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<strong>Fonte</strong>: <strong>www</strong>.<strong>giustizia</strong>-<strong>amministrativa</strong>.<strong>it</strong><strong>REPUBBLICA</strong> <strong>ITALIANA</strong>IN NOME DEL POPOLO ITALIANOIl Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, AdunanzaPlenaria, ha pronunciato la seguenteDECISIONEN. 3/2007Reg.Dec.N. 23 – 24Reg.Ric.ANNO 2006sui ricorsi in appelloI - ricorso n. 23 del 2006 - proveniente dal ruolo appellicon il n. 9913/2003 - proposto dall’I.N.P.D.A.P. Ist<strong>it</strong>utoNazionale di Previdenza per i dipendentidell’Amministrazione Pubblica, con sede legale in Roma, inpersona del Commissario straordinario e legalerappresentante in carica, Dr. Marco Staderini, rappresentatoe difeso dall’Avv. Maria Ravano Marini, con domicilio elettopresso l’Ufficio legale dell’Ist<strong>it</strong>uto, in Roma, Via CesareBeccaria n. 29,controi Signori Margher<strong>it</strong>a BAVICCHI in LOLLOBRIGIDA, AntoninoPACE e Luciana PISANI in LA TORRE, rappresentati e difesidall’Avv. Giulio Pizzuti, con domicilio eletto presso lo studiodel medesimo, in Roma, via Ottorino Lazzarini, n. 19e nei confronti<strong>FF</strong>


2N.R.G. 23-24/2006- del MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, inpersona del Ministro in carica;- il CONSIGLIO DI STATO, in persona del Presidente incarica;- la PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI,Dipartimento della Funzione pubblica, in persona delPresidente in carica;per la riformadella sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale delLazio - Sezione III ter, n. 5889/2003, del 3 luglio 2003;II – ricorso n. 24 del 2006 – proveniente dal ruolo appellicon il n. 4964/1999 – proposto dal MINISTERO DELLEFINANZE, in persona del Ministro in carica, rappresentato edifeso dall’Avvocatura generale dello Stato, presso cui é perlegge domiciliato, in Roma, via dei Portoghesi n.12;controil Sig. Vincenzo SIRUGO, residente in Trieste, rappresentatoe difeso dagli Avv.ti Federico Rosati del Foro di Trieste eStefano Coen del Foro di Roma, con domicilio eletto pressolo studio del secondo, in Roma, via Archimede, n. 44;per la riformadella sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale delFriuli Venezia Giulia n. 67/99 del 29 gennaio 1999, notificatail 22 marzo 1999;Visti i ricorsi con i relativi allegati;


3N.R.G. 23-24/2006Visti gli atti di cost<strong>it</strong>uzione in giudizio:- nel ricorso n. 23/2006 - degli appellati Margher<strong>it</strong>aBAVICCHI in LOLLOBRIGIDA, Antonino PACE e LucianaPISANI in LA TORRE;- nel ricorso n. 24/2006 – dell’appellato VincenzoSIRUGO;Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno dellerispettive difese;Visti gli atti tutti delle cause;Visto il decreto 12 luglio 2006 con il quale il Presidentedel Consiglio di Stato ha disposto la devoluzione dei ricorsiall’Adunanza Plenaria, sulla considerazione del contrastogiurisprudenziale fra la IV e la VI Sezione del Consiglio diStato in materia di calcolo della buonusc<strong>it</strong>a;Relatore, alla pubblica udienza del 13 novembre 2006,il Consigliere Chiarenza Millemaggi Cogliani; ud<strong>it</strong>i, altresì,l’avv. Marinuzzi, l’avv. Pizzuti e l’avv. Capria per dichiaratadelega dell’avv. Coen e Rosati;R<strong>it</strong>enuto e considerato in fatto e in dir<strong>it</strong>to quantosegue:F A T T O1.1. Con sentenza n. 5887/2003 (oggetto del primodegli appelli in esame), la Sezione III ter del TribunaleAmministrativo Regionale del Lazio, in accoglimento delricorso proposto in primo grado dai Sigg. Margher<strong>it</strong>a


