Art. 83 - REQUISITI STRUTTURALI DEGLI STUDI PROFESSIONALI.1. Gli stu<strong>di</strong> professionali, nei quali il professionista esercita la propria attività, singolarmente oin forma associata, non sono soggetti ad autorizzazione sanitaria.2. Per quanto riguarda i requisiti strutturali dovranno avere accesso in<strong>di</strong>pendente, esserecostituiti da almeno un locale <strong>di</strong> visita, una sala <strong>di</strong> attesa e un servizio igienico, facilmentefruibile da parte degli utenti o clienti, dotato <strong>di</strong> antibagno (come nei casi previsti per l’e<strong>di</strong>liziacivile).3. I locali <strong>di</strong> visita e le sale <strong>di</strong> attesa devono avere una superficie minima rispettivamente <strong>di</strong>mq. 12 e <strong>di</strong> mq. 9.4. Le superfici riportate sono quelle da considerarsi minime; possono essere richiesi incrementiin base alla tipologia delle prestazioni effettuate, nonché dal numero dei professionisti che viesercitano.5. Devono essere, comunque, rispettare i requisiti <strong>di</strong> illuminazione ed areazione previsti per ivani <strong>di</strong> civile abitazione.6. I pavimenti devono essere lisci e realizzati in materiale impermeabile.7. L’altezza minima dei locali non dovrà essere inferiore a m. 2,70 e non inferiore a m. 2,40per wc e spogliatoi.8. I locali per visita devono essere dotati, ove necessario, <strong>di</strong> lavabo con apertura del rubinettoa comando non manuale.CAPITOLO IV. ATTIVITÀ DI ACCONCIATORE ED ESTETISTAArt. 84 - REQUISITI DEI LOCALI1. La superficie minima dei locali destinati all'esercizio dell'attività <strong>di</strong> acconciatore o Estetista,non può essere inferiore a mq.30 nelle zone classificate "A" nel P.R.G., limitatamente ai CentriStorici sia del capoluogo che delle frazioni ed a mq.60 in tutti gli altri casi. Tali requisiti nonsono richiesti in casio <strong>di</strong> subingresso in esercizi preesistenti.In caso <strong>di</strong> attività <strong>di</strong> acconciatore eattività <strong>di</strong> estetista svolte congiuntamente nella medesima sede, sia in forma <strong>di</strong> impresain<strong>di</strong>viduale sia in forma <strong>di</strong> società, le superfici in<strong>di</strong>cate sono aumentate del 50% (45 mq. Perle zone "A" – centro storici, 90 mq. negli altri casi)2. Le attività devono essere svolte in locali separati, ancorché comunicanti, da quelli ovevengono esercitate altre attività.3. La zona <strong>di</strong> attesa del pubblico e quella utilizzata per le prestazioni devono entramberispondere ai requisiti <strong>di</strong> aerazione previsti.4. I locali dove vengono svolte le attività devono essere dotati <strong>di</strong> acqua potabile corrente, caldae fredda ed almeno un servizio igienico con antibagno, per i clienti e gli addetti.5. L’attività <strong>di</strong> estetica richiede la presenza:a. <strong>di</strong> una doccia, realizzata in un locale o vano esterno a quello del servizio igienico;l’antibagno può costituire spazio comune per accedere al locale doccia.b. <strong>di</strong> lavabo, provvisto <strong>di</strong> acqua corrente, nei locali o vani o spazi dove vengono effettuatitrattamenti sulla persona.6. In caso <strong>di</strong> aerazione naturale: almeno 1/8 della superficie finestrata apribile rispetto allasuperficie pavimentata; in caso <strong>di</strong> aerazione artificiale: norma UNI 10339.7. Tutti gli impianti devono essere conformi alle specifiche norme tecniche vigenti.8. I locali destinati all’attività devono essere provvisti <strong>di</strong> certificazione <strong>di</strong> agibilità .Art. 85 - MODALITÀ DI UTILIZZO DEI LOCALI1. Tutte le superfici in cui viene esercitata l’attività devono essere mantenute costantementepulite.2. Al termine <strong>di</strong> ogni prestazione devono essere rimossi i rifiuti <strong>di</strong> lavorazione eventualmentecaduti sul pavimento.3. I contenitori vuoti dei prodotti utilizzati nelle varie prestazioni devono essere raccolti esmaltiti nel rispetto delle <strong>di</strong>sposizioni che <strong>di</strong>sciplinano lo smaltimento dei rifiuti.4. Il contenitore o i contenitori utilizzati per la raccolta dei rifiuti devono essere provvisti <strong>di</strong>coperchio, mantenuti sempre chiusi, custo<strong>di</strong>ti in locali o spazi confinanti <strong>di</strong>versi da quelliutilizzati per le prestazioni, per i servizi igienici, per la doccia.5. Nei locali delle prestazioni e nella zona <strong>di</strong> attesa è consentita solo la presenza <strong>di</strong> cestini perla raccolta <strong>di</strong> carta o altri rifiuti non derivanti dalle prestazioni.28
