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regolamento di polizia urbana, rurale, igiene, sanità pubblica e ...

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4. Negli alloggi monostanza, la superficie della parte superiore dei soppalchi è computabile aifini della superficie minima richiesta; comunque, la cubatura non deve essere inferiore a mc.76,00 e 103,00, rispettivamente per una o due persone.6. Soppalchi e piani interposti1. Ai fini del presente Regolamento si definisce come soppalco il locale ricavato nell’altezza <strong>di</strong>un vano principale, con almeno un lato aperto sul vano medesimo. La formazione <strong>di</strong> soppalchiè ammissibile soltanto dove la porzione del vano principale libera dal soppalco mantenga lecaratteristiche <strong>di</strong> abitabilità prescritte dal presente Regolamento.2. Può essere realizzata la costruzione <strong>di</strong> soppalchi, sia negli e<strong>di</strong>fici esistenti che in quelli <strong>di</strong>nuova costruzione, a con<strong>di</strong>zione che:a) ciascuna altezza del piano soppalcato non risulti inferiore a m. 2,20 e m. 1,80 nel caso <strong>di</strong>soffitto inclinato;b) l’altezza sottostante i soppalchi non deve presentare mai altezza inferiore a m. 2,40;c) la superficie del soppalco non superi i 2/5 della superficie del vano da soppalcare;d) non siano eretti dei tramezzi che determinino dei vani ad illuminazione ed areazionein<strong>di</strong>retta;e) la superficie <strong>di</strong> illuminazione ed aerazione del locale è calcolata sulla intera superficiecalpestabile del locale sommata a quella del soppalco, sono ammesse aperture anche atetto;f) sia munito <strong>di</strong> parapetto avente altezza non inferiore a m. 1,00 e sia privo <strong>di</strong> vuoti <strong>di</strong>conformazione tali da essere attraversabili da una sfera del <strong>di</strong>ametro <strong>di</strong> cm 10,00.3. Negli alloggi monostanza, la superficie della parte superiore dei soppalchi è computabile aifini della superficie minima richiesta; comunque, la cubatura non deve essere inferiore a mc.76,00 e mc. 103,00 rispettivamente per una o due persone.4. Negli interventi <strong>di</strong> recupero del patrimonio e<strong>di</strong>lizio esistente è consentito il mantenimento <strong>di</strong>soppalchi con caratteristiche <strong>di</strong>verse a quelle prescritte nei commi precedenti, a con<strong>di</strong>zione chel’intervento non comporti ampliamento dello stesso e non determini peggioramento dellecon<strong>di</strong>zioni preesistenti.7. Locali accessoriNon sono prescritti, in relazione ai locali accessori, requisiti minimi <strong>di</strong> illuminazione naturale e<strong>di</strong> aerazione, né requisiti minimi <strong>di</strong>mensionali, fatti salvi la necessità <strong>di</strong> adeguata illuminazionee aerazione ed il rispetto della normativa in materia <strong>di</strong> autorimesse.I locali accessori posti al piano terra, piano seminterrato e piano interrato devono avereun’altezza utile interna non inferiore a m. 2,20.Art. 75 - INTERVENTI DI RECUPERO DI EDIFICI ESISTENTI O DI PARTI DI ESSI:CONDIZIONI PER IL SODDISFACIMENTO DEL REQUISITO.Gli interventi <strong>di</strong> ristrutturazione e<strong>di</strong>lizia estesa all’interno dell’e<strong>di</strong>ficio esistente devonogarantire il rispetto dei requisiti <strong>di</strong> cui al presente <strong>regolamento</strong>. Gli altri interventi <strong>di</strong> recupero<strong>di</strong> e<strong>di</strong>fici esistenti devono perseguire l’obiettivo dell’adeguamento a detti requisiti, nonchéconformarsi ad essi in relazione alle parti <strong>di</strong> immobile interessate dalle eventualitrasformazioni. Qualora non si intervenga sulle strutture orizzontali o verticali, possono esseremantenute le altezze utili, le superfici degli alloggi e dei singoli locali esistenti, anche seinferiori a quelle stabilite ai punti 3 e 4 dell’art. 74.Art. 76 - CAMBIO DI DESTINAZIONE AD USO ABITATIVO ATTUATO CON O SENZAOPERE EDILIZIE DI IMMOBILI ESISTENTI O DI PARTI DI ESSI.Per il cambio <strong>di</strong> destinazione ad uso abitativo <strong>di</strong> vani posti al piano sottotetto e terreno <strong>di</strong>e<strong>di</strong>fici destinati in tutto o in parte a residenza o a servizi si rimanda ai contenuti dell’art.34della L.R. n°1/2004 come mo<strong>di</strong>ficata dalla L.R. n°8 del 16.09.2011.Art. 77 – ADEMPIMENTI1. In sede <strong>di</strong> progetto, la rispondenza dell’intervento e<strong>di</strong>lizio ai requisiti <strong>di</strong> cui al presente<strong>regolamento</strong>, documentata negli elaborati tecnici prodotti allo Sportello Unico ai finidell’ottenimento del titolo abitativo, ed è attestata dall’autocertificazione sottoscritta dalprogettista.25

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