Alcol etilico stupefacenti e guida Alcol etilico, stupefacenti e guida
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La tossicologia in scena<br />
Alcool, , <strong>stupefacenti</strong> p e <strong>guida</strong> g anche<br />
alla luce delle più recenti modifiche<br />
al nuovo codice della strada<br />
Luca Morini<br />
Dipartimento di Medicina Legale, Scienze Forensi e<br />
Farmaco-Tossicologiche<br />
Università degli Studi di Pavia
<strong>Alcol</strong> e <strong>guida</strong><br />
L’alcol ha un’azione di depressione sul SNC (rallentamento dei<br />
processi mentali):<br />
• riduzione della concentrazione<br />
• riduzione della capacità di reagire a eventi inattesi<br />
• allungamento dei tempi di reazione<br />
• riduzione della capacità p di coordinare l’informazione<br />
visiva con i movimenti manuali (volante)<br />
L’effetto L effetto disinibitorio dell’alcol dell alcol a basse dosi (anch’esso (anch esso conseguenza<br />
della depressione di centri nervosi di tipo inibitorio) può portare ad una<br />
diminuita percezione del pericolo (<strong>guida</strong> più veloce, sorpasso “facile”,<br />
“ci ci stò”) stò )
Stupefacenti e <strong>guida</strong><br />
St Stupefacenti f ti e farmaci f i possono influire i fl i negativamente ti t sulla ll<br />
capacità di <strong>guida</strong>:<br />
� mediante influenza diretta sulle attività psicomotorie e sulle funzioni<br />
correlate alla <strong>guida</strong><br />
� mediante modificazioni immediate o a distanza della personalità del<br />
conducente<br />
� mediante effetti da privazione (sindrome astinenziale)
<strong>Alcol</strong> <strong>etilico</strong>, <strong>etilico</strong> <strong>stupefacenti</strong> e <strong>guida</strong><br />
IIn Italia It li sino i al l 1977 non vi i era un regolamento l t organico i che h<br />
esplicitamente disciplinasse la <strong>guida</strong> di autoveicoli in funzione<br />
dell’assunzione di bevande alcoliche o di sostanze<br />
<strong>stupefacenti</strong>/psicotrope<br />
Un progetto del Nuovo Codice della Strada del 1977 all’art. 170<br />
recava disposizioni in tema di divieto della <strong>guida</strong> sotto l’influenza<br />
dell’alcol de a co concernente co ce e te il limite te de del valore a o e misurato su ato nell’aria e a a esp espirata ata<br />
corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,8 grammi/litro<br />
oltre il quale l’interessato non avrebbe potuto proseguire la <strong>guida</strong><br />
avendo però p la facoltà di chiedere la determinazione dell’alcolemia<br />
mediante tempestivo prelievo ematico.
<strong>Alcol</strong> <strong>etilico</strong>, <strong>etilico</strong> <strong>stupefacenti</strong> e <strong>guida</strong><br />
TTale l progetto tt rimase i ffermo sino i all’emanazione ll’ i ddella ll LLegge 111 ddel l<br />
18.3.1988 che con l’art. 17 sanciva il divieto di <strong>guida</strong> sotto l’influsso di<br />
alcol e <strong>stupefacenti</strong> prevedendo in caso positivo l’irrogazione di<br />
sanzioni amministrative (ritiro della patente di <strong>guida</strong>) e penali (arresto<br />
e ammenda)<br />
Il DM del 10 agosto 1988 fissa in 0,8 grammi/litro il valore alcolemico<br />
al di sopra del quale il conducente è considerato in stato di ebbrezza.<br />
Solo con il DM n. 196 del 25.5.1990 esce il regolamento di attuazione<br />
che ribadisce tale limite ed emana norme per la misura della<br />
concentrazione dell’alcol dell alcol <strong>etilico</strong> nell’aria nell aria espirata attraverso l’uso luso di<br />
“etilometri”.
<strong>Alcol</strong> <strong>etilico</strong>, <strong>etilico</strong> <strong>stupefacenti</strong> e <strong>guida</strong><br />
Con l’uscita del Nuovo Codice della Strada (D.L. n. 285<br />
del 30.4.92) ) e del relativo regolamento g di attuazione<br />
(D.P.R. n. 495 del 16.12.92) viene abrogata tutta la<br />
legislazione precedente e la materia è disciplinata dagli<br />
art art. 186 (relativamente all’alcol all alcol <strong>etilico</strong>) e 187<br />
(<strong>stupefacenti</strong>).
<strong>Alcol</strong> <strong>etilico</strong>, <strong>etilico</strong> <strong>stupefacenti</strong> e <strong>guida</strong><br />
Art. 186<br />
E’ vietato <strong>guida</strong>re in stato di ebbrezza in conseguenza dell’uso di<br />
bevande alcoliche<br />
Chiunque <strong>guida</strong> in stato di ebbrezza è punito con l’arresto fino ad un<br />
mese e con l’ammenda da 500.000 lire a 2.000.000;<br />
all’accertamento del reato consegue la sanzione amministrativa della<br />
sospensione i ddella ll patente t t dda 15 giorni i i a ttre mesi i oppure dda<br />
un mese<br />
a sei mesi se il soggetto compie più violazioni nel corso di un anno.<br />
In caso di incidente o quando si ha motivo di ritenere che il<br />
conducente del veicolo si trovi in stato di alterazione psico-fisica<br />
derivante dall’influenza dell’alcol, gli organi di polizia<br />
stradale……hanno la facoltà di effettuare gli accertamenti con<br />
strumenti e procedure determinati dal regolamento<br />
regolamento.<br />
E’ sanzionato anche il rifiuto di sottoporsi all’accertamento con<br />
l’arresto l arresto sino ad un mese e ammenda.
<strong>Alcol</strong> <strong>etilico</strong>, <strong>etilico</strong> <strong>stupefacenti</strong> e <strong>guida</strong><br />
Art Art. 187 (parzialmente modificato nell’anno nell anno successivo – DD.L. L del<br />
10.9.1993)<br />
E’ vietato <strong>guida</strong>re g in condizioni di alterazione fisica e ppsichica<br />
correlata<br />
con l’uso di sostanze <strong>stupefacenti</strong> e psicotrope.<br />
In caso di incidente o quando si ha ragionevolmente motivo di ritenere<br />
che il conducente di autoveicolo si trovi sotto ll’effetto effetto conseguente all’uso all uso<br />
di sostanze <strong>stupefacenti</strong> o psicotrope gli agenti di polizia … hanno facoltà<br />
di accompagnare il conducente presso il servizio pubblico per le<br />
tossicodipendenze competente per territorio per gli accertamenti del<br />
caso caso.<br />
Il prefetto in caso di positività può disporre la sospensione della patente<br />
di <strong>guida</strong> g sino all’analisi di revisione.<br />
In caso di rifiuto all’accertamento il conducente è punito….con l’arresto<br />
fino ad un mese e con l’ammenda da lire 500.00 a 2.000.000.
