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Indicazioni per il rilascio della autorizzazione sanitaria temporanea ...

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ASL TERAMOSERVIZIO VETERINARIO IGIENE DEGLI ALIMENTI DIORIGINE ANIMALE E LORO DERIVATIDIRETTORE: DR. LEONARDO RICOTTIP.O.S. N. 017ProtocolloN. 2023_AG_42Procedura <strong>per</strong>Il r<strong>il</strong>ascio <strong>della</strong> <strong>autorizzazione</strong> <strong>sanitaria</strong><strong>temporanea</strong> ai laboratori di smielatura deipiccoli produttoriRev. Nr. 0Pag. 1 di 7Emessa <strong>il</strong>In vigore dal17 luglio 200418 luglio 2004Il DirettoreFirmato: dr Leonardo RicottiSostituisce la POSN. == del =====1. SCOPOLa normativa igienico <strong>sanitaria</strong> in materia di produzione e vendita dialimenti prevede che l'esercizio di tutti gli impianti destinati allaproduzione, preparazione, confezionamento e deposito all'ingrosso disostanze alimentari sia subordinato al r<strong>il</strong>ascio dell'<strong>autorizzazione</strong> <strong>sanitaria</strong>ai sensi dell'art. 2 <strong>della</strong> Legge 283/62, previo accertamento del possessodei requisiti previsti dal regolamento di attuazione emanato con DPR327/80.Tale normativa si applica anche ai locali ed agli impianti destinati aldeposito all'ingrosso, nonché alla produzione ed al confezionamento di miele,senza distinzioni in base alle dimensioni dei laboratori di smielatura né aiquantitativi prodotti o lavorati; sono escluse le attività produttivefinalizzate all'autoconsumo.E' <strong>per</strong>altro evidente che la produzione di miele si caratterizza <strong>per</strong>aspetti quali la stretta stagionalità, <strong>il</strong> limitato rischio microbiologico e <strong>per</strong>essere una lavorazione con scarsa o nulla produzione di rifiuti solidi e liquidi.A ciò si aggiunge che nella maggior parte dei casi gli o<strong>per</strong>atori di questosettore sono piccoli produttori che svolgono la loro attività in modo nonprevalente.


P.O.S. Nr. 017del19.07.2004PROCEDURA PERIL RILASCIO DELLA AUTORIZZAZIONESANITARIA TEMPORANEA AILABORATORI DI SMIELATURA DEIPICCOLI PRODUTTORIRev. Nr. 0Pag 2 di 7Per questi motivi si ritiene possib<strong>il</strong>e prevedere <strong>il</strong> r<strong>il</strong>ascio diun'<strong>autorizzazione</strong> <strong>sanitaria</strong> <strong>temporanea</strong> in locali riconosciuti idonei madestinati a tale lavorazione solo <strong>per</strong> un limitato <strong>per</strong>iodo dell'anno, in mododa raggiungere i seguenti obiettivi:- garantire la produzione igienica del miele da parte dei numerosiapicoltori non professionisti presenti sul territorio, senza gravarli dicosti eccessivi <strong>per</strong> la realizzazione di impianti di smielatura appositi<strong>per</strong> un'attività di norma molto ridotta;- <strong>per</strong>mettere una adeguata vig<strong>il</strong>anza da parte del <strong>per</strong>sonale delServizio Veterinario su questa tipologia di attività;- fornire adeguate garanzie al consumatore sull'origine e sulle condizioni diproduzione del miele acquistato presso gli apicoltori.Poiché, contrariamente ad altre Regioni, i principi sopra esposti non sono ancorastati recepiti dalla Regione Abruzzo, in attesa di disposizioni specifiche, si ritieneopportuno, <strong>per</strong> non penalizzare l’apicoltura di questa Provincia né tralasciare l’azionedi vig<strong>il</strong>anza veterinaria su questo importante alimento, di emanare le presenti lineeguida mutuate dalle corrispondenti emanate dalle Regioni Piemonte ed Em<strong>il</strong>iaRomagna.2. RIFERIMENTI NORMATIVILegge 30 apr<strong>il</strong>e 1962, N. 283 – Disciplina igienica <strong>della</strong> produzione e venditadelle sostanze alimentari e delle bevandeDPR 16 marzo 1980, N. 327 – Regolamento di esecuzione <strong>della</strong> Legge 283/62Legge 12 ottobre 1982, N. 753 – Recepimenti direttiva di armonizzazionedelle legislazioni comunitarie riguardanti <strong>il</strong> mieleRegione Piemonte – Deliberazione G.R. 8 apr<strong>il</strong>e 2002 – Autorizzazione<strong>sanitaria</strong> <strong>per</strong> i laboratori di smielaturaRegione Em<strong>il</strong>ia-Romagna – Circolare N. 20 del 10 apr<strong>il</strong>e 1996 – Autorizzazione<strong>sanitaria</strong> <strong>per</strong> i laboratori di smielaturaLegge 9 febbraio 1963, N. 59 – Norme <strong>per</strong> la vendita al pubblico in sedestab<strong>il</strong>e di prodotti agricoli da parte degli agricoltori produttori diretti


