COMUNE DI ISOLA D'ASTI - Comunità collinare Val Tiglione e dintorni
COMUNE DI ISOLA D'ASTI - Comunità collinare Val Tiglione e dintorni
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<strong>COMUNE</strong> <strong>DI</strong> <strong>ISOLA</strong> <strong>D'ASTI</strong><br />
Provincia di Asti<br />
P.zza Merlino, 1 - C.a.p. 14057 - Tel. 0141-958134 Fax 0141-958866<br />
Variante strutturale generale al P.R.G.C. vigente<br />
NORME URBANISTICO-E<strong>DI</strong>LIZIE <strong>DI</strong> ATTUAZIONE<br />
"La normativa sul commercio del PRGC di Isola d'Asti che non risulta conforme alle disposizioni introdotte con<br />
l'approvazione della DCR n. 59 -10831 del 24.03.2006 pubblicata sul BURP n. 13 del 30 Marzo 2006, recante<br />
Modifiche ed integrazioni all'allegato A della deliberazione del Consiglio regionale n. 563-13414 del 29.10.1999, è da<br />
intendersi stralciata.".<br />
"Le aree comprese nella classe di rischio geologico III indifferenziata devono essere mantenute allo stato di fatto<br />
(inedificabili) e fino a successiva variante urbanistica che stabilisca l'effettiva classe di rischio geologico a cui<br />
ascriverle in esse non sono computabili densità edilizie o applicabili parametri edilizi: tali limitazioni all'uso del suolo<br />
riguardano in particolare:<br />
- le aree per attività produttive (consolidate) :D5, D7, D10, D16, D18, D22;<br />
- l'area per attività produttiva (di completamento): D23;<br />
- l'area inedificabile per depositi all'aperto: D12. "<br />
"In ottemperanza alle disposizioni della Variante integrativa delle Norme di Attuazione del Piano Territoriale<br />
Regionale (Art. 18 bis Sistema di terreni di interesse regionale e Art. 18 ter. Applicazione articolo 18bis) approvata con<br />
Deliberazione del Consiglio Regionale 2 Novembre 2005, n. 35-33752 si precisa che nel caso esistano sul territorio<br />
comunale di Isola d'Asti terreni trasferiti alla Fondazione Ordine Mauriziano, ai sensi dell'art. 2, comma 2, del D.L.<br />
19.11.2004, n. 277 e convertito con l. 21.01.2005, n. 4, non individuati con destinazione residenziale e/o produttiva<br />
dallo strumento urbanistico vigente, per essi è confermato il vincolo all'uso agricolo."<br />
"Considerato che con deliberazione del Consiglio Regionale 5 ottobre 2004 n. 384-28589 (pubbl. B.U.R. n. 43 del 28<br />
ottobre 2004) è entrato in vigore il Piano Territoriale della Provincia di Asti, si richiama il 1° comma de1l'art. 8bis<br />
della L.R. 56/77 s.m.i. che recita: 'I Piani Territoriali si attuano mediante l'adeguamento dei Piani Regolatori<br />
generali... ' che prevede l'adeguamento del PRGC del Comune di Isola d'Asti al citato PTP.<br />
Si evidenzia che, ai sensi del 4"comma, art. 8, L.R. 56/77 s.m.i., e del 2° comma dell'allegato A della Deliberazione del<br />
Consiglio regionale n. 384-28589 del 05.10.2004, le disposizioni del PTP immediatamente prevalenti sulla disciplina<br />
di livello comunale vigente, e vincolanti anche nei confronti degli interventi settoriali e dei privati, sono quelle definite<br />
al comma 3 degli articoli 12, 15, 21, 24, 25, 26, 28, 29, 30 e 36 delle Norme Tecniche di Attuazione del PTP -così come<br />
sono stati integrati o modificati ex-officio dalla delibera consiliare di approvazione.”<br />
Progetto<br />
Collaboratori<br />
Arch. M. Augusta Mazzarolli<br />
Lorenzo Abordi<br />
Concetta Aprile<br />
Giovanni Currado<br />
Daniela Segatto<br />
Adeguamento alla relazione d’esame della Regione Piemonte Prot. n. 3383/19.09 del 17 marzo 2004<br />
Introduzioni “ex officio” allegato “A” alla D.G.R. n. 15-5669 in data 10.04.2007<br />
Introduzioni normative previste con la variante normativa al PP dell’area O5 con contestuale variante<br />
parziale al P.R.G.C. (approvata con D.C.C. n. 26 del 28.07.2008)<br />
Introduzioni normative previste con la 1a variante parziale ai sensi dell’art. 17 c. 7 (approvata con DCC<br />
n. 30 del 30.09.2008)<br />
Introduzioni normative previste con la modifica introdotta ai sensi dell’art. 17 c. 8 (approvata con DCC<br />
n. 12 del 20.04.2009)<br />
Introduzioni normative previste con la 2a variante parziale ai sensi dell’art. 17 c. 7 (approvata con DCC<br />
n. 17 del 30.04.2009)
Indice<br />
TITOLO I<br />
Art. 1 Finalità, obiettivi, criteri del Piano e della normativa<br />
Art. 2 Definizioni<br />
Art. 3 Destinazioni d'uso<br />
Art. 4 Tipi di intervento<br />
Art. 5 Prescrizioni costruttive e di inserimento ambientale<br />
Art. 5bis Zonizzazione acustica e clima acustico<br />
Art. 6 Documentazione da allegare alle domande di intervento<br />
per gli edifici di pregio e per gli edifici di antico impianto<br />
Art. 7 Attuazione del P.R.G.<br />
TITOLO II Aree normative<br />
Classificazione, regole e parametri di trasformazione<br />
Art. 8 Aree normative: classificazione<br />
Art. 9 Area storico ambientale<br />
Art. 10 Area residenziale di riqualificazione<br />
Art. 11 Area di completamento<br />
Art. 12 Area residenziale di nuovo impianto<br />
Art. 13 Area a PEEP<br />
Art. 14 Area per le attività produttive<br />
Art. 15 Area per le attività commerciali<br />
Art. 16 Area turistico-ricettiva e per il tempo libero<br />
Art. 17 Area agricola<br />
Art. 18 Area boscata<br />
Art. 19 Aree di tutela ambientale e a vocazione vitivinicola<br />
Art. 20 Area per attività estrattive<br />
TITOLO III Aree per servizi<br />
Art. 21 Aree per servizi<br />
Art. 22 Aree per la viabilità<br />
TITOLO IV Ambiente e paesaggio<br />
Art. 23 Progetti di riqualificazione urbana e progetti integrati di rivitalizzazione<br />
Art. 24 Norme di tutela ambientale<br />
TITOLO V Prescrizioni particolari<br />
Art. 25 Fasce di rispetto e vincoli<br />
Art. 26 Chioschi, edicole, impianti di distribuzione di carburante<br />
TITOLO VI Disposizioni transitorie e finali<br />
Art. 27 Facoltà di deroga<br />
Art. 28 Norme abrogate<br />
Art. 29 Consultazione delle tavole di Piano<br />
Art. 30 Norme finali<br />
Art. 31 Elaborati del PRG<br />
SCHEMI TIPOLOGICI <strong>DI</strong> IMPIANTO<br />
SCHEDE NORMATIVE DELL’ AMBIT0 DA TRASFORMARE N. 1 E PER LE AREE RESIDENZIALI <strong>DI</strong> NUOVO<br />
IMPIANTO E2, E3, E4<br />
NORME <strong>DI</strong> ATTUAZIONE DELLA CARTA <strong>DI</strong> SINTESI DELLA PERICOLOSITÀ GEOMORFOLOGICA E<br />
DELL’IDONEITA’ ALL’UTILIZZAZIONE URBANISTICA<br />
CRONOPROGRAMMA DEGLI INTERVENTI <strong>DI</strong> MITIGAZIONE DEL RISCHIO DELLE AREE IIIB<br />
Norme tecniche di attuazione coordinate<br />
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TITOLO I<br />
Art. 1<br />
Finalità, obiettivi, criteri del Piano e della normativa<br />
1 Le finalità, gli obiettivi, i criteri di progetto e di intervento, le motivazioni del P.R.G. sono<br />
specificati nella Relazione Illustrativa secondo quanto previsto dalla Legge Urbanistica<br />
Regionale (L.U.R.).<br />
2 L'uso del territorio è disciplinato secondo "aree normative" diversamente classificate in<br />
funzione dei caratteri insediativi delle destinazioni d'uso e degli indirizzi di piano.<br />
3 Gli edifici esistenti alla data di adozione del Piano, in contrasto con le destinazioni di area e<br />
con i tipi edilizi previsti, potranno subire trasformazioni soltanto per essere adeguati alle<br />
presenti norme.<br />
Art. 2<br />
Definizioni<br />
1 Ai fini dell'applicazione delle presenti norme si fa riferimento alle seguenti definizioni:<br />
2 1) Area normativa:<br />
parte del territorio comunale, graficamente individuata nelle tavole di Piano, la cui<br />
trasformazione è disciplinata dal Piano con parametri e norme di attuazione omogenee (area<br />
storico-ambientale, area residenziale di riqualificazione, area di completamento, area a<br />
PEEP, area residenziale di nuovo impianto, area per le attività produttive, area turisticoricettiva<br />
e per il tempo libero, area per le attività commerciali, area agricola, area boscata,<br />
area di tutela ambientale e a destinazione vitivinicola, area per attività estrattive, area per<br />
servizi, aree per la viabilità).<br />
3 2) Intervento edilizio:<br />
complesso delle operazioni volte a realizzare le trasformazioni urbanistiche ed edilizie.<br />
4 3) Strumenti urbanistici esecutivi:<br />
per le definizioni e le modalità di attuazione di ciascuno strumento urbanistico esecutivo si<br />
rimanda alla relativa disciplina della L.U.R.<br />
5 4) Destinazioni:<br />
La destinazione d'uso è l'insieme delle attività (secondo la classificazione adottata nel<br />
successivo art. 3) ammesse nell'area considerata.<br />
Per destinazione d'uso di un immobile esistente si intende quella legittimamente in atto.<br />
Nel caso non esistano attività in atto si farà riferimento all'ultima legittimamente esercitata.<br />
Per cambiamento di destinazione d'uso di un'area, di un edificio o parte di esso, si intende il<br />
passaggio dall'una all'altra delle classi di attività individuate nelle 8 categorie di cui al<br />
successivo art. 3.<br />
Il cambio d'uso può effettuarsi soltanto nel rispetto e in conformità a quanto prescritto dalle<br />
presenti norme e dai regolamenti comunali.<br />
6 5) Utilizzazioni edificatorie (mc-Volume):<br />
Prodotto della superficie territoriale (ST) o fondiaria (SF) per l'indice, rispettivamente di<br />
densità edilizia territoriale (I.T.) o fondiario (I.F.).<br />
7 6) Verde privato:<br />
Area libera da qualsiasi costruzione, sistemata a verde o coltivata ad orto o a vite, con<br />
presenza di alberature e arbusti; sono ammesse costruzioni in sottosuolo o emergenti dalla<br />
Norme tecniche di attuazione coordinate<br />
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quota zero delle strade o cortile circostante, per un'altezza non superiore a m. 0,80 destinate<br />
ad autorimesse purché ricoperte da strato di terreno dello spessore minimo di cm. 50 atto<br />
alla formazione del verde.<br />
Le relative rampe ed i volumi tecnici per l'accesso e l'aerazione sono da scomputare dalla<br />
superficie a verde privato.<br />
8 7) Parcheggio privato:<br />
Per parcheggio privato si intendono gli spazi da destinare alla sosta di veicoli in sopra o<br />
sottosuolo soggetti o meno a vincoli di pertinenza.<br />
9 8) Indice di superficie abitativa<br />
Superficie utile lorda (S.U.L.) che compete mediamente ad ogni abitante insediato o<br />
insediabile. Il valore medio a Isola è stabilito pari a 40 mq/ab. convenzionalmente<br />
corrispondente a 120 mc/ab per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente e<br />
pari a 33 mq/ab convenzionalmente corrispondente a 100 mc/ab per gli interventi di nuovo<br />
impianto. Tale indice è da applicarsi per il calcolo della capacità insediativa residenziale e<br />
per il dimensionamento dei servizi.<br />
10 9) Aree di pertinenza delle costruzioni:<br />
Superfici territoriali e fondiarie asservite per il calcolo degli indici di densità edilizia<br />
territoriale e fondiaria.<br />
In caso di frazionamento di aree si fa riferimento, ai fini del calcolo delle capacità<br />
edificatorie, alla situazione esistente alla data di adozione del Progetto Preliminare, tenendo<br />
conto degli edifici già esistenti sulle medesime aree e previa verifica della volumetria<br />
esistente effettuata in base ai parametri del presente Piano.<br />
11 10) Edifici uni o bifamiliari:<br />
Edifici residenziali composti all’impianto da una o due unità immobiliari ma suscettibili di<br />
ulteriori frazionamenti senza modifica della tipologia edilizia originaria.<br />
12 11) Parametri di trasformazione:<br />
Si articolano in:<br />
- Parametri urbanistici:<br />
a) superficie fondiaria e territoriale<br />
b) indice di densità edilizia territoriale e fondiario e indice di utilizzazione territoriale e<br />
fondiario<br />
c) indice medio di superficie abitativa<br />
d) destinazioni d'uso<br />
e) dotazione di servizi prevista nel Piano.<br />
13 - Parametri edilizi:<br />
a) rapporto di copertura<br />
b) dotazione di aree a verde privato<br />
c) dotazione di superficie a parcheggio privato<br />
d) altezza della costruzione<br />
e) numero dei piani della costruzione<br />
f) distanza tra le costruzioni (D), della costruzione dal confine (Dc), della costruzione dal<br />
ciglio stradale (Ds).<br />
14 12) Basso fabbricato:<br />
Costruzione destinata a pertinenze della residenza quali ricovero auto e attrezzi, tettoie e<br />
porticati, avente altezza massima di m. 2,90 misurata sul punto più alto della copertura.<br />
Deve rispettare tutti i parametri edilizi ed urbanistici e le prescrizioni costruttive dell’area<br />
normativa di appartenenza nel rispetto delle prescrizioni costruttive riportate al successivo<br />
art. 5 punti a), b), c).<br />
Norme tecniche di attuazione coordinate<br />
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E' consentita la costruzione di bassi fabbricati a confine nel rispetto del Codice Civile e delle<br />
distanze di edifici tra e con pareti finestrate.<br />
15 13) Costruzioni interrate:<br />
Costruzioni o loro parti che non emergono dal livello originario del terreno o dal terreno a<br />
sistemazione avvenuta.<br />
Tali costruzioni concorrono alla determinazione della S.U.L. (superficie utile lorda) per la<br />
quota emergente dal piano originario di campagna e non sono soggette al rispetto delle<br />
distanze dai confini e dai fabbricati.<br />
Le costruzioni interrate sono ammesse solo se pertinenti o accessorie ad edifici o<br />
attrezzature principali fuori terra.<br />
16 14) Serre:<br />
Impianti stabilmente infissi al suolo, di tipo prefabbricato, o eseguiti in opera, e destinati<br />
esclusivamente allo svolgimento di colture specializzate per le quali risultino necessarie<br />
condizioni microclimatiche non garantibili stagionalmente.<br />
Le serre si distinguono in:<br />
a) serre destinate a colture protette con condizioni climatiche artificiali limitate ad una sola<br />
parte dell’anno e, quindi, con copertura solo stagionale;<br />
b) serre destinate a colture prodotte normalmente con condizioni climatiche artificiali e<br />
quindi con copertura stabile.<br />
Le serre devono avere le seguenti caratteristiche:<br />
1) il materiale impiegato deve consentire il passaggio della luce;<br />
2) l’altezza massima non deve superare i m. 3 in gronda e m. 4,50 al colmo.<br />
17 15) Superficie di vendita di un esercizio commerciali.<br />
Per la definizione si rimanda alla D.C.R. n. 563-13414 del 29.10.99 in attuazione della L.R.<br />
12.11.99 N. 28 e del D.Lgs. 31.3.98 n. 114<br />
18 Per le definizioni relative ai “Parametri ed indici edilizi ed urbanistici” si fa riferimento<br />
REGOLAMENTO E<strong>DI</strong>LIZIO TIPO della Regione Piemonte di cui alla L.R. 19 dell’8 luglio<br />
1999 approvato con Del.C.R. N. 548-9691 del 29 luglio 1999.<br />
Le definizioni contenute nel Regolamento Edilizio fanno riferimento ai seguenti parametri:<br />
4 Altezza dei fronti della costruzione (Hf)<br />
5 Altezza della costruzione (H)<br />
6 Numero dei piani della costruzione (Np)<br />
7 Distanza tra le costruzioni (D), della costruzione dal confine (Dc), della costruzione dal ciglio<br />
stradale (Ds)<br />
8 Superficie coperta della costruzione (Sc)<br />
9 Superficie utile lorda della costruzione (Sul)<br />
10 Superficie utile netta della costruzione (Sun)<br />
11 Volume della costruzione (V)<br />
12 Superficie fondiaria (Sf)<br />
13 Superficie territoriale (St)<br />
14 Rapporto di copertura (Rc)<br />
15 Indice di utilizzazione fondiaria (Uf)<br />
16 Indice di utilizzazione territoriale (Ut)<br />
17 Indice di densità edilizia fondiaria (If)<br />
18 Indice di densità edilizia territoriale (It)<br />
Norme tecniche di attuazione coordinate<br />
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Art. 3<br />
Destinazioni<br />
1 Le destinazioni d'uso sono definite per classi indicate con lettere alfabetiche, raggruppate in<br />
8 categorie di attività e, salvo specificazioni introdotte nelle singole aree normative, si<br />
individuano come segue.<br />
2 1. Residenza<br />
A) residenze di civile abitazione.<br />
Sono inclusi nella residenza gli spazi di pertinenza quali: cantine, soffitte, parcheggi e altri<br />
spazi (anche di uso comune) quali depositi, spazi per lo svago e il tempo libero individuale.<br />
3 2. Attività ricettive e turistico-ricettive<br />
A) alberghi, pensioni, residenze turistico-ricettive.<br />
Sono ammesse destinazioni accessorie quali residenza custode o titolare e uffici strettamente<br />
necessari allo svolgimento dell'attività principale nonché attività complementari, di<br />
commercio al dettaglio, di ristorazione e sportive.<br />
4 3. Attività produttive<br />
A) artigianato di servizio, vendita al dettaglio fino a 150 mq, riparazione di beni di<br />
consumo;<br />
B) attività industriali e artigianato di produzione.<br />
C) depositi al coperto o all'aperto.<br />
D) attività lavorazione e stoccaggio inerti.<br />
5 Sono ammesse destinazioni accessorie quali residenza custode e/o titolare, nella misura<br />
massima di 200 mq di S.U.L., commercio al dettaglio fino a 150 mq. e all’ingrosso, uffici,<br />
strettamente necessari allo svolgimento dell'attività principale.<br />
Tali destinazioni non possono eccedere il 20% della S.U.L. totale dell'intervento.<br />
6 4. Attività commerciali<br />
Così come definite dalla D.C.R. n. 563-13414 del 29.10.99 in attuazione della L.R. 12.11.99<br />
N. 28 e del D.Lgs. 31.3.98 n. 114 e dalla disciplina regionale di adeguamento:<br />
A) esercizi di vicinato: attività commerciali al dettaglio, attività per la ristorazione e<br />
pubblici esercizi; attività artigianali di servizio con superficie di vendita sino a 150 mq;<br />
B) medie strutture di vendita: attività commerciali al dettaglio, attività per la ristorazione e<br />
pubblici esercizi; attività artigianali di servizio con superficie di vendita da mq 151 a mq<br />
1.500;<br />
C) grandi strutture di vendita: attività commerciali al dettaglio, attività per la ristorazione e<br />
pubblici servizi, attività artigianali di servizio con superfici di vendita superiore a 1.500 mq;<br />
D) centri commerciali: strutture fisico-funzionali, ai sensi dell’art. 4, comma 1, lettera g) del<br />
DL n. 114/1998, concepite e organizzate unitariamente, a specifica destinazione d’uso<br />
commerciale, costituite da almeno due esercizi commerciali al dettaglio; la superficie di<br />
vendita di un centro commerciale é data dalla somma delle superfici di vendita degli esercizi<br />
commerciali al dettaglio in esso presenti;<br />
E) attività per il commercio all'ingrosso + spazio di esposizione.<br />
F) deposito.<br />
7 Sono ammesse destinazioni accessorie quali residenza custode e/o titolare, nella misura<br />
massima di 150 mq di SUL corrispondenti a una percentuale di 1 mq. di residenza per 10<br />
ogni mq. di superficie commerciale, con la prescrizione che dette superfici residenziali<br />
devono essere realizzate all’ interno del fabbricato commerciale. Sono altresì ammessi:<br />
uffici, servizi allo sportello, strettamente necessari allo svolgimento dell'attività principale.<br />
Norme tecniche di attuazione coordinate<br />
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8 5. Attività terziarie<br />
A) uffici pubblici e privati (studi professionali, agenzie turistiche, immobiliari, assicurative,<br />
sportelli bancari, uffici postali, laboratori sanitari, attività di servizio alle persone e alle<br />
imprese ecc.)<br />
9 6. Servizi che determinano standards urbanistici<br />
i) attrezzature per l'istruzione;<br />
a) attrezzature di interesse comune: servizi sociali, culturali, assistenziali, sanitari, residenze<br />
per anziani (solo se finalizzate all’uso pubblico), uffici pubblici, centri civici e attrezzature<br />
per il culto;<br />
p) parcheggi;<br />
v na) verde non attrezzato, non edificabile<br />
v) giardini, aree verdi per la sosta e il gioco; attrezzature sportive al coperto e all'aperto,<br />
attrezzature per il tempo libero;<br />
t) impianti tecnologici e relativi servizi.<br />
9bis<br />
6bis. Servizi che non determinano standards urbanistici<br />
a) cimiteri.<br />
10 7. Autorimesse e parcheggi<br />
Autorimesse e parcheggi pubblici e privati.<br />
11 8. Attività agricole<br />
Attività riguardanti la coltivazione connesse alle attività di produzione delle aziende agricole<br />
e l'allevamento.<br />
Art. 4<br />
Tipi di intervento<br />
1 I tipi di intervento previsti sono:<br />
2 a) Manutenzione ordinaria<br />
A. Finiture esterne:<br />
intonaci, rivestimenti, tinteggiatura, infissi elementi architettonici e decorativi,<br />
pavimentazioni manto di copertura.<br />
Opere ammesse:<br />
riparazione, rinnovamento e sostituzione parziale delle finiture degli edifici purché ne siano<br />
conservati i caratteri originari, e precisamente: pulitura delle facciate, riparazione e<br />
sostituzione parziale di infissi e ringhiere, ripristino parziale della tinteggiatura, di intonaci e<br />
di rivestimenti, riparazione e sostituzione di grondaie, pluviali, comignoli; riparazione,<br />
