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LA PRIVACY TRA I BANCHI DI SCUOLA

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<strong>LA</strong> <strong>PRIVACY</strong><strong>TRA</strong> I <strong>BANCHI</strong><strong>DI</strong> SCUO<strong>LA</strong>


REGOLE GENERALIVOTI ED ESAMILa privacy trai banchi di scuolaINFORMAZIONISUGLI STUDENTIFOTO, AU<strong>DI</strong>O E VIDEOSICUREZZA E CONTROLLOPAROLE CHIAVELa scuola è chiamata ogni giorno a costruire le condizioni perun futuro migliore delle nuove generazioni.Non solo nello studio, ma anche nelle esperienze di vita checoinvolgono alunni, professori e personale scolastico si definisceil mondo dei valori che permette alla società di crescerenel rispetto reciproco.Questa sfida positiva – nella scuola – riguarda anche il“corretto trattamento dei dati personali”. Un’espressione chepuò sembrare asettica, ma che in realtà costituisce unacondizione essenziale per il rispetto della dignità dellepersone, della loro identità, del loro diritto alla riservatezza.PER APPROFON<strong>DI</strong>RE


Nelle scuole, di ogni ordine e grado, vengono trattate giornalmentenumerose informazioni sugli studenti e sulle lorofamiglie, sui loro problemi sanitari o di disagio sociale, sulleabitudini alimentari. A volte può bastare una lettera contenentedati sensibili (quelli più delicati) su un minorenne, o untabellone scolastico con riferimenti indiretti sulle condizionidi salute degli studenti, per violare anche involontariamentela riservatezza, la dignità di una persona. Al tempo stesso,“la privacy” è stata talvolta utilizzata in maniera impropria,per non rendere pubbliche determinate informazioni, come irisultati scolastici e quelli degli esami.Questa breve guida propone indicazioni generali tratte daprovvedimenti, pareri e note del Garante in tema di privacy ascuola. Per facilitare un agile approfondimento dei vari temi,a conclusione del testo sono segnalati alcuni dei documentiche possono essere consultati sul sito Internet dell’Autorità.Con il vademecum, il Garante intende offrire un contributo afavore di una comunità scolastica che possa promuovere ilrispetto reciproco e tutelare il diritto degli studenti alla riservatezza.Il Garante ritiene utile sgombrare il campo da interpretazionierrate e fornire chiarimenti sulla corretta applicazione dellanormativa in materia di protezione dei dati personali. Ancheallo scopo di sviluppare in ogni componente della comunitàscolastica una sempre maggiore consapevolezza dei propridiritti e dei propri doveri.


REGOLEGENERALI.<strong>TRA</strong>TTAMENTO DEI DATI..NELLE ISTITUZIONI..SCO<strong>LA</strong>STICHE PUBBLICHE.Le scuole hanno l’obbligo di farconoscere agli studenti e alle lorofamiglie – se gli studenti sonominorenni – come usano i loro datipersonali. Devono cioè rendere noto,attraverso un’adeguata informativa,quali dati raccolgono e come liutilizzano. Le scuole pubbliche nonsono tenute a chiedere il consensoper il trattamento dei dati personalidegli studenti. Gli unici trattamentipermessi sono quelli necessarial perseguimento di specifichefinalità istituzionali oppure quelliespressamente previsti dallanormativa di settore. Alcune categoriedi dati personali degli studenti e dellefamiglie – come quelli sensibili egiudiziari – devono essere trattatecon estrema cautela, verificando primanon solo la pertinenza e completezzadei dati, ma anche la loroindispensabilità rispetto alle“rilevanti finalità pubbliche”che si intendono perseguire.Ad esempio:ORIGINI RAZZIALI ED ETNICHEI dati sulle origini razziali ed etnichepossono essere trattati dalla scuolaper favorire l’integrazione degli alunnistranieri.CONVINZIONI RELIGIOSEGli istituti scolastici possono utilizzarei dati sulle convinzioni religiose al finedi garantire la libertà di credo – chepotrebbe richiedere ad esempiomisure particolari per la gestione dellamensa scolastica – e per la fruizionedell’insegnamento della religionecattolica o delle attività alternativea tale insegnamento.7


