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Comune di Castiglione del Lago

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PROVINCIA DI PERUGIACOMUNE DICASTIGLIONE DEL LAGORegolamento <strong>di</strong> igiene, ambiente,sanità pubblica e veterinariaSETTEMBRE 2002Aggiornato con mo<strong>di</strong>fica art. 156 – Del. C.C. 10 <strong>del</strong> 29.01.20031


INDICETITOLO IDISPOSIZIONI GENERALI IN MATERIA DI IGIENE, SANITA’ PUBBLICA E TUTELAAMBIENTALECapitolo I. Disposizioni generali........................................................................................................................................ 7Art. 1 - REGOLAMENTO COMUNALE DI IGIENE E DI SANITA’ PUBBLICA VETERINARIA .................................7Art. 2 - VALIDITA’.................................................................................................................................................................7Art. 3 - DEROGHE..................................................................................................................................................................7Art. 4 - VIOLAZIONI..............................................................................................................................................................8Art. 5 - SANZIONI ..................................................................................................................................................................8Art. 6 - ABROGAZIONE NORME PRECEDENTI................................................................................................................8Art. 7 - AUTORITA’ SANITARIA LOCALE .......................................................................................................................8Art. 8 - COMPITI DEI SERVIZI DEL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE DELL'A.USL E DELL'ARPA ...................9Art. 9 - SUPPORTI PROPRI E AUSILIARI DELL’AUTORITA’ SANITARIA LOCALE ..................................................9Capitolo II. Igiene e<strong>di</strong>lizia e degli ambienti confinati ad uso civile: criteri raccomandati. .............................................. 9Art. 10 - CONDIZIONI E SALUBRITA’ DEL TERRENO......................................................................................................9Art. 11 - REQUISITI DELLE CIVILI ABITAZIONI ...............................................................................................................9Art. 12 - ISOLAMENTO TERMICO, VANI SOTTOTETTO ................................................................................................10Art. 13 - CORTILI, POZZI-LUCE E CHIOSTRINE ..............................................................................................................10Art. 14 - IGIENE DI PASSAGGI E SPAZI PRIVATI ............................................................................................................10Art. 15 - MISURE CONTRO L'INGRESSO DI INSETTI E DI ANIMALI ...........................................................................10Art. 16 - MARCIAPIEDE........................................................................................................................................................11Art. 17 - RINGHIERE E PARAPETTI....................................................................................................................................11Art. 18 - CANALI DI GRONDA.............................................................................................................................................11Art. 19 - PROTEZIONE DAL RUMORE ...............................................................................................................................11Art. 20 - CLASSIFICAZIONE DEI LOCALI ADIBITl AD ABITAZIONE PRIVATA........................................................11Art. 21 - DIMENSIONI ED ALTEZZE DEI LOCALI ADIBITI AD ABITAZIONE PRIVATA..........................................12Art. 22 - ILLUMINAZIONE NATURALE ............................................................................................................................12Art. 23 - CARATTERISTICHE MICROCLIMATICHE ........................................................................................................13Art. 24 - CONDIZIONAMENTO DELL'ARIA E TERMOVENTILAZIONE .......................................................................14Art. 25 - CUCINE E ZONE DI COTTURA ............................................................................................................................15Art. 26 - CANNE FUMARIE, CANNE DI ESALAZIONE E COMIGNOLI.........................................................................15Art. 27 - SERVIZI IGIENICI...................................................................................................................................................16Art. 28 - SOPPALCHI .............................................................................................................................................................16Art. 29 - LOCALI A PIANO TERRA, SEMINTERRATI ED INTERRATI ..........................................................................16Art. 30 - SCALE ......................................................................................................................................................................17Art. 31 - CANCELLI E PORTONI MOTORIZZATI.............................................................................................................18Art. 32 - CARATTERISTICHE DEI MATERIALI Dl RIVESTIMENTO DEI LOCALI DI ABITAZIONE ......................18Art. 33 - IMPIANTI A GAS ED ELETTRICI.........................................................................................................................18Art. 34 - INSTALLAZIONE DI BOMBOLE DI GAS LIQUEFATTI....................................................................................18Art. 35 - APPARECCHI A COMBUSTIONE: TARGHE E ISTRUZIONI............................................................................18Art. 36 - AUTORIMESSE PUBBLICHE E PRIVATE ...........................................................................................................19Art. 37 - ALLOGGIO ANTIGIENICO....................................................................................................................................19Art. 38 - ALLOGGIO INABITABILE ....................................................................................................................................19Capitolo III. Requisiti <strong>di</strong> fruibilità (accessibilità, visitabilità, adattabilità) a persone fisicamente e sensorialmenteimpe<strong>di</strong>te……………………………………………………………………. ............................................................ 19Art. 39 - EDIFICI PUBBLICI..................................................................................................................................................20Art. 40 - EDIFICI PRIVATI ....................................................................................................................................................20Capitolo IV. E<strong>di</strong>lizia speciale........................................................................................................................................... 20Art. 41 - ALBERGHI E SIMILI ..............................................................................................................................................20Art. 42 - STRUTTURE RICETTIVE EXTRA-ALBERGHIERE ...........................................................................................21Art. 43 - COMPLESSI TURISTICI ALL'ARIA APERTA (CAMPEGGI E VILLAGGI TURISTICI).................................21Art. 44 - ALLOGGI MOBILI PER GIROVAGHI ED AREE ATTREZZATE PER NOMADI .............................................21Art. 45 - SCUOLE ...................................................................................................................................................................21Art. 46 - ASILI NIDO..............................................................................................................................................................22Art. 47 - STRUTTURE SOCIO-ASSISTENZIALI E SOCIO-SANITARIE ..........................................................................22Art. 48 - LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO ................................................................................................................222


Art. 49 - IMPIANTI SPORTIVI, PALESTRE E C.A.M. ........................................................................................................22Capitolo V. Piscine........................................................................................................................................................... 23Art. 50 - CLASSIFICAZIONE E DEFINIZIONE..................................................................................................................23Art. 51 - CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE..................................................................................................................23Art. 52 - SPOGLIATOI ...........................................................................................................................................................25Art. 53 - SERVIZI IGIENICI...................................................................................................................................................26Art. 54 - IGIENE DELL'AMBIENTE .....................................................................................................................................26Art. 55 - CARATTERISTICHE IMPIANTI TECNICI ...........................................................................................................27Art. 56 - PRONTO SOCCORSO .............................................................................................................................................28Art. 57 - DOTAZIONE DI PERSONALE, DI ATTREZZATURE E MATERIALI (per impianti collettivi o aperti al pubblico)...........................................................................................................................................................................28Art. 58 - GESTIONE ...............................................................................................................................................................29Art. 59 - STABILIMENTI BALNEARI ..................................................................................................................................30Art. 60 - PORTICCIOLI TURISTICI ......................................................................................................................................30Capitolo VI. Vigilanza sulle attività sanitarie .................................................................................................................. 30Art. 61 - VIGILANZA SULLE ATTIVITÀ SANITARIE ......................................................................................................31Art. 62 - STRUTTURE SANITARIE E SOCIOSANITARIE SOGGETTE AD AUTORIZZAZIONE SANITARIA...........31Art. 63 - REQUISITI STRUTTURALI DEGLI STUDI PROFESSIONALI..........................................................................31Art. 64 - FARMACIE. .............................................................................................................................................................32Art. 65 - REQUISITI IGIENICO SANITARI PER ATTIVITA’ DI PARRUCCHIERE ........................................................32Art. 66 - REQUISITI IGIENICO SANITARI PER ATTIVITA’ DI ESTETICA....................................................................33TITOLO IIIGIENE DELL'AMBIENTECapitolo I. Suolo, Sottosuolo e Acqua .............................................................................................................................. 35Art. 67 - CAVE.........................................................................................................................................................................35Art. 68 - POZZI........................................................................................................................................................................35Art. 69 - LAGHETTI DI ACCUMULO ..................................................................................................................................35Capitolo II. Disciplina degli scarichi ............................................................................................................................... 35Art. 70 - SCARICHI ................................................................................................................................................................35Art. 71 - CLASSIFICAZIONE ACQUE REFLUE DOMESTICHE .......................................................................................35Art. 72 - SCARICO IN PUBBLICA FOGNATURA DI ACQUE REFLUE DOMESTICHE ................................................36Art. 73 - SCARICHI ACQUE REFLUE DOMESTICHE SUL SUOLO.................................................................................36Art. 74 - SCARICHI DI ACQUE REFLUE DOMESTICHE IN ACQUE SUPERFICIALI...................................................37Art. 75 - CLASSIFICAZIONE ACQUE REFLUE URBANE ................................................................................................37Art. 76 - SMALTIMENTO ACQUE REFLUE URBANE ......................................................................................................37Art. 77 - REALIZZAZIONE DELL’IMPIANTO DI DEPURAZIONE..................................................................................37Art. 78 - SCARICHI DI INSEDIAMENTI ADIBITI AD ATTIVITA’ SANITARI ...............................................................37Art. 79 - CLASSIFICAZIONE ACQUE REFLUE INDUSTRIALI........................................................................................37Art. 80 - IMMISSIONE DEGLI SCARICHI INDUSTRIALI IN PUBBLICA FOGNATURA..............................................38Art. 81 - SCARICO DI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI IN CORPI D’ACQUA SUPERFICIALI O SUL SUOLO (Art. 29Lettere “c” e “d” <strong>del</strong> D.L.vo 152/99) .................................................................................................................38Art. 82 - SCARICO DI ACQUE REFLUE DOMESTICHE IN AREE PER INSEDIAMENTI PRODUTTIVI.....................38Art. 83 - REALIZZAZIONE DELL’IMPIANTO DI DEPURAZIONE PER INSEDIAMENTI PRODUTTIVI....................39Art. 84 - RICHIESTA AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO.............................................................................................39Art. 85 - DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO .........39Art. 86 - RILASCIO AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO ...............................................................................................40Art. 87 - AUTORIZZAZIONE PROVVISORIA.....................................................................................................................40Art. 88 - AUTORIZZAZIONI ALLO SCARICO....................................................................................................................41Art. 89 - INSEDIAMENTI SOGGETTI A DIVERSA DESTINAZIONE, AMPLIAMENTO O RISTRUTTURAZIONE. 41Art. 90 - INSEDIAMENTI ESISTENTI..................................................................................................................................41Art. 91 - POZZI NERI A TENUTA: CARATTERISTICHE ..................................................................................................41Art. 92 - SMALTlMENTO DEI FANGHI BIOLOGICI PROVENIENTI DA FOSSE SETTlCHE O BIOLOGICHE ..........42Art. 93 - DEFLUSSO DELLE ACQUE...................................................................................................................................42Art. 94 - DIVIETO DI UTILIZZARE DETERGENTl IN TORRENTl E CORSI D'ACQUA................................................42Capitolo III. Allevamenti e altre strutture <strong>di</strong> ricovero animali......................................................................................... 42Art. 95 - ALLEVAMENTI ZOOTECNICI..............................................................................................................................43Art. 96 - STALLE E RICOVERI DI ANIMALI IN GENERE................................................................................................44Art. 97 - REPARTO DI ISOLAMENTO.................................................................................................................................453


Art. 98 - ALLEVAMENTO DI ANIMALI DA PELLICCIA..................................................................................................45Art. 99 - DISCIPLINA IGIENICO - SANITARIA DELL'APICOLTURA.............................................................................45Art. 100 - DISCIPLINA IGIENICO-SANITARIA DELLA ELICICOLTURA.......................................................................45Art. 101 - DISCIPLINA IGIENICO-SANITARIA DELLA LOMBRICOLTURA..................................................................46Art. 102 - ALLEVAMENTI ITTICI E ANFIBI .......................................................................................................................46Art. 103 - IMPIANTI INCUBAZIONE UOVA .......................................................................................................................46Capitolo IV. Stoccaggio liquami e/o letame – gestione stalle – uso agronomico <strong>del</strong>le materie fecali. ........................ 47Art. 104 - TECNICHE COSTRUTTIVE DEI BACINI DI ACCUMULO ...............................................................................47Art. 105 - CONTENITORI PER LO STOCCAGGIO DEGLI EFFLUENTI DEGLI ALLEVAMENTI .................................47Art. 106 - PLATEE DI ACCUMULO LETAME .....................................................................................................................47Art. 107 - CUMULI DI LETAME............................................................................................................................................48Art. 108 - GESTIONE STALLE...............................................................................................................................................48Art. 109 - USO AGRONOMICO DI LIQUAMI ZOOTECNICI..............................................................................................48Art. 110 - IMPATTO AMBIENTALE DA GESTIONE ED USO AGRONOMICO DI EFFLUENTI ZOOTECNICI O DI ALTRIAMMENDANTI................................................................................................................................................49Art. 111 - PIANI DI CONTENIMENTO IMPATTO AMBIENTALE ....................................................................................50Art. 112 - EFFLUENTI DA ATTIVITA’ DI TRASFORMAZIONE DI PRODOTTI AGRICOLI E ZOOTECNICI .............50Art. 113 - ALLEVAMENTI ESISTENTI.................................................................................................................................51Capitolo V. Igiene Urbana ............................................................................................................................................... 52Art. 114 - LOTTA AGLI INSETTI NOCIVI E MOLESTI - DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE .......................52Art. 115 - FIERE - CONCORSI - ESPOSIZIONI - GARE - MERCATI A CARATTERE OCCASIONALE O RICORRENTE -PUNTI DI SOSTA TEMPORANEA ANIMALI (es. Circhi) ............................................................................53Art. 116 - PROLIFERAZIONE DI PICCIONI E DI ALTRI VOLATILI NEI CENTRIABITATI............................................................................................................................................................53Art. 117 - OBBLIGHI PER I CITTADINI PROPRIETARI O POSSESSORI DI CANI .........................................................53Art. 118 - DETENZIONE DI ANIMALI NEI CENTRI ABITATI..........................................................................................54Art. 119 - TRANSITO ANIMALI IN ZONA RESIDENZIALE..............................................................................................54Art. 120 - FIERE E MERCATI.................................................................................................................................................54Art. 121 - RIPULITURA TERRENI INCOLTI........................................................................................................................54Art. 122 - PULIZIA INDUMENTI, TAPPETI E STENDITOI DI BIANCHERIA .................................................................55Art. 123 - SCARICHI DEGLI AUTOBUS CITTADINI..........................................................................................................55Art. 124 - SANZIONI ...............................................................................................................................................................55Capitolo VI. Aria ............................................................................................................................................................. 55Art. 125 - DIVIETO DI FUMARE ...........................................................................................................................................55Art. 126 - AREE PER FUMATORI..........................................................................................................................................56Art. 127 - OBBLIGHI DEI RESPONSABILI ..........................................................................................................................56Art. 128 - SANZIONI ...............................................................................................................................................................56Art. 129 - DIVIETO DI BRUCIARE RIFIUTI ........................................................................................................................57Art. 130 - ATTIVITÀ CHE PRODUCONO EMISSIONI MALEODORANTI.......................................................................57Art. 131 - PROTEZIONE DI MATERIALI TRASPORTATI DA AUTOVEICOLI ...............................................................57Art. 132 - COPERTURE ED ALTRI MANUFATTI IN CEMENTO AMIANTO ..................................................................57Art. 133 - RUMORE.................................................................................................................................................................58Capitolo VII. Ra<strong>di</strong>azioni non ionizzanti ........................................................................................................................... 58Art. 134 - RADIAZIONI NON IONIZZANTI (NIR)...............................................................................................................58Capitolo VIII. Fitofarmaci............................................................................................................................................... 59Art. 135 - RILEVAZIONE VENDITA PRESIDI SANITARI .................................................................................................59Art. 136 - MODALITA' D'USO DEI PRODOTTI FITOSANITARI .......................................................................................59Capitoli IX. Acque potabili............................................................................................................................................... 61Art. 137 - REQUISITI DELLE ACQUE DESTINATE AD USO POTABILE........................................................................61Art. 138 - INQUINAMENTO DELLA ACQUE AD USO POTABILE ..................................................................................61Art. 139 - DOTAZIONE IDRICA DEGLI EDIFICI ................................................................................................................61Art. 140 - CARATTERISTICHE DEGLI IMPIANTl AUTONOMI DI APPROVVIGIONAMENTO A SCOPO POTABILE61Art. 141 - UTILIZZO DELLE FONTI AUTONOME DI APPROVVIGIONAMENTO A SCOPO POTABILE ...................62Art. 142 - ADEGUAMENTO DI POZZI PREESISTENTI......................................................................................................62Art. 143 - INATTIVAZIONE E CHIUSURA DEI POZZI.......................................................................................................62Art. 144 - DISTRIBUZIONE IDRICA ALL’INTERNO DEGLI EDIFICI..............................................................................62Art. 145 - RETE IDRICA E FOGNATURE.............................................................................................................................63Art. 146 - REGOLAMENTAZIONE DEL CONSUMO DI ACQUA POTABILE..................................................................63TITOLO III4


IGIENE DEGLI ALIMENTI E DELLE BEVANDECapitolo I. Disposizioni Generali..................................................................................................................................... 64Art. 147 - AUTORIZZAZIONE SANITARIA PER LABORATORI DI PRODUZIONE, PREPARAZIONE ECONFEZIONAMENTO, NONCHE' DEPOSITI ALL'INGROSSO DI SOSTANZE ALIMENTARI ED ESERCIZIPER LA SOMMINISTRAZIONE AL PUBBLICO DI ALIMENTI E BEVANDE..........................................64Art. 148 - AUTORIZZAZIONE SANITARIA ALLA VENDITA DI CARNI ........................................................................64Art. 149 - AUTORIZZAZIONE SANITARIA ALLA VENDITA DI PRODOTTI ITTICI.....................................................64Art. 150 - CERTIFICATO O NULLAOSTA DI IDONEITA’ IGIENICO SANITARIA PER LA VENDITA DI ALIMENTI EBEVANDE.........................................................................................................................................................64Art. 151 - ATTI AUTORIZZATIVI O CERTIFICATI DI IDONEITA’ IGIENICO-SANITARIA.........................................65Art. 152 - DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE SANITARIA ..............................................................................................65Art. 153 - DOMANDA DI CERTIFICATO DI IDONEITA’ IGIENICO SANITARIA..........................................................65Art. 154 - MODIFICHE ALLE ATTIVITA’ GIA’ ESISTENTI.............................................................................................65Art. 155 - REQUISITI GENERALI DELLE ATTIVITA’ DI PRODUZIONE, PREPARAZIONE E CONFEZIONAMENTO,nonché DEI DEPOSITI ALL'INGROSSO DI SOSTANZE ALIMENTARI E DEGLI ESERCIZI PER LASOMMINISTRAZIONE E VENDITA AL PUBBLICO DI ALIMENTI E BEVANDE ..................................66Art. 156 - MODALITÀ DI MANUTENZIONE E CONDUZIONE DEGLI ESERCIZI E DELLE ATTIVITA' ...................68Art. 157 - PERSONALE ADDETTO ALLA MANIPOLAZIONE ALIMENTI......................................................................70Capitolo II. - Somministrazione....................................................................................................................................... 70Art. 158 - REQUISITI IGIENICI DELLE ATTIVITA' DI RISTORAZIONE.........................................................................70Art. 159 - REQUISITI IGIENICI DI BAR, CAFFE' E SIMILI................................................................................................74Art. 160 - PIZZA AL TAGLIO E SIMILI ................................................................................................................................76Art. 161 - CIRCOLI..................................................................................................................................................................76Capitolo III. – Produzione, Preparazione e Confezionamento......................................................................................... 76Art. 162 - LABORATORI DI PRODUZIONE, PREPARAZIONE E CONFEZIONAMENTO DI ALIMENTI E BEVANDE77Art. 163 - LABORATORI ARTIGIANALI PER LA PRODUZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE ....................................77Art. 164 - LABORATORI DI PANETTERIA, PASTICCERIA, GELATERIA E SIMILI ....................................................78Art. 165 - LABORATORI DI ROSTICCERIA E GASTRONOMIA ......................................................................................78Art. 166 - PRODUZIONE E CONFEZIONAMENTO DI VINO E OLIO E PRODUZIONE E CONFEZIONAMENTO DIMARMELLATE E ALTRI PRODOTTI VEGETALI DERIVANTI DAL FONDO AGRICOLO .................79Capitolo IV. - Commercializzazione................................................................................................................................. 79Art. 167 - ESERCIZI DI DEPOSITO ALL'INGROSSO..........................................................................................................79Art. 168 - ESERCIZI DI VENDITA AL DETTAGLIO...........................................................................................................80Art. 169 - VENDITA AL PUBBLICO IN SEDE STABILE DEI PRODOTTI AGRICOLI DA PARTE DEGLI AGRICOLTORIPRODUTTORI DIRETTI (Legge 9.2.1963 n. 59)...........................................................................................82Capitolo V. – Commercio dei prodotti alimentari su aree pubbliche. ............................................................................. 82Art. 170 - DISPOSIZIONI GENERALI ...................................................................................................................................82Art. 171 - DEFINIZIONI ..........................................................................................................................................................82Art. 172 - CARATTERISTICHE GENERALI DELLE AREE PUBBLICHE .........................................................................83Art. 173 - CARATTERISTICHE DEI NEGOZI MOBILI ( art. 4 O.M.) .................................................................................83Art. 174 - DIVIETI ...................................................................................................................................................................84Art. 175 - PRESCRIZIONI PARTICOLARI............................................................................................................................84Art. 176 - PRESCRIZIONI PARTICOLARI PER I PRODOTTI ITTICI ................................................................................85Art. 177 - AUTORIZZAZIONI SANITARIE E CERTIFICAZIONI DI IDONEITA’ SANITARIA (rif.to art. 8 <strong>del</strong>l’O.M.).86Capitolo VI. – Commercializzazione dei Funghi Epigei Spontanei.................................................................................. 86Art. 178 - AUTORIZZAZIONE ALLA VENDITA DI FUNGHI FRESCHI EPIGEI SPONTANEI ......................................86Art. 179 - CERTIFICAZIONE SANITARIA ...........................................................................................................................87Art. 180 - PRESCRIZIONI E DIVIETI ....................................................................................................................................87Capitolo VII. - Attività Agrituristica................................................................................................................................ 87Art. 181 - DISPOSIZIONI GENERALI ...................................................................................................................................87Art. 182 - NORME IGIENICO SANITARIE ...........................................................................................................................87Art. 183 - ATTIVITA' DI VENDITA.......................................................................................................................................88Art. 184 - MODALITA' AUTORIZZATIVE ...........................................................................................................................89Capitolo VIII. - Altre Disposizioni Particolari ............................................................................................................... 89Art. 185 - CONGELAZIONE DI ALIMENTI..........................................................................................................................89TITOLO IVIGIENE DEGLI AMBIENTI DI LAVORO5


Capitolo I. – Caratteristiche generali degli ambienti a<strong>di</strong>biti a locali <strong>di</strong> lavoro ............................................................... 92Art. 186 - CAMPO DI APPLICAZIONE .................................................................................................................................92Art. 187 - CLASSIFICAZIONE DEI LOCALI ........................................................................................................................92Art. 188 - CARATTERISTICHE DEI LUOGHI DI LAVORO ...............................................................................................92Art. 189 - ALTEZZE DEI LOCALI .........................................................................................................................................93Art. 190 - SUPERFICIE DEI LOCALI ....................................................................................................................................93Art. 191 - ILLUMINAZIONE DEI LOCALI ...........................................................................................................................94Art. 192 - AERAZIONE DEI LOCALI ....................................................................................................................................95Art. 193 - LOCALI INTERRATI E SEMINTERRATI............................................................................................................96Art. 194 - USCITE....................................................................................................................................................................98Art. 195 - SOPPALCHI ............................................................................................................................................................98Art. 196 - SCALE E PARAPETTI............................................................................................................................................99Art. 197 - DOTAZIONE DI SERVIZI......................................................................................................................................99Art. 198 - LOCALI DI RIPOSO REFETTORI - MENSE - CAMERA DI MEDICAZIONE/AMBULATORIO AZIENDALE.........................................................................................................................................................................100Art. 199 - MAGAZZINI .........................................................................................................................................................101APPENDICE .................................................................................................................................................................. 1026


TITOLO IDISPOSIZIONI GENERALI IN MATERIA DI IGIENE, SANITÀ PUBBLICA E TUTELAAMBIENTALECapitolo I. Disposizioni generaliArt.1 - REGOLAMENTO COMUNALE DI IGIENE, AMBIENTE, DI SANITA’PUBBLICA E VETERINARIAIl Regolamento Comunale <strong>di</strong> igiene, ambiente, <strong>di</strong> sanità pubblica e veterinaria, detta normeintegrative e complementari alla vigente legislazione nazionale e regionale, adeguando le<strong>di</strong>sposizioni generali alle particolari con<strong>di</strong>zioni locali.Art.2 - VALIDITA’Il Regolamento Comunale <strong>di</strong> igiene, ambiente, <strong>di</strong> sanità pubblica e veterinaria, ed ogni successivamo<strong>di</strong>fica ed aggiornamento, entrano in vigore dalla data <strong>di</strong> esecutività <strong>del</strong>la <strong>del</strong>iberazione <strong>di</strong>approvazione in via definitiva.Per l’adeguamento <strong>del</strong>le situazioni esistenti si fa riferimento a quanto in<strong>di</strong>cato negli articolisuccessivi.Art.3 - DEROGHELa richiesta <strong>di</strong> deroga deve essere giustificata dalla presenza <strong>di</strong> problemi strutturali tali da renderenecessaria l’in<strong>di</strong>viduazione <strong>di</strong> soluzioni alternative comprensive <strong>di</strong> adeguati ed efficaciaccorgimenti tecnici in grado <strong>di</strong> garantire comunque la sussistenza dei requisiti igienico-sanitariche la natura <strong>del</strong>l’attività da intraprendere o da ampliare richiede.Le deroghe, che devono essere specificamente richieste ed opportunamente motivate, sono concesseprevio parere dei Servizi <strong>del</strong> Dipartimento <strong>di</strong> Prevenzione <strong>del</strong>l’A.USL e <strong>del</strong>l’ ARPA secondo lerispettive competenze.La richiesta <strong>di</strong> deroga deve quin<strong>di</strong> essere presentata al Sindaco da parte <strong>del</strong>l’interessato giàcorredata <strong>del</strong> parere preventivo suddetto.1) Per quanto concerne le norme <strong>di</strong> cui al:- TITOLO I, Capitolo III, Requisiti <strong>di</strong> fruibilità, Artt. 39 e 40;non sono vincolanti, previo parere degli organi tecnici competenti e su autorizzazione degliuffici tecnici comunali competenti, nei seguenti casi:a) - Nelle strutture storiche e <strong>di</strong> particolare pregio architettonico ove l’attuazione <strong>di</strong> quantoprevisto dalle attuali norme sull’abbattimento <strong>del</strong>le barriere architettoniche ne pregiu<strong>di</strong>chila sicurezza, la stabilità, ovvero ne pregiu<strong>di</strong>chi definitivamente il pregio storico, varrannocomunque interventi <strong>di</strong> abbattimento o superamento a carattere non definitivo.b) - Negli esercizi pubblici posti in centri storici, relativamente alla dotazione <strong>di</strong> servizi igieniciattrezzati, se le volumetrie sono tali da non garantire un adeguato servizio, purché nelleprossimità vi siano strutture pubbliche, aperte al pubblico, attrezzate e raggiungibili ecomunque sempre fruibili.c) - In entrambi i casi è vincolante l’obbligo <strong>di</strong> attrezzature per la fruibilità, accessibilità,visitabilità a persone sensorialmente impe<strong>di</strong>te.7


2) Per quanto concerne le norme <strong>di</strong> cui ai:- TITOLO I, Capitolo IV, Requisiti sulle strutture recettive extra-alberghiere Art. 42 comma 3;- TITOLO III, Capitolo I, Requisiti generali <strong>del</strong>le attività Art. 155;- TITOLO IV, Capitolo I, Requisiti sulle altezze dei locali sugli ambienti <strong>di</strong> lavoro, Art. 189non sono vincolanti, previo parere degli organi tecnici competenti e su autorizzazione degliuffici tecnici comunali competenti, nei seguenti casi:a) - Nelle strutture storiche e <strong>di</strong> particolare pregio architettonico, nelle zone A <strong>di</strong> PRG, lealtezze dei locali a<strong>di</strong>biti ad attività ed ambiente <strong>di</strong> lavoro, possono essere derogati fino aduna altezza utile non inferiore a m. 2,70, mentre per i locali accessori si possono averealtezze non inferiori a m. 2,40;b) - Nelle ristrutturazioni, nel restauro e nel risanamento conservativo <strong>di</strong> e<strong>di</strong>fici dautilizzarsi a fini agrituristici possono essere ammesse deroghe ai limiti <strong>di</strong> altezza fino a m.2,55; possono essere accettati rapporti <strong>di</strong> areazione e <strong>di</strong> illuminazione inferiori a quelliprevisti per le civili abitazioni, purché, mantengono comunque, una sufficiente areazioneed illuminazione.Tali deroghe nonsi applicano alle cucine-ristorante soggette ad autorizzazione sanaitaria.Art.4 - VIOLAZIONILe violazioni alle prescrizioni <strong>del</strong> presente Regolamento, fatte salve quelle <strong>di</strong> carattere penale equelle per le quali sono specificamente previste sanzioni <strong>di</strong>verse dalla normativa vigente, sonopunite con la sanzione amministrativa da € 103.29 a € 516,45.L’accertamento, la contestazione e la definizione <strong>del</strong>le infrazioni amministrative, o la opposizioneagli atti esecutivi, sono regolamentate in via generale, dalla normativa vigente (L. 689/1981, L.241/90, D.L. 507/99, L. 267/2000 e successive mo<strong>di</strong>ficazioni e integrazioni).Art.5 - SANZIONII proventi <strong>del</strong>le sanzioni amministrative, relative alle violazioni <strong>di</strong> cui al precedente art. 4, salvoquanto espressamente previsto da norme nazionali e regionali, spettano al <strong>Comune</strong>.I ricorsi e le memorie <strong>di</strong>fensive alle sanzioni amministrative relative a violazioni al presenteregolamento, saranno inviate al Sindaco, che potrà avvalersi, per la relativa valutazioneistruttoria, dei competenti servizi <strong>del</strong>la Az. USL e <strong>del</strong>l’ARPA.Quando per l’accertamento <strong>del</strong>la violazione vengono eseguite analisi, gli oneri <strong>del</strong>le stesse, acarico <strong>del</strong> contravventore, spettano al soggetto esecutore.Art.6 - ABROGAZIONE NORME PRECEDENTIIl presente Regolamento abroga il precedente Regolamento comunale <strong>di</strong> Igiene, adottato dalConsiglio Comunale e le norme, successive, <strong>di</strong> adeguamento nonché le <strong>di</strong>sposizioni, dettate da altriregolamenti comunali precedenti, incompatibili od in contrasto con le <strong>di</strong>sposizioni qui contenute.Art.7 - AUTORITA’ SANITARIA LOCALEIl Sindaco è l’Autorità Sanitaria Locale.Per tale attività si avvale dei Servizi <strong>del</strong> Dipartimento <strong>di</strong> Prevenzione <strong>del</strong>l’Azienda USL e<strong>del</strong>l’ARPA, intesi quali organi consultivi e propositivi in materia igienico-sanitaria e ambientalesecondo le rispettive competenze come previsto dalla DGR n. 266 <strong>del</strong> 01 marzo 2000 e successivemo<strong>di</strong>fiche ed integrazioni, ai quali, nel rispetto <strong>del</strong>le specifiche competenze tecnico-giuri<strong>di</strong>che, puòavanzare richieste e commissionare indagini.8


Ogni qualvolta il Sindaco, anche su in<strong>di</strong>cazione dei servizi territoriali o su segnalazione <strong>di</strong> altriuffici o enti, <strong>di</strong> associazioni o <strong>di</strong> Citta<strong>di</strong>ni, venga a conoscenza <strong>del</strong>la esistenza o <strong>del</strong>la insorgenza <strong>di</strong>situazioni antigieniche, malsane, a rischio o irregolari nel campo <strong>di</strong> applicazione <strong>del</strong> presenteregolamento, può richiedere l’intervento dei sopracitati Servizi, per verifiche, accertamenti oformulazioni <strong>di</strong> proposte inerenti il caso.Art.8 - COMPITI DEI SERVIZI DEL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE DELL'ASLE DELL'ARPAI servizi <strong>del</strong> Dipartimento <strong>di</strong> Prevenzione e <strong>del</strong>l’ARPA sono tenuti, ciascuno per le propriecompetenze, al preciso e puntuale adempimento dei compiti seguenti:a) devono riferire all’Autorità Sanitaria Locale su tutto quanto abbia particolare rilievo per latutela <strong>del</strong>la pubblica salute o costituisca situazione <strong>di</strong> emergenza, rischio o pericolo nel campo<strong>del</strong>la sanità e <strong>del</strong>la tutela ambientale;b) curano, per la parte <strong>di</strong> competenza, l’istruttoria tecnica degli atti <strong>del</strong> Sindaco;c) effettuano la vigilanza e il controllo sull’attuazione dei provve<strong>di</strong>menti <strong>del</strong> Sindaco e sullaapplicazione <strong>del</strong> presente regolamento in collaborazione con gli organi <strong>di</strong> Polizia Municipale;d) in ogni caso assicurano l’assistenza tecnica e la consulenza necessaria al Sindaco in materia<strong>di</strong> igiene, sanità e tutela ambientale, per quanto <strong>di</strong> competenza.Art.9 - SUPPORTI PROPRI E AUSILIARI DELL’AUTORITA’ SANITARIA LOCALEDi fronte a particolari situazioni <strong>di</strong> emergenza sanitaria, o <strong>di</strong> igiene ambientale e urgenza superiorialla capacità operativa dei servizi <strong>del</strong>l’Azienda USL o <strong>del</strong>l'ARPA, il Sindaco attiva i propri ufficitecnici e <strong>di</strong> polizia, coor<strong>di</strong>nati funzionalmente dai Servizi sopraccitati.Capitolo II. Igiene e<strong>di</strong>lizia e degli ambienti confinati ad uso civile: criteri raccomandati.Art.10 - CONDIZIONI E SALUBRITA’ DEL TERRENOÈ vietata la costruzione <strong>di</strong> e<strong>di</strong>fici su terreno che sia servito come deposito <strong>di</strong> immon<strong>di</strong>zie, <strong>di</strong> letameo <strong>di</strong> altro materiale insalubre che abbia comunque potuto inquinare il suolo, se non dopo averecompletamente risanato lo stesso.Se il terreno sul quale si intende costruire un e<strong>di</strong>ficio è umido o soggetto ad invasione <strong>di</strong> acquesotterranee o superficiali, si deve procedere ad un idoneo drenaggio.In ogni caso, è obbligatorio adottare tecniche costruttive atte ad evitare l’affioramento <strong>del</strong>l’umi<strong>di</strong>tàdalle fondamenta ai muri sovrastanti.È vietato utilizzare materiali inquinanti o insalubri per le colmate.Art.11 - REQUISITI DELLE CIVILI ABITAZIONIFatto salvo quanto stabilito dalla legislazione nazionale e regionale, i requisiti igienico-sanitari<strong>del</strong>le civili abitazioni e le procedure per il rilascio <strong>del</strong>le concessioni ed autorizzazioni e<strong>di</strong>lizie sonofissati dal vigente regolamento e<strong>di</strong>lizio.Sotto il profilo tecnico, per quanto non espressamente contemplato nel sopracitato regolamentoe<strong>di</strong>lizio, si fa riferimento ai criteri raccomandati contenuti nel presente regolamento.9


Art.12 - ISOLAMENTO TERMICO, VANI SOTTOTETTOTutte le pareti perimetrali esterne ed i coperti degli e<strong>di</strong>fici che interessano vani e servizi destinatialla permanenza <strong>del</strong>le persone, dovranno essere realizzate con un coefficiente <strong>di</strong> trasmissionetermica tale da garantire il contenimento dei consumi energetici, secondo i <strong>di</strong>sposti <strong>del</strong>la normativavigente.Nelle soffitte e nei sottotetti dovrà essere assicurato idoneo ricambio d’aria che eviti il formarsi <strong>di</strong>umi<strong>di</strong>tà e condensa.Art.13 - CORTILI, POZZI-LUCE E CHIOSTRINENelle nuove costruzioni, i cortili interni, intendendosi per tali anche gli spazi limitati da tre solepareti, qualora ciascuna <strong>del</strong>le pareti antistanti sia <strong>di</strong> lunghezza superiore a m. 5, devono essere<strong>di</strong>mensionati in modo che la luce libera, davanti ad ogni finestra, misurata sulla normale <strong>di</strong> essa,non sia inferiore alla massima altezza <strong>del</strong>le pareti d’ambito, con un minimo <strong>di</strong> m. 10.Agli effetti <strong>di</strong> quanto sopra la misura <strong>del</strong>la luce libera deve essere al netto <strong>del</strong>le proiezioniorizzontali dei ballatoi, balconi e <strong>di</strong> qualsiasi altra sporgenza posta all’interno <strong>del</strong> cortile stesso.La costruzione <strong>di</strong> chiostrine, intendendosi per tali spazi interni aperti in alto per l’intera superficie,può essere ammessa esclusivamente se necessaria alla <strong>di</strong>retta illuminazione e ventilazione <strong>di</strong>servizi igienici, scale, corridoi <strong>di</strong> <strong>di</strong>simpegno.E’ vietato in ogni caso l’affaccio, l’illuminazione e la ventilazione <strong>di</strong> ambienti <strong>di</strong> abitazione sullechiostrine.Le chiostrine non possono avere lati inferiori a m. 4.Devono essere <strong>di</strong> facile e permanente comunicazione con l’esterno nella parte bassa ed essereaccessibili per la pulizia e con adeguata ventilazione naturale dall’esterno.Nelle chiostrine non è ammessa alcuna sporgenza.Chiostrine e cortili non sistemati a giar<strong>di</strong>no privato, devono essere pavimentati e provvisti <strong>di</strong>apposite fognature per lo scarico <strong>del</strong>le acque meteoriche.Le <strong>di</strong>sposizioni contenute nel comma precedente sono applicabili anche nelle aree libere interpostetra i fabbricati.Art.14 - IGIENE DI PASSAGGI E SPAZI PRIVATIAi vicoli ed ai passaggi privati, per ciò che riguarda la pavimentazione ed il regolare scolo<strong>del</strong>l’acqua, sono applicabili le <strong>di</strong>sposizioni relative ai cortili.I vicoli chiusi, i cortili, i corridoi, le scale, i portici ed ogni altro spazio <strong>di</strong> ragione privata o partecomune in genere, devono essere tenuti costantemente in buone con<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong> pulizia emanutenzione, alle quali sono tenuti solidariamente i proprietari, gli inquilini e coloro che aqualsiasi titolo ne abbiano l’uso e/o la pertinenza.Art.15 - MISURE CONTRO L'INGRESSO DI INSETTI E DI ANIMALIIn tutti gli e<strong>di</strong>fici vanno adottati accorgimenti tecnici atti ad evitare l’intrusione <strong>di</strong> insetti, ratti,piccioni ed animali in genere.In particolare:- i fori <strong>di</strong> aerazione <strong>di</strong> solai e vespai a intercape<strong>di</strong>ne ventilata devono essere sbarrati con reti amaglie fitte;- le aperture <strong>del</strong>le canne <strong>di</strong> aspirazione e <strong>di</strong> aerazione forzata devono essere munite <strong>di</strong> reti amaglie fitte alla sommità <strong>del</strong>le canne ed in posizione accessibile per gli opportuni controlli;- le condutture <strong>di</strong> scarico uscenti dai muri non possono presentare forature o interstizicomunicanti con il corpo <strong>del</strong>la muratura;10


- deve essere assicurata la perfetta tenuta <strong>del</strong>le fognature nell’attraversamento <strong>del</strong>le murature;- i cavi elettrici, telefonici e televisivi devono essere posti in canalizzazioni stagne.Art.16 - MARCIAPIEDETutti gli e<strong>di</strong>fici devono essere dotati <strong>di</strong> marciapiede perimetrale <strong>di</strong> larghezza non inferiore a cm 60.I marciapie<strong>di</strong> devono essere costruiti con idonea pendenza verso l’esterno <strong>del</strong> fabbricato ed essererealizzati in modo da non favorire infiltrazioni verso i muri <strong>del</strong>l’e<strong>di</strong>ficio.La pavimentazione deve essere realizzata con materiale antiscivolo.Art.17 - RINGHIERE E PARAPETTII davanzali <strong>del</strong>le finestre e i parapetti dei balconi devono avere un’altezza non inferiore a m. 1ottenibile anche con idonei schermi contro la caduta.I parapetti dei balconi devono essere non scalabili. Nel caso <strong>di</strong> parapetti non pieni, gli interspazidebbono avere le caratteristiche <strong>di</strong> cui al comma 3.Le ringhiere <strong>del</strong>le scale devono avere un’altezza minima, misurata al centro <strong>del</strong>la pedata, pari a m.1; gli interspazi tra gli elementi costituenti la ringhiera non devono essere attraversabili da unasfera <strong>del</strong> <strong>di</strong>ametro <strong>di</strong> cm 10.Tutte le protezioni verso il vuoto devono essere realizzate con materiali atti a garantire lasicurezza.Art.18 - CANALI DI GRONDATutte le coperture devono essere munite, sia verso il suolo pubblico sia verso i cortili o altri spaziprivati coperti e non, <strong>di</strong> canali <strong>di</strong> gronda sufficientemente ampi per ricevere e condurre le acquepluviali ai tubi <strong>di</strong> scarico.I condotti <strong>di</strong> scarico <strong>del</strong>le acque dei tetti debbono essere in<strong>di</strong>pendenti ed in numero sufficiente, <strong>del</strong><strong>di</strong>ametro interno non inferiore a cm 8.Tali condotte non devono avere alcuna apertura o interruzione nel loro percorso e vanno abboccatiin alto alle docce orizzontali <strong>del</strong>le <strong>di</strong>verse spiovenze dei tetti.Le giunture dei tubi devono essere tali da garantire la tenuta <strong>del</strong>le acque.E’ vietato immettere nei tubi <strong>di</strong> scarico <strong>del</strong>le grondaie i condotti <strong>di</strong> acquai, bagni o <strong>di</strong> qualsiasialtra provenienza; è parimenti vietato utilizzare tali condotti come canne <strong>di</strong> esalazione <strong>di</strong> fumi, gaso vapori.I pluviali esterni ai fabbricati, nella parte a contatto con i marciapie<strong>di</strong>, devono essere realizzati inmateriale indeformabile e resistente agli urti, per un'altezza non inferiore a m. 1,50.Art.19 - PROTEZIONE DAL RUMOREGli e<strong>di</strong>fici <strong>di</strong> nuova costruzione o soggetti a ristrutturazioni sostanziali dovranno essere realizzatinel rispetto dei requisiti previsti dal DPCM <strong>del</strong> 05.12.1997 – “Determinazione dei requisiti acusticipassivi degli e<strong>di</strong>fici”.Art.20 - CLASSIFICAZIONE DEI LOCALI ADIBITl AD ABITAZIONE PRIVATAI locali abitativi sono classificati come segue:- categoria A: locali nei quali si svolgono principalmente la vita e le attività degli abitanti(soggiorno, pranzo, cucina, camera da letto, stu<strong>di</strong>o privato ed altri vani cosi classificati peranalogia);11


- categoria B: locali accessori, nei quali la permanenza <strong>del</strong>le persone è limitata ad attivitàsecondarie e/o ben definibili, a<strong>di</strong>biti alla cura ed igiene <strong>del</strong>la persona o <strong>di</strong> circolazione ecollegamenti interno (bagni, antibagni, <strong>di</strong>simpegni e ripostigli).Art.21 - DIMENSIONI ED ALTEZZE DEI LOCALI ADIBITI AD ABITAZIONE PRIVATAA) ALTEZZA UTILE- locali <strong>di</strong> categoria A: non inferiore a m. 2,70;- locali <strong>di</strong> categoria B: non inferiore a m. 2,40.Nel caso <strong>di</strong> locali con soffitto non orizzontale, si fa riferimento all’altezza me<strong>di</strong>a; in presenza <strong>di</strong>vani con soffitto a più pendenze, si fa riferimento all’altezza virtuale (hv), data dal rapporto v/s,dove v è il volume utile e s la superficie utile <strong>del</strong> locale.Nel caso <strong>di</strong> vani con soffitto orizzontale a quote <strong>di</strong>verse, l’altezza minima non può essere inferiore am. 2,20 e non può estendersi per oltre un terzo <strong>del</strong>la superficie <strong>del</strong> locale stesso.Fermi restando i limiti suin<strong>di</strong>cati per le altezze me<strong>di</strong>e dei locali rispettivamente <strong>di</strong> categoria A e B,non vanno computati gli spazi <strong>di</strong> altezza minima inferiore a m. 2 al fine <strong>del</strong> calcolo <strong>del</strong>la superficiee <strong>del</strong>l’altezza utile; tali spazi potranno non essere chiusi con opere murarie o arre<strong>di</strong> fissi,soprattutto se interessati da superfici finestrate illuminanti e/o ventilanti, e dovranno essereperimetrati ed evidenziati negli elaborati <strong>di</strong> progetto.B) SUPERFICI E DIMENSIONI MINIMEPer ogni abitante deve essere assicurata una superficie abitabile al netto dei locali accessori,(locali <strong>di</strong> categoria B) non inferiore a mq. 14 per i primi quattro abitanti, e <strong>di</strong> mq. 10 per ciascunodei successivi.Le stanze da letto devono avere una superficie minima <strong>di</strong> mq. 9, se per una persona, e <strong>di</strong> mq. 14, seper due persone.Ogni alloggio deve essere dotato <strong>di</strong> una stanza <strong>di</strong> soggiorno <strong>di</strong> almeno mq. 14.L’alloggio monostanza o monolocale deve avere una superficie minima, comprensiva dei serviziigienici, non inferiore a mq. 28, se per una persona, e non inferiore a mq. 42, se per due personeOgni unità e<strong>di</strong>lizia <strong>di</strong> abitazione, appartamento o monostanza, deve essere fornita <strong>di</strong> cucina o zonacottura, con lato più corto non inferiore a m. 1,50 e superficie minima non inferiore a:- mq. 9 per alloggi con superficie netta superiore o uguale a mq. 100;- mq. 5 per alloggi con superficie netta inferiore a mq. 100, purché abbia accesso <strong>di</strong>retto da unlocale <strong>di</strong> soggiorno o pranzo;- mq. 4 nei caso <strong>di</strong> cucine in nicchia, purché si aprano <strong>di</strong>rettamente su una stanza <strong>di</strong> soggiorno opranzo <strong>di</strong> superficie netta non inferiore a mq. 14, tramite un’apertura avente larghezza minima<strong>di</strong> m. 1,50.La presenza <strong>di</strong> soluzioni che prevedono l’unificazione in un unico vano <strong>del</strong> locale <strong>di</strong> soggiorno conla zona cottura, la superficie non deve essere inferiore a mq. 18.Ogni altro locale <strong>di</strong> categoria A deve avere una superficie non inferiore a mq. 9.Tutti gli alloggi devono essere dotati <strong>di</strong> una stanza da bagno <strong>di</strong> superficie non inferiore a mq. 4,50.Nei monolocali e negli appartamenti con una sola camera da letto, sono ammesse stanze da bagno<strong>di</strong> superficie minima pari a mq. 4.Sono consentite superfici minori <strong>di</strong> mq. 4,50 per ulteriori servizi igienici, purché con:- superficie <strong>del</strong> pavimento non inferiore a mq. 1 ,20;- lato minore non inferiore a m. 0,90.Art.22 - ILLUMINAZIONE NATURALEL ’ illuminazione naturale nei locali <strong>di</strong> abitazione deve essere tale da assicurare le con<strong>di</strong>zioniambientali <strong>di</strong> benessere visivo. A tal fine, tutti i vani <strong>di</strong> categoria A devono godere <strong>di</strong> illuminazione12


naturale <strong>di</strong>retta tramite aperture, <strong>di</strong> <strong>di</strong>mensioni tali da assicurare un idoneo livello <strong>del</strong> fattoreme<strong>di</strong>o <strong>di</strong> luce <strong>di</strong>urna.Per rapporto <strong>di</strong> illuminazione si intende il rapporto tra la superficie finestrata al lordo dei telaidedotta quella posta ad un’altezza inferiore a cm. 60 dal pavimento e la superficie utile netta <strong>di</strong> unvano.Nei locali <strong>di</strong> categoria A si ritengono raggiunte le con<strong>di</strong>zioni ambientali <strong>di</strong> benessere visivo se ilrapporto <strong>di</strong> illuminazione è uguale o superiore ad 1/8.Al fine <strong>del</strong> calcolo <strong>del</strong> rapporto <strong>di</strong> illuminazione, le aperture in falda, se realizzate con vetritrasparenti , comportano una superficie teorica pari ad 1,5 volte la superficie reale.Per quanto riguarda il recupero <strong>di</strong> fabbricati esistenti, si rimanda all’art. 3 <strong>del</strong> presenteregolamento.Art.23 - CARATTERISTICHE MICROCLIMATICHETutte le unità abitative devono avere con<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong> ventilazione, temperatura <strong>del</strong>l’aria e umi<strong>di</strong>tàrelativa tali da garantire alle persone un comfort adeguato.A) VENTILAZIONEIn tutti i locali <strong>di</strong> abitazione, compresi quelli <strong>di</strong> servizio, deve essere evitata una cattiva qualità<strong>del</strong>l’aria tramite la pre<strong>di</strong>sposizione <strong>di</strong> finestre apribili <strong>di</strong> <strong>di</strong>mensioni e conformazione atte adassicurare un adeguato numero <strong>di</strong> ricambi d’aria orario; è consentita l’installazione <strong>di</strong> serviziigienici non <strong>di</strong>rettamente illuminati ed areati dall’esterno, purché sia comunque assicurato unsufficiente ricambio <strong>del</strong>l’aria.Nei locali <strong>di</strong> categoria A la superficie apribile <strong>del</strong>le finestre deve essere non inferiore ad 1/8 <strong>del</strong>lasuperficie <strong>del</strong> pavimento; inoltre, deve essere garantito un ricambio continuo d’aria (a infissichiusi) pari ad almeno 0,5 volumi per ora.Le zone <strong>di</strong> cottura devono essere provviste <strong>di</strong> cappe aspiranti atte ad assicurare un ricambio d’arianon inferiore a 5 volumi/ora in corrispondenza dei punti <strong>di</strong> cottura, dovranno comunque essererispettate le norme <strong>di</strong> sicurezza vigenti.Nei bagni non aerati <strong>di</strong>rettamente dall’esterno, deve essere comunque assicurato un ricambiod’aria non inferiore a 10 volumi/ora, temporizzato e con espulsione all’esterno. I condotti <strong>di</strong>evacuazione <strong>del</strong>l’aria devono essere ubicati in modo da non arrecare molestia ad alcuno. Nel caso<strong>di</strong> aspirazione forzata centralizzata (ad es. condomini a più piani), la ventilazione deve avvenireme<strong>di</strong>ante canne da prolungarsi fin sopra il tetto, con elettroaspiratore.È comunque vietato l’uso <strong>di</strong> condotti comuni per l’allontanamento <strong>del</strong>l’aria <strong>di</strong> locali a <strong>di</strong>versadestinazione d’uso (ad es. cucine e bagni).B) TEMPERATURA DELL’ARIA INTERNAOgni unità immobiliare destinata alla permanenza <strong>del</strong>le persone deve essere dotata <strong>di</strong> un impianto<strong>di</strong> riscaldamento realizzato e condotto in ottemperanza alle normative vigenti. In ogni parte deilocali <strong>di</strong> abitazione, compresi quelli <strong>di</strong> servizio, deve essere assicurata una temperatura <strong>del</strong>l’ariainterna idonea allo svolgimento <strong>del</strong>le attività previste. A tal fine, la temperatura <strong>del</strong>l’aria in talilocali deve essere contenuta entro opportuni valori e non deve presentare eccessive <strong>di</strong>suniformitànello spazio e nel tempo, con riferimento ad esigenze <strong>di</strong> benessere igrotermico invernale.C) UMIDITA’ RELATIVATutti i locali, in particolare quelli <strong>di</strong> categoria A, devono essere tali che in ogni loro parte siaevitata la formazione <strong>di</strong> condense non momentanee; pertanto, il grado <strong>di</strong> umi<strong>di</strong>tà relativa, espressoin percentuale, nel periodo invernale, deve essere contenuto tra il 30% ed il 70%.13


Negli ambienti nei quali è prevista la produzione <strong>di</strong> vapore (bagni, cucine e simili) è possibilesuperare temporaneamente i livelli sopra riportati, come pure la formazione <strong>di</strong> condensemomentanee.D) SOSTANZE NOCIVETutti i locali, in particolare quelli <strong>di</strong> categoria A, devono essere esenti da emissioni <strong>di</strong> sostanzenocive.I materiali costituenti gli elementi tecnici che <strong>del</strong>imitano i locali <strong>di</strong> abitazione (pareti perimetrali,pareti interne, pareti mobili, solai, pavimenti, anche galleggianti, controsoffitti, porte, ecc.) e gliimpianti <strong>di</strong> fornitura servizi, in particolare l’impianto idrosanitario, non devono emettere gas,sostanze areiformi, polveri o particelle, dannosi o molesti agli utenti, sia in con<strong>di</strong>zioni normali chein con<strong>di</strong>zioni critiche ad esempio sotto l’azione <strong>di</strong> elevate temperature, <strong>di</strong> irraggiamento <strong>di</strong>retto, oper impregnazione d’acqua.Per quanto riguarda i materiali a base <strong>di</strong> fibre minerali, non è consentito l’utilizzo <strong>di</strong> quellicontenenti fibre <strong>di</strong> amianto; i materiali a base <strong>di</strong> altre fibre minerali (<strong>di</strong> vetro, ecc.) devono esseretrattati e posti in opera in maniera tale da escludere la presenza <strong>di</strong> fibre in superficie e la cessione<strong>di</strong> queste all’ambiente; in ogni caso non è consentito l’utilizzo <strong>di</strong> materiali a base <strong>di</strong> fibre mineralinei condotti degli impianti <strong>di</strong> adduzione <strong>del</strong>l’aria.Comunque, deve essere segnalato l’impiego <strong>di</strong> fibre minerali ed in<strong>di</strong>viduata la localizzazione, alfine <strong>di</strong> consentire la messa in opera <strong>di</strong> opportune azioni <strong>di</strong> salvaguar<strong>di</strong>a e/o bonifica in uneventuale successivo intervento <strong>di</strong> ristrutturazione o demolizione.Nelle costruzioni e nei materiali <strong>di</strong> rivestimento, è vietato l’utilizzo <strong>di</strong> sostanze appartenenti alla 1°e 2° categoria <strong>del</strong>la classificazione IARC, per le quali sussistono evidenze <strong>di</strong> cancerogenicità.Art.24 - CONDIZIONAMENTO DELL'ARIA E TERMOVENTILAZIONEPer impianto <strong>di</strong> con<strong>di</strong>zionamento <strong>del</strong>l’aria si intende un sistema capace <strong>di</strong> realizzare e mantenerenegli ambienti con<strong>di</strong>zioni termiche, <strong>di</strong> ricambio, velocità e purezza <strong>del</strong>l'aria idonee ad assicurare ilbenessere <strong>del</strong>le persone e comprese entro i limiti fissati per i <strong>di</strong>versi tipi <strong>di</strong> locali da <strong>di</strong>sposizioni <strong>di</strong>legge e da norme UNI.Per impianto <strong>di</strong> termoventilazione si intende un sistema capace <strong>di</strong> sod<strong>di</strong>sfare le sole con<strong>di</strong>zionitermiche e <strong>di</strong> ricambio <strong>del</strong>l’aria.Gli impianti <strong>di</strong> con<strong>di</strong>zionamento devono garantire tutte le seguenti con<strong>di</strong>zioni:a) il rinnovo <strong>del</strong>l'aria esterna filtrata non deve essere inferiore a 20 mc/ora/persona nei locali aduso privato ed a 30 mc/ora/persona in quelli ad uso pubblico; è possibile utilizzare il ricircolo<strong>del</strong>l’aria in quantità non superiore ad un terzo <strong>del</strong> totale, purché l’impianto sia dotato <strong>di</strong>accorgimenti idonei per la depurazione <strong>del</strong>l’aria;b) a temperatura <strong>di</strong> 20 + 1°C, con umi<strong>di</strong>tà relativa <strong>del</strong> 40 – 70% nella stagione invernale; nellastagione estiva la temperatura deve essere compresa tra 25 e 27°C con umi<strong>di</strong>tà relativa <strong>del</strong> 40 -60% e comunque con una <strong>di</strong>fferenza <strong>di</strong> temperatura fra l’aria esterna e quella interna nonsuperiore a 7°C;c) la purezza <strong>del</strong>l’aria deve essere assicurata da idonei accorgimenti (filtrazione e, se <strong>del</strong> caso,<strong>di</strong>sinfezione), tali da assicurare che nell’aria <strong>del</strong>l’ambiente non siano presenti particelle <strong>di</strong><strong>di</strong>mensione inferiore a 50 micron e non vi sia la possibilità <strong>di</strong> trasmettere malattie infettiveattraverso l’impianto;d) la velocità <strong>del</strong>l’aria nelle zone occupate dalle persone non deve essere maggiore <strong>di</strong> 0,15 m/s,misurata dal pavimento fino ad un’altezza <strong>di</strong> m. 2,00.Gli impianti <strong>di</strong> termoventilazione devono garantire un ricambio d’aria idoneo, in riferimento allaspecifica destinazione d’uso dei locali serviti; inoltre, deve essere garantita una umi<strong>di</strong>tà relativanon inferiore al 30%.14