P.O.S. Nr. 017del19.07.2004PROCEDURA PERIL RILASCIO DELLA AUTORIZZAZIONESANITARIA TEMPORANEA AILABORATORI DI SMIELATURA DEIPICCOLI PRODUTTORIRev. Nr. 0Pag 3 di 73. CAMPO DI APPLICAZIONE E RELATIVI DESTINATARIPossono richiedere l'<strong>autorizzazione</strong> <strong>per</strong> laboratorio di smielatura econfezionamento ad attività <strong>temporanea</strong> gli apicoltori che rispondono ai seguentirequisiti:- risultano essere proprietari di meno di 25 famiglie, con produzione annuale di mielenon su<strong>per</strong>iore a 750 kg.- commercializzano direttamente al consumatore esclusivamente <strong>il</strong> mieleprodotto nei propri apiari;- risultano regolarmente censiti;- ut<strong>il</strong>izzano i locali autorizzati <strong>per</strong> un massimo annuale di 10 giorni (2 voltel'anno 2 giorni di smielatura e 3 giorni di confezionamento)4. MODALITA’ E CONTENUTIREQUISITI DEI LOCALI DA AUTORIZZARE PER L'ATTIVITÀ DISMIELATURA E CONFEZIONAMENTO DEL MIELEI locali da autorizzare <strong>per</strong> l'attività di smielatura e confezionamento delmiele, siano essi ut<strong>il</strong>izzati in forma <strong>temporanea</strong> o <strong>per</strong>manente, dovrannopresentare le seguenti caratteristiche:- sufficiente aerazione ed <strong>il</strong>luminazione; nel caso in cui le dimensionidelle finestre, tenuto conto <strong>della</strong> ruralità delle costruzioni, non sianosufficienti ad assicurare una adeguata areazione ed <strong>il</strong>luminazione, devonoessere previsti adeguati sistemi meccanici <strong>per</strong> <strong>il</strong> ricambio dell'aria edispositivi di <strong>il</strong>luminazione artificiale;- pareti fac<strong>il</strong>mente lavab<strong>il</strong>i fino ad un'altezza di 2 metri;- pavimento im<strong>per</strong>meab<strong>il</strong>e, lavab<strong>il</strong>e e disinfettab<strong>il</strong>e; la presenza dipozzetti di scarico delle acque reflue è da ritenersi non obbligatoria, in


