11.07.2015 Views

Regolamento Esecutivo Gare FIP - Federazione Italiana Pallacanestro

Regolamento Esecutivo Gare FIP - Federazione Italiana Pallacanestro

Regolamento Esecutivo Gare FIP - Federazione Italiana Pallacanestro

SHOW MORE
SHOW LESS
  • No tags were found...

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

<strong>Regolamento</strong> <strong>Esecutivo</strong> – <strong>Gare</strong> a.s. 2013/2014Atleti di interesse nazionaleArt.73 Norme generali1. La richiesta di disponibilità per la partecipazione a convegni, raduni, allenamenti o gare acarattere nazionale o internazionale, in Italia o all'estero, costituisce un particolare onore che,oltre a distinguere l'atleta, lo impegna a mantenere un contegno particolarmenteirreprensibile in ogni e qualsiasi circostanza.2. Conseguentemente la mancata adesione ad una convocazione federale costituisce, in assenzadi impedimenti, grave mancanza disciplinare nonché determina l'assunzione di adeguatiprovvedimenti.Art.74 Convocazione1. Con la convocazione disposta dal Presidente federale tramite l’Organismo prepostoall’attività delle squadre nazionali (Settore Squadre Nazionali), l’atleta convocato diviene diinteresse nazionale ed è tenuto ad aderire alla richiesta rivoltagli.2. La <strong>FIP</strong> riconosce l'indisponibilità soltanto in presenza di gravi e giustificati motivi, tali daimpedire per l'intero periodo richiesto la partecipazione a qualsiasi altra gara omanifestazione.3. I convocati sono tenuti personalmente a dare immediato riscontro all'avviso diconvocazione.Art.75 Doveri1. A norma dell'art.133 R.O. le Società hanno il dovere di mettere a disposizione delle selezioni,indette dai competenti Organi federali, gli atleti per loro tesserati.2. Gli atleti sono tenuti ad osservare tutte le disposizioni loro impartite dalla <strong>FIP</strong> e dai suoiOrgani, ivi comprese le disposizioni in merito al controllo dell'idoneità fisica.Art.76 Provvedimenti disciplinari - istanze di riesame (del. n.466 CF 11/06/11)1. Le inosservanze alle norme di cui al presente Titolo, nonché alle disposizioni generali eparticolari impartite a Società e atleti all'atto della convocazione federale nazionale e duranteil raduno, sono considerate infrazioni disciplinari e comportano l'eventuale applicazione dellesanzioni previste dall’art.42 sexies del <strong>Regolamento</strong> di Giustizia e la competenza relativa èespressamente demandata al Giudice Sportivo Nazionale. L’atleta sarà soggetto anche allesanzioni previste dalle normative della <strong>Federazione</strong> Internazionale.2. L’atleta che senza giustificato motivo non si presenti tempestivamente nel luogo stabilito peril raduno, ovvero se ne allontani senza motivo, sarà sanzionato ai sensi dell’art.42 sexies,comma 1 del <strong>Regolamento</strong> di Giustizia.3. L’atleta che durante l’attività della rappresentativa nazionale in cui è stato convocato, assumaun comportamento tale da essere allontanato dal raduno, sarà sanzionato ai sensi dell’art.42sexies, comma 2 del <strong>Regolamento</strong> di Giustizia.4. Avverso la decisione del Giudice Sportivo Nazionale, il tesserato colpito dalla sanzione puòproporre, senza pagamento di alcuna tassa e nel termine massimo di cinque giorni dalla datadi ricevimento della comunicazione del provvedimento, istanza di riesame alla CommissioneGiudicante Nazionale allegando la documentazione idonea a dimostrare fatti nuovi nonprecedentemente sottoposti all'esame del Giudice Sportivo Nazionale.5. Nel caso in cui l'atleta sia stato indisponibile alla convocazione adducendo a giustificazione uninfortunio od altra infermità, non può, comunque ed a prescindere dall'eventualeprocedimento disciplinare previsto dai commi precedenti, prendere parte, con la squadra30

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!