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la polizia giudiziaria - Grafiche E. Gaspari

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Simona FabbriMANUALEOPERATIVOPER L'ATTIVITÀ DIPOLIZIAGIUDIZIARIAATTIVITÀ DI INIZIATIVAATTIVITÀ DELEGATACOMPETENZE PENALI DEL GIUDICE DI PACE(AGGIORNATO CON LEGGE 155/2005)MODULISTICACOMPLETO DELLA MODULISTICA AGGIORNATAALLE ULTIME NOVITÀ NORMATIVEIN MATERIA DI POLIZIA GIUDIZIARIA2 a EDIZIONECONTIENE CD-ROMCON MODULISTICACat. III - N. 033294AGGIORNATO CON LA LEGGE31 LUGLIO 2005 n.155 (Legge Antiterrorismo)LE NUOVE REGOLE PER LAGUIDA IN STATODI EBBREZZA


Indicea Paolo e MassimilianoDesidero ringraziare i colleghi del<strong>la</strong> divisione operativa del Comando PoliziaMunicipale di Parma in generale e i colleghi del Nucleo Polizia Giudiziaria ProntoIntervento in partico<strong>la</strong>re, per il continuo e costante scambio di informazioni che mihanno permesso di migliorare <strong>la</strong> qualità del presente manuale.PROPRIETÀ LETTERARIA RISERVATAA norma di legge sul diritto di autore e del codice civile,è vietata <strong>la</strong> riproduzione di questo volumeo di parte di esso con qualsiasi mezzo, elettronico, meccanico,per mezzo di fotocopie, microfilms, registrazioni od altro,senza l’autorizzazione scritta dell’editore.<strong>Grafiche</strong> E. GASPARI - Morciano di Romagna (RN)3


IndiceINDICEPremessa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 13PARTE ILA POLIZIA GIUDIZIARIACap. 1 - LA CLASSIFICAZIONE DEI REATI1. Definizione di reato............................................................................ Pag. 192. C<strong>la</strong>ssificazione dei reati...................................................................... » 193. Competenza per materia.................................................................... » 204. Competenze per territorio e per connessione ................................. » 23Cap. 2 - SOGGETTI DEL SISTEMA PROCCESSUALE:IL PUBBLICO MINISTERO1. Introduzione........................................................................................ Pag. 252. Funzione e attività di indagine del pubblico ministero .................. » 263. Le indagini preliminari: chiusura, archiviazione e rinvio a giudizio » 29Cap. 3 - LA POLIZIA GIUDIZIARIA1. La Polizia Giudiziaria......................................................................... Pag. 332. Le funzioni di Polizia Giudiziaria .................................................... » 353. I soggetti del<strong>la</strong> Polizia Giudiziaria.................................................... » 394. La notizia di reato e le condizioni di procedibilità ......................... » 435. Attività del<strong>la</strong> Polizia Giudiziaria: autonoma e delegata ............... » 506. La documentazione dell’attività di Polizia Giudiziaria .................. » 55Cap. 4 - ATTIVITÀ D’INIZIATIVA DELLA POLIZIA GIUDIZIARIA«AUTONOMA»1. Attività «autonoma» di Polizia Giudiziaria (d’iniziativa) ............. Pag. 612. L’identificazione.................................................................................. » 645


