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COMUNE DI ISOLA D'ASTI - Comunità collinare Val Tiglione e dintorni

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<strong>COMUNE</strong> <strong>DI</strong> <strong>ISOLA</strong> <strong>D'ASTI</strong><br />

Provincia di Asti<br />

P.zza Merlino, 1 - C.a.p. 14057 - Tel. 0141-958134 Fax 0141-958866<br />

Variante strutturale generale al P.R.G.C. vigente<br />

NORME URBANISTICO-E<strong>DI</strong>LIZIE <strong>DI</strong> ATTUAZIONE<br />

"La normativa sul commercio del PRGC di Isola d'Asti che non risulta conforme alle disposizioni introdotte con<br />

l'approvazione della DCR n. 59 -10831 del 24.03.2006 pubblicata sul BURP n. 13 del 30 Marzo 2006, recante<br />

Modifiche ed integrazioni all'allegato A della deliberazione del Consiglio regionale n. 563-13414 del 29.10.1999, è da<br />

intendersi stralciata.".<br />

"Le aree comprese nella classe di rischio geologico III indifferenziata devono essere mantenute allo stato di fatto<br />

(inedificabili) e fino a successiva variante urbanistica che stabilisca l'effettiva classe di rischio geologico a cui<br />

ascriverle in esse non sono computabili densità edilizie o applicabili parametri edilizi: tali limitazioni all'uso del suolo<br />

riguardano in particolare:<br />

- le aree per attività produttive (consolidate) :D5, D7, D10, D16, D18, D22;<br />

- l'area per attività produttiva (di completamento): D23;<br />

- l'area inedificabile per depositi all'aperto: D12. "<br />

"In ottemperanza alle disposizioni della Variante integrativa delle Norme di Attuazione del Piano Territoriale<br />

Regionale (Art. 18 bis Sistema di terreni di interesse regionale e Art. 18 ter. Applicazione articolo 18bis) approvata con<br />

Deliberazione del Consiglio Regionale 2 Novembre 2005, n. 35-33752 si precisa che nel caso esistano sul territorio<br />

comunale di Isola d'Asti terreni trasferiti alla Fondazione Ordine Mauriziano, ai sensi dell'art. 2, comma 2, del D.L.<br />

19.11.2004, n. 277 e convertito con l. 21.01.2005, n. 4, non individuati con destinazione residenziale e/o produttiva<br />

dallo strumento urbanistico vigente, per essi è confermato il vincolo all'uso agricolo."<br />

"Considerato che con deliberazione del Consiglio Regionale 5 ottobre 2004 n. 384-28589 (pubbl. B.U.R. n. 43 del 28<br />

ottobre 2004) è entrato in vigore il Piano Territoriale della Provincia di Asti, si richiama il 1° comma de1l'art. 8bis<br />

della L.R. 56/77 s.m.i. che recita: 'I Piani Territoriali si attuano mediante l'adeguamento dei Piani Regolatori<br />

generali... ' che prevede l'adeguamento del PRGC del Comune di Isola d'Asti al citato PTP.<br />

Si evidenzia che, ai sensi del 4"comma, art. 8, L.R. 56/77 s.m.i., e del 2° comma dell'allegato A della Deliberazione del<br />

Consiglio regionale n. 384-28589 del 05.10.2004, le disposizioni del PTP immediatamente prevalenti sulla disciplina<br />

di livello comunale vigente, e vincolanti anche nei confronti degli interventi settoriali e dei privati, sono quelle definite<br />

al comma 3 degli articoli 12, 15, 21, 24, 25, 26, 28, 29, 30 e 36 delle Norme Tecniche di Attuazione del PTP -così come<br />

sono stati integrati o modificati ex-officio dalla delibera consiliare di approvazione.”<br />

Progetto<br />

Collaboratori<br />

Arch. M. Augusta Mazzarolli<br />

Lorenzo Abordi<br />

Concetta Aprile<br />

Giovanni Currado<br />

Daniela Segatto<br />

Adeguamento alla relazione d’esame della Regione Piemonte Prot. n. 3383/19.09 del 17 marzo 2004<br />

Introduzioni “ex officio” allegato “A” alla D.G.R. n. 15-5669 in data 10.04.2007<br />

Introduzioni normative previste con la variante normativa al PP dell’area O5 con contestuale variante<br />

parziale al P.R.G.C. (approvata con D.C.C. n. 26 del 28.07.2008)<br />

Introduzioni normative previste con la 1a variante parziale ai sensi dell’art. 17 c. 7 (approvata con DCC<br />

n. 30 del 30.09.2008)<br />

Introduzioni normative previste con la modifica introdotta ai sensi dell’art. 17 c. 8 (approvata con DCC<br />

n. 12 del 20.04.2009)<br />

Introduzioni normative previste con la 2a variante parziale ai sensi dell’art. 17 c. 7 (approvata con DCC<br />

n. 17 del 30.04.2009)


Indice<br />

TITOLO I<br />

Art. 1 Finalità, obiettivi, criteri del Piano e della normativa<br />

Art. 2 Definizioni<br />

Art. 3 Destinazioni d'uso<br />

Art. 4 Tipi di intervento<br />

Art. 5 Prescrizioni costruttive e di inserimento ambientale<br />

Art. 5bis Zonizzazione acustica e clima acustico<br />

Art. 6 Documentazione da allegare alle domande di intervento<br />

per gli edifici di pregio e per gli edifici di antico impianto<br />

Art. 7 Attuazione del P.R.G.<br />

TITOLO II Aree normative<br />

Classificazione, regole e parametri di trasformazione<br />

Art. 8 Aree normative: classificazione<br />

Art. 9 Area storico ambientale<br />

Art. 10 Area residenziale di riqualificazione<br />

Art. 11 Area di completamento<br />

Art. 12 Area residenziale di nuovo impianto<br />

Art. 13 Area a PEEP<br />

Art. 14 Area per le attività produttive<br />

Art. 15 Area per le attività commerciali<br />

Art. 16 Area turistico-ricettiva e per il tempo libero<br />

Art. 17 Area agricola<br />

Art. 18 Area boscata<br />

Art. 19 Aree di tutela ambientale e a vocazione vitivinicola<br />

Art. 20 Area per attività estrattive<br />

TITOLO III Aree per servizi<br />

Art. 21 Aree per servizi<br />

Art. 22 Aree per la viabilità<br />

TITOLO IV Ambiente e paesaggio<br />

Art. 23 Progetti di riqualificazione urbana e progetti integrati di rivitalizzazione<br />

Art. 24 Norme di tutela ambientale<br />

TITOLO V Prescrizioni particolari<br />

Art. 25 Fasce di rispetto e vincoli<br />

Art. 26 Chioschi, edicole, impianti di distribuzione di carburante<br />

TITOLO VI Disposizioni transitorie e finali<br />

Art. 27 Facoltà di deroga<br />

Art. 28 Norme abrogate<br />

Art. 29 Consultazione delle tavole di Piano<br />

Art. 30 Norme finali<br />

Art. 31 Elaborati del PRG<br />

SCHEMI TIPOLOGICI <strong>DI</strong> IMPIANTO<br />

SCHEDE NORMATIVE DELL’ AMBIT0 DA TRASFORMARE N. 1 E PER LE AREE RESIDENZIALI <strong>DI</strong> NUOVO<br />

IMPIANTO E2, E3, E4<br />

NORME <strong>DI</strong> ATTUAZIONE DELLA CARTA <strong>DI</strong> SINTESI DELLA PERICOLOSITÀ GEOMORFOLOGICA E<br />

DELL’IDONEITA’ ALL’UTILIZZAZIONE URBANISTICA<br />

CRONOPROGRAMMA DEGLI INTERVENTI <strong>DI</strong> MITIGAZIONE DEL RISCHIO DELLE AREE IIIB<br />

Norme tecniche di attuazione coordinate<br />

Maggio 2009<br />

2


TITOLO I<br />

Art. 1<br />

Finalità, obiettivi, criteri del Piano e della normativa<br />

1 Le finalità, gli obiettivi, i criteri di progetto e di intervento, le motivazioni del P.R.G. sono<br />

specificati nella Relazione Illustrativa secondo quanto previsto dalla Legge Urbanistica<br />

Regionale (L.U.R.).<br />

2 L'uso del territorio è disciplinato secondo "aree normative" diversamente classificate in<br />

funzione dei caratteri insediativi delle destinazioni d'uso e degli indirizzi di piano.<br />

3 Gli edifici esistenti alla data di adozione del Piano, in contrasto con le destinazioni di area e<br />

con i tipi edilizi previsti, potranno subire trasformazioni soltanto per essere adeguati alle<br />

presenti norme.<br />

Art. 2<br />

Definizioni<br />

1 Ai fini dell'applicazione delle presenti norme si fa riferimento alle seguenti definizioni:<br />

2 1) Area normativa:<br />

parte del territorio comunale, graficamente individuata nelle tavole di Piano, la cui<br />

trasformazione è disciplinata dal Piano con parametri e norme di attuazione omogenee (area<br />

storico-ambientale, area residenziale di riqualificazione, area di completamento, area a<br />

PEEP, area residenziale di nuovo impianto, area per le attività produttive, area turisticoricettiva<br />

e per il tempo libero, area per le attività commerciali, area agricola, area boscata,<br />

area di tutela ambientale e a destinazione vitivinicola, area per attività estrattive, area per<br />

servizi, aree per la viabilità).<br />

3 2) Intervento edilizio:<br />

complesso delle operazioni volte a realizzare le trasformazioni urbanistiche ed edilizie.<br />

4 3) Strumenti urbanistici esecutivi:<br />

per le definizioni e le modalità di attuazione di ciascuno strumento urbanistico esecutivo si<br />

rimanda alla relativa disciplina della L.U.R.<br />

5 4) Destinazioni:<br />

La destinazione d'uso è l'insieme delle attività (secondo la classificazione adottata nel<br />

successivo art. 3) ammesse nell'area considerata.<br />

Per destinazione d'uso di un immobile esistente si intende quella legittimamente in atto.<br />

Nel caso non esistano attività in atto si farà riferimento all'ultima legittimamente esercitata.<br />

Per cambiamento di destinazione d'uso di un'area, di un edificio o parte di esso, si intende il<br />

passaggio dall'una all'altra delle classi di attività individuate nelle 8 categorie di cui al<br />

successivo art. 3.<br />

Il cambio d'uso può effettuarsi soltanto nel rispetto e in conformità a quanto prescritto dalle<br />

presenti norme e dai regolamenti comunali.<br />

6 5) Utilizzazioni edificatorie (mc-Volume):<br />

Prodotto della superficie territoriale (ST) o fondiaria (SF) per l'indice, rispettivamente di<br />

densità edilizia territoriale (I.T.) o fondiario (I.F.).<br />

7 6) Verde privato:<br />

Area libera da qualsiasi costruzione, sistemata a verde o coltivata ad orto o a vite, con<br />

presenza di alberature e arbusti; sono ammesse costruzioni in sottosuolo o emergenti dalla<br />

Norme tecniche di attuazione coordinate<br />

Maggio 2009<br />

3


quota zero delle strade o cortile circostante, per un'altezza non superiore a m. 0,80 destinate<br />

ad autorimesse purché ricoperte da strato di terreno dello spessore minimo di cm. 50 atto<br />

alla formazione del verde.<br />

Le relative rampe ed i volumi tecnici per l'accesso e l'aerazione sono da scomputare dalla<br />

superficie a verde privato.<br />

8 7) Parcheggio privato:<br />

Per parcheggio privato si intendono gli spazi da destinare alla sosta di veicoli in sopra o<br />

sottosuolo soggetti o meno a vincoli di pertinenza.<br />

9 8) Indice di superficie abitativa<br />

Superficie utile lorda (S.U.L.) che compete mediamente ad ogni abitante insediato o<br />

insediabile. Il valore medio a Isola è stabilito pari a 40 mq/ab. convenzionalmente<br />

corrispondente a 120 mc/ab per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente e<br />

pari a 33 mq/ab convenzionalmente corrispondente a 100 mc/ab per gli interventi di nuovo<br />

impianto. Tale indice è da applicarsi per il calcolo della capacità insediativa residenziale e<br />

per il dimensionamento dei servizi.<br />

10 9) Aree di pertinenza delle costruzioni:<br />

Superfici territoriali e fondiarie asservite per il calcolo degli indici di densità edilizia<br />

territoriale e fondiaria.<br />

In caso di frazionamento di aree si fa riferimento, ai fini del calcolo delle capacità<br />

edificatorie, alla situazione esistente alla data di adozione del Progetto Preliminare, tenendo<br />

conto degli edifici già esistenti sulle medesime aree e previa verifica della volumetria<br />

esistente effettuata in base ai parametri del presente Piano.<br />

11 10) Edifici uni o bifamiliari:<br />

Edifici residenziali composti all’impianto da una o due unità immobiliari ma suscettibili di<br />

ulteriori frazionamenti senza modifica della tipologia edilizia originaria.<br />

12 11) Parametri di trasformazione:<br />

Si articolano in:<br />

- Parametri urbanistici:<br />

a) superficie fondiaria e territoriale<br />

b) indice di densità edilizia territoriale e fondiario e indice di utilizzazione territoriale e<br />

fondiario<br />

c) indice medio di superficie abitativa<br />

d) destinazioni d'uso<br />

e) dotazione di servizi prevista nel Piano.<br />

13 - Parametri edilizi:<br />

a) rapporto di copertura<br />

b) dotazione di aree a verde privato<br />

c) dotazione di superficie a parcheggio privato<br />

d) altezza della costruzione<br />

e) numero dei piani della costruzione<br />

f) distanza tra le costruzioni (D), della costruzione dal confine (Dc), della costruzione dal<br />

ciglio stradale (Ds).<br />

14 12) Basso fabbricato:<br />

Costruzione destinata a pertinenze della residenza quali ricovero auto e attrezzi, tettoie e<br />

porticati, avente altezza massima di m. 2,90 misurata sul punto più alto della copertura.<br />

Deve rispettare tutti i parametri edilizi ed urbanistici e le prescrizioni costruttive dell’area<br />

normativa di appartenenza nel rispetto delle prescrizioni costruttive riportate al successivo<br />

art. 5 punti a), b), c).<br />

Norme tecniche di attuazione coordinate<br />

Maggio 2009<br />

4


E' consentita la costruzione di bassi fabbricati a confine nel rispetto del Codice Civile e delle<br />

distanze di edifici tra e con pareti finestrate.<br />

15 13) Costruzioni interrate:<br />

Costruzioni o loro parti che non emergono dal livello originario del terreno o dal terreno a<br />

sistemazione avvenuta.<br />

Tali costruzioni concorrono alla determinazione della S.U.L. (superficie utile lorda) per la<br />

quota emergente dal piano originario di campagna e non sono soggette al rispetto delle<br />

distanze dai confini e dai fabbricati.<br />

Le costruzioni interrate sono ammesse solo se pertinenti o accessorie ad edifici o<br />

attrezzature principali fuori terra.<br />

16 14) Serre:<br />

Impianti stabilmente infissi al suolo, di tipo prefabbricato, o eseguiti in opera, e destinati<br />

esclusivamente allo svolgimento di colture specializzate per le quali risultino necessarie<br />

condizioni microclimatiche non garantibili stagionalmente.<br />

Le serre si distinguono in:<br />

a) serre destinate a colture protette con condizioni climatiche artificiali limitate ad una sola<br />

parte dell’anno e, quindi, con copertura solo stagionale;<br />

b) serre destinate a colture prodotte normalmente con condizioni climatiche artificiali e<br />

quindi con copertura stabile.<br />

Le serre devono avere le seguenti caratteristiche:<br />

1) il materiale impiegato deve consentire il passaggio della luce;<br />

2) l’altezza massima non deve superare i m. 3 in gronda e m. 4,50 al colmo.<br />

17 15) Superficie di vendita di un esercizio commerciali.<br />

Per la definizione si rimanda alla D.C.R. n. 563-13414 del 29.10.99 in attuazione della L.R.<br />

12.11.99 N. 28 e del D.Lgs. 31.3.98 n. 114<br />

18 Per le definizioni relative ai “Parametri ed indici edilizi ed urbanistici” si fa riferimento<br />

REGOLAMENTO E<strong>DI</strong>LIZIO TIPO della Regione Piemonte di cui alla L.R. 19 dell’8 luglio<br />

1999 approvato con Del.C.R. N. 548-9691 del 29 luglio 1999.<br />

Le definizioni contenute nel Regolamento Edilizio fanno riferimento ai seguenti parametri:<br />

4 Altezza dei fronti della costruzione (Hf)<br />

5 Altezza della costruzione (H)<br />

6 Numero dei piani della costruzione (Np)<br />

7 Distanza tra le costruzioni (D), della costruzione dal confine (Dc), della costruzione dal ciglio<br />

stradale (Ds)<br />

8 Superficie coperta della costruzione (Sc)<br />

9 Superficie utile lorda della costruzione (Sul)<br />

10 Superficie utile netta della costruzione (Sun)<br />

11 Volume della costruzione (V)<br />

12 Superficie fondiaria (Sf)<br />

13 Superficie territoriale (St)<br />

14 Rapporto di copertura (Rc)<br />

15 Indice di utilizzazione fondiaria (Uf)<br />

16 Indice di utilizzazione territoriale (Ut)<br />

17 Indice di densità edilizia fondiaria (If)<br />

18 Indice di densità edilizia territoriale (It)<br />

Norme tecniche di attuazione coordinate<br />

Maggio 2009<br />

5


Art. 3<br />

Destinazioni<br />

1 Le destinazioni d'uso sono definite per classi indicate con lettere alfabetiche, raggruppate in<br />

8 categorie di attività e, salvo specificazioni introdotte nelle singole aree normative, si<br />

individuano come segue.<br />

2 1. Residenza<br />

A) residenze di civile abitazione.<br />

Sono inclusi nella residenza gli spazi di pertinenza quali: cantine, soffitte, parcheggi e altri<br />

spazi (anche di uso comune) quali depositi, spazi per lo svago e il tempo libero individuale.<br />

3 2. Attività ricettive e turistico-ricettive<br />

A) alberghi, pensioni, residenze turistico-ricettive.<br />

Sono ammesse destinazioni accessorie quali residenza custode o titolare e uffici strettamente<br />

necessari allo svolgimento dell'attività principale nonché attività complementari, di<br />

commercio al dettaglio, di ristorazione e sportive.<br />

4 3. Attività produttive<br />

A) artigianato di servizio, vendita al dettaglio fino a 150 mq, riparazione di beni di<br />

consumo;<br />

B) attività industriali e artigianato di produzione.<br />

C) depositi al coperto o all'aperto.<br />

D) attività lavorazione e stoccaggio inerti.<br />

5 Sono ammesse destinazioni accessorie quali residenza custode e/o titolare, nella misura<br />

massima di 200 mq di S.U.L., commercio al dettaglio fino a 150 mq. e all’ingrosso, uffici,<br />

strettamente necessari allo svolgimento dell'attività principale.<br />

Tali destinazioni non possono eccedere il 20% della S.U.L. totale dell'intervento.<br />

6 4. Attività commerciali<br />

Così come definite dalla D.C.R. n. 563-13414 del 29.10.99 in attuazione della L.R. 12.11.99<br />

N. 28 e del D.Lgs. 31.3.98 n. 114 e dalla disciplina regionale di adeguamento:<br />

A) esercizi di vicinato: attività commerciali al dettaglio, attività per la ristorazione e<br />

pubblici esercizi; attività artigianali di servizio con superficie di vendita sino a 150 mq;<br />

B) medie strutture di vendita: attività commerciali al dettaglio, attività per la ristorazione e<br />

pubblici esercizi; attività artigianali di servizio con superficie di vendita da mq 151 a mq<br />

1.500;<br />

C) grandi strutture di vendita: attività commerciali al dettaglio, attività per la ristorazione e<br />

pubblici servizi, attività artigianali di servizio con superfici di vendita superiore a 1.500 mq;<br />

D) centri commerciali: strutture fisico-funzionali, ai sensi dell’art. 4, comma 1, lettera g) del<br />

DL n. 114/1998, concepite e organizzate unitariamente, a specifica destinazione d’uso<br />

commerciale, costituite da almeno due esercizi commerciali al dettaglio; la superficie di<br />

vendita di un centro commerciale é data dalla somma delle superfici di vendita degli esercizi<br />

commerciali al dettaglio in esso presenti;<br />

E) attività per il commercio all'ingrosso + spazio di esposizione.<br />

F) deposito.<br />

7 Sono ammesse destinazioni accessorie quali residenza custode e/o titolare, nella misura<br />

massima di 150 mq di SUL corrispondenti a una percentuale di 1 mq. di residenza per 10<br />

ogni mq. di superficie commerciale, con la prescrizione che dette superfici residenziali<br />

devono essere realizzate all’ interno del fabbricato commerciale. Sono altresì ammessi:<br />

uffici, servizi allo sportello, strettamente necessari allo svolgimento dell'attività principale.<br />

Norme tecniche di attuazione coordinate<br />

Maggio 2009<br />

6


8 5. Attività terziarie<br />

A) uffici pubblici e privati (studi professionali, agenzie turistiche, immobiliari, assicurative,<br />

sportelli bancari, uffici postali, laboratori sanitari, attività di servizio alle persone e alle<br />

imprese ecc.)<br />

9 6. Servizi che determinano standards urbanistici<br />

i) attrezzature per l'istruzione;<br />

a) attrezzature di interesse comune: servizi sociali, culturali, assistenziali, sanitari, residenze<br />

per anziani (solo se finalizzate all’uso pubblico), uffici pubblici, centri civici e attrezzature<br />

per il culto;<br />

p) parcheggi;<br />

v na) verde non attrezzato, non edificabile<br />

v) giardini, aree verdi per la sosta e il gioco; attrezzature sportive al coperto e all'aperto,<br />

attrezzature per il tempo libero;<br />

t) impianti tecnologici e relativi servizi.<br />

9bis<br />

6bis. Servizi che non determinano standards urbanistici<br />

a) cimiteri.<br />

10 7. Autorimesse e parcheggi<br />

Autorimesse e parcheggi pubblici e privati.<br />

11 8. Attività agricole<br />

Attività riguardanti la coltivazione connesse alle attività di produzione delle aziende agricole<br />

e l'allevamento.<br />

Art. 4<br />

Tipi di intervento<br />

1 I tipi di intervento previsti sono:<br />

2 a) Manutenzione ordinaria<br />

A. Finiture esterne:<br />

intonaci, rivestimenti, tinteggiatura, infissi elementi architettonici e decorativi,<br />

pavimentazioni manto di copertura.<br />

Opere ammesse:<br />

riparazione, rinnovamento e sostituzione parziale delle finiture degli edifici purché ne siano<br />

conservati i caratteri originari, e precisamente: pulitura delle facciate, riparazione e<br />

sostituzione parziale di infissi e ringhiere, ripristino parziale della tinteggiatura, di intonaci e<br />

di rivestimenti, riparazione e sostituzione di grondaie, pluviali, comignoli; riparazione,<br />

coibentazione e sostituzione parziale del manto di copertura.<br />

B. Elementi strutturali:<br />

fondazioni, strutture portanti verticali e orizzontali, scale e rampe, tetto.<br />