Le prese d’aria esterne degli impianti <strong>di</strong> con<strong>di</strong>zionamento, termoventilazione e ventilazione devonoessere sistemate, <strong>di</strong> norma alla copertura <strong>del</strong>l’e<strong>di</strong>ficio e comunque, ad un’altezza <strong>di</strong> almeno m. 3dal suolo, se all’interno <strong>di</strong> cortili purché non a<strong>di</strong>biti a parcheggio, o <strong>di</strong> almeno m. 6 se su spazipubblici o cortili a<strong>di</strong>biti a parcheggio. Inoltre, le prese d’aria devono essere ad adeguata <strong>di</strong>stanzada camini o altre fonti <strong>di</strong> gas , vapori, polveri, fumi, ecc. , in maniera tale da evitare che taliemissioni non alterino la purezza <strong>del</strong>l'aria degli impianti.I condotti <strong>di</strong> scarico <strong>del</strong>l’aria devono essere, <strong>di</strong> norma, posizionati sulla copertura <strong>del</strong>l’e<strong>di</strong>ficio ecomunque, in posizione tale da non arrecare molestia ad alcuno.La rumorosità prodotta dagli impianti <strong>di</strong> con<strong>di</strong>zionamento, termoventilazione o ventilazione deveessere contenuta entro i limiti fissati dalla normativa vigente.Alla domanda <strong>di</strong> concessione e<strong>di</strong>lizia relativa ad un e<strong>di</strong>ficio nel quale si intende installare unimpianto oggetto <strong>del</strong> presente articolo, deve essere allegato il progetto esecutivo <strong>del</strong>l'impiantostesso, unitamente ad una relazione, firmata da un tecnico abilitato, che ne illustri le caratteristichetecniche e ne attesti la conformità alle norme ed ai regolamenti vigenti.Art.25 - CUCINE E ZONE DI COTTURATutte le cucine o zone <strong>di</strong> cottura, in<strong>di</strong>pendentemente dal combustibile che le alimenta, compresequelle elettriche, devono essere dotate <strong>di</strong> una idonea cappa aspirante che conduca i vapori, gliodori ed i prodotti <strong>del</strong>la combustione in apposita canna <strong>di</strong> esalazione.Nel caso <strong>di</strong> fabbricati esistenti, è ammesso lo scarico a parete <strong>del</strong>le esalazioni degli apparecchi <strong>di</strong>cottura, qualora si verifichi la contemporaneità <strong>del</strong>le seguenti con<strong>di</strong>zioni:a) non interferisca con eventuali aperture <strong>di</strong> ventilazione naturale od artificiale;b) non si possa usufruire <strong>di</strong> canne <strong>di</strong> esalazione e non ne sia consentita la costruzione <strong>di</strong> nuovecon scarico a tetto;c) Lo scarico <strong>di</strong> fumi e vapori derivanti da impianti <strong>di</strong> cottura quali rosticcerie, friggitorie edattività <strong>di</strong> ristorazione in generale, in<strong>di</strong>pendentemente dalla ubicazione <strong>del</strong> punto <strong>di</strong> emissione,potrà essere subor<strong>di</strong>nato ad idoneo trattamento ove le esalazioni possano determinareinconvenienti verso e<strong>di</strong>fici residenziali: i suddetti punti <strong>di</strong> emissione, classificati come pocosignificativi ai sensi <strong>del</strong> D.P.R. 25/07/1991, dovranno essere comunicati alla Regione ai sensi<strong>del</strong>la D.G.R. 29/04/1992 n. 2965.Per la ventilazione dei locali dovranno essere osservate le norme UNICIG n. 7129/92 e 7131/72.Tutte le cucine e le zone <strong>di</strong> cottura devono avere il pavimento ed almeno la parete ove sono poste leapparecchiature, rivestiti <strong>di</strong> materiale impermeabile e facilmente lavabile per una altezza minima<strong>di</strong> m. 1,60.Art.26 - CANNE FUMARIE, CANNE DI ESALAZIONE E COMIGNOLISi definiscono canne fumarie quelle impiegate per l’allontanamento dei prodotti <strong>del</strong>la combustioneprovenienti da impianti o apparecchi termici.Ciascun impianto, convenientemente <strong>di</strong>stanziato e isolato da strutture <strong>di</strong> materiale combustibile,deve avere una canna fumaria propria e in<strong>di</strong>pendente, che si deve prolungare oltre il tetto inapposito comignolo.È vietato inserire una stufa, un fornello <strong>di</strong> cucina , una caldaia per il riscaldamento ed un qualsiasialtro impianto a combustione in un condotto già utilizzato per l’evacuazione dei prodotti <strong>di</strong> un altrofocolare, ad eccezione <strong>di</strong> condotte shuntate, purché alimentate con lo stesso tipo <strong>di</strong> combustibile.Tutte le canne fumarie devono essere costruite conformemente alle regole <strong>di</strong> buona tecnica esistentied alla normativa vigente.Fatte salve le <strong>di</strong>sposizioni <strong>di</strong> cui al DPR n. 1391/70 e C.M. n.68 <strong>del</strong> 25.11.69, ed alle norme UNI-CIG 7129/92 ed eventuali mo<strong>di</strong>fiche e/o integrazioni tutti i comignoli, realizzati in conformità allenorme vigenti, devono avere le bocche posizionate più in alto <strong>di</strong> almeno cm. 100 dal punto <strong>di</strong>15


intersezione <strong>del</strong>la perpen<strong>di</strong>colare <strong>del</strong> comignolo con l’ostacolo( tetti, parapetti e qualsiasi altro),<strong>di</strong>stante meno <strong>di</strong> m. 10. Lo scarico a tetto dei prodotti <strong>del</strong>la combustione deve essere localizzato inmodo da non interferire con eventuali aperture <strong>di</strong> ventilazione naturale o artificiale poste nellevicinanze.Nel caso <strong>di</strong> interventi su fabbricati esistenti, è ammesso lo scarico a parete dei prodotti <strong>del</strong>lacombustione, secondo le in<strong>di</strong>cazioni <strong>del</strong>la UNI-CIG 7129/92 e le prescrizioni dei DPR n. 412/93,qualora si verifichi la contemporaneità <strong>del</strong>le seguenti con<strong>di</strong>zioni:a) non interferisca con eventuali aperture <strong>di</strong> ventilazione naturale od artificiale;b) le opere previste non si configurino come interventi <strong>di</strong> ristrutturazione <strong>del</strong>l’e<strong>di</strong>ficio;c) non si possa usufruire <strong>di</strong> canne fumarie e non sia consentita la costruzione <strong>di</strong> nuove con scaricoa tetto;d) non sia possibile l’attraversamento <strong>di</strong> piani sovrastanti.Per gli impianti che utilizzano combustibili <strong>di</strong>versi dal gas, lo scarico dei prodotti <strong>del</strong>lacombustione deve essere sempre convogliato a tetto e localizzato in modo da non interferire coneventuali aperture <strong>di</strong> ventilazione naturale o artificiale poste nelle vicinanze.Nel caso <strong>di</strong> costruzione o ristrutturazione <strong>di</strong> un e<strong>di</strong>ficio posto in a<strong>di</strong>acenza ad altri fabbricati,occorre che in fase <strong>di</strong> progettazione venga valutata anche la sistemazione o l’eventualeadeguamento <strong>di</strong> camini preesistenti, situati a quote <strong>di</strong>verse e che possano costituire fonte <strong>di</strong>insalubrità o molestia.I fumi, le ceneri e/o gli altri prodotti <strong>del</strong>la combustione dei focolari, o barbecue installati in spaziubicati all ’ esterno <strong>del</strong>le abitazioni, non devono comunque arrecare <strong>di</strong>sturbo o danno alcuno alvicinato.Si definiscono canne <strong>di</strong> esalazione, quelle impiegate per l’allontanamento <strong>di</strong> odori, vapori e fumi(ad es. prodotti da apparecchi <strong>di</strong> cottura).Art.27 - SERVIZI IGIENICIOgni unità e<strong>di</strong>lizia <strong>di</strong> abitazione , appartamento o monolocale, deve essere provvista <strong>di</strong> almeno unservizio igienico completo <strong>di</strong> W.C., lavabo, bidet, vasca da bagno o doccia.I servizi igienici non possono avere l’accesso da locali <strong>di</strong> categoria A, camere da letto escluse, senon attraverso un antibagno o un <strong>di</strong>simpegno.I servizi igienici devono avere pavimenti e pareti piastrellate, fino ad un’altezza da terra <strong>di</strong> m. 1,80(m. 2 in corrispondenza <strong>del</strong>la doccia) rivestiti <strong>di</strong> materiale impermeabile e facilmente lavabile.Art.28 - SOPPALCHINei locali abitabili, i soppalchi sono ammessi quando:- la superficie <strong>del</strong> soppalco non superi i 2/5 <strong>del</strong>la superficie <strong>del</strong> locale nel quale si trova ilsoppalco stesso;- l’altezza minima <strong>del</strong>le zone ottenute con il soppalco non deve essere inferiore a m. 2,20 e m. 1,80nel caso <strong>di</strong> soffitto inclinato;- la superficie <strong>di</strong> illuminazione ed aerazione <strong>del</strong> locale è calcolata sulla intera superficiecalpestabile <strong>del</strong> locale sommata a quella <strong>del</strong> soppalco;- l’altezza me<strong>di</strong>a <strong>del</strong> vano principale e dei vani secondari deve essere non è inferiore a m. 2,70.Negli alloggi monostanza , la superficie <strong>del</strong>la parte superiore dei soppalchi è computabile ai fini<strong>del</strong>la superficie minima richiesta; comunque, la cubatura non deve essere inferiore a mc. 76 e mc.103, rispettivamente per una o due persone.Art.29 - LOCALI A PIANO TERRA, SEMINTERRATI ED INTERRATI16


L’uso <strong>di</strong> abitazione <strong>di</strong>urna può essere consentita nei sotterranei o locali interrati purché abbiano iseguenti requisiti:a) pavimento <strong>di</strong> m. 1 più elevato <strong>del</strong> livello <strong>del</strong>le acque <strong>del</strong> sottosuolo;b) sovrastare a solai areati o vespai ben ventilati in tutta la loro espansione;c) i muri ed il pavimento protetti, me<strong>di</strong>ante adatti materiali (asfalto, intonaci deumi<strong>di</strong>ficanti,barriere con lamine metalliche, ecc..) contro l’umi<strong>di</strong>tà <strong>del</strong> suolo;d) l’altezza libera <strong>del</strong> locale fuori terra <strong>di</strong> almeno m. 1,60;e) le finestre <strong>di</strong> superficie superiore a 1/10 <strong>del</strong>la superficie <strong>del</strong> pavimento con m. 0,80 <strong>di</strong> altezza sullivello <strong>del</strong> terreno circostante e con apertura all’aria libera.Si definisce locale interrato un ambiente che abbia tutte le pareti perimetrali sotto il livello <strong>del</strong>piano <strong>di</strong> campagna.Per locale seminterrato si intende un ambiente che abbia tutte le pareti perimetrali poste per più <strong>di</strong>un terzo <strong>del</strong>l’altezza sotto il piano <strong>di</strong> campagna.Sia i locali interrati che quelli seminterrati devono avere aperture tali da assicurare una aerazionenaturale <strong>di</strong>rettamente dall’esterno.I piani terreni destinati ad uso <strong>di</strong> abitazione debbono essere sopraelevati dal piano <strong>di</strong> campagna <strong>di</strong>almeno m. 0,40, e soprastare, in tutta la loro estensione, a sotterranei e solai.Possono essere utilizzati ad uso <strong>di</strong> abitazione piani terreni posti a quota <strong>del</strong> piano <strong>di</strong> campagna,purché siano realizzati idonei cunicoli <strong>di</strong> areazione ben ventilati e sovrastanti a solai ventilati e<strong>di</strong>donea protezione dall’afflusso <strong>di</strong> acque meteoriche.I piani <strong>di</strong> e<strong>di</strong>fici dove ai piani sovrastanti è presente o prevista l’attività residenziale possonoinoltre essere a<strong>di</strong>biti a laboratorio, purché l’attività non sia rumorosa, molesta e non provochiesalazioni nocive nel rispetto <strong>del</strong>le vigenti <strong>di</strong>sposizioni <strong>di</strong> legge in materia igienico-sanitaria e <strong>di</strong>inquinamento.I piani terreni possono essere a<strong>di</strong>biti ad uso <strong>di</strong> uffici, negozio, laboratorio e pubblico esercizio,purché l’attività non sia in contrasto con la residenza. In tale caso, salvo le altre norme vigenti inmateria, devono avere:a) altezza minima <strong>di</strong> m. 2,70 per gli uffici e m. 3 per negozi, laboratori e pubblici esercizi;b) sotterranei, solai areati o vespai ben ventilati in tutta la loro estensione.Le autorimesse private possono avere altezza minima netta <strong>di</strong> m. 2,20.Art.30 - SCALELe scale a servizio <strong>di</strong> più unità immobiliari che collegano più <strong>di</strong> due piani (terreno compreso)devono essere arieggiate ed illuminate <strong>di</strong>rettamente dall’esterno, tramite finestre apribili situate aciascun piano ed aventi superficie netta non inferiore a mq. 1.Qualora non sia tecnicamente possibile la soluzione <strong>di</strong> cui al comma 1, è consentita l’illuminazionedall’alto con lucernai apribili, a comando facilmente accessibile, <strong>di</strong> superficie pari ad almeno mq.0,40 per ogni piano servito, compreso quello terreno.I vetri e le pareti devono essere tali da non costituire pericolo per le persone.Qualora i vetri siano installati ad una altezza inferiore a m. 1 dal pavimento, devono essereinfrangibili o protetti da una ringhiera <strong>di</strong> altezza minima <strong>di</strong> m. 1.Nei vani scala è vietata l’apertura <strong>di</strong> finestre destinate alla illuminazione e ventilazione <strong>di</strong> localicontigui; è ammessa l’apertura <strong>di</strong> finestre murate <strong>di</strong> vetrocemento o con vetri opachi a telaio fisso,allo scopo esclusivo <strong>di</strong> illuminare gli ingressi.L’illuminazione artificiale dei vani scala deve assicurare ad ogni pianerottolo, almeno 50 lux.Le scale devono essere agevoli e sicure alla salita ed alla <strong>di</strong>scesa, essere sempre dotate <strong>di</strong>corrimano e conservate in buono stato <strong>di</strong> pulizia e manutenzione.Per le caratteristiche <strong>del</strong>le rampe, si rimanda alla normativa vigente.Nei casi <strong>di</strong> scale interne alla stessa unità abitativa, è consentita una larghezza <strong>di</strong> rampa noninferiore a m 1.17


Per le scale interne che collegano locali <strong>di</strong> abitazione con vani <strong>di</strong> servizio, è ammessa unalarghezza <strong>di</strong> rampa non inferiore a m. 0,80, anche se <strong>del</strong> tipo a chiocciola.Art.31 - CANCELLI E PORTONI MOTORIZZATINegli e<strong>di</strong>fici nei quali vengono installati cancelli, porte o portoni motorizzati, devono essereadottati i criteri costruttivi ed i <strong>di</strong>spositivi <strong>di</strong> protezione contro gli infortuni, <strong>di</strong> cui alle norme UNIed alla normativa vigente.Art.32 - CARATTERISTICHE DEI MATERIALI Dl RIVESTIMENTO DEI LOCALI DIABITAZIONEI locali <strong>di</strong> abitazione devono essere pavimentati con materiale ben connesso ed a superficie liscia epiana, costruiti con materiale non polveroso e facilmente lavabile.Le pareti non possono essere interamente rivestite <strong>di</strong> materiale impermeabile.Art.33 - IMPIANTI A GAS ED ELETTRICIGli impianti e gli apparecchi a gas devono essere installati conformemente alla normativa vigente.Ogni unità e<strong>di</strong>lizia ad uso abitativo deve essere dotata <strong>di</strong> un impianto elettrico, realizzato secondole norme CEI.Riferimenti normativi:- L. 46/90;- D.M.. 21.04.93.Art.34 - INSTALLAZIONE DI BOMBOLE DI GAS LIQUEFATTILe nuove costruzioni residenziali in aree servite da gasdotto, in caso <strong>di</strong> utilizzo <strong>di</strong> combustibilegassoso devono essere allacciate alla rete.Nelle nuove costruzioni residenziali non servite da gasdotto, devono essere previste, all’esterno<strong>del</strong>l’e<strong>di</strong>ficio, apposite nicchie per le bombole <strong>di</strong> gas.Tali nicchie devono essere ermeticamente chiuse verso l’interno dei locali e protette all’esterno consportello aerato in alto ed in basso.La tubazione metallica <strong>di</strong> allacciamento agli apparecchi <strong>di</strong> utilizzazione deve essere munita <strong>di</strong>rubinetto <strong>di</strong> arresto manuale, posto in posizione facilmente accessibile e protetta,nell’attraversamento dei muri, da una guaina metallica.L’impianto deve essere realizzato conformemente alle norme UNI vigenti e secondo le prescrizionidei Vigili <strong>del</strong> Fuoco quando previste.Art.35 - APPARECCHI A COMBUSTIONE: TARGHE E ISTRUZIONICiascun apparecchio deve portare in posizione visibile, anche dopo l’installazione, una targa nonasportabile nella quale siano in<strong>di</strong>cati in caratteri in<strong>del</strong>ebili ed in lingua italiana:a) nome <strong>del</strong> costruttore e/o marca depositata;b) dati <strong>del</strong>l’avvenuto collaudo;c) designazione commerciale con la quale l’apparecchio è presentato al collaudo <strong>del</strong> costruttore,d) tipo <strong>di</strong> combustibile e, nel caso <strong>di</strong> alimentazione a gas, pressione minima <strong>di</strong> esercizio;e) portata termica nominale e potenza <strong>del</strong>l’apparecchio in Kca/Th.L’apparecchio deve essere corredato da un libretto d’istruzioni in lingua italiana, nel quale devonoessere dettagliate le modalità corrette d’uso e le operazioni <strong>di</strong> pulizia e manutenzione. L’esercizio18


<strong>di</strong> impianti termici alimentati con combustibili soli<strong>di</strong> o liqui<strong>di</strong> dovrà consentire il rispetto deinormali limiti alle emissioni come previsto dalla vigente normativa.Il proprietario o per esso un terzo è tenuto a condurre gli impianti termici e a <strong>di</strong>sporre tutte leoperazioni <strong>di</strong> manutenzione or<strong>di</strong>naria e straor<strong>di</strong>naria tali da garantirne sempre il buonfunzionamento.Il proprietario o per esso un terzo è tenuto ad operare gli interventi <strong>di</strong> manutenzione straor<strong>di</strong>naria,anche su richiesta <strong>del</strong>la competente autorità.Art.36 - AUTORIMESSE PUBBLICHE E PRIVATENelle autorimesse il pavimento deve essere impermeabile e deve essere garantito il rapido scolo<strong>del</strong>le acque, che devono confluire nella rete fognaria bianca.Dovranno essere adottate tutte le precauzioni atte ad evitare l’immissione <strong>di</strong> olii in fognatura.Nelle autorimesse con più posti auto o box deve essere assicurata una idonea aerazione naturale<strong>di</strong>retta, tale da garantire un rapporto <strong>di</strong> areazione (Ra , ottenuto dal rapporto tra la superficie<strong>del</strong>l’apertura e la superficie totale <strong>del</strong>l’autorimessa) non inferiore ad 1/30. Tali aperture devonoessere collocate in maniera da non arrecare <strong>di</strong>sagio od inconveniente alcuno a terzi.Nella costruzione <strong>del</strong>le autorimesse devono essere osservate le norme vigenti, in materia <strong>di</strong>prevenzione incen<strong>di</strong>; in particolare, la comunicazione con locali a <strong>di</strong>versa destinazione è consentitasolo con porte metalliche piene resistenti, al fuoco ed a chiusura automatica. E’ vietata lacomunicazione <strong>di</strong>retta <strong>del</strong>le autorimesse con locali <strong>di</strong> categoria A.Il posteggio <strong>di</strong> autoveicoli alimentati a GPL è consentito solo nei piani fuori terra, che devonoessere non comunicanti con piani interrati o seminterrati e sprovvisti <strong>di</strong> fognoli collegati allafognatura.Art.37 - ALLOGGIO ANTIGIENICOLa richiesta <strong>di</strong> certificazione <strong>del</strong>l’antigienicità <strong>di</strong> un alloggio, dovrà essere richiesta all’AutoritàSanitaria competente.Ai sensi <strong>del</strong> presente Regolamento, è da ritenersi antigienico un alloggio che:1) sia privo <strong>di</strong> servizi igienici propri incorporati nell’alloggio stesso;2) presenti umi<strong>di</strong>tà permanente dovuta a capillarità, condensa o igroscopicità, ineliminabili connormali interventi manutentivi e tali da pregiu<strong>di</strong>care la salubrità complessiva degli ambienti.Il Sindaco nel <strong>di</strong>chiarare un alloggio antigienico prescrive con lo stesso provve<strong>di</strong>mento gliinterventi manutentivi necessari al suo risanamento ed al ripristino <strong>del</strong>le con<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong> igienicità eabitabilità previste dal presente Regolamento, imponendo un termine per la realizzazione deglistessi.Art.38 - ALLOGGIO INABITABILEIl Sindaco, sentiti i pareri <strong>del</strong> Responsabile <strong>del</strong> Servizio <strong>di</strong> Igiene e Sanità Pubblica <strong>del</strong>l’AziendaUSL e <strong>del</strong> Responsabile <strong>del</strong>l’Ufficio Tecnico Comunale- Settore E<strong>di</strong>lizia Privata, ciascuno per leproprie competenze, può <strong>di</strong>chiarare inabitabile un alloggio o parte <strong>di</strong> esso per i seguenti motivi:1) in<strong>di</strong>sponibilità <strong>di</strong> acqua potabile;2) mancanza <strong>di</strong> servizi igienici;3) mancanza <strong>di</strong> aero-illuminazione;4) alloggio improprio (ad es. seminterrato, garage, grezzo);5) gravi con<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong> degrado, tali da pregiu<strong>di</strong>care la salute e/o la sicurezza degli occupanti.Un alloggio <strong>di</strong>chiarato inabitabile deve essere sgomberato con or<strong>di</strong>nanza <strong>del</strong> Sindaco e non potràessere rioccupato, se non dopo ristrutturazione e rilascio <strong>di</strong> un nuovo certificato <strong>di</strong> abitabilità.19


Per quanto riguarda i motivi <strong>di</strong> inabitabilità <strong>di</strong> natura statico-strutturale e <strong>di</strong> sicurezza, si rimandaalla normativa <strong>del</strong> settore.Riferimenti normativi:- Testo Unico <strong>del</strong>le Leggi sanitarie- L. 46/90- L. 10/91 e L. 13/89 e successive integrazioni e mo<strong>di</strong>ficheCapitolo III. Requisiti <strong>di</strong> fruibilità (accessibilità, visitabilità, adattabilità)e a persone fisicamentee sensorialmente impe<strong>di</strong>te.Art.39 - EDIFICI PUBBLICIPer tutti gli e<strong>di</strong>fici pubblici si applicano le norme <strong>del</strong> D.P.R. 24/07/1996, n. 503 e successivemo<strong>di</strong>ficazioni.Le norme si applicano a:- Tutte le nuove costruzioni;- Dichiarazione <strong>di</strong> inizio <strong>di</strong> attività,- Concessioni e<strong>di</strong>lizie per ristrutturazione e straor<strong>di</strong>naria manutenzione- Cambio <strong>di</strong> destinazione d’uso.Tali norme si applicano anche agli spazi esterni e alle parti comuni <strong>di</strong> pertinenza degli e<strong>di</strong>fici <strong>di</strong> cuial comma precedente.Art.40 - EDIFICI PRIVATIAgli e<strong>di</strong>fici privati si applicano le <strong>di</strong>sposizioni <strong>del</strong>la Legge 13/89, <strong>del</strong> D.M. 236/89 e successivemo<strong>di</strong>fiche e norme collegate ve<strong>di</strong> tabella in appen<strong>di</strong>ce.Per e<strong>di</strong>fici privati si intendono:a) e<strong>di</strong>fici privati aperti al pubblico;b) e<strong>di</strong>fici privati non residenziali;c) e<strong>di</strong>fici privati non aperti al pubblico a<strong>di</strong>biti ad attività produttive e/o lavorative.Tali norme si applicano:- Tutte le nuove costruzioni o parti <strong>di</strong> esse con destinazione d’uso <strong>di</strong> cui ai punti a, b, c <strong>del</strong> commaprecedente;- Dichiarazione <strong>di</strong> inizio attività;- Concessione e<strong>di</strong>lizie per ristrutturazione e straor<strong>di</strong>naria manutenzione;- Cambio <strong>di</strong> destinazione d’uso.Tali norme si applicano anche agli spazi esterni e alle parti comuni <strong>di</strong> pertinenza degli e<strong>di</strong>fici <strong>di</strong> cuial comma precedente.Capitolo IV. E<strong>di</strong>lizia specialeArt.41 - ALBERGHI E SIMILILe caratteristiche igienico-sanitarie <strong>di</strong> alberghi e pensioni e le con<strong>di</strong>zioni igieniche <strong>del</strong> loroesercizio sono fissate dalle nonne <strong>di</strong> cui al R.D. 24/5/1925, n. 1102 (Regolamento per rendereobbligatoria l’attuazione <strong>di</strong> migliorie igieniche e sanitarie negli alberghi), mo<strong>di</strong>ficato con DPR30/12/1970, n. 1437, nonché dal D.M. 22/7/1977 e dal D.M. 203/95.20


Art.42 - STRUTTURE RICETTIVE EXTRA-ALBERGHIERESecondo la normativa regionale per strutture ricettive extra alberghiere si intendono:le country-houses – residenza <strong>di</strong> campagna, case e appartamenti per vacanze, case per ferie, casereligiose <strong>di</strong> ospitalità, centri soggiorno stu<strong>di</strong>, kinderheimer – centri <strong>di</strong> vacanze per ragazzi, ostelli<strong>del</strong>la gioventù, rifugi escursionistici, affittacamere e agriturismi.I requisiti tecnici igienico sanitari <strong>di</strong> tutte le extra-alberghiere sono stabiliti dagli art. 3 e 4 <strong>del</strong>laL.R. n. 25/97.La <strong>di</strong>sciplina <strong>di</strong> tali attività è contemplata invece dagli articoli ben specifici <strong>del</strong>la L.R. n. 8/94 comesotto riportato:- per le country houses – residenza <strong>di</strong> campagna, art. 4.- per le case e appartamenti vacanze, art. 5, fatto salvo quanto stabilito dal R.D. n. 1102/25.- case per ferie, artt. 6 e 8.- case religiose <strong>di</strong> ospitalità, art. 7.- centri soggiorno stu<strong>di</strong>, art. 10.- kinderheimer – centro vacanze per ragazzi, art. 14.- ostelli <strong>del</strong>la gioventù, artt. 12 e 14.- rifugi escursionistici, art. 15.- affittacamere, art. 16, fatto salvo quanto stabilito dal R.D. n. 1102/25 mo<strong>di</strong>ficato dal DPR n.1437/70 e dalla L. n. 1112/39.Per le attività agrituristiche si fa riferimento al testo aggiornato <strong>del</strong>la L.R. n. 28 <strong>del</strong> 14 agosto1997.Art.43 - COMPLESSI TURISTICI ALL'ARIA APERTA (CAMPEGGI E VILLAGGITURISTICI).Sono campeggi i complessi attrezzati per la sosta ed il soggiorno <strong>di</strong> turisti prevalentementeprovvisti <strong>di</strong> tenda o <strong>di</strong> altro mezzo <strong>di</strong> pernottamento e <strong>di</strong> soggiorno.Sono villaggi turistici i complessi realizzati in tenda, in allestimenti mobili o stabili minimiattrezzati per la sosta ed il soggiorno <strong>di</strong> turisti sprovvisti <strong>di</strong> mezzi propri <strong>di</strong> pernottamento.I requisiti igienico-sanitari e le caratteristiche tecniche dei villaggi turistici e dei campeggi sonostabiliti dalle <strong>di</strong>sposizioni <strong>del</strong>la L.R. 14 marzo 1984 n. 8.Art.44 - ALLOGGI MOBILI PER GIROVAGHI ED AREE ATTREZZATE PER NOMADIIl personale addetto a circhi equestri, pa<strong>di</strong>glioni <strong>di</strong> <strong>di</strong>vertimento, spettacoli ambulanti, giostre odattrazioni varie, che utilizza alloggi mobili durante la permanenza nel comune, deve sostare in areepubbliche o private in<strong>di</strong>viduate dall’Amministrazione Comunale.Il sito scelto per la sosta degli alloggi mobili deve essere dotato <strong>di</strong> servizi igienici ed erogatori <strong>di</strong>acqua potabile ad uso pubblico e <strong>di</strong> possibilità <strong>di</strong> allaccio alla fognatura pubblica o tramite altrosistema <strong>di</strong> smaltimento autorizzato secondo la normativa vigente.Art.45 - SCUOLELa scelta <strong>del</strong> sito, le caratteristiche e l’ampiezza <strong>del</strong>l’area, i requisiti costruttivi e <strong>di</strong> igieneambientale <strong>del</strong>le scuole materne, elementari e secondarie <strong>di</strong> primo e secondo grado, sono fissatedal D.M. 18/12/1975, mo<strong>di</strong>ficato con D.M. 14/9/1977.Per l’e<strong>di</strong>lizia scolastica sperimentale sovvenzionata ai sensi <strong>del</strong>la L. 5/8/1975, n. 412, hanno vigorele norme fissate dall’art. 7 <strong>del</strong>la stessa legge.Per quanto riguarda l’eliminazione <strong>del</strong>le barriere architettoniche, si applicano le normative vigentiin materia.21


L’apertura <strong>di</strong> scuole private <strong>di</strong> ogni or<strong>di</strong>ne e grado, a qualsiasi corso <strong>di</strong> insegnamento sianodestinate, <strong>di</strong> doposcuola e simile , è assoggettata a nulla osta , rilasciato dall’Autorità Sanitaria.La pulizia dei locali scolastici deve essere fatta ogni giorno fuori dagli orari <strong>di</strong> lezione ericreazione, rimuovendo le attrezzature mobili.E’ <strong>di</strong> norma vietato servirsi dei locali scolastici per usi <strong>di</strong>versi dall’insegnamento; in casocontrario si dovrà provvedere ad una approfon<strong>di</strong>ta pulizia, prima <strong>di</strong> riammettervi la scolaresca,salvo il caso <strong>di</strong> utilizzo per attività connesse a quella scolastica (ad es. riunioni ).E’ vietato fumare nelle scuole <strong>di</strong> ogni or<strong>di</strong>ne e grado.Art.46 - ASILI NIDOPer i parametri igienico-costruttivi ed ambientali (requisiti acustici, <strong>di</strong> illuminazione naturale edartificiale termoigrometrici e <strong>di</strong> purezza <strong>del</strong>l’aria e altri) si fa riferimento alle norme stabilite per lescuole materne dal D.M. 18/12/1975.Nel caso <strong>di</strong> asili nido da localizzare nei centri storici o in e<strong>di</strong>fici da riadattare a tale scopo, devonoessere in<strong>di</strong>viduate quelle unità che per parametri <strong>di</strong>mensionali e possibilità <strong>di</strong> spazi aperti siconfigurino più idonee a tale utilizzazione.Art.47 - STRUTTURE SOCIO-ASSISTENZIALI E SOCIO-SANITARIEI requisiti <strong>del</strong>le strutture residenziali e semiresidenziali per portatori <strong>di</strong> han<strong>di</strong>cap e per anziani, ivicomprese le residenze sanitarie assistenziali (RSA) , sono stabiliti dalla Delibera <strong>del</strong> ConsiglioRegionale n. 647 <strong>del</strong> 1 Marzo 1999.RESIDENZIALITA’ SOCIO-SANITARIANell’ambito <strong>del</strong>la residenzialità socio-sanitaria sono previste due tipologie <strong>di</strong> accoglienza con<strong>di</strong>verso grado <strong>di</strong> intensità sanitaria ed assistenziale e con temporalità <strong>di</strong> erogazione <strong>del</strong> servizio<strong>di</strong>versificata.Queste strutture corrispondono alla Residenza Sanitaria Assistenziale ed alla Residenza Protetta.Entrambe sono dei presi<strong>di</strong> extraospedalieri socio-sanitari integrati. La RSA è organizzata secondole in<strong>di</strong>cazioni <strong>del</strong> DPCM 22.12.1989 ed ha maggior rilievo dal punto <strong>di</strong> vista sanitario; laResidenza Protetta invece garantisce trattamenti sanitari e socio-assistenziali <strong>di</strong> base.Si tratta <strong>di</strong> strutture che possono essere a gestione pubblica, privata, o mista.Per le strutture già esistenti, potranno essere fatte deroghe per gli aspetti e<strong>di</strong>lizi e strutturali, lacapacità recettiva (ferma restando l’articolazione per moduli), la densità abitativa (max 3 postiletto per camera), la localizzazione, la <strong>di</strong>stribuzione dei servizi e la fruibilità degli spazi.Le deroghe saranno concesse, caso per caso, dall’Autorità Comunale acquisito il parere <strong>del</strong>laAzienda USL territorialmente competente.RESIDENZIALITA’ SOCIALESono in<strong>di</strong>viduate due tipologie: la Comunità Alloggio e la Casa Famiglia.Entrambe queste tipologie <strong>di</strong> residenzialità propongono soluzioni <strong>di</strong> convivenza sociale assimilabilialla convivenza familiare.I requisiti strutturali sono riportati nella Delibera <strong>del</strong> Consiglio Regionale n. 647 <strong>del</strong> 1 Marzo1999.Art.48 - LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLOSi fa riferimento a quanto previsto dalla Circolare <strong>del</strong> Min. LL.PP. n. 16/51 e successiveintegrazioni e mo<strong>di</strong>ficazioni, nonché alla normativa sulle barriere architettoniche.Art.49 - IMPIANTI SPORTIVI, PALESTRE E C.A.M.22


Si applicano le norme <strong>del</strong> Decreto Ministeriale 25.8.89 per tutte le <strong>di</strong>scipline regolate da normeapprovate dalle federazioni sportive nazionale riconosciute dal CONI.Le palestre scolastiche devono rispettare le <strong>di</strong>sposizioni previste dal D.M.18.12.1975.Gli impianti per le attività fisiche non espressamente <strong>di</strong>sciplinati dal coni denominati CAM (CentriAttività Motoria) , sono regolamentati dalla L.R. n. 16 <strong>del</strong> 29.05.1998. I requisiti igienico sanitari e<strong>di</strong> sicurezza degli impianti e <strong>del</strong>le attrezzature sono quelli previsti dall’art. 7 <strong>del</strong>la suddettanormativa.Ai fini <strong>del</strong>la sicurezza degli utenti, dovrà essere attuato quanto previsto dall’art. 10 <strong>del</strong>lamedesima <strong>di</strong>sposizione.L’autorizzazione all’apertura <strong>di</strong> un C.A.M., sarà rilasciata in base a quanto richiesto dall’art. 11<strong>del</strong>la medesima legge.Capitolo V. PiscineArt.50 - CLASSIFICAZIONE E DEFINIZIONESi definisce piscina un complesso attrezzato per la balneazione che comporti la presenza <strong>di</strong> uno opiù bacini artificiali utilizzati per attività ricreative, formative, sportive e terapeutiche, esercitatenell’acqua contenuta nei bacini stessi.In base alla loro destinazione le piscine si <strong>di</strong>stinguono in pubbliche e private.Le piscine pubbliche sono quelle in cui chiunque può liberamente accedere, a pagamento o meno.Le piscine private invece, comprendono:a) le piscine facenti parte <strong>di</strong> unità abitative mono o bifamiliari il cui uso è limitato aicomponenti la famiglia e ai loro eventuali occasionali ospiti;b) le piscine annesse a strutture collettive quali condomini, residence, multiproprietà,alberghi, camping, circoli sportivi, villaggi turistici, purché siano utilizzati esclusivamentedagli utenti <strong>del</strong>le predette strutture;c) le piscine annesse all’attività agrituristica <strong>di</strong> superficie inferiore a mq. 160.I requisiti minimi previsti per le piscine private <strong>di</strong> cui al punto a) sono: la presenza <strong>di</strong> una banchinaperimetrale antisdrucciolo <strong>di</strong> larghezza non inferiore ad m. 1, la presenza <strong>di</strong> presi<strong>di</strong> <strong>di</strong> bonificaquali la doccia e la vaschetta lavapie<strong>di</strong>, nonché la possibilità <strong>di</strong> un impianto <strong>di</strong> trattamento chegarantisca almeno 4 ricicli al giorno. La <strong>del</strong>imitazione <strong>del</strong>l’impianto dovrà essere tale da evitare,in presenza <strong>di</strong> normali comportamenti, il rischio <strong>di</strong> caduta accidentale; tale requisito <strong>di</strong>ventainderogabile qualora l’inse<strong>di</strong>amento abitativo, nel suo complesso, non sia già dotato <strong>di</strong> una<strong>del</strong>imitazione invalicabile.Per le piscine private <strong>di</strong> cui al punto b) e c) sono da assicurare, oltre ai requisiti per le piscine <strong>di</strong>cui al punto a), una più netta <strong>del</strong>imitazione, ai fini <strong>del</strong>la sicurezza, <strong>del</strong>l’impianto stesso,dall’inse<strong>di</strong>amento ricettivo e l’in<strong>di</strong>viduazione <strong>di</strong> un servizio igienico <strong>di</strong>rettamente accessibiledall’impianto stesso. L’eventuale fruibilità <strong>di</strong> servizi igienici già esistenti per altre destinazioni saràvalutata <strong>di</strong> caso in caso secondo la tipologia <strong>del</strong>la struttura, il numero degli utenti possibili, nonchéin base all’ubicazione degli stessi.I requisiti per le piscine pubbliche sono ampliamente riportati nei capitoli successivi.Art.51 - CARATTERISTICHE COSTRUTTIVEDIMENSIONAMENTO DELLE VASCHENelle vasche per bambini (profon<strong>di</strong>tà max cm. 60) il numero <strong>di</strong> frequentatori deve essere calcolatoin ragione <strong>di</strong> mq. 1,50 <strong>di</strong> specchio d’acqua per persona.23


In tutte le altre vasche il numero massimo <strong>di</strong> frequentatori deve essere calcolato in ragione <strong>di</strong> mq.2,00 <strong>di</strong> specchio d’acqua per persona.MORFOLOGIA DELLE VASCHELa conformazione planimetrica <strong>del</strong>le vasche deve garantire la sicurezza dei bagnanti e consentirecomunque un facile controllo visivo <strong>di</strong> tutte le parti <strong>del</strong> bacino al personale <strong>di</strong> vigilanza.La conformazione <strong>del</strong>le vasche deve, inoltre, assicurare una completa, uniforme e continuacircolazione <strong>del</strong>l’acqua in tutte le parti <strong>del</strong> bacino.Le pareti <strong>del</strong>le vasche debbono avere caratteristiche costruttive tali da non costituire pericolo perla sicurezza dei bagnanti.Le eventuali prese <strong>di</strong> fondo dovranno essere dotate <strong>di</strong> griglie fisse e non amovibili.Per tutte le vasche, nelle zone con profon<strong>di</strong>tà fino a m 1,80, la pendenza <strong>del</strong> fondo non devesuperare il limite <strong>del</strong>l’ 8 %.SISTEMI DI TRACIMAZIOMESi intende per acqua <strong>di</strong> tracimazione quella raccolta con sfioro non <strong>di</strong>pendente dalle variazioni <strong>di</strong>livello per la presenza dei bagnanti, ma dovuta alla portata <strong>di</strong> ricircolo, al reintegro ed ai fattorinaturali accidentali (pioggia, vento, etc.).Tutte le vasche debbono essere fornite <strong>di</strong> un sistema <strong>di</strong> tracimazione <strong>del</strong>le acque costituito dacanali sfioratori perimetrali e/o da skimmer incassati nelle pareti al livello <strong>del</strong> pelo <strong>del</strong>l’acqua <strong>del</strong>bacino.Il sistema <strong>di</strong> tracimazione con canali sfioratori siano essi incassati nelle parti verticali che sulbordo orizzontale <strong>del</strong>la vasca, deve essere obbligatorio per tutte le piscine con superficie superiorea m. 200 e deve essere <strong>di</strong>sposto almeno sui due lati più lunghi per piscine rettangolari. Per piscine<strong>di</strong> forme <strong>di</strong>verse lo sfioro deve interessare almeno il 75% <strong>del</strong> perimetro <strong>del</strong>la vasca.Per piscine con superficie <strong>di</strong> vasca inferiore a mq. 200 possono essere utilizzati skimner nelrapporto <strong>di</strong> uno ogni mq. 25 <strong>di</strong> superficie <strong>di</strong> vasca.I canali sfioratori ed eventuali vasche <strong>di</strong> compenso-recupero debbono essere rivestiti con materialiimpermeabili e conformati in modo da consentire una facile pulizia. Le acque <strong>di</strong> lavaggio <strong>del</strong> bordovasca non debbono defluire nel canale sfioratore.SCALE E MANCORRENTIQuando il <strong>di</strong>slivello tra bordo <strong>del</strong>la vasca e fondo superi i cm. 60 è necessario prevedere una o piùscalette o gra<strong>di</strong>ni incassati in relazione alla conformazione <strong>del</strong>la vasca.Le scalette debbono essere munite <strong>di</strong> mancorrenti e debbono essere rigidamente ancorate allastruttura <strong>del</strong>la vasca.TRAMPOLINIQuando sono previsti, devono rispettare per tutti i tipi <strong>di</strong> impianto quanto previsto dallaCircolare <strong>del</strong> Ministero degli Interni n. 16/55.QUALITÀ DEI MATERIALISia il fondo che le pareti <strong>del</strong>la vasca debbono essere <strong>di</strong> colore chiaro, rifiniti con materialeimpermeabile e resistente all’azione dei comuni <strong>di</strong>sinfettanti.Tutti gli spazi percorribili a pie<strong>di</strong> nu<strong>di</strong> debbono avere superficie antisdrucciolevole.I materiali in metallo devono resistere alla corrosione.MARCATUREDebbono essere apposte marcature sul bordo <strong>del</strong>la vasca in<strong>di</strong>canti i valori minimi e massimi <strong>del</strong>laprofon<strong>di</strong>tà; inoltre debbono essere evidenziate a mezzo <strong>di</strong> marcatura le perimetrazioni incorrispondenza <strong>del</strong>le quali avviene una variazione <strong>del</strong>la pendenza <strong>del</strong> fondo.PRESIDI DI BONIFICA DEI FREQUENTATORIL’accesso alle aree <strong>del</strong>le attività balneatorie deve avvenire attraverso un passaggio obbligatoriolungo il quale va <strong>di</strong>sposta una vasca lavapie<strong>di</strong>, lunga almeno m. 2, alimentata in modo continuocon acqua contenente una soluzione <strong>di</strong>sinfettante e dotata <strong>di</strong> docce a zampilli.24


Tale vasca deve essere realizzata <strong>di</strong>mensionalmente e strutturalmente in modo da rendereobbligatoria la doccia e l’immersione completa dei pie<strong>di</strong>, compresi gli zoccoli, nella soluzionestessa; deve avere un battente <strong>di</strong> almeno cm. 16.SPAZI PERIMETRALI INTORNO ALLA VASCANelle piscine debbono essere previsti spazi piani privi <strong>di</strong> ostacoli transitabili lungo tutto ilperimetro <strong>del</strong>la vasca (banchine perimetrali) <strong>di</strong> larghezza non inferiore in ogni punto a m. 2,00. Lebanchine perimetrali debbono avere una idonea pendenza per l’allontanamento <strong>del</strong>le acque; taleacqua deve essere <strong>di</strong>rettamente convogliata in fogna senza possibilità <strong>di</strong> immissione in vasca o nelsistema <strong>di</strong> ricircolo.SPAZI DIRETTAMENTE CONNESSI ALLE ATTIVITA’ NATATORIE E DI BALNEAZIONEÈ necessario prevedere spazi comunque <strong>di</strong>stribuiti ma <strong>di</strong>rettamente connessi allo specchio d’acquatali da consentire la sosta dei frequentatori.Ove previsti, gli spazi relativi ad attività accessorie praticabili dai frequentatori debbono essereaccessibili solo a pie<strong>di</strong> nu<strong>di</strong> e possedere idonee caratteristiche igienico-ambientali per assicurarecon<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong> pulizia, comfort e sicurezza.Nelle piscine all’aperto lo spazio da destinare a solarium dovrà avere una superficie non inferiorea due volte l’area <strong>del</strong>lo specchio d’acqua.DELIMITAZIONE SPAZZI DI ATTIVITA’Gli spazi perimetrali intorno alla vasca e quelli <strong>di</strong>rettamente connessi alle attività natatorie e <strong>di</strong>balneazione debbono essere <strong>del</strong>imitati da un elemento <strong>di</strong> separazione invalicabile dalle zonelimitrofe.ALTEZZA VANO VASCAL’altezza <strong>del</strong> vano vasca, negli impianti coperti, misurata dal pelo libero <strong>del</strong>l’acqua, dovràrisultare non inferiore in ogni punto a m. 3,50.SPAZZI PER GLI SPETTATORIOve sia presente una sezione per il pubblico comprendente posti per spettatori, gli spazi accessori,i servizi igienici, le aree ed i percorsi destinati al pubblico debbono essere in<strong>di</strong>pendenti e separatida quelli destinati ai frequentatori <strong>del</strong>le vasche.Per quanto riguarda le caratteristiche <strong>del</strong>l’area destinata al pubblico vanno rispettate le norme <strong>di</strong>sicurezza emanate dal Ministero <strong>del</strong>l’Interno.Nel caso <strong>di</strong> contiguità tra l’area riservata al pubblico e quella destinata ai frequentatori <strong>del</strong>levasche, va previsto un elemento <strong>di</strong> separazione in grado <strong>di</strong> evitare passaggi incontrollati attraversole due zone.E’ necessario inoltre evitare che le acque <strong>di</strong> lavaggio <strong>del</strong>le superfici destinate al pubblico possanorifluire verso l’area <strong>di</strong> pertinenza dei frequentatori; a questo scopo si devono adottare opportunisistemi <strong>di</strong> intercettazione per il convogliamento e la raccolta <strong>del</strong>le acque <strong>di</strong> lavaggio.Art.52 - SPOGLIATOINegli impianti aperti al pubblico dovranno essere previsti un numero <strong>di</strong> spogliatoi o posti noninferiore al 20%, riducibile al 10% per impianti stagionali (scoperti), <strong>del</strong> numero massimo degliutenti calcolato sulla capienza dei bacini e <strong>di</strong>stinti per sesso, considerando una uguale presenza <strong>di</strong>uomini e donne.Il proporzionamento <strong>di</strong> cui al comma precedente si applica agli spogliatoi usati a rotazione, chepossono essere sia <strong>del</strong> tipo singolo sia <strong>del</strong> tipo comune.Le cabine per gli spogliatoi singoli debbono avere pareti verticali <strong>di</strong>staccate dal pavimento perun’altezza non inferiore a cm. 20 per assicurare una facile pulizia anche con l’uso <strong>di</strong> idranti.Il pavimento degli spogliatoi deve essere rivestito con materiali resistenti all’azione dei<strong>di</strong>sinfettanti in uso, impermeabili ed antisdrucciolevoli; esso dovrà essere fornito <strong>di</strong> griglie <strong>di</strong>scarico in grado <strong>di</strong> smaltire rapidamente le acque <strong>di</strong> lavaggio.Un posto spogliatoio equivale ad una cabina singola e, per gli spogliatoi comuni, a mq. 1,6.25


L’altezza interna non deve essere inferiore a m. 2,40.Nelle strutture coperte dovranno inoltre essere previsti un numero <strong>di</strong> asciugacapelli, pari a quellodegli spogliatoi.Art.53 - SERVIZI IGIENICINelle strutture <strong>di</strong> uso collettivo deve essere previsto almeno 1 wc ed 1 doccia <strong>di</strong> tipo chiu<strong>di</strong>bilenelle imme<strong>di</strong>ate vicinanze <strong>del</strong>la piscina.Nelle strutture aperte al pubblico dovranno essere previsti almeno: 1 wc ogni 30 frequentatori ed 1doccia ogni 20 frequentatori (<strong>di</strong> cui il 50% a box) ed 1 lavabo ogni 30 frequentatori.In ogni caso vanno previsti 2 settori <strong>di</strong>stinti per sesso e proporzionati, considerando un’egualepresenza <strong>di</strong> uomini e donne con un numero minimo <strong>di</strong> 1 wc, 1 doccia ed 1 lavabo per settore edotati <strong>di</strong> erogatori <strong>di</strong> sapone e idonei sistemi per l’asciugatura <strong>del</strong>le mani.Art.54 - IGIENE DELL'AMBIENTECLASSIFICAZIONE E REQUISITI DELLE ACQUE UTILIZZATEa) L’acqua <strong>di</strong> approvvigionamento, che è quella utilizzata per l’alimentazione <strong>del</strong>le vasche(riempimento e reintegro) deve possedere, fatta eccezione per la temperatura., tutti i requisiti<strong>di</strong> potabilità previsti dalle vigenti norme. Sono escluse le piscine alimentate ad acqua salata.b) L’acqua <strong>di</strong> immissione in vasca è quella costituita sia dall’acqua <strong>di</strong> ricircolo che da quella <strong>di</strong>reintegro opportunamente trattate per assicurare i necessari requisiti.c) L’acqua contenuta in vasca è quella presente nel bacino natatorio e pertanto a <strong>di</strong>retto contattocon i bagnanti.Le caratteristiche chimico-fisiche e batteriologiche <strong>del</strong>le acque utilizzate ad esclusione <strong>di</strong> quellesalate, dovranno essere conformi a quanto stabilito dalla circolare n. 128 <strong>del</strong> 16/7/71, circ. n. 86<strong>del</strong> 15/6/72 e <strong>del</strong>la Circolare Regionale n. 4499/IX <strong>del</strong> 11/05/1993.L’acqua contenuta in vasca dovrà rispettare i seguenti parametri:Cloro residuo libero 0,5 – 1,5 mg/lPH 6,5 – 7,5Ammoniaca


altre zone destinate ai frequentatori (spogliatoi, servizi igienici, pronto soccorso) la temperatura<strong>del</strong>l’aria dovrà risultare non inferiore a 24°C, assicurando un ricambio <strong>del</strong>l’aria non inferiore a 4volumi/h.REQUISITI ILLUMINOTECNICINelle sezioni <strong>del</strong>le attività natatorie e <strong>di</strong> balneazione l’illuminazione artificiale dovrà assicurarecon<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong> visibilità tali da garantire la sicurezza dei frequentatori ed il controllo da parte <strong>del</strong>personale.REQUISITI ACUSTICINella sezione <strong>del</strong>le attività natatorie e <strong>di</strong> balneazione <strong>del</strong>le piscine coperte, il tempo <strong>di</strong>riverberazione non dovrà in nessun punto essere superiore a 1,6 sec.Il livello <strong>di</strong> rumore, generato dagli impianti e da altre sorgenti installate, non deve superare illimite <strong>di</strong> 50 dBA, commisurato come livello massimo ambientale.Art.55 - CARATTERISTICHE IMPIANTI TECNICITutti gli impianti e relativi accessi debbono essere facilmente identificabili attraverso segnaleticheche ne in<strong>di</strong>chino la funzione; la loro <strong>di</strong>stribuzione deve rispondere a criteri <strong>di</strong> or<strong>di</strong>ne e razionalitàper assicurare una facile sorveglianza e manutenzione.Per quanto possibile debbono adottarsi sistemi automatici <strong>di</strong> controllo e <strong>di</strong> manovra degli impiantitecnologici.CIRCOLAZIONE DELL’ACQUA NELLE VASCHELe canalizzazioni <strong>di</strong> immissione e <strong>di</strong> ripresa <strong>del</strong>l’acqua nelle vasche debbono essere pre<strong>di</strong>sposte inmodo che in ogni parte <strong>del</strong>la vasca l’acqua venga <strong>di</strong> continuo riciclata e non si creino zone <strong>di</strong>ristagno.La temperatura <strong>del</strong>l’acqua in vasca deve risultare uniforme in tutto il bacino. I prodotti<strong>di</strong>sinfettanti e gli altri ad<strong>di</strong>tivi debbono risultare uniformemente <strong>di</strong>stribuiti nella massa d’acqua, inquantità tali da assicurare all’acqua stessa i requisiti richiesti dal presente Regolamento.RICICLIL’acqua <strong>di</strong> ogni vasca deve essere completamente riciclata nell’impianto <strong>di</strong> trattamento rispettandoi seguenti tempi massimi:Tipo <strong>di</strong> vascaTempi massimi <strong>di</strong> riciclo- vasche per bambini 1 ora(h max 60 cm)- vasche ricreative e <strong>di</strong> 4 oreaddestramento al nuoto- vasche ricreative 3 oreattrezzate (idroscivoli)REINTEGRI E RINNOVINelle piscine per le quali il numero giornaliero dei frequentatori è valutabile, deve essere immessanelle vasche una quantità <strong>di</strong> acqua <strong>di</strong> reintegro, giornalmente e con uniforme continuità , pari adalmeno 30 litri per frequentatore.Nelle piscine per le quali l’attività balneatoria non è programmabile, deve essere immessa nellevasche giornalmente e con uniforme continuità, una quantità d’acqua <strong>di</strong> reintegro pari ad almeno il5% <strong>del</strong> volume d’acqua in vasca.ALIMENTAZIONE DELLE VASCHELe acque <strong>di</strong> ricircolo possono essere trattate in un unico impianto a con<strong>di</strong>zione che ogni vascapossegga il proprio <strong>di</strong>spositivo <strong>di</strong> alimentazione <strong>del</strong>l’acqua e che l’apporto <strong>di</strong> <strong>di</strong>sinfettantecorrisponda ai fabbisogni <strong>del</strong>le singole vasche.Debbono essere previsti <strong>di</strong>spositivi per il facile controllo <strong>del</strong>le portate per ogni singola vasca ed ilprelievo <strong>di</strong> campioni <strong>di</strong> acqua per analisi: dalla tubatura <strong>del</strong>l’acqua <strong>di</strong> approvvigionamento,27


dalla tubatura <strong>del</strong>l’acqua <strong>di</strong> immissione all’entrata in vasca, dalla tubatura <strong>del</strong>l’acqua <strong>di</strong> ricicloall’uscita dalla vasca.POMPELe pompe <strong>di</strong> circolazione in servizio debbono essere in numero pari a quello dei filtri. Deve esserecomunque installato un numero supplementare <strong>di</strong> pompe pre<strong>di</strong>sposte per una rapida attivazione edatte a garantire un’adeguata riserva.FILTRIIl numero <strong>del</strong>le unità filtranti in servizio è subor<strong>di</strong>nato alle <strong>di</strong>mensioni ed alle caratteristiche<strong>del</strong>l’impianto ed in ogni caso non dovrà essere inferiore a 2; dovranno essere installateapparecchiature idonee per l’accertamento <strong>del</strong>l’efficienza <strong>del</strong> filtro.L’acqua <strong>di</strong> risciacquo deve essere scaricata in conformità alle vigenti norme sulla tutela <strong>del</strong>leacque dall’inquinamento.DISINFEZIONEL’acqua da immettere in vasca deve contenere una sostanza <strong>di</strong>sinfettante ad azione residua.Le apparecchiature per il dosaggio dei <strong>di</strong>sinfettanti debbono essere preferibilmente <strong>di</strong> tipoautomatico con <strong>di</strong>spositivi idonei a registrare e regolare in continuo il mantenimento <strong>del</strong>leconcentrazioni imposte agli agenti <strong>di</strong>sinfettanti nell’acqua <strong>del</strong>le singole vasche.DEPOSITO MATERIALII materiali per la pulizia, per la <strong>di</strong>sinfezione ambientale ed i prodotti chimici impiegati per iltrattamento <strong>del</strong>l’acqua devono essere conservati in appositi locali asciutti ed aerati.I prodotti chimici impiegati per il trattamento <strong>del</strong>l’acqua devono essere conservati nelle loroconfezioni originali.I materiali <strong>di</strong> consumo debbono risultare approvvigionati in quantità tale da assicurare in qualsiasimomento una scorta sufficiente a coprire le esigenze <strong>di</strong> impiego.Art.56 - PRONTO SOCCORSOOgni piscina <strong>di</strong> uso pubblico deve essere dotata <strong>di</strong> un presi<strong>di</strong>o <strong>di</strong> primo soccorso ad uso esclusivodei frequentatori; esso è costituito da un ambiente <strong>di</strong> almeno 9 metri quadrati adeguatamenteilluminato ed aerato, per consentire prestazioni <strong>di</strong> soccorso ad infortunati.Il locale <strong>di</strong> pronto soccorso dovrà essere dotato <strong>di</strong>:a) lavabo;b) rivestimento lavabile;c) lettino;d) arma<strong>di</strong>etto <strong>di</strong> pronto soccorso sud<strong>di</strong>viso in due parti <strong>di</strong> cui una contenente materiale per piccoliinterventi senza ausilio sanitario (garze, cotone idrofilo, bende sterili, <strong>di</strong>sinfettanti e pomate,ecc.), l’altra dovrà contenere materiali usabili solo dal me<strong>di</strong>co o personale qualificato(equipaggiamento chirurgico semplice, farmaci, siringhe, pallone Ambu, ecc.).L’utilizzo <strong>del</strong> materiale dovrà essere <strong>di</strong>sposto dal personale responsabilizzato e sempre presente(es. assistente ai bagnanti).Sull’arma<strong>di</strong>etto dovrà essere posto in modo ben visibile un cartello in<strong>di</strong>cante precise in<strong>di</strong>cazioniper reperire, in qualsiasi momento, personale sanitario qualificato.Il locale a<strong>di</strong>bito a primo soccorso deve essere chiaramente segnalato ed agevolmente accessibiledalla vasca e deve consentire la rapida e facile comunicazione con l’esterno attraverso percorsiagibili anche con l’impiego <strong>di</strong> lettighe.Le piscine <strong>di</strong> tipo collettivo dovranno essere dotate <strong>di</strong> un arma<strong>di</strong>etto <strong>di</strong> pronto soccorso, con lecaratteristiche sopra citate e posto in un luogo idoneo e <strong>di</strong> facile accesso.Art.57 - DOTAZIONE DI PERSONALE, DI ATTREZZATURE E MATERIALI (perimpianti collettivi o aperti al pubblico)28


