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Allegato A - Comune di Santa Margherita Ligure

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COMUNE DI SANTA MARGHERITA LIGURETipo esercizi ricettivi 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008Hotel ***** 95 90 89 89 89 89 89Hotel **** 471 469 468 467 467 465 464Hotel *** 304 312 311 296 277 277 280Hotel ** 68 62 59 64 67 67 67Hotel * 24 20 20 20 20 20 20Locanda - - - 0 0 6 6Case per ferie - - - 12 12 12 11Affittacamere - - - 4 4 4 4Agriturismo - - - 9 18 18 22B&B - - - 6 6 9 7Ostello - - - 0 0 0 11R.T.A. 54 54 54 54 54 54 54TOTALE CAMERE 1 016 1 007 1 001 1 021 1 014 1 021 1 035Tipo esercizi ricettivi 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008Hotel ***** 173 184 194 173 173 173 173Hotel **** 861 875 877 853 851 850 849Hotel *** 544 572 571 519 492 492 498Hotel ** 142 133 126 125 129 129 129Hotel * 47 41 40 37 37 37 37Locanda - - - 0 0 12 12Case per ferie - - - 22 22 22 22Affittacamere - - - 8 8 8 8Agriturismo - - - 26 43 43 53B&B - - - 14 14 19 16Ostello - - - 0 0 0 71R.T.A. 135 146 146 100 100 100 100TOTALE POSTI LETTO 1 902 1 951 1 954 1 877 1 869 1 885 1 868Distribuzione dei posti letto per tipo <strong>di</strong> esercizioricettivo - 2006Distribuzione dei posti letto per tipo <strong>di</strong> esercizioricettivo - 2007Hotel *****Hotel ****Hotel ***Hotel **Hotel *LocandeR.T.A.Hotel *****Hotel ****Hotel ***Hotel **Hotel *LocandeR.T.A.VARIANTE AL P.R.G. STRUTTURE RICETTIVE L.R. 1/20086


COMUNE DI SANTA MARGHERITA LIGUREDistribuzione dei posti letto per tipo <strong>di</strong> esercizioricettivo - 2008Hotel *****Hotel ****Hotel ***Hotel **Hotel *LocandeR.T.A.Andamento della ricettività per categoria <strong>di</strong>struttura ricettiva1.2001.000800600400200Hotel <strong>di</strong> altissimacategoriaHotel <strong>di</strong> me<strong>di</strong>a edalta categoriaHotel minori ed altrestrutture ricettive02006 2007 2008Numero me<strong>di</strong>o <strong>di</strong> posti letto per camera:andamentoMe<strong>di</strong>a PL / camere3,002,502,001,501,000,500,002006 2007 2008Hotel <strong>di</strong> altissimacategoriaHotel <strong>di</strong> me<strong>di</strong>a edalta categoriaHotel minori ed altrestrutture ricettiveAnniVARIANTE AL P.R.G. STRUTTURE RICETTIVE L.R. 1/20087


COMUNE DI SANTA MARGHERITA LIGUREAndamento capacità ricettiva anni 2002-20082.5002.0001.5001.000CamerePosti letto500001/01/190002/01/190003/01/190004/01/190005/01/190006/01/190007/01/1900Distribuzione delle categorie ricettive: andamento2002-2008 (1= 2002, ecc.)716004002002Hotel *****Hotel ****Hotel ***603Hotel **Hotel *54LocandeR.T.A.VARIANTE AL P.R.G. STRUTTURE RICETTIVE L.R. 1/20088


COMUNE DI SANTA MARGHERITA LIGURECapacità Ricettiva esercizi alberghieri del comune <strong>di</strong>SANTA MARGHERITA LIGUREanno 2006Tipo esercizi ricettivi n. Esercizi n. Camere Posti LettoHotel ***** 1 89 173Hotel **** 8 467 851Hotel *** 8 277 492Hotel ** 5 67 129Hotel * 2 20 37R.T.A. 1 54 100Totale esercizi alberghieri 25 974 1 782Capacità Ricettiva esercizi alberghieri del comune <strong>di</strong>SANTA MARGHERITA LIGUREanno 2007Tipo esercizi ricettivi n. Esercizi n. Camere Posti LettoHotel ***** 1 89 173Hotel **** 8 465 850Hotel *** 8 277 492Hotel ** 5 67 129Hotel * 2 20 37R.T.A. 1 54 100Totale esercizi alberghieri 25 972 1781Capacità Ricettiva esercizi alberghieri del comune <strong>di</strong>SANTA MARGHERITA LIGUREanno 2008Tipo esercizi ricettivi n. Esercizi n. Camere Posti LettoHotel ***** 1 89 173Hotel **** 8 464 849Hotel *** 8 280 498Hotel ** 5 67 129Hotel * 2 20 37R.T.A. 1 54 100Totale esercizi alberghieri 25 974 1 786VARIANTE AL P.R.G. STRUTTURE RICETTIVE L.R. 1/200810


COMUNE DI SANTA MARGHERITA LIGURECronologia degli atti preparatori alla variante <strong>di</strong> P.R.G.In data 19/08/08 l’amministrazione comunale comunicava all’associazione <strong>di</strong> categoria edalle aziende la necessità <strong>di</strong> procedere alla redazione della presente variante in<strong>di</strong>cendocontestualmente, un incontro con gli operatori alberghieri. In tale occasione sono stateillustrate le finalità e gli obiettivi della Legge Regionale e quin<strong>di</strong> la necessità <strong>di</strong> procederead indagine conoscitiva in merito alle caratteristiche e tipologie delle aziende.In tale riunione, e per le attività che erano assenti con successiva nota del 21.08.2008, èstato consegnato dal <strong>Comune</strong> un questionario da compilare al fine <strong>di</strong> aggiornare lasituazione complessiva e le caratteristiche intrinseche delle singole aziende ricettivepresenti sul territorio. In tale questionario veniva inoltre richiesto agli albergatori qualierano le esigenze al fine <strong>di</strong> migliorare e garantire un miglior servizio.A fronte della trasmissione dei questionari si sono riscontrati 21 documenti schede ecompilati.In data 26/02/2009 venivano ulteriormente sollecitati gli operatori che non avevano ancorarestituito le schede compilate.L’istruttoria effettuata, le in<strong>di</strong>cazioni e proposte ricavate dai questionari hanno permesso <strong>di</strong>tracciare un quadro esaustivo al fine <strong>di</strong> poter procedere alla redazione della <strong>di</strong>sciplina dellestrutture ricettive. Per le istanze <strong>di</strong> svincolo ove proprietà e gestore sono personegiuri<strong>di</strong>che <strong>di</strong>verse si è provveduto a richiedere il parere dei gestori.Elenco risposte a questionario e istanze presentate volte al potenziamento o almantenimento della struttura ricettiva in essere:Protocollo Data Persona giuri<strong>di</strong>ca DenominazionestrutturaricettivaProt. 31436 27.08.08 Solido Hotel S.r.l.UnipersonaleIn<strong>di</strong>rizzostrutturaricettivaHotel Paraggi via Paraggi aMonte n. 17Prot. 311435 27.08.08 Bozzano Martin Hotel Argentina via Paraggi aMonte n. 56Prot. 32008 02.09.08 Famiglia Devoto-Metal<strong>di</strong>Prot. 32145 03.09.08 La Meri<strong>di</strong>ana S.a.s. <strong>di</strong>Dapò CristinaProt. 32757 09.09.08 Giuseppe & c. S.A.S. <strong>di</strong>Sabini Giuseppe &C.S.A.S.Prot. 32750 09.09.08 Imperiale S.r.l. Imperiale PalaceHotelProt. 32752 09.09.08 Terme Elio <strong>Santa</strong> M.L.S.r.l.Richieste /comunicazioneNESSUNANESSUNAAlbergo Minerva via Maragliano 34D Proce<strong>di</strong>mento attivatoSUAPHotel La Vela via N.Cuneo n.19/21Albergo Nuova via privataRivieraBelvedere n. 10via Pagana n°19Richiestaampliamento strutturaOsservazioni <strong>di</strong>carattere generaleNESSUNAHotel Helios via Gramsci n° 6 Richiestaampliamento strutturaProt. 32924 10.09.08 G.A.R.C.I. S.r.l. Hotel Me<strong>di</strong>terraneo via della Vittorian.18Osservazioni <strong>di</strong>carattere generaleProt. 34063 19.09.08 Famiglia Ciana Giovanni Hotel Metropole via Pagana n°2 Richiestaampliamento strutturaProt. 34063 04.03.09 Famiglia Ciana Giovanni Hotel Metropole via Pagana n°2 Richiestaampliamento struttura(2^ comunicaz.)Prot. 32751 09.09.08 Famiglia Ciana Hotel Continental via Pagana n°8 NESSUNAProt. 7026 24.02.09 Famiglia Ciana Hotel Continental via Pagana n°8 Richiesta interventiinterni e piscinaProt. 33193 12.09.08 Park Suisse S.r.l. Park Hotel Suisse via Favale n° 31 Richiestaampliamento strutturaVARIANTE AL P.R.G. STRUTTURE RICETTIVE L.R. 1/200811


