BUIG - <strong>Bollettino</strong> <strong>ufficiale</strong> <strong>degli</strong> <strong>idrocarburi</strong> e <strong>delle</strong> <strong>georisorse</strong> - Anno LVII N. 6 - 30 Giugno 2013Aprile, 167/B (C.a.p. 22036) è accordato per la durata di anni sei, a decorrere dalla data del presente decreto, ilpermesso di ricerca di <strong>idrocarburi</strong> liquidi e gassosi convenzionalmente denominato «MELZO» in territorio <strong>delle</strong>provincie di Milano, Bergamo, Cremona, Lodi e Monza-Brianza.2. Il permesso è accordato senza pregiudizio <strong>degli</strong> eventuali diritti dei terzi.Art. 2(Area di ricerca)1. La zona del terreno entro la quale la Società permissionaria eseguirà la ricerca, secondo il programma deilavori nelle premesse citato e che con il presente decreto s'intende approvato, è delimitata, sul piano topografico allascala 1: 100.000 allegato al presente decreto, con linea continua di colore nero passante per i dieci vertici, le cuicoordinate geografiche, rilevate graficamente sul piano stesso, sono riportate nella tabella allegata al presentedecreto.2. L’estensione del permesso è di kmq 182,80 (centottantaduevirgolaottanta).Art. 3(Prescrizioni per l’esecuzione dei lavori)1. Il permesso è accordato alle condizioni stabilite nel disciplinare tipo, approvato con il D.M. 4 marzo 2011,nonché nel decreto direttoriale 22 marzo 2011, citati in premessa.2. Le attività dovranno essere condotte nel rispetto della normativa vigente, in particolare <strong>delle</strong> norme sullasicurezza e salute nei luoghi di lavoro.3. La Società permissionaria è altresì tenuta, nel corso dello svolgimento della attività di ricerca, ad osservaretutte le prescrizioni, indicazioni e condizioni di cui al Decreto n. 1256 del 20 febbraio 2012 della Regione Lombardia –Direzione Generale Ambiente, Energia e Reti, alla deliberazione della Giunta Regionale n. IX/3933 del 6 agosto 2012della Regione Lombardia, alla nota prot. n. 0014758 del 5 dicembre 2012 del Ministero per i Beni e le Attività Culturali– Soprintendenza per i Beni Archeologici della Lombardia e alla nota prot. 0001119 del 30 gennaio 2013 del Ministeroper i Beni e le Attività Culturali – Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Lombardia, che sonoparte integrante del presente decreto.Art. 4(Canoni)A decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto la titolare del permesso è tenuta a corrispondereallo Stato il canone annuo anticipato di € 5,16 per kmq di superficie, ai sensi dell’art. 18 del D. Lgs. 25 novembre1996, n. 625, aggiornato secondo l’indice ISTAT per gli anni seguenti.Art. 5(Obblighi)1. La Società permissionaria è tenuta ad iniziare i lavori di indagine geofisica nell'area del permesso entrododici mesi dalla prima nel tempo <strong>delle</strong> date di consegna e di pubblicazione nel <strong>Bollettino</strong> Ufficiale <strong>degli</strong> Idrocarburi e<strong>delle</strong> Georisorse del presente decreto ed i lavori di perforazione entro diciotto mesi dalla stessa data, fermo restandoquanto previsto all’art. 3 e previa acquisizione del giudizio di compatibilità ambientale e della relativa autorizzazionecome previsto dall’art. 7 del D.D. 20 marzo 2011.2. All'interno dei perimetri <strong>delle</strong> aree naturali protette di cui all'art. 2 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, laSocietà permissionaria dovrà svolgere le operazioni di ricerca nel rispetto dei limiti e <strong>delle</strong> modalità previste dalRegolamento, dal Piano o dal provvedimento di salvaguardia che disciplina le attività nell'area interessata. In tali casil'inizio <strong>delle</strong> operazioni di ricerca sarà subordinato al rilascio di preventivo nulla osta da parte dell'organismo prepostoalla gestione dell'area naturale interessata o, in sua assenza, da parte <strong>delle</strong> autorità competenti indicate dalprovvedimento di salvaguardia.Art. 6(Pubblicazione e consegna)1. Il presente decreto è pubblicato nel <strong>Bollettino</strong> Ufficiale <strong>degli</strong> Idrocarburi e <strong>delle</strong> Georisorse e consegnatoalla Società Mac Oil S.p.A. tramite l’Agenzia del Demanio Filiale Lombardia.2. Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale AmministrativoRegionale Lazio, sede di Roma, secondo le modalità di cui al D. Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, ovvero ricorso straordinarioal Presidente della Repubblica, ai sensi del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalladata della notificazione o della comunicazione dell'atto impugnato o da quando l'interessato ne abbia avuto pienaconoscenza.Roma, 12 giugno 2013Il Direttore generale: TERLIZZESE10