Ai fini <strong>del</strong>l’igiene, <strong>del</strong>la sicurezza e <strong>del</strong>la funzionalità <strong>del</strong>le piscine s’in<strong>di</strong>viduano le seguenti figureprofessionali:a) responsabile <strong>del</strong>la piscina,b) assistente bagnanti,c) addetto agli impianti tecnologici,d) personale per le prestazioni <strong>di</strong> primo soccorso.- Il responsabile <strong>del</strong>la piscina risponde giuri<strong>di</strong>camente ed amministrativamente <strong>del</strong>la gestione<strong>del</strong>l’impianto.Durante il periodo <strong>di</strong> funzionamento <strong>del</strong>la piscina deve essere assicurata la presenza <strong>del</strong>responsabile o <strong>di</strong> altra persona all’uopo incaricata.- L’assistente bagnanti, abilitato alle operazioni <strong>di</strong> salvataggio e <strong>di</strong> primo soccorso ai sensi <strong>del</strong>lanormativa vigente, vigila gli spazi perimetrali intorno alla vasca.In ogni piscina dovrà essere assicurata la presenza continua <strong>di</strong> almeno un assistente bagnanti.Per gli impianti <strong>di</strong> uso pubblico dovrà comunque essere rispettato quanto prescrittodall’autorizzazione all’apertura.Nel periodo <strong>di</strong> utilizzazione <strong>del</strong>le vasche per corsi <strong>di</strong> addestramento, allenamento sportivo o gareè sufficiente la presenza al bordo vasca degli istruttori e/o allenatori , purché abilitati alleoperazioni <strong>di</strong> salvataggio e primo soccorso.- L’addetto agli impianti tecnologici ha il compito <strong>di</strong> garantire il corretto funzionamento degliimpianti.Il sopraccitato compito può essere assicurato anche con appositi contratti da <strong>di</strong>tte esterne chegarantiscano un pronto intervento.- Le prestazioni <strong>di</strong> primo soccorso devono essere assicurate, durante tutto il periodo <strong>di</strong>funzionamento <strong>del</strong>l’impianto, da personale <strong>del</strong>la piscina che dovrà essere all’uopo formato,attraverso uno specifico addestramento teorico-pratico, in ossequio alle vigenti <strong>di</strong>sposizioni inmateria sia nazionali che regionali.In a<strong>di</strong>acenza <strong>del</strong> bordo vasca devono essere posti a <strong>di</strong>sposizione, per un loro pronto impiego,salvagente regolamentari dotati <strong>di</strong> fune <strong>di</strong> recupero.Art.58 - GESTIONEIn tutti gli ambienti <strong>del</strong>la piscina, quoti<strong>di</strong>anamente, deve essere praticata una accurata pulizia conallontanamento <strong>di</strong> ogni rifiuto.Nella sezione per le attività natatorie e <strong>di</strong> balneazione e nei servizi igienici, in particolare nellezone con percorsi a pie<strong>di</strong> nu<strong>di</strong>, la pulizia, che deve estendersi anche alle superfici verticali, deveessere completata da una accurata <strong>di</strong>sinfezione giornaliera, utilizzando soluzioni <strong>di</strong>sinfettanti checorrispondano a requisiti <strong>di</strong> efficacia e <strong>di</strong> innocuità.Nei percorsi a pie<strong>di</strong> nu<strong>di</strong> è vietato l’uso <strong>di</strong> stuoie o tappeti <strong>di</strong> qualsiasi tipo.Ogni piscina deve essere dotata <strong>di</strong> attrezzature idonee alla pulizia <strong>del</strong> fondo e <strong>del</strong>le pareti <strong>del</strong>lavasca, a vasca piena, nonché <strong>di</strong> attrezzature per l’asportazione <strong>di</strong> materiali galleggianti.Nella piscina debbono essere collocati contenitori asportabili, per rifiuti soli<strong>di</strong>, in numeroadeguato.All’ingresso <strong>del</strong>l’impianto deve essere esposto, ben visibile, il regolamento relativo alcomportamento dei frequentatori.Questi, prima <strong>di</strong> accedere alle vasche, debbono sottoporsi ad accurata doccia.Nei percorsi a pie<strong>di</strong> nu<strong>di</strong> è obbligatorio per i frequentatori l’uso <strong>di</strong> zoccoli <strong>di</strong> legno o ciabattine <strong>di</strong>plastica o gomma; scarpette da ginnastica sono consentite solo al personale <strong>di</strong> servizio per usoesclusivo durante l’orario <strong>di</strong> lavoro.L’osservanza degli obblighi sopra descritti è demandata al responsabile <strong>del</strong>la piscina.Il responsabile <strong>del</strong>la gestione <strong>del</strong>la piscina deve curare la tenuta <strong>di</strong> un registro relativo a ciascunavasca <strong>del</strong>l’impianto.29


Detto registro deve essere quoti<strong>di</strong>anamente aggiornato, conservato all’interno <strong>del</strong>la piscina e<strong>di</strong>sponibile in caso <strong>di</strong> controllo e/o ispezione.In tale registro, oltre alle caratteristiche tecnico funzionali <strong>del</strong>l’impianto , devono essere riportati:la quantità totale giornaliera <strong>del</strong>le singole sostanze utilizzate per il trattamento <strong>del</strong>l’acqua o la<strong>di</strong>sinfezione <strong>del</strong>le superfici, le operazioni effettuate e la verifica <strong>di</strong> PH e Cloro libero da effettuare eregistrare ogni 3 ore <strong>di</strong> apertura.Per le piscine ad uso pubblico dovrà inoltre essere registrato il numero dei frequentatori.Art.59 - STABILIMENTI BALNEARIGli stabilimenti balneari sono soggetti ad autorizzazione sanitaria, rilasciata dal Sindaco, inconformità all'art. 194 <strong>del</strong> T.U.LL.SS., R.D. 27/7/1934, n. 1265 ed al DPR 24/7/l977, n. 616, oltrealla licenza <strong>di</strong> esercizio, anch’essa rilasciata dal Sindaco, ai sensi <strong>del</strong> DPR sopra citato.Gli stabilimenti balneari devono essere provvisti <strong>di</strong> cabine spogliatoio <strong>di</strong> almeno mq. 1 con porta,dotata <strong>di</strong> griglia <strong>di</strong> aerazione e mantenute in buone con<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong> pulizia.Ogni struttura deve <strong>di</strong>sporre <strong>di</strong> almeno un servizio igienico ed una doccia chiusa ogni 200 (ofrazione ) utenti, comunque separati per sesso, a <strong>di</strong>sposizione <strong>del</strong>la clientela.Per ogni persona deve essere assicurata una superficie minima <strong>di</strong> mq. 5.Il numero massimo <strong>di</strong> utenti ammissibili è definito dal rapporto tra la superficie <strong>del</strong>lo stabilimento(esclusi tutti gli spazi destinati a servizi, bar, luoghi <strong>di</strong> ristoro e quanto altro occorrente) e lasuperficie minima per ogni singola utenza.Gli stabilimenti devono <strong>di</strong>sporre <strong>di</strong> una cassetta <strong>di</strong> me<strong>di</strong>cazione, contenente: bende, garze e cotoneidrofilo, lacci emostatici, alcool e altro <strong>di</strong>sinfettante cutaneo, 10 siringhe sterili monouso, farmacianalettici in fiale per uso orale, ecc., come da <strong>di</strong>sposizioni vigenti.Gli scarichi idrici devono essere collegati o alla pubblica fognatura o ad altro sistema <strong>di</strong>smaltimento autorizzato secondo la normativa vigente.Gli stabilimenti esistenti, entro tre anni dalla data <strong>di</strong> entrata in vigore <strong>del</strong> presente regolamento,dovranno adottare le normative previste dai commi sopraccitati.Art.60 - PORTICCIOLI TURISTICII porticcioli turistici devono essere approvvigionati <strong>di</strong> acqua potabile e tutti i servizi devono essereallacciati alla fognatura comunale o altre sistema <strong>di</strong> smaltimento autorizzato in base allanormativa vigente.Dovranno essere dotati <strong>di</strong> servizi igienici e docce separati per sesso ed in numero adeguato allacapacità ricettiva; dovranno, altresì, essere <strong>di</strong>sponibili, lavelli per stoviglie e per bucato.Dovrà essere <strong>di</strong>sponibile un arma<strong>di</strong>etto <strong>di</strong> pronto soccorso, contenente materiale <strong>di</strong> primointervento, collocato in un locale idoneo.Dovranno essere <strong>di</strong>sponibili contenitori per olii lubrificanti usati, per residui <strong>di</strong> carburanti evernici, per liquami <strong>di</strong> sentina.Dovrà essere presente una piazzola <strong>di</strong> materiale lavabile ed impermeabile, <strong>di</strong>mensionata allastazza <strong>del</strong>le imbarcazioni, dotata <strong>di</strong> ca<strong>di</strong>toia e pozzetto <strong>di</strong> raccolta, per i lavaggi. Le acque <strong>di</strong>risulta dovranno essere smaltite in conformità alla normativa vigente.Nei bacini dei porticcioli deve essere assicurato un sistema <strong>di</strong> raccolta dei materiali galleggianti.Al fine <strong>di</strong> evitare la proliferazione <strong>di</strong> zanzare, i pneumatici usati come respingenti, dovranno averefori tali da evitare ristagni d’acqua al loro interno.Capitolo VI. Vigilanza sulle attività sanitarie30


Art.61 - VIGILANZA SULLE ATTIVITÀ SANITARIEL’attività <strong>di</strong> vigilanza sull’esercizio <strong>del</strong>le professioni sanitarie, <strong>del</strong>le professioni sanitarieausiliarie e <strong>del</strong>le arti ausiliarie <strong>del</strong>le professioni sanitarie è esercitata dai servizi <strong>del</strong> Dipartimento<strong>di</strong> Prevenzione <strong>del</strong>l’Azienda USL.L’attività <strong>di</strong> vigilanza comprende:- l’accertamento <strong>del</strong> possesso <strong>del</strong> titolo <strong>di</strong> abilitazione all’esercizio <strong>del</strong>le professioni e artiausiliarie;- la verifica <strong>del</strong>l’idoneità dei locali a<strong>di</strong>biti allo svolgimento <strong>del</strong>le attività sanitarie;- la verifica <strong>del</strong>l’idoneità <strong>del</strong>le attrezzature e <strong>del</strong>le procedure sotto il profilo igienico sanitario.Art.62 - STRUTTURE SANITARIE E SOCIOSANITARIE SOGGETTE ADAUTORIZZAZIONE SANITARIA.Sono soggette ad autorizzazione sanitaria le strutture classificate alle lettere a, b, c <strong>del</strong> comma 1, 2,3 e 4 <strong>del</strong>l’art. 8 ter <strong>del</strong> D.Lgs 502/92 così come riportato <strong>di</strong> seguito ” Le autorizzazioni sonorichieste per la costruzione <strong>di</strong> nuove strutture, all’adattamento <strong>di</strong> strutture già esistenti ad alla loro<strong>di</strong>versa utilizzazione, all’ampliamento o alla trasformazione nonché al trasferimento in altra sede<strong>di</strong> strutture già autorizzate per le seguenti tipologie.a) strutture che erogano prestazioni in regime <strong>di</strong> ricovero ospedaliero a ciclo continuativo o<strong>di</strong>urno per acuti;b) strutture che erogano prestazioni <strong>di</strong> assistenza specialistica <strong>di</strong> regime ambulatoriale, ivicomprese quelle riabilitative e <strong>di</strong> <strong>di</strong>agnostica strumentale e <strong>di</strong> laboratorio;c) strutture sanitarie e sociosanitarie che erogano prestazioni in regime residenziale a ciclocontinuativo o <strong>di</strong>urno.L’autorizzazione all’esercizio <strong>di</strong> attività sanitarie è, altresì, richiesta per gli stu<strong>di</strong> odontoiatrici,me<strong>di</strong>ci e <strong>di</strong> altre professioni sanitarie, ove attrezzati per erogare prestazioni <strong>di</strong> chirurgiaambulatoriale, ovvero procedure <strong>di</strong>agnostiche e terapeutiche <strong>di</strong> particolare complessità o checomportino un rischio per la sicurezza <strong>del</strong> paziente, in<strong>di</strong>viduati ai sensi <strong>del</strong> comma 4, nonché per lestrutture esclusivamente de<strong>di</strong>cate ad attività <strong>di</strong>agnostiche, svolte anche a favore <strong>di</strong> soggetti terzi.”Secondo il regolamento regionale n. 2 <strong>del</strong> 25 febbraio 2000, dovrà essere rilasciatal’autorizzazione alla realizzazione, così come prevista dagli art. 2 e 3 e successivamentel’autorizzazione all’esercizio <strong>del</strong>le attività sanitarie e sociosanitarie, così come previsto dagli art. 4e 5, <strong>del</strong>la suddetta <strong>di</strong>sposizione regionale.Le strutture sanitarie e socio-sanitarie dovranno avere i requisiti previsti dal DPCM <strong>del</strong>14/01/1997.Art.63 - REQUISITI STRUTTURALI DEGLI STUDI PROFESSIONALI.Gli stu<strong>di</strong> professionali, nei quali il professionista esercita la propria attività, singolarmente o informa associata, non sono soggetti ad autorizzazione sanitaria.Per quanto riguarda i requisiti strutturali dovranno avere accesso in<strong>di</strong>pendente, essere costituiti daalmeno un locale <strong>di</strong> visita, una sala <strong>di</strong> attesa e un servizio igienico, facilmente fruibile da parte deiutenti o clienti, dotato <strong>di</strong> antibagno (come nei casi previsti per l’e<strong>di</strong>lizia civile).I locali <strong>di</strong> visita e le sale <strong>di</strong> attesa devono avere una superficie minima rispettivamente <strong>di</strong> mq. 12 e<strong>di</strong> mq. 9.Le superfici riportate sono quelle da considerarsi minime; possono essere richiesi incrementi inbase alla tipologia <strong>del</strong>le prestazioni effettuate, nonché dal numero dei professionisti che viesercitano.Devono essere, comunque, rispettare i requisiti <strong>di</strong> illuminazione ed areazione previsti per i vani <strong>di</strong>civile abitazione.31


I pavimenti devono essere lisci e realizzati in materiale impermeabile.L’altezza minima dei locali non dovrà essere inferiore a m. 2,70 e non inferiore a m. 2,40 per wc espogliatoi.I locali per visita devono essere dotati, ove necessario, <strong>di</strong> lavabo con apertura <strong>del</strong> rubinetto acomando non manuale.Art.64 - FARMACIE.I locali destinati a farmacia devono essere sufficientemente spaziosi e mantenuti in ottimecon<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong> or<strong>di</strong>ne e pulizia.I banchi <strong>di</strong> preparazione devono essere dotati <strong>di</strong> cappa per la raccolta <strong>di</strong> vapore, collegata ad uncondotto autonomo <strong>di</strong> esalazione con le caratteristiche previste all’art. 26 <strong>del</strong> presenteRegolamento.Il magazzino-deposito dei farmaci può essere ubicato anche in locali sotterranei nei quali, conmezzi naturali o artificiali, siano assicurate con<strong>di</strong>zioni microclimatiche favorevoli alla buonaconservazione dei farmaci.Sempre ai fini <strong>di</strong> una corretta conservazione dei me<strong>di</strong>cinali, la farmacia deve essere dotata <strong>di</strong> unsufficiente numero <strong>di</strong> frigoriferi ed arma<strong>di</strong> termostatici, in ottemperanza alle in<strong>di</strong>cazioni <strong>del</strong>lavigente Farmacopea Ufficiale e successive mo<strong>di</strong>fiche.Art.65 - REQUISITI IGIENICO SANITARI PER ATTIVITA’ DI PARRUCCHIEREREQUISITI STRUTTURALII locali devono avere un’altezza <strong>di</strong> almeno m. 2,70; l’altezza <strong>di</strong> m. 2,40 potrà essere accettataesclusivamente per bagni, corridoi, ripostigli e, comunque, nei locali in cui non sia prevista lapresenza continuativa <strong>di</strong> persone.Il pavimento deve essere costruito con materiale compatto, impermeabile e lavabile, tale dapermettere la pulizia e la <strong>di</strong>sinfezione completa.Le pareti fino all’altezza <strong>di</strong> m. 1,50 devono essere rivestite con materiale liscio, lavabile e<strong>di</strong>mpermeabile.Ogni esercizio deve <strong>di</strong>sporre <strong>di</strong> almeno un servizio igienico a <strong>di</strong>sposizione anche <strong>del</strong> pubblico,munito <strong>di</strong> vaso ad occlusione idraulica e lavabo, <strong>di</strong>stributore <strong>di</strong> sapone liquido e asciugamani aperdere.Se l’attività è per uomo e per donna e se ci sono <strong>di</strong>pendenti va previsto un secondo bagno;eventuali deroghe saranno valutate <strong>di</strong> volta in volta dal Servizio <strong>di</strong> Igiene Pubblica in base allacomplessità <strong>del</strong>la struttura e/o <strong>del</strong>l’esistenza <strong>di</strong> vincoli urbanistici.Il locale deve essere fornito <strong>di</strong> acqua corrente calda e fredda.Per quanto attiene alla sicurezza degli impianti elettrici si rimanda ai contenuti <strong>del</strong>la L. 46/90 e <strong>del</strong>regolamento <strong>di</strong> applicazione, DPR n. 447/91.Le attività <strong>di</strong> cui al presente regolamento, possono essere svolte presso il domicilio <strong>del</strong>l’esercente acon<strong>di</strong>zione che i locali in cui vengono esercitate rispettino i requisiti sopraccitati e siano <strong>di</strong>stintidai locali a<strong>di</strong>biti ad abitazione civile, dotati <strong>di</strong> accesso in<strong>di</strong>pendente dall’esterno e <strong>di</strong> serviziigienici ad uso esclusivo <strong>del</strong> laboratorio.Di norma va perseguito l’abbattimento <strong>del</strong>le barriere architettoniche; eventuali deroghe sarannovalutate in base a vincoli urbanistici.In riferimento ai requisiti strutturali, le norme regolamentari saranno applicate in occasione <strong>di</strong>autorizzazioni per avvio <strong>di</strong> nuova attività, trasferimento in nuovi locali o ampliamento <strong>di</strong> superficie<strong>del</strong>l’attività esistente.REQUISITI FUNZIONALI ORGANIZZATIVIIl titolare <strong>del</strong>la autorizzazione ha l’obbligo e la responsabilità <strong>del</strong>l’osservanza <strong>del</strong>le seguenti normeigieniche anche se la loro applicazione è affidata a personale <strong>di</strong>pendente.32


I locali ed ogni oggetto che ne costituisce l’arredo devono essere mantenuti in stato <strong>di</strong> massimapulizia e <strong>di</strong>sinfettati perio<strong>di</strong>camente.La spazzatura dovrà essere raccolta in contenitori impermeabili con coperchio e conservata per ilperiodo strettamente necessario nel retrobottega, o perlomeno in apposito mobiletto all’uopodestinato.Il materiale <strong>di</strong> pulizia e i solventi volatili ed infiammabili devono essere conservati in apposito edesclusivo mobiletto.Gli esercizi devono essere dotati <strong>di</strong> un contenitore chiu<strong>di</strong>bile, lavabile e <strong>di</strong>sinfettabile per labiancheria usata e <strong>di</strong> un arma<strong>di</strong>etto per la biancheria pulita.Tutti gli esercizi devono essere forniti <strong>di</strong> asciugamani e biancheria a perdere o in quantitàsufficiente da poter essere cambiata ad ogni persona.Prima <strong>di</strong> iniziare ciascun servizio ed al termine <strong>di</strong> esso, l’operatore deve lavarsi accuratamente lemani.Per l’applicazione <strong>di</strong> tinture o altro materiale a potenziale rischio tossico e/o allergizzante dovràmunirsi <strong>di</strong> guanti.Per motivi igienici non dovranno effettuarsi prestazioni <strong>di</strong> taglio su capelli non sufficientementepuliti; in ogni caso, le forbici utilizzate per il taglio dei capelli necessitano <strong>del</strong>le normali operazioni<strong>di</strong> pulizia e trattamenti <strong>di</strong> <strong>di</strong>sinfezione.Per quanto riguarda le lame per rasoio, a qualunque uso siano <strong>di</strong>rette, devono essererigorosamente monouso.Gli strumenti potenzialmente taglienti non monouso (forbici per pe<strong>di</strong>cure-manicure, pinzette persopracciglia, ecc.) devono essere <strong>di</strong>sinfettati ogni qualvolta si usino con soluzione iodata al 2% per30 minuti.Pettini e spazzole vanno tenuti puliti e vanno, comunque, lavati e <strong>di</strong>sinfettati (sempre con soluzioneiodata al 2% per 15 minuti) almeno 1 volta a settimana.Tinture, fissativi ed altri preparati impiegati non devono contenere sostanze tossiche o nocive allasalute.Le tinture devono rispondere ai requisiti prescritti dal D.M. 18.06.76 e successive mo<strong>di</strong>ficazioni.Trattamenti con UVA (raggi ultravioletti) sono inefficaci; ogni mezzo <strong>di</strong> <strong>di</strong>sinfezione <strong>di</strong>verso daquello previsto con soluzione iodata sarà valutato dal Servizio <strong>di</strong> Igiene Pubblica.Art.66 - REQUISITI IGIENICO SANITARI PER ATTIVITA’ DI ESTETICA.REQUISITI STRUTTURALEI locali devono avere un’altezza <strong>di</strong> almeno m. 2,70; l’altezza <strong>di</strong> m. 2,40 potrà essere accettataesclusivamente per bagni corridoi ripostigli, in locali ove non sia prevista la presenza continuativa<strong>di</strong> persone, adeguatamente ventilati ed illuminati.Pavimento <strong>di</strong> superficie unita e lavabile, pareti <strong>di</strong> materiale liscio, facilmente lavabile fino ad unaaltezza <strong>di</strong> m. 2 dal pavimento.Ogni esercizio deve avere a <strong>di</strong>sposizione un servizio igienico ad uso esclusivo <strong>del</strong>l’attività,utilizzabile sia dall’utenza che dal personale addetto con un numero massimo <strong>di</strong> tre compreso iltitolare.Un servizio igienico ad uso esclusivo <strong>del</strong>l’utenza e servizi igienici (WC, spogliatoi, docce) per ilpersonale, calcolato per le attività con un numero <strong>di</strong> addetti compreso il titolare maggiore <strong>di</strong> 3.Uno o più spogliatoi ricavabili, nelle attività con numero <strong>di</strong> addetti fino a 3, nell’antibagno purchélo stesso abbia superficie non inferiore a mq. 1 per addetto; lo spazio deve essere <strong>del</strong>imitato atutt’altezza <strong>del</strong>lo spazio WC, lavabo fisso con acqua corrente potabile calda e fredda, arredamento<strong>di</strong> facile pulizia, arma<strong>di</strong> per biancheria pulita, contenitori impermeabili con chiusura a pedale perla spazzatura.33


Per l’attività è ammessa la sud<strong>di</strong>visione degli ambienti <strong>di</strong> lavoro in spazi <strong>di</strong> <strong>di</strong>mensioni minime <strong>di</strong>m. 2 x 2, a mezzo <strong>di</strong> pareti mobili <strong>di</strong> altezza non inferiore a m. 2 e con superficie liscia e lavabileanche verso eventuali corridoi d'accesso e/o <strong>di</strong>simpegno.REQUISITI FUNZIONALI ORGANIZZATIVIGli ambienti <strong>di</strong> lavoro, le apparecchiature, gli arre<strong>di</strong>, la biancheria e gli utensili, devono esseresottoposti ad accurate operazioni <strong>di</strong> pulizia.Il titolare <strong>del</strong>la autorizzazione ha l’obbligo e la responsabilità <strong>del</strong>l’osservanza <strong>del</strong>le seguenticarenze igieniche anche se la loro applicazione è affidata a personale <strong>di</strong>pendente.I locali ed ogni oggetto che ne costituisce l’arredo devono essere mantenuti in stato <strong>di</strong> massimapulizia e <strong>di</strong>sinfettati perio<strong>di</strong>camente.La spazzatura posta in contenitori dovrà essere conservata per il periodo strettamente necessarionel retrobottega.Il materiale <strong>di</strong> pulizia e i solventi volatili ed infiammabili devono essere conservati in apposito edesclusivo mobiletto.Gli aghi che a qualsiasi fine perforano la cute devono essere monouso o sterilizzati con mezzi fisicidopo ogni impiego.Gli aghi e gli strumenti taglienti (forbici, rasoi, etc.) che vengono a contatto con superfici cutaneeintegre o lese e/o con annessi cutanei devono essere monouso o sterilizzati dopo l’uso con mezzifisici.Prima <strong>del</strong>la pulizia è necessario porre gli strumenti per 30 minuti in una soluzione iodata al 2%.Trattamento con UVA(raggi ultravioletti) sono inefficaci; ogni mezzo <strong>di</strong> <strong>di</strong>sinfezione <strong>di</strong>verso daquello previsto con soluzione iodata, sarà valutato dal Servizio Igiene Pubblica.La biancheria dovrà essere pulita per mezzo <strong>di</strong> lavatrici che raggiungano la temperatura <strong>di</strong> 90 °Cper almeno 15 minuti.Per i tessuti sintetici che non sopportano le temperature elevate, si può ricorrere all'immersione in<strong>di</strong>sinfettanti chimici (per esempio gluteraldeide), è comunque preferibile l’utilizzo <strong>di</strong> biancheriamonouso.Il personale deve indossare una sopraveste pulita, lavarsi le mani prima <strong>di</strong> ogni servizio.L’esercizio <strong>del</strong>l’attività <strong>di</strong> estetista è subor<strong>di</strong>nato all’utilizzo <strong>del</strong>le apparecchiature <strong>di</strong> cui all’elencoallegato alla L. 04.01.90 n. 1.34


TITOLO IIIGIENE DELL’AMBIENTECapitolo I. Suolo, Sottosuolo e AcquaArt.67 - CAVEPer le aree estrattive esistenti, sono valide le <strong>di</strong>sposizioni e le procedure <strong>di</strong> cui alla L.R. n. 2 <strong>del</strong> 3gennaio 2000 e successive mo<strong>di</strong>ficazioni.Nelle aree interessate da attività estrattiva <strong>di</strong>smessa o abbandonata è consentita la riattivazione (aisoli fini <strong>del</strong>la ricomposizione ambientale), secondo le procedure stabilite dalle <strong>di</strong>sposizioni regionalivigenti.Art.68 - POZZIE’ vietata la perforazione <strong>di</strong> pozzi in una fascia <strong>di</strong> rispetto <strong>di</strong> m. 300 misurata dal limite <strong>del</strong> terreno<strong>di</strong> proprietà demaniale.L’escavazione <strong>di</strong> nuovi pozzi, al <strong>di</strong> fuori <strong>di</strong> quanto previsto al predetto comma 1, deve esseresoggetta ad autorizzazione in regime <strong>di</strong> concessione ai sensi <strong>del</strong>la L. 36 <strong>del</strong> 5 gennaio 1994 e <strong>del</strong>D.P.R. 238 <strong>del</strong> 18 febbraio 1999. Le domande <strong>di</strong> cui al comma precedente, da presentarsi secondomodalità stabilite dall’amministrazione competente, devono rispettare quanto previsto dallanormativa regionale vigente.L’amministrazione competente nei casi <strong>di</strong> rilascio <strong>di</strong> nuova concessione <strong>di</strong> derivazione <strong>di</strong> acquesotterranee, impone al richiedente la verifica <strong>di</strong> attuazione <strong>del</strong>l’utenza tramite altra fonte <strong>di</strong>approvvigionamento qualora esistente.Art.69 - LAGHETTI DI ACCUMULOSono vietate le opere <strong>di</strong> sbarramento e derivazione dei corsi d’acqua e comunque <strong>di</strong> accumulo <strong>di</strong>acque per la realizzazione <strong>di</strong> nuovi laghetti. Ai sensi <strong>del</strong>l’art. 1 comma 3 <strong>del</strong> D.P.R. 238 <strong>del</strong> 18Febbraio 1999 è consentita la sola raccolta <strong>del</strong>le acque piovane provenienti dai tetti, in cisterne concapacità massima <strong>di</strong> accumulo <strong>di</strong> mc. 200.Capitolo II. Disciplina degli scarichiArt.70 - SCARICHIGli scarichi <strong>di</strong> cui all’art. 2 lettera b) <strong>del</strong> D.L.vo 11 Maggio 1999 n. 152 sono regolati nel <strong>Comune</strong><strong>di</strong> <strong>Castiglione</strong> <strong>del</strong> <strong>Lago</strong> dalle norme <strong>del</strong> predetto D.L.vo e successive mo<strong>di</strong>ficazioni ed integrazioni,da quelle regionali <strong>di</strong> attuazione e dalle seguenti <strong>di</strong>sposizioni.Art.71 - CLASSIFICAZIONE ACQUE REFLUE DOMESTICHE35


Ai sensi <strong>del</strong> D.L.vo 152/99 per acque reflue domestiche si intendono quelle provenienti dainse<strong>di</strong>amenti <strong>di</strong> tipo residenziale, alberghieri, turistici, ricreativi, sanitari, commerciali e sportivi eda servizi (barbieri, parrucchieri, istituti <strong>di</strong> bellezza, scuole, mense, cucine) purché derivanti dalmetabolismo umano e dalle attività domestiche o ad esse assimilate, come in<strong>di</strong>cate dalle normativeregionali.Salvo quanto previsto dall’art. 38 <strong>del</strong> D.L.vo 11/05/1999 n. 152 o dalla normativa regionale, sonoassimilate alle acque reflue domestiche, ai fini <strong>del</strong>la <strong>di</strong>sciplina degli scarichi e <strong>del</strong>le autorizzazioni,le acque reflue provenienti da:a) imprese de<strong>di</strong>te esclusivamente alla coltivazione <strong>del</strong> fondo ed alla silvicoltura;b) imprese de<strong>di</strong>te all’allevamento <strong>di</strong> bestiame che <strong>di</strong>spongano <strong>di</strong> almeno 1 Ha. <strong>di</strong> terrenoagricolo, funzionalmente connesso con le attività <strong>di</strong> allevamento e coltivazione <strong>del</strong> fondo, perogni 340 Kg. <strong>di</strong> azoto presente negli effluenti <strong>di</strong> allevamento prodotti in un anno, stabilito conle modalità <strong>di</strong> calcolo <strong>di</strong> cui alla tabella 6 allegato 5 <strong>del</strong> D.L.vo n. 152/99;c) imprese de<strong>di</strong>te all’attività <strong>di</strong> cui ai punti a) e b) che esercitano anche attività <strong>di</strong> trasformazioneo valorizzazione <strong>del</strong>le produzioni agricole inserite, con carattere <strong>di</strong> normalità ecomplementarietà funzionale, nel ciclo produttivo aziendale le cui materie prime derivano peralmeno 2/3 dal ciclo produttivo aziendale, <strong>di</strong> cui si abbia a qualunque titolo la <strong>di</strong>sponibilità;d) impianti <strong>di</strong> acquicoltura e <strong>di</strong> piscicoltura che <strong>di</strong>ano luogo a scarichi e si caratterizzino per unadensità <strong>di</strong> allevamento pari o inferiore ad 1 Kg. per metro quadrato <strong>di</strong> specchio d’acqua o incui venga utilizzata una portata pari o inferiore a 50 litri al secondo.Art.72 - SCARICO IN PUBBLICA FOGNATURA DI ACQUE REFLUE DOMESTICHEL’immissione <strong>di</strong> acque reflue in pubblica fognatura è sempre consentita purché:a - le acque nere siano opportunamente canalizzate con tubature separate per acque bianche enere;b - la conduttura <strong>del</strong>le acque bianche raggiunga <strong>di</strong>rettamente la fognatura comunale o altroricettore consentito;c - venga realizzato, nel punto <strong>di</strong> congiunzione <strong>del</strong>le canalizzazioni predette con quella comunale,un pozzetto in muratura o calcestruzzo opportunamente sezionato, coperto con chiusino inghisa e tale da consentire i campionamenti <strong>del</strong>le acque;d - le acque nere siano sottoposte ad adeguato trattamento in fossa tipo imhoff avente le<strong>di</strong>mensioni e le caratteristiche fissate dal Comitato dei Ministri per la tutela <strong>del</strong>le acquedall’inquinamento nell’allegato 5, punto 4 <strong>del</strong>la <strong>del</strong>ibera <strong>del</strong> 4 febbraio 1977;Art.73 - SCARICHI ACQUE REFLUE DOMESTICHE SUL SUOLOLo scarico sul suolo o negli strati superficiali <strong>del</strong> suolo è consentito nei seguenti casi:a) scaricatori <strong>di</strong> piena <strong>del</strong>le reti fognarie;b) per scarichi <strong>di</strong> acque reflue domestiche, per le quali sia accertata l’impossibilità a recapitare<strong>di</strong>rettamente in corpi idrici superficiali, anche in relazione <strong>del</strong>l’eccessiva onerosità a fronte deibenefici ambientali conseguibili, o <strong>di</strong> realizzare uno dei sistemi <strong>di</strong> cui al successivo punto d), acon<strong>di</strong>zione che siano rispettati i limiti <strong>del</strong>la tab. 4 <strong>del</strong>l’allegato 5 <strong>del</strong> D.L.vo 152/99 e,successivamente, quelli stabiliti dalle Regioni ai sensi <strong>del</strong>l’art. 28 comma 2;c) per gli scarichi <strong>di</strong> acque reflue domestiche <strong>di</strong> nuclei abitativi inferiori a 50 vani o 5.000 mc. e,ad una ricettività inferiore a 50 posti se trattasi <strong>di</strong> attività alberghiera, turistica, scolastica,ricreativa, sportiva, <strong>di</strong> servizio, alle seguenti con<strong>di</strong>zioni:- quando la fognatura pubblica sia situata ad una <strong>di</strong>stanza superiore a m. 200 oppure quandonon sia possibile accedervi anche se situata a <strong>di</strong>stanza inferiore;- si tratti <strong>di</strong> liquami domestici provenienti dall’interno <strong>del</strong>le abitazioni, con esclusione <strong>del</strong>leacque meteoriche e dei rifiuti liqui<strong>di</strong> <strong>di</strong> attività artigianali e produttive <strong>di</strong> qualsiasi tipo;36


- sia attuato un trattamento <strong>di</strong> chiarificazione con vasche settiche <strong>di</strong> tipo imhoff;- il liquame chiarificato venga smaltito per <strong>di</strong>spersione sul suolo tramite sub-irrigazione, pozziassorbenti, fitodepurazione, o, nel caso <strong>di</strong> terreni poco permeabili, facendo ricorso allapercolazione;- tutte le opere dovranno essere conformi alle prescrizioni in<strong>di</strong>cate nell’allegato 5 <strong>del</strong>la<strong>del</strong>ibera 4 febbraio 1977 <strong>del</strong> Comitato dei Ministri.Art.74 - SCARICHI DI ACQUE REFLUE DOMESTICHE IN ACQUE SUPERFICIALIGli scarichi <strong>di</strong> effluenti domestici in acque superficiali sono sempre ammessi quando, me<strong>di</strong>anteapposito impianto <strong>di</strong> depurazione, siano sottoposti ad un trattamento appropriato in conformità conl’allegato 5) <strong>del</strong> D.L.vo 152/99, nel rispetto dei limiti e <strong>del</strong>le prescrizioni imposte dalle <strong>di</strong>sposizioniregionali.Per inse<strong>di</strong>amenti superiori a duemila abitanti equivalenti dovranno essere rispettati i limiti <strong>del</strong>latabella 1) e, in aree sensibili, quelli <strong>del</strong>la tabella 2) <strong>del</strong>l’allegato 5) <strong>del</strong> D.L.vo 152/99.Art.75 - CLASSIFICAZIONE ACQUE REFLUE URBANEPer acque reflue urbane si intendono quelle provenienti da pubbliche fognature <strong>di</strong> centri abitati,costituite da reflui domestici od il miscuglio <strong>di</strong> questi con quelli industriali ed eventualmente con leacque meteoriche <strong>di</strong> <strong>di</strong>lavamento.Art.76 - SMALTIMENTO ACQUE REFLUE URBANELo smaltimento <strong>del</strong>le acque reflue urbane, ai sensi <strong>del</strong> D.L.vo 152/99 è subor<strong>di</strong>nato al rispetto deilimiti e <strong>del</strong>le prescrizioni <strong>di</strong> cui ai precedenti artt. 73 e 74 o, nel caso convoglino anche acquereflue industriali, al rispetto dei limiti <strong>di</strong> cui alla tabella 3 allegato 5 in caso <strong>di</strong> recapito in acquesuperficiali, o ai limiti <strong>di</strong> cui alla tabella 4 allegato 5 se hanno recapito sul suolo con le modalità <strong>di</strong>cui all’art. 73 lettera b) .Art.77 - REALIZZAZIONE DELL’IMPIANTO DI DEPURAZIONEPer la realizzazione <strong>del</strong>l’impianto <strong>di</strong> depurazione è richiesta la <strong>di</strong>sponibilità ed il vincolo <strong>di</strong> unasuperficie continua <strong>di</strong> terreno, sgombra <strong>di</strong> inse<strong>di</strong>amenti, non inferiore a:- mq. 800 se l’effluente proviene da inse<strong>di</strong>amenti aventi un volume non superiore a mc. 20.000;- mq. 1.100 se l’effluente proviene da inse<strong>di</strong>amenti aventi un volume non superiore a mc. 30.000- ulteriore mq. 300 per ogni 10.000 mc. o frazione <strong>di</strong> esso in più.Tali vincoli non si applicano per impianti compatti o comunque privi <strong>di</strong> vasche a cielo aperto, <strong>di</strong>norma previsti per piccoli centri abitati.Art.78 - SCARICHI DI INSEDIAMENTI ADIBITI AD ATTIVITA’ SANITARIGli scarichi degli inse<strong>di</strong>amenti a<strong>di</strong>biti ad attività sanitaria, qualora derivino da reparti specializzatiper malattie infettive, debbono sempre ed in ogni caso essere sottoposti a trattamento <strong>di</strong> apposita<strong>di</strong>sinfezione.Art.79 - CLASSIFICAZIONE ACQUE REFLUE INDUSTRIALIPer acque reflue industriali si intendono quelle scaricate da attività produttive, commerciali e <strong>di</strong>servizi, <strong>di</strong>verse dalle acque reflue domestiche o assimilate.37


Art.80 - IMMISSIONE DEGLI SCARICHI INDUSTRIALI IN PUBBLICA FOGNATURAGli scarichi <strong>di</strong> acque reflue industriali possono essere allacciate alla pubblica fognatura nelrispetto dei limiti <strong>di</strong> cui alla tab. 3 allegato 5 <strong>del</strong> D.L.vo 152/99 o, in presenza <strong>del</strong> depuratorefinale, nel rispetto dei limiti e <strong>del</strong>le prescrizioni stabiliti dall’Ente gestore <strong>del</strong>l’impianto.In deroga ai limiti <strong>di</strong> cui alla tab. 3 allegato 5 <strong>del</strong> D.L.vo 152/99, possono essere allacciati allapubblica fognatura con impianto <strong>di</strong> depurazione terminale, le seguenti tipologie <strong>di</strong> scarichi:1) - Lavanderie ubicate in centri o nuclei abitati, al servizio <strong>di</strong> privati citta<strong>di</strong>ni, i cui rifiuti liqui<strong>di</strong>derivino esclusivamente dai servizi igienici e da lavatrici ad umido con uso <strong>di</strong> detergentibiodegradabili ed altri prodotti comunemente usati per i lavaggi degli indumenti;2) - Officine meccaniche ed autolavaggi a con<strong>di</strong>zione che gli scarichi vengano preventivamentetrattati con vasca <strong>di</strong> se<strong>di</strong>mentazione ed impianto <strong>di</strong> <strong>di</strong>soleazione dotato <strong>di</strong> filtro finale;3) - Attività produttive che <strong>di</strong>ano luogo a reflui <strong>di</strong> natura organica, con esclusione dei frantoioleari, che siano comunque conformi alla suddetta tab. 3 per le sostanze <strong>di</strong> cui alla tab. 5 <strong>del</strong>D.L.vo 152/99 e che in relazione alla qualità e quantità, siano compatibili con il buonfunzionamento <strong>del</strong>l’impianto <strong>di</strong> depurazione terminale;4) - I suddetti inse<strong>di</strong>amenti produttivi, ai fini <strong>del</strong>l’autorizzazione, dovranno presentare un refertoanalitico <strong>del</strong>lo scarico ed installare un pozzetto <strong>di</strong> campionamento a valle dei relativi impianti<strong>di</strong> pretrattamento, al fine <strong>di</strong> poter effettuare i controlli ed i prelievi necessari a verificare ilrispetto <strong>del</strong>le prescrizioni contenute nel presente articolo. A tal fine tutti gli allacci, esistenti o<strong>di</strong> nuova costruzione, dovranno essere comunicati all’ARPA.5) - Il mancato rispetto <strong>del</strong>le suddette con<strong>di</strong>zioni comporterà la revoca <strong>del</strong>le autorizzazionirilasciate in deroga.Art.81 - SCARICO DI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI IN CORPI D’ACQUASUPERFICIALI O SUL SUOLO (Art. 29 Lettere “c” e “d” <strong>del</strong> D.L.vo 152/99)L’immissione <strong>del</strong>le acque reflue provenienti da inse<strong>di</strong>amenti industriali è ammessa, ove siaaccertata l’impossibilità <strong>di</strong> recapitare <strong>di</strong>rettamente in corpi idrici superficiali o in pubblicafognatura, anche in relazione <strong>del</strong>l’eccessiva onerosità a fronte dei benefici ambientali conseguibili,purché:1) - le acque siano opportunamente canalizzate con tubature separate per le acque bianche e perquelle nere;2) - la condotta <strong>del</strong>le acque bianche raggiunga <strong>di</strong>rettamente il corpo idrico o la scolina <strong>del</strong> terreno;3) - venga realizzato, prima <strong>del</strong>l’immissione nel corpo idrico o sul suolo, un pozzetto per ilcampionamento, secondo le modalità <strong>di</strong> cui all’art. 80 punto 4;4) - le acque nere abbiano acquisito i limiti <strong>di</strong> accettabilità <strong>di</strong> cui alla tab. 3 allegato 5 <strong>del</strong> D.L.vo152/99 e successive mo<strong>di</strong>ficazioni ed integrazioni, qualora abbiano recapito in acquesuperficiali;5) - le acque nere abbiano acquisito i limiti <strong>di</strong> cui alla tabella 4 allegato 5 <strong>del</strong> suddetto D.L.voqualora abbiano recapito sul suolo.6) - lo scarico <strong>di</strong> acque provenienti dalla lavorazione <strong>di</strong> rocce naturali nonché dagli impianti <strong>di</strong>lavaggio <strong>del</strong>le sostanze minerali, previa adeguata se<strong>di</strong>mentazione, purché i relativi fanghisiano costituiti esclusivamente da acqua ed inerti naturali e non comportino danneggiamento<strong>del</strong>le falde acquifere o instabilità dei suoli;Art.82 - SCARICO DI ACQUE REFLUE DOMESTICHE IN AREE PERINSEDIAMENTI PRODUTTIVI38


Qualora nell’ambito <strong>del</strong>l’inse<strong>di</strong>amento produttivo vi siano scarichi derivanti da servizi igienici,mense o abitazioni, gli stessi seguono il regime giuri<strong>di</strong>co <strong>di</strong> quelli industriali quando sono a questicollegati.Viceversa, quanto tali scarichi sono separati, seguono la normativa prevista per le acque refluedomestiche.Per i nuovi inse<strong>di</strong>amenti produttivi, gli scarichi dei servizi igienici dovranno essere <strong>di</strong> normaconvogliati separatamente da quelli <strong>di</strong> origine industriale.Art.83 - REALIZZAZIONE DELL’IMPIANTO DI DEPURAZIONE PER INSEDIAMENTIPRODUTTIVI.Per la realizzazione <strong>del</strong>l’impianto <strong>di</strong> depurazione è richiesta la <strong>di</strong>sponibilità ed il vincolo <strong>di</strong> unasuperficie continua <strong>di</strong> terreno sgombra da inse<strong>di</strong>amenti, vincolata ad esclusivo uso <strong>del</strong>l’impianto <strong>di</strong>depurazione e sita ad almeno 100 metri da qualsiasi altro inse<strong>di</strong>amento, opportunamente recintatae dotata <strong>di</strong> accesso carrabile.Dovrà inoltre essere posta in opera una idonea barriera a mezzo <strong>di</strong> alberi a fogliame persistente eda rapido sviluppo.Tale vincolo non si applica per piccoli impianti compatti, comunque privi <strong>di</strong> vasche a cielo aperto.Art.84 - RICHIESTA AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICOTutti gli scarichi dovranno essere preventivamente autorizzati.La richiesta <strong>di</strong> autorizzazione allo scarico, ove prevista, è obbligatoria e <strong>di</strong> norma contestuale conla richiesta <strong>di</strong> abitabilità/agibilità dei fabbricati o complessi e<strong>di</strong>lizi a qualsiasi uso a<strong>di</strong>biti, checomportino la produzione <strong>di</strong> rifiuti liqui<strong>di</strong>.Tale richiesta, ai sensi <strong>del</strong>l’art. 45 <strong>del</strong> D.L.vo 152/99 deve essere presentata al <strong>Comune</strong> per gliscarichi in pubblica fognatura: per le acque reflue domestiche tale obbligo si esaurisce con larichiesta <strong>di</strong> allaccio.Dovranno altresì essere presentate al <strong>Comune</strong> le richieste <strong>di</strong> autorizzazione allo scarico in acquesuperficiali e quelle sul suolo (art. 29 lett. c - d <strong>del</strong> D.L.vo 152/99), ai sensi <strong>del</strong> D.G.R. 4/4/2000 n.403.Quanto sopra potrà essere mo<strong>di</strong>ficato dalla Regione nell’ambito <strong>del</strong>le competenze proprie, tramiteprovve<strong>di</strong>menti generali attuativi <strong>del</strong> D.L.vo 11/05/1999 n. 152.Art.85 - DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA RICHIESTA DIAUTORIZZAZIONE ALLO SCARICOAlle richieste <strong>di</strong> autorizzazione allo scarico <strong>di</strong> cui all’art. precedente, dovrà essere allegata intriplice copia la suddetta documentazione:a) scarico <strong>di</strong> acque reflue industriali in acque superficiali, in pubblica fognatura e sul suolo (art.29 lett. c e d <strong>del</strong> D.L.vo 152/99):- in<strong>di</strong>cazione <strong>del</strong>le caratteristiche qualitative e quantitative <strong>del</strong>lo scarico, <strong>del</strong>la tipologia <strong>di</strong>corpo idrico ricettore, <strong>del</strong> punto <strong>di</strong> prelievo ai fini <strong>del</strong> controllo, <strong>del</strong>la quantità <strong>di</strong> acqueutilizzate annualmente nel ciclo produttivo e relativa provenienza;- descrizione <strong>del</strong> sistema complessivo <strong>di</strong> scarico e <strong>del</strong>le operazioni ad esso funzionalmenteconnesse, <strong>del</strong>l’eventuale sistema <strong>di</strong> misurazione <strong>di</strong> flusso degli scarichi ove richiesto;- in<strong>di</strong>cazione dei mezzi tecnici e <strong>del</strong>le sostanze impiegate nel processo produttivo e nei sistemi<strong>di</strong> scarico, nonché dei sistemi <strong>di</strong> depurazione utilizzati;- ove nel processo produttivo vengano impiegate le sostanze <strong>di</strong> cui alla tab. 3A <strong>del</strong>l’allegato 5<strong>del</strong> D.L.vo 152/99, dovrà essere in<strong>di</strong>cata la capacità <strong>di</strong> produzione, la eventuale presenza<strong>del</strong>le stesse nello scarico ed il fabbisogno orario <strong>di</strong> acqua per ogni processo produttivo: la39


capacità <strong>di</strong> produzione deve essere riferita alla massima capacità oraria per il numeromassimo <strong>di</strong> ore lavorative giornaliere e per il numero massimo <strong>di</strong> giornate lavorative;- planimetria <strong>del</strong>lo stabilimento, <strong>del</strong>le fognature e <strong>del</strong> depuratore comprensiva <strong>di</strong> grafico <strong>del</strong>depuratore finale;b) scarico <strong>di</strong> acque reflue domestiche o urbane in acque superficiali o sul suolo (art. 29 lett. c <strong>del</strong>D.L.vo 152/99):- dovrà essere presentata la documentazione <strong>di</strong> cui al punto precedente, ad esclusione <strong>del</strong>leinformazioni sul ciclo produttivo, con in<strong>di</strong>cazione degli eventuali inse<strong>di</strong>amenti produttiviallacciati e loro tipologia;c) scarico sul suolo <strong>di</strong> acque reflue domestiche - <strong>di</strong>spersione o percolazione:- documentazione comprovante la <strong>di</strong>sponibilità <strong>del</strong> terreno nel quale si intende effettuare losmaltimento;- planimetria generale <strong>di</strong> detto terreno in scala non inferiore 1:2000, con in<strong>di</strong>cati eventualipozzi, ad uso privato o <strong>del</strong> pubblico acquedotto, ubicati a meno <strong>di</strong> 200 m. dai sistemi<strong>di</strong>sperdenti previsti;- grafici in scala idonea <strong>del</strong>le opere da realizzare per la chiarificazione e <strong>di</strong>spersione opercolazione sul terreno;- relazione tecnico-geologica a firma <strong>di</strong> geologo iscritto all’Albo nelle quali siano illustrate lecaratteristiche tecniche <strong>del</strong>le opere proposte, le caratteristiche geologiche <strong>del</strong> terreno ed illivello massimo <strong>del</strong>la falda freatica, il livello statico <strong>del</strong>l’acqua (deve essere fornito solo seesistono pozzi <strong>di</strong> acqua ad uso familiare)- il tipo e la consistenza <strong>del</strong>l’inse<strong>di</strong>amento ed il conseguente <strong>di</strong>mensionamento <strong>del</strong>l’impianto a<strong>di</strong>spersione.Art.86 - RILASCIO AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICOL’autorizzazione allo scarico è rilasciata, previo parere <strong>del</strong>l’ARPA, al titolare <strong>del</strong>l’attività oinse<strong>di</strong>amento da cui origina lo scarico.Ove tra più inse<strong>di</strong>amenti o stabilimenti sia costituito un consorzio per le effettuazioni comune <strong>del</strong>loscarico <strong>del</strong>le acque reflue degli inse<strong>di</strong>amenti o stabilimenti consorziati, l’autorizzazione è rilasciataal consorzio medesimo.L’autorizzazione allo scarico <strong>di</strong> acque reflue industriali, urbane e domestiche in acque superficiali,in pubblica fognatura e sul suolo, viene <strong>di</strong> norma rilasciata contestualmente con l’abitabilitàagibilitàper tutti gli inse<strong>di</strong>amenti dotati <strong>di</strong> impianti <strong>di</strong> depurazione che non necessitano <strong>di</strong> una fasesignificativa <strong>di</strong> messa a punto, elemento da specificare nella richiesta <strong>di</strong> autorizzazione.Il titolare <strong>del</strong>l’autorizzazione dovrà comunicare la data <strong>di</strong> inizio <strong>del</strong>lo scarico al <strong>Comune</strong> ed allaARPA per gli eventuali controlli, trasmettendo successivamente a tale data la prima analisi <strong>del</strong>lostesso non oltre 30 gg. dall’inizio <strong>del</strong>lo scarico.L’obbligo <strong>di</strong> trasmettere le analisi non sussiste ovviamente per gli scarichi <strong>di</strong> acque refluedomestiche sul suolo <strong>di</strong> cui all’art. 73 lettera d).In sede <strong>di</strong> abitabilità o agibilità, per gli scarichi sul suolo <strong>di</strong> cui all’art. 73 lettera d), dovrà esserepresentata la <strong>di</strong>chiarazione <strong>di</strong> conformità con la relazione geologica, specificando il numero <strong>del</strong>leutenze ed il <strong>di</strong>mensionamento <strong>del</strong>l’impianto, allegando fotografia <strong>del</strong>lo stesso prima <strong>del</strong>laricopertura.Il <strong>Comune</strong> comunicherà mensilmente all’ARPA l’elenco <strong>del</strong>le autorizzazioni allo scarico rilasciateper gli eventuali successivi controllo.Art.87 - AUTORIZZAZIONE PROVVISORIA40