COMUNE DI SANTA MARGHERITA LIGUREProt. 34064 19.09.08 Hotel Regina Elena S.r.l. Hotel Regina Elena via Milite Ignoto n.42Richiestaampliamento strutturaProt. 35323 30.09.08 Pieralfio Tarella Albergo Villa Anita via Tigullio n° 10 Richiestaampliamento strutturaProt. 37245 15.10.08 Grand Hotel MiramareS.p.a.Grand HotelMiramarevia Milite Ignoto n.30Richiestaampliamento strutturaProt. 7222 25.02.09 Lido Palace S.p.a. Lido Palace Hotel viale A.Doria n. 3 Osservazioni <strong>di</strong>carattere generaleProt. 9046 07.03.09 Fam. Fasce Albergo Fasce Richiesta <strong>di</strong> svincoloProt. 8987 06.03.09 Lavagnino M. Rosa eLavagnino CarlaProt. 9364 09.03.09 Pastine Giuseppe perHotel Due Torri S.r.l.Prot. 14268 06.04.09 Progetto SviluppoImmobiliareAlbergo Fiorina piazza Mazzinin°26Hotel Tigullio et DeMilanviale Rainusso n°3ARichiestaampliamento strutturaOsservazioni <strong>di</strong>carattere generaleHotel Conte Verde via Zara n°1 NESSUNARichieste <strong>di</strong> svincolo:Prot. 1077Prot. 2831413.01.0922.07.09Giuseppe Pastine, Maria RebecchiAlbergo NuovaRivieravia Belvedere 10/2Prot. 4347 05.02.09 Elisa Pastine Nuovo Hotel Garden Nuovo Hotel Garden via Zara n°13della PAOG <strong>di</strong> Pastine Gianfranco & C.S.a.s.Prot. 7463 27.02.09 Soc. Gold S.r.l. Albergo Terminus P.zza Raul Nobili n° 3Prot. 26287Prot. 2828607.07.0922.07.09Fasce Luigi, Fasce Aristide Albergo Fasce Via L. Bozzo 3Prot.19488Prot. 2056515.05.0922.05.09Sergio Schiaffino Hstaria dell’Orso via Aurelia n°7Prot.16811 27.04.09 Avv. R.Cassinelli, Prof. N. Cassinelli Albergo la Piazzetta via Gramsci n°1Prot. 27419 15.07.09 Borzone Loana, Garbarino Primo,IllinoOriettaProt. 29578Prot. 2994931.07.0904.08.09Albergo Ulivi via Maragliano n. 28Lavagnino M. Rosa e Lavagnino Carla Albergo Fiorina P.zza Mazzini 26Prot. 34885 19.09.09 Gestione Piccoli alberghi ed ImmobiliS.a.s.Prot. 40057 03.11.09 Annabella Tesi, Bruno Tesi, Marco Tesie Gianfranco LongoProt. 43257 01.12.09 Macchiavello Annalisa, CirinoAlessandra e Petazzi GiorgioHotel La Vela Via N. Cuneo 21Albergo Annabella Via Costasecca n.10Albergo Lombar<strong>di</strong>a eBristolVia Palestro 26Dati Generali e obiettivi della variante al P.R.G.La situazione rilevata permette <strong>di</strong> tracciare un quadro sod<strong>di</strong>sfacente della situazionecomplessiva dell’offerta ricettiva. Tale offerta è <strong>di</strong>versificata con la presenza <strong>di</strong> struttureche coprono sia le fasce delle categorie lusso a cinque e quattro stelle che le fasce a duee una stella raggiungendo in queste ultime per la professionalità degli operatori comunqueun buon livello stante la classificazione delle strutture. Si rileva come dato generale che ladotazione <strong>di</strong> servizi interni alle strutture è buona soprattutto per le strutture a tre, quattro ecinque stelle. Dato negativo ricorrente risulta il mancato adeguamento <strong>di</strong> molte strutture aifini dell’accessibilità delle persone con ridotta capacità motoria. Discreta è la dotazionedegli spazi <strong>di</strong> sosta ancor che nei casi <strong>di</strong> strutture poste nel centro citta<strong>di</strong>no il numero deiposti a <strong>di</strong>sposizione non copre il numero delle camere. L’offerta congressuale è <strong>di</strong> livello,con strutture ben attrezzate a tale fabbisogno. Dalle esigenze degli operatori emerge laVARIANTE AL P.R.G. STRUTTURE RICETTIVE L.R. 1/200812


