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Manuale Regione del Veneto - Sportello Impresa

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STRUMENTI FORMEZ


S T R U M E N T IIl Formez-Centro di Formazione Studi ha avuto, da sempre,una particolare attenzione per le iniziative editoriali. Findai primissimi anni di attività si è impegnato nellaproduzione e divulgazione di collane e riviste su cui interegenerazioni di funzionari pubblici si sono formate.In seguito al decreto legislativo 285/99, che ha individuato nelFormez l’Agenzia istituzionale che sostiene e promuove iprocessi di trasformazione <strong>del</strong> sistema amministrativo italiano,l’attività editoriale <strong>del</strong> Centro è stata rilanciata e rinnovatanella veste grafica e nei contenuti.Sono state create quattro nuove linee editoriali: Quaderni,Strumenti, Ricerche e Azioni di Sistema per la PubblicaAmministrazione. In queste collane vengono pubblicatisoprattutto i risultati <strong>del</strong>le attività formative e di ricerca<strong>del</strong>l’Istituto.Con “Quaderni” e “Ricerche” si diffondono Rapporti eriflessioni teoriche su temi innovativi per la P.A. mentre, condue collane più specialistiche quali “Strumenti” e “Azioni diSistema per la P.A.”, si mettono a disposizione soprattuttostrumenti di lavoro o di progettazione per quanti lavorano o sioccupano di Pubblica Amministrazione e di sviluppo locale.Tutte le pubblicazioni con un breve abstract vengonopresentate sul sito web (www.formez.it).Il presente volume rientra tra gli interventi che il Formezsvolge attraverso il progetto SI - <strong>Sportello</strong> <strong>Impresa</strong> per offrireassistenza e consulenza principalmente ai responsabili <strong>del</strong>lo<strong>Sportello</strong> unico per le attività produttive.La pubblicazione fa parte di una serie di manuali regionaliche, nel vasto e difficile processo di attuazione <strong>del</strong> federalismoamministrativo, rappresentano dei veri strumenti operativi.In sintonia con il bisogno di semplificazione amministrativa<strong>del</strong>le Regioni, il manuale per i responsabili di SUAP <strong>del</strong>la<strong>Regione</strong> <strong>Veneto</strong> non contiene solo riferimenti alla normativanazionale, regionale e di settore, ma presenta apposite schederelative a singoli procedimenti attuatinelle varie Province.Carlo FlammentPresidente Formez


Responsabile editoriaAnna Mura


FormezREGIONE DEL VENETO20MANUALE PER ILRESPONSABILE DELLOSPORTELLO UNICOREGIONE DEL VENETOParte generaleF o r m e z • A r e a P r o g e t t i E d i t o r i a l i


Il volume è stato curato daFranco Peta, responsabile di progettoCarlo Apponi, responsabile scientificoGruppo di lavoro FormezGiampaolo Grippa, Ilaria Manzione, Giuseppina Russo, Maria Teresa Scotti,Fabiana Terminiello, Gianfilippo Valentini, Angela VicinoCon il contributo, per la <strong>Regione</strong> <strong>del</strong> <strong>Veneto</strong>, diPaolo Donato, Direzione Enti Locali, Deleghe istituzionali e Controllo AttiMarino Zegna, Direzione Urbanistica e Beni AmbientaliLaura Ambra, <strong>Sportello</strong> Unico <strong>del</strong> Comune di Bussolengo (VR)Luigi Rizzolo, <strong>Sportello</strong> Unico <strong>del</strong> Comune di Bassano <strong>del</strong> Grappa (VI)Organizzazione editorialePaola Pezzuto, Vincenza D’Elia


Premessa*7I vincoli gravanti sulle imprese e derivanti dall’organizzazione <strong>del</strong>la PubblicaAmministrazione e da alcune disposizioni normative, ostacolano, ancora oggi, qualunquenuova iniziativa produttiva, anche un semplice ampliamento di impianto o l’introduzionesull’esistente di nuovi cicli produttivi.Esiste, infatti, un legame intrinseco tra oneri burocratici e crescita economica.Troppe regole rallentano lo sviluppo, riducono la competitività, diminuiscono i posti dilavoro, impediscono l’innovazione, fanno calare gli investimenti, ostacolano la culturad’impresa. Regole spesso incomprensibili, inutili o che moltiplicano inspiegabilmentegli interventi nel procedimento <strong>del</strong>la Pubblica Amministrazione nelle sue diverse espressionie funzioni.La complessità e i tempi lunghi <strong>del</strong>le procedure incidono gravemente sui costiaziendali e, laddove le amministrazioni richiedono, a titolo di tariffe, somme non esigueper prestazioni rese alle aziende interessate, dovrebbe essere garantito un servizio snelloed efficiente.Ciò penalizza in modo particolare la piccola impresa che difficilmente ha le capacitàe le risorse per gestire procedure amministrative troppo complicate e dispendiose intermini di tempo e denaro. Per le piccole e medie imprese, infatti, flessibilità e tempestivitànel rispondere all’opportunità di mercato sono ancora più determinanti per la lorosopravvivenza, rispetto alle grandi imprese.È evidente quindi che le imprese hanno bisogno, per poter competere nel mercatoeuropeo e mondiale, di un sistema amministrativo semplice, trasparente ed efficiente.Nel nostro Paese l’impresa intenzionata a realizzare o ad avviare un nuovoimpianto produttivo ovvero ad ampliarne uno esistente, deve porre in essere una seriedi adempimenti (denunce, comunicazioni, notificazioni) e ottenere innumerevoli provvedimenti,che rientrano nella sfera di competenza di autorità amministrative diverse ecostituiscono l’esito di vicende procedimentali assai complesse e che sovente si intersecano.Infatti, complessivamente, l’interessato alla realizzazione e all’avvio di un medio* Con lettera <strong>del</strong> 3 maggio 2004, il Dirigente Regionale, Giancarlo Boaretto (Dir. EE.LL., Deleghe Istituzionali,Controllo Atti), ha comunicato al Formez che il 30 aprile, la Giunta regionale ha autorizzato la pubblicazionee la divulgazione <strong>del</strong> presente <strong>Manuale</strong>, prendendo atto, con soddisfazione, dei risultati <strong>del</strong>lavoro svolto.


8impianto industriale deve richiedere, per poter ottenere il permesso di costruzione, da10 a 15 pronunce da parte <strong>del</strong>la Pubblica Amministrazione (nelle varie forme di autorizzazione,nullaosta, licenza, concessione) oltre a dover presentare due denunce.Gli atti autorizzativi e di denuncia sono di competenza di dieci autorità diverse:quattro sono di competenza <strong>del</strong> Sindaco, sei <strong>del</strong>la <strong>Regione</strong>, gli altri cinque, congiuntamenteo disgiuntamente, di ASL, Provincia, Vigili <strong>del</strong> fuoco e Ministeri <strong>del</strong>l’Ambiente,Lavori pubblici, Beni culturali, Finanze e Industria.In questi ultimi anni lo scenario competitivo <strong>del</strong>le imprese italiane si è sensibilmentemodificato a causa <strong>del</strong>la profonda trasformazione dovuta alla globalizzazionedei mercati e all’avvento <strong>del</strong>le nuove tecnologie informatiche. In questo contesto, il successo<strong>del</strong>l’impresa è sempre più legato alla capacità di innovazione in tutti i settoriaziendali, con particolare riferimento alla ricerca di nuovi mo<strong>del</strong>li di management.A favorire il recupero <strong>del</strong>la competitività <strong>del</strong>le imprese <strong>del</strong> nostro Paese, negli ultimitempi, è stata la diffusione, sebbene lenta e a macchia di leopardo, <strong>del</strong>l’utilizzo deimo<strong>del</strong>li di Qualità Totale. La qualità, infatti rappresenta davvero uno strumento innovativo.D’altra parte i tempi sono maturi per questo rinnovamento atteso e la PubblicaAmministrazione si sta dimostrando attiva con tentativi di trasformazione e attualizzazionea dir poco epocali.La riforma <strong>del</strong> sistema amministrativo ha coinvolto le funzioni, l’organizzazione,le procedure, i mezzi e il personale. La semplificazione amministrativa è appunto unintervento di riforma che tocca trasversalmente tutti questi elementi, ciascuno dei qualipuò essere contemporaneamente oggetto di snellimento.Semplificare consiste nel sopprimere quei passaggi procedurali, superflui o addiritturadi ostacolo al buon funzionamento <strong>del</strong>l’amministrazione, ma anche individuareprocedure alternative più dirette ed efficaci. La semplificazione, dunque, non è un traguardoda raggiungere, ma un mezzo per migliorare il rapporto <strong>del</strong>le istituzioni con icittadini, i soggetti economici, le formazioni sociali, nonché con tutti coloro che operanoall’interno <strong>del</strong> sistema amministrativo.La legge 241/90 sul procedimento amministrativo e il diritto di accesso agli atti,ha costituito l’inizio di un percorso che, con la legge 150/00, in materia di informazionee comunicazione pubblica, si è contraddistinto per l’affermazione di mo<strong>del</strong>li organizzativie gestionali volti ad assicurare pubblicità, trasparenza ed efficienza.La legge 150/00 ha individuato, oltre agli URP, agli uffici stampa e all’ufficio <strong>del</strong>portavoce, altre strutture di interfaccia con il cittadino, tra cui i già istituiti sportelli uniciper le attività produttive e gli sportelli polifunzionali. Un quadro questo che potrebbemigliorare con la progressiva diffusione <strong>del</strong>l’informatizzazione, che garantisca il dialogotra gli uffici pubblici e l’utenza.Lo sportello unico per le attività produttive (SUAP) nasce appunto dalla esigenzadi semplificazione amministrativa, di riqualificazione e promozione <strong>del</strong> territorio,mediante un corretto rapporto di civile collaborazione con il mondo <strong>del</strong>le imprese.Secondo l’intenzione <strong>del</strong> Legislatore (dal decreto legislativo 112/98 ai regolamentiattuativi) lo SUAP deve sempre più trasformarsi in unico ed esclusivo punto di riferimentoper le imprese, nel quale sono concentrati tutti gli adempimenti connessi allarealizzazione, all’ampliamento e allo sviluppo di attività produttive. Una struttura unicache in tempi relativamente rapidi (da 45 giorni a un massimo di 12 mesi) deve essere


in grado di emettere il provvedimento finale, sfruttando al meglio le opportunità di semplificazioneprocedurale (autocertificazione, partecipazione <strong>del</strong>l’impresa al procedimentoamministrativo, istituto <strong>del</strong> silenzio-assenso, certezza dei tempi, ecc.).Fin dall’inizio lo sportello unico non ha avuto vita facile specialmente perché lasua istituzione ha presupposto, e ancora presuppone, notevoli cambiamenti all’interno<strong>del</strong>la struttura amministrativa comunale. D’altra parte il procedimento unico, seppureprevisto per legge, stenta a entrare nella prassi quotidiana <strong>del</strong>la Pubblica Amministrazionee conseguentemente <strong>del</strong>le imprese.Purtroppo le amministrazioni e gli enti coinvolti nel procedimento unico oppongonoresistenze, motivandole con interpretazioni restrittive o con la scarsa propensionecollaborativa <strong>del</strong>le strutture coinvolte nel procedimento, che potrebbero nascondere laperspicacia e la permanenza di una gestione di potere soggettivistico. In effetti non bastauna legge per cambiare una mentalità stratificata e per modificare posizioni personaliradicate nelle varie burocrazie.Prima ancora di un cambiamento di carattere normativo e organizzativo, siamo inpresenza di una “rivoluzione culturale” che pone al centro <strong>del</strong>l’attività amministrativanon più l’iter procedurale in quanto tale, ma l’impresa e le sue esigenze.La prospettiva è quella di porre la Pubblica Amministrazione al servizio <strong>del</strong> sistema<strong>del</strong>le imprese, instaurando un rapporto di proficua collaborazione tra le amministrazionipubbliche e le imprese e non di sterile antagonismo. Il dialogo e la consultazionedovranno sostituire, con grande beneficio per l’intera collettività, quella cultura<strong>del</strong>la diffidenza reciproca che ha spesso prodotto, da un lato, un proliferare di carte edi atti amministrativi a volte inutili e ridondanti e, dall’altro, la costituzione di procedureamministrative farraginose, volte solo a cautelare la Pubblica Amministrazione,con tempi di rilascio <strong>del</strong>le autorizzazioni inadeguati alla velocità <strong>del</strong> mercato in cui leimprese operano.La <strong>Regione</strong> <strong>del</strong> <strong>Veneto</strong>, in linea con le iniziative da tempo intraprese a favore <strong>del</strong>l’informatizzazionedegli enti locali nell’ambito <strong>del</strong>la Legge 54/88 e <strong>del</strong>le azioni a sostegno<strong>del</strong> processo di e-government, si è messa a disposizione dei Comuni per la gestione<strong>del</strong>lo sportello unico 1 .In questa linea si colloca il rapporto con il Formez, che, attraverso il Progetto SI -<strong>Sportello</strong> <strong>Impresa</strong>, si è posto al servizio degli SUAP, attuando una serie di interventi voltiall’informazione, formazione e assistenza, secondo un’ottica di cooperazione e collaborazionetra i soggetti direttamente coinvolti nel procedimento amministrativo, previstodal D.P.R. 447/98, o nell’istituzione e sviluppo degli sportelli unici. Proprio per realizzareuno strumento concreto di supporto ai responsabili di SUAP, il Formez ha attivatoe coordinato, anche nella <strong>Regione</strong> <strong>Veneto</strong>, gruppi di lavoro formati da esperti <strong>del</strong>l’argomento.91La Direzione <strong>del</strong> Sistema Informatico <strong>del</strong>la <strong>Regione</strong> mette a disposizione il servizio SUAPED appoggiatoa un data center unico regionale, che ospita applicazioni e database. L’accesso al sistema e l’interazionetra gli utenti avviene attraverso la rete Internet. La sicurezza e l’integrità <strong>del</strong> sistema sono garantite dauna gestione professionale <strong>del</strong> data center e dall’attuazione di tutte le necessarie strategie di difesa. SUA-PED è integrato con l’applicativo di gestione <strong>del</strong>le pratiche edilizie distribuito dalla <strong>Regione</strong> <strong>del</strong> <strong>Veneto</strong>,ma sarà possibile realizzare scambi di dati con altri gestionali in uso presso le amministrazioni.


10Il presente manuale dei procedimenti amministrativi è frutto <strong>del</strong>l’iniziativa e <strong>del</strong>lacollaborazione tra il Formez, con il gruppo di lavoro appositamente costituito, e le struttureregionali coinvolte nello sviluppo <strong>del</strong>lo sportello unico presso la Direzione Urbanistica,la Direzione Informatica, l’Unità Complessa per l’e-government e la Direzione EntiLocali, Deleghe Istituzionali e Controllo Atti.A tutti va il massimo riconoscimento per i risultati ottenuti in seguito a un lavorocomplesso, in grado di ricondurre a un sistema coerente, trasparente ed efficace unamolteplicità di istanze amministrative e tecniche, non più per “concedere” ma per assicurarele autorizzazioni necessarie alle iniziative imprenditoriali.Un work in progress, che deve essere ulteriormente agevolato, accelerato e diffusosull’intero territorio veneto. In questa direzione va la nuova campagna <strong>del</strong>la <strong>Regione</strong><strong>Veneto</strong>, con il nuovo bando a sostegno finanziario e tecnico anche <strong>del</strong>lo sportello unicodi Comuni singoli e associati.Il Portale regionale <strong>del</strong>lo sportello unico costituirà la piattaforma sulla qualepotranno interagire gli stessi soggetti-attori <strong>del</strong>lo sviluppo territoriale. Si profila così unsistema di marketing territoriale, in cui sarà comunque importante il ruolo <strong>del</strong>le autonomieLocali, come espressione <strong>del</strong>l’insieme <strong>del</strong> mondo <strong>del</strong>le imprese sul territorio.Raffaele GraziaAssessore regionale alle Politiche<strong>del</strong>l’Occupazione, <strong>del</strong>la Formazione,<strong>del</strong>l’Organizzazione e Autonomie LocaliAntonio PadoinAssessore regionalealle Politiche per il Territorio


INDICE11INTRODUZIONE 15CAPITOLO 1Lo sportello unico 21Il quadro normativo 23La definizione di sportello unico 28Il rapporto tra disciplina nazionale e competenze regionali 30Le funzioni amministrative 34La funzione informativa e promozionale 34Le modalità di organizzazione e gestione 36L’organizzazione <strong>del</strong>l’ufficio 40L’attivazione <strong>del</strong>lo sportello unico in fasi operative 40CAPITOLO 2La struttura <strong>del</strong> procedimento 45Il procedimento semplificato 48La variante al PRG nel procedimento semplificato 51Il quadro normativo regionale di riferimento 52L’individuazione <strong>del</strong>le aree da destinareagli insediamenti produttivi 54L’insediamento di attività produttive in contrastocon lo strumento urbanistico 54Le fasi <strong>del</strong> procedimento semplificato con la varianteprevista dall’art. 5 58Il procedimento mediante autocertificazione 67Il responsabile <strong>del</strong> procedimento 70Il collaudo 71La Conferenza di Servizi 72La Conferenza di Servizi nel caso di variante urbanistica 74La Conferenza di Servizi davanti al Consiglio dei Ministri 76La Conferenza di Servizi su istanze o progetti preliminari 78CAPITOLO 3Lo sportello unico nella <strong>Regione</strong> <strong>Veneto</strong> 79Le azioni <strong>del</strong>la <strong>Regione</strong> <strong>Veneto</strong>: il progetto SUAPED 83Circolari e linee guida 86


12CAPITOLO 4L’organizzazione <strong>del</strong>lo sportello unico 89A - Schema di regolamento per l’organizzazionedi uno sportello unico 91B - Schema di regolamento per l’organizzazionedi uno sportello unico 97C - Schema di regolamento per l’organizzazionee l’attuazione <strong>del</strong>lo sportello unico 104La nomina <strong>del</strong> responsabile <strong>del</strong>lo sportello unico 122A - Schema di <strong>del</strong>ibera per la nomina <strong>del</strong> responsabile<strong>del</strong>lo sportello unico 123B - Schema di determina dirigenziale per la nomina<strong>del</strong> responsabile <strong>del</strong>lo sportello unico 124Gli accordi operativi con gli enti terzi 125Schema di accordo operativo per la definizionedei rapporti tra Comuni ed enti aventi competenzain tema di insediamenti di imprese 126CAPITOLO 5Quattro esempi di variante al PRG 143Caso 1: realizzazione di un nuovo impianto produttivo 145Caso 2: edificio produttivo in ZTO Dil cui ampliamento si sviluppa in zona agricola 152Caso 3: edificio produttivo in ZTO E(riconosciuto ai sensi <strong>del</strong>la L.R. 11/87)il cui ampliamento comporta l’incremento<strong>del</strong>la superficie di pertinenza <strong>del</strong>l’attività 157Caso 4: riconversione di un edificio commerciale 161SCHEDE TECNICHE 167Edilizia1. Interventi subordinati a Permesso di costruire(art. 10, D.P.R. 380/01) 1692. Interventi subordinati a Denuncia di inizio attività(art. 22, D.P.R. 380/01) 179Agricoltura3. Costruzione di nuovo fabbricato ad usoannesso rustico per allevamenti zootecnici 1904. Costruzione di nuovo fabbricato ad usoannesso rustico esclusi gli allevamenti zootecnici 2055. Iscrizione all’elenco degli operatori agrituristici 2166. Comunicazione preventiva di spargimentoliquami zootecnici 219


1423. Serbatoi interrati esistenti - Obbligo di Denuncia ai fini<strong>del</strong>l’inserimento nel Catasto serbatoi 29324. Serbatoi interrati nuovi - Obbligo di Denuncia ai fini<strong>del</strong>l’inserimento nel Catasto serbatoi 29625. Autorizzazione a modifica, rinnovo, sospensione,revoca, cambio intestazione di deposito oli minerali 299


INTRODUZIONE15


INTRODUZIONE17L’istituzione <strong>del</strong>lo sportello unico per le attività produttive (SUAP) ha costituitouna significativa tappa all’interno <strong>del</strong> generale processo, in atto ormai da diversi anni,di modernizzazione e riqualificazione <strong>del</strong> ruolo e <strong>del</strong>le modalità di intervento <strong>del</strong>l’entelocale. Lo sportello unico, attraverso la gestione <strong>del</strong> procedimento amministrativo unico1 , rappresenta una significativa innovazione nel percorso di riforma <strong>del</strong>la PA, ulteriormenteprogredito con la riforma <strong>del</strong> Titolo V <strong>del</strong>la Costituzione. Nell’ottica <strong>del</strong>la semplificazioneamministrativa, l’iter procedimentale, ridotti i tempi di risposta e i costi a carico<strong>del</strong>l’utente, risulta “alleggerito” di passaggi superflui.Non va dimenticato il ruolo importante che questo strumento di semplificazioneriveste nell’ambito <strong>del</strong>le norme e <strong>del</strong>le procedure, come in quello <strong>del</strong>la collaborazionetra le varie amministrazioni coinvolte nel procedimento che interessa inevitabilmente lacooperazione tra i diversi livelli di governo.Lo SUAP si rivela, inoltre, uno strumento utile per ottenere una significativa accelerazionenell’informatizzazione <strong>del</strong>la PA, grazie allo sviluppo <strong>del</strong>le tecnologie informatichegià previste nel D.P.R. 447/98 (archivio informatico, trasmissione <strong>del</strong>l’istanza anchein via telematica alla <strong>Regione</strong>, ecc.), e grazie al bando <strong>del</strong>l’e-government, attraverso ilquale il Governo prevede, nel caso <strong>del</strong>lo SUAP, l’integrazione tra canale fisico e canalevirtuale.Allo stato attuale, può dirsi conclusa la fase di attivazione degli sportelli, la maggiorparte dei quali risulta effettivamente operativa rispetto a tutto il territorio nazionalecon erogazione di servizi alle imprese reali ed efficaci. Il conseguimento di questo risultatoè strettamente collegato alle scelte operate in fase di costituzione <strong>del</strong>la nuova strutturada parte di ciascun Comune, rispetto ai bisogni propri <strong>del</strong>la realtà territoriale diriferimento e nell’ambito <strong>del</strong>le strategie di intervento <strong>del</strong>l’ente locale.A livello di singole realtà territoriali, la definizione degli obiettivi da conseguire,attraverso l’istituzione <strong>del</strong>lo SUAP e rispetto ai diversi possibili ruoli ad esso attribuitiper legge (“efficiente coordinatore”, “informatore”, “promotore”, ”consulente”), harichiesto ai Comuni, investiti di un ruolo significativo nella promozione <strong>del</strong>l’economialocale e nel miglioramento dei rapporti tra Pubblica Amministrazione e impresa, un’attivitàdi analisi attenta, di bisogni specifici e di strategie.1Funzione attribuita ai Comuni dal D.Lgs. 112/98, in attuazione <strong>del</strong>la L. 59/97.


INTRODUZIONE18Il successo <strong>del</strong> mo<strong>del</strong>lo organizzativo <strong>del</strong>lo sportello unico ha portato il legislatorea riproporre tale formula anche in ambito edilizio, attraverso lo sportello unico perl’edilizia 2 . Oggi alle Pubbliche Amministrazioni viene chiesto un ulteriore sforzo: ilcoordinamento tra gli sportelli unici per l’edilizia, in via di istituzione, con quelli perle attività produttive, nell’ambito di una flessibilità organizzativa riconosciuta, in considerazione<strong>del</strong>le specificità territoriali e <strong>del</strong>le strategie a livello locale, con l’obiettivodi valorizzare il know-how acquisito in fase di attivazione <strong>del</strong>lo sportello unico per leattività produttive.I Comuni sono nuovamente chiamati a rivedere la propria struttura organizzativaattraverso l’istituzione e la promozione di servizi sempre più orientati all’utente, rispettoai quali prioritari sono gli aspetti di comunicazione e condivisione <strong>del</strong>le informazionitra Pubblica Amministrazione e utente dei pubblici servizi e tra diversi enti e uffici pubblicioperanti sempre più in un clima di collaborazione.L’obbligo di istituzione degli sportelli unici per l’edilizia, infatti, se da un lato ponel’esigenza prioritaria di individuare modalità di integrazione con strutture e uffici esistenti,in particolare con lo SUAP, dall’altro implica una rivisitazione <strong>del</strong> ruolo e <strong>del</strong>lefunzioni di quest’ultimo all’interno <strong>del</strong> Comune, con definizione di un nuovo ruoloriconducibile all’erogazione di servizi avanzati alle imprese.È importante rilevare che il percorso di valorizzazione <strong>del</strong> disegno normativo, sottesoalla proposta di una nuova formula organizzativa dimostratasi efficace, si inseriscein un’ipotesi di progetto integrato di evoluzione <strong>del</strong> sistema di funzioni e servizi pubblicilocali, sempre meno riconducibile a obblighi imposti dall’esterno e sempre, invece,più da correlare a un corretto atteggiamento rispetto al mutevole quadro <strong>del</strong>le necessitàda soddisfare. Tutto questo presuppone l’acquisizione di una responsabilità complessivada parte <strong>del</strong> Governo per ciò che riguarda l’equilibrio e l’evoluzione <strong>del</strong> sistema, senzacomunque prescindere dal fatto che la responsabilità relativa alla produzione dei servizipossa o meno essere ricondotta ad altri soggetti (pubblici, privati o misti). L’ente localeassume quindi la funzione di grande regista nell’ambito di sistemi di offerta di servizipubblici, i quali sempre più vedranno la simultanea presenza di numerosi soggetti differenziati,per forma giuridica e assetto proprietario, mantenendo, in ogni caso, la responsabilitàultima in merito alle grandi scelte strutturali a e alla capacità finale di soddisfacimentodei bisogni.È fondamentale che gli enti locali colgano ancora una volta l’occasione di trovarenello sportello unico lo stimolo a mettere in discussione il proprio ruolo, i mo<strong>del</strong>li disviluppo e le caratteristiche <strong>del</strong>la macchina amministrativa, superando la cultura <strong>del</strong>mero “adempimento” che finirebbe per tradurre questa innovazione in semplice adeguamentoformale.È questo un terreno di intervento privilegiato per il Formez, poiché consente, insintonia con il Dipartimento <strong>del</strong>la Funzione pubblica, di rendere concreti il decentra-2Introdotto dal D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, Testo unico <strong>del</strong>le disposizioni legislative e regolamentari inmateria edilizia.


INTRODUZIONEmento e lo sviluppo equilibrato <strong>del</strong> territorio, l’innovazione amministrativa e tecnologica,la semplificazione e la cooperazione tra i vari livelli di governo.Fin dalle sue prime azioni, il Progetto SI - <strong>Sportello</strong> <strong>Impresa</strong> <strong>del</strong> Formez si è postoal servizio degli SUAP, attuando una serie di interventi mirati all’informazione e sensibilizzazione,formazione, in presenza e a distanza, all’assistenza e consulenza, attraversoservizi on-line, banche dati, collane editoriali ecc., secondo un’ottica di cooperazionee collaborazione, con workshop e incontri specifici, tra i soggetti direttamente coinvoltinel procedimento amministrativo, previsto dal D.P.R. 447/98, o nell’istituzione e sviluppodegli sportelli unici.Uno degli strumenti operativi più importanti a disposizione <strong>del</strong> Progetto SI èrappresentato dalla pubblicazione di manuali regionali per i responsabili di SUAP,che si caratterizzano per un taglio ispirato alla praticità, dal momento che non contengonosolo riferimenti alla normativa nazionale, regionale e di settore, ma presentanoapposite schede relative ai singoli procedimenti.Proprio per realizzare uno strumento concreto di supporto ai responsabili di SUAPe radicare concretamente gli interventi sul territorio, il Formez ha attivato e coordinato,in diverse regioni, gruppi di lavoro, di cui hanno fatto parte funzionari, esperti o responsabilidi SUAP <strong>del</strong>le regioni interessate.Il manuale <strong>del</strong>la regione <strong>Veneto</strong>, a distanza di sei anni dall’emanazione <strong>del</strong>D.Lgs. 112/98 e <strong>del</strong> relativo regolamento di attuazione, il D.P.R. 447/98 e s.m.i., si proponedi analizzare, nell’ambito dei successivi interventi normativi nazionali e regionali,le prassi, gli obiettivi, i ruoli e le possibili forme di gestione <strong>del</strong>la struttura disportello.Nella prima parte <strong>del</strong> manuale sono indicati i riferimenti normativi, le caratteristichee le funzioni <strong>del</strong>la struttura <strong>del</strong>lo sportello unico, alla luce dei più recenti provvedimentilegislativi e giurisprudenziali, e in relazione alle esperienze più significative.Segue l’approfondimento <strong>del</strong>la procedura semplificata con variante in Conferenza diServizi, corredata da una interessante rassegna di casi pratici, dove vengono illustratitutti i passaggi chiave <strong>del</strong> procedimento semplificato con variante. Sono, inoltre, riportatialcuni schemi, che rappresentano una sintesi utile <strong>del</strong>le buone prassi rilevate tra glisportelli unici <strong>del</strong>la <strong>Regione</strong> <strong>Veneto</strong>, riguardanti l’organizzazione e l’attuazione <strong>del</strong>losportello unico, la nomina <strong>del</strong> responsabile e gli accordi con gli enti terzi.La seconda parte <strong>del</strong> manuale riporta le schede relative agli endoprocedimenticomplete di riferimenti aggiornati alla normativa nazionale e regionale vigente.L’iniziativa <strong>del</strong> Formez di realizzare questo tipo di manuale, è nata in sintonia congli obiettivi <strong>del</strong>la <strong>Regione</strong> e rappresenta, come si è detto, una <strong>del</strong>le attività continue, diassistenza tecnica, affiancamento, supporto, informazione e formazione, finalizzate allarealizzazione e allo sviluppo degli sportelli unici. Ciò può considerarsi l’avvio di unvero rapporto di collaborazione tra i vari livelli di Governo e tra questi e gli attori locali,che presuppone un’attività sistematica di aggiornamento e di scambio, utile agli operatoridegli enti locali, ma anche a tutti gli utenti <strong>del</strong>lo sportello unico.Il manuale sarà disponibile anche on-line sul sito <strong>del</strong> Formez (http://si.formez.it) esu quello <strong>del</strong>la <strong>Regione</strong> <strong>Veneto</strong> (www.regione.veneto.it) e periodicamente verrà aggior-19


INTRODUZIONEnato nei contenuti alla luce <strong>del</strong>l’evoluzione <strong>del</strong> contesto normativo e regolamentarenazionale e regionale.Alla redazione <strong>del</strong> manuale hanno contribuito rappresentanti <strong>del</strong>la <strong>Regione</strong>, inparticolare <strong>del</strong>l’Assessorato alle Politiche <strong>del</strong>l’Occupazione, <strong>del</strong>la Formazione, <strong>del</strong>l’Organizzazionee Autonomie Locali e <strong>del</strong>l’Assessorato alle Politiche per il Territorio e <strong>del</strong>leloro rispettive Direzioni. A loro va il nostro ringraziamento.20


CAPITOLO 1LO SPORTELLO UNICO21


LO SPORTELLO UNICO23Il quadro normativoIl panorama normativo che interessa lo sportello unico <strong>del</strong>le attività produttivecomprende un ampio numero di interventi legislativi, regolamentari, sentenze <strong>del</strong>laCorte Costituzionale e dei giudici amministrativi, inclusa la riforma <strong>del</strong> Titolo V <strong>del</strong>laCostituzione.Nell’ambito <strong>del</strong> complessivo disegno di conferimento di funzioni da parte <strong>del</strong>loStato alle Regioni e ai Comuni, la materia <strong>del</strong>l’industria è stata espressamente individuatadalla L. 59/97 1 come una <strong>del</strong>le discipline da ridefinire, riordinare e razionalizzare2 . Il criterio di riferimento che il legislatore ha applicato nella distribuzione <strong>del</strong>le funzionicon la legge Bassanini, è stato il principio di sussidiarietà. Lo strumento utilizzatodal legislatore, nel conferire le funzioni amministrative, è quello previsto dall’articolo118, comma 2 <strong>del</strong>la Costituzione, nella versione precedente la riforma <strong>del</strong> Titolo V.Con il D.Lgs. 112/98 3 , in attuazione a quanto disposto dalla L. 59/97, sono state<strong>del</strong>egate alle Regioni e agli enti locali la maggior parte <strong>del</strong>le funzioni e dei compiti amministrativifino ad allora spettanti allo Stato, dando l’avvio all’intero processo di cambiamento<strong>del</strong>la Pubblica Amministrazione. Il Titolo II <strong>del</strong> D.Lgs. 112/98, che riguarda losviluppo economico e le attività produttive, prevede agli articoli 23 e seguenti, l’istituzione<strong>del</strong>lo sportello unico per le attività produttive, attribuendo la titolarità <strong>del</strong>le funzioniamministrative relative alla localizzazione, realizzazione e ampliamento diimpianti produttivi, ai Comuni, in forma singola o associata con altri Comuni o enti. Èprevisto che presso ogni struttura sia istituito uno sportello unico che garantisca l’accessodegli interessati a tutte le informazioni concernenti procedure autorizzatorie e attivitàdi servizio e assistenza alle imprese.L’art. 24, c.2, <strong>del</strong> D.Lgs. 112/98 assegna alla struttura unica comunale, l’obbligo didotarsi di un archivio informatico “al fine di garantire a tutti gli interessati, l’accessoanche in via telematica, al proprio archivio informatico, contenente i dati concernenti le1L. 15 marzo 1997, n. 59, Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed entilocali, per la riforma <strong>del</strong>la Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa.2Art. 4, c. 4, l. c) L. 59/97.3D.Lgs. <strong>del</strong> 31 marzo 1998, n. 112, Conferimento di funzioni e compiti amministrativi <strong>del</strong>lo Stato alleRegioni ed agli enti locali, in attuazione <strong>del</strong> Capo I <strong>del</strong>la legge 15 marzo 1997, n. 59 (legge Bassanini).


LO SPORTELLO UNICO24domande di autorizzazione e il relativo iter procedurale, gli adempimenti necessari perle procedure autorizzatorie, nonché tutte le informazioni disponibili a livello regionale…”.Con questa norma, l’informatizzazione degli uffici e <strong>del</strong>le procedure connesse nonè più solo un preciso dovere giuridico, ma soprattutto un obiettivo di efficienza, in quantol’informatizzazione degli uffici assurge al rango di strumento posto a garantire la trasparenza,l’efficacia <strong>del</strong>l’attività amministrativa, la partecipazione degli interessati e lacollaborazione tra gli uffici.L’art. 25, c.1, <strong>del</strong> D.Lgs. 112/98 rinvia a un successivo regolamento di semplificazionela disciplina <strong>del</strong> nuovo procedimento autorizzatorio, disponendo che esso sia unicoe che la relativa istruttoria abbia “per oggetto in particolare i profili urbanistici, sanitari,<strong>del</strong>la tutela ambientale e <strong>del</strong>la sicurezza”.Tabella 1I principi chiave <strong>del</strong> D.Lgs. 112/981. Istituzione <strong>del</strong>lo sportello unico presso la struttura organizzativa e individuazione <strong>del</strong> responsabile <strong>del</strong>procedimento (art. 24, c.2)2. Riduzione in pristino <strong>del</strong> manufatto realizzato in caso di falsità di una <strong>del</strong>le autocertificazioni, fatti salvi icasi di errori od omissioni materiali suscettibili di correzioni o integrazioni (art. 25, c.2, l.e)3. Trasparenza <strong>del</strong>le procedure e apertura <strong>del</strong> procedimento alle osservazioni dei portatori di interessi diffusi(art. 25, c.2, l.b)4. Ricorso, da parte <strong>del</strong> Comune, in qualità di amministrazione procedente, alla Conferenza di Servizi (art.25, c.2, l.f)5. Facoltà, per l’interessato, di ricorrere all’autocertificazione per l’attestazione <strong>del</strong>la conformità <strong>del</strong> progettoalle singole prescrizioni <strong>del</strong>le norme vigenti (art. 25, c.2, l.c)6. Possibilità di ricorso alla Conferenza di Servizi, anche quando il progetto contrasti con le previsioni <strong>del</strong>lostrumento urbanistico (art. 25, c.2, l.g)7. Facoltà <strong>del</strong>l’interessato, decorsi i termini previsti, di realizzare l’impianto in conformità alle autocertificazioniprodotte, previo ottenimento <strong>del</strong> titolo abilitativo edilizio e <strong>del</strong>la VIA ove necessaria (art. 25, c.2, l.d)8. Effettuazione <strong>del</strong> collaudo finale, ove esso sia necessario, da parte di professionisti privati non collegatiall’impresa, ferme restando le funzioni di vigilanza e controllo <strong>del</strong>le amministrazioni competenti (art. 25,c.2, l.b)Il D.P.R. 447 <strong>del</strong> 20 ottobre 1998Il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione riguardantigli impianti produttivi, emanato come previsto dall’art. 25, D.Lgs. 112/98, fissa il termineper l’istituzione <strong>del</strong>lo sportello unico all’interno di tutti i Comuni, lasciando loro lalibertà di organizzarsi riguardo all’esercizio <strong>del</strong>le attività <strong>del</strong>lo sportello e la nomina <strong>del</strong>responsabile <strong>del</strong> procedimento.Il nuovo procedimento <strong>del</strong>ineato nel D.P.R. 447/98 si attua attraverso il procedimentosemplificato (ordinario) e il procedimento mediante autocertificazione. La configurazioneinnovativa <strong>del</strong> nuovo procedimento autorizzatorio operata dal D.P.R. 447/98 èrealizzata attraverso una combinazione di molteplici strumenti, finalizzati alla realizzazionedi una rete di comunicazione e collaborazione fra i diversi uffici coinvolti.


LO SPORTELLO UNICOIl D.P.R. 447/98 è stato il primo regolamento di semplificazione <strong>del</strong> procedimentoamministrativo ad efficacia <strong>del</strong>egificante, ad essere stato adottato 4 senza l’espressa abrogazionedi alcuna norma preesistente e senza sostituire i singoli procedimenti autorizzatori,dando vita ad un nuovo procedimento amministrativo unico che si aggiunge alleattuali procedure autorizzatorie, integrandole e coordinandole 5 . Il D.P.R. 447/98 rappresentaun esempio di quello che è stato definito un “particolare fenomeno di semplificazione”dove ha prevalso l’uso di fonti normative di livello regolamentare piuttosto chedi fonti legislative 6 .La figura centrale <strong>del</strong>lo sportello unico è quella <strong>del</strong> responsabile <strong>del</strong>la strutturaunica (ovvero <strong>del</strong> singolo procedimento nell’ambito <strong>del</strong>la struttura). Il responsabile ricevela domanda o autocertificazione unica e valuta i profili di sua competenza, trasmettendolaa sua volta agli altri uffici competenti <strong>del</strong> Comune stesso o di altri enti, i cosiddetti“enti terzi”, in base alle specifiche competenze, al fine di acquisirne l’esito e potercosì comunicare all’interessato il risultato conclusivo <strong>del</strong> procedimento avviato.Il regolamento non ha tuttavia chiarito tutti i dubbi interpretativi, né ha evitato lesuccessive dispute sulle competenze fra singole amministrazioni. Ciò ha reso necessario,dopo solo due anni, un nuovo regolamento, il D.P.R. 440/00 7 . Il nuovo regolamento,pur apportando numerose modifiche e integrazioni alle singole disposizioni <strong>del</strong> D.P.R.447/98, non ha modificato le linee fondamentali <strong>del</strong> provvedimento originario, rafforzandol’enunciato <strong>del</strong>le disposizioni più incerte e chiarendo dubbi interpretativi, senzasacrificare la coerenza rispetto all’impianto normativo precedente.25Tabella 2Contenuti <strong>del</strong> D.P.R. 447/98, come modificato dal D.P.R. 440/00Articolo Comma Contenuti1 1 Ambito di applicazione2 Rapporti con le Regioni per quanto riguarda l’attività di marketing3 Rapporti con le preesistenti normative2 1 Individuazione <strong>del</strong>le aree da destinare agli insediamenti produttivi3 1 <strong>Sportello</strong> unico2 Archivio informatico. Informazioni accessibili anche in via telematica3 Pronunciamento sulla conformità dei progetti preliminari da parte <strong>del</strong>la struttura4 Termine per la realizzazione <strong>del</strong>la struttura e nomina <strong>del</strong> responsabile4 1 Procedimento semplificato. Conferenza di Servizi1bis, 1 ter Termini <strong>del</strong> procedimento in caso di VIA4Ai sensi <strong>del</strong>l’art. 20 e <strong>del</strong> suo Allegato 1, numeri 26, 42, 43, e 50 <strong>del</strong>la L. 50/97.5Nella prassi, la mancata abrogazione o sostituzione dei singoli procedimenti autorizzatori, è stato oggettodi valutazioni discordanti in merito all’efficacia <strong>del</strong>lo sportello unico.6Da: G. Gardini, Le riforme amministrative alla prova: lo sportello unico <strong>del</strong>le attività produttive, Torino,Giappichelli, 2002, pag. 13.7Il nuovo regolamento è stato anticipato dalla Circolare <strong>del</strong>la Presidenza <strong>del</strong> Consiglio dei Ministri 8 luglio1999, Criteri per l’applicazione <strong>del</strong>le disposizioni di cui al D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, e al D.P.R. 20ottobre 1998, n. 447, in materia di sportello unico per le attività produttive. Emanata dalla Presidenza<strong>del</strong> Consiglio dei Ministri, Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi.


LO SPORTELLO UNICOArticolo Comma Contenuti262 Conclusione <strong>del</strong> procedimento semplificato2 bis Obbligatorietà <strong>del</strong>la presentazione <strong>del</strong>le domande allo sportello unico3-7 Conferenza di Servizi5 1-2 Progetto comportante la variazione di strumenti urbanistici6 1-5 Procedimento mediante autocertificazione6, 10 Silenzio-assenso7, 11 Responsabilità <strong>del</strong>l’interessato, in caso di falsità di alcune autocertificazioni8 Termini per la conclusione <strong>del</strong> procedimento mediante autocertificazione12 Controlli13-15 Diritto degli interessati di trasmettere osservazioni o essere uditi in contraddittorio7 1-3 Accertamento <strong>del</strong>la conformità urbanistica, ambientale, sanitaria e di sicurezza8 1 Affidamento <strong>del</strong>le istruttorie tecniche a strutture pubbliche qualificate9 1-7 Procedura di collaudo10 1-4 Spese e i diritti a carico <strong>del</strong>l’interessatoSecondo quanto disposto dal D.P.R. 447/98, come modificato dal D.P.R. 440/00, alresponsabile <strong>del</strong>lo sportello unico sono attribuiti tutti i poteri <strong>del</strong> responsabile <strong>del</strong> procedimento,cioè i poteri d’impulso e di coordinamento degli altri uffici, anche non appartenentiall’amministrazione comunale, i quali sono comunque competenti per l’adozionedi singoli provvedimenti autorizzatori e per l’espletamento di singole fasi istruttorie.I criteri interpretativi cui il regolamento sullo sportello unico si riferisce, sonodesumibili dall’art. 20, L. 59/97, in particolare ai cc. 4 e 8:“a) semplificazione dei procedimenti amministrativi, e di quelli che agli stessi risultanostrettamente connessi o strumentali, in modo da ridurre il numero <strong>del</strong>lefasi procedimentali e <strong>del</strong>le amministrazioni intervenienti, anche riordinando lecompetenze degli uffici, accorpando le funzioni per settori omogenei, sopprimendogli organi che risultino superflui e costituendo centri interservizi dovericollocare il personale degli organi soppressi e raggruppare competenze diversema confluenti in un’unica procedura, nel rispetto dei princìpi generali indicatiai sensi <strong>del</strong> comma 3, lettera c), e <strong>del</strong>le competenze riservate alle regioni;b) riduzione dei termini per la conclusione dei procedimenti e uniformazionedei tempi di conclusione previsti per procedimenti tra loro analoghi;c) regolazione uniforme dei procedimenti <strong>del</strong>lo stesso tipo che si svolgono pressodiverse amministrazioni o presso diversi uffici <strong>del</strong>la medesima amministrazione;d) riduzione <strong>del</strong> numero di procedimenti amministrativi e accorpamento dei procedimentiche si riferiscono alla medesima attività;e) semplificazione e accelerazione <strong>del</strong>le procedure di spesa e contabili, anchemediante l’adozione di disposizioni che prevedano termini perentori, prorogabiliper una sola volta, per le fasi di integrazione <strong>del</strong>l’efficacia e di controllodegli atti, decorsi i quali i provvedimenti si intendono adottati;f) adeguamento <strong>del</strong>le procedure alle nuove tecnologie informatiche 8 .8L. 15 marzo 1997, n. 59, art. 20, c. 4.


LO SPORTELLO UNICOa) trasferimento ad organi monocratici o ai dirigenti amministrativi di funzionianche decisionali, che non richiedono, in ragione <strong>del</strong>la loro specificità, l’esercizioin forma collegiale, e sostituzione degli organi collegiali con conferenzedi servizi o con interventi, nei relativi procedimenti, dei soggetti portatori diinteressi diffusi;b) individuazione <strong>del</strong>le responsabilità e <strong>del</strong>le procedure di verifica e controllo;c) soppressione dei procedimenti che risultino non più rispondenti alle finalità eagli obiettivi fondamentali definiti dalla legislazione di settore o che risultinoin contrasto con i principi generali <strong>del</strong>l’ordinamento giuridico nazionale ocomunitario;d) soppressione dei procedimenti che comportino, per l’amministrazione e per icittadini, costi più elevati dei benefìci conseguibili, anche attraverso la sostituzione<strong>del</strong>l’attività amministrativa diretta con forme di autoregolamentazioneda parte degli interessati, prevedendone comunque forme di controllo;e) adeguamento <strong>del</strong>la disciplina sostanziale e procedimentale <strong>del</strong>l’attività e degliatti amministrativi ai principi <strong>del</strong>la normativa comunitaria, anche sostituendoal regime concessorio quello autorizzatorio;f) soppressione dei procedimenti che derogano alla normativa procedimentaledi carattere generale, qualora non sussistano più le ragioni che giustifichinouna difforme disciplina settoriale;g) regolazione, ove possibile, di tutti gli aspetti organizzativi e di tutte le fasi <strong>del</strong>procedimento” 9 .27È previsto che, laddove lo sportello sia operante, gli altri uffici che partecipanoalla fase istruttoria non possono rilasciare autonomamente le proprie autorizzazioni e,qualora ricevessero ancora direttamente domande relative a impianti produttivi, devonotrasmetterle allo sportello unico unitamente alle risultanze istruttorie già acquisite.La collaborazione degli altri uffici coinvolti nel procedimento è garantita anchedalla possibilità di non corrispondere la quota di diritti spettanti in caso di mancatorispetto dei termini previsti. Il Prefetto, ora a capo degli Uffici territoriali <strong>del</strong> Governo,può inoltre intervenire, proprio per richiamare all’ordine gli uffici periferici 10 .Le leggi annuali di semplificazioneCon la L. 340/00, la legge annuale di semplificazione per il 1999 11 , è stata sancitala cooperazione dei soggetti pubblici coinvolti nell’istruttoria <strong>del</strong> procedimento autoriz-9L. 15 marzo 1997, n. 59, art. 20, c. 8.10Resta inoltre ferma la possibilità <strong>del</strong> capo <strong>del</strong>la struttura unica, quale responsabile <strong>del</strong> procedimento, diconvocare gli stessi uffici in Conferenza di Servizi, non solo quando obbligatoriamente previsto dal regolamento,ma anche in ogni caso in cui ne ravvisi la necessità o l’opportunità secondo la disciplina generale<strong>del</strong>la Conferenza di Servizi, innovata dalla L. 340/00 mediante la sostituzione degli articoli da 14 a14-quater <strong>del</strong>la L. 241/90.11L. 24 novembre 2000 n. 340, Disposizioni per la <strong>del</strong>egificazione di norme e per la semplificazione di procedimentiamministrativi - Legge di semplificazione per il 1999.


LO SPORTELLO UNICO28zatorio gestito dallo sportello unico. Tale legge rappresenta lo strumento in grado di prevaleresulle norme che disciplinano l’attività degli enti terzi. Le leggi annuali di semplificazioneproposte dal Governo e approvate dal Parlamento, nel corso degli ultimi anni,chiariscono il quadro <strong>del</strong>l’evoluzione <strong>del</strong>la normativa rilevante in tema di sportello unicoper le attività produttive. Secondo l’art. 17, c.2, L. 400/88 12 , una legge può autorizzareil Governo ad adottare regolamenti a efficacia <strong>del</strong>egificante, come quelli di semplificazione,individuando sia le preesistenti norme di legge che cesseranno di avere efficaciacon l’entrata in vigore <strong>del</strong> nuovo regolamento, sia i principi e i criteri direttivi <strong>del</strong>la nuovadisciplina regolamentare, destinata a prevalere sulle precedenti leggi in materia 13 .L’art. 20 <strong>del</strong>la L. 59/97 ha quindi fatto ricorso a questo strumento per razionalizzaree semplificare i procedimenti autorizzatori di nuove attività produttive e tutti i procedimentielencati nell’Allegato 1 <strong>del</strong>la stessa legge. Il Governo, dunque, ogni anno individua,mediante la presentazione in Parlamento di un apposito disegno di legge, i procedimentiamministrativi che necessitano di semplificazione e che, pertanto, saranno disciplinatimediante appositi regolamenti a efficacia <strong>del</strong>egificante 14 .Infine, lo stesso art. 6 <strong>del</strong>la L. 340/00, al fine di garantire il coordinamento istruttorio<strong>del</strong> procedimento autorizzatorio condotto dallo sportello unico per le attività produttive,ha modificato il D.Lgs. 112/98 introducendo il nuovo art. 27-bis 15 , che impone atutte le altre amministrazioni di fissare, per lo svolgimento <strong>del</strong>le proprie attività istruttorie,termini compatibili con quelli previsti dal regolamento sullo sportello unico.La definizione di sportello unicoLo sportello unico è inquadrato dal legislatore negli articoli 23 e 24 <strong>del</strong> D.Lgs.112/98, secondo i quali “sono attribuite ai Comuni le funzioni amministrative concernentila realizzazione, l’ampliamento, la cessazione, la riattivazione, la localizzazione ela rilocalizzazione di impianti produttivi, ivi incluso il rilascio <strong>del</strong>le concessioni o autorizzazioniedilizie” 16 .12Disciplina <strong>del</strong>l’attività di Governo e ordinamento <strong>del</strong>la Presidenza <strong>del</strong> Consiglio dei Ministri.13La stessa disciplina viene “declassata” dal rango legislativo a quello regolamentare, al fine di favorire unpiù rapido adeguamento <strong>del</strong>la normativa alle mutevoli esigenze, mediante l’iniziativa normativa <strong>del</strong>Governo, consentendo al Parlamento di concentrare la propria attenzione solo sui profili essenziali.14Vanno anche segnalate: la L. 127/97, che ha introdotto numerose disposizioni in tema di procedimentoamministrativo, autocertificazione, enti locali e Conferenza di Servizi (in parte superate dalla L. 191/98che ha apportato molte modifiche alla legge Bassanini) e la L. 8 marzo 1999, n. 50 (che prevede l’adozionedi testi unici normativi). Particolare rilievo va dato alla L. 24 novembre 2000, n. 340, che ha completamenteriscritto la Conferenza di Servizi (che ora decide a maggioranza), sostituendo gli artt. da 14 a 14-quater <strong>del</strong>la L. 241/90.15D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, art 27-bis. Misure organizzative per lo sportello unico <strong>del</strong>le imprese. 1. Leamministrazioni, gli enti e le autorità competenti a svolgere, ai sensi degli articoli da 23 a 27, attivitàistruttorie nell’ambito <strong>del</strong> procedimento di cui al regolamento previsto dall’articolo 20, comma 8, <strong>del</strong>lalegge 15 marzo 1997, n. 59, per la realizzazione, l’ampliamento, la ristrutturazione, la riconversione diimpianti produttivi e per l’esecuzione di opere interne ai fabbricati, nonché per la determinazione <strong>del</strong>learee destinate agli investimenti produttivi, provvedono all’adozione <strong>del</strong>le misure organizzative necessarieallo snellimento <strong>del</strong>le predette attività istruttorie, al fine di assicurare il coordinamento dei termini diqueste con i termini di cui al citato regolamento.16D.Lgs. 112/98, art. 23, c. 1.


LO SPORTELLO UNICO“Ogni Comune esercita, singolarmente o in forma associata, anche con altri EntiLocali, le funzioni di cui all’articolo 23, assicurando che un’unica struttura sia responsabile<strong>del</strong>l’intero procedimento” 17 .“Presso la struttura – ossia l’unità organizzativa responsabile – è istituito unosportello unico al fine di garantire a tutti gli interessati l’accesso, anche in via telematica,al proprio archivio informatico contenente i dati concernenti le domande di autorizzazionee il relativo iter procedurale, gli adempimenti necessari per le procedureautorizzatorie, nonché tutte le informazioni disponibili a livello regionale, ivi compresequelle concernenti le attività promozionali, che dovranno essere fornite in modocoordinato” 18 .L’art. 3, c.1, D.P.R. 447/98 dispone che “I comuni esercitano, anche in forma associata,ai sensi <strong>del</strong>l’art. 24, <strong>del</strong> decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, le funzioni adessi attribuite dall’art. 23, <strong>del</strong> medesimo decreto legislativo, assicurando che ad un’unicastruttura sia affidato l’intero procedimento. Per lo svolgimento dei compiti di cui alpresente articolo, la struttura si dota di uno sportello unico per le attività produttive, alquale gli interessati si rivolgono per tutti gli adempimenti previsti dai procedimenti dicui al presente regolamento”.L’art. 3, c. 2, stabilisce che “Lo sportello unico assicura, previa predisposizione diun archivio informatico contenente i necessari elementi informativi, a chiunque viabbia interesse, l’accesso gratuito, anche in via telematica, alle informazioni sugliadempimenti necessari per le procedure previste dal presente regolamento, all’elenco<strong>del</strong>le domande di autorizzazione presentate, allo stato <strong>del</strong>l’iter procedurale, nonché atutte le informazioni disponibili a livello regionale comprese quelle concernenti le attivitàpromozionali”.Si rileva la scelta <strong>del</strong> legislatore di distinguere tra “struttura unica” e “sportellounico”, anche se nell’uso corrente ha prevalso la locuzione “sportello unico” per indicarel’insieme <strong>del</strong>le funzioni attribuite alla struttura. Va specificato che tale distinzioneopera a livello di funzioni, laddove la “struttura unica” si occupa prevalentemente <strong>del</strong>lagestione e <strong>del</strong> complessivo coordinamento <strong>del</strong>le varie fasi nelle quali si articola il procedimentoamministrativo, mentre lo “sportello unico” gestisce il rapporto con l’utenza ela diffusione agli interessati <strong>del</strong>le informazioni disponibili.Lo sportello unico rappresenta un passo importante all’interno <strong>del</strong> processo di rinnovamentoe semplificazione <strong>del</strong>la Pubblica Amministrazione. Gli obiettivi che essoincarna sono riconducibili alla volontà di garantire lo snellimento <strong>del</strong>l’azione amministrativacon una conseguente riduzione degli oneri amministrativi e dei tempi, a carico<strong>del</strong>l’utente, necessari per ottenere le autorizzazioni da parte degli enti pubblici coinvoltinel procedimento unico.Lo sportello unico offre servizi di tipo:• amministrativo, relativi cioè al complesso <strong>del</strong>le autorizzazioni;2917D.Lgs. 112/98, art. 24, c. 1.18D.Lgs. 112/98, art. 24, c. 2.


LO SPORTELLO UNICO• informativo e promozionale, poiché raccoglie e diffonde le informazioni sullenormative in vigore riguardanti lo svolgimento di attività economiche, le modalitàdi accesso alle agevolazioni a disposizione, la struttura produttiva <strong>del</strong> territoriocomunale e <strong>del</strong>la <strong>Regione</strong> di appartenenza.30Lo sportello unico svolge un ruolo di:• garante <strong>del</strong>la trasparenza <strong>del</strong>l’iter procedimentale riferito a ciascuna domandadi autorizzazione di nuovi insediamenti produttivi;• referente, con l’obiettivo di semplificare i rapporti tra imprese e amministrazionipubbliche, consentendo alle imprese stesse di trattare in un solo ufficio tuttele complesse procedure legate ai nuovi insediamenti produttivi, dal momentoche esso è incardinato nell’unità organizzativa che assume la responsabilità deiprocedimenti;• promotore <strong>del</strong>le politiche di sviluppo (comunitarie, nazionali e regionali), cuipossono partecipare, in modo integrato, governo locale, regionale, camere dicommercio, ordini professionali e associazioni di categoria.Il rapporto tra disciplina nazionale e competenze regionaliLe sentenze <strong>del</strong>la Corte CostituzionaleIl rapporto tra competenze regionali e comunali per la gestione <strong>del</strong>lo sportello unicoè stato più volte oggetto di ricorsi promossi da diverse Regioni davanti alla CorteCostituzionale. La sentenza 206/01 19 <strong>del</strong>la Corte Costituzionale riguarda due complessigiudizi di legittimità introdotti da due ricorsi <strong>del</strong>la <strong>Regione</strong> <strong>Veneto</strong> contro numerosedisposizioni <strong>del</strong> D.Lgs. 112/98 e <strong>del</strong> D.Lgs. 443/99.La parte <strong>del</strong>la sentenza che in questa sede riveste maggior interesse, è quella dovela <strong>Regione</strong> <strong>Veneto</strong> impugnava, per violazione degli articoli 117 e 118 <strong>del</strong>la Costituzione,l’art. 25, c. 2, l.g, <strong>del</strong> D.Lgs. 112/98, quanto alla previsione che il procedimento amministrativo,in materia di autorizzazione all’insediamento di attività produttive, dovessedisporre, ove il progetto contrastasse con le previsioni di uno strumento urbanistico, diricorrere alla Conferenza di Servizi, la cui determinazione (in caso di accordo sulla variazione<strong>del</strong>lo strumento) avrebbe dovuto costituire proposta di variante, oggetto di pronunciadefinitiva <strong>del</strong> Consiglio comunale. Tale previsione veniva censurata in quantolesiva <strong>del</strong>la competenza regionale in materia di urbanistica, poiché privava la <strong>Regione</strong><strong>del</strong> potere di concorrere alla definizione <strong>del</strong>l’assetto urbanistico.I giudici <strong>del</strong>la Consulta, hanno accolto il ricorso presentato dalla <strong>Regione</strong> <strong>Veneto</strong>,in quanto, secondo le regole generali oggi risultanti dall’art. 14-quater <strong>del</strong>la L. 241/90,come sostituito dalla L. 340/00 20 , la Conferenza di Servizi può adottare una determina-19Sentenza <strong>del</strong> 6 giugno 2001, n. 206.20E già prima dall’art. 14, c. 3-bis, <strong>del</strong>la stessa legge, nel testo modificato dalla L. 127/97.


LO SPORTELLO UNICOzione positiva sul progetto, non conforme allo strumento urbanistico generale, anchequando vi sia dissenso di taluna <strong>del</strong>le amministrazioni partecipanti, e dunque anche<strong>del</strong>la <strong>Regione</strong>. In tale caso, la previsione secondo cui la proposta di variante può essereapprovata definitivamente dal Consiglio comunale, senza l’ulteriore approvazione regionale,a giudizio <strong>del</strong>la Corte Costituzionale equivale a consentire che lo strumento urbanisticosia modificato senza il consenso <strong>del</strong>la <strong>Regione</strong>, ledendo la competenza regionalein materia urbanistica.La Corte Costituzionale ha censurato, in particolare, la congruità <strong>del</strong> richiamoeffettuato dal D.P.R. 440/00 al disposto <strong>del</strong>l’articolo 14, c. 3-bis, <strong>del</strong>la L. 241/90 (introdottodall’art. 17 <strong>del</strong>la L. 127/97), che attribuiva fra l’altro alla <strong>Regione</strong> il potere didisporre la sospensione <strong>del</strong>la determinazione conclusiva <strong>del</strong>la Conferenza di Servizi,trattandosi di disposizione non più in vigore, a seguito <strong>del</strong>la riformulazione degli artt.da 14 a 14-quater <strong>del</strong>la L. 241/90, già operata, alla data di entrata in vigore <strong>del</strong>D.P.R.440/00, dalla L. 340/00.Oggi l’art. 14-quater, c.2, si limita a prevedere che, se una o più amministrazionihanno espresso nell’ambito <strong>del</strong>la Conferenza il proprio dissenso sulla proposta <strong>del</strong>l’amministrazioneprocedente, quest’ultima assume comunque la determinazione di conclusione<strong>del</strong> procedimento sulla base <strong>del</strong>la maggioranza <strong>del</strong>le posizioni espresse, e che solose il motivato dissenso sia espresso da un’amministrazione preposta alla tutela ambientale,paesaggistico-territoriale, <strong>del</strong> patrimonio storico-artistico o alla tutela <strong>del</strong>la salute,la decisione deve essere rimessa al Consiglio dei Ministri (con l’intervento <strong>del</strong> Presidente<strong>del</strong>la <strong>Regione</strong> quando il dissenso è espresso da una <strong>Regione</strong>) ove l’amministrazionedissenziente o quella procedente sia un’amministrazione statale, ovvero ai competentiorgani collegiali esecutivi degli enti territoriali nelle altre ipotesi 21 .La più recente sentenza <strong>del</strong>la Corte Costituzionale 376/02 22 , ha affrontato i temi<strong>del</strong> rapporto fra regolamento statale sullo sportello unico e norme regionali, nell’ambito<strong>del</strong> processo di semplificazione e <strong>del</strong>egificazione e <strong>del</strong>l’incidenza <strong>del</strong>le sopravvenutenorme di riforma costituzionale sulla disciplina regolamentare <strong>del</strong>lo sportello unico perle attività produttive. Si tratta di più ricorsi riuniti dalla Corte presentati dalla <strong>Regione</strong>Liguria e dalla <strong>Regione</strong> Emilia-Romagna, diretti a contestare la legittimità costituzionaledi numerose disposizioni <strong>del</strong>la L. 340/00, proponendo in realtà diverse questioni strategicheper lo sportello unico per le attività produttive, che meritano di essere esaminatedistintamente.Riguardo al rapporto fra <strong>Regione</strong> e Comune, si evidenzia la censura proposta dalla<strong>Regione</strong> Liguria contro l’art. 6 <strong>del</strong>la L. 340/00, che introduce l’art. 27-bis <strong>del</strong> D.Lgs.112/98. Secondo questa <strong>Regione</strong>, tale disposizione, nel porre, apparentemente, una normadi per sé ovvia e implicita nella normativa vigente, si sarebbe in realtà proposta loscopo effettivo di qualificare espressamente, come atti istruttori, gli atti e i provvedimentipropri dei diversi enti coinvolti (Stato, Regioni, Province, Enti Parco, ASL, ecc.),al fine di attribuire solo al Comune la competenza sostanziale all’esercizio <strong>del</strong>le funzio-3121L. 241/90, art. 14-quater, cc. 3 e 4.22Sentenza <strong>del</strong> 10 luglio 2002, n. 376.


LO SPORTELLO UNICO32ni relative agli insediamenti produttivi, concedendo agli altri soggetti un potere istruttorionon riservato ed eventuale. In altri termini, l’impiego <strong>del</strong>la locuzione “atti istruttori”in luogo di “autorizzazioni” avrebbe condotto alla eliminazione <strong>del</strong>le competenze autorizzatoriesostanziali dei vari enti pubblici coinvolti (tra cui la <strong>Regione</strong>) a beneficio <strong>del</strong>losportello unico, al quale sarebbe stata attribuita non tanto la regia di tutte le fasi di cui sicompone il mo<strong>del</strong>lo procedimentale, ma addirittura la titolarità degli atti di consenso dicui necessita il privato imprenditore.Tralasciando l’elencazione dei numerosi rilievi mossi nel ricorso dalla <strong>Regione</strong>, èinteressante ricostruire l’iter seguito dai giudici <strong>del</strong>la Corte, secondo i quali la disciplinaconcernente il cosiddetto sportello unico per le attività produttive “è fondata sulla concentrazionein una sola struttura, istituita dal Comune, <strong>del</strong>la responsabilità <strong>del</strong>l’unicoprocedimento attraverso cui i soggetti interessati possono ottenere l’insieme dei provvedimentiabilitativi necessari per la realizzazione di nuovi insediamenti produttivi, nonchésulla concentrazione nello sportello unico, presso la predetta struttura, <strong>del</strong>l’accessoa tutte le informazioni da parte dei medesimi soggetti interessati: ciò al fine di evitareche la pluralità <strong>del</strong>le competenze e degli interessi pubblici oggetto di cura in questoambito si traduca per i cittadini in tempi troppo lunghi e in difficoltà di rapporti con leamministrazioni”.Quello che la legge configura – sempre secondo la Corte Costituzionale – è unasorta di “procedimento di procedimenti”, cioè un procedimento unico in cui confluisconoe si coordinano gli atti e gli adempimenti, facenti capo a diverse competenze, richiestidalle norme in vigore perché l’insediamento produttivo possa legittimamente essererealizzato. In questo senso, quelli che erano, in precedenza, autonomi provvedimenti,ciascuno dei quali adottato sulla base di un procedimento a sé stante, diventano “attiistruttori”, al fine <strong>del</strong>l’adozione <strong>del</strong>l’unico provvedimento conclusivo, titolo per la realizzazione<strong>del</strong>l’intervento richiesto 23 .La Corte precisa peraltro che ciò non significa che vengono meno le distinte competenzee le distinte responsabilità <strong>del</strong>le amministrazioni deputate alla cura degli interessipubblici coinvolti. Nel cosiddetto “procedimento semplificato”, qualora una <strong>del</strong>leamministrazioni chiamate a decidere si pronunci negativamente, il procedimento siintende concluso, fatta salva la possibilità per l’interessato di chiedere la convocazionedi una Conferenza di Servizi al fine di concordare eventualmente quali siano le condizioniper ottenere il superamento <strong>del</strong>la pronuncia negativa 24 .La legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3La conseguenza più significativa che deriva dalle sentenze <strong>del</strong>la Corte è la possibilitàper le Regioni di modificare la disciplina sullo sportello unico, nell’ambito <strong>del</strong>lapropria potestà legislativa, con le modalità e nei limiti previsti dal nuovo Titolo V <strong>del</strong>la23Art. 4, c. 1, D.P.R. 447/98, come modificato dall’art. 1 D.P.R. 440/00.24Art. 4, c. 2, D.P.R. 447/98, come modificato dall’art. 1 D.P.R. 440/00.


LO SPORTELLO UNICOCostituzione. Il rapporto tra Comuni e Regioni 25 si evince dal comma 6 <strong>del</strong>l’articolo 1<strong>del</strong>la L. 59/97 e successive modificazioni 26 .La legge costituzionale <strong>del</strong> 18 ottobre 2001, n. 3, che modifica il Titolo V <strong>del</strong>laCostituzione, ha, a sua volta, riscritto l’art. 114 <strong>del</strong>la Costituzione, secondo cui “LaRepubblica è costituita”, in primo luogo, “dai Comuni, dalle Province, dalle Città metropolitane”,nonché, ma solo in secondo luogo, “dalle Regioni e dallo Stato”. Il secondocomma precisa poi che tutti i predetti soggetti territoriali locali, indicati nel medesimoordine, “sono enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i principi fissatidalla Costituzione”.Le funzioni amministrative sono poi attribuite, secondo la nuova versione <strong>del</strong>l’art.118, “ai Comuni”, salvo che per assicurarne l’esercizio unitario, siano conferite “a Province,città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazioneed adeguatezza”.Dal nuovo quadro costituzionale esce quindi rafforzato il ruolo di Comuni, Provincee Città metropolitane, che “sono titolari di funzioni amministrative proprie e di quelleconferite con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze” 27 . Parallelamentela <strong>Regione</strong> vede amplificate le proprie competenze legislative e regolamentarianche nelle materie concernenti lo sportello unico per le attività produttive.La nuova formulazione <strong>del</strong>l’art. 117 <strong>del</strong>la Costituzione sancisce, infatti, che “lapotestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto <strong>del</strong>la Costituzione,nonché dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali”,indicando le materie tassativamente attribuite alla legislazione esclusiva <strong>del</strong>loStato, fra cui la tutela <strong>del</strong>l’ambiente, <strong>del</strong>l’ecosistema e dei beni culturali e le materie alegislazione concorrente fra le Regioni e lo Stato al quale spetta solo la determinazionedei principi fondamentali. In tale categoria vengono fatte rientrare la sicurezza <strong>del</strong> lavoroe la tutela <strong>del</strong>la salute, il sostegno per l’innovazione dei settori produttivi, il governo<strong>del</strong> territorio. Ogni altra materia è ricondotta alla piena potestà legislativa regionale.Diverso è il discorso per la potestà regolamentare, che, secondo il nuovo art. 117, spettaalle Regioni, salvo che per le materie di legislazione esclusiva <strong>del</strong>lo Stato e per la disciplina<strong>del</strong>l’organizzazione di Comuni, Province e città metropolitane e <strong>del</strong>lo svolgimento<strong>del</strong>le funzioni loro attribuite.3325In attuazione <strong>del</strong> principio di sussidiarietà e degli altri criteri di cui agli artt. 4 e 20 <strong>del</strong>la L. 59/97, haattentamente ripartito i nuovi compiti fra Comuni e Regioni, attribuendo ai Comuni le funzioni amministrativeed informative concernenti la realizzazione di nuovi impianti produttivi, ed alle Regioni il diversocompito di coordinare e migliorare i servizi e l’assistenza per le imprese, in particolare mediante laraccolta e diffusione, prioritariamente attraverso gli sportelli unici comunali, <strong>del</strong>le informazioni concernentil’insediamento e lo svolgimento <strong>del</strong>le attività produttive nel territorio regionale, con particolareriferimento alle normative applicabili, agli strumenti agevolativi e agli strumenti di incentivazione attivabili;anche tali attività promozionali e di assistenza dovranno peraltro essere veicolate ai potenzialiinteressati, per le unità produttive dei Comuni.26“La promozione <strong>del</strong>lo sviluppo economico, la valorizzazione dei sistemi produttivi e la produzione <strong>del</strong>laricerca applicata sono interessi pubblici primari che lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni e gli altrienti locali assicurano nell’ambito <strong>del</strong>le rispettive competenze, nel rispetto dei diritti fondamentali <strong>del</strong>l’uomoe <strong>del</strong>le formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, <strong>del</strong>l’efficienza <strong>del</strong>la salute, <strong>del</strong>la sanitàe sicurezza pubblica, <strong>del</strong>la tutela <strong>del</strong>l’ambiente”.27Art. 118, c. 2, Cost.


LO SPORTELLO UNICONel nuovo quadro costituzionale, dunque, la competenza legislativa in materia disportello unico sembra rimessa alle Regioni, fermi restando i principi fondamentali fissaticon legge <strong>del</strong>lo Stato, considerato lo stretto legame <strong>del</strong>la materia con la gestione <strong>del</strong>territorio e la tutela <strong>del</strong>la salute e <strong>del</strong>la sicurezza dei lavoratori e nel rispetto <strong>del</strong>la legislazionestatale di tutela <strong>del</strong>l’ambiente.34Le funzioni amministrativeIl panorama dei procedimenti amministrativi vigenti nell’ambito <strong>del</strong>le attività produttive,è senz’altro noto a tutti gli operatori, sia per la loro varietà che per la frammentazione<strong>del</strong>le amministrazioni competenti per ciascuno dei procedimenti autorizzatori.Davanti a questa situazione, la percezione degli imprenditori <strong>del</strong>l’iter necessarioper avviare un’attività produttiva, è comprensibilmente negativa. Non si contano gli studirealizzati per quantificare in termini di “costi aggiuntivi”, il cumulo dei singoli terminiprevisti per ciascun procedimento imposti all’imprenditore.Con lo sportello unico, il principale obiettivo perseguito è quello di assicurareall’imprenditore, entro tempi certi e comunque non superiori a quelli fissati dalla legge,il rilascio di tutti gli atti necessari nell’ambito di un unico procedimento che si concludecon l’emissione <strong>del</strong> provvedimento finale. I procedimenti non vengono eliminati, maconfigurati come endoprocedimenti (o atti istruttori) nell’ambito <strong>del</strong> procedimento unico,razionalizzati e coordinati in un unico “super procedimento”.Lo sportello unico (struttura unica) coordina gli endoprocedimenti, assicurando ilrispetto dei tempi e fornendo all’interessato precise indicazioni circa i provvedimentinecessari, le relative domande da produrre e la documentazione da presentare. Lo sportellounico ha la responsabilità <strong>del</strong>l’intero procedimento, a partire dalla presentazione<strong>del</strong>l’istanza, da parte <strong>del</strong>l’imprenditore, fino al rilascio <strong>del</strong>l’atto conclusivo di assenso odi diniego.La funzione informativa e promozionaleL’obbligo per la struttura unica di assicurare l’accesso degli interessati, anchemediante via telematica, al proprio archivio informatico, introdotto dal D.Lgs. 112/98, erafforzato dal D.P.R. 447/98, è senz’altro una tra le più importanti novità ispirate allasemplificazione <strong>del</strong>la Pubblica Amministrazione.Accanto al principio <strong>del</strong>la trasparenza <strong>del</strong>l’azione amministrativa e alla possibilitàdi accedere, da parte <strong>del</strong> cittadino, agli atti, in virtù <strong>del</strong>la L. 241/90, si trova l’esplicitaprevisione di un archivio informatico quale mezzo per assicurare l’accesso alleinformazioni, anche per via telematica. L’archivio informatico deve contenere i dati concernentile domande di autorizzazione e le informazioni relative allo stato <strong>del</strong>la praticanell’iter procedurale, ma anche un completo quadro informativo circa gli adempimentinecessari per le diverse procedure autorizzatorie e le informazioni disponibili a livello


LO SPORTELLO UNICOregionale in materia di attività produttive, ivi comprese quelle concernenti le iniziativee gli strumenti promozionali.All’archivio informatico <strong>del</strong>lo sportello unico, si aggiungono i servizi di informazione,rivolti in particolare alle realtà imprenditoriali e relativi a finanziamenti, agevolazionifinanziarie e tributarie, a livello comunitario, nazionale, regionale o locale. Peroffrire un completo servizio di informazione, si rendono indispensabili banche dati sempreaggiornate, con le leggi, regolamenti, circolari, giurisprudenza, risposte a quesiti,bandi, schemi di domande.Nell’ambito <strong>del</strong>le attività di carattere promozionale, lo sportello realizza, direttamenteo in collaborazione con altri enti e associazioni, tutte le attività, anche per viatelematica, volte a diffondere la conoscenza <strong>del</strong> territorio e <strong>del</strong>le potenzialità economico-produttiveche esso offre. Raccoglie e diffonde le informazioni sulle normative invigore riguardanti lo svolgimento di attività economiche, le modalità di accesso alleagevolazioni a disposizione: una fondamentale funzione, dunque, di marketing territoriale,al quale fa capo un complesso di azioni da parte degli enti locali per stimolare lacrescita e lo sviluppo economico locale e per orientare la pianificazione e la programmazionedi medio e lungo periodo <strong>del</strong>l’amministrazione locale. Questo implica la definizionedi strumenti agevolativi e la realizzazione <strong>del</strong>le infrastrutture necessarie per gliinsediamenti produttivi ritenuti in grado di favorire lo sviluppo economico e l’attrazionedegli investimenti.Il marketing territoriale può essere finalizzato:• alla promozione <strong>del</strong> territorio, al fine di attirare dall’esterno investimenti evisitatori;• all’orientamento <strong>del</strong>le politiche territoriali e urbane verso le esigenze degli operatorieconomici locali e di quelli esterni;• alla riorganizzazione <strong>del</strong>le procedure amministrative nella direzione di unamaggiore attenzione agli utenti <strong>del</strong> prodotto-sistema locale.35Questi aspetti devono essere il più possibile complementari, in maniera tale dacreare un’immagine di un territorio come di un sistema locale che offre un’identità collettiva,dotata di obiettivi attorno ai quali fissare il consenso e la volontà di cooperazione.Per dar vita al sistema produttivo, e quindi allo sviluppo locale, è essenziale creareun tessuto di relazioni a vari livelli: quello <strong>del</strong>la struttura produttiva, in cui si manifestail sistema <strong>del</strong>le interdipendenze settoriali; quello <strong>del</strong>la Pubblica Amministrazione,in cui si manifestano le disponibilità al coordinamento e l’efficacia per le politiche economichee sociali; quello dei servizi, che esprime il tessuto interconnettivo di supportofunzionale alle attività produttive e alle esigenze <strong>del</strong> vivere sociale; quello <strong>del</strong>le relazioni,basate sulla fiducia che in ogni comunità locale consente la ricerca <strong>del</strong> bene comune.Il sistema produttivo deve essere competitivo se vuole perseguire obiettivi di crescitae consolidamento <strong>del</strong>la propria posizione. Ma la competitività, con crescente mobilità<strong>del</strong>le persone e <strong>del</strong>le risorse finanziarie, si misura in termini di produzione, maanche di capacità di sviluppare e attrarre attività a elevato valore aggiunto e forte tassodi crescita, capaci di garantire, in prospettiva, livelli di reddito e di occupazione.


LO SPORTELLO UNICO36Il rapporto impresa-territorio è essenziale per rivitalizzare le economie locali eassicurare competitività dinamica con adeguate performance sul piano <strong>del</strong>la redditivitàdei propri investimenti.I principali soggetti coinvolti sono gli attori locali con l’amministrazione comunaleche è chiamata ad avere un ruolo attivo per facilitare lo sviluppo e lo start-up <strong>del</strong>leattività produttive, attraverso la struttura <strong>del</strong>lo sportello unico che fa da raccordo tra glialtri enti competenti al rilascio <strong>del</strong>le autorizzazioni necessarie agli insediamenti produttivi.È di fondamentale importanza strategica la realizzazione di un mo<strong>del</strong>lo di “cooperazioneinteristituzionale” con obiettivi di sviluppo locale attraverso l’impiego di risorsetecnico-progettuali, la diffusione <strong>del</strong>la cultura amministrativa e la capacità di relazionecon l’esterno.Il ruolo <strong>del</strong>l’associazionismo imprenditoriale e professionale e <strong>del</strong>la rappresentanzadegli interessi, in grado di fornire risorse progettuali, capacità di definizione dei problemie capacità di mobilitazione <strong>del</strong> consenso e dei mezzi finanziari, risulta decisivonel creare rapporti di collaborazione fra privati e Pubblica Amministrazione.Perché il territorio possa rappresentare un adeguato “spazio di sostegno” <strong>del</strong>le attivitàproduttive è necessario che le politiche di intervento si configurino come atti diprogrammazione e indirizzo all’interno dei quali si raccordino le azioni <strong>del</strong>le numerosee diversificate componenti <strong>del</strong>la società e <strong>del</strong>l’economia <strong>del</strong> territorio di riferimento.L’ente pubblico locale è chiamato ad assumere un ruolo di regolatore, garante <strong>del</strong>leregole <strong>del</strong> sistema socioeconomico in cui i soggetti privati esplicano le proprie potenzialità.Non più quindi una gestione burocratica <strong>del</strong> territorio, ma una gestione imprenditorialeche trasformi “sfruttamento” in “utilizzo”, pianifichi cioè interventi ispirati alnuovo.Queste politiche di intervento sul territorio diventano più efficaci se si accompagnanoad attività di sensibilizzazione, formazione <strong>del</strong> personale e di consulenza. Lavolontà da parte dei soggetti locali di lavorare a un progetto comune mette in moto lacompetitività <strong>del</strong> sistema, premessa indispensabile per qualsiasi azione di marketingterritoriale. Come previsto dall’articolo 23 <strong>del</strong> D.Lgs. 112/98, le funzioni <strong>del</strong>lo sportellounico sono svolte dai Comuni, singolarmente, associati, convenzionati con laCamera di Commercio, ovvero avvalendosi <strong>del</strong> convenzionamento o <strong>del</strong>l’apporto dialtre istituzioni pubbliche, purché sia unica la struttura responsabile <strong>del</strong>l’intero procedimento.Le modalità di organizzazione e gestioneIl D.P.R. 447/98, non pone vincoli né condizioni alla discrezionalità dei Comunidi scegliere come organizzarsi per l’esercizio <strong>del</strong>la attività di sportello unico. La L. 59/97,la “legge Bassanini”, fissa solo i criteri generali <strong>del</strong> sistema organizzativo-gestionale. Sitratta <strong>del</strong> “principio di adeguatezza” 28 , che va opportunamente combinato con il “prin-28L. 59/97, art. 4, c. 3, l. g.


LO SPORTELLO UNICOIn fase di progettazione e avvio operativo degli sportelli unici, il Comune dovrebbeprendere in considerazione le esigenze degli utenti. Le associazioni di categoriasono, dunque, chiamate a svolgere un ruolo di interfaccia attivo e di raccordo tra leimprese e lo sportello unico. È compito <strong>del</strong> responsabile progettare e proporre la configurazioneorganizzativa e funzionale, sulla base anche di indirizzi e di indicazioni resedisponibili dalla amministrazione comunale e di eventuali apporti di gruppi di lavoroo consulenti 38 .È importante, infine, che in tutti i Comuni siano disponibili almeno le informazionidi base e di primo orientamento per l’utenza imprenditoriale locale, affinché le impreselocali possano reperire, presso la propria amministrazione comunale, tutta la modulistica,i prospetti informativi e le indicazioni operative necessarie per l’avvio <strong>del</strong>le proceduredi autorizzazione.Il collegamento con gli enti coinvolti nella gestione di specifiche fasi istruttorie(ASL, VVF., ISPESL, ecc.) è decisivo per il funzionamento a pieno regime <strong>del</strong>lo sportellounico. Sarebbe auspicabile che venisse offerta alle imprese assistenza, attraverso un’attivitàsistematica di informazione anche da parte di tecnici ed esperti degli enti terzi.Per i Comuni di minore dimensione si deve prevedere un’attività di consultazionecon gli altri Comuni <strong>del</strong> comprensorio/distretto o <strong>del</strong>la Comunità Montana di appartenenzasoprattutto al fine di individuare le funzioni amministrative da gestire in formaassociata.La gestione associata presenta degli indubbi vantaggi di “scala”, consentendo aipiccoli Comuni di dislocare risorse di entità ragionevole e, nel contempo, di disporre diun ufficio adeguato e attrezzato. Questa forma di gestione associata può inoltre consentirela valorizzazione, la programmazione e il controllo <strong>del</strong>le attività economiche conmodalità adeguate alle dinamiche sociali ed economiche <strong>del</strong> territorio, prescindendodai troppo stretti confini amministrativi <strong>del</strong> singolo Comune.Le forma di gestione associata <strong>del</strong>lo sportello unico è caratterizzata dai seguentiaspetti:• la promozione e l’informazione sono gestite principalmente dall’ente capofila,senza tuttavia escludere gli uffici degli enti associati;• la struttura associata può essere realizzata, in base all’art. 31 D.Lgs. 267/00,mediante la costituzione di un Consorzio, o con una Convenzione (art. 30);• la gestione omogenea dei procedimenti tra gli enti associati è assicurata dalrispetto di un apposito regolamento;• gli uffici <strong>del</strong>lo sportello unico <strong>del</strong>l’ente capofila possono svolgere anche funzionicomplementari, come la consulenza, il coordinamento, la definizione <strong>del</strong>leintese con gli enti esterni, assicurare la formazione <strong>del</strong> personale, la promozionee l’informazione all’utenza, ecc.;• la riduzione <strong>del</strong> volume complessivo <strong>del</strong>le attività orientate al coordinamentodi particolari processi;3938Si veda, in proposito, lo schema-tipo per l’organizzazione e attuazione <strong>del</strong>lo sportello unico al capitolo 4.


LO SPORTELLO UNICO• la riduzione degli investimenti per l’acquisto di software gestionale;• la possibilità di rendere omogenei i compiti assegnati agli operatori, tenendopresente che, nell’ambito <strong>del</strong> procedimento unico, a questi sono riconosciutisignificativi spazi di discrezionalità, e perciò quanto sia necessario innalzare illoro grado di competenza professionale.40L’organizzazione <strong>del</strong>l’ufficioIn base allo schema proposto, che divide in due categorie i servizi offerti dallosportello unico (servizi amministrativi e servizi informativo-promozionali), l’assettoorganizzativo <strong>del</strong>l’ufficio può essere strutturato come segue:• il front office (o front line) <strong>del</strong>la struttura unica, quello che in precedenza è statodefinito più propriamente sportello unico, che si occupa <strong>del</strong>la gestione <strong>del</strong>l’attivitàinformativa relativa alla funzione autorizzatoria e alla funzione promozionale,a contatto, diretto o mediato, con il cittadino imprenditore;• il back office <strong>del</strong>la struttura unica, che si occupa di tutte le attività legate allagestione <strong>del</strong> procedimento unico autorizzatorio e alla pianificazione e promozione<strong>del</strong> territorio, senza diretto contatto con il pubblico.La suddivisione <strong>del</strong> mo<strong>del</strong>lo in front office e back office, è finalizzata alla miglioreripartizione dei compiti, poiché i due elementi <strong>del</strong> mo<strong>del</strong>lo operano in modo complementare.All’interno <strong>del</strong>l’attività di gestione <strong>del</strong> procedimento <strong>del</strong> back office, si giunge aun’ulteriore scomposizione <strong>del</strong>l’attività svolta. Basti pensare alla distinzione tra gli endoprocedimentirivolti ad altri uffici <strong>del</strong> Comune rispetto a quelli rivolti agli enti terzi.L’attivazione <strong>del</strong>lo sportello unico in fasi operativeVengono riportate qui di seguito le principali azioni riguardanti l’istituzione <strong>del</strong>losportello unico da parte di un Comune, indipendentemente dalla forma di gestione chesi intende adottare:• individuazione <strong>del</strong>la forma di gestione, tra le tipologie di cui all’art. 24 D.Lgs.112/98 e riportate più sopra, tenendo conto <strong>del</strong>le caratteristiche socio-demografiche<strong>del</strong> territorio e <strong>del</strong>la valutazione dei costi e dei benefici;• costruzione <strong>del</strong> software gestionale, <strong>del</strong> software informativo; dotazione strumentaledi hardware e implementazione <strong>del</strong>la banca dati. In un secondo tempo:connessione intranet <strong>del</strong>le principali Pubbliche Amministrazioni coinvolte;• definizione <strong>del</strong>la struttura organizzativa (nuova o derivante da aggregazione diuffici già esistenti) ed eventuale aggregazione ad altri uffici (URP, ambiente, edilizia,attività economiche, ecc.);• forma <strong>del</strong>la struttura (settore organico o ufficio di coordinamento, strutturaaccentrata o diffusa) e dotazione di personale (indicando le professionalità


LO SPORTELLO UNICOrichieste, alla luce <strong>del</strong>la quantificazione dei procedimenti e <strong>del</strong>le caratteristichedi fondo <strong>del</strong>lo sportello unico);• logistica e collocazione fisica <strong>del</strong>l’ufficio;• formazione <strong>del</strong> personale;• identificazione <strong>del</strong>le modalità di coinvolgimento <strong>del</strong>le Pubbliche Amministrazioniper la definizione dei reciproci impegni nello svolgimento <strong>del</strong>le istruttorie(convenzioni, protocolli, ecc.);• identificazione <strong>del</strong>le tipologie di impresa più frequenti sul territorio, eapprofondimento dei procedimenti connessi;• identificazione <strong>del</strong>la normativa di riferimento per ciascuna tipologia di impresa,in relazione ai singoli procedimenti;• regolamentazione interna, nomina <strong>del</strong> responsabile <strong>del</strong>la struttura e assegnazionedei collaboratori. Il responsabile <strong>del</strong> procedimento sarà il dirigente <strong>del</strong>lastruttura o un suo collaboratore 39 ;• organizzazione standard <strong>del</strong> procedimento di collaudo;• eventuale inserimento nello sportello unico anche <strong>del</strong> collegamento con la Cameradi Commercio per ampliare il servizio ai procedimenti di tale competenza;• attivazione di un sistema di semplificazione continua 40 volto a:– eliminare adempimenti “inutili”;– omogeneizzare e standardizzare gli adempimenti e la modulistica;– attuare la semplificazione <strong>del</strong>le disposizioni regolamentari <strong>del</strong> Comune;– ridurre le divergenze interpretative.41Risulta necessario che all’istituzione <strong>del</strong>l’ufficio si accompagni la formazione <strong>del</strong>responsabile <strong>del</strong>lo sportello unico e degli addetti al front office e al back office, figureche richiedono due diversi percorsi professionali.L’operatore <strong>del</strong>lo sportello deve essere in grado di:• accogliere e comprendere le esigenze <strong>del</strong> cliente-impresa;• dare informazioni sulle opportunità a disposizione, orientando l’utente-impresaverso la scelta più rispondente alle sue aspettative;• garantire, quando si rendesse necessario l’approfondimento di problematicheparticolari, l’immediatezza di colloqui con personale <strong>del</strong>la struttura unica, alfine di utilizzarne al meglio le conoscenze tecnico-professionali;• facilitare l’attivazione <strong>del</strong>la pratica, attraverso procedure semplificate e garantendol’assistenza tecnico-giuridica necessaria;• operare con la flessibilità necessaria in ordine a esigenze particolari o impreviste;• seguire lo stato di avanzamento <strong>del</strong>la pratica;• impegnare la struttura affinché vengano rispettati i tempi di erogazione <strong>del</strong> serviziorichiesto, assumendosi la responsabilità <strong>del</strong> risultato finale;39Si segnalano gli schemi-tipo riportati al capitolo 4.40A tale proposito può essere utile richiamare la Raccomandazione <strong>del</strong>la Commissione europea 97/344/CEsul miglioramento e la semplificazione <strong>del</strong>le attività d’impresa, per la creazione di nuove imprese.


LO SPORTELLO UNICO• gestire eventuali imprevisti o disservizi;• accertare se l’impegno preso con il cliente-impresa è stato mantenuto e se il serviziocorrisponda alle aspettative.42A tal fine l’operatore deve disporre di:• adeguati strumenti tecnologici, di comunicazione diffusa e mirata, connessionein rete con banche dati, con la macrostruttura comunale e con le altre PubblicheAmministrazioni;• procedure semplificate e garantite da adeguati standard di servizio definiti inprecedenza;• ruolo e competenze adeguate all’assunzione di precise responsabilità di procedimento;• poteri di intervento sul back office, ogniqualvolta il servizio non corrispondaagli standard predefiniti;• possibilità di attivare rapidi strumenti di consultazione pre-istruttoria o diintervenire direttamente sui procedimenti, in virtù di esigenze particolari e personalizzatesul cliente-impresa;• monitoraggio continuo sulle pratiche in itinere;• indicatori sulla qualità <strong>del</strong> servizio erogato.Riguardo alla formazione, la necessità di migliorare la qualità <strong>del</strong>la specializzazionedegli operatori, nella gestione singola come in quella associata, deve accompagnarsialla valorizzazione <strong>del</strong>la capacità, tipica, in particolare, <strong>del</strong> personale dei piccoli Comuni,di sfruttare in modo efficace la propria conoscenza <strong>del</strong>l’ambiente sociale di riferimento,la quale porta facilmente a una maggiore disponibilità all’ascolto e all’accoglienza<strong>del</strong>le istanze <strong>del</strong>l’utente, mantenendo accettabili anche i tempi di risposta.Nel caso in cui il Comune opti per la gestione <strong>del</strong>lo sportello unico in forma associataverrà adottata un’apposita convenzione, anche in affidamento a un soggetto terzo(per es. i patti territoriali, contratti d’area). La convenzione dovrà essere approvata daciascun Consiglio comunale 41 . La convenzione deve contenere gli obiettivi che si intendonoraggiungere, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapportifinanziari, e i reciproci obblighi e garanzie 42 , con particolare riferimento alla disciplinadei rapporti tra struttura unica e gli enti terzi 43 . La struttura chiamata alla gestione<strong>del</strong>le funzioni amministrative relative agli insediamenti industriali e di carattereproduttivo, provvederà al coordinamento <strong>del</strong>la struttura, offrendo un unico servizio afavore di più enti.La convenzione riguarderà una struttura intesa nella sua globalità, comprensivaanche <strong>del</strong>lo sportello unico, e ne indicherà anche l’ubicazione <strong>del</strong>la sede, che si inten-41D.Lgs. 267/00, art. 42, c. 2, l. e).42L’indicazione <strong>del</strong>le clausole generali di gestione <strong>del</strong> rapporto di convenzione, anche con riferimentoall’eventuale conclusione in via anticipata (per esempio, per il ritiro da parte di un Comune, in quantoesso decide di mettersi in proprio), al periodo di tempo previsto per il preavviso, e così via.43Si segnalano gli schemi-tipo riportati al capitolo 4.


LO SPORTELLO UNICOderà valevole per il Comune o per i Comuni che intenderanno aderirvi. Sono previste<strong>del</strong>le forme di consultazione per consentire agli enti di verificare sia l’andamento <strong>del</strong>servizio che le eventuali possibilità di un suo potenziamento e miglioramento. Tali formepossono riguardare anche la creazione di apposite commissioni o gruppi operativi diverifica, da parte di ogni Comune, in cui siano coinvolti i rappresentanti locali <strong>del</strong>leorganizzazioni di categoria.Le modalità generali possono riguardare altri aspetti, quali, per esempio, le formedi coordinamento o di contatto tra la struttura e l’ente convenzionato, per quanto concernela fase di attuazione, relativa alla Conferenza di Servizi, oppure, in ordine agliaspetti <strong>del</strong>l’istruttoria, tutto ciò che riguarda la programmazione urbanistica di ciascunente convenzionato con quello presso il quale opera la struttura.La domanda, che l’interessato presenta al Comune, è unica, in quanto con lo stessoatto si chiede l’autorizzazione relativa a tutti i profili di interesse pubblico che richiedonoil coinvolgimento di diversi soggetti pubblici competenti in materia (ASL, VVF.,ARPA, Soprintendenze, Provincia, ecc.).Solo la domanda unica deve essere munita di bollo, laddove già necessario ai fini<strong>del</strong>l’autorizzazione. Non è più necessario invece sulle istanze allegate o sulle singoleparti <strong>del</strong>la domanda di pertinenza di altri enti, poiché i relativi procedimenti confluiscononel procedimento unico, divenendone atti istruttori. È dunque lo sportello unico,responsabile <strong>del</strong> procedimento, a provvedere alla riscossione <strong>del</strong>le spese e dei dirittiprevisti da disposizioni di leggi, statali e regionali, riversandoli poi alle amministrazioniche hanno svolto attività istruttorie nell’ambito <strong>del</strong> procedimento.43


CAPITOLO 2LA STRUTTURADEL PROCEDIMENTO45


LA STRUTTURA DEL PROCEDIMENTO47Le disposizioni contenute nel D.Lgs. 112/98 e s.m.i., e nel D.P.R. 447/98 come modificatodal D.P.R. 440/00, dettano i principi che regolano il procedimento autorizzatorio:• il procedimento amministrativo in materia di autorizzazione all’insediamentodi attività produttive è unico;• il responsabile <strong>del</strong>l’intero procedimento è il responsabile <strong>del</strong>la struttura;• il procedimento deve essere trasparente e aperto alle osservazioni dei soggettiinteressati e dei portatori di interessi;• il procedimento deve dare garanzia di certezza dei tempi riguardo alla sua conclusione;• il procedimento semplificato deve concludersi, entro 5 mesi, ovvero entro 9 incaso di ricorso alla Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) ed entro 12 mesiper i progetti di centrali termoelettriche e turbogas sottoposte alle procedure diinchiesta pubblica 1 ;• la facoltà di ricorso all’autocertificazione, che comporta la conclusione <strong>del</strong> procedimentoentro 60 giorni (45 giorni per impianti a struttura semplice);• la possibilità di procedere direttamente alla realizzazione <strong>del</strong> progetto presentato,nel caso di ricorso all’autocertificazione, decorso inutilmente il termine di60 giorni (45 giorni) senza che la struttura unica si sia espressa;• la possibilità, per la <strong>Regione</strong>, di determinare le tipologie generali e i criteri perl’individuazione <strong>del</strong>le aree da destinare all’insediamento di impianti produttivi2 e di fissare i criteri per individuare gli impianti “a struttura semplice” 3 .In base a tali principi, lo sportello unico per le attività produttive risulta un’opportunitàdi semplificazione dei rapporti tra Pubblica Amministrazione e imprese. L’imprenditore,ogni qual volta intenda realizzare, ristrutturare, riconvertire, riattivare o cessareun impianto produttivo, dovrà far passare la sua richiesta attraverso lo sportellounico, il quale provvederà a istruire e concludere la pratica stessa, secondo il procedimentounico regolato dal D.P.R. 447/98 e successivamente modificato e integrato dal1Art. 4, c. 7 D.P.R. 447/98.2Art. 2, c. 1 D.P.R. 447/98.3Art. 6, c. 6 D.P.R. 447/98. Sulla base di tali criteri i Comuni individuano sia le aree per insediamenti produttivi,che gli impianti a struttura semplice.


