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giovedì 9 giugno 2011<br />
Avvocato Massimo<br />
Martinelli,<br />
cos’è l’anatocismo?<br />
L’anatocismo è<br />
termine di origine<br />
greca che significa<br />
anà (di nuovo) e<br />
tokòs (interesse).<br />
Siamo in presenza di anatocismo quando<br />
su una data somma dovuta a titolo<br />
di interessi conteggiamo a sua volta dei<br />
nuovi interessi, ovvero significa maturazione<br />
degli interessi sugli interessi.<br />
La norma radicata nei fondamenti del<br />
nostro sistema giuridico in materia di<br />
diritto commerciale mirava a colpire<br />
fenomeni usurari in forza dei quali il<br />
prestito di denaro (certamente legittimo<br />
in un sistema giuridico) doveva<br />
trovare dei limiti alle pretese esose di<br />
coloro i quali lucravano eccessivamente<br />
sull’attività di prestito del denaro, approfittando<br />
della situazione di bisogno<br />
e difficoltà contingenti di coloro i quali<br />
necessitavamo di risorse al fine di intraprendere<br />
un’attività, ovvero di coprire i<br />
debiti di attività momentaneamente in<br />
difficoltà od in carenza di liquidità.<br />
Quale norma disciplina il tema<br />
dell’anatocismo nel nostro ordinamento?<br />
Il nostro sistema legislativo all’art.<br />
1283 del codice civile vieta le pratiche<br />
anatocistiche salvo che in presenza di<br />
usi contrari. L’articolo 1283 così dispone:<br />
“ in mancanza di usi contrari,<br />
gli interessi scaduti possono produrre<br />
interessi solo dal giorno della domanda<br />
giudiziale per effetto di convenzione<br />
posteriore alla loro scadenza, e sempre<br />
che si tratti interessi dovuti per almeno<br />
sei mesi”. Per molteplici anni dopo<br />
l’approvazione del nostro codice civile,<br />
che è del 1942, la giurisprudenza di merito<br />
(primo e secondo grado), seppure<br />
talvolta sollecitata a valutare se gli usi<br />
bancari potessero costituire usi idonei<br />
e tali da derogare al divieto di anatocismo,<br />
non aveva raccolto le doglianze di<br />
vari correntisti che lamentavano l’illegittimità<br />
dell’anatocismo bancario, non<br />
approfondendo adeguatamente i temi<br />
talvolta, forse con poca determinazio-<br />
Il parere dell’<strong>avvocato</strong><br />
ANATOCISMO E CONTI CORRENTI BANCARI<br />
ne, proposti dai correntisti.<br />
Quando il tema anatocismo ha raggiunto<br />
l’attenzione pubblica?<br />
A partire dal 1994 alcune pronunce di<br />
merito, conseguenti a convinte e pervicaci<br />
iniziative di alcuni correntisti,<br />
hanno dato il via ad una serie di sentenze<br />
dei Tribunali (fra le altre quelle<br />
di Vercelli e Monza) ed alle Corti di<br />
merito (Milano) in forza delle quali andava<br />
affermandosi il giusto principio di<br />
diritto per il quale gli usi della pratica<br />
bancaria di capitalizzare trimestralmente<br />
gli interessi debitori nei conti<br />
correnti incrementando a dismisura<br />
gli interessi del malcapitato correntista<br />
non erano usi cosiddetti normativi, tali<br />
quindi da derogare legittimamente al<br />
divieto di anatocismo.<br />
Cosa conseguiva a tali sentenze dei<br />
Tribunali?<br />
Conseguiva la nullità delle clausole dei<br />
conti correnti bancari che prevedevano<br />
l’anatocismo e lo scorporo di tutte le relative<br />
voci, con inevitabile accoglimento<br />
della domanda di restituzione svolta<br />
in causa dai correntisti. In sostanza le<br />
banche dovevano restituire il maltolto.<br />
