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NOTA INFORMATIVA – R.C.AUTO CICLOMOTORI ... - Cattolica

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Casella Postale 26 – 37029 S. Pietro in Cariano (VR) - Fax: 045/6837320<strong>NOTA</strong> <strong>INFORMATIVA</strong> – R.C.<strong>AUTO</strong> <strong>CICLOMOTORI</strong>/MOTOCICLIIntroduzioneEdizione 07/2012La presente nota informativa è redatta secondo lo schema predisposta dall’ISVAP (reg. n. 35/2010), ma il suo contenuto non èsoggetto alla preventiva approvazione dell’ISVAP.Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione della polizza.In relazione ai diversi tipi di veicolo, PRESSO I PUNTI VENDITA E NEL SITO INTERNET DELL’IMPRESA è POSSIBILE CHIEDEREIL RILASCIO DI UN PREVENTIVO GRATUITO PERSONALIZZATO che viene redatto sulla base di tutti gli elementi dipersonalizzazione previsti dalla tariffa nonché in base alla formula contrattuale dallo stesso indicata tra le possibili offerte dall’impresa.GLOSSARIOAggravamento del rischio: variazione delle caratteristiche iniziali del rischio che aumentano la probabilità del verificarsi del dannoArea aeroportuale:area riservata al traffico e alla sosta di aeromobili sia civili che militariAssicurato:la persona fisica o giuridica il cui interesse è protetto dall’assicurazioneAssicurazione:il contratto di assicurazioneAttestazione dello stato di rischio documento che la Società è tenuta a rilasciare al contraente e nel quale sono indicate le caratteristiche delrischio assicuratoCircolazione:il movimento, la fermata e la sosta del veicolo su area pubblica o su area a questa equiparataClasse di merito di conversione universale (C.U.): classe di merito assegnata obbligatoriamente al contratto in base alle regole previste dalregolamento ISVAP n. 4 del 9 agosto 2006 e dalle successive modifiche ed integrazioniContraente:il soggetto che stipula il contratto di assicurazione e che paga il premioConducente:colui che è preposto alla guida del veicolo durante le fasi della circolazioneContratto:il documento che prova il contratto di assicurazioneEbbrezza:superamento della soglia alcolemica massima consentita dalle disposizioni in vigore, dovutoall’assunzione di bevande alcolicheFranchigia:importo fisso prestabilito, espresso in cifra o in percentuale, che rimane comunque a carico dell’assicurato perogni sinistroIncidente:l’evento dovuto a caso fortuito, imperizia, negligenza, inosservanza di norme o regolamenti,connesso con la circolazione stradale che provochi danni al veicolo tali da renderne impossibile l’utilizzoIndennizzo:la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro liquidabile a termini di polizzaInfortunio: l’evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni corporali obiettivamente constatabiliInvalidità permanente:la perdita definitiva, totale o parziale, della capacità dell’assicurato a svolgere un qualsiasi lavoro,indipendentemente dalla sua professioneLegge:il decreto legislativo 07/09/2005 n. 209 – Codice delle assicurazioni privateMassimale:l’importo fino a concorrenza del quale la Società presta l’assicurazionePolizza:il documento che prova il contratto di assicurazionePremio:la somma di denaro dovuta dal Contraente alla Società, comprensiva di imposte ed eventuali oneridi Legge, quale corrispettivo dell’obbligazione assunta dalla SocietàProprietario:l’intestatario del veicolo al P.R.A. o colui che possa legittimamente dimostrare la titolarità del diritto di proprietàR.C.A.:Responsabilità Civile AutoRegolamento:il regolamento di esecuzione della predetta legge e successive modificazioniResponsabilità principale: responsabilità prevalente o superiore attribuita ad uno dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistroResponsabilità concorsuale: responsabilità attribuita in pari misura a carico dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistroRicovero:la permanenza in un istituto di cura che comporti il pernottamentoRisarcimento diretto:procedura, applicabile secondo le modalità previste dalla Legge, in base alla quale il danneggiato, nonresponsabile