4N.R.G. 23-24/2006BAVICCHI in LOLLOBRIGIDA, Antonio PACE e LucianaPISANI in LATORRE – dirigenti del comparto Ministeri,collocati a riposo nel biennio 1996-1997 – ha dichiarato illoro dir<strong>it</strong>to alla riliquidazione dell’indenn<strong>it</strong>à di buonusc<strong>it</strong>a,con l’inclusione della quota parte dell’indenn<strong>it</strong>à di posizionematurata, nel biennio contrattuale 1996/1997 di valid<strong>it</strong>àeconomica dell’accordo, al momento della loro andata inpensione.Il giudice di primo grado ha r<strong>it</strong>enuto che l’indenn<strong>it</strong>à diposizione dirigenziale deve essere computata ai fini dellabuonusc<strong>it</strong>a dei dirigenti collocati a riposo in vigenza del ccnl1994/1997, relativo al comparto ed all’area che interessa,dal momento che sulla base del suddetto contratto,l’indenn<strong>it</strong>à di posizione dirigenziale cost<strong>it</strong>uisce un elementoessenziale della retribuzione mensile, corrisposto in misuracostante, continuativa e predeterminata; cosicché sarebberoirrilevanti sia il disposto art. 38 del D.P.R. 1032 del 1973,sia la circostanza che la data di decorrenza dell’interoimporto spettante nel biennio 1996/1997 fosse successiva almomento del collocamento a riposo degli interessati, perchél’eventuale dilazione prevista per la corresponsione deibenefici economici ai dipendenti pubblici non inciderebbe suldir<strong>it</strong>to alla percezione dei benefici stessi nel loro importocomplessivo (secondo quanto il giudice di primo gradodesume da principi affermati nelle decisioni del Consiglio di


5N.R.G. 23-24/2006Stato 9 gennaio 1997 n. 9, 14 ottobre 1998 n. 1396 e 19ottobre 1995 n. 1177, in ordine alla spettanza di differentibenefici economici a corresponsione dilazionata).1.2. A sua volta, con sentenza n. 199/1999 del 15febbraio 1999 (oggetto del secondo degli appelli in esame),il Tribunale Amministrativo Regionale del Friuli–VeneziaGiulia, ha r<strong>it</strong>enuto il dir<strong>it</strong>to del ricorrente (Sig. VincenzoSirugo, già dirigente delle Dogane, collocato a riposo in data1 ottobre 1997) alla rideterminazione e riliquidazione dellaindenn<strong>it</strong>à di buonusc<strong>it</strong>a con il computo della quota relativaall’indenn<strong>it</strong>à di posizione percep<strong>it</strong>a al momento delcollocamento a riposo, con rivalutazione ed interessi dilegge.2. Avverso le anzidette sentenze hanno propostoappello, rispettivamente, l’I.N.P.D.A.P. (con il primo deiricorsi in esame) ed il Ministero delle finanze (con il secondodei ricorsi), entrambi negando il dir<strong>it</strong>to dei ricorrenti cessatidal servizio nel periodo di valid<strong>it</strong>à del c.c.n.l. siglato il 9gennaio 1997, per la parte economica relativa al biennio1996/1997, a vedere inclusa l’indenn<strong>it</strong>à di posizione nelcomputo dell’indenn<strong>it</strong>à di buonusc<strong>it</strong>a.Entrambi gli appellanti contrappongonoall’orientamento espresso dal giudice di primo grado latassativ<strong>it</strong>à della disposizione contenuta nell’art. 38 D.P.R. n.


