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Accordo Collettivo Preparatori Atletici Professionisti - Diritto Calcistico

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L’esonero dovrà essere comunicato al Preparatore, al Settore Tecnico ed alla Lega, in formascritta con uno dei seguenti mezzi: raccomandata, telefax, posta elettronica certificata,corriere o posta celere. In tutti i casi la comunicazione deve poter garantire avviso o prova delricevimento.Al Preparatore esonerato spettano tutti gli Emolumenti nonché, limitatamente alla stagionesportiva in cui è avvenuto l’esonero e in misura proporzionale rispetto alle giornate dicampionato in cui il rapporto ha avuto esecuzione, i Premi pattuiti, salvo diverso accordo trale parti.Il Preparatore esonerato ha diritto di recedere unilateralmente dal Contratto, fermo restandol'obbligo della società di corrispondergli gli Emolumenti pattuiti fino alla data di efficacia delrecesso e i Premi eventualmente maturati a tale data, nella misura di cui al comma cheprecede.Tale diritto viene esercitato mediante comunicazione da inviarsi a mezzo di letteraraccomandata A.R. alla Società con copia per conoscenza al Settore Tecnico ed alla Lega. Ilrecesso dal Contratto e la conseguente caducazione del tesseramento, ove intercorso, avrannoefficacia dalla data di ricezione della comunicazione da parte della Lega.ARTICOLO 9II trattamento economico minimo del rapporto, limitatamente ai <strong>Preparatori</strong> addetti alla primasquadra, è determinato nelle tabelle allegate al presente <strong>Accordo</strong>.ARTICOLO 10II rapporto instaurato tra la Società ed i <strong>Preparatori</strong> si intende sempre soggetto, per quantonon previsto dal presente <strong>Accordo</strong>, alle norme di cui alla Carte Federali ed particolare alRegolamento del Settore Tecnico; qualora, per effetto della modifica di norme federali,alcune pattuizioni di cui al presente accordo collettivo risultino invalide o inapplicabili, leParti provvederanno in buona fede ad adeguare le stesse, mantenendone per quanto possibilegli effetti, alle intervenute nuove norme federali.ARTICOLO 11E’ obbligo del Preparatore atletico comunicare alla Società, all’atto della stipula delContratto, l’esistenza di un’attività lavorativa o imprenditoriale.Nel caso in cui la prestazione di altra attività lavorativa o imprenditoriale sopravvengadurante la vigenza del contratto, è obbligo del Preparatore atletico provvedere allacomunicazione di cui al comma che precede; qualora la società sportiva ritenga che la nuovaattività lavorativa o imprenditoriale pregiudichi lo svolgimento dell’attività di preparatoreatletico, il relativo giudizio sulla compatibilità è rimesso al Collegio Arbitrale.ARTICOLO 12La Retribuzione assorbe ogni altro emolumento, indennità o assegno cui, per qualsivogliatitolo, il Preparatore abbia eventualmente diritto per legge, consuetudine generale oparticolare o norma contrattuale preesistente, in conseguenza o in relazione all'attività svoltain tale sua qualità, anche in occasione di ritiri o trasferte.E’ fatto salvo esclusivamente il Trattamento di Fine Rapporto o l’indennità che possa spettareal Preparatore a seguito della creazione di specifico fondo per il fine carriera.ARTICOLO 133

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