Indice3. L’identificazione penale - Indagato e testimone. ............................ Pag. 674. L’identificazione per motivi di P.S..................................................... » 685. Identificazione di stranieri................................................................. » 736. Fotosegna<strong>la</strong>mento............................................................................... » 767. Dichiarazione ed elezione di domicilio............................................ » 768. L’informazione sul diritto di difesa................................................... » 799. Le sommarie informazioni................................................................. » 8310. Le perquisizioni .................................................................................. » 9011. Il sequestro .......................................................................................... » 9312. L’acquisizione urgente di plichi......................................................... » 10013. L’arresto............................................................................................... » 10014. L’arresto obbligatorio in f<strong>la</strong>granza di reato..................................... » 10115. L’arresto facoltativo in f<strong>la</strong>granza di reato........................................ » 10516. Casi pratici di arresto ......................................................................... » 10917. Il fermo di Polizia Giudiziaria ........................................................... » 11518. Doveri del<strong>la</strong> Polizia Giudiziaria in caso di arresto e fermo........... » 116Cap. 5 - ATTIVITÀ DELEGATA DI POLIZIA GIUDIZIARIA1. Attività “delegata” di Polizia Giudiziaria ........................................ Pag. 1232. Le intercettazioni telefoniche............................................................ » 1243. Le ispezioni.......................................................................................... » 1284. Interrogatorio...................................................................................... » 1305. I confronti ............................................................................................ » 136Cap. 6 - LE INDAGINI DIFENSIVE1. Concetti................................................................................................ Pag. 1392. Attività del difensore ......................................................................... » 1403. Fascicolo del difensore ed utilizzabilità degli atti ........................... » 1434. Divieto di testimonianza indiretta del<strong>la</strong> Polizia Giudiziaria ......... » 1475. Sommarie informazioni dall’indagato.............................................. » 1486. Altre sommarie informazioni............................................................ » 150PARTE IIATTIVITÀ DI POLIZIA GIUDIZIARIANEI REATI DI COMPETENZADEL GIUDICE DI PACECap. 1 - “COMPETENZA PER MATERIA”1. I reati di competenza del Giudice di pace........................................ Pag. 1556


Indice2. Delitti previsti dal Codice Penale(Articolo 4: competenza per materia) .............................................. Pag. 1573. Contravvenzioni previste dal Codice Penale(Articolo 4: competenza per materia) .............................................. » 1704. Reati previsti dal T.U.L.P.S. (R.D. 18 giugno 1931, n. 773)............. » 1735. Reati previsti dal Codice di Navigazione(R.D. 30 marzo 1942, n. 327).............................................................. » 1756. Reati in materia di rifugi alpini (D.P.R. 4 agosto 1975, n. 918) ..... » 1777. Reati in materia di Elezioni (D.P.R. 30/03/1975, n. 361)................. » 1788. Reati in materia di Elezioni comunali (D.P.R. 16/05/1960, n. 570) » 1799. Reati in materia di Commercio (Legge 28/11/1965, n. 1329)......... » 18010. Reati in materia di Farmacie (Legge 8/11/1991, n. 362) ................. » 18111. Reati in materia di Referendum (Legge 25/05/1970, n. 352) ......... » 18212. Reati in materia di Ferrovie dello Stato (D. P. R . 11 / 07 / 1980 , n . 753 ) » 18313. Reati in materia di Lotto e Lotterie (Legge 2/08/1952, n. 528) ..... » 18614. Reati in materia di trasfusioni (Legge 4/05/1990, n. 107)............... » 18715. Reati in materia di recipienti a pressione(D.Lgs. 27/09/1991, n. 311) ................................................................. » 18816. Reati in materia di giocattoli (D.Lgs. 27/09/1991, n. 313)............... » 18917. Reati in materia di Pubblicità (D.Lgs. 25/01/1992, n. 74) ............... » 19018. Reati in materia di Sanità pubblica (D.Lgs. 14/12/1992, n. 507) .... » 19219. Reati in materia di dispositivi medici (D.Lgs. 14/02/1997, n. 46)... » 19320. I Reati del Codice del<strong>la</strong> Strada.......................................................... » 19421. L’omissione di soccorso(vecchia e nuova normativa di riferimento) .................................... » 208Cap. 2 - COMPETENZA PER TERRITORIO E PER CONNESSIONE– Competenza per territorio (art. 5) .................................................... Pag. 215– Competenza per materia determinata dal<strong>la</strong> connessione (art. 6) . » 216– Casi di connessione davanti al Giudice di Pace (art. 7).................. » 216– Competenza per territorio determinata dal<strong>la</strong> connessione (art. 8 ) . » 217Cap. 3 - L’ATTIVITÀ DI INDAGINE NEL PROCEDIMENTODAVANTI AL GIUDICE DI PACE PENALE– Attività di indagine (art. 11) .............................................................. Pag. 219– Notizie di reato ricevute dal pubblico ministero (art. 12).............. » 224– Autorizzazioni del pubblico ministero al compimento di atti(art. 13)................................................................................................. » 224– Iscrizione del<strong>la</strong> notizia di reato (art. 14) .......................................... » 227– Chiusura delle indagini preliminari (art. 15) ................................... » 227– Durata delle indagini preliminari (art. 16)....................................... » 227– Archiviazione (art. 17) ....................................................................... » 228– Assunzione di prove non rinviabili (art. 18) .................................... » 2297