La eventuale richiesta <strong>di</strong> autorizzazione provvisoria, per la messa a regime <strong>del</strong>l’impianto <strong>di</strong>depurazione, deve essere motivata e ricompresa nella richiesta <strong>di</strong> autorizzazione allo scarico <strong>di</strong> cuial precedente articolo 84.La sua concessione sarà subor<strong>di</strong>nata al programma <strong>di</strong> autocontrollo, alla tempestivacomunicazione al <strong>Comune</strong> ed all’ARPA degli esiti <strong>del</strong>le relative analisi e, nella suddetta fase,all’adozione <strong>di</strong> specifiche cautele volte ad evitare danni igienico-ambientali.La suddetta autorizzazione, che dovrà avere una durata massima <strong>di</strong> sei mesi, <strong>di</strong>ventaautomaticamente definitiva con la trasmissione, alla scadenza, <strong>di</strong> risultati <strong>del</strong>le analisi <strong>del</strong>loscarico conformi alle tabelle <strong>di</strong> riferimento, ai sensi <strong>del</strong> D.L.vo 152/99.E’ fatto salvo il <strong>di</strong>ritto <strong>del</strong> <strong>Comune</strong> e <strong>del</strong>l’ARPA <strong>di</strong> effettuare propri controlli, nella suddetta fase,anche me<strong>di</strong>ante esecuzioni <strong>di</strong> prelievi.Art.88 - AUTORIZZAZIONI ALLO SCARICOLe autorizzazioni allo scarico, con esclusione <strong>di</strong> quelle provvisorie, hanno vali<strong>di</strong>tà <strong>di</strong> quattro annidalla data <strong>del</strong> rilascio, ai sensi <strong>del</strong>l’art. 45 comma 7 <strong>del</strong> D.L.vo 152/99.Un anno prima <strong>del</strong>la scadenza deve essere richiesto il rinnovo <strong>del</strong>l’autorizzazione, con esclusionedei reflui domestici in pubblica fognatura, in<strong>di</strong>cando la eventuale assenza <strong>di</strong> mo<strong>di</strong>fiche <strong>del</strong> cicloproduttivo e/o <strong>del</strong>la potenzialità <strong>del</strong>l’inse<strong>di</strong>amento e <strong>del</strong>le modalità <strong>di</strong> depurazione e/o smaltimento:tale atto comporta, salvo verifiche <strong>di</strong>screzionali <strong>del</strong> <strong>Comune</strong> o <strong>del</strong>l’ARPA, l’automatico rinnovo<strong>del</strong>l’autorizzazione allo scarico.Il rinnovo <strong>del</strong>l’autorizzazione deve essere concesso in modo espresso esclusivamente per gliscarichi contenenti sostanze pericolose, <strong>di</strong> cui all’art. 34 <strong>del</strong> D.L.vo 152/99, entro e non oltre seimesi dalla data <strong>di</strong> scadenza.Art.89 - INSEDIAMENTI SOGGETTI A DIVERSA DESTINAZIONE, AMPLIAMENTOO RISTRUTTURAZIONE.Ai sensi <strong>del</strong>l’art. 45 comma 11 <strong>del</strong> D.L.vo 152/99, per gli inse<strong>di</strong>amenti soggetti a <strong>di</strong>versadestinazione, ampliamenti, ristrutturazioni o la cui attività sia trasferita in altro luogo, oveprevista, dovrà essere richiesta nuova autorizzazione allo scarico.Art.90 - INSEDIAMENTI ESISTENTIGli inse<strong>di</strong>amenti esistenti, autorizzati allo scarico ai sensi <strong>del</strong>la precedente normativa dovrannoadeguarsi ai limiti previsti dal D.L.vo 11/05/1999 n. 152 nei tempi e nei mo<strong>di</strong> in<strong>di</strong>cati dagli art. 27,29 e 31 <strong>del</strong> suddetto D.L.vo.Gli scarichi esistenti <strong>di</strong> acque reflue domestiche o assimilate in pubblica fognatura, ove abbianopagato o paghino la tassa comunale <strong>di</strong> scarico, si intendono automaticamente autorizzati conl’adozione <strong>del</strong> presente regolamento.I titolari <strong>di</strong> scarichi esistenti ed autorizzati ai sensi <strong>del</strong>la precedente normativa, devono richiedereil rinnovo, ai sensi <strong>del</strong>l’art. 62 comma 11 <strong>del</strong> D.L.vo 152/99, a scadenza <strong>del</strong>l’autorizzazione stessae comunque non oltre quattro anni dall’entrata in vigore <strong>del</strong> suddetto D.L.vo.Art.91 - POZZI NERI A TENUTA: CARATTERISTICHEI pozzi neri, ove ne sia consentita la costruzione in relazione a particolari necessità, devono averele seguenti caratteristiche:a) impermeabilità assoluta;41


) ubicazione in terreno libero, a valle dei pozzi <strong>di</strong> tubature o serbatoi <strong>di</strong> acqua potabile, ad una<strong>di</strong>stanza dalle fondazioni o muri perimetrali degli e<strong>di</strong>fici, non inferiore a cm. 50 coninterposizione <strong>di</strong> argilla o altro materiale impermeabile.Deve inoltre essere rispettato quanto previsto dalla Delibera <strong>del</strong> Comitato Interministeriale 4/2/77.Art.92 - SMALTlMENTO DEI FANGHI BIOLOGICI PROVENIENTI DA FOSSESETTlCHE O BIOLOGICHELo smaltimento <strong>di</strong> fanghi biologici e liquami, provenienti da fosse settiche o Imhoff o pozzi neri atenuta, deveno essere effettuate da <strong>di</strong>tte specializzate e depositati presso impianti autorizzati, aisensi <strong>del</strong> D.L.vo 05/02/1997 n. 22, con le modalità in<strong>di</strong>cate dall’art. 36 <strong>del</strong> D.L.vo 11/05/1999 n.152.Lo smaltimento sul terreno agricolo a scopo fertilizzante è vietato.Art.93 - DEFLUSSO DELLE ACQUEIl deflusso <strong>del</strong>le acque è così regolamentato:a) Acque superficiali e sotterranee:E' vietata l’esecuzione <strong>di</strong> lavori nel sottosuolo, che ostacolino in qualsiasi modo il normaledeflusso <strong>del</strong>le acque sotterranee.I bacini per la raccolta <strong>di</strong> acque ad uso agricolo industriale o sportivo, oltre a quanto <strong>di</strong>spostonegli articoli che seguono per i casi specificatamente previsti, debbono avere le pareti ed ilfondo costruiti in modo che sia impe<strong>di</strong>to l'impaludamento dei terreni circostanti.Da parte dei proprietari si dovrà provvedere alla recinzione ai fini <strong>del</strong>la sicurezza ed alleeventuali <strong>di</strong>sinfestazioni al fine <strong>di</strong> evitare la moltiplicazione <strong>di</strong> insetti.b) Acque Meteoriche - Acque <strong>di</strong> prima pioggia e <strong>di</strong> lavaggio aree esterne:Le acque <strong>di</strong> prima pioggia, ai fini <strong>del</strong>la prevenzione <strong>di</strong> rischi idraulici ed ambientali, verranno<strong>di</strong>sciplinate dalla Regione ai sensi <strong>del</strong>l’art. 39 <strong>del</strong> D.L.vo <strong>del</strong> 11.05.1999 n. 152.Nelle more <strong>del</strong>la suddetta <strong>di</strong>sciplina il <strong>Comune</strong>, sentita l’ARPA competente, può <strong>di</strong>sporre chel’immissione <strong>di</strong> acque meteoriche <strong>di</strong> <strong>di</strong>lavamento in condotte separate o in acque superficiali,sia sottoposta a particolari prescrizioni.In particolare può essere richiesto il convogliamento e trattamento <strong>del</strong>le suddette acque inimpianti <strong>di</strong> depurazione, in relazione alla attività svolta nell’area interessata ed all’eventualerischio <strong>di</strong> <strong>di</strong>lavamento <strong>di</strong> sostanze pericolose o comunque inquinanti.E’ comunque vietato lo scarico <strong>di</strong> acque meteoriche <strong>di</strong> <strong>di</strong>lavamento in acque sotterranee.c) Ogni qualvolta si verifichino fenomeni <strong>di</strong> erosione-frana e/o smottamento a danno <strong>del</strong>la reteviaria, il conduttore dei terreni, che con dolo e/o incuria avesse causato il <strong>di</strong>ssesto, saràchiamato in solido al ripristino dei luoghi.Art.94 - DIVIETO DI UTILIZZARE DETERGENTl IN TORRENTl E CORSI D'ACQUAE' vietato compiere qualsiasi operazione che comporti l'utilizzo <strong>di</strong> detergenti, saponi, o sostanzecomunque contenenti tensioattivi sulle rive o nei corsi d'acqua.La violazione a quanto <strong>di</strong>sposto dal presente articolo comporta la sanzione da € 25,82 a € 154,93.Capitolo III. Allevamenti e altre strutture <strong>di</strong> ricovero animali42


Art.95 - ALLEVAMENTI ZOOTECNICIPer allevamento zootecnico si intende qualsiasi allevamento <strong>di</strong> animali che produce beni o servizidestinati al mercato, ivi compresi gli allevamenti <strong>di</strong> selvaggina, animali da pelliccia, maneggi,stazioni <strong>di</strong> sosta con carattere continuativo con esclusione degli animali da affezione e degliallevamenti familiari destinate all’autoconsumo.Chiunque attivi un allevamento <strong>di</strong> animali <strong>del</strong>la specie bovina e bufalina, equina, ovi-caprina,nonché <strong>di</strong> animali da cortile, non destinati all’autoconsumo, oltre alle autorizzazioni previste dallanormativa vigente, deve darne comunicazione al Sindaco, ai sensi <strong>del</strong>l’art. 216 T.U.LL.SS., ed alServizio Veterinario.Allo stesso obbligo sono tenuti i conduttori <strong>di</strong> pensioni per animali.Sono altresì tenuti ai medesimi obblighi i titolari <strong>di</strong> allevamenti <strong>di</strong> rane e chiocciole (elicicoltura),bachi da seta (bachicoltura), lombricoltura e altri (struzzi, daini , etc.), nonché allevamenti <strong>di</strong> cani e<strong>di</strong> altri animali <strong>di</strong> affezione a qualsiasi scopo detenuti.L’ubicazione dei nuovi allevamenti deve essere conforme ai seguenti punti:1) Gli allevamenti zootecnici, fatto salvo quanto previsto al successivo punto 3), possono essererealizzati esclusivamente nelle zone agricole in<strong>di</strong>cate nel vigente PRG come Ea e Ec.2) Fermo restando che qualsiasi intervento deve essere autorizzato dall’AmministrazioneComunale, le vasche <strong>di</strong> accumulo dei liquami, le concimaie e gli impianti zootecnici, ivicompresi i recinti all’aperto in cui vengono allevati intensivamente animali, dovranno essereubicati ad almeno:- m. 40 da strade vicinali e comunali, esistenti e <strong>di</strong> piano previste nel vigente P.R.G., daconfini <strong>di</strong> proprietà e dalle abitazioni <strong>di</strong> proprietà o al servizio <strong>del</strong>l’azienda;- m. 150 da abitazioni esistenti isolate o al servizio <strong>di</strong> altra azienda, esclusa la propriaabitazione;- m. 400 da nuclei abitati esistenti (*) all’interno <strong>del</strong>la zona agricola, anche se non classificaticome tali dallo strumento urbanistico generale (misurando l’abitazione più vicinaall’inse<strong>di</strong>amento zootecnico), nonché da strutture recettive in zona agricola o da zone “D”;- m. 70 da strade provinciali esistenti o da realizzare e dagli itinerari turistici regionali;- m. 70 da strade statali e regionali;- m. 400 da fonti <strong>di</strong> captazione <strong>di</strong> acque potabili ad uso pubblico;- m. 500 da zone destinate ad inse<strong>di</strong>amenti residenziali e turistici fatta eccezione quantospecificatamente previsto nei punti precedenti;- m. 100 da corsi d’acqua inscritti negli elenchi <strong>del</strong>le acque pubbliche.3) Non è ammessa la costruzione <strong>di</strong> nuove stalle per allevamento <strong>di</strong> suini e <strong>di</strong> avicoli, ma sipossono riutilizzare le stalle <strong>di</strong>messe, sempre che quest’ultime ricadono nelle <strong>di</strong>stanze soprariportate.Il recupero <strong>del</strong>le stalle <strong>di</strong>messe è possibile solamente se la conduzione <strong>del</strong>l’allevamento avvieneo su lettiera o su grigliato con la presenza <strong>di</strong> un compostore.E’ comunque vietato l’utilizzo o la realizzazione <strong>di</strong> nuove vasche per accumulo <strong>di</strong> liquami.Gli ampliamenti <strong>del</strong>le stalle esistenti sono ammessi a con<strong>di</strong>zione che la stalla principale rispettale <strong>di</strong>stanze previste per i nuovi allevamenti e che tutta la conduzione <strong>del</strong>l’allevamento (esistentee ampliato) sia effettuata o su lettiera o su grigliato con la presenza <strong>di</strong> un compostore.Gli ampliamenti sono anmmessi una sola volta e la superficie da ampliare non può superare lacapienza <strong>di</strong> 1000 capi, anche se la fertirrigazione né permette un numero maggiore.4) E’ vietato e<strong>di</strong>ficare stalle e concimaie nelle fasce <strong>di</strong> rispetto <strong>del</strong> P.U.T. e comunque a meno <strong>di</strong>m. 1000 <strong>di</strong> <strong>di</strong>stanza dalla quota <strong>di</strong> livello regolata <strong>del</strong> <strong>Lago</strong> Trasimeno, <strong>del</strong> <strong>Lago</strong> <strong>di</strong> Chiusi e<strong>del</strong> <strong>Lago</strong> <strong>di</strong> Montepulciano,5) Le <strong>di</strong>stanze <strong>di</strong> cui al punto 2) con esclusione <strong>di</strong> quelle da fonti <strong>di</strong> captazione <strong>di</strong> acque pubblichee private, possono essere ridotte fino al 50% per allevamenti <strong>di</strong> tipo tra<strong>di</strong>zionale quali:- bovini, equini e struzzi sino a capi 10 adulti;43


- caprini e ovini sino a 20 capi adulti;- avicoli e conigli sino a 300 capi complessivi.6) Il numero dei capi in<strong>di</strong>cati nel precedente punto 5) deve considerarsi comprensivo <strong>di</strong> quelliesistenti.7) Nelle zone A in<strong>di</strong>viduate nel P.R.G. vigente e nel territorio <strong>del</strong> capoluogo, rilevato dalcensimento ISTAT, ad esclusione <strong>del</strong>la zona oltre la sede ferroviaria, non è ammesso nessuntipo <strong>di</strong> allevamento, nemmeno ad uso familiare. Nelle altre zone omogenee sono ammessiallevamenti ad uso familiare con un numero limitato <strong>di</strong> capi (Max 10 avicoli e 5 conigli).Gli allevamenti ad uso familiare, al fine <strong>di</strong> evitare inconvenienti igienici ed odori molesti,devono essere mantenuti puliti e, qualora non abbiano pavimenti impermeabili, devono esseresistemati in modo tale da evitare il ristagno dei liquami.Detti allevamenti dovranno essere posizionati ad una <strong>di</strong>stanza <strong>di</strong> m. 10 da qualsiasi e<strong>di</strong>ficio em. 5 dai confini.8) Nelle attività agrituristica, con presenza <strong>di</strong> locali per la ristorazione, sono ammessi piccoliallevamenti, in idonea collocazione, per la produzione attinente alla attività stessa, con unnumero <strong>di</strong> capi limitato.(*) Per nuclei abitati esistenti all’interno <strong>del</strong>la zona agricola si intendono gruppi <strong>di</strong> abitazioni,(esempio 10 – 15 case), comunque in<strong>di</strong>cate come tali dal censimento ISTAT.Art.96 - STALLE E RICOVERI DI ANIMALI IN GENEREI ricoveri devono assicurare agli animali con<strong>di</strong>zioni ambientali favorevoli alle loro esigenzefisiologiche e produttive. Devono inoltre consentire, oltre ad un sufficiente riparo dalle avversitàclimatiche, l’esecuzione comoda, igienica e tempestiva <strong>di</strong> tutte le manualità sanitarie e <strong>di</strong> profilassicon adeguate strutture <strong>di</strong> cattura e contenimento, oltre che degli interventi richiesti per il buonandamento <strong>del</strong>l'allevamento stesso come alimentazione, abbeverata, afflusso e ricambio d'aria,eliminazione ottimale <strong>del</strong>le deiezioni e su<strong>di</strong>ciume.I ricoveri per animali devono inoltre avere i seguenti requisiti:1) Pavimenti realizzati in materiale antisdrucciolevole, facilmente lavabili e <strong>di</strong>sinfettabili;2) Le linee <strong>di</strong> raccolta e trasporto dei liquami dovranno essere <strong>di</strong>sposte in modo tale da evitare ilcoinvolgimento <strong>di</strong> più e<strong>di</strong>fici. La rete <strong>di</strong> raccolta degli scarichi deve essere basata su unoschema che prevede per ogni ricovero un accesso in<strong>di</strong>pendente ai collettori principali, chedevono essere esterni agli e<strong>di</strong>fici. Anche all’interno <strong>del</strong> medesimo e<strong>di</strong>ficio è bene evitare ilpassaggio <strong>del</strong> liquame da un reparto all’altro.Per gli allevamenti su pavimento e grigliato, si deve prevedere una strutturazione e conduzioneatta a consentire una buona areazione dei locali, ad evitare il ristagno <strong>di</strong> feci ed urine nelle stalle ea ridurre, per quanto possibile, la quantità dei reflui prodotti tramite:- Realizzazione <strong>di</strong> box piccoli, con pavimenti parzialmente fessurati, facilmente lavabili e <strong>di</strong>adeguata pendenza, con canali sotto griglia dotati <strong>di</strong> raschiatori meccanici o con superfici <strong>di</strong>scorrimento il più possibile levigate e con pendenza adeguata;- Adozione <strong>di</strong> tecnologie tendenti ad eliminare o limitare il consumo <strong>di</strong> acqua per la pulizia <strong>del</strong>lestalle (es. adozione <strong>di</strong> lettiere biocon<strong>di</strong>zionate, ricircoli dei liquami per la pulizia <strong>del</strong>le stalle,dotazione nei punti <strong>di</strong> abbeverata <strong>di</strong> sistema <strong>di</strong> recupero <strong>del</strong>le acque);- Produzione <strong>di</strong> letame miscelando liquami e paglia, stabilizzandolo su apposite piattaformeprotette dagli agenti atmosferici.Per gli allevamenti su lettiera permanente si deve prevedere una strutturazione e conduzione <strong>di</strong>stalla atta ad evitare la putrefazione <strong>del</strong>le lettiere anche tramite adozione <strong>di</strong> sistemi <strong>di</strong>abbeveraggio che eliminino qualsiasi <strong>di</strong>spersione <strong>di</strong> acque sulle stesse.Attorno al perimetro <strong>del</strong>l’allevamento deve essere piantumato un filare alberato <strong>di</strong> protezioneambientale, realizzato con idonee essenze <strong>di</strong> alto fusto44


Gli allevamenti superiori a 500 capi suini e 100 capi bovini dovranno essere dotati <strong>di</strong> guazzatoioper la <strong>di</strong>sinfezione degli automezzi.Tutti gli allevamenti dovranno esporre all’esterno <strong>del</strong>lo stesso un apposito cartello con in<strong>di</strong>cato glielementi in<strong>di</strong>cativi (denominazione azienda, tipologia allevamento, numero dei capi autorizzati),comunicando inoltre al <strong>Comune</strong>, alla USL ed all’ARPA il nome <strong>del</strong> gestore, gli orari <strong>di</strong> presenzapresso l’impianto ed il recapito telefonico per eventuali emergenze e/o controlli.Art.97 - REPARTO DI ISOLAMENTOI ricoveri destinati all'allevamento animale intensivo <strong>di</strong> qualsiasi specie, oltre a sod<strong>di</strong>sfareesigenze igieniche ed essere facilmente lavabili e <strong>di</strong>sinfettabili, debbono essere dotati <strong>di</strong> appositolocale o reparto <strong>di</strong> isolamento, idoneo per poter, se necessario, isolare animali malati o feriti.Gli animali morti all’interno <strong>del</strong>l’allevamento, previa comunicazione al competente ServizioVeterinario, devono <strong>di</strong> norma essere stoccati in apposita cella e conferiti a <strong>di</strong>tta autorizzata, salvocasi limitati in cui può essere consentito l’infossamento con le modalità previste dal regolamento <strong>di</strong>Polizia Veterinaria.Non sono ricompresi i casi <strong>di</strong> zoonosi e malattie <strong>di</strong>ffusive che verranno trattati caso per caso daiServizi Veterinari, in relazione alle specifiche esigenze <strong>di</strong> profilassi.Art.98 - ALLEVAMENTO DI ANIMALI DA PELLICCIAL’attivazione <strong>di</strong> impianti <strong>di</strong> qualunque tipo per l’allevamento <strong>di</strong> animali da pelliccia è vietato.Art.99 - DISCIPLINA IGIENICO - SANITARIA DELL'APICOLTURAL’attività <strong>di</strong> apicoltura viene intesa quando il numero <strong>del</strong>le arnie supera le tre unità, è gestita dallaL.R. <strong>del</strong> 22 gennaio 1986 n. 6 e comunque devono essere tutte autorizzate dal Sindaco.Per esercitare tale attività, ogni apicoltore, sia per la prima installazione sia per lo spostamento daun sito all’altro, deve presentare una domanda al Sindaco, nella quale deve risultare il numero<strong>del</strong>le arnie che intende posizionare e la planimetria a scala 1:2000 con l’in<strong>di</strong>viduazione <strong>del</strong>la zonaapiaria interessata.Il Servizio Veterinario <strong>del</strong>l’Azienda USL vigila sulla attuazione degli interventi sanitari eprofilattici in materia <strong>di</strong> apicoltura e promuove perio<strong>di</strong>ci accertamenti sanitari sugli apiari, anchein collaborazione con gli esperti <strong>del</strong>le associazioni apicoltori.Gli apiari devono essere collocati:a) al <strong>di</strong> fuori <strong>del</strong>le aree e<strong>di</strong>ficabili <strong>di</strong> qualsiasi genere;b) ad una <strong>di</strong>stanza non inferiore a m. 20 dai fabbricati esistenti;c) ad una <strong>di</strong>stanza non inferiore a m. 20 dai confini <strong>del</strong>le aree e<strong>di</strong>ficabili;d) ad una <strong>di</strong>stanza non inferiore a m. 20 dalle strade statali, provinciali e comunali e dalleferrovie;e) ai confini <strong>di</strong> proprietà nelle aree agricole e boscate.Art. 100 - DISCIPLINA IGIENICO-SANITARIA DELLA ELICICOLTURAGli allevamenti <strong>di</strong> chiocciole destinate all’alimentazione umana sono soggetti a vigilanzaveterinaria.Gli allevatori sono tenuti a segnalare al Servizio Veterinario qualunque episo<strong>di</strong>o <strong>di</strong> mortalitàeccedente la norma, anche ai fini <strong>del</strong>lo smaltimento degli animali venuti a morte.Sono altresì tenuti a mantenere l’allevamento e le aree ad esso circostanti in buone con<strong>di</strong>zioniigieniche.45


Art. 101 - DISCIPLINA IGIENICO-SANITARIA DELLA LOMBRICOLTURAL’allevamento <strong>di</strong> lombrichi per la produzione <strong>di</strong> vermicomposto è soggetto a vigilanza veterinaria.Le sostanze organiche utilizzate come substrato per l’allevamento non devono essere fonte <strong>di</strong>propagazione <strong>di</strong> malattie infettive e <strong>di</strong>ffusive.La maturazione <strong>del</strong> letame dovrà avvenire in luoghi conformi ed ubicati secondo le norme previstedal Regolamento <strong>di</strong> Igiene Pubblica.L’allevatore è tenuto a mantenere l’allevamento e le aree ad esso circostanti in buone con<strong>di</strong>zioniigieniche.Art. 102 - ALLEVAMENTI ITTICI E ANFIBIL’allevamento <strong>del</strong>le specie ittiche e l’esercizio <strong>del</strong>la pesca a pagamento sono regolamentati daiDPR 555 <strong>del</strong> 30.12.1992, O.M. <strong>del</strong> 02.09.1996, DPR 263 <strong>del</strong> 03.07.1997 e DGR <strong>del</strong> 23.09.1997 n°6080 e successivi aggiornamenti e mo<strong>di</strong>fiche.Chiunque intenda iniziare una attività per l’allevamento <strong>di</strong> pesce o <strong>di</strong> rane deve darne comunicazioneal Servizio Veterinario <strong>del</strong>la Azienda USL specificando la località, la superficie <strong>del</strong> terrenosommerso espresso in ettari con allegata pianta planimetrica, le specie ittiche che si intendonoallevare, la presunta produzione , la durata <strong>del</strong>l’attività e il tipo <strong>di</strong> allevamento specificando, conapposita relazione, le caratteristiche tecniche degli impianti che si intendono attivare.Qualora le acque destinate alla itticoltura abbiano comunicazione con acque pubbliche, nellapianta planimetrica dovranno essere segnalati i punti nei quali sono collocate le griglie <strong>di</strong>separazione previste.Il Servizio Veterinario <strong>del</strong>l’Azienda USL effettuerà controlli perio<strong>di</strong>ci per accertare le con<strong>di</strong>zionisanitarie <strong>del</strong>le acque e <strong>del</strong> pesce allevato.Il titolare dovrà comunicare al Servizio Veterinario, con almeno 24 ore <strong>di</strong> anticipo, la partenzadall’allevamento <strong>del</strong>le varie partite <strong>di</strong> pesce prodotto, affinché possano essere sottoposte acontrollo sanitario prima <strong>del</strong>la loro commercializzazione o destinazione alla lavorazione.Il pesce prodotto in allevamento può essere venduto <strong>di</strong>rettamente al dettaglio a norma <strong>di</strong> quantoprevisto dalla Legge n. 59 <strong>del</strong> 09.02.1963.Il Sindaco concederà l’autorizzazione prevista previo parere deI Servizio Veterinario <strong>del</strong>laAzienda USL.Qualora in allevamento vengano prodotti pesci da commercializzarsi come animali d’affezione (ascopo amatoriale), le modalità <strong>di</strong> ven<strong>di</strong>ta e <strong>di</strong> ispezione dovranno essere concordate col ServizioVeterinario <strong>del</strong>l’Azienda USL.Chiunque trasporta, a scopo <strong>di</strong> commercio, specie ittiche deve essere munito <strong>di</strong> <strong>di</strong>chiarazione <strong>di</strong>provenienza compilata dal titolare <strong>del</strong>l'allevamento, nonché <strong>di</strong> certificazione veterinaria. Detta<strong>di</strong>chiarazione, che ha vali<strong>di</strong>tà 48 ore, ne consente il trasporto e deve essere esibita a richiesta <strong>del</strong>leautorità <strong>di</strong> vigilanza.La <strong>di</strong>chiarazione deve in<strong>di</strong>care:a - allevamento <strong>di</strong> provenienza;b - quantità <strong>di</strong> pesce ripartito per speciec - destinazione;d - data <strong>di</strong> partenza e ora <strong>di</strong> carico;e - generalità ed in<strong>di</strong>rizzo <strong>del</strong> destinatario;f - targa de mezzo <strong>di</strong> trasporto.La certificazione veterinaria verrà redatta ai sensi <strong>del</strong> DPR n° 555 <strong>del</strong> 30.12.1992 e successivemo<strong>di</strong>fiche.Art. 103 - IMPIANTI INCUBAZIONE UOVA46


L’attivazione degli impianti <strong>di</strong> incubazione <strong>del</strong>le uova è soggetta ad autorizzazione sanitaria darilasciarsi dal Sindaco su parere <strong>del</strong> Servizio Veterinario, ai sensi <strong>del</strong>la O.M. 11.05.1970.Capitolo IV. Stoccaggio liquami e/o letame – gestione stalle – uso agronomico <strong>del</strong>le materiefecali.Art. 104 - TECNICHE COSTRUTTIVE DEI BACINI DI ACCUMULOI bacini <strong>di</strong> accumulo dei liquami, <strong>di</strong>visi in due scomparti per garantire una adeguatase<strong>di</strong>mentazione e stabilizzazione, devono essere realizzati in conformità a quanto stabilitonormativa vigente in materia, in calcestruzzo o in muratura e, in caso <strong>di</strong> lagune in terra, dovràessere prevista idonea impermeabilizzazione <strong>del</strong>la superficie interna: tale impermeabilizzazionepuò essere omessa ove uno specifico stu<strong>di</strong>o geologico in<strong>di</strong>chi l’idoneità <strong>del</strong> terreno interessato e,successivamente, certifichi la perfetta tenuta in relazione alle modalità realizzative. Inoltre lungo ilperimetro <strong>del</strong> bacino a cielo aperto deve essere piantumata una alberatura <strong>di</strong> protezioneambientale, realizzata con idonee essenze ad alto fusto e installata idonea recinzione ai fini <strong>del</strong>lasicurezza: l’area circostante gli invasi <strong>di</strong> stoccaggio deve essere mantenuta sgombra davegetazione spontanea, da tagliare perio<strong>di</strong>camente.Le lagune o vasche aperte in muratura devono essere realizzate con argini sopraelevati <strong>di</strong> almenocm. 100 sopra il piano <strong>di</strong> campagna ed essere dotati <strong>di</strong> idonea regimazione <strong>del</strong>le acque meteoriche.In detti bacini è vietato introdurre canalizzazioni <strong>di</strong> acque meteoriche provenienti da tetti epiazzali.I bacini <strong>di</strong> accumulo liquami dovranno essere posizionati, entro tre anni dall’approvazione <strong>del</strong>presente Regolamento, ad una <strong>di</strong>stanza minima non inferiore a m. 100 dall’argine <strong>di</strong> qualsiasicorso d’acqua.Art. 105 - CONTENITORI PER LO STOCCAGGIO DEGLI EFFLUENTI DEGLIALLEVAMENTILa capacità utile complessiva dei contenitori per lo stoccaggio degli effluenti <strong>del</strong>l’allevamento deveessere calcolata sulla base <strong>del</strong>la potenzialità massima <strong>del</strong>l’allevamento.Per il calcolo <strong>del</strong>la capacità degli stessi dovranno <strong>di</strong> norma essere tenuti presenti i seguenti valori:- stalle per cui non è previsto lavaggio litri 10 x capo x 120 giorni- stalle suine munite <strong>di</strong> grigliato (*) litri 15 x capo x 120 giorni- stalle suine non munite <strong>di</strong> grigliato litri 35 x capo x 120 giorni- stalle bovine munite <strong>di</strong> grigliato litri 45 x capo x 120 giorni(*) vengono assimilate le piccole stalle suini su pavimento con rimozione meccanica degliescrementi.Art. 106 - PLATEE DI ACCUMULO LETAMEGli allevamenti che producono deiezioni solide (letame, polline, stallatico, ecc.), compresi quellifamiliari per autoconsumo, in relazione alla necessità <strong>di</strong> stoccaggio temporaneo, devono esseredotate <strong>di</strong> idonea concimaia realizzata in conformità a quanto <strong>di</strong>sposto dalla normativa vigente.La stessa dovrà essere così <strong>di</strong>mensionata:platea con superficie <strong>di</strong> 2,5 – 3 mq. per capo bovino adulto, con idonei muretti perimetrali atti adevitare la <strong>di</strong>spersione <strong>del</strong> letame o colaticcio ed un pozzetto ispezionabile <strong>di</strong> raccolta degli scoli <strong>di</strong>stalla e concimaia, <strong>del</strong>la capacità <strong>di</strong> l. 200 per capo adulto,47


Il tutto dovrà essere realizzato in muratura ed intonacato o calcestruzzo, a regola d’arte ed aperfetta tenuta, con accesso rialzato in modo sufficiente atto ad impe<strong>di</strong>re l’afflusso <strong>di</strong> acquemeteoriche ed il deflusso <strong>del</strong> colaticcio.Per altre tipologie <strong>di</strong> allevamenti la platea dovrà essere <strong>di</strong>mensionata in relazione alle effettivenecessità <strong>di</strong> stoccaggio, con pozzetto <strong>di</strong> mc. 1 ogni 15 mq. <strong>di</strong> platea.Art. 107 - CUMULI DI LETAMEL’accumulo temporaneo <strong>di</strong> letame maturo sul terreno agricolo è consentito, per perio<strong>di</strong> brevi(massimo 48 ore), a con<strong>di</strong>zione che lo stesso non determini inconvenienti igienico sanitari oesalazioni particolarmente significative, con esclusione <strong>del</strong>la pollina, che dovrà essereimme<strong>di</strong>atamente interrata come previsto dal successivo art. 110 punto 3 lettera f).Art. 108 - GESTIONE STALLELa gestione degli allevamenti deve essere tale da mantenere in perfetta efficienza gli impianti e leattrezzature, per la corretta pulizia ed evacuazione <strong>del</strong>le materie fecali, sia per evitare produzioneeccessiva <strong>di</strong> liquami e garantire l’igiene <strong>del</strong>l’allevamento e il minore impatto igienico ambientaletramite:a) allevamenti su lettiera:- movimentazione <strong>del</strong>le lettiere per garantirne l’areazione, in particolare per quelle permanenti,evitando qualsiasi <strong>di</strong>spersione <strong>di</strong> acqua sulle lettiere, tramite menutenzione dei sistemi <strong>di</strong>abbeveraggio;- perio<strong>di</strong>ca rimozione <strong>del</strong> letame dalle stalle su lettiera temporanea raccogliendolo nelleapposite concimaie;b) allevamenti su pavimento e grigliato:- perio<strong>di</strong>ca asportazione (possibilmente meccanica) <strong>di</strong> feci ed urine, in particolare da paddok.c) in entrambe le tipologie <strong>di</strong> allevamento, è in<strong>di</strong>spensabile rispettare gli in<strong>di</strong>ci <strong>di</strong> affollamentoottimale sia per la facile pulizia <strong>del</strong>le stalle che per il maggior benessere degli animali (minoremortalità e riduzione dei trattamenti farmacologici), per altro obbligatori per i suini e bovini aisensi dei D.L.vi. 533/82 e 534/82.Art. 109 - USO AGRONOMICO DI LIQUAMI ZOOTECNICIAi sensi <strong>del</strong>l’art. 38 <strong>del</strong> D.L.vo 11.05.99 n. 152 e <strong>del</strong> punto i) <strong>del</strong>la DGR 22/12/2000 n. 1577, l’usoagronomico degli effluenti zootecnici è subor<strong>di</strong>nato ad una comunicazione preventiva datrasmettere al Sindaco ove sono ubicati i terreni, e per conoscenza all’ARPA competente, almeno30 gg. prima <strong>del</strong>l’inizio <strong>del</strong>lo stesso.Nelle more <strong>del</strong>la pubblicazione <strong>del</strong>le norme tecniche, <strong>di</strong> cui al suddetto art. 38, ai sensi <strong>del</strong>laDelibera <strong>del</strong>la G.R. n. 1577 <strong>del</strong> 22.12.2000, l’uso agronomico dei reflui zootecnici sul suolo a<strong>di</strong>bitoad uso agricolo è subor<strong>di</strong>nato alle seguenti con<strong>di</strong>zioni:a) l’impresa agricola sia condotta in modo da conseguire la piena utilizzazione agronomica <strong>del</strong>terreno: a tale scopo unitamente alla comunicazione preventiva dovrà essere presentatoapposito piano agronomico;b) il terreno coltivato <strong>di</strong>sponibile abbia una estensione tale da consentire l’applicazione <strong>di</strong> uncarico <strong>di</strong> azoto pari a 400 Kg. per anno per Ha., o <strong>di</strong> carico massimo <strong>di</strong> bestiame in peso vivopari a 22 q.li per Ha.: nel caso <strong>di</strong> applicazione dei reflui su terreni ricadenti in zone vulnerabilio aree sensibili, il carico <strong>di</strong> azoto è ridotto a 170 Kg. per anno e per Ha;c) l’utilizzazione agronomica potrà essere effettuata su terreni destinati a colture da rinnovo(granoturco, sorgo, girasole, etc.) ed a colture arboree specializzate;48


d) siano <strong>di</strong>sponibili vasche e stagni o altri recipienti impermeabili opportunamente recintati, talida consentire l’accumulo <strong>del</strong> liquame prodotto in un quadrimestre la cui capacità saràcalcolata con i parametri previsti dal precedente articolo 105;e) lo span<strong>di</strong>mento dei liquami potrà essere effettuato su terreni con pendenza non superiore al15% in maniera tecnicamente corretta, evitando fenomeni <strong>di</strong> ruscellamento: il carico idrauliconon potrà comunque superare me<strong>di</strong>amente i 200 mc. per Ha e per anno;f) il livello statico <strong>del</strong>la falda freatica dovrà avere una profon<strong>di</strong>tà <strong>di</strong> almeno m. 2 dal pianocampagna nel caso <strong>di</strong> terreni <strong>di</strong> me<strong>di</strong>a permeabilità, ed una profon<strong>di</strong>tà maggiore ove lapermeabilità <strong>del</strong> terreno sia più elevata;g) l’area su cui viene praticata la fertirrigazione sia ubicata a <strong>di</strong>stanza tale da non provocareinconvenienti e comunque non inferiore a:- m. 30 da corpi d'acqua superficiali, da strade comunali, provinciali e regionali;- m. 300 da attingimenti privati ad uso potabile;- m. 300 da sorgenti e pozzi pubblici;- m. 150 da abitazioni isolate se non <strong>di</strong> proprietà <strong>del</strong>l’Azienda;- m. 50 da abitazioni isolate se <strong>di</strong> proprietà <strong>del</strong>l’Azienda;- m. 250 da centri e nuclei abitati e dalle zone comunque e<strong>di</strong>ficabili previste dal Piano <strong>di</strong>Fabbricazione.h) L’uso agronomico dei liquami è vietato su terreni gelati, innevati, saturi d’acqua e inondati;i) Non siano sottoposte a fertirrigazioni le colture vegetali da consumarsi crude o che in qualchemodo possono contribuire a creare con<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong> pericolo per la salute;j) L’eventuale trasporto <strong>del</strong> liquame dovrà essere effettuato con mezzi adeguati e rispettando lenorme igienico e sanitarie in modo da evitarne la <strong>di</strong>spersione lungo il percorso;k) Alla comunicazione preventiva <strong>di</strong> cui al 1 comma <strong>del</strong> presente articolo dovrà essere allegata ladocumentazione tecnica in<strong>di</strong>cata dal richiamato punto i) <strong>del</strong>la Delibera <strong>di</strong> G.R. n. 1577 <strong>del</strong>22.12.2000.Art. 110 - IMPATTO AMBIENTALE DA GESTIONE ED USO AGRONOMICO DIEFFLUENTI ZOOTECNICI O DI ALTRI AMMENDANTIAl fine <strong>di</strong> limitare l’impatto ambientale ed olfattivo collegato con lo stoccaggio e l’uso agronomico<strong>del</strong> liquame e <strong>del</strong> letame è necessario:1) ubicare gli impianti <strong>di</strong> stoccaggio e/o pretrattamento, in particolare per i liquami,alla maggiore <strong>di</strong>stanza possibile dai centri abitati, fermo restando le <strong>di</strong>stanze minime previstedal presente regolamento;2) i liquami stoccati, prima <strong>del</strong>lo smaltimento, dovranno essere sottoposti a forme <strong>di</strong>pretrattamento (es. ossigenazione forzata, uso <strong>di</strong> prodotti bioenzimatici antiputrefattivi,letamazione controllata);3) stoccare il letame (da lettiera temporanea e permanente) in apposite concimaie, adeguatamentecostruite e <strong>di</strong>mensionate: queste dovranno essere gestite in modo da evitare esalazioniparticolarmente intense verso i centri abitati (problema significativo soprattutto per le lettiere<strong>di</strong> allevamenti avicoli ed in particolare <strong>di</strong> tacchini).L’utilizzo <strong>del</strong> materiale fecale come ammendante su terreni agricoli dovrà avvenire nel rispetto<strong>del</strong>la vigente normativa e <strong>del</strong>le seguenti norme <strong>di</strong> buona tecnica:a) l’utilizzo <strong>di</strong> effluenti liqui<strong>di</strong> dovrà essere effettuato con tecniche a basso impatto ambientalecosì come in<strong>di</strong>cato nel co<strong>di</strong>ce <strong>di</strong> buona pratica agricola, approvato con D.M. 19.04.1999(barra <strong>di</strong>stributrice rasoterra, <strong>di</strong>stribuzione con cisterne, scorrimento controllato, smaltimentoin prearatura, interramento me<strong>di</strong>ante <strong>di</strong>spositivi iniettori) ed in assenza <strong>di</strong> ventiparticolarmente sostenuti in <strong>di</strong>rezione <strong>di</strong> zone residenziali.49


) la fertirrigazione o comunque la movimentazione <strong>del</strong> liquame, nel periodo ricompreso tra il 01giugno ed il 30 settembre, dovrà essere effettuata negli orari meno molesti per le attivitàdomestiche evitando le ore dei pasti e quelle serali (12.00 - 16.00 e 19.00 - 24.00);c) la fertirrigazione a copertura <strong>di</strong> colture in atto potrà essere effettuata, soltanto con liquamese<strong>di</strong>mentato a basso contenuto <strong>di</strong> soli<strong>di</strong>, esclusivamente su mais e sorgo;d) è fatto <strong>di</strong>vieto <strong>di</strong> <strong>di</strong>luire gli effluenti <strong>di</strong> allevamenti, destinati all’uso agronomico, con acquechiare prelevate da corpi idrici superficiali e profon<strong>di</strong>;e) è consentito l’uso <strong>di</strong> idranti esclusivamente a bassa pressione (non superiore a 2,3 atmosfere)evitando, comunque, una eccessiva nebulizzazzione; il raggio <strong>di</strong> copertura <strong>del</strong>l’idrante nondovrà comunque interessare corpi idrici e dovrà essere a sufficiente <strong>di</strong>stanza da strade <strong>di</strong>interesse pubblico, abitazioni e corti rurali;f) lo smaltimento <strong>del</strong> liquame se<strong>di</strong>mentato e non (con forte contenuto organico), dei fanghi e <strong>del</strong>letame su terreni agricoli, da effettuare solo in prearatura, dovrà essere seguito dallatempestiva fresatura e/o aratura <strong>del</strong> terreno, non oltre le 48 ore;g) le prescrizioni <strong>del</strong> presente articolo sono valide anche per l’uso <strong>di</strong> altri tipi <strong>di</strong> ammendanti ofertilizzanti suscettibili <strong>di</strong> provocare inconvenienti igienici o esalazioni maleodoranti;h) è obbligatorio che in ogni allevamento venga pre<strong>di</strong>sposto e tenuto a <strong>di</strong>sposizione per gli organi<strong>di</strong> vigilanza un registro su cui annotare l’effettivo utilizzo <strong>di</strong> prodotti biologici (tempi equantità) e l’utilizzazione agronomica dei reflui zootecnici, specificando data, quantità <strong>di</strong>liquame e terreni trattati: tale documentazione potrà essere resa obbligatoria per gliallevamenti <strong>di</strong> cui all’art. 111 primo comma, per i quali sia richiesto uno specifico piano <strong>di</strong>contenimento <strong>del</strong>l’impatto ambientale.Art. 111 - PIANI DI CONTENIMENTO IMPATTO AMBIENTALEPer tutti gli allevamenti, ad esclusione <strong>di</strong> quelli per uso familiare o agrituristico, con particolareriferimento alla specifica tipologia, <strong>di</strong>mensione ed ubicazione, è obbligatorio uno specifico pianogestionale per il contenimento <strong>del</strong>l’impatto ambientale, anche in attuazione degli artt. 109 e 110.Il suddetto piano, oltre alle prescrizioni dei suddetti articoli dovrà prevedere:a) l’utilizzo <strong>di</strong> prodotti bioenzimatici sia sulle lettiere che sui grigliati, atti a ridurre le esalazioniodorigene;b) una alimentazione che possa ridurre l’eliminazione, attraverso le feci, <strong>di</strong> azoto, fosforo emetalli pesanti tramite:- mo<strong>di</strong>ficazione <strong>del</strong>l’apporto proteico attuale ( 80% vegetale – 20% proteogenasi “farina <strong>di</strong>soia”) introducendo aminoaci<strong>di</strong> sintetici (80% vegetali – 5% farina <strong>di</strong> soia – 15% aminoaci<strong>di</strong>sintetici);- aggiunta <strong>di</strong> fitasi (enzima) nel mangime (Direttiva CEE n° 17/94), per favorire la scissione<strong>del</strong>l’acido fitico e quin<strong>di</strong> l’assorbimento <strong>di</strong> questo da parte <strong>del</strong>l’organismo degli animali(polli, tacchini, suini, ecc.), con minore eliminazione <strong>di</strong> fosforo (sotto forma <strong>di</strong> acido fitico) e<strong>di</strong> metalli pesantiArt. 112 - EFFLUENTI DA ATTIVITA’ DI TRASFORMAZIONE DI PRODOTTIAGRICOLI E ZOOTECNICIAi sensi <strong>del</strong>l’art. 38 <strong>del</strong> D.L.vo 152/99, l’uso agronomico degli effluenti <strong>del</strong>le attività <strong>di</strong>trasformazione <strong>di</strong> produzione agricole e zootecniche, è subor<strong>di</strong>nato alla comunicazione preventivacome <strong>di</strong>sciplinata dal precedente art. 113 1° comma, per altro sancito dalla legge 11.11.1997 n.574 e dalla Delibera <strong>di</strong> G.R. n. 1577 <strong>del</strong> 22.12.2000 per i reflui <strong>di</strong> frantoi oleari.50


Nelle more <strong>di</strong> adozione <strong>del</strong>le norme tecniche <strong>di</strong> cui all’art. 38 <strong>del</strong> D. L.vo 152/99, con esclusionedei frantoi oleari già <strong>di</strong>sciplinati dalla legge 574/97 e dalla suddetta DGR n. 1577/2000, siapplicano le norme tecniche specifiche <strong>di</strong> cui all’art. 5 allegato “d” <strong>del</strong> DPGR 648/85.L’utilizzo agronomico dei suddetti reflui è pertanto consentito alle seguenti con<strong>di</strong>zioni:a) lo smaltimento sul terreno risulti <strong>di</strong> utilità alla produzione agricola per l’apporto <strong>di</strong> sostanze<strong>di</strong>rettamente utili alla stessa;b) la composizione dei reflui sia assimilabile a quella degli allevamenti in quanto priva <strong>di</strong>sostanze organiche non facilmente biodegradabili e <strong>di</strong> sostanze biologicamente attive capaci <strong>di</strong>influenzare negativamente le funzioni <strong>di</strong> organismi viventi;c) non sussista un concreto rischio <strong>di</strong> <strong>di</strong>ffusione ambientale <strong>di</strong> microrganismi ovvero parassitianimali o vegetali, patogeni per l’uomo e per gli animali;d) il terreno coltivato <strong>di</strong>sponibile abbia una estensione tale da consentire l’applicazione per annoper Ha <strong>di</strong> un carico massimo <strong>di</strong> reflui pari a 400 Kg <strong>di</strong> azoto, e per le sostanze organiche ingenere corrispondenti ad un B.O.D.5 <strong>di</strong> 500 Kg e ad un C.O.D. non superiore a 1000 Kg conrapporto C.O.D./B.O.D. 5 non eccedente comunque la proporzione <strong>di</strong> 2/1;e) il contenuto dei rifiuti in sostanze sospese sia tale da non <strong>di</strong>minuire concretamente l’areabilità<strong>del</strong> terreno e da degradarne la tessitura;f) l’in<strong>di</strong>ce SAR non sia superiore a 8 ai sensi <strong>del</strong>la D.C.I. <strong>del</strong> 04.02.1977;g) siano <strong>di</strong>sponibili vasche e stagni o altri recipienti impermeabili tali da consentire l’accumulodei liquami prodotti in un quadrimestre ed ubicati a <strong>di</strong>stanza sufficiente da altri inse<strong>di</strong>amentiin modo da non provocare inconvenienti;h) ricorrono tutte le con<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong> cui alle lettere c,e,f,g,h,i,j,k, <strong>del</strong> precedente art. 109;i) le stesse con<strong>di</strong>zioni si applicano alle imprese che non rientrano nel vincolo dei 2/3 sullaprovenienza <strong>del</strong> prodotto lavorato;j) alla comunicazione preventiva <strong>di</strong> cui al primo comma <strong>del</strong> presente articolo, dovrà essereallegata la documentazione prevista dall’art. 10 allegato “d” <strong>del</strong> DPGR 648/85.Art. 113 - ALLEVAMENTI ESISTENTIGli allevamenti esistenti, ubicati in zone A,B,C,D ed EV, dovranno essere <strong>di</strong>sattivati entro 2 annidall’approvazione <strong>del</strong> presente regolamento.Dovranno altresì essere <strong>di</strong>sattivati entro 2 anni gli allevamenti ubicati in zone EF e <strong>di</strong> rispetto EL.Gli allevamenti a minore impatto ambientale, ubicati in zone EF e <strong>di</strong> rispetto EL, dovranno essere<strong>di</strong>sattivati entro cinque anni dall’approvazione <strong>del</strong> presente regolamento ( allevamento colombisopra 1.000 capi, stalle tra<strong>di</strong>zionali quali bovini ed avicoli). Sono fatti salvi gli allevamenti <strong>di</strong>colombi con capi inferiori a 1.000.Tutte le stalle, che con il presente articolo dovranno essere <strong>di</strong>smesse, potranno essere ricostruite,con una struttura adeguata allo stesso numero <strong>di</strong> capi a norma <strong>del</strong> precedente art. 95.Tutti gli allevamenti esistenti <strong>di</strong> cui al comma 1) <strong>del</strong>l’art. 111 , unitamente agli obblighi derivantidalla corretta gestione degli allevamenti e <strong>del</strong>lo stoccaggio ed uso agronomico dei refluizootecnici, sono tenuti a presentare, entro un anno dall’approvazione <strong>del</strong> presente regolamento, unpiano <strong>di</strong> adeguamento strutturale nei termini previsti dagli art. 96 e 104 e gestionale per ilcontenimento <strong>del</strong>l’impatto ambientale ai sensi <strong>del</strong>l’art. 111.Gli adeguamenti gestionali e quelli degli impianti non soggetti ad autorizzazione, dovranno essererealizzati entro 3 mesi dall’approvazione <strong>del</strong> piano <strong>di</strong> adeguamento strutturale e per ilcontenimento <strong>del</strong>l’impatto ambientale.Gli adeguamenti strutturali soggetti a DIA o Concessione E<strong>di</strong>lizia dovranno essere invece realizzatientro 3 anni dall’approvazione <strong>del</strong> progetto.Per gli allevamenti esistenti, dovrà essere superata la pratica <strong>del</strong>l’infossamento degli animalimorti: entro un anno, dall’approvazione <strong>del</strong> presente regolamento, dovranno essere stoccati inapposite celle e conferiti a <strong>di</strong>tte autorizzate.51


Per gli allevamenti <strong>di</strong> suini più piccoli, così come per altre tipologie <strong>di</strong> allevamenti non industriali,il <strong>Comune</strong>, entro 3 anni dall’approvazione <strong>del</strong> presente regolamento, promuoverà la realizzazione<strong>di</strong> un centro <strong>di</strong> raccolta <strong>del</strong>le carcasse, da conservare in cella frigo centralizzata e conferire a <strong>di</strong>tteautorizzate per il loro smaltimento.Il mancato adeguamento nei tempi in<strong>di</strong>cati nei punti precedenti, comporterà l’adozione <strong>di</strong>or<strong>di</strong>nanze per la <strong>di</strong>sattivazione <strong>del</strong>l’allevamento alla fine <strong>del</strong> ciclo produttivo in atto alla scadenzadei termini previsti.Capitolo V. Igiene UrbanaArt. 114 - LOTTA AGLI INSETTI NOCIVI E MOLESTI - DISINFESTAZIONE EDERATTIZZAZIONEGli interventi <strong>di</strong> <strong>di</strong>sinfestazione e derattizzazione che si rendono necessari per la tutela <strong>del</strong>la salutepubblica vengono effettuati su programmazione e valutazione <strong>del</strong>l’idoneità dei prodotti da usareda parte <strong>del</strong> Servizio <strong>di</strong> Igiene Pubblica.La lotta agli insetti nocivi e molesti, nonché ai ro<strong>di</strong>tori, per essere efficace, oltre ai programmi <strong>di</strong><strong>di</strong>sinfestazione e derattizzazione <strong>di</strong> cui sopra deve prevedere una serie <strong>di</strong> provve<strong>di</strong>menti asalvaguar<strong>di</strong>a <strong>del</strong>l’igiene <strong>del</strong> suolo sia al fine <strong>di</strong> evitare le con<strong>di</strong>zioni ideali per la proliferazione deiinsetti molesti e <strong>di</strong> ro<strong>di</strong>tori, che per facilitare l’esecuzione e l’efficacia dei trattamenti stessi.E’ vietato lo scarico ed il deposito <strong>di</strong> immon<strong>di</strong>zie sul suolo pubblico e privato.Gli accumuli <strong>di</strong> pollina in pieno campo, in attesa <strong>di</strong> span<strong>di</strong>mento, devono essere adeguatamentecoperti con telo impermeabile per evitare lo sviluppo <strong>di</strong> mosche .I cortili, terreni scoperti e le aree fabbricabili nei centri abitati devono essere tenuti sgombri, acura dei proprietari o conduttori, da erbacce, sterpi e rifiuti <strong>di</strong> ogni genere e, se necessario,opportunamente recintati in modo da impe<strong>di</strong>re lo scarico <strong>di</strong> immon<strong>di</strong>zie e <strong>di</strong> altri rifiuti; devonoinoltre essere sistemati in modo da evitare il ristagno <strong>del</strong>le acque piovane o <strong>di</strong> qualsiasi altraprovenienza.Presso le officine <strong>di</strong> riparazione e qualsiasi punto <strong>di</strong> deposito, rigenerazione e commercio <strong>di</strong>pneumatici deve essere evitato l’accatastamento all’esterno dei pneumatici stessi; nei casi in cuiciò non sia possibile, occorre comunque proteggere i pneumatici dalle intemperie per impe<strong>di</strong>re laraccolta <strong>di</strong> acqua al loro interno.Non è <strong>di</strong> norma consentito utilizzare pneumatici come zavorre per teli plastici o per altra funzioneche richieda la loro esposizione all’aperto; qualora tale uso non sia evitabile i pneumatici devonoessere dotati <strong>di</strong> fori <strong>di</strong> <strong>di</strong>ametro tale da impe<strong>di</strong>re il ristagno in essi <strong>di</strong> acqua piovana.Tale accorgimento deve essere usato anche per i pneumatici usati come “respingenti” per lebarche nei porticcioli.In tutti gli esercizi e depositi dove si trovano, a qualunque titolo, prodotti alimentari e bevande, intutti gli stabilimenti dove si lavorano prodotti organici suscettibili <strong>di</strong> attirare gli insetti, neidepositi e nelle raccolte <strong>di</strong> materiale putrescibile e simili, nei luoghi ove sono depositati i rifiuti<strong>del</strong>le abitazioni rurali, nelle stalle ed in altri ricoveri per animali, devono essere attuate, a cura deiproprietari o dei conduttori, misure contro le mosche secondo meto<strong>di</strong> e mezzi efficaci.Per quanto riguarda gli insetti pronubi (insetti impollinatori) sì fa riferimento alla normativavigente.Qualora nel territorio comunale si evidenzino problemi causati da ratti, topi, o insetti nocivi emolesti <strong>di</strong> entità tale da costituire, a giu<strong>di</strong>zio dei Servizi <strong>del</strong> Dipartimento <strong>di</strong> Prevenzione<strong>del</strong>l’Azienda USL, un pericolo per la salute pubblica, il Sindaco or<strong>di</strong>na i necessari interventi <strong>di</strong>derattizzazione o <strong>di</strong>sinfestazione e <strong>di</strong> bonifica ambientale, su parere degli stessi Servizi.52


