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Fax: 02.25.94.05.49 E-mail: avvocato ... - Nuova Idea

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giovedì 9 giugno 2011<br />

Avvocato Massimo<br />

Martinelli,<br />

cos’è l’anatocismo?<br />

L’anatocismo è<br />

termine di origine<br />

greca che significa<br />

anà (di nuovo) e<br />

tokòs (interesse).<br />

Siamo in presenza di anatocismo quando<br />

su una data somma dovuta a titolo<br />

di interessi conteggiamo a sua volta dei<br />

nuovi interessi, ovvero significa maturazione<br />

degli interessi sugli interessi.<br />

La norma radicata nei fondamenti del<br />

nostro sistema giuridico in materia di<br />

diritto commerciale mirava a colpire<br />

fenomeni usurari in forza dei quali il<br />

prestito di denaro (certamente legittimo<br />

in un sistema giuridico) doveva<br />

trovare dei limiti alle pretese esose di<br />

coloro i quali lucravano eccessivamente<br />

sull’attività di prestito del denaro, approfittando<br />

della situazione di bisogno<br />

e difficoltà contingenti di coloro i quali<br />

necessitavamo di risorse al fine di intraprendere<br />

un’attività, ovvero di coprire i<br />

debiti di attività momentaneamente in<br />

difficoltà od in carenza di liquidità.<br />

Quale norma disciplina il tema<br />

dell’anatocismo nel nostro ordinamento?<br />

Il nostro sistema legislativo all’art.<br />

1283 del codice civile vieta le pratiche<br />

anatocistiche salvo che in presenza di<br />

usi contrari. L’articolo 1283 così dispone:<br />

“ in mancanza di usi contrari,<br />

gli interessi scaduti possono produrre<br />

interessi solo dal giorno della domanda<br />

giudiziale per effetto di convenzione<br />

posteriore alla loro scadenza, e sempre<br />

che si tratti interessi dovuti per almeno<br />

sei mesi”. Per molteplici anni dopo<br />

l’approvazione del nostro codice civile,<br />

che è del 1942, la giurisprudenza di merito<br />

(primo e secondo grado), seppure<br />

talvolta sollecitata a valutare se gli usi<br />

bancari potessero costituire usi idonei<br />

e tali da derogare al divieto di anatocismo,<br />

non aveva raccolto le doglianze di<br />

vari correntisti che lamentavano l’illegittimità<br />

dell’anatocismo bancario, non<br />

approfondendo adeguatamente i temi<br />

talvolta, forse con poca determinazio-<br />

Il parere dell’<strong>avvocato</strong><br />

ANATOCISMO E CONTI CORRENTI BANCARI<br />

ne, proposti dai correntisti.<br />

Quando il tema anatocismo ha raggiunto<br />

l’attenzione pubblica?<br />

A partire dal 1994 alcune pronunce di<br />

merito, conseguenti a convinte e pervicaci<br />

iniziative di alcuni correntisti,<br />

hanno dato il via ad una serie di sentenze<br />

dei Tribunali (fra le altre quelle<br />

di Vercelli e Monza) ed alle Corti di<br />

merito (Milano) in forza delle quali andava<br />

affermandosi il giusto principio di<br />

diritto per il quale gli usi della pratica<br />

bancaria di capitalizzare trimestralmente<br />

gli interessi debitori nei conti<br />

correnti incrementando a dismisura<br />

gli interessi del malcapitato correntista<br />

non erano usi cosiddetti normativi, tali<br />

quindi da derogare legittimamente al<br />

divieto di anatocismo.<br />

Cosa conseguiva a tali sentenze dei<br />

Tribunali?<br />

Conseguiva la nullità delle clausole dei<br />

conti correnti bancari che prevedevano<br />

l’anatocismo e lo scorporo di tutte le relative<br />

voci, con inevitabile accoglimento<br />

della domanda di restituzione svolta<br />

in causa dai correntisti. In sostanza le<br />

