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Regolamento della Cassa pensione 2003 - Pensionskasse

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CASSA PENSIONE DELCREDIT SUISSE GROUP(SVIZZERA)REGOLAMENTOEDIZIONE GENNAIO <strong>2003</strong>


SOMMARIOPagina1. DISPOSIZIONI GENERALI 31.1 CONSIDERAZIONI GENERALI 31.2 QUALITÀ DI SOCIO 51.3 DISPOSIZIONI COMUNI 71.3.1 Basi dell'assicurazione 71.3.2 Prestazioni assicurative 82. PIANO RENDITE 112.1 STIPENDIO ASSICURATO, PRESTAZIONI ASSICURATIVE,FINANZIAMENTO 112.2 PRESTAZIONI DI VECCHIAIA 132.2.1 Rendita di vecchiaia 132.2.2 Rendita di transizione 152.2.3 Rendita per figli di pensionati 162.3 PRESTAZIONI IN CASO D'INVALIDITÀ 162.3.1 Rendita d'invalidità 162.3.2 Rendita d'invalidità supplementare 172.3.3 Rendita per figli d'invalidi 182.4 PRESTAZIONI IN CASO DI DECESSO 182.4.1 Rendita per coniugi 182.4.2 Rendita per orfani 192.4.3 Capitale in caso di decesso 202.5 PRESTAZIONI IN CASO DI USCITA 212.5.1 Prestazione di libero passaggio 213. PIANO CAPITALE 233.1 STIPENDIO ASSICURATO, PRESTAZIONI ASSICURATIVE,FINANZIAMENTO 233.2 PRESTAZIONI DI VECCHIAIA 253.2.1 Capitale di vecchiaia a risparmio 253.2.2 Rendita di transizione 253.3 PRESTAZIONI IN CASO D'INVALIDITÀ 263.3.1 Rendita d'invalidità 263.3.2 Rendita per figli d'invalidi 263.4 PRESTAZIONI IN CASO DI DECESSO 263.4.1 Rendita per coniugi 263.4.2 Rendita per orfani 273.4.3 Capitale in caso di decesso 273.5 PRESTAZIONI IN CASO DI USCITA 273.5.1 Prestazione di libero passaggio 274. PROMOZIONE DELLA PROPRIETÀ ABITATIVA 281


5. ENTRATE, PATRIMONIO ED EQUILIBRIOFINANZIARIO 316.ORGANIZZAZIONE E AMMINISTRAZIONE 336.1 CONSIDERAZIONI GENERALI 336.2 IL CONSIGLIO DI FONDAZIONE 336.3 IL GERENTE 346.4 L'UFFICIO DI REVISIONE 347. SCIOGLIMENTO DELLA CASSA PENSIONE 368. DISPOSIZIONI TRANSITORIE 379. DISPOSIZIONI FINALI 38APPENDICE TARIFFE TECNICHE 39INDICE ANALITICO 432


1. DISPOSIZIONI GENERALINome1.1 CONSIDERAZIONI GENERALIArt. 1Sotto il nome «<strong>Cassa</strong> <strong>pensione</strong> del Credit Suisse Group (Svizzera)» è costituita una fondazione perla previdenza del personale ai sensi degli artt. 80 segg. CCS come pure dell'art. 48, cpv. 2 e dell'art.49, cpv. 2 LPP.ScopoArt. 21) La <strong>Cassa</strong> <strong>pensione</strong> si prefigge lo scopo di assicurare i collaboratori del Credit Suisse Group edelle ditte Credit Suisse First Boston e Credit Suisse ad esso strettamente collegate sul piano economicoe finanziario, come pure i loro familiari e superstiti, contro le conseguenze economiche <strong>della</strong>vecchiaia, dell'invalidità e del decesso, in conformità alle disposizioni contenute nel presente regolamento.2) Per decisione del consiglio di fondazione e d’intesa con il Credit Suisse Group, alla <strong>Cassa</strong><strong>pensione</strong> può aderire anche il personale di imprese strettamente collegate con la ditta sul pianoeconomico o finanziario, a condizione che vengano messi a disposizione <strong>della</strong> fondazione i mezzinecessari a tale proposito.Posizione rispettoalla LPPArt. 31) La <strong>Cassa</strong> <strong>pensione</strong> gestisce l'assicurazione obbligatoria ai sensi <strong>della</strong> Legge federale sulla previdenzaprofessionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP) e, in conformità all'art. 48 didetta legge, è iscritta al registro <strong>della</strong> previdenza professionale presso l'autorità di vigilanza delCanton Zurigo.2) La <strong>Cassa</strong> <strong>pensione</strong> eroga almeno le prestazioni prescritte dalla LPP. E' esclusa l'assicurazionefacoltativa di salariati ai sensi degli artt. 46 e 47 LPP.Genere di pianoprevidenzialeArt. 4Il piano rendite è un piano a primato di prestazioni. Il piano capitale è un piano a primato di contributi.ResponsabilitàArt. 5La <strong>Cassa</strong> <strong>pensione</strong> risponde soltanto con il suo patrimonio delle obbligazioni assunte. E' esclusaqualsiasi responsabilità personale degli assicurati e dei beneficiari di rendite. E' fatta riserva dell'art.52 LPP.SedeArt. 6La <strong>Cassa</strong> <strong>pensione</strong> ha sede a Zurigo.DefinizioniArt. 71) La forma maschile usata in questo regolamento si riferisce a entrambi i sessi.2) Definizioni utilizzate nel presente regolamento (in ordine alfabetico):«AVS»Assicurazione federale per la vecchiaia e i superstiti.3


«Beneficiari di rendite divecchiaia e d'invalidit໫Diritto dei figlialla prestazione»Chi percepisce rendite di vecchiaia o d'invalidità dalla <strong>Cassa</strong> <strong>pensione</strong>.Hanno diritto alla prestazione i figli propri e adottati, gli affiliati ai sensi dell'art. 49 dell'Ordinanzarelativa alla Legge federale sull'AVS e i figliastri al cui sostentamento si provvede in maniera preponderante.Il diritto sussiste sino alla fine del mese in cui il figlio compie il 18° anno di età. I figli agli studi hannodiritto alla prestazione fino al termine <strong>della</strong> formazione, al massimo però sino alla fine del mese nelquale compiono il 25° anno di età.Il diritto cessa quando i figli percepiscono uno stipendio da attività lucrativa oppure stipendi suppletivisecondo l'Ordinamento delle indennità per perdita di guadagno (IPG) o l'assicurazione controla disoccupazione (AD), che superano l'ammontare annuo del 150% <strong>della</strong> rendita massima divecchiaia AVS. Per i figli che al momento del compimento del 18° anno di età beneficiano di prestazionidell'AI federale per incapacità di esercitare un'attività lucrativa, il diritto alle prestazioni sussistefino a che l'AI federale eroga le sue prestazioni. A compimento del 25° anno di età, le prestazioni<strong>della</strong> cassa <strong>pensione</strong> vengono limitate ad un tetto del 150% dell'ammontare massimo <strong>della</strong>rendita di vecchiaia AVS.«Dipendente»Chi intrattiene un rapporto di lavoro con la ditta.«Primato dei contributi»Piano previdenziale in cui l'ammontare dei contributi è regolamentato e serve da base per il calcolodelle prestazioni di rischio e di vecchiaia.«LPP»Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità.«Assicurazionecomplementare»Assicurazione complementare del Credit Suisse Group (Svizzera). Copre quella quota dello stipendioche supera i massimali previsti dalla <strong>Cassa</strong> <strong>pensione</strong>.«Ditta»Il Credit Suisse Group e le imprese ad esso strettamente collegate sul piano giuridico o economicoai sensi dell’art. 2, il cui personale è assicurato presso la <strong>Cassa</strong> <strong>pensione</strong> per decisione del consigliodi fondazione.«LFLP»Legge federale sul libero passaggio nella previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti el'invalidità.«Membri del Consigliodirettivo»Il consiglio di fondazione d'intesa con la ditta designa nominalmente i membri del Consiglio direttivo,ai sensi del presente regolamento.«AI»Assicurazione federale invalidità.«Primato di prestazioni»Piano previdenziale in cui l'ammontare delle prestazioni previdenziali è espresso in percento dellostipendio assicurato e serve da base per il calcolo dei contributi da versare.«Stipendio»Le quote di stipendio fisse e variabili secondo l'art. 26 (piano rendite) e l'art. 69 (piano capitale)versate dalla ditta come pure gli stipendi suppletivi (stipendio pagato in caso di decesso, indennitàgiornaliere erogate dall'assicurazione d'indennità giornaliera o dall'assicurazione infortuni e prestazionidell'assicurazione maternità).«Massimali»4Gli stipendi massimi assicurati nel piano rendite e nel piano capitale, fissati dal consiglio di fondazione.


«<strong>Cassa</strong> <strong>pensione</strong>»La <strong>Cassa</strong> <strong>pensione</strong> del Credit Suisse Group (Svizzera).«Età pensionabiletecnica»L'età pensionabile tecnica è raggiuntaa) al compimento del 60° anno di età, per i membri del Consiglio direttivob) al compimento del 62° anno di età, per i membri <strong>della</strong> direzionec) al compimento del 63° anno di età, per gli altri dipendenti«Persone assicuratecontro i rischi»«Assicurati»Chi, per età, è solamente assicurato contro i rischi di decesso e d'invalidità.I dipendenti assicurati dalla <strong>Cassa</strong> <strong>pensione</strong>.«Persone con coperturacompleta»Chi, oltre ad essere coperto contro i rischi di decesso e d'invalidità, ha assicurato le prestazioni divecchiaia.«PPA»Disposizioni sulla promozione <strong>della</strong> proprietà d'abitazioni mediante i fondi <strong>della</strong> previdenza professionale.«Conto complementare»Conto per versare prestazioni di riscatto volte ad annullare la riduzione <strong>della</strong> rendita in caso di pensionamentoanticipato.1.2 QUALITÀ DI SOCIOPrincipioArt. 81) L'adesione alla <strong>Cassa</strong> <strong>pensione</strong> è parte integrante del contratto di lavoro con la ditta.2) L'adesione è obbligatoria per tutti i dipendenti che devono essere assicurati in virtù <strong>della</strong> LPP.3) Non vengono assicurati:a) i dipendenti che intrattengono un rapporto di lavoro a tempo determinato non superiore a3 mesi;b) i dipendenti il cui stipendio è inferiore a quello minimo previsto dalla LPP;c) i dipendenti che al momento dell'inizio del lavoro sono invalidi per almeno due terzi, ai sensidell'AI.Inizio dell'assicurazioneArt. 91) L'assicurazione decorre dall'inizio del rapporto di lavoro. A partire da questo momento l'assicuratobeneficia delle prestazioni previste dal regolamento.2) Se un rapporto di lavoro a tempo determinato viene prolungato e la durata supera i tre mesi,l'assicurazione ha inizio alla data in cui è stata convenuta la proroga.AffiliazioneArt. 101) L'assicurazione contro i rischi di decesso e d'invalidità decorre dal 1° gennaio successivo al 17°anno di età del dipendente, l'assicurazione delle prestazioni di vecchiaia dal 1° gennaio successivoal 24° anno di età.2) I dipendenti con paga oraria sono assicurati soltanto nel quadro del piano capitale.5


Obbligo di informazionee di notificaArt. 111) Al più tardi con l’inizio del rapporto di lavoro il dipendente è tenuto a informare la <strong>Cassa</strong> <strong>pensione</strong>sulla sua situazione previdenziale personale comunicando segnatamente quanto segue:a) nome e indirizzo dell'istituzione di previdenza del precedente datore di lavoro;b) una riserva per motivi di salute non ancora scaduta espressa dalla precedente istituzione diprevidenza;c) ammontare <strong>della</strong> prestazione di libero passaggio che gli spetta; ammontare dell'avere di vecchiaiaLPP come componente <strong>della</strong> prestazione di libero passaggio come pure, se ha superato i 50anni, ammontare <strong>della</strong> prestazione di libero passaggio acquisita all'età di 50 anni;d) ammontare <strong>della</strong> prestazione di libero passaggio alla quale avrebbe avuto diritto al momentodel matrimonio;e) ammontare <strong>della</strong> prima prestazione di libero passaggio comunicata all'assicurato dopo l'entratain vigore <strong>della</strong> LLP;f) ammontare <strong>della</strong> somma prelevata anticipatamente dall’assicurato presso una precedenteistituzione di previdenza nel quadro <strong>della</strong> promozione <strong>della</strong> proprietà d’abitazioni e non ancorarimborsata come pure informazioni sulla proprietà in questione;g) ammontare costituito in pegno nel quadro <strong>della</strong> promozione <strong>della</strong> proprietà d’abitazioni enome del creditore pignoratizio.2) I beneficiari di una rendita di vecchiaia e d'invalidità o di una rendita per superstiti hanno l'obbligodi comunicare immediatamente alla <strong>Cassa</strong> <strong>pensione</strong> i fatti determinanti per il rapporto assicurativo(cambiamento dell'indirizzo, dello stato civile, <strong>della</strong> situazione familiare e dell'attività dei figli chericevono una rendita per orfani o figli). Inoltre, chi percepisce una rendita d'invalidità è tenuto adinformare la <strong>Cassa</strong> <strong>pensione</strong> in merito a un regolare reddito di lavoro. Essi rispondono per tutti idanni cagionati alla <strong>Cassa</strong> <strong>pensione</strong> in violazione di questo obbligo di notifica.Dipendenti stipendiatiall'esteroArt. 12In casi speciali e d'intesa con la ditta, il consiglio di fondazione può autorizzare l'assicurazionerispettivamente la continuazione dell'assicurazione di dipendenti che percepiscono lo stipendio all'estero.Congedo non pagatoArt. 131) Salvo accordi diversi tra ditta e assicurato, durante il congedo di quest'ultimo sono da pagaresia i contributi <strong>della</strong> ditta, sia quelli dell'assicurato.2) Se il pagamento dei contributi viene interrotto, le prestazioni assicurate subiscono una riduzionein misura corrispondente. Il rapporto di previdenza si estingue dopo un anno.Rientro etrasferimentoArt. 14Gli assicurati che entrano di nuovo nella <strong>Cassa</strong> <strong>pensione</strong> vengono considerati come nuovi assicurati.Lo stesso vale per gli assicurati provenienti da un'altra istituzione di previdenza del Credit Suisse Group.Fine dell'assicurazioneArt. 151) L'assicurazione termina con la fine del rapporto di lavoro, salvo che sia dovuta una rendita divecchiaia, d'invalidità o per superstiti.2) Per i rischi d'invalidità e di decesso la protezione assicurativa rimane in vigore fino all'inizio diun nuovo rapporto di lavoro, tuttavia per la durata massima di un mese.6