COMUNE DI SANTA MARGHERITA LIGUREnecessità <strong>di</strong> consolidare ed ampliare l’offerta sia rispetto alla capacità ricettiva in termini <strong>di</strong>numero <strong>di</strong> posti letto che rispetto alle dotazioni connesse; parcheggi, servizi congressuali,adeguamento e inserimento <strong>di</strong> dotazioni accessorie.Il compito dell’Amministrazione Comunale quin<strong>di</strong> tende ad una sostanziale conferma delladotazione attualmente esistente, assecondando i processi emersi <strong>di</strong> rafforzamentodell’offerta sia in termini qualitativi che quantitativi.Tale sforzo sarà duplice e tale variante dovrà darsene carico per quanto possibilerimandando al P.U.C. in elaborazione le scelte definitive, non tanto per ciò che attiene ilprimo tema che riguarda la specifica <strong>di</strong>sciplina, ove il quadro tecnico risulta esaustivo, maper le scelte strategiche <strong>di</strong> or<strong>di</strong>ne generale. L’ascolto della categoria fa emergere unagenerale volontà <strong>di</strong> ra<strong>di</strong>camento sul territorio con l’espressa richiesta, ed è questo ilsecondo tema, <strong>di</strong> dotare e potenziare le strutture <strong>di</strong> supporto alla ricettività al fine <strong>di</strong>permettere un allungamento della stagione turistica quin<strong>di</strong>, assecondando la capacitàimpren<strong>di</strong>toriale degli operatori locali.Per ciò che attiene le proposte effettuate da alcuni operatori in merito ad interventi <strong>di</strong>potenziamento delle aree demaniali <strong>di</strong> pertinenza delle attività alberghiere, si è ritenutoche, trattandosi <strong>di</strong> aree demaniali non asservite alle strutture ricettive come prevede l’art.33 della l.r. n. 2/2008, la <strong>di</strong>sciplina prevista per le stesse potrà essere in<strong>di</strong>viduata solo aseguito delle valutazioni e soluzioni che, nell’ambito della redazione del PUC sarannoassunte per l’intera fascia costiera.La presente variante, come illustrato successivamente, prevede la cancellazione delvincolo <strong>di</strong> alcune strutture <strong>di</strong> piccola <strong>di</strong>mensione (già chiuse da tempo) alla luce <strong>di</strong>motivazioni, come risulta dalle richieste degli operatori o proprietari, che rientrano nellafattispecie della casistica prevista dalla Legge Regionale. La chiusura <strong>di</strong> tali strutture nonincide sulla capacità ricettiva complessiva del <strong>Comune</strong> <strong>di</strong> cui alle tabelle precedenti, chegià non consideravano attive tali strutture.Dall’operazione così articolata si può definire complessivamente sod<strong>di</strong>sfacente ladotazione attuale del numero <strong>di</strong> posti letto e dalle richieste degli operatori si presume chein futuro la già buona offerta potrà essere potenziata all’interno delle strutture già ra<strong>di</strong>catesul territorio.La variante per gli ovvi problemi paesistici e territoriali non ha in<strong>di</strong>viduato strutture ricettive<strong>di</strong> nuova previsione nè nuove previsione in e<strong>di</strong>fici esistenti, prendendo atto che lastrutturazione e collocazione sul territorio <strong>di</strong> quelle esistenti e attive è sufficiente asod<strong>di</strong>sfare le esigenze della clientela ed a salvaguardarne i livelli occupazionali.Viene mantenuta la previsione <strong>di</strong> struttura alberghiera prevista dal P.R.G. vigente sul“vecchio ospedale”, sito in Via Roma, 5 alla luce del fatto che tale previsione urbanisticanon rientra nella fattispecie prevista dalla L.R. 1/2008 e che si demanda alla elaborazionedel PUC l’in<strong>di</strong>viduazione <strong>di</strong> eventuali <strong>di</strong>verse previsioni urbanistiche dell’area.Pertanto pur non si ravvisandosi allo stato dei fatti la necessità <strong>di</strong> prevedere sul territoriocomunale la realizzazione <strong>di</strong> nuovi alberghi, si ravvisa invece, e la presente variante nepone le basi, la necessità <strong>di</strong> un polo congressuale che coinvolga il Grand Hotel Miramaree l’Hotel Regina Elena, vista l’unicità delle due collocazioni, l’attitu<strong>di</strong>ne impren<strong>di</strong>toriale delmanagement, l’attuale e futura dotazione <strong>di</strong> spazi <strong>di</strong> sosta. Quin<strong>di</strong> la nuova <strong>di</strong>sciplinaVARIANTE AL P.R.G. STRUTTURE RICETTIVE L.R. 1/200813


COMUNE DI SANTA MARGHERITA LIGUREprevede la possibilità <strong>di</strong> potenziamento del centro congressi del Grand Hotel Miramare e lacreazione <strong>di</strong> una nuova struttura congressuale nell’ambito dell’Hotel Regina Elena cosìcome richiesto dalla proprietà. Trattasi peraltro delle attività alberghiere che <strong>di</strong>spongono <strong>di</strong>un consistente numero <strong>di</strong> posti auto, pertinenziali per quanto concerne il Regina Elena esia pertinenziali che pubblici per il Grand Hotel Miramare. Si creerebbe così un polod’eccellenza con ricadute positive per l’economia sammargheritese. Non <strong>di</strong> meno ilpotenziamento dell’offerta congressuale è prevista per tutti gli alberghi che ne abbianonecessità con <strong>di</strong>sponibilità <strong>di</strong> spazi.Gli obiettivi tracciati coinvolgeranno tutto il tessuto produttivo legato <strong>di</strong>rettamente e<strong>di</strong>n<strong>di</strong>rettamente all’ospitalità, ma che se rapportato alle reali potenzialità dell’ambito piùgenerale costituiscono occasione <strong>di</strong> rior<strong>di</strong>no e <strong>di</strong> finalizzazione degli obiettivi verso sceltepianificatorie che nel breve me<strong>di</strong>o periodo dovranno raggiungere obiettivi con<strong>di</strong>visi daoperatori e amministrazione.L’articolato normativoLa <strong>di</strong>sciplina proposta, esaminate le richieste degli operatori ed effettuate le valutazioni inmerito, prevede <strong>di</strong>versificate tipologie d’intervento in funzione dei caratteri tipologicocompositivi della composizione delle aree <strong>di</strong> pertinenza degli immobili, ed in ragione delcontesto paesistico d’ambito. Sono stati proposti cinque quadri d’intervento calibrati infunzione degli obiettivi che si vogliono conseguire, procedendo in continuità con la<strong>di</strong>sciplina del P.R.G. per ciò che attiene le modalità <strong>di</strong> ampliamento . E’ stata introdottauna specifica <strong>di</strong>sciplina degli interrati in cui allocare le funzioni accessorie e leautorimesse. Trattandosi <strong>di</strong> interventi <strong>di</strong> mero potenziamento delle strutture esistenti, si èritenuto <strong>di</strong> ricorrere a permessi <strong>di</strong> costruire <strong>di</strong>retti o DIA, e solo nei casi in cui lacomplessità dell’intervento richiede livelli <strong>di</strong> controllo paesistico più accurati si è ricorso alloS.U.A.. A tal fine la <strong>di</strong>sciplina urbanistica è corredata a in<strong>di</strong>cazioni <strong>di</strong> carattere paesistico,avendo verificato per ogni struttura ed in particolare per quelle in cui il rapporto <strong>di</strong>intervisibilità con il contesto è elevato, la <strong>di</strong>sciplina contiene in<strong>di</strong>cazioni puntuali suirisultati che si vogliono conseguire. Nelle strutture ove sono ammessi gli ampliamenti èprescritto lo Stu<strong>di</strong>o Organico d’Insieme (S.O.I.) obbligatorio al fine <strong>di</strong> verificare lacompatibilità degli interventi con il quadro paesistico.Valutazione delle istanze <strong>di</strong> eliminazione del vincolo alberghieroNell’ambito del territorio comunale vi sono strutture alberghiere per le quali i proprietarihanno presentato istanza <strong>di</strong> eliminazione del vincolo alberghiero, articolando le richiesteattraverso relazioni atte a <strong>di</strong>mostrare la rispondenza delle istanze ai <strong>di</strong>spositivi <strong>di</strong> Legge.Si tratta dell’Hostaria dell’Orso, dell’Albergo la Piazzetta, dell’Albergo Nuova Riviera,dell’Hotel Terminus, dell’Hotel Nuovo Garden, dell’Albergo Ulivi, dell’Albergo Fasce,dell’Albergo Fiorina e dell’Hotel La Vela. Trattasi <strong>di</strong> strutture in parte <strong>di</strong>smesse da tempoed in parte in attività.Dalle verifiche effettuate nell’indagine conoscitiva, ci si è particolarmente concentratisull’andamento del mercato turistico ponendo l’attenzione ai flussi alle presenze ed alrapporto con gli altri comuni. E’ apparso imme<strong>di</strong>atamente chiaro che <strong>Santa</strong> <strong>Margherita</strong><strong>Ligure</strong> nel Tigullio per quanto riguarda arrivi, presenze e capacità <strong>di</strong> accoglienza risultacertamente il comune capofila con un’offerta <strong>di</strong>fferenziata <strong>di</strong> buona qualità anche ai livelliVARIANTE AL P.R.G. STRUTTURE RICETTIVE L.R. 1/200814


