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LEGA NAVALE ITALIANA Sezione QUINTO AL MARE ...

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<strong>LEGA</strong> <strong>NAV<strong>AL</strong>E</strong> <strong>IT<strong>AL</strong>IANA</strong><br />

<strong>Sezione</strong> <strong>QUINTO</strong> <strong>AL</strong> <strong>MARE</strong><br />

REGOLAMENTO INTERNO<br />

Edizione 2011<br />

- 1 -


SCOPO DELLA <strong>LEGA</strong> <strong>NAV<strong>AL</strong>E</strong> <strong>IT<strong>AL</strong>IANA</strong><br />

Art. 2 DELLO STATUTO NAZION<strong>AL</strong>E<br />

“ La Lega Navale Italiana ha lo scopo di diffondere nel popolo italiano, in particolare fra i<br />

giovani, lo spirito marinaro, la conoscenza dei problemi marittimi, l'amore per il mare e<br />

l’impegno per la tutela dell’ambiente marino e delle acque interne, agli effetti della<br />

partecipazione dei cittadini allo sviluppo ed al progresso di tutte le forme di attività nazionali<br />

che hanno nel mare il loro campo ed il loro mezzo di azione.<br />

La Lega Navale Italiana sviluppa le iniziative promozionali, culturali, naturalistiche,<br />

ambientalistiche, sportive e didattiche idonee al conseguimento degli scopi dell'Associazione:<br />

promuove e sostiene la pratica del diporto e delle altre attività nautiche; promuove e sviluppa<br />

anche corsi di formazione professionale nel quadro della vigente normativa.<br />

La Lega Navale Italiana opera anche di concerto con le amministrazioni pubbliche centrali e<br />

periferiche, con le Federazioni sportive del C.O.N.I. e le Leghe Navali Marittime straniere.”<br />

INDICE<br />

- 2 -


CAPITOLO 1 - GENER<strong>AL</strong>ITA’ E STRUTTURA GIURIDICO AMMINISTRATIVA<br />

ART.1 SCOPO DEL REGOLAMENTO E FIN<strong>AL</strong>ITA’ DELLA SEZIONE<br />

ART.2 RAPPRESENTANZA <strong>LEGA</strong>LE ED ORGANI COLLEGI<strong>AL</strong>I<br />

ART.3 PATRIMONIO DELLA SEZIONE ED ENTRATE FINANZIARIE<br />

ART.4 GESTIONE ECONOMICA<br />

ART.5 SEDE E GRUPPI SPORTIVI<br />

ART.6 DEFINIZIONE DEGLI SPAZI E DEI SERVIZI<br />

CAPITOLO 2 - DEI SOCI<br />

ART. 7 - CATEGORIA DEI SOCI E LORO DIRITTI<br />

ART. 8 – MOD<strong>AL</strong>ITA’ D’AMMISIONE<br />

CAPITOLO 3 - DELLE QUOTE<br />

ART. 9 – QUOTA NAZION<strong>AL</strong>E<br />

ART. 10: QUOTA SOCI<strong>AL</strong>E SUPPLEMENTARE E D’ENTRATURA<br />

CAPITOLO 4 – DISCIPLINA PER LA CONCESSIONE DELL’USO DEGLI SPAZI DELLA<br />

SEZIONE.<br />

PARTE PRIMA<br />

- GENER<strong>AL</strong>ITA’ -<br />

ART.11 : CONCESSIONE AI SOCI DELL’USO DEGLI SPAZI DELLA SEZIONE.<br />

GRADUATORIE E CRITERI D’ASSEGNAZIONE<br />

ART.12 RIMOZIONE DAGLI SPAZI DELLA SEZIONE<br />

ART. 13 IDENTIFICAZIONE DEGLI SPAZI ASSEGNATI AI SOCI<br />

ART.14 SPAZI COMUNI<br />

ART.15 FRUIZIONE DEI SERVIZI A DISPOSIZIONE DEI SOCI<br />

ART.16 OBBLIGHI DELLA SEZIONE<br />

PARTE SECONDA<br />

- 3 -


- POSTI BARCA -<br />

ART.17 CONCESSIONE DEL POSTO BARCA. DISPOSIZIONI GENER<strong>AL</strong>I<br />

ART.18 REGISTRO DELLE IMBARCAZIONI. DOCUMENTAZIONI<br />

ART.19 <strong>AL</strong>TRI OBBLIGHI DEI TITOLARI DELLA CONCESSIONE DEL POSTO BARCA<br />

PARTE TERZA<br />

- POSTI CANOA/SURF -<br />

ART. 20 CONCESSIONE DEL POSTO CANOA/SURF. DISPOSIZIONI GENER<strong>AL</strong>I<br />

ART.21 <strong>AL</strong>TRI OBBLIGHI DEI TITOLARI DELLA CONCESSIONE DEL POSTO CANOA/SURF<br />

PARTE QUARTA<br />

- MAGAZZINI SOSPESI ED ARMADI A MURO SOTTO LE ARCATE –<br />

ART.22 ASSEGNAZIONE CONCESSIONE MAGAZZINO SOSPESO ED ARMADIO A MURO<br />

ART.23 DEFINIZIONE DÌ SOCIO “TITOLARE ASSEGNATARIO”<br />

ART.24 DEFINIZIONE DI SOCIO “ OSPITE “<br />

ART.25 OBBLIGHI DI TUTTI I SOCI ASSEGNATARI<br />

ART.26 NORME TRANSITORIE E DÌ ATTUAZIONE<br />

26.1) Diritti dei Soci Titolari Assegnatari<br />

26.2) Definizione di Socio “Collaboratore”<br />

26.3) Diritti del Socio “Collaboratore”<br />

ART.27 COSTITUZIONE COMMISSIONE PER RISOLUZIONE PROBLEMATICHE RELATIVE ESCLUSIVAMENTE<br />

<strong>AL</strong>LA PARTE IV NON PREVISTE NEL PRESENTE REGOLAMENTO<br />

CAPITOLO 5 – VARIE.<br />

ART.28 COMPORTAMENTO DEI SOCI<br />

ART.29 VARIAZIONI <strong>AL</strong> REGOLAMENTO<br />

ART.30 ENTRATA IN VIGORE<br />

CAPITOLO 1 - GENER<strong>AL</strong>ITA’ E STRUTTURA GIURIDICO AMMINISTRATIVA<br />

- 4 -


ART.1 SCOPO DEL REGOLAMENTO E FIN<strong>AL</strong>ITA’ DELLA SEZIONE<br />

Scopo del presente Regolamento è il raggiungimento della più appropriata organizzazione interna della<br />

<strong>Sezione</strong> di Quinto al Mare per la realizzazione delle finalità di cui l’art.2 dello Statuto Nazionali della LNI<br />

approvato con DPR del 18-05-1985 no.531.<br />

La <strong>Sezione</strong> di Quinto al Mare della LNI opera attraverso la struttura di Associazione non riconosciuta di cui<br />

all’art.36 CC ed è soggetta nella sua azione alle norme di legge nonché a quelle dello Statuto e del<br />