<strong>Alcol</strong> <strong>etilico</strong>, <strong>etilico</strong> <strong>stupefacenti</strong> e <strong>guida</strong><br />
DECRETO LEGGE 27 Giugno 2003 n. 151 e sua<br />
conversione in Legge con modifiche - pubblicata nella<br />
Gazzetta Ufficiale nn. 186 del 12 agosto 2003 -<br />
Supplemento Ordinario n. 133<br />
Modifiche ed integrazioni al codice della strada
<strong>Alcol</strong> <strong>etilico</strong>, <strong>etilico</strong> <strong>stupefacenti</strong> e <strong>guida</strong><br />
L'articolo 186 del decreto legislativo 30 aprile 1992 1992, nn. 285 285, e<br />
successive modificazioni, è sostituito dal seguente:<br />
“A “Art. t 186 (Guida (G id sotto tt l'influenza l'i fl ddell'alcool)”. ll' l l)”<br />
1. E’ vietato <strong>guida</strong>re in stato di ebbrezza in conseguenza dell'uso di<br />
bevande alcoliche.<br />
2. Chiunque <strong>guida</strong> in stato di ebbrezza è punito, ove il fatto non<br />
costituisca più grave reato, con l'arresto fino ad un mese e con<br />
l'ammenda da euro duecentocinquantotto a euro milletrentadue.<br />
PPer l'i l'irrogazione i ddella ll pena è competente t t il ttribunale. ib l<br />
All'accertamento del reato consegue la sanzione amministrativa<br />
accessoria della sospensione della patente da quindici giorni a tre<br />
mesi, ovvero da un mese a sei mesi quando lo stesso soggetto<br />
compie più violazioni nel corso di un anno,
<strong>Alcol</strong> <strong>etilico</strong>, <strong>etilico</strong> <strong>stupefacenti</strong> e <strong>guida</strong><br />
33. Al fine di acquisire elementi utili per motivare l'obbligo di<br />
sottoposizione agli accertamenti di cui al comma 4, gli organi di<br />
Polizia stradale di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, secondo le<br />
direttive fornite dal Ministero dell'interno, , nel rispetto p della<br />
riservatezza personale e senza pregiudizio per l'integrità fisica,<br />
possono sottoporre i conducenti ad accertamenti qualitativi non<br />
invasivi o a prove, anche attraverso apparecchi portatili.<br />
4. Quando gli g accertamenti qqualitativi<br />
di cui al comma 3 hanno dato<br />
esito positivo, in ogni caso d'incidente ovvero quando si abbia<br />
altrimenti motivo di ritenere che il conducente del veicolo si trovi in<br />
stato di alterazione psicofisica derivante dall'influenza dell'alcool,<br />
gli organi di Polizia stradale di cui all'articolo all articolo 12 12, commi 1 e 22,<br />
anche accompagnandolo presso il più vicino ufficio o comando,<br />
hanno la facoltà di effettuare l'accertamento con strumenti e<br />
procedure p determinati dal regolamento. g
<strong>Alcol</strong> <strong>etilico</strong>, <strong>etilico</strong> <strong>stupefacenti</strong> e <strong>guida</strong><br />
55. Per i conducenti coinvolti in incidenti stradali e sottoposti alle<br />
cure mediche, l'accertamento del tasso alcoolemico viene<br />
effettuato, su richiesta degli organi di Polizia stradale di cui<br />
all'articolo 12, , commi 1 e 2, , da parte p delle strutture sanitarie di<br />
base o di quelle accreditate o comunque a tali fini equiparate.<br />
Le strutture sanitarie rilasciano agli organi di Polizia stradale la<br />
relativa certificazione, estesa alla prognosi delle lesioni accertate,<br />
assicurando il rispetto della riservatezza dei dati in base alle<br />
vigenti disposizioni di legge. I fondi necessari per l'espletamento<br />
degli accertamenti di cui al presente comma sono reperiti<br />
nell'ambito dei fondi destinati al Piano nazionale della sicurezza<br />
stradale di cui all'articolo 32 della legge 17 maggio 1999, n. 144.<br />
6. Qualora dall'accertamentodicuiaicommi4o5risultiunvalore<br />
6. Qualora dall accertamento di cui ai commi 4 o 5 risulti un valore<br />
corrispondente ad un tasso alcoolemico superiore a 0,5 grammi<br />
per litro (g/l), l'interessato è considerato in stato di ebbrezza ai fini<br />
dell’applicazione delle sanzioni di cui al comma 2.
<strong>Alcol</strong> <strong>etilico</strong>, <strong>etilico</strong> <strong>stupefacenti</strong> e <strong>guida</strong><br />
7. IIn caso di rifiuto ifi t dell'accertamento d ll' t t di cui i ai i commi i 33, 4 o 5 il<br />
conducente è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato,<br />
con le sanzioni di cui al comma 2.<br />
88. Qualora dall'accertamentodicuiaicommi4o5risultiunvalore<br />
dall accertamento di cui ai commi 4 o 5 risulti un valore<br />
corrispondente ad un tasso alcoolemico superiore a 1,5 grammi<br />
per litro (g/l), ferma restando l'applicazione delle sanzioni di cui al<br />
comma co a 2, , il pprefetto, e etto, in via a caute cautelare, a e, ddispone spo e la a sospe sospensione s o e de della a<br />
patente fino all'esito di visita medica.
Legge 120/10<br />
(Nuovo codice della strada)<br />
Concentrazione di alcool nel<br />
sangue<br />
superiore a 0.0 g/L (solo per i<br />
neopatentandi/neopatentati e per<br />
i conducenti di mezzi per il<br />
trasporto di persone terze e/o<br />
cose)<br />
Sanzione prevista Sanzione accessoria<br />
da 155 a 624 euro sospensione della patente da 6<br />
mesi ad 1 anno. Incaso di soggetti<br />
non ancora diciottenni essi non<br />
potranno conseguire la patente B<br />
fino al compimento del 19° anno di<br />
età<br />
da 0.5 g/L a 0.8 g/L da 500 a 2000 euro sospensione della patente da 3 a 6<br />
mesi<br />
da 0.8 0 8 g/L a 11.5 5 g/L da 800 a 33.200 200 euro e l’arresto l arresto fino sospensione della patente di <strong>guida</strong><br />
a 6 mesi<br />
da 6 mesi a 1 anno<br />
superiore a 1.5 g/L da 1500 a 6000 euro e l’arresto da 6<br />
mesi ad 1 anno<br />
sospensione della patente da 1 a 2<br />
anni. Se il veicolo appartiene alla<br />
persona che h hha commesso il reato t è<br />
disposta la confisca del mezzo; in<br />
caso contrario viene raddoppiata la<br />
durata della sospensione della<br />
patente
Legge 120 (29/07/2010)<br />
IIn particolare ti l la l legge l 120 ha h introdotto:<br />
i t d tt<br />
� Sanzioni amministrative nei casi di alcolemia compresa p tra 0 e<br />
0.5 g/L per i neopatentati, conducenti di mezzi per il trasporto<br />
di cose o di terzi (articolo 186-bis)<br />
� Revoca della patente se ll’alcolemia alcolemia è superiore per le<br />
categorie ricomprese nell’articolo 186-bis<br />
� Confisca del mezzo con alcolemia superiore a 1.5 g/L e<br />
revoca della patente nel caso di recidiva nel biennio o in casi<br />
di incidente stradale<br />
� Sanzioni penali e confisca del mezzo in caso di rifiuto<br />
dell’accertamento
Etilometro<br />
Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della<br />
strada - D.P.R. 16-12-1992 n. 495<br />
379 379. (Art. (Art 186 Cod Cod. Str.) Str ) Guida sotto l'influenza dell'alcool.<br />
dell'alcool<br />
1. L'accertamento dello stato di ebbrezza ai sensi dell'articolo 186,<br />
comma 44, ddel l codice, di si i effettua ff tt mediante di t l' l'analisi li i ddell'aria ll' i alveolare l l<br />
espirata: qualora, in base al valore della concentrazione di alcool<br />
nell'aria alveolare espirata, la concentrazione alcoolemica<br />
corrisponda o superi 0,8 grammi per litro (g/l), il soggetto viene<br />
ritenuto in stato di ebbrezza.<br />
ATTUALMENTE IL LIMITE è 0,5 , g/l. g<br />
2. La concentrazione di cui al comma 1 dovrà risultare da almeno due<br />
determinazioni concordanti effettuate ad un intervallo di tempo di 5<br />
minuti.