COMUNE DI SANTA MARGHERITA LIGUREpiù bassi. In particolare è stato posto in risalto l’ “andamento della ricettività per categoria<strong>di</strong> struttura ricettiva” (pag.7 del presente documento), da cui emerge una lieve flessionedelle presenze nelle altissime categorie e nelle me<strong>di</strong>e categorie, mentre per la quota <strong>di</strong>mercato relativa alle categorie minori dal 2006 al 2008 (periodo esaminato ai fini dellapresente) si è verificato, dai dati provinciali, un sostanziale mantenimento delle quote. Ciò<strong>di</strong>mostra il ruolo rilevante delle categorie minori al fine del mantenimento dell’offerta<strong>di</strong>fferenziata in tutte le fasce d’utenza. Quin<strong>di</strong> la conservazione della <strong>di</strong>fferenziazionedell’offerta rappresenta un valore aggiunto alla già ottima qualità dell’ospitalità che ilcomune offre. Le strutture minori sono in<strong>di</strong>scutibilmente una risorsa da tutelare emantenere. Per le aziende per le quali si è deciso per la cancellazione del vincolo oltre allarispondenza ai criteri stabiliti dalla Legge Regionale n. 1/2008 art. 2 comma 4 lettere a) eb), si è potuto constatare come tali attività fossero cessate da tempo a causa <strong>di</strong> fallimentodel gestore o comunque a causa delle ridotte <strong>di</strong>mensioni e dell’ insostenibiltà a mantenerele stesse sul mercato. In alcuni evidenti casi la cessazione dell’attività da parte del gestoreha prodotto sul tessuto e<strong>di</strong>lizio <strong>di</strong> aree anche <strong>di</strong> pregio degrado urbano e situazioni non piùtollerabili sotto l’aspetto dell’immagine stessa del comune. Da ciò, quale criteriopropedeutico all’esame delle istanze <strong>di</strong> cancellazione del vincolo, su volontàdell’Amministrazione Comunale si è deciso che, a prescindere dalla rispondenza ad unodei criteri stabiliti dalla Legge Regionale n. 1/2008 art. 2 comma 4 lettere a) e b), il fatto <strong>di</strong>trattarsi <strong>di</strong> attività ancora in essere è con<strong>di</strong>zione <strong>di</strong> mantenimento del vincolo. Ciò alfine della salvaguar<strong>di</strong>a dell’attuale offerta ricettiva in tutte le classi al momentodell’adozione della presente variante.Pertanto ai fini dell’accoglimento delle istanze <strong>di</strong> svincolo, oltre alla verifica delle con<strong>di</strong>zionidettate dalla Legge Regionale, quale criterio <strong>di</strong>scriminante per la loro l’accettazione si èstabilito che l’attività ricettiva deve essere già cessata dalla data <strong>di</strong> entrata in vigore dellaLegge Regionale 01/2008.Alla luce <strong>di</strong> quanto sopra sono da <strong>di</strong>stinguere tre <strong>di</strong>verse tipologie <strong>di</strong> richieste: quelle inattività in cui il gestore e la proprietà sono il medesimo soggetto, quelle in attività in cuigestore e proprietario sono soggetti <strong>di</strong>versi, e quelli in cui l’unico soggetto è il proprietarioin quanto l’attività risulta cessata da tempo.1° tipologia: (richiesta in cui proprietà e gestore sono il medesimo soggetto giuri<strong>di</strong>co) Hotel Fasce S.n.c. via Privata Luigi Bozzo civ. 3;2° tipologia (richiesta in cui gestore e proprietario sono soggetti giuri<strong>di</strong>ci <strong>di</strong>versi) Nuova Riviera, via Belvedere civ. n.10; Hotel Nuovo Garden, via Zara n. 10; Albergo Fiorina, P.zza Mazzini 26; Hotel La Vela, C.so N. Cuneo 21; Albergo Annabella via Costasecca 10;3° tipologia (attività cessate in cui l’unico soggetto coinvolto è il proprietario) Hostaria dell’Orso, via Aurelia n.7; Albergo Ulivi, via Maragliano n.28; Hotel Terminus, piazza Raul Nobili n.3; Albergo la Piazzetta, via A. Gramsci n.1; Albergo Lombar<strong>di</strong>a e Bristol, via Palestro 26;VARIANTE AL P.R.G. STRUTTURE RICETTIVE L.R. 1/200815


COMUNE DI SANTA MARGHERITA LIGURE1° tipologiaL’ istanza presentata è stata valutata al fine <strong>di</strong> in<strong>di</strong>viduare la congruenza della stessarispetto ai <strong>di</strong>spositivi <strong>di</strong> Legge ed al criterio propedeutico alla cancellazione del vincoloprevisto dall’Amministrazione Comunale. Hotel Fasce S.n.c. via Privata Luigi Bozzo civ. 3art. 2 comma 4l.r. n. 1/2008Non è più esercitabile l’attività alberghiera in relazione alla sopravvenutainadeguatezza a mantenere la presenza sul mercato dell’offerta ricettiva ealla non sostenibilità economica della stessa, motivate da almeno una delleseguenti cause:Parere<strong>Comune</strong>a) oggettiva impossibilità dell’immobile ad adeguare le sue caratteristiche<strong>di</strong>stributive, funzionali e <strong>di</strong>mensionali al livello degli standard qualitativi delsettore alberghiero, a causa dell’esistenza <strong>di</strong> vincoli paesaggistici,monumentali od urbanistico-e<strong>di</strong>lizi non superabili;b) collocazione della struttura in un contesto le cui caratteristiche urbanistiche oterritoriali determinino la incompatibilità o la insostenibilità della funzionealberghiera.non rientranon rientraSi valuta che il fabbricato <strong>di</strong> Via L. Bozzo 3 non rientri nelle fattispecie previste dallasopra citata tabella per le quali la norma prevede la possibilità <strong>di</strong> l’eliminazione del vincoloalberghiero in quanto la richiesta <strong>di</strong> svincolo non è riconducibile alle lettere a), b) dell’art.2comma 4 della L.R. n° 1/2008. Inoltre essendo l’esercizio in attività, alla luce dellavalutazione <strong>di</strong> or<strong>di</strong>ne generale effettuata nelle premesse del presente paragrafo qualecriterio propedeutico alla cancellazione del vincolo, si ritiene <strong>di</strong> non accogliere larichiesta <strong>di</strong> eliminazione del vincolo e pertanto se ne prevede il mantenimento.Con riferimento a quanto prevede la normativa regionale <strong>di</strong> riferimento:- (riferimento art 2, comma 4, lett. a): Si ritiene che l’immobile possa adeguare le suecaratteristiche <strong>di</strong>stributive, funzionali e <strong>di</strong>mensionali al livello degli standard qualitatividel settore alberghiero in quanto non esistono sia pur essendo la zona vincolata aisensi del DM 04-07-1953 con<strong>di</strong>zioni ostative tali da impe<strong>di</strong>rne adeguamenti anchevolumetrici al fine recuperare situazioni tipologiche pregresse, con sia pur limitatiinterventi <strong>di</strong> ampliamento volumetrico, nonché sono ammesse mo<strong>di</strong>fiche interne ed aiprospetti. Nella pertinente scheda vengono ammesse per gli interventi <strong>di</strong> ampliamento,le con<strong>di</strong>zioni del quadro 3 modalità 1 e modalità 3.- (riferimento art 2, comma 4, lett. b):L’immobile è in un contesto residenziale al centrodel <strong>Comune</strong> su <strong>di</strong> un pen<strong>di</strong>o collinare ed in un contesto che non determinacaratteristiche urbanistiche o territoriali incompatibili con la funzione alberghiera.VARIANTE AL P.R.G. STRUTTURE RICETTIVE L.R. 1/200816