LA STRUTTURA DEL PROCEDIMENTOD.P.R. 400/00. Lo sportello unico, in quanto titolare <strong>del</strong>la funzione autorizzativa, rilasceràun provvedimento finale unico e, nel contempo, si occuperà di fornire tutte leinformazioni riguardanti lo stato di avanzamento <strong>del</strong> procedimento stesso. Lo sportellounico, inoltre, svolge una funzione di promozione di nuovi insediamenti economici.Le disposizioni <strong>del</strong> regolamento sono cogenti e costituiscono un parametro di legittimità<strong>del</strong>l’azione amministrativa.48Il procedimento semplificatoIl D.P.R. 447/98 e s.m.i. prevede due forme di procedimento unico, il procedimentosemplificato e il procedimento mediante autocertificazione.PROCEDIMENTO CONAUTOCERTIFICAZIONEArtt. 6-7 D.P.R. 447/98PROCEDIMENTOUNICOD.Lgs. 112/98D.P.R. 447/98PROCEDIMENTOSEMPLIFICATOArtt. 4-5 D.P.R. 447/98Procedimentosenza varianteal P.R.G.Art. 4 D.P.R. 447/98Procedimentocon varianteal P.R.G.Art. 5 D.P.R. 447/98Le fasi principali che caratterizzano il procedimento semplificato, anche detto“ordinario”, possono essere così sintetizzate:• fase istruttoria. Valutazione <strong>del</strong>la domanda da parte <strong>del</strong>lo sportello unico; dalgiorno di presentazione decorre il tempo per la conclusione <strong>del</strong> procedimento.Il responsabile <strong>del</strong> procedimento provvede a richiedere pareri e autorizzazioni


LA STRUTTURA DEL PROCEDIMENTOalle amministrazioni interessate, a inserire dati identificativi riguardanti la praticanell’archivio informatico e a convocare la Conferenza di Servizi, se <strong>del</strong> caso;• fase decisoria. Eventuale ricorso alla Conferenza di Servizi, in caso di ostacoli,ritardi o dinieghi 4 posti dagli altri enti coinvolti nel procedimento unico 5 . Rilascio<strong>del</strong> provvedimento finale.Ricorrere al procedimento semplificato è una facoltà <strong>del</strong>l’imprenditore, fatta eccezioneper quei casi in cui è obbligatorio 6 :• impianti in cui sono utilizzati materiali nucleari;• impianti di produzione di materiale d’armamento;• depositi costieri;• impianti di produzione, raffinazione e stoccaggio di oli minerali;• impianti di deposito temporaneo, smaltimento, recupero e riciclaggio dei rifiuti;• impianti per i quali la normativa comunitaria prevede la necessità di una appositaautorizzazione;• progetti di opere da sottoporre a valutazione di impatto ambientale;• impianti da sottoporre al controllo sui pericoli di incidente rilevante;• impianti da sottoporre alla disciplina <strong>del</strong>la prevenzione e riduzione <strong>del</strong>l’inquinamento;• per i progetti riguardanti opere la cui realizzazione comporti variazione deglistrumenti urbanistici, ai sensi art. 5 <strong>del</strong> D.P.R. 447/98 e s.m.i.49Gli esercizi commerciali, di cui al D.Lgs. 114/98, mantengono la propria specificadisciplina procedimentale per ciò che riguarda l’avviamento <strong>del</strong>l’attività; la realizzazione<strong>del</strong>l’impianto (cioè i locali commerciali), invece, è gestita attraverso lo sportello unicoai sensi <strong>del</strong> D.P.R. 447/98 e s.m.i., non essendo disciplinata dal D.Lgs. 114/98 7 .L’imprenditore presenta la domanda allo sportello unico e da quel momento decorreil termine per la conclusione <strong>del</strong>la fase istruttoria <strong>del</strong> procedimento, che tuttavia nonpotrà superare i novanta giorni 8 . Tale domanda dovrà essere accompagnata dalla docu-4Art. 4, c. 2, D.P.R. 447/98: “Se, entro i termini di cui ai commi precedenti, una <strong>del</strong>le amministrazioni dicui al medesimo comma si pronuncia negativamente, la pronuncia è trasmessa dalla struttura al richiedenteentro tre giorni e il procedimento si intende concluso. Tuttavia, il richiedente, entro venti giornidalla comunicazione, può chiedere alla struttura di convocare una conferenza di servizi al fine di eventualmenteconcordare quali siano le condizioni per ottenere il superamento <strong>del</strong>la pronuncia negativa”.5Art. 4, c. 5, D.P.R. 447/98: “Decorsi inutilmente i termini di cui ai commi 1 e 1 bis, entro i successivi cinquegiorni, il responsabile <strong>del</strong> procedimento presso la struttura, convoca una Conferenza di Servizi chesi svolge ai sensi <strong>del</strong>l’articolo 14, e seguenti, <strong>del</strong>la legge 7 agosto 1990, n. 241, come modificata dall’articolo17 <strong>del</strong>la legge 15 maggio 1997, n. 127.”6Si veda l’art. 27 D.Lgs. 112/98 e gli artt. 4, c. 1, e 6, c. 1, D.P.R. 447/98 e s.m.i.7D.P.R. 447/98, art. 1, c. 1.8Il termine è da considerarsi perentorio, perché determina l’avvio di una nuova fase e la sua violazione èimpugnabile (silenzio diniego o assenso sono non perentori ma significativi). Nel caso in cui il terminesia inutilmente decorso, il richiedente può invocare il rispetto <strong>del</strong> termine avvalendosi <strong>del</strong>le disposizionipreviste dall’art. 2 <strong>del</strong>la L. 241/90 e dall’art. 328 <strong>del</strong> C P. In tal caso, il richiedente assegnerà, con attodi diffida notificato, un termine non inferiore a 30 giorni per la decisione, decorso il quale, in sede amministrativa,sorgerà per il richiedente il diritto di impugnazione <strong>del</strong> silenzio in via giurisdizionale avantial TAR competente per territorio.


LA STRUTTURA DEL PROCEDIMENTO50mentazione tecnica richiesta per ciascun endoprocedimento incluso nel procedimentounico attivato.La valutazione <strong>del</strong>la domanda, attiene prima di tutto la compatibilità urbanistica.In caso di compatibilità si procede come previsto all’art. 4, altrimenti si ricade nel caso diun progetto comportante la variazione di strumenti urbanistici, disciplinato dall’art. 5.Il responsabile <strong>del</strong> procedimento può richiedere integrazioni alla documentazionepresentata con la domanda, sospendendo i termini che riprenderanno a decorrere dallapresentazione <strong>del</strong>la documentazione completa 9 .Verificata la completezza degli allegati alla domanda, il responsabile <strong>del</strong> procedimentoprovvederà a far pervenire a tutte le singole amministrazioni coinvolte, agli entiterzi, la documentazione relativa alle rispettive autorizzazioni, attivando i cosiddetti“endoprocedimenti”. Come si è già detto, le singole amministrazioni dovranno far pervenirei loro pareri entro un termine non superiore a 90 giorni dal ricevimento <strong>del</strong>ladocumentazione 10 . Qualora il parere richieda una VIA, il termine sarà di 120 giorni, sempredal ricevimento <strong>del</strong>la documentazione 11 . È prevista un’ulteriore proroga non superiore,tuttavia, a 60 giorni 12 .In caso di diniego da una <strong>del</strong>le amministrazioni, lo sportello unico deve trasmettere,entro 3 giorni, la pronuncia negativa direttamente al richiedente, con la quale si conclu<strong>del</strong>’intero procedimento. Il richiedente può tuttavia, entro 20 giorni dalla ricezione<strong>del</strong> provvedimento negativo, presentare una richiesta di convocazione di una Conferenzadi Servizi durante la quale approfondire e possibilmente superare i motivi che hannoportato al parere negativo.Decorsi inutilmente i termini di 90 giorni (120+60 giorni nel caso di VIA), nel casodi non risposta di una amministrazione, entro i successivi 5 giorni, il responsabile <strong>del</strong>procedimento, convoca una Conferenza di Servizi che si svolge ai sensi <strong>del</strong>l’art. 14 eseguenti, <strong>del</strong>la L. 241/90 e s.m.i..Le competenze <strong>del</strong>la Conferenza di Servizi sono relative all’esame contestuale, daparte di più amministrazioni, sia <strong>del</strong> pubblico interesse coinvolto, sia degli eventualiassensi, accordi, comunque denominati dalle amministrazioni coinvolte. Pertanto laConferenza non va considerata come lo strumento atto a favorire o concordare azioni trale amministrazioni e i soggetti interessati alla conclusione positiva <strong>del</strong> procedimento. LaConferenza di Servizi procede all’istruttoria <strong>del</strong> progetto ai fini <strong>del</strong>la formazione di unverbale che tiene luogo degli atti istruttori e dei pareri tecnici comunque denominati,previsti dalle norme vigenti o ritenuti necessari. Il verbale recante le determinazioniassunte dalla Conferenza di Servizi tiene luogo <strong>del</strong> provvedimento amministrativo conclusivo<strong>del</strong> procedimento e viene immediatamente comunicato, a cura <strong>del</strong>lo sportellounico, al richiedente.9D.P.R. 447/98 e s.m.i., art. 4, c. 1-ter.10Art. 4, c. 1, D.P.R. 447/98.11Art. 4, c. 1-bis D.P.R. 447/98.12Art. 4, c. 1-ter D.P.R. 447/98: “Tuttavia, qualora l’amministrazione competente per la valutazione diimpatto ambientale rilevi l’incompletezza <strong>del</strong>la documentazione trasmessa, può richiederne, per unasola volta, l’integrazione alla struttura, entro trenta giorni. In tale caso il termine di cui al comma 1 bis eal comma 7 riprende a decorrere dalla presentazione <strong>del</strong>la documentazione completa”.


LA STRUTTURA DEL PROCEDIMENTOIl provvedimento conclusivo <strong>del</strong> procedimento unico, deve essere inteso comesostitutivo di tutte le singole autorizzazioni, pareri, nullaosta, a cui sono pervenuti gliendoprocedimenti attivati dalla domanda unica presentata allo sportello 13 .La variante al PRG nel procedimento semplificatoNel caso in cui allo sportello unico per attività produttive giunga un progetto cherisulti in contrasto con lo strumento urbanistico, o che richieda la sua variazione, secondol’art. 5, c. 1, <strong>del</strong> D.P.R.447/98 e s.m.i., il responsabile <strong>del</strong> procedimento deve rigettare l’istanza.Tuttavia, nel caso in cui, invece, il progetto sia conforme alle norme vigenti in materiaambientale, sanitaria e di sicurezza <strong>del</strong> lavoro, ma non siano individuate aree destinateall’insediamento di impianti produttivi, ovvero queste risultino insufficienti in rapporto alprogetto presentato, il responsabile <strong>del</strong> procedimento può, motivatamente, convocare unaConferenza di Servizi. Alla Conferenza può intervenire qualunque soggetto, portatore diinteressi pubblici o privati, individuali o collettivi nonché i portatori di interessi diffusicostituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio dalla realizzazione<strong>del</strong> progetto <strong>del</strong>l’impianto. “Qualora l’esito <strong>del</strong>la Conferenza di Servizi comporti la variazione<strong>del</strong>lo strumento urbanistico, la determinazione costituisce proposta di variante sullaquale, tenuto conto <strong>del</strong>le osservazioni, proposte e opposizioni formulate dagli aventi titoloai sensi <strong>del</strong>la legge 17 agosto 1942, n. 1150, si pronuncia definitivamente entro sessantagiorni il consiglio comunale. Non è richiesta l’approvazione <strong>del</strong>la <strong>Regione</strong>, le cui attribuzionisono fatte salve dall’art. 14, comma 3-bis <strong>del</strong>la legge 7 agosto 1990, n. 241” 14 .Il motivato dissenso espresso dalla <strong>Regione</strong> in sede di Conferenza di Servizi, comportal’esito negativo <strong>del</strong>la proposta di variante, impedendone l’approvazione in Consigliocomunale. Tuttavia è bene precisare che il ruolo <strong>del</strong>la <strong>Regione</strong> in sede di Conferenzadi Servizi deve essere visto alla luce <strong>del</strong> ricorso presentato dalla <strong>Regione</strong> <strong>Veneto</strong> allaCorte Costituzionale 15 .Dal 1999, nella <strong>Regione</strong> <strong>Veneto</strong>, i progetti edilizi comportanti la variazione <strong>del</strong>PRG, ammessi alla procedura <strong>del</strong>lo sportello unico prevista dall’art. 5 <strong>del</strong> D.P.R. 447/98,ammontano, al gennaio 2003, a 118. Il ricorso a tale procedura dimostra un incrementotendenzialmente esponenziale nell’arco dei primi cinque anni di applicazione <strong>del</strong> D.P.R.447/98: sono stati infatti ammessi, nei primi tre anni, 58 progetti, mentre i rimanentisono stati ammessi nel 2002. Prevalgono i progetti riguardanti l’ampliamento di struttureesistenti, seguono le nuove realizzazioni, più modesto è il numero di progetti cheriguardano gli interventi di riconversione, ristrutturazione e riattivazione. Il settore economicomaggiormente interessato è stato quello produttivo, che interessa oltre il 50%dei progetti ammessi alla procedura semplificata, segue il settore commerciale/direzionalee, in minor misura, quello turistico-ricettivo.5113Art. 4, c. 1, D.P.R. 447/98: “Il provvedimento conclusivo <strong>del</strong> procedimento è, ad ogni effetto, titolo unicoper la realizzazione <strong>del</strong>l’intervento richiesto”.14D.P.R. 447/98, come modificato dal D.P.R. 440/00, art. 5, c. 2.15Vedi anche il capitolo 3, Circolari e linee guida.


LA STRUTTURA DEL PROCEDIMENTOIl quadro normativo regionale di riferimento52Tra i provvedimenti legislativi di carattere regionale, che disciplinano i procedimentiamministrativi inerenti lo sportello unico, per quanto concerne l’urbanistica, sisegnalano:• L.R. 13 aprile 2001, n. 11, Conferimento di funzioni e compiti amministrativialle autonomie locali in attuazione <strong>del</strong> decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.• L.R. 27 dicembre 2002, n. 35, Modifica <strong>del</strong>la legge regionale 9 maggio 2002, n.10 “Rideterminazione <strong>del</strong> termine previsto dall’articolo 58, comma 2, <strong>del</strong>la leggeregionale 13 aprile 2001, n. 11 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativialle autonomie locali in attuazione <strong>del</strong> decreto legislativo 31 marzo1998, n. 112” e disposizioni transitorie in materia urbanistica”.• L.R. 1° agosto 2003, n. 16, Disposizioni di riordino e semplificazione normativa- collegato alla legge finanziaria 2003 in materia di mobilità, viabilità, ediliziaresidenziale, urbanistica ed edilizia.Si considerino inoltre:• la Sentenza <strong>del</strong>la Corte Costituzionale <strong>del</strong> 26 giugno 2001, n. 206, che ha dichiaratoillegittimo l’art 25, c. 2, l. g), <strong>del</strong> D.Lgs. 112/98 per la parte in cui tale normaprevede che “ove la Conferenza di Servizi registri un accordo sulla variazione<strong>del</strong>lo strumento urbanistico, la determinazione costituisce proposta divariante sulla quale si pronuncia definitivamente il Consiglio Comunale, anchequando vi sia il dissenso <strong>del</strong>la <strong>Regione</strong>”. Per effetto di tale pronunciamento ilfunzionamento <strong>del</strong>la Conferenza di Servizi, relativamente alla formazione <strong>del</strong>lavariante urbanistica conseguente alla presentazione di un progetto in difformitàdi PRG, è stato modificato, così che il consenso <strong>del</strong>la <strong>Regione</strong>, espresso in Conferenzadi Servizi, risulta presupposto necessario per la legittima approvazione<strong>del</strong>la variante in Consiglio comunale.• La Circ. P.G.R. <strong>del</strong> 31 luglio 2001, n. 16, recepita con Delib. G.R. <strong>del</strong> 27 luglio 2001,n. 2000, che ha fornito chiarimenti e specificazioni sull’ambito di applicazione<strong>del</strong>la procedura, agli ulteriori adempimenti procedimentali introdotti dalD.P.R.447/98, rispetto a quelli già previsti dalla L. 241/90, alla tipologia degli interventiconsentiti, ai criteri da utilizzare nella valutazione dei progetti di cui all’art.5 <strong>del</strong> D.P.R. 447/98, nonché al funzionamento <strong>del</strong>la Conferenza di Servizi.La <strong>Regione</strong> <strong>Veneto</strong>, con la L.R. 35/02, ha temporaneamente limitato l’uso <strong>del</strong>la proceduradi variante di PRG prevista dal D.P.R. 447/98 16 . In attesa <strong>del</strong>la nuova legge urba-16L.R. 27 dicembre 2002, n. 35. Art. 1, cc. 2-6:2. Fino all’entrata in vigore <strong>del</strong>la nuova legge urbanistica di cui all’articolo 58, comma 2, <strong>del</strong>la leggeregionale 13 aprile 2001, n. 11, non è consentita l’adozione di strumenti urbanistici o loro varianti finalizzatialla previsione di nuove zone produttive (Z.T.O. D), ovvero all’ampliamento di quelle esistenti,che non si rendano indispensabili per adeguare le attività stesse ad obblighi derivanti da normativeregionali, statali o comunitarie.


LA STRUTTURA DEL PROCEDIMENTOnistica regionale, risulta esclusa la possibilità di ammettere presso lo sportello unico letipologie di variante urbanistica, che riguardano la realizzazione e l’ampliamento diinterventi su aree agricole. Con l’entrata in vigore <strong>del</strong>la legge regionale, non sono statiammessi alla procedura in questione i nuovi impianti produttivi, gli ampliamenti cheinteressano aree classificate nel vigente PRG come zone agricole e gli ampliamenti diattività economiche in zona impropria, anche se l’ampliamento ricade all’interno <strong>del</strong>l’areadi pertinenza <strong>del</strong>l’attività 17 .Con la successiva L.R. 16/03, la <strong>Regione</strong> <strong>Veneto</strong> ha parzialmente modificato il dettato<strong>del</strong>la L.R. 35/02, chiarendo che per “ZTO D” si intendono solo le zone industriali,artigianali e commerciali 18 . Conseguentemente sono state riammesse alla procedura divariante al PRG, le tipologie riguardanti la realizzazione e l’ampliamento per insediamentidi carattere turistico-ricettivi e terziario-direzionale.Con la L.R. 23 aprile 2004, n. 11, Norme per il governo <strong>del</strong> territorio, la <strong>Regione</strong><strong>Veneto</strong> definisce, all’art. 1, “le competenze di ciascun ente territoriale, le regole per l’usodei suoli secondo criteri di prevenzione e riduzione o di eliminazione dei rischi, di efficienzaambientale, di competitività e di riqualificazione territoriale al fine di migliorarela qualità <strong>del</strong>la vita”.In merito alle varianti di strumenti urbanistici, la legge stabilisce che fino “all’applicazionedegli articoli da 1 a 49, le funzioni amministrative relative all’approvazionedegli strumenti urbanistici generali e loro varianti continuano ad essere esercitate dalla<strong>Regione</strong>” 19 .533. In deroga a quanto previsto dal comma 2, è consentita l’adozione di strumenti urbanistici o lorovarianti finalizzati alla previsione di nuove zone produttive (Z.T.O. D) ovvero all’ampliamento di quelleesistenti, qualora i comuni e le provincie interessati, previo accordo, procedano alla pianificazione coordinatadi insediamenti produttivi in aree già dotate di adeguate infrastrutture e che siano preferibilmentecontigue ad aree già destinate a zone territoriali omogenee di tipo D.4. Al fine di consentire un equa ripartizione <strong>del</strong>le risorse finanziarie provenienti dalle imposte comunalisugli immobili relative alle aree e ai fabbricati situati in zone produttive (Z.T.O. D), i comuni, in sede diaccordo di cui al comma 3, convengono tra loro come ripartire i proventi derivanti dalla suddetta impostacomunale.5. Fino all’entrata in vigore <strong>del</strong>la nuova legge urbanistica di cui all’articolo 58, comma 2, <strong>del</strong>la leggeregionale 13 aprile 2001, n. 11, non è altresì consentita l’adozione di strumenti urbanistici o loro variantifinalizzati all’ampliamento di attività produttive, situate in zona impropria che non si rendano indispensabiliper adeguare le attività stesse ad obblighi derivanti da normative regionali, statali o comunitarie.Resta fermo, previa sottoscrizione <strong>del</strong>l’accordo, quanto consentito dal comma 3; in tale caso l’ampliamentonon può essere superiore al 100% <strong>del</strong>la superficie coperta esistente e, comunque, non puòinteressare una superficie superiore a mq 1.500.6. Le disposizioni di cui ai commi da 2 a 5 si applicano anche alle ipotesi previste dal D.P.R. 20 ottobre1998, n. 447 e successive modificazioni. Sono fatti salvi i procedimenti di cui all’articolo 5 <strong>del</strong> decreto<strong>del</strong> Presidente <strong>del</strong>la Repubblica 20 ottobre 1998, n. 447 per i quali, entro il 27 dicembre 2002, sia già stataconvocata la conferenza di servizio ai sensi <strong>del</strong> medesimo articolo 5.17Dato che tali attività in “zona impropria” insistono su ambiti che il PRG classifica come agricoli o comunquenon individua come ZTO D.18L.R. 16/03, art. 11, cc.1-2.19L.R. 11/04, art. 50, c.3. Fino all’applicazione degli articoli da 1 a 49 le funzioni amministrative relativeall’approvazione degli strumenti urbanistici generali e loro varianti continuano ad essere esercitate dalla<strong>Regione</strong>; a tal fine, ferme restando le attribuzioni <strong>del</strong>la competente commissione consiliare ai sensi<strong>del</strong> punto 4) <strong>del</strong>l’articolo 3 <strong>del</strong>la legge regionale 1° settembre 1972, n. 12, e successive modificazioni, ipoteri attribuiti dalla legge regionale 27 giugno 1985, n. 61 e successive modificazioni, al presidente <strong>del</strong>laprovincia sono esercitati dal Presidente <strong>del</strong>la Giunta regionale e quelli attribuiti alla Giunta e al consiglioprovinciale sono esercitati dalla Giunta regionale.


LA STRUTTURA DEL PROCEDIMENTO54In questa “fase transitoria”, continua ad applicarsi quanto citato nell’art. 1 <strong>del</strong>laL.R. 35/02, con le modifiche e integrazioni riportate all’art. 50, c. 7, l.a), <strong>del</strong>la L. R 11/04,in cui si definisce che “alla fine <strong>del</strong> comma 5 è aggiunta la seguente frase: Resta fermo,previa sottoscrizione <strong>del</strong>l’accordo, quanto consentito dal comma 3; in tale caso l’ampliamentonon può essere superiore al 100% <strong>del</strong>la superficie coperta esistente e, comunque,non può interessare una superficie superiore a mq 1.500”.Entro 180 giorni dall’entrata in vigore <strong>del</strong>la legge, la Giunta regionale deve adottarei provvedimenti riportati al c.1 <strong>del</strong>l’art. 50. Decorso inutilmente tale termine “senzache la Giunta regionale abbia adottato e pubblicato nel Bollettino Ufficiale <strong>del</strong>la <strong>Regione</strong>tutti i provvedimenti di cui al comma 1 e fino alla loro adozione e pubblicazione,vale quanto detto dal c.5, art. 50, secondo cui, è abrogato il comma 3, restano fermi ilcomma 4 e la disciplina urbanistica regionale vigente al momento <strong>del</strong>la entrata in vigore<strong>del</strong>la presente legge e le attribuzioni regionali di cui all’articolo 50 <strong>del</strong>la legge regionale27 giugno 1985, n. 61 sono da riferirsi alla provincia”.L’individuazione <strong>del</strong>le aree da destinare agli insediamenti produttiviL’art. 2 <strong>del</strong> D.P.R. 447/98 prevede che i Comuni, il cui PRG risulti carente di areedestinate all’insediamento di attività produttive, possano individuare tali aree, “salvaguardandole eventuali prescrizioni dei piani territoriali sovracomunali. Qualora taleindividuazione sia in contrasto con le previsioni degli strumenti urbanistici comunalivigenti, la variante è approvata in base alle procedure individuate con legge regionale,ai sensi <strong>del</strong>l’art 25, comma 1, lettera a) <strong>del</strong>la legge 28 febbraio 1985, n. 47” 20 .La <strong>Regione</strong> <strong>Veneto</strong> con la Circ. P.G.R. <strong>del</strong> 31 luglio 2001, n. 16, chiarisce il concettosecondo cui la vigente legge urbanistica regionale (L.R. 61/85) non applica la normativastatale (L. 47/85) 21 . Pertanto la variante seguirà, ove ne ricorrano i presupposti, leprocedure previste dal c.3 o dal c. 9, <strong>del</strong>l’art. 50 <strong>del</strong>la L.R. 61/85. “Le varianti per gliinsediamenti produttivi, per quanto attiene ai contenuti, dovranno conformarsi alle indicazioni<strong>del</strong>la pianificazione di livello regionale, <strong>del</strong> vigente P.T.R.C., dei Piani d’Area,degli strumenti di pianificazione superiore esistenti e dei piani coordinati per gli insediamentiproduttivi previsti dall’art. 63 <strong>del</strong>la L.R. 28 gennaio 2000 n. 5”.L’insediamento di attività produttive in contrasto con lo strumentourbanisticoLa Circolare 16/01 sottolinea che il ricorso alla procedura <strong>del</strong>lo sportello unico,riguardo a progetti comportanti variante allo strumento urbanistico, va considerato <strong>del</strong>20D.P.R. 447/98, art. 2, c. 1.21Circ. P.G.R. <strong>del</strong> 31 luglio 2001, n. 16, 2. Individuazione <strong>del</strong>le aree destinate agli insediamenti produttivi(art. 2, D.P.R. n. 447/98).


LA STRUTTURA DEL PROCEDIMENTOtutto eccezionale, proprio in considerazione degli strumenti di “deroga”, in favore <strong>del</strong>leattività economiche, contemplati dalla vigente legislazione urbanistica (L.R. 11/87 e art.30, L.R. 61/85). Inoltre, alla Conferenza di Servizi devono risultare le motivazioni cheinducono l’amministrazione comunale ad ammettere il progetto in variante di PRG allaprocedura <strong>del</strong>lo sportello unico.La tipologia degli interventi55Il D.P.R. 447/98, all’art. 1, c. 1, individua le tipologie di intervento ammissibili allosportello unico tra cui la “localizzazione degli impianti produttivi di beni e servizi, laloro realizzazione, ristrutturazione, ampliamento, cessazione, riattivazione e riconversione<strong>del</strong>l’attività produttiva, nonché l’esecuzione di opere interne ai fabbricati adibitiad uso di impresa”.La Circ. P.G.R. 16/01, nel precisare il significato <strong>del</strong>le differenti tipologie d’intervento,si sofferma in particolare sulle tipologie inerenti la realizzazione e l’ampliamento. Perquanto riguarda la realizzazione di un nuovo impianto produttivo viene esplicitato che:• sono da considerare come interventi di nuovo impianto anche gli interventi didemolizione-ricostruzione, in quanto comportano di fatto la realizzazione di unnuovo insediamento;• la realizzazione di nuovi insediamenti produttivi è consentita solo alle tassativecondizioni previste dall’art. 5 <strong>del</strong> D.P.R. 447/98 e in particolare:– il progetto deve essere conforme alle norme ambientali, sanitarie e di sicurezzasul lavoro;– lo strumento urbanistico generale vigente deve essere caratterizzato dallamancanza di aree produttive con classificazione di zona idonea al tipo dirichiesta presentata;– le aree produttive previste dal PRG devono risultare insufficienti rispetto alprogetto presentato.Rispetto al punto c), la circolare ha chiarito che il significato <strong>del</strong>le aree insufficientirispetto al progetto presentato è da intendersi sia come una effettiva carenzadimensionale, sia come limitazioni di carattere qualitativo. La carenza dimensionale èdata dall’effettiva assenza, nelle previsioni di PRG, di un’area con dimensioni adeguatealle necessità <strong>del</strong> progetto presentato 22 . L’insufficienza di aree può essere anche intesacome inidoneità qualitativa <strong>del</strong>le aree previste dal PRG in relazione all’insediamentoproduttivo previsto 23 .22Per esempio il caso in cui il PRG, pur avendo una disponibilità residua di zone produttive pari a 20.000mq, offre di fatto solo lotti di 5.000 o 3.000 mq, non contigui e dunque non accorpabili, e conseguentementenon è in grado di soddisfare una specifica domanda di nuovo impianto che richiede una superficiefondiaria di 10.000 mq.23È ad esempio il caso di:– impianti che richiedono l’adiacenza a particolari infrastrutture, come i cantieri navali che abbisognanodi un facile accesso al mare, o impianti che richiedono l’uso di uno scalo ferroviario specificatamentedestinato all’attività produttiva, ecc.;


LA STRUTTURA DEL PROCEDIMENTO56La circolare specifica inoltre che, per “aree disponibili”, sotto l’aspetto urbanistico,debbano intendersi le aree “effettivamente disponibili” a prescindere dal grado di attuazione<strong>del</strong> PRG. È il caso, ad esempio, <strong>del</strong>le zone produttive non utilizzate e sottoposte a strumentazioneurbanistica attuativa. La non attuazione <strong>del</strong>le previsioni di PRG non è una condizionesufficiente per poter sostenere l’indisponibilità e dunque l’insufficienza di aree.Infine la circolare sottolinea che nel caso di realizzazione di un nuovo impianto l’areadeve essere “zonizzata” e devono essere reperiti gli standard urbanistici previsti dall’art.25 <strong>del</strong>la L.R. 61/85. Trattandosi di una nuova zona produttiva gli standard saranno quellipropri <strong>del</strong>le zone di espansione.Dal momento che si tratta di un progetto che configura una variante urbanistica, leNorme tecniche di attuazione (NTA) <strong>del</strong>la nuova zona non saranno quelle previste dalvigente PRG per attività analoghe, ma deriveranno dai caratteri edilizi-urbanistici <strong>del</strong>progetto approvato 24 .Riguardo all’ampliamento di edifici produttivi esistenti, la circolare prevede chequesto non possa superare il 100% <strong>del</strong>la superficie coperta e/o <strong>del</strong> volume esistente,ritenendo che una quantità superiore configuri, in sostanza, una nuova realizzazione,conformemente a una prassi interpretativa consolidata, seguita nell’applicazione <strong>del</strong>l’art.126, L.R. 61/85, così come modificato dalla L.R. 11/87 e s.m.i.Criteri di valutazione dei progettiLa Circ. P.G.R. 16/01 offre inoltre, alcuni criteri, generali e specifici, utili, sia alleautorità competenti, che agli enti coinvolti nel procedimento, ai quali attenersi nell’utilizzo<strong>del</strong>la procedura abbreviata e nella valutazione dei progetti. La Circolare, in particolare,ha voluto sottolineare che l’iter amministrativo introdotto dal D.P.R. 447/98 è daconsiderarsi una procedura di snellimento tesa ad avvicinare i tempi <strong>del</strong>l’imprenditoriae <strong>del</strong>l’economia ai tempi <strong>del</strong>l’urbanistica, sottolineando che “le semplificazioni procedimentaliintrodotte dalla normativa statale sullo sportello unico non possono essere interpretatein modo tale da comportare un sovvertimento dei principi e <strong>del</strong>le regole essenzialiper un corretto uso <strong>del</strong> territorio Il ricorso alla procedura semplificata di approvazione<strong>del</strong>le varianti ai sensi <strong>del</strong>l’art. 5 <strong>del</strong> D.P.R. n. 447/1998 non può quindi essere intesocome uno strumento idoneo a consentire che l’intervento proposto dall’impresa possaessere localizzato prescindendo dalle peculiari caratteristiche <strong>del</strong> territorio. Pertantosolo quando vi sia la confluenza tra l’interesse pubblico ad un equilibrato ed ordinatouso <strong>del</strong> territorio e l’interesse <strong>del</strong>l’impresa può pervenirsi all’approvazione <strong>del</strong>la variantedi cui all’art. 5 <strong>del</strong> D.P.R. n. 447/98.– presenza di parametri, limitazione, indici, nelle NTA <strong>del</strong> PRG, che creano effetti impeditivi di carattereequivalente. È ad esempio il caso in cui le norme di Piano che non consentono, nelle aree ancoranon utilizzate e previste dal PRG, l’insediamento di attività rumorose, inquinanti o comunque moleste,ma è anche il caso di indici di PRG (altezza degli edifici, rapporto di copertura, tipologie edilizie,ecc.) particolarmente limitanti.24L’altezza massima degli edifici, il rapporto di copertura, la quantità <strong>del</strong>le superfici a servizi e, in sintesi,gli indici stereometrici conseguenti il progetto approvato, saranno le Norme tecniche di attuazione <strong>del</strong>lanuova zona.


LA STRUTTURA DEL PROCEDIMENTOIn particolare debbono essere oggetto di autonoma considerazione gli effetti sulterritorio che la modifica al piano regolatore è destinata a produrre e la decisione conclusivadovrà necessariamente essere il risultato <strong>del</strong>la comparazione di tutti gli interessipubblici, privati e diffusi coinvolti.Le valutazioni compiute dall’amministrazione comunale debbono in tal sensoessere espresse nella motivazione che accompagna l’indizione <strong>del</strong>la conferenza di servizi,nel successivo provvedimento con cui e assunta la determinazione di conclusione<strong>del</strong> procedimento e nel provvedimento <strong>del</strong> consiglio comunale con cui è approvatala variante” 25 .La Circolare, in merito alla valutazione dei progetti, indica i punti cui attenersi:“A. l’estensione <strong>del</strong>l’area interessata dal progetto non può eccedere le esigenzeproduttive prospettate nel progetto;B. deve essere garantito il rispetto degli standards urbanistici indicati dall’art. 25<strong>del</strong>la L.R. n. 61/85;C. deve essere verificato l’integrale rispetto <strong>del</strong>le prescrizioni contenute nell’art.41 <strong>del</strong>le NTA <strong>del</strong> PTRC e nelle altre indicazioni contenute nella pianificazionedi livello regionale;D. è necessario convenzionare le opere di urbanizzazione relative all’intervento;E. è necessario prevedere ogni altro intervento utile per mitigare l’impattoambientale <strong>del</strong>l’attività produttiva;F. è sempre esclusa la possibilità di recuperare edifici non più funzionali al fondoper destinarli ad attività produttive;G. per gli interventi nei centri storici è necessario valutare che il progetto non siain contrasto con la disciplina igienico - sanitaria e con le caratteristiche morfologiche<strong>del</strong> contesto in cui si inserisce;H. è da escludere la possibilità di applicare le procedure <strong>del</strong>l’art. 5 ai casi di progettiche occupino aree destinate a servizi che incidono sul dimensionamento<strong>del</strong> piano, sottraendole in tal modo ad aree pubbliche o di interesse pubblico” 26 .57La necessità di utilizzare, nella valutazione dei progetti in variante di PRG, di cuiall’art. 5 <strong>del</strong> D.P.R. 447/98, e in particolare quelli ricadenti in zona agricola, i medesimicriteri fissati per le varianti ordinarie, ha indotto la Direzione Generale Urbanistica eBeni Ambientali a integrare, nella prassi operativa, i criteri sopra elencati con altri, chela Commissione Tecnica Regionale e il Comitato Tecnico si sono dati nel tempo, pergarantire un corretto uso <strong>del</strong> territorio.La procedura <strong>del</strong>lo sportello unico non è, pertanto, applicabile ai seguenti casi:• nelle zone di tutela e nelle zone di vincolo 27 ;25Circ. P.G.R. <strong>del</strong> 31 luglio 2001, n. 16. 6. Indicazioni conclusive.26Circ. P.G.R. <strong>del</strong> 31 luglio 2001, n. 16. 3. Richiesta di insediamento di attività produttiva in contrasto conlo strumento urbanistico (art. 5 DPR n. 447/98).27Alla luce <strong>del</strong>la nuova normativa: L.R. 23 aprile 2004, n. 11, Norme per il governo <strong>del</strong> territorio e D.Lgs.22 gennaio 2004, n. 42, Codice dei beni culturali e <strong>del</strong> paesaggio, ai sensi <strong>del</strong>l’articolo 10 <strong>del</strong>la L. 6 luglio2002, n. 137.


LA STRUTTURA DEL PROCEDIMENTO58• per gli impianti inadeguati e le strutture precarie o inadatte allo svolgimento diattività produttive, che devono invece essere trasferite in idonee zone di PRG,sempre che il progetto non si configuri come “realizzazione” di un nuovoimpianto.Inoltre gli ampliamenti• non si devono configurare come nuove costruzioni, ma devono essere quantomenorealizzati in aderenza;• devono essere compatibili con le valenze architettoniche di edifici di particolarepregio;• non devono ledere l’integrità ambientale e paesaggistica di aree di pregio, parchi,compendi di ville venete, crinali, visuali panoramiche, ecc.;• non devono riguardare edifici residenziali a tipologie definite perché ciò comportal’introduzione di elementi di confusione urbana e disturbo estetico chedegradano le tipologie edilizie e i tessuti urbanistici residenziali;• devono rispettare le norme sulle distanze dalle strade e non devono essere realizzativerso il fronte da cui si origina il vincolo (salvo diverso parere espressoin Conferenza di Servizi dall’ente competente);• non devono interessare attività già oggetto di variante di PRG redatta ai sensi<strong>del</strong>l’art. 30 <strong>del</strong>la L.R. 61/85 o ai sensi <strong>del</strong>la L.R. 11/87 e stralciata dalla <strong>Regione</strong><strong>Veneto</strong> in sede di approvazione, qualora non risultino evidenti modifiche dicontesto o comunque non siano venuti a decadere i motivi che hanno indotto la<strong>Regione</strong> ad esprimersi negativamente.Le fasi <strong>del</strong> procedimento semplificato con la variante previstadall’art. 5Nella prassi si è creato un iter procedurale ormai ampiamente consolidato, le cuifasi principali e i relativi adempimenti possono essere così sintetizzati:• istanza, da parte <strong>del</strong>l’impresa, compreso il rilascio <strong>del</strong> titolo abilitativo edilizio;• diniego motivato <strong>del</strong> responsabile <strong>del</strong> procedimento a tale rilascio;• richiesta <strong>del</strong>l’impresa ad essere ammessa alla procedura di cui all’art. 5 <strong>del</strong>D.P.R. 447/98.Qualora il responsabile <strong>del</strong> procedimento riscontri la conformità <strong>del</strong> progettoalle norme ambientali, sanitarie e di sicurezza sul lavoro, può motivatamente convocarela Conferenza di Servizi che avvia la procedura <strong>del</strong>la variazione <strong>del</strong>lo strumentourbanistico.Come prassi acquisita, la Direzione Regionale per l’Urbanistica e i Beni Ambientali<strong>del</strong> <strong>Veneto</strong> ha richiesto ai Comuni di poter visionare il progetto, antecedentemente allaprima seduta <strong>del</strong>la Conferenza. A tal fine sono richiesti i seguenti documenti ed elaborati:a) il progetto edilizio, con planimetria d’inquadramento generale in cui siano individuatele superfici a servizi, di cui all’art. 25, L.R. 61/85 e la tabella con il


LA STRUTTURA DEL PROCEDIMENTOdimensionamento di tali superfici, firmato, da un tecnico abilitato alla elaborazionedi strumenti urbanistici (architetto, ingegnere, urbanista);b) il diniego al rilascio <strong>del</strong> titolo abilitativo edilizio a firma <strong>del</strong> responsabile <strong>del</strong>l’ufficiotecnico <strong>del</strong> Comune o, in alternativa, il rigetto preliminare espresso dalresponsabile <strong>del</strong> procedimento. In entrambi i casi devono essere messi in evidenzatutti gli elementi di contrasto con il PRG, sia in relazione alla cartografiae alla destinazione di zona, sia in relazione alle Norme tecniche di attuazione eal Regolamento Edilizio;c) il parere <strong>del</strong>la Commissione Edilizia (qualora sia stata consultata);d) lo stralcio <strong>del</strong> PRG vigente, con opportuna legenda e copia <strong>del</strong>le Norme tecnichedi attuazione, in relazione alle quali il progetto risulta in contrasto;e) la relazione <strong>del</strong> responsabile <strong>del</strong> procedimento, dalla quale emergano le motivazioniche hanno determinato l’attivazione <strong>del</strong>la procedura;f) nei casi di nuovo impianto, o comunque nel caso di necessità di nuova zonizzazione,la dichiarazione <strong>del</strong> responsabile <strong>del</strong>l’ufficio tecnico <strong>del</strong> Comune, inmerito all’assenza nel PRG di aree destinate all’accoglimento <strong>del</strong>l’attività, o allanon idoneità <strong>del</strong>le aree previste dal PRG.g) la valutazione di incidenza ambientale, ai sensi <strong>del</strong>l’art. 5, D.P.R. 357/97,qualora l’intervento ricada in un’area interessata da un sito di importanzacomunitaria.h) il parere di eventuali commissioni regionali o interregionali tenute ad esprimersiin merito (Commissione regionale per la Valutazione di ImpattoAmbientale, L.R. 10/99, Commissione per la prevenzione incendi, D.P.R.577/82, Comitato regionale per gli stabilimenti a rischio di incidente rilevante,art. 75, L.R. 11/01, Commissione per la Salvaguardia di Venezia, art. 5, L.171/73, ecc.).59Tipologie d’intervento e fattispecie urbanisticheIl primo periodo di applicazione <strong>del</strong>la procedura ha consentito di definire, nellaprassi operativa, come le tipologie d’intervento previste dall’Allegato A alla Delib.G.R.2000/01 28 si relazionano alle differenti fattispecie urbanistiche. Appare utile descrivere,seppure in maniera sintetica i differenti casi 29 .La realizzazioneL’Allegato A alla Delib.G.R. 2000/01 specifica che per realizzazione si deve intendere“l’attività di costruzione di nuovi impianti con conseguente zonizzazione <strong>del</strong>l’arearelativa al nuovo impianto”.28La Delib. G.R. 2000/01 ha approvato la Circ.P.G.R. 31 luglio 2001 n. 16, “<strong>Sportello</strong> Unico per le attività produttive(art. 2 e 5 <strong>del</strong> D.P.R. n. 447/1998), indirizzi in materia urbanistica”, pubblicata autonomamente.29Si rimanda al capitolo 5 per la consultazione di quattro casi concreti di variante urbanistica al PRG.


LA STRUTTURA DEL PROCEDIMENTO60La Direzione Regionale Generale (DRG) all’Urbanistica chiede che, al momento<strong>del</strong>la presentazione <strong>del</strong> progetto in variante di PRG siano presentati i seguenti elaborati,documenti e certificazioni:1) richiesta <strong>del</strong>l’avente titolo (Ditta) di rilascio <strong>del</strong> Permesso di costruire;2) diniego motivato <strong>del</strong> responsabile <strong>del</strong> procedimento al rilascio <strong>del</strong> Permesso dicostruire, eventualmente corredato dal parere <strong>del</strong>la Commissione ediliziacomunale. Inoltre il diniego deve essere motivato non in maniera generica, adesempio non limitandosi solo ad affermare che “il progetto è in contrasto con leprevisioni di PRG”, ma deve elencarne tutti i motivi, in relazione alla destinazionedi zona, agli articoli <strong>del</strong>le Norme tecniche di attuazione e <strong>del</strong> Regolamentoedilizio;3) elaborati di progetto, corredati da una planimetria (solitamente in scala 1:500)in cui sono evidenziati: il sedime <strong>del</strong>l’edificio, le superfici a servizi, di cuiall’art. 25, L.R. 61/85, eventuali ulteriori superfici a servizi previste dalle Normetecniche <strong>del</strong> PRG vigente o dalla legislazione statale, in relazione al tipo diimpianto. Devono altresì risultare la superficie fondiaria, la superficie coperta,il rapporto di copertura, il calcolo <strong>del</strong>le superfici a servizi, la viabilità interna egli accessi all’area, nonché qualora necessari, le opere previste per garantire ilcorretto inserimento <strong>del</strong> nuovo impianto nel contesto e per mitigare eventualiimpatti o per ridurre possibili situazioni di conflittualità con altre funzioni(architetture in terra e/o fasce arboree e arbustive per limitarne la vista, pavimentazioniesterne atte a garantire la massima permeabilità <strong>del</strong>le acque meteoriche,corsie di sosta esterne all’impianto per non confliggere con i flussi di trafficoin scorrimento lungo la viabilità di accesso, ecc.);4) relazione dettagliata <strong>del</strong> responsabile <strong>del</strong> procedimento dalla quale devonoemergere: l’eccezionalità <strong>del</strong>l’intervento 30 , le motivazioni che sottolineano la30In merito alla eccezionalità <strong>del</strong>l’intervento si individuano due soli casi:a) La mancanza di aree produttive nelle previsioni di PRG deputate all’accoglimento <strong>del</strong>la attività. Peresempio quando le aree produttive previste dal PRG risultano totalmente “occupate”, intendendo peroccupate anche le aree non edificate, ma per le quali sia stato già rilasciato il Permesso di costruire. Sonoda considerarsi “libere” le aree interessate da strumenti urbanistici attuattivi (Piani di Lottizzazione, Pianidi Insediamenti Produttivi, ecc.) previsti dal PRG e non ancora realizzati.b) L’insufficienza di aree nelle previsioni di PRG, in relazione al progetto presentato. La circolare regionalespecifica che la dotazione di aree produttive prevista dal PRG è da considerarsi “insufficiente” qualorale aree libere presentino:– dimensione inadeguata in relazione al progetto presentato. È ad esempio il caso in cui, a fronte di unanecessità di nuovo impianto di 10000 mq, il PRG offre solo un’area di 5.000 mq, oppure il PRG offre areeper 30.000 mq, ma in lotti da 5000 mq ubicati in siti distanti l’uno dall’altro e dunque non aggregabili;– presenza di parametri, limitazioni, indici che producono un effetto impeditivo, in relazione al progettopresentato, tale da non renderle effettivamente utilizzabili per soddisfare la richiesta. Ad esempio ilcaso di ZTO D per le quali le Norme tecniche di attuazione di riferimento non consentono l’inserimentodi determinate attività, oppure di ZTO D i cui indici stereometrici non consentono l’insediamento<strong>del</strong>l’attività (limitazioni nell’altezza degli edifici, nel rapporto di copertura, ecc.). Tale caso riguardaanche le attività “land-extensive”, che abbisognano di ampie superfici fondiarie e limitata superficiecoperta, cioè zone produttive o commerciali con rapporti di copertura intorno al 15% (meccanici digrandi macchine agricole, concessionari d’auto, depositi di inerti, ecc.) che difficilmente possono accedereal mercato <strong>del</strong>le aree produttive previste dai PRG (che normalmente prevedono rapporti di coperturaintorno al 50%), le quali sono rivolte ad attività che consentono un maggior valore aggiunto;


LA STRUTTURA DEL PROCEDIMENTOnecessità <strong>del</strong>la realizzazione <strong>del</strong>l’impianto, le previsioni <strong>del</strong> vigente PRG, laconformità <strong>del</strong> progetto alle norme vigenti in materia ambientale, sanitaria e disicurezza sul lavoro, nonché eventuali elementi di contrasto con gli strumentidi pianificazione sovraordinata (Piano Territoriale Regionale di Coordinamento,Piano Territoriale Provinciale, Piani di Area e Piani di Settore);5) stralcio <strong>del</strong> vigente PRG e copia degli articoli <strong>del</strong>le Norme tecniche di attuazionee <strong>del</strong> Regolamento edilizio con i quali il progetto risulta in contrasto.Inoltre, a seconda <strong>del</strong> settore produttivo e a seconda <strong>del</strong>le caratteristiche <strong>del</strong>l’impiantosarà cura <strong>del</strong> responsabile <strong>del</strong> procedimento:• richiedere ulteriori elaborati di analisi e progetto al fine di valutare gli effettiindotti dall’attività sulla viabilità circostante e le modalità finalizzate allosmaltimento di eventuali incrementi di traffico;• conseguire, antecedentemente all’indizione <strong>del</strong>la Conferenza di Servizi, ilparere favorevole <strong>del</strong>la Commissione regionale per la VIA, di cui all’art 5,L.R. 10/99 e s.m.i, qualora l’impianto produttivo lo richieda;• conseguire il parere <strong>del</strong>la Commissione di Salvaguardia di Venezia, di cuiall’art. 5, L. 171/73, antecedentemente all’indizione <strong>del</strong>la Conferenza di Servizi,qualora l’impianto produttivo sia ubicato nel territorio di uno dei 16Comuni sottoposti alla Legge Speciale per Venezia 171/73.• L’ente incaricato all’approvazione <strong>del</strong>la variante urbanistica, può farerichiesta <strong>del</strong>la Valutazione di incidenza, per i progetti ubicati in prossimitàdi SIC (Sito di Importanza Comunitaria) o ZPS (Zona di Protezione Speciale),di cui al D.M. Ambiente <strong>del</strong> 3 aprile 2000 31 . Tale valutazione, previstadal D.P.R. 357/97, deve essere redatta secondo le modalità contenute nellaDelib.G.R. 2803/02.È esclusa l’ammissione alla procedura di cui all’art. 5 <strong>del</strong> D.P.R. 447/98 per iprogetti di stabilimenti soggetti a presentazione <strong>del</strong> Rapporto di sicurezza aisensi <strong>del</strong>l’art. 8 <strong>del</strong> D.Lgs. 334/99, per i quali devono essere applicate le procedurestabilite dall’art. 21.6) Fac simile <strong>del</strong>la convenzione tra le parti (Comune e privato) 32 .Rientra nella discrezionalità <strong>del</strong>l’amministrazione comunale, in concomitanzacon una eventuale e successiva variante di PRG, individuare l’area nella cartografiadi Piano come ambito che ha beneficiato <strong>del</strong>l’art. 5 <strong>del</strong> D.P.R. 447/98,apponendovi un simbolo di riconoscimento, oppure individuarla come ZTO D,le cui Norme tecniche di attuazione dovranno comunque essere la trascrizionedegli indici urbanistici desumibili dal progetto approvato.61– assenza di particolari infrastrutture necessarie allo svolgimento <strong>del</strong>l’attività. Ad esempio le attivitàche richiedono di poter disporre di uno scalo ferroviario ad uso esclusivo (segherie, produzioni digrandi manufatti prefabbricati per l’edilizia, ecc.), oppure le attività che richiedono un facile accessoall’acqua (cantieri navali, attività di rimessaggio imbarcazioni, ecc.).31D.M. Ambiente <strong>del</strong> 3 aprile 2000, Elenco dei siti di importanza comunitaria e <strong>del</strong>le zone di protezionespeciale, individuati ai sensi <strong>del</strong>le direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE.32Si richiede solo il facsimile <strong>del</strong>la convenzione, in quanto quest’ultima è un atto tra le parti i cui contenutinon sono di competenza <strong>del</strong>la <strong>Regione</strong> <strong>Veneto</strong>.


LA STRUTTURA DEL PROCEDIMENTO62Infine, se è vero che l’assenza di aree produttive libere nelle previsioni di PRG èuna condicio sine qua non per l’ammissione alla procedura di variante urbanistica,di cui all’art. 5, D.P.R. 447/98, si tratta sempre e comunque di una prassi eccezionaleche non può e non deve sostituirsi all’ordinaria pratica urbanistica. Dunque,non risulta assentibile l’ipotesi che un Comune, per assenza di adeguate previsionipianificatorie <strong>del</strong>la struttura produttiva, utilizzi la procedura, di cui all’art. 5, D.P.R.447/98 come alternativa ordinaria alla pratica <strong>del</strong>la pianificazione urbanistica.L’ampliamento di un edificio esistenteL’All. A alla Delib.G.R. 2000/01 specifica che per ampliamento si intende “l’aumento<strong>del</strong>la precedente dimensione <strong>del</strong>l’attività in atto sino al limite massimo <strong>del</strong> raddoppio<strong>del</strong>la esistente superficie coperta e/o volume”.La DRG Urbanistica e BB.AA. richiede, al momento <strong>del</strong>la presentazione <strong>del</strong> progettoin variante di PRG, gli stessi elaborati, documenti e certificazioni di cui ai punti 1,2, 3, 4, 5 e 6 <strong>del</strong> paragrafo precedente (La realizzazione).Anche nel caso di ampliamento di struttura esistente la relazione <strong>del</strong> responsabile<strong>del</strong> procedimento deve contenere le informazioni necessarie a comprendere le previsioni<strong>del</strong> vigente PRG, la conformità <strong>del</strong> progetto alle norme vigenti in materia ambientale,sanitaria e di sicurezza sul lavoro, nonché eventuali elementi di contrasto con gli strumentidi pianificazione sovraordinata (Piano Territoriale Regionale di Coordinamento,Piano Territoriale Provinciale, Piani di Area e Piani di Settore).Per quanto riguarda, invece, l’eccezionalità <strong>del</strong>l’intervento, non viene richiesta ladimostrazione <strong>del</strong>l’assenza o <strong>del</strong>l’indisponibilità di aree, ma una dettagliata descrizione<strong>del</strong> ciclo produttivo, tesa a dimostrare che l’ampliamento è strettamente necessario efunzionale al processo produttivo e che deve essere realizzato in aderenza.Sarà cura <strong>del</strong> responsabile <strong>del</strong> procedimento chiedere all’impresa ulteriori elaboratidi analisi e progetto al fine di valutare gli effetti indotti dall’ampliamento <strong>del</strong>la attivitàsul contesto circostante e, in particolare sulla viabilità e sulla capacità <strong>del</strong>la stessa asmaltire gli eventuali incrementi di traffico.Qualora l’ampliamento ricada all’interno di un Sito di Importanza Comunitaria(SIC), o individuato come Zona di Protezione Speciale (ZPS), di cui al D.M. Ambiente<strong>del</strong> 3 aprile 2000, ovvero in prossimità degli stessi, il progetto deve contenere in allegatoapposita Valutazione di incidenza, ai sensi <strong>del</strong> D.P.R. 357/97, redatta secondo le modalitàpreviste dalla Delib.G.R. 2803/02.Qualora richiesto dal tipo di attività o dalla ubicazione <strong>del</strong>la stessa, dovrà essereacquisito, prima <strong>del</strong>la convocazione <strong>del</strong>la Conferenza di Servizi, il parere <strong>del</strong>la Commissioneregionale per la VIA, il parere <strong>del</strong>la Commissione per la Salvaguardia di Venezia, ecc.Trattandosi di ampliamento di una struttura esistente, la nuova volumetria dovràproporre caratteri fisici ed elementi di linguaggio simili a quelle <strong>del</strong> corpo principale.La prassi ha evidenziato cinque differenti fattispecie urbanistiche a seconda chel’impianto sia ubicato in zona propria o impropria e che l’ampliamento si realizzi o menoin zona propria:


LA STRUTTURA DEL PROCEDIMENTOa) Edificio ubicato in zona propria (ZTO D) il cui ampliamento si realizzaall’interno <strong>del</strong>la zona stessaSotto l’aspetto urbanistico la variante si configura solo come una modifica degliindici stereometrici previsti dal vigente PRG (altezza, rapporto di copertura, ambito dimassimo inviluppo, allineamenti, ecc.). Tale fattispecie urbanistica (che non amplia lasuperficie fondiaria), non induce la modifica <strong>del</strong>la superficie a servizi solo per le attivitàproduttive propriamente dette (industria e artigianato di produzione), mentre nel casodi attività commerciali e direzionale, comportando tale ampliamento, un incremento<strong>del</strong>la superficie lorda di pavimento, la superficie a servizi va rivista nel rispetto <strong>del</strong>l’art.25 <strong>del</strong>la L.R. 61/85.Si tratta <strong>del</strong>l’unico caso di ampliamento ammissibile, adeguatamente motivato,anche non in aderenza all’edificio principale.63b) Edificio ubicato in zona propria (ZTO D) il cui ampliamento si realizza inzona impropriaIn questa fattispecie l’ampliamento si sviluppa totalmente o parzialmente in zonaimpropria (solitamente agricola) e dunque, per coerenza di classificazione urbanistica,vi è la necessità di riclassificare l’area come zona produttiva. Anche in questo caso lanormativa di zona sarà data dai caratteri urbanistici <strong>del</strong> progetto, ma è buona prassi cheil progetto di ampliamento si conformi alle norme urbanistiche <strong>del</strong>la zona in cui è ubicatol’edificio principale.L’incremento <strong>del</strong>la superficie fondiaria comporta automaticamente l’adeguamento<strong>del</strong>le superfici a servizi nel rispetto <strong>del</strong>l’art. 25, L.R. 61/85. La quantità di superficie aservizi inerente la porzione in ampliamento dovrà essere calcolata coerentemente con laclassificazione urbanistica <strong>del</strong>la zona produttiva già esistente. Conseguentemente, sel’impianto preesistente ricade in zona di espansione le superfici a servizi, relativi allasuperficie fondiaria in ampliamento, dovranno essere quelle previste per la zona diespansione, se invece l’impianto preesistente ricade in zona di completamento le superficia servizi relativi alla superficie fondiaria in ampliamento dovranno essere quellepreviste per la zona di completamento.Considerato che spesso tali fattispecie di ampliamento sono ubicate a margine dizone produttive esistenti, a contatto con il territorio agricolo, particolare attenzionedovrà essere data all’inserimento ambientale <strong>del</strong> nuovo impianto produttivo, prevedendole opportune opere per la mitigazione degli eventuali impatti (visivi, acustici, ecc.)nei confronti <strong>del</strong> territorio circostante. I casi più complessi (per ubicazione o tipo di produzione)possono anche richiedere l’elaborazione di un vero e proprio progetto di inserimentoambientale.Qualora l’ampliamento si sviluppi in zona residenziale, e qualora ciò risultiammissibile in relazione ai possibili impatti, deve comunque essere rispettato il dettato<strong>del</strong>l’art. 41 <strong>del</strong>le Norme di attuazione <strong>del</strong> Piano Territoriale Regionale di Coordinamento,pertanto l’ampliamento in zona residenziale non deve superare i 250 mq e i 1.000 mccompreso l’esistente.


LA STRUTTURA DEL PROCEDIMENTOc) Edificio ubicato in zona impropria che si amplia all’interno <strong>del</strong>l’area dipertinenza <strong>del</strong>l’attività64Si tratta di attività che sono state oggetto di una specifica variante di PRG ai sensidegli artt. 30 o 126 <strong>del</strong>la L.R. 61/85, nonché <strong>del</strong>la successiva L.R. 11/87. Sono ubicate interritorio agricolo o residenziale e il riconoscimento di “attività economica in zonaimpropria” e la possibilità d’intervento concessa, trovano riscontro nella normativa diPiano, nelle schede progettuali e nella Convenzione stipulata con l’amministrazionecomunale.La prassi ha dimostrato che talvolta le mutate esigenze <strong>del</strong>l’attività produttivainducono a ricercare soluzioni diverse da quelle a suo tempo approvate con l’appositavariante di PRG. I casi più frequenti riguardano modifiche al sedime <strong>del</strong>l’edificio,ampliamenti <strong>del</strong>la superficie coperta e <strong>del</strong>l’altezza già approvata.Non essendoci modifiche <strong>del</strong>l’area di pertinenza non vi è la necessità, per leattività produttive (industria e artigianato di produzione) di modificare la superficiea servizi. Nel caso di attività commerciali, direzionali e turistico-ricettive, l’ampliamentocomporta l’incremento <strong>del</strong>la superficie lorda di pavimento, e dunque lasuperficie a servizi va rivista nel rispetto <strong>del</strong>l’art. 25 <strong>del</strong>la L.R. 61/85. Devono esserefatte salve le disposizioni di legge in merito alla distanza dai confini e le superfici aservizi.È ovvio che trattandosi di attività ubicate in zona agricola, dovranno essere ricercatesoluzioni progettuali e attivati accorgimenti tecnici in grado di mitigare gli impattie tali da rendere l’ampliamento compatibile con il contesto circostante.Qualora l’ampliamento si sviluppi in zona residenziale e qualora ciò risultiammissibile in relazione ai possibili impatti, deve comunque essere rispettato il dettato<strong>del</strong>l’art. 41 <strong>del</strong>le Norme di attuazione <strong>del</strong> Piano Territoriale Regionale di Coordinamento.Qualora l’ampliamento riguardi attività individuate nello strumento urbanisticocome attività “da trasferire” o da “bloccare”, modifiche diverse da quelle già previstedalla strumentazione urbanistica vigente sono ammissibili solo qualora siano venutemeno tutte le motivazioni e le condizioni di contesto che hanno indotto a tale classificazione.L’area di pertinenza mantiene la destinazione di zona <strong>del</strong> vigente PRG (solitamenteagricola).d) Edificio ubicato in zona impropria che si amplia, ampliando altresì l’areadi pertinenza <strong>del</strong>l’attivitàSi tratta di una tipologia urbanistica simile alla precedente e per la quale valequanto già detto. È ovvio che, comportando il progetto anche l’ampliamento <strong>del</strong>la superficiedi pertinenza, le relative superfici a servizi dovranno essere ridefinite, anche per leattività produttive propriamente dette, nel rispetto <strong>del</strong>l’art. 25 <strong>del</strong>la L.R. 61/85.Anche in questo caso la superficie in ampliamento non viene riclassificata, mamantiene la destinazione di zona <strong>del</strong>l’area di pertinenza già assentita dal PRG (solitamenteagricola).


LA STRUTTURA DEL PROCEDIMENTOe) Edificio ubicato in zona impropria legittimato con la procedura <strong>del</strong>condono edilizio, ma che non è stato riconosciuto ai sensi <strong>del</strong>l’art. 30 <strong>del</strong>laL.R. 61/85 o <strong>del</strong>la L.R. 11/87Si tratta di una tipologia urbanistica rara che comunque risulta ammissibile allaprocedura di cui all’art. 5 <strong>del</strong> D.P.R. 447/98. Appare però opportuno svolgere alcuneconsiderazioni preliminari.Le tipologie urbanistiche precedentemente esposte riguardano casi che sonocomunque già stati oggetto, in sede di approvazione di PRG, di una valutazione complessiva.Sia le varianti redatte ai sensi <strong>del</strong>l’art. 30 <strong>del</strong>la L.R. 61/85 sia quelle redatte ai sensi<strong>del</strong>la L.R. 11/87, trovano origine in una accurata indagine territoriale tesa a definire il“peso” <strong>del</strong>le attività in zona impropria nei confronti <strong>del</strong> territorio comunale.A seguito di tale indagine i Comuni hanno individuato le attività compatibili enon compatibili con i caratteri territoriali, con le dinamiche produttive e insediative econ le azioni di salvaguardia e di recupero paesaggistico-ambientale.Dunque le attività che hanno beneficiato di quanto consentito da tali leggi sonogià state oggetto di valutazione, in particolare in relazione all’ubicazione, all’accessibilitàe ai fenomeni indotti sul territorio. La richiesta di ulteriore ampliamento ai sensi<strong>del</strong>l’art. 5 <strong>del</strong> D.P.R. 447/98, pur richiedendo una attenta valutazione di merito, è supportatada una precedente “riconoscimento urbanistico” di tali attività.Nel caso invece di attività che non sono mai state urbanisticamente riconosciute,la valutazione di un possibile ampliamento risulta più complessa e maggiori sono glioneri per il responsabile <strong>del</strong> procedimento, il quale dovrà motivare molto dettagliatamentel’eccezionalità <strong>del</strong> caso, dovrà offrire precise informazioni in merito al sistemaproduttivo <strong>del</strong> Comune, al numero di aziende insediate, al numero di attività economicheubicate in zona impropria, ecc., oltre alle altre informazioni e verifiche normalmenterichieste in caso di ampliamento.In sintesi, il responsabile <strong>del</strong> procedimento dovrà fornire un quadro di riferimentochiaro ed esaustivo sulla situazione produttiva <strong>del</strong> Comune, in particolare sulle attivitàubicate in zona impropria, al fine di consentire all’ente competente in materia urbanisticadi avere il quadro <strong>del</strong>la situazione in essere e <strong>del</strong>le dinamiche in atto.65La ristrutturazioneL’All.A alla Delib.G.R. 2000/01 specifica che “Per ristrutturazione si intendono lemodifiche agli impianti che mantengono la medesima destinazione produttiva…”.La DRG Urbanistica e BB.AA. richiede, al momento <strong>del</strong>la presentazione <strong>del</strong> progettoin variante di PRG gli stessi elaborati, documenti e certificazioni di cui ai punti 1,2, 3, 4, 5 e 6 <strong>del</strong> paragrafo sulla realizzazione.Solitamente in tale tipologia urbanistica rientrano fattispecie che, dal punto divista urbanistico risultano poco significative e che propongono interventi in deroga alRegolamento edilizio e talvolta alle Norme tecniche di attuazione, senza però prevede-


LA STRUTTURA DEL PROCEDIMENTOre incrementi di superficie o volume (nel qual caso rientrano nella tipologia <strong>del</strong>l’ampliamento).La prassi ha evidenziato che la ristrutturazione in variante di PRG è una fattispecieabbastanza rara, in quanto solitamente l’intervento di ristrutturazione comprendeanche l’ampliamento <strong>del</strong>l’esistente che, in termini urbanistici, rappresenta l’aspetto piùimportante.66La riconversioneL’All. A alla Delib.G.R. 2000/01 specifica che “Per riconversione si intende il mutamento<strong>del</strong> ciclo merceologico <strong>del</strong>l’attività produttiva. La fattispecie presuppone la preesistenzadi un’attività e, pertanto, la riconversione non è un intervento cumulabile conla cessazione o la riattivazione”.La DRG Urbanistica e BB.AA. richiede, al momento <strong>del</strong>la presentazione <strong>del</strong> progettoin variante di PRG gli stessi elaborati, documenti e certificazioni di cui ai punti 1,2, 3, 4, 5 e 6 <strong>del</strong> paragrafo sulla realizzazione.In particolare appare opportuno sottolineare che l’intervento di riconversione invariante di PRG si realizza ogni qualvolta vi sia un mutamento <strong>del</strong> ciclo merceologicotale da porre il processo produttivo o il tipo di lavorazione esistente in contrasto con leprevisioni di zona.Si tratta, dunque, di riconversione ogni qualvolta l’attività produttiva propriamentedetta si trasforma in commerciale, direzionale, turistico ricettiva e viceversa. È ovvioche devono essere riviste le superfici a servizi di cui all’art. 25 <strong>del</strong>la L.R. 61/85 in funzione<strong>del</strong>la nuova attività.Rientrano però nella tipologia <strong>del</strong>la riconversione anche i casi in cui una attivitàproduttiva, pur restando tale, trasforma il proprio prodotto e si pone in contrasto con leNorme di attuazione <strong>del</strong> vigente PRG. È il caso di una attività industriale ubicata inZTO D nella quale non sono ammesse determinate lavorazioni. Qualora l’attività produttivatrasformi il proprio prodotto, o comunque modifichi il proprio ciclo produttivoe conseguentemente risulti in contrasto con le norme di Piano, si configura un interventodi riconversione produttiva che richiede una “deroga” alle Norme tecniche diattuazione vigenti.L’All.A alla Delib.G.R. 2000/01 chiarisce che l’intervento di riconversione, a differenzadi altri tipi di intervento, quale ad esempio la ristrutturazione con ampliamento,non è cumulabile con la cessazione/riattivazione. La riconversione presuppone infatti lapreesistenza di una attività.La cessazione/riattivazioneL’All.A alla Delib.G.R. 2000/01 specifica che per riattivazione si intende “l’avvio<strong>del</strong>la medesima attività prima esistente ed ora dismessa”.La DRG Urbanistica e BB.AA. richiede, al momento <strong>del</strong>la presentazione <strong>del</strong> progettoin variante di PRG gli stessi elaborati, documenti e certificazioni precedentemente elencati.


LA STRUTTURA DEL PROCEDIMENTONella prassi si tratta di una tipologia d’intervento che solitamente non generavariante urbanistica. Infatti, se interessa una attività posta in zona propria non vi è lanecessità di ricorrere all’art. 5, D.P.R. 447/98, a meno che la riattivazione non comportianche interventi di ampliamento o comunque interventi in contrasto con le norme dizona, nel qual caso il contenuto <strong>del</strong>la variante al PRG attiene agli elementi di contrastocon la vigente normativa.Tale tipologia d’intervento interessa solitamente le attività in zona impropria, riconosciutedal PRG ai sensi <strong>del</strong>la L.R.11/87 o <strong>del</strong>la L.R.61/85, art. 30, che sono statedismesse e che si vogliono riattivare. La legislazione regionale, spesso riportata anchenella normativa dei PRG, prevede che in caso di dismissione <strong>del</strong>l’attività acquistinoautomaticamente efficacia la destinazione e le norme di zona. Ad esempio, se una attivitàubicata in zona impropria, (agricola), viene dismessa, valgono le norme <strong>del</strong>la zonaagricola e dunque la riattivazione <strong>del</strong>l’attività risulta in variante alle previsioni di PRG.67Il procedimento mediante autocertificazioneIl procedimento autocertificato si articola in due momenti:• fase <strong>del</strong>l’istruttoria. Il richiedente presenta la domanda corredata <strong>del</strong>le autocertificazionicon cui attesta la conformità <strong>del</strong>l’intervento rispetto ai criteri indicatidalle norme riguardanti gli impianti produttivi;• fase decisoria. La decorrenza <strong>del</strong> termine previsto fa scattare il perfezionamento<strong>del</strong>la procedura per mezzo <strong>del</strong> silenzio-assenso.Il procedimento mediante autocertificazione è escluso per legge nei seguenti casi:– dove sia necessaria una valutazione di compatibilità e di impatto ambientale;– impianti con utilizzo di materiali nucleari;– impianti di produzione d’armamento;– depositi costieri;– impianti di produzione, raffinazione e stoccaggio di oli minerali;– impianti siano di deposito temporaneo, smaltimento recupero e riciclaggio deirifiuti;– impianti con pericolo di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanzepericolose 33 ;– impianti che riguardano la prevenzione e riduzione <strong>del</strong>l’inquinamento 34 ;– tipologie di impianti per i quali le norme comunitarie vigenti prevedano lanecessità di apposita autorizzazione 35 .La domanda unica per il procedimento mediante autocertificazione, deve contenerela richiesta <strong>del</strong> titolo abilitativo edilizio, qualora necessario, e l’autocertificazione che33Art. 18, L. 128/98 e direttiva 96/82/CE.34Art. 21, L. 128/98 e direttiva 96/61/CE.35Art. 6, c. 1, D.P.R. 447/98.


LA STRUTTURA DEL PROCEDIMENTO68attesti la conformità dei progetti alla normativa vigente in materia di urbanistica, sicurezzadegli impianti, tutela sanitaria e tutela ambientale.Ciascuna asseverazione deve recare la firma <strong>del</strong> rappresentante legale <strong>del</strong>l’impresa,nonché di professionisti abilitati. Sono questi ultimi infatti che garantiscono la pienalegittimità <strong>del</strong> progetto assumendone insieme all’imprenditore la piena responsabilità.L’avvio <strong>del</strong>l’istruttoria da parte <strong>del</strong>lo sportello unico prevede diverse azioni contestuali:• Inserimento <strong>del</strong>la domanda nell’archivio informatico 36 . Ciò permette la gestionee il controllo <strong>del</strong>l’iter procedurale attraverso l’accesso esterno per via telematica,ma presenta notevoli difficoltà. La prima è legata alle diverse tipologieproduttive degli atti. Ciò fa aumentare i costi (si pensi alla gestione <strong>del</strong>le banchedati) se messi a confronto con i relativi benefici per gli imprenditori. Laseconda riguarda la compatibilità fra il principio <strong>del</strong>la Privacy (anche se la percentualedegli imprenditori i cui dati coincidono con quelli <strong>del</strong>l’impresa sonorelativamente pochi) e <strong>del</strong>la privativa industriale, in relazione alla possibilitàdi accesso esterno, per ottemperare all’obbligo giuridico di inserimento <strong>del</strong>ledomande nell’archivio informatico 37 .• Invio <strong>del</strong>la domanda alla <strong>Regione</strong>, ai Comuni interessati e alle amministrazioni,relativamente al controllo <strong>del</strong>le autocertificazioni. La verifica di carattere tecnico,da parte di soggetti competenti, è volta a stabilire la veridicità <strong>del</strong>le dichiarazioni,a valutare eventuali errori sanabili, a richiedere, se necessario, l’integrazionedegli atti o dei documenti (richiesta unica e da effettuare entro 30 giorni),e a fissare se necessario l’audizione.• Il procedimento, relativo alla domanda per il rilascio <strong>del</strong> titolo abilitativo edilizio,segue il suo iter 38 .• Le informazioni riguardanti l’avvenuta presentazione <strong>del</strong>la domanda devono esserediffuse attraverso idonei mezzi pubblicitari (archivio informatico e Albo pretorio).Riguardo al controllo <strong>del</strong>le autocertificazioni, sta allo sportello unico e alle amministrazionicoinvolte nel procedimento, effettuare tutte le verifiche di propria competenza.I controlli sono finalizzati a verificare:• rispetto degli strumenti urbanistici;• rispetto dei piani paesistici e territoriali;• rispetto o insussistenza di vincoli di natura sismica, idrogeologica, forestale,ambientale e di tutela <strong>del</strong> patrimonio storico, artistico e archeologico;• prevenzione degli incendi;• sicurezza degli impianti elettrici e degli apparecchi di sollevamento di personeo cose;36Art. 6, c. 2, D.P.R. 447/98.37Il D.P.R. 447/98 non indica quali siano i dati minimi indispensabili da rendere pubblici. Spetta pertantoal Comune indicare i dati necessari a permettere l’individuazione <strong>del</strong>l’insediamento, consentendo l’effettivapartecipazione al procedimento dei soggetti interessati.38Art. 6, c. 1 D.P.R. 447/98.


LA STRUTTURA DEL PROCEDIMENTO• installazione di apparecchi a pressione;• installazione di recipienti a pressione contenenti GPL;• rispetto <strong>del</strong>le vigenti norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro;• emissioni inquinanti in atmosfera;• emissioni nei corpi idrici, o in falde sotterranee e ogni altro rischio di immissionipotenzialmente pregiudizievole per la salute e per l’ambiente;• inquinamento acustico ed elettromagnetico all’interno e all’esterno <strong>del</strong>l’impiantoproduttivo;• industrie qualificate come insalubri;• misure di contenimento energetico.69Presentata la domanda, entro 20 giorni, si possono formulare osservazioni e memorieo richiedere di essere ammessi ad un contraddittorio. I soggetti che possono presentareosservazioni, memorie o essere ammessi al contraddittorio sono i rappresentanti diinteressi pubblici e privati, individuali e collettivi e i portatori di interessi diffusi, comeassociazioni o comitati che si vedano pregiudicati dalla realizzazione <strong>del</strong> progetto. Questisoggetti possono avvalersi <strong>del</strong>la presenza di tecnici e/o esperti di loro fiducia. In casodi riunione, i termini vengono sospesi per 20 giorni.Lo sportello unico risponde alle osservazioni, alle memorie e alle richieste di essereammessi al contradditorio, motivando le sue decisioni, e servendosi, qualora lo ritengaopportuno, <strong>del</strong>le competenze tecniche necessarie, che fanno capo anche ad altreamministrazioni coinvolte nel procedimento.Qualora il responsabile <strong>del</strong>lo sportello unico, al momento <strong>del</strong>la valutazione <strong>del</strong>ladomanda, verifichi falsità nelle autocertificazioni 39 , fatti salvi i casi di errore od omissionemateriale suscettibili di correzioni o integrazioni, trasmette immediatamente gliatti alla competente Procura <strong>del</strong>la Repubblica, dandone contestuale comunicazioneall’interessato. Il procedimento è sospeso fino alla decisione relativa ai fatti denunciati.Se, invece, <strong>del</strong>le irregolarità venissero riscontrate successivamente all’inizio deilavori, fatti salvi i casi di errore od omissione materiale suscettibili di correzioni o integrazioni,il responsabile ordina la riduzione in pristino a spese <strong>del</strong>l’impresa e dispone lacontestuale trasmissione degli atti alla competente Procura <strong>del</strong>la Repubblica, dandonecontemporanea comunicazione all’interessato.Il contraddittorio può essere concesso dal responsabile <strong>del</strong> procedimento medianteconvocazione <strong>del</strong> soggetto richiedente:– per chiarimenti tecnico-progettuali;– per chiarimenti in merito alle norme tecnico-amministrative vigenti;– per progetti complessi;– per eventuali modifiche al progetto;– per problemi sollevati dal Comune in merito alla differente dislocazione <strong>del</strong>l’impianto.39Art. 6, cc. 2, 13 e 14. D.P.R. 447/98.


LA STRUTTURA DEL PROCEDIMENTO70Al termine <strong>del</strong> contraddittorio viene redatto un verbale e, qualora si sia raggiunto unaccordo, questo ha valore vincolante fra le parti. Il termine <strong>del</strong> procedimento resta sospesofino alla presentazione <strong>del</strong> progetto con le relative modifiche. Se, invece, non venisse raggiuntaun’intesa, si deve ritenere concluso il procedimento e respinta la domanda.Riguardo ai termini di convocazione <strong>del</strong>l’audizione, la disciplina non fornisce indicazionispecifiche. Sembra pertanto logico ritenere che la convocazione debba essereeffettuata entro i 60 giorni previsti per la conclusione <strong>del</strong> procedimento. Inoltre, nonessendo precisato se a questa sia ammesso il responsabile <strong>del</strong>la parte progettuale o il soggettoche ha proposto l’istanza, si ritiene ragionevole che, non sussistendo validi motiviostativi, all’audizione possano assistere sia il soggetto proponente che il tecnico responsabiledi tutto o di una parte <strong>del</strong> progetto. Il tecnico, d’altra parte, può fornire immediatamentele risposte adeguate rispetto ad eventuali problemi tecnico-progettisticiCiò vale anche nel caso in cui la riunione sia promossa da terzi interessati. Per cuiprevede “… Tutti i partecipanti alla riunione possono essere assistiti da tecnici ed espertidi loro fiducia, competenti sui profili controversi. Su quanto rappresentato dagli intervenutisi pronuncia, motivatamente, la struttura” 40 .I termini di sospensione decorrono dalla data di convocazione <strong>del</strong> soggetto interessatofino al giorno fissato per la riunione. Qualora si rendano necessarie <strong>del</strong>le modificheda apportare al progetto, queste debbono essere concordate fra le parti attraverso lastesura di un apposito accordo 41 . L’accordo è vincolante, nel rispetto <strong>del</strong>le norme <strong>del</strong>Codice Civile, fatti salvi i diritti dei terzi interessati e degli organi amministrativi prepostiai controlli. Inoltre nel verbale devono comparire i termini di presentazione <strong>del</strong> progettomodificato.Il procedimento deve aver termine entro 60 giorni dalla presentazione <strong>del</strong>ladomanda e <strong>del</strong>le eventuali integrazioni richieste.Decorsi tali termini, si forma il silenzio-assenso e si può procedere alla realizzazione<strong>del</strong>l’opera, conformemente alla documentazione autocertificata prodotta e “alleprescrizioni contenute nei titoli autorizzatori, ove necessari, previamente acquisiti” 42 .Decorso il periodo previsto per il silenzio-assenso, e qualora vengano iniziati ilavori, di cui viene previamente comunicata la data, il Comune e gli enti interessati procederanno,in qualsiasi momento, all’effettuazione dei controlli, che devono proseguirenel tempo per garantire l’applicazione <strong>del</strong>le disposizioni in materia di conformità al progettoe in materia di sicurezza.Il responsabile <strong>del</strong> procedimentoL’art. 3, c. 4, <strong>del</strong> D.P.R. 447/98 e s.m.i. prevede che “i Comuni realizzano la strutturae nominano il responsabile <strong>del</strong> procedimento. Il funzionario preposto alla struttura èresponsabile <strong>del</strong>l’intero procedimento”.40Art. 6, c. 13. D.P.R. 447/98.41Art. 6 c. 5 D.P.R. 447/98.42Art. 6 c. 10 D.P.R. 447/98.


LA STRUTTURA DEL PROCEDIMENTOLa Circ.P.C.M. <strong>del</strong>l’8 luglio 1999, che recepisce integralmente l’accordo sancito inConferenza Unificata nella seduta <strong>del</strong> 1° luglio 1999, attribuisce al responsabile <strong>del</strong>lo sportellounico: poteri di impulso relativamente agli atti istruttori affidatigli che debbono confluirenel provvedimento adottato dal Comune; poteri di diffida e messa in mora per l’inadempimentoo il ritardato adempimento; il potere di convocare la Conferenza di servizi.Il responsabile <strong>del</strong>la struttura è individuato dagli artt. 107, c.3 e 109, c.2 <strong>del</strong> D.Lgs.267/00. Le funzioni <strong>del</strong> responsabile vengono espressamente ricondotte alle attribuzionidi spettanza dirigenziale, fermo restando che gli stessi compiti, nei Comuni privi di personalecon tale qualifica, possono essere attribuiti ai responsabili degli uffici o dei servizi,a seguito di provvedimento motivato <strong>del</strong> Sindaco.Le figure di “responsabile <strong>del</strong>la struttura” e “responsabile <strong>del</strong> procedimento”possono non coincidere. Infatti, se è vero che ai sensi <strong>del</strong>l’art. 3, cc.1 e 4, i Comuni affidanol’intero procedimento ad un’unica struttura e che il funzionario preposto alla strutturaè responsabile <strong>del</strong>l’intero procedimento, è altrettanto vero che, ai sensi <strong>del</strong> c.1 <strong>del</strong>l’art.5 <strong>del</strong>la L. 241/90, “il Dirigente di ciascuna unità organizzativa provvede ad assegnarea sé o ad altro dipendente addetto all’unità la responsabilità <strong>del</strong>l’istruttoria e diogni altro adempimento inerente il singolo procedimento nonché, eventualmente, <strong>del</strong>l’adozione<strong>del</strong> provvedimento finale”.Ne consegue che non necessariamente la responsabilità di tutti i procedimenti dicompetenza <strong>del</strong>lo sportello unico faccia capo al responsabile <strong>del</strong>la struttura, rientrandonella discrezionalità <strong>del</strong>lo stesso l’individuazione dei responsabili dei singoli procedimentiin altri dipendenti addetti alla struttura. Inoltre, posto che il responsabile <strong>del</strong>lastruttura debba rivestire la qualifica dirigenziale nei Comuni dotati di personale con talequalifica, non altrettanto vale per i responsabili dei singoli procedimenti.71Il collaudoUna <strong>del</strong>le principali innovazioni <strong>del</strong> regolamento sullo sportello unico è rappresentatadalla “procedura di collaudo”, il cui scopo è quello di velocizzare l’avvio <strong>del</strong>l’attivitàeconomica. Gli elementi che caratterizzano la procedura di collaudo sono:• richiesta da parte <strong>del</strong>l’impresa di fissare la data di collaudo. Questa deve essereeseguita in un termine compreso tra i 20 e i 60 giorni successivi alla richiesta.• Il collaudo viene effettuato a cura di professionisti <strong>del</strong> settore che non debbonoavere alcun legame con l’impresa richiedente. L’art. 9 c.4, D.P.R. 447/98 definisceche “ Il certificato di collaudo, è rilasciato sotto la piena responsabilità <strong>del</strong> collaudatore.Nel caso in cui la certificazione risulti non conforme all’opera ovveroa quanto disposto dalle vigenti norme, fatti salvi i casi di mero errore od omissionemateriale, la struttura assume i provvedimenti necessari, ivi compresa la riduzionein pristino, a spese <strong>del</strong>l’impresa, e trasmette gli atti alla competente procura<strong>del</strong>la Repubblica, dandone contestuale comunicazione all’interessato.• Se lo sportello unico lascia decorrere i termini senza fissare la data di collaudo,l’impresa procederà autonomamente comunicandone poi l’esito alla struttura


LA STRUTTURA DEL PROCEDIMENTO72responsabile. In caso di esito positivo, l’impresa potrà dare inizio alla propriaattività produttiva, senza che vi sia alcuna limitazione al diritto di controllo daparte <strong>del</strong>le amministrazioni interessate.• Le verifiche devono essere sempre comunicate a tutti gli interessati e inseritenegli archivi informatici <strong>del</strong>la struttura e <strong>del</strong>la <strong>Regione</strong>. Nel caso siano riscontrateproblematiche o necessità di interventi, coloro che hanno effettuato i controlliprovvederanno tempestivamente ad adottare i provvedimenti di legge. Aloro volta gli interessati, sulla base di quanto previsto dall’art. 9, cc. 6 e 7, D.P.R.447/98, potranno presentare le proprie contro deduzioni nonché richiedere unincontro con il quale verificare e discutere gli esiti <strong>del</strong> collaudo.• La procedura di collaudo può avvenire in momenti diversi, può necessitare diulteriore documentazione tecnica e/o amministrativa, possono essere richiestiulteriori adempimenti o aggiustamenti cui uniformarsi. Ottenuto il certificatoattestante l’esito positivo <strong>del</strong> collaudo, rilasciato dal tecnico <strong>del</strong>egato dall’imprenditore,è consentito l’inizio provvisorio <strong>del</strong>l’attività produttiva fino al rilascio<strong>del</strong> certificato di agibilità, <strong>del</strong> nulla osta all’esercizio di nuova produzionee di ogni altro atto amministrativo richiesto, ecc.• In particolari circostanze, quando non risultino incompatibilità specifiche, edopo aver verificato che la procedura riguarda solo quei settori <strong>del</strong>l’insediamentocon un’attività di produzione autonoma nell’ambito <strong>del</strong>l’intero processoproduttivo, è possibile avviare la procedura <strong>del</strong> collaudo parziale.La Conferenza di ServiziLa Conferenza di Servizi 43 è indetta dall’amministrazione procedente “qualora siaopportuno effettuare un esame contestuale di vari interessi pubblici coinvolti in un procedimentoamministrativo e quando l’amministrazione deve acquisire intese, concerti,nulla osta o assensi comunque denominati di altre amministrazioni pubbliche e non liottenga…”.Nel procedimento semplificato, la Conferenza di Servizi è prevista:• in caso una <strong>del</strong>le amministrazioni si pronunci negativamente sulla domandapresentata. L’art. 4. c.2, D.P.R.447/98, infatti, prevede che: “il richiedente, entroventi giorni dalla comunicazione, può chiedere alla struttura di convocare unaConferenza di Servizi al fine di eventualmente concordare quali siano le condizioniper ottenere il superamento <strong>del</strong>la pronuncia negativa”;• quando le amministrazioni coinvolte non hanno fatto pervenire gli “atti e pareri”entro i termini previsti, precisamente 90 giorni decorrenti dal ricevimento <strong>del</strong>ladocumentazione, 120 giorni nel caso di progetti di opere da sottoporre a VIA 44 ;43L’istituto <strong>del</strong>la Conferenza di Servizi, inizialmente disciplinato dall’art. 14 e segg. L. 241/90 è stato riscrittocompletamente dalla L. 340/00.44Art. 4. c. 3 D.P.R. 447/98.


LA STRUTTURA DEL PROCEDIMENTO• quando il progetto comporta la variazione di strumenti urbanistici (art. 5, cc.1 e2, D.P.R. 447/98).La convocazione <strong>del</strong>la prima riunione deve pervenire alle amministrazioni interessate,anche per via telematica o informatica, almeno 10 giorni prima <strong>del</strong>la data fissata.Entro i successivi 5 giorni, le amministrazioni convocate possono richiedere, qualoraimpossibilitate a partecipare, l’effettuazione <strong>del</strong>la riunione in una diversa data; in talcaso, l’amministrazione procedente concorda una nuova data, comunque entro i 10 giornisuccessivi alla prima.La convocazione è resa pubblica anche perché i soggetti, portatori di interessi pubblicio privati, individuali o collettivi nonché i portatori di interessi diffusi, costituiti inassociazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio dalla realizzazione <strong>del</strong> progetto<strong>del</strong>l’impianto produttivo, possono trasmettere alla struttura memorie e osservazioni.Gli stessi possono partecipare alla Conferenza di Servizi e, pur non avendo diritto divoto, le proposte, opposizioni e osservazioni da loro formulate devono essere riportatenel verbale <strong>del</strong>la Conferenza.Ogni amministrazione convocata partecipa alla Conferenza di Servizi attraversoun unico rappresentante legittimato dall’organo competente ad esprimere in modovincolante la volontà <strong>del</strong>l’amministrazione su tutte le decisioni di competenza <strong>del</strong>lastessa.La Conferenza di Servizi procede all’istruttoria <strong>del</strong> progetto ai fini <strong>del</strong>la formazionedi un verbale che tiene luogo degli atti istruttori e dei pareri tecnici comunque denominati,previsti dalle norme vigenti o ritenuti necessari. La Conferenza, inoltre, fissa iltermine entro cui pervenire alla decisione compatibile con il rispetto dei termini <strong>del</strong>procedimento unico.In sede di Conferenza di Servizi possono essere richiesti, per una sola volta, ai proponenti<strong>del</strong>l’istanza o ai progettisti, chiarimenti o integrazione di ulteriore documentazione.Se questi ultimi non sono forniti in detta sede, entro i successivi 30 giorni, si procedeall’esame <strong>del</strong> provvedimento.Il procedimento <strong>del</strong>la Conferenza si conclude attraverso le seguenti fasi:a) l’amministrazione procedente, entro il termine dei 90 giorni, adotta, sulla base<strong>del</strong>la maggioranza <strong>del</strong>le posizioni espresse, la determinazione conclusiva;b) qualora alcune <strong>del</strong>le amministrazioni partecipanti non si siano espresse in sededi Conferenza (amministrazioni “silenti”), entro 30 giorni dalla determinazioneconclusiva le medesime hanno la possibilità di rilasciare tardivamente il proprioparere (parere postumo). In caso di silenzio protratto oltre il suddetto termine,si applica l’istituto <strong>del</strong> silenzio-assenso. Detta ipotesi costituisce derogaal meccanismo descritto dall’art. 14-quater, c.1 (dissenso espresso in Conferenzadi Servizi). La disposizione prevede, altresì, la possibilità di impugnare, nelmedesimo termine di 30 giorni, la determinazione conclusiva <strong>del</strong>la Conferenzadi Servizi;c) adozione <strong>del</strong> provvedimento finale che sostituisce ad ogni effetto tutti gli atti diassenso, anche nei confronti degli assenti.73


LA STRUTTURA DEL PROCEDIMENTOLa Conferenza di Servizi nel caso di variante urbanistica74La sentenza <strong>del</strong>la Corte costituzionale 206/01, pronunciata a seguito <strong>del</strong> ricorsopromosso dalla <strong>Regione</strong> <strong>Veneto</strong>, ha sostanzialmente modificato i meccanismi di funzionamento<strong>del</strong>la Conferenza di Servizi indetta per la proposta di variante urbanistica aseguito <strong>del</strong>la presentazione di progetti in difformità agli strumenti urbanistici (art. 5,D.P.R. 447/98).La sentenza ha infatti dichiarato l’illegittimità costituzionale <strong>del</strong>l’art. 25, c.2, l.g),D.Lgs. 112/98, laddove prevede che ove il progetto di insediamento contrasti con le previsionidi uno strumento urbanistico, la determinazione <strong>del</strong>la Conferenza di Servizicostituisce, anche nell’ipotesi di dissenso <strong>del</strong>la <strong>Regione</strong>, proposta di variante sulla qualesi pronuncia definitivamente il Consiglio comunale. La Consulta ha ritenuto fondato ilricorso promosso dalla <strong>Regione</strong> <strong>Veneto</strong>, la quale sosteneva che la disposizione contenutanell’art. 12, c.2, L. 340/00 45 , unitamente a quanto previsto dall’art. 25, D.Lgs. 112/98,comporta che la proposta di variante possa essere approvata definitivamente dal Consigliocomunale, senza ulteriore intervento <strong>del</strong>la <strong>Regione</strong> nel merito, realizzando, di fatto,un’esclusione <strong>del</strong>la competenza regionale a concorrere alla definizione <strong>del</strong>l’assetto urbanistico,in contrasto con gli artt.117 e 118 <strong>del</strong>la Costituzione. Con la Circ.reg. 16/01, successivaalla sentenza <strong>del</strong>la Corte Costituzionale 206/01, la <strong>Regione</strong> <strong>Veneto</strong> è intervenutanel fornire indicazioni sulle modalità di intervento <strong>del</strong>la <strong>Regione</strong> alla Conferenza di Serviziindetta per avviare le procedure di formazione <strong>del</strong>la variante urbanistica di cuiall’art. 5, D.P.R. 447/98.Il parere <strong>del</strong>la <strong>Regione</strong> nell’ambito <strong>del</strong>la procedura semplificata di cui all’art. 5,D.P.R.447/98, viene “anticipato” in Conferenza di Servizi, e pertanto, essendo assimilabilead una “approvazione anticipata”, tale parere concorre con gli atti comunali allaperfezione <strong>del</strong>la variante urbanistica.Infatti, per ragioni dettate da criteri di carattere organizzativo, la Direzione Regionaleper l’Urbanistica e i Beni Ambientali ha richiesto ai Comuni di poter visionare,antecedentemente alla prima seduta <strong>del</strong>la Conferenza, il progetto. A tal fine si richiedonoi seguenti documenti ed elaborati:• il progetto edilizio, completato da una planimetria d’inquadramento generalein cui siano individuate le superfici a servizi di cui all’art. 25 <strong>del</strong>la L.R. 61/85 eda una tabella con il dimensionamento di tali superfici, firmato, o controfirmato,da un tecnico abilitato all’elaborazione di strumenti urbanistici (architetto,ingegnere, urbanista);• il diniego al rilascio <strong>del</strong> titolo abilitativo edilizio a firma <strong>del</strong> responsabile <strong>del</strong>l’ufficiotecnico <strong>del</strong> Comune o, in alternativa, il rigetto preliminare espresso dalresponsabile <strong>del</strong> procedimento. In entrambi i casi devono essere messi in evi-45Dove si afferma che “se una o più amministrazioni hanno espresso nell’ambito <strong>del</strong>la conferenza il propriodissenso sulla proposta <strong>del</strong>l’amministrazione procedente, quest’ultima assume comunque la determinazionedi conclusione <strong>del</strong> procedimento sulla base <strong>del</strong>la maggioranza <strong>del</strong>le posizioni espresse insede di Conferenza di Servizi”.


