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regolamento di polizia urbana, rurale, igiene, sanità pubblica e ...

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) 100 mt. da abitazioni, e<strong>di</strong>fici, <strong>di</strong>stributori carburanti, aree boscate, piantagioni, siepi,mucchi <strong>di</strong> biada, paglia, cataste <strong>di</strong> legna, foraggio o da qualsiasi altro deposito <strong>di</strong>materiale infiammabile o combustibile.4. Se per qualsiasi causa, anche naturale, il fuoco acceso dovesse produrre fumo in quantitàeccessiva o ristagno dello stesso a livello del suolo, è fatto obbligo <strong>di</strong> spegnerlo.5. Anche quando è stato acceso il fuoco nel tempo e nei mo<strong>di</strong> ed alla <strong>di</strong>stanza previsti daiprecedenti commi del presente articolo, devono essere adottate le cautele necessarie a <strong>di</strong>fesadelle proprietà altrui e della circolazione stradale, il fuoco deve essere assistito dal numeroadeguato <strong>di</strong> persone fino a quando lo stesso sia spento.Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo si fà riferimento a quanto in<strong>di</strong>catodall’art. 59 comma 2 del TULPS, approvato con r.d. 773/1931.Chi viola le <strong>di</strong>sposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa delpagamento <strong>di</strong> una somma da € 83,00 ad € 500,00 (P.M.R. € 166,00)TITOLO VIIDELLE ACQUE, FOSSI, CANALI, ARATURA DEI TERRENIArt. 38 – AMBITO DI APPLICAZIONELa presente sezione detta <strong>di</strong>sposizioni relative al mantenimento del buon regime delle acque <strong>di</strong>scolo e <strong>di</strong> irrigazione, e alla manutenzione dei corsi d’acqua minori <strong>di</strong>versi da fiumi e torrenti,quali fossati, rivi e colatoi.Art. 39 – POZZINon è consentita la perforazione <strong>di</strong> pozzi in una fascia <strong>di</strong> rispetto <strong>di</strong> m. 300 misurata dal limitedel terreno <strong>di</strong> proprietà demaniale.Chi viola le <strong>di</strong>sposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa delpagamento <strong>di</strong> una somma da € 83,00 ad € 500,00 (P.M.R. € 166,00)Art. 40 – MANUTENZIONE DELLA RETE DI SGRONDO1. Ai proprietari ed ai coltivatori dei terreni è fatto obbligo <strong>di</strong> mantenere l’efficienza e lafunzionalità dei fossi costituenti la rete <strong>di</strong> sgrondo superficiale delle acque e dei canali lateralidelle strade private, i cui canali, fossi <strong>di</strong> raccolta delle acque vanno a defluire comunque infossi comunali.2. I proprietari ed i coltivatori dei terreni sono tenuti:a) a mantenere le ripe dei fossi e dei canali in stato tale da impe<strong>di</strong>re il franamento deiterreni e l’ingombro del fosso stesso;b) a mantenere i fossi ed i canali liberi da vegetazione e sgombri da qualsiasi altromateriale che possa impe<strong>di</strong>re il regolare flusso delle acque;c) a conservare la profon<strong>di</strong>tà, l’ampiezza e la pendenza dei fossi ed a provvedere alripristinodelle <strong>di</strong>mensioni originali dell’alveo, nell’eventualità che queste sianostate mo<strong>di</strong>ficate;d) a non mo<strong>di</strong>ficare il percorso dei fossi così da provocare conseguenze negative nel liberoflusso delle acque;e) a pulire gli imbocchi intubati;f) a mantenere i canali o fossi a monte, che convogliano le acque del canale a valle;g) a non creare, nelle zone collinari a forte pendenza, nuove canalizzazioni perpen<strong>di</strong>colarial canale o fosso <strong>di</strong> raccolta delle acque prospicenti il se<strong>di</strong>me stradale.Chi viola le <strong>di</strong>sposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa delpagamento <strong>di</strong> una somma da € 83,00 ad € 500,00 (P.M.R. € 166,00)Art. 41 – IMPALUDAMENTO DEI TERRENIE’ fatto obbligo ai proprietari ed ai coltivatori dei terreni, qualunque ne sia l’uso o ladestinazione, <strong>di</strong> conservarli costantemente liberi da impaludamenti e ristagni persistenti,provvedendoli <strong>di</strong> canali <strong>di</strong> scolo.Chi viola le <strong>di</strong>sposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa delpagamento <strong>di</strong> una somma da € 83,00 ad € 500,00 (P.M.R. € 166,00)15

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