AssicurazioneesternaArt. 161) D'intesa con la ditta, il consiglio di fondazione può consentire agli assicurati che lasciano la dittail mantenimento <strong>della</strong> copertura assicurativa.2) Le condizioni dettagliate per l'affiliazione all'assicurazione esterna sono disciplinate dal consigliodi fondazione.3) Per l'assicurazione esterna vigono le seguenti disposizioni:a) lo stipendio assicurato al momento <strong>della</strong> cessazione del rapporto di lavoro non può più essereaumentato;b) oltre al suo contributo, l'assicurato è tenuto ad assumersi anche quello <strong>della</strong> ditta;c) se i contributi non vengono versati, è dovuta una prestazione di libero passaggio ai sensidell'art. 65 ss. Il diritto ad una prestazione di vecchiaia si fonda per analogia sulle disposizionienunciate nel capoverso 2.2.d) l'età pensionabile tecnica vige per tutti gli altri collaboratori. Un eventuale diritto alla prestazionedi libero passaggio risultante dal cambiamento dell'età pensionabile viene utilizzatoper aumentare la prestazione di vecchiaia;e) per il resto fanno stato le prescrizioni del regolamento vigente.1.3 DISPOSIZIONI COMUNI1.3.1 Basi dell'assicurazioneCambiamento dellostipendio assicuratoArt. 171) La ditta ha l'obbligo di comunicare immediatamente alla <strong>Cassa</strong> <strong>pensione</strong> i cambiamenti dellostipendio computabile. Lo stipendio assicurato viene adeguato il mese successivo all'entrata <strong>della</strong>comunicazione presso la <strong>Cassa</strong> <strong>pensione</strong>. In caso di cambiamenti retroattivi del salario computabile,anche i contributi degli assicurati e <strong>della</strong> ditta devono essere versati retroattivamente dal momentodel cambiamento di salario. Se il rapporto di lavoro dell'assicurato è stato disdetto, i cambiamentidello stipendio computabile non vengono considerati.2) Il piano rendite prevede inoltre:a) Il cambiamento del grado di occupazione comporta una ridefinizione dello stipendio assicurato.Un aumento dello stipendio assicurato viene trattato alla stregua di una nuova entrata,applicando per analogia l'Art. 30 cpv. 1.Sussiste il diritto a una prestazione di libero passaggionella misura di una riduzione dello stipendio assicurato, segnatamente sotto formadi una rendita supplementare assicurata. La prestazione di libero passaggio viene definitain base all'Art. 65.b) L'aumento <strong>della</strong> trattenuta di coordinamento in seguito al miglioramento <strong>della</strong> rendita AVSnon comporta una riduzione dello stipendio assicurato.c) Se la quota fissa di stipendio computabile viene ridotta per motivi diversi da quello <strong>della</strong>diminuzione del grado d'occupazione l'assicurato, d'intesa con la ditta, può mantenere lostipendio assicurato fino a quel momento.7


Controllo dellostato di saluteArt. 181) Il dipendente da assicurare deve consegnare una dichiarazione scritta sul suo stato di salute econfermare altresì di essere disposto a sottoporsi a una visita da parte di un medico di fiduciadesignato dalla <strong>Cassa</strong> <strong>pensione</strong>, accettando le eventuali riserve prestazionali che ne potrebberorisultare.2) Le riserve e la loro durata vengono comunicate all’assicurato per scritto e si limitano ai disturbidiagnosticati dal medico.3) Indicazioni false da parte del dipendente da assicurare e il rifiuto di sottoporsi alla visita di unmedico di fiducia possono portare alla riduzione o alla perdita delle prestazioni. Se il dipendente forniscedati non veritieri o rifiuta di sottoporsi alla visita medica precitata, entro 6 mesi dal momentoin cui ne è venuta a conoscenza, la <strong>Cassa</strong> <strong>pensione</strong> è autorizzata a porre delle riserve o a ridurre leprestazioni.4) Le riserve e le riduzioni di prestazioni non si estendono alle prestazioni previste dalla LPPrispettivamente alla protezione previdenziale acquisita con le prestazioni di libero passaggio apportate.Una riserva non ancora scaduta posta dalla precedente istituzione di previdenza può tuttavia esseremantenuta per una durata complessiva di 5 anni.5) Le riserve relative alle prestazioni decadono dopo 5 anni di adesione alla <strong>Cassa</strong> <strong>pensione</strong>.1.3.2 Prestazioni assicurativeSoprassicurazioneArt. 191) Le prestazioni <strong>della</strong> <strong>Cassa</strong> <strong>pensione</strong> possono essere ridotte, qualora in concorso con prestazionierogate da terzi portino a un reddito suppletivo superiore al 90% dell'ultimo reddito conseguito.2) L'ultimo reddito conseguito si compone di questi elementi:a) lo stipendio annuo fisso determinato immediatamente prima <strong>della</strong> scadenza dello stipendiosuppletivo (indennità giornaliere erogate dall'assicurazione d'indennità giornaliera o dall'assicurazioneinfortuni). Se nei tre anni precedenti la scadenza dello stipendio suppletivo lostipendio annuo è diminuito indipendentemente dal grado di occupazione, fa stato il massimostipendio percepito dall'assicurato in questo lasso di tempo;b) la media delle quote di stipendio variabili versate negli ultimi tre anni civili;c) per gli assicurati con paga oraria, la media degli stipendi annui cumulati versati negli ultimitre anni civili;d) eventuali assegni familiari e indennità per i figli.3) Vengono considerate prestazioni da parte di terzi:a) prestazioni dell'assicurazione vecchiaia e superstiti federale (AVS);b) prestazioni dell'assicurazione federale invalidità (AI);c) prestazioni dell'assicurazione militare;d) prestazioni dell'assicurazione infortuni obbligatoria e di un'eventuale assicurazione infortunicomplementare aziendale, se la ditta paga almeno il 50% dei premi;e) prestazioni di una corrispondente assicurazione sociale estera;f) prestazioni di un'altra istituzione di previdenza;8


g) eventuali pagamenti suppletivi dello stipendio da parte <strong>della</strong> ditta o di un'assicurazione, sela ditta paga almeno il 50% dei premi;h) il rimanente reddito di lavoro in caso d'invalidità.4) Le riduzioni delle rendite conseguenti a prelievi anticipati nel quadro <strong>della</strong> PPA sono equiparatealle prestazioni di terzi.5) Per l'accertamento del reddito complessivo le prestazioni di capitale vengono convertite in renditeconformemente alle basi tecniche <strong>della</strong> <strong>Cassa</strong> <strong>pensione</strong>.6) In caso di riduzione, tutte le prestazioni <strong>della</strong> <strong>Cassa</strong> <strong>pensione</strong> vengono colpite in uguale misura.7) Le riduzioni vengono riesaminate qualora subentrino sostanziali variazioni a livello di prestazionierogate da terzi oppure qualora vengano riconosciute rispettivamente soppresse delle rendite; alriguardo, l'ultimo reddito conseguito viene rivalutato in base all'indice nazionale dei prezzi al consumo.Compensazione diriduzioniArt. 20La <strong>Cassa</strong> <strong>pensione</strong> non è tenuta a compensare le prestazioni che per esempio AVS/AI, assicurazionemilitare o assicurazione infortuni obbligatoria si sono rifiutate di erogare o hanno diminuito, sel'evento assicurato si è verificato per colpa grave dell'avente diritto.Cessione didirittiArt. 21Qualora un terzo fosse obbligato al risarcimento per il decesso o per danni alla salute di un assicurato,l'assicurato stesso o i suoi superstiti devono cedere alla <strong>Cassa</strong> <strong>pensione</strong> i diritti di risarcimento (manon quelli di riparazione) fino all'ammontare delle prestazioni che quest'ultima deve erogare. In casodi mancata cessione, la <strong>Cassa</strong> <strong>pensione</strong> può sospendere le sue prestazioni.Pagamento delleprestazioniArt. 221) Le prestazioni <strong>della</strong> <strong>Cassa</strong> <strong>pensione</strong> sono erogate nel modo seguente:a) le rendite mensilmente, alla fine di ogni mese;b) i pagamenti di capitale entro 30 giorni dalla scadenza, al più presto però quando è statoaccertato il diritto alla prestazione.2) Luogo di pagamento è la sede <strong>della</strong> <strong>Cassa</strong> <strong>pensione</strong>.3) La <strong>Cassa</strong> <strong>pensione</strong> può richiedere un attestato che documenti il diritto; se l'avente diritto nonlo presenta, la <strong>Cassa</strong> <strong>pensione</strong> può differire interamente o parzialmente il pagamento <strong>della</strong> prestazione.4) La <strong>Cassa</strong> <strong>pensione</strong> può richiedere l'immediato rimborso di prestazioni delle quali è possibiledimostrare che sono state percepite in modo illegittimo. Se il rimborso non è possibile, la renditaviene ridotta tecnicamente per l'intera durata di un importo pari alla somma dovuta.Divieto di cessionedelle prestazioniArt. 23I diritti vantati nei confronti <strong>della</strong> <strong>Cassa</strong> <strong>pensione</strong> non possono essere né ceduti né costituiti in pegnoprima <strong>della</strong> scadenza. È fatta riserva <strong>della</strong> costituzione in pegno per il finanziamento <strong>della</strong> proprietàdi un'abitazione ai sensi <strong>della</strong> relativa legge.9


Perdita del dirittoalle prestazioniArt. 241) La <strong>Cassa</strong> <strong>pensione</strong> può diminuire o rifiutare le prestazioni previste dal regolamentoa) se l'AVS/AI riduce, toglie o rifiuta una prestazione perché il decesso o l'invalidità si è verificatoper colpa grave dell'avente diritto;b) in caso di violazione dell'obbligo di informazione e di notifica nei confronti <strong>della</strong> <strong>Cassa</strong> <strong>pensione</strong>e del suo medico di fiducia;c) in caso di inganno <strong>della</strong> <strong>Cassa</strong> <strong>pensione</strong>, pregiudizio o lesione dei suoi interessi, per cui nonè più lecito pretendere dalla <strong>Cassa</strong> <strong>pensione</strong> l’erogazione delle prestazioni.2) L’assicurato e i suoi superstiti beneficiano comunque delle prestazioni <strong>della</strong> <strong>Cassa</strong> <strong>pensione</strong>nella misura in cui egli stesso ha provveduto al relativo finanziamento.Prestazioni incaso di divorzioArt. 251) In caso di divorzio di un assicurato, la prestazione di libero passaggio acquisita durante il matrimoniopuò essere divisa. Il tribunale comunica alla <strong>Cassa</strong> <strong>pensione</strong> l'importo da versare, con lenecessarie informazioni sul mantenimento <strong>della</strong> copertura previdenziale.2) La rendita di vecchiaia assicurata nel piano rendite viene ridotta tecnicamente in misura proporzionaleall'importo stabilito dal tribunale, in base alle tabelle in appendice. Nel piano capitale,questo importo viene dedotto dal capitale di vecchiaia a risparmio.3) L'assicurato può ovviare alla riduzione versando una somma d'acquisto.10