LA STRUTTURA DEL PROCEDIMENTOdenza tutti gli elementi di contrasto con il PRG, sia in relazione alla cartografiae alla destinazione di zona, sia in relazione alle Norme tecniche di attuazione eal Regolamento edilizio;• il parere <strong>del</strong>la Commissione edilizia (qualora sia stata consultata);• lo stralcio <strong>del</strong> PRG vigente, con opportuna legenda e copia <strong>del</strong>le norme tecnichein relazione alle quali il progetto risulta in contrasto;• la relazione <strong>del</strong> responsabile <strong>del</strong> procedimento, dalla quale emergano le motivazioniche hanno determinato l’attivazione <strong>del</strong>la procedura (in sintesi l’eccezionalità<strong>del</strong>l’intervento);• nei casi di nuovo impianto, o comunque nel caso di necessità di nuova zonizzazione,la dichiarazione <strong>del</strong> responsabile <strong>del</strong>l’ufficio tecnico <strong>del</strong> Comune inmerito all’assenza nel PRG di aree destinate all’accoglimento <strong>del</strong>l’attività, oppurealla non idoneità <strong>del</strong>le aree previste dal PRG;• la VIA, ai sensi <strong>del</strong>l’art. 5 <strong>del</strong> D.P.R. 357/97, nel caso in cui l’intervento ricadain area interessata da un sito di importanza comunitaria;• il parere di eventuali commissioni regionali o interregionali tenute ad esprimersiin merito (Commissione Regionale per la Valutazione di ImpattoAmbientale, L.R. 10/99, Commissione per la prevenzione incendi, D.P.R.577/82, Comitato regionale per gli stabilimenti a rischio di incidente rilevante,art. 75, L.R. 11/01, Commissione per la Salvaguardia di Venezia, art. 5, L.171/73, ecc.).75È altresì stato disposto, onde evitare eventuali equivoci e successive contestazionida parte dei partecipanti alla Conferenza, che il verbale sia predisposto in forma sintetica,in sede di riunione, e sottoscritto al termine <strong>del</strong>la medesima sia in occasione <strong>del</strong>leconferenze istruttorie che in occasione di quelle decisorie.Il D.P.G.R. <strong>del</strong> 4 dicembre 2001, n. 2488, che nomina i rappresentanti regionali inseno alle Conferenze di Servizi di cui all’art. 5 <strong>del</strong> D.P.R. 447/98, ha disposto l’obbligo,per i rappresentanti regionali, di acquisire prima <strong>del</strong>la partecipazione alla seduta decisoria<strong>del</strong>la Conferenza, il parere consultivo <strong>del</strong>l’Organo tecnico competente (Comitato oCommissione tecnica regionale - sezione urbanistica).In altri termini, il rappresentante regionale ha il compito, nelle more <strong>del</strong> funzionamento<strong>del</strong>la Conferenza, di redigere un’apposita relazione istruttoria e di sottoporreall’Organo regionale competente il progetto di Variante al PRG. Solo dopo aver conseguitoil parere di competenza può partecipare alla seduta decisoria <strong>del</strong>la Conferenza diServizi. È utile precisare che, essendo il suddetto parere solo consultivo, ed essendo stataassegnata al rappresentante regionale assunzione diretta di responsabilità in seno allaConferenza di Servizi, allo stesso viene riconosciuta la facoltà, in presenza di nuovi elementiprogettuali o cognitivi, di particolare importanza e tali da indurre a ulteriori valutazioni,di esprimersi difformemente dal parere espresso dal Comitato o dalla Commissionetecnica regionale. Inoltre viene data al rappresentante regionale la facoltà, in presenzadi sostanziali elementi innovativi, di richiedere un’ulteriore parere all’Organo tecnicocompetente.


LA STRUTTURA DEL PROCEDIMENTO76Il verbale conclusivo <strong>del</strong>la Conferenza di Servizi, comprensivo <strong>del</strong>l’indicazione<strong>del</strong>le amministrazioni dissenzienti e <strong>del</strong>le ragioni <strong>del</strong> motivato dissenso, costituisce laproposta-adozione <strong>del</strong>la variante urbanistica.L’esito <strong>del</strong>la Conferenza di Servizi deve essere pubblicato e può essere oggetto diosservazioni, proposte e opposizioni formulate da chiunque vi abbia interesse ai sensi<strong>del</strong>l’art. 50, cc.6 e segg., L.R. 61/85, come modificata dalla L.R. 21/98. Diversamente,seguendo la procedura ordinaria, non potrebbe essere rispettato il termine dei 60 giorni(entro il quale il Consiglio comunale si deve esprimere in merito all’approvazione) previstodall’art. 5, c. 2, D.P.R. 447/98.In sintesi, secondo la disciplina <strong>del</strong>la Conferenza di Servizi di cui alla L. 241/90,come modificata dalla L. 340/00 e integrata dalla recente pronuncia <strong>del</strong>la Corte Costituzionale,la <strong>Regione</strong> che partecipa alla Conferenza di Servizi:• può esprimere il proprio assenso;• può esprimere il proprio motivato dissenso e in questo caso la procedura deveintendersi conclusa con esito negativo;• se ne esistono i presupposti, può subordinare il proprio assenso all’accoglimentodi specifiche modifiche progettuali (art. 14 quater, c.1, L. 241/90). In questocaso la procedura può proseguire solo se sono recepite le indicazioni espressedalla <strong>Regione</strong>.La Conferenza davanti al Consiglio dei MinistriEsistono <strong>del</strong>le eccezioni alla regola secondo cui “le decisioni in seno alla conferenzavengono adottate secondo il principio <strong>del</strong>la maggioranza”.Si può, infatti, verificare che tra le amministrazioni dissenzienti in minoranza vi sianosoggetti portatori di particolari interessi sensibili (salute, paesaggio, patrimonio storicoartisticoe ambiente). In tal caso, non essendo più valido il principio <strong>del</strong>la maggioranza,l’amministrazione procedente deve richiedere la determinazione sostitutiva all’organo collegialedi Governo competente. La competenza <strong>del</strong>l’organo collegiale di Governo si individuain base alla natura rivestita dall’amministrazione procedente o di quella dissenziente:se una sola di queste amministrazioni è statale, la decisione è rimessa al Consiglio deiMinistri. Ciò anche nell’ipotesi in cui l’intervento sia sottoposto a VIA e in caso di provvedimentonegativo. L’amministrazione procedente, nel rimettere la decisione al Consigliodei Ministri, deve trasmettere ogni documentazione utile all’adozione <strong>del</strong>la decisione e, inparticolare, il verbale conclusivo <strong>del</strong>la Conferenza di Servizi dal quale deve risultare:a) la regolarità <strong>del</strong>la convocazione <strong>del</strong>le amministrazioni interessate;b) le eventuali note precedenti o successive alla conferenza da parte <strong>del</strong>le amministrazioniche non hanno partecipato;c) le modalità di svolgimento <strong>del</strong>la discussione e le relative posizioni assunte insede di Conferenza di Servizi dalle amministrazioni convocate, con particolareriguardo alle eventuali soluzioni alternative ivi prospettate e ai dissensi espressie motivati, soprattutto nella materia degli interessi sensibili;


LA STRUTTURA DEL PROCEDIMENTOd) le conclusioni adottate in seno alla Conferenza di Servizi che comportano laremissione <strong>del</strong>la decisione al Consiglio dei Ministri;e) nei casi di interventi infrastrutturali e produttivi, la documentazione progettualecompleta di relazione tecnica dal cui esame possa emergere un confronto tralo stato dei luoghi e quello che si verrebbe a creare a seguito <strong>del</strong> prospettatointervento;f) eventuale materiale fotografico.77L’amministrazione procedente deve inviare la richiesta di adozione <strong>del</strong>la decisioneda parte <strong>del</strong> Consiglio dei Ministri alla Presidenza <strong>del</strong> Consiglio dei Ministri - Dipartimentoper il coordinamento amministrativo. Il termine previsto per l’adozione <strong>del</strong>ladecisione decorre dalla data di ricezione <strong>del</strong>la richiesta sopraindicata, completa dei relativiallegati.Il Dipartimento, ricevuta la richiesta di remissione <strong>del</strong>la decisione al Consiglio deiMinistri, verifica la completezza degli atti a corredo <strong>del</strong>la richiesta per il successivoavvio <strong>del</strong>l’istruttoria e, ove fosse necessario, provvede a richiedere la necessaria documentazioneintegrativa all’amministrazione proponente. L’eventuale carenza <strong>del</strong>la documentazioneinviata a corredo <strong>del</strong>la richiesta di remissione <strong>del</strong>la decisione al Consigliodei Ministri non consente l’avvio <strong>del</strong>la relativa istruttoria da parte <strong>del</strong> Dipartimento aciò preposto, in quanto la completezza <strong>del</strong>la documentazione costituisce un presuppostoindefettibile per la remissione degli atti al Consiglio dei Ministri e reca connessa lamancata decorrenza dei termini previsti entro i quali l’organo collegiale dovrebbe renderela decisione.Su segnalazione <strong>del</strong> Dipartimento per il coordinamento amministrativo, il Presidente<strong>del</strong> Consiglio, in considerazione <strong>del</strong>la complessità <strong>del</strong>l’istruttoria, può disporreuna proroga <strong>del</strong> termine per l’adozione <strong>del</strong>la decisione da parte <strong>del</strong> Consiglio dei Ministri,ai sensi <strong>del</strong>l’art. 14-quater, L. 241/90. In ogni caso, il termine stabilito per l’adozione<strong>del</strong>la <strong>del</strong>iberazione non può essere superiore a complessivi 90 giorni. Il Presidente<strong>del</strong> Consiglio comunica all’amministrazione procedente l’intervenuta proroga <strong>del</strong> termineper la <strong>del</strong>iberazione <strong>del</strong> Consiglio stesso, invitandola, nel contempo, a notificare ilnuovo termine a tutte le amministrazioni interessate al procedimento. Nel corso <strong>del</strong>l’istruttoria,al fine <strong>del</strong>la successiva sottoposizione <strong>del</strong>la decisione al Consiglio dei Ministri,il Dipartimento per il coordinamento amministrativo informa gli uffici centrali <strong>del</strong>leamministrazioni in merito alle posizioni assunte dai rispettivi uffici periferici nell’ambito<strong>del</strong>la Conferenza di Servizi. È facoltà <strong>del</strong>la Presidenza <strong>del</strong> Consiglio, in ragione<strong>del</strong>la complessità istruttoria, indire riunioni di coordinamento per acquisire i necessarielementi informativi e di valutazione da sottoporre al Presidente <strong>del</strong> Consiglio dei Ministri,per il successivo esame <strong>del</strong>la questione da parte <strong>del</strong> Consiglio dei Ministri. Completatigli adempimenti istruttori, il Dipartimento per il coordinamento amministrativo predisponela relazione istruttoria da sottoporre al Presidente <strong>del</strong> Consiglio dei Ministri.La remissione <strong>del</strong>la decisione al Consiglio dei Ministri avviene per il tramite <strong>del</strong>Presidente <strong>del</strong> Consiglio dei Ministri. Il Consiglio dei Ministri, entro 30 giorni, ovveroentro 90 giorni in caso di avvenuta proroga <strong>del</strong>l’istruttoria, procede all’adozione <strong>del</strong>la


LA STRUTTURA DEL PROCEDIMENTOrelativa <strong>del</strong>iberazione. La decisione assunta dal Consiglio dei Ministri viene notificata,dalla Presidenza <strong>del</strong> Consiglio, all’amministrazione proponente che provvederà, a suavolta, a darne comunicazione alle amministrazioni interessate con l’invito a conformarsialla stessa.78La Conferenza di Servizi su istanze o progetti preliminariL’art 10 <strong>del</strong>la L. 340/00, modificando l’art. 14-bis <strong>del</strong>la L. 241/90, prevede e disciplinala Conferenza di Servizi su istanze o progetti preliminari. In caso di progetti diparticolare complessità, l’interessato può richiedere d’indire la Conferenza di Serviziprima <strong>del</strong>la presentazione di una istanza o di un progetto definitivo, al fine di verificarequali siano le condizioni per ottenere, alla loro presentazione, i necessari atti di consenso.La Conferenza si pronuncia entro 30 giorni dalla data <strong>del</strong>la richiesta e i costi sono acarico <strong>del</strong> richiedente.L’imprenditore può sempre rivolgersi allo sportello unico durante la fase di preistruttoriaper avere chiarimenti in merito al progetto presentato e richiedere il parere diconformità, previsto dall’art. 3, c.3, D.P.R.447/98, <strong>del</strong> progetto preliminare con i vigentistrumenti di pianificazione paesistica, territoriale e urbanistica. A tal proposito la Circolare<strong>del</strong>la Presidenza <strong>del</strong> Consiglio dei Ministri <strong>del</strong>l’8 luglio 1999 stabilisce che ilresponsabile unico <strong>del</strong> procedimento può convocare una Conferenza di Servizi anche aifini <strong>del</strong> rilascio <strong>del</strong> parere di conformità.Per i progetti in cui è richiesta la VIA, la Conferenza di Servizi si esprime entro 30giorni dalla conclusione <strong>del</strong>la fase preliminare di definizione dei contenuti <strong>del</strong>lo studiod’impatto ambientale (SIA) e secondo quanto previsto in materia di VIA. Se la conclusionenon interviene entro 90 giorni dalla richiesta di convocazione, la Conferenza diServizi si esprime comunque entro i successivi 30 giorni.Nell’ambito <strong>del</strong>la Conferenza, l’autorità competente alla VIA si esprime sulle condizioniper la elaborazione <strong>del</strong> progetto e <strong>del</strong>lo studio di impatto ambientale. In tale fase,sulla base <strong>del</strong>la documentazione presentata, viene verificata l’esistenza di eventuali elementidi incompatibilità e quindi indicate le condizioni per ottenere, in sede di presentazione<strong>del</strong> progetto definitivo, i necessari atti di consenso.In tutti i casi esaminati, la Conferenza di Servizi si esprime allo stato degli atti a suadisposizione e le indicazioni fornite in tale sede possono essere motivatamente modificateo integrate solo in presenza di significativi elementi emersi nelle fasi successive <strong>del</strong>procedimento, anche a seguito <strong>del</strong>le osservazioni dei privati sul progetto definitivo.


CAPITOLO 3LO SPORTELLO UNICONELLA REGIONE VENETO79


LO SPORTELLO UNICO NELLA REGIONE VENETO81La <strong>Regione</strong> <strong>Veneto</strong> ha recepito la normativa in materia di sportello unico per leattività produttive attraverso l’emanazione di due leggi regionali: la L.R.46/99 e la L.R.11/01.L’art. 2, c.2 <strong>del</strong>la L.R.46/99 1 , aggiunge l’art. 2-bis alla L.R. 30/91, secondo cui “perfavorire l’attuazione da parte dei comuni <strong>del</strong>le funzioni ad essi attribuite con l’articolo24 <strong>del</strong> decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, la Giunta regionale può promuovereattività di studio e di sperimentazione dirette a facilitare le strutture comunali prepostealla realizzazione e gestione <strong>del</strong>lo sportello unico per l’accesso ai dati e alle informazioniriguardanti il procedimento e gli adempimenti relativi alle procedure di autorizzazioneall’insediamento di attività produttive”.La L.R.11/01 all’art. 20, c.1 2 , in attuazione <strong>del</strong> D.Lgs. 112/98, disciplina le funzioniregionali e degli enti locali, in materia di sportello unico e agevolazione alle imprese,ed evidenzia l’obiettivo di favorire la diffusione sul territorio <strong>del</strong> servizio sportello unico,anche adeguando il sistema informativo statistico e la rete telematica regionale alleesigenze di assistenza alle imprese.Secondo il comma 3 “Nelle materie oggetto <strong>del</strong> presente titolo la <strong>Regione</strong>, gli entilocali e le autonomie funzionali esercitano le funzioni organizzative, nonché tutte leattività strettamente connesse all’esercizio <strong>del</strong>le funzioni amministrative”. All’art. 38,Capo VII - <strong>Sportello</strong> Unico e agevolazioni alle imprese, si specificano le funzioni dicompetenza regionale in materia di servizi e assistenza alle imprese e si evidenzia l’obiettivodi favorire la diffusione sul territorio <strong>del</strong>lo sportello unico anche adeguando ilsistema informativo statistico e la rete telematica regionale alle esigenze di assistenzaalle imprese.La Giunta regionale coordina le attività di servizio e di assistenza alle impreseattraverso la raccolta e la diffusione <strong>del</strong>le informazioni concernenti l’insediamento e lo1L.R. 9 settembre 1999, n. 46, Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionaliin corrispondenza <strong>del</strong>l’assestamento <strong>del</strong> bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 1999.L’art. 2, c.2, <strong>del</strong>la legge aggiunge l’art. 2-bis, Iniziative per l’attuazione <strong>del</strong>l’articolo 24 <strong>del</strong> decreto legislativo31 marzo 1998, n. 112, in materia di sportello unico <strong>del</strong>la L.R. 2 dicembre1991, n. 30, Interventiper favorire l’attuazione <strong>del</strong>la legge 8 giugno 1990, n. 142, sull’ordinamento <strong>del</strong>le autonomie locali,nonché <strong>del</strong>la legge 15 marzo 1997, n. 59 e <strong>del</strong>la legge 15 maggio 1997, n. 127.2L.R. 13 aprile 2001 n. 11, Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali inattuazione <strong>del</strong> decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.


LO SPORTELLO UNICO NELLA REGIONE VENETO82svolgimento <strong>del</strong>le attività produttive nel territorio regionale 3 . La Giunta,“allo scopo diadeguare il sistema informativo-statistico (SIRV) e la rete telematica regionali alle esigenzedi assistenza alle imprese, definisce un programma per il potenziamento <strong>del</strong>lostesso sistema e per la prioritaria connessione in rete dei comuni singoli o associati nonchédegli enti e società di cui al comma 1” 4 , cioè CCIAA, enti e società istituiti dallastessa <strong>Regione</strong> o di cui essa sia socia.La <strong>Regione</strong> dunque, si è attivata anche realizzando strumenti di supporto a sostegno<strong>del</strong>la costituzione e <strong>del</strong> miglioramento dei servizi offerti dallo sportello unico.La Giunta regionale, con <strong>del</strong>iberazione <strong>del</strong> 14 dicembre 1999, n. 4510, ha approvatouna Convenzione con ANCI <strong>Veneto</strong>, Unioncamere <strong>Veneto</strong>, e con le Federazioni regionalidegli industriali <strong>del</strong> <strong>Veneto</strong> e degli artigiani <strong>del</strong> <strong>Veneto</strong> finalizzata alla sperimentazionedi tecnologie informatiche nella gestione degli sportelli unici per le imprese. Ilprogetto di sperimentazione è attualmente in via di sviluppo.In materia urbanistica la <strong>Regione</strong> attraverso la Circolare 16/01 5 ha evidenziato gliaspetti critici di coordinamento tra disciplina statale e disciplina urbanistica regionaledopo i primi anni di applicazione <strong>del</strong> D.P.R. 447/98, con particolare riguardo alla disciplina<strong>del</strong>la Conferenza di Servizi, alla luce <strong>del</strong>la sentenza <strong>del</strong>la Corte Costituzionale <strong>del</strong>26 giugno <strong>del</strong> 2001, n. 206, pronunciata a seguito proprio <strong>del</strong> ricorso promosso dalla<strong>Regione</strong> <strong>Veneto</strong>. Con tale sentenza la suprema corte ha dichiarato “la illegittimità costituzionale<strong>del</strong>l’art. 25, c. 2, l. g) <strong>del</strong> D.Lgs. 112/98 nella parte in cui prevede che “ove laconferenza di servizi registri un accordo sulla variazione <strong>del</strong>lo strumento urbanistico, ladeterminazione costituisce proposta di variante sulla quale si pronuncia definitivamenteil Consiglio comunale anche quando vi sia il dissenso <strong>del</strong>la <strong>Regione</strong>”.In base a quanto affermato dalla Corte Costituzionale, il parere positivo <strong>del</strong>la<strong>Regione</strong>, espresso in sede di Conferenza di Servizi, è condizione necessaria perché lavariante venga approvata dal Consiglio comunale.Secondo la disciplina <strong>del</strong>la Conferenza di Servizi 6 , la <strong>Regione</strong> che partecipa allaConferenza può esprimere il proprio assenso; può esprimere il proprio motivato dissenso7 ; può subordinare, se ne esistono i presupposti, il proprio assenso all’accoglimento dispecifiche modifiche progettuali 8 e, in questo caso, la procedura può proseguire soloqualora siano recepite le indicazioni espresse dalla <strong>Regione</strong>.Attualmente l’attività <strong>del</strong>la <strong>Regione</strong> volta a fornire un supporto ai processi di semplificazionein atto, continua ad espletarsi attraverso appositi interventi in corso di realizzazione.Tra le varie azioni vanno senz’altro ricordate quelle in materia di promozione<strong>del</strong> territorio.3“…con particolare riferimento agli strumenti agevolativi e all’attività <strong>del</strong>le unità organizzative, di cuiall’articolo 24 <strong>del</strong> Dlgs. 112/98, sono assicurate dalla Giunta regionale”, art 38, c. 3, L.R.11/01 .4L.R.11/01, art 38, c. 3,5Circ.P.G.R. <strong>del</strong> 31 luglio 2001, n. 16, <strong>Sportello</strong> Unico per le attività produttive (art. 2 e 5 <strong>del</strong> D.P.R. n.447/1998), indirizzi in materia urbanistica.6Di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 340/00 e integrata dalla recente pronuncia <strong>del</strong>la CorteCostituzionale.7In tal caso la procedura si intenderà conclusa con esito negativo8Art. 14-quarter, c. 1, L. 241/90.


LO SPORTELLO UNICO NELLA REGIONE VENETONel Piano di sviluppo informatico e telematico <strong>del</strong> <strong>Veneto</strong> 9 è previsto che gli attualisistemi informativi e applicativi <strong>del</strong> procedimento siano integrati da servizi di analisiterritoriale e, inoltre, alla luce <strong>del</strong>la attuale evoluzione economica e produttiva <strong>del</strong> <strong>Veneto</strong>,è stato previsto che le tipiche funzioni informative e applicative locali, contemplateattualmente dallo sportello unico, siano integrate con servizi regionali accessibili viaInternet tramite il Sistema Informatico <strong>del</strong>la <strong>Regione</strong> <strong>Veneto</strong> (Net-SIRV) per la <strong>del</strong>ocalizzazionee internazionalizzazione di impresa. A tal proposito, è in corso di realizzazioneun Centro Servizi Regionale per lo sportello unico per le attività produttive e la <strong>del</strong>ocalizzazioned’impresa.La nuova definizione <strong>del</strong> portale territoriale è già in atto. Fino ad oggi risultanocollegate alla rete regionale tutte le aziende sanitarie locali venete, le ex Aziende di PromozioneTuristica e i Centri per l’impiego. Questa innovazione poggia sulle linee programmatichestabilite con il Piano di Sviluppo Informatico e Telematico.L’idea di fondo è quella di trasformare il sistema informatico <strong>del</strong>la <strong>Regione</strong> in unsistema informativo. Se alla fine <strong>del</strong> 2001 la rete regionale era sostanzialmente al servizio<strong>del</strong>l’apparato regionale per migliorarne i processi interni, dal 2002 è iniziata una fase di“apertura” <strong>del</strong> SIRV al territorio. La rete <strong>del</strong>la <strong>Regione</strong> si pone quindi come elemento diintegrazione con gli enti locali, con altre istituzioni quali aziende sanitarie e ospedali,con le Camere di Commercio, con agenzie e organizzazioni <strong>del</strong> mondo <strong>del</strong>l’economia.L’obiettivo è quello di offrire servizi sempre più integrati, completi ed efficienti al cittadinoe all’impresa. Il nuovo Net-SIRV costituirà la piattaforma di riferimento per consentireall’amministrazione regionale di erogare servizi agli altri enti territoriali, alle imprese e aicittadini e anche servizi applicativi quali appunto lo sportello unico per le imprese.Il progetto prevede la connessione <strong>del</strong>la rete interprovinciale (progetto IP Net) allarete Net-SIRV e quindi, attraverso ciascuna Provincia, tutti i Comuni <strong>del</strong> <strong>Veneto</strong> avrannola possibilità di collegarsi alla rete regionale. Si tratta di una realizzazione molto complessasia perché si dovranno integrare tecnologie diverse in funzione <strong>del</strong>le diverse caratteristichegeografiche e morfologiche <strong>del</strong>le aree interessate, sia per l’elevato numero diComuni (581) e degli altri organismi interessati che causerà problemi legati inevitabilmentead aspetti organizzativi e gestionali.83Le azioni <strong>del</strong>la <strong>Regione</strong> <strong>Veneto</strong>: il progetto SUAPEDCon la L.R.46/99 la Giunta regionale è stata autorizzata a promuovere azioni disostegno e sperimentazione atte ad aiutare le strutture comunali preposte alla realizzazionee gestione <strong>del</strong>lo sportello unico, per l’accesso dei dati e <strong>del</strong>le informazioni riguardantiil procedimento e gli adempimenti relativi alle procedure di autorizzazione all’insediamentodi attività produttive.9La Giunta regionale, con Delib.G.R. <strong>del</strong> 18 gennaio 2002, n. 56 ha approvato il Piano di Sviluppo Informaticoe Telematico <strong>del</strong>la <strong>Regione</strong> <strong>del</strong> <strong>Veneto</strong>, e con lo stesso provvedimento ha recepito le linee guidatracciate in questo Piano per la realizzazione <strong>del</strong>l’e-government regionale.


LO SPORTELLO UNICO NELLA REGIONE VENETO84Con la Convenzione 10 con ANCI <strong>Veneto</strong>, Unioncamere <strong>Veneto</strong> e Federazione degliindustriali <strong>del</strong> <strong>Veneto</strong> è stato attivato un progetto di sperimentazione informatica deglisportelli unici <strong>del</strong>le imprese.Tale azione di sostegno, in una prima fase, è stata volta a costituire presso gli entilocali la dotazione informatica di base per avviare le attività di sportello unico, pertantola <strong>Regione</strong> <strong>Veneto</strong> ha effettuato la distribuzione gratuita, accompagnata da adeguata formazione,di un prodotto software di gestione <strong>del</strong>lo sportello unico mentre, per quantoriguarda l’hardware, è intervenuta con la concessione di contributi finanziari, finalizzatiall’acquisizione <strong>del</strong>la necessaria strumentazione tecnologica.Il sostegno è stato rivolto alle forme di associazionismo tra Comuni e, in questosenso, nel corso <strong>del</strong> 2000, sono stati concessi contributi per £ 525.000.000 alle gestioniassociate tra Comuni che hanno aderito alla sperimentazione informatica <strong>del</strong>lo sportellounico. In particolare, sono state finanziate 18 forme associate tra Consorzi, Unioni diComuni, Convenzioni, Comunità montane con 130 Comuni aderenti. L’erogazione deicontributi è proseguita nel corso <strong>del</strong>l’anno 2001, per una somma pari a £ 300.000.000 afavore di 125 Comuni che hanno aderito alla sperimentazione regionale di informatizzazione<strong>del</strong>lo sportello unico, realizzando, in questo caso, una gestione singola.Tra i progetti <strong>del</strong>la Direzione <strong>del</strong> Sistema Informatico <strong>del</strong>la <strong>Regione</strong> riguardanti losviluppo dei servizi telematici connessi allo sportello unico per le attività produttive eall’edilizia privata, va segnalato il progetto SUAPED, acronimo di sportello unico per leattività produttive e l’edilizia. Questo identifica un progetto che la <strong>Regione</strong> <strong>del</strong> <strong>Veneto</strong>ha presentato in risposta all’Avviso per la selezione dei progetti sull’attuazione <strong>del</strong>l’egovernment11 , pubblicato dal Dipartimento per l’Innovazione e le Tecnologie, in lineacon quanto espresso nel D.P.C.M. <strong>del</strong> 14 febbraio 2002 12 .Il progetto SUAPED si inserisce nel contesto generale tracciato dai diversi documentipianificatori elaborati sia a livello nazionale, sia a livello regionale: il Piano nazionaledi azione di e-government, il Piano di sviluppo informatico e telematico <strong>del</strong> <strong>Veneto</strong>e il Piano di sviluppo <strong>del</strong>la Società Veneta <strong>del</strong>l’Informazione. Il progetto prevede la realizzazionedi uno sportello unico telematico per le attività produttive e l’edilizia checonsenta a cittadini e imprese di inoltrare per via telematica la richiesta di avvio di pratichee tutta la documentazione a corredo, grazie anche all’uso <strong>del</strong>la firma digitale; lapossibilità di ricevere, sempre per via telematica, autorizzazioni, atti, documenti dallaPA; di svolgere tutti i passaggi intermedi, tra lo sportello unico e tutte le amministrazionicoinvolte nel procedimento; la consultazione on-line <strong>del</strong>lo stato <strong>del</strong>le pratiche; la possibilitàdi scaricare modulistica; l’accesso alle informazioni relative a normative e procedimenti.Il sistema si basa su un Data Center regionale centralizzato, gli scambi dei datifra i vari utenti avverranno attraverso la rete Internet e saranno garantiti da opportunisistemi di sicurezza e autenticazione.10Delib.G.R. 4510/99.11G.U. serie generale n. 78 <strong>del</strong> 3 aprile 200212D.P.C.M. <strong>del</strong> 14 febbraio 2002, Utilizzazione di quota dei proventi derivanti dalle licenze UMTS per ilpiano e-government. Pubblicato nella G. U. 21 marzo 2002, n. 68.


LO SPORTELLO UNICO NELLA REGIONE VENETONell’ambito <strong>del</strong> progetto si prevede la realizzazione di un Call Center, in grado di forniresupporto per differenti tipologie di quesiti inerenti il progetto e il corretto utilizzo deglistrumenti offerti dal sistema. Tale servizio si rivolgerà agli enti locali, a cittadini e imprese.La <strong>Regione</strong> <strong>Veneto</strong>, in linea con le iniziative da tempo intraprese a favore <strong>del</strong>l’informatizzazionedegli enti locali nell’ambito <strong>del</strong>la L.R. 54/88 13 , metterà a disposizionedei Comuni, gratuitamente, la soluzione per la gestione <strong>del</strong>lo sportello unico 14 .Per la realizzazione <strong>del</strong> progetto saranno costituiti dei gruppi di lavoro che comprenderannorappresentanti <strong>del</strong>la <strong>Regione</strong>, dei Comuni e degli enti coinvolti nel procedimento.Tali gruppi saranno chiamati a esaminare i prodotti <strong>del</strong>le diverse fasi di progetto,fornire indicazioni utili al proseguimento dei lavori, rilevare eventuali criticità,mantenendo relazioni con le altre amministrazioni e soggetti non direttamente coinvoltinel progetto. Questo prevede una fase sperimentale, durante la quale il prodotto saràcollaudato e distribuito nell’ambito di un gruppo limitato di amministrazioni. Successivamentel’accesso al sistema sarà reso possibile a tutti i comuni <strong>del</strong> <strong>Veneto</strong>.Il Progetto si rivolge alle amministrazioni che usufruiscono già <strong>del</strong>le soluzioniinformatiche proposte dalla <strong>Regione</strong> <strong>Veneto</strong>, con l’obiettivo di coinvolgere anche leamministrazioni locali dotate di soluzioni informatiche differenti.Questo coincide essenzialmente con le linee generali descritte nel Piano di Sviluppoinformatico e telematico, approvato con la già citata Delib.G.R. 56/02, il quale mira allaimplementazione <strong>del</strong> sistema Net-SIRV (Sistema Informatico <strong>Regione</strong> <strong>Veneto</strong>), attraverso larealizzazione di una infrastruttura di servizi atti a costituire il Sistema veneto <strong>del</strong>le autonomielocali. Secondo le linee descritte dal Piano, lo sviluppo <strong>del</strong> sistema informatico <strong>del</strong><strong>Veneto</strong> contribuisce a <strong>del</strong>ineare il nuovo ruolo che la <strong>Regione</strong> ha assunto, ai sensi <strong>del</strong> D.Lgs.112/98, nei confronti <strong>del</strong>la comunità veneta intesa come cittadini, imprese ed enti locali,nonché <strong>del</strong> territorio nelle sue varie accezioni ambientali, urbanistiche e infrastrutturali.Pertanto si vuole che, innovando la L.R.54/88, riguardante i processi di informatizzazionelocale, il Sistema informatico si rinnovi, sia accessibile all’intera comunitàregionale e che, alla luce <strong>del</strong>la tecnologia odierna, si attui una cooperazione in rete tra<strong>Regione</strong> ed enti locali, al fine di migliorare i servizi al cittadino. Ci si vuole avvalere distrumenti nuovi quali, la comunicazione sicura tra enti locali e <strong>Regione</strong> e tra ente localeed ente locale, l’utilizzo <strong>del</strong>la firma digitale, l’adeguamento <strong>del</strong>le funzioni <strong>del</strong>lo sportellounico alle esigenze evolutive <strong>del</strong>l’impresa e <strong>del</strong>l’economia veneta, l’utilizzo deglistrumenti Net-Gis, riguardanti servizi di analisi territoriale in grado di fornire all’utenzainformazioni e indicazioni relative anche alle aree di destinazione industriale/artigianale,nonché sulla logistica regionale, nazionale e internazionale.Le finalità <strong>del</strong> progetto si possono, quindi, individuare nella volontà di realizzareun progetto a valenza regionale che consenta di stabilire degli standard nelle modalitàdi fruizione dei servizi collegati allo sportello unico da parte <strong>del</strong>le imprese, nella diffusionedi standard tecnologici e metodologici di valenza regionale presso le pubbliche8513L.R. <strong>del</strong> 8 novembre 1988, n. 54, Interventi per la costituzione di sistemi informativi e l’informatizzazionedegli enti locali. Pubblicata nel B.U. 11 novembre 1988, n. 65.14Gli enti interessati all’adozione di tale soluzione dovranno rivolgersi alla Direzione Sistema Informatico<strong>del</strong>la <strong>Regione</strong> <strong>Veneto</strong>.


LO SPORTELLO UNICO NELLA REGIONE VENETO86amministrazioni, nel creare una sinergia fra i Comuni e le altre amministrazioni, nel realizzareun canale di comunicazione tra il sistema <strong>del</strong>le imprese e la PA. Si aggiunga l’esigenzadi semplificazione da perseguire attraverso una maggiore omogeneizzazione <strong>del</strong>leprocedure, la diminuzione <strong>del</strong> flusso di documenti cartacei, la diffusione di metodologieper la firma digitale e lo scambio telematico dei documenti, la diminuzione deitempi di emissione <strong>del</strong>le autorizzazioni finali, la trasparenza <strong>del</strong>le informazioni con lagaranzia <strong>del</strong>le funzionalità di sicurezza per una gestione <strong>del</strong> flusso documentale e, infine,l’estensione ai Comuni dei collegamenti alla rete regionale.Si vuole estendere il sistema anche nell’ambito <strong>del</strong>le competenze <strong>del</strong>lo sportellounico in materia di edilizia privata e, infatti, SUAPED è integrato con il sistema GPE, ossial’applicativo di gestione <strong>del</strong>le pratiche edilizie distribuito dalla <strong>Regione</strong> <strong>Veneto</strong>, ma saràpossibile realizzare scambi di dati con altri gestionali in uso presso le amministrazioni.Il Progetto SUAPED prevede la realizzazione e l’attivazione di un mo<strong>del</strong>lo organizzativoper un centro tecnico territoriale finalizzato a supportare i servizi di un limitatoraggruppamento di amministrazioni, con particolare riguardo al collegamento informaticodei procedimenti locali verso lo sportello unico on-line, integrando i servizi localie il portale regionale.Con ciò si intende attuare un mo<strong>del</strong>lo organizzativo riutilizzabile da altre aggregazionidi soggetti locali, al fine di predisporre meccanismi che gestiscano flussi d’informazionia disposizione di cittadini e imprese da essi immediatamente fruibili a prescinderedagli strumenti informatici utilizzati dalle Pubbliche Amministrazioni locali.Il Progetto prevede una fase sperimentale, durante la quale il prodotto sarà collaudatoe distribuito nell’ambito di un gruppo limitato di amministrazioni. Successivamente,l’accesso al sistema sarà possibile per tutti i Comuni <strong>del</strong> <strong>Veneto</strong>.Circolari e linee guidaDurante i primi anni di applicazione <strong>del</strong> D.P.R. 447/98 sono emersi alcuni aspetticritici nel coordinamento tra la disciplina statale e la disciplina urbanistica regionale,anche alla luce <strong>del</strong>la nuova formulazione <strong>del</strong>la normativa sulla Conferenza di Servizi 15 ,che poteva escludere la <strong>Regione</strong> dall’approvazione <strong>del</strong>le varianti previste dall’art. 5 <strong>del</strong>D.P.R. 447/98.La <strong>Regione</strong> <strong>Veneto</strong> ha presentato ricorso alla Corte Costituzionale per far dichiararela illegittimità <strong>del</strong>l’art. 25, c. 2 l.g), <strong>del</strong> D.Lgs. 112/98, nella parte in cui prevede che“ove la Conferenza di Servizi registri un accordo sulla variazione <strong>del</strong>lo strumento urbanistico,la determinazione costituisce proposta di variante sulla quale si pronuncia definitivamenteil consiglio comunale anche quando vi sia dissenso <strong>del</strong>la <strong>Regione</strong>”.La Corte Costituzionale, con la Sentenza 206/01, ha dichiarato la illegittimità <strong>del</strong>l’art.25 c. 2 l.g), <strong>del</strong> D.Lgs. 112/98, per cui ora il parere positivo <strong>del</strong>la <strong>Regione</strong>, in quanto15Di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 340/00 e integrata dalla recente pronuncia <strong>del</strong>la CorteCostituzionale e D.P.R. 447/98.


LO SPORTELLO UNICO NELLA REGIONE VENETO“co-titolare” <strong>del</strong> potere di gestione <strong>del</strong> territorio, insieme alla amministrazione comunale,espresso in sede di Conferenza di Servizi, è condizione necessaria perché la variantepossa essere legittimamente approvata dal Consiglio comunale.In conseguenza di ciò, la <strong>Regione</strong> <strong>Veneto</strong>, con la Circ.P.G.R. 16/01, recepita conDelib.G.R. 2000/01 16 , ha fornito chiarimenti e specificazioni relativamente all’ambito diapplicazione <strong>del</strong>la procedura di sportello unico prevista dall’art. 5, D.P.R. 447/98 17 , agliulteriori adeguamenti procedimentali introdotti dal D.P.R. 447/98, rispetto a quelli giàprevisti dalla L. 241/90, alla non applicabilità nel territorio regionale <strong>del</strong>l’art. 2, D.P.R.447/98 18 , alla tipologia degli interventi consentiti, ai criteri da utilizzare nella valutazionedei progetti, di cui all’art. 5, D.P.R. 447/98, nonché al funzionamento <strong>del</strong>la Conferenzadi Servizi, sempre ai sensi <strong>del</strong> citato articolo 5.Inoltre la <strong>del</strong>ibera fornisce l’iter per l’individuazione <strong>del</strong>le aree da destinare agliinsediamenti produttivi, secondo l’art. 2, D.P.R. 447/98. Nei casi in cui il Comune intendaprocedere alla formazione di una variante per individuare aree ulteriori rispetto aquelle previste nel PRG, il Comune può predisporre la variante, secondo la normativaregionale vigente, nel rispetto <strong>del</strong>la pianificazione regionale esistente, d’intesa con leamministrazioni eventualmente interessate.L’art. 2 <strong>del</strong> D.P.R. 447/98 dispone che tale variante sia approvata “in base alle procedureindividuate con legge regionale, ai sensi <strong>del</strong>l’art. 25, comma 1, lettera a) <strong>del</strong>la L.n. 47/1985”. Poiché la vigente legge urbanistica regionale, L.R. 61/85 19 , non ha recepitola normativa statale 20 , la variante dovrà quindi seguire o la procedura prevista dall’art.50, c.9, L.R. 61/85, oppure dall’art. 50, c.3 <strong>del</strong>la stessa legge.L’art. 2 prevede inoltre che la variante “sia subordinata alla preventiva intesa trale altre amministrazioni eventualmente competenti. Intesa da assumere in Conferenzadi Servizi…”.Tale procedura può essere esclusa perché il coordinamento tra le amministrazionisi realizza all’interno <strong>del</strong>le commissioni consultive regionali.L’intesa prevista dall’art. 2, D.P.R. 447/98, rimane comunque una facoltà per l’amministrazionecomunale che potrà indire, una Conferenza di Servizi ove consideri opportunoesaminare contestualmente i vari interessi pubblici coinvolti dalla variante.L’art. 2, ai cc.2 e 3, D.P.R. 447/98, demanda al Consiglio comunale la facoltà disubordinare l’attuazione degli interventi alla redazione di un piano per gli insediamentiproduttivi, in mancanza <strong>del</strong> quale la realizzazione degli interventi resta comunquesubordinata all’esistenza <strong>del</strong>le opere di urbanizzazione o di apposita convenzione per larealizzazione di tali opere.8716Delib.G.R. <strong>del</strong> 27 luglio 2001 n. 2000, <strong>Sportello</strong> Unico per le attività produttive (art. 2 e 5 <strong>del</strong> D.P.R. n.447/1998), indirizzi in materia urbanistica.17D.P.R. 447/98, art. 5, Progetto comportante la variazione di strumenti urbanistici.18D.P.R. 447/98, art. 2, Individuazione <strong>del</strong>le aree da destinare agli insediamenti produttivi.19L.R. 27 giugno 1985, n. 61, Norme per l’assetto e l’uso <strong>del</strong> territorio.20L. 28 febbraio 1985, n. 47, Norme in materia di controllo <strong>del</strong>l’attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recuperoe sanatoria <strong>del</strong>le opere edilizie.


CAPITOLO 4L’ORGANIZZAZIONEDELLO SPORTELLO UNICO89


L’ORGANIZZAZIONE DELLO SPORTELLO UNICO91In questo capitolo vengono proposti tre schemi di regolamento, forniti dalla <strong>Regione</strong><strong>Veneto</strong> 1 , che disciplinano l’organizzazione e l’attuazione <strong>del</strong>lo sportello unico, e rappresentanouna traccia, non vincolante, per gli enti interessati. Seguono altri due schemiriguardanti la nomina <strong>del</strong> Responsabile di SUAP e, infine, uno schema di accordo operativocon gli enti terzi.Gli schemi di regolamento A e B, forniscono un esempio degli aspetti principali suiquali gli enti sono chiamati a rispondere, attraverso la scelta di un assetto organizzativo<strong>del</strong>lo sportello unico. Lo schema C definisce i criteri principali che regolano lo sportello,e affronta nel dettaglio le principali azioni da effettuare affinché possa essere avviato, svolgendocosì la funzione di piano di lavoro e di riferimento per la sua concreta attuazione.A - Schema di regolamento per l’organizzazione di uno sportello unicoArt. 1OggettoIl presente regolamento, nell’ambito <strong>del</strong>la più generale disciplina sull’ordinamentodegli uffici e dei servizi, di cui costituisce parte integrante, definisce i criteri organizzativied i metodi di gestione operativa <strong>del</strong>lo sportello unico per le attività produttiveeseguendo le disposizioni di cui al D.Lgs. 112/97 e il D.P.R. 447/98.Art. 2FinalitàLo sportello unico per le attività produttive costituisce lo strumento mediante ilquale il Comune assicura l’unicità di conduzione e la semplificazione di tutte le procedureinerenti gli impianti produttivi di beni e servizi.Art. 3FunzioniLo sportello unico esercita funzioni di carattere:1Assessorato Ambiente e Territorio, Direzione Urbanistica e Beni Ambientali.


L’ORGANIZZAZIONE DELLO SPORTELLO UNICO• amministrativo, per la gestione <strong>del</strong> procedimento unico;• informativo, per l’assistenza e l’orientamento alle imprese;• promozionale, per la diffusione e la migliore conoscenza <strong>del</strong>le opportunità epotenzialità esistenti per lo sviluppo economico <strong>del</strong> paese.92In particolare, per la gestione <strong>del</strong> procedimento unico, lo sportello è competentein materia di procedure di autorizzazione per impianti produttivi di beni e servizi concernentila loro localizzazione, realizzazione, ristrutturazione ampliamento, cessazione,riattivazione, riconversione, esecuzione di opere interne e la rilocalizzazione.Ai fini <strong>del</strong> presente regolamento si intendono:• per localizzazione, l’individuazione <strong>del</strong>le aree da destinare all’insediamento diimpianti produttivi;• per impianti produttivi, le costruzioni o impianti destinati ad attività industriali,commerciali o artigianali dirette alla produzione di beni ed alla prestazionedi servizi;• per realizzazione, la costruzione di nuovi impianti produttivi;• per ristrutturazione, l’attività diretta a modificare l’impianto produttivo;• per riconversione, il mutamento di comparto merceologico attraverso la modificazionedei cicli produttivi <strong>del</strong>l’impianto esistente.Per quanto concerne gli impianti a struttura semplice di cui all’art. 6, comma 6,D.P.R. 447/98, si fa rinvio alla normativa regionale di riferimento.Art. 4OrganizzazioneNell’ambito <strong>del</strong>la struttura complessiva <strong>del</strong> Comune, come individuata e disciplinatadal regolamento di organizzazione, lo sportello unico costituisce una posizione dilavoro denominata “ufficio”. Lo sportello unico opera alle dirette dipendenze <strong>del</strong> Dirigenteincaricato dal Sindaco. A detta struttura sono assegnate risorse umane, finanziariee tecniche adeguate alle finalità che devono essere perseguite.Art. 5Direzione <strong>del</strong>lo sportello unicoAlla direzione <strong>del</strong>lo sportello unico è preposto un Dirigente.Al Dirigente compete la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, ivicompresi autonomi poteri di spesa, di organizzazione <strong>del</strong>le risorse umane, strumentalie di controllo. Risponde nei confronti degli organi di direzione politica in particolare:• <strong>del</strong> perseguimento degli obiettivi assegnati nel rispetto dei programmi e degliindirizzi fissati dagli organi politici;• dei rendimenti e dei risultati <strong>del</strong>la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa,anche sotto l’aspetto <strong>del</strong>la adeguatezza <strong>del</strong> grado di soddisfacimento<strong>del</strong>l’interesse pubblico, incluse le decisioni organizzative e di gestione <strong>del</strong>personale;


L’ORGANIZZAZIONE DELLO SPORTELLO UNICO• <strong>del</strong>la funzionalità <strong>del</strong>la struttura organizzativa cui è preposto e <strong>del</strong>l’impegnoottimale <strong>del</strong>le risorse finanziarie, umane e strumentali assegnate;• <strong>del</strong>la validità e correttezza tecnico-amministrativa degli atti, dei provvedimentie dei pareri proposti, adottati e resi;• <strong>del</strong> buon andamento e <strong>del</strong>la economicità <strong>del</strong>la gestione.Il Sindaco può inoltre <strong>del</strong>egare al Dirigente l’indizione <strong>del</strong>la Conferenza di Servizie <strong>del</strong>le audizioni di cui al D.P.R. 447/98. Il Dirigente predispone periodicamente relazionisull’attività svolta e piani di lavoro per l’attività di sportello nel periodo successivo,in cui sono operativamente tradotti il complesso degli obiettivi e degli indirizzi stabilitidagli organi di governo <strong>del</strong>l’ente, nonché fornisce proposte ed indicazioni di carattereprogrammatico. Tali piani costituiscono la base per la costruzione <strong>del</strong> piano esecutivo digestione e, per la parte approvata, punto di riferimento per la valutazione dei risultati,<strong>del</strong>le responsabilità e dei trattamenti economici accessori.Il Dirigente può individuare altri addetti alla struttura quali responsabili di procedimento,assegnando la responsabilità di fasi sub-procedimentali o di adempimentiistruttori, continuando peraltro ad esercitare una diretta attività di sovrintendenza e dicoordinamento.93Art. 6Compiti <strong>del</strong> responsabile <strong>del</strong> procedimentoAd esso compete la responsabilità <strong>del</strong>l’intero procedimento per il rilascio <strong>del</strong>leautorizzazioni concernenti gli interventi di cui all’art. 3 punto 2.Inoltre il responsabile <strong>del</strong> procedimento:• coordina l’attività dei responsabili dei sub-procedimenti all’interno dei singoliservizi coinvolti nel procedimento, al fine di assicurare il buon andamento <strong>del</strong>leprocedure di diretta competenza <strong>del</strong> Comune.• segue l’andamento dei procedimenti presso le altre amministrazioni di volta involta coinvolte da un procedimento unico, interpellando direttamente, senecessario, gli uffici o i responsabili dei procedimenti di competenza;• sollecita le amministrazioni o gli uffici in caso di ritardi o inadempimenti;• cura che siano effettuate le audizioni con le imprese, coinvolgendo, se necessario,le amministrazioni o gli uffici di volta in volta interessati• cura che siano effettuate le comunicazioni agli interessati.Il responsabile <strong>del</strong> procedimento deve porre particolare attenzione affinché l’attività<strong>del</strong>lo sportello unico sia sempre improntata ai seguenti principi:• massima attenzione alle esigenze <strong>del</strong>l’utenza;• preciso rispetto dei termini e anticipazione degli stessi, ove possibile;• rapide risoluzioni di contrasti e difficoltà interpretative;• divieto di aggravamento <strong>del</strong> procedimento e perseguimento costante <strong>del</strong>la semplificazione<strong>del</strong> medesimo, con eliminazione di tutti gli adempimenti non strettamentenecessari;


L’ORGANIZZAZIONE DELLO SPORTELLO UNICO• standardizzazione <strong>del</strong>la modulistica e <strong>del</strong>le procedure;• costante innovazione tecnologica, tesa alla semplificazione dei procedimenti edei collegamenti con l’utenza, anche mediante l’introduzione <strong>del</strong>la firma elettronica.94Art. 7Attività di coordinamentoLo sportello unico rappresenta un momento di raccordo con le altre struttureamministrative e tecniche <strong>del</strong>l’ente le quali si devono riferire ad esso per tutte le procedurefinalizzate al rilascio di un provvedimento di autorizzazione per: localizzazione,rilocalizzazione e realizzazione degli impianti produttivi di beni e servizi; ristrutturazione,ampliamento, riattivazione e riconversione <strong>del</strong>l’attività produttiva; esecuzione diopere interne ai fabbricati adibiti ad uso di impresa.Il responsabile <strong>del</strong> procedimento esercita poteri di coordinamento, limitatamentealle attività disciplinate dal presente regolamento, nei confronti <strong>del</strong>le altre strutture <strong>del</strong>Comune interessate a detta attività.I servizi comunali coinvolti nel procedimento autorizzativo devono trattare le partidi istruttoria loro affidate autonomamente dalla normale attività, al fine di rispettare itermini previsti dalla normativa nazionale e <strong>del</strong> presente regolamento, assicurando inogni caso per gli adempimenti di loro competenza una sollecita attuazione e comunqueil pieno rispetto dei termini prescritti, dando priorità all’espletamento <strong>del</strong>le praticherelative ad insediamenti produttivi.A tal fine il Dirigente <strong>del</strong>lo sportello unico può emanare apposite direttive ondeassicurare uniformità di indirizzo all’azione <strong>del</strong> Comune, richiedere prestazioni di attivitàcollaborativa ai responsabili <strong>del</strong>le altre strutture, disporre la costituzione di gruppidi lavoro, con le strutture interessate, per l’esame di problematiche organizzative o proceduralidi interesse comune.Il responsabile <strong>del</strong>lo sportello unico ha diritto di accesso agli atti e ai documenti, detenutida altre strutture <strong>del</strong> Comune, utili per l’esercizio <strong>del</strong>le proprie funzioni. Analogamentei responsabili <strong>del</strong>le altre strutture comunali o di altre Pubbliche Amministrazioni, cointeressatiai procedimenti, hanno diritto di accesso agli atti e documenti <strong>del</strong>lo sportello unico.Art. 8Avvio <strong>del</strong> procedimentoI procedimenti concernenti gli impianti produttivi possono assumere la forma,secondo la disciplina dettata dal D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 447, <strong>del</strong> procedimento semplificatomediante autocertificazione, ovvero di un procedimento semplificato che siavvale anche di autocertificazione.L’avvio <strong>del</strong> procedimento avviene con la presentazione <strong>del</strong>la domanda da parte<strong>del</strong>l’interessato. La domanda immediatamente protocollata dall’ufficio, viene immessanell’archivio informatico e contestualmente pubblicata all’albo pretorio <strong>del</strong>l’ente. Datale data decorre il termine per la conclusione <strong>del</strong> procedimento, che dovrà essere comunicatodall’ufficio al richiedente.


L’ORGANIZZAZIONE DELLO SPORTELLO UNICOL’ufficio effettua una pre-istruttoria di massima inerente la completezza e la coerenza<strong>del</strong>la documentazione e <strong>del</strong>le certificazioni presentate. In caso di palese e gravecarenza di documentazione, l’ufficio respinge immediatamente l’istanza, segnalando alrichiedente le carenze riscontrate.Per quanto concerne il rispetto dei termini entro i quali la struttura deve pronunciarsi,si fa riferimento a quanto previsto dal D.P.R. 20 ottobre 1998. n. 447. I termini <strong>del</strong> procedimentosono sospesi sino alla presentazione <strong>del</strong>la documentazione integrativa richiesta.L’archivio <strong>del</strong>le istanze presentate allo sportello, comprensivo <strong>del</strong>le caratteristiche<strong>del</strong>l’intervento e <strong>del</strong>l’esito finale <strong>del</strong>l’istruttoria, è di libero accesso. Non sono pubblichele informazioni inerenti il richiedente, o quant’altro possa ledere il diritto alla privacy oalla privativa industriale o rientrino nelle limitazioni al diritto di accesso ai documentiamministrativi.95Art. 9Impianti a struttura sempliceSi fa rinvio a quanto precisato all’art. 3 comma 3 <strong>del</strong> presente regolamento e all’eventualenormativa regionale per quanto attiene la definizione di impianto a strutturasemplice.Art. 10Accesso all’archivio informaticoÈ consentito a chiunque vi abbia interesse l’accesso gratuito alle informazioni <strong>del</strong>losportello unico, anche per via telematica, concernenti:• gli adempimenti previsti dai procedimenti per gli insediamenti produttivi;• le domande di autorizzazione presentate, con relativo stato d’avanzamento <strong>del</strong>l’iterprocedurale o esito finale <strong>del</strong>lo stesso;• la raccolta dei quesiti e <strong>del</strong>le risposte relativi ai diversi procedimenti;• le opportunità territoriali esistenti.Non sono pubbliche le informazioni che possano ledere il diritto alla privacy oalla privativa industriale o rientrino nelle limitazioni al diritto di accesso ai documentiamministrativi.Art. 11Dotazioni tecnologicheLo sportello unico deve essere fornito di adeguate dotazioni tecnologiche di baseche consentano una rapida gestione <strong>del</strong>le procedure ed un agevole e costante collegamentocon l’utenza, con le altre strutture interne e con gli enti esterni.In particolare i programmi informatici devono garantire le seguenti funzioni:• il collegamento in rete con gli archivi comunali informatizzati;• un data base pubblico, organizzato per schede di procedimento, con la descrizioneoperativa di tutti gli adempimenti richiesti alle imprese in tema di insediamentiproduttivi;


L’ORGANIZZAZIONE DELLO SPORTELLO UNICO96• la gestione automatica dei procedimenti sugli insediamenti produttivi, cheabbia quali requisiti minimi:– l’indicazione <strong>del</strong> numero di pratica, di tipologia, <strong>del</strong>la data di avvio <strong>del</strong> procedimento,dei dati identificativi <strong>del</strong> richiedente;– uno schema riassuntivo <strong>del</strong>l’intero iter procedurale e <strong>del</strong>lo stato di avanzamento<strong>del</strong>la pratica– la produzione automatica di avvisi e comunicazioni ai richiedenti alle scadenzepreviste;– la realizzazione di un archivio informativo di tutte le domande presentate inmateria di insediamenti produttivi;– la creazione di una banca dati, in forma anonima, dei quesiti e <strong>del</strong>le risposterelative ai diversi procedimenti;– una banca dati <strong>del</strong>le opportunità territoriali, con illustrazione <strong>del</strong>le possibilitàdi insediamenti produttivi sul territorio comunale.Art. 12CollaudoLe modalità di collaudo sono quelle stabilite dal Regolamento approvato con D.P.R.447/98. Lo sportello partecipa in via normale al collaudo di tutti gli impianti autorizzatiprevisti dall’art. 9 <strong>del</strong> D.P.R. 447/98, con tecnici propri o di altro settore <strong>del</strong>l’amministrazione,o di altre amministrazioni, all’uopo incaricati. Nell’ipotesi non sia possibilereperire adeguata professionalità o disponibilità nell’ambito <strong>del</strong>la Pubblica Amministrazione,l’Amministrazione ha la facoltà di ricorso a liberi professionisti.È possibile effettuare controlli senza preavviso anche dopo l’effettuazione <strong>del</strong> collaudoai sensi <strong>del</strong>l’art. 9 comma 7 <strong>del</strong> D.P.R. citato qualora lo stesso sia effettuato direttamentea cura <strong>del</strong>l’impresa per infruttuoso decorso <strong>del</strong> termine prescritto.Art. 13SanzioniQuando l’istruttoria comprende l’acquisizione di autocertificazioni prodotti dall’interessatoo da altri soggetti in sua vece, la falsità <strong>del</strong>le stesse, oltre a comportareresponsabilità penali personali, rappresenta causa ostativa al rilascio <strong>del</strong>l’autorizzazionefinale, ai sensi <strong>del</strong>l’art. 11 D.P.R. 403/98Art. 14Formazione e aggiornamentoL’Amministrazione comunale persegue quale obiettivo primario la valorizzazione<strong>del</strong>le risorse umane e la crescita professionale dei dipendenti, per assicurare il buonandamento, l’efficienza e l’efficacia <strong>del</strong>l’attività amministrativa. A tal fine, compatibilmentecon le risorse disponibili, programma e favorisce la formazione e l’addestramentoprofessionale degli addetti assegnati allo sportello unico e <strong>del</strong> personale <strong>del</strong>le altre struttureche con esso interagisce.


L’ORGANIZZAZIONE DELLO SPORTELLO UNICOArt. 15Informazione e promozioneLo sportello unico esercita anche servizi di informazione, rivolti in particolare allerealtà imprenditoriali, relativi a finanziamenti e agevolazioni finanziarie e tributarie, alivello comunitario, nazionale, regionale o locale. Deve essere curata e sempre aggiornata,a tale scopo, una raccolta di leggi, regolamenti, circolari, giurisprudenza, risoluzionedi quesiti, bandi, schemi di domande quotidiani e quant’altro necessario per una completaattività informativa.97Art. 16TariffeI servizi resi dallo sportello unico sono soggetti al pagamento <strong>del</strong>le spese o dirittiai sensi <strong>del</strong>le vigenti disposizioni legislative.Art. 17PubblicitàAl presente regolamento deve essere assicurata ampia pubblicità. Copia <strong>del</strong>lo stessodeve inoltre essere sempre tenuta a disposizione <strong>del</strong> pubblico, anche per via telematica,perché chiunque ne possa prendere visione o estrarre copia.Art. 18Rinvio alle norme generaliPer quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si fa rinvio allanormativa vigente in materia di sportello unico per le attività produttive, alla legge 7agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, nonché al regolamento comunalesull’ordinamento degli uffici e dei servizi, al regolamento comunale sul procedimentoamministrativo e al regolamento comunale per l’esercizio <strong>del</strong> diritto di accesso aidocumenti amministrativi.Art.19Entrata in vigoreIl presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno dalla pubblicazioneall’Albo Pretorio.B - Schema di regolamento per l’organizzazione di uno sportello unicoArt. 1OggettoIl presente regolamento, nell’ambito <strong>del</strong>la più generale disciplina sull’ordinamentodegli uffici e dei servizi, di cui costituisce parte integrante, definisce i criteriorganizzativi ed i metodi di gestione operativa <strong>del</strong>lo “sportello unico” per le attivitàproduttive eseguendo disposizioni di cui al Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112


L’ORGANIZZAZIONE DELLO SPORTELLO UNICOe al D.P.R. n. 447 <strong>del</strong> 20 ottobre 1998, come modificato e integrato dal D.P.R. n. 440 <strong>del</strong>7 dicembre 2000.98Art. 2FinalitàLo sportello unico per le attività produttive costituisce lo strumento mediante ilquale il Comune assicura l’unicità di conduzione e la semplificazione di tutte le procedureinerenti gli impianti produttivi di beni e servizi.Art. 3FunzioniLo sportello unico esercita funzioni di carattere:• amministrativo, per la gestione <strong>del</strong> procedimento unico;• informativo, per l’assistenza e l’orientamento alle imprese;• promozionale, per la diffusione e la migliore conoscenza <strong>del</strong>le opportunità epotenzialità esistenti per lo sviluppo economico.In particolare, per la gestione <strong>del</strong> procedimento unico, lo sportello è competentein materia di: procedure di autorizzazione per impianti produttivi di beni e servizi concernentila loro localizzazione, rilocalizzazione, realizzazione, ristrutturazione, ampliamento,cessazione, riattivazione, riconversione, esecuzione di opere interne.Ai fini <strong>del</strong> presente regolamento si intendono le seguenti definizioni:• Localizzazione: l’individuazione <strong>del</strong>le aree da destinare all’insediamento diimpianti produttivi;• impianti produttivi: le costruzioni o impianti destinati ad attività industriali,commerciali o artigianali dirette alla produzione di beni ed alla prestazione diservizi, nonché le costruzioni agricole, turistiche ed alberghiere e per l’eserciziodi attività di servizio rese dalle banche e dagli intermediari finanziari e iservizi di telecomunicazione;• realizzazione: la costruzione di nuovi impianti produttivi;• ristrutturazione: l’attività diretta a modificare l’impianto produttivo;• riconversione: il mutamento di comparto merceologico attraverso la modificazionedei cicli produttivi <strong>del</strong>l’impianto esistente.Non rientrano nelle definizioni di impianti produttivi le costruzioni per le qualinon viene specificata in sede di richiesta l’attività da inserire.Art. 4OrganizzazioneNell’ambito <strong>del</strong>la struttura complessiva <strong>del</strong> Comune, come individuata e disciplinatadal regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, è una struttura all’internodi un settore.Lo sportello unico opera alle dirette dipendenze <strong>del</strong> dirigente <strong>del</strong> settore in cui èincardinato. A detta struttura sono assegnate risorse umane, finanziarie e tecniche ade-


L’ORGANIZZAZIONE DELLO SPORTELLO UNICOguate alle finalità che devono essere perseguite. L’Amministrazione comunale provvedea stipulare appositi protocolli di intesa con le Amministrazioni pubbliche coinvolte nelprocedimento (ULSS, VVF, APS, Soprintendenze, ARPAV, ecc.)Art. 5Direzione <strong>del</strong>lo sportello unicoAlla direzione <strong>del</strong>lo sportello unico è preposto un Dirigente di seguito denominatoresponsabile sportello unico, al quale compete la gestione finanziaria, tecnica edamministrativa, ivi compresi autonomi poteri di spesa, di organizzazione <strong>del</strong>le risorseumane, strumentali e di controllo. Il responsabile S.U. incaricato risponde nei confrontidegli organi di direzione politica.Il responsabile S.U. predispone periodicamente relazioni sull’attività svolta e pianidi lavoro per l’attività di sportello nel periodo successivo, in cui sono operativamentetradotti il complesso degli obiettivi e degli indirizzi stabiliti dagli organi di governo <strong>del</strong>l’ente,nonché fornisce proposte ed indicazioni di carattere programmatico. Tali pianicostituiscono la base per la costruzione <strong>del</strong> piano esecutivo di gestione e, per la parteapprovata, punto di riferimento per la valutazione dei risultati, <strong>del</strong>le responsabilità e deitrattamenti economici accessori.Il responsabile S.U. è responsabile dei provvedimenti e nomina il responsabileunico <strong>del</strong> procedimento, il quale, a sua volta, assegna la responsabilità di fasi subprocedimentalio di adempimenti istruttori ad altri addetti alla struttura. Il responsabileS.U. continua peraltro ad esercitare una diretta attività di sovrintendenza e di coordinamento.99Art. 6Compiti <strong>del</strong> responsabile <strong>del</strong> procedimentoAd esso compete la responsabilità <strong>del</strong>l’intero procedimento per il rilascio <strong>del</strong>leautorizzazioni concernenti gli interventi di cui all’art. 3 punto 2.Inoltre il responsabile <strong>del</strong> procedimento:• coordina l’attività dei responsabili dei sub-procedimenti all’interno dei singoliservizi coinvolti nel procedimento, al fine di assicurare il buon andamento <strong>del</strong>leprocedure di diretta competenza <strong>del</strong> Comune;• segue l’andamento dei procedimenti presso le altre amministrazioni di volta involta coinvolte da un procedimento unico, interpellando direttamente, senecessario, gli uffici o i responsabili dei procedimenti di competenza;• sollecita le amministrazioni o gli uffici in caso di ritardi o inadempimenti;• cura che siano effettuate le audizioni con le imprese, coinvolgendo, se necessario,le amministrazioni o gli uffici di volta in volta interessati;• cura che siano effettuate le comunicazioni agli interessati;• risponde al responsabile <strong>del</strong>lo sportello unico degli adempimenti assegnati.Il responsabile <strong>del</strong> procedimento deve porre particolare attenzione affinché l’attività<strong>del</strong>lo sportello unico sia sempre improntata ai seguenti principi:


L’ORGANIZZAZIONE DELLO SPORTELLO UNICO• perseguimento costante <strong>del</strong>la semplificazione <strong>del</strong> procedimento, con l’eliminazionedi tutti gli adempimenti non strettamente necessari;• standardizzazione <strong>del</strong>la modulistica e <strong>del</strong>le procedure;• costante innovazione tecnologica, tesa alla semplificazione dei procedimenti edei collegamenti con l’utenza, anche mediante l’introduzione <strong>del</strong>la firma elettronica.100Il responsabile <strong>del</strong> procedimento indice la Conferenza di Servizi, ai sensi <strong>del</strong>l’art.4 comma 3 <strong>del</strong> D.P.R. 447/98, così come modificata ed integrata dal D.P.R. 440/00.Art. 7Attività di coordinamentoLo sportello unico rappresenta un momento di raccordo con le altre struttureamministrative e tecniche <strong>del</strong>l’ente le quali si devono riferire ad esso per tutte le procedurefinalizzate al rilascio di un provvedimento di autorizzazione per le attività inerentialle funzioni di cui all’art. 3 <strong>del</strong> presente regolamento.Il responsabile <strong>del</strong> procedimento esercita poteri di coordinamento, limitatamentealle attività disciplinate dal presente regolamento, nei confronti <strong>del</strong>le altre strutture <strong>del</strong>l’Enteinteressate a detta attività.Settori ed i servizi comunali coinvolti nel procedimento autorizzativo devono trattarele parti di istruttoria loro affidate autonomamente dalla normale attività, al fine dirispettare i termini previsti dalla normativa nazionale e <strong>del</strong> presente regolamento, assicurandoin ogni caso per gli adempimenti di loro competenza una sollecita attuazione ecomunque il pieno rispetto dei termini prescritti, assicurando, ove necessario, la prioritàall’espletamento <strong>del</strong>le pratiche relative ad insediamenti produttivi rientranti nellamateria <strong>del</strong>lo sportello unico. Tutti i Settori ed i servizi abitualmente coinvolti nel procedimento<strong>del</strong>lo S.U. provvedono a nominare un responsabile degli endoprocedimenti.A tal fine il responsabile S.U. può emanare apposite direttive onde assicurareuniformità di indirizzo all’azione <strong>del</strong> Comune, richiedere prestazioni di attività collaborativaai responsabili <strong>del</strong>le altre strutture, disporre la costituzione di gruppi di lavorocoordinati con le strutture interessate per l’esame di problematiche organizzative o proceduralidi interesse comune.Entro i limiti di legge e di regolamento, il responsabile <strong>del</strong> procedimento ha dirittodi accesso agli atti e ai documenti, detenuti da altre strutture <strong>del</strong> Comune, utili per l’esercizio<strong>del</strong>le proprie funzioni. Analogamente i responsabili <strong>del</strong>le altre strutture comunalio di altre Pubbliche Amministrazioni, cointeressati ai procedimenti, hanno dirittodi accesso agli atti e documenti <strong>del</strong>lo sportello unico.Art. 8Avvio <strong>del</strong> procedimentoI procedimenti concernenti gli impianti produttivi possono assumere la forma,secondo la disciplina dettata dal D.P.R. 20 ottobre 1998 n. 447 così come modificato dalD.P.R. 440/00:


L’ORGANIZZAZIONE DELLO SPORTELLO UNICO• <strong>del</strong> procedimento semplificato mediante Conferenza di Servizi;• di un procedimento mediante autocertificazione.L’avvio <strong>del</strong> procedimento avviene con la presentazione <strong>del</strong>la domanda da parte<strong>del</strong>l’interessato. La domanda immediatamente protocollata dall’ufficio, viene immessanell’archivio informatico e contestualmente pubblicata all’albo pretorio <strong>del</strong>l’Ente. Datale data decorre il termine per la conclusione <strong>del</strong> procedimento, che dovrà essere comunicatodall’ufficio al richiedente.L’ufficio effettua una pre-istruttoria di massima inerente la completezza e la coerenza<strong>del</strong>la documentazione e <strong>del</strong>le certificazioni presentate. Provvede ad inviare copia<strong>del</strong>l’istanza agli Enti esterni ed ai Settori <strong>del</strong>l’Ente competente per l’acquisizione deipareri; gli enti esterni sono tenuti a fornire la documentazione ed i pareri richiesti entroi termini fissati dai protocolli d’intesa.I settori <strong>del</strong>l’ente coinvolti nel procedimento provvedono a:• comunicare allo sportello unico entro 15 gg. dal ricevimento <strong>del</strong>la richiesta diparere l’eventuale necessità di integrazione documentale;• esprimere le proprie valutazioni (parere, visto di conformità, giudizio preventivosulla fattibilità <strong>del</strong>l’intervento e/o ogni altro atto necessario al completamento<strong>del</strong>l’istruttoria) entro il termine di 40 gg. dal ricevimento <strong>del</strong>la richiesta, fatti salvii diversi termini previsti dal procedimento mediante Conferenza di Servizi.101Ove nei procedimenti semplificati, non venga espresso alcun parere nel termine di40 gg., verrà considerato “parere favorevole”. In ogni caso il responsabile <strong>del</strong> procedimento,qualora lo ritenga necessario in relazione alle problematiche inerenti all’istanzapresentata, può convocare una Conferenza di Servizi interna al fine di acquisire tutti glielementi utili all’istruttoria.In caso di palese e grave carenza di documentazione, l’ufficio respinge immediatamentel’istanza, segnalando al richiedente le carenze riscontrate. Per quanto concerne ilrispetto dei termini entro i quali la struttura deve pronunciarsi, si fa riferimento a quantoprevisto dal D.P.R. 447/98, così come modificato dal D.P.R. 440/00.Art. 9Impianti a struttura sempliceSi fa rinvio alla normativa regionale per quanto attiene la definizione di impiantoa struttura semplice di cui all’art. 6, c.6, <strong>del</strong> D.P.R. 447/98, come modificato e integratodal D.P.R. 440/00.Art. 10Accesso all’archivio informaticoÈ consentito a chiunque vi abbia interesse gratuito alle informazioni <strong>del</strong>lo sportellounico, anche per via telematica, concernenti:• gli adempimenti previsti dai procedimenti per gli insediamenti produttivi;• la raccolta dei quesiti e <strong>del</strong>le risposte relativi ai diversi procedimenti;• le opportunità territoriali esistenti.


L’ORGANIZZAZIONE DELLO SPORTELLO UNICONon sono pubbliche le informazioni che possano ledere il diritto alla privacy oalla privativa industriale o rientrino nelle limitazioni al diritto di accesso ai documentiamministrativi.L’archivio <strong>del</strong>le istanze presentate allo sportello, comprensivo <strong>del</strong>le caratteristiche<strong>del</strong>l’intervento e <strong>del</strong>l’esito finale <strong>del</strong>l’istruttoria, è di libero accesso.102Art. 11Dotazioni tecnologicheLo sportello unico deve essere fornito di adeguate dotazioni tecnologiche di baseche consentano una rapida gestione <strong>del</strong>le procedure ed un agevole e costante collegamentocon l’utenza, con le altre strutture interne e con gli enti esterni.In particolare i programmi informatici devono garantire le seguenti funzioni:• il collegamento in rete con gli archivi comunali informatizzati;• un data base pubblico, organizzato per schede di procedimento, con la descrizioneoperativa di tutti gli adempimenti richiesti alle imprese in tema di insediamentiproduttivi;• la gestione informatica dei procedimenti (D.P.R. 445/2000) sugli insediamentiproduttivi, che abbia quali requisiti minimi:– l’indicazione <strong>del</strong> numero di pratica, di tipologia, <strong>del</strong>la data di avvio <strong>del</strong> procedimento,dei dati identificativi <strong>del</strong> richiedente;– uno schema riassuntivo <strong>del</strong>l’intero iter procedurale e <strong>del</strong>lo stato di avanzamento<strong>del</strong>la pratica;– la produzione automatica di avvisi e comunicazioni ai richiedenti alle scadenzepreviste;– la realizzazione di un archivio informatico di tutte le domande presentate inmateria di insediamenti produttivi;– la creazione di una banca dati, in forma anonima, dei quesiti e <strong>del</strong>le risposterelative ai diversi procedimenti;– una banca dati <strong>del</strong>le opportunità territoriali, con illustrazione <strong>del</strong>le possibilitàdi insediamenti produttivi sul territorio comunale.Art. 12CollaudoLe modalità di collaudo sono quelle stabilite dal Regolamento approvato con D.P.R.447/98.L’Ufficio <strong>del</strong>lo sportello partecipa di norma al collaudo di tutti gli impianti autorizzatiprevisti dall’art. 9 <strong>del</strong> D.P.R. 447/98 con tecnici propri o di altro settore <strong>del</strong>l’amministrazione,o di altre amministrazioni, all’uopo incaricati.È possibile effettuare controlli senza preavviso anche dopo l’effettuazione <strong>del</strong> collaudoai sensi <strong>del</strong>l’art. 9 comma 7 <strong>del</strong> D.P.R. citato qualora lo stesso sia effettuato direttamentea cura <strong>del</strong>l’impresa per infruttuoso decorso <strong>del</strong> termine prescritto.


L’ORGANIZZAZIONE DELLO SPORTELLO UNICOArt. 13SanzioniQuando, in sede di esame <strong>del</strong>la domanda la struttura, fatti salvi i casi di errore odomissione materiale suscettibili di correzioni o integrazioni, ravvisa la falsità di alcuna<strong>del</strong>le autocertificazioni, il responsabile <strong>del</strong> procedimento trasmette immediatamente gliatti alla competente Procura <strong>del</strong>la Repubblica, dandone contestuale comunicazioneall’interessato. Il procedimento è sospeso fino alla decisione relativa ai fatti denunciati.Quando l’istruttoria comprende l’acquisizione di autocertificazioni prodotti dall’interessatoo da altri soggetti in sua vece, l’accertamento <strong>del</strong>le falsità <strong>del</strong>le stesse, oltre acomportare responsabilità penali personali, rappresenta causa ostativa al rilascio <strong>del</strong>l’autorizzazionefinale. In caso di avvenuto rilascio <strong>del</strong>l’autorizzazione (a lavori non ancorainiziati) l’accertamento <strong>del</strong>la falsità comporta la decadenza dei benefici conseguiti.Qualora, successivamente all’inizio dei lavori sia accertata la falsità di una <strong>del</strong>leautocertificazioni prodotte, fatti salvi i casi di errore od omissione materiale suscettibilidi correzioni od integrazioni, il responsabile <strong>del</strong>la struttura individuato ai sensi degliart. 107, comma 3, e 109, comma 2, <strong>del</strong> T.U. <strong>del</strong>le Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali,approvato con D.Lgs. 267/00, ordina la riduzione in pristino a spese <strong>del</strong>l’impresa edispone la contestuale trasmissione degli atti alla competente Procura <strong>del</strong>la Repubblicadandone contemporanea comunicazione all’interessato.Qualora le dichiarazioni presentino <strong>del</strong>le irregolarità o <strong>del</strong>le omissioni rilevabilid’ufficio, non costituenti falsità, il funzionario competente a ricevere la documentazioneda notizia all’interessato di tale irregolarità. Questi è tenuto alla regolarizzazione o alcompletamento <strong>del</strong>la dichiarazione; in mancanza il procedimento non ha seguito.103Art. 14Formazione e aggiornamentoL’amministrazione Comunale persegue quale obiettivo primario la valorizzazione <strong>del</strong>lerisorse umane e la crescita professionale dei dipendenti, per assicurare il buon andamento,l’efficienza e l’efficacia <strong>del</strong>l’attività amministrativa. A tal fine, compatibilmente con le risorsedisponibili, programma e favorisce la formazione e l’addestramento professionale degli addettiassegnati allo sportello unico e <strong>del</strong> personale <strong>del</strong>le altre strutture che con esso interagisce.Art. 15Informazione e promozioneLo sportello unico esercita anche servizi di informazione, rivolti in particolare allerealtà imprenditoriali, relativi a finanziamenti e agevolazioni finanziarie e tributarie, alivello comunitario, nazionale, regionale o locale.Art. 16TariffeI servizi resi dallo sportello unico sono soggetti al pagamento <strong>del</strong>le spese o dirittiai sensi <strong>del</strong>le vigenti disposizioni legislative (art. 10 D.P.R. 447/98 così come modificatodall’art. 1 lett. t) <strong>del</strong> D.P.R. 440/00).


L’ORGANIZZAZIONE DELLO SPORTELLO UNICOArt. 17PubblicitàAl presente regolamento deve essere assicurata ampia pubblicità.Copia <strong>del</strong>lo stesso deve inoltre essere sempre tenuta a disposizione <strong>del</strong> pubblico,anche per via telematica, perché chiunque ne possa prendere visione o estrarre copia.104Art. 18Rinvio alle norme generaliPer quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si fa rinvioalla normativa vigente in materia di sportello unico per le attività produttive, allaL.241/90 e successive modifiche ed integrazioni, nonché al regolamento comunale sull’ordinamentodegli uffici e dei servizi, al regolamento comunale sul procedimentoamministrativo ed al regolamento comunale per l’esercizio <strong>del</strong> diritto di accesso aidocumenti amministrativi.Art. 19Entrata in vigoreIl presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno dalla pubblicazioneall’Albo Pretorio.C - Schema di regolamento per l’organizzazione e l’attuazione <strong>del</strong>lo sportello unicoArt. 1Oggetto1. Il presente regolamento, nell’ambito <strong>del</strong>la disciplina sull’ordinamento generaledegli uffici e dei servizi, di cui costituisce parte integrante, definisce i criteriorganizzativi ed i metodi di gestione operativa <strong>del</strong>lo sportello unico per le attivitàproduttive.2. In esso vengono individuati i sistemi di relazione con gli uffici comunali e sonoprecisate responsabilità e termini per i singoli procedimenti di esclusiva competenzacomunale, in linea con l’Accordo Operativo siglato a livello provinciale, d’intesa con lealtre Amministrazioni, il __________________, in seguito all’approvazione <strong>del</strong>lo stesso con <strong>del</strong>iberazionedi Giunta Comunale n. ____________ <strong>del</strong> __________________.Art. 2Istituzione1. Presso l’Area __________________ <strong>del</strong> Comune di __________________ è istituito lo “sportello unicoper le attività produttive”, previsto dall’art. 24, comma 2, <strong>del</strong> Decreto Legislativo 31marzo 1998, n. 112 di attuazione <strong>del</strong>la L. 59/97 e nel rispetto <strong>del</strong> D.P.R. 447/98 e successivemodifiche ed integrazioni, che costituisce il “Regolamento recante norme di semplificazionedei procedimenti di autorizzazione per la realizzazione, l’ampliamento, laristrutturazione e la riconversione di impianti produttivi, per l’esecuzione di opere inter-


L’ORGANIZZAZIONE DELLO SPORTELLO UNICOne ai fabbricati, nonché per la determinazione <strong>del</strong>le aree destinate agli insediamenti produttivi”,così come modificato ed integrato dal D.P.R. 440/00.Art. 3Finalità1. Lo sportello unico per le attività produttive di beni e servizi costituisce lo strumentoinnovativo attraverso il quale l’Ente assicura l’unicità di conduzione <strong>del</strong> procedimentoe la semplificazione di tutte le procedure inerenti gli impianti di produzione ecommercializzazione di beni e servizi, ed il suo raggio d’azione si estende, come già previstodalla Circolare 8 luglio 1999 <strong>del</strong>la Presidenza <strong>del</strong> Consiglio dei Ministri e recepitocon D.P.R. 7 dicembre 2000, n. 440, anche alle attività agricole, commerciali ed artigiane,turistiche ed alberghiere, ai servizi resi dalle banche e dagli intermediari finanziari,ed ai servizi di telecomunicazioni.Fanno dunque capo allo sportello unico le attività a rilevanza economica, con l’unicaeccezione di alcuni settori <strong>del</strong> terziario, quali gli studi professionali, qualora non siaccompagnino ad una struttura organizzativa complessa.2. Lo sportello unico opera anche quale centro propulsore per lo sviluppo economicosostenibile <strong>del</strong> proprio territorio: a tale scopo esso si pone l’obiettivo di creare “valoreaggiunto”, ossia acquisire in anticipo conoscenza <strong>del</strong> contesto socioeconomico al fine di“costruire” proposte differenziate e mettere a disposizione opportunità, soprattutto conriferimento ad attività di sviluppo, promozione e utilizzo di fondi pubblici e comunitari.105Art. 4Principi di efficienzaL’organizzazione <strong>del</strong>lo sportello deve in ogni caso assicurare economicità, efficienza,efficacia e rispondenza al pubblico interesse <strong>del</strong>l’azione amministrativa, secondoprincipi di professionalità e responsabilità.Art. 5Funzioni1. Lo sportello unico esercita funzioni di carattere:• tecnico-amministrativo, per la gestione <strong>del</strong> procedimento unico;• informativo, per l’assistenza e l’orientamento alle imprese e all’utenza in genere;• promozionale, per la diffusione e la migliore conoscenza <strong>del</strong>le opportunità epotenzialità esistenti, a livello locale, regionale, nazionale e comunitario, per losviluppo economico <strong>del</strong> territorio.2. In particolare, per la gestione <strong>del</strong> procedimento unico, la struttura responsabileè titolare <strong>del</strong>le competenze riguardanti le procedure di governo dei macro-processi relativiall’avvio (individuazione ed acquisizione <strong>del</strong>l’area, localizzazione, costruzione edinstallazione di impianti, collaudo e avvio <strong>del</strong>l’attività), alla trasformazione (edile, tecnologica,merceologica, istituzionale), alla cessazione (comunicazione di cessazione,smantellamento degli impianti, demolizione, eccetera) di un’impresa.


L’ORGANIZZAZIONE DELLO SPORTELLO UNICO1063. Lo sportello unico, oltre a garantire a tutti gli interessati l’accesso, anche in viatelematica, al proprio archivio informatico, svolge attività di natura informativa in meritoal quadro normativo-economico-territoriale <strong>del</strong>l’ambito di riferimento, fungendoanche da consulente con funzione specifica di supporto alle imprese in tutte le fasi rilevantidei procedimenti amministrativi più complessi e significativi, anche mediante unopportuno raccordo con i soggetti tradizionalmente deputati a svolgere una funzione diassistenza tecnica all’impresa (professionisti, associazioni di categoria, ecc.).4. Quale promotore, lo sportello unico è fortemente orientato alla valorizzazione<strong>del</strong>l’immagine <strong>del</strong> territorio, alla messa in atto di iniziative per attrarre investimenti, alsostegno all’imprenditorialità locale; investe in servizi ed interventi rivolti a “vendere”il territorio, promuove, sostiene e pubblicizza progetti di investimento, convoglia suglioperatori locali risorse messe a disposizione da altri livelli di governo, attiva interventidi riqualificazione <strong>del</strong> territorio sul piano infrastrutturale e dei servizi.Art. 6Procedimento1. Il procedimento amministrativo in materia di autorizzazione all’insediamento di attivitàproduttive, di cui agli artt. 23-27 <strong>del</strong> D.Lgs. 112/98 e art. 4, c. 1 <strong>del</strong> D.P.R. 447/98, è unico.2. L’istruttoria ha per oggetto particolare i profili <strong>del</strong>la conformità urbanistica, <strong>del</strong>latutela sanitaria, <strong>del</strong>la tutela ambientale e <strong>del</strong>la sicurezza degli impianti.Art. 7Organizzazione1. Le funzioni di cui all’articolo 5 <strong>del</strong> presente regolamento sono esercitate direttamenteed in modo unitario dall’Ente attraverso lo sportello unico, al quale sono assegnaterisorse umane, finanziarie e tecniche adeguate alle finalità da perseguire, in base agliobblighi legislativi in materia ed ai programmi definiti dagli organi politici.2. A tal fine, gli obiettivi precipui che il nuovo servizio si pone, nell’ottica <strong>del</strong>lafacilitazione dei rapporti tra cittadini e Pubblica Amministrazione, sono:• la semplificazione, standardizzazione ed unificazione <strong>del</strong>le procedure, perridurre l’insieme dei passaggi e dei soggetti coinvolti, in modo da garantire trasparenzadegli iter, certezza dei tempi, definizione precisa degli oggetti;• la razionalizzazione organizzativa per garantire, attraverso una chiara attribuzione<strong>del</strong>le responsabilità, l’ottenimento reale di un unico interlocutore in gradodi affiancare le imprese e risolverne i problemi;• la facilitazione all’accesso ai servizi, per creare un unico punto di riferimentoin grado di accompagnare l’impresa nel percorso completo che porta alla soddisfazione<strong>del</strong> bisogno finale espresso al momento <strong>del</strong>la domanda.Art. 8Responsabile1.Le funzioni operative <strong>del</strong>lo sportello unico, titolare esclusivo <strong>del</strong>le funzioniamministrative in materia di insediamenti produttivi, sono assegnate ad un Funziona-


L’ORGANIZZAZIONE DELLO SPORTELLO UNICOrio, cui il Dirigente <strong>del</strong>l’Area _________________ affida l’incarico di responsabile <strong>del</strong>l’intero procedimentoai sensi <strong>del</strong>l’art. 3, comma 4 <strong>del</strong> D.P.R. 447/98.2.Il responsabile <strong>del</strong> procedimento unico può individuare quali responsabili difasi sub-procedimentali altri soggetti, preferibilmente interni all’Area _________________ nellaquale il Servizio è localizzato o agli Uffici comunque interessati dal procedimento, perfarsi coadiuvare nella responsabilità di tutti i connessi adempimenti istruttori, esercitandonei loro confronti una diretta attività di sovrintendenza e coordinamento.3.Il responsabile predispone periodicamente relazioni sull’attività svolta e pianidi lavoro per l’attività <strong>del</strong>lo sportello nel periodo successivo, in cui sono tradotti operativamenteil complesso degli obiettivi e degli indirizzi stabiliti dagli organi di governo<strong>del</strong>l’Ente, nonché fornite proposte ed indicazioni di carattere programmatico. Tali pianipossono costituire la base per la costruzione <strong>del</strong> piano esecutivo di gestione.107Art. 9Compiti <strong>del</strong> responsabile1. Oltre a quanto già indicato al comma 3 <strong>del</strong>l’articolo precedente, il responsabile<strong>del</strong>lo sportello unico sovrintende a tutte le attività necessarie per il buon funzionamento<strong>del</strong>lo stesso, ed in particolare:• cura che siano prontamente effettuate le comunicazioni agli interessati;• coordina il buon andamento degli atti istruttori e dei pareri tecnici di diretta competenza<strong>del</strong> Comune, nel caso che la struttura non decida di adottarli direttamente;• segue l’andamento degli atti istruttori e dei pareri tecnici presso le altre Amministrazionidi cui abbia inteso avvalersi ai fini <strong>del</strong> rilascio <strong>del</strong> provvedimentounico conclusivo, interpellando direttamente, se necessario, i Responsabili deiprocedimenti di competenza;• sollecita le Amministrazioni o gli Uffici Comunali che coinvolge in fasi istruttorie<strong>del</strong> procedimento, in caso di ritardi o inadempienze;• convoca le Conferenze di Servizi di cui all’art. 4, commi 2 e 3 e art. 5, comma 1<strong>del</strong> D.P.R. 447/98;• convoca le Audizioni con le imprese di cui all’art. 6, comma 4 <strong>del</strong> D.P.R. 447/98e le Riunioni eventualmente richieste, ai sensi <strong>del</strong>l’art. 6, comma 13 <strong>del</strong>lo stessoD.P.R., dai soggetti cui possa derivare pregiudizio dalla realizzazione <strong>del</strong>l’impiantoproduttivo, coinvolgendo anche le Amministrazioni o gli Uffici interessati,qualora lo ritenga necessario.2. Il responsabile garantisce peraltro che l’attività <strong>del</strong>lo sportello unico sia improntataai seguenti principi:• massima attenzione alle esigenze <strong>del</strong>l’utenza;• rispetto dei termini e anticipazione degli stessi, ove possibile;• rapida risoluzione di contrasti e difficoltà interpretative;• divieto di aggravamento <strong>del</strong> procedimento e perseguimento costante <strong>del</strong>la semplificazione<strong>del</strong> medesimo, con eliminazione di tutti gli adempimenti non strettamentenecessari;


L’ORGANIZZAZIONE DELLO SPORTELLO UNICO• standardizzazione <strong>del</strong>la modulistica e <strong>del</strong>le procedure;• costante innovazione tecnologica, tesa alla semplificazione dei procedimenti edei collegamenti con l’utenza, anche mediante l’introduzione <strong>del</strong>la firma elettronica,ed al miglioramento <strong>del</strong>l’attività di programmazione.1083. Oltre ai casi espressamente previsti dal D.P.R. 447/98, il responsabile <strong>del</strong> procedimentounico potrà prevedere:a) la convocazione di Conferenze dei Servizi a carattere istruttorio, procedendovia fax o attraverso posta elettronica, nei limiti in cui ciò sia consentito dalleAmministrazioni interessate;b) la predisposizione di incontri diretti, tra i responsabili dei procedimenti per iquali si richiedono chiarificazioni;c) la convocazione di Conferenze dei Servizi decisionali, ancor prima <strong>del</strong>la scadenzadi cui all’art. 4 <strong>del</strong> D.P.R. citato, qualora:• risulti improbabile il rispetto dei termini;• risulti opportuno l’esame contestuale dei diversi aspetti <strong>del</strong>l’intervento suiquali vengono espressi i vari pareri tecnici ed atti istruttori;• la natura o la complessità <strong>del</strong>l’intervento richiedano rendano opportuna l’adozionedi tale approccio.4. Il rilascio di atti di concessione, autorizzazione e/o altri provvedimenti di amministrazioneattiva e diretta aventi rilevanza esterna e dai quali derivi l’assunzione diobblighi da parte <strong>del</strong> Comune, o costitutivi o modificativi o estintivi di situazioni giuridichedi terzi, è di competenza <strong>del</strong> Dirigente <strong>del</strong>l’area ____________________. Detto Dirigente provvedetenendo conto <strong>del</strong>le valutazioni istruttorie formulate dal responsabile <strong>del</strong> procedimentoche, conclusa l’istruttoria, redige una proposta di provvedimento finale, in basealla quale il Dirigente adotta l’atto conseguente.Art. 10Competenze1. Il Funzionario preposto allo sportello unico risponde, nei confronti <strong>del</strong> Dirigente<strong>del</strong>l’Area _____________________, in particolare:• <strong>del</strong> perseguimento degli obiettivi assegnati, nel rispetto dei programmi e degliindirizzi fissati dallo stesso Dirigente e dagli atti di programmazione <strong>del</strong> Comune;• <strong>del</strong>la funzionalità <strong>del</strong>la struttura organizzativa cui è preposto;• <strong>del</strong>la validità e correttezza tecnico-amministrativa <strong>del</strong>l’istruttoria e <strong>del</strong>le proposterivolte al Dirigente.Art. 11Coordinamento1. Lo sportello unico esercita compiti di coordinamento, limitatamente alle attivitàdisciplinate dal presente regolamento, nei confronti degli altri Servizi <strong>del</strong>l’Ente coinvoltinelle attività stesse.


L’ORGANIZZAZIONE DELLO SPORTELLO UNICO2. A tal fine il responsabile <strong>del</strong>lo sportello può proporre ai Dirigenti interessati l’emanazionedi apposite direttive, onde assicurare uniformità di indirizzo all’azione <strong>del</strong>l’Ente;può altresì richiedere prestazioni di attività collaborativa ai responsabili deglialtri Servizi, nonché proporre ai dirigenti competenti per le varie aree la costituzione, aisensi <strong>del</strong>l’art. ______ <strong>del</strong> vigente Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi,di gruppi di lavoro con gli uffici interessati, finalizzati all’esame di problematiche organizzativeo procedurali di interesse comune. Qualora se ne ravvisi l’opportunità, puòessere estesa la partecipazione anche ad Enti pubblici ed Organismi privati eventualmenteinteressati.3. Gli Uffici <strong>del</strong>l’Ente coinvolti nel procedimento devono assicurare la sollecitaattuazione degli adempimenti di loro competenza ricadenti nelle competenze <strong>del</strong>lo sportellounico, attuandoli entro il termine individuato nella comunicazione <strong>del</strong> responsabile<strong>del</strong>lo sportello unico e in ogni caso nel rispetto dei termini prescritti dalla legge, dandopriorità di espletamento alle pratiche relative ad attività produttive.4. Gli stessi obblighi di cui al comma 3 <strong>del</strong> presente articolo valgono anche per leAmministrazioni che il responsabile <strong>del</strong>lo sportello coinvolge nel procedimento unico,sia in ottemperanza a quanto previsto nella Parte seconda, art. 2 <strong>del</strong>l’Accordo Operativocon gli Enti Terzi; sia nel rispetto <strong>del</strong>la disposizione integrativa <strong>del</strong>l’art. 27 <strong>del</strong> D.Lgs.112/98 introdotta dalla Legge di semplificazione 340/2000, in base alla quale le PubblicheAmministrazioni sono obbligate all’adozione <strong>del</strong>le misure organizzative necessarieallo snellimento <strong>del</strong>le predette attività istruttorie, al fine di assicurare il coordinamentodei termini di queste con i termini di cui al regolamento che disciplina il procedimentounico.5. Nella stessa ottica, Uffici interni e Amministrazioni esterne coinvolti dal responsabile<strong>del</strong>lo sportello nel procedimento unico si impegnano ad adottare tutte le iniziative,le misure ed i provvedimenti utili al buon funzionamento <strong>del</strong>lo sportello unico; inparticolare sono tenuti a:• garantire la sollecita risposta alle richieste di informazione, di assistenza, diapprofondimento o di valutazione, necessarie per il coerente svolgimento deiprocedimenti unici;• informare preventivamente sulle eventuali modifiche organizzative o regolamentariche possano influenzare la gestione <strong>del</strong>lo sportello unico;• comunicare con la massima tempestività allo sportello unico e agli altri soggettiche gestiscono i servizi informativi, tutte le informazioni necessarie al continuativoaggiornamento degli archivi e <strong>del</strong>le banche dati.1096. Il responsabile <strong>del</strong>lo sportello ha diritto di accesso agli atti e ai documenti, detenutida altre strutture, utili per l’esercizio <strong>del</strong>le proprie funzioni. Analogamente i responsabilidegli altri Uffici comunali o di altre Pubbliche Amministrazioni, cointeressati aiprocedimenti, hanno diritto di accesso agli atti e documenti <strong>del</strong>lo sportello unico.7. Il responsabile <strong>del</strong>lo sportello unico segnala ai Dirigenti eventuali ritardi o,comunque, qualsiasi inadempimento degli uffici coinvolti nelle singole procedure, chepossano causare effetti negativi sulla gestione <strong>del</strong>le procedure medesime. I Dirigenti


L’ORGANIZZAZIONE DELLO SPORTELLO UNICO110interessati provvedono, anche con atti sostitutivi, a far sì che gli uffici diano corso aipropri adempimenti, anche utilizzando Conferenze di Servizi interne all’Ente.Le segnalazioni <strong>del</strong> responsabile <strong>del</strong>lo sportello unico, purché fondate e circostanziate,possono anche essere poste alla base di eventuali provvedimenti disciplinari, adottatidai Dirigenti interessati a carico dei dipendenti che non abbiano provveduto a quantodi propria competenza, nel rispetto <strong>del</strong>le procedure previste dalla legge e dai contratticollettivi di lavoro.8. Per l’attività di informazione rivolta agli utenti, lo sportello unico potrà ancheavvalersi <strong>del</strong>l’Ufficio Relazioni con il Pubblico <strong>del</strong> Comune; a tale fine l’URP è connessoin rete telematica con lo sportello unico per consentire la sola visualizzazione, senzapossibilità di modificarne i dati, <strong>del</strong>l’archivio informatico <strong>del</strong>lo sportello.Il responsabile <strong>del</strong> procedimento <strong>del</strong>lo sportello unico può effettuare, in collaborazionecon il responsabile <strong>del</strong>l’URP, la rilevazione <strong>del</strong> gradimento <strong>del</strong> servizio da parte<strong>del</strong>l’utenza, mediante ricerche e questionari, nonché la raccolta di eventuali proposte dimiglioramento; l’URP provvede, inoltre, a pubblicizzare l’istituzione ed il funzionamento<strong>del</strong>lo sportello unico mediante pubblicazioni in Internet, mentre l’Ufficio Stampa,qualora istituito, può procedere ad attività divulgativa ed informativa attinente allo sportellounico.Art. 12Formazione e aggiornamento1. L’Amministrazione Comunale persegue, quale obiettivo primario, la valorizzazione<strong>del</strong>le risorse umane e la crescita professionale dei dipendenti, per assicurare ilbuon andamento, l’efficienza e l’efficacia <strong>del</strong>l’attività amministrativa. A tal fine, compatibilmentecon le risorse disponibili, programma e favorisce la formazione e l’addestramentoprofessionale degli addetti assegnati allo sportello unico e <strong>del</strong> personale deglialtri Uffici con lo stesso interagenti.2. Analogamente deve esserne curato l’aggiornamento successivo, costante e periodico,anche eventualmente in forma associata con altri Enti Locali.Art. 13Dotazioni tecnologiche1. L’Amministrazione dota lo sportello unico di adeguate attrezzature tecnologichedi base, che consentano una rapida gestione <strong>del</strong>le procedure ed un agevole e costantecollegamento con l’utenza, con gli altri servizi e con gli Enti esterni.Art. 14Sistema informatico1. L’Amministrazione si impegna in particolare a dotare lo sportello unico di unsistema informatico che garantisce l’accesso gratuito, attraverso una propria password, achiunque desideri monitorare l’iter <strong>del</strong>la pratica presentata, nonché di ottenere informazioni,tramite un sistema di collegamento interprovinciale con gli Enti Terzi, ed eventualmenteanche con la <strong>Regione</strong> e le altre realtà associative <strong>del</strong> mondo <strong>del</strong> lavoro, circa


L’ORGANIZZAZIONE DELLO SPORTELLO UNICOagevolazioni ed incentivi a sostegno degli investimenti, opportunità localizzative e rilocalizzative,attività di promozione ed internazionalizzazione <strong>del</strong>le imprese.2. Il sistema informatico è strutturato attenendosi ai seguenti principi:creazione automatica di una scheda <strong>del</strong> procedimento, contenente i seguenti dati:numero progressivo da attingere dal protocollo generale o attribuito dal sistema, data diacquisizione <strong>del</strong>la domanda, tipologia <strong>del</strong> procedimento, soggetto richiedente, Enti e/oUffici coinvolti, termine per la conclusione <strong>del</strong> procedimento e <strong>del</strong>le singole fasi;• possibilità, per il responsabile <strong>del</strong> procedimento, i Dirigenti, il Direttore Generale,la Giunta, di verificare in ogni momento l’iter <strong>del</strong>la pratica, individuandoquale ufficio l’abbia presa in carico e controllando le scadenze dei termini previstidal procedimento;• collegamento con gli uffici comunali coinvolti nel procedimento unico in materiadi insediamenti produttivi (Ufficio Edilizia Privata ed Urbanistica, Commercio,Ecologia, Tributi, Legale, CED, Protocollo);• ricerca nell’archivio mediante una pluralità di chiavi di ricerca (numero di protocollo<strong>del</strong>la pratica, oggetto <strong>del</strong>l’intervento richiesto, nominativo <strong>del</strong> soggettorichiedente, ricerca full text);• stampa di modulistica e pro-memoria degli adempimenti necessari per concludereil procedimento.111In ogni caso, il sistema informatico di gestione <strong>del</strong>lo sportello unico dovrà rispettarele previsioni <strong>del</strong> manuale di gestione <strong>del</strong> sistema informativo <strong>del</strong>l’Ente, ai sensi <strong>del</strong>D.P.R. 445/2000 e <strong>del</strong> D.P.C.M. <strong>del</strong> 31 ottobre 2000, nonché tutte le specifiche tecnichedettate dal governo, relative alla gestione <strong>del</strong> documento elettronico e <strong>del</strong>lo scambio diinformazioni attraverso la Rete Unitaria <strong>del</strong>la Pubblica Amministrazione.Art. 15Accesso all’archivio informatico1. È consentito, a chiunque vi abbia interesse, l’accesso gratuito all’archivio informatico<strong>del</strong>lo sportello unico, anche in via telematica, per l’acquisizione di informazioni concernenti:• gli adempimenti previsti dai procedimenti per gli insediamenti produttivi;• le domande di autorizzazione presentate, con relativo stato di avanzamento <strong>del</strong>l’iterprocedurale o esito finale <strong>del</strong>lo stesso;• la raccolta dei quesiti e <strong>del</strong>le risposte relative ai diversi procedimenti;• le opportunità territoriali, finanziarie e fiscali esistenti.2. Non sono pubbliche le informazioni che possano ledere il diritto alla privacy oalla privativa industriale o rientrino nelle limitazioni al diritto di accesso ai documentiamministrativi.Art. 16Procedimenti1. I procedimenti concernenti le attività produttive possono assumere la forma <strong>del</strong>procedimento semplificato o <strong>del</strong> procedimento mediante autocertificazione.