6N.R.G. 23-24/20061032/1973 e la circostanza che il c.c.n.l. non riconosceutil<strong>it</strong>à alla indenn<strong>it</strong>à di posizione ai fini della buonusc<strong>it</strong>a.L’I.N.P.D.A.P, più diffusamente, richiamal’orientamento espresso, su identica questione, dallaSezione VI del Consiglio di Stato (dec. n. 3329/2002),nonché, sul piano normativo, l’art. 2, comma 5, della legge8 agosto 1995 n. 33, che espressamente disponel’applicazione di quanto previsto dall’art. 2120 c.c. soltantoin favore dei lavoratori assunti dal 1° gennaio 1996; per ciòche concerne la disciplina contrattuale, l’Ist<strong>it</strong>uto sostieneche la computabil<strong>it</strong>à dell’emolumento non potrebbedesumersi dal testo del contratto collettivo 1994/1997,stante la struttura della retribuzione di cui all’art. 33 ed ildisposto dell’art. 35 del contratto anzidetto, che, neldisciplinare gli effetti dei nuovi trattamenti economici,dispone che soltanto le misure dei trattamenti risultantidall’art. 34 “stipendi tabellari e suoi incrementi” avrebberoeffetto sulla indenn<strong>it</strong>à di fine rapporto, e non anche gli altriemolumenti che entrano nella struttura della retribuzione anorma dell’art. 33; l’inesistenza di una volontà contrattualenel senso preteso dai ricorrenti troverebbe conferma nellacircostanza che soltanto successivamente, con il ccnlvalevole per il quadriennio 1998/2001, é stata prevista,espressamente, l’util<strong>it</strong>à, ai fini della buonusc<strong>it</strong>a, dellaretribuzione di posizione dirigenziale, facendo coincidere il


7N.R.G. 23-24/2006riconoscimento del beneficio con il termine generale didecorrenza normativa ed economica del nuovo ccnl, fissatoall’1 gennaio 1998.Entrambi gli appellanti concludono per la riforma dellesentenze appellate nel senso della reiezione dei ricorsi diprimo grado.3. Con decreto del Presidente del Consiglio di Stato laquestione é stata defer<strong>it</strong>a a questa Adunanza Plenaria, sullaconsiderazione del confl<strong>it</strong>to giurisprudenziale verificatosi, inmateria, fra IV e VI Sezione giurisdizionale.4. Si sono cost<strong>it</strong>u<strong>it</strong>e in giudizio le parti privateappellate, contrastando la tesi dell’Ist<strong>it</strong>uto e del Ministerosulla base dell’orientamento favorevole espresso sul puntodalla IV Sezione del Consiglio di Stato, di cui peraltro éconsiderata cr<strong>it</strong>icamente la parte che lim<strong>it</strong>a il dir<strong>it</strong>to alcomputo dell’indenn<strong>it</strong>à per quei dirigenti che siano staticollocati in pensione dopo l’ist<strong>it</strong>uzione del fondo, negandoloin favore di quanti, al contrario, sono cessati dal sevizio nelbiennio economico 1996/1997, ma anteriormente alla datadel 1° luglio 1997.Sul secondo degli appelli in esame, inoltre, l’appellatoeccepisce l’inammissibil<strong>it</strong>à del ricorso proposto dal Ministero– non leg<strong>it</strong>timato – come del resto dallo stesso dedotto nelresistere al ricorso di primo grado; d’altra parte, non visarebbe interesse da parte dell’Amministrazione statale alla


8N.R.G. 23-24/2006riforma della sentenza alla quale l’INPDAP avrebbe già datoesecuzione, provvedendo alla riliquidazione della buonusc<strong>it</strong>a,in conform<strong>it</strong>à.Successivamente, sulla base anche di altri scr<strong>it</strong>tidifensivi delle parti, le cause, chiamate in AdunanzaPlenaria, alla pubblica udienza del 13 novembre 2006, sonostate trattenute per la decisione.D I R I T T O1. Bisogna dare atto che in segu<strong>it</strong>o alla entrata invigore del decreto legislativo n. 29 del 1993e lastipulazione (in data 9 gennaio 1997) del contratto collettivonazionale di lavoro del comparto “ministeri” per l’area“dirigenti”, per il quadriennio 1994/1997 – il quale divide ilperiodo di valenza dell’accordo in due distinti periodieconomici (1994-1995 e 1996-1997) - sono andatiformandosi (sia in primo, sia in secondo grado) duecontrapposti orientamenti giurisprudenziali, in tema dicomputabil<strong>it</strong>à, ai fini della determinazione della indenn<strong>it</strong>à dibuonusc<strong>it</strong>a spettante ai dirigenti cessati dal servizio, dellaindenn<strong>it</strong>à di posizione, ist<strong>it</strong>u<strong>it</strong>a dall’art. 36 dell’accordo (conil relativo fondo) con decorrenza da stabilirsi in sede dicontratto per il biennio 1996/1997.L’orientamento favorevole alla computabil<strong>it</strong>àdell’emolumento registra, inoltre, al suo interno, unaspecificazione ulteriore, in quanto, a fronte di una tesi che


