<strong>leasing</strong> <strong>di</strong> ammortamento, la percentuale <strong>di</strong> “maxicanone” iniziale, lo spread da applicarsi <strong>sul</strong> tasso <strong>di</strong>interesse, la quotazione <strong>di</strong> riscatto) in modo che i concorrenti possano effettuare le loro valutazionicommerciali e tradurre il tutto in un unico valore, ovvero il canone dei beni oggetto della fornitura.Quest’ultimo sarà agevolmente confrontabile utilizzando le formule previste dal regolamento <strong>di</strong>attuazione del co<strong>di</strong>ce contratti, senza che le possibili variabili utilizzate nelle <strong>di</strong>verse offerte <strong>di</strong> <strong>leasing</strong>possano condurre ad una <strong>di</strong>fficilissima – e talvolta non del tutto coerente – comparazione delle proposteformulate in sede <strong>di</strong> gara.Infine, è stato rilevato che gli operatori economici tendono – in carenza <strong>di</strong> un riferimento normativo o,comunque, <strong>di</strong> una linea <strong>di</strong> in<strong>di</strong>rizzo chiara per questa tipologia <strong>di</strong> contratti – a <strong>di</strong>sertare le gare nellequali si cerchi <strong>di</strong> proteggere la stazione appaltante dai rischi derivanti dall’obbligo <strong>di</strong> procedere,comunque. al pagamento delle rate <strong>di</strong> canone <strong>di</strong> <strong>leasing</strong>, anche in presenza <strong>di</strong> inadempimenti delfornitore (mancate o ritardate consegne, mancata rispondenza dei beni consegnati ai beni offerti,<strong>di</strong>fettosità dei beni anche derivante da vizi occulti, mancata, inesatta o ritardata prestazione dei servipost ven<strong>di</strong>ta, etc.). Viene lamentato, in generale, che si tratta <strong>di</strong> previsioni contrarie alla prassi, inparticolare, per quanto attiene alle eventuali clausole risolutive espresse del <strong>contratto</strong> <strong>di</strong> <strong>leasing</strong>,collegate alla <strong>di</strong>fettosità dei prodotti forniti e/o al ritardato/mancato adempimento delle obbligazioni“post-ven<strong>di</strong>ta” (manutenzione, sostituzione dei beni non funzionanti), che esporrebbero le società <strong>di</strong><strong>leasing</strong> a rischi eccessivi rispetto alle raccomandazioni della Banca d’Italia in or<strong>di</strong>ne alla verificadell’assunzione <strong>di</strong> rischi commerciali da parte degli interme<strong>di</strong>ari finanziari. Come già rilevato, al fine <strong>di</strong>evitare alle società <strong>di</strong> <strong>leasing</strong> l’assunzione del rischio “impren<strong>di</strong>toriale” gravante <strong>sul</strong> fornitore, potrebbeipotizzarsi la costruzione – a latere del <strong>contratto</strong> <strong>di</strong> <strong>leasing</strong> e tra i componenti del raggruppamento - <strong>di</strong>un adeguato sistema <strong>di</strong> garanzie che tengano indenni queste ultime nel caso <strong>di</strong> mancato pagamento oparziale pagamento dei canoni, per l’applicazione <strong>di</strong> penali conseguenti ad inadempimenti propri delfornitore.Di seguito si sintetizzano gli aspetti critici, sui quali si chiede <strong>di</strong> fornire osservazioni:1. scelta del modello negoziale: il modello del <strong>contratto</strong> unico trilaterale sembrerebbe esserequello maggiormente adeguato alle peculiari esigenze delle stazioni appaltanti;2 peculiarità del RTI: poiché la prestazione principale, sia in termini economici chesostanziali, è costituita dalla fornitura, il fornitore – e non la società <strong>di</strong> <strong>leasing</strong> – dovrebbe assumereil ruolo <strong>di</strong> mandatario. Il <strong>contratto</strong>, tuttavia, proprio per le particolarità già rammentate, nonpotrebbe essere sottoscritto dal solo mandatario anche per conto del mandante, ma dovrebbe essereunico e trilaterale;3. confrontabilità delle offerte sotto il profilo economico: altra <strong>di</strong>fficoltà risiede nella necessità28
