12.07.2015 Views

la polizia giudiziaria - Grafiche E. Gaspari

la polizia giudiziaria - Grafiche E. Gaspari

la polizia giudiziaria - Grafiche E. Gaspari

SHOW MORE
SHOW LESS
  • No tags were found...

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

PremessaStoricamente il sistema inquisitorio sorse per l’esigenza che i colpevoli nonsfuggissero al<strong>la</strong> punizione in mancanza del<strong>la</strong> privata accusa; <strong>la</strong> procedibilitàd’ufficio valse a sopprimere all’inerzia o all’impotenza del<strong>la</strong> persona offesa,dapprima come rimedio straordinario e poi come mezzo ordinario di inquisi -zione. Per evitare che <strong>la</strong> preminenza dei poteri del giudice-inquisitore prevari -casse in danno dell’accusato, a tute<strong>la</strong> di quest’ultimo si e<strong>la</strong>borò una rigidadisciplina delle prove, giungendosi a subordinare l’affermazione di colpevo -lezza dell’accusato al<strong>la</strong> sua “convinzione”, ossia al<strong>la</strong> sua confessione, perconseguire <strong>la</strong> quale non si esitò a ricorrere anche al<strong>la</strong> tortura.3) sistema misto: il sistema inquisitorio privilegia l’esigenza di assicurare <strong>la</strong>punizione del colpevole, potenziando <strong>la</strong> funzione dell’accusa, fino a far<strong>la</strong> con -fluire nel giudice, a scapito dei diritti dell’accusato, s i c ché può dirsi congeniale aforme autoritarie di stato, scarsamente sensibili ai diritti di libertà individuale.Il sistema accusatorio, invece, risolvendosi in una sorta di contesa tra particontrapposte, in posizione di sostanziale parità di poteri processuali, può con -siderarsi tipica espressione dello Stato liberal-democratico, sensibile ai diritti ealle libertà dei cittadini.Il sistema c.d. misto, è caratterizzato dal<strong>la</strong> combinazione dei caratteri del -l’accusatorio e di quelli dell’inquisitorio, nello sforzo di conciliare, le esigenzedi repressione dei reati, con quelle di libertà dell’accusato.L’attuale codice di rito può dirsi informato ad un sistema processuale dinatura prevalentemente accusatoria tenuto conto del<strong>la</strong> tendenziale parità trale parti processuali (P.M.e imputato); <strong>la</strong> centralità del ruolo del dibattimento;<strong>la</strong> assoluta terziarietà del giudice, a cui sono sottratti poteri di indagine e con -feriti esclusivamente poteri decisionali super-partes.I caratteri prevalentemente accusatori del nuovo rito, nell’ultimo anno divita del codice, sono stati però attenuati dai numerosi decreti-legge che hannoinciso su diverse norme, reintroducendo profili di carattere inquisitorio.Ad esempio, il D.L. 8/06/92, n° 306 (conv. in Legge n°365/92), modificandogli artt. 500 e 503 del codice, ha previsto l’utilizzabilità come prova in dibatti -mento delle dichiarazioni rese da testi o dall’indagato al P.M. o al<strong>la</strong> P.G.nel corso delle indagini preliminari. In tal modo è stato tradito uno deiprincipi cardine del sistema accusatorio e cioè quello dell’assenza di provepre-costituite esterne al dibattimento.Un ritorno al<strong>la</strong> normalità si è avuto con l’emanazione del<strong>la</strong> legge 8/8/95,n° 332, che ha introdotto numerose modifiche alle norme sul<strong>la</strong> custodia caute -<strong>la</strong>re, valorizzando il diritto di difesa ed operando un riequilibrio tra le partiprocessuali (P.M., imputato, difensore).Ma le più recenti innovazioni sono riconducibili, senza ombra di dubbio,14

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!