Regolamento Nazionale della LNI.<br />

Per quanto non esplicitamente riportato nel presente Regolamento valgono le disposizioni dello Statuto<br />

Nazionale della LNI, del Regolamento allo Statuto Nazionale e del Regolamento Nazionale per i gruppi<br />

sportivi.<br />

ART.2 RAPPRESENTANZA <strong>LEGA</strong>LE ED ORGANI COLLEGI<strong>AL</strong>I<br />

La Rappresentanza Legale della <strong>Sezione</strong> è affidata al Presidente.<br />

Gli organi collegiali sono:<br />

- Assemblea Soci;<br />

- Consiglio direttivo di <strong>Sezione</strong>;<br />

- Collegio Revisore del conti;<br />

- Collegio dei Probiviri.<br />

Composizione, competenza e modalità di elezione degli organi collegiali sono stabiliti dallo Statuto<br />

Nazionale della LNI e dal relativo Regolamento.<br />

In caso di commissariamento si applicano gli art.30 dello Statuto e 31 del Regolamento.<br />

ART.3 PATRIMONIO DELLA SEZIONE ED ENTRATE FINANZIARIE<br />

Il patrimonio della <strong>Sezione</strong> è costituito da attrezzature, imbarcazioni, motori, strumenti, mezzi di trasporto<br />

stradale (pulmini, carrelli), mezzi di sollevamento, “spazi e servizi” di cui all’art.6 ed ogni altro bene di<br />

proprietà della <strong>Sezione</strong> quali elencati nel libro inventario nonché da eventuali somme introitate dalla<br />

<strong>Sezione</strong> che l’Assemblea dei soci delibera di accantonare quale Fondo di Riserva patrimoniale.<br />

§<br />

§<br />

L’impiego o la destinazione delle somme liquide accantonate nel Fondo di Riserva patrimoniale deve essere<br />

deliberato dall’Assemblea dei soci dell’anno successivo, salvo quanto previsto dal 2° comma del successivo<br />

art.4.<br />

Le entrate finanziarie della <strong>Sezione</strong> si distinguono in ordinarie e straordinarie.<br />

Le entrate finanziarie ordinarie sono costituite:<br />

- 5 -


- Quote di associazione alle categorie dei soci come fissato annualmente dal Consiglio direttivo<br />

Nazionale;<br />

- Quote supplementari di frequenza di cui all’art.6.4 del Regolamento allo Statuto Nazionale;<br />

- Quote di entratura versate dai soci al momento dell’iscrizione e dell’assegnazione dell’uso del posto<br />

barca, canoa/surf o do altri beni e servizi;<br />

- Da ogni altro provento conseguente ad attività svolta dalla <strong>Sezione</strong> nel corso dell’esercizio<br />

finanziario a norma dello Statuto e del Regolamento (es. corsi per rilascio patenti nautiche, corsi<br />

vela – sub – canoa – surf – pesca etc.), da elargizione e sovvenzioni di enti pubblici o privati e dalla<br />

Presidenza Nazionale.<br />

Le entrate finanziarie straordinarie sono costituite da versamenti straordinari dei soci per l’esecuzione<br />

di opere particolari, lasciti, donazioni, sopravvenienze attive, liquidazione di beni patrimoniali.<br />

ART.4 GESTIONE ECONOMICA<br />

§<br />

La Gestione Economica Annuale deve essere assicurata attraverso le entrate ordinarie e a tal fine il<br />

Consiglio Direttivo (d’ora in avanti indicato con CD) annualmente stabilisce l’ammontare delle quote<br />

supplementari sulla base dei criteri di cui all’Art.10 del presente regolamento. Il ricorso al Fondo di Riserva<br />

patrimoniale, la vendita di beni patrimoniali e l’utilizzo delle entrate straordinarie deve essere<br />

preventivamente approvato dalla Assemblea dei soci.<br />

In caso di indifferibile e comprovata necessità, nonché in caso di manifesta e provata utilità e/o vantaggio<br />

sociale, il CD-sotto la personale responsabilità dei suoi componente (Art.27 dello statuto nazionale) può<br />

deliberare in via di urgenza di attingere al Fondo di Riserva o utilizzo immediato delle entrate straordinarie.<br />

In tal caso deve essere fatta salva la ratifica del suo operato da parte della prima Assemblea dei soci<br />

successiva alla delibera stessa.<br />

L’eventuale assunzione di personale a tempo indeterminato dovrà avvenire soltanto dietro autorizzazione<br />

dell’ Assemblea dei soci. In caso di urgente necessità il CD, dopo aver preso atto della eventuale mancanza<br />

di volontariato, potrà assumere personale limitatamente al periodo del suo mandato.<br />

Per quanto non previsto dal presente articolo, l’amministrazione della sezione è regolamentata dall’art. 34<br />

del regolamento allo statuto nazionale.<br />

ART.5 SEDE E GRUPPI SPORTIVI<br />

§<br />

- 6 -


Allo scopo di promuovere la realizzazione dei fini statutari la <strong>Sezione</strong> si è dotata di una sede (in locazione<br />

Via Majorana 6R) con uso di spazi di concessione demaniale ed ha costituito gruppi sportivi di cui all’Art.1<br />

del regolamento per i gruppi sportivi LNI.<br />

Gli spazi demaniali in concessione alla <strong>Sezione</strong> sono:<br />

- Quelli descritti nel rinnovo della concessione demaniale rilasciata dal comune di Genova e più<br />

precisamente: casetta deposito, scali di alaggio, vani sottostradali ed arenile asservito.<br />

Nella <strong>Sezione</strong> agiscono attualmente i seguenti gruppi sportivi:<br />

- Pasca, vela/ surf, sub, canoa, tutela ambiente.<br />

Altri eventuali gruppi sportivi potranno essere costituiti sempre nel rispetto delle norme del<br />

Regolamento nazionale dei gruppi sportivi della LNI.<br />

Il Consigliere agli sport coadiuvato dai direttori tecnici dei gruppi sportivi, deve redigere il regolamento<br />

interno di ciascun gruppo sportivo in conformità alle norme del citato Regolamento nazionale dei<br />

gruppi sportivi (comma 4 art.6).<br />

ART.6 DEFINIZIONE DEGLI SPAZI E DEI SERVIZI<br />

Per “spazi” della <strong>Sezione</strong> si intende:<br />

- Sede sociale;<br />

- Spiaggia in concessione;<br />

- Posti barca sia all’aperto che sotto le arcate;<br />

- Magazzini sospesi ed armadi a muro sotto le arcate;<br />

- Posti canoa / surf nel magazzino sociale;<br />

- Armadi e ripostigli nel magazzino sociale;<br />

- Rimessaggio motori fuori bordo;<br />

- Rimessaggio bombole aria compressa;<br />

- Altri spazi esistenti od eventuali situati entro locali e spazi in locazione o in concessione.<br />