9N.R.G. 23-24/2006ammette il computo della indenn<strong>it</strong>à di posizionesoltantoper quei dipendenti che siano cessati dal serviziosuccessivamente alla ist<strong>it</strong>uzione del fondo, altra tesi(corrispondente a quella espressa dal TAR Lazio, nellasentenza impugnata dall’INPDAP) r<strong>it</strong>iene indifferente(nell’amb<strong>it</strong>o del biennio 1996/1997) il momento dicollocamento a riposo del dirigente.Espressione dell’orientamento che ammette alcomputo l’indenn<strong>it</strong>à di posizione attribu<strong>it</strong>a ai dirigenti dalccnl di cui si tratta éla decisione n. 2738/2004, dellaSezione IV giurisdizionale del Consiglio di Stato che - purnon negando la perdurante operativ<strong>it</strong>à dell’art. 38 del D.P.R.n. 1032/1973, in base al quale, in linea di principio,concorrono a formare la base contributiva- ai fini dellaindenn<strong>it</strong>à di buonusc<strong>it</strong>a – “solo gli assegni e le indenn<strong>it</strong>àspecificamente previsti dalla legge”, in forza della tipic<strong>it</strong>àdella base retributivo-contributiva da valere a tali fini, stantela tassativ<strong>it</strong>à della sua composizione (secondo il dispostodell’art. 38 D.P.R. 1032/1073, e degli artt. 2 della L. n.75/1980 ed 1 della L. n. 87/1994) – perviene poi allaconclusione che “la quota della retribuzione (o indenn<strong>it</strong>à) diposizione percep<strong>it</strong>a dal dirigente al momento delcollocamento a riposo non può non essere calcolatanell’indenn<strong>it</strong>à di buonusc<strong>it</strong>a del dirigente”, dal momento che“le disposizioni con le quali l’art. 38 determina la base


10N.R.G. 23-24/2006contributiva, sulla quale calcolare il trattamento dibuonusc<strong>it</strong>a, debbono essere lette alla luce del vigenteordinamento nel quale la retribuzione del personaledirigente delle pubbliche amministrazioni é disciplinata dallacontrattazione collettiva (ex D.Lgs. n. 29/1993 e poi D.Lgs.n. 165/2001) e non più dalla fonte legislativa”, cosicché,stanti i caratteri di compenso “fisso, continuativo, costante egenerale” assunto dalla retribuzione di posizione ist<strong>it</strong>u<strong>it</strong>a peri dirigenti statali dal ccnl in esame, sarebbe del tuttoirrilevante, per i fini che interessano, che essa non sianominalmente compresa nella base retributivo-contributivaprevista dall’art. 38 D.P.R. 1032/1073 (e dagli artt. 2 dellaL. n. 75/1980 ed 1 della L. n. 87/1994), né sarebbe diostacolo che non sia stata assoggettata a contribuzione(potendosi a ciò provvedere mediante operazioni diconguaglio), con la precisazione, tuttavia, che il dir<strong>it</strong>to alcomputo della indenn<strong>it</strong>à di posizione non potrebbe esserefatto risalire ad una data anteriore a quella della ist<strong>it</strong>uzionedel Fondo destinato ai pagamenti (1° luglio 1997) e nonspetterebbe, pertanto, ai dirigenti cessati dal servizio primadi tale data.Al contrario, la Sezione VI giurisdizionale (purregistrando un isolato precedente - la dec. n. 1419/2003 –in posizione analoga a quella sopra rifer<strong>it</strong>a) si é attestatasull’opposto orientamento, già espresso nella decisione n.