COMUNE DI SANTA MARGHERITA LIGURE2° tipologiaLe istanze presentate sono state valutate al fine <strong>di</strong> in<strong>di</strong>viduare la congruenza delle stesserispetto ai <strong>di</strong>spositivi <strong>di</strong> Legge ed al criterio propedeutico alla cancellazione del vincoloprevisto dall’Amministrazione Comunale.In merito alle richieste della tipologia 2° per le quali il proprietario ha richiesto il declassamentosi è provveduto ad acquisire il parere del gestore, come prevede la L.R.1/2008.Per l’ Albergo Nuova Riviera via Belvedere 10/2 il gestore con nota prot.25462 del30.06.09 ha espresso parere negativo alla cancellazione del vincolo, esuccessivamente con nuova relazione al prot. 28314 del 22.07.09 a firma delGeom. Andrea Gardella la proprietà “Immobiliare San. Giuseppe S.r.l. e MariaRebecchi” ha segnalato ulteriori elementi atti a valutare il mantenimento o meno delvincolo.Per il Nuovo Hotel Garden via Zara n°13 il gestore ha espresso parere favorevolealla cancellazione del vincolo con nota prot.26288 del 07.07.09.Per l’Albergo Fiorina, P.zza Mazzini 26, la proprietà e il gestore hanno firmatoentrambi l’istanza <strong>di</strong> eliminazione del vincolo quin<strong>di</strong> il gestore ha espressofavorevole alla cancellazione del vincolo.Per l’Hotel La Vela, la proprietà e il gestore hanno firmato entrambi l’istanza <strong>di</strong>eliminazione del vincolo quin<strong>di</strong> il gestore ha espresso favorevole alla cancellazionedel vincolo.Albergo Annabella, nella richiesta <strong>di</strong> svincolo si <strong>di</strong>ce che non verrà mo<strong>di</strong>ficata ladestinazione d’uso fino a quando l’attuale gestore sarà interessato alla conduzionedell’attività alberghiera.VARIANTE AL P.R.G. STRUTTURE RICETTIVE L.R. 1/200817


COMUNE DI SANTA MARGHERITA LIGURE Albergo Nuova Riviera, via Belvedere 10art. 2 n. 4 lett.a) eb)l.r. n. 1/2008Non è più esercitabile l’attività alberghiera in relazione allasopravvenuta inadeguatezza a mantenere la presenza sul mercatodell’offerta ricettiva e alla non sostenibilità economica della stessa,motivate da almeno una delle seguenti cause:a) oggettiva impossibilità dell’immobile ad adeguare le sue caratteristiche<strong>di</strong>stributive, funzionali e <strong>di</strong>mensionali al livello degli standard qualitatividel settore alberghiero, a causa dell’esistenza <strong>di</strong> vincoli paesaggistici,monumentali od urbanistico-e<strong>di</strong>lizi non superabili;b) collocazione della struttura in un contesto le cui caratteristicheurbanistiche o territoriali determinino la incompatibilità o lainsostenibilità della funzione alberghiera.Parere<strong>Comune</strong>nonrientranonrientraPareregestoreContrarioSi valuta che il fabbricato <strong>di</strong> Via Belvedere 10 non rientri nelle fattispecie previste dallasopra citata tabella per le quali la norma prevede la possibilità <strong>di</strong> eliminazione del vincoloalberghiero in quanto la richiesta <strong>di</strong> svincolo non è riconducibile alle lettere a), b) dell’art.2comma 4 della L.R. n° 1/2008. Inoltre essendo l’esercizio in attività, alla luce dellavalutazione <strong>di</strong> or<strong>di</strong>ne generale effettuata nelle premesse del presente paragrafo qualecriterio propedeutico alla cancellazione del vincolo, si ritiene <strong>di</strong> non accogliere larichiesta <strong>di</strong> eliminazione del vincolo e pertanto se ne prevede il mantenimento.Con riferimento a quanto prevede la normativa regionale <strong>di</strong> riferimento:- (riferimento art 2, comma 4, lett. a): Per la categoria a cui appartiene l’immobile la<strong>di</strong>mensione e la collocazione sono,a detta del gestore, sufficienti a mantenere lapresenza sul mercato della struttura. Quin<strong>di</strong> le motivazioni addotte dal proprietario nonsono sufficienti a determinare la cancellazione del vincolo alberghiero;- (riferimento art 2, comma 4, lett. b): L’immobile è ubicato in un contesto residenzialenel centro del <strong>Comune</strong> sulle prime propaggini collinari, in un sistema e<strong>di</strong>lizio che nondetermina caratteristiche urbanistiche o territoriali incompatibili con la funzionealberghiera.VARIANTE AL P.R.G. STRUTTURE RICETTIVE L.R. 1/200818


COMUNE DI SANTA MARGHERITA LIGURE Nuovo Hotel Garden, via Zara 13art. 2 n. 4 lett.a) e b)l.r. n. 1/2008Non è più esercitabile l’attività alberghiera in relazione allasopravvenuta inadeguatezza a mantenere la presenza sul mercatodell’offerta ricettiva e alla non sostenibilità economica della stessa,motivate da almeno una delle seguenti cause:a) oggettiva impossibilità dell’immobile ad adeguare le suecaratteristiche <strong>di</strong>stributive, funzionali e <strong>di</strong>mensionali al livello deglistandard qualitativi del settore alberghiero, a causa dell’esistenza <strong>di</strong>vincoli paesaggistici, monumentali od urbanistico-e<strong>di</strong>lizi nonsuperabili;b) collocazione della struttura in un contesto le cui caratteristicheurbanistiche o territoriali determinino la incompatibilità o lainsostenibilità della funzione alberghiera.Parere<strong>Comune</strong>nonrientranonrientraPareregestorefavorevoleSi valuta che la porzione <strong>di</strong> fabbricato <strong>di</strong> Via Zara n°13, ospitante l’attività alberghiera, nonrientri nella fattispecie prevista dalla presente variante per il criterio espressodall’Amministrazione Comunale <strong>di</strong> prevedere il mantenimento del vincolo alberghiero dellestrutture in attività.Pertanto si ritiene <strong>di</strong> non accogliere la richiesta <strong>di</strong> eliminazione del vincolo e se neprevede il mantenimento.Con riferimento a quanto prevede la normativa regionale <strong>di</strong> riferimento:- (riferimento art 2, comma 4, lett. a): Per la categoria a cui appartiene la struttura, la<strong>di</strong>mensione, è sufficiente a mantenere la presenza sul mercato. Quin<strong>di</strong> le motivazioniaddotte dal proprietario e dal gestore non sono sufficienti a determinare lacancellazione del vincolo alberghiero.- (riferimento art 2, comma 4, lett. b): L’immobile è posto in una zona residenziale inprossimità del centro citta<strong>di</strong>no, ove sono concentrati i più importanti servizi, spazipubblici e, prossimo al centro commerciale citta<strong>di</strong>no in una con<strong>di</strong>zione che nondetermina caratteristiche urbanistiche o territoriali incompatibili con la funzionealberghiera.VARIANTE AL P.R.G. STRUTTURE RICETTIVE L.R. 1/200819