coibentazione e sostituzione parziale del manto di copertura.<br />
B. Elementi strutturali:<br />
fondazioni, strutture portanti verticali e orizzontali, scale e rampe, tetto.<br />
Opere ammesse:<br />
riparazione e sostituzione parziale dell'orditura secondaria del tetto, con mantenimenti dei<br />
caratteri originari.<br />
C. Finiture interne:<br />
tinteggiatura, intonaci e rivestimenti, controsoffitti, pavimenti, infissi, elementi<br />
architettonici e decorativi.<br />
Opere ammesse:<br />
riparazione e sostituzione delle finiture, purché nelle parti comuni a più unità immobiliari<br />
(scale, androni, portici, ecc.) siano mantenuti i caratteri originari.<br />
Norme tecniche di attuazione coordinate<br />
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D. Impianti ed apparecchi igienico-sanitari.<br />
Opere ammesse:<br />
riparazione, sostituzione e parziale adeguamento di impianti ed apparecchi igienico-sanitari.<br />
E. Impianti tecnologici e relative strutture e volumi tecnici:<br />
impianti elettrici, di riscaldamento e condizionamento, del gas, idrici, di scarico, di<br />
sollevamento, allontanamento e depurazione di rifiuti liquidi, solidi ed aeriformi.<br />
Opere ammesse:<br />
riparazione, sostituzione e parziale adeguamento degli impianti e delle relative reti, nonché<br />
installazione di impianti telefonici e televisivi, purché tali interventi non comportino<br />
alterazione dei locali, aperture nelle facciate, modificazione o realizzazione di volumi<br />
tecnici.<br />
Per quanto concerne gli edifici a destinazione produttiva e commerciale, sono ammesse la<br />
riparazione e la sostituzione parziale di impianti tecnologici, sempre che non comportino<br />
modifiche dei locali, né aumento delle superfici utili.<br />
3 b) Manutenzione straordinaria<br />
A. Finiture esterne:<br />
intonaci, rivestimenti, tinteggiatura, infissi, elementi architettonici e decorativi,<br />
pavimentazioni, manto di copertura.<br />
Opere ammesse:<br />
rifacimento e nuova formazione di intonaci e rivestimenti; tinteggiatura; sostituzione di<br />
infissi e ringhiere; coibentazione e rifacimento totale del manto di copertura.<br />
B. Elementi strutturali:<br />
fondazioni, strutture portanti orizzontali e verticali, scale e rampe, tetto.<br />
Opere ammesse:<br />
consolidamento, rinnovamento e sostituzione di parti limitate di elementi strutturali<br />
degradati. E' ammesso il rifacimento di parti limitate di muri perimetrali portanti, qualora<br />
siano degradati, purché ne siano mantenuti il posizionamento e i caratteri originari.<br />
C. Murature perimetrali, tamponamenti e aperture esterne<br />
Opere ammesse:<br />
rifacimento di parti limitate di tamponamenti esterni, qualora siano degrate, purché ne siano<br />
mantenuti il posizionamento e i caratteri originari. Non è ammessa l'alterazione dei prospetti<br />
né l'eliminazione o la realizzazione di aperture.<br />
D. Tramezzi e aperture interne<br />
Opere ammesse:<br />
realizzazione o eliminazione aperture interne e di parti limitate della tramezzatura, purché<br />
non venga modificato l'assetto distributivo dell'unità immobiliare, né venga frazionata o<br />
aggregata ad altre unità immobiliari. Sono ammesse limitate modificazioni distributive<br />
purché strettamente connesse alla realizzazione dei servizi igienico-sanitari, qualora<br />
mancanti o insufficienti, nonché dei relativi disimpegni.<br />
Per quanto concerne gli edifici a destinazione produttiva (industriale, artigianale e agricola)<br />
e commerciale sono ammesse le modificazioni distributive conseguenti all'installazione<br />
degli impianti di cui al punto G. e alla realizzazione degli impianti e delle opere necessari al<br />
rispetto della normativa sulla tutela dagli inquinamenti, nonché sulla igienicità e la sicurezza<br />
degli edifici e delle lavorazioni.<br />
E. Finiture interne<br />
tinteggiatura, intonaci e rivestimenti, controsoffitti, pavimenti, infissi, elementi<br />
architettonici e decorativi.<br />
Opere ammesse:<br />
riparazione e sostituzione delle finiture delle parti comuni.<br />
F. Impianti ed apparecchi igienico-sanitari<br />
Opere ammesse:<br />
Norme tecniche di attuazione coordinate<br />
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installazione ed integrazione degli impianti e dei servizi igienico-sanitari.<br />
G. Impianti tecnologici e relative strutture e volumi tecnici, impianti elettrici, di<br />
riscaldamento e condizionamento, del gas, idrici, di scarico, di sollevamento, antincendio;<br />
reti e impianti di trattamento, allontanamento e depurazione di rifiuti liquidi, solidi ed<br />
aeriformi.<br />
Opere ammesse:<br />
installazione degli impianti tecnologici e delle relative reti. I volumi tecnici devono essere<br />
realizzati all'interno dell'edificio e non devono comportare alterazioni dell'impianto<br />
strutturale e distributivo dello stesso.<br />
Per quanto concerne gli edifici a destinazione produttiva (industriale, artigianale e agricola)<br />
e commerciale, è ammessa l'installazione d’impianti tecnologici, nonché la realizzazione<br />
degli impianti e delle opere necessari al rispetto della normativa sulla tutela dagli<br />
inquinamenti e sull'igienicità e la sicurezza degli edifici e delle lavorazioni, purché non<br />
comportino aumento delle superfici di calpestio, né mutamento delle destinazioni d'uso. I<br />
volumi tecnici relativi possono essere realizzati, se necessario, all'esterno dell'edificio,<br />
purché non configurino incremento della superficie utile destinata all'attività produttiva e<br />
commerciale.<br />
4 c) Restauro conservativo<br />
A. Finiture esterne:<br />
intonaci, rivestimenti, tinteggiatura, infissi, elementi architettonici e decorativi,<br />
pavimentazioni, manto di copertura.<br />
Opere ammesse:<br />
restauro e ripristino di tutte le finiture. Qualora ciò non sia possibile, sono ammessi il<br />
rifacimento e la sostituzione delle stesse con l'impiego di materiali e tecniche originarie e ad<br />
esse affini, volti alla valorizzazione dei caratteri dell'edificio. Non è comunque ammesso<br />
l'impoverimento dell'apparato decorativo.<br />
B. Elementi strutturali:<br />
fondazioni, strutture portanti verticali ed orizzontali, scale e rampe, tetto.<br />
Opere ammesse:<br />
ripristino e consolidamento statico degli elementi strutturali. Qualora ciò non sia possibile a<br />
causa delle condizioni di degrado, è ammessa la sostituzione degli stessi limitatamente alle<br />
parti degradate, con l'impiego di materiali e tecniche congruenti con i caratteri dell'edificio.<br />
E' ammesso il rifacimento di parti limitate di muri perimetrali portanti, qualora siano<br />
degradate, purché ne siano mantenuti il posizionamento e i caratteri originari.<br />
Non sono ammesse alterazioni volumetriche, planimetriche, di sagoma e dei prospetti, né<br />
alterazioni delle pendenze delle scale, delle quote degli orizzontamenti e delle quote di<br />
imposta e di colmo delle coperture. Ricostruzione di parti di elementi strutturali crollate, in<br />
osservanza dei suddetti criteri. Ripristino e valorizzazione dei collegamenti originari<br />
verticali e orizzontali e di parti comuni dell'edificio.<br />
C. Murature perimetrali, tamponamenti e aperture esterne<br />
Opere ammesse:<br />
restauro, ripristino e valorizzazione degli elementi originari. E' ammesso il rifacimento di<br />
parti limitate di tamponamenti esterni qualora siano degradate o crollate, purché ne siano<br />
mantenuti il posizionamento e i caratteri originari. Non è ammessa l'alterazione dei<br />
prospetti; tuttavia è consentito il ripristino di aperture originarie o l'eliminazione di aperture<br />
aggiunte.<br />
D. Tramezzi e aperture interne<br />
Opere ammesse:<br />
restauro e ripristino degli ambienti interni, con particolare attenzione per quelli caratterizzati<br />
dalla presenza di elementi architettonici e decorativi di pregio, quali volte, soffitti,<br />
pavimenti, affreschi. Tuttavia per mutate esigenze funzionali e d'uso, sono ammesse la<br />
Norme tecniche di attuazione coordinate<br />
Maggio 2009<br />
9
ealizzazione e la demolizione di tramezzi nonché l'apertura o la chiusura di porte nei muri<br />
portanti, anche per l'eventuale aggregazione e suddivisione di unità immobiliari nel rispetto<br />
dei caratteri compositivi degli ambienti, senza alterare elementi architettonici di pregio, né<br />
modificare l'impianto distributivo dell'edificio con particolare riguardo per le parti comuni.<br />
E. Finiture interne:<br />
tinteggiatura, intonaci e rivestimenti, controsoffitti, pavimenti, infissi, elementi<br />
architettonici e decorativi.<br />
Opere ammesse:<br />
restauro e ripristino di tutte le finiture. Qualora ciò non sia possibile, sono ammessi il<br />
rinnovamento e la sostituzione delle stesse con l'impiego di tecniche e materiali originari (o<br />
ad essi affini), tendenti alla valorizzazione dei caratteri dell'edificio, con particolare riguardo<br />
alle parti comuni. Non è comunque consentito l'impoverimento dell'apparato decorativo.<br />
F. Impianti ed apparecchi igienico-sanitari<br />
Opere ammesse:<br />
realizzazione e integrazione degli impianti e dei servizi igienico-sanitari, nel rispetto delle<br />
limitazioni di cui ai punti precedenti B. e D.<br />
G. Impianti tecnologici e relative strutture e volumi tecnici:<br />
impianti elettrici, di riscaldamento e condizionamento, del gas, idrici, di scarico, di<br />
sollevamento, antincendio; reti e impianti di trattamento, allontanamento e depurazione di<br />
rifiuti liquidi, solidi ed aeriformi.<br />
Sono ammesse:<br />
installazione degli impianti tecnologici e delle relative reti, nel rispetto dei caratteri<br />
distribuiti, compositivi e architettonici degli edifici. I volumi tecnici relativi devono essere<br />
realizzati all'interno dell'edificio, nel rispetto delle prescrizioni suddette e con particolare<br />
riguardo per i percorsi orizzontali e verticali e per le parti comuni.<br />
5 d) Risanamento conservativo<br />
A. Finiture esterne:<br />
intonaci, rivestimenti, tinteggiatura, infissi, elementi architettonici e decorativi,<br />
pavimentazioni, manto di copertura.<br />
Opere ammesse:<br />
ripristino, sostituzione e integrazione delle finiture, da eseguirsi con l'impiego di materiali e<br />
tecniche congruenti rivolte alla valorizzazione dei caratteri dell'edificio e alla salvaguardia<br />
di elementi di pregio. Non è ammesso l'impoverimento dell'apparato decorativo.<br />
B. Elementi strutturali:<br />
fondazioni, strutture portati verticali e orizzontali, scale e rampe, tetto.<br />
Opere ammesse:<br />
ripristino e consolidamento statico degli elementi strutturali. Qualora ciò non sia possibile a<br />
causa delle condizioni di degrado, sono ammesse la sostituzione e la ricostruzione degli<br />
stessi, limitatamente alle parti degradate o crollate. E' ammesso il rifacimento di parti<br />
limitate di muri perimetrali portanti qualora siano degradate o crollate, purché ne sia<br />
mantenuto il posizionamento originale. Devono essere impiegati materiali e tecniche<br />
congruenti con i caratteri dell'edificio, senza alterazione della tipologia e salvaguardando gli<br />
elementi di pregio. Per documentate necessità statiche o per mutate esigenze d'uso, sono<br />
ammesse integrazioni degli elementi strutturali, purché impiegati materiali e tecniche<br />
compatibili con i caratteri dell'edificio. E' esclusa, comunque, la realizzazione di nuovi<br />
orizzontamenti, qualora comporti aumento della superficie utile. Non sono ammesse<br />
alterazioni volumetriche planimetriche e di sagoma, ad eccezione di quelle relative<br />
all'installazione degli impianti tecnologici di cui al punto G., né alterazioni delle pendenze<br />
delle scale, delle quote degli orizzontamenti e delle quote di imposta e di colmo delle<br />
coperture.<br />
C. Murature perimetrali, tamponamenti e aperture esterni<br />
Norme tecniche di attuazione coordinate<br />
Maggio 2009<br />
10
Opere ammesse:<br />
ripristino e valorizzazione dei prospetti, nella loro unitarietà. Parziali modifiche sono<br />
consentite nel rispetto dei caratteri originari. E' ammesso il rifacimento di parti limitate di<br />
tamponamenti esterni, qualora siano degradate o crollate, purché ne sia mantenuto il<br />
posizionamento.<br />
D. Tramezzi ed aperture interne<br />
Opere ammesse:<br />
ripristino degli ambienti interni, con particolare attenzione per quelli caratterizzati dalla<br />
presenza di elementi architettonici e decorativi di pregio, quali volte, soffitti, pavimenti.<br />
Tuttavia per mutate esigenze funzionali e d'uso, sono ammesse la realizzazione e la<br />
demolizione di tramezzi nonché l'apertura o la chiusura di porte nei muri portanti, anche per<br />
l'eventuale aggregazione e suddivisione di unità immobiliari nel rispetto dei caratteri<br />
compositivi degli ambienti, senza alterare elementi architettonici di pregio, né modificare<br />
l'impianto distributivo dell'edificio con particolare riguardo per le parti comuni.<br />
E. Finiture interne:<br />
tinteggiatura, intonaci e rivestimenti, controsoffitti, pavimenti, infissi, elementi<br />
architettonici e decorativi.<br />
Opere ammesse:<br />
ripristino di tutte le finiture. Qualora ciò non sia possibile, è ammesso il rinnovamento e la<br />
sostituzione delle stesse con l'impiego di materiali e tecniche congruenti con i caratteri<br />
dell'edificio e tendenti alla valorizzazione degli elementi di pregio, con particolare riguardo<br />
alle parti comuni. Non è comunque ammesso l'impoverimento dell'apparato decorativo.<br />
F. Impianti ed apparecchi igienico-sanitari<br />
Opere ammesse:<br />
realizzazione e integrazione degli impianti e dei servizi igienico-sanitari, nel rispetto delle<br />
limitazioni di cui ai precedenti punti B. e D.<br />
G. Impianti tecnologici e relative strutture e volumi tecnici<br />
impianti elettrici, di riscaldamento e condizionamento, del gas, idrici, di scarico, di<br />
sollevamento, antincendio; reti e impianti di trattamento, allontanamento e depurazione di<br />
rifiuti liquidi, solidi ed aeriformi.<br />
Opere ammesse:<br />
installazione degli impianti tecnologici e delle relative reti. I Volumi tecnici devono essere<br />
realizzati all'interno dell'edificio e non devono comportare alterazioni dell'impianto<br />
strutturale e distributivo dello stesso. Per quanto concerne gli edifici a destinazione<br />
produttiva (industriale, artigianale, agricola) e commerciale, è ammessa l'installazione di<br />
impianti tecnologici, nonché la realizzazione degli impianti e delle opere necessari al<br />
rispetto della normativa sulla tutela dagli inquinamenti e sulla igienicità e la sicurezza degli<br />
edifici e delle lavorazioni, purché non comportino aumento delle superfici utili di calpestio.<br />
I volumi tecnici relativi possono essere realizzati all'esterno dell'edificio purché non<br />
configurino un incremento della superficie utile destinata all'attività produttiva o<br />
commerciale.<br />
6 e1) Ristrutturazione edilizia di tipo A<br />
Elenco analitico delle opere ammesse riferite ai principali elementi costitutivi degli edifici:<br />
A. Finiture esterne<br />
intonaci, rivestimenti, tinteggiatura, infissi, elementi architettonici e decorativi,<br />
pavimentazioni, manto di copertura.<br />
Opere ammesse<br />
rifacimento e nuova formazione delle finiture, con conservazione e valorizzazione di<br />
elementi di pregio.<br />
B. Elementi strutturali<br />
fondazioni, strutture portanti verticali e orizzontali, scale e rampe, tetto.<br />
Norme tecniche di attuazione coordinate<br />
Maggio 2009<br />
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Opere ammesse<br />
consolidamento, sostituzione ed integrazione degli elementi strutturali con tecniche<br />
appropriate. E' ammesso il rifacimento di parti limitate di muri perimetrali portanti qualora<br />
siano degradate o crollate, purché ne sia mantenuto il posizionamento. Non sono ammesse la<br />
realizzazione di nuovi orizzontamenti, qualora comporti aumento della superficie utile, la<br />
modificazione delle quote degli orizzontamenti esistenti, nonché delle quote di imposta e di<br />
colmo delle coperture. E' consentita la realizzazione di soppalchi di limitate dimensioni.<br />
Deve essere assicurata la valorizzazione dell’impianto strutturale originario, se di pregio.<br />
C. Murature perimetrali, tamponamenti e aperture esterne<br />
Opere ammesse<br />
conservazione e valorizzazione dei prospetti. Sono ammessi il rifacimento di tamponamenti<br />
esterni e le modificazioni delle aperture nel rispetto dei caratteri compositivi dei prospetti.<br />
D. Tramezzi e aperture interne<br />
Opere ammesse<br />
sono ammesse, per mutate esigenze funzionali o d'uso, modificazioni dell'assetto<br />
planimetrico, nonché l'aggregazione o la suddivisione di unità immobiliari.<br />
E. Finiture interne<br />
tinteggiatura, intonaci e rivestimenti, controsoffitti, pavimenti, infissi, elementi<br />
architettonici e decorativi.<br />
Opere ammesse<br />
rifacimento e nuova formazione delle finiture, con conservazione e valorizzazione degli<br />
elementi di pregio.<br />
F. Impianti ed apparecchi igienico-sanitari<br />
Opere ammesse<br />
realizzazione ed integrazione degli impianti e dei servizi igienico-sanitari.<br />
G. Impianti tecnologici e relative strutture e volumi tecnici<br />
Opere ammesse<br />
installazione degli impianti tecnologici e delle relative reti. I volumi tecnici relativi devono<br />
essere realizzati preferibilmente anche all'interno dell’edificio; qualora sia necessario<br />
realizzarli all’esterno non devono comunque comportare aumento della superficie utile di<br />
calpestio.<br />
Per quanto concerne gli edifici a destinazione produttiva (industriale, artigianale, agricola) e<br />
commerciale è ammessa l’installazione di impianti tecnologici, nonché la realizzazione degli<br />
impianti e delle opere necessari al rispetto della normativa sulla tutela dagli inquinamenti e<br />
sull’igienicità e la sicurezza degli edifici e delle lavorazioni, purché non comportino<br />
aumento delle superfici utili di calpestio. I volumi tecnici relativi possono essere realizzati<br />
all’esterno dell’edificio, purché non configurino un incremento della superficie utile<br />
destinata all’attività produttiva o commerciale.<br />
6bis<br />
e2) Ristrutturazione edilizia di tipo B<br />
Elenco analitico delle opere ammesse riferite ai principali elementi costitutivi degli edifici:<br />
A. Finiture esterne<br />
intonaci, rivestimenti, tinteggiatura, infissi, elementi architettonici e decorativi,<br />
pavimentazioni, manto di copertura.<br />
Opere ammesse<br />
rifacimento e nuova formazione delle finiture, con conservazione e valorizzazione di<br />
elementi di pregio.<br />
B. Elementi strutturali<br />
fondazioni, strutture portanti verticali e orizzontali, scale e rampe, tetto.<br />
Opere ammesse<br />
consolidamento, sostituzione ed integrazione degli elementi strutturali con tecniche<br />
appropriate. E' ammesso il rifacimento di parti limitate di muri perimetrali portanti qualora<br />
Norme tecniche di attuazione coordinate<br />
Maggio 2009<br />
12
siano degradate o crollate, purché ne sia mantenuto il posizionamento. Sono ammesse<br />
modificazioni delle quote degli orizzontamenti della quota di imposta dei tetti, con un<br />
massimo di m. 0,5 (al fine di migliorare la condizione igienico sanitaria e funzionale) e delle<br />
scale. E' consentita la realizzazione di nuovi elementi strutturali necessari per la<br />
trasformazione di organismi edilizi o di loro parti, anche qualora ciò comporti la<br />
realizzazione di nuove superfici utili.<br />
Per mutate esigenze distributive o d’uso, o al fine di conservare l’impianto strutturale<br />
originario, è consentita la realizzazione di collegamenti verticali all’esterno dei fabbricati.<br />
C. Murature perimetrali, tamponamenti e aperture esterne<br />
Opere ammesse<br />
valorizzazione dei caratteri compositivi dei prospetti. Sono consentite la realizzazione o<br />
l’eliminazione di aperture, nonché modificazioni ed integrazioni dei tamponamenti esterni.<br />
D. Tramezzi e aperture interne<br />
Opere ammesse<br />
sono ammesse, per mutate esigenze funzionali o d'uso, modificazioni dell'assetto<br />
planimetrico, nonché l'aggregazione o la suddivisione di unità immobiliari.<br />
E. Finiture interne<br />
tinteggiatura, intonaci e rivestimenti, controsoffitti, pavimenti, infissi, elementi<br />
architettonici e decorativi.<br />
Opere ammesse<br />
rifacimento e nuova formazione delle finiture, con conservazione e valorizzazione degli<br />
elementi di pregio.<br />
F. Impianti ed apparecchi igienico-sanitari<br />
Opere ammesse<br />
realizzazione ed integrazione degli impianti e dei servizi igienico-sanitari.<br />
G. Impianti tecnologici e relative strutture e volumi tecnici<br />
Opere ammesse<br />