11N.R.G. 23-24/20063329/2002, che esclude ogni rilevanza alla retribuzione diposizione attribu<strong>it</strong>a ai dirigenti, in vigenza del contratto1994/97 (e dell’accordo economico per il biennio1996/1997). La Sezione VI, infatti, ha r<strong>it</strong>enuto nonsuperata, dalla contrattualizzazione della retribuzionespettante ai dirigenti, la tassativ<strong>it</strong>à e vincolativ<strong>it</strong>à delle fontinormative sopra c<strong>it</strong>ate (art. 38 del D.P.R. n. 1032/73 e, perla tredicesima mensil<strong>it</strong>à e per l’indenn<strong>it</strong>à integrativaspeciale, rispettivamente, art.2 L. n.75/1980 e art 1 L.n.87/1984), sulla considerazione, fra l’altro, che la normacontenuta nell’art. 2, comma 5 della L. 8 agosto 1995 n.335 dispone soltanto per i lavoratori assunti dal 1° gennaio1996 alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche di cuiall’art. 1 del D.Lgs. n. 29/1993,che i trattamenti di fineservizio, comunque denominati, sono regolati in base aquanto previsto dall’art. 2120 c.c. in materia di trattamentodi fine rapporto, demandando, poi (comma 6), allacontrattazione collettiva nazionale, in conform<strong>it</strong>à alledisposizioni del t<strong>it</strong>olo III del D.Lgs. n. 29/1993 e successivemodificazioni ed integrazioni, di definire nell’amb<strong>it</strong>o deisingoli comparti, entro il 30 novembre1995, le modal<strong>it</strong>à diattuazione di quanto previsto dal comma 5, con riferimentoai conseguenti adeguamenti della struttura retributiva econtributiva del personale. Assorbente e dirimente sarebbe,per la Sezione VI, la considerazione che la struttura della


12N.R.G. 23-24/2006retribuzione dei dirigenti, quale defin<strong>it</strong>a negli artt. 33, 34 delccnl per il quadriennio 1994-1997, ancorché integrata dalladisposizione dell’art. 5 dell’accordo relativo al biennioeconomico 1996-1997, non consente di r<strong>it</strong>enere inclusanella base contributiva utile ai fini della buonusc<strong>it</strong>a,l’indenn<strong>it</strong>à di posizione di cui si tratta; con la considerazioneulteriore che, viceversa, con l’accordo successivamenteapprovato il 5 aprile 2001, rifer<strong>it</strong>o al CCNL per il quadriennio1998-2001 ed il biennio economico 1998-1999 (nonapplicabile ai dirigenti cessati anteriormente dal servizio), laretribuzione di posizione è stata espressamente prevista aifini del computo dell’indenn<strong>it</strong>à di buonusc<strong>it</strong>a (in termini, pertutte, oltre la già c<strong>it</strong>ata decisione n. n. 3329/2002, anche ladecisione 2060/2005 e, più recentemente, la decisione n.836/2006 della medesima VI Sezione giurisdizionale).2. I due filoni giurisprudenziali sopra evidenziati, purpervenendo a differenti conclusioni, muovono, entrambi,sostanzialmente, dalla constatazione storico-sistematicadella profonde innovazioni che derivano - al sistema - anchein tema di trattamento di fine rapporto, dallacontrattualizzazione degli ist<strong>it</strong>uti retributivi dei dipendentidelle amministrazioni pubbliche, che, per quanto riguarda idirigenti, trova la sua norma di base, nell’art. 24 del D.Lgs.n. 29 del 1993, come sost<strong>it</strong>u<strong>it</strong>o prima dall’art. 13 del D.Lgs.n. 546 del 1993, e successivamente, dall’art. 16 del D.Lgs.