<strong>di</strong> strutturare la valutazione dell’offerta economica in modo da rendere il confronto tra le offerteeffettivamente possibile ed evitare, al contempo, che nel caso <strong>di</strong> utilizzo del criterio dell’offertaeconomicamente più vantaggiosa, alcuni elementi “qualitativi” dell’offerta <strong>di</strong> <strong>leasing</strong> finiscano peranticipare all’esame tecnico alcuni elementi <strong>di</strong> carattere economico;4. possibilità <strong>di</strong> strutturare un sistema <strong>di</strong> garanzie - a latere del <strong>contratto</strong> <strong>di</strong> <strong>leasing</strong> e tra icomponenti del raggruppamento - che tengano indenni le società <strong>di</strong> <strong>leasing</strong> nel caso <strong>di</strong> mancatopagamento o parziale pagamento dei canoni, per l’applicazione <strong>di</strong> penali conseguenti a<strong>di</strong>nadempimenti propri del fornitore.5. Il <strong>contratto</strong> <strong>di</strong> <strong>di</strong>sponibilitàIl cd. <strong>contratto</strong> <strong>di</strong> <strong>di</strong>sponibilità, <strong>di</strong>sciplinato dall’art. 160-ter del Co<strong>di</strong>ce 14 ed annoverato dall’art. 3,comma 15-ter tra i contratti <strong>di</strong> partenariato pubblico-privato, è il <strong>contratto</strong> me<strong>di</strong>ante il quale sonoaffidate, a rischio ed a spesa dell'affidatario, la costruzione e la messa a <strong>di</strong>sposizione a favoredell'amministrazione aggiu<strong>di</strong>catrice <strong>di</strong> un'opera <strong>di</strong> proprietà privata destinata all'esercizio <strong>di</strong> un pubblicoservizio, a fronte <strong>di</strong> un corrispettivo (cfr. art. 3, comma 15-bis). Per messa a <strong>di</strong>sposizione, si intendel’onere assunto a proprio rischio dall'affidatario <strong>di</strong> assicurare all'amministrazione aggiu<strong>di</strong>catrice lacostante fruibilità dell'opera, nel rispetto dei parametri <strong>di</strong> funzionalità previsti dal <strong>contratto</strong>, garantendoallo scopo la perfetta manutenzione e la risoluzione <strong>di</strong> tutti gli eventuali vizi, anche sopravvenuti.In base al comma 1 dell’art. 160-ter, l’affidatario del <strong>contratto</strong> <strong>di</strong> <strong>di</strong>sponibilità si remunera me<strong>di</strong>ante iseguenti corrispettivi:a) un canone <strong>di</strong> <strong>di</strong>sponibilità, da versare soltanto in corrispondenza alla effettiva <strong>di</strong>sponibilità dell'opera;il canone è proporzionalmente ridotto o annullato nei perio<strong>di</strong> <strong>di</strong> ridotta o nulla <strong>di</strong>sponibilità della stessaper manutenzione, vizi o qualsiasi motivo non rientrante tra i rischi a carico dell'amministrazioneaggiu<strong>di</strong>catrice ai sensi del comma 3;b) l'eventuale riconoscimento <strong>di</strong> un contributo in corso d'opera, comunque non superiore al cinquantaper cento del costo <strong>di</strong> costruzione dell'opera, in caso <strong>di</strong> trasferimento della proprietà dell'operaall'amministrazione aggiu<strong>di</strong>catrice;c) un eventuale prezzo <strong>di</strong> trasferimento, parametrato, in relazione ai canoni già versati e all'eventualecontributo in corso d'opera <strong>di</strong> cui alla precedente lettera b), al valore <strong>di</strong> mercato residuo dell'opera, da14 La <strong>di</strong>sposizione è stata introdotta dall’art. 44, c. 1, lett. d) del d.l. 24 gennaio 2012, n. 1 (come mo<strong>di</strong>ficato dalla legge <strong>di</strong>conversione 24 marzo 2012, n. 27) e successivamente mo<strong>di</strong>ficata dall’art. 4-bis, c. 1, del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, aggiunto dallalegge <strong>di</strong> conversione 7 agosto 2012, n. 134. Essa trova applicazione anche alle infrastrutture <strong>di</strong> cui alla parte II, titolo III, capo IV delCo<strong>di</strong>ce. In tal caso l'approvazione dei progetti avviene secondo le procedure previste agli articoli 165 e seguenti.29
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