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regolamento di polizia urbana, rurale, igiene, sanità pubblica e ...

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volta definita come “ogni soggetto pubblico o privato, con o senza fini <strong>di</strong> lucro, che svolge unaqualsiasi delle attività connesse ad una delle fasi <strong>di</strong> produzione, trasformazione e <strong>di</strong>stribuzionedegli alimenti” (art. 3 del Reg. 178/2002). Sono registrati e quin<strong>di</strong> sottoposti a controlloufficiale ai sensi del Regolamento 882/2004 anche, tutti gli stabilimenti <strong>di</strong> produzione primariache non sono soggetti a riconoscimento ai sensi del Regolamento 853/2002, con l’esclusione <strong>di</strong>quelli finalizzati alla produzione <strong>di</strong> alimenti per il solo consumo domestico privato.3. In considerazione delle procedure attualmente vigenti in materia <strong>di</strong> proce<strong>di</strong>mentiamministrativi stabiliti dalla legge 241/90 e seguenti, si in<strong>di</strong>vidua la procedura <strong>di</strong> Notifica <strong>di</strong>Inizio Attività (<strong>di</strong> seguito denominata N.I.A.) come quella da applicarsi ai fini dellaregistrazione delle attività alimentari.2. Salvo <strong>di</strong>versa specifica determinazione della Regione l’anagrafe delle registrazioni è <strong>di</strong>competenza delle Aziende USL, e le procedure <strong>di</strong> Registrazione sono quelle stabilite dalla DGRn. 295 del 22.02.2006 e dalla DGR n. 791 del 31.05.2010 e successive mo<strong>di</strong>ficazioni e<strong>di</strong>ntegrazioni; che prevedono la presentazione della Notifica <strong>di</strong> Inizio Attività NIA alla USL el’invio <strong>di</strong> una copia completa, per conoscenza, al Comune del luogo dove ha sede l’attività.MODIFICHE E VARIAZIONI ALLE ATTIVITÀ GIA ESISTENTI1. Il titolare dell’Industria Alimentare e del mezzo <strong>di</strong> trasporto invia alla USL competente perterritorio la notifica dell’esistenza e dell’apertura <strong>di</strong> ogni attività soggetta a registrazione;nonché effettua la comunicazione <strong>di</strong> ogni variazione significativa, compresa la cessazione o lavariazione <strong>di</strong> titolarità (subingressi, volturazioni, cambio <strong>di</strong> ragione sociale etc.), ed ogni altramo<strong>di</strong>fica significativa della struttura o delle attività svolte.RICONOSCIMENTO STABILIMENTI1. Tutti gli operatori del settore alimentare che producono, trasformano e commercializzanoprodotti <strong>di</strong> origine animale per i quali sono previsti requisiti specifici ai sensi dell’allegato III delRegolamento 853/2004 devono essere riconosciuti dall’Autorità sanitaria competente ai sensidell’art. 4 dello stesso Regolamento; secondo le procedure <strong>di</strong> Riconoscimento stabilite dallaDGR 295 del 22.02.2006 e dalla DGR 510 del 2.04.2007 e successive mo<strong>di</strong>ficazioni e<strong>di</strong>ntegrazioni.PRODUZIONE PRIMARIA1. Per produzione primaria si intende, ai sensi del Reg. 178/02, tutte le fasi della produzionedell’allevamento o della coltivazione dei prodotti primari, compresi il raccolto, la mungitura e laproduzione zootecnica precedente la macellazione e comprese la caccia e la pesca e la raccolta<strong>di</strong> prodotti selvatici.2. La produzione primaria dovrà rispettare quanto per essa previsto dai Reg.852/2004 e Reg853/2004.Art. 138 - REQUISITI GENERALI APPLICABILI ALLE STRUTTURE DESTINATE AGLIALIMENTI1. Le attività e gli esercizi <strong>di</strong> cui al presente articolo debbono possedere i seguenti requisiti,fatte salve <strong>di</strong>verse o specifiche <strong>di</strong>sposizioni normative e/o regolamentari:a. Le strutture destinate agli alimenti devono essere tenute pulite, sottoposte amanutenzione e tenute in buone con<strong>di</strong>zioni. Il responsabile dell’industria alimentaredeve avere pre<strong>di</strong>sposto e attuato una procedura <strong>di</strong> manutenzione e <strong>di</strong> pulizia dei locali edegli impianti e gli stessi devono presentarsi in con<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong> manutenzione e pulizia talida non potere costituire una fonte <strong>di</strong> contaminazione degli alimenti.b. Lo schema, la progettazione, la costruzione, l'ubicazione e le <strong>di</strong>mensioni delle strutturedestinate agli alimenti devono:A) Consentire un'adeguata manutenzione, pulizia e/o <strong>di</strong>sinfezione, evitare o ridurre alminimo la contaminazione trasmessa per via aerea e assicurare uno spazio <strong>di</strong> lavoro tale daconsentire lo svolgimento <strong>di</strong> tutte le operazioni in con<strong>di</strong>zioni d'<strong>igiene</strong>. Le porte <strong>di</strong> accessodall’esterno e le finestre dei locali nei quali gli alimenti vengono preparati, lavorati, trasformatio depositati devono essere dotate <strong>di</strong> idonei <strong>di</strong>spositivi atti a prevenire l’introduzione <strong>di</strong> insetti econtaminanti ed eventualmente essere mantenute chiuse durante le lavorazioni per evitareflussi meccanici <strong>di</strong> aria provenienti da zone contaminate. Tutti i locali destinati ad attivitàlavorativa devono rispettare i requisiti previsti dalle normative <strong>di</strong> settore. Gli spazi per lelavorazioni devono essere sufficienti a garantire che le <strong>di</strong>verse fasi del processo non sianooggetto <strong>di</strong> contaminazioni crociate. I locali in cui gli alimenti vengono preparati, lavorati,trasformati o confezionati devono prevedere minimo mq 2 <strong>di</strong> spazio utile per ogni operatore alnetto delle attrezzature e piani <strong>di</strong> lavoro, fermo restando quanto stabilito dal capitolosull’<strong>igiene</strong> degli ambienti <strong>di</strong> lavoro. In ogni caso la superficie va valutata in funzione del47

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