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regolamento di polizia urbana, rurale, igiene, sanità pubblica e ...

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ART. 134ART. 135ART. 136ART. 137ART. 138ART. 139ART. 140ART. 141ART. 142ART. 143ART. 144ART. 145ART. 146ART. 147ART. 148ART. 149ART. 150ART. 151ART. 152ART. 153ART. 154ART. 155ART. 156ART. 157ART. 158ART. 159ART. 160ART. 161ART. 162ART. 163ART. 164ART. 165ART. 166ART. 167ART. 168ART. 169ART. 170ART. 171ART. 172ART. 173CRITERI DI GIUDIZIOCOMUNICAZIONE VALUTAZIONETITOLO XVI – IGIENE DEGLI ALIMENTI E DELLE BEVANDECAPITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALIFINALITÀ E CAMPO D’APPLICAZIONETITOLI SANITARI: REGISTRAZIONE – RICONOSCIMENTOREQUISITI GENERALI APPLICABILI ALLE STRUTTURE DESTINATE AGLI ALIMENTIREQUISITI SPECIFICI APPLICABILI AI LOCALI ALL’INTERNO DEI QUALI I PRODOTTI ALIMENTARIVENGONO PREPARATI, LAVORATI O TRASFORMATI (ESCLUSI LE STRUTTURE MOBILI E/OTEMPORANEE)MODALITÀ DI MANUTENZIONE E CONDUZIONE DEGLI ESERCIZI E DELLE ATTIVITÀCAPITOLO II – SOMMINISTRAZIONECAPO A) : ATTIVITÀ DI PRODUZIONE E VENDITAREQUISITI IGIENICI DI BAR, CAFFE’ E SIMILIPIZZA AL TAGLIO E PRODOTTI SIMILARI, PER ASPORTOPRODUZIONE DI ALIMENTI CON VENDITA PER ASPORTO: GASTRONOMIE, ROSTICCERIE, KEBAB,FRIGGITORIE ED ATTIVITÀ SIMILARICAPO B) : ATTIVITÀ DI SOMMINISTRAZIONERISTORAZIONE PUBBLICARISTORAZIONE COLLETTIVA E PUNTI DI PRODUZIONE DI PASTIREQUISITI PER LA PREPARAZIONE-SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI SENZA GLUTINE(ALIMENTI PER CELIACI)CIRCOLIABBIGLIAMENTOCAPITOLO III – COMMERCIO DEI PRODOTTI ALIMENTARI SU AREE PUBBLICHEDISPOSIZIONI GENERALIDEFINIZIONICARATTERISTICHE GENERALI DELLE AREE PUBBLICHECARATTERISTICHE DEI NEGOZI MOBILIDIVIETIPRESCRIZIONI PARTICOLARIPRESCRIZIONI PARTICOLARI PER I PRODOTTI ITTICICAPITOLO IV – ALTRE DISPOSIZIONI PARTICOLARIAGRITURISMIATTIVITÀ DI VENDITA NEGLI AGRITURISMICONGELAZIONE DEGLI ALIMENTICAPITOLO V – COMMERCIALIZZAZIONE DEI FUNGHI EPIGEI SPONTANEI FRESCHIAUTORIZZAZIONE ALLA VENDITA DI FUNGHI FRESCHI EPIGEI SPONTANEI FRESCHICERTIFICAZIONE SANITARIAPRESCRIZIONE E DIVIETITITOLO XVII - IGIENE DEGLI AMBIENTI DI LAVOROCAMPO DI APPLICAZIONECLASSIFICAZIONE DEI LOCALIALTEZZA DEI LOCALISUPERFICIE DEI LOCALIILLUMINAZIONE DEI LOCALIAERAZIONE DEI LOCALILOCALI INTERRATI E SEMINTERRATIUSCITESOPPALCHISCALE E PARAPETTIDOTAZIONE E CARATTERISTICHE DEI LOCALI ADIBITI A SERVIZILOCALI DI RIPOSO – REFETTORI – MENSE – CAMERA DI MEDICAZIONE / AMBULATORIO AZIENDALE5


TITOLO IDISPOSIZIONI GENERALIArt. 1 – FINALITA’Il presente Regolamento, in conformità con i principi dell’or<strong>di</strong>namento Giuri<strong>di</strong>co, detta normeintegrative e complementari alla vigente legislazione nazionale e regionale, adeguando le<strong>di</strong>sposizioni generali alle particolari con<strong>di</strong>zioni locali, al fine <strong>di</strong> salvaguardare la convivenzacivile, la salute e la sicurezza dei citta<strong>di</strong>ni, la più ampia fruibilità e la conservazione dei benicomuni e la qualità della vita e dell'ambiente.Il <strong>regolamento</strong> è efficace su tutti gli spazi ed aree pubblici e su quelli privati aperti al pubblicotransito.Il <strong>regolamento</strong> <strong>di</strong>sciplina inoltre attività e comportamenti in aree, e<strong>di</strong>fici e locali privati nonaperti al pubblico, quando ne derivino effetti dannosi per la collettività.Art. 2 - ABROGAZIONEIl presente Regolamento abroga i precedentI RegolamentI comunali <strong>di</strong> Igiene, Polizia Urbana eRurale.Parimenti è abrogata ogni altra <strong>di</strong>sposizione dei regolamenti comunali e delle Or<strong>di</strong>nanzeSindacali vigenti alla data <strong>di</strong> adozione ed incompatibile con il presente Regolamento.Nel caso <strong>di</strong> successiva entrata in vigore <strong>di</strong> norme <strong>di</strong> legge e regolamenti che siano in contrastocon <strong>di</strong>sposizioni contenute nel presente Regolamento, le <strong>di</strong>sposizioni in contrasto siconsiderano implicitamente abrogate, trovando applicazione in quei casi le norme <strong>di</strong> leggeattuali e vigenti.Art. 3 - VALIDITA’Il presente Regolamento Comunale, ed ogni successiva mo<strong>di</strong>fica ed aggiornamento, entra invigore dalla data <strong>di</strong> esecutività della deliberazione <strong>di</strong> approvazione in via definitiva.Art. 4 - ALLEGATIGli allegati sono parte integrante e sostanziale del presente Regolamento.Art. 5 – ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI1. La vigilanza relativa all'applicazione del <strong>regolamento</strong> è affidata al Corpo <strong>di</strong> PoliziaMunicipale, alle altre Polizie Locali, alle Forze <strong>di</strong> Polizia Nazionali, agli Ufficiali e Agenti <strong>di</strong> PoliziaGiu<strong>di</strong>ziaria <strong>di</strong> cui all’art. 57 del c.p.p.; l’accertamento delle violazioni è eseguito nel rispettodelle norme previste dalla Legge 24.11.1981 n. 689, Legge 241/90, D.L. 507/99, Legge267/2000 e successive mo<strong>di</strong>ficazioni e integrazioni.2. I limiti e<strong>di</strong>ttali delle sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni alle norme delpresente Regolamento sono in<strong>di</strong>cati nel rispettivo articolo <strong>di</strong> riferimento.3. Il trasgressore, alla contestazione dell’addebito, interrompe imme<strong>di</strong>atamente la condottaillecita, ripristina lo stato dei luoghi ed adempie alle prescrizioni in<strong>di</strong>cate nel presenteRegolamento e nel dettato dell’allegato tecnico.4. L’Amministrazione comunale elimina ogni conseguenza della condotta illecita e si sostituiscenell’esecuzione degli adempimenti omessi, con rivalsa <strong>di</strong> spese a carico del trasgressore.5. Chi viola la <strong>di</strong>sposizione del comma 3 è soggetto alla sanzione amministrativa delpagamento <strong>di</strong> una somma da € 83,00 ad € 500,00 (Pagamento in Misura Ridotta € 166,00)6. Di eventuali condotte riparatorie, me<strong>di</strong>ante adesione volontaria, del danno causato si tieneconto nell’or<strong>di</strong>nanza ingiunzione determinante la sanzione amministrativa pecuniaria.6


TITOLO IIUSO DI AREE E SPAZI PUBBLICIArt. 6 – SUOLO PUBBLICO – OCCUPAZIONNI – LAVORI E DEPOSITI1. Per suolo pubblico si intende tanto il suolo che costituisce la proprietà demaniale <strong>pubblica</strong>,come il terreno <strong>di</strong> proprietà privata, soggetto a servitù <strong>di</strong> pubblico passaggio o comunque areeaperte al Pubblico.1. Non è consentito occupare suolo pubblico senza specifico provve<strong>di</strong>mento autorizzatorio.2. Non è consentito occupare superfici <strong>di</strong> suolo Pubblico maggiori <strong>di</strong> quelle autorizzate.Per la violazione <strong>di</strong> cui al comma 2, si applica la sanzione pari ad € 25,00 per il primo metroed € 2,50 per i successivi.Altresì per l’occupazione in eccedenza, si applica la sanzione per € 08,00 per il primo metro ed€ 2,50 per i metri successivi.Art. 7 – RIPRISTINO E PULIZIA DEL SUOLO PUBBLICOLe aree che sono state oggetto <strong>di</strong> occupazione temporanea, al termine del periodo concesso,dovranno essere lasciate in stato <strong>di</strong> perfetto or<strong>di</strong>ne e pulizia. Laddove le pavimentazionistradali siano state realizzate con materiali <strong>di</strong> particolare pregio o siano state prescritte, per ilripristino del suolo pubblico, speciali modalità <strong>di</strong> esecuzione, dovrà essere richiesto, per ilrilascio della concessione, il versamento <strong>di</strong> adeguata cauzione, il cui ammontare sarà fissatodall’Ufficio competente, a garanzia <strong>di</strong> eventuali danni.Chi viola le <strong>di</strong>sposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa delpagamento <strong>di</strong> una somma da € 50,00 ad Euro 500,00 (Pagamento in Misura Ridotta € 100,00)Art. 8 – DIVIETO DI UTILIZZO DI ACQUA PUBBLICA1. Sulle aree pubbliche non è consentito utilizzare e/o prelevare l’acqua proveniente dallepubbliche fontanelle per scopi <strong>di</strong>versi da quelli potabili (sono vietati ad esempio il lavaggioveicoli, dei tappeti, l’innaffiamento <strong>di</strong> piante o fiori ecc.).2. Non è consentito lasciare aperti i rubinetti delle fontanelle pubbliche.Chi viola le <strong>di</strong>sposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa delpagamento <strong>di</strong> una somma da € 50,00 ad € 500,00 (P.M.R. € 100,00)Art. 9 – TUTELA DEI GIARDINI PUBBLICI, DEI VIALI E DELLE AREE VERDI1. Nei giar<strong>di</strong>ni pubblici e/o nelle aree ver<strong>di</strong> non è consentito calpestare le aiuole, cogliere fiorio, comunque, danneggiare le piante e gli arre<strong>di</strong> ivi collocati.2. Non è consentito transitare con veicoli in tali aree nonché permettere ai cani e ad altrianimali (vietato con idonea cartellonistica) <strong>di</strong> calpestare le aiuole .Chi viola le <strong>di</strong>sposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa delpagamento <strong>di</strong> una somma da € 50,00 ad € 500,00 (P.M.R. € 100,00)Art. 10 – CAMPEGGIO LIBERO1. In tutto il territorio comunale, compresa la sede stradale, le piazze, i parcheggi ed altrearee <strong>di</strong> uso pubblico, è vietata l’effettuazione <strong>di</strong> qualsiasi specie <strong>di</strong> campeggio e/oattendamento, fuori dalle aree appositamente attrezzate, eventualmente pre<strong>di</strong>sposte.2. E’ altresì vietato ai possessori <strong>di</strong> veicoli attrezzati con serbatoi <strong>di</strong> recupero delle acquechiare e luride, in transito o durante la sosta nel territorio del Comune, effettuare lo scarico <strong>di</strong>dette acque fuori delle aree appositamente attrezzate.Chi viola le <strong>di</strong>sposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa delpagamento <strong>di</strong> una somma da € 50,00 ad € 500,00 (P.M.R. € 100,00)Art. 11 – ATTI VIETATI SUL SUOLO PUBBLICOSul suolo pubblico è vietato:a. eseguire giochi che possono creare <strong>di</strong>sturbo alla viabilità, danno o molestia alle persone oanimali, o comunque deteriorare immobili o cose come ad esempio l’uso <strong>di</strong> bombolette7


spray <strong>di</strong> qualsiasi genere, salvo specifiche deroghe o autorizzazioni, <strong>di</strong> inchiostrosimpatico, <strong>di</strong> farina e simili, nonché lo scoppio <strong>di</strong> petar<strong>di</strong>;b. gettare a terra carta o altro rifiuto <strong>di</strong> ogni genere;c. scaricare acque e liqui<strong>di</strong> derivanti da pulizie e lavaggi <strong>di</strong> attività commerciali e private;d. gettare o immettere nelle fontane e vasche pubbliche, schiume, sostanze chimiche, detritio rifiuti <strong>di</strong> qualsiasi genere;e. bagnarsi, lavarsi o effettuare altre operazioni <strong>di</strong> pulizia personale nelle vasche e nellefontane pubbliche, o utilizzarle per il lavaggio <strong>di</strong> animali e cose;f. sod<strong>di</strong>sfare in spazi ed aree pubbliche bisogni corporali, al <strong>di</strong> fuori dei luoghi a ciò destinati(bagni Pubblici).g. bivaccare o sdraiarsi nelle strade, nelle piazze, davanti ai luoghi <strong>di</strong> culto, sui marciapie<strong>di</strong>,sotto i portici, recando intralcio e <strong>di</strong>sturbo, ovvero ostruire le soglie d’ingresso;Chi viola le <strong>di</strong>sposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa delpagamento <strong>di</strong> una somma da € 50,00 ad € 500,00 (P.M.R. € 100,00)TITOLO IIIINTEGRITÀ DEL PATRIMONIO PUBBLICOArt. 12 – DIVIETO DI ARRAMPICARSI E DI SCUOTERE I SOSTEGNI DEI SEGNALISTRADALI E DLI ELEMENTI DI ARREDO URBANO.1. Non è consentito arrampicarsi sui monumenti, sui pali <strong>di</strong> sostegno dei punti luce e sulleinferriate o cancellate <strong>di</strong> proprietà Comunale.2. E’ altresì vietato danneggiare la segnaletica stradale e gli elementi <strong>di</strong> arredo urbano.Chi viola le <strong>di</strong>sposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa delpagamento <strong>di</strong> una somma da € 50,00 ad € 500,00 (P.M.R. € 100,00)Art. 13 – LUMINARIE1. La collocazione <strong>di</strong> luminarie lungo le strade – sempre che si tratti <strong>di</strong> elementi decorativiispirati alle festività e privi <strong>di</strong> qualsiasi riferimento pubblicitario – è soggetta a preventivaautorizzazione.2. Per utilizzare o collocare ganci, attacchi e supporti in genere, apposti sulle facciate deglie<strong>di</strong>fici, è necessario consenso scritto della proprietà, che deve essere allegato alla richiesta <strong>di</strong>rilascio dell’autorizzazione.3. Le luminarie, poste trasversalmente alla <strong>pubblica</strong> via, devono essere collocate ad un’altezzanon inferiore a m 5,50 dal suolo, se sovrastano parte della strada destinata al transito <strong>di</strong>veicoli e a m 3,00 se invece sovrastano parte della strada destinata esclusivamente al transitodei pedoni e velocipe<strong>di</strong>.4. Chiunque sia incaricato <strong>di</strong> eseguire i lavori è tenuto a presentare al Comune una<strong>di</strong>chiarazione sottoscritta da un tecnico qualificato abilitato all’installazione <strong>di</strong> impianti elettrici,che attesti la rispondenza degli impianti e delle installazioni alle norme <strong>di</strong> sicurezza CEI, conparticolare riferimento alle soluzioni adottate contro il rischio <strong>di</strong> contatti accidentali alle personee contro il rischio <strong>di</strong> sovraccarichi e corto circuiti ed alla tenuta degli occhielli e delle funi anchepreesistenti, sottoposte a peso aggiuntivo. In assenza <strong>di</strong> tale <strong>di</strong>chiarazione gli impianti nonpossono essere installati e/o eserciti. E’ altresì fatto obbligo <strong>di</strong> fornire al Comune la reperibilitàtelefonica <strong>di</strong> un responsabile per eventuali interventi urgenti.5. Le spese per la collocazione, il funzionamento e la rimozione degli impianti, nonché le speseper gli interventi <strong>di</strong> ripristino in caso <strong>di</strong> danneggiamenti, sono a totale carico dei soggettiin<strong>di</strong>cati nei commi precedenti.6. La rimozione degli impianti deve avvenire entro e non oltre 5 giorni dal termine dellamanifestazione e/o dal periodo <strong>di</strong> festività.Chi viola le <strong>di</strong>sposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa delpagamento <strong>di</strong> una somma da € 50,00 ad € 500,00 (P.M.R. € 100,00)8


TITOLO IVPULIZIA E DECORO DEGLI SPAZI ED AREE PUBBLICHE E PRIVATEArt. 14 – MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI E DELLE AREE1. I proprietari, i locatari e i concessionari <strong>di</strong> e<strong>di</strong>fici sono tenuti a provvedere alla decorosamanutenzione e alla pulizia delle serrande, degli infissi, delle tende esterne. I proprietari hannoinoltre l’obbligo <strong>di</strong> provvedere alle manutenzioni delle parti deteriorate dell’e<strong>di</strong>ficio, nel rispettodelle altre norme in materia.A richiesta dell’ Amministrazione Comunale sarà onere dei soggetti proprietari, al fine <strong>di</strong>garantire adeguate con<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong> <strong>igiene</strong> e decoro, provvedere alla posa <strong>di</strong> idonei <strong>di</strong>ssuasori perl’allontanamento dei volatili.2. I proprietari devono mantenere gli e<strong>di</strong>fici in buono stato <strong>di</strong> manutenzione in modo da evitarel’irregolare caduta dell’acqua piovana.3. Le acque piovane che scolano dai tetti devono essere convogliate, a mezzo <strong>di</strong> grondedebitamente installate lungo i muri degli e<strong>di</strong>fici, sino al piano terra ed essere incanalate inacque superficiali o nelle condotte delle acque chiare. Gli eventuali guasti dovranno essereriparati dal proprietario.4. I proprietari o i locatari o i concessionari <strong>di</strong> e<strong>di</strong>fici ove è richiesta l’installazione <strong>di</strong> fossaimhoff ovvero <strong>di</strong> altro impianto <strong>di</strong> trattamento delle acque reflue hanno l’obbligo <strong>di</strong> provvederealla pulizia e manutenzione delle aree cortilizie se la situazione crea <strong>di</strong>sagio a terzi utenti.5. I proprietari, gli affittuari, i frontisti e tutti coloro che hanno un <strong>di</strong>ritto reale <strong>di</strong> go<strong>di</strong>mento sucoperture <strong>di</strong> canali e pubbliche fognature, anche se intercluse in cave<strong>di</strong> posti nel centro storico,devono mantenerle sgombre da rifiuti o materiali <strong>di</strong> vario genere, garantendo comunquel’accesso al Comune, agli enti gestori o proprietari <strong>di</strong> canali e fognature e alle impresedesignate dal Comune per ispezioni e manutenzioni dei manufatti idraulici in questione.Chi viola le <strong>di</strong>sposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa delpagamento <strong>di</strong> una somma da € 50,00 ad € 500,00 (P.M.R. € 100,00)Art. 15 – SGOMBERO DELLA NEVE NELL’ABITATONei centri abitati, in presenza <strong>di</strong> precipitazioni nevose, ogni proprietario o locatario è tenuto aprovvedere allo sgombero della neve dai marciapie<strong>di</strong> antistanti gli immobili da loro occupati.Qualora non esista marciapiede rialzato deve essere sgomberato uno spazio sufficiente altransito dei pedoni e, comunque, <strong>di</strong> profon<strong>di</strong>tànon inferiore ad un metro. Ogni proprietario o locatario è tenuto a provvedere allo sgomberodella neve dei propri passi carrabili o pedonali.Chi viola le <strong>di</strong>sposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa delpagamento <strong>di</strong> una somma da € 25,00 ad € 500,00 (P.M.R. € 50,00)Art. 16 – RIPULITURA TERRENI INCOLTIAl fine <strong>di</strong> garantire il decoro Urbano ed a tutela dell’incolumità <strong>pubblica</strong>, per ridurre il rischio <strong>di</strong>incen<strong>di</strong> e per impe<strong>di</strong>re la proliferazione <strong>di</strong> ratti, rettili ed insetti, tutti i proprietari e/o locatari <strong>di</strong>terreni incolti, giar<strong>di</strong>ni e/o appezzamenti <strong>di</strong> terreno in genere, posti all’interno ed a margine <strong>di</strong>zone urbanizzate e nelle imme<strong>di</strong>ate vicinanze <strong>di</strong> case sparse, dovranno tenerli liberi davegetazione spontanea e sterpaglie.Chi viola le <strong>di</strong>sposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa delpagamento <strong>di</strong> una somma da € 83,00 ad € 500,00 (P.M.R. € 166,00)Art.17 – RAMIE SIEPI, PULIZIA DEI FOSSATI1. I rami e le siepi che sporgono su area <strong>pubblica</strong> da proprietà private devono essere potatiogni qualvolta si crei una situazione <strong>di</strong> pericolo e/o intralcio a cura dei proprietari o locatari.2. I proprietari, gli affittuari, i frontisti e tutti coloro che hanno un <strong>di</strong>ritto reale <strong>di</strong> go<strong>di</strong>mento suiterreni, devono mantenere in con<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong> funzionalità ed efficienza: le condotte <strong>di</strong> cementosottostanti i passi privati, entrambe le sponde dei fossati, dei canali <strong>di</strong> scolo e <strong>di</strong> irrigazioneprivati a<strong>di</strong>acenti le strade comunali e le aree pubbliche, al fine <strong>di</strong> garantire il libero e completodeflusso delle acque ed impe<strong>di</strong>re che la crescita della vegetazione ostacoli la visibilità epercorribilità delle strade.9


3. La pulizia degli spazi suin<strong>di</strong>cati deve comunque essere effettuata almeno due volte l’anno,rispettando le seguenti scadenze: per il periodo primaverile entro il 30 aprile e per il periodoautunnale entro il 30 settembre.Chi viola le <strong>di</strong>sposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa delpagamento <strong>di</strong> una somma da € 50,00 ad € 500,00 (P.M.R. € 100,00)Art. 18 – INDUMENTI E BIANCHERIA APPESI ALLE FINESTRENelle facciate <strong>di</strong> e<strong>di</strong>fici, posti nei centri storici, prospicienti vie o piazze, o da queste visibili, èvietato appendere fuori dalle finestre e sulle terrazze e balconi, biancheria, effetti personali oaltri oggetti consimili.Chi viola le <strong>di</strong>sposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa delpagamento <strong>di</strong> una somma da € 25,00 ad € 500,00 (P.M.R. € 50,00)Art. 19 – BATTITURA DEI TEPPETI, STUOIE ECC.Dopo le ore 08.00 e fino alle ore 22.00, dalle facciate degli e<strong>di</strong>fici prospicienti vie o piazze e daqueste visibili, è vietato scuotere o spolverare tappeti, stuoie e simili.Chi viola le <strong>di</strong>sposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa delpagamento <strong>di</strong> una somma da € 25,00 ad € 500,00 (P.M.R. € 50,00)Art. 20 – INNAFFIAMENTO DI FIORE, OGGETTI SU BALCONI E FINESTRE1. I vasi <strong>di</strong> fiori le cassette, le gabbie <strong>di</strong> uccelli le antenne paraboliche, i con<strong>di</strong>zionatori e glialtri oggetti collocati sui davanzali delle finestre, dei balconi e delle terrazze a scopo <strong>di</strong>ornamento o altra utilità, devono essere convenientemente assicurati al muro.2. Nell’innaffiare vasi <strong>di</strong> fiori, posti sulle finestre o balconi, deve essere evitata la caduta <strong>di</strong>acqua sul suolo pubblico.Chi viola le <strong>di</strong>sposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa delpagamento <strong>di</strong> una somma da € 25,00 ad € 500,00 (P.M.R. € 50,00)Art. 21 – DISTRIBUZIONE DI MATERIALE PUBBLICITARIO1. La <strong>di</strong>stribuzione <strong>di</strong> materiale pubblicitario è ammessa solo nelle mani del destinatario o adomicilio.2. E’ vietato il volantinaggio nel Centro Storico e Lungolago <strong>di</strong> Castiglione del Lago.3. Non è consentito lanciare o abbandonare materiale pubblicitario su area <strong>pubblica</strong>.4. Non è consentito porre pubblicità commerciale sui veicoli in sosta.Chi effettua il volantinaggio, lancia,abbandona o pone materiale Pubblicitario in violazione alle<strong>di</strong>sposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento <strong>di</strong> unasomma da € 50,00 ad € 500,00 (P.M.R. € 100,00) .Chi Organizza è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento <strong>di</strong> una somma da €83,00 ad € 500,00 (P.M.R. € 166,00)Art. 22 – DIVIETO D’ESPOSIZIONE1. Non è consentito, senza autorizzazione comunale, esporre su area aperta al pubblicotransito o in vista dalla medesima targhe, iscrizioni, insegne, lapi<strong>di</strong> e cartelli.2. Sono consentite deroghe in relazione all’esposizione negli ambiti silvo-pastorali <strong>di</strong> cartelliinerenti alla segnaletica <strong>di</strong>rezionale ed informativa, nonché bacheche con annotazioni storiche,botaniche e faunistiche.Chi viola le <strong>di</strong>sposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa delpagamento <strong>di</strong> una somma da € 50,00 ad € 500,00 (P.M.R. € 100,00)Art. 23 – DIVIETO DI MANOMISSIONE1. Non è consentito coprire, spostare, guastare o sporcare targhe riportanti la denominazionedelle vie o altre in<strong>di</strong>cazioni <strong>di</strong> <strong>pubblica</strong> utilità, tabelle e piastrine dei numeri civici, pennoni,corpi illuminanti e relativi sostegni, le attrezzature e giochi installati in piazze e parchi comunalied ogni altra attrezzatura posta nell’ambito o a servizio d’aree a<strong>di</strong>bite ad uso pubblico.10


2. Non è consentito sporcare, macchiare, guastare e colorare i muri degli e<strong>di</strong>fici, qualsiasi altromanufatto, la pavimentazione stradale, porte ed infissi.3. Non è consentito scrivere e <strong>di</strong>segnare sui muri e su tutte le superfici ed infissi esterni.4. L’Amministrazione comunale può cancellare, rimuovere o riparare avvisando con congruoanticipo i possessori degli immobili.5. Il trasgressore ripara integralmente i danni arrecati e li risarcisce.6. Il trasgressore può riparare anche me<strong>di</strong>ante il suo personale intervento <strong>di</strong> ripristino.7. Le modalità <strong>di</strong> ripristino sono concordate con l’Amministrazione comunale.Chi viola le <strong>di</strong>sposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa delpagamento <strong>di</strong> una somma da € 50,00 ad € 500,00 (P.M.R. € 100,00)Art. 24 – ESERCIZI COMMERCIALITITOLO VATTIVITÀ COMMERCIALI1. Non è consentito esporre all’esterno delle attività Commerciali e/o Esercizi <strong>di</strong> Vicinato iprodotti posti in ven<strong>di</strong>ta. L’esposizione dei prodotti è consentita solo all’interno delle vetrine deiNegozi. Possono essere concesse deroghe all’esposizione esterna dei prodotti, su formalerichiesta degli esercenti, alle seguenti con<strong>di</strong>zioni:a. su bacheche chiuse, previa richiesta e rilascio <strong>di</strong> titolo autorizzativo da parte delcompetente Ufficio Tecnico Comunale;b. su espositori, per perio<strong>di</strong> <strong>di</strong> tempo definiti, previa richiesta, successivo parere <strong>di</strong> viabilitàe concessione del suolo Pubblico ove necessario, nonché rilascio <strong>di</strong> titolo autorizzativodel competente Ufficio tecnico Comunale ;c. i prodotti alimentari e le bevande, possono essere esposti all’esterno del punto ven<strong>di</strong>tasolo se confezionati, posti all’interno <strong>di</strong> bacheche o espositori previa richiesta,successivo parere <strong>di</strong> viabilità e concessione del suolo Pubblico ove necessario, nonchérilascio <strong>di</strong> titolo autorizzativo del competente Ufficio tecnico. Sulla confezione deiprodotti esposti dovrà essere apposto bollino adesivo con la <strong>di</strong>citura “prodotto non inven<strong>di</strong>ta”, in modo tale che l’acquirente per poterlo acquistare dovrà entrare all’internodel locale e non potrà prendere quello esposto fuori.2. Non è consentito offrire prodotti alimentari per assaggi e/o quant’altro, all’esterno o dallesoglie delle porte d’ingresso delle attività Commerciali / Esercizi <strong>di</strong> Vicinato / Pubblici Esercizi,tale attività può essere svolta solamente nelle aree delle attività a tal fine destinate daspecifica autorizzazione rilasciata dalla competente Autorità Sanitaria Locale.3. Non sono consentite forme <strong>di</strong> Pubblicità, costituite da insegne, cartelli, cavalletti mobili e/osimili, apposte esternamente alle attività Commerciali e Pubblici Esercizi, se nonpreventivamente autorizzate dai competenti uffici Comunali, i quali in<strong>di</strong>cheranno le <strong>di</strong>mensioni,foggia e colori degli stessi in apposita autorizzazione.Chi viola le <strong>di</strong>sposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa delpagamento <strong>di</strong> una somma da € 83,00 ad € 500,00 (P.M.R. € 166,00)Art. 25 – VESTI E COPRIVESTI PER ATTIVITA’ DI PREPARAZIONE ESOMMINISTRAZIONE DI CIBI E BEVANDEChi effettua la preparazione e somministrazione <strong>di</strong> cibi e bevande deve:a. comunicare al competente Ufficio Comunale le vesti e/o copri vesti (in<strong>di</strong>cando foggia ecolori) utilizzati all’interno dei locali;b. esporre, all’interno del locale, la comunicazione <strong>di</strong> cui al punto 1;c. rispettare foggia e colori in<strong>di</strong>cati nella comunicazione <strong>di</strong> cui al punto 1;Chi viola le <strong>di</strong>sposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa delpagamento <strong>di</strong> una somma da € 50,00 ad € 500,00 (P.M.R. € 100,00)Art. 26 – PULIZIA DELLE AREE ADIBITE AL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHEGli esercenti il commercio su aree pubbliche, hanno l’obbligo <strong>di</strong> liberare da cartacce e/o rifiutiil suolo concesso per l’espletamento dell’attività, lasciando la piazzola utilizzata in perfettostato <strong>di</strong> pulizia.11


Chi viola le <strong>di</strong>sposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa delpagamento <strong>di</strong> una somma da € 50,00 ad € 500,00 (P.M.R. € 100,00)TITOLO VITUTELA AMBIENTALEArt. 27 - IMPIANTI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA A BIOMASSE, GAS DERIVANTIDA PROCESSI DI DEPURAZIONE E BIOGAS - PROVENIENZA DEI REFLUIZOOTECNICI1. I reflui zootecnici utilizzati negli impianti <strong>di</strong> produzione <strong>di</strong> energia a biomasse, gas derivantida processi <strong>di</strong> depurazione e biogas dovranno provenire esclusivamente da allevamenti sitiall’interno del Comune <strong>di</strong> Castiglione del Lago.2. Le biomasse <strong>di</strong> cui all’art. 5 del Regolamento regionale 4 maggio 2011 n. 4 e s.m.i.dovranno analogamente provenire in via prevalente quale residuo <strong>di</strong> scarto <strong>di</strong> altre lavorazioni,nonché, sempre in via maggioritaria, da colture effettuate esclusivamente all’interno delterritorio comunale, anche al fine <strong>di</strong> garantire un corretto rapporto tra attività produttive epresenza umana, tenuto conto della <strong>di</strong>ffusa articolazione <strong>urbana</strong> e dell’antropizzazione delterritorio.Chi viola le <strong>di</strong>sposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa delpagamento <strong>di</strong> una somma da € 83,00 ad € 500,00 (P.M.R. € 166,00)Art. 28 – IMPIANTI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA A BIOMASSE, GASDERIVATI DA PROCESSI DI DEPURAZIONE E BIOGAS – ELIMINAZIONEIMMEDIATA DELLE LAGUNE A CIELO APERTO E RELATIVA SOSTITUZIONEGli impren<strong>di</strong>tori agricoli che realizzano singoli impianti aziendali o conferiscono reflui dautilizzare in impianti interaziendali devono provvedere all’imme<strong>di</strong>ata <strong>di</strong>smissione delle lagune acielo aperto, da sostituire con vasche cementate e chiuse <strong>di</strong> ridotte <strong>di</strong>mensioni.Chi viola le <strong>di</strong>sposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa delpagamento <strong>di</strong> una somma da € 83,00 ad € 500,00 (P.M.R. € 166,00)Art. 29 – FERTIRRIGAZIONE E CONCIMAZIONE ORGANICA1. Non è consentito effettuare la fertirrigazione (anche con l’uso <strong>di</strong> idranti a bassa pressione) econcimazione organica :• a mt. 30 da corpi d'acqua superficiali, da strade comunali, provinciali e regionali;• a mt. 300 da attingimenti privati ad uso potabile;• a mt. 300 da sorgenti e pozzi pubblici;• a mt. 150 da abitazioni isolate se non <strong>di</strong> proprietà dell’Azienda;• a mt. 50 da abitazioni isolate se <strong>di</strong> proprietà dell’Azienda;• a mt. 500 da centri e nuclei abitati ed attività turistico/ricettive;• su terreni gelati, innevati, saturi d’acqua e inondati;2. In tutto l'arco dell'anno non è consentito effettuare le pratiche <strong>di</strong> cui al comma precedentenei giorni prefestivi e festivi, mentre negli altri giorni della settimana si può effettuare lospan<strong>di</strong>mento esclusivamente dalle ore 6,00 alle ore 13,00;3. Non è consentito <strong>di</strong> <strong>di</strong>luire gli effluenti <strong>di</strong> allevamenti, destinati all’uso agronomico, conacque chiare prelevate da corpi idrici superficiali e profon<strong>di</strong>;4. Non è consentito l’accumulo temporaneo <strong>di</strong> letame maturo e concimi organici sul terrenoagricolo. Dette sostanze devono essere imme<strong>di</strong>atamente sparse sul terreno, nei mo<strong>di</strong> e neitermini previsti dal comma successivo.5. Lo smaltimento del liquame se<strong>di</strong>mentato e non (con forte contenuto organico), dei fanghi,del letame e del concime organico su terreni agricoli, da effettuare solo in prearatura, dovràessere seguito dalla tempestiva fresatura e/o aratura del terreno, non oltre le 24 ore;6. Non è consentito effettuare la fertirrigazione me<strong>di</strong>ante l’uso <strong>di</strong> idranti (anche a bassapressione).Chi viola le <strong>di</strong>sposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa delpagamento <strong>di</strong> una somma da € 83,00 ad € 500,00 (P.M.R. € 166,00)12


Art. 30 – UTILIZZO DEI RESIDUI DEI FRANTOI OLEARI, DI REFLU ZOOTECNICILIQUIDI O SOLIDI PROVENIENTI PER L’USO AGRONOMICOE/OCONCIMAZIONE DEI TERRENINon è consentito utilizzare residui dei frantoi oleari, reflui zootecnici liqui<strong>di</strong> o soli<strong>di</strong> provenientida stabilimenti ed allevamenti posti fuori dal territorio del Comune <strong>di</strong> Castiglione del Lago perl’uso agronomico, pratica della fertirrigazione e/o la concimazione dei terreniChi viola le <strong>di</strong>sposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa delpagamento <strong>di</strong> una somma da € 83,00 ad € 500,00 (P.M.R. € 166,00)Art. 31 – USO DEI PRODOTTI FITOSANITARI1.non è consentito effettuare i trattamenti con prodotti fitosanitari:a. ad una <strong>di</strong>stanza inferiore a m. 5 dai confini <strong>di</strong> proprietà e a m. 20 dalle abitazionicircostanti e dai ricoveri animali;b. ad una <strong>di</strong>stanza inferiore a 10 metri dalle strade statali, provinciali, comunali e assimilateai sensi del Co<strong>di</strong>ce della Strada.c. ad una <strong>di</strong>stanza inferiore a m. 10 dall’orlo <strong>di</strong> sponde dei corsi d’acqua significativi <strong>di</strong> cuiall’Allegato I parte III del D.lgs n. 152/06, ovvero corsi d’acqua che hanno portata idricaper almeno otto mesi l’annod. ad una <strong>di</strong>stanza inferiore a 10 metri da fonti <strong>di</strong> captazione private (pozzi o sorgenti) se aduso agricolo o 20 metri se ad uso potabile.2. E’ fatto obbligo <strong>di</strong> avvisare preventivamente i residenti affinché abbiano il tempo necessarioper adottare le precauzioni del caso (provvedere ad esempio ad allontanare gli animalidomestici, chiudere le finestre, coprire gli ortaggi in produzione ecc.).3. L’area trattata deve essere delimitata e segnalata da parte dell’operatore con cartelli <strong>di</strong>pericolo e <strong>di</strong> <strong>di</strong>vieto <strong>di</strong> accesso, sia durante il trattamento che per tutto l’intervallo <strong>di</strong> rientro,stabilito in almeno 48 ore, salvo <strong>di</strong>versa e più restrittiva in<strong>di</strong>cazione precisata sull’etichetta. Icartelli devono essere <strong>di</strong> colore giallo ed in numero tale da essere visibili l’uno dall’altro.Qualora l’area da trattare fosse attraversata da strade o sentieri anche privati, devono essereposti cartelli all’inizio ed alla fine degli stessi.4. I trattamenti devono essere effettuati in con<strong>di</strong>zioni meteorologiche favorevoli ovvero inassenza <strong>di</strong> vento, in modo da evitare la <strong>di</strong>spersione aerea verso abitazioni e verso colture nonsoggette allo stesso trattamento.5. E’ fatto obbligo per tutti gli utilizzatori <strong>di</strong> prodotti fitosanitari <strong>di</strong> indossare indumenti <strong>di</strong>protezione durante le fasi <strong>di</strong> <strong>di</strong>stribuzione dei prodotti fitosanitari.Chi viola le <strong>di</strong>sposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa delpagamento <strong>di</strong> una somma da € 83,00 ad € 500,00 (P.M.R. € 166,00)Art. 32 – RIMOZIONE DEI MATERIALI USATI PER LE COLTIVAZIONII materiali usati per le coltivazioni, quali reti per ortaggi, teli per pacciamatura, manichette etubi in pvc e/o polietilene per l’irrigazione, rimossi dalle coltivazioni dopo il loro utilizzo, nonpossono essere accatastati per più <strong>di</strong> 3 giorni ai margini dei campi.Gli stessi dovranno esserericoverati in idonee strutture al chiuso in attesa <strong>di</strong> essere riutilizzate e/o essere smaltitisecondo la normativa vigente.Chi viola le <strong>di</strong>sposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa delpagamento <strong>di</strong> una somma da € 83,00 ad € 500,00 (P.M.R. € 166,00)Art. 33 – TUTELA DELLE ACQUESulle rive lacustri, nei corsi d’acqua, nei fossi camporili che adducono a corsi d’acqua, non èconsentito:a. lavare animali o cose ed effettuare operazioni <strong>di</strong> pulizia personale con l’utilizzo <strong>di</strong>(shampoo/bagnoschiuma etc.) detergenti, saponi, o sostanze comunque contenentitensioattivi ed altri agenti chimici.Chi viola le <strong>di</strong>sposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa delpagamento <strong>di</strong> una somma da € 83,00 ad € 500,00 (P.M.R. € 166,00)13