Opere ammesse:<br />

riparazione e sostituzione parziale dell'orditura secondaria del tetto, con mantenimenti dei<br />

caratteri originari.<br />

C. Finiture interne:<br />

tinteggiatura, intonaci e rivestimenti, controsoffitti, pavimenti, infissi, elementi<br />

architettonici e decorativi.<br />

Opere ammesse:<br />

riparazione e sostituzione delle finiture, purché nelle parti comuni a più unità immobiliari<br />

(scale, androni, portici, ecc.) siano mantenuti i caratteri originari.<br />

Norme tecniche di attuazione coordinate<br />

Maggio 2009<br />

7


D. Impianti ed apparecchi igienico-sanitari.<br />

Opere ammesse:<br />

riparazione, sostituzione e parziale adeguamento di impianti ed apparecchi igienico-sanitari.<br />

E. Impianti tecnologici e relative strutture e volumi tecnici:<br />

impianti elettrici, di riscaldamento e condizionamento, del gas, idrici, di scarico, di<br />

sollevamento, allontanamento e depurazione di rifiuti liquidi, solidi ed aeriformi.<br />

Opere ammesse:<br />

riparazione, sostituzione e parziale adeguamento degli impianti e delle relative reti, nonché<br />

installazione di impianti telefonici e televisivi, purché tali interventi non comportino<br />

alterazione dei locali, aperture nelle facciate, modificazione o realizzazione di volumi<br />

tecnici.<br />

Per quanto concerne gli edifici a destinazione produttiva e commerciale, sono ammesse la<br />

riparazione e la sostituzione parziale di impianti tecnologici, sempre che non comportino<br />

modifiche dei locali, né aumento delle superfici utili.<br />

3 b) Manutenzione straordinaria<br />

A. Finiture esterne:<br />

intonaci, rivestimenti, tinteggiatura, infissi, elementi architettonici e decorativi,<br />

pavimentazioni, manto di copertura.<br />

Opere ammesse:<br />

rifacimento e nuova formazione di intonaci e rivestimenti; tinteggiatura; sostituzione di<br />

infissi e ringhiere; coibentazione e rifacimento totale del manto di copertura.<br />

B. Elementi strutturali:<br />

fondazioni, strutture portanti orizzontali e verticali, scale e rampe, tetto.<br />

Opere ammesse:<br />

consolidamento, rinnovamento e sostituzione di parti limitate di elementi strutturali<br />

degradati. E' ammesso il rifacimento di parti limitate di muri perimetrali portanti, qualora<br />

siano degradati, purché ne siano mantenuti il posizionamento e i caratteri originari.<br />

C. Murature perimetrali, tamponamenti e aperture esterne<br />

Opere ammesse:<br />

rifacimento di parti limitate di tamponamenti esterni, qualora siano degrate, purché ne siano<br />

mantenuti il posizionamento e i caratteri originari. Non è ammessa l'alterazione dei prospetti<br />

né l'eliminazione o la realizzazione di aperture.<br />

D. Tramezzi e aperture interne<br />

Opere ammesse:<br />

realizzazione o eliminazione aperture interne e di parti limitate della tramezzatura, purché<br />

non venga modificato l'assetto distributivo dell'unità immobiliare, né venga frazionata o<br />

aggregata ad altre unità immobiliari. Sono ammesse limitate modificazioni distributive<br />

purché strettamente connesse alla realizzazione dei servizi igienico-sanitari, qualora<br />

mancanti o insufficienti, nonché dei relativi disimpegni.<br />

Per quanto concerne gli edifici a destinazione produttiva (industriale, artigianale e agricola)<br />

e commerciale sono ammesse le modificazioni distributive conseguenti all'installazione<br />

degli impianti di cui al punto G. e alla realizzazione degli impianti e delle opere necessari al<br />

rispetto della normativa sulla tutela dagli inquinamenti, nonché sulla igienicità e la sicurezza<br />

degli edifici e delle lavorazioni.<br />

E. Finiture interne<br />

tinteggiatura, intonaci e rivestimenti, controsoffitti, pavimenti, infissi, elementi<br />

architettonici e decorativi.<br />

Opere ammesse:<br />

riparazione e sostituzione delle finiture delle parti comuni.<br />

F. Impianti ed apparecchi igienico-sanitari<br />

Opere ammesse:<br />

Norme tecniche di attuazione coordinate<br />

Maggio 2009<br />

8


installazione ed integrazione degli impianti e dei servizi igienico-sanitari.<br />

G. Impianti tecnologici e relative strutture e volumi tecnici, impianti elettrici, di<br />

riscaldamento e condizionamento, del gas, idrici, di scarico, di sollevamento, antincendio;<br />

reti e impianti di trattamento, allontanamento e depurazione di rifiuti liquidi, solidi ed<br />

aeriformi.<br />

Opere ammesse:<br />

installazione degli impianti tecnologici e delle relative reti. I volumi tecnici devono essere<br />

realizzati all'interno dell'edificio e non devono comportare alterazioni dell'impianto<br />

strutturale e distributivo dello stesso.<br />

Per quanto concerne gli edifici a destinazione produttiva (industriale, artigianale e agricola)<br />

e commerciale, è ammessa l'installazione d’impianti tecnologici, nonché la realizzazione<br />

degli impianti e delle opere necessari al rispetto della normativa sulla tutela dagli<br />

inquinamenti e sull'igienicità e la sicurezza degli edifici e delle lavorazioni, purché non<br />

comportino aumento delle superfici di calpestio, né mutamento delle destinazioni d'uso. I<br />

volumi tecnici relativi possono essere realizzati, se necessario, all'esterno dell'edificio,<br />

purché non configurino incremento della superficie utile destinata all'attività produttiva e<br />

commerciale.<br />

4 c) Restauro conservativo<br />

A. Finiture esterne:<br />

intonaci, rivestimenti, tinteggiatura, infissi, elementi architettonici e decorativi,<br />

pavimentazioni, manto di copertura.<br />

Opere ammesse:<br />

restauro e ripristino di tutte le finiture. Qualora ciò non sia possibile, sono ammessi il<br />

rifacimento e la sostituzione delle stesse con l'impiego di materiali e tecniche originarie e ad<br />

esse affini, volti alla valorizzazione dei caratteri dell'edificio. Non è comunque ammesso<br />

l'impoverimento dell'apparato decorativo.<br />

B. Elementi strutturali:<br />

fondazioni, strutture portanti verticali ed orizzontali, scale e rampe, tetto.<br />

Opere ammesse:<br />

ripristino e consolidamento statico degli elementi strutturali. Qualora ciò non sia possibile a<br />

causa delle condizioni di degrado, è ammessa la sostituzione degli stessi limitatamente alle<br />

parti degradate, con l'impiego di materiali e tecniche congruenti con i caratteri dell'edificio.<br />

E' ammesso il rifacimento di parti limitate di muri perimetrali portanti, qualora siano<br />

degradate, purché ne siano mantenuti il posizionamento e i caratteri originari.<br />

Non sono ammesse alterazioni volumetriche, planimetriche, di sagoma e dei prospetti, né<br />

alterazioni delle pendenze delle scale, delle quote degli orizzontamenti e delle quote di<br />

imposta e di colmo delle coperture. Ricostruzione di parti di elementi strutturali crollate, in<br />

osservanza dei suddetti criteri. Ripristino e valorizzazione dei collegamenti originari<br />

verticali e orizzontali e di parti comuni dell'edificio.<br />

C. Murature perimetrali, tamponamenti e aperture esterne<br />

Opere ammesse:<br />

restauro, ripristino e valorizzazione degli elementi originari. E' ammesso il rifacimento di<br />

parti limitate di tamponamenti esterni qualora siano degradate o crollate, purché ne siano<br />

mantenuti il posizionamento e i caratteri originari. Non è ammessa l'alterazione dei<br />

prospetti; tuttavia è consentito il ripristino di aperture originarie o l'eliminazione di aperture<br />

aggiunte.<br />

D. Tramezzi e aperture interne<br />

Opere ammesse:<br />

restauro e ripristino degli ambienti interni, con particolare attenzione per quelli caratterizzati<br />

dalla presenza di elementi architettonici e decorativi di pregio, quali volte, soffitti,<br />

pavimenti, affreschi. Tuttavia per mutate esigenze funzionali e d'uso, sono ammesse la<br />

Norme tecniche di attuazione coordinate<br />

Maggio 2009<br />

9


ealizzazione e la demolizione di tramezzi nonché l'apertura o la chiusura di porte nei muri<br />

portanti, anche per l'eventuale aggregazione e suddivisione di unità immobiliari nel rispetto<br />

dei caratteri compositivi degli ambienti, senza alterare elementi architettonici di pregio, né<br />

modificare l'impianto distributivo dell'edificio con particolare riguardo per le parti comuni.<br />

E. Finiture interne:<br />

tinteggiatura, intonaci e rivestimenti, controsoffitti, pavimenti, infissi, elementi<br />

architettonici e decorativi.<br />

Opere ammesse:<br />

restauro e ripristino di tutte le finiture. Qualora ciò non sia possibile, sono ammessi il<br />

rinnovamento e la sostituzione delle stesse con l'impiego di tecniche e materiali originari (o<br />

ad essi affini), tendenti alla valorizzazione dei caratteri dell'edificio, con particolare riguardo<br />

alle parti comuni. Non è comunque consentito l'impoverimento dell'apparato decorativo.<br />

F. Impianti ed apparecchi igienico-sanitari<br />

Opere ammesse:<br />

realizzazione e integrazione degli impianti e dei servizi igienico-sanitari, nel rispetto delle<br />

limitazioni di cui ai punti precedenti B. e D.<br />

G. Impianti tecnologici e relative strutture e volumi tecnici:<br />

impianti elettrici, di riscaldamento e condizionamento, del gas, idrici, di scarico, di<br />

sollevamento, antincendio; reti e impianti di trattamento, allontanamento e depurazione di<br />

rifiuti liquidi, solidi ed aeriformi.<br />

Sono ammesse:<br />

installazione degli impianti tecnologici e delle relative reti, nel rispetto dei caratteri<br />

distribuiti, compositivi e architettonici degli edifici. I volumi tecnici relativi devono essere<br />

realizzati all'interno dell'edificio, nel rispetto delle prescrizioni suddette e con particolare<br />

riguardo per i percorsi orizzontali e verticali e per le parti comuni.<br />

5 d) Risanamento conservativo<br />

A. Finiture esterne:<br />

intonaci, rivestimenti, tinteggiatura, infissi, elementi architettonici e decorativi,<br />

pavimentazioni, manto di copertura.<br />

Opere ammesse:<br />

ripristino, sostituzione e integrazione delle finiture, da eseguirsi con l'impiego di materiali e<br />

tecniche congruenti rivolte alla valorizzazione dei caratteri dell'edificio e alla salvaguardia<br />

di elementi di pregio. Non è ammesso l'impoverimento dell'apparato decorativo.<br />

B. Elementi strutturali:<br />

fondazioni, strutture portati verticali e orizzontali, scale e rampe, tetto.<br />

Opere ammesse:<br />

ripristino e consolidamento statico degli elementi strutturali. Qualora ciò non sia possibile a<br />

causa delle condizioni di degrado, sono ammesse la sostituzione e la ricostruzione degli<br />

stessi, limitatamente alle parti degradate o crollate. E' ammesso il rifacimento di parti<br />

limitate di muri perimetrali portanti qualora siano degradate o crollate, purché ne sia<br />

mantenuto il posizionamento originale. Devono essere impiegati materiali e tecniche<br />

congruenti con i caratteri dell'edificio, senza alterazione della tipologia e salvaguardando gli<br />

elementi di pregio. Per documentate necessità statiche o per mutate esigenze d'uso, sono<br />

ammesse integrazioni degli elementi strutturali, purché impiegati materiali e tecniche<br />

compatibili con i caratteri dell'edificio. E' esclusa, comunque, la realizzazione di nuovi<br />

orizzontamenti, qualora comporti aumento della superficie utile. Non sono ammesse<br />

alterazioni volumetriche planimetriche e di sagoma, ad eccezione di quelle relative<br />

all'installazione degli impianti tecnologici di cui al punto G., né alterazioni delle pendenze<br />

delle scale, delle quote degli orizzontamenti e delle quote di imposta e di colmo delle<br />

coperture.<br />

C. Murature perimetrali, tamponamenti e aperture esterni<br />

Norme tecniche di attuazione coordinate<br />

Maggio 2009<br />

10


Opere ammesse:<br />

ripristino e valorizzazione dei prospetti, nella loro unitarietà. Parziali modifiche sono<br />

consentite nel rispetto dei caratteri originari. E' ammesso il rifacimento di parti limitate di<br />

tamponamenti esterni, qualora siano degradate o crollate, purché ne sia mantenuto il<br />

posizionamento.<br />

D. Tramezzi ed aperture interne<br />

Opere ammesse:<br />

ripristino degli ambienti interni, con particolare attenzione per quelli caratterizzati dalla<br />

presenza di elementi architettonici e decorativi di pregio, quali volte, soffitti, pavimenti.<br />

Tuttavia per mutate esigenze funzionali e d'uso, sono ammesse la realizzazione e la<br />

demolizione di tramezzi nonché l'apertura o la chiusura di porte nei muri portanti, anche per<br />

l'eventuale aggregazione e suddivisione di unità immobiliari nel rispetto dei caratteri<br />

compositivi degli ambienti, senza alterare elementi architettonici di pregio, né modificare<br />

l'impianto distributivo dell'edificio con particolare riguardo per le parti comuni.<br />

E. Finiture interne:<br />

tinteggiatura, intonaci e rivestimenti, controsoffitti, pavimenti, infissi, elementi<br />

architettonici e decorativi.<br />

Opere ammesse:<br />

ripristino di tutte le finiture. Qualora ciò non sia possibile, è ammesso il rinnovamento e la<br />

sostituzione delle stesse con l'impiego di materiali e tecniche congruenti con i caratteri<br />

dell'edificio e tendenti alla valorizzazione degli elementi di pregio, con particolare riguardo<br />

alle parti comuni. Non è comunque ammesso l'impoverimento dell'apparato decorativo.<br />

F. Impianti ed apparecchi igienico-sanitari<br />

Opere ammesse:<br />

realizzazione e integrazione degli impianti e dei servizi igienico-sanitari, nel rispetto delle<br />

limitazioni di cui ai precedenti punti B. e D.<br />

G. Impianti tecnologici e relative strutture e volumi tecnici<br />

impianti elettrici, di riscaldamento e condizionamento, del gas, idrici, di scarico, di<br />

sollevamento, antincendio; reti e impianti di trattamento, allontanamento e depurazione di<br />

rifiuti liquidi, solidi ed aeriformi.<br />

Opere ammesse:<br />

installazione degli impianti tecnologici e delle relative reti. I Volumi tecnici devono essere<br />

realizzati all'interno dell'edificio e non devono comportare alterazioni dell'impianto<br />

strutturale e distributivo dello stesso. Per quanto concerne gli edifici a destinazione<br />

produttiva (industriale, artigianale, agricola) e commerciale, è ammessa l'installazione di<br />

impianti tecnologici, nonché la realizzazione degli impianti e delle opere necessari al<br />

rispetto della normativa sulla tutela dagli inquinamenti e sulla igienicità e la sicurezza degli<br />

edifici e delle lavorazioni, purché non comportino aumento delle superfici utili di calpestio.<br />

I volumi tecnici relativi possono essere realizzati all'esterno dell'edificio purché non<br />

configurino un incremento della superficie utile destinata all'attività produttiva o<br />

commerciale.<br />

6 e1) Ristrutturazione edilizia di tipo A<br />

Elenco analitico delle opere ammesse riferite ai principali elementi costitutivi degli edifici:<br />

A. Finiture esterne<br />

intonaci, rivestimenti, tinteggiatura, infissi, elementi architettonici e decorativi,<br />

pavimentazioni, manto di copertura.<br />

Opere ammesse<br />

rifacimento e nuova formazione delle finiture, con conservazione e valorizzazione di<br />

elementi di pregio.<br />

B. Elementi strutturali<br />

fondazioni, strutture portanti verticali e orizzontali, scale e rampe, tetto.<br />

Norme tecniche di attuazione coordinate<br />

Maggio 2009<br />

11


Opere ammesse<br />

consolidamento, sostituzione ed integrazione degli elementi strutturali con tecniche<br />

appropriate. E' ammesso il rifacimento di parti limitate di muri perimetrali portanti qualora<br />

siano degradate o crollate, purché ne sia mantenuto il posizionamento. Non sono ammesse la<br />

realizzazione di nuovi orizzontamenti, qualora comporti aumento della superficie utile, la<br />

modificazione delle quote degli orizzontamenti esistenti, nonché delle quote di imposta e di<br />

colmo delle coperture. E' consentita la realizzazione di soppalchi di limitate dimensioni.<br />

Deve essere assicurata la valorizzazione dell’impianto strutturale originario, se di pregio.<br />

C. Murature perimetrali, tamponamenti e aperture esterne<br />

Opere ammesse<br />

conservazione e valorizzazione dei prospetti. Sono ammessi il rifacimento di tamponamenti<br />

esterni e le modificazioni delle aperture nel rispetto dei caratteri compositivi dei prospetti.<br />

D. Tramezzi e aperture interne<br />

Opere ammesse<br />

sono ammesse, per mutate esigenze funzionali o d'uso, modificazioni dell'assetto<br />

planimetrico, nonché l'aggregazione o la suddivisione di unità immobiliari.<br />

E. Finiture interne<br />

tinteggiatura, intonaci e rivestimenti, controsoffitti, pavimenti, infissi, elementi<br />

architettonici e decorativi.<br />

Opere ammesse<br />

rifacimento e nuova formazione delle finiture, con conservazione e valorizzazione degli<br />

elementi di pregio.<br />

F. Impianti ed apparecchi igienico-sanitari<br />

Opere ammesse<br />

realizzazione ed integrazione degli impianti e dei servizi igienico-sanitari.<br />

G. Impianti tecnologici e relative strutture e volumi tecnici<br />

Opere ammesse<br />

installazione degli impianti tecnologici e delle relative reti. I volumi tecnici relativi devono<br />

essere realizzati preferibilmente anche all'interno dell’edificio; qualora sia necessario<br />

realizzarli all’esterno non devono comunque comportare aumento della superficie utile di<br />

calpestio.<br />

Per quanto concerne gli edifici a destinazione produttiva (industriale, artigianale, agricola) e<br />

commerciale è ammessa l’installazione di impianti tecnologici, nonché la realizzazione degli<br />

impianti e delle opere necessari al rispetto della normativa sulla tutela dagli inquinamenti e<br />

sull’igienicità e la sicurezza degli edifici e delle lavorazioni, purché non comportino<br />

aumento delle superfici utili di calpestio. I volumi tecnici relativi possono essere realizzati<br />

all’esterno dell’edificio, purché non configurino un incremento della superficie utile<br />

destinata all’attività produttiva o commerciale.<br />

6bis<br />

e2) Ristrutturazione edilizia di tipo B<br />

Elenco analitico delle opere ammesse riferite ai principali elementi costitutivi degli edifici:<br />

A. Finiture esterne<br />

intonaci, rivestimenti, tinteggiatura, infissi, elementi architettonici e decorativi,<br />

pavimentazioni, manto di copertura.<br />

Opere ammesse<br />

rifacimento e nuova formazione delle finiture, con conservazione e valorizzazione di<br />

elementi di pregio.<br />

B. Elementi strutturali<br />

fondazioni, strutture portanti verticali e orizzontali, scale e rampe, tetto.<br />

Opere ammesse<br />

consolidamento, sostituzione ed integrazione degli elementi strutturali con tecniche<br />

appropriate. E' ammesso il rifacimento di parti limitate di muri perimetrali portanti qualora<br />

Norme tecniche di attuazione coordinate<br />

Maggio 2009<br />

12


siano degradate o crollate, purché ne sia mantenuto il posizionamento. Sono ammesse<br />

modificazioni delle quote degli orizzontamenti della quota di imposta dei tetti, con un<br />

massimo di m. 0,5 (al fine di migliorare la condizione igienico sanitaria e funzionale) e delle<br />

scale. E' consentita la realizzazione di nuovi elementi strutturali necessari per la<br />

trasformazione di organismi edilizi o di loro parti, anche qualora ciò comporti la<br />

realizzazione di nuove superfici utili.<br />

Per mutate esigenze distributive o d’uso, o al fine di conservare l’impianto strutturale<br />

originario, è consentita la realizzazione di collegamenti verticali all’esterno dei fabbricati.<br />

C. Murature perimetrali, tamponamenti e aperture esterne<br />

Opere ammesse<br />

valorizzazione dei caratteri compositivi dei prospetti. Sono consentite la realizzazione o<br />

l’eliminazione di aperture, nonché modificazioni ed integrazioni dei tamponamenti esterni.<br />

D. Tramezzi e aperture interne<br />

Opere ammesse<br />

sono ammesse, per mutate esigenze funzionali o d'uso, modificazioni dell'assetto<br />

planimetrico, nonché l'aggregazione o la suddivisione di unità immobiliari.<br />

E. Finiture interne<br />

tinteggiatura, intonaci e rivestimenti, controsoffitti, pavimenti, infissi, elementi<br />

architettonici e decorativi.<br />

Opere ammesse<br />

rifacimento e nuova formazione delle finiture, con conservazione e valorizzazione degli<br />

elementi di pregio.<br />

F. Impianti ed apparecchi igienico-sanitari<br />

Opere ammesse<br />

realizzazione ed integrazione degli impianti e dei servizi igienico-sanitari.<br />