installazione degli impianti tecnologici e delle relative reti; i volumi tecnici possono essere<br />
realizzati, se necessario, anche all'esterno dell’edificio, purché non configurino un<br />
incremento della superficie utile di calpestio.<br />
6ter<br />
e3) Ristrutturazione edilizia di tipo C<br />
Interventi di demolizione e successiva ricostruzione dei fabbricati a condizione che non<br />
vengano modificate la conformazione planovolumetrica e le distanze preesistenti secondo le<br />
definizioni dei parametri edilizi riportate nel regolamento edilizio tipo regionale e secondo<br />
modalità eventualmente specificate dallo strumento urbanistico. L’intervento di<br />
ristrutturazione edilizia di tipo C non è ammesso per gli edifici di pregio e per gli edifici di<br />
impianto rurale da valorizzare nonché sul patrimonio edilizio esistente all’interno delle zone<br />
agricole fatta eccezione per gli edifici degradati.<br />
Il ricorso all’ intervento di ristrutturazione edilizia di tipo C non è ammesso per gli edifici<br />
esistenti nelle aree di Centro storico.<br />
7 f) Sostituzione edilizia<br />
Interventi che prevedono la demolizione dei fabbricati oltre i limiti e le condizioni della<br />
ristrutturazione edilizia accompagnata da contestuale riedificazione. La successiva<br />
riedificazione del nuovo organismo edilizio, anche diverso da quello originario, potrà<br />
avvenire per le aree residenziali entro i limiti delle volumetrie preesistenti, entro i limiti<br />
della S.U.L. preesistente per le aree produttive, commerciali e turistiche e comunque<br />
sempre nel rispetto delle prescrizioni derivanti dai restanti parametri edilizi ed urbanistici<br />
previsti dagli strumenti urbanistici e dai regolamenti edilizi, previa un’attenta<br />
individuazione dei valori ambientali, sia di ordine architettonico che naturale, entro cui il<br />
Norme tecniche di attuazione coordinate<br />
Maggio 2009<br />
13
nuovo fabbricato andrà a collocarsi, sempre che si realizzi una destinazione funzionale<br />
omogenea o compatibile con le previsioni del PRGC relative alla zona.<br />
L’intervento di sostituzione non è ammesso per gli edifici di pregio e per gli edifici di<br />
impianto rurale da valorizzare nonché sul patrimonio edilizio esistente all’interno delle zone<br />
agricole.<br />
8 g) Completamento<br />
Sono gli interventi rivolti alla realizzazione di nuove volumetrie su lotti interclusi secondo<br />
le definizioni parametriche specificate dalle presenti norme nonché interventi in<br />
ampliamento di edifici preesistenti che potranno avvenire attraverso le seguenti modalità:<br />
1. Con una nuova costruzione orizzontale e/o verticale nel limite della densità fondiaria di<br />
area, oppure, in assenza di tale possibilità, a mezzo di ampliamenti della superficie utile,<br />
ammessi una tantum, nelle seguenti quantità:<br />
a) per le aree destinate ad uso residenziale o agricolo sino ad un massimo del 20% della<br />
S.U.L. esistente; 25 mq. o 75 mc. sono sempre consentiti;<br />
b) per le aree destinate ad attività produttive del 50% della S.U.L. esistente fino ad un<br />
massimo di 300 mq. nel rispetto di un rapporto di copertura max del 60%;<br />
c) per le aree destinate ad attività turistico-ricettive sino ad un massimo del 50% della<br />
S.U.L. esistente nel rispetto di un rapporto di copertura max del 30%.<br />
Questi ampliamenti sono sempre regolati con parametri edilizi di area.<br />
2. Con recuperi di ex strutture agricole preesistenti aggregate o distaccate dalle residenze<br />
preesistenti.<br />
9 i) Demolizione<br />
Gli interventi di demolizione sono volti a rimuovere, in tutto o in parte, edifici o manufatti<br />
esistenti, qualunque sia l’utilizzazione successiva dell’area risultante o di parti restanti di<br />
fabbricato.<br />
Le demolizioni possono presentare differenti finalità in relazione all’entità degli interventi,<br />
al tipo di edifici su cui sono eseguite ed all’utilizzo successivo delle aree e dei fabbricati.<br />
Qualora gli interventi di demolizione siano preordinati alla costruzione di nuove opere o<br />
fabbricati, si configura un intervento complesso di demolizione e nuova costruzione che<br />
deve essere valutato in modo unitario; in tal caso, la realizzazione dell’intervento nel suo<br />
insieme è subordinata al rilascio di un’unico permesso di costruire.<br />
Viceversa gli interventi di sola demolizione che abbiano carattere autonomo, in quanto non<br />
realizzati congiuntamente ad altri tipi di intervento, sono soggetti ad autorizzazione, purché<br />
non riguardino immobili sottoposti ai vincoli di cui alla legge 1089/1939 e 1497/1939.<br />
Si precisa infine che le demolizioni di opere edilizie che possono essere realizzate<br />
nell’ambito di interventi di manutenzione straordinaria (demolizione di tramezzi interni), di<br />
restauro e risanamento conservativo (es.: eliminazione di superfetazioni) o di<br />
ristrutturazione (es.: traslazione di orizzontamenti) non costituiscono interventi a sé stanti e<br />
pertanto sono soggetti alle modalità e alle procedure relative agli interventi di cui fanno<br />
parte.<br />
10 j) Nuovo impianto<br />
Sono gli interventi rivolti alla utilizzazione di aree inedificate per realizzare nuove<br />
costruzioni, disciplinati con appositi indici, parametri e prescrizioni tipologiche.<br />
11 k) Cautele da osservare<br />
Per gli edifici di pregio e di antico impianto, le presenti definizioni devono far riferimento<br />
alle parti con cui sono stati contraddistinti gli edifici (esterno degli edifici su spazio<br />
pubblico e fronti degli edifici verso spazi privati, interno degli edifici).<br />
Norme tecniche di attuazione coordinate<br />
Maggio 2009<br />
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12 Per i rustici realizzati prima del 1° settembre 1967,sulle presenti norme, sono in ogni<br />
caso prevalenti le disposizioni relative al recupero dei rustici, così come disciplinate dalla<br />
legge regionale n. 9/2003. Per i rustici realizzati dopo il 1° settembre 1967 si applicano le<br />
disposizioni riportate nelle presenti Norme di Attuazione<br />
Per il recupero dei sottotetti sono prevalenti le disposizioni della LR 21/1998<br />
Art. 5<br />
Prescrizioni costruttive e di inserimento ambientale<br />
1 Tutti gli interventi sugli edifici di pregio e sugli edifici di antico impianto, e sugli edifici in<br />
zona agricola con spiccate caratteristiche di architettura tradizionale e di valore<br />
documentario (cascine e rustici) nonché tutti gli interventi fatta eccezione per gli interventi a<br />
destinazione produttiva e commerciale da realizzarsi rispettivamente nelle ” Area per le<br />
attività produttive” e nelle “Aree per le attività commerciali” devono rispettare le seguenti<br />
prescrizioni:<br />
a) Le facciate degli edifici, sia verso via che verso spazi interni, devono uniformarsi, per la<br />
dimensione, le proporzioni e la modulazione delle aperture e di ogni altro elemento di<br />
scansione, agli edifici circostanti di pregio o di antico impianto.<br />
b) I materiali di finitura devono essere quelli tradizionali, intonaco o mattone, con<br />
esclusione assoluta di rivestimenti resinoplastici, klinker, ecc.<br />
Le facciate, sia verso spazi pubblici che privati, se finite con intonaco civile, devono essere<br />
dipinte in colori tipici alla piemontese, con eventuali zoccoli in pietra costituiti con lastre<br />
intere verticali alti non più di mt.1,20 da terra (pietra a spacco o grezza).<br />
c) Le coperture sono preferibilmente a falde con pendenza massima del 40%, in coppi alla<br />
piemontese o simil coppo aventi colore tipico del cotto. I cornicioni devono, per aggetto,<br />
sagoma, spessore e materiali, uniformarsi a quelli tipici del luogo.<br />
La parola “preferibilmente” è da intendersi nel senso più restrittivo del termine, ovvero che<br />
le coperture devono essere a falde, fatta salva la presenza di particolari, chiare ed<br />
imprescindibili condizioni tecniche ostative alla loro realizzazione, in presenza delle quali<br />
saranno ammesse coperture piane ed adeguatamente coibentate.<br />
A parziale deroga di quanto sopra enunciato é ammessa , unicamente all’interno delle<br />
“Aree residenziale di riqualificazione”, la realizzazione di coperture piane nel caso in cui<br />
esse siano destinate a terrazzi , la presente deroga non può essere applicata nel caso di<br />
interventi su edifici di pregio storico/ architettonico.<br />
Tali strutture dovranno essere realizzate preferibilmente sulle testate dell’edificio nel<br />
rispetto dello sviluppo architettonico del medesimo in modo tale da evitare la<br />
realizzazione di superfetazioni edilizie.<br />
Esse non potranno avere uno sviluppo planimetrico maggiore del 10% della superficie<br />
coperta dell’edificio, con un minimo garantito di 12 mq. anche se eccedente tale<br />
percentuale.<br />
d) I balconi hanno sporgenza massima di 0,90 mt. su via pubblica e 1,20 verso i cortili e<br />
sono in lastra di pietra o in soletta di cemento a vista con ringhiere in legno o in ferro a<br />
semplici linee verticali con mancorrente in piattina di ferro.<br />
e) Le altezze interne dei vani abitabili non sono inferiori a mt 2,70. Altezze inferiori possono<br />
essere autorizzate se preesistenti e nell’ambito di interventi che non presuppongano la<br />
ristrutturazione edilizia dei fabbricati interessati, qualora si sostituisca l’orizzontamento.<br />
f) E’ vietata la realizzazione di costruzioni su pilotis fatta eccezione per gli interventi da<br />
realizzare su aree con problemi di natura idrogeologica. Tali interventi devono essere<br />
attentamente valutati sotto il profilo di compatibilità ambientale, con particolare attenzione<br />
alle architetture di tipologia tradizionale.<br />
g) I serramenti sono preferibilmente in legno smaltato con persiane o scuri in legno.<br />
E’ in ogni caso escluso l’ impiego di metalli e, in particolare, dell’ alluminio anodizzato<br />
per i serramenti. I serramenti per botteghe devono essere preferibilmente in legno o metallo<br />
smaltato (con esclusione tassativa di metalli a vista come alluminio anodizzato, ecc.).<br />
Norme tecniche di attuazione coordinate<br />
Maggio 2009<br />
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Eventuali grate di protezione devono essere in ferro a disegno semplice, senza decorazioni o<br />
lavorazioni particolari.<br />
h) Nelle aree storico ambientali le pavimentazioni degli spazi pubblici, dei percorsi pedonali<br />
d'uso pubblico devono essere realizzate in pietra di fiume, in blocchetti di porfido o di altro<br />
materiale lapideo o cementizio avente analoghe caratteristiche o tipo di materiale come<br />
lastre di serizzo con eventuali parti in ammattonato.<br />
Le pavimentazioni degli spazi liberi privati devono uniformarsi ai tipi di materiale adottati<br />
per gli spazi pubblici, salva la possibilità di impiego del ghiaietto o di tappeto erboso, con<br />
esclusione di ogni manto bituminoso.<br />
i) Nelle aree storico ambientali e nelle aree di riqualificazione residenziale l'illuminazione<br />
degli spazi aperti, pubblici e privati, deve essere realizzata con lampade a braccio, o<br />
lampioni.<br />
l) Le recinzioni: muri pieni aventi altezza massima di m. 2,00 rispetto al piano di campagna<br />
(con le caratteristiche di cui al precedente punto b); siepi di altezza non superiore a m. 2,00;<br />
recinzione con cancellata avente altezza massima pari a 2,00 m., su zoccolatura avente<br />
altezza minore o uguale a m. 1,00.<br />
m) Le aree verdi o alberate esistenti o indicate dal Piano devono essere mantenute a verde.<br />
Le aree a verde privato possono essere coltivate ad orto o a vite.<br />
n) Le insegne e scritte pubblicitarie, bacheche …, devono essere oggetto di apposita<br />
autorizzazione. Possono essere realizzate secondo disegno uniforme studiato<br />
dall'Amministrazione (con l'eccezione dei segnali d'interesse pubblico) escludendo ogni<br />
elemento di alterazione o disturbo dell'ambiente e comunque nel rispetto del codice della<br />
strada.<br />
o) La tinteggiatura degli edifici ricadenti su tutto il territorio comunale, deve rispettare le<br />
norme e le prescrizioni contenute nel Piano del Colore<br />
2 Per gli edifici di pregio e di antico impianto nonché per gli edifici ricadenti in zona agricola<br />
con spiccate caratteristiche di architettura tradizionale e di valore documentario (cascine e<br />
rustici, ....) è prescritto, in caso di intervento, il rigoroso rispetto dei tipi, delle modulazioni,<br />
dei rapporti dei materiali preesistenti. Nel caso di riuso per altri usi consentiti dal Piano di<br />
vecchi fienili, porticati e magazzini agricoli, deve sempre essere resa possibile, mediante<br />
distacchi, scuretti e/o arretramento delle nuove pareti di tamponamento, la chiara lettura<br />
dell'impianto originario e, in particolare, di sistemi archivoltati.<br />
3 Gli interventi di nuovo impianto e di completamento a destinazione residenziale devono<br />
uniformarsi preferibilmente agli schemi tipologici di impianto allegati alle presenti norme.<br />
In area agricola le tipologie sono vincolanti.<br />
4 Le prescrizioni di cui sopra possono trovare ulteriori specificazioni in progetti di<br />
riqualificazione dello spazio pubblico, redatti dall'Amministrazione, così come previsti al<br />
successivo art. 23, punto 2.<br />
5 Al fine di integrare correttamente le previsioni urbanistiche con le caratteristiche<br />
paesaggistiche dei contesti territoriali circostanti, per un corretto inserimento e per<br />
mitigare l’ impatto ambientale, è obbligatorio la messa a dimora di essenze arboree di<br />
alto fusto e arbustive autoctone lungo tutto il perimetro delle aree degli impianti<br />
produttivi e commerciali in genere, nonché delle aziende agricole.<br />
Art. 5 bis Zonizzazione acustica e clima acustico.<br />
1 Con le controdeduzioni alla Variante strutturale al PRGC, adottata con OC n. 30 in data<br />
16.07.2003, è stato modificato il Piano di Classificazione Acustica del Comune di Isola<br />
d'Asti.<br />
Norme tecniche di attuazione coordinate<br />
Maggio 2009<br />
16
2 La valutazione puntuale della compatibilità acustica del progetto di Variante al Piano di<br />
Classificazione Acustica è contenuta nella apposita Relazione descrittiva adottata con D.C.<br />
n. 27 del 25.05.2006.<br />
3 In tale documento sono analizzate le modifiche apportate dalla Variante strutturale al<br />
PRGC indicando per ognuna di esse la compatibilità con il Piano di Classificazione<br />
Acustica.<br />
4 A seconda dei casi previsti dagli artt. 10 e 11 della LR n. 52/2000 e nei casi di nuova<br />
costruzione o sostituzione edilizia a fini residenziali, deve sempre essere effettuata<br />
l'apposita valutazione di impatto acustico o valutazione di clima acustico.<br />
5 Tali valutazioni devono chiaramente evidenziare se esiste la necessità di realizzazione di<br />
interventi di mitigazione acustica ed in particolare per la realizzazione di nuovi<br />
insediamenti abitativi prossimi a impianti, opere, insediamenti, infrastrutture o sedi di<br />
attività appartenenti a tipologie soggette all'obbligo di presentazione della documentazione<br />
di impatto acustico poiché fonti di emissioni sonore; la valutazione di clima acustico,<br />
redatta da tecnico competente in acustica ambientale deve garantire che tali opere<br />
permettano il rispetto di tutti i limiti vigenti assoluti e differenziali nell'ambiente abitativo.<br />
6 La realizzazione di tali opere è esclusivamente a carico del proponente l'opera.<br />
7 Allo stesso proponente, quale requisito fondamentale per l'acquisizione dell'abitabilità<br />
spetterà l'obbligo, una volta realizzate le opere, di presentazione di apposita relazione a<br />
firma di tecnico competente (e controfirmata dal proponente) in cui si attesta il<br />
conseguimento della conformità normativa.<br />
Art. 6 Documentazione da allegare alle domande di intervento per gli edifici di pregio<br />
e per gli edifici di antico impianto<br />
1 1) Manutenzione straordinaria<br />
a - documentazione fotografica delle fronti e/o parti oggetto di intervento con riferimento ai<br />
legami con l'insieme.<br />
b - rilievo quotato in scala 1:100 dell'edificio o delle parti dell'edificio in cui si inserisce<br />
l'intervento con evidenziazione dei caratteri, dei materiali esistenti e dei legami con le parti<br />
adiacenti.<br />
c - progetto quotato in scala 1:100 o in scala appropriata in piante, prospetto e sezioni degli<br />
interventi, con l'indicazione dei materiali da utilizzare.<br />
d - relazione di rilievo e di progetto.<br />
2 2) Restauro e risanamento conservativo, Ristrutturazione edilizia<br />
a - documentazione fotografica delle fronti e/o parti oggetto di intervento con riferimento ai<br />
legami con l'insieme.<br />
b - rilievo quotato in scala 1:100 dell'edificio o delle parti dell'edificio in cui si inserisce<br />
l'intervento con evidenziazione dei caratteri, dei materiali esistenti e dei legami con le parti<br />
adiacenti.<br />
c - eventuale segnalazione sugli elaborati di rilievo delle epoche di costruzione delle diverse<br />
parti dell'edificio.<br />
d - progetto quotato in scala 1:100 o in scala appropriata di piante, prospetto e sezioni degli<br />
interventi, con l'indicazione dei materiali da utilizzare.<br />
e - relazione di rilievo e di progetto.<br />
Norme tecniche di attuazione coordinate<br />
Maggio 2009<br />
17
Art. 7<br />
Attuazione del P.R.G.<br />
1 Il Piano Regolatore Generale si attua mediante autorizzazione, permesso di costruire,<br />
permesso di costruire convenzionato o attraverso strumento urbanistico esecutivo o altra<br />
procedura nel rispetto delle leggi vigenti, in relazione al tipo di intervento previsto.<br />
2 Le norme di piano definiscono le aree nelle quali è ammesso l'intervento a mezzo di<br />
autorizzazione o permesso di costruire e quelle in cui il permesso di costruire è subordinato<br />
alla approvazione di strumenti urbanistici esecutivi (S.U.E.) o permesso di costruire<br />
convenzionato.<br />
2bis Nell’ambito della formazione dei predetti Strumenti Urbanistici Esecutivi, per i lotti di<br />
qualunque destinazione urbanistica con le afferenti aree a servizi è possibile procedere alla<br />
rilocalizzazione, nell’ambito dello stesso perimetro previsto dal P.R.G.C., delle aree<br />
destinate a servizi fatte stanti le garanzie di fruibilità pubblica e della quantità delle stesse e<br />
dei volumi e/o superfici coperte previsti dal P.R.G.C.<br />
3 All’ interno del perimetro dell’ ambito sottoposto a S.U.E. in PRG, nella fase di formazione<br />
degli stessi strumenti, è ammesso procedere alla rilocalizzazione delle aree destinate a<br />
servizi, fatte salve la garanzia di fruibilità pubblica, delle quantità delle stesse, nonchè dei<br />
volumi delle superfici utili lorde e delle superfici coperte previsti dal PRG, nel caso che<br />
dette superfici a spazi pubblici non siano specificatamente delimitate sulle tavole di<br />
Piano.<br />
4 Dove le disposizioni normative indicano i tipi di intervento ammessi, si intende che tutti gli<br />
altri sono esclusi.<br />
5 Gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e risanamento conservativo<br />
sono sempre consentiti con la permanenza delle attività in atto, purché legittimamente<br />
insediate, anche se in contrasto con le destinazioni d'uso previste dal piano.<br />
Fanno eccezione gli edifici ricadenti su aree destinate dal PRG alla viabilità, per i quali sono<br />
ammessi esclusivamente interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria.<br />
6 Gli interventi, nelle Aree normative residenziali di nuovo impianto (art. 12) sono subordinati<br />
alla redazione di strumento urbanistico esecutivo di iniziativa pubblica o privata, estesa<br />
all’intero ambito, all’interno del quale devono essere meglio individuate e cedute<br />
gratuitamente o asservite all'uso pubblico, le aree per l'urbanizzazione primaria e le aree per<br />
i servizi pubblici nella misura di mq. 25 per ogni abitante/ vano insediabile nell’ area. Le<br />
modalità di attuazione dello SUE sono quelle stabilite dalle disposizioni urbanistiche<br />
vigenti. Nel caso in cui il PRG fornisca detti contenuti nella scheda normativa allegata, la<br />
trasformazione può avvenire con la procedura del permesso di costruire convenzionato ex<br />
art. 49 LR 56/77. La convenzione deve garantire la contestuale realizzazione delle opere di<br />
urbanizzazione primaria e secondaria e la realizzazione degli interventi privati. Le<br />
convenzioni devono rispettare i contenuti esplicitati al successivo comma 12.<br />
La trasformazione può essere realizzata anche per parti (comparti), a condizione che sia<br />
approvato un SUE esteso all’intero ambito, proposto da privati singoli o associati,<br />
proprietari degli immobili inclusi nell’area stessa, che rappresentino contemporaneamente<br />
