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Regolamento TARES - Comune di Serravalle Pistoiese

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<strong>Regolamento</strong> <strong>TARES</strong>3. Sono altresì escluse dal tributo le superfici con produzione <strong>di</strong> rifiuti assimilati agli urbanisuperiori ai limiti quantitativi in<strong>di</strong>viduati all’articolo 3, comma 2.4. Relativamente alle attività <strong>di</strong> seguito in<strong>di</strong>cate, qualora sia documentata una contestualeproduzione <strong>di</strong> rifiuti urbani o assimilati e <strong>di</strong> rifiuti speciali non assimilati o <strong>di</strong> sostanze comunquenon conferibili al pubblico servizio, ma non sia obiettivamente possibile o sia sommamente<strong>di</strong>fficoltoso in<strong>di</strong>viduare le superfici escluse da tributo, la superficie imponibile è calcolataforfetariamente, applicando all’intera superficie su cui l’attività è svolta le percentuali <strong>di</strong>abbattimento in<strong>di</strong>cate nel seguente elenco:Attività% <strong>di</strong> riduzioneOfficine meccaniche 30Officine <strong>di</strong> carpenteria metallica 30Tipografie artigiane 10Autocarrozzerie 30Produzione <strong>di</strong> ceramiche 20Decorazione molatura vetro 10Falegnamerie 20Laboratori <strong>di</strong> analisi <strong>di</strong> odontotecnico e <strong>di</strong> veterinario 5Gommisti 30Locali per le attività <strong>di</strong> impianti elettrici, idraulici, termoidraulici,frigoristi, con<strong>di</strong>zionamento20Calzaturifici 30Concerie, tintorie pelli 30Galvanotecnica e verniciature 20Distributori carburante 20Lavanderie 10Locali dell’industria chimica per la produzione <strong>di</strong> beni e prodotti 25Locali dell’industria tessile 10Ospedali, Case <strong>di</strong> cura e <strong>di</strong> riposo 20Cantine e frantoi con carattere industriale 30Laboratori fotografici 10Florovivaismo 30Cimiteri 30Locali ove si producono scarti <strong>di</strong> origine animale 25Tribune <strong>di</strong> impianti sportivi 30Parcheggi privati a pagamento 20Aree scoperte operative eccedenti mq. 100 20Aree scoperte operative eccedenti mq. 500 25Aree scoperte operative eccedenti mq. 1.000 30Aree scoperte operative eccedenti mq. 5.000 30Aree scoperte operative eccedenti mq. 10.000 305. Per fruire dell'esclusione prevista dai commi precedenti, gli interessati devono:a) in<strong>di</strong>care nella denuncia originaria o <strong>di</strong> variazione il ramo <strong>di</strong> attività e la sua classificazione(industriale, artigianale, commerciale, <strong>di</strong> servizio, ecc.), nonché le superfici <strong>di</strong> formazionedei rifiuti o sostanze, in<strong>di</strong>candone l’uso e le tipologie <strong>di</strong> rifiuti prodotti (urbani, assimilatiagli urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) <strong>di</strong>stinti perco<strong>di</strong>ce CER;8


<strong>Regolamento</strong> <strong>TARES</strong>b) comunicare entro il mese <strong>di</strong> maggio dell’anno successivo a quello <strong>di</strong> riferimento iquantitativi <strong>di</strong> rifiuti prodotti nell’anno, <strong>di</strong>stinti per co<strong>di</strong>ci CER, allegando ladocumentazione attestante lo smaltimento presso imprese a ciò abilitate.Art. 11Superficie degli immobili1. La superficie delle unità immobiliari a destinazione or<strong>di</strong>naria iscritte o iscrivibili nel catastoe<strong>di</strong>lizio urbano assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile dei locali e delle areesuscettibili <strong>di</strong> produrre rifiuti urbani e assimilati.2. Avvenuta la compiuta attivazione delle procedure per l’allineamento tra i dati catastalirelativi alle unità immobiliari a destinazione or<strong>di</strong>naria e i dati riguardanti la toponomastica e lanumerazione civica interna ed esterna <strong>di</strong> ciascun comune <strong>di</strong> cui all’art. 9-bis, del Decreto Legge6 <strong>di</strong>cembre 2011 n. 201, la superficie assoggettabile al tributo delle unità immobiliari adestinazione or<strong>di</strong>naria iscritte o iscrivibili nel catasto e<strong>di</strong>lizio urbano, è pari all'ottanta per centodella superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal D.P.R. 23 marzo 1998, n.138. Il comune comunicherà ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più idoneeforme <strong>di</strong> comunicazione e nel rispetto dell’articolo 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212.3. Per le altre unità immobiliari la superficie assoggettabile al tributo è costituita da quellacalpestabile, misurata al filo interno dei muri, con esclusione <strong>di</strong> quella parte con altezza minima<strong>di</strong> m. 1,50.4. La superficie complessiva è arrotondata al metro quadro superiore se la parte decimale èmaggiore <strong>di</strong> 0,50; in caso contrario al metro quadro inferiore.5. Per i <strong>di</strong>stributori <strong>di</strong> carburante sono <strong>di</strong> regola soggetti a tariffa i locali, nonché l’area dellaproiezione al suolo della pensilina ovvero, in mancanza, una superficie forfettaria pari a 20 m 2per colonnina <strong>di</strong> erogazione.TITOLO IIITariffeArt. 12Costo <strong>di</strong> gestione1. Il tributo comunale sui rifiuti copre integralmente i costi <strong>di</strong> investimento e <strong>di</strong> esercizio relativial servizio <strong>di</strong> gestione dei rifiuti urbani e assimilati.2. I costi del servizio sono definiti dall’affidatario della gestione dei rifiuti urbani ogni anno eriportati, ad esclusione delle componenti <strong>di</strong> competenza del <strong>Comune</strong>, nel Piano finanziario degliinterventi, secondo le modalità definite dall’Autorità <strong>di</strong> ambito Toscana Centro.3. L’Autorità verifica, approva e trasmette al <strong>Comune</strong> le componenti del Piano finanziariopre<strong>di</strong>sposte dal Gestore entro il 10 Dicembre <strong>di</strong> ogni anno. L’Autorità pre<strong>di</strong>spone una breverelazione esplicativa delle variazioni del Piano economico-finanziario rispetto a quello dell’annoprecedente.4. Il <strong>Comune</strong> integra il Piano finanziario con le componenti <strong>di</strong> propria competenza, ovvero icosti <strong>di</strong> accertamento, riscossione e contenzioso.Art. 13Determinazione della tariffa1. Il tributo comunale è corrisposto in base a tariffa commisurata all’anno solare, cuicorrisponde una <strong>di</strong>stinta obbligazione tributaria.9