2. PIANO RENDITE2.1 STIPENDIO ASSICURATO, PRESTAZIONI ASSICURATIVE,FINANZIAMENTOStipendio computabileArt. 26Lo stipendio computabile corrisponde allo stipendio annuo soggetto ad AVS (quote fisse dellostipendio) e si compone di 12 mensilità a cui si aggiunge, se del caso, la 13 a mensilità (tuttaviasenza bonus, sussidi sociali, indennità per lavoro straordinario, provvigioni o quote di stipendiovariabili).Stipendio assicuratoArt. 271) Lo stipendio assicurato corrisponde allo stipendio computabile dal quale viene dedotta una trattenutadi coordinamento che tiene conto delle prestazioni dell'AVS/AI.2) La trattenuta di coordinamento è pari all'intera rendita di vecchiaia AVS attribuita allo stipendiocomputabile.3) Lo stipendio assicurato è determinante per il calcolo delle prestazioni e dei contributi.4) Lo stipendio massimo assicurato viene fissato dal consiglio di fondazione.5) In caso di occupazione a tempo parziale, lo stipendio assicurato viene determinato nel modoseguente: dallo stipendio per l'impiego parziale riportato ad uno stipendio intero viene dedotta latrattenuta di coordinamento e il risultato moltiplicato per l'attuale grado di occupazione.Panoramica delleprestazioni assicurativeArt. 28Nel piano rendite sono coperte le seguenti prestazioni:Prestazioni di vecchiaia (capoverso 2.2)– rendite di vecchiaia– rendite di transizione– rendite per figli di pensionatiPrestazioni in caso d'invalidità (capoverso 2.3)– rendite d'invalidità– rendite d'invalidità supplementari– rendite per figli d'invalidiPrestazioni in caso di decesso (capoverso 2.4)– rendite per coniugi– rendite per orfani– capitali in caso di decessoPrestazioni in caso di uscita (capoverso 2.5)– prestazioni di libero passaggio11


FinanziamentoArt. 291) L’obbligo di contribuzione inizia all'entrata nella <strong>Cassa</strong> <strong>pensione</strong> e termina alla fine del mese peril quale la ditta versa lo stipendio per l’ultima volta, al più tardi però alla fine del mese in cui l’assicuratocompie il 65° anno di età.2) I contributi dell'assicurato alla <strong>Cassa</strong> <strong>pensione</strong> vengono dedotti dallo stipendio.3) Fino al 31 dicembre seguente il compimento del 24° anno di età il contributo ammonta allo0,75% dello stipendio assicurato. A partire dal 1° gennaio seguente il compimento del 24° annodi età, per il versamento dei contributi vale la regolamentazione riportata qui di seguito, tenendopresente che il tasso successivo vale sempre a partire dall'inizio dell'anno civile in cui l'assicuratoraggiunge l'età minima <strong>della</strong> relativa percentuale di contribuzione:Età Contributo espresso in %dello stipendio assicurato25 - 34 7,535 - 44 9,045 - 65 10,54) La ditta versa per coloro che sono assicurati contro i rischi fino al 31 dicembre seguente al compimentodel 24 ° anno di età un contributo pari allo 0,75% dello stipendio assicurato.Per gli altri assicurati la ditta corrisponde un contributo globale pari al 167% dei contributi da loroversati.5) In caso di buon andamento degli affari <strong>della</strong> <strong>Cassa</strong> <strong>pensione</strong>, il consiglio di fondazione può ridurretemporaneamente i tassi di contribuzione degli assicurati e, di conseguenza, i contributi <strong>della</strong> ditta.Acquisizione di annidi affiliazioneArt. 301) In caso di entrata nella <strong>Cassa</strong> <strong>pensione</strong> dopo il compimento del 25° anno di età, il diritto allarendita viene ridotto di un importo fisso stabilito tecnicamente secondo le tabelle in appendice.2) L’assicurato può ovviare interamente o parzialmente alla riduzione, finché non si verifica un eventoassicurativo, mediante il pagamento di una somma d’acquisto definita nelle tabelle in appendice.3) Se l’assicurato era già affiliato a una istituzione di previdenza, è tenuto a richiedere a quest’ultimail versamento <strong>della</strong> sua prestazione di libero passaggio alla <strong>Cassa</strong> <strong>pensione</strong>.4) Le quote di prestazioni di libero passaggio non necessarie all'acquisizione di anni di affiliazionevengono trasferite al piano capitale. Salvo comunicazione diversa da parte dell'assicurato, le sommed'acquisto versate personalmente, che non rappresentino alcuna prestazione di libero passaggio,vengono utilizzate per compensare la riduzione ai sensi del cpv. 2.Annullamento <strong>della</strong>riduzione delle rendite incaso di pensionamentoanticipatoArt. 311) L'assicurato può annullare la riduzione delle rendite per pensionamento anticipato versandodelle somme d'acquisto. Queste vanno ad affluire su un conto complementare.12


2) Il versamento di somme d'acquisto è possibile solo se l'assicurato:a) possiede la copertura integrale;b) ha apportato nella <strong>Cassa</strong> <strong>pensione</strong> tutte le prestazioni di libero passaggio;c) è coperto per la massima prestazione di vecchiaia presso il piano rendite <strong>della</strong> <strong>Cassa</strong> <strong>pensione</strong>e, se del caso, nell'assicurazione complementare, tenendo conto dei contributi percepiti perla promozione <strong>della</strong> proprietà abitativa;d) non percepisce una <strong>pensione</strong> d'invalidità annua completa.3) I versamenti sono consentiti soltanto fino a quando la somma sul conto complementare dell'assicuratonon supera il valore scontato <strong>della</strong> riduzione <strong>della</strong> rendita.Fino al compimento del 52° anno, la riduzione <strong>della</strong> rendita a cui ovviare mediante acquisti, corrisponde,ai sensi dell'art. 34 cpv. 2, alla somma delle riduzioni mensili fra l'età pensionabile tecnicae il compimento del 56° anno.Dopo il compimento del 52° anno, tuttavia prima dei 55 anni, la riduzione <strong>della</strong> rendita a cui ovviaremediante riscatti corrisponde, ai sensi dell'art. 34 cpv. 2, alla somma delle riduzioni mensili fra l'etàpensionabile tecnica e il compimento del 55° anno.Il valore scontato <strong>della</strong> riduzione viene calcolato applicando la tariffa «Valore in contanti 55» figurantein appendice al regolamento.4) Dopo il compimento del 55° anno di età, l'assicurato può effettuare versamenti soltanto se lasomma sul conto complementare non basta a colmare la riduzione <strong>della</strong> rendita in caso di percezioneimmediata <strong>della</strong> medesima.5) La riduzione <strong>della</strong> <strong>pensione</strong> comprende:a) la riduzione ai sensi dell'Art. 34, cpv. 2;b) la riduzione derivante dall'acquisto <strong>della</strong> rendita di transizione ai sensi dell'Art. 38, cpv. 2;c) la riduzione nell'assicurazione complementare.6) Se nonostante il riscatto completo <strong>della</strong> riduzione <strong>della</strong> rendita l'assicurato prosegue l'attivitàlucrativa oltre il 55° anno, il conto complementare non sarà più rimunerato. A deroga dell'art. 29, icontributi dell'assicurato e dell'azienda non saranno più dedotti dal salario, ma addebitati al contocomplementare.7) La <strong>Cassa</strong> <strong>pensione</strong> comunica ogni anno all'assicurato la somma d'acquisto massima che puòversare.8) L'assicurato può investire il proprio avere sul conto complementare nell'ambito di una gamma difondi definita dalla <strong>Cassa</strong>. Il consiglio di fondazione emana in tal caso un regolamento d'investimento.2.2 PRESTAZIONI DI VECCHIAIA2.2.1 Rendita di vecchiaiaDiritto alle prestazioniArt. 321) Se l'assicurato scioglie il rapporto di lavoro dopo il compimento del 55° anno di età, ha diritto auna rendita di vecchiaia. Fino al compimento del 60° anno di età può richiedere il versamento di unaprestazione di libero passaggio, ai sensi del capoverso 2.5. È possibile un pensionamento parziale13


accompagnato da diminuzione proporzionale del grado di occupazione. Il diritto alla rendita di vecchiaiainizia al più tardi il 1° del mese seguente il compimento del 65° anno di età. Il momento del pensionamentova concordato con la ditta.2) Il diritto si estingue alla fine del mese seguente il decesso dell’avente diritto.Rendita di vecchiaiaassicurataArt. 33La rendita di vecchiaia assicurata ammonta al 70% dello stipendio assicurato dedotte eventualiriduzioni dovute aa) entrata dopo il compimento del 25° anno di età;b) aumento del grado di occupazione;c) ritiro anticipato del capitale per la promozione <strong>della</strong> proprietà d'abitazioni;d) prestazione di libero passaggio versata in caso di divorzio;e con l'aggiunta di eventuali rendite supplementari derivanti dae) acquisizione di anni di affiliazione all'assicurazione;f) riduzione del grado di occupazione;g) rimborso del capitale prelevato anticipatamente per la promozione <strong>della</strong> proprietà d'abitazioni;h) rimborso <strong>della</strong> prestazione di libero passaggio versata in caso di divorzio.Ammontare <strong>della</strong>renditaArt. 341) Se la rendita viene erogata a decorrere dal 1° del mese dopo il raggiungimento dell'età pensionabiletecnica, la rendita di vecchiaia annua corrisponde alla rendita di vecchiaia assicurata.2) Se invece viene erogata prima di aver raggiunto l'età pensionabile tecnica, la rendita calcolatain base al cpv. 1, subisce una riduzione applicata ad ogni mese per tutta la durata che intercorrefra queste due date. Per ogni mese compreso tra le fasce d'età indicate, la riduzione ammonta a:55° e 56° anno di età 0,667 % al mese o 8,0 % p.a.56° e 57° anno di età 0,583 % al mese o 7,0 % p.a.57° e 58° anno di età 0,500 % al mese o 6,0 % p.a.58° e 59° anno di età 0,417 % al mese o 5,0 % p.a.59° e 60° anno di età 0,333 % al mese o 4,0 % p.a.60° e 61° anno di età 0,250 % al mese o 3,0 % p.a.61° e 62° anno di età 0,250 % al mese o 3,0 % p.a.62° e 63° anno di età 0,250 % al mese o 3,0 % p.a.3) L'assicurato può compensare la riduzione <strong>della</strong> rendita secondo il cpv. 2, versando una sommad'acquisto prima dell'erogazione <strong>della</strong> rendita. Determinante per il calcolo di questa somma è latariffa «Rendita con inizio immediato» in appendice.4) In caso di erogazione <strong>della</strong> rendita tra l'età tecnica pensionabile e il compimento del 65° annodi età, la rendita di vecchiaia viene aumentata ogni mese dello 0,25% per la durata compresa tral'età tecnica pensionabile e la data effettiva di versamento <strong>della</strong> rendita.14


Differimento dell'erogazione<strong>della</strong> renditaArt. 351) Il versamento <strong>della</strong> rendita di vecchiaia può essere differito se l'attività lavorativa prosegue in misurapreponderante. In questo caso le rendite non percepite vengono accreditate su un conto speciale,rimunerate al tasso d'interesse tecnico e versate nella forma di capitale assieme alla prima rendita.2) Al posto del versamento di capitale di cui sopra in base al cpv.1, l'assicurato può acquisire unsupplemento di rendita calcolato secondo le basi tecniche <strong>della</strong> <strong>Cassa</strong> <strong>pensione</strong>.3) Se l’assicurato decede prima dell'erogazione <strong>della</strong> prima rendita, il capitale viene versato agliaventi diritto ai sensi dell'Art. 61.Liquidazione in capitaleArt. 361) Al momento del pensionamento l’assicurato, senza addurre alcun motivo, ha la facoltà di richiedereche una quota, pari al massimo al 50 % <strong>della</strong> rendita annua capitalizzata, sia versata sottoforma di capitale.2) In casi particolari motivati, il consiglio di fondazione può autorizzare un aumento di questa quota;vi acconsente soltanto se, a suo giudizio, ciò rientra nel chiaro interesse dell'avente diritto.3) La richiesta di una liquidazione in capitale deve essere presentata al più tardi 6 mesi prima delpensionamento. Con il versamento di un capitale le rendite di vecchiaia e per i superstiti vengonoridotte tecnicamente in base alla tariffa «Rendita con inizio immediato» in appendice.4) Il versamento di un capitale richiede il consenso scritto del coniuge.5) Se la rendita è inferiore al 10% <strong>della</strong> rendita di vecchiaia AVS massima, in luogo <strong>della</strong> renditaviene assegnata una liquidazione in capitale.2.2.2 Rendita di transizioneRendita di transizionedai 60 anni in poiArt. 371) La <strong>Cassa</strong> <strong>pensione</strong> versa fino al raggiungimento dell'età pensionabile una rendita di transizioneall'assicurato che va in <strong>pensione</strong> dopo il compimento del 60° anno di età rispettivamente a partireda questa età per chi già percepisce una rendita di vecchiaia. La rendita di transizione è pari allarendita di vecchiaia, ammonta tuttavia al massimo al 50% <strong>della</strong> rendita di vecchiaia AVS massima,calcolate entrambe al momento del pensionamento.2) In caso di pensionamento parziale l'assicurato ha diritto ad una rendita di transizione proporzionale.Aumento <strong>della</strong> renditadi transizioneArt. 381) L'assicurato può aumentare la rendita di transizione percepita dal momento del pensionamentoalla data di raggiungimento dell'età AVS, versando una quota che, sommata alla rendita di transizioneai sensi dell'Art. 37, non può superare la rendita di vecchiaia AVS massima. La rendita divecchiaia assicurata ai sensi dell'Art. 34 ammonta per tutta la sua durata al 5% <strong>della</strong> somma dellerendite di transizione riscosse dall'assicurato su sua richiesta.15