Art. 86 – ATTREZZATURE1. L’estetista può utilizzare per la sua attività gli apparecchi previsti dalla legge 4 gennaio 1990n. 1.2. Le attività <strong>di</strong> acconciatore e <strong>di</strong> estetista devono essere dotate ognuna <strong>di</strong> almeno unapparecchio per la sterilizzazione.Art. 87 - REQUISITI DELLE ATTREZZATURE E DEGLI UTENSILI1. Le se<strong>di</strong>e, le poltrone, i lettini e quanto altro utilizzato dai clienti nel corso della prestazionedevono essere realizzati in materiali <strong>di</strong> facile pulizia.2. Per l’attività è consentito utilizzare esclusivamente attrezzature elettriche provviste <strong>di</strong>marcatura CE.3. Le attrezzature elettriche non possono essere soggette a mo<strong>di</strong>fiche, né essere utilizzate perusi <strong>di</strong>versi da quelli previsti dal costruttore.4. Le attrezzature elettriche sono oggetto <strong>di</strong> manutenzione e revisione nel rispetto delle<strong>di</strong>sposizioni dettate dal costruttore5. Gli utensili utilizzati per le prestazioni, se non monouso, devono essere in materiali resistentiall’acqua, idonei a subire trattamenti <strong>di</strong> <strong>di</strong>sinfezione e sterilizzazione.Art. 88 - MODALITÀ D’USO DI UTENSILI E BIANCHERIA1. Le lame intercambiabili dei rasoi devono essere sostituite al termine <strong>di</strong> ogni prestazione.2. In caso <strong>di</strong> utilizzo <strong>di</strong> rasoio con lama fissa, lo stesso va sterilizzato prima <strong>di</strong> un successivoriutilizzo.3. Le lime devono essere solo monouso e quin<strong>di</strong> eliminate al termine <strong>di</strong> ogni prestazione.4. Gli utensili per le unghie, con esclusione delle lime, devono essere sterilizzati prima delsuccessivo riutilizzo.5. Gli utensili da sottoporre a sterilizzazione vanno allontanati dal piano <strong>di</strong> lavoro al terminedella prestazione. Gli utensili sterilizzati in attesa del riutilizzo sono custo<strong>di</strong>ti al coperto.6. Deve essere sottoposto a lavaggio e sterilizzazione qualsiasi utensile potenzialmente venutoa contatto con sangue.7. Gli altri utensili utilizzati (spazzole, pettini, ecc) vanno puliti al termine <strong>di</strong> ogni prestazione.8. La biancheria utilizzata, lenzuola e copricuscini, in tessuto o in carta, devono esseresostituiti al termine <strong>di</strong> ogni prestazione.9. E’ consentito l’utilizzo <strong>di</strong> un telo <strong>di</strong> protezione pluriuso a con<strong>di</strong>zione che lo stesso sia <strong>di</strong>materiale impermeabile.10. Al termine <strong>di</strong> ogni prestazione la biancheria utilizzata deve essere allontanata dal piano <strong>di</strong>lavoro e custo<strong>di</strong>ta in modo separato da quella pulita.11. La biancheria pulita in attesa dell’utilizzo è custo<strong>di</strong>ta al coperto.Art. 89 - MODALITÀ E PRECAUZIONI NELL’IMPIEGO DEI PRODOTTI1. Tutti i prodotti presenti all’interno della struttura e da utilizzare per le prestazioni devonoessere conformi alle <strong>di</strong>sposizioni in materia <strong>di</strong> etichettatura e confezionamento.2. La conservazione e l’utilizzo dei prodotti sono effettuati nel rispetto delle precauzioni d’usodettate dal produttore.3. Ciascun prodotto deve essere conservato nel contenitore originario. In caso <strong>di</strong> rottura dellostesso il contenuto va eliminato.4. Le informazioni relative all’etichettatura e alle caratteristiche dei prodotti devono essere resiaccessibili all’utente.5. Il cliente deve essere preventivamente informato su eventuali effetti collaterali derivanti dalprodotto impiegato.29