Etilometro<br />
3. Nel procedere ai predetti accertamenti, ovvero qualora si provveda<br />
a documentare il rifiuto opposto dall'interessato, resta fermo in ogni<br />
caso il compito dei verbalizzanti di indicare nella notizia di reato reato, ai<br />
sensi dell'articolo 347 del codice di procedura penale, le<br />
circostanze sintomatiche dell'esistenza dello stato di ebbrezza,<br />
ddesumibili ibili iin particolare ti l ddallo ll stato t t ddel l soggetto tt e ddalla ll condotta d tt di<br />
<strong>guida</strong>.<br />
4. L'apparecchio mediante il quale viene effettuata la misura della<br />
concentrazione alcoolica nell'aria espirata è denominato etilometro<br />
[e [ può p misurare globalmente, g oltre qquella<br />
dell'alcool <strong>etilico</strong>, anche<br />
la concentrazione di alcool m<strong>etilico</strong> e di alcool isopropilico]. …….
Etilometro<br />
….Esso, oltre a visualizzare i risultati delle misurazioni e dei controlli<br />
propri dell'apparecchio stesso, deve anche, mediante apposita<br />
stampante stampante, fornire la corrispondente prova documentale<br />
documentale.<br />
5. Gli etilometri devono rispondere ai requisiti stabiliti con<br />
disciplinare tecnico approvato con decreto del Ministro dei trasporti<br />
e della navigazione di concerto con il Ministro della sanità. I requisiti<br />
possono essere aggiornati con provvedimento degli stessi Ministri,<br />
quando d particolari ti l i circostanze i t o modificazioni difi i i di carattere tt ttecnico i llo<br />
esigano.<br />
6. La Direzione generale della M.C.T.C. provvede all'omologazione<br />
del tipo degli etilometri che, sulla base delle verifiche e prove<br />
effettuate dal Centro Superiore p Ricerche e Prove Autoveicoli e<br />
Dispositivi (CSRPAD), rispondono ai requisiti prescritti.
Etilometro<br />
7. Prima della loro immissione nell'uso gli etilometri devono essere<br />
sottoposti a verifiche e prove presso il CSRPAD (visita<br />
preventiva) preventiva).<br />
88. Gli etilometri til t i in i uso devono d essere sottoposti tt ti a verifiche ifi h di prova<br />
dal CSRPAD secondo i tempi e le modalità stabiliti dal Ministero<br />
dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministero della<br />
sanità. In caso di esito negativo delle verifiche e prove, l'etilometro<br />
è ritirato dall'uso.<br />
9. Il Ministero dei trasporti e della navigazione determina,<br />
aggiornandolo, l'ammontare l ammontare dei diritti dovuti dai richiedenti per le<br />
operazioni previste nei commi 6, 7 e 8
Etilometro
Etilometro<br />
1) Assorbimento delle radiazioni infrarosse;<br />
2) Ossidazione Chimica (colorimetria;<br />
3) Sensore elettrochimico;<br />
4) ) Semiconduttori; ;<br />
5) Metodi basati sulla gascromatografia e sulla gascromatografia-<br />
spettrometria di massa.<br />
massa
Etilometro<br />
Problemi legati alla determinazione dell’alcol nell’aria espirata<br />
Analisi eseguita da personale non competente (calibrazione,<br />
esecuzione) ed in situazioni non sempre ideali (temperatura, umidità,<br />
pressione atmosferica)<br />
Determinazione non specifica (false positività da parte di altre<br />
sostanze: metanolo, isopropanolo, etere <strong>etilico</strong>, xilene, toluene)<br />
CCondizioni di i i patologiche t l i h (i (ipotermia, t i iipertermia, t i gravi i patologie t l i<br />
polmonari, diabete, reflusso gastro-esofageo)<br />
Scarsa collaborazione da parte del soggetto (soprattutto quando in<br />
stato di ebbrezza o di ubriachezza)<br />
Contaminazione orale (soggetto fermato subito dopo l’uscita dal bar)<br />
Variabilità del fattore di conversione aria espirata/sangue<br />
p g
(g/l)<br />
1,00 ,<br />
0,75<br />
0,50<br />
025 0,25<br />
0,00<br />
Etilometro<br />
Confrontro tra alcol nel sangue ed alcol nell nell'espirato espirato<br />
0 100 200 300 400<br />
minuti<br />
sangue<br />
espirato
Problematiche legislative relative<br />
all’analisi ll’ li i ematica<br />
ti
Legislazione g<br />
Allo stato attuale della norma, il prelievo ematico coercitivo a scopo<br />
giudiziario è considerato un atto invasivo e quindi illecito, rispetto alla<br />
semplice p visita o ispezione p che il Magistrato g ppuò<br />
ordinare ai fini di<br />
Giustizia.<br />
La legittimità dei controlli tossicologici forensi su conducenti (ex artt.<br />
186 e 187) può derivare quindi solo dall'espressione dall espressione da parte del<br />
soggetto interessato di consenso valido al prelievo di un campione di<br />
sangue per l'esecuzione di indagini di laboratorio
Legislazione g<br />
Possibile soluzione soluzione<br />
Consenso preventivo al prelievo ematico al momento del<br />
rilascio della patente?
PROTOCOLLO OPERATIVO PER GLI ACCERTAMENTI RICHIESTI DALL’ART 187<br />
DEL DL.VO DL VO 30.4.1992 30 4 1992 N. N 285 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI SUI CONDUCENTI CHE<br />
SI PRESUME SIANO IN STATO DI ALTERAZIONE PSICO-FISICA CONSEGUENTE<br />
ALL’ USO DI SOSTANZE STUPEFACENTI O PSICOTROPE.<br />
Accertamento preliminare dello stato di alterazione psico-fisica<br />
conseguente all all’uso uso di sostanze <strong>stupefacenti</strong> o psicotrope<br />
� L’accertamento qualitativo di cui all’articolo 187, comma 2, del DLvo<br />
30 30.4.1992 4 1992 n. n 285 e successive modificazioni modificazioni, non ha contenuto di<br />
accertamento analitico o di esame diagnostico e può essere<br />
effettuato direttamente da parte degli organi di polizia stradale<br />
di cui all’articolo 12, commi 1 e 2, del DLvo 30.4.1992 n. 285 e<br />
successive i modificazioni difi i i mediante di t apparecchi hi portatili, t tili mediante di t<br />
test di tipo monouso in grado di rilevare la presenza di sostanze<br />
<strong>stupefacenti</strong> o psicotrope in campioni biologici quali saliva, urina o<br />
traspirato ovvero mediante strumenti tecnici, tecnici dispositivi di controllo<br />
ovvero test o procedure che consentono di rilevare alterazioni<br />
significative del comportamento del conducente che,<br />
presumibilmente, possono essere collegate all’uso di sostanze<br />
<strong>stupefacenti</strong> t f ti o psicotrope.<br />
i t
PROTOCOLLO OPERATIVO PER GLI ACCERTAMENTI RICHIESTI DALL’ART 187<br />
DEL DL.VO 30.4.1992 N. 285 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI SUI CONDUCENTI CHE<br />
SI PRESUME SIANO IN STATO DI ALTERAZIONE PSICO-FISICA CONSEGUENTE<br />
ALL’ USO DI SOSTANZE STUPEFACENTI O PSICOTROPE.<br />
Prescrizioni generali per l’accertamento l accertamento clinico e tossicologico dello stato di<br />
alterazione psico-fisica conseguente all’uso di sostanze <strong>stupefacenti</strong> o psicotrope<br />
� Non è più prevista la visita medica (lo era nel testo precedente);<br />
� l’analisi qualitativa e quantitativa delle predette sostanze su campioni<br />
biologici quali il sangue, l’urina e la saliva (si parla erroneamente di<br />
mucosa del cavo orale).