G. Impianti tecnologici e relative strutture e volumi tecnici<br />

Opere ammesse<br />

installazione degli impianti tecnologici e delle relative reti; i volumi tecnici possono essere<br />

realizzati, se necessario, anche all'esterno dell’edificio, purché non configurino un<br />

incremento della superficie utile di calpestio.<br />

6ter<br />

e3) Ristrutturazione edilizia di tipo C<br />

Interventi di demolizione e successiva ricostruzione dei fabbricati a condizione che non<br />

vengano modificate la conformazione planovolumetrica e le distanze preesistenti secondo le<br />

definizioni dei parametri edilizi riportate nel regolamento edilizio tipo regionale e secondo<br />

modalità eventualmente specificate dallo strumento urbanistico. L’intervento di<br />

ristrutturazione edilizia di tipo C non è ammesso per gli edifici di pregio e per gli edifici di<br />

impianto rurale da valorizzare nonché sul patrimonio edilizio esistente all’interno delle zone<br />

agricole fatta eccezione per gli edifici degradati.<br />

Il ricorso all’ intervento di ristrutturazione edilizia di tipo C non è ammesso per gli edifici<br />

esistenti nelle aree di Centro storico.<br />

7 f) Sostituzione edilizia<br />

Interventi che prevedono la demolizione dei fabbricati oltre i limiti e le condizioni della<br />

ristrutturazione edilizia accompagnata da contestuale riedificazione. La successiva<br />

riedificazione del nuovo organismo edilizio, anche diverso da quello originario, potrà<br />

avvenire per le aree residenziali entro i limiti delle volumetrie preesistenti, entro i limiti<br />

della S.U.L. preesistente per le aree produttive, commerciali e turistiche e comunque<br />

sempre nel rispetto delle prescrizioni derivanti dai restanti parametri edilizi ed urbanistici<br />

previsti dagli strumenti urbanistici e dai regolamenti edilizi, previa un’attenta<br />

individuazione dei valori ambientali, sia di ordine architettonico che naturale, entro cui il<br />

Norme tecniche di attuazione coordinate<br />

Maggio 2009<br />

13


nuovo fabbricato andrà a collocarsi, sempre che si realizzi una destinazione funzionale<br />

omogenea o compatibile con le previsioni del PRGC relative alla zona.<br />

L’intervento di sostituzione non è ammesso per gli edifici di pregio e per gli edifici di<br />

impianto rurale da valorizzare nonché sul patrimonio edilizio esistente all’interno delle zone<br />

agricole.<br />

8 g) Completamento<br />

Sono gli interventi rivolti alla realizzazione di nuove volumetrie su lotti interclusi secondo<br />

le definizioni parametriche specificate dalle presenti norme nonché interventi in<br />

ampliamento di edifici preesistenti che potranno avvenire attraverso le seguenti modalità:<br />

1. Con una nuova costruzione orizzontale e/o verticale nel limite della densità fondiaria di<br />

area, oppure, in assenza di tale possibilità, a mezzo di ampliamenti della superficie utile,<br />

ammessi una tantum, nelle seguenti quantità:<br />

a) per le aree destinate ad uso residenziale o agricolo sino ad un massimo del 20% della<br />

S.U.L. esistente; 25 mq. o 75 mc. sono sempre consentiti;<br />

b) per le aree destinate ad attività produttive del 50% della S.U.L. esistente fino ad un<br />

massimo di 300 mq. nel rispetto di un rapporto di copertura max del 60%;<br />

c) per le aree destinate ad attività turistico-ricettive sino ad un massimo del 50% della<br />

S.U.L. esistente nel rispetto di un rapporto di copertura max del 30%.<br />

Questi ampliamenti sono sempre regolati con parametri edilizi di area.<br />

2. Con recuperi di ex strutture agricole preesistenti aggregate o distaccate dalle residenze<br />

preesistenti.<br />

9 i) Demolizione<br />

Gli interventi di demolizione sono volti a rimuovere, in tutto o in parte, edifici o manufatti<br />

esistenti, qualunque sia l’utilizzazione successiva dell’area risultante o di parti restanti di<br />

fabbricato.<br />

Le demolizioni possono presentare differenti finalità in relazione all’entità degli interventi,<br />

al tipo di edifici su cui sono eseguite ed all’utilizzo successivo delle aree e dei fabbricati.<br />

Qualora gli interventi di demolizione siano preordinati alla costruzione di nuove opere o<br />

fabbricati, si configura un intervento complesso di demolizione e nuova costruzione che<br />

deve essere valutato in modo unitario; in tal caso, la realizzazione dell’intervento nel suo<br />

insieme è subordinata al rilascio di un’unico permesso di costruire.<br />

Viceversa gli interventi di sola demolizione che abbiano carattere autonomo, in quanto non<br />

realizzati congiuntamente ad altri tipi di intervento, sono soggetti ad autorizzazione, purché<br />

non riguardino immobili sottoposti ai vincoli di cui alla legge 1089/1939 e 1497/1939.<br />

Si precisa infine che le demolizioni di opere edilizie che possono essere realizzate<br />

nell’ambito di interventi di manutenzione straordinaria (demolizione di tramezzi interni), di<br />

restauro e risanamento conservativo (es.: eliminazione di superfetazioni) o di<br />

ristrutturazione (es.: traslazione di orizzontamenti) non costituiscono interventi a sé stanti e<br />

pertanto sono soggetti alle modalità e alle procedure relative agli interventi di cui fanno<br />

parte.<br />

10 j) Nuovo impianto<br />

Sono gli interventi rivolti alla utilizzazione di aree inedificate per realizzare nuove<br />

costruzioni, disciplinati con appositi indici, parametri e prescrizioni tipologiche.<br />

11 k) Cautele da osservare<br />

Per gli edifici di pregio e di antico impianto, le presenti definizioni devono far riferimento<br />

alle parti con cui sono stati contraddistinti gli edifici (esterno degli edifici su spazio<br />

pubblico e fronti degli edifici verso spazi privati, interno degli edifici).<br />

Norme tecniche di attuazione coordinate<br />

Maggio 2009<br />

14


12 Per i rustici realizzati prima del 1° settembre 1967,sulle presenti norme, sono in ogni<br />

caso prevalenti le disposizioni relative al recupero dei rustici, così come disciplinate dalla<br />

legge regionale n. 9/2003. Per i rustici realizzati dopo il 1° settembre 1967 si applicano le<br />

disposizioni riportate nelle presenti Norme di Attuazione<br />

Per il recupero dei sottotetti sono prevalenti le disposizioni della LR 21/1998<br />

Art. 5<br />

Prescrizioni costruttive e di inserimento ambientale<br />

1 Tutti gli interventi sugli edifici di pregio e sugli edifici di antico impianto, e sugli edifici in<br />

zona agricola con spiccate caratteristiche di architettura tradizionale e di valore<br />

documentario (cascine e rustici) nonché tutti gli interventi fatta eccezione per gli interventi a<br />

destinazione produttiva e commerciale da realizzarsi rispettivamente nelle ” Area per le<br />

attività produttive” e nelle “Aree per le attività commerciali” devono rispettare le seguenti<br />

prescrizioni:<br />

a) Le facciate degli edifici, sia verso via che verso spazi interni, devono uniformarsi, per la<br />

dimensione, le proporzioni e la modulazione delle aperture e di ogni altro elemento di<br />

scansione, agli edifici circostanti di pregio o di antico impianto.<br />

b) I materiali di finitura devono essere quelli tradizionali, intonaco o mattone, con<br />

esclusione assoluta di rivestimenti resinoplastici, klinker, ecc.<br />

Le facciate, sia verso spazi pubblici che privati, se finite con intonaco civile, devono essere<br />

dipinte in colori tipici alla piemontese, con eventuali zoccoli in pietra costituiti con lastre<br />

intere verticali alti non più di mt.1,20 da terra (pietra a spacco o grezza).<br />

c) Le coperture sono preferibilmente a falde con pendenza massima del 40%, in coppi alla<br />

piemontese o simil coppo aventi colore tipico del cotto. I cornicioni devono, per aggetto,<br />

sagoma, spessore e materiali, uniformarsi a quelli tipici del luogo.<br />

La parola “preferibilmente” è da intendersi nel senso più restrittivo del termine, ovvero che<br />

le coperture devono essere a falde, fatta salva la presenza di particolari, chiare ed<br />

imprescindibili condizioni tecniche ostative alla loro realizzazione, in presenza delle quali<br />

saranno ammesse coperture piane ed adeguatamente coibentate.<br />

A parziale deroga di quanto sopra enunciato é ammessa , unicamente all’interno delle<br />

“Aree residenziale di riqualificazione”, la realizzazione di coperture piane nel caso in cui<br />

esse siano destinate a terrazzi , la presente deroga non può essere applicata nel caso di<br />

interventi su edifici di pregio storico/ architettonico.<br />

Tali strutture dovranno essere realizzate preferibilmente sulle testate dell’edificio nel<br />

rispetto dello sviluppo architettonico del medesimo in modo tale da evitare la<br />

realizzazione di superfetazioni edilizie.<br />

Esse non potranno avere uno sviluppo planimetrico maggiore del 10% della superficie<br />

coperta dell’edificio, con un minimo garantito di 12 mq. anche se eccedente tale<br />

percentuale.<br />

d) I balconi hanno sporgenza massima di 0,90 mt. su via pubblica e 1,20 verso i cortili e<br />

sono in lastra di pietra o in soletta di cemento a vista con ringhiere in legno o in ferro a<br />

semplici linee verticali con mancorrente in piattina di ferro.<br />

e) Le altezze interne dei vani abitabili non sono inferiori a mt 2,70. Altezze inferiori possono<br />

essere autorizzate se preesistenti e nell’ambito di interventi che non presuppongano la<br />

ristrutturazione edilizia dei fabbricati interessati, qualora si sostituisca l’orizzontamento.<br />

f) E’ vietata la realizzazione di costruzioni su pilotis fatta eccezione per gli interventi da<br />

realizzare su aree con problemi di natura idrogeologica. Tali interventi devono essere<br />

attentamente valutati sotto il profilo di compatibilità ambientale, con particolare attenzione<br />

alle architetture di tipologia tradizionale.<br />

g) I serramenti sono preferibilmente in legno smaltato con persiane o scuri in legno.<br />

E’ in ogni caso escluso l’ impiego di metalli e, in particolare, dell’ alluminio anodizzato<br />

per i serramenti. I serramenti per botteghe devono essere preferibilmente in legno o metallo<br />

smaltato (con esclusione tassativa di metalli a vista come alluminio anodizzato, ecc.).<br />

Norme tecniche di attuazione coordinate<br />

Maggio 2009<br />

15


Eventuali grate di protezione devono essere in ferro a disegno semplice, senza decorazioni o<br />

lavorazioni particolari.<br />

h) Nelle aree storico ambientali le pavimentazioni degli spazi pubblici, dei percorsi pedonali<br />

d'uso pubblico devono essere realizzate in pietra di fiume, in blocchetti di porfido o di altro<br />

materiale lapideo o cementizio avente analoghe caratteristiche o tipo di materiale come<br />

lastre di serizzo con eventuali parti in ammattonato.<br />

Le pavimentazioni degli spazi liberi privati devono uniformarsi ai tipi di materiale adottati<br />

per gli spazi pubblici, salva la possibilità di impiego del ghiaietto o di tappeto erboso, con<br />

esclusione di ogni manto bituminoso.<br />

i) Nelle aree storico ambientali e nelle aree di riqualificazione residenziale l'illuminazione<br />

degli spazi aperti, pubblici e privati, deve essere realizzata con lampade a braccio, o<br />

lampioni.<br />

l) Le recinzioni: muri pieni aventi altezza massima di m. 2,00 rispetto al piano di campagna<br />

(con le caratteristiche di cui al precedente punto b); siepi di altezza non superiore a m. 2,00;<br />

recinzione con cancellata avente altezza massima pari a 2,00 m., su zoccolatura avente<br />

altezza minore o uguale a m. 1,00.<br />

m) Le aree verdi o alberate esistenti o indicate dal Piano devono essere mantenute a verde.<br />

Le aree a verde privato possono essere coltivate ad orto o a vite.<br />

n) Le insegne e scritte pubblicitarie, bacheche …, devono essere oggetto di apposita<br />

autorizzazione. Possono essere realizzate secondo disegno uniforme studiato<br />

dall'Amministrazione (con l'eccezione dei segnali d'interesse pubblico) escludendo ogni<br />

elemento di alterazione o disturbo dell'ambiente e comunque nel rispetto del codice della<br />

strada.<br />

o) La tinteggiatura degli edifici ricadenti su tutto il territorio comunale, deve rispettare le<br />

norme e le prescrizioni contenute nel Piano del Colore<br />

2 Per gli edifici di pregio e di antico impianto nonché per gli edifici ricadenti in zona agricola<br />

con spiccate caratteristiche di architettura tradizionale e di valore documentario (cascine e<br />

rustici, ....) è prescritto, in caso di intervento, il rigoroso rispetto dei tipi, delle modulazioni,<br />

dei rapporti dei materiali preesistenti. Nel caso di riuso per altri usi consentiti dal Piano di<br />

vecchi fienili, porticati e magazzini agricoli, deve sempre essere resa possibile, mediante<br />

distacchi, scuretti e/o arretramento delle nuove pareti di tamponamento, la chiara lettura<br />

dell'impianto originario e, in particolare, di sistemi archivoltati.<br />

3 Gli interventi di nuovo impianto e di completamento a destinazione residenziale devono<br />

uniformarsi preferibilmente agli schemi tipologici di impianto allegati alle presenti norme.<br />

In area agricola le tipologie sono vincolanti.<br />

4 Le prescrizioni di cui sopra possono trovare ulteriori specificazioni in progetti di<br />

riqualificazione dello spazio pubblico, redatti dall'Amministrazione, così come previsti al<br />

successivo art. 23, punto 2.<br />

5 Al fine di integrare correttamente le previsioni urbanistiche con le caratteristiche<br />

paesaggistiche dei contesti territoriali circostanti, per un corretto inserimento e per<br />

mitigare l’ impatto ambientale, è obbligatorio la messa a dimora di essenze arboree di<br />

alto fusto e arbustive autoctone lungo tutto il perimetro delle aree degli impianti<br />

produttivi e commerciali in genere, nonché delle aziende agricole.<br />

Art. 5 bis Zonizzazione acustica e clima acustico.<br />

1 Con le controdeduzioni alla Variante strutturale al PRGC, adottata con OC n. 30 in data<br />

16.07.2003, è stato modificato il Piano di Classificazione Acustica del Comune di Isola<br />

d'Asti.<br />

Norme tecniche di attuazione coordinate<br />

Maggio 2009<br />

16


2 La valutazione puntuale della compatibilità acustica del progetto di Variante al Piano di<br />

Classificazione Acustica è contenuta nella apposita Relazione descrittiva adottata con D.C.<br />

n. 27 del 25.05.2006.<br />

3 In tale documento sono analizzate le modifiche apportate dalla Variante strutturale al<br />

PRGC indicando per ognuna di esse la compatibilità con il Piano di Classificazione<br />

Acustica.<br />

4 A seconda dei casi previsti dagli artt. 10 e 11 della LR n. 52/2000 e nei casi di nuova<br />

costruzione o sostituzione edilizia a fini residenziali, deve sempre essere effettuata<br />

l'apposita valutazione di impatto acustico o valutazione di clima acustico.<br />

5 Tali valutazioni devono chiaramente evidenziare se esiste la necessità di realizzazione di<br />

interventi di mitigazione acustica ed in particolare per la realizzazione di nuovi<br />

insediamenti abitativi prossimi a impianti, opere, insediamenti, infrastrutture o sedi di<br />

attività appartenenti a tipologie soggette all'obbligo di presentazione della documentazione<br />

di impatto acustico poiché fonti di emissioni sonore; la valutazione di clima acustico,<br />

redatta da tecnico competente in acustica ambientale deve garantire che tali opere<br />

permettano il rispetto di tutti i limiti vigenti assoluti e differenziali nell'ambiente abitativo.<br />

6 La realizzazione di tali opere è esclusivamente a carico del proponente l'opera.<br />

7 Allo stesso proponente, quale requisito fondamentale per l'acquisizione dell'abitabilità<br />

spetterà l'obbligo, una volta realizzate le opere, di presentazione di apposita relazione a<br />

firma di tecnico competente (e controfirmata dal proponente) in cui si attesta il<br />

conseguimento della conformità normativa.<br />

Art. 6 Documentazione da allegare alle domande di intervento per gli edifici di pregio<br />

e per gli edifici di antico impianto<br />

1 1) Manutenzione straordinaria<br />

a - documentazione fotografica delle fronti e/o parti oggetto di intervento con riferimento ai<br />

legami con l'insieme.<br />

b - rilievo quotato in scala 1:100 dell'edificio o delle parti dell'edificio in cui si inserisce<br />

l'intervento con evidenziazione dei caratteri, dei materiali esistenti e dei legami con le parti<br />

adiacenti.<br />

c - progetto quotato in scala 1:100 o in scala appropriata in piante, prospetto e sezioni degli<br />

interventi, con l'indicazione dei materiali da utilizzare.<br />

d - relazione di rilievo e di progetto.<br />

2 2) Restauro e risanamento conservativo, Ristrutturazione edilizia<br />

a - documentazione fotografica delle fronti e/o parti oggetto di intervento con riferimento ai<br />

legami con l'insieme.<br />

b - rilievo quotato in scala 1:100 dell'edificio o delle parti dell'edificio in cui si inserisce<br />

l'intervento con evidenziazione dei caratteri, dei materiali esistenti e dei legami con le parti<br />

adiacenti.<br />

c - eventuale segnalazione sugli elaborati di rilievo delle epoche di costruzione delle diverse<br />

parti dell'edificio.<br />

d - progetto quotato in scala 1:100 o in scala appropriata di piante, prospetto e sezioni degli<br />

interventi, con l'indicazione dei materiali da utilizzare.<br />

e - relazione di rilievo e di progetto.<br />

Norme tecniche di attuazione coordinate<br />

Maggio 2009<br />

17


Art. 7<br />

Attuazione del P.R.G.<br />

1 Il Piano Regolatore Generale si attua mediante autorizzazione, permesso di costruire,<br />

permesso di costruire convenzionato o attraverso strumento urbanistico esecutivo o altra<br />

procedura nel rispetto delle leggi vigenti, in relazione al tipo di intervento previsto.<br />

2 Le norme di piano definiscono le aree nelle quali è ammesso l'intervento a mezzo di<br />

autorizzazione o permesso di costruire e quelle in cui il permesso di costruire è subordinato<br />

alla approvazione di strumenti urbanistici esecutivi (S.U.E.) o permesso di costruire<br />

convenzionato.<br />

2bis Nell’ambito della formazione dei predetti Strumenti Urbanistici Esecutivi, per i lotti di<br />

qualunque destinazione urbanistica con le afferenti aree a servizi è possibile procedere alla<br />

rilocalizzazione, nell’ambito dello stesso perimetro previsto dal P.R.G.C., delle aree<br />

destinate a servizi fatte stanti le garanzie di fruibilità pubblica e della quantità delle stesse e<br />

dei volumi e/o superfici coperte previsti dal P.R.G.C.<br />

3 All’ interno del perimetro dell’ ambito sottoposto a S.U.E. in PRG, nella fase di formazione<br />

degli stessi strumenti, è ammesso procedere alla rilocalizzazione delle aree destinate a<br />

servizi, fatte salve la garanzia di fruibilità pubblica, delle quantità delle stesse, nonchè dei<br />

volumi delle superfici utili lorde e delle superfici coperte previsti dal PRG, nel caso che<br />

dette superfici a spazi pubblici non siano specificatamente delimitate sulle tavole di<br />

Piano.<br />

4 Dove le disposizioni normative indicano i tipi di intervento ammessi, si intende che tutti gli<br />

altri sono esclusi.<br />

5 Gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e risanamento conservativo<br />

sono sempre consentiti con la permanenza delle attività in atto, purché legittimamente<br />

insediate, anche se in contrasto con le destinazioni d'uso previste dal piano.<br />

Fanno eccezione gli edifici ricadenti su aree destinate dal PRG alla viabilità, per i quali sono<br />

ammessi esclusivamente interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria.<br />

6 Gli interventi, nelle Aree normative residenziali di nuovo impianto (art. 12) sono subordinati<br />

alla redazione di strumento urbanistico esecutivo di iniziativa pubblica o privata, estesa<br />

all’intero ambito, all’interno del quale devono essere meglio individuate e cedute<br />

gratuitamente o asservite all'uso pubblico, le aree per l'urbanizzazione primaria e le aree per<br />

i servizi pubblici nella misura di mq. 25 per ogni abitante/ vano insediabile nell’ area. Le<br />

modalità di attuazione dello SUE sono quelle stabilite dalle disposizioni urbanistiche<br />

vigenti. Nel caso in cui il PRG fornisca detti contenuti nella scheda normativa allegata, la<br />

trasformazione può avvenire con la procedura del permesso di costruire convenzionato ex<br />

art. 49 LR 56/77. La convenzione deve garantire la contestuale realizzazione delle opere di<br />

urbanizzazione primaria e secondaria e la realizzazione degli interventi privati. Le<br />

convenzioni devono rispettare i contenuti esplicitati al successivo comma 12.<br />