<strong>Regolamento</strong> <strong>TARES</strong>2. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità me<strong>di</strong>e or<strong>di</strong>narie <strong>di</strong> rifiuti prodotti per unità <strong>di</strong>superficie, in relazione agli usi e alla tipologia <strong>di</strong> attività svolte, sulla base delle <strong>di</strong>sposizionicontenute nel D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158.3. La tariffa è determinata sulla base del Piano finanziario con specifica deliberazione delConsiglio comunale, da adottare entro la data <strong>di</strong> approvazione del bilancio <strong>di</strong> previsione relativoalla stessa annualità.4. La deliberazione, anche se approvata successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro iltermine in<strong>di</strong>cato al comma precedente, ha effetto dal 1º gennaio dell’anno <strong>di</strong> riferimento. Se ladelibera non è adottata entro tale termine, si applica l'aliquota deliberata per l’anno precedente.Art. 14Articolazione della tariffa1. La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componentiessenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativiammortamenti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità <strong>di</strong> rifiuti conferiti, alle modalitàdel servizio fornito e all’entità dei costi <strong>di</strong> gestione, in modo che sia assicurata la coperturaintegrale dei costi <strong>di</strong> investimento e <strong>di</strong> esercizio, compresi i costi <strong>di</strong> smaltimento.2. La tariffa è articolata nelle fasce <strong>di</strong> utenza domestica e <strong>di</strong> utenza non domestica.3. L’insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa sono ripartiti tra le utenze domestiche enon domestiche secondo criteri razionali. A tal fine, i rifiuti riferibili alle utenze non domestichepossono essere determinati anche in base ai coefficienti <strong>di</strong> produttività K d <strong>di</strong> cui alle tabelle 4a e4b, all. 1, del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158.4. La riduzione per la raccolta <strong>di</strong>fferenziata riferibile alle utenze domestiche, prevista dall’art. 14,comma 18, d.l. 201/2011, e dall’art. 4, comma 2, D.P.R. 158/1999, è determinata con i criteristabiliti dal successivo art. 23 comma 5.-Art. 15Perio<strong>di</strong> <strong>di</strong> applicazione del tributo1. Il tributo è dovuto limitatamente al periodo dell’anno, computato in giorni, nel qualesussiste l’occupazione o la detenzione dei locali o aree.2. L’obbligazione tariffaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l’occupazione o ladetenzione dei locali ed aree e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l’utilizzazione, purchédebitamente e tempestivamente <strong>di</strong>chiarata.3. Se la <strong>di</strong>chiarazione <strong>di</strong> cessazione è presentata in ritardo si presume che l’utenza sia cessataalla data <strong>di</strong> presentazione, salvo che l’utente <strong>di</strong>mostri con idonea documentazione la data <strong>di</strong>effettiva cessazione.4. Le variazioni intervenute nel corso dell’anno, in particolare nelle superfici e/o nelledestinazioni d’uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento <strong>di</strong> tariffaproducono effetti dal giorno <strong>di</strong> effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principiovale anche per le variazioni che comportino una <strong>di</strong>minuzione <strong>di</strong> tariffa, a con<strong>di</strong>zione che la<strong>di</strong>chiarazione, se dovuta, sia prodotta entro i termini <strong>di</strong> cui al successivo articolo 32, decorrendoaltrimenti dalla data <strong>di</strong> presentazione. Le variazioni <strong>di</strong> tariffa saranno <strong>di</strong> regola conteggiate aconguaglio.Art. 16Tariffa per le utenze domestiche1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficiedell’alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità <strong>di</strong> superficieparametrate al numero degli occupanti, secondo le previsioni <strong>di</strong> cui al punto 4.1, all.1, del10


<strong>Regolamento</strong> <strong>TARES</strong>Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, in modo da privilegiare i nucleifamiliari più numerosi.2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione alnumero degli occupanti, secondo le previsioni <strong>di</strong> cui al punto 4.2, all.1, del DPR 158/99.3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera tariffaria.Art. 17Occupanti le utenze domestiche1. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propriaresidenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultanteall’Anagrafe del <strong>Comune</strong>, salva <strong>di</strong>versa e documentata <strong>di</strong>chiarazione dell’utente. Devonocomunque essere <strong>di</strong>chiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e<strong>di</strong>moranti nell’utenza per almeno sei mesi nell’anno solare, come ad es. le colf che <strong>di</strong>moranopresso la famiglia.2. Sono considerati presenti nel nucleo famigliare anche i membri temporaneamentedomiciliati altrove. Nel caso <strong>di</strong> servizio <strong>di</strong> volontariato o attività lavorativa prestata all’estero enel caso <strong>di</strong> degenze o ricoveri presso case <strong>di</strong> cura o <strong>di</strong> riposo, comunità <strong>di</strong> recupero, centrisocio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore all’anno, la persona assentenon viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a con<strong>di</strong>zione che l’assenza siaadeguatamente documentata.3. Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nel <strong>Comune</strong>, per gli alloggi deicitta<strong>di</strong>ni residenti all’estero (iscritti AIRE), e per gli alloggi a <strong>di</strong>sposizione <strong>di</strong> enti <strong>di</strong>versi dallepersone fisiche occupati da soggetti non residenti, si assume come numero degli occupantiquello <strong>di</strong> un unità ogni 45 m 2 <strong>di</strong> superficie imponibile (con arrotondamento all’unità superiore).4. Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi <strong>di</strong> deposito si considerano utenzedomestiche condotte da un occupante, se condotte da persona fisica priva nel comune <strong>di</strong> utenzeabitative. In <strong>di</strong>fetto <strong>di</strong> tale con<strong>di</strong>zione i medesimi luoghi si considerano utenze non domestiche.5. Per le unità abitative, <strong>di</strong> proprietà o possedute a titolo <strong>di</strong> usufrutto, uso o abitazione dasoggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a <strong>di</strong>sposizione dagli stessi dopo aver trasferitola residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locateo comunque utilizzate a vario titolo, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione <strong>di</strong>richiesta documentata, in una unità.6. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa ècalcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l’alloggio.7. Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante al primo <strong>di</strong> gennaiodell’anno <strong>di</strong> riferimento o, per le nuove utenze, alla data <strong>di</strong> apertura. Le variazioni intervenutesuccessivamente avranno efficacia a partire dall'anno seguente.Art. 18Tariffa per le utenze non domestiche1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando allasuperficie imponibile le tariffe per unità <strong>di</strong> superficie riferite alla tipologia <strong>di</strong> attività svolta,calcolate sulla base <strong>di</strong> coefficienti <strong>di</strong> potenziale produzione secondo le previsioni <strong>di</strong> cui al punto4.3, all.1, del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158.2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando allasuperficie imponibile le tariffe per unità <strong>di</strong> superficie riferite alla tipologia <strong>di</strong> attività svolta,calcolate sulla base <strong>di</strong> coefficienti <strong>di</strong> potenziale produzione secondo le previsioni <strong>di</strong> cui al punto4.4, all.1, del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158.11