PROTOCOLLO OPERATIVO PER GLI ACCERTAMENTI RICHIESTI DALL’ART 187<br />
DEL DL.VO 30.4.1992 N. 285 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI SUI CONDUCENTI CHE<br />
SI PRESUME SIANO IN STATO DI ALTERAZIONE PSICO-FISICA CONSEGUENTE<br />
ALL’ USO DI SOSTANZE STUPEFACENTI O PSICOTROPE.<br />
� L’analisi qualitativa e quantitativa delle sostanze può essere<br />
eseguita su un campione di sangue, prelevato contestualmente ad<br />
un campione i di urina i solo l previo i espresso consenso iinformato f t<br />
dell'interessato. In tale caso, non è necessario prelevare anche un<br />
campione di saliva.<br />
� Qualora l’interessato non consenta al prelievo di un campione di<br />
sangue sangue, l’analisi l analisi qualitativa e quantitativa delle sostanze deve<br />
essere eseguita su un campione di urina, prelevato<br />
contestualmente ad un campione di saliva. Il campione di saliva è<br />
prelevato p al solo fine di indicare la contestualità d’uso ad<br />
integrazione/supporto della positività rilevata nelle urine.
PROTOCOLLO OPERATIVO PER GLI ACCERTAMENTI RICHIESTI DALL’ART 187<br />
DEL DL.VO 30.4.1992 N. 285 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI SUI CONDUCENTI CHE<br />
SI PRESUME SIANO IN STATO DI ALTERAZIONE PSICO-FISICA CONSEGUENTE<br />
ALL’ USO DI SOSTANZE STUPEFACENTI O PSICOTROPE.<br />
� La saliva è oggetto di contestazioni in ambito scientifico per diversi<br />
motivi:<br />
◦ Frequente scarsità del campione biologico<br />
◦ Variabilità del rapporto tra concentrazione salivare ed ematica funzione sia del pH<br />
sia della velocità di produzione della saliva stessa<br />
◦ Concentrazione della sostanza madre maggiore rispetto ai suoi metaboliti<br />
principali<br />
◦ Tecniche e procedure analitiche spesso non standardizzate<br />
◦ Possibile contaminazione esterna
PROTOCOLLO OPERATIVO PER GLI ACCERTAMENTI RICHIESTI DALL’ART 187<br />
DEL DL.VO 30.4.1992 N. 285 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI SUI CONDUCENTI CHE<br />
SI PRESUME SIANO IN STATO DI ALTERAZIONE PSICO-FISICA CONSEGUENTE<br />
ALL’ USO DI SOSTANZE STUPEFACENTI O PSICOTROPE.<br />
I campioni biologici di sangue e di urine prelevati per gli accertamenti accertamenti, sono<br />
suddivisi in tre pari aliquote:<br />
� a) la prima aliquota è destinata all'accertamento analitico preliminare, di<br />
seguito it ddenominata i t analisi li i di screening; i<br />
� b) la seconda aliquota è destinata all'analisi di conferma,<br />
� c) la terza aliquota è idoneamente conservata per le eventuali, successive,<br />
controanalisi richieste a scopo giudiziario.<br />
Il campione di saliva prelevato per gli accertamenti, quando l’interessato non<br />
consenta al prelievo di sangue, è suddiviso in due pari aliquote, se il volume<br />
raccolto lo consente:<br />
� a) la prima aliquota è destinata all’analisi di screening;<br />
� b) la seconda aliquota è destinata ad analisi di verifica.<br />
� Nel caso il volume raccolto con un solo prelievo sia insufficiente per<br />
suddiverlo in due pari aliquote, occorre procedere ad un contestuale<br />
secondo prelievo: il primo da utilizzare per lo screening ed il secondo da<br />
destinare alla conferma da fare con tecnica gascromatografica accoppiata<br />
alla spettrometria di massa
PROTOCOLLO OPERATIVO PER GLI ACCERTAMENTI RICHIESTI DALL’ART 187<br />
DEL DL.VO 30.4.1992 N. 285 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI SUI CONDUCENTI CHE<br />
SI PRESUME SIANO IN STATO DI ALTERAZIONE PSICO-FISICA CONSEGUENTE<br />
ALL’ USO DI SOSTANZE STUPEFACENTI O PSICOTROPE.<br />
Ciascuna aliquota dei campioni biologici prelevati è corredata da:<br />
� a) dati anagrafici del soggetto al quale appartiene il campione da testare;<br />
� b) dati temporali, identificativi e descrittivi delle circostanze del prelievo;<br />
� c) dati temporali e descrittivi delle modalità di prelievo.<br />
Tutte le fasi manipolative cui è sottoposto ciascun campione sono documentat secondo la<br />
modulistica appositamente predisposta, allegata al presente protocollo.<br />
�� Per il campione di urine sono necessari almeno 30 ml ml.<br />
� Per il campione di sangue sono necessari almeno 10 ml.<br />
� Il prelievo ematico (in 3 aliquote di almeno 3 ml ciascuna) deve essere eseguito<br />
detergendo la cute con prodotti non alcolici ed utilizzando provette eparinate, così come<br />
indicato nel relativo modulo allegato (modulo 3).<br />
� Tutte le operazioni devono essere compiute alla presenza dell'interessato il quale deve<br />
sottoscrivere la dichiarazione (modulo 3) circa la corretta esecuzione delle fasi di<br />
campionamento, suddivisione ed etichettatura dei prelievi eseguiti. Nel caso in cui il<br />
soggetto interessato non possa firmare (es. incidente stradale con lesività grave) un<br />
medico ne assume la tutela e firma in sua vece. Nel caso in cui il soggetto interessato sia<br />
impossibilitato ad esprimere il consenso consenso, i campioni biologici vengono comunque<br />
prelevati e conservati secondo le modalità previste in attesa della possibilità di valida<br />
manifestazione dello stesso.<br />
� I contenitori dei prelievi devono essere a perfetta tenuta, preservati da possibili<br />
manipolazioni o rotture durante il trasferimento ed entro il più breve tempo possibile<br />
conservati a 0-4° 0 4 CC, ovvero in congelatore a temperatura non superiore a -18 18 °CC. La<br />
seconda e la terza aliquota dei campioni prelevati devono essere immediatamente<br />
collocate e conservate in congelatore a temperatura non superiore a -18 °C
PROTOCOLLO OPERATIVO PER GLI ACCERTAMENTI RICHIESTI DALL’ART 187<br />
DEL DL.VO 30.4.1992 N. 285 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI SUI CONDUCENTI CHE<br />
SI PRESUME SIANO IN STATO DI ALTERAZIONE PSICO-FISICA CONSEGUENTE<br />
ALL’ USO DI SOSTANZE STUPEFACENTI O PSICOTROPE.<br />
Prescrizioni generali per l’effettuazione delle analisi<br />
� Le analisi di screening, che devono essere effettuate, dopo la visita medica, presso<br />
lle strutture t tt sanitarie it i iindividuate di id t ddall'art. ll' t 187 ddel l DL DLvo 30 30.4.1992 4 1992 n. 285 e successive i<br />
modificazioni, devono essere eseguite, possibilmente subito dopo il prelievo dei<br />
campioni biologici, con metodiche di affidabilità e praticabilità idonee a tale tipo di<br />
accertamenti.<br />
� Le analisi di conferma devono essere eseguite nel più breve tempo possibile, e<br />
comunque non oltre il ventesimo giorno dalla consegna al laboratorio, presso<br />
laboratori di analisi tossicologiche medico-legali, a questi fini, formalmente<br />
accreditati dit ti dalle d ll RRegioni. i i<br />
� Le metodiche analitiche utilizzate per gli accertamenti di cui sopra devono consentire<br />
l'identificazione e, ,p per quanto q p possibile, , il dosaggio, gg , nei campioni p testati, , delle<br />
sostanze <strong>stupefacenti</strong> o psicotrope, ovvero dei loro metaboliti presenti, da soli o in<br />
combinazione tra loro ai fini di una valutazione tossicologica globale.<br />
� I campioni prelevati devono essere conservati in modo che sia tutelata la<br />
� I campioni prelevati devono essere conservati in modo che sia tutelata la<br />
riservatezza della persona e che sia possibile effettuare su di essi tutte le opportune<br />
verifiche richieste dall’autorità giudiziaria procedente.