In caso <strong>di</strong> inadempienza a quanto or<strong>di</strong>nato dal Sindaco, l’Amministrazione Comunale ha facoltà<strong>di</strong> far effettuare i lavori non eseguiti dai privati , ponendo a carico dei medesimi l’onere relativo.Riconosciuta la funzione biologica <strong>di</strong> lotta agli insetti, in primis alle zanzare, mosche ed insettivari, operata da alcune specie <strong>di</strong> uccelli migratori, è fatto <strong>di</strong>vieto a chiunque <strong>di</strong> <strong>di</strong>struggere ni<strong>di</strong> <strong>di</strong>Ron<strong>di</strong>ne (Hirundo rustica), Rondone (Apus apus), Balestruccio (Delichon urbica) e Topino(Riparia riparia) situati su e<strong>di</strong>fici pubblici e privati, a qualunque funzione addetti, fatto salvo perlavori <strong>di</strong> restauro o ristrutturazione e<strong>di</strong>lizia <strong>del</strong> fabbricato.Tale fatto serve per adempiere alla funzione <strong>di</strong> preservare un quadro biologico che sia sempre piùaderente ad un miglioramento <strong>del</strong>l’ambiente in cui vive e si sviluppa la popolazione residente.E’ fatto obbligo <strong>di</strong> interrompere lavori su ripe sabbiose ed argillose ove siano presenti ni<strong>di</strong> <strong>di</strong>Topini ( Riparia riparia).Art. 115 - FIERE - CONCORSI - ESPOSIZIONI - GARE - MERCATI A CARATTEREOCCASIONALE O RICORRENTE - PUNTI DI SOSTA TEMPORANEAANIMALI (es. Circhi)Le manifestazioni <strong>di</strong> cui al presente articolo devono essere autorizzate dal Sindaco su parere deiservizi veterinari <strong>del</strong>la USL e sono sottoposte a vigilanza veterinaria. Tale autorizzazione in caso <strong>di</strong>ricorrenza <strong>di</strong> più manifestazioni nel corso <strong>del</strong> medesimo anno solare e nello stesso sito, puòriguardare l'intero programma <strong>del</strong>le manifestazioni. I luoghi dove si svolgono tali manifestazionidovranno essere sottoposti ad accurata pulizia a cura <strong>del</strong>l’ente organizzatore, tramite rimozionedegli escrementi animali e <strong>del</strong>le lettiere nel corso <strong>del</strong>la giornata successiva allo svolgimento <strong>di</strong> talimanifestazioni: le modalità <strong>di</strong> conduzione <strong>del</strong>l’intera area verranno stabilite <strong>di</strong> volta in volta daiservizi competenti in sede <strong>di</strong> autorizzazione.I luoghi dovranno possedere requisiti idonei ad assicurare il benessere e la custo<strong>di</strong>a degli animali.Nel caso <strong>di</strong> manifestazioni <strong>di</strong> durata superiore ad un giorno dovrà essere in<strong>di</strong>viduato un repartoluogoidoneo all’isolamento <strong>di</strong> eventuali casi <strong>di</strong> malattie infettive.I responsabili sono tenuti a segnalare al servizio veterinario ogni caso <strong>di</strong> malattie e mortalità <strong>di</strong>animali.Art. 116 - PROLIFERAZIONE DI PICCIONI E DI ALTRI VOLATILI NEI CENTRIABITATIE' vietato alimentare piccioni o altri volatili nelle strade, piazze o altri luoghi pubblici <strong>del</strong> centroabitato.Sono altresì vietate catture <strong>di</strong> detti animali.Tutti i proprietari <strong>di</strong> e<strong>di</strong>fici, in particolare nei centri abitati, sono comunque tenuti ad evitare, coninterventi <strong>di</strong> <strong>di</strong>versione, lo stazionamento o l’inse<strong>di</strong>amento <strong>di</strong> colombi in punti che possonorappresentare un pericolo per la salute pubblica.I proprietari <strong>di</strong> e<strong>di</strong>fici <strong>di</strong>sabitati ubicati in centri e nuclei abitati, devono mantenerli in con<strong>di</strong>zionistatiche, <strong>di</strong> manutenzione e pulizia tali da evitare che possano <strong>di</strong>ventare punto <strong>di</strong> stazionamento,inse<strong>di</strong>amento e proliferazione <strong>di</strong> colombi, ma anche <strong>di</strong> topi, rettili o altri animali, o comunque <strong>di</strong>pericolo per l’incolumità e l’igiene pubblica.Qualora l’aumento <strong>del</strong>le popolazioni <strong>di</strong> volatili non sia ritenuto accettabile dal punto <strong>di</strong> vistaambientale o sociale o sia causa <strong>di</strong> insorgenza <strong>di</strong> focolai <strong>di</strong> malattie zoonosiche correlate, suparere dei Servizi <strong>del</strong> Dipartimento <strong>di</strong> Prevenzione <strong>del</strong>l’A.USL, il Sindaco può autorizzare e<strong>di</strong>sporre interventi <strong>di</strong> contenimento <strong>del</strong>le popolazioni <strong>di</strong> detti volatili da effettuarsi sotto il controllo<strong>di</strong> detti Servizi.Art. 117 - OBBLIGHI PER I CITTADINI PROPRIETARI O POSSESSORI DI CANI53


E’ fatto <strong>di</strong>vieto ai possessori <strong>di</strong> cani <strong>di</strong> lasciarli vagare liberi ed incusto<strong>di</strong>ti; anche ai sensidall’art. 672 <strong>del</strong> C.P.; tutti i cani devono essere tatuati ai sensi <strong>del</strong>la normativa vigente.Ai citta<strong>di</strong>ni proprietari, possessori, o comunque aventi la materiale custo<strong>di</strong>a dei cani è fattoobbligo <strong>di</strong> condurre il proprio animale con guinzaglio e museruola in aree pubbliche ed esseremuniti <strong>di</strong> corredo idoneo alla raccolta degli escrementi per il successivo deposito, in involucrichiusi, nel cassonetto dei rifiuti.Chiunque abbia la materiale custo<strong>di</strong>a dei cani è tenuto a provvedere alla pulizia giornaliera <strong>del</strong>learee private o ricoveri ove vengono custo<strong>di</strong>ti, al fine <strong>di</strong> evitare problemi igienici ed esalazioniodorigene.Art. 118 - DETENZIONE DI ANIMALI NEI CENTRI ABITATINei centri abitati e negli agglomerati urbani è fatto <strong>di</strong>vieto <strong>di</strong> allevare, ossia detenere con lafinalità <strong>del</strong>l’esercizio <strong>del</strong>l’allevamento, animali <strong>di</strong> qualsiasi specie; è possibile detenere animali ascopo puramente affettivo purché l’ubicazione e le con<strong>di</strong>zioni igieniche siano tali da non arrecaredanno o <strong>di</strong>sturbo <strong>di</strong> ogni genere al vicinato o esalazioni odorigene.Per animali <strong>di</strong> affezione, oltre ai cani ed ai gatti, si intendono:- uccelli <strong>di</strong> piccola taglia (canarini, cocorite, <strong>di</strong>amanti-mandarini, o uccellini similari) chiusi ingabbia, non più <strong>di</strong> 5 coppie e relative ni<strong>di</strong>ate, fino alla completa autonomia dei piccoli;- uccelli <strong>di</strong> me<strong>di</strong>a taglia (pappagalli, piccioni, tortore, uccelli similari come <strong>di</strong>mensione) chiusi ingabbia non più <strong>di</strong> 4 coppie e relative ni<strong>di</strong>ate, fino alla completa autonomia dei piccoli;- animali <strong>di</strong> affezione <strong>di</strong>versi da gatti e cani purché <strong>di</strong> piccola taglia comunque limitatamente aduna coppia ed eventuali piccoli fino alla loro autonomia.Ad esclusione dei centri storici è inoltre possibile detenere animali per autoconsumo, purché sitratti esclusivamente <strong>di</strong> animali da cortile, alle seguenti con<strong>di</strong>zioni:- il numero <strong>di</strong> capi massimo complessivo non può essere superiore a 15 capi;- i relativi ricoveri dovranno essere realizzati in modo <strong>di</strong>gnitoso e consono all’ambiente, ecomunque ad una <strong>di</strong>stanza non inferiore a m. 5 da confini <strong>di</strong> proprietà e m. 10 da altruiabitazioni;- non possono essere detenuti in aree condominiali;- i ricoveri devono essere mantenuti in con<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong> pulizia tali da evitare problematiche igieniche,danni o esalazioni odorigene, <strong>di</strong>ffusione <strong>di</strong> topi e mosche.In ogni caso i proprietari o i detentori <strong>di</strong> animali <strong>di</strong> qualsiasi specie sono tenuti ad adottare tutte lemisure profilattiche atte ad impe<strong>di</strong>re l’insorgenza e la <strong>di</strong>ffusione <strong>del</strong>le zoonosi o altre malattie.Art. 119 - TRANSITO ANIMALI IN ZONA RESIDENZIALEChi conduce animali (es. cavalli) in aree pubbliche, ove consentito, deve, come per i cani, esseremunito <strong>di</strong> corredo idoneo alla raccolta <strong>di</strong> escrementi per il successivo deposito in involucri chiusi,nel cassonetto dei rifiuti.Art. 120 - FIERE E MERCATILe strutture <strong>di</strong> commercio ambulante, attivate in fiere e mercati o in apposite aree <strong>di</strong> sostatemporanea, devono <strong>di</strong>sporre <strong>di</strong> appositi contenitori per la raccolta <strong>di</strong> rifiuti da conferire negliappositi cassonetti, ove non soggetti a raccolta <strong>di</strong>fferenziata o conferimento obbligatorio ai sensi<strong>del</strong> D.L.vo 22/97.Art. 121 - RIPULITURA TERRENI INCOLTI54


A tutela <strong>del</strong>l’incolumità pubblica e per impe<strong>di</strong>re la prolificazione <strong>di</strong> ratti rettili ed insetti, tutti iproprietari <strong>di</strong> terreni incolti posti nel centro abitato <strong>del</strong> capoluogo, <strong>del</strong>le frazioni e <strong>del</strong>le zoneresidenziali B0, dovranno tenere gli stessi liberi dalla vegetazione spontanea nel periodoricompreso tra il 15 aprile ed il 15 settembre <strong>di</strong> ogni anno.La pulizia dei terreni incolti è obbligatoria anche nelle imme<strong>di</strong>ate vicinanze <strong>di</strong> case sparse, anchese ubicate in zona non residenziale.Qualora non si ottemperi a quanto <strong>di</strong>sposto dai punti precedenti, questa Amministrazioneprovvederà d’Ufficio alla esecuzione dei lavori e la relativa spesa sarà posta a carico dei singoliproprietari inadempienti, che incorreranno altresì nelle sanzioni previste dalla Delibera <strong>del</strong>Consiglio Comunale n. 53 <strong>del</strong> 24 maggio 2001.Art. 122 - PULIZIA INDUMENTI, TAPPETI E STENDITOI DI BIANCHERIAE' vietato spolverare o battere indumenti personali, tappeti od altri oggetti d’uso domestico comepure esporre ad asciugare biancheria, panni, indumenti e simili, quando ciò possa arrecare dannoo molestia al vicinato.Art. 123 - SCARICHI DEGLI AUTOBUS CITTADINIGli autobus, <strong>del</strong>le reti <strong>di</strong> trasporto urbano, devono essere forniti <strong>di</strong> tubi <strong>di</strong> scappamento cheemettano gli scarichi nella zona posteriore <strong>del</strong>l’autoveicolo ed al <strong>di</strong> sopra <strong>del</strong> tetto <strong>del</strong>la cabina.Art. 124 - SANZIONILe violazioni a quanto <strong>di</strong>sposto dagli artt. 114 - 115 - 116 - 117 - 118 - 119 - 120 e 122 sono punitecon la sanzione da € 25,82 a € 154,93.Capitolo VI. AriaArt. 125 - DIVIETO DI FUMARECome riportato dalla Legge 11 Novembre 1975 n. 584, “Divieto <strong>di</strong> fumare in determinati locali esu mezzi <strong>di</strong> trasporto pubblico”, è vietato fumare:a) nelle corsie degli ospedali;b) nelle aule <strong>del</strong>le scuole <strong>di</strong> ogni or<strong>di</strong>ne e grado;c) negli autoveicoli <strong>di</strong> proprietà <strong>del</strong>lo Stato, <strong>di</strong> enti pubblici e <strong>di</strong> privati concessionari <strong>di</strong>pubblici servizi per trasporto collettivo <strong>di</strong> persone;d) nelle metropolitane;e) nelle sale <strong>di</strong> attesa <strong>del</strong>le stazioni ferroviarie, autofilotranviarie, portuali marittime eaeroportuali;f) nei compartimenti ferroviari riservati ai non fumatori …….;g) nei compartimenti a cuccette e in quelli <strong>del</strong>le carrozze letto, occupati da più <strong>di</strong> unapersona;h) nei locali chiusi che sia a<strong>di</strong>biti a pubblica riunione;i) nelle sale chiuse <strong>di</strong> spettacolo cinematografico o teatrale;j) nelle sale chiuse da ballo;k) nelle sale-corse;l) nelle sale <strong>di</strong> riunione <strong>del</strong>le accademie;m) nei musei;55


n) nelle biblioteche e nelle sale <strong>di</strong> lettura aperte al pubblico;o) nelle pinacoteche;p) nelle gallerie d’arte pubbliche o aperte al pubblico.Oltre a quanto sopra descritto, il <strong>di</strong>vieto <strong>di</strong> fumare, come previsto dalla <strong>di</strong>rettiva <strong>del</strong> presidente <strong>del</strong>consiglio dei ministri <strong>del</strong> 14 Dicembre 1995, va applicato in tutti i locali utilizzati, a qualunquetitolo, dalla pubblica amministrazione e dalle aziende pubbliche per l’esercizio <strong>di</strong> proprie funzioniistituzionali, nonché dai privati esercenti servizi pubblici per l’esercizio <strong>del</strong>le relative attività,sempreché si tratti, in entrambi i casi, <strong>di</strong> locali che in ragione <strong>di</strong> tali funzioni sono aperti alpubblico.Art. 126 - AREE PER FUMATORIIn deroga al <strong>di</strong>vieto <strong>di</strong> cui all’articolo precedente, possono essere istituite apposite aree riservate aifumatori, da in<strong>di</strong>carsi me<strong>di</strong>ante appositi cartelli, che rispondono ai seguenti requisiti:- rispetto <strong>del</strong>le norme vigenti in materia <strong>di</strong> prevenzione degli incen<strong>di</strong> e <strong>di</strong> igiene degli ambienti,nonché dei principi contenuti nel Decreto Legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successivemo<strong>di</strong>fiche ed integrazioni sul miglioramento <strong>del</strong>la sicurezza e <strong>del</strong>la salute dei lavoratori neiluoghi <strong>di</strong> lavoro;- idonea separazione fisica dagli ambienti ove vige il <strong>di</strong>vieto <strong>di</strong> fumare;- adeguata ventilazione e depurazione <strong>del</strong>l’aria me<strong>di</strong>ante idonei impianti che dovranno garantire incaso <strong>di</strong> ventilazione, il ricambio <strong>di</strong> 32 mc/ora/persona ed in caso <strong>di</strong> con<strong>di</strong>zionamento 20mc./ora/persona.A tal fine deve essere presentata al Sindaco apposita domanda corredata <strong>del</strong> progetto <strong>del</strong>l’impianto<strong>di</strong> con<strong>di</strong>zionamento contenente le caratteristiche tecniche <strong>di</strong> funzionamento e <strong>di</strong> installazione.L’esenzione dall’osservanza <strong>del</strong> <strong>di</strong>vieto <strong>di</strong> fumare è autorizzato dal Sindaco sentito il parere<strong>del</strong>l’Az. U. S.L..Art. 127 - OBBLIGHI DEI RESPONSABILII soggetti preposti alla <strong>di</strong>rezione <strong>del</strong>la struttura pubblica ovvero investiti <strong>del</strong>la responsabilità <strong>del</strong>lastruttura privata sono tenuti a:- curare l’affissione dei cartelli in<strong>di</strong>catori dei <strong>di</strong>vieti;- applicare le norme per le aree riservate per fumatori;- vigilare sul rispetto dei <strong>di</strong>vieti, <strong>di</strong>rettamente o tramite personale a ciò <strong>del</strong>egato.Art. 128 - SANZIONILa violazione <strong>del</strong> <strong>di</strong>vieto <strong>di</strong> cui all’art. 125 è punita con la sanzione amministrativa <strong>del</strong> pagamento<strong>di</strong> una somma da € 25 a € 250; l’importo è raddoppiato se la violazione è commessa in presenza <strong>di</strong>una donna in stato <strong>di</strong> gravidanza o in presenza <strong>di</strong> lattanti o bambini fino a 12 anni.All’accertamento <strong>del</strong>l’infrazione ed alla verbalizzazione provvedono i competenti organi <strong>di</strong> polizia,l’incaricato <strong>del</strong>la vigilanza limitatamente ai luoghi che rientrano nella <strong>di</strong>sponibilità <strong>del</strong>la PubblicaAmministrazione, e il <strong>del</strong>egato <strong>del</strong> datore <strong>di</strong> lavoro limitatamente ai luoghi <strong>di</strong> lavoro <strong>di</strong> cui all’art.125, comma 2.La violazione degli obblighi <strong>di</strong> cui all’art. 127 è punita con la sanzione amministrativa <strong>del</strong>pagamento <strong>di</strong> una somma da € 200 a € 2.000; l’importo viene aumentato <strong>del</strong>la metà nel caso in cuinei locali e sui mezzi <strong>di</strong> trasporto pubblico gli impianti <strong>di</strong> con<strong>di</strong>zionamento <strong>del</strong>l’aria non funzioninoo no siano perfettamente efficienti. All’accertamento <strong>del</strong>l’inflazione e alla verbalizzazioneprovvedono i competenti organo <strong>di</strong> polizia e, laddove previsti da specifici or<strong>di</strong>namenti, gli organi <strong>di</strong>vigilanza preposti a ciascun settore <strong>di</strong> competenza.56


La competenza per l’irrogazione <strong>del</strong>le sanzioni in caso <strong>di</strong> mancato pagamento è attribuita allaRegione quando la proibizione <strong>di</strong> fumare riguarda luoghi, locali o mezzi <strong>di</strong> trasporto <strong>di</strong> pertinenzaregionale. In tutti gli altri casi è competente il Prefetto.La <strong>di</strong>sciplina <strong>del</strong> proce<strong>di</strong>mento relativo alla contestazione ed alla notificazione <strong>del</strong>le violazioni, alpagamento in misura ridotta, all’obbligo <strong>del</strong> rapporto e all’emissione <strong>del</strong>l’or<strong>di</strong>nanza-ingiunzione èregolata dalle <strong>di</strong>sposizioni contenuti negli articoli 14, 16, 17 e 18 <strong>del</strong>la Legge 24 novembre 1981,n. 689.I proventi <strong>del</strong>le sanzioni amministrative, compresi quelli derivanti dal pagamento in misura ridottaprevisto dall’art. 16 <strong>del</strong>la Legge 24 novembre 1981, n. 689, sono attribuiti alle Regioni o alleProvince autonome territorialmente interessate in base all’accertamento <strong>del</strong>le infrazioni al <strong>di</strong>vieto<strong>di</strong> fumare.I soli proventi connessi ad infrazioni accertate in locali od ambienti <strong>di</strong> pertinenza<strong>del</strong>l’Amministrazione <strong>del</strong>lo Stato da parte dei suoi <strong>di</strong>pendenti sono versati presso la Sezione <strong>di</strong>Tesoreria provinciale territorialmente competente - anche a mezzo <strong>di</strong> conto corrente postale – albilancio <strong>del</strong>lo Stato, con imputazione al capo VIII, capitolo <strong>di</strong> entrata 2301, con in<strong>di</strong>cazione <strong>del</strong>lacausale <strong>del</strong> versamento, per essere riassegnati alla corrispondente unità previsionale <strong>di</strong> base <strong>del</strong>Ministero <strong>del</strong>la Sanità e destinati all’informazione e all’educazione sanitaria, finalizzate allaprevenzione <strong>del</strong> tabagismo.Art. 129 - DIVIETO DI BRUCIARE RIFIUTIE' vietato bruciare pneumatici, residui <strong>di</strong> gomma, <strong>di</strong> materie plastiche, stracci, pellami, cascamivari od altri materiali <strong>di</strong> rifiuto che possono originare fumi od esalazioni tossiche o moleste.Art. 130 - ATTIVITÀ CHE PRODUCONO EMISSIONI MALEODORANTILe attività caratterizzate dalla produzione <strong>di</strong> emissioni odorose devono adottare tutte le cautele attead evitare <strong>di</strong>sturbo e molestia al vicinato.In particolare per tutte le nuove attività o per quelle esistenti che apportano mo<strong>di</strong>fiche allastruttura o al ciclo produttivo, fatta eccezione per gli allevamenti ed i ricoveri <strong>di</strong> animali, leapparecchiature e i locali, impiegati in un processo fonte <strong>di</strong> emissioni odorose, devono esserecompletamente chiusi, mantenuti in depressione, aspirati e gli effluenti gassosi eventualmentesottoposti a depurazione.Le attività esistenti che sono oggetto <strong>di</strong> segnalazioni <strong>di</strong> <strong>di</strong>sturbo dovranno adottare i provve<strong>di</strong>menti<strong>di</strong> cui al comma precedente nei tempi in<strong>di</strong>cati dall’Autorità Sanitaria.Le aree che ospitano attività permanenti caratterizzate da emissioni odorose ove realizzabiletecnicamente devono essere circondate da alberatura perimetrale realizzata con essenze d'altofusto.Le attività <strong>di</strong> allevamento zootecnico e <strong>di</strong> smaltimento sul suolo degli effluenti <strong>di</strong> allevamento e <strong>di</strong>altri materiali usati come ammendanti devono attenersi alle prescrizioni <strong>di</strong> cui al primo comma, inparticolare adottare tutte le soluzioni tecniche atte a limitare l'impatto ambientale, così comeprevisto agli art. 108, 110 e 111.Art. 131 - PROTEZIONE DI MATERIALI TRASPORTATI DA AUTOVEICOLIGli autoveicoli che trasportano materiali sfusi, che possono originare polveri o esalazioni moleste,dovranno essere dotati <strong>di</strong> adeguati mezzi <strong>di</strong> protezione e copertura che impe<strong>di</strong>scano la <strong>di</strong>ffusione <strong>di</strong>materiali, polveri, odori e colaticci.Art. 132 - COPERTURE ED ALTRI MANUFATTI IN CEMENTO AMIANTO57


Le operazioni <strong>di</strong> rimozione <strong>di</strong> materiale <strong>di</strong> cemento amianto, dovranno essere sempre condottesalvaguardando l’integrità <strong>del</strong> materiale durante tutte le fasi <strong>del</strong>l’intervento.Le <strong>di</strong>tte che operano nel settore dovranno attenersi a quanto previsto dalla normativa vigente inmateria.I materiali rimossi devono essere allontanati dal cantiere il prima possibile, secondo quantoprevisto dalla normativa sui rifiuti, conferendoli ad impianto <strong>di</strong> smaltimento autorizzato.Art. 133 - RUMOREIn attesa <strong>del</strong>la classificazione <strong>del</strong> territorio comunale nelle zone acustiche previste dalla Legge26.10.1995 n. 447 – “Legge quadro sull’inquinamento acustico”, si applicano i soli limiti <strong>di</strong>accettabilità (immissioni) stabiliti nella Tabella <strong>di</strong> cui all’art. 6 <strong>del</strong> DPCM 01.03.1991, secondo la<strong>di</strong>sciplina transitoria prevista dall’art. 15 comma 1 <strong>del</strong>la suddetta Legge 447/95.All’interno dei Centri e dei Nuclei Abitati, nonché entro una <strong>di</strong>stanza <strong>di</strong> m 150 dai loro perimetricensiti dall’ISTAT – anche su terreno agricolo -, è fatto <strong>di</strong>vieto assoluto <strong>di</strong> utilizzare qualsiasistrumento ad emissione sonora cadenzata e continuativa che provochi molestia alla quietepubblica.E’ assolutamente vietato in tutto il territorio comunale far funzionare detonatori o altri mezzi cheprovocano rumori a molestia <strong>del</strong>la quiete pubblica, dalle ore 20,00 alle ore 7,00 e dalle ore 12,30alle ore 14, 30.All’interno dei Centri e dei Nuclei Abitati, nonché entro una <strong>di</strong>stanza <strong>di</strong> m 150 dai loro perimetricensiti dall’ISTAT, è vietato, per le attività lavorative rumorose e cantieri e<strong>di</strong>li, produrre rumori amolestia <strong>del</strong>la quiete pubblica nelle ore pomeri<strong>di</strong>ane dalle ore 12,30 alle ore 14,30.Fermo restando l’applicazione <strong>del</strong>le sanzioni amministrative (Art. 4 e 5 <strong>del</strong> presente regolamento),il trasgressore incorrerà nella sanzione accessoria con Atto Ingiuntivo <strong>di</strong> rimozione imme<strong>di</strong>atadegli strumenti sonori.Non ottemperando a quanto sopra impartito i trasgressori incorreranno nelle Sanzioni Penalipreviste dall’Art. 650 <strong>del</strong> C.P..In tutto il territorio comunale è vietata qualsiasi forma <strong>di</strong> rumore, suoni, ecc., secondo le seguentimodalità:- per le giornate feriali dalle ore 24,00 alle ore 7,00;- per le giornate <strong>di</strong> festività dalle ore 1,00 fino alle ore 9,00.Si possono avere <strong>del</strong>le deroghe, rilasciate dal Sindaco, che non potranno superare le due dopo lamezzanotte.Capitolo VII. Ra<strong>di</strong>azioni non ionizzantiArt. 134 - RADIAZIONI NON IONIZZANTI (NIR)L’installazione <strong>di</strong> impianti che possono determinare inquinamento da campi elettromagnetici RF(frequenze comprese tra 100 KHz – 30 GHz) ed ELF (frequenze comprese tra 0 e 100 KHz) è<strong>di</strong>sciplinata dalla DGR 07.06.2000 n. 588 come <strong>di</strong> seguito specificato:a) l’installazione <strong>di</strong> impianti fissi <strong>di</strong> telecomunicazione e ra<strong>di</strong>otelevisivi (sorgenti RF), surichiesta <strong>del</strong> Gestore, viene autorizzato dal <strong>Comune</strong> su parere preventivo <strong>del</strong> ServizioTerritoriale <strong>del</strong>l’ARPA;b) l’installazione <strong>di</strong> linee elettriche ad alta tensione (sorgenti ELF), su richiesta <strong>del</strong> Gestore,viene autorizzata:- dalla Regione su parere preventivo <strong>del</strong> Servizio Territoriale <strong>del</strong>l’ARPA, quando hanno unatensione nominale non superiore a 150Kv,58


- dallo Stato quando hanno una tensione nominale superiore a 150 KV;c) al fine <strong>di</strong> acquisire i relativi pareri preventivi, <strong>di</strong> cui ai precedenti punti a) e b), il <strong>Comune</strong> ola Regione dovranno trasmettere all’ARPA la documentazione necessaria, in<strong>di</strong>cata negliallegati A) – (Sorgenti RF) e B) – (Sorgenti ELF) <strong>del</strong>la DGR . 588/2000;d) l’avvenuta installazione dei suddetti impianti, con esclusione degli elettrodotti superiori a 150KV, dovrà essere seguita, a cura <strong>del</strong> Gestore, dal collaudo degli stessi comprensivo <strong>del</strong>lemisurazioni dei valori <strong>di</strong> campi elettromagnetici nei punti in<strong>di</strong>cati dalla valutazionepreventiva: la data e l’ora <strong>del</strong>le misurazioni dovrà essere comunicata con congruo anticipo aiServizi Territoriali <strong>del</strong>l’ARPA, che potranno presenziare con propri Tecnici;e) la relazione <strong>di</strong> collaudo dovrà essere trasmessa al <strong>Comune</strong> ed ai Servizi Territoriali<strong>del</strong>l’ARPA.Per quanto riguarda le linee elettriche aeree <strong>di</strong> me<strong>di</strong>a tensione e le relative cabine <strong>di</strong>trasformazione, ai sensi <strong>del</strong>la DGR 07.06.2000 n. 588, il Gestore deve presentare alla RegioneUmbria, titolare <strong>del</strong>l’autorizzazione ai sensi <strong>del</strong>la L.R. n. 31/83, apposita autocertificazione neitermini in<strong>di</strong>cati dalla suddetta DGR n. 588/2000.L’istallazione <strong>del</strong>le antenne dovrà rispettare una <strong>di</strong>stanza da strade pubbliche o <strong>di</strong> uso pubblico,aree aperte al pubblico e fabbricati <strong>di</strong> qualsiasi tipo tale da tutelare la sicurezza pubblica ecomunque non inferiore all’altezza <strong>del</strong>la struttura.Ove particolare circostanze lo richiedano potranno essere motivatamente prescritte <strong>di</strong>stanzesuperiori.Capitolo VIII. FitofarmaciArt. 135 - VENDITA E DEPOSITO DI PRODOTTI FITOSANITARIGli esercizi <strong>di</strong> ven<strong>di</strong>ta e <strong>di</strong> deposito dei presi<strong>di</strong> sanitari devono essere autorizzati ai sensi <strong>del</strong>l’art.21 <strong>del</strong> DPR 23.04.2001 n°290 ed essere in possesso <strong>di</strong> tutti i requisiti previsti dalla Circolare <strong>del</strong>Ministero <strong>del</strong>la Sanità n. 15 <strong>del</strong> 30.4.1993.Art. 136 - MODALITA' D'USO DEI PRODOTTI FITOSANITARIChiunque utilizza prodotti fitosanitari nel territorio comunale, dovrà osservare le seguenti normeper la detenzione e l’uso degli stessi:a) Il prodotto deve essere conservato fino al momento <strong>del</strong>l’uso in un arma<strong>di</strong>o chiuso a chiave oin idoneo locale non accessibile ai ragazzi o alle persone estranee all’azienda; in tale localenon devono essere immagazzinate sostanze alimentari e mangimi; inoltre, quali con<strong>di</strong>zioniminime necessarie, dovrà essere verificata l’idoneità <strong>del</strong>l’impianto elettrico, ove esistente, edovranno essere esclusi i piani interrati e seminterrati. I locali dovranno essere dotati <strong>di</strong> paretie superfici uniformi e lavabili, i prodotti fitosanitari non dovranno essere tenuti a contatto<strong>di</strong>retto <strong>di</strong> pareti o pavimenti. L’ingresso dovrà essere dotato <strong>di</strong> soglia atta ad evitare lafuoriuscita <strong>di</strong> liqui<strong>di</strong> o l’ingresso <strong>di</strong> acqua . Sull’arma<strong>di</strong>o o sulla porta <strong>del</strong> locale dovrà essereaffisso un cartello in<strong>di</strong>cante il numero telefonico <strong>del</strong> Pronto Soccorso 118.b) Qualsivoglia sperimentazione venga effettuata sul territorio comunale che implichi l’uso <strong>di</strong>prodotti fitosanitari su qualsiasi matrice vegetale, deve essere preceduta dalla comunicazione<strong>di</strong> legge, ai sensi <strong>del</strong> DPR 290/01 e <strong>del</strong> D.Lvo 194/95.c) I moduli <strong>di</strong> acquisto <strong>di</strong> cui all’art.24 <strong>del</strong> DPR 290/01 e le fatture d’acquisto dei prodottifitosanitari, devono essere conservati per un anno.d) Durante i trasferimenti <strong>del</strong> mezzo irroratore lungo le strade non dovrà avvenire alcuna per<strong>di</strong>ta<strong>di</strong> prodotto.59


e) E' fatto <strong>di</strong>vieto <strong>di</strong> prelievo in corsi superficiali o falde, <strong>del</strong>l’acqua necessaria alla <strong>di</strong>luizione <strong>del</strong>formulato, <strong>di</strong>rettamente con eiettore (comunemente denominato caricabotte) collegato al mezzoirroratore utilizzato. Allo scopo potranno essere utilizzate motopompe autonome, serbatoiinterme<strong>di</strong> o mezzi simili che comunque garantiscano la non immissione <strong>di</strong> principio attivo nellafonte idrica da cui si vuole attingere. Le maniche necessarie al prelievo <strong>del</strong>l’acqua per lapreparazione <strong>del</strong>le soluzioni non debbono mai essere usate per il travaso <strong>del</strong>le soluzioni giàpreparate in altri recipienti o mezzi irroranti. La preparazione estemporanea <strong>del</strong>la soluzionedei prodotti fitosanitari deve essere fatta in appositi recipienti da a<strong>di</strong>bire esclusivamente a taliusi e da tenersi al riparo da persone ed animali.f) Durante la preparazione <strong>del</strong>le miscele e la loro utilizzazione devono essere attuate tutte lecautele atte ad evitare rischi <strong>di</strong> carattere sanitario sia a terzi che allo stesso operatore. A talfine si deve:- apporre cartelli con l’avvertenza "terreno o alberi trattati con prodotti fitosanitari";- evitare che irrorando alberi vicini a strade o a case queste vengano bagnate dalla nubecontenente il prodotto o che vengano raggiunte da esalazioni nocive;- effettuare manualmente l’irrorazione nella fascia <strong>di</strong> terreno <strong>del</strong>la larghezza <strong>di</strong> almeno m. 20confinante con case, cortili o altrui proprietà;- in caso <strong>di</strong> vicinanza a case o a strade è comunque fatto obbligo <strong>di</strong> avvertire preventivamentegli abitanti <strong>del</strong>le case in modo che gli stessi possano per maggior sicurezza ritirare labiancheria stesa, chiudere le finestre, coprire gli ortaggi in produzione, ecc.;- non eseguire il trattamento nelle giornate ventose;- interrompere il getto appena terminato il filare;- controllare rigorosamente il rispetto dei tempi <strong>di</strong> carenza prescritti dalla legge per i <strong>di</strong>versiprincipi attivi e riportati nelle istruzioni allegate alle confezioni dei prodotti utilizzati;- durante le operazioni è vietato mangiare o fumare ed è in<strong>di</strong>spensabile adoperare indumentiidonei, guanti, occhiali, maschere a filtro e quant'altro eventualmente prescritto nelleavvertenze e modalità d’uso riportate nell’etichetta allegata alla confezione <strong>del</strong> prodottousato; si deve altresì provvedere, a lavoro ultimato, ad un accurata pulizia <strong>del</strong>la persona ealla custo<strong>di</strong>a adeguata degli abiti da lavoro e degli attrezzi.g) Sono vietati i trattamenti con prodotti fitosanitari molto tossici, tossici e nocivi (ex 1°- 2°classe ) nei centri abitati, così come definito dal Co<strong>di</strong>ce <strong>del</strong>la strada e ad una <strong>di</strong>stanza noninferiore a m. 100 dal confine tra zona agricola e e<strong>di</strong>ficata definita dal PRG. Nella fascia <strong>di</strong>100 metri soprain<strong>di</strong>cata è consentita la sola irrorazione manuale è vietato l’uso <strong>di</strong> tali prodottinelle zone ZPS in<strong>di</strong>viduate dal PTCP.h) Sono vietati i trattamenti nelle zone <strong>di</strong> rispetto dei punti <strong>di</strong> captazione <strong>del</strong>le acque potabili, cosìcome previsto dall'art. 6 DPR 236/88.i) Sono vietate le irrorazioni con prodotti insettici<strong>di</strong> e acarici<strong>di</strong> in periodo <strong>di</strong> fioritura; prima<strong>del</strong>le irrorazioni deve essere effettuato lo sfalciamento <strong>del</strong>le eventuali erbe spontanee infioritura sottostanti alle colture arboree da trattare nonché l’asportazione <strong>del</strong>la massasfalciata ovvero l’essiccamento <strong>del</strong>la stessa a protezione degli insetti impollinatori.l) Sono ammesse operazioni agronomiche solo dopo il periodo previsto dall’etichetta.m) Le rimanenze <strong>del</strong>le soluzioni non utilizzate e le acque <strong>di</strong> lavaggio degli atomizzatori o <strong>di</strong>qualsiasi altro mezzo irrorante, dei recipienti a<strong>di</strong>biti alla preparazione <strong>del</strong>le soluzioni e deicontenitori <strong>di</strong> prodotti fitosanitari, non debbono essere versate in corsi d’acqua superficiali o inmaceri o fossi asciutti o sul terreno, ecc.n) I teli in nylon usati per pacciamatura dei terreni trattati con bromuro <strong>di</strong> metile devono essereraccolti e smaltiti presso <strong>di</strong>tte specializzate.o) Presso tutte le aziende agricole dovrà essere presente un registro dei trattamenti effettuati,come previsto dall’art. 42 <strong>del</strong> DPR290/01.p) Lo smaltimento dei contenitori vuoti dei prodotti fitosanitari da parte degli utilizzatori dovràavvenire consegnando gli stessi ai centri autorizzati.60


L’eventuale inosservanza <strong>del</strong>le cautele sopra descritte sarà imputata all’operatore,eventualmente in solido con il proprietario <strong>del</strong> terreno e con l’acquirente <strong>del</strong> prodotto; si ricorda atal proposito che tutti gli utilizzatori <strong>di</strong> prodotti fitosanitari molto tossici, tossici e nocive (ex 1° e 2°classe) devono essere in possesso <strong>di</strong> regolare patentino <strong>di</strong> abilitazione all’uso previsto dal DPR290/01.Capitoli IX. Acque potabiliArt. 137 - REQUISITI DELLE ACQUE DESTINATE AD USO POTABILELe caratteristiche <strong>di</strong> qualità <strong>del</strong>le acque destinate al consumo umano sono definite dal DPR 236/88e successive integrazioni e mo<strong>di</strong>fiche.E’ vietato destinare ad uso potabile e domestico acque non corrispondenti ai requisiti previsti dalD.P.R. 236/88, gli impianti dovranno essere realizzati in conformità con la D.C.I. 4/2/1977, ai sensi<strong>del</strong> D.Lvo n. 152 <strong>del</strong> 11/5/99.Art. 138 - INQUINAMENTO DELLA ACQUE AD USO POTABILEIn caso <strong>di</strong> accertato e/o sospetto inquinamento <strong>del</strong>le acque destinate ad uso potabile, il Sindaco, suin<strong>di</strong>cazione <strong>del</strong> Servizio <strong>di</strong> Igiene Pubblica <strong>del</strong>l’A.USL adotta i provve<strong>di</strong>menti necessari alla tutela<strong>del</strong>la salute pubblica.Art. 139 - DOTAZIONE IDRICA DEGLI EDIFICILa dotazione idrica per uso potabile ed igienico costituisce requisito fondamentale <strong>del</strong>l’abitabilitàe agibilità degli e<strong>di</strong>fici destinati all’abitazione, al soggiorno ed al lavoro <strong>del</strong>le persone.Nelle zone servite da pubblico acquedotto va privilegiato l’allacciamento.Ove non sia possibile a breve termine l’approvvigionamento idrico da pubblico servizio,l’approvvigionamento me<strong>di</strong>ante fonte autonoma, potrà essere consentito nel rispetto <strong>del</strong>le normeriportate nei successivi articoli.Art. 140 - CARATTERISTICHE DEGLI IMPIANTl AUTONOMI DI APPROVVI-GIONAMENTO A SCOPO POTABILEL’escavazione pozzi ad uso domestico deve essere autorizzata dal Sindaco tramite acquisizione <strong>di</strong>parere favorevole <strong>del</strong>l’ARPA.I pozzi ad uso potabile dovranno:- essere <strong>del</strong> tipo tubolare;- attingere ad un’unica falda protetta;- le tubazioni dovranno essere <strong>di</strong> materiale idoneo ad evitare corrosioni e conseguente rischio <strong>di</strong>forature dalle quali possano penetrare flui<strong>di</strong> inquinanti;- la perforazione e le operazioni successive dovranno essere realizzate in modo da evitare ilrischio <strong>di</strong> infiltrazioni <strong>di</strong> acqua superficiale tra tubo e terreno e <strong>di</strong> comunicazione tra falde<strong>di</strong>verse, in particolare dalla falda freatica a quelle più profonde. A tale scopo, l’intercape<strong>di</strong>nerimasta tra la colonna <strong>di</strong> perforazione e la camicia <strong>del</strong> pozzo dovrà essere riempita con ghiaiettofino alla prima falda e da qui alla superficie dovrà essere tamponata e cementata onde evitareinfiltrazioni;- essere provvisti <strong>di</strong> avampozzo tale da non consentire infiltrazioni, protetto da una plateaimpermeabile circostante <strong>di</strong> almeno m. 0,50 <strong>di</strong> larghezza e sigillato da una copertura metallica61


mobile. La testata dovrà essere adeguatamente sigillata con regolari flangiature onde evitare lapenetrazione <strong>di</strong> qualunque materiale inquinante.- essere muniti <strong>di</strong> sistemi automatici <strong>di</strong> attingimento <strong>del</strong>l’acqua;- essere muniti <strong>di</strong> sistemi <strong>di</strong> misurazione <strong>del</strong>l’acqua prelevata.Art. 141 - UTILIZZO DELLE FONTI AUTONOME DI APPROVVIGIONAMENTO ASCOPO POTABILEL’utilizzo <strong>di</strong> fonti autonome <strong>di</strong> approvvigionamento a scopo potabile è consentito solo previorisultato favorevole <strong>del</strong>le analisi chimiche e batteriologiche; tale con<strong>di</strong>zione è essenziale per ilrilascio <strong>del</strong> certificato <strong>di</strong> abitabilità/agibilità.Le analisi dovranno essere effettuate dal laboratorio ARPA, o altro laboratorio accre<strong>di</strong>tato, edovranno comprendere un accertamento analitico corrispondente almeno a un C2 microbiologico echimico ai sensi <strong>del</strong> D.P.R. 236/88, salvo più approfon<strong>di</strong>ti accertamenti analitici che potrebberoessere richiesti in relazione alle caratteristiche costruttive ed all’ubicazione <strong>del</strong> pozzo, ai requisitigeomorfologici ed idrogeologici <strong>del</strong>la falda acquifera <strong>di</strong> attingimento, nonché allo specifico utilizzocivile o produttivo cui l’acqua stessa è destinata.Per il rilascio <strong>del</strong>le agibilità, il certificato <strong>del</strong>le analisi non dovrà essere anteriore a gg. 90 e laverifica <strong>del</strong>la potabilità va ripetuta annualmente, salvo necessità <strong>di</strong> controlli più frequenti inrelazione alle caratteristiche <strong>del</strong>l’attingimento e in base alla tipologia <strong>del</strong>l’utilizzo cui è destinata.Art. 142 - ADEGUAMENTO DI POZZI PREESISTENTII pozzi preesistenti all’entrata in vigore <strong>del</strong> presente regolamento, non corrispondenti allecaratteristiche già in<strong>di</strong>cate e in particolare quelli nei quali gli accertamenti analitici effettuatiabbiano ripetutamente evidenziato alterazioni <strong>del</strong>le caratteristiche qualitative <strong>del</strong>l’acquariconducibili a carenze strutturali, non possono essere impiegati per uso potabile. Qualora non siapossibile il loro adeguamento a quanto prescritto, possono essere tenuti in funzione esclusivamenteper irrigazione o altri usi agricoli, sempre che non costituiscano possibile fonte <strong>di</strong> degrado <strong>del</strong>lerisorse idriche Sotterranee.Eventuali deroghe potranno essere concesse dal Sindaco su richiesta documentata <strong>del</strong> titolare,previo parere <strong>del</strong> Servizio Igiene e Sanità Pubblica.Art. 143 - INATTIVAZIONE E CHIUSURA DEI POZZISalvo quanto <strong>di</strong> competenza <strong>del</strong> Servizio Provinciale Difesa <strong>del</strong> Suolo, il Sindaco, su proposta <strong>del</strong>Servizio Igiene e Sanità Pubblica o <strong>del</strong>l'ARPA, <strong>di</strong>spone la <strong>di</strong>sattivazione e le chiusura dei pozzi in<strong>di</strong>suso che presentino situazioni <strong>di</strong> rischio igienico.La chiusura avverrà a cura e spese <strong>del</strong> proprietario, e dovrà per quanto possibile essere attuatasecondo le seguenti norme:- estrazione dei manufatti <strong>di</strong> approvvigionamento ove possibile;- riempimento con materiale inerte <strong>del</strong>la zona satura;- apposizione in superficie <strong>di</strong> uno strato d’argilla con sigillo <strong>di</strong> chiusura in cemento. Nella zonanon satura il riempimento deve avvenire me<strong>di</strong>ante cementazione completa <strong>del</strong> foro, con solettasuperficiale <strong>di</strong> <strong>di</strong>mensione areale adeguata.Art. 144 - DISTRIBUZIONE IDRICA ALL’INTERNO DEGLI EDIFICIa) SERBATOILa costruzione e l’installazione <strong>di</strong> serbatoi <strong>di</strong> accumulo <strong>del</strong>l’acqua potabile negli e<strong>di</strong>fici deveessere attuata in modo da evitare qualunque contatto tra l’acqua contenuta e l’esterno. Sono62


comunque da evitare stoccaggi <strong>del</strong>l’acqua quando proviene dall’acquedotto pubblico, adesclusione dei casi nei quali è prevista la presenza <strong>di</strong> autoclavi o particolari esigenze valutate <strong>di</strong>volta in volta dal Dipartimento <strong>di</strong> Prevenzione.Detti strumenti devono essere opportunamente manutenzionati e <strong>di</strong>sinfettati perio<strong>di</strong>camente.Di norma i serbatoi privati non possono essere interrati. Nei casi in cui non vi sia altra soluzionetecnica adottabile, dette cisterne potranno essere consentite, su parere <strong>del</strong> Servizio Igiene e SanitàPubblica.b) RETE IDRICA INTERNALe reti <strong>di</strong> <strong>di</strong>stribuzione idrica interna devono essere dotate <strong>di</strong> valvole <strong>di</strong> non ritorno sicuramenteefficienti nel punto <strong>di</strong> allacciamento alla rete pubblica.Sono vietati allacciamenti <strong>di</strong> qualsiasi genere che possano miscelare l’acqua <strong>del</strong>la rete pubblicacon acque <strong>di</strong> qualunque altra provenienza.Qualora l’abitazione sia servita sia dall’acquedotto che da altra fonte autonoma <strong>di</strong>approvvigionamento, devono esistere due derivazioni separate dotate <strong>di</strong> valvola <strong>di</strong> non ritorno.c) APPARECCHIATURE PER IL TRATTAMENTO DOMESTICO DELLE ACQUE POTABILILe apparecchiature per il trattamento domestico <strong>di</strong> acque potabili devono essere sotto ogni aspettoconformi a quanto <strong>di</strong>sposto dal D.M. 443/90, nonché dalla L.46/90 e successivo regolamento <strong>di</strong>attuazione. Il proprietario <strong>del</strong>l’impianto (o l’amministratore che ne è responsabile) devenotificarne l’installazione al Servizio Igiene e Sanità Pubblica <strong>del</strong>l’Azienda USL, allegando allanotifica la seguente documentazione:- copia <strong>del</strong>la documentazione tecnica relativa alle apparecchiature;- copia <strong>del</strong> manuale <strong>di</strong> manutenzione;- certificazione <strong>di</strong> corretto montaggio e <strong>di</strong> collaudo redatte dall’installatore.La conformità <strong>del</strong>le apparecchiature a quanto <strong>di</strong>sposto e la rispondenza <strong>del</strong>l’acqua trattata airequisiti previsti dalla normativa vigente può essere controllata dal Servizio Igiene e SanitàPubblica, che proporrà al Sindaco i provve<strong>di</strong>menti necessari.Nel caso che le apparecchiature non risultino conformi e non ne sia possibile l’adeguamento, ilproprietario provvederà a rimuoverle, dandone comunicazione al Servizio Igiene Pubblica.Art. 145 - RETE IDRICA E FOGNATUREI tubi <strong>del</strong>la rete idrica interna devono essere posti <strong>di</strong> norma a non meno <strong>di</strong> m. 1,50 da fognoli,pozzetti o tubature <strong>di</strong> fognature.Le fognature e le tubazioni <strong>di</strong> scarico <strong>del</strong>le acque <strong>di</strong> rifiuto devono essere poste, <strong>di</strong> norma, al <strong>di</strong>sotto <strong>di</strong> almeno cm. 50 dalle tubazioni <strong>del</strong>l'acqua potabile.Qualora non sia possibile rispettare le con<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong> cui ai due commi precedenti, le tubaturefognarie devono essere costruite in modo da evitare qualunque per<strong>di</strong>ta e i tubi <strong>del</strong>la rete idricadevono essere sicuramente impermeabili.La costruzione <strong>di</strong> fognature nei casi <strong>di</strong> cui al comma precedente deve essere autorizzatadall’Autorità Comunale previa presentazione alla stessa, da parte <strong>del</strong>l’interessato, <strong>di</strong> <strong>di</strong>segniillustrativi e <strong>di</strong> una relazione tecnica.Le operazioni interessanti la rete idrica <strong>di</strong> <strong>di</strong>stribuzione devono essere condotte in modo da evitarecontaminazione <strong>del</strong>l’acqua.Art. 146 - REGOLAMENTAZIONE DEL CONSUMO DI ACQUA POTABILEIl Sindaco, nei casi in cui ciò sia reso necessario, può emanare provve<strong>di</strong>menti per laregolamentazione <strong>del</strong> prelievo e <strong>del</strong> consumo <strong>del</strong>l’acqua potabile onde garantirne la dotazione peri bisogni prioritari, sentito il parere <strong>del</strong> Servizio Igiene e Sanità Pubblica.63


Capitolo I. Disposizioni GeneraliTITOLO IIIIGIENE DEGLI ALIMENTI E DELLE BEVANDEArt. 147 - AUTORIZZAZIONE SANITARIA PER LABORATORI DI PRODUZIONE,PREPARAZIONE E CONFEZIONAMENTO, NONCHE' DEPOSITIALL'INGROSSO DI SOSTANZE ALIMENTARI ED ESERCIZI PER LASOMMINISTRAZIONE AL PUBBLICO DI ALIMENTI E BEVANDETutti gli esercizi, anche a carattere artigianale, <strong>di</strong> produzione, preparazione, confezionamento(compresi i laboratori annessi agli esercizi <strong>di</strong> somministrazione, o all’esercizio <strong>di</strong> ven<strong>di</strong>ta aldettaglio, o agli esercizio <strong>di</strong> ven<strong>di</strong>ta ai sensi <strong>del</strong>la legge n.59/1963), nonché gli esercizi <strong>di</strong>somministrazione <strong>di</strong> alimenti e bevande e i depositi all’ingrosso <strong>di</strong> sostanze alimentari, devonoessere autorizzati ai sensi <strong>del</strong>l’art. 2 <strong>del</strong>la Legge 283/6, nonché <strong>del</strong>l’art. 231 <strong>del</strong> TULLSS perquanto attiene le attività <strong>di</strong> somministrazione.L’autorizzazione sarà rilasciata dall’autorità comunale in seguito ad accertamento dei requisitiigienico sanitari da parte dei competenti servizi <strong>del</strong> Dipartimento <strong>di</strong> Prevenzione <strong>del</strong>l’Azienda USL.Le attività regolamentate da normative specifiche sono autorizzate in base alle normative stesse,comprese le procedure particolari o in deroga; alle stesse normative fanno riferimento per irequisiti strutturali, funzionali e gestionali, anche quando procedure particolari <strong>del</strong>le specifichenorme prevedono l’autorizzazione con provve<strong>di</strong>mento ai sensi <strong>del</strong>l’ art. 2 L. 283/62.Art. 148 - AUTORIZZAZIONE SANITARIA ALLA VENDITA DI CARNIGli spacci <strong>di</strong> ven<strong>di</strong>ta <strong>di</strong> carne fresca, congelata o comunque preparata (compresi quelli ex leggen.59/1963), devono essere autorizzati ai sensi <strong>del</strong>l’art. 29 <strong>del</strong> R.D. 20.12.1928 n. 3298.L’autorizzazione sarà rilasciata dall’autorità comunale in seguito ad accertamento dei competentiServizi <strong>del</strong> Dipartimento <strong>di</strong> Prevenzione <strong>del</strong>l’Az. USL.Art. 149 - AUTORIZZAZIONE SANITARIA ALLA VENDITA DI PRODOTTI ITTICIGli spacci <strong>di</strong> ven<strong>di</strong>ta <strong>di</strong> prodotti ittici freschi, congelati o comunque preparati (compresi quelli exlegge n.59/1963), devono essere autorizzati ai sensi <strong>del</strong> combinato <strong>di</strong>sposto <strong>del</strong>l’art. 29 <strong>del</strong> R.D.20.12.1928 n. 3298 e <strong>del</strong>l’art. 2 L. 30.04.1962 n. 283. L’autorizzazione sarà rilasciata dall’autoritàcomunale in seguito ad accertamento dei competenti Servizi <strong>del</strong> Dipartimento <strong>di</strong> Prevenzione<strong>del</strong>l’Az. USL.Art. 150 - CERTIFICATO O NULLAOSTA DI IDONEITA’ IGIENICO SANITARIA PERLA VENDITA DI ALIMENTI E BEVANDEFatta eccezione per gli spacci <strong>di</strong> ven<strong>di</strong>ta <strong>di</strong> carni e <strong>di</strong> prodotti ittici <strong>di</strong> cui agli articoli precedenti,gli esercizi che intendono effettuare esclusivamente la ven<strong>di</strong>ta al dettaglio <strong>di</strong> alimenti e bevande,senza alcuna attività <strong>di</strong> preparazione, produzione e confezionamento, dovranno acquisirepreventivamente un certificato <strong>di</strong> idoneità igienico sanitaria dei locali, impianti e attrezzaturerilasciato dai Servizi o UU.OO. competenti <strong>del</strong> Dipartimento <strong>di</strong> Prevenzione ed agli stessi<strong>di</strong>rettamente richiesto a cura <strong>del</strong>la <strong>di</strong>tta che intende svolgere l’attività.64