13N.R.G. 23-24/2006n. 80 del 1998, dall’art. 9 del D.Lgs. n. 387 del 1998,dall’art. 26 comma 6 della legge n. 449 del 1998, ed, infine,trasfuso nell’art. 24 del D.Lsg. 30 marzo 2001 n. 165,contenente le norme generali sull’ordinamento del lavoroalle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.Invero la formula del comma 1 del più volte c<strong>it</strong>ato art.38 – che specifica le voci che concorrono a cost<strong>it</strong>uire la basecontributiva ai fini della indenn<strong>it</strong>à di buonusc<strong>it</strong>a, e quellaulteriore del comma 2, in forza del quale “concorrono altresìa cost<strong>it</strong>uire la base contributiva gli assegni e le indenn<strong>it</strong>àprevisti dalla legge come utili ai fini del trattamentoprevidenziale”, devono essere correttamente lette alla lucedelle radicali innovazioni di un sistema che non rimette piùalla legge, bensì alla contrattazione collettiva di definire,nelle linee generali, la retribuzione dei dipendenti dellepubbliche amministrazioni, sia per ciò che concerne iltrattamento di base sia anche per ciò che riguarda iltrattamento economico accessorio correlato alle funzioni.3. Ciò non toglie che, pur in vigenza del mutatoregime del rapporto d’impiego, l’indenn<strong>it</strong>à di buonusc<strong>it</strong>a nonha perduto, da sub<strong>it</strong>o e per tutte le categorie di dipendentida pubbliche amministrazioni, le connotazioni che ne hannofatto un ist<strong>it</strong>uto sui generis, nell’amb<strong>it</strong>o dei trattamenti difine rapporto, in forza della sua marcata funzioneprevidenziale (attestata dalla Corte cost<strong>it</strong>uzionale nella


14N.R.G. 23-24/2006sentenza 19 giugno 1979 n. 82), che l’ha tenuta distinta daforme differenti di retribuzione differ<strong>it</strong>a tipica deltrattamento di fine rapporto per i lavoratori privati di cui agliartt. 2120 e 2121 c.c. o della indenn<strong>it</strong>à di anzian<strong>it</strong>àspettante ai dipendenti degli enti pubblici non economici inforza dell’art. 13 della legge 20 marzo 1975 n. 70.L’Adunanza Plenaria ebbe a rilevare in passato, conriferimento alla computabil<strong>it</strong>à della indenn<strong>it</strong>à di impiegooperativo del personale mil<strong>it</strong>are (decisioni nn. 4, 6/9 e 18del 1996) che.- la natura retributiva o meno di un’indenn<strong>it</strong>à non ésufficiente a che l’indenn<strong>it</strong>à medesima possa farsi rientrarenella base contributiva, ai fini della indenn<strong>it</strong>à di buonusc<strong>it</strong>a;- il principio di adeguatezza della retribuzione nonimplica che un emolumento, sebbene pensionabile, debbaessere necessariamente incluso nel trattamento di fineservizio (affermazione confortata anche dall’orientamentoespresso dalla Corte cost<strong>it</strong>uzionale nella sentenza n. 278 del1995);- per stabilire l’idone<strong>it</strong>à di un certo compenso a fareparte della base contributiva dell’indenn<strong>it</strong>à di buonusc<strong>it</strong>a, ciòche rileva non é il carattere sostanziale di esso (naturaretributiva o meno) ma il dato formale e cioè il regimeimpresso dalla legge a ciascun emolumento.


15N.R.G. 23-24/2006Si tratta di principi che conservano valid<strong>it</strong>à, nei lim<strong>it</strong>iin cui la riserva legislativa espressa nel comma 2 dell’art. 38D.P.R. n. 1032 del 1973, venga correttamente intesa nellasua relativ<strong>it</strong>à ovvero non escludendo che la legge (come ineffetti avvenuto) possa a sua volta fare rinvio allacontrattazione collettiva e, per quanto necessario, allemisure esecutive occorrenti per adeguare il sistema allaesigenza di omogeneizzazione derivante dalla nuovadisciplina del rapporto d’impiego.4. Ne discende che, al fine di stabilire se un datoemolumento é computabile o meno nella indenn<strong>it</strong>à dibuonusc<strong>it</strong>a dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni,l’angolo di osservazione dell’interprete deve spostarsi dallanatura dell’emolumento, alla concreta disciplina impressa,per lo specifico fine della sua computabil<strong>it</strong>à, dallacontrattazione collettiva.Puntuale, é al riguardo, il disposto della legge 8 agosto1995 n. 335 che si propone, appunto, l’omogeneizzazione dicui si é detto e che, all’art. 2 espressamente disciplina taleaspetto, con riferimento sia ai dipendenti assunti dal 1°gennaio 1996, sia ai dipendenti assunti anteriormente.Ed, infatti, dopo avere stabil<strong>it</strong>o, al comma 5, che “per ilavoratori assunti dal 1° gennaio 1996 alle dipendenze delleAmministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decretolegislativo 3 febbraio 1993, n. 29 , i trattamenti di fine


