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Linee guida sulle operazioni di leasing finanziario e sul contratto di ...

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confronti della stazione appaltante la responsabilità in or<strong>di</strong>ne all’esecuzione dell’intero <strong>contratto</strong>,rispondendo le mandanti limitatamente alle opere scorporabili.Facendo applicazione delle regole esposte all’ipotesi del <strong>leasing</strong> immobiliare in costruendo, giacchél’art. 160-bis <strong>di</strong>sciplina un <strong>contratto</strong> che contempla sia la realizzazione <strong>di</strong> un’opera che la prestazione <strong>di</strong>un servizio <strong>di</strong> finanziamento, il riferimento alla associazione temporanea <strong>di</strong> imprese ivi contenutosembrerebbe più aderente alla struttura del raggruppamento <strong>di</strong> tipo verticale, proprio per l’eterogeneitàdelle prestazioni dedotte nel <strong>contratto</strong>. Tuttavia, l’art. 160-bis <strong>di</strong>spone espressamente che finanziatore ecostruttore sono «responsabili, ciascuno, in relazione alla specifica obbligazione assunta», in deroga aquanto affermato dall’art. 37, comma 5, del Co<strong>di</strong>ce secondo cui «l’offerta dei concorrenti raggruppati odei consorziati determina la loro responsabilità solidale nei confronti della stazione appaltante, nonchénei confronti del subappaltatore e dei fornitori. Per gli assuntori <strong>di</strong> lavori scorporabili e, nel caso <strong>di</strong>servizi e forniture, per gli assuntori <strong>di</strong> prestazioni secondarie, la responsabilità è limitata all’esecuzionedelle prestazioni <strong>di</strong> rispettiva competenza, ferma restando la responsabilità solidale del mandatario»(cfr., <strong>sul</strong> punto, T.A.R. Lombar<strong>di</strong>a n. 1675/2010 citata, secondo cui l’art. 160-bis introduce una derogaincisiva alla <strong>di</strong>sciplina or<strong>di</strong>naria dell’associazione temporanea <strong>di</strong> impresa <strong>di</strong> cui all’art. 37, che rinvienela propria ratio nell’eterogeneità degli operatori coinvolti, appartenenti a settori assolutamente <strong>di</strong>stantitra loro e la cui inter<strong>di</strong>pendenza è il frutto <strong>di</strong> una scelta legislativa tesa a rispondere alle esigenze delleamministrazioni).Il sistema delineato dal legislatore ri<strong>sul</strong>ta coerente con la natura ontologicamente <strong>di</strong>fferente che connotai due soggetti del raggruppamento in esame: il soggetto finanziatore, per poter svolgere legalmente lasua attività, deve rispondere ai requisiti fissati dal d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385, Testo unico delleleggi in materia bancaria e cre<strong>di</strong>tizia (TUB); il costruttore deve essere necessariamente un soggettoqualificato ai sensi dell’art. 40 del Co<strong>di</strong>ce e non può essere un finanziatore in quanto incorrerebbenell’illecito costituito da esercizio abusivo dell’attività bancaria.Quanto all’in<strong>di</strong>viduazione del soggetto che deve rivestire il ruolo <strong>di</strong> impresa mandataria, sonodelineabili due <strong>di</strong>stinte opzioni interpretative: secondo una prima impostazione, potrebbe ritenersi che,trattandosi per definizione <strong>di</strong> un appalto <strong>di</strong> lavori con prestazione accessoria <strong>di</strong> servizi finanziari, lafunzione <strong>di</strong> mandataria debba essere assunta dal soggetto realizzatore e non dalla società <strong>di</strong> <strong>leasing</strong>,anche perché quest’ultima non potrebbe assumere i rischi connessi alla realizzazione della stessa.Un ulteriore elemento a sostegno <strong>di</strong> tale ipotesi sarebbe l’inclusione nel <strong>contratto</strong> dei servizi <strong>di</strong>manutenzione dell’opera, la cui prestazione sarebbe in capo al soggetto costruttore.Secondo una <strong>di</strong>fferente tesi, muovendo dal presupposto secondo cui la società <strong>di</strong> <strong>leasing</strong> finanzial’operazione e <strong>di</strong>viene proprietaria dell’immobile realizzato, la stessa non potrebbe essere considerata“estranea” alla realizzazione dell’immobile. L’obiezione inerente la tipicità dei rischi che il soggettofinanziatore può assumere viene in tale ottica superata osservando che, nei raggruppamenti, il rapporto11

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