totalmente o parzialmente, si rivolge alla Società per ottenere il risarcimento dei danni subiti(D.Lgs. n. 209/05 e regolamento n. 254/06).Sinistro:verificarsi dell’evento dannoso per il quale è prestata la garanziaSocietà:Società <strong>Cattolica</strong> di Assicurazione – Divisione OnlineSostanze Stupefacenti o Psicotrope: sostanze che, per le loro proprietà chimiche, sono in grado alterare lo stato di coscienza.Terzi:coloro che risultano essere tali ai sensi dell’art. 129 della Legge e delle successive modificazioni ed integrazioniTariffa:i prezzi stabiliti dalla Società in vigore al momento della stipulazione, del rinnovo o delle modifiche contrattoI. Informazioni sull’impresa di AssicurazioneA. Informazioni generaliDati SocietariLa Società <strong>Cattolica</strong> di Assicurazione – soc. coop., capogruppo del gruppo <strong>Cattolica</strong> Assicurazioni, ha sede legale e sede sociale inItalia, Lungadige Cangrande n° 16 – 37126 Verona – tel. 0458391111 – fax 0458391112 – sito internet: www.cattolica.it – e-mail:infodannibanche@cattolicaassicurazioni.itL’indirizzo a cui inviare eventuali comunicazioni e documentazione è: Società <strong>Cattolica</strong> di Assicurazione – Divisione Online – via Fermi,11/B – 37135 Verona oppure Casella Postale 26 - 37029 San Pietro in Cariano – Verona.Autorizzazione all’esercizio dell’impresaLa Società è stata autorizzata all’esercizio quale impresa di assicurazione a norma dell’art. 65 R.D.L. 29 aprile 1923 n° 966 Registrodelle Imprese di Verona n° 00320160237. E’ iscritta all’albo Imprese ISVAP n. 1.00012, Capogruppo del gruppo <strong>Cattolica</strong> Assicurazioni,iscritta all’Albo dei gruppi assicurativi al n. 019.B. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell’impresaPagina 1/4


L’ammontare del patrimonio netto rilevabile dall’ultimo bilancio approvato è pari a 1.244 milioni di euro (capitale sociale: 162 milioni dieuro – totale riserve patrimoniali: 1.077 milioni di euro).L’indice di solvibilità della gestione danni è pari a 3,21 ed è determinato dal rapporto tra l’ammontare del margine di solvibilitàdisponibile e l’ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente.II.Informazioni sul contrattoA. Coperture assicurative offerteLe formule tariffarie applicabili al contratto sono:- “Bonus/Malus”, che prevede riduzioni o maggiorazioni di premio, rispettivamente in assenza o in presenza di sinistri per i qualila Società abbia effettuato, nel periodo di osservazione pagamenti anche parziali per il risarcimento di danno conseguenti asinistri: con responsabilità principale avvenuti nel corso di detto periodo o in periodi precedenti o con responsabilitàconcorsuale la cui percentuale di responsabilità cumulata ad altri sinistri della medesima natura pagati nel corso di dettoperiodo o nel quinquennio precedente, sia pari o superiore al 51%. La formula tariffaria è applicabile a: ciclomotori uno privato,motocicli, motocarrozzette e quadricicli trasporto persone;- Pejus: che prevede maggiorazioni di premio in presenza di sinistri per i quali la Società abbia effettuato, nel periodo diosservazione pagamenti anche parziali per il risarcimento di danno conseguenti a sinistri: con responsabilità principaleavvenuti nel corso di detto periodo o in periodi precedenti o con responsabilità concorsuale la cui percentuale di responsabilitàcumulata ad altri sinistri della medesima natura pagati nel corso di detto periodo o nel quinquennio precedente, sia pari osuperiore al 51%. La formula tariffaria è applicabile a: quadricicli leggeri e motoslitte.Oggetto del contrattoIl contratto RC Auto tiene indenne l’assicurato di quanto egli sia tenuto a versare quale civilmente responsabile per danni cagionatiinvolontariamente a terzi da fatto della circolazione, in conformità alle norme della Legge e del Regolamento di attuazione della leggeed entro i limiti convenuti (cosiddetto massimale). (art. 12 delle condizioni di assicurazione C<strong>AUTO</strong> RC COL<strong>CICLOMOTORI</strong>/MOTOCICLI).Limitazioni ed esclusioniAttenzione: l’assicurazione non è operante:- per i