PROTOCOLLO OPERATIVO PER GLI ACCERTAMENTI RICHIESTI DALL’ART 187<br />
DEL DL.VO 30.4.1992 N. 285 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI SUI CONDUCENTI CHE<br />
SI PRESUME SIANO IN STATO DI ALTERAZIONE PSICO-FISICA CONSEGUENTE<br />
ALL’ USO DI SOSTANZE STUPEFACENTI O PSICOTROPE.<br />
Sulle aliquote dei campioni biologici prelevati è applicato il seguente piano analitico:<br />
a) Se è disponibile un campione di sangue fornito con il consenso dell’interessato:<br />
• test di screening preliminare sulla prima aliquota di sangue;<br />
• analisi di conferma sulla seconda aliquota di sangue.<br />
• test di screening preliminare sulla prima aliquota di urine;<br />
• analisi di conferma sulla seconda aliquota di urine.<br />
b) Se non è disponibile un campione di sangue:<br />
• test di screening preliminare sulla prima aliquota di urina e di saliva;<br />
• analisi di conferma sulla seconda aliquota di urina;<br />
• se disponibile, analisi di verifica sulla seconda aliquota di saliva.<br />
Test di screening preliminari<br />
� I test di screening preliminari sulle urine devono riguardare almeno le sostanze indicate nella seguente tabella.<br />
I test di screening possono altresì riguardare sostanze non comprese nella tabella ma che rappresentano significativo oggetto di abuso<br />
� I test di screening possono altresì riguardare sostanze non comprese nella tabella ma che rappresentano significativo oggetto di abuso<br />
nel territorio in cui viene effettuato il controllo.<br />
� SOSTANZE Test di screening Test di conferma*<br />
� Oppiacei e metaboliti ......300..... 200<br />
� Cocaina e metaboliti .......300..... 150<br />
� Metabolita acido del THC ....50...... 15<br />
� Anfetamina/Metanfetamina ..1000..... 200<br />
� MDMA, analoghi e omologhi ..300..... 200<br />
� Metadone ** ................300..... 100<br />
� TABELLA I -Valori soglia per la sensibilità analitica dei test effettuati sulle urine (espressi in nanogrammi/ml)<br />
� * valori soglia validi solo su matrice urinaria analizzata in GC-MS<br />
� ** al di fuori dell'uso terapeutico
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DEL DL.VO 30.4.1992 N. 285 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI SUI CONDUCENTI CHE<br />
SI PRESUME SIANO IN STATO DI ALTERAZIONE PSICO-FISICA CONSEGUENTE<br />
ALL’ USO DI SOSTANZE STUPEFACENTI O PSICOTROPE.<br />
Analisi di conferma e di verifica<br />
� Le analisi di conferma devono essere eseguite da laboratori di analisi tossicologiche medicolegali,<br />
formalmente accreditati, ovvero equiparati o comunque autorizzati secondo le disposizioni<br />
del punto 11 del presente protocollo<br />
� Le analisi di conferma su sangue e urine – effettuate sulla seconda aliquota di tali campioni<br />
biologici prelevati- vanno documentate secondo quanto indicato nel modulo di laboratorio<br />
(modulo n. 6) e sono eseguite con metodiche cromatografiche (GLC HPLC) di norma, accoppiate<br />
alla spettrometria p<br />
di massa. L’esito dell’analisi di conferma è documentato attraverso il modulo di<br />
laboratorio ( (modulo n. 7). )<br />
� Le analisi di conferma sul sangue devono documentare l'assenza di sostanze <strong>stupefacenti</strong> o<br />
psicotrope ; non sono pertanto previsti valori soglia né devono essere usati a riferimento quelli<br />
indicati per l’analisi l analisi su urine riportati nella Tabella II.<br />
� L’analisi di conferma su urine viene considerata positiva quando il risultato supera i valori soglia<br />
fissati nella Tabella I come riferimenti per il dosaggio in spettrometria di massa.<br />
� L’analisi di verifica effettuata, se disponibile, sulla seconda aliquota del campione di saliva,<br />
prelevato in mancanza del campione di sangue, deve essere effettuata con metodiche<br />
cromatografiche di norma accoppiate alla spettrometria di massa e deve documentare l’assenza<br />
di sostanze <strong>stupefacenti</strong> o psicotrope. Per questa analisi non si utilizzano le soglie riportate nella<br />
Tabella I.