<strong>Regolamento</strong> <strong>TARES</strong>3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe <strong>di</strong> attivitàcontestualmente all’adozione della delibera tariffaria.Art. 19Classificazione delle utenze non domestiche1. Le utenze non domestiche sono sud<strong>di</strong>vise nelle categorie <strong>di</strong> attività in<strong>di</strong>cate nell’allegato B.2. Ai fini dell’applicazione del tributo i locali e/o le aree relative alle utenze non domestichesono classificati secondo le categorie definite dal DPR 158/99 sulla base dell’attività risultantedal certificato <strong>di</strong> iscrizione alla CCIAA, nell’atto <strong>di</strong> autorizzazione o comunque sulla basedell’effettiva attività svolta.3. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria <strong>di</strong> attivitàche presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d’uso e della connessapotenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.4. La tariffa applicabile è <strong>di</strong> regola unica per tutte le superfici facenti parte del medesimocompen<strong>di</strong>o.5. Nelle unità immobiliari a<strong>di</strong>bite a civile abitazione in cui sia svolta anche un’attività economicao professionale alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specificaattività esercitata.6. In tutti i casi in cui non sia possibile <strong>di</strong>stinguere la porzione <strong>di</strong> superficie destinata per l’unao l’altra attività, si fa riferimento all’attività principale desumibile dalla visura camerale o da altrielementi.Art. 20Scuole statali1. Il tributo dovuto per il servizio <strong>di</strong> gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali(scuole materne, elementari, secondarie inferiori, secondarie superiori, istituti d’arte econservatori <strong>di</strong> musica) resta <strong>di</strong>sciplinato dall’art. 33-bis del Decreto Legge 31 <strong>di</strong>cembre 2007, n.248 (convertito dalla Legge 28 febbraio 2008, n. 31).2. La somma attribuita al <strong>Comune</strong> ai sensi del comma precedente è sottratta dal costo chedeve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi.Art. 21Tributo giornaliero1. Il tributo si applica in base a tariffa giornaliera ai soggetti che occupano o detengonotemporaneamente, ossia per perio<strong>di</strong> inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, cono senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o <strong>di</strong> uso pubblico.2. La tariffa applicabile è determinata rapportando a giorno la tariffa annuale relativa allacorrispondente categoria <strong>di</strong> attività non domestica e aumentandola sino al 100%.3. In mancanza della corrispondente voce <strong>di</strong> uso nella classificazione contenuta nel presenteregolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci <strong>di</strong> uso assimilabili per attitu<strong>di</strong>nequantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani e assimilati.4. L'obbligo <strong>di</strong> presentazione della <strong>di</strong>chiarazione è assolto con il pagamento del tributo daeffettuarsi con le modalità e nei termini previsti per la tassa <strong>di</strong> occupazione temporanea <strong>di</strong> spazied aree pubbliche ovvero per l'imposta municipale secondaria <strong>di</strong> cui all'art. 11, del DecretoLegislativo 14 marzo 2011, n. 23, a partire dalla data <strong>di</strong> entrata in vigore della stessa.5. Al tributo giornaliero si applicano, sussistendone i presupposti e in quanto compatibili, leriduzioni e le agevolazioni <strong>di</strong> cui agli articoli 25 (recupero), 26 (inferiori livelli <strong>di</strong> prestazione del12


<strong>Regolamento</strong> <strong>TARES</strong>servizio) e 27 (agevolazioni); non si applicano le riduzioni per le utenze domestiche <strong>di</strong> cuiall’articolo 23 e per le utenze non stabilmente attive <strong>di</strong> cui all’articolo 24.6. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le<strong>di</strong>sposizioni del tributo annuale, compresa la maggiorazione <strong>di</strong> cui all’articolo 29.Art. 22Tributo provinciale1. Ai soggetti passivi del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, compresi i soggetti tenuti aversare il tributo giornaliero, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni <strong>di</strong>tutela, protezione ed igiene dell'ambiente <strong>di</strong> cui all'art. 19, del Decreto Legislativo 30 <strong>di</strong>cembre1992, n. 504.2. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili altributo comunale, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo deltributo comunale, esclusa la maggiorazione <strong>di</strong> cui all’articolo 29.TITOLO IVRiduzioni e agevolazioniArt. 23Riduzioni per le utenze domestiche1. La tariffa si applica in misura ridotta, nella quota fissa e nella quota variabile, alle utenzedomestiche che si trovano nelle seguenti con<strong>di</strong>zioni:a) abitazioni tenute a <strong>di</strong>sposizione per uso stagionale od altro uso limitato e <strong>di</strong>scontinuo, nonsuperiore a 183 giorni nell’anno solare: riduzione del 10%;b) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la <strong>di</strong>mora, per più <strong>di</strong> sei mesiall'anno, all'estero: riduzione del 10%;2. Le riduzioni <strong>di</strong> cui al comma precedente si applicano dalla data <strong>di</strong> effettiva sussistenza dellecon<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong> fruizione se debitamente <strong>di</strong>chiarate e documentate nei termini <strong>di</strong> presentazionedella <strong>di</strong>chiarazione iniziale o <strong>di</strong> variazione o, in mancanza, dalla data <strong>di</strong> presentazione dellarelativa <strong>di</strong>chiarazione. La riduzione <strong>di</strong> cui alla lettera a) si applica, per i residenti nel <strong>Comune</strong>,anche in mancanza <strong>di</strong> specifica <strong>di</strong>chiarazione.3. Alle utenze domestiche che abbiano avviato il compostaggio dei propri scarti organici ai finidell’utilizzo in sito del materiale prodotto si applica una riduzione del 10%. La riduzione èsubor<strong>di</strong>nata alla presentazione, entro il 31 <strong>di</strong>cembre dell’anno precedente, <strong>di</strong> apposita istanza,attestante <strong>di</strong> aver attivato il compostaggio domestico in modo continuativo nell’anno <strong>di</strong>riferimento e corredata dalla documentazione attestante l’acquisto <strong>di</strong> appositi contenitori e dellarealizzazione e uso <strong>di</strong> opere manufatti o sistemi atti a consentire l’autotrattamento <strong>di</strong> scartiorganici.4. Le riduzioni <strong>di</strong> cui al presente articolo cessano <strong>di</strong> operare alla data in cui ne vengono menole con<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong> fruizione, anche in mancanza della relativa <strong>di</strong>chiarazione.5. Nel caso in cui siano istituiti sistemi <strong>di</strong> raccolta dei rifiuti che consentano la rilevazionepuntuale dei conferimenti effettuati dalle singole utenze domestiche, anche in forma aggregata,sarà applicata la riduzione per l’avvio a recupero alle utenze per le quali sarà rilevata la puntualee costante partecipazione alle raccolte <strong>di</strong>fferenziate.La riduzione sarà applicata fin dal pagamento della prima rata dell’anno <strong>di</strong> riferimento, nellamisura del 30%, alle utenze domestiche che rispettino i seguenti requisiti:a) il volume complessivo degli scarti organici conferiti (volume contenitore moltiplicato ilnumero degli svuotamenti rilevati) risulti superiore <strong>di</strong> almeno 12 volte rispetto al volume13