danni causati dalla partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive (art. 12 delle condizioni di assicurazioneC<strong>AUTO</strong> RC COL <strong>CICLOMOTORI</strong>/MOTOCICLI);- per i danni causati dalla circolazione dei veicoli nelle aree aeroportuali (art. 12 delle condizioni di assicurazione C<strong>AUTO</strong> RCCOL <strong>CICLOMOTORI</strong>/MOTOCICLI);- se il conducente non è abilitato e in generale se non sono rispettate le normative vigenti in merito alla circolazione deiveicoli. (art. 13 delle condizioni di assicurazione C<strong>AUTO</strong> RC COL <strong>CICLOMOTORI</strong>/MOTOCICLI).RivalseAttenzione: la Società ha la possibilità di agire in rivalsa in tutti i casi in cui il conducente guida in stato di ebbrezza o sottol’uso di sostanze stupefacenti o psicotrope (artt. 14 delle condizioni di assicurazione C<strong>AUTO</strong> RC COL<strong>CICLOMOTORI</strong>/MOTOCICLI).Inoltre, con riferimento alla formula “tipo guida” (art. 12 bis delle condizioni di assicurazione C<strong>AUTO</strong> RC COL<strong>CICLOMOTORI</strong>/MOTOCICLI), la Società eserciterà il proprio diritto di rivalsa fino alla concorrenza dell’importo di euro5.000,00, nel caso in cui, al momento del sinistro, alla guida del veicolo indicato in polizza si trovi:• una persona diverso dal proprietario del veicolo, se la formula tipo guida è “esclusivo;• una persona avente età inferiore a 26 anni compiuti, se la formula tipo guida è “esperta”.Rinnovo del contratto/DisdettaIl contratto RC Auto è stipulato nella forma “senza tacito rinnovo”.B. Soggetti esclusi dalla garanziaI danni di qualsiasi natura subiti dal conducente responsabile del sinistro sono esclusi dalla garanzia. Sono pure esclusi idanni alle cose subiti da:• proprietario del veicolo assicurato, usufruttuario, acquirente con patto di riservato dominio, locatario;• coniuge non legalmente separato, dal convivente more uxorio, ascendenti, discendenti nonché dai parenti o affini entro ilterzo grado, se conviventi o a carico del conducente o dei soggetti di cui al punto precedente;• soci a responsabilità illimitata e dalle persone che si trovano con questi in uno dei rapporti di cui al punto che precede.(art. 13 bis delle condizioni di assicurazioni C<strong>AUTO</strong> RC COL <strong>CICLOMOTORI</strong>/MOTOCICLI)C. Dichiarazioni dell’assicurato in ordine alle circostanze del rischio – NullitàAttenzione: costituiscono motivo di rivalsa le dichiarazioni inesatte o reticenti rese dal contraente al momento dellastipulazione e la mancata comunicazione di ogni variazione delle circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio (art.5 delle condizioni di assicurazione C<strong>AUTO</strong> RC COL <strong>CICLOMOTORI</strong>/MOTOCICLI).D. PremiPagamento del premioIl pagamento del premio, che il cliente è tenuto a versare alle scadenze convenute (annuali) ed indicate in contratto, deveessere eseguito tramite bonifico bancario intestato alla Società sul conto corrente indicato nel preventivo.Determinazione del premioIl premio viene determinato sulla base dei parametri di personalizzazione previsti dalla tariffa. L’importo indicato sul contratto ècomprensivo delle provvigioni riconosciute dall’impresa all’intermediario.Rimborso del premio pagato e non godutoAttenzione: in caso di vendita, conto vendita, furto totale, distruzione, demolizione od esportazione del veicolo il contraentepuò chiedere la restituzione della parte di premio pagato e non goduto relativo al periodo residuo per il quale il rischio ècessato (artt. 6, 8, 19 delle condizioni di assicurazione C<strong>AUTO</strong> RC COL <strong>CICLOMOTORI</strong>/MOTOCICLI).Diritto di ripensamentoEntro 14 giorni dalla decorrenza della garanzia assicurativa, il Contraente ha diritto a recedere dal contratto ed a ricevere in restituzioneil premio non usufruito al netto delle imposte (art. 2 delle condizioni di assicurazione C<strong>AUTO</strong> RC BCC <strong>CICLOMOTORI</strong>/MOTOCICLI).FrazionamentoNon è ammesso il frazionamento del premio.Pagina 2/4