IndiceCap. 4 - LA CITAZIONE A GIUDIZIO NEL PROCEDIMENTODAVANTI AL GIUDICE DI PACE PENALE– Citazione a giudizio disposta dal<strong>la</strong> Polizia Giudiziaria (art. 20).... Pag. 233Cap. 5 - IL RICORSO IMMEDIATO NEL PROCEDIMENTODAVANTI AL GIUDICE DI PACE PENALE– Ricorso immediato al Giudice (art. 21)............................................ Pag. 237– Presentazione del ricorso (art. 22) .................................................... » 239– Costituzione di parte civile (art. 23) ................................................. » 239– Inammissibilità del ricorso (art. 24).................................................. » 239– Richieste del Pubblico Ministero (art. 25) ....................................... » 240– Provvedimenti del Giudice di Pace (art. 26).................................... » 240Cap. 6 - LE MISURE ALTERNATIVE E IL GIUDIZIO– Esclusione del<strong>la</strong> procedibilità nei casi di partico<strong>la</strong>re tenuità(art. 34)................................................................................................. Pag. 243– Estinzione del reato conseguente a condotte riparatorie (art. 3 5 ) . » 244Cap. 7 - I DELEGATI DEL PUBBLICO MINISTERO– L’udienza di comparizione (art. 29).................................................. Pag. 247– Dibattimento (art. 32 ) ......................................................................... » 248– Delegati del Procuratore del<strong>la</strong> Repubblica nel procedimentopenale davanti al Giudice di Pace (art. 50 ) ....................................... » 249Cap. 8 - REATI DI COMPETENZA DEL GIUDICE DI PACE– Delitti (schemi nuove sanzioni) ........................................................ Pag. 251– Contravvenzioni (schemi nuove sanzioni)........................................ » 255PARTE IIILA MODULISTICA DI POLIZIA GIUDIZIARIACap. 1 - MODULISTICA GIUDICE DI PACE– Re<strong>la</strong>zioni al Procuratore.................................................................... Pag. 259– Atto di citazione a giudizio (art. 20)................................................. » 261– Atto di citazione a giudizio (art. 29)................................................. » 262– Invito a presentarsi per tentativo di conciliazione.......................... » 2638


IndiceCap. 2 - MODULISTICA PENALE– Verbale di identificazione di persona - Dichiarazione od elezionedi domicilio - Eventuale nomina del difensore (art. 161 , c.p.p.)...... Pag. 264– Verbale di nomina difensore di fiducia/ufficio(art. 96, commi 1 e 2, c.p.p.)................................................................ » 266– Re<strong>la</strong>zione al procuratore ai sensi dell’art. 347 c.p.p........................ » 267– Verbale di sequestro di cosa pertinente al reato( a r t . 354 c.p.p. e 113 disp. Att.)........................................................... » 268– Verbale di sequestro e acquisizione (art. 253 e 55 c.p.p.) ................ » 269– Verbale di accompagnamento coattivo ai fini identificativi( a r t . 349 commi 4,5,6 c.p.p.)................................................................ » 270– Verbale di accompagnamento in questura......................................... » 271– Verbale di annotazione di Polizia Giudiziaria (art. 357 , c. 1 , c. p. p. ). » 272– Verbale di nomina ausiliario di P. G. ( a r t . 348 c.p.p.) ........................ » 273– Verbale di arresto in f<strong>la</strong>granza di reato (art. 381 c.p.p.)................... » 274– Verbale di consegna ad istituto di custodia....................................... » 275– Verbale di consegna corpo di reato ................................................... » 276– Verbale di ricezione/ratifica di quere<strong>la</strong> ............................................. » 277– Verbale di ricezione di denuncia (art. 330 c.p.p.) ............................. » 278– Verbale di remissione di denuncia-quere<strong>la</strong> ed accettazione( a r t t . 152/153 c.p.p.) ............................................................................. » 279– Verbale di accettazione di remissione di denuncia-quere<strong>la</strong>( a r t t . 152/153 c.p.) ................................................................................ » 280– Verbale deposito atti .......................................................................... » 281– Verbale del<strong>la</strong> documentazione fotografica ...................................... » 282– Verbale di interrogatorio di persona sottoposta ad indagini( a r t t . 64 , 370 e 549 c.p.p.)..................................................................... » 283– Invito per cittadino straniero ............................................................. » 285– Invito a presentarsi (artt. 350-357 c.p.p.)........................................... » 286– Invito a presentarsi (artt. 350-375 c.p.p.)........................................... » 287– Invito a presentarsi per persona informata sui fatti( a r t . 350/357 c. p. p. )............................................................................... » 288– Invito a presentarsi per il minorenne, quale personainformata sui fatti ................................................................................ » 289– Invito a presentarsi per il minorenne in qualità di personasottoposta alle indagini ....................................................................... » 290– Invito a presentarsi (art. 180 D.Lvo 30.04.1992 n. 285 ) ................... » 291– Invito a presentarsi per tentativo di conciliazione (art. 564 c.p.p.). » 292– Informazioni sul conto di.................................................................... » 293– Verbale di perquisizione personale (art. 103 del D. P. R . 09/10/90 n. 309 ) » 294– Verbale di perquisizione personale (art. 352 c.p.p.) ......................... » 295– Re<strong>la</strong>ta di notifica di atto giudiziario, in plico chiuso e sigil<strong>la</strong>to,diretto a persona momentaneamente assente.................................. » 296– Verbale di rinvenimento e restituzione di veicolo oggetto di furto » 297– Verbale di spontanee dichiarazioni (art. 350 , comma 7, 357 c.p.p.) » 298– Verbale di sommarie informazioni (artt. 350-357 c.p.p.).................. » 2999