Per “servizi “ della <strong>Sezione</strong> s’intende l’uso di:<br />

- Bar sociale;<br />

- Barche sociali (vela/surf, pesca, canoa, gommone);<br />

- Verricelli;<br />

§<br />

- 7 -


- Pulmini;<br />

- Carrelli stradali;<br />

- Docce;<br />

- TV;<br />

- Video proiettore;<br />

- Energia elettrica dell’impianto sociale per fini personali occasionali.<br />

- Altri servizi che eventualmente il CD ritenesse poter mettere a disposizione dei soci.<br />

ART. 7 - CATEGORIA DEI SOCI E LORO DIRITTI<br />

CAPITOLO 2 - DEI SOCI<br />

Le qualifiche e le categorie dei Soci della <strong>Sezione</strong> sono regolate dall’Art 6 dello Statuto Nazionale e dagli Art.<br />

3 e 4 del Regolamento allo Statuto.<br />

Tutti i Soci con età superiore ai 18 anni sono Soci Ordinari.<br />

I Soci Ordinari hanno l’elettorato attivo e passivo e il diritto alla partecipazione all’Assemblea dei Soci con<br />

diritto di voto in conformità a quanto previsto dallo Statuto Nazionale e dal Regolamento allo Statuto.<br />

I Soci possono usufruire degli “spazi” e dei “servizi” di cui all’articolo 6 come previsto per ciascuna delle<br />

seguenti categorie:<br />

- Ordinario Normale: usufruisce di tutti gli “spazi” e “servizi” nel rispetto delle Norme previste dal<br />

presente Regolamento<br />

- Ordinario con età compresa tra 18/25 anni: usufruisce degli stessi “spazi” e “servizi” dei Socio<br />

Ordinario Normale<br />

- Ordinario Coniuge di Socio Ordinario Normale: usufruisce degli stessi “spazi” e degli stessi “servizi”<br />

del Socio Ordinario Normale con l’esclusione di poter assumere la titolarità della concessione di<br />

quegli “spazi” che vengono appunto dalla <strong>Sezione</strong> assegnati al Socio Ordinario normale.<br />

- Ordinario Base Nautica: per quanto riguarda gli “spazi” usufruisce solamente della spiaggia in<br />

concessione; per quanto riguarda i “servizi” usufruisce solamente delle docce esterne e dei servizi<br />

igienici; il bar può essere usato solamente per consumazione da asporto.<br />

- Giovane di età inf. Ai 18 anni: usufruisce degli “spazi” e “servizi” come previsto per gli Ordinari.<br />

- 8 -<br />

§


Socio studente e lavoratore fino all’età di 18 anni: questa categoria di Soci può frequentare la<br />

<strong>Sezione</strong> e usufruire di eventuali “spazi” e “servizi” solo su invito.<br />

ART. 8 – MOD<strong>AL</strong>ITA’ D’AMMISIONE<br />

Le modalità di ammissione sono regolate dall’art. 5 del Regolamento Nazionale.<br />

Nelle domande di ammissione o di riammissione alla <strong>Sezione</strong>, il cui testo deve essere conforme allo schema<br />

di cui all’allegato A del Regolamento Statutario, gli aspiranti, dopo aver preso attenta visione dello Statuto e<br />

del Regolamento Interno della <strong>Sezione</strong> vigenti, dovranno:<br />

-Indicare la categoria nella quale desiderano essere inquadrati;<br />

-Indicare il numero della tessera, la Sede di iscrizione e la data se Soci di altri organi periferici L.N.I.;<br />

-Dichiarare di non essere mai stati iscritti alla L.N.I. ovvero il motivo di eventuale precedente perdita della<br />

qualità di Socio da altre Sezioni della L.N.I.;<br />

-Sottoscrivere il formale impegno di accettazione e di disciplinata osservanza delle norme statutarie dei<br />

Regolamenti sopra richiamati;<br />

-dichiarare sotto la personale responsabilità di essere incensurati e di non avere precedenti penali dando<br />

atto che il mendacio su tale circostanza costituirà motivo di immediata risoluzione del rapporto associativo<br />

con la <strong>Sezione</strong> e di radiazione dalla Lega Navale Italiana.<br />

le domande compilate come sopra indicato saranno esposte per un periodo di 15 gg nel Quadro Murale.<br />

Trascorso tale termine senza che siano state sollevate opposizioni motivate da parte degli associati, il C.D.,<br />

vagliata la sussistenza di tutte le condizioni, delibererà l’ammissione a Socio del richiedente.<br />

Il rifiuto all’ammissione dovrà essere motivato; l’interessato potrà opporvisi indirizzando il ricorso al C.D.<br />

entro 10 giorni dalla data di notifica del rigetto della domanda.<br />

L’ulteriore deliberazione del C.D. avrà carattere definitivo e inappellabile<br />

ART. 9 – QUOTA NAZION<strong>AL</strong>E<br />

CAPITOLO 3 - DELLE QUOTE<br />

Ciascun Socio in aggiunta alle quote di cui all’art. 10 ed in relazione alla categoria di appartenenza, è tenuto<br />

annualmente a versare alla Presidenza Nazionale della L.N.I. tramite la <strong>Sezione</strong>, una “quota nazionale” di<br />

importo pari a quanto annualmente fissato da Consiglio Direttivo Nazionale.<br />

I Soci devono provvedere al versamento della contribuzione delle quote annuali nazionale e supplementare<br />

entro il 28 febbraio di ogni anno; il ritardato pagamento comporterà l’applicazione di una indennità di mora<br />

ai sensi dell’art. 7 comma 2 del Regolamento Nazionale.<br />

- 9 -<br />

§<br />

§


Il titolare moroso sarà escluso con effetto immediato e senza ulteriore avviso da quei privilegi per i quali<br />

trovasi in mora. Tutti ciò a prescindere dalla perdita di qualifica di Socio che, come da Statuto Nazionale, si<br />

applica comunque ed automaticamente a partire da 30 settembre c.a. .<br />

ART. 10: QUOTA SOCI<strong>AL</strong>E SUPPLEMENTARE E D’ENTRATURA<br />

Le quote sociali supplementari previste dall’art. 6 comma 4 del Regolamento allo Statuto Nazionale sono<br />

determinate in relazione alle singole categorie di Soci (ordinario normale – ordinario con età compresa<br />