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ALL’ USO DI SOSTANZE STUPEFACENTI O PSICOTROPE.<br />
Esito dell’accertamento<br />
dell accertamento<br />
In caso di discrepanza dei risultati degli accertamenti analitici compiuti sui campioni<br />
biologici prelevati:<br />
a) ) ttra i risultati i lt ti ddell’accertamento ll’ t t sul l sangue e quelli lli sulle ll urine, i prevale l il risultato i lt t<br />
dell’accertamento compiuto sul campione di sangue;<br />
b) tra i risultati dell’accertamento sulle urine e quello sulla saliva:<br />
� se l’accertamento nelle urine ha fornito esito negativo e quello sulla saliva esito<br />
positivo, il risultato dell’accertamento deve essere considerato positivo quando<br />
prodotto con GC/MS, altrimenti negativo. Tuttavia, Ai fini della valutazione globale<br />
dello stato di alterazione psico-fisica, se è stato accertato uno stato di alterazione,<br />
documentato dalle risultanze del modulo n. 2, , l’esito dell’accertamento analitico sui<br />
due campioni deve essere ugualmente trasmesso all’organo di polizia richiedente,<br />
per ogni utile valutazione dell’autorità giudiziaria procedente.<br />
� se l’accertamento sul campione di urine è risultato positivo mentre quello sulla saliva<br />
è negativo, il risultato dell’accertamento analitico deve essere considerato negativo.<br />
� IIn via i di prima i applicazione li i ddel l presente t protocollo, t ll iin attesa tt ddell'espletamento ll' l t t ddelle ll<br />
procedure di accreditamento regionale, sono autorizzati ad eseguire gli accertamenti<br />
di conferma, utilizzando le metodologie analitiche previste, quei laboratori che già<br />
svolgono accertamenti con finalità medico-legali in tema di diagnostica di<br />
<strong>stupefacenti</strong> p su materiale biologico g e che ggarantiscono i requisiti q e l'applicazione pp<br />
ddelle ll procedure d di cui i al l punto t 11 ddel l presente t protocollo t ll operativo<br />
ti
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SI PRESUME SIANO IN STATO DI ALTERAZIONE PSICO-FISICA CONSEGUENTE<br />
ALL’ USO DI SOSTANZE STUPEFACENTI O PSICOTROPE.<br />
Requisiti minimi richiesti per assicurare ll’affidabilità affidabilità dei risultati<br />
I laboratori accreditati o comunque utilizzati per l’effettuazione degli accertamenti devono rispettare le<br />
seguenti procedure e soddisfare i seguenti requisiti minimi indispensabili ad assicurare l'affidabilità<br />
del risultato delle analisi sui campioni biologici prelevati secondo le modalità previste dal presente<br />
protocollo :<br />
� a) ) acquisizione, i i i conservazione i e manipolazione i l i ddei i campioni i i bi biologici l i i nel l rispetto i tt ddelle ll norme<br />
che garantiscono l'idoneità e l'integrità della catena di custodia;<br />
� b) identificazione e dosaggio delle sostanze <strong>stupefacenti</strong> e psicotrope attraverso l'impiego di<br />
metodiche a due livelli di accertamento:<br />
◦ screening g con metodi di tipo p immunochimico dotati delle caratteristiche di cui alla Tabella I del punto p 7.1 ;<br />
◦ successiva conferma dei risultati positivi con tecnica cromatografia, di regola abbinata alla spettrometria di<br />
massa, con l'utilizzo dei relativi standard di riferimento.<br />
� c) performance analitica della struttura costantemente monitorata attraverso la partecipazione<br />
continuativa a controlli di qualità esterni;<br />
�� d) valutazione/interpretazione del dato positivo effettuata con riferimento ai valori soglia di cui alla<br />
Tabella I del punto 7.1 ed in base alla congruenza del risultato analitico globale con il quadro<br />
atteso, secondo le conoscenze scientifiche sulla natura e sul metabolismo della sostanza<br />
identificata;<br />
� e) possibilità di conservare, per eventuali esigenze legali, la terza ed ultima aliquota del<br />
campione risultato positivo nelle idonee condizioni per un periodo di tempo non inferiore ad un<br />
anno,;<br />
� f) impegno ad effettuare la refertazione attraverso la modulistica prevista dal presente protocollo<br />
e a trasmetterla alla direzione sanitaria al committente corredata, in caso di identificazione<br />
positiva, dai tracciati cromatografici<br />
� g) impegno a conservare la documentazione riguardante la catena di custodia i tracciati<br />
� g) impegno a conservare la documentazione riguardante la catena di custodia, i tracciati<br />
cromatografici di cui alla lettera f) , gli spettri di massa e ogni altro documento necessario, in<br />
copia, per cinque anni;
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SI PRESUME SIANO IN STATO DI ALTERAZIONE PSICO-FISICA CONSEGUENTE<br />
ALL’ USO DI SOSTANZE STUPEFACENTI O PSICOTROPE.<br />
Accertamento contestuale della presenza di alcool nel sangue<br />
� Qualora insieme alla ricerca di sostanze <strong>stupefacenti</strong> o psicotrope, sia richiesto il<br />
contestuale accertamento della presenza di alcool nel sangue sangue, l’accertamento l accertamento è<br />
effettuato, se possibile, con l’ausilio di un etilometro omologato.<br />
� Se l’accertamento non è possibile per indisponibilità dello strumento di misura o per<br />
connessa altra causa, l’accertamento si effettua, col consenso dell’interessato, su un<br />
campione di sangue prelevato.<br />
�� L’analisi L analisi di screening sul campione è realizzata attraverso tecniche di tipo<br />
immunochimico o cromatografico. L’analisi di conferma va effettuata, anche in caso<br />
di screening negativo, utilizzando metodica gascromatografica con campionamento<br />
dello spazio di testa.<br />
� Quando, per qualsiasi causa non è possibile effettuare gli accertamenti, il sanitario<br />
incaricato deve documentare l’eventuale presenza di segni clinici correlabili all’abuso<br />
di acool nella scheda clinica sullo stato psico-fisico.
Normativa Lombarda per la<br />
valutazione dell dell’idoneità idoneità alla Guida
Analisi per la diagnosi di abuso cronico<br />
di alcool<br />
�Le L normative ti italiane it li prevedono d come indagini i d i i analitiche: liti h<br />
Prelievo ematico ed analisi di<br />
CDT nel siero<br />
Transaminasi (AST e ALT)<br />
γGT<br />
Volume Globulare medio<br />
LLa CDT hha elevatissima l ti i specificità ifi ità ma scarsa sensibilità ibilità<br />
diagnostica<br />
L’ L’etil til glucuronide l id ( (metabolita t b lit di diretto tt di fase f II dell’etanolo) d ll’ t l ) nel l<br />
capello viene sempre più spesso utilizzato per questo tipo di<br />
indagine diagnostica e ha mostrato una più alta sensibilità nel<br />
discriminare un uso moderato da un abuso cronico di alcool
Regione Lombardia- Circolare n . 35/SAN<br />
2002<br />
Indicazioni operative per l’accertamento dello stato di<br />
di dipendenza d dda sostanze t <strong>stupefacenti</strong> t f ti al l fi fine di esprimere i<br />
giudizio collegiale di idoneità alla <strong>guida</strong> di automezzi
Regione Lombardia- Circolare n . 35/SAN<br />
2002<br />
La valutazione dell'idoneità alla <strong>guida</strong> g pper soggetti gg affetti da ppatologie g<br />
invalidanti, o nel caso specifico dediti al "consumo abituale" di<br />
<strong>stupefacenti</strong> o sostanze psicotrope risulta di competenza delle<br />
Commissioni Mediche Locali che hanno la facoltà di predisporre<br />
idonei accertamenti clinici e di laboratorio laboratorio, attivare consulenze<br />
specialistiche, da parte di strutture pubbliche, sulla base del caso<br />
preso in esame.<br />
La complessità di tale giudizio collegiale tendente ad escludere la<br />
"dipendenza dipendenza o meno" meno rappresenta motivo per fornire indicazioni circa<br />
le modalità procedurali da adottare, da parte di ogni singola<br />
commissione, al fine di garantire al richiedente '"prestazioni<br />
qualificate" q<br />
ed "uniformità" di trattamento.
Regione Lombardia- Circolare n . 35/SAN<br />
2002<br />
Art Art. 119 – Nuovo Codice della strada (Requisiti fisici e psichici per il<br />
conseguimento della patente di <strong>guida</strong>)<br />
►C ►Comma 1) non può ò ottenere tt lla patente t t di <strong>guida</strong> id o l’ l’autorizzazione<br />
t i i<br />
ad esercitarsi alla <strong>guida</strong> di cui all'art. 122, comma 2, chi sia affetto<br />
da malattia fisica o psichica, deficienza organica o minorazione<br />
psichica anatomica o funzionale tale da impedire di condurre con<br />
sicurezza veicoli a motore;<br />
►Comma 4) l'accertamento l accertamento dei requisiti fisici e psichici è effettuato<br />
da commissioni mediche locali costituite in ogni provincia presso le<br />
Unità Sanitarie locali del capoluogo di provincia nei riguardi di<br />
coloro nei confronti dei quali l’esito degli accertamenti clinici,<br />
strumentali t t li e di llaboratorio b t i ffaccia i sorgere al l medico di di cui i al l<br />
comma 2 dubbi circa l'idoneità e la sicurezza della <strong>guida</strong>.
