11.07.2015 Views

Regolamento Esecutivo Gare FIP - Federazione Italiana Pallacanestro

Regolamento Esecutivo Gare FIP - Federazione Italiana Pallacanestro

Regolamento Esecutivo Gare FIP - Federazione Italiana Pallacanestro

SHOW MORE
SHOW LESS
  • No tags were found...

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

<strong>Regolamento</strong> <strong>Esecutivo</strong> – <strong>Gare</strong> a.s. 2013/2014Art.87 Reclami Giuria d'Appello1. I reclami relativi a gare di Tornei Internazionali debbono essere proposti alla CommissioneEsecutiva in campo o al Commissario nelle forme e nei termini previsti dal regolamento delTorneo.2. Nei Tornei Nazionali, Regionali, Giovanili, non sono ammessi reclami basati su errori tecnici,irregolarità e impraticabilità del campo di gioco.3. All'inizio di ogni Torneo Internazionale verrà nominata una Giuria d'Appello, costituita dairappresentanti delle Società impegnate, fino ad un massimo di cinque componenti effettivi edue supplenti e scelti dagli stessi.4. Compito della Giuria d'Appello è di giudicare inappellabilmente ogni ricorso contro le decisionidella Commissione Esecutiva o del Commissario.5. I componenti della Giuria d'Appello, le cui squadre fossero interessate al ricorso in discussionenon possono far parte della Giuria chiamata a giudicarlo, e saranno sostituiti dai supplenti ovenominati. In mancanza la Giuria d'Appello è composta dagli altri tre componenti effettivi. Incaso di mancato accordo, la Giuria d'Appello è presieduta dal componente più anziano d'età.Art.88 Provvedimenti disciplinari tornei e gare amichevoli1. La potestà disciplinare delegata alle Commissioni Esecutive in campo o del Commissario ha ilproprio limite oggettivo nell'ambito del Torneo.2. Allorché si verifichino infrazioni disciplinari che appaiano passibili di sanzioni da scontarsi oltrela durata del Torneo, e quindi fuori del suo ambito, la Commissione Esecutiva od ilCommissario devono rimettere gli atti, ai sensi dell'art. 77 R.G., al competente Organo diGiustizia, sanzionando una temporanea sospensione, che ha effetto solo nell'ambito delTorneo.3. In caso di infrazioni disciplinari relative alle gare amichevoli, l’Organo di cui all’art.80provvede a rimettere gli atti al competente Organo di giustizia ai sensi dell’art. 77 R.G.4. I provvedimenti disciplinari da scontarsi in tutta l'altra attività federale ufficiale possonoessere disposti dall'Organo cui è stata fatta la rimessione, con proprio provvedimentosusseguente alla ricezione degli atti ed impugnabile secondo le norme usuali.5. Ai fini della recidiva e della esecuzione nel corso dell’anno, le infrazioni di cui ai commiprecedenti vengono considerate come facenti parte di un unico genere di manifestazioneufficiale.6. Le punizioni di squalifica che non possono essere scontate nel corso dell’anno sportivo in cuisono state comminate, devono essere scontate nello stesso genere di manifestazione ufficialein relazione alla quale è stata inflitta la sanzione; il tesserato è soggetto alla suddettasqualifica anche in caso di cambiamento di Società.Art.89 Inosservanza disposizioni1. La violazione, da parte di Società o tesserati, delle norme e disposizioni di cui al presenteTitolo comporta, anche d'ufficio, l'adozione di provvedimenti disciplinari da parte deicompetenti Organi di Giustizia.Art.90 Entrata in vigore (del. n.466 CF 11/06/11)35

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!