Comune di Castiglione del Lago – Deliberazione di Giunta Comunale n. 83 del 21-04-2009COPIA<strong>COMUNE</strong> <strong>DI</strong> <strong>CASTIGLIONE</strong> <strong>DEL</strong> <strong>LAGO</strong>PROVINCIA <strong>DI</strong> PERUGIA———— ¤ ————LA GIUNTA COMUNALEVisto l’art. 4 della legge 23 ottobre 1992 n. 421, con il quale è stata conferita la delega al Governo peril riordino della finanza degli enti locali territoriali;Visto il D.L. 30.12.1992, n. 504, emanato per l’attuazione della delega predetta;Visto il Capo I del Decreto che istituisce l’imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) e ne disciplinal’applicazione e le successive modificazioni ed integrazioni;Visto il comma 156 dell’art. 1 della legge 27/12/2006 n. 296 che ha modificato l’at. 6 comma 1 delD.Lgs. 30-12-1992 n. 504 affermando che l’aliquota dell’I.C.I. è stabilita dal consiglio comunale;Visto che l’approvazione di tariffe e prezzi costituisce presupposto per la formazione del bilancio (art.54, comma 1 D. Lgs. 446/97 come modificato dall’art. 6 D. Legs. n. 56/1998) e che pertanto èopportuno che la Giunta proponga l’aliquota da adottare per l’anno d’imposta dell’esercizio di bilancioche si va ad approvare al fine di giustificare le previsioni di gettito iscritte in entrata;Visto il comma 169 dell’art. 1 della legge 27/12/2006 n. 296 che stabilisce “Gli enti locali deliberanole tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per ladeliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamenteall’inizio dell’esercizio purchè entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1º gennaiodell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e lealiquote si intendono prorogate di anno in anno”;Visto il decreto del 19/12/2008 del Ministero dell’interno, con il quale è stato prorogato al 31 marzo2009 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 2009 da parte degli enti localied il successivo decreto del Ministero dell’interno del 26 marzo 2009, con il quale il termine è statoulteriormente prorogato al 31 maggio 2009;Visto l’art. 6 del decreto legislativo 504/92, come sostituito con l’art. 3, comma 53 della legge 662/96,il quale stabilisce che l’aliquota deve essere deliberata in misura non inferiore al 4 per mille e nonsuperiore al 7 per mille e può essere diversificata entro tali limiti con riferimenti ai casi di immobilidiversi dalle abitazioni o posseduti in aggiunta all’abitazione principale o di alloggi non locati;Visto l’art. 1 commi da 1 a 3 del D.L. 93 del27/05/2008 e successive modifiche ed integrazioni chetestualmente recita:Letto e sottoscritto:Il PresidenteF.to CARLOIA VALTERIl SegretarioF.to Dott. Primo Massinelli2
Comune di Castiglione del Lago – Deliberazione di Giunta Comunale n. 83 del 21-04-2009COPIA“1. A decorrere dall'anno 2008 è esclusa dall'imposta comunale sugli immobili di cui al decretolegislativo 30 dicembre 1992, n. 504, l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggettopassivo.2. Per unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si intende quellaconsiderata tale ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni,nonché quelle ad esse assimilate dal comune con regolamento o delibera comunale vigente alla datadi entrata in vigore del presente decreto, ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9 perle quali continua ad applicarsi la detrazione prevista dall'articolo 8, commi 2 e 3, del citato decreto n.504 del 1992. (3)3. L'esenzione si applica altresì nei casi previsti dall'articolo 6, comma 3-bis, e dall'articolo 8, comma4, del decreto legislativo n. 504 del 1992, e successive modificazioni; sono conseguentemente abrogatiil comma 4 dell'articolo 6 ed i commi 2-bis e 2-ter dell'articolo 8 del citato decreto n. 504 del 1992.”Visto l’art. 77 bis del D.L. 112 del 25/06/2008 conv. Con L. 133/2008“30. Resta confermata per il triennio 2009-2011, ovvero sino all’attuazione del federalismo fiscale seprecedente all’anno 2011, la sospensione del potere degli enti locali di deliberare aumenti dei tributi,delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi ad essi attribuiti conlegge dello Stato, di cui all’articolo 1, comma 7, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito,con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, fatta eccezione per gli aumenti relativi alla tassasui rifiuti solidi urbani (TARSU).”Visto che dai successivi chiarimenti e risoluzioni ministeriali il blocco si estende anche alle modificheregolamentari che comportano un peggioramento della posizione contributiva;Visto inoltre- che la detrazione per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo èfissata dal 1998 in Euro 103,29;- che tale detrazione può essere elevata fino ad un massimo di Euro 258,23 nel rispetto dell’equilibriodi bilancio e che detta facoltà può essere esercitata anche solo con riferimento a categorie di soggetti insituazioni di particolare disagio economico o sociale;Visto il Regolamento in materia di ICI approvato con deliberazione consiliare n. 4 del 12.02.1999, aisensi degli art. 52 e 59 del D. Lgs. 446/97, come modificato da ultimo con la deliberazione consiliaren. 16 del 26/05/2008;Richiamata la deliberazione G.C. n. 140 del 14/05/2008 e successiva deliberazione C.C. n. 19 del26/05/2008 con la quale erano state approvate le aliquote per l’anno 2008 in base alle quali si èdeterminato un gettito accertato ad oggi (comprensivo dell’accertamento convenzionale quantificatodal Ministero dell’Interno nella misura di €. 157.014,18 ex art. d.l.154/2008 e successive integrazioni)pari ad € 2.082.649,34 al netto della perdita di gettito per abitazioni principali;Considerato che secondo le valutazioni effettuate in sede di formazione del bilancio di previsione perl’esercizio 2009, al fine di conseguire l’equilibrio della gestione corrente dello stesso, in relazione aiseguenti aspetti:Letto e sottoscritto:Il PresidenteF.to CARLOIA VALTERIl SegretarioF.to Dott. Primo Massinelli3