banche dovevano restituire il maltolto.<br />

Vi furono interventi della Corte di<br />

Cassazione sull’argomento?<br />

Tale innovativo orientamento prese<br />

vigore, sino a venire affermato a più<br />

riprese anche dalla Corte Suprema di<br />

Cassazione e ciò a partire dalle note<br />

sentenze del 1999, sino alla pronuncia a<br />

Sezioni Unite del 2004, la nr. 21095, per<br />

poi pervenire ancora alla recente sentenza<br />

nr. 24418 del 2.12.2010 della Sezioni<br />

Unite della Cassazione. L’orientamento<br />

della Corte di cassazione ha<br />

consacrato quelle tendenze che diversi<br />

giudici di merito andavano affermando<br />

in un particolare momento storico nel<br />

quale avevano avuto la giusta affermazione<br />

i diritti, spesso troppo ed illegittimamente<br />

calpestati, dei consumatori<br />

rispetto all’attività delle banche, delle<br />

società finanziarie ed erogatrici del credito.<br />

Gioverà ricordare che anche la storica<br />

legge nr. 108/1996, la legge definita<br />

anti usura, aveva contribuito a rendere<br />

non poca giustizia ad un sistema creditizio<br />

fin troppo libero di agire nei propri<br />

interessi, letteralmente “strangolando”<br />

23<br />

non poche imprese e famiglie. La disciplina<br />

sull’usura (legge 7 marzo 1996 n.<br />

108) e quella sulla trasparenza bancaria<br />

(legge 17 febbraio 1992 n. 154 e il<br />

decreto legge 1 settembre 1993 n. 358),<br />

segnalano la tendenza dell’ordinamento<br />

a controllare l’incidenza degli interessi<br />

sui rapporti obbligatori e ad escludere<br />

“rinvii” a norme d’uso ritenute ormai<br />

definitivamente illegittime.<br />

Avv. Martinelli, cosa è cambiato<br />

dopo le sentenze di cui ci ha appena<br />

parlato?<br />

Dopo anni di “favore” per il sistema<br />

creditizio e di avvallo non giustificato<br />

della prassi bancaria si cambia direzione,<br />

per non porre la giurisprudenza in<br />

posizione più arretrata rispetto a quella<br />

del legislatore e forse per risolvere,<br />

con una sorta di equità sostanziale, situazioni<br />

sorte anteriormente all’entrata<br />

in vigore delle leggi che hanno cercato<br />

di dare un nuovo volto ai rapporti banca-cliente.<br />

Il caso al quale si riferisce<br />

la sentenza della cassazione che aveva,<br />

come dire, sconvolto il precedente<br />

orientamento, aveva avuto inizio nel<br />

1983. Erano gli anni in cui il costo del<br />

danaro era significativo, tenuto anche<br />

conto dei ritmi di un’inflazione che assottigliava<br />

quasi quotidianamente il potere<br />

di acquisto della moneta.<br />

Cosa possono fare oggi i correntisti e<br />

le imprese per tutelare i loro diritti?<br />

I correntisti (sia imprese che privati)<br />

titolari di conti correnti con un saldo<br />

negativo, ovvero che hanno presentato<br />

negli anni un saldo negativo, devono rivolgersi<br />

ad un legale esperto in materia<br />

che predisponga una lettera - diffida interruttiva<br />

dei termini per le domande di<br />

restituzione delle somme ingiustamente<br />

addebitate dalle banche ai clienti.<br />

Come si agisce in giudizio?<br />

Prima di introdurre in giudizio è obbligatorio,<br />

con il sistema legislativo<br />

attualmente in vigore, intraprendere<br />

preventivamente una domanda tendente<br />

ad ottenere una possibile mediazione<br />

della controversia. Per agire in giudizio<br />

conviene rivolgersi, tramite un legale, a<br />

consulenti che esaminando i contratti<br />

di conto corrente bancario e di apertura<br />

di credito in conto, con i relativi estratti

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