Art. 151 - ATTI AUTORIZZATIVI O CERTIFICATI DI IDONEITA’ IGIENICO-SANITARIASia l’autorizzazione sanitaria sia il certificato <strong>di</strong> idoneità igienico sanitaria (o nulla osta igienicosanitario) dovranno riportare con chiarezza gli ambiti d’attività, nonché le limitazioni e leprescrizioni per lo svolgimento <strong>del</strong>l’attività stessa, e costituiscono titolo necessario e preventivoalle esercizio <strong>del</strong>la attività.Sono fatte salve le altre norme amministrative, ed in particolare quelle sul commercio alle quali la<strong>di</strong>tta debba ottemperare.Art. 152 - DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE SANITARIALa domanda per ottenere il rilascio <strong>del</strong>l’autorizzazione sanitaria <strong>di</strong> cui ai precedenti articoli, deveessere inoltrata <strong>di</strong>rettamente alla Azienda U.S.L. in<strong>di</strong>rizzandola al “Sindaco per il tramite deicompetenti Servizi <strong>del</strong> Dipartimento <strong>di</strong> Prevenzione”, ai sensi e secondo le modalità previstedall’art. 26 <strong>del</strong> DPR 327/80 e art. 29 <strong>del</strong> R.D. 20.12.1928 n. 3298 e <strong>del</strong>le altre norme sopra citate edeve essere corredata dai documenti elencati nell’allegato 1.Art. 153 - DOMANDA DI CERTIFICATO DI IDONEITA’ IGIENICO SANITARIALa domanda <strong>di</strong> cui all’art 150 per ottenere la certificazione circa l’idoneità igienico sanitaria deilocali, impianti ed attrezzature <strong>di</strong> ven<strong>di</strong>ta <strong>di</strong> prodotti alimentari deve essere in<strong>di</strong>rizzata ed inoltrata<strong>di</strong>rettamente ai competenti servizi <strong>del</strong> Dipartimento <strong>di</strong> Prevenzione <strong>del</strong>l’Az. USL e deve esserecorredata dagli stessi allegati previsti per la domanda <strong>di</strong> Autorizzazione Sanitaria (ve<strong>di</strong> art. 152 erelativo allegato).Art. 154 - MODIFICHE ALLE ATTIVITA’ GIA ESISTENTIADEGUAMENTI E MODIFICHEGli stabilimenti e i laboratori <strong>di</strong> produzione, preparazione e confezionamento, i depositiall’ingrosso, gli esercizi in cui si effettua produzione e/o somministrazione <strong>di</strong> sostanze alimentari,già provvisti <strong>di</strong> autorizzazione sanitaria ai sensi <strong>del</strong>la vigente normativa, nonché gli esercizi <strong>di</strong>ven<strong>di</strong>ta al minuto già muniti <strong>di</strong> nulla osta igienico-sanitario o altra documentazione attestantel’idoneità igienico-sanitaria dei locali e <strong>del</strong>le attrezzature, dovranno entrare in possesso deirequisiti strutturali e funzionali previsti dal presente regolamento, con relativo rilascio <strong>di</strong> nuovaautorizzazione o nullaosta, sia in caso <strong>di</strong> ampliamento <strong>del</strong>l’attività, inteso come aumento <strong>del</strong>lasuperficie utile dei locali, sia in tutti i casi in cui sia mo<strong>di</strong>ficata sostanzialmente la tipologia <strong>di</strong>alimenti prodotti, venduti o somministrati.Il responsabile <strong>del</strong>la Ditta è comunque tenuto al rispetto <strong>del</strong>le <strong>di</strong>sposizioni <strong>del</strong> D.L.vo 26.02.1997 n.155, in particolare per quanto riguarda le modalità <strong>di</strong> conduzione ed utilizzo, i requisiti <strong>del</strong>lestrutture, attrezzature ed impianti, nonché il loro eventuale adeguamento, secondo i principi <strong>del</strong>lametodologia H.A.C.C.P. (HAZARD ANALIYSIS and CRITICAL CONTROL POINT).SOMMINISTRAZIONE IN PERTINENZE ESTERNENel caso in cui in esercizi già esistenti si intenda effettuare anche la somministrazione in pertinenzeesterne si richiederà un’integrazione all’Autorizzazione Sanitaria, presentando con le stessemodalità <strong>di</strong> cui sopra una pianta planimetrica <strong>del</strong>la zona e <strong>del</strong>le strutture esterne, una relazionetecnica che descriva le caratteristiche <strong>del</strong>la zona <strong>di</strong> somministrazione, <strong>del</strong>le strutture (materiali <strong>di</strong>realizzazione <strong>di</strong> pareti, pavimenti, coperture) e degli impianti presenti e le modalità <strong>di</strong> trasporto deicibi e bevande dalla cucina alla pertinenza esterna.65


Quanto sopra si applica anche nel caso chetale pertinenza esterna insista su aree pubbliche inconcessione; in ogni caso si dovrà tener conto <strong>del</strong>le con<strong>di</strong>zioni ambientali, con particolareriferimento al traffico automobilistico e ad eventuali perio<strong>di</strong> <strong>di</strong> sua sospensione.SUBINGRESSOIl trasferimento <strong>del</strong>la titolarità o <strong>del</strong>la gestione <strong>di</strong> un esercizio, stabilimento, laboratorio o depositosenza alcuna mo<strong>di</strong>fica strutturale o produttiva, comporta la sola voltura <strong>del</strong>l’autorizzazionesanitaria, previa richiesta <strong>del</strong>l’interessato con le medesime procedure previste all’art 152: in talcaso il richiedente <strong>di</strong>chiarerà per iscritto, sotto la propria responsabilità, che "niente è cambiato"rispetto allo stato <strong>del</strong>le strutture, dei requisiti e <strong>del</strong>le lavorazioni previsti nell’autorizzazionepreesistente.Il subentrante potrà iniziare subito ad esercitare l'attività, una volta presentata la richiesta <strong>di</strong>voltura <strong>del</strong>l'autorizzazione sanitaria, integrata dalla <strong>di</strong>chiarazione <strong>di</strong> cui sopra.Il responsabile <strong>del</strong>la <strong>di</strong>tta è comunque tenuto al rispetto <strong>del</strong>le <strong>di</strong>sposizioni <strong>del</strong> D.L.vo 26.02.1997 n.155, in particolare per quanto riguarda le modalità <strong>di</strong> conduzione ed utilizzo, i requisiti <strong>del</strong>lestrutture, attrezzature ed impianti, nonché il loro eventuale adeguamento, secondo i principi <strong>del</strong>lametodologia H.A.C.C.P. .Art. 155 - REQUISITI GENERALI DELLE ATTIVITA’ DI PRODUZIONE,PREPARAZIONE E CONFEZIONAMENTO, NONCHE’ DEI DEPOSITIALL'INGROSSO DI SOSTANZE ALIMENTARI E DEGLI ESERCIZI PER LASOMMINISTRAZIONE E VENDITA AL PUBBLICO DI ALIMENTI EBEVANDEREQUISITI IGIENICO SANITARI COMUNILe attività e gli esercizi <strong>di</strong> cui al presente articolo debbono possedere i seguenti requisiti, fattesalve <strong>di</strong>verse o specifiche <strong>di</strong>sposizioni:a - Tutti i locali destinati ad attività lavorativa devono rispettare i requisiti previsti dal DPR303/56, così come mo<strong>di</strong>ficato dal D.L.vo 19/9/1994 n. 626, fatte salve le deroghe previste oeventuali norme più restrittive, meglio esplicitate nel capitolo sull’igiene degli ambienti <strong>di</strong>lavoro <strong>del</strong> presente regolamento.In particolare:- altezza minima regolamentare dei locali <strong>di</strong> lavoro m. 3.- ampiezza minima accettabile dei locali <strong>di</strong> lavoro: da valutarsi nei singoli casi in funzione<strong>del</strong>la qualità e <strong>del</strong>la quantità <strong>del</strong>la lavorazione e comunque non inferiori a mq. 14, fermorestando quanto stabilito dal capitolo sull’igiene degli ambienti <strong>di</strong> lavoro;- superficie illuminante e <strong>di</strong> areazione dei locali: minimo 1/8 <strong>del</strong>la superficie <strong>del</strong> pavimentoper locali fino a mq. 100 e conforme a quanto previsto dal capitolo sull’igiene degliambienti <strong>di</strong> lavoro per locali <strong>di</strong> superficie maggiore, <strong>di</strong>slocata come ivi in<strong>di</strong>cato; in tutti ilocali devono essere garantiti idonei sistemi <strong>di</strong> ventilazione naturale o meccanica adeventuale integrazione <strong>del</strong>la quota parte mancante <strong>di</strong> quella naturale, i cui criteri generali<strong>di</strong> realizzazione sono definiti nel capitolo sull’igiene <strong>del</strong> lavoro, fatte salve eventualispecifiche caratteristiche necessarie per lavorazioni particolari. (cfr art. 28 comma 3 <strong>del</strong>DPR 327/80)E’ fatto comunque <strong>di</strong>vieto <strong>di</strong> collocare le attività <strong>di</strong> lavorazione, ven<strong>di</strong>ta o somministrazione inlocali interrati, mentre la collocazione in locali seminterrati è consentita a con<strong>di</strong>zione che sianogarantiti i requisiti <strong>di</strong> areo-illuminazione sopra citati;- le finestre, i lucernai ed i sovrapporta e gli altri accessi apribili nei locali <strong>di</strong> lavorazione, neimagazzini e le eventuali finestre nel servizio igienico devono essere muniti <strong>di</strong> rete a magliefitte o <strong>di</strong> altri <strong>di</strong>spositivi contro la penetrazione degli infestanti. In tutti gli esercizi devono66


essere adottati i necessari accorgimenti per evitare la penetrazione e/o l’annidamento <strong>di</strong>ro<strong>di</strong>tori, <strong>di</strong> insetti o <strong>di</strong> animali in genere;- i pavimenti <strong>di</strong> tutti i locali <strong>di</strong> lavorazione devono essere facilmente lavabili, <strong>di</strong>sinfettabili,resistenti ad urti e corrosioni, con angoli arrotondati alle pareti e devono averecaratteristiche <strong>di</strong> sicurezza; devono essere dotati <strong>di</strong> pozzetti sifonati <strong>di</strong> scarico acqua <strong>di</strong>lavaggio degli stessi, qualora sia richiesto dalla specifica attività;- le pareti dei locali destinati alla produzione e preparazione <strong>di</strong> alimenti devono essererealizzate in materiale lavabile, fino a m. 2 <strong>di</strong> altezza, <strong>di</strong>sinfettabile, e resistente ad urti ecorrosioni.b - Tutti gli esercizi devono possedere uno o più servizi igienici per il personale e, se richiesto perla specifica attività, servizi <strong>di</strong>stinti per gli addetti e per gli avventori.Le pareti dei servizi igienici devono essere realizzate in materiale lavabile e <strong>di</strong>sinfettabile finoad un’altezza non inferiore a m. 2; i pavimenti devono avere caratteristiche <strong>di</strong> sicurezza e alcontempo devono essere facilmente lavabili e <strong>di</strong>sinfettabili.In particolare:- ogni servizio igienico deve avere una superficie minima <strong>di</strong> mq. 1,20, con il lato minore noninferiore a m. 0,90; l’antibagno non potrà avere una superficie inferiore a mq 1 con il latominore non inferiore a m. 0,90.Ogni servizio igienico dovrà essere dotato <strong>di</strong>:- lavabo con erogazione <strong>di</strong> acqua, preferibelmente anche calda, a comando non utilizzabilemanualmente (a pedale o a cellula fotoelettrica) collocato preferibilmente nell'antibagno;- <strong>di</strong>stributore <strong>di</strong> sapone liquido o in polvere;- asciugamani elettrici (a comando manuale o a cellula fotoelettrica) o asciugamani nonriutilizzabili (carta o asciugamani <strong>di</strong> stoffa in rotolo, con relativo raccoglitore);- chiusura automatica <strong>del</strong>la porta <strong>del</strong>l’antibagno (molla chiu<strong>di</strong>porta).c - Tutte le attività dovranno essere dotati <strong>di</strong> spogliatoio per gli addetti. Come spogliatoio <strong>di</strong> regolaoccorre pre<strong>di</strong>sporre un locale esclusivamente destinato a tale uso, ma in aziende con <strong>di</strong>pendentipari o inferiori a cinque unità può essere utilizzato l’antibagno, purché <strong>di</strong> <strong>di</strong>mensioniadeguate a contenere arma<strong>di</strong>etti in ragione <strong>di</strong> uno per addetto. Nello spogliatoio vannoinstallati arma<strong>di</strong>etti in<strong>di</strong>viduali, lavabili, <strong>di</strong>sinfettabili e <strong>di</strong>sinfestabili, a doppio scomparto (perindumenti personali ed indumenti <strong>di</strong> lavoro).d - Tutte le attività dovranno essere dotate <strong>di</strong> almeno un vano o zona <strong>di</strong>spensa o <strong>di</strong> un magazzino,con caratteristiche e <strong>di</strong>mensioni adeguate in rapporto alle quantità e tipologia <strong>di</strong> alimenti ebevande da stoccare e conservare. Tale vano dovrà avere accesso <strong>di</strong>retto per il caricopreferibilmente dall’esterno o comunque sarà <strong>di</strong>sposto in modo tale che le merci nonattraversino la zona <strong>di</strong> lavorazione durante l’attività.Le scaffalature o altri arre<strong>di</strong>, con ripiani in materiale lavabile dovranno essere sufficienti e<strong>di</strong>donei per conservare sollevati almeno cm. 30 da terra , e se necessario protetti, i prodottialimentari.Le celle, gli arma<strong>di</strong> e i banchi frigoriferi, per il magazzinaggio, devono essere in numero e<strong>di</strong>mensioni tali da garantire che i vari generi <strong>di</strong> prodotti alimentari siano tenuti fra loroseparati, secondo le norme e la metodologia <strong>del</strong>la H.A.C.C.P., anche me<strong>di</strong>ante appositi ripiani,scomparti o contenitori chiusi, in modo da evitare contaminazione crociata, e devono esseredotati <strong>di</strong> termometri a lettura preferibilmente esterna.I valori microclimatici dei locali non refrigerati dovranno essere tali da garantire comunqueuna buona conservazione <strong>del</strong>le <strong>di</strong>verse tipologie <strong>di</strong> alimenti non deteriorabili ivi stoccati.e - Dovrà essere in<strong>di</strong>viduato un locale o spazio o vano, dotato <strong>di</strong> arma<strong>di</strong> e/o scaffalature e <strong>di</strong> unlavabo, specificamente de<strong>di</strong>cato alla detenzione e gestione dei materiali ed attrezzature per lapulizia; nelle piccole attività potrà essere utilizzato a tale scopo il locale antibagno, purché <strong>di</strong><strong>di</strong>mensioni adeguate ed opportunamente attrezzato (es. lavello a vasca profonda).67


f- Tutti i punti <strong>di</strong> cottura che determinano emissione <strong>di</strong> vapori o fumi devono essere dotati <strong>di</strong> idoneisistemi <strong>di</strong> aspirazione forzata <strong>di</strong> fumi e vapori canalizzati in canne fumarie aventi sbocco comein<strong>di</strong>cato nell’art. 26 <strong>del</strong> presente regolamento.g- Le attività devono essere dotati <strong>di</strong> acqua potabile proveniente da acquedotto pubblico. Qualorasiano adottati sistemi <strong>di</strong> approvvigionamento autonomo, devono essere effettuate analisitrimestrali <strong>del</strong>l'acqua utilizzata, a cura <strong>del</strong> titolare, secondo quanto previsto dall’art. 137 <strong>del</strong>presente regolamento. Pur tuttavia, negli anni successivi al primo, può essere accettata unatrimestralità per i soli controlli microbiologici, accompagnati da un controllo semestrale deiparametri chimici. Nel caso <strong>di</strong> attività a carattere stagionale è sufficiente un’analisi effettuataimme<strong>di</strong>atamente prima all’avvio <strong>del</strong>l’attività e successivi controlli trimestrali ove l’esercizio<strong>del</strong>l’attività prosegua oltre i tre mesi. Controlli più frequenti saranno <strong>di</strong>sposti secondonormative specifiche, ovvero piani <strong>di</strong> autocontrollo e relativi <strong>di</strong>sposizioni dei competenti servizi<strong>del</strong> Dipartimento <strong>di</strong> Prevenzione.h) Lavelli in numero adeguato alla necessità <strong>del</strong>l’esercizio, muniti <strong>di</strong> rubinetti con comando apedale o elettrico <strong>di</strong> acqua calda e fredda, <strong>di</strong>stributore automatico <strong>di</strong> sapone e asciugamanimono uso. Nei locali <strong>di</strong> lavorazione dei prodotti alimentari, l’erogazione <strong>di</strong> acqua calda alrubinetto dovrà raggiungere almeno la temperatura <strong>di</strong> 82° centigra<strong>di</strong>.i) Idoneo numero <strong>di</strong> lavan<strong>di</strong>ni lavamano aventi gli stessi requisiti <strong>del</strong> punto precedente.j) Numero <strong>di</strong> piani <strong>di</strong> lavori in acciaio o ricoperti in materiali impermeabili, duro, compatto efacilmente lavabile e <strong>di</strong>sinfettabile, realizzato in conformità alle <strong>di</strong>sposizioni <strong>di</strong> legge suglioggetti destinati a venire a contatto con le sostanze alimentari, <strong>di</strong>stinti per tipologia <strong>di</strong> prodottionde evitare contaminazioni crociate.k) Idonee attrezzature per il taglio, dotate <strong>di</strong> manici in materiale plastico, attrezzature per latriturazione e la miscelazione facilmente smontabili per la totale pulitura quoti<strong>di</strong>ana.l) Gli esercizi che prevedono somministrazione e consumo ai tavoli e quelli destinati alla ven<strong>di</strong>taal dettaglio devono rispettare quanto previsto dalle norme sull’abbattimento <strong>del</strong>le barrierearchitettoniche, così come in<strong>di</strong>cato agli artt. 39 e 40 <strong>del</strong> presente regolamento;INOLTRE:m) I prodotti alimentari <strong>di</strong> genere <strong>di</strong>verso, detenuti e venduti sfusi, devono essere conservati edesposti in reparti o scompartimenti ben <strong>di</strong>stinti per tipologie merceologiche e separati daiprodotti non alimentari, in maniera da prevenire ogni possibilità <strong>di</strong> contaminazione. I varigeneri <strong>di</strong> prodotti alimentari devono essere tenuti fra loro opportunamente separati in modo daevitare contaminazioni crociate;n) le vetrine <strong>di</strong> esposizione degli alimenti non confezionati devono essere accessibili solo da parte<strong>del</strong>l’addetto; deve inoltre essere presente, in modo visibile, anche dai clienti, un termometro peril controllo <strong>del</strong>la temperatura interna <strong>del</strong>la vetrina, quando trattasi <strong>di</strong> vetrine a temperaturacontrollata; al fine <strong>di</strong> evitare la contaminazione da parte <strong>del</strong>la clientela dei prodotti alimentariesposti in evidenza deve essere previsto un sopralzo <strong>di</strong> vetro in modo che i clienti possanovedere la merce senza toccarla. In ogni caso i prodotti alimentari dovranno essere protetti dalcontatto con gli utenti, dalla polvere e dagli insetti;o) tutti i contenitori per i rifiuti devono essere muniti <strong>di</strong> coperchio con apertura non manualeescluso i contenitori presenti negli spazi al pubblico.p) È vietato detenere nelle pertinenze esterne, e comunque nelle imme<strong>di</strong>ate vicinanze <strong>del</strong>la attività,rifiuti soli<strong>di</strong> non collocati in appositi contenitori chiusi.Art. 156 - MODALITÀ DI MANUTENZIONE E CONDUZIONE DEGLI ESERCIZI EDELLE ATTIVITA'68


Il responsabile <strong>del</strong>l’industria alimentare deve curare lo schema <strong>di</strong> progettazione, la costruzione e le<strong>di</strong>mensioni dei locali o aree nei quali si esercitano le seguenti attività: preparazione,trasformazione, fabbricazione, confezionamento, deposito, trasporto, <strong>di</strong>stribuzione, manipolazione,ven<strong>di</strong>ta o fornitura, compresa la somministrazione, <strong>di</strong> prodotti alimentari.Il responsabile <strong>del</strong>l’industria alimentare deve curare altresì la dotazione <strong>di</strong> impianti, attrezzatureed utensili, e il loro posizionamento, nonché fissare procedure e modalità d’uso dei locali, impiantied attrezzature in modo tale che sia assicurata la sicurezza igienica dei prodotti alimentarisecondo i principi <strong>del</strong>la metodologia HACCP (HAZARD ANALIYSIS and CRITICAL CONTROLPOINT – D.L.vo 155/97), in relazione alla entità e tipologia <strong>del</strong>la propria attività e <strong>del</strong> proprioprocesso produttivo.Gli esercizi e tutte le attività ove si tengono in deposito, si lavorano, si trasformano, si producono ocomunque si manipolano, si vendono o si somministrano prodotti alimentari debbono:1 - essere costantemente tenuti in or<strong>di</strong>ne ed in accurato stato <strong>di</strong> pulizia,2 - avere le strutture murarie, l’arredamento, le attrezzature, gli utensili e le suppellettili sempre inbuono stato <strong>di</strong> manutenzione, pulizia e funzionalità;3 - essere sottoposti a trattamenti <strong>di</strong> <strong>di</strong>sinfezione e <strong>di</strong> <strong>di</strong>sinfestazione in relazione alle esigenze edalla conduzione <strong>del</strong>l’esercizio,4 - durante le fasi <strong>del</strong>la lavorazione, in particolare i laboratori <strong>di</strong> preparazione e le cucine, esseretenuti sgombri da segatura o altro materiale simile;5 - al termine <strong>di</strong> ogni ciclo lavorativo i locali e le attrezzature essere adeguatamente puliti con lamassima cura.Inoltre è vietato:a) a<strong>di</strong>bire locali ed impianti ad usi <strong>di</strong>versi da quelli per i quali sono stati autorizzati;b) tenervi macchinari, arre<strong>di</strong>, utensili, oggetti, o altro materiale in <strong>di</strong>suso ovvero non strettamenteattinente all’attività che vi si svolge;c) tenere al <strong>di</strong> fuori dei banchi frigoriferi gli alimenti che debbono essere conservati e venduti atemperatura controllata;d) esporre all’interno dei locali gli alimenti non confezionati o protetti che possono essere soggettiad inquinamento non eliminabile me<strong>di</strong>ante le normali operazioni <strong>di</strong> lavaggio, sbucciatura esimilari; la merce che può essere esposta deve comunque essere collocata ad almeno cm. 50 dalsuolo. I prodotti alimentari che si consumano senza cottura o sbucciatura né, <strong>di</strong> norma, senzapreventivo lavaggio, debbono essere tenuti in apposite vetrine o vassoi con coperchio o altroidoneo mezzo <strong>di</strong> protezione (pellicola, alluminio, ecc.) che ne garantiscano la protezione dallapolvere o dagli insetti e <strong>di</strong>stribuiti dal personale addetto con pinze, palette, forchette e simili;e) consentire al pubblico autoservirsi o comunque toccare con le mani le merci esposte nonconfezionate, a meno che non sia pre<strong>di</strong>sposto un apposito sistema <strong>di</strong> autoservizio mettendo a<strong>di</strong>sposizione dei clienti idonei strumenti (guanti a perdere, sacchetti, ecc.) per il prelievo <strong>del</strong>lamerce. All’interno <strong>del</strong> locale, il titolare dovrà apporre un unico o al massimo qualche cartello,ben visibile e facilmente leggibile, con la seguente <strong>di</strong>citura "E' vietato toccare la merce”. Saràcura <strong>del</strong> titolare <strong>del</strong>l’autorizzazione <strong>di</strong> ven<strong>di</strong>ta fare rispettare il <strong>di</strong>vieto. Da questo obbligo sonoesentati: la frutta secca con guscio (es. noci, mandorle, ecc.), angurie, meloni e altra fruttadestinata all’utilizzo previa sbucciatura;f) esporre e vendere prodotti alimentari <strong>di</strong> qualsiasi genere all’esterno dei locali <strong>di</strong> eserciziocommerciale. L’esposizione all’esterno può essere consentita unicamente per prodottiortofrutticoli qualora gli stessi siano contenuti in idonee attrezzature chiuse che li protegganoda agenti inquinanti. L’attrezzatura <strong>di</strong> protezione deve consentire <strong>di</strong> mantenere la mercesollevata ad un’altezza <strong>di</strong> almeno cm. 50 dal piano <strong>di</strong> calpestio, deve essere dotata <strong>di</strong> un rialzoperimetrale <strong>di</strong> almeno cm. 30 <strong>di</strong> altezza e <strong>di</strong> protezione idonea che deve essere aperto solo almomento <strong>del</strong> servizio al cliente. Da questo obbligo sono esentati: la frutta secca con guscio,69


anguria, meloni e altri prodotti non commestibili per intero ma soltanto dopo l’eliminazione<strong>del</strong>la buccia. Per tutti gli altri prodotti non è consentita l’esposizione all’esterno.g) tenere beanti le aperture e gli accessi verso l’esterno, senza che questi siano muniti <strong>di</strong> adeguatied efficaci <strong>di</strong>spositivi anti-insetti, come apposite retine o, ove queste impe<strong>di</strong>scono l’accesso alnegozio, apposite tende anti-mosche. Dovrà essere comunque garantita la protezione <strong>del</strong> localeda agenti atmosferici, insetti e inquinanti derivanti dal trafficoh) effettuare ed accettare la consegna <strong>del</strong>le merci me<strong>di</strong>ante il deposito <strong>del</strong>le stesse davanti allaporta d’ingresso, in particolare modo in orario precedente l’apertura <strong>del</strong>l'esercizio;i) depositare sulla pubblica via i vuoti a perdere;j) tenervi, sia pure occasionalmente, animali domestici;l) fumare nei locali <strong>di</strong> preparazione degli alimenti.m) è inoltre vietata, all’interno dei centri storici, l’esposizione al suolo <strong>di</strong> tutte le merci <strong>del</strong> settoreextralimentare, fuori dagli esercizi <strong>di</strong> ven<strong>di</strong>ta. L’esposizione dovrà essere effettuata su appositicontenitori, all’uopo autorizzati dall’Amm/ne Comunale, che precludano il contatto con gliagenti esterni e risultino facilmente movibili dai siti assegnati.I reparti o settori destinati a prodotti non alimentari debbono essere tenuti <strong>di</strong>stinti e separati daireparti <strong>di</strong> prodotti alimentari.Art. 157 - PERSONALE ADDETTO ALLA MANIPOLAZIONE ALIMENTIIl personale addetto alla manipolazione e ven<strong>di</strong>ta <strong>di</strong> qualsiasi sostanza o prodotto alimentare nonconfezionato e che si consumi senza cottura, lavaggio o sbucciatura non può esserecontemporaneamente addetto a compiti <strong>di</strong> cassa, a meno che gli alimenti sopradescritti non siano<strong>di</strong>stribuiti dal personale addetto con pinze, palette, forchette e simili. Tali addetti devono indossareidonee sopravesti e copricapo chiari che devono rimanere sul luogo <strong>di</strong> lavoro, riposti in idoneiarma<strong>di</strong>etti a doppio scomparto.E’ vietato allontanarsi dai luoghi <strong>di</strong> lavoro con la sopraveste usata durante l’attività.Il personale addetto alla <strong>di</strong>retta manipolazione degli alimenti deve avere mani ben curate conunghie corte e pulite e non indossare durante il lavoro anelli, bracciali, orologi ed altri monili,essendo gli stessi potenziali ricettacoli <strong>di</strong> germi.Capitolo II - SomministrazioneArt. 158 - REQUISITI IGIENICI DELLE ATTIVITA' DI RISTORAZIONEDISPOSIZIONI GENERALIChiunque intenda attivare ovvero ampliare o comunque mo<strong>di</strong>ficare ovvero trasferire in altra sedeun esercizio pubblico <strong>di</strong> cui al presente articolo, deve ottenere oltre all’autorizzazioneamministrativa, anche la specifica autorizzazione sanitaria <strong>di</strong> cui all’art. 2 <strong>del</strong>la legge 283/62 eall’art. 231 <strong>del</strong> T.U.LL.SS. 27 luglio 1934 n. 1265.Capo 1- RISTORAZIONE PUBBLICARISTORANTI E SIMILIPer ottenere l'autorizzazione sanitaria per le attività <strong>di</strong> ristorazione e simili, oltre a quantospecificatamente previsto dal DPR 327/80 ed al precedente art. 155, sono necessari i seguentirequisiti:70


a) Almeno un vano o zona <strong>di</strong>spensa o magazzino per la conservazione degli alimenti e <strong>del</strong>lebevande, <strong>di</strong> <strong>di</strong>mensioni adeguate alla attività, e comunque non inferiori a mq. 7; dotato <strong>di</strong>accesso <strong>di</strong>retto dall’esterno e comunicante <strong>di</strong>rettamente con le zone <strong>di</strong> lavorazione, ovverocollegato con esse da un percorso protetto e posizionato in modo da rispettare il principio <strong>del</strong>la“marcia in avanti” dei prodotti alimentari.Tale vano dovrà essere dotato <strong>di</strong> adeguate scaffalature con ripiani in materiale lavabile e <strong>di</strong> unnumero appropriato <strong>di</strong> arma<strong>di</strong> frigoriferi, celle frigorifere, o congelatori, provvisti <strong>di</strong>termometri rilevatori a lettura preferibilmente esterna, nonché attrezzati con ripiani, scompartio contenitori chiu<strong>di</strong>bili che consentano la corretta separazione fra i <strong>di</strong>versi generi alimentari.Dovranno essere inoltre in<strong>di</strong>viduati:1) un locale o spazio o vano, per la detenzione e gestione dei materiali per le pulizie (prodottie attrezzature) <strong>di</strong> cui all’art. 155 lettera e).2) un locale o zona per riporre separatamente eventuale altro materiale non destinato allaalimentazione (ripostiglio).b) Un vano o zona <strong>di</strong> preparazione alimenti organizzati ed attrezzati strutturalmente o conopportune procedure d’uso in modo da poter effettuare (con <strong>di</strong>sponibilità <strong>del</strong>le necessarieattrezzature, aree e superfici <strong>di</strong> lavoro, nel rispetto <strong>del</strong> principio <strong>del</strong>la “marcia in avanti” e<strong>del</strong>la separazione dei percorsi “sporco e pulito”) le seguenti operazioni:- preparazione verdure;- preparazione carni;- preparazione pesce;- preparazione altri alimenti;- cottura;- sporzionamento, preparazione dei piatti;- eventuale confezionamento dei pasti, ciò nel rispetto <strong>di</strong> quanto stabilito dall’art. 156-IIcomma <strong>del</strong> presente regolamento.La superficie dei locali destinati a cucina, intesa come zona <strong>di</strong> preparazione, dovrà essere <strong>di</strong>almeno 1/4 <strong>del</strong>la superficie <strong>del</strong>la sala <strong>di</strong> ristorazione e comunque non inferiore a mq. 14.Qualora debbano essere installate nella zona <strong>di</strong> preparazione altre attrezzature o impianti oltrequelli destinati alla suddetta attività or<strong>di</strong>naria (es. forno per pizze ecc) la superficie dovràessere incrementata proporzionalmente.c) Una zona ben definita o vano o locale per il lavaggio <strong>del</strong>le stoviglie e <strong>del</strong> pentolame con lavelli(acqua calda minimo 82° centigra<strong>di</strong>) e lavastoviglie <strong>di</strong> <strong>di</strong>mensioni adeguate all’attività<strong>del</strong>l’esercizio e con aerazione naturale o cappa aspirante, ove ritenuta necessaria dalDipartimento <strong>di</strong> Prevenzione; con accesso che consenta una separazione <strong>del</strong> percorso <strong>di</strong>entrata dei piatti sporchi provenienti dalla zona somministrazione rispetto al percorso <strong>di</strong> uscitadegli alimenti pronti per il consumo.d) Un locale o area ben definita esclusivamente adebita alla eventuale preparazione <strong>di</strong> pastafresca.I reparti <strong>di</strong> cui sopra possono essere collocati in locali <strong>di</strong>stinti e tra loro raccordati, ovvero insettori o zone ben <strong>di</strong>stinte e separate <strong>di</strong> uno stesso locale e dovranno essere dotati <strong>di</strong> pavimenti epareti lavabili fino a m. 2 <strong>di</strong> altezza.Dovranno essere previsti inoltre:1 - Un vano posizionato tra la/le sala/e da pranzo ed i <strong>di</strong>versi servizi o nella sala stessa in cuitenere sistemati e pronti per l’uso od eventualmente preparare per l’uso, senza interferirenell’attività <strong>di</strong> cucina, le posate, le tovaglie, i tovaglioli, il vasellame, le vetrerie, le bevande e lafrutta.71


2 - Una o più sale da pranzo in cui la <strong>di</strong>stribuzione dei tavoli e <strong>del</strong>le se<strong>di</strong>e sia tale da consentire alconsumatore una comoda assunzione dei cibi ed al personale un’agevole attuazione <strong>del</strong>servizio. La superficie complessiva destinata alla somministrazione non deve essere inferiore amq. 1 per ciascun posto tavola.3 - Se necessario (self-service, preparazione in <strong>di</strong>fferita) un reparto debitamente attrezzato perl’eventuale esposizione al riparo da agenti contaminanti <strong>del</strong>le pietanze in modo che questeultime siano debitamente conservate al caldo o al freddo, ai sensi <strong>del</strong>l’art. 31 <strong>del</strong> DPR 327/80.4 - Servizi igienici a <strong>di</strong>sposizione degli avventori, accessibili <strong>di</strong> norma dall’interno, rispondenti allecaratteristiche in<strong>di</strong>cate all’art. 155 e non <strong>di</strong>rettamente comunicanti con i locali a<strong>di</strong>biti alavorazione, somministrazione e deposito <strong>di</strong> alimenti, facilmente in<strong>di</strong>viduabili con appositein<strong>di</strong>cazioni.Il numero dei servizi igienici per gli avventori dovrà essere rapportato alla capacità ricettiva<strong>del</strong>l’esercizio (numero posti tavola) secondo lo schema seguente:Fino a 150 mq. <strong>di</strong> sala somministrazione: almeno un servizio per donne e un servizio peruomini (<strong>di</strong> cui uno idoneo per portatori <strong>di</strong> han<strong>di</strong>cap)Oltre a 150 mq: almeno due servizi per donne e due servizi per uomini (<strong>di</strong> cui almeno unoidoneo per portatori <strong>di</strong> han<strong>di</strong>cap)In casi particolari (centri storici, e<strong>di</strong>fici con vincoli <strong>di</strong> tipo architettonico-storico ecc.) potràritenersi sufficiente un solo servizio per uomini e donne per attività con non oltre 50 posti atavola.Si potrà richiedere infine una dotazione <strong>di</strong> servizi proporzionalmente più elevata per attività <strong>di</strong>capacità notevolmente superiori a quelle in<strong>di</strong>cate.5 - Servizi igienici per gli addetti, accessibili dall’interno e imme<strong>di</strong>atamente a<strong>di</strong>acenti ai locali <strong>di</strong>lavorazione (ve<strong>di</strong> art. 155)6 - Un vano o spazio spogliatoio per il personale, accessibile dall’interno e per quanto possibilea<strong>di</strong>acente ai servizi igienici e ai locali a<strong>di</strong>biti a lavorazione, dotato <strong>di</strong> arma<strong>di</strong>etti in<strong>di</strong>viduali inmateriale lavabile a doppio scomparto (ve<strong>di</strong> art . 155).PICCOLA RISTORAZIONE (pub, spaghetterie e simili)Gli esercizi <strong>di</strong> ristorazione che intendano svolgere preparazione e somministrazione <strong>di</strong> una gammalimitata <strong>di</strong> prodotti, come pub, spaghetterie e simili, dovranno rispondere ai requisiti strutturali <strong>di</strong>cui al precedente paragrafo, salvo per quanto attiene al locale <strong>di</strong> preparazione (cucina) la cuiarticolazione potrà essere in<strong>di</strong>viduata caso per caso in base alla tipologia <strong>di</strong> prodotti preparati,tenendo conto comunque dei limiti <strong>di</strong>mensionali minimi in<strong>di</strong>cati al precedente art. 155 (requisitiigienici generali).In ogni caso la zona preparazione dovrà essere organizzata ed attrezzata in modo da potereffettuare le lavorazioni in modo igienico, nel rispetto <strong>del</strong> principio <strong>del</strong>la “marcia in avanti” e<strong>del</strong>la separazione <strong>di</strong> alimenti <strong>di</strong>versi ai fini <strong>del</strong> controllo <strong>del</strong> rischio <strong>di</strong> contaminazione crociata.SOMMINISTRAZIONE IN PERTINENZE ESTERNEQualora per la somministrazione si utilizzano terrazze, cortili e qualsiasi altro tipo <strong>di</strong> pertinenzeesterne, tali pertinenze devono costituire parte integrante dei locali <strong>di</strong> cui all’AutorizzazioneSanitaria. In caso <strong>di</strong> locali già autorizzati il titolare deve chiedere l’aggiornamento <strong>del</strong>la propriaAutorizzazione Sanitaria contemplando l’utilizzo, a uso sala <strong>di</strong> consumazione, <strong>del</strong>le pertinenzeesterne in<strong>di</strong>viduate a tale scopo (e presentando in merito l’apposita planimetria e relazioneintegrativa).Il rilascio <strong>di</strong> nuova autorizzazione con attività <strong>di</strong> somministrazione anche all’esterno o <strong>di</strong>aggiornamento <strong>del</strong>l’autorizzazione sanitaria dovrà in particolare tenere conto <strong>del</strong>la modalità <strong>di</strong>trasporto dei piatti pronti, <strong>del</strong>la potenzialità <strong>del</strong>la cucina e <strong>del</strong>le caratteristiche <strong>del</strong>la struttura nelsuo complesso.Le pertinenze esterne devono dunque rispettare i seguenti requisiti:72


a - collocate ed attrezzate in modo tale da proteggere i cibi da raggi solari <strong>di</strong>retti e dagli elementiinquinanti derivanti dal traffico, dalla polvere e simili, in particolare l’utilizzazione <strong>di</strong>pertinenze in aree pubbliche dovrà essere limitata ai perio<strong>di</strong> <strong>di</strong> chiusura al traffico <strong>del</strong>lemedesime;b - attrezzate in modo tale da proteggere dalla contaminazione gli alimenti da somministrare, dagarantire la conservazione degli alimenti alle temperature previste dalle norme <strong>di</strong> legge edall’interno <strong>di</strong> contenitori idonei, in spazi separati fra i vari tipi <strong>di</strong> alimenti.Il suolo o pavimento <strong>di</strong> tale pertinenze esterne dovrà realizzato e mantenuto in modo daprevenire ed evitare il sollevamento <strong>di</strong> polveri;c - l’attività <strong>di</strong> somministrazione dovrà tenere conto <strong>del</strong> <strong>di</strong>mensionamento produttivo eorganizzativo <strong>del</strong>l’esercizio e pertanto il numero dei posti a tavola <strong>di</strong> tali pertinenze dovràcomportare nel caso <strong>di</strong> struttura fissa ad utilizzo permanente nell’intero arco <strong>del</strong>l’anno, uncorrispondente adeguamento <strong>del</strong> locale cucina (secondo i criteri in<strong>di</strong>cati dal II comma letterab) <strong>del</strong>l’articolo 158 capo I – ristoranti e simili); nel caso <strong>di</strong> pertinenza esterna a utilizzostagionale comporterà un adeguamento <strong>del</strong> ciclo produttivo, in modo tale da evitare rischi esovraccarichi.Capo 2 -RISTORAZIONE COLLETTIVA E PUNTI DI PRODUZIONE DI PASTIIMPIANTI DI PRODUZIONE PASTILa produzione <strong>di</strong> pasti da somministrare a <strong>di</strong>stanza in collettività è soggetta al rilascio <strong>di</strong>autorizzazione ai sensi <strong>del</strong>la L. 283/62.Per ottenere l’Autorizzazione Sanitaria, oltre a quanto specificamente previsto dal DPR 327/80 edal DL.vo 155/97, oltre che dai precedenti articoli, con particolare riferimento all’art. 155, sidovrà tenere conto dei seguenti requisiti specifici.La struttura dei locali, degli impianti e <strong>del</strong>le attrezzature dovrà essere articolata in:a) locali <strong>di</strong> deposito e immagazzinamento per:- prodotti refrigerati- prodotti non refrigerati- prodotti o materiali destinati al confezionamento e al servizio;b) area <strong>di</strong> preparazione, <strong>di</strong>stinta in:- zone o reparti <strong>di</strong>stinti per tipologie <strong>di</strong> prodotti (carni, verdure, pesce, preparazione piattifred<strong>di</strong>, ecc.)- zone(e) o reparto(i) cottura- zona o reparto porzionatura e allestimento piatti;c) zona o reparto confezionamento dei piatti trasportati;d) zona o reparto lavaggio pentolame, stoviglie ed utensili.Le <strong>di</strong>mensioni <strong>del</strong>la zona <strong>di</strong> deposito <strong>di</strong> cui al punto a) dovranno essere <strong>di</strong>mensionate al volumed’attività, con particolare riferimento alla capacità e numero dei frigoriferi e congelatori necessaria conservare separatamente le <strong>di</strong>verse tipologie <strong>di</strong> materie prime.Le <strong>di</strong>mensioni <strong>del</strong>l’area <strong>di</strong> preparazione <strong>di</strong> cui al punto b) precedente, saranno proporzionate alnumero <strong>di</strong> pasti prodotti, tenendo conto anche <strong>del</strong>la loro tipologia e articolazione qualiquantitativae temporale, riferendosi in<strong>di</strong>cativamente ai seguenti standard minimi:fino a 100 pasti, superficie da 25 a 50 Mq.tra 101 e 200 pasti, superficie da 51 a 80 Mq.tra 201 e 500 pasti, superficie da 81 a 175 Mq.tra 501 e 700 pasti, superficie da 176 a 210 Mq.tra 701 e 1000 pasti, superficie da 211 a 270 Mq.tra 1001 e 1400 pasti, superficie da 271 a 350 Mq.tra 1401 e 2000 pasti, superficie da 351 a 400 Mq.73


Le <strong>di</strong>mensioni <strong>del</strong>la zona <strong>di</strong> confezionamento dei pasti per il trasporto <strong>di</strong> cui al punto c) dovrannoessere in<strong>di</strong>viduate in base alle attrezzature ed impianti necessari, in relazione a:- numero <strong>di</strong> pasti trasportati- tipologia <strong>di</strong> sistema <strong>di</strong> trasporto adottato- modalità <strong>di</strong> conservazione dei piatti destinati al trasporto- gestione e stoccaggio, a fine ciclo <strong>di</strong> lavorazione, <strong>di</strong> contenitori e attrezzature destinati altrasporto stesso.MENSE SCOLASTICHE E MENSE AZIENDALI1 - L’esercizio <strong>del</strong>l’attività <strong>di</strong> mensa aziendale e mensa scolastica è soggetto al rilascio <strong>di</strong>autorizzazione sanitaria ai sensi <strong>del</strong>la L. 283/62.Per ottenere l’autorizzazione sanitaria, oltre a quanto specificamente previsto dal DPR 327/80e ai precedenti articoli, per quanto pertinente, si applicano i requisiti <strong>di</strong> cui al precedenteparagrafo, fatta eccezione per l’area <strong>di</strong> confezionamento/<strong>di</strong>stribuzione per la quale, inconsiderazione <strong>del</strong> sistema <strong>di</strong> somministrazione, a self-service o <strong>di</strong>retto, dovranno esserepreviste, ove necessarie, aree specifiche ed apparecchiature per la conservazione deglialimenti a temperatura controllata.2 - L’eventuale banco per la somministrazione self-service, dovrà essere munito <strong>di</strong> idonei mezzi attia proteggere le vivande dalle contaminazioni, in particolare i ripiani con gli alimenti nonconfezionati a libero accesso degli utenti dovranno essere adeguatamente protetti.Dovranno essere previste inoltre, se <strong>del</strong> caso, un adeguato numero <strong>di</strong> stoviglie per il prelievodegli alimenti da parte <strong>del</strong>l’ avventore (pinze prelevatrici, ecc..).LOCALI DI REFEZIONE1 - Tutte le aziende o le collettività nelle quali i <strong>di</strong>pendenti o gli utenti si trattengono nell’intervallo<strong>di</strong> lavoro, per la refezione, devono prevedere uno o più ambienti destinati ad uso refettorio,riscaldati nella stagione invernale, muniti <strong>di</strong> se<strong>di</strong>e e tavoli.Tali locali devono essere preventivamente riconosciuti idonei dai competenti Servizio <strong>del</strong>Dipartimento <strong>di</strong> Prevenzione.2 - Per le refezioni scolastiche si applicano le <strong>di</strong>sposizioni previste dalla specifica normativa.3 - Tenuto conto dei requisiti generali <strong>di</strong> cui all’art 155 <strong>del</strong> presente regolamento, i refettori devonoprevedere:a - illuminazione naturale e artificiale;b - aerazione naturale;c - le pareti devono essere intonacate e imbiancated - devono essere presenti contenitori per la raccolta dei rifiuti;e - lavabi e servizi igienici localizzati nelle imme<strong>di</strong>ate vicinanze;f - se necessario idonei arma<strong>di</strong>, a <strong>di</strong>sposizione dei <strong>di</strong>pendenti per la conservazione deglialimenti e vivande portate da casa;g - idonei mezzi per riscaldare le vivande;h - idonei mezzi per lavare i relativi piatti e recipienti;i - almeno un frigorifero per la conservazione <strong>di</strong> alimenti e bevande.Tali requisiti si applicano ai refettori collocati presso cantieri e<strong>di</strong>li e altre situazioni a carattereprovvisorio e straor<strong>di</strong>nario, nella misura <strong>del</strong>le effettive esigenze igieniche.Art. 159 - REQUISITI IGIENICI DI BAR, CAFFE' E SIMILIBAR E CAFFE’L’autorizzazione per bar o caffè, è rilasciata secondo quanto <strong>di</strong>sposto nel presente documento conla <strong>di</strong>zione "esclusa la preparazione <strong>di</strong> alimenti".74


Oltre ai requisiti previsti dal DPR 327/80, tenuto conto dei requisiti igienico sanitari comuni <strong>di</strong>cui all’art. 155 per quanto eventualmente pertinente, occorre in particolare osservare i seguentirequisiti:a) almeno un vano o zona <strong>di</strong>spensa o magazzino <strong>di</strong> <strong>di</strong>mensioni adeguate per lo stoccaggio e laconservazione degli alimenti e <strong>del</strong>le bevande, arredato con idonei scaffali con ripiani inmateriale lavabile e, ove necessario arma<strong>di</strong> o celle frigorifere, con appositi contenitori concoperchio o scomparti che consentano la separazione fra i <strong>di</strong>versi generi alimentari conservate,con termometro a lettura preferibilmente esterna;b) un locale o spazio separato ed appositamente attrezzato, per materiale e attrezzature per lapulizia, come previsto dall’art. 155 lettera e).c) almeno un servizio igienico per gli addetti e un vano o spazio spogliatoio per il personale,dotato <strong>di</strong> arma<strong>di</strong>etti in<strong>di</strong>viduali in materiale lavabile a doppio scompartod) almeno un servizio igienico a <strong>di</strong>sposizione degli avventori accessibile dall’interno e facilmentein<strong>di</strong>viduabile con apposite in<strong>di</strong>cazionie) la pasticceria, i prodotti salati e i dolciumi sfusi devono essere conservati in contenitori chiusi,e, se deperibili, in vetrine refrigerate munite <strong>di</strong> termometro a facile lettura dall’esterno;f) deve essere in attività una lavastoviglie per tazze, tazzine, bicchieri ecc. che permetta <strong>di</strong>effettuare lavaggi e risciacqui a temperature non inferiori agli 82° Cg) gli esercizi che prevedono somministrazione consumo ai tavoli devono rispettare quanto previstodalle norme sull’abbattimento <strong>del</strong>le barriere architettoniche (ve<strong>di</strong> artt. 39 e 40 <strong>del</strong> presenteregolamento).All’esclusivo fine <strong>di</strong> riscaldare i prodotti già preparati per il pronto consumo, è ammesso l’utilizzo<strong>di</strong> piccoli forni elettrici o a microonde se ciò non comporta in alcun modo attività <strong>di</strong> manipolazione<strong>di</strong>retta, preparazione o trasformazione.MESCITE (con o senza ven<strong>di</strong>ta <strong>di</strong> alimenti preconfezionati)Per ottenere l’autorizzazione sanitaria per sola mescita <strong>di</strong> bevande o per mescita bevande even<strong>di</strong>ta <strong>di</strong> alimenti confezionati sono necessari i requisiti <strong>di</strong> cui al paragrafo precedente, fattaeccezione per il servizio igienico <strong>di</strong>stinto per addetti ed avventori.BAR CON PREPARAZIONE DI TOASTS E SIMILILa preparazione <strong>di</strong> panini ripieni in genere, tramezzini, tartine, toast, lo scongelamento <strong>di</strong> prodottisalati o <strong>di</strong> pasticceria precotta ed assimilabili sono da intendersi come attività <strong>di</strong> manipolazione epreparazione, autorizzabili ai sensi <strong>del</strong>la L. 283/62, in adeguati locali annessi al bar, o in un vanoo spazio all’interno <strong>del</strong> bar opportunamente protetto e separato.Per ottenere l'autorizzazione sanitaria, oltre a quanto previsto dal DPR 327/80 ed all’art. 155 e alprimo paragrafo <strong>del</strong> presente articolo, per quanto pertinente, sono necessari in particolareseguenti requisiti: un locale o una zona o uno spazio, <strong>di</strong>stinti, separati e protetti rispetto al localebar, dotati <strong>di</strong> pavimenti e pareti lavabili fino a m. 2 <strong>di</strong> altezza, destinati esclusivamente allapreparazione, con superficie sufficiente ad ospitare l’attrezzatura necessaria, con un propriolavabo, nonché idonei <strong>di</strong> arre<strong>di</strong> e attrezzature per la refrigerazione e la conservazione degliingre<strong>di</strong>enti e dei prodotti destinati alla preparazione.BAR CON SOMMINISTRAZIONE DI PRIMI PIATTI PRECONFEZIONATI E CONGELATIDA DITTE SPECIALIZZATEPer ottenere l’autorizzazione sanitaria relativa alla preparazione <strong>di</strong> primi piatti, ai sensi <strong>del</strong>laLegge 283/62, in locali a ciò appositamente destinati all’interno <strong>del</strong> bar, oltre a quantospecificatamente previsto dal DPR 327/80 e all’art. 155 per quanto pertinente, sono necessari inparticolare i seguenti requisiti:1 - qualora l’attività svolta sia costituita dal solo riscaldamento o cottura <strong>di</strong> primi piatti giàpronti in monoporzione, che non comportino in alcun modo attività <strong>di</strong> manipolazione: uno75


spazio o zona nel bar destinata esclusivamente a tale trasformazione, <strong>di</strong> <strong>di</strong>mensioni sufficientiad ospitare l’attrezzatura e gli arre<strong>di</strong> necessari, con particolare riferimento alle idoneeattrezzature per la conservazione a temperatura controllata dei piatti pronti da riscaldare;2 - la somministrazione può avvenire al tavolo o al banco, esclusivamente con stoviglie eutensili a perdere.3 - dotazione <strong>di</strong> banchi espositori per il mantenimento <strong>di</strong> temperatura controllata dei cibi, contermometri rilevatori temperatura esterna ovvero <strong>di</strong> banchi <strong>di</strong> cui all’art. 158 - al punto 2)sezione mense scolastiche e mense aziendali.BAR GELATERIA - PASTICCERIA CON PRODUZIONE PROPRIAQuando all’esercizio <strong>di</strong> bar è annessa la preparazione <strong>di</strong> gelati e/o pasticceria, all’interno <strong>di</strong>appositi locali, l’autorizzazione sanitaria <strong>di</strong> cui alla L. 283/62 è rilasciata nel rispetto dei requisitiprevisti dal DPR 327/80 e dal seguente capitolo relativo all’attività <strong>di</strong> produzione, con particolareriferimento agli articoli 162 e seguenti .Art.160 - PIZZA AL TAGLIO E SIMILIL'autorizzazione sanitaria esclusivamente per pizzeria a taglio comprende soltanto tale attività ed iltitolare è autorizzato alla preparazione, cottura e ven<strong>di</strong>ta <strong>di</strong> pizze, focacce e schiacciate <strong>di</strong> variogenere da vendere "a taglio" per asporto.Per ottenere l'autorizzazione sanitaria, tenuto conto <strong>di</strong> quanto previsto dal DPR 327/80 e dall’art.155 per quanto pertinente, sono necessari in particolare i seguenti requisiti:a) un apposito vano o zona <strong>di</strong>spensa, con superficie sufficiente ad ospitare l’attrezzaturanecessaria per lo stoccaggio dei prodotti alimentari; in caso <strong>di</strong> assenza <strong>di</strong> questo, il locale <strong>di</strong>lavorazione dovrà essere dotato <strong>di</strong> scaffali o arma<strong>di</strong> a ripiani lavabili ed arma<strong>di</strong> o cellefrigorifere sufficienti allo stoccaggio e alla conservazione <strong>del</strong>le materie prime;b) il locale preparazione dovrà avere una superficie non inferiore a mq. 14, con pavimenti epareti lavabili fino a m. 2 <strong>di</strong> altezza e dovrà essere munito, inoltre <strong>del</strong>le necessarie attrezzatureed arre<strong>di</strong> destinati alla lavorazione;c) una zona <strong>di</strong> ven<strong>di</strong>ta separata con banco <strong>di</strong> ven<strong>di</strong>ta che dovrà essere dotato <strong>di</strong> un sopralzo <strong>di</strong>vetro in modo che i clienti possano vedere la merce senza toccarla. In ogni caso i prodotti inven<strong>di</strong>ta dovranno essere protetti dal contatto con gli utenti, dalla polvere e dagli insetti;d) servizi igienici per gli addetti (ve<strong>di</strong> sopra art. 155);e) un vano o spazio spogliatoio per il personale, dotato <strong>di</strong> arma<strong>di</strong>etti in<strong>di</strong>viduali in materialelavabile a doppio scomparto (ve<strong>di</strong> sopra art. 155);f) un vano per la detenzione e gestione <strong>del</strong> materiale <strong>di</strong> pulizia (ve<strong>di</strong> sopra art. 155);g) qualora si effettui anche la somministrazione e consumo in loco dei prodotti o la mescita <strong>di</strong>bevanda si applicano i requisiti previsti precedentemente per le attività <strong>di</strong> bar e simili.Art. 161 - CIRCOLIGli spazi dei circoli privati e degli enti collettivi assistenziali così come definiti dall’art. 85 <strong>del</strong>T.U.LL.P.S. 773/1931, qualora effettuino la preparazione e/o somministrazione <strong>di</strong> alimenti ebevande ai propri soci, sono soggetti alle <strong>di</strong>sposizioni previste dal presente Regolamento,relativamente al tipo <strong>di</strong> autorizzazione sanitaria corrispondente.Capitolo III – Produzione, Preparazione e Confezionamento76


Art. 162 - LABORATORI DI PRODUZIONE, PREPARAZIONE ECONFEZIONAMENTO DI ALIMENTI E BEVANDELe attività regolamentate da normative specifiche sono autorizzate in base alle normative stesse,comprese le procedure particolari o in deroga; alle stesse normative fanno riferimento per irequisiti strutturali, funzionali e gestionali, anche quando procedure particolari <strong>del</strong>le specifichenorme, prevedono l’autorizzazione con provve<strong>di</strong>mento ex art. 2 L. 283/62.A titolo esemplificativo si elencano alcune <strong>del</strong>le attività soggette al regime normativo <strong>di</strong> cui sopra:- stabilimenti <strong>di</strong> macellazione;- stabilimenti <strong>di</strong> sezionamento carni;- depositi <strong>di</strong> carni;- stabilimenti <strong>di</strong> produzione <strong>di</strong> preparati a base <strong>di</strong> carne;- stabilimenti <strong>di</strong> produzione/preparazione prodotti a base <strong>di</strong> carne e centri <strong>di</strong> riconfezionamento;- stabilimenti <strong>di</strong> macellazione dei prodotti <strong>del</strong>l’acquacoltura;- stabilimenti per deposito, lavorazione e trasformazione dei prodotti <strong>del</strong>la pesca;- stabilimenti per la lavorazione <strong>di</strong> prodotti d’uovo;- stabilimenti per la produzione <strong>di</strong> prodotti lattiero-caseari;- produzione e commercializzazione <strong>di</strong> alimenti surgelati.Tutti gli altri stabilimenti e laboratori non regolati da norme specifiche dovranno possedere, oltreai requisiti igienici e strutturali e impiantistici previsti dalle norme <strong>di</strong> igiene e sicurezza nei luoghi<strong>di</strong> lavoro, caratteristiche tali a garantire, per ciascuno specifico ciclo e tipologia <strong>di</strong> lavorazione, lasalubrità e sicurezza <strong>del</strong>le sostanze alimentari prodotte, tenendo conto in particolare <strong>di</strong> quantoprevisto, oltre che dalla L. 283/62 e dal D.P.R. 327/80, dal D.L.vo 155/97 e dai principi<strong>del</strong>l’HACCP.Art. 163 - LABORATORI ARTIGIANALI PER LA PRODUZIONE DI ALIMENTI EBEVANDEPer laboratori “artigianali” si intendono:- le attività annesse, anche solo funzionalmente, ad un solo punto <strong>di</strong> ven<strong>di</strong>ta o <strong>di</strong>somministrazione, la cui produzione è destinata <strong>di</strong>rettamente ed esclusivamente alconsumatore;- i laboratori <strong>di</strong> prodotti con preparati con ingre<strong>di</strong>enti a base <strong>di</strong> latte e prodotti a base <strong>di</strong> lattecon contenuto dei medesimi nel prodotto finito < al 50% (ve<strong>di</strong> art. 1 lettera c), d), e) <strong>del</strong>DPR 14 gennaio 1997 n. 54)- i laboratori <strong>di</strong> pasta fresca <strong>di</strong> cui all’art 49 <strong>del</strong>la L. 128 <strong>del</strong> 24 aprile 1998 con produzioniinferiori a 2 quintali alla settimana in quanto non ricompresi nel campo <strong>di</strong> applicazione<strong>del</strong>le normative specifiche citate all’art 162.I laboratori e i depositi <strong>di</strong> alimenti o bevande annessi a più punti ven<strong>di</strong>ta o <strong>di</strong> somministrazionenon sono da considerare artigianali e ricadono, quando previsto, nel campo <strong>di</strong> applicazione <strong>del</strong>lenormative specifiche.I laboratori artigianali <strong>di</strong> produzione alimenti, oltre a possedere i requisiti previsti all’art. 155, inparticolare pavimenti e pareti lavabili fino a m. 2 <strong>di</strong> altezza, devono avere i seguenti requisiti:1 - laboratori ad unica tipologia produttiva (gelaterie, produzione pasta fresca, ecc.) <strong>di</strong>mensioniminime <strong>di</strong> mq. 14;2 - laboratori a tipologia plurima che presentano una produzione <strong>di</strong>versificata <strong>di</strong> alimenti(rosticceria, gastronomia, pasticceria/panetteria, ecc.) <strong>di</strong>mensioni minime mq. 20;77