La trasformazione può essere realizzata anche per parti (comparti), a condizione che sia<br />

approvato un SUE esteso all’intero ambito, proposto da privati singoli o associati,<br />

proprietari degli immobili inclusi nell’area stessa, che rappresentino contemporaneamente<br />

almeno il 50,1% dell’imponibile catastale e dell’estensione dell’ambito.<br />

In relazione alle previsioni contenute nella scheda normativa allegata al PRG, non possono<br />

essere modificate le previsioni relative: a) alle quantità dell’edificazione e dei servizi; b) alle<br />

destinazioni d’uso; c) alle destinazioni delle aree per servizi specificatamente indicate in<br />

scheda normativa.<br />

Norme tecniche di attuazione coordinate<br />

Maggio 2009<br />

18


L’Amministrazione comunale può intervenire nell’area con piani di iniziativa pubblica. Le<br />

aree acquisite con i piani suddetti o con altre procedure, possono essere utilizzate anche per<br />

integrare gli interventi promossi dai privati, carenti di aree di concentrazione edificatoria o<br />

di aree per servizi o per la viabilità, sia con la cessione delle aree di concentrazione, sia<br />

incrementando gli oneri dovuti del costo sostenuto dall’Amministrazione comunale per<br />

l’acquisizione di pari aree a servizi e per la viabilità. In quest’ultimo caso i privati, con la<br />

monetizzazione delle aree a servizi e per la viabilità, acquistano le utilizzazioni edificatorie<br />

delle aree già di proprietà comunale, acquisite con le procedure di cui sopra, da trasferire<br />

sulle proprie aree di concentrazione.<br />

7 Gli interventi all'interno delle aree residenziali di completamento (art. 11), sono subordinate<br />

alla stipula di convenzione attuativa o atto di impegno unilaterale ex art. 49 comma 5 L.U.R.<br />

nell'ambito del quale devono essere cedute gratuitamente o monetizzate le aree destinate a<br />

servizi ad esse funzionalmente collegate nella misura minima di legge. Alla monetizzazione<br />

dovrà contestualmente corrispondere l’ acquisizione al patrimonio pubblico di una<br />

quantità di superficie a servizi analoga a quella che deve essere ceduta. II valore delle<br />

monetizzazioni deve essere definito sulla base dei costi reali dell'acquisizione pubblica; non<br />

deve essere consentita in ogni caso la monetizzazione degli spazi di sosta e dei parcheggi di<br />

zona.<br />

8 Gli interventi nelle aree produttive, negli ambiti per la lavorazione di inerti e nelle aree<br />

turistico ricettive, sono subordinati alla stipula di convenzione attuativa o atto di impegno<br />

unilaterale ex art. 49, 5° comma LUR nell’ambito della quale devono essere cedute<br />

gratuitamente o asservite all’uso pubblico o monetizzate le aree destinate a servizi. Il<br />

ricorso alla monetizzazione potrà avvenire nel caso la localizzazione o la superficie dell’<br />

area oggetto di intervento non consentano in tutto o in parte autonome dotazioni di spazi<br />

pubblici. II valore delle monetizzazioni deve essere definito sulla base dei costi reali<br />

dell'acquisizione pubblica; non deve essere consentita in ogni caso la monetizzazione degli<br />

spazi di sosta e dei parcheggi di zona.<br />

9 Nell'Area per attività commerciali, art. 15, gli interventi di nuovo impianto sono subordinati<br />

alla redazione di strumento urbanistico esecutivo di iniziativa pubblica o privata. Nelle Aree<br />

commerciali consolidate gli interventi di cambio di destinazione d’uso verso destinazioni<br />

commerciali sono subordinati alla redazione di S.U.E. o di permesso di costruire<br />

convenzionato (nel rispetto delle disposizioni dell’ art. 26 della LUR), nell’ambito della<br />

quale devono essere cedute gratuitamente o asservite all’uso pubblico le aree da destinare al<br />

parcheggio pubblico o di uso pubblico. Il ricorso alla monetizzazione potrà avvenire nel<br />

caso la localizzazione o la superficie dell’ area oggetto di intervento non consentano in<br />

tutto o in parte autonome dotazioni di spazi pubblici. II valore delle monetizzazioni deve<br />

essere definito sulla base dei costi reali dell'acquisizione pubblica; non deve essere<br />

consentita in ogni caso la monetizzazione degli spazi di sosta e dei parcheggi di zona.<br />

10 Il rilascio del permesso di costruire relativo ad insediamenti commerciali deve rispettare le<br />

procedure dell’art. 26 comma 6 e seguenti della L.R. 56/77 e s.m.i.<br />

10 bis Le nuove attività commerciali o gli interventi di cambio di destinazione d'uso verso<br />

destinazioni commerciali, all’interno dell’addensamento A1 e delle localizzazioni L2,<br />

devono garantire le aree da destinare al parcheggio nel rispetto delle prescrizioni riportate<br />

nella Deliberazione Comunale di adeguamento alle disposizioni legislative sul commercio.<br />

10 ter Per la correlazione stabilita dai D.lgs. 114/1998, art. 6, punto 2, lettera d) nonché dall'art. 28<br />

deliberazione C.R. 563-13414 del 29.10.1999, le domande di permesso di costruire o di<br />

autorizzazione per destinazioni di commercio al dettaglio dovranno essere valutate anche<br />

nella loro rispondenza, ai criteri per gli insediamenti delle attività commerciali, quali definiti<br />

dagli atti regionali e comunali.<br />

In particolare la verifica riguarderà il fabbisogno dei parcheggi, la salvaguardia dei beni<br />

culturali e ambientali e, per le strutture di oltre 1800 mq. di superficie di vendita, le<br />

verifiche sulla viabilità.<br />

Norme tecniche di attuazione coordinate<br />

Maggio 2009<br />

19


Per le medie strutture di vendita il tutto è disciplinato nella Deliberazione Comunale di<br />

adeguamento alle disposizioni legislative sul commercio.<br />

In relazione ai criteri per il rilascio delle autorizzazioni relative alle medie strutture di<br />

vendita, per quanto non previsto nella sopra chiamata Deliberazione valgono gli indirizzi<br />

generali e i criteri di programmazione urbanistica stabiliti dalla Regione.<br />

11 Le aree per servizi ex art. 21 L.U.R. (istruzione, attrezzature collettive, verde, parcheggi)<br />

devono essere computate, per ogni singolo intervento, separatamente per le parti aventi<br />

destinazione residenziale, produttiva, direzionale, commerciale.<br />

12 Convenzioni attuative<br />

Le convenzioni attuative o gli atti di impegno unilaterale ex art. 49, 5° comma LUR<br />

disciplinano, fatto salvo quanto ulteriormente specificato nelle diverse aree normative:<br />

1) le modalità e i tempi di realizzazione degli interventi;<br />

2) le modalità di utilizzo delle capacità edificatorie delle aree destinate alla viabilità e ai<br />

servizi;<br />

3) la cessione gratuita, l’assoggettamento all’uso pubblico o la monetizzazione delle aree<br />

destinate a servizi da parte dei privati;<br />

4) la realizzazione delle opere di urbanizzazione;<br />

5) la definizione degli oneri di urbanizzazione;<br />

6) le eventuali quote di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata, agevolata o<br />

convenzionata;<br />

7) l'impegno di coltivare o far coltivare a vite le aree destinate a tutela ambientale in PRG,<br />

per un periodo non inferiore a 10 anni;<br />

8) gli impegni da parte dei soggetti attuatori, per nuovi insediamenti commerciali ricadenti<br />

all’interno dell’addensamento A1 e delle localizzazioni L2, a garantire la verifica d’impatto<br />

economico – ambientale nel rispetto dei contenuti delle deliberazioni comunali sul<br />

commercio.<br />

13 Le convenzioni ex art. 49 5° comma della L.U.R. possono essere sostituite da atti di<br />

impegno unilaterale.<br />

14 Le aree da cedere gratuitamente al Comune o da asservire all'uso pubblico devono, di<br />

norma, costituire un unico appezzamento; la loro localizzazione ed eventuale frazionamento,<br />

in congrua relazione con la superficie complessiva in dismissione, devono essere accettate<br />

dal Comune in sede di convenzionamento o atto di impegno unilaterale.<br />

E’ ammessa la monetizzazione delle aree a parcheggio nel caso l’Amministrazione realizzi<br />

direttamente il servizio.<br />

14 bis Con riferimento all’area di nuovo impianto commerciale 05, per il verde posto all’esterno<br />

dell’ambito del P.P., ma costituenti fabbisogno di aree standard, per attività commerciali,<br />

insediate all’interno dell’ambito del PP, la dismissione o l’asservimento all’uso pubblico<br />

delle stesse sia disciplinato all’atto del rilascio del permesso di costruire relativo all’attività<br />

commerciale stessa.<br />

Le aree a standard destinate a parcheggio per il soddisfacimento del fabbisogno minimo<br />

di legge devono essere reperite all’ interno del perimetro del PP al piano terra o in<br />

strutture multipiano in elevazione fuori terra, anche sul solaio di copertura degli edifici a<br />

destinazione commerciale.<br />

15 Con separati provvedimenti l'Amministrazione stabilisce i contenuti della convenzione con<br />

particolare riferimento agli oneri di urbanizzazione da pagare, al valore della<br />

monetizzazione delle aree a servizio, alla durata dell'impegno di cui al precedente comma 12<br />

punto 7 in relazione all'ubicazione e all'estensione delle aree da coltivare a vite.<br />

16 Tutti gli interventi devono rispettare le prescrizioni contenute nelle “Norme di attuazione<br />

della carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e dell’idoneità all’utilizzazione<br />

Norme tecniche di attuazione coordinate<br />

Maggio 2009<br />

20


urbanistica nonché le ulteriori prescrizioni contenute nel cronoprogramma allegato alle<br />

presenti N.d.A. di cui costituiscono parte integrante.<br />

Nelle aree comprese all’ interno del PP (area commerciale O5) e nelle aree a servizi P15<br />

bis e V10 dovranno invece essere rispettate le prescrizioni contenute nella Relazione<br />

Geologico- Tecnica, datata aprile 2003, adottata con la presente Variante nonché<br />

ulteriori precisazioni trasmessa in fase controdeduttiva a seguito dei specifici pareri dell’<br />

Arpa prot. n. 16181/2005 del 23/ 10 / 2003 e prot. N. 116771/SC14 del 14/ 09/ 2004.<br />

Sono inoltre da rispettare le prescrizioni indicate nella relazione geologica-tecnica<br />

(redatta a Giugno 2005 e adottata con D.C. n. 16 del 18.6.2005).<br />

Inoltre, l'attivazione delle opere necessarie alla realizzazione delle nuove viabilità: strada<br />

dei Roveri, rotatoria lungo la strada dei Roveri, collegamento da quest’ultima all'area 05,<br />

che ricadono in classe di edificabilità geologica III indifferenziata è sottoposta al<br />

conseguimento della dichiarazione di pubblica utilità e all'autorizzazione del Presidente<br />

della Giunta Regionale, ai sensi dell'art. 31 della LR 56/77 smi<br />

17 Il P.R.G. individua le zone di recupero ex L. 457/78 art. 27 senza delimitare ambiti da<br />

assoggettare a piano di recupero.<br />

Norme tecniche di attuazione coordinate<br />

Maggio 2009<br />

21


TITOLO II<br />

AREE NORMATIVE: CLASSIFICAZIONE, REGOLE<br />

E PARAMETRI <strong>DI</strong> TRASFORMAZIONE<br />

Art. 8<br />

Aree normative: classificazione<br />

1 Il territorio comunale è suddiviso in aree normative, distintamente individuate nella<br />

cartografia del P.R.G.<br />

2 Le aree normative, in relazione alle caratteristiche morfologiche, all'epoca dell'impianto<br />

urbano e del tessuto edilizio, agli obiettivi di modificazione o di conservazione contenuti nel<br />

piano, forniscono i parametri di trasformazione urbanistici ed edilizi. Si articolano in:<br />

1. Area storico-ambientale<br />

2. Area residenziale di riqualificazione<br />

3. Area di completamento<br />

4. Area a PEEP<br />

5. Area residenziale di nuovo impianto<br />

6. Area per le attività produttive<br />

7. Area per le attività commerciali<br />

8. Area turistico-ricettiva e per il tempo libero<br />

9. Area agricola<br />

10. Area boscata<br />

11. Area di tutela ambientale e aree a vocazione vitivinicola<br />

12. Area per attività estrattive<br />

13. Aree per servizi<br />

14. Aree per la viabilità<br />

3 Le aree normative sono riportate sulle tavole di piano 1:5000, 1:2000 e 1:1000.<br />

Art. 9<br />

Area storico-ambientale<br />

1 Il Piano definisce "Area storico ambientale" la parte di territorio individuata nelle tavole di<br />

Piano 1:1000 e 1:5000 il cui valore storico-ambientale è ritenuto un bene da conservare e da<br />

valorizzare.<br />

Il Piano individua come elemento qualificante la valorizzazione del sistema degli spazi<br />

pubblici (piazze - vie) e dei cortili privati intesi come matrice della struttura urbana e<br />

dell'ambiente costruito.<br />

2 Gli interventi sono finalizzati alla tutela dei valori storico-ambientali attraverso una corretta<br />

lettura della morfologia urbana, della tipologia e dei materiali costruttivi.<br />

3 La delimitazione dell'area storico-ambientale costituisce perimetro del Centro Storico ai<br />

sensi dell'art. 24 della L.U.R.; tale area è classificata di cat. A secondo il D.M. 2.4.68 n.<br />

1444 e di recupero ai sensi e per gli effetti dell'art. 27 e seguenti della legge 457/78.<br />

A. Individuazione dei gruppi di edifici<br />

4 Il piano individua e diversamente disciplina i seguenti gruppi di edifici:<br />

5 1) Edifici di pregio: comprendono le chiese, gli edifici rappresentativi e le relative<br />

pertinenze. Tali edifici sono tutti vincolati ai sensi della L.1089/39.<br />

Norme tecniche di attuazione coordinate<br />

Maggio 2009<br />

22


6 2) Edifici di antico impianto: comprendono gli edifici di antico impianto che connotano<br />

l'ambiente urbano e l'attività rurale.<br />

7 3) Edifici recenti: comprendono prevalentemente gli edifici costruiti dopo il 1945 e gli<br />

edifici in cui ristrutturazioni recenti hanno compromesso irrimediabilmente i caratteri<br />

originari.<br />

B. Individuazione delle parti degli edifici<br />

8 Gli edifici di antico impianto sono disciplinati in relazione alle seguenti parti a cui fanno<br />

riferimento i tipi di intervento ammessi:<br />

9 a) Fronte degli edifici verso spazi pubblici e privati;<br />

comprende le fronti con i relativi risvolti e raccordi, le coperture (orditura, falde, terrazze,<br />

abbaini, sistemi di camini e altri elementi accessori), prospettanti su spazio pubblico e<br />

privato o in continuità visiva con esso; androni costituenti dilatazioni spaziali della scena<br />

urbana ed elementi di collegamento con spazi di cortile e di giardino privato.<br />

10 b) Interno dei corpi di fabbrica<br />

comprende gli ambienti interni delimitati dalle fronti interne ed esterne degli edifici e della<br />

copertura.<br />

11 c) Rustici<br />

Edifici a destinazione agricola o a magazzino non più utilizzati e suscettibili di radicali<br />

trasformazioni verso altre destinazioni, nel rispetto dei tipi di intervento esplicitati all’art.4<br />

comma 8 punto g) 2 e nella tabella allegata al presente articolo.<br />

C. Edifici esistenti: tipi di intervento<br />

12 All'interno dell'area storico ambientale, gli interventi ammessi sugli edifici sono indicati<br />

nella "Tabella dei tipi di intervento" riportata a fine articolo. Essi devono essere attuati<br />

secondo le definizioni dell'art. 4 riferite alle 4 parti in cui sono stati contraddistinti gli<br />

edifici.<br />

Gli interventi descritti nella "Tabella dei tipi di intervento" sono integrati dalle seguenti<br />

specificazioni:<br />

13 La manutenzione ordinaria e straordinaria è sempre ammessa. Per gli edifici di pregio tali<br />

interventi devono essere effettuati con le cautele e le prescrizioni del restauro.<br />

14 E' ammesso il recupero, a usi residenziali, dei rustici e dei sottotetti nel rispetto delle<br />

normative vigenti nel settore residenziale e in particolare della LR n.21/1998 e LR n.<br />

9/2003.<br />

E' consentito il riutilizzo delle volumetrie crollate nell'esatta posizione indicata nella mappa<br />

di impianto (1934) e aventi altezza non superiore a quella degli edifici adiacenti solo se<br />

conforme alla ricostruzione filologica dei volumi del fabbricato originario, nell'ambito di<br />

un apposito Piano di Recupero.<br />

15 Nel caso di recupero di edifici ad uso abitativo e ad attività turistico ricettiva è consentito un<br />

ampliamento una tantum del 20% del volume residenziale esistente, per adeguamento<br />

igienico e funzionale, mediante il recupero di altri e contigui fabbricati esistenti.<br />

16 Contestualmente al recupero dei volumi che determinano nuove unità immobiliari, nuove<br />

attività turistico ricettive o l'ampliamento delle stesse, deve essere realizzata in sottosuolo o<br />

al piano terreno degli edifici, una superficie a parcheggio pari a 1 mq di parcheggio, ogni 10<br />

mc di nuova volumetria recuperata, incrementata di una quantità pari alla superficie dei<br />

parcheggi eventualmente demoliti nell'intervento. Nel caso sia impossibile la creazione di<br />

parcheggi nel corpo del fabbricato, gli stessi possono essere realizzati nel raggio di m. 50.<br />

Norme tecniche di attuazione coordinate<br />

Maggio 2009<br />

23


17 Le aree libere devono essere sistemate a verde o pavimentate con le caratteristiche elencate<br />

al precedente art. 5 punto h) o lasciate in terra battuta.<br />

Le aree a verde privato esistenti devono essere mantenute.<br />

18 Devono essere mantenuti i vecchi muri di recinzione a parete piena verso spazio pubblico;<br />

possono essere oggetto di parziali rifacimenti, quando le condizioni statiche del manufatto lo<br />

richiedano.<br />

19 Per gli edifici recenti (gruppo 3), è ammesso l'intervento di sostituzione nel rispetto dei fili<br />

edilizi consolidati e del volume preesistente, di una altezza massima di 7 metri; non può in<br />

ogni caso essere superata l'altezza degli edifici adiacenti di antico impianto.<br />

Tale intervento deve avvenire solo per migliorare l’ inserimento nel contesto storico ed<br />

ambientale dell’ edificio oggetto di intervento ed essere attuato con le modalità di cui al<br />

precedente art.4 comma 7 delle presenti N.T.A. e previa redazione di P.d.R. da sottoporre al<br />

preventivo parere della Commissione Regionale di cui al 2° comma dell’art. 91 bis della<br />

L.R. 56/77 s.m.i.<br />

20 Negli edifici in cui interventi recenti abbiano compromesso i caratteri storico-architettonici,<br />

le prescrizioni relative di tipi di intervento si intendono riferite soltanto alle parti<br />

dell'edificio che ancora presentino le caratteristiche proprie degli edifici storici; per le parti<br />

compromesse, riscontrabili nella documentazione di rilievo dello stato attuale, sono<br />

consentiti gli interventi di manutenzione, restauro, risanamento conservativo,<br />

ristrutturazione edilizia di tipo A, secondo le prescrizioni dell'art. 4, alla condizione che non<br />

entrino in contrasto con le indicazioni di piano sulle restanti parti dell'edificio e concorrono<br />

a ripristinare l'impianto storico e i caratteri edilizi originari del fabbricato.<br />

21 Per gli edifici di antico impianto, nel caso venga dimostrato, attraverso idonea<br />

documentazione, la condizione di oggettivo degrado indipendente dalla volontà del<br />

proprietario, che ne pregiudichi il recupero totale o parziale, sono consentiti interventi di<br />

ristrutturazione edilizia di tipo A estesa a tutte le parti dell’ edificio o di sostituzione per<br />

gli edifici degradati individuati nelle tavole di Piano (tav. B4), intesa come demolizione e<br />

fedele ricostruzione, nel rispetto delle caratteristiche tipologiche e dei caratteri costruttivi<br />

dell’edificio originario<br />

Sono consentite in casi eccezionali e con la procedura del P.d.R. di iniziativa pubblica<br />

limitate traslazioni non superiori a m. 2 dal filo edilizio preesistente per ragioni dettate dalla<br />

pubblica viabilità.<br />

D. Modalità attuative<br />

22 Nell' area storico ambientale gli interventi si attuano attraverso il rilascio di autorizzazioni,<br />

permessi di costruire da sottoporre al preventivo e vincolante parere della Commissione<br />

Regionale di cui all’art.91 bis della L.R. 56/77 s.m.i., parere già da prevedersi<br />

preventivamente agli interventi di sostituzione edilizia, o altra procedura nel rispetto delle<br />

leggi vigenti, in relazione ai tipi di intervento previsti.<br />

23 Nel caso vengano frazionati sedimi liberi conseguenti alla creazione di nuove unità<br />

immobiliari, è obbligatoria la redazione di S.U.E. finalizzato a garantire lo stato dei luoghi e<br />

l’accesso a tutte le unità immobiliari.<br />

24 Nel caso di interventi di ristrutturazione edilizia di tipo B che porti alla creazione di nuove<br />

unità immobiliari o al recupero di un corpo di fabbrica autonomo, o di sostituzione per gli<br />

edifici recenti e per gli edifici degradati individuati nelle tavole di piano B4, è obbligatoria<br />

la redazione del P.d.R.<br />

25 Il progetto di intervento deve prevedere uno studio esteso ad una parte sufficientemente<br />

ampia, tale da dimostrare i legami d'insieme, il corretto inserimento dell'intervento rispetto<br />

Norme tecniche di attuazione coordinate<br />

Maggio 2009<br />

24


ai caratteri storico architettonici dell'ambiente e le modalità costruttive degli edifici<br />

compresi nell'intorno, con particolare attenzione per le parti comuni.<br />

E. Destinazioni d'uso<br />

26 La destinazione è residenziale (v. art. 3 punto 1). Sono consentite al piano terreno degli<br />

edifici prospettanti su spazio pubblico le attività commerciali al dettaglio, artigianato di<br />

servizio, studi professionali nella misura massima di mq 150 di S.U.L. per ogni nuova<br />

attività (v. art. 3 punti 4A e 5A), al piano terreno degli edifici prospettanti su spazi privati la<br />

destinazione a parcheggio (v. art. 3 punto 7) e a tutti i piani la destinazione turistico-ricettiva<br />