Indice– Verbale di sommarie informazioni testimoniali( a r t . 351 c.p.p.) ..................................................................................... Pag. 300– Verbale di nomina dell’interprete linguistico ................................... » 301– Verbale di consegna al genitore o all’esercente <strong>la</strong> potestà diminore accompagnato o fermato (D. P. R . 448 / 1998 ) ........................ » 302– Verbale di accertamenti urgenti( a r t . 354 c. p. p. e art. 186 comma 4 D. L g s, 30 . 04 . 1992 , n° 285) .......... » 303PARTE IVNORMATIVA– Legge Antiterrorismo (31 luglio 2005 n. 155).................................. Pag. 309– Commento al<strong>la</strong> Legge Antiterrorismo (31 luglio 2005 n. 155)...... » 323– Decreto Legis<strong>la</strong>tivo 28 agosto 2000, n. 274(pubblicato nel<strong>la</strong> G.U. n. 234 6 ottobre 2000) ................................. » 329– Decreto 6 aprile 2001, n. 204 (G.U. 31 maggio 2001, n. 125) ......... » 350– Estratto del Codice di Procedura Penale ........................................ » 355– D.P.R. 447/1998 - Codice di Procedura Penale ............................... » 396– Legge 7 dicembre 2000, n. 397(pubblicata nel<strong>la</strong> G.U. 3 gennaio 2001, n. 2)................................... » 405– Legge 1° marzo 2001, n. 63 ................................................................ » 419– Legge 128/2001 (pubblicata nel<strong>la</strong> G.U. n. 91 del 19 aprile 2001) .. » 42610