3 - locale <strong>di</strong>spensa o magazzino <strong>di</strong> <strong>di</strong>mensioni tali da contenere tutti gli arre<strong>di</strong> e le attrezzature perlo stoccaggio e la conservazione a temperatura controllata <strong>del</strong>le materie prime. Quando lasuperficie <strong>del</strong> laboratorio è superiore <strong>di</strong> almeno il 20% a quella minima è consentito ricavareall'interno <strong>del</strong> locale un settore <strong>di</strong>spensa, purché collocato in un settore o zona ben <strong>di</strong>stinta efunzionalmente separata, in modo da garantire i principi <strong>di</strong> cui all’art. 155 soprain<strong>di</strong>cato4 - un vano spogliatoio per il personale, dotato <strong>di</strong> arma<strong>di</strong>etti in<strong>di</strong>viduali in materiale lavabile, adoppio scomparto e almeno un servizio igienico con antibagno, comunicante <strong>di</strong> norma con ilocali <strong>di</strong> produzione (ve<strong>di</strong> art 155);5 - un locale o spazio separato per la detenzione e gestione dei prodotti <strong>di</strong> pulizia ( ve<strong>di</strong> art. 155).I laboratori devono essere nettamente separati dal locale <strong>di</strong> ven<strong>di</strong>ta o somministrazione e questiultimi dovranno essere dotati <strong>di</strong> apposite attrezzature per la protezione e conservazione dei prodottifiniti (art. 155 e 156).Art. 164 - LABORATORI DI PANETTERIA, PASTICCERIA, GELATERIA E SIMILIOltre ai requisiti sopra in<strong>di</strong>cati ( art. 163 precedente) i suddetti laboratori, qualora siano destinatiallo svolgimento attività <strong>di</strong> preparazione plurime (es. panetteria/pasticceria secca; pasticceriafresca/gelateria ecc.) dovranno prevedere nel locale <strong>di</strong> lavorazione zone <strong>di</strong>stinte e separate, dotate<strong>di</strong> lavabo, con acqua fredda e calda minimo 82° centigra<strong>di</strong>, a rubinetteria non manuale, sufficientipiani <strong>di</strong> lavoro lavabili, nonché <strong>del</strong>le attrezzature e degli impianti necessari per ciascuna specificalavorazione.In particolare dovranno essere <strong>di</strong>stinte:- la zona <strong>di</strong> lavorazione degli impasti <strong>di</strong> panetteria e pasticceria secca;- la zona <strong>di</strong> lavorazione <strong>del</strong>le farciture a base <strong>di</strong> latte e derivati o uova e simili e <strong>di</strong>confezionamento dei prodotti <strong>di</strong> pasticceria fresca.Art. 165 - LABORATORI DI ROSTICCERIA E GASTRONOMIAOltre ai requisiti sopra in<strong>di</strong>cati (art. 163 ) i suddetti laboratori, qualora destinati a tipologieproduttiva plurime, dovranno prevedere nei locali <strong>di</strong> lavorazione zone, settori o spazi <strong>di</strong>stinti eseparati, per le varie fasi produttive e per le varie tipologie <strong>di</strong> prodotti, che garantiscano laprevenzione <strong>del</strong>la contaminazione microbica crociata.Ciascuna zona dovrà essere dotata <strong>di</strong> lavabo a rubinetteria non manuale, sufficienti piani <strong>di</strong> lavorolavabili e <strong>di</strong>sinfettabili, nonché <strong>del</strong>le attrezzature e degli impianti necessari per ciascuna specificalavorazione.In particolare qualora in questi laboratori sia prodotta anche pasta fresca o pizza dovranno essereprevisti spazi o zone ben definite all’uopo riservate.In ogni caso nei laboratori <strong>di</strong> preparazione <strong>di</strong> prodotti gastronomici e simili che utilizzano materieprime <strong>di</strong> origine mista dovrà essere prevista, come nei locali <strong>di</strong> ristorazione, una zona <strong>di</strong>preparazione organizzata ed attrezzata strutturalmente o con opportune procedure d’uso, in mododa poter effettuare le operazioni <strong>di</strong> seguito riportate, nel rispetto <strong>di</strong> quanto stabilito dall’art. 156 IIcomma <strong>del</strong> presente regolamento in:1 - Zona/settore preparazione verdure;2 - Zona/settore preparazione carni;3 - Zona/settore preparazione pesce;4 - Zona/settore preparazione altri alimenti;5 - Zona/settore cottura;6 - Zona/settore sporzionamento e/o eventuale confezionamento dei prodotti da porre in ven<strong>di</strong>ta.Dovrà essere garantita la <strong>di</strong>sponibilità <strong>del</strong>le necessarie attrezzature, zone e superfici <strong>di</strong> lavoro, nelrispetto <strong>del</strong> principio <strong>del</strong>la “marcia in avanti”e <strong>del</strong>la separazione dei percorsi “sporco e pulito” aifini <strong>del</strong>la riduzione <strong>del</strong> rischio <strong>di</strong> contaminazione crociata.78


Art. 166 - PRODUZIONE E CONFEZIONAMENTO DI VINO E OLIO E PRODUZIONEE CONFEZIONAMENTO DI MARMELLATE E ALTRI PRODOTTIVEGETALI DERIVANTI DAL FONDO AGRICOLOOltre ai requisiti sopra in<strong>di</strong>cati ( art. 163 ) per quanto <strong>di</strong> pertinenza e a quelli in<strong>di</strong>cati neglispecifici in<strong>di</strong>rizzi normativi in caso <strong>di</strong> attività annesse ad aziende agrituristiche, i suddettilaboratori dovranno in<strong>di</strong>viduare per ciascuna lavorazione, in modo da garantire la necessariaseparazione e protezione a fini igienici dei prodotti durante tutte le fasi <strong>del</strong> processo:- un vano o una zona <strong>di</strong> lavorazione, con pavimenti e pareti lavabili fino a m. 2 <strong>di</strong> altezza, dotata <strong>di</strong>almeno un lavabo a rubinetteria non manuale, con acqua fredda e calda (minimo 82° C),sufficienti piani <strong>di</strong> lavoro lavabili, nonché <strong>del</strong>le attrezzature e degli impianti necessari perciascuna specifica lavorazione;- un vano o zona <strong>di</strong> confezionamento, con pavimenti e pareti lavabili fino a m. 2 <strong>di</strong> altezza, <strong>del</strong>prodotto (imbottigliamento, invasettamento, ecc.) dotata <strong>di</strong> almeno un lavabo a rubinetteria nonmanuale, con acqua fredda e calda (minimo 82° C), sufficienti piani <strong>di</strong> lavoro lavabili, nonché<strong>del</strong>le attrezzature e degli impianti necessari per ciascuna specifica lavorazione;- un vano o zona <strong>di</strong> immagazzinamento <strong>del</strong> prodotto finito, dotata <strong>di</strong> attrezzature per lo stoccaggio,tale da garantire la protezione <strong>del</strong>le confezioni e con<strong>di</strong>zioni microclimatiche idonee alla loroconservazione.Qualora le lavorazione dei <strong>di</strong>versi prodotti siano effettuate in perio<strong>di</strong> <strong>di</strong>fferenziati <strong>del</strong>l’anno,potranno essere svolte anche negli stessi locali, purché opportunamente attrezzati e adeguatamentesanificati fra una lavorazione e l’altra.Capitolo IV- CommercializzazioneArt. 167 - ESERCIZI DI DEPOSITO ALL'INGROSSOI depositi all’ingrosso <strong>di</strong> sostanze alimentari devono essere autorizzati ai sensi <strong>del</strong>la L. 283/62 edevono rispettare quanto previsto dal DPR 327/80, oltre che dalle norme sulla sicurezza e salubritàdei luoghi <strong>di</strong> lavoro, con particolare riferimento ai requisiti <strong>di</strong> cui all’art. 155 ed ai seguentirequisiti:1 - Lo schema <strong>di</strong> progettazione, la costruzione e le <strong>di</strong>mensioni dei locali, la dotazione <strong>di</strong> impianti,attrezzature ed utensili, e il loro posizionamento, le procedure e modalità d’uso dei locali,impianti ed attrezzature deve essere tale che, in relazione alla entità e tipologia <strong>del</strong>la attività e<strong>del</strong> processo produttivo, sia assicurata la sicurezza igienica dei prodotti alimentari secondo iprincipi <strong>del</strong>la metodologia HACCP (HAZARD ANALIYSIS and CRITICAL CONTROL POINT),secondo quanto stabilito dal D.L.vo. 155/97.2 - Ai fini igienici inoltre i locali devono:a) avere pavimenti lavabili e soffitti intonacati o comunque tali da non creare inconvenientiigienici per le merci depositate;b) essere asciutti e ben ventilati. L'aerazione deve essere garantita per mezzo <strong>di</strong> aperturefinestrate o con impianti <strong>di</strong> aerazione forzata;c) le aperture verso l’esterno devono essere a perfetta chiusura e dotate <strong>di</strong> idonei mezzi per lalotta agli insetti e ro<strong>di</strong>tori,d) le pareti devono essere rivestite <strong>di</strong> materiale lavabile, senza soluzioni <strong>di</strong> continuo, fino adun’altezza minima <strong>di</strong> m. 2 ed i pavimenti, ben connessi con le pareti, devono essere ancheessi in materiale lavabile; questo requisito non è in<strong>di</strong>spensabile per i depositi all’ingrosso79


<strong>di</strong> prodotti alimentari non deperibili e confezionati ermeticamente quali acque minerali,vini, liquori, bevande non alcoliche e alimenti in scatola muniti <strong>di</strong> imballo;e) nel caso <strong>di</strong> magazzini che contengano alimenti deperibili e/o sfusi, deve essere <strong>di</strong>sponibileun lavabo con comando a pedale o elettrico, con acqua calda e fredda;f) celle ed arma<strong>di</strong> frigoriferi dovranno avere termometri a lettura esterna; il loro numero e laloro strutturazione dovrà essere idonea a garantire lo stoccaggio frigorifero <strong>del</strong>le derratealimentari in base alle varie esigenze <strong>di</strong> temperature ed alle compatibilità e<strong>di</strong>ncompatibilità igienico sanitarie fra i vari alimenti;g) le celle frigorifere per lo stoccaggio <strong>di</strong> alimenti surgelati o congelati dovranno essere dotate<strong>di</strong> <strong>di</strong>spositivo <strong>di</strong> registrazione “in continuo” <strong>del</strong>la temperatura;h) l’autorità sanitaria può prescrivere pozzetti sifonati per consentire le operazioni <strong>di</strong> lavaggio<strong>del</strong>le pavimentazioni;i) in relazione agli alimenti depositati all’interno dei locali è vietato l’uso <strong>di</strong> veicoli azionatida motori alimentati da carburanti o da combustibili <strong>di</strong> qualsiasi tipo;j) per l’attività in oggetto non possono essere utilizzati locali a<strong>di</strong>biti ad abitazione civile, néstrutture con destinazione urbanistica che non consenta l’attività <strong>di</strong> deposito <strong>di</strong> sostanzealimentari;k) avere un microclima idoneo al deposito <strong>di</strong> prodotti alimentari da conservare a temperaturaambiente.Per i magazzini ed i depositi <strong>di</strong> alimenti degli esercizi <strong>di</strong> ven<strong>di</strong>ta al dettaglio, comunicanti<strong>di</strong>rettamente con il punto ven<strong>di</strong>ta, il “titolo igienico sanitario” (Nullaosta – autorizzazione) saràricompreso in quello <strong>del</strong>la attività <strong>di</strong> ven<strong>di</strong>ta stesso.Quando i sopracitati locali non sono <strong>di</strong>rettamente comunicanti, ma comunque funzionalmenteannessi, il “titolo igienico sanitario” (nullaosta - autorizzazione) sarà <strong>di</strong>stinto da quello rilasciatoper l’attività <strong>di</strong> ven<strong>di</strong>ta.Art. 168 - ESERCIZI DI VENDITA AL DETTAGLIOPer la ven<strong>di</strong>ta al dettaglio <strong>di</strong> generi alimentari l’autorizzazione amministrativa è rilasciata dal<strong>Comune</strong> che per il rilascio acquisirà il nulla osta o certificato <strong>di</strong> idoneità igienico-sanitaria deilocali, attrezzature e impianti da parte dei competenti Servizi <strong>del</strong> Dipartimento <strong>di</strong> Prevenzione.Il “titolo” sanitario (nulla osta – autorizzazione sanitaria), obbligatoriamente preventivoall’attività, dovrà esplicitamente in<strong>di</strong>care gli ambiti, le limitazioni e le eventuali prescrizioni per losvolgimento <strong>del</strong>l’attività.Lo schema <strong>di</strong> progettazione, la costruzione e le <strong>di</strong>mensioni dei locali, la dotazione <strong>di</strong> impianti,attrezzature ed utensili, e il loro posizionamento, le procedure e modalità d’uso dei locali, impiantied attrezzature deve essere tale che, in relazione alla entità e tipologia <strong>del</strong>la attività e <strong>del</strong> processoproduttivo, sia assicurata la sicurezza igienica dei prodotti alimentari secondo i principi <strong>del</strong>lametodologia HACCP (HAZARD ANALIYSIS and CRITICAL CONTROL POINT), secondo quantostabilito dal D. L.vo. 155/97.Gli esercizi <strong>di</strong> ven<strong>di</strong>ta al dettaglio debbono avere i requisiti igienici comuni già previsti all’art. 155e ai fini <strong>del</strong>la utilizzazione come luoghi <strong>di</strong> lavoro.Debbono avere in particolare i seguenti requisiti:a) locali <strong>di</strong> esposizione, ven<strong>di</strong>ta e deposito <strong>di</strong> numero e <strong>di</strong>mensioni adeguati alla capacitàcommerciale <strong>del</strong>l’esercizio, attrezzati per l’esposizione e la conservazione dei prodottialimentari, separati per genere e sollevati da terra <strong>di</strong> almeno 30 cm.b) banchi <strong>di</strong> ven<strong>di</strong>ta assistita con ripiano <strong>di</strong> materiale inalterabile, impermeabile e lavabile, dotati<strong>di</strong> rialzo <strong>di</strong> vetro quando vi si espongano in mostra o comunque vi si vendano alimenti nonprotetti da involucro proprio e che normalmente si consumano senza preventivo lavaggio o80


sbucciatura; le vetrine <strong>di</strong> esposizione degli alimenti non confezionati devono essere accessibilisolo dalla parte <strong>del</strong>l’addetto.I banchi e le vetrine devono garantire inoltre, ove necessario, la costante conservazione alletemperature previste dalle norme vigenti, anche quando abbiano apertura permanente per laloro manipolazione ai fini <strong>del</strong>la ven<strong>di</strong>ta e devono essere muniti <strong>di</strong> termometri tarati con bulbiprotetti, con quadranti posti in modo ben visibile;c) tutte le attrezzature presenti ed utilizzate nei locali devono essere lavabili e <strong>di</strong>sinfettabili ed inbuono stato <strong>di</strong> manutenzione;d) deve essere prevista nel retrobanco o in apposito vano a<strong>di</strong>acente, facilmente raggiungibiledurante le operazioni <strong>di</strong> ven<strong>di</strong>ta, una zona <strong>di</strong> pulitura-sporzionamento con lavabo con acquacalda e fredda e rubinetteria non manuale per la pulizia degli utensili e contenitori;e) le pareti in prossimità <strong>del</strong> banco <strong>di</strong> ven<strong>di</strong>ta debbono essere <strong>di</strong> materiale lavabile e inalterabile;f) deve essere <strong>di</strong>sponibile almeno un vano destinato a magazzino, dotato dei requisiti <strong>di</strong> finituraprevisti per i depositi all’ingrosso, <strong>di</strong>rettamente comunicante con l’esterno per lo scaricoall’arrivo <strong>del</strong>le merci e preferibilmente in rapporto <strong>di</strong>retto con il locale <strong>di</strong> ven<strong>di</strong>ta; il depositoo il magazzino <strong>del</strong>le merci possono essere ubicati in locali <strong>di</strong>scosti o <strong>di</strong>stanti dall'eserciziopurché riconosciuti idonei ai sensi <strong>del</strong> precedente art. 167. Il trasporto <strong>di</strong> sostanze deperibili osfuse deve avvenire con modalità adeguate;g) celle ed arma<strong>di</strong> frigoriferi dovranno avere termometri a lettura esterna; il loro numero e la lorostrutturazione dovrà essere idonea a garantire lo stoccaggio frigorifero <strong>del</strong>le derratealimentari, in base alle varie esigenze <strong>di</strong> temperature, e <strong>del</strong>le compatibilità ed incompatibilitàigienico sanitarie fra i vari alimenti;h) le celle frigorifere per l’eventuale stoccaggio (inteso come deposito in magazzino) in attesa <strong>di</strong>esposizione per la ven<strong>di</strong>ta <strong>di</strong> alimenti surgelati o congelati dovranno essere dotate <strong>di</strong><strong>di</strong>spositivo <strong>di</strong> registrazione “in continuo” <strong>del</strong>la temperatura;i) tutti gli esercizi devono possedere uno o più servizi igienici e spogliatoi ad esclusivo uso <strong>del</strong>personale, in rapporto al numero dei <strong>di</strong>pendenti; dovrà essere in<strong>di</strong>viduato inoltre un locale ospazio o vano, attrezzato con apposito lavabo e arma<strong>di</strong>o/scaffalatura, per la detenzione egestione <strong>del</strong> materiale per le pulizie (prodotti e attrezzature) <strong>di</strong> cui all’art. 155.Nel caso <strong>di</strong> esercizi con superficie <strong>di</strong> ven<strong>di</strong>ta superiore a mq. 400 questi devono essere dotati <strong>di</strong>servizi igienici a <strong>di</strong>sposizione <strong>del</strong> pubblico, <strong>di</strong>visi per sesso, così determinati:a) da 400 a 800 mq.:- servizio per donne: un lavan<strong>di</strong>no, un gabinetto;- servizio per uomini: un lavan<strong>di</strong>no, un gabinetto;b) da 801 a 1500 mq.:- servizio per donne: due lavan<strong>di</strong>ni, due gabinetti;- servizio per uomini: due lavan<strong>di</strong>ni, due gabinetti;c) oltre i 1500 mq.:- un lavan<strong>di</strong>no ed un gabinetto per uomo e per donna ogni 500 o frazione <strong>di</strong> 500 mq. in più.Tali esercizi sono soggetti alle norme a favore dei soggetti portatori <strong>di</strong> han<strong>di</strong>cap (ve<strong>di</strong> art. 39 e 40<strong>del</strong> presente regolamento).Inoltre:1 - Per confezionare sostanze alimentari deve essere utilizzato esclusivamente materialeautorizzato allo scopo. Il materiale destinato ad incartare o comunque a venirne a contattodeve essere custo<strong>di</strong>to in appositi contenitori che li riparino da contaminazioni esterne; e lescorte in arma<strong>di</strong>, vani o locali appositi. L’attività <strong>di</strong> confezionamento, quando non esercitata inmaniera estemporanea e su richiesta <strong>del</strong>l’acquirente, e soggetta ad autorizzazione sanitariacome da art. 147 <strong>del</strong> presente regolamento.2 - Le sostanze alimentari non confezionate, vendute allo stato sfuso e quelle confezionateall’origine ma vendute sfuse, debbono essere munite <strong>del</strong>le in<strong>di</strong>cazioni previste dal Decreto81


Legislativo 109/92. Per la <strong>di</strong>stribuzione <strong>di</strong> questi prodotti deve essere evitato il contatto con lemani <strong>del</strong> personale, utilizzando idonei strumenti (ve<strong>di</strong> art. 156 lettera d)).3 - In ogni esercizio deve essere apposto un cartello recante la <strong>di</strong>zione "vietato toccare la merce” esi dovrà aver cura che gli utenti non vengano a <strong>di</strong>retto contatto con la medesima.Nelle riven<strong>di</strong>te <strong>di</strong> prodotti ortofrutticoli è consentito il metodo <strong>del</strong> self-service controllando chegli acquirenti usino appositi guanti a perdere messi a <strong>di</strong>sposizione (ve<strong>di</strong> art. 156).4 - L’esposizione esterna dei prodotti alimentari non è ammessa, salvo quanto previsto dal punto f)<strong>del</strong>l’art. 156 <strong>del</strong> presente regolamento.5 - E’ vietata la ven<strong>di</strong>ta <strong>di</strong> carni fresche, sottovuoto o in atmosfera protettiva, ovvero <strong>di</strong> carnicongelate, in esercizi che non siano in possesso <strong>del</strong>l’autorizzazione sanitaria <strong>di</strong> cui all’art. 29<strong>del</strong> R.D. 3298/1928.Art. 169 - VENDITA AL PUBBLICO IN SEDE STABILE DEI PRODOTTI AGRICOLI DAPARTE DEGLI AGRICOLTORI PRODUTTORI DIRETTI (Legge 9.2.1963 n.59).La norma <strong>di</strong> riferimento che <strong>di</strong>sciplina tale attività riguarda esclusivamente il “titolo”amministrativo richiesto per la ven<strong>di</strong>ta al dettaglio in sede stabile, sono fatte salve tutte le normesanitarie.Riguardo quin<strong>di</strong> il “titolo” sanitario, sia esso autorizzazione sanitaria o nulla osta sanitario, leprocedure ed i requisiti <strong>del</strong>le strutture, impianti, ed attrezzature, nonché i requisiti gestionali,saranno quelli richiesti per il commercio in sede fissa, con riferimento anche all’eventuale attività<strong>di</strong> produzione e trasformazione degli alimenti annessa. I requisiti strutturali e funzionali sarannocalibrati e proporzionati alle tipologie, entità e <strong>di</strong>stribuzione temporale <strong>del</strong>l’attività <strong>di</strong> ven<strong>di</strong>ta e <strong>di</strong>trasformazione.Capitolo V –Commercio dei prodotti alimentari su aree pubbliche.Art. 170 - DISPOSIZIONI GENERALILe Ditte esercenti il commercio dei prodotti alimentari su aree pubbliche dovranno attenersi, salvo<strong>di</strong>versa specificazione, alle <strong>di</strong>sposizioni <strong>del</strong>la Or<strong>di</strong>nanza Ministeriale <strong>del</strong> Ministero <strong>del</strong>la Sanità 2marzo 2000 ( <strong>di</strong> seguito denominata in questa sezione semplicemente O.M.) e dal DGR n. 643 <strong>del</strong>13/03/2001, che integralmente si richiama, nonché attenersi al D.L.vo 26.5.1997 n. 155.Art. 171 - DEFINIZIONIAi fini <strong>del</strong> presente regolamento si definisce:a) Commercio <strong>di</strong> prodotti alimentari sulle aree pubbliche ( <strong>di</strong> seguito denominato in questa sezionesemplicemente commercio su A.P.):si intende l’attività <strong>di</strong> ven<strong>di</strong>ta <strong>di</strong> prodotti alimentari al dettaglio e la somministrazione <strong>di</strong>alimenti e bevande effettuate sulle aree pubbliche, comprese quelle <strong>del</strong> demanio o le areeprivate <strong>del</strong>le quali il <strong>Comune</strong> abbia la <strong>di</strong>sponibilità, attrezzate o meno, coperte o scoperte; talecommercio può comprendere anche attività <strong>di</strong> preparazione e trasformazione dei prodottialimentari alle con<strong>di</strong>zioni fissate dalle norme.b) Commercio “a sede fissa” su A.P.:82


si intende il commercio esercitato con l’utilizzo <strong>di</strong> costruzioni stabili, ancorate a terra.c) Commercio “ambulante” su A.P.:si intende il commercio esercitato con negozi mobili o con banchi temporanei occupando spaziaperti, pre<strong>di</strong>sposti e non per accoglierlo, e comunque in<strong>di</strong>viduati e predefiniti dall’autoritàcomunale, sui quali si alterna con altre attività <strong>di</strong> <strong>di</strong>versa natura; è svolto con calendari edorari definiti e noti, sia al pubblico che alle autorità comunali ed agli organi <strong>di</strong> controllo evigilanza, in particolare i competenti Servizi <strong>del</strong> Dipartimento <strong>di</strong> Prevenzione <strong>del</strong>l’AziendaUSL, e con le stesse autorità concordati e prestabiliti.d) Commercio “itinerante” o “girovago su A.P. :si intende il commercio esercitato con negozi mobili utilizzando spazi occasionali, concalendario ed orari non prestabiliti né convenuti con le autorità soprain<strong>di</strong>cate.e) Commercio “porta a porta”:si intende il commercio esercitato in forma itinerante o girovaga <strong>di</strong>rettamente al domicilio <strong>del</strong>cliente o nei luoghi <strong>di</strong> lavoro, <strong>di</strong> stu<strong>di</strong>o.Art. 172 - CARATTERISTICHE GENERALI DELLE AREE PUBBLICHE1 - Le aree pubbliche e i posteggi che siano isolati o in numero tale da non far raggiungere nel loroinsieme la qualifica <strong>di</strong> mercato secondo la legislazione regionale e la pianificazione comunale,dove si effettua in un determinato arco <strong>di</strong> tempo, anche non quoti<strong>di</strong>anamente il commercio deiprodotti alimentari, devono possedere caratteristiche tali da garantire il mantenimento <strong>di</strong>idonee con<strong>di</strong>zioni igieniche.2 - Le aree pubbliche destinate ai mercati in sede propria dove si svolge quoti<strong>di</strong>anamente ilcommercio dei prodotti alimentari devono avere i requisiti generali <strong>di</strong> cui al comma precedenteed inoltre quelli previsti dall’art. 2 comma 2° <strong>del</strong>l’O.M. .Tali aree dovranno essere corredate <strong>di</strong> servizi igienici sia per gli acquirenti sia per glioperatori, così come previsto al titolo III e all’art. 197 <strong>del</strong> presente regolamento. Tali servizisono da <strong>di</strong>stinguere per sesso ed un numero adeguato <strong>di</strong> essi, sempre <strong>di</strong>visi per sesso, deveessere riservato agli operatori alimentari. Il loro numero dovrà essere proporzionato al numerominimo <strong>di</strong> potenziali addetti alle attività commerciali, tenendo conto dei criteri previsti dallenormative <strong>di</strong> igiene <strong>del</strong> lavoro vigenti. Inoltre fra i servizi igienici almeno uno dovrà essereidoneo per l’uso da parte <strong>di</strong> portatori <strong>di</strong> han<strong>di</strong>cap (ve<strong>di</strong> art. 39 e 40 <strong>del</strong> presente regolamento).3 - Le costruzioni stabili per il commercio dei prodotti alimentari devono essere dotate <strong>di</strong> apposita“unità <strong>di</strong> pulizia e sanificazione” costituita da un locale o apposito vano, dotato <strong>di</strong> un lavabocon acqua corrente calda e fredda de<strong>di</strong>cato alle operazioni <strong>di</strong> pulizia, ed eventualmente adaccogliere le attrezzature e i materiali necessari; questi ultime possono essere anche detenutein apposito arma<strong>di</strong>etto. Inoltre saranno corredate <strong>di</strong> un arma<strong>di</strong>etto a doppio scomparto perogni addetto, per la detenzione degli indumenti <strong>di</strong> lavoro e personali.Art. 173 - CARATTERISTICHE DEI NEGOZI MOBILI ( art. 4 O.M.)I mezzi mobili devono essere a<strong>di</strong>biti esclusivamente all’uso destinato e devono rispettare i requisitiprevisti dall’O.M. ed in particolare:a) Coibentatura completa <strong>del</strong> mezzo, utilizzando per il rivestimento materiale chiaro, liscio,lavabile, <strong>di</strong>sinfettabile.b) Attrezzature ed utensili che garantiscano la netta separazione sia in conservazione che inesposizione dei <strong>di</strong>versi prodotti alimentari igienicamente incompatibili, il mantenimento <strong>del</strong>lacatena <strong>del</strong> freddo ed il rispetto <strong>del</strong>le temperature previste dalle norme vigenti per i prodottideperibili.c) Vetrine espositrici aperte esclusivamente verso l’interno <strong>del</strong> mezzo.83


d) Banchi, vetrine espositrici ed altre attrezzature a temperatura controllata sia frigorifere checalde, dotate <strong>di</strong> termometri <strong>di</strong> controllo <strong>di</strong> facile lettura.e) Il locale per il ricovero deve essere dotato <strong>di</strong> erogazione <strong>di</strong> acqua potabile.L’eventuale attività <strong>di</strong> preparazione- produzione, quando consentita, deve comunque essereproporzionata alla capacità e tipologia <strong>del</strong>le attrezzature <strong>di</strong>sponibili ( in particolare quelle per unacorretta ed adeguata conservazione <strong>del</strong>le materie prime, dei semilavorati e dei prodotti finiti sia infase <strong>di</strong> stoccaggio che <strong>di</strong> esposizione per la ven<strong>di</strong>ta) ed essere connessa alla ven<strong>di</strong>ta al dettaglio(produzione in loco, nelle quantità vendute o ven<strong>di</strong>bili).Art. 174 - DIVIETIIl commercio <strong>di</strong> prodotti alimentari in forma “itinerante” o “girovaga” e quello “ porta a porta”(altresì detto al domicilio <strong>del</strong> consumatore), così come definito all’art. 171 lettere d) ed e) <strong>del</strong>presente regolamento, è vietato.E’ per contro consentito, a con<strong>di</strong>zione che il titolare comunichi preventivamente per iscritto alServizio Veterinario competente date, orari e luoghi in cui si effettuerà, <strong>di</strong> norma, il commercio.Qualora ci siano straor<strong>di</strong>narie e motivate esigenze <strong>di</strong> commercio, la comunicazione dovrà avvenirecon preavviso <strong>di</strong> almeno 2 giorni lavorativi.Art. 175 - PRESCRIZIONI PARTICOLARI1 - La ven<strong>di</strong>ta e la preparazione sulle aree pubbliche dei seguenti prodotti alimentari sonosubor<strong>di</strong>nate al rispetto <strong>del</strong>le norme vigenti e in particolare <strong>del</strong>le specifiche con<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong> seguitoriportate:a) La ven<strong>di</strong>ta <strong>del</strong>le carni è consentita solamente in costruzioni stabili ovvero in autobanchiopportunamente attrezzati (art. 4 O.M.) posizionati in posteggi su aree pubbliche all’uopodestinate, con <strong>di</strong>sponibilità <strong>di</strong> servizi igienici riservati agli operatori alimentari. Laproduzione <strong>di</strong> carni macinate può essere effettuata solamente al momento e su richiesta<strong>del</strong>l’acquirente.b) La ven<strong>di</strong>ta <strong>del</strong>le carni congelate o allo stato <strong>di</strong> scongelazione è consentita solamente incostruzioni stabili adeguatamente attrezzate.c) Il sezionamento <strong>del</strong>le carni, la produzione <strong>di</strong> preparati a base <strong>di</strong> carni, la produzione epreparazione dei prodotti <strong>del</strong>la gastronomia da vendersi cotti è consentita solamente incostruzioni stabili adeguatamente attrezzate (art. 6 comma 1 lettere a) e b) O.M.) e seesistono nell’area adeguati servizi igienici riservati agli operatori <strong>del</strong> settore alimentare.e) L’attività <strong>di</strong> preparazione e cottura <strong>di</strong> alimenti è consentita nelle costruzioni stabili provvisti<strong>di</strong> un settore separato adeguatamente strutturato ed attrezzato (art. 6 comma 1 lettera bO.M.) e se esiste nell’area un servizio igienico riservato agli operatori <strong>del</strong> settorealimentare,f) Nei negozi mobili e consentita l’attività <strong>di</strong> sola cottura <strong>di</strong> alimenti già preparati, che nonnecessitano <strong>di</strong> alcuna preparazione (salva l’aggiunta <strong>di</strong> aromi e olio), finalizzata allasuccessiva imme<strong>di</strong>ata somministrazione ovvero all’esposizione, se il mezzo è dotato <strong>di</strong>attrezzature idonee per la conservazione “a caldo” dei prodotti (temperature comprese tra60°C e 65°C).g) Fatto salvo quanto già detto nei punti precedenti, nei negozi mobili è consentita latrasformazione dei seguenti prodotti:- Tutti prodotti congelati, surgelati e refrigerati già pronti per la cottura, <strong>di</strong> cui è ammessala cottura tramite frittura, arrostitura alla piastra, al forno a convezione, al forno amicroonde; compresi primi piatti asciutti già pronti.84


- Arrostitura e grigliatura <strong>di</strong> carni fresche, preparati e prodotti a base <strong>di</strong> carne, <strong>di</strong> verduregià pronte per la cottura <strong>di</strong>retta; è ammessa come preparazione l’aggiunta <strong>di</strong> arominaturali e olio.- Croccante, zucchero filato e pop-corn .- Farcitura <strong>di</strong> panini, toast, pia<strong>di</strong>ne ed affini.Per la somministrazione <strong>di</strong> alimenti preparati su mezzi mobili è consentito l’uso <strong>di</strong> sole stovigliee posate <strong>del</strong> tipo “a perdere”.Nei negozi mobili è vietata la preparazione e la trasformazione dei seguenti prodotti:- Pasticceria fresca (sono consentiti solo gli impasti <strong>di</strong> farina ed acqua con o senza zuccheri).- Prodotti a base <strong>di</strong> uova e loro derivati.- Panna fresca e latte.- Preparazione <strong>di</strong> impasti a base <strong>di</strong> carne cruda o cotta (è consentita la sola trasformazionetramite cottura, come da precedente lettera f) e g) )- Preparazione <strong>di</strong> con<strong>di</strong>menti o salse sia a base <strong>di</strong> carne che <strong>di</strong> altri ingre<strong>di</strong>enti <strong>di</strong> origineanimale.- Preparazione e cottura <strong>di</strong> minestre e piatti a base <strong>di</strong> pasta, salvo quanto ammesso alla letterag) <strong>del</strong> precedente punto.2) Le materie prime, gli ingre<strong>di</strong>enti, i semilavorati, i prodotti alimentari in genere che vengonoutilizzati per la preparazione, trasformazione e la ven<strong>di</strong>ta, dovranno essere confezionati, edetichettati secondo le <strong>di</strong>sposizioni <strong>di</strong> legge in materia. Le confezioni dei prodotti alimentaridevono essere utilizzate in giornata, una volta aperte.Art. 176 - PRESCRIZIONI PARTICOLARI PER I PRODOTTI ITTICIa) E’ vietato il commercio <strong>di</strong> prodotti ittici in forma itinerante o girovaga e porta a porta..E’ consentito il commercio ambulante anche su aree pubbliche e posteggi non all’uopodestinati, purché i negozi mobili possiedano caratteristiche tali da garantire il mantenimento<strong>del</strong>le idonee con<strong>di</strong>zioni igieniche e <strong>di</strong> conservazione; a con<strong>di</strong>zione che il titolare comunichipreventivamente per iscritto al Servizio Veterinario competente date, orari e luoghi in cui sieffettuerà, <strong>di</strong> norma, il commercio.Qualora ci siano straor<strong>di</strong>narie e motivate esigenze <strong>di</strong> commercio, la comunicazione dovràavvenire con preavviso <strong>di</strong> almeno 2 giorni lavorativi.b) E’ vietata sulle aree pubbliche, la preparazione <strong>di</strong> prodotti <strong>del</strong>la pesca. Le operazioni finalizzatealla ven<strong>di</strong>ta <strong>di</strong>retta, decapitazione, eviscerazione, filettatura possono essere effettuate nellecostruzioni stabili e nei negozi mobili purché al momento e su richiesta <strong>del</strong>l’acquirente edevono essere effettuate in una zona ben <strong>di</strong>stinta dal banco <strong>di</strong> ven<strong>di</strong>ta.c) Si può procedere alla sola frittura dei prodotti <strong>del</strong>la pesca, in un settore separato <strong>di</strong> unacostruzione stabile o <strong>di</strong> un negozio mobile.d) La ven<strong>di</strong>ta <strong>di</strong> molluschi bivalvi vivi è vietata in forma itinerante; è consentita in strutture stabilinonché in negozi mobili con le idonee attrezzature, solamente in aree pubbliche all’uopodestinate e pre<strong>di</strong>sposte.e) La ven<strong>di</strong>ta <strong>di</strong> prodotti <strong>del</strong>la pesca e <strong>del</strong>l’acquacoltura vivi è consentita solo in costruzionistabili.f) E’ consentita la ven<strong>di</strong>ta al dettaglio nelle strutture <strong>di</strong> cui al comma precedente e la cessione<strong>di</strong>retta, sul mercato locale, <strong>di</strong> piccole quantità da un pescatore al ven<strong>di</strong>tore al minuto o alconsumatore.Per piccoli quantità <strong>di</strong> prodotti freschi <strong>del</strong>la pesca si deve intendere un quantitativo massimo <strong>di</strong>100 Kg per sbarco giornaliero da un’unica imbarcazione, presso luoghi autorizzati.Dette attività dovranno essere sottoposte a controllo e vigilanza da parte dei servizi Veterinari<strong>del</strong>l’area territoriale <strong>del</strong>l’ASL competente, previa formale comunicazione agli stessi <strong>del</strong>le85


modalità <strong>di</strong> sbarco per la cessione <strong>di</strong>retta al consumatore e/o <strong>del</strong>l’eventuale locale <strong>di</strong> ven<strong>di</strong>ta aldettaglio, con in<strong>di</strong>cazione <strong>del</strong> giorno e <strong>del</strong>l’orario in cui esse si svolgono.A tal fine, i titolari <strong>del</strong>l’imbarcazione dovranno rilasciare apposita documentazione chepermette <strong>di</strong> in<strong>di</strong>viduare le specie, le quantità <strong>di</strong> prodotti <strong>del</strong>la pesca e la loro destinazione.Copia <strong>del</strong>la suddetta documentazione dovrà rimanere a <strong>di</strong>sposizione degli organi <strong>di</strong> vigilanza econtrollo per almeno un anno dalla data <strong>del</strong> rilascio.Art. 177 - AUTORIZZAZIONI SANITARIE E CERTIFICAZIONI DI IDONEITA’SANITARIA (rif.to art. 8 <strong>del</strong>l’O.M.)a) L’attività <strong>di</strong> ven<strong>di</strong>ta <strong>del</strong>le carni e dei prodotti ittici è subor<strong>di</strong>nata al rilascio, da parte<strong>del</strong>l’organo competente <strong>di</strong> autorizzazione sanitaria.b) L’attività <strong>di</strong> ven<strong>di</strong>ta degli altri prodotti alimentari è subor<strong>di</strong>nata al rilascio, da parte<strong>del</strong>l’organo competente, <strong>di</strong> nulla osta sanitario.c) L’attività <strong>di</strong> preparazione e trasformazione <strong>di</strong> alimenti e bevande è subor<strong>di</strong>nata al rilascio, daparte <strong>del</strong>l’organo competente, <strong>di</strong> autorizzazione sanitaria.d) Le procedure <strong>di</strong> presentazione, rilascio e revisione <strong>del</strong>le autorizzazioni sanitarie dei certificatio nulla osta sanitari seguono l’iter previsto all’art. 152 per quanto pertinente.Nella domanda e/o nella documentazione allegata dovrà essere in<strong>di</strong>cato il luogo e le modalità<strong>di</strong> deposito e con<strong>di</strong>zionamento termico, se previsto, degli alimenti durante il periodo <strong>di</strong> nonattività commerciale; nonché il luogo <strong>di</strong> ricovero <strong>del</strong> negozio mobile o banco temporaneo;inoltre dovrà essere allegata un <strong>di</strong>segno, a sezioni, <strong>del</strong> negozio mobile con in<strong>di</strong>cate leattrezzature, gli impianti e la destinazione d’uso.e) I provve<strong>di</strong>menti <strong>di</strong> cui sopra devono espressamente in<strong>di</strong>care le specializzazioni merceologiche<strong>del</strong>l’attività medesima.Inoltre, negli stessi provve<strong>di</strong>menti, dovrà essere espressamente in<strong>di</strong>cato il luogo <strong>di</strong>conservazione e <strong>del</strong>l’eventuale con<strong>di</strong>zionamento termico, quando previsto, degli alimentidurante il periodo <strong>di</strong> non attività commerciale, nonché il luogo <strong>di</strong> ricovero abituale <strong>del</strong> veicolonel caso <strong>di</strong> negozi mobili e <strong>di</strong> banchi temporanei, la cui idoneità agli art. 28 e 29 <strong>del</strong> D.P.R.26.03.1980 n. 327 sarà accertata dagli organi competenti.f) Le autorizzazioni ed i nulla osta sanitari alla ven<strong>di</strong>ta ed alla preparazione e trasformazione deiprodotti alimentari effettuata con negozi mobili e con banchi temporanei hanno vali<strong>di</strong>tàbiennale e vanno rinnovate (nuovo rilascio) anche nel caso <strong>di</strong> variazione <strong>del</strong>la proprietà <strong>del</strong>veicolo e <strong>del</strong>l’esercente <strong>del</strong>l’attività.(DGR <strong>del</strong> 13-06-2001 n. 643).Il rilascio o rinnovo è subor<strong>di</strong>nato alla verifica da parte dei servizi <strong>del</strong> Dipartimento <strong>di</strong>Prevenzione <strong>del</strong>la sussistenza o mantenimento <strong>del</strong>le caratteristiche previste dall’ OM <strong>del</strong> 02Marzo 2000 e <strong>del</strong> DGR n. 643 <strong>del</strong> 13-06-2001.Capitolo VI – Commercializzazione dei Funghi Epigei SpontaneiArt. 178 - AUTORIZZAZIONE ALLA VENDITA DI FUNGHI FRESCHI EPIGEISPONTANEI1 - La ven<strong>di</strong>ta dei funghi epigei spontanei è soggetta ad autorizzazione comunale ai sensi <strong>del</strong>laLegge n. 352 <strong>del</strong> 3 agosto 1993.2 - L’autorizzazione comunale è rilasciata esclusivamente agli esercenti che siano stati riconosciutiidonei all’identificazione <strong>del</strong>le specie fungine commercializzabili; l’attestato <strong>di</strong> idoneità èrilasciato dall’ispettorato Micologico <strong>del</strong>la Az. USL competente per territorio86


3 - Per l’esercizio <strong>di</strong> attività <strong>di</strong> ven<strong>di</strong>ta, lavorazione e confezionamento <strong>del</strong>le <strong>di</strong>verse specie <strong>di</strong>funghi <strong>di</strong> cui al presente articolo è richiesta l’autorizzazione sanitaria prevista dalla vigentenormativa (art. 2 L. 283 <strong>del</strong> 30 aprile 1962).Art. 179 - CERTIFICAZIONE SANITARIAI funghi freschi epigei spontanei destinati alla commercializzazione negli esercizi <strong>di</strong> ven<strong>di</strong>ta e/oalla somministrazione presso le attività <strong>di</strong> ristorazione debbono essere preventivamente sottopostial controllo da parte <strong>del</strong>l’Ispettorato Micologico <strong>del</strong>la Az. USL, per l’ottenimento <strong>di</strong> un certificato<strong>di</strong> commestibilità valido per il solo giorno <strong>del</strong> rilascio.Art. 180 - PRESCRIZIONI E DIVIETI1 - E’ vietata la ven<strong>di</strong>ta <strong>di</strong> funghi freschi epigei spontanei allo stato sfuso in forma itinerante (art. 6Or<strong>di</strong>nanza Ministeriale 2 marzo 2000).2 - Fino alla ven<strong>di</strong>ta o utilizzazione per la somministrazione i funghi freschi debbono essereconservati nel pubblico esercizio integri, ben riconoscibili e separati per specie.3 - Le specie commerciabili sono quelle previste nell’allegato I al DPR n. 376 <strong>del</strong> 14 luglio 1995.4 - E’ vietata la ven<strong>di</strong>ta al minuto <strong>di</strong> funghi secchi allo stato sfuso ad eccezione dei funghiappartenenti alla specie Boletus edulis e relativo gruppo (porcini).5 - La ven<strong>di</strong>ta dei funghi coltivati rimane assoggettata alle norme vigenti in materia <strong>di</strong> prodottiortofrutticoli.Capitolo VII - Attività AgrituristicaArt. 181 - DISPOSIZIONI GENERALIIn questa sezione si fa riferimento, salvo <strong>di</strong>versa specificazione, alla Legge Regionale 14.08.1997n. 28 “Disciplina <strong>del</strong>le attività agrituristiche” e successive mo<strong>di</strong>fiche ed integrazioni, e al D.G.R. n.4514 <strong>del</strong> 31.7.1998, “Linee <strong>di</strong> in<strong>di</strong>rizzo e coor<strong>di</strong>namento – Norme igienico-sanitarie <strong>di</strong>applicazione <strong>del</strong>la Legge Regionale n. 28/97”ed eventuali integrazioni o mo<strong>di</strong>fiche, cheintegralmente si richiamano.Art. 182 - NORME IGIENICO SANITARIE1 - La produzione, la preparazione, il confezionamento e la somministrazione <strong>di</strong> alimenti e bevandein attività agrituristiche sono soggetti alle <strong>di</strong>sposizioni <strong>di</strong> cui alla legge 30.04.1962 n. 283 e alDPR 327/80 e successive mo<strong>di</strong>fiche ed integrazioni, nonché alle specifiche norme <strong>di</strong> settore perle varie tipologie produttive; le aziende agrituristiche dovranno attenersi alle <strong>di</strong>sposizioni <strong>del</strong>D.L.vo. 26.5.1997 n. 155.2 - Nell’attività agrituristica il locale cucina, la sala ristorazione, i servizi igienici e gli spogliatoidovranno possedere i requisiti in<strong>di</strong>cati dal soprain<strong>di</strong>cato DGR 4514 <strong>del</strong> 31.07.1998.In particolare il locale cucina e i vani o spazi accessori, dovranno essere organizzati edattrezzati in modo tale da consentire la separazione, almeno funzionale, <strong>del</strong>le varie fasi <strong>di</strong>attività e il rispetto <strong>del</strong> principio <strong>del</strong>la “marcia in avanti” e <strong>del</strong>la separazione “sporco/pulito”nelle <strong>di</strong>verse fasi <strong>di</strong> lavorazione.Pertanto dovranno essere in<strong>di</strong>viduati, <strong>di</strong>mensionandoli e <strong>di</strong>stribuendoli in funzione <strong>del</strong>la entitàe tipologia <strong>di</strong> attività ivi effettuate almeno:87


- un vano o zona o spazio <strong>di</strong>spensa;- un locale o spazio o vano, per la detenzione e gestione <strong>del</strong> materiale per le pulizie;- una zona <strong>di</strong> preparazione alimenti, con pavimenti e pareti lavabili fino a m. 2 <strong>di</strong> altezza,organizzata ed attrezzata in modo da poter effettuare, nel rispetto <strong>del</strong> principio <strong>del</strong>la“marcia in avanti” e <strong>del</strong>la separazione “sporco/pulito” nelle <strong>di</strong>verse fasi <strong>di</strong> lavorazione, lapreparazione dei vari tipi <strong>di</strong> alimenti da somministrare;- una zona o vano o spazio per il lavaggio <strong>del</strong>le stoviglie.I reparti <strong>di</strong> cui sopra possono essere collocati in locali <strong>di</strong>stinti e tra loro raccordati, ovvero insettori o zone ben <strong>di</strong>stinte e separate <strong>di</strong> uno stesso locale, purché sufficientemente ampio.3 - Nel locale cucina inteso come laboratorio <strong>di</strong> produzione si possono preparare, in tempiseparati, pasta fresca, conserve vegetali, formaggi, confetture, prodotti apistici per unquantitativo settimanale non superiore a 50 kg. per ciascun prodotto.4 - Per la produzione <strong>di</strong> quantitativi superiori e <strong>di</strong> altri prodotti, ivi comprese le carni <strong>di</strong> animalimacellati, è fatto obbligo <strong>del</strong>l’attivazione <strong>di</strong> specifico laboratorio, per ogni genere o gruppoomogeneo <strong>di</strong> prodotti, avente i requisiti prescritti dalla vigente normativa.5 - E’ consentita la macellazione in azienda solamente <strong>di</strong> volatili da cortile, conigli e selvagginaallevata, nel rispetto <strong>del</strong>la normativa vigente.6 - Per quantitativi settimanali mo<strong>di</strong>ci e comunque non superiori a 50 kg <strong>di</strong> carni macellate inazienda, è consentito l’uso <strong>del</strong> locale cucina inteso come laboratorio <strong>di</strong> produzione perl’effettuazione <strong>del</strong>le operazioni corrispondenti alla “zona pulita” <strong>del</strong>la linea <strong>di</strong> lavorazione,purché in tempi <strong>di</strong>versi dalle altre lavorazioni ed in presenza <strong>di</strong> strutture ed attrezzature chegarantiscano l’igienicità <strong>del</strong>le produzioni.Apposito e <strong>di</strong>stinto locale, adeguatamente strutturato ed attrezzato e con ingresso <strong>di</strong>stinto eseparato dai circuiti <strong>del</strong>le altre derrate alimentari, dovrà essere de<strong>di</strong>cato alle operazionicorrispondenti alla “zona sporca” <strong>del</strong>la linea <strong>di</strong> lavorazione.7 - Non possono essere previste deroghe alla macellazione in azienda per altre specie animali,neppure con la speciale autorizzazione prevista all’art. 13 <strong>del</strong> R.D.20.12.1928 n. 3298 per lamacellazione a domicilio stagionale <strong>di</strong> suini “ad uso familiare”, le cui carni e relativi prodottisono a tale esclusivo uso destinate e non possono essere oggetto <strong>di</strong> commercio.8 - Per la somministrazione in loco o per la ven<strong>di</strong>ta <strong>di</strong>retta, purché trattasi <strong>di</strong> attività stagionale ospora<strong>di</strong>ca, può essere consentita la produzione <strong>di</strong> prodotti <strong>di</strong> salumeria in azienda con l’utilizzodei locali <strong>di</strong> lavorazione <strong>di</strong> cui al precedente punto 3, limitatamente alle fasi <strong>di</strong> sezionamento<strong>del</strong>le carni e l’insacco <strong>del</strong>le stesse. Questo in ogni caso, solo per mo<strong>di</strong>che quantità <strong>di</strong> prodotto ese, a giu<strong>di</strong>zio dei competenti Servizi <strong>del</strong> Dipartimento <strong>di</strong> Prevenzione, è garantità l’igienicità<strong>del</strong>le produzioni attraverso accorgimenti strutturali e funzionali.La salagione, la conservazione e la stagionatura degli stessi deve comunque avvenire in localiseparati e <strong>di</strong>stinti dal locale cucina.I prodotti ottenuti devono essere bollati con piombi o placche riportanti la ragione sociale e lasede <strong>del</strong>l’azienda e gli ingre<strong>di</strong>enti utilizzati e quant’altro previsto dalle norme sull’etichettaturadei prodotti alimentari.Le carni utilizzate per queste produzioni devono provenire da macelli e laboratori autorizzatioppure da carni <strong>di</strong> coniglio e pollame macellati in azienda, nel rispetto alle norme.Art. 183 - ATTIVITA' DI VENDITAIn applicazione all’art. 2, comma 4, lettera d) <strong>del</strong>la Legge Regionale 28/97 e consentita la ven<strong>di</strong>ta<strong>di</strong>retta <strong>di</strong> prodotti alimentari, freschi, conservati, trasformati, cru<strong>di</strong> o cotti, limitatamente alconsumatore finale così come definito dal D.L.vo 27.01.1992. n.109 art. 1 comma 2. lettera e).Tale attività deve essere effettuata nel rispetto <strong>del</strong>le norme igienico - sanitarie nonché <strong>di</strong> quantoprevisto in materia <strong>di</strong> etichettatura. A tale scopo può essere in<strong>di</strong>viduato uno specifico locale88


nell'ambito <strong>del</strong>l’Azienda agrituristica, oppure, se l’entità <strong>del</strong>l’attività lo consente, la ven<strong>di</strong>ta puòessere esercitata in un reparto ricavato all’interno <strong>del</strong>la sala <strong>di</strong> ristorazione.Art. 184 - MODALITA' AUTORIZZATIVE1) Ai sensi <strong>del</strong>la Legge 283/62 art. 2, l’attività <strong>di</strong> produzione, preparazione, confezionamento,somministrazione e ven<strong>di</strong>ta <strong>di</strong> alimenti e <strong>di</strong> bevande e subor<strong>di</strong>nata ad Autorizzazione sanitariarilasciata dal Sindaco previo parere favorevole espresso in forma congiunta dai Servizi Me<strong>di</strong>coe Veterinario <strong>del</strong>la ASL, ciascuno per le rispettive competenze.Tale Autorizzazione sanitaria è unica, relativa cioè all’Azienda Agrituristica nel suo insieme;pertanto e comprensiva, anche se devono essere specificate ed elencate, <strong>del</strong>le varie tipologie <strong>di</strong>attività svolte, quali produzione , preparazione e somministrazione <strong>di</strong> pasti per ospiti alloggiatie/o per gli avventori esterni, confezionamento, macellazione, trasformazione, conservazioneme<strong>di</strong>ante congelamento, ven<strong>di</strong>ta, ecc..Nel caso in cui l’Azienda intenda avvalersi <strong>del</strong>l’interramento come modalità <strong>di</strong> smaltimentodegli scarti <strong>di</strong> macellazione, dovrà farne esplicita menzione nella domanda.Sarà cura <strong>del</strong> titolare <strong>del</strong>l’Azienda, o <strong>del</strong> suo rappresentante legale, in<strong>di</strong>care dettagliatamentele suddette attività sia nella domanda per l’autorizzazione sanitaria che nella domanda alSindaco per l’ottenimento <strong>del</strong>l’autorizzazione amministrativa alla attività agrituristica (<strong>di</strong> cuiall’art. 9 L.R. n. 28 <strong>del</strong> 14-08-1997).2) La documentazione e le procedure per l’autorizzazione sanitaria sono quelle previste all’art.156 <strong>del</strong>le <strong>di</strong>sposizioni generali.Capitolo VIII - Altre Disposizioni ParticolariArt. 185 - CONGELAZIONE DI ALIMENTILa congelazione <strong>di</strong> cui al presente articolo è consentita nei soli laboratori per la produzione <strong>di</strong>alimenti, annessi ad esercizi <strong>di</strong> somministrazione in sede fissa, e comunque solo previaautorizzazione sanitaria con specifica menzione <strong>di</strong> tale attività.Gli stabilimenti per la produzione <strong>di</strong> alimenti congelati e surgelati, che esulano da quanto regolatodal presente articolo, rispondono alle specifiche norme alle quali si rimanda, come gia previstoall’art. 162 <strong>del</strong> presente regolamento.Per congelazione, ai fini <strong>del</strong> presente regolamento, si intende la somministrazione <strong>del</strong> freddo fino alraggiungimento, <strong>di</strong> norma, <strong>del</strong>la temperatura <strong>di</strong> almeno –15°C al cuore <strong>del</strong> prodotto in tempobreve, e comunque tale da non consentire la formazione <strong>di</strong> macrocristalli.I prodotti congelati devono essere mantenuti costantemente ad una temperatura <strong>di</strong> – 15°C; nel caso<strong>di</strong> conservazione promiscua con alimenti surgelati, la temperatura <strong>di</strong> conservazione dovrà esserequella <strong>di</strong> –18°C.L’autorizzazione al congelamento viene rilasciato a seguito <strong>di</strong> accertamento <strong>del</strong>la sussistenza deirequisiti strutturali e funzionali (capacità <strong>di</strong> stoccaggio, potenzialità refrigerante, possibilità <strong>di</strong>conservazione separata <strong>di</strong> matrici alimentari <strong>di</strong>verse) ed in particolare è subor<strong>di</strong>nata al rispetto<strong>del</strong>le con<strong>di</strong>zioni seguenti:CONGELAMENTO DI ALIMENTI ACQUISTATI FRESCHI:Gli alimenti <strong>di</strong> cui è possibile autorizzare il congelamento sono i seguenti:- Prodotti Vegetali: devono essere puliti e asciutti, sud<strong>di</strong>visi in porzioni <strong>di</strong> spessore non superiorea cm. 10 e peso non superiore a 1Kg.89