(v. art. 3 punto 2A).<br />

27 Per la creazione di nuove superfici a destinazione commerciale devono essere reperite,<br />

anche all’interno dei cortili, aree da destinare a parcheggio nella misura di 1 mq ogni mq di<br />

nuova S.U.L. commerciale.<br />

Art. 10<br />

Area residenziale di riqualificazione<br />

1 Il piano definisce "Area residenziale di riqualificazione" l'insieme delle aree edificate con<br />

precedenti piani, area nella quale si individua l'esigenza di migliorare la qualità urbana e la<br />

dotazione dei servizi. Non sono consentite nuove edificazioni se non pertinenze ad edifici<br />

già esistenti.<br />

2 Interventi ammessi: ristrutturazione edilizia, completamento, sostituzione.<br />

3 Per gli edifici di pregio e caratterizzanti il tessuto storico vigono le norme di tutela ed i tipi<br />

di intervento particolari riportati all'art. 9 punto C e gli ampliamenti di cui ai successivi<br />

commi 5 e 6. Tali ampliamenti devono essere effettuati solo verso spazio privato. In assenza<br />

di affaccio verso spazio privato l’ampliamento deve essere realizzato verso lo spazio<br />

pubblico di minore importanza, nel rispetto delle caratteristiche ambientali dello spazio<br />

pubblico stesso, delle caratteristiche tipologiche di impianto degli edifici e degli originali<br />

materiali costruttivi.<br />

E’ consentito:<br />

4 Il recupero, a usi residenziali, dei magazzini agricoli, dei rustici, anche con la chiusura e<br />

l’utilizzo di tali spazi e la creazione di nuove aperture sulle fronti.<br />

5 L'ampliamento, una tantum, del 20% della volumetria esistente (25 mq di S.U.L. sono<br />

consentiti anche se eccedono tale percentuale), necessario al miglioramento degli impianti<br />

igienico-sanitari o al miglioramento funzionale degli edifici stessi, per gli edifici uni e<br />

bifamiliari e per gli edifici aventi più di due unità immobiliari nate dal frazionamento di<br />

unità immobiliari preesistenti senza che ciò abbia comportato modifiche all’impianto<br />

tipologico dell’edificio originario.<br />

6 L’ampliamento una tantum nella misura massima pari al 20% della S.U.L. esistente per le<br />

attività ricettive e produttive legittimamente insediate, purché non nocive e moleste.<br />

7 Interventi di ristrutturazione edilizia di tipo A o B senza aumento di S.U.L. per le attività<br />

agricole insediate purché non nocive e moleste e compatibili con la residenza.<br />

7bis L’ampliamento disciplinato al precedente comma 3 non è consentito per gli edifici costruiti<br />

dopo il 28 agosto 1998, data di entrata in vigore dalla precedente variante generale al<br />

PRGC, in base ai cui disposti tali edifici sono stati costruiti<br />

Norme tecniche di attuazione coordinate<br />

Maggio 2009<br />

25


A. Parametri urbanistici ed edilizi<br />

8 Altezza massima: m. 7,50, 10 se preesistenti.<br />

9 Piani: n. 2, piani 3 se preesistenti.<br />

10 Distanza da confini privati: m. 5 o in aderenza.<br />

11 Distanza tra fabbricati: m. 10 o aderenza.<br />

Per interventi di completamento per altezze di edifici non superiori a m. 7,50 sono<br />

consentite distanze inferiori da confini e tra fabbricati, comunque non inferiori a m. 3, tra<br />

pareti o porzioni di pareti non finestrate di edifici non confrontanti.<br />

12 Rapporto di copertura: 50% del lotto.<br />

13 Area libera: il 50% dell'area libera deve essere a verde.<br />

14 Filo edilizio: rispetto del filo edilizio preesistente.<br />

Non sono sottoposti all’obbligo di tale prescrizione le sopraelevazioni di edifici esistenti e<br />

l’ampliamento degli stessi, a condizione che l’ampliamento avvenga dal lato opposto<br />

dell’infrastruttura viaria.<br />

15 E’ consentita la costruzione di bassi fabbricati così come disciplinati nel precedente art. 2<br />

comma 14 punto 12) e nel rispetto dei parametri urbanistici ed edilizi elencati al presente<br />

punto A.<br />

16 Contestualmente al recupero dei volumi e della creazione di nuove unità immobiliari deve<br />

essere realizzata, nel corpo dell’edificio, in sottosuolo o in un raggio non superiore a m. 50,<br />

una superficie a parcheggio pari a 1 mq ogni 10 mc di nuova volumetria recuperata o<br />

realizzata.<br />

B. Modalità attuative<br />

17 Il piano si attua attraverso autorizzazioni, permessi di costruire, o altra procedura nel<br />

rispetto delle leggi vigenti, in relazione al tipo di intervento previsto.<br />

18 Nel caso vengano frazionati sedimi liberi conseguenti alla creazione di nuove unità<br />

immobiliari, è obbligatoria la redazione di strumento urbanistico esecutivo (SUE),<br />

finalizzato a garantire lo stato dei luoghi e l’accesso a tutte le unità immobiliari.<br />

C. Destinazioni d’uso<br />

19 La destinazione è residenziale (v. art. 3 punto 1). Al piano terreno sono consentite le attività<br />

commerciali al dettaglio, artigianato di servizio e di produzione, compatibili con la<br />

residenza, purché non nocive o moleste (art.3 punto 4A e B), studi professionali (art.3 punto<br />

5A) nella misura massima di 150 mq di S.U.L. per ogni nuova attività, autorimesse e<br />

parcheggi (art.3 punto 7) e a tutti i piani la destinazione turistico-ricettiva (v. art. 3 punto<br />

2A).<br />

19 bis All’interno dell’addensamento A1, l’attivazione di nuove attività commerciali è disciplinata<br />

secondo i criteri e le procedure stabile nella Deliberazione del Consiglio Comunale n. 47 del<br />

21 dicembre 2002 di adeguamento alle disposizioni legislative sul commercio.<br />

20 Per la creazione di nuove superfici a destinazione commerciale devono essere reperite,<br />

anche all’interno dei cortili aree da destinare a parcheggio nella misura stabilita nella<br />

Deliberazione Comunale di adeguamento alle disposizioni legislative sul commercio, che<br />

non dovrà essere comunque inferiore a 1 mq. per ogni mq. di SUL di pavimento.<br />

Norme tecniche di attuazione coordinate<br />

Maggio 2009<br />

26


21 D. Ambiti da trasformare<br />

Sono le parti dell'area residenziale di riqualificazione indicate nella tavola di piano in cui<br />

sono previsti interventi misti di sostituzione e di completamento.<br />

Le schede allegate indicano il perimetro degli ambiti, gli interventi ammessi e le modalità<br />

attuative.<br />

22 L'area residenziale di riqualificazione è classificata zona di categoria B secondo il D.M.<br />

02.04.68 n.1444 e di recupero ai sensi della legge 457/78.<br />

Art. 11<br />

Area di completamento<br />

1 Il piano classifica area di completamento l'insieme di aree inedificate già urbanizzate in cui<br />

il Piano consente una nuova edificazione.<br />

A. Parametri urbanistici ed edilizi<br />

2 Indice di densità edilizia fondiario: mc/mq 0,60<br />

Indice di densità edilizia fondiario: mc/mq 0,635 ( per il lotto C1 Molini)<br />

Indice di densità edilizia fondiario: mc/mq 0,585 ( per il lotto C3 Molini)<br />

Indice di densità edilizia territoriale per il lotto C19: 0,40 mc/mq<br />

3 Altezza massima m.7,50<br />

4 Piani: 2;<br />

5 Distanza dai confini privati: m.5 o in aderenza;<br />

6 Distanza tra fabbricati: m.10 o in aderenza;<br />

7 Distanza dal ciglio stradale: m. 6;<br />

8 Rapporto di copertura: 30% del lotto;<br />

9 Area libera: il 50% dell'area libera deve essere sistemato a verde.<br />

Tutti gli interventi devono salvaguardare, se di pregio, l'impianto arboreo preesistente.<br />

A.1. Prescrizioni particolari<br />

9 bis Per i materiali e i trattamenti superficiali, nonché per le coloriture e le tonalità da adottare si<br />

deve far riferimento al Piano del colore (Norme di attuazione art. 18 e seguenti) con<br />

specifico riferimento per i colori a quelli delle tradizioni locali.<br />

Tutti gli interventi devono salvaguardare, se di pregio, l'impianto arboreo preesistente.<br />

Per le aree dislocate lungo le strade di competenza provinciale, regionale o statale<br />

vengono richiamati i disposti di cui ai commi 12 e 13 dell’art. 22 delle N.T.A. del P.R.G.C.<br />

All’interno dell’area di nuova previsione C21 gli interventi edilizi dovranno prevedere un<br />

idoneo sistema di raccolta e riutilizzo delle acque meteoriche, le acque reflue dei nuovi<br />

fabbricati dovranno essere convogliate in fognatura collegata con idoneo impianto di<br />

depurazione. Le aree di sosta per autoveicoli, le aree destinate a percorsi ecc dovranno<br />

essere preferibilmente realizzate con superfici drenanti.<br />

B. Modalità attuative<br />

10 Il piano si attua attraverso permessi di costruire o S.U.E., secondo le modalità di attuazione<br />

precisate all’art. 7 punto 7 e seguenti e ulteriormente precisato, per ogni lotto nell’allegata<br />

scheda o altra procedura nel rispetto delle leggi vigenti, in relazione al tipo di intervento<br />

previsto.<br />

Norme tecniche di attuazione coordinate<br />

Maggio 2009<br />

27


10 bis Si deve procedere con il SUE nel caso venga modificata all’ interno dell’ area la<br />

localizzazione dei servizi<br />

10 ter Si deve procedere con il SUE nel caso vengano frazionati i lotti<br />

C. Destinazioni d’uso<br />

11 La destinazione d’uso prevalente è residenziale (v. art.3 punto 1).<br />

Al piano terreno degli edifici esistenti o di nuova edificazione sono inoltre consentite le<br />

attività commerciali al dettaglio, artigianato di servizio e di produzione, compatibili con la<br />

residenza, purché non nocive o moleste (art. 3 punto 4A e B), studi professionali (art. 3<br />

punto 5A) nella misura massima di 150 mq di S.U.L. per ogni nuova attività, autorimesse e<br />

parcheggi (art. 3 punto 7).<br />

12 Per la creazione di nuove superfici a destinazione commerciale devono essere reperite,<br />

anche all'interno dei cortili, aree da destinare a parcheggio nella misura di 1 mq per ogni mq<br />

di nuova S.U.L. commerciale.<br />

13 L'area di completamento è classificata zona di categoria C secondo il D.M. 2/4/68 n.1444.<br />

Art. 12<br />

Area residenziale di nuovo impianto<br />

1 Il piano individua le aree normative di nuovo impianto e, all’interno di queste, le aree di<br />

concentrazione dell’edificazione, le aree minime da cedere gratuitamente o da assoggettare<br />

all’uso pubblico per la realizzazione dei servizi pubblici e per la viabilità.<br />

Gli interventi dovranno rispettare le seguenti indicazioni normative:<br />

le aree destinate a soddisfare gli standard a parcheggio pubblico e privato, salvo diverse<br />

disposizioni in materia di inquinamento, dovranno essere realizzate in via prioritaria con<br />

pavimentazioni di tipo semipermeabili;<br />

la viabilità interna e la viabilità pubblica, per l’intero tratto che fronteggia l’area di<br />

intervento, dovranno essere dotate di spazi di sosta, di aree ecologiche per la raccolta dei<br />

rifiuti e di marciapiedi utilizzabili anche per l’alloggiamento di sottoservizi.<br />

Almeno il 10% della superficie destinata a servizi generali di comparto dovrà essere<br />

destinata a verde permeabile.<br />

La progettazione architettonica degli interventi dovrà porsi in corretta dialettica formale<br />

con l’esistente, con riferimento all’orografia ed in relazione ai volumi edilizi preesistenti.<br />

A. Parametri urbanistici ed edilizi<br />

2 Indice di densità edilizia territoriale: 0,60 mc/mq esteso a tutte le aree destinate alla<br />

concentrazione edificatoria e alle aree destinate alla viabilità e ai servizi.<br />

Indice di densità edilizia territoriale per l’area E3 e per l’area a verde pubblico VE3<br />

costituente unico ambito di trasformazione: 0,50 Mc/mq esteso a tutte le aree destinate<br />

alla concentrazione edificatoria e alle aree destinate alla viabilità e ai servizi.<br />

3 Altezza massima: 7,50 m.per le aree E1, E4 e 6,50 m. per l’area E3;<br />

4 Piani: n.2;<br />

5 Distanza dai confini privati: m.5 o aderenza;<br />

6 Distanza fra fabbricati: m. 10 o aderenza;<br />

7 Distanza da strade: mt. 6;<br />

8 Rapporto di copertura: 30% del lotto.<br />

Norme tecniche di attuazione coordinate<br />

Maggio 2009<br />

28


9 Le recinzioni devono essere poste su filo strada: possono essere arretrate un massimo di m. 2<br />

secondo le indicazioni fornite dall’Amministrazione in sede di progetto di opera pubblica<br />

della strada e recepite in sede di SUE o in sede di rilascio di permesso di costruire e in ogni<br />

caso devono essere rispettate, ove prescritto, le distanze minime del Codice della strada,<br />

poste al di fuori del perimetro del centro abitato.<br />

10 Area libera: il 50% dell'area libera deve essere sistemata a verde privato o coltivata a vite.<br />

11 Le modalità di trasformazione delle aree sono indicate nelle schede normative allegate. Per<br />

ciascuna delle aree le schede normative allegate al piano precisano: l’assetto infrastrutturale,<br />

le aree di concentrazione dell’edificazione, ovvero gli spazi in cui organizzare le<br />

utilizzazioni edificatorie, le quantità minime delle aree da cedere per servizi. In sede di<br />

progetto tali indicazioni devono essere rispettate.<br />

B. Modalità attuative<br />

12 La trasformazione all’interno delle aree di nuovo impianto è sottoposta alla procedura dello<br />

Strumento urbanistico esecutivo di iniziativa pubblica o privata esteso all’intera area (v. art.<br />

7 comma 6 e seguenti e precedente comma 11)<br />

13 Lo Strumento urbanistico esecutivo individua le aree di concentrazione edificatoria e le aree<br />

da destinare a servizio e per la viabilità sino al raggiungimento della dotazione sufficiente a<br />

garantire il rispetto dell’art. 21, L.R. 56/77 s.m.i., anche in difformità all’individuazione<br />

del servizio effettuato sulle tavole di Piano.<br />

14 E’ facoltà dell’Amministrazione procedere alla realizzazione della viabilità e delle opere di<br />

urbanizzazione, anche prima dell’attivazione delle trasformazioni private, attraverso le<br />

modalità di esproprio.<br />

15 Nei casi di realizzazione diretta del servizio da parte della pubblica Amministrazione, è<br />

ammessa la monetizzazione.<br />

C. Destinazioni d’uso<br />

16 La destinazione è residenziale (v. art. 3 punto 1).<br />

17 Per le attività agricole in atto è consentita la prosecuzione dell’attività fino alla<br />

trasformazione prevista dal Piano.<br />

18 L’area è considerata di categoria C secondo il D.M. 2/4/68 n. 1444, di ristrutturazione<br />

urbanistica ai sensi dell’art. 13 della LUR.<br />

Art. 13<br />

Area per l’Edilizia economica popolare<br />

1 Il piano individua e localizza le aree per l’edilizia economica e popolare.<br />

Area n.1 – Area PEEP esistente<br />

Area n.2- Area PEEP di nuovo impianto<br />

A. Parametri urbanistici ed edilizi<br />

Area n. 1<br />

2 Indice di densità edilizia territoriale: 1 mc/mq;<br />

2bis Indice di utilizzazione fondiaria: 0,5 mq/mq;<br />

3 Altezza massima: m. 9;<br />

Norme tecniche di attuazione coordinate<br />

Maggio 2009<br />

29


4 Piani: n. 3;<br />

5 Distanza da confini privati: m. 5 o aderenza;<br />

6 Distanza tra fabbricati: m. 10 o aderenza;<br />

7 Distanza dal ciglio stradale: m. 6;<br />

8 Rapporto di copertura: 30% del lotto.<br />

Area n. 2<br />

9 Indice di densità edilizia territoriale: 0,6 mc/mq;<br />

9bis Indice di utilizzazione fondiaria: 0,3 mq/mq;<br />

10 Altezza massima: m. 9;<br />

11 Piani: n. 3;<br />

12 Distanza da confini privati: m. 5 o aderenza;<br />

13 Distanza tra fabbricati: m. 10 o aderenza;<br />

14 Distanza dalle strade: prosecuzione del filo edilizio consolidato così come individuato nell’<br />

Area n.1;<br />

15 Rapporto di copertura: 30% del lotto.<br />

B. Modalità attuative: PEEP esteso all’intera area<br />

16 Gli interventi ammessi dal piano si attuano attraverso SUE nel rispetto delle leggi di settore<br />

vigenti all’interno del quale devono essere reperite le aree a standards così come indicato<br />

nella scheda normativa allegata o altra procedura nel rispetto delle leggi vigenti e garantire<br />

superfici a spazi pubblici almeno pari a 25 mq. per ogni 90 mc. di volume realizzato.<br />

C. Destinazioni d’uso<br />

17 La destinazione è residenziale (v. art. 3 punto 1).<br />

Sono ammesse le destinazioni d’uso elencate all’art. 3 punto 1.<br />

18 Le aree per l’Edilizia economica popolare sono così considerate: Area n. 1 di categoria B<br />

secondo il D.M. 2/4/68 n.1444 ; Area n.2 di categoria C secondo il D.M. 2/4/68 n.1444 e di<br />

nuovo impianto ai sensi dell’art. 13 III comma lettera g) della L.U.R.<br />

Art. 14<br />

Area per le attività produttive<br />

1 Il piano definisce “Area per attività produttive” le parti di territorio già occupate da attività<br />

produttive, attività che il piano riconferma e definisce.<br />

2 le aree produttive consolidate<br />

le aree produttive di completamento<br />

A. Parametri urbanistici ed edilizi<br />

3 Indice di utilizzazione fondiaria: 0,55 mq/mq per le aree consolidate;<br />

Indice di utilizzazione territoriale: 0,30 mq/mq per le aree di completamento;<br />

Norme tecniche di attuazione coordinate<br />

Maggio 2009<br />

30


4 Per gli edifici esistenti nelle aree consolidate sono consentiti gli interventi di completamento<br />

precisati al precedente art. 4 comma 8, punto 1b) delle presenti norme di attuazione.<br />

5 Altezza massima: m. 7,50.<br />

Agli impianti tecnologici non si applicano i limiti di altezza;<br />

6 Rapporto di copertura: 60% della superficie fondiaria per le aree consolidate, 40% per le<br />

aree di completamento;<br />

Distanza dai confini privati: m. 5; sono ammesse costruzioni in aderenza;<br />

7 Distanza tra fabbricati: m. 10; sono ammesse costruzioni in aderenza.<br />

8 Distanza da strade: m. 6 dal ciglio stradale per le aree produttive consolidate e m. 10 per le<br />

aree produttive di completamento.<br />

Area libera: sistemata a parcheggio privato o di uso pubblico nella percentuale non inferiore<br />

al 10% della S.F. per interventi di ampliamento in area produttiva consolidata, non inferiore<br />

al 20% della S.F. per interventi in area produttiva di completamento;<br />

9 Recinzioni:<br />

Verso strada: altezza max m. 2,20 su zoccolatura avente altezza minore o uguale a m. 1.<br />

Verso confine privato: sono consentite recinzioni di tipo cieco con altezza minore o uguale a<br />

m. 2,20.<br />

10 Le pensiline aperte su tre lati, a protezione di mezzi meccanici, di attrezzature, di prodotti<br />

stoccati sono escluse dalla verifica del rapporto di copertura. Esse non possono superare, in<br />

proiezione orizzontale, il 10% della superficie scoperta. Devono rispettare le distanze dai<br />

cigli stradali. Possono essere realizzati a confine e in aderenza ad altre costruzioni.<br />

10 bis I servizi dell’area per attività produttive, nella misura minima del 10% della superficie<br />

fondiaria per l’area produttiva consolidata e del 30% della superficie territoriale per l’area<br />

produttiva di completamento, anche se non individuati in cartografia, devono essere<br />

destinati a parcheggi, verde, attrezzature sportive, centri e servizi sociali, mense ed<br />

attrezzature varie, compresi i centri di preghiera.<br />

10 ter I servizi afferenti all’intervento localizzato in Via Volpini devono essere pari al 20% della<br />

superficie totale dell’area.<br />

10 quater Il piano individua, all’interno delle aree per attività produttive, l’area per “ stoccaggio” all’<br />

aperto ovvero l’ area in cui è possibile staccare le merci prodotte all’ interno dell’ area<br />

produttiva prima della vendita. L’ area è inedificabile. Non può essere modificata la quota<br />

naturale del terreno: il terreno deve rimanere permeabile<br />

10 quinquies Al fine di integrare correttamente le previsioni urbanistiche con le caratteristiche<br />

paesaggistiche dei contesti territoriali circostanti, per un corretto inserimento e per<br />

mitigare l’ impatto ambientale, è obbligatorio la messa a dimora di essenze arboree di<br />

alto fusto e arbustive autoctone lungo tutto il perimetro<br />

B. Modalità attuative<br />

11 Autorizzazione, permesso di costruire, permesso di costruire convenzionato, strumento<br />

urbanistico esecutivo di iniziativa pubblica (P.I.P. o P.P.) per l’area di completamento e altra<br />

procedura nel rispetto delle leggi vigenti, in relazione al tipo di intervento previsto.<br />

Le aree a servizi vengono dismesse o assoggettate all’uso pubblico con convenzionamento o<br />

strumento esecutivo.<br />

12 Le aree a parcheggio pubblico o di uso pubblico possono, per volontà dell’Amministrazione,<br />

in alternativa alla cessione o all’asservimento ad uso pubblico all’interno del lotto di<br />

proprietà, essere monetizzate, per la realizzazione delle aree a servizio individuate nella<br />

tavola di piano A10 Sc. 1:5.000 denominata “Aree pubbliche e di uso pubblico”.<br />