Art. 34 – RIPARI A POZZI, CISTERNE E SIMILI1. I pozzi, le cisterne e le vasche realizzati su spazi pubblici o aree private devono avere lebocche e le sponde munite <strong>di</strong> parapetto con sportello or<strong>di</strong>nariamente chiuso o altri ripari atti a<strong>di</strong>mpe<strong>di</strong>re che vi cadano persone, animali, oggetti o materiali <strong>di</strong> qualsiasi natura.2. In caso <strong>di</strong> invasi artificiali <strong>di</strong> acque chiare o <strong>di</strong> accumulo liquami, gli stessi devono essereadeguatamente protetti me<strong>di</strong>ante idonea recinzione posta al fine <strong>di</strong> evitare pericoli per laPubblica Incolumità ed a tutela degli animali.Chi viola le <strong>di</strong>sposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa delpagamento <strong>di</strong> una somma da € 83,00 ad € 500,00 (P.M.R. € 166,00)Art. 35 – OPERAZIONE DI VERNICIATURA, CARTEGGIATURA E SABBIATURA SVOLTEALL’APERTO1. E’ fatto obbligo a chiunque proceda a verniciare porte, finestre e cancellate o imbiancarefacciate o muri <strong>di</strong> recinzione, <strong>di</strong> apporre ripari e segnalazioni per evitare danni ai passanti.2. Non è consentito eseguire attività <strong>di</strong> verniciatura a spruzzo, <strong>di</strong> carteggiatura e sabbiaturasenza l’uso d’impianti <strong>di</strong> captazione idonei ad evitare la <strong>di</strong>spersione <strong>di</strong> gas, polveri e vaporinell’ambiente circostante.3. Nei cantieri e<strong>di</strong>li le operazioni <strong>di</strong> sabbiatura dovranno essere condotte solo a seguito dell’uso<strong>di</strong> strumenti e/o modalità (es. teli <strong>di</strong> protezione sulle impalcature, sistemi con getto d’acqua,ecc.) idonei a limitare la <strong>di</strong>spersione <strong>di</strong> polveri nell’ambiente esterno, in modo particolare nellestrade o in altre proprietà.Chi viola le <strong>di</strong>sposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa delpagamento <strong>di</strong> una somma da € 83,00 ad € 500,00 (P.M.R. € 166,00)Art. 36 – AMIANTO1. La presenza <strong>di</strong> coperture in m.c.a. deve essere comunicata dai proprietari/detentori alComune, entro 120 giorni dall’approvazione del presente Regolamento, in<strong>di</strong>cando: nome e cognome del proprietario con relativo in<strong>di</strong>rizzo; ubicazione, tipologia e uso della struttura; superficie della copertura e anno <strong>di</strong> posa in opera2. Il detentore <strong>di</strong> una copertura in m.c.a. deve dotarsi della valutazione sullo stato <strong>di</strong>conservazione della stessa entro do<strong>di</strong>ci mesi dall’approvazione del presente <strong>regolamento</strong> emetterla a <strong>di</strong>sposizione degli organi <strong>di</strong> vigilanza. Lo stato <strong>di</strong> conservazione <strong>di</strong> una copertura sieffettua tramite una specifica valutazione, la cui esecuzione è perio<strong>di</strong>ca.a - La valutazione che rileva uno stato <strong>di</strong> conservazione con giu<strong>di</strong>zio “pessimo” deve esserecomunicato al Comune.b - La comunicazione deve essere effettuata dal detentore entro 60 giorni dall’esecuzione dellavalutazione, in<strong>di</strong>cando gli interventi <strong>di</strong> bonifica che verranno adottati e i relativi tempi <strong>di</strong>adozione.Chi viola le <strong>di</strong>sposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa delpagamento <strong>di</strong> una somma da € 83,00 ad € 500,00 (P.M.R. € 166,00)Art. 37 – ACCENSIONE DEI FUOCHI1. Non è consentito, in tutto il territorio Comunale, bruciare pneumatici, residui <strong>di</strong> gomma, <strong>di</strong>materie plastiche, stracci, pellami, cascami vari od altri materiali <strong>di</strong> rifiuto che possonooriginare fumi od esalazioni tossiche o moleste.2. All’interno dei centri abitati, non è consentito bruciare materiali <strong>di</strong> qualsiasi tipo o accenderefuochi, compresi fuochi liberi, a sterpaglie, siepi, erba degli argini <strong>di</strong> fossi, scarpate, nonchémateriali <strong>di</strong> varia natura presenti nei cantieri e<strong>di</strong>li, fatta salva l’accensione <strong>di</strong> fuochi per motivifitosanitari specificatamente previsti con atti delle Autorità Sanitarie preposte. L’uso <strong>di</strong> bracieri,griglie e barbecue è vietato su aree pubbliche, se non espressamente autorizzato. E’ consentitosulle aree private e su quelle pubbliche appositamente attrezzate, fatti salvi i <strong>di</strong>ritti dei terzi.3. Fuori dai centri abitati non è consentito accendere fuochi ad una <strong>di</strong>stanza inferiore a:a) 50 mt. da strade, linee ferroviarie.14


) 100 mt. da abitazioni, e<strong>di</strong>fici, <strong>di</strong>stributori carburanti, aree boscate, piantagioni, siepi,mucchi <strong>di</strong> biada, paglia, cataste <strong>di</strong> legna, foraggio o da qualsiasi altro deposito <strong>di</strong>materiale infiammabile o combustibile.4. Se per qualsiasi causa, anche naturale, il fuoco acceso dovesse produrre fumo in quantitàeccessiva o ristagno dello stesso a livello del suolo, è fatto obbligo <strong>di</strong> spegnerlo.5. Anche quando è stato acceso il fuoco nel tempo e nei mo<strong>di</strong> ed alla <strong>di</strong>stanza previsti daiprecedenti commi del presente articolo, devono essere adottate le cautele necessarie a <strong>di</strong>fesadelle proprietà altrui e della circolazione stradale, il fuoco deve essere assistito dal numeroadeguato <strong>di</strong> persone fino a quando lo stesso sia spento.Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo si fà riferimento a quanto in<strong>di</strong>catodall’art. 59 comma 2 del TULPS, approvato con r.d. 773/1931.Chi viola le <strong>di</strong>sposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa delpagamento <strong>di</strong> una somma da € 83,00 ad € 500,00 (P.M.R. € 166,00)TITOLO VIIDELLE ACQUE, FOSSI, CANALI, ARATURA DEI TERRENIArt. 38 – AMBITO DI APPLICAZIONELa presente sezione detta <strong>di</strong>sposizioni relative al mantenimento del buon regime delle acque <strong>di</strong>scolo e <strong>di</strong> irrigazione, e alla manutenzione dei corsi d’acqua minori <strong>di</strong>versi da fiumi e torrenti,quali fossati, rivi e colatoi.Art. 39 – POZZINon è consentita la perforazione <strong>di</strong> pozzi in una fascia <strong>di</strong> rispetto <strong>di</strong> m. 300 misurata dal limitedel terreno <strong>di</strong> proprietà demaniale.Chi viola le <strong>di</strong>sposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa delpagamento <strong>di</strong> una somma da € 83,00 ad € 500,00 (P.M.R. € 166,00)Art. 40 – MANUTENZIONE DELLA RETE DI SGRONDO1. Ai proprietari ed ai coltivatori dei terreni è fatto obbligo <strong>di</strong> mantenere l’efficienza e lafunzionalità dei fossi costituenti la rete <strong>di</strong> sgrondo superficiale delle acque e dei canali lateralidelle strade private, i cui canali, fossi <strong>di</strong> raccolta delle acque vanno a defluire comunque infossi comunali.2. I proprietari ed i coltivatori dei terreni sono tenuti:a) a mantenere le ripe dei fossi e dei canali in stato tale da impe<strong>di</strong>re il franamento deiterreni e l’ingombro del fosso stesso;b) a mantenere i fossi ed i canali liberi da vegetazione e sgombri da qualsiasi altromateriale che possa impe<strong>di</strong>re il regolare flusso delle acque;c) a conservare la profon<strong>di</strong>tà, l’ampiezza e la pendenza dei fossi ed a provvedere alripristinodelle <strong>di</strong>mensioni originali dell’alveo, nell’eventualità che queste sianostate mo<strong>di</strong>ficate;d) a non mo<strong>di</strong>ficare il percorso dei fossi così da provocare conseguenze negative nel liberoflusso delle acque;e) a pulire gli imbocchi intubati;f) a mantenere i canali o fossi a monte, che convogliano le acque del canale a valle;g) a non creare, nelle zone collinari a forte pendenza, nuove canalizzazioni perpen<strong>di</strong>colarial canale o fosso <strong>di</strong> raccolta delle acque prospicenti il se<strong>di</strong>me stradale.Chi viola le <strong>di</strong>sposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa delpagamento <strong>di</strong> una somma da € 83,00 ad € 500,00 (P.M.R. € 166,00)Art. 41 – IMPALUDAMENTO DEI TERRENIE’ fatto obbligo ai proprietari ed ai coltivatori dei terreni, qualunque ne sia l’uso o ladestinazione, <strong>di</strong> conservarli costantemente liberi da impaludamenti e ristagni persistenti,provvedendoli <strong>di</strong> canali <strong>di</strong> scolo.Chi viola le <strong>di</strong>sposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa delpagamento <strong>di</strong> una somma da € 83,00 ad € 500,00 (P.M.R. € 166,00)15


Art. 42 – MANUTENZIONE DEI FOSSI E CANALI UTILIZZATI PER L’IRRIGAZIONEI proprietari ed i coltivatori frontisti <strong>di</strong> fossi, canali e rogge utilizzati per l’irrigazione devonoosservare quanto prescritto dall’art. 41.Chi viola le <strong>di</strong>sposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa delpagamento <strong>di</strong> una somma da € 83,00 ad € 500,00 (P.M.R. € 166,00)Art. 43 - GRONDE1. Tutte le coperture devono essere munite, sia verso il suolo pubblico sia verso i cortili o altrispazi privati coperti e non, <strong>di</strong> canali <strong>di</strong> gronda sufficientemente ampi per ricevere e condurre leacque pluviali ai tubi <strong>di</strong> scarico;2. I condotti <strong>di</strong> scarico delle acque dei tetti debbono essere in<strong>di</strong>pendenti ed in numerosufficiente, del <strong>di</strong>ametro interno non inferiore a cm 8.Tali condotte non devono avere alcunaapertura o interruzione nel loro percorso e vanno abboccati in alto alle docce orizzontali delle<strong>di</strong>verse spiovenze dei tetti;3. Le acque derivanti dalle <strong>di</strong>scese dei tetti e dei cortili sollevati rispetto al se<strong>di</strong>me stradale,dovranno essere convogliate a rifiuto in fosso comunale o nelle condotte delle acque chiare enon scaricate <strong>di</strong>rettamente nella carreggiata stradale, marciapie<strong>di</strong> o proprietà altrui;4. Le giunture dei tubi devono essere tali da garantire la tenuta delle acque;5. Non è consentito immettere nei tubi <strong>di</strong> scarico delle grondaie i condotti <strong>di</strong> acquai, bagni o <strong>di</strong>qualsiasi altra provenienza;6. Non è consentito utilizzare i condotti <strong>di</strong> scarico delle acque come canne <strong>di</strong> esalazione <strong>di</strong>fumi, gas o vapori;7. I pluviali esterni ai fabbricati, nella parte a contatto con i marciapie<strong>di</strong>, devono essererealizzati in materiale indeformabile e resistente agli urti, per un'altezza non inferiore a m.1,50.Chi viola le <strong>di</strong>sposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa delpagamento <strong>di</strong> una somma da € 83,00 ad € 500,00 (P.M.R. € 166,00)Art. 44 - DELLE STRADE – ACCESSI SU STRADE COMUNALI1. Lungo le strade comunali è vietato colmare i fossi laterali o stabilire ponticelli e cavalcafossiper il transito dal fondo alla strada contigua, senza averne ottenuto l’autorizzazione dalSindaco.2. Qualora venga concesso <strong>di</strong> creare un nuovo accesso dalla strada comunale al fondo privato,dovrà essere cura del proprietario intubare il tratto <strong>di</strong> fosso o la posa in opera <strong>di</strong> griglia <strong>di</strong>sgrondo, secondo l’in<strong>di</strong>cazione in fase <strong>di</strong> rilascio <strong>di</strong> autorizzazione.3. I proprietari che hanno strade <strong>di</strong> accesso su strade comunali e comunque sul suolo viabilecomunale, sono tenuti a non far defluire le acque provenienti dalla strada privata dei loro fon<strong>di</strong>sul se<strong>di</strong>me pubblico in modo da non creare danni o situazioni <strong>di</strong> pericolo.4. I proprietari <strong>di</strong> strade private inghiaiate, si dovranno far carico <strong>di</strong> evitare che detto materialeunitamente a terriccio, possa invadere il se<strong>di</strong>me stradale comunale. All’uopo dovrannopre<strong>di</strong>sporre e/o installare là dove si renderà necessario per la particolare pendenza dellastrada privata, <strong>di</strong> apposita griglia per la raccolta delle acque in modo da consentirne il regolaredeflusso nei canali <strong>di</strong> scolo. Pulire i propri cavalcafossi intubati, tutte le volte che il Comuneesegue lavori <strong>di</strong> espurgo dei fossi <strong>di</strong> guar<strong>di</strong>a, nelle tratte stradali interessate da detticavalcafossi, e comunque ogni qualvolta si renda necessario per il regolare deflusso delleacque.Chi viola le <strong>di</strong>sposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa delpagamento <strong>di</strong> una somma da € 83,00 ad € 500,00 (P.M.R. € 166,00)Art. 45 – ARATURA DEI TERRENI LUNGO LE STRADE1. I proprietari ed i coltivatori frontisti su strade pubbliche o private hanno l’obbligo, durante leoperazioni <strong>di</strong> aratura, fresatura e <strong>di</strong> altre attività <strong>di</strong> coltivazioni, <strong>di</strong> conservare una fascia <strong>di</strong>rispetto, non arata e/o coltivata, verso la strada, loro ripe o loro fossi.Questa fascia deveavere una larghezza non inferiore a mt. 1,50 misurata dal confine del se<strong>di</strong>me stradale, dalbordo superiore della ripa o dal bordo esterno del fosso stradale.16


2.Qualora non esista un fosso stradale, l’aratura dovrà essere parallela ad essa, fatta in modoche il solco più prossimo alla strada rimanga aperto per il convogliamento delle acque piovane,fatti salvi gli obblighi <strong>di</strong> cui al comma precedente.3. Qualora il fosso stradale, non <strong>di</strong> uso pubblico, per qualunque ragione, anche per eventinaturali, sia colmo, il conduttore-coltivatore frontista ha l’obbligo <strong>di</strong> ripristinarne il regolareassetto, sotto la <strong>di</strong>rezione dell’Ufficio tecnico comunale.4. Qualora ciò non avvenga, il Comune ha facoltà <strong>di</strong> eseguire l’opera con i propri mezziaddebitandone i costi al proprietario frontista, dopo avergli notificato preavviso o <strong>di</strong>ffida adeseguire l’intervento, qualora sussistano urgenti ragioni <strong>di</strong> ripristinare il fossato.Chi viola le <strong>di</strong>sposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa delpagamento <strong>di</strong> una somma da € 83,00 ad € 500,00 (P.M.R. € 166,00)Art. 46 – ARATURA DEI TERRENI AI MARGINI DI ZONE CIMITERIALI, EDIFICIPUBBLICI O PRIVATI, MURI PERIMETRALI DI RECINZIONE, MANUFATTIIN GENERE1. I proprietari ed i coltivatori frontisti ai margini <strong>di</strong> zone cimiteriali, e<strong>di</strong>fici Pubblici o privati,muri perimetrali <strong>di</strong> recinzione e/o altri manufatti, hanno l’obbligo, durante le operazioni <strong>di</strong>aratura, fresatura e <strong>di</strong> altre attività <strong>di</strong> coltivazione, <strong>di</strong> conservare una fascia <strong>di</strong> rispetto, nonarata e/o coltivata per una larghezza non inferiore a mt. 3,00.Chi viola le <strong>di</strong>sposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa delpagamento <strong>di</strong> una somma da € 83,00 ad € 500,00 (P.M.R. € 166,00)TITOLO VIIIQUIETE PUBBLICA E PRIVATAArt. 47 – SUONATORI AMBULANTI, CANTANTI E SIMILIAi suonatori ambulanti, regolarmente autorizzati, è vietato suonare nei pressi delle scuole,chiese, ospedali e/o altre strutture sanitarie.Chi viola le <strong>di</strong>sposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa delpagamento <strong>di</strong> una somma da € 50,00 ad € 500,00 (P.M.R. € 100,00)Art. 48 – TUTELA DELLA QUIETE1. Non è consentito agli esercenti il commercio, sia a posto fisso che ambulante, arrecare<strong>di</strong>sturbo con grida, suoni e schiamazzi ed importunare il pubblico con insistenti offerte <strong>di</strong>merci.2. Nei locali pubblici e privati e relative pertinenze, comprese le abitazioni, è vietato produrre olasciar produrre rumori o suoni <strong>di</strong> qualunque specie che possano recare, comunque, <strong>di</strong>sturbo alvicinato. A tale limitazione è pure soggetto l’uso degli strumenti musicali, apparecchi ra<strong>di</strong>o,televisivi e simili.3. Le manifestazioni a carattere temporaneo, quali: concerti, spettacoli, feste popolari, sagre,manifestazioni <strong>di</strong> partito, sindacali, <strong>di</strong> beneficenza, celebrazioni, luna park, manifestazionisportive, con l’impiego <strong>di</strong> sorgenti sonore, amplificate e non, che producono inquinamentoacustico, sono assoggettate alla specifica <strong>di</strong>sciplina.4. Nelle palestre, scuole <strong>di</strong> ballo e simili, ubicati in e<strong>di</strong>fici comprendenti private abitazioni, nonè consentito l’uso <strong>di</strong> strumenti musicali, <strong>di</strong> apparecchi ra<strong>di</strong>otelevisivi e <strong>di</strong> riproduzione musicalee simili dalle ore 24.00 alle ore 07.00, salvo opportuna insonorizzazione dei locali ovveroespressa autorizzazione per fasce orarie <strong>di</strong>verse in caso <strong>di</strong> manifestazioni occasionali.Chi viola le <strong>di</strong>sposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa delpagamento <strong>di</strong> una somma da € 50,00 ad € 500,00 (P.M.R. € 100,00)Art. 49 – ARTI, MESTIERE ED ATTIVITA’ RUMOROSE1. Non è consentito in tutto il territorio comunale far funzionare detonatori o altri mezzi cheprovocano rumori a molestia della quiete <strong>pubblica</strong>:a. NEI GIORNI FERIALI - dalle ore 20,00 alle ore 24,00 / dalle ore 00,00 alle ore 07,00 /dalle ore 12,30 alle ore 14, 30.17


. NEI GIORNI FESTIVI - dalle ore 00,00 alle ore 10,00 / dalle ore 12,00 alle ore 16, 00 /dalle ore 20,00 alle ore 24,00.2. Inoltre, non è consentito utilizzare strumenti ad emissione sonora cadenzata econtinuativa:all’interno dei Centri e dei Nuclei Abitati, ad una <strong>di</strong>stanza <strong>di</strong> mt. 200 dai loroperimetri censiti dall’ISTAT, nonché da abitazioni (anche su terreno agricolo).3. All’interno dei Centri e dei Nuclei Abitati, nonché entro una <strong>di</strong>stanza <strong>di</strong> m 200 dai loroperimetri censiti, non è consentito, per le attività lavorative rumorose e cantieri e<strong>di</strong>li, produrrerumori a molestia della quiete <strong>pubblica</strong>:a. NEI GIORNI FERIALI - dalle ore 20,00 alle ore 24,00 / dalle ore 00,00 alle ore 07,00 /dalle ore 12,30 alle ore 14, 30.b. NEI GIORNI FESTIVI - dalle ore 00,00 alle ore 10,00 / dalle ore 12,00 alle ore 16, 00 /dalle ore 20,00 alle ore 24,00.4. Possono essere apportate eventuali deroghe temporanee ai suddetti limiti orari su richiestamotivata degli interessati (da presentare al competente Ufficio Comunale almeno 5 giorniprima) nei casi <strong>di</strong> lavorazioni particolari (es. bitumature o lavorazioni agricole) che richiedanol’effettuazione in orari notturni o comunque al <strong>di</strong> fuori dei limiti d’orario stabiliti, potrannoessere concesse deroghe all’orario da parte del Dirigente Comunale competente con proprioatto motivato.Chi viola le <strong>di</strong>sposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa delpagamento <strong>di</strong> una somma da € 83,00 ad € 500,00 (P.M.R. € 166,00)Art. 50 – BILIARDINI, FLIPPER E GIOCHI ALL’ESTERNO DEI LOCALIChiunque detenga all’esterno dei locali <strong>di</strong> pubblico ritrovo, giochi quali: biliar<strong>di</strong>ni, flipper, videogiochie similari, deve renderli inutilizzabili dopo le ore 24.00 e fino alle ore 07.00 del giornosuccessivo.Chi viola le <strong>di</strong>sposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa delpagamento <strong>di</strong> una somma da € 50,00 ad € 500,00 (P.M.R. € 100,00)TITOLO IXDEGLI ANIMALIArt. 51- ANIMALI DA PELLICCIAL’attivazione <strong>di</strong> impianti <strong>di</strong> qualunque tipo per l’allevamento <strong>di</strong> animali da pelliccia non èconsentito.Chi viola le <strong>di</strong>sposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa delpagamento <strong>di</strong> una somma da € 83,00 ad € 500,00 (P.M.R. € 166,00)Art. 52 – IMPIANTO DI INCUBAZIONE UOVANon è consentito attivare gli impianti <strong>di</strong> incubazione delle uova senza autorizzazione.Chi viola le <strong>di</strong>sposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa delpagamento <strong>di</strong> una somma da € 83,00 ad € 500,00 (P.M.R. € 166,00)Art. 53 – CUSTODIA DEI CANI1. E’ fatto obbligo a tutti i proprietari e detentori <strong>di</strong> cani <strong>di</strong> avere sempre al seguito lamuseruola, da utilizzare in caso <strong>di</strong> bisogno, ed Il guinzaglio, lungo al massimo 1,5 metri pertutte le razze canine.2. Il cane deve essere condotto nei luoghi pubblici all'aperto obbligatoriamente o con ilguinzaglio o con la museruola. I proprietari e detentori hanno l’obbligo <strong>di</strong> vigilare conparticolare attenzione sugli animali al fine <strong>di</strong> evitare ogni possibile aggressione a persone oaltri animali.3. E’ fatto obbligo l'uso contestuale <strong>di</strong> guinzaglio e museruola quando i cani :a. sono condotti nei locali pubblici e sui mezzi pubblici <strong>di</strong> trasporto;b. sono condotti in occasione in situazioni <strong>di</strong> affollamento nelle quali non sia possibile evitareil contatto con persone (Manifestazioni Sportive, Feste, Sagre, Fiere etc.);c. sono condotti in giar<strong>di</strong>ni Pubblici o altri spazi aperti al Pubblico, nei quali vi sia la presenza<strong>di</strong> bambini.18


4. Tali obblighi non si applicano ai cani al servizio <strong>di</strong> persone non vedenti o non udenti,addestrati come cani guida, ai cani/bagnino utilizzati per il salvamento nelle spiagge ed ai canial servizio delle Forze <strong>di</strong> Polizia.Chi viola le <strong>di</strong>sposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa delpagamento <strong>di</strong> una somma da € 50,00 ad € 500,00 (P.M.R. € 100,00)Art. 54 – INSUDICIAMENTO DEL SUOLO DA PARTE DI ANIMALII proprietari ed i custo<strong>di</strong> <strong>di</strong> cani e <strong>di</strong> altri animali sono tenuti a rimuovere gli escrementi lasciatidai propri animali utilizzando idonei mezzi <strong>di</strong> raccolta.Chi viola le <strong>di</strong>sposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa delpagamento <strong>di</strong> una somma da € 50,00 ad € 500,00 (P.M.R. € 100,00)Art. 55 – APICULTURAL'apicoltura non è consentita nei centri abitati, gli apiari devono essere collocati:a) al <strong>di</strong> fuori delle aree e<strong>di</strong>ficabili <strong>di</strong> qualsiasi genere;b) ad una <strong>di</strong>stanza non inferiore a m. 20 dai fabbricati esistenti;c) ad una <strong>di</strong>stanza non inferiore a m. 20 dai confini delle aree e<strong>di</strong>ficabili;d) ad una <strong>di</strong>stanza non inferiore a m. 20 dalle strade statali, provinciali e comunali e dalleferrovie;Chi viola le <strong>di</strong>sposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa delpagamento <strong>di</strong> una somma da € 50,00 ad € 500,00 (P.M.R. € 100,00)Art. 56 – LOMBRICOLTURAL’allevamento <strong>di</strong> lombrichi per la produzione <strong>di</strong> vermicomposto non è consentita nei centriabitati. Gli allevamenti devono essere collocati:a) al <strong>di</strong> fuori delle aree e<strong>di</strong>ficabili <strong>di</strong> qualsiasi genere;b) ad una <strong>di</strong>stanza non inferiore a m. 50 dai fabbricati esistenti;c) ad una <strong>di</strong>stanza non inferiore a m. 50 dai confini delle aree e<strong>di</strong>ficabili;d) ad una <strong>di</strong>stanza non inferiore a m. 50 dalle strade statali, provinciali e comunali e dalleferrovie;Chi viola le <strong>di</strong>sposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa delpagamento <strong>di</strong> una somma da € 50,00 ad € 500,00 (P.M.R. € 100,00)Art. 57 – ALLEVAMENTI ITTICI ED ANFIBIGli allevamenti ittici e <strong>di</strong> anfibi non sono consentiti all’interno dei centri abitati. Gli allevamentidevono essere collocati:a) al <strong>di</strong> fuori delle aree e<strong>di</strong>ficabili <strong>di</strong> qualsiasi genere;b) ad una <strong>di</strong>stanza non inferiore a m. 50 dai fabbricati esistenti;c) ad una <strong>di</strong>stanza non inferiore a m. 50 dai confini delle aree e<strong>di</strong>ficabili;d) ad una <strong>di</strong>stanza non inferiore a m. 50 dalle strade statali, provinciali e comunali e dalleferrovie;Chi viola le <strong>di</strong>sposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa delpagamento <strong>di</strong> una somma da € 50,00 ad € 500,00 (P.M.R. € 100,00)TITOLO XLUNGOLAGOArt. 58 - ZONE ADIBITE ALLA BALNEAZIONEE’ vietato usare moto d’acqua, wind surf, sky surf, barche a motore ed a vela nelle zoneriservate alla balneazione; sono esclusi dal presente <strong>di</strong>vieto corridoi <strong>di</strong> uscita adeguatamentesegnalate con boe e cartelli ed autorizzate dai competenti uffici della Provincia <strong>di</strong> Perugia.Chi viola le <strong>di</strong>sposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa delpagamento <strong>di</strong> una somma da € 50,00 ad € 500,00 (P.M.R. € 100,00)19


Art. 59 - PESCA SPORTIVANelle aree a<strong>di</strong>bite alla balneazione (spiagge) non è consentito praticare la pesca sportiva.Chi viola le <strong>di</strong>sposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa delpagamento <strong>di</strong> una somma da € 50,00 ad € 500,00 (P.M.R. € 100,00)Art. 60 - CAMPEGGIO LIBERONella zona del lungolago è vietato montare tende e/o campeggiare, ciò è consentito solo nelleidonee strutture attrezzate a ciò a<strong>di</strong>bite (campeggi e/o simili).Chi viola le <strong>di</strong>sposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa delpagamento <strong>di</strong> una somma da € 50,00 ad € 500,00 (P.M.R. € 100,00)TITOLO XIVARIEArt. 61 – RECAPITO DEGLI AMMINISTRATORI DI CONDOMINIOIl recapito dell’amministratore condominiale, qualora nominato ai sensi del co<strong>di</strong>cecivile, è in<strong>di</strong>cato, in modo ben visibile, nell’atrio dell’e<strong>di</strong>ficio condominiale.Chi viola le <strong>di</strong>sposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa delpagamento <strong>di</strong> una somma da € 25,00 ad € 500,00 (P.M.R. € 50,00)Art. 62 – COLLOCAZIONE DEL NUMERO CIVICOE’ fatto obbligo a tutti i proprietari <strong>di</strong> immobili che non hanno apposto all’esternodell’abitazione la numerazione civica, <strong>di</strong> provvedere, entro sessanta giorni dall’entrata in vigoredel presente <strong>regolamento</strong>, ad apporre apposita targhetta in<strong>di</strong>cante il numero civico e nomedella strada. Le targhette <strong>di</strong> numerazione civica sono acquisite ed installate a cura e spese delproprietario. Il medesimo le mantiene in buono stato e ne assicura la visibilità dall’area <strong>di</strong>libero accesso, <strong>pubblica</strong> o privata.Le <strong>di</strong>mensioni e colori delle targhette sono in<strong>di</strong>catenell’allegato (b) al presente <strong>regolamento</strong>.Chi viola le <strong>di</strong>sposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa delpagamento <strong>di</strong> una somma da € 25,00 ad € 500,00 (P.M.R. € 50,00) I trasgressori adempionole <strong>di</strong>sposizioni del presente articolo entro sette giorni dalla contestazione dell’infrazione.Art. 63 - TRASPORTO DI STRUMENTI DA TAGLIO1. E' vietato attraversare luoghi pubblici o aperti al pubblico con falci, coltelli, o altri strumentida taglio se non opportunamente protetti ed adottando tutte le precauzioni necessarie perevitare il pericolo <strong>di</strong> danni alle persone.Chi viola le <strong>di</strong>sposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa delpagamento <strong>di</strong> una somma da € 50,00 ad € 500,00 (P.M.R. € 100,00)Art. 64 – RACCOLTA DI CONTRIBUTI1. Durante la raccolta <strong>di</strong> contributi da parte <strong>di</strong> Associazioni o altri soggetti a ciò abilitati,autorizzati dai competenti Uffici Comunali, le richieste devono avvenire senza arrecare<strong>di</strong>sturbo e molestia.2. Le operazioni <strong>di</strong> raccolta devono altresì essere svolte nei luoghi e tempi preventivamentein<strong>di</strong>cati ed autorizzati a tale scopo.Chi viola le <strong>di</strong>sposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa delpagamento <strong>di</strong> una somma da € 50,00 ad € 500,00 (P.M.R. € 100,00)Art. 65 – ARTISTI DI STRADAFatta salva l’autorizzazione all’occupazione <strong>di</strong> suolo pubblico e/o le specifiche autorizzazionipreviste dall’art. 69 T.U.L.P.S., gli artisti <strong>di</strong> strada, i suonatori, i cantanti e simili che utilizzanostrumenti musicali, non possono intrattenersi nella stessa via o piazza per oltre 2 ore e tornare20


nello stesso luogo prima del decorso <strong>di</strong> 4 ore. E’ comunque vietato intrattenere il pubblico conesercizi che utilizzano fuoco o liqui<strong>di</strong> infiammabili salvo espressa autorizzazione concessa.Chi viola le <strong>di</strong>sposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa delpagamento <strong>di</strong> una somma da € 50,00 ad € 500,00 (P.M.R. € 100,00)Art. 66 – ATTIVITA’ TURISTICO/RECETTIVENelle strutture a<strong>di</strong>bite ad attività Turistico ricettive <strong>di</strong> qualsiasi genere, non è consentitostabilirvi la <strong>di</strong>mora abituale (residenza) a pena <strong>di</strong> decadenza del titolo autorizzativo.Art. 67 – SERVIZI IGIENICI NEI LOCALI PUBBLICIAi titolari <strong>di</strong> esercizi per la somministrazione <strong>di</strong> alimenti e bevande, aperti al pubblico ed ingenere ai titolari dei locali <strong>di</strong> pubblico ritrovo, è fatto obbligo <strong>di</strong> tenere costantemente agibili eda <strong>di</strong>sposizione della clientela i servizi igienici.Chi viola le <strong>di</strong>sposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa delpagamento <strong>di</strong> una somma da € 50,00 ad € 500,00 (P.M.R. € 100,00)Art. 68 – OPERAZIONE DI SPURGO E DI SVUOTATURA DEI POZZI NERI1. Lo spurgo dei pozzi neri deve essere effettuato da <strong>di</strong>tte a autorizzate, con botti a sistemainodore e le operazioni <strong>di</strong> ripulitura e trasporto debbono essere eseguiti:a. Nei Centri Storici e nel Lungolago <strong>di</strong> Castiglione del Lago, dalle ore 09,00 alle ore 11,00 edalle ore 16,00 alle ore 18,00b. Nel restante Territorio Comunale:• nel periodo 1 Ottobre –30 Aprile dalle ore 09,00 alle ore 11,00 e dalle ore 15,00 alleore 22,00;• nel periodo 1 Maggio –30 Settembre dalle ore 09,00 alle ore 11,00 e dalle ore 18,00alle ore 22,00.Chi viola le <strong>di</strong>sposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa delpagamento <strong>di</strong> una somma da € 50,00 ad € 500,00 (P.M.R. € 100,00)Art. 69 – STEMMA DEL COMUNEE’ vietato usare senza autorizzazione del comune, lo stemma, nonché la denominazione ed illogo <strong>di</strong> uffici e servizi comunali, per contrad<strong>di</strong>stinguere esercizi industriali, commerciali oimprese <strong>di</strong> qualsiasi genere, che non siano in gestione <strong>di</strong>retta dall’Amministrazione comunale.Chi viola le <strong>di</strong>sposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa delpagamento <strong>di</strong> una somma da € 83,00 ad € 500,00 (P.M.R. € 166,00)Art. 70 – SANZIONE AMMINISTRATIVETITOLO XIICONTROLLI E SANZIONI1) L'accertamento delle violazioni è eseguito nel rispetto delle norme previste dalla l. 24novembre 1981, n. 689 “ Mo<strong>di</strong>fiche al sistema penale” e successive mo<strong>di</strong>fiche.2) L'Autorità comunale può adottare, anche a mezzo del Responsabile del Servizio, specifiche<strong>di</strong>sposizioni attuative per esplicitare l’applicazione delle norme <strong>di</strong> cui al presente Regolamento.3) Quando le norme del presente Regolamento <strong>di</strong>spongono che oltre alla sanzioneamministrativapecuniaria vi sia l’obbligo <strong>di</strong> cessare un’attività e/o un comportamento o la rimessa in pristinodei luoghi, ne deve essere fatta menzione sul verbale <strong>di</strong> accertamento e contestazione dellaviolazione.5) Detti obblighi, quando le circostanze lo esigono, devono essere adempiuti imme<strong>di</strong>atamente,altrimenti l’inizio dell’esecuzione deve avvenire nei termini in<strong>di</strong>cati dal verbale <strong>di</strong> accertamentoo dalla sua notificazione. L’esecuzione avviene sotto il controllo dell’Ufficio o Comando da cui<strong>di</strong>pende l’agente accertatore.6) Quando il trasgressore non esegue il suo obbligo in applicazione e nei termini <strong>di</strong> cui alcomma 5°, si provvede d’ufficio all’esecuzione dell’obbligo stesso. In tal modo, le spese21


eventualmente sostenute dall’Amm.ne Comunale per l’esecuzione, sono a carico deltrasgressore.7) Così come previsto dall’art. 13 comma 1 legge 689/81, il trasgressore è ammesso alpagamento <strong>di</strong> una somma pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per laviolazione commessa o, se più favorevole una somma pari al doppio del minimo della sanzioneprevista, oltre alle spese <strong>di</strong> proce<strong>di</strong>mento, entro il termine <strong>di</strong> 60 gg dalla contestazioneimme<strong>di</strong>ata, se questa non vi è stata., dalla notificazione degli estremi della violazione.Per tutte le sanzioni previste nel Regolamento, sono fatte salve le eventuali sanzioni Penali/Civili e/o previste da altre Norme sovraccomunali vigenti, nonché il risarcimento danni e/oripristino dello stato dei luoghi anche laddove non esplicitamente previsto come sanzioneaccessoria.Art. 71 – PUBBLICITA’TITOLO XIIIPUBBLICITÀGli abitanti <strong>di</strong> Castiglione del Lago sono informati delle norme <strong>di</strong> comportamento previste dalpresente Regolamento me<strong>di</strong>ante capillare e idonea pubblicizzazione, con una prima schematicainformazione da fornire me<strong>di</strong>ante l’organo <strong>di</strong> informazione Comunale “Comune Informa” e<strong>di</strong>nserimento nel sito Internet del Comune <strong>di</strong> Castiglione del Lago.TITOLO XIV – IGIENE EDILIZIA E DEGLI AMBIENTI CONFINATI AD USO CIVILECapitolo I°Art. 72 – ORGANIZZAZIONE DISTRIBUTIVA DEGLI SPAZI DESTINATI ADABITAZIONE.Ai fini della fruibilità e della qualità delle abitazioni, i locali a ciò destinati devono risponderealle esigenze <strong>di</strong> <strong>igiene</strong>, salubrità e benessere necessari alla permanenza umana me<strong>di</strong>ante unaadeguata conformazione, <strong>di</strong>stribuzione e <strong>di</strong>mensionamento dello spazio.Art. 73 – CLASSIFICAZIONE DEI LOCALI DESTINATI AD ABITAZIONE1. I locali <strong>di</strong> abitazione si <strong>di</strong>stinguono in:a. Locali abitabili, cioè destinati alla permanenza <strong>di</strong> persone ai fini abitativi; essi sono<strong>di</strong>stinti in:• vani abitabili: quelli a<strong>di</strong>biti a funzioni abitative comportanti la permanenzacontinuativa <strong>di</strong> persone, quali camere da letto, soggiorni e sale da pranzo, cucine,salotti, locali stu<strong>di</strong>o ed altri usi assimilabili;• spazi funzionali: cioè connessi ai vani abitabili e funzionali all’abitazione, quali serviziigienici, spazi <strong>di</strong> <strong>di</strong>simpegno, corridoi e scale interne alla singola unità immobiliare,<strong>di</strong>spense, guardaroba, lavanderie e simili;b. Locali accessori all’abitazione, cioè a<strong>di</strong>biti esclusivamente a funzioni accessorie, qualisoffitte e spazi sottotetto e assimilabili; cantine, ripostigli e simili, autorimesse.2. Non costituiscono locale i volumi tecnici nonché gli spazi, ancorché accessibili, a<strong>di</strong>biti afunzioni <strong>di</strong> isolamento e <strong>di</strong> protezione dell’e<strong>di</strong>ficio (quali intercape<strong>di</strong>ni e simili) o al passaggioed alla manutenzione degli impianti (quali cave<strong>di</strong> e simili).Art. 74 – INTERVENTI DI REALIZZAZIONE DI NUOVI EDIFICI, DEMOLIZIONE ERICOSTRUZIONE E AMPLIAMENTO DI EDIFICI ESISTENTI,RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA DI INTERI EDIFICI ESISTENTI,CONDIZIONI PER IL SODDISFACIMENTO DEL REQUISITO:1. Posizionamento dei locali abitabili rispetto alla quota del terreno1. I locali abitabili, fatto salvo quanto <strong>di</strong> seguito specificato in relazione ai locali seminterrati,devono avere tutti i lati fuori terra rispetto alla quota del terreno a sistemazione avvenuta.22


2. Qualora essi siano posizionati al piano terra dell’e<strong>di</strong>ficio, devono essere soprelevati rispettoal piano <strong>di</strong> campagna attuale <strong>di</strong> almeno mt. 0,40 e dotati <strong>di</strong> opere <strong>di</strong> isolamento dal terrenosottostante e devono sod<strong>di</strong>sfare la con<strong>di</strong>zione <strong>di</strong> cui alla seguente lettera c).3. I locali seminterrati possono essere a<strong>di</strong>biti:a. a vani abitabili qualora sussistano le seguenti con<strong>di</strong>zioni:• almeno due pareti siano completamente fuori terra rispetto alla quota del terrenocircostante a sistemazione avvenuta ed isolati dal terreno sottostante;• le rimanenti pareti siano separate dal terreno da spazi funzionali o da localiaccessori a loro volta isolati dal terreno laterale;• sia presente, in corrispondenza <strong>di</strong> finestre su aree pubbliche – e, in caso <strong>di</strong> nuovae<strong>di</strong>ficazione o ricostruzione, anche su aree <strong>di</strong> proprietà comune o condominiale –siano esse destinate alla circolazione o alla sosta <strong>di</strong> veicoli o persone, uno spazio <strong>di</strong>proprietà privata avente profon<strong>di</strong>tà non inferiore a metri 3, opportunamentedelimitato con elementi naturali o opere <strong>di</strong> recinzione. Nelle zone classificate “A” taleprescrizione si applica limitatamente.b. a spazi funzionali qualora siano isolati dal terreno lungo i lati interrati e siano presentile con<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong> cui alle precedenti lettera a) e c).4. I locali interrati non possono essere a<strong>di</strong>biti a vani abitabili. Tali locali possono essere a<strong>di</strong>bitia spazi funzionali qualora siano isolati dal terreno sottostante e laterale.2.Illuminazione ed aerazione1. I vani abitabili devono usufruire <strong>di</strong> illuminazione ed aerazione naturale <strong>di</strong>retta nel rispettodelle seguenti con<strong>di</strong>zioni:a) per ciascun vano abitabile l’ampiezza della finestra non potrà essere inferiore ad 1/8della superficie del pavimento; nel caso <strong>di</strong> finestre interne ad una loggia o porticatosporgenti <strong>di</strong> oltre m. 2,00 dalla facciata in cui si aprono le finestre, la minima superficiefinestrata apribile è pari a 1/6 della superficie del pavimento e comunque non inferiorea mq. 2,40;b) per quanto riguarda l’aerazione deve comunque essere garantito un ricambio d’aria <strong>di</strong>almeno 0,5 volumi orari;c) qualora la profon<strong>di</strong>tà del locale superi 2,5 volte l’altezza dell’architrave della finestra (ola maggiore <strong>di</strong> esse nel caso <strong>di</strong> più finestre), la superficie finestrata deve essereaumentata in misura pari a 1/10 della superficie della porzione <strong>di</strong> locale posta oltredetta profon<strong>di</strong>tà;d) nei casi in cui la permeabilità degli infissi non assicuri un adeguato ricambio d’ariafinalizzato alla igienicità e salubrità dell’ambiente (presenza <strong>di</strong> inquinanti, fenomeni <strong>di</strong>condensa superficiale o altro) è necessario fare ricorso alla ventilazione integrativame<strong>di</strong>ante sistemi naturali o meccanizzati <strong>di</strong> cui alla norma UNI 10339/95.2. Per gli spazi funzionali è ammesso il ricorso alla illuminazione artificiale. Per gli stessi spazil’aerazione può essere sia naturale sia artificiale e, relativamente ai servizi igienici ed agli spazi<strong>di</strong> cottura, deve essere garantita con le seguenti modalità:a) nel caso <strong>di</strong> aerazione esclusivamente naturale <strong>di</strong>retta, le superfici finestrate apribilidevono risultare non inferiori a 1/12 della superficie del pavimento;b) nel caso <strong>di</strong> finestrature insufficienti o inesistenti, deve essere installato un adeguatoimpianto <strong>di</strong> aerazione meccanica che provveda sia all’immissione che all’estrazionedell’aria, garantendo un ricambio non inferiore a 5 volumi orari ai sensi della norma UNI10339/95;c) l’estrazione meccanica è assicurata me<strong>di</strong>ante idonei elettroaspiratori confluenti sucondotti <strong>di</strong> aerazione che sfociano sulla copertura, singoli per ogni locale, oppure unicocondotto collettivo ramificato <strong>di</strong>stinto per ciascun tipologia <strong>di</strong> locale (spazio <strong>di</strong> cottura oservizio igienico);d) gli elettroaspiratori dovranno avere, relativamente ai servizi igienici, accensioneautomatica collegata con l’interruttore dell’illuminazione e, relativamente agli spazi <strong>di</strong>cottura, modalità <strong>di</strong> attivazione conformi a quanto previsto dalle norme vigenti (UNI-CIG 7129, foglio 1, aggiornamento1).3. Non è mai ammesso raggiungere i livelli <strong>di</strong> aerazione ed illuminazione prescritti dal presentearticolo me<strong>di</strong>ante aperture realizzate su rientranze, cave<strong>di</strong> o cortili qualora non siano presentile con<strong>di</strong>zioni che ne escludono la rilevanza ai fini delle <strong>di</strong>stanze fra facciate ai sensi del<strong>regolamento</strong> e<strong>di</strong>lizio, né su scale comuni <strong>di</strong> tipo chiuso, ancorché aerate ed illuminate<strong>di</strong>rettamente.23