L’ORGANIZZAZIONE DELLO SPORTELLO UNICO1122. L’avvio <strong>del</strong> procedimento avviene con la presentazione <strong>del</strong>la domanda all’Ufficio<strong>del</strong>lo sportello unico da parte <strong>del</strong>l’interessato, possibilmente accompagnato dal suotecnico di fiducia. È anche possibile inviare allo sportello unico la documentazione inerentele procedure di competenza <strong>del</strong>lo stesso, mediante telefax.3. L’invio di documentazione allo sportello unico mediante posta elettronica, aisensi <strong>del</strong>le disposizioni di cui al D.P.R. 445/00, sarà consentito quando il sistema informaticosarà in grado di utilizzare la procedura <strong>del</strong>la firma digitale: saranno ammissibili,allora, esclusivamente le richieste trasmesse come documento informatico, validamentesottoscritte con la firma digitale alla casella di posta elettronica prevista dall’art. 11 <strong>del</strong>D.P.C.M. <strong>del</strong> 31 ottobre2000.4. La domanda, immediatamente protocollata, viene immessa nell’archivio informatico.Dalla data di immissione nell’archivio <strong>del</strong>lo sportello unico e di formazione <strong>del</strong>fascicolo prende avvio il procedimento e, conseguentemente, decorre il termine per laconclusione <strong>del</strong>lo stesso, che dovrà essere comunicato al richiedente.5. L’iter procedurale si sviluppa secondo la disciplina di cui al D.P.R. 447/98, comemodificato ed integrato dal D.P.R. 440/00.Art. 17Istanza per gli insediamenti produttivi1. L’istanza diretta ad ottenere un provvedimento amministrativo autorizzatorio inmateria di insediamenti produttivi deve essere redatta nelle forme e nei modi stabilitidal Comune, resi opportunamente pubblici anche con l’affissione dei relativi mo<strong>del</strong>listandard all’albo pretorio comunale; il Comune può individuare altre modalità di pubblicizzazioneidonee ad una puntuale diffusione <strong>del</strong>le informazioni utili per la compilazionee presentazione <strong>del</strong>le relative istanze.2. L’adozione di moduli standard da parte <strong>del</strong> Comune non comporta obblighiaggiuntivi per l’interessato nel caso che nella domanda dallo stesso redatta siano contenutitutti gli elementi necessari per attivare il procedimento.3. L’istanza può essere presentata allo sportello unico personalmente dall’interessato,oppure da altra persona <strong>del</strong>egata per iscritto, con atto che riporti le generalità sia <strong>del</strong><strong>del</strong>egante sia <strong>del</strong> <strong>del</strong>egato (ovvero: nome, cognome, data e luogo di nascita, comune, via enumero civico di residenza); in alternativa, l’istanza può anche essere inviata a mezzo <strong>del</strong>servizio postale mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, oppure tramite telefax oe-mail, quando quest’ultima modalità sia ammessa ai sensi <strong>del</strong>l’art. 16, comma 3.Nel primo caso, lo sportello unico, quando il sistema informatico lo consentirà, effettueràla protocollazione in entrata, attribuendo direttamente anche il numero <strong>del</strong> fascicolo;nel secondo caso, l’Ufficio Protocollo provvede alla protocollazione <strong>del</strong>la pratica e, nellastessa data, trasmette l’istanza allo sportello unico per gli adempimenti di sua competenza.Art. 18Avvio <strong>del</strong> procedimento1. Il procedimento unico viene avviato su istanza, anch’essa unica, dei soggettiinteressati e comprende tutti gli adempimenti previsti dalla normativa vigente. È facoltà


L’ORGANIZZAZIONE DELLO SPORTELLO UNICO<strong>del</strong>la struttura responsabile <strong>del</strong> procedimento in materia di insediamenti produttivi, attivarsipresso gli altri uffici o Amministrazioni interessati al procedimento stesso, facendolipartecipare ad esso qualora intenda avvalersi dei loro atti istruttori o pareri tecnici.L’esercizio <strong>del</strong> predetto potere discrezionale da parte <strong>del</strong> responsabile <strong>del</strong> procedimentoè subordinato alla sussistenza, all’interno <strong>del</strong>la struttura <strong>del</strong>lo sportello unico,<strong>del</strong>le professionalità, <strong>del</strong>le competenze tecniche e degli strumenti conoscitivi necessariper il compimento degli atti istruttori relativi alle singole fattispecie che compongono ilprocedimento unico, nonché alla valutazione <strong>del</strong>la soluzione che, in termini di efficienzaed in relazione a quello specifico intervento, presenti tempi più brevi per la conclusione<strong>del</strong>la fase istruttoria.Resta comunque salva la competenza esclusiva per la valutazione <strong>del</strong>l’impatto ambientale,che mantiene una configurazione di tipo esterno rispetto al procedimento unico.2. In situazioni nelle quali l’impresa, sulla base <strong>del</strong>le sue conoscenze, abbia già predispostola documentazione necessaria per l’attivazione <strong>del</strong> procedimento unico e si rivolgaallo sportello unico per l’avvio <strong>del</strong> procedimento unico, lo sportello opererà come segue:• compilazione o consegna da parte <strong>del</strong>l’impresa <strong>del</strong>la domanda unica comprensivadi scheda di descrizione analitica <strong>del</strong>l’intervento richiesto e <strong>del</strong>la relativadocumentazione;• scelta <strong>del</strong>l’iter <strong>del</strong> procedimento unico, ed in caso di dubbi o incertezze nelladeterminazione, adozione <strong>del</strong>la procedura di consultazione di cui all’art. 9,comma 3, lettere a) e b) <strong>del</strong> presente regolamento, mediante la predisposizionedi incontri diretti con i responsabili dei procedimenti per i quali si richiedonochiarimenti;• valutazione preliminare <strong>del</strong>la completezza <strong>del</strong>la documentazione richiesta e,nel caso di evidenti manchevolezze documentali, invito all’impresa a provvedereal completamento <strong>del</strong>la documentazione;• in caso di valutazione preliminare positiva <strong>del</strong>la documentazione presentata,immissione <strong>del</strong>la pratica nell’archivio informatico.1133. Tutti i termini previsti dal D.P.R. 447/98 come modificato ed integrato dal D.P.R.440/2000 decorrono dalla data di immissione <strong>del</strong>la domanda nella procedura informatica;la domanda va comunque acquisita al Protocollo Generale, in arrivo.4. Integrazioni documentali:• Considerato che, una volta avviato il procedimento, è possibile ricorrere peruna sola volta, ed entro un termine massimo di 30 giorni, alla richiesta all’impresadi integrazioni documentali, per dette richieste di integrazione si opereràseguendo il seguente schema:• entro 10 giorni dal ricevimento <strong>del</strong>la documentazione, gli Enti aderenti al citatoAccordo Operativo e gli Uffici interni al Comune sono tenuti a comunicareallo sportello unico la richiesta di eventuali integrazioni documentali; ciò alfine di consentire allo sportello unico di unificare le richieste all’impresa diintegrazione documentale;• in caso di mancata risposta varrà il principio <strong>del</strong> silenzio-assenso;


L’ORGANIZZAZIONE DELLO SPORTELLO UNICO114È fatta salva la possibilità per lo sportello unico di sollecitare le risposte da partedegli Enti esterni anche per telefono, fax, posta elettronica;La richiesta di integrazioni documentali da parte degli Enti esterni dovrà contenerela descrizione precisa <strong>del</strong>le parti documentali o dei documenti mancanti;Lo sportello unico comunicherà all’impresa le integrazioni documentali consospensione <strong>del</strong>la decorrenza dei termini;Una volta pervenute allo sportello unico le integrazioni documentali trasmessedall’impresa, le stesse saranno girate agli Enti o Uffici esterni di cui si stia avvalendo.Art. 19Procedimento mediante autocertificazione1. Il D.Lgs. 112/98, art. 25, punto c), prevede per le imprese la “facoltà… di ricorrereall’autocertificazione per l’attestazione, sotto la propria responsabilità, <strong>del</strong>la conformità<strong>del</strong> progetto alle singole prescrizioni <strong>del</strong>le norme vigenti”.Il Capo III <strong>del</strong> D.P.R. 447/98, come modificato dal D.P.R. 440/00, disciplina l’uso<strong>del</strong>l’autocertificazione consentendo alle imprese di ricorrervi o in via esclusiva (tranneche per le materie non autocertificabili) o, per quelle singole autorizzazioni che l’impresanon valuta opportuno autocertificare, in combinazione con il procedimento semplificato;ossia l’impresa può scegliere un procedimento misto, decidendo di autocertificaresolo in parte l’intervento richiesto e ricorrendo per le parti restanti al procedimentosemplificato.2. Nel rispetto <strong>del</strong>l’art. 2, Parte Decima <strong>del</strong>l’Accordo Operativo stipulato con gliEnti Terzi, si favorirà l’adozione <strong>del</strong> procedimento mediante autocertificazione, rendendolopraticabile ogniqualvolta esso sia compatibile con le norme comunitarie, nazionalie regionali (in particolare per quanto riguarda gli impianti a struttura semplice da definirsiad opera <strong>del</strong>le Regioni stesse in base all’art. 6, comma 6, <strong>del</strong> D.P.R. 447/98).A tal fine viene definito quali procedimenti sono autocertificabili e concordataidonea modulistica per ogni singola autocertificazione, essendosi le Amministrazioniesterne impegnate ad esercitare – nei tempi e nelle modalità stabilite dalle norme o daipropri regolamenti – le proprie attività di controllo e a comunicarne immediatamente gliesiti allo sportello unico, nonché a partecipare – su richiesta <strong>del</strong>lo sportello unico – alleaudizioni e alle riunioni di cui all’art. 6, comma 13, <strong>del</strong> D.P.R. 447/98 e a comunicare atutti gli Enti aderenti all’accordo operativo l’eventuale trasmissione alla Procura <strong>del</strong>laRepubblica degli atti relativi ad autocertificazioni false.3. In tutti i casi nei quali è applicabile il procedimento autocertificato di cui all’art.6 <strong>del</strong> D.P.R. 440/00 (ossia, potenzialmente, per tutti gli impianti esclusi quelli a strutturasemplice, quelli pericolosi di cui al comma 8 <strong>del</strong> presente articolo e quelli da sottoporrea VIA) il procedimento ha inizio presso la struttura con la presentazione di un’unicaistanza contenente, ove necessario, la domanda di concessione edilizia, corredata daautocertificazioni attestanti la conformità <strong>del</strong> progetto alle singole prescrizioni previstedalla normativa urbanistica, di sicurezza degli impianti, <strong>del</strong>la tutela sanitaria ed ambientale,redatte da professionisti abilitati o da società di professionisti e sottoscritte daimedesimi, unitamente al Rappresentante Legale <strong>del</strong>l’impresa, o all’Amministratore uni-


L’ORGANIZZAZIONE DELLO SPORTELLO UNICOco o <strong>del</strong>egato, o ad Amministratori dotati <strong>del</strong> potere di rappresentanza; o a ProcuratoriGenerali o Speciali, specificamente <strong>del</strong>egati allo scopo.Lo sportello unico procederà come segue:• Compilazione o consegna da parte <strong>del</strong>l’impresa <strong>del</strong>la scheda di descrizione analitica<strong>del</strong>l’intervento richiesto (o domanda unica), <strong>del</strong>le relative autocertificazionie – per le materie non autocertificabili, o in caso di scelta da parte <strong>del</strong>l’impresadi autocertificare solo una parte <strong>del</strong>le autorizzazioni richieste (procedimentomisto) – anche <strong>del</strong>la documentazione prevista;• valutazione preliminare <strong>del</strong>la completezza <strong>del</strong>le autocertificazioni presentate e<strong>del</strong>la documentazione prodotta e, in caso di evidenti manchevolezze, invitoall’impresa a provvedere al completamento <strong>del</strong>la documentazione; in caso divalutazione preliminare positiva <strong>del</strong>le autocertificazioni e <strong>del</strong>la documentazionepresentata, avvio <strong>del</strong>la pratica nell’archivio informatico;• successivo riesame approfondito <strong>del</strong>la documentazione consegnata attraversol’assegnazione <strong>del</strong>l’iter <strong>del</strong> procedimento unico relativo all’interventorichiesto e immediato aggiornamento <strong>del</strong> data base degli iter dei procedimentiunici;• trasmissione <strong>del</strong>la copia <strong>del</strong>la domanda e <strong>del</strong>la documentazione prodotta per leverifiche o per l’attivazione dei procedimenti non autocertificabili o per i qualil’impresa non abbia richiesto l’autocertificazione, agli Enti o Uffici eventualmentecoinvolti nell’intervento richiesto;115Considerato che, una volta ricevuta la domanda, le autocertificazioni e la documentazione,è possibile ricorrere per una sola volta ed entro un termine massimo di 30giorni alla richiesta di integrazioni documentali, entro 10 giorni dal ricevimento <strong>del</strong>leautocertificazioni e <strong>del</strong>la documentazione gli Enti esterni convenzionati al fine <strong>del</strong> presenteregolamento e gli Uffici interni al Comune interessati dalle varie fasi istruttoriesono tenuti a comunicare allo sportello unico la richiesta di eventuali integrazioni documentali;ciò al fine di consentire allo sportello unico di unificare le richieste all’impresadi integrazione documentale. In caso di mancata risposta varrà il principio <strong>del</strong> silenzio-assenso.È fatta salva la possibilità per lo sportello unico di sollecitare le risposte da partedegli Enti o Uffici per telefono, fax, posta elettronica o per immissione <strong>del</strong>la risposta neldata base <strong>del</strong>l’iter dei procedimenti unici da parte degli Enti esterni; il data base <strong>del</strong>l’iterdei procedimenti unici dovrà essere aggiornato con l’indicazione <strong>del</strong>la documentazionemancante o da integrare.La richiesta di integrazioni documentali da parte degli Enti o Uffici comunali internidovrà contenere la descrizione precisa <strong>del</strong>le parti documentali o dei documenti mancanti(eventualmente anche attraverso l’uso di specifiche linee guida).Lo sportello unico comunicherà all’impresa nei 4 giorni lavorativi successivi alricevimento <strong>del</strong>le richieste di integrazioni, o la completezza <strong>del</strong>le autocertificazioni e<strong>del</strong>la documentazione consegnata, o la richiesta di eventuali integrazioni documentali,aggiornando il data base <strong>del</strong>lo stato degli iter dei procedimenti unici con l’indicazione e


L’ORGANIZZAZIONE DELLO SPORTELLO UNICO116la data <strong>del</strong>l’invio <strong>del</strong>la completezza <strong>del</strong>la documentazione o <strong>del</strong>la richiesta <strong>del</strong>le integrazionidocumentali.Qualora la richiesta di integrazioni documentali comporti una complessa interazionecon l’impresa che lo sportello unico da solo non sia in grado di chiarire, quest’ultimopotrà ricorrere alla convocazione degli enti interessati mediante la predisposizione diincontri diretti con i responsabili dei procedimenti per i quali si richiedono chiarimenti.Una volta pervenute, le integrazioni documentali saranno trasmesse agli Enti esterniad opera <strong>del</strong>lo sportello unico; lo sportello unico provvederà ad aggiornare immediatamenteil data base <strong>del</strong>l’iter dei procedimenti unici con l’indicazione <strong>del</strong>la completezza<strong>del</strong>la documentazione consegnata dall’impresa.Qualora ai sensi <strong>del</strong>l’art. 6, comma 4 e 5 <strong>del</strong> D. P. R. 447/98, lo sportello unicoritenga di dover convocare l’impresa per una audizione in contraddittorio volta a chiarirele soluzioni tecniche e progettuali o il rispetto <strong>del</strong>le normative amministrative e tecnichedi settore, oppure in caso di progetti di particolare complessità, ovvero per proporreuna diversa localizzazione <strong>del</strong>l’impianto o comunque <strong>del</strong>le modifiche al progetto,gli Enti aderenti all’Accordo Operativo e gli Uffici comunali interni interessati – surichiesta <strong>del</strong>lo sportello unico – dovranno fornire la loro assistenza ed il loro supportotecnico, presenziando, ove richiesto, all’audizione.Il verbale <strong>del</strong>l’audizione sarà registrato nel data base dei procedimenti unici e, in ognicaso, trasmesso a cura <strong>del</strong>lo sportello unico a tutti Enti o Uffici coinvolti nel procedimento.Qualora al termine <strong>del</strong>l’audizione sia raggiunto un accordo, ai sensi <strong>del</strong>l’art. 11<strong>del</strong>la Legge 7 agosto 1990, n.241, sulle caratteristiche <strong>del</strong>l’impianto, il relativo verbalevincola le parti, a condizione che le eventuali modifiche al progetto originario sianocompatibili con le disposizioni attinenti ai profili di cui all’art. 6, c. 1.Il termine di 60 giorni entro cui concludere il procedimento secondo quanto previstodal comma 8 <strong>del</strong> D.P.R. 440/00, a decorrere dalla presentazione <strong>del</strong>la domandaovvero dalla sua integrazione, resta sospeso fino alla presentazione <strong>del</strong> progetto modificatoconformemente all’accordo.La comunicazione da parte <strong>del</strong>l’impresa allo sportello unico <strong>del</strong>l’avvio dei lavori –quale sia stato il procedimento adottato – dovrà essere trasmessa a tutti gli Enti esternicompetenti per i controlli di cui all’art. 7, comma 3, <strong>del</strong> D.P.R. 447/98.4. Ferma restando la necessità <strong>del</strong>l’acquisizione <strong>del</strong>l’autorizzazione nelle materieper le quali non è consentita l’autocertificazione, nel caso di impianti a struttura sempliceindividuati secondo i criteri previamente stabiliti dalla regione, la realizzazione <strong>del</strong> progettosi intende autorizzata se la struttura, entro 45 giorni dal ricevimento <strong>del</strong>l’istanza, noncomunica il proprio motivato dissenso ovvero non convoca l’impresa per l’audizione.Nell’ipotesi in cui si rendano necessarie modifiche al progetto, si adotta la proceduradi cui alla lettera j) <strong>del</strong> presente articolo; la realizzazione <strong>del</strong>l’opera è comunquesubordinata al rilascio <strong>del</strong>la concessione edilizia, ove necessaria ai sensi <strong>del</strong>la vigentenormativa.5. Quando, in sede di esame <strong>del</strong>la domanda, la struttura ravvisa la falsità di alcune<strong>del</strong>le autocertificazioni, fatti salvi i casi di errore, irregolarità od omissione materialesuscettibili di correzioni o integrazioni, il responsabile <strong>del</strong> procedimento trasmette


L’ORGANIZZAZIONE DELLO SPORTELLO UNICOimmediatamente gli atti alla competente Procura <strong>del</strong>la Repubblica, dandone contestualecomunicazione all’interessato; il procedimento è sospeso fino alla decisione relativa aifatti denunciati.6. Il procedimento, ivi compreso il rilascio <strong>del</strong>l’eventuale concessione edilizia ovenecessaria ai sensi <strong>del</strong>la normativa vigente, deve essere concluso entro il termine di 60giorni dalla data di presentazione <strong>del</strong>la domanda o <strong>del</strong>l’avvenuta integrazione.7. Decorsi inutilmente i 60 giorni, la realizzazione <strong>del</strong> progetto si intende autorizzatain conformità alle autocertificazioni prodotte, nonché alle prescrizioni contenute neisingoli atti autorizzatori o istruttori e pareri tecnici eventualmente acquisiti; l’impresa ètenuta a comunicare alla struttura l’inizio dei lavori per la realizzazione <strong>del</strong>l’impianto,che è comunque subordinata al rilascio <strong>del</strong>la concessione edilizia, ove necessario.8. Non sono ammesse autocertificazioni per le seguenti attività:• impianti nei quali vengono utilizzati materiali nucleari;• impianti di produzione di materiale di armamento;• impianti di produzione, raffinazione e stoccaggio di oli minerali;• impianti di deposito temporaneo, smaltimento, recupero e riciclaggio dei rifiuti;• impianti che risultano essere a rischio di incidente rilevante, in quanto connessia sostanze pericolose (art. 18 <strong>del</strong>la Legge 24 aprile 1998, n. 128);• documentazione relativa alla materia ambientale, prevenzione e tutela <strong>del</strong>l’inquinamento(art. 21 Legge 128/98).117Art. 20Procedimento semplificato1. Quando non è ammissibile il procedimento mediante autocertificazione, ovveronei casi di progetti da sottoporre a VIA, o quando il richiedente non intenda avvalersi<strong>del</strong>l’autocertificazione, il procedimento ha inizio con la presentazione <strong>del</strong>la domandaunica alla Struttura, che adotta direttamente, ovvero chiede alle Amministrazioni di settoreo a quelle di cui intende avvalersi ai sensi <strong>del</strong>l’art. 24, c. 4 <strong>del</strong> D.Lgs. 112/98, n., gliatti istruttori e i pareri tecnici, comunque denominati dalle normative vigenti.2. Le stesse Amministrazioni sono tenute a far pervenire tali atti e pareri entro untermine non superiore a 90 giorni decorrenti dal ricevimento <strong>del</strong>la documentazione; ilprovvedimento conclusivo <strong>del</strong> procedimento è, ad ogni effetto, titolo unico per la realizzazione<strong>del</strong>l’intervento richiesto.3. Le domande di autorizzazione unica devono essere presentate esclusivamenteallo sportello unico; le altre Amministrazioni Pubbliche coinvolte nel procedimento nonpossono rilasciare al richiedente atti autorizzatori, nullaosta, pareri o atti di consenso,anche a contenuto negativo, comunque denominati, poiché gli stessi, fuori dal procedimentounico, sono privi di efficacia e quindi inidonei per gli effetti giuridici che eranodestinati a produrre.Tali atti, qualora rilasciati in violazione <strong>del</strong> precedente obbligo, operano in ognicaso esclusivamente all’interno <strong>del</strong> procedimento unico; nella stessa ottica, le Amministrazionisono tenute a trasmettere alla struttura responsabile <strong>del</strong> procedimento, senzaritardo e comunque entro 5 giorni, eventuali domande ad esse presentate, relative a pro-


L’ORGANIZZAZIONE DELLO SPORTELLO UNICO118cedimenti disciplinati dal presente regolamento, allegando gli atti istruttori eventualmentegià compiuti e dandone comunicazione al richiedente. In questo caso, i termini<strong>del</strong> procedimento unico cominciano comunque a decorrere dal ricevimento <strong>del</strong>la documentazioneda parte <strong>del</strong>lo sportello unico.4. Nel caso di progetti di opere da sottoporre a VIA, il termine per la conclusione<strong>del</strong> procedimento è di 120 giorni, fatta salva la facoltà di chiederne ai sensi <strong>del</strong>la normativavigente una proroga, comunque non superiore a 60.Tuttavia, qualora l’Amministrazione competente per la valutazione <strong>del</strong>l’impattoambientale rilevi l’incompletezza <strong>del</strong>la documentazione trasmessa, può richiederne, peruna sola volta, l’integrazione alla struttura, entro 30 giorni; in tale caso i termini suddettiriprendono a decorrere dalla presentazione <strong>del</strong>la documentazione completa.5. In generale, per l’acquisizione degli atti istruttori e dei pareri tecnici, comunquedenominati, ai fini <strong>del</strong>la conclusione <strong>del</strong> procedimento semplificato, lo sportello unicoopererà come segue:a) qualora tali atti pervengano tutti nei termini previsti dalle diverse tipologie diprocedimento unico e siano tutti favorevoli, lo sportello unico:• registrerà tali atti, a mano a mano che perverranno, nel data base <strong>del</strong>l’iter deiprocedimenti unici;• comunicherà all’impresa la conclusione positiva <strong>del</strong> procedimento unico;• comunicherà agli enti aderenti all’accordo operativo e ad ogni altro ente interessatol’esito positivo <strong>del</strong> procedimento unico;b) alla prima pronuncia negativa, lo sportello unico:• registrerà nel data base <strong>del</strong>l’iter dei procedimenti unici l’autorizzazionenegativa pervenuta;• comunicherà all’impresa la conclusione negativa <strong>del</strong> procedimento unico;• comunicherà agli enti aderenti all’accordo operativo e ad ogni altro ente interessatol’esito negativo <strong>del</strong> procedimento unico, preavvertendoli contestualmente<strong>del</strong>la probabile richiesta di Conferenza di Servizi da parte <strong>del</strong>l’impresainteressata;c) qualora non pervenga alcun atto istruttorio o parere tecnico, o ne manchi qualcunoin base all’iter <strong>del</strong> procedimento unico stabilito, lo sportello unico:• registrerà nel data base <strong>del</strong>l’iter dei procedimenti unici lo stato <strong>del</strong> procedimento,• comunicherà all’impresa lo stato <strong>del</strong> procedimento unico,• convocherà entro un massimo di 5 giorni una Conferenza di Servizi decisoria,fissandone la data.6. In particolare, se entro i termini di cui ai commi 2 e 3 <strong>del</strong> presente articolo, una<strong>del</strong>le amministrazioni di cui ai medesimi commi si pronuncia negativamente, la pronunciaè trasmessa dalla struttura al richiedente entro 3 giorni ed il procedimento siintende concluso; tuttavia il richiedente, entro 20 giorni dalla comunicazione, puòrichiedere alla struttura di convocare una Conferenza di Servizi al fine di concordare leeventuali condizioni per ottenere il superamento <strong>del</strong>la pronuncia negativa.


L’ORGANIZZAZIONE DELLO SPORTELLO UNICO7. Per lo svolgimento <strong>del</strong>le Conferenze dei Servizi ci si atterrà a quanto stabilitodalla normativa vigente (art. 14 e seguenti, L. 241/90, come modificati dall’art. 17, L. <strong>del</strong>15 maggio 1997, n. 127 e sostituiti dall’art. 9 e seguenti <strong>del</strong>la Legge 24 novembre 2000,n. 340); dovranno inoltre essere rispettati gli impegni assunti nella Parte Nona, art. 5<strong>del</strong>l’Accordo Operativo siglato con gli Enti, osservando pertanto i seguenti criteri:• impegno a garantire la partecipazione alle Conferenze di Servizi di dirigenti ofunzionari dotati dei necessari poteri di rappresentanza; la reiterata ed immotivataassenza dei dirigenti o dei funzionari responsabili dei procedimenti alleConferenze di Servizi costituisce elemento negativo di valutazione <strong>del</strong>la prestazionelavorativa, effettuata sulla base <strong>del</strong>le vigenti norme contrattuali, fatta salval’applicazione <strong>del</strong>la normativa vigente in materia di Conferenza di Servizi;• costante ricerca di soluzioni in grado di equilibrare le esigenze <strong>del</strong>le imprese eil relativo impatto economico con le esigenza di tutela urbanistica, paesistica,ambientale, sanitaria e di sicurezza;• determinazione di tempi di conclusione <strong>del</strong>la Conferenza di Servizi il più possibilebrevi, in rapporto alla natura e alle caratteristiche <strong>del</strong>l’insediamento datrattare.119Tali criteri hanno un duplice fine:• evitare il ricorso alla comunicazione <strong>del</strong> dissenso entro venti giorni dalla datadi chiusura <strong>del</strong>la Conferenza;• fare in modo che, qualora le determinazioni <strong>del</strong>la Conferenza siano di contenutosostanzialmente diverso da quelle inizialmente previste, tutti i partecipantivi abbiano dato il loro consapevole concorso.8. La convocazione <strong>del</strong>la Conferenza di Servizi è resa pubblica affinché vi possanopartecipare i soggetti portatori di interessi pubblici o privati, individuali o collettivi nonchéi portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivareun pregiudizio dalla realizzazione <strong>del</strong> progetto <strong>del</strong>l’impianto produttivo, presentandoosservazioni che la conferenza è tenuta a valutare.La Conferenza di Servizi procede all’istruttoria <strong>del</strong> progetto ai fini <strong>del</strong>la formazionedi un verbale che tiene luogo degli atti istruttori o dei pareri tecnici previsti dalle normevigenti o ritenuti necessari e fissa il termine entro il quale pervenire alla decisione, dovendoin ogni caso concludere il procedimento entro 5 mesi, oppure 9 nel caso di opere sottopostea VIA, oppure 12 nel caso di centrali termoelettriche e turbogas sottoposte alle procedured’inchiesta pubblica di cui all’allegato IV <strong>del</strong> D.P.C.M. 27 dicembre 1988. Decorsi inutilmentetali termini, per le opere da sottoporre a VIA o in generale a Conferenza di Servizi,può essere chiesta una pronuncia <strong>del</strong> Consiglio dei Ministri nei successivi 30 giorni.9. Qualora il progetto presentato sia in contrasto con lo strumento urbanistico o nerichieda variazione, il responsabile <strong>del</strong> procedimento rigetta l’istanza, ma può motivatamenteconvocare una Conferenza di Servizi, nei modi e nelle forme di legge, allorché ilprogetto sia conforme alle norme vigenti in materia ambientale, sanitaria e di sicurezza,ma lo strumento urbanistico non individui aree destinate all’insediamento di impiantiproduttivi, ovvero queste siano insufficienti in relazione al progetto presentato.


L’ORGANIZZAZIONE DELLO SPORTELLO UNICO120Qualora, ad esito <strong>del</strong>la conferenza, si riscontri la necessità di una variazione <strong>del</strong>lostrumento urbanistico, il verbale <strong>del</strong>la conferenza costituisce proposta di variante sullaquale, tenuto conto <strong>del</strong>le osservazioni, proposte ed opposizioni formulate dagli aventititolo ai sensi <strong>del</strong>la Legge 17 agosto 1942, n. 1150, si pronuncia definitivamente entro 60giorni il Consiglio comunale.Non è richiesta l’approvazione <strong>del</strong>la <strong>Regione</strong>, le cui attribuzioni sono fatte salvedall’art. 14, c.3-bis, <strong>del</strong>la Legge 7 agosto 1990, n. 241.Art. 21Collaudo1. Le modalità di esecuzione <strong>del</strong> collaudo vengono espletate nel rispetto <strong>del</strong> procedimentoespressamente disciplinato dall’art. 9 <strong>del</strong> D.P.R. 447/98 come modificato edintegrato dal D.P.R. 440/00.2. Nelle procedure di collaudo lo sportello unico partecipa con tecnici <strong>del</strong> Comune,qualora qualificati, o con personale dipendente dalle altre Amministrazioni di cuiritenga di avvalersi; nel rispetto degli impegni assunti nella parte undicesima <strong>del</strong>l’AccordoOperativo siglato con gli enti terzi, la comunicazione <strong>del</strong>la data <strong>del</strong> collaudo dovràessere effettuata dallo sportello unico con un anticipo di almeno 15 giorni naturali econsecutivi, fatto salvo il rispetto <strong>del</strong> termine finale <strong>del</strong> procedimento.3. Nel caso di collaudo effettuato direttamente a cura <strong>del</strong>l’impresa, per infruttuosodecorso <strong>del</strong> termine prescritto, lo sportello unico comunicherà agli enti interessati l’avvenutodeposito <strong>del</strong> certificato di collaudo, affinché possano effettuare, anche senzapreavviso all’impresa, gli opportuni controlli successivi di loro competenza; l’esito deglistessi sarà comunicato immediatamente allo sportello unico, che provvederà alla registrazionenell’archivio informatico, come previsto nella parte dodicesima <strong>del</strong>l’AccordoOperativo con gli enti.Art. 22Informazione e promozione1. Lo sportello unico esercita anche servizi di informazione, rivolti in particolare allerealtà imprenditoriali, relativi a finanziamenti ed agevolazioni finanziarie e tributarie, alivello comunitario, nazionale, regionale o locale. A tale scopo verrà curata e sempre aggiornata,una raccolta di leggi, regolamenti, circolari, giurisprudenza, risoluzione di quesiti,bandi, schemi di domande e quant’altro necessario per una completa attività informativa.2. Nell’ambito <strong>del</strong>le attività di carattere promozionale lo sportello pone in essere,direttamente ed in collaborazione con altri enti ed associazioni, tutte le iniziative, ancheper via telematica, volte a diffondere la conoscenza <strong>del</strong> territorio e <strong>del</strong>le potenzialitàeconomico-produttive-occupazionali dallo stesso offerte.Art. 23Ampliamento <strong>del</strong> servizio1. Sulla base di un’analisi tecnica tra il Direttore Generale, il responsabile <strong>del</strong>losportello unico, <strong>del</strong>l’URP, <strong>del</strong> C.E.D. e i Dirigenti di Area, il Comune può procedere


L’ORGANIZZAZIONE DELLO SPORTELLO UNICOall’ampliamento <strong>del</strong> Servizio, con particolare preferenza per servizi di consulenza alleimprese, da fornire anche mediante accordi con collegi professionali.2. Detti servizi, ai sensi <strong>del</strong>l’art. 43, c.3 <strong>del</strong>la Legge 449/97 vengono erogati sia dall’URPche dallo sportello unico, fuori <strong>del</strong> normale orario di lavoro previsto per il funzionamento<strong>del</strong>lo sportello; essi sono a pagamento e le tariffe dovranno coprire, sulla basedi una specifica analisi, i costi sostenuti per erogarli.3. Il progetto di ampliamento in tal senso <strong>del</strong> servizio verrà eventualmente approvatodalla Giunta Comunale, che determinerà con la medesima <strong>del</strong>ibera anche la tariffaed i suoi aggiornamenti.4. Le modalità gestionali dei servizi ulteriori, in termini di orario di lavoro, accordicon terzi, modalità e tempi di prestazione <strong>del</strong>le consulenze, sono definite di concertotra il responsabile <strong>del</strong>lo sportello unico ed il responsabile <strong>del</strong>l’URP.121Art. 24Sanzioni1. La falsità di eventuali autocertificazioni prodotte a corredo <strong>del</strong>l’istanza unica,comporta le previste responsabilità penali ed è causa ostativa al rilascio <strong>del</strong>l’autorizzazionefinale, come previsto dall’art. 6, comma 7 <strong>del</strong> D.P.R. 447. Ferme restando le norme penalipreviste dall’art. 76 <strong>del</strong> D.P.R. 445 <strong>del</strong> 28 dicembre 2000 nei confronti di chiunque rilascidichiarazioni mendaci, formi o faccia uso di atti falsi, qualora dai controlli di cui all’art.71 <strong>del</strong> D.P.R. 445/2000 emerga la non veridicità <strong>del</strong> contenuto <strong>del</strong>la dichiarazione resa, ildichiarante, come previsto dall’art. 75 <strong>del</strong>lo stesso D.P.R., decade dai benefici eventualmenteconseguenti al provvedimento emanato sulla base <strong>del</strong>la dichiarazione non veritiera.2. Lo sportello unico esperisce controlli, anche a campione, sulla veridicità <strong>del</strong>leautocertificazioni prodotte, senza peraltro aggravare il procedimento amministrativo.3. È previsto un archivio speciale per i casi di procedimenti sanzionatori nei confrontidi soggetti che, avvalendosi <strong>del</strong> sistema <strong>del</strong>l’autocertificazione, abbiano dichiaratoil falso; il procedimento sanzionatorio avrà un proprio numero di pratica ed una propriadata di avvio, e dovrà essere collegato informaticamente alla pratica da cui è scaturito.Art. 25Spese1. I servizi resi dallo sportello unico sono soggetti al pagamento di spese o dirittideterminati ai sensi <strong>del</strong>le vigenti disposizioni legislative in relazione ai singoli procedimentidisciplinati dal D.P.R. 447; la struttura responsabile <strong>del</strong> procedimento provvede allariscossione di tali spese e diritti e li riversa alle singole amministrazioni che hanno svoltoattività istruttorie nell’ambito <strong>del</strong> procedimento, esclusivamente qualora le stesse abbianorispettato i termini previsti. Nel caso in cui le amministrazioni non abbiano rispettato latempistica individuata per la loro attività, i diritti riscossi dal responsabile <strong>del</strong> procedimentoe non riversati alle stesse saranno acquisiti direttamente al bilancio comunale.2. Secondo le stesse modalità, le spese e diritti come sopra determinati sono dovuti,nella misura <strong>del</strong> 50%, anche nel caso di procedimento mediante autocertificazione,in relazione alle attività di verifica.


L’ORGANIZZAZIONE DELLO SPORTELLO UNICO3. Lo stesso Comune prevedrà, in relazione all’attività propria <strong>del</strong>la strutturaresponsabile <strong>del</strong> procedimento, la riscossione di diritti di istruttoria, nella misura cheverrà stabilita con <strong>del</strong>ibera di Giunta Comunale, ma tale da non eccedere, sommata aglioneri pertinenti alle altre amministrazioni e all’imposta di bollo, quella complessivamenteposta a carico <strong>del</strong>l’interessato precedentemente all’entrata in vigore <strong>del</strong> D.P.R. 447.122Art. 26Pubblicità <strong>del</strong> regolamento1. Al presente regolamento deve essere assicurata ampia pubblicità.2. Copia <strong>del</strong>lo stesso deve inoltre essere sempre tenuta a disposizione <strong>del</strong> pubblico,anche per via telematica, perché chiunque ne possa prendere visione o estrarre copia.Art. 27Norma di rinvio1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si fa rinvioalla normativa vigente in materia di sportello unico per le attività produttive, al D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267, alla Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni,alla Legge 15 marzo 1997, n. 59, alla Legge 15 maggio 1997, n.127, alla Legge24 novembre 2000, n. 340, nonché al regolamento comunale sull’ordinamento degliuffici e dei servizi, al regolamento comunale sul procedimento amministrativo, suldiritto di accesso agli atti ed alle informazioni in possesso <strong>del</strong>la Pubblica Amministrazione,sulla tutela <strong>del</strong>la privacy, oltre alle ulteriori norme giuridiche vigenti, in quantoapplicabili.Art. 28Entrata in vigore1. Il presente regolamento entra in vigore una volta diventata esecutiva la <strong>del</strong>iberadi avvenuta approvazione da parte <strong>del</strong>la Giunta comunale, nel rispetto <strong>del</strong>le procedurestabilite dallo Statuto.La nomina <strong>del</strong> responsabile <strong>del</strong>lo sportello unicoIl responsabile <strong>del</strong>la struttura è responsabile <strong>del</strong>l’intero procedimento. Secondo ilD.P.R. 447/98, come modificato e integrato dal D.P.R. 440/00, la sua nomina avviene contestualmentealla realizzazione <strong>del</strong>la struttura unica.L’art. 6, c. 11, D.P.R. 447/98, prevede che il responsabile <strong>del</strong>la struttura unica deveessere individuato “ai sensi <strong>del</strong>l’art. 107, c. 3, e <strong>del</strong>l’art. 109, c. 2, <strong>del</strong> testo unico <strong>del</strong>leleggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267”.In base all’art. 107 <strong>del</strong> TU Enti Locali, il responsabile <strong>del</strong>la struttura deve essereun dirigente. Il comma 3, lettera f) <strong>del</strong>lo stesso articolo prevede, inoltre, che gli è attribuitoil compito di rilasciare “i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi,il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discreziona-


L’ORGANIZZAZIONE DELLO SPORTELLO UNICOle, nel rispetto di criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti, da atti generali diindirizzo, ivi comprese le autorizzazioni e le concessioni edilizie”.L’art. 109, c.2, TU degli Enti Locali, prevede che nei Comuni privi di personaleavente qualifica dirigenziale, il responsabile <strong>del</strong>la struttura unica può essere il funzionarioresponsabile di un servizio o di un ufficio. In tal caso la relativa funzione gli deveessere attribuita dal Sindaco con provvedimento motivato. Il responsabile <strong>del</strong>la strutturaattribuisce ai singoli componenti la struttura unica, la qualità di responsabile dei variprocedimenti che non ritiene di gestire personalmente. Il responsabile <strong>del</strong> procedimentoviene nominato quando è proposta una domanda ai sensi <strong>del</strong>l’art. 4, c.1, D.P.R. 447/98 oai fini di cui all’art. 6, c.1, <strong>del</strong> medesimo decreto. Il responsabile <strong>del</strong> procedimento ègarante <strong>del</strong> rispetto dei termini <strong>del</strong> procedimento ed esercita nei confronti <strong>del</strong>le altreamministrazioni ed enti pubblici:• potere di impulso agli atti istruttori loro affidati che confluiscono nel provvedimento<strong>del</strong> Comune;• potere di diffida e messa in mora per l’inadempimento o il ritardato adempimento;• potere di convocare la Conferenza di Servizi, anche a prescindere dalla richiesta<strong>del</strong>l’impresa, e per pareri preventivi.123Il responsabile <strong>del</strong> procedimento risponde <strong>del</strong>l’intero procedimento. In una strutturaunica i responsabili dei singoli procedimenti saranno i funzionari designati per ogniprocedimento. Nel caso <strong>del</strong>la gestione in forma associata, essi potranno provenire daComuni diversi così come operare in Comuni diversi.A – Schema di <strong>del</strong>ibera per la nomina <strong>del</strong> responsabile <strong>del</strong>lo sportello unicoLa Giunta Comunale a seguito <strong>del</strong>l’istituzione <strong>del</strong>lo sportello unico per le attivitàproduttive di cui alla <strong>del</strong>ibera di Giunta Comunale n. _____ adottata nella seduta <strong>del</strong>_______________, esecutiva, nominava, con provvedimento n. _____ <strong>del</strong> _______________, esecutivo, qualeresponsabile di tutti i procedimenti connessi al servizio “sportello unico per le Imprese”il _______________.Visto che con l’entrata in vigore <strong>del</strong> D.P.R. 440/00 l’ambito di applicazione è stataampliato, facendo rientrare tra gli impianti produttivi di beni e servizi le attività agricole,commerciali e artigiane, le attività turistiche ed alberghiere, i servizi resi dalle banchee dagli intermediari finanziari, i servizi di telecomunicazioni la valenza che vieneattribuita al responsabile <strong>del</strong>la struttura.Considerato che è già stata stipulata con il Comune di _______________ una convenzioneper la gestione in forma associata <strong>del</strong>lo sportello unico per le attività produttive per cuianche il provvedimento finale conclusivo <strong>del</strong> procedimento degli Enti convenzionatidovrà essere rilasciato dalla struttura <strong>del</strong>lo sportello unico <strong>del</strong> Comune di _______________.Viste le innovazioni regolamentari approvate <strong>del</strong>le leggi di cui alle premesse nonda ultima la “Conferenza di Servizi” di cui alla Legge 24 novembre 2000 n. 340.


L’ORGANIZZAZIONE DELLO SPORTELLO UNICO124Ritenuto pertanto di affidare al _______________ ai sensi <strong>del</strong>l’art. 5 <strong>del</strong>la Legge 7 agosto1990, n. 241 oltre che la responsabilità <strong>del</strong>l’istruttoria e di ogni altro adempimento inerenteil singolo procedimento l’adozione <strong>del</strong> provvedimento finale conclusivo <strong>del</strong> procedimentoche, ai sensi <strong>del</strong> D.P.R. 440/00 è ad ogni effetto titolo unico per la realizzazione<strong>del</strong>l’intervento richiesto.Vista la <strong>del</strong>iberazione di Consiglio Comunale n. _____ <strong>del</strong> _______________, esecutiva, conla quale è stato approvato il Regolamento Comunale concernente i procedimenti amministrativi.Visto altresì il Regolamento di organizzazione degli uffici e servizi comunali di cuialla <strong>del</strong>iberazione di Consiglio Comunale _____ <strong>del</strong> _______________, esecutiva.Visto il Regolamento per l’organizzazione <strong>del</strong>lo sportello unico per le attività produttiveapprovato con <strong>del</strong>ibera di Giunta Comunale n. _____ in data _______________.Vista la Legge 241/90.Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 che ha approvato il Testo unico<strong>del</strong>le leggo sull’ordinamento degli enti locali.DETERMINAdi confermare quale responsabile <strong>del</strong>la struttura <strong>del</strong>lo sportello unico per le attivitàproduttive il _______________ individuato ai sensi degli articoli 107, comma 3 e 109, comma2 <strong>del</strong> testo unico <strong>del</strong>le leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con decretolegislativo 18 agosto 2000, n. 267di assegnare ai sensi degli articoli 4 e 5 <strong>del</strong>la Legge 7 agosto 1990, n. 241 la responsabilità<strong>del</strong>l’istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimentononché l’adozione <strong>del</strong> provvedimento finale conclusivo <strong>del</strong> procedimento, consideratoad ogni effetto, titolo unico per la realizzazione <strong>del</strong>l’intervento richiesto così come previstodall’art. 1 comma 1 <strong>del</strong> D.P.R. 7 dicembre 2000 n. 440;di precisare altresì che il _______________ quale funzionario preposto alla struttura èresponsabile <strong>del</strong>l’intero procedimento ai sensi <strong>del</strong>l’art. 3 <strong>del</strong> D.P.R. 447/1998B - Schema di determina dirigenziale per la nomina <strong>del</strong> responsabile <strong>del</strong>losportello unicoOggettoIndividuazione <strong>del</strong> responsabile <strong>del</strong> procedimento in materia di sportello unicoper le attività produttive, ai sensi <strong>del</strong>l’art. 3, comma 4 <strong>del</strong> D.P.R. 20.10.1998, n. 447 esuccessive modifiche ed integrazioni.Il sottoscritto _______________, Dirigente <strong>del</strong>l’Area _______________Richiamata la <strong>del</strong>iberazione <strong>del</strong>la Giunta Comunale n. _____ <strong>del</strong> _______________, avente peroggetto l’istituzione <strong>del</strong>lo sportello unico per gli insediamenti produttivi – direttive fondamentali,nella quale era demandata al Dirigente <strong>del</strong>l’Area _______________ la nomina ai sensi <strong>del</strong>l’art.3, comma 4 <strong>del</strong> D.P.R. 20.10.1998, n. 447 e successive modifiche ed integrazioni, <strong>del</strong>responsabile <strong>del</strong> procedimento in materia di sportello unico per le attività produttive;


L’ORGANIZZAZIONE DELLO SPORTELLO UNICOVisto il D. Lgs. 03.02.1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni;Visto l’art. 5 <strong>del</strong>la L. 241/90 in materia di individuazione <strong>del</strong> responsabile <strong>del</strong> procedimentoe l’art. 6 <strong>del</strong>la citata legge in materia di competenze <strong>del</strong> responsabile <strong>del</strong> procedimento;Visto il Regolamento Comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, approvatocon <strong>del</strong>iberazione di Giunta Comunale n. 293 <strong>del</strong> 17.11.1998 ed in particolare l’art.25 relativo ai compiti <strong>del</strong> responsabile <strong>del</strong> procedimento;Vista la dotazione organica <strong>del</strong> Comune di _______________, approvata con <strong>del</strong>iberazionedi Giunta Comunale n. _____ <strong>del</strong> _______________ e divenuta esecutiva in data _______________;Ritenendo di poter individuare all’interno <strong>del</strong>l’attuale organizzazione le risorse acui affidare la responsabilità <strong>del</strong> procedimento amministrativo e <strong>del</strong>la struttura organizzativarelativi allo sportello unico;Attesoche non viene richiesto il prescritto parere tecnico di cui all’art. ___ <strong>del</strong>Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, essendo la presente determinazioneistruita direttamente dal Dirigente che la sottoscrive;125DETERMINADi nominare _______________ – Istruttore _______________ – categoria _______________ – responsabile<strong>del</strong>l’intero procedimento relativo alle Autorizzazioni in materia di sportello unico per leattività produttive;Di notificare la presente determinazione al suindicato responsabile._______________, lì _______________Gli accordi operativi con gli enti terziIl D.P.R. 447/98, così come modificato dal D.P.R. 440/00, ha introdotto e disciplinatoun nuovo procedimento amministrativo unitario per le autorizzazioni alle attivitàproduttive, prevedendo contestualmente che i Comuni, anche attraverso forme associativeintercomunali, provvedano alla realizzazione di strutture organizzative per la gestionedi tale procedimento e di relativi sportelli unici quale interfaccia tra il sistema <strong>del</strong>laPubblica Amministrazione e le imprese.L’accordo operativo per la definizione dei rapporti tra Comuni ed enti aventi competenzain tema di insediamenti di imprese, è finalizzato alla semplificazione e allo snellimentoprocedurale nell’ambito dei procedimenti amministrativi volti a conferire titoliautorizzativi alle imprese per la realizzazione di interventi e modifiche agli impiantiproduttivi, mediante applicazione <strong>del</strong>la riforma in materia introdotta dal D.P.R. 440/00.Tale accordo, in particolare, disciplina le responsabilità e gli impegni reciproci nei confronti<strong>del</strong>l’utenza, tra i comuni e gli enti esterni.La collaborazione formalizzata con tale accordo permette di mettere a punto e condividerele impostazioni di carattere procedurale e organizzativo necessarie a una gestioneoperativa <strong>del</strong>le procedure il più possibile uniforme sul piano territoriale e di applicazioneeffettiva <strong>del</strong> disposto regolamentare anche in funzione <strong>del</strong>l’implementazione di


L’ORGANIZZAZIONE DELLO SPORTELLO UNICOstessi apparati e modalità per la gestione telematica e informatizzata dei procedimenti disportello unico in ambito provinciale.126Schema di accordo operativo per la definizione dei rapporti tra Comuni ed entiaventi competenza in tema di insediamenti di impreseParte primaFinalità <strong>del</strong>l’accordo operativo.FinalitàIl presente accordo operativo disciplina le responsabilità e gli impegni reciproci enei confronti <strong>del</strong>l’utenza tra i seguenti soggetti:ComuniEnti________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________per l’avvio e la gestione <strong>del</strong>lo sportello unico per le Imprese in attuazione <strong>del</strong>D.Lgs. 112/98, <strong>del</strong> D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 447, e successive circolari integrative.Compiti primari <strong>del</strong>lo sportello unicoOgni Comune aderente, anche in forma associata, al presente Accordo Operativocostituisce lo sportello unico per le Imprese che opererà garantendo:• l’unicità <strong>del</strong> procedimento amministrativo in tema di insediamenti <strong>del</strong>le imprese;• la nomina di un responsabile <strong>del</strong>lo sportello unico e <strong>del</strong> procedimento unico;• l’accessibilità e la trasparenza <strong>del</strong>l’intero procedimento, anche attraverso lacreazione e la gestione di un insieme di archivi informatici e di servizi di informazione;• il rispetto e, ove possibile, il miglioramento dei tempi per la definizione e l’espletamentodegli adempimenti riguardanti la localizzazione di impianti produttividi beni e servizi, la loro realizzazione, ristrutturazione, ampliamento,cessazione, riattivazione, e riconversione <strong>del</strong>l’attività produttiva, nonché l’esecuzionedi opere interne ai fabbricati adibiti all’uso d’impresa.Compiti <strong>del</strong> responsabile <strong>del</strong>lo sportello unicoNell’ambito <strong>del</strong> presente accordo, il responsabile <strong>del</strong>lo sportello unico sovrintendea tutte le attività necessarie per il buon funzionamento <strong>del</strong>lo stesso.In particolare:• coordina il buon andamento <strong>del</strong>le procedure di diretta competenza <strong>del</strong> Comune;• segue l’andamento dei procedimenti presso le altre amministrazioni di volta involta coinvolte da un procedimento unico, interpellando direttamente, senecessario, gli uffici o i responsabili dei procedimenti di competenza;• sollecita le amministrazioni o gli uffici in caso di ritardi o di inadempimenti;


L’ORGANIZZAZIONE DELLO SPORTELLO UNICO• propone, o se esplicitamente a ciò <strong>del</strong>egato dal Sindaco, indice espressamentele Conferenze di Servizi;• cura le audizioni con le imprese, coinvolgendo, se necessario le amministrazionio gli uffici di volta in volta coinvolti;• cura le comunicazioni agli interessati;• prende in carico direttamente tutti i provvedimenti connessi ai compiti e alleattività <strong>del</strong>lo sportello unico.127L’attribuzione <strong>del</strong>le responsabilità è effettuata direttamente dall’amministrazionecomunale in relazione al proprio ordinamento ed alle vigenti disposizioni contrattuali.AdesioniPossono aderire al presente accordo operativo, anche in momenti successivi, altriComuni, anche in forma associata, ed altri enti aventi competenza in tema di insediamentidi imprese.Modalità di adesioneL’adesione al presente accordo operativo avviene mediante semplice richiesta daparte <strong>del</strong> legale rappresentante <strong>del</strong>l’ente che intende aderire, inviata alle amministrazionielencate nel punto 1.L’adesione si intende accettata qualora una <strong>del</strong>le citate amministrazioni non abbiaopposto un motivato diniego entro 15 giorni dalla data di ricezione <strong>del</strong>la richiesta.Le modalità operative di partecipazione da parte <strong>del</strong>l’ente aderente (obblighi e servizi)sono quelle che valgono nell’accordo all’atto <strong>del</strong>l’adesione, salvo diversa comunicazionedegli aderendi all’atto <strong>del</strong>la richiesta a cui non sia stato opposto diniego entro15 giorni da parte degli aderenti stessi.Parte secondaI rapporti con gli enti esterni al Comune aventi competenza in tema di insediamenti<strong>del</strong>le imprese1. Nomina <strong>del</strong> referente <strong>del</strong>lo sportello unico presso gli esterni al Comune coinvoltidai procedimenti in tema di insediamenti <strong>del</strong>le impreseOgni ente esterno al Comune aderente al presente accordo operativo si impegna anominare uno o più referenti <strong>del</strong>lo sportello unico.La scelta di nominare un referente unico ovvero di nominare referenti in base aisingoli procedimenti da essi gestiti è nella facoltà degli enti che aderiscono al presenteaccordo operativo.L’attribuzione <strong>del</strong>le responsabilità è effettuata direttamente da ogni ente in relazioneal proprio ordinamento ed alle vigenti disposizioni contrattuali.2. Responsabilità e compiti degli enti esterni al ComuneGli enti esterni che aderiscono al presente accordo operativo si impegnano ad adottaretutte le iniziative, le misure e i provvedimenti regolamentari utili al buon funziona-


L’ORGANIZZAZIONE DELLO SPORTELLO UNICO128mento <strong>del</strong>lo sportello unico. In particolare, oltre agli obblighi esplicitamente previsti dalD. P. R. 20 ottobre 1998, n. 447, esse si impegnano:• a garantire la sollecita risposta alle richieste di informazione, di assistenza, diapprofondimento o di valutazione necessarie per il coerente svolgimento deiprocedimenti unici;• ad informare preventivamente le altre amministrazioni aderenti all’accordo sulleeventuali modifiche organizzative o regolamentari che possano influenzarela gestione <strong>del</strong>lo sportello unico;• a comunicare con la massima tempestività allo sportello unico e agli altri soggettiche gestiscono i servizi informativi, tutte le informazioni necessarie al continuativoaggiornamento degli archivi e <strong>del</strong>le banche dati;• ad adeguare le proprie dotazioni tecnologiche alle esigenze operative e funzionalialla gestione razionale ed efficace <strong>del</strong> procedimento unico;• ad attivare un servizio di consulenza telematica allo sportello unico basato sull’inviodi quesiti dallo sportello all’Ente competente con una risposta da ottenersicon la massima celerità.Parte terzaFormazione e aggiornamento1. Formazione e aggiornamentoI Comuni e gli enti aderenti al presente accordo operativo, compresi quelli cheaderiranno successivamente all’accordo, si impegnano a partecipare alle iniziative diformazione e di addestramento professionale degli addetti che dovranno operare allosportello unico o interagire con esso e ai successivi periodici aggiornamenti.Parte quartaCostituzione <strong>del</strong>l’architettura informatica e telematica per la gestione<strong>del</strong> procedimento unico1. Identificazione dei responsabili dei procedimentiGli enti aderenti al presente accordo operativo dovranno comunicare allo sportellounico:a) gli uffici o le unità organizzative responsabili dei procedimenti in tema di insediamenti<strong>del</strong>le imprese;b) l’elenco dei procedimenti trattati e <strong>del</strong>le relative autorizzazioni rilasciate da ciascunente o ufficio con i nomi dei responsabili per ogni singolo procedimento;c) i recapiti dei responsabili di ogni singolo procedimento;2. Data base pubblico dei responsabili dei procedimentiLe informazioni ed i dati di cui al punto 1 saranno organizzati ad opera <strong>del</strong>lo sportellounico in un data base (Data base pubblico dei responsabili dei procedimenti) accessibilein modalità telematica.


L’ORGANIZZAZIONE DELLO SPORTELLO UNICOIn caso di modifiche organizzative, che possano incidere sull’efficienza <strong>del</strong>lo sportellounico, o di modifiche nelle assegnazioni <strong>del</strong>le responsabilità procedimentali, gliuffici o i nuovi responsabili dei singoli procedimenti sono tenuti all’immediato aggiornamentodei dati di propria competenza.3. Data base dei procedimenti sugli insediamenti <strong>del</strong>le impreseLo sportello unico predisporrà un data base pubblico – organizzato per schede diprocedimento – con la descrizione operativa di tutti gli adempimenti a cui le impresesono sottoposte in tema di insediamenti (Data base dei procedimenti sugli insediamenti<strong>del</strong>le imprese).Ogni ente o ufficio aderente al presente accordo operativo è tenuto ad aggiornare ea perfezionare continuativamente le schede di propria competenza sulla base dei seguenticampi di informazione:• nome <strong>del</strong> procedimento;• atto risultante dal procedimento;• possibilità di autocertificazione;• normativa comunitaria, nazionale e regionale di riferimento (ivi incluse le partidi regolamento di esecuzione <strong>del</strong> procedimento predisposte dall’ente competenteper il procedimento stesso);• ente e uffici competenti con l’indicazione esaustiva dei recapiti di contatto edegli orari di lavoro;• Nome <strong>del</strong> responsabile <strong>del</strong> procedimento con l’indicazione esaustiva dei proprirecapiti di contatto (indirizzo postale, telefono, fax, posta elettronica, telefonocellulare);• elencazione <strong>del</strong>la tipologia di imprese, dei settori o <strong>del</strong>le attività alle quali ilprocedimento si applica;• descrizione <strong>del</strong>le fattispecie o <strong>del</strong>le casistiche di insediamenti alle quali il procedimentosi applica;• descrizione degli adempimenti previsti dal procedimento;• modulistica da compilare per l’espletamento <strong>del</strong> procedimento con possibilitàdi stampa <strong>del</strong>la modulistica stessa;• tempi standard (di legge e medi) <strong>del</strong> procedimento;• diritti e spese <strong>del</strong> procedimento e modalità di pagamento;• sanzioni;• predisposizione di una lista di controllo o di verifica per la determinazione <strong>del</strong>latipologia di insediamenti produttivi sottoposti al procedimento stesso.1294. Archivio informatico <strong>del</strong>le domandeLo sportello unico predisporrà un archivio informatico contenente tutte ledomande ad esso pervenute riguardanti la realizzazione, la ristrutturazione, l’ampliamento,la riattivazione, la riconversione, la realizzazione di opere interne e la cessazionedi impianti.La struttura <strong>del</strong>l’archivio informatico <strong>del</strong>le domande sarà la seguente:


L’ORGANIZZAZIONE DELLO SPORTELLO UNICO130a) numero di pratica;b) data di ricezione o di protocollo (che, qualora la documentazione allegata siacompleta, varrà come data di avvio <strong>del</strong> procedimento unico);c) oggetto <strong>del</strong>l’intervento richiesto (realizzazione, ristrutturazione, ampliamento,riattivazione, riconversione, realizzazione di opere interne, cessazione di unimpianto);d) coordinate anagrafiche e fiscali generali <strong>del</strong>l’impresa;e) coordinate anagrafiche e fiscali generali <strong>del</strong> legale rappresentante <strong>del</strong>l’impresa;f) luogo, via e numero civico <strong>del</strong>l’impianto produttivo;g) foglio e mappale catastali corredati <strong>del</strong>l’ubicazione <strong>del</strong>l’impianto;h) scheda di descrizione analitica <strong>del</strong>l’intervento e cioè <strong>del</strong>l’impianto e/o <strong>del</strong>leopere da realizzare (la scheda di descrizione analitica <strong>del</strong>l’intervento sarà predispostadallo sportello unico d’intesa con gli enti o gli uffici aderenti al presenteaccordo operativo);i) tipologia di procedimento;j) registrazione <strong>del</strong>la documentazione e/o <strong>del</strong>le autocertificazioni allegate.L’archivio informatico dovrà inoltre registrare:a) le richieste di parere e le relative pronunce rilasciate dallo sportello unico;b) le richieste di informazioni pervenute allo sportello unico organizzate per settore,per tipologia di impresa richiedente, per tipologia <strong>del</strong>l’intervento per ilquale si sono richieste informazioni, per tipologia <strong>del</strong>le informazioni richieste.c) l’archivio informatico dovrà infine consentire l’elaborazione di statisticheessenziali sulle attività <strong>del</strong>lo sportello unico. In particolare:• domande trattate;• domande andate a buon fine;• cause <strong>del</strong>la non conclusione <strong>del</strong> procedimento;• tipologia di procedimento adottato dalle imprese;• tempi medi espletamento dei procedimenti;• richieste di parere erogate;• richieste di informazioni erogate.5. Data base degli iter dei procedimenti uniciL’archivio informatico sarà integrato e servirà da base:• per la determinazione <strong>del</strong>l’iter <strong>del</strong> procedimento unico,• per il monitoraggio e il controllo <strong>del</strong>l’iter stesso e cioè <strong>del</strong>le autorizzazioni via,via acquisite dagli enti di volta in volta competenti.L’iter <strong>del</strong> procedimento unico sarà ricavato dalla scheda di descrizione analitica<strong>del</strong>l’intervento, richiesta all’impresa e conterrà le seguenti informazioni:• elenco dei procedimenti necessari per la realizzazione <strong>del</strong>l’intervento richiesto;• elenco dei procedimenti autocertificati;• enti o uffici responsabili dei singoli procedimenti;• documentazione fornita per ogni singolo procedimento;


L’ORGANIZZAZIONE DELLO SPORTELLO UNICO• indicazione <strong>del</strong>la data di scadenza <strong>del</strong> procedimento unico;• indicazione – per ogni singolo procedimento – <strong>del</strong>le date finali entro le qualidevono pervenire le singole autorizzazioni per non fuoriuscire dalla data di scadenza<strong>del</strong> procedimento unico;• indicazione dei tempi entro i quali effettuare eventuali solleciti.Il procedere <strong>del</strong>l’iter <strong>del</strong>la pratica avverrà per:• esecuzione da parte <strong>del</strong> responsabile <strong>del</strong> procedimento unico <strong>del</strong>le azioni previstedal D.P.R. 447/99;• il progressivo pervenire allo sportello unico <strong>del</strong>le autorizzazioni richieste o incaso di pronunce negative, o di mancato invio, <strong>del</strong>le autorizzazioni richieste.131Lo stato <strong>del</strong>l’iter (cosa è stato fatto e cosa rimane ancora da fare) sarà costantementemonitorato da parte <strong>del</strong> responsabile <strong>del</strong> procedimento unico per il complesso <strong>del</strong>ledomande in carico, e da parte <strong>del</strong>l’impresa via Internet, relativamente alla propriadomanda presentata.L’architettura <strong>del</strong> data base degli iter dei procedimenti unici è la seguente:• numero di pratica;• data di ricezione o di protocollo;• richiedente o destinatario <strong>del</strong>l’intervento;• scheda di descrizione analitica <strong>del</strong>l’intervento;• iter <strong>del</strong> procedimento unico richiesto (con l’indicazione degli enti o degli ufficicoinvolti, dei procedimenti pertinenti per il procedimento unico richiesto, deiprocedimenti autocertificati, <strong>del</strong>la documentazione allegata, dei termini <strong>del</strong>leautorizzazioni da ottenere per l’intervento richiesto);• registrazione <strong>del</strong>le spese e dei diritti in relazione ai diversi procedimenti;• avvio <strong>del</strong>l’iter e cioè smistamento <strong>del</strong>la documentazione agli enti di volta involta competenti;• gestione <strong>del</strong>le eventuali integrazioni documentali richieste dagli enti interni edesterni al Comune e stampa o invio elettronico alle imprese <strong>del</strong>le richieste diintegrazione;• registrazione e gestione di eventuali chiarimenti/contraddittori con l’impresa;• registrazione <strong>del</strong>le autorizzazioni via, via acquisite dagli enti interni ed esterniallo Comune;• alerting automatizzato con anticipo sulle scadenza e stampa/invio elettronicodei solleciti;• gestione e invio (a stampa o in modalità elettronica) <strong>del</strong>la conclusione <strong>del</strong> procedimentounico richiesto (assenso/diniego);• stampa degli avvisi <strong>del</strong>la convocazione <strong>del</strong>la Conferenza di Servizi (su richiesta<strong>del</strong>l’impresa o qualora non siano pervenute tutte le autorizzazioni richieste);• registrazione dei partecipanti alla Conferenza di Servizi e dei relativiverbali/decisioni;• registrazione dei controlli successivi alla realizzazione <strong>del</strong>l’impianto effettuatidagli enti o uffici a ciò preposti;


L’ORGANIZZAZIONE DELLO SPORTELLO UNICO132• automatizzazione <strong>del</strong>le comunicazioni elettroniche con gli enti esterni (anchemediante reporting automatizzato <strong>del</strong>le autorizzazioni di volta in volta pervenuteal momento <strong>del</strong>l’invio <strong>del</strong>la comunicazione);• statistiche essenziali (secondo quanto specificato nel punto 4), lettera d);• registrazione di eventuali documentazioni o autocertificazione false;• comunicazione agli enti o uffici esterni <strong>del</strong>la trasmissione degli atti alla Procura<strong>del</strong>la Repubblica;• registrazione <strong>del</strong>le ordinanze relative alle eventuali azioni di riduzione in pristino.6. Data base <strong>del</strong>le opportunitàAccanto agli archivi o ai data base precedentemente descritti, lo sportello unicoattiverà una banca dati <strong>del</strong>le opportunità territoriali, le cui componenti fondamentalisono le seguenti:• illustrazione il più possibile analitica <strong>del</strong>le possibilità di insediamenti produttivinel territorio comunale;• illustrazione <strong>del</strong>le agevolazioni finanziarie e fiscali che ricadono nel territoriocomunale e/o nell’area;• descrizione <strong>del</strong> tessuto socio/produttivo <strong>del</strong> territorio comunale e/o <strong>del</strong>l’areafinalizzato ad illustrare ai potenziali investitori le basi infrastrutturali e umaneofferte dal territorio stesso;Gli archivi o le banche dati di cui ai punti a) e c) verranno attivate e gestite in collaborazionecon la <strong>Regione</strong>; gli archivi o le banche dati di cui al punti b) saranno invecea cura <strong>del</strong>lo sportello unico.LinkLa struttura <strong>del</strong>le basi o <strong>del</strong>le banche dati descritte nei punti precedenti saràinoltre integrata a cura <strong>del</strong>lo sportello unico – anche con le indicazioni ed il supportodegli enti o degli uffici che aderiscono al presente accordo operativo – da ogni altrocollegamento telematico utile all’acquisizione di informazioni e di servizi per lo sviluppo<strong>del</strong> territorio.Parte quintaLe dotazioni tecnologiche di partenzaDotazioni tecnologiche di baseGli sportelli unici e gli enti esterni al Comune dovranno essere dotati:• di una postazione telefonica ad accesso diretto;• di un personal computer di adeguata potenza dotato di modem,• di stampante,• di collegamento ad Internet con relativo indirizzo di posta elettronica.


L’ORGANIZZAZIONE DELLO SPORTELLO UNICOParte sestaSemplificazione e standardizzazioneCoordinamento permanente per la semplificazione e la standardizzazioneÈ istituito un coordinamento permanente presso la per la semplificazione e larazionalizzazione <strong>del</strong>le procedure, dei processi e <strong>del</strong>le soluzioni e la standardizzazione<strong>del</strong>la modulistica, costituito dai rappresentanti <strong>del</strong>le amministrazioni aderenti.Il coordinamento:• vigila sull’applicazione <strong>del</strong> presente accordo operativo;• analizza ed interpreta le risultanze e i dati acquisiti dallo svolgimento <strong>del</strong>le attività<strong>del</strong>lo sportello unico;• evidenzia le incongruenze o le difficoltà procedurali e di gestione incontrate;• formula e propone agli enti o uffici aderenti al presente accordo operativomiglioramenti e correttivi, in particolare per quanto riguarda:– la semplificazione <strong>del</strong>le procedure e <strong>del</strong>la modulistica;– la riduzione dei processi e dei passaggi amministrativi;– la razionalizzazione e la semplificazione dei flussi di comunicazione e diinterazione tra gli enti coinvolti dallo sportello unico;– la semplificazione e razionalizzazione <strong>del</strong>la comunicazione alle imprese;– il miglioramento complessivo <strong>del</strong> funzionamento, <strong>del</strong>l’efficacia e <strong>del</strong>l’efficienza<strong>del</strong>lo sportello unico.133I miglioramenti, le semplificazioni e le razionalizzazioni individuate saranno verbalizzate,articolate temporalmente per quanto riguarda la loro attuazione e allegate alpresente accordo operativo.Parte settimaServizio informazione e pareri preliminari1. Le richieste preliminari di informazioneIn situazioni nelle quali l’impresa intenda ottenere preliminarmente una schedulazioneoperativa <strong>del</strong>l’iter <strong>del</strong> procedimento unico richiesto, lo sportello unico opererà come segue:• ricevimento <strong>del</strong>l’impresa;• compilazione da parte <strong>del</strong>l’impresa <strong>del</strong>la scheda di descrizione analitica <strong>del</strong>l’interventorichiesto;• sulla base <strong>del</strong>la scheda di descrizione analitica <strong>del</strong>l’intervento richiesto, <strong>del</strong>data base <strong>del</strong>le procedure e degli iter associati, lo sportello unico produrrà l’iter<strong>del</strong> procedimento unico relativo all’intervento richiesto con l’indicazione degliuffici interni al Comune e degli enti o uffici esterni coinvolti dall’interventorichiesto, degli adempimenti, <strong>del</strong>la relativa modulistica e dei documenti da predisporre,dei diritti di segreteria o di istruttoria da corrispondere ai diversi entio uffici, <strong>del</strong>la determinazione dei tempi previsti;• protocollazione e consegna all’impresa <strong>del</strong>la documentazione illustrativa <strong>del</strong>procedimento e <strong>del</strong>la documentazione da produrre relativamente allo stesso.


L’ORGANIZZAZIONE DELLO SPORTELLO UNICO1342. Pronuncia sulla conformità dei progetti preliminaria) Per la formulazione di pareri sulla conformità dei progetti preliminari di insediamentiproduttivi il D.P.R.447/98 (art. 3) stabilisce che:“La struttura, su richiesta degli interessati, si pronuncia sulla conformità, allostato degli atti, in possesso <strong>del</strong>la struttura, dei progetti preliminari dai medesimisottoposti al suo parere con i vigenti strumenti di pianificazione paesistica,territoriale e urbanistica […]”“la struttura si pronuncia entro 90 giorni”.b) Qualora per la formulazione di tali pareri sia necessario il coinvolgimento e la convocazionedi uno o più enti esterni, si dovrà procedere con le seguenti modalità:• contatto telefonico;• richiesta via fax o per posta elettronica;• predisposizione di incontri diretti e i responsabili dei procedimenti per iquali si richiedono chiarificazioni.c) La redazione <strong>del</strong> parere sarà a cura <strong>del</strong> responsabile <strong>del</strong>lo sportello unico, chepotrà allegare i parere espressi dagli altri enti o uffici esterni.Parte ottavaL’avvio <strong>del</strong> procedimento unico1. Avvio <strong>del</strong> procedimentoIn situazioni nelle quali l’impresa, sulla base <strong>del</strong>le sue conoscenze, abbia già predispostola documentazione necessaria per l’attivazione <strong>del</strong> procedimento unico e sirivolga allo sportello unico per l’avvio <strong>del</strong> proprio procedimento unico, lo sportello opereràcome segue:a) compilazione o consegna da parte <strong>del</strong>l’impresa <strong>del</strong>la domanda unica comprensivascheda di descrizione analitica <strong>del</strong>l’intervento richiesto e <strong>del</strong>la relativadocumentazione;b) scelta <strong>del</strong>l’iter <strong>del</strong> procedimento unico, ed in caso di dubbi o di incertezze nelladeterminazione, adozione <strong>del</strong>la procedura di consultazione descritta nellaParte settima, punto 2, sottopunto b);c) valutazione preliminare <strong>del</strong>la completezza <strong>del</strong>la documentazione richiesta e,nel caso di evidenti manchevolezze documentali, invito all’impresa a provvedereal completamento <strong>del</strong>la documentazione;d) in caso di valutazione preliminare positiva <strong>del</strong>la documentazione presentata,protocollazione <strong>del</strong>la domanda, sua immissione nell’archivio informatico e congedo<strong>del</strong>l’impresa;e) trasmissione <strong>del</strong>la domanda unica, agli enti o uffici competenti.2. Protocollazione e accettazione <strong>del</strong>la domandaLa protocollazione <strong>del</strong>le domande ha luogo ad opera <strong>del</strong>lo sportello unico medianteassegnazione di un numero univoco di protocollo determinato con criteri identici pertutte le amministrazioni aderenti al presente accordo operativo.


L’ORGANIZZAZIONE DELLO SPORTELLO UNICOTale numero di protocollo dovrà essere conservato da tutte le amministrazioni aderential presente accordo.L’accettazione <strong>del</strong>la domanda unica e <strong>del</strong>la relativa documentazione e la immediataprotocollazione valgono come comunicazione di avvio <strong>del</strong> procedimento.L’interessato può in ogni caso richiedere una comunicazione formale di avvio <strong>del</strong>procedimento. I termini <strong>del</strong> procedimento unico decorrono dal momento <strong>del</strong>l’assegnazione<strong>del</strong> protocollo. L’immissione dei dati nell’archivio informatico dovrà aver luogocontestualmente alla protocollazione.1353. La gestione <strong>del</strong>le integrazioni documentaliConsiderato che, una volta avviato il procedimento, è possibile ricorrere per unasola volta, ed entro un termine massimo di 30 giorni, alla richiesta all’impresa di integrazionidocumentali, per le gestione <strong>del</strong>le integrazioni documentali da richiedere alleimprese, si opererà secondo il seguente schema:• entro 10 giorni dal ricevimento <strong>del</strong>la documentazione, gli enti aderenti al presenteaccordo operativo e le strutture interne al Comune sono tenuti a comunicareallo sportello unico la richiesta di eventuali integrazioni documentali. Ciòal fine di consentire allo sportello unico di unificare le richieste all’impresa diintegrazione documentale;• in caso di mancata risposta varrà il principio <strong>del</strong> silenzio-assenso;• è fatta salva la possibilità per lo sportello unico di sollecitare le risposte da partedegli enti esterni per telefono, fax, posta elettronica;• la richiesta di integrazioni documentali da parte degli enti esterni dovrà contenerela descrizione precisa <strong>del</strong>le parti documentali o dei documenti mancanti;• lo sportello unico comunicherà all’impresa le integrazioni documentali consospensione <strong>del</strong>la decorrenza dei termini;• una volta pervenute dall’impresa, le integrazioni documentali saranno nuovamentetrasmesse agli enti o uffici esterni ad opera <strong>del</strong>lo sportello unico.Parte nonaIl procedimento semplificato1. La gestione <strong>del</strong> procedimento unico: principi generaliLa celerità di esecuzione <strong>del</strong> procedimento unico presuppone che gli enti esterniallo sportello unico:a. si impegnino a rispondere alle richieste di autorizzazione o di atti di consensocomunque denominati al fine di fornire allo sportello unico tutti gli elementi divalutazione per la formulazione di una decisione corretta sull’intervento propostodall’impresa;b. si attengano al rispetto dei tempi, sia al fine di consentire la richiesta all’impresadi eventuali integrazioni documentali o chiarimenti, sia al fine di accelerarei tempi di convocazione <strong>del</strong>la Conferenza di Servizi in caso di parerinegativi;


L’ORGANIZZAZIONE DELLO SPORTELLO UNICO136c. prevedano nei propri regolamenti interni – d’intesa con lo sportello unico e –qualora necessario – con gli altri Enti coinvolti dal procedimento unico – soluzionifunzionali, operative e tecniche in grado di integrarsi organicamente conle esigenze amministrative e di servizio imposte dalla normativa sulla sportellounico;d. si adoperino ad evitare per quanto possibile il ricorso alla Conferenza di Servizial fine di ridurre i tempi e i costi <strong>del</strong> procedimento unico stesso.2. Il procedimento semplificatoPer l’acquisizione degli atti autorizzatori o di consenso comunque denominati ai fini<strong>del</strong>la conclusione <strong>del</strong> procedimento semplificato, lo sportello unico opererà come segue:a) qualora tali atti pervengano tutti nei termini previsti dalle diverse tipologie diprocedimento unico e siano tutti favorevoli, lo sportello unico:• registrerà nel data base <strong>del</strong>l’iter dei procedimenti unici le autorizzazioni amano a mano che esse pervengono,• comunicherà all’impresa la conclusione positiva <strong>del</strong> procedimento unico,• comunicherà agli enti aderenti al presente accordo operativo e ad ogni altroente interessato l’esito positivo <strong>del</strong> procedimento unico stesso;b) alla prima pronuncia negativa, lo sportello unico:• registrerà nel data base <strong>del</strong>l’iter dei procedimenti unici l’autorizzazionenegativa pervenuta;• comunicherà all’impresa la conclusione negativa <strong>del</strong> procedimento unico;• comunicherà agli enti aderenti al presente accordo operativo e ad ogni altroente interessato l’esito negativo <strong>del</strong> procedimento unico stesso, preavvertendolicontestualmente <strong>del</strong>la probabile richiesta di Conferenza di Servizi daparte <strong>del</strong>l’impresa interessata;c) qualora non pervenga alcun atto autorizzatorio o di consenso o ne manchi qualcunoin base all’iter <strong>del</strong> procedimento unico stabilito, lo sportello unico:• registrerà nel data base <strong>del</strong>l’iter dei procedimenti unici lo stato <strong>del</strong> procedimento,• comunicherà all’impresa lo stato <strong>del</strong> procedimento unico,• chiederà al Sindaco di convocare entro un massimo di 5 giorni una Conferenzadi Servizi decisoria, fissandone la data.3. La Conferenza di Servizi: principi generaliPer lo svolgimento <strong>del</strong>le Conferenze di Servizi ci si atterrà a quanto stabilito dallanormativa vigente.4. Delega <strong>del</strong> Sindaco nei confronti <strong>del</strong> responsabile <strong>del</strong> procedimentoAl fine di snellire l’attività amministrativa in tema di sportello unico, il Sindacopotrà disporre una <strong>del</strong>ega generale nei confronti <strong>del</strong>lo sportello unico per l’indizione<strong>del</strong>le Conferenze di Servizi e <strong>del</strong>le audizioni inerenti le attività <strong>del</strong>lo sportello unicostesso.


L’ORGANIZZAZIONE DELLO SPORTELLO UNICO5. Principi di gestione <strong>del</strong>la Conferenza di ServiziGli enti aderenti al presente accordo operativo si impegnano in ogni caso all’osservanzadei seguenti criteri:• impegno a garantire la partecipazione alle Conferenze di Servizi di dirigenti ofunzionari dotati dei necessari poteri di rappresentanza; la reiterata ed immotivataassenza dei dirigenti o dei funzionari responsabili dei procedimenti alleConferenze di Servizi costituisce elemento negativo di valutazione <strong>del</strong>la prestazionelavorativa, effettuata sulla base <strong>del</strong>le vigenti norme contrattuali, fatta salval’applicazione <strong>del</strong>la normativa vigente in materia di Conferenza di Servizi;• costante ricerca di soluzioni in grado di equilibrare le esigenze <strong>del</strong>le imprese eil relativo impatto economico con le esigenza di tutela urbanistica, paesistica,ambientale, sanitaria e di sicurezza;• determinazione di tempi di conclusione <strong>del</strong>la Conferenza di Servizi il più possibilebrevi in rapporto alla natura e alle caratteristiche <strong>del</strong>l’insediamento da trattare.137Tali criteri hanno un duplice fine:• evitare il ricorso alla comunicazione <strong>del</strong> dissenso entro venti giorni dalla datadi chiusura <strong>del</strong>la Conferenza;• fare in modo che, qualora le determinazioni <strong>del</strong>la Conferenza siano di contenutosostanzialmente diverso da quelle inizialmente previste, tutti i partecipantivi abbiano dato il loro consapevole concorso.Gli enti aderenti al presente accordo operativo si impegnano ad adottare tali critericome principi informatori e linee operative cui attenersi per la conduzione <strong>del</strong>le ConferenzeServizi previste dal D.P.R. 447/98.6. Facoltà <strong>del</strong> responsabile <strong>del</strong> procedimento unicoOltre ai casi espressamente previsti dal D.P.R. 447/98, il responsabile <strong>del</strong> procedimentounico potrà prevedere la convocazione:a) di Conferenze di Servizi a carattere istruttorio (secondo quanto descritto nellaParte settima);b) di Conferenze di Servizi decisionali, ancor prima <strong>del</strong>la scadenza <strong>del</strong> termine dicui all’art. 4 <strong>del</strong> D.P.R. citato, qualora:– risulti improbabile il rispetto dei termini;– risulti opportuno l’esame contestuale dei diversi aspetti <strong>del</strong>l’intervento soggettiad autorizzazione;– la natura o la complessità <strong>del</strong>l’intervento, richieda l’adozione di tale approccio.Parte decimaIl procedimento mediante autocertificazione1. Il procedimento mediante autocertificazioneIl Dlgs.112/98, art. 25, punto c, prevede per le imprese la “facoltà ... di ricorrereall’autocertificazione per l’attestazione, sotto la propria responsabilità, <strong>del</strong>la conformità<strong>del</strong> progetto alle singole prescrizioni <strong>del</strong>le norme vigenti”.


L’ORGANIZZAZIONE DELLO SPORTELLO UNICO138Il D.P.R. 447/98 disciplina l’uso <strong>del</strong>l’autocertificazione consentendo alle impresedi ricorrervi o in via esclusiva (tranne che per le materie non autocertificabili) o, perquelle singole autorizzazioni che l’impresa non valuta opportuno autocertificare, in combinazionecon il procedimento semplificato.L’impresa può dunque scegliere un procedimento misto, decidere, cioè, di autocertificaresolo in parte l’intervento richiesto, ricorrendo per le parti restanti al procedimentosemplificato.2. Il procedimento mediante autocertificazioni: principi e obblighiGli enti aderenti al presente accordo operativo si impegnano a favorire l’adozione<strong>del</strong> procedimento mediante autocertificazione, rendendolo praticabile ogniqualvoltaesso sia compatibile con le norme comunitarie, nazionali e regionali (in particolare perquanto riguarda gli impianti a struttura semplice da definirsi ad opera <strong>del</strong>le Regioni stessein base all’art. 6, comma 6, <strong>del</strong> D.P.R. 447/98).A tal fine, essi si impegnano:• a definire – anche con intese separate – i procedimenti che sono autocertificabili,concordando una modulistica per ogni singola autocertificazione; l’elencodei procedimenti autocertificabili – tenuto conto anche <strong>del</strong>le norme regionali –dovrà essere allegato al presente accordo operativo ed inserito nel data base deiprocedimenti al fine di essere reso noto alle imprese. Il data base dei procedimenti,la modulistica di autocertificazione ed il modulo per la scelta <strong>del</strong>le autorizzazioniacquisibili mediante autocertificazione o mediante procedimentosemplificato dovranno essere tempestivamente aggiornati in caso di variazioni;• a predisporre al fine di far conoscere e di semplificare all’impresa la scelta diquale percorso procedimentale adottare per l’intervento richiesto una matricegenerale dei procedimenti con l’indicazione <strong>del</strong>le autorizzazioni che possonoessere autocertificate e di quelle per le quali si deve comunque ricorrere al procedimentosemplificato;• ad esercitare – nei tempi e nelle modalità stabilite dalle norme o dai propri regolamenti– le proprie attività di controllo, comunicandone immediatamente gliesiti allo sportello unico;• ad effettuare – su richiesta <strong>del</strong>lo sportello unico – controlli e istruttorie tecniche(queste ultime da regolarsi mediante specifiche convenzioni);• a partecipare – su richiesta <strong>del</strong>lo sportello unico – alle audizioni e alle riunionidi cui all’art. 6, c.13, D.P.R.447/98;• a comunicare agli enti aderenti al presente accordo operativo l’eventuale trasmissionealla Procura <strong>del</strong>la Repubblica degli atti relativi ad autocertificazioni false.3. La gestione <strong>del</strong> procedimento mediante autocertificazioneIn situazioni nelle quali l’impresa – sulla base <strong>del</strong>le sue conoscenze o perché abbiagià consultato lo sportello unico – abbia già predisposto la documentazione necessariaper l’attivazione <strong>del</strong> procedimento unico e si rivolga allo sportello unico per l’avvio <strong>del</strong>procedimento unico stesso, lo sportello opererà come segue:


L’ORGANIZZAZIONE DELLO SPORTELLO UNICO• compilazione o consegna da parte <strong>del</strong>l’impresa <strong>del</strong>la scheda di descrizione analitica<strong>del</strong>l’intervento richiesto (o domanda unica), <strong>del</strong>le relative autocertificazionie – per le materie non autocertificabili, o in caso di scelta da parte <strong>del</strong>l’impresadi autocertificare solo una parte <strong>del</strong>la autorizzazioni richieste (procedimentomisto) – anche <strong>del</strong>la documentazione richiesta;• valutazione preliminare <strong>del</strong>la completezza <strong>del</strong>le autocertificazioni presentate e<strong>del</strong>la documentazione prodotta e, in caso di evidenti manchevolezze, invitoall’impresa a provvedere al completamento <strong>del</strong>la documentazione;• in caso di valutazione preliminare positiva <strong>del</strong>le autocertificazioni e <strong>del</strong>la documentazionepresentata, protocollazione <strong>del</strong>la domanda, sua immissione nell’archivioinformatico e congedo <strong>del</strong>l’impresa;• riesame <strong>del</strong>la documentazione consegnata attraverso l’assegnazione <strong>del</strong>l’iter<strong>del</strong> procedimento unico relativo all’intervento richiesto e immediato aggiornamento<strong>del</strong> data base degli iter dei procedimenti unici;• trasmissione <strong>del</strong>la copia <strong>del</strong>la domanda e <strong>del</strong>la documentazione prodotta per leverifiche o per l’attivazione dei procedimenti non autocertificabili o per i qualil’impresa non abbia richiesto l’autocertificazione, agli enti o uffici coinvolti dall’interventorichiesto;139Considerato che, una volta ricevuta la domanda, le autocertificazioni e la documentazione,è possibile ricorrere per una sola volta ed entro un termine massimo di 30giorni alla richiesta di integrazioni documentali, entro 10 giorni dal ricevimento <strong>del</strong>leautocertificazioni e <strong>del</strong>la documentazione gli enti aderenti al presente accordo operativosono tenuti a comunicare allo sportello unico la richiesta di eventuali integrazioni documentali;ciò al fine di consentire allo sportello unico di unificare le richieste all’impresadi integrazione documentale In caso di mancata risposta varrà il principio <strong>del</strong> silenzioassenso.È fatta salva la possibilità per lo sportello unico di sollecitare le risposte da partedegli enti o uffici esterni per telefono, fax, posta elettronica o per immissione <strong>del</strong>larisposta nel data base <strong>del</strong>l’iter dei procedimenti unici da parte degli enti esterni. Il database <strong>del</strong>l’iter dei procedimenti unici dovrà essere aggiornato con l’indicazione <strong>del</strong>ladocumentazione mancante o da integrare;La richiesta di integrazioni documentali da parte degli enti o uffici esterni dovràcontenere la descrizione precisa <strong>del</strong>le parti documentali o dei documenti mancanti(eventualmente anche attraverso l’uso di specifiche linee guida);Lo sportello unico comunicherà all’impresa nei 2 giorni lavorativi successivi al ricevimento<strong>del</strong>le richieste di integrazioni o la completezza <strong>del</strong>le autocertificazioni e <strong>del</strong>la documentazioneconsegnata o la richiesta di eventuali integrazioni documentali, aggiornando ildata base <strong>del</strong>lo stato degli iter dei procedimenti unici con l’indicazione e la data <strong>del</strong>l’invio<strong>del</strong>la completezza <strong>del</strong>la documentazione o <strong>del</strong>la richiesta <strong>del</strong>le integrazioni documentali.Una volta pervenute, le integrazioni documentali saranno nuovamente trasmesseagli Enti esterni ad opera <strong>del</strong>lo sportello unico. Lo sportello unico provvederà ad aggiornareimmediatamente il data base <strong>del</strong>l’iter dei procedimenti unici con l’indicazione <strong>del</strong>lacompletezza <strong>del</strong>la documentazione consegnata dall’impresa;


L’ORGANIZZAZIONE DELLO SPORTELLO UNICO140Qualora ai sensi <strong>del</strong>l’art. 6, dei cc.4 e 5 <strong>del</strong> D.P.R. 447/98, lo sportello unico ritengadi dover convocare l’impresa per una audizione in contraddittorio volta a chiarire lesoluzioni tecniche e progettuali, il rispetto normative amministrative e tecniche di settoreo per progetti di particolare complessità ovvero per proporre una diversa localizzazione<strong>del</strong>l’impianto o comunque <strong>del</strong>le modifiche al progetto, gli enti aderenti al presenteaccordo operativo – su richiesta <strong>del</strong>lo sportello unico – dovranno fornire la loro assistenzaed il loro supporto tecnico, presenziando, ove richiesto, all’audizione. Il verbale<strong>del</strong>l’audizione sarà registrato nel data base dei procedimenti unici e in ogni caso trasmessoa cura <strong>del</strong>lo sportello unico a tutti enti o uffici coinvolti nel procedimento;La comunicazione da parte <strong>del</strong>l’impresa allo sportello unico <strong>del</strong>l’avvio dei lavori –quale sia stato il procedimento adottato – dovrà essere trasmessa a tutti gli enti esternicompetenti per i controlli di cui all’art. 7, c. 3, <strong>del</strong> D.P.R. 447/98.Parte undicesimaCollaudiPer le rispettive competenze, gli enti aderenti al presente accordo operativo sonotenuti a partecipare ai collaudi fissati dallo sportello unico.La comunicazione agli enti aderenti al presente accordo operativo <strong>del</strong>la data <strong>del</strong>collaudo dovrà essere effettuata dallo sportello unico con un anticipo di almeno 10 giornilavorativi.Nel caso di collaudi effettuati autonomamente dall’impresa, lo sportello unicodovrà comunicare agli enti e agli uffici aderenti al presente accordo operativo l’avvenutodeposito <strong>del</strong> certificato di collaudo.Parte dodicesimaControlliL’esito dei controlli effettuati dagli enti aderenti al presente accordo operativosecondo quanto stabilito dall’art. 9, c.6, D.P.R. 447/98 dovranno essere immediatamentecomunicato allo sportello unico che li dovrà registrare nel suo archivio informatico.Parte tredicesimaSpeseGli enti aderenti al presente accordo operativo dovranno trasmettere allo sportellounico l’ammontare <strong>del</strong>le spese o dei diritti in relazione ai procedimenti di lorocompetenza.Per i pagamenti di spese o diritti relativi alle autorizzazioni richieste dall’impresa, glienti o gli uffici aderenti al presente accordo operativo si atterranno al seguente schema:• l’avvenuto pagamento <strong>del</strong>le spese o dei diritti da corrispondersi per l’avvio deidiversi procedimenti dovrà essere documentato dall’impresa al momento <strong>del</strong>laconsegna <strong>del</strong>la domanda unica e <strong>del</strong>la relativa documentazione;


L’ORGANIZZAZIONE DELLO SPORTELLO UNICO• eventuali spese o diritti che l’impresa dovrà effettuare in corso di esecuzione oal termine <strong>del</strong> procedimento unico saranno documentati allo sportello unico;• Le prestazioni <strong>del</strong>lo sportello unico, in quanto configurabili come servizi erogatidall’ente, possono essere soggette al pagamento <strong>del</strong>le tariffe e dei diritti determinatidall’amministrazione comunale, ai sensi <strong>del</strong>la legislazione vigente.Parte quattordicesimaTrasmissione <strong>del</strong>la documentazione141A seconda <strong>del</strong>le circostanze, <strong>del</strong>la convenienza, <strong>del</strong>la fattibilità tecnica e <strong>del</strong>lasicurezza, la trasmissione <strong>del</strong>la documentazione dallo sportello unico agli enti o ufficiesterni potrà aver luogo• per posta,• a mezzo messo,• a mezzo personale <strong>del</strong>lo sportello unico,• per corriere,• per fax,• per posta elettronica.L’uso <strong>del</strong>la comunicazione elettronica sarà comunque adottato per la trasmissione<strong>del</strong>le informazioni principali riguardanti la domanda unica e qualora siano rispettati glistandard di sicurezza consentiti dalla tecnologia e dalla normativa potrà essere adottataper la trasmissione <strong>del</strong>la documentazione.Per la trasmissione <strong>del</strong>la documentazione e degli atti autorizzatori o di consensocomunque denominati, gli enti o gli uffici aderenti al presente accordo operativo si impegnanoad adottare soluzioni informatiche e telematiche ed un programma applicativocomune.La documentazione consegnata dalle imprese e gli atti autorizzatori o di consensocomunque denominati ottenuti dagli enti o uffici esterni dovrà essere sistematicamentearchiviata e resa disponibile presso lo sportello unico (anche attraverso l’uso di tecnologiedi archiviazione ottica accessibili via rete), creando in tal mondo un archivio generale<strong>del</strong>la documentazione relativa agli insediamenti produttivi che si verificano nel territoriodi competenza <strong>del</strong>lo sportello unico.


