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regolamento di polizia urbana, rurale, igiene, sanità pubblica e ...

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4. I responsabili sono tenuti a segnalare al servizio veterinario ogni caso <strong>di</strong> malattie e mortalità<strong>di</strong> animali.Art. 116 - PROLIFERAZIONE DI PICCIONI E DI ALTRI VOLATILI NEI CENTRI ABITATI1. E' vietato alimentare piccioni o altri volatili nelle strade, piazze o altri luoghi pubblici delcentro abitato. Sono altresì vietate catture <strong>di</strong> detti animali.2. Tutti i proprietari <strong>di</strong> e<strong>di</strong>fici, in particolare nei centri abitati, sono comunque tenuti ad evitare,con interventi <strong>di</strong> <strong>di</strong>versione, lo stazionamento o l’inse<strong>di</strong>amento <strong>di</strong> colombi in punti che possonorappresentare un pericolo per la salute <strong>pubblica</strong>.3. I proprietari <strong>di</strong> e<strong>di</strong>fici <strong>di</strong>sabitati ubicati in centri e nuclei abitati, devono mantenerli incon<strong>di</strong>zioni statiche, <strong>di</strong> manutenzione e pulizia tali da evitare che possano <strong>di</strong>ventare punto <strong>di</strong>stazionamento, inse<strong>di</strong>amento e proliferazione <strong>di</strong> colombi, ma anche <strong>di</strong> topi, rettili o altrianimali, o comunque <strong>di</strong> pericolo per l’incolumità e l’<strong>igiene</strong> <strong>pubblica</strong>.4. Qualora l’aumento delle popolazioni <strong>di</strong> volatili non sia ritenuto accettabile dal punto <strong>di</strong> vistaambientale o sociale o sia causa <strong>di</strong> insorgenza <strong>di</strong> focolai <strong>di</strong> malattie zoonosiche correlate, suparere dei Servizi del Dipartimento <strong>di</strong> Prevenzione dell’Az. USL, il Sindaco può autorizzare e<strong>di</strong>sporre interventi <strong>di</strong> contenimento delle popolazioni <strong>di</strong> detti volatili da effettuarsi sotto ilcontrollo <strong>di</strong> detti Servizi.Art. 117 - OBBLIGHI PER I CITTADINI PROPRIETARI O POSSESSORI DI CANI1. E’ fatto <strong>di</strong>vieto ai possessori <strong>di</strong> cani <strong>di</strong> lasciarli vagare liberi ed incusto<strong>di</strong>ti; anche ai sensidall’art. 672 del C.P.; tutti i cani devono essere tatuati ai sensi della normativa vigente.2. Ai citta<strong>di</strong>ni proprietari, possessori, o comunque aventi la materiale custo<strong>di</strong>a dei cani è fattoobbligo <strong>di</strong> condurre il proprio animale con guinzaglio e museruola in aree pubbliche ed esseremuniti <strong>di</strong> corredo idoneo alla raccolta degli escrementi per il successivo deposito, in involucrichiusi, nel cassonetto dei rifiuti.3. Chiunque abbia la materiale custo<strong>di</strong>a dei cani è tenuto a provvedere alla pulizia giornalieradelle aree private o ricoveri ove vengono custo<strong>di</strong>ti, al fine <strong>di</strong> evitare problemi igienici edesalazioni odorigene.Art. 118 - DETENZIONE DI ANIMALI NEI CENTRI ABITATI1. Nei centri abitati e negli agglomerati urbani è fatto <strong>di</strong>vieto <strong>di</strong> allevare, ossia detenere con lafinalità dell’esercizio dell’allevamento, animali <strong>di</strong> qualsiasi specie; è possibile detenere animalia scopo puramente affettivo purché l’ubicazione e le con<strong>di</strong>zioni igieniche siano tali da nonarrecare danno o <strong>di</strong>sturbo <strong>di</strong> ogni genere al vicinato o esalazioni odorigene.2. Per animali <strong>di</strong> affezione, oltre ai cani ed ai gatti, si intendono:a. uccelli <strong>di</strong> piccola taglia (canarini, cocorite, <strong>di</strong>amanti-mandarini, o uccellini similari) chiusiin gabbia, non più <strong>di</strong> 5 coppie e relative ni<strong>di</strong>ate, fino alla completa autonomia deipiccoli;b. uccelli <strong>di</strong> me<strong>di</strong>a taglia (pappagalli, piccioni, tortore, uccelli similari come <strong>di</strong>mensione)chiusi in gabbia non più <strong>di</strong> 4 coppie e relative ni<strong>di</strong>ate, fino alla completa autonomia deipiccoli;c. animali <strong>di</strong> affezione <strong>di</strong>versi da gatti e cani purché <strong>di</strong> piccola taglia comunquelimitatamente ad una coppia ed eventuali piccoli fino alla loro autonomia.3. Ad esclusione dei centri storici è inoltre possibile detenere animali per autoconsumo, purchési tratti esclusivamente <strong>di</strong> animali da cortile, alle seguenti con<strong>di</strong>zioni:a. il numero <strong>di</strong> capi massimo complessivo non può essere superiore a 15 capi;b. i relativi ricoveri dovranno essere realizzati in modo <strong>di</strong>gnitoso e consono all’ambiente, ecomunque ad una <strong>di</strong>stanza non inferiore a m. 5 da confini <strong>di</strong> proprietà e m. 10 da altruiabitazioni;c. non possono essere detenuti in aree condominiali;d. i ricoveri devono essere mantenuti in con<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong> pulizia tali da evitare problematicheigieniche, danni o esalazioni odorigene, <strong>di</strong>ffusione <strong>di</strong> topi e mosche.4. In ogni caso i proprietari o i detentori <strong>di</strong> animali <strong>di</strong> qualsiasi specie sono tenuti ad adottaretutte le misure profilattiche atte ad impe<strong>di</strong>re l’insorgenza e la <strong>di</strong>ffusione delle zoonosi o altremalattie.41

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