Norme tecniche di attuazione coordinate<br />

Maggio 2009<br />

31


C. Destinazioni d’uso<br />

13 La destinazione è produttiva (v. art. 3 punto 3: A), B), C)).<br />

All’interno dell’area consolidata potranno permanere le attività già in atto seppur in<br />

contrasto con la destinazione produttiva.<br />

Per gli edifici appartenenti a tale fattispecie sono consentiti i tipi di intervento previsti fino<br />

alla ristrutturazione edilizia di tipo B.<br />

14 L’area per attività produttive è considerata zona di categoria D secondo il D.M. 2.4.68<br />

n.1444.<br />

Art. 15<br />

Area per le attività commerciali<br />

1 Il piano definisce “Aree per attività commerciali” le aree destinate al commercio.<br />

2 All’interno di tale area il piano individua due distinte situazioni:<br />

1) Area per attività commerciali da consolidare:<br />

aree con attività produttive-commerciali già insediate e altre attività per cui il piano consente<br />

il mantenimento e/o la riconversione ad usi commerciali;<br />

Tali aree sono denominate O3,O4, O6, O7, O8, O9.<br />

2) Aree commerciali di nuovo impianto:<br />

aree da destinare ad attività commerciali al dettaglio.<br />

Tali aree sono denominate O1,O2 e O5.<br />

A. Parametri urbanistici ed edilizi<br />

3 A.1 Area per attività commerciali da consolidare O3, O4, O6, O7, O8, O9.<br />

Nell’area per attività da consolidare è confermata la S.U.L. insediata.<br />

Sono consentiti, all’interno dell’involucro edificato preesistente, interventi di<br />

ristrutturazione edilizia di tipo A o B con cambi di destinazione d’uso, verso attività<br />

commerciali<br />

Sono consentiti, ampliamenti sino a un massimo di 300 mq di S.U.L. per adeguamenti<br />

igienico – funzionali. L’ampliamento di 300 mq non è consentito per l’intervento O6.<br />

Sono altresì consentiti interventi di demolizione e di contestuale ricostruzione di edifici nel<br />

rispetto della S.U.L. preesistente, fatta esclusione degli edifici di pregio o di antico<br />

impianto. La S.U.L. potrà essere recuperata per la realizzazione di nuovi edifici (intervento<br />

di sostituzione – vedi art. 4 comma 7 punto f) o per ampliare edifici preesistenti compresi<br />

all’interno della stessa area di intervento.<br />

Le aree a standard urbanistici dismesse o assoggettate all’uso pubblico, nella misura minima<br />

di 1 mq ogni mq di S.U.L. commerciale con le prescrizioni dell’art. 21 L.R. 56/77 s.m.i. e<br />

così come meglio esplicitato al precedente art. 7, sono individuate nelle tavole di PRG.<br />

A2. Aree di nuovo impianto :O1 e O2<br />

4 Indice di utilizzazione territoriale: si vedano le tabelle di zona;<br />

5 Altezza massima: m. 8,50;<br />

6 Rapporto di copertura: 40%;<br />

7 Distanza da confini: m. 5; sono ammesse costruzioni in aderenza, nel rispetto delle norme<br />

del Codice Civile;<br />

8 Distanza tra fabbricati: m. 10, sono ammesse costruzioni in aderenza, nel rispetto delle<br />

norme del Codice Civile;<br />

Norme tecniche di attuazione coordinate<br />

Maggio 2009<br />

32


9 Area libera: sistemata a parcheggio pubblico o di uso pubblico nella misura minima pari a 1<br />

mq di parcheggio ogni mq di S.U.L., realizzata o recuperata.<br />

A.3 Area di nuovo impianto (O5):<br />

10 Indice di utilizzazione territoriale: 0,50 mqS.U.L./mqST;<br />

11 Altezza massima: m. 12,00 + altezze per locali tecnici misurata dalla quota della viabilità<br />

pubblica esistente esterna all’area<br />

12 Gli edifici devono essere costruiti su pilotis;<br />

13 S.U.L. massima: mq. 25.580 per i comparti 1 e 2 complessivamente intesi;<br />

14 S.U.L. massima per destinazioni commerciali – superficie di vendita di nuovo impianto: mq.<br />

18.000;<br />

14bis Superficie coperta massima per i comparti 1 e 2 complessivamente intesi:<br />

determinata nella percentuale del 46,67% calcolata sulla superficie territoriale; tale<br />

valore, in relazione alle esigenze tecnico/distributive dovute alle limitazioni di natura<br />

idraulica e idrogeologica all’edificato, è elevabile al 49,47 % esclusivamente per la<br />

realizzazione di elementi tecnologici - non preordinati a creare volumetria - di protezione<br />

dei collegamenti pedonali e carrabili per l’accesso al piano commerciale degli edifici<br />

(tettoie e pensiline); sono comunque escluse dal calcolo le piattaforme scoperte di accesso<br />

al piano commerciale per le operazioni di carico/scarico con relative aree di manovra;<br />

nelle zone sottostanti le piattaforme sopracitate non potranno essere realizzati<br />

tamponamenti estesi tra i predetti pilotis finalizzati alla realizzazione di nuovi<br />

locali/volumi, in quanto trattasi di elementi strutturali determinati dalle problematiche<br />

idrogeologiche per la messa in sicurezza degli edifici<br />

15 Distanza da confini: definita in P.P.;<br />

16 Distanza tra fabbricati: definita in P.P.;<br />

17 Distanza da strade:<br />

- m. 20 da viabilità pubblica esistente esterna all’area fatte comunque salve le prescrizioni<br />

del DL 30.04.1992 n. 285 Nuovo codice della strada e del relativo Regolamento approvato<br />

con DPR 16.12.1992 n. 495 e successive modificazioni.<br />

- a confine, lungo il filo edilizio o secondo quanto definiti in sede di PP;<br />

- per le strade pubbliche interne sono consentiti costruzioni a ponte sopra la viabilità<br />

pubblica.<br />

Contestualmente alla realizzazione degli interventi all’interno dell’ambito O5 devono essere<br />

realizzate le aree a servizio previste nell’area adiacente 17.879 - o comunque secondo la<br />

effettiva superficie delle particelle catastali ricadenti nella Classe III A - destinati a verde<br />

pubblico) e la rotonda di adduzione dalla statale 231.<br />

18 Area libera: sistemata a parcheggio pubblico o di uso pubblico nella misura minima di 1 mq<br />

di parcheggio per ogni mq di S.U.L. e nel rispetto delle prescrizioni della D.C.R. 563-13414<br />

del 29/10/99 in relazione alle tipologie delle strutture distributive in progetto e da insediare<br />

da verificare all’atto del rilascio dell’autorizzazione commerciale e secondo i disposti<br />

esplicitati al precedente art. 7.<br />

B. Modalità attuative<br />

19 Autorizzazione, permesso di costruire, permesso di costruire convenzionato, Strumento<br />

Urbanistico Esecutivo finalizzato al reperimento degli standards urbanistici di legge con le<br />

procedure esplicitate all’art. 7 commi 9 e seguenti o altre procedure nel rispetto delle leggi<br />

vigenti.<br />

Norme tecniche di attuazione coordinate<br />

Maggio 2009<br />

33


19 bis Al fine di integrare correttamente le previsioni urbanistiche con le caratteristiche<br />

paesaggistiche dei contesti territoriali circostanti, nonché per mitigare l’ impatto<br />

ambientale, contestualmente alla realizzazione degli interventi all’interno dell’ambito 05,<br />

devono essere messe a dimora lungo tutto il perimetro dell’ area, essenze arboree di alto<br />

fusto e arbustive autoctone compatibilmente con quanto disposto dal Regolamento di<br />

Polizia Rurale, in relazione all’ altezza degli alberi consentita a confine o lungo le strade .<br />

20 L’ingresso all’ambito “O5” avviene attraverso un accesso della strada statale 231,<br />

concordato con l’ente proprietario dell’infrastruttura viaria. Contestualmente<br />

all’attuazione del piano particolareggiato deve essere realizzata una rotonda posizionata<br />

più a sud-ovest, all’altezza dell’area produttiva ed inoltre, con separato provvedimento<br />

dovrà essere definito un ulteriore idoneo accesso, la cui viabilità di nuova realizzazione<br />

attraversi l’area a parcheggio P situata tra le due aree produttive: D11 e D23; le<br />

dimensioni delle carreggiate stradali in attuazione e in ampliamento devono essere<br />

conformi al D.M. delle infrastrutture e dei Trasporti del 05.11.2001. In ogni caso la<br />

viabilità e i relativi accessi sono da realizzare prima dell’attivazione degli interventi<br />

previsti nell’area commerciale O5.<br />

C. Destinazione d’uso<br />

21 La destinazione è commerciale e terziaria (v. art. 3 punti 4 e 5) nel rispetto dei disposti dei<br />

criteri regionali.<br />

22 Sono ammesse attività artigianali, attività per la ristorazione e pubblici esercizi, attività<br />

turistico ricettive.<br />

23 All’interno delle localizzazioni L2, l’attivazione delle nuove attività commerciali è<br />

disciplinata secondo i criteri e le procedure stabile nella Deliberazione Comunale di<br />

adeguamento alle disposizioni legislative sul commercio.<br />

24 L’area per attività commerciali è considerata zona di categoria D secondo il D.M. 2/4/68<br />

n.1444.<br />

Art. 16<br />

Area per attività turistico ricettive e per il tempo libero<br />

1 Il piano definisce “Area turistico ricettiva e per il tempo libero” le aree destinate alla<br />

riqualificazione delle attività ricettive esistenti e delle attrezzature per il tempo libero già<br />

insediate e per cui viene previsto l’insediamento.<br />

2 Interventi ammessi: ristrutturazione edilizia di tipo A e B e ampliamento nel rispetto e con le<br />

modalità di quanto disposto al precedente art. 4 comma 8 punto 1 delle seguenti norme di<br />

attuazione, sostituzione per l’edificio relativo all’ attuale Cantina sociale ( area T7)<br />

3 Per gli edifici di antico impianto vigono le norme di tutela riportate all’art. 9 punto C.<br />

4 Sono consentiti interventi di ampliamento.<br />

Tali interventi non devono alterare l’immagine storicamente consolidata dell’edificio,<br />

devono attuarsi preferibilmente verso spazio privato e comporsi armonicamente con la<br />

tipologia dell’edificio originario.<br />

A. Parametri urbanistici ed edilizi<br />

5 Altezza massima: m. 10,50;<br />

6 Rapporto di copertura max: 30%;<br />

Norme tecniche di attuazione coordinate<br />

Maggio 2009<br />

34


7 Distanza da confini: m. 5 o aderenza;<br />

8 Distanza da fabbricati: m. 10 o aderenza;<br />

9 Distanza da ciglio stradale: m. 10<br />

Per l’albergo “Il Nuovo Cascinale” e per la discoteca, ubicati lungo la statale n.231,<br />

interventi di ampliamento: m. 30.<br />

Per gli interventi di ampliamento e di sopraelevazione è consentito mantenere il filo edilizio<br />

esistente e storicamente consolidato.<br />

9 bis Gli interventi, sull'immobile esistente nel lotto T6, devono far riferimento alle prescrizioni<br />

contenute all'articolo 9 in relazione al gruppo di edifici di appartenenza. Sono qui<br />

richiamate le disposizioni riportate all’art. 9 comma 15.<br />

10 Gli interventi di ampliamento devono destinare all’uso pubblico 1 mq di parcheggio ogni mq<br />

di S.U.L. realizzata.<br />

B. Modalità attuative<br />

11 Autorizzazione, permesso di costruire, permesso di costruire convenzionato con le<br />

procedure esplicitate all’art. 7 comma 9 e seguenti o altra procedura nel rispetto delle leggi<br />

vigenti, in relazione al tipo di intervento previsto.<br />

11 bis Gli interventi finalizzati ad attivare l'attività turistico ricettiva nel lotto T6 ivi compreso<br />

l'ampliamento, devono seguire la procedura riportata al precedente art. 9 punto D. Modalità<br />

attuative.<br />

C. Destinazioni d’uso<br />

12 La destinazione è turistico-ricettiva e per il tempo libero - v. art.3 punti 2 e 6 p), v). Per l’<br />

area ex Cantina sociale T7 sono consentite destinazioni terziarie – v. art.3 punto 5.<br />

Art. 17<br />

Area agricola<br />

1 Il Piano classifica area agricola l'insieme delle aree destinate all'attività agricola.<br />

2 Gli interventi sono finalizzati alla tutela dei valori agricolo-ambientali, attraverso una<br />

corretta lettura della morfologia del territorio e degli insediamenti.<br />

3 Interventi ammessi sugli edifici esistenti: manutenzione, risanamento conservativo,<br />

ristrutturazione edilizia, completamento. Se in contrasto con la destinazione di piano solo<br />

manutenzione straordinaria e risanamento conservativo.<br />

4 Per gli edifici rurali esistenti alla data di adozione del Progetto Preliminare sono ammessi<br />

interventi di ristrutturazione edilizia di tipo A o B con utilizzo ad uso residenziale dei<br />

volumi rustici compresi nel corpo principale del fabbricato destinato ad abitazione, nel<br />

rispetto delle prescrizioni impartite all'art. 5 e dei volumi rustici staccati dal corpo principale<br />

, ma già pertinenza di un fabbricato di civile abitazione. I fabbricati devono affacciarsi su<br />

uno stesso cortile, tale utilizzo è escluso per le strutture isolate.<br />

5 Per tutti gli altri edifici a destinazione residenziale, compresi gli edifici a tipologia rurale<br />

privi di volumetria rurale da utilizzare, sono ammessi interventi di ampliamento nel rispetto<br />

e con le modalità di quanto disposto al precedente art. 4, comma 8, punto 1, delle presenti<br />

norme di attuazione.<br />

6 Per gli edifici esistenti e le relative aree di pertinenza individuati cartograficamente non più<br />

adibiti ad usi agricoli sono ammessi interventi di ristrutturazione A e B e utilizzo dei volumi<br />

Norme tecniche di attuazione coordinate<br />

Maggio 2009<br />

35


6bis<br />

e delle S.U.L. esistenti per destinazioni ricreative, sportive, per il tempo libero e ricettive (v.<br />

art. 3 punti 2A e 6A).<br />

Gli edifici rurali esistenti alla data del 28 agosto 1998, data di entrata in vigore della<br />

precedente variante generale al P.R.G.C., con tipologia non tradizionale e non di tipo<br />

abitativo, possono mutare destinazione d'uso previa domanda e con il pagamento degli<br />

oneri relativi, solo nei casi di morte,di invalidità e di cessazione per cause di forza<br />

maggiore, accertate dalla Commissione Comunale per l'agricoltura di cui alla LR 63/78 smi<br />

ed essere utilizzati anche come locali per lo stoccaggio, il magazzinaggio di prodotti non<br />

nocivi e non molesti, purché sia garantita l’accessibilità diretta dell’infrastruttura viaria<br />

pubblica, previo parere della Polizia Municipale in merito.<br />

7 Nelle tavole di piano 1:5000 e 1:2000 sono individuati gli insediamenti agricoli non<br />

suscettibili di ulteriori ampliamenti; per essi sono consentiti solo interventi di<br />

ristrutturazione edilizia e gli interventi di cui al precedente comma 4.<br />

8 Sono ammesse nuove residenze rurali attuate in funzione della conduzione del fondo e<br />

dell’esigenza dei soggetti di cui all’art. 25, punto 3 della L.U.R. con un massimo per azienda<br />

di 1000 mc e le attrezzature necessarie all’attività agricola e altre ad essa collegate, quali:<br />

silos, serre, magazzini, locali per la lavorazione di prodotti agricoli in funzione della<br />

conduzione del fondo, autorimesse per macchine agricole.<br />

9 E' ammessa la realizzazione di impianti per l'allevamento di animali (stalle) anche di tipo<br />

intensivo con esclusione dei suini. Tali impianti devono mantenere una distanza non<br />

inferiore a m. 50 per stalle di tipo non intensivo e m. 200 per stalle di tipo intensivo dalle<br />

aree a destinazione residenziale o dalle residenze, fatta eccezione per le residenze costituenti<br />

con l’impianto un unico complesso aziendale. In ogni caso il distacco delle abitazioni dalle<br />

stalle non deve essere inferiore a m. 25 (radiali).<br />

10 E' ammessa la costruzione di “casotti agricoli”, ad uso ricovero attrezzi agricoli ,anche da<br />

parte di soggetti, che pur non esercitando l'attività' agricola a titolo principale siano<br />

dediti alla coltivazione dei fondi, essi potranno essere realizzati unicamente su un fondo<br />

di proprietà con superficie minima di 6.000 mq.<br />

11 E’ ammessa la realizzazione di serre così come descritte all’art. 2 punto 14.<br />

12 E' consentita la realizzazione di parcheggi pertinenziali nella misura di 1 mq ogni 10 mc.<br />

13 Le recinzioni devono essere realizzate: con paletti e semplice rete metallica se a recinzione<br />

di lotti inedificati; in tutti gli altri casi con zoccolatura piena avente altezza massima di m.<br />

1,00 e sovrastante cancellata a semplici bacchette verticali per un'altezza massima<br />

complessiva non superiore a m. 2,00, misurata dal piano di campagna più alto.<br />

13 bis Per gli edifici degradati individuati nelle tavole di PRG (tav. B4), sono consentiti interventi<br />

di ristrutturazione edilizia di tipo C, così come definiti all’art. 4 comma 6ter punto e3), solo<br />

nel caso di edifici di cui sia accertato, da perizia asseverata del tecnico nominato dal<br />

Comune a spese del richiedente, che la staticità strutturale è irrimediabilmente<br />

compromessa, nel fedele rispetto dei parametri urbanistico-edilizi dell’edificio preesistente,<br />

ivi compreso il riuso dei materiali , delle modalità e delle tecniche costruttive, così come da<br />

rilievo grafico e fotografico da allegare alla pratica per la sostituzione edilizia.<br />

Per gli edifici recenti sono consentiti interventi di sostituzione così come definiti all’art. 4<br />

comma 7 punto f) solo se finalizzati ad un migliore inserimento nel contesto paesaggistico<br />

ed ambientale dei luoghi.<br />

13ter Nelle aree agricole, la Variante parziale, individua, sulla Tavola B2 in scala 1:5.000<br />

“Planimetria con fasce di rispetto e vincoli compresa la trasposizione della carta di<br />

sintesi” un “ambito territoriale agricolo speciale”, definito in cartografia con la sigla<br />

Norme tecniche di attuazione coordinate<br />

Maggio 2009<br />

36


“AS”, sito in strada comunale Lesche originariamente compreso all’interno delle “Aree a<br />

tutela ambientale”.<br />

In tale ambito, le azienda agricole esistenti, per documentate esigenze legate all’attività<br />

produttiva (lavorazione o stoccaggio dei prodotti dell’azienda stessa) potranno realizzare<br />

strutture edilizie, nel rispetto delle seguenti prescrizioni tipologiche:<br />

- Estensione max : mq. 1.200<br />

- h imposta copertura : m. 6,00<br />

- aperture : portoni in legno<br />

- copertura : manto di copertura in coppi alla piemontese<br />

- murature esterne : con mattoni faccia a vista o intonaco tradizionale<br />

tinteggiato con tinte tenui tipiche locali<br />

Inoltre dovrà essere prevista una idonea mascheratura verde con alberature poste lungo i<br />

lati sud e est, formata con essenze di alto fusto (tipiche locali).<br />

A. Parametri urbanistici ed edilizi<br />

14 Indice di densità edilizia fondiario solo per residenze rurali: è fissato in relazione alla<br />

coltura praticata nei limiti stabiliti dall'art. 25 della LUR.<br />

15 Altezza massima: m 7,50;<br />

16 Piani: n.2;<br />

17 Rapporto di copertura: 30% del lotto;<br />

18 Distanza tra fabbricati: m. 10 o aderenza;<br />

19 Distanza da confini privati: m. 5 o aderenza.<br />

E’ consentita la creazione di bassi fabbricati a confine e in aderenza all’interno dell’area di<br />

pertinenza di insediamenti esistenti agricoli o abitativi fatta esclusione per i “casotti<br />

agricoli” che hanno normativa propria (v. comma 22).<br />

20 Distanza dal ciglio stradale: nel rispetto del codice della strada (v. art. 25).<br />

21 Le serre devono rispettare i seguenti parametri edilizi:<br />

1) serre con copertura stagionale (v. art. 2 punto 14 lettera a.):<br />

- distanza da fabbricati: m. 5;<br />

- distanza da confini privati: m. 3 per serre aventi altezza superiore a m. 3, a confine per<br />

altezze inferiori o uguali a m. 3;<br />

- distanza dai cigli stradali: a m. 3 dal ciglio stradale fatte salve in ogni caso le condizioni di<br />

sicurezza stradale.<br />

2) Serre con copertura stabile (v. art. 2 punto 14 lettera b):<br />

- distanza da fabbricati: m. 5;<br />

- distanza da confini privati: m. 3;<br />

- distanza dai cigli stradali: nel rispetto del codice della strada.<br />

22 I “casotti agricoli” devono rispettare i seguenti parametri edilizi:<br />

- Estensione max : mq 8.90<br />

h. media : m. 2,40<br />

- aperture consentite : n.1 porta e n.1 finestra senza persiane<br />

- copertura : orditura in legno e coppi alla piemontese, è vietata la soletta<br />

sottotegola con pendenza dal tetto non superiore a 1/3<br />

- muratura a vista o intonaco tradizionale tinteggiato con tinte tenui<br />

- distanza da strade : m. 20<br />

- distanza da confini privati : m. 10<br />

- distanza da fabbricati : m. 10<br />

Norme tecniche di attuazione coordinate<br />

Maggio 2009<br />

37


22bis<br />

- non sono consentite costruzioni a confine o in aderenza<br />

- è vietata la costruzione di porticati esterni.<br />

Al fine di integrare correttamente le previsioni urbanistiche con le caratteristiche<br />

paesaggistiche dei contesti territoriali circostanti, per un corretto inserimento e per<br />

mitigare l’ impatto ambientale, è obbligatorio la messa a dimora di essenze arboree di<br />

alto fusto e arbustive autoctone lungo tutto il perimetro.<br />

B. Modalità attuative<br />

23 Il Piano si attua attraverso autorizzazioni, permesso di costruire e permesso di costruire<br />

convenzionato o altra procedura nel rispetto delle leggi vigenti, in relazione al tipo di<br />

intervento previsto.<br />

24 Il permesso di costruire per le nuove residenze rurali, rilasciata ai soli soggetti di cui all'art.<br />

25 punto 3 della LUR, è subordinata alla stipula di un atto di impegno unilaterale (v. art. 25<br />

punto 7 della LUR) che preveda il mantenimento della destinazione dell'immobile a servizio<br />

dell'attività agricola e alle seguenti condizioni:<br />

1) riconoscimento di titolo di Imprenditore agricolo a titolo principale ai sensi della L.<br />