3) Questa riduzione può essere compensata, pagando una somma d'acquisto entro l'inizio del versamento<strong>della</strong> rendita. Determinante per il calcolo di questa somma è la tariffa «Rendita con inizioimmediato» in appendice.Prestazione di capitaleArt. 39Si applicano per analogia le disposizioni previste all'Art. 36 del presente regolamento.DecessoArt. 40Se il pensionato decede durante il periodo di erogazione <strong>della</strong> rendita di transizione, agli aventi dirittoin conformità all'art. 61 spetta la quota di rendite di transizione ai sensi dell'art. 38 non ancora versata,dedotti gli interessi.2.2.3 Rendita per figli di pensionatiDiritto alle prestazioniArt. 41Finché il pensionato percepisce una rendita di vecchiaia <strong>della</strong> <strong>Cassa</strong> <strong>pensione</strong> gli spetta una renditaper figli di pensionati. Inizio e fine di questo diritto dipendono dal diritto alla prestazione dei figli.Ammontare <strong>della</strong> renditaArt. 42Le rendite ai figli aventi diritto ammontano per un figlio al 12,5% <strong>della</strong> rendita di vecchiaia versata,per due figli al 20% e per tre o più figli al 25%.2.3 PRESTAZIONI IN CASO D'INVALIDITÀ2.3.1 Rendita d'invaliditàCondizioniArt. 431) Hanno diritto a una rendita d'invalidità gli assicurati che per motivi di salute sono consideratiinvalidi per almeno il 25% e che al momento in cui è subentrata l'inabilità al lavoro, le cui causesono state all'origine dell'invalidità, erano assicurati presso la <strong>Cassa</strong> <strong>pensione</strong>.2) Si parla di incapacità ad esercitare un'attività lavorativa quando l'assicurato non è in grado, interamenteo parzialmente, di svolgere la sua attuale attività professionale oppure di svolgerne un'altraper lui accettabile in base alle sue conoscenze e capacità, tenendo inoltre conto <strong>della</strong> sua precedenteposizione professionale.Accertamento eadeguamentoArt. 441) La <strong>Cassa</strong> <strong>pensione</strong> decide in merito all'invalidità su domanda dell'assicurato o <strong>della</strong> ditta. In ognicaso la base per la decisione è costituita da una perizia fatta da un medico di fiducia <strong>della</strong> <strong>Cassa</strong><strong>pensione</strong> o da un decreto dell'AI.2) Se il grado dell’incapacità a esercitare un’attività lucrativa cambia, la rendita d'invalidità puòessere adeguata alla nuova situazione oppure essere soppressa.3) Il beneficiario di una rendita d'invalidità ha l’obbligo di comunicare immediatamente alla <strong>Cassa</strong><strong>pensione</strong> i cambiamenti del suo grado d’incapacità a esercitare un’attività lavorativa.16


4) Se l'assicurato o il beneficiario <strong>della</strong> rendita rifiuta di sottoporsi alla visita del medico di fiduciapredisposta dalla <strong>Cassa</strong> <strong>pensione</strong> o di essere annunciato all'AI, la <strong>Cassa</strong> <strong>pensione</strong> può sospenderel'erogazione delle prestazioni.Diritto alle prestazioniArt. 451) Il diritto alla rendita d'invalidità <strong>della</strong> <strong>Cassa</strong> <strong>pensione</strong> decorre dal momento in cui l'assicuratonon percepisce più alcun stipendio o uno stipendio ridotto a causa di un'invalidità parziale.2) Il diritto alla rendita d'invalidità termina con il decesso dell’avente diritto o con la fine dell’invalidità.Pagamento in capitaleArt. 46Al raggiungimento dell'età pensionabile tecnica, il beneficiario <strong>della</strong> rendita può richiedere che larendita d'invalidità corrente gli sia erogata sotto forma di capitale, ai sensi dell'art. 36.Ammontare <strong>della</strong> renditaArt. 471) La rendita d'invalidità annua completa corrisponde alla rendita di vecchiaia assicurata.2) In caso d'invalidità parziale l’ammontare <strong>della</strong> rendita viene stabilito in base al grado d’invalidità.3) Eventuali averi sul conto complementare, a compensazione <strong>della</strong> riduzione <strong>della</strong> rendita in casodi pensionamento anticipato, verranno corrisposti come prestazione di capitale, rispettivamente commutatiin prestazioni pensionistiche, secondo la volontà dell'assicurato.Invalidità parzialeArt. 481) L'assicurato che percepisce una rendita d'invalidità parziale dalla <strong>Cassa</strong> <strong>pensione</strong> viene consideratoassicurato invalido per la parte dello stipendio assicurato corrispondente al grado d'invaliditàe assicurato attivo per quella parte dello stipendio assicurato che corrisponde alla sua rimanentecapacità di esercitare un'attività lavorativa.2) Se un assicurato che ha diritto ad una rendita d'invalidità parziale <strong>della</strong> <strong>Cassa</strong> <strong>pensione</strong> lasciala ditta, viene considerato come uscente per quella parte dello stipendio assicurato che non è statapresa in considerazione per il calcolo <strong>della</strong> rendita d'invalidità.2.3.2 Rendita d'invalidità supplementareDiritto alle prestazioniArt. 491) La rendita d'invalidità supplementare va considerata come somma versata a titolo di anticipazionesulla rendita federale d'invalidità (AI). Al momento dell'erogazione delle prestazioni dell'AI, larendita d'invalidità supplementare viene ridotta di un importo pari alle prestazioni AI percepite. La<strong>Cassa</strong> <strong>pensione</strong> è autorizzata a riscuotere direttamente presso gli enti pubblici pagamenti dell'AIper un importo pari alle somme anticipate per lo stesso periodo.2) Il beneficiario di una rendita d'invalidità ha diritto ad una rendita d'invalidità supplementare <strong>della</strong><strong>Cassa</strong> <strong>pensione</strong>. La decorrenza del diritto alla rendita dipende dalla rendita d'invalidità. Il diritto allarendita d'invalidità supplementare cessa con la morte o con il raggiungimento dell'età pensionabileAVS del beneficiario.17


Ammontare <strong>della</strong> renditaArt. 501) La rendita d'invalidità supplementare ammonta al 100% <strong>della</strong> rendita AI completa corrispondenteallo stipendio computabile.2) In caso d'invalidità parziale, la rendita supplementare viene definita in base al grado d’invalidità.2.3.3 Rendita per figli d'invalidiDiritto alle prestazioniArt. 51Finché l'assicurato percepisce una rendita d'invalidità <strong>della</strong> <strong>Cassa</strong> <strong>pensione</strong> gli spetta una renditaper ciascuno dei suoi figli. Inizio e fine del diritto a questa rendita dipendono dal diritto alla prestazionedei figli.Ammontare <strong>della</strong> renditaArt. 52Le rendite ai figli aventi diritto ammontano per un figlio al 25% <strong>della</strong> rendita d'invalidità assicurata,per due figli al 40% e per tre o più figli al 50%.2.4 PRESTAZIONI IN CASO DI DECESSO2.4.1 Rendita per coniugiDiritto alle prestazioniArt. 531) Il coniuge superstite di un assicurato rispettivamente beneficiario di una rendita di vecchiaia od'invalidità deceduto ha diritto a una rendita per coniugi quando:a) deve provvedere al sostentamento di uno o più figli;b) gli spetta una rendita dell'AI o acquisisce questo diritto entro 12 mesi dal decesso dell'assicurato;c) ha compiuto il 40° anno di età al momento del decesso dell'assicurato, rispettivamente delbeneficiario di una rendita di vecchiaia o d'invalidità.2) Qualora il coniuge superstite non avesse diritto ad alcuna rendita, gli viene versato un capitalepari al triplo dell'ammontare annuo <strong>della</strong> rendita per coniugi.3) Il diritto alla rendita per coniugi ha inizio il primo giorno del mese in cui vengono soppressi ilpagamento dello stipendio rispettivamente la rendita di vecchiaia o d'invalidità <strong>della</strong> <strong>Cassa</strong> <strong>pensione</strong>e termina alla fine del mese nel quale il coniuge superstite decede o si risposa.Ammontare <strong>della</strong> renditaArt. 541) La rendita per coniugi ammonta al 66 2/3 % <strong>della</strong> rendita di vecchiaia assicurata rispettivamente<strong>della</strong> rendita di vecchiaia o d'invalidità che spettava al coniuge deceduto.2) Eventuali averi sul conto complementare, a compensazione <strong>della</strong> riduzione delle rendite in casodi pensionamento anticipato, verranno corrisposti come prestazione di capitale, rispettivamente commutatiin prestazioni pensionistiche, secondo la volontà del coniuge superstite.Riduzione <strong>della</strong> rendita18Art. 55Se il coniuge superstite è più giovane dell'assicurato rispettivamente del beneficiario di una renditadi vecchiaia o d'invalidità e se la differenza di età è superiore a 15 anni, la rendita per coniugi viene


idotta dello 0,25 % per ogni mese che supera questa differenza di 15 anni.La riduzione diminuisce di un ventesimo per ogni anno intero di durata del matrimonio.Data in cui è statocontratto il matrimonioArt. 561) Se il matrimonio è stato contratto dopo il compimento del 65° anno di età dell'assicurato o delbeneficiario di una rendita di vecchiaia o d'invalidità, la rendita per coniugi assicurata viene ridottaalla seguente percentuale, calcolata sull'importo completo:a) matrimonio nel corso del 66° anno di età, riduzione all'80%;b) matrimonio nel corso del 67° anno di età, riduzione al 60%;c) matrimonio nel corso del 68° anno di età, riduzione al 40%;d) matrimonio nel corso del 69° anno di età, riduzione al 20%.2) Secondo l’art. 53 non vi è diritto quando il matrimonio viene contratto dopo il compimento del69° anno di età dell'assicurato o del beneficiario di una rendita di vecchiaia o d'invalidità oppurequando al momento del matrimonio egli soffriva di una grave malattia di cui doveva essere a conoscenza,e quando il decesso è avvenuto a causa di questa malattia nei due anni successivi al matrimonio.Nuovo matrimonioArt. 57In caso di nuovo matrimonio, al coniuge superstite viene erogata una liquidazione unica pari al triplodell'ammontare annuo <strong>della</strong> rendita per coniugi soppressa.Coniuge divorziatoArt. 581) Se in base a una sentenza di divorzio al coniuge spetta una rendita o un capitale a liquidazionedi una rendita vitalizia, e se il matrimonio è durato almeno 10 anni, la <strong>Cassa</strong> <strong>pensione</strong> gli corrispondeuna rendita per coniugi pari al 20 % <strong>della</strong> rendita di vecchiaia o d'invalidità assicurata. Inoltre, almomento del decesso dell'assicurato o del beneficiario <strong>della</strong> rendita deve essere data una delleseguenti premesse:a) il coniuge divorziato ha compiuto il 45° anno di età;b) deve provvedere al sostentamento di uno o più figli.2) Quando le prestazioni <strong>della</strong> <strong>Cassa</strong> <strong>pensione</strong>, sommate a quelle erogate dalle altre assicurazioni,specificatamente dell'AVS, AI e assicurazione infortuni obbligatoria, superano quanto assegnatocon sentenza di divorzio, la <strong>Cassa</strong> <strong>pensione</strong> può ridurle <strong>della</strong> somma eccedente.3) Se l'assicurato versa una somma d'acquisto per compensare il trasferimento in seguito a divorziodi una quota <strong>della</strong> prestazione di uscita, ciò non matura alcun effetto su un'eventuale rendita.4) Gli artt. 53, 55, 56 e 57 sono applicabili per analogia alla rendita corrisposta al coniuge divorziato.2.4.2 Rendita per orfaniDiritto alle prestazioniArt. 591) Al momento del decesso di un assicurato o di un beneficiario di una rendita di vecchiaia o d'invalidità,i figli hanno diritto ad una rendita.19


2) La rendita per orfani diventa esigibile il primo giorno del mese nel quale vengono soppressi ilpagamento dello stipendio rispettivamente la rendita di vecchiaia o d'invalidità <strong>della</strong> <strong>Cassa</strong> <strong>pensione</strong>.3) Inizio e fine del diritto a questa rendita dipendono dal diritto alla prestazione dei figli.Ammontare <strong>della</strong> renditaArt. 601) I figli aventi diritto ricevono una rendita che ammonta per un figlio al 25% <strong>della</strong> rendita di vecchiaiaassicurata rispettivamente <strong>della</strong> rendita di vecchiaia o d'invalidità percepita dal beneficiario, per duefigli al 40% e per tre o più figli al 50%. La rendita viene ripartita in parti uguali tra gli orfani.2) Per gli orfani di padre e di madre l'ammontare <strong>della</strong> rendita per orfani viene raddoppiato.2.4.3 Capitale in caso di decessoDiritto alle prestazioniArt. 611) Se un assicurato o beneficiario di una rendita di vecchiaia o d'invalidità decede, agli aventi dirittosecondo il cpv. 2 viene versato un capitale.2) Vi hanno diritto nel seguente ordine:a) il coniuge;b) i figli;c) i genitori;d) le persone al cui sostentamento l'assicurato provvedeva in misura determinante al momentodel decesso o negli anni precedenti;e) gli altri eredi legittimi con esclusione dell'ente pubblico.3) L'assicurato o il beneficiario di una rendita, con una dichiarazione scritta all'attenzione <strong>della</strong><strong>Cassa</strong> <strong>pensione</strong>, può richiedere che l'ordine dei beneficiari appena riportato al cpv. 2 sia modificatooppure che la ripartizione del capitale in caso di decesso avvenga su più persone aventi diritto dalui designate, conformemente al cpv. 2.Ammontare del capitaleArt. 621) Se al decesso di un assicurato va erogata una rendita per coniugi ai sensi dell'art. 53, il capitalein caso di decesso è pari a uno stipendio annuo assicurato. In tutti gli altri casi il capitale equivalealla somma dei contributi, senza interessi, versati dall'assicurato nell'assicurazione completa, e allesomme d'acquisto, inclusi interessi e averi presenti sul conto complementare a compensazione dellerendite in caso di pensionamento anticipato, da cui vengono dedotte le prestazioni già erogate dalla<strong>Cassa</strong> <strong>pensione</strong>, le somme prelevate a titolo di anticipo nell'ambito <strong>della</strong> PPA, nonché un'eventualeindennità assegnata al coniuge dell'assicurato in occasione del divorzio, comunque corrispondentead almeno un salario annuo assicurato.2) Se decede il beneficiario di una rendita di vecchiaia o d'invalidità, il capitale in caso di decessoè pari al doppio dell'ammontare di una rendita annua, dedotte le rendite già versate.Casi speciali20Art. 63Se l'assicurato o il beneficiario di una rendita di vecchiaia o d'invalidità non lascia alcuna personaavente diritto conformemente all'art. 61 cpv. 2, la <strong>Cassa</strong> <strong>pensione</strong>, dietro presentazione delle fatture,si assume le spese di sepoltura.


