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Le Fonti del diritto (pdf, it, 50 KB

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FONTI DEL DIRITTO<strong>Le</strong> fonti <strong>del</strong> <strong>dir<strong>it</strong>to</strong> <strong>del</strong>l'Unione europea sono di tre tipi:• le fonti primarie,• le fonti derivate,• fonti complementari1


PRINCIPIO GERARCHICO <strong>del</strong>le FONTI• <strong>Le</strong> fonti di grado superiore non possono essere modificate da quelle di grado inferiore• <strong>Le</strong> fonti di grado inferiore devono rispettare quanto stabil<strong>it</strong>o dalle fonti di grado superiore• Tra le fonti di pari grado prevale la fonte più recente nel tempoIl rapporto di gerarchia, conseguenza dei principi <strong>del</strong>lo Stato di <strong>dir<strong>it</strong>to</strong> e <strong>del</strong>la loroespansione, si sostanzia nella legal<strong>it</strong>à (ossia nella non contraddizione <strong>del</strong>l'attosublegislativo nei confronti <strong>del</strong>la legge) e nella cost<strong>it</strong>uzional<strong>it</strong>à (anch'essa consistentesoprattutto nella non contraddizione, in questo caso <strong>del</strong>l'atto legislativo nei confronti <strong>del</strong>laCost<strong>it</strong>uzione).Il rapporto di competenza, invece, attiene ad una s<strong>it</strong>uazione di distribuzione orizzontale<strong>del</strong>le fonti, che si ha in ipotesi di plural<strong>it</strong>à di processi di integrazione pol<strong>it</strong>icaInoltre è di importanza rilevante l'adozione di un terzo cr<strong>it</strong>erio, qualora vi siacontraddizione tra fonti omogenee (pari grado gerarchico, uguale competenza): il cr<strong>it</strong>eriocronologico, secondo il quale la legge successiva abroga la legge precedente che risulti in2contrasto.


LE FONTI DI DIRITTO PRIMARIO<strong>Le</strong> fonti primarie, o <strong>dir<strong>it</strong>to</strong> primario, comprendono essenzialmente i trattati ist<strong>it</strong>utivi<strong>del</strong>le Comun<strong>it</strong>à europee e <strong>del</strong>l'Unione europea.Tali trattati contengono le norme formali e sostanziali che cost<strong>it</strong>uiscono il quadro incui le ist<strong>it</strong>uzioni attuano le varie pol<strong>it</strong>iche <strong>del</strong>le Comun<strong>it</strong>à europee e <strong>del</strong>l'Unioneeuropea. Fissano le norme formali che sanciscono la ripartizione <strong>del</strong>le competenze tral'Unione europea e gli Stati membri e che fondano il potere <strong>del</strong>le ist<strong>it</strong>uzioni.3


LE FONTI DEL DIRITTO DERIVATOIl <strong>dir<strong>it</strong>to</strong> derivato è composto dagli atti unilaterali e dagli atti convenzionaliAtti unilaterali:Posto che il <strong>dir<strong>it</strong>to</strong> derivato è fondato sui trattati sia per quanto concerne gliobiettivi che relativamente alle procedure per la sua creazione, esso puòassumere essenzialmente le seguenti forme:• REGOLAMENTI,• DIRETTIVE• DECISIONI• RACCOMANDAZIONI e PARERI4


Atti convenzionali:• gli accordi internazionali tra la Comun<strong>it</strong>à o l'Unione europea, da una parte, e unpaese terzo o un'organizzazione terza, dall'altra;• gli accordi tra Stati membri;• gli accordi interist<strong>it</strong>uzionali, ossia tra le ist<strong>it</strong>uzioni <strong>del</strong>l'Unione europea.5


I REGOLAMENTI• Atti a portata generale con valore erga omnes: non si rivolgono a destinatari indicatiespressamente o comunque individuabili a priori, ma a categorie di soggettideterminate in astratto a nel loro insieme.• Sono obbligatori in tutti i suoi elementi per le stesse ist<strong>it</strong>uzioni, per gli Stati membrio per i loro c<strong>it</strong>tadini:ciò significa che non è consent<strong>it</strong>a una loro applicazione soloparziale, incompleta o selettiva <strong>del</strong> regolamento né qualsiasi modifica o trasposizionesuscettibili di incidere sulla portata o sul contenuto <strong>del</strong>l’atto.• Sono direttamente applicabili in ciascuno degli Stati Membri: essi si integrano neisistemi giuridici statali e producono effetti immediato nei confronti di tutti i soggetti di<strong>dir<strong>it</strong>to</strong> interno, senza alcuna interposizione di alcuna misura nazionale di recepimentopubblicazione.• Non hanno bisogno di alcun atto di recezione o attuazione da parte degli Statimembri: anzi qualsiasi misura di recepimento mediante un atto normativo interno deveconsiderarsi illeg<strong>it</strong>tima, poiché potrebbe “nascondere agli amministrati la naturacomun<strong>it</strong>aria di una norma giuridica” e “sminuire la competenza <strong>del</strong>la corte apronunciarsi su qualsiasi questione di interpretazione <strong>del</strong> <strong>dir<strong>it</strong>to</strong> comun<strong>it</strong>ario.”6


• Sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale <strong>del</strong>la Comun<strong>it</strong>à, ed entrano in vigore alla datada essi stabil<strong>it</strong>a, ovvero a partire dal ventesimo giorno successivo alla loropubblicazione.• L’entrata in vigore immediata (cioè il giorno stesso <strong>del</strong>la pubblicazione) è ammessa,ma solo per motivi di urgenza inerenti alla natura <strong>del</strong>la misura presa, in particolare perev<strong>it</strong>are un vuoto giuridico o per prevenire le speculazioni.Mediante il Regolamento si tende a dettare una disciplina uniforme di una datamateria per l’insieme <strong>del</strong>la comun<strong>it</strong>à, dunque viene utilizzato soprattutto peroperare in settori di sua competenza esclusiva.7