CAPITOLO 5QUATTRO ESEMPIDI VARIANTE AL PRG143


QUATTRO ESEMPI DI VARIANTE AL PRG145Vengono qui di seguito riportati, come già anticipato nel capitolo 2, quattro casiconcreti di variante urbanistica, prevista dall’art.5, D.P.R. 447/98 e s.m.i.• Caso 1: realizzazione di un nuovo impianto produttivo.• Caso 2: edificio produttivo in ZTO D il cui ampliamento si sviluppa in zonaagricola.• Caso 3: edificio produttivo in ZTO E (riconosciuto ai sensi <strong>del</strong>la L.R. 11/87) ilcui ampliamento comporta l’incremento <strong>del</strong>la superficie di pertinenza <strong>del</strong>l’attività.• Caso 4: riconversione di un edificio commerciale.Caso 1: realizzazione di un nuovo impianto produttivoIl caso in questione riguarda un impianto produttivo di stoccaggio e lavorazionelegnami, ubicato in una città di medie dimensioni, che movimenta circa 30.000 tonnellatel’anno di legname in tronchi e tavole, che arrivano prevalentemente tramite ferrovia.Gran parte <strong>del</strong> materiale arriva alla stazione ferroviaria e viene depositato pressoun magazzino preso in affitto dalle Ferrovie <strong>del</strong>lo Stato, una parte viene depositatapresso il Foro Boario e una parte viene carrellata, con l’uso di speciali rimorchi (chetrasportano i vagoni) direttamente nella segheria. Tutto ciò comporta un via vai diautotreni (anche a 15 al giorno) che crea continue situazioni di conflittualità con iltraffico urbano.Inoltre l’attuale ubicazione <strong>del</strong>l’impianto produttivo presenta notevoli disagi siaper l’attività stessa, in quanto lontana dalla stazione ferroviaria, sia per la popolazione,in quanto ubicata in adiacenza a zone residenziali caratterizzate da una medio-alta densitàdi popolazione, la quale è costretta a subire, oltre ai continui intralci alla circolazione,diverse forme di inquinamento (da rumore, da polveri, da inquinamento visivo causatodalle cataste di legname, ecc.).Da anni la ditta cerca una diversa ubicazione, lontana dal centro abitato ed adiacenteal sistema ferroviario. Dopo aver trovato ed acquistato un sito idoneo alle proprieesigenze ha presentato al Comune richiesta di concessione edilizia, che non ha trovatoaccoglimento perché il sito è ubicato su di un terreno classificato ZTO E dal vigente PRG.


QUATTRO ESEMPI DI VARIANTE AL PRGLa successiva richiesta <strong>del</strong>la Ditta di ammissione alla procedura di cui all’art. 5<strong>del</strong> D.P.R. 447/98 è stata invece accolta dal Comune, il quale ha convocato la prima seduta<strong>del</strong>la Conferenza di Servizi invitando i sotto elencati enti:146<strong>Regione</strong> <strong>del</strong> <strong>Veneto</strong>ASSLComando Provinciale dei Vigili <strong>del</strong> FuocoDirezione Compartimentale <strong>del</strong>le Ferrovie<strong>del</strong>lo StatoProvinciaGenio CivileConsorzio di BonificaARPAVComuneENEL spa Direzione TrivenetoSnam – rete Gas spa – Distretto competenteLa Conferenza di Servizi, verificato nel corso <strong>del</strong>la seduta che il progetto era carentedi informazioni e valutazioni in merito ad alcuni aspetti di natura edilizia, ambientale,sanitaria ed urbanistica, ha determinato di sospendere ogni ulteriore determinazioneinvitando la ditta a fornire i dati e le informazioni mancanti.In particolare sotto l’aspetto urbanistico:• Il progetto non conteneva lo schema di convenzione per l’esecuzione <strong>del</strong>le operedi urbanizzazione relative all’intervento, né veniva fatta alcuna menzione inmerito all’impegno da parte <strong>del</strong>la ditta a trasferire la propria attuale sede produttivanel sito interessato dal nuovo progetto;• L’area di pertinenza <strong>del</strong>l’attività ricadeva in parte in zona classificata a servizidal vigente PRG e il Comune non era in grado, in sede di Conferenza di Servizi,di definire se erano aree a standard di cui al DM 1444/68, oppure superfici aservizi impropriamente denominate tali.• Il progetto offriva le superfici a servizi di cui all’art. 25 <strong>del</strong>la L.R. 61/85 previsteper le zone di completamento, mentre trattandosi di una nuova realizzazioneavrebbero dovuto essere previste le superfici a servizi proprie <strong>del</strong>le zone diespansione;• Il progetto non prevedeva idonee opere di riduzione <strong>del</strong>l’impatto visivo sul territoriocircostante.• Il progetto non offriva dati previsionali sul possibile inquinamento acustico,che risultavano particolarmente importanti, anche ai fini di una valutazioneurbanistica (ubicazione <strong>del</strong>l’impianto) data la relativa vicinanza <strong>del</strong>lo stesso adabitazioni rurali e in considerazione <strong>del</strong>la previsione <strong>del</strong> PRG che prevedeva lacostruzione di una casa per anziani prossima all’area di pertinenza <strong>del</strong>l’impiantostesso.Veniva conseguentemente richiesto al Comune di certificare l’assenza di aree produttivenelle previsioni di PRG o l’inidoneità <strong>del</strong>le stesse, e di verificare la reale naturagiuridico-amministrativa <strong>del</strong>l’area a servizi parzialmente interessata dal progetto di nuovoimpianto.Altresì veniva chiesto alla Ditta di fornire le informazioni mancanti e la rielaborazione<strong>del</strong> progetto secondo le indicazioni emerse in sede di Conferenza (standard urba-


QUATTRO ESEMPI DI VARIANTE AL PRGnistici, mascheramenti arborei ed arbustivi, accessibilità e previsione dei flussi di trafficosu gomma e su ferro, verifica inquinamento acustico).Successivamente sono state svolte ulteriori sedute <strong>del</strong>la Conferenza di Servizinel corso <strong>del</strong>le quali sono stati forniti dai progettisti gli elementi di valutazione mancanti.In particolare, per quanto riguardava gli aspetti urbanistici, il responsabile <strong>del</strong>procedimento, dopo le verifiche tecniche attuate dagli uffici comunale è stato in gradodi certificare:a) che l’area a “servizi” parzialmente interessata dall’area di pertinenza <strong>del</strong>l’attivitàera classificata “zona per attrezzature di interesse generale di servizio allepersone a livello urbano e sovracomunale” e che si trattava di uno standardintegrativo ed aggiuntivo a quanto richiesto dalla legge urbanistica. Dunque lariduzione di tale superficie non comportava sottrazione di aree a servizi.b) che, a seguito <strong>del</strong>le valutazioni <strong>del</strong>l’ente territorialmente competente (ARPAV),l’impianto produttivo risultava compatibile, in termini di possibile inquinamentoacustico, con l’eventuale realizzazione <strong>del</strong>la struttura socio-sanitaria previstadal PRG in area limitrofa, a condizione che venissero realizzati opportuniaccorgimenti tecnici (dettagliatamente prescritti) sugli edifici e sugli impianti;c) che il previsto progetto di collegamento ferroviario aveva ottenuto il parerefavorevole <strong>del</strong>le Ferrovie <strong>del</strong>lo Stato.d) che le aree produttive ancora libere previste dal vigente PRG non risultavanoidonee sia perché ubicate lontane dalla linea ferroviaria, sia perché le NTA <strong>del</strong>PRG non consentivano l’insediamento <strong>del</strong>l’attività in questione.147Altresì è stato rivisto e in parte rielaborato, con la diretta partecipazione degli Enticompetenti, il progetto edilizio ed urbanistico. In particolare sono state attuate le indicazionifornite dall’ARPAV, dall’ASSL e dalle FFSS.La nuova versione progettuale risultava composta dai seguenti elaborati:Tav. 1 Carta Tecnica Regionale, PRG, mappecatastali – sc. VarieTav. 2 Stato di fatto – Rilievo quotato – sc.1:500Tav. 3 Stato di fatto – Sezioni <strong>del</strong> terreno – sc.1:100Tav. 4 Progetto – Planimetria generale – zonizzazionee previsioni di PRG – sc. 1:500Tav. 5 Progetto – Distanze – schema idranti –sc. 1:500Tav. 6 Progetto – Planimetria generale – Sistemazioniesterne – sc. 1:500Tav. 7 Progetto – Layout produttivo – sc. 1:500Tav. 8 Progetto – Schemi raccolta acquemeteoriche e raccolta acque nere – sc.1:500Tav. 9 Progetto – Edificio A – piante – prospetti– sezioni – sc. 1:200Tav. 10 Progetto – Piante blocco uffici – serviziigienici – adeguamento L. 13/89 – sc.1:100Tav. 11 Progetto – Centrale termica – piante –prospetti – sezioni – sc. 1:50Tav. 12 Progetto – Edificio C – essiccatoio –pianta sezioni – Edificio D – struttura distoccaggio – pianta – prospetto – sc.1:100 e sc. 1:50Tav. 13 Progetto – Particolari costruttivi edificio A– sc. 1:20Tav. 14 Progetto – Cabina ENEL – pianta – prospetti– sezioni – recinzioni – Planimetriaparticolari – sc. 1:2000 e sc. 1:50Tav. 15 Progetto – Nuovo scalo merci – pianta –profilo longitudinale – sc. 1:500Tav. 16 Progetto – Nuovo scalo merci – particolaricostruttivi rampa di scarico – sc. varie


QUATTRO ESEMPI DI VARIANTE AL PRG148Tav. 17 Progetto – Nuovo scalo merci – particolaricostruttivi rampa di carico – sc. 1:50Tav. 18 Progetto – Sezione tipo – sc. 1:100Allegato A1Allegato A2Allegato A3Allegato A4Allegato A5Allegato A6Elenco elaboratiRelazione relativa agli standard diprogettoRelazione descrittiva – NormeTecniche di AttuazioneFotografieAtti di proprietàSchema di convenzioneRelazione tecnica – sistema smaltimento acquemeteoriche, opere idrauliche e manufatti accessori;Relazione descrittiva – per Vigili <strong>del</strong> Fuoco;Relazione tecnica – Valutazione di impatto acustico;Relazione – Progetto di nuovo raccordo ferroviarioper scalo merci;Relazione geologica ed indagine geognostica;Descrizione impianto centrale termica;Relazione sulle modalità di trasporto <strong>del</strong> materiale<strong>del</strong>la Ditta.I contenuti <strong>del</strong>la nuova soluzione progettuale erano sintetizzabili seguente modo.Tipo di interventoRientrava nella fattispecie di cui al punto 2.1.2 <strong>del</strong>l’Allegato A alla Delib.G.R. n2000/01. Si trattava cioè <strong>del</strong>la dismissione di un’impianto esistente e <strong>del</strong>la realizzazionedi un nuovo impianto a carattere produttivo.Dimensione, ubicazione e accessibilità <strong>del</strong>l’areaL’area interessata dal progetto di nuovo impianto presenta una superficie territorialedi 49.574 mq ed è ubicata a sud-ovest <strong>del</strong> centro storico, lungo la linea ferroviaria,in prossimità <strong>del</strong> previsto raccordo con la Tangenziale sud. È suddivisa in due ambiti,rispettivamente a nord (3.976 mq) e a sud (42.279 mq) di una strada vicinale.L’accessibilità all’area avviene attraverso la strada comunale, ma il progetto preve<strong>del</strong>a costruzione di uno scalo ferroviario, all’interno <strong>del</strong>l’area di pertinenza <strong>del</strong>l’attività,in grado di trasportare via ferro la quasi totalità <strong>del</strong>le merci in entrata ed in uscita. Inparticolare la nuova ubicazione consente di:• eliminare quasi totalmente il traffico su gomma generato dalla merce in entrata;• ridurre al 50% il traffico su gomma generato dal prodotto in uscita dallo stabilimento;• limitare il traffico su gomma generato dal prodotto in uscita ad 1 o 2 camion algiorno.Val la pena sottolineare che l’80% di tale traffico è diretto a sud e quindi si immettedirettamente sulla strada provinciale, utilizzando solo per un breve tratto la viabilitàcomunale, senza creare particolari problemi di traffico.Classificazione di zona e vincoli urbanisticiL’area interessata dall’intervento è classificata dal vigente PRG in parte zona agricola(35.632 mq) e in parte ZTO F (5.300 mq). La ZTO F è ricompresa in un Piano diRecupero di iniziativa pubblica approvato.


QUATTRO ESEMPI DI VARIANTE AL PRGParte <strong>del</strong>l’area è interessata dal vincolo generato dalla fascia di rispetto ferroviarioe in adiacenza all’area d’intervento è posto il gasdotto <strong>del</strong>la SNAM. Val però la penasottolineare che l’area d’intervento non comprende l’ambito di vincolo generato dalgasdotto.Situazione in essereL’area presenta i caratteri propri di una zona agricola e non è interessata da edificazione.Una residenza rurale (di proprietà <strong>del</strong> titolare <strong>del</strong>la Ditta) è posta in stretta adiacenzaall’area, mentre altri episodi edilizi sono ubicati al di là <strong>del</strong>la rete ferroviaria elungo la strada provinciale. A nord-ovest <strong>del</strong>l’area in questione si trova una piccola frazione<strong>del</strong> comune.149Il progettoPrevede la costruzione di 6 corpi di fabbrica, per un totale di 9083,38 mq di superficiecoperta ed un volume complessivo di 65.379,8 mc. Tre edifici (Corpi A, B, D, F)sono destinati a contenere le strutture tecniche, mentre un edificio (corpo A) è destinatoall’attività produttiva vera e propria. Più dettagliatamente:Edificio A – produzione: sup. cop. = 6.330 mq; H = 7,00 ml; volume = 44.310,00 mc.Edificio B – CT, locale pompe: sup. cop. = 120,38 mq; H = 5,40 ml; volume = 650 mc.Edificio C – essiccatoio: sup. cop. = 2.096,04 mq; H = 5,00 ml; volume = 10.480,40 mc.Edificio D – deposito: sup. cop. = 999,20 mq; H = 8,00 ml; volume = 7.993,60 mc.Edificio E – Cabina ENEL: sup. cop. = 19,0 mq; H = 2,58 ml; Volume = 49,02 mc.Edificio F – Riserva idrica: sup. cop. = 34,57 mq; H 5,40 ml; Volume = 1.866,78 mc.Nella porzione di area ubicata più a sud, a cavallo tra l’attuale zona agricola e laprevisione di ZTO F, è ubicata la vasca di depurazione, ed immediatamente dopo, sempreverso sud, trova spazio il bacino per la raccolta <strong>del</strong>le acque piovane (raccolta acquepiovane provenienti dai piazzali e dalla zona umida che vengono poi in parte riutilizzateper le necessità aziendali)Le superfici a serviziSono poste a cavallo <strong>del</strong>la viabilità d’accesso. A nord di tale viabilità le superfici aparcheggio e a verde pubblico, a sud le superfici a parcheggio privato. In particolare talisuperfici, calcolate secondo quanto previsto dall’art. 25 <strong>del</strong>la L.R. 61/85 per le zone produttivedi completamento, presentano le seguenti superfici: Verde pubblico = 2.260 mq;Parcheggio Pubblico = 2.266 mq; Parcheggio privato = 1.495 mq. Tali opere risultano invariante al PRG <strong>del</strong> Comune in quanto il progetto è ubicato in zona impropria, in parteclassificata zona agricola ed in parte classificata come zona per servizi.Il Comitato Tecnico Regionale, ha preso atto <strong>del</strong>la Relazione Istruttoria svolta dalrappresentante <strong>del</strong>la Direzione Generale per l’Urbanistica e i Beni Ambientali <strong>del</strong>la<strong>Regione</strong> <strong>Veneto</strong> in seno alla Conferenza di Servizi, le cui considerazioni sono così riassumibili:gli elaborati grafici consentono una agevole lettura <strong>del</strong>l’intervento proposto,


QUATTRO ESEMPI DI VARIANTE AL PRG150sia sotto l’aspetto edilizio che urbanistico e il progetto risulta ammissibile alla procedura<strong>del</strong>lo “sportello unico” di cui all’art. 5 <strong>del</strong> D.P.R. 447/98.L’intervento risulta certamente auspicabile considerato che:• l’attuale insediamento produttivo è inglobato nell’ambito urbano residenzialein un contesto urbanistico ben poco idoneo ad ospitare l’attività in questione.Lo spostamento <strong>del</strong>l’azienda comporterebbe certamente un miglioramento <strong>del</strong>laqualità residenziale ed ambientale nell’immediato intorno;• il PRG già prevede la riclassificazione <strong>del</strong>l’area in cui è attualmente insediatal’azienda in zona residenziale di ristrutturazione e per tale area è in via di elaborazione,da parte <strong>del</strong> Comune, un Piano particolareggiato per la riconversione<strong>del</strong>le attività produttive presenti e per la definizione <strong>del</strong> nuovo insediamentoresidenziale;• la nuova ubicazione prevede la realizzazione di un apposito scalo ferroviario, avantaggio <strong>del</strong>la ditta, ma anche a vantaggio <strong>del</strong>la collettività, nel momento incui verrebbe a ridursi in modo consistente il traffico su gomma generato dall’attivitàstessa.Inoltre, così come certificato dal responsabile <strong>del</strong> procedimento, pur in presenzadi una discreta percentuale di aree produttive previste dal PRG non ancora utilizzate(circa il 24%), non esistono al momento, nelle previsioni di PRG, aree produttive idoneead accogliere l’insediamento. Infatti:• le zone produttive previste dal PRG, prevedono lavorazioni di carattere completamentediverso da quello <strong>del</strong>la ditta in questione, che si presenta come unaattività “land-extensive”. C’è bisogno dunque di ampie superfici di pertinenzae di un basso rapporto di copertura. Le zone produttive libere prevedono rapportidi copertura <strong>del</strong> 50% e conseguentemente sono rivolte ad attività cheoffrono produzioni ad elevato valore aggiunto;• l’insediamento produttivo necessita di uno scalo ferroviario. Per realizzare unoscalo ferroviario adeguato all’attività <strong>del</strong>l’Azienda, l’area di pertinenza devepresentare un fronte libero verso la linea ferroviaria di circa 500 mt;• il nuovo Centro di Interscambio <strong>del</strong>le merci, per il quale è stato approvato nel1999 il Piano particolareggiato, consente l’insediamento di attività completamentediverse da quella in discussione, quali spedizionieri, corrieri, autotrasportatori,ecc.L’area a servizi parzialmente interessata dall’area di pertinenza <strong>del</strong>l’impianto <strong>del</strong>laditta, è una zona a servizi di carattere sovracomunale, integrativa agli standard richiestidalla vigente legislazione urbanistica, che non incide pertanto sul dimensionamento<strong>del</strong>le aree a servizi di cui alla L.R. 61/85.Tuttavia si rileva che il progetto presentato offre le superfici a servizi di cui all’art.25 <strong>del</strong>la L.R. 61/85 previste per le zone produttive di completamento. Si ricorda chel’allegato A <strong>del</strong>la Delib.G.R. 2000/01 prescrive che nella valutazione dei progetti ci siattenga, tra le altre, alla seguente indicazione: “deve essere garantito il rispetto degli


QUATTRO ESEMPI DI VARIANTE AL PRGstandards urbanistici indicati nell’art. 25 <strong>del</strong>la L.R. 61/85”. Inoltre l’allegato A alla suddetta<strong>del</strong>ibera sottolinea che: “….le semplificazioni procedimentali introdotte dallanormativa statale sullo sportello unico non possono essere interpretate in modo tale dacomportare un sovvertimento dei principi e <strong>del</strong>le regole essenziali per un corretto uso<strong>del</strong> territorio.”Coerentemente con quanto sopra richiamato si reputa, nel pieno rispetto <strong>del</strong>la L.R.61/85, di richiedere per i progetti che configurano a tutti gli effetti l’individuazione diuna zona produttiva di nuovo impianto, la quantità di superfici a servizi proprie <strong>del</strong>lezone produttive di espansione. Il progetto, sulla base <strong>del</strong>la documentazione agli atti, nonrispetta le superfici a servizi previste dalla vigente legislazione urbanistica. D’altro cantoappare opportuno sottolineare che, sia l’ubicazione <strong>del</strong>l’impianto, sia le caratteristiche<strong>del</strong> prodotto, non sembrano richiedere la dotazione di parcheggi pubblici previstidalla L.R. 61/85, che peraltro risulterebbero di poca utilità al contesto circostante e checonfigurerebbero costi di manutenzione per l’autorità competente.In considerazione di quanto sopra espresso si consente, nel rispetto <strong>del</strong>la percentualedi superfici a servizi prevista per le zone di espansione, la possibilità di realizzarea spese <strong>del</strong>la ditta, quota parte <strong>del</strong>la superficie per servizi in altro sito concordato conl’Amministrazione comunale.È fatto carico all’autorità competente la modifica <strong>del</strong>la convenzione coerentementecon tale prescrizione. Inoltre, motivi paesaggistici e di contesto inducono a prescriverealtezze degli edifici non superiori a 7,50 ml alla linea di gronda. Qualora ne sia dimostratal’esigenza, l’autorità competente può consentire altezze superiori per volumi tecnici.Conseguentemente si prescrive il rispetto di tale altezza anche per l’edificio D(deposito).Pur convenendo che lungo il perimetro <strong>del</strong>l’area di pertinenza <strong>del</strong>l’attività, postoin adiacenza al territorio agricolo, sono già presenti numerose alberature e che il progettopresentato ne prevede l’implementazione, si prescrive che sia opportunatamenterafforzata tale barriera verde con l’ulteriore piantumazione di specie arbustive. A tal finesi demanda al Comune, in sede di rilascio <strong>del</strong>l’agibilità che la fascia arborea ed arbustivarealizzata dalla ditta sia tale da ridurre significativamente la vista <strong>del</strong>l’impianto produttivodal territorio agricolo.Dalla documentazione agli atti non risulta che le FF.S, pur avendo espresso unparere di massima positivo sul progetto di collegamento ferroviario, abbiano approvatoil progetto esecutivo <strong>del</strong>l’opera.Il rilascio <strong>del</strong>la concessione edilizia è subordinato all’approvazione <strong>del</strong> progettoesecutivo e la ditta non ha formalmente accettato le clausole e le prescrizioni impostedalle FF.S.151ConclusioneIl Comitato Tecnico Regionale, facendo proprie le considerazioni <strong>del</strong> rappresentante<strong>del</strong>la <strong>Regione</strong> in seno alla Conferenza di Servizi ha espresso parere favorevole, conle prescrizioni contenute nella relazione istruttoria, fatte salve eventuali prescrizioni olimiti espressi dagli enti competenti in materia di salvaguardia ambientale e igienico


QUATTRO ESEMPI DI VARIANTE AL PRGsanitaria, nonché in materia di edilizia e sicurezza nei luoghi di lavoro.Caso 2: edificio produttivo in ZTO D il cui ampliamento si sviluppain zona agricola152Il caso in questione riguarda un impianto ubicato in un comune di piccola-mediadimensione, che produce prefabbricati per l’edilizia con un fatturato annuo di circa17.000.000 euro e con una produzione annua di circa 35.000 mc di calcestruzzo. L’aziendaoccupa circa 100 addetti e genera un’importante indotto nelle aziende locali fornitricidi trasporti, montaggi, carpenteria, serramentistica, fornitura inerti, fornitura acciaio, ecc.Le motivazioni addotte per l’ammissione <strong>del</strong> progetto in variante di PRG alla procedura<strong>del</strong>lo sportello unico sono individuabili in:• necessità di continua modernizzazione <strong>del</strong>la ditta al fine di sostenere la concorrenzanazionale ed estera;• necessità di poter disporre di grandi superfici da adibire a stoccaggio dei manufattiche, spesso per ritardi nel rilascio <strong>del</strong>le concessioni edilizie, o comunqueper allungamento dei tempi amministrativi, rimangono più a lungo <strong>del</strong> previstonel deposito <strong>del</strong>la fabbrica, creando non pochi problemi di funzionalità interna;• volontà di ridurre il traffico su gomma generato dall’impianto, che attualmenteassomma a circa 7.000 camion/anno, spesso con carattere di “trasporto eccezionale”,che confligge con il traffico locale;• convenienza economica ad utilizzare il trasporto ferroviario che consentirebbealla Ditta di aumentare il proprio raggio d’azione risultando competitiva anchesu distanze che attualmente, proprio per i costi di trasporto su gomma risultanopoco convenienti;• impossibilità a trasferire l’impianto in area di maggiori dimensioni visti i costiesorbitanti di trasferimento.La richiesta <strong>del</strong>la ditta, di ammissione alla procedura di cui all’art. 5 <strong>del</strong> D.P.R.447/98, è stata accolta dal Comune, il quale ha convocato la prima seduta <strong>del</strong>la Conferenzadi Servizi invitando i sotto elencati enti:Comune<strong>Regione</strong> <strong>del</strong> <strong>Veneto</strong>ProvinciaULSSARPAVGenio CivileComando dei Vigili <strong>del</strong> FuocoRete Ferroviaria Italiana spaAereoporto CivileAereoporto Militare


QUATTRO ESEMPI DI VARIANTE AL PRGIl progetto presentato è composto dai seguenti elaborati.A – Studio di impatto ambientaleTav. 1a Carta <strong>del</strong>l’uso <strong>del</strong> suolo – sc. 1:10.000;Tav. 2a Carta <strong>del</strong>la destinazione d’uso – sc.1:10.000;Tav. 3a Carta dei vincoli – sc. 1:10.000;Tav. 4a Carta <strong>del</strong>la sensibilità ambientale – sc.1:10.000;Tav. 5a Carta <strong>del</strong>la viabilità – sc. 1:5.000;Tav. 6a Relazioni tecniche (quadro di riferimentoambientale – check-list – riassuntonon tecnico);Tav. 7aTav. 8aTav. 9aTav. 10aTav. 11aCertificato di destinazione urbanistica;Valutazione <strong>del</strong>l’impatto acustico;Relazione <strong>del</strong>la sicurezza sul lavoro <strong>del</strong>RSPPRelazione <strong>del</strong>la sicurezza sul lavoro <strong>del</strong>medico competenteParere <strong>del</strong>le FF.SS.153B – Adeguamento <strong>del</strong> PRGTav. 1bTav. 2bTav. 3bEstratto PRG vigente – disegni in sc.1:1.000;Estratto PRG vigente – disegni in sc.1:1.000;Estratto PRG vigente – disegni in sc.1:1.000;Tav. 4bTav. 5bTav. 6bEstratto PRG vigente – disegni in sc.1:1.000;relazione tecnico-illustrativa;Norme tecniche di attuazioneC – Opere di urbanizzazioneTav. 1c Planimetria Generale – sc. 1:1.000;Tav. 2c Dimensionamento e dimostrazionestandards – sc. 1:200;Tav. 3c Rete acque nere – sc. 1:1.000;Tav. 4c Rete acque bianche – sc. 1:1.000;Tav. 5c Illuminazione pubblica – sc. 1:1.000;Tav. 6c Sistemazione aree verdi – sc. 1:1.000;Tav. 7c Relazione tecnico-illustrativa;Tav. 8c Computo metrico estimativo;Tav. 9c Schema di convenzione;Tav. 10c Titoli di proprietà – atti preliminari –estratto di mappa e certificati catastali.D – Progetto edificiTav. 1d Edificio A – stato attuale – piani terra,primo e secondo – sc. 1:200;Tav. 2d Edificio A – stato di progetto – piani terra,primo e secondo – sc. 1:200;Tav. 3d Edificio A – stato attuale e di progetto –prospetti e sezioni – sc. 1:200;Tav. 4d Edificio A – stato attuale e di progetto –prospetti e sezioni – sc. 1:200;Tav. 5d Edificio B – progetto deposito casseri –sc. 1:200;Tav. 6d Edificio c – progetto fabbricato perbocciardatura – sc. 1:200;Tav. 7d Edificio d – progetto fabbricato per ferraioli– sc. 1:200;Tav. 8d Planivolumetrico – sc. 1:1.000;Tav. 9d Planimetrie e conteggi – sc. 1:1.000;Tav. 10d Documentazione fotografica;Tav. 11d Sistema degli scarichi esterni – sc.1:1.000;Tav. 12d Relazione tecnica illustrativa.


QUATTRO ESEMPI DI VARIANTE AL PRGÈ inoltre stata presentata una relazione aziendale che illustra le necessità <strong>del</strong>la ditta.I contenuti <strong>del</strong> progetto sono così sintetizzabili:Tipo di intervento154Trattasi <strong>del</strong>l’ampliamento <strong>del</strong>la struttura esistente (che attualmente presenta unasuperficie coperta di 16.163 mq) al fine di costruire un complesso produttivo di 29.451mq, dunque con un ampliamento di superficie coperta pari a 13.288 mq.Dimensione, ubicazione ed accessibilità <strong>del</strong>l’areaL’area, che presenta una forma ad “L”, è ubicata a nord <strong>del</strong> centro abitato di, conchiusatra la zona industriale, la ferrovia e una strada comunale (proseguimento urbano<strong>del</strong>la strada statale).L’accessibilità è garantita dalla viabilità comunale e il progetto non prevede la realizzazionedi nuovi accessi, mentre è prevista la realizzazione di un raccordo ferroviarioche dovrebbe consentire il trasporto <strong>del</strong>la quasi totalità dei prodotti via ferro.Appare utile sottolineare che in proposito le FF.SS. hanno già espresso un parerepreliminare favorevole (con prescrizioni), e che hanno trasmesso alla ditta in questionecomunicazione inerente l’avvenuta approvazione <strong>del</strong> progetto definitivo <strong>del</strong> raccordocon la linea ferroviaria.La ditta ha provveduto a trasmettere al Comune e alla <strong>Regione</strong> <strong>del</strong> <strong>Veneto</strong> copia<strong>del</strong>la nota di assenso inviata alla Rete Ferroviaria Italiana relativa alle clausole contrattualirichieste per la realizzazione <strong>del</strong>lo scalo ferroviario.Classificazione di zona e vincoli urbanisticiL’edificio esistente insiste in ZTO D1 – produttiva di completamento (40.027 mq)e il progetto di ampliamento si sviluppa in ZTO D1 – produttiva di espansione (10.464mq) e in ZTO E2 (72.854 mq). L’ambito oggetto d’intervento ricade all’interno <strong>del</strong> perimetro<strong>del</strong> piano di area <strong>del</strong> quadrante Europa (v. NdA artt. 47 e 51). Insiste inoltre sull’areail vincolo generato dalla fascia di rispetto ferroviario.Stato attualeL’edificio produttivo presenta una superficie coperta di 16.163 mq ed insiste su diun’area di 40.027 mq che il PRG vigente classifica come ZTO D1 di completamento. L’areadi pertinenza (e di proprietà) <strong>del</strong>l’azienda comprende al momento anche la ZTO D1di espansione sulla quale non insistono al momento edificazioni.Il progettoIl progetto prevede un incremento di superficie coperta pari a 13.288 mq che si sviluppasu più corpi di fabbrica, un ampliamento <strong>del</strong>la superficie di pertinenza <strong>del</strong> complesso produttivopari a 72.854 e l’utilizzo a fini edificatori <strong>del</strong>la ZTO D1 di espansione (10.464 mq).Complessivamente, a progetto terminato, l’area di pertinenza <strong>del</strong>l’azienda sarà paria 123.345 mq, di cui solo una minima parte edificata (24%) in quanto la ditta necessitadi ampie superfici scoperte per lo stoccaggio dei materiali e dei prodotti finiti.


QUATTRO ESEMPI DI VARIANTE AL PRGSotto l’aspetto edilizio il progetto prevede l’ampliamento <strong>del</strong> corpo di fabbrica esistente(attualmente di 15560.95 mq di sup. coperta) e la modifica dei prospetti esistenti.Prevede anche la costruzione, in collegamento con il corpo di fabbrica esistente, di unnuovo volume ricadente in zona agricola. Complessivamente, ad intervento realizzato lasuperficie coperta <strong>del</strong>l’edifico A assomma a 25439. 75 mq di sup. coperta.Inoltre viene prevista la costruzione di ulteriori tre edifici:Edif. B = 1046.13 mq di superficie coperta, destinato al deposito casseri;Edif. C = 702.96 mq di superficie coperta, destinato alla bocciardatura;Edif. D = 1371.74 mq di superficie coperta, destinato ai ferraioli;155Viene altresì ristrutturata una casa colonica che viene adibita ad abitazione <strong>del</strong>custode = 251 mq + 36.02 mq di superfici accessorie all’abitazione.Le superfici a serviziDai dati offerti risultano le seguenti superfici:Superfici per viabilità = 1.548 mqParcheggi e verde = 8.333 mqSuperfici da cedere al Comune per futura formazione stradale = 1.045 mqSuperfici esterne al lotto che la Ditta si impegna ad urbanizzare = 6.787 mqSuperfici per parcheggi e verde = 11.469 mqIn totale le superfici a servizi ammontano a 29.182 mq.Tali opere risultano in variante al PRG <strong>del</strong> Comune di in quanto parte <strong>del</strong>l’interventoedilizio proposto ricade in ZTO D1 di espansione e parte ricade in ZTO E2.Il Comitato Tecnico Regionale, ha preso atto <strong>del</strong>la relazione istruttoria svolta dal rappresentante<strong>del</strong>la Direzione Generale per l’urbanistica e i beni ambientali <strong>del</strong>la <strong>Regione</strong><strong>Veneto</strong> in seno alla Conferenza di Servizi, le cui considerazioni sono così riassumibili.• Gli elaborati presentati consentono una agevole e completa lettura <strong>del</strong>l’interventoproposto e per certi versi risultano addirittura in esubero. È infatti stato redatto,per eccesso di scrupolosità che fa comunque onore all’azienda, anche lo studiodi impatto ambientale. Trattasi di un elaborato non prescritto dalla vigentenormativa in quanto la tipologia d’intervento <strong>del</strong>l’opera può essere riconducibileall’Allegato B2, lettera 7 <strong>del</strong>la L.R. 26/3/99, modificato dalla L.R. 24/00, il qualecontempla però progetti di sviluppo di zone industriali o produttive con unasuperficie superiore ai 20 ha, mentre il progetto in questione risulta di 7 ha.• Il progetto risulta in linea di massima assentibile nel momento in cui propone,di fatto, il naturale ampliamento <strong>del</strong>la zona produttiva esistente, e consente unacospicua riduzione <strong>del</strong> traffico su gomma generato dall’attuale impianto grazieal previsto utilizzo <strong>del</strong>la rete ferroviaria.Pur tuttavia, ai sensi dall’allegato A <strong>del</strong>la Delib.G.R. 2000/01, non appare possibileconsiderare l’intervento proposto come ampliamento, nel momento in cui non si svilup-


QUATTRO ESEMPI DI VARIANTE AL PRG156pa in aderenza con il manufatto preesistente e comunque sono previsti nuovi manufatti.Conseguentemente è necessario riclassificare come zona produttiva di espansione l’interaarea di pertinenza <strong>del</strong>l’azienda.A tal fine si richiama:• la certificazione <strong>del</strong> Dirigente <strong>del</strong>l’Ufficio Tecnico <strong>del</strong> Comune in merito all’integralerispetto <strong>del</strong>le prescrizioni <strong>del</strong>l’art. 41 <strong>del</strong> PTRC e <strong>del</strong> rispetto <strong>del</strong>le indicazionicontenute negli strumenti di pianificazione sovraordinata;• la certificazione <strong>del</strong> Dirigente <strong>del</strong>l’Ufficio Tecnico <strong>del</strong> Comune in merito all’inidoneità<strong>del</strong>le zone produttive previste dal PRG che non offrono aree di adeguatedimensioni.• la relazione <strong>del</strong>l’Azienda dalla quale emerge la necessità di continuità <strong>del</strong> processoproduttivo e dunque la necessità <strong>del</strong>la stessa di ampliarsi su aree contigueall’esistente, nonché la necessità di ubicare l’espansione in aderenza allalinea ferroviaria al fine di poter realizzare il previsto scalo ferroviario.Per quanto riguarda le superfici a servizi prescritte dall’art. 25 <strong>del</strong>la L.R. 61/85, ilprogetto, una volta completamente realizzato presenterà una superficie di pertinenza di123.345 mq, costituita da 40.027 mq in zona di completamente (la situazione in essere) e83.310 mq in zona di espansione. Il rispetto <strong>del</strong>la vigente normativa impone superfici aservizi pari a 4003 mq riferiti alla zona di completamento e 16.664 mq riferiti alla zonadi espansione, per un totale di 20.667 mq. Il progetto offre ben 29.182 mq, dunque unaquantità ampiamente in esubero rispetto ai minimi di legge.Per quanto riguarda la mitigazione degli effetti indotti dall’impianto sul contestocircostante appare opportuno prescrivere quanto segue:• la barriera verde ubicata sul confine con le circostanti zone agricole dovrà esserecostituita da specie arboree ed arbustive autoctone di medio ed alto fusto,tali da ridurre la visibilità <strong>del</strong>l’impianto dal territorio aperto, e si suggerisce divariare la profondità di tale fascia verde così da rendere meno intuibile la presenza<strong>del</strong>l’impianto produttivo.• la pavimentazione relativa ad almeno il 50% <strong>del</strong>la superficie non occupata daedifici deve essere realizzata con materiale in grado di garantire la massima permeabilizzazione<strong>del</strong> suolo alle acque piovane.ConclusioneIl Comitato Tecnico Regionale, facendo proprie le considerazioni <strong>del</strong> rappresentante<strong>del</strong>la <strong>Regione</strong> in seno alla Conferenza di Servizi ha espresso parere favorevole, conle prescrizioni contenute nella Relazione istruttoria, fatte salve eventuali prescrizioni olimiti espressi dagli enti competenti in materia di salvaguardia ambientale e igienicosanitaria, nonché in materia di edilizia e sicurezza nei luoghi di lavoro.


QUATTRO ESEMPI DI VARIANTE AL PRGCaso 3: edificio produttivo in ZTO E (riconosciuto ai sensi <strong>del</strong>la L.R.11/87) il cui ampliamento comporta l’incremento <strong>del</strong>la superficie dipertinenza <strong>del</strong>l’attivitàIl caso in questione riguarda l’ampliamento di un impianto produttivo, ubicato inun Comune di dimensioni medio-grandi, che trova motivazione nella necessità <strong>del</strong>l’aziendadi adeguare l’attuale deposito a “cielo aperto”, proteggendo il materiale prodotto,a base di materie plastiche, mettendo in sicurezza l’area da possibili percolazioni sulterreno. Tale soluzione risulta certamente più conveniente, in relazione agli effetti indottisul territorio, rispetto ad un possibile trasferimento di tutta l’attività in altra sede.Infatti l’area è già collegata, tramite apposito svincolo, alla strada statale e dunque il trafficoin entrata ed in uscita non comporta attraversamenti di centri abitati.La richiesta <strong>del</strong>la ditta di ammissione alla procedura di cui all’art. 5 <strong>del</strong> D.P.R.447/98 è stata accolta dal Comune, il quale ha convocato la prima seduta <strong>del</strong>la Conferenzadi Servizi invitando i sottoelencati enti:157<strong>Regione</strong> <strong>Veneto</strong>Soprintendenza ai Beni Ambientali eArchitettoniciProvinciaComuneComando provinciale Vigili <strong>del</strong> FuocoULSSFerrovie <strong>del</strong>lo StatoARPAVNella prima seduta <strong>del</strong>la Conferenza di Servizi, verificato la carenza <strong>del</strong>la documentazionepresentata in relazione agli aspetti edilizi, urbanistici ed ambientali, è statodeciso di consentire alla ditta di integrare il progetto con le informazioni e con la documentazionemancante.In particolare è stato rilevato che non erano individuate le superfici a parcheggio ele superfici a verde, non erano state calcolate le superfici a servizi di cui all’art. 25 <strong>del</strong>laL.R. 61/85, mancava la tavola di raffronto (di carattere urbanistico) tra la previsione diPRG e il progetto e non venivano minimamente prese in considerazione le direttive <strong>del</strong>Piano di Area <strong>del</strong> Massiccio <strong>del</strong> Grappa.Conseguentemente è stata indetto un successivo incontro tecnico, al fine di prenderevisione dei nuovi elaborati e <strong>del</strong>le integrazioni richieste.A seguito <strong>del</strong>l’incontro tecnico e sulla base <strong>del</strong>le indicazioni espresse dagli entiinteressati, la ditta ha provveduto ad elaborare la soluzione progettuale definitiva, poitrasmessa dal responsabile <strong>del</strong> procedimento alla Direzione Regionale urbanistica eBB. AA.La nuova soluzione progettuale risultava composta dai seguenti elaborati:Tav. 1 Planimetrie generali;Tav. 2 Piante – sc. 1:100;Tav. 3 Sezioni e prospetti – sc. 1:100;Tav. 4 Schema fognario – sc. 1:2.000, sc. 1:500,sc. 1:200;Tav. 5Tav. 6Tav. 7Parametri urbanistici;Sistemazione a terra e schema <strong>del</strong>la proprietà– sc. 1:2.000, sc. 1:500;Piano quotato e profili – sc. 1:500, sc.1:200


QUATTRO ESEMPI DI VARIANTE AL PRGI contenuti <strong>del</strong> progetto risultano sintetizzabili nel seguente modo.Tipo di intervento158Consiste nell’ampliamento, lungo l’asse longitudinale, dei due corpi di fabbricaesistenti, che attualmente offrono una superficie coperta di 3.532 mq, con la costruzionedi ulteriori 1.549 mq di superficie coperta, pari ad un ampliamento <strong>del</strong> 43,9% <strong>del</strong>l’esistente.Viene altresì ampliata la superficie di pertinenza <strong>del</strong>l’azienda, che attualmenteammonta a 9.050 mq, di ulteriori 6.100 mq, fino a raggiungere una superficie di pertinenzadi 15.150 mq, e viene altresì riorganizzato il sistema dei parcheggi e <strong>del</strong>le zone verdi.Dimensione, ubicazione e accessibilità <strong>del</strong>l’areaL’area interessata dal progetto di ampliamento è ubicata al limite nord <strong>del</strong> territoriocomunale, in prossimità <strong>del</strong>l’imbocco <strong>del</strong>la strada statale, in prossimità <strong>del</strong>le zoneartigianali-industriali dei comuni limitrofi. L’accessibilità all’area viene garantita dallastrada comunale che collega il comune con i comuni limitrofi.Classificazione di zona e vincoli urbanisticiL’area interessata dall’ampliamento è classificata nel vigente PRG ZTO E/3.1 – zonaad elevato frazionamento fondiario, di limitato interesse per la produzione agricola;È altresì individuata quale ambito sottoposto a salvaguardia paesaggistica in quantoricadente all’interno <strong>del</strong> Piano di Area <strong>del</strong> Massiccio <strong>del</strong> Grappa (PAMAG);Ricade all’interno <strong>del</strong>la fascia di rispetto ferroviario di cui all’art. 49 <strong>del</strong> D.P.R.753/80;L’attività è individuata, nel vigente PRG, come “attività da confermare” ai sensi<strong>del</strong>la L.R. 11/87 Per tale attività il PRG consente:• ampliamento massimo inferiore o uguale al 100% <strong>del</strong>l’esistente e comunquenon superiore a 2.000 mq;• superficie coperta complessiva inferiore al 60% <strong>del</strong>l’area di pertinenza;• altezza massima ml. 10;• area a verde pari al 5% <strong>del</strong>l’area d’intervento;• area a parcheggio pari al 5% <strong>del</strong>l’area di intervento.Il parere <strong>del</strong>l’organo tecnico regionale, allegato alla <strong>del</strong>ibera di approvazione, prescrivevainoltre che l’ampliamento fosse “…realizzato in continuità con l’esistente…”.Stato attualeLa situazione in essere è costituita da due distinti corpi di fabbrica collegati dauna pensilina di collegamento. La superficie coperta attuale ammonta a 3.532 mq, comprensivi:• <strong>del</strong>l’impianto principale antecedente alla L.R. 11/87 (1.606 mq),• <strong>del</strong>l’ampliamento consentito con la Variante di PRG redatta ai sensi <strong>del</strong>la L.R.11/87 (1.418 mq),


QUATTRO ESEMPI DI VARIANTE AL PRG• di una tettoia condonata (271 mq),• di una tettoia di collegamento (237 mq).Il progettoConsiste nell’ampliamento <strong>del</strong> complesso produttivo. Tale ampliamento, che sisviluppa lungo l’asse longitudinale, riguarda una superficie coperta di 1.549 mq, pari al43,9% <strong>del</strong>l’esistente. Il nuovo corpo di fabbrica presenta una altezza di 8,30 mt e risultapiù basso <strong>del</strong>l’edificio già esistente.159Le superfici a serviziA fronte <strong>del</strong>l’ampliamento <strong>del</strong>l’area di pertinenza di 6.100 mq, il progetto denuncia313 mq di superfici aggiuntive a parcheggi e 700 mq di superficie aggiuntiva destinataal verde.Tali opere risultano in variante al PRG <strong>del</strong> Comune in quanto:• ricadono in un’area classificata ZTO E/3.1;• modificano quanto consentito dalla Scheda n. 1 approvata ai sensi <strong>del</strong>la L.R. 11/87;• ricadono all’interno <strong>del</strong>la fascia di rispetto ferroviario di cui all’art. 49 <strong>del</strong> D.P.R.753/80.Il Comitato Tecnico Regionale, ha preso atto <strong>del</strong>la relazione istruttoria svolta dal rappresentante<strong>del</strong>la Direzione Generale per l’urbanistica e i Beni Ambientali <strong>del</strong>la <strong>Regione</strong><strong>Veneto</strong> in seno alla Conferenza di Servizi, le cui considerazioni sono così riassumibili.• Il progetto presentato rientra nella fattispecie prevista al punto 2.1.4 <strong>del</strong>l’AllegatoA alla Delib.G.R. 2000/01, che consente l’ampliamento di una struttura esistenteper una percentuale “….non superiore al 100% <strong>del</strong>la superficie o <strong>del</strong>volume….”..• Nel caso di specie il progetto interessa una struttura produttiva insediata inzona impropria (ZTO E/3.1), già individuata dal PRG come attività “da confermare”ai sensi <strong>del</strong>la L.R. 11/87, che si espande in zona agricola (ZTO E/3.1).• Motivi di coerenza con la situazione urbanistica in essere inducono a mantenerela classificazione di zona agricola anche per la parte in ampliamento, modificandoil perimetro e i contenuti <strong>del</strong>la Scheda n.1 <strong>del</strong>la Variante di PRG redattaai sensi <strong>del</strong>la L.R. 11/87.Trattandosi di un ampliamento che non richiede la riclassificazione di zona omogenea,non necessita <strong>del</strong>la dichiarazione <strong>del</strong> responsabile <strong>del</strong> procedimento relativaall’assenza o all’inidoneità di aree produttive sul territorio comunale.Per quanto riguarda la prevista edificazione in fascia di rispetto ferroviario di cuiall’art. 49 <strong>del</strong> D.P.R. 753/80, si richiama nota <strong>del</strong>la Rete Ferroviaria Italiana – Zona territorialenord-est – Direzione Compartimentale Infrastrutture di Venezia – Struttura OrganizzativaTecnica.In considerazione di quanto sopra richiamato il progetto presentato risulta, sottol’aspetto urbanistico, in linea di massima favorevole. Pur tuttavia gli elaborati presenta-


QUATTRO ESEMPI DI VARIANTE AL PRG160ti, e la relazione istruttoria redatta dall’Area urbanistica <strong>del</strong> Comune, evidenziano alcuneincongruenze che necessita rilevare.In particolare, considerato che il progetto interessa un’area agricola, che il sitorientra in un’ambito di salvaguardia paesaggistica e che nella prima seduta <strong>del</strong>la Conferenzadi Servizi era stato espressamente richiesta una tavola grafica, realizzata contecniche tradizionali (prospettiva, fotomontaggio fotografico, ecc.) o con strumentiinformatici (rendering), in grado di configurare l’assetto futuro <strong>del</strong>l’area, si rileva chegli elaborati presentati risultano carenti per quanto riguarda l’inserimento <strong>del</strong> progettonel contesto.La stessa tav. 6 integrativa risulta poco dettagliata in relazione al verde, alla viabilitàinterna, ai posti auto effettivamente utilizzabili, ecc. Si rileva inoltre che nella relazionedi progetto non sono fornite indicazioni in merito ai materiali usati ed alle tecnichecostruttive.Si rammenta al proposito che un progetto edilizio in variante di PRG, al fine diessere ammesso allo sportello unico, dovrebbe offrire tutti gli elaborati richiesti per ilrilascio di normale concessione edilizia.L’analisi <strong>del</strong>la documentazione agli atti evidenzia che l’impianto originario presentavauna superficie coperta di 1.606 mq e che è stato concesso un ampliamento, aisensi <strong>del</strong>la L.R. 11/87, pari a 1.418 mq. Ne consegue che la superficie coperta, urbanisticamentericonosciuta, ammonta a 3.024 mq. La tettoia condonata, la cui superficie copertarisulta essere di 271 mq, e la tettoia di collegamento, la cui superficie è di 237 mq,non sono mai state urbanisticamente riconosciute e dunque la percentuale massima inampliamento non può superare i 3.024 mq. Si tratta comunque solo di un problema teoriconel momento in cui l’ampliamento proposto risulta essere abbondantemente al disotto di tale dimensione, ma vale la pena sottolineare che l’attuale progetto comporta unampliamento di 1.549 mq e il riconoscimento urbanistico di 508 mq già realizzati.Gli elaborati progettuali e l’istruttoria <strong>del</strong> Comune, con la quale si concorda, evidenzianoche: i parcheggi pubblici non sono direttamente accessibili dall’area pubblicae sono ubicati all’estremo sud <strong>del</strong>l’area, in un sito di per sé poco accessibile;È evidente l’incongruenza tra la superficie di pertinenza <strong>del</strong>l’azienda individuatanella tav. 6 integrativa e la superficie di pertinenza individuata nella scheda n. 1 approvataai sensi <strong>del</strong>la L.R. 11/87, in quanto non viene indicata una porzione di area anord/est che la stessa scheda n.1 destinava a parcheggio. Si ritiene che tale area debbaessere evidenziata anche nella tav.6 integrativa, in quanto superficie di pertinenza <strong>del</strong>l’attivitàstessa, e che le superfici a servizi di cui all’art.25 <strong>del</strong>la L.R. 61/85 siano ricalcolateconsiderando anche tale area.Conseguentemente a quanto menzionato nei punti 1 e 2, si reputa che la superficiedestinata ai parcheggi pubblici, che nel caso di specie, trattandosi di una attività economicain zona impropria, si concorda possano essere “privati di uso pubblico”, ma pubblicamenteutilizzabili negli orari di apertura <strong>del</strong>l’attività, debbano essere ubicati nell’areamenzionata al precedente punto 2 e sia garantito l’accesso diretto dalla viabilità pubblica.Si concorda altresì con il Comune nel richiedere al progettista, prima <strong>del</strong>la presentazione<strong>del</strong>la variante in Consiglio comunale, dichiarazione attestante che il presente


QUATTRO ESEMPI DI VARIANTE AL PRGprogetto non comporta riduzione alla superficie adibita a parcheggio privato di cui alleprecedenti concessioni.Infine, è stralciata la porzione di edificio in ampliamento che sopravanza verso ilfronte da cui si origina il rispetto ferroviario.Per quanto riguarda la coerenza con le direttive e prescrizioni dei sussidi operatividi cui alla Delib.G.R. 1664/96, considerati i caratteri eminentemente produttivi <strong>del</strong>l’areain questione e considerato che il sito risulta già compromesso dall’impianto produttivoin essere, risulta difficile prescrivere in toto quanto previsto all’art. 14. In particolaresembra improponibile il tetto a due falde, che innalzerebbe ulteriormente l’edificio eche risulterebbe in contrasto con i caratteri <strong>del</strong>l’edificio preesistente. Appare inveceopportuno prescrivere, nel rispetto degli art. 14, 15 e 16, che:• Tutto l’edificio sia colorato in tinta pastello dai colori tenui;• Sul lato confinante con la zona agricola sia costituita una fascia verde di almenocinque metri, realizzata con specie arboree ed arbustive autoctone di medioed alto fusto. Si rileva che già il parere di approvazione <strong>del</strong>la variante di PRGredatta ai sensi <strong>del</strong>la L.R. 11/87 prescriveva la “…creazione di idonea schermaturaalberata nella parte che prospetta la zona agricola…”.• La documentazione fotografica agli atti (e il sopralluogo condotto con il responsabile<strong>del</strong> procedimento) evidenzia, ad otto anni dall’approvazione <strong>del</strong>la variante,l’inadeguatezza di tale schermatura alberata. Si subordina il rilascio <strong>del</strong>l’agibilitàdei locali alla verifica, da parte <strong>del</strong> Comune, <strong>del</strong>l’effettiva messa a dimora<strong>del</strong>le specie arboree ed arbustive e la verifica <strong>del</strong>l’effetto schermante <strong>del</strong>la soluzioneadottata.161Inoltre, considerato che l’area ricade all’interno <strong>del</strong> PAMAG, è fatto divieto di utilizzaregli spazi esterni di pertinenza <strong>del</strong>l’attività come deposito materiali.Considerata l’incidenza <strong>del</strong>le superfici pavimentate si prescrive che almeno il 50%<strong>del</strong>la superficie non occupata da edifici sia realizzata con materiale in grado di garantirela massima permeabilizzazione <strong>del</strong> suolo alle acque piovane.ConclusioneIl Comitato Tecnico Regionale, facendo proprie le considerazioni <strong>del</strong> rappresentante<strong>del</strong>la <strong>Regione</strong> in seno alla Conferenza di Servizi, ha espresso parere favorevole,con le prescrizioni contenute nella Relazione Istruttoria, fatte salve eventuali prescrizionio limiti espressi dagli enti competenti in materia di salvaguardia ambientale e igienicosanitaria, nonché in materia di edilizia e sicurezza nei luoghi di lavoro.Caso 4: riconversione di un edificio commercialeIl caso in questione consiste nella riconversione ed ampliamento di un edificiodestinato ad auditorium, ubicato in un comune di dimensioni medio-grandi, che vienetrasformato in multisala cinematografica, e trova origine nella constatazione che l’audi-


QUATTRO ESEMPI DI VARIANTE AL PRG162torium non ha riscontrato molto successo, così che l’autorità competente si trova conuna struttura realizzata e funzionante ma pressoché non utilizzata.La riconversione <strong>del</strong>la struttura consente di dare risposta alla crescente domanda,attualmente non soddisfatta, di sale cinematografiche, senza ulteriori previsioni di PRGe senza ulteriore occupazione di territorio.La richiesta <strong>del</strong>la ditta di ammissione alla procedura di cui all’art. 5 <strong>del</strong> D.P.R.447/98 è stata accolta dal Comune, il quale ha convocato la prima seduta <strong>del</strong>la Conferenzadi Servizi invitando i sotto elencati enti:Comune<strong>Regione</strong> <strong>Veneto</strong>ULLSComando Provinciale dei Vigili <strong>del</strong> FuocoProvinciaBrenta ServiziIn sede di prima convocazione <strong>del</strong>la Conferenza di Servizi, verificata l’insufficienzadei parcheggi previsti è stato richiesto alla ditta di rielaborare la soluzione progettualericercando differente organizzazione degli spazi interni. Inoltre è stato suggerito diverificare la dotazione di posti auto relativamente a multisale cinematografiche già infunzione sul territorio, così da poter disporre di riferimenti non solo manualistici maanche pratici.La ditta ha svolto le indagini richieste e ha rielaborato la soluzione progettuale cherisulta composta dai seguenti elaborati:Tav. V1 integrativa – Analisi <strong>del</strong>la viabilità – relazioneillustrativa;Tav. V2 – Analisi <strong>del</strong>la viabilità – planimetria e grafici– sc. 1:4.000;Tav. V3 – Progetto sistemazione esterna – planimetrie– sc. 1:500, 1:2000;Tav. V3 integr. – Progetto sistemazione interna –Planimetrie – sc. 1:1.000;Tav. 4aM – Progetto – L. 13/89 – piante e sezioni sc.1:100, 1:20;Tav. V4 integr. – Proposta reperimento 300 postiauto nel settore F6 – sc. 1:1.000.Tav. 4bM – Progetto – L. 13/89 – piante PT, P rialzato,P 1° – sc. 1:100, 1:20;Tav. 5M – Progetto – prospetti Nord, Sud, Ovest –sc. 1:100;Tav. 6M – Comparativo – prospetti Nord, Sud, Ovest– sc. 1:100;Tav. 6aM – Comparativo – pianta seminterrato esezioni A e B – sc. 1:100;Tav. 6bM – Comparativo – pianta PT e Rialzato,pianta P1° – sc. 1:100;Tav. 7M – Relazione illustrativa – dati metrici;Relazione illustrativa.I contenuti <strong>del</strong> progetto risultano sintetizzabili nel seguente modo.Il tipo di interventoConsiste nella riconversione funzionale di una porzione di edificio al fine di trasformarele sei sale destinate ad auditorium in sale per proiezioni cinematografiche. Èinoltre previsto un limitato incremento di volume sul fronte ovest per realizzare lecasse, nonché alcune modifiche ai profili stradali per realizzare un maggior numero diparcheggi.


QUATTRO ESEMPI DI VARIANTE AL PRGLa dimensione, l’ubicazione e l’accessibilità <strong>del</strong>l’areaLa superficie complessiva <strong>del</strong> lotto risulta essere di 22500 mq e non viene modificatadal progetto.La superficie utile <strong>del</strong>la porzione di edificio interessata dal progetto risulta di13.622,33 mq, così suddivisa: albergo = 5.961,01 mq; uffici = 5.021,17 mq; Auditorium =2.640,15 mq.Il lotto è ubicato a sud <strong>del</strong> centro urbano, lungo un’importante arteria comunaleche collega la strada statale con una <strong>del</strong>le principali vie di accesso al centro urbano.163La classificazione di zona e i vincoli urbanisticiIl vigente PRG ha confermato in toto le prescrizioni contenute nella strumentazioneurbanistica attuattiva comunale che individua l’area in questione come zona commerciale-annonaria.Il PP individua l’ambito di intervento <strong>del</strong> progetto come zona per auditoriumed uffici e consente le seguenti funzioni: uffici direzionali, organizzativi, salemostra, convegni, albergo, bar, ristorante, agenzie di credito, assicurazioni, studi professionali,centri elaborazione dati e quanto altro a servizio diretto <strong>del</strong> centro commerciale.Lo stato attualeAttualmente il complesso edilizio ospita prevalentemente uffici, mentre la porzioneinteressata dal progetto in questione ospita l’auditorium, l’albergo ed uffici.Il progettoSono previsti i seguenti interventi:• eliminazione <strong>del</strong> contro soffitto, così da ottenere una altezza di 8,00 mt;• ampliamento <strong>del</strong>l’edificio con la costruzione di una pensilina di 131 mq necessariaper proteggere gli utenti dalle intemperie e per ospitare le casse;• sostituzione <strong>del</strong>le pedane fisse con pedane mobili previste per gli oratori;• modifiche ai profili stradali ed alle aiuole (per realizzare ulteriori parcheggi);• parziale riorganizzazione <strong>del</strong>la viabilità interna al lotto.Le superfici a serviziA fronte di una superficie utile di 13.622,33 mq le superfici a servizi attualmentegià realizzate ammontano a 13.971,32 mq.Il progetto prevede l’ampliamento <strong>del</strong>la superficie utile di 109 mq (nuova pensilina)che diventa pertanto di 13.731,33 mq, a cui corrispondono, a seguito <strong>del</strong>le modifichesulla viabilità interna, 13.855,58 mq di superfici a servizi.Tali opere risultano in variante al PRG <strong>del</strong> Comune in quanto non rispettano leprescrizioni e le norme <strong>del</strong> PP. Più specificatamente:L’area d’interventoIl PP individua il settore 6 come “Unità minima di intervento”, l’area di interventonon rispetta l’unità organica 6a ed inoltre accorpa al primo piano una superficie apparteneteall’unità organica 6b.


QUATTRO ESEMPI DI VARIANTE AL PRGLa volumetria• non viene rispettato l’ambito di pertinenza <strong>del</strong>le costruzioni• non sono rispettati i profili volumetrici;• non viene rispettata la superficie coperta massima consentita;L’altezza massima164• l’eliminazione <strong>del</strong> controsoffitto porta l’altezza massima, misurata all’intradossoa 8,00 mt, in contrasto con quanto presritto dalla tav. 6 <strong>del</strong> PP.La destinazione d’uso• la funzione di sala cinematografica non rientra nelle funzioni espressamenteindicate dall’art.5 <strong>del</strong> PP, né risulta a servizio diretto <strong>del</strong> centro commerciale.Il Comitato Tecnico Regionale, ha preso atto <strong>del</strong>la relazione istruttoria svolta dalRappresentante <strong>del</strong>la Direzione Generale per l’Urbanistica e i Beni Ambientali <strong>del</strong>la<strong>Regione</strong> <strong>Veneto</strong> in seno alla Conferenza di Servizi, le cui considerazioni sono così riassumibili:• Il progetto risulta in linea di massima ammissibile nel momento in cui rientranei casi previsti ai punti 2.1.3, 2.1.4 e 2.1.6 <strong>del</strong>l’allegato A, Delib.G.R.2000/01.• Le modifiche proposte, sia quelle relative alla ristrutturazione che all’ampliamento,risultano di per sé di poca importanza e certamente ininfluenti sia infunzione degli obbiettivi <strong>del</strong> PP sia per quanto riguarda agli aspetti formali edarchitettonici <strong>del</strong>l’edificio esistente.Tuttavia il cambiamento di funzione, da auditorium (a diretto servizio <strong>del</strong> centrocommerciale) a multisala cinematografica, comporta modifiche urbanistiche di un certorilievo in quanto la nuova struttura risulta essere un generatore di traffico con effettiindotti sul sistema <strong>del</strong>la viabilità e sulla quantità di parcheggi.ViabilitàPer quanto riguarda la viabilità i dati offerti dalla relazione specifica allegata alprogetto sembrano abbastanza confortanti. La strada comunale collega in direzione estovestla strada statale con un altro importante asse viario comunale, ed è costituita dadue corsie per senso di marcia. Presenta una larghezza di 17 mt ed è stata progettataper consentire uno scorrimento (a 50 Km/h di velocità) di 32 auto/minuto per senso dimarcia.Dalla documentazione agli atti risulta che sono stati rilevati, nei momenti di massimotraffico, 6/7 auto/minuto. Il traffico generato dalla mulisala dovrebbe svolgersi prevalentementenegli attuali orari di minimo scorrimento e dovrebbe essere contenuto in10 auto/minuto, di gran lunga inferiori alla portata <strong>del</strong>la strada.


QUATTRO ESEMPI DI VARIANTE AL PRGParcheggiPer quanto riguarda il numero di posti auto a servizio dei fruitori, si sottolinea che ilprogetto prevede l’inserimento di ulteriori 81 posti auto. La superficie pubblica complessivadestinata a parcheggi, compresa quella esistente, riferita al settore 6, assomma a 8.226,64 mq.I dati offerti negli elaborati progettuali (v. Relazione illustrativa integrativa sull’analisi<strong>del</strong>la viabilità) evidenziano che:• i dipendenti e gli ospiti <strong>del</strong>l’albergo utilizzano il parcheggio posto nel pianointerrato e dunque non occupano i parcheggi a raso, ma a titolo precauzionale èstato comunque considerato una occupazione costante <strong>del</strong> 20% <strong>del</strong> parcheggiopubblico da parte di queste strutture.• L’80% dei parcheggi sono a servizio sia <strong>del</strong>la multisala che degli uffici, ma ledue funzioni presentano orari di funzionamento (giornaliero e settimanale)diversi, in quanto l’orario di apertura degli uffici corrisponde all’orario di chiusura<strong>del</strong>la multisala e viceversa.• In assenza di una specifica normativa di riferimento inerente le multisale cinematografiche,è stata analizzata la dotazione di altre strutture simili (multisalecinematografiche) già in funzione nel <strong>Veneto</strong>. L’analisi (v. tav. V1 integr.) ha evidenziatoun rapporto medio di 1 posto auto ogni 3,32 fruitori.• Considerato che la multisala prevede 900 posti a sedere, che il parcheggio offre265 posti auto (184 esistenti e 81 di nuova formazione) e che il 20%, pari a 53 postiauto, sono occupati dalla struttura alberghiera e dal ristorante, rimangono a disposizione<strong>del</strong>la multisala (e degli uffici seppure in orari differenti) 212 posti auto.• Considerando uno standard di 1 parcheggio ogni 3 fruitori servono 300 postiauto e dunque mancano 88 posti auto facilmente reperibili nell’area commercialeannonaria, posta a nord <strong>del</strong>la multisala, al di là <strong>del</strong>la strada comunale, cheoffre ben 1.100 posti auto prevalentemente non utilizzati nell’orario di apertura<strong>del</strong>la multisala.• Al fine di garantire un sicuro ed agevole attraversamento <strong>del</strong>la strada comunaleil progetto propone un nuovo passaggio pedonale in grado di collegare, in assolutasicurezza il settore F6 a sud di via Colombo, con i settori F1, F2, …F7 ubicatia nord <strong>del</strong>la stessa via.165In merito a tale soluzione appare opportuno sottolineare che:• pur condividendo che l’utilizzo dei parcheggi da parte dei fruitori <strong>del</strong>la multisalaavviene prevalentemente in orari diversi da quelli dei dipendenti degli uffici,rimane il fatto che nel tardo pomeriggio i due carichi di utenza tendono,almeno parzialmente a sovrapporsi, e dunque non appare corretto considerare idue fenomeni completamente disgiunti.• La multisala presenta certamente un bacino di utenza di carattere sovracomunale,ma è ubicata in un sito lontano dalla stazione ferroviaria, per cui la totalitàdei fruitori utilizzeranno il mezzo su gomma e buona parte degli stessi,soprattutto nelle ore serali utilizzerà il mezzo privato.


QUATTRO ESEMPI DI VARIANTE AL PRG• La nuova legge regionale sull’urbanistica, che in questo caso si considera solocome utile indicazione non essendo stata ancora approvata dall’Organo competente,prevede (proprio in considerazione <strong>del</strong>l’evoluzione che ha subito l’uso<strong>del</strong> mezzo privato), per le strutture alberghiere uno standard di parcheggio diun posto auto/camera.166Tutto ciò considerato, sembrerebbe più opportuno considerare prudenzialmente unostandard di parcheggi pari ad un posto auto ogni due posti a sedere, per un totale di 450posti auto. Si tratta comunque di una considerazione di carattere puramente “accademico”nel momento in cui la presenza di ben 1.312 posti auto nell’area annonaria-commerciale(212 nel settore F6 e 1.100 negli altri settori) risulta comunque in grado di soddisfare leesigenze di stazionamento dei fruitori anche nelle ore di massima affluenza alla multisala.Si sottolinea inoltre che l’impianto semaforico proposto risulterà certamente utile,oltre che per garantire la sicurezza degli attraversamenti pedonali, per ridurre la velocitàdegli automezzi in transito che, data la caratteristica <strong>del</strong>la strada comunale, tendono anon rispettare i limiti di velocità.Si invita comunque l’autorità competente a “monitorare” per un adeguato periodoi flussi di traffico generati dalla multisale, a verificare se il sistema dei parcheggi offreuna adeguata risposta alle esigenze <strong>del</strong>la domanda e se si verificano situazioni di conflittualitàtra il traffico in entrata/uscita e il traffico di scorrimento lungo la strada comunale.In caso di insufficienza sarà compito <strong>del</strong>l’autorità competenti ricercare soluzionifunzionalmente più efficaci.ConclusioneIl Comitato Tecnico Regionale, facendo proprie le considerazioni <strong>del</strong> Rappresentante<strong>del</strong>la <strong>Regione</strong> in seno alla Conferenza di Servizi ha espresso parere favorevole, conle prescrizioni contenute nella Relazione Istruttoria, fatte salve eventuali prescrizioni olimiti espressi dagli enti competenti in materia di salvaguardia ambientale e igienicosanitaria, nonché in materia di edilizia e sicurezza nei luoghi di lavoro.


SCHEDE TECNICHE167


SCHEDE TECNICHEEdilizia169Scheda 1 – Interventi subordinati a Permesso di costruire (art. 10, D.P.R. 380/01)Enti competentiComuneÈ competente in materia di edilizia e urbanistica, con <strong>del</strong>ega, ai sensi <strong>del</strong>la L.R. 63/94,al dirigente <strong>del</strong>l’area tecnica per la sottoscrizione <strong>del</strong> decreto di Autorizzazione Paesaggistica,sul quale la competente Soprintendenza per BB.AA. esercita il proprio potere di annullamentonei 60 giorni successivi al ricevimento. È competente, altresì, per il rilascio di nullaostaallo scarico in pubblica fognatura, se gestita direttamene dal Comune stesso.Al Comune spetta anche la verifica <strong>del</strong>le opere denunciate – come descritte nellarelazione tecnica e come individuate negli elaborati progettuali allegati al Permesso –per quanto attiene la conformità agli strumenti urbanistici approvati e/o adottati e airegolamenti edilizi vigenti e/o adottati ed il rispetto <strong>del</strong>le vigenti norme igienico-sanitariee di sicurezza.Ai sensi <strong>del</strong>la L.R. 11/01, art. 87, c.3, l. b), sono conferite ai Comuni funzioni giàregionali e, secondo la relativa Circ. 21/01, dal 1° gennaio 2002 il Comune è altresì competentesia al deposito, prima <strong>del</strong> loro inizio, <strong>del</strong>la denuncia di opere in conglomeratocementizio armato, normale e precompresso e a struttura metallica di cui alla L. 1086/71,che al deposito, a struttura ultimata, <strong>del</strong>la relazione contenente i certificati di prova deimateriali impiegati e <strong>del</strong> certificato di collaudo statico.Il Comune è, infine, competente al rilascio <strong>del</strong>l’Autorizzazione in deroga, ai sensi<strong>del</strong>l’art. 46, c.6, D.P.R. 495/92, Regolamento di esecuzione e di attuazione <strong>del</strong> nuovocodice <strong>del</strong>la strada, per l’accesso esistente e autorizzato che non sia tecnicamente possibileadeguare alle disposizioni, di cui all’art. 22 <strong>del</strong> Codice <strong>del</strong>la Strada.<strong>Regione</strong> – Territorio e AmbienteIn materia di variante urbanistica, alla <strong>Regione</strong> spetta il parere vincolante, ai sensi<strong>del</strong>la vigente legislazione urbanistica, in quanto co-titolare assieme al Comune <strong>del</strong> gover-


SCHEDE TECNICHEno <strong>del</strong> territorio. Il parere non favorevole <strong>del</strong>la <strong>Regione</strong> blocca l’iter di approvazione <strong>del</strong>procedimento.Vincolo Idraulico: ufficio <strong>del</strong> Genio Civile e/o Magistrato alle Acque competenteper area.Costruzioni in zone sismiche (art. 5, p. 4, l.a), D.P.R. 380/01): autorizzazioni e certificazioni<strong>del</strong> competente ufficio regionale.170Ministero <strong>del</strong>la DifesaÈ titolare <strong>del</strong> rilascio <strong>del</strong>l’Autorizzazione preventiva, in materia di aree sottopostealle zone di salvaguardia contigue ad opere di difesa <strong>del</strong>lo Stato o a stabilimenti militari,da parte <strong>del</strong> comandante territoriale (art. 16, L. 898/76).Commissione per la salvaguardia di VeneziaIl parere <strong>del</strong>la Commissione è vincolante, ai sensi e per gli effetti <strong>del</strong>l’art. 6, L.171/73 e s.m.i, fatti salvi i casi in cui vi sia stato l’adeguamento al piano comprensorialeprevisto dall’art. 5 <strong>del</strong>la stessa legge, per l’attività edilizia nella laguna veneta, nonchénel territorio dei centri storici di Chioggia e di Sottomarina e nelle isole di Pellestrina,Lido e Sant’Erasmo.Enti Parco e/o similariGli enti parco sono titolari al rilascio di Nullaosta, ai sensi <strong>del</strong>l’art. 13, L. 394/91,in tema di aree naturali protette (art. 5, p. 4, l. i), D.P.R. 380/01).ULSSVerifica la conformità al Regolamento d’igiene vigente.ProvinciaÈ titolare <strong>del</strong> rilascio di Autorizzazione:• in materia di aree sottoposte a interventi in fascia di rispetto di strada provinciale;• per lo scarico di acque reflue industriali in altro corpo ricettore diverso dallarete fognaria, in base all’art. 5, c.1, L.R. 33/85.ANASCompetente al rilascio di Autorizzazione per edifici ricadenti in aree in fascedi rispetto stradale, fuori dai centri abitati, qualora sia l’ente proprietario <strong>del</strong>lastrada.


SCHEDE TECNICHESoprintendenza BB.AA.Può annullare Nullaosta e pareri in materia di vincolo architettonico, urbanistico,paesaggistico, di cui al D.Lgs. 490/99, e rilasciare Autorizzazioni riguardanti aree e/oimmobili vincolati, ai sensi <strong>del</strong>la L. 1089/39.Per la disciplina <strong>del</strong> beni culturali e paesaggistici, il 1° maggio 2004 è entrato invigore il D.Lgs.42/04, Codice dei beni culturali e <strong>del</strong> paesaggio, ai sensi <strong>del</strong>l’articolo 10<strong>del</strong>la L. 6 luglio 2002, n. 137.171Comando Provinciale dei Vigili <strong>del</strong> FuocoEmana il Parere di Conformità per le attività rientranti nel D.M. Interno <strong>del</strong>16/02/82 e il Certificato di Prevenzione Incendi. Nel caso di attività non elencate nelsuddetto decreto, dovrà essere prodotta idonea dichiarazione di asseveramento da parte<strong>del</strong> progettista incaricato <strong>del</strong>la richiesta di titolo abilitativo edilizio, attestante la nonsoggezione <strong>del</strong>l’intervento proposto alla normativa di prevenzione incendi.Ispettorato Ripartimentale ForesteÈ competente all’emanazione <strong>del</strong> Parere per gli interventi in zona sottoposta a vincoloboschivo.ConsorzioRilascia l’Autorizzazione allo scarico industriale su pubblica fognatura se nongestita direttamente dal Comune.Capitaneria di portoEmana il Provvedimento autorizzatorio in caso di interventi su area demanialemarittima.Ente Ferrovie <strong>del</strong>lo StatoEmana il Parere in caso di interventi in zone sottoposte a vincolo ferroviario(D.P.R. 753/80).RichiedentiL’art. 11, c.1, D.P.R. 380/01, che trova corrispondenza con l’art. 77, c.1, L.R.61/85, individua come soggetti legittimati a richiedere il Permesso di costruire, il proprietario<strong>del</strong>l’area o <strong>del</strong>l’edificio oggetto degli interventi richiesti, nonché coloro che


SCHEDE TECNICHE172dimostrino di trovarsi in una relazione qualificata con il bene, che non discenderànecessariamente da un diritto reale comportante la facoltà di trasformazione <strong>del</strong> benestesso (usufrutto, uso, concessione di un bene pubblico, ecc.), ma potrà anche derivareda un rapporto giuridico obbligatorio (rappresentante di soggetto impedito, conduttore<strong>del</strong>l’attività esercitata nell’immobile, affittuario). Qualora si tratti di un bene indiviso,la richiesta dovrà essere effettuata in maniera congiunta da tutti i comproprietari,ovvero potrà essere inoltrata anche da uno solo di essi espressamente autorizzato daglialtri aventi titolo.Campo di applicazionePer eseguire nuove costruzioni ogni soggetto, comunque interessato, deve ottenereil preventivo provvedimento abilitante (Permesso di Costruire e/o Provvedimento finale).Ai sensi <strong>del</strong>l’art. 10, c.1, D.P.R. 380/01, costituiscono interventi di trasformazioneurbanistica ed edilizia <strong>del</strong> territorio e sono subordinati a Permesso di costruire:• gli interventi di nuova costruzione;• gli interventi di ristrutturazione urbanistica;• gli interventi di ristrutturazione edilizia che comportino aumento di unitàimmobiliari, modifiche <strong>del</strong> volume, <strong>del</strong>la sagoma, dei prospetti o <strong>del</strong>le superfici,ovvero che, limitatamente agli immobili compresi nelle zone omogenee A,comportino mutamenti <strong>del</strong>la destinazione d’uso.Ai sensi <strong>del</strong>l’art. 4, c.1, D.P.R. 380/01, gli interventi edilizi sono classificabili in:• interventi di manutenzione ordinaria;• interventi di manutenzione straordinaria;• interventi di restauro e risanamento conservativo;• interventi di ristrutturazione edilizia;• interventi di nuova costruzione;• interventi di ristrutturazione urbanistica.Secondo l’art. 6, c.1, D.P.R. 380/01 possono essere eseguiti senza titolo abilitativogli interventi:• di manutenzione ordinaria;• volti all’eliminazione di barriere architettoniche che non comportino la realizzazionedi rampe o di ascensori esterni, ovvero di manufatti che alterino la sagoma<strong>del</strong>l’edificio.AdempimentiLo sportello unico, con un opportuno incontro di preistruttoria <strong>del</strong>la pratica, conl’impresa e il tecnico di sua fiducia, fornisce l’elenco <strong>del</strong>la documentazione necessaria,


SCHEDE TECNICHEperché la richiesta sia completa, anche in relazione agli eventuali altri endoprocedimentida attivare contestualmente.Successivamente l’impresa presenta allo sportello unico la domanda di avvio <strong>del</strong>procedimento, allegando la richiesta <strong>del</strong> Permesso di costruire comprensiva <strong>del</strong>la documentazionenecessaria all’istruttoria.Modalità e tempi173Lo sportello unico per le attività produttive invia allo sportello unico per l’edilizia(o ufficio edilizia) la documentazione necessaria ai fini <strong>del</strong> rilascio <strong>del</strong> Permesso dicostruire.In base al D.P.R. 447/98 e all’art. 27-bis, D.Lgs. 112/98, i tempi per il rilascio daparte <strong>del</strong>lo sportello unico per l’edilizia <strong>del</strong> Permesso di costruire devono essere compatibilicon quelli <strong>del</strong> procedimento unico, quindi rientrare nei 90 giorni.OneriIl contributo per il rilascio <strong>del</strong> Permesso di costruire è commisurato all’incidenza<strong>del</strong>le spese per gli oneri di urbanizzazione e al costo di costruzione, i quali variano perogni singolo Comune e vengono determinati sulla base di parametri regionali approvaticon <strong>del</strong>iberazione di Consiglio comunale.SanzioniAi sensi <strong>del</strong>l’art. 42, D.P.R. 380/01, la <strong>Regione</strong> determina le sanzioni per il ritardatoo mancato versamento <strong>del</strong> contributo di costruzione in misura non inferiore a quantoprevisto nel presente articolo e non superiore al doppio.ValiditàPer la validità <strong>del</strong> Provvedimento unico (di cui il Permesso di costruire rappresentaun endoprocedimento) devono essere fissati i termini di inizio e di ultimazione deilavori, ai sensi <strong>del</strong>l’art. 15, D.P.R. 380/01 e per gli effetti degli artt. 78, 79, L.R. 61/85. Inparticolare, il termine per l’inizio dei lavori non può essere superiore a un anno dallanotifica; il termine, entro il quale deve essere presentata la richiesta <strong>del</strong> certificato diabitabilità o agibilità, a seguito <strong>del</strong>l’ultimazione dei lavori, non può essere superiore atre anni da quello <strong>del</strong> loro inizio; un termine più ampio è consentito solo in considerazione<strong>del</strong>la mole <strong>del</strong>l’opera da realizzare o <strong>del</strong>le sue particolari caratteristiche tecnicocostruttive,ovvero in caso di opere pubbliche da finanziare in più esercizi.


SCHEDE TECNICHEL’interruzione dei lavori per eventi eccezionali o a causa di forza maggiore, purchécomunicata al Comune, determina la sospensione <strong>del</strong> termine di ultimazione.Proroga174La proroga può essere accordata, con provvedimento motivato, esclusivamente inconsiderazione <strong>del</strong>la mole <strong>del</strong>l’opera da realizzare o <strong>del</strong>le sue particolari caratteristichetecnico-costruttive, ovvero quando si tratti di opere pubbliche il cui finanziamento siaprevisto in più esercizi finanziari (art. 15, c.2, D.P.R. 380/01). Può, inoltre, essere richiestaqualora il ritardo nell’esecuzione dei lavori sia dovuto a fatti sopravvenuti dopo illoro inizio ed estranei alla volontà <strong>del</strong> titolare <strong>del</strong> Permesso, come eventi calamitosi,avverse condizioni meteorologiche, ecc. (art. 78, c.2, L.R. 61/85).RinnovoQualora i lavori non siano ultimati entro il termine stabilito, il titolare deve presentareistanza al fine di ottenere un nuovo Permesso di costruire concernente la partenon ultimata (art. 15, c.3, D.P.R. 380/01). Il Permesso di costruire, trasferibile ai successorio aventi causa, è irrevocabile, fatti salvi i casi di decadenza indicati al c.6 <strong>del</strong>l’art. 4,L. 10/77 (integrati dall’art. 77, L.R. 61/85 e dall’art. 11, c.2, D.P.R. 380/01)DecadenzaLa decadenza <strong>del</strong> Permesso di costruire (e quindi <strong>del</strong> provvedimento unico) rilasciatopuò verificarsi:• per decorrenza <strong>del</strong>la sua efficacia temporale, ossia dei termini di inizio e finedei lavori (artt. 78 e 79, L.R. 61/85 e art. 15, D.P.R. 380/01). Qualora, per esempio,i lavori non siano stati iniziati entro un anno dalla notifica <strong>del</strong> Permesso dicostruire al richiedente, oppure non siano stati ultimati entro tre anni dal loroinizio;• per contrasto con nuove previsioni urbanistiche (art. 15, p. 4, D.P.R. 380/01),salvo che i relativi lavori siano già iniziati e vengano ultimati entro i tre annidalla data <strong>del</strong> loro inizio ai sensi <strong>del</strong>l’art. 78, L.R. 61/85.AnnullamentoIl Permesso di costruire già rilasciato, ma inficiato da un vizio di legittimità (violazionedi legge, incompetenza, eccesso di potere), può essere annullato, ai sensi <strong>del</strong>l’art.98, L.R. 61/85 e <strong>del</strong>l’art. 39, D.P.R. 380/01, da parte <strong>del</strong> dirigente che aveva emanato l’at-


SCHEDE TECNICHEto illegittimo, nell’esercizio <strong>del</strong> potere di autotutela riconosciuto alla Pubblica Amministrazione.L’annullamento può intervenire in ogni tempo, non essendo soggetto a terminidi scadenza o prescrizione, e i suoi effetti retroagiscono ex tunc. Inoltre, deve avvenirecon le stesse modalità con le quali era stato a suo tempo adottato (eventuale acquisizione<strong>del</strong> preventivo parere <strong>del</strong>la Commissione edilizia, affissione all’albo pretorio <strong>del</strong>Comune, notifica agli interessati) e deve essere motivato, sia riguardo ai vizi di legittimità<strong>del</strong> procedimento originario, sia riguardo l’esistenza di un pubblico interesse concretoed attuale alla rimozione <strong>del</strong>l’atto viziato.L’annullamento può avvenire ad opera <strong>del</strong>la <strong>Regione</strong> (con decreto <strong>del</strong> Presidente<strong>del</strong>la Giunta regionale), in seguito ad accertamento d’ufficio o su segnalazione di presuntoabuso edilizio, entro il termine perentorio di 18 mesi dall’accertamento (pena ladecadenza) e comunque entro 10 anni dall’emanazione <strong>del</strong>l’atto illegittimo (pena la prescrizione);oppure può avvenire ad opera <strong>del</strong> Governo (con decreto <strong>del</strong> Presidente <strong>del</strong>laRepubblica), solo eccezionalmente e per ragioni di particolare gravità, senza incontrarelimiti di tempo.175RevocaIl Permesso di costruire, per espressa formulazione di legge (art. 4, c.6, L. 10/77),non è revocabile. La Pubblica Amministrazione, infatti, non può ritirarlo, con efficaciaex nunc come farebbe con atti di altra natura che riconoscesse inopportuni, non convenienti,inadeguati, cioè inficiati da vizi di merito. Ciò non esclude, però, che l’atto possaessere soggetto ad annullamento o decadenza.DerogheL’ultimo capoverso <strong>del</strong>l’art. 80, L.R. 61/85 e l’art. 14, D.P.R. 380/01, consentono ilrilascio <strong>del</strong> Permesso di costruire “in deroga”. Il Permesso di costruire in deroga aglistrumenti urbanistici generali è rilasciato esclusivamente per edifici e impianti pubblicio d’interesse pubblico, previa <strong>del</strong>iberazione <strong>del</strong> Consiglio comunale, nel rispettocomunque <strong>del</strong>le disposizioni contenute nel D.Lgs. 490/99 (attualmente D.Lgs. 42/94,Codice dei beni culturali e <strong>del</strong> paesaggio, ai sensi <strong>del</strong>l’articolo 10 <strong>del</strong>la L. 6 luglio 2002,n. 137) e <strong>del</strong>le altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina <strong>del</strong>l’attivitàedilizia.Dell’avvio <strong>del</strong> procedimento viene data comunicazione agli interessati, ai sensi<strong>del</strong>l’art. 7, L. 241/90. La deroga, nel rispetto <strong>del</strong>le norme igieniche, sanitarie e di sicurezza,può riguardare esclusivamente i limiti di densità edilizia, di altezza e di distanzatra i fabbricati, di cui alle norme di attuazione degli strumenti urbanistici generali edesecutivi, fermo restando, in ogni caso, il rispetto <strong>del</strong>le disposizioni di cui agli artt.7, 8 e9, D.M. 1444/68 (art. 14, c. 3, D.P.R. 380/01). Il Sindaco può altresì autorizzare, in limitataderoga alla disciplina urbanistica vigente, aumenti di volume dei fabbricati o diminu-


SCHEDE TECNICHEzione <strong>del</strong>le distanze tra edifici relativi a documentate esigenze di isolamento termico e/oacustico o di recupero di gravi condizioni di degrado e comportanti opere da eseguirsiall’esterno dei fabbricati e da cui non conseguano aumenti <strong>del</strong>le superfici o dei volumiutili (art. 80, ultimo capoverso, L.R. 61/85).176NoteCompletata la costruzione, il Provvedimento finale (Permesso di costruire) dovràessere conservato poiché costituisce titolo obbligatorio da citare negli atti pubblici, nelcaso di trasferimento reale <strong>del</strong> bene (L. 47/85).Normativa di riferimentoNormativa nazionale• D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, Codice dei beni culturali e <strong>del</strong> paesaggio, ai sensi<strong>del</strong>l’articolo 10 <strong>del</strong>la L. 6 luglio 2002, n. 137.• D.Lgs. 27 dicembre 2002, n. 301, Modifiche ed integrazioni al d.P.R. 6 giugno2001, n. 380, recante testo unico <strong>del</strong>le disposizioni legislative e regolamentariin materia di edilizia.• D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, Testo unico <strong>del</strong>le disposizioni legislative e regolamentari.• L. 15 maggio 1997, n. 127, Misure urgenti per lo snellimento <strong>del</strong>l’attività amministrativae dei procedimenti di decisione e di controllo.• L. 4 dicembre 1993, n. 493, Conversione in legge, con modificazioni, <strong>del</strong> D.L. 5ottobre 1993, n. 398, recante disposizioni per l’accelerazione degli investimentia sostegno <strong>del</strong>l’occupazione e per la semplificazione dei procedimenti in materiaedilizia.• L. 24 marzo 1989 n.122, Disposizioni in materia di parcheggi, programma triennaleper le aree urbane maggiormente popolate nonché modificazioni di alcunenorme <strong>del</strong> testo unico sulla disciplina <strong>del</strong>la circolazione stradale, approvatocon decreto <strong>del</strong> Presidente <strong>del</strong>la Repubblica 15 giugno 1959, n. 393.• L. 28 febbraio 1985, n. 47, Norme in materia di controllo <strong>del</strong>l’attività urbanistico-edilizia.Sanzioni amministrative e penali.• L. 5 marzo 1982, n. 62, Conversione in legge, con modificazioni, <strong>del</strong> decretolegge30 dicembre 1981, n. 801, concernente provvedimenti urgenti in materiadi tutela <strong>del</strong>le acque dall’inquinamento.• L. 24 dicembre 1979, n. 650, Integrazioni e modifiche <strong>del</strong>le leggi 16 aprile 1973,n. 171 e 10 maggio 1976, n. 319, in materia di tutela <strong>del</strong>le acque dall’inquinamento.• L. 5 agosto 1978, n. 457, Norme per l’edilizia residenziale.


SCHEDE TECNICHE• L. 28 gennaio 1977, n. 10, Disciplina e <strong>del</strong>ega <strong>del</strong>le funzioni inerenti all’applicazione<strong>del</strong>le sanzioni amministrative di competenza regionale.Normativa regionale• L.R. 23 aprile 2004, n. 11, Norme per il Governo <strong>del</strong> territorio.• L.R. 27 giugno 1985, n. 61, Norme per l’assetto e l’uso <strong>del</strong> territorio.177Regolamenti• PRG, Regolamento edilizio, Norme tecniche.TABELLA RIASSUNTIVAPermesso di costruireDocumentazione da produrre da parte <strong>del</strong>l’utenteAmministrazione comunale1 Domanda unica contenente l’endoprocedimento (interventi edilizi)2 Dichiarazione di titolarità3 Dichiarazione di conformità urbanistica; eventuali vincoli gravanti sull’area4 Mo<strong>del</strong>lo ISTAT compilato5 Prospetto calcolo superfici e/o volumi6 Prospetto calcolo Oneri di urbanizzazione e Costo di costruzione7 Delega al ritiro <strong>del</strong> Permesso di Costruire e/o Provvedimento finale8 Elaborati Tecnici: Relazione tecnica9 “ Documentazione fotografica10 “ Planimetrie catastali – PRG – spazi a standard in scala 1:2000 / 1:500 / 1:20011 “ Planimetrie sistemazioni esterne e sezioni quotate <strong>del</strong> terreno in scala 1:200 /1:10012 “ Piante, sezioni e prospetti13 “ Eliminazione barriere architettoniche – Relazione tecnica e Certificazioni, L.13/89,D.M. 236/89, L. 104/9214 “ Eliminazione barriere architettoniche – elaborati grafici, L. 13/89 – D.M. 236/89 eL. 104/9215 “ Progetto impianti, L. 46/90 e D.P.R. 447/9116 Elaborati grafici per l’autorizzazione allo scarico su fognatura17 Elaborati grafici per l’autorizzazione allo scarico su suoloULSS1 Ricevuta Bollettino Postale <strong>del</strong>l’avvenuto pagamento dei diritti sanitari2 Relazione tecnica descrittiva <strong>del</strong>l’intervento3 Scheda informativa (scheda gialla)4 Elaborati grafici: planimetria in scala 1:200 / Piante, sezioni, prospetti in scala 1:1005 Planimetria con indicato il Layout <strong>del</strong>le apparecchiature6 Elaborato sulla valutazione di impatto acustico7 Eventuale scheda relativa alla sicurezza <strong>del</strong>le materie primeVigili <strong>del</strong> Fuoco1 Domanda di parere di conformità alle norme di prevenzione incendi2 Dichiarazione e certificazione di conformità3 Elaborati tecnici in conformità <strong>del</strong>l’All. 1 <strong>del</strong> D.M. <strong>del</strong> 05/05/98


SCHEDE TECNICHE178Soprintendenza ai Beni Ambientali e Architettonici1 Dichiarazione di conformità urbanistica; eventuali vincoli gravanti sull’area2 Elaborati tecnici: Relazione tecnica3 “ Documentazione fotografica4 “ Planimetrie catastali – PRG – spazi a standard in scala 1:2000 / 1:500 / 1:2005 “ Planimetrie sistemazioni esterne e sezioni quotate <strong>del</strong> terreno in scala 1:200 / 1:1006 “ Piante, sezioni e prospetti7 “ Tavola con viste assonometriche e di inserimento <strong>del</strong>l’immobile nel contestoCorpo Forestale1 Domanda in carta libera2 Elaborati tecnici: Relazione tecnica3 “ Documentazione fotografica4 “ Planimetrie catastali – PRG – spazi a standard in scala 1:2000 / 1:500 / 1:2005 “ Planimetrie sistemazioni esterne e sezioni quotate <strong>del</strong> terreno in scala 1:200 / 1:1006 “ Piante, sezioni e prospettiFerrovie1 Domanda in carta libera2 Elaborati tecnici: 4 copie degli elaborati di progetto <strong>del</strong>l’opera da eseguirsi3 “ Planimetria con sezione trasversale4 “ Copia stralcio <strong>del</strong> PRG e legenda <strong>del</strong>le destinazioni d’uso5 “ Documentazione fotografica6 “ Relazione fonometrica con progetto di eventuali barriere fonoassorbenti7 “ previsione di costruzione di idonee recinzioni8 Codice FiscaleProvincia/Genio Civile1 Domanda in carta libera2 Elaborati tecnici: 4 copie degli elaborati di progetto <strong>del</strong>l’opera da eseguirsi3 “ Planimetria con sezione trasversale indicante il distacco <strong>del</strong>la costruzione rispettoal bene protetto;4 “ Copia stralcio <strong>del</strong> PRG e legenda <strong>del</strong>le destinazioni d’uso5 “ Documentazione fotograficaProvincia/ costruzione in fregio alla strada1 Domanda in carta libera2 Elaborati tecnici: 4 copie degli elaborati di progetto <strong>del</strong>l’opera da eseguirsi3 “ Planimetria con sezione trasversale indicante il distacco <strong>del</strong>la costruzione rispettoal bene protetto4 “ Certificazione di destinazione urbanistica <strong>del</strong> sito interessato5 “ Documentazione fotografica6 Attestazione <strong>del</strong>l’avvenuto versamento degli oneri di istruttoria


SCHEDE TECNICHE179Scheda 2 – Interventi subordinati a Denuncia di inizio attività (art. 22, D.P.R. 380/01)Enti competentiComune – Area TecnicaÈ competente alla verifica <strong>del</strong>le opere denunciate, come descritte nella relazionetecnica e come individuate negli elaborati progettuali allegati alla DIA, per quanto attienela conformità agli strumenti urbanistici approvati e/o adottati, ai regolamenti edilizivigenti e/o adottati e il rispetto <strong>del</strong>le vigenti norme igienico-sanitarie e di sicurezza.In area sottoposta a vincolo di protezione <strong>del</strong>le bellezze naturali, ai sensi <strong>del</strong>laL.R. 63/94 è inoltre competente all’emanazione <strong>del</strong> Decreto di autorizzazione paesaggistica,sul quale la competente Soprintendenza per i BB.AA. può esercitare il propriopotere di annullamento nei 60 giorni successivi al suo ricevimento. Il Comune è competenteper il rilascio di Nullaosta allo scarico in pubblica fognatura, se gestita direttamente.Ai sensi <strong>del</strong>la L.R. 11/01, art. 87, c.3, l. b), sono conferite ai Comuni funzioni giàregionali e, secondo la relativa Circ. 21/01, dal 1° gennaio 2002 il Comune è altresì competentesia al deposito, prima <strong>del</strong> loro inizio, <strong>del</strong>la denuncia di opere in conglomeratocementizio armato, normale e precompresso e a struttura metallica di cui alla L. 1086/71,che al deposito, a struttura ultimata, <strong>del</strong>la relazione contenente i certificati di prova deimateriali impiegati e <strong>del</strong> certificato di collaudo statico.È infine competente al rilascio <strong>del</strong>l’Autorizzazione in deroga, ai sensi <strong>del</strong>l’art. 46,c.6 D.P.R. 495/92, Regolamento di esecuzione e di attuazione <strong>del</strong> nuovo codice <strong>del</strong>lastrada, per l’accesso esistente ed autorizzato che non sia tecnicamente possibile adeguarealle disposizioni di cui all’art. 22 <strong>del</strong> Codice <strong>del</strong>la Strada.<strong>Regione</strong> – Territorio e AmbienteIn materia di variante urbanistica, alla <strong>Regione</strong> spetta il parere vincolante, ai sensi<strong>del</strong>la vigente legislazione urbanistica, in quanto co-titolare assieme al Comune <strong>del</strong> gover-


SCHEDE TECNICHEno <strong>del</strong> territorio. Il parere non favorevole <strong>del</strong>la <strong>Regione</strong> blocca l’iter di approvazione <strong>del</strong>procedimento.Vincolo Idraulico: ufficio <strong>del</strong> Genio Civile e/o Magistrato alle Acque competenteper area.Per le costruzioni in zone sismiche (art. 5, p. 4, l.a), D.P.R. 380/01): autorizzazionie certificazioni <strong>del</strong> competente ufficio regionale.180ULSSVerifica la conformità al regolamento d’igiene vigente.ProvinciaTitolare <strong>del</strong> rilascio di Autorizzazione in materia di aree sottoposte a:• interventi in fascia di rispetto di strada provinciale.• per lo scarico di acque reflue industriali in altro corpo ricettore diverso dallarete fognaria, in base all’art. 5, c.1, L.R. 33/85.ANASÈ competente al rilascio di Autorizzazione per edifici ricadenti in aree in fascia dirispetto stradale, fuori dai centri abitati, qualora sia l’ente proprietario <strong>del</strong>la strada.Soprintendenza BB.AA.È competente per l’annullamento dei Nullaosta e pareri in materia di vincolo architettonico,urbanistico, paesaggistico, di cui al D.Lgs. 490/99 e per il rilascio di Autorizzazioneper aree e/o immobili vincolati ai sensi <strong>del</strong>la L. 1089/39.Per la disciplina <strong>del</strong> beni culturali e paesaggistici, il 1° maggio 2004 è entrato invigore il D.Lgs. 42/04, Codice dei beni culturali e <strong>del</strong> paesaggio, ai sensi <strong>del</strong>l’articolo 10<strong>del</strong>la L. 6 luglio 2002, n. 137.Comando Provinciale dei Vigili <strong>del</strong> FuocoÈ competente all’emanazione <strong>del</strong> Parere di conformità per le attività rientranti nelD.M. Interno <strong>del</strong> 16/02/82 e <strong>del</strong> Certificato di Prevenzione Incendi; nel caso di attivitànon elencate nel suddetto decreto, dovrà essere prodotta idonea dichiarazione di asseveramentoda parte <strong>del</strong> progettista incaricato <strong>del</strong>la presentazione <strong>del</strong>la DIA, attestante lanon soggezione <strong>del</strong>l’intervento proposto alla normativa di prevenzione incendi.Ispettorato Ripartimentale ForesteEmana il Parere per gli interventi in zona sottoposta a vincolo boschivo.