2.5 PRESTAZIONI IN CASO DI USCITA2.5.1 Prestazione di libero passaggioDiritto alle prestazioniArt. 641) Le persone assicurate contro i rischi, il cui rapporto di lavoro termina prima del 1° gennaio dell'annoseguente il compimento del 24° anno di età, non hanno alcun diritto derivante dal piano rendite.2) L'assicurato, il cui rapporto di lavoro termina prima di beneficiare di una rendita di vecchiaia od'invalidità, ma dopo il 1° gennaio dell'anno seguente il compimento del 24° anno di età, ha dirittoad una prestazione di libero passaggio.Prestazione dilibero passaggioArt. 651) La prestazione di libero passaggio comprende:a) il valore in contanti delle prestazioni acquisite;b) il capitale disponibile sul conto complementare.2) Il valore in contanti delle prestazioni acquisite corrisponde al valore in contanti delle prestazionireversibili al momento dell'uscita, dedotto il valore in contanti delle prestazioni reversibili che l'assicuratopotrebbe acquisire mantenendo lo stesso stipendio assicurato e tenendo conto di sommed'acquisto già concordate da versare nel periodo di tempo rimanente fino al raggiungimento dell'etàpensionabile tecnica. Il valore in contanti delle prestazioni acquisite viene stabilito sulla base delletabelle in appendice.3) La prestazione di libero passaggio comprende almeno le somme d'acquisto versate ai sensidegli artt. 30 e 31 compresi gli interessi pari al tasso d'interesse minimo LPP per ogni anno intercorsofra l'entrata di tale somma e il momento dell'uscita come pure i contributi versati dall'assicuratoall'assicurazione completa per tutta la durata di contribuzione incluso un supplemento del 4 %per ogni anno di età a partire dai 20 anni. Tale supplemento ammonta al massimo al 100 % deicontributi versati. L’età risulta dalla differenza tra l’anno civile al momento dell’uscita e l’anno di nascita.Da tale prestazione di libero passaggio sono dedotti, con gli interessi, i pagamenti nell'ambitodi PPA e divorzi.4) Se la ditta si è assunta parte o tutta la somma d'acquisto che l'assicurato deve versare, la <strong>Cassa</strong><strong>pensione</strong> deduce tale importo dalla prestazione di libero passaggio. L'importo detratto diminuisceogni mese contributivo di 1/120 <strong>della</strong> somma versata dalla ditta.UtilizzoArt. 661) La <strong>Cassa</strong> <strong>pensione</strong> versa la prestazione di libero passaggio all'istituzione di previdenza del nuovodatore di lavoro. Su richiesta dell'assicurato viene trasferita su un conto di libero passaggio oppure vienestipulata una polizza di libero passaggio presso una compagnia svizzera di assicurazioni sulla vita. In mancanzadi una comunicazione dell'assicurato che attesti in quale delle forme consentite desidera usufruire<strong>della</strong> copertura previdenziale, la prestazione di libero passaggio viene versata all'istituto collettore.21


2) Con l'erogazione <strong>della</strong> prestazione di libero passaggio la <strong>Cassa</strong> <strong>pensione</strong> è liberata da tutte leobbligazioni nei confronti dell'assicurato e dei suoi superstiti. È fatta riserva <strong>della</strong> copertura del rischiod'invalidità e di decesso fino all'inizio del nuovo rapporto di lavoro, al massimo tuttavia per un mese.Se per questo motivo la <strong>Cassa</strong> <strong>pensione</strong> è tenuta in seguito ad erogare una prestazione, questaviene computata alla prestazione di libero passaggio già versata.Pagamento in contantiArt. 671) L’assicurato può pretendere il pagamento in contanti <strong>della</strong> sua prestazione di libero passaggioa) se lascia definitivamente la Svizzera;b) se comincia un'attività lavorativa indipendente e non è più soggetto alla previdenza obbligatoria;c) se l’ammontare <strong>della</strong> prestazione di libero passaggio è inferiore al contributo annuale dell’assicuratoal momento dello scioglimento del rapporto di lavoro.2) Se l’assicurato è coniugato, il pagamento in contanti è ammesso soltanto con il consenso scrittodel coniuge. Qualora non fosse possibile richiedere il consenso o se lo stesso venisse rifiutato senzamotivi validi, l'assicurato può adire il tribunale.Liquidazione parzialeo totaleArt. 68In caso di liquidazione parziale o totale <strong>della</strong> <strong>Cassa</strong> <strong>pensione</strong>, oltre alla prestazione di libero passaggio,sussiste un diritto individuale o collettivo ai mezzi disponibili. L'autorità di vigilanza decidese esistono le premesse per una liquidazione parziale o totale e approva il piano di ripartizione.22


3. PIANO CAPITALE3.1 STIPENDIO ASSICURATO, PRESTAZIONI ASSICURATIVE,FINANZIAMENTOStipendio computabileArt. 691) Lo stipendio computabile corrisponde alla quota di stipendio variabile (bonus) versata nell'annocivile corrente e la quota fissa ai sensi dell'art. 26 che supera l'importo massimo nel piano rendite,composto da <strong>Cassa</strong> <strong>pensione</strong> e assicurazione complementare. Le condizioni dettagliate riguardantila quota di stipendio variabile sono disciplinate dal consiglio di fondazione.2) Lo stipendio computabile degli assicurati con paga oraria equivale allo stipendio cumulato effettivamenteversato in un anno civile.Stipendio RisparmioassicuratoArt. 701) Lo stipendio Risparmio assicurato corrisponde allo stipendio computabile dedotto un importopari a 5'000 franchi.2) Per gli assicurati che percepiscono una paga oraria lo stipendio Risparmio assicurato equivaleallo stipendio computabile.3) Determinante per il calcolo dei contributi è lo stipendio Risparmio assicurato.4) Lo stipendio Risparmio massimo assicurato viene fissato dal consiglio di fondazione.Stipendio RischioassicuratoArt. 711) Lo stipendio Rischio assicurato è pari alla media degli ultimi tre stipendi Rischio annui assicuratiche facevano stato prima dell'inabilità lavorativa o del decesso dell'assicurato.2) Per gli assicurati con paga oraria la base dello stipendio Rischio assicurato è la media degliultimi tre stipendi Risparmio annui assicurati, precisando che in caso di adesioni inferiori a un anno,lo stipendio cumulato ai sensi dell'art. 69 cpv. 2 viene portato a uno stipendio annuo.3) Determinante per il calcolo delle prestazioni di rischio è lo stipendio Rischio assicurato.4) Lo stipendio Rischio massimo assicurato corrisponde al 60% dello stipendio massimo assicuratodel piano rendite, costituito da <strong>Cassa</strong> <strong>pensione</strong> e assicurazione complementare.Panoramica delleprestazioni assicurativeArt. 72Nel piano capitale sono assicurate le prestazioni seguenti:– prestazioni di vecchiaia (capoverso 3.2)– capitali di vecchiaia a risparmio– rendite di transizione (solo in caso di paga oraria assicurata)Prestazioni in caso di invalidità (capoverso 3.3)– rendite d'invalidità– rendite per figli d'invalidi23


Prestazioni in caso di decesso (capoverso 3.4)– rendite per coniugi– rendite per orfani– capitali in caso di decessoPrestazioni in caso di uscita (capoverso 3.5)– prestazioni di libero passaggioFinanziamentoArt. 731) L'obbligo di contribuzione inizia con l'entrata dell'assicurato nel piano capitale, al più presto al1° gennaio dopo il compimento del 24° anno di età e termina allo scioglimento del rapporto di lavoroo al verificarsi di un evento assicurato (vecchiaia, decesso, invalidità), al più tardi però alla fine delmese in cui si compie il 65° anno di vita. Se la paga oraria di un assicurato è inferiore allo stipendiominimo determinante ai fini dell'affiliazione, l'obbligo di contribuzione si estingue.2) L'assicurato e la ditta versano ciascuno un contributo di risparmio pari al 6% dello stipendioRisparmio assicurato. Il contributo di risparmio dell'assicurato viene dedotto dallo stipendio a favore<strong>della</strong> <strong>Cassa</strong>.3) La ditta versa alla <strong>Cassa</strong> <strong>pensione</strong> un contributo di rischio in ragione del 3% <strong>della</strong> somma deglistipendi Risparmio assicurati. In caso di andamento positivo degli affari, il consiglio di fondazionepuò ridurre temporaneamente il contributo di rischio.Acquisizione dell’affiliazioneArt. 741) Un assicurato può versare una o più somme d'acquisto.2) La rispettiva somma massima d'acquisto corrisponde al capitale di vecchiaia a risparmio massimoin conformità alla tabella in appendice al netto del capitale di vecchiaia a risparmio disponibile almomento dell'acquisto. Per il calcolo del capitale di vecchiaia a risparmio fa stato lo stipendioRisparmio assicurato al momento dell'acquisto. I prelievi anticipati nell'ambito <strong>della</strong> PPA vengonodedotti dalla somma d'acquisto massima, purché non siano stati ancora rimborsati.3) In caso di invalidità il capitale di risparmio viene mantenuto, senza che possano essere versatialtri contributi d'acquisto.Conto di risparmioAnziani, capitale divecchiaia a risparmioArt. 751) Per ogni assicurato nel piano capitale viene tenuto un conto di risparmio Anziani dal quale sievidenzia il capitale di vecchiaia a risparmio disponibile.2) Il capitale di vecchiaia a risparmio si componea) dei contributi di risparmio degli assicurati e <strong>della</strong> ditta;b) delle prestazioni di libero passaggio accreditate al piano capitale;c) delle somme d'acquisto versate;d) dei rimborsi di prelievi anticipati nell'ambito <strong>della</strong> PPA;e) degli interessi24


idottof) dei prelievi anticipati nell'ambito <strong>della</strong> PPA;g) del trasferimento <strong>della</strong> prestazione di libero passaggio in virtù di una sentenza di divorzio.3) Il tasso d'interesse per la rimunerazione del capitale di vecchiaia a risparmio è definito dal consigliodi fondazione. Il tasso corrisponde almeno al tasso d'interesse minimo statuito dalla LPP.4) Il saldo del capitale di vecchiaia a risparmio all'inizio dell'anno nonché afflussi e deflussi vengonorimunerati pro rata temporis e aggiunti al capitale di vecchiaia a risparmio alla fine dell'annocivile. I contributi di risparmio senza interessi vengono accreditati al conto di risparmio Anziani allafine dell'anno rispettivamente al momento dell'uscita.5) In caso di soppressione dello stipendio Risparmio assicurato il capitale di vecchiaia a risparmiocontinua a essere gestito senza ulteriori assegnazioni di contributi di risparmio.3.2 PRESTAZIONE DI VECCHIAIA3.2.1 Capitale di vecchiaia a risparmioDirittoArt. 761) Il diritto al capitale di vecchiaia a risparmio si fonda sulle disposizioni sancite dall'art. 32 del pianorendite.2) Per i beneficiari di rendite d'invalidità il diritto al capitale di vecchiaia a risparmio sorge al raggiungimentodell'età pensionabile tecnica.Capitale di vecchiaiaa risparmioArt. 771) Al pensionamento per ragioni di età l'assicurato o il beneficiario di una rendita d'invalidità hadiritto al capitale di vecchiaia a risparmio disponibile al momento del pensionamento, fatta riservadelle disposizioni sulla soprassicurazione in conformità all'art. 19.2) In caso di pensionamento parziale il diritto al capitale di vecchiaia a risparmio è proporzionale.Rendita di vecchiaiaArt. 78Con il capitale di vecchiaia a risparmio o parti del medesimo è possibile riscattare una rendita vitaliziadi vecchiaia nel piano rendite. L'acquisto avviene in conformità alla tariffa «Rendita con inizioimmediato» riportata in appendice.3.2.2 Rendita di transizioneRendita di transizioneArt. 79Gli assicurati con paga oraria hanno diritto a una rendita di transizione in conformità al capoverso2.2.2 del piano rendite.25