3. Altezze utili interne1. L’altezza minima interna dei vani abitabili è pari a m. 2,70.2. L’altezza minima interna degli spazi funzionali è <strong>di</strong> m. 2,40.3. L’altezza interna <strong>di</strong> un locale è data dalla <strong>di</strong>stanza netta tra il pavimento ed il soffitto(oppure il controsoffitto, ove presente, o l’or<strong>di</strong>tura minuta nel caso <strong>di</strong> struttura in legno oanaloghe) misurata senza tener conto delle travi principali.4. Nel caso <strong>di</strong> soffitti, or<strong>di</strong>tura e controsoffitti non in piano la misura è data dal volume internodel locale <strong>di</strong>viso la relativa superficie pavimentata. Non sono comunque considerate altezzeinferiori a m. 2,20 per i vani abitabili e a m. 1,80 per i locali accessori. Sono considerati agibiliesclusivamente gli ambienti sottotetto che abbiano un’altezza me<strong>di</strong>a ponderale superiore ouguale a m. 2,70.5. Particolari deroghe alla norma del presente articolo, potranno essere concesse solamentese preventivamente autorizzate con atto del Consiglio Comunale.6. Su tutto il territorio comunale, eccezion fatta per i fabbricati ricadenti in zone classificate“A” dal PRG, non sono applicabili le norme fissate dal 1° e 2° comma dell’art. 34 della L.R. n.1/2004.4. Dimensionamento e dotazione degli alloggi1. La superficie minima degli alloggi viene determinata in funzione del numero delle personecui essi sono destinati, garantendo una superficie minima <strong>di</strong> mq. 14,00, per ciascuno dei primi4 abitanti, ed ulteriori mq. 10,00 per ciascuno <strong>di</strong> quelli successivi. E’ fatta eccezione per glialloggi monolocale la cui superficie minima è mq. 28,00, se per una persona, e mq. 38,00, seper due persone.2. Ciascun alloggio deve essere dotato almeno <strong>di</strong> una cucina o spazio preparazione dei cibi e <strong>di</strong>un servizio igienico dotato <strong>di</strong> eventuale antibagno e, ove non monolocale, da un soggiorno euna camera da letto.3. Si intende per superficie <strong>di</strong> un locale o <strong>di</strong> un alloggio, la superficie calpestabile delmedesimo, misurata al netto <strong>di</strong> murature, pilastri, fondellature o simili.5. Dimensionamento e caratteristiche dei singoli locali1. La superficie calpestabile dei singoli vani abitabili non può essere inferiore a:a) Stanze da letto: mq. 9,00, se per una persona, e mq. 14,00 se per due persone;b) Soggiorno mq. 14,00;c) Cucina, quando costituisce vano in<strong>di</strong>pendente ed autonomo: mq. 9,00;d) Locale stu<strong>di</strong>o ed ogni altro locale a<strong>di</strong>bito a vano abitabile: mq. 9,00.e) Ogni unità e<strong>di</strong>lizia <strong>di</strong> abitazione, appartamento o monostanza, deve essere fornita <strong>di</strong>cucina o zona cottura, con lato più corto non inferiore a m. 1,50 e superficie minimanon inferiore a: mq. 9,00, per alloggi con superficie netta superiore o uguale a mq. 100,00; mq. 5,00, per alloggi con superficie netta inferiore a mq. 100,00, purché abbiaaccesso <strong>di</strong>retto da un locale <strong>di</strong> soggiorno o pranzo;mq. 4,00, nei caso <strong>di</strong> cucine in nicchia, purché sì aprano <strong>di</strong>rettamente su una stanzadì soggiorno o pranzo <strong>di</strong> superficie netta non inferiore a mq. 14,00, tramiteun’apertura avente larghezza minima <strong>di</strong> m. 1,50.f) La presenza <strong>di</strong> soluzioni che prevedono l’unificazione in un unico vano del locale <strong>di</strong>soggiorno con la zona cottura, la superficie non deve essere inferiore a mq. 18,00.g) Tutti gli alloggi devono essere dotati <strong>di</strong> una stanza da bagno <strong>di</strong> superficie non inferiore amq. 4,50. Nei monolocali e negli appartamenti con una sola camera da letto, sonoammesse stanze da bagno <strong>di</strong> superficie minima pari a mq. 4,00. Sono consentitesuperfici minori <strong>di</strong> mq. 4,50 per ulteriori servizi igienici; purché con: superficie del pavimento non inferiore a mq. 1,20; lato minore non inferiore a m. 0,90.h) Le stanze da letto, il soggiorno e la cucina debbono essere provvisti <strong>di</strong> finestre apribili.k) Sono fatte salve le <strong>di</strong>sposizioni <strong>di</strong> cui all'art. 43 della L. n. 457/1978 (Norme perl’e<strong>di</strong>lizia residenziale)2. La minima larghezza dei corridoi è pari a m. 1,20; qualora abbiano lunghezza superiore a m.8,00, essi dovranno essere dotati <strong>di</strong> illuminazione ed aerazione <strong>di</strong>retta me<strong>di</strong>ante finestra consuperficie apribile minima <strong>di</strong> mq. 1,20.3. I locali ad uso servizi igienici non possono avere accesso <strong>di</strong>rettamente dalla cucina o spazio<strong>di</strong> cottura o dal soggiorno. L’eventuale spazio <strong>di</strong> <strong>di</strong>simpegno deve avere superficie minima <strong>di</strong>mq. 1,20 ed essere interamente delimitato da pareti.24


4. Negli alloggi monostanza, la superficie della parte superiore dei soppalchi è computabile aifini della superficie minima richiesta; comunque, la cubatura non deve essere inferiore a mc.76,00 e 103,00, rispettivamente per una o due persone.6. Soppalchi e piani interposti1. Ai fini del presente Regolamento si definisce come soppalco il locale ricavato nell’altezza <strong>di</strong>un vano principale, con almeno un lato aperto sul vano medesimo. La formazione <strong>di</strong> soppalchiè ammissibile soltanto dove la porzione del vano principale libera dal soppalco mantenga lecaratteristiche <strong>di</strong> abitabilità prescritte dal presente Regolamento.2. Può essere realizzata la costruzione <strong>di</strong> soppalchi, sia negli e<strong>di</strong>fici esistenti che in quelli <strong>di</strong>nuova costruzione, a con<strong>di</strong>zione che:a) ciascuna altezza del piano soppalcato non risulti inferiore a m. 2,20 e m. 1,80 nel caso <strong>di</strong>soffitto inclinato;b) l’altezza sottostante i soppalchi non deve presentare mai altezza inferiore a m. 2,40;c) la superficie del soppalco non superi i 2/5 della superficie del vano da soppalcare;d) non siano eretti dei tramezzi che determinino dei vani ad illuminazione ed areazionein<strong>di</strong>retta;e) la superficie <strong>di</strong> illuminazione ed aerazione del locale è calcolata sulla intera superficiecalpestabile del locale sommata a quella del soppalco, sono ammesse aperture anche atetto;f) sia munito <strong>di</strong> parapetto avente altezza non inferiore a m. 1,00 e sia privo <strong>di</strong> vuoti <strong>di</strong>conformazione tali da essere attraversabili da una sfera del <strong>di</strong>ametro <strong>di</strong> cm 10,00.3. Negli alloggi monostanza, la superficie della parte superiore dei soppalchi è computabile aifini della superficie minima richiesta; comunque, la cubatura non deve essere inferiore a mc.76,00 e mc. 103,00 rispettivamente per una o due persone.4. Negli interventi <strong>di</strong> recupero del patrimonio e<strong>di</strong>lizio esistente è consentito il mantenimento <strong>di</strong>soppalchi con caratteristiche <strong>di</strong>verse a quelle prescritte nei commi precedenti, a con<strong>di</strong>zione chel’intervento non comporti ampliamento dello stesso e non determini peggioramento dellecon<strong>di</strong>zioni preesistenti.7. Locali accessoriNon sono prescritti, in relazione ai locali accessori, requisiti minimi <strong>di</strong> illuminazione naturale e<strong>di</strong> aerazione, né requisiti minimi <strong>di</strong>mensionali, fatti salvi la necessità <strong>di</strong> adeguata illuminazionee aerazione ed il rispetto della normativa in materia <strong>di</strong> autorimesse.I locali accessori posti al piano terra, piano seminterrato e piano interrato devono avereun’altezza utile interna non inferiore a m. 2,20.Art. 75 - INTERVENTI DI RECUPERO DI EDIFICI ESISTENTI O DI PARTI DI ESSI:CONDIZIONI PER IL SODDISFACIMENTO DEL REQUISITO.Gli interventi <strong>di</strong> ristrutturazione e<strong>di</strong>lizia estesa all’interno dell’e<strong>di</strong>ficio esistente devonogarantire il rispetto dei requisiti <strong>di</strong> cui al presente <strong>regolamento</strong>. Gli altri interventi <strong>di</strong> recupero<strong>di</strong> e<strong>di</strong>fici esistenti devono perseguire l’obiettivo dell’adeguamento a detti requisiti, nonchéconformarsi ad essi in relazione alle parti <strong>di</strong> immobile interessate dalle eventualitrasformazioni. Qualora non si intervenga sulle strutture orizzontali o verticali, possono esseremantenute le altezze utili, le superfici degli alloggi e dei singoli locali esistenti, anche seinferiori a quelle stabilite ai punti 3 e 4 dell’art. 74.Art. 76 - CAMBIO DI DESTINAZIONE AD USO ABITATIVO ATTUATO CON O SENZAOPERE EDILIZIE DI IMMOBILI ESISTENTI O DI PARTI DI ESSI.Per il cambio <strong>di</strong> destinazione ad uso abitativo <strong>di</strong> vani posti al piano sottotetto e terreno <strong>di</strong>e<strong>di</strong>fici destinati in tutto o in parte a residenza o a servizi si rimanda ai contenuti dell’art.34della L.R. n°1/2004 come mo<strong>di</strong>ficata dalla L.R. n°8 del 16.09.2011.Art. 77 – ADEMPIMENTI1. In sede <strong>di</strong> progetto, la rispondenza dell’intervento e<strong>di</strong>lizio ai requisiti <strong>di</strong> cui al presente<strong>regolamento</strong>, documentata negli elaborati tecnici prodotti allo Sportello Unico ai finidell’ottenimento del titolo abitativo, ed è attestata dall’autocertificazione sottoscritta dalprogettista.25


2. A lavori ultimati, la rispondenza dell’opera ai medesimi requisiti è attestata dalla<strong>di</strong>chiarazione <strong>di</strong> conformità <strong>di</strong> essa rispetto al progetto assentito, nonché in or<strong>di</strong>ne all’avvenutaprosciugatura dei muri e alla salubrità degli ambienti. Detta <strong>di</strong>chiarazione è sottoscritta dal<strong>di</strong>rettore dei lavori congiuntamente al proprietario ed è presentata allo Sportello Unico inallegato alla domanda <strong>di</strong> agibilità.Art. 78 - CUCINE E ZONE DI COTTURA1. Tutte le cucine o zone <strong>di</strong> cottura, sia delle civili abitazioni che delle attività produttive,in<strong>di</strong>pendentemente dal combustibile che le alimenta, comprese quelle elettriche, devono esseredotate <strong>di</strong> una idonea cappa aspirante che conduca i vapori, gli odori ed i prodotti dellacombustione in apposita canna fumaria o <strong>di</strong> esalazione, giusta quanto stabilito dal successivoart. 79.2. Per la ventilazione <strong>di</strong> detti locali dovranno essere osservate le norme UNICIG n. 7129 e7131/72.Art. 79 - CANNE FUMARIE, CANNE DI ESALAZIONE E COMIGNOLI1. Si definiscono canne fumarie quelle impiegate per l’allontanamento dei prodotti dellacombustione provenienti da impianti o apparecchi termici.Ciascun impianto, convenientemente <strong>di</strong>stanziato e isolato da strutture <strong>di</strong> materialecombustibile, deve avere una canna fumaria propria e in<strong>di</strong>pendente, che si deve prolungareoltre il tetto in apposito comignolo.È vietato inserire una stufa, un fornello <strong>di</strong> cucina, una caldaia per il riscaldamento ed unqualsiasi altro impianto a combustione in un condotto già utilizzato per l’evacuazione deiprodotti <strong>di</strong> un altro focolare, ad eccezione <strong>di</strong> condotte shuntate, purché alimentate con lostesso tipo <strong>di</strong> combustibile.Tutte le canne fumarie devono essere costruite conformemente alle regole <strong>di</strong> buona tecnicaesistenti ed alla normativa vigente.2. Fatte salve le <strong>di</strong>sposizioni <strong>di</strong> cui ai DM 28-4-2005, D.M. 12.04.96, Dlgs 152/2006 alla normaUNI-CIG 7129 e successive mo<strong>di</strong>fiche e/o integrazioni, tutti i comignoli, realizzati in conformitàalle norme vigenti, devono avere le bocche posizionate più in alto <strong>di</strong> almeno cm. 100 dal punto<strong>di</strong> intersezione della perpen<strong>di</strong>colare del comignolo con ostacoli (tetti, parapetti e qualsiasialtro), nel raggio <strong>di</strong> m. 10.Lo scarico a tetto dei prodotti della combustione deve essere localizzato in modo da noninterferire con eventuali aperture <strong>di</strong> ventilazione naturale o artificiale poste nelle vicinanze3. Le bocche dei camini situati a <strong>di</strong>stanza compresa fra 10 e 50 metri da aperture <strong>di</strong> localiabitati devono essere a quota non inferiore a quella del filo superiore dell’apertura più alta,salvo deroghe particolari, considerate nei regolamenti comunali <strong>di</strong> <strong>igiene</strong>, che i comunipotranno concedere ad istanza degli interessati, su conforme parere del competente comitatoregionale contro l’inquinamento atmosferico. In ogni caso, dovrà essere rispettata la normache i camini possano sboccare ad altezza non inferiore a quella del filo superiore dell’aperturapiù alta, <strong>di</strong>minuita <strong>di</strong> 1 metro per ogni metro <strong>di</strong> <strong>di</strong>stanza orizzontale eccedente i 10 metri.4. Nel caso <strong>di</strong> interventi su fabbricati esistenti, è ammesso lo scarico a parete dei prodotti dellacombustione, secondo le in<strong>di</strong>cazioni della UNI-CIG 7129 e le prescrizioni del DPR n. 412/93,qualora si verifichi la contemporaneità delle seguenti con<strong>di</strong>zioni:a) non interferisca con eventuali aperture <strong>di</strong> ventilazione naturale od artificiale;b) le opere previste non si configurino come interventi <strong>di</strong> ristrutturazione dell’e<strong>di</strong>ficio;c) non si possa usufruire <strong>di</strong> canne fumarie e non sia consentita la costruzione <strong>di</strong> nuove conscarico a tetto;d) non sia possibile l’attraversamento <strong>di</strong> piani sovrastanti.Per gli impianti che utilizzano combustibili <strong>di</strong>versi dal gas, lo scarico dei prodotti dellacombustione deve essere sempre convogliato a tetto e localizzato in modo da non interferirecon eventuali aperture <strong>di</strong> ventilazione naturale o artificiale poste nelle vicinanze.5. Nel caso <strong>di</strong> costruzione o ristrutturazione <strong>di</strong> un e<strong>di</strong>ficio posto in a<strong>di</strong>acenza ad altri fabbricati,occorre che in fase <strong>di</strong> progettazione venga valutata anche la sistemazione o l’eventualeadeguamento <strong>di</strong> camini preesistenti, situati a quote <strong>di</strong>verse e che possano costituire fonte <strong>di</strong>insalubrità o molestia.I fumi, le ceneri e/o gli altri prodotti della combustione dei focolari, o barbecue installati inspazi ubicati all’esterno delle abitazioni, non devono comunque arrecare <strong>di</strong>sturbo o dannoalcuno al vicinato.26


6. Si definiscono canne <strong>di</strong> esalazione, quelle impiegate per l’allontanamento <strong>di</strong> odori, vapori efumi (ad es. prodotti da apparecchi <strong>di</strong> cottura).Per quanto concerne le modalità <strong>di</strong> evacuazione dei prodotti sopracitati, si rimanda a quantoprevisto per le canne fumarie, eccezion fatta per condotti <strong>di</strong> aerazione tra<strong>di</strong>zionali e similari (adesempio dei servizi igienici e cucine <strong>di</strong> civili abitazioni).Nel caso <strong>di</strong> interventi su fabbricati esistenti, è ammessa l’espulsione a parete dell’aria internadei locali (ricambio d’aria).7. Deve essere sempre richiesta la certificazione <strong>di</strong> conformità dell’impianto <strong>di</strong> evacuazionefumi e vapori, rilasciata da un tecnico abilitato. La valutazione degli aspetti <strong>di</strong> natura e<strong>di</strong>lizia è<strong>di</strong> competenza comunale.Art. 80 - SERVIZI IGIENICI DELLE ABITAZIONI1. Ogni unità e<strong>di</strong>lizia <strong>di</strong> abitazione , appartamento o monolocale, deve essere provvista <strong>di</strong>almeno un servizio igienico completo <strong>di</strong> W.C., lavabo, bidet, vasca da bagno o doccia.2. I servizi igienici non possono avere l’accesso da locali <strong>di</strong> categoria A, camere da lettoescluse, se non attraverso un antibagno o un <strong>di</strong>simpegno.3. I servizi igienici devono avere pavimenti e pareti piastrellate, fino ad un’altezza da terra <strong>di</strong>m. 1,80 (m. 2 in corrispondenza della doccia) rivestiti <strong>di</strong> materiale impermeabile e facilmentelavabile.Art. 81 – DEFINIZIONECAPITOLO II. PISCINE1. Si definisce piscina un complesso attrezzato per la balneazione che comporti la presenza <strong>di</strong>uno o più bacini artificiali utilizzati per attività ricreative, formative, sportive e terapeutiche,esercitate nell’acqua contenuta nei bacini stessi.2. Relativamente ai requisiti igienico-sanitari delle piscine si applicano le norme <strong>di</strong> cui alla L.R.13/02/07 n.4 “Disciplina in materia <strong>di</strong> requisiti igienico-sanitari delle piscine ad uso natatorio”e successivo Regolamento <strong>di</strong> attuazione.CAPITOLO III. STRUTTURE SANITARIE E STUDI PROFESSIONALIArt. 82 - STRUTTURE SANITARIE E SOCIOSANITARIE SOGGETTE ADAUTORIZZAZIONE SANITARIA.1. Sono soggette ad autorizzazione sanitaria le strutture classificate alle lettere a, b, c delcomma 1, 2, 3 e 4 dell’art. 8 ter del D.Lgs. 502/92 così come riportato <strong>di</strong> seguito ” Leautorizzazioni sono richieste per la costruzione <strong>di</strong> nuove strutture, all’adattamento <strong>di</strong> strutturegià esistenti ed alla loro <strong>di</strong>versa utilizzazione, all’ampliamento o alla trasformazione nonché altrasferimento in altra sede <strong>di</strong> strutture già autorizzate per le seguenti tipologie:a) strutture che erogano prestazioni in regime <strong>di</strong> ricovero ospedaliero a ciclo continuativoo <strong>di</strong>urno per acuti;b) strutture che erogano prestazioni <strong>di</strong> assistenza specialistica <strong>di</strong> regime ambulatoriale, ivicomprese quelle riabilitative e <strong>di</strong> <strong>di</strong>agnostica strumentale e <strong>di</strong> laboratorio;c) strutture sanitarie e sociosanitarie che erogano prestazioni in regime residenziale a ciclocontinuativo o <strong>di</strong>urno.2. L’autorizzazione all’esercizio <strong>di</strong> attività sanitarie è, altresì, richiesta per gli stu<strong>di</strong>odontoiatrici, me<strong>di</strong>ci e <strong>di</strong> altre professioni sanitarie, ove attrezzati per erogare prestazioni <strong>di</strong>chirurgia ambulatoriale, ovvero procedure <strong>di</strong>agnostiche e terapeutiche <strong>di</strong> particolarecomplessità o che comportino un rischio per la sicurezza del paziente, in<strong>di</strong>viduati ai sensi delcomma 4, nonché per le strutture esclusivamente de<strong>di</strong>cate ad attività <strong>di</strong>agnostiche, svolteanche a favore <strong>di</strong> soggetti terzi.”3. Secondo il <strong>regolamento</strong> regionale n. 2 del 25 febbraio 2000, dovrà essere rilasciatal’autorizzazione alla realizzazione, così come prevista dagli art. 2 e 3 e successivamentel’autorizzazione all’esercizio delle attività sanitarie e sociosanitarie, così come previsto dagliart. 4 e 5, della suddetta <strong>di</strong>sposizione regionale.4. Le strutture sanitarie e socio-sanitarie dovranno avere i requisiti previsti dal DPCM del14/01/1997 e dal DM 18-3-1996.27


Art. 83 - REQUISITI STRUTTURALI DEGLI STUDI PROFESSIONALI.1. Gli stu<strong>di</strong> professionali, nei quali il professionista esercita la propria attività, singolarmente oin forma associata, non sono soggetti ad autorizzazione sanitaria.2. Per quanto riguarda i requisiti strutturali dovranno avere accesso in<strong>di</strong>pendente, esserecostituiti da almeno un locale <strong>di</strong> visita, una sala <strong>di</strong> attesa e un servizio igienico, facilmentefruibile da parte degli utenti o clienti, dotato <strong>di</strong> antibagno (come nei casi previsti per l’e<strong>di</strong>liziacivile).3. I locali <strong>di</strong> visita e le sale <strong>di</strong> attesa devono avere una superficie minima rispettivamente <strong>di</strong>mq. 12 e <strong>di</strong> mq. 9.4. Le superfici riportate sono quelle da considerarsi minime; possono essere richiesi incrementiin base alla tipologia delle prestazioni effettuate, nonché dal numero dei professionisti che viesercitano.5. Devono essere, comunque, rispettare i requisiti <strong>di</strong> illuminazione ed areazione previsti per ivani <strong>di</strong> civile abitazione.6. I pavimenti devono essere lisci e realizzati in materiale impermeabile.7. L’altezza minima dei locali non dovrà essere inferiore a m. 2,70 e non inferiore a m. 2,40per wc e spogliatoi.8. I locali per visita devono essere dotati, ove necessario, <strong>di</strong> lavabo con apertura del rubinettoa comando non manuale.CAPITOLO IV. ATTIVITÀ DI ACCONCIATORE ED ESTETISTAArt. 84 - REQUISITI DEI LOCALI1. La superficie minima dei locali destinati all'esercizio dell'attività <strong>di</strong> acconciatore o Estetista,non può essere inferiore a mq.30 nelle zone classificate "A" nel P.R.G., limitatamente ai CentriStorici sia del capoluogo che delle frazioni ed a mq.60 in tutti gli altri casi. Tali requisiti nonsono richiesti in casio <strong>di</strong> subingresso in esercizi preesistenti.In caso <strong>di</strong> attività <strong>di</strong> acconciatore eattività <strong>di</strong> estetista svolte congiuntamente nella medesima sede, sia in forma <strong>di</strong> impresain<strong>di</strong>viduale sia in forma <strong>di</strong> società, le superfici in<strong>di</strong>cate sono aumentate del 50% (45 mq. Perle zone "A" – centro storici, 90 mq. negli altri casi)2. Le attività devono essere svolte in locali separati, ancorché comunicanti, da quelli ovevengono esercitate altre attività.3. La zona <strong>di</strong> attesa del pubblico e quella utilizzata per le prestazioni devono entramberispondere ai requisiti <strong>di</strong> aerazione previsti.4. I locali dove vengono svolte le attività devono essere dotati <strong>di</strong> acqua potabile corrente, caldae fredda ed almeno un servizio igienico con antibagno, per i clienti e gli addetti.5. L’attività <strong>di</strong> estetica richiede la presenza:a. <strong>di</strong> una doccia, realizzata in un locale o vano esterno a quello del servizio igienico;l’antibagno può costituire spazio comune per accedere al locale doccia.b. <strong>di</strong> lavabo, provvisto <strong>di</strong> acqua corrente, nei locali o vani o spazi dove vengono effettuatitrattamenti sulla persona.6. In caso <strong>di</strong> aerazione naturale: almeno 1/8 della superficie finestrata apribile rispetto allasuperficie pavimentata; in caso <strong>di</strong> aerazione artificiale: norma UNI 10339.7. Tutti gli impianti devono essere conformi alle specifiche norme tecniche vigenti.8. I locali destinati all’attività devono essere provvisti <strong>di</strong> certificazione <strong>di</strong> agibilità .Art. 85 - MODALITÀ DI UTILIZZO DEI LOCALI1. Tutte le superfici in cui viene esercitata l’attività devono essere mantenute costantementepulite.2. Al termine <strong>di</strong> ogni prestazione devono essere rimossi i rifiuti <strong>di</strong> lavorazione eventualmentecaduti sul pavimento.3. I contenitori vuoti dei prodotti utilizzati nelle varie prestazioni devono essere raccolti esmaltiti nel rispetto delle <strong>di</strong>sposizioni che <strong>di</strong>sciplinano lo smaltimento dei rifiuti.4. Il contenitore o i contenitori utilizzati per la raccolta dei rifiuti devono essere provvisti <strong>di</strong>coperchio, mantenuti sempre chiusi, custo<strong>di</strong>ti in locali o spazi confinanti <strong>di</strong>versi da quelliutilizzati per le prestazioni, per i servizi igienici, per la doccia.5. Nei locali delle prestazioni e nella zona <strong>di</strong> attesa è consentita solo la presenza <strong>di</strong> cestini perla raccolta <strong>di</strong> carta o altri rifiuti non derivanti dalle prestazioni.28


Art. 86 – ATTREZZATURE1. L’estetista può utilizzare per la sua attività gli apparecchi previsti dalla legge 4 gennaio 1990n. 1.2. Le attività <strong>di</strong> acconciatore e <strong>di</strong> estetista devono essere dotate ognuna <strong>di</strong> almeno unapparecchio per la sterilizzazione.Art. 87 - REQUISITI DELLE ATTREZZATURE E DEGLI UTENSILI1. Le se<strong>di</strong>e, le poltrone, i lettini e quanto altro utilizzato dai clienti nel corso della prestazionedevono essere realizzati in materiali <strong>di</strong> facile pulizia.2. Per l’attività è consentito utilizzare esclusivamente attrezzature elettriche provviste <strong>di</strong>marcatura CE.3. Le attrezzature elettriche non possono essere soggette a mo<strong>di</strong>fiche, né essere utilizzate perusi <strong>di</strong>versi da quelli previsti dal costruttore.4. Le attrezzature elettriche sono oggetto <strong>di</strong> manutenzione e revisione nel rispetto delle<strong>di</strong>sposizioni dettate dal costruttore5. Gli utensili utilizzati per le prestazioni, se non monouso, devono essere in materiali resistentiall’acqua, idonei a subire trattamenti <strong>di</strong> <strong>di</strong>sinfezione e sterilizzazione.Art. 88 - MODALITÀ D’USO DI UTENSILI E BIANCHERIA1. Le lame intercambiabili dei rasoi devono essere sostituite al termine <strong>di</strong> ogni prestazione.2. In caso <strong>di</strong> utilizzo <strong>di</strong> rasoio con lama fissa, lo stesso va sterilizzato prima <strong>di</strong> un successivoriutilizzo.3. Le lime devono essere solo monouso e quin<strong>di</strong> eliminate al termine <strong>di</strong> ogni prestazione.4. Gli utensili per le unghie, con esclusione delle lime, devono essere sterilizzati prima delsuccessivo riutilizzo.5. Gli utensili da sottoporre a sterilizzazione vanno allontanati dal piano <strong>di</strong> lavoro al terminedella prestazione. Gli utensili sterilizzati in attesa del riutilizzo sono custo<strong>di</strong>ti al coperto.6. Deve essere sottoposto a lavaggio e sterilizzazione qualsiasi utensile potenzialmente venutoa contatto con sangue.7. Gli altri utensili utilizzati (spazzole, pettini, ecc) vanno puliti al termine <strong>di</strong> ogni prestazione.8. La biancheria utilizzata, lenzuola e copricuscini, in tessuto o in carta, devono esseresostituiti al termine <strong>di</strong> ogni prestazione.9. E’ consentito l’utilizzo <strong>di</strong> un telo <strong>di</strong> protezione pluriuso a con<strong>di</strong>zione che lo stesso sia <strong>di</strong>materiale impermeabile.10. Al termine <strong>di</strong> ogni prestazione la biancheria utilizzata deve essere allontanata dal piano <strong>di</strong>lavoro e custo<strong>di</strong>ta in modo separato da quella pulita.11. La biancheria pulita in attesa dell’utilizzo è custo<strong>di</strong>ta al coperto.Art. 89 - MODALITÀ E PRECAUZIONI NELL’IMPIEGO DEI PRODOTTI1. Tutti i prodotti presenti all’interno della struttura e da utilizzare per le prestazioni devonoessere conformi alle <strong>di</strong>sposizioni in materia <strong>di</strong> etichettatura e confezionamento.2. La conservazione e l’utilizzo dei prodotti sono effettuati nel rispetto delle precauzioni d’usodettate dal produttore.3. Ciascun prodotto deve essere conservato nel contenitore originario. In caso <strong>di</strong> rottura dellostesso il contenuto va eliminato.4. Le informazioni relative all’etichettatura e alle caratteristiche dei prodotti devono essere resiaccessibili all’utente.5. Il cliente deve essere preventivamente informato su eventuali effetti collaterali derivanti dalprodotto impiegato.29


TITOLO XVIGIENE DELL’AMBIENTECAPITOLO I. - DISPOSIZIONI IN ORDINE AGLI IMPIANTI DI PRODUZIONE DIENERGIA A BIOMASSE, GAS DERIVANTI DA PROCESSI DI DEPURAZIONE E BIOGASArt. 90 – PRODUZIONE MASSIMA COMPLESSIVA NEL TERRITORIO COMUNALE1. In considerazione della <strong>di</strong>stribuzione territoriale e <strong>di</strong>mensionale degli allevamenti zootecnici,nonché a tutela delle produzioni agricole a fini alimentari per uomini ed animali, si stabilisceche la produzione <strong>di</strong> energia elettrica massima complessiva da biomasse, gas derivanti daprocessi <strong>di</strong> depurazione e biogas, non possa superare nel Comune <strong>di</strong> Castiglione del Lago i 2MW, in considerazione delle potenzialità del nostro territorio, e che ogni singolo impianto nonpossa sviluppare una potenza massima superiore a 500 Kwp quale che ne sia la tipologia.2. Il raggiungimento della produzione massima complessiva <strong>di</strong> energia dagli impianti in oggettonel territorio comunale della potenza <strong>di</strong> cui al primo comma del presente articolo, costituisceelemento ostativo al rilascio <strong>di</strong> ulteriori autorizzazioni.Art. 91 – AREE IDONEE ALLA REALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTIAi fini della emissione del parere <strong>di</strong> conformità urbanistica, si considerano in via esclusiva areeidonee alla realizzazione degli impianti in oggetto i siti compromessi o i siti nei quali vi sia lapresenza <strong>di</strong> allevamenti zootecnici in funzione o <strong>di</strong>smessi collocati a <strong>di</strong>stanze tali da centriabitati, nuclei abitati, case sparse e/o attività turistico-ricettive che ne consentano lapermanenza ai sensi della vigente normativa Nazionale e Regionale e del presenteRegolamento.Art. 92 – DISTANZE DEGLI IMPIANTI DA NUCLEI ABITATI, CASE SPARSE, ATTIVITÀTURISTICO-RICETTIVEFermo restando quanto <strong>di</strong>sposto dall’allegato C al Regolamento Regionale 29 luglio 2011, n. 7,si stabilisce che gli impianti <strong>di</strong> produzione <strong>di</strong> energia a biomasse, gas derivanti da processi <strong>di</strong>depurazione e biogas, <strong>di</strong> ogni potenza debbano essere ubicati ad almeno:a. m. 150 da abitazioni esistenti isolate o al servizio <strong>di</strong> altra azienda, esclusa la propriaabitazione;b. m. 400 da nuclei abitati, così classificati dal censimento ISTAT, esistenti all’interno dellazona agricola (misurando l’abitazione più vicina all’impianto), nonché da struttureturistico-ricettive.Art. 93 – PERCENTUALI MINIME DI ALIMENTAZIONE DEGLI IMPIANTI DA REFLUIZOOTECNICIGli impianti <strong>di</strong> produzione <strong>di</strong> energia da biomasse, gas derivanti da processi <strong>di</strong> depurazione ebiogas posti nell’ambito del territorio comunale dovranno essere costantemente alimentati peruna percentuale minima del 20% da reflui zootecnici.Art. 94 – CONVENZIONE CON IL COMUNE DI CASTIGLIONE DEL LAGOIl soggetto proponente la realizzazione dell’impianto <strong>di</strong> produzione <strong>di</strong> energia da biogas dovrà,antecedentemente all’emissione del parere <strong>di</strong> conformità urbanistica, stipulare idoneaconvenzione con il Comune <strong>di</strong> Castiglione del Lago, <strong>di</strong>sciplinante le misure tese allasalvaguar<strong>di</strong>a dell’ambiente e del paesaggio comunale, nonché il contributo <strong>di</strong> compensazioneambientale, secondo le modalità previste dal Regolamento Regionale n. 7 del 29/07/2011.30