almeno il 50,1% dell’imponibile catastale e dell’estensione dell’ambito.<br />
In relazione alle previsioni contenute nella scheda normativa allegata al PRG, non possono<br />
essere modificate le previsioni relative: a) alle quantità dell’edificazione e dei servizi; b) alle<br />
destinazioni d’uso; c) alle destinazioni delle aree per servizi specificatamente indicate in<br />
scheda normativa.<br />
Norme tecniche di attuazione coordinate<br />
Maggio 2009<br />
18
L’Amministrazione comunale può intervenire nell’area con piani di iniziativa pubblica. Le<br />
aree acquisite con i piani suddetti o con altre procedure, possono essere utilizzate anche per<br />
integrare gli interventi promossi dai privati, carenti di aree di concentrazione edificatoria o<br />
di aree per servizi o per la viabilità, sia con la cessione delle aree di concentrazione, sia<br />
incrementando gli oneri dovuti del costo sostenuto dall’Amministrazione comunale per<br />
l’acquisizione di pari aree a servizi e per la viabilità. In quest’ultimo caso i privati, con la<br />
monetizzazione delle aree a servizi e per la viabilità, acquistano le utilizzazioni edificatorie<br />
delle aree già di proprietà comunale, acquisite con le procedure di cui sopra, da trasferire<br />
sulle proprie aree di concentrazione.<br />
7 Gli interventi all'interno delle aree residenziali di completamento (art. 11), sono subordinate<br />
alla stipula di convenzione attuativa o atto di impegno unilaterale ex art. 49 comma 5 L.U.R.<br />
nell'ambito del quale devono essere cedute gratuitamente o monetizzate le aree destinate a<br />
servizi ad esse funzionalmente collegate nella misura minima di legge. Alla monetizzazione<br />
dovrà contestualmente corrispondere l’ acquisizione al patrimonio pubblico di una<br />
quantità di superficie a servizi analoga a quella che deve essere ceduta. II valore delle<br />
monetizzazioni deve essere definito sulla base dei costi reali dell'acquisizione pubblica; non<br />
deve essere consentita in ogni caso la monetizzazione degli spazi di sosta e dei parcheggi di<br />
zona.<br />
8 Gli interventi nelle aree produttive, negli ambiti per la lavorazione di inerti e nelle aree<br />
turistico ricettive, sono subordinati alla stipula di convenzione attuativa o atto di impegno<br />
unilaterale ex art. 49, 5° comma LUR nell’ambito della quale devono essere cedute<br />
gratuitamente o asservite all’uso pubblico o monetizzate le aree destinate a servizi. Il<br />
ricorso alla monetizzazione potrà avvenire nel caso la localizzazione o la superficie dell’<br />
area oggetto di intervento non consentano in tutto o in parte autonome dotazioni di spazi<br />
pubblici. II valore delle monetizzazioni deve essere definito sulla base dei costi reali<br />
dell'acquisizione pubblica; non deve essere consentita in ogni caso la monetizzazione degli<br />
spazi di sosta e dei parcheggi di zona.<br />
9 Nell'Area per attività commerciali, art. 15, gli interventi di nuovo impianto sono subordinati<br />
alla redazione di strumento urbanistico esecutivo di iniziativa pubblica o privata. Nelle Aree<br />
commerciali consolidate gli interventi di cambio di destinazione d’uso verso destinazioni<br />
commerciali sono subordinati alla redazione di S.U.E. o di permesso di costruire<br />
convenzionato (nel rispetto delle disposizioni dell’ art. 26 della LUR), nell’ambito della<br />
quale devono essere cedute gratuitamente o asservite all’uso pubblico le aree da destinare al<br />
parcheggio pubblico o di uso pubblico. Il ricorso alla monetizzazione potrà avvenire nel<br />
caso la localizzazione o la superficie dell’ area oggetto di intervento non consentano in<br />
tutto o in parte autonome dotazioni di spazi pubblici. II valore delle monetizzazioni deve<br />
essere definito sulla base dei costi reali dell'acquisizione pubblica; non deve essere<br />
consentita in ogni caso la monetizzazione degli spazi di sosta e dei parcheggi di zona.<br />
10 Il rilascio del permesso di costruire relativo ad insediamenti commerciali deve rispettare le<br />
procedure dell’art. 26 comma 6 e seguenti della L.R. 56/77 e s.m.i.<br />
10 bis Le nuove attività commerciali o gli interventi di cambio di destinazione d'uso verso<br />
destinazioni commerciali, all’interno dell’addensamento A1 e delle localizzazioni L2,<br />
devono garantire le aree da destinare al parcheggio nel rispetto delle prescrizioni riportate<br />
nella Deliberazione Comunale di adeguamento alle disposizioni legislative sul commercio.<br />
10 ter Per la correlazione stabilita dai D.lgs. 114/1998, art. 6, punto 2, lettera d) nonché dall'art. 28<br />
deliberazione C.R. 563-13414 del 29.10.1999, le domande di permesso di costruire o di<br />
autorizzazione per destinazioni di commercio al dettaglio dovranno essere valutate anche<br />
nella loro rispondenza, ai criteri per gli insediamenti delle attività commerciali, quali definiti<br />
dagli atti regionali e comunali.<br />
In particolare la verifica riguarderà il fabbisogno dei parcheggi, la salvaguardia dei beni<br />
culturali e ambientali e, per le strutture di oltre 1800 mq. di superficie di vendita, le<br />
verifiche sulla viabilità.<br />
Norme tecniche di attuazione coordinate<br />
Maggio 2009<br />
19
Per le medie strutture di vendita il tutto è disciplinato nella Deliberazione Comunale di<br />
adeguamento alle disposizioni legislative sul commercio.<br />
In relazione ai criteri per il rilascio delle autorizzazioni relative alle medie strutture di<br />
vendita, per quanto non previsto nella sopra chiamata Deliberazione valgono gli indirizzi<br />
generali e i criteri di programmazione urbanistica stabiliti dalla Regione.<br />
11 Le aree per servizi ex art. 21 L.U.R. (istruzione, attrezzature collettive, verde, parcheggi)<br />
devono essere computate, per ogni singolo intervento, separatamente per le parti aventi<br />
destinazione residenziale, produttiva, direzionale, commerciale.<br />
12 Convenzioni attuative<br />
Le convenzioni attuative o gli atti di impegno unilaterale ex art. 49, 5° comma LUR<br />
disciplinano, fatto salvo quanto ulteriormente specificato nelle diverse aree normative:<br />
1) le modalità e i tempi di realizzazione degli interventi;<br />
2) le modalità di utilizzo delle capacità edificatorie delle aree destinate alla viabilità e ai<br />
servizi;<br />
3) la cessione gratuita, l’assoggettamento all’uso pubblico o la monetizzazione delle aree<br />
destinate a servizi da parte dei privati;<br />
4) la realizzazione delle opere di urbanizzazione;<br />
5) la definizione degli oneri di urbanizzazione;<br />
6) le eventuali quote di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata, agevolata o<br />
convenzionata;<br />
7) l'impegno di coltivare o far coltivare a vite le aree destinate a tutela ambientale in PRG,<br />
per un periodo non inferiore a 10 anni;<br />
8) gli impegni da parte dei soggetti attuatori, per nuovi insediamenti commerciali ricadenti<br />
all’interno dell’addensamento A1 e delle localizzazioni L2, a garantire la verifica d’impatto<br />
economico – ambientale nel rispetto dei contenuti delle deliberazioni comunali sul<br />
commercio.<br />
13 Le convenzioni ex art. 49 5° comma della L.U.R. possono essere sostituite da atti di<br />
impegno unilaterale.<br />
14 Le aree da cedere gratuitamente al Comune o da asservire all'uso pubblico devono, di<br />
norma, costituire un unico appezzamento; la loro localizzazione ed eventuale frazionamento,<br />
in congrua relazione con la superficie complessiva in dismissione, devono essere accettate<br />
dal Comune in sede di convenzionamento o atto di impegno unilaterale.<br />
E’ ammessa la monetizzazione delle aree a parcheggio nel caso l’Amministrazione realizzi<br />
direttamente il servizio.<br />
14 bis Con riferimento all’area di nuovo impianto commerciale 05, per il verde posto all’esterno<br />
dell’ambito del P.P., ma costituenti fabbisogno di aree standard, per attività commerciali,<br />
insediate all’interno dell’ambito del PP, la dismissione o l’asservimento all’uso pubblico<br />
delle stesse sia disciplinato all’atto del rilascio del permesso di costruire relativo all’attività<br />
commerciale stessa.<br />
Le aree a standard destinate a parcheggio per il soddisfacimento del fabbisogno minimo<br />
di legge devono essere reperite all’ interno del perimetro del PP al piano terra o in<br />
strutture multipiano in elevazione fuori terra, anche sul solaio di copertura degli edifici a<br />
destinazione commerciale.<br />
15 Con separati provvedimenti l'Amministrazione stabilisce i contenuti della convenzione con<br />
particolare riferimento agli oneri di urbanizzazione da pagare, al valore della<br />
monetizzazione delle aree a servizio, alla durata dell'impegno di cui al precedente comma 12<br />
punto 7 in relazione all'ubicazione e all'estensione delle aree da coltivare a vite.<br />
16 Tutti gli interventi devono rispettare le prescrizioni contenute nelle “Norme di attuazione<br />
della carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e dell’idoneità all’utilizzazione<br />
Norme tecniche di attuazione coordinate<br />
Maggio 2009<br />
20
urbanistica nonché le ulteriori prescrizioni contenute nel cronoprogramma allegato alle<br />
presenti N.d.A. di cui costituiscono parte integrante.<br />
Nelle aree comprese all’ interno del PP (area commerciale O5) e nelle aree a servizi P15<br />
bis e V10 dovranno invece essere rispettate le prescrizioni contenute nella Relazione<br />
Geologico- Tecnica, datata aprile 2003, adottata con la presente Variante nonché<br />
ulteriori precisazioni trasmessa in fase controdeduttiva a seguito dei specifici pareri dell’<br />
Arpa prot. n. 16181/2005 del 23/ 10 / 2003 e prot. N. 116771/SC14 del 14/ 09/ 2004.<br />
Sono inoltre da rispettare le prescrizioni indicate nella relazione geologica-tecnica<br />
(redatta a Giugno 2005 e adottata con D.C. n. 16 del 18.6.2005).<br />
Inoltre, l'attivazione delle opere necessarie alla realizzazione delle nuove viabilità: strada<br />
dei Roveri, rotatoria lungo la strada dei Roveri, collegamento da quest’ultima all'area 05,<br />
che ricadono in classe di edificabilità geologica III indifferenziata è sottoposta al<br />
conseguimento della dichiarazione di pubblica utilità e all'autorizzazione del Presidente<br />
della Giunta Regionale, ai sensi dell'art. 31 della LR 56/77 smi<br />
17 Il P.R.G. individua le zone di recupero ex L. 457/78 art. 27 senza delimitare ambiti da<br />
assoggettare a piano di recupero.<br />
Norme tecniche di attuazione coordinate<br />
Maggio 2009<br />
21
TITOLO II<br />
AREE NORMATIVE: CLASSIFICAZIONE, REGOLE<br />
E PARAMETRI <strong>DI</strong> TRASFORMAZIONE<br />
Art. 8<br />
Aree normative: classificazione<br />
1 Il territorio comunale è suddiviso in aree normative, distintamente individuate nella<br />
cartografia del P.R.G.<br />
2 Le aree normative, in relazione alle caratteristiche morfologiche, all'epoca dell'impianto<br />
urbano e del tessuto edilizio, agli obiettivi di modificazione o di conservazione contenuti nel<br />
piano, forniscono i parametri di trasformazione urbanistici ed edilizi. Si articolano in:<br />
1. Area storico-ambientale<br />
2. Area residenziale di riqualificazione<br />
3. Area di completamento<br />
4. Area a PEEP<br />
5. Area residenziale di nuovo impianto<br />
6. Area per le attività produttive<br />
7. Area per le attività commerciali<br />
8. Area turistico-ricettiva e per il tempo libero<br />
9. Area agricola<br />
10. Area boscata<br />
11. Area di tutela ambientale e aree a vocazione vitivinicola<br />
12. Area per attività estrattive<br />
13. Aree per servizi<br />
14. Aree per la viabilità<br />
3 Le aree normative sono riportate sulle tavole di piano 1:5000, 1:2000 e 1:1000.<br />
Art. 9<br />
Area storico-ambientale<br />
1 Il Piano definisce "Area storico ambientale" la parte di territorio individuata nelle tavole di<br />
Piano 1:1000 e 1:5000 il cui valore storico-ambientale è ritenuto un bene da conservare e da<br />
valorizzare.<br />
Il Piano individua come elemento qualificante la valorizzazione del sistema degli spazi<br />
pubblici (piazze - vie) e dei cortili privati intesi come matrice della struttura urbana e<br />
dell'ambiente costruito.<br />
2 Gli interventi sono finalizzati alla tutela dei valori storico-ambientali attraverso una corretta<br />
lettura della morfologia urbana, della tipologia e dei materiali costruttivi.<br />
3 La delimitazione dell'area storico-ambientale costituisce perimetro del Centro Storico ai<br />
sensi dell'art. 24 della L.U.R.; tale area è classificata di cat. A secondo il D.M. 2.4.68 n.<br />
1444 e di recupero ai sensi e per gli effetti dell'art. 27 e seguenti della legge 457/78.<br />
A. Individuazione dei gruppi di edifici<br />
4 Il piano individua e diversamente disciplina i seguenti gruppi di edifici:<br />
5 1) Edifici di pregio: comprendono le chiese, gli edifici rappresentativi e le relative<br />
pertinenze. Tali edifici sono tutti vincolati ai sensi della L.1089/39.<br />
Norme tecniche di attuazione coordinate<br />
Maggio 2009<br />
22
6 2) Edifici di antico impianto: comprendono gli edifici di antico impianto che connotano<br />
l'ambiente urbano e l'attività rurale.<br />
7 3) Edifici recenti: comprendono prevalentemente gli edifici costruiti dopo il 1945 e gli<br />
edifici in cui ristrutturazioni recenti hanno compromesso irrimediabilmente i caratteri<br />
originari.<br />
B. Individuazione delle parti degli edifici<br />
8 Gli edifici di antico impianto sono disciplinati in relazione alle seguenti parti a cui fanno<br />
riferimento i tipi di intervento ammessi:<br />
9 a) Fronte degli edifici verso spazi pubblici e privati;<br />
comprende le fronti con i relativi risvolti e raccordi, le coperture (orditura, falde, terrazze,<br />
abbaini, sistemi di camini e altri elementi accessori), prospettanti su spazio pubblico e<br />
privato o in continuità visiva con esso; androni costituenti dilatazioni spaziali della scena<br />
urbana ed elementi di collegamento con spazi di cortile e di giardino privato.<br />
10 b) Interno dei corpi di fabbrica<br />
comprende gli ambienti interni delimitati dalle fronti interne ed esterne degli edifici e della<br />
copertura.<br />
11 c) Rustici<br />
Edifici a destinazione agricola o a magazzino non più utilizzati e suscettibili di radicali<br />
trasformazioni verso altre destinazioni, nel rispetto dei tipi di intervento esplicitati all’art.4<br />
comma 8 punto g) 2 e nella tabella allegata al presente articolo.<br />
C. Edifici esistenti: tipi di intervento<br />
12 All'interno dell'area storico ambientale, gli interventi ammessi sugli edifici sono indicati<br />
nella "Tabella dei tipi di intervento" riportata a fine articolo. Essi devono essere attuati<br />
secondo le definizioni dell'art. 4 riferite alle 4 parti in cui sono stati contraddistinti gli<br />
edifici.<br />
Gli interventi descritti nella "Tabella dei tipi di intervento" sono integrati dalle seguenti<br />
specificazioni:<br />
13 La manutenzione ordinaria e straordinaria è sempre ammessa. Per gli edifici di pregio tali<br />
interventi devono essere effettuati con le cautele e le prescrizioni del restauro.<br />
14 E' ammesso il recupero, a usi residenziali, dei rustici e dei sottotetti nel rispetto delle<br />
normative vigenti nel settore residenziale e in particolare della LR n.21/1998 e LR n.<br />
9/2003.<br />
E' consentito il riutilizzo delle volumetrie crollate nell'esatta posizione indicata nella mappa<br />
di impianto (1934) e aventi altezza non superiore a quella degli edifici adiacenti solo se<br />
conforme alla ricostruzione filologica dei volumi del fabbricato originario, nell'ambito di<br />
un apposito Piano di Recupero.<br />
15 Nel caso di recupero di edifici ad uso abitativo e ad attività turistico ricettiva è consentito un<br />
ampliamento una tantum del 20% del volume residenziale esistente, per adeguamento<br />
igienico e funzionale, mediante il recupero di altri e contigui fabbricati esistenti.<br />
16 Contestualmente al recupero dei volumi che determinano nuove unità immobiliari, nuove<br />
attività turistico ricettive o l'ampliamento delle stesse, deve essere realizzata in sottosuolo o<br />
al piano terreno degli edifici, una superficie a parcheggio pari a 1 mq di parcheggio, ogni 10<br />
mc di nuova volumetria recuperata, incrementata di una quantità pari alla superficie dei<br />
parcheggi eventualmente demoliti nell'intervento. Nel caso sia impossibile la creazione di<br />
parcheggi nel corpo del fabbricato, gli stessi possono essere realizzati nel raggio di m. 50.<br />
Norme tecniche di attuazione coordinate<br />
Maggio 2009<br />
23
17 Le aree libere devono essere sistemate a verde o pavimentate con le caratteristiche elencate<br />
al precedente art. 5 punto h) o lasciate in terra battuta.<br />
Le aree a verde privato esistenti devono essere mantenute.<br />
18 Devono essere mantenuti i vecchi muri di recinzione a parete piena verso spazio pubblico;<br />
possono essere oggetto di parziali rifacimenti, quando le condizioni statiche del manufatto lo<br />
richiedano.<br />
19 Per gli edifici recenti (gruppo 3), è ammesso l'intervento di sostituzione nel rispetto dei fili<br />
edilizi consolidati e del volume preesistente, di una altezza massima di 7 metri; non può in<br />
ogni caso essere superata l'altezza degli edifici adiacenti di antico impianto.<br />
Tale intervento deve avvenire solo per migliorare l’ inserimento nel contesto storico ed<br />
ambientale dell’ edificio oggetto di intervento ed essere attuato con le modalità di cui al<br />
precedente art.4 comma 7 delle presenti N.T.A. e previa redazione di P.d.R. da sottoporre al<br />
preventivo parere della Commissione Regionale di cui al 2° comma dell’art. 91 bis della<br />
L.R. 56/77 s.m.i.<br />
20 Negli edifici in cui interventi recenti abbiano compromesso i caratteri storico-architettonici,<br />
le prescrizioni relative di tipi di intervento si intendono riferite soltanto alle parti<br />
dell'edificio che ancora presentino le caratteristiche proprie degli edifici storici; per le parti<br />
compromesse, riscontrabili nella documentazione di rilievo dello stato attuale, sono<br />
consentiti gli interventi di manutenzione, restauro, risanamento conservativo,<br />
ristrutturazione edilizia di tipo A, secondo le prescrizioni dell'art. 4, alla condizione che non<br />
entrino in contrasto con le indicazioni di piano sulle restanti parti dell'edificio e concorrono<br />
a ripristinare l'impianto storico e i caratteri edilizi originari del fabbricato.<br />
21 Per gli edifici di antico impianto, nel caso venga dimostrato, attraverso idonea<br />
documentazione, la condizione di oggettivo degrado indipendente dalla volontà del<br />
proprietario, che ne pregiudichi il recupero totale o parziale, sono consentiti interventi di<br />
ristrutturazione edilizia di tipo A estesa a tutte le parti dell’ edificio o di sostituzione per<br />
gli edifici degradati individuati nelle tavole di Piano (tav. B4), intesa come demolizione e<br />
fedele ricostruzione, nel rispetto delle caratteristiche tipologiche e dei caratteri costruttivi<br />
dell’edificio originario<br />
Sono consentite in casi eccezionali e con la procedura del P.d.R. di iniziativa pubblica<br />
limitate traslazioni non superiori a m. 2 dal filo edilizio preesistente per ragioni dettate dalla<br />
pubblica viabilità.<br />
D. Modalità attuative<br />
22 Nell' area storico ambientale gli interventi si attuano attraverso il rilascio di autorizzazioni,<br />
permessi di costruire da sottoporre al preventivo e vincolante parere della Commissione<br />
Regionale di cui all’art.91 bis della L.R. 56/77 s.m.i., parere già da prevedersi<br />
preventivamente agli interventi di sostituzione edilizia, o altra procedura nel rispetto delle<br />
leggi vigenti, in relazione ai tipi di intervento previsti.<br />
23 Nel caso vengano frazionati sedimi liberi conseguenti alla creazione di nuove unità<br />
immobiliari, è obbligatoria la redazione di S.U.E. finalizzato a garantire lo stato dei luoghi e<br />
l’accesso a tutte le unità immobiliari.<br />
24 Nel caso di interventi di ristrutturazione edilizia di tipo B che porti alla creazione di nuove<br />
unità immobiliari o al recupero di un corpo di fabbrica autonomo, o di sostituzione per gli<br />
edifici recenti e per gli edifici degradati individuati nelle tavole di piano B4, è obbligatoria<br />
la redazione del P.d.R.<br />
25 Il progetto di intervento deve prevedere uno studio esteso ad una parte sufficientemente<br />
ampia, tale da dimostrare i legami d'insieme, il corretto inserimento dell'intervento rispetto<br />
Norme tecniche di attuazione coordinate<br />
Maggio 2009<br />
24
ai caratteri storico architettonici dell'ambiente e le modalità costruttive degli edifici<br />
compresi nell'intorno, con particolare attenzione per le parti comuni.<br />
E. Destinazioni d'uso<br />
26 La destinazione è residenziale (v. art. 3 punto 1). Sono consentite al piano terreno degli<br />