3.3 PRESTAZIONI IN CASO DI INVALIDITÀ3.3.1 Rendita d'invaliditàDirittoArt. 801) Il diritto alla rendita d'invalidità si fonda per analogia sulle disposizioni enunciate nel capoverso2.3.1 del piano rendite, ad eccezione dell'art. 45 cpv. 2.2.2) Il diritto a una rendita d'invalidità si estingue al più tardi con il decesso del beneficiario <strong>della</strong> rendita,con la cessazione dell'invalidità o al più tardi al raggiungimento dell'età pensionabile tecnica.Ammontare <strong>della</strong> renditaArt. 811) La rendita d'invalidità annua completa corrisponde al 50% dello stipendio Rischio assicurato,ma almeno alla rendita che si ottiene dividendo il capitale di vecchiaia a risparmio disponibile al verificarsidell'incapacità lavorativa per la tariffa «Valore combinato in contanti» in appendice.2) In caso di invalidità parziale l’ammontare <strong>della</strong> rendita d'invalidità viene stabilito in base al gradodell’invalidità.Prosecuzione delprocesso di risparmioArt. 821) In caso di invalidità i contributi di risparmio vengono calcolati sulla base dell'ultimo stipendioRisparmio assicurato prima del verificarsi dell'invalidità e accreditati come sempre sul conto di risparmioAnziani.2) In caso di invalidità parziale, i contributi di risparmio vengono calcolati a seconda del gradod'invalidità sulla base dell'ultimo stipendio Risparmio assicurato prima del verificarsi dell'invaliditàe accreditati come sempre sul Conto di risparmio Anziani.3.3.2 Rendita per figli d'invalidiDirittoArt. 83Finché l'assicurato percepisce una rendita d'invalidità, ha diritto ad una rendita per figli d'invalidi perciascuno dei suoi figli. L'inizio e la fine del diritto a rendite per figli d'invalidi dipendono dal dirittoalla prestazione dei figli.Ammontare <strong>della</strong>renditaArt. 84Ai figli aventi diritto vengono versate rendite per figli d'invalidi che ammontano per un figlio al 25%<strong>della</strong> rendita d'invalidità assicurata, per due figli al 40% e per tre o più figli al 50% .3.4 PRESTAZIONI IN CASO DI DECESSO3.4.1 Rendita per coniugiDirittoArt. 851) Il diritto a una rendita per coniugi nasce in caso di decesso dell'assicurato prima dell'età pensionabiletecnica e si fonda per analogia sulle disposizioni enunciate al capoverso 2.4.1 del pianorendite.26


2) Per i coniugi divorziati sussiste un diritto a una rendita per coniugi in conformità all'art. 58 delpiano rendite soltanto per gli assicurati con paga oraria.Ammontare <strong>della</strong>renditaArt. 86La rendita per coniugi ammonta al 66 2/3% <strong>della</strong> rendita d'invalidità assicurata o già percepita.Su richiesta del coniuge può essere ritirata in forma di capitale.3.4.2 Rendita per orfaniDirittoArt. 87Al decesso di un assicurato o del beneficiario di una rendita d'invalidità, i figli hanno diritto ad unarendita per orfani. L'inizio e la fine del diritto sono disciplinati dall'art. 59 del piano rendite.Ammontare <strong>della</strong>renditaArt. 881) I figli aventi diritto ricevono rendite per orfani che ammontano per un figlio al 25% <strong>della</strong> renditad'invalidità assicurata o percepita, per due figli al 40% e per tre o più figli al 50%. In caso di piùorfani, il diritto alla rendita è ripartito in misura proporzionale.2) Per gli orfani di padre e di madre l'ammontare <strong>della</strong> rendita per orfani viene raddoppiato.3.4.3 Capitale in caso di decessoDirittoArt. 89Per il diritto a un capitale in caso di decesso valgono per analogia le disposizioni statuite al capoverso2.4.3 del piano rendite.Ammontare del capitaleArt. 90Se un assicurato decede, il capitale in caso di decesso corrisponde al capitale di vecchiaia a risparmiodecurtato del valore in contanti di un'eventuale rendita per coniugi ai sensi dell'art. 85, al minimotuttavia alla somma di uno stipendio Rischio annuo assicurato e le somme di riscatto versatepersonalmente senza interessi, decurtata dei prelievi effettuati per la promozione <strong>della</strong> proprietà abitativae il divorzio.3.5 PRESTAZIONI IN CASO DI USCITA3.5.1 Prestazione di libero passaggioPrestazione di liberopassaggioArt. 911) La prestazione di libero passaggio corrisponde al capitale di vecchiaia a risparmio disponibilealla fine del mese d'uscita.2) Per il resto sono applicabili per analogia le disposizioni enunciate al capoverso 2.5 del pianorendite.27


4. PROMOZIONE DELLA PROPRIETÀ ABITATIVAConsiderazioni generaliArt. 921) L’assicurato può far valere presso la <strong>Cassa</strong> <strong>pensione</strong> un capitale per l’acquisto di una proprietàabitativa a uso personale, per l’ammortamento di un’ipoteca o per l’acquisto di quote di una cooperativaedilizia.2) All'assicurato è offerta la scelta fra il prelievo anticipato e la costituzione in pegno <strong>della</strong> suaprestazione di libero passaggio.3) La costituzione in pegno è valida soltanto previa informazione scritta alla <strong>Cassa</strong> <strong>pensione</strong>.Informazione degliassicuratiArt. 931) In caso di prelievo anticipato, costituzione in pegno o su domanda scritta dell’assicurato, la<strong>Cassa</strong> <strong>pensione</strong> informa quest’ultimo in meritoa) al capitale disponibile per l'acquisto <strong>della</strong> proprietà di un'abitazione;b) alla riduzione <strong>della</strong> prestazione imputabile a un prelievo anticipato o a una realizzazione delpegno;c) alla possibilità di ovviare a una riduzione <strong>della</strong> prestazione;d) all'obbligo fiscale in caso di prelievo anticipato o realizzazione del pegno;e) al diritto al rimborso delle imposte pagate in caso di rimborso del prelievo anticipato comepure alle scadenze da osservare.2) La <strong>Cassa</strong> <strong>pensione</strong> può addebitare all’assicurato l’onere amministrativo sostenuto a seguito diun prelievo anticipato o di una costituzione in pegno.Fabbisogno propriodell'assicuratoArt. 94È considerata proprietà abitativa l'appartamento in condominio o la casa unifamiliare abitata stabilmentedall'assicurato. Anche l'acquisto di quote di una cooperativa edilizia o di una società anonima dilocatari è parificata alla proprietà d'abitazioni, purché l'assicurato abiti personalmente l'abitazionecosì finanziata.Diritto e ammontare delprelievo anticipatoArt. 951) L’assicurato può far valere un prelievo anticipato fino a tre anni prima dell'età pensionabile tecnica.2) Un prelievo anticipato può essere richiesto solo ogni cinque anni. Fatta eccezione per l'acquistodi quote di una cooperativa edilizia, esso deve ammontare ad almeno 20'000 franchi.3) Se l’assicurato è coniugato, il prelievo anticipato è consentito soltanto con il consenso scrittodel coniuge. Qualora non fosse in grado di richiedere il consenso o se lo stesso gli venisse rifiutato,può adire il tribunale.4) Il prelievo anticipato corrisponde al massimo alla somma delle prestazioni di libero passaggiorisultanti dal piano rendite in conformità all'art. 65 e dal piano capitale in conformità all'art. 91. Sel'assicurato ha superato i 50 anni di età, egli è legittimato a disporre soltanto delle prestazioni dilibero passaggio all'età di 50 anni oppure <strong>della</strong> metà di queste prestazioni al momento <strong>della</strong> percezioneo <strong>della</strong> costituzione in pegno.28


5) In caso di prelievo anticipato le prestazioni di libero passaggio sono utilizzate nell'ordine seguente:a) il capitale del conto complementareb) la prestazione di libero passaggio nel piano capitalec) la prestazione di libero passaggio nel piano renditeIn caso di rimborso del prelievo anticipato si procede nell'ordine inverso.Effetti sull'ammontare<strong>della</strong> renditaArt. 961) In caso di prelievo anticipato o di realizzazione del pegno nel piano rendite, la rendita di vecchiaiae d'invalidità assicurata viene tecnicamente ridotta con la tariffa «Valore combinato in contanti <strong>della</strong>prestazione»2) In caso di prelievo anticipato o realizzazione del pegno nel piano capitale, il capitale di vecchiaiaa risparmio si riduce.PagamentoArt. 97La <strong>Cassa</strong> versa il prelievo anticipato direttamente al venditore, costruttore o mutuante dietro presentazionedei relativi giustificativi e d'intesa con l'assicurato.RimborsoArt. 981) L’assicurato può rimborsare alla <strong>Cassa</strong> <strong>pensione</strong> il prelievo anticipato, al più tardi tuttavia fino:a) a tre anni prima <strong>della</strong> nascita del diritto alle prestazioni di vecchiaia;b) al verificarsi dell'incapacità lavorativa dell'assicurato che sfocia in una invalidità;c) alla sua morte;d) al pagamento in contanti <strong>della</strong> sua prestazione di libero passaggio.2) L’ammontare del rimborso deve ascendere almeno a 20’000 franchi; se l’importo ancora dovutoè inferiore, la somma rimanente deve essere rimborsata con un importo unico.3) La <strong>Cassa</strong> <strong>pensione</strong> conferma all’assicurato il rimborso del prelievo anticipato sull’apposito modulodell’Amministrazione federale delle contribuzioni.4) L’assicurato deve rimborsare alla <strong>Cassa</strong> <strong>pensione</strong> il prelievo anticipato, sea) l'abitazione propria viene venduta;b) sulla proprietà abitativa vengono concessi diritti che economicamente equivalgono a unavendita.5) Con l'ammontare del rimborso in conformità al cpv. 2 la riduzione prodottasi al momento delprelievo anticipato viene interamente o parzialmente eliminata. La riduzione <strong>della</strong> rendita viene eliminatainteramente quando l'ammontare del rimborso corrisponde al prelievo anticipato effettuatoa suo tempo, maggiorato degli interessi per la durata che intercorre fra il momento del prelievo anticipatoe il momento del rimborso.6) Se l'importo del rimborso è inferiore all'ammontare del rimborso necessario per l'acquisto integraleai sensi del cpv. 5, avviene un'eliminazione parziale <strong>della</strong> riduzione proporzionale alla differenza trail rimborso effettuato e il rimborso necessario ai fini dell'eliminazione completa <strong>della</strong> riduzione.29


7) Il tasso d'interesse determinante per il calcolo dell'interesse in conformità al cpv. 5 e 6 vienefissato dal consiglio di fondazione.8) Se in caso di decesso dell’assicurato non è dovuta alcuna prestazione di previdenza ai sensi<strong>della</strong> LPP, la <strong>Cassa</strong> <strong>pensione</strong> può esigere la quota del prelievo anticipato non ancora rimborsatafino al giorno <strong>della</strong> morte.Vendita <strong>della</strong> proprietàabitativaArt. 991) In caso di vendita dell'abitazione propria, l’obbligo di rimborso si limita ai prelievi anticipati dalla<strong>Cassa</strong> e non ancora rimborsati, al massimo tuttavia al ricavo <strong>della</strong> vendita.2) Anche la cessione di diritti, che economicamente equivale a un’alienazione, è considerata unavendita. Il trapasso <strong>della</strong> proprietà abitativa a un beneficiario ai sensi <strong>della</strong> legge sulla previdenzanon è per contro considerato una vendita. Il beneficiario è soggetto alle medesime restrizioni di venditacome l'assicurato.3) La restrizione di vendita va iscritta nel registro fondiario. La <strong>Cassa</strong> <strong>pensione</strong> è tenuta a notificarel'iscrizione all'ufficio del registro fondiario contemporaneamente al pagamento del prelievo anticipatoe ne predispone la cancellazione quando non è più valida.Ammontare <strong>della</strong>costituzione in pegnoArt. 100L'ammontare <strong>della</strong> costituzione in pegno si fonda per analogia sull'art. 95.Consenso del creditorepignoratizioArt. 1011) Il consenso del creditore pignoratizio deve essere richiesto in caso di pagamento in contanti diuna prestazione di libero passaggio e quando sono esigibili prestazioni <strong>della</strong> <strong>Cassa</strong> <strong>pensione</strong>.2) In caso di cambiamento del datore di lavoro e di adesione a una nuova istituzione di previdenzada parte dell’assicurato, la <strong>Cassa</strong> <strong>pensione</strong> è tenuta a informarne il creditore pignoratizio.L'informazione comprende segnatamente la denominazione <strong>della</strong> nuova istituzione di previdenza cuiviene versata la prestazione di libero passaggio e il rispettivo ammontare.Trattamento fiscaleArt. 1021) Il prelievo anticipato e il ricavo ottenuto con la realizzazione del pegno costituito sull’avere previdenzialesono soggetti a imposta come prestazione di capitale.2) In caso di rimborso del prelievo anticipato o del ricavo <strong>della</strong> realizzazione del pegno, nel giro ditre anni il soggetto imponibile può chiedere il rimborso dell’importo versato a titolo d’imposta almomento del prelievo anticipato o <strong>della</strong> realizzazione del pegno. Per questi nuovi versamenti è esclusauna deduzione per l'accertamento del reddito imponibile.30