P.O.S. Nr. 017del19.07.2004PROCEDURA PERIL RILASCIO DELLA AUTORIZZAZIONESANITARIA TEMPORANEA AILABORATORI DI SMIELATURA DEIPICCOLI PRODUTTORIRev. Nr. 0Pag 4 di 7quanto le modalità previste <strong>per</strong> la pulizia dei locali non comportanosolitamente la necessità di smaltire acque reflue;- disponib<strong>il</strong>ità, nelle vicinanze, di un lavabo con erogazione di acquapotab<strong>il</strong>e calda e fredda, fornito di sapone liquido ed asciugamani a <strong>per</strong>dere;- presenza di dispositivi atti ad evitare l'ingresso di animali indesiderati(insetti e roditori);- disponib<strong>il</strong>ità di un servizio igienico ubicato in prossimità <strong>della</strong>boratorio che non immetta direttamente nei locali di lavorazione- i detersivi ed i disinfettanti che devono essere ut<strong>il</strong>izzati <strong>per</strong> la puliziadei locali devono essere conservati in un armadio apposito chiudib<strong>il</strong>e.Dovranno inoltre essere rispettate le seguenti condizioni:- durante le o<strong>per</strong>azioni di smielatura e confezionamento non devonoessere presenti mob<strong>il</strong>i o altre strutture rivestite in stoffa o materialecomunque non lavab<strong>il</strong>e e ricettacolo di polvere, ma solo mob<strong>il</strong>i e strutturefac<strong>il</strong>mente pulib<strong>il</strong>i e disinfettab<strong>il</strong>i, mantenute in <strong>per</strong>fette condizioni dipulizia;- le attrezzature e gli utens<strong>il</strong>i destinati alla smielatura ed alconfezionamento del miele (diso<strong>per</strong>colatori, smielatori, maturatori, ecc.)devono essere in materiale idoneo a venire in contatto con gli alimenti e concaratteristiche tali da <strong>per</strong>mettere una fac<strong>il</strong>e pulizia;- non devono essere presenti prodotti tossici quali detersivi odisinfettanti e prodotti che potrebbero comunque alterare o contaminare <strong>il</strong>miele.Il miele confezionato, le confezioni vuote ed i melari devono esseredepositati in locali fac<strong>il</strong>mente pulib<strong>il</strong>i e mantenuti in buone condizioniigieniche. A condizione che siano disponib<strong>il</strong>i spazi sufficienti, <strong>il</strong> localeut<strong>il</strong>izzato <strong>per</strong> la smielatura ed <strong>il</strong> confezionamento potrà essere adibitoanche al deposito del miele già confezionato e delle attrezzature, nonchéall'attività di vendita.


P.O.S. Nr. 017del19.07.2004PROCEDURA PERIL RILASCIO DELLA AUTORIZZAZIONESANITARIA TEMPORANEA AILABORATORI DI SMIELATURA DEIPICCOLI PRODUTTORIRev. Nr. 0Pag 5 di 7Indipendentemente dal quantitativo di arnie e di miele ricavato, non siritiene obbligatoria la presenza di locali distinti da destinarsirispettivamente all'attività di smielatura, confezionamento e deposito. Lanecessità di tale separazione andrà valutata in base alle dimensioni de<strong>il</strong>ocali, al numero di <strong>per</strong>sone che vi lavorano, alla effettuazione dellelavorazioni in tempi diversi, circostanza quest'ultima che dovrà esseredescritta in dettaglio nel piano di autocontrollo.INDICAZIONI OPERATIVE PER IL RILASCIO DELLEAUTORIZZAZIONI SANITARIE TEMPORANEEMODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDALa domanda, presentata dall'apicoltore in conformità con la procedurao<strong>per</strong>ativa 02_dip protocollo 1464 del 23 dicembre 2003, deve contenerel'impegno dell'apicoltore a comunicare annualmente, al momento <strong>della</strong>presentazione <strong>della</strong> denuncia di possesso degli alveari, le date presumib<strong>il</strong>i diut<strong>il</strong>izzazione del laboratorio nonché a comunicare al Servizio Veterinario diIgiene degli alimenti o.a., via fax ai numeri 0861.429.960 oppure085.800.41.94 l'inizio <strong>della</strong> smielatura con almeno tre giorni di anticipo.Alla domanda devono essere allegati, oltre quanto previsto nella POS_02:- fotocopia <strong>della</strong> denuncia di possesso di alveari nonché di eventuali altredenunce di possesso di alveari presentate presso altre ASL dall'interessatoo da componenti <strong>della</strong> sua famiglia che intendono ut<strong>il</strong>izzare lo stessolaboratorio; resta comunque invariato <strong>il</strong> limite produttivo globale di 25famiglie con 750 Kg di miele all'anno;- dichiarazione relativa ai tipi di miele prodotti e alla quantità di produzioneprevista;L'<strong>autorizzazione</strong> <strong>sanitaria</strong>, una volta r<strong>il</strong>asciata, non ha scadenza acondizione che <strong>il</strong> locale ut<strong>il</strong>izzato <strong>per</strong> le o<strong>per</strong>azioni di smielatura econfezionamento rimanga lo stesso nel corso degli anni e non subisca