<strong>Regolamento</strong> <strong>TARES</strong>dei rifiuti in<strong>di</strong>fferenziati conferiti (volume contenitore moltiplicato il numero deglisvuotamenti rilevati) In caso <strong>di</strong> compostaggio domestico, ritenuto pari ad un anno iltempo me<strong>di</strong>o necessario per il completamento del processo <strong>di</strong> umificazione con sistemastatico e preso atto della progressiva compattazione dei residui organici, il volume degliscarti organici conferiti sarà calcolato moltiplicando per 2 la capienza complessiva degliappositi contenitori <strong>di</strong>sponibili.;b) abbiano effettuato conferimenti <strong>di</strong> rifiuti in<strong>di</strong>fferenziati per almeno 40 litri anno per ogniresidente;c) non abbiano subito sanzioni o segnalazioni per conferimenti impropri e abbandonorifiuti;Alle utenze domestiche che nel corso dell’anno non hanno rispettato i suddetti requisiti, ilpagamento a saldo sarà conteggiato e conguagliato a tariffa piena.-Nel caso <strong>di</strong> utenze aggregate i requisiti stabiliti dalle precedenti lettere “a) b) c)” del presentepunto 5 per l’applicazione della riduzione, saranno richiesti cumulativamente con gli stessiprincipi e non potranno essere applicate <strong>di</strong>stintamente a singoli componenti che costituisconol’aggregato.Nel calcolo delle riduzioni <strong>di</strong> cui al precedente punto a) non si tiene conto dei seguenti flussi <strong>di</strong>rifiuti urbani:1. conferimenti <strong>di</strong> eventuali contenitori de<strong>di</strong>cati alla raccolta <strong>di</strong> pannoloni e altri presi<strong>di</strong>me<strong>di</strong>ci prodotti da persone affette da patologie riconosciute da SSNN;2. conferimento <strong>di</strong> pannolini, per i quali sia stata chiesta l’esenzione per i nuovi nati fino alcompimento del 3° anno <strong>di</strong> età, fino alla quantità <strong>di</strong> 50 litri settimanali.Art. 24Riduzioni per le utenze non domestiche non stabilmente attive1. La tariffa si applica in misura ridotta, nella parte fissa e nella parte variabile, del 10% ailocali, <strong>di</strong>versi dalle abitazioni, ed aree scoperte a<strong>di</strong>biti ad uso stagionale o ad uso noncontinuativo, ma ricorrente, purché non superiore a 183 giorni nell’anno solare.2. La predetta riduzione si applica se le con<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong> cui al primo comma risultano da licenza oatto assentivo rilasciato dai competenti organi per l’esercizio dell’attività o da <strong>di</strong>chiarazionerilasciata dal titolare a pubbliche autorità.3. Si applicano il secondo e il quarto comma dell’articolo 23.Art. 25Riduzioni per il recupero1. La tariffa dovuta dalle utenze non domestiche può essere ridotta a consuntivo inproporzione alle quantità <strong>di</strong> rifiuti assimilati che il produttore <strong>di</strong>mostri <strong>di</strong> aver avviato al recuperonell’anno <strong>di</strong> riferimento, me<strong>di</strong>ante specifica attestazione rilasciata dall’impresa, a ciò abilitata,che ha effettuato l’attività <strong>di</strong> recupero.2. Per «recupero» si intende, ai sensi dell’art. 183, comma 1, lett. t), del D.Lgs. 3 aprile 2006,n. 152, una qualsiasi operazione il cui principale risultato sia <strong>di</strong> permettere ai rifiuti <strong>di</strong> svolgereun ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvereuna particolare funzione o <strong>di</strong> prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto onell'economia in generale.3. La riduzione fruibile, in ogni caso non superiore al 30% della tariffa dovuta dall’utenza, èpari al prodotto tra la quantità documentata <strong>di</strong> rifiuti assimilati – con esclusione degli imballaggisecondari e terziari – avviata al recupero per il 25% del costo unitario Cu <strong>di</strong> cui al punto 4.4. all.1, del DPR 158/99 (rapporto tra i costi variabili attribuiti alle utenze non domestiche e laquantità totale <strong>di</strong> rifiuti prodotti dalle utenze non domestiche).14


<strong>Regolamento</strong> <strong>TARES</strong>4. La riduzione deve essere richiesta annualmente dall’interessato, compilando l’appositomodulo, entro il 31 Gennaio dell’anno successivo, consegnando la documentazione in<strong>di</strong>cata nelmodulo stesso. La riduzione opera <strong>di</strong> regola me<strong>di</strong>ante compensazione alla prima scadenza utile.5. Nel caso in cui siano istituiti sistemi <strong>di</strong> raccolta dei rifiuti che consentano la rilevazionepuntuale dei conferimenti effettuati dalle singole utenze non domestiche, sarà applicata lariduzione per l’avvio a recupero alle utenze per le quali sarà rilevata la partecipazione alleraccolte <strong>di</strong>fferenziate.La riduzione sarà applicata fin dal pagamento della prima rata dell’anno <strong>di</strong> riferimento, in misuraproporzionale fino ad un massimo del 30%, alle utenze per le quali sarà rilevata la puntuale ecostante partecipazione alle raccolte <strong>di</strong>fferenziate.La percentuale <strong>di</strong> riduzione per le utenze non domestiche sarà determinata dal rapporto travolume complessivo <strong>di</strong> materiali avviati a recupero <strong>di</strong>viso il volume complessivo <strong>di</strong> rifiuti avviati asmaltimento passivo, secondo il seguente schema:• Riduzione fino ad un massimo del 10% nei casi in cui il suddetto rapporto sia compresotra 1 e 1,99;• Riduzione fino ad un massimo del 20% nei casi in cui il suddetto rapporto sia compresotra 2 e 2,99;• Riduzione fino ad un massimo del 30% nei casi in cui il suddetto rapporto sia uguale omaggiore <strong>di</strong> 3La riduzione non sarà applicata alle utenze non domestiche che abbiano subito sanzioni osegnalazioni per conferimenti impropri e abbandono rifiuti.Alle utenze non domestiche che nel corso dell’anno non hanno rispettato i suddetti requisiti, ilpagamento a saldo sarà conteggiato e conguagliato a tariffa piena.6. L’ammontare globale delle riduzioni ammissibili non potrà comunque eccedere il limite <strong>di</strong>spesa stabilito annualmente dal comune con la delibera tariffaria.Art. 26Riduzioni per inferiori livelli <strong>di</strong> prestazione del servizio1. Il tributo è ridotto, tanto nella parte fissa quanto nella parte variabile, al 40% per le utenzeposte a una <strong>di</strong>stanza <strong>di</strong> oltre 500 metri dal più vicino punto <strong>di</strong> conferimento, misuratodall’accesso dell’utenza alla strada pubblica.Art. 27Agevolazioni.1. L’Amministrazione Comunale in sede <strong>di</strong> approvazione annuale delle tariffe del tributicomunale sui rifiuti, può determinare forme <strong>di</strong> agevolazioni ulteriori rispetto a quelle previstecon la tariffa <strong>di</strong> riferimento a favore <strong>di</strong> singole categorie <strong>di</strong> utenti per particolari ragioni <strong>di</strong>carattere economico sociale.2. Gli utenti che intendo avvalersi <strong>di</strong> tali agevolazioni dovranno presentare richiesta all’UfficioTributi del <strong>Comune</strong> e gli effetti si produrranno dal loro accoglimento.3. Nella delibera <strong>di</strong> determinazione delle tariffe annuali, l’Amministrazione Comunale puòprevedere un’agevolazione sulla tariffa a favore delle utenze domestiche a<strong>di</strong>acenti la <strong>di</strong>scaricadel Cassero, in<strong>di</strong>viduate in un elenco allegato al medesimo atto .-3. Le agevolazioni <strong>di</strong> cui ai commi 1 e 3, sono iscritte in bilancio come autorizzazioni <strong>di</strong> spesa ela relativa copertura è assicurata da risorse <strong>di</strong>verse dai proventi del tributo <strong>di</strong> competenzadell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa.4. Si applicano il secondo e il quarto comma dell’articolo 23.15