5. ENTRATE, PATRIMONIO ED EQUILIBRIO FINANZIARIOEntrateArt. 103Le entrate <strong>della</strong> <strong>Cassa</strong> <strong>pensione</strong> sono costituite:a) dai contributi degli assicurati previsti dal regolamento;b) dai contributi previsti dal regolamento e dalle liberalità <strong>della</strong> ditta;c) dalle somme d'acquisto versate dagli assicurati;d) da donazioni e legati;e) dal reddito patrimoniale.Scopo patrimonialeArt. 104Il patrimonio <strong>della</strong> <strong>Cassa</strong> <strong>pensione</strong> serve esclusivamente a coprire i suoi impegni in corso e futuri.<strong>Regolamento</strong> sull'investimentodel patrimonioArt. 105Il consiglio di fondazione emana delle «Direttive per la gestione patrimoniale» che definiscono i principid'investimento, la struttura degli investimenti a medio e lungo termine, la valutazione degliinvestimenti come pure l'organizzazione e le competenze <strong>della</strong> gestione patrimoniale.Fondo di riserva per contributidel datore di lavoroArt. 1061) Nell’ambito <strong>della</strong> contabilità <strong>della</strong> <strong>Cassa</strong> <strong>pensione</strong> esiste un fondo di riserva per contributi deldatore di lavoro dei quali il consiglio di fondazione può disporre d’intesa con la ditta e nel quadrodello scopo <strong>della</strong> <strong>Cassa</strong> <strong>pensione</strong>.2) Le liberalità <strong>della</strong> ditta vengono accreditate al fondo di riserva per contributi del datore di lavoro.Conti annualiArt. 1071) I conti annuali <strong>della</strong> <strong>Cassa</strong> <strong>pensione</strong> vengono chiusi al 31 dicembre di ogni anno.2) Per la stessa data il gerente redige un rapporto di gestione all’attenzione del consiglio di fondazione.Il rapporto di gestione contempla il bilancio, il conto d'esercizio e l'appendice. Contieneinoltre le cifre dell'anno precedente.Bilancio tecnicoArt. 108Ogni anno per il 31 dicembre il consiglio di fondazione fa allestire da un esperto riconosciuto per laprevidenza professionale un bilancio tecnico <strong>della</strong> <strong>Cassa</strong> <strong>pensione</strong> in base ai principi del sistema dicapitalizzazione.Disavanzo tecnicoArt. 1091) Se il bilancio tecnico presenta un disavanzo che, secondo il parere dell’esperto, potrebbe comprometterela sicurezza delle prestazioni previste dal regolamento, il consiglio di fondazione adottale misure ritenute necessarie. In particolar modo, dietro salvaguardia delle disposizioni legali, èpossibile aumentare in modo transitorio i contributi versati dagli assicurati oppure ridurre in misuraadeguata le future prestazioni dell'assicurazione ed eventualmente anche quelle correnti.2) Se il Consiglio di fondazione, in seguito a eventi straordinari come conflitti, perdita del patrimonioeccetera, ritiene compromesse le basi dell’assicurazione, può ridurre provvisoriamente sia leprestazioni in corso, sia quelle future.31


Stato di necessità<strong>della</strong> dittaArt. 110La ditta, nel caso di uno stato di necessità, può transitoriamente ridurre il suo contributo al livello diquello versato dagli assicurati. Le prestazioni vengono ridotte in misura corrispondente.AmministrazioneArt. 111La <strong>Cassa</strong> <strong>pensione</strong> espone i costi di amministrazione nel conto d'esercizio.32


6. ORGANIZZAZIONE E AMMINISTRAZIONE6.1 CONSIDERAZIONI GENERALIOrgani eamministrazioneArt. 1121) Gli organi e l’amministrazione <strong>della</strong> <strong>Cassa</strong> <strong>pensione</strong> sono:a) il consiglio di fondazioneb) il gerentec) l'ufficio di revisione2) Gli organi ed i rispettivi membri esercitano le loro funzioni gratuitamente, nella misura in cui percontratto non hanno diritto a un’indennità.Gli organi <strong>della</strong> <strong>Cassa</strong> <strong>pensione</strong> e tutte le altre persone preposte all'amministrazione sono tenutialla più assoluta discrezione in merito alle situazioni personali e finanziarie degli assicurati e dei pensionaticome pure agli affari <strong>della</strong> <strong>Cassa</strong> <strong>pensione</strong> di cui vengono a conoscenza.6.2 IL CONSIGLIO DI FONDAZIONEComposizione, elezione,durata del mandatoArt. 1131) Il consiglio di fondazione è composto di almeno 8 membri nominati pariteticamente dalla dittae dagli assicurati.2) I membri nominati dalla ditta non devono appartenere alla cerchia degli assicurati.3) Gli assicurati eleggono i loro membri fra gli assicurati. Il consiglio di fondazione disciplina i particolari<strong>della</strong> procedura di elezione.4) Il mandato dei membri del consiglio di fondazione dura quattro anni. È ammessa la rielezione.I membri eletti nel corso del mandato subentrano ai loro predecessori.PresidenzaArt. 114La ditta designa il presidente. Per il resto il consiglio di fondazione si costituisce autonomamente.Compiti e delibereArt. 1151) Il consiglio di fondazione è l’organo supremo <strong>della</strong> <strong>Cassa</strong> <strong>pensione</strong> e la rappresenta verso l’esterno.In qualità di organo esecutivo si occupa di tutti gli affari <strong>della</strong> <strong>Cassa</strong> <strong>pensione</strong>, nella misura in cui neiregolamenti non li abbia delegati permanentemente al gerente, al comitato d’investimento o a terzi.2) Il consiglio di fondazione espleta in particolare i seguenti compiti:a) la nomina del gerente e dei membri del comitato d’investimento;b) la nomina dell'ufficio di revisione e dell'esperto <strong>della</strong> previdenza professionale.c) la definizione delle basi tecniche previa consultazione dell'esperto di previdenza professionale.d) l'emanazione di direttive per la gestione patrimoniale.33


e) l'approvazione dei conti annuali e del rapporto di gestione dopo aver preso conoscenza delrapporto dell'ufficio di revisione.f) la presa di conoscenza del bilancio tecnico allestito dall'esperto di previdenza professionale.g) la modifica dei regolamenti.h) la domanda per la modifica dell'atto di fondazione, che viene attuata dall'autorità di vigilanza.3) Il consiglio di fondazione prende le sue delibere a maggioranza semplice dei voti espressi durantele sedute o per via circolare. In caso di parità di voti la proposta verrà riesaminata entro tre mesi.Qualora anche in questo caso non si giungesse a un accordo, la proposta è respinta.4) Viene redatto un verbale di tutte le deliberazioni.5) Il consiglio di fondazione è in grado di deliberare se sono presenti almeno tre membri nominatidalla ditta e tre membri eletti dagli assicurati.SeduteArt. 116Il consiglio di fondazione si riunisce in caso di necessità, ma almeno due volte all'anno. Le convocazionivengono inviate insieme all'ordine del giorno da parte del presidente o su suo incarico.Diritto di firmaArt. 1171) Sono autorizzati a firmare a nome <strong>della</strong> <strong>Cassa</strong> <strong>pensione</strong> con firma collettiva a due il presidentee il vicepresidente del consiglio di fondazione così come il gerente.2) Il consiglio di fondazione ha inoltre la facoltà di conferire il diritto di firma collettivo ad altre personee di definire il genere <strong>della</strong> firma.3) Per comunicazioni scritte <strong>della</strong> <strong>Cassa</strong> <strong>pensione</strong> agli assicurati e ai beneficiari di rendite che nonimplicano un impegno <strong>della</strong> <strong>Cassa</strong> è sufficiente la firma individuale del gerente.6.3 IL GERENTENominaArt. 118Il consiglio di fondazione nomina il gerente e, se del caso, un supplente.CompitiArt. 1191) Il gerente, nel quadro dei regolamenti vigenti, stabilisce le relazioni ed i diritti assicurativi, coordinagli investimenti di capitale ed emana le direttive necessarie per l’applicazione dei regolamenti.2) Il gerente dirige l’amministrazione <strong>della</strong> <strong>Cassa</strong> <strong>pensione</strong>, prende parte alle riunioni del comitatod’investimento e partecipa alle sedute del consiglio di fondazione con facoltà consultiva.6.4 L'UFFICIO DI REVISIONEUfficio di revisioneArt. 120L'ufficio di revisione <strong>della</strong> <strong>Cassa</strong> viene nominato dal consiglio di fondazione in base alle prescrizionidi legge.34


CompitiArt. 121L'ufficio di revisione verifica annualmente la conduzione degli affari, la gestione contabile el'investimento del capitale in base alle prescrizioni di legge.EspertiArt. 122L'assemblea dei delegati designa un esperto riconosciuto per la previdenza professionale.35


7. SCIOGLIMENTO DELLA CASSA PENSIONERequisitiArt. 123La <strong>Cassa</strong> <strong>pensione</strong> si scioglie se, in seguito alla liquidazione <strong>della</strong> ditta, viene a mancare l'obbligodi quest'ultima di versare i contributi senza essere sostituito da un altro obbligo equivalente.CessioneArt. 124In caso di scioglimento <strong>della</strong> <strong>Cassa</strong> <strong>pensione</strong> il consiglio di fondazione può decidere di cedere percontratto ad un'altra istituzione assicurativa tutte le assicurazioni in corso con attivi e passivi. Questotrasferimento è vincolante per tutti gli assicurati <strong>della</strong> <strong>Cassa</strong> <strong>pensione</strong> e per tutti i beneficiari direndite.Utilizzo del patrimonioArt. 125Se gli impegni <strong>della</strong> <strong>Cassa</strong> <strong>pensione</strong> non vengono trasferiti a un'altra istituzione assicurativa, vannodapprima coperti tutti gli impegni di prestazione <strong>della</strong> <strong>Cassa</strong> <strong>pensione</strong> già esistenti al momento delsuo scioglimento mediante l'acquisto in un'altra istituzione assicurativa o l'indennizzo. Vanno pureerogate le prestazioni di libero passaggio agli assicurati che non hanno ancora maturato il diritto allarendita. Su proposta del consiglio di fondazione, l'autorità di vigilanza decide in merito all'impiegodel patrimonio restante, in particolare riguardo a una liquidazione parziale o totale.Uscita di una dittaArt. 126Se l'assicurazione dei dipendenti di una ditta ai sensi dell'art. 2 non viene mantenuta in seguito allaliquidazione <strong>della</strong> ditta medesima o alla mancanza delle premesse, si applica per analogia l'art. 125.36


8. DISPOSIZIONI TRANSITORIERendite in corsoArt. 127Le rendite di vecchiaia, invalidità e per superstiti in vigore il 31 dicembre 2001 non subiscono alcunamodifica.Garanzia del diritto allibero passaggioArt. 128Viene garantito agli assicurati il diritto al libero passaggio esistente il 31 dicembre 2001.Riduzione <strong>della</strong> renditaArt. 1291) Agli assicurati delle classi 1942 e precedenti che al momento dell'inizio <strong>della</strong> rendita hanno unadurata di contribuzione di oltre 35 anni nell'assicurazione completa e che il 1° gennaio 1995 facevanogià parte dell'assicurazione completa dell'ex <strong>Cassa</strong> <strong>pensione</strong> del Credito Svizzero rispettivamenteil 1° gennaio 1986 di quella dell'ex <strong>Cassa</strong> <strong>pensione</strong> <strong>della</strong> Banca Popolare Svizzera, vieneapplicato fra il 60° anno di età e l'età pensionabile tecnica il tasso di riduzione seguente:Anni di contribuzioneTasso di riduzione mensile36 0,2%37 0,15%38 0,1%39 0,05%40 e più 0,0%2) Per gli assicurati delle classi 1942 e precedenti con una rendita di vecchiaia assicurata pari a60'300 franchi, il tasso di riduzione per l'acquisto di rendite di transizione supplementari ammonta,in conformità all'art. 38, al 2%.37