edifici prospettanti su spazio pubblico le attività commerciali al dettaglio, artigianato di<br />
servizio, studi professionali nella misura massima di mq 150 di S.U.L. per ogni nuova<br />
attività (v. art. 3 punti 4A e 5A), al piano terreno degli edifici prospettanti su spazi privati la<br />
destinazione a parcheggio (v. art. 3 punto 7) e a tutti i piani la destinazione turistico-ricettiva<br />
(v. art. 3 punto 2A).<br />
27 Per la creazione di nuove superfici a destinazione commerciale devono essere reperite,<br />
anche all’interno dei cortili, aree da destinare a parcheggio nella misura di 1 mq ogni mq di<br />
nuova S.U.L. commerciale.<br />
Art. 10<br />
Area residenziale di riqualificazione<br />
1 Il piano definisce "Area residenziale di riqualificazione" l'insieme delle aree edificate con<br />
precedenti piani, area nella quale si individua l'esigenza di migliorare la qualità urbana e la<br />
dotazione dei servizi. Non sono consentite nuove edificazioni se non pertinenze ad edifici<br />
già esistenti.<br />
2 Interventi ammessi: ristrutturazione edilizia, completamento, sostituzione.<br />
3 Per gli edifici di pregio e caratterizzanti il tessuto storico vigono le norme di tutela ed i tipi<br />
di intervento particolari riportati all'art. 9 punto C e gli ampliamenti di cui ai successivi<br />
commi 5 e 6. Tali ampliamenti devono essere effettuati solo verso spazio privato. In assenza<br />
di affaccio verso spazio privato l’ampliamento deve essere realizzato verso lo spazio<br />
pubblico di minore importanza, nel rispetto delle caratteristiche ambientali dello spazio<br />
pubblico stesso, delle caratteristiche tipologiche di impianto degli edifici e degli originali<br />
materiali costruttivi.<br />
E’ consentito:<br />
4 Il recupero, a usi residenziali, dei magazzini agricoli, dei rustici, anche con la chiusura e<br />
l’utilizzo di tali spazi e la creazione di nuove aperture sulle fronti.<br />
5 L'ampliamento, una tantum, del 20% della volumetria esistente (25 mq di S.U.L. sono<br />
consentiti anche se eccedono tale percentuale), necessario al miglioramento degli impianti<br />
igienico-sanitari o al miglioramento funzionale degli edifici stessi, per gli edifici uni e<br />
bifamiliari e per gli edifici aventi più di due unità immobiliari nate dal frazionamento di<br />
unità immobiliari preesistenti senza che ciò abbia comportato modifiche all’impianto<br />
tipologico dell’edificio originario.<br />
6 L’ampliamento una tantum nella misura massima pari al 20% della S.U.L. esistente per le<br />
attività ricettive e produttive legittimamente insediate, purché non nocive e moleste.<br />
7 Interventi di ristrutturazione edilizia di tipo A o B senza aumento di S.U.L. per le attività<br />
agricole insediate purché non nocive e moleste e compatibili con la residenza.<br />
7bis L’ampliamento disciplinato al precedente comma 3 non è consentito per gli edifici costruiti<br />
dopo il 28 agosto 1998, data di entrata in vigore dalla precedente variante generale al<br />
PRGC, in base ai cui disposti tali edifici sono stati costruiti<br />
Norme tecniche di attuazione coordinate<br />
Maggio 2009<br />
25
A. Parametri urbanistici ed edilizi<br />
8 Altezza massima: m. 7,50, 10 se preesistenti.<br />
9 Piani: n. 2, piani 3 se preesistenti.<br />
10 Distanza da confini privati: m. 5 o in aderenza.<br />
11 Distanza tra fabbricati: m. 10 o aderenza.<br />
Per interventi di completamento per altezze di edifici non superiori a m. 7,50 sono<br />
consentite distanze inferiori da confini e tra fabbricati, comunque non inferiori a m. 3, tra<br />
pareti o porzioni di pareti non finestrate di edifici non confrontanti.<br />
12 Rapporto di copertura: 50% del lotto.<br />
13 Area libera: il 50% dell'area libera deve essere a verde.<br />
14 Filo edilizio: rispetto del filo edilizio preesistente.<br />
Non sono sottoposti all’obbligo di tale prescrizione le sopraelevazioni di edifici esistenti e<br />
l’ampliamento degli stessi, a condizione che l’ampliamento avvenga dal lato opposto<br />
dell’infrastruttura viaria.<br />
15 E’ consentita la costruzione di bassi fabbricati così come disciplinati nel precedente art. 2<br />
comma 14 punto 12) e nel rispetto dei parametri urbanistici ed edilizi elencati al presente<br />
punto A.<br />
16 Contestualmente al recupero dei volumi e della creazione di nuove unità immobiliari deve<br />
essere realizzata, nel corpo dell’edificio, in sottosuolo o in un raggio non superiore a m. 50,<br />
una superficie a parcheggio pari a 1 mq ogni 10 mc di nuova volumetria recuperata o<br />
realizzata.<br />
B. Modalità attuative<br />
17 Il piano si attua attraverso autorizzazioni, permessi di costruire, o altra procedura nel<br />
rispetto delle leggi vigenti, in relazione al tipo di intervento previsto.<br />
18 Nel caso vengano frazionati sedimi liberi conseguenti alla creazione di nuove unità<br />
immobiliari, è obbligatoria la redazione di strumento urbanistico esecutivo (SUE),<br />
finalizzato a garantire lo stato dei luoghi e l’accesso a tutte le unità immobiliari.<br />
C. Destinazioni d’uso<br />
19 La destinazione è residenziale (v. art. 3 punto 1). Al piano terreno sono consentite le attività<br />
commerciali al dettaglio, artigianato di servizio e di produzione, compatibili con la<br />
residenza, purché non nocive o moleste (art.3 punto 4A e B), studi professionali (art.3 punto<br />
5A) nella misura massima di 150 mq di S.U.L. per ogni nuova attività, autorimesse e<br />
parcheggi (art.3 punto 7) e a tutti i piani la destinazione turistico-ricettiva (v. art. 3 punto<br />
2A).<br />
19 bis All’interno dell’addensamento A1, l’attivazione di nuove attività commerciali è disciplinata<br />
secondo i criteri e le procedure stabile nella Deliberazione del Consiglio Comunale n. 47 del<br />
21 dicembre 2002 di adeguamento alle disposizioni legislative sul commercio.<br />
20 Per la creazione di nuove superfici a destinazione commerciale devono essere reperite,<br />
anche all’interno dei cortili aree da destinare a parcheggio nella misura stabilita nella<br />
Deliberazione Comunale di adeguamento alle disposizioni legislative sul commercio, che<br />
non dovrà essere comunque inferiore a 1 mq. per ogni mq. di SUL di pavimento.<br />
Norme tecniche di attuazione coordinate<br />
Maggio 2009<br />
26
21 D. Ambiti da trasformare<br />
Sono le parti dell'area residenziale di riqualificazione indicate nella tavola di piano in cui<br />
sono previsti interventi misti di sostituzione e di completamento.<br />
Le schede allegate indicano il perimetro degli ambiti, gli interventi ammessi e le modalità<br />
attuative.<br />
22 L'area residenziale di riqualificazione è classificata zona di categoria B secondo il D.M.<br />
02.04.68 n.1444 e di recupero ai sensi della legge 457/78.<br />
Art. 11<br />
Area di completamento<br />
1 Il piano classifica area di completamento l'insieme di aree inedificate già urbanizzate in cui<br />
il Piano consente una nuova edificazione.<br />
A. Parametri urbanistici ed edilizi<br />
2 Indice di densità edilizia fondiario: mc/mq 0,60<br />
Indice di densità edilizia fondiario: mc/mq 0,635 ( per il lotto C1 Molini)<br />
Indice di densità edilizia fondiario: mc/mq 0,585 ( per il lotto C3 Molini)<br />
Indice di densità edilizia territoriale per il lotto C19: 0,40 mc/mq<br />
3 Altezza massima m.7,50<br />
4 Piani: 2;<br />
5 Distanza dai confini privati: m.5 o in aderenza;<br />
6 Distanza tra fabbricati: m.10 o in aderenza;<br />
7 Distanza dal ciglio stradale: m. 6;<br />
8 Rapporto di copertura: 30% del lotto;<br />
9 Area libera: il 50% dell'area libera deve essere sistemato a verde.<br />
Tutti gli interventi devono salvaguardare, se di pregio, l'impianto arboreo preesistente.<br />
A.1. Prescrizioni particolari<br />
9 bis Per i materiali e i trattamenti superficiali, nonché per le coloriture e le tonalità da adottare si<br />
deve far riferimento al Piano del colore (Norme di attuazione art. 18 e seguenti) con<br />
specifico riferimento per i colori a quelli delle tradizioni locali.<br />
Tutti gli interventi devono salvaguardare, se di pregio, l'impianto arboreo preesistente.<br />
Per le aree dislocate lungo le strade di competenza provinciale, regionale o statale<br />
vengono richiamati i disposti di cui ai commi 12 e 13 dell’art. 22 delle N.T.A. del P.R.G.C.<br />
All’interno dell’area di nuova previsione C21 gli interventi edilizi dovranno prevedere un<br />
idoneo sistema di raccolta e riutilizzo delle acque meteoriche, le acque reflue dei nuovi<br />
fabbricati dovranno essere convogliate in fognatura collegata con idoneo impianto di<br />
depurazione. Le aree di sosta per autoveicoli, le aree destinate a percorsi ecc dovranno<br />
essere preferibilmente realizzate con superfici drenanti.<br />
B. Modalità attuative<br />
10 Il piano si attua attraverso permessi di costruire o S.U.E., secondo le modalità di attuazione<br />
precisate all’art. 7 punto 7 e seguenti e ulteriormente precisato, per ogni lotto nell’allegata<br />
scheda o altra procedura nel rispetto delle leggi vigenti, in relazione al tipo di intervento<br />
previsto.<br />
Norme tecniche di attuazione coordinate<br />
Maggio 2009<br />
27
10 bis Si deve procedere con il SUE nel caso venga modificata all’ interno dell’ area la<br />
localizzazione dei servizi<br />
10 ter Si deve procedere con il SUE nel caso vengano frazionati i lotti<br />
C. Destinazioni d’uso<br />
11 La destinazione d’uso prevalente è residenziale (v. art.3 punto 1).<br />
Al piano terreno degli edifici esistenti o di nuova edificazione sono inoltre consentite le<br />
attività commerciali al dettaglio, artigianato di servizio e di produzione, compatibili con la<br />
residenza, purché non nocive o moleste (art. 3 punto 4A e B), studi professionali (art. 3<br />
punto 5A) nella misura massima di 150 mq di S.U.L. per ogni nuova attività, autorimesse e<br />
parcheggi (art. 3 punto 7).<br />
12 Per la creazione di nuove superfici a destinazione commerciale devono essere reperite,<br />
anche all'interno dei cortili, aree da destinare a parcheggio nella misura di 1 mq per ogni mq<br />
di nuova S.U.L. commerciale.<br />
13 L'area di completamento è classificata zona di categoria C secondo il D.M. 2/4/68 n.1444.<br />
Art. 12<br />
Area residenziale di nuovo impianto<br />
1 Il piano individua le aree normative di nuovo impianto e, all’interno di queste, le aree di<br />
concentrazione dell’edificazione, le aree minime da cedere gratuitamente o da assoggettare<br />
all’uso pubblico per la realizzazione dei servizi pubblici e per la viabilità.<br />
Gli interventi dovranno rispettare le seguenti indicazioni normative:<br />
le aree destinate a soddisfare gli standard a parcheggio pubblico e privato, salvo diverse<br />
disposizioni in materia di inquinamento, dovranno essere realizzate in via prioritaria con<br />
pavimentazioni di tipo semipermeabili;<br />
la viabilità interna e la viabilità pubblica, per l’intero tratto che fronteggia l’area di<br />
intervento, dovranno essere dotate di spazi di sosta, di aree ecologiche per la raccolta dei<br />
rifiuti e di marciapiedi utilizzabili anche per l’alloggiamento di sottoservizi.<br />
Almeno il 10% della superficie destinata a servizi generali di comparto dovrà essere<br />
destinata a verde permeabile.<br />
La progettazione architettonica degli interventi dovrà porsi in corretta dialettica formale<br />
con l’esistente, con riferimento all’orografia ed in relazione ai volumi edilizi preesistenti.<br />
A. Parametri urbanistici ed edilizi<br />
2 Indice di densità edilizia territoriale: 0,60 mc/mq esteso a tutte le aree destinate alla<br />
concentrazione edificatoria e alle aree destinate alla viabilità e ai servizi.<br />
Indice di densità edilizia territoriale per l’area E3 e per l’area a verde pubblico VE3<br />
costituente unico ambito di trasformazione: 0,50 Mc/mq esteso a tutte le aree destinate<br />
alla concentrazione edificatoria e alle aree destinate alla viabilità e ai servizi.<br />
3 Altezza massima: 7,50 m.per le aree E1, E4 e 6,50 m. per l’area E3;<br />
4 Piani: n.2;<br />
5 Distanza dai confini privati: m.5 o aderenza;<br />
6 Distanza fra fabbricati: m. 10 o aderenza;<br />
7 Distanza da strade: mt. 6;<br />
8 Rapporto di copertura: 30% del lotto.<br />
Norme tecniche di attuazione coordinate<br />
Maggio 2009<br />
28
9 Le recinzioni devono essere poste su filo strada: possono essere arretrate un massimo di m. 2<br />
secondo le indicazioni fornite dall’Amministrazione in sede di progetto di opera pubblica<br />
della strada e recepite in sede di SUE o in sede di rilascio di permesso di costruire e in ogni<br />
caso devono essere rispettate, ove prescritto, le distanze minime del Codice della strada,<br />
poste al di fuori del perimetro del centro abitato.<br />
10 Area libera: il 50% dell'area libera deve essere sistemata a verde privato o coltivata a vite.<br />
11 Le modalità di trasformazione delle aree sono indicate nelle schede normative allegate. Per<br />
ciascuna delle aree le schede normative allegate al piano precisano: l’assetto infrastrutturale,<br />
le aree di concentrazione dell’edificazione, ovvero gli spazi in cui organizzare le<br />
utilizzazioni edificatorie, le quantità minime delle aree da cedere per servizi. In sede di<br />
progetto tali indicazioni devono essere rispettate.<br />
B. Modalità attuative<br />
12 La trasformazione all’interno delle aree di nuovo impianto è sottoposta alla procedura dello<br />
Strumento urbanistico esecutivo di iniziativa pubblica o privata esteso all’intera area (v. art.<br />
7 comma 6 e seguenti e precedente comma 11)<br />
13 Lo Strumento urbanistico esecutivo individua le aree di concentrazione edificatoria e le aree<br />
da destinare a servizio e per la viabilità sino al raggiungimento della dotazione sufficiente a<br />
garantire il rispetto dell’art. 21, L.R. 56/77 s.m.i., anche in difformità all’individuazione<br />
del servizio effettuato sulle tavole di Piano.<br />
14 E’ facoltà dell’Amministrazione procedere alla realizzazione della viabilità e delle opere di<br />
urbanizzazione, anche prima dell’attivazione delle trasformazioni private, attraverso le<br />
modalità di esproprio.<br />
15 Nei casi di realizzazione diretta del servizio da parte della pubblica Amministrazione, è<br />
ammessa la monetizzazione.<br />
C. Destinazioni d’uso<br />
16 La destinazione è residenziale (v. art. 3 punto 1).<br />
17 Per le attività agricole in atto è consentita la prosecuzione dell’attività fino alla<br />
trasformazione prevista dal Piano.<br />
18 L’area è considerata di categoria C secondo il D.M. 2/4/68 n. 1444, di ristrutturazione<br />
urbanistica ai sensi dell’art. 13 della LUR.<br />
Art. 13<br />
Area per l’Edilizia economica popolare<br />
1 Il piano individua e localizza le aree per l’edilizia economica e popolare.<br />
Area n.1 – Area PEEP esistente<br />
Area n.2- Area PEEP di nuovo impianto<br />
A. Parametri urbanistici ed edilizi<br />
Area n. 1<br />
2 Indice di densità edilizia territoriale: 1 mc/mq;<br />
2bis Indice di utilizzazione fondiaria: 0,5 mq/mq;<br />
3 Altezza massima: m. 9;<br />
Norme tecniche di attuazione coordinate<br />
Maggio 2009<br />
29
4 Piani: n. 3;<br />
5 Distanza da confini privati: m. 5 o aderenza;<br />
6 Distanza tra fabbricati: m. 10 o aderenza;<br />
7 Distanza dal ciglio stradale: m. 6;<br />
8 Rapporto di copertura: 30% del lotto.<br />
Area n. 2<br />
9 Indice di densità edilizia territoriale: 0,6 mc/mq;<br />
9bis Indice di utilizzazione fondiaria: 0,3 mq/mq;<br />
10 Altezza massima: m. 9;<br />
11 Piani: n. 3;<br />
12 Distanza da confini privati: m. 5 o aderenza;<br />
13 Distanza tra fabbricati: m. 10 o aderenza;<br />
14 Distanza dalle strade: prosecuzione del filo edilizio consolidato così come individuato nell’<br />
Area n.1;<br />
15 Rapporto di copertura: 30% del lotto.<br />
B. Modalità attuative: PEEP esteso all’intera area<br />
16 Gli interventi ammessi dal piano si attuano attraverso SUE nel rispetto delle leggi di settore<br />
vigenti all’interno del quale devono essere reperite le aree a standards così come indicato<br />
nella scheda normativa allegata o altra procedura nel rispetto delle leggi vigenti e garantire<br />
superfici a spazi pubblici almeno pari a 25 mq. per ogni 90 mc. di volume realizzato.<br />
C. Destinazioni d’uso<br />
17 La destinazione è residenziale (v. art. 3 punto 1).<br />
Sono ammesse le destinazioni d’uso elencate all’art. 3 punto 1.<br />
18 Le aree per l’Edilizia economica popolare sono così considerate: Area n. 1 di categoria B<br />
secondo il D.M. 2/4/68 n.1444 ; Area n.2 di categoria C secondo il D.M. 2/4/68 n.1444 e di<br />
nuovo impianto ai sensi dell’art. 13 III comma lettera g) della L.U.R.<br />
Art. 14<br />
Area per le attività produttive<br />
1 Il piano definisce “Area per attività produttive” le parti di territorio già occupate da attività<br />
produttive, attività che il piano riconferma e definisce.<br />
2 le aree produttive consolidate<br />
le aree produttive di completamento<br />
A. Parametri urbanistici ed edilizi<br />
3 Indice di utilizzazione fondiaria: 0,55 mq/mq per le aree consolidate;<br />
Indice di utilizzazione territoriale: 0,30 mq/mq per le aree di completamento;<br />
Norme tecniche di attuazione coordinate<br />
Maggio 2009<br />
30
4 Per gli edifici esistenti nelle aree consolidate sono consentiti gli interventi di completamento<br />
precisati al precedente art. 4 comma 8, punto 1b) delle presenti norme di attuazione.<br />
5 Altezza massima: m. 7,50.<br />
Agli impianti tecnologici non si applicano i limiti di altezza;<br />
6 Rapporto di copertura: 60% della superficie fondiaria per le aree consolidate, 40% per le<br />
aree di completamento;<br />
Distanza dai confini privati: m. 5; sono ammesse costruzioni in aderenza;<br />
7 Distanza tra fabbricati: m. 10; sono ammesse costruzioni in aderenza.<br />
8 Distanza da strade: m. 6 dal ciglio stradale per le aree produttive consolidate e m. 10 per le<br />
aree produttive di completamento.<br />
Area libera: sistemata a parcheggio privato o di uso pubblico nella percentuale non inferiore<br />
al 10% della S.F. per interventi di ampliamento in area produttiva consolidata, non inferiore<br />
al 20% della S.F. per interventi in area produttiva di completamento;<br />
9 Recinzioni:<br />
Verso strada: altezza max m. 2,20 su zoccolatura avente altezza minore o uguale a m. 1.<br />
Verso confine privato: sono consentite recinzioni di tipo cieco con altezza minore o uguale a<br />
m. 2,20.<br />
10 Le pensiline aperte su tre lati, a protezione di mezzi meccanici, di attrezzature, di prodotti<br />
stoccati sono escluse dalla verifica del rapporto di copertura. Esse non possono superare, in<br />
proiezione orizzontale, il 10% della superficie scoperta. Devono rispettare le distanze dai<br />
cigli stradali. Possono essere realizzati a confine e in aderenza ad altre costruzioni.<br />
10 bis I servizi dell’area per attività produttive, nella misura minima del 10% della superficie<br />
fondiaria per l’area produttiva consolidata e del 30% della superficie territoriale per l’area<br />
produttiva di completamento, anche se non individuati in cartografia, devono essere<br />
destinati a parcheggi, verde, attrezzature sportive, centri e servizi sociali, mense ed<br />
attrezzature varie, compresi i centri di preghiera.<br />
10 ter I servizi afferenti all’intervento localizzato in Via Volpini devono essere pari al 20% della<br />
superficie totale dell’area.<br />
10 quater Il piano individua, all’interno delle aree per attività produttive, l’area per “ stoccaggio” all’<br />
aperto ovvero l’ area in cui è possibile staccare le merci prodotte all’ interno dell’ area<br />
produttiva prima della vendita. L’ area è inedificabile. Non può essere modificata la quota<br />
naturale del terreno: il terreno deve rimanere permeabile<br />
10 quinquies Al fine di integrare correttamente le previsioni urbanistiche con le caratteristiche<br />
paesaggistiche dei contesti territoriali circostanti, per un corretto inserimento e per<br />
mitigare l’ impatto ambientale, è obbligatorio la messa a dimora di essenze arboree di<br />
alto fusto e arbustive autoctone lungo tutto il perimetro<br />
B. Modalità attuative<br />
11 Autorizzazione, permesso di costruire, permesso di costruire convenzionato, strumento<br />
urbanistico esecutivo di iniziativa pubblica (P.I.P. o P.P.) per l’area di completamento e altra<br />
procedura nel rispetto delle leggi vigenti, in relazione al tipo di intervento previsto.<br />
Le aree a servizi vengono dismesse o assoggettate all’uso pubblico con convenzionamento o<br />
strumento esecutivo.<br />
12 Le aree a parcheggio pubblico o di uso pubblico possono, per volontà dell’Amministrazione,<br />
in alternativa alla cessione o all’asservimento ad uso pubblico all’interno del lotto di<br />
proprietà, essere monetizzate, per la realizzazione delle aree a servizio individuate nella<br />