STATO <strong>DI</strong> SALUTEI dati idonei a rivelare lo stato di salutepossono essere trattati perl’assegnazione del sostegno agli alunnidisabili; per la composizione delleclassi; per la gestione delle assenzeper malattia; per l’insegnamentodomiciliare e ospedaliero nei confrontidegli alunni affetti da gravi patologie;per la partecipazione alle attivitàsportive, alle visite guidate e ai viaggidi istruzione.CONVINZIONI POLITICHELe opinioni politiche possono esseretrattate dalla scuola esclusivamenteper garantire la costituzionee il funzionamento degli organismidi rappresentanza: ad esempio,le consulte e le associazionidegli studenti e dei genitori.DATI <strong>DI</strong> CARATTERE GIU<strong>DI</strong>ZIARIOI dati di carattere giudiziario possonoessere trattati per assicurare il dirittoallo studio anche a soggetti sottopostia regime di detenzione o di protezione.Il trattamento di dati sensibilie giudiziari è previsto anche per tuttele attività connesse ai contenziosicon gli alunni e con le famiglie(reclami, ricorsi, esposti,provvedimenti di tipo disciplinare,ispezioni, citazioni, denunceall’autorità giudiziaria, etc.), e per tuttele attività relative alla difesa in giudiziodelle istituzioni scolastiche..<strong>TRA</strong>TTAMENTO DEI DATI..NELLE ISTITUZIONI..SCO<strong>LA</strong>STICHE PRIVATE.Per poter trattare i dati personalile scuole private sono obbligatenon solo a presentare un’informativacompleta, ma anche a ottenereil consenso puntuale e liberamenteespresso dei soggetti interessati(studenti maggiorenni, famiglie…).Nel caso di trattamento di datigiudiziari e sensibili, gli istituti privatisono tenuti a rispettare anchele prescrizioni contenute nelleautorizzazioni generali del Garante,le quali esplicitano i trattamenticonsentiti. È possibile, ad esempio,elaborare informazioni sulleconvinzioni religiose degli studenti,al fine di permettere la sceltadi avvalersi o menodell’insegnamento della religionecattolica..<strong>DI</strong>RITTO <strong>DI</strong> ACCESSO..AI DATI PERSONALI.Anche in ambito scolastico, ogni personaha diritto di conoscere se sonoconservate informazioni che lariguardano, di apprenderne il contenuto,di farle rettificare se erronee, incompleteo non aggiornate. Per esercitare questidiritti è possibile rivolgersi direttamenteal “titolare del trattamento” (la scuola)anche tramite suoi incaricati oresponsabili. Se non si ottiene risposta,o se il riscontro non è sufficiente,è possibile rivolgersi alla magistraturaordinaria o al Garante.A tale proposito, è opportuno precisareche l’accesso agli atti amministrativi nonè regolato dal Codice della privacy, névigilato dal Garante per la protezione deidati personali. Come indicato nella leggen. 241 del 1990 (e successive modifiche)spetta alla singola amministrazionevalutare se esistono i presuppostinormativi che permettono di prenderevisione e di estrarre copia di documentiamministrativi ai soggetti con un“interesse diretto, concreto e attuale”alla conoscibilità degli atti.89