Regione Lombardia- Circolare n . 35/SAN<br />
2002<br />
Art Art.187 187 . Guida sotto l'influenza l influenza di sostanze <strong>stupefacenti</strong><br />
►Comma 1: è vietato <strong>guida</strong>re in condizjoni di alterazione fisica e psichica correlata con l’uso<br />
di sostanze <strong>stupefacenti</strong> o psicotrope.<br />
Art. 320 del D.P.R. 495/92 (Regolamento di esecuzione e attuazione del Nuovo Codice della<br />
strada). )<br />
►Punto F : la patente di <strong>guida</strong> non deve essere rilasciata o confermata ai candidati o<br />
conducenti che si trovino in stato di dipendenza attuale da alcool, <strong>stupefacenti</strong> o sostanze<br />
psicotrope né a persone che comunque consumino abitualmente sostanze capaci di<br />
compromettere la loro idoneità a <strong>guida</strong>re senza pericoli.<br />
Nel caso in cui tale dipendenza sia passata e non più attuale la Commissione Medica Locale Locale,<br />
dopo aver valutato con estrema cautela il rischio di recidiva del singolo candidato o<br />
conducente sulla base di idonei accertamenti clinici e di laboratorio e dopo essersi<br />
eventualmente avvalsa della consulenza dì uno specialista appartenente alla struttura<br />
pubblica; può esprimere parere favorevole al rilascio o alla conferma.<br />
LLa CCommissione i i medica di llocale l tterrà à iin ddebito bit conto t e valuterà l t à con estrema t severità ità i rischi i hi<br />
addizionali connessi con la <strong>guida</strong> di veicoli delle categorie C.D.E.<br />
La validità della patente in questi casi non può essere superiore a due anni.<br />
Per la conferma e la revisione valgono le stesse modalità<br />
LLa CCommissione i i MMedica di LLocale l hha quindi i di lla ffacoltà. ltà di effettuare ff tt idonei id i accertamenti t ti clinici li i i e<br />
di laboratorio e/o attivare consulenze specialistiche nonché acquisire una relazione stilata<br />
dal Dipartimento delle Dipendenze sulla base del caso preso in esame. Tali indagini<br />
consentirebbero di verificare lo stato attuale di assunzione (esame delle urine) nonché<br />
situazioni pregresse (esame dei capelli).
Regione Lombardia- Circolare n . 35/SAN<br />
2002<br />
11. METODOLOGIE DI ACCERTAMENTO DELL'USO DI SOSTANZE<br />
STUPEFACENTI E PSICOTROPE<br />
� L'uso di sostanze <strong>stupefacenti</strong> e psicotrope viene accertato sia<br />
sulle urine sia sui capelli come unica indagine al fine di verificare<br />
eventuali assunzioni sia nel corso degli ultimi giorni sia durante gli<br />
ultimi mesi.<br />
� L'indagine L indagine deve essere attuata contestualmente dallo stessa<br />
laboratorio in possesso di autorizzazione ad eseguire gli esami<br />
dette urine di livello B2 (DGR del 20 dicembre 1994 n. V/61342) e<br />
gli esami dei capelli per la ricerca di oppiacei e cocaina (secondo<br />
lle modalità d lità ddefinite fi it ddalla ll DGR 27 settembre tt b 1996 n. VI/18506) VI/18506).<br />
� L'utente potrà quindi rivolgersi ai laboratori autorizzati, previa<br />
presentazione del modello di richiesta rilasciato dalla Commissione<br />
Medica Locale.<br />
Locale
Regione Lombardia- Circolare n . 35/SAN<br />
2002<br />
1.1 Tipologia degli accertamenti<br />
per le patenti di tipo A e B<br />
� analisi delle urine per oppiacei, cocaina, cannabinoidi,<br />
� anfetamine/metanfetamine, , metilendiossi-derivati e benzodiazepine p<br />
� analisi dei capelli per oppiacei, cocaina, cannabinoidi,<br />
anfetamine/metanfetamine e metilendiossi-derivati<br />
per le patenti di tipo C,D,E<br />
� analisi delle urine per oppiacei, cocaina, cannabinoidi,<br />
� anfetamine/metanfetamine e metilendiossi-derivati, benzodiazepine,<br />
metadone:<br />
� analisi dei capelli per oppiacei. cocaina, anfetamine/metanfetamine e<br />
metilendiossi-derivati, cannabinoidi
Regione Lombardia- Circolare n . 35/SAN<br />
2002<br />
11.2 2 Modalità di accesso alle prestazioni<br />
� La commissione provvederà a consegnare al fruitore della prestazione un modulo di richiesta per<br />
l'analisi debitamente compilato, contenente almeno alcune indispensabili informazioni riguardo alle<br />
indagini da effettuare.<br />
In particolare devono essere indicate:<br />
� lle modalità d lità di prenotazione t i e di pagamento, t le l procedure d per il ritiro iti dei d i referti f ti nonché hé iindicazioni di i i<br />
riguardo al "campioni" oggetto della indagine (per i capelli, ad esempio l'utente dovrà impegnarsi a non<br />
modificarli fino alla comunicazione del risultati da parte della CML o quant'altro suggerito dalla<br />
Commissione stessa).<br />
� E' altresì indispensabile acquisire il consenso al prelievo da parte dell'interessato mediante la<br />
compilazione di un apposito modulo.<br />
� I risultati dovranno essere disponibili almeno entro 10 giorni lavorativi dal prelievo, inoltrati a mezzo<br />
posta o consegnati direttamente alla CML previo accordi con la stessa.<br />
� I laboratori dovranno conservare i materiali biologici, ove positivi, almeno per mesi tre dalla data del<br />
prelievo.<br />
� In caso di contestazione del responso analitico analitico, l’utente lutente ha la facoltà di avanzare istanza di ricorso alla<br />
Commissione Medica Locale (mediante raccomandata inoltrata entro mesi uno dal ricevimento del<br />
referto).<br />
� Le procedure di controanalisi dovranno essere espletate presso le Sezioni/Laboratori di Tossicologia<br />
Forense degli Istituti Universitari di Medicina legale di Milano e Pavia.<br />
� L'utente ha la facoltà di farsi assistere da un consulente di parte che potrà essere presente alle<br />
� L utente ha la facoltà di farsi assistere da un consulente di parte che potrà essere presente alle<br />
indagini.<br />
� Le spese per gli accertamenti analitici, ivi comprese le controanalisi, sono a totale carico<br />
dell'interessato.
Regione Lombardia- Circolare n . 35/SAN<br />
2002<br />
�� VERIFICA DELLO STATO DI DIPENDENZA MEDIANTE LA RICERCA DI SOSTANZE<br />
STUPEFACENTI E PSICOTROPE SU MATERIALI BIOLOGICI.<br />
Analisi delle urine<br />
� Sulle urine si possono richiedere analisi per verificare l’assunzione delle seguenti sostanze:<br />
� oppiacei, cocaina, cannabinoidi, anfetamine/metanfetamine e metilendiossi-derivati.<br />
� l dosaggi delle benzodiazepine e del metadone sono normalmente richiesti per le patenti C,D,E<br />
e (per (p le altre categorie g di p patenti solo in casi mirati). )<br />
� Sarà ritenuto abuso il ritrovamento di benzodiazepine e/o metadone e/o di loro metaboliti in<br />
assenza di prescrizione attestante una necessità terapeutica.<br />
� I campioni devono essere prelevati presso le strutture abilitate ad eseguire le analisi.<br />
�� Nel caso in cui il prelievo venga effettuato direttamente dai sanitari delle Commissioni Mediche<br />
Locali, si dovrà garantire la "catena di custodia dei liquidi biologici”. Risulta comunque<br />
indispensabile procedere alla identificazione del soggetto e mettere in atto procedure affinché il<br />
campione non subisca adulterazione e possa essere sostituito.<br />
� Il campione d'urina (al minimo 20 mI) verrà diviso in due aliquote, in due contenitori sigillati; uno<br />
sarà à iinviato i t per l'analisi l' li i e l' l'altro lt sarà à conservato t come controcampione. t i Ogni O i contenitore t it dovrà d à<br />
essere siglato da chi effettua il prelievo e dall'interessato, e ciò anche nel caso di prelievo<br />
presso il laboratorio.<br />
� I dosaggi urinari saranno eseguiti con le procedure analitiche per le analisi B2 (DGR del 30<br />
dicembre 1993 nn. V/46745) V/46745).