tavola di piano A10 Sc. 1:5.000 denominata “Aree pubbliche e di uso pubblico”.<br />
Norme tecniche di attuazione coordinate<br />
Maggio 2009<br />
31
C. Destinazioni d’uso<br />
13 La destinazione è produttiva (v. art. 3 punto 3: A), B), C)).<br />
All’interno dell’area consolidata potranno permanere le attività già in atto seppur in<br />
contrasto con la destinazione produttiva.<br />
Per gli edifici appartenenti a tale fattispecie sono consentiti i tipi di intervento previsti fino<br />
alla ristrutturazione edilizia di tipo B.<br />
14 L’area per attività produttive è considerata zona di categoria D secondo il D.M. 2.4.68<br />
n.1444.<br />
Art. 15<br />
Area per le attività commerciali<br />
1 Il piano definisce “Aree per attività commerciali” le aree destinate al commercio.<br />
2 All’interno di tale area il piano individua due distinte situazioni:<br />
1) Area per attività commerciali da consolidare:<br />
aree con attività produttive-commerciali già insediate e altre attività per cui il piano consente<br />
il mantenimento e/o la riconversione ad usi commerciali;<br />
Tali aree sono denominate O3,O4, O6, O7, O8, O9.<br />
2) Aree commerciali di nuovo impianto:<br />
aree da destinare ad attività commerciali al dettaglio.<br />
Tali aree sono denominate O1,O2 e O5.<br />
A. Parametri urbanistici ed edilizi<br />
3 A.1 Area per attività commerciali da consolidare O3, O4, O6, O7, O8, O9.<br />
Nell’area per attività da consolidare è confermata la S.U.L. insediata.<br />
Sono consentiti, all’interno dell’involucro edificato preesistente, interventi di<br />
ristrutturazione edilizia di tipo A o B con cambi di destinazione d’uso, verso attività<br />
commerciali<br />
Sono consentiti, ampliamenti sino a un massimo di 300 mq di S.U.L. per adeguamenti<br />
igienico – funzionali. L’ampliamento di 300 mq non è consentito per l’intervento O6.<br />
Sono altresì consentiti interventi di demolizione e di contestuale ricostruzione di edifici nel<br />
rispetto della S.U.L. preesistente, fatta esclusione degli edifici di pregio o di antico<br />
impianto. La S.U.L. potrà essere recuperata per la realizzazione di nuovi edifici (intervento<br />
di sostituzione – vedi art. 4 comma 7 punto f) o per ampliare edifici preesistenti compresi<br />
all’interno della stessa area di intervento.<br />
Le aree a standard urbanistici dismesse o assoggettate all’uso pubblico, nella misura minima<br />
di 1 mq ogni mq di S.U.L. commerciale con le prescrizioni dell’art. 21 L.R. 56/77 s.m.i. e<br />
così come meglio esplicitato al precedente art. 7, sono individuate nelle tavole di PRG.<br />
A2. Aree di nuovo impianto :O1 e O2<br />
4 Indice di utilizzazione territoriale: si vedano le tabelle di zona;<br />
5 Altezza massima: m. 8,50;<br />
6 Rapporto di copertura: 40%;<br />
7 Distanza da confini: m. 5; sono ammesse costruzioni in aderenza, nel rispetto delle norme<br />
del Codice Civile;<br />
8 Distanza tra fabbricati: m. 10, sono ammesse costruzioni in aderenza, nel rispetto delle<br />
norme del Codice Civile;<br />
Norme tecniche di attuazione coordinate<br />
Maggio 2009<br />
32
9 Area libera: sistemata a parcheggio pubblico o di uso pubblico nella misura minima pari a 1<br />
mq di parcheggio ogni mq di S.U.L., realizzata o recuperata.<br />
A.3 Area di nuovo impianto (O5):<br />
10 Indice di utilizzazione territoriale: 0,50 mqS.U.L./mqST;<br />
11 Altezza massima: m. 12,00 + altezze per locali tecnici misurata dalla quota della viabilità<br />
pubblica esistente esterna all’area<br />
12 Gli edifici devono essere costruiti su pilotis;<br />
13 S.U.L. massima: mq. 25.580 per i comparti 1 e 2 complessivamente intesi;<br />
14 S.U.L. massima per destinazioni commerciali – superficie di vendita di nuovo impianto: mq.<br />
18.000;<br />
14bis Superficie coperta massima per i comparti 1 e 2 complessivamente intesi:<br />
determinata nella percentuale del 46,67% calcolata sulla superficie territoriale; tale<br />
valore, in relazione alle esigenze tecnico/distributive dovute alle limitazioni di natura<br />
idraulica e idrogeologica all’edificato, è elevabile al 49,47 % esclusivamente per la<br />
realizzazione di elementi tecnologici - non preordinati a creare volumetria - di protezione<br />
dei collegamenti pedonali e carrabili per l’accesso al piano commerciale degli edifici<br />
(tettoie e pensiline); sono comunque escluse dal calcolo le piattaforme scoperte di accesso<br />
al piano commerciale per le operazioni di carico/scarico con relative aree di manovra;<br />
nelle zone sottostanti le piattaforme sopracitate non potranno essere realizzati<br />
tamponamenti estesi tra i predetti pilotis finalizzati alla realizzazione di nuovi<br />
locali/volumi, in quanto trattasi di elementi strutturali determinati dalle problematiche<br />
idrogeologiche per la messa in sicurezza degli edifici<br />
15 Distanza da confini: definita in P.P.;<br />
16 Distanza tra fabbricati: definita in P.P.;<br />
17 Distanza da strade:<br />
- m. 20 da viabilità pubblica esistente esterna all’area fatte comunque salve le prescrizioni<br />
del DL 30.04.1992 n. 285 Nuovo codice della strada e del relativo Regolamento approvato<br />
con DPR 16.12.1992 n. 495 e successive modificazioni.<br />
- a confine, lungo il filo edilizio o secondo quanto definiti in sede di PP;<br />
- per le strade pubbliche interne sono consentiti costruzioni a ponte sopra la viabilità<br />
pubblica.<br />
Contestualmente alla realizzazione degli interventi all’interno dell’ambito O5 devono essere<br />
realizzate le aree a servizio previste nell’area adiacente 17.879 - o comunque secondo la<br />
effettiva superficie delle particelle catastali ricadenti nella Classe III A - destinati a verde<br />
pubblico) e la rotonda di adduzione dalla statale 231.<br />
18 Area libera: sistemata a parcheggio pubblico o di uso pubblico nella misura minima di 1 mq<br />
di parcheggio per ogni mq di S.U.L. e nel rispetto delle prescrizioni della D.C.R. 563-13414<br />
del 29/10/99 in relazione alle tipologie delle strutture distributive in progetto e da insediare<br />
da verificare all’atto del rilascio dell’autorizzazione commerciale e secondo i disposti<br />
esplicitati al precedente art. 7.<br />
B. Modalità attuative<br />
19 Autorizzazione, permesso di costruire, permesso di costruire convenzionato, Strumento<br />
Urbanistico Esecutivo finalizzato al reperimento degli standards urbanistici di legge con le<br />
procedure esplicitate all’art. 7 commi 9 e seguenti o altre procedure nel rispetto delle leggi<br />
vigenti.<br />
Norme tecniche di attuazione coordinate<br />
Maggio 2009<br />
33
19 bis Al fine di integrare correttamente le previsioni urbanistiche con le caratteristiche<br />
paesaggistiche dei contesti territoriali circostanti, nonché per mitigare l’ impatto<br />
ambientale, contestualmente alla realizzazione degli interventi all’interno dell’ambito 05,<br />
devono essere messe a dimora lungo tutto il perimetro dell’ area, essenze arboree di alto<br />
fusto e arbustive autoctone compatibilmente con quanto disposto dal Regolamento di<br />
Polizia Rurale, in relazione all’ altezza degli alberi consentita a confine o lungo le strade .<br />
20 L’ingresso all’ambito “O5” avviene attraverso un accesso della strada statale 231,<br />
concordato con l’ente proprietario dell’infrastruttura viaria. Contestualmente<br />
all’attuazione del piano particolareggiato deve essere realizzata una rotonda posizionata<br />
più a sud-ovest, all’altezza dell’area produttiva ed inoltre, con separato provvedimento<br />
dovrà essere definito un ulteriore idoneo accesso, la cui viabilità di nuova realizzazione<br />
attraversi l’area a parcheggio P situata tra le due aree produttive: D11 e D23; le<br />
dimensioni delle carreggiate stradali in attuazione e in ampliamento devono essere<br />
conformi al D.M. delle infrastrutture e dei Trasporti del 05.11.2001. In ogni caso la<br />
viabilità e i relativi accessi sono da realizzare prima dell’attivazione degli interventi<br />
previsti nell’area commerciale O5.<br />
C. Destinazione d’uso<br />
21 La destinazione è commerciale e terziaria (v. art. 3 punti 4 e 5) nel rispetto dei disposti dei<br />
criteri regionali.<br />
22 Sono ammesse attività artigianali, attività per la ristorazione e pubblici esercizi, attività<br />
turistico ricettive.<br />
23 All’interno delle localizzazioni L2, l’attivazione delle nuove attività commerciali è<br />
disciplinata secondo i criteri e le procedure stabile nella Deliberazione Comunale di<br />
adeguamento alle disposizioni legislative sul commercio.<br />
24 L’area per attività commerciali è considerata zona di categoria D secondo il D.M. 2/4/68<br />
n.1444.<br />
Art. 16<br />
Area per attività turistico ricettive e per il tempo libero<br />
1 Il piano definisce “Area turistico ricettiva e per il tempo libero” le aree destinate alla<br />
riqualificazione delle attività ricettive esistenti e delle attrezzature per il tempo libero già<br />
insediate e per cui viene previsto l’insediamento.<br />
2 Interventi ammessi: ristrutturazione edilizia di tipo A e B e ampliamento nel rispetto e con le<br />
modalità di quanto disposto al precedente art. 4 comma 8 punto 1 delle seguenti norme di<br />
attuazione, sostituzione per l’edificio relativo all’ attuale Cantina sociale ( area T7)<br />
3 Per gli edifici di antico impianto vigono le norme di tutela riportate all’art. 9 punto C.<br />
4 Sono consentiti interventi di ampliamento.<br />
Tali interventi non devono alterare l’immagine storicamente consolidata dell’edificio,<br />
devono attuarsi preferibilmente verso spazio privato e comporsi armonicamente con la<br />
tipologia dell’edificio originario.<br />
A. Parametri urbanistici ed edilizi<br />
5 Altezza massima: m. 10,50;<br />
6 Rapporto di copertura max: 30%;<br />
Norme tecniche di attuazione coordinate<br />
Maggio 2009<br />
34
7 Distanza da confini: m. 5 o aderenza;<br />
8 Distanza da fabbricati: m. 10 o aderenza;<br />
9 Distanza da ciglio stradale: m. 10<br />
Per l’albergo “Il Nuovo Cascinale” e per la discoteca, ubicati lungo la statale n.231,<br />
interventi di ampliamento: m. 30.<br />
Per gli interventi di ampliamento e di sopraelevazione è consentito mantenere il filo edilizio<br />
esistente e storicamente consolidato.<br />
9 bis Gli interventi, sull'immobile esistente nel lotto T6, devono far riferimento alle prescrizioni<br />
contenute all'articolo 9 in relazione al gruppo di edifici di appartenenza. Sono qui<br />
richiamate le disposizioni riportate all’art. 9 comma 15.<br />
10 Gli interventi di ampliamento devono destinare all’uso pubblico 1 mq di parcheggio ogni mq<br />
di S.U.L. realizzata.<br />
B. Modalità attuative<br />
11 Autorizzazione, permesso di costruire, permesso di costruire convenzionato con le<br />
procedure esplicitate all’art. 7 comma 9 e seguenti o altra procedura nel rispetto delle leggi<br />
vigenti, in relazione al tipo di intervento previsto.<br />
11 bis Gli interventi finalizzati ad attivare l'attività turistico ricettiva nel lotto T6 ivi compreso<br />
l'ampliamento, devono seguire la procedura riportata al precedente art. 9 punto D. Modalità<br />
attuative.<br />
C. Destinazioni d’uso<br />
12 La destinazione è turistico-ricettiva e per il tempo libero - v. art.3 punti 2 e 6 p), v). Per l’<br />
area ex Cantina sociale T7 sono consentite destinazioni terziarie – v. art.3 punto 5.<br />
Art. 17<br />
Area agricola<br />
1 Il Piano classifica area agricola l'insieme delle aree destinate all'attività agricola.<br />
2 Gli interventi sono finalizzati alla tutela dei valori agricolo-ambientali, attraverso una<br />
corretta lettura della morfologia del territorio e degli insediamenti.<br />
3 Interventi ammessi sugli edifici esistenti: manutenzione, risanamento conservativo,<br />
ristrutturazione edilizia, completamento. Se in contrasto con la destinazione di piano solo<br />
manutenzione straordinaria e risanamento conservativo.<br />
4 Per gli edifici rurali esistenti alla data di adozione del Progetto Preliminare sono ammessi<br />
interventi di ristrutturazione edilizia di tipo A o B con utilizzo ad uso residenziale dei<br />
volumi rustici compresi nel corpo principale del fabbricato destinato ad abitazione, nel<br />
rispetto delle prescrizioni impartite all'art. 5 e dei volumi rustici staccati dal corpo principale<br />
, ma già pertinenza di un fabbricato di civile abitazione. I fabbricati devono affacciarsi su<br />
uno stesso cortile, tale utilizzo è escluso per le strutture isolate.<br />
5 Per tutti gli altri edifici a destinazione residenziale, compresi gli edifici a tipologia rurale<br />
privi di volumetria rurale da utilizzare, sono ammessi interventi di ampliamento nel rispetto<br />
e con le modalità di quanto disposto al precedente art. 4, comma 8, punto 1, delle presenti<br />
norme di attuazione.<br />
6 Per gli edifici esistenti e le relative aree di pertinenza individuati cartograficamente non più<br />
adibiti ad usi agricoli sono ammessi interventi di ristrutturazione A e B e utilizzo dei volumi<br />
Norme tecniche di attuazione coordinate<br />
Maggio 2009<br />
35
6bis<br />
e delle S.U.L. esistenti per destinazioni ricreative, sportive, per il tempo libero e ricettive (v.<br />
art. 3 punti 2A e 6A).<br />
Gli edifici rurali esistenti alla data del 28 agosto 1998, data di entrata in vigore della<br />
precedente variante generale al P.R.G.C., con tipologia non tradizionale e non di tipo<br />
abitativo, possono mutare destinazione d'uso previa domanda e con il pagamento degli<br />
oneri relativi, solo nei casi di morte,di invalidità e di cessazione per cause di forza<br />
maggiore, accertate dalla Commissione Comunale per l'agricoltura di cui alla LR 63/78 smi<br />
ed essere utilizzati anche come locali per lo stoccaggio, il magazzinaggio di prodotti non<br />
nocivi e non molesti, purché sia garantita l’accessibilità diretta dell’infrastruttura viaria<br />
pubblica, previo parere della Polizia Municipale in merito.<br />
7 Nelle tavole di piano 1:5000 e 1:2000 sono individuati gli insediamenti agricoli non<br />
suscettibili di ulteriori ampliamenti; per essi sono consentiti solo interventi di<br />
ristrutturazione edilizia e gli interventi di cui al precedente comma 4.<br />
8 Sono ammesse nuove residenze rurali attuate in funzione della conduzione del fondo e<br />
dell’esigenza dei soggetti di cui all’art. 25, punto 3 della L.U.R. con un massimo per azienda<br />
di 1000 mc e le attrezzature necessarie all’attività agricola e altre ad essa collegate, quali:<br />
silos, serre, magazzini, locali per la lavorazione di prodotti agricoli in funzione della<br />
conduzione del fondo, autorimesse per macchine agricole.<br />
9 E' ammessa la realizzazione di impianti per l'allevamento di animali (stalle) anche di tipo<br />
intensivo con esclusione dei suini. Tali impianti devono mantenere una distanza non<br />
inferiore a m. 50 per stalle di tipo non intensivo e m. 200 per stalle di tipo intensivo dalle<br />
aree a destinazione residenziale o dalle residenze, fatta eccezione per le residenze costituenti<br />
con l’impianto un unico complesso aziendale. In ogni caso il distacco delle abitazioni dalle<br />
stalle non deve essere inferiore a m. 25 (radiali).<br />
10 E' ammessa la costruzione di “casotti agricoli”, ad uso ricovero attrezzi agricoli ,anche da<br />
parte di soggetti, che pur non esercitando l'attività' agricola a titolo principale siano<br />
dediti alla coltivazione dei fondi, essi potranno essere realizzati unicamente su un fondo<br />
di proprietà con superficie minima di 6.000 mq.<br />
11 E’ ammessa la realizzazione di serre così come descritte all’art. 2 punto 14.<br />
12 E' consentita la realizzazione di parcheggi pertinenziali nella misura di 1 mq ogni 10 mc.<br />
13 Le recinzioni devono essere realizzate: con paletti e semplice rete metallica se a recinzione<br />
di lotti inedificati; in tutti gli altri casi con zoccolatura piena avente altezza massima di m.<br />
1,00 e sovrastante cancellata a semplici bacchette verticali per un'altezza massima<br />
complessiva non superiore a m. 2,00, misurata dal piano di campagna più alto.<br />
13 bis Per gli edifici degradati individuati nelle tavole di PRG (tav. B4), sono consentiti interventi<br />
di ristrutturazione edilizia di tipo C, così come definiti all’art. 4 comma 6ter punto e3), solo<br />
nel caso di edifici di cui sia accertato, da perizia asseverata del tecnico nominato dal<br />
Comune a spese del richiedente, che la staticità strutturale è irrimediabilmente<br />
compromessa, nel fedele rispetto dei parametri urbanistico-edilizi dell’edificio preesistente,<br />
ivi compreso il riuso dei materiali , delle modalità e delle tecniche costruttive, così come da<br />
rilievo grafico e fotografico da allegare alla pratica per la sostituzione edilizia.<br />
Per gli edifici recenti sono consentiti interventi di sostituzione così come definiti all’art. 4<br />
comma 7 punto f) solo se finalizzati ad un migliore inserimento nel contesto paesaggistico<br />
ed ambientale dei luoghi.<br />
13ter Nelle aree agricole, la Variante parziale, individua, sulla Tavola B2 in scala 1:5.000<br />
“Planimetria con fasce di rispetto e vincoli compresa la trasposizione della carta di<br />
sintesi” un “ambito territoriale agricolo speciale”, definito in cartografia con la sigla<br />
Norme tecniche di attuazione coordinate<br />
Maggio 2009<br />
36
“AS”, sito in strada comunale Lesche originariamente compreso all’interno delle “Aree a<br />
tutela ambientale”.<br />
In tale ambito, le azienda agricole esistenti, per documentate esigenze legate all’attività<br />
produttiva (lavorazione o stoccaggio dei prodotti dell’azienda stessa) potranno realizzare<br />
strutture edilizie, nel rispetto delle seguenti prescrizioni tipologiche:<br />
- Estensione max : mq. 1.200<br />
- h imposta copertura : m. 6,00<br />
- aperture : portoni in legno<br />
- copertura : manto di copertura in coppi alla piemontese<br />
- murature esterne : con mattoni faccia a vista o intonaco tradizionale<br />
tinteggiato con tinte tenui tipiche locali<br />
Inoltre dovrà essere prevista una idonea mascheratura verde con alberature poste lungo i<br />
lati sud e est, formata con essenze di alto fusto (tipiche locali).<br />
A. Parametri urbanistici ed edilizi<br />
14 Indice di densità edilizia fondiario solo per residenze rurali: è fissato in relazione alla<br />
coltura praticata nei limiti stabiliti dall'art. 25 della LUR.<br />
15 Altezza massima: m 7,50;<br />
16 Piani: n.2;<br />
17 Rapporto di copertura: 30% del lotto;<br />
18 Distanza tra fabbricati: m. 10 o aderenza;<br />
19 Distanza da confini privati: m. 5 o aderenza.<br />
E’ consentita la creazione di bassi fabbricati a confine e in aderenza all’interno dell’area di<br />
pertinenza di insediamenti esistenti agricoli o abitativi fatta esclusione per i “casotti<br />
agricoli” che hanno normativa propria (v. comma 22).<br />
20 Distanza dal ciglio stradale: nel rispetto del codice della strada (v. art. 25).<br />
21 Le serre devono rispettare i seguenti parametri edilizi:<br />
1) serre con copertura stagionale (v. art. 2 punto 14 lettera a.):<br />
- distanza da fabbricati: m. 5;<br />
- distanza da confini privati: m. 3 per serre aventi altezza superiore a m. 3, a confine per<br />
altezze inferiori o uguali a m. 3;<br />
- distanza dai cigli stradali: a m. 3 dal ciglio stradale fatte salve in ogni caso le condizioni di<br />
sicurezza stradale.<br />
2) Serre con copertura stabile (v. art. 2 punto 14 lettera b):<br />
- distanza da fabbricati: m. 5;<br />
- distanza da confini privati: m. 3;<br />
- distanza dai cigli stradali: nel rispetto del codice della strada.<br />
22 I “casotti agricoli” devono rispettare i seguenti parametri edilizi:<br />
- Estensione max : mq 8.90<br />
h. media : m. 2,40<br />
- aperture consentite : n.1 porta e n.1 finestra senza persiane<br />
- copertura : orditura in legno e coppi alla piemontese, è vietata la soletta<br />
sottotegola con pendenza dal tetto non superiore a 1/3<br />
- muratura a vista o intonaco tradizionale tinteggiato con tinte tenui<br />
- distanza da strade : m. 20<br />
- distanza da confini privati : m. 10<br />
- distanza da fabbricati : m. 10<br />
Norme tecniche di attuazione coordinate<br />
Maggio 2009<br />
37
22bis<br />
- non sono consentite costruzioni a confine o in aderenza<br />
- è vietata la costruzione di porticati esterni.<br />
Al fine di integrare correttamente le previsioni urbanistiche con le caratteristiche<br />
paesaggistiche dei contesti territoriali circostanti, per un corretto inserimento e per<br />
mitigare l’ impatto ambientale, è obbligatorio la messa a dimora di essenze arboree di<br />
alto fusto e arbustive autoctone lungo tutto il perimetro.<br />
B. Modalità attuative<br />
23 Il Piano si attua attraverso autorizzazioni, permesso di costruire e permesso di costruire<br />
convenzionato o altra procedura nel rispetto delle leggi vigenti, in relazione al tipo di<br />