VOTIED ESAMI.TEMI IN C<strong>LA</strong>SSE.Non commette violazione della privacyl’insegnante che assegna ai proprialunni lo svolgimento di temi in classeriguardanti il loro mondo personaleo familiare.Nel momento in cui gli elaborativengono letti in classe - specialmentese sono presenti argomenti delicati -è affidata alla sensibilità di ciascuninsegnante la capacità di trovareil giusto equilibrio tra le esigenzedidattiche e la tutela dei dati personali.Restano comunque validigli obblighi di riservatezzagià previsti per il corpo docenteriguardo al segreto d’ufficioe professionale, nonché quelli relativialla conservazione dei dati personalieventualmente contenutinei temi degli alunni..VOTI SCO<strong>LA</strong>STICI, SCRUTINI,..TABELLONI, ESAMI <strong>DI</strong> STATO.Non esiste alcun provvedimentodel Garante che imponga di teneresegreti i voti dei compiti in classee delle interrogazioni, gli esiti degliscrutini o degli esami di Stato, perchéle informazioni sul rendimentoscolastico sono soggette a un regimedi trasparenza. Il regime attualerelativo alla conoscibilità dei risultatidegli esami di maturità è stabilitodal Ministero dell’istruzione. Per ilprincipio di trasparenza a garanziadi ciascuno, i voti degli scrutini e degliesami devono essere pubblicatinell’albo degli istituti. È necessarioprestare attenzione, però, a non fornire– anche indirettamente – informazionisulle condizioni di salute deglistudenti, o altri dati personali nonpertinenti. Ad esempio, il riferimentoalle “prove differenziate” sostenutedagli studenti portatori di handicapnon va inserito nei tabelloni affissiall’albo dell’istituto, ma deve essereindicato solamente nell’attestazioneda rilasciare allo studente.11


INFORMAZIONISUGLI STUDENTI .CIRCO<strong>LA</strong>RI E..COMUNICAZIONI..SCO<strong>LA</strong>STICHE.Il diritto–dovere di informarele famiglie sull’attività e sugliavvenimenti della vita scolasticadeve essere sempre bilanciatocon l’esigenza di tutelare lapersonalità dei minori. È quindinecessario, ad esempio, evitaredi inserire nelle comunicazioniscolastiche elementi che consentanodi risalire, anche indirettamente,all’identità di minori coinvoltiin vicende particolarmente delicate..ORIENTAMENTO,..FORMAZIONE E INSERIMENTO..PROFESSIONALE.Su richiesta degli studenti interessati,le scuole possono comunicare, anchea privati e per via telematica, i datirelativi ai loro risultati scolasticiper aiutarli nell’orientamento,la formazione e l’inserimentoprofessionale anche all’estero.13


.MARKETING E PUBBLICITÀ.Non è possibile utilizzare i datipresenti nell’albo degli istitutiscolastici per inviare materialepubblicitario a casa degli studenti.La conoscibilità a chiunque degliesiti scolastici (ad esempio attraversoil tabellone affisso nella scuola)risponde a essenziali esigenzedi trasparenza.Ciò non autorizza soggetti terzia utilizzare i dati degli studenti peraltre finalità come, ad esempio,il marketing e la promozionecommerciale..QUESTIONARI PER..ATTIVITÀ <strong>DI</strong> RICERCA.Svolgere attività di ricerca conla raccolta di informazioni personali,spesso anche sensibili, tramitequestionari da sottoporre agli alunni,è consentito soltanto se i ragazzi,o i genitori nel caso di minori, sonostati preventivamente informatisulle modalità di trattamentoe conservazione dei dati raccoltie sulle misure di sicurezza adottate.Gli intervistati, inoltre, devono sempreavere la facoltà di non aderireall’iniziativa.1415


FOTO, AU<strong>DI</strong>OE VIDEO.RECITE, GITE SCO<strong>LA</strong>STICHE..E FOTO <strong>DI</strong> C<strong>LA</strong>SSE.Non violano la privacy le riprese videoe le fotografie raccolte dai genitori,durante le recite, le gite e i saggiscolastici. Le immagini, in questi casi,sono raccolte per fini personalie destinate a un ambito familiareo amicale e non alla diffusione.Va però prestata particolare attenzionealla eventuale pubblicazione dellemedesime immagini su Internet,e sui social network in particolare.In caso di comunicazione sistematicao diffusione diventa, infatti, necessariodi regola ottenere il consensodelle persone presenti nelle fotografiee nei video..REGIS<strong>TRA</strong>ZIONE..DEL<strong>LA</strong> LEZIONE.È possibile registrare la lezioneesclusivamente per scopi personali,ad esempio per motivi di studioindividuale. Per ogni altro utilizzoo eventuale diffusione, anche suInternet, è necessario prima informareadeguatamente le persone coinvoltenella registrazione (professori,studenti…), e ottenere il loroesplicito consenso.Nell’ambito dell’autonomia scolastica,gli istituti possono decidere diregolamentare diversamente o anchedi inibire gli apparecchi in gradodi registrare. (Vedi anche il paragrafo:“Videofonini, filmati, mms”)17