CAPITOLO II. ALLEVAMENTI E ALTRE STRUTTURE DI RICOVERO ANIMALIArt. 95 - ALLEVAMENTI ZOOTECNICI1. Per allevamento zootecnico si intende qualsiasi allevamento <strong>di</strong> animali che produce beni oservizi destinati al mercato, ivi compresi gli allevamenti <strong>di</strong> selvaggina, maneggi, stazioni <strong>di</strong>monta equina con carattere continuativo con esclusione degli allevamenti <strong>di</strong> animali daaffezione non aventi carattere commerciale e degli allevamenti familiari destinateall’autoconsumo.2. Chiunque attivi un allevamento <strong>di</strong> animali della specie bovina e bufalina, equina, ovicaprina,nonché <strong>di</strong> animali da cortile, non destinati all’autoconsumo, oltre alle autorizzazionipreviste dalla normativa vigente, deve darne comunicazione al Sindaco, ai sensi dell’art. 216T.U.LL.SS., ed al Servizio Veterinario.3. Allo stesso obbligo sono tenuti i conduttori <strong>di</strong> pensioni per animali.4. Sono altresì tenuti ai medesimi obblighi i titolari <strong>di</strong> allevamenti <strong>di</strong> rane e chiocciole(elicicoltura), bachi da seta (bachicoltura), lombricoltura e altri (struzzi, daini , etc.), nonchéallevamenti <strong>di</strong> cani e gatti per un numero superiore a 5 fattrici o 30 cuccioli per anno e <strong>di</strong> altrianimali <strong>di</strong> affezione detenuti a scopo commerciale.5. L’ubicazione dei nuovi allevamenti deve essere conforme ai seguenti punti:a. Gli allevamenti zootecnici, fatto salvo quanto previsto al successivo punto 3), possonoessere realizzati esclusivamente nelle zone agricole in<strong>di</strong>cate nel vigente PRG come Ea(area <strong>di</strong> particolare interesse agricolo) e Ec (aree agricole or<strong>di</strong>narie).b. Fermo restando che qualsiasi intervento deve essere autorizzato dall’AmministrazioneComunale, le vasche <strong>di</strong> accumulo dei liquami, le concimaie e gli impianti zootecnici, ivicompresi i recinti all’aperto in cui vengono allevati intensivamente animali, dovrannoessere ubicati ad almeno:• m. 40 da strade vicinali e comunali, esistenti e <strong>di</strong> piano previste nel vigenteP.R.G., da confini <strong>di</strong> proprietà e dalle abitazioni <strong>di</strong> proprietà o al serviziodell’azienda;• m. 150 da abitazioni esistenti isolate o al servizio <strong>di</strong> altra azienda, esclusa lapropria abitazione;• m. 400 da nuclei abitati esistenti (*) all’interno della zona agricola, anche se nonclassificati come tali dallo strumento urbanistico generale (misurando l’abitazionepiù vicina all’inse<strong>di</strong>amento zootecnico), nonché da strutture recettive in zonaagricola o da zone “D”;• m. 70 da strade provinciali esistenti o da realizzare e dagli itinerari turisticiregionali;• m. 70 da strade statali e regionali;• m. 400 da fonti <strong>di</strong> captazione <strong>di</strong> acque potabili ad uso pubblico;• m. 500 da zone destinate ad inse<strong>di</strong>amenti residenziali e turistici fatta eccezionequanto specificatamente previsto nei punti precedenti;• m. 100 da corsi d’acqua inscritti negli elenchi delle acque pubbliche.c. Non è ammessa la costruzione <strong>di</strong> nuove stalle per allevamento <strong>di</strong> suini e <strong>di</strong> avicoli, ma sipossono riutilizzare le stalle <strong>di</strong>messe, sempre che quest’ultime ricadono nelle <strong>di</strong>stanzesopra riportate.d. Il recupero delle stalle <strong>di</strong>messe è possibile solamente se la conduzione dell’allevamentoavviene o su lettiera o su grigliato con la presenza <strong>di</strong> un compostore.e. E’ comunque vietato l’utilizzo o la realizzazione <strong>di</strong> nuove vasche per accumulo <strong>di</strong> liquami.f. Gli ampliamenti delle stalle esistenti sono ammessi a con<strong>di</strong>zione che la stalla principalerispetta le <strong>di</strong>stanze previste per i nuovi allevamenti e che tutta la conduzionedell’allevamento (esistente e ampliato) sia effettuata o su lettiera o su grigliato con lapresenza <strong>di</strong> un compostore.g. Gli ampliamenti sono ammessi una sola volta e la superficie da ampliare non puòsuperare la capienza <strong>di</strong> 1000 capi suini e 10.000 avicoli, anche se la fertirrigazione nepermette un numero maggiore.h. In deroga al punto precedente è ammessa la costruzione <strong>di</strong> nuove stalle perl’allevamento <strong>di</strong> suini e <strong>di</strong> avicoli, nel rispetto delle <strong>di</strong>stanze <strong>di</strong> cui sopra, purché iliquami vengano inviati ad apposito impianto <strong>di</strong> depurazione e la pollina ed il letame adun impianto tecnico o <strong>di</strong> compostaggio.31


i. E’ vietato e<strong>di</strong>ficare stalle e concimaie nelle fasce <strong>di</strong> rispetto del P.U.T. e comunque ameno <strong>di</strong> m. 1000 <strong>di</strong> <strong>di</strong>stanza dalla quota <strong>di</strong> livello regolata dei laghi, compresi il Lago <strong>di</strong>Chiusi ed il Lago <strong>di</strong> Montepulciano,l. Le <strong>di</strong>stanze <strong>di</strong> cui al punto 2,) con esclusione <strong>di</strong> quelle da fonti <strong>di</strong> captazione <strong>di</strong> acquepubbliche e private, possono essere ridotte fino al 50% per allevamenti <strong>di</strong> tipotra<strong>di</strong>zionale quali:• bovini, equini e struzzi sino a capi 10 adulti;• caprini e ovini sino a 20 capi adulti;• avicoli e conigli sino a 300 capi complessivi.m. Il numero dei capi in<strong>di</strong>cati nel precedente punto 5) deve considerarsi comprensivo <strong>di</strong>quelli esistenti.n. Nelle zone A in<strong>di</strong>viduate nel P.R.G. vigente, non è ammesso nessun tipo <strong>di</strong> allevamento,nemmeno ad uso familiare. Nelle altre zone omogenee sono ammessi allevamenti aduso familiare con un numero limitato <strong>di</strong> capi (Max 10 avicoli e 5 conigli).o. Gli allevamenti ad uso familiare, al fine <strong>di</strong> evitare inconvenienti igienici ed odori molesti,devono essere mantenuti puliti e, qualora non abbiano pavimenti impermeabili, devonoessere sistemati in modo tale da evitare il ristagno dei liquami.p. Detti allevamenti dovranno essere posizionati ad una <strong>di</strong>stanza <strong>di</strong> m. 10 da qualsiasie<strong>di</strong>ficio e m. 5 dai confini.q. Nell’attività agrituristica, con presenza <strong>di</strong> locali per la ristorazione, sono ammessi piccoliallevamenti, in idonea collocazione, per la produzione attinente all’attività stessa, conun numero <strong>di</strong> capi limitato.(*) Per nuclei abitati esistenti all’interno della zona agricola si intendono gruppi <strong>di</strong> abitazioni,(esempio 10 – 15 case), comunque in<strong>di</strong>cate come tali dal censimento ISTAT.Art. 96 - STALLE E RICOVERI DI ANIMALI IN GENERE1. I ricoveri devono assicurare agli animali con<strong>di</strong>zioni ambientali favorevoli alle loro esigenzefisiologiche e produttive. Devono inoltre consentire, oltre ad un sufficiente riparo dalleavversità climatiche, l’esecuzione comoda, igienica e tempestiva <strong>di</strong> tutte le manualità sanitariee <strong>di</strong> profilassi con adeguate strutture <strong>di</strong> cattura e contenimento, oltre che degli interventirichiesti per il buon andamento dell'allevamento stesso come alimentazione, abbeverata,afflusso e ricambio d'aria, eliminazione ottimale delle deiezioni e su<strong>di</strong>ciume.2. I ricoveri per animali devono inoltre avere i seguenti requisiti:a. Pavimenti realizzati in materiale antisdrucciolevole, facilmente lavabili e <strong>di</strong>sinfettabili;b. Le linee <strong>di</strong> raccolta e trasporto dei liquami dovranno essere <strong>di</strong>sposte in modo tale daevitare il coinvolgimento <strong>di</strong> più e<strong>di</strong>fici. La rete <strong>di</strong> raccolta degli scarichi deve esserebasata su uno schema che prevede per ogni ricovero un accesso in<strong>di</strong>pendente aicollettori principali, che devono essere esterni agli e<strong>di</strong>fici. Anche all’interno delmedesimo e<strong>di</strong>ficio è bene evitare il passaggio del liquame da un reparto all’altro.3. Per gli allevamenti su pavimento e grigliato, si deve prevedere una strutturazione econduzione atta a consentire una buona areazione dei locali, ad evitare il ristagno <strong>di</strong> feci edurine nelle stalle e a ridurre, per quanto possibile, la quantità dei reflui prodotti tramite:a. Realizzazione <strong>di</strong> box piccoli, con pavimenti parzialmente fessurati, facilmente lavabili e <strong>di</strong>adeguata pendenza, con canali sotto griglia dotati <strong>di</strong> raschiatori meccanici o consuperfici <strong>di</strong> scorrimento il più possibile levigate e con pendenza adeguata;b. Adozione <strong>di</strong> tecnologie tendenti ad eliminare o limitare il consumo <strong>di</strong> acqua per la puliziadelle stalle (es. adozione <strong>di</strong> lettiere biocon<strong>di</strong>zionate, ricircoli dei liquami per la puliziadelle stalle, dotazione nei punti <strong>di</strong> abbeverata <strong>di</strong> sistema <strong>di</strong> recupero delle acque);c. Produzione <strong>di</strong> letame miscelando liquami e paglia, stabilizzandolo su appositepiattaforme protette dagli agenti atmosferici.4. Per gli allevamenti su lettiera permanente si deve prevedere una strutturazione econduzione <strong>di</strong> stalla atta ad evitare la putrefazione delle lettiere anche tramite adozione <strong>di</strong>sistemi <strong>di</strong> abbeveraggio che eliminino qualsiasi <strong>di</strong>spersione <strong>di</strong> acque sulle stesse.5. Attorno al perimetro dell’allevamento deve essere piantumato un filare alberato <strong>di</strong>protezione ambientale, realizzato con idonee essenze <strong>di</strong> alto fusto6. Gli allevamenti, ad esclusione <strong>di</strong> quelli destinati all’autoconsumo, dovranno essere dotati <strong>di</strong>guazzatoio per la <strong>di</strong>sinfezione degli automezzi.7. Tutti gli allevamenti dovranno esporre all’esterno dello stesso un apposito cartello conriportato gli elementi in<strong>di</strong>cativi (denominazione azienda, tipologia allevamento, numero deicapi autorizzati, numero <strong>di</strong> telefono per emergenze), comunicando inoltre al Comune, alla USL32


ed all’ARPA il nome del gestore, gli orari <strong>di</strong> presenza presso l’impianto ed il recapito telefonicoper eventuali emergenze e/o controlli.Art. 97 - REPARTO DI ISOLAMENTO1. I ricoveri destinati all'allevamento animale intensivo <strong>di</strong> qualsiasi specie, oltre a sod<strong>di</strong>sfareesigenze igieniche ed essere facilmente lavabili e <strong>di</strong>sinfettabili, debbono essere dotati <strong>di</strong>apposito locale o reparto <strong>di</strong> isolamento, idoneo per poter, se necessario, isolare animali malatio feriti.2. Gli animali morti all’interno dell’allevamento, previa comunicazione al competente ServizioVeterinario, devono <strong>di</strong> norma essere stoccati in apposita cella e conferiti a <strong>di</strong>tta autorizzata,salvo casi limitati in cui può essere consentito l’infossamento con le modalità previste dal<strong>regolamento</strong> 1774/02/CE e successive mo<strong>di</strong>fiche.3. Non sono ricompresi i casi <strong>di</strong> zoonosi e malattie <strong>di</strong>ffusive che verranno trattati caso per casodai Servizi Veterinari, in relazione alle specifiche esigenze <strong>di</strong> profilassi.Art. 98 - ALLEVAMENTO DI ANIMALI DA PELLICCIAL’attivazione <strong>di</strong> impianti <strong>di</strong> qualunque tipo per l’allevamento <strong>di</strong> animali da pelliccia è vietata.Art. 99 - DISCIPLINA IGIENICO - SANITARIA DELL'APICOLTURA1. L’attività <strong>di</strong> apicoltura viene intesa quando il numero delle arnie supera le tre unità, è gestitadalla L.R. del 22 gennaio 1986 n. 6 e comunque devono essere tutte autorizzate dal Sindaco.2. Per esercitare tale attività, ogni apicoltore, sia per la prima installazione sia per lospostamento da un sito all’altro, deve presentare una domanda al Sindaco, nella quale deverisultare il numero delle arnie che intende posizionare e la planimetria a scala 1:2000 conl’in<strong>di</strong>viduazione della zona apiaria interessata.3. Il Servizio Veterinario dell’Azienda USL vigila sull’attuazione degli interventi sanitari eprofilattici in materia <strong>di</strong> apicoltura e promuove perio<strong>di</strong>ci accertamenti sanitari sugli apiari,anche in collaborazione con gli esperti delle associazioni apicoltori.4. Gli apiari devono essere collocati:a) al <strong>di</strong> fuori delle aree e<strong>di</strong>ficabili <strong>di</strong> qualsiasi genere;b) ad una <strong>di</strong>stanza non inferiore a m. 20 dai fabbricati esistenti;c) ad una <strong>di</strong>stanza non inferiore a m. 20 dai confini delle aree e<strong>di</strong>ficabili;d) ad una <strong>di</strong>stanza non inferiore a m. 20 dalle strade statali, provinciali e comunali e dallaferrovia;e) ai confini <strong>di</strong> proprietà nelle aree agricole e boscate.Art. 100 - DISCIPLINA IGIENICO-SANITARIA DELLA ELICICOLTURA1. Gli allevamenti <strong>di</strong> chiocciole destinate all’alimentazione umana sono soggetti a vigilanzaveterinaria.2. Gli allevatori sono tenuti a segnalare al Servizio Veterinario qualunque episo<strong>di</strong>o <strong>di</strong> mortalitàeccedente la norma, anche ai fini dello smaltimento degli animali venuti a morte.3. Sono altresì tenuti a mantenere l’allevamento e le aree ad esso circostanti in buonecon<strong>di</strong>zioni igieniche.Art. 101 - DISCIPLINA IGIENICO-SANITARIA DELLA LOMBRICOLTURA1. L’allevamento <strong>di</strong> lombrichi per la produzione <strong>di</strong> vermicomposto è soggetto a vigilanzaveterinaria.2. Le sostanze organiche utilizzate come substrato per l’allevamento non devono essere fonte<strong>di</strong> propagazione <strong>di</strong> malattie infettive e <strong>di</strong>ffusive.3. La maturazione del letame dovrà avvenire in luoghi conformi ed ubicati secondo le normepreviste ai regolamenti locali.3. L’allevatore è tenuto a mantenere l’allevamento e le aree ad esso circostanti in buone con<strong>di</strong>zioniigieniche.33


Art. 102 - ALLEVAMENTI ITTICI E ANFIBI1. L’allevamento delle specie ittiche e l’esercizio della pesca a pagamento sono regolamentatidai DPR 555 del 30.12.1992, O.M. del 02.09.1996, DPR 263 del 03.07.1997 e DGR del23.09.1997 n° 6080 e successivi aggiornamenti e mo<strong>di</strong>fiche.2. Chiunque intenda iniziare un’attività per l’allevamento <strong>di</strong> pesce o <strong>di</strong> rane deve darnecomunicazione al Servizio Veterinario dell’Azienda USL specificando la località, la superficie delterreno sommerso espresso in ettari con allegata pianta planimetrica, le specie ittiche che siintendono allevare, la presunta produzione , la durata dell’attività e il tipo <strong>di</strong> allevamentospecificando, con apposita relazione, le caratteristiche tecniche degli impianti che si intendonoattivare.3. Qualora le acque destinate alla itticoltura abbiano comunicazione con acque pubbliche, nellapianta planimetrica dovranno essere segnalati i punti nei quali sono collocate le griglie <strong>di</strong>separazione previste.4. Il Servizio Veterinario dell’Azienda USL effettuerà controlli perio<strong>di</strong>ci per accertare lecon<strong>di</strong>zioni sanitarie delle acque e del pesce allevato.5. Il titolare dovrà comunicare al Servizio Veterinario, con almeno 24 ore <strong>di</strong> anticipo, lapartenza dall’allevamento delle varie partite <strong>di</strong> pesce prodotto, affinché possano esseresottoposte a controllo sanitario prima della loro commercializzazione o destinazione allalavorazione.6. Il pesce prodotto in allevamento può essere venduto <strong>di</strong>rettamente al dettaglio a norma <strong>di</strong>quanto previsto dalla Legge n. 59 del 09.02.1963.7. Il Sindaco concederà l’autorizzazione prevista previo parere del Servizio Veterinariodell’Azienda USL.8. Qualora in allevamento vengano prodotti pesci da commercializzarsi come animalid’affezione (a scopo amatoriale), le modalità <strong>di</strong> ven<strong>di</strong>ta e <strong>di</strong> ispezione dovranno essereconcordate col Servizio Veterinario dell’Azienda USL.9. Chiunque trasporta, a scopo <strong>di</strong> commercio, specie ittiche deve essere munito <strong>di</strong><strong>di</strong>chiarazione <strong>di</strong> provenienza compilata dal titolare dell'allevamento, nonché <strong>di</strong> certificazioneveterinaria. Detta <strong>di</strong>chiarazione, che ha vali<strong>di</strong>tà 48 ore, ne consente il trasporto e deve essereesibita a richiesta delle autorità <strong>di</strong> vigilanza.10. La <strong>di</strong>chiarazione deve in<strong>di</strong>care:a - allevamento <strong>di</strong> provenienza;b - quantità <strong>di</strong> pesce ripartito per speciec - destinazione;d - data <strong>di</strong> partenza e ora <strong>di</strong> carico;e - generalità ed in<strong>di</strong>rizzo del destinatario;f - targa de mezzo <strong>di</strong> trasporto.11. La certificazione veterinaria verrà redatta ai sensi del DPR n° 555 del 30.12.1992 esuccessive mo<strong>di</strong>fiche.Art. 103 - IMPIANTI INCUBAZIONE UOVAL’attivazione degli impianti <strong>di</strong> incubazione delle uova è soggetta ad autorizzazione sanitaria darilasciarsi dal Sindaco su parere del Servizio Veterinario, ai sensi della O.M. 11.05.1970.CAPITOLO III. STOCCAGGIO LIQUAMI E/O LETAME – GESTIONE STALLE –USO AGRONOMICO DELLE MATERIE FECALI.Art. 104 - TECNICHE COSTRUTTIVE DEI BACINI DI ACCUMULOI bacini <strong>di</strong> accumulo dei liquami, devono essere realizzati in conformità a quanto stabilito dallanormativa vigente in materia, in calcestruzzo o in muratura e coperti.I bacini <strong>di</strong> accumulo inmuratura devono essere realizzati con argini sopraelevati <strong>di</strong> almeno cm. 100 sopra il piano <strong>di</strong>campagna ed essere dotati <strong>di</strong> idonea regimazione delle acque meteoriche e posizionati ad una<strong>di</strong>stanza minima non inferiore a m. 100 dall’argine dei corsi iscritti nelle acque pubbliche e m.30 dall’argine degli affluenti.In detti bacini è vietato introdurre canalizzazioni <strong>di</strong> acquemeteoriche provenienti da tetti e piazzali.34


Art. 105 - CONTENITORI PER LO STOCCAGGIO DEGLI EFFLUENTI DEGLIALLEVAMENTI, DEI REFLUI DELLE ATTIVITA’ DI TRASFORMAZIONEDELLE PRODUZIONE AGRICOLE E ZOOTECNICHE.1. La capacità utile complessiva dei contenitori per lo stoccaggio degli effluenti degliallevamenti, siano essi liquami e/o letami o altri materiali palabili assimilabili, nonché dei refluidelle attività <strong>di</strong> trasformazione delle produzioni agricole e zootecniche, deve essere calcolatasulla base della potenzialità massima degli inse<strong>di</strong>amenti.Per il calcolo della capacità degliinvasi <strong>di</strong> allevamenti (*) si dovrà fare riferimento a quanto stabilito sia dagli artt. 8 e 9 dellaD.G.R. 7.12.2005 n. 2052 e artt. 9 e10 della D.G.R. 6.9.2006 n. 1492 e s.m. e i. ed allaTabella 2 allegata alle stesse DD.G.R., fatto salvo quanto in<strong>di</strong>cato nell’ultimo capoversodell’art. 106. Per il calcolo della capacità degli invasi <strong>di</strong> attività <strong>di</strong> trasformazione <strong>di</strong> produzioniagricole si dovrà fare riferimento a quanto stabilito dall’art. 8 della D.G.R. 2.08.2006 n. 1423(frantoi oleari), come mo<strong>di</strong>ficato dalla D.G.R. 1029 del 28.7.2008, e dagli artt. 23 (altreattività <strong>di</strong> trasformazione produzioni agricole e zootecniche) della D.G.R. 6.9.2006 n. 1492 e s.m. e i. (*) vengono assimilate a quelle su pavimento parzialmente fessurato, le piccole stallesuini su pavimento con rimozione meccanica degli escrementi.Art. 106 - PLATEE DI ACCUMULO LETAME1. Gli allevamenti che producono deiezioni solide (letame, polline, stallatico, ecc.), compresiquelli familiari per autoconsumo, in relazione alla necessità <strong>di</strong> stoccaggio temporaneo, devonoessere dotate <strong>di</strong> idonea concimaia <strong>di</strong>mensionata e realizzata in conformità a quanto stabilitodall’art. 9 della D.G.R. 7.12.2005 n. 2052 o art. 10 della D.G.R. 6.9.2006 n. 1492.2. Il tutto dovrà essere realizzato in muratura ed intonacata o calcestruzzo, a regola d’arte eda perfetta tenuta, con accesso rialzato in modo sufficiente atto ad impe<strong>di</strong>re l’afflusso <strong>di</strong> acquemeteoriche ed il deflusso del colaticcio.3. Per quanto riguarda le piattaforme <strong>di</strong> compostaggio <strong>di</strong> cui all’art. 17 della D.G.R. 1492/06(aziendali o consortili), dovranno essere <strong>di</strong>mensionate, realizzate e gestite secondo la specificaprogettuale della <strong>di</strong>tta fornitrice della tecnologia ed autorizzate dal Comune nei termini in<strong>di</strong>catidal suddetto articolo.4. Per altre tipologie <strong>di</strong> allevamenti e/o relative modalità <strong>di</strong> gestione degli effluenti palabili, laplatea dovrà essere <strong>di</strong>mensionata in relazione alle effettive necessità <strong>di</strong> stoccaggio, conpozzetto <strong>di</strong> mc. 1 ogni 15 mq. <strong>di</strong> platea, ove soggetto a produzione <strong>di</strong> colaticcio.Art. 107 - CUMULI DI LETAMEL’accumulo temporaneo <strong>di</strong> letame maturo sul terreno agricolo è consentito, per perio<strong>di</strong> brevi(massimo 24 ore), a con<strong>di</strong>zione che lo stesso non determini inconvenienti igienico sanitari oesalazioni particolarmente significative, con esclusione della pollina, che dovrà essereimme<strong>di</strong>atamente interrata.Art. 108 - GESTIONE STALLELa gestione degli allevamenti deve essere tale da mantenere in perfetta efficienza gli impianti ele attrezzature, per la corretta pulizia ed evacuazione delle materie fecali, sia per evitareproduzione eccessiva <strong>di</strong> liquami e garantire l’<strong>igiene</strong> dell’allevamento e il minore impattoigienico ambientale tramite:a) allevamenti su lettiera:• movimentazione delle lettiere per garantirne l’areazione, in particolare per quellepermanenti, evitando qualsiasi <strong>di</strong>spersione <strong>di</strong> acqua sulle lettiere, tramitemanutenzione dei sistemi <strong>di</strong> abbeveraggio;• perio<strong>di</strong>ca rimozione del letame dalle stalle su lettiera temporanea raccogliendolonelle apposite concimaie;b) allevamenti su pavimento e grigliato:• perio<strong>di</strong>ca asportazione (possibilmente meccanica) <strong>di</strong> feci ed urine, in particolare dapaddok.c) in entrambe le tipologie <strong>di</strong> allevamento, è in<strong>di</strong>spensabile rispettare gli in<strong>di</strong>ci <strong>di</strong>affollamento ottimale sia per la facile pulizia delle stalle che per il maggior benessere35


degli animali (minore mortalità e riduzione dei trattamenti farmacologici), per altroobbligatori per i suini e bovini ai sensi della normativa vigente.Art. 109 - USO AGRONOMICO DI EFFLUENTI ZOOTECNICI1. Ai sensi dell’art. 112 del D.L.vo 03.04.06 n. 152 e degli art. 13 e 14 della D.G.R. 7.12.2005n. 2052 e artt. 12 e 13 della D.G.R. 6.9.2006 n. 1492, l’uso agronomico degli effluentizootecnici è subor<strong>di</strong>nato ad una comunicazione preventiva da trasmettere in triplice copia alSindaco ove sono ubicati gli allevamenti ed i terreni agricoli, almeno 30 gg. prima dell’iniziodello stesso: previa verifica <strong>di</strong> completezza, copia della comunicazione dovrà essere trasmessadal comune al servizio territoriale dell’ARPA, <strong>di</strong>stretto del Trasimeno ed alla Provincia <strong>di</strong>Perugia.2. Sono esonerati dall’obbligo della presentazione della comunicazione gli allevamentiin<strong>di</strong>viduati dall’art. 16 della D.G.R. 7.12.2005 n. 2052 (< 1000 kg <strong>di</strong> azoto al campo in areevulnerabili da nitrati <strong>di</strong> origine agricola) e dall’art. 15 della D.G.R. 6.9.2006 n. 1492 (


Art. 111 - IMPATTO AMBIENTALE DA GESTIONE ED USO AGRONOMICO DIEFFLUENTI ZOOTECNICI O DI ALTRI AMMENDANTI1. Al fine <strong>di</strong> limitare l’impatto ambientale ed olfattivo collegato con lo stoccaggio e l’usoagronomico del liquame e del letame è necessario:a. ubicare gli impianti <strong>di</strong> stoccaggio e/o pretrattamento, in particolare per i liquami, allemaggiore <strong>di</strong>stanza possibile dai centri abitati, fermo restando le <strong>di</strong>stanze minimepreviste dal presente <strong>regolamento</strong> (art. 25);b. i liquami stoccati, prima dello smaltimento, dovranno essere sottoposti a forme <strong>di</strong>pretrattamento (es. ossigenazione forzata, uso <strong>di</strong> prodotti bioenzimaticiantiputrefattivi, letamazione controllata);c. stoccare il letame (da lettiera temporanea e permanente) in apposite concimaie,adeguatamente costruite e <strong>di</strong>mensionate: queste dovranno essere gestite in modo daevitare esalazioni significative verso i centri abitati (problema rilevante per le polline).2. L’utilizzo del materiale fecale come ammendante su terreni agricoli dovrà avvenire nelrispetto della vigente normativa e delle seguenti norme <strong>di</strong> buona tecnica:a) l’utilizzo <strong>di</strong> effluenti liqui<strong>di</strong> dovrà essere effettuato con tecniche a basso impattoambientale così come in<strong>di</strong>cato nel co<strong>di</strong>ce <strong>di</strong> buona pratica agricola, approvato con D.M.19.04.1999 (barra <strong>di</strong>stributrice rasoterra, <strong>di</strong>stribuzione con cisterne, scorrimentocontrollato, smaltimento in prearatura, interramento me<strong>di</strong>ante <strong>di</strong>spositivi iniettori) ed inassenza <strong>di</strong> venti particolarmente sostenuti in <strong>di</strong>rezione <strong>di</strong> zone residenziali.b) la fertirrigazione o comunque la movimentazione del liquame, dovrà essere effettuatanegli orari meno molesti per le attività domestiche evitando le ore dei pasti e quelleserali (12.00 - 16.00 e 19.00 - 24.00); tali pratiche sono comunque precluse nei giornifestivi e prefestivi;c) la fertirrigazione a copertura <strong>di</strong> colture in atto potrà essere effettuata, soltanto conliquame se<strong>di</strong>mentato a basso contenuto <strong>di</strong> soli<strong>di</strong>, esclusivamente su mais e sorgo;d) è fatto <strong>di</strong>vieto <strong>di</strong> <strong>di</strong>luire gli effluenti <strong>di</strong> allevamenti, destinati all’uso agronomico, conacque chiare prelevate da corpi idrici superficiali e profon<strong>di</strong>;e) non è consentito l’uso <strong>di</strong> idranti;f) lo span<strong>di</strong>mento del liquame se<strong>di</strong>mentato e non (con forte contenuto organico), deifanghi e del letame su terreni agricoli, da effettuare solo in prearatura, dovrà essereseguito dalla tempestiva fresatura e/o aratura del terreno, non oltre le 24 ore;g) le prescrizioni del presente articolo sono valide anche per l’uso <strong>di</strong> altri tipi <strong>di</strong>ammendanti o fertilizzanti suscettibili <strong>di</strong> provocare inconvenienti igienici o esalazionimaleodoranti;h) è obbligatorio che in ogni allevamento venga pre<strong>di</strong>sposto e tenuto a <strong>di</strong>sposizione per gliorgani <strong>di</strong> vigilanza un registro su cui annotare l’effettivo utilizzo <strong>di</strong> prodotti biologici(tempi e quantità) e l’utilizzazione agronomica dei reflui zootecnici, specificando data,quantità <strong>di</strong> liquame e terreni trattati: tale documentazione potrà essere resaobbligatoria per gli allevamenti <strong>di</strong> cui all’articolo successivo, primo comma, per i qualisia richiesto uno specifico piano <strong>di</strong> contenimento dell’impatto ambientale.Art. 112 - PIANI DI CONTENIMENTO IMPATTO AMBIENTALE1. Per tutti gli allevamenti, ad esclusione <strong>di</strong> quelli soggetti ad Autorizzazione AmbientaleIntegrata e per uso familiare o agrituristico, con particolare riferimento alla specifica tipologia,<strong>di</strong>mensione ed ubicazione, è obbligatorio uno specifico piano gestionale per il contenimentodell’impatto ambientale, tenendo a riferimento gli artt. 106 e 108.2. Per la pre<strong>di</strong>sposizione del suddetto piano, oltre alle in<strong>di</strong>cazioni dei suddetti articoli, si dovràtenere conto della possibilità <strong>di</strong>:a) l’utilizzo <strong>di</strong> prodotti bioenzimatici sia sulle lettiere che sui grigliati, atti a ridurre leesalazioni odorigene;b) una alimentazione che possa ridurre l’eliminazione, attraverso le feci, <strong>di</strong> azoto, fosforo emetalli pesanti tramite:• mo<strong>di</strong>ficazione dell’apporto proteico attuale (80% vegetale – 20% proteogenasi“farina <strong>di</strong> soia”) introducendo aminoaci<strong>di</strong> sintetici (80% vegetali – 5% farina <strong>di</strong>soia – 15% aminoaci<strong>di</strong> sintetici);• aggiunta <strong>di</strong> fitasi (enzima) nel mangime (Direttiva CEE n° 17/94), per favorire lascissione dell’acido fitico e quin<strong>di</strong> l’assorbimento <strong>di</strong> questo da parte dell’organismo37


degli animali (polli, tacchini, suini, ecc.), con minore eliminazione <strong>di</strong> fosforo (sottoforma <strong>di</strong> acido fitico) e <strong>di</strong> metalli pesantiArt. 113 - EFFLUENTI DA ATTIVITÀ DI TRASFORMAZIONE DI PRODOTTI AGRICOLI EZOOTECNICI1. Ai sensi dell’art. 112 del D.L.vo 152/06, l’uso agronomico degli effluenti delle attività <strong>di</strong>trasformazione <strong>di</strong> produzione agricole e zootecniche, è subor<strong>di</strong>nato alla comunicazionepreventiva come <strong>di</strong>sciplinata dal precedente art. 109 1° comma, per altro sancito dalla legge11.11.1997 n. 574, dalla D.G.R. 1492 del 06.09.2006 e dalla D.G.R. n. 1423 del 02.08.2006per i reflui <strong>di</strong> frantoi oleari.2. Nelle more <strong>di</strong> adozione delle norme tecniche <strong>di</strong> cui all’art. 38 del D. L.vo 152/99, conesclusione dei frantoi oleari già <strong>di</strong>sciplinati dalla legge 574/97 e dalla suddetta DGR n.1577/2000, si applicano le norme tecniche specifiche <strong>di</strong> cui all’art. 5 allegato “d” del DPGR648/85.3. L’utilizzo agronomico dei suddetti reflui è pertanto consentito alle seguenti con<strong>di</strong>zioni:a) lo smaltimento sul terreno risulti <strong>di</strong> utilità alla produzione agricola per l’apporto <strong>di</strong>sostanze <strong>di</strong>rettamente utili alla stessa;b) la composizione dei reflui sia assimilabile a quella degli allevamenti in quanto priva <strong>di</strong>sostanze organiche non facilmente biodegradabili e <strong>di</strong> sostanze biologicamente attivecapaci <strong>di</strong> influenzare negativamente le funzioni <strong>di</strong> organismi viventi;c) non sussista un concreto rischio <strong>di</strong> <strong>di</strong>ffusione ambientale <strong>di</strong> microrganismi ovveroparassiti animali o vegetali, patogeni per l’uomo e per gli animali;d) il terreno coltivato <strong>di</strong>sponibile abbia una estensione tale da consentire l’applicazioneper anno per Ha <strong>di</strong> un carico massimo <strong>di</strong> reflui pari a 400 Kg <strong>di</strong> azoto, e per lesostanze organiche in genere corrispondenti ad un B.O.D.5 <strong>di</strong> 500 Kg e ad un C.O.D.non superiore a 1000 Kg con rapporto C.O.D./B.O.D. 5 non eccedente comunque laproporzione <strong>di</strong> 2/1;e) il contenuto dei rifiuti in sostanze sospese sia tale da non <strong>di</strong>minuire concretamentel’areabilità del terreno e da degradarne la tessitura;f) l’in<strong>di</strong>ce SAR non sia superiore a 8 ai sensi della D.C.I. del 04.02.1977;g) siano <strong>di</strong>sponibili vasche e stagni o altri recipienti impermeabili tali da consentirel’accumulo dei liquami prodotti in un quadrimestre ed ubicati a <strong>di</strong>stanza sufficiente daaltri inse<strong>di</strong>amenti in modo da non provocare inconvenienti;h) ricorrono tutte le con<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong> cui alle lettere c,e,f,g,h,i,j,k, del precedente art. 39;i) le stesse con<strong>di</strong>zioni si applicano alle imprese che non rientrano nel vincolo dei 2/3 sullaprovenienza del prodotto lavorato;j) alla comunicazione preventiva <strong>di</strong> cui al primo comma del presente articolo, dovràessere allegata la documentazione prevista dall’allegato 1 della D.G.R. 1423/2006 edagli allegati della D.G.R. 1492/2006.4. È consentita l’utilizzazione agronomica dei reflui provenienti da allevamenti zootecnici edelle acque <strong>di</strong> vegetazione e sanse umide provenienti dai frantoi oleari, qualora gli stessisvolgano la propria attività nel territorio comunale. E’ ammesso anche l’utilizzo <strong>di</strong> terreni nelterritorio comunale concessi da terzi, qualora l’impresa produttrice non <strong>di</strong>sponga <strong>di</strong> terreniidonei, per quantità, qualità e caratteristiche.CAPITOLO IV. IGIENE URBANAArt. 114 - LOTTA AGLI INSETTI NOCIVI E MOLESTI - DISINFESTAZIONE EDERATTIZZAZIONE1. Gli interventi <strong>di</strong> <strong>di</strong>sinfestazione e derattizzazione che si rendono necessari per la tutela dellasalute <strong>pubblica</strong> vengono effettuati su programmazione e valutazione dell’idoneità dei prodottida usare da parte del Servizio <strong>di</strong> Igiene Pubblica.2. La lotta agli insetti nocivi e molesti, nonché ai ro<strong>di</strong>tori, per essere efficace, oltre aiprogrammi <strong>di</strong> <strong>di</strong>sinfestazione e derattizzazione <strong>di</strong> cui sopra deve prevedere una serie <strong>di</strong>provve<strong>di</strong>menti a salvaguar<strong>di</strong>a dell’<strong>igiene</strong> del suolo sia al fine <strong>di</strong> evitare le con<strong>di</strong>zioni ideali per laproliferazione dei insetti molesti e <strong>di</strong> ro<strong>di</strong>tori, che per facilitare l’esecuzione e l’efficacia deitrattamenti stessi.3. E’ vietato lo scarico ed il deposito <strong>di</strong> immon<strong>di</strong>zie sul suolo pubblico e privato.38


4. Gli accumuli <strong>di</strong> pollina in pieno campo, in attesa <strong>di</strong> span<strong>di</strong>mento, devono essereadeguatamente coperti con telo impermeabile per evitare lo sviluppo <strong>di</strong> mosche .5. I cortili, terreni scoperti e le aree fabbricabili nei centri abitati devono essere tenuti sgombri,a cura dei proprietari o conduttori, da erbacce, sterpi e rifiuti <strong>di</strong> ogni genere e, se necessario,opportunamente recintati in modo da impe<strong>di</strong>re lo scarico <strong>di</strong> immon<strong>di</strong>zie e <strong>di</strong> altri rifiuti; devonoinoltre essere sistemati in modo da evitare il ristagno delle acque piovane o <strong>di</strong> qualsiasi altraprovenienza.6. Non è <strong>di</strong> norma consentito utilizzare pneumatici come zavorre per teli plastici o per altrafunzione che richieda la loro esposizione all’aperto; qualora tale uso non sia evitabile ipneumatici devono essere dotati <strong>di</strong> fori <strong>di</strong> <strong>di</strong>ametro tale da impe<strong>di</strong>re il ristagno in essi <strong>di</strong> acquapiovana.7. Tale accorgimento deve essere usato anche per i pneumatici usati come “respingenti” per lebarche nei porticcioli.8. Norme specifiche per la prevenzione ed il contenimento della zanzara tigre (Aedesalbopictus)8. I citta<strong>di</strong>ni, gli Amministratori condominiali, i proprietari <strong>di</strong> attività industriali, artigianali ecommerciali con particolare riferimento alle attività <strong>di</strong> rottamazione e <strong>di</strong> stoccaggio <strong>di</strong> materiali<strong>di</strong> recupero e <strong>di</strong> ricostruzione <strong>di</strong> pneumatici e <strong>di</strong> altri materiali, i responsabili dei cantieri e aiconduttori <strong>di</strong> orti sono tenuti a:a. non abbandonare, sia in luogo pubblico sia in proprietà private, contenitori e oggetti <strong>di</strong>qualsiasi natura e <strong>di</strong>mensione (ad esempio barattoli, scatole <strong>di</strong> metallo, bidoni, secchi,vasche, teli <strong>di</strong> plastica) nei quali potrebbero raccogliersi acque piovane e <strong>di</strong>conseguenza, svilupparsi larve <strong>di</strong> zanzara;b. eliminare nelle proprietà private, negli orti, nei giar<strong>di</strong>ni, nei cantieri, nei cimiteri qualsiasiraccolta <strong>di</strong> acqua piovana in contenitori non abbandonati, (annaffiatoi, secchi, sottovasi,bidoni o altro materiale per le attività lavorative), svuotando l’acqua e mantenendo icontenitori al riparo dalle piogge;c. coprire eventuali contenitori <strong>di</strong> acqua, nei quali debba necessariamente permanere(vasche <strong>di</strong> cemento, bidoni, o altri materiali per le attività lavorative) con coperchi atenuta ermetica o con zanzariere con maglia molto fitta ben fissate;d. forare i sottovasi o collocare in essi sabbia assorbente in modo tale da evitare lapresenza <strong>di</strong> acqua;e. introdurre pesci rossi, che si nutrono delle larve <strong>di</strong> zanzara, nelle vasche e nelle fontaneornamentali dei giar<strong>di</strong>ni;f. provvedere, per i responsabili delle piscine private e pubbliche, dal 1° marzo allaprevenzione della presenza <strong>di</strong> acqua sui teli posti a copertura delle stesse nel periodoinvernale, o altrimenti alla collocazione <strong>di</strong> prodotto larvicida biologico dal 1° marzo finoalla scopertura della piscina secondo la cadenza riportata in etichetta;g. non accatastare all’esterno, presso le attività artigianali, industriali e commerciali,pneumatici scoperti <strong>di</strong> veicoli stradali o, nell’impossibilità <strong>di</strong> procedure al loro stoccaggioal coperto, proteggerli in modo idoneo per impe<strong>di</strong>re la raccolta <strong>di</strong> acqua al loro interno(me<strong>di</strong>ante tettoie stabili, ove possibile, o con teloni impermeabili fissati e ben tesi inmodo da impe<strong>di</strong>re raccolte d’acqua sui teli stessi); nel caso <strong>di</strong> impiego all’esterno <strong>di</strong>pneumatici per altri scopi;h. non utilizzare gli pneumatici come zavorre per teli plastici o per altra funzione cherichiede la loro esposizione all’aperto; qualora tale uso non sia evitabile gli pneumaticidevono essere dotati <strong>di</strong> fori <strong>di</strong> <strong>di</strong>ametro tale da impe<strong>di</strong>re il ristagno in essi <strong>di</strong> acquapiovana; tale accorgimento deve essere usato anche per g i pneumatici usati come“respingenti” per le barche dei porticcioli;i. provvedere, nel caso <strong>di</strong> impossibilità <strong>di</strong> procedere alla idonea copertura dei pneumatici,alla <strong>di</strong>sinfestazione dei pneumatici stessi ogni 15 giorni me<strong>di</strong>ante l’impiego <strong>di</strong> prodottiinsettici<strong>di</strong> piretroi<strong>di</strong> oppure ogni 20 giorni nel caso <strong>di</strong> impiego <strong>di</strong> prodotti larvici<strong>di</strong> ocome altrimenti in<strong>di</strong>cato nell’etichetta del prodotto;l. comunicare, in questo ultimo caso, la data e l’ora del trattamento insetticida nonché iltipo <strong>di</strong> sostanza utilizzata, via fax o e-mail, all’U.O.S. DDD del Dipartimento <strong>di</strong>Prevenzione dell’Azienda USL n.2 che provvederà ai controlli necessari;m. provvedere alla <strong>di</strong>sinfestazione mensile delle aree in cui si esercitano attività <strong>di</strong>rottamazione delle auto, con idonei nebulizzatori con prodotti insettici<strong>di</strong> piretroi<strong>di</strong> e <strong>di</strong>comunicare la data e l’ora del trattamento insetticida nonché il tipo <strong>di</strong> sostanzautilizzata, via fax o e-mail, all’U.O.S. DDD del Dipartimento <strong>di</strong> Prevenzione dell’AziendaUSL n.2 che provvederà ai controlli necessari;39


n. effettuare trattamenti contro le larve <strong>di</strong> zanzara nei tombini e nelle ca<strong>di</strong>toie <strong>di</strong> raccoltadell’acqua piovana presenti nelle proprietà private, utilizzando idoneo prodottoantilarvale registrato e regolarmente autorizzato dal Ministero della Sanità per tale uso.Il trattamento deve essere effettuato a partire dal 1° <strong>di</strong> aprile fino al 30 ottobre con lacadenza <strong>di</strong> trattamento riportata in etichetta . Prima dell’avvio del ciclo <strong>di</strong> trattamento ènecessario effettuare la pulizia dei tombini <strong>di</strong> raccolta delle acque;9. La responsabilità delle inadempienze alla presente or<strong>di</strong>nanza è attribuita a coloro cherisultano avere titolo per <strong>di</strong>sporre legittimamente del sito in cui le inadempienze sarannoriscontrate;10. Qualora si riscontri all’interno <strong>di</strong> aree <strong>di</strong> proprietà privata una <strong>di</strong>ffusa presenza dell’insetto,i proprietari o gli esercenti delle attività interessate dovranno provvedere imme<strong>di</strong>atamente, apropria cura, all’effettuazione <strong>di</strong> interventi <strong>di</strong> <strong>di</strong>sinfestazione, me<strong>di</strong>ante anche, affidamento, sedel caso, a <strong>di</strong>tte autorizzate.11. Nel caso <strong>di</strong> inosservanza <strong>di</strong> quanto previsto dal presente Decreto, la sola esecuzione degliinterventi <strong>di</strong> <strong>di</strong>sinfestazione necessari, avverrà d’ufficio da parte dell’ U.O.S. DDD dell’AziendaU.S.L. n.2 e la relativa spesa sarà a carico degli inadempienti.12. L’attività <strong>di</strong> vigilanza e controllo sull’esecuzione del presente provve<strong>di</strong>mento e perl’applicazione delle sanzioni ai trasgressori è demandata al Corpo <strong>di</strong> Polizia Municipale, alDipartimenti <strong>di</strong> Prevenzione, U.O.C. Igiene e Sanità Pubblica –U.O.S. DDD dell’AZ. USL n. 2della Regione dell’Umbria nonché agli agenti tutti della forza <strong>pubblica</strong>.13. In tutti gli esercizi e depositi dove si trovano, a qualunque titolo, prodotti alimentari ebevande, in tutti gli stabilimenti dove si lavorano prodotti organici suscettibili <strong>di</strong> attirare gliinsetti, nei depositi e nelle raccolte <strong>di</strong> materiale putrescibile e simili, nei luoghi ove sonodepositati i rifiuti delle abitazioni rurali, nelle stalle ed in altri ricoveri per animali, devonoessere attuate, a cura dei proprietari o dei conduttori, misure contro le mosche secondo meto<strong>di</strong>e mezzi efficaci.14. Per quanto riguarda gli insetti pronubi (insetti impollinatori) sì fa riferimento alla normativavigente.15. Qualora nel territorio comunale si evidenzino problemi causati da ratti, topi, o insetti nocivie molesti <strong>di</strong> entità tale da costituire, a giu<strong>di</strong>zio dei Servizi del Dipartimento <strong>di</strong> Prevenzionedell’Azienda USL, un pericolo per la salute <strong>pubblica</strong>, il Sindaco or<strong>di</strong>na i necessari interventi <strong>di</strong>derattizzazione o <strong>di</strong>sinfestazione e <strong>di</strong> bonifica ambientale, su parere degli stessi Servizi.16. In caso <strong>di</strong> inadempienza a quanto or<strong>di</strong>nato dal Sindaco, l’Amministrazione Comunale hafacoltà <strong>di</strong> far effettuare i lavori non eseguiti dai privati , ponendo a carico dei medesimi l’onererelativo.17. Riconosciuta la funzione biologica <strong>di</strong> lotta agli insetti, in primis alle zanzare, mosche e<strong>di</strong>nsetti vari, operata da alcune specie <strong>di</strong> uccelli migratori, è fatto <strong>di</strong>vieto a chiunque <strong>di</strong><strong>di</strong>struggere ni<strong>di</strong> <strong>di</strong> Ron<strong>di</strong>ne (Hirundo rustica), Rondone (Apus apus), Balestruccio (Delichonurbica) e Topino (Riparia riparia) situati su e<strong>di</strong>fici pubblici e privati, a qualunque funzioneaddetti, fatto salvo per lavori <strong>di</strong> restauro o ristrutturazione e<strong>di</strong>lizia del fabbricato.18. Tale fatto serve per adempiere alla funzione <strong>di</strong> preservare un quadro biologico che siasempre più aderente ad un miglioramento dell’ambiente in cui vive e si sviluppa la popolazioneresidente.19. E’ fatto obbligo <strong>di</strong> interrompere lavori su ripe sabbiose ed argillose ove siano presenti ni<strong>di</strong><strong>di</strong> Topini (Riparia riparia).Art. 115 - FIERE - CONCORSI - ESPOSIZIONI - GARE - MERCATI A CARATTEREOCCASIONALE O RICORRENTE - PUNTI DI SOSTA TEMPORANEA ANIMALI1. Le manifestazioni <strong>di</strong> cui al presente articolo devono essere autorizzate dal Sindaco su pareredei servizi veterinari della USL e sono sottoposte a vigilanza veterinaria. Tale autorizzazione incaso <strong>di</strong> ricorrenza <strong>di</strong> più manifestazioni nel corso del medesimo anno solare e nello stesso sito,può riguardare l'intero programma delle manifestazioni. I luoghi dove si svolgono talimanifestazioni dovranno essere sottoposti ad accurata pulizia a cura dell’ente organizzatore,tramite rimozione degli escrementi animali e delle lettiere nel corso della giornata successivaallo svolgimento <strong>di</strong> tali manifestazioni: le modalità <strong>di</strong> conduzione dell’intera area verrannostabilite <strong>di</strong> volta in volta dai servizi competenti in sede <strong>di</strong> autorizzazione.2. I luoghi dovranno possedere requisiti idonei ad assicurare il benessere e la custo<strong>di</strong>a deglianimali.3. Nel caso <strong>di</strong> manifestazioni <strong>di</strong> durata superiore ad un giorno dovrà essere in<strong>di</strong>viduato unreparto-luogo idoneo all’isolamento <strong>di</strong> eventuali casi <strong>di</strong> malattie infettive.40