18/25 anni – ordinario coniuge di Socio Ordinario Normale – ordinario base nautica – giovane età inf. 18<br />

anni – socio studente) tenendo presente che (fermo restando ovviamente la quota da inviare alla PN.) sono<br />

applicati alle diverse categorie di Soci, gli sconti qui di seguito elencati calcolati rispetto alla quota<br />

supplementare di frequenza del Socio Ordinario Normale:<br />

- Ordinario compreso tra 18-25 Sconto pari al 25%<br />

- Ordinario Coniuge di Socio Ordinario Normale Sconto pari al 70%<br />

- Ordinario Base Nautica Sconto pari al 50%<br />

- Allievo (inferiore 18 anni) Sconto pari al 75%<br />

Il diritto agli sconti succitati decade qualora il Socio riceva dalla <strong>Sezione</strong> compensi a qualsiasi titolo.<br />

Tali quote sono stabilite dal C.D. per coprire le spese di gestione esercizio e manutenzione della Sede<br />

sociale e nautica e delle relative attività istituzionali.<br />

Al momento dell’assegnazione dell’uso degli “spazi” della <strong>Sezione</strong> il Socio è tenuto a pagare la quota di<br />

entratura nella misura pari a una annualità della quota relativa allo spazio. Tuttavia, qualora per alcune<br />

tipologie di ”spazi” (imbarcazioni, canoe, surf, armadietti, etc.) “l’offerta di assegnazione” di concessione<br />

risultasse per troppo lungo tempo non soddisfatta dalla “domanda di richiesta” (mancanza di lista di<br />

attesa), il C.D. può, a suo giudizio, ridurre od annullare la quota di entratura fino al momento della<br />

creazione di una specifica “lista d’attesa”.<br />

Nel caso di rilascio della concessione dell’uso di “spazi” l’importo relativo alla quota annuale, per il primo<br />

anno, può essere commisurato a partire dalla data di assegnazione ( 1/12 della quota prevista per ogni<br />

mese di uso dello spazio nel primo anno di assegnazione).<br />

I Soci hanno facoltà di versare anticipatamente le quote annuali fino ad un massimo di tre annualità salvo<br />

conguaglio nell’ipotesi di intervenuta modifica delle quote sociali .<br />

Delle quote sociali annuali, delle quote di frequenza, di quelle di entratura ed eventuali versamenti<br />

straordinari introitate dalla <strong>Sezione</strong> dovrà essere fatta esplicita annotazione sul piano di contabilità relativa<br />

a ciascun Socio.<br />

Nell’ipotesi di cessazione della qualità di Socio per dimissioni, radiazione o decesso, lo stesso o i suoi eredi<br />

non hanno diritto al rimborso delle quote versate.<br />

- 10 -<br />

§


Non è ammesso né il rimborso né la restituzione delle oblazioni e delle quote sociali versate a qualsiasi<br />

titolo alla <strong>Sezione</strong> salvo il caso di errore documentabile.<br />

CAPITOLO 4 – DISCIPLINA PER LA CONCESSIONE DELL’USO DEGLI SPAZI<br />

DELLA SEZIONE.<br />

- 11 -<br />

§<br />

PARTE PRIMA<br />

- GENER<strong>AL</strong>ITA’ -<br />

ART.11 : CONCESSIONE AI SOCI DELL’USO DEGLI SPAZI DELLA SEZIONE.<br />

GRADUATORIE E CRITERI D’ASSEGNAZIONE<br />

Il Socio Ordinario che desidera ottenere la concessione o il miglioramento di uno “spazio” della <strong>Sezione</strong><br />

(vedere art.6) deve inoltrare domanda scritta alla segreteria .<br />

La concessione dell’uso o del miglioramento degli “spazi” è effettuata in relazione:<br />

a) Alla disponibilità dello spazio richiesto.<br />

b) Alla posizione del Socio nella graduatoria della lista di attesa compilata dalla segreteria sulla base:<br />

1. dell’anzianità del Socio (1/2 punto per ogni anno di anzianità)<br />

2. della data di presentazione della domanda (1 punto per ogni anno di anzianità a decorrere dal<br />

momento della domanda)<br />

3. del punteggio di merito attribuito al Socio dal C.D. secondo i seguenti criteri:<br />

3.1 “Volontariato base” attribuito dal C.D. al momento della domanda di concessione compilata del<br />

Socio ( da un punto a 10 punti tenendo conto del generale pregressa attività di volontariato del<br />

Socio)<br />

3.2 Collaborazione offerta a terra per lo svolgimento di gare, manifestazioni e progetti sociali (0,5<br />

punti)<br />

3.3 Collaborazione offerta mare per lo svolgimento delle gare organizzate dalla <strong>Sezione</strong> ( 0,5 punti)<br />

3.4 Pulizia spiaggia e manutenzione strutture (0,2 punti per ogni intervento)<br />

3.5 Manutenzione della Sede Sociale (0,2 punti per ogni intervento)<br />

3.6 Manutenzione magazzini canoe (0. 2 punti per ogni intervento)<br />

3.7 Altri interventi a favore della gestione e/o dell’immagine della <strong>Sezione</strong> (da 0.2 a 5 punti per ogni<br />

intervento)


Nel caso di domanda per “miglioramento” i punteggi di cui al p.to 3 devono partire dal momento della data<br />

della domanda stessa.<br />

c) Tenendo comunque conto che devono essere rispettate le dimensioni delle imbarcazioni e/o canoe/surf<br />

come indicato negli Allegati n. 1 -2.<br />

I punteggi di cui 3.2 - 3.3 – 3.4 – 3.5 - 3.6 e 3.7 vengono attribuiti dal C.D. valutando le auto attribuzioni di<br />

merito compilate dai soci interessati sul “Registro dei Punteggi di merito” tenuto in Segreteria a<br />

disposizione dei Soci.<br />

I soci inseriti nelle liste di attesa devono quindi, per l’attribuzione dei punteggi di merito, compilare<br />

personalmente, di volta in volta il citato Registro.<br />

Condizione irrinunciabile per l’attribuzione dei punteggi di merito è che il Socio non abbia percepito per lo<br />

svolgimento delle dette attività alcun compenso.<br />

Qualora il C.D. ritenga di non poter accettare una “auto attribuzione” deve informarne il Socio interessato.<br />

I punteggi di volontariato già attribuiti ai Soci alla data di approvazione del presente Regolamento Interno<br />

saranno ovviamente inseriti nelle nuove graduatorie.<br />

Il rispetto delle dimensioni delle imbarcazioni e/o canoe resta valido anche in caso di cambio da parte di un<br />

Socio già assegnatario di spazio.<br />

In caso di parità di punteggio acquisito avrà diritto di precedenza il Socio con maggiore anzianità di<br />

domanda.<br />

Il Socio che rinunci all’assegnazione dello spazio trovandosi 1° nella graduatoria perde la posizione acquisita<br />

passando all’ultimo posto della graduatoria con un punto in meno dell’ultimo Socio in lista.<br />

Le liste di attesa per l’attribuzione della concessione degli “spazi” richiesti sono pubbliche e devono essere<br />

esposte in segreteria.<br />

Qualsiasi variazione delle liste di attesa deve trovare riscontro nel Registro dei Verbali delle riunioni del C.D.<br />