COMUNE DI SANTA MARGHERITA LIGURE Albergo Fiorina, Piazza Mazzini 26art. 2 n. 4 lett.a) eb), l.r. n. 1/2008Non è più esercitabile l’attività alberghiera in relazione allasopravvenuta inadeguatezza a mantenere la presenza sul mercatodell’offerta ricettiva e alla non sostenibilità economica della stessa,motivate da almeno una delle seguenti cause:a) oggettiva impossibilità dell’immobile ad adeguare le suecaratteristiche <strong>di</strong>stributive, funzionali e <strong>di</strong>mensionali al livello deglistandard qualitativi del settore alberghiero, a causa dell’esistenza <strong>di</strong>vincoli paesaggistici, monumentali od urbanistico-e<strong>di</strong>lizi nonsuperabili;b) collocazione della struttura in un contesto le cui caratteristicheurbanistiche o territoriali determinino la incompatibilità o lainsostenibilità della funzione alberghiera.Parere<strong>Comune</strong>nonrientranonrientraPareregestorefavorevoleSi valuta che il fabbricato <strong>di</strong> Piazza Mazzini 26 non rientri nelle fattispecie previste dallasopra citata tabella per le quali la norma prevede la possibilità <strong>di</strong> l’eliminazione del vincoloalberghiero in quanto la richiesta <strong>di</strong> svincolo non è riconducibile alle lettere a), b) dell’art.2comma 4 della L.R. n° 1/2008. Inoltre essendo l’esercizio in attività, alla luce dellavalutazione <strong>di</strong> or<strong>di</strong>ne generale effettuata nelle premesse del presente paragrafo qualecriterio propedeutico alla cancellazione del vincolo, si ritiene <strong>di</strong> non accogliere larichiesta <strong>di</strong> eliminazione del vincolo e pertanto se ne prevede il mantenimento.Con riferimento a quanto prevede la normativa regionale <strong>di</strong> riferimento:- (riferimento art 2, comma 4, lett. a): Si ritiene che l’immobile, per la categoria a cuiappartiene abbia la struttura e la <strong>di</strong>mensione sufficiente a mantenere la presenza sulmercato. Inoltre si ritiene che si possano adeguare le sue caratteristiche <strong>di</strong>stributive,funzionali e <strong>di</strong>mensionali al livello degli standard qualitativi del settore alberghiero inquanto non esistono, pur essendo la zona vincolata ai sensi del DM 04-07-1953,con<strong>di</strong>zioni ostative tali da impe<strong>di</strong>rne contenuti adeguamenti, anche volumetrici. In talsenso la pertinente <strong>di</strong>sciplina in<strong>di</strong>ca per la zona gli interventi possibili alle con<strong>di</strong>zionidel quadro 3 modalità 1 e modalità 3. Pertanto si è valutata la possibilità <strong>di</strong>ampliamento della struttura con tipologie <strong>di</strong> intervento tali da non contrastare con ivincoli in atto.- (riferimento art 2, comma 4, lett. b): L’immobile è posto in una zona residenziale nelcentro del <strong>Comune</strong> <strong>di</strong> fronte al palazzo comunale, ove sono concentrati i più importantiservizi, spazi pubblici e, prossimo al centro commerciale citta<strong>di</strong>no in una con<strong>di</strong>zioneche non determina caratteristiche urbanistiche o territoriali incompatibili con la funzionealberghiera.VARIANTE AL P.R.G. STRUTTURE RICETTIVE L.R. 1/200820


COMUNE DI SANTA MARGHERITA LIGURE Hotel La Vela, C.so N. Cuneo 21art. 2 n. 4 lett.a) eb)l.r. n. 1/2008Non è più esercitabile l’attività alberghiera in relazione allasopravvenuta inadeguatezza a mantenere la presenza sul mercatodell’offerta ricettiva e alla non sostenibilità economica della stessa,motivate da almeno una delle seguenti cause:a) oggettiva impossibilità dell’immobile ad adeguare le suecaratteristiche <strong>di</strong>stributive, funzionali e <strong>di</strong>mensionali al livello deglistandard qualitativi del settore alberghiero, a causa dell’esistenza <strong>di</strong>vincoli paesaggistici, monumentali od urbanistico-e<strong>di</strong>lizi nonsuperabili;b) collocazione della struttura in un contesto le cui caratteristicheurbanistiche o territoriali determinino la incompatibilità o lainsostenibilità della funzione alberghiera.Parere<strong>Comune</strong>nonrientranonrientraPareregestorefavorevoleSi valuta che il fabbricato <strong>di</strong> C.so N. Cuneo 21 non rientri nelle fattispecie previste dallasopra citata tabella per le quali la norma prevede la possibilità <strong>di</strong> l’eliminazione del vincoloalberghiero in quanto la richiesta <strong>di</strong> svincolo non è riconducibile alle lettere a), b) dell’art.2comma 4 della L.R. n° 1/2008. Inoltre essendo l’esercizio in attività, alla luce dellavalutazione <strong>di</strong> or<strong>di</strong>ne generale effettuata nelle premesse del presente paragrafo qualecriterio propedeutico alla cancellazione del vincolo, si ritiene <strong>di</strong> non accogliere larichiesta <strong>di</strong> eliminazione del vincolo e pertanto se ne prevede il mantenimento.Con riferimento a quanto prevede la normativa regionale <strong>di</strong> riferimento:- (riferimento art 2, comma 4, lett. a): Si ritiene che l’immobile, per la categoria a cuiappartiene abbia la struttura e la <strong>di</strong>mensione sufficiente a mantenere la presenza sulmercato. Inoltre si ritiene che si possano adeguare le sue caratteristiche <strong>di</strong>stributive,funzionali e <strong>di</strong>mensionali al livello degli standard qualitativi del settore alberghiero inquanto non esistono, pur essendo la zona vincolata ai sensi del DM 04-07-1953,con<strong>di</strong>zioni ostative tali da impe<strong>di</strong>rne contenuti adeguamenti, anche volumetrici. In talsenso la pertinente <strong>di</strong>sciplina in<strong>di</strong>ca per la zona gli interventi possibili alle con<strong>di</strong>zioni delquadro 3 modalità 1 e modalità 3. Si è valutata la possibilità <strong>di</strong> ampliamento dellastruttura con tipologie <strong>di</strong> intervento tali da non contrastare con i vincoli in atto.- (riferimento art 2, comma 4, lett. b): L’immobile è in una situazione paesistica epanoramico unica all’interno <strong>di</strong> un pregevole contesto non <strong>di</strong>stante dal centro citta<strong>di</strong>noin una con<strong>di</strong>zione che non determina caratteristiche urbanistiche o territorialiincompatibili con la funzione alberghiera.VARIANTE AL P.R.G. STRUTTURE RICETTIVE L.R. 1/200821


COMUNE DI SANTA MARGHERITA LIGURE Albergo Annabella, via Costasecca 10art. 2 n. 4 lett.a) eb)l.r. n. 1/2008Non è più esercitabile l’attività alberghiera in relazione allasopravvenuta inadeguatezza a mantenere la presenza sul mercatodell’offerta ricettiva e alla non sostenibilità economica della stessa,motivate da almeno una delle seguenti cause:a) oggettiva impossibilità dell’immobile ad adeguare le suecaratteristiche <strong>di</strong>stributive, funzionali e <strong>di</strong>mensionali al livello deglistandard qualitativi del settore alberghiero, a causa dell’esistenza <strong>di</strong>vincoli paesaggistici, monumentali od urbanistico-e<strong>di</strong>lizi nonsuperabili;b) collocazione della struttura in un contesto le cui caratteristicheurbanistiche o territoriali determinino la incompatibilità o lainsostenibilità della funzione alberghiera.Parere<strong>Comune</strong>nonrientranonrientraPareregestoreDisponibile acontinuarel’attivitàSi valuta che la porzione <strong>di</strong> fabbricato <strong>di</strong> via Costasecca n.10, ospitante l’attivitàalberghiera, non rientri nelle fattispecie previste dalla sopra citata tabella per le quali lanorma prevede la possibilità <strong>di</strong> l’eliminazione del vincolo alberghiero in quanto la richiesta<strong>di</strong> svincolo non è riconducibile alle lettere a), b) dell’art.2 comma 4 della L.R. n° 1/2008.Peraltro i sottoscrittori dell’istanza <strong>di</strong> eliminazione del vincolo hanno <strong>di</strong>chiarato che nonsarà cambiata la destinazione d’uso della struttura fino a quando l’attuale gestore saràinteressato alla conduzione dell’attività alberghiera.Inoltre essendo l’esercizio in attività, alla luce <strong>di</strong> quanto sopra e della valutazione <strong>di</strong> or<strong>di</strong>negenerale effettuata nelle premesse del presente paragrafo quale criterio propedeutico allacancellazione del vincolo, si ritiene <strong>di</strong> non accogliere la richiesta <strong>di</strong> eliminazione delvincolo e pertanto se ne prevede il mantenimento.Con riferimento a quanto prevede la normativa regionale <strong>di</strong> riferimento:- (riferimento art 2, comma 4, lett. a): Per la categoria a cui appartiene l’immobile, la<strong>di</strong>mensione e la collocazione, alla luce <strong>di</strong> quanto <strong>di</strong>chiarato dagli istanti circa la volontàdel gestore a continuare al momento l’attività, se ne deduce che le con<strong>di</strong>zionidell’azienda sono sufficienti a mantenere la presenza sul mercato della struttura.Quin<strong>di</strong> le motivazioni addotte dal proprietario non sono sufficienti a determinare lacancellazione del vincolo alberghiero;- (riferimento art 2, comma 4, lett. b): L’immobile è ubicato in un contesto residenzialesulle prime propaggini collinari, in un sistema e<strong>di</strong>lizio che non determina caratteristicheurbanistiche o territoriali incompatibili con la funzione alberghiera.VARIANTE AL P.R.G. STRUTTURE RICETTIVE L.R. 1/200822