4. I responsabili sono tenuti a segnalare al servizio veterinario ogni caso <strong>di</strong> malattie e mortalità<strong>di</strong> animali.Art. 116 - PROLIFERAZIONE DI PICCIONI E DI ALTRI VOLATILI NEI CENTRI ABITATI1. E' vietato alimentare piccioni o altri volatili nelle strade, piazze o altri luoghi pubblici delcentro abitato. Sono altresì vietate catture <strong>di</strong> detti animali.2. Tutti i proprietari <strong>di</strong> e<strong>di</strong>fici, in particolare nei centri abitati, sono comunque tenuti ad evitare,con interventi <strong>di</strong> <strong>di</strong>versione, lo stazionamento o l’inse<strong>di</strong>amento <strong>di</strong> colombi in punti che possonorappresentare un pericolo per la salute <strong>pubblica</strong>.3. I proprietari <strong>di</strong> e<strong>di</strong>fici <strong>di</strong>sabitati ubicati in centri e nuclei abitati, devono mantenerli incon<strong>di</strong>zioni statiche, <strong>di</strong> manutenzione e pulizia tali da evitare che possano <strong>di</strong>ventare punto <strong>di</strong>stazionamento, inse<strong>di</strong>amento e proliferazione <strong>di</strong> colombi, ma anche <strong>di</strong> topi, rettili o altrianimali, o comunque <strong>di</strong> pericolo per l’incolumità e l’<strong>igiene</strong> <strong>pubblica</strong>.4. Qualora l’aumento delle popolazioni <strong>di</strong> volatili non sia ritenuto accettabile dal punto <strong>di</strong> vistaambientale o sociale o sia causa <strong>di</strong> insorgenza <strong>di</strong> focolai <strong>di</strong> malattie zoonosiche correlate, suparere dei Servizi del Dipartimento <strong>di</strong> Prevenzione dell’Az. USL, il Sindaco può autorizzare e<strong>di</strong>sporre interventi <strong>di</strong> contenimento delle popolazioni <strong>di</strong> detti volatili da effettuarsi sotto ilcontrollo <strong>di</strong> detti Servizi.Art. 117 - OBBLIGHI PER I CITTADINI PROPRIETARI O POSSESSORI DI CANI1. E’ fatto <strong>di</strong>vieto ai possessori <strong>di</strong> cani <strong>di</strong> lasciarli vagare liberi ed incusto<strong>di</strong>ti; anche ai sensidall’art. 672 del C.P.; tutti i cani devono essere tatuati ai sensi della normativa vigente.2. Ai citta<strong>di</strong>ni proprietari, possessori, o comunque aventi la materiale custo<strong>di</strong>a dei cani è fattoobbligo <strong>di</strong> condurre il proprio animale con guinzaglio e museruola in aree pubbliche ed esseremuniti <strong>di</strong> corredo idoneo alla raccolta degli escrementi per il successivo deposito, in involucrichiusi, nel cassonetto dei rifiuti.3. Chiunque abbia la materiale custo<strong>di</strong>a dei cani è tenuto a provvedere alla pulizia giornalieradelle aree private o ricoveri ove vengono custo<strong>di</strong>ti, al fine <strong>di</strong> evitare problemi igienici edesalazioni odorigene.Art. 118 - DETENZIONE DI ANIMALI NEI CENTRI ABITATI1. Nei centri abitati e negli agglomerati urbani è fatto <strong>di</strong>vieto <strong>di</strong> allevare, ossia detenere con lafinalità dell’esercizio dell’allevamento, animali <strong>di</strong> qualsiasi specie; è possibile detenere animalia scopo puramente affettivo purché l’ubicazione e le con<strong>di</strong>zioni igieniche siano tali da nonarrecare danno o <strong>di</strong>sturbo <strong>di</strong> ogni genere al vicinato o esalazioni odorigene.2. Per animali <strong>di</strong> affezione, oltre ai cani ed ai gatti, si intendono:a. uccelli <strong>di</strong> piccola taglia (canarini, cocorite, <strong>di</strong>amanti-mandarini, o uccellini similari) chiusiin gabbia, non più <strong>di</strong> 5 coppie e relative ni<strong>di</strong>ate, fino alla completa autonomia deipiccoli;b. uccelli <strong>di</strong> me<strong>di</strong>a taglia (pappagalli, piccioni, tortore, uccelli similari come <strong>di</strong>mensione)chiusi in gabbia non più <strong>di</strong> 4 coppie e relative ni<strong>di</strong>ate, fino alla completa autonomia deipiccoli;c. animali <strong>di</strong> affezione <strong>di</strong>versi da gatti e cani purché <strong>di</strong> piccola taglia comunquelimitatamente ad una coppia ed eventuali piccoli fino alla loro autonomia.3. Ad esclusione dei centri storici è inoltre possibile detenere animali per autoconsumo, purchési tratti esclusivamente <strong>di</strong> animali da cortile, alle seguenti con<strong>di</strong>zioni:a. il numero <strong>di</strong> capi massimo complessivo non può essere superiore a 15 capi;b. i relativi ricoveri dovranno essere realizzati in modo <strong>di</strong>gnitoso e consono all’ambiente, ecomunque ad una <strong>di</strong>stanza non inferiore a m. 5 da confini <strong>di</strong> proprietà e m. 10 da altruiabitazioni;c. non possono essere detenuti in aree condominiali;d. i ricoveri devono essere mantenuti in con<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong> pulizia tali da evitare problematicheigieniche, danni o esalazioni odorigene, <strong>di</strong>ffusione <strong>di</strong> topi e mosche.4. In ogni caso i proprietari o i detentori <strong>di</strong> animali <strong>di</strong> qualsiasi specie sono tenuti ad adottaretutte le misure profilattiche atte ad impe<strong>di</strong>re l’insorgenza e la <strong>di</strong>ffusione delle zoonosi o altremalattie.41


Art. 119 - TRANSITO ANIMALI IN ZONA RESIDENZIALEChi conduce animali (es. cavalli) in aree pubbliche, ove consentito, deve, come per i cani,essere munito <strong>di</strong> corredo idoneo alla raccolta <strong>di</strong> escrementi per il successivo deposito ininvolucri chiusi, nel cassonetto dei rifiuti.ART. 120 – RUMORECAPITOLO V. RUMOREIn attesa della classificazione del territorio comunale nelle zone acustiche previste dalla Legge26.10.1995 n. 447 – “Legge quadro sull’inquinamento acustico”, si applicano i soli limiti <strong>di</strong>accettabilità (immissioni) stabiliti nella Tabella <strong>di</strong> cui all’art. 6 del DPCM 01.03.1991, secondola <strong>di</strong>sciplina transitoria prevista dall’art. 15 comma 1 della suddetta Legge 447/95.CAPITOLO VI. PRODOTTI FITOSANITARIArt. 121 - VENDITA E DEPOSITO DI PRODOTTI FITOSANITARIGli esercizi <strong>di</strong> ven<strong>di</strong>ta e <strong>di</strong> deposito dei presi<strong>di</strong> sanitari devono essere autorizzati ai sensidell’art. 21 del DPR 23.04.2001 n°290 ed essere in possesso <strong>di</strong> tutti i requisiti previsti dallaCircolare del Ministero della Sanità n. 15 del 30.4.99Art. 122 - MODALITÀ D'USO DEI PRODOTTI FITOSANITARI1. Chiunque utilizza prodotti fitosanitari nel territorio comunale, dovrà osservare le seguentinorme per la detenzione e l’uso degli stessi:a. Fra i prodotti fitosanitari impiegati devono essere privilegiati quelli con caratteristiche <strong>di</strong>minima persistenza ambientale ovvero aventi intervalli <strong>di</strong> sicurezza i più brevipossibile;b. Sono vietati i trattamenti con prodotti fitosanitari:• ad una <strong>di</strong>stanza inferiore a m. 5 dai confini <strong>di</strong> proprietà e a m. 20 dalle abitazionicircostanti e dai ricoveri animali;• ad una <strong>di</strong>stanza inferiore a 10 metri dalle strade statali, provinciali, comunali eassimilate ai sensi del Co<strong>di</strong>ce della Strada.• ad una <strong>di</strong>stanza inferiore a m. 10 dall’orlo <strong>di</strong> sponde dei corsi d’acqua significativi<strong>di</strong> cui all’Allegato I parte III del D.lgs n. 152/06, ovvero corsi d’acqua che hannoportata idrica per almeno otto mesi l’annoc. Fatte salve le limitazioni <strong>di</strong> cui all’art. 94 del D. Lgs 152/06 “Disciplina delle aree <strong>di</strong>salvaguar<strong>di</strong>a delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano”, sonovietati i trattamenti con prodotti fitosanitari:• ad una <strong>di</strong>stanza inferiore a 10 metri da fonti <strong>di</strong> captazione private (pozzi osorgenti) se ad uso agricolo o 20 metri se ad uso potabile.d. Devono essere tassativamente rispettate le dosi <strong>di</strong> impiego previste.e. La <strong>di</strong>stribuzione <strong>di</strong> prodotti fitosanitari con l’uso <strong>di</strong> irroratrici, atomizzatrici,nebulizzatrici motorizzate può essere praticata solo su colture poste a <strong>di</strong>stanzamaggiore <strong>di</strong> m. 50 da abitazioni, allevamenti e colture non destinate ad esseretrattate.f. E’ fatto obbligo <strong>di</strong> avvisare preventivamente i residenti affinché abbiano il temponecessario per adottare le precauzioni del caso (provvedere ad esempio adallontanare gli animali domestici, chiudere le finestre, coprire gli ortaggi in produzioneecc.).g. L’area trattata deve essere delimitata e segnalata da parte dell’operatore con cartelli <strong>di</strong>pericolo e <strong>di</strong> <strong>di</strong>vieto <strong>di</strong> accesso, sia durante il trattamento che per tutto l’intervallo <strong>di</strong>rientro, stabilito in almeno 48 ore, salvo <strong>di</strong>versa e più restrittiva in<strong>di</strong>cazione precisatasull’etichetta. I cartelli devono essere <strong>di</strong> colore giallo ed in numero tale da esserevisibili l’uno dall’altro. Qualora l’area da trattare fosse attraversata da strade o sentierianche privati, devono essere posti cartelli all’inizio ed alla fine degli stessi.42


h. I trattamenti devono essere effettuati in con<strong>di</strong>zioni meteorologiche favorevoli ovvero inassenza <strong>di</strong> vento, in modo da evitare la <strong>di</strong>spersione aerea verso abitazioni e versocolture non soggette allo stesso trattamento.i. I trattamenti devono essere effettuati nel rispetto della normativa vigente sullasalvaguar<strong>di</strong>a degli insetti utili e dell’attività pronuba delle api.l. Deve essere conservato presso l’azienda agricola a cura dell’utilizzatore, che lo devesottoscrivere, un registro dei trattamenti effettuati annotando entro 30 giornidall’acquisto:• dati anagrafici dell’Azienda Agricola e dell’operatore che ha eseguito iltrattamento;• denominazione della coltura trattata e la relativa estensione espressa in ettari;• la data del trattamento, il prodotto utilizzato, le relative quantità impiegatenonché le specifiche finalità d’impiego.2. Inoltre, fatte salve le in<strong>di</strong>cazioni contenute nel D. Lgs. 81/08 e s.m.i in materia <strong>di</strong> tuteladella salute e sicurezza dei lavoratori si riba<strong>di</strong>sce quanto segue:a. E’ fatto obbligo per tutti gli utilizzatori <strong>di</strong> prodotti fitosanitari <strong>di</strong> indossare indumenti <strong>di</strong>protezione durante le fasi <strong>di</strong> <strong>di</strong>stribuzione dei prodotti fitosanitari.b. E’ fatto obbligo <strong>di</strong> effettuare perio<strong>di</strong>camente il controllo e la taratura delle macchine perla <strong>di</strong>stribuzione dei prodotti fitosanitari. Il certificato <strong>di</strong> taratura perio<strong>di</strong>ca dovrà essereconservato ed esibito all’occorrenza all’Autorità <strong>di</strong> Vigilanza competente per territorio.CAPITOLO VII. ACQUE POTABILIArt. 123 - REQUISITI DELLE ACQUE DESTINATE AD USO POTABILE1. Le caratteristiche <strong>di</strong> qualità delle acque destinate al consumo umano sono definite dal D.Lgs. 2 Febbraio 2001 n.31 “Attuazione della <strong>di</strong>rettiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acquedestinate al consumo umano” e s.m.i.2. E’ vietato destinare ad uso potabile e domestico acque non corrispondenti ai requisitiprevisti dal succitato D. Lgs.; gli impianti dovranno essere realizzati in conformità con la D.C.I.4/2/1977 e del D.Lgs n. 152/06.Art. 124 - INQUINAMENTO DELLE ACQUE AD USO POTABILEIn caso <strong>di</strong> accertato e/o sospetto inquinamento delle acque destinate ad uso potabile, ilSindaco, su in<strong>di</strong>cazione del Servizio <strong>di</strong> Igiene e Sanità Pubblica dell’AUSL e/o del gestoredell’impianto d’acquedotto, adotta i provve<strong>di</strong>menti necessari alla tutela della salute <strong>pubblica</strong>.Art. 125 - DOTAZIONE IDRICA DEGLI EDIFICI1. La dotazione idrica per uso potabile ed igienico costituisce requisito fondamentaledell’abitabilità e agibilità degli e<strong>di</strong>fici destinati all’abitazione, al soggiorno ed al lavoro dellepersone.2. Nelle zone servite da pubblico acquedotto va privilegiato l’allaccio.3. Ove non sia possibile l’approvvigionamento idrico da pubblico servizio, può essere utilizzatauna fonte <strong>di</strong> captazione privata (pozzo o sorgente) purché la stessa sia idoneamente realizzatae munita <strong>di</strong> impianto <strong>di</strong> potabilizzazione.4. Nel caso in cui tale fonte sia utilizzata per l’approvvigionamento idro-potabile <strong>di</strong> terzi ilproprietario o il gestore della struttura è da ritenersi a tutti gli effetti “gestore dell’impiantoacquedottistico privato” ed è tenuto al rispetto delle <strong>di</strong>sposizioni <strong>di</strong> cui al D.Lgs. n. 31/01 es.m.i..Art. 126 - CARATTERISTICHE DEGLI IMPIANTl AUTONOMI DIAPPROVVIGIONAMENTO A SCOPO POTABILE1. L’escavazione pozzi ad uso domestico deve essere autorizzata dal Sindaco tramiteacquisizione <strong>di</strong> parere favorevole dell’ARPA.2. I pozzi ad uso potabile dovranno:a. essere del tipo tubolare;b. attingere ad un’unica falda protetta;43


c. le tubazioni dovranno essere <strong>di</strong> materiale idoneo ad evitare corrosioni e conseguenterischio <strong>di</strong> forature dalle quali possano penetrare flui<strong>di</strong> inquinanti;d. la perforazione e le operazioni successive dovranno essere realizzate in modo da evitareil rischio <strong>di</strong> infiltrazioni <strong>di</strong> acqua superficiale tra tubo e terreno e <strong>di</strong> comunicazione trafalde <strong>di</strong>verse, in particolare dalla falda freatica a quelle più profonde. A tale scopo,l’intercape<strong>di</strong>ne rimasta tra la colonna <strong>di</strong> perforazione e la camicia del pozzo dovràessere riempita con ghiaietto fino alla prima falda e da qui alla superficie dovrà esseretamponata e cementata onde evitare infiltrazioni;e. essere provvisti <strong>di</strong> avampozzo tale da non consentire infiltrazioni, protetto da una plateaimpermeabile circostante <strong>di</strong> almeno m. 0,50 <strong>di</strong> larghezza e sigillato da una coperturametallica mobile. La testata dovrà essere adeguatamente sigillata con regolariflangiature onde evitare la penetrazione <strong>di</strong> qualunque materiale inquinante.f. essere muniti <strong>di</strong> sistemi automatici <strong>di</strong> attingimento dell’acqua;g. essere muniti <strong>di</strong> sistemi <strong>di</strong> misurazione dell’acqua prelevata.Art. 127 - UTILIZZO DELLE FONTI AUTONOME DI APPROVVIGIONAMENTO A SCOPOPOTABILE1. L’utilizzo <strong>di</strong> fonti autonome <strong>di</strong> approvvigionamento a scopo potabile è consentito solo previorisultato favorevole delle analisi chimiche e batteriologiche; tale con<strong>di</strong>zione è essenziale per ilrilascio del certificato <strong>di</strong> agibilità.2. Le analisi devono essere effettuate dal laboratorio ARPA, o altro laboratorio accre<strong>di</strong>tato. Ilprelievo può essere effettuato dall’AUSL o da personale del Laboratorio privato che effettua leanalisi.3. Sul certificato analitico devono risultare: l’ attestazione dell’esecuzione del prelievo da parte del personale del laboratorio; il punto preciso oggetto <strong>di</strong> campionamento la specifica <strong>di</strong> prelievo i meto<strong>di</strong> analitici <strong>di</strong> riferimento la temperatura <strong>di</strong> trasporto del campione4. Salvo più approfon<strong>di</strong>ti accertamenti analitici che potrebbero essere richiesti in relazione allecaratteristiche costruttive ed all’ubicazione della fonte <strong>di</strong> captazione privata, ai requisitigeomorfologici ed idrogeologici della falda acquifera <strong>di</strong> attingimento, nonché allo specificoutilizzo civile o produttivo cui l’acqua stessa è destinata, devono essere determinati almeno iseguenti parametri: CHIMICI: pH, conducibilità, nitrati, nitriti, ammoniaca, torbi<strong>di</strong>tà. BATTERIOLOGICI: batteri coliformi a 37°C, Escherichia Coli, Enterococchi.5. In caso siano installati impianti <strong>di</strong> trattamento dell’acqua vanno determinati anche i seguentiparametri: Durezza totale se è presente un sistema <strong>di</strong> addolcimento Cloruri se è presente un impianto <strong>di</strong> denitrificazione con resine a scambio ionico Cloro libero residuo se utilizzato come <strong>di</strong>sinfettante6. Per il rilascio dell’agibilità, il certificato <strong>di</strong> analisi non dovrà essere anteriore a gg. 90.7. La verifica della potabilità va ripetuta annualmente, salvo necessità <strong>di</strong> controlli più frequentiin relazione alle caratteristiche dell’attingimento e in base alla tipologia dell’utilizzo cui l’acquaè destinata.Art. 128 - DEFINIZIONECAPITOLO VIII. AMIANTOAgli effetti del presente capitolo si intende per:Amianto: i seguenti silicati fibrosi: actinolite, amonite, antofillite, crisotilo, crocidolite,tremolite.Copertura: opera <strong>di</strong> protezione, anche non fissata, realizzata con materiale contenenteamianto, <strong>di</strong> seguito in<strong>di</strong>cato con la sigla m.c.a., posta all’esterno <strong>di</strong> una struttura, comunquerealizzata,posizionata sopra o su uno o più lati della stessa.Detentore: il proprietario della struttura su cui è presente una copertura.44


Art. 129 - CAMPO DI APPLICAZIONEGli adempimenti previsti nel presente <strong>regolamento</strong> integrano quelli contenuti della normativanazionale e regionali in materia, secondo le relative specifiche.Art. 130 - COMPETENZEI proprietari <strong>di</strong> qualsiasi struttura sono tenuti a: verificare la presenza <strong>di</strong> coperture in m. c. a.; conoscere lo stato <strong>di</strong> conservazione della copertura; attuare gli interventi necessari alla copertura.Art. 131 - COMUNICAZIONE PRESENZALa comunicazione finalizzata ad in<strong>di</strong>viduare la presenza <strong>di</strong> coperture in m.c.a. interessatutte le strutture in essere e deve essere effettuata dai proprietari o detentori entro 120 giornidall’approvazione del presente <strong>regolamento</strong>.Art. 132 - CONDIZIONE DELLA COPERTURA1. Lo stato <strong>di</strong> conservazione <strong>di</strong> una copertura si effettua tramite una specifica valutazione, lacui esecuzione è perio<strong>di</strong>ca.2. L’onere della valutazione è a carico del detentore e i risultati della stessa sono messi a<strong>di</strong>sposizione degli organi <strong>di</strong> vigilanza.3. Il detentore della copertura deve dotarsi della valutazione sullo stato <strong>di</strong> conservazione dellastessa entro do<strong>di</strong>ci mesi dall’approvazione del presente <strong>regolamento</strong>.4. Il Comune o la ASL possono richiedere al detentore, in<strong>di</strong>candone la motivazione,l’esecuzione della valutazione anticipatamente rispetto al termine previsto dal commaprecedente.Art. 133 – VALUTAZIONE1. La valutazione dello stato <strong>di</strong> conservazione va effettuata nel rispetto <strong>di</strong> specifiche proceduretecniche validate e riconosciute.2. Al fine <strong>di</strong> uniformare le modalità <strong>di</strong> effettuazione della valutazione e <strong>di</strong> interpretare i risultatiottenuti, sono adottate le linee guida contenute nella DGR 1611 del 08 ottobre 2007 così comemo<strong>di</strong>ficate ed integrate dalla DGR n. 129 del 01 febbraio 2010 .3. La relazione che segue la valutazione deve riportare:a. il contesto urbanistico in cui è ubicata la copertura in oggetto dell’indagine;b. lo stato <strong>di</strong> conservazione della copertura;c. gli eventuali interventi da adottare con i tempi entro cui realizzarli;d. la data entro cui ripetere la verifica.4. Deve inoltre essere in<strong>di</strong>cata, a prescindere dalle con<strong>di</strong>zioni accertate, dato atto dellasituazione <strong>di</strong> ognuno <strong>di</strong> questi parametri:a. friabilità del materiale;b. stato <strong>di</strong> superficie;c. integrità della matrice;d. trattamenti protettivi della superficie della copertura;e. sviluppo <strong>di</strong> muffe e/o licheni sulla superficie;f. presenza <strong>di</strong> materiale polverulento in corrispondenza <strong>di</strong> scoli d’acqua e nella gronda;g. presenza <strong>di</strong> materiale polverulento aggregato in stalattiti in corrispondenza dei punti <strong>di</strong>sgocciolamento.5. Il detentore della copertura è tenuto a custo<strong>di</strong>re e a rendere <strong>di</strong>sponibili, agli organi <strong>di</strong>vigilanza, le ultime due valutazioni.6. In assenza <strong>di</strong> valutazione o con valutazione non ripetuta entro i termini previsti, al detentorene viene chiesta l’effettuazione fissandone anche i tempi <strong>di</strong> esecuzione.Art. 134 - CRITERI DI GIUDIZIOSono altresì ripresi dallo stesso atto della Giunta Regionale <strong>di</strong> cui al precedente art. 63 eadottati:45


a. i singoli punteggi da assegnare alle possibili con<strong>di</strong>zioni in essere;b. le tre ipotesi <strong>di</strong> giu<strong>di</strong>zio con i rispettivi ambiti <strong>di</strong> applicazione;c. le azioni da mettere in atto in funzione del giu<strong>di</strong>zio.Art. 135 - COMUNICAZIONE VALUTAZIONE1. La data <strong>di</strong> esecuzione della valutazione è quella in cui viene redatta la relativa relazioneconclusiva.2. La valutazione che rileva uno stato <strong>di</strong> conservazione con giu<strong>di</strong>zio “pessimo” deve esserecomunicato al Comune.3. La comunicazione deve essere effettuata dal detentore entro 60 giorni dall’esecuzione dellavalutazione, in<strong>di</strong>cando gli interventi <strong>di</strong> bonifica che verranno adottati e i relativi tempi <strong>di</strong>adozione.4. La comunicazione <strong>di</strong> cui al comma precedente non sostituisce gli altri adempimenti previstiin caso <strong>di</strong> effettuazione della rimozione e smaltimento della copertura.TITOLO XVIIGIENE DEGLI ALIMENTI E DELLE BEVANDECAPITOLO I. DISPOSIZIONI GENERALIArt. 136 - FINALITÀ E CAMPO DI APPLICAZIONE1. Il presente Titolo III, al fine <strong>di</strong> migliorare lo standard strutturale <strong>di</strong> tutte strutture destinateagli alimenti, si applica a tutte le attività, soggette a notifica <strong>di</strong> inizio attività (N.I.A.) e/o giàprecedentemente subor<strong>di</strong>nate ad autorizzazione sanitaria ai sensi dell’articolo 2 della legge 30aprile 1962, n. 283, nonché gli esercizi <strong>di</strong> ven<strong>di</strong>ta al minuto già muniti <strong>di</strong> nulla osta igienicosanitarioo altra documentazione attestante l’idoneità igienico-sanitaria dei locali e delleattrezzature.2. Sono ammesse deroghe ai requisiti previsti negli artt. 68, 69, nei seguenti casi:a) per tutti gli esercizi esistenti alla data <strong>di</strong> entrata in vigore del presente <strong>regolamento</strong>;b) per le nuove attività situate in locali storici;c) per le attività <strong>di</strong> <strong>di</strong>mensioni limitate (fino 60 mq <strong>di</strong> sup aperta al pubblico) situate:• in tutti i centri storici;• in tutti i comuni montani;• nei comuni, o nelle frazioni <strong>di</strong> questi, per i quali sono previsti programmi <strong>di</strong>rivitalizzazione delle realtà minori.3. Sono da considerarsi esistenti e pertanto sottoposti alle deroghe previste dal comma 2,anche gli esercizi in cui si verifichi un semplice subingresso, con conseguente notifica perregistrazione, sia quelli in cui, in occasione <strong>di</strong> un subingresso, oppure in un qualsiasi altromomento, si intendano apportare mo<strong>di</strong>fiche sostanziali (ad esempio con creazione <strong>di</strong> nuoveopere murarie, mo<strong>di</strong>fiche del ciclo tecnologico o della tipologia <strong>di</strong> produzione) soggetteall’obbligo <strong>di</strong> notifica per mo<strong>di</strong>fica o integrazione significativa, escludendosi però l’aumentodelle superfici <strong>di</strong>sponibili. Non sono considerati esistenti gli esercizi in cui viene richiesto ilpassaggio ad una tipologia superiore, con aumento significativo della tipologia produttiva e/o<strong>di</strong>stributiva.Art. 137 - TITOLI SANITARI: REGISTRAZIONE – RICONOSCIMENTOREGISTRAZIONE1. Tutte le attività <strong>di</strong> produzione primaria, la preparazione, la trasformazione, la fabbricazione,il confezionamento, il deposito, il trasporto, la <strong>di</strong>stribuzione, la manipolazione, la ven<strong>di</strong>ta o lafornitura, compresa la somministrazione, <strong>di</strong> prodotti alimentari (escluse le ipotesi <strong>di</strong>autoconsumo in ambito familiare e le altre attività comunque <strong>di</strong>versamente <strong>di</strong>sciplinate) sonosoggette a procedura <strong>di</strong> Registrazione, giusta quanto stabilito dal Regolamento CE n.852/2004, qualora non ne sia previsto il loro Riconoscimento ai sensi del Regolamento853/2004.2. Ogni Operatore del Settore Alimentare (OSA) deve quin<strong>di</strong> notificare all’Azienda USL, inquanto Autorità competente , al fine della sua registrazione, ogni stabilimento posto sotto ilsuo controllo, laddove per stabilimento si intende ogni unità <strong>di</strong> un’ Impresa Alimentare a sua46


volta definita come “ogni soggetto pubblico o privato, con o senza fini <strong>di</strong> lucro, che svolge unaqualsiasi delle attività connesse ad una delle fasi <strong>di</strong> produzione, trasformazione e <strong>di</strong>stribuzionedegli alimenti” (art. 3 del Reg. 178/2002). Sono registrati e quin<strong>di</strong> sottoposti a controlloufficiale ai sensi del Regolamento 882/2004 anche, tutti gli stabilimenti <strong>di</strong> produzione primariache non sono soggetti a riconoscimento ai sensi del Regolamento 853/2002, con l’esclusione <strong>di</strong>quelli finalizzati alla produzione <strong>di</strong> alimenti per il solo consumo domestico privato.3. In considerazione delle procedure attualmente vigenti in materia <strong>di</strong> proce<strong>di</strong>mentiamministrativi stabiliti dalla legge 241/90 e seguenti, si in<strong>di</strong>vidua la procedura <strong>di</strong> Notifica <strong>di</strong>Inizio Attività (<strong>di</strong> seguito denominata N.I.A.) come quella da applicarsi ai fini dellaregistrazione delle attività alimentari.2. Salvo <strong>di</strong>versa specifica determinazione della Regione l’anagrafe delle registrazioni è <strong>di</strong>competenza delle Aziende USL, e le procedure <strong>di</strong> Registrazione sono quelle stabilite dalla DGRn. 295 del 22.02.2006 e dalla DGR n. 791 del 31.05.2010 e successive mo<strong>di</strong>ficazioni e<strong>di</strong>ntegrazioni; che prevedono la presentazione della Notifica <strong>di</strong> Inizio Attività NIA alla USL el’invio <strong>di</strong> una copia completa, per conoscenza, al Comune del luogo dove ha sede l’attività.MODIFICHE E VARIAZIONI ALLE ATTIVITÀ GIA ESISTENTI1. Il titolare dell’Industria Alimentare e del mezzo <strong>di</strong> trasporto invia alla USL competente perterritorio la notifica dell’esistenza e dell’apertura <strong>di</strong> ogni attività soggetta a registrazione;nonché effettua la comunicazione <strong>di</strong> ogni variazione significativa, compresa la cessazione o lavariazione <strong>di</strong> titolarità (subingressi, volturazioni, cambio <strong>di</strong> ragione sociale etc.), ed ogni altramo<strong>di</strong>fica significativa della struttura o delle attività svolte.RICONOSCIMENTO STABILIMENTI1. Tutti gli operatori del settore alimentare che producono, trasformano e commercializzanoprodotti <strong>di</strong> origine animale per i quali sono previsti requisiti specifici ai sensi dell’allegato III delRegolamento 853/2004 devono essere riconosciuti dall’Autorità sanitaria competente ai sensidell’art. 4 dello stesso Regolamento; secondo le procedure <strong>di</strong> Riconoscimento stabilite dallaDGR 295 del 22.02.2006 e dalla DGR 510 del 2.04.2007 e successive mo<strong>di</strong>ficazioni e<strong>di</strong>ntegrazioni.PRODUZIONE PRIMARIA1. Per produzione primaria si intende, ai sensi del Reg. 178/02, tutte le fasi della produzionedell’allevamento o della coltivazione dei prodotti primari, compresi il raccolto, la mungitura e laproduzione zootecnica precedente la macellazione e comprese la caccia e la pesca e la raccolta<strong>di</strong> prodotti selvatici.2. La produzione primaria dovrà rispettare quanto per essa previsto dai Reg.852/2004 e Reg853/2004.Art. 138 - REQUISITI GENERALI APPLICABILI ALLE STRUTTURE DESTINATE AGLIALIMENTI1. Le attività e gli esercizi <strong>di</strong> cui al presente articolo debbono possedere i seguenti requisiti,fatte salve <strong>di</strong>verse o specifiche <strong>di</strong>sposizioni normative e/o regolamentari:a. Le strutture destinate agli alimenti devono essere tenute pulite, sottoposte amanutenzione e tenute in buone con<strong>di</strong>zioni. Il responsabile dell’industria alimentaredeve avere pre<strong>di</strong>sposto e attuato una procedura <strong>di</strong> manutenzione e <strong>di</strong> pulizia dei locali edegli impianti e gli stessi devono presentarsi in con<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong> manutenzione e pulizia talida non potere costituire una fonte <strong>di</strong> contaminazione degli alimenti.b. Lo schema, la progettazione, la costruzione, l'ubicazione e le <strong>di</strong>mensioni delle strutturedestinate agli alimenti devono:A) Consentire un'adeguata manutenzione, pulizia e/o <strong>di</strong>sinfezione, evitare o ridurre alminimo la contaminazione trasmessa per via aerea e assicurare uno spazio <strong>di</strong> lavoro tale daconsentire lo svolgimento <strong>di</strong> tutte le operazioni in con<strong>di</strong>zioni d'<strong>igiene</strong>. Le porte <strong>di</strong> accessodall’esterno e le finestre dei locali nei quali gli alimenti vengono preparati, lavorati, trasformatio depositati devono essere dotate <strong>di</strong> idonei <strong>di</strong>spositivi atti a prevenire l’introduzione <strong>di</strong> insetti econtaminanti ed eventualmente essere mantenute chiuse durante le lavorazioni per evitareflussi meccanici <strong>di</strong> aria provenienti da zone contaminate. Tutti i locali destinati ad attivitàlavorativa devono rispettare i requisiti previsti dalle normative <strong>di</strong> settore. Gli spazi per lelavorazioni devono essere sufficienti a garantire che le <strong>di</strong>verse fasi del processo non sianooggetto <strong>di</strong> contaminazioni crociate. I locali in cui gli alimenti vengono preparati, lavorati,trasformati o confezionati devono prevedere minimo mq 2 <strong>di</strong> spazio utile per ogni operatore alnetto delle attrezzature e piani <strong>di</strong> lavoro, fermo restando quanto stabilito dal capitolosull’<strong>igiene</strong> degli ambienti <strong>di</strong> lavoro. In ogni caso la superficie va valutata in funzione del47


numero degli addetti, dell’ingombro delle attrezzature utilizzate, della qualità e della quantitàdelle lavorazioni e delle caratteristiche del processo produttivo, nel rispetto del principio della“marcia in avanti”, in particolare:I) Nel settore della <strong>di</strong>stribuzione al dettaglio è richiesto un locale per la ven<strong>di</strong>ta conaccesso <strong>di</strong>retto dalla via <strong>pubblica</strong> o <strong>di</strong> uso pubblico con spazi liberi per la circolazione dellaclientela <strong>di</strong> larghezza utile e nel rispetto dei requisiti previsti dalle vigenti <strong>di</strong>sposizioni inmateria <strong>di</strong> accessibilità e visitabilità per persone con ridotta o impe<strong>di</strong>ta capacità motoria;II) Negli esercizi <strong>di</strong> somministrazione <strong>di</strong> alimenti e bevande è richiesto uno o più locali, perla sola somministrazione, con le caratteristiche <strong>di</strong> cui al precedente punto I), ma consuperficie complessiva non inferiore a mq. 1,00 per ciascun posto tavola.Nei terminali <strong>di</strong> <strong>di</strong>stribuzione della somministrazione a <strong>di</strong>stanza in collettività <strong>di</strong> alimentipreparati altrove, e' necessario, inoltre, che il/i locale/i <strong>di</strong> somministrazione comprendanoalmeno una zona sporzionamento con lavamani, una zona per il deposito del materiale d’usoe, qualora necessario, per la conservazione degli alimenti ed infine una zona lavaggio, nelcaso <strong>di</strong> utilizzo <strong>di</strong> stoviglie e posateria non a perdere;III) Nel settore della produzione e confezionamento è richiesto almeno un locale <strong>di</strong>preparazione, <strong>di</strong> forma possibilmente quadrata e comunque regolare per evitare zone strettee anfrattuose <strong>di</strong>fficilmente sanificabili, destinato a contenere tutte le attrezzature necessariee organizzato in modo da evitare sia percorsi <strong>di</strong> ritorno rispetto al ciclo <strong>di</strong> lavorazione deglialimenti sia l’ incrocio con percorsi sporchi come l'entrata delle materie prime;IV) Nel settore della ristorazione <strong>pubblica</strong> e ristorazione collettivo-assistenziale, nel repartodella struttura produttiva de<strong>di</strong>cata alla produzione ed al confezionamento <strong>di</strong> cui al punto III)sono compresi il / la:cucina anch'essa ubicata in modo da non essere attraversata da percorsi sporchi(ingresso merci e rientro stoviglie sporche per il lavaggio) e sud<strong>di</strong>visa in una o più delleseguenti zone o aree <strong>di</strong> lavorazione: a) zona preparazione carne, pollame e pesce; b)zona preparazione verdure; c) zona allestimento piatti pronti e preparazione piattifred<strong>di</strong>; d) zona cottura;Locale o zona per il confezionamento dei pasti e l'allestimento dei contenitori e/oimballi, in caso <strong>di</strong> produzione <strong>di</strong> pasti da somministrare a <strong>di</strong>stanza;V) Per tutte le attività <strong>di</strong> cui ai precedenti punti, agli spazi <strong>di</strong> lavoro considerati, vannoaggiunti:Almeno un vano o zona <strong>di</strong>spensa-magazzino, con caratteristiche e <strong>di</strong>mensioni adeguatealle quantità ed alle tipologia <strong>di</strong> alimenti e bevande da conservare. Tale vano dovràavere accesso <strong>di</strong>retto per il carico preferibilmente dall’esterno o comunque saràposizionato in modo tale che le merci in fase <strong>di</strong> carico-scarico non attraversino la zona<strong>di</strong> lavorazione durante l’attività.Le scaffalature o altri arre<strong>di</strong>, con ripiani in materiale facilmente pulibile e, se del caso,lavabile e <strong>di</strong>sinfettabile, dovranno essere sufficienti ed idonei per conservare sollevatida terra , e se necessario protetti, i prodotti alimentari.Le celle, gli arma<strong>di</strong> e i banchi frigoriferi per il magazzinaggio devono essere in numero e<strong>di</strong>mensioni tali da garantire che i vari generi <strong>di</strong> prodotti alimentari siano tenuti fra loroseparati, secondo le norme e la metodologia della H.A.C.C.P., anche me<strong>di</strong>ante appositiripiani, scomparti o contenitori chiusi, in modo da evitare contaminazione crociata, edevono essere dotati <strong>di</strong> termometri a lettura preferibilmente esterna.I valori microclimatici dei locali non refrigerati dovranno essere tali da garantirecomunque una buona conservazione delle <strong>di</strong>verse tipologie <strong>di</strong> alimenti non deteriorabiliivi stoccati.Un locale o zona lavaggio attrezzature-utensileria, attrezzato con lavelli, epossibilmente anche <strong>di</strong> lavastoviglie, <strong>di</strong> <strong>di</strong>mensioni adeguate all’attività e ben separatodagli altri, a<strong>di</strong>bito esclusivamente a tale uso; non è necessario nel settore della<strong>di</strong>stribuzione al dettaglio ove la ven<strong>di</strong>ta interessa esclusivamente i prodotti confezionati;VI) Nel settore della <strong>di</strong>stribuzione all’ingrosso i locali destinati a deposito devono averecaratteristiche <strong>di</strong> costruzione nonché impianti ed attrezzature tali da sod<strong>di</strong>sfare le esigenze<strong>di</strong> una buona conservazione delle sostanze alimentari e aprirsi su un adeguato spazio liberoche consenta un agevole scarico delle derrate, anche attraverso la pre<strong>di</strong>sposizione <strong>di</strong>piattaforme sollevabili da terra;B) Essere tali da impe<strong>di</strong>re l'accumulo <strong>di</strong> sporcizia, il contatto con materiali tossici, lapenetrazione <strong>di</strong> particelle negli alimenti e la formazione <strong>di</strong> condensa o muffa indesiderabilesulle superfici. Deve essere garantita una adeguata ventilazione. la presenza <strong>di</strong> muffa sulle48