PREMESSAIl codice di procedura penale ha visto <strong>la</strong> luce dopo un travagliato iterlegis<strong>la</strong>tivo durato oltre 15 anni, che ha portato al<strong>la</strong> sostituzione del vecchiocodice Rocco (del 1930), di epoca fascista, con l’attuale codice (del 1988),primo dell’età repubblicana.Lo scopo del nuovo sistema è conciliare <strong>la</strong> lotta al crimine con i diritti didifesa dell’inquisito e, più in generale, con il rispetto dei diritti e del<strong>la</strong> libertà ditutti, in modo da favorire lo sviluppo del<strong>la</strong> personalità dei singoli e <strong>la</strong> crescitasociale del<strong>la</strong> collettività, nei più ampi spazi possibili di libertà generale.Il nuovo codice di procedura penale, ha innovato profondamente non soloi riti delle aule giudiziarie, ma anche, e forse ancor più, <strong>la</strong> fase delle indaginipreliminari di <strong>polizia</strong> <strong>giudiziaria</strong>.È utile precisare subito quali siano i sistemi processuali possibili:1) sistema accusatorio: in tale rito il processo corrisponde all’ideale confi -gurazione di un triangolo che vede al vertice il giudice e ai due <strong>la</strong>ti accusa edifesa, in posizione contrapposta, su un piano paritario di facoltà e diritti.Il processo è essenzialmente pubblico sin dall’inizio, non essendo previstaalcuna forma di inquisizione segreta; si svolge innanzi al giudice, spettatore edarbitro imparziale, che vigi<strong>la</strong> sul rispetto delle regole processuali. La decisionedel giudice si fonda sulle prove fornite dalle parti. Il giudice non ricerca, n eforma <strong>la</strong> prov a : ma si limita a valutar<strong>la</strong>. Le prove a carico sono fornite dall’ac -cusa ch e, allo scopo di produrre nel pubblico dibattimento le prov e, ne racco -glie nel<strong>la</strong> fase pre-processuale gli elementi e le fonti in quanto su di essaincombe l’onere del<strong>la</strong> prov a , stante <strong>la</strong> presunzione di innocenza dell’imputato.L’accusato ha il diritto di sindacare le prove di accusa, nel momento del<strong>la</strong>loro acquisizione in dibattimento, soprattutto mediante il c.d. contro-interro -gatorio, che gli consente un esame diretto dalle fonti di prova.Di carattere accusatorio furono i processi in Grecia e a Roma, essendol’accusa rimessa ad un cittadino, <strong>la</strong> difesa allo stesso accusato o ad altri per luie il giudizio al popolo, mediante votazione.2) sistema inquisitorio: in quello puro, mancano pubblicità e oralità; ilprocesso è scritto e segreto, <strong>la</strong> figura del giudice è dominante, assorbendo ledue funzioni dell’inquisizione e del giudizio e fanno capo ad esso <strong>la</strong> ricerca,l’acquisizione e <strong>la</strong> valutazione delle prove. Di fronte al giudice-accusatorenon è concepibile una parità tra accusa e difesa, ne è realizzabile una parità dicontraddittorio tra le parti.13


PremessaStoricamente il sistema inquisitorio sorse per l’esigenza che i colpevoli nonsfuggissero al<strong>la</strong> punizione in mancanza del<strong>la</strong> privata accusa; <strong>la</strong> procedibilitàd’ufficio valse a sopprimere all’inerzia o all’impotenza del<strong>la</strong> persona offesa,dapprima come rimedio straordinario e poi come mezzo ordinario di inquisi -zione. Per evitare che <strong>la</strong> preminenza dei poteri del giudice-inquisitore prevari -casse in danno dell’accusato, a tute<strong>la</strong> di quest’ultimo si e<strong>la</strong>borò una rigidadisciplina delle prove, giungendosi a subordinare l’affermazione di colpevo -lezza dell’accusato al<strong>la</strong> sua “convinzione”, ossia al<strong>la</strong> sua confessione, perconseguire <strong>la</strong> quale non si esitò a ricorrere anche al<strong>la</strong> tortura.3) sistema misto: il sistema inquisitorio privilegia l’esigenza di assicurare <strong>la</strong>punizione del colpevole, potenziando <strong>la</strong> funzione dell’accusa, fino a far<strong>la</strong> con -fluire nel giudice, a scapito dei diritti dell’accusato, s i c ché può dirsi congeniale aforme autoritarie di stato, scarsamente sensibili ai diritti di libertà individuale.Il sistema accusatorio, invece, risolvendosi in una sorta di contesa tra particontrapposte, in posizione di sostanziale parità di poteri processuali, può con -siderarsi tipica espressione dello Stato liberal-democratico, sensibile ai diritti ealle libertà dei cittadini.Il sistema c.d. misto, è caratterizzato dal<strong>la</strong> combinazione dei caratteri del -l’accusatorio e di quelli dell’inquisitorio, nello sforzo di conciliare, le esigenzedi repressione dei reati, con quelle di libertà dell’accusato.L’attuale codice di rito può dirsi informato ad un sistema processuale dinatura prevalentemente accusatoria tenuto conto del<strong>la</strong> tendenziale parità trale parti processuali (P.M.e imputato); <strong>la</strong> centralità del ruolo del dibattimento;<strong>la</strong> assoluta terziarietà del giudice, a cui sono sottratti poteri di indagine e con -feriti esclusivamente poteri decisionali super-partes.I caratteri prevalentemente accusatori del nuovo rito, nell’ultimo anno divita del codice, sono stati però attenuati dai numerosi decreti-legge che hannoinciso su diverse norme, reintroducendo profili di carattere inquisitorio.Ad esempio, il D.L. 8/06/92, n° 306 (conv. in Legge n°365/92), modificandogli artt. 500 e 503 del codice, ha previsto l’utilizzabilità come prova in dibatti -mento delle dichiarazioni rese da testi o dall’indagato al P.M. o al<strong>la</strong> P.G.nel corso delle indagini preliminari. In tal modo è stato tradito uno deiprincipi cardine del sistema accusatorio e cioè quello dell’assenza di provepre-costituite esterne al dibattimento.Un ritorno al<strong>la</strong> normalità si è avuto con l’emanazione del<strong>la</strong> legge 8/8/95,n° 332, che ha introdotto numerose modifiche alle norme sul<strong>la</strong> custodia caute -<strong>la</strong>re, valorizzando il diritto di difesa ed operando un riequilibrio tra le partiprocessuali (P.M., imputato, difensore).Ma le più recenti innovazioni sono riconducibili, senza ombra di dubbio,14


