i. E’ vietato e<strong>di</strong>ficare stalle e concimaie nelle fasce <strong>di</strong> rispetto del P.U.T. e comunque ameno <strong>di</strong> m. 1000 <strong>di</strong> <strong>di</strong>stanza dalla quota <strong>di</strong> livello regolata dei laghi, compresi il Lago <strong>di</strong>Chiusi ed il Lago <strong>di</strong> Montepulciano,l. Le <strong>di</strong>stanze <strong>di</strong> cui al punto 2,) con esclusione <strong>di</strong> quelle da fonti <strong>di</strong> captazione <strong>di</strong> acquepubbliche e private, possono essere ridotte fino al 50% per allevamenti <strong>di</strong> tipotra<strong>di</strong>zionale quali:• bovini, equini e struzzi sino a capi 10 adulti;• caprini e ovini sino a 20 capi adulti;• avicoli e conigli sino a 300 capi complessivi.m. Il numero dei capi in<strong>di</strong>cati nel precedente punto 5) deve considerarsi comprensivo <strong>di</strong>quelli esistenti.n. Nelle zone A in<strong>di</strong>viduate nel P.R.G. vigente, non è ammesso nessun tipo <strong>di</strong> allevamento,nemmeno ad uso familiare. Nelle altre zone omogenee sono ammessi allevamenti aduso familiare con un numero limitato <strong>di</strong> capi (Max 10 avicoli e 5 conigli).o. Gli allevamenti ad uso familiare, al fine <strong>di</strong> evitare inconvenienti igienici ed odori molesti,devono essere mantenuti puliti e, qualora non abbiano pavimenti impermeabili, devonoessere sistemati in modo tale da evitare il ristagno dei liquami.p. Detti allevamenti dovranno essere posizionati ad una <strong>di</strong>stanza <strong>di</strong> m. 10 da qualsiasie<strong>di</strong>ficio e m. 5 dai confini.q. Nell’attività agrituristica, con presenza <strong>di</strong> locali per la ristorazione, sono ammessi piccoliallevamenti, in idonea collocazione, per la produzione attinente all’attività stessa, conun numero <strong>di</strong> capi limitato.(*) Per nuclei abitati esistenti all’interno della zona agricola si intendono gruppi <strong>di</strong> abitazioni,(esempio 10 – 15 case), comunque in<strong>di</strong>cate come tali dal censimento ISTAT.Art. 96 - STALLE E RICOVERI DI ANIMALI IN GENERE1. I ricoveri devono assicurare agli animali con<strong>di</strong>zioni ambientali favorevoli alle loro esigenzefisiologiche e produttive. Devono inoltre consentire, oltre ad un sufficiente riparo dalleavversità climatiche, l’esecuzione comoda, igienica e tempestiva <strong>di</strong> tutte le manualità sanitariee <strong>di</strong> profilassi con adeguate strutture <strong>di</strong> cattura e contenimento, oltre che degli interventirichiesti per il buon andamento dell'allevamento stesso come alimentazione, abbeverata,afflusso e ricambio d'aria, eliminazione ottimale delle deiezioni e su<strong>di</strong>ciume.2. I ricoveri per animali devono inoltre avere i seguenti requisiti:a. Pavimenti realizzati in materiale antisdrucciolevole, facilmente lavabili e <strong>di</strong>sinfettabili;b. Le linee <strong>di</strong> raccolta e trasporto dei liquami dovranno essere <strong>di</strong>sposte in modo tale daevitare il coinvolgimento <strong>di</strong> più e<strong>di</strong>fici. La rete <strong>di</strong> raccolta degli scarichi deve esserebasata su uno schema che prevede per ogni ricovero un accesso in<strong>di</strong>pendente aicollettori principali, che devono essere esterni agli e<strong>di</strong>fici. Anche all’interno delmedesimo e<strong>di</strong>ficio è bene evitare il passaggio del liquame da un reparto all’altro.3. Per gli allevamenti su pavimento e grigliato, si deve prevedere una strutturazione econduzione atta a consentire una buona areazione dei locali, ad evitare il ristagno <strong>di</strong> feci edurine nelle stalle e a ridurre, per quanto possibile, la quantità dei reflui prodotti tramite:a. Realizzazione <strong>di</strong> box piccoli, con pavimenti parzialmente fessurati, facilmente lavabili e <strong>di</strong>adeguata pendenza, con canali sotto griglia dotati <strong>di</strong> raschiatori meccanici o consuperfici <strong>di</strong> scorrimento il più possibile levigate e con pendenza adeguata;b. Adozione <strong>di</strong> tecnologie tendenti ad eliminare o limitare il consumo <strong>di</strong> acqua per la puliziadelle stalle (es. adozione <strong>di</strong> lettiere biocon<strong>di</strong>zionate, ricircoli dei liquami per la puliziadelle stalle, dotazione nei punti <strong>di</strong> abbeverata <strong>di</strong> sistema <strong>di</strong> recupero delle acque);c. Produzione <strong>di</strong> letame miscelando liquami e paglia, stabilizzandolo su appositepiattaforme protette dagli agenti atmosferici.4. Per gli allevamenti su lettiera permanente si deve prevedere una strutturazione econduzione <strong>di</strong> stalla atta ad evitare la putrefazione delle lettiere