E. Informativa in corso di contrattoLa Società si impegna a trasmettere al contraente, almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto, una comunicazione scrittaunitamente all’attestazione sullo stato di rischio, riportante l’informativa prevista dalle disposizioni vigenti.La Società comunica al contraente e senza oneri, le variazioni peggiorative apportate alla classe di merito in occasione dell’inviodell’attestazione sullo stato di rischio.Il contraente può prendere visione degli aggiornamenti del fascicolo informativo, non derivanti da innovazioni normative, direttamentesul sito internet della compagnia (www.cattolica.it).F. Attestazione sullo stato del rischio – classe di meritoAlmeno 30 giorni prima della scadenza annuale del contratto, indipendentemente dalla prosecuzione del rapporto assicurativo, laSocietà invierà all’indirizzo indicato in polizza e relativo al Contraente l’attestazione dello stato del rischio relativa al veicolo assicurato.L’attestato sullo stato del rischio ha una validità di 5 anni.Per maggiori dettagli sui meccanismi di assegnazione della classi di merito universale (C.U.) e in caso di acquisto di un ulteriore nuovoveicolo si rimanda a quanto contenuto nelle condizioni speciali O – P “Bonus/Malus” Motocicli/Ciclomotori.Attenzione: la classe di merito di conversione universale (C.U.), riportata sull’attestato di rischio, è uno strumento diconfronto tra le varie proposte di contratti R.C.Auto di ciascuna compagnia.G. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contrattoI diritti derivanti dal contratto si prescrivono nel termine di due anni, ai sensi dell’art. 2952 del Codice Civile e successivemodifiche, e decorrono dal giorno in cui il terzo danneggiato ha richiesto all’assicurato, in via stragiudiziale o giudiziale, ilrisarcimento dei propri danni.Il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive invece in un anno dalle singole scadenze (art. 1882 e seguenti delCodice Civile)H. Regime fiscaleIl premio relativo alla garanzia R.C.A. è soggetto all’imposta nella misura del 12,5% e al contributo per il S.S.N. nella misura del 10,5%.Si evidenzia che, in relazione all’art. 17 del D.Lgs. 6 maggio 2011, n. 68, l’imposta potrebbe essere oggetto di variazione di 3,5% in piùo in meno, rispetto a quella indicata. Si rimanda pertanto all’indirizzo internethttp://www.finanze.gov.it/export/finanze/Per_conoscere_il_fisco/Fiscalita_locale/Addprovrca.htm per maggiori dettagli sulla percentualed’imposta adottata dalle singole amministrazioni provincialiIII.Informazioni sulle procedure liquidative e sui reclamiA. Procedura per il risarcimento del dannoRisarcimento direttoIn caso di sinistro tra due veicoli a motore identificati ed assicurati per la responsabilità civile, l’assicurato può chiedere l’applicazionedella procedura di risarcimento diretto. Per ulteriori approfondimenti in merito all’applicabilità o meno della procedura di risarcimentodiretto e le relative procedure liquidative si rimanda a quanto contenuto all’art. 149 della Legge, agli artt. 5 e 6 del D.P.R. 254/2006 eall’art. 17 bis delle condizioni di assicurazione C<strong>AUTO</strong> RC COL <strong>CICLOMOTORI</strong>/MOTOCICLI.Denuncia di sinistroAttenzione: la denuncia di sinistro deve essere inviata alla Società entro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato odal momento in cui l’assicurato ne abbia avuto la possibilità.Centri di liquidazionePer informazioni sul centro di liquidazione competente vedasi apposita sezione sul sito internet: www.cattolica.itPagamento dei sinistriIl termine entro il quale l’impresa formula l’offerta di risarcimento per la liquidazione e pagamento del sinistro è fissato in:- 30 giorni dalla data di richiesta di risarcimento del danno purchè la constatazione amichevole sia completa e sottoscritta daentrambe le parti;- 60 giorni dalla data di richiesta di risarcimento del danno purchè la constatazione amichevole sia completa e sottoscritta da una solaparte;- 90 giorni dalla data di richiesta di risarcimento del danno in caso di lesioni a personeB. Incidenti stradali con controparti esterePer la