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regolamento di polizia urbana, rurale, igiene, sanità pubblica e ...

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6. Si definiscono canne <strong>di</strong> esalazione, quelle impiegate per l’allontanamento <strong>di</strong> odori, vapori efumi (ad es. prodotti da apparecchi <strong>di</strong> cottura).Per quanto concerne le modalità <strong>di</strong> evacuazione dei prodotti sopracitati, si rimanda a quantoprevisto per le canne fumarie, eccezion fatta per condotti <strong>di</strong> aerazione tra<strong>di</strong>zionali e similari (adesempio dei servizi igienici e cucine <strong>di</strong> civili abitazioni).Nel caso <strong>di</strong> interventi su fabbricati esistenti, è ammessa l’espulsione a parete dell’aria internadei locali (ricambio d’aria).7. Deve essere sempre richiesta la certificazione <strong>di</strong> conformità dell’impianto <strong>di</strong> evacuazionefumi e vapori, rilasciata da un tecnico abilitato. La valutazione degli aspetti <strong>di</strong> natura e<strong>di</strong>lizia è<strong>di</strong> competenza comunale.Art. 80 - SERVIZI IGIENICI DELLE ABITAZIONI1. Ogni unità e<strong>di</strong>lizia <strong>di</strong> abitazione , appartamento o monolocale, deve essere provvista <strong>di</strong>almeno un servizio igienico completo <strong>di</strong> W.C., lavabo, bidet, vasca da bagno o doccia.2. I servizi igienici non possono avere l’accesso da locali <strong>di</strong> categoria A, camere da lettoescluse, se non attraverso un antibagno o un <strong>di</strong>simpegno.3. I servizi igienici devono avere pavimenti e pareti piastrellate, fino ad un’altezza da terra <strong>di</strong>m. 1,80 (m. 2 in corrispondenza della doccia) rivestiti <strong>di</strong> materiale impermeabile e facilmentelavabile.Art. 81 – DEFINIZIONECAPITOLO II. PISCINE1. Si definisce piscina un complesso attrezzato per la balneazione che comporti la presenza <strong>di</strong>uno o più bacini artificiali utilizzati per attività ricreative, formative, sportive e terapeutiche,esercitate nell’acqua contenuta nei bacini stessi.2. Relativamente ai requisiti igienico-sanitari delle piscine si applicano le norme <strong>di</strong> cui alla L.R.13/02/07 n.4 “Disciplina in materia <strong>di</strong> requisiti igienico-sanitari delle piscine ad uso natatorio”e successivo Regolamento <strong>di</strong> attuazione.CAPITOLO III. STRUTTURE SANITARIE E STUDI PROFESSIONALIArt. 82 - STRUTTURE SANITARIE E SOCIOSANITARIE SOGGETTE ADAUTORIZZAZIONE SANITARIA.1. Sono soggette ad autorizzazione sanitaria le strutture classificate alle lettere a, b, c delcomma 1, 2, 3 e 4 dell’art. 8 ter del D.Lgs. 502/92 così come riportato <strong>di</strong> seguito ” Leautorizzazioni sono richieste per la costruzione <strong>di</strong> nuove strutture, all’adattamento <strong>di</strong> strutturegià esistenti ed alla loro <strong>di</strong>versa utilizzazione, all’ampliamento o alla trasformazione nonché altrasferimento in altra sede <strong>di</strong> strutture già autorizzate per le seguenti tipologie:a) strutture che erogano prestazioni in regime <strong>di</strong> ricovero ospedaliero a ciclo continuativoo <strong>di</strong>urno per acuti;b) strutture che erogano prestazioni <strong>di</strong> assistenza specialistica <strong>di</strong> regime ambulatoriale, ivicomprese quelle riabilitative e <strong>di</strong> <strong>di</strong>agnostica strumentale e <strong>di</strong> laboratorio;c) strutture sanitarie e sociosanitarie che erogano prestazioni in regime residenziale a ciclocontinuativo o <strong>di</strong>urno.2. L’autorizzazione all’esercizio <strong>di</strong> attività sanitarie è, altresì, richiesta per gli stu<strong>di</strong>odontoiatrici, me<strong>di</strong>ci e <strong>di</strong> altre professioni sanitarie, ove attrezzati per erogare prestazioni <strong>di</strong>chirurgia ambulatoriale, ovvero procedure <strong>di</strong>agnostiche e terapeutiche <strong>di</strong> particolarecomplessità o che comportino un rischio per la sicurezza del paziente, in<strong>di</strong>viduati ai sensi delcomma 4, nonché per le strutture esclusivamente de<strong>di</strong>cate ad attività <strong>di</strong>agnostiche, svolteanche a favore <strong>di</strong> soggetti terzi.”3. Secondo il <strong>regolamento</strong> regionale n. 2 del 25 febbraio 2000, dovrà essere rilasciatal’autorizzazione alla realizzazione, così come prevista dagli art. 2 e 3 e successivamentel’autorizzazione all’esercizio delle attività sanitarie e sociosanitarie, così come previsto dagliart. 4 e 5, della suddetta <strong>di</strong>sposizione regionale.4. Le strutture sanitarie e socio-sanitarie dovranno avere i requisiti previsti dal DPCM del14/01/1997 e dal DM 18-3-1996.27

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