<strong>Regolamento</strong> <strong>TARES</strong>Art. 28Cumulo <strong>di</strong> riduzioni e agevolazioni.1. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni, ciascuna <strong>di</strong> esse operasull’importo ottenuto dall’applicazione delle riduzioni o agevolazioni precedentementeconsiderate.TITOLO IVMaggiorazione per i servizi in<strong>di</strong>visibiliArt. 29Presupposto della maggiorazione1. Alla tariffa relativa al tributo comunale si applica una maggiorazione a copertura dei costirelativi ai servizi in<strong>di</strong>visibili comuni del <strong>Comune</strong>.2. La predetta maggiorazione è dovuta dalle utenze domestiche e non domestiche, compresele utenze soggette al tributo giornaliero, in misura pari al prodotto tra l’aliquota vigente stabilitae la superficie soggetta al tributo comunale sui rifiuti.3. Alla maggiorazione si applicano le medesime riduzioni, agevolazioni e ed esclusioni previsteper il tributo comunale sui rifiuti.4. La maggiorazione non si applica al tributo per le istituzioni scolastiche statali <strong>di</strong> cuiall’articolo 20.5. Il gettito della maggiorazione non può essere destinato, né in tutto né in parte, a coprire ilcosto del servizio <strong>di</strong> gestione dei rifiuti urbani.Art. 30Aliquote.1. L’aliquota base della maggiorazione è stabilita, per ogni tipologia <strong>di</strong> utenza, in 0,30 euro perogni metro quadrato <strong>di</strong> superficie imponibile.2. Il consiglio comunale può, con la deliberazione che stabilisce le tariffe del tributo comunalesui rifiuti, mo<strong>di</strong>ficare in aumento la misura della maggiorazione fino a 0,40 euro per metroquadrato, anche graduandola in ragione della tipologia dell'immobile e della zona ove lo stessoè ubicato.3. In assenza <strong>di</strong> una deliberazione <strong>di</strong> mo<strong>di</strong>fica, per l’anno successivo è confermata l’aliquotadell’anno precedente.TITOLO VDichiarazione, accertamento e riscossioneArt. 31Obbligo <strong>di</strong> <strong>di</strong>chiarazione1. I soggetti passivi del tributo devono <strong>di</strong>chiarare ogni circostanza rilevante per l’applicazionedel tributo e in particolare:• l’inizio, la variazione o la cessazione dell’utenza;• la sussistenza delle con<strong>di</strong>zioni per ottenere agevolazioni o riduzioni;• il mo<strong>di</strong>ficarsi o il venir meno delle con<strong>di</strong>zioni per beneficiare <strong>di</strong> agevolazioni o riduzioni.Le utenze domestiche residenti non sono tenute a <strong>di</strong>chiarare il numero dei componenti lafamiglia anagrafica e la relativa variazione.16


<strong>Regolamento</strong> <strong>TARES</strong>2. La <strong>di</strong>chiarazione deve essere presentata:a) per le utenze domestiche: dall’intestatario della scheda <strong>di</strong> famiglia nel caso <strong>di</strong> residenti enel caso <strong>di</strong> non residenti dall’occupante a qualsiasi titolo;b) per le utenze non domestiche: dal soggetto legalmente responsabile dell’attività che inesse si svolge;c) per gli e<strong>di</strong>fici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati: dal gestore dei servizicomuni.3. Se i soggetti <strong>di</strong> cui al comma precedente non vi ottemperano, l’obbligo <strong>di</strong> <strong>di</strong>chiarazione deveessere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, detentori o possessori, con vincolo <strong>di</strong>solidarietà. La <strong>di</strong>chiarazione presentata da uno dei co-obbligati ha effetti anche per gli altri.Art. 32Contenuto e presentazione della <strong>di</strong>chiarazione1. La <strong>di</strong>chiarazione deve essere presentata dai soggetti tenuti al pagamento del tributo entro ilsecondo mese successivo al verificarsi dal fatto che ne determina l’obbligo, utilizzando gliappositi moduli messi gratuitamente a <strong>di</strong>sposizione degli interessati.2. La <strong>di</strong>chiarazione ha effetto anche per gli anni successivi qualora non si verifichinomo<strong>di</strong>ficazioni dei dati <strong>di</strong>chiarati da cui consegua un <strong>di</strong>verso ammontare del tributo. In casocontrario la <strong>di</strong>chiarazione <strong>di</strong> variazione o cessazione va presentata entro il termine <strong>di</strong> cui alprimo comma. Nel caso <strong>di</strong> pluralità <strong>di</strong> immobili posseduti, occupati o detenuti la <strong>di</strong>chiarazionedeve riguardare solo quelli per i quali si è verificato l’obbligo <strong>di</strong>chiarativo.3. La <strong>di</strong>chiarazione, originaria, <strong>di</strong> variazione o cessazione, relativa alle utenze domestiche devecontenere:a) per le utenze <strong>di</strong> soggetti residenti: i dati identificativi (dati anagrafici, residenza, co<strong>di</strong>cefiscale, telefono, fax o in<strong>di</strong>rizzo posta elettronica certificata dell’intestatario della schedafamiglia;b) per le utenze <strong>di</strong> soggetti non residenti: i dati identificativi del <strong>di</strong>chiarante (datianagrafici, residenza, co<strong>di</strong>ce fiscale, telefono, fax o in<strong>di</strong>rizzo posta elettronica certificatae il numero dei soggetti occupanti l’utenza;c) In caso il conduttore sia <strong>di</strong>verso dal proprietario dell’immobile, nome del proprietariodell’immobile, completa <strong>di</strong> generalità, in<strong>di</strong>rizzo e numero telefonico;d) l’ubicazione, specificando anche il numero civico e se esistente il numero dell’interno, e idati catastali dei locali e delle aree;e) la superficie e la destinazione d’uso dei locali e delle aree;f) la data in cui ha avuto inizio l’occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta lavariazione o cessazione;g) la sussistenza dei presupposti per la fruizione <strong>di</strong> riduzioni o agevolazioni;h) sottoscrizione con firma leggibile.4. La <strong>di</strong>chiarazione, originaria, <strong>di</strong> variazione o cessazione, relativa alle utenze non domestichedeve contenere:a) i dati identificativi del soggetto passivo (denominazione e scopo sociale o istituzionaledell’impresa, società, ente, istituto, associazione ecc., co<strong>di</strong>ce fiscale, partita I.V.A.,co<strong>di</strong>ce ATECO dell’attività, sede legale), nonché l’eventuale numero telefonico, fax ein<strong>di</strong>rizzo <strong>di</strong> posta elettronica;17