LE DIRETTIVE• Rappresentano la caratteristica di vincolare gli Stati membri cui sono dirette perquanto riguarda il risultato da raggiungere, lasciandoli tuttavia liberi quanto alla scelta<strong>del</strong>la forma e dei mezzi necessari per conseguirlo. Una sorta di discrezional<strong>it</strong>à quantoalle misure da utilizzate a tal fine.• Non hanno portata generale (se non nel senso che possono rivolgersi a tutti gli Statimembri) e si “lim<strong>it</strong>ano” ad imporre obblighi di risultato nei confronti degli Statimembri, che ne sono unici destinatari.• Strumento di legislazione indiretta, o a due stadi (una sorta di legge-quadro),mediante cui non si vogliono porre regole uniformi, in considerazione anche <strong>del</strong>ladifficoltà di conciliare le notevoli divers<strong>it</strong>à esistenti negli ordinamenti giuridicinazionali, ma si preferisce attivare una collaborazione tra il livello comun<strong>it</strong>ario equello nazionale, lasciando liberi gli Stati membri di determinare essi stessi lemodifiche da apportare alla propria normativa interna per renderla conforme al risultopersegu<strong>it</strong>o dalla direttiva• Non hanno carattere direttamente applicabile: necessariamente devono formareoggetto provvedimenti nazionali di recepimento. Dunque solo a segu<strong>it</strong>o <strong>del</strong>l’adozionedi questi ultimi possono derivare dalla direttiva obblighi e dir<strong>it</strong>ti per i soggetti degliordinamenti interni.•Di sol<strong>it</strong>o le direttive fissano un termine entro cui gli Stati membri devono adottaretutte le misure necessarie per la loro attuazione.8


DECISIONEE’ vincolante in tutte le sue parti per coloro ai quali è notificata. I destinatari di unadecisione possono essere Stati membri o persone fisiche o giuridiche. La decisioneserve a regolamentare fatti concreti nei confronti di determinati destinatari.Al pari <strong>del</strong>le direttive le decisioni possono implicare obblighi per uno Stato membro aconcedere al singolo c<strong>it</strong>tadino una posizione giuridica più vantaggiosa.<strong>Le</strong> decisioni possono essere direttamente applicabili alle stesse condizioni <strong>del</strong>ledisposizioni <strong>del</strong>le direttive.LE RACCOMANDAZIONI E I PARERINon sono vincolanti e non fanno sorgere dir<strong>it</strong>ti e obblighi per il destinatario.9


LE FONTI DI DIRITTO COMPLEMENTAREOltre alla giurisprudenza <strong>del</strong>la Corte di giustizia, le fonti di <strong>dir<strong>it</strong>to</strong>complementare comprendono il:• <strong>dir<strong>it</strong>to</strong> internazionale,• principi generali <strong>del</strong> <strong>dir<strong>it</strong>to</strong>.Tali fonti hanno permesso alla Corte di colmare i vuoti lasciati dal <strong>dir<strong>it</strong>to</strong>primario o derivato.Nell'elaborare la sua giurisprudenza la Corte di giustizia si ispira al <strong>dir<strong>it</strong>to</strong>internazionale, cui fa riferimento tram<strong>it</strong>e rinvii al <strong>dir<strong>it</strong>to</strong> scr<strong>it</strong>to, alla consuetudine eagli usi. Ad esempio, si è basata sulle norme di <strong>dir<strong>it</strong>to</strong> internazionale relative altreaty making power (capac<strong>it</strong>à internazionale di concludere accordi conorganizzazioni e paesi terzi), derivante dalla personal<strong>it</strong>à giuridica internazionale,per convalidare gli accordi esterni conclusi dalla Comun<strong>it</strong>à europea10


La consuetudine è la sola categoria di carattere generale <strong>del</strong> <strong>dir<strong>it</strong>to</strong> internazionale,applicabile a tutti i soggetti.• Fonte non scr<strong>it</strong>taCONSUETUDINEPerché nasca una norma giuridica da una consuetudine occorre:• Un comportamento generale e costante dei c<strong>it</strong>tadini (elemento materiale)• E’ il convincimento che si tratti di un comportamento obbligatorio (elementopsicologico)Nel Dir<strong>it</strong>to internazionale la consuetudine è considerata:• fonte di rango primario: essa è, infatti, posta al vertice <strong>del</strong>la gerarchia <strong>del</strong>le fonti<strong>del</strong> <strong>dir<strong>it</strong>to</strong> internazionale. Tale primazia si assume soltanto in termini logici, nonavendo alcun valore giuridico.• fonte di <strong>dir<strong>it</strong>to</strong> generale: vale a dire come una norma che viene applicata a tutti glistati indipendentemente dalla loro adesione alla consuetudine.L'ordinamento giuridico <strong>it</strong>aliano contiene una norma che consente automaticamentel'ingresso <strong>del</strong>le consuetudini internazionali nel <strong>dir<strong>it</strong>to</strong> <strong>it</strong>aliano, con efficacia vincolante epari a quella <strong>del</strong>la Cost<strong>it</strong>uzione. L’art.10 <strong>del</strong>la Cost<strong>it</strong>uzione Italiana ai sensi <strong>del</strong> quale“l'ordinamento giuridico <strong>it</strong>aliano si conforma alle norme <strong>del</strong> <strong>dir<strong>it</strong>to</strong> internazionalegeneralmente riconosciute”.11

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