intervento previsto.<br />
24 Il permesso di costruire per le nuove residenze rurali, rilasciata ai soli soggetti di cui all'art.<br />
25 punto 3 della LUR, è subordinata alla stipula di un atto di impegno unilaterale (v. art. 25<br />
punto 7 della LUR) che preveda il mantenimento della destinazione dell'immobile a servizio<br />
dell'attività agricola e alle seguenti condizioni:<br />
1) riconoscimento di titolo di Imprenditore agricolo a titolo principale ai sensi della L.<br />
153/75 da parte della Commissione Comunale per l’agricoltura;<br />
2) dimostrazione dell'effettiva esistenza dell'azienda agricola e delle attrezzature esistenti<br />
per la conduzione o che il progetto di realizzazione della nuova residenza ne preveda la<br />
contestuale realizzazione;<br />
3) presentazione di specifico atto registrato e trascritto in cui sia sancito che l'area asservita<br />
per la costruzione della residenza non può più essere ritenuta disponibile per ulteriore<br />
utilizzazione edificatoria.<br />
25 Il rilascio del permesso di costruire per la realizzazione di nuove stalle, rilasciata ai soli<br />
soggetti di cui all’art. 25 punto 3 della LUR, di nuove attrezzature necessarie all’attività<br />
agricola e di centri di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, di serre<br />
con copertura stabile e l’attivazione di nuove destinazioni ricreative sportive, per il tempo<br />
libero e ricettive, per egli edifici individuati cartograficamente, è subordinato alla stipula di<br />
atto di impegno unilaterale o convenzione con il Comune che disciplina la nuova attività, la<br />
S.U.L. in progetto, il tipo dell'intervento edilizio, le opere di urbanizzazione primarie e<br />
secondarie indotti dall'intervento.<br />
Le serre con copertura stagionale sono soggette ad autorizzazione o altre procedure nel<br />
rispetto delle leggi vigenti.<br />
26 Il rilascio del permesso di costruire per la costruzione di casotti agricoli è subordinato alla<br />
stipula di atto di impegno unilaterale o convenzione con il Comune per l’asservimento di<br />
3000 mq. di terreno. Tale asservimento produce gli effetti precisati all’art. 25 comma 20°<br />
L.R. 56/77 s.m.i.<br />
27 L’intervento di ristrutturazione edilizia di tipo A o B e/o ampliamento, finalizzato al<br />
riutilizzo di edificio rurale non più utilizzato per attività agricole a favore della residenza, in<br />
assenza delle principali opere di urbanizzazione primaria, è subordinata alla stipula di<br />
permesso di costruire convenzionato ex art. 49 comma 5° LUR, o atto di impegno<br />
unilaterale, nell’ambito del quale i privati si impegnano a realizzare le OO.UU. carenti.<br />
C. Destinazioni d’uso<br />
28 La destinazione è agricola (v. art. 3 punti 1 e 8).<br />
29 Sono consentite le attività ricreative, sportive, per il tempo libero alle condizioni specificate<br />
ai precedenti commi 6 e 25.<br />
30 L'area agricola è considerata di categoria E secondo il D.M.2/4/68 n.1444.<br />
Norme tecniche di attuazione coordinate<br />
Maggio 2009<br />
38
Art. 18<br />
Area boscata<br />
1 Il Piano classifica "area boscata" le aree agricole destinate alla riqualificazione,<br />
valorizzazione e recupero dell'ambiente e del patrimonio boschivo esistente.<br />
Ai sensi della lett. g) dell'art. 142 del DL. vo 42/2004, tutti i territori coperti da foreste e da<br />
boschi esistenti nel territorio comunale di Isola d'Asti ancorché percorsi o danneggiati dal<br />
fuoco e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento così come definiti dall'art. 2, commi 2<br />
e 6 del DL.vo 227/2001, sono sottoposti alle disposizioni della Parte Terza (Beni<br />
paesaggistici) Titolo 1, del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio.<br />
Nelle aree sottoposte al vincolo idrogeologico le funzioni autorizzative competono al<br />
Presidente della Provincia di Asti. Inoltre, sono vietate nuove costruzioni e urbanizzazioni<br />
nelle aree con boschi di alto fusto o di rimboschimento, situate all'interno delle zone<br />
soggette a vincolo idrogeologico, individuate sulla base della definizione di bosco ai sensi<br />
dell'art. 1 della LR 45/89 e normate ai sensi dell'art. 30 della LR 56/77 e smi in quanto<br />
assolvono a funzioni di salubrità ambientale e di difesa dei terreni.<br />
2 Le aree boscate sono inedificabili, ai sensi dell'art. 13, ultimo comma, punti a) e b) e art. 30,<br />
ultimo comma, della L.U.R.<br />
3 L'indice di densità edilizia fondiaria, pari a 0,01 mc/mq, è utilizzato per la costruzione di<br />
nuove residenze rurali in zona agricola.<br />
4 Interventi ammessi sugli edifici esistenti: sono descritti all'art. 17 commi 4, 5, 6, 7 e seguono<br />
le modalità attuative precisate allo stesso art. 17.<br />
La realizzazione di parcheggi pertinenziali non può intaccare aree libere, ma deve avvenire<br />
all'interno di fabbricati esistenti o su aree già compromesse.<br />
5 L'asservimento delle aree da cui provengono le utilizzazioni edificatorie dovrà risultare da<br />
specifico atto, registrato e trascritto, in cui sia sancito che l'area asservita non può più essere<br />
ritenuta disponibile per ulteriore utilizzazione edificatoria.<br />
6 Le aree boscate sono considerate di categoria E secondo il D.M.2/4/68 n.1444.<br />
Art. 19<br />
Area di tutela ambientale e a vocazione vitivinicola<br />
1 Il Piano classifica "aree di tutela ambientale e a vocazione vitivinicola" le aree agricole<br />
destinate alla coltivazione della vite o ad orto, coltivazione che il piano riconosce bene<br />
irrinunciabile per la valorizzazione, il recupero e il mantenimento dell'ambiente e del<br />
paesaggio agricolo.<br />
2 Le aree di tutela ambientale e a vocazione vitivinicola sono inedificabili ai sensi dell'art. 13,<br />
ultimo comma, punti a) e b) della L.U.R. E’ consentita nelle aree coltivate ad orto la<br />
realizzazione di serre stagionali.<br />
3 L'indice di densità edilizia fondiaria, fissato in relazione alla coltura praticata nei limiti<br />
stabiliti dall’art. 25 della L.R. 56/77, è utilizzato per la costituzione di nuove residenze rurali<br />
in zona agricola.<br />
4 Gli interventi ammessi sugli edifici esistenti sono descritti all'art. 17 commi 4, 5, 6, 7 e<br />
seguono le modalità attuative precisate allo stesso art. 17.<br />
La realizzazione di parcheggi pertinenziali non può intaccare le aree inedificate, ma deve<br />
avvenire all'interno di fabbricati esistenti o su aree già compromesse.<br />
Norme tecniche di attuazione coordinate<br />
Maggio 2009<br />
39
4bis<br />
Per le aziende agricole esistenti, per documentate esigenze legate all’attività produttiva<br />
(lavorazione o stoccaggio dei prodotti dell’azienda stessa) sono consentiti ampliamenti (da<br />
realizzarsi non in corpo di fabbrica staccato)della superficie coperta esistente nella<br />
misura massima del 50% nel rispetto, comunque, del rapporto di copertura massimo del<br />
30% del lotto. Tali ampliamenti dovranno essere sottoposti al parere vincolante della<br />
Commissione di cui all’art. 91 bis della LR 56/77 s.m.i.<br />
5 L'asservimento delle aree da cui provengono le utilizzazioni edificatorie dovrà risultare da<br />
specifico atto, registrato e trascritto, in cui sia sancito che l'area asservita non può più essere<br />
ritenuta disponibile per ulteriore utilizzazione edificatoria.<br />
6 Il cambio o l'abbandono della coltura praticata deve essere preventivamente comunicato al<br />
Comune.<br />
7 Le aree di tutela ambientale e a vocazione vitivinicola sono considerate di categoria E<br />
secondo il D.M. 2/4/68 n.1444.<br />
8 L'eventuale modificazione dei suoli è sottoposto al parere della Commissione di cui all'art.<br />
91 bis della LR 56/77 s.m.i.<br />
Art. 20<br />
Area per attività estrattive<br />
1 Il piano definisce "area per attività estrattive" le aree disciplinate all'uso delle risorse<br />
disponibili nel sottosuolo.<br />
2 Ai sensi della vigente legislazione, la pianificazione dell'attività estrattiva è di competenza<br />
provinciale, a cui devono uniformarsi gli strumenti urbanistici comunali.<br />
3 In attesa dell'approvazione degli strumenti di pianificazione regionale l'estrazione è<br />
consentita nelle aree di cui al presente articolo, previa autorizzazione della Provincia, sulla<br />
base dei risultati di indagine geo-morfologiche e nel rispetto dei seguenti criteri di massima:<br />
a) preesistenza di cave in attività all'interno dell'area;<br />
b) non interferenza con i cannocchiali panoramici di maggior rilevanza con priorità per<br />
quelli con origine dai centri abitati;<br />
c) non appartenenza alle aree boscate e alle aree a tutela paesaggistica;<br />
d) valutazione della produttività agricola dei terreni, con specifico riferimento alle aree<br />
coltivate ad orto.<br />
4 All’interno delle aree per attività estrattive sono individuati “gli ambiti per la lavorazione di<br />
inerti”.<br />
5 A protezione di tali aree è prescritta una schermatura costituita da un doppio filare sfalsato<br />
di essenze locali di alto fusto.<br />
6 A. Parametri edilizi validi all’interno degli “Ambiti per la lavorazione di inerti”<br />
Altezza massima: m. 7,50;<br />
Distanza da confini privati: m. 5;<br />
Distanza tra fabbricati: m. 10;<br />
Distanza da strade: m. 10 e nel rispetto del codice della strada.<br />
7 B. Modalità attuative<br />
Autorizzazione, permesso di costruire, permesso di costruire convenzionato o atto di<br />
impegno unilaterale per gli interventi di completamento e di nuovo impianto negli ambiti per<br />
Norme tecniche di attuazione coordinate<br />
Maggio 2009<br />
40
la lavorazione di inerti secondo le procedure esplicitate all’art. 7 commi 1, 9 e seguenti, con<br />
specifico riferimento alle opere di urbanizzazione mancanti.<br />
8 Nell'ambito delle aree di proprietà privata l'attività di cava è regolata sulla base di atto<br />
convenzionale tra privato e Comune, che recepisce le prescrizioni dell'autorizzazione<br />
regionale rilasciata ai sensi della L.R. 69/78, indica le modalità di coltivazione e di recupero<br />
ambientale, nonchè gli oneri di indennizzo da parte del titolare dell'autorizzazione.<br />
9 C. Destinazioni d’uso<br />
La destinazione è per attività estrattiva (v. art. 3 punto 3D) e agricola (v. art. 3 punto 8).<br />
10 Le aree per attività estrattive, con esclusione degli ambiti per la lavorazione di inerti,<br />
considerati cat. D secondo il D.M. 2/4/68 n. 1444, sono considerate di cat. E secondo il<br />
D.M. 2/4/68 n. 1444 e sono inedificabili in quanto aree inondabili.<br />
Si applicano i disposti dei commi 3, 5 del precedente art. 19.<br />
11 Gli ambiti per la lavorazione di inerti sono considerati di cat. D secondo DM 2/4/68 n. 1444.<br />
Norme tecniche di attuazione coordinate<br />
Maggio 2009<br />
41
TITOLO III<br />
AREE PER SERVIZI<br />
Art. 21<br />
Aree per servizi pubblici<br />
1 Il Piano individua nella tavola A10 in scala 1:5000 denominata “Aree pubbliche e di uso<br />
pubblico esistenti e previste” le aree per servizi esistenti e in progetto con le relative<br />
destinazioni, secondo le tipologie indicate all'art. 3, punto 6.<br />
2 Ai fini degli standards ex art. 21 della LUR sono computabili le superfici per le quali è<br />
prevista l'acquisizione da parte della Pubblica Amministrazione o degli Enti<br />
istituzionalmente competenti alla realizzazione delle opere e quelle private per le quali è<br />
previsto l'assoggettamento all'uso pubblico nella percentuale stabilita dagli strumenti<br />
urbanistici esecutivi del P.R.G., ivi comprese le convenzioni ex art. 49 comma 5° della LUR<br />
in conformità e nei limiti di quanto stabilito dal punto 1, primo comma, art. 21 L.R. 56/77<br />
s.m.i..<br />
3 Le aree per servizi indicate dalla legislazione vigente, rappresentano la dotazione minima; è<br />
fatta salva da parte dell'Amministrazione l'elevazione di detto minimo a seconda delle<br />
particolari situazioni o prescrizioni individuate nell'ambito di Strumenti Urbanistici<br />
Esecutivi e di concessioni convenzionate ex art. 49 comma 5 della LUR.<br />
3bis Viene definito “verde non attrezzato” un’area verde non edificabile da sistemare con<br />
alberi e siepi di vegetazione autoctona, attrezzata con panchine, giochi bimbi, percorsi<br />
pedonali in cui non siano apportate alterazioni al profilo del terreno<br />
A) Modalità di acquisizione<br />
4 Tutte le aree di proprietà privata destinate a servizi sono preordinate all'acquisizione diretta<br />
da parte della pubblica amministrazione secondo le modalità previste dalle leggi vigenti.<br />
5 Nell’ambito dei S.U.E. deve essere prevista, ai sensi dell’art. 45 della L.R. 56/77 s.m.i., la<br />
cessione gratuita delle aree necessarie per le opere di urbanizzazione primaria e secondaria.<br />
Per le opere di urbanizzazione secondaria è consentito l’assoggettamento ad uso pubblico.<br />
B) Modalità di attuazione<br />
6 L'intervento sulle aree a servizio è riservato in via principale alla Pubblica Amministrazione<br />
o agli Enti istituzionalmente competenti.<br />
7 E' ammesso l'intervento diretto del privato solo previa redazione di specifica convenzione<br />
regolante il regime giuridico del suolo, nonché le modalità e le forme di utilizzazione del<br />
bene che garantiscano la fruibilità pubblica.<br />
8 E' altresì ammesso l'intervento da parte di privati, su aree di proprietà pubblica, sulla base di<br />
concessioni da parte dell'Ente proprietario dell'area, che regolino con convenzione le<br />
modalità per l'esecuzione ed eventualmente la gestione e l'uso delle opere previste.<br />
9 Alle attrezzature di servizio ex art. 21 della LUR si applicano i seguenti parametri edilizi:<br />
Altezza massima: mt 8,50;<br />
Rapporto di copertura max: 50%;<br />
Distanza da confini m. 5 o aderenza;<br />
Distanza tra fabbricati: m. 10 o aderenza.<br />
E’ ammessa la copertura di attrezzature sportive all’aperto con strutture pressostatiche.<br />
10 Sugli edifici esistenti, ricadenti in tutto o in parte in aree destinate a servizio pubblico, se in<br />
contrasto con le destinazioni di piano, sono ammessi esclusivamente interventi di<br />
Norme tecniche di attuazione coordinate<br />
Maggio 2009<br />
42
manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e risanamento conservativo, senza cambio di<br />
destinazione d'uso.<br />
11 Per il parcheggio P19 deve essere garantita la messa in sicurezza dell'accesso pedonale e<br />
veicolare, la cui attivazione può essere prevista tramite convenzionamento con i privati ai<br />
sensi del 4° comma art. 21 LR 56/77 s.m.i.<br />
12 All’interno del parcheggio P12 è consentita la realizzazione di attrezzature finalizzate allo<br />
stazionamento degli autoarticolati, quali servizi igienici, piccoli centri di ristoro (ad esempio<br />
bar, ristorante) di Sul non superiore a mq. 250.<br />
Parametri edilizi:<br />
altezza: m. 7,50<br />
numero piani: n. 2<br />
distanza da confini: m. 10<br />
distanza da strade: m. 20<br />
13 L’attuazione dell’area P12 e dei servizi in essa previsti, gestiti anche da privati tramite<br />
convenzione, dovrà avvenire solo con progetto unitario di iniziativa pubblica esteso all’<br />
intera area previa autorizzazione dell’ ente gestore della strada statale n. 231.<br />
Art. 22<br />
Aree per la viabilità<br />
1 Le tavole di Piano riportano le aree destinate alla viabilità esistente e in progetto.<br />
Vengono individuati:<br />
a) la viabilità esistente, classificata, al fine della definizione delle fasce di rispetto (v. art.<br />
25) secondo le definizioni del nuovo codice della strada, e in progetto,<br />
b) i percorsi di valorizzazione paesaggistica, ovvero i percorsi che per la posizione<br />
panoramica particolare o per il pregio ambientale naturalistico delle aree circostanti,<br />
costituiscono un bene da tutelare e salvaguardare,<br />
c) il percorso pedonale e ciclabile lungo l'antico canale dei Molini,<br />
d) la viabilità in progetto.<br />
2 All'interno delle aree residenziali di nuovo impianto la sezione delle strade in progetto non<br />
può essere inferiore a m. 8.<br />
3 All'interno delle aree produttive la sezione delle strade in progetto non può essere inferiore a<br />
m. 10.<br />
4 Nelle aree destinate alla viabilità è ammessa la realizzazione di parcheggi, anche se non<br />
indicati in cartografia.<br />
5 In sede di progetto esecutivo di opera pubblica o di SUE i tracciati indicati nelle tavole di<br />
Piano possono essere parzialmente modificati, senza che questo costituisca variante al<br />
P.R.G.<br />
6 Lungo i percorsi di valorizzazione paesaggistica deve essere evitata la compromissione delle<br />
prospettive con piantumazione di siepi, alberature o con la realizzazione di edificazioni o<br />
recinzioni cieche.<br />
7 Lungo l'antico canale dei Molini deve essere realizzato un percorso pedonale e ciclabile<br />
collegato ai percorsi lungo l'argine del fiume Tanaro.<br />
Norme tecniche di attuazione coordinate<br />
Maggio 2009<br />
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8 Deve essere realizzato un percorso pedonale e ciclabile di collegamento dell’area<br />
commerciale O5 (localizzazione L2) e l’area residenziale di riqualificazione urbana di Isola<br />
Piana (addensamento A1).<br />
9 Sugli edifici ricadenti in aree che il P.R.G. destina alla viabilità sono ammessi<br />
esclusivamente interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria.<br />
10 Le recinzioni e i muri di cinta ricadenti in zona agricola devono rispettare le prescrizioni del<br />
codice della strada e del codice civile.<br />
11 Le recinzioni e i muri di cinta ricadenti in altre aree normative devono rispettare il filo<br />
stradale, se non diversamente disciplinato per l’area normativa stessa, nel rispetto delle<br />
prescrizioni costruttive riportate al precedente art.5 punto i).<br />
Fanno eccezione i completamenti di recinzioni preesistenti che possono posizionarsi<br />
diversamente, in prosecuzione al filo della porzione di recinzione già esistente, previo parere<br />
favorevole dell’Amministrazione da esprimere con Delibera della Giunta Municipale.<br />
12 La modifica e la realizzazione di nuovi accessi lungo le strade di competenza provinciale,<br />
regionale o statale dovranno essere preventivamente concordate ed autorizzate dagli Enti<br />
competenti.<br />
13 Gli ambiti territoriali posti lungo le viabilità di II e III livello (così come definite nel PTP)<br />
in cui sono previsti più lotti edificabili e le aree per servizi ed attrezzature pubbliche,<br />
dovranno essere dotati di un unico accesso viario, con conseguente realizzazione di<br />
viabilità interna di raccordo.<br />
Norme tecniche di attuazione coordinate<br />
Maggio 2009<br />
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TITOLO IV<br />
AMBIENTE E PAESAGGIO<br />
Art. 23<br />
Progetti di qualificazione urbana e progetti integrati di rivitalizzazione<br />
A. Definizione<br />
1 L'Amministrazione Comunale promuove progetti di qualificazione urbana nei luoghi<br />
centrali in aree di impianto storico e consolidate residenziali di impianto non recente<br />
o in altre aree da individuare.<br />
L'obiettivo perseguito consiste nel migliorare la qualità dello spazio pubblico,<br />
valorizzare delle attività commerciali ai sensi degli art. 18 e 19 dei criteri regionali,<br />
attraverso il coordinamento degli interventi pubblici con gli interventi privati,<br />
l'integrazione degli spazi pubblici esistenti con quelli di nuova acquisizione diretta o<br />
derivata da trasformazioni.<br />
Consiste altresì nell'incentivare la riqualificazione del tessuto edilizio e nel migliorare<br />
la qualità degli ambienti storici.<br />
2 Nell'ambito di queste finalità sono previste le seguenti tipologie di intervento:<br />
a) Progetti di Qualifìcazione Urbana (PQU) delle aree di addensamento commerciale;<br />
b) Progetti Integrativi di Rivitalizzazione (PIR).<br />
B. Modalità di attuazione<br />
3 Sulla base di appositi studi sulle problematiche della distribuzione commerciale locale<br />
e sulla qualità ambientale delle aree urbane all'interno delle quali la presenza di<br />
insediamento commerciale, di pubblici esercizi, di aree mercatali, di servizi e di<br />
attività turistico-ricettive è generatrice di fenomeni di aggregazione sociale e di<br />
animazione urbana, l'amministrazione comunale può adottare specifici "Progetti di<br />
Qualificazione Urbana" (PQU) che prevedono interventi di carattere strutturale e<br />
forme integrate di facilitazione secondo gli indirizzi seguenti:<br />
1. creazione di parcheggi pubblici o privati anche pluripiano o interrati;<br />
2. rifacimento della rete di illuminazione pubblica;<br />
3. ripavimentazione di vie e piazze;<br />
4. pedonalizzazione e moderazione del traffico, lungo vie e piazze, contestualmente<br />
ad altre adeguate ristrutturazioni del sistema del traffico urbano;<br />
5. ristrutturazione delle reti dei trasporti pubblici extraurbani e realizzazione di<br />