<strong>Regolamento</strong> <strong>TARES</strong>b) i dati identificativi del legale rappresentante o responsabile (dati anagrafici, residenza,co<strong>di</strong>ce fiscale);c) In caso il conduttore sia <strong>di</strong>verso dal proprietario dell’immobile, nome del proprietariodell’immobile, completa <strong>di</strong> generalità, in<strong>di</strong>rizzo e numero telefonico;d) l’ubicazione, la superficie, la destinazione d’uso e dati catastali dei locali e delle aree;e) la data in cui ha avuto inizio l’occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta lavariazione o cessazione;f) il numero degli addetti, attività svolta e materie prodotte;g) il numero <strong>di</strong> iscrizione alla C.C.I.A.A. – Rappresentante legale;h) gli estremi <strong>di</strong> iscrizione al Catasto elettrico.i) la sussistenza dei presupposti per la fruizione <strong>di</strong> riduzioni o agevolazioni.5. La <strong>di</strong>chiarazione, sottoscritta dal <strong>di</strong>chiarante, è presentata <strong>di</strong>rettamente agli uffici comunalio è spe<strong>di</strong>ta per posta tramite raccomandata con avviso <strong>di</strong> ricevimento A.R, o inviata in viatelematica con posta certificata all’attenzione dell’ufficio tributi, al seguente in<strong>di</strong>rizzo <strong>di</strong> postaelettronica tributi@comune.serravalle-pistoiese.pt.it. In caso <strong>di</strong> spe<strong>di</strong>zione fa fede la data <strong>di</strong>invio. Qualora sia attivato un sistema <strong>di</strong> presentazione telematica il <strong>Comune</strong> provvede a farpervenire al contribuente il modello <strong>di</strong> <strong>di</strong>chiarazione compilato, da restituire sottoscritto con lemodalità e nel termine ivi in<strong>di</strong>cati.6. La mancata sottoscrizione e/o restituzione della <strong>di</strong>chiarazione non comporta la sospensionedelle richieste <strong>di</strong> pagamento.7. Gli uffici comunali, in occasione <strong>di</strong> richiesta <strong>di</strong> residenza, rilascio <strong>di</strong> licenze, autorizzazioni oconcessioni, devono invitare il contribuente a presentare la <strong>di</strong>chiarazione nel termine previsto,fermo restando l’obbligo del contribuente <strong>di</strong> presentare la <strong>di</strong>chiarazione anche in assenza <strong>di</strong>detto invito.Art. 33Poteri del <strong>Comune</strong>1. Il <strong>Comune</strong> designa il funzionario responsabile del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi acui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio <strong>di</strong> ogni attività organizzativa e gestionale,compreso quello <strong>di</strong> sottoscrivere i provve<strong>di</strong>menti afferenti a tali attività, nonché larappresentanza in giu<strong>di</strong>zio per le controversie relative al tributo stesso.2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionarioresponsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubbliciovvero a enti <strong>di</strong> gestione <strong>di</strong> servizi pubblici, in esenzione da spese e <strong>di</strong>ritti, e <strong>di</strong>sporre l'accessoai locali ed aree assoggettabili a tributo, me<strong>di</strong>ante personale debitamente autorizzato e conpreavviso <strong>di</strong> almeno sette giorni.3. In caso <strong>di</strong> mancata collaborazione del contribuente od altro impe<strong>di</strong>mento alla <strong>di</strong>rettarilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici <strong>di</strong> cui all'art.2729 c.c.4. Ai fini dell’attività <strong>di</strong> accertamento, il <strong>Comune</strong>, per le unità immobiliari a destinazioneor<strong>di</strong>naria iscritte o iscrivibili nel catasto e<strong>di</strong>lizio urbano, può considerare, sino all’attivazione delleprocedure <strong>di</strong> allineamento tra dati catastali e i dati relativi alla toponomastica e la numerazionecivica interna ed esterna, come superficie assoggettabile al tributo quella pari all’80 per centodella superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento <strong>di</strong> cui al D.P.R.23 marzo 1998, n. 13818


<strong>Regolamento</strong> <strong>TARES</strong>Art. 34Accertamento1. L’omessa o l’infedele presentazione della <strong>di</strong>chiarazione è accertata notificando al soggettopassivo, anche a mezzo raccomandata A.R. inviata <strong>di</strong>rettamente dal <strong>Comune</strong>, a pena <strong>di</strong>decadenza entro il 31 <strong>di</strong>cembre del quinto anno successivo a quello in cui la <strong>di</strong>chiarazione èstata o avrebbe dovuto essere presentata, avviso <strong>di</strong> accertamento d’ufficio o in rettifica.2. L’avviso <strong>di</strong> accertamento specifica le ragioni dell’atto e in<strong>di</strong>ca <strong>di</strong>stintamente le sommedovute per tributo, maggiorazione, tributo provinciale, sanzioni, interessi <strong>di</strong> mora, e spese <strong>di</strong>notifica, da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, e contiene l’avvertenzache, in caso <strong>di</strong> inadempimento, si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese <strong>di</strong>riscossione e degli ulteriori interessi <strong>di</strong> mora.3. Qualora le somme complessivamente in<strong>di</strong>cate negli avvisi, comprese le sanzioni e gliinteressi applicabili, siano superiori a 500 euro il contribuente può richiedere, non oltre iltermine <strong>di</strong> versamento, una rateazione sino a 4 rate trimestrali, oltre agli interessi <strong>di</strong> cuiall’articolo 37. L’utente decade dalla rateazione nel caso <strong>di</strong> ritardo superiore a quin<strong>di</strong>ci giorni nelversamento anche <strong>di</strong> una sola rata.4. Gli accertamenti <strong>di</strong>venuti definitivi valgono come <strong>di</strong>chiarazione per le annualità successiveall’intervenuta definitività.Art. 35Sanzioni1. In caso <strong>di</strong> omesso o insufficiente versamento del tributo risultante dalla <strong>di</strong>chiarazione siapplica la sanzione del 30% <strong>di</strong> ogni importo non versato. Per i versamenti effettuati con unritardo non superiore a quin<strong>di</strong>ci giorni, la sanzione <strong>di</strong> cui al primo periodo, oltre alle riduzionipreviste per il ravve<strong>di</strong>mento dal comma 1 dell'articolo 13 del Decreto Legislativo 18 <strong>di</strong>cembre1997, n. 472, se applicabili, è ulteriormente ridotta ad un importo pari ad un quin<strong>di</strong>cesimo perciascun giorno <strong>di</strong> ritardo.2. In caso <strong>di</strong> omessa presentazione della <strong>di</strong>chiarazione, anche relativamente uno solo degliimmobili posseduti, occupati o detenuti, si applica la sanzione amministrativa dal cento alduecento per cento del tributo dovuto, con un minimo <strong>di</strong> 50 euro.3. In caso <strong>di</strong> infedele <strong>di</strong>chiarazione si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al centoper cento del tributo non versato, con un minimo <strong>di</strong> 50 euro.4. In caso <strong>di</strong> mancata, incompleta o infedele risposta al questionario <strong>di</strong> cui all’articolo 33,comma 2, entro il termine <strong>di</strong> sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzioneamministrativa da euro 100 a euro 500. La contestazione della violazione <strong>di</strong> cui al presentecomma deve avvenire, a pena <strong>di</strong> decadenza, entro il 31 <strong>di</strong>cembre del quinto anno successivo aquello in cui è commessa la violazione.5. Le sanzioni previste per l’omessa ovvero per l’infedele <strong>di</strong>chiarazione sono ridotte a un terzose, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene acquiescenza delcontribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, e della sanzione e degli interessi.6. Si applica per quanto non specificamente <strong>di</strong>sposto, la <strong>di</strong>sciplina prevista per le sanzioniamministrative per la violazione <strong>di</strong> norme tributarie <strong>di</strong> cui al D.Lgs. 18 <strong>di</strong>cembre 1997, n. 472.7. La sanzione è ridotta, sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque nonsiano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative <strong>di</strong> accertamento dellequali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza:a) a un decimo del minimo nei casi <strong>di</strong> mancato pagamento del tributo o <strong>di</strong> un acconto, seesso viene eseguito nel termine <strong>di</strong> trenta giorni dalla data della sua commissione;19