COMUNE DI SANTA MARGHERITA LIGURE3° tipologiaLe istanze presentate sono state valutate al fine <strong>di</strong> in<strong>di</strong>viduare la congruenza delle stesserispetto ai <strong>di</strong>spositivi <strong>di</strong> Legge ed al criterio propedeutico alla cancellazione del vincolo. Hostaria dell’Orso, via Aurelia 7art. 2 comma 4l.r. n. 1/2008Non è più esercitabile l’attività alberghiera in relazione alla sopravvenutainadeguatezza a mantenere la presenza sul mercato dell’offerta ricettiva ealla non sostenibilità economica della stessa, motivate da almeno una delleseguenti cause:Parere<strong>Comune</strong>a) oggettiva impossibilità dell’immobile ad adeguare le sue caratteristiche<strong>di</strong>stributive, funzionali e <strong>di</strong>mensionali al livello degli standard qualitativi delsettore alberghiero, a causa dell’esistenza <strong>di</strong> vincoli paesaggistici,monumentali od urbanistico-e<strong>di</strong>lizi non superabili;b) collocazione della struttura in un contesto le cui caratteristiche urbanistiche oterritoriali determinino la incompatibilità o la insostenibilità della funzionealberghiera.rientranon rientraSi ritiene che il fabbricato <strong>di</strong> Via Aurelia 7 rientri nelle fattispecie previste dalla sopracitata tabella per le quali è ammissibile l’eliminazione del vincolo alberghiero, in quanto larichiesta <strong>di</strong> svincolo è riconducibile alla lettera a), dell’art.2 comma 4 della L.R. n° 1/2008.Inoltre essendo l’attività cessata in data antecedente alla data <strong>di</strong> entrata in vigore dellalegge regionale n. 1/2008 si ritiene <strong>di</strong> accogliere la richiesta e conseguentemente sipropone alla Regione <strong>di</strong> eliminare il vincolo prevedendo l’inserimento del fabbricato nellazona urbanistica prevalente posta al contorno, zona agricola, con particolari prescrizioniper cui viene in<strong>di</strong>viduata una sottozona E1 per la quale è stata redatta apposita normativa,art. 62 bis, contenuta nell’allegato B.Con riferimento a quanto prevede la normativa regionale <strong>di</strong> riferimento:- (riferimento art 2, comma 4, lett. a): Si ritiene che l’immobile per <strong>di</strong>mensioni non possaadeguare le sue caratteristiche <strong>di</strong>stributive, funzionali e <strong>di</strong>mensionali al livello deglistandard qualitativi del settore alberghiero poiché le con<strong>di</strong>zioni del lotto <strong>di</strong> appartenenzaed il contesto paesaggistico non ne consentono l’ampliamento.- (riferimento art 2, comma 4, lett. b): L’immobile è in una situazione paesistica unicaall’interno <strong>di</strong> un pregevole contesto panoramico. E’ <strong>di</strong>stante dal centro ma, in unacon<strong>di</strong>zione che non determina caratteristiche urbanistiche o territoriali incompatibili conla funzione alberghiera.VARIANTE AL P.R.G. STRUTTURE RICETTIVE L.R. 1/200823


COMUNE DI SANTA MARGHERITA LIGURE Albergo Ulivi, via Maragliano 28art. 2 comma 4l.r. n. 1/2008Non è più esercitabile l’attività alberghiera in relazione alla sopravvenutainadeguatezza a mantenere la presenza sul mercato dell’offerta ricettiva ealla non sostenibilità economica della stessa, motivate da almeno una delleseguenti cause:Parere<strong>Comune</strong>a) oggettiva impossibilità dell’immobile ad adeguare le sue caratteristiche<strong>di</strong>stributive, funzionali e <strong>di</strong>mensionali al livello degli standard qualitativi delsettore alberghiero, a causa dell’esistenza <strong>di</strong> vincoli paesaggistici,monumentali od urbanistico-e<strong>di</strong>lizi non superabili;b) collocazione della struttura in un contesto le cui caratteristiche urbanistiche oterritoriali determinino la incompatibilità o la insostenibilità della funzionealberghiera.rientranon rientraSi ritiene che il fabbricato <strong>di</strong> Via Maragliano 28 rientri nelle fattispecie previste dallasopra citata tabella per le quali è ammissibile l’eliminazione del vincolo alberghiero, inquanto la richiesta <strong>di</strong> svincolo è riconducibile alla lettera a), dell’art. 2 comma 4 della L.R.n° 1/2008. Inoltre essendo l’attività cessata in data antecedente alla data <strong>di</strong> entrata invigore della legge regionale n. 1/2008 si ritiene <strong>di</strong> accogliere la richiesta econseguentemente si propone alla Regione <strong>di</strong> eliminare il vincolo prevedendol’inserimento del fabbricato nella zona urbanistica prevalente posta al contorno, “zona <strong>di</strong>tutela ambientale TA”.Con riferimento a quanto prevede la normativa regionale <strong>di</strong> riferimento:- (riferimento art 2, comma 4, lett. a): Si ritiene che la parte dell’immobile soggetta alla<strong>di</strong>sciplina della legge regionale n. 1/2008, per <strong>di</strong>mensioni non possa adeguare le suecaratteristiche <strong>di</strong>stributive, funzionali e <strong>di</strong>mensionali al livello degli standard qualitatividel settore alberghiero perché le con<strong>di</strong>zioni della stessa non ne consentonol’ampliamento, trattandosi <strong>di</strong> vincolo riguardante il solo piano secondo.- (riferimento art 2, comma 4, lett. b): L’immobile è posto in un contesto residenzialepoco oltre il centro del comune ed in una zona che non determina caratteristicheurbanistiche o territoriali incompatibili con la funzione alberghiera.VARIANTE AL P.R.G. STRUTTURE RICETTIVE L.R. 1/200824


