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Linee guida sulle operazioni di leasing finanziario e sul contratto di ...

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l'assenso del committente, con altro soggetto avente medesimi requisiti e caratteristiche non soltanto incaso <strong>di</strong> fallimento, ma anche in ipotesi <strong>di</strong> «inadempimento o sopravvenienza <strong>di</strong> qualsiasi causaimpe<strong>di</strong>tiva all'adempimento dell'obbligazione».La norma, quasi a voler porre un temperamento al regime <strong>di</strong> responsabilità in<strong>di</strong>viduale sancito dalmedesimo comma 3, sottolinea la necessità <strong>di</strong> collaborazione tra il soggetto finanziatore e il soggettorealizzatore durante l’esecuzione del <strong>contratto</strong>, attribuendo, a ciascuno <strong>di</strong> essi, un potere <strong>di</strong> vigilanza econtrollo reciproco <strong>sul</strong>l’adempimento delle rispettive obbligazioni, che può condurre finanche allaproposta <strong>di</strong> sostituzione; il tutto finalizzato alla realizzazione dell’opera a regola d’arte e, in sostanza,alla buona riuscita dell’operazione.Il <strong>contratto</strong> deve, pertanto, <strong>di</strong>sciplinare espressamente il regime delle manutenzioni, eventualmenteinserendo anche la gestione del facility management, nonché regolamentare la fattispecie del mancatocollaudo o dell’intervenuta impossibilità a usufruire il bene per cause non imputabiliall’amministrazione.Il trasferimento del rischio <strong>di</strong> <strong>di</strong>sponibilità, inoltre, deve essere tradotto in termini <strong>di</strong> obbligazionicontrattuali, prevedendo idonei strumenti <strong>di</strong> controllo e monitoraggio in capo alla stazione appaltante acui sia correlata l’applicazione <strong>di</strong> penali in caso <strong>di</strong> mancato rispetto degli standard pattuiti.2.7. La <strong>di</strong>sponibilità delle areeL’ultimo comma dell’art. 160-bis prevede che l’opera da realizzare possa seguire un duplice regime:quello <strong>di</strong> opera pubblica ai fini urbanistici, e<strong>di</strong>lizi ed espropriativi, ovvero essere realizzata su area nella<strong>di</strong>sponibilità dell’aggiu<strong>di</strong>catario. In quest’ultimo caso l’aggiu<strong>di</strong>catario avrebbe la completa proprietà delbene sino al momento dell’esercizio dell’opzione finale <strong>di</strong> riscatto da parte dell’amministrazione.L’area, tuttavia, potrebbe anche appartenere alla stessa amministrazione o ad un terzo; al riguardo, lagiurisprudenza contabile ha evidenziato che, in ogni caso, l’area <strong>sul</strong>la quale è costruita l’opera deveessere nella <strong>di</strong>sponibilità dell’aggiu<strong>di</strong>catario. A tal fine, essa potrebbe essere acquisita dall’ente pubblicoe concessa in <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> superficie alla società <strong>di</strong> <strong>leasing</strong> ovvero ceduta in proprietà alla società <strong>di</strong><strong>leasing</strong>. In alternativa, l’ente potrebbe conferire la potestà <strong>di</strong> espropriazione alla società <strong>di</strong> <strong>leasing</strong>medesima, con spese a carico della pubblica amministrazione. Nel caso si optasse per la concessionedell’area in <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> superficie, «potrebbe ammettersi l’utilizzo <strong>di</strong> questo strumento purché il <strong>di</strong>rittoreale sia concesso per un periodo considerevolmente più lungo rispetto a quello previsto per il<strong>contratto</strong> <strong>di</strong> locazione finanziaria, cosicché nel momento in cui spira il termine del <strong>contratto</strong> <strong>di</strong> <strong>leasing</strong>il bene conservi un’apprezzabile valore <strong>di</strong> mercato che, al contrario, verrebbe meno ove vi fossecoincidenza tra scadenza del <strong>contratto</strong> <strong>di</strong> locazione finanziaria e <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> superficie. Infatti, in23

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