SCHEDE TECNICHEConsorzioÈ competente al rilascio di Autorizzazione allo scarico industriale su pubblicafognatura, se non gestita direttamente dal Comune.Ente Ferrovie <strong>del</strong>lo StatoEmana il Parere in caso di interventi in zone sottoposte a vincolo ferroviario(D.P.R. 753/80).181Campo di applicazioneLa DIA, che costituisce uno degli istituti più recenti fra quelli che riguardano lamateria edilizia, discende dall’applicazione dei criteri innovativi introdotti dalla L.241/90 in tema di rapporti fra cittadini e Pubblica Amministrazione. In particolare, l’art.19 risponde all’esigenza, sinteticamente individuata con il termine di deregulation, diconsentire al privato di dare avvio a proprie attività, prima subordinate ad atti amministratividi assenso, in modo più semplice e celere, laddove non esista discrezionalità divalutazione da parte <strong>del</strong>l’amministrazione, né l’attività denunciata sia sottoposta a limitazionenumerica.Secondo l’art. 22, D.P.R. 380/01, sono realizzabili mediante DIA gli interventi nonriconducibili all’elenco di cui agli artt. 6 e 10 <strong>del</strong>lo stesso decreto. Inoltre sono sottopostea DIA le varianti a Permessi di costruire che non incidono sui parametri urbanistici esulle volumetrie, che non modificano la destinazione d’uso e la categoria edilizia, nonalterano la sagoma <strong>del</strong>l’edificio e non violano le eventuali prescrizioni contenute nelPermesso di costruire. Ai fini <strong>del</strong>l’attività di vigilanza urbanistica ed edilizia, nonché aifini <strong>del</strong> rilascio <strong>del</strong> certificato di agibilità tali denunce di inizio attività costituisconoparte integrante <strong>del</strong> procedimento relativo al Permesso di costruire <strong>del</strong>l’intervento principale.La realizzazione degli interventi suddetti, che riguardino immobili sottoposti atutela storico-artistica o paesaggistico-ambientale, è subordinata al preventivo rilascio<strong>del</strong> parere o <strong>del</strong>l’autorizzazione previsti dal D.Lgs. 42/04, in vigore dal 1° maggio 2004.Ai sensi <strong>del</strong>l’art. 4, c.1 gli interventi edilizi sono classificabili in:• interventi di manutenzione ordinaria;• interventi di manutenzione straordinaria;• interventi di restauro e risanamento conservativo;• interventi di ristrutturazione edilizia;• interventi di nuova costruzione;• interventi di ristrutturazione urbanistica.All’art. 10, c.1, D.P.R. 380/01, sono subordinati al Permesso di costruire gli interventiedilizi:a) di nuova costruzione;


SCHEDE TECNICHEb) di ristrutturazione urbanistica;c) di ristrutturazione edilizia che comportino aumento di unità immobiliari, modifiche<strong>del</strong> volume, <strong>del</strong>la sagoma, dei prospetti o <strong>del</strong>le superfici, ovvero che, limitatamenteagli immobili compresi nelle zone omogenee A, comportino mutamenti<strong>del</strong>la destinazione d’uso.182L’art. 6, c.1, D.P.R. 380/01, elenca gli interventi che possono essere eseguiti senzatitolo abilitativo:• interventi di manutenzione ordinaria;• interventi volti all’eliminazione di barriere architettoniche che non comportinola realizzazione di rampe o di ascensori esterni, ovvero di manufatti che alterinola sagoma <strong>del</strong>l’edificio.Al c.3, art. 22, D.P.R. 380/01, sono elencati gli interventi che in alternativa al Permessodi costruire, possono essere realizzati medianti DIA. Al c.7 <strong>del</strong>lo stesso articolo sistabilisce che… “È comunque salva la facoltà <strong>del</strong>l’interessato di chiedere il rilascio dipermesso di costruire per la realizzazione degli interventi di cui ai commi 1 e 2, senzaobbligo <strong>del</strong> pagamento <strong>del</strong> contributo di costruzione di cui all’articolo 16, salvo quantoprevisto dal secondo periodo <strong>del</strong> comma 5…”.Adempimenti1. L’ufficio sportello unico in occasione di un opportuno incontro di preistruttoria<strong>del</strong>la pratica, con l’impresa ed il tecnico di fiducia che sarà incaricato <strong>del</strong>la presentazione<strong>del</strong>la DIA, fornirà l’elenco <strong>del</strong>la documentazione necessaria, affinchéla pratica possa poi essere correttamente verificata dall’ufficio, anche inrelazione agli eventuali altri endoprocedimenti da attivare contestualmente.2. Ai sensi <strong>del</strong>l’art. 23, c.1 <strong>del</strong> D.P.R. 380/01, il proprietario <strong>del</strong>l’immobile o chiabbia titolo per presentare la DIA, almeno 30 giorni prima <strong>del</strong>l’effettivo iniziodei lavori, presenta allo sportello unico la denuncia, accompagnata da una dettagliatarelazione a firma di un progettista abilitato e dagli opportuni elaboratiprogettuali, che asseveri la conformità <strong>del</strong>le opere da realizzare agli strumentiurbanistici adottati o approvati ed ai regolamenti edilizi vigenti, nonché ilrispetto <strong>del</strong>le norme di sicurezza e di quelle igienico-sanitarie. Dovranno essereanche comunicati il nominativo e i dati generali <strong>del</strong>la ditta che realizzerà leopere denunciate, ovvero che i lavori saranno eseguiti in economia piuttostoche con l’ausilio di un’impresa esecutrice; dovrà essere altresì specificato se ilDirettore dei lavori sarà lo stesso progettista incaricato o altro professionistaabilitato. Il progettista che assevera la DIA dichiara anche automaticamente,apponendo la propria firma e timbro professionale sul modulo predisposto dalComune, che adempirà agli obblighi di cui alla L.1086/71 (opere in cementoarmato e assimilabili), L.10/91 (contenimento dei consumi energetici), L.46/90


SCHEDE TECNICHE(sicurezza impianti), D.P.R. 425/94 (abitabilità/agibilità), L.13/89 e L.104/92,D.M. Lavori Pubblici <strong>del</strong> 236/89, D.P.R. 503/96 (eliminazione barriere architettoniche),D.P.R. 37/98 e D.M. Interno <strong>del</strong> 04/05/98 (prevenzione incendi),L. 447/95 e relativi decreti attuativi (inquinamento acustico), D.Lgs. 152/99(tutela <strong>del</strong>le acque, scarichi).3. Oltre agli elaborati progettuali, la domanda deve essere corredata dalla modulisticaappositamente predisposta dal Comune, dalla domanda di avvio <strong>del</strong> ProcedimentoUnico e dalla documentazione necessaria all’istruttoria di competenzadegli uffici comunali ed enti terzi eventualmente interessati da procedimentidi propria competenza.4. Il progettista abilitato dovrà inoltre emettere, contestualmente alla dichiarazionedi fine lavori, un certificato di Collaudo finale che attesti la conformità <strong>del</strong>l’operaal progetto presentato con la DIA (art. 23, c.7, D.P.R. 380/01). Si rilevache il progettista/Direttore dei lavori assume la qualità di persona esercente unservizio di pubblica necessità ai sensi degli artt. 359 e 481 <strong>del</strong> C.P.; in caso didichiarazioni non veritiere, l’amministrazione ne dà immediata comunicazioneal competente Ordine Professionale per l’irrogazione <strong>del</strong>le sanzioni disciplinari;la falsità ideologica in certificati commessa da persone esercenti un serviziodi pubblica necessità è altresì punita con la reclusione fino ad un anno o con lamulta.5. Qualora l’immobile oggetto <strong>del</strong>l’intervento sia sottoposto ad un vincolo la cuitutela compete, anche in via di <strong>del</strong>ega, alla stessa amministrazione comunale, iltermine di 30 giorni per la presentazione <strong>del</strong>la DIA decorre dal rilascio <strong>del</strong> relativoatto di assenso; ove tale atto non sia favorevole, la denuncia è priva di effetti(art. 23, c.3, D.P.R. 380/01).6. Qualora l’immobile oggetto <strong>del</strong>l’intervento sia sottoposto ad un vincolo la cuitutela non compete all’amministrazione comunale, ove il parere favorevole <strong>del</strong>soggetto preposto alla tutela non sia allegato alla denuncia, lo sportello unicoconvoca una Conferenza di Servizi ai sensi degli artt. 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater,L. 241/90 come modificata e integrata dalla L. 340/00; il termine di 30 giorniper la presentazione <strong>del</strong>la DIA decorre dall’esito <strong>del</strong>la conferenza; in caso diesito non favorevole, la denuncia è priva di effetti (art. 23, c.4, D.P.R. 380/01).183Modalità e tempiL’iter per la presentazione <strong>del</strong>la DIA ed eventuale acquisizione di autorizzazioniendoprocedimentali correlate, consiste nella presentazione <strong>del</strong>la documentazione induplice copia allo sportello unico per la sua verifica preliminare; in caso di compatibilitàurbanistica e conformità edilizia, igienico-sanitaria e di sicurezza <strong>del</strong>le opere denunciate,nonché di completezza documentale, la DIA viene depositata e registrata all’ufficioprotocollo comunale e viene contestualmente consegnata al soggetto che ha presentatol’istanza.


SCHEDE TECNICHE184Lo sportello unico <strong>del</strong>le attività produttive invia allo sportello unico per l’edilizia(o ufficio edilizia) la documentazione necessaria ai fini <strong>del</strong>la DIA.In base al D.P.R. 447/98 e all’articolo 27-bis, D.Lgs.112/98, i tempi per la valutazione<strong>del</strong>la domanda da parte <strong>del</strong>lo sportello unico per l’edilizia (o ufficio edilizia) devonoessere compatibili con quelli <strong>del</strong> procedimento unico (quindi entro 90 giorni).Consegnata la documentazione allo sportello unico e protocollata la stessa si dàavvio al procedimento mediante comunicazione all’impresa richiedente, da parte <strong>del</strong>losportello unico, <strong>del</strong>l’avvio, ai sensi <strong>del</strong>la L. 241/90, contenente l’individuazione <strong>del</strong>responsabile <strong>del</strong> procedimento, gli orari di apertura e l’indirizzo <strong>del</strong>l’ufficio competente,nonché la password di accesso per la consultazione in via telematica <strong>del</strong>lo stato <strong>del</strong>lapratica.Il responsabile <strong>del</strong> procedimento, in tempo utile accerta l’esistenza di tutti i presuppostie i requisiti di legge, per riuscire eventualmente a comunicare entro 30 giornidalla protocollazione, l’improcedibilità <strong>del</strong>la DIA al richiedente ovvero all’impresa e altecnico asseveratore.Ove invece sia riscontrata dal responsabile <strong>del</strong> procedimento l’assenza di una opiù <strong>del</strong>le condizioni stabilite dalla normativa vigente in materia, il responsabile <strong>del</strong>losportello unico notifica all’impresa l’ordine motivato di non effettuare il previsto interventoe, in caso di falsa attestazione <strong>del</strong> professionista abilitato, informa l’autorità giudiziariae il consiglio <strong>del</strong>l’ordine di appartenenza. É comunque salva la facoltà di ripresentarela DIA, con le modifiche o le integrazioni necessarie per renderla conforme alla normativaurbanistica ed edilizia (art. 23, c.6, D.P.R. 380/01).Qualora sia contestualmente richiesta allo sportello unico l’attivazione di ulterioriprocedure (non asseverabili autonomamente) presso gli altri uffici comunali e/o gli entiterzi coinvolti nel procedimento unico, lo sportello dovrà comunque concludere ogni procedimentoentro il termine massimo di 90 giorni dalla data di presentazione <strong>del</strong>la pratica.OneriLa DIA è soggetta al versamento dei diritti di segreteria stabiliti con apposita <strong>del</strong>iberazionedi giunta comunale, e che possono comunque variare da un minimo di € 25,82 fino ad un massimo di € 77,47; tali importi, stabiliti dall’art. 2, c. 60, p.19, L. 662/96,sono soggetti ad aggiornamento biennale in base al 75% <strong>del</strong>la variazione degli indici deiprezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati.ValiditàLa DIA è sempre sottoposta, tanto per gli interventi edilizi minori (di cui alla l. a),c. 6, art. 1, L. 443/01) quanto per quelli maggiori (di cui alle ll. b, c, d), c. 6, art. 1, L.443/01), ad un termine massimo di validità fissato in tre anni, con l’obbligo per l’interessatodi comunicare al Comune la data di ultimazione dei lavori.


SCHEDE TECNICHEL’esecuzione <strong>del</strong>le opere per cui sia esercitata la facoltà <strong>del</strong>la DIA ai sensi <strong>del</strong>le vigentinorme in materia è subordinata alla medesima disciplina definita dalle norme nazionali eregionali vigenti per le corrispondenti opere eseguite su rilascio di Permesso di costruire.ScadenzaDecorsa l’efficacia temporale di tre anni dalla data di deposito in Comune <strong>del</strong>laDIA rispetto alla quale non sia intervenuto motivato provvedimento di inibizione dall’esercizio<strong>del</strong>l’attività denunciata, dovrà essere presentata, per le parti non completate,una nuova denuncia.185RinnoviLe norme in materia non prevedono rinnovi trascorsi i tre anni di efficacia <strong>del</strong>laDIA; infatti il denunciante, per norma espressa, dichiara che le opere avranno iniziodecorsi 30 giorni dalla data di presentazione <strong>del</strong>la denuncia in Comune ma, qualora leopere denunciate non siano iniziate affatto, dovrà procedere alla presentazione di altradenuncia; qualora, invece, le opere siano iniziate ma non siano state ultimate, dovràessere ripresentata una nuova DIA esclusivamente per la parte rimasta non realizzata.SanzioniLa realizzazione di interventi edilizi di cui all’art. 22, D.P.R. 380/01, in assenza oin difformità dalla DIA comporta la sanzione pecuniaria pari al doppio <strong>del</strong>l’aumento <strong>del</strong>valore venale <strong>del</strong>l’immobile conseguente alla realizzazione degli interventi stessi ecomunque in misura non inferiore a € 516 (art. 37, c. 1, D.P.R. 380/01).Normativa di riferimentoNormativa nazionale• D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, Codice dei beni culturali e <strong>del</strong> paesaggio, ai sensi<strong>del</strong>l’articolo 10 <strong>del</strong>la L. 6 luglio 2002, n. 137.• D.Lgs. 27 dicembre 2002, n. 301, Modifiche ed integrazioni al D.P.R. 6 giugno2001, n. 380, recante testo unico <strong>del</strong>le disposizioni legislative e regolamentariin materia di edilizia.• L. 27 dicembre 2001, n. 443, Delega al Governo in materia di infrastrutture edinsediamenti produttivi strategici ed altri interventi per il rilancio <strong>del</strong>le attivitàproduttive.


SCHEDE TECNICHE186• L. 22 febbraio 2001, n.36, Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni acampi elettrici, magnetici ed elettromagnetici.• D.P.R. 6 giugno 2001, n.380, Testo unico <strong>del</strong>le disposizioni legislative e regolamentariin materia edilizia.• D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, Testo unico <strong>del</strong>le disposizioni legislative eregolamentari in materia di documentazione amministrativa.• D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 490, Testo unico <strong>del</strong>le disposizioni legislative inmateria di beni culturali e ambientali, a norma <strong>del</strong>l’articolo 1 <strong>del</strong>la L. 8 ottobre1997, n. 352.• D.Lgs. 11 maggio 1999, n.152, Disposizioni sulla tutela <strong>del</strong>le acque dall’inquinamentoe recepimento <strong>del</strong>la direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento<strong>del</strong>le acque reflue urbane e <strong>del</strong>la direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione<strong>del</strong>le acque dall’inquinamento provocato dai nitrati provenienti dafonti agricole.• L. 23 maggio 1997, n. 135, Conversione in legge, con modificazioni, <strong>del</strong> decreto-legge25 marzo 1997, n. 67, recante disposizioni urgenti per favorire l’occupazione.• L. 23 dicembre 1996, Misure di razionalizzazione <strong>del</strong>la finanza pubblica.• L. 26 ottobre 1995, n.447, Legge quadro sull’inquinamento acustico.• L. 24 dicembre 1993, n. 537, Interventi correttivi di finanza pubblica.• L. 4 dicembre 1993, n. 493, Disposizioni per l’accelerazione degli investimentia sostegno <strong>del</strong>l’occupazione e per la semplificazione <strong>del</strong> procedimenti in materiaedilizia.• D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, Regolamento di esecuzione e di attuazione <strong>del</strong>nuovo codice <strong>del</strong>la strada.• D.P.R. 24 luglio 1992, n.503, Regolamento recante norme per l’eliminazione <strong>del</strong>lebarriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici.• D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, Nuovo codice <strong>del</strong>la strada.• L. 5 febbraio 1992, n. 104, Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale.• D.P.R. 6 dicembre 1991, n.447, Regolamento di attuazione <strong>del</strong>la legge 5 marzo1990, n. 46, in materia di sicurezza degli impianti.• L. 9 gennaio 1991, n. 10, Norme per l’attuazione <strong>del</strong> Piano energetico nazionalein materia di uso razionale <strong>del</strong>l’energia, di risparmio energetico e di sviluppo<strong>del</strong>le fonti rinnovabili di energia.• D.P.R. 10 settembre 1990, n.285, Approvazione <strong>del</strong> regolamento di polizia mortuaria.• L. 7 agosto 1990, n. 241, Nuove norme in materia di procedimento amministrativoe di diritto di accesso ai documenti amministrativi.• L. 5 marzo 1990, n. 46, Norme per la sicurezza degli impianti.• D.M. Lavori pubblici <strong>del</strong> 14 giugno 1989, n. 236, Prescrizioni tecniche necessariea garantire l’accessibilità, l’adattabilità e la visitabilità degli edifici privati edi edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini <strong>del</strong> superamentoe <strong>del</strong>l’eliminazione <strong>del</strong>le barriere architettoniche.


SCHEDE TECNICHE• L. 9 gennaio 1989, n.13, Disposizioni per favorire il superamento e l’eliminazione<strong>del</strong>le barriere architettoniche negli edifici privati.• D.M. Interno <strong>del</strong> 16 febbraio 1982, Modificazioni <strong>del</strong> D.M. 27 settembre 1965,concernente la determinazione <strong>del</strong>le attività soggette alle visite di prevenzioneincendi ei diritti <strong>del</strong>le persone handicappate.• L. 5 agosto 1978, n. 457, Norme per l’edilizia residenziale.• L. 28 gennaio 1977, n. 10, Disciplina e <strong>del</strong>ega <strong>del</strong>le funzioni inerenti all’applicazione<strong>del</strong>le sanzioni amministrative di competenza regionale.• L. 5 novembre 1971, n 1086, Norme per la disciplina <strong>del</strong>le opere in conglomeratocementizio, normale e precompresso ed a struttura metallica.• R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, Approvazione <strong>del</strong> testo unico <strong>del</strong>le leggi sanitarie.187Normativa regionale• L.R. 9 gennaio 2003, n.1, Modifica alla legge regionale 30 giugno 1993, n 27 “Prevenzionedei danni derivanti dai campi elettromagnetici generati da elettrodi”.• L.R. 13 aprile 2001, n. 11, Conferimento di funzioni e compiti amministrativialle autonomie locali in attuazione <strong>del</strong> decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112.• L.R. 31 ottobre 1994, n. 63, Norme per la sub<strong>del</strong>ega <strong>del</strong>le funzioni concernentila materia dei beni ambientali.• L.R. 14 settembre 1994, n. 58, Provvedimento generale di rifinanziamento e dimodifica di leggi regionali in corrispondenza <strong>del</strong>l’assestamento <strong>del</strong> bilanciodiprevisione per l’anno finanziario 1994.• L.R. 30 giugno 1993, n. 27, Prevenzione dei danni alla salute derivanti dai campielettromagnetici generati da elettrodi.• Delib.G.R. n. 7949/89• L.R. 5 marzo 1985, n. 24 Tutela ed edificabilità <strong>del</strong>le zone agricole.Regolamenti• Regolamento edilizio, Norme tecniche, PRG.TABELLA RIASSUNTIVADenuncia di inizio attivitàDocumentazione da produrre da parte <strong>del</strong>l’utenteAmministrazione comunale1 Mo<strong>del</strong>lo, compilato in ogni sua parte, di Denuncia di Inizio Attività per interventi edilizi minori e/odomanda di avvio <strong>del</strong> procedimento unico (in duplice copia)2 Copia <strong>del</strong>l’atto di proprietà o autocertificazione attestante la legittimazione ad intervenire sull’immobile,con allegata fotocopia di un documento di identità3 Identificazione <strong>del</strong>la zona omogenea di PRG ai fini <strong>del</strong>la conformità urbanistica; dichiarazione dieventuali vincoli gravanti sull’area4 Relazione tecnico-illustrativa <strong>del</strong>l’intervento asseverato


SCHEDE TECNICHE1885 Documentazione fotografica <strong>del</strong>lo stato di fatto con allegata planimetria riportante i coni di ripresa.6 Elaborati tecnici (in duplice copia):– Estratto di mappa catastale aggiornato e stralcio di PRG con cerchiata l’area oggetto di intervento– Stato di fatto e di progetto in scala 1:100 (piante, sezioni e prospetti quotati). Campite in giallole parti da demolire e in rosso quelle da erigere. Indicazione <strong>del</strong>la destinazione d’uso dei singolivani, <strong>del</strong>le dimensioni, <strong>del</strong>la superficie e dei rapporti aeroilluminanti7 Eliminazione barriere architettoniche: dichiarazione di conformità sottoscritta dal progettista ai sensi<strong>del</strong>la L.13/89, nonché L. 104/92 per edifici pubblici e privati aperti al pubblico, con allegati: Relazionetecnica ed elaborati grafici atti ad evidenziare le soluzioni progettuali e gli accorgimenti tecnici adottatial fine di garantire il soddisfacimento dei requisiti prescritti dal D.M. 236/89, rilevando anche sel’immobile oggetto degli interventi sarà utilizzato da Imprese soggette al collocamento obbligatorio8 Prevenzione incendi: dichiarazione sottoscritta dal progettista che per le opere in progetto è statoacquisito il parere <strong>del</strong> Comando Provinciale VV.F. in data _________, Prot. _________; ovvero, dichiarazionealternativa che le opere non sono soggette al nullaosta dei VV.F. poiché non rientranti tra le attivitàelencate nel D.M. 16/02/82 e D.P.R. 689/59 e successive modificazioni9 Sicurezza impianti: dichiarazione sottoscritta dal progettista che le opere denunciate sono soggettealle prescrizioni di cui alla L. 46/90, pertanto si riserva di allegare il progetto degli impianti redattoda Tecnico abilitato prima <strong>del</strong>l’effettivo inizio dei lavori; ovvero che le opere denunciate nonsono soggette alle prescrizioni di cui alla L. 46/90, in quanto non rientrano nella casistica previstaall’art. 4 <strong>del</strong> Regolamento di Attuazione approvato con D.P.R. 447/91.10 Tutela da inquinamento acustico: dichiarazione sottoscritta dal progettista che le opere denunciaterispettano le prescrizioni di cui alla L. 447/95 e relativi regolamenti attuativi, allegando pertantoautocertificazione inerente la previsione <strong>del</strong>l’impatto acustico/clima acustico prevista dall’art. 8<strong>del</strong>la norma; ovvero che le opere denunciate non sono soggette alle prescrizioni, di cui alla L.447/95 e relativi regolamenti attuativi.11 Rispetto elettrodotti: dichiarazione sottoscritta dal progettista che le opere denunciate rispettano leprescrizioni di cui alla L. 36/01 e L.R. 27/93; ovvero che le stesse ricadono all’interno <strong>del</strong>le fasce dirispetto degli Elettrodotti ad Alta Tensione.12 Fasce di rispetto cimiteriale: dichiarazione sottoscritta dal progettista che le opere denunciaterispettano le prescrizioni previste dall’art. 338 <strong>del</strong> R.D. 1265/1934 e dall’art. 57 <strong>del</strong> D.P.R. 287/90.13 Fasce di rispetto da pozzi e sorgenti: dichiarazione sottoscritta dal progettista che le opere denunciaterispettano le prescrizioni previste dal D.Lgs. 152/99.14 Fasce di rispetto stradali: dichiarazione sottoscritta dal progettista che le opere denunciate rispettanole prescrizioni previste dalle N.T.A. vigenti e al Codice <strong>del</strong>la Strada, in relazione alle fasce dirispetto stradali.15 Distanze dagli allevamenti intensivi: dichiarazione sottoscritta dal progettista che le opere denunciaterispettano le prescrizioni previste dalla D.G.R. 7949/89.16 Versamento <strong>del</strong>la somma di _______ per diritti di segreteria.17 Eventuale domanda contestuale di Autorizzazione ambientale/paesaggistica.18 Eventuale domanda contestuale di Provvedimento di Tutela monumentale/archeologica (art. 1,D.Lgs. 490/89).19 Eventuale domanda contestuale di Autorizzazione idrogeologica/forestale (art. 20, L.R. 58/94)20 Eventuale domanda contestuale di Autorizzazione in deroga (art 46, c.6, Regolamento di esecuzione<strong>del</strong> Codice <strong>del</strong>la Strada).ULSS (qualora venga richiesta la deroga)1 Ricevuta Bollettino Postale <strong>del</strong>l’avvenuto pagamento dei diritti sanitari2 Relazione tecnica descrittiva <strong>del</strong>l’intervento in duplice copia3 Scheda Informativa (scheda gialla) in duplice copia4 Elaborati grafici: planimetria in scala 1:200 / piante, sezioni, prospetti in scala 1:100 in duplicecopia5 Planimetria con indicato il Layout <strong>del</strong>le apparecchiature in duplice copia6 Elaborato sulla valutazione di impatto acustico in duplice copia7 Eventuale scheda relativa alla sicurezza <strong>del</strong>le materie prime in duplice copia


SCHEDE TECNICHESoprintendenza ai BB.AA.1 Identificazione <strong>del</strong>la zona omogenea di PRG ai fini <strong>del</strong>la conformità urbanistica; dichiarazione dieventuali vincoli gravanti sull’area in duplice copia2 Relazione tecnico-illustrativa <strong>del</strong>l’intervento asseverato in duplice copia3 Documentazione fotografica <strong>del</strong>lo stato di fatto con allegata planimetria riportante i coni di ripresain duplice copia4 Elaborati tecnici (in duplice copia):– Estratto di mappa catastale aggiornato e stralcio di PRG con cerchiata l’area oggetto di intervento– Stato di fatto e di progetto in scala 1:100 (piante, sezioni e prospetti quotati). Campite in giallole parti da demolire e in rosso quelle da erigere. Indicazione <strong>del</strong>la destinazione d’uso dei singolivani, <strong>del</strong>le dimensioni, <strong>del</strong>la superficie e dei rapporti aeroilluminanti189


SCHEDE TECNICHEAgricoltura190Scheda 3 – Costruzione di nuovo fabbricato ad uso annesso rustico per allevamentizootecniciEnti competentiComuneÈ competente in materia di edilizia ed urbanistica, con <strong>del</strong>ega ai sensi <strong>del</strong>la ex L.R.63/94 al dirigente <strong>del</strong>l’area tecnica per la sottoscrizione <strong>del</strong> decreto di AutorizzazionePaesaggistica, sul quale la competente Soprintendenza per BB.AA. esercita il propriopotere di annullamento nei 60 giorni successivi al ricevimento. È competente per il rilasciodi nulla-osta allo scarico in pubblica fognatura, se gestita direttamene dallo stesso.Al Comune spetta anche la verifica <strong>del</strong>le opere denunciate – come descritte nella relazionetecnica e come individuate negli elaborati progettuali allegati al Permesso – per quantoattiene la conformità agli strumenti urbanistici approvati e/o adottati e ai regolamentiedilizi vigenti e/o adottati ed il rispetto <strong>del</strong>le vigenti norme igienico-sanitarie e di sicurezza.Ai sensi <strong>del</strong>la L.R. 11/01, art. 87, c.3, l. b), sono conferite ai Comuni funzioni giàregionali e, secondo la relativa Circ. 21/01, dal 1° gennaio 2002 il Comune è altresì competentesia al deposito, prima <strong>del</strong> loro inizio, <strong>del</strong>la denuncia di opere in conglomeratocementizio armato, normale e precompresso e a struttura metallica di cui alla L. 1086/71,che al deposito, a struttura ultimata, <strong>del</strong>la relazione contenente i certificati di prova deimateriali impiegati e <strong>del</strong> certificato di collaudo statico.Il Comune è, infine, competente al rilascio <strong>del</strong>l’Autorizzazione in deroga, ai sensi<strong>del</strong>l’art. 46, c.6, D.P.R. 495/92, Regolamento di esecuzione e di attuazione <strong>del</strong> nuovocodice <strong>del</strong>la strada, per l’accesso esistente e autorizzato che non sia tecnicamente possibileadeguare alle disposizioni, di cui all’art. 22 <strong>del</strong> Codice <strong>del</strong>la Strada.<strong>Regione</strong> – Territorio e AmbienteIn materia di variante urbanistica, alla <strong>Regione</strong> spetta il parere vincolante, ai sensi<strong>del</strong>la vigente legislazione urbanistica, in quanto co-titolare assieme al Comune <strong>del</strong> gover-


SCHEDE TECNICHEno <strong>del</strong> territorio. Il parere non favorevole <strong>del</strong>la <strong>Regione</strong> blocca l’iter di approvazione <strong>del</strong>procedimento.Vincolo Idraulico: ufficio <strong>del</strong> Genio Civile e/o Magistrato alle Acque competenteper area.Costruzioni in zone sismiche (art. 5, punto 4, l.a), D.P.R. 380/01): autorizzazioni ecertificazioni <strong>del</strong> competente ufficio regionale.ULSS191Verifica la conformità al Regolamento d’igiene vigente.ProvinciaÈ titolare <strong>del</strong> rilascio di Autorizzazione:• in materia di aree sottoposte a interventi in fascia di rispetto di strada provinciale;• per lo scarico di acque reflue industriali in altro corpo ricettore diverso dallarete fognaria, la Provincia è competente in base all’art. 5, c. 1, L.R. 33/85.Soprintendenza BB.AA.Può annullare Nullaosta e pareri in materia di vincolo architettonico, urbanistico,paesaggistico, di cui al D.Lgs. 490/99, e rilasciare Autorizzazioni riguardanti aree e/oimmobili vincolati, ai sensi <strong>del</strong>la L. 1089/39.Per la disciplina <strong>del</strong> beni culturali e paesaggistici, il 1° maggio 2004 è entrato invigore il D.Lgs. 42/04, Codice dei beni culturali e <strong>del</strong> paesaggio, ai sensi <strong>del</strong>l’articolo 10<strong>del</strong>la L. 6 luglio 2002, n. 137.Comando Provinciale dei Vigili <strong>del</strong> FuocoEmana il Parere di Conformità per le attività rientranti nel D.M. Interno <strong>del</strong>16/02/82 e il Certificato di Prevenzione Incendi. Nel caso di attività non elencate nelsuddetto decreto, dovrà essere prodotta idonea dichiarazione di asseveramento da parte<strong>del</strong> progettista incaricato <strong>del</strong>la richiesta di titolo abilitativo edilizio, attestante la nonsoggezione <strong>del</strong>l’intervento proposto alla normativa di prevenzione incendi.Ispettorato Ripartimentale ForesteÈ competente all’emanazione <strong>del</strong> Parere per gli interventi in zona sottoposta a vincoloboschivo.ConsorzioRilascia l’Autorizzazione allo scarico industriale su pubblica fognatura se non gestitadirettamente dal Comune.


SCHEDE TECNICHEEnte Ferrovie <strong>del</strong>lo StatoEmana il Parere in caso di interventi in zone sottoposte a vincolo ferroviario(D.P.R. 753/80).192Campo di applicazionePer eseguire nuove costruzioni (ad uso annesso rustico per allevamenti zootecnici)ogni soggetto, comunque interessato, deve ottenere il preventivo provvedimento abilitante(Permesso di costruire e/o Provvedimento finale).AdempimentiLo sportello unico, con un opportuno incontro di preistruttoria <strong>del</strong>la pratica, conl’impresa e il tecnico di sua fiducia, fornisce l’elenco <strong>del</strong>la documentazione necessaria,perché la richiesta sia completa, anche in relazione agli eventuali altri endoprocedimentida attivare contestualmente.Successivamente l’impresa presenta allo sportello unico la domanda di avvio <strong>del</strong>procedimento, allegando la richiesta <strong>del</strong> Permesso di costruire comprensiva <strong>del</strong>la documentazionenecessaria all’istruttoria.Documenti tecnici da allegareAlla domanda deve essere allegata una Planimetria generale (non necessaria per levarianti con parere già espresso) <strong>del</strong>la zona, in scala 1:2000 riportante per un raggio dialmeno 700 m. per gli allevamenti suinicoli ed avicunicoli, 500 m. per tutti gli altri, leseguenti indicazioni:• le zone territoriali omogenee A B C F (Delib.G.R. 3733/92) rappresentate graficamentecome nel PRG e richiamate nella legenda;• l’ubicazione <strong>del</strong> nuovo insediamento;• gli elettrodotti di media ed alta tensione (132-380 kV) e le centrali elettrichecon indicate le distanze dei conduttori dall’insediamento;• l’indicazione d’uso dei fabbricati adiacenti;• le opere circostanti connesse all’attività;• le abitazioni inserite nei centri abitati e quelle isolate, escludendo quelle <strong>del</strong>conduttore, <strong>del</strong> proprietario e <strong>del</strong> custode;• il percorso dei corpi idrici (rogge, canali, scoli, fossi ecc.);• l’ubicazione di pozzi artesiani o bocche di prelievo da corpi superficiali privatie pubblici per l’approvvigionamento idrico di acqua potabile e/o <strong>del</strong>la rete <strong>del</strong>l’acquedotto.


SCHEDE TECNICHEDevono, inoltre, essere allegati gli elaborati grafici (piante prospetti sezioni), inscala appropriata riportanti:• la linea completa <strong>del</strong>la rete degli scarichi distinti per tipologia;• le uscite di emergenza;• la superficie <strong>del</strong>le finestre;• la destinazione d’uso di ogni locale;• superfici e altezza dei locali;• i piani di carico, le fosse, i soppalchi e i parapetti di protezione;• l’ubicazione degli scarichi a pavimento (che devono essere dotati di sifone e digriglia anti ratto per la sala mungitura);• l’ubicazione di tutti i pozzetti compresi quelli a caditoia, griglie di raccolta <strong>del</strong>leacque e dei liquami con simbologia riportata in legenda;• posizione <strong>del</strong>le concimaie e <strong>del</strong>le vasche con relative piante e sezioni;• la rappresentazione attraverso piante e sezioni dei diversi locali in cui è strutturatol’allevamento;• la destinazione d’uso degli altri ambienti connessi;• rete idrica per l’approvvigionamento di acqua potabile ed ubicazione dei lavandiniper la pulizia nel caso sia presente personale addetto alla mungitura;193Per le altre aziende di produzione sia di latte alimentare che di latte destinato allatrasformazione, i progetti debbono riportare le indicazioni riguardanti i locali: filtrazione,refrigerazione e conservazione <strong>del</strong> latte, pulitura e deposito attrezzi di mungitura.Per le aziende di produzione di latte fresco pastorizzato di alta qualità, nei progettidebbono anche essere indicati i locali:• filtrazione, refrigerazione e conservazione <strong>del</strong> latte (sala latte);• pulitura e deposito attrezzi di mungitura (sala lavaggio);• conservazione detergenti e disinfettanti;• isolamento animali ammalati o sospetti tali.Per gli allevamenti avi-cunicoli debbono essere previsti anche i seguenti locali coni relativi requisiti impiantistico strutturali:• locale di servizio, attiguo e distinto dal locale di stabulazione (capannone) veroe proprio;• area di servizio in calcestruzzo o analogo materiale, di solito antistante all’entrata<strong>del</strong> locale di stabulazione, attrezzata con pozzetti di raccolta acque;• camminamenti in calcestruzzo o analogo materiale di collegamento dei varilocali di allevamento;• doppio silos;• recinzione.Alla domanda, inoltre, deve essere allegata una Relazione tecnico-descrittiva, contenenteindicazioni su:• specie, categoria e numero degli animali allevati;


SCHEDE TECNICHE194• sistema di stabulazione degli animali, compresi i vitelli negli allevamenti bovinida riproduzione;• caratteristiche dei materiali utilizzati nell’edificazione;• caratteristiche <strong>del</strong>l’impianto di stabulazione (pareti a muro, pavimenti, zonaalimentazione, zone servizio, zona riposo, reparto mungitura lavaggio attrezzaturee conservazione latte, zona infermeria, ecc.);• sistema di allevamento dei vitelli;• sistema di illuminazione naturale e artificiale, l’illuminazione artificiale deveessere sempre prevista in quanto deve essere possibile esaminare ciascun animalein qualsiasi momento;• sistema di ventilazione naturale e/o artificiale; qualora si faccia ricorso a quest’ultimosistema deve essere sempre previsto un impianto di ventilazione sostitutivoin caso di guasti;• conformità <strong>del</strong>le apparecchiature e dei circuiti elettrici ai requisiti di legge;• eventuali sistemi di trattamento <strong>del</strong>le deiezioni e <strong>del</strong>le acque di lavaggio;• sistemi adottati per proteggere le aperture dall’ingresso dei parassiti;• sistemi adottati (negli allevamenti bovini), per la cattura degli animali;• sistemi adottati (negli allevamenti avicunicoli e negli impianti d’acquacoltura)per la conservazione <strong>del</strong>le carcasse degli animali venuti a morte;• dichiarazione di adeguamento impiantistico strutturale agli specifici requisitiprevisti per le singole tipologie di animali allevati, che sono riportati nei criteridi valutazione.Per le imprese a conduzione non familiare, gli elaborati grafici e/o la relazione tecnicadevono inoltre riportare:• servizi igienici ed antibagno, spogliatoi;• i locali serbatoi e silos per la conservazione in sicurezza di sostanze pericolose;• certificazione di conformità per gli impianti soggetti alla L. 46/90.Criteri di valutazione per fabbricati ad uso agricolo con allevamenti zootecniciI criteri di valutazione SPISAL di carattere generale si applicano ai Permessi dicostruire di allevamenti che sono gestiti dal titolare con l’ausilio di dipendenti o insocietà; sono pertanto escluse le attività a conduzione familiare.Tra i diversi criteri di valutazione bisogna considerare la compatibilità urbanisticacon particolare riguardo al rispetto <strong>del</strong>le distanze dai centri abitati e dalle abitazioni. Inparticolare l’art. 216 <strong>del</strong> TULS (R.D. 1265/34) stabilisce che le industrie insalubri di primaclasse debbano essere isolate nelle campagne e tenute lontane dalle abitazioni. ilD.M. Sanità 5/09/94 inserisce tra le industrie insalubri di prima classe gli allevamenti dianimali, le stalle di sosta per il bestiame ed i maneggi. In effetti per le esalazioni emessee per la notevole carica batterica presente nelle deiezioni, tali insediamenti costituisconopotenziali cause di problemi igienico sanitari, per i quali è imprescindibile il requisitodi distanza dagli insediamenti civili. Non sono considerate industrie insalubri, e quin-


SCHEDE TECNICHEdi non necessitano <strong>del</strong> requisito <strong>del</strong>la distanza da insediamento civili come sopra definito,gli allevamenti dediti alla produzione o utilizzo degli animali per il solo nucleofamiliare, per il quale si applica il regolamento edilizio comunale.Di seguito si riporta una tabella indicante i criteri di valutazione SPISAL di caratteregenerale.Posti di lavoro e di passaggio art. 11, cc. 1, 3 e 6, D.P.R. 547/55 modificato dall’art. 33 c. 13, D.Lgs.626/94.Servizi Delib. G.R. 1887/97 p. 2.1, artt. 37, 38 e 40, D.P.R. 303/56Impianti titolo VII D.P.R. 547/55 e art. 7, L. 46/90Materiali art. 7, c. 1, l.d), D.P.R 303/56Vie di circolazione art. 8, cc.1, 2 e 3, D.P.R. 547/55 sostituito dall’art. 33, c.3, D.Lgs. 626/94Pavimenti art. 8, c.9, D.P.R. 547/55 sostituito dall’art. 33, c.3, D.Lgs. 626/94art. 7, c.2, D.P.R. 303/56 sostituito dall’art. 33, c.9, D.Lgs. 626/94art. 7, c.1, l. d), D.P.R. 303 /56 sostituito dall’art. 33, c.9, D.Lgs. 626/94 e dall’art.16, c.5, D.Lgs. 242/96art. 10, D.P.R. 547/55Scale art. 16, D.P.R. 547/55Delib. G.R. 1887/97artt. 16 e 26, D.P.R. 547/55Porte portoni vie di fuga art. 14, cc.1, 8 e 12, D.P.R. 547/55 modificato dall’art. 33, c.2,ed uscite di emergenza D.Lgs. 626/94Delib. G.R. 1887/97Altezze dei localiart. 6, D.P.R. 303/56 modificato dall’art. 33, D.Lgs. 626/94 e dall’art. 16, c.4,D.Lgs. 242/96Illuminazione art. 10, D.P.R. 303/56 modificato dall’art. 33, c.8, D.Lgs. 626/94 e dall’art. 16,c.7, D.Lgs. 242/96Delib. G.R. 1887/97 p. 3.1Aerazione Delib. G.R. 1887/97 p. 4.1Ventilazione artificiale art. 9, c.2, D.P.R. 303/56 sostituito dall’art. 33, c.6, D.Lgs. 626/94Messa a terra art. 39, D.P.R. 547/55195Criteri di valutazione specifici• Per le stalle di bovini da latte sono previste due tipologie costruttive:1. aziende di produzione di “latte fresco pastorizzato di alta qualità”;2. tutte le altre aziende di produzione sia di latte alimentare che di latte destinatoalla trasformazione.In entrambe le situazioni devono essere rispettati specifici requisiti strutturali cheriguardano la sala latte, la sala lavaggio, la stalla, la zona di alimentazione, la sala mungitura,il locale conservazione e detergenti disinfettanti, il locale isolamento animaliammalati o sospetti, il sistema di stabulazione dei vitelli.Le caratteristiche di questi ambienti devono rispettare quanto previsto dalla normativaspecifica. Altre specifiche caratteristiche devono essere rispettate riguardo all’illuminazione,le altezze e la ventilazione (D.Lgs. 626/94 e s.m.i., D.Lgs. 242/96, D.P.R.303/56, Delib. G.R. 1887/97, ecc.).


SCHEDE TECNICHE196• Requisiti strutturali degli allevamenti bovini da carne;1. per le stalle chiuse, cubatura proporzionata al numero di animali ricoverati:indicativamente compresa tra 4-7 volte il numero di metri quadrati disuperficie calcolata secondo l’esempio che segue:es. peso vivo Kg 150 – 250; superficie box mq 1.4 – 1.6;2. pareti a muro a contatto con gli animali, sino a due metri d’altezza, lisce,facili da lavare e disinfettare;3. mangiatoie in cemento o altro materiale facile da lavare e disinfettare;4. possibilità che tutti gli animali possano accedere contemporaneamente allamangiatoia almeno per i primi 30 giorni di ristallo, ciò comporta evidentementeun fronte di mangiatoia proporzionato al numero di animali presenti:indicativamente 50 cm a capo;5. disponibilità di almeno due punti di abbeverata per box pulibili dall’esterno;6. i box devono essere proporzionati al numero degli animali allevati: lasuperficie da assegnare per capo dipende dalle diverse tipologie costruttiveprescelte, a cui corrisponde per l’appunto un’esigenza di spazio vitale calcolatoconformemente ai punti a, b, c, che seguono:a) ricoveri su grigliato – secondo la formula 0,24 per peso vivo elevato allapotenza di 0,36;b) ricoveri in lettiera permanente autopulente – secondo la formula 0,27per peso vivo elevato alla potenza di 0,36;es. per un bovino di 500 Kg occorrono 2, 53 mq.c) ricoveri in lettiera permanente a schiacciamento – secondo la formula0,36 per peso vivo elevato alla potenza di 0,36;es. per un bovino di 500 Kg occorrono 3, 37 mq.7. microambiente: l’isolamento termico, il riscaldamento e la ventilazionedevono consentire di mantenere entro limiti non dannosi per gli animali lacircolazione <strong>del</strong>l’aria, la polverulenza, la temperatura, l’umidità relativa<strong>del</strong>l’aria e le concentrazioni di gas;8. prese per la circolazione d’aria sotto ai grigliati per evitare incidenti daaccumulo di gas tossici; ventilazione adeguata: se si fa ricorso ad unimpianto di ventilazione artificiale deve essere previsto un sistema sostitutivoche permetta un ricambio di aria sufficiente sì da preservare la salutee il benessere degli animali in caso di guasti all’impianto, nonché unsistema di allarme, da verificare regolarmente, per la segnalazione dieventuali anomalie <strong>del</strong>lo stesso; il ricambio di aria, che deve essere garantito,è di 130/300 mc per ora a capo e la velocità <strong>del</strong> movimento <strong>del</strong>l’arianon dovrebbe superare i 0,4 m al secondo, e 0,2 m al secondo vicino aglianimali;9. rispetto di una distanza minima tra grigliato e liquame di 30-50 cm;10. illuminazione adeguata, tale da poter controllare gli animali in qualsiasimomento: è pertanto necessario un impianto di illuminazione artificiale;


SCHEDE TECNICHE11. apparecchiature e circuiti elettrici realizzati conformemente alla regolamentazionein vigore; corridoi di convogliamento degli animali, tali da permettereil convogliamento o se <strong>del</strong> caso il contenimento (cattura) degli stessi,in occasione <strong>del</strong> ricevimento, <strong>del</strong>la vendita o di controlli, con accesso adogni singolo box, sistemati all’interno o all’esterno <strong>del</strong>la stalla e in manieratale che l’operatore possa avvicinarsi agli animali, per gli interventi <strong>del</strong>caso, senza correre alcun pericolo (vedi esempio allegato);12. box infermeria e recupero animali traumatizzati: capace di accogliere almenoil 2% degli animali presenti, con zona di riposo fornita di lettiera asciuttae confortevole, con pavimenti realizzati in materiale antisdrucciolo e conuno spazio di almeno 4 mq per animale, posizionato ad un angolo <strong>del</strong>la stallao comunque in zona che consenta le migliori condizioni dal punto divista igienico-sanitario e di benessere degli animali e tale da permetterel’accudimento degli stessi (preferibile resta comunque la realizzazione diun locale specifico).197Norme minime per la protezione dei suiniLe norme tecniche per la protezione dei suini sono riportate dal D.Lgs. 534/92,Attuazione <strong>del</strong>la direttiva 91/630/CEE che stabilisce le norme minime per la protezionedei suini.Requisiti strutturali degli allevamenti avi-cunicoli (capannoni)Requisiti dei localiNella struttura destinata all’allevamento, deve essere presente un locale di servizio(zona pulita), di solito antistante alla zona di allevamento, attrezzato di tavolo, lavandino,armadi ecc.; in detto locale può essere sistemata anche la vasca in PVC o con superficieinterna vetrificata, superiormente chiudibile e con sistema di miscelazione idoneo,per i trattamenti medicamentosi in acqua da bere.Il locale di allevamento, in senso stretto, deve avere:• pavimento in materiale impermeabile ed imputrescibile, facile da pulire e disinfettare;• pareti facilmente lavabili e disinfettabili;• sistema di ventilazione naturale e/o artificiale, tale da garantire un sufficientericambio d’aria (3-5 mc/h/Kg p.v.); nel caso si opti per il sistema di ventilazioneartificiale questo deve essere dotato di un dispositivo di allarme in grado disegnalare ogni guasto <strong>del</strong> sistema stesso;• sistema di illuminazione artificiale tale da garantire 20-100 Lux e comunque taleda poter esaminare accuratamente in qualsiasi momento ogni soggetto allevato;• impianto elettrico a norma;• reti antipassero;


SCHEDE TECNICHE198• per l’allevamento <strong>del</strong> pollo da carne, vendendo ad un peso medio di 2, 300-2,500 kg, possono essere allevati, per ogni mq, da 9 a 10 soggetti se il sistema diventilazione è naturale, sino a 12 soggetti se la ventilazione è forzata;• per l’allevamento dei broiler e <strong>del</strong>le ovaiole leggere sono richiesti 4 cm di mangiatoiae 2 cm di abbeveratoio per capo allevato;• per le galline ovaiole allevate in batteria le gabbie debbono rispondere ai requisitidi cui al D.P.R. 233/88.Requisiti <strong>del</strong>l’azienda• Per gli allevamenti da riproduzione (stabilimenti di selezione – moltiplicazione– allevamento), esclusi quindi gli allevamenti di pollastre e galline destinati allaproduzione di uova da consumo e gli allevamenti da carne, la distanza tra i localidi allevamento e gli altri allevamenti non deve essere inferiore ai 100 m;• i locali di allevamento devono essere situati entro un recinto tale da evitare l’accessoad estranei ed animali randagi; l’entrata <strong>del</strong>la recinzione e le porte deilocali devono essere munite di serrature – la porta d’entrata <strong>del</strong> personale nondeve permettere l’accesso di veicoli;• devono essere disponibili dispositivi, anche mobili, (es. idropulitrice) per ladisinfezione degli autoveicoli, <strong>del</strong>le strutture e dei materiali;• deve essere realizzata un’area di servizio antistante i capannoni, in materialeimpermeabile, facile da lavare, dove effettuare le operazioni di pulizia, lavaggioe disinfezione <strong>del</strong>le attrezzature amovibili utilizzate in allevamento e pertantodotata di opportune pendenze e di pozzetti di raccolta <strong>del</strong>le acque;• in cemento devono essere i camminamenti che collegano le varie costruzioni;• per ciascun capannone (unità di produzione) deve essere disponibile un doppiosilos posizionato in modo da poter eventualmente essere caricato dall’esterno;• negli allevamenti di ovaiole il magazzino per la raccolta e lo stoccaggio <strong>del</strong>leuova e dei materiali di imballaggio deve essere fisicamente separato dai pollai edeve essere dotato di una sala per la conservazione temporanea <strong>del</strong>le uova incondizioni di temperatura di 4° C. e igiene controllata;• deve essere disponibile una cella frigo o un analogo valido impianto per il depositoe la conservazione <strong>del</strong>le carcasse degli animali morti.Raccolta e stoccaggio <strong>del</strong>le deiezioniLiquameL’All. D <strong>del</strong> Piano Regionale di Risanamento <strong>del</strong>le Acque, PRRA (attuativo <strong>del</strong>l’art.14, L. 319/76 c.d. “Legge Merli”), come modificato dalla Delib.G.R. 3733/92 e successivaCirc. 20/93, consente, al fine di garantire una migliore produttività dei terreni, lo spargimentosu suolo agricolo di liquami zootecnici.Nei casi in cui la maturazione dei liquami zootecnici sia attuata, esclusivamente,per mezzo <strong>del</strong>lo stoccaggio, i nuovi insediamenti e gli insediamenti che, alla data di pub-


SCHEDE TECNICHEblicazione (16 giugno 1993) <strong>del</strong>la Circ. 20/93 non avessero provveduto ad avviare l’adeguamentoalle norme <strong>del</strong>la propria capacità di stoccaggio, devono adottare i seguenti criteriper la realizzazione <strong>del</strong>le vasche o i bacini di accumulo:• per gli allevamenti suinicoli e avicoli dovranno essere realizzate almeno treunità di stoccaggio non comunicanti, <strong>del</strong>la capacità di almeno due mesi ciascuna,da riempirsi successivamente (capacità utile complessiva non inferiore alvolume di liquami prodotti in sei mesi, art. 7, Delib.G.R. 3733/92);• per gli altri allevamenti almeno due unità di stoccaggio non comunicanti, <strong>del</strong>lacapacità di due mesi ciascuna, da riempirsi successivamente (capacità utilecomplessiva non inferiore al volume di liquami prodotti in quattro mesi, art. 7,Delib.G.R. 3733/92).199Pertanto, gli insediamenti che hanno avviato l’adeguamento <strong>del</strong>la propria capacitàdi stoccaggio o che già possedevano, prima <strong>del</strong> 16 giugno 1993, una sufficiente capacitàdi stoccaggio dei liquami prodotti rispetto a quanto prescritto dall’art. 7, Delib.G.R.3733/92,non sono tenuti alla suddivisione di tale capacità in due o tre unità distinte. Gli insediamentiche gestiscono l’allevamento con il sistema tutto pieno tutto vuoto e effettuano lostoccaggio dei liquami nelle vasche sottogrigliato, dovranno prevedere un eventualestoccaggio esterno di capacità non inferiore al volume di liquami prodotto in due mesi,in modo da permettere un corretto impiego dei liquami, indipendentemente dalla necessitàdi svuotamento <strong>del</strong>le vasche.LetameL’art. 233 <strong>del</strong> TULS, R.D. 1265/34 prevede l’obbligo, per le stalle rurali per bovinied equini con più di due capi adulti, di una concimaia atta a evitare disperdimenti liquidi,avente platea impermeabile. Pertanto la concimaia sarà costituita da una platea incalcestruzzo e caratterizzata da una o più pendenze per convogliare i liquidi di percolazione,le urine, le acque meteoriche in una apposita vasca di raccolta posta in adiacenzae costruita essa stessa in calcestruzzo. La fuoriuscita <strong>del</strong> letame e dei liquidi di percolazionedovrà essere impedita costruendo intorno alla concimaia stessa un muretto di contenimentodi opportuna altezza e comunque non inferiore a 30 cm. Il letame dovrà essereaccumulato nella concimaia presentando una pendenza di cumulo non superiore a45° circa. Nel caso vi sia necessità, per movimentare il letame, di aver accesso alla plateacon mezzi meccanici, dovranno essere previste soluzioni costruttive (esempio scivolio colmelli) che evitino la fuoriuscita dei liquidi di percolazione.In analogia a quanto previsto dalla normativa regionale per il liquame, la capacità<strong>del</strong>la concimaia e <strong>del</strong>l’adiacente vasca di raccolta dovrà essere non inferiore al volume <strong>del</strong>letame, <strong>del</strong>l’urina e <strong>del</strong>l’acqua meteorica prodotti (o ricadenti) in quattro mesi di attività.Convogliamento degli scarichiL’All.B <strong>del</strong> citato PRRA ammette lo spargimento sul suolo agricolo degli scarichiderivanti da allevamenti zootecnici secondo le modalità di cui al citato All.D; conse-


SCHEDE TECNICHEguentemente tutti gli scarichi che non siano adeguatamente trattati e depurati, debbonoessere convogliati a vasche di raccolta (per il successivo utilizzo agronomico); pertantonel dimensionamento di queste ultime si dovrà tener conto anche <strong>del</strong> volume degli scarichiprodotti nel periodo minimo di stoccaggio dei liquami zootecnici previsto dall’art.7 <strong>del</strong>l’All. D, (attuativo <strong>del</strong>l’art. 14, Legge Merli).200Acque meteoricheAcque meteoriche su superfici puliteLe acque meteoriche ricadenti su superfici pulite (tetti, piazzali scoperti non interessatia movimentazione di deiezioni o a stabulazione di animali, ecc) debbono essereconvogliate a dispersione sul terreno od a scoline di deflusso.Acque meteoriche ricadenti su silos orizzontaliLe acque meteoriche ricadenti su silos orizzontali possono essere convogliate suterreno sempre che le pendenze siano tali da evitare impaludamenti con conseguentifenomeni putrefattivi e che le acque non possano raggiungere eventuali corsi d’acqua; atal fine dette strutture debbono distare almeno 5 m da scoli, fossi, roggie, ecc.Altre acque meteorichePer consentire il convogliamento <strong>del</strong>le acque meteoriche ricadenti su paddok scopertiin vasche a tenuta questi ultimi saranno costituiti da una platea in calcestruzzo ecaratterizzata da una o più pendenze; la fuoriuscita dei liquidi di percolazione dovràessere impedita costruendo intorno al paddok stesso (con la sola e ovvia esclusione dieventuali lati adiacenti a muri di tamponamento) un muretto di contenimento di opportunaaltezza e comunque non inferiore a 30 cm. Nel caso vi sia necessità, per operazionidi pulizia o altro, di aver accesso al paddok con mezzi meccanici, dovranno essere previstesoluzioni costruttive (esempio scivoli o colmelli) che evitino la fuoriuscita deiliquidi di percolazione.Le acque meteoriche ricadenti su vasche di stoccaggio <strong>del</strong> liquame scoperte o bacinidi accumulo vanno conteggiate al fine <strong>del</strong> dimensionamento <strong>del</strong>le stesse.Acque di lavaggio sala mungitura e attrezzatureIn mancanza di una relazione tecnica sui consumi giornalieri di acqua di lavaggioper la sala mungitura e le attrezzature è attribuito un consumo di 0,2 mc/lattifera per mese.Acque di lavaggio capannoni avicoli su lettieraIn mancanza di una relazione tecnica sui consumi di acqua di lavaggio dei capannoniavicoli su lettiera a fine ciclo, è attribuito un consumo di 0,005 mc/mq di superficie<strong>del</strong> capannone per il numero dei lavaggi effettuati nel periodo di stoccaggio dei liquamizootecnici previsto dall’art. 7 <strong>del</strong>l’All. D (sei mesi trattandosi di avicoli).


SCHEDE TECNICHEScarichi dei serviziPer le acque dei servizi (lavandini, WC, ecc), è attribuito un consumo di 1,5mc/mese per addetto.Modalità e tempiLo sportello unico <strong>del</strong>le attività produttive invia allo sportello unico per l’edilizia(o ufficio edilizia) la documentazione necessaria ai fini <strong>del</strong> rilascio <strong>del</strong> Permesso dicostruire. In base al D.P.R. 447/98 e all’art. 27 bis, D.Lgs. 112/98, i tempi per il rilascio daparte <strong>del</strong>lo sportello unico per l’edilizia (o ufficio edilizia) <strong>del</strong> Permesso di costruiredevono essere compatibili con quelli <strong>del</strong> procedimento unico (quindi entro 90 giorni).201OneriLa quota <strong>del</strong> contributo relativa agli oneri di urbanizzazione, se l’imprenditore èiscritto nel registro IPA quale coltivatore diretto a titolo principale, non è dovuta. Nelcaso in cui l’imprenditore fosse iscritto nel registro IPA quale coltivatore diretto a titolonon principale, la quota dovrà essere corrisposta al Comune all’atto <strong>del</strong> ritiro <strong>del</strong>Permesso.La quota relativa al costo di costruzione è determinata all’atto <strong>del</strong> rilascio <strong>del</strong> titoloabilitativo, varia per singolo da Comune e viene determinati sulla base di parametriregionali e approvati con <strong>del</strong>iberazione di Consiglio Comunale.NoteRiguardo all’iter specifico per la richiesta <strong>del</strong> Permesso di costruire, si rimandaalla scheda di riferimento contenuta nel presente volume.Completata la costruzione, il Permesso di costruire dovrà essere conservato poichécostituisce titolo obbligatorio da citare negli atti pubblici, nel caso di trasferimento reale<strong>del</strong> bene (L. 47/85).Normativa di riferimentoNormativa comunitaria• Direttiva 91/629/CEE, Norme minime per la protezione dei vitelli.• Direttiva 91/630/CEE, Norme minime per la protezione dei suini.• Direttive 92/46/CEE e 92/47/CEE, Norme sanitarie per la produzione e immissionesul mercato di latte e di prodotti a base di latte.


SCHEDE TECNICHE• Direttiva 98/58/CEE, Norme riguardanti la protezione degli animali negli allevamenti.• Direttiva 1999/74/CEE, Norma minima per la protezione <strong>del</strong>le galline ovaiole.• Direttiva 98/58 CEE, Protezione degli animali negli allevamenti.• Direttiva 1999/74 CEE, Protezione <strong>del</strong>le galline ovaiole.202Normativa nazionale• D.Lgs. 27 dicembre 2002, n. 301, Modifiche ed integrazioni al d.P.R. 6 giugno2001, n. 380, recante testo unico <strong>del</strong>le disposizioni legislative e regolamentariin materia di edilizia.• D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, Testo unico <strong>del</strong>le disposizioni legislative e regolamentari.• L. 15 maggio 1997, n. 127, Misure urgenti per lo snellimento <strong>del</strong>l’attività amministrativae dei procedimenti di decisione e di controllo.• L. 4 dicembre 1993, n. 493, Conversione in legge, con modificazioni, <strong>del</strong> D.L. 5ottobre 1993, n. 398, recante disposizioni per l’accelerazione degli investimentia sostegno <strong>del</strong>l’occupazione e per la semplificazione dei procedimenti in materiaedilizia.• L. 24 marzo 1989 n.122, Disposizioni in materia di parcheggi, programma triennaleper le aree urbane maggiormente popolate nonché modificazioni di alcunenorme <strong>del</strong> testo unico sulla disciplina <strong>del</strong>la circolazione stradale, approvatocon decreto <strong>del</strong> Presidente <strong>del</strong>la Repubblica 15 giugno 1959, n. 393.• L. 28 febbraio 1985, n. 47, Norme in materia di controllo <strong>del</strong>l’attività urbanistico-edilizia.Sanzioni amministrative e penali.• L. 5 marzo 1982, n. 62, Conversione in legge, con modificazioni, <strong>del</strong> decretolegge30 dicembre 1981, n. 801, concernente provvedimenti urgenti in materiadi tutela <strong>del</strong>le acque dall’inquinamento.• L. 24 dicembre 1979, n. 650, Integrazioni e modifiche <strong>del</strong>le leggi 16 aprile 1973,n. 171 e 10 maggio 1976, n. 319, in materia di tutela <strong>del</strong>le acque dall’inquinamento.• L. 5 agosto 1978, n. 457, Norme per l’edilizia residenziale.• L. 28 gennaio 1977, n. 10, Disciplina e <strong>del</strong>ega <strong>del</strong>le funzioni inerenti all’applicazione<strong>del</strong>le sanzioni amministrative di competenza regionale.• D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152, Disposizioni sulla tutela <strong>del</strong>le acque dall’inquinamentoe recepimento <strong>del</strong>la direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento<strong>del</strong>le acque reflue urbane e <strong>del</strong>la direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione<strong>del</strong>le acque dall’inquinamento provocato dai nitrati provenienti dafonti agricole.• D. Lgs 26 marzo 2001, n. 146, Attuazione <strong>del</strong>la direttiva 98/58/CE relativa allaprotezione degli animali negli allevamenti.


SCHEDE TECNICHENormativa regionale• L.R. 23 aprile 2004, n. 11, Norme per il Governo <strong>del</strong> territorio.• L.R. 27 giugno 1985, n. 61, Norme per l’assetto e l’uso <strong>del</strong> territorio.• L.R. 5 marzo 1985, n. 24, Tutela ed edificabilità <strong>del</strong>le zone agricole.• Delib.G.R. 27 maggio 1997, n. 1887, Criteri generali di valutazione dei nuoviinsediamenti produttivi e <strong>del</strong> terziario.203Regolamenti• Regolamento edilizio e Regolamento di fognatura, Norme tecniche PRG.TABELLA RIASSUNTIVAPermesso di costruireNuovo edificioDocumentazione da produrre da parte <strong>del</strong>l’utenteAmministrazione comunale1 Domanda di permesso di costruire e/o Domanda unica2 Dichiarazione di titolarità3 Dichiarazione di conformità urbanistica; eventuali vincoli gravanti sull’area4 Mo<strong>del</strong>lo ISTAT compilato5 Prospetto calcolo superfici e/o volumi6 Prospetto calcolo Oneri di Urbanizzazione e Costo di Costruzione7 Delega al ritiro <strong>del</strong>la Concessione Edilizia e/o Provvedimento Finale8 Elaborati Tecnici: Relazione Tecnica9 “ Documentazione Fotografica10 “ Planimetrie Catastali – PRG – spazi a standard in scala 1:2000 / 1:500 / 1:20011 “ Planimetrie sistemazioni esterne e sezioni quotate <strong>del</strong> terreno in scala 1:200 / 1:10012 “ Piante Sezioni e Prospetti13 “ Eliminazione Barriere Architettoniche–Relazione Tecnica e Certificazioni ai sensi L.13/89 – D.M. 236/89 e L. 104/9214 “ Eliminazione Barriere Architettoniche – elaborati grafici, L.13/89 – D.M.236/89 e L.104/9215 “ Progetto impianti ai sensi <strong>del</strong>la L. 46/90 e D.P.R. 447/9116 Elaborati grafici per l’autorizzazione allo scarico su fognatura17 Elaborati grafici per l’autorizzazione allo scarico su suoloULSS1 Ricevuta Bollettino Postale <strong>del</strong>l’avvenuto pagamento dei diritti sanitari2 Relazione tecnica descrittiva <strong>del</strong>l’intervento3 Scheda Informativa4 Elaborati grafici quali: Planimetria in scala 1:200 / Piante, Sezioni, Prospetti in scala 1:1005 Planimetria con indicato il Lay out <strong>del</strong>le apparecchiature6 Elaborato sulla valutazione di impatto acustico7 Eventuale scheda relativa alla sicurezza <strong>del</strong>le materie primeVigili <strong>del</strong> Fuoco1 Domanda di parere di conformità alle norme di prevenzione incendi2 Dichiarazione e certificazione di conformità3 Elaborati tecnici in conformità <strong>del</strong>l’allegato 1 <strong>del</strong> D.M. 05/05/98


SCHEDE TECNICHE204Soprintendenza ai BB.AA.1 Dichiarazione di conformità urbanistica; eventuali vincoli gravanti sull’area2 Elaborati Tecnici: Relazione Tecnica3 “ Documentazione Fotografica4 “ Planimetrie Catastali – PRG – spazi a standard in scala 1:2000 / 1:500 / 1:2005 “ Planimetrie sistemazioni esterne e sezioni quotate <strong>del</strong> terreno in scala 1:200 / 1:1006 “ Piante Sezioni e Prospetti7 “ Tavola con viste assonometriche e di inserimento <strong>del</strong>l’immobile nel contestoCorpo Forestale1 Domanda in carta libera2 Elaborati Tecnici: Relazione Tecnica3 “ Documentazione Fotografica4 “ Planimetrie Catastali – PRG – spazi a standard in scala 1:2000 / 1:500 / 1:2005 “ Planimetrie sistemazioni esterne e sezioni quotate <strong>del</strong> terreno in scala 1:200 / 1:1006 “ Piante Sezioni e ProspettiFerrovie1 Domanda in carta libera2 Elaborati tecnici: 4 copie degli elaborati di progetto <strong>del</strong>l’opera da eseguirsi;3 “ Planimetria con sezione trasversale;4 “ Copia stralcio <strong>del</strong> PRG e legenda <strong>del</strong>le destinazioni d’uso;5 “ Documentazione fotografica6 “ Relazione fonometrica con progetto di eventuali barriere fonoassorbenti7 “ previsione di costruzione di idonee recinzioni8 Codice FiscaleProvincia/Genio Civile1 Domanda in carta libera2 Elaborati tecnici: 4 copie degli elaborati di progetto <strong>del</strong>l’opera da eseguirsi;3 “ Planimetria con sezione trasversale indicante il distacco <strong>del</strong>la costruzione rispettoal bene protetto;4 “ Copia stralcio <strong>del</strong> PRG e legenda <strong>del</strong>le destinazioni d’uso;5 “ Documentazione fotografica


SCHEDE TECNICHE205Scheda 4 – Costruzione di nuovo fabbricato ad uso annesso rustico esclusi gli allevamentizootecniciEnti competentiComuneÈ competente in materia di edilizia e urbanistica, con <strong>del</strong>ega ai sensi <strong>del</strong>la L.R.63/94 al dirigente <strong>del</strong>l’area tecnica per la sottoscrizione <strong>del</strong> decreto di AutorizzazionePaesaggistica, sul quale la competente Soprintendenza ai BB.AA. esercita il proprio poteredi annullamento nei 60 giorni successivi al ricevimento. È competente per il rilasciodi Nullaosta allo scarico in pubblica fognatura, se gestita direttamene dallo stesso.Al Comune spetta anche la verifica <strong>del</strong>le opere denunciate – come descritte nella relazionetecnica e come individuate negli elaborati progettuali allegati al Permesso – per quantoattiene la conformità agli strumenti urbanistici approvati e/o adottati e ai regolamentiedilizi vigenti e/o adottati ed il rispetto <strong>del</strong>le vigenti norme igienico-sanitarie e di sicurezza.Ai sensi <strong>del</strong>la L.R. 11/01, art. 87, c.3, l. b), sono conferite ai Comuni funzioni giàregionali e, secondo la relativa Circ.21/01, dal 1° gennaio 2002 il Comune è altresì competentesia al deposito, prima <strong>del</strong> loro inizio, <strong>del</strong>la denuncia di opere in conglomeratocementizio armato, normale e precompresso e a struttura metallica di cui alla L. 1086/71,che al deposito, a struttura ultimata, <strong>del</strong>la relazione contenente i certificati di prova deimateriali impiegati e <strong>del</strong> certificato di collaudo statico.Il Comune è, infine, competente al rilascio <strong>del</strong>l’Autorizzazione in deroga, ai sensi<strong>del</strong>l’art. 46, c.6, D.P.R. 495/92, Regolamento di esecuzione e di attuazione <strong>del</strong> nuovocodice <strong>del</strong>la strada, per l’accesso esistente e autorizzato che non sia tecnicamente possibileadeguare alle disposizioni, di cui all’art. 22 <strong>del</strong> Codice <strong>del</strong>la Strada.<strong>Regione</strong> – Territorio e AmbienteIn materia di variante urbanistica, alla <strong>Regione</strong> spetta il parere vincolante, ai sensi<strong>del</strong>la vigente legislazione urbanistica, in quanto co-titolare assieme al Comune <strong>del</strong> gover-


SCHEDE TECNICHEno <strong>del</strong> territorio. Il parere non favorevole <strong>del</strong>la <strong>Regione</strong> blocca l’iter di approvazione <strong>del</strong>procedimento.Vincolo Idraulico: ufficio <strong>del</strong> Genio Civile e/o Magistrato alle Acque competenteper area.Costruzioni in zone sismiche (art. 5, punto 4, l.a), D.P.R. 380/01): autorizzazioni ecertificazioni <strong>del</strong> competente ufficio regionale.206ULSSVerifica la conformità al Regolamento d’igiene vigente.ProvinciaÈ titolare <strong>del</strong> rilascio di Autorizzazione:• in materia di aree sottoposte a interventi in fascia di rispetto di strada provinciale;• per lo scarico di acque reflue industriali in altro corpo ricettore diverso dallarete fognaria, la Provincia è competente in base all’art. 5, c.1, L.R. 33/85.Soprintendenza BB.AA.Può annullare Nullaosta e pareri in materia di vincolo architettonico, urbanistico,paesaggistico, di cui al D.Lgs. 490/99, e rilasciare Autorizzazioni riguardanti aree e/oimmobili vincolati, ai sensi <strong>del</strong>la L. 1089/39.Per la disciplina <strong>del</strong> beni culturali e paesaggistici, il 1° maggio 2004 è entrato invigore il D.Lgs.42/04, Codice dei beni culturali e <strong>del</strong> paesaggio, ai sensi <strong>del</strong>l’articolo 10<strong>del</strong>la L. 6 luglio 2002, n. 137.Comando Provinciale dei Vigili <strong>del</strong> FuocoEmana il Parere di Conformità per le attività rientranti nel D.M. Interno <strong>del</strong>16/02/82 e il Certificato di Prevenzione Incendi. Nel caso di attività non elencate nelsuddetto decreto, dovrà essere prodotta idonea dichiarazione di asseveramento da parte<strong>del</strong> progettista incaricato <strong>del</strong>la richiesta di titolo abilitativo edilizio, attestante la nonsoggezione <strong>del</strong>l’intervento proposto alla normativa di prevenzione incendi.Ispettorato Ripartimentale ForesteÈ competente all’emanazione <strong>del</strong> Parere per gli interventi in zona sottoposta a vincoloboschivo.ConsorzioRilascia l’Autorizzazione allo scarico industriale su pubblica fognatura se nongestita direttamentedal Comune.


SCHEDE TECNICHEEnte Ferrovie <strong>del</strong>lo StatoEmana il Parere in caso di interventi in zone sottoposte a vincolo ferroviario(D.P.R. 753/80).Campo di applicazione207Per eseguire nuove costruzioni (ad uso annesso rustico con esclusione degli allevamentizootecnici) ogni soggetto, comunque interessato, deve ottenere il preventivoprovvedimento abilitante (Permesso di Costruire e/o Provvedimento Finale).AdempimentiLo sportello unico, con un opportuno incontro di preistruttoria <strong>del</strong>la pratica, conl’impresa e il tecnico di sua fiducia, fornisce l’elenco <strong>del</strong>la documentazione necessaria,perché la richiesta sia completa, anche in relazione agli eventuali altri endoprocedimentida attivare contestualmente.Successivamente l’impresa presenta allo sportello unico la domanda di avvio <strong>del</strong>procedimento, allegando la richiesta <strong>del</strong> Permesso di costruire comprensiva <strong>del</strong>la documentazionenecessaria all’istruttoria.Per l’ULSS si dovrà compilare una scheda informativa, da presentare al dipartimentodi prevenzione. Per la compilazione <strong>del</strong>la scheda si dovranno seguire le indicazionicontenute nella Circ.13/97 (approvata con Delib.G.R.1887/97).Criteri di valutazione per i fabbricati ad uso rurale non destinatiad allevamentoGli annessi rustici sono il complesso <strong>del</strong>le strutture edilizie, organicamente ordinatealla funzione produttiva <strong>del</strong> fondo rustico e <strong>del</strong>l’azienda agricola ad esso collegata,anche a carattere associativo comprendendovi gli allevamenti, l’acqua cultura o altreculture specializzate, diversi da quelli non collegati con un nesso funzionale ad uno specificofondo rustico (L.R. 24/1985). Sono pertanto trattati nel contesto di questo capitologli edifici destinati al ricovero attrezzi, i depositi di sostanze tossiche (fitofarmaci e pesticidi),di esplosivi ed infiammabili, i magazzini di stoccaggio <strong>del</strong>le derrate alimentari edi prodotti agricoli in generale ecc.EdificabilitàLa costruzione di annessi rustici è ammessa, dal Comune, nei limiti di una superficielorda di impianto pari al rapporto di copertura <strong>del</strong> 5 % dei fondo rustico (art. 6, c. 1<strong>del</strong>la L.R. 24/85);


SCHEDE TECNICHE208Ai sensi <strong>del</strong>l.’art.2, l.b) <strong>del</strong>la L.R. 24/85, è definito fondo rustico l’insieme dei terreniricadenti in zona agricola, anche non contigui, costituenti una stessa azienda, e iscrivibili,sia pur parzialmente, in un cerchio di m. 4.000 di diametro nelle zone agrarie di pianura ecollina e di m. 8.000 per quelle di montagna, ovvero collegati tra loro con nesso funzionaletecnico-economico sulla base <strong>del</strong> piano di sviluppo aziendale, approvato ai sensi <strong>del</strong>la leggeregionale 31 ottobre 1980, n. 88. Tali limiti possono essere superati solo per le strutture,anche cooperative, necessarie alla realizzazione di piani di sviluppo aziendali conformi aipiani zonali, certificati dall’Ispettorato provinciale per l’agricoltura (art. 6, c.2, L.R. 24/85).Le serre fisse realizzate senza strutture murarie fuori terra, sono equiparate a tuttigli effetti agli altri annessi rustici, senza limiti (art. 6, c.9, L.R. 24/85).Le serre fisse, caratterizzate da strutture murarie fuori terra, nonché gli impianti diacquacoltura e di agricoltura specializzata, sono ammesse nei limiti di un rapporto dicopertura <strong>del</strong> 50% <strong>del</strong> fondo di proprietà e di disponibilità (art. 6, c. 10, L.R. 24/85);Ogni serra purché volta alla protezione o alla forzatura <strong>del</strong>le colture, può essereinstallata senza obbligo <strong>del</strong>lo specifico titolo abilitativo edilizio e senza limiti di superficie,fermo restando nelle zone vincolate, l’obbligo di acquisire il prescritto provvedimentodi autorizzazione di cui alla L.1497/37 (art. 6, c. 11, L.R. 24/85).Compatibilità urbanistica e ambientaleÈ valutata dal Comune la compatibilità urbanistica <strong>del</strong> nuovo fabbricato con ladestinazione prevalente di PRG e con la Normativa tecnica di attuazione e il regolamentod’igiene (art. 216, TULS, art. 48, c.4, D.P.R. 303/56 e art. 3 l. f), L.R. 54/82).Luoghi di lavoroLe norme tecniche da rispettare, attinenti la sicurezza e la salute dei lavoratori,sono applicabili quando siano assunti dipendenti o ad essi equiparati, secondo la definizionedata dall’art. 2, D.Lgs. 626/94 e s.m.i.Altezza cubatura e superficie dei localiL’altezza dei locali di lavoro non deve essere inferiore a 3 m. (art. 6, c.1, l.a), D.P.R.303/56 modificato dall’art. 33, c. 5, D.Lgs.626/94 e dall’art. 16, c. 4, D.Lgs. 242/96); l’altezzanetta dei locali è misurata dal pavimento all’altezza media <strong>del</strong>la copertura deisoffitti e <strong>del</strong>le volte (art. 6, c. 3, D.P.R. 303/56 modificato dall’art. 16, c. 4, D.Lgs.242/96).Pavimenti e paretiI pavimenti ed i passaggi non devono presentare avvallamenti buche o sporgenzepericolose e devono essere in condizioni tali da rendere sicuro il movimento ed il transito<strong>del</strong>le persone e dei mezzi di trasporto (art. 8, c. 9, D.P.R. 475/55 modificato dall’art.33, c. 3, p. 9, D.Lgs. 626/94, art. 7, c. 2, D.P.R 303/56 sostituito dall’art. 33, c. 9,D.Lgs.626/94 e Delib.G.R. 1887/87 revisione nuova Circ. 38/87 p. 1.4); i pavimenti e le


SCHEDE TECNICHEpareti devono essere lisci e facilmente lavabili ed inoltre le pareti devono essere biancheo di colore chiaro (art. 7, c.1 l.d) e c.5, D.P.R. 303/56, modificato dall’art. 33, c. 9, D.Lgs.626/94, dall’art. 16, c. 5, D.Lgs.242/96 e Delib.G.R. 1887/97, revisione nuova Circ. 38/87p. 1.4). Si consiglia, inoltre di realizzare i pavimenti utilizzando materiali che consentanouna buona pulizia ed un buon drenaggio dei reflui e <strong>del</strong>le acque di lavaggio, oltre adimpedire la scivolosità.Nei depositi e nei magazzini nei quali sono manipolate sostanze putrescibili o liquide,il pavimento deve avere superficie impermeabile e pendenza sufficiente per far scorrererapidamente i liquidi verso i punti di raccolta e di scarico (griglie, pozzetti, caditoie, ecc.art. 7, c, 3, D.P.R. 303/56, modificato dall’art. 33, c. 9, D.Lgs. 626/94, Delib.G.R. 1887/97revisione nuova Circ. 38/87 p. 1.4).209Aperture nel suolo e nelle paretiLe aperture nel suolo o nel pavimento dei luoghi di deposito e di magazzino deiprodotti agricoli, comprese le fosse ed i pozzi, devono essere provviste di solide copertureo di parapetti per impedire la caduta di persone (art. 10, c. 1, D.P.R. 547/55).Le aperture nelle pareti che danno accesso a piani di carico e di scarico, posti adaltezza maggiore di 1.5 m. rispetto alla quota di terra, devono essere dotate di barriera amovibilesolo con operazione complessa e volontaria (ad esempio allentamento di viti, aperturadi lucchetto, serratura a chiave o sistemi equivalenti (artt. 10 e 27, D.P.R. 547/55).Porte e portoniLe porte e i portoni devono rispondere a tutte le caratteristiche tecniche specificatenel D.P.R. 547/55, nel D.Lgs. 626/94 e nel D.Lgs. 242/96.Le uscite di sicurezza devono garantire vie di fuga inferiori a 30 m. da qualsiasipunto <strong>del</strong> locale (Delib.G.R. 1887/97 revisione nuova Circ. 38/87, p. 1.6).Immediatamente accanto ai portoni destinati essenzialmente alla circolazione deiveicoli, devono esistere porte destinate alla circolazione dei pedoni (art. 14, D.P.R.547/55, modificato dall’art. 33, c. 2, p. 8, D.Lgs. 626/94). In merito a quest’ultimo punto,il D.Lgs.626/94 introduce infatti una importante novità “strutturale” relativa al transitosicuro dei pedoni laddove siano realizzati portoni per il transito veicolare (anche imuletti, per esempio); in tal caso andrà richiesta una porta per i pedoni nelle immediatevicinanze <strong>del</strong> portone per veicoli; è accettabile anche una <strong>del</strong>imitazione fisica (tipo transennaancorata) di larghezza 0.8m. Si consiglia inoltre per impedire la fuoriuscita dalleguide di portoni scorrevoli, la presenza di un dispositivo di blocco che sia posto alleestremità <strong>del</strong>la guida di scorrimento; per porte e portoni basculanti apribili verso l’alto,la presenza di un chiavistello o di un dispositivo che fissi la porta, possibilmente inmodo automatico, nella posizione di fermo.Scale fisseI gradini devono avere pedata ed alzata dimensionate a regola d’arte e larghezzaadeguata alle esigenze dei transito (art. 16, c. 1, D.P.R. 547/55), secondo le seguenti indicazioni:


SCHEDE TECNICHE210a) gradini di norma a pianta rettangolare con pedata non inferiore a 30 cm. ecomunque non inferiori a 25 cm. nei casi ammessi e ricadenti nell’intervallo di62-64 cm. (Delib.G.R. 1887/97, revisione nuova Circ. 38/87, p. 1.7);b) le scale interne che non abbiano la funzione di via di fuga devono avere gradinicon una pedata media minima di 25 cm e una larghezza minima di 60 cm(Delib.G.R. 1887/97, revisione nuova Circ. 38/87, p. 1.7, quarto comma);c) le pedate dei gradini devono essere di tipo anti sdrucciolevoli, in relazione altipo di lavorazione ed al tipo di utilizzo (Delib.G.R. 1887/97, revisione nuovaCirc. 38/87, p. 1.7);d) se la scala è asservita ad un’uscita di emergenza, deve avere pianerottoli conlato minimo di almeno 1.2 m. (Delib.G.R. 1887/97, revisione nuova Circ. 38/87,p. 1.7 c. 2);e) le scale di accesso ai locali tecnici o ad impianti possono avere caratteristichediverse nel rispetto <strong>del</strong> D.P.R. 547/55 (Delib.G.R. 1887/97, revisione nuova Circ.38/87, p. 1.7, c. 3);f) le scale ed i pianerottoli devono essere provvisti, sui lati aperti, di parapettocon le caratteristiche sotto riportate (Delib.G.R. 1887/97, revisione nuova Circ.38/87, p. 1.7).Parapetti, ripiani, balconi e luoghi sopraelevati (es. soppalchi)I parapetti, le passerelle, i ripiani, le rampe di accesso, i balconi ed i posti di lavoroo di passaggio sopraelevati devono avere le caratteristiche elencate nel D.P.R. 547/55.IlluminazioneRiguardo all’illuminazione naturale diretta, la superficie illuminante di ogni localedeve corrispondere ad almeno 1/30 <strong>del</strong>la superficie di calpestio (nuova Circ. 38/8,p. 3.2, l.a) come modificata con Delib.G.R. 1887/97). I suddetti valori i sono comprensivi<strong>del</strong>la parte vetrata di porte e portoni.Nel caso di illuminazione localizzata, la collocazione <strong>del</strong>le lampade deve evitarela creazione di zone particolarmente in ombra e l’abbagliamento diretto o riflesso <strong>del</strong>personale addetto alla movimentazione dei prodotti (nuova Circ. 38/87, p. 3.2 modificatacon Delib.G.R. 1887/97).AerazioneIn caso di aerazione naturale diretta, la superficie finestrata apribile di ogni singololocale deve corrispondere ad almeno 1/30 <strong>del</strong>la superficie di calpestio; i suddetti valorisono comprensivi <strong>del</strong>la parte vetrata di porte e portoni e la distribuzione <strong>del</strong>le aperturedeve essere tale da garantire una razionale aerazione naturale. Ove non sia possibileraggiungere i rapporti di aerazione naturale sopra riportati, è ammesso il ricorso all’aerazioneartificiale con portata di almeno due ricambi/ora (salvo quanto diversamente previstoda normativa tecnica specifica), e sempre che sia assicurata una superficie finestrataapribile pari ad almeno il 50% di quella richiesta.


SCHEDE TECNICHEServizi igieniciI servizi igienici devono rispettare le caratteristiche tecniche riportate nella normativadi riferimento (D.P.R. 303/56, D.Lgs. 626/94, D.Lgs. 242/96, Delib.G.R. 1887/97,revisione nuova Circ. 38/87).Difesa contro gli incendi e le scariche elettricheIn tutte le aziende o luoghi di lavorazione vanno adottate idonee misure per preveniregli incendi e per tutelare l’incolumità dei lavoratori (art. 33, D.P.R. 547/55), deglianimali. Le attività e le lavorazioni pericolose nelle quali si producono, si impiegano, sisviluppano e si detengono prodotti infiammabili, incendiabili o esplodenti, che perdimensioni, ubicazione ed altre ragioni presentano in caso d’incendio pericoli per l’incolumitàdei lavoratori, sono soggette, ai fini <strong>del</strong>la prevenzione degli incendi, al controllo<strong>del</strong> Comando <strong>del</strong> Corpo dei Vigili <strong>del</strong> Fuoco (art. 36, D.P.R. 347/55). Le strutture metallichedegli edifici, dei recipienti e degli apparecchi metallici, di notevoli dimensioni,situate all’aperto, devono essere protetti contro le scariche atmosferiche ed essere collegatielettricamente a terra. La denuncia di tali impianti dovrà essere inviata all’ISPESLche effettuerà la verifica di primo impianto (art. 39, D.P.R. 547/55).211SpogliatoiDevono essere realizzati spogliatoi separati per sesso quando i lavoratori devonoindossare indumenti di lavoro specifici (nelle aziende con più di 5 lavoratori lo spogliatoiopuò essere unico, art. 40, c. 1, D.P.R. 303/56 come sostituito dall’art. 33, c. 11, D.Lgs.626/94). Gli spogliatoi non devono identificarsi con l’antibagno e devono avere determinatecaratteristiche strutturali come descritte nella Delib.G.R. 1887/97, revisione nuovaCirc. 38/87.Deposito ed utilizzo di sostanze pericoloseLe sostanze che siano fermentiscibili o possano essere nocive alla salute o possano sviluppareemanazioni sgradevoli, non devono essere accumulate nei locali di lavoro in quantitàsuperiore a quella strettamente necessaria alla lavorazione (art. 18, c. 3, D.P.R. 303/56).I prodotti e i rifiuti che abbiano proprietà tossiche nocive o caustiche, specialmentese sono allo stato liquido o se sono facilmente solubili o volatili, devono essere custoditiin recipienti a tenuta, muniti di una buona chiusura (art. 18, c. 1, <strong>del</strong> D.P.R. 303/56)e inoltre i suddetti recipienti devono portare una scritta che ne indichi il contenuto edavere le indicazioni e i contrassegni di cui all’art. 355, D.P.R. 547/55 materia che è regolatadalla L. 256/74. I recipienti e gli apparecchi che servono alle lavorazioni o al trasportodi materiali putrescibili o emananti odori sgradevoli, devono essere lavati frequentementee dove occorra disinfettati (art. 18, c. 4, D.P.R. 303/56).I pesticidi devono essere tenuti in locali che non siano adibiti al deposito di generialimentari (art. 22, D.P.R. 1255/68) e lo stoccaggio dei pesticidi di prima e di seconda


SCHEDE TECNICHEclasse tossicologica deve avvenire entro magazzini ed armadi chiusi a chiave, inaccessibiliai bambini, agli animali, ed agli estranei. Il deposito di fitofarmaci deve essere naturalmenteventilato (art. 20, D.P.R. 303/56) e i prodotti etichettati come facilmente infiammabili(F o F+) devono essere conservati separatamente in un armadio aerato.212Scarichi di acque reflueIn zone sprovviste di fognatura pubblica i sistemi di smaltimento <strong>del</strong>le acquereflue domestiche da adottare sono quelli opportunamente individuati dai regolamentiemanati dalle amministrazioni comunali.L’Autorizzazione degli scarichi di “acque reflue domestiche”, non allacciati allafognatura deve essere ricompresa nel rilascio <strong>del</strong> Permesso di costruire. L’accettabilitàdegli scarichi di “acque reflue domestiche” in fognatura, è sempre ammessa, nel rispetto<strong>del</strong>le norme e dei regolamenti di allacciamento fognario <strong>del</strong>l’Ente gestore (art. 45, p. 4,D.Lgs. 152/99). Gli scarichi di “acque reflue industriali” in fognatura sono autorizzatidal Sindaco se recapitano in pubblica fognatura e dall’amministrazione provinciale se siimmettono in corso d’acqua superficiale o negli strati superficiali <strong>del</strong> suolo.RifiutiLa gestione dei rifiuti deve avvenire nel rispetto <strong>del</strong>la normativa nazionale eregionale.Modalità e tempiLo sportello unico <strong>del</strong>le attività produttive invia allo sportello unico per l’edilizia(o ufficio edilizia) la documentazione necessaria ai fini <strong>del</strong> rilascio <strong>del</strong> Permesso dicostruire. In base al D.P.R. 447/98 e all’art. 27-bis, D.Lgs. 112/98, i tempi per il rilascioda parte <strong>del</strong>lo sportello unico per l’edilizia (o ufficio edilizia) <strong>del</strong> Permesso di costruiredevono essere compatibili con quelli <strong>del</strong> procedimento unico (quindi entro 90 giorni).OneriLa quota <strong>del</strong> contributo relativa agli oneri di urbanizzazione, non è dovuta, se l’imprenditoreè iscritto nel registro IPA quale coltivatore diretto a titolo principale.Nel caso in cui l’imprenditore fosse iscritto nel registro IPA quale coltivatore direttoa titolo non principale, la quota dovrà essere corrisposta al Comune all’atto <strong>del</strong> ritiro<strong>del</strong> Permesso di costruire.La quota relativa al costo di costruzione è determinata all’atto <strong>del</strong> rilascio <strong>del</strong> titoloabilitativi, varia da Comune a Comune e viene determinati sulla base di parametriregionali e approvati con <strong>del</strong>iberazione di Consiglio comunale.


SCHEDE TECNICHENotePer tutti gli adempimenti relativi al rilascio <strong>del</strong> Permesso di costruire si rimandaalla scheda contenuta nel presente manuale.Completata la costruzione, il Permesso di costruire dovrà essere conservata poichécostituisce titolo obbligatorio da citare negli atti pubblici, nel caso di trasferimento reale<strong>del</strong> bene (L. 47/85).213Normativa di riferimentoNormativa nazionale• L. 28 gennaio 1977, n. 10, Disciplina e <strong>del</strong>ega <strong>del</strong>le funzioni inerenti all’applicazione<strong>del</strong>le sanzioni amministrative di competenza regionale.• L. 5 agosto 1978, n. 457, Norme per l’edilizia residenziale.• L. 24 dicembre 1979, n. 650, Integrazioni e modifiche <strong>del</strong>le leggi 16 aprile 1973,n. 171 e 10 maggio 1976, n. 319, in materia di tutela <strong>del</strong>le acque dall’inquinamento.• D.L. 30 dicembre 1981, n. 801, Provvedimenti urgenti in materia di tutela <strong>del</strong>leacque dall’inquinamento.• L. 28 febbraio 1985, n. 47, Norme in materia di controllo <strong>del</strong>l’attività urbanistico-edilizia.Sanzioni amministrative e penali.• L. 24 marzo 1989 n. 122, Disposizioni in materia di parcheggi, programma triennaleper le aree urbane maggiormente popolate nonché modificazioni di alcunenorme <strong>del</strong> testo unico sulla disciplina <strong>del</strong>la circolazione stradale, approvatocon decreto <strong>del</strong> Presidente <strong>del</strong>la Repubblica 15 giugno 1959, n. 393.• L. 4 dicembre 1993, n. 493, Conversione in legge, con modificazioni, <strong>del</strong> D.L. 5ottobre 1993, n. 398, recante disposizioni per l’accelerazione degli investimentia sostegno <strong>del</strong>l’occupazione e per la semplificazione dei procedimenti in materiaedilizia.• L. 15 maggio 1997, n. 127, Misure urgenti per lo snellimento <strong>del</strong>l’attività amministrativae dei procedimenti di decisione e di controllo.Normativa regionale• L.R. 27 giugno 1985, n. 61, Norme per l’asseto e l’uso <strong>del</strong> territorio.• L.R. 5 marzo 1985, n. 24, Tutela ed edificabilità <strong>del</strong>le zone agricole.Regolamenti• Regolamento edilizio, Norme tecniche, PRG.