Ciascun Socio può compilare domanda di assegnazione di concessione per diversi “spazi” ed essere quindi<br />

inserito nelle rispettive specifiche liste di attesa.<br />

Il C.D. comunica al Socio l’avvenuta concessione dell’uso dello “spazio” richiesto mediante lettera<br />

raccomandata A/R.<br />

Dalla data di comunicazione decorre l’obbligo del versamento delle quote stabilite che deve essere<br />

effettuato entro 30 gg. dalla data di comunicazione. Il Titolare della concessione dell’uso di uno “spazio”<br />

non può cedere in alcun modo ad altri la titolarità dello stesso nonché la relativa responsabilità.<br />

In caso di decesso del Socio assegnatario della concessione dell’uso dello spazio, la concessione può essere<br />

rinnovata a favore del coniuge o del figlio purché entrambi siano soci ordinari da almeno 5 anni.<br />

Il Socio Ordinario assegnatario da almeno tre anni della concessione dello spazio può rinunciare a favore<br />

del coniuge o del figlio purché questi siano Soci ordinari con almeno 5 anni di anzianità<br />

- 12 -


ART.12 RIMOZIONE DAGLI SPAZI DELLA SEZIONE<br />

Nessun spostamento dagli “spazi” della <strong>Sezione</strong> assegnati è ammesso senza il preventivo consenso del CD<br />

che comunque, per particolari esigenze di sicurezza o per evidente miglioramento della sistemazione<br />

generale degli spazi a disposizione, si riserva di poter effettuare spostamenti e/o variazioni, previo avviso<br />

agli interessati affinché provvedano alla rimozione.<br />

Nel caso che questa non sia effettuata, sarà provveduto direttamente dal CD con eventuali e relative spese<br />

a carico del socio inadempiente.<br />

Qualora per modificare o riparate opere sociali comunali o demaniali sia riconosciuta la necessità di<br />

rimuovere spazi assegnati in concessione ai soci, gli stessi saranno tempestivamente avvisati affinché<br />

provvedano a quanto necessario; in difetto sarà provveduto d’ufficio da parte del CD con eventuali relative<br />

spese a carico dei soci assegnatali<br />

ART. 13 IDENTIFICAZIONE DEGLI SPAZI ASSEGNATI AI SOCI<br />

Le planimetrie dell’assegnazione delle concessioni dei vari “spazi” della <strong>Sezione</strong> devono essere esposte in<br />

bacheca. Gli aggiornamenti delle citate planimetrie devono trovare riscontro nei verbali delle riunioni del<br />

CD.<br />

Ciascun posto barca, canoa e/o surf, magazzino sospeso, armadi a muro (sotto le arcate che nel magazzino<br />

sociale), posto motore deve riportare il nominativo od un codice identificativo del socio assegnatario.<br />

Armadi trovati chiusi e senza indicazione dell’intestatario verranno d’autorità aperti e sgombrati.<br />

ART.14 SPAZI COMUNI<br />

Tutti gli spazi all’aperto o al coperto concernenti la concessione demaniale Comunale della <strong>Sezione</strong>, non<br />

adibiti dal C.D. all’uso specifico di singoli soci nel rispetto delle presenti norme, sono spazi comuni e<br />

pertanto la loro utilizzazione deve essere effettuata tenendo conto delle esigenze di tutti i soci.<br />

Qualsiasi imbarcazione od altro oggetto posizionati negli spazi comuni della <strong>Sezione</strong> senza che sia stata<br />

richiesta ed ottenuta autorizzazione, saranno sgombrati a cura del C.D. stesso nei modi che riterrà piu’<br />

opportuni con eventuali e relative spese a carico del socio inadempiente.<br />

Deroga a quest’ultimo disposizione può essere concessa per la temporanea sistemazione sugli arenili di<br />

mezzi sociali (a vela, remi, a pagaia e/o a motore) e di imbarcazione e/o canoe di proprietà di quei soci che<br />

siano stati preventivamente autorizzati dal consigliere responsabile della spiaggia.<br />

- 13 -<br />

§<br />

§<br />

§<br />

§


ART.15 FRUIZIONE DEI SERVIZI A DISPOSIZIONE DEI SOCI<br />

La fruizione dei servizi a disposizione dei soci (vedi art.6) deve avvenire nel rispetto delle norme illustrate<br />

nei ordini di servizio redatti “ ad hoc” dal CD che di volta in volta dovrà tener presente le esigenze e i diritti<br />

di tutti i soci nonché statutari di tutta la sezione.<br />

ART.16 OBBLIGHI DELLA SEZIONE<br />

E’ compito del CD su segnalazione dei Titolari di concessione di “spazi” (dopo aver verificato la validità della<br />

richiesta) procedere, a carico della <strong>Sezione</strong>, alla manutenzione degli stessi.<br />

La manutenzione dei magazzini e dei armadi sospesi e degli armadi sotto le arcate della concessione<br />

demaniale, è invece a carico del Socio Titolare.<br />

Nessuna responsabilità è attribuibile alla <strong>Sezione</strong> per danni ad imbarcazioni e/o attrezzature di proprietà<br />

dei soci causati da eventi atmosferici, mareggiate , atti di vandalismo, furto e incendio.<br />

La concessione di un posto barca e/o canoa e/o surf non implica in alcun caso la presa in custodia dell’unità<br />

da diporto da parte dalla <strong>Sezione</strong>. Essa resta nella piena disponibilità ed in affidamento del proprietario<br />

titolare dell’assegnazione.<br />

Il CD provvederà ad assicurare la <strong>Sezione</strong> per la RCT derivante dallo svolgimento di tutte le attività di<br />

competenza della <strong>Sezione</strong> stessa.<br />

- 14 -<br />

§<br />

§<br />

PARTE SECONDA<br />

- POSTI BARCA -<br />

ART.17 CONCESSIONE DEL POSTO BARCA. DISPOSIZIONI GENER<strong>AL</strong>I<br />

La concessione del posto barca è effettua in relazione alla posizione del socio nella graduatoria nella lista di<br />

attesa (vedi art.11) tenendo presente che devono comunque essere rispettate le dimensioni degli spazi<br />

indicati negli allegati no.1 e no.2.<br />

Il rispetto delle dimensioni degli spazi di cui a succitati allegati vale anche nel caso di cambio barca da parte<br />

del socio già assegnatario del posto barca.<br />

Ad ogni imbarcazione è assegnato un posto che non potrà essere mutuato salvo e per esigenze di ordine<br />

tecnico e comunque previa autorizzazione del CD.<br />

Il socio titolare del posto barca assume la titolarità del posto e le conseguenti responsabilità nei confronti<br />

della <strong>Sezione</strong>.<br />

Il socio titolare del posto barca deve essere proprietario dell’imbarcazione che intende ivi sistemare e<br />

presentare al momento dell’assegnazione copia dei documenti di cui art.18.