Premessaal cosiddetto “pacchetto sicurezza”, Legge 128/2001 e allo spostamento di al -cune competenza penali sul Giudice di Pace, attraverso <strong>la</strong> recente emanazionedel D. Lvo 274/00.All’interno del Codice di Procedura Penale <strong>la</strong> <strong>polizia</strong> <strong>giudiziaria</strong> èindividuata nel libro primo, al titolo III.A seconda delle funzioni <strong>la</strong> <strong>polizia</strong> si distingue in:1) <strong>polizia</strong> di sicurezza che cura <strong>la</strong> prevenzione non solo dei reati, maanche delle cause generali di turbamento dell’ordine (sicurezza pubblica);2) <strong>polizia</strong> <strong>giudiziaria</strong> che cura <strong>la</strong> repressione dei reati.Attualmente esiste una funzione di <strong>polizia</strong> <strong>giudiziaria</strong>, ma non un autono -mo corpo di <strong>polizia</strong> <strong>giudiziaria</strong>; pertanto solo una parte delle forze di polizieesercita in via permanente ed esclusiva funzioni di <strong>polizia</strong> <strong>giudiziaria</strong>.Le artico<strong>la</strong>zioni con funzioni di <strong>polizia</strong> <strong>giudiziaria</strong> si suddividono inservizi e sezioni (art. 56 c.p.p.); servizi e sezioni svolgono l’attività di <strong>polizia</strong><strong>giudiziaria</strong> alle dipendenze funzionali dell’Autorità <strong>giudiziaria</strong>.Nell’intento di valorizzare il ruolo del<strong>la</strong> <strong>polizia</strong> <strong>giudiziaria</strong>, il codice diprocedura penale <strong>la</strong> colloca fra i soggetti del procedimento, dedicandole un ti -tolo autonomo. Tale disciplina segue immediatamente quel<strong>la</strong> del PubblicoMinistero, al fine di evidenziare il carattere unitario dell’attività investigativadistribuita tra Pubblico Ministero e Polizia Giudiziaria; quest’ultima ha ac -quistato l’espresso riconoscimento di soggetto del procedimento, ma non puòmai divenire parte nel<strong>la</strong> successiva fase processuale. La qualità di soggettoscaturisce dal<strong>la</strong> tito<strong>la</strong>rità di potestà e funzioni investigative, peraltro distinteda quelle del Pubblico Ministero.Nel<strong>la</strong> fase processuale <strong>la</strong> <strong>polizia</strong> <strong>giudiziaria</strong> non è parte, giacché innanzi algiudice dell’udienza preliminare o dibattimentale non ha alcuna tito<strong>la</strong>rità del -le pretese giuridiche sostanziali azionate in quel<strong>la</strong> sede, spettando l’azionepenale al Pubblico Ministero e le azioni civili alle parti private.Ne deriva che <strong>la</strong> <strong>polizia</strong> <strong>giudiziaria</strong> è centro propulsivo del procedimentodi cui è soggetto attivo, ma non del processo, <strong>la</strong> cui progressione verso <strong>la</strong> metafinale del<strong>la</strong> sentenza è affidata all’impulso del Pubblico Ministero.Nel Titolo III del Libro I sono contenute le disposizioni sul<strong>la</strong> struttura del -<strong>la</strong> <strong>polizia</strong> <strong>giudiziaria</strong> (struttura organizzativa e attribuzioni), mentre quellere<strong>la</strong>tive all’attività funzionale sono contenute nel libro V (artt. 326/437 c.p.p.)La <strong>polizia</strong> <strong>giudiziaria</strong> come soggetto ha una autonoma tito<strong>la</strong>rità di funzio -ni anche quando non ha <strong>la</strong> piena autonomia investigativa; quindi anche quan -do opera alle dipendenze e sotto <strong>la</strong> direzione dell’Autorità Giudiziaria e,quindi, senza autonomia o con autonomia limitata, non esercita poteri appar -tenenti al magistrato, ma si avvale di attribuzioni sue proprie.15