<strong>Regolamento</strong> <strong>TARES</strong>b) a un decimo del minimo <strong>di</strong> quella prevista per l'omissione della presentazione della<strong>di</strong>chiarazione, se questa viene presentata con ritardo non superiore a novanta giorni;c) a un ottavo del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche seincidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro l’annosuccessivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione; a un sesto delminimo se la regolarizzazione interviene oltre tale termine.Art. 36Riscossione1. Il <strong>Comune</strong> riscuote il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi dovuto in base alle <strong>di</strong>chiarazioniinviando ai contribuenti, anche per posta semplice, inviti <strong>di</strong> pagamento che specificano per ogniutenza le somme dovute per tributo, maggiorazione e tributo provinciale, sud<strong>di</strong>videndol’ammontare complessivo in quattro rate trimestrali, scadenti nei mesi <strong>di</strong> gennaio, aprile, luglioe ottobre, con facoltà <strong>di</strong> effettuare il pagamento in unica soluzione entro il mese <strong>di</strong> giugno <strong>di</strong>ciascun anno.2. Il tributo comunale per l’anno <strong>di</strong> riferimento è versato al <strong>Comune</strong> me<strong>di</strong>ante bollettino <strong>di</strong>conto corrente postale, ovvero tramite modello <strong>di</strong> pagamento unificato <strong>di</strong> cui all’articolo 17 deldecreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.3. Al contribuente che non versi alle prescritte scadenze le somme in<strong>di</strong>cate nell’invito <strong>di</strong>pagamento è notificato, anche a mezzo raccomandata A.R. e a pena <strong>di</strong> decadenza entro il 31<strong>di</strong>cembre del quinto anno successivo all’anno per il quale il tributo è dovuto, avviso <strong>di</strong>accertamento per omesso o insufficiente pagamento. L’avviso in<strong>di</strong>ca le somme da versare inunica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, con addebito delle spese <strong>di</strong> notifica, e contienel’avvertenza che, in caso <strong>di</strong> inadempimento, si applicherà la sanzione per omesso pagamento <strong>di</strong>cui all’articolo 35, comma 1, oltre agli interessi <strong>di</strong> mora, e si procederà alla riscossione coattivacon aggravio delle spese <strong>di</strong> riscossione. Si applica il terzo comma dell’art. 34.Art. 37Interessi1. Gli interessi <strong>di</strong> mora, <strong>di</strong> rateazione e <strong>di</strong> rimborso sono computati nella misura del vigentetasso legale.-2. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno incui sono <strong>di</strong>venuti esigibili.Art. 38Rimborsi1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro iltermine <strong>di</strong> cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il<strong>di</strong>ritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data <strong>di</strong>presentazione dell’istanza.2. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella misura prevista dall’articolo 37, adecorrere dalla data dell’eseguito versamento.Art. 39Somme <strong>di</strong> modesto ammontare1. Ai sensi dell’art. 3, comma 10, d.l. 2 marzo 2012, n. 16, il <strong>Comune</strong> non procedeall’accertamento, all’iscrizione a ruolo e alla riscossione dei cre<strong>di</strong>ti relativi ai propri tributi qualoral’ammontare dovuto, comprensivo <strong>di</strong> sanzioni amministrative e interessi, non superi, per ciascuncre<strong>di</strong>to, l’importo <strong>di</strong> euro 30, con riferimento ad ogni periodo d’imposta. Tale <strong>di</strong>sposizione non siapplica qualora il cre<strong>di</strong>to derivi da ripetuta violazione degli obblighi <strong>di</strong> versamento relativi ad unmedesimo tributo.20


<strong>Regolamento</strong> <strong>TARES</strong>2. Ai sensi dell’art. 1, comma 168, l. 296/2006, non si procede al versamento in via or<strong>di</strong>naria eal rimborso per somme inferiori a 20 euro per anno d’imposta.Art. 40Contenzioso1. Contro l'avviso <strong>di</strong> accertamento, il provve<strong>di</strong>mento che irroga le sanzioni, il provve<strong>di</strong>mentoche respinge l'istanza <strong>di</strong> rimborso o nega l’applicazione <strong>di</strong> riduzioni o agevolazioni può essereproposto ricorso secondo le <strong>di</strong>sposizioni <strong>di</strong> cui al Decreto Legislativo 31 <strong>di</strong>cembre 1992, n. 546, esuccessive mo<strong>di</strong>ficazioni.2. Si applica, secondo le modalità previste dallo specifico regolamento comunale, l’istitutodell’accertamento con adesione sulla base dei principi e dei criteri del Decreto Legislativo 19giugno 1997, n. 218, limitatamente alle questioni <strong>di</strong> fatto, in particolare relative all’estensione eall’uso delle superfici o alla sussistenza delle con<strong>di</strong>zioni per la fruizione <strong>di</strong> riduzioni oagevolazioni.3. Si applicano altresì gli ulteriori istituti deflattivi del contenzioso previsti dalle specifichenorme.4. Le somme dovute a seguito del perfezionamento delle procedure <strong>di</strong> cui ai commi 2 e 3possono, a richiesta del contribuente, essere rateizzate, secondo quanto previsto dallo specificoregolamento in materia.TITOLO VIIDisposizioni finali e transitorieArt. 41Entrata in vigore e abrogazioni1. Il presente regolamento, pubblicato nei mo<strong>di</strong> <strong>di</strong> legge, entra in vigore il 1° gennaio 2013.2. Ai sensi dell’articolo 14, comma 46, del Decreto Legge 6 <strong>di</strong>cembre 2011, n. 201, essendosoppressi, a patire dal 1° gennaio 2013, tutti i prelievi vigenti relativi alla gestione dei rifiutiurbani, sia <strong>di</strong> natura patrimoniale sia <strong>di</strong> natura tributaria, compresa l’ad<strong>di</strong>zionale perl’integrazione dei bilanci degli enti comunali <strong>di</strong> assistenza, sono abrogate tutte le normeregolamentari in contrasto con il presente regolamento, in particolare il regolamento che<strong>di</strong>sciplinava l’applicazione della tariffa per la gestione dei rifiuti soli<strong>di</strong> urbani e assimilati.-Art. 42Clausola <strong>di</strong> adeguamento1. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle mo<strong>di</strong>ficazioni della normativanazionale e comunitaria, in particolare in materia <strong>di</strong> rifiuti e tributaria.2. I richiami e le citazioni <strong>di</strong> norme contenuti nel presente regolamento si devono intenderefatti al testo vigente delle norme stesse.Art. 43Disposizioni transitorie1. Il comune o l’ente eventualmente competente continuerà le attività <strong>di</strong> accertamento,riscossione e rimborso delle pregresse annualità della Tassa per lo smaltimento dei rifiuti soli<strong>di</strong>urbani interni e/o della Tariffa per la gestione dei rifiuti urbani entro i rispettivi termini <strong>di</strong>decadenza o <strong>di</strong> prescrizione.2. Le <strong>di</strong>chiarazioni già presentate o gli accertamenti già notificati ai fini delle previgenti forme<strong>di</strong> prelievo sui rifiuti conservano vali<strong>di</strong>tà anche ai fini dell’entrata <strong>di</strong>sciplinata dal presente21