pareti e sul soffitto, <strong>di</strong> esfoliazioni e <strong>di</strong>stacchi degli intonaci e <strong>di</strong> ruggine sulle strutture, sugliimpianti e sulle attrezzature è in<strong>di</strong>ce <strong>di</strong> inadeguata manutenzione e/o ventilazione.C) Consentire una corretta prassi <strong>di</strong> <strong>igiene</strong> alimentare, compresa la protezione contro lacontaminazione e, in particolare, la lotta contro gli animali infestanti. Deve essere assicurata lacompleta chiusura o protezione delle aperture, la sigillatura delle fessure, la pre<strong>di</strong>sposizione <strong>di</strong>idonei <strong>di</strong>spositivi (rete a maglie fitte e/o altri <strong>di</strong>spositivi) che prevengano l’ingresso el’annidamento <strong>di</strong> ro<strong>di</strong>tori, insetti ed infestanti in genere; in particolare in corrispondenza dellecanaline, delle pilette per la raccolta e l’allontanamento dei reflui, delle finestre e lucernai edei sovrapporta, <strong>di</strong> tutti i locali <strong>di</strong> lavorazione e magazzini degli alimenti e dei sottoprodotti,nonché dei servizi igienici.D) Disporre, ove necessario, <strong>di</strong> adeguate strutture per la manipolazione e il magazzinaggioa temperatura controllata, con sufficiente capacità per mantenere i prodotti alimentari incon<strong>di</strong>zioni adeguate <strong>di</strong> temperatura e progettate in modo che la temperatura possa esserecontrollata e, ove opportuno, registrata. Gli alimenti deperibili devono essere mantenuti atemperatura controllata e deve essere assicurato il controllo delle temperature. Inoltre latemperatura va registrata in continuo in caso <strong>di</strong> prodotti surgelati e congelati e altri alimentideperibili detenuti nelle industrie alimentari che vendono anche ad altre <strong>di</strong>tte. Anche nella<strong>di</strong>stribuzione al dettaglio, in fase <strong>di</strong> stoccaggio in magazzino dei prodotti surgelati, congelati egelati, va previsto un valido sistema <strong>di</strong> controllo del costante mantenimento del previstoregime <strong>di</strong> temperature. Nelle vetrine e nei banchi per l’esposizione e ven<strong>di</strong>ta a temperaturacontrollata, deve essere presente, in modo visibile al cliente, un termometro per l’evidenziazione della temperatura <strong>di</strong> conservazione.2. Deve essere <strong>di</strong>sponibile un sufficiente numero <strong>di</strong> servizi igienici, collegati ad un buonsistema <strong>di</strong> scarico; i gabinetti non devono aprire <strong>di</strong>rettamente sui locali <strong>di</strong> manipolazione deglialimenti.3. I servizi igienici e le docce debbono <strong>di</strong>sporre <strong>di</strong> una aerazione naturale realizzata attraversouna superficie finestrata ovvero, in alternativa, <strong>di</strong> un idoneo sistema <strong>di</strong> aspirazione forzata .4. Per il numero dei gabinetti si deve tener conto della normativa sulla tutela del lavoro<strong>di</strong>pendente ed in particolare almeno un servizio igienico ad uso degli addetti qualora siano innumero inferiore a 10; almeno due servizi igienici, separati per sesso, nel caso che il numerodegli addetti sia superiore a 10.5. Le pareti dei servizi igienici devono essere realizzate in materiale lavabile e <strong>di</strong>sinfettabilefino ad un’altezza adeguata; i pavimenti devono avere caratteristiche <strong>di</strong> sicurezza ed esserefacilmente lavabili e <strong>di</strong>sinfettabili.6. In particolare ogni servizio igienico dovrà:a) avere una superficie minima <strong>di</strong> mq. 1,20, con il lato minore non inferiore a m. 0,90;l’antibagno non potrà avere una superficie inferiore a mq 1 con il lato minore noninferiore a m. 0,90.b) essere dotato <strong>di</strong> lavabo, collocato preferibilmente nell'antibagno, con erogazione <strong>di</strong>acqua corrente fredda e calda e comando non utilizzabile manualmente (a pedale, aginocchio o a cellula fotoelettrica), quest’ultimo obbligatoriamente nei servizi igienicidestinati agli addetti e preferibilmente in quelli destinati al pubblico.c) <strong>di</strong>stributore <strong>di</strong> sapone liquido o in polvere;d) asciugamani elettrici (a comando manuale o a cellula fotoelettrica) o asciugamani nonriutilizzabili (carta o asciugamani <strong>di</strong> stoffa in rotolo, con relativo raccoglitore);e) chiusura automatica della porta dell’antibagno (molla chiu<strong>di</strong>porta).f) essere dotati <strong>di</strong> eventuali altri accorgimenti costruttivi e dotazioni tecniche necessariealla riduzione del rischio <strong>di</strong> contaminazioni crociate (porte basculanti, luci a comandoautomatico etc).7. Diventa obbligatorio <strong>di</strong>sporre <strong>di</strong> servizi igienici anche per il pubblico, quando il negozio <strong>di</strong>ven<strong>di</strong>ta supera i 250 mq. e quando si tratti <strong>di</strong> un’attività <strong>di</strong> somministrazione <strong>di</strong> alimenti ebevande come i bar, i ristoranti, le pizzerie, e tutte quelle attività ove e’ prevista la sosta(tavoli, se<strong>di</strong>e e servizio ai tavoli e menù). Viceversa per i bar, pizzerie da asporto, ecc. ove nonè prevista alcuna sosta, ma solo il consumo imme<strong>di</strong>ato o l’asporto, il bagno per il pubblico (purauspicabile) non è obbligatorio.8. Il numero <strong>di</strong> servizi igienici riservati al pubblico deve essere rapportato al numero <strong>di</strong> coperti(posti a sedere) secondo il seguente standard:a. fino a 60 posti a sedere: almeno un servizio igienico;b. da 61 a 150 posti a sedere: almeno 2 servizi igienici <strong>di</strong>visi per sesso;c. oltre 150 posti a sedere: almeno 4 servizi igienici <strong>di</strong>visi per sesso.49


9. È ammesso un solo servizio igienico, in comune tra personale e pubblico solo negli esercizi<strong>di</strong> bar-caffetteria ed assimilabili destinati alla somministrazione <strong>di</strong> bibite, alimenti cherichiedono una minima attività <strong>di</strong> manipolazione ed un eventuale riscaldamento, fino a 60posti a sedere ed in quelli in cui sono consentite deroghe ai sensi dell’art. 150. In tal caso, larubinetteria dovrà essere obbligatoriamente non azionabile manualmente e possedere ledotazioni <strong>di</strong> cui al precedente punto f).Devono essere rispettate le normative relative alsuperamento delle barriere architettoniche (L. 13/89, D.M. 236/89, L. 104/92) consentendo lavisitabilità degli esercizi <strong>di</strong> ristorazione così come definite all’articolo 3, punto 4, lettera b) delD.M. 236/89, in tutti gli esercizi <strong>di</strong> nuova apertura.10. La verifica del rispetto della normativa relativa alle barriere architettoniche è <strong>di</strong>competenza dei Comuni”.11. Si deve assicurare una corretta aerazione meccanica o naturale, evitando il flussomeccanico <strong>di</strong> aria da una zona contaminata verso una zona pulita. I sistemi <strong>di</strong> aerazionedevono essere tali da consentire un accesso agevole ai filtri e alle altre parti che devono esserepulite o sostituite. Nei locali a<strong>di</strong>biti ad attività lavorativa, debbono essere garantite con<strong>di</strong>zioni<strong>di</strong> benessere ambientale, attraverso la ventilazione naturale degli ambienti me<strong>di</strong>ante ariaesterna; la superficie totale degli infissi apribili e comunicanti con spazi esterni, idonea agarantire il ricambio d'aria necessario, deve corrispondere ad almeno:• 1/16 della superficie utile del locale, se quest'ultima è inferiore a 1000 mq;• 1/20 della superficie utile del locale, per la parte eccedente i 1000 mq, per locali consuperficie utile compresa tra mq. 1000 e mq. 3000;12. L’aerazione artificiale può essere integrativa o sostitutiva <strong>di</strong> quella naturale e nei casi in cuiè previsto il ricorso ad un tale sistema si dovrà tener conto che non può essere sostitutivoanche dei sistemi <strong>di</strong> allontanamento degli inquinanti che si producono nelle lavorazioni(prodotti della combustione).Nel valutare l’adeguatezza del sistema <strong>di</strong> ventilazione e <strong>di</strong>estrazione dei vapori ed aerosol, va comunque considerata l’assenza <strong>di</strong> muffe, condensa,<strong>di</strong>stacchi degli intonaci, ruggine e assenza <strong>di</strong> odori.a. Tutti i punti che determinano emissione <strong>di</strong> vapori, fumi, odori e/o prodotti dellacombustione derivanti o meno da operazioni <strong>di</strong> cottura, devono essere dotati <strong>di</strong> idoneisistemi <strong>di</strong> aspirazione-espulsione delle esalazioni <strong>di</strong> fumi e vapori costituito da cappadebordante il piano <strong>di</strong> cottura-emissione, da canna fumaria o <strong>di</strong> esalazione con sbocco atetto, costruita conformemente alle regole <strong>di</strong> buona tecnica e alla normativa vigente.b. Lo scarico <strong>di</strong> fumi e vapori derivanti da impianti <strong>di</strong> cottura quali quelli <strong>di</strong> rosticcerie,friggitorie, kebab e <strong>di</strong> attività <strong>di</strong> ristorazione in generale, in<strong>di</strong>pendentementedall’ubicazione del punto <strong>di</strong> emissione, potrà essere subor<strong>di</strong>nato anche ad idoneo pretrattamento,prima della canalizzazione, e comunque prima dell’emissione in atmosferaove le esalazioni possano determinare inconvenienti verso e<strong>di</strong>fici residenziali: i suddettipunti <strong>di</strong> emissione, classificati come poco significativi ai sensi del D.P.R. 25/07/1991,dovranno essere comunicati alla Regione ai sensi della D.G.R. 29/04/1992 n. 2965.c. Nel caso <strong>di</strong> nuove autorizzazioni dovrà essere valutata la sistemazione o l’adeguamento<strong>di</strong> camini preesistenti situati a quote <strong>di</strong>verse e che possono costituire fonte <strong>di</strong>insalubrità o molestia.13. Deve essere sempre richiesta la certificazione <strong>di</strong> conformità dell’impianto <strong>di</strong> evacuazionefumi e vapori, rilasciata da un tecnico abilitato.14. La valutazione degli aspetti <strong>di</strong> natura e<strong>di</strong>lizia è <strong>di</strong> competenza comunale.15. Nei locali destinati agli alimenti deve esserci un'adeguata illuminazione, naturale e/oartificiale.16. Un'adeguata illuminazione naturale dei locali viene garantita dai sottoelencati rapportiilluminanti (r.i.):• 1/10 della superficie utile del locale per locali con superficie utile fino a mq. 1000;• 1/12 della superficie utile del locale, per la parte eccedente i 1000 mq, per locali consuperficie utile compresa tra mq. 1000 e mq. 3000;17. L’illuminazione deve essere valutata in tutte le con<strong>di</strong>zioni possibili <strong>di</strong> lavorazione e deveessere tale da garantire che tutte la operazioni condotte nell’industria alimentare avvengano incon<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong> adeguata visibilità.18. Gli impianti <strong>di</strong> scarico devono essere adatti allo scopo, nonché progettati e costruiti inmodo da evitare il rischio <strong>di</strong> contaminazione. Qualora i canali <strong>di</strong> scarico siano totalmente oparzialmente scoperti, essi devono essere progettati in modo da evitare che il flusso procedada una zona contaminata verso o in un'area pulita, in particolare un'area dove venganomanipolati alimenti che possono presentare un alto rischio per i consumatori finali.50


19. Il sistema <strong>di</strong> allontanamento e smaltimento dei reflui dell’inse<strong>di</strong>amento dovrà avere idoneipozzetti degrassatori sulla linea delle acque derivanti da lavelli, lavastoviglie, ecc; i pozzetti <strong>di</strong>raccolta delle acque, eventualmente presenti all'interno dei locali, devono essere sifonati ocomunque devono garantire l'isolamento dall'impianto fognario.20. Ove necessario, devono essere previste installazioni adeguate a<strong>di</strong>bite a spogliatoio per ilpersonale addetto (<strong>di</strong>pendente e non).21. Lo spogliatoio per il personale addetto deve essere fornito <strong>di</strong> arma<strong>di</strong>etti in<strong>di</strong>viduali, adoppio scomparto, in materiale lavabile, <strong>di</strong>sinfettabile, per la custo<strong>di</strong>a separata degli indumentipersonali e <strong>di</strong> quelli da lavoro.22. Come spogliatoio occorre, <strong>di</strong> regola, pre<strong>di</strong>sporre un locale de<strong>di</strong>cato a tale uso; in aziendecon limitato numero <strong>di</strong> addetti può essere utilizzato l’antibagno, purché <strong>di</strong> <strong>di</strong>mensioniadeguate e atto a contenere un numero adeguato <strong>di</strong> arma<strong>di</strong>etti.23. I prodotti e le attrezzature per la pulizia e la <strong>di</strong>sinfezione non devono essere, <strong>di</strong> norma,conservati nelle aree dove vengono manipolati alimenti.24. I prodotti ed attrezzature per la pulizia e la <strong>di</strong>sinfezione devono essere conservati in localeappositamente pre<strong>di</strong>sposto chiu<strong>di</strong>bile, oppure in una zona separata ed appositamenteattrezzata con arma<strong>di</strong> chiu<strong>di</strong>bili, tali da prevenire ogni possibile contaminazione degli alimenti;si dovrà altresì <strong>di</strong>sporre dell’uso <strong>di</strong> un lavabo, specificamente de<strong>di</strong>cato alle operazioni <strong>di</strong> puliziadei locali (lavaggio stracci per pareti, pavimenti e scarico acque <strong>di</strong> lavaggio), collocatopreferibilmente in tale locale o zona. Nelle piccole attività potrà essere utilizzato a tale scopo illocale antibagno, purché <strong>di</strong> <strong>di</strong>mensioni adeguate ed opportunamente attrezzato (es. lavello avasca profonda).Art. 139 - REQUISITI SPECIFICI APPLICABILI AI LOCALI ALL'INTERNO DEI QUALI IPRODOTTI ALIMENTARI VENGONO PREPARATI, LAVORATI OTRASFORMATI (ESCLUSI LE STRUTTURE MOBILI E/O TEMPORANEE)1. Fatta esclusione per i locali a<strong>di</strong>biti a mensa, e per le strutture mobili e/o temporanee, i localidove gli alimenti sono preparati, lavorati o trasformati, compresi i locali a bordo dei mezzi <strong>di</strong>trasporto-autobanchi (per quanto per loro applicabile), devono essere progettati e <strong>di</strong>sposti inmodo da consentire una corretta prassi igienica impedendo anche la contaminazione tra edurante le operazioni. In particolare:a) i pavimenti <strong>di</strong> tutti i locali <strong>di</strong> lavorazione devono avere caratteristiche <strong>di</strong> sicurezza,essere mantenuti in buone con<strong>di</strong>zioni, essere facili da pulire e, se necessario, da<strong>di</strong>sinfettare; ciò richiede l'impiego <strong>di</strong> materiali resistenti ad urti e corrosioni, nonassorbenti, lavabili e non tossici; a meno che gli operatori alimentari non <strong>di</strong>mostrinoall'Autorità Competente che altri tipi <strong>di</strong> materiali possono essere impiegatiappropriatamente. Ove opportuno, qualora sia richiesto dalla specifica attività, ipavimenti devono assicurare un sufficiente drenaggio ed essere dotati <strong>di</strong> pozzettisifonati <strong>di</strong> scarico delle acque <strong>di</strong> lavaggio.b) le pareti <strong>di</strong> tutti i locali <strong>di</strong> lavorazione devono essere mantenute in buone con<strong>di</strong>zioni edessere facili da pulire e, se necessario, da <strong>di</strong>sinfettare; ciò richiede l'impiego <strong>di</strong>materiali resistenti ad urti e corrosioni, non assorbenti, lavabili e non tossici; e unasuperficie liscia fino ad un'altezza adeguata per le operazioni, a meno che gli operatorialimentari non <strong>di</strong>mostrino all'Autorità Competente che altri tipi <strong>di</strong> materiali ed altresoluzioni tecniche possono essere impiegati appropriatamente. Nei locali in cui glialimenti sono preparati, lavorati o trasformati, gli angoli e gli spigoli <strong>di</strong> pavimenti epareti devono avere arrotondati.c) i soffitti (o, quando non ci sono soffitti, la superficie interna del tetto) e le attrezzaturesopraelevate devono essere costruiti e pre<strong>di</strong>sposti in modo da evitare l'accumulo <strong>di</strong>sporcizia e ridurre la condensa, la formazione <strong>di</strong> muffa indesiderabile e la caduta <strong>di</strong>particelle;d) le finestre e le altre aperture devono essere costruite in modo da impe<strong>di</strong>re l'accumulo<strong>di</strong> sporcizia e quelle che possono essere aperte devono essere, se necessario, munite<strong>di</strong> barriere anti-insetti facilmente amovibili per la pulizia; qualora l'apertura <strong>di</strong> finestreprovochi contaminazioni, queste devono restare chiuse e bloccate durante laproduzione;e) le porte devono avere superfici facili da pulire e, se necessario, da <strong>di</strong>sinfettare; a talfine si richiedono superfici lisce e non assorbenti, a meno che gli operatori alimentarinon <strong>di</strong>mostrino all'Autorità Competente che altri tipi <strong>di</strong> materiali utilizzati sono adattiallo scopo. Tutte le porte devono garantire la completa chiusura dei vani <strong>di</strong> accesso.51


Le eventuali porte in legno devono essere trattate alla superficie in modo dapresentare caratteristiche in linea con quanto prescritto dal <strong>regolamento</strong>; le porte inferro non devono presentare segni <strong>di</strong> ruggine.f) le superfici (comprese quelle degli arre<strong>di</strong> e delle attrezzature) nelle zone <strong>di</strong>manipolazione degli alimenti e, in particolare, quelli a contatto con questi ultimidevono essere mantenute in buone con<strong>di</strong>zioni ed essere facili da pulire e, senecessario, da <strong>di</strong>sinfettare; a tal fine si richiedono materiali lisci, lavabili, resistentialla corrosione e non tossici, a meno che gli operatori alimentari non <strong>di</strong>mostrinoall'autorità competente che altri tipi <strong>di</strong> materiali utilizzati sono adatti allo scopo.L’utilizzo del legno per le superfici <strong>di</strong> taglio è limitato ai ceppi la cui superficie devepresentarsi compatta e levigata; per essi deve essere previsto specifico protocollo <strong>di</strong>manutenzione e sanificazione.2. Ove necessario, si devono prevedere opportune attrezzature per la pulizia, la <strong>di</strong>sinfezione eil deposito degli strumenti <strong>di</strong> lavoro e degli impianti. Tali attrezzature devono essere inmateriale resistente alla corrosione e facili da pulire e <strong>di</strong>sporre <strong>di</strong> un'adeguata erogazione <strong>di</strong>acqua calda (min 82°C) e fredda.3. Devono essere presenti idonee attrezzature, in adeguato stato <strong>di</strong> manutenzione, per lapulizia e il lavaggio degli impianti e delle attrezzature. Il tipo e il <strong>di</strong>mensionamento dei<strong>di</strong>spositivi per la pulizia e la <strong>di</strong>sinfezione verranno valutati caso per caso.4. Ad esempio: a)Prese <strong>di</strong> acqua per attacco lance <strong>di</strong> lavaggio per arre<strong>di</strong> ed attrezzature fissee/o non smontabili;b) Zona-locale lavaggio pentolame- vassoi- stoviglie etc. con relativi arre<strong>di</strong>ed attrezzature.5. Si devono prevedere adeguate attrezzature, ove necessario, per le operazioni <strong>di</strong> lavaggiodegli alimenti. Ogni acquaio o impianto analogo previsto per il lavaggio degli alimenti deve<strong>di</strong>sporre <strong>di</strong> un'adeguata erogazione <strong>di</strong> acqua potabile calda e/o fredda.6. Nelle piccole realtà è possibile che gli acquai del punto 2 e 3 coincidano purché in numeroe <strong>di</strong>mensioni adeguate alla realtà produttiva.7. Nei locali destinati ad attività <strong>di</strong> preparazione-manipolazione <strong>di</strong> alimenti devono essere<strong>di</strong>sponibili, per gli addetti, lavamani in numero sufficiente ed adeguatamente collocati esegnalati. Ove necessario, gli impianti per il lavaggio degli alimenti e/o degli utensili devonoessere separati da quelli per il lavaggio delle mani.8. I lavabi, se esclusivamente de<strong>di</strong>cati a lavamani, devono <strong>di</strong>sporre <strong>di</strong> comando non utilizzabilemanualmente (a pedale, a cellula fotoelettrica elettrico etc), acqua corrente fredda e calda,<strong>di</strong>stributore automatico <strong>di</strong> sapone e asciugamani monouso od altro sistema igienico <strong>di</strong>asciugatura.9. Gli esercizi che prevedono somministrazione e consumo ai tavoli e quelli destinati allaven<strong>di</strong>ta al dettaglio devono rispettare quanto previsto dalle norme sull’abbattimento dellebarriere architettoniche, il cui rispetto è <strong>di</strong> competenza comunaleArt. 140 - MODALITÀ DI MANUTENZIONE E CONDUZIONE DEGLI ESERCIZI E DELLEATTIVITÀ1. Il responsabile dell’industria alimentare deve curare la dotazione <strong>di</strong> impianti, attrezzature edutensili, e il loro posizionamento, nonché fissare procedure e modalità d’uso dei locali, impiantied attrezzature in modo tale che sia assicurata la sicurezza igienica dei prodotti alimentarisecondo i principi della metodologia HACCP (HAZARD ANALIYSIS and CRITICAL CONTROLPOINT), in relazione all’entità e tipologia della propria attività ed al processo produttivo, nelrispetto <strong>di</strong> quanto dettato dal Reg. CE 852/2004. Gli esercizi e tutte le attività ove si tengonoin deposito, si lavorano, si trasformano, si producono o comunque si manipolano, si vendono osi somministrano prodotti alimentari debbono, salvo <strong>di</strong>versa successiva specificazione:a) essere sottoposti a trattamenti <strong>di</strong> <strong>di</strong>sinfezione e <strong>di</strong> <strong>di</strong>sinfestazione in relazione alleesigenze ed alla conduzione dell’esercizio,b) durante le fasi della lavorazione, in particolare i laboratori <strong>di</strong> preparazione e le cucine,essere tenuti sgombri da segatura o altro materiale simile;c) essere tenuti <strong>di</strong>stinti e separati dai reparti o settori destinati a prodotti non alimentariInoltre è vietato:d) a<strong>di</strong>bire locali ed impianti ad usi <strong>di</strong>versi da quelli per i quali sono stati destinati all’attodella Registrazione;e) tenervi macchinari, arre<strong>di</strong>, utensili, oggetti, o altro materiale in <strong>di</strong>suso ovvero nonstrettamente attinente all’attività che vi si svolge;52


f) tenere al <strong>di</strong> fuori dei banchi-vetrine frigoriferi o dei banchi-vetrine a caldo (60-65°C)gli alimenti che debbono essere conservati e venduti a temperatura controllata;g) esporre all’interno dei locali alimenti non confezionati o protetti che possono esseresoggetti ad inquinamento non eliminabile me<strong>di</strong>ante le normali operazioni <strong>di</strong> lavaggio,sbucciatura e similari; la merce che può essere esposta deve comunque esserecollocata ad almeno cm. 50 dal suolo. I prodotti alimentari che si consumano senzacottura o sbucciatura né, <strong>di</strong> norma, senza preventivo lavaggio, debbono essere tenutiin apposite vetrine o vassoi con coperchio o altro idoneo mezzo <strong>di</strong> protezione(pellicola, alluminio, ecc.) che ne garantiscano la protezione dalla polvere o dagliinsetti e <strong>di</strong>stribuiti dal personale addetto con pinze, palette, forchette e simili;h) consentire al pubblico <strong>di</strong> autoservirsi o comunque <strong>di</strong> toccare <strong>di</strong>rettamente con le manile merci esposte non confezionate, a meno che non sia pre<strong>di</strong>sposto un appositosistema <strong>di</strong> autoservizio che metta a <strong>di</strong>sposizione dei clienti idonei strumenti (guanti aperdere, sacchetti, pinze ecc.) per il prelievo della merce. All’interno del locale, iltitolare dovrà apporre almeno un cartello, ben visibile e facilmente leggibile, con le<strong>di</strong>sposizioni relative. Sarà cura del titolare fare rispettare le norme. Da questo obbligoè esentata la ven<strong>di</strong>ta <strong>di</strong> frutta secca con guscio, angurie, meloni e simili.i) esporre e vendere prodotti alimentari <strong>di</strong> qualsiasi genere all’esterno dei locali <strong>di</strong>esercizio commerciale. L’esposizione all’esterno può essere consentita unicamente perprodotti ortofrutticoli qualora gli stessi siano contenuti in idonee attrezzature chiuseche li proteggano da agenti inquinanti. L’attrezzatura <strong>di</strong> protezione deve consentire <strong>di</strong>mantenere la merce sollevata ad un’altezza <strong>di</strong> almeno cm. 50 dal piano <strong>di</strong> calpestio,deve essere dotata <strong>di</strong> un rialzo perimetrale <strong>di</strong> almeno cm. 30 <strong>di</strong> altezza e <strong>di</strong>protezione idonea che deve essere aperto solo al momento del servizio al cliente. Daquesto obbligo sono esentati: la frutta secca con guscio, anguria, meloni e altriprodotti non commestibili per intero ma soltanto dopo l’eliminazione della buccia. Pertutti gli altri prodotti non è consentita l’esposizione all’esterno.j) fumare nei locali <strong>di</strong> preparazione e deposito e ven<strong>di</strong>ta degli alimenti.CAPITOLO II – SOMMINISTRAZIONECAPO A): ATTIVITÀ DI PRODUZIONE E VENDITAArt. 141 - REQUISITI IGIENICI DI BAR, CAFFE' E SIMILI1. La Registrazione <strong>di</strong> cui al Regolamento CE 852/2004 ed alla DGR 613/2007 per attività <strong>di</strong>bar-caffè ed assimilabili, è effettuata secondo quanto <strong>di</strong>sposto dall’art. 67, con la specificazionedelle tipologie <strong>di</strong> attività svolte, e nel rispetto <strong>di</strong> quanto previsto nel Capitolo I artt. 68, 69 e70 , del presente Regolamento.2. Inoltrea) Gli esercizi <strong>di</strong> bar-caffè e simili con ven<strong>di</strong>ta e/o somministrazione <strong>di</strong> pasticceria dolce osalata, secca o farcita, dolciumi e similari (panini, tramezzini, toast, etc.) cherichiedono una minima manipolazione e solo eventuale riscaldamento-doratura,dovranno possedere i seguenti requisiti:• almeno un servizio igienico a <strong>di</strong>sposizione degli avventori, <strong>di</strong> norma accessibiledall’interno, e facilmente in<strong>di</strong>viduabile con apposite in<strong>di</strong>cazioni. E’ ammesso unsolo servizio igienico in comune tra personale addetto e clienti solo negli esercizi <strong>di</strong>cui al presente punto a) e se situati in centri storici o locali storici e se la superficiecomplessiva dei locali aperti al pubblico non supera i 60 metri quadrati.• deve essere in attività una lavastoviglie per tazze, tazzine, bicchieri ecc. chepermetta <strong>di</strong> effettuare lavaggi e risciacqui a temperature non inferiori agli 82° C• è ammesso l’utilizzo <strong>di</strong> piccoli forni elettrici o a microonde, se ciò non comporta inalcun modo attività <strong>di</strong> manipolazione <strong>di</strong>retta, preparazione o trasformazione,all’esclusivo fine <strong>di</strong> riscaldare i prodotti già preparati per il pronto consumo.• idonee attrezzature refrigeranti per la conservazione degli alimenti e dellebevande: se trattasi <strong>di</strong> vetrine espositrici queste devono, <strong>di</strong> norma, essereaccessibili solo dalla parte degli addetti ed essere munite <strong>di</strong> termometro a letturaesterna, lato cliente;• la pasticceria, i dolciumi, lo zucchero, i panini, i tramezzini, i toast ed assimilabili,nonché ogni prodotto venduto senza originaria confezione, deve essere protettodal contatto con il pubblico, dalla polvere e dagli insetti, conservato, a seconda del53


tipo <strong>di</strong> alimento, in contenitori o in vetrine refrigerate. Per l’eventuale autoserviziodel cliente si applica quanto previsto dal punto h) dell’art. 70.b) (cocktail) Per la preparazione <strong>di</strong> cocktail necessita la in<strong>di</strong>viduazione <strong>di</strong> almeno una zonaattrezzata del banco o del retro banco adeguatamente protetta sul lato clienti, de<strong>di</strong>cataalle operazioni <strong>di</strong> preparazione e dotata <strong>di</strong> specifico lavello.c) (ven<strong>di</strong>ta <strong>di</strong> gelato) Per la ven<strong>di</strong>ta <strong>di</strong> gelato sfuso è necessario specifico banco espositoredotato <strong>di</strong> adeguati <strong>di</strong>spositivi <strong>di</strong> chiusura e <strong>di</strong> termometro a lettura esterna, lato cliente.d) (happy hours- aperitivi) Per la ven<strong>di</strong>ta-somministrazione <strong>di</strong> stuzzichini, antipasti, edaltre preparazioni alimentari <strong>di</strong> accompagnamento agli aperitivi, i prodotti alimentaridovranno essere messi a <strong>di</strong>sposizione dei clienti solo al momento della richiesta. Glialimenti dovranno essere conservati in vetrine o reparti con le opportune protezioni neiconfronti delle contaminazioni esterne ed accidentali da parte degli avventori; inoltre glialimenti deperibili dovranno essere mantenuti nel rispetto delle temperature richieste.Dovrà essere prevista una zona o reparto opportunamente attrezzata e protettade<strong>di</strong>cata alle connesse attività <strong>di</strong> porzionatura, preparazione-manipolazione.e) (cottura <strong>di</strong> prodotti congelati <strong>di</strong> pasticceria, dolce o saltata) L’attività <strong>di</strong> sola cottura <strong>di</strong>prodotti congelati <strong>di</strong> pasticceria, dolce e salata, necessita <strong>di</strong> adeguate attrezzature per ilmantenimento delle derrate alimentari, ed inoltre i punti <strong>di</strong> cottura dovranno esseredotati, singolarmente o cumulativamente, <strong>di</strong> idonei sistemi <strong>di</strong> aspirazione forzata deifumi, odori e vapori, canalizzati in canna fumaria sfociante a tetto secondo le normevigenti, giusta quanto previsto dall’ art. 68 punto 4.f) (preparazione-farcitura panini, toast, tramezzini e simili) Per la preparazione <strong>di</strong> panini,pia<strong>di</strong>ne, tramezzini, toast etc.,(intesa come mero assemblaggio <strong>di</strong> ingre<strong>di</strong>enti previaeventuale loro taglio-porzionatura), è necessario dotarsi <strong>di</strong> apposito locale, zona ospazio <strong>di</strong>stinti, separati e protetti rispetto al locale bar, dotati <strong>di</strong> pavimenti e paretilavabili fino ad adeguata altezza, destinati esclusivamente alla preparazione, consuperficie sufficiente ad ospitare l’attrezzatura necessaria, con un proprio lavabo,nonché idonei arre<strong>di</strong> e attrezzature per la corretta conservazione degli ingre<strong>di</strong>enti e deiprodotti. Il lavaggio <strong>di</strong> frutta e/o verdura da utilizzare per la preparazione <strong>di</strong> panini deveessere eseguito in apposita vasca convenientemente <strong>di</strong>mensionata, preferibilmentedotata <strong>di</strong> rubinetteria a comando non manuale <strong>di</strong>versa da quella utilizzata nella zonabar.g) (preparazione <strong>di</strong> primi piatti preconfezionati e congelati, pronti per la cottura) Negliesercizi <strong>di</strong> bar-caffè ed assimilabili, è consentita la ven<strong>di</strong>ta <strong>di</strong> primi piatti, purchél’attività <strong>di</strong> preparazione degli stessi si limiti al solo riscaldamento o cottura inmonoporzioni confezionate all’origine e già pronte per la cottura, che non comporti inalcun modo altra attività <strong>di</strong> manipolazione, alle seguenti con<strong>di</strong>zioni:• Disponibilità <strong>di</strong> uno spazio o zona nel bar destinata esclusivamente a taletrasformazione, <strong>di</strong> <strong>di</strong>mensioni sufficienti ad ospitare l’attrezzatura e gli arre<strong>di</strong>necessari; con particolare riferimento alle idonee attrezzature per la conservazionea temperatura controllata dei piatti pronti da riscaldare-cuocere;• utilizzo <strong>di</strong> stoviglie e posate a perdere;• punti <strong>di</strong> cottura dotati <strong>di</strong> quanto previsto al precedente punto e);h) (gelateria-pasticceria con produzione propria) I laboratori <strong>di</strong> gelateria intesa comepreparazione <strong>di</strong> gelato ed affini, ovvero l’attività <strong>di</strong> pasticceria intesa comepreparazione <strong>di</strong> pasticceria fresca e secca, dolce e salata, annessi o meno agli esercizi<strong>di</strong> somministrazione <strong>di</strong> cui al presente articolo, devono possedere i seguenti requisiti:• preferibilmente locali <strong>di</strong>stinti e separati per pasticceria e per gelateria;• in ogni caso almeno aree attrezzate e ben <strong>di</strong>stinte per le <strong>di</strong>verse linee produttive(gelateria, pasticceria dolce, pasticceria salata).• i laboratori dovranno essere dotati almeno <strong>di</strong> un lavamani e <strong>di</strong> un lavello nonché <strong>di</strong>locale o zona separata per il lavaggio delle attrezzature, con lavello ed eventualelavastoviglie.• un locale o zona attrezzata per il deposito delle materie prime,• un locale o zona per il deposito <strong>di</strong> prodotti finiti, dotato delle idonee ed adeguateattrezzature;• nel caso <strong>di</strong> lavorazione <strong>di</strong> panna o yogurt il cui processo <strong>di</strong> produzione consistenell’utilizzo <strong>di</strong> semilavorati e attrezzatura automatica, senza manipolazione, puòessere consentita la produzione all’interno dello stesso locale <strong>di</strong> somministrazionee/o ven<strong>di</strong>ta.54


Art. 142 - PIZZA AL TAGLIO E PRODOTTI SIMILARI, PER ASPORTOLe attività <strong>di</strong> produzione e ven<strong>di</strong>ta al taglio o da asporto <strong>di</strong>: pizze, focacce, calzoni, schiacciatee prodotti similari, che non rientrano negli esercizi nei quali è consentita la somministrazione,oltre a quanto previsto nel Capitolo I artt. 68, 69 e 70 del presente Regolamento, devonopossedere i seguenti requisiti:• un locale (o zona) <strong>di</strong> preparazione dotato <strong>di</strong> un lavello, lavamani e piani <strong>di</strong> lavoroidoneamente attrezzato;• un locale (o zona) <strong>di</strong>spensa per la conservazione degli alimenti e delle bevande <strong>di</strong><strong>di</strong>mensioni adeguate;• dotazione adeguata <strong>di</strong> celle o arma<strong>di</strong> frigoriferi con termometri a lettura esterna;Art. 143 - PRODUZIONE DI ALIMENTI CON VENDITA PER ASPORTO:GASTRONOMIE, ROSTICCERIE, KEBAB , FRIGGITORIE, ED ATTIVITÀSIMILARI.1. Gli esercizi <strong>di</strong> preparazione e ven<strong>di</strong>ta <strong>di</strong> cui al presente articolo, non possono effettuareattività <strong>di</strong> somministrazione. Gli stessi devono possedere i requisiti <strong>di</strong> cui al Capitolo I artt. 68,69 e 70 del presente Regolamento, in particolare si richiama quanto <strong>di</strong>sposto al dall’art. 68punto 2. comma III, IV e V e punto 4. relativamente alla strutturazione e dotazione dei locali <strong>di</strong>produzione <strong>di</strong> alimenti.2. Nel caso <strong>di</strong> utilizzo <strong>di</strong> forni a legna, quest’ultima potrà essere stoccata all’internodell’esercizio solo in piccole quantità, in contenitori chiusi e comunque ripulita.Art. 144 - RISTORAZIONE PUBBLICACAPO B): ATTIVITÀ DI SOMMINISTRAZIONERISTORANTI E SIMILILe attività <strong>di</strong> ristorazione, intesa come preparazione e somministrazione <strong>di</strong> alimenti <strong>di</strong> ognigenere, quali ristoranti, trattorie, osterie, tavole calde, pizzerie, self service ed esercizi similarioltre a quanto previsto nel Capitolo I artt. 68, 69 e 70 dovranno rispondere alle seguenticaratteristiche:a. Forma, <strong>di</strong>mensioni e superficie dei locali destinati a cucina, intesa come zona <strong>di</strong>preparazione, degli alimenti, dovranno essere tali da consentire la collocazionerazionale e funzionale <strong>di</strong> tutte le attrezzature ed impianti in relazione alla tipologia edentità produttiva, nonchè del numero degli addetti.b. Disporre <strong>di</strong> un locale o area ben definita da a<strong>di</strong>bire alla eventuale preparazione <strong>di</strong> pastafresca.c. Disporre <strong>di</strong> un vano posizionato tra la/le sala/e da pranzo ed i <strong>di</strong>versi servizi o nellasala stessa in cui tenere sistemati e pronti per l’uso od eventualmente preparare perl’uso, senza interferire nell’attività <strong>di</strong> cucina, le posate, le tovaglie, i tovaglioli, ilvasellame, le vetrerie, le bevande e la frutta.d. Disporre <strong>di</strong> una o più sale da pranzo in cui la <strong>di</strong>stribuzione dei tavoli e delle se<strong>di</strong>e siatale da consentire al consumatore una comoda assunzione dei cibi ed al personaleun’agevole attuazione del servizio. La superficie complessiva destinata allasomministrazione non deve essere inferiore a mq. 1 per ciascun posto tavola.e. Disporre, se necessario, (self-service, preparazione in <strong>di</strong>fferita) <strong>di</strong> un repartodebitamente attrezzato per l’eventuale esposizione al riparo da agenti contaminantidelle pietanze in modo che queste ultime siano debitamente conservate “a caldo” o “afreddo”.f. Per i servizi igienici si fa riferimento al punto 3 dell’art. 68 del presente <strong>regolamento</strong>.PICCOLA RISTORAZIONE (pub, spaghetterie e simili)1. Gli esercizi <strong>di</strong> ristorazione che intendano svolgere preparazione e somministrazione <strong>di</strong> unagamma limitata <strong>di</strong> prodotti, come pub, spaghetterie e simili, dovranno rispondere ai requisitistrutturali <strong>di</strong> cui al precedente paragrafo, salvo per quanto attiene al locale <strong>di</strong> preparazione(cucina) la cui articolazione potrà essere in<strong>di</strong>viduata caso per caso in base alla tipologia <strong>di</strong>prodotti preparati.55