P.O.S. Nr. 017del19.07.2004PROCEDURA PERIL RILASCIO DELLA AUTORIZZAZIONESANITARIA TEMPORANEA AILABORATORI DI SMIELATURA DEIPICCOLI PRODUTTORIRev. Nr. 0Pag 6 di 7modifiche strutturali che riguardino i requisiti prescritti <strong>per</strong> <strong>il</strong> r<strong>il</strong>asciodell'<strong>autorizzazione</strong>.Qualora, negli anni successivi, dovessero intervenire modifichesostanziali alla situazione strutturale che ha dato origine all'<strong>autorizzazione</strong><strong>sanitaria</strong>, l'interessato dovrà presentare una nuova domanda di<strong>autorizzazione</strong>.ADEMPIMENTI DELL'APICOLTORE- Negli anni successivi a quello di r<strong>il</strong>ascio dell'<strong>autorizzazione</strong> l'apicoltore devecomunicare all'ASL competente, al momento <strong>della</strong> presentazione <strong>della</strong> denuncia dipossesso degli alveari le date presumib<strong>il</strong>i in cui intende ut<strong>il</strong>izzare <strong>il</strong> laboratorio edichiarare di non aver apportato modifiche sostanziali al locale e alle strutture <strong>per</strong>le quali è stata r<strong>il</strong>asciata l'<strong>autorizzazione</strong>.- Almeno tre giorni prima di iniziare la smielatura l'apicoltore deve darnecomunicazione al Servizio Veterinario.- Il miele deve essere depositato in maturatori chiusi con co<strong>per</strong>chio che devonoessere lasciati nel locale autorizzato in attesa del confezionamento.- Il miele confezionato deve essere etichettato ai sensi <strong>della</strong> normativa vigente.- Il prodotto confezionato deve essere depositato in un locale idoneo.- L'apicoltore deve consentire agli incaricati del Servizio Veterinario di effettuaretutti i controlli igienico-sanitari che ritengono opportuni.Il <strong>per</strong>sonale del Servizio Veterinario, oltre al r<strong>il</strong>ascio <strong>della</strong> Autorizzazione<strong>sanitaria</strong> effettua la vig<strong>il</strong>anza igienico <strong>sanitaria</strong> ed esegue annualmente prelievi asondaggio sul prodotto confezionato <strong>per</strong> escludere la presenza di residuiindesiderati secondo le indicazioni contenute nei piani regionali di controllo.


P.O.S. Nr. 017del19.07.2004PROCEDURA PERIL RILASCIO DELLA AUTORIZZAZIONESANITARIA TEMPORANEA AILABORATORI DI SMIELATURA DEIPICCOLI PRODUTTORIRev. Nr. 0Pag 7 di 7ETICHETTATURA DEL MIELE1. Il miele destinato al consumatore deve essere confezionato in contenitori chiusirecanti le seguenti indicazioni:a) la denominazione "miele";b) la quantità netta o nominale;c) nome o ragione sociale e sede del produttore o confezionatore o un venditorestab<strong>il</strong>ito nella CE;d) la dicitura di identificazione del lotto.2. La denominazione di vendita può essere completata da:a) un'indicazione inerente all'origine vegetale o floreale, m<strong>il</strong>lefiori compreso, se <strong>il</strong>prodotto proviene soprattutto da tale origine e ne possiede le caratteristicheorganolettiche, fisico chimiche e microscopiche;b) un nome regionale, territoriale o topografico, se <strong>il</strong> prodotto proviene totalmentedall'origine indicata.Tali indicazioni andranno comunque aggiornate in rapporto alle modifichenormative sul confezionamento e sull'etichettatura del miele.AUTOCONTROLLO ED APPLICAZIONE DEL D.LGS. 155/97Secondo quanto stab<strong>il</strong>ito dalla Circolare del Ministero <strong>della</strong> Sanità 7.8.98 n. 11,le o<strong>per</strong>azioni di smielatura, purificazione e confezionamento sono soggetteall'applicazione del D. L.vo n. 155/1997. Fa eccezione l'o<strong>per</strong>azione di smielatura che,qualora venga effettuata dall'apicoltore e non comporti o<strong>per</strong>azioni di purificazione econfezionamento, rientra nella produzione primaria.Per quanto riguarda <strong>il</strong> controllo dei residui, è necessario tenere conto di quantoprevisto dal D. Lgs 336/99 (art. 14) e dalla relativa circolare applicativa delMinistero <strong>della</strong> Salute n. 14/2000.

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