anche tramite adozione <strong>di</strong>sistemi <strong>di</strong> abbeveraggio che eliminino qualsiasi <strong>di</strong>spersione <strong>di</strong> acque sulle stesse.5. Attorno al perimetro dell’allevamento deve essere piantumato un filare alberato <strong>di</strong>protezione ambientale, realizzato con idonee essenze <strong>di</strong> alto fusto6. Gli allevamenti, ad esclusione <strong>di</strong> quelli destinati all’autoconsumo, dovranno essere dotati <strong>di</strong>guazzatoio per la <strong>di</strong>sinfezione degli automezzi.7. Tutti gli allevamenti dovranno esporre all’esterno dello stesso un apposito cartello conriportato gli elementi in<strong>di</strong>cativi (denominazione azienda, tipologia allevamento, numero deicapi autorizzati, numero <strong>di</strong> telefono per emergenze), comunicando inoltre al Comune, alla USL32
ed all’ARPA il nome del gestore, gli orari <strong>di</strong> presenza presso l’impianto ed il recapito telefonicoper eventuali emergenze e/o controlli.Art. 97 - REPARTO DI ISOLAMENTO1. I ricoveri destinati all'allevamento animale intensivo <strong>di</strong> qualsiasi specie, oltre a sod<strong>di</strong>sfareesigenze igieniche ed essere facilmente lavabili e <strong>di</strong>sinfettabili, debbono essere dotati <strong>di</strong>apposito locale o reparto <strong>di</strong> isolamento, idoneo per poter, se necessario, isolare animali malatio feriti.2. Gli animali morti all’interno dell’allevamento, previa comunicazione al competente ServizioVeterinario, devono <strong>di</strong> norma essere stoccati in apposita cella e conferiti a <strong>di</strong>tta autorizzata,salvo casi limitati in cui può essere consentito l’infossamento con le modalità previste dal<strong>regolamento</strong> 1774/02/CE e successive mo<strong>di</strong>fiche.3. Non sono ricompresi i casi <strong>di</strong> zoonosi e malattie <strong>di</strong>ffusive che verranno trattati caso per casodai Servizi Veterinari, in relazione alle specifiche esigenze <strong>di</strong> profilassi.Art. 98 - ALLEVAMENTO DI ANIMALI DA PELLICCIAL’attivazione <strong>di</strong> impianti <strong>di</strong> qualunque tipo per l’allevamento <strong>di</strong> animali da pelliccia è vietata.Art. 99 - DISCIPLINA IGIENICO - SANITARIA DELL'APICOLTURA1. L’attività <strong>di</strong> apicoltura viene intesa quando il numero delle arnie supera le tre unità, è gestitadalla L.R. del 22 gennaio 1986 n. 6 e comunque devono essere tutte autorizzate dal Sindaco.2. Per esercitare tale attività, ogni apicoltore, sia per la prima installazione sia per lospostamento da un sito all’altro, deve presentare una domanda al Sindaco, nella quale deverisultare il numero delle arnie che intende posizionare e la planimetria a scala 1:2000 conl’in<strong>di</strong>viduazione della zona apiaria interessata.3. Il Servizio Veterinario dell’Azienda USL vigila sull’attuazione degli interventi sanitari eprofilattici in materia <strong>di</strong> apicoltura e promuove perio<strong>di</strong>ci accertamenti sanitari sugli apiari,anche in collaborazione con gli esperti delle associazioni apicoltori.4. Gli apiari devono essere collocati:a) al <strong>di</strong> fuori delle aree e<strong>di</strong>ficabili <strong>di</strong> qualsiasi genere;b) ad una <strong>di</strong>stanza non inferiore a m. 20 dai fabbricati esistenti;c) ad una <strong>di</strong>stanza non inferiore a m. 20 dai confini delle aree e<strong>di</strong>ficabili;d) ad una <strong>di</strong>stanza non inferiore a m. 20 dalle strade statali, provinciali e comunali e dallaferrovia;e) ai confini <strong>di</strong> proprietà nelle aree agricole e boscate.Art. 100 - DISCIPLINA IGIENICO-SANITARIA DELLA ELICICOLTURA1. Gli allevamenti <strong>di</strong> chiocciole destinate all’alimentazione umana sono soggetti a vigilanzaveterinaria.2. Gli allevatori sono tenuti a segnalare al Servizio Veterinario qualunque episo<strong>di</strong>o <strong>di</strong> mortalitàeccedente la norma, anche ai fini dello smaltimento degli animali venuti a morte.3. Sono altresì tenuti a mantenere l’allevamento e le aree ad esso circostanti in buonecon<strong>di</strong>zioni igieniche.Art. 101 - DISCIPLINA IGIENICO-SANITARIA DELLA LOMBRICOLTURA1. L’allevamento <strong>di</strong> lombrichi per la produzione <strong>di</strong> vermicomposto è soggetto a vigilanzaveterinaria.2. Le sostanze organiche utilizzate come substrato per l’allevamento non devono essere fonte<strong>di</strong> propagazione <strong>di</strong> malattie infettive e <strong>di</strong>ffusive.3. La maturazione del letame dovrà avvenire in luoghi conformi ed ubicati secondo le normepreviste ai regolamenti locali.3. L’allevatore è tenuto a mantenere l’allevamento e le aree ad esso circostanti in buone con<strong>di</strong>zioniigieniche.33