16N.R.G. 23-24/2006servizio, comunque denominati, sono regolati in base aquanto previsto dall'articolo 2120 del codice civile in materiadi trattamento di fine rapporto”, per i dipendenti (quelli cuisi riferisce il comma 5 e quelli già occupati anteriormente)rinvia alla contrattazione collettiva (commi 6 e 7) perdefinire, nell'amb<strong>it</strong>o dei singoli comparti “le modal<strong>it</strong>à diattuazione di quanto previsto dal comma 5, con riferimentoai conseguenti adeguamenti della struttura retributiva econtributiva del personale di cui al medesimo comma”, e diquelli di cui al successivo comma 7 ed all’Esecutivo (decretodel Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta delMinistro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministrodel tesoro e con il Ministro del lavoro e della previdenzasociale) di provvedere a dettare norme di esecuzione diquanto contrattualmente stabil<strong>it</strong>o.5. La soluzione del problema risiede dunque nellavolontà contrattuale espressa nel c.c.n.l. 1994/97, enell’accordo relativo al biennio contrattuale 1996/1997, che,come é stato osservato, non é nel senso di sottoporre acontribuzione e di includere nel computo dell’indenn<strong>it</strong>à dibuonusc<strong>it</strong>a, l’indenn<strong>it</strong>à di posizione riconosciuta ai dirigenti.Come é stato osservato (dalla Sezione VIgiurisdizionale, da ultimo con la decisione n. 836 del 2006, edagli attuali appellanti) assumono rilievo, in argomento,l'art. 33, che tiene distinta, nell’amb<strong>it</strong>o delle voci che


17N.R.G. 23-24/2006compongono la struttura della retribuzione della qualificaunica dirigenziale, lo “stipendio tabellare” e la “retribuzionedi posizione”; l'art. 34, che ha defin<strong>it</strong>o lo “stipendiotabellare”;- l'art. 35, che ha disposto che “le misure de<strong>it</strong>rattamenti economici risultanti dall'applicazione dell'articoloprecedente hanno effetto, secondo la disciplina vigente,sulla tredicesima mensil<strong>it</strong>à, sul trattamento ordinario diquiescenza, normale e privilegiato, sull'indenn<strong>it</strong>à di finerapporto, .... sulle r<strong>it</strong>enute assistenziali e previdenziali erelativi contributi e sui contributi di riscatto”.Orbene, dal complesso di tali disposizioni risulta chiaroche sono rilevanti ai fini della liquidazione della indenn<strong>it</strong>à dibuonusc<strong>it</strong>a e della relativa contribuzione soltanto le voc<strong>it</strong>assativamente riconducibili allo stipendio tabellare comedefin<strong>it</strong>o dall’art. 34, mentre l’art. 5 dell’accordo relativo albiennio 1996/1997 si occupa dell’indenn<strong>it</strong>à di buonusc<strong>it</strong>asoltanto per disporre l’applicabil<strong>it</strong>à – al personale cessatodal servizio nel corso del biennio in questione – degliincrementi retributivi già disciplinati dal c<strong>it</strong>ato art. 35, nellamisura prevista dagli scaglionamenti maturati alla data dicessazione dal servizio, e non anche per ridefinire le “voci”rilevanti ai fini della contribuzione.Di ben differente tenore é il c.c.n.l. valevole per ilquadriennio 1998/2001 con cui è stata espressamenteprevista l’util<strong>it</strong>à, ai fini della buonusc<strong>it</strong>a, della retribuzione di