2. In ogni caso la zona preparazione dovrà essere organizzata ed attrezzata in modo da potereffettuare le lavorazioni in modo igienico, nel rispetto del principio della “marcia in avanti” edella separazione <strong>di</strong> alimenti <strong>di</strong>versi, ai fini del controllo del rischio <strong>di</strong> contaminazione crociata.SOMMINISTRAZIONE IN PERTINENZE ESTERNE1. Qualora per la somministrazione si utilizzano terrazze, cortili e qualsiasi altro tipo <strong>di</strong>pertinenze esterne, tali pertinenze devono costituire parte integrante dei locali <strong>di</strong> cui alla NIA(Notifica Inizio Attività) ed in<strong>di</strong>cati nella relativa planimetria. Nel caso <strong>di</strong> attività già registrate iltitolare deve chiedere l’aggiornamento della propria Registrazione contemplando l’utilizzo, aduso sala <strong>di</strong> consumazione, delle pertinenze esterne in<strong>di</strong>viduate a tale scopo (e presentando inmerito l’apposita planimetria e relazione integrativa).2. Per la Registrazione sanitaria con attività <strong>di</strong> somministrazione anche all’esterno si dovrà, inparticolare, tenere conto della modalità <strong>di</strong> trasporto dei piatti pronti, della potenzialità dellacucina e delle caratteristiche della struttura nel suo complesso.3. Le pertinenze esterne devono rispettare i seguenti requisiti:a. Essere collocate ed attrezzate in modo tale da essere protette dagli elementiinquinanti, polvere e simili. Se collocate in prossimità <strong>di</strong> aree o vie <strong>di</strong> traffico veicolare,essere protette da fonti <strong>di</strong> inquinamento me<strong>di</strong>ante adeguate protezioni (idonee barriere<strong>di</strong> altezza non inferiore a mt 1,50), <strong>di</strong>slocate lungo il tratto <strong>di</strong> perimetro <strong>di</strong> confine conle suddette aree o vie <strong>di</strong> traffico. Disporre, se necessario, (self-service, preparazione in<strong>di</strong>fferita) <strong>di</strong> un reparto debitamente attrezzato per l’eventuale esposizione al riparo daagenti contaminanti delle pietanze in modo che queste ultime siano debitamenteconservate “a caldo” o “a freddo”.b. essere attrezzate in modo tale da proteggere dalla contaminazione gli alimenti dasomministrare, da garantire la conservazione degli alimenti alle temperature previstedalle norme <strong>di</strong> legge ed all’interno <strong>di</strong> contenitori idonei, in spazi separati fra i vari tipi <strong>di</strong>alimenti. Il suolo o pavimento <strong>di</strong> tale pertinenze esterne dovrà essere realizzato emantenuto in modo da prevenire ed evitare il sollevamento <strong>di</strong> polveri;c. l’attività <strong>di</strong> somministrazione dovrà tenere conto del <strong>di</strong>mensionamento produttivo eorganizzativo dell’esercizio e pertanto il numero dei posti a tavola <strong>di</strong> tali pertinenzedovrà comportare nel caso <strong>di</strong> struttura fissa ad utilizzo permanente nell’intero arcodell’anno, un corrispondente adeguamento del locale cucina; nel caso <strong>di</strong> pertinenzaesterna a utilizzo stagionale comporterà un adeguamento del ciclo produttivo, in modotale da evitare rischi e sovraccarichi.Art. 145 - RISTORAZIONE COLLETTIVA E PUNTI DI PRODUZIONE DI PASTI1) IMPIANTI DI PRODUZIONE PASTI1. La produzione <strong>di</strong> pasti da somministrare a <strong>di</strong>stanza in collettività oltre a quantospecificamente previsto dalle norme nazionali, regionali e da quanto <strong>di</strong>sposto dai precedentiarticoli, si dovrà attenere ai seguenti specifici requisiti.2. La struttura dei locali, degli impianti e delle attrezzature dovrà essere articolata in:a) locale/i <strong>di</strong> deposito e immagazzinamento per:• prodotti a regime <strong>di</strong> temperature controllate: refrigerati-congelati• prodotti a temperatura ambiente, non refrigerati• prodotti o materiali destinati al confezionamento e al servizio;b) area/e <strong>di</strong> preparazione, <strong>di</strong>fferenziata in:• zone o reparti per le varie tipologie <strong>di</strong> prodotti (carni, verdure, pesce,preparazione piatti fred<strong>di</strong>, ecc.)• zona/e o reparto/i cottura• zona o reparto porzionatura e allestimento piatti;c) zona o reparto confezionamento dei piatti trasportati;d) zona o reparto lavaggio pentolame, stoviglie ed utensili.2. Le <strong>di</strong>mensioni della zona <strong>di</strong> deposito <strong>di</strong> cui al punto a) dovranno essere <strong>di</strong>mensionate alvolume d’attività, con particolare riferimento alla capacità e numero delle attrezzaturefrigorifere necessarie a conservare, con le dovute separazioni, le <strong>di</strong>verse tipologie <strong>di</strong> materieprime.3. Le <strong>di</strong>mensioni dell’area/e <strong>di</strong> preparazione <strong>di</strong> cui al punto b) precedente, sarannoproporzionate al numero <strong>di</strong> pasti prodotti, tenendo conto anche della loro tipologia earticolazione quali-quantitativa e temporale.4. Le <strong>di</strong>mensioni della zona <strong>di</strong> confezionamento dei pasti per il trasporto <strong>di</strong> cui al punto c)dovranno essere in<strong>di</strong>viduate in base alle attrezzature ed impianti necessari, in relazione a:56


• -numero <strong>di</strong> pasti trasportati• -tipologia <strong>di</strong> sistema <strong>di</strong> trasporto adottato• -modalità <strong>di</strong> conservazione dei piatti destinati al trasporto• -gestione e stoccaggio, a fine ciclo <strong>di</strong> lavorazione, <strong>di</strong> contenitori e attrezzature destinatial trasporto stesso.2) MENSE AZIENDALI, SCOLASTICHE, OSPEDALIERE, DI COMUNITÀ1. Gli esercizi <strong>di</strong> mense aziendali, scolastiche, ospedaliere, <strong>di</strong> comunità dovranno attenersi aquanto specificamente <strong>di</strong>sposto nei precedenti articoli e ad essi si applicano, per quantopertinenti, i requisiti <strong>di</strong> cui al precedente paragrafo, fatta eccezione per l’area <strong>di</strong>confezionamento piatti trasportati <strong>di</strong> cui al punto c), quando non si effettua la <strong>di</strong>stribuzione<strong>di</strong>fferita, nello spazio, dei pasti.2. Nel caso <strong>di</strong> somministrazione a self-service o <strong>di</strong>retto, dovranno essere previste area/especifiche per la <strong>di</strong>stribuzione pasti ed apparecchiature per la conservazione degli alimenti atemperatura controllata.3. L’eventuale banco per la somministrazione dovrà essere munito <strong>di</strong> idonei mezzi atti aproteggere le vivande dalle contaminazioni, in particolare i ripiani con gli alimenti nonconfezionati a libero accesso degli utenti dovranno essere adeguatamente protetti.4. Dovranno essere previste inoltre, se del caso, un adeguato numero <strong>di</strong> stoviglie per ilprelievo degli alimenti da parte dell’ avventore (pinze prelevatrici, ecc..).Nel caso in cui, nell’ambito della ristorazione collettiva, venga effettuata esclusivamente lasomministrazione <strong>di</strong> alimenti preparati altrove, con esclusione <strong>di</strong> qualsiasi attività <strong>di</strong>preparazione dovrà essere presente:• -zona sporzionamento con piani <strong>di</strong> lavoro ed attrezzature per la conservazione a caldo oa freddo degli alimenti durante la <strong>di</strong>stribuzione ed almeno un lavello.• -Eventuale zona o locale attrezzato per pulitura e lavaggio stoviglie.3) LOCALI DI REFEZIONE1. I locali <strong>di</strong> refezione sono qui da intendersi come il luogo <strong>di</strong> solo consumo <strong>di</strong> pastiautoprodotti dai singoli.2. Tutte le aziende o le collettività nelle quali i <strong>di</strong>pendenti o gli utenti si trattengono per larefezione, devono prevedere uno o più ambienti destinati ad uso refettorio, riscaldati nellastagione invernale, muniti <strong>di</strong> se<strong>di</strong>e e tavoli.4. Per le refezioni scolastiche si applicano le <strong>di</strong>sposizioni previste dalla specifica normativa.5. Tenuto conto dei requisiti generali <strong>di</strong> cui all’art. 68 del presente <strong>regolamento</strong>, i refettoridevono prevedere:a. illuminazione naturale e/o artificiale;b. aerazione naturale e/o artificiale ;c. le pareti devono essere intonacate e imbiancated. devono essere presenti contenitori per la raccolta dei rifiuti;e. lavabi e servizi igienici localizzati nelle imme<strong>di</strong>ate vicinanze;f. se necessario idonei arma<strong>di</strong>, a <strong>di</strong>sposizione dei <strong>di</strong>pendenti per la conservazione deglialimenti e vivande portate da casa;g. idonei mezzi per riscaldare le vivande;h. idonei mezzi per lavare i relativi piatti e recipienti;i. almeno un frigorifero per la conservazione <strong>di</strong> alimenti e bevande.6. Tali requisiti si applicano ai refettori collocati presso cantieri e<strong>di</strong>li e altre situazioni acarattere provvisorio e straor<strong>di</strong>nario, nella misura delle effettive esigenze igieniche.ART. 146 - REQUISITI PER LA PREPARAZIONE-SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTISENZA GLUTINE (ALIMENTI PER CELIACI)1) Nella ristorazione collettiva e <strong>pubblica</strong>, qualora si intenda procedere, allapreparazione/somministrazione <strong>di</strong> pasti per celiaci, dovrà essere pre<strong>di</strong>sposta unastrutturazione delle aree <strong>di</strong> lavoro ed una specifica procedura secondo quanto <strong>di</strong> seguitospecificato. Tale pratica dovrà, inoltre essere esplicitamente <strong>di</strong>chiarata all'atto dellapresentazione della notifica <strong>di</strong> inizio attività o <strong>di</strong> integrazione della stessa, e dettagliatamentedescritta, nella scheda/relazione tecnica da allegare che dovrà in<strong>di</strong>care strumenti e procedure.2) Requisiti per la preparazione e somministrazione <strong>di</strong> alimenti senza glutine:Stoccaggio delle materie prime57


Le materie prime prive <strong>di</strong> glutine devono essere immagazzinate in locali appositi o almeno inzone ben separate e chiaramente identificabili. La separazione deve essere particolarmenterigorosa per gli sfarinati anche per quelli naturalmente privi <strong>di</strong> glutine e può essere realizzataanche tramite contenitori chiusi ed etichettati, in cui le materie prime devono essereconservate in confezione originale. Le stesse modalità devono essere rispettate anche nellostoccaggio delle materie prime deperibili da conservarsi a temperatura controllata.Locali <strong>di</strong> preparazioneLa preparazione <strong>di</strong> alimenti privi <strong>di</strong> glutine deve avvenire in una zona ben identificata eseparata dell’attività utilizzando piani <strong>di</strong> lavoro, attrezzature, strumenti appositi e benidentificabili. In alternativa può essere accettata la <strong>di</strong>fferenziazione temporale dellepreparazioni che preveda comunque una accurata procedura <strong>di</strong> sanificazione <strong>di</strong> locali eattrezzature. Tale procedura deve essere prevista nel piano <strong>di</strong> autocontrollo e rigorosamentedocumentata. Nel caso in cui vengano effettuate preparazioni anticipate il ciclo produttivopotrà prevedere una fase <strong>di</strong> congelamento <strong>di</strong> prodotti semilavorati. Il congelamento dovràcomunque avvenire secondo procedure che, oltre ad assicurare la sicurezza igienica delprodotto, escludano anche la possibilità <strong>di</strong> inquinamento del prodotto. La conservazione delprodotto congelato dovrà essere effettuata seguendo le modalità descritte relativamente allaconservazione delle materie prime. La cottura degli alimenti può avvenire anche conattrezzature comuni (forni, friggitrici, piastre, tostapane,ecc) utilizzate in tempi <strong>di</strong>versi previaadeguata sanificazione con stoviglie <strong>di</strong>verse e identificabili. Non è consentito l’uso promiscuo <strong>di</strong>forni ventilati vista la possibilità <strong>di</strong> spolvero delle farine; parimenti, nell'uso comune dellefriggitrici, dovrà essere posta estrema attenzione alle operazioni <strong>di</strong> pulizia e <strong>di</strong> totalesostituzione dell'olio utilizzato ogni qual volta si passi dalla frittura <strong>di</strong> una preparazione conglutine ad una che ne è priva.Distribuzione/somministrazioneGli alimenti devono essere riposti in contenitori appositi e devono essere <strong>di</strong>stribuiti construmenti appositi e de<strong>di</strong>cati esclusivamente a quell’utilizzo.Igiene del personaleIl personale, prima <strong>di</strong> iniziare la preparazione <strong>di</strong> alimenti senza glutine, oltre a lavarsiaccuratamente le mani, deve indossare sopravvesti pulite, anche monouso.FormazioneGli operatori addetti alla produzione/somministrazione <strong>di</strong> alimenti senza glutine, oltre allaformazione prevista per gli alimentaristi ai sensi della D.G.R. 1849 del 22.12.2008, devonoaver seguito un corso <strong>di</strong> formazione specifico sulla celiachia e le relative problematichealimentari.Piano <strong>di</strong> autocontrolloNel piano <strong>di</strong> autocontrollo per un’attività <strong>di</strong> produzione <strong>di</strong> alimenti senza glutine per ogni fase(acquisto materie prime, stoccaggio materie prime, lavorazione, conservazione,somministrazione) dovranno essere riportati i pericoli, le misure preventive, le GMP specifiche(buone pratiche <strong>di</strong> lavorazione) Le procedure scritte presenti nel Piano <strong>di</strong> autocontrollo devonoessere chiare, facilmente applicabili oltre che documentabili e controllabili. E’ opportuno che ilPiano <strong>di</strong> autocontrollo preveda l’esecuzione, ove necessario, oltre alle eventuali analisi previstein relazione all’applicazione dell’HACCP, anche l’esecuzione <strong>di</strong> analisi specifiche per evidenziarela presenza <strong>di</strong> glutine nel prodotto finito. Tali analisi devono servire a verificare la procedura <strong>di</strong>esclusione del glutine e la sua corretta applicazione.Art. 147 – CIRCOLIGli spazi dei circoli privati e degli enti collettivi assistenziali, qualora effettuino la preparazionee/o somministrazione <strong>di</strong> alimenti e bevande ai propri soci, sono soggetti alle <strong>di</strong>sposizionipreviste dal presente Regolamento, ed alla registrazione <strong>di</strong> cui al Regolamento CE 852/2004 edalla DGR 613/2007.Art. 148 – ABBIGLIAMENTOTutti coloro che effettuano la preparazione e somministrazione <strong>di</strong> cibi e bevande devonoutilizzare coprivesti e/o Capi <strong>di</strong> abbigliamento da utilizzare esclusivamente per tale attivitàall’interno dei locali a ciò destinati. I gestori dei locali, entro 30 giorni dall’approvazione delpresente Regolamento dovranno comunicare al competente Ufficio Comunale il tipo, foggia ecolore delle vesti e/o copri vesti utilizzate nei locali <strong>di</strong> somministrazione. Tale comunicazionedeve essere esposta congiuntamente al titolo autorizzativo per l’attività svolta.58


CAPITOLO III –COMMERCIO DEI PRODOTTI ALIMENTARI SU AREE PUBBLICHE.Art. 149 - DISPOSIZIONI GENERALI1. Le Ditte esercenti il commercio dei prodotti alimentari su aree pubbliche sono soggette allaprocedura <strong>di</strong> registrazione (cfr. art.151) e dovranno attenersi, salvo <strong>di</strong>versa specificazione,alle <strong>di</strong>sposizioni della Or<strong>di</strong>nanza Ministeriale del Ministero della Sanità 03.04.2002 (<strong>di</strong> seguitodenominata semplicemente O.M.) e della DGR n. 1826 del 02.12.2002 e successive mo<strong>di</strong>ficheed integrazioni, che integralmente si richiamano, nonché attenersi al Regolamento CE852/2004 ed alla DGR 613/2007 e succ. mo<strong>di</strong>ficazioni.2. Si precisa che nel caso <strong>di</strong> attività <strong>di</strong> preparazione e <strong>di</strong> somministrazione <strong>di</strong> prodottialimentari, effettuata con l’utilizzo parziale o totale <strong>di</strong> strutture temporanee, che si precisaessere una attività consentita solo in occasione <strong>di</strong> sagre, fiere ed altre manifestazioni ad esseassimilabili, la registrazione ha vali<strong>di</strong>tà limitata alla durata della manifestazione stessa.Art. 150 – DEFINIZIONIAi fini del presente <strong>regolamento</strong> si definisce:a) Commercio <strong>di</strong> prodotti alimentari sulle aree pubbliche (<strong>di</strong> seguito denominato inquesta sezione semplicemente commercio su A.P.):si intende l’attività <strong>di</strong> ven<strong>di</strong>ta <strong>di</strong> prodotti alimentari al dettaglio e la somministrazione <strong>di</strong>alimenti e bevande effettuate sulle aree pubbliche, comprese quelle del demanio o le areeprivate delle quali il Comune abbia la <strong>di</strong>sponibilità, attrezzate o meno, coperte o scoperte; talecommercio può comprendere anche attività <strong>di</strong> preparazione e trasformazione dei prodottialimentari alle con<strong>di</strong>zioni fissate dalle norme e dal presente Regolamento.b) Commercio “a sede fissa” su A.P.:si intende il commercio esercitato con l’utilizzo <strong>di</strong> costruzioni stabili, ancorate a terra.c) Commercio “ambulante” su A.P.:si intende il commercio esercitato con negozi mobili o con banchi temporanei occupando spazipre<strong>di</strong>sposti e non per accoglierlo, e comunque in<strong>di</strong>viduati e predefiniti dall’autorità comunale,sui quali si alterna con altre attività <strong>di</strong> <strong>di</strong>versa natura. E’ svolto con calendari ed orari definiti enoti, sia al pubblico che alle autorità comunali ed agli organi <strong>di</strong> controllo e vigilanza, inparticolare ai competenti Servizi del Dipartimento <strong>di</strong> Prevenzione dell’Azienda USL.d) Commercio “itinerante” o “girovago su A.P. :si intende il commercio esercitato con negozi mobili utilizzando spazi occasionali, concalendario ed orari non prestabiliti.e) Commercio “porta a porta”:si intende il commercio esercitato in forma itinerante o girovaga <strong>di</strong>rettamente al domicilio delcliente o nei luoghi <strong>di</strong> lavoro, <strong>di</strong> stu<strong>di</strong>o.Art. 151 - CARATTERISTICHE GENERALI DELLE AREE PUBBLICHE1) Le aree pubbliche e i posteggi che siano isolati o in numero tale da non far raggiungere nelloro insieme la qualifica <strong>di</strong> mercato secondo la legislazione regionale e la pianificazionecomunale, dove si effettua in un determinato arco <strong>di</strong> tempo, anche non quoti<strong>di</strong>anamente ilcommercio dei prodotti alimentari, devono possedere caratteristiche tali da garantire ilmantenimento <strong>di</strong> idonee con<strong>di</strong>zioni igieniche.2) Le aree pubbliche destinate ai mercati in sede propria (cfr. art. 1 comma 2 lettera b) O.M.03.04.2002) dove si svolge quoti<strong>di</strong>anamente il commercio dei prodotti alimentari devono averei requisiti generali <strong>di</strong> cui al comma precedente ed inoltre quelli previsti dall’art. 2 comma 2°dell’O.M.. Tali aree dovranno essere corredate <strong>di</strong> servizi igienici sia per gli acquirenti sia per glioperatori. I servizi sono da <strong>di</strong>stinguere per sesso ed un numero adeguato <strong>di</strong> essi, sempre <strong>di</strong>visiper sesso, deve essere riservato agli operatori alimentari. Il loro numero dovrà essereproporzionato al numero minimo <strong>di</strong> potenziali addetti alle attività commerciali, tenendo contodei criteri previsti dalle normative <strong>di</strong> <strong>igiene</strong> del lavoro vigenti. Inoltre fra i servizi igienicialmeno uno dovrà essere idoneo per l’uso da parte <strong>di</strong> portatori <strong>di</strong> han<strong>di</strong>cap.3) Le costruzioni stabili per il commercio dei prodotti alimentari devono essere dotate <strong>di</strong>apposita “unità <strong>di</strong> pulizia e sanificazione” costituita da un locale o apposito vano, dotato <strong>di</strong> unlavabo con acqua corrente calda e fredda de<strong>di</strong>cato alle operazioni <strong>di</strong> pulizia, ed eventualmentead accogliere le attrezzature e i materiali necessari; questi ultime possono essere anche59


detenute in apposito arma<strong>di</strong>etto. Inoltre saranno corredate <strong>di</strong> un arma<strong>di</strong>etto a doppioscomparto per ogni addetto, per la detenzione degli indumenti <strong>di</strong> lavoro e personali.Art. 152 - CARATTERISTICHE DEI NEGOZI MOBILI1. I mezzi mobili devono essere a<strong>di</strong>biti esclusivamente all’uso destinato e devono rispettare irequisiti previsti dalle norme nazionali e regionali, ed in particolare:a) Coibentazione completa del mezzo, utilizzando per il rivestimento materiale chiaro,liscio, lavabile, <strong>di</strong>sinfettabile.b) Attrezzature ed utensili che garantiscano la netta separazione sia in conservazione chein esposizione dei <strong>di</strong>versi prodotti alimentari igienicamente incompatibili, ilmantenimento della catena del freddo ed il rispetto delle temperature previste dallenorme vigenti per i prodotti deperibili.c) Vetrine espositrici aperte esclusivamente verso l’interno del mezzo.d) Banchi, vetrine espositrici ed altre attrezzature a temperatura controllata sia frigorifereche calde, dotate <strong>di</strong> termometri <strong>di</strong> controllo <strong>di</strong> facile lettura.e) Il locale per il ricovero deve essere dotato <strong>di</strong> erogazione <strong>di</strong> acqua potabile.2. L’eventuale attività <strong>di</strong> preparazione- produzione, quando consentita, deve comunque essereproporzionata alla capacità e tipologia delle attrezzature <strong>di</strong>sponibili (in particolare quelle peruna corretta ed adeguata conservazione delle materie prime, dei semilavorati e dei prodottifiniti sia in fase <strong>di</strong> stoccaggio che <strong>di</strong> esposizione per la ven<strong>di</strong>ta) ed essere connessa alla ven<strong>di</strong>taal dettaglio (produzione in loco, nelle quantità vendute o ven<strong>di</strong>bili).Art. 153 – DIVIETI1. Il commercio <strong>di</strong> prodotti alimentari in forma “itinerante” o “girovaga” e quello “ porta aporta”, così come definito all’art. 80 lettere d) ed e) del presente <strong>regolamento</strong>, è vietato.2. E’ per contro consentito, a con<strong>di</strong>zione che il titolare comunichi preventivamente per iscrittoai Servizi del Dipartimento <strong>di</strong> Prevenzione della Usl competente, date orari e luoghi in cui sieffettuerà abitu<strong>di</strong>nariamente il commercio.3. Qualora ci siano straor<strong>di</strong>narie e motivate esigenze <strong>di</strong> commercio, la comunicazione dovràavvenire con preavviso <strong>di</strong> almeno 2 giorni lavorativi.Art. 154 - PRESCRIZIONI PARTICOLARI1) La ven<strong>di</strong>ta e la preparazione sulle aree pubbliche dei seguenti prodotti alimentari sonosubor<strong>di</strong>nate al rispetto delle norme vigenti e in particolare delle specifiche con<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong> seguitoriportate:a) La ven<strong>di</strong>ta delle carni è consentita solamente in costruzioni stabili ovvero in autobanchiopportunamente attrezzati posizionati in posteggi su aree pubbliche all’uopodestinate, con <strong>di</strong>sponibilità <strong>di</strong> servizi igienici riservati agli operatori alimentari. Laproduzione <strong>di</strong> carni macinate può essere effettuata solamente al momento e surichiesta dell’acquirente.b) La ven<strong>di</strong>ta delle carni congelate o allo stato <strong>di</strong> scongelazione è consentita solamente incostruzioni stabili adeguatamente attrezzate.c) Il sezionamento delle carni, la produzione <strong>di</strong> preparati a base <strong>di</strong> carni, la produzione epreparazione dei prodotti della gastronomia da vendersi cotti è consentita solamentein costruzioni stabili adeguatamente attrezzate e se esistono nell’area adeguati serviziigienici riservati agli operatori del settore alimentare.d) L’attività <strong>di</strong> preparazione e cottura <strong>di</strong> alimenti è consentita nelle costruzioni stabiliprovvisti <strong>di</strong> un settore separato adeguatamente strutturato ed attrezzato e se esistenell’area un servizio igienico riservato agli operatori del settore alimentare.e) Nei negozi mobili e consentita:• l’attività <strong>di</strong> sola cottura, tramite frittura, arrostitura alla piastra, al forno aconvezione, al forno a microonde, <strong>di</strong> alimenti già approntati, che non necessitano<strong>di</strong> alcuna preparazione (salvo l’aggiunta <strong>di</strong> aromi e olio), compresi primi piattiasciutti già pronti, finalizzata alla successiva imme<strong>di</strong>ata ven<strong>di</strong>ta-somministrazione,ovvero all’esposizione, se il mezzo è dotato <strong>di</strong> attrezzature idonee per laconservazione “a caldo” dei prodotti (temperature comprese tra 60°C e 65°C);• arrostitura e grigliatura <strong>di</strong> carni fresche, preparati e prodotti a base <strong>di</strong> carne, <strong>di</strong>verdure già pronte per la cottura <strong>di</strong>retta;60


• la farcitura <strong>di</strong> panini, toast, pia<strong>di</strong>ne ed affini;• la preparazione <strong>di</strong> crepes, popcorn, croccante, zucchero filato; nonché laspianatura <strong>di</strong> torte al testo e/o <strong>di</strong> pia<strong>di</strong>ne, a partire da materie prime confezionate,già pronte per l'uso, cioè da poter essere utilizzate tal quali, e provenienti dalaboratori autorizzati.• Se le attività <strong>di</strong> cui sopra vengono svolte nel banco esposto al pubblico, lo stessodeve dotato <strong>di</strong> appositi schermi posti ai lati dei banchi rivolti verso i clienti,verticalmente per almeno 30 centimetri <strong>di</strong> altezza dal piano ven<strong>di</strong>ta edorizzontalmente, sopra tali ripari verticali, per una profon<strong>di</strong>tà <strong>di</strong> almeno 30centimetri.• Per la ven<strong>di</strong>ta-somministrazione <strong>di</strong> alimenti è consentito solo l’uso <strong>di</strong> stoviglie eposate a perdere.f) Nei negozi mobili è vietata l’ elaborazione-lavorazione dei seguenti prodotti:• impasti <strong>di</strong> farine per paste alimentari e pasticceria fresca (è consentita la solaspianatura)• prodotti a base <strong>di</strong> uova e loro derivati (è consentito l’utilizzo <strong>di</strong> preparati prontiall’uso, es. preparati per crepes);• panna fresca e latte;• preparazione <strong>di</strong> impasti a base <strong>di</strong> carne cruda o cotta (è consentita la solatrasformazione tramite cottura, come da precedente lettera e);• preparazione <strong>di</strong> con<strong>di</strong>menti o salse;• preparazione e cottura <strong>di</strong> minestre e piatti a base <strong>di</strong> pasta, salvo quanto ammessoalla precedente lettera e).2) Le materie prime, gli ingre<strong>di</strong>enti, i semilavorati, i prodotti alimentari in genere che vengonoutilizzati per la preparazione, trasformazione e la ven<strong>di</strong>ta, dovranno essere confezionati, edetichettati secondo le <strong>di</strong>sposizioni <strong>di</strong> legge in materia. Le confezioni dei prodotti alimentaridevono essere utilizzate in giornata, una volta aperte.3) I banchi temporanei, intesi come “insieme <strong>di</strong> attrezzature <strong>di</strong> esposizione, eventualmentedotato <strong>di</strong> sistema <strong>di</strong> trazione o <strong>di</strong> autotrazione, facilmente smontabile ed allontanabile dalposteggio al termine dell’attività commerciale”.a) non possono essere a<strong>di</strong>biti ad alcun tipo <strong>di</strong> preparazione o trasformazione dei prodottialimentari (salvo le specifiche deroghe per fiere e sagre e manifestazioni ad esse assimilabili).b) non possono essere a<strong>di</strong>biti alla ven<strong>di</strong>ta <strong>di</strong> carni fresche ed alla preparazione <strong>di</strong> carni frescheed alla preparazione <strong>di</strong> prodotti della pesca.c) possono essere a<strong>di</strong>biti alla ven<strong>di</strong>ta dei prodotti della pesca, dei molluschi bivalvi vivi ed allaven<strong>di</strong>ta <strong>di</strong> alimenti cotti, già preparati o che non necessitano <strong>di</strong> alcuna preparazione, o <strong>di</strong> altrialimenti deperibili confezionati, nel rispetto delle norme generali e speciali.4) Manifestazioni temporanee (Sagre, Feste Paesane, etc.)In deroga a quanto previsto, in occasione <strong>di</strong> manifestazioni temporanee come sagre, fiere esimili, la elaborazione e la cottura <strong>di</strong> preparati <strong>di</strong> carne o <strong>di</strong> altri prodotti <strong>di</strong> gastronomia davendere cotti, nonché <strong>di</strong> prodotti della pesca, ed in generale la preparazione o trasformazionedei prodotti alimentari, può essere effettuata anche in un settore separato posto nel perimetro<strong>di</strong> un negozio mobile o <strong>di</strong> un banco temporaneo avente le opportune caratteristiche, per lasola durata della manifestazione, con modalità atte a garantire la prevenzione dellacontaminazione microbica e nel rispetto delle norme.Art. 155 - PRESCRIZIONI PARTICOLARI PER I PRODOTTI ITTICI1. E’ vietato il commercio <strong>di</strong> prodotti ittici in forma itinerante e porta a porta.2. E’ consentito il commercio ambulante anche su aree pubbliche e posteggi non all’uopodestinati, purché i negozi mobili possiedano caratteristiche tali da garantire il mantenimentodelle idonee con<strong>di</strong>zioni igieniche e <strong>di</strong> conservazione; a con<strong>di</strong>zione che il titolare comunichipreventivamente per iscritto al Servizio Veterinario competente date, orari e luoghi in cui sieffettuerà, <strong>di</strong> norma, il commercio.3. Qualora ci siano straor<strong>di</strong>narie e motivate esigenze <strong>di</strong> commercio, la comunicazione dovràavvenire con preavviso <strong>di</strong> almeno 2 giorni lavorativi.4. E’ vietata sulle aree pubbliche, la preparazione <strong>di</strong> prodotti della pesca. Le operazionifinalizzate alla ven<strong>di</strong>ta <strong>di</strong>retta, decapitazione, eviscerazione, filettatura possono essereeffettuate nelle costruzioni stabili e nei negozi mobili purché al momento e su richiestadell’acquirente e devono essere effettuate in una zona ben <strong>di</strong>stinta dal banco <strong>di</strong> ven<strong>di</strong>ta.61


5. Si può procedere alla sola frittura dei prodotti della pesca, in un settore separato <strong>di</strong> unacostruzione stabile o <strong>di</strong> un negozio mobile.6. La ven<strong>di</strong>ta <strong>di</strong> molluschi bivalvi vivi è vietata in forma itinerante; è consentita in strutturestabili nonché in negozi mobili con le idonee attrezzature, solamente in spazi destinati edattrezzati per il commercio su A.P. .7. La ven<strong>di</strong>ta <strong>di</strong> prodotti della pesca e dell’acquacoltura vivi è consentita solo in costruzionistabili.Art. 156 – AGRITURISMICAPITOLO IV - ALTRE DISPOSIZIONI PARTICOLARI1. La DGR n. 613 del 23.04.2007 “Linee <strong>di</strong> in<strong>di</strong>rizzo vincolanti per l’applicazione del<strong>regolamento</strong> comunitario n. 852/04 e procedure operative”, esplicitamente richiama la vali<strong>di</strong>tàdelle legislazioni speciali per agriturismi, <strong>di</strong>more storiche, fattorie <strong>di</strong>dattiche etc.2. In questa sezione si fa quin<strong>di</strong> riferimento, salvo <strong>di</strong>versa specificazione e salvo norme <strong>di</strong>settore per le varie tipologie produttive, alla Legge Regionale 14.08.1997 n. 28 “Disciplinadelle attività agrituristiche” e successive mo<strong>di</strong>fiche ed integrazioni, e al D.G.R. n. 4514 del31.7.1998, “Linee <strong>di</strong> in<strong>di</strong>rizzo e coor<strong>di</strong>namento – Norme igienico-sanitarie <strong>di</strong> applicazione dellaLegge Regionale n. 28/97”ed eventuali integrazioni o mo<strong>di</strong>fiche, che integralmente sirichiamano.3. Stante l’abrogazione dell’art 2 della L. 283/62 da parte del D. L.vo 193/2007,l’autorizzazione sanitaria richiamata dalla DGR 4514/98 è sostituita dalla Notifica <strong>di</strong> inizioattività (NIA).4. Le attività <strong>di</strong> produzione e trasformazione e somministrazione <strong>di</strong> prodotti alimentari in unaazienda agrituristica dovranno essere oggetto <strong>di</strong> unica comunicazione <strong>di</strong> inizio attività (NIA),per la quale si applicano le procedure <strong>di</strong> cui al Capitolo I , art. 151 lettere a) e b) del presenteRegolamento.5. Nella comunicazione per la registrazione (NIA), dovranno essere elencate e specificate tuttele varie tipologie <strong>di</strong> attività, quali produzione, preparazione, somministrazione dei pasti perospiti alloggiati e/o per avventori esterni, confezionamento, macellazione, trasformazione,conservazione me<strong>di</strong>ante congelamento, ven<strong>di</strong>ta etc..Art. 157 - ATTIVITÀ DI VENDITA NEGLI AGRITURISMI1. In applicazione all’art. 2, comma 4, lettera d) della Legge Regionale 28/97 e consentita laven<strong>di</strong>ta <strong>di</strong>retta <strong>di</strong> prodotti alimentari, freschi, conservati, trasformati, cru<strong>di</strong> o cotti,limitatamente al consumatore finale così come definito dal D.L.vo 27.01.1992. n.109 art. 1comma 2. lettera e).2. Tale attività deve essere effettuata nel rispetto delle norme igienico - sanitarie nonché <strong>di</strong>quanto previsto in materia <strong>di</strong> etichettatura. A tale scopo può essere in<strong>di</strong>viduato uno specificolocale nell'ambito dell’Azienda agrituristica, oppure, se l’entità dell’attività lo consente, laven<strong>di</strong>ta può essere esercitata in un apposito reparto ricavato all’interno della sala <strong>di</strong>ristorazione.Art. 158 - CONGELAZIONE DI ALIMENTI1. Per congelazione, ai fini del presente <strong>regolamento</strong>, si intende la somministrazione del freddofino al raggiungimento, <strong>di</strong> norma, della temperatura <strong>di</strong> -18, e comunque <strong>di</strong> almeno –15°, alcuore del prodotto in tempo breve, e in ogni modo tale da non consentire la formazione <strong>di</strong>macrocristalli.2. La congelazione è consentita nei soli laboratori per la produzione <strong>di</strong> alimenti, annessi adesercizi <strong>di</strong> somministrazione in sede fissa, inclusi i locali <strong>di</strong> ristorazione collettiva e centri <strong>di</strong>produzione pasti.3. Tale pratica dovrà essere esplicitamente <strong>di</strong>chiarata all'atto della presentazione della notifica<strong>di</strong> inizio attività o <strong>di</strong> integrazione della stessa, e dettagliatamente descritta, nellascheda/relazione tecnica da allegare che dovrà in<strong>di</strong>care strumenti e procedure: caratteristichedell'impianto (capacità <strong>di</strong> stoccaggio, presenza <strong>di</strong> termometri rilevatori a lettura esterna,potenzialità refrigerante, possibilità <strong>di</strong> conservazione separata <strong>di</strong> matrici <strong>di</strong> tipo <strong>di</strong>verso) etipologia degli alimenti da congelare (materie prime, semilavorati, precucinati, precotti,prodotti finiti).62


4. L’attività <strong>di</strong> congelamento è consentita alle seguenti con<strong>di</strong>zioni:a. Per la congelazione deve essere utilizzato un abbattitore <strong>di</strong> temperatura con congelatorerapido, <strong>di</strong> tipo professionale, e munito dei <strong>di</strong>spositivi <strong>di</strong> controllo e verifica dei parametritempo/temperatura nonché dei necessari <strong>di</strong>spositivi <strong>di</strong> sicurezza. Non può essere usatacome apparecchiatura per il processo <strong>di</strong> congelamento un semplice frigo-congelatore5. La conservazione dell'alimento congelato deve essere effettuata in altro apparecchio dotato<strong>di</strong> termometro a lettura esterna e destinato ad esclusivo uso <strong>di</strong> stoccaggio (con temperatura <strong>di</strong>esercizio non superiore a -15 °C).6. Le <strong>di</strong>verse apparecchiature frigorifere, chiaramente identificate dovranno <strong>di</strong> norma esserepresenti nello stesso ambiente, che se de<strong>di</strong>cato anche ad altre lavorazioni, dovrà esseresufficientemente ampio e prevedere apposito reparto.7. In caso <strong>di</strong> malfunzionamento delle attrezzature <strong>di</strong> congelamento, per mancatoraggiungimento della temperatura prescritta o per eccessiva durata dell’azione <strong>di</strong>congelamento, il processo deve considerarsi “fallito" e quin<strong>di</strong> l'alimento deve essere subitoscongelato (se già parzialmente congelato) ed utilizzato in giornata, previa conservazione infrigorifero.8. Gli alimenti da congelare devono essere sani, in buone con<strong>di</strong>zioni igieniche, in buono stato<strong>di</strong> conservazione ed essere stati manipolati nel rispetto delle più scrupolose norme igieniche.9. Gli alimenti debbono essere debitamente protetti e confezionati, e se del caso contenuti inidonei contenitori per alimenti; etichettati secondo le norme e con l’in<strong>di</strong>cazione del prodotto edella data <strong>di</strong> congelamento.10. Gli alimenti dovranno essere congelati in piccole pezzature, comunque in porzioniutilizzabili per intero dopo lo scongelamento, senza necessità, per gli alimenti a base <strong>di</strong> carne opesce, <strong>di</strong> ulteriore sezionamento o preparazione prima della cottura.11. Il congelamento delle preparazioni gastronomiche e degli alimenti cotti deve iniziaresubito dopo l’ultimazione della preparazione o della cottura, previo raffreddamento.12. Per consentire il veloce abbattimento della temperatura, le confezioni devono esserecollocate in un unico strato, non sovrapposte ed evitando sovraccarichi delle attrezzature.13. Durante il processo <strong>di</strong> congelamento non possono essere introdotti nuovi alimenti dacongelare ma è necessario attendere il trasferimento nell’apparecchio <strong>di</strong> stoccaggio deglialimenti congelati in precedenza.14. I vari prodotti congelati debbono essere consumati entro un termine da stabilire a curadell’operatore del settore alimentare e comunque non superiore ai 120 giorni dalla data delcongelamento.15. I prodotti congelati possono essere utilizzati tal quali o previo scongelamento, che dovràavvenire a temperatura <strong>di</strong> refrigerazione (0+4°C). Lo scongelamento del pesce deve avvenirenel più breve tempo possibile, <strong>di</strong> norma utilizzando acqua corrente fredda. Gli alimenti e lepreparazioni alimentari decongelati dovranno essere imme<strong>di</strong>atamente preparati e consumatinell’esercizio stesso.16. E' vietato ricongelare gli alimenti una volta scongelati; è vietato il congelamento <strong>di</strong> avanzi<strong>di</strong> cucina sia cru<strong>di</strong> che cotti.CAPITOLO V – COMMERCIALIZZAZIONE DEI FUNGHI EPIGEI SPONTANEI FRESCHIArt. 159 - AUTORIZZAZIONE ALLA VENDITA DI FUNGHI FRESCHI EPIGEI SPONTANEIFRESCHI1. La ven<strong>di</strong>ta dei funghi epigei spontanei freschi è soggetta ad autorizzazione comunale aisensi della Legge n. 352 del 3 agosto 1993.2. L’autorizzazione comunale è rilasciata agli esercenti che siano in possesso <strong>di</strong> un Attestato <strong>di</strong>idoneità, rilasciato dal Ispettorato Micologico della Az. USL. L’autorizzazione alla ven<strong>di</strong>tariguarderà esclusivamente le specie fungine per le quali gli esercenti siano stati riconosciutiidonei all’identificazione3. Per l’esercizio <strong>di</strong> attività <strong>di</strong> ven<strong>di</strong>ta, lavorazione e confezionamento delle <strong>di</strong>verse specie <strong>di</strong>funghi <strong>di</strong> cui al presente articolo è richiesta la Registrazione <strong>di</strong> cui al Regolamento CE852/2004 ed alla DGR 613/2007 e successive mo<strong>di</strong>fiche ed integrazioni.Art. 160 - CERTIFICAZIONE SANITARIA63


