11.07.2015 Views

regolamento di polizia urbana, rurale, igiene, sanità pubblica e ...

regolamento di polizia urbana, rurale, igiene, sanità pubblica e ...

regolamento di polizia urbana, rurale, igiene, sanità pubblica e ...

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Art. 30 – UTILIZZO DEI RESIDUI DEI FRANTOI OLEARI, DI REFLU ZOOTECNICILIQUIDI O SOLIDI PROVENIENTI PER L’USO AGRONOMICOE/OCONCIMAZIONE DEI TERRENINon è consentito utilizzare residui dei frantoi oleari, reflui zootecnici liqui<strong>di</strong> o soli<strong>di</strong> provenientida stabilimenti ed allevamenti posti fuori dal territorio del Comune <strong>di</strong> Castiglione del Lago perl’uso agronomico, pratica della fertirrigazione e/o la concimazione dei terreniChi viola le <strong>di</strong>sposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa delpagamento <strong>di</strong> una somma da € 83,00 ad € 500,00 (P.M.R. € 166,00)Art. 31 – USO DEI PRODOTTI FITOSANITARI1.non è consentito effettuare i trattamenti con prodotti fitosanitari:a. ad una <strong>di</strong>stanza inferiore a m. 5 dai confini <strong>di</strong> proprietà e a m. 20 dalle abitazionicircostanti e dai ricoveri animali;b. ad una <strong>di</strong>stanza inferiore a 10 metri dalle strade statali, provinciali, comunali e assimilateai sensi del Co<strong>di</strong>ce della Strada.c. ad una <strong>di</strong>stanza inferiore a m. 10 dall’orlo <strong>di</strong> sponde dei corsi d’acqua significativi <strong>di</strong> cuiall’Allegato I parte III del D.lgs n. 152/06, ovvero corsi d’acqua che hanno portata idricaper almeno otto mesi l’annod. ad una <strong>di</strong>stanza inferiore a 10 metri da fonti <strong>di</strong> captazione private (pozzi o sorgenti) se aduso agricolo o 20 metri se ad uso potabile.2. E’ fatto obbligo <strong>di</strong> avvisare preventivamente i residenti affinché abbiano il tempo necessarioper adottare le precauzioni del caso (provvedere ad esempio ad allontanare gli animalidomestici, chiudere le finestre, coprire gli ortaggi in produzione ecc.).3. L’area trattata deve essere delimitata e segnalata da parte dell’operatore con cartelli <strong>di</strong>pericolo e <strong>di</strong> <strong>di</strong>vieto <strong>di</strong> accesso, sia durante il trattamento che per tutto l’intervallo <strong>di</strong> rientro,stabilito in almeno 48 ore, salvo <strong>di</strong>versa e più restrittiva in<strong>di</strong>cazione precisata sull’etichetta. Icartelli devono essere <strong>di</strong> colore giallo ed in numero tale da essere visibili l’uno dall’altro.Qualora l’area da trattare fosse attraversata da strade o sentieri anche privati, devono essereposti cartelli all’inizio ed alla fine degli stessi.4. I trattamenti devono essere effettuati in con<strong>di</strong>zioni meteorologiche favorevoli ovvero inassenza <strong>di</strong> vento, in modo da evitare la <strong>di</strong>spersione aerea verso abitazioni e verso colture nonsoggette allo stesso trattamento.5. E’ fatto obbligo per tutti gli utilizzatori <strong>di</strong> prodotti fitosanitari <strong>di</strong> indossare indumenti <strong>di</strong>protezione durante le fasi <strong>di</strong> <strong>di</strong>stribuzione dei prodotti fitosanitari.Chi viola le <strong>di</strong>sposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa delpagamento <strong>di</strong> una somma da € 83,00 ad € 500,00 (P.M.R. € 166,00)Art. 32 – RIMOZIONE DEI MATERIALI USATI PER LE COLTIVAZIONII materiali usati per le coltivazioni, quali reti per ortaggi, teli per pacciamatura, manichette etubi in pvc e/o polietilene per l’irrigazione, rimossi dalle coltivazioni dopo il loro utilizzo, nonpossono essere accatastati per più <strong>di</strong> 3 giorni ai margini dei campi.Gli stessi dovranno esserericoverati in idonee strutture al chiuso in attesa <strong>di</strong> essere riutilizzate e/o essere smaltitisecondo la normativa vigente.Chi viola le <strong>di</strong>sposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa delpagamento <strong>di</strong> una somma da € 83,00 ad € 500,00 (P.M.R. € 166,00)Art. 33 – TUTELA DELLE ACQUESulle rive lacustri, nei corsi d’acqua, nei fossi camporili che adducono a corsi d’acqua, non èconsentito:a. lavare animali o cose ed effettuare operazioni <strong>di</strong> pulizia personale con l’utilizzo <strong>di</strong>(shampoo/bagnoschiuma etc.) detergenti, saponi, o sostanze comunque contenentitensioattivi ed altri agenti chimici.Chi viola le <strong>di</strong>sposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa delpagamento <strong>di</strong> una somma da € 83,00 ad € 500,00 (P.M.R. € 166,00)13

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!