BUIG - <strong>Bollettino</strong> <strong>ufficiale</strong> <strong>degli</strong> <strong>idrocarburi</strong> e <strong>delle</strong> <strong>georisorse</strong> - Anno LVII N. 6 - 30 Giugno 2013Allegato 1 al D.M. 12 giugno 2013 relativo al permesso di ricerca «MELZO».- Coordinate geografiche dei vertici:VerticiLongitudine WMonte MarioLatitudine Na -3°03', 45°36',b -2°58', 45°36',c -2°58', 45°32',d -2°52', 45°32',e -2°52', 45°28',f -3°00', 45°28',g -3°00', 45°29',h -3°08', 45°29',i -3°08', 45°32',l -3°03', 45°32',- Si omettono i seguenti allegati pubblicati in formato grafico nel sito web della DGRME all’indirizzo:http://unmig.mise.gov.it/deposito/titoli/decreti/2125_20130612.pdfAllegato 2 Deliberazione n. IX/3933 della Giunta della Regione Lombardia nella seduta del 6 agosto 2012;Allegato 3 Decreto n. 1256 del 20 febbraio 2012 della Direzione Generale Ambiente, Energia e Reti dellaRegione Lombardia;Allegato 4 Nota prot. n. 0014758 del 5 dicembre 2012 del Ministero per i Beni e le Attività Culturali –DG per i Beni Culturali e Paesaggistici della Lombardia;Allegato 5 Nota prot. 0001119 del 30 gennaio 2013 del Ministero per i Beni e le Attività Culturali –Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Lombardia.DECRETI RELATIVI ALLA VIGENZANUMERO DI PUBBLICAZIONE: 84.DECRETO MINISTERIALE 3 giugno 2013.Sospensione del decorso temporale del permesso di ricerca «BARDONE» della Società Gas Plus ItalianaS.r.l.IL DIRETTORE GENERALE PER LE RISORSE MINERARIE ED ENERGETICHEVISTA la legge 11 gennaio 1957, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni, recante “Ricerca e coltivazione<strong>degli</strong> <strong>idrocarburi</strong> liquidi e gassosi”;VISTA la legge 21 luglio 1967, n. 613 e successive modifiche ed integrazioni, recante “Ricerca e coltivazione<strong>degli</strong> <strong>idrocarburi</strong> liquidi e gassosi nel mare territoriale e nella piattaforma continentale e modificazioni alla legge 11gennaio 1957, n 6 sulla Ricerca e coltivazione <strong>degli</strong> <strong>idrocarburi</strong> liquidi e gassosi”;VISTA la legge 9 gennaio 1991, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, recante “Norme per l’attuazionedel nuovo Piano energetico nazionale: aspetti istituzionali, centrali idroelettriche ed elettrodotti, <strong>idrocarburi</strong> egeotermia, autoproduzione e disposizioni fiscali”;VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 484, recante “Disciplina dei procedimentidi conferimento dei permessi di prospezione o ricerca e di concessione di coltivazione di <strong>idrocarburi</strong> in terraferma e inmare”;VISTO il decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624 e successive modifiche ed integrazioni, recante“Attuazione della direttiva 92/91/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive pertrivellazione e della direttiva 92/104/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive a cieloaperto e sotterranee”;VISTO il decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625 e successive modifiche ed integrazioni, recante“Attuazione della direttiva 94/22/CEE, relativa alle condizioni di rilascio e di esercizio <strong>delle</strong> autorizzazioni allaprospezione, ricerca e coltivazione di <strong>idrocarburi</strong>”;VISTA la legge 20 agosto 2004, n. 239 e successive modifiche ed integrazioni, recante “Riordino del settoreenergetico, nonché delega al governo per il riassetto <strong>delle</strong> disposizioni vigenti in materia di energia”;11