I funghi freschi epigei spontanei destinati alla commercializzazione negli esercizi <strong>di</strong> ven<strong>di</strong>ta e/oalla somministrazione presso le attività <strong>di</strong> ristorazione debbono muniti <strong>di</strong> certificazionemicologica.Art. 161 - PRESCRIZIONI E DIVIETI1. E’ vietata la ven<strong>di</strong>ta <strong>di</strong> funghi freschi epigei spontanei allo stato sfuso in forma itinerante(art. 6 Or<strong>di</strong>nanza Ministeriale 2 marzo 2000).2. Fino alla ven<strong>di</strong>ta o utilizzazione per la somministrazione i funghi freschi debbono essereconservati nel pubblico esercizio integri, ben riconoscibili e separati per categorie sistematicheaffini.3. Le specie commerciabili sono quelle previste nell’allegato I al DPR n. 376 del 14 luglio 1995e delle integrazioni regionali dello stesso allegato.4. E’ vietata la ven<strong>di</strong>ta al minuto <strong>di</strong> funghi secchi allo stato sfuso ad eccezione dei funghiappartenenti alla specie Boletus edulis e “relativo gruppo” (porcini).5. La ven<strong>di</strong>ta dei funghi coltivati rimane assoggettata alle norme vigenti in materia <strong>di</strong> prodottiortofrutticoli.Art. 162 - CAMPO DI APPLICAZIONETITOLO XVIIIGIENE DEGLI AMBIENTI DI LAVORO1. Sono sottoposti alle <strong>di</strong>sposizioni contenute nel presente capo tutti gli e<strong>di</strong>fici, pubblici eprivati, destinati ad attività industriale, artigianale, commerciale, agricolo, <strong>di</strong> prestazione <strong>di</strong>servizio e <strong>di</strong> deposito, o comunque <strong>di</strong> utilizzazione collettiva, anche se svoltatemporaneamente o saltuariamente.2. Per quanto non espressamente specificato, si rimanda alle vigenti norme riguardanti l’<strong>igiene</strong>e la sicurezza sul lavoro.Art. 163 - CLASSIFICAZIONE DEI LOCALII locali <strong>di</strong> cui all’art. 92 del presente capo sono così classificati:Categoria C1: laboratori e locali destinati allo svolgimento dell’attività propria dell’azienda, archivi e magazzini con permanenza continua e costante <strong>di</strong> personale locali ad uso commerciale - uffici (anche quelli ricompresi all’interno <strong>di</strong> attività produttive)Categoria C2: ambulatori aziendali locali riposo locali mensaCategoria C3: servizi igienici docce spogliatoi <strong>di</strong>simpegni ripostigli archivi e magazzini senza permanenza continua e costante <strong>di</strong> personale depositi in cui non sia prevista la presenza fissa <strong>di</strong> personale o l’uso <strong>di</strong> macchineArt. 164 - ALTEZZA DEI LOCALI1. Ai fini dell’applicazione dei presenti in<strong>di</strong>rizzi si definisce:a. Altezza me<strong>di</strong>a: altezza libera interna tra pavimento e soffitto; per i soffitti a volte essaè determinata dalla me<strong>di</strong>a aritmetica tra l’altezza al piano <strong>di</strong> imposta e l’altezzamassima all’intradosso della volta; per i soffitti a cassettoni o che presentanosporgenze <strong>di</strong> travi, l’altezza me<strong>di</strong>a è calcolata dalla me<strong>di</strong>a ponderale delle variealtezze in pianta.b. Altezza minima: è l’altezza libera interna tra pavimento e soffitto nel punto più basso<strong>di</strong> soffitti inclinati.64


Locali classificati C1:a. l’altezza deve essere non inferiore a m. 3; in presenza <strong>di</strong> copertura inclinata l’altezza me<strong>di</strong>adeve essere sempre <strong>di</strong> m. 3 e in ogni caso l’altezza minima non dovrà essere inferiore a m.2,20. Gli spazi con altezza minima inferiore non vanno computati nel calcolo dell’altezza me<strong>di</strong>ae vanno opportunamente segnalati negli elaborati grafici e sono definiti non usufruibili pertipologia <strong>di</strong> locale C1.b. Qualora necessità tecniche aziendali lo richiedono, può essere consentito l’uso <strong>di</strong> locali conaltezze me<strong>di</strong>e inferiori a m.3 solo su apposita deroga dell’Unità Operativa <strong>di</strong> Prevenzione eSicurezza negli Ambienti <strong>di</strong> Lavoro del Dipartimento <strong>di</strong> Prevenzione della ASL (All. IV punto1.2.4 D.Lgs 81/2008 e s.m.i.).c. I locali a<strong>di</strong>biti ad uffici, anche se all’interno <strong>di</strong> attività produttive, possono avere un’altezzanon inferiore a m. 2.70; in presenza <strong>di</strong> copertura inclinata l’altezza me<strong>di</strong>a deve essere semprenon inferiore a m. 2.70 con altezza minima non inferiore a m. 2.00.Locali classificati C2:l’altezza deve essere non inferiore a m. 2.70; in presenza <strong>di</strong> copertura inclinata l’altezza me<strong>di</strong>adeve essere sempre non inferiore a m. 2.70 con altezza minima non inferiore a m. 2.00.2. Per i locali classificati C3, limitatamente a servizi igienici, spogliatoi e docce, le altezze sonoriportate nell’articolo specifico.3. Per i restanti locali classificati C3 (<strong>di</strong>simpegni, ripostigli, archivi e magazzini senzapermanenza continua e costante <strong>di</strong> personale e depositi in cui non sia prevista la presenzafissa <strong>di</strong> personale o l’uso <strong>di</strong> macchine), l’altezza non dovrà essere inferiore a m. 2.40; inpresenza <strong>di</strong> copertura inclinata l’altezza me<strong>di</strong>a deve essere sempre non inferiore a m. 2.40 conaltezza minima non inferiore a m.1.80Art. 165 - SUPERFICIE DEI LOCALI1. Ai fini dell’applicazione dei presenti in<strong>di</strong>rizzi si definisce:* Superficie utile: la superficie del locale al netto delle murature ovvero al netto delle partiinutilizzabili secondo quanto previsto dall’articolo 03.Locali classificati C1:1. La superficie minima complessiva, a<strong>di</strong>bita allo svolgimento dell’attività, non deve essereinferiore a mq. 14; in ogni caso la superficie dei locali <strong>di</strong> lavoro deve essere tale da consentireun’adeguata organizzazione del lavoro, una <strong>di</strong>slocazione delle attrezzature, delle zone <strong>di</strong>deposito, dei passaggi e delle vie d’uscita rispondenti a criteri <strong>di</strong> tutela della salute e sicurezzadegli addetti e ai criteri specifici <strong>di</strong> abbattimento delle barriere architettoniche.2. Per i locali a<strong>di</strong>biti ad uffici, anche all’interno <strong>di</strong> opifici, dovrà essere garantito un rapporto <strong>di</strong>almeno 6 mq a persona con una superficie minima <strong>di</strong> almeno mq. 9.3. Per i locali classificati C2 e C3 limitatamente ai servizi igienici, spogliatoi e docce, lasuperficie minima è riportata negli articoli specifici.4. Per i restanti locali classificati C3 (<strong>di</strong>simpegni, ripostigli, archivi e magazzini senzapermanenza continua e costante <strong>di</strong> personale e depositi in cui non sia prevista la presenzafissa <strong>di</strong> personale o l’uso <strong>di</strong> macchine), non viene definito alcun limite <strong>di</strong> superficie minima.Art. 166 - ILLUMINAZIONE DEI LOCALI1. A meno che non sia richiesto <strong>di</strong>versamente dalle necessità delle lavorazioni e salvo che nonsi tratti <strong>di</strong> locali sotterranei, i luoghi <strong>di</strong> lavoro devono <strong>di</strong>sporre <strong>di</strong> sufficiente luce naturale. Inogni caso, tutti i predetti locali e luoghi <strong>di</strong> lavoro devono essere dotati <strong>di</strong> <strong>di</strong>spositivi checonsentono un'illuminazione artificiale adeguata per salvaguardare la sicurezza, la salute e ilbenessere dei lavoratori.2. Ai fini dell’applicazione dei presenti in<strong>di</strong>rizzi si definisce:Superficie illuminante : la superficie totale delle aperture trasparenti verso l’esternoatte a garantire l’illuminazione naturale dei locali; i parametri sotto riportati sono riferitia superfici dotate <strong>di</strong> vetro trasparente e incolore; l’utilizzo <strong>di</strong> vetri colorati e/o conmo<strong>di</strong>fica alla capacità <strong>di</strong> riflessione e <strong>di</strong>ffrazione determinerà l’adeguamento deiparametri suddetti in modo proporzionale tenendo presente la tabella <strong>di</strong> cui sottoTipo <strong>di</strong> superficie trasparente Coefficiente <strong>di</strong>trasparenzaVetro semplice trasparente 165


Vetro retinato 0,90Materiali sintetici trasparenti 0,65 - 0,90Locali classificati C1:Illuminazione naturale1. Detti locali devono avere una superficie illuminante non inferiore ai seguenti parametri:• 1/10 della superficie utile del locale per locali con superficie utile fino a mq. 1000;• 1/12 della superficie utile del locale, per la parte eccedente i 1000 mq, per locali consuperficie utile compresa tra mq. 1000 e mq. 3000;• 1/15 della superficie utile del locale, per la parte eccedente i 3000 mq, per locali consuperficie utile superiore a mq. 3000;• Per i locali a<strong>di</strong>biti ad ufficio deve essere garantito un R.I. minimo pari ad 1/8,in<strong>di</strong>pendentemente dalla superficie del locale.2. Possono essere computati nella superficie illuminante le superficie vetrate <strong>di</strong> porte e portonia partire da cm. 80 dal pavimento.3. La <strong>di</strong>slocazione delle superfici illuminanti deve essere tale da garantire un illuminamentouniforme; la presenza <strong>di</strong> zone non illuminate naturalmente dovrà essere corretto aumentandoil <strong>di</strong>mensionamento <strong>di</strong> cui al comma precedente ovvero con sistema <strong>di</strong> illuminazione artificiale.4. Per i magazzini, qualora il tipo <strong>di</strong> materiale stoccato risenta negativamente dell’esposizionealla luce, potranno essere concesse deroghe ai parametri <strong>di</strong> cui sopra, previo parereobbligatorio del competente Servizio del Dipartimento <strong>di</strong> Prevenzione della ASL.Illuminazione artificiale1. L’illuminazione artificiale nei luoghi <strong>di</strong> lavoro dovrà essere tale da garantire lo specificocompito visivo degli addetti.2. In ogni caso l’illuminazione artificiale dovrà essere conforme ai requisiti previsti dalla normaUNI 12464/2004 ed eventuali aggiornamenti e/o mo<strong>di</strong>fiche.3. L’impianto elettrico <strong>di</strong> illuminazione dovrà essere alimentato separatamente da quello <strong>di</strong>forza motrice.4. In tutti gli ambienti <strong>di</strong> lavoro dovrà essere installato un sistema <strong>di</strong> luci <strong>di</strong> emergenza atte a<strong>di</strong>ntervenire in assenza <strong>di</strong> tensione <strong>di</strong> rete e <strong>di</strong>stribuite in modo tale da garantire la messa insicurezza delle macchine, l’evacuazione rapida delle persone presenti ed eventualmente, senecessario ai fini della sicurezza, la prosecuzione dei lavori. Le stesse non dovranno interferirecon la specifica segnaletica <strong>di</strong> cui al Titolo V capo I del D.Lgs 81/2008 e s.m.i..Illuminazione artificiale esterna1. Gli accessi, le rampe esterne , le vie <strong>di</strong> circolazioni aziendali dovranno essere dotati <strong>di</strong>sistemi <strong>di</strong> illuminazione artificiali atti a garantire la sicurezza dei lavoratori e <strong>di</strong> visitatoridurante le ore <strong>di</strong> buio.Locali classificati C2:Illuminazione naturale1. Per una giusta illuminazione naturale ogni singolo locale deve essere provvisto <strong>di</strong> unasuperficie illuminante pari ad almeno:• 1/8 della superficie utile del locale, per locali con superficie utile fino a mq. 100;• 1/10 della superficie utile del locale, per la parte eccedente i 100 mq, per locali consuperficie utile superiore a mq. 100Illuminazione artificialeGli impianti <strong>di</strong> illuminazione artificiale devono essere conformi ai requisiti previsti dalla normaUNI 12464/2004 ed eventuali aggiornamenti e/o mo<strong>di</strong>fiche.5. Per i locali classificati C3, limitatamente ai servizi igienici, spogliatoi e docce i parametri <strong>di</strong>riferimento per l’illuminazione naturale ed artificiale sono riportati nell’articolo specifico.6. Per i restanti locali classificati C3 (<strong>di</strong>simpegni, ripostigli, archivi e magazzini senzapermanenza continua e costante <strong>di</strong> personale e depositi in cui non sia prevista la presenzafissa <strong>di</strong> personale o l’uso <strong>di</strong> macchine), la giusta illuminazione naturale è garantita quando lasuperficie illuminante non è inferiore ad 1/20 della superficie calpestabile. l’illuminazioneartificiale può essere integrativa o alternativa dell’illuminazione naturale.Art. 167 - AERAZIONE DEI LOCALI1. Nei luoghi <strong>di</strong> lavoro chiusi, è necessario far si che tenendo conto dei meto<strong>di</strong> <strong>di</strong> lavoro e deglisforzi fisici ai quali sono sottoposti i lavoratori, essi <strong>di</strong>spongano <strong>di</strong> aria salubre in quantità66


sufficiente ottenuta preferenzialmente con aperture naturali e quando ciò non sia possibile, conimpianti <strong>di</strong> aerazione.2. Ai fini dell’applicazione dei presenti in<strong>di</strong>rizzi si definisce:a. Superficie apribile: la superficie totale degli infissi apribili che comunicano <strong>di</strong>rettamentecon spazi esterni.b. Di norma le superfici finestrate apribili devono essere uniformemente <strong>di</strong>stribuite su tuttele superfici esterne, in modo tale da favorire i ricambi <strong>di</strong> aria evitando sacche <strong>di</strong> ristagno;inoltre devono essere facilmente apribili con meccanismo d’apertura posizionato adaltezza d’uomo. c. Per tenere conto dell’effettiva capacità delle superfici apribili ascambiare aria con l’esterno, nel caso <strong>di</strong> finestre con apertura parziale (es. vasistas), lasuperficie utile può essere calcolata con la seguente funzione:SU = S x sen ydove: S = superficie apribile della finestra (base x altezza)y = angolo della massima aperturaLocali classificati C1:Aerazione naturale1. L’aerazione naturale è garantita quando le superfici apribili, attestate su spazi esterni, sonotali da garantire i seguenti rapporti aeranti (R.A.):a. 1/16 della sup. utile del locale per locali con superficie utile fino a mq. 1000;b. 1/20 della superficie utile del locale, per la parte eccedente i 1000 mq, per locali consuperficie utile compresa tra mq. 1000 e mq. 3000;c. 1/24 della superficie utile del locale, per la parte eccedente i 3000 mq, per locali consuperficie utile superiore a mq. 3000;d. Per i locali a<strong>di</strong>biti ad ufficio deve essere garantito un R.A. minimo pari ad 1/8,in<strong>di</strong>pendentemente dalla superficie del locale.2. Qualora le finestre, comunicanti <strong>di</strong>rettamente con l’esterno, non riescano a garantire l’interasuperficie aerante, nel computo possono essere considerate anche le superfici delle porte e deiportoni comunicanti con l’esterno. In tal caso la superficie massima considerabile <strong>di</strong> porte eportoni non può superare il 50% della superficie apribile necessaria a garantire l’aerazionenaturale del locale.3. Fanno eccezione i locali con superficie utile inferiore a 50 mq in cui vengono svolte attivitàche non danno origine ad inquinanti specifici, dove le porte e portoni comunicanti con l’esternopossono rappresentare il totale della superficie apribile.Per i negozi con superficie utile fino a 50 mq, il rapporto aerante può essere pari ad 1/20 dellasuperficie pavimentata e la superficie apribile può essere rappresentata solamente dalla portacomunicante con l’esterno.4. Nei magazzini dove il materiale stoccato è suscettibile <strong>di</strong> rilasciare sostanze tossiche ocomunque pericolose va assicurato anche un ricambio d’aria artificiale opportunamenteprogettato in ragione delle caratteristiche chimico-fisiche delle sostanze in questione.Aerazione artificialeIn via generale è preferibile che un locale sia aerato naturalmente, però quando ciò non èpossibile per motivate esigenze tecniche legate al processo produttivo o vincoli <strong>di</strong> tipoarchitettonico oppure la superficie aerante non è tale da garantire i parametri <strong>di</strong> cui sopra,l’aerazione artificiale può essere integrativa o sostitutiva <strong>di</strong> quella naturale.Locali classificati C2:Aerazione naturaleL’aerazione naturale è garantita quando le superfici apribili, attestate su spazi esterni, sono talida garantire i seguenti rapporti aeranti(R.A.):a. 1/8 della sup. utile del locale per locali con superficie utile fino a mq. 100;b. 1/16 della superficie utile del locale, per la parte eccedente i 100 mq, per locali consuperficie utile superiore a mq 100Aerazione artificialeAnche per questi locali è preferibile che l’aerazione sia naturale, però quando ciò non èpossibile per motivate esigenze tecniche o vincoli <strong>di</strong> tipo architettonico oppure la superficieaerante non è tale da garantire i parametri <strong>di</strong> cui sopra, l’aerazione artificiale può essereintegrativa o sostitutiva <strong>di</strong> quella naturale.67


Per i locali classificati C3, limitatamente ai servizi igienici, spogliatoi e docce i parametri <strong>di</strong>riferimento per l’aerazione naturale ed artificiale sono riportati nell’articolo specifico.5. Per i restanti locali classificati C3 (<strong>di</strong>simpegni, ripostigli, archivi e magazzini senzapermanenza continua e costante <strong>di</strong> personale e depositi in cui non sia prevista la presenzafissa <strong>di</strong> personale o l’uso <strong>di</strong> macchine), la giusta aerazione naturale è garantita quando lasuperficie apribile, attestata su spazi esterni, non è inferiore ad 1/30 della superficiecalpestabile; in questo caso le porte comunicanti <strong>di</strong>rettamente con l’esterno possono esserecomprese nel computo della superficie apribile. Per particolari esigenze costruttive tali localipossono essere privi <strong>di</strong> sistemi <strong>di</strong> aerazione naturale purché forniti <strong>di</strong> idonei sistemi <strong>di</strong>aerazione artificiale. In tal caso il sistema <strong>di</strong> ricambio può essere anche <strong>di</strong> tipo aspirazioneforzata purché sia in grado <strong>di</strong> garantire almeno 6 ricambi/ora se a funzionamento continuo ealmeno 3 ricambi ogni 5 minuti se ad aspirazione forzata temporizzata.6. Nei casi in cui è previsto un sistema <strong>di</strong> aerazione artificiale si dovrà tenere conto delleseguenti in<strong>di</strong>cazioni:a. la progettazione, le portate riferite alla tipologia <strong>di</strong> attività e le caratteristiche dell’ariadovranno rispondere ai requisiti <strong>di</strong> cui alla norma UNI 10339 e s.m.i.;b. dovrà essere tenuto sempre funzionante;c. ogni eventuale guasto dovrà essere segnalato da un sistema <strong>di</strong> controllo (luminoso edacustico), in particolar modo quando ciò è a salvaguar<strong>di</strong>a della salute dei lavoratori.Art. 168 - LOCALI INTERRATI E SEMINTERRATI1. Ai fini dell’applicazione dei presenti in<strong>di</strong>rizzi si definisce: locale seminterrato: quando la quota me<strong>di</strong>a <strong>di</strong> interramento, rispetto al piano <strong>di</strong>campagna e misurata su tutte le pareti perimetrali, è superiore al 50%; locale interrato: quando almeno tre pareti sono interamente al <strong>di</strong> sotto del piano <strong>di</strong> campagna,in<strong>di</strong>pendentemente dal fatto che queste siano a <strong>di</strong>retto contatto con il terreno circostante(presenza <strong>di</strong> intercape<strong>di</strong>ne aerata).2. È vietato a<strong>di</strong>bire a luoghi <strong>di</strong> lavoro locali chiusi interrati e seminterrati.3. In deroga alle <strong>di</strong>sposizioni del precedente comma, possono essere destinati al lavoro localiinterrati o seminterrati, quando ricorrano particolari esigenze tecniche per l’espletamento dellelavorazioni.4. Può essere consentito l’uso <strong>di</strong> detti locali anche per altre lavorazioni per le quali nonricorrano particolari esigenze tecniche solo su apposita deroga dell’Unità Operativa <strong>di</strong>Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti <strong>di</strong> Lavoro del Dipartimento <strong>di</strong> Prevenzione della ASL(Art. 65 comma 3 D.Lgs 81/2008 e s.m.i.).5. Non è ammessa deroga per lavorazioni o depositi con pericolo <strong>di</strong> esplosione e/o incen<strong>di</strong>o,con sviluppo <strong>di</strong> emanazioni nocive o sviluppo <strong>di</strong> elevate temperature.6. Sono considerate “particolari esigenze tecniche” le lavorazioni, che per il loro espletamento,si rende in<strong>di</strong>spensabile l’utilizzazione <strong>di</strong> locali interrati o seminterrati; quin<strong>di</strong> dette esigenze nonpossono essere mai riconosciute quando sia presente una mera opportunità <strong>di</strong> carattereorganizzativo, economico o <strong>di</strong> semplice ubicazione.7. Nell’ambito della richiesta <strong>di</strong> deroga detti locali devono essere in possesso dei seguentirequisiti:a. Altezza e superficib. Altezza e superfici minime utili secondo gli in<strong>di</strong>ci previsti dal presente <strong>regolamento</strong> perle specifiche destinazioni d’uso.AerazioneTutti i locali che non sono provvisti <strong>di</strong> idonee finestre apribili sull’esterno, tali da consentire unasufficiente ed uniforme aerazione secondo gli in<strong>di</strong>ci previsti dal presente <strong>regolamento</strong> per lespecifiche destinazioni d’uso, dovranno essere provvisti <strong>di</strong> idoneo impianto <strong>di</strong> aerazione ingrado <strong>di</strong> garantire almeno quanto previsto dalla specifica norma UNI 10339 e s.m.i..IlluminazioneTutti i locali che non sono provvisti <strong>di</strong> sufficiente illuminazione naturale, nel rispetto degli in<strong>di</strong>ciprevisti dal presente <strong>regolamento</strong> per le specifiche destinazioni d’uso, dovranno essereprovvisti <strong>di</strong> impianto artificiale idoneo al compito visivo da svolgere. In ogni casol’illuminazione artificiale dovrà essere conforme ai requisiti previsti dalla norma UNI 12464/04ed eventuali aggiornamenti o mo<strong>di</strong>fiche.Umi<strong>di</strong>tà68


1. I locali dovranno essere adeguatamente isolati dall’umi<strong>di</strong>tà del suolo e da quella derivantedagli agenti atmosferici.2. I pavimenti, a superficie unita e impermeabile e le pareti interrate, devono essereidoneamente isolati e ventilati per una efficace protezione contro l’umi<strong>di</strong>tà;Scarichi idrici1. Le acque <strong>di</strong> scarico devono confluire in collettori che non possano dar luogo a rigurgiti; lecondutture devono essere adeguatamente isolate e protette.2. Qualora vengano previsti impianti <strong>di</strong> sollevamento delle acque, l’impianto elettrico dovràessere dotato <strong>di</strong> sistema <strong>di</strong> emergenza (generatore <strong>di</strong> corrente).ScaleFatti salvi i requisiti previsti dalle norme vigenti in materia, almeno una scala dovrà avere unalarghezza <strong>di</strong> rampa non inferiore a m. 1,20. Sono ammesse, in aggiunta, scale con larghezza <strong>di</strong>rampa minore, ma comunque non inferiore a m. 0,80. Nelle scale l’illuminazione artificialedovrà assicurare sempre livelli <strong>di</strong> luce non inferiore a 150 lux e comunque non inferiore aquanto previsto dalle specifiche norme tecniche (UNI) e dovranno essere previste idonee luci <strong>di</strong>emergenza in caso <strong>di</strong> interruzione dell’energia elettrica. Scale <strong>di</strong> sicurezza saranno prescrittesecondo il tipo <strong>di</strong> esercizio e la sua ricettività globale, compreso il personale <strong>di</strong> servizio.Prevenzione incen<strong>di</strong>1. Ove occorre il rilascio del certificato prevenzione incen<strong>di</strong>, alla richiesta <strong>di</strong> deroga dovràessere prodotto esplicito parere preventivo del Comando Provinciale VV.FF.2. Qualora non rientri nel comma precedente il locale dovrà essere provvisto comunque <strong>di</strong>estintori che dovranno essere controllati a norma dell’AllegatoIV, punto 4 del D.Lgs 81/2008.3. La tipologia ed il numero <strong>di</strong> estintori dovrà essere in<strong>di</strong>viduato a seguito della valutazione delrischio incen<strong>di</strong>o.7. Devono essere previste vie d’uscita ogni 50 persone presenti, con aperture della porta versol’esterno del locale. I rivestimenti dovranno avere una reazione al fuoco non inferiore allaclasse 1, come da specifica norma UNI.Barriere architettonicheDovranno essere sod<strong>di</strong>sfatti i requisiti in materie <strong>di</strong> barriere architettoniche in base allanormativa vigente.Art. 169 – USCITE1. Tutti i luoghi <strong>di</strong> lavoro devono essere evacuabili rapidamente e in piena sicurezza,conformemente alla normativa vigente in tema <strong>di</strong> sicurezza dei luoghi <strong>di</strong> lavoro (D.Lgs09.04.2008, n. 81 e s.m.i.) e comunque alla normativa <strong>di</strong> prevenzione incen<strong>di</strong>, ove applicabile.2. Per i locali <strong>di</strong> pubblico spettacolo e gli impianti sportivi valgono le <strong>di</strong>sposizioni specifiche (DM25.8.89; DM Interno 18.03.96; DM Interno 19.08.96; DPR 28.05.2001, n. 311). La dotazione<strong>di</strong> vie <strong>di</strong> uscite e la <strong>di</strong>stanza dal punto più remoto deve essere calcolato in base:a. Al rischio incen<strong>di</strong>o valutato secondo le in<strong>di</strong>cazioni del Decreto del Ministero dell’Internodel 10/3/1998.b. All’affollamento del locale.c. Alla presenza <strong>di</strong> scale.3. I locali <strong>di</strong> lavoro potranno avere una sola via <strong>di</strong> uscita nei seguenti casi:a. Affollamento inferiore a 50 persone.b. Non sussistono rischi specifici <strong>di</strong> incen<strong>di</strong>o o <strong>di</strong> esplosione.4. Le <strong>di</strong>stanze del punto remoto sono sovrapponibili a quelle del tratto obbligatorio(uni<strong>di</strong>rezionale) previste per i locali con più uscite.5. I locali <strong>di</strong> lavoro con più vie <strong>di</strong> uscita le <strong>di</strong>stanze del punto remoto dovranno essere:a. Tra un minimo <strong>di</strong> m. 15 e un massimo <strong>di</strong> m. 30 per lavorazioni a rischio elevato.b. Tra un minimo <strong>di</strong> m. 30 e un massimo <strong>di</strong> m. 45 per lavorazioni a rischio me<strong>di</strong>o.c. Tra un minimo <strong>di</strong> m. 45 e un massimo <strong>di</strong> m. 60 per lavorazioni a rischio basso.6. Per i locali <strong>di</strong> lavoro con più uscite aventi un tratto obbligatorio uni<strong>di</strong>rezionale del puntoremoto tale tratto dovrà essere :< a m. 15 per le lavorazioni a rischio elevato< a m. 30 per le lavorazioni a rischio me<strong>di</strong>o< a m. 45 per le lavorazioni a rischio basso7. In ogni caso la somma tra il tratto uni<strong>di</strong>rezionale e la <strong>di</strong>stanza dalle uscite <strong>di</strong> sicurezza nonpotrà superare i limiti <strong>di</strong> cui al punto precedente.8. Nel caso che le uscite <strong>di</strong> emergenza portino a scale destinate al raggiungimento <strong>di</strong> luogosicuro esse devono essere protette con porte REI nei seguenti casi:69


a. Uscita <strong>di</strong> sicurezza singola.b. Uscite <strong>di</strong> sicurezza multiple ma con attività lavorative a rischio incen<strong>di</strong>o elevato.c. Uscite <strong>di</strong> sicurezza multiple con attività lavorative a rischio incen<strong>di</strong>o me<strong>di</strong>o e <strong>di</strong>stanzadal luogo sicuro > a m. 45.d. Uscite <strong>di</strong> sicurezza multiple con attività lavorative a rischio incen<strong>di</strong>o basso e <strong>di</strong>stanzadal luogo sicuro > a m. 60.9. Tutte le in<strong>di</strong>cazioni sopra riportate si applicano alle sole attività produttive non soggette alCertificato Prevenzione Incen<strong>di</strong> (CPI) a norma della legislazione vigente.Art. 170 – SOPPALCHIAi fini del rispetto dei requisiti igienici, nonché per quanto riguarda la sicurezza dei luoghi <strong>di</strong>lavoro, i soppalchi sono considerati come piani <strong>di</strong>stinti. Pertanto, sia i vani ricavati nella partesoprastante, sia i vani ricavati nella parte sottostante il soppalco, devono avere tutti i requisitiprevisti per glia ambienti <strong>di</strong> lavoro (illuminazione, aerazione, altezza e superficie), in funzionedella specifica destinazione d’uso. Rimane l’obbligo da parte del committente <strong>di</strong> valutare amezzo <strong>di</strong> tecnico abilitato la staticità e la portata; la valutazione va allegata alla richiesta <strong>di</strong>Permesso <strong>di</strong> Costruire/DIA.Art. 171 - SCALE E PARAPETTI1. Tenendo conto della specifica attività svolta si fa riferimento alla normativa vigente inmateria <strong>di</strong> sicurezza dei luoghi <strong>di</strong> lavoro, <strong>di</strong> locali <strong>di</strong> pubblico spettacolo, <strong>di</strong> impianti sportivi, <strong>di</strong>superamento delle barriere architettoniche.2. In ogni caso lo spazio utile della scala non può avere larghezza inferiore a cm. 80; le scaleaggettanti sul vuoto devono essere munite <strong>di</strong> parapetto normale alto almeno 1 metro, le altre<strong>di</strong> corrimano. Il corrimano deve essere presente su entrambi i lati se la scala è <strong>di</strong> larghezzasuperiore a m. 1,20. Quando la scala viene utilizzata anche da personale estraneo all’azienda(pubblico), il parapetto deve essere alto almeno 1 m. e costituito da elementi verticali <strong>di</strong>stantinon più <strong>di</strong> m. 0,10 uno dall’altro.3. Le scale a chiocciola sono ammesse in locali uso deposito, nei magazzini e negli uffici, alleseguenti con<strong>di</strong>zioni:a. larghezza minima del passaggio utile m. 0,80 (pedata minima m. 0,25);b. pedata minima a scendere m. 0,25, che deve essere garantita alla <strong>di</strong>stanza <strong>di</strong> m. 0,30misurata sul lato interno;c. alzata massima m. 0,24.Art. 172 - DOTAZIONE E CARATTERISTICHE DEI LOCALI ADIBITI A SERVIZI1. Tutti i luoghi <strong>di</strong> lavoro devono essere dotati <strong>di</strong> servizi igienici e lavan<strong>di</strong>ni.2. Le docce, quando già non espressamente previste da norme specifiche, devono esseremesse a <strong>di</strong>sposizione dei lavoratori quando il tipo <strong>di</strong> attività o la salubrità lo esigono e devonoessere presenti nelle attività in cui vengono eseguite lavorazioni insu<strong>di</strong>cianti o che espongonoa polveri. Gli spogliatoi devono essere presenti quando i lavoratori devono indossare indumenti<strong>di</strong> lavoro specifici e quando per ragioni <strong>di</strong> salute o <strong>di</strong> decenza non si può loro chiedere <strong>di</strong>cambiarsi in altri locali.3. Tali locali devono essere riscaldati durante la stagione fredda.servizi igienici:devono essere previsti separati per uomini e donne; quando ciò sia impossibile a causa <strong>di</strong>vincoli urbanistici o architettonici e nelle aziende che occupano lavoratori <strong>di</strong> sesso <strong>di</strong>verso innumero non superiore a 10, è ammessa un’utilizzazione separata degli stessi;Il numero <strong>di</strong> servizi igienici deve essere calcolato in base al seguente schema:n. 1 servizio igienico ogni 10 persone o frazione fino 30 addetti contemporaneamentepresenti;n. 1 servizio igienico ogni 20 persone o frazione oltre i 30 addetti contemporaneamentepresenti.I servizi igienici devono avere <strong>di</strong>mensioni minime <strong>di</strong> mq. 1,20, con il lato più corto non inferiorea m. 0,90 quando il lavabo è posto nell’antibagno; nel caso in cui il lavabo è all’interno delbagno le <strong>di</strong>mensioni dovranno essere <strong>di</strong> almeno mq. 2 con il lato più corto non inferiore am.1.00.70


L’ altezza minima deve essere non inferiore a m. 2,40; in presenza <strong>di</strong> copertura inclinatal’altezza me<strong>di</strong>a deve essere sempre non inferiore a m. 2,40 con altezza minima non inferiore am. 2,00.Devono essere collocati in modo da evitare percorsi esterni al fabbricato, salvo casi particolariespressamente derogati su parere del competente servizio del Dipartimento <strong>di</strong> Prevenzionedella ASL; in ogni caso devono essere collocati razionalmente e, preferibilmente, in prossimitàdei posti <strong>di</strong> lavoro, dell'eventuale locale <strong>di</strong> riposo, degli spogliatoi, delle docce e lavabi.L’aerazione naturale è garantita quando il locale è dotato <strong>di</strong> finestra completamente apribilecomunicante con l’esterno <strong>di</strong> almeno mq. 0,40. Lo stesso parametro vale anche perl’illuminazione naturale. Nel caso non sia possibile il rispetto dei parametri sopra in<strong>di</strong>cati, èammessa l’illuminazione artificiale, nel rispetto della norma UNI 12464/2004 e un ricambioforzato dell’aria me<strong>di</strong>ante impianto <strong>di</strong> aspirazione, tale da garantire almeno 6 ricambi/ora sefunzionante in continuo, o 3 ricambi ogni 5 minuti se l’aspirazione è avviata contestualmenteall’accenzione della luce (per ambienti ciechi) o all’apertura della porta <strong>di</strong> accesso (perambienti che beneficiano <strong>di</strong> un’illuminazione naturale anche <strong>di</strong> tipo in<strong>di</strong>retto).Lavan<strong>di</strong>ni:devono essere in numero minimo <strong>di</strong> uno ogni 5 lavoratori contemporaneamente presenti,dotati <strong>di</strong> mezzi detergenti e per asciugarsi.Docce:quando necessario devono essere previste:n. 1 doccia ogni 10 persone o frazione fino 30 addetti contemporaneamente presentin. 1 doccia ogni 20 persone o frazione oltre i 30 addetti contemporaneamentepresenti.devono essere sud<strong>di</strong>vise per sesso. Si deroga solo per vincoli urbanistici o architettonici e peraziende fino a 10 <strong>di</strong>pendenti. In questo caso è ammesso un utilizzo separato fra i due sessi.Devono avere superficie minima <strong>di</strong> mq. 2.00 (comprensivo dello spazio necessario perrivestirsi), quando comunicano <strong>di</strong>rettamente con lo spogliatoio la <strong>di</strong>mensione minima puòessere <strong>di</strong> mq 1.L’altezza minima deve essere non inferiore a m. 2,40; in presenza <strong>di</strong> copertura inclinatal’altezza me<strong>di</strong>a deve essere sempre non inferiore a m. 2,40 con altezza minima non inferiore am. 2,00.L’aerazione naturale deve essere garantita con finestre apribili comunicanti con l’esterno <strong>di</strong>superficie pari ad almeno 1/12 della superficie utile delle docce. Lo stesso parametro valeanche per l’illuminazione naturale. Nel caso non sia possibile il rispetto dei parametri soprain<strong>di</strong>cati è ammessa l’illuminazione artificiale, nel rispetto della norma UNI 12464/2004 e unricambio forzato dell’aria tale da garantire 3 ricambi ora, se funzionante in continuo, o 5ricambi ora con aspirazione attivata con timer. Quando le docce non sono provviste <strong>di</strong>aerazione in<strong>di</strong>pendente e sono in <strong>di</strong>retto collegamento con lo spogliatoio, la superficie cheoccupano deve essere aggiunta a quella dello spogliatoio per la determinazione della giustaaerazione.Spogliatoi:Gli spogliatoi devono essere separati per sesso. Vi può essere un solo spogliatoio ad usoseparato nelle aziende che occupano fino a 5 <strong>di</strong>pendenti.La superficie minima da rispettare è:- mq 1,20 per ogni persona per i primi 10 addetti;- mq 1,00 per ogni persona eccedente i primi 10 e fino a 100 addetti;- mq 0,50 per ogni persona eccedente i 100 addettiL’altezza minima deve essere non inferiore a m. 2,40; in presenza <strong>di</strong> copertura inclinatal’altezza me<strong>di</strong>a deve essere sempre non inferiore a m. 2,40 con altezza minima non inferiore am. 2,00. .L’aerazione naturale è garantita quando la superficie finestrata apribile, attestata su spaziesterni, non è inferiore ad 1/12 della superficie dello spogliatoio. Lo stesso parametro valeanche per l’illuminazione naturale.Nel caso non sia possibile il rispetto dei parametri sopra in<strong>di</strong>cati è ammessa l’illuminazioneartificiale e un ricambio forzato dell’aria tale da garantire almeno 5 volumi l’ora, se in<strong>di</strong>scontinuo, 3 se in continuo.Gli spogliatoi devono essere dotati <strong>di</strong> arma<strong>di</strong>etti personali a doppio scomparto e <strong>di</strong> se<strong>di</strong>li.Tutti i locali <strong>di</strong> cui sopra devono essere <strong>di</strong> agevole pulizia.Servizi igienici e docce devono avere pavimenti e pareti, fino ad un’altezza <strong>di</strong> m. 2, rivestiti inmateriale impermeabile e facilmente lavabile.71


Nel rispetto del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. almeno un bagno, unaessere accessibile e fruibile agli addetti <strong>di</strong>sabili.doccia e lo spogliatoio devonoArt. 173 – LOCALI DI RIPOSO-REFETTORI-MENSE-CAMERA DI MEDICAZIONE/AMBULATORIO AZIENDALE1. La necessità <strong>di</strong> tali locali è stabilita in base alle <strong>di</strong>mensioni aziendali, all’organizzazione dellavoro, al tipo e quantità <strong>di</strong> rischi presenti nell’attività, e comunque quando espressamenteprevisti dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.. Tali locali devono essere facilmente accessibili e provvisti<strong>di</strong> riscaldamento nella stagione fredda.2. Le <strong>di</strong>mensioni vanno così calcolate:locale <strong>di</strong> riposo, refettorio o mensa: il <strong>di</strong>mensionamento è calcolato sulla basedell’affollamento massimo ipotizzabile prevedendo almeno mq 2 per lavoratore, al lordodegli arre<strong>di</strong>, fermo restando la superficie minima <strong>di</strong> almeno 9 mq. Il locale riposo si puòidentificare con il refettorio qualora questo sia adeguatamente attrezzato per talefunzione e l’organizzazione del lavoro lo consenta;camera <strong>di</strong> me<strong>di</strong>cazione o ambulatorio aziendale: superficie minima non inferiore a mq.9.3. Nei locali a<strong>di</strong>biti a refettorio/mensa deve essere prevista una zona opportunamenteattrezzata per il riscaldamento delle vivande e <strong>di</strong> lavabo con erogazione <strong>di</strong> acqua calda efredda (potabile). In detta zona le pareti devono essere facilmente pulibili, preferibilmentepiastrellate, fino a 2 m <strong>di</strong> altezza;4. I locali <strong>di</strong> pronto soccorso e le camere <strong>di</strong> me<strong>di</strong>cazione devono avere le seguenticaratteristiche:essere facilmente accessibili con barelledevono essere collocati nell’ambito dell’inse<strong>di</strong>amento in posizione tale da essererapidamente raggiungibili dai posti <strong>di</strong> lavoroessere razionalmente ubicati rispetto agli accessi carrabili dell’inse<strong>di</strong>amento.devono essere muniti <strong>di</strong> lavan<strong>di</strong>no con acqua calda e fredda; l’acqua deve esserepotabile.I pavimenti e le pareti devono essere lavabili e <strong>di</strong>sinfettabili fino ad un’ altezza <strong>di</strong> m 2.devono essere ubicate in modo tale da evitare contaminazione <strong>di</strong> inquinanti oesposizione a rischi fisici presenti nelle lavorazioni.5. Nel rispetto dell’art. 63 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.tali locali dovranno essere accessibili efruibili agli addetti <strong>di</strong>sabili72


Allegato (A)Dimensioni numero civico per Centri StoriciTarghetta / Mattonella e/o simile cm. 10 (altezza) x cm. 15 (larghezza) fondobianco /scritta e numero <strong>di</strong> colore blùScrittura in<strong>di</strong>cante la via / numero civico –Grandezza delle lettere in<strong>di</strong>canti la Via : cm. 2 (a) x 1(l)Grandezza del numero : cm. 5 (a) x 3 (l)Ex:Dimensioni numero civico Fuori dai centri StoriciTarghetta / Mattonella e/o simile<strong>di</strong>mensione minima cm. 10 (altezza) x cm. 15 (larghezza)<strong>di</strong>mensione massima cm. 25 (altezza) x cm. 30 (larghezza)fondo bianco / Via e numero <strong>di</strong> colore blù,<strong>di</strong>mensioni minime delle lettere e numeri uguale ai per i Centri Storiciproporzionalmente aumentate in base alla <strong>di</strong>mensione della targhetta.Ex.73

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