<strong>Regolamento</strong> <strong>TARES</strong>regolamento, sempre che non siano intervenute mo<strong>di</strong>fiche rilevanti ai fini della determinazione<strong>di</strong> quanto dovuto.Art. 44 Disposizioni per l’anno 20131. La gestione e la riscossione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi è affidata, fino al 31<strong>di</strong>cembre 2013, al soggetto che, alla data del 31 <strong>di</strong>cembre 2012, svolgeva il servizio <strong>di</strong>accertamento e riscossione della previgente forma <strong>di</strong> prelievo sui rifiuti, Publiambiente SpA peril <strong>Comune</strong> <strong>di</strong> <strong>Serravalle</strong> <strong>Pistoiese</strong>.-2. Per l’anno 2013 il tributo deve essere pagato in 3 rate aventi le seguenti scadenze: 31Luglio 31 Ottobre e 31 Dicembre. La riscossione delle prime due rate in acconto verràeffettuata dal soggetto affidatario del servizio <strong>di</strong> gestione dei rifiuti urbani, Publiambiente SpA,con le modalità <strong>di</strong> pagamento già in uso per la T.I.A. anno 2012 ciascuna delle quali in misurapari al 40% dell’importo dovuto a titolo <strong>di</strong> T.I.A. 2012. Per le nuove occupazioni decorrenti dal1° gennaio 2013, l’importo delle corrispondenti rate per l’anno 2013 è determinato tenendoconto delle tariffe relative alla previgente forma <strong>di</strong> prelievo sui rifiuti applicate nell’annoprecedente. I pagamenti in acconto saranno scomputati ai fini della determinazione dell’ultimarata dovuta a titolo <strong>di</strong> <strong>TARES</strong> per l’anno 2013.3. Per l’anno 2013, il pagamento della maggiorazione per i servizi in<strong>di</strong>visibili nella misurastandard <strong>di</strong> € 0,30, al metro quadrato, riservata allo Stato, è effettuato in unica soluzioneunitamente all’ultima rata del tributo secondo le <strong>di</strong>sposizioni <strong>di</strong> cui all’art. 17 del D.Lgs. Nr.241/1997, nonché utilizzando apposito bollettino <strong>di</strong> conto corrente postale <strong>di</strong> cui al comma 35dell’art. 14 del D.L. 201/2011.-4. Per l’anno 2013 la <strong>di</strong>chiarazione <strong>di</strong> cui all’art. 32 comma 5 è presentata <strong>di</strong>rettamente algestore del servizio Publiambiente SpA.22


<strong>Regolamento</strong> <strong>TARES</strong>ALLEGATO ASostanze assimilate ai rifiuti urbaniSono assimilate ai rifiuti urbani, ai sensi dell’articolo 3 del presente regolamento, le seguentisostanze:- rifiuti <strong>di</strong> carta, cartone e similari;- rifiuti <strong>di</strong> vetro, vetro <strong>di</strong> scarto, rottami <strong>di</strong> vetro e cristallo;- imballaggi primari- imballaggi secondari quali carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili purché raccolti informa <strong>di</strong>fferenziata;- contenitori vuoti (fusti, vuoti <strong>di</strong> vetro, plastica, metallo, latte, lattine e simili);- sacchi e sacchetti <strong>di</strong> carta o plastica, fogli <strong>di</strong> carta, plastica, cellophane, cassette, pallets;- accoppiati <strong>di</strong> carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli <strong>di</strong>plastica metallizzati e simili;- frammenti e manufatti <strong>di</strong> vimini e sughero,- paglia e prodotti <strong>di</strong> paglia;- scarti <strong>di</strong> legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura;- fibra <strong>di</strong> legno e pasta <strong>di</strong> legno anche umida, purché palabile;- ritagli e scarti <strong>di</strong> tessuto <strong>di</strong> fibra naturale e sintetica, stracci e juta;- feltri e tessuti non tessuti;- pelle e simil-pelle;- gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali ,come camere d'aria e copertoni;- resine termoplastiche e termo - indurenti in genere allo stato solido e manufatti composti datali materiali;- imbottiture, isolamenti termici e acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, qualilane <strong>di</strong> vetro e <strong>di</strong> roccia, espansi plastici e minerali e simili;- moquette, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere;- materiali vari in pannelli (<strong>di</strong> legno, gesso, plastica e simili);- frammenti e manufatti <strong>di</strong> stucco e <strong>di</strong> gesso essiccati;- rifiuti <strong>di</strong> metalli ferrosi e metalli non ferrosi e loro leghe;- manufatti <strong>di</strong> ferro e tipo paglietta metallica, filo <strong>di</strong> ferro, spugna <strong>di</strong> ferro e simili;- nastri abrasivi;- cavi e materiale elettrico in genere;- pellicole e lastre fotografiche e ra<strong>di</strong>ografiche sviluppate;- scarti in genere della produzione <strong>di</strong> alimentari, purché non allo stato liquido, quali scarti <strong>di</strong>caffè scarti dell'industria molitoria e della plastificazione, partite <strong>di</strong> alimenti deteriorati ancheinscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione <strong>di</strong> frutta e ortaggi,caseina, salse esauste e simili;23


<strong>Regolamento</strong> <strong>TARES</strong>- scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, etc.) anche derivanti da lavorazionibasate su processi meccanici (bucce, baccelli, pula, scarti <strong>di</strong> sgranatura e <strong>di</strong> trebbiatura esimili), compresa la manutenzione del verde ornamentale;- residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione <strong>di</strong> principi attivi;- accessori per l’informatica.Sono altresì assimilati ai rifiuti urbani, ai sensi dell’art. 2, lett. g), D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254, iseguenti rifiuti prodotti dalle strutture sanitarie pubbliche e private, che svolgono attività me<strong>di</strong>cae veterinaria <strong>di</strong> prevenzione, <strong>di</strong> <strong>di</strong>agnosi, <strong>di</strong> cura, <strong>di</strong> riabilitazione e <strong>di</strong> ricerca ed erogano leprestazioni <strong>di</strong> cui alla legge 23 <strong>di</strong>cembre 1978, n. 833:- rifiuti delle cucine;- rifiuti da ristorazione dei reparti <strong>di</strong> degenza non infettivi;- vetro, carta, cartone, plastica, metalli, imballaggi,- rifiuti ingombranti- spazzatura e altri rifiuti non pericolosi assimilati agli urbani;- indumenti e lenzuola monouso;- gessi ortope<strong>di</strong>ci e bende, assorbenti igienici, non dei degenti infettivi- pannolini pe<strong>di</strong>atrici e i pannoloni,- contenitori e sacche delle urine;- rifiuti ver<strong>di</strong>.24


<strong>Regolamento</strong> <strong>TARES</strong>ALLEGATO BCategorie <strong>di</strong> utenze non domesticheLe utenze non domestiche sono sud<strong>di</strong>vise nelle seguenti categorie.Comuni con più <strong>di</strong> 5.000 abitanti01. Musei, biblioteche, associazioni, luoghi <strong>di</strong> culto, scuole (ballo, guida ecc.)02. Cinematografi, teatri03. Autorimesse, magazzini senza ven<strong>di</strong>ta <strong>di</strong>retta04. Campeggi, <strong>di</strong>stributori carburanti, impianti sportivi05. Stabilimenti balneari06. Autosaloni, esposizioni07. Alberghi con ristorante08. Alberghi senza ristorante09. Case <strong>di</strong> cura e <strong>di</strong> riposo, caserme10. Ospedali11. Uffici, agenzie, stu<strong>di</strong> professionali12. Banche ed istituti <strong>di</strong> cre<strong>di</strong>to13. Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta ed altri beni durevoli14. E<strong>di</strong>cole, farmacie, plurilicenza, tabaccai15. Negozi particolari quali filateria, tende e tessuti, tappeti, cappelli, e ombrelli, antiquariato16. Banchi <strong>di</strong> mercato beni durevoli17. Attività artigianali tipo botteghe: barbiere, estetista, parrucchiere18. Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista19. Autofficina, carrozzeria, elettrauto20. Attività industriali con capannoni <strong>di</strong> produzione21. Attività artigianali <strong>di</strong> produzione beni specifici22. Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub23. Birrerie, hamburgerie, mense24. Bar, caffè, pasticceria25. Supermercato, pane e pasta, macellerie, salumi e formaggi, generi alimentari26. Plurilicenze alimentari e miste27. Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio28. Ipermercati <strong>di</strong> generi alimentari25


<strong>Regolamento</strong> <strong>TARES</strong>29. Banchi <strong>di</strong> mercato generi alimentari30. Discoteche, night club31. Strutture ricettive extra-alberghiere32. Florovivaisti26

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