Ogni socio non può essere titolare di piu’ di una concessione di posto barca.<br />

Il titolare della concessione di posto barca non può cedere in alcun modo ad altri il proprio diritto. Fa<br />

eccezione il caso della rinuncia della titolarità a favore del coniuge o del figlio nei termini previsti dall’ultimo<br />

comma dell’art.11.<br />

Due soci entrambi già assegnatari di posto barca possono accordarsi (segnalando il fatto in segreteria) per<br />

rinunciare ad una delle due assegnazioni vincolando ad entrambi i nominativi la titolarità dell’assegnazione<br />

in comune. In tal caso, qualora venisse a decadere la qualifica di socio ordinario per uno dei due, la<br />

titolarità viene attribuita automaticamente all’altro socio.<br />

Eventuali scambi di posto tra due soci entrambi titolari di concessione, possono avvenire a titolo<br />

temporaneo ed a condizione che lo scambio venga formalizzato per iscritto in segreteria. Lo scambio non<br />

comporta l’inversione della titolarità del posto barca che resta comunque, a tutti gli effetti e per entrambi i<br />

soci, quella iniziale. Deroga a quest’ultimo disposizione può essere concessa quando il socio intenda<br />

sistemare il posto nel assegnatoli (alto sotto le arcate) una barca a vela; in tal caso il CD può concedere<br />

l’inversione del posto barca valevole a tutti gli effetti con un socio assegnatario di un posto barca alto sulle<br />

impalcature esterne.<br />

In relazione al numero dei soci iscritti nella lista di attesa di cui l’art.11 o alla situazione generale dei posti<br />

barca assegnati, è facoltà del CD bloccare l’assegnazione rispettivamente a favore dell’incremento del<br />

parco barche sociali (vela, pesca, canoa/surf) o rinunciando al posto barca in assegnazione a favore di un<br />

generale miglioramento degli “spazi” e “servizi” sociali .<br />

ART.18 REGISTRO DELLE IMBARCAZIONI. DOCUMENTAZIONI<br />

La segreteria della <strong>Sezione</strong> deve tenere agli atti un registro contenente la documentazione che attesti la<br />

proprietà di ciascuna imbarcazione sistemata nell’area in concessione alla <strong>Sezione</strong>.<br />

A tal fine ciascun socio assegnatario del posto barca deve:<br />

- Per imbarcazioni soggette all’immatricolazione, fornire copia dei documenti previsti dalle vigenti<br />

norme.<br />

- Per imbarcazioni con motore entro/fuori bordo non soggette ad immatricolazione e per<br />

imbarcazione a remi, fornire una documentazione (autocertificazione) attestante la proprietà o<br />

comproprietà prendendo atto che il mendaccio su tale circostanza costituirà motivo di immediata<br />

risoluzione del rapporto associativo con la <strong>Sezione</strong>.<br />

- Presentare in segreteria copia della polizza assicurativa RCT (compresa la movimentazione a terra<br />

dallo stazionamento dell’imbarcazione allo scalo di alaggio e viceversa) nonché aver assicurato la<br />

stessa imbarcazione contro il furto e l’incendio.<br />

- Aver iscritto l’unità da diporto nel registro del naviglio LNI ed essere in regola con la relativa quota<br />

annuale d’iscrizione.<br />

§<br />

§<br />

- 15 -


ART.19 <strong>AL</strong>TRI OBBLIGHI DEI TITOLARI DELLA CONCESSIONE DEL POSTO BARCA<br />

Il titolare della concessione deve provvedere affinché l’imbarcazione sia alloggiata adeguatamente<br />

nello spazio assegnato con taccate od invasatura tali da assicurare la stabilità in posto e non recare<br />

alcun intralcio alle altre imbarcazioni.<br />

Per evidenti e sperimentati motivi di sicurezza (pericolo mareggiate), ciascuna imbarcazione deve<br />

poggiare sulla parte bassa della tubolatura dell’impalcatura e non direttamente sul terreno. Deroghe a<br />

questa imposizione possono essere concesse dal CD esclusivamente sotto quelle arcate dove si ritiene<br />

che il succitato pericolo sia notevolmente ridotto.<br />

La movimentazione delle imbarcazioni dovrà essere eseguita con la massima cautela allo scopo di<br />

evitare danni alle persone ed alle cose.<br />

Il titolare della concessione è considerato responsabile di eventuali danni arrecati a persone e/o cose<br />

dall’uso dell’imbarcazione. Per tali danni ciascun assegnatario manleva la <strong>Sezione</strong> già dal momento<br />

della compilazione della domanda per la concessione del posto barca.<br />

Il titolare della concessione diventa custode degli spazi assegnatoli ed è pertanto considerato<br />

responsabile dell’ordine e della pulizia dello stesso.. Eventuali manchevolezze e/o danni alle strutture<br />

devono essere segnalate tempestivamente al consigliere responsabile della Base nautica.<br />

Remi, sagole, ancore ed altre attrezzature devono essere contenute nelle rispettive imbarcazioni e/o<br />

negli armadi e/o nei magazzini sospesi.<br />

In ciascun spazio barca assegnato in concessione d’uso non può essere sistemato nessun altro oggetto<br />

affiancato o sovrapposto all’imbarcazione con cui il Socio occupa tale spazio.<br />

I soci che desiderano eseguire la manutenzione dell’imbarcazione posizionandola negli spazi comuni,<br />

devono farne richiesta in Segreteria al fine di concordare il periodo di occupazione degli spazi in<br />

questione e di ottenere l’autorizzazione.<br />

Su ciascuna imbarcazione deve essere la targhetta riportante il numero. del Registro del Naviglio<br />

rilasciato dalla Presidenza Nazionale.<br />

- 16 -<br />

§<br />

PARTE TERZA<br />

- POSTI CANOA/SURF -<br />

ART. 20 CONCESSIONE DEL POSTO CANOA/SURF. DISPOSIZIONI GENER<strong>AL</strong>I<br />

La concessione del posto canoa/surf, viene rilasciata in relazione alla posizione del socio nella graduatoria<br />

della lista d’attesa (vedi art.11) ed in relazione allo spazio richiesto visto che gli spazi disponibili, nel<br />

deposito canoe/surf hanno dimensioni diverse. La concessione del posto canoa / surf è comunque sempre<br />

subordinata alla valutazione del Responsabile del magazzino, sentito il Direttore del Gruppo Sportivo,<br />

specificatamente nel caso di richieste per canoe particolarmente lunghe.