18N.R.G. 23-24/2006posizione dirigenziale, facendo coincidere il riconoscimentodel beneficio con il termine generale di decorrenza giuridicaed economica del nuovo contratto, fissato al 1° gennaio1998.Nel definire gli effetti dei nuovi trattamenti economici,a partire dal biennio 1998/1999, l’art. 40 del nuovocontratto è infatti chiaro nello stabilire che : a) leretribuzioni risultanti dall’applicazione degli artt. 38 e 39hanno effetto ...sull’indenn<strong>it</strong>à di buonusc<strong>it</strong>a o di fineservizio” (comma 1); “b) gli effetti del comma 1 si applicanoalla retribuzione di posizione nella componente fissa evariabile in godimento” (comma 2); c) agli effetti dellaindenn<strong>it</strong>à di buonusc<strong>it</strong>a ...si considerano soltanto gliscaglionamenti maturati alla data di cessazione dal servizio”(comma 3).La non equivoc<strong>it</strong>à del linguaggio contrattualeadoperato nella prima come nella seconda tornata di accordicontrattuali, non può lasciare dubbi interpretativi, sullavolontà delle parti, nel primo come nel secondo caso.Cosicché la soluzione del problema non può che esserenel senso che, nei riguardi dei dirigenti cessati dal servizioprima della data di efficacia del nuovo contratto nazionale1998-2001 ed in vigenza dell’accordo relativo al biennio1996/1997, nella base di computo della indenn<strong>it</strong>à dibuonusc<strong>it</strong>a non può tenersi conto dello scaglione di


19N.R.G. 23-24/2006indenn<strong>it</strong>à di posizione maturato al momento delcollocamento a riposo e, a maggior ragione, degliscaglionamenti successivi.6. In conclusione, i due appelli devono essere accolti.Deve essere, infatti, disattesa l’eccezione pregiudizialesollevata dall’appellato avverso l’appello del Ministero dellefinanze. In capo all’Amministrazione sostanzialmente tenutaalla corresponsione dei contributi non può esser messa indiscussione la leg<strong>it</strong>timazione ad impugnare la sentenza cheafferma l’obbligo dell’Ente previdenziale alla riliquidazionedella indenn<strong>it</strong>à di buonusc<strong>it</strong>a, anche se, in primo grado,detta Amministrazione ha eccep<strong>it</strong>o il proprio difetto dileg<strong>it</strong>timazione passiva, non sussistendo alcun vincolo, nellaformulazione dei motivi di appello, che derivi (per ilresistente in primo grado) dal divieto dello ius novorum.Le spese dei due giudizi riun<strong>it</strong>i possono essereinteramente compensate fra le parte.P. Q. M.Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale - AdunanzaPlenaria – riunisce gli appelli in epigrafe, li accoglie e, perl’effetto, in riforma delle sentenze appellate, respinge iricorsi di primo grado;Compensa interamente fra le parti le spese dei duegradi dei giudizi


20N.R.G. 23-24/2006Ordina che la presente decisione sia esegu<strong>it</strong>adall'Autor<strong>it</strong>à <strong>amministrativa</strong>.Così deciso in Roma, addì 13 novembre 2006, dalConsiglio di Stato in s.g. (Adunanza Plenaria) riun<strong>it</strong>o incamera di consiglio con l'intervento dei seguenti Magistrati:Alberto de Roberto- Presidente del Consigliodi StatoMario Egidio SchinaiaPaolo SalvatoreRaffaele IannottaSabino LuceRaffaele CarboniLuigi MaruottiCarmine Volpe- Presidente di Sezione- Presidente di Sezione- Presidente di Sezione- Consigliere- Consigliere- Consigliere- ConsigliereChiarenza Millemaggi Cogliani- Consigliere Est.Pier Luigi LodiGianpiero Paolo CirilloPaolo BuonvinoAntonino Anastasi- Consigliere- Consigliere- Consigliere- ConsiglierePresidentef.to Alberto de RobertoConsigliereSegretario


21N.R.G. 23-24/2006f.to Chiarenza Millemaggi CoglianiR<strong>it</strong>a Olivaf.to MariaDEPOSITATA IN SEGRETERIAil..................16/01/2007...................(Art. 55, L.27/4/1982, n.186)Il Dirigentef.to Maria R<strong>it</strong>a OlivaCONSIGLIO DI STATOIn Sede Giurisdizionale (Adunanza Plenaria)Addì...................................copia conforme alla presente èstata trasmessaalMinistero..............................................................................................a norma dell'art. 87 del Regolamento di Procedura 17agosto 1907 n.642SegreteriaIl Direttore della

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