- Prodotti Ittici: devono essere puliti ed eviscerati, sud<strong>di</strong>visi in porzioni <strong>di</strong> peso non superiore a1Kg.- Pasta fresca e/o ripiena: deve essere <strong>di</strong>sposta in unico strato su vassoi o reti e riposta, al termine<strong>del</strong> processo <strong>di</strong> congelamento, in sacchetti o contenitori idonei.- Carni e Pollame: solo in pezzature <strong>di</strong> spessore non superiore a cm. 10 e peso non superiore a 1kg.Gli alimenti da congelare devono essere sani, in buone con<strong>di</strong>zioni igieniche, in buono stato <strong>di</strong>conservazione ed essere stati manipolati nel rispetto <strong>del</strong>le più scrupolose norme igieniche.Per il processo <strong>di</strong> congelamento deve essere utilizzato un abbattitore <strong>di</strong> temperatura concongelatore rapido, <strong>di</strong> tipo professionale, e munito dei <strong>di</strong>spositivi <strong>di</strong> controllo e verifica deiparametri tempo/temperatura nonché dei necessari <strong>di</strong>spositivi <strong>di</strong> sicurezza. Non può essere usatacome apparecchiatura per il processo <strong>di</strong> congelamento un semplice congelatore.Anche in relazione alle norme sull’autocontrollo ci si dovrà dotare <strong>di</strong> <strong>di</strong>spositivi che segnalinol’interruzione <strong>di</strong> corrente e la sua durata.Durante il processo <strong>di</strong> congelamento non possono essere introdotti nuovi alimenti da congelare maè necessario attendere il trasferimento nell’apparecchio <strong>di</strong> stoccaggio degli alimenti congelati inprecedenza.Gli alimenti debbono essere debitamente protetti e confezionati, e se <strong>del</strong> caso contenuti in idoneicontenitori per alimenti; etichettati secondo le norme e con l’in<strong>di</strong>cazione <strong>del</strong> prodotto e <strong>del</strong>la data<strong>di</strong> congelamento e <strong>del</strong> tempo minimo <strong>di</strong> conservazione, entro il quale il prodotto deve essereutilizzato.Gli alimenti dovranno essere congelati in piccole pezzature, comunque in porzioni utilizzabili perintero dopo lo scongelamento, senza necessità, per gli alimenti a base <strong>di</strong> carne o pesce, <strong>di</strong> ulterioresezionamento o preparazione prima <strong>del</strong>la cottura.Per consentire il veloce abbattimento <strong>del</strong>la temperatura, le confezioni devono essere collocate in ununico strato, non sovrapposte ed evitando sovraccarichi <strong>del</strong>le attrezzature.La congelazione è consentita nei soli laboratori per la produzione <strong>di</strong> alimenti annessi ad esercizi <strong>di</strong>somministrazione in sede fissa, e comunque solo previa specifica autorizzazione sanitaria.La conservazione <strong>del</strong>l'alimento congelato deve essere effettuata in altro apparecchio dotato <strong>di</strong>termometro a lettura esterna e destinato ad esclusivo uso <strong>di</strong> stoccaggio (con temperatura <strong>di</strong>esercizio non superiore a -15 °C).I prodotti congelati debbono essere consumati al massimo entro 120 giorni dalla data <strong>del</strong>congelamento.I prodotti congelati possono essere utilizzati tal quali o previo scongelamento che dovrà avvenire atemperatura <strong>di</strong> refrigerazione (0+4°C). Lo scongelamento <strong>del</strong> pesce deve avvenire nel più brevetempo possibile utilizzando acqua potabile corrente fredda. Gli alimenti e le preparazionialimentari decongelati dovranno essere imme<strong>di</strong>atamente preparati e consumati nell’eserciziostesso.E' vietato ricongelare gli alimenti o parte <strong>di</strong> essi, una volta scongelati; è vietato il congelamento <strong>di</strong>avanzi <strong>di</strong> cucina sia cru<strong>di</strong> che cotti.Le <strong>di</strong>verse apparecchiature frigorifere, chiaramente identificate rispettivamente dalle scritte“CONGELAZIONE” e “CONSERVAZIONE A –15° “ dovranno <strong>di</strong> norma essere presenti nellostesso ambiente, che se de<strong>di</strong>cato anche ad altre lavorazioni, dovrà essere sufficientemente ampio eprevedere apposito reparto.In caso <strong>di</strong> malfunzionamento <strong>del</strong>le attrezzature <strong>di</strong> congelamento, per mancato raggiungimento <strong>del</strong>latemperatura prescritta o per eccessiva durata <strong>del</strong>l’azione <strong>di</strong> congelamento, il processo deveconsiderarsi “fallito" e quin<strong>di</strong> l'alimento deve essere subito scongelato (se già parzialmentecongelato) ed utilizzato in giornata, previa conservazione in frigorifero.CONGELAMENTO DI PREPARAZIONI GASTRONOMICHE, PIETANZE ED IN GENERALEGLI ALIMENTI COTTI90


Il congelamento <strong>del</strong>le preparazioni gastronomiche e degli alimenti cotti deve iniziare subito dopol’ultimazione <strong>del</strong>la preparazione o <strong>del</strong>la cottura, previo raffreddamento ad almeno 7°C nel centro<strong>del</strong>l’alimento, da raggiungere entro il tempo massimo <strong>di</strong> 60 minuti utilizzando un abbattitore <strong>di</strong>temperatura ed un congelatore rapido.Il processo produttivo <strong>di</strong> preparazione-congelamento, oppure <strong>di</strong> preparazione-cotturacongelamento,deve avvenire nel più breve tempo possibile e limitando al minimo necessario iltempo tra una fase e l’altra, e nel rispetto <strong>del</strong>le più rigorose norme igieniche.In caso <strong>di</strong> malfunzionamento <strong>del</strong>le attrezzature <strong>di</strong> congelamento, per mancato raggiungimento <strong>del</strong>latemperatura prescritta o per eccessiva durata <strong>del</strong>l’azione <strong>di</strong> congelamento, il processo deveconsiderarsi “fallito" e quin<strong>di</strong> l'alimento deve essere subito scongelato (se già parzialmente congelato) ed utilizzato in giornata.Per le modalità <strong>di</strong> congelazione, il confezionamento, l’etichettatura e la conservazione valgono le<strong>di</strong>sposizioni <strong>di</strong> cui al precedete paragrafo.91


TITOLO IVIGIENE DEGLI AMBIENTI DI LAVOROCapitolo I – Caratteristiche generali degli ambienti a<strong>di</strong>biti a locali <strong>di</strong> lavoroArt. 186 - CAMPO DI APPLICAZIONESono sottoposti alle <strong>di</strong>sposizioni contenute nel presente capo tutti gli e<strong>di</strong>fici, pubblici e privati,destinati ad attività industriale, artigianale, commerciale, agricolo, <strong>di</strong> prestazione <strong>di</strong> servizio e <strong>di</strong>deposito, o comunque <strong>di</strong> utilizzazione collettiva, anche se svolta temporaneamente osaltuariamente.Per quanto non espressamente specificato, si rimanda alle vigenti norme riguardanti l’igiene e lasicurezza sul lavoro.Deroghe alle prescrizioni previste negli articoli seguenti, qualora le prescrizioni stesse non sianodettate da superiori leggi, decreti e regolamenti possono essere concesse previo parere <strong>di</strong>competenti Servizi <strong>del</strong> Dipartimento <strong>di</strong> Prevenzione accertante il rispetto <strong>del</strong>le esigenze igienico -sanitarie e l’assenza <strong>di</strong> ogni danno e pericolo alla salute, all’incolumità, al benessere e allasicurezza <strong>del</strong>la collettività e dei singoli.Art. 187 - CLASSIFICAZIONE DEI LOCALII locali <strong>di</strong> cui all’art. 186 <strong>del</strong> presente capo sono così classificati:Categoria CI: locali destinati all’attività propria <strong>del</strong>l’azienda, nella sua articolazione <strong>di</strong>lavorazione, attività amministrativa, o magazzinaggio, commercio, prestazione <strong>di</strong>servizi, spettacoli o pubbliche riunioni <strong>di</strong> persone.Categoria C2: locali accessori all’attività propria, comuni alle varie tipologie, che abbisognano <strong>di</strong>caratteristiche specifiche pur non comportando la presenza costante o prolungata <strong>di</strong>persone: servizi igienici, docce, spogliatoi, mense, ambulatori aziendali, locali <strong>di</strong>riposo, locali tecnici, garage.Categoria C3: altri locali, non a<strong>di</strong>biti a postazione <strong>di</strong> lavoro, quali <strong>di</strong>simpegni, ripostigli, depositiin cui non sia prevista la presenza fissa <strong>di</strong> personale o l’uso <strong>di</strong> macchine operatrici,archivi.Art. 188 - CARATTERISTICHE DEI LUOGHI DI LAVOROI luoghi <strong>di</strong> lavoro devono presentare le caratteristiche strutturali previste dal presente RCI, esseredotati <strong>del</strong>le infrastrutture utili a garantire la sicurezza <strong>del</strong>le persone ivi impegnate in particolareper attività che possono comportare, a parere dei Servizi <strong>del</strong> Dipartimento <strong>di</strong> Prevenzione,operazioni pregiu<strong>di</strong>zievoli per la salute, l’adozione <strong>del</strong>le necessarie soluzioni progettuali e/oimpiantistiche utili ad eliminare, ridurre o minimizzare l’impatto sull' ambiente dì lavoro <strong>del</strong>lelavorazioni effettuate.Chiunque intenda avviare o rilevare un’attività industriale, artigianale, una fabbrica, unlaboratorio, un’attività <strong>di</strong> prestazione dì servizi, anche se non soggette alle norme commerciali,deve darne imme<strong>di</strong>ata comunicazione allo Sportello Unico per le Imprese istituito dal <strong>Comune</strong> inottemperanza al D.P.R. 447/98. Lo Sportello provvederà alla comunicazione a tutti gli enti92


interessati secondo il protocollo con<strong>di</strong>viso. Allo scopo dovrà essere utilizzata apposita modulistica.Per le lavorazioni insalubri la <strong>di</strong>chiarazione <strong>di</strong> cui sopra vale come notifica ai sensi <strong>del</strong>l’art. 216<strong>del</strong> TULLSS.Le funzioni <strong>di</strong> vigilanza e ispezione sulle attività suddette sono demandate ai competenti Servizi<strong>del</strong>la Azienda USL e <strong>del</strong>l'ARPA.Per le attività con più <strong>di</strong> 3 addetti la suddetta comunicazione è valida come notifica ai Sensi<strong>del</strong>l’art. 48 <strong>del</strong> DPR 303/56.Art. 189 - ALTEZZE DEI LOCALIAi fini <strong>del</strong>l’applicazione dei presenti in<strong>di</strong>rizzi si definisce:• Altezza me<strong>di</strong>a : altezza libera interna tra pavimento e soffitto; per i soffitti a volte essa èdeterminata dalla me<strong>di</strong>a aritmetica tra l’altezza al piano <strong>di</strong> imposta e l’altezza massimaall’intradosso <strong>del</strong>la volta; per i soffitti a cassettoni o che presentano sporgenze <strong>di</strong> travi,l’altezza me<strong>di</strong>a è calcolata dalla me<strong>di</strong>a ponderale <strong>del</strong>le varie altezze in pianta.• Altezza minima: è l’altezza libera interna tra pavimento e soffitto nel punto più basso <strong>di</strong>soffitti inclinati.Per i locali definiti C1 all’art. 187 l’altezza deve essere <strong>di</strong> m. 3; in presenza <strong>di</strong> copertura inclinatal’altezza me<strong>di</strong>a deve essere sempre <strong>di</strong> ml. 3 e in ogni caso l’altezza minima non dovrà essereinferiore a ml. 2,20. Gli spazi con altezza minima inferiore non vanno computati nel calcolo<strong>del</strong>l’altezza me<strong>di</strong>a e vanno opportunamente segnalati negli elaborati grafici e sono definiti nonusufruibili per tipologia <strong>di</strong> locale C1.Le attività amministrative, commerciali anche se all’interno <strong>di</strong> attività produttive con gli obblighi<strong>di</strong> cui al comma precedente possono avere altezza me<strong>di</strong>a comunque non inferiore a m. 2.70 nelrispetto <strong>del</strong>l’altezza minima non inferiore a m. 2.L’altezza dei locali classificati C2 è riportata nei singoli articoli.L’altezza me<strong>di</strong>a dei locali classificati come C3 non dovrà essere inferiore a m. 2.40 nel rispetto<strong>del</strong>le altezze minime non inferiore a m. 1.80.Deroghe alle citate altezze potranno essere concesse su richiesta motivata allo Sportello Unico perle Imprese previo parere obbligatorio dei competenti Servizi <strong>del</strong> Dipartimento <strong>di</strong> Prevenzione.Art. 190 - SUPERFICIE DEI LOCALIAi fini <strong>del</strong>l’applicazione dei presenti in<strong>di</strong>rizzi si definisce:* Superficie utile : è la superficie <strong>del</strong> locale al netto <strong>del</strong>le murature ovvero al netto <strong>del</strong>le partiinutilizzabili secondo quanto previsto dall’articolo 189.La superficie minima dei locali classificati C1 non deve essere inferiore a mq. 14; in ogni caso lasuperficie dei locali <strong>di</strong> lavoro deve essere tale da consentire un’adeguata organizzazione <strong>del</strong>lavoro, una <strong>di</strong>slocazione <strong>del</strong>le attrezzature, <strong>del</strong>le zone <strong>di</strong> deposito, dei passaggi e <strong>del</strong>le vie d’uscitarispondenti a criteri <strong>di</strong> tutela <strong>del</strong>la salute e sicurezza degli addetti e ai criteri specifici <strong>di</strong>abbattimento <strong>del</strong>le barriere architettoniche secondo quanto previsto dallo specifico articolo.Devono essere garantiti almeno mq. 2 ad addetto.Per le attività amministrative, anche all’interno <strong>di</strong> opifici, si dovrà garantire un rapporto <strong>di</strong> almeno6 mq a persona con un minimo <strong>di</strong> almeno mq. 9.93


La superficie minima dei locali <strong>di</strong> categoria C2 è riportata negli articoli specifici.Per i locali <strong>di</strong> categoria C3 non viene definito alcun limite <strong>di</strong> superficie minima.Art. 191 - ILLUMINAZIONE DEI LOCALIa) Illuminazione naturaleAi fini <strong>del</strong>l’applicazione dei presenti in<strong>di</strong>rizzi si definisce:* Superficie illuminante : è la superficie totale <strong>del</strong>le aperture trasparenti verso l’esterno atte agarantire l’illuminazione naturale dei locali; i parametri sotto riportati sono riferiti asuperfici dotate <strong>di</strong> vetro trasparente e incolore; l’utilizzo <strong>di</strong> vetri colorati e/o con mo<strong>di</strong>ficaalla capacità <strong>di</strong> riflessione e <strong>di</strong>ffrazione determinerà l’adeguamento dei parametri suddettiin modo proporzionale.I locali classificati come C1 devono avere una superficie illuminante non inferiore ai seguentiparametri <strong>di</strong>mensionali:1. 1/8 <strong>del</strong>la superficie utile <strong>del</strong> locale per i locali con superficie utile fino a mq. 1002. 1/10 <strong>del</strong>la superficie utile <strong>del</strong> locale per i locali con superficie utile compresa tramq. 100 e mq. 10003. 1/12 <strong>del</strong>la superficie utile <strong>del</strong> locale per i locali con superficie utile superiore a mq.1000La superficie illuminante dovrà inoltre rispondere ai seguenti parametri <strong>di</strong>slocativi- Il 50% dovrà essere collocato a parete se il rimanente è costituito da lucernari- Il 25% dovrà essere collocato a parete se il rimanente è costituito da aperture aSheed o lanterne- Possono essere computati nella superficie illuminante le superficie vetrate <strong>di</strong>porte e portoni a partire da cm. 80 dal pavimento- La <strong>di</strong>slocazione dovrà essere tale da garantire un illuminamento uniforme; lapresenza <strong>di</strong> zone non illuminate naturalmente dovrà essere corretto aumentandoil <strong>di</strong>mensionamento <strong>di</strong> cui al comma precedente ovvero con sistema <strong>di</strong>illuminazione artificiale.b) Illuminazione artificialeL’illuminazione artificiale nei luoghi <strong>di</strong> lavoro dovrà essere tale da garantire lo specifico compitovisivo degli addetti; In particolare le sorgenti luminose dovranno• avere rese cromatiche > 80% per gli ambienti con lavorazioni fini o a<strong>di</strong>biti ad ufficio• avere rese cromatiche tra 70% e 80% per magazzini ed opifici <strong>di</strong>versi dal puntoprecedente• avere rese cromatiche < a 70% per le altre attività• avere temperatura <strong>di</strong> colore compresa tra 3500 e 4500 °K• avere caratteristiche <strong>di</strong> luminanza atte ad evitare fenomeni <strong>di</strong> abbagliamentoIn ogni caso l’illuminazione artificiale dovrà essere conforme alla norma UNI 10380 e successiviadeguamenti.L’impianto elettrico <strong>di</strong> illuminazione dovrà essere alimentato separatamente dalla da quello <strong>di</strong>forza motrice.94


In tutti gli ambienti <strong>di</strong> lavoro dovrà essere installato un sistema <strong>di</strong> luci <strong>di</strong> emergenza atte a<strong>di</strong>ntervenire in assenza <strong>di</strong> tensione <strong>di</strong> rete e <strong>di</strong>stribuite in modo tale da garantire l’eventuale esododall’ambiente <strong>di</strong> lavoro. Le stesse non dovranno interferire con la segnaletica specifica luminosa <strong>di</strong>cui al D.Lgs 493/96.b.1) Illuminazione artificiale esternaGli accessi, le rampe esterne , le vie <strong>di</strong> circolazioni aziendali dovranno essere dotati <strong>di</strong> sistemi <strong>di</strong>illuminazione artificiali atti a garantire la sicurezza dei lavoratori e <strong>di</strong> visitatori durante le ore <strong>di</strong>buio.Art. 192 - AERAZIONE DEI LOCALIa) Aerazione naturaleTutti i locali <strong>di</strong> lavoro classificati C1 e C2 devono essere dotati <strong>di</strong> sistemi <strong>di</strong> aerazione naturalegarantita a mezzo <strong>di</strong> superficie finestrata apribile secondo le seguenti modalità:1. Il 100% <strong>del</strong>la superficie illuminante ( 1/8 <strong>del</strong>la superficie utile ) <strong>di</strong> cui all’art. 191 per ilocali con superficie utile fino a 100 mq.2. Il 60% <strong>del</strong>la superficie illuminante ( 1/16 <strong>del</strong>la superficie utile ) <strong>di</strong> cui all’art. 191 per ilocali con superficie utile fino a 1000 mq.3. Il 50% <strong>del</strong>la superficie illuminante ( 1/24 <strong>del</strong>la superficie utile ) <strong>di</strong> cui all’art. 191 per ilocali con superficie utile superiore a 1000 mq.Le superfici finestrate devono essere posizionate su lati contrapposti in modo tale da favorire irapi<strong>di</strong> ricambi <strong>di</strong> aria e devono essere facilmente apribili con meccanismo d’aperturaposizionato ad altezza d’uomo.Nel computo <strong>del</strong>le superfici apribili sono compresi porte e portoni comunicanti con l’esterno inmisura non superiore al 50% <strong>del</strong>la superficie apribile necessaria.Le porte e i portoni comunicanti con l’esterno possono rappresentare il totale <strong>del</strong>la superficieapribile quando questi abbiano una superficie utile inferiore a 50 mq.b) Aerazione artificialeGli impianti per l’aerazione artificiale, ventilazione forzata con<strong>di</strong>zionamento e climatizzazione,non possono essere sostitutivi <strong>del</strong>l’ aerazione naturale. Tali sistemi sono integrativi <strong>del</strong>laventilazione naturale. Possono essere sostitutivi quando l’apertura <strong>del</strong>le finestre contrasti conparticolari esigenze tecniche <strong>del</strong> processo produttivo o debba rispondere ad esigenze <strong>di</strong>sicurezza. I locali classificati come C3 e parte dei locali classificati come C2, in particolaredocce, spogliatoi, servizi igienici, locali <strong>di</strong> riposo, per particolari esigenze costruttive possonoessere privi <strong>di</strong> sistemi <strong>di</strong> aerazione naturale purché forniti <strong>di</strong> idonei sistemi <strong>di</strong> aerazioneartificiale. Ad esclusione dei locali <strong>di</strong> riposo il sistema <strong>di</strong> ricambio può essere anche <strong>di</strong> tipoaspirazione forzato garantendo almeno 6 ricambi/ora se a funzionamento continuo e almeno 3ricambi ogni 5 minuti se a aspirazione forzata temporizzata.Nei casi in cui è previsto un sistema <strong>di</strong> aerazione artificiale si dovrà tenere conto <strong>del</strong>le seguentiin<strong>di</strong>cazioni:• L’impianto <strong>di</strong> aerazione artificiale non può essere sostitutivo <strong>di</strong> sistemi <strong>di</strong> allontanamento<strong>di</strong> eventuali inquinanti che si producono nelle lavorazioni. Esso deve servireesclusivamente a garantire i ricambi <strong>di</strong> aria necessari al benessere dei lavoratori.• La velocità <strong>del</strong>l’aria non deve superare i 0,15 m/sec. fino ad un’altezza <strong>di</strong> m. 2 ed in ognicaso non deve essere causa <strong>di</strong> movimentazione <strong>di</strong> polveri, fumi ecc.• Il posizionamento <strong>del</strong>le bocchette deve essere tale da non creare <strong>di</strong>sturbi al personaleaddetto situato nelle vicinanze.95


• L’aria <strong>di</strong> rinnovo deve essere prelevata in punti non <strong>di</strong>rettamente inquinabili eopportunamente filtrata da polveri con <strong>di</strong>mensioni fino a 0,15 micron.• Le prese d’aria esterne degli impianti <strong>di</strong> con<strong>di</strong>zionamento, termoventilazione e ventilazionedevono essere sistemate, <strong>di</strong> norma alla copertura <strong>del</strong>l’e<strong>di</strong>ficio e comunque, ad un’altezza <strong>di</strong>almeno m. 3 dal suolo, se all’interno <strong>di</strong> cortili purché non a<strong>di</strong>biti a parcheggio, o <strong>di</strong> almenom. 6 se su spazi pubblici o cortili a<strong>di</strong>biti a parcheggio. Inoltre, le prese d’aria devonoessere ad adeguata <strong>di</strong>stanza da camini o altre fonti <strong>di</strong> gas , vapori, polveri, fumi, ecc. , inmaniera tale da evitare che tali emissioni alterino la purezza <strong>del</strong>l'aria degli impianti.I condotti <strong>di</strong> scarico <strong>del</strong>l’aria devono essere, <strong>di</strong> norma, posizionati sulla copertura<strong>del</strong>l’e<strong>di</strong>ficio e comunque, in posizione tale da non arrecare molestia ad alcuno.La rumorosità prodotta dagli impianti <strong>di</strong> con<strong>di</strong>zionamento, termoventilazione o ventilazionedeve essere contenuta entro i limiti fissati dalla normativa vigente.Alla domanda <strong>di</strong> concessione e<strong>di</strong>lizia relativa ad un e<strong>di</strong>ficio nel quale si intende installareun impianto oggetto <strong>del</strong> presente articolo, deve essere allegato il progetto esecutivo<strong>del</strong>l’impianto stesso, unitamente ad una relazione, firmata da un tecnico abilitato, che neillustri le caratteristiche tecniche e ne attesti la conformità alle norme ed ai regolamentivigenti.• Almeno il 90% <strong>del</strong>l’aria <strong>di</strong> rinnovo dovrà essere prelevata all’esterno.In ogni caso la progettazione, le portate riferite alla tipologia <strong>di</strong> attività, le caratteristiche <strong>del</strong>l’ariadovranno rispondere alla norma UNI 10339 e UNI 8852 ed eventuali aggiornamenti e/o mo<strong>di</strong>fiche.Art. 193 - LOCALI INTERRATI E SEMINTERRATIÈ vietato a<strong>di</strong>bire a luoghi <strong>di</strong> lavoro locali chiusi interrati e seminterrati.Quando ricorrono particolari esigenze tecniche può essere derogato quanto sopra con esplicitaautorizzazione dei Servizi <strong>del</strong> Dipartimento <strong>di</strong> prevenzione.Nell’ambito <strong>del</strong>la deroga dovranno essere previsti specifici presi<strong>di</strong> tecnici integrativi per aerazionee illuminazione come riportato negli articoli precedenti e i locali dovranno sod<strong>di</strong>sfare i seguentiparametri:- quota massima piena <strong>del</strong>la fognatura <strong>di</strong> scarico o falda freatica al <strong>di</strong> sotto <strong>del</strong> piano <strong>di</strong> posa devespaio;- pavimento a superficie unita e impermeabile , muri protetti efficacemente contro l’umi<strong>di</strong>tà <strong>del</strong>suoloNon è ammessa deroga per lavorazioni o depositi con pericolo <strong>di</strong> esplosione e/o incen<strong>di</strong>o, consviluppo <strong>di</strong> emanazioni nocive o sviluppo <strong>di</strong> elevate temperature.I locali interrati o seminterrati possono essere destinati ad usi che comportino permanenza <strong>di</strong>persone quali magazzini <strong>di</strong> ven<strong>di</strong>ta, sale <strong>di</strong> esercizi, pubblici, mense, quando siano in possesso deiseguenti requisiti:Altezza e superficiAltezza e superfici minime utili secondo gli in<strong>di</strong>ci previsti dal presente regolamento per lespecifiche destinazioni d’uso. In caso <strong>di</strong> soffitto a volta il requisito altezza me<strong>di</strong>a si intendesod<strong>di</strong>sfatto secondo i parametri stabiliti all’art 189.Scale96


Fatti salvi i requisiti previsti dagli art. 35, 48, 51 <strong>del</strong> Capo V <strong>del</strong>la circolare <strong>del</strong> Ministero<strong>del</strong>l’Interno n. 16 <strong>del</strong> 15 febbraio 1951, almeno una scala dovrà avere una larghezza <strong>di</strong> rampa noninferiore a m. 1,20. Sono ammesse, in aggiunta scale con larghezza <strong>di</strong> rampa minore, ma comunquenon inferiore a m. 0,80. Nelle scale l’illuminazione artificiale dovrà assicurare sempre livelli <strong>di</strong>luce non inferiore a 80 lux e comunque non inferiore a quanto previsto dalle specifiche normetecniche ( UNI ) e dovranno essere previste idonee luci <strong>di</strong> emergenza in caso <strong>di</strong> interruzione<strong>del</strong>l’energia elettrica. Nei vani scala non è consentito inoltre il passaggio <strong>del</strong>le tubazioni <strong>di</strong>adduzione <strong>del</strong> gas. Scale <strong>di</strong> sicurezza saranno prescritte secondo il tipo <strong>di</strong> esercizio e la suaricettività globale, compreso il personale <strong>di</strong> servizio.Scarichi idriciLe acque <strong>di</strong> scarico devono confluire in collettori che non possano dar luogo a rigurgiti; lecondutture devono essere adeguatamente isolate e protetteQualora vengano previsti impianti <strong>di</strong> sollevamento <strong>del</strong>le acque, l’impianto elettrico dovrà esseredotato <strong>di</strong> sistema <strong>di</strong> emergenza (generatore <strong>di</strong> corrente).Umi<strong>di</strong>tàI locali dovranno essere adeguatamente isolati dall’umi<strong>di</strong>tà <strong>del</strong> suolo e da quella derivante dagliagenti atmosferici. Dovranno possedere <strong>di</strong>spositivi tecnici tali da assicurare sia nelle pareti lateraliche nei <strong>di</strong>visori interni una buona impermeabilizzazione e ventilazione <strong>del</strong>le superfici: in specifico ilocali dovranno avere pavimento unito ed impermeabile, muri protetti efficacemente control’umi<strong>di</strong>tà <strong>del</strong> terreno.VentilazioneTutti i locali che non possiedono una sopraelevazione minima pari alla metà <strong>del</strong>la loro altezza dalpiano <strong>del</strong> marciapiede o cortile interno, e che comunque non siano provvisti <strong>di</strong> idonee finestreapribili sull’esterno, tali da consentire una uniforme aerazione dei locali, dovranno essere dotati <strong>di</strong>idoneo impianto <strong>di</strong> aerazione secondo quanto previsto ai precedenti articoli.Illuminazione artificialeL’intensità, la qualità e la <strong>di</strong>stribuzione <strong>del</strong>le sorgenti <strong>di</strong> luce artificiale negli ambienti devonoessere idonee al compito visivo.Le caratteristiche <strong>del</strong> sistema <strong>di</strong> illuminazione devono essere conformi a quanto previsto all’art.191.Prevenzione incen<strong>di</strong>Ove occorre il rilascio <strong>del</strong> certificato prevenzione incen<strong>di</strong>, dovrà essere prodotto esplicito parerepreventivo <strong>del</strong> Comando Provinciale VV.FF.Qualora non rientri nel comma precedente il locale dovrà essere provvisto <strong>di</strong> estintori <strong>di</strong> 6 Kg innumero sufficiente e controllati a norma <strong>del</strong>l’art. 34 DPR 547/55. La tipologia degli estintori dovràessere mirata al rischio specifico <strong>del</strong>l’attività produttiva.Devono essere previste vie d’uscita ogni 50 persone presenti, con aperture <strong>del</strong>la porta versol’esterno <strong>del</strong> locale secondo i parametri <strong>di</strong> cui al successivo art. 194. I rivestimenti dovranno avereuna reazione a fuoco non inferiore alla classe 1, come da norma UNI.97


Barriere architettonicheDovranno essere sod<strong>di</strong>sfatti i requisiti in materie <strong>di</strong> barriere architettoniche in base alla normativavigente e secondo quanto previsto al capitolo “requisiti <strong>di</strong> fruibilità”.Art. 194 - USCITETutti i luoghi <strong>di</strong> lavoro devono essere evacuabili rapidamente e in piena sicurezza, conformementealla normativa vigente in tema <strong>di</strong> sicurezza dei luoghi <strong>di</strong> lavoro (DPR 547/55 come mo<strong>di</strong>ficato dalD.Lvo 626/94) e comunque alla normativa <strong>di</strong> prevenzione incen<strong>di</strong>, ove applicabile. Per i locali <strong>di</strong>pubblico spettacolo e gli impianti sportivi valgono le <strong>di</strong>sposizioni specifiche (Circolare MinisteroLL.PP. n.16/51; DPR 25.8.89). La dotazione <strong>di</strong> vie <strong>di</strong> uscite e la <strong>di</strong>stanza dal punto più remoto deveessere calcolato in base:1. Al rischio incen<strong>di</strong>o valutato secondo le in<strong>di</strong>cazioni <strong>del</strong> Decreto <strong>del</strong> Ministero <strong>del</strong>l’Interno<strong>del</strong> 10/3/1998.2. All’affollamento <strong>del</strong> locale.3. Alla presenza <strong>di</strong> scale.I locali <strong>di</strong> lavoro potranno avere una sola via <strong>di</strong> uscita nei seguenti casi:a) Affollamento inferiore a 50 persone.b) Non sussistono rischi specifici <strong>di</strong> incen<strong>di</strong>o o <strong>di</strong> esplosione.c) Le <strong>di</strong>stanze <strong>del</strong> punto remoto sono sovrapponibili a quelle <strong>del</strong> tratto obbligatorio( uni<strong>di</strong>rezionale ) previste per i locali con più uscite.I locali <strong>di</strong> lavoro con più vie <strong>di</strong> uscita le <strong>di</strong>stanze <strong>del</strong> punto remoto dovranno essere:• Tra un minimo <strong>di</strong> m. 15 e un massimo <strong>di</strong> m. 30 per lavorazioni a rischio elevato.• Tra un minimo <strong>di</strong> m. 30 e un massimo <strong>di</strong> m. 45 per lavorazioni a rischio me<strong>di</strong>o.• Tra un minimo <strong>di</strong> m. 45 e un massimo <strong>di</strong> m. 60 per lavorazioni a rischio basso.Per i locali <strong>di</strong> lavoro con più uscite aventi un tratto obbligatorio uni<strong>di</strong>rezionale <strong>del</strong> punto remototale tratto dovrà essere :• < a m. 15 per le lavorazione a rischio elevato• < a m. 30 per le lavorazione a rischio me<strong>di</strong>o• < a m. 45 per le lavorazione a rischio bassoIn ogni caso la somma tra il tratto uni<strong>di</strong>rezionale e la <strong>di</strong>stanza dalle uscite <strong>di</strong> sicurezza non potràsuperare i limiti <strong>di</strong> cui al punto precedente.Nel caso che le uscite <strong>di</strong> emergenza portino a scale destinate al raggiungimento <strong>di</strong> luogo sicuroesse devono essere protette con porte REI nei seguenti casi:1. Uscita <strong>di</strong> sicurezza singola.2. Uscite <strong>di</strong> sicurezza multiple ma con attività lavorative a rischio incen<strong>di</strong>o elevato.3. Uscite <strong>di</strong> sicurezza multiple con attività lavorative a rischio incen<strong>di</strong>o me<strong>di</strong>o e <strong>di</strong>stanza dalluogo sicuro > a m. 45.4. Uscite <strong>di</strong> sicurezza multiple con attività lavorative a rischio incen<strong>di</strong>o me<strong>di</strong>o e <strong>di</strong>stanza dalluogo sicuro > a m. 60.Tutte le in<strong>di</strong>cazioni sopra riportate si applicano alle sole attività produttive non soggette alCertificato Prevenzione Incen<strong>di</strong> ( CPI ) a norma <strong>del</strong>la legislazione vigente.Art. 195 - SOPPALCHIAi fini <strong>del</strong> rispetto <strong>del</strong> requisiti prestazionali igienici, nonché per quanto riguarda la sicurezza deiluoghi <strong>di</strong> lavoro, i soppalchi sono considerati come piani <strong>di</strong>stinti e devono avere tutti i requisitiprevisti per gli ambienti <strong>di</strong> lavoro; il vano ricavato nella parte soprastante dovrà rispondere ai98


equisiti <strong>di</strong> altezza previsti all’art. 189 in funzione <strong>del</strong>la destinazione d’uso. Rimane l’obbligo daparte <strong>del</strong> datore <strong>di</strong> lavoro <strong>di</strong> valutarne a mezzo <strong>di</strong> tecnico abilitato la staticità e la portata; lavalutazione va allegata alla richiesta <strong>di</strong> C.E.Art. 196 - SCALE E PARAPETTISi fa riferimento alla normativa vigente in materia <strong>di</strong> sicurezza dei luoghi <strong>di</strong> lavoro (art. 13, 14, 15<strong>del</strong> DPR 547/55), <strong>di</strong> locali <strong>di</strong> pubblico spettacolo, <strong>di</strong> impianti sportivi, <strong>di</strong> superamento <strong>del</strong>lebarriere architettoniche.In ogni caso lo spazio utile <strong>del</strong>la scala non può avere larghezza inferiore a cm. 80; le scaleaggettanti sul vuoto devono essere munite <strong>di</strong> parapetto normale alto almeno 1 metro, le altre <strong>di</strong>corrimano. Il corrimano deve essere presente su entrambi i lati se la scala è <strong>di</strong> larghezza superiorea m. 1,20.Le scale a chiocciola sono ammesse in locali uso deposito, nei magazzini e negli uffici, alleseguenti con<strong>di</strong>zioni:- larghezza minima <strong>del</strong> passaggio utile m. 0,80 (pedata minima m. 0,25);- pedata minima a scendere m. 0,25, che deve essere garantita alla <strong>di</strong>stanza <strong>di</strong> m. 0,30 misuratasul lato interno;- alzata massima m. 0,24.Dovranno essere sod<strong>di</strong>sfatti i requisiti in materie <strong>di</strong> barriere architettoniche in base alla normativavigente e secondo quanto previsto al capitolo requisiti <strong>di</strong> fruibilitàArt. 197 - DOTAZIONE DI SERVIZITutti i luoghi <strong>di</strong> lavoro devono essere dotati <strong>di</strong> servizi igienici e lavan<strong>di</strong>ni.Le docce quando già non espressamente previste da norme specifiche, devono essere messe a<strong>di</strong>sposizione dei lavoratori quando il tipo <strong>di</strong> attività o la salubrità lo esigono e devono esserepresenti nelle attività in cui vengono eseguite lavorazioni insu<strong>di</strong>cianti o che espongono a polveri;gli spogliatoi devono essere presenti quando i lavoratori devono indossare indumenti <strong>di</strong> lavorospecifici.Devono invece essere sempre a <strong>di</strong>sposizione dei lavoratori attrezzature ( arma<strong>di</strong>etti a doppioscomparto) per riporre i propri indumenti chiusi a chiave durante il tempo <strong>di</strong> lavoro.I servizi igienici per gli addetti devono essere previsti separati per uomini e donne; quando ciò siaimpossibile a causa <strong>di</strong> vincoli urbanistici o architettonici nelle sole aziende che occupanolavoratori <strong>di</strong> sesso <strong>di</strong>verso in numero non superiore a 10, è ammessa un’utilizzazione separatadegli stessi; negli altri casi devono essere <strong>di</strong>stinti per sesso, in numero non inferiore a 1 ogni 10 (ofrazione <strong>di</strong> 10) persone occupate e contemporaneamente presenti. I servizi igienici devono avere<strong>di</strong>mensioni minime <strong>di</strong> mq. 1,20, con il lato più corto non inferiore a m. 0,90, e altezza minima <strong>di</strong> m.2,40 quando il lavabo è posto nell’antibagno; nel caso in cui il lavabo è all’intero <strong>del</strong> bagno le<strong>di</strong>mensioni dovranno essere <strong>di</strong> almeno mq. 2 con il lato più corto pari a m. 1. Devono esserecollocati in modo da evitare percorsi esterni al fabbricato, salvo casi particolari espressamentederogati su parere <strong>del</strong> competente servizio <strong>del</strong> DIP; in ogni caso devono essere collocatirazionalmente e in prossimità dei posti <strong>di</strong> lavoro, <strong>del</strong>l'eventuale locale <strong>di</strong> riposo, degli spogliatoi,<strong>del</strong>le docce o lavabi.Quando l’accesso avviene da un locale <strong>di</strong> categoria C1 o da locali mensa i servizi igienici devonoessere accessibili attraverso un antibagno, nel quale <strong>di</strong> norma è collocato il lavan<strong>di</strong>no.Va assicurata la ventilazione dotando il locale <strong>di</strong> finestra completamente apribile comunicante conl’esterno <strong>di</strong> almeno mq. 0,40; in alternativa è ammessa una ventilazione artificiale che assicuri, se99


in <strong>di</strong>scontinuo, almeno 3 ricambi/ ogni 5 minuti per aspirazione forzata temporizzata e se incontinuo , almeno 6 ricambi / ora.Lavan<strong>di</strong>ni: devono essere in numero minimo <strong>di</strong> uno ogni 5 lavoratori contemporaneamentepresenti, dotati <strong>di</strong> mezzi detergenti e per asciugarsi.Docce: almeno una ogni 10 lavoratori, o frazione <strong>di</strong> 10, contemporaneamente presenti, <strong>di</strong>stinte persesso o con una utilizzazione separata per lavorazioni che comportano l’occupazione <strong>di</strong> meno <strong>di</strong> 10lavoratori. Devono avere superficie minima <strong>di</strong> mq. 1,60, comprensivo <strong>del</strong>lo spazio necessario perrivestirsi; e altezza <strong>di</strong> almeno m. 2,40. Devono essere in comunicazione con gli spogliatoi.L’aerazione naturale deve essere garantita con finestre apribili comunicanti con l’esterno <strong>di</strong>superficie pari ad almeno 1/8 <strong>del</strong>la superficie utile <strong>del</strong>le docce; possono in alternativa essereutilizzati sistemi <strong>di</strong> aerazione forzata che rispettino i parametri in<strong>di</strong>cati per i servizi igienici .Spogliatoi: superficie minima <strong>di</strong> almeno mq. 4 sufficiente per un massimo <strong>di</strong> quattro <strong>di</strong>pendenti;per ogni addetto in più almeno mq. 1,20 per addetto; altezza minima m. 2,40. Gli spogliatoi devonoessere separati per sesso. Vi può essere un solo spogliatoio ad uso separato nelle aziende cheoccupano fino a 5 lavoratori contemporaneamente presenti.La superficie finestrata minima per garantire illuminazione e ventilazione naturali deve esserealmeno 1/8 <strong>del</strong>la superficie utile <strong>del</strong>lo spogliatoio.Nel caso non sia possibile il rispetto dei parametri sopra in<strong>di</strong>cati è ammessa l’illuminazioneartificiale e un ricambio forzato <strong>del</strong>l’aria pari ad almeno 10 volumi l’ora, se in <strong>di</strong>scontinuo, 3 se incontinuo.Gli spogliatoi devono essere dotati <strong>di</strong> arma<strong>di</strong>etti personali a doppio scomparto. Devono essereriscaldati durante la stagione fredda e muniti <strong>di</strong> se<strong>di</strong>li.Tutti i locali <strong>di</strong> cui sopra devono essere <strong>di</strong> agevole pulizia.Servizi igienici, docce, devono avere pavimenti e pareti, fino ad un’altezza <strong>di</strong> m. 2, rivestiti inmateriale impermeabile e facilmente lavabile.Nel rispetto <strong>del</strong>l’art. 30 <strong>del</strong> D.Lgs. 626/94 e successive mo<strong>di</strong>fiche almeno un bagno, la doccia e lospogliatoio deve essere accessibile e fruibile agli addetti <strong>di</strong>sabili.Art. 198 - LOCALI DI RIPOSO REFETTORI - MENSE - CAMERA DIMEDICAZIONE/AMBULATORIO AZIENDALELa necessità <strong>di</strong> tali locali è stabilita in base alle <strong>di</strong>mensioni aziendali, all’organizzazione <strong>del</strong>lavoro, al tipo e quantità <strong>di</strong> rischi presenti nell’attività, e comunque quando espressamente previstidal DPR 303/56 come mo<strong>di</strong>ficato dal D.Lvo 626/94.Tali locali devono essere facilmente accessibili e possibilmente forniti <strong>di</strong> sufficienteaeroilluminazione naturale, <strong>di</strong> altezza non inferiore a m. 2,70, <strong>di</strong> riscaldamento nella stagionefredda. Le <strong>di</strong>mensioni vanno così calcolate:- locale <strong>di</strong> riposo e refettori o mense: superficie <strong>di</strong> mq. 2 per utilizzatore previsto con minimo <strong>di</strong>mq. 9 fino ad un massimo <strong>di</strong> 5 persone contemporaneamente presenti;- camera <strong>di</strong> me<strong>di</strong>cazione o ambulatorio aziendale: superficie mq. 9.Il locale <strong>di</strong> riposo deve essere dotato <strong>di</strong> misure adeguate per la protezione dei lavoratori dal fumo(aerazione artificiale). Il locale <strong>di</strong> riposo si può identificare con il refettorio qualora questo siaadeguatamente attrezzato per tale funzione e l’organizzazione <strong>del</strong> lavoro lo consenta.I locali <strong>di</strong> pronto soccorso e le camere <strong>di</strong> me<strong>di</strong>cazione devono avere le seguenti caratteristiche:• essere facilmente accessibili con barelle• devono essere collocati nell’ambito <strong>del</strong>l’inse<strong>di</strong>amento in posizione tale da essererapidamente raggiungibili dai posti <strong>di</strong> lavoro• essere razionalmente ubicati rispetto agli accessi carrabili <strong>del</strong>l’inse<strong>di</strong>amento.• devono essere muniti <strong>di</strong> lavan<strong>di</strong>no con acqua calda e fredda; l’acqua deve essere potabile.• I pavimenti e le pareti devono essere lavabili e <strong>di</strong>sinfettabili fino ad un’ altezza <strong>di</strong> m 2.100


• devono essere ubicate in modo tale da evitare contaminazione <strong>di</strong> inquinanti o esposizione arischi fisici presenti nelle lavorazioni.Nel rispetto <strong>del</strong>l’art. 30 <strong>del</strong> D.Lgs. 626/94 e successive mo<strong>di</strong>fiche tali locali dovranno essereaccessibili e fruibili agli addetti <strong>di</strong>sabili.Art. 199 - MAGAZZINIPer magazzini si intendono locali destinati a stoccaggio <strong>di</strong> materie prime, interme<strong>di</strong>, imballaggi ,prodotti finiti cui abitualmente si accede durante lo svolgimento <strong>del</strong>la attività propria <strong>del</strong>l'aziendaI magazzini devono avere i medesimi requisiti dei locali <strong>di</strong> lavoro (categoria C1) con possibilità <strong>di</strong>riduzione dei parametri <strong>di</strong> illuminazione naturale qualora il tipo <strong>di</strong> materiale stoccato risentanegativamente <strong>del</strong>l'esposizione alla luce. Deve peraltro essere presente una luminosità sufficienteall’ispezione e alla movimentazione senza rischi <strong>del</strong> materiale. La ventilazione naturale deve essereassicurata; se il materiale in stoccaggio è suscettibile <strong>di</strong> rilasciare sostanze tossiche o comunquepericolose va assicurato anche un ricambio d’aria artificiale progettato opportunamente in ragione<strong>del</strong>le caratteristiche chimico-fisiche <strong>del</strong>le sostanze in questione.101


APPENDICEALLEGATO 1 all’art 173 <strong>del</strong> TITOLO III – IGIENE DEGLI ALIMENTIDocumentazione dal allegare alla domanda <strong>di</strong> autorizzazione sanitaria <strong>di</strong> cui all’art 173a - Pianta planimetrica (tre copie) <strong>di</strong> tutti locali compresi quelli <strong>di</strong> servizio e <strong>di</strong> supporto, nonché <strong>del</strong>leeventuali pertinenze esterne, anche quelle da destinare a zona <strong>di</strong> somministrazione, firmata da untecnico abilitato all’esercizio professionale e dal titolare o dal legale rappresentante <strong>del</strong>la <strong>di</strong>ttarichiedente, in scala 1/50 o 1/100, con le <strong>di</strong>mensioni e destinazione d'uso dei singoli locali(superficie, altezza, volume, aperture e relativo rapporto fra la superficie finestrata illuminanteapribile e superficie pavimentata, uscite <strong>di</strong> sicurezza e vie <strong>di</strong> fuga); nel caso <strong>di</strong> vani in cui sianoprevisti settori con <strong>di</strong>verse utilizzazioni, queste andranno specificate; nelle planimetrie deve esserespecificata inoltre la localizzazione <strong>del</strong>le apparecchiature, degli impianti e degli arre<strong>di</strong> in uso;b - Scheda-relazione tecnica (due copie) che descriva: le caratteristiche dei locali impianti edattrezzature, <strong>del</strong>le eventuali pertinenze esterne con in<strong>di</strong>cazione <strong>del</strong> periodo <strong>di</strong> attivazione <strong>del</strong>servizio esterno, se destinate a zona <strong>di</strong> somministrazione; il tipo e la funzione <strong>del</strong>le attrezzature; imeto<strong>di</strong> <strong>di</strong> conservazione degli alimenti; il tipo <strong>di</strong> approvvigionamento idrico e le caratteristiche <strong>del</strong>larete <strong>di</strong> <strong>di</strong>stribuzione, compresi eventuali impianti <strong>di</strong> trattamento <strong>del</strong>le acque; in caso <strong>di</strong>approvvigionamento idrico autonomo deve essere acquisita certificazione <strong>di</strong> idoneità per usopotabile <strong>del</strong>l'acqua, rilasciata da non oltre 90 gg. come previsto dall’art. 137 <strong>del</strong> presenteregolamento; il sistema <strong>di</strong> smaltimento dei rifiuti soli<strong>di</strong> e liqui<strong>di</strong>.Nella relazione, a firma <strong>del</strong> responsabile <strong>del</strong>l’attività, dovranno essere inoltre descritte,sinteticamente ma in modo esaustivo, le attività che si intendono svolgere e le loro modalità <strong>di</strong>svolgimento,( linee e cicli <strong>di</strong> lavorazione), riportando le medesime informazioni che sono previstenel piano <strong>di</strong> autocontrollo per la descrizione <strong>del</strong> ciclo produttivo e cioè: le materie prime utilizzate ei prodotti finiti <strong>del</strong>l’attività, le fasi e le procedure, le strutture e attrezzature, nonchéorientativamente il numero e tipo <strong>di</strong> personale addetto allo svolgimento <strong>del</strong>l’attività, oltre ad unaprima in<strong>di</strong>viduazione dei principali pericoli per la sicurezza e salubrità degli alimenti, in base allaquale si è stabilita l'articolazione strutturale e funzionale <strong>del</strong>l’attività da autorizzare;c - Per gli esercizi in cui sia previsto un impianto <strong>di</strong> ventilazione meccanica o un impianto <strong>di</strong>con<strong>di</strong>zionamento <strong>del</strong>l'aria, sia esso relativo a tutto l'esercizio o solo ad una parte <strong>del</strong>lo stesso, deveessere presentata una relazione tecnica ed una planimetria (due copie) che descriva le caratteristiche<strong>di</strong> funzionamento <strong>del</strong>l'impianto e la localizzazione <strong>del</strong>le <strong>di</strong>verse componenti <strong>del</strong>l'impiantomedesimo, con particolare riferimento al numero <strong>di</strong> ricambi d’aria assicurati e ad eventuali condotte<strong>di</strong> fuoriuscita <strong>del</strong>le esalazioni in rapporto alle strutture limitrofe .d - Certificato <strong>di</strong> agibilità (due copie) per la specifica destinazione d’uso,e - Autorizzazione allo scarico <strong>del</strong>le acque reflue ed all’emissione <strong>di</strong> inquinanti nell’atmosfera;f - Certificato <strong>di</strong> potabilità (due copie) non anteriore a tre mesi in caso l’attività non sia approvvigionatada pubblico acquedotto;g - Titolo amministrativo commerciale allo svolgimento <strong>del</strong>l’attività (Registro imprese, REC), inoriginale o copia autentica.102


Allegato n. 4 <strong>del</strong>l’art. 3 <strong>del</strong> D.M. 236/89.Accessibile Visitabile AdattabileO Unifamiliari e plurifamiliari privi <strong>di</strong> parti comuniO O Unità immobiliari Plurifamiliari con più <strong>di</strong> treO O Parti comuni livelli fuori terraO O Unità immobiliari Plurifamiliari con più <strong>di</strong> treOParti comuni livelli fuori terraOOOOOassistenza, sport)O O Collocamentonon obbligatorioCollocamentoobbligatorioO O Collocamentonon obbligatorioCollocamentoobbligatorioO O CultoO O Collocamentonon obbligatorioCollocamentoobbligatorioO CollocamentoAttività sociali (scuola, sanità, cultura,non obbligatorioCollocamentoobbligatorioRiunione o spettacolo eristorazioneRicettivi e pararicettiviLocali aperti al pubbliconon previsti nellePrecedenti categorieLuoghi <strong>di</strong> lavoro non apertial pubblicoE<strong>di</strong>ficiResidenzialiE<strong>di</strong>ficiNonResidenzialiACCESSIBILITA’ (A)deroga all’installazione <strong>del</strong>l’ascensore; restano valide tutte le altre prescrizionipreviste per l’accessibilità.ADATTABILITA’ (Ad)possibilità <strong>di</strong> installazione nel tempo <strong>di</strong> meccanismi <strong>di</strong> sollevamento (ascensore oservo-scala).VISITABILITA’ (V)possibilità <strong>di</strong> accesso ai luoghi <strong>di</strong> relazione nonché possibilità <strong>di</strong> entrare attraversola porta dei servizi igienici103


D.M. 236/89 - Livelli qualitativi richiesti per <strong>di</strong>versi tipi e<strong>di</strong>lizi.Attività socialiScolasticheSanitarieAssistenzialiCulturaliSportiveSe<strong>di</strong> <strong>di</strong> aziendesoggette alcollocamentoobbligatorioSe<strong>di</strong> <strong>di</strong> aziende nonsoggette alcollocamentoobbligatorioSale e luoghi perriunioni o spettacoli ecircoli privatiSpazi esterni <strong>di</strong>pertinenza(art. 3.2.a)A(art. 3.2.a)A(art. 3.2.a)A(art. 3.2.a)AParti comuni<strong>del</strong>l’e<strong>di</strong>ficio(art. 3.2.b)A(art. 3.2.b)A(art. 3.2.b)A(art. 3.2.b)AUnità immobiliare(art. 3.3.b)A(solo per wc: almeno uno perogni livello art. 4.4)(artt. 3.3.c/4.5)A settori produttiviA uffici amministrativiA 1 wc per nucleo wcA mensaA spogliatoiA luoghi ricreativi e servizi <strong>di</strong>pertinenzaAd (restanti spazi)Ad ( tutto )(art. 3.4)V(art. 3.4.b)VA una zona riservata alpubblico (2 posti ogni 400 dariservare a persona conridotte capacità motorie +spazi da riservare per duepersone su se<strong>di</strong>a a ruoteogni 400 persone – art. 5.2)A un servizio igienicoA spazi <strong>di</strong> relazione e serviziprevisti (biglietteria eguardaroba) + (ingresso,atrio, bar, telefono, ecc.)A ev.le palco, ev palcoscenico,ev. Camerino spogliatoio conrelativo wc (art. 5.2)Ad (restanti spazi)104


Sale per ristorazioneSe<strong>di</strong> <strong>di</strong> attività ricettive(alberghi, pensioni,ecc.)Se<strong>di</strong> <strong>di</strong> attività ricettive(villaggi turistici,campeggi, ecc.)Se<strong>di</strong> <strong>di</strong> cultoAltri locali con attivitàaperte al pubblicoLuoghi <strong>di</strong> lavoro conattività non aperte alpubblicoSpazi esterni <strong>di</strong>pertinenza(art. 3.2.a)A(art. 3.2.a)A(art. 3.2.a)A(art. 3.2.a)A(art. 3.2.a)A(art. 3.2.a)AParti comuni<strong>del</strong>l’e<strong>di</strong>ficio(art. 3.2.b)A(art. 3.2.b)(art. 3.4.c)A(art. 3.2.b)(art. 3.4.c)A(art. 3.2.b)A(art. 3.2.b)A(art. 3.2.b)AUnità immobiliari(art. 3.4.b)VA una zona riservata alpubblicoA un servizio igienicoA spazi <strong>di</strong> relazione e serviziprevisti (biglietteria eguardaroba) + (ingresso,cassa, telefono, ecc.)Ad (restanti spazi)(art. 3.4.c)VA parti e servizi comuniA alcune stanze e zoneall’aperto per sogg.temporaneo (2 stanze ogni40 o frazione – art. 5.3)A almeno 1 wc in vicinanzastanze (se già non dotate <strong>di</strong>wc – art. 5.3)Ad (restanti spazi)(art. 3.4.c)VA attrezzature e servizi comuni(art. 5.3)A 5% <strong>del</strong>le superfici destinati asoggiorno temporaneo(minimo 2 unità) (art. 5.3)Ad (restanti spazi)(art. 3.4.d)VA una zona sala per funzionireligiose (art. 5.4)Ad (restanti spazi)(art. 3.4.e)VA ev.li spazi <strong>di</strong> relazioneA un servizio igienico con U.I.<strong>di</strong> superficie netta 250 mq.Ad (restanti spazi)(art. 3.4.f)Ad105

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