Ad ogni imbarcazione è assegnato un posto numerato, che potrà essere cambiato, avvisando il socio<br />

assegnatario, dal Responsabile del magazzino solo per esigenze di ordine tecnico/organizzativo e<br />

comunque previa autorizzazione dei Direttori dei gruppi Canoa o Surf.<br />

Il socio assegnatario del posto assume la titolarità del posto stesso e le conseguenti responsabilità nei<br />

confronti della <strong>Sezione</strong> in ordine alle regole di corretto comportamento ed appropriato utilizzo definite nel<br />

presente Regolamento.<br />

Ogni socio può essere titolare di una sola concessione di posto canoa/surf, tuttavia in mancanza di lista<br />

d’attesa ed in presenza quindi di posti liberi il direttore del G.S.C. sentito il C.D. può assegnare ulteriori<br />

posti anche a chi ne è già assegnatario. Quest’ultimo tuttavia deve essere conscio, al momento della<br />

assegnazione di un ulteriore posto che lo stesso gli viene concesso a tempo determinato e che deve essere<br />

lasciato libero qualora sulla lista di attesa compaia almeno un socio in attesa di posto canoa/surf o per altre<br />

esigenze logistiche valutate dal Responsabile del magazzino unitamente al Direttore Sportivo del Gruppo.<br />

Rimane comunque stabilito che la <strong>Sezione</strong> tiene a disposizione del gruppo canoa/surf un numero di posti<br />

sufficienti per l’accoglienza del parco canoa/surf destinati ai corsi o all’agonismo..<br />

In relazione al no. dei soci presenti in lista d’attesa di cui all’art.11 o alla situazione generale dei posti<br />

canoa/surf assegnati è facoltà del C.D. , su proposta dei Gruppi, bloccare le nuove assegnazioni a favore<br />

dell’incremento del parco sociale di canoa/surf o a favore di un generale ottimizzazione della logistica e<br />

degli spazi disponibili.<br />

ART.21 <strong>AL</strong>TRI OBBLIGHI DEI TITOLARI DELLA CONCESSIONE DEL POSTO CANOA/SURF<br />

Il titolare della concessione diventa custode dello spazio assegnatoli ed è pertanto considerato responsabile<br />

dell’ordine e della pulizia dello stesso. Eventuali manchevolezze e/o danni alle strutture devono essere<br />

tempestivamente comunicati al direttore del proprio gruppo sportivo.<br />

In ciascuno spazio assegnato deve essere allocato una ed una sola canoa/surf per la quale è stata rilasciata<br />

la concessione d’uso Possono tuttavia nello stesso spazio, purché senza pregiudizio degli spazi adiacenti ,<br />

essere eventualmente allocati oggetti complementari necessari all’attività sportiva svolta dal socio quali<br />

pagaia e paraspruzzo.<br />

- 17 -<br />

§<br />

§<br />

PARTE QUARTA<br />

- MAGAZZINI SOSPESI ED ARMADI A MURO SOTTO LE ARCATE –<br />

ART.22 ASSEGNAZIONE CONCESSIONE MAGAZZINO SOSPESO ED ARMADIO A MURO<br />

Ogni Socio Ordinario Normale ha il diritto al l’inserimento del proprio nominativo nella “lista di attesa” per<br />

l’assegnazione dell’uso di un magazzino sospeso e/o armadio a muro secondo i criteri illustrati nell’Art. 11.<br />

L’assegnazione, seguendo l’ordine della “lista di attesa”, potrà iniziare solamente al momento o della<br />

rinuncia all’assegnazione o della cessazione della qualifica di Socio Ordinario Normale da parte del Socio<br />

Titolare Assegnatario e dei Soci Collaboratori con riferimento ai nominativi indicati nella Tabella


“Magazzini/Armadi sospesi ed Armadi a muro” II Ediz. Datata 17-01-1992 approvata dalla A.G.S. in data 02-<br />

04-1992 qui allegata (Allegato n. 3) e i suoi aggiornamenti custoditi agli Atti della <strong>Sezione</strong>.<br />

Nel caso di rinuncia e/o cessazione della qualifica di Socio Ordinario Normale da parte del Socio Titolare<br />

Assegnatario ed in presenza dei Socio Collaboratore, l’assegnazione andrà a quest’ultimo.<br />

I diritti del Titolare Assegnatario e del Collaboratore sono quelli indicati rispettivamente all’Art.26.1 e 26.3.<br />

Per l’assegnazione degli armadi a muro sotto le arcate eventualmente disponibili viene data precedenza ai<br />

Soci richiedenti già assegnatari di posto barca. L’uso di questi spazi è gratuito a condizione che da parte<br />

dell’assegnatario venga effettuata adeguata manutenzione periodica al fine di mantenere il decoro sotto le<br />

singole arcate.<br />

L’assegnazione del magazzino sospeso comporta invece da parte del Socio Titolare Assegnatario il<br />

pagamento della quota annuale di volta in volta stabilita dal C.D. della <strong>Sezione</strong>.<br />

ART.23 DEFINIZIONE DÌ SOCIO “TITOLARE ASSEGNATARIO”<br />

§<br />

Il Socio Titolare Assegnatario è il Socio Ordinario Normale a cui viene assegnata la concessione dell’uso del<br />

magazzino sospeso e/o dell’armadio a muro. Egli ha relativamente allo spazio la responsabilità nei confronti<br />

della <strong>Sezione</strong> ed il diritto all’uso dello stesso.<br />

§<br />

ART.24 DEFINIZIONE DI SOCIO “ OSPITE “<br />

-Il socio Ospite, è il Socio Ordinario Normale a cui viene concessa ospitalità da parte del Socio Titolare<br />

Assegnatario, per l’uso del magazzino sospeso o dell’armadio a muro a quest’ultimo assegnato.<br />

-Il Socio Ospite (il cui nominativo deve essere segnalato per iscritto alla segreteria dal Socio Titolare<br />

Assegnatario) è tale a tutti gli effetti e non gode di alcun diritto tranne quello di essere iscritto<br />

esclusivamente, a sua richiesta, nella lista di attesa.<br />

-Per ogni magazzino sospeso e/o armadio a muro il numero massimo di Soci Ospiti non deve essere<br />

superiore a quattro.<br />

ART.25 OBBLIGHI DI TUTTI I SOCI ASSEGNATARI<br />

-Nel magazzino sospeso e/o armadio a muro non possono essere rimessati carburanti. Liquidi infiammabili<br />

e/o tossici e/o corrosivi. Il Socio che non provvederà ad osservare le norme di sicurezza contro gli incendi<br />

sarà passibile di provvedimenti disciplinari.<br />

-Il peso complessivo delle attrezzature da sistemare nei magazzino sospesi non deve superare il valore<br />

limite massimo segnalato sotto ciascuna arcata.<br />

-Il Socio Titolare ha l’obbligo del pagamento degli importi dovuti per il consumo dell’energia elettrica<br />

relativa usata per l’illuminazione, le apparecchiature ed i macchinari ivi collocati.<br />

-La manutenzione del Magazzino sospeso e/o dell’armadio a muro (es. pulizia, pitturazione, solidità<br />

struttura etc.) è compito fondamentale del Socio Titolare Assegnatario che dovrà intervenire<br />

tempestivamente anche su richiesta del Consiglio Direttivo.<br />

§<br />

- 18 -


Il mancato rispetto di quanto sopra comporta la revoca della concessione dello spazio.<br />

