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Bollettino ufficiale degli idrocarburi e delle georisorse - Unmig ...

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BUIG - <strong>Bollettino</strong> <strong>ufficiale</strong> <strong>degli</strong> <strong>idrocarburi</strong> e <strong>delle</strong> <strong>georisorse</strong> - Anno LVII N. 6 - 30 Giugno 2013VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e successive modifiche ed integrazioni, recante “Norme inmateria ambientale”;VISTO l’Accordo procedimentale (rep. n. 1247), sancito dalla Conferenza Stato-Regioni in data 24 aprile 2001per l’acquisizione dell’intesa prevista dall’art. 29, comma 2, lettera l) del D. Lgs. n. 112 del 1998;VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, recante il “Regolamento diorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico”;VISTO il decreto ministeriale 4 marzo 2011 recante “Disciplinare tipo per i permessi di prospezione e di ricercae per le concessioni di coltivazione di <strong>idrocarburi</strong> liquidi e gassosi in terraferma, nel mare e nel piattaformacontinentale;VISTO il decreto direttoriale 22 marzo 2011 recante “Procedure operative di attuazione del decretoministeriale 3 marzo 2011 e modalità di svolgimento <strong>delle</strong> attività di prospezione, ricerca e coltivazione di <strong>idrocarburi</strong>liquidi e gassosi e dei relativi controlli ai sensi dell’articolo 15, comma 5, del decreto ministeriale 4 marzo 2011”;VISTO il D.M. 21 maggio 2007, con il quale alle Società Gas Plus Italiana S.p.A. e Petrorep Italiana S.p.A. èstato accordato per la durata di anni sei, il permesso di ricerca di <strong>idrocarburi</strong> liquidi e gassosi denominatoconvenzionalmente «BARDONE» di 51,46 kmq, in territorio della provincia di Parma, con quote rispettivamente del60% e 40%, rappresentate dalla prima;VISTO il D.M. 1° marzo 2013 con il quale, a decorrere dal 26 aprile 2012, le quote di titolarità nei permessi diricerca di <strong>idrocarburi</strong> liquidi e gassosi e nelle concessioni di coltivazione sono intestate, a seguito della variazione dellaragione sociale, dalla Società Gas Plus Italiana S.p.A. alla Gas Plus Italiana S.r.l.;VISTO il D.M. 13 marzo 2013 con il quale la Società Gas Plus Italiana S.r.l. ha assunto la quota del 40% delpermesso “BARDONE”, rinunciata dalla Società Petrorep Italiana S.p.A., divenendo unica titolare;VISTA l'istanza presentata in data 21 novembre 2011 alla Sezione U.N.M.I.G. di Bologna – Divisione II, con laquale è stata chiesta l’autorizzazione alla realizzazione del pozzo esplorativo denominato “Borsano 1 dir”;CONSIDERATO che in data 23 novembre 2011 è stato avviato il procedimento di verifica di compatibilitàambientale presso la Regione Emilia Romagna per il progetto di perforazione del pozzo medesimo;CONSIDERATO che in data 7 febbraio 2012 la Regione Emilia Romagna ha fatto richiesta di documentazioneintegrative e con successiva nota dell’11 aprile 2012 ha prorogato i termini di presentazione;CONSIDERATO che in data 22 maggio 2012 la Società Gas Plus Italiana S.r.l. ha provveduto ad inviare allaRegione Emilia Romagna e a tutti gli Enti interessati la documentazione integrativa richiesta;VISTA l'istanza pervenuta in data 15 novembre 2012, con la quale la Società Gas Plus Italiana S.r.l. hachiesto la sospensione del decorso temporale dalla data dell’istanza fino al 31 ottobre 2014, tempo necessario perl’ottenimento della pronuncia della compatibilità ambientale, al recepimento ed assolvimento <strong>delle</strong> eventualiprescrizioni, al completamento del procedimento unico ai sensi dell’art. 7, comma 1, del D.D. 22 marzo 2011, alreperimento dell’impianto di perforazione citato nell’istanza di perforazione;VISTA la nota n. WZ 7878 del 17 dicembre 2012 della Sezione U.N.M.I.G. di Bologna, Divisione II, con laquale si esprime il parere favorevole all’accoglimento dell’istanza di sospensione temporale;CONSIDERATO che la sospensione temporale richiesta è valida in quanto motivata dalla necessità di ottenerela Valutazione di Impatto Ambientale per la perforazione del pozzo “Borsano 1 dir” e conseguente intesa da parte dellaRegione Emilia Romagna;RITENUTO di poter procedere alla sospensione del decorso temporale del permesso stante l’omessapronuncia, entro i termini stabiliti dalle vigenti normative, di autorizzazioni o nulla osta da parte di amministrazioniinteressate necessari per l’esercizio del permesso;CONSIDERATO che non ricorrono gli estremi di cui all'art. 11, comma 1, del decreto del Presidente dellaRepubblica n. 484/1994 per l'acquisizione del parere del Comitato Tecnico per gli <strong>idrocarburi</strong> e la geotermia, oraCommissione per gli <strong>idrocarburi</strong> e le risorse minerarie;D E C R E T A:Art. 1(Sospensione decorso temporale)1. Ai sensi dell’art. 6, comma 10, della legge 9 gennaio 1991, n. 9 e s.m.i., il decorso temporale delpermesso di ricerca di <strong>idrocarburi</strong> liquidi e gassosi denominato «BARDONE» in territorio della provincia di Parma di cuiè titolare la Società GAS PLUS ITALIANA S.r.l. (c.f. n. 04086420967) con sede in Milano, Via Enrico Forlanini, n. 17(C.a.p. 20134) ed uffici in Fornovo di Taro (Parma), Via Nazionale, 2 (C.a.p. 43045), è sospeso, ai soli fini del computodella durata, a decorrere dalla data del 12 novembre 2012 fino all’ottenimento della pronuncia di compatibilitàambientale e conseguente intesa e, comunque, non oltre sei mesi dalla data del presente decreto.12

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