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Circolare n. 11

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ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE SECONDARIA STATALE“FRANCESCO SAVERIO NITTI”LICEO SCIENTIFICO – ISTITUTO TECNICO COMMERCIALEVia J.F. Kennedy, 140/142 – 80125 Napoli – Tel. 081.5700343 – Fax 081.5708990 – C.F. 94038280635Sito web: http://www.iisnitti.napoli.scuolaeservizi.it - e-mail: itc.fsnitti@virgilio.it40Å DISTRETTO SCOLASTICO- bassa (25% dipendenti; 0% risorse).La contrattazione puÉ modificare tali fasce, ma solo nel limite del 5%.Vengono inoltre introdotti degli strumenti (art. 20) come il bonus annuale delle eccellenze,il premio annuale per l’innovazione, le progressioni economiche e di carriera, ecc. Ledisposizioni su merito e premi (art. 29) sono norme imperative e non derogabili dallacontrattazione collettiva.5. PRINCIPI GENERALI SU LAVORO PUBBLICO E DIRIGENZAIl Decreto 150/09 ha modificato ampiamente il Decreto 165/01 per quanto riguarda iprincipi generali, la dirigenza, la contrattazione e le responsabilitÄ disciplinari. I rapporti dilavoro sono disciplinati dal capo I, titolo II, libro V del Codice Civile, fatte salve ledisposizioni contenute nel Decreto che sono a carattere imperativo. Nella Scuola, peresempio, il Dirigente determina in via esclusiva con la capacitÄ e i poteri del privato datoredi lavoro, l’organizzazione degli uffici e le misure inerenti alla gestione dei rapporti dilavoro ed effettua la valutazione del personale assegnato nel rispetto del merito, ai finidella progressione economica e della corresponsione di indennitÄ e premi incentivanti.6. LA CONTRATTAZIONE COLLETTIVAViene di fatto ridimensionata. Il nuovo testo stabilisce che la contrattazione collettivadetermina “i diritti e gli obblighi pertinenti al rapporto di lavoro”, mentre il vecchio sancivache si svolgeva “su tutte le materie relative al rapporto di lavoro” . Sono escluse dallacontrattazione collettiva le materie attinenti all’organizzazione degli uffici e quelleafferenti alle prerogative dirigenziali.7. RESPONSABILITA’ E SANZIONI DISCIPLINARIIl Decreto 150/09 modifica profondamente le norme sulla responsabilitÄ disciplinare deipubblici dipendenti, tanto da poter affermare che si tratta di una vera e propria riforma. IlD.LGS. 150/09 riscrive completamente l’art. 55 (Sanzioni disciplinari e responsabilitÄ) delD.LGS 165/01, aggiungendo altri 7 articoli fino al 55 octies. Le norme dell’art. 55 sonoimperative. Ai rapporti di lavoro, ferma restando la disciplina in materia delle varieresponsabilitÄ, si applica sempre l’art. 2106 del codice civile e deve valere il principiodella proporzionalitÄ tra infrazione e sanzione.Per tutti i dipendenti ci sono gli obblighi di comportamento. Nel comparto scuola esiste ilcodice di comportamento (allegato 2 al CCNL 2006-09) a cui bisogna attenersi perevitare sanzioni. Per il personale ATA c’Å il codice disciplinare sancito dall’art. 95 delCCNL, mentre per il personale docente la norma contrattuale Å stata rinviata e valgonoleggi e Codice civile (TU 297/94).Nelle tabella seguente sono riassunte le sanzioni disciplinari:PERSONALE DOCENTEARTT. 492-501 D.LGS.297/1994AVVERTIMENTO SCRITTOCENSURASOSPENSIONEDALL’INSEGNAMENTO FINO AD UNMESESOSPENSIONEDALL’INSEGNAMENTO DA OLTRE UNPERSONALE ATAARTT. 93-94 CCNL 2006-09RIMPROVERO VERBALERIMPROVERO SCRITTOMULTA DI IMPORTO VARIABILE FINOA UN MAX DI 4 ORE DIRETRIBUZIONESOSPENSIONE DAL SERVIZIO CONPRIVAZIONE DELLA RETRIBUZIONE


ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE SECONDARIA STATALE“FRANCESCO SAVERIO NITTI”LICEO SCIENTIFICO – ISTITUTO TECNICO COMMERCIALEVia J.F. Kennedy, 140/142 – 80125 Napoli – Tel. 081.5700343 – Fax 081.5708990 – C.F. 94038280635Sito web: http://www.iisnitti.napoli.scuolaeservizi.it - e-mail: itc.fsnitti@virgilio.it40Å DISTRETTO SCOLASTICOMESE A 6 MESISOSPENSIONEDALL’INSEGNAMENTO PER UNPERIODO DI 6 MESI EUTILIZZAZIONE PER COMPITIDIVERSI DALLA DOCENZADESTITUZIONEFINO A 10 GIORNILICENZIAMENTO CON PREAVVISOLICENZIAMENTO SENZA PREAVVISOLe vecchie norme stabilivano che il D.S. poteva infliggere sanzioni finoall’avvertimento scritto per i docenti e fino alla multa per gli ATA.Il Decreto Brunetta (art. 55 bis) ha aumentato i poteri del Dirigente che puÇ irrogarele sanzioni dal rimprovero verbale alla sospensione del servizio senza retribuzionefino a 10 giorni (queste regole sono giÄ in vigore dal 15 novembre 2009). Laprocedura si apre sempre con il D.S. che fa la contestazione scritta degli addebiti aldipendente, non oltre 20 gg. da quando ha notizia del fatto da sanzionare. Quindi,assegna al dipendente almeno 10 giorni, a partire dalla notifica dell’addebito, per lapresentazione di controdeduzioni a difesa e la convocazione di un contraddittorio. Ildipendente puÉ avvalersi dell’eventuale assistenza di un procuratore ovvero di unrappresentante sindacale. Il procedimento deve concludersi entro 60 gg. dallacontestazione dell’addebito. Il docente puÉ non presentarsi e inviare una memoria scritta epuÉ formulare una sola volta, in caso di grave e oggettivo impedimento, istanza di rinvio.La violazione dei termini stabiliti comporta per l’amministrazione la decadenza dell’azionedisciplinare e per il dipendente la decadenza dell’esercizio del diritto di difesa.Per sanzioni superiori a quelle irrogabili dal Dirigente Scolastico provvede l’Ufficio delDirettore Scolastico regionale, a cui il D.S. trasmette gli atti entro 5 gg. dalla notizia delfatto, dandone contestuale comunicazione all’interessato.Per i casi piÜ gravi Å istituita la sanzione del licenziamento disciplinare (art. 55 quater). Lafalsa attestazione della presenza in servizio Å punita anche penalmente (art. 55quinquies). La contrattazione collettiva non puÉ istituire procedure di impugnazione deiprovvedimenti disciplinari, ma solo procedure di conciliazione non obbligatoria, escluso illicenziamento. Il Dirigente Å responsabile per mancato esercizio o decadenza dell’azionedisciplinare.Sono allegati alla presente circolare e pubblicati all’Albo dell’Istituto e sul sitowebdell’Istituto NITTI- il codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni(allegato 2 al CCNL 2006-09);- le sanzioni disciplinari per il personale docente (artt. 492-501 del D.LGS.297/1994);- le sanzioni disciplinari per il personale ATA (artt. 93-94 del CCNL 2006-09).-Il Dirigente Scolastico Å a disposizione per qualunque chiarimento.Il Dirigente ScolasticoDott.ssa Annunziata Campolattano


ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE SECONDARIA STATALE“FRANCESCO SAVERIO NITTI”LICEO SCIENTIFICO – ISTITUTO TECNICO COMMERCIALEVia J.F. Kennedy, 140/142 – 80125 Napoli – Tel. 081.5700343 – Fax 081.5708990 – C.F. 94038280635Sito web: http://www.iisnitti.napoli.scuolaeservizi.it - e-mail: itc.fsnitti@virgilio.it40Å DISTRETTO SCOLASTICODecreto Legislativo 16aprile 1994, n. 297Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzionePARTE III - PERSONALETITOLO I - PERSONALE DOCENTE, EDUCATIVO, DIRETTIVO E ISPETTIVOCAPO IV - DisciplinaSezione I - Sanzioni disciplinariArt. 492 - Sanzioni(modificato dal DL 28 agosto 1995 n. 361, convertito con modificazioni dalla legge27 ottobre 1995 n. 437)1. Fino al riordinamento degli organi collegiali, le sanzioni disciplinari e le relativeprocedure di irrogazione sono regolate, per il personale direttivo e docente, dal presentearticolo e dagli articoli seguenti.2. Al personale predetto, nel caso di violazione dei propri doveri, possono essere inflitte leseguenti sanzioni disciplinari:a) la censura;b) la sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio fino a un mese;c) la sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio da oltre un mese a sei mesi;d) la sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio per un periodo di sei mesi el'utilizzazione, trascorso il tempo di sospensione, per lo svolgimento di compiti diversi daquelli inerenti alla funzione docente o direttiva;e) la destituzione.3. Per il personale docente il primo grado di sanzione disciplinare Å costituitodall'avvertimento scritto, consistente nel richiamo all'osservanza dei propri doveri.Art. 493 - Censura1. La censura consiste in una dichiarazione di biasimo scritta e motivata, che viene inflittaper mancanze non gravi riguardanti i doveri inerenti alla funzione docente o i doveri diufficio.Art. 494 - Sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio fino a un mese1. La sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio consiste nel divieto di esercitare lafunzione docente o direttiva, con la perdita del trattamento economico ordinario, salvoquanto disposto dall'articolo 497. La sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio fino a unmese viene inflitta:a) per atti non conformi alle responsabilitÄ, ai doveri e alla correttezza inerenti allafunzione o per gravi negligenze in servizio;b) per violazione del segreto d'ufficio inerente ad atti o attivitÄ non soggetti a pubblicitÄ;c) per avere omesso di compiere gli atti dovuti in relazione ai doveri di vigilanza.Art. 495 - Sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio da oltre un mese a sei mesi1. La sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio da oltre un mese a sei mesi Å inflitta:a) nei casi previsti dall'articolo 494 qualora le infrazioni abbiano carattere di particolaregravitÄ;b) per uso dell'impiego ai fini di interesse personale;c) per atti in violazione dei propri doveri che pregiudichino il regolare funzionamento dellascuola e per concorso negli stessi atti;d) per abuso di autoritÄ.Art. 496 - Sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio per un periodo di sei mesi e


ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE SECONDARIA STATALE“FRANCESCO SAVERIO NITTI”LICEO SCIENTIFICO – ISTITUTO TECNICO COMMERCIALEVia J.F. Kennedy, 140/142 – 80125 Napoli – Tel. 081.5700343 – Fax 081.5708990 – C.F. 94038280635Sito web: http://www.iisnitti.napoli.scuolaeservizi.it - e-mail: itc.fsnitti@virgilio.it40Å DISTRETTO SCOLASTICOutilizzazione in compiti diversi1. La sanzione della sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio per un periodo di seimesi e l'utilizzazione, dopo che sia trascorso il tempo di sospensione, nello svolgimento dicompiti diversi da quelli inerenti alla funzione docente o a quella direttiva connessa alrapporto educativo, Å inflitta per il compimento di uno o piÜ atti di particolare gravitÄintegranti reati puniti con pena detentiva non inferiore nel massimo a tre anni, per i qualisia stata pronunciata sentenza irrevocabile di condanna ovvero sentenza di condanna nelgiudizio di primo grado confermata in grado di appello, e in ogni altro caso in cui sia statainflitta la pena accessoria dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici o dellasospensione dall'esercizio della potestÄ dei genitori. In ogni caso gli atti per i quali Å inflittala sanzione devono essere non conformi ai doveri specifici inerenti alla funzione edenotare l'incompatibilitÄ del soggetto a svolgere i compiti del proprio ufficionell'esplicazione del rapporto educativo2. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione sono disposti i compiti diversi, dicorrispondente qualifica funzionale, presso l'Amministrazione centrale o gli uffici scolasticiregionali e provinciali, ai quali Å assegnato il personale che ha riportato detta sanzione.3. In corrispondenza del numero delle unitÄ di personale utilizzate in compiti diversi aisensi del presente articolo, sono lasciati vacanti altrettanti posti nel contingente previstodall'articolo 456 comma 1.Art. 497 - Effetti della sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio1. La sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio di cui all'articolo 494 comporta il ritardodi un anno nell'attribuzione dell'aumento periodico dello stipendio.2. La sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio di cui all'articolo 495, se non superiore atre mesi, comporta il ritardo di due anni nell'aumento periodico dello stipendio; tale ritardoe elevato a tre anni se la sospensione Å superiore a tre mesi.3. Il ritardo di cui ai commi 1 e 2 ha luogo a decorrere dalla data in cui verrebbe a scadereil primo aumento successivo alla punizione inflitta.4. Per un biennio dalla data in cui Å irrogata la sospensione da uno a tre mesi o per untriennio, se la sospensione Å superiore a tre mesi, il personale direttivo e docente non puÉottenere il passaggio anticipato a classi superiori di stipendio; non puÉ altresá partecipare aconcorsi per l'accesso a carriera superiore, ai quali va ammesso con riserva se Åpendente ricorso avverso il provvedimento che ha inflitto la sanzione.5. Il tempo di sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio Å detratto dal computodell'anzianitÄ di carriera.6. Il servizio prestato nell'anno non viene valutato ai fini della progressione economica edell'anzianitÄ richiesta per l'ammissione ai concorsi direttivo e ispettivo nei confronti delpersonale che abbia riportato in quell'anno una sanzione disciplinare superiore allacensura, salvo i maggiori effetti della sanzione irrogata.Art. 498 - Destituzione1. La destituzione, che consiste nella cessazione dal rapporto d'impiego, Å inflitta:a) per atti che siano in grave contrasto con i doveri inerenti alla funzione;b) per attivitÄ dolosa che abbia portato grave pregiudizio alla scuola, alla pubblicaamministrazione, agli alunni, alle famiglie;c) per illecito uso o distrazione dei beni della scuola o di somme amministrate o tenute indeposito, o per concorso negli stessi fatti o per tolleranza di tali atti commessi da altrioperatori della medesima scuola o ufficio, sui quali, in relazione alla funzione, si abbianocompiti di vigilanza;


ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE SECONDARIA STATALE“FRANCESCO SAVERIO NITTI”LICEO SCIENTIFICO – ISTITUTO TECNICO COMMERCIALEVia J.F. Kennedy, 140/142 – 80125 Napoli – Tel. 081.5700343 – Fax 081.5708990 – C.F. 94038280635Sito web: http://www.iisnitti.napoli.scuolaeservizi.it - e-mail: itc.fsnitti@virgilio.it40Å DISTRETTO SCOLASTICOd) per gravi atti di inottemperanza a disposizioni legittime commessi pubblicamentenell'esercizio delle funzioni, o per concorso negli stessi;e) per richieste o accettazione di compensi o benefici in relazione ad affari trattati perragioni di servizio;f) per gravi abusi di autoritÄ.Art. 499 - Recidiva1. In caso di recidiva in una infrazione disciplinare della stessa specie di quella per cui siastata inflitta la sanzione dell'avvertimento o della censura, va inflitta rispettivamente lasanzione immediatamente piÜ grave di quella prevista per l'infrazione commessa. In casodi recidiva in una infrazione della tessa specie di quella per la quale sia stata inflitta lasanzione di cui alla lettera b), alla lettera c) o alla lettera d) del comma 2 dell'articolo 492,va inflitta, rispettivamente, la sanzione prevista per la infrazione commessa nella misuramassima; nel caso in cui tale misura massima sia stata giÄ irrogata, la sanzione previstaper l'infrazione commessa puÉ essere aumentata sino a un terzo.Art. 500 - Assegno alimentare1. Nel periodo di sospensione dall'ufficio Å concesso un assegno alimentare in misura parialla metÄ dello stipendio, oltre agli assegni per carichi di famiglia.2. La concessione dell'assegno alimentare va disposta dalla stessa autoritÄ competentead infliggere la sanzione.Art. 501 - Riabilitazione1. Trascorsi due anni dalla data dell'atto con cui fu inflitta la sanzione disciplinare, ildipendente che, a giudizio del comitato per la valutazione del servizio, abbia mantenutocondotta meritevole, puÉ chiedere che siano resi nulli gli effetti della sanzione, esclusaogni efficacia retroattiva.2. Il termine di cui al comma 1 Å fissato in cinque anni per il personale che ha riportato lasanzione di cui all'articolo 492, comma 2, lettera d).Sezione II - Competenze, provvedimenti cautelari e procedureArt. 502 - Censura e avvertimento1. La censura Å inflitta dal provveditore agli studi al personale direttivo e docente inservizio nelle scuole e istituzioni scolastiche della provincia. L'avvertimento scritto Å inflittodal competente direttore didattico o preside al personale docente.Art. 503 - Sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio e destituzione1. Organo competente per l'irrogazione delle sanzioni di cui all'art. 492, comma 2, lettereb), c), d) ed e), Å il dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale.2. (abrogato).3. Nei riguardi del personale docente, degli assistenti, delle assistenti-educatrici, degliaccompagnatori delle Accademie di belle arti, dei Conservatori di musica e delleAccademie nazionali di arte drammatica e di danza Å attribuita al direttore dell'accademiao del conservatorio, secondo quanto previsto dall'art. 268, comma 1, la competenza aprovvedere all'irrogazione delle sanzioni disciplinari dell'avvertimento scritto e dellacensura.4. Con riferimento alle istituzioni di cui al comma 3 Å attribuita al capo del servizio centrale,secondo quanto previsto dall'art. 268, comma 2, la competenza a provvedereall'irrogazione delle sanzioni disciplinari nei riguardi dei direttori e di quelle superiori allacensura nei riguardi del rimanente personale.5. L'organo competente provvede con decreto motivato a dichiarare il proscioglimento daogni addebito o ad infliggere la sanzione acquisito il parere del consiglio di disciplina del


ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE SECONDARIA STATALE“FRANCESCO SAVERIO NITTI”LICEO SCIENTIFICO – ISTITUTO TECNICO COMMERCIALEVia J.F. Kennedy, 140/142 – 80125 Napoli – Tel. 081.5700343 – Fax 081.5708990 – C.F. 94038280635Sito web: http://www.iisnitti.napoli.scuolaeservizi.it - e-mail: itc.fsnitti@virgilio.it40Å DISTRETTO SCOLASTICOconsiglio scolastico provinciale o del consiglio di disciplina del Consiglio nazionale dellapubblica istruzione, a seconda che trattasi di personale docente della scuola materna,elementare e media, ovvero, di personale docente degli istituti e scuole di istruzionesecondaria superiore e di personale appartenente a ruoli nazionali, nel rispetto delprincipio costituzionale della libertÄ di insegnamento. Il predetto parere Å reso nel terminedei sessanta giorni successivi al ricevimento della richiesta, prorogabile di trenta giorni perl'effettuazione di ulteriori e specifici adempimenti istruttori che si rendano necessari.Decorso inutilmente tale termine, l'amministrazione puÉ procedere all'adozione delprovvedimento.5-bis. Fuori dei casi previsti dall'art. 5 della legge 27 marzo 2001, n. 97, il procedimentodisciplinare deve essere concluso entro novanta giorni successivi alla data in cui esso haavuto inizio, prorogabili di trenta giorni per gli eventuali adempimenti istruttori di cui alcomma 5.(articolo cosá modificato dall'art. 2, della Legge 176/07)Art. 504 - Ricorsi1. Contro i provvedimenti del direttore didattico, del preside o del provveditore agli studi,con cui vengono irrogate sanzioni disciplinari nell'ambito delle rispettive competenze, Åammesso ricorso gerarchico al Ministro della pubblica istruzione, che decide su parereconforme del competente consiglio per il contenzioso del Consiglio nazionale dellapubblica istruzione.Art. 505 - Provvedimenti di riabilitazione1. Il provvedimento di riabilitazione di cui all'articolo 501 Å adottato:a) con decreto del provveditore agli studi, sentito il competente consiglio di disciplina delconsiglio scolastico provinciale, per il personale della scuola materna, elementare e mediao sentito il consiglio di disciplina del consiglio nazionale della pubblica istruzione per ilpersonale degli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore;b) con decreto del direttore generale o del capo del servizio centrale, sentito il competenteconsiglio di disciplina del Consiglio nazionale della pubblica istruzione, se trattasi delpersonale appartenente a ruoli nazionali.Art. 506 - Sospensione cautelare e sospensione per effetto di condanna penale1. Al personale di cui al presente titolo si applica quanto disposto dagli articoli dal 91 al 99del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n.3.2. I provvedimenti di sospensione cautelare obbligatoria sono disposti dal dirigentepreposto all'ufficio scolastico regionale.3. La sospensione cautelare facoltativa Å disposta, in ogni caso, dal Ministero dellapubblica istruzione.4. Se ricorrano ragioni di particolare urgenza, la sospensione cautelare puÉ esseredisposta, nei confronti del personale docente, dal dirigente scolastico, salvo convalida daparte del dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale cui il provvedimento deveessere immediatamente comunicato, e, nei confronti dei dirigenti scolastici, dal dirigentepreposto all'ufficio scolastico regionale. In mancanza di convalida da parte del dirigentepreposto all'ufficio scolastico regionale, entro il termine di dieci giorni dalla relativaadozione, della sospensione cautelare disposta nei confronti del personale docente, ilprovvedimento di sospensione Å revocato di diritto. Analogamente, in mancanza diconferma da parte dello stesso dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale, entro ilmedesimo termine di cui al secondo periodo, della sospensione cautelare disposta nei


ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE SECONDARIA STATALE“FRANCESCO SAVERIO NITTI”LICEO SCIENTIFICO – ISTITUTO TECNICO COMMERCIALEVia J.F. Kennedy, 140/142 – 80125 Napoli – Tel. 081.5700343 – Fax 081.5708990 – C.F. 94038280635Sito web: http://www.iisnitti.napoli.scuolaeservizi.it - e-mail: itc.fsnitti@virgilio.it40Å DISTRETTO SCOLASTICOconfronti dei dirigenti scolastici, il provvedimento Å revocato di diritto.5. La sospensione Å disposta immediatamente d'ufficio nei casi di cui all'art. 1, comma 1della legge 18 gennaio 1992, n. 16. La sospensione cosá disposta cessa quando neiconfronti dell'interessato venga emessa sentenza, anche se non passata in giudicato, dinon luogo a procedere, di proscioglimento o di assoluzione o provvedimento di revocadella misura di prevenzione o sentenza di annullamento ancorchÅ con rinvio. L'organocompetente a provvedere al riguardo Å determinato ai sensi del comma 2.(articolo cosá modificato dall'art. 2, della Legge 176/07)Art. 507 - Rinvio1. Per quanto non previsto dal presente testo unico si applicano, per quanto compatibili, lenorme in materia disciplinare degli impiegati civili dello Stato.Art. 508 - IncompatibilitÄ1. Al personale docente non Å consentito impartire lezioni private ad alunni del proprioistituto.2. Il personale docente, ove assuma lezioni private, Å tenuto ad informare il direttoredidattico o il preside, al quale deve altresá comunicare il nome degli alunni e la loroprovenienza.3. Ove le esigenze di funzionamento della scuola lo richiedano, il direttore didattico o ilpreside possono vietare l'assunzione di lezioni private o interdirne la continuazione, sentitoil consiglio di circolo o di istituto.4. Avverso il provvedimento del direttore didattico o del preside Å ammesso ricorso alprovveditore agli studi, che decide in via definitiva, sentito il parere del consiglio scolasticoprovinciale.5. Nessun alunno puÉ essere giudicato dal docente dal quale abbia ricevuto lezioniprivate; sono nulli gli scrutini o le prove di esame svoltisi in contravvenzione a tale divieto.6. Al personale ispettivo e direttivo Å fatto divieto di impartire lezioni private.7. L'ufficio di docente, di direttore didattico, di preside, di ispettore tecnico e di ogni altracategoria di personale prevista dal presente titolo non Å cumulabile con altro rapporto diimpiego pubblico.8. Il predetto personale che assuma altro impiego pubblico Å tenuto a darne immediatanotizia all'amministrazione.9. L'assunzione del nuovo impiego importa la cessazione di diritto dall'impiego precedente,salva la concessione del trattamento di quiescenza eventualmente spettante ai sensi delledisposizioni in vigore.10. Il personale di cui al presente titolo non puÉ esercitare attivitÄ commerciale, industrialee professionale, ne puÉ assumere o mantenere impieghi alle dipendenze di privati oaccettare cariche in societÄ costituite a fine di lucro, tranne che si tratti di cariche in societÄod enti per i quali la nomina Å riservata allo Stato e sia intervenuta l'autorizzazione delMinistero della pubblica istruzione.<strong>11</strong>. Il divieto, di cui al comma 10, non si applica nei casi si societÄ cooperative.12. Il personale che contravvenga ai divieti posti nel comma 10 viene diffidato dal direttoregenerale o capo del servizio centrale competente ovvero dal provveditore agli studi acessare dalla situazione di incompatibilitÄ.13. L'ottemperanza alla diffida non preclude l'azione disciplinare.14. Decorsi quindici giorni dalla diffida senza che l'incompatibilitÄ sia cessata, vienedisposta la decadenza con provvedimento del direttore generale o capo del serviziocentrale competente, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, per il


ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE SECONDARIA STATALE“FRANCESCO SAVERIO NITTI”LICEO SCIENTIFICO – ISTITUTO TECNICO COMMERCIALEVia J.F. Kennedy, 140/142 – 80125 Napoli – Tel. 081.5700343 – Fax 081.5708990 – C.F. 94038280635Sito web: http://www.iisnitti.napoli.scuolaeservizi.it - e-mail: itc.fsnitti@virgilio.it40Å DISTRETTO SCOLASTICOpersonale appartenente ai ruoli nazionali; con provvedimento del provveditore agli studi,sentito il consiglio scolastico provinciale, per il personale docente della scuola materna,elementare e media e, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, per ilpersonale docente degli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore.15. Al personale docente Å consentito, previa autorizzazione del direttore didattico o delpreside, l'esercizio di libere professioni che non siano di pregiudizio all'assolvimento ditutte le attivitÄ inerenti alla funzione docente e siano compatibili con l'orario diinsegnamento e di servizio.16. Avverso il diniego di autorizzazione Å ammesso ricorso al provveditore agli studi, chedecide in via definitiva.


ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE SECONDARIA STATALE“FRANCESCO SAVERIO NITTI”LICEO SCIENTIFICO – ISTITUTO TECNICO COMMERCIALEVia J.F. Kennedy, 140/142 – 80125 Napoli – Tel. 081.5700343 – Fax 081.5708990 – C.F. 94038280635Sito web: http://www.iisnitti.napoli.scuolaeservizi.it - e-mail: itc.fsnitti@virgilio.it40Å DISTRETTO SCOLASTICOOGGETTO:PUBBLICAZIONE CODICE DISCIPLINAREIL DIRIGENTE SCOLASTICOVisto Il Dec.Leg.vo. nÄ 165/2001, art. 25;Visto Il D.P.R. nÄ 275/1999VistoL'Art. ART.95 - CODICE DISCIPLINARE del Contratto Collettivo Nazionale diLavoro del comparto scuola -2006-09VistoART.96 - RAPPORTO TRA PROCEDIMENTO DISCIPLINARE EPROCEDIMENTO PENALE del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro delcomparto scuola -2006-09VistoART.97 - SOSPENSIONE CAUTELARE IN CASO DI PROCEDIMENTOPENALE del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del comparto scuola -2006-09Dovendosi procedere alla pubblicazione del codice disciplinare.(ART. 95, COMMA 9)Disponeche il CODICE DISCIPLINARE di cui agli artt. 95-96-97 del ContrattoCollettivo Nazionale di Lavoro del comparto scuola 2006-09,INTEGRALMENTE SOTTO RIPORTATO, sia pubblicato all'albo dellasede dell’Istituzione scolastica e nel sito web di questo istituto;ART.95 - CODICE DISCIPLINARE1. Nel rispetto del principio di gradualitÅ e proporzionalitÅ delle sanzioni, inrelazione alla gravitÅ della mancanza ed in conformitÅ di quanto previstodall'art. 55 del D.L.vo n. 165/2001,il tipo e l'entitÅ di ciascuna delle sanzioni sono determinati in relazione aiseguenti criteri generali:a) intenzionalitÅ del comportamento, grado di negligenza, imprudenza, eimperizia dimostrate, tenuto conto anche della prevedibilitÅ dell'evento;b) rilevanza degli obblighi violati;c) responsabilitÅ connesse alla posizione di lavoro occupata dal dipendente;d) grado di danno o di pericolo causato all'Amministrazione, agli utenti o a terziovvero al disservizio determinatosi;e) sussistenza di circostanze aggravanti o attenuanti, con particolare riguardoal comportamento del lavoratore, ai precedenti disciplinari nell'ambito delbiennio previsto dalla legge, al comportamento verso gli utenti;f) al concorso nel fatto di piÇ lavoratori in accordo tra loro.2. La recidiva in mancanze giÅ sanzionate nel biennio di riferimento comportauna sanzione di maggiore gravitÅ tra quelle previste nell'ambito dellamedesima fattispecie.


ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE SECONDARIA STATALE“FRANCESCO SAVERIO NITTI”LICEO SCIENTIFICO – ISTITUTO TECNICO COMMERCIALEVia J.F. Kennedy, 140/142 – 80125 Napoli – Tel. 081.5700343 – Fax 081.5708990 – C.F. 94038280635Sito web: http://www.iisnitti.napoli.scuolaeservizi.it - e-mail: itc.fsnitti@virgilio.it40Å DISTRETTO SCOLASTICO3. Al dipendente responsabile di piÇ mancanze compiute con unica azione odomissione o con piÇ azioni od omissioni tra loro collegate ed accertate con ununico procedimento, É applicabile la sanzione prevista per la mancanza piÇgrave se le suddette infrazioni sono punite con sanzioni di diversa gravitÅ.4. La sanzione disciplinare dal minimo del rimprovero verbale o scritto almassimo della multa di importo pari a quattro ore di retribuzione si applica,graduando l'entitÅ delle sanzioni in relazione ai criteri di cui al comma 1, per:a) inosservanza delle disposizioni di servizio, anche in tema di assenze permalattia, nonchÑ dell'orario di lavoro;b) condotta non conforme a principi di correttezza verso i superiori o altridipendenti o nei confronti dei genitori, degli alunni o del pubblico;c) negligenza nell'esecuzione dei compiti assegnati ovvero nella cura dei localie dei beni mobili o strumenti affidati al dipendente o sui quali, in relazione allesue responsabilitÅ, debba espletare azione di vigilanza;d) inosservanza degli obblighi in materia di prevenzione degli infortuni e disicurezza sul lavoro ove non ne sia derivato danno o disservizio;e) rifiuto di assoggettarsi a visite personali disposte a tutela del patrimoniodell'Amministrazione, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 6 della legge n.300 del 1970;f) insufficiente rendimento, rispetto a carichi di lavoro e, comunque,nell'assolvimento dei compiti assegnati;g) violazione di doveri di comportamento non ricompresi specificatamente nellelettere precedenti, da cui sia derivato disservizio ovvero danno o pericoloall'Amministrazione, agli utenti o ai terzi.5. L'importo delle ritenute per multa sarÅ introitato dal bilancio della scuola edestinato ad attivitÅ sociali a favore degli alunni.6. La sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione dellaretribuzione fino a un massimo di 10 giorni si applica, graduando l'entitÅ dellasanzione in relazione ai criteri di cui al comma 1, per:a) recidiva nelle mancanze previste dal comma 4 che abbiano comportatol'applicazione del massimo della multa;b) particolare gravitÅ delle mancanze previste nel comma 4;c) assenza ingiustificata dal servizio fino a 10 giorni o arbitrario abbandonodello stesso; in tali ipotesi, l'entitÅ della sanzione É determinata in relazionealla durata dell'assenza o dell'abbandono del servizio, al disserviziodeterminatosi, alla gravitÅ della violazione dei doveri del dipendente, aglieventuali danni causati all'Amministrazione, agli utenti o ai terzi;d) ingiustificato ritardo, fino a 10 giorni, a trasferirsi nella sede assegnata daisuperiori;e) testimonianza falsa o reticente in procedimenti disciplinari o rifiuto dellastessa;f) comportamenti minacciosi, gravemente ingiuriosi, calunniosi o diffamatorinei confronti dei superiori, di altri dipendenti, dei genitori, degli alunni o deiterzi;


ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE SECONDARIA STATALE“FRANCESCO SAVERIO NITTI”LICEO SCIENTIFICO – ISTITUTO TECNICO COMMERCIALEVia J.F. Kennedy, 140/142 – 80125 Napoli – Tel. 081.5700343 – Fax 081.5708990 – C.F. 94038280635Sito web: http://www.iisnitti.napoli.scuolaeservizi.it - e-mail: itc.fsnitti@virgilio.it40Å DISTRETTO SCOLASTICOg) alterchi con ricorso a vie di fatto negli ambienti di lavoro, anche congenitori, alunni o terzi;h) manifestazioni ingiuriose nei confronti dell'Amministrazione, esulanti dalrispetto della libertÅ di pensiero, ai sensi dell'art. 1 della legge 300 del 1970;i) atti, comportamenti o molestie, anche di carattere sessuale, che siano lesividella dignitÅ della persona;l) violazione di doveri di comportamento non ricompresi specificatamente nellelettereprecedenti da cui sia, comunque, derivato grave danno all'Amministrazione, aigenitori, agli alunni o a terzi.7. La sanzione disciplinare del licenziamento con preavviso di applica per:a) recidiva plurima, almeno tre volte nell'anno, nelle mancanze previste nelcomma 6, anche se di diversa natura, o recidiva, nel biennio, in una mancanzatra quelle previste nel medesimocomma, che abbia comportato l'applicazione della sanzione di dieci giorni disospensione dal servizio e dalla retribuzione;b) occultamento, da parte del responsabile della custodia, del controllo o dellavigilanza, di fatti e circostanze relativi ad illecito uso, manomissione,distrazione o sottrazione di somme o benidi pertinenza dell'Amministrazione o ad essa affidati;c) rifiuto espresso del trasferimento disposto per motivate esigenze di servizio;d) assenza ingiustificata ed arbitraria dal servizio per un periodo superiore adieci giorni consecutivi lavorativi;e) persistente insufficiente rendimento o fatti che dimostrino grave incapacitÅad adempiere adeguatamente agli obblighi di servizio;f) condanna passata in giudicato per un delitto che, commesso fuori delservizio e nonattinente in via diretta al rapporto di lavoro, non ne consenta la prosecuzioneper la sua specifica gravitÅ;g) violazione dei doveri di comportamento non ricompresi specificatamentenelle lettere precedenti di gravitÅ tale, secondo i criteri di cui al comma 1, danon consentire la prosecuzione del rapporto di lavoro.8. La sanzione disciplinare del licenziamento senza preavviso si applica per:a) terza recidiva nel biennio di: minacce, ingiurie gravi, calunnie o diffamazioniverso il pubblico o altri dipendenti; alterchi con vie di fatto negli ambienti dilavoro, anche con utenti;b) accertamento che l'impiego fu conseguito mediante la produzione didocumenti falsi e, comunque, con mezzi fraudolenti;c)condanne passate in giudicato:1. di cui art. 58 del D.lgs. 18 agosto 2000, n.267 ,nonchÉ per i reati di cui agliart.316 e 316 bis del codice penale;2. quando alla condanna consegua comunque l’interdizione perpetua daipubbliciuffici;


ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE SECONDARIA STATALE“FRANCESCO SAVERIO NITTI”LICEO SCIENTIFICO – ISTITUTO TECNICO COMMERCIALEVia J.F. Kennedy, 140/142 – 80125 Napoli – Tel. 081.5700343 – Fax 081.5708990 – C.F. 94038280635Sito web: http://www.iisnitti.napoli.scuolaeservizi.it - e-mail: itc.fsnitti@virgilio.it40Å DISTRETTO SCOLASTICO3. per i delitti indicati dall’art. 3, comma 1, della legge n. 97 del 2001.d) condanna passata in giudicato per un delitto commesso in servizio o fuoriservizio che, pur non attenendo in via diretta al rapporto di lavoro, non neconsenta neanche provvisoriamente la prosecuzione per la sua specificagravitÅ;e) commissione in genere di fatti o atti dolosi, anche non consistenti in illecitidi rilevanza penale per i quali vi sia obbligo di denuncia, anche nei confronti diterzi, di gravitÅ tale da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria delrapporto di lavoro.9. Al codice disciplinare di cui al presente articolo deve essere data lamassima pubblicitÄ mediante affissione in luogo accessibile a tutti idipendenti. Tale forma di pubblicitÄ Å tassativa e non puÇ esseresostituita con altre.ART.96 - RAPPORTO TRA PROCEDIMENTO DISCIPLINARE E PROCEDIMENTOPENALE1. Nel caso di commissione in servizio di gravi fatti illeciti, commessi inservizio, di rilevanza penale l'amministrazione inizia il procedimentodisciplinare ed inoltra la denuncia penale. Ilprocedimento disciplinare rimane tuttavia sospeso fino alla sentenza definitiva.Analoga sospensione É disposta anche nel caso in cui l'obbligo della denunciapenale emerga nel corso del procedimento disciplinare giÅ avviato.2. Al di fuori dei casi previsti nel comma precedente, quando l'amministrazionevenga a conoscenza dell'esistenza di un procedimento penale a carico deldipendente per i medesimi fatti oggetto di procedimento disciplinare, questo Ésospeso fino alla sentenza definitiva.3. Fatte salve le ipotesi di cui all'art. 5, commi 2 e 4, della legge 97 del 2001,negli altri casi il procedimento disciplinare sospeso ai sensi del presentearticolo É riattivato entro 180 giorni da quando l'amministrazione ha avutonotizia della sentenza definitiva e si conclude entro 120 giorni dalla suariattivazione.4. Per i casi previsti all'art. 5, comma 4, della legge 97 del 2001, ilprocedimento disciplinare precedentemente sospeso É riattivato entro 90 giornida quando l'amministrazione ha avuto notizia della sentenza definitiva e deveconcludersi entro i successivi 120 giorni dalla sua riattivazione.5. L'applicazione della sanzione prevista dall’art. 95, come conseguenza dellecondanne penali citate nei commi 7, lett. f) e 8, lett. c) e d), non ha carattereautomatico, essendo correlata all'esperimento del procedimento disciplinare,salvo quanto previsto dall'art. 5, comma 2 della legge n. 97 del 2001.6. In caso di assoluzione si applica quanto previsto dall'art. 653 c.p.p.- Ove nelprocedimento disciplinare sospeso al dipendente, oltre ai fatti oggetto delgiudizio penale per i quali vi sia stata assoluzione, siano state contestate altreviolazioni, il procedimento medesimo riprende per dette infrazioni.7. In caso di proscioglimento si procede analogamente al comma 6.8. In caso di sentenza irrevocabile di condanna trova applicazione l'art. 1 dellalegge 97 del 2001.


ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE SECONDARIA STATALE“FRANCESCO SAVERIO NITTI”LICEO SCIENTIFICO – ISTITUTO TECNICO COMMERCIALEVia J.F. Kennedy, 140/142 – 80125 Napoli – Tel. 081.5700343 – Fax 081.5708990 – C.F. 94038280635Sito web: http://www.iisnitti.napoli.scuolaeservizi.it - e-mail: itc.fsnitti@virgilio.it40Å DISTRETTO SCOLASTICO9. Il dipendente licenziato ai sensi dell'art. 95, comma 8, lettera f) e comma 9,lettere c) e d), e successivamente assolto a seguito di revisione del processo,ha diritto, dalla data della sentenza di assoluzione, alla riammissione in servizionella medesima sede o in altra su sua richiesta, anche in soprannumero, nellamedesima qualifica e con decorrenza dell'anzianitÅposseduta all'atto del licenziamento.10. Il dipendente riammesso ai sensi del comma 9, É reinquadrato, nell'area enella posizione economica in cui É confluita la qualifica posseduta al momentodel licenziamento qualora siaintervenuta una nuova classificazione del personale. In caso di premorienza, ilconiuge o il convivente superstite e i figli hanno diritto a tutti gli assegni chesarebbero stati attribuiti al dipendente nel periodo di sospensione o dilicenziamento, escluse le indennitÅ comunque legate alla presenza in servizioovvero alla prestazione di lavoro straordinario.ART.97 - SOSPENSIONE CAUTELARE IN CASO DI PROCEDIMENTO PENALE1. Il dipendente che sia colpito da misura restrittiva della libertÅ personale Ésospeso d'ufficio dal servizio con privazione della retribuzione per la duratadello stato di detenzione o comunque dello stato restrittivo della libertÅ.2. L'amministrazione, ai sensi del presente articolo, cessato lo stato direstrizione della libertÅ personale, puÖ prolungare il periodo di sospensione deldipendente, fino alla sentenza definitiva alle medesime condizioni del comma3.3. Il dipendente, puÖ essere sospeso dal servizio con privazione dellaretribuzione anche nel caso in cui sia sottoposto a procedimento penale chenon comporti la restrizione della libertÅpersonale quando sia stato rinviato a giudizio per fatti direttamente attinenti alrapporto di lavoro o comunque per fatti tali da comportare, se accertati,l'applicazione della sanzione disciplinare del licenziamento ai sensi dell'art. 95,commi 8 e 9.4. Resta fermo l'obbligo di sospensione cautelare dal servizio per i reati indicatidall'art. 58 del D.lgs. n.267/2000.5. Nel caso dei reati previsti all'art. 3, comma 1, della legge n. 97 del 2001, inalternativa alla sospensione di cui al presente articolo, possono essereapplicate le misure previste dallo stessoart. 3. Per i medesimi reati, qualora intervenga condanna anche non definitiva,ancorchÑ sia concessa la sospensione condizionale della pena, si applica l'art.4, comma 1, della citata legge 97 del 2001.6. Nei casi indicati ai commi precedenti si applica quanto previsto dall'art. 96 intema di rapporti tra procedimento disciplinare e procedimento penale.7. Al dipendente sospeso ai sensi dei commi da 1 a 5 sono corrispostiun'indennitÅ pari al 50% della retribuzione fondamentale di cui all'art. 77 delpresente CCNL, comma 1, nonchÑ gli assegni del nucleo familiare, ovespettanti.8. Nel caso di sentenza definitiva di assoluzione o proscioglimento, ai sensidell’art. 92, commi 6 e 7, quanto corrisposto nel periodo di sospensione


ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE SECONDARIA STATALE“FRANCESCO SAVERIO NITTI”LICEO SCIENTIFICO – ISTITUTO TECNICO COMMERCIALEVia J.F. Kennedy, 140/142 – 80125 Napoli – Tel. 081.5700343 – Fax 081.5708990 – C.F. 94038280635Sito web: http://www.iisnitti.napoli.scuolaeservizi.it - e-mail: itc.fsnitti@virgilio.it40Å DISTRETTO SCOLASTICOcautelare a titolo di indennitÅ sarÅ conguagliato con quanto dovuto allavoratore se fosse rimasto in servizio, escluse le indennitÅ o compensi perservizi speciali o per prestazioni di carattere straordinario. Ove il giudiziodisciplinare riprenda, per altre infrazioni, ai sensi del medesimo art. 92, comma6, secondo periodo, il conguaglio dovrÅ tener conto delle sanzionieventualmente applicate.9. In tutti gli altri casi di riattivazione del procedimento disciplinare a seguito dicondanna penale, ove questo si concluda con una sanzione diversa dallicenziamento, al dipendente precedentemente sospeso sarÅ conguagliatoquanto dovuto se fosse stato in servizio, escluse le indennitÅ o compensi perservizi e funzioni speciali o per prestazioni di carattere straordinario, nonchÉ iperiodi di sospensione del comma 1 e quelli eventualmente inflitti a seguito delgiudizio disciplinare riattivato.10. Quando vi sia stata sospensione cautelare del servizio a causa diprocedimento penale, la stessa conserva efficacia, se non revocata, per unperiodo di tempo comunque non superiore a cinque anni. Decorso tale terminela sospensione cautelare É revocata di diritto e il dipendente riammesso inservizio. Il procedimento disciplinare rimane, comunque, sospeso sino all'esitodel procedimento penale.<strong>11</strong>. I procedimenti disciplinari in corso alla data di stipulazione del presentecontratto vanno portati a termine secondo le procedure vigenti alla data delloro inizio.Inoltre, il dirigente scolastico invita tutti i dipendenti di questo istituto adattenersi e a mettere in atto ilIL CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTIDELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI.IL DIRIGENTE SCOLASTICODott.ssa Annunziata Campolattano

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