ART.26 NORME TRANSITORIE E DÌ ATTUAZIONE<br />

26.1) Diritti dei Soci Titolari Assegnatari<br />

§<br />

Considerato che alcuni degli attuali magazzini sospesi ed armadi a muro sono stati realizzati a spese e/o con<br />

la collaborazione di ben individuati soci, i Soci Titolari di cui alla planimetria esposta in Segreteria in data<br />

30.04.1992 ed approvata dall’Assemblea ordinaria dei Soci in data 02.04.1992 godono sia del diritto della<br />

concessione dell’uso loro riconosciuto – a titolo gratuito – per tutto il tempo che rimarranno Soci Ordinari<br />

Normali della <strong>Sezione</strong> sia del diritto indicato dall’ultimo comma dell’art.11.<br />

Il diritto di godimento gratuito viene concesso in funzione indennitaria per l’opera prestata e dei materiali<br />

forniti.<br />

Il diritto di cui all’ultimo comma dell’art.11 vale esclusivamente per il Socio Titolare che non abbia indicato<br />

alcun Collaboratore alla data dell’approvazione dell’assemblea ordinaria del 02-04-1992<br />

26.2) Definizione di Socio “Collaboratore”<br />

§<br />

Preso atto di quanto indicato al primo comma dell’art.26, viene definito Socio “Collaboratore” il Socio che<br />

ha contribuito – per affermazione dello stesso Socio Titolare – alla realizzazione del magazzino sospeso e/o<br />

armadio a muro a quest’ultimo assegnato in uso secondo la già citata planimetria di cui al p.to 26.1.<br />

La figura di Socio Collaboratore, istituita esclusivamente per riconoscere ad un certo n. di Soci Ordinari<br />

Normali la collaborazione offerta nella realizzazione del magazzino sospeso e/o armadio a muro, è pertanto<br />

transitoria, non rinnovabile nel tempo e destinata ad esaurirsi.<br />

26.3) Diritti del Socio “Collaboratore”<br />

§<br />

Il Socio Collaboratore ha relativamente al magazzino sospeso e/o armadio a muro che ha collaborato a<br />

realizzare , il diritto dell’uso dello stesso a titolo gratuito per tutto il tempo che rimane Socio Ordinario<br />

Normale della <strong>Sezione</strong>.<br />

Nel caso di cessazione della qualifica di Socio Ordinario Normale da parte del Socio Titolare, i soci che<br />

risultano – nella citata planimetria – Collaboratori del predetto Socio Titolare, devono scegliere ed indicare<br />

alla segreteria quello che tra di loro sarà il nuovo Titolare.<br />

Quest’ultimo non deve alcuna quota né di entratura né annuale.<br />

Il Socio Collaboratore anche quando diventa Titolare ai sensi del secondo comma del presente art., non<br />

gode del diritto di cui all’ultimo comma dell’art. 11.<br />

- 19 -


Il no. massimo dei Soci di cui all’art.24 deve essere considerato comprensivo anche dei Soci Collaboratori<br />

(in altri termini: in ogni momento, indipendentemente dal Socio Titolare, ciascun magazzino sospeso e/o<br />

armadio a muro non può essere usufruito da più di quattro soci tra Ospiti e Collaboratori).<br />

ART.27 COSTITUZIONE COMMISSIONE PER RISOLUZIONE PROBLEMATICHE RELATIVE ESCLUSIVAMENTE<br />

<strong>AL</strong>LA PARTE IV NON PREVISTE NEL PRESENTE REGOLAMENTO<br />

§<br />

Viene costituita una Commissione permanente composta da 3 Membri del C.D., ( Presidente, Tesoriere,<br />

Responsabile della Base nautica),da 2 Soci già Titolari Assegnatari dei servizi in argomento e da 2 Soci non<br />

assegnatari di alcun servizio per la risoluzione di eventuali problematiche la cui definizione non sia già<br />

contenuta nell’attuale testo del Regolamento Interno. I membri di questa commissione ( esclusi i 3 membri<br />

del CD) sono individuati dalla Assemblea Generale dei Soci.<br />

Le delibere della Commissione hanno valore provvisorio; per divenire definitive devono essere ratificate da<br />

parte della prima Assemblea dei Soci successiva alle delibere stesse.<br />

ART.28 COMPORTAMENTO DEI SOCI<br />

§<br />

CAPITOLO 5 – VARIE.<br />

Il comportamento dei Soci e degli eventuali ospiti durante la permanenza nei locali della Sede dovrà essere<br />

improntato al reciproco rispetto delle norme di civile convivenza. Ovviamente ciascun socio è ritenuto<br />

responsabile del contegno della persona che avrà occasionalmente invitato e provveduto a registrare nel<br />

“Registro degli Ospiti”.<br />

La pulizia dei locali igienici è preciso dovere dei Soci e dei loro eventuali ospiti.<br />

Il consumo d’acqua (rubinetti, docce, manichette ecc.) e di corrente elettrica (illuminazione,<br />

apparecchiature, macchinari, ecc.), sia nei locali sociali che nelle aree in concessione dev’essere tenuto<br />

sotto controllo da parte dei soci con lo scopo d’evitare sprechi ed impieghi eccessivi.<br />

Il socio che verrà meno ai suddetti doveri, incorrerà nelle previste sanzioni disciplinari.<br />

ART.29 VARIAZIONI <strong>AL</strong> REGOLAMENTO<br />

Le variazioni al presente regolamento dovranno essere adottate in sede di Assemblea Ordinaria dei Soci<br />

con la maggioranza dei due terzi presenti.<br />

- 20 -<br />

§<br />

§


ART.30 ENTRATA IN VIGORE<br />

Il presente Regolamento, che entra in vigore dal momento dell’approvazione dell’Assemblea ordinaria dei<br />

Soci, sostituisce a tutti gli effetti il Regolamento interno della <strong>Sezione</strong> entrato in vigore al 30 Settembre<br />

1994 che deve intendersi pertanto abrogato.<br />

Allegati al presente Regolamento Interno: no.3<br />

L’approvazione del presente testo è stata completata dall’Assemblea generale dei Soci svoltasi il 25-<br />

Marzo-2011. La precedente Edizione datata 1994 risulta per tanto abrogata.<br />

§<br />

- 21 -


<strong>AL</strong><strong>LEGA</strong>TO NO.1 DIMENSIONI DEI POSTI BARCA SOTTO LE ARCATE<br />

- 22 -


<strong>AL</strong><strong>LEGA</strong>TO NO.2 DIMENSIONI DEI POSTI BARCA SULLE IMP<strong>AL</strong>CATURE ESTERNE<br />

- 23 -


<strong>AL</strong><strong>LEGA</strong>TO NO.3<br />

- 24 -

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