Vi furono interventi della Corte di<br />
Cassazione sull’argomento?<br />
Tale innovativo orientamento prese<br />
vigore, sino a venire affermato a più<br />
riprese anche dalla Corte Suprema di<br />
Cassazione e ciò a partire dalle note<br />
sentenze del 1999, sino alla pronuncia a<br />
Sezioni Unite del 2004, la nr. 21095, per<br />
poi pervenire ancora alla recente sentenza<br />
nr. 24418 del 2.12.2010 della Sezioni<br />
Unite della Cassazione. L’orientamento<br />
della Corte di cassazione ha<br />
consacrato quelle tendenze che diversi<br />
giudici di merito andavano affermando<br />
in un particolare momento storico nel<br />
quale avevano avuto la giusta affermazione<br />
i diritti, spesso troppo ed illegittimamente<br />
calpestati, dei consumatori<br />
rispetto all’attività delle banche, delle<br />
società finanziarie ed erogatrici del credito.<br />
Gioverà ricordare che anche la storica<br />
legge nr. 108/1996, la legge definita<br />
anti usura, aveva contribuito a rendere<br />
non poca giustizia ad un sistema creditizio<br />
fin troppo libero di agire nei propri<br />
interessi, letteralmente “strangolando”<br />
23<br />
non poche imprese e famiglie. La disciplina<br />
sull’usura (legge 7 marzo 1996 n.<br />
108) e quella sulla trasparenza bancaria<br />
(legge 17 febbraio 1992 n. 154 e il<br />
decreto legge 1 settembre 1993 n. 358),<br />
segnalano la tendenza dell’ordinamento<br />
a controllare l’incidenza degli interessi<br />
sui rapporti obbligatori e ad escludere<br />
“rinvii” a norme d’uso ritenute ormai<br />
definitivamente illegittime.<br />
Avv. Martinelli, cosa è cambiato<br />
dopo le sentenze di cui ci ha appena<br />
parlato?<br />
Dopo anni di “favore” per il sistema<br />
creditizio e di avvallo non giustificato<br />
della prassi bancaria si cambia direzione,<br />
per non porre la giurisprudenza in<br />
posizione più arretrata rispetto a quella<br />
del legislatore e forse per risolvere,<br />
con una sorta di equità sostanziale, situazioni<br />
sorte anteriormente all’entrata<br />
in vigore delle leggi che hanno cercato<br />
di dare un nuovo volto ai rapporti banca-cliente.<br />
Il caso al quale si riferisce<br />
la sentenza della cassazione che aveva,<br />
come dire, sconvolto il precedente<br />
orientamento, aveva avuto inizio nel<br />
1983. Erano gli anni in cui il costo del<br />
danaro era significativo, tenuto anche<br />
conto dei ritmi di un’inflazione che assottigliava<br />
quasi quotidianamente il potere<br />
di acquisto della moneta.<br />
Cosa possono fare oggi i correntisti e<br />
le imprese per tutelare i loro diritti?<br />
I correntisti (sia imprese che privati)<br />
titolari di conti correnti con un saldo<br />
negativo, ovvero che hanno presentato<br />
negli anni un saldo negativo, devono rivolgersi<br />
ad un legale esperto in materia<br />
che predisponga una lettera - diffida interruttiva<br />
dei termini per le domande di<br />
restituzione delle somme ingiustamente<br />
addebitate dalle banche ai clienti.<br />
Come si agisce in giudizio?<br />
Prima di introdurre in giudizio è obbligatorio,<br />
con il sistema legislativo<br />
attualmente in vigore, intraprendere<br />
preventivamente una domanda tendente<br />
ad ottenere una possibile mediazione<br />
della controversia. Per agire in giudizio<br />
conviene rivolgersi, tramite un legale, a<br />
consulenti che esaminando i contratti<br />
di conto corrente bancario e di apertura<br />
di credito in conto, con i relativi estratti