SICUREZZA ECONTROLLO.RILEVAMENTO DELLE..PRESENZE CON DATI..BIOMETRICI.L’utilizzo delle impronte digitalio di altri dati biometrici per rilevarela presenza di un gruppo di individuiè giustificato soltanto dall’esistenzadi reali esigenze di sicurezza,determinate da concrete e gravisituazioni di rischio. Il sistemadi rilevamento delle impronte digitali,ad esempio, è stato giudicatosproporzionato rispetto all’obiettivodi consentire agli studenti l’accessoai servizi di mensa universitaria..VIDEOFONINI,..FILMATI, MMS.L’utilizzo di videofonini, di apparecchiper la registrazione di suonie immagini è in genere consentito,ma esclusivamente per fini personali,e sempre nel rispetto dei dirittie delle libertà fondamentali dellepersone coinvolte, in particolaredella loro immagine e dignità.Le istituzioni scolastiche hanno,comunque, la possibilità di regolareo di inibire l’utilizzo di registratoriaudio-video, inclusi i telefoni cellulariabilitati, all’interno delle auledi lezione o nelle scuole stesse.Non è possibile, in ogni caso,diffondere o comunicaresistematicamente i dati personalidi altre persone (ad esempio immaginio registrazioni audio/video) senza averprima informato adeguatamentele persone coinvolte e averne ottenutol’esplicito consenso.19


.VIDEOSORVEGLIANZA.Gli studenti e gli altri membri dellacomunità scolastica devono quindiprestare particolare attenzione a nonmettere on line immagini (ad esempiosu blog, siti web, social network)o a diffonderle via mms. Succedespesso, tra l’altro, che una fotografiainviata a un amico/familiare, poi vengainoltrata ad altri destinatari,generando involontariamenteuna comunicazione a catena dei datipersonali raccolti.Tale pratica può dar luogo a graviviolazioni del diritto alla riservatezzadelle persone riprese, incorrendoin sanzioni disciplinari, pecuniarieed eventuali reati.L’installazione di sistemi divideosorveglianza nelle scuole devegarantire il diritto dello studentealla riservatezza. In caso di strettanecessità le telecamere sonoammesse, ma devono funzionare solonegli orari di chiusura degli istituti.Se le riprese riguardano l’esternodella scuola, l’angolo visualedelle telecamere deve essereopportunamente delimitato.Le immagini registrate possonoessere conservate per brevi periodi.Infine, i cartelli che segnalanoil sistema di videosorveglianzadevono essere visibili anche di notte.2021


PAROLECHIAVECONSENSOLa libera manifestazione della volontàcon la quale, previa idonea informativa,l’interessato accetta in modo esplicito– per iscritto, se vi sono dati sensibili –un determinato trattamento di datipersonali che lo riguardano.DATO PERSONALEQualunque informazione relativa aun individuo, a una persona giuridica,a un ente o associazione, identificatio identificabili, anche indirettamente,mediante riferimento a qualsiasi altrainformazione.DATO SENSIBILEQualunque dato che può rivelarel’origine razziale ed etnica, leconvinzioni religiose o di altra natura,le opinioni politiche, l’appartenenzaa partiti, sindacati o ad associazioni,lo stato di salute e la vita sessuale.INFORMATIVAContiene le informazioniche il titolare del trattamento devefornire all’interessato per chiarire,in particolare, se quest’ultimo èobbligato o meno a rilasciare i dati,quali sono gli scopi e le modalitàdel trattamento, l’ambitodi circolazione dei dati e in che modosi possono esercitare i dirittiriconosciuti dalla legge.INTERESSATOLa persona cui si riferisconoi dati personali.<strong>TRA</strong>TTAMENTOQualunque operazione effettuata suidati personali: ad esempio la raccolta,la registrazione, la conservazione,l’elaborazione, l’estrazione,la modifica, l’utilizzo, la diffusione,la cancellazione etc.23