procedura da seguire al fine di ottenere il risarcimento di danni subiti in Italia o all’estero da veicoli immatricolati all’estero simanda a quanto previsto dall’art. 153 della Legge e all’art. 17 delle condizioni di assicurazione C<strong>AUTO</strong> RC COL<strong>CICLOMOTORI</strong>/MOTOCICLI.Sinistro con veicolo non assicuratoIn caso di sinistro avvenuto con veicolo non assicurato o non identificato la richiesta per il risarcimento del danno dovrà essere rivoltaall’impresa designata dal Fondo di garanzia per le vittime della strada istituito presso la Consap s.p.a. – Concessionaria ServiziAssicurativi PubbliciC. Facoltà del contraente di rimborsare l’importo liquidato per un sinistroPer i contratti in Bonus/Malus, alla scadenza annuale è data facoltà al contraente di evitare o di ridurre la maggiorazione di premio(malus), rimborsando alla Società l’/gli importo/i da essa corrisposto/i al/i terzo/i danneggiato/i, per il/i sinistro/i liquidato/i nel periodo diosservazione precedente la scadenza annuale stessa. La Società provvederà quindi a riclassificare il contratto.Qualora il sinistro sia stato definito in base alla convenzione indennizzo diretto, il contraente dovrà rimborsare il/i sinistro/i, ai sensi delDPR n. 254 del 18.7.06, direttamente alla CONSAP – Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici S.P.A., in qualità di gestore dellaStanza di Compensazione, sita in via YSER, 14 – 00198 ROMA.A seguito di informativa ricevuta dalla Stanza di compensazione di avvenuto rimborso dell’importo del sinistro, la società procederà ariclassificare il contratto.D. Accesso agli atti dell’impresaIl contraente e il danneggiato possono accedere agli atti a conclusione dei procedimenti di valutazione, constatazione e liquidazione deidanni che li riguardano.Pagina 3/4


Entro 15 giorni dalla data di ricevimento della richiesta, sempreché la stessa sia completa di tutti gli elementi, la Società comunical’accoglimento della richiesta di accesso. La comunicazione contiene l’indicazione del responsabile dell’Ufficio di Liquidazione cui èstata assegnata la trattazione del sinistro, l’indicazione del luogo presso il quale può essere effettuato l’accesso ed il periodo noninferiore a quindici giorni per prendere visione degli atti richiesti ed estrarne copia.E. ReclamiEventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto alla Società al seguenteindirizzo:<strong>Cattolica</strong> Assicurazioni Soc. Coop. – Servizio ReclamiLungadige Cangrande n° 16 – 37126 Verona (Italia)Fax: 045/8372354E-mail: reclami@cattolicaassicurazioni.itIndicando i seguenti dati:− Nome, cognome, indirizzo completo dell’esponente;− Numero della polizza e nominativo del contraente;− Numero e data del Sinistro al quale si fa riferimento;− Indicazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l’operato.Qualora l’esponente non si ritenga soddisfatto dell’esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni,potrà rivolgersi all’ISVAP, Servizio tutela degli utenti, Via del Quirinale n° 21 – 00187 Roma – Fax 06/42133206, corredando l’espostodella documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia.Il reclamo all’ISVAP deve contenere i seguenti elementi essenziali: nome, cognome e domicilio del reclamante, denominazionedell’impresa, dell’intermediario o del perito di cui si lamenta l’operato, breve descrizione del motivo della lamentela ed ogni documentoutile a descrivere compiutamente il fatto e le relative circostanze.Per la risoluzione di liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all’ISVAP o direttamente al sistema estero competente chiedendol’attivazione della procedura FIN-NET. Il sistema competente è individuabile accedendo al sitohttp://ec.europa.eu/internalmarket/finservices-retail/finnet/index en.htmSi ricorda che permane la facoltà di ricorrere all’autorità Giudiziaria.<strong>Cattolica</strong> assicurazioni è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presenteNota Informativa.Il legale rappresentanteDott. Mazzucchelli Giovan BattistaPagina 4/4

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