COMUNE DI SANTA MARGHERITA LIGURE Hotel Terminus, piazza Raul Nobili 3art. 2 comma 4l.r. n. 1/2008Non è più esercitabile l’attività alberghiera in relazione alla sopravvenutainadeguatezza a mantenere la presenza sul mercato dell’offerta ricettiva e allanon sostenibilità economica della stessa, motivate da almeno una delleseguenti cause:Parere<strong>Comune</strong>a) oggettiva impossibilità dell’immobile ad adeguare le sue caratteristiche<strong>di</strong>stributive, funzionali e <strong>di</strong>mensionali al livello degli standard qualitativi delsettore alberghiero, a causa dell’esistenza <strong>di</strong> vincoli paesaggistici, monumentaliod urbanistico-e<strong>di</strong>lizi non superabili;b) collocazione della struttura in un contesto le cui caratteristiche urbanistiche oterritoriali determinino la incompatibilità o la insostenibilità della funzionealberghiera.rientrarientraSi ritiene che il fabbricato <strong>di</strong> P.zza Raul Nobili 3 rientri nelle fattispecie previste dallasopra citata tabella per le quali è ammissibile l’eliminazione del vincolo alberghiero, inquanto la richiesta <strong>di</strong> svincolo è riconducibile alle lettere a) e b) dell’art. 2 comma 4 dellaL.R. n° 1/2008. Inoltre essendo l’attività cessata in data antecedente alla data <strong>di</strong> entrata invigore della legge regionale n. 1/2008 si ritiene <strong>di</strong> accogliere la richiesta econseguentemente si propone alla Regione <strong>di</strong> eliminare il vincolo prevedendol’inserimento del fabbricato nella zona urbanistica prevalente posta al contorno, zona <strong>di</strong>tutela ambientale PA, con particolari prescrizioni per cui viene in<strong>di</strong>viduata una sottozonaPA1 per la quale è stata redatta apposita normativa, art. 50 bis, contenuta nell’allegato B.Con riferimento a quanto prevede la normativa regionale <strong>di</strong> riferimento:- (riferimento art 2, comma 4, lett. a): La collocazione dell’e<strong>di</strong>ficio in prossimità dellalinea ferroviaria e la prossimità dello stesso ad altro e<strong>di</strong>ficio non consentonol’adeguamento nè dei servizi della struttura, nè l’aumento dei posti letto e quin<strong>di</strong> èprovata l’impossibilità dell’immobile ad adeguare le sue caratteristiche <strong>di</strong>stributive,funzionali e <strong>di</strong>mensionali al livello degli standard qualitativi del settore alberghiero;- (riferimento art 2, comma 4, lett. b): L’e<strong>di</strong>ficio è situato a pochi metri dalla lineaferroviaria con elevati livelli <strong>di</strong> inquinamento acustico con caratteristiche urbanistiche eterritoriali che determinino la incompatibilità e la insostenibilità della funzionealberghiera.VARIANTE AL P.R.G. STRUTTURE RICETTIVE L.R. 1/200825


COMUNE DI SANTA MARGHERITA LIGURE Albergo la Piazzetta, via A. Gramsci 1art. 2 comma 4l.r. n. 1/2008Non è più esercitabile l’attività alberghiera in relazione alla sopravvenutainadeguatezza a mantenere la presenza sul mercato dell’offerta ricettiva ealla non sostenibilità economica della stessa, motivate da almeno una delleseguenti cause:Parere<strong>Comune</strong>a) oggettiva impossibilità dell’immobile ad adeguare le sue caratteristiche<strong>di</strong>stributive, funzionali e <strong>di</strong>mensionali al livello degli standard qualitativi delsettore alberghiero, a causa dell’esistenza <strong>di</strong> vincoli paesaggistici,monumentali od urbanistico-e<strong>di</strong>lizi non superabili;b) collocazione della struttura in un contesto le cui caratteristiche urbanistiche oterritoriali determinino la incompatibilità o la insostenibilità della funzionealberghiera.rientranon rientraSi ritiene che il fabbricato <strong>di</strong> Via Gramsci 1 rientri nelle fattispecie previste dalla sopracitata tabella per le quali è ammissibile l’eliminazione del vincolo alberghiero, in quanto larichiesta <strong>di</strong> svincolo è riconducibile alla lettera a) dell’art. 2 comma 4 della L.R. n° 1/2008.Inoltre essendo l’attività cessata in data antecedente alla data <strong>di</strong> entrata in vigore dellalegge regionale n. 1/2008 si ritiene <strong>di</strong> accogliere la richiesta e conseguentemente sipropone alla Regione <strong>di</strong> eliminare il vincolo prevedendo l’inserimento del fabbricato nellazona urbanistica prevalente posta al contorno, zona <strong>di</strong> interesse storico – artistico A, conparticolari prescrizioni per cui viene in<strong>di</strong>viduata una sottozona A1 per la quale è stataredatta apposita normativa, art. 47 bis, contenuta nell’allegato B.Con riferimento a quanto prevede la normativa regionale <strong>di</strong> riferimento:- (riferimento art 2, comma 4, lett. a): Si ritiene che la porzione <strong>di</strong> immobile a<strong>di</strong>bita adattività alberghiera in un e<strong>di</strong>ficio a prevalente destinazione residenziale per <strong>di</strong>mensionied oggettive con<strong>di</strong>zioni del contesto non possa adeguare le sue caratteristiche<strong>di</strong>stributive, funzionali e <strong>di</strong>mensionali al livello degli standard qualitativi del settorealberghiero in quanto le con<strong>di</strong>zioni del lotto <strong>di</strong> appartenenza non ne consentono nel’ampliamento e ne l’adeguamento interno alle norme <strong>di</strong> settore. Nell’istanza è<strong>di</strong>chiarata l’impossibilità economica a proseguire l’attività cessata da tempo.- (riferimento art 2, comma 4, lett. b): L’immobile è in un contesto residenziale centraleche non determina caratteristiche urbanistiche o territoriali incompatibili con la funzionealberghiera.VARIANTE AL P.R.G. STRUTTURE RICETTIVE L.R. 1/200826


COMUNE DI SANTA MARGHERITA LIGURE Albergo Lombar<strong>di</strong>a e Bristol, via Palestro 26art. 2 comma 4l.r. n. 1/2008Non è più esercitabile l’attività alberghiera in relazione alla sopravvenutainadeguatezza a mantenere la presenza sul mercato dell’offerta ricettiva ealla non sostenibilità economica della stessa, motivate da almeno una delleseguenti cause:Parere<strong>Comune</strong>a) oggettiva impossibilità dell’immobile ad adeguare le sue caratteristiche<strong>di</strong>stributive, funzionali e <strong>di</strong>mensionali al livello degli standard qualitativi delsettore alberghiero, a causa dell’esistenza <strong>di</strong> vincoli paesaggistici,monumentali od urbanistico-e<strong>di</strong>lizi non superabili;b) collocazione della struttura in un contesto le cui caratteristiche urbanistiche oterritoriali determinino la incompatibilità o la insostenibilità della funzionealberghiera.rientranon rientraSi ritiene che la porzione <strong>di</strong> fabbricato in precedenza a<strong>di</strong>bita ad albergo (Via Palestro 26,Via Palestro 28/1 e Via Palestro 28/2) rientri nelle fattispecie previste dalla sopra citatatabella per le quali è ammissibile l’eliminazione del vincolo alberghiero, in quanto larichiesta <strong>di</strong> svincolo è riconducibile alla lettera a) dell’art. 2 comma 4 della L.R. n° 1/2008.Inoltre essendo l’attività cessata in data antecedente alla data <strong>di</strong> entrata in vigore dellalegge regionale n. 1/2008 si ritiene <strong>di</strong> accogliere la richiesta e conseguentemente sipropone alla Regione <strong>di</strong> eliminare il vincolo prevedendo l’inserimento del fabbricato nellazona urbanistica prevalente posta al contorno, “zona <strong>di</strong> tutela ambientale TA”.Con riferimento a quanto prevede la normativa regionale <strong>di</strong> riferimento:- (riferimento art 2, comma 4, lett. a): Si ritiene che la porzione <strong>di</strong> immobile a<strong>di</strong>bita adattività alberghiera in un e<strong>di</strong>ficio a prevalente destinazione residenziale per <strong>di</strong>mensionied oggettive con<strong>di</strong>zioni del contesto non possa adeguare le sue caratteristiche<strong>di</strong>stributive, funzionali e <strong>di</strong>mensionali al livello degli standard qualitativi del settorealberghiero in quanto le con<strong>di</strong>zioni del lotto <strong>di</strong> appartenenza non ne consentono nel’ampliamento e ne l’adeguamento interno alle norme <strong>di</strong> settore.- (riferimento art 2, comma 4, lett. b): L’immobile è in un contesto residenziale centraleche non determina caratteristiche urbanistiche o territoriali incompatibili con la funzionealberghiera.VARIANTE AL P.R.G. STRUTTURE RICETTIVE L.R. 1/200827

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