PERAPPROFON<strong>DI</strong>REChi volesse approfondire i temisegnalati può consultare i seguentidocumenti pubblicati sul sito Internetdell’Autorità: www.garanteprivacy.itCodice in materia di protezionedei dati personali• Decreto legislativo n. 196 del 30giugno 2003 (doc. web. n.1311248)• Relazione annuale 2008 (doc. web.n.1632972) e precedentiCircolari scolastiche• Comunicato stampa - 21 marzo 2000(doc. web. n.46989)Questionari per attività di ricerca• Newsletter - 11-24 aprile 2005 (doc.web. n.1120077)• Provvedimento – 23 dicembre 2004(doc. web. n.1121429)Recite, gite scolastichee foto di classe• Comunicato stampa - 6 giugno 2007(doc. web. n.1410643)• Newsletter – 8-21 dicembre 2003(doc. web. n. 476650)Registrazione della lezione• Vedi sezione “Videofonini, filmati,mms”Rilevamento delle presenzecon dati biometrici• Newsletter - 12-18 gennaio 2004(doc. web. n. 567037)25


Temi in classe• Comunicato stampa - 10 marzo 1999(doc. web. n.48456)Trattamento dei dati nelle istituzioniscolastiche pubbliche e private• Autorizzazione n. 2/2009 altrattamento dei dati idonei a rivelarelo stato di salute e la vita sessuale -16 dicembre 2009 (doc. web.n.1682956)• Autorizzazione n. 3/2009 altrattamento dei dati sensibili da partedegli organismi di tipo associativo edelle fondazioni - 16 dicembre 2009(doc. web. n.1682967)• Newsletter - 12 maggio 2006 (doc.web. n.1278310)• Parere del 16 marzo 2006 sulloschema di regolamento presentatodal Ministero dell’istruzione,dell’università e della ricerca(Decreto ministeriale del 7 dicembre2006, n. 305) (doc. web. n.1259641)• Newsletter – 15-21 aprile 2002 (doc.web. n.43899)• Provvedimento – 10 aprile 2002 (doc.web. n.1065249)Videofonini, filmati, mms• Parere del 29 novembre 2007 sulladirettiva del Ministero della pubblicaistruzione n. 104 del 30 novembre2007 (doc. web. n.1466996)• Provvedimento a carattere generale -20 gennaio 2005 - (doc. web.n.1089812)• Provvedimento - 12 marzo 2003 -(doc. web. n.29816)Videosorveglianza• Provvedimento generale – 8 aprile2010 (doc. web. n.1712680)• Newsletter - 22 settembre 2009 (doc.web n.1651564)• Verifica preliminare - 4 settembre2009 (doc. web. n.1651744)Voti scolastici, scrutini, tabelloni,esami di stato• Comunicato stampa - 28 agosto 2008(doc. web. n.1543188)• Provvedimento - 17 luglio 2008(doc. web. n.1541699)• Newsletter - 14 giugno 2005 (doc.web. n.1136703)• Comunicato stampa - 3 dicembre2004 (doc. web. n.1069385)2627


Piazza di Monte Citorio, 12100186 Romatel. 06 696771 - fax 06 69677785www.garanteprivacy.itFrancesco Pizzetti, PresidenteGiuseppe Chiaravalloti, Vice PresidenteMauro Paissan, ComponenteGiuseppe Fortunato, ComponenteDaniele De Paoli, Segretario generalePer informazioni presso l’Autorità:Ufficio per le relazioni con il pubblicoLunedì - Venerdì ore 10.00 - 13.00e-mail: urp@garanteprivacy.itV e r t i g o D e s i g n g i u g n o 2 0 1 0www.garanteprivacy.itA cura del Servizio relazionicon i mezzi di informazione

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