SCHEDE TECNICHETABELLA RIASSUNTIVAPermesso di costruireNuovo edificioDocumentazione da produrre da parte <strong>del</strong>l’utente214Amministrazione comunale1 Domanda di Permesso di costuire e/o Domanda unica2 Dichiarazione di titolarità3 Dichiarazione di conformità urbanistica; eventuali vincoli gravanti sull’area4 Mo<strong>del</strong>lo ISTAT compilato5 Prospetto calcolo superfici e/o volumi6 Prospetto calcolo Oneri di Urbanizzazione e Costo di Costruzione7 Delega al ritiro <strong>del</strong>la Concessione Edilizia e/o Provvedimento Finale8 Elaborati Tecnici: Relazione Tecnica9 “ Documentazione Fotografica10 “ Planimetrie Catastali-PRG-spazi a standard in scala 1:2000/1:500/ 1:20011 “ Planimetrie sistemazioni esterne e sezioni quotate <strong>del</strong> terreno in scala 1:200/ 1:10012 “ Piante Sezioni e Prospetti13 “ Eliminazione Barriere Architettoniche – Relazione Tecnica e Certificazioni ai sensiL. 13/89 – D.M. 236/89 e L. 104/9214 “ Eliminazione Barriere Architettoniche – elaborati grafici ai sensi L. 13/89-D.M.236/89 e L.104/9215 “ Progetto impianti ai sensi <strong>del</strong>la L. 46/90 e D.P.R. 447/9116 Elaborati grafici per l’autorizzazione allo scarico su fognatura17 Elaborati grafici per l’autorizzazione allo scarico su suoloULSS1 Ricevuta Bollettino Postale <strong>del</strong>l’avvenuto pagamento dei diritti sanitari2 Relazione tecnica descrittiva <strong>del</strong>l’intervento3 Scheda Informativa (scheda gialla)4 Elaborati grafici quali: Planimetria in scala 1:200 / Piante, Sezioni, Prospetti in scala 1:1005 Planimetria con indicato il Lay out <strong>del</strong>le apparecchiature6 Elaborato sulla valutazione di impatto acustico7 Eventuale scheda relativa alla sicurezza <strong>del</strong>le materie primeVigili <strong>del</strong> Fuoco1 Domanda di parere di conformità alle norme di prevenzione incendi2 Dichiarazione e certificazione di conformità3 Elaborati tecnici in conformità <strong>del</strong>l’allegato 1 <strong>del</strong> D.M. 05 maggio 1998Soprintendenza ai BB.AA.1 Dichiarazione di conformità urbanistica; eventuali vincoli gravanti sull’area2 Elaborati Tecnici: Relazione Tecnica3 “ Documentazione Fotografica4 “ Planimetrie Catastali – PRG – spazi a standard in scala 1:2000/1:500/ 1:2005 “ Planimetrie sistemazioni esterne e sezioni quotate <strong>del</strong> terreno in scala 1:200/ 1:1006 “ Piante Sezioni e Prospetti7 “ Tavola con viste assonometriche e di inserimento <strong>del</strong>l’immobile nel contestoCorpo Forestale1 Domanda in carta libera2 Elaborati Tecnici: Relazione Tecnica3 “ Documentazione Fotografica4 “ Planimetrie Catastali – PRG – spazi a standard in scala 1:2000 / 1:500 / 1:2005 “ Planimetrie sistemazioni esterne e sezioni quotate <strong>del</strong> terreno in scala 1:200 /1:1006 “ Piante Sezioni e Prospetti


SCHEDE TECNICHEFerrovie1 Domanda in carta libera2 Elaborati tecnici: 4 copie degli elaborati di progetto <strong>del</strong>l’opera da eseguirsi;3 “ Planimetria con sezione trasversale;4 “ Copia stralcio <strong>del</strong> PRG e legenda <strong>del</strong>le destinazioni d’uso;5 “ Documentazione fotografica6 “ Relazione fonometrica con progetto di eventuali barriere fonoassorbenti7 “ previsione di costruzione di idonee recinzioni8 Codice FiscaleProvincia/Genio Civile1 Domanda in carta libera2 Elaborati tecnici: 4 copie degli elaborati di progetto <strong>del</strong>l’opera da eseguirsi;3 “ Planimetria con sezione trasversale indicante il distacco <strong>del</strong>la costruzione rispettoal bene protetto;4 “ Copia stralcio <strong>del</strong> PRG e legenda <strong>del</strong>le destinazioni d’uso;5 “ Documentazione fotografica215


SCHEDE TECNICHE216Scheda 5 – Iscrizione all’elenco degli operatori agrituristiciEnti competentiProvinciaTitolare <strong>del</strong> rilascio di Certificato di iscrizione all’Elenco degli operatori agrituristici.Campo di applicazioneL’iscrizione è richiesta all’imprenditore agricolo che vuol esercitare l’attività agrituristica.Modalità e tempiInoltro <strong>del</strong>la domanda di iscrizione all’Elenco degli operatori agrituristiciL’imprenditore agricolo definito dall’art. 2135 <strong>del</strong> C.C. può esercitare l’attività agrituristicainoltrando la domanda alla competente Commissione agrituristica provinciale.La stessa provvederà alla valutazione dei requisiti ed entro 90 giorni darà comunicazioneall’interessato <strong>del</strong>l’esito <strong>del</strong>l’istruttoria. In caso positivo verrà inviato il Certificato diIscrizione all’elenco degli operatori agrituristici.L’imprenditore agricolo per ottenere l’Iscrizione deve possedere i seguenti requisiti:• svolgere l’attività agricola da almeno un biennio mediante l’utilizzazione <strong>del</strong>lapropria azienda; il limite temporale suddetto non si applica a parenti ed affinifino al terzo grado che subentrano nella titolarità <strong>del</strong>l’azienda medesima e aigiovani imprenditori agricoli di età inferiore ai quarant’anni ed in possesso didiploma di agrotecnico, di laurea o diploma di scuola media superiore in disciplineagrarie;


SCHEDE TECNICHE• essere iscritto ad un corso informativo per operatori agrituristici di almeno 100ore organizzato dalle associazioni agritirustiche riconosciute a livello nazionaleo da enti di formazione riconosciute a livello regionale;• ai fini <strong>del</strong> rilascio <strong>del</strong>l’Autorizzazione comunale gli interessati devono presentarel’Attestato di frequenza ad uno dei corsi sopra citati e dimostrare di aver sostenutoun colloquio finale innanzi alla Commissione agrituristica provinciale.La domanda su apposito modulo di iscrizione deve essere presentata al Presidente<strong>del</strong>la Commissione agrituristica provinciale e corredata <strong>del</strong>la seguente documentazione:1. dichiarazione sostitutiva di Certificato;2. dichiarazione sostitutiva <strong>del</strong>l’Atto di Notorietà;3. Piano agrituristico aziendale;4. copia di un documento di identità se la firma non viene apposta in presenza<strong>del</strong>l’impiegato che riceve l’atto.217Le attività consentite all’agriturismo sono:• somministrazione di bevande e pasti:– 60 posti a sedere con apertura di 210 gg/anno– 80 posti a sedere con apertura di 160 gg/anno;• somministrazione di bevande e spuntini;• vendita dei prodotti aziendali;• svolgimento di attività ricreative e culturali <strong>del</strong> mondo rurale;• alloggi:– stanze– alloggi completi– agri-campeggio.Normativa di riferimentoNormativa nazionale• D.M. Ambiente <strong>del</strong> 5 febbraio 1998, Individuazione dei rifiuti non pericolosisottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33<strong>del</strong> decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.• D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, Attuazione <strong>del</strong>le direttive 91/156/CEE sui rifiuti,91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti diimballaggio.• D.M. Ambiente <strong>del</strong> 5 settembre 1994, Attuazione degli articoli 2 e 5 <strong>del</strong> decreto-legge8 luglio 1994, n. 438, recante disposizioni in materia di riutilizzo deiresidui derivanti da cicli di produzione o di consumo in un processo produttivoo in un processo di combustione, nonché in materia di smaltimento deirifiuti.


SCHEDE TECNICHE• D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203, Attuazione <strong>del</strong>le direttive CEE numeri 80/779,82/884, 84/360 e 85/203 concernenti norme in materia di qualità <strong>del</strong>l’aria, relativamentea specifici agenti inquinanti, e di inquinamento prodotto dagliimpianti industriali, ai sensi <strong>del</strong>l’art. 15 <strong>del</strong>la legge 16 aprile 1987, numero 183.218Normativa regionale• L.R 18 aprile 1997, n. 9, Nuova disciplina per l’esercizio <strong>del</strong>l’attività agrituristica.• Reg. 12 settembre 1997, n. 2, Regolamento di attuazione <strong>del</strong>la legge regionale 18aprile 1997, n. 9 “Nuova disciplina per l’esercizio <strong>del</strong>l’attività agrituristica”.


SCHEDE TECNICHE219Scheda 6 – Comunicazione preventiva di spargimento liquami zootecniciEnti competentiProvinciaTitolare per la verifica dei dati riportati nella Comunicazione di spargimento liquamizootecnici.Campo di applicazioneLa Comunicazione deve essere presentata quando l’imprenditore agricolo intendespargere liquami zootecnici esclusivamente per allevamenti zootecnici e nei quantitativimassimi previsti dalla Delib.G.R. 3733/92. Gli allevatori che rientrano nei limiti di caricodi bestiame previsti dalla normativa, sono tenuti a comunicare preventivamente allaProvincia l’entità <strong>del</strong>l’allevamento, l’ubicazione e la superficie dei terreni interessatiallo spargimento. La Comunicazione costituisce anche autorizzazione al trasporto e allospargimento dei liquami zootecnici.La Comunicazione non deve essere presentata qualora l’azienda agricola abbia giàpresentato il Piano di Concimazione.AdempimentiLa Comunicazione va inviata alla Provincia in cui ha sede l’allevamento e, per conoscenza,a tutte le Province e i Comuni in cui sarà effettuato lo spargimento dei liquami;deve essere compilata in carta semplice, secondo il mo<strong>del</strong>lo predisposto dalla <strong>Regione</strong>.La Comunicazione va effettuata sia che si impieghino esclusivamente terreni propri(cioè condotti a qualunque titolo, quale proprietà, affitto, cooperativa, enfiteusi, usufrutto,ecc.), sia nel caso in cui si prevede di distribuire i liquami anche su terreni altrui.


SCHEDE TECNICHE220In questo secondo caso alla Comunicazione vanno allegati anche i formali atti di assensoallo spargimento, rilasciati dai conduttori dei fondi.La pratica è composta dalla Comunicazione vera e propria e da una serie di fogliallegati (mo<strong>del</strong>li prestamapati). I fogli 1, 2 e 5 vanno compilati in ogni caso, il foglio 3va compilato se si utilizzano per lo spargimento terreni propri e il foglio 4 se si utilizzanoterreni altrui. La denominazione <strong>del</strong> foglio non compilato non va riportata nellaComunicazione.L’ubicazione dei terreni sulla cartografia (planimetria catastale o carta tecnicaregionale) va indicata solo per gli allevamenti con peso vivo allevato superiore a 80 q; inquesto caso vanno indicati tutti gli appezzamenti, con il relativo numero d’ordine <strong>del</strong>foglio 3 e/o 4 e gli eventuali vincoli. Il numero di capi da indicare è quello mediamentepresente nell’arco <strong>del</strong>l’anno.Utilizzo dei liquami zootecnici per la fertilizzazione dei terreni agricoli (ECO9)L’utilizzo dei liquami zootecnici per la fertilizzazione dei terreni agricoli può esserefatto presentando agli enti competenti una <strong>del</strong>le seguenti documentazioni:• Comunicazione preventiva di spargimento liquami zootecnici – Piano di concimazione;• Comunicazione preventiva di spargimento liquami zootecnici.Gli allevatori che intendono utilizzare terreni propri e/o di altri per lo spargimentodi liquami zootecnici entro i quantitativi massimi previsti dalla Delib.G.R. 3733/92(nota come All.D), devono inviare alla Provincia dove è ubicato l’allevamento una Comunicazionepreventiva all’attività di spargimento liquami. Copia di tale Comunicazionedeve essere inviata anche alle Province e ai Comuni nel cui territorio ricadono i terrenisui quali si intende impiegare i liquami. La comunicazione costituisce anche autorizzazioneal trasporto e spargimento dei liquami zootecnici.La Provincia di Vicenza ha approvato una “Carta di individuazione <strong>del</strong>le zone didivieto di spargimento dei liquami zootecnici” previste dalla normativa regionale(zona “A”).La Comunicazione preventiva indirizzata a Provincia di ……………, SettoreAgroambientale, deve essere compilata su mo<strong>del</strong>lo previsto dalla Circ. 20/93, allegando:• le planimetrie estratte dalla Carta Tecnica Regionale (CTR) scala 1:10.000 sullequali devono essere individuate le aree interessate allo spargimento più, eventualmente,le planimetrie catastali dei medesimi terreni;• gli atti di assenso da parte dei proprietari che mettono a disposizione (massimoper 5 anni, rinnovabili) i propri terreni per lo spandimento dei liquami.La Comunicazione ha una validità illimitata, ma deve essere aggiornata comunicandotutte le variazioni che nel tempo dovessero verificarsi a carico dei dati contenutinella comunicazione.


SCHEDE TECNICHETermini di presentazione domandaPer i nuovi allevamenti ed eventuali variazioni la Comunicazione deve essere preventiva.Alla stessa viene dato un riscontro scritto con il quale si attesta la conformità<strong>del</strong>la stessa oppure si richiedono le opportune integrazioni.Piano di concimazione221Il Piano di concimazione deve essere presentato dagli allevatori che:• intendono utilizzare quantità di liquami zootecnici superiori a quelle corrispondentiai limiti di carico massimo indicati dalla Delib.G.R. 3733/92;• intendono utilizzare liquami zootecnici su terreni aventi una pendenza superioreal 15%.La richiesta di approvazione <strong>del</strong> Piano di concimazione va indirizzata alla Provincia,Settore Agroambientale.Contenuti <strong>del</strong> Piano di concimazioneI contenuti da riportare nel Piano di concimazione sono di carattere prevalentementeagronomico, e si possono così sintetizzare:• caratteristiche generali <strong>del</strong>l’azienda, <strong>del</strong> territorio e dei terreni (è prevista ladeterminazione di alcuni parametri analitici) da utilizzare per lo spargimento;• calcolo <strong>del</strong>le quantità di azoto di origine animale disponibile (in alcuni casisono richieste le analisi chimico fisiche dei liquami);• documentazione catastale attestante la reale disponibilità dei terreni condotti aqualsiasi titolo;• atti di assenso relativi ai terreni resi disponibili da altri proprietari o conduttori;• individuazione dei terreni inseriti nel Piano di concimazione su CTR in scala1:10.000;• quantità di azoto da distribuire per il singolo appezzamento in funzione <strong>del</strong>laclasse di attitudine <strong>del</strong> suolo allo spargimento, <strong>del</strong>l’efficienza di utilizzazione<strong>del</strong>l’azoto, <strong>del</strong>la quantità di azoto efficiente somministrato alle colture, <strong>del</strong>lacapacità di stoccaggio dei liquami, <strong>del</strong> fabbisogno medio annuo <strong>del</strong>le colture e<strong>del</strong>la pendenza dei suoli;• piano-colturale;• scheda colturale per singolo appezzamento;• scheda riepilogativa appezzamenti;• dimostrazione <strong>del</strong>l’adeguatezza <strong>del</strong> volume di stoccaggio dei liquami medianteun bilancio <strong>del</strong>le imissioni-distribuzioni <strong>del</strong> liquami.I Piani di concimazione sono soggetti ad apposita Autorizzazione provinciale preventivache può avere durata massima di 5 anni.


SCHEDE TECNICHEModalità e tempi222La Comunicazione deve essere effettuata prima <strong>del</strong>l’attività di spargimento e hauna validità illimitata, ma deve essere aggiornata comunicando tutte le variazioni chenel tempo dovessero verificarsi. Per i nuovi allevamenti ed eventuali variazioni la comunicazionedeve essere preventiva.Nel caso di presentazione <strong>del</strong> Piano di concimazione, la domanda di spargimentoliquami zootecnici si intende accolta in assenza di risposta <strong>del</strong>la Provincia nel terminedi giorni 90.Normativa di riferimentoNormativa nazionale• Piano Regionale di Risanamento <strong>del</strong>le Acque (PRRA) <strong>del</strong> 28 dicembre 1989.Normativa regionale• Delib.G.R. <strong>del</strong> 26 giugno 1992, n. 3733• Circ. 20/93• Delib.G.R. 3782/93


SCHEDE TECNICHECommercio223Scheda 7 – Insediamento esercizi di vicinato con superficie non superiore a mq 150Apertura nuovo esercizioAmpliamentiTrasferimentoSubingressoEnti competentiComuneÈ competente in materia di rilascio <strong>del</strong>la Licenza commerciale.Campo di applicazioneIn base alla L.R. 37/99, art. 7, sono stati definiti sul territorio regionale i limitidimensionali per gli esercizi di vicinato:• superficie non superiore a 250 mq, nei Comuni con popolazione superiore a10.000 abitanti;• superficie non superiore a 150 mq, nei Comuni con popolazione inferiore a10.000 abitanti.Ai sensi <strong>del</strong>l’art. 10, c.4, D.Lgs. 114/98, nelle aree sovracomunali gli esercizi divicinato hanno una superficie non superiore ai 150 mq. Si specifica che a seguito <strong>del</strong>l’emanazionedi Regolamenti comunali concernenti i criteri per l’insediamento degli esercizidi vicinato, approvati con <strong>del</strong>ibera consiliare <strong>del</strong> Comune di appartenenza, l’apertura,il trasferimento, l’ampliamento di superficie e il mutamento <strong>del</strong> settore merceologicoper il settore alimentare possono essere soggetti a limitazioni e/o modificazioni rispettoalle normative regionali di riferimento.


SCHEDE TECNICHEAdempimenti224Le Autorizzazioni possono essere rilasciate solo a condizione che la nuova strutturasia dotata degli standard indicati dalle Norme tecniche di attuazione <strong>del</strong> PRG (art. 13e ss., L.R. 37/99).L’apertura, il trasferimento di sede, l’ampliamento di superficie degli esercizi di vicinatosono soggetti a previa Comunicazione da parte <strong>del</strong>l’interessato al Comune competenteper territorio e possono essere effettuati decorsi 30 giorni dal ricevimento <strong>del</strong>la stessa.Nella Comunicazione il soggetto interessato dichiara:• di essere in possesso dei requisiti morali (art. 5, D.Lgs 114/98);• di essere in possesso dei requisiti professionali (obbligatori per le attività <strong>del</strong>settore alimentare);• di avere rispettato i regolamenti locali di polizia urbana, annonaria e igienicosanitaria,i regolamenti edilizi e le norme urbanistiche nonché quelle relativealle destinazioni d’uso;• il settore o i settori merceologici, l’ubicazione e la superficie di vendita <strong>del</strong>l’esercizio;• l’esito <strong>del</strong>la eventuale valutazione in caso di applicazione <strong>del</strong>la disposizione dicui all’art. 10, c. 1, l.c) <strong>del</strong> D.Lgs. 114/98.Modalità e tempi• Comunicazione per apertura, trasferimento e ampliamento <strong>del</strong>la struttura: 30giorni prima <strong>del</strong>l’effettuazione.• Comunicazione per cessazione e subingresso: contestualmente all’effettuazione.La Comunicazione deve essere presentata in duplice copia.Ai sensi <strong>del</strong>l’art. 3, c. 3, D.P.R 300/92, qualora la Comunicazione non sia regolare ocompleta, l’amministrazione deve darne comunicazione al richiedente entro 10 giornidalla data di ricevimento, richiedendo la presentazione dei dati e/o dei documenti mancanti.Il termine per il controllo ricomincerà a decorrere per intero dal momento che laComunicazione risulterà regolare. L’amministrazione, entro 30 giorni dalla data di presentazione<strong>del</strong>la comunicazione dovrà procedere a verificare la sussistenza in capo alrichiedente dei requisiti di legge. Ai sensi <strong>del</strong>l’art. 18, L. 241/90, l’ufficio dovrà acquisiredirettamente dalle altre pubbliche amministrazioni la documentazione che esse detenganoo siano tenute a certificare.Mo<strong>del</strong>li• Modulo per la richiesta di apertura, ampliamento o accorpamento di attività dicommercio al dettaglio;


SCHEDE TECNICHE• modulo per la Comunicazione per subingresso, variazioni e cessazione <strong>del</strong>l’attività;• mo<strong>del</strong>lo regionale, approvato con Delib.G.R. 433/03 ai sensi <strong>del</strong>l’art. 18, c.2,L.R. 37/99 in conformità ai contenuti definiti dalla Conferenza Unificata con<strong>del</strong>iberazione <strong>del</strong> 12 ottobre 2000.Sulle richieste deve essere posta la firma <strong>del</strong>la persona fisica richiedente (dittaindividuale) o <strong>del</strong> legale rappresentante (società). Per il “mo<strong>del</strong>lo esercizi” serve unamarca da bollo da 10,33 € più un’altra marca di uguale importo per il rilascio <strong>del</strong>l’Autorizzazione.Per il “mo<strong>del</strong>lo comunicazione” serve una sola marca da bollo da10,33 €.225Normativa di riferimentoNormativa nazionale• Circ. Min. Industria Commercio e Artigianato 28 maggio 1999, n. 3467/c, D.Lgs.31 marzo 1998, n. 114.• Circ. Min. Industria Commercio e Artigianato 25 marzo 1999, n. 3463/c, D.Lgs.31 marzo 1998, n. 114 – Riforma <strong>del</strong>la disciplina relativa al settore <strong>del</strong> commercio,a norma <strong>del</strong>l’art. 4, comma 4, <strong>del</strong>la L. 15 marzo 1997, n. 59.• Circ. Min. Industria Commercio e Artigianato 18 gennaio 1999, n. 3459/c,Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, “Riforma <strong>del</strong>la disciplina relativa alsettore <strong>del</strong> commercio a norma <strong>del</strong>l’art. 4, comma 4, <strong>del</strong>la legge 15 marzo 1997,n. 59”. Non applicabilità alla vendita effettuata da imprese industriali.• D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114, Riforma <strong>del</strong>la disciplina relativa al settore <strong>del</strong>commercio, a norma <strong>del</strong>l’articolo 4, comma 4, <strong>del</strong>la legge 15 marzo 1997, n. 59.• L. 7 agosto 1990, n. 241, Nuove norme in materia di procedimento amministrativoe di diritto di accesso ai documenti amministrativi.Normativa regionale• L.R. 9 agosto 1999, n. 37, Norme di programmazione per l’insediamento di attivitàcommerciali nel <strong>Veneto</strong>.Regolamenti• Regolamento comunale approvato con <strong>del</strong>ibera di Consiglio comunale.


SCHEDE TECNICHETABELLA RIASSUNTIVACommercio – Esercizi di vicinato con superficie non superiore a mq 150Apertura di nuovo esercizio, trasferimento, ampliamentoDocumentazione da produrre da parte <strong>del</strong>l’utente226Amministrazione comunale1 Modulo per comunicazione esercizi di vicinato Mod. Com 1.2 Elaborati grafici: Pianta planovolumetrica dei locali.3 Documento attestante il possesso dei requisiti professionali – art. 5, D.Lgs.114/98 per il settore alimentare.4 Dichiarazione di disponibilità dei locali in autocertificazione.5 Se la ditta è una società necessita il deposito <strong>del</strong>la copia autentica <strong>del</strong>l’atto costitutivo.TABELLA RIASSUNTIVACommercio – Esercizi di vicinato con superficie non superiore a mq 150SubingressoDocumentazione da produrre da parte <strong>del</strong>l’utenteAmministrazione comunale1 Modulo per comunicazione esercizi di vicinato.2 Copia autentica notarile <strong>del</strong>l’atto di cessione o affitto <strong>del</strong>l’azienda.3 Documento attestante il possesso dei requisiti professionali, art. 5, D.Lgs. 114/98 per il settore alimentare.4 Restituzione Autorizzazione precedente, se rilasciata.


SCHEDE TECNICHE227Scheda 8 – Insediamento di medie strutture di vendita con superficie compresatra i 150 e i 1.500 mqApertura nuovo esercizioAmpliamentiTrasferimentoSubingressoEnti competentiComuneÈ competente in materia di rilascio <strong>del</strong>la Licenza commerciale.Campo di applicazioneIn base alla L.R. 37/99, art. 7, sono stati definiti sul territorio regionale i limitidimensionali per le medie strutture di vendita:• superficie oltre 250 mq e non superiore a 2.500 mq nei Comuni con popolazionesuperiore a 10.000 abitanti;• superficie oltre 150 mq e non superiore a 1.500 mq nei Comuni con popolazioneinferiore a 10.000 abitanti.Ai sensi <strong>del</strong>l’art. 10, c.4, D.Lgs. 114/98, nelle aree sovracomunali le medie strutturedi vendita hanno una superficie non oltre 150 mq e non superiore ai 1.500 mq.Si specifica che a seguito <strong>del</strong>l’emanazione di Regolamenti comunali concernenti icriteri per l’insediamento <strong>del</strong>le medie strutture di vendita, approvati con <strong>del</strong>ibera consiliare<strong>del</strong> Comune di appartenenza, l’apertura, il trasferimento, l’ampliamento di superficiee il mutamento <strong>del</strong> settore merceologico per il settore alimentare possono essere soggettia limitazioni e/o modificazioni rispetto alle normative regionali di riferimento.


SCHEDE TECNICHEAdempimenti228Le Autorizzazioni relative alle medie strutture possono essere rilasciate solo a condizioneche la nuova struttura sia dotata degli standard indicati dalle Norme tecniche diattuazione <strong>del</strong> PRG (art. 13 e ss., L.R. 37/99).L’apertura, il trasferimento di sede, il mutamento dei settori merceologici, l’ampliamento<strong>del</strong>la superficie di vendita sono subordinati al rilascio <strong>del</strong>l’Autorizzazionecomunale che rispetti la programmazione regionale e risponda ai criteri assunti dall’amministrazionecomunale.Le medie strutture possono essere ampliate entro i limiti stabiliti dalla L.R. 37/99, art. 7,c.1, l.b), o essere oggetto di accorpamento o concentrazione, entro i medesimi limiti, purché lasuperficie complessiva finale non sia superiore alle somme metriche degli esercizi originari.Modalità e tempi• Domanda di Autorizzazione per l’apertura, il trasferimento e l’ampliamento <strong>del</strong>lastruttura: 30 gg. prima <strong>del</strong>l’effettuazione.• Comunicazione per la cessazione ed il subingresso: contestualmente all’effettuazione.La domanda di Autorizzazione e la Comunicazione devono essere presentate induplice copia.Nella domanda il soggetto interessato deve dichiarare di essere in possesso:• dei requisiti morali (art. 5, D.Lgs 114/98);• dei requisiti professionali (obbligatori per le attività <strong>del</strong> settore alimentare);• di avere rispettato i regolamenti locali di polizia urbana, annonaria e igienicosanitaria,i regolamenti edilizi e le norme urbanistiche nonché quelle relativealle destinazioni d’uso;• il settore o i settori merceologici, l’ubicazione e la superficie di vendita <strong>del</strong>l’esercizio;• l’esito <strong>del</strong>la eventuale valutazione in caso di applicazione <strong>del</strong>la disposizione dicui all’art. 10, c.1, l.c), D.Lgs. 114/98.Mo<strong>del</strong>li• Modulo per richiesta di apertura, ampliamento o accorpamento attività di commercioal dettaglio;• modulo per la comunicazione per subingresso, variazioni e cessazione <strong>del</strong>l’attività;• mo<strong>del</strong>lo regionale, approvato con Delib.G.R. 433/03 ai sensi <strong>del</strong>l’art. 18, c.2,L.R. 37/99 in conformità ai contenuti definiti dalla Conferenza Unificata con<strong>del</strong>iberazione <strong>del</strong> 12 ottobre 2000.


SCHEDE TECNICHESulle richieste deve essere posta la firma <strong>del</strong>la persona fisica richiedente (dittaindividuale) o <strong>del</strong> legale rappresentante (società). Per il “mo<strong>del</strong>lo esercizi” serve unamarca da bollo da 10,33 € più un’altra marca di uguale importo per il rilascio <strong>del</strong>l’autorizzazione.Per il “mo<strong>del</strong>lo comunicazione” serve una sola marca da bollo da 10,33 €.Normativa di riferimento229Normativa nazionale• D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114, Riforma <strong>del</strong>la disciplina relativa al settore <strong>del</strong>commercio, a norma <strong>del</strong>l’articolo 4, comma 4, <strong>del</strong>la legge 15 marzo 1997, n. 59.Normativa regionale• L.R. 9 agosto 1999, n. 37, Norme di programmazione per l’insediamento di attivitàcommerciali nel <strong>Veneto</strong>.Regolamenti• Regolamento comunale approvato con <strong>del</strong>ibera di Consiglio comunale, contenentei criteri per l’insediamento <strong>del</strong>le medie strutture di vendita.TABELLA RIASSUNTIVACommercio – Esercizi di vicinato, Insediamento medie strutture di venditacon superficie di vendita compresa tra i 150 e i 1.500 mq.Apertura di nuovo esercizio, ampliamenti, trasferimentoDocumentazione da produrre da parte <strong>del</strong>l’utenteAmministrazione comunale1 Modulo per comunicazione esercizi di vicinato.2 Elaborati grafici: 1 planimetria in scala 1: 100 <strong>del</strong>l’immobile con l’indicazione <strong>del</strong>la superficie divendita e <strong>del</strong>la superficie destinata a magazzini, depositi, locali di lavorazione, uffici e servizi.3 Elaborati grafici: una planimetria in scala 1: 500 con indicata l’area a parcheggio per i clienti e,per le medie strutture con superficie superiore a 1.000 mq, anche l’area libera e l’accessibilità veicolareai sensi <strong>del</strong>l’art. 16 <strong>del</strong>la L.R. 37/99.4 Elaborati grafici: in caso di struttura con superficie superiore a 1000 mq uno studio <strong>del</strong>la viabilità<strong>del</strong>l’area.5 Elaborati grafici: una dichiarazione rilasciata da un professionista che attesti la compatibilità <strong>del</strong>l’insediamentocon le previsioni <strong>del</strong>le norme <strong>del</strong> PRG.6 Documentazione necessaria per ottenere il rilascio <strong>del</strong>la concessione edilizia nel caso di aperturadi strutture con superficie superiore a 1.000 mq o di centri commerciali <strong>del</strong> medio dettaglio.7 Autocertificazione di ogni atto di assenso o di concessione in possesso <strong>del</strong> richiedente in riferimentoall’iniziativa commerciale.


SCHEDE TECNICHETABELLA RIASSUNTIVACommercio – Esercizi di vicinato, insediamento medie strutture di venditacon superficie di vendita compresa tra i 150 e i 1.500 mq.SubingressoDocumentazione da produrre da parte <strong>del</strong>l’utente230Amministrazione comunale1 Modulo per comunicazione esercizi di vicinato.2 Copia autentica notarile <strong>del</strong>l’atto di cessione o affitto <strong>del</strong>l’azienda.3 Documento attestante il possesso dei requisiti professionali art. 5, D.Lgs.114/98 per il settore alimentare.4 Restituzione Autorizzazione precedente, se rilasciata.


SCHEDE TECNICHE231Scheda 9 – Insediamento di grandi strutture di vendita con superficie superiorea mq 1.500Apertura nuovo esercizioAmpliamento superficieTrasferimentoSubingressoAccorpamento/ConcentrazioneMutamento <strong>del</strong> settore merceologicoEnti competentiComuneÈ competente in materia di rilascio <strong>del</strong>la Licenza commerciale.Campo di applicazioneLa L.R. 37/99, art. 7 definisce i limiti dimensionali per le grande strutture di vendita:Aree metropolitane:• superficie minima 2.500 mq nei Comuni con popolazione superiore a 10.000abitanti;• superficie minima 1.500 mq nei Comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti.Aree sovracomunali:• superficie minima superiore a 1.500 mq.


SCHEDE TECNICHESi specifica che a seguito <strong>del</strong>l’emanazione di Regolamenti comunali concernenti icriteri per l’insediamento <strong>del</strong>le medie strutture di vendita, approvati con <strong>del</strong>ibera consiliare<strong>del</strong> Comune di appartenenza, l’apertura, il trasferimento, l’ampliamento di superficiee il mutamento <strong>del</strong> settore merceologico per il settore alimentare possono essere soggettia limitazioni e/o modificazioni rispetto alle normative regionali di riferimento232AdempimentiLe Autorizzazioni relative all’insediamento <strong>del</strong>le grandi strutture di vendita possonoessere rilasciate solo a condizione che la nuova struttura sia dotata degli standardindicati dalle Norme tecniche di attuazione <strong>del</strong> PRG (art. 12 e ss., L.R. 37/99).L’apertura, il trasferimento di sede e l’ampliamento <strong>del</strong>la superficie di una grandestruttura di vendita, sono soggetti ad Autorizzazione rilasciata dal Comune competenteper territorio. Nella domanda l’interessato dichiara:• di essere in possesso dei requisiti morali;• di essere in possesso dei requisiti professionali (obbligatori settore alimentare);• il settore o i settori merceologici, l’ubicazione e la superficie di vendita <strong>del</strong>l’esercizio;• le eventuali comunicazioni previste art. 10, cc. 2 e 3, D.Lgs. 114/98.Modalità e tempiLa domanda va presentata contestualmente, a pena di irrecivibilità, a Comune, Provinciae <strong>Regione</strong> e può essere inviata con raccomandata con avviso di ricevimento. Il terminedi presentazione <strong>del</strong>la domanda è di 150 giorni prima <strong>del</strong>la realizzazione <strong>del</strong>l’opera(termine massimo per la conclusione <strong>del</strong> Procedimento autorizzatorio). Ai fini <strong>del</strong>la presentazionecontestuale a <strong>Regione</strong>, Provincia e Comune, fa fede il timbro <strong>del</strong>l’ufficio postaleaccettante, ai sensi <strong>del</strong>la L.R 23/82; nel caso di presentazione diretta <strong>del</strong>la domanda,l’ufficio competente a ricevere la documentazione rilascia un’apposita ricevuta.Le grandi strutture di vendita devono essere attivate per almeno i due terzi <strong>del</strong>lasuperficie autorizzata entro il termine di ventiquattro mesi dalla data <strong>del</strong> rilascio. IlComune può concedere una sola proroga fino ad un massimo di un anno, nei casi dicomprovata necessità per ritardi comunque non imputabili al richiedente. La richiestadi proroga deve essere presentata al Comune nel termine perentorio di 60 giorni precedentila scadenza <strong>del</strong>l’Autorizzazione, salvo il caso in cui il motivo <strong>del</strong> ritardo intervengasuccessivamente a tale termine e comunque entro il periodo di vigenza <strong>del</strong>l’Autorizzazionestessa. Il termine di ventiquattro mesi utile per l’attivazione viene sospeso dalComune su motivata richiesta <strong>del</strong>l’interessato in pendenza di un procedimento giurisdizionalefino alla comunicazione alle parti <strong>del</strong> deposito <strong>del</strong>la sentenza passata in giudicato.Nel caso in cui venga attivata una superficie di vendita per una misura inferiore


SCHEDE TECNICHErispetto a quella concessa, per un tempo superiore a 180 giorni consecutivi, il Comunedispone la revoca ai sensi <strong>del</strong>l’artt. 8, c. 3 e 20, L.R. 37/99.Il richiedente presenta al Comune competente per territorio, istanza di Autorizzazioneutilizzando allo scopo l’apposita modulistica approvata con Delib.G.R.3139/99.Per quanto concerne la <strong>Regione</strong>, il richiedente è tenuto a inoltrare la domanda alla<strong>Regione</strong> <strong>Veneto</strong> - Giunta regionale - Ufficio corrispondenza in arrivo, Dorsoduro, 3901,30123 Venezia; l’eventuale presentazione <strong>del</strong>l’istanza presso uffici diversi da quellosopra indicato non garantisce la sequenzialità <strong>del</strong> protocollo, prevista ai fini <strong>del</strong>la prenotazione<strong>del</strong>la superficie di vendita.Nella domanda devono essere dichiarati, a pena di inammissibilità:• il settore o i settori merceologici;• il possesso dei requisiti professionali in caso di richiesta di autorizzazione peril settore merceologico alimentare, ai sensi <strong>del</strong>l’art. 5, D.Lgs. 114/98;• l’ubicazione <strong>del</strong>l’esercizio;• la superficie di vendita <strong>del</strong>l’esercizio;• l’assenza <strong>del</strong>le condizioni ostative all’esercizio <strong>del</strong>l’attività commerciale previstedall’art. 5, c. 2, D.Lgs. 114/98.233In caso di società, il possesso dei requisiti è richiesto con riferimento al legale rappresentanteo ad altra persona preposta specificamente all’attività commerciale. L’istanzadi Autorizzazione deve essere sottoscritta dal richiedente, a pena di nullità; la sottoscrizionenon è soggetta ad autenticazione ove, sia apposta, in presenza <strong>del</strong> dipendenteaddetto oppure, nel caso in cui l’istanza sia presentata unitamente a copia fotostatica,anche non autenticata, <strong>del</strong> documento di identità <strong>del</strong> sottoscrittore.Le <strong>del</strong>iberazioni <strong>del</strong>la Conferenza di Servizi sono adottate a maggioranza dei componenti;il rilascio <strong>del</strong>l’Autorizzazione è subordinato al parere favorevole <strong>del</strong> rappresentante<strong>del</strong>la <strong>Regione</strong>.La <strong>Regione</strong> adotta le norme sul procedimento concernente le domande relative allegrandi strutture di vendita, stabilisce il termine, comunque non superiore a 120 giornidalla data di convocazione <strong>del</strong>la C.d.S., entro il quale le domande devono ritenersi accoltequalora non venga comunicato il provvedimento di diniego, nonché tutte le altre normeatte ad assicurare trasparenza e snellezza <strong>del</strong>l’azione amministrativa e la partecipazioneal procedimento ai sensi <strong>del</strong>la L. 241/90. e s.m.i.L’Autorizzazione alla vendita per una grande struttura derivante dalla concentrazionedi quattro o dall’accorpamento di più esercizi dotati di tabelle per generi di largo egenerale consumo come previsti dall’art. 31, c. 3, D.M. Industria, Commercio e Artigianato375/88, già autorizzati ai sensi <strong>del</strong>la L. 426/71, è rilasciata in deroga alla programmazionecommerciale regionale, alle seguenti condizioni:1) che gli esercizi siano rimasti aperti al pubblico nel Comune da almeno tre anniin forma continuativa ai sensi <strong>del</strong>l’art. 8, c. 1, l. c), L.R. 37/99;2) che vi sia l’impegno <strong>del</strong>l’interessato al reimpiego <strong>del</strong> personale dei preesistentiesercizi;


SCHEDE TECNICHE3) che la superficie finale non sia superiore alla somma <strong>del</strong>le superfici concentrateo accorpate e comunque entro il limite non superiore a cinque volte lesuperfici minime per le grandi strutture di vendita secondo art. 7, c1, l.c)L.R. 37/99.234Mo<strong>del</strong>li• Modulo per richiesta di Autorizzazione per apertura o accorpamento;• modulo di comunicazione per subingresso, variazioni e cessazione di attività dicommercio al dettaglio;• mo<strong>del</strong>lo regionale approvato con Delib.G.R. 433/01, ai sensi <strong>del</strong>l’art. 18, c. 2,L.R. 37/99 in conformità ai contenuti definiti dalla Conferenza Unificata con<strong>del</strong>iberazione <strong>del</strong> 12 ottobre 2000.Sulle richieste deve essere posta la firma <strong>del</strong>la persona fisica richiedente (dittaindividuale) o <strong>del</strong> legale rappresentante (società). Per il “mo<strong>del</strong>lo esercizi” serve unamarca da bollo da 10,33 € più un’altra marca di uguale importo per il rilascio <strong>del</strong>l’Autorizzazione.Per il “mo<strong>del</strong>lo comunicazione” serve una sola marca da bollo da10,33 €.Note1 copia per ciascun ente destinatario <strong>del</strong>la richiesta.Normativa di riferimentoNormativa nazionale• D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114, Riforma <strong>del</strong>la disciplina relativa al settore <strong>del</strong>commercio, a norma <strong>del</strong>l’articolo 4, comma 4, <strong>del</strong>la legge 15 marzo 1997, n. 59.• D.M. Industria, Commercio e Artigianato 4 agosto 1988, n.375, Norme di esecuzione<strong>del</strong>la legge 11 giugno 1971, n. 426, sulla disciplina <strong>del</strong> commercio.Normativa regionale• Delib.G.R. 21 marzo 2000, n. 934, Delib.G.R. 7 dicembre 1999, n. 4434 recante“Disposizioni attuative <strong>del</strong>l’art. 17 <strong>del</strong>la legge regionale 9 agosto 1999, n. 37:Disciplina <strong>del</strong> procedimento relativo al rilascio di autorizzazioni alle grandistrutture di vendita e allo svolgimento <strong>del</strong>la Conferenza di servizi” Rettifiche eprecisazioni operative.


SCHEDE TECNICHE• Delib.G.R. 28 dicembre 1999, n. 4664, Art. 16, L.R. 9 agosto 1999, n. 37. Studidi viabilità per le grandi e medie strutture di vendita. Direttive per la presentazione<strong>del</strong>la documentazione.• Delib.G.R. 7 dicembre 1999, n. 4434, Disposizioni in materia di conferenza diservizi, ai sensi <strong>del</strong>l’art. 17, commi 4 e 7, <strong>del</strong>la legge regionale 9 agosto 1999, n.37, per il rilascio di autorizzazioni a grandi strutture di vendita.• L.R. 9 agosto 1999, n. 37, Norme di programmazione per l’insediamento di attivitàcommerciali nel <strong>Veneto</strong>.235Regolamenti• Regolamento comunale approvato con <strong>del</strong>ibera di Consiglio comunale, contenentei criteri per l’insediamento <strong>del</strong>le medie strutture di vendita.TABELLA RIASSUNTIVACommercio – Insediamento grandi strutture di venditaApertura, trasferimento, ampliamento superficie, accorpamento/concentrazione,mutamento <strong>del</strong> settore merceologicoDocumentazione da produrre da parte <strong>del</strong>l’utenteAmministrazione comunale1 A. Apertura di una grande struttura, trasferimento, ampliamento superficie, accorpamento oconcentrazione, mutamento <strong>del</strong> settore merceologico;1. Relazione illustrativa <strong>del</strong>le iniziative con riferimento alle previsioni degli strumenti urbanistici e diprogrammazione regionale, provinciali e comunali, alla rete commerciale esistente (dettaglio,tradizionale e moderno) e specificazioni rispetto ai settori interessati e relativa superficie di vendita,alle attività paracommerciali (somministrazione di alimenti e bevande, artigianato di servizioed altre attività terziarie);2. idonea documentazione relativa all’impatto sulla viabilità di cui all’art. 16 <strong>del</strong>la L.R37/99;3. documentazione necessaria per ottenere il rilascio <strong>del</strong>la concessione edilizia con le modalità ele formalità richieste in base all’ordinamento comunale;4. dichiarazione contenente gli estremi <strong>del</strong>la concessione edilizia riferita all’iniziativa commercialein oggetto, qualora il richiedente non ne sia già in possesso;5. ogni autorizzazione, nulla osta, concessione, licenza, parere, atto di assenso comunque denominato,indispensabile e preventivo rispetto alla istanza di autorizzazione di competenza di entiterzi;6. in caso di istanza di autorizzazione all’apertura di centri commerciali con superficie di venditasuperiore a mq 8000, questa dovrà essere corredata all’esito relativo alla valutazione di impattoambientale, acquisita ai sensi <strong>del</strong>la vigente normativa regionale in materia; in tal caso non siapplica la procedura di cui all’art. 12 <strong>del</strong>la L.R. 10/2003, relativa alla richiesta di rilascio autorizzazione,pareri, assensi comunque denominati per le materie attinenti alla valutazione di impattoambientale né la disposizione di cui all’art. 25 <strong>del</strong>la legge regionale citata, relativa alla Conferenzadi Servizi sulla medesima materia di valutazione impatto ambientale;7. ogni atto utile a dimostrare il possesso <strong>del</strong>le condizioni ai fini <strong>del</strong>la priorità.La documentazione di cui ai n. 1, 2, 4, 5, 6, 7 va prodotta in copia unica. La restante documentazioneva prodotta in triplice copia con specifico riferimento ad elaborati non riproducibili nei consueti formatiA4 o A3.


SCHEDE TECNICHETABELLA RIASSUNTIVACommercio – Esercizi di vicinato, insediamento grandi strutture di vendita aventisuperficie di vendita superiore a 1.500 mq.SubingressoDocumentazione da produrre da parte <strong>del</strong>l’utente236Amministrazione comunale1 Modulo per comunicazione esercizi di vicinato.2 Copia autentica notarile <strong>del</strong>l’atto di cessione o affitto <strong>del</strong>l’azienda.3 Restituzione Autorizzazione precedente.4 Documento attestante il possesso dei requisiti professionali richiesti dall’art. 5, D.Lgs. 114/98 per ilsettore alimentare.


SCHEDE TECNICHE237Scheda 10 – Esercizio <strong>del</strong> commercio su area pubblicaAutorizzazioneSubingressoEnti competentiComuneÈ competente in materia di Commercio al dettaglio su area pubblica o in usopubblico.Campo di applicazioneIl Commercio al dettaglio su aree pubbliche viene effettuato secondo le seguentimodalità:• su posteggi dati in concessione per dieci anni (abilita anche all’esercizio in formaitinerante nell’ambito <strong>del</strong> territorio regionale e a partecipare alle fiere inambito nazionale);• su qualsiasi area purché in forma itinerante (abilita anche alla vendita al domicilio<strong>del</strong> consumatore e a partecipare alle fiere in ambito nazionale).AdempimentiIl soggetto interessato alle suddette tipologie d’intervento è obbligato alla richiestadi Autorizzazione al Comune di residenza <strong>del</strong> richiedente, se persona fisica, o di ubicazione<strong>del</strong>la sede legale, se società.Nella domanda l’interessato dichiara:• di essere in possesso dei requisiti previsti dall’art. 5, D.Lgs. 114/98;


SCHEDE TECNICHE• il settore o i settori merceologici e, qualora non intenda esercitare in forma itineranteesclusiva, il posteggio <strong>del</strong> quale chiede la Concessione.Commercio al dettaglio su posteggio238L’Autorizzazione abilita il commercio al dettaglio anche all’esercizio in forma itinerantenel territorio regionale nonché alle fiere che si svolgono in tutta Italia. In occasionedi manifestazioni straordinarie il Comune può rilasciare Autorizzazioni temporanee,valide per la durata <strong>del</strong>la manifestazione, solo a ditte già iscritte al Registro <strong>del</strong>leimprese in possesso dei requisiti previsti dall’art. 5, D.Lgs. 114/98 e nei limiti dei posteggiprevisti eventualmente dallo stesso Comune. Ciascun operatore, nell’ambito <strong>del</strong>lostesso mercato, può essere concessionario di non più di due posteggi, fatti salvi i dirittigià acquisiti al momento <strong>del</strong>l’entrata in vigore <strong>del</strong>la L.R. 10/00; tale norma si applicaanche in caso di subingresso ad eccezione <strong>del</strong>l’ipotesi di successione mortis causa.Commercio al dettaglio in forma itineranteL’Autorizzazione per il commercio su aree pubbliche in forma itinerante è rilasciatadal Comune di residenza <strong>del</strong> richiedente, se persona fisica, o di ubicazione <strong>del</strong>la se<strong>del</strong>egale, se società.L’Autorizzazione abilita al commercio su aree pubbliche in forma itinerante e nellefiere su tutto il territorio nazionale; abilita inoltre alla vendita a domicilio <strong>del</strong> consumatore,nei locali ove questo si trovi per motivi di lavoro, di studio, di cura, di intrattenimentoo svago con l’obbligo di esibizione, attraverso esposizione, <strong>del</strong> tesserino di riconoscimentodi cui all’art. 19, D.Lgs. 114/98 e con l’osservanza di quanto disposto dal c.9<strong>del</strong>lo stesso articolo.L’esercizio <strong>del</strong>l’attività di commercio su aree pubbliche in forma itinerante deveessere svolto in modo tale da differenziarsi dal commercio su aree pubbliche con posteggi;può essere svolto su qualsiasi area pubblica, purché non espressamente interdetta dalComune ed è consentita la sosta per il tempo strettamente necessario per servire il consumatore,fino ad un massimo di due ore nello stesso posto, con successivo spostamentodi almeno 250 m.. L’operatore può esercitare l’attività in forma itinerante con qualsiasimezzo, purché l’attrezzatura di vendita e la merce non siano poste a contatto con il terreno,la merce non sia esposta su banchi collocati a terra e siano rispettate le norme sanitarievigenti.SubingressoIl subingresso può essere effettuato nel caso in cui il soggetto interessato sia in possessodei requisiti morali e professionali previsti dall’art. 5, D.Lgs.114/98, a seguito dimorte <strong>del</strong> titolare, di cessione o di affidamento in gestione <strong>del</strong>l’attività commerciale daparte <strong>del</strong> titolare; il subingresso è subordinato ad Autorizzazione. La richiesta di subingresso,corredata dall’autocertificazione attestante il possesso dei requisiti previsti, deve


SCHEDE TECNICHEessere presentata dal subentrante a pena di decadenza, entro 60 giorni dall’atto di cessioneo affidamento in gestione <strong>del</strong>l’attività in caso di atto tra vivi ovvero entro sei mesidalla morte <strong>del</strong> titolare e per tale periodo gli eredi hanno facoltà di continuare l’attività,anche se non in possesso dei requisiti richiesti.Modalità e tempi239• Domanda in carta da bollo con firma <strong>del</strong>la persona richiedente (ditta individuale)o <strong>del</strong> legale rappresentante (società).Sono necessarie 2 marche da bollo da 10,33 € (una per la richiesta e una per il rilascio<strong>del</strong>l’Autorizzazione).Mo<strong>del</strong>liIl Regolamento comunale può prevedere le modalità di presentazione <strong>del</strong>ladomanda e i documenti da allegare; pertanto bisogna rivolgersi all’ufficio Commercioper i mo<strong>del</strong>li per il rilascio <strong>del</strong>l’Autorizzazione già predisposti.In caso di subingresso è previsto un modulo di domanda specifico.Normativa di riferimentoNormativa nazionale• D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114, Riforma <strong>del</strong>la disciplina relativa al settore <strong>del</strong>commercio, a norma <strong>del</strong>l’articolo 4, comma 4, <strong>del</strong>la legge 15 marzo 1997, n. 59.Normativa regionale• L.R. 6 aprile 2001, n.10, Nuove norme in materia di commercio su aree pubbliche.Regolamenti• Regolamento comunale.


SCHEDE TECNICHE240Scheda 11 – Mostre mercato come venditori non professionali per un massimodi 6 volte all’annoEnti competentiComuneÈ competente al rilascio <strong>del</strong> Tesserino di riconoscimento. Per gli abitanti <strong>del</strong> <strong>Veneto</strong>,bisogna rivolgersi al Comune di residenza; per i non residenti in <strong>Veneto</strong> si deve farriferimento al Comune di Venezia.Campo di applicazioneSono soggetti alle suddette tipologie d’intervento, i partecipanti a mostre mercatodi interesse locale aventi come specializzazione merceologica in particolare l’antiquariato,le cose vecchie o usate, l’oggettistica antica, animali e in particolare oggetti dacollezione da parte di soggetti che non esercitano il commercio in modo professionalema sporadico.AdempimentiAgli operatori non professionali che partecipano ai mercatini fino ad un massimodi 6 volte all’anno non è richiesta l’Autorizzazione commerciale, ma devono osservarele seguenti disposizioni:• munirsi di un tesserino di riconoscimento contenente le generalità e la fotografia<strong>del</strong>l’operatore nonché sei appositi spazi per la vidimazione. Il tesserino èpersonale, non cedibile e deve essere esposto in modo visibile durante le operazionidi vendita, è rilasciato, previa autocertificazione <strong>del</strong>la propria condizionedi operatore non professionale, per non più di una volta nell’anno solare dal


SCHEDE TECNICHEComune di residenza, che conserva un apposito elenco. Per i residenti in Comunial di fuori <strong>del</strong> <strong>Veneto</strong> è competente il Comune di Venezia;• esporre in modo chiaro e ben leggibile il prezzo di vendita al pubblico di ciascunprodotto mediante apposito cartellino; in caso di esposizione insieme diprodotti identici <strong>del</strong>lo stesso valore è sufficiente l’uso di un unico cartellino;• vendere beni di valore non superiore ciascuno ad uno specifico importo chepuò essere aggiornato ogni due anni dalla Giunta regionale sulla base <strong>del</strong>levariazioni ISTAT <strong>del</strong> costo <strong>del</strong>la vita.241Ai sensi <strong>del</strong>l’art. 9, c. 5, L.R. 10/01, i Comuni in cui si svolgono i mercatini di cuial presente articolo sono tenuti a:a) tenere un elenco <strong>del</strong>le presenze distinto fra i soggetti di cui ai commi 1 e 2 partecipantia tali manifestazioni;b) vidimare, negli appositi spazi, il tesserino di riconoscimento di cui al comma 4lettera a);c) distinguere lo spazio espositivo destinato agli operatori non professionali daquello destinato ai commercianti.Per le violazioni, effettuate dagli operatori non professionali, i Comuni applicanola sanzione amministrativa <strong>del</strong> pagamento di una somma da 257 a 1.033 € e comunquela confisca <strong>del</strong>le attrezzature e <strong>del</strong>la merce. I Comuni introitano i proventi di tali sanzioniai sensi <strong>del</strong>la L.R. 10/77 e s.m.i.Modalità e tempiRichiesta, mediante autocertificazione <strong>del</strong>la condizione di operatore non professionale,per il rilascio <strong>del</strong> tesserino almeno 15 giorni prima <strong>del</strong>la manifestazione firmatadal richiedente.Sono necessarie 2 marche da bollo da 10,33 € (una per la richiesta e una per il rilascio<strong>del</strong> tesserino).Mo<strong>del</strong>li• Modulo per la domanda di rilascio <strong>del</strong> tesserino;• domanda in cui si autocertifichi:– le proprie generalità (nome, cognome, data e luogo di nascita, comune e indirizzodi residenza, numero di codice fiscale);– la dichiarazione sostitutiva <strong>del</strong>l’Atto di notorietà di cui all’art. 47, D.P.R.445/00 “Testo unico <strong>del</strong>le disposizioni legislative e regolamentari in materiadi documentazione amministrativa”, <strong>del</strong>la propria condizione di operatorenon professionale. Può essere considerato operatore non professionale, al


SCHEDE TECNICHE242fine <strong>del</strong>la partecipazione ai mercatini <strong>del</strong>l’antiquariato e <strong>del</strong> collezionismo,anche chi esercita professionalmente un’attività commerciale concernenteprodotti diversi da quelli rientranti nella definizione di cui all’art. 7, c.22,l.d), L.R. 10/01. In tal caso il richiedente deve indicare in maniera precisal’oggetto <strong>del</strong>la sua attività;– la dichiarazione di non essere stato dichiarato fallito oppure, in tal caso, diaver ottenuto la riabilitazione;– la richiesta di ottenere il rilascio <strong>del</strong>l’apposito cartellino.ValiditàNon è richiesta l’iscrizione al REC, né l’Autorizzazione solitamente necessaria peril commercio su area pubblica. Ai richiedenti viene rilasciato un modulo che permettela partecipazione a mostre mercato su tutto il territorio regionale per un massimo di 6volte all’anno.ScadenzaAnnuale.Normativa di riferimentoNormativa regionale• L.R. 6 aprile 2001, n.10, Nuove norme in materia di commercio su aree pubbliche.• Delib.G.R. 9 novembre 2001, n. 2956, Disposizioni attuative in tema di mercatini<strong>del</strong>l’antiquariato e <strong>del</strong> collezionismo, a norma <strong>del</strong>l’art. 9, commi 8 e 9 <strong>del</strong>la L.R.6 aprile 2001, n. 10 “Nuove norme in materia di commercio su aree pubbliche”.


SCHEDE TECNICHE243Scheda 12 – Autorizzazione per attività di barbiere, parrucchiere uomo/donna, estetistaNuova attivitàSubingressoTrasferimento di sedeEnti competentiComuneÈ competente in materia di rilascio di Autorizzazione all’esercizio.ULSSÈ competente in materia di rilascio <strong>del</strong>l’Autorizzazione sanitaria.Campo di applicazioneSono soggetti alla richiesta di Autorizzazione all’esercizio e all’Autorizzazionesanitaria le seguenti tipologie d’intervento:• apertura di nuova attività, subingresso, trasferimento di sede di attività di parrucchiereo barbiere ed estetista.AdempimentiL’attività di estetista può essere svolta anche unitamente all’attività di barbiere odi parrucchiere, in forma di imprese esercitate nella medesima sede ovvero medianteuna <strong>del</strong>le forme di società previste dal c. 2, art. 3, L. 443/85. In tal caso i singoli soci che


SCHEDE TECNICHEesercitano le distinte attività devono essere in possesso dei requisiti professionali richiestiper l’esercizio <strong>del</strong>le rispettive attività.Estetista244La richiesta di Autorizzazione all’esercizio <strong>del</strong>l’attività di estetista è presentata alComune competente per territorio, accompagnata dalla documentazione relativa airequisiti professionali previsti dalla L. 1/90.La qualificazione professionale di estetista si intende conseguita, dopo l’espletamento<strong>del</strong>l’obbligo scolastico, mediante il superamento di un apposito esame teoricopraticopreceduto dallo svolgimento:• di un apposito corso regionale di qualificazione <strong>del</strong>la durata di due anni, conun minimo di 900 ore annue; tale periodo dovrà essere seguito da un corso dispecializzazione <strong>del</strong>la durata di un anno oppure da un anno di inserimentopresso una impresa di estetista;• oppure di un anno di attività lavorativa qualificata in qualità di dipendente, atempo pieno, presso uno studio medico specializzato oppure una impresa diestetista, successiva allo svolgimento di un rapporto di apprendistato pressouna impresa di estetista, come disciplinato dalla L. 25/55 e s.m.i., <strong>del</strong>la durataprevista dalla contrattazione collettiva di categoria, e seguita da appositi corsiregionali, di almeno 300 ore, di formazione teorica, integrativi <strong>del</strong>le cognizionipratiche acquisite presso l’impresa di estetista;• oppure di un periodo, non inferiore a tre anni, di attività lavorativa qualificata,a tempo pieno, in qualità di dipendente o collaboratore familiare, presso unaimpresa di estetista, accertata attraverso l’esibizione <strong>del</strong> libretto di lavoro o didocumentazione equipollente, seguita dai corsi regionali di formazione teorica.Il periodo di attività deve essere svolto nel corso <strong>del</strong> quinquennio antecedentel’iscrizione ai corsi.L’estetista che intenda esercitare professionalmente l’attività in modo autonomo,se in possesso dei requisiti professionali, è tenuto ad iscriversi all’Albo provinciale <strong>del</strong>leimprese artigiane secondo le modalità e con gli effetti previsti dalla L. 443/85.Parrucchiere o barbierePer poter esercitare l’attività di parrucchiere o barbiere è indispensabile l’Autorizzazioneamministrativa per il cui rilascio è necessario il possesso di specifico certificatodi qualificazione professionale rilasciato dalla Commissione Provinciale <strong>del</strong>l’Artigianato.È attività di barbiere quella esercitata esclusivamente su persona maschile, consistentenel taglio <strong>del</strong>la barba, dei capelli e in semplici prestazioni di manicure e pedicureestetico e di servizi tradizionalmente complementari.È attività di parrucchiere quella esercitata su uomo e donna consistente nel tagliodei capelli, colorazione e decolorazione, applicazione parrucche, esecuzione acconcia-


SCHEDE TECNICHEture e in semplici prestazioni di manicure e pedicure estetico e di servizi tradizionalmentecomplementari.I locali, gli impianti e le attrezzature utilizzate devono essere conformi ai requisitiigienico sanitari, indicati dalla ASL di appartenenza. Qualora i requisiti igienico, edilizi,sanitari non siano autocertificati sarà richiesta d’ufficio l’espressione di un Parere.Se l’impresa è di tipo artigiana, è necessaria l’iscrizione nel Registro <strong>del</strong>le impreseartigiane da effettuarsi presso la Camera di Commercio. Nell’impresa artigiana costituitain società di persone è necessario che almeno la maggioranza dei soci sia in possesso<strong>del</strong>la qualifica professionale. In caso di società composta di due soci è sufficiente chealmeno uno sia in possesso <strong>del</strong>la qualifica professionale.L’Autorizzazione all’apertura di un nuovo esercizio di parrucchiere, barbiere puòessere concessa, fatto salvo il possesso di tutti i requisiti richiesti e la disponibilità diconcedere autorizzazioni come stabilito dal Comune nei propri regolamenti. Inoltre,negli stessi regolamenti viene posta la condizione che venga rispettata la distanza minimadagli esercizi preesistenti <strong>del</strong>lo stesso tipo ed esiste un contingentamento che si basasul rapporto numerico esercizi/popolazione residente.245Modalità e tempiL’Autorizzazione per l’attività di parrucchiere, estetista e barbiere è rilasciata entro90 giorni dalla richiesta sulla base <strong>del</strong> parere obbligatorio e vincolante <strong>del</strong>la Commissioneprovinciale per l’artigianato territorialmente competente in ordine al possesso deisopracitati requisiti da parte dei richiedenti o di chi intenda esercitare professionalmentel’attività di estetista e sentita la Commissione comunale, come prevista dall’art. 7, L.R.29/91, la quale, esperiti gli accertamenti di cui all’art. 11 <strong>del</strong>la medesima legge, con provvedimento<strong>del</strong> Sindaco recante, nella motivazione, l’indicazione dei presupposti di fattoe di diritto che ne consentono l’adozione. Il Comune può procedere indipendentementedall’acquisizione <strong>del</strong> parere <strong>del</strong>la CPA qualora lo stesso non pervenga entro 60 giornidalla richiesta. Nel caso in cui non sussistano i presupposti per il rilascio <strong>del</strong>l’Autorizzazione,il diniego <strong>del</strong>la medesima, motivato, è comunicato all’interessato, entro 90 giornidalla richiesta, con indicazione <strong>del</strong> termine e <strong>del</strong>l’autorità cui è possibile ricorrere.Per il subingresso il soggetto interessato deve essere in possesso dei requisiti professionaliprevisti dalla L. 1/90, mentre per il trasferimento di sede è necessario che ilocali siano in possesso <strong>del</strong>l’Autorizzazione sanitaria.Mo<strong>del</strong>li• Modulo per richiesta di Autorizzazione amministrativa per esercizio <strong>del</strong>l’attivitàdi servizio alla persona;• modulo per richiesta di Autorizzazione sanitaria per esercizio <strong>del</strong>l’attività diservizio alla persona.


SCHEDE TECNICHEI mo<strong>del</strong>li devono arrecare la firma <strong>del</strong>la persona fisica richiedente (ditta individuale)o <strong>del</strong> legale rappresentante (società).Sono necessarie due marche da bollo da 10,33 € per l’Autorizzazione all’esercizio<strong>del</strong>l’attività e altre due marche di uguale importo per l’Autorizzazione sanitaria. Ladocumentazione deve essre presentata in duplice copia.246NoteL’apertura <strong>del</strong>le suddette attività e di attività similari è subordinata al rispetto <strong>del</strong>ledistanze minime con gli esercizi già esistenti <strong>del</strong>la medesima specie.Normativa di riferimentoNormativa nazionale• L. 23 dicembre 1970, n. 1142, Modifiche alla L. 14 febbraio 1963, numero 161,concernente la disciplina <strong>del</strong>l’attività di barbiere, parrucchiere per uomo e donnae mestieri affini• L. 24 agosto 1985, n. 443, Legge-quadro per l’artigianato.• L. 5 gennaio 1990, n. 1, Disciplina attività di estetista.Normativa regionale• L.R 27 novembre 1991, n.29, Disciplina <strong>del</strong>l’attività di estetica.Regolamenti• Regolamento comunale.TABELLA RIASSUNTIVACommercio – Autorizzazione per attività di barbiere, parrucchiere uomo/donna, estetistaNuova attivitàDocumentazione da produrre da parte <strong>del</strong>l’utenteAmministrazione comunale1 Modulo per comunicazione esercizi di vicinato2 Elaborati grafici: Pianta Planovolumetrica dei locali3 Documentazione attestante il possesso dei requisiti professionali (qualificazione professionale rilasciatadalla Commissione provinciale <strong>del</strong>l’artigianato) riferita al titolare se si tratta di ditta individuale,ad ognuno dei soci se società artigiana o a persona appositamente <strong>del</strong>egata se società nonartigiana


SCHEDE TECNICHE4 Dichiarazione di disponibilità dei locali per l’esercizio <strong>del</strong>l’attività in autocertificazione5 Copia autentica <strong>del</strong>l’atto costitutivo <strong>del</strong>la societàULSS1 Modulo per richiesta di Autorizzazione Sanitaria2 Copia <strong>del</strong> certificato di agibilità dei locali interessati dall’attività3 Elaborati Grafici:Pianta dei locali in scala non inferiore a 1:50, datata e firmata da un tecnico abilitato, per ognilocale dovrà essere evidenziato:a) la superficie utile, la superficie finestrata o vetrata totale, la superficie finestrata apribile, tenendopresente che le porte d’ingresso non possono essere conteggiate come superficie finestrataapribile, e la loro superficie deve essere indicata separatamente (N.B.: la superficie finestrataapribile dovrà essere per ogni vano almeno 1/8 di quella in pianta);b) l’eventuale suddivisione interna in box o cabine;c) per ogni box o cabina o comunque, in caso di locale indiviso, per ogni area funzionale <strong>del</strong>locale:c.1) l’indicazione <strong>del</strong> tipo di trattamenti ivi effettuati;c.2) le apparecchiature installate.4 Elenco <strong>del</strong>le apparecchiature e attrezzature che si intendono installare e/o utilizzare, che dovrannoessere comprese tra quelle elencate nell’allegato alla L. 1/90. Tali apparecchiature ed attrezzaturedovranno essere indicate nell’elenco utilizzando rigorosamente le stesse diciture <strong>del</strong>la citatalegge.All’atto <strong>del</strong> sopralluogo <strong>del</strong>l’ULSS dovranno essere esibiti per ogni apparecchiatura e attrezzaturadepliants o schede tecniche indicanti chiaramente le caratteristiche e le modalità di funzionamento<strong>del</strong>la stessa;5 Dichiarazione che tutte le apparecchiature e le attrezzature utilizzate sono conformi, per caratteristichecostruttive e per modalità di installazione, alle vigenti norme in materia di sicurezza edantinfortunistica.Dichiarazione che l’impianto elettrico dei locali sede <strong>del</strong>l’attività è conforme alle vigenti norme CEI.6 Descrizione dettagliata dei procedimenti, <strong>del</strong>le apparecchiature e dei prodotti che si intendonoutilizzare per la disinfezione e/o sterilizzazione <strong>del</strong>le attrezzature impiegate nell’attività.All’atto <strong>del</strong> sopralluogo <strong>del</strong>l’ULSS dovranno essere esibiti per ogni apparecchiatura e attrezzaturadepliants o schede tecniche indicanti chiaramente le caratteristiche e le modalità di funzionamento<strong>del</strong>la stessa.7 Copia conforme all’atto di costituzione <strong>del</strong>la società (se trattasi di società) ai sensi <strong>del</strong>l’art. 2L. 1142/70.8 Attestazione <strong>del</strong>l’avvenuta iscrizione nel registro <strong>del</strong>le imprese e nell’albo <strong>del</strong>la CCIAA (art. 2L. 1142/70).9 Attestato <strong>del</strong>la qualificazione professionale, conseguita con le modalità di cui al punto c) <strong>del</strong>l’art.2 <strong>del</strong>la L. 1142/70 (art. 4 L.R. 37/85), <strong>del</strong>le seguenti persone:• se trattasi di impresa individuale: <strong>del</strong> titolare;• se trattasi di impresa in forma societaria: <strong>del</strong>la maggioranza dei soci (in caso di imprese aventi irequisiti previsti dalla L. 443/85).10 per l’attività di Estetista l’attestato di qualificazione dovrà comunque essere presentato da ognisocio e dipendente che esercita professionalmente l’attività.247


SCHEDE TECNICHE248Scheda 13 – Insediamento di pubblici esercizi di somministrazione al pubblicodi alimenti e bevandeAperturaTrasferimento di sedeSubingressoEnti competentiComuneÈ competente in materia per il rilascio <strong>del</strong>l’Autorizzazione all’esercizio.ULSSÈ competente in materia di rilascio <strong>del</strong>l’Autorizzazione sanitaria.Campo di applicazioneSono soggetti al rilascio <strong>del</strong>le Autorizzazioni all’esercizio e all’Autorizzazionesanitaria i pubblici esercizi di somministrazione distinti in:a) esercizi di ristorazione, per la somministrazione di pasti e di bevande, compresequelle aventi un contenuto alcolico superiore al 21% <strong>del</strong> volume, e di latte(ristoranti, trattorie, tavole calde, pizzerie, birrerie ed esercizi similari);b) esercizi per la somministrazione di bevande, comprese quelle alcoliche di qualsiasigradazione, nonché di latte, di dolciumi, compresi i generi di pasticceria egelateria, e di prodotti di gastronomia (bar, caffè, gelaterie, pasticcerie ed esercizisimilari);c) esercizi di cui alle lettere a) e b), in cui la somministrazione di alimenti e dibevande viene effettuata congiuntamente ad attività di trattenimento e svago, in


SCHEDE TECNICHEsale da ballo, sale da gioco, locali notturni, stabilimenti balneari ed esercizisimilari;d) esercizi di cui alla lettera b), nei quali è esclusa la somministrazione di bevandealcoliche di qualsiasi gradazione.La somministrazione di bevande aventi un contenuto alcolico superiore al 21%<strong>del</strong> volume non è consentita negli esercizi operanti nell’ambito di impianti sportivi, fiere,complessi di attrazione <strong>del</strong>lo spettacolo viaggiante installati con carattere temporaneonel corso di sagre o fiere, e simili luoghi di convegno, nonché nel corso di manifestazionisportive o musicali all’aperto.Il Sindaco, con propria ordinanza, sentita la commissione competente, può temporaneamenteed eccezionalmente estendere tale divieto alle bevande con contenuto alcolicoinferiore al 21% <strong>del</strong> volume. I Comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti,peraltro, hanno la facoltà di svincolarsi dal parere <strong>del</strong>la commissione, dichiarandone loscioglimento in attuazione <strong>del</strong>l’art. 41 c. 1, L. 449/97, successivamente recepito nell’art.96, D.Lgs. 267/00 (TUEL). Si precisa che gli esercizi di cui alle lettere a), b), e d) sonoammessi con un limite numerico fissato dalla normativa di legge e regolamentare.249AdempimentiL’apertura e il trasferimento di sede degli esercizi di somministrazione al pubblicodi alimenti e di bevande, comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione, sono soggettiad Autorizzazione, rilasciata dal Sindaco <strong>del</strong> Comune nel cui territorio è ubicato l’esercizio,sentito il parere <strong>del</strong>la commissione competente secondo l’art. 6 <strong>del</strong>la L.287/91.Ai fini <strong>del</strong> rilascio <strong>del</strong>l’Autorizzazione il Sindaco accerta la conformità <strong>del</strong> locale ai criteristabiliti con decreto <strong>del</strong> Ministro <strong>del</strong>l’interno, ovvero si riserva di verificarne la sussistenzaquando ciò non sia possibile in via preventiva. Si accerta, inoltre l’adeguata sorvegliabilitàdei locali.L’attività di somministrazione di bevande e alimenti è subordinata all’iscrizione<strong>del</strong> titolare <strong>del</strong>l’impresa individuale o <strong>del</strong> legale rappresentante <strong>del</strong>la società, oppure diun suo <strong>del</strong>egato, nel registro degli esercenti il commercio (REC). La suddetta iscrizione èsubordinata al possesso dei seguenti requisiti:• maggiore età, ad eccezione <strong>del</strong> minore emancipato autorizzato a norma di leggeall’esercizio di attività commerciale;• aver assolto agli obblighi scolastici riferiti al periodo di frequenza <strong>del</strong> richiedente;• aver frequentato con esito positivo corsi professionali istituiti o riconosciutidalle Regioni o dalle Province autonome di Trento e di Bolzano, aventi a oggettol’attività di somministrazione di alimenti e di bevande, o corsi di una scuolaalberghiera o di altra scuola a specifico indirizzo professionale, oppure aversuperato, dinanzi a una apposita commissione costituita presso la Camera diCommercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, un esame di idoneità all’esercizio<strong>del</strong>l’attività di somministrazione di alimenti e di bevande.


SCHEDE TECNICHE250Sono ammessi all’esame di idoneità coloro che sono in possesso di titolo di studiouniversitario o di istruzione secondaria superiore, nonché coloro che hanno prestatoservizio, per almeno due anni negli ultimi cinque anni, presso imprese esercenti attivitàdi somministrazione di alimenti e di bevande, in qualità di dipendenti qualificati addettialla somministrazione, alla produzione o all’amministrazione o, se si tratta di coniuge,parente o affine entro il terzo grado <strong>del</strong>l’imprenditore, in qualità di coadiutore.Salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione, non possono essere iscritti nel REC e,se iscritti, debbono essere cancellati coloro che:• sono stati dichiarati falliti;• hanno riportato una condanna per <strong>del</strong>itto non colposo a pena restrittiva <strong>del</strong>lalibertà personale superiore a tre anni;• hanno riportato una condanna per reati contro la moralità pubblica e il buoncostume o contro l’igiene e la sanità pubblica, compresi i <strong>del</strong>itti di cui al librosecondo, titolo VI, capo II, <strong>del</strong> C.P.; per <strong>del</strong>itti commessi in stato di ubriachezzao in stato di intossicazione da stupefacenti; per reati concernenti la prevenzione<strong>del</strong>l’alcolismo, le sostanze stupefacenti o psicotrope, il gioco d’azzardo, lescommesse clandestine e la turbativa di competizioni sportive; per infrazionialle norme sul gioco <strong>del</strong> lotto;• hanno riportato due o più condanne nel quinquennio precedente per <strong>del</strong>itti difrode nella preparazione o nel commercio degli alimenti, compresi i <strong>del</strong>itti dicui al libro secondo, titolo VIII, capo II, <strong>del</strong> C.P.;• sono sottoposti a una <strong>del</strong>le misure di prevenzione di cui all’art. 3, L. 1423/56, es.m.i., o nei cui confronti è stata applicata una <strong>del</strong>le misure previste dalla L.575/65 (antimafia), e s.m.i., ovvero sono sottoposti a misure di sicurezza o sonodichiarati <strong>del</strong>inquenti abituali, professionali o per tendenza;• hanno riportato condanna per <strong>del</strong>itti contro la personalità <strong>del</strong>lo Stato o control’ordine pubblico, ovvero per <strong>del</strong>itti contro la persona commessi con violenza,o per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione.Nelle ipotesi previste dalle lettere b), c), d) e f), il divieto di iscrizione nel REC hala durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata o si sia inqualsiasi altro modo estinta oppure, qualora sia stata concessa la sospensione condizionale<strong>del</strong>la pena, dal giorno <strong>del</strong> passaggio in giudicato <strong>del</strong>la sentenza.Nuove aperture• Certificato o autocertificazione di iscrizione al REC (per somministrazione) <strong>del</strong>titolare, se si tratta di ditta individuale, <strong>del</strong> legale rappresentante o di un <strong>del</strong>egato;se trattasi di società: copia autentica atto costitutivo;• certificato o autocertificazione di iscrizione alla CCIAA;• planimetria dei locali;• prova <strong>del</strong>la disponibilità dei locali;


SCHEDE TECNICHE• comunicazione degli orari di apertura;• richiesta di Autorizzazione sanitaria.SubingressoIl subingresso, l’ampliamento tipologico (possibilità di concedere, per un medesimolocale, autorizzazioni di cui alle lettere a), b), c) e d), con facoltà di cedere adaltri, all’occorrenza, le singole attività, separatamente in altri locali) e il trasferimentodi sede degli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e di bevande, compresequelle alcoliche di qualsiasi gradazione, sono soggetti ad Autorizzazione rilasciatadal Comune competente, sentito il parere <strong>del</strong>la apposita commissione, con l’osservanzadei criteri e parametri stabiliti dal Comune stesso e a condizione che il richiedentesia iscritto nel REC.251Trasferimento sedePer il trasferimento di sede, ai sensi <strong>del</strong>la L. 25/96 il Comune rilascia l’Autorizzazionesulla base esclusivamente dei parametri numerici, senza dover acquisire il parere<strong>del</strong>la commissione competente. Secondo una direttiva ministeriale, infatti, il suddettoparere è richiesto unicamente per la fissazione dei parametri numerici.Modalità e tempiNuova apertura: 30 gg. prima <strong>del</strong>la realizzazione. Firma <strong>del</strong>la persona fisica richiedente(ditta individuale) o <strong>del</strong> legale rappresentante (società).Sono necessarie quattro marche da bollo da 10,33 € (due per le richieste e due peril rilascio <strong>del</strong>la licenza e <strong>del</strong>l’autorizzazione sanitaria). In caso di subingresso: una marcada bollo <strong>del</strong> medesimo valore per la richiesta e altre due per la Licenza e per l’Autorizzazionesanitaria.Mo<strong>del</strong>liDomanda a stesura libera in carta da bollo.NoteL’iter descritto si applica per l’attività di ristorazione e somministrazione di alimentie bevande prima <strong>del</strong>l’apertura <strong>del</strong>l’attività e di un subingresso. La sentenza <strong>del</strong>Consiglio di Stato 1858/98 ha reintrodotto la disciplina <strong>del</strong> silenzio-assenso dei 60 giornidi cui al p. 57, D.P.R. 407/94.


SCHEDE TECNICHE2521. L’Autorizzazione non è soggetta a rinnovo.2. Per quanto concerne l’Autorizzazione, eventuali variazioni degli elementi relativi(art. 27, D.P.R. 327/80) a:• il nome o la ragione sociale e la sede <strong>del</strong>l’impresa;• eventuali marchi depositati e gli estremi relativi al deposito degli stessi;comportano la presentazione di una Comunicazione all’autorità sanitaria competente,che provvede a prenderne atto nell’Autorizzazione originale.Inoltre, eventuali variazioni degli elementi relativi (art. 27, D.P.R. 327/80) a:• l’indicazione <strong>del</strong>l’ubicazione <strong>del</strong>lo stabilimento o laboratorio di produzione, preparazione,confezionamento, o <strong>del</strong> deposito all’ingrosso <strong>del</strong>le sostanze alimentari;• l’indicazione <strong>del</strong>le sostanze alimentari di cui è autorizzata la produzione, preparazione,confezionamento e detenzione;• modifiche ai locali ed agli impianti, sottoposti alla osservanza dei requisiti igienico-sanitariprescritti;comportano una preventiva Comunicazione all’ULSS competente. Il trasferimento <strong>del</strong>l’ubicazione<strong>del</strong>l’attività in altri locali, la variazione <strong>del</strong>le sostanze alimentari di cui èautorizzata la produzione, preparazione e somministrazione, comportano il rilascio diuna nuova autorizzazione sanitaria.Le modifiche ai locali ed agli impianti, sono sottoposte a Nullaosta <strong>del</strong>l’Autoritàsanitaria competente, da rilasciarsi entro 60 giorni dal ricevimento <strong>del</strong>la comunicazioneda parte <strong>del</strong>la ditta interessata. Qualora, trascorso il predetto termine, l’Autorità sanitarianon si sia pronunciata, almeno in via interlocutoria, il Nullaosta si intende concesso(vedi procedimento comunicazione preventiva). L’Autorità sanitaria competente annotasu apposito registro gli estremi <strong>del</strong>l’Autorizzazione rilasciata, le variazioni intervenute egli eventuali provvedimenti adottati in conseguenza di trasgressioni. I locali destinati amagazzino, in uso ai pubblici esercizi ed alle mense soggette ad Autorizzazione sanitaria,ed ubicati in una sede diversa devono essere riconosciuti idonei, mediante certificazione,ed indicati nell’Autorizzazione originale.Normativa di riferimentoNormativa nazionale• TULPS, approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773, Approvazione <strong>del</strong> testounico <strong>del</strong>le leggi di pubblica sicurezza.• L. 30 aprile 1962, n. 283, Modifica degli articoli 242, 243, 247, 250 e 262 <strong>del</strong> T.U.<strong>del</strong>le leggi sanitarie approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265. Disciplina igienica<strong>del</strong>la produzione e <strong>del</strong>la vendita <strong>del</strong>le sostanze alimentari e <strong>del</strong>le bevande.• D.P.R. 26 marzo 1980, n. 327, Regolamento di esecuzione <strong>del</strong>la L.30 aprile 1962,n.283, e successive modificazioni, in materia di disciplina igienica <strong>del</strong>la produzionee <strong>del</strong>la vendita <strong>del</strong>le sostanze alimentari e <strong>del</strong>le bevande.


SCHEDE TECNICHE• TULLSS, approvato con R.D 27 luglio 1934, n. 1265, Testo Unico Leggi sanitariemodificato dalla L.1112/39.• L. 23 dicembre 1978, n. 833, Testo Unico <strong>del</strong>le Leggi sanitarie.Normativa regionale• L.R. 31 maggio 1980, n. 78, Norme per il trasferimento alle Unità sanitarie locali<strong>del</strong>le funzioni in materia di igiene e sanità pubblica, di vigilanza sulle farmaciee per l’assistenza farmaceutica.253Regolamenti• Parametri numerici e criteri fissati con decreto <strong>del</strong> Sindaco.


SCHEDE TECNICHE254Scheda 14 – Denuncia di inizio attività di agenzia d’affariAperturaSubingressoEnti competentiComuneÈ competente territorialmente alla verifica dei requisiti e <strong>del</strong>le autocertificazionidepositate ai fini <strong>del</strong>l’esercizio di agenzia d’affari.• L’ufficio Commercio verifica la regolarità <strong>del</strong>la documentazione e certificazionedepositata.• L’ufficio Edilizia privata verifica l’idoneità e la conformità urbanistica deilocali.Campo di applicazioneSono soggetti alle seguenti tipologie d’intervento chiunque intende aprire un’agenziad’affari. Ai fini <strong>del</strong>la sussistenza di un’agenzia d’affari è l’esercizio abituale perscopo di lucro di un’attività intermediaria per la trattazione d’affari altrui di qualsiasigenere, senza che siano necessarie una particolare organizzazione o la collaborazionedi altre persone. L’esercizio di attività di agenzia è assoggettato al rilascio di appositaLicenza, valevole, per i soli locali in essa indicati. La competenza <strong>del</strong> rilascio <strong>del</strong>laLicenza, è stata trasferita in via generale ai Comuni, con l’eccezione di alcune tipologiedi agenzie pubbliche, ovvero, specificamente, quelle aventi ad oggetto attività di recuperocrediti, pubblici incanti, agenzie matrimoniali e di pubbliche relazioni, rimastenella competenza <strong>del</strong> Questore.


SCHEDE TECNICHEAdempimentiOccorre effettuare una Denuncia inizio attività indicante:• le generalità <strong>del</strong> richiedente;• i locali in cui si intende attivare l’agenzia;• l’iscrizione alla Camera di Commercio;• la natura degli affari cui si intende svolgere;255Ala Denuncia devono essere allegati i seguenti documenti:• la tabella <strong>del</strong>le tariffe e <strong>del</strong>le operazioni;• atto costitutivo, in caso di società;• registro-giornale degli affari regolarmente vidimato.In particolare si ricorda l’obbligo di conservare il registro-giornale degli affari e ditenere permanentemente affissa nei locali, in modo visibile, la tabella <strong>del</strong>le operazionieffettuate con la tariffa <strong>del</strong>le relative prestazioni. Si ricorda altresì che gli esercenti nonpossono effettuare operazioni diverse da quelle indicate nella tabella, ricevere compensimaggiori, né compiere operazioni o accettare commissioni da persone non munite <strong>del</strong>lacarta di identità o di altro documento, fornito di fotografia, proveniente dall’Amministrazione<strong>del</strong>lo Stato.Modalità e tempiEntro 60 giorni dalla data di presentazione <strong>del</strong>la Denuncia di inizio attività, gliuffici comunali devono verificare la sussistenza dei presupposti e dei requisiti di leggerichiesti e disporre, se <strong>del</strong> caso, con provvedimento da notificare all’interessato entro ilmedesimo termine, il divieto di prosecuzione <strong>del</strong>l’attività e la rimozione dei suoi effetti,salvo che, ove ciò possibile, l’interessato provveda a conformare alla normativa vigentedetta attività ed i suoi effetti entro il termine prefissatogli dall’amministrazione stessa.Il modulo di Denuncia deve contenere la sotto elencata documentazione:• fotocopia <strong>del</strong>l’atto costitutivo <strong>del</strong>la società regolarmente registrato;• numero di partita IVA;• tabella <strong>del</strong>le operazioni e tariffe in duplice copia, di cui una in bollo da €10,33;• registro <strong>del</strong>le operazioni, con allegata una marca da bollo da € 10,33 per ognicento pagine e con relativa vidimazione <strong>del</strong>lo stesso.Mo<strong>del</strong>li• Modulo per Denuncia di inizio attività, 2 copie.• Dichiarazioni sostitutive <strong>del</strong>le ordinarie autocertificazioni.


SCHEDE TECNICHEScadenzaNon esistono scadenze fatto salvo trasferimento e/o chiusura <strong>del</strong>l’attivitàNormativa di riferimento256Normativa nazionale• TULPS approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773, Approvazione <strong>del</strong> testo unico<strong>del</strong>le leggi di pubblica sicurezza.• D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 art. 163, Conferimenti di funzioni e compitiamministrativi <strong>del</strong>lo Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione <strong>del</strong> capoI <strong>del</strong>la L. 15 marzo1997, n 59.• L. 7 agosto 1990, n. 241 art. 19, Nuove norme in materia di procedimento amministrativoe di diritto di accesso ai documenti amministrativi.• L. 24 dicembre 1993, n. 537, Interventi correttivi di finanza pubblica.


SCHEDE TECNICHEImpianti di telefoniae radioelettrici257Scheda 15 – Installazione di infrastrutture di telecomunicazioni per impiantiradioelettrici – Istanza di Autorizzazione ai sensi <strong>del</strong> D.Lgs. 259/03Enti competentiComuneÈ competente al rilascio di Autorizzazione in materia di installazione di infrastrutturedi telecomunicazioni per impianti radioelettrici.ARPAVAccerta la compatibilità <strong>del</strong> progetto di infrastrutture di telecomunicazioni con ilimiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità stabiliti uniformementea livello nazionale in relazione al disposto <strong>del</strong>la L. 36/02 e relativi provvedimentidi attuazione.Soprintendenza BB.AA.Può annullare Nullaosta e pareri in materia di vincolo architettonico, urbanistico,paesaggistico, di cui al D.Lgs. 490/99, e rilasciare Autorizzazioni riguardanti aree e/oimmobili vincolati, ai sensi <strong>del</strong>la L. 1089/39.Per la disciplina <strong>del</strong> beni culturali e paesaggistici, a partire dal 1°maggio 2004 èentrato in vigore il D.Lgs. 42/04, Codice dei beni culturali e <strong>del</strong> paesaggio, ai sensi <strong>del</strong>l’articolo10 <strong>del</strong>la L. 6 luglio 2002, n. 137.Campo di applicazionePer l’installazione di impianti con tecnologia UMTS o altra, con potenza in singolaantenna superiore ai 20 watt, deve essere presentata apposita istanza di Autorizzazio-


SCHEDE TECNICHE258ne di cui all’art. 87, p. 1, D.Lgs. 259/03, conforme al mo<strong>del</strong>lo predisposto dall’ente locale,ovvero, ove non predisposto, conforme al mo<strong>del</strong>lo di cui all’All. A <strong>del</strong> D.Lgs. 259/03,realizzato al fine <strong>del</strong>la sua acquisizione su supporti informatici e destinato alla formazione<strong>del</strong> catasto nazionale <strong>del</strong>le sorgenti elettromagnetiche di origine industriale.Esclusivamente sulla base <strong>del</strong>le procedure definite dall’art. 87 <strong>del</strong> citato decreto,sono realizzabili le infrastrutture di telecomunicazioni elencate nello stesso articolo:• l’installazione di infrastrutture per impianti radioelettrici;• la modifica <strong>del</strong>le caratteristiche di emissione di questi ultimi;• l’installazione di torri, di tralicci, di impianti radio–trasmittenti, di ripetitori diservizi di telecomunicazione;• l’installazione di stazioni radio base per reti di telecomunicazioni mobiliGSM/UMTS, per reti di diffusione, distribuzione e contribuzione dedicate allatelevisione digitale terrestre, per reti a radiofrequenza dedicate alle emergenzesanitarie ed alla protezione civile, nonché per reti radio a larga banda puntomultiplo nelle bande di frequenza all’uopo assegnate.Casi di esclusioneTutti gli impianti non compresi nell’elenco di cui all’art. 87, p. 1, D.Lgs. 259/03sono esclusi dalla procedura prevista dal decreto stesso.Modalità e tempiL’istanza di Autorizzazione, sottoscritta dal titolare <strong>del</strong>l’azienda o dal legale rappresentante,autorizzati dagli aventi titolo qualora non risultino direttamente proprietari<strong>del</strong>l’area o immobile oggetto di intervento, dovrà essere presentata in duplice copia allosportello unico <strong>del</strong> Comune e, contestualmente, all’ARPA competente per territorio, laquale è tenuta a pronunciarsi entro 30 giorni (art. 87, c. 4, D.Lgs. 259/03) dal deposito<strong>del</strong>la comunicazione stessa.In base al D.P.R. 447/98 e all’art. 27-bis, D.Lgs. 112/98, i tempi per il rilascio da parte<strong>del</strong> titolo autorizzatorio devono essere compatibili con quelli <strong>del</strong> procedimento unico.L’istanza, conforme al mo<strong>del</strong>lo appositamente predisposto dal Comune, deve esserecorredata <strong>del</strong>la documentazione atta a comprovare il rispetto dei limiti di esposizione,dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità, relativi alle emissioni elettromagnetiche,di cui alla L. 36/02, e relativi provvedimenti di attuazione, attraverso l’utilizzodi mo<strong>del</strong>li conformi alle prescrizioni CEI, non appena emanate. Lo sportello ha l’obbligodi provvedere alla pubblicizzazione <strong>del</strong>l’istanza, anche con supporti informatici, cheserviranno altresì per la formazione <strong>del</strong> “Catasto nazionale <strong>del</strong>le sorgenti elettromagnetiche”.Il responsabile <strong>del</strong> procedimento può richiedere, per una sola volta, entro 15 giorni(art. 87, p. 5, D.Lgs. 259/03) dalla data di ricezione <strong>del</strong>l’istanza, il rilascio di dichiarazionie l’integrazione <strong>del</strong>la documentazione prodotta; in tal caso, il termine di 90 giorni,


SCHEDE TECNICHEindicato nel citato art. 87, inizia nuovamente a decorrere dal momento <strong>del</strong>l’avvenutaintegrazione documentale. Nel caso in cui una amministrazione interessata abbia espressoil suo motivato dissenso, il responsabile <strong>del</strong> procedimento convoca, entro 30 giorni(art. 87, p. 6, D.Lgs. 259/03) dalla data di ricevimento <strong>del</strong>la domanda, una Conferenza diServizi, alla quale partecipano i rappresentanti <strong>del</strong>le amministrazioni degli enti localiinteressati nonché dei soggetti preposti ai controlli di cui all’art. 14, L. 36/01, ed un rappresentante<strong>del</strong>l’amministrazione dissenziente. La Conferenza di Servizi deve pronunciarsientro 30 giorni (art. 87, c. 7, D.Lgs. 259/03) dalla prima convocazione. L’approvazione,adottata a maggioranza dei presenti aventi titolo ad esprimere giudizio, sostituiscead ogni effetto gli atti di competenza <strong>del</strong>le singole amministrazioni e vale comedichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza <strong>del</strong>le opere; il responsabile<strong>del</strong> Procedimento informerà tempestivamente il Ministero <strong>del</strong>le Comunicazioni tanto<strong>del</strong>la convocazione quanto <strong>del</strong>l’esito <strong>del</strong>la Conferenza. Qualora, pur a fronte di una decisionepositiva, il motivato dissenso sia espresso da un’amministrazione preposta allatutela ambientale, <strong>del</strong>la salute o <strong>del</strong> patrimonio storico-artistico, la decisione sarà rimessaal Consiglio dei Ministri (art. 87, c. 8, D.Lgs. 259/03). Relativamente a quest’ultimopunto, bisogna considerare quanto espressamente definito dal D.Lgs.42/04, Codice deibeni culturali e <strong>del</strong> paesaggio, ai sensi <strong>del</strong>l’articolo 10 <strong>del</strong>la L. 6 luglio 2002, n. 137, invigore a partire dal 1° maggio 2004.L‘istanza di autorizzazione si intende accolta qualora, entro 90 giorni dalla presentazione<strong>del</strong> progetto e <strong>del</strong>la relativa domanda (fatta eccezione per il dissenso di cuisopra) non sia stato comunicato un provvedimento di diniego; gli enti locali possonocomunque prevedere termini più brevi per la conclusione dei relativi procedimenti,ovvero ulteriori forme di semplificazione amministrativa, nel rispetto <strong>del</strong>le vigentidisposizioni (art. 87, c. 9, D.Lgs 259/03).Le opere dovranno essere realizzate, a pena di decadenza, nel termine perentorio didodici mesi (art. 87, p. 10, D.Lgs. 259/03) dalla ricezione <strong>del</strong> provvedimento autorizzatorioespresso (fermi restando i tempi di definizione <strong>del</strong>l’eventuale decreto paesaggistico,qualora l’area di intervento sia soggetta a vincolo paesaggistico-ambientale).259Mo<strong>del</strong>li• Mo<strong>del</strong>lo predisposto dal Comune avente oggetto l’Istanza di Autorizzazione aisensi <strong>del</strong> D.Lgs. 259/03.Nella domanda è necessario che vi sia specificato, in via generale, quanto dettonei paragrafi successivi.Descrizione <strong>del</strong>l’impianto e <strong>del</strong>le aree circostantiPosizionamento degli apparati. Si deve descrivere sinteticamente ma in modoesauriente il posizionamento degli impianti, la loro collocazione e la loro accessibilitàda parte <strong>del</strong> personale incaricato. La posizione dovrà essere corredata di coordinate geo-


SCHEDE TECNICHEgrafiche con approssimazione al secondo di grado o a sue frazioni, nonché <strong>del</strong>l’indirizzocompleto di numero civico se assegnato, e di ogni eventuale altra indicazione per l’individuazione<strong>del</strong> sito.Descrizione <strong>del</strong> terreno circostante260Devono essere descritti sinteticamente ma in modo esauriente i dintorni <strong>del</strong>l’apparato,evidenziando:• edifici posti in vicinanza <strong>del</strong> sito;• conformazione e morfologia <strong>del</strong> terreno circostante;• eventuale presenza di altre stazioni emittenti collocate con la stazione dainstallare.Caratteristiche radioelettriche <strong>del</strong>l’impiantoAllegare la Scheda RB1 predisposta ai sensi <strong>del</strong>la Circ.P.G.R. 14/00.Stime <strong>del</strong> campo generatoI risultati ottenuti con specifiche modalità di simulazione, dovranno essere forniti,alternativamente, in una <strong>del</strong>le due forme seguenti:• Volume di rispetto, ovvero la forma geometrica in grado di riassumere in modografico la conformità ai limiti di esposizione ed ai valori di attenzione di cuialla L. 36/01. Allo scopo si raccomanda di utilizzare la definizione di volumedi rispetto, o in alternativa quella di isosuperficie 3D, contenute nella Guidaalla realizzazione di una Stazione Radio Base per rispettare i limiti di esposizioneai campi elettromagnetici in alta frequenza (Guida CEI 211-10). Nel casoin cui i volumi di rispetto evidenzino punti con intersezioni critiche (rispettoalle soglie usate) per posizioni accessibili alla popolazione con tempi di permanenzasuperiore a 4 ore dovranno essere fornite le curve isocampo rispetto aipunti di criticità per le stesse soglie.• Stima puntuale dei valori di campo nei punti dove si prevede una maggioreesposizione <strong>del</strong>la popolazione (max. 10 punti/sito). Per questi ultimi occorre:1. evidenziare accuratamente e chiaramente sulle planimetrie a disposizione leposizioni accessibili alla popolazione (specificando se i tempi di permanenzasiano maggiori o minori di 4 ore);2. effettuare una campagna di misure <strong>del</strong> campo elettromagnetico di fondo presente(è possibile riferirsi alla Norma CEI 211-7, Guida per la misura e per lavalutazione dei campi elettromagnetici nell’intervallo di frequenza 10 kHz –300 GHz, con riferimento all’esposizione umana).La scelta tra i due formati sopra descritti rimane a discrezione <strong>del</strong>l’operatore,secondo quanto riportato nella già citata Guida CEI. In entrambi i casi (volume di rispettoo calcolo puntuale), le valutazioni sopra indicate dovranno comprendere la stima <strong>del</strong>fondo ambientale, al fine di ottenere il campo elettrico complessivo.