piantumazioni, alberate e aree da destinare a verde pubblico di livello locale;<br />
6. realizzazione di arredi urbani tali da ottenere un miglioramento della visibilità,<br />
dell'identità e delle forme di richiamo nell'ambito dell'insediamento commerciale;<br />
7. recupero di facciate dotate di valori storici, artistici e culturali;<br />
8. recupero di immobili pubblici da adibire ad attività commerciali, paracommerciali<br />
e di servizio pubblico integrato;<br />
9. recupero di piazze e spazi pubblici da destinare a commercio in area pubblica o a<br />
luoghi di esposizione, di mostre e di attività culturali a carattere non permanente;<br />
10. creazione di spazi per l'insediamento delle attività commerciali nel rispetto della<br />
presente normativa;<br />
11. creazione di spazi polifunzionali destinati ad attività di intrattenimento e di svago;<br />
12. valorizzazione delle visuali prospettiche dell'edificato e salvaguardia di vedute su<br />
bellezze panoramiche o tipici ambienti caratterizzanti il tessuto storico e<br />
ambientale;<br />
13. ogni altro intervento ritenuto idoneo alla riqualificazione economica ed urbana<br />
dell'ambito oggetto dell'intervento.<br />
4 I PQU relativi all’addensamento Al devono essere progettati e realizzati, per quanto<br />
possibile, contestualmente alla realizzazione eventuale degli insediamenti nelle zone<br />
Norme tecniche di attuazione coordinate<br />
Maggio 2009<br />
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L1 e L2 che contribuiranno al loro finanziamento, anche ai sensi dell'art. 27, comma<br />
4, lettera b) dei criteri regionali (prevenzione del rischio di desertificazione dei centri<br />
urbani).<br />
5 L'Amministrazione approva i PQU con apposito atto deliberativo congiuntamente ad<br />
un programma di attuazione contenente anche i tipi, i tempi e le modalità di<br />
realizzazione degli interventi, la valutazione di impatto ambientale, i soggetti pubblici<br />
e privati attori del progetto e il piano finanziario con esplicitazione delle risorse<br />
investite dai diversi operatori. Contestualmente individua i collegati strumenti<br />
incentivanti. I progetti possono essere proposti e redatti oltre che<br />
dall'Amministrazione Comunale anche da associazioni dei consumatori, da imprese,<br />
da privati o in collaborazione tra questi.<br />
6 Le forme di facilitazione collegate possono essere le seguenti:<br />
- agevolazioni (suolo pubblico, scomputo oneri: di urbanizzazione, ecc…);<br />
- disciplina dell'orario di apertura e chiusura degli esercizi commerciali, anche in<br />
deroga al dettato del D. Lgs. 114/98 e della L.R. 28/99;<br />
- disciplina della chiusura infrasettimanale, domenicale e festiva dell'esercizio<br />
commerciale, anche in deroga al dettato del D.Lgs. 114/98 e della L.R. 28/99;<br />
- sviluppo di merceologie idonee all'innalzamento della qualità dell'addensamento e<br />
organizzazione di idonee aree pubbliche da destinare alla realizzazione di attività<br />
commerciale su area pubblica integrative e complementari del commercio al<br />
dettaglio in sede fissa;<br />
- attivazione di procedure, che saranno definite dalle autorità competenti a seguito di<br />
appositi studi, finalizzate al conseguimento della certificazione ambientale delle<br />
imprese commerciali operanti;<br />
- esonero dall'obbligo di corredare eventuali richieste di autorizzazione della<br />
valutazione di impatto economico ambientale in quando parte integrante del PQU<br />
stesso;<br />
- esonero dall'obbligo, per le medie strutture di vendita, dall'obbligo di rispetto degli.<br />
standard a parcheggio quando nell'ambito del PQU siano contemplati adeguati<br />
parcheggi pubblici o privati.<br />
7 Per garantire il decoro e il buon funzionamento delle attività insediate nell'area<br />
interessata dal PQU si potranno stabilire:<br />
- divieto di vendita di merceologie non compatibili con i caratteri ambientali<br />
dell'addensamento, in ogni caso non in contrasto con le regole della libera<br />
concorrenza;<br />
- definizione dì priorità o obblighi di contestualità nella realizzazione delle iniziative<br />
programmate;<br />
8 I PQU possono essere promossi, realizzati, finanziati e gestiti anche attraverso la<br />
costituzione di società a capitale misto pubblico-privato. Qualora i PQU siano<br />
promossi, realizzati, finanziati e gestiti da operatore pubblico, gli interventi strutturali<br />
e le forme integrate di facilitazione sono definite autonomamente<br />
dall'Amministrazione.<br />
Nel caso in cui il PQU sia esteso all'intero addensamento commerciale definito<br />
nell'allegata Tav. B, lo stesso può essere realizzato in fasi successive.<br />
9 Al fine di rivitalizzare le attività commerciali, l'Amministrazione Comunale adotta<br />
specifici Progetti Integrati di Rivitalizzazione. La predisposizione di tali progetti<br />
avviene nel rispetto delle norme contenute nell'art.19 dei criteri regionali di<br />
programmazione commerciale.<br />
Norme tecniche di attuazione coordinate<br />
Maggio 2009<br />
46
10 In carenza del progetto di qualificazione urbana e progetti integrati di rivitalizzazione<br />
si possono comunque attuare le previsioni del PRG.<br />
Art. 24<br />
Norme di tutela ambientale<br />
1 Le norme del presente articolo si applicano nelle aree agricole e nelle aree boscate di tutela<br />
ambientale:<br />
2 1) E' vietata l'apertura di nuove strade, ad eccezione di quelle previste dal piano e di quelle<br />
al servizio dell'attività agricola e di edifici esistenti.<br />
3 2) E' vietata la riduzione a coltura dei terreni boschivi e a vite senza la preventiva<br />
autorizzazione del Comune.<br />
4 3) Sono vietati scavi, movimenti di terreno e di mezzi, suscettibili di alterare l'ambiente con<br />
esclusione di quelli necessari all'attività agricola e all'esecuzione di opere pubbliche e di<br />
sistemazione idraulica al di fuori degli ambiti specificatamente autorizzati all’interno delle<br />
aree per attività estrattive.<br />
In particolare tutte le opere di sistemazione del terreno attuale in prossimità dei fossi<br />
colatori e dei rii devono essere particolarmente attenti a non alterarne le condizioni di<br />
adduzione e di scolo delle acque.<br />
I rii e i fossi colatori non possono essere né deviati né intubati senza specifica autorizzazione<br />
dell’Amministrazione.<br />
5 4) Non sono consentite nuove recinzioni delle proprietà se non con siepi, o con materiali<br />
della tradizione locale, salvo le recinzioni temporanee a protezione delle attività agricole,<br />
quelle strettamente pertinenti agli insediamenti edilizi e agli usi agricoli e zootecnici.<br />
6 5) Vanno conservate nelle sistemazioni esterne le pavimentazioni antiche e gli acciottolati.<br />
7 6) Nella progettazione e nella realizzazione di opere viarie comunali e private i tracciati<br />
devono essere modellati il più possibile sull'andamento del terreno, evitati i percorsi che<br />
comportano rilevati sbancamenti riporti e tutto quanto possa fortemente alterare l'aspetto e la<br />
visuale dei luoghi.<br />
8 Le nuove opere in tutte le aree normative devono essere tali da garantire un corretto<br />
inserimento ambientale.<br />
9 7) Lungo la strada <strong>Val</strong>tiglione, nel tratto compreso tra l’incrocio con la strada per Villa e la<br />
strada comunale per Repergo, sino ai confini del territorio comunale, per una profondità pari<br />
alla fascia di rispetto della strada stessa, è vietata la piantumazione di alberi ad alto fusto in<br />
quanto elementi ostativi alla lettura del paesaggio agrario circostante e in grado di oscurare<br />
le vedute panoramiche verso le alture di Villa e di Repergo.<br />
10 Nei sistemi collinari esterni ai perimetri dei centri abitati, ragioni di forte dominazione<br />
paesistica segnalate dal Piano Territoriale Provinciale all'art. 23 e limitazioni alle<br />
destinazioni per gli usi extraagricoli dei suoli utilizzati a colture specializzate come la vite<br />
(cfr quinto comma dell'art. 25 della LR 56/77 smi) le antropizzazioni determinate dalle<br />
previsioni insediative della zona agricola pongono in rilievo problematiche d'inserimento<br />
nel contesto ambientale. Le cautele da porre in atto nell'attuare le nuove edificazioni rurali<br />
sui versanti collinari, sono:<br />
- il mantenimento dei piani di campagna esistenti;<br />
- la salvaguardia delle colture viticole specializzate in atto;<br />
- l'utilizzo dei colori tipici del paesaggio agricolo locale;<br />
- l'esclusione di altezze massime dell'edificato eccedenti i crinali collinari.<br />
Norme tecniche di attuazione coordinate<br />
Maggio 2009<br />
47
Inoltre il territorio rurale deve conservare gli elementi tipici delle sistemazioni agrarie e<br />
della struttura fondiaria, quando qualitativamente rilevanti: muri a secco, alberate, siepi,<br />
filari di piante significativi dal punto di vista paesaggistico e toponomastico.<br />
Norme tecniche di attuazione coordinate<br />
Maggio 2009<br />
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TITOLO V<br />
PRESCRIZIONI PARTICOLARI<br />
Art. 25<br />
Fasce di rispetto e vincoli<br />
1 Il P.R.G. individua le fasce di rispetto e i vincoli (tavv. B2 e B3).<br />
2 Le fasce di rispetto e vincoli riportati nelle tavole di PRG sono i seguenti:<br />
a) Fascia di rispetto stradale (D.L.vo 285/92-D.P.R. 495/92-D.P.R. 147/93)<br />
mt. 20, mt. 30 e mt. 60 secondo le caratteristiche della strada<br />
b) Fascia di rispetto cimiteriale (R.D. 1265/34)<br />
mt. 100 Villa, mt. 150 Repergo e Mongovone, mt. 150 e 115 Piano<br />
c) Fascia di rispetto della ferrovia.<br />
mt. 30 l’indicazione cartografica riportata sugli elaborati di P.R.G.C. assume un valore<br />
indicativo, la distanza di rispetto dai binari esistenti deve essere verificata in sede di<br />
richiesta di Permesso di costruire o D.I.A.<br />
d) Fascia di rispetto acque pubbliche ( ex L. 431/85 – T.U. n° 490/00)<br />
mt. 150 di cui mt. 10 di inedificabilità assoluta<br />
(T.U.-R.D. n.523/1904 art. 96 lettera f)<br />
e) Fascia di rispetto acque private (canali, rii e fossi colatori) sono indicate in cartografia<br />
con un minimo di m. 10<br />
f) Vincolo idrogeologico (L.R. 45/89, L.R. 56/77 art. 30)<br />
g) Edifici vincolati (L. 1089/39)<br />
h) Fascia di rispetto dal piede dell’argine del fiume (L.R. 56/77 art.29) mt. 25 e fasce di<br />
rispetto dai fiumi, torrenti, canali non arginati m. 100<br />
i) Usi civici<br />
l) Aree già asservite per usi agricoli (L.R. 56/77 art.25)<br />
m) Area boscata (L.R. 56/77 art. 30)<br />
n) Oasi del Tanaro L 1497/39 art. 1 numeri 3 e 4.<br />
o) Metanodotto (D.M. 24.11.1984)<br />
mt. 11,50 misurata in senso orizzontale ed ortogonale tra l’asse della condotta ed i<br />
fabbricati<br />
Per il superamento di qualunque interferenza causata dalla realizzazione di nuove opere<br />
e/o di urbanizzazioni con gli impianti SNAM-Rete Gas, gli oneri per gli interventi di<br />
adeguamento o spostamento dei tratti interessati dalle nuove opere devono essere a totale<br />
carico degli Enti Proponenti i progetti. Tutti gli interventi devono essere preventivamente<br />
concordati con il centro SNAM-Rete Gas di Torino.<br />
p) fascia di rispetto dai depuratori: m. 100 (Legge Merli e circolare esplicativa)<br />
3 Le fasce di rispetto assumono l'indice di utilizzazione delle aree normative in cui ricadono,<br />
sono inedificabili fatta eccezione per gli interventi di cui ai successivi 5° e 6° comma.<br />
4 Nelle fasce di rispetto sono ammessi sugli edifici esistenti: interventi di manutenzione<br />
ordinaria, straordinaria, restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione; sulle aree<br />
libere la realizzazione di parcheggi, verde e attrezzature sportive all'aperto.<br />
5 Nelle fasce di rispetto cimiteriale è ammessa l'installazione di chioschi a servizio del<br />
cimitero e serre a copertura stabile legate alla produzione agricola.<br />
6 Nelle fasce di rispetto stradale e ferroviario individuate nelle tavole di Piano sono consentite<br />
nel rispetto delle prescrizioni del nuovo codice della strada le seguenti opere:<br />
a) impianti di distribuzione dei carburanti con relative opere accessorie, parcheggi pubblici<br />
ed attrezzature al servizio della circolazione;<br />
b) pensiline di ingresso di edifici e coperture di strutture già esistenti;<br />
Norme tecniche di attuazione coordinate<br />
Maggio 2009<br />
49
c) recinzioni a giorno che non ostruiscano la visibilità;<br />
d) nell'interrato, cabine elettriche e volumi tecnici;<br />
e) in zona agricola, per gli edifici rurali esistenti, ampliamenti di volume, non superiori al<br />
20% del volume preesistente, per sistemazioni igieniche o tecniche, dalla parte opposta a<br />
quello della infrastruttura viaria da salvaguardare e in tutte le aree normative<br />
sopraelevazioni degli edifici esistenti, nel volume di inviluppo del fabbricato preesistente;<br />
f) serre stagionali.<br />
7 Nelle fasce di rispetto stradale, indipendentemente dalla individuazione cartografica, sono<br />
cogenti le prescrizioni del D.L. n.285/92, D.P.R. n.495/92, D.P.R. n.147/93 sulla base delle<br />
destinazioni assunte dall’Amministrazione Comunale per la delimitazione dei centri abitati<br />
di cui all’art. 4 D.L. n.285/92.<br />
8 Sulle aree e sugli edifici vincolati di cui al precedente comma 2, punti f), g), h), i), m) e<br />
indicate nella tavola di Piano A4 valgono le prescrizioni delle leggi vigenti di settore.<br />
9 Sono state individuate le aree sottoposte a vincolo ex art. 25 L.U.R. Sino alla data di<br />
scadenza dei vincoli, là dove previsti, si fa riferimento alle singole convenzioni stipulate con<br />
il Comune.<br />
10 Tutti gli interventi ricadenti devono rispettare le prescrizioni riportate nella Relazione<br />
Geologico-Tecnica, nelle “norme di attuazione della carta di sintesi della pericolosità<br />
geomorfologica e dell’idoneità all’utilizzazione urbanistica”, nonché nella “Verifica di<br />
compatibilità e idraulica e idrogeologica delle previsioni degli strumenti urbanistici vigenti e<br />
in itinere con le condizioni di dissesto (ai sensi dell’art. 18 comma 2, Delibera n. 1/99<br />
Autorità di Bacino – PAI e Criteri Regionali 7/LAP e 14/LAP)”, allegate che costituiscono<br />
parte integrante delle presenti norme.<br />
11 Le aree soggette a usi civici sono inedificabili e vincolate alla destinazione specifica dell’<br />
uso civico stesso. L'esercizio degli usi civici è soggetto alla legge 16.06.1927, n. 1766 ed al<br />
Regolamento approvato con RD del 26.02.1928 n. 332.<br />
Le funzioni amministrative relative alle terre di uso civico sono di competenza regionale a<br />
seguito del DPR n. 11/1972, della legge 22.07.1975 n. 382 e DPR n. 616/77.<br />
Pertanto il Comune non può alienare, permutare o mutare la destinazione d'uso delle terre<br />
d'uso civico; gli atti di compravendita o di permuta, provvedimenti inerenti l'uso delle terre<br />
rogati senza la preventiva autorizzazione della Regione Piemonte sono inficiati da nullità<br />
assoluta.<br />
Art. 26<br />
Chioschi, edicole, impianti di distribuzione di carburante<br />
1 L'Amministrazione Comunale può a proprio insindacabile giudizio consentire a titolo<br />
precario, su aree pubbliche, private o vincolate dal P.R.G. per servizi pubblici, l'installazione<br />
di chioschi per attività di tipo commerciale (edicole di giornali, vendita di fiori e piante,<br />
somministrazione al pubblico di bevande, alimenti, ecc.).<br />
2 Gli impianti per la distribuzione di carburante con le attrezzature e attività ad esso pertinenti<br />
devono sottostare alla verifica di legittimità delle leggi di settore e non possono essere<br />
consentiti nelle aree a servizi pubblici di cui all’art. 21 della L.R. 56/77 s.m.i..<br />
3 Tali attrezzature non possono avere una superficie superiore a mq. 20. E’ vietato l’uso<br />
dell’alluminio anodizzato e del cemento armato a vista. Devono essere usati i materiali<br />
tradizionali, quali ferro battuto, vetro, legno, mattoni pieni aventi come legante la calce, ...<br />
Norme tecniche di attuazione coordinate<br />
Maggio 2009<br />
50
TITOLO VI<br />
<strong>DI</strong>SPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI<br />
Art. 27<br />
Facoltà di deroga<br />
1 Su tutto il territorio comunale sono ammissibili le deroghe dell'art.41 quater della legge<br />
17.8.1942 n. 1150 e successive modificazioni e integrazioni con le procedure di legge, così<br />
come precisato nella Circolare del P.G.R. 30.12.91 n.21/URE pubblicata sul B.U.R. n.2<br />
dell’8.1.1992.<br />
Art. 28<br />
Norme abrogate<br />
1 Con l'entrata in vigore del presente P.R.G. sono abrogate le disposizioni del P.R.G.<br />
precedente e di ogni altra disposizione comunale incompatibile.<br />
Art. 29<br />
Consultazione delle tavole di Piano<br />
1 Nelle rappresentazioni grafiche delle tavole di Piano prevale l'informazione delle tavole di<br />
dettaglio sulle tavole di scala d'insieme.<br />
Art. 30<br />
Norme finali<br />
1 Per quanto attiene le modalità da seguire per la realizzazione degli interventi nelle aree o<br />
zone oggetto degli approfondimenti geologici e per le rettifiche o varianti che si renderanno<br />
necessarie in fase attuativa è compito dell'Amministrazione Comunale garantire il rispetto di<br />
quanto previsto dai geologi estensori delle indagini relative alla Variante e di quanto<br />
prescritto nel parere condiviso espresso dal Gruppo Interdisciplinare e trasmesso al Comune<br />
di Isola d’Asti in data 04.12.02 (prot. 19098/19.13) da parte del Settore Urbanistico<br />
Territoriale - Area Provincia di Asti, alla luce del D.G.R. n. 31-3749 del 6 agosto 2001 e<br />
D.G.R. n. 45-6656 del 15 luglio 2002.<br />
Art. 31<br />
Elaborati del PRG<br />
Il PRG si compone dei seguenti elaborati:<br />
Relazione illustrativa<br />
Norme Tecniche di Attuazione<br />
Scheda quatitativa dei dati urbani<br />
Relazione di compatibilità ambientale (L.R. 40/98 art. 20)<br />
Allegati tecnici:<br />
Tav. A5 Opere di urbanizzazione primaria: Sc. 1:5000<br />
Rete viaria<br />
Tav. A6 Opere di urbanizzazione primaria: Sc. 1:5000<br />
Rete fognaria<br />
Tav. A7 Opere di urbanizzazione primaria: Sc. 1:5000<br />
Rete di illuminazione<br />
Tav. A8 Opere di urbanizzazione primaria: Sc. 1:5000<br />
Rete distribuzione acquedotto<br />
Tav. A9 Opere di urbanizzazione primaria: Sc. 1:5000<br />
Norme tecniche di attuazione coordinate<br />
Maggio 2009<br />
51
Rete gas metano<br />
Tav. A10 Aree pubbliche e di uso pubblico<br />
esistenti e previste Sc. 1:5000<br />
Tav. A11 Attività estrattive Sc. 1:5000<br />
Tavole di Piano:<br />
Tav. B1 Inquadramento territoriale Sc. 1:25000<br />
Tav. B2 Planimetria generale<br />
con fasce di rispetto e vincoli<br />
compresa la trasposizione della<br />
Carta di Sintesi Sc. 1:5000<br />
Tav. B3a Sviluppi di PRG:<br />
centro storico: Villa Sc. 1:1000<br />
Tav. B3b Sviluppi di PRG:<br />
centro storico: Mongovone Sc. 1:1000<br />
Tav. B3c Sviluppi di PRG:<br />
Molini e Villa Sc. 1:2000<br />
Tav. B3d Sviluppi di PRG:<br />
Piano e zona produttiva Sc. 1:2000<br />
Tav. B3e Sviluppi di PRG:<br />
Chiappa e Mongovone Sc. 1:2000<br />
Tav. B3f Sviluppi di PRG:<br />
Repergo Sc. 1:2000<br />
Tav. B4 Edifici di pregio e di antico impianto<br />
da valorizzare Sc. 1:5000<br />
Norme tecniche di attuazione coordinate<br />
Maggio 2009<br />
52
SCHEMI TIPOLOGICI <strong>DI</strong> IMPIANTO<br />
(v. art. 5, comma 3)<br />
TIPO A – CASE SINGOLE A SCHIERA<br />
Il volume di inviluppo deve risultare di forma parallelepipeda a base rettangolare, limitandosi al minimo gli<br />
incastri, gli aggetti, le rientranze. È vietato l’utilizzo a “pilotis” del p.t.<br />
Il tetto è composto da due falde rettangolari uguali, aventi la medesima inclinazione e intersecantesi in una<br />
linea di colmo parallela ed uguale all’asse longitudinale dell’edificio. Gli edifici possono comporsi a schiera<br />
secondo linea continua o linea spezzata a 90 gradi (disposizione planimetrica a U o a L).<br />
Prospetto, prospetto<br />
pianta<br />
Lo schema sopra riportato è rappresentato su un terreno piano. Nel caso di terreno inclinato, le prescrizioni<br />
delle NTA relative all’altezza massima vanno applicate all’altezza a valle dell’edificio.<br />
TIPO B<br />
Il volume di inviluppo deve risultare di forma parallelepipeda a base rettangolare, limitandosi al minimo gli<br />
incastri, gli aggetti, le rientranze. È vietato l’utilizzo a “pilotis” del p.t.<br />
Il tetto è a quattro spioventi, “tetto a padiglione con linea di colmo”. Le falde del tetto sono uguali a due a<br />
due (due trapezi e due triangoli).<br />
Prospetto, prospetto<br />
Pianta<br />
Lo schema sopra riportato è rappresentato su un terreno piano. Nel caso di terreno inclinato, le prescrizioni<br />
delle NTA relative all’altezza massima vanno applicate all’altezza a valle dell’edificio.<br />
Norme tecniche di attuazione coordinate<br />
Maggio 2009<br />
53