9. DISPOSIZIONI FINALITesto determinanteArt. 130Fa stato il testo tedesco del regolamento.LacuneArt. 131Il consiglio di fondazione, nella misura in cui il presente regolamento non prevede disposizioni percasi particolari, applica una regolamentazione conforme allo scopo <strong>della</strong> <strong>Cassa</strong> <strong>pensione</strong>.Vie legaliArt. 132Le contestazioni relative all'applicazione del presente regolamento devono essere sottoposte al giudiziodei tribunali ordinari secondo le prescrizioni <strong>della</strong> LPP.ModificheArt. 133Il consiglio di fondazione è autorizzato a modificare il presente regolamento in qualsiasi momento.ComunicazioniArt. 134a) Le comunicazioni agli assicurati <strong>della</strong> <strong>Cassa</strong> <strong>pensione</strong> avvengono per scritto o tramite affissionenegli stabili delle ditte.b) Le comunicazioni a terzi sono pubblicate sul foglio ufficiale svizzero di commercio.Entrata in vigoreArt. 135Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio <strong>2003</strong> per decreto del Consiglio di Fondazionedel 2 dicembre 2002 e sostituisce il regolamento del 1° gennaio 2002.Zurigo, 2 dicembre 2002<strong>Cassa</strong> <strong>pensione</strong> delCREDIT SUISSE GROUP (Svizzera)Il presidente:La vicepresidente:Philip HessNicole Jordi38


APPENDICETARIFFE TECNICHE VALEVOLI DAL 1° GENNAIO 2002 PER DONNE E UOMINI.Età pensionabile tecnica di 62 e 63 anniEtà in Valore combinato in Fondi d’entrata in % Riduzione <strong>della</strong> renditaanni contanti <strong>della</strong> prestaz. dello stipendio assic. in % dello stipendio assic.25 5.000 0.000 0.026 5.169 9.821 1.927 5.338 20.284 3.828 5.507 31.390 5.729 5.676 43.138 7.630 5.845 55.528 9.531 6.013 68.548 11.432 6.182 82.221 13.333 6.351 96.535 15.234 6.520 111.492 17.135 6.689 127.091 19.036 6.858 143.332 20.937 7.027 160.216 22.838 7.196 177.741 24.739 7.365 195.909 26.640 7.534 214.719 28.541 7.702 234.141 30.442 7.871 254.233 32.343 8.040 274.968 34.244 8.209 296.345 36.145 8.378 318.364 38.046 8.686 346.571 39.947 9.005 376.409 41.848 9.334 407.896 43.749 9.677 441.271 45.650 10.031 476.473 47.551 10.394 513.464 49.452 10.770 552.501 51.353 11.158 593.606 53.254 11.559 636.901 55.155 11.972 682.404 57.056 12.402 730.478 58.957 12.847 781.098 60.858 13.316 834.913 62.759 13.810 892.126 64.660 14.335 953.278 66.561 14.902 1019.297 68.462 15.522 1086.540 70.063 15.203 1064.210 70.064 14.877 1041.390 70.065 14.544 1018.080 70.0La riduzione <strong>della</strong> rendita e <strong>della</strong> prestazione di libero passaggio viene calcolata dalla <strong>Cassa</strong> <strong>pensione</strong>in base alla tabella qui sopra. Per l'acquisizione dell'affiliazione in conformità all'art. 30 fa stato l'etàal momento dell'acquisizione.39


TARIFFE TECNICHE VALEVOLI DAL 1° GENNAIO 2002 PER DONNE E UOMINI.Età pensionabile tecnica di 60 anniEtà in Valore combinato in Fondi d’entrata in % Riduzione <strong>della</strong> renditaanni contanti <strong>della</strong> prestaz. dello stipendio assic. in % dello stipendio assic.25 5.000 0.000 0.026 5.211 10.422 2.027 5.423 21.692 4.028 5.634 33.804 6.029 5.846 46.768 8.030 6.057 60.570 10.031 6.268 75.216 12.032 6.480 90.720 14.033 6.691 107.056 16.034 6.903 124.254 18.035 7.114 142.280 20.036 7.325 161.150 22.037 7.537 180.888 24.038 7.748 201.448 26.039 7.960 222.880 28.040 8.171 245.130 30.041 8.382 268.224 32.042 8.594 292.196 34.043 8.805 316.980 36.044 9.017 342.646 38.045 9.228 369.120 40.046 9.573 402.066 42.047 9.930 436.920 44.048 10.301 473.846 46.049 10.687 512.976 48.050 11.087 554.350 50.051 11.500 598.000 52.052 11.928 644.112 54.053 12.372 692.832 56.054 12.835 744.430 58.055 13.315 798.900 60.056 13.818 856.716 62.057 14.346 918.144 64.058 14.904 983.664 66.059 15.500 1054.000 68.060 16.142 1129.940 70.061 15.833 1108.310 70.062 15.522 1086.540 70.063 15.203 1064.210 70.064 14.877 1041.390 70.065 14.544 1018.080 70.0La riduzione <strong>della</strong> rendita e <strong>della</strong> prestazione di libero passaggio viene calcolata dalla <strong>Cassa</strong> <strong>pensione</strong>in base alla tabella qui sopra. Per l'acquisizione dell'affiliazione in conformità all'art. 30 fa stato l'etàal momento dell'acquisizione.40


TARIFFE TECNICHE VALEVOLI DAL 1° GENNAIO 2002 PER DONNE E UOMINI.Tariffa riscatto <strong>della</strong> riduzione delle rendite in caso di pensionamento anticipatoEtà in Valore in Rendita con inizioanni contanti 55 immediato25 5.00026 5.34027 5.67928 6.01929 6.35830 6.69831 7.03732 7.37733 7.71634 8.05635 8.39636 8.73537 9.07538 9.41439 9.75440 10.09341 10.43342 10.77243 11.11244 11.45145 11.79146 12.26747 12.76448 13.28249 13.82250 14.38551 14.97452 15.58853 16.22954 16.90055 17.601 17.60156 17.32257 17.03758 16.74659 16.44860 16.14561 15.83662 15.52263 15.20364 14.87765 14.544Calcoli <strong>della</strong> somma massima d'acquisto a compensazione <strong>della</strong> riduzione delle rendite in caso dipensionamento anticipato. Per l'acquisizione dell'affiliazione in conformità all'art. 31 fa stato l'età almomento dell'acquisizione.41


TARIFFE TECNICHE VALEVOLI DAL 1° GENNAIO 2002 PER DONNE E UOMINI.Tariffa acquisto nel piano capitaleEtà in anniCapitale di vecchiaia massimo nel piano cap.25 00.0026 12.0027 24.4828 37.4629 50.9630 65.0031 79.6032 94.7833 110.5734 126.9935 144.0736 161.8437 180.3138 199.5239 219.5040 240.2841 261.8942 284.3743 307.7444 332.0545 357.3446 383.6347 410.9848 439.4149 468.9950 499.7551 531.7452 565.0153 599.6154 635.6055 673.0256 711.9457 752.4258 794.5159 838.2960 883.8361 931.1862 980.4363 1031.6464 1084.9165 1140.31Calcoli <strong>della</strong> somma massima d'acquisto per il piano capitale. Per l'acquisizione dell'affiliazione inconformità all'art. 74 fa stato l'età al momento dell'acquisizione.42


INDICE ANALITICOParola chiaveArticoloAdesione 8Adesione alla <strong>Cassa</strong> 8Affiliazione alla cassa <strong>pensione</strong> 10Assicurazione esterna 16Assicurazione globale 7Attestato che documenti il diritto 22 cpv. 3Avvio dell'assicurazione, vedi inizio dell'assicurazioneAVS 7Capitale di vecchiaia a risparmio 76 - 78Capitale in caso di decesso- Diritto 61- Quota 62Cessione- di richieste di risarcimento danni nei confronti di terzi 21- di diritti assicurativi 23Congedo 13Contributi nel- piano di rendita 29- piano capitale 72Controllo dello stato di salute 18Conversioni di rendite in capitali 36Costituzione in pegno dei diritti assicurativi 23, 92 cpv. 2, 100Deduzione di coordinamento 27Differimento del beneficio <strong>della</strong> <strong>pensione</strong> 35Dipendenti non assicurati 8 cpv. 3Disposizioni transitorie 127 - 129Divieto di cedere le prestazioni 23Divorzio, prestazioni in caso di divorzio 25Età di pensionamento, vedi Età tecnica pensionabileEtà tecnica pensionabile 743


INDICE ANALITICOFigli 7Finanziamento delle prestazioni 29, 73Fine dell'assicurazione 15Grado di occupazione 27 cpv. 5- Cambiamento 17 cpv. 2Incapacità lavorativa, vedi invaliditàInizio dell'assicurazione 9Invalidità parziale 47, 48Invalidità- Annuncio all'AI federale 44 cpv. 4- Concetto 43- Accertamento e adeguamento 44- Obbligo di notifica in caso di cambiamenti 44 cpv. 2 e 3- Revisione 44- Invalidità parziale 48IV 7LFLP 7Nuovo matrimonio 57Obbligo di assicurazione- Estero 12- Deroghe all'obbligo di assicurazione 8 cpv. 3- Obbligatoria 8 cpv. 1 e 2Obbligo di informazione e di notifica 11Organizzazione e amministrazione 112 - 122Pagamento del capitale- Indennità unica per il coniuge superstite 53 cpv. 2- Differimento del beneficio <strong>della</strong> <strong>pensione</strong> 35- Liquidazione in capitale <strong>della</strong> rendita 36- Nuovo matrimonio 5744


INDICE ANALITICOPagamento delle prestazioni 22Pagamento in contanti <strong>della</strong> prestazione di libero passaggio 67Pensionamento, vedi Rendita di vecchiaiaPensione per orfani 59 – 60, 87, 88Persone assicurate contro i rischi 7Persone assicurate, vedi Obbligo di assicurazionePiano capitale 69 - 91Piano rendite 26 - 68Polizza di libero passaggio, conto di libero passaggio 66Premi, vedi contributiPrestazioni, vedi Prestazioni assicurativePrestazioni assicurative- Riscossione di un capitale 36- Rimborso 22 cpv. 4- Panoramica delle prestazioni assicurative 28, 72- Soprassicurazione 19- Divieto di cessione 23- Perdita 24- Costituzione in pegno 23, 92, 100- Pagamento 22Prestazioni di libero passaggio- Diritto 64, 91- Pagamento in contanti 67- Valore attuale delle prestazioni acquisite 65 cpv. 2- Quota 65, 91- Utilizzo 66Promozione <strong>della</strong> proprietà abitativa 92 - 102- Effetti sull'ammontare <strong>della</strong> rendita 96- Pagamento 97- Uso proprio 94- Ammontare del prelievo anticipato 95- Rimborso 98- Trattamento fiscale 102- Vendita <strong>della</strong> proprietà abitativa 99- Costituzione in pegno 10045


INDICE ANALITICORendita d'invalidità- Presupposto 43 - 48, 80 - 82- Quota 47, 81Rendita d'invalidità supplementare 49, 50Rendita di transizione 37 - 40Rendita di transizione AVS 37Rendita di vecchiaia- Differimento del beneficiario <strong>della</strong> <strong>pensione</strong> 35- Inizio e fine del diritto 32- Ammontare <strong>della</strong> <strong>pensione</strong> 33, 34Versamento <strong>della</strong> rendita di vecchiaia sotto forma di capitale 36- Pensione di transizione 37 - 40- Pensione vecchiaia assicurata 33Rendita per coniugi- Diritto alle prestazioni nel piano rendite 53- Diritto alle prestazioni nel piano capitale 85- Coniuge divorziato 58- Ammontare <strong>della</strong> rendita nel piano rendite 54- Ammontare <strong>della</strong> rendita nel piano capitale 86- Prestazioni sotto forma di capitale in mancanza di diritto alla rendita 53 cpv. 2- Riduzione <strong>della</strong> rendita per differenza d'età 55- Nuovo matrimonio 57Rendita per figli di pensionati 41 e 42Rendite per figli di pensionati 41, 42Rendita per figli d'invalidi 51, 52, 83, 84Rendita per vedovi e vedove, vedi Rendita per coniugiRientro 14Rimborso di prestazioni 22 cpv. 4Riscatto- Piano di rendita 30, 31, appendice- Piano capitale 74, appendice- Riduzione <strong>della</strong> rendita 30- Riduzione delle rendite in caso di pensionamento anticipato 31Riscatto <strong>della</strong> riduzione delle rendite in caso di pensionamento anticipato 31Riserve riguardanti le prestazioniRiserva 1846


INDICE ANALITICOSoprassicurazione 19Stipendio 7- Cambiamento dello stipendio assicurato 17- Stipendio computabile nel piano rendite 26- Stipendio computabile nel piano capitale 69- Stipendio assicurato nel piano rendite 27- Salario assicurato per le componenti Risparmio e Rischio 70, 71Stipendio assicurato- Cambiamento del grado di occupazione 17 cpv. 2, 27 cpv. 5- Cambiamento dello stipendio 17- Grado di occupazione 17 cpv. 2, 27 cpv. 5- Mantenimento dei diritti acquisiti 17 cpv. 2- Aumento <strong>della</strong> trattenuta di coordinamento 17 cpv. 2- Piano capitale 70, 71- Deduzione di coordinamento 27 cpv. 2- Massimo 27 cpv. 4- Piano rendite 27- Rischio 71- Risparmio 70Stipendio computabile nel- piano rendite 26- piano di capitale 69Termini 7Trasferimento all'estero 12Uscita dalla <strong>Cassa</strong> Pensione vedi Prestazione di libero passaggioVacanze, vedi congedo47


<strong>Cassa</strong> <strong>pensione</strong> del CREDIT SUISSE GROUP (Svizzera)JPKCasella postale 18070 Zurigowww. cspix.chXSCH 5500083 01.03

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