153/75 da parte della Commissione Comunale per l’agricoltura;<br />

2) dimostrazione dell'effettiva esistenza dell'azienda agricola e delle attrezzature esistenti<br />

per la conduzione o che il progetto di realizzazione della nuova residenza ne preveda la<br />

contestuale realizzazione;<br />

3) presentazione di specifico atto registrato e trascritto in cui sia sancito che l'area asservita<br />

per la costruzione della residenza non può più essere ritenuta disponibile per ulteriore<br />

utilizzazione edificatoria.<br />

25 Il rilascio del permesso di costruire per la realizzazione di nuove stalle, rilasciata ai soli<br />

soggetti di cui all’art. 25 punto 3 della LUR, di nuove attrezzature necessarie all’attività<br />

agricola e di centri di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, di serre<br />

con copertura stabile e l’attivazione di nuove destinazioni ricreative sportive, per il tempo<br />

libero e ricettive, per egli edifici individuati cartograficamente, è subordinato alla stipula di<br />

atto di impegno unilaterale o convenzione con il Comune che disciplina la nuova attività, la<br />

S.U.L. in progetto, il tipo dell'intervento edilizio, le opere di urbanizzazione primarie e<br />

secondarie indotti dall'intervento.<br />

Le serre con copertura stagionale sono soggette ad autorizzazione o altre procedure nel<br />

rispetto delle leggi vigenti.<br />

26 Il rilascio del permesso di costruire per la costruzione di casotti agricoli è subordinato alla<br />

stipula di atto di impegno unilaterale o convenzione con il Comune per l’asservimento di<br />

3000 mq. di terreno. Tale asservimento produce gli effetti precisati all’art. 25 comma 20°<br />

L.R. 56/77 s.m.i.<br />

27 L’intervento di ristrutturazione edilizia di tipo A o B e/o ampliamento, finalizzato al<br />

riutilizzo di edificio rurale non più utilizzato per attività agricole a favore della residenza, in<br />

assenza delle principali opere di urbanizzazione primaria, è subordinata alla stipula di<br />

permesso di costruire convenzionato ex art. 49 comma 5° LUR, o atto di impegno<br />

unilaterale, nell’ambito del quale i privati si impegnano a realizzare le OO.UU. carenti.<br />

C. Destinazioni d’uso<br />

28 La destinazione è agricola (v. art. 3 punti 1 e 8).<br />

29 Sono consentite le attività ricreative, sportive, per il tempo libero alle condizioni specificate<br />

ai precedenti commi 6 e 25.<br />

30 L'area agricola è considerata di categoria E secondo il D.M.2/4/68 n.1444.<br />

Norme tecniche di attuazione coordinate<br />

Maggio 2009<br />

38


Art. 18<br />

Area boscata<br />

1 Il Piano classifica "area boscata" le aree agricole destinate alla riqualificazione,<br />

valorizzazione e recupero dell'ambiente e del patrimonio boschivo esistente.<br />

Ai sensi della lett. g) dell'art. 142 del DL. vo 42/2004, tutti i territori coperti da foreste e da<br />

boschi esistenti nel territorio comunale di Isola d'Asti ancorché percorsi o danneggiati dal<br />

fuoco e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento così come definiti dall'art. 2, commi 2<br />

e 6 del DL.vo 227/2001, sono sottoposti alle disposizioni della Parte Terza (Beni<br />

paesaggistici) Titolo 1, del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio.<br />

Nelle aree sottoposte al vincolo idrogeologico le funzioni autorizzative competono al<br />

Presidente della Provincia di Asti. Inoltre, sono vietate nuove costruzioni e urbanizzazioni<br />

nelle aree con boschi di alto fusto o di rimboschimento, situate all'interno delle zone<br />

soggette a vincolo idrogeologico, individuate sulla base della definizione di bosco ai sensi<br />

dell'art. 1 della LR 45/89 e normate ai sensi dell'art. 30 della LR 56/77 e smi in quanto<br />

assolvono a funzioni di salubrità ambientale e di difesa dei terreni.<br />

2 Le aree boscate sono inedificabili, ai sensi dell'art. 13, ultimo comma, punti a) e b) e art. 30,<br />

ultimo comma, della L.U.R.<br />

3 L'indice di densità edilizia fondiaria, pari a 0,01 mc/mq, è utilizzato per la costruzione di<br />

nuove residenze rurali in zona agricola.<br />

4 Interventi ammessi sugli edifici esistenti: sono descritti all'art. 17 commi 4, 5, 6, 7 e seguono<br />

le modalità attuative precisate allo stesso art. 17.<br />

La realizzazione di parcheggi pertinenziali non può intaccare aree libere, ma deve avvenire<br />

all'interno di fabbricati esistenti o su aree già compromesse.<br />

5 L'asservimento delle aree da cui provengono le utilizzazioni edificatorie dovrà risultare da<br />

specifico atto, registrato e trascritto, in cui sia sancito che l'area asservita non può più essere<br />

ritenuta disponibile per ulteriore utilizzazione edificatoria.<br />

6 Le aree boscate sono considerate di categoria E secondo il D.M.2/4/68 n.1444.<br />

Art. 19<br />

Area di tutela ambientale e a vocazione vitivinicola<br />

1 Il Piano classifica "aree di tutela ambientale e a vocazione vitivinicola" le aree agricole<br />

destinate alla coltivazione della vite o ad orto, coltivazione che il piano riconosce bene<br />

irrinunciabile per la valorizzazione, il recupero e il mantenimento dell'ambiente e del<br />

paesaggio agricolo.<br />

2 Le aree di tutela ambientale e a vocazione vitivinicola sono inedificabili ai sensi dell'art. 13,<br />

ultimo comma, punti a) e b) della L.U.R. E’ consentita nelle aree coltivate ad orto la<br />

realizzazione di serre stagionali.<br />

3 L'indice di densità edilizia fondiaria, fissato in relazione alla coltura praticata nei limiti<br />

stabiliti dall’art. 25 della L.R. 56/77, è utilizzato per la costituzione di nuove residenze rurali<br />

in zona agricola.<br />

4 Gli interventi ammessi sugli edifici esistenti sono descritti all'art. 17 commi 4, 5, 6, 7 e<br />

seguono le modalità attuative precisate allo stesso art. 17.<br />

La realizzazione di parcheggi pertinenziali non può intaccare le aree inedificate, ma deve<br />

avvenire all'interno di fabbricati esistenti o su aree già compromesse.<br />

Norme tecniche di attuazione coordinate<br />

Maggio 2009<br />

39


4bis<br />

Per le aziende agricole esistenti, per documentate esigenze legate all’attività produttiva<br />

(lavorazione o stoccaggio dei prodotti dell’azienda stessa) sono consentiti ampliamenti (da<br />

realizzarsi non in corpo di fabbrica staccato)della superficie coperta esistente nella<br />

misura massima del 50% nel rispetto, comunque, del rapporto di copertura massimo del<br />

30% del lotto. Tali ampliamenti dovranno essere sottoposti al parere vincolante della<br />

Commissione di cui all’art. 91 bis della LR 56/77 s.m.i.<br />

5 L'asservimento delle aree da cui provengono le utilizzazioni edificatorie dovrà risultare da<br />

specifico atto, registrato e trascritto, in cui sia sancito che l'area asservita non può più essere<br />

ritenuta disponibile per ulteriore utilizzazione edificatoria.<br />

6 Il cambio o l'abbandono della coltura praticata deve essere preventivamente comunicato al<br />

Comune.<br />

7 Le aree di tutela ambientale e a vocazione vitivinicola sono considerate di categoria E<br />

secondo il D.M. 2/4/68 n.1444.<br />

8 L'eventuale modificazione dei suoli è sottoposto al parere della Commissione di cui all'art.<br />

91 bis della LR 56/77 s.m.i.<br />

Art. 20<br />

Area per attività estrattive<br />

1 Il piano definisce "area per attività estrattive" le aree disciplinate all'uso delle risorse<br />

disponibili nel sottosuolo.<br />

2 Ai sensi della vigente legislazione, la pianificazione dell'attività estrattiva è di competenza<br />

provinciale, a cui devono uniformarsi gli strumenti urbanistici comunali.<br />

3 In attesa dell'approvazione degli strumenti di pianificazione regionale l'estrazione è<br />

consentita nelle aree di cui al presente articolo, previa autorizzazione della Provincia, sulla<br />

base dei risultati di indagine geo-morfologiche e nel rispetto dei seguenti criteri di massima:<br />

a) preesistenza di cave in attività all'interno dell'area;<br />

b) non interferenza con i cannocchiali panoramici di maggior rilevanza con priorità per<br />

quelli con origine dai centri abitati;<br />

c) non appartenenza alle aree boscate e alle aree a tutela paesaggistica;<br />

d) valutazione della produttività agricola dei terreni, con specifico riferimento alle aree<br />

coltivate ad orto.<br />

4 All’interno delle aree per attività estrattive sono individuati “gli ambiti per la lavorazione di<br />

inerti”.<br />

5 A protezione di tali aree è prescritta una schermatura costituita da un doppio filare sfalsato<br />

di essenze locali di alto fusto.<br />

6 A. Parametri edilizi validi all’interno degli “Ambiti per la lavorazione di inerti”<br />

Altezza massima: m. 7,50;<br />

Distanza da confini privati: m. 5;<br />

Distanza tra fabbricati: m. 10;<br />

Distanza da strade: m. 10 e nel rispetto del codice della strada.<br />

7 B. Modalità attuative<br />

Autorizzazione, permesso di costruire, permesso di costruire convenzionato o atto di<br />

impegno unilaterale per gli interventi di completamento e di nuovo impianto negli ambiti per<br />

Norme tecniche di attuazione coordinate<br />

Maggio 2009<br />

40


la lavorazione di inerti secondo le procedure esplicitate all’art. 7 commi 1, 9 e seguenti, con<br />

specifico riferimento alle opere di urbanizzazione mancanti.<br />

8 Nell'ambito delle aree di proprietà privata l'attività di cava è regolata sulla base di atto<br />

convenzionale tra privato e Comune, che recepisce le prescrizioni dell'autorizzazione<br />

regionale rilasciata ai sensi della L.R. 69/78, indica le modalità di coltivazione e di recupero<br />

ambientale, nonchè gli oneri di indennizzo da parte del titolare dell'autorizzazione.<br />

9 C. Destinazioni d’uso<br />

La destinazione è per attività estrattiva (v. art. 3 punto 3D) e agricola (v. art. 3 punto 8).<br />

10 Le aree per attività estrattive, con esclusione degli ambiti per la lavorazione di inerti,<br />

considerati cat. D secondo il D.M. 2/4/68 n. 1444, sono considerate di cat. E secondo il<br />

D.M. 2/4/68 n. 1444 e sono inedificabili in quanto aree inondabili.<br />

Si applicano i disposti dei commi 3, 5 del precedente art. 19.<br />

11 Gli ambiti per la lavorazione di inerti sono considerati di cat. D secondo DM 2/4/68 n. 1444.<br />

Norme tecniche di attuazione coordinate<br />

Maggio 2009<br />

41


TITOLO III<br />

AREE PER SERVIZI<br />

Art. 21<br />

Aree per servizi pubblici<br />

1 Il Piano individua nella tavola A10 in scala 1:5000 denominata “Aree pubbliche e di uso<br />

pubblico esistenti e previste” le aree per servizi esistenti e in progetto con le relative<br />

destinazioni, secondo le tipologie indicate all'art. 3, punto 6.<br />

2 Ai fini degli standards ex art. 21 della LUR sono computabili le superfici per le quali è<br />

prevista l'acquisizione da parte della Pubblica Amministrazione o degli Enti<br />

istituzionalmente competenti alla realizzazione delle opere e quelle private per le quali è<br />

previsto l'assoggettamento all'uso pubblico nella percentuale stabilita dagli strumenti<br />

urbanistici esecutivi del P.R.G., ivi comprese le convenzioni ex art. 49 comma 5° della LUR<br />

in conformità e nei limiti di quanto stabilito dal punto 1, primo comma, art. 21 L.R. 56/77<br />

s.m.i..<br />

3 Le aree per servizi indicate dalla legislazione vigente, rappresentano la dotazione minima; è<br />

fatta salva da parte dell'Amministrazione l'elevazione di detto minimo a seconda delle<br />

particolari situazioni o prescrizioni individuate nell'ambito di Strumenti Urbanistici<br />

Esecutivi e di concessioni convenzionate ex art. 49 comma 5 della LUR.<br />

3bis Viene definito “verde non attrezzato” un’area verde non edificabile da sistemare con<br />

alberi e siepi di vegetazione autoctona, attrezzata con panchine, giochi bimbi, percorsi<br />

pedonali in cui non siano apportate alterazioni al profilo del terreno<br />

A) Modalità di acquisizione<br />

4 Tutte le aree di proprietà privata destinate a servizi sono preordinate all'acquisizione diretta<br />

da parte della pubblica amministrazione secondo le modalità previste dalle leggi vigenti.<br />

5 Nell’ambito dei S.U.E. deve essere prevista, ai sensi dell’art. 45 della L.R. 56/77 s.m.i., la<br />

cessione gratuita delle aree necessarie per le opere di urbanizzazione primaria e secondaria.<br />

Per le opere di urbanizzazione secondaria è consentito l’assoggettamento ad uso pubblico.<br />

B) Modalità di attuazione<br />

6 L'intervento sulle aree a servizio è riservato in via principale alla Pubblica Amministrazione<br />

o agli Enti istituzionalmente competenti.<br />

7 E' ammesso l'intervento diretto del privato solo previa redazione di specifica convenzione<br />

regolante il regime giuridico del suolo, nonché le modalità e le forme di utilizzazione del<br />

bene che garantiscano la fruibilità pubblica.<br />

8 E' altresì ammesso l'intervento da parte di privati, su aree di proprietà pubblica, sulla base di<br />

concessioni da parte dell'Ente proprietario dell'area, che regolino con convenzione le<br />

modalità per l'esecuzione ed eventualmente la gestione e l'uso delle opere previste.<br />

9 Alle attrezzature di servizio ex art. 21 della LUR si applicano i seguenti parametri edilizi:<br />

Altezza massima: mt 8,50;<br />

Rapporto di copertura max: 50%;<br />

Distanza da confini m. 5 o aderenza;<br />

Distanza tra fabbricati: m. 10 o aderenza.<br />

E’ ammessa la copertura di attrezzature sportive all’aperto con strutture pressostatiche.<br />

10 Sugli edifici esistenti, ricadenti in tutto o in parte in aree destinate a servizio pubblico, se in<br />

contrasto con le destinazioni di piano, sono ammessi esclusivamente interventi di<br />

Norme tecniche di attuazione coordinate<br />

Maggio 2009<br />

42


manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e risanamento conservativo, senza cambio di<br />

destinazione d'uso.<br />

11 Per il parcheggio P19 deve essere garantita la messa in sicurezza dell'accesso pedonale e<br />

veicolare, la cui attivazione può essere prevista tramite convenzionamento con i privati ai<br />

sensi del 4° comma art. 21 LR 56/77 s.m.i.<br />

12 All’interno del parcheggio P12 è consentita la realizzazione di attrezzature finalizzate allo<br />

stazionamento degli autoarticolati, quali servizi igienici, piccoli centri di ristoro (ad esempio<br />

bar, ristorante) di Sul non superiore a mq. 250.<br />

Parametri edilizi:<br />

altezza: m. 7,50<br />

numero piani: n. 2<br />

distanza da confini: m. 10<br />

distanza da strade: m. 20<br />

13 L’attuazione dell’area P12 e dei servizi in essa previsti, gestiti anche da privati tramite<br />

convenzione, dovrà avvenire solo con progetto unitario di iniziativa pubblica esteso all’<br />

intera area previa autorizzazione dell’ ente gestore della strada statale n. 231.<br />

Art. 22<br />

Aree per la viabilità<br />

1 Le tavole di Piano riportano le aree destinate alla viabilità esistente e in progetto.<br />

Vengono individuati:<br />

a) la viabilità esistente, classificata, al fine della definizione delle fasce di rispetto (v. art.<br />

25) secondo le definizioni del nuovo codice della strada, e in progetto,<br />

b) i percorsi di valorizzazione paesaggistica, ovvero i percorsi che per la posizione<br />

panoramica particolare o per il pregio ambientale naturalistico delle aree circostanti,<br />

costituiscono un bene da tutelare e salvaguardare,<br />

c) il percorso pedonale e ciclabile lungo l'antico canale dei Molini,<br />

d) la viabilità in progetto.<br />

2 All'interno delle aree residenziali di nuovo impianto la sezione delle strade in progetto non<br />

può essere inferiore a m. 8.<br />

3 All'interno delle aree produttive la sezione delle strade in progetto non può essere inferiore a<br />

m. 10.<br />

4 Nelle aree destinate alla viabilità è ammessa la realizzazione di parcheggi, anche se non<br />

indicati in cartografia.<br />

5 In sede di progetto esecutivo di opera pubblica o di SUE i tracciati indicati nelle tavole di<br />

Piano possono essere parzialmente modificati, senza che questo costituisca variante al<br />

P.R.G.<br />

6 Lungo i percorsi di valorizzazione paesaggistica deve essere evitata la compromissione delle<br />

prospettive con piantumazione di siepi, alberature o con la realizzazione di edificazioni o<br />

recinzioni cieche.<br />

7 Lungo l'antico canale dei Molini deve essere realizzato un percorso pedonale e ciclabile<br />

collegato ai percorsi lungo l'argine del fiume Tanaro.<br />

Norme tecniche di attuazione coordinate<br />

Maggio 2009<br />

43


8 Deve essere realizzato un percorso pedonale e ciclabile di collegamento dell’area<br />

commerciale O5 (localizzazione L2) e l’area residenziale di riqualificazione urbana di Isola<br />

Piana (addensamento A1).<br />

9 Sugli edifici ricadenti in aree che il P.R.G. destina alla viabilità sono ammessi<br />

esclusivamente interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria.<br />

10 Le recinzioni e i muri di cinta ricadenti in zona agricola devono rispettare le prescrizioni del<br />

codice della strada e del codice civile.<br />

11 Le recinzioni e i muri di cinta ricadenti in altre aree normative devono rispettare il filo<br />

stradale, se non diversamente disciplinato per l’area normativa stessa, nel rispetto delle<br />

prescrizioni costruttive riportate al precedente art.5 punto i).<br />

Fanno eccezione i completamenti di recinzioni preesistenti che possono posizionarsi<br />

diversamente, in prosecuzione al filo della porzione di recinzione già esistente, previo parere<br />

favorevole dell’Amministrazione da esprimere con Delibera della Giunta Municipale.<br />

12 La modifica e la realizzazione di nuovi accessi lungo le strade di competenza provinciale,<br />

regionale o statale dovranno essere preventivamente concordate ed autorizzate dagli Enti<br />

competenti.<br />

13 Gli ambiti territoriali posti lungo le viabilità di II e III livello (così come definite nel PTP)<br />

in cui sono previsti più lotti edificabili e le aree per servizi ed attrezzature pubbliche,<br />

dovranno essere dotati di un unico accesso viario, con conseguente realizzazione di<br />

viabilità interna di raccordo.<br />

Norme tecniche di attuazione coordinate<br />

Maggio 2009<br />

44


TITOLO IV<br />

AMBIENTE E PAESAGGIO<br />

Art. 23<br />

Progetti di qualificazione urbana e progetti integrati di rivitalizzazione<br />

A. Definizione<br />

1 L'Amministrazione Comunale promuove progetti di qualificazione urbana nei luoghi<br />

centrali in aree di impianto storico e consolidate residenziali di impianto non recente<br />

o in altre aree da individuare.<br />

L'obiettivo perseguito consiste nel migliorare la qualità dello spazio pubblico,<br />

valorizzare delle attività commerciali ai sensi degli art. 18 e 19 dei criteri regionali,<br />

attraverso il coordinamento degli interventi pubblici con gli interventi privati,<br />

l'integrazione degli spazi pubblici esistenti con quelli di nuova acquisizione diretta o<br />

derivata da trasformazioni.<br />

Consiste altresì nell'incentivare la riqualificazione del tessuto edilizio e nel migliorare<br />

la qualità degli ambienti storici.<br />

2 Nell'ambito di queste finalità sono previste le seguenti tipologie di intervento:<br />

a) Progetti di Qualifìcazione Urbana (PQU) delle aree di addensamento commerciale;<br />

b) Progetti Integrativi di Rivitalizzazione (PIR).<br />

B. Modalità di attuazione<br />

3 Sulla base di appositi studi sulle problematiche della distribuzione commerciale locale<br />

e sulla qualità ambientale delle aree urbane all'interno delle quali la presenza di<br />

insediamento commerciale, di pubblici esercizi, di aree mercatali, di servizi e di<br />

attività turistico-ricettive è generatrice di fenomeni di aggregazione sociale e di<br />

animazione urbana, l'amministrazione comunale può adottare specifici "Progetti di<br />

Qualificazione Urbana" (PQU) che prevedono interventi di carattere strutturale e<br />

forme integrate di facilitazione secondo gli indirizzi seguenti:<br />

1. creazione di parcheggi pubblici o privati anche pluripiano o interrati;<br />

2. rifacimento della rete di illuminazione pubblica;<br />

3. ripavimentazione di vie e piazze;<br />

4. pedonalizzazione e moderazione del traffico, lungo vie e piazze, contestualmente<br />

ad altre adeguate ristrutturazioni del sistema del traffico urbano;<br />

5. ristrutturazione delle reti dei trasporti pubblici extraurbani e realizzazione di<br />

piantumazioni, alberate e aree da destinare a verde pubblico di livello locale;<br />

6. realizzazione di arredi urbani tali da ottenere un miglioramento della visibilità,<br />

dell'identità e delle forme di richiamo nell'ambito dell'insediamento commerciale;<br />

7. recupero di facciate dotate di valori storici, artistici e culturali;<br />

8. recupero di immobili pubblici da adibire ad attività commerciali, paracommerciali<br />

e di servizio pubblico integrato;<br />

9. recupero di piazze e spazi pubblici da destinare a commercio in area pubblica o a<br />

luoghi di esposizione, di mostre e di attività culturali a carattere non permanente;<br />