Regione Lombardia- Circolare n . 35/SAN<br />
2002<br />
Analisi dei capelli<br />
� Sui capelli si possono richiedere analisi per verificare l'assunzione di oppiacei, cocaina.<br />
anfetamine/metanfetamine e metilendiossi-derivati, cannabinoidi.<br />
�� In sede di accertamento collegiale occorre prendere nota della lunghezza dei capelli in zona nucale<br />
invitando nel contempo l'utente a non modificare lo stato dai capelli sino al prelievo.<br />
� I capelli devono essere lavati di recente e non presentare residui di gommina gel od altro, Il prelievo<br />
avviene preferibilmente in zona nucale, in quantità tale che ciascun segmento pesi circa 50 mg. In ogni<br />
caso deve essere disponibile un controcampione di pari entità che deve essere sigillato in contenitore<br />
inviolabile e con sigle g del prelevatore p e dell'interessato. -<br />
� Si ritiene di prendere in esame i 6 cm prossimali al cuoio capelluto analizzandoli in due segmenti<br />
ciascuno della lunghezza di 3 cm.<br />
� Nel caso di soggetti con capelli di lunghezza da 1 a 3 cm l'analisi verrà eseguita su un solo segmento.<br />
� Gli utenti con capelli di lunghezza inferiore a cm 1 verranno invitati ad effettuare l'esame quando gli<br />
s:essi avranno raggiunto almeno tale misura misura.<br />
� In caso di soggetti affetti da alopecia o calvizie si eseguiranno 8 analisi delle urine nell'arco di giorni 30,<br />
sempre che non siano prelevabili capelli da zone diverse da quella prima indicata. (previo acquisizione<br />
del consenso da parte dell'interessato).<br />
� Per i "prelievi” effettuati direttamente dalle Commissioni Mediche Locali si dovrà garantire la catena di<br />
custodia custodia.<br />
� L'utente deve assumere l'impegno di non modificare i capelli fino alla comunicazione dei risultati.<br />
� Le analisi dei capelli sono eseguite secondo le modalità e le procedure definite nella DGR del 27<br />
settembre 1996 n. VI/18506, fatta eccezione per il valore di cut-off che è abbassato da 1 ng/mg di<br />
capelli a 0,5 ng/mg di capelli per tutte le sostanze ricercate. Il cut-off fissato per i cannabinoidi è<br />
0,05 ng/mg di capelli.
Regione Lombardia- Circolare n . 35/SAN<br />
2002<br />
33. INDICAZIONI OPERATIVE AL FINE DI PERVENIRE AL GIUDIZIO CONCLUSIVO DI IDONEITA' IDONEITA<br />
ALLA GUIDA<br />
Per l'accertamento collegiale di idoneità alla <strong>guida</strong> per le patenti di categoria A e B si può procedere<br />
come sotto indicato:<br />
►Nel caso di positività p degli g esami richiesti sia nelle urine sia nei capelli, p si esprimerà p ggiudizio<br />
di<br />
“t “temporaneamente t non idoneo” id ” con revisione i i dda effettuare ff tt dda parte t ddella ll commissione i i MMedica di<br />
Locale trascorsi mesi sei.<br />
Lo stesso dicasi per la sola positività nelle urine o nel segmento basale dei capelli.<br />
►Nel caso di negatività delle ricerche sulle urine e positività nel solo segmento distale dei capelli, si<br />
potrà esprimere giudizio di "temporaneamente temporaneamente non idoneo idoneo" con rivalutazione trascorsi mesi tre e<br />
con capelli aventi lunghezza di almeno 3 cm.<br />
Nel caso di negatività sia delle urine sia dei capelli si effettueranno controlli con la seguente<br />
cadenza:<br />
1° controllo dopo anni uno<br />
2° controllo ll ddopo anni i ddue ddal l precedente d<br />
3° controllo dopo tre anni dal precedente<br />
Dopo il 3° controllo non si ritiene opportuno procedere ad ulteriori accertamenti.<br />
In caso di esiti positivi l'iter si ripeterà da capo.<br />
Per l'accertamento collegiale di idoneità alla <strong>guida</strong> per le patenti di categoria C,D,E si procederà<br />
come sotto indicato:<br />
►nel caso di pregressa positività (precedenti esami positivi per la ricerca di sostanze <strong>stupefacenti</strong> o<br />
anamnesi positiva per l'uso di tali sostanze) la validità della patente non potrà essere superiore a<br />
due anni (appendice ( pp II art. 320 lettera F. del D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495.<br />
►Per tutti i tipi di patente, nel caso di esami negativi delle urine e dei capelli di lunghezza Inferiore a<br />
cm 3 Il primo controllo sarà effettuato dopo mesi sei
Cutoff urinari<br />
Urine (ng/ml) Capelli (ng/mg)<br />
MMorfina fi 300 00.5<br />
6-MAM - 0.5<br />
Cocaina 150 0.5<br />
Benzoilecgonina - 0.05<br />
Amfetamina 1000 0.5<br />
Metamfetamina - 0.5<br />
MDA - 0.5<br />
MDMA 1000 0.5<br />
MDEA - 05 0.5<br />
Cannabinoidi 50 0.05<br />
THCCOOH - -<br />
Metadone 300 0.5<br />
Buprenorfina 5 -<br />
Benzodiazepine p<br />
200 -
Cutoff stabiliti dalla<br />
Hair Testing Society<br />
Oppiacei Morfina<br />
6acetilmorfina<br />
codeina<br />
0.2 ng/mg<br />
Cocaina cocaina 0.5 ng/mg<br />
Benzoilecgonin<br />
a altri metaboliti<br />
0.05 ng/mg<br />
AAmfetaminici f t i i i AAmfetamina f t i<br />
metamfetamina<br />
MDMA MDA<br />
MDEA<br />
02 0.2 ng/mg /<br />
Buprenorfina 0.005 ng/mg<br />
Cannabinoidi THC CBD CBN 0.05 ng/mg<br />
THCCOOH 0.0002 ng/mg<br />
BE ≥ 5% CCoc<br />
(o altro metabolita)<br />
In Analytical and Practical Aspect of Drug Testing in Hair ed. By Pascal Kintz
CQI<br />
Prima di applicarlo alla routine un<br />
metodo t d deve d essere validato. lid t<br />
�� Escludere interferenze di matrice<br />
� Linearità, specificità, sensibilità<br />
� LOD LOQ incertezza di misura<br />
� Precisione intra- ed interday<br />
� Recupero<br />
Controlli di Qualita’ Interni (CQI) e<br />
CControlli t lli di Qualita’Esterni Q lit ’E t i (CQE)<br />
CQE<br />
I laboratori devono partecipare a<br />
programmi p g di Proficiency y Testing g<br />
coerenti con le tipologie di analisi<br />
eseguite<br />
�Programma di Valutazione Esterna della<br />
Qualità della Regione Lombardia<br />
�Proficiency �Proficiency Testing della Arvecon<br />
�Proficiency testing SOHT, HAIRVEQ