PARTE ILA POLIZIA GIUDIZIARIA


Capitolo 1CLASSIFICAZIONE DEI REATI1. DEFINIZIONE DI REATOOgni fatto umano di cui l’ordinamento giuridico ricollega una sanzione dinatura penale.2. CLASSIFICAZIONE DEI REATIDELITTIERGASTOLOLa pena dell’ergastolo è perpetua ed è scontata in unodegli stabilimenti a ciò destinati, con l’obbligo del <strong>la</strong>voro edell’iso<strong>la</strong>mento notturno. Il condannato all’ergastolo puòessere ammesso al <strong>la</strong>voro all’aperto.RECLUSIONE La pena del<strong>la</strong> reclusione si estende da quindici giorni a venti -quattro anni ed è scontata in uno degli stabilimenti a ciòd e s t i n a t i , con l’obbligo del <strong>la</strong>voro e con l’iso<strong>la</strong>mento notturno.MULTALa pena del<strong>la</strong> multa consiste nel pagamento allo Statodi una somma non inferiore a 7 5,00 né superiore a7 516.000,00. Per i delitti determinati da motivi di lucro,se <strong>la</strong> legge stabilisce soltanto <strong>la</strong> pena del<strong>la</strong> reclusione, ilgiudice può aggiungere <strong>la</strong> multa da 7 5,00 a 7 250.000,00.CONTRAVVENZIONIARRESTOLa pena dell’arresto si estende da cinque giorni a tre anni,ed è scontata in uno degli stabilimenti a ciò destinati o insezioni speciali degli stabilimenti di reclusione, con l’obbli -go del <strong>la</strong>voro e con l’iso<strong>la</strong>mento notturno. Il condannato19


Parte I - Capitolo 1 - C<strong>la</strong>ssificazione dei reatiAMMENDAall’arresto può essere addetto a <strong>la</strong>vori anche diversi daquelli organizzati nello stabilimento, avuto riguardo allesue attitudini e alle precedenti occupazioni.La pena dell’ammenda consiste nel pagamento allo Statodi una somma non inferiore a 7 2,00 né superiore a7 2000,00.3. COMPETENZA PER MATERIACORTE D’ASSISSEArticolo 5 codice di procedura penale.La Corte d’Assise è competente:a) per i delitti per i quali <strong>la</strong> legge stabilisce <strong>la</strong> pena dell’ergastolo o del<strong>la</strong>reclusione non inferiore nel massimo a 24 anni, esclusi il delitto ditentato omicidio comunque aggravato e i delitti di sequestro di personaa scopo di estorsione o in materia di stupefacenti;b) per i delitti consumati di omicidio del consenziente, istigazione o aiutoal suicidio, omicidio preterintenzionale, riduzione in schiavitù, tratta ecommercio di schiavi, alienazione e acquisto di schiavi;c) per ogni delitto doloso se del fatto è derivata <strong>la</strong> morte di una o piùpersone, esclusa <strong>la</strong> morte o lesioni come conseguenza di altro delitto,rissa, omissione di soccorso;d) per il delitto di genocidio sempre che sia stabilita <strong>la</strong> pena del<strong>la</strong>reclusione non inferiore nel massimo a 10 anni.TRIBUNALEArticolo 6 del codice di procedura penale.Il Tribunale è competente per i reati che non appartengono al<strong>la</strong> competenzadel<strong>la</strong> Corte d’Assise o al Giudice di Pace.Il Tribunale è altresì competente per i reati, consumati o tentati, contro <strong>la</strong>pubblica amministrazione, esclusi quelli previsti dal 329 e ss. del codicepenale.20

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