SCHEDE TECNICHEModalità di simulazione numericaSpecificare l’algoritmo di calcolo con il quale si sono eseguite le stime di campo;dovrà essere specificata l’implementazione <strong>del</strong>l’algoritmo utilizzato o, qualora il softwaresia di tipo commerciale, il nome <strong>del</strong> programma, nonché la versione e la configurazioneutilizzata. Indicare la conformità <strong>del</strong> programma di calcolo alle prescrizioni CEI, nonappena emanate.Documentazione tecnica e descrittiva da allegare all’istanza261• Scheda tecnica <strong>del</strong>l’impianto, con indicati frequenza, marca e mo<strong>del</strong>lo di antennainstallata, altezza <strong>del</strong> centro elettrico, guadagno in dBi, direzione di massimoirraggiamento <strong>del</strong>l’antenna riferita al nord geografico ed eventuale tilt (elettricoe/o meccanico).• Diagrammi angolari di irradiazione orizzontale e verticale <strong>del</strong> sistema irradiante.In tali diagrammi deve essere riportata, per ogni grado, l’attenuazione in dB<strong>del</strong> campo (o deve essere indicato il campo relativo E/E 0).• Indirizzo completo dei seguenti dati: comune, via e numero civico o foglio mappalecon coordinate UTM <strong>del</strong>la dislocazione <strong>del</strong>l’impianto.• Specificare se il nuovo impianto utilizzi un sistema di antenne già in esercizioper altre emittenti (n-plexing). In tal caso il parere sanitario sarà soggetto allavalutazione complessiva di tutto l’impianto.• Planimetria generale ante opera e post operam <strong>del</strong> progetto di impianto, su scala1:500.• Dichiarazione <strong>del</strong>la potenza fornita a connettore d’antenna <strong>del</strong> sistema irradiante.• In caso di più frequenze di emissione tali dati vanno rilasciati per ogni frequenza.• Mappe <strong>del</strong> territorio circostante all’impianto.• Stralcio <strong>del</strong> PRG con scala non superiore a 1:2.000 (con indicazione <strong>del</strong>le abitazionipresenti o in costruzione al momento <strong>del</strong>la domanda, specificando inumeri di piani fuori terra di ognuno, nonché dei luoghi di pubblico accesso).• Mappe catastali con scala non superiore a 1:2.000, con indicazione <strong>del</strong> punto diinstallazione e riportante la zona circostante con un raggio di almeno 300 metriintorno all’impianto.• Stralcio ubicativo con scala non superiore a 1:2.000 con indicazione <strong>del</strong>le curvedi livello altimetriche.• Le suddette planimetrie dovranno contenere l’indicazione <strong>del</strong> nord geografico.In fase di prima applicazione, le Schede RB1 e RB2 (Circ.P.G.R. 14/00) potrannoessere utilizzate per fornire i dati richiesti in allegato alla presente istanza, laddove coincidenti.


SCHEDE TECNICHEValiditàL’Autorizzazione è sempre valida fatti salvi i seguenti casi:• modifica degli impianti di emissione esistenti;• trasferimento in altro sito <strong>del</strong>l’impianto.262SanzioniNon sono previste sanzioni, se non limitatamente all’esecuzione <strong>del</strong>le opere inassenza di Autorizzazione in aree soggette a tutela ambientale, paesaggistica e di tutelastorico-artistica.NoteSi rileva che, ai sensi <strong>del</strong>l’art. 90, D.Lgs. 259/03, gli impianti di reti di comunicazioneelettronica ad uso pubblico, ovvero esercitati dallo Stato, e le opere accessorie occorrenti perla funzionalità di detti impianti hanno carattere di pubblica utilità, ai sensi degli art. 12 eseguenti <strong>del</strong> D.P.R. 327/01. Sono realizzabili, esclusivamente sulla base <strong>del</strong>le procedure <strong>del</strong>laL. 36/01. Le infrastrutture di cui all’art. 4 <strong>del</strong> suddetto decreto, ad esclusione <strong>del</strong>le torri edei tralicci relativi alle reti di televisione digitale terrestre, sono compatibili con qualsiasidestinazione urbanistica e sono realizzabili in ogni parte <strong>del</strong> territorio comunale, anche inderoga agli strumenti urbanistici e ad ogni altra disposizione di legge o di regolamento.Normativa di riferimentoNormativa nazionale• D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259, Codice <strong>del</strong>le comunicazioni elettroniche.• L. 22 febbraio 2001, n. 36, Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni acampi elettrici, magnetici ed elettromagnetici.Normativa regionale• Circ. P.G.R. <strong>del</strong> 9 agosto 2000, n. 14, Legge regionale n. 29/1993 D.M. n.381/1998 Delib.G.R. n. 5268/1998. Tutela igienico sanitaria <strong>del</strong>la popolazioneda radiazioni non ionizzanti generate da impianti per teleradiocomunicazioni.Direttive di applicazione.


SCHEDE TECNICHETABELLA RIASSUNTIVATelefoniaAutorizzazione per infrastrutture di telecomunicazioneDocumentazione da produrre da parte <strong>del</strong>l’utenteAmministrazione comunale1 Domanda: Mo<strong>del</strong>lo predisposto dal Comune avente oggetto l’ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE ai sensi<strong>del</strong> D.Lgs. 259/03.2 3 Copie elaborati grafici <strong>del</strong> progetto architettonico (planimetria di inquadramento, estratto diPRG, estratto catastale, piante, prospetti, sezioni); 5 copie, laddove operante vincolo paesaggisticoo architettonico3 Relazione tecnica illustrativa dei luoghi di intervento e <strong>del</strong>le caratteristiche tipologiche, costruttive eradioelettriche <strong>del</strong>l’impianto4 Progetto degli impianti ai sensi <strong>del</strong>la L. 46/905 Documentazione attestante la proprietà o l’eventuale autorizzazione degli aventi titolo o contrattodi locazione6 Documentazione fotografica <strong>del</strong> sito con allegata planimetria riportante i coni di ripresa7 Copia licenza individuale per il servizio pubblico di comunicazioni mobili8 Analisi di impatto elettromagnetico9 Eventuale domanda di Autorizzazione Paesaggistica per interventi in aree soggette a vincoloambientale10 Asseverazione sul rispetto <strong>del</strong>le norme costruttive, statiche e di sicurezza11 Dichiarazione sostitutiva <strong>del</strong>l’atto di notorietà con allegata copia documento di identità12 Copia <strong>del</strong>l’avvenuta contestuale presentazione <strong>del</strong>la pratica all’ARPA competente per territorioARPAV territorialmente competente1 Domanda: Mo<strong>del</strong>lo di domanda per ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE ai sensi <strong>del</strong> D.Lgs. 259/03 (perimpianti con potenza in antenna superiore a 20 watt)2 Copia elaborati grafici (planimetria di inquadramento, estratto di P.R.G., estratto catastale, piante,prospetti, sezioni)3 Relazione tecnica illustrativa dei luoghi di intervento e <strong>del</strong>le caratteristiche tipologiche, costruttive eradioelettriche <strong>del</strong>l’impiantoSoprintendenza BB.AA.1 Domanda: Mo<strong>del</strong>lo di domanda per ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE ai sensi <strong>del</strong> D.Lgs. 259/ 03 (perimpianti con potenza in antenna superiore a 20 watt)2 2 copie elaborati grafici (planimetria di inquadramento, estratto di P.R.G., estratto catastale, piante,prospetti, sezioni)3 Relazione tecnica illustrativa dei luoghi di intervento e <strong>del</strong>le caratteristiche tipologiche, costruttive eradioelettriche <strong>del</strong>l’impianto4 Documentazione fotografica <strong>del</strong> sito con allegata planimetria riportante i coni di ripresa263


SCHEDE TECNICHEAmbiente264Scheda 16 – Autorizzazione alle emissioni in atmosferaEnti competentiComuneÈ competente in materia di verifica di idoneità <strong>del</strong>l’immobile. Gli uffici coinvoltidal procedimento sono:• Edilizia Privata per il Parere di conformità urbanistica <strong>del</strong>l’immobile.• Ufficio Ambiente per il Parere d’idoneità <strong>del</strong>l’impianto di emissione rispetto alcontesto in cui sorge l’impianto.ProvinciaÈ titolare <strong>del</strong> rilascio di Autorizzazione in materia di emissione fumi in atmosfera,rilasciata dal Dipartimento Ambiente <strong>del</strong>la Provincia territorialmente competente.Campo di applicazione• Il D.P.R. 203/88, secondo quanto specificato ai punti 1, 2, 3, e 4 <strong>del</strong> D.P.C.M. <strong>del</strong>21/07/89, si applica all’attività di realizzazione di stabilimenti od altri impiantifissi adibiti ad usi industriali o di pubblica utilità che provocano inquinamento,compresi gli impianti di imprese artigiane di cui alla L. 443/85.• Sono soggetti alla richiesta di Autorizzazione per lo scarico in atmosfera leimprese che intendono realizzare nuovi insediamenti produttivi oppure lamodifica sostanziale di impianto che comporti variazioni quantitative e/o qualitativedi emissioni inquinanti. La richiesta di Autorizzazione si applica anchenel caso di trasferimento in altra sede <strong>del</strong>l’attività.


SCHEDE TECNICHECasi di esclusioneSecondo il D.P.C.M. <strong>del</strong> 21/07/89, non sono soggetti alle procedure autorizzatoriepreviste dal D.P.R. 203/88:1. gli impianti termici non inseriti in un ciclo di produzione industriale ivi compresigli impianti inseriti in complessi industriali, ma destinati esclusivamentea riscaldamento dei locali, nonché gli impianti di climatizzazione, gli impiantitermici destinati al riscaldamento di ambienti, al riscaldamento di acqua perutenze civili a sterilizzazione e disinfezioni mediche, a lavaggio di biancheria esimili, all’uso di cucine, mense, forni da pane ed altri pubblici esercizi destinatiad attività di ristorazione;2. gli impianti di distribuzione di carburante per autotrazione, nonché gliimpianti di produzione di energia elettrica tramite sistemi eolici, fotovoltaicie solari;3. gli impianti di emergenza e di sicurezza, nonché i laboratori di analisi e ricerca.265La normativa, inoltre, esonera gli impianti ad Inquinamento poco significativo dallanecessità di acquisire l’Autorizzazione per le emissioni in atmosfera.Modalità e tempia) Attività ad inquinamento poco significativo (IAPS)Le attività ad inquinamento poco significativo sono indicate nell’All.1 al D.P.R.175/91, riportato a fine scheda. Per poter esercitare una <strong>del</strong>le attività indicate nel suddettoallegato è sufficiente la presentazione, da parte dei titolari <strong>del</strong>le stesse, <strong>del</strong>la sempliceComunicazione di sussistenza <strong>del</strong>le condizioni di poca significatività, alle autoritàcompetenti e redatta secondo i mo<strong>del</strong>li provinciali. La suddetta Comunicazione deveessere redatta in carta semplice e sottoscritte dal legale rappresentante <strong>del</strong>la ditta. La firmadeve essere autenticata nelle forme di legge.b) Attività a ridotto inquinamento atmosferico (RIA)Nuovi impiantiPer poter essere autorizzati ad esercitare una nuova attività classificata a ridottoinquinamento atmosferico indicata nell’All.2, riportato a fine scheda, la ditta interessatadeve produrre apposita istanza redatta in carta legale e sottoscritta dal legale rappresentante.La firma deve essere autenticata nelle forme di legge e le domande devono esserepredisposte secondo i mo<strong>del</strong>li prestabiliti indicando tutte le condizioni e i requisiti previstidal D.P.R. 175/91, Capo III, art. 4 di ammissibilità <strong>del</strong>l’attività a ridotto inquinamentoatmosferico.


SCHEDE TECNICHENel caso di modifiche sostanziali degli impianti già autorizzati, che non dovesserocomportare variazioni <strong>del</strong>la qualità e/o quantità <strong>del</strong>le emissioni prodotte, ovvero nelcaso di trasferimento degli stessi in altro sito, pur non pregiudicando l’appartenenza<strong>del</strong>l’attività medesima tra quelle previste dai cc. 1, 2 <strong>del</strong>l’art. 4, D.P.R. 175/91, la dittainteressata è obbligata a ripresentare nuova richiesta di Autorizzazione secondo le procedurepreviste.266c) Attività assoggettate alle procedure autorizzatorie integraliI titolari <strong>del</strong>le attività che non rientrano nelle tipologie previste dal D.P.R. 175/91(IAPS e RIA), sono tenuti a richiedere l’Autorizzazione ai sensi degli artt. 6, 12 o 15,D.P.R. 203/88, sulla base <strong>del</strong>le procedure di seguito descritte:Nuovi impianti (art. 6, D.P.R. 203/88)Ai sensi <strong>del</strong>l’art. 6, D.P.R. 203/88, per la costruzione di un nuovo impianto deveessere presentata apposita domanda di Autorizzazione preventiva, corredata dal relativoprogetto nel quale devono essere specificate tutte le informazioni di carattere tecnico. Ladomanda di Autorizzazione alle emissioni in atmosfera deve essere presentata in cartada bollo al Presidente <strong>del</strong>l’Amministrazione Provinciale firmata dal titolare o legale rappresentantela ditta. Copia <strong>del</strong>la domanda in carta semplice e dei relativi allegati deveessere inviata al Sindaco <strong>del</strong> Comune nel cui territorio verrà installato l’impianto e alMinistero <strong>del</strong>l’Ambiente.Nel caso in cui il Comune, sede <strong>del</strong>l’impianto, abbia istituito lo <strong>Sportello</strong> Unicotutte le copie <strong>del</strong>la domanda vanno inviate allo stesso per il seguito di competenza.La domanda dovrà essere sottoscritta dal titolare <strong>del</strong>l’azienda o dal legale rappresentante,con una marca da bollo da 10,33 €. La documentazione, in duplice copia, dovràessere depositata prima <strong>del</strong>l’attivazione e/o realizzazione <strong>del</strong>l’impianto.Modifiche sostanziali e trasferimenti di impianti esistenti (art. 15, D.P.R. 203/88).Le modifiche sostanziali a carico di impianti esistenti che comportano variazioniqualitative e/o quantitative <strong>del</strong>le emissioni inquinanti, ovvero il trasferimento di unimpianto in altra località, a norma <strong>del</strong>l’art. 15, D.P.R. 203/88, devono essere sottopostiad Autorizzazione preventiva secondo le procedure relative ai nuovi impianti.d) Pareri da esprimersi da parte <strong>del</strong>le Regioni, su richiesta <strong>del</strong> Ministero<strong>del</strong>l’Industria o <strong>del</strong> Ministero <strong>del</strong>l’AmbientePer le attività individuate dall’art. 17, D.P.R. 203/88 (centrali termoelettriche) edall’art. 1 <strong>del</strong> D.P.R. 53/98 (impianti per la produzione di energia che utilizzano fonticonvenzionali), nonché dall’art. 4, D.P.R. 420/94 (raffinerie e depositi di oli minerali, ivicompresi i depositi di GPL), le relative Autorizzazioni e/o Concessioni vengono rilasciatedal Ministero <strong>del</strong>l’Industria, previa acquisizione di parere da parte <strong>del</strong>la <strong>Regione</strong>. Alricevimento, da parte <strong>del</strong> Ministero competente, di copia <strong>del</strong>la richiesta inoltrata dalla


SCHEDE TECNICHEditta, corredata <strong>del</strong>la relativa documentazione, i settori provinciali attiveranno le proceduredi seguito descritte, considerando che per gli impianti che sono da sottoporre aVIA, le medesime procedure, anche se attivate, saranno completate solo dopo la pronunciadi compatibilità ambientale.1. Nel caso di richieste di parere riguardanti impianti che rientrano tra quelli dasottoporre a VIA regionale, i settori provinciali acquisito, se previsto, il parere<strong>del</strong> Comune ove dovrà essere realizzato l’impianto, richiederanno all’ARPAVopportuna relazione tecnica valida come parere territoriale e ambientale. Ilparere e la relazione consentiranno lo svolgimento <strong>del</strong>la procedura di VIA chedovrà essere attivata dal soggetto proponente. Ad avvenuta espressione <strong>del</strong>predetto parere sarà predisposto apposito atto <strong>del</strong>iberativo che, dopo la suaapprovazione da parte <strong>del</strong>la Giunta regionale, sarà trasmesso al Ministerorichiedente.2. Nel caso di impianti che non devono essere sottoposti a procedure di VIA regionale,la pratica sarà esaminata dalla commissione tecnico-consultiva. In presenzadi impianti di particolare complessità, i settori provinciali competenti, direttamenteo su richiesta <strong>del</strong>le commissioni, potranno richiedere il parere territorialee ambientale <strong>del</strong>l’ARPAV. Sulla base <strong>del</strong> parere rilasciato dalle commissionio dall’ARPAV, lo stesso settore provinciale predisporrà apposito decreto dirigenzialeda sottoporre alla firma <strong>del</strong> Coordinatore <strong>del</strong>l’area. Ad intervenuta esecutività,il decreto dirigenziale sarà trasmesso a cura <strong>del</strong> settore provinciale alMinistero.267Mo<strong>del</strong>liMo<strong>del</strong>li provinciali ai fini <strong>del</strong>la richiesta di autorizzazione ai sensi <strong>del</strong> D.P.R. 203/88.Contenuti generali <strong>del</strong>la domanda di AutorizzazioneLa domanda con marca da bollo in duplice copia va presentata e depositata prima<strong>del</strong>l’attivazione e/o realizzazione <strong>del</strong>l’impianto. La dichiarazione riportata riguarda laconsapevolezza per l’azienda di sottoporre ad autorizzazione tutti i propri impianti conproduzione di emissioni gassose e l’obbligo di comunicare la data di avvio di quanto siautorizzi e la conseguente analisi dei fumi (art. 8, D.P.R. 203/88). L’eventuale firma <strong>del</strong>tecnico responsabile che ha redatto la relazione tecnica deve essere accompagnata daltimbro <strong>del</strong>l’ordine o <strong>del</strong> collegio professionale di appartenenza, se consulente esterno,<strong>del</strong>l’azienda stessa, se compilata internamente, o <strong>del</strong>la associazione di categoria, se lastessa ha svolto tale servizio.La domanda deve contenere:• la scheda informativa generale riportante i dati <strong>del</strong>la ditta;• la relazione tecnica in cui si riporta l’indicazione generica ma precisa <strong>del</strong>l’attivitàsvolta (per esempio, orafa, falegnameria ecc.), la descrizione particolareg-


SCHEDE TECNICHE268giata <strong>del</strong>le fasi di lavorazione con schemi a blocchi 1 , la descrizione dettagliata<strong>del</strong>lo schema impianto o processo 2 , stima <strong>del</strong>la qualità e quantità <strong>del</strong>le emissioniin atmosfera con indicazione <strong>del</strong> procedimento di calcolo adottato, il termineper la messa a regime degli impianti. La domanda deve essere completatacon le schede di sicurezza aggiornate redatte secondo la normativa vigente eschede tecniche d’uso dei principali prodotti chimici utilizzati nel ciclo di lavorazione(es. tinte, vernici, smalti ecc.).Alla domanda vanno allegate le seguenti planimetrie:1) planimetria in scala non inferiore ad 1:200 <strong>del</strong>lo stabile con layout completo(dislocazione dei macchinari) e la collocazione dei punti di emissione;2) planimetria in scala 1:5000 con indicata la posizione <strong>del</strong>lo stabilimento e dacui risultino con evidenza le indicazioni toponomastiche.ValiditàL’Autorizzazione è sempre valida fatti salvi i seguenti casi:• nuova normativa regionale, nazionale, comunitaria;• modifica degli impianti di emissione esistenti;• trasferimento in altro sito <strong>del</strong>l’impresa;• ampliamento <strong>del</strong>l’attività produttiva stessa.Scadenza/rinnoviLe prescrizioni <strong>del</strong>l’Autorizzazione rilasciata possono essere modificate in seguitoall’evoluzione dei sistemi tecnologici di contenimento <strong>del</strong>le emissioni inquinanti. Le1Schema a blocchi dei processi e degli impiantiLo schema a blocchi riassume il ciclo produttivo nel suo complesso e deve riportare, internamente aogni riquadro il nome ed un numero progressivo; vanno indicati anche quei processi che non comportanoemissioni gassose oppure che prevedono emissioni disperse in ambiente di lavoro. La direzione <strong>del</strong>losviluppo <strong>del</strong>lo schema può procedere per blocchi: conseguenti, collaterali o disgiunti.– Blocchi conseguenti sono quelle fasi che procedono in linea discendente ed in cui ogni operazione èseguita da un’altra in una catena continua che porta al prodotto finito.Es.: legno, taglio (1), squadratura(2), levigatura (3), incollaggio (4), verniciatura (5), essiccazione (6) prodotto finito.– Blocchi collaterali sono quelli in cui vengono inseriti processi intermedi diversi a cui segue però lestessa catena di produzione che porta al prodotto finito. Es.: metallo prezioso, fusione (1), laminazione(2), ricottura (3), lavorazioni a banco (4), lavorazione a canna vuota (4a), decapaggio (5), lucidatura (6),pulitura (7), prodotto finito.– Blocchi disgiunti sono quelli in cui, ad un certo punto <strong>del</strong> ciclo produttivo avviene una differenziazione deiprocessi che porta a prodotti finiti differenti. Es.: metallo, sgrassatura (1), decapaggio (2), ramatura (3), cromatura(3a) prodotto finito, zincatura (4), cromatazione (4a), verniciatura (4b), essicazione (4c), prodotto finito.– Blocchi ausiliari sono quelli la cui funzione è di supporto ad una fase <strong>del</strong> ciclo produttivo. Es.: caldaiaper la produzione di acqua calda o vapore.2Per caratteristiche impianto si intendono dettagliate ed esaurienti informazioni, che inquadrino lo stesso,il suo utilizzo specifico nel ciclo produttivo, le caratteristiche tecnologiche e le condizioni operative,nonché gli eventuali sistemi adottati per il contenimento <strong>del</strong>le emissioni prodotte.


SCHEDE TECNICHEmodifiche sostanziali a carico di impianti esistenti che comportino variazioni qualitativee/o quantitative <strong>del</strong>le emissioni inquinanti, ovvero il trasferimento di un impianto in altralocalità, devono essere sottoposti ad Autorizzazione preventiva secondo le procedure relativeai nuovi impianti. Le ditte interessate, ogni tre anni, devono confermare la sussistenza<strong>del</strong>le condizioni che determinarono il rilascio <strong>del</strong>le Autorizzazioni. A tale riguardo,alla scadenza di ogni triennio, esse provvederanno a trasmettere ai settori provinciali competentiapposita dichiarazione attestante il rispetto dei limiti alle emissioni in atmosfera.269Obblighi successiviEffettuazione <strong>del</strong>la Comunicazione di avvio <strong>del</strong>l’impianto; le analisi di verificadovranno essere svolte solo quando espressamente richieste nell’Autorizzazione. Glieventuali referti analitici saranno prodotti in originale e firmati da un tecnico abilitato.Normativa di riferimentoNormativa comunitaria• Direttive CEE nn. 80/779, 82/884, 84/360 e 85/203 concernenti norme in materiadi qualità <strong>del</strong>l’aria.Normativa nazionale• D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 351, Attuazione <strong>del</strong>la direttiva 96/62/CE in materia divalutazione e di gestione <strong>del</strong>la qualità <strong>del</strong>l’aria ambiente.• D.P.C.M. 2 ottobre 1995, Disciplina <strong>del</strong>le caratteristiche merceologiche dei combustibiliaventi rilevanza ai fini <strong>del</strong>l’inquinamento atmosferico nonché <strong>del</strong>lecaratteristiche tecnologiche degli impianti di combustione.• D.P.R. 25 luglio 1991, n. 175, Modifiche <strong>del</strong>l’atto di indirizzo e coordinamentoin materia di emissioni poco significative e di attività a ridotto inquinamentoatmosferico, emanato con decreto <strong>del</strong> Presidente <strong>del</strong> Consiglio dei Ministri indata 21 luglio 1989.• D.M. Ambiente 12 luglio 1990, Linee guida per il contenimento <strong>del</strong>le emissioniinquinanti degli impianti industriali e la fissazione dei valori minimi.• D.P.C.M. 21 luglio 1989, Atto di indirizzo e coordinamento alle regioni, ai sensi<strong>del</strong>l’art. 9 <strong>del</strong>la legge 8 luglio 1986, n. 349, per l’attuazione e l’interpretazione<strong>del</strong> decreto <strong>del</strong> Presidente <strong>del</strong>la Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, recante normein materia di qualità <strong>del</strong>l’aria relativamente a specifici agenti inquinanti edi inquinamento prodotto da impianti industriali• D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203, Attuazione <strong>del</strong>le direttive CEE numeri 80/779,82/884, 84/360 e 85/203 concernenti norme in materia di qualità <strong>del</strong>l’aria,


SCHEDE TECNICHErelativamente a specifici agenti inquinanti, e di inquinamento prodottodagli impianti industriali, ai sensi <strong>del</strong>l’art. 15 <strong>del</strong>la legge 16 aprile 1987,numero 183.Normativa regionale270• L.R 23 aprile 1990, n. 28, Nuove norme per la tutela <strong>del</strong>l’ambiente. Modifichealla legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 “Norme per la tutela <strong>del</strong>l’ambiente”.• L.R 16 aprile 1985, n. 33, Norme per la tutela <strong>del</strong>l’ambiente.TABELLA RIASSUNTIVAAmbienteEmissioni in atmosferaDocumentazione da produrre da parte <strong>del</strong>l’utenteAmministrazione comunale1 Relazione Tecnica2 Copie e dichiarazioni di avvenuto rilascio <strong>del</strong> Permesso di costruire e certificato di agibilità3 Indicazione sulle caratteristiche tipologiche e costruttive <strong>del</strong>l’impianto di emissione in atmosferaAllegato 1 al D.P.R. 25 luglio 1991, n. 175Attività ad inquinamento atmosferico poco significativo1 – Pulizia a secco di tessuti e pellami, escluse pellicce, pulitintolavanderie: per tali impianti la condizionenecessaria per essere inclusi nel presente elenco è il ciclo chiuso.2 – Lavorazioni meccaniche in genere con esclusione di attività di verniciatura, trattamento superficialedei metalli e smerigliature.3 – Rosticceria e friggitoria.4 – Attività estetica, sanitaria e di servizio e cura <strong>del</strong>la persona.5 – Laboratori odontotecnici.6 – Laboratorio orafi senza fusione di metalli.7 – Decorazione di piastrelle ceramiche senza procedimento di cottura.8 – Officine meccaniche di riparazioni veicoli (carburatoristi, elettrauto e simili).9 – Le seguenti lavorazioni tessili:– preparazione, filatura, tessitura trama, catena o maglia di fibre naturali, artificiali e sintetichecon eccezione <strong>del</strong>l’operazione di testurizzazione <strong>del</strong>le fibre sintetiche e <strong>del</strong> bruciapelo;– nobilitazione di fibre, filati, tessuti di ogni tipo e natura distinta nelle fasi di purga, lavaggio, candeggio(ad eccezione dei candeggi effettuati con sostanze in grado di liberare cloro e/o suoicomposti), tintura, finissaggio a condizione che siano rispettate le seguenti condizioni:a) le operazioni in bagno acquoso vengano condotte a temperatura inferiore alla temperaturadi ebollizione <strong>del</strong> bagno medesimo:b) le operazioni di bagno acquoso vengano condotte alla temperatura di ebollizione ma senzautilizzazione di acidi, alcali o altri prodotti organici ed inorganici volatili;c) le operazioni in bagno acquoso vengano condotte alla temperatura di ebollizione in macchinarichiusi;


SCHEDE TECNICHEd) le operazioni di asciugamento o essiccazione e i trattamenti con vapore espanso o a bassapressione vengano condotti a temperatura inferiore a 150° C e che nell’ultimo bagnoacquoso applicato alla merce non siano stati utilizzati acidi, alcali o altri prodotti organici odinorganici volatili.10 – Cucine, ristorazione collettiva e mense.11 – Panetteria, pasticceria ed affini con non più di 300 kg di farina al giorno.12 – Stabulari acclusi a laboratori di ricerca e di analisi.13 – Serre.14 – Stirerie.15 – Laboratori fotografici.16 – Autorimesse.17 – Autolavaggi.18 – Silos per materiali da costruzione ad esclusione di quelli asserviti agli impianti di produzione industriale.19 – Officine ed altri laboratori annessi a scuole.20 – Eliografia.21 – Impianti termici o caldaie inseriti in un ciclo produttivo o comunque con un consumo di combustibileannuo utilizzato per più <strong>del</strong> 50% in un ciclo produttivo. La potenza termica di ciascunaunità deve essere inferiore a 3 MW se funzionanti a metano o GPL, e 1 MW per il gasolio e a 0,3MW se funzionanti ad olio combustibile, con contenuto di zolfo non superiore all’1% in peso,22 – Stoccaggio e movimentazione di prodotti petrolchimici ed idrocarburi naturali estratti da giacimento,stoccati e movimentati a ciclo chiuso o protetti da gas inerte.23 – Sfiati e ricambi d’aria esclusivamente adibiti alla protezione e sicurezza degli ambienti di lavoro.24 – Impianti trattamento acque.25 – Impianti termici connessi alle attività di stoccaggio dei prodotti petroliferi con una potenzialitàtermica minore di 5 MW se funzionanti a metano o GPL e 2, 5 MW se funzionanti a gasolio, permeno di 2200 ore annue.26 – Gruppi elettrogeni e di cogenerazione con potenza termica inferiore a 3 MW, se alimentati ametano o GPL, e potenza termica inferiore a 1 MW se alimentati a benzina o gasolio,27 – Concerie e pelliccerie con impianti dotati di macchinari a ciclo chiuso.28 – Seconde lavorazioni <strong>del</strong> vetro ad esclusione di quelle comportanti operazioni di acciaiatura esatinatura.29 – Produzione di vetro con forni elettrici a volta fredda.271Allegato 2 al D.P.R. 25 luglio 1991, n. 175Attività a ridotto inquinamento atmosferico1 – Pulizia a secco di tessuti e pellami con utilizzo di impianti a ciclo aperto e utilizzo di solventi nonsuperiore a 20 kg/giorno.2 – Riparazione e verniciatura di carrozzerie di autoveicoli, mezzi e macchine agricole con utilizzo diimpianti a ciclo aperto e utilizzo di prodotti vernicianti pronti all’uso non superiore a 20 kg/giorno.3 – Tipografia, litografia, serigrafia, con utilizzo di prodotti per la stampa (inchiostri, vernici e similari)non superiore a 30 kg/giorno.4 – Produzione di prodotti in vetroresine con utilizzo di resina pronta all’uso non superiore a 200kg/giorno.5 – Produzione di articoli in gomma e prodotti <strong>del</strong>le materie plastiche con utilizzo di materie primenon superiore a 500 kg/g.6 – Produzione di mobili, oggetti, imballaggi, prodotti semifiniti in materiale a base di legno con utilizzodi materie prime non superiore a 2.000 kg/giorno.7 – Verniciatura, laccatura, doratura di mobili ed altri oggetti in legno con utilizzo di prodotti verniciantipronti non superiore a 50 kg/giorno.


SCHEDE TECNICHE2728 – Verniciatura di oggetti vari in metalli o vetro con utilizzo di prodotti vernicianti pronti all’uso nonsuperiore a 50 kg/giorno.9 – Panificazione, pasticceria e affini con consumo di farina non superiore a 1.500 kg/giorno.10 – Torrefazione di caffè ed altri prodotti tostati con produzione non superiore a 450 kg/giorno.11 – Produzione di mastici, pitture, vernici, cere, inchiostri e affini con produzione non superiore a 500kg/ora.12 – Sgrassaggio superficiale dei metalli con consumo di solventi non superiore a 10 kg/giorno.13 – Laboratori orafi con fusione di metalli con meno di venticinque addetti.14 – Anodizzazione, galvanotecnica, fosfatazione di superfici metalliche con consumo di prodotti chimicinon superiore a 10 kg/giorno.15 – Utilizzazione di mastici e colle con consumo di sostanze collanti non superiore a 100 kg/giorno.16 – Produzione di sapone e detergenti sintetici prodotti, per l’igiene e la profumeria con utilizzo dimaterie prime non superiori a 200 kg/giorno.17 – Tempra di metalli con consumo di olio non superiore a 10 kg/giorno.18 – Produzione di oggetti artistici in ceramica, terracotta o vetro in forni in muffola discontinua conutilizzo nel ciclo produttivo di smalti, colori e affini non superiore a 50 kg/giorno.19 – Trasformazione e conservazione di frutta, ortaggi, funghi, esclusa la surgelazione con produzionenon superiore a 1.000 kg/giorno.20 – Trasformazione e conservazione carne, esclusa la surgelazione, con produzione non superiore a1.000 kg/giorno.21 – Molitura cereali con produzione non superiore a 1.500 kg/giorno.22 – Lavorazione e conservazione pesce ed altri prodotti alimentari marini, esclusa surgelazione, conproduzione non superiore a 1.000 kg/giorno.23 – Prodotti in calcestruzzo e gesso con produzione non superiore a 1.500 kg/giorno.24 – Pressofusione con utilizzo di metalli e leghe con produzione non superiore a 100 kg/giorno.25 – Lavorazioni manifatturiere alimentari con utilizzo di materie prime non superiori a 1.000 kg/giorno.26 – Lavorazioni conciarie con utilizzo di prodotti vernicianti pronti all’uso non superiore a 50 kg/giorno.27 – Fonderie di metalli con produzione di oggetti metallici non superiore a 100 kg/giorno.28 – Produzione di ceramiche artistiche esclusa decoratura con utilizzo di materia prima non superiorea 3.000 kg/giorno.29 – Produzione di carta, cartone e similari con utilizzo di materie prime non superiore a 4.000 kg/giorno.30 – Saldature di oggetti e superfici metalliche.31 – Trasformazioni lattiero-casearie con produzione non superiore a 1.000 kg/giorno.


SCHEDE TECNICHE273Scheda 17 – Esercizio di attività di recupero, trattamento, stoccaggio e riutilizzodi rifiuti pericolosiEnti competentiProvinciaÈ titolare <strong>del</strong> rilascio di Autorizzazione in materia di esercizio di attività direcupero, trattamento, stoccaggio e riutilizzo di rifiuti pericolosi. Il DipartimentoAmbiente – Settore rifiuti – emette l’Autorizzazione all’esercizio <strong>del</strong>le suddetteattività.Campo di applicazioneIl regime di richiesta di Autorizzazione è obbligatorio per il recupero di rifiuti pericolosie per i rifiuti e/o operazioni non individuate dal D.M.Ambiente 05/02/98.Casi di esclusioneNon richiede l’Autorizzazione il deposito temporaneo disciplinato dall’art. 6 <strong>del</strong>D.Lgs. 22/97, che prevede condizioni relative al tipo di sostanze, ai quantitativi, alladurata, alla omogeneità, nonché al rispetto <strong>del</strong>le norme riguardanti l’imballaggio e l’etichettaturadei rifiuti pericolosi.Modalità e tempiLa domanda, indirizzata alla Provincia - Dipartimento Ambiente -, dovrà esseresottoscritta dal titolare <strong>del</strong>l’azienda o dal legale rappresentante, con una marca da bollo


SCHEDE TECNICHEda 10,33 €. La documentazione, in duplice copia, dovrà essere depositata prima <strong>del</strong>l’attivazionee/o realizzazione <strong>del</strong>l’impianto.Mo<strong>del</strong>li274Mo<strong>del</strong>li provinciali ai fini <strong>del</strong>la richiesta di Autorizzazione per l’esercizio di attivitàdi smaltimento e/o recupero rifiuti.Domanda di AutorizzazioneLa richiesta di Autorizzazione di competenza provinciale, presentata con marcada bollo, deve essere inoltrata in duplice copie: una copia per la Provincia ed una perl’ARPAV; i singoli Comuni, oltre a trasmettere la citata documentazione ai suddetti enti,dovranno stabilire lo specifico numero di copie da richiedersi per l’espletamento <strong>del</strong>leproprie funzioni.Nella domanda bisogna specificare se si tratta di nuova attività produttiva, trasferimento,modifica o prosecuzione <strong>del</strong>l’attività, considerato che:• per nuova attività produttiva si intende la prevista attivazione di un nuovo insediamentoo stabilimento;• per trasferimento si intende lo spostamento integrale <strong>del</strong>la attività in essere inun’altra località; non si intendono come trasferimenti gli spostamenti diimpianti all’interno <strong>del</strong> medesimo insediamento produttivo;• per modifica si intende ogni tipo di intervento sul ciclo produttivo, sui macchinariutilizzati o sui sistemi di contenimento degli inquinanti prodotti, che comportivariazioni qualitative o quantitative dei flussi inquinanti prodotti;• per prosecuzione <strong>del</strong>l’attività esistente si intende una richiesta relativa ad unarealtà produttiva già in essere che precedentemente non aveva mai inoltratonulla.Per le attività di recupero può essere previsto un cosiddetto “regime semplificato”,in base al quale l’attività può essere intrapresa con semplice Comunicazione (il capo V,D.Lgs.22/97 disciplina le procedure semplificate di Autorizzazione all’esercizio di attivitàdi recupero/smaltimento rifiuti), oppure un “regime ordinario” in base al quale l’attivitàè soggetta ad Autorizzazione. Per le procedure semplificate si consideri quantodisposto dal D.M. Ambiente 05/02/98, modificato dal D.M. Ambiente e Tutela <strong>del</strong> Territorio<strong>del</strong> 09/01/03, con il quale sono stati individuati i rifiuti non pericolosi sottoposti aprocedure semplificate di recupero. Per i rifiuti pericolosi che è possibile ammettere alleprocedure semplificate si consideri anche quanto disposto dal D.M.Ambiente e Tutela<strong>del</strong> Territorio 161/02. L’interessato può rinunciare al “regime semplificato” che prevedeuna semplice comunicazione, assoggettandosi, per sua scelta, alla procedura ordinariaanche per i rifiuti e/o operazioni previste dal D.M. Ambiente, 05/02/98.


SCHEDE TECNICHERifiuti (mo<strong>del</strong>lo di Comunicazione per il recupero)L’ammissione alla “procedura semplificata”, che prevede la semplice Comunicazione,riguarda unicamente i rifiuti e/o operazioni non individuate dal D.M.Ambiente<strong>del</strong> 05/02/98. La determinazione <strong>del</strong>le attività e <strong>del</strong>le caratteristiche dei rifiuti per l’ammissionealle procedure semplificate è demandata dal D.Lgs.22/97, art. 31, a decreti <strong>del</strong>Ministro <strong>del</strong>l’ambiente, di concerto con i Ministri <strong>del</strong>l’industria, <strong>del</strong> commercio e <strong>del</strong>l’artigianatoe <strong>del</strong>la sanità, e per i rifiuti agricoli e le attività che danno vita ai fertilizzanti,di concerto con il Ministro <strong>del</strong>le risorse agricole, alimentari e forestali.Il mo<strong>del</strong>lo generico di comunicazione per il recupero deve contenere le informazioniche riguardano la tipologia di attività svolta e una dichiarazione di conformità incui si precisa quanto segue:• il titolare <strong>del</strong>l’impresa, nel caso di impresa individuale, i soci amministratori <strong>del</strong>lesocietà in nome collettivo e gli accomandatari <strong>del</strong>le società in accomandita semplice,gli amministratori muniti di rappresentanza, in tutti gli altri casi, e gli amministratoridi società commerciali legalmente costituite appartenenti a Stati che sianomembri dalla UE, ovvero a Stati che concedono il trattamento di reciprocità,possiedono i requisiti soggettivi di cui all’art. 10, D.M. Ambiente 05/02/98.• il recupero di materia avviene ai sensi <strong>del</strong>l’art. 3 <strong>del</strong> medesimo decreto;• il recupero energetico rispetta le condizioni di cui all’art. 4 <strong>del</strong> medesimo decreto;• il recupero ambientale, individuato nell’All. 1, D.M. Ambiente 05/02/1998,avviene secondo le indicazioni <strong>del</strong>l’art. 5 <strong>del</strong> medesimo decreto;• l’attività di messa in riserva (R13) dei rifiuti non pericolosi, avviene secondo leindicazioni di cui all’art. 6, D.M. Ambiente 05/02/1998 (allegare la relazionedescrittiva di tale attività);• le quantità di rifiuti trattati nell’impianto rispettano le condizioni di cui all’art.7 <strong>del</strong> suddetto decreto;• la/e attività di recupero vengono svolte nel rispetto <strong>del</strong> D.Lgs. 22/97 ed in conformitàalle norme tecniche ed alle condizioni specifiche precisate dal D.M.Ambiente 05/02/1998;• Allegare alla dichiarazione n° ___________ schede descrittive (per ogni tipo di attività)• di essere iscritto all’Albo Nazionale imprese gestione rifiuti con il n° _____________per raccolta, trasporto od altro (specificare) _________________________________________________________.275Nella scheda descrittiva (per ogni tipo di attività), deve essere indicato il:• Rifiuto destinato al recupero, indicando:– Tipologia <strong>del</strong> rifiuto;– Codice CER <strong>del</strong> rifiuto;– Individuato al punto _____________ <strong>del</strong> D.M. Ambiente 05/02/1998.• Attività di recupero svolta:– Tipologia <strong>del</strong>l’attività,– Codice CER <strong>del</strong> rifiuto;– Individuato al punto _____________ <strong>del</strong> D.M. Ambiente 05/02/1998.


SCHEDE TECNICHE• Capacità di recupero annua:– Tonnellate/anno.• Prodotto/i derivante/i dal ciclo di recupero:– Caratteristiche <strong>del</strong>le materie prime o dei prodotti ottenuti;– Individuato al punto _____________ <strong>del</strong> D.M. Ambiente 05/02/1998.276Rifiuti (mo<strong>del</strong>lo per Autorizzazioni)Il regime di Autorizzazione è obbligatorio per il recupero di rifiuti pericolosi e peri rifiuti e/o operazioni non individuate dal D.M.Ambiente 05/02/1998.Non richiede l’Autorizzazione il deposito temporaneo disciplinato dall’art. 6,D.Lgs. 22/97, che prevede condizioni relative al tipo di sostanze, ai quantitativi, alladurata, alla omogeneità, nonché al rispetto <strong>del</strong>le norme riguardanti l’imballaggio e l’etichettaturadei rifiuti pericolosi.Nel mo<strong>del</strong>lo di domanda se trattasi di “Attività di smaltimento in conto proprio orecupero (anche in conto terzi)”, specificare quanto segue:• trattamento in conto proprio di rifiuti;• attività di recupero di rifiuti non individuati nel D.M. Ambiente 05/02/1998;• attività di recupero non prevista nel D.M. Ambiente 05/02/1998;• attività di recupero per la quale non si intende avvalersi <strong>del</strong>la procedura semplificatadi cui all’art. 33, D.Lgs. 22/97.La domanda deve essere corredata di dati progettuali comprendenti una dettagliatarelazione tecnica descrittiva <strong>del</strong>le caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti,<strong>del</strong> processo tecnologico di trattamento e recupero, nonché <strong>del</strong>le caratteristiche degliaffluenti; inoltre deve essere completata con disegni e descrizioni <strong>del</strong>le opere da realizzaree allegati il piano di bonifica <strong>del</strong>le aree interessate al fine <strong>del</strong>l’esercizio <strong>del</strong>l’impianto,qualora necessario.Se si tratta di stoccaggio provvisorio di rifiuti, la relazione tecnica deve contenere:• descrizione <strong>del</strong>l’attività che origina il rifiuto;• tipologia <strong>del</strong> rifiuto (codice CER + dettagliata descrizione);• luogo e modalità <strong>del</strong>lo stoccaggio;• capacità massima di stoccaggio;• tempo massimo di permanenza dei rifiuti nello stoccaggio;• piante e sezioni in caso di strutture di stoccaggio fisse.ValiditàL’Autorizzazione è sempre valida fatti salvi i seguenti casi:• nuova normativa comunitaria, nazionale e regionale;• modifica degli impianti di emissione esistenti;


SCHEDE TECNICHE• trasferimento in altro sito <strong>del</strong>l’impresa;• ampliamento <strong>del</strong>l’attività produttiva stessa.Normativa di riferimentoNormativa nazionale277• D.M. Ambiente e tutela <strong>del</strong> territorio <strong>del</strong> 9 gennaio 2003, Esclusione dei pneumaticiricostruibili dall’elenco di rifiuti non pericolosi.• D.M. Ambiente e tutela <strong>del</strong> territorio <strong>del</strong> 12 giugno 2002, n. 161, Regolamentoattuativo degli articoli 31 e 33 <strong>del</strong> D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, relativo all’individuazionedei rifiuti pericolosi che è possibile ammettere alle proceduresemplificate.• D.M. Ambiente 5 febbraio 1998, Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottopostialle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 <strong>del</strong>decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.• D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203, Attuazione <strong>del</strong>le direttive CEE numeri 80/779,82/884, 84/360 e 85/203 concernenti norme in materia di qualità <strong>del</strong>l’aria, relativamentea specifici agenti inquinanti, e di inquinamento prodotto dagliimpianti industriali, ai sensi <strong>del</strong>l’art. 15 <strong>del</strong>la legge 16 aprile 1987, numero 183.• D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, Attuazione <strong>del</strong>le direttive 91/156/CEE sui rifiuti,91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti diimballaggio.• D.M. Ambiente 5 settembre 1994, Attuazione degli articoli 2 e 5 <strong>del</strong> decretolegge8 luglio 1994, n. 438, recante disposizioni in materia di riutilizzo dei residuiderivanti da cicli di produzione o di consumo in un processo produttivo oin un processo di combustione, nonché in materia di smaltimento dei rifiuti”. IlD.M. è stato abrogato dall’art. 11, c. 3 <strong>del</strong> D.M. 5 febbraio 1998: “Individuazionedei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero aisensi degli articoli 31 e 33 <strong>del</strong> decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.


SCHEDE TECNICHE278Scheda 18 – Autorizzazione alla realizzazione di impianti di autodemolizioneEnti competentiProvinciaÈ titolare <strong>del</strong> rilascio di Autorizzazione in materia di esercizio di impianti di autodemolizione.Il Dipartimento Ambiente emette l’Autorizzazione all’esercizio <strong>del</strong>la suddettaattività.Campo di applicazioneSi applica solo nei casi di:• realizzazione impianti di autodemolizione;• attività di recupero, trattamento, stoccaggio e riutilizzo di rifiuti riutilizzabilinon individuati dal D.M. Ambiente 05/02/1998.Modalità e tempiLa domanda, indirizzata al Presidente <strong>del</strong>la Provincia, dovrà essere sottoscritta daltitolare <strong>del</strong>l’azienda o dal legale rappresentante, con una marca da bollo da 10,33 €. Ladocumentazione, in duplice copia, dovrà essere depositata prima <strong>del</strong>l’attivazione e/orealizzazione <strong>del</strong>l’impianto.La domanda, dovrà riportare le seguenti informazioni:• i dati identificativi <strong>del</strong>l’azienda;• la tipologia o le tipologie di rifiuti che s’intendono trattare, la loro provenienzae la caratterizzazione;• il tipo di trattamento effettuato;• modalità di stoccaggio intermedio;


SCHEDE TECNICHE• le caratteristiche <strong>del</strong> prodotto ottenuto;• destinazione <strong>del</strong> prodotto dopo il trattamento;• eventuali rifiuti prodotti durante il trattamento;• quantità di rifiuti che si prevede di trattare nell’arco <strong>del</strong>l’anno e di prodotti chesi prevede di ottenere;• dichiarazione di possesso dei requisiti soggettivi;Alla domanda, deve essere allegata la seguente documentazione:• relazione tecnica;• planimetrie <strong>del</strong>l’area sulla quale viene svolto il trattamento;• apposito progetto da approvare a cura <strong>del</strong>la Provincia (i progetti devono riguardarezone idonee all’ubicazione di impianti al fine di ottenere il Permesso dicostruire).279Le richieste di Autorizzazione con l’approvazione progetto da parte <strong>del</strong>la Provinciavengono evase entro 90 giorni dalla data di ricevimento <strong>del</strong>la stesse e <strong>del</strong>la documentazionetecnica attestante, tra l’altro, l’idoneità <strong>del</strong>l’area. Successivamente all’approvazionela Provincia provvede al rilascio <strong>del</strong>l’Autorizzazione all’esercizio con le modalitàsotto previste:a) presentazione <strong>del</strong> certificato di fine lavori;b) presentazione <strong>del</strong> certificato di collaudo entro 180 giorni dalla fine dei lavori;c) presentazione <strong>del</strong>le garanzie finanziarie in conformità alla Delib.G.R. 3090/95;d) nomina <strong>del</strong> tecnico responsabile.Mo<strong>del</strong>liMo<strong>del</strong>li provinciali.ValiditàLa validità <strong>del</strong>l’Autorizzazione è condizionata alla presentazione di una polizzaRC inquinamento (la <strong>Regione</strong> <strong>Veneto</strong> sta rivedendo gli importi <strong>del</strong>le garanzie finanziarie).L’attività di raccolta e trasporto di rifiuti riutilizzabili definiti come sopra, prevedeattualmente l’obbligo di iscrizione all’Albo Smaltitori secondo la modulistica individuatadalla <strong>del</strong>ibera <strong>del</strong> Ministero <strong>del</strong>l’Ambiente <strong>del</strong>l’11/11/97.L’Autorizzazione è sempre valida fatti salvi i seguenti casi:• modifica degli impianti;• trasferimento in altro sito <strong>del</strong>l’impresa;• ampliamento <strong>del</strong>l’attività produttiva stessa.


SCHEDE TECNICHENormativa di riferimentoNormativa nazionale280• D.M. Ambiente <strong>del</strong> 5 febbraio 1998, Individuazione dei rifiuti non pericolosisottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33<strong>del</strong> D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22.• D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203, Attuazione <strong>del</strong>le direttive CEE numeri 80/779,82/884, 84/360 e 85/203 concernenti norme in materia di qualità <strong>del</strong>l’aria, relativamentea specifici agenti inquinanti, e di inquinamento prodotto dagliimpianti industriali, ai sensi <strong>del</strong>l’art. 15 <strong>del</strong>la legge 16 aprile 1987, numero 183.• D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, Attuazione <strong>del</strong>le direttive 91/156/CEE sui rifiuti,91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti diimballaggio.• D.M. Ambiente <strong>del</strong> 5 settembre 1994, Attuazione degli articoli 2 e 5 <strong>del</strong> decretolegge8 luglio 1994, n. 438, recante disposizioni in materia di riutilizzo dei residuiderivanti da cicli di produzione o di consumo in un processo produttivo oin un processo di combustione, nonché in materia di smaltimento dei rifiuti”. Lenorme tecniche che disciplinano le attività di recupero dei rifiuti pericolosi sonostate abrogate dal D.M. 5 febbraio 1998 e dal D.M. 12 giugno 2002, n. 161.


SCHEDE TECNICHEImpianti e allacciamenti281Scheda 19 – Installazioni elettriche in luoghi pericolosi – Denuncia di primo impiantoEnti competentiARPAV provincialeÈ titolare per la verifica <strong>del</strong>la documentazione presentata ai fini <strong>del</strong>la valutazioned’idoneità <strong>del</strong>l’impianto elettrico.ULSSIl Presidio multizonale di prevenzione - Sezione impiantistica e antinfortunistica -,è competente per il deposito <strong>del</strong>la documentazione.Campo di applicazioneIl regime di denuncia di “Primo impianto “è obbligatorio nei luoghi di lavoro dovevengono svolte attività produttive di cui alle tabelle A e B allegate al D.M. 22/12/58.La tabella A concerne l’elenco dei luoghi di lavoro per i quali sono prescritte leparticolari norme di cui all’art. 329 <strong>del</strong> D.P.R. 547/55. La tabella B si riferisce alle aziendee lavorazioni nelle quali si producono, si impiegano, si sviluppano e si detengonoprodotti infiammabili, incendiabili o esplodenti, ex art. 331, D.P.R. 547/55. Inoltre ilsuddetto adempimento è obbligatorio per aziende e lavorazioni che per dimensioni, ubicazioneed altre ragioni presentano in caso di incendio gravi pericoli per la incolumitàdei lavoratori (art. 36, l. b), D.P.R. 547/55).Le installazioni elettriche previste dagli artt. 330 e 332, D.P.R. 547/55 devono esseresottoposte a verifica almeno una volta ogni due anni. Tali verifiche sono state affidateall’Ispettorato <strong>del</strong> Lavoro nel rispetto di quanto prescritto nel D.M. 12/09/1959.Tuttavia, nel precisare che le tabelle A e B sono state abrogate dal D.Lgs. 233/03, sideve prendere atto che ad oggi, non risulta emanato alcun provvedimento in sostituzione<strong>del</strong>le suddette tabelle.


SCHEDE TECNICHECasi di esclusioneSono escluse tutte le attività che non rientrano nelle tabelle A e B allegate al D.M.22/12/58.282Modalità e tempiLa domanda dovrà essere sottoscritta dal titolare <strong>del</strong>l’azienda o dal legale rappresentante,con una marca da bollo da 10,33 €. La documentazione, in duplice copia, dovràessere depositata prima <strong>del</strong>la realizzazione <strong>del</strong>l’impianto e/o <strong>del</strong>la sua modifica.Mo<strong>del</strong>liMo<strong>del</strong>lo predefinito sulle verifiche installazioni elettriche in luoghi pericolosi (art.336, D.P.R. 547/55)ValiditàL’Autorizzazione è sempre valida fatti salvi i seguenti casi:• nuova normativa comunitaria, nazionale e regionale;• modifica degli impianti di emissione esistenti;• trasferimento in altro sito <strong>del</strong>l’impresa;• ampliamento <strong>del</strong>l’attività produttiva stessa.Normativa di riferimentoNormativa nazionale• D.Lgs. 12 giugno 2003, n. 233, Attuazione <strong>del</strong>la direttiva 1999/92/CE relativaalle prescrizioni minime per il miglioramento <strong>del</strong>la tutela <strong>del</strong>la sicurezza e <strong>del</strong>lasalute dei lavoratori esposti al rischio di atmosfere esplosive.• L. 5 marzo 1990, n. 46, Norme per la sicurezza degli impianti.• L. 1 marzo 1968, n. 186, Disposizioni concernenti la produzione di materiali,apparecchiature, macchinari, installazioni e impianti elettrici ed elettronici.• D.M. 12 settembre <strong>del</strong> 1959, Attribuzione dei compiti e determinazione <strong>del</strong>lemodalità e <strong>del</strong>le documentazioni relative all’esercizio <strong>del</strong>le verifiche e dei controllipreviste dalle norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro.• D.M. 22 dicembre 1958, Luoghi di lavoro per i quali sono prescritte le particolarinorme di cui agli articoli 329 e 331 <strong>del</strong> D.P.R. 547/55.• D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547, Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.


SCHEDE TECNICHE283Scheda 20 – Denuncia di installazione – Dispositivi contro le scariche atmosferiche,dispositivi di messa a terra di impianti elettrici anche in luoghi con pericolo diesplosioneEnti competentiARPAV provincialeÈ titolare per la verifica sulla documentazione presentata ai fini <strong>del</strong>la valutazione<strong>del</strong>l’idoneità <strong>del</strong>l’impianto elettrico.ISPESL provincialeÈ competente per l’idoneità e conformità <strong>del</strong>l’impianto elettrico.Campo di applicazioneIl 23 gennaio 2002 è entrato in vigore il D.P.R. 462/01 tendente a semplificare iprocedimenti per la Denuncia di installazione la relativa attività di verifica periodicadegli impianti di messa a terra, di protezione contro le scariche atmosferiche e degliimpianti elettrici nei luoghi con pericolo di esplosione. Esso non modifica il campo diapplicabilità <strong>del</strong>la legislazione prevenzionistica degli anni ‘50, in particolare <strong>del</strong> D.P.R.547/55 che, come noto, si applica in tutte le attività lavorative pubbliche o private nellequali si configuri un rapporto di lavoro subordinato o equiparato.La Denuncia di installazione è obbligatoria per la messa in esercizio di una qualsiasiattività in luoghi con pericolo di esplosione e la relativa comunicazione riguarda indettaglio i seguenti casi:1. nuovo impianto di messa a terra <strong>del</strong>l’impianto elettrico;2. nuovo impianto elettrico in luoghi con pericolo di esplosione, collocati nei luoghidi lavoro;


SCHEDE TECNICHE3. nuovo impianto di protezione dalle scariche atmosferiche;4. in tutte le attività lavorative pubbliche o private nelle quali si configuri un rapportodi lavoro subordinato o equiparato.Adempimenti284Al fine di agevolare l’iter tecnico-amministrativo relativo alla messa in eserciziodegli impianti di cui sopra, l’ARPAV ha predisposto la modulistica essenziale che permetteràdi ottemperare ai disposti <strong>del</strong> D.P.R. 462/01.Modalità e tempiLa Denuncia dovrà essere sottoscritta dal titolare <strong>del</strong>l’azienda o dal legale rappresentante.La documentazione, in duplice copia, dovrà essere depositata almeno 30 giorniprima <strong>del</strong>l’attivazione e/o messa in funzione <strong>del</strong>l’impianto (art. 2, c.2, Capo II, D.P.R.462/01). Il datore di lavoro dovrà trasmettere copia <strong>del</strong>la dichiarazione di conformitàall’ISPESL (che potrà eseguire controlli a campione), all’ARPAV o alla ASL territorialmentecompetenti. Il modulo di trasmissione unitamente alla dichiarazione di conformità<strong>del</strong>l’installatore potrà essere inviato a mezzo posta o consegnato a mano avendocura di farne una copia dove verrà apposto l’apposito timbro di ricevuta.Ai sensi <strong>del</strong>l’art. 2, c. 3, Capo II, D.Lgs. 462/01, “Nei comuni singoli o associati oveè stato attivato lo sportello unico per le attività produttive la dichiarazione di cui al comma2 è presentata allo stesso”.Sugli impianti denunciati vengono effettuate <strong>del</strong>le verifiche a campione secondoquanto prescritto dall’art. 3 <strong>del</strong> suddetto decreto; infatti la ISPESL effettua a campione laprima verifica sulla conformità alla normativa vigente degli impianti di protezione controle scariche atmosferiche ed i dispositivi di messa a terra degli impianti elettrici e trasmettele relative risultanze all’ASL o ARPAV. Le verifiche a campione sono stabiliteannualmente dall’ISPESL, d’intesa con le singole Regioni sulla base dei seguenti criteri:a) localizzazione <strong>del</strong>l’impianto in relazione alle caratteristiche urbanistiche edambientali <strong>del</strong> luogo in cui è situato l’impianto;b) tipo di impianto soggetto a verifica;c) dimensione <strong>del</strong>l’impianto.Inoltre, il datore di lavoro è tenuto ad effettuare regolari manutenzioni <strong>del</strong>l’impianto,nonché a far sottoporre lo stesso a verifica periodica ogni cinque anni, ad esclusionedi quelli installati in cantieri, in locali adibiti ad uso medico e negli ambienti amaggior rischio in caso di incendio per i quali la periodicità è biennale. Per l’effettuazione<strong>del</strong>la verifica, il datore di lavoro si rivolge all’ASL o all’ARPAV, o ad eventuali organismiindividuati dal Ministero <strong>del</strong>le attività produttive. Il soggetto che ha eseguito laverifica periodica rilascia il relativo verbale al datore di lavoro che deve conservarlo ed


SCHEDE TECNICHEesibirlo a richiesta degli organi di vigilanza. Le tariffe <strong>del</strong>l’ARPAV, relative alle competenzeper l’espletamento dei servizi di verifiche periodiche, sono disciplinate dallaDelib.G.R. 922/02, con validità a partire dal 29/05/2002.Nel caso di “impianti in luoghi con pericolo di esplosione”, (art. 5, Capo III, D.P.R.462/01) la messa in esercizio degli impianti può essere effettuata solo dopo che è stata rilasciataal datore di lavoro, la verifica di conformità effettuata dallo stesso installatore <strong>del</strong>l’impianto.Entro 30 giorni dalla messa in esercizio <strong>del</strong>l’impianto, il datore di lavoro inviala dichiarazione di conformità all’ASL o all’ARPAV territorialmente competenti. L’omologazioneè effettuata dalle ASL o dall’ARPAV competenti per territorio, che effettuano laprima verifica sulla conformità alla normativa vigente di tutti gli impianti denunciati.Nei Comuni singoli o associati ove è stato attivato lo sportello unico per le attivitàproduttive la dichiarazione di cui sopra è presentata allo sportello.Anche per questi tipi di impianti, il datore di lavoro è tenuto ad effettuare regolarimanutenzioni <strong>del</strong>l’impianto, nonché a far sottoporre lo stesso a verifica periodica ognidue anni. Per l’effettuazione <strong>del</strong>la verifica, il datore di lavoro si rivolge all’ASL o all’AR-PAV o ad eventuali organismi individuati dal Ministero <strong>del</strong>le attività produttive. Il soggettoche ha eseguito la verifica periodica rilascia il relativo verbale al datore di lavoroche deve conservarlo ed esibirlo a richiesta degli organi di vigilanza. Si possono verificaresituazioni per le quali si rendono necessarie <strong>del</strong>le verifiche straordinarie (art. 7Capo IV, D.P.R. 462/01), sempre effettuate dall’ASL o dall’ARPAV o dagli organismi individuatidal Ministero <strong>del</strong>le attività produttive, quali:a) esito negativo <strong>del</strong>la verifica periodica;b) modifica sostanziale <strong>del</strong>l’impianto;c) richiesta <strong>del</strong> datore <strong>del</strong> lavoro.285La figura giuridica che sottoscrive il modulo di trasmissione è il rappresentantelegale <strong>del</strong>l’attività (datore di lavoro) che provvederà a dichiarare anche la qualifica e laposizione rivestita all’interno <strong>del</strong>l’azienda (titolare, dirigente <strong>del</strong>egato con appositi poteridecisionali e di spesa, amministratore unico o <strong>del</strong>egato, responsabile legale, ecc.). Èopportuno indicare l’esatta ragione sociale (S.p.A., S.r.l., S.n.c., S.a.s.) completa <strong>del</strong> relativoindirizzo sociale, numero di telefono e tipo di attività svolta (metalmeccanica, tessile,chimica, edilizia, pubblico spettacolo, sanitaria come ospedali, case di cura, ambulatori,studi dentistici; edifici scolastici, Pubblica Amministrazione, commerciale qualinegozi, centri commerciali, alimentare, artigianato) <strong>del</strong> complesso nel quale è installatol’impianto di cui se ne comunica la messa in esercizio. Nel modulo predisposto dovrannoessere contrassegnate tutte le voci che riguardano la Denuncia.Mo<strong>del</strong>liMo<strong>del</strong>li ARPAV di comunicazioni relative alle variazioni agli impianti da presentareal dipartimento di unità funzionale impiantistica, ed il modulo di trasmissione <strong>del</strong>ladichiarazione di conformità <strong>del</strong>l’installatore.


SCHEDE TECNICHEValidità286La Denuncia di installazione è sempre valida fatti salvi i seguenti casi:• nuova normativa comunitaria, nazionale e regionale;• modifica degli impianti esistenti;• trasferimento in altro sito <strong>del</strong>l’impresa;• ampliamento <strong>del</strong>l’attività produttiva stessa.NoteAi sensi e per gli effetti di cui al c.3 <strong>del</strong>l’art. 9, D.P.R. 462/01 i datori di lavoro, pergli impianti denunciati dopo il 16 giugno 1994 all’ISPESL, trascorsi più di due o cinqueanni dalla data <strong>del</strong>la denuncia dovranno comunque richiedere la successiva verifica periodicadi legge all’Unità Funzionale Impiantistica <strong>del</strong> Dipartimento ARPAV competente perterritorio. Viceversa per gli impianti già denunciati (all’ENPI e all’ARPAV) e già immatricolati,sarà sufficiente compilare il modulo di richiesta di verifica periodica. In alternativa,per le verifiche periodiche, l’utente potrà rivolgersi ad un “Organismo d’ispezione” individuatodal Ministero <strong>del</strong>le Attività Produttive secondo la Direttiva <strong>del</strong>l’11 marzo 2002.Normativa di riferimentoNormativa nazionale• D.P.R. 22 ottobre 2001, n. 462, Regolamento di semplificazione <strong>del</strong> procedimentoper la denuncia di installazioni e dispositivi di protezione contro le scaricheatmosferiche, di dispositivi di messa a terra di impianti elettrici e di impiantielettrici pericolosi.• L. 5 marzo 1990, n. 46, Norme per la sicurezza degli impianti.• D.P.R. 26 maggio 1959, n. 689, Determinazione <strong>del</strong>le aziende e lavorazioni soggette,ai fini <strong>del</strong>la prevenzione degli incendi, al controllo <strong>del</strong> Comando <strong>del</strong> Corpodei vigili <strong>del</strong> fuoco.• D.M. 22 dicembre 1958, Luoghi di lavoro per i quali sono prescritte le particolarinorme di cui agli articoli 329 e 331 <strong>del</strong> decreto <strong>del</strong> Presidente <strong>del</strong>la Repubblica27 aprile 1955, n. 547.Normativa regionale• Delib.G.R. 19 aprile 2002 n. 9229


SCHEDE TECNICHE287Scheda 21 – Richiesta di verifica periodica – Impianti e dispositivi contro le scaricheatmosferiche, di dispositivi di messa a terra di impianti elettrici anche in luoghicon pericolo di esplosione denunciati e immatricolati all’ISPESL e all’ARPAVEnti competentiARPAV ProvincialeÈ titolare per la verifica sulla documentazione presentata ai fini <strong>del</strong>la valutazione<strong>del</strong>l’idoneità <strong>del</strong>l’impianto elettrico.ISPESL provincialeÈ competente per l’idoneità e conformità <strong>del</strong>l’impianto elettrico.Campo di applicazioneLa richiesta riguarda la verifica periodica degli impianti elettrici denunciati eimmatricolati dall’ARPAV e dall’ISPESL.Il 23 gennaio 2002 è entrato in vigore il D.P.R. 462/01 tendente a semplificare iprocedimenti per le denuncie e le connesse attività di verifica periodica degli impiantidi messa a terra, di protezione contro le scariche atmosferiche e degli impianti elettricinei luoghi con pericolo di esplosione. Esso non modifica il campo di applicabilità <strong>del</strong>lalegislazione prevenzionistica degli anni ‘50, in particolare <strong>del</strong> D.P.R. 547/55 che, comenoto, si applica in tutte le attività lavorative pubbliche o private nelle quali si configuriun rapporto di lavoro subordinato o equiparato.


SCHEDE TECNICHEModalità e tempi288La richiesta riguarda la:• verifica biennale per i locali e/o attrezzature a maggior rischio di incendio (cantieri,locali ad uso medico, ecc.);• verifica quinquennale per i rimanenti impianti e non rientranti nella fattispeciesopra citata.La documentazione, in unica copia, dovrà essere depositata prima <strong>del</strong>l’attivazionee/o realizzazione <strong>del</strong>l’impianto.AdempimentiLa prima verifica di omologazione di tali impianti rimane di esclusiva competenza<strong>del</strong>l’Unità Funzionale Impiantistica <strong>del</strong> Dipartimento ARPAV competente per territorio.Nella richiesta deve essere indicata la tipologia <strong>del</strong>l’ambiente di installazione in quantoil D.P.R. 462/01 distingue la periodicità <strong>del</strong>le verifiche fra ambienti cosiddetti ordinari(verifica quinquennale) e ambienti speciali ovvero ad uso medico, cantieri e locali a maggiorrischio di incendio (verifica biennale).Ai sensi <strong>del</strong>l’art. 9, c. 3, D.P.R. 462/01, i datori di lavoro, per gli impianti denunciatidopo il 16 giugno 1994 all’ISPESL, trascorsi più di due o cinque anni dalla data di<strong>del</strong>la denuncia dovranno richiedere la Verifica periodica, compilando il mo<strong>del</strong>lo predispostodall’ARPAV e presentarlo all’Unità Funzionale Impiantistica <strong>del</strong> DipartimentoARPAV competente per territorio. Viceversa per gli impianti già denunciati (all’ENPI eall’ARPAV) e già immatricolati, sarà sufficiente compilare il mo<strong>del</strong>lo <strong>del</strong>l’ARPAV dirichiesta di verifica periodica a norma <strong>del</strong>l’art. 46, D.P.R. 462/01. In alternativa, per leverifiche periodiche, l’utente potrà rivolgersi ad un “Organismo d’ispezione” individuatodal Ministero <strong>del</strong>le Attività Produttive secondo la Direttiva Ministeriale <strong>del</strong>l’11 marzo2002. Qualora nel corso <strong>del</strong>l’attività lavorativa venissero apportate modifiche sostanzialiagli impianti denunciati e/o variazioni di carattere amministrativo, ad esempio il subentrod’attività, il cambio di ragione sociale, la cessazione o il trasferimento degli stessi,potrà essere utilizzato il modulo di domanda relativo a “Comunicazioni relative allevariazioni agli impianti”, avendo cura di descrivere dettagliatamente le modificheimpiantistiche e non, avvenute. Le modifiche sostanziali da comunicare entro i 30 giornidalla loro effettuazione comporteranno altresì l’onere <strong>del</strong>la verifica straordinaria daparte <strong>del</strong>la competente struttura.Mo<strong>del</strong>liModulistica predisposta <strong>del</strong>l’ARPAV.


SCHEDE TECNICHEValiditàL’Autorizzazione è sempre valida fatti salvi i seguenti casi:• nuove normative comunitaria, nazionale e regionale;• modifica degli impianti di emissione esistenti;• trasferimento in altro sito <strong>del</strong>l’impresa;• ampliamento <strong>del</strong>l’attività produttiva stessa.289Normativa di riferimentoNormativa nazionale• D.P.R. 22 ottobre 2001, n. 462, Regolamento di semplificazione <strong>del</strong> procedimentoper la denuncia di installazioni e dispositivi di protezione contro le scaricheatmosferiche, di dispositivi di messa a terra di impianti elettrici e di impiantielettrici pericolosi.


SCHEDE TECNICHESicurezza e sanità290Scheda 22 – Notifica di inizio di attività e avviso di attivazione di lavorazioneinsalubreEnti competentiULSS – Servizio di Prevenzione Igiene e Sicurezza negli Ambienti di lavoro (SPISAL)Titolare per la verifica dei dati riportati nella Comunicazione per attivare l’attività.Campo di applicazioneL’art. 48, D.P.R. 303/56 stabilisce l’obbligo di Notifica allo SPISAL per “chi intendecostruire, ampliare od adattare un edificio od un locale per adibirlo a lavorazioni industrialicui debbano presumibilmente essere addetti più di 3 operai”.AdempimentiLa Notifica deve essere effettuata da chi intende impiegare più di 3 operai per:a) costruire o ampliare un edificio ad uso produttivo;b) insediare una attività produttiva in un edificio già esistente;c) variare significativamente la struttura edilizia <strong>del</strong> fabbricato o dei cicli produttivie tecnologici.Per attività produttiva si devono intendere non solo le lavorazioni industriali classichema ogni attività comportante la produzione e la trasformazione di beni, la fornituradi servizi, i depositi e la movimentazione di prodotti.• Se l’attività rientra nel caso a), l’iter da seguire e la relativa documentazionesono quelli previsti per ottenere il Permesso di costruire. Lo SPISAL esprimeràil proprio parere congiuntamente agli altri Servizi <strong>del</strong> Dipartimento di Preven-


SCHEDE TECNICHEzione. L’obbligo <strong>del</strong>la Notifica si intende assolto se con il progetto edilizio èpresentato anche il progetto definitivo <strong>del</strong> layout aziendale. La ditta dovràcomunque comunicare allo SPISAL l’inizio <strong>del</strong>l’attività prima <strong>del</strong>la messa aregime degli impianti. L’obbligo <strong>del</strong>la Notifica non si intende assolto se il Permessodi costruire e/o l’Agibilità hanno riguardato capannoni vuoti con destinazioned’uso generica.• Nei casi b) e c) la Notifica deve essere inviata con raccomandata, oppure consegnataa mano almeno 30 giorni prima <strong>del</strong>l’inizio attività allo SPISAL, <strong>del</strong> dipartimentodi prevenzione <strong>del</strong>l’ULSS territorialmente competente. La documentazioneminima da allegare è costituita dal layout <strong>del</strong>l’azienda e dalla schedainformativa regionale che può essere reperita presso gli SPISAL, gli uffici tecnicicomunali, le associazioni professionali.291Per i criteri di valutazione dei nuovi insediamenti produttivi si fa riferimento alla Circ.13 <strong>del</strong> 1 luglio 1997, pubblicata sul B.U.R. 49/97, che aggiorna la precedente Circ. 38/87.Il valore <strong>del</strong>la Notifica è quello di informare l’organo preposto alla prevenzione ealla vigilanza nei luoghi di lavoro sulle lavorazioni che si svolgeranno nel nuovo fabbricato,<strong>del</strong>la sua struttura e <strong>del</strong>le condizioni di sicurezza e di igiene previste per i lavoratoriche vi saranno occupati. Lo SPISAL può prescrivere modifiche o interventi finalizzatiad assicurare adeguate condizioni di igiene e sicurezza entro 30 giorni dalla data diricevimento <strong>del</strong>la Notifica; trascorso tale termine, senza aver ricevuto prescrizioni, laditta può iniziare i lavori.La Notifica deve contenere una descrizione <strong>del</strong>l’oggetto <strong>del</strong>le lavorazioni, <strong>del</strong>leprincipali modalità di esecuzione <strong>del</strong>le stesse e <strong>del</strong>le caratteristiche dei locali e degliimpianti, corredata dagli elaborati progettuali necessari. Lo SPISAL, può chiedere ulterioridati e prescrivere modificazioni ai progetti dei locali, degli impianti e alle modalità<strong>del</strong>le lavorazioni, quando lo ritenga necessario per l’osservanza <strong>del</strong>la normativa in materia.Inoltre tiene conto, nelle sue determinazioni, <strong>del</strong>le cautele che possono essere necessarieper la tutela <strong>del</strong> vicinato prendendo all’uopo gli opportuni accordi con il Medicoprovinciale o con l’Ufficiale sanitario, al fine di coordinare l’adozione dei provvedimentidi rispettiva competenza.Casi di esclusioneNon è richiesta la procedura di sopra descritta nei casi in cui la ditta non esegualavorazioni di tipo insalubre ed abbia meno di 3 operai.Modalità e tempiLa ditta dovrà comunicare allo SPISAL l’inizio <strong>del</strong>l’attività prima <strong>del</strong>la messa aregime degli impianti.


SCHEDE TECNICHEL’obbligo <strong>del</strong>la Notifica non si intende assolto se il Permesso di costruire e/o l’Agibilitàhanno riguardato capannoni vuoti con destinazione d’uso generica.Mo<strong>del</strong>li292Facsimile di lettera per Notifica ex art. 48, D.P.R. 303/56.Normativa di riferimentoNormativa nazionale• D.M. 5 settembre 1994, Attuazione degli articoli 2 e 5 <strong>del</strong> decreto-legge 8 luglio1994, n. 438, recante disposizioni in materia di riutilizzo dei residui derivantida cicli di produzione o di consumo in un processo produttivo o in un processodi combustione, nonché in materia di smaltimento dei rifiuti.• D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 758, Disciplina sanzionatoria.• D.P.R. 19 marzo 1956, n. 303 e s.m.i., Norme generale per l’igiene <strong>del</strong> lavoro.Normativa regionale• L.R. 14 settembre 1994, n. 56 e s.m.i., Norme e principi per il riordino <strong>del</strong> serviziosanitario regionale in attuazione <strong>del</strong> decreto legislativo 30 dicembre 1992,nº 502 (Riordino <strong>del</strong>la disciplina in materia sanitaria), così come modificato daldecreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517.• Circ. 1 luglio 1997, n. 13.


SCHEDE TECNICHE293Scheda 23 – Serbatoi interrati esistenti – Obbligo di Denuncia ai fini <strong>del</strong>l’inserimentonel Catasto serbatoiEnti competentiARPAV provincialeÈ titolare <strong>del</strong> censimento al fine di formare il Catasto nazionale dei serbatoi interrati.ComuneÈ titolare per il rilascio di Permesso di costruire e/o Provvedimento finale relativialla collocazione e/o demolizione di serbatoi interrati.Campo di applicazioneIl serbatoio interrato consiste in un contenitore di stoccaggio situato sotto il pianocampagna di cui non sia direttamente e visivamente ispezionabile la superficie esterna.Per sostanza contenuta si intende ogni sostanza appartenente ai gruppi e alle famiglie disostanze liquide in condizioni standard riportati negli elenchi in allegato al D.Lgs.132/92, e relativi preparati liquidi.La Denuncia di serbatoi interrati, è obbligatoria, per tutti i serbatoi aventi una capacitàuguale o maggiore di un metro cubo, contenenti le sostanze e i preparati liquidiappartenenti alle categorie e gruppi di sostanze di cui alla l. b) art. 2, D.M. Ambiente246/99. Tuttavia si segnala che la Corte costituzionale, con la sentenza 266/01, ha dichiaratoche non spetta allo Stato, in assenza di base legislativa, emanare il presente decretoe conseguentemente ha annullato il decreto.


SCHEDE TECNICHECompetenze <strong>del</strong>l’ARPAV in materia di serbatoi interrati294Le competenze spettanti all’ARPAV in materia di serbatoi interrati riguardano gliadempimenti previsti dal D.M. Ambiente 246/99 circa il censimento <strong>del</strong>le apparecchiature.Ogni possessore o gestore di serbatoi interrati avrebbe dovuto, entro il termine massimodi diciotto mesi dall’entrata in vigore <strong>del</strong> suddetto decreto, registrare ogni apparecchioinviando al dipartimento provinciale competente <strong>del</strong>l’ARPAV la scheda A contenutanell’All. A al decreto stesso compilandola in ogni sua parte. Allo stesso modo, nelcaso in cui si intenda installare un nuovo serbatoio si deve compilare ed inviare la schedaB, contenuta nell’All. B al decreto stesso pur non essendo l’autorizzazione all’eserciziosubordinata a tale obbligo. I dati raccolti vengono riuniti dall’ARPAV in un databasecentralizzato che contribuisce a formare il Catasto nazionale dei serbatoi interrati gestitodall’Agenzia Nazionale di Protezione Ambientale come prescritto dal citato decreto nell’art.4, c. 2. La banca dati verrà poi inserita nel Sistema Informativo regionale ambientalee sarà disponibile per la consultazione ad enti pubblici e privati che potranno sfruttarlaper qualsiasi tipo di indagine.L’aggiornamento <strong>del</strong> catasto è poi assicurato dal fatto che i gestori sono tenuti acomunicare all’ARPAV ogni cambiamento circa la situazione amministrativa e lo stato tecnico<strong>del</strong> serbatoio interrato che faccia variare quanto dichiarato nella scheda di registrazione;ad esempio i cambiamenti di ragione sociale oppure di sostanza stoccata o gli interventidi risanamento descritti nel testo di legge. Vige inoltre l’obbligo di comunicazione <strong>del</strong>ladismissione di un serbatoio; l’ARPAV ha in questo caso il compito di verificare la proceduratecnica di dismissione ed eventuale rimozione fungendo, in caso di richiesta, ancheda supporto all’autorità competente in tema di autorizzazione ai lavori, cioè al Comune.Casi di esclusioneSono esclusi i serbatoi interrati utilizzati:• nelle zone militari, se non altrimenti regolati;• per l’alimentazione degli impianti di produzione di calore, se con volume totalemassimo di 15 mc;• per stoccaggio di gas di petrolio liquefatto;• per stoccaggio di carburanti per aviazione su aree demaniali in sedimi aeroportuali;• per stoccaggio di prodotti liquidi, in serbatoi esistenti e completamente rivestitiin camicia di cemento armato o malte cementizie, di capacità superiore a 100mc, purché sia garantita nel tempo la tenuta dei serbatoi stessi.Modalità e tempiLa domanda dovrà essere sottoscritta dal titolare <strong>del</strong>l’azienda o dal legale rappresentante,con una marca da bollo da 10,33 €. La documentazione, in duplice copia, dovrà


SCHEDE TECNICHEessere depositata contemporaneamente alla richiesta di autorizzazione all’installazionedi nuovi serbatoi.Per i serbatoi esistenti è obbligo la denuncia entro diciotto mesi dall’entrata invigore <strong>del</strong> D.M. Ambiente 246/99.Mo<strong>del</strong>li295Mo<strong>del</strong>lo di registrazione per i serbatoi esistenti <strong>del</strong>l’Agenzia Nazionale di Protezioneambientale.Normativa di riferimentoNormativa nazionale• D.M. Interno 29 novembre 2002, Requisiti tecnici per la costruzione, l’installazionee l’esercizio dei serbatoi interrati destinati allo stoccaggio di carburantiliquidi per autotrazione, presso gli impianti di distribuzione.• D.M. Ambiente 29 luglio 1999, n. 246, Regolamento recante norme concernenti irequisiti tecnici per la costruzione, l’istallazione e l’esercizio dei serbatoi interrati.Normativa regionale• Delib. C.R. 18 febbraio 1998, n. 3, Piano regionale di razionalizzazione <strong>del</strong>larete di distribuzione di carburanti.


SCHEDE TECNICHE296Scheda 24 – Serbatoi interrati nuovi – Obbligo di Denuncia ai fini <strong>del</strong>l’inserimentonel Catasto serbatoiEnti competentiARPAV provincialeÈ titolare <strong>del</strong> censimento al fine di formare il Catasto nazionale dei serbatoiinterrati.ComuneÈ titolare per il rilascio di Permesso di costruire e/o provvedimento finale relativaalla collocazione e/o demolizione di serbatoi interrati.Campo di applicazioneIl serbatoio interrato consiste in un contenitore di stoccaggio situato sotto il pianocampagna di cui non sia direttamente e visivamente ispezionabile la superficieesterna. Per sostanza si intende ogni sostanza appartenente ai gruppi e alle famigliedi sostanze liquide in condizioni standard riportati negli elenchi in allegato al D.Lgs.132/92, e relativi preparati liquidi. La Denuncia di serbatoi interrati, è obbligatoria,per tutti i serbatoi aventi una capacità uguale o maggiore di un metro cubo, contenentile sostanze e i preparati liquidi appartenenti alle categorie e gruppi di sostanze dicui alla l.b) art. 2, D.M. Ambiente 246/99. Tuttavia si segnala che la Corte costituzionale,con la sentenza 266/01, ha dichiarato che non spetta allo Stato, in assenza dibase legislativa, emanare il presente decreto e conseguentemente ha annullato ildecreto.


SCHEDE TECNICHECompetenze <strong>del</strong>l’ARPAV in materia di serbatoi interratiLe competenze spettanti all’ARPAV in materia di serbatoi interrati riguardanogli adempimenti previsti dal D.M. Ambiente 246/99 circa il censimento <strong>del</strong>le apparecchiature.Nel caso in cui si intenda installare un nuovo serbatoio si deve compilare ed inviarela scheda di registrazione B, pur non essendo l’Autorizzazione all’esercizio subordinataa tale obbligo. I dati raccolti vengono riuniti dall’ARPAV in un database centralizzatoche contribuisce a formare il catasto nazionale dei serbatoi interrati gestito dall’AgenziaNazionale di Protezione Ambientale come prescritto nell’art. 4, c. 2 <strong>del</strong> suddettodecreto. La banca dati verrà poi inserita nel Sistema Informativo Regionale Ambientale esarà disponibile per la consultazione ad enti pubblici e privati che potranno sfruttarlaper qualsiasi tipo di indagine. L’aggiornamento <strong>del</strong> catasto è poi assicurato dal fatto chei gestori sono tenuti a comunicare all’ARPAV ogni cambiamento circa la situazioneamministrativa e lo stato tecnico <strong>del</strong> serbatoio interrato che faccia variare quanto dichiaratonella scheda di registrazione; ad esempio i cambiamenti di ragione sociale oppuredi sostanza stoccata o gli interventi di risanamento descritti nel testo di legge. Vige inoltrel’obbligo di comunicazione <strong>del</strong>la dismissione di un serbatoio; l’ARPAV ha in questocaso il compito di verificare la procedura tecnica di dismissione ed eventuale rimozionefungendo, in caso di richiesta, anche da supporto all’autorità competente in tema diautorizzazione ai lavori, cioè al Comune.297Casi di esclusioneSono esclusi i serbatoi interrati utilizzati:• nelle zone militari, se non altrimenti regolati;• per l’alimentazione degli impianti di produzione di calore, se con volume totalemassimo di 15 mc;• per stoccaggio di gas di petrolio liquefatto;• per stoccaggio di carburanti per aviazione su aree demaniali in sedimi aeroportuali;• per stoccaggio di prodotti liquidi, in serbatoi esistenti e completamente rivestitiin camicia di cemento armato o malte cementizie, di capacità superiore a 100mc, purché sia garantita nel tempo la tenuta dei serbatoi stessi.Modalità e tempiLa domanda dovrà essere sottoscritta dal titolare <strong>del</strong>l’azienda o dal legale rappresentante,con una marca da bollo da 10,33 €. La documentazione, in duplice copia, dovràessere depositata contemporaneamente alla richiesta di Autorizzazione all’installazionedi nuovi serbatoi.


SCHEDE TECNICHEMo<strong>del</strong>liMo<strong>del</strong>lo di registrazione per i nuovi serbatoi <strong>del</strong>l’Agenzia Nazionale di Protezioneambientale298Normativa di riferimentoNormativa nazionale• D.M. Ambiente 29 luglio 1999, n. 246, Regolamento recante norme concernenti irequisiti tecnici per la costruzione, l’istallazione e l’esercizio dei serbatoi interrati.• D.M. Interno 29 novembre 2002, Requisiti tecnici per la costruzione, l’installazionee l’esercizio dei serbatoi interrati destinati allo stoccaggio di carburantiliquidi per autotrazione, presso gli impianti di distribuzione.Normativa regionale• Delib. C.R. 18 febbraio 1998, n. 3, Piano regionale di razionalizzazione <strong>del</strong>larete di distribuzione di carburanti.


SCHEDE TECNICHE299Scheda 25 – Autorizzazione a modifica, rinnovo, sospensione, revoca, cambiointestazione di deposito oli mineraliEnti competentiPrefetturaTitolare <strong>del</strong> rilascio di Autorizzazione in materia di esercizio di attività di depositodi oli minerali.Campo di applicazioneIl regime di Autorizzazione è obbligatorio per l’utilizzo <strong>del</strong> deposito da parte <strong>del</strong>titolare <strong>del</strong>l’azienda. Tale adempimento si richiede nei casi di modifica, rinnovo, sospensione,revoca, e cambio d’intestazione <strong>del</strong> deposito oli minerali.Modalità e tempiLa domanda dovrà essere sottoscritta dal titolare <strong>del</strong>l’azienda o dal legale rappresentante,con una marca da bollo da 10,33 €. La documentazione, in duplice copia, dovràessere depositata prima <strong>del</strong>l’attivazione e/o realizzazione <strong>del</strong>l’impianto.Per i seguenti adempimenti è obbligatorio la presentazione <strong>del</strong>la sotto elencatadocumentazione:• per la modifica <strong>del</strong> deposito:– 4 copie <strong>del</strong>la domanda,– 4 copie <strong>del</strong>la relazione tecnica,– 4 copie <strong>del</strong>la planimetria (in scala 1/500),– 1 marca da bollo da € 10,33.• Per il rinnovo <strong>del</strong>l’Autorizzazione di deposito:


SCHEDE TECNICHE300– 3 copie <strong>del</strong>la domanda,– 1 marca da bollo da € 10,33.• Per la sospensione <strong>del</strong>l’Autorizzazione: allegare una marca da bollo da € 10,33.• Per la revoca <strong>del</strong>l’Autorizzazione:– 1 copia <strong>del</strong>la domanda,– 1 marca da bollo € 10,33.• Per il cambio di intestazione <strong>del</strong>l’Autorizzazione:– 1 copia <strong>del</strong>la domanda,– 2 copie autentiche <strong>del</strong>l’atto notarile,– 1 da bollo € 10,33.Mo<strong>del</strong>liMo<strong>del</strong>lo <strong>del</strong>la Prefettura – ufficio rilascio Concessioni olii minerali.ValiditàL’Autorizzazione è sempre valida fatti salvi i seguenti casi:• mutamenti <strong>del</strong>la normativa vigente;• trasferimento in altro sito <strong>del</strong>l’impresa;• ampliamento <strong>del</strong>l’attività produttiva stessa.Normativa di riferimentoNormativa nazionale• D.M. Interno 29 novembre 2002, Requisiti tecnici per la costruzione, l’installazionee l’esercizio dei serbatoi interrati destinati allo stoccaggio di carburantiliquidi per autotrazione, presso gli impianti di distribuzione.• D.M. Ambiente 29 luglio 1999, n. 246, Regolamento recante norme concernentii requisiti tecnici per la costruzione, l’istallazione e l’esercizio dei serbatoiinterrati.• D.P.R. 26 aprile 1992, n. 300, Regolamento concernente le attività private sottopostealla disciplina degli articoli 19 e 20 <strong>del</strong>la legge 7 agosto 1990. n 241.• L. 2 febbraio 1973, n. 7, Norme per l’esercizio <strong>del</strong>le stazioni di riempimento eper la distribuzione di gas di petrolio liquefatti in bombole.• L. 21 marzo 1958, n. 327, Norme per la concessione e l’esercizio <strong>del</strong>le stazionidi riempimento di gas di petrolio liquefatti.


Le collane <strong>del</strong> Formez302Quaderni1. Quarto rapporto nazionale sullaformazione nella P.A. – Lo scenario<strong>del</strong>la formazione nel sistema <strong>del</strong>leautonomie locali(maggio 2001) esaurito2. La riforma <strong>del</strong> welfare e le nuovecompetenze <strong>del</strong>le amministrazioniregionali e locali(giugno 2001) esaurito3. Patti territoriali e agenzie di sviluppo(giugno 2001) esaurito4. Il ruolo <strong>del</strong>le agenzie locali nellosviluppo territoriale(luglio 2001) esaurito5. Comuni e imprese – 56 esperienzedi sportello unico(ottobre 2001)6. Progetto Officina – Sviluppo localee eccellenza professionale(febbraio 2002) esaurito7. Quinto rapporto nazionale sullaformazione nella P.A.- Lo scenario<strong>del</strong>la formazione nel sistema <strong>del</strong>leautonomie locali(maggio 2002) esaurito8. Lezioni sul nuovo ordinamentoamministrativo italiano(ottobre 2002) esaurito9. Le Province nell’attuazione <strong>del</strong> pianodi e-government(novembre 2002) esaurito10. Integrazione <strong>del</strong>l’offerta formativa –La normativa nazionale(aprile 2003)11. Sesto rapporto nazionale sullaformazione nella P.A. – Lo scenario<strong>del</strong>la formazione nel sistema <strong>del</strong>leautonomie locali(maggio 2003)12. L’Amministrazione liberale – Appuntidi lavoro(giugno 2003)13. La valorizzazione sostenibile<strong>del</strong>le montagne(giugno 2003)14. Governare lo sviluppo locale –Le areeprotette marine <strong>del</strong>la Sardegna(giugno 2003)15. Le Agenzie di Sviluppo al Centro Nord –Strategie di rete e comunitàprofessionali(giugno 2003)16. Contabilità ambientale negli enti locali(giugno 2003)17. Le Agende 21 Locali(giugno 2003)18. Integrazione <strong>del</strong>l’offerta formativa –Normativa regionale(luglio 2003)19. Piani di azione e politichedi innovazione – Il caso<strong>del</strong>lo <strong>Sportello</strong> Unico(dicembre 2003)20. Le Autonomie Locali nelle regionia Statuto speciale e nelle ProvinceAutonome(marzo 2004)21. La Pubblica Amministrazionee il sistema <strong>del</strong>le imprese – Rapportodi ricerca(marzo 2004)2 2. La comunicazione pubblica –Linee operative(giugno 2004)2 3. La semplificazione amministrativanelle Regioni(giugno 2004)


Strumenti1. Il contenzioso nel lavoro pubblico(maggio 2001) esaurito2. Mo<strong>del</strong>lo e strumenti di valutazionee monitoraggio dei corsi RIPAM(luglio 2001) esaurito3. Appunti di programmazione, bilancioe contabilità per gli enti locali(gennaio 2002) esaurito4. Project Cycle Management – <strong>Manuale</strong>per la formazione(marzo 2002) esaurito5. Il governo elettronico – Rassegnanazionale e internazionale(marzo 2002) esaurito6. Il governo <strong>del</strong>le aree protette(aprile 2002)7. Il contenzioso nel lavoro pubblico –L’arbitrato(aprile 2002) esaurito8. Common assessment framework –Uno strumento di autovalutazioneper le Pubbliche Amministrazioni(giugno 2002)9. Il controllo di gestione negli enti locali(luglio 2002) esaurito10. Comunità di pratiche,apprendimentoe professionali – Una metodologiaper la progettazione(dicembre 2002) esaurito11. Mo<strong>del</strong>lo e strumenti web-baseddi valutazione e monitoraggio dei corsiRIPAM(marzo 2003)12. L’impresa artigiana e lo <strong>Sportello</strong> Unicoper le attività produttive(marzo 2003)13. Programmazione e realizzazionedi progetti pubblici locali – Un sistemadi monitoraggio degli interventi(giugno 2003)14. <strong>Manuale</strong> per il responsabile<strong>del</strong>lo sportello unico –<strong>Regione</strong> Lombardia(giugno 2003)15. <strong>Manuale</strong> per il responsabile<strong>del</strong>lo sportello unico –<strong>Regione</strong> Emilia-Romagna(settembre 2003)16. Il sistema normativo <strong>del</strong>la protezionecivile(novembre 2003)17. Il ruolo <strong>del</strong>le Province in materiadi viabilità(febbraio 2004)18. Investimenti pubblici e processodecisionale(maggio 2004)1 9. <strong>Manuale</strong> per il responsabile<strong>del</strong>lo sportello unico –<strong>Regione</strong> Campania(maggio 2004)303Ricerche1. Dalla contrattazione decentrata allacontrattazione integrativa(novembre 2001) esaurito2. E-government – Nuovi paradigmiorganizzativi e formativi nelle Regionie negli Enti locali(maggio 2002)3. Pubblica Amministrazione on-line –esempi di servizi interattivi(settembre 2002) esaurito4. L’offerta formativa <strong>del</strong>le universitàper la Pubblica Amministrazione(ottobre 2002)5. Il concorso pubblico elettronico(marzo 2003)6. I piccoli comuni e la gestione associatadi funzioni e servizi(marzo 2003) esaurito7. Internazionalizzazione dei sistemi localidi sviluppo – Dalle analisi alle politiche(aprile 2003)


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