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regolamento di polizia urbana, rurale, igiene, sanità pubblica e ...

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ed all’ARPA il nome del gestore, gli orari <strong>di</strong> presenza presso l’impianto ed il recapito telefonicoper eventuali emergenze e/o controlli.Art. 97 - REPARTO DI ISOLAMENTO1. I ricoveri destinati all'allevamento animale intensivo <strong>di</strong> qualsiasi specie, oltre a sod<strong>di</strong>sfareesigenze igieniche ed essere facilmente lavabili e <strong>di</strong>sinfettabili, debbono essere dotati <strong>di</strong>apposito locale o reparto <strong>di</strong> isolamento, idoneo per poter, se necessario, isolare animali malatio feriti.2. Gli animali morti all’interno dell’allevamento, previa comunicazione al competente ServizioVeterinario, devono <strong>di</strong> norma essere stoccati in apposita cella e conferiti a <strong>di</strong>tta autorizzata,salvo casi limitati in cui può essere consentito l’infossamento con le modalità previste dal<strong>regolamento</strong> 1774/02/CE e successive mo<strong>di</strong>fiche.3. Non sono ricompresi i casi <strong>di</strong> zoonosi e malattie <strong>di</strong>ffusive che verranno trattati caso per casodai Servizi Veterinari, in relazione alle specifiche esigenze <strong>di</strong> profilassi.Art. 98 - ALLEVAMENTO DI ANIMALI DA PELLICCIAL’attivazione <strong>di</strong> impianti <strong>di</strong> qualunque tipo per l’allevamento <strong>di</strong> animali da pelliccia è vietata.Art. 99 - DISCIPLINA IGIENICO - SANITARIA DELL'APICOLTURA1. L’attività <strong>di</strong> apicoltura viene intesa quando il numero delle arnie supera le tre unità, è gestitadalla L.R. del 22 gennaio 1986 n. 6 e comunque devono essere tutte autorizzate dal Sindaco.2. Per esercitare tale attività, ogni apicoltore, sia per la prima installazione sia per lospostamento da un sito all’altro, deve presentare una domanda al Sindaco, nella quale deverisultare il numero delle arnie che intende posizionare e la planimetria a scala 1:2000 conl’in<strong>di</strong>viduazione della zona apiaria interessata.3. Il Servizio Veterinario dell’Azienda USL vigila sull’attuazione degli interventi sanitari eprofilattici in materia <strong>di</strong> apicoltura e promuove perio<strong>di</strong>ci accertamenti sanitari sugli apiari,anche in collaborazione con gli esperti delle associazioni apicoltori.4. Gli apiari devono essere collocati:a) al <strong>di</strong> fuori delle aree e<strong>di</strong>ficabili <strong>di</strong> qualsiasi genere;b) ad una <strong>di</strong>stanza non inferiore a m. 20 dai fabbricati esistenti;c) ad una <strong>di</strong>stanza non inferiore a m. 20 dai confini delle aree e<strong>di</strong>ficabili;d) ad una <strong>di</strong>stanza non inferiore a m. 20 dalle strade statali, provinciali e comunali e dallaferrovia;e) ai confini <strong>di</strong> proprietà nelle aree agricole e boscate.Art. 100 - DISCIPLINA IGIENICO-SANITARIA DELLA ELICICOLTURA1. Gli allevamenti <strong>di</strong> chiocciole destinate all’alimentazione umana sono soggetti a vigilanzaveterinaria.2. Gli allevatori sono tenuti a segnalare al Servizio Veterinario qualunque episo<strong>di</strong>o <strong>di</strong> mortalitàeccedente la norma, anche ai fini dello smaltimento degli animali venuti a morte.3. Sono altresì tenuti a mantenere l’allevamento e le aree ad esso circostanti in buonecon<strong>di</strong>zioni igieniche.Art. 101 - DISCIPLINA IGIENICO-SANITARIA DELLA LOMBRICOLTURA1. L’allevamento <strong>di</strong> lombrichi per la produzione <strong>di</strong> vermicomposto è soggetto a vigilanzaveterinaria.2. Le sostanze organiche utilizzate come substrato per l’allevamento non devono essere fonte<strong>di</strong> propagazione <strong>di</strong> malattie infettive e <strong>di</strong>ffusive.3. La maturazione del letame dovrà avvenire in luoghi conformi ed ubicati secondo le normepreviste ai regolamenti locali.3. L’allevatore è tenuto a mantenere l’allevamento e le aree ad esso circostanti in buone con<strong>di</strong>zioniigieniche.33

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