10. creazione di spazi per l'insediamento delle attività commerciali nel rispetto della<br />

presente normativa;<br />

11. creazione di spazi polifunzionali destinati ad attività di intrattenimento e di svago;<br />

12. valorizzazione delle visuali prospettiche dell'edificato e salvaguardia di vedute su<br />

bellezze panoramiche o tipici ambienti caratterizzanti il tessuto storico e<br />

ambientale;<br />

13. ogni altro intervento ritenuto idoneo alla riqualificazione economica ed urbana<br />

dell'ambito oggetto dell'intervento.<br />

4 I PQU relativi all’addensamento Al devono essere progettati e realizzati, per quanto<br />

possibile, contestualmente alla realizzazione eventuale degli insediamenti nelle zone<br />

Norme tecniche di attuazione coordinate<br />

Maggio 2009<br />

45


L1 e L2 che contribuiranno al loro finanziamento, anche ai sensi dell'art. 27, comma<br />

4, lettera b) dei criteri regionali (prevenzione del rischio di desertificazione dei centri<br />

urbani).<br />

5 L'Amministrazione approva i PQU con apposito atto deliberativo congiuntamente ad<br />

un programma di attuazione contenente anche i tipi, i tempi e le modalità di<br />

realizzazione degli interventi, la valutazione di impatto ambientale, i soggetti pubblici<br />

e privati attori del progetto e il piano finanziario con esplicitazione delle risorse<br />

investite dai diversi operatori. Contestualmente individua i collegati strumenti<br />

incentivanti. I progetti possono essere proposti e redatti oltre che<br />

dall'Amministrazione Comunale anche da associazioni dei consumatori, da imprese,<br />

da privati o in collaborazione tra questi.<br />

6 Le forme di facilitazione collegate possono essere le seguenti:<br />

- agevolazioni (suolo pubblico, scomputo oneri: di urbanizzazione, ecc…);<br />

- disciplina dell'orario di apertura e chiusura degli esercizi commerciali, anche in<br />

deroga al dettato del D. Lgs. 114/98 e della L.R. 28/99;<br />

- disciplina della chiusura infrasettimanale, domenicale e festiva dell'esercizio<br />

commerciale, anche in deroga al dettato del D.Lgs. 114/98 e della L.R. 28/99;<br />

- sviluppo di merceologie idonee all'innalzamento della qualità dell'addensamento e<br />

organizzazione di idonee aree pubbliche da destinare alla realizzazione di attività<br />

commerciale su area pubblica integrative e complementari del commercio al<br />

dettaglio in sede fissa;<br />

- attivazione di procedure, che saranno definite dalle autorità competenti a seguito di<br />

appositi studi, finalizzate al conseguimento della certificazione ambientale delle<br />

imprese commerciali operanti;<br />

- esonero dall'obbligo di corredare eventuali richieste di autorizzazione della<br />

valutazione di impatto economico ambientale in quando parte integrante del PQU<br />

stesso;<br />

- esonero dall'obbligo, per le medie strutture di vendita, dall'obbligo di rispetto degli.<br />

standard a parcheggio quando nell'ambito del PQU siano contemplati adeguati<br />

parcheggi pubblici o privati.<br />

7 Per garantire il decoro e il buon funzionamento delle attività insediate nell'area<br />

interessata dal PQU si potranno stabilire:<br />

- divieto di vendita di merceologie non compatibili con i caratteri ambientali<br />

dell'addensamento, in ogni caso non in contrasto con le regole della libera<br />

concorrenza;<br />

- definizione dì priorità o obblighi di contestualità nella realizzazione delle iniziative<br />

programmate;<br />

8 I PQU possono essere promossi, realizzati, finanziati e gestiti anche attraverso la<br />

costituzione di società a capitale misto pubblico-privato. Qualora i PQU siano<br />

promossi, realizzati, finanziati e gestiti da operatore pubblico, gli interventi strutturali<br />

e le forme integrate di facilitazione sono definite autonomamente<br />

dall'Amministrazione.<br />

Nel caso in cui il PQU sia esteso all'intero addensamento commerciale definito<br />

nell'allegata Tav. B, lo stesso può essere realizzato in fasi successive.<br />

9 Al fine di rivitalizzare le attività commerciali, l'Amministrazione Comunale adotta<br />

specifici Progetti Integrati di Rivitalizzazione. La predisposizione di tali progetti<br />

avviene nel rispetto delle norme contenute nell'art.19 dei criteri regionali di<br />

programmazione commerciale.<br />

Norme tecniche di attuazione coordinate<br />

Maggio 2009<br />

46


10 In carenza del progetto di qualificazione urbana e progetti integrati di rivitalizzazione<br />

si possono comunque attuare le previsioni del PRG.<br />

Art. 24<br />

Norme di tutela ambientale<br />

1 Le norme del presente articolo si applicano nelle aree agricole e nelle aree boscate di tutela<br />

ambientale:<br />

2 1) E' vietata l'apertura di nuove strade, ad eccezione di quelle previste dal piano e di quelle<br />

al servizio dell'attività agricola e di edifici esistenti.<br />

3 2) E' vietata la riduzione a coltura dei terreni boschivi e a vite senza la preventiva<br />

autorizzazione del Comune.<br />

4 3) Sono vietati scavi, movimenti di terreno e di mezzi, suscettibili di alterare l'ambiente con<br />

esclusione di quelli necessari all'attività agricola e all'esecuzione di opere pubbliche e di<br />

sistemazione idraulica al di fuori degli ambiti specificatamente autorizzati all’interno delle<br />

aree per attività estrattive.<br />

In particolare tutte le opere di sistemazione del terreno attuale in prossimità dei fossi<br />

colatori e dei rii devono essere particolarmente attenti a non alterarne le condizioni di<br />

adduzione e di scolo delle acque.<br />

I rii e i fossi colatori non possono essere né deviati né intubati senza specifica autorizzazione<br />

dell’Amministrazione.<br />

5 4) Non sono consentite nuove recinzioni delle proprietà se non con siepi, o con materiali<br />

della tradizione locale, salvo le recinzioni temporanee a protezione delle attività agricole,<br />

quelle strettamente pertinenti agli insediamenti edilizi e agli usi agricoli e zootecnici.<br />

6 5) Vanno conservate nelle sistemazioni esterne le pavimentazioni antiche e gli acciottolati.<br />

7 6) Nella progettazione e nella realizzazione di opere viarie comunali e private i tracciati<br />

devono essere modellati il più possibile sull'andamento del terreno, evitati i percorsi che<br />

comportano rilevati sbancamenti riporti e tutto quanto possa fortemente alterare l'aspetto e la<br />

visuale dei luoghi.<br />

8 Le nuove opere in tutte le aree normative devono essere tali da garantire un corretto<br />

inserimento ambientale.<br />

9 7) Lungo la strada <strong>Val</strong>tiglione, nel tratto compreso tra l’incrocio con la strada per Villa e la<br />

strada comunale per Repergo, sino ai confini del territorio comunale, per una profondità pari<br />

alla fascia di rispetto della strada stessa, è vietata la piantumazione di alberi ad alto fusto in<br />

quanto elementi ostativi alla lettura del paesaggio agrario circostante e in grado di oscurare<br />

le vedute panoramiche verso le alture di Villa e di Repergo.<br />

10 Nei sistemi collinari esterni ai perimetri dei centri abitati, ragioni di forte dominazione<br />

paesistica segnalate dal Piano Territoriale Provinciale all'art. 23 e limitazioni alle<br />

destinazioni per gli usi extraagricoli dei suoli utilizzati a colture specializzate come la vite<br />

(cfr quinto comma dell'art. 25 della LR 56/77 smi) le antropizzazioni determinate dalle<br />

previsioni insediative della zona agricola pongono in rilievo problematiche d'inserimento<br />

nel contesto ambientale. Le cautele da porre in atto nell'attuare le nuove edificazioni rurali<br />

sui versanti collinari, sono:<br />

- il mantenimento dei piani di campagna esistenti;<br />

- la salvaguardia delle colture viticole specializzate in atto;<br />

- l'utilizzo dei colori tipici del paesaggio agricolo locale;<br />

- l'esclusione di altezze massime dell'edificato eccedenti i crinali collinari.<br />

Norme tecniche di attuazione coordinate<br />

Maggio 2009<br />

47


Inoltre il territorio rurale deve conservare gli elementi tipici delle sistemazioni agrarie e<br />

della struttura fondiaria, quando qualitativamente rilevanti: muri a secco, alberate, siepi,<br />

filari di piante significativi dal punto di vista paesaggistico e toponomastico.<br />

Norme tecniche di attuazione coordinate<br />

Maggio 2009<br />

48


TITOLO V<br />

PRESCRIZIONI PARTICOLARI<br />

Art. 25<br />

Fasce di rispetto e vincoli<br />

1 Il P.R.G. individua le fasce di rispetto e i vincoli (tavv. B2 e B3).<br />

2 Le fasce di rispetto e vincoli riportati nelle tavole di PRG sono i seguenti:<br />

a) Fascia di rispetto stradale (D.L.vo 285/92-D.P.R. 495/92-D.P.R. 147/93)<br />

mt. 20, mt. 30 e mt. 60 secondo le caratteristiche della strada<br />

b) Fascia di rispetto cimiteriale (R.D. 1265/34)<br />

mt. 100 Villa, mt. 150 Repergo e Mongovone, mt. 150 e 115 Piano<br />

c) Fascia di rispetto della ferrovia.<br />

mt. 30 l’indicazione cartografica riportata sugli elaborati di P.R.G.C. assume un valore<br />

indicativo, la distanza di rispetto dai binari esistenti deve essere verificata in sede di<br />

richiesta di Permesso di costruire o D.I.A.<br />

d) Fascia di rispetto acque pubbliche ( ex L. 431/85 – T.U. n° 490/00)<br />

mt. 150 di cui mt. 10 di inedificabilità assoluta<br />

(T.U.-R.D. n.523/1904 art. 96 lettera f)<br />

e) Fascia di rispetto acque private (canali, rii e fossi colatori) sono indicate in cartografia<br />

con un minimo di m. 10<br />

f) Vincolo idrogeologico (L.R. 45/89, L.R. 56/77 art. 30)<br />

g) Edifici vincolati (L. 1089/39)<br />

h) Fascia di rispetto dal piede dell’argine del fiume (L.R. 56/77 art.29) mt. 25 e fasce di<br />

rispetto dai fiumi, torrenti, canali non arginati m. 100<br />

i) Usi civici<br />

l) Aree già asservite per usi agricoli (L.R. 56/77 art.25)<br />

m) Area boscata (L.R. 56/77 art. 30)<br />

n) Oasi del Tanaro L 1497/39 art. 1 numeri 3 e 4.<br />

o) Metanodotto (D.M. 24.11.1984)<br />

mt. 11,50 misurata in senso orizzontale ed ortogonale tra l’asse della condotta ed i<br />

fabbricati<br />

Per il superamento di qualunque interferenza causata dalla realizzazione di nuove opere<br />

e/o di urbanizzazioni con gli impianti SNAM-Rete Gas, gli oneri per gli interventi di<br />

adeguamento o spostamento dei tratti interessati dalle nuove opere devono essere a totale<br />

carico degli Enti Proponenti i progetti. Tutti gli interventi devono essere preventivamente<br />

concordati con il centro SNAM-Rete Gas di Torino.<br />

p) fascia di rispetto dai depuratori: m. 100 (Legge Merli e circolare esplicativa)<br />

3 Le fasce di rispetto assumono l'indice di utilizzazione delle aree normative in cui ricadono,<br />

sono inedificabili fatta eccezione per gli interventi di cui ai successivi 5° e 6° comma.<br />

4 Nelle fasce di rispetto sono ammessi sugli edifici esistenti: interventi di manutenzione<br />

ordinaria, straordinaria, restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione; sulle aree<br />

libere la realizzazione di parcheggi, verde e attrezzature sportive all'aperto.<br />

5 Nelle fasce di rispetto cimiteriale è ammessa l'installazione di chioschi a servizio del<br />

cimitero e serre a copertura stabile legate alla produzione agricola.<br />

6 Nelle fasce di rispetto stradale e ferroviario individuate nelle tavole di Piano sono consentite<br />

nel rispetto delle prescrizioni del nuovo codice della strada le seguenti opere:<br />

a) impianti di distribuzione dei carburanti con relative opere accessorie, parcheggi pubblici<br />

ed attrezzature al servizio della circolazione;<br />

b) pensiline di ingresso di edifici e coperture di strutture già esistenti;<br />

Norme tecniche di attuazione coordinate<br />

Maggio 2009<br />

49


c) recinzioni a giorno che non ostruiscano la visibilità;<br />

d) nell'interrato, cabine elettriche e volumi tecnici;<br />

e) in zona agricola, per gli edifici rurali esistenti, ampliamenti di volume, non superiori al<br />

20% del volume preesistente, per sistemazioni igieniche o tecniche, dalla parte opposta a<br />

quello della infrastruttura viaria da salvaguardare e in tutte le aree normative<br />

sopraelevazioni degli edifici esistenti, nel volume di inviluppo del fabbricato preesistente;<br />

f) serre stagionali.<br />

7 Nelle fasce di rispetto stradale, indipendentemente dalla individuazione cartografica, sono<br />

cogenti le prescrizioni del D.L. n.285/92, D.P.R. n.495/92, D.P.R. n.147/93 sulla base delle<br />

destinazioni assunte dall’Amministrazione Comunale per la delimitazione dei centri abitati<br />

di cui all’art. 4 D.L. n.285/92.<br />

8 Sulle aree e sugli edifici vincolati di cui al precedente comma 2, punti f), g), h), i), m) e<br />

indicate nella tavola di Piano A4 valgono le prescrizioni delle leggi vigenti di settore.<br />

9 Sono state individuate le aree sottoposte a vincolo ex art. 25 L.U.R. Sino alla data di<br />

scadenza dei vincoli, là dove previsti, si fa riferimento alle singole convenzioni stipulate con<br />

il Comune.<br />

10 Tutti gli interventi ricadenti devono rispettare le prescrizioni riportate nella Relazione<br />

Geologico-Tecnica, nelle “norme di attuazione della carta di sintesi della pericolosità<br />

geomorfologica e dell’idoneità all’utilizzazione urbanistica”, nonché nella “Verifica di<br />

compatibilità e idraulica e idrogeologica delle previsioni degli strumenti urbanistici vigenti e<br />

in itinere con le condizioni di dissesto (ai sensi dell’art. 18 comma 2, Delibera n. 1/99<br />

Autorità di Bacino – PAI e Criteri Regionali 7/LAP e 14/LAP)”, allegate che costituiscono<br />

parte integrante delle presenti norme.<br />

11 Le aree soggette a usi civici sono inedificabili e vincolate alla destinazione specifica dell’<br />

uso civico stesso. L'esercizio degli usi civici è soggetto alla legge 16.06.1927, n. 1766 ed al<br />

Regolamento approvato con RD del 26.02.1928 n. 332.<br />

Le funzioni amministrative relative alle terre di uso civico sono di competenza regionale a<br />

seguito del DPR n. 11/1972, della legge 22.07.1975 n. 382 e DPR n. 616/77.<br />

Pertanto il Comune non può alienare, permutare o mutare la destinazione d'uso delle terre<br />

d'uso civico; gli atti di compravendita o di permuta, provvedimenti inerenti l'uso delle terre<br />

rogati senza la preventiva autorizzazione della Regione Piemonte sono inficiati da nullità<br />

assoluta.<br />

Art. 26<br />

Chioschi, edicole, impianti di distribuzione di carburante<br />

1 L'Amministrazione Comunale può a proprio insindacabile giudizio consentire a titolo<br />

precario, su aree pubbliche, private o vincolate dal P.R.G. per servizi pubblici, l'installazione<br />

di chioschi per attività di tipo commerciale (edicole di giornali, vendita di fiori e piante,<br />

somministrazione al pubblico di bevande, alimenti, ecc.).<br />

2 Gli impianti per la distribuzione di carburante con le attrezzature e attività ad esso pertinenti<br />

devono sottostare alla verifica di legittimità delle leggi di settore e non possono essere<br />

consentiti nelle aree a servizi pubblici di cui all’art. 21 della L.R. 56/77 s.m.i..<br />

3 Tali attrezzature non possono avere una superficie superiore a mq. 20. E’ vietato l’uso<br />

dell’alluminio anodizzato e del cemento armato a vista. Devono essere usati i materiali<br />

tradizionali, quali ferro battuto, vetro, legno, mattoni pieni aventi come legante la calce, ...<br />

Norme tecniche di attuazione coordinate<br />

Maggio 2009<br />

50


TITOLO VI<br />

<strong>DI</strong>SPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI<br />

Art. 27<br />

Facoltà di deroga<br />

1 Su tutto il territorio comunale sono ammissibili le deroghe dell'art.41 quater della legge<br />

17.8.1942 n. 1150 e successive modificazioni e integrazioni con le procedure di legge, così<br />

come precisato nella Circolare del P.G.R. 30.12.91 n.21/URE pubblicata sul B.U.R. n.2<br />

dell’8.1.1992.<br />

Art. 28<br />

Norme abrogate<br />

1 Con l'entrata in vigore del presente P.R.G. sono abrogate le disposizioni del P.R.G.<br />

precedente e di ogni altra disposizione comunale incompatibile.<br />

Art. 29<br />

Consultazione delle tavole di Piano<br />

1 Nelle rappresentazioni grafiche delle tavole di Piano prevale l'informazione delle tavole di<br />

dettaglio sulle tavole di scala d'insieme.<br />

Art. 30<br />

Norme finali<br />

1 Per quanto attiene le modalità da seguire per la realizzazione degli interventi nelle aree o<br />

zone oggetto degli approfondimenti geologici e per le rettifiche o varianti che si renderanno<br />

necessarie in fase attuativa è compito dell'Amministrazione Comunale garantire il rispetto di<br />

quanto previsto dai geologi estensori delle indagini relative alla Variante e di quanto<br />

prescritto nel parere condiviso espresso dal Gruppo Interdisciplinare e trasmesso al Comune<br />

di Isola d’Asti in data 04.12.02 (prot. 19098/19.13) da parte del Settore Urbanistico<br />

Territoriale - Area Provincia di Asti, alla luce del D.G.R. n. 31-3749 del 6 agosto 2001 e<br />

D.G.R. n. 45-6656 del 15 luglio 2002.<br />

Art. 31<br />

Elaborati del PRG<br />

Il PRG si compone dei seguenti elaborati:<br />

Relazione illustrativa<br />

Norme Tecniche di Attuazione<br />

Scheda quatitativa dei dati urbani<br />

Relazione di compatibilità ambientale (L.R. 40/98 art. 20)<br />

Allegati tecnici:<br />

Tav. A5 Opere di urbanizzazione primaria: Sc. 1:5000<br />

Rete viaria<br />

Tav. A6 Opere di urbanizzazione primaria: Sc. 1:5000<br />

Rete fognaria<br />

Tav. A7 Opere di urbanizzazione primaria: Sc. 1:5000<br />

Rete di illuminazione<br />

Tav. A8 Opere di urbanizzazione primaria: Sc. 1:5000<br />

Rete distribuzione acquedotto<br />

Tav. A9 Opere di urbanizzazione primaria: Sc. 1:5000<br />

Norme tecniche di attuazione coordinate<br />

Maggio 2009<br />

51


Rete gas metano<br />

Tav. A10 Aree pubbliche e di uso pubblico<br />

esistenti e previste Sc. 1:5000<br />

Tav. A11 Attività estrattive Sc. 1:5000<br />

Tavole di Piano:<br />

Tav. B1 Inquadramento territoriale Sc. 1:25000<br />

Tav. B2 Planimetria generale<br />

con fasce di rispetto e vincoli<br />

compresa la trasposizione della<br />

Carta di Sintesi Sc. 1:5000<br />

Tav. B3a Sviluppi di PRG:<br />

centro storico: Villa Sc. 1:1000<br />

Tav. B3b Sviluppi di PRG:<br />

centro storico: Mongovone Sc. 1:1000<br />

Tav. B3c Sviluppi di PRG:<br />

Molini e Villa Sc. 1:2000<br />

Tav. B3d Sviluppi di PRG:<br />

Piano e zona produttiva Sc. 1:2000<br />

Tav. B3e Sviluppi di PRG:<br />

Chiappa e Mongovone Sc. 1:2000<br />

Tav. B3f Sviluppi di PRG:<br />

Repergo Sc. 1:2000<br />

Tav. B4 Edifici di pregio e di antico impianto<br />

da valorizzare Sc. 1:5000<br />

Norme tecniche di attuazione coordinate<br />

Maggio 2009<br />

52


SCHEMI TIPOLOGICI <strong>DI</strong> IMPIANTO<br />

(v. art. 5, comma 3)<br />

TIPO A – CASE SINGOLE A SCHIERA<br />

Il volume di inviluppo deve risultare di forma parallelepipeda a base rettangolare, limitandosi al minimo gli<br />

incastri, gli aggetti, le rientranze. È vietato l’utilizzo a “pilotis” del p.t.<br />

Il tetto è composto da due falde rettangolari uguali, aventi la medesima inclinazione e intersecantesi in una<br />

linea di colmo parallela ed uguale all’asse longitudinale dell’edificio. Gli edifici possono comporsi a schiera<br />

secondo linea continua o linea spezzata a 90 gradi (disposizione planimetrica a U o a L).<br />

Prospetto, prospetto<br />

pianta<br />

Lo schema sopra riportato è rappresentato su un terreno piano. Nel caso di terreno inclinato, le prescrizioni<br />

delle NTA relative all’altezza massima vanno applicate all’altezza a valle dell’edificio.<br />

TIPO B<br />

Il volume di inviluppo deve risultare di forma parallelepipeda a base rettangolare, limitandosi al minimo gli<br />

incastri, gli aggetti, le rientranze. È vietato l’utilizzo a “pilotis” del p.t.<br />

Il tetto è a quattro spioventi, “tetto a padiglione con linea di colmo”. Le falde del tetto sono uguali a due a<br />

due (due trapezi e due triangoli).<br />

Prospetto, prospetto<br />

Pianta<br />

Lo schema sopra riportato è rappresentato su un terreno piano. Nel caso di terreno inclinato, le prescrizioni<br />

delle NTA relative all’altezza massima vanno applicate all’altezza a valle dell’edificio.<br />

Norme tecniche di attuazione coordinate<br />

Maggio 2009<br />

53

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