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Stagione sportiva 2003 - Diritto Calcistico

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DECISIONI INTEGRALIDEGLIORGANI DI GIUSTIZIA SPORTIVATesti integrali delle decisioni:Corte FederaleCommissione d’Appello FederalePeriodo di riferimento:1° luglio <strong>2003</strong> / 30 giugno 2004Esplicato a cura dell’avv. Gaetano Aita


INDICEDecisioni integrali della Corte Federale - <strong>Stagione</strong> Sportiva <strong>2003</strong> – 2004 – www.figc.itComunicato n. 1/CF del 15 luglio <strong>2003</strong> …………………………………………………………………………………………...pag. 6Comunicato n. 2/CF del 15 luglio <strong>2003</strong> …………………………………………………………………………………………...pag. 6Comunicato n. 3/CF del 22 luglio <strong>2003</strong> …………………………………………………………………………………………...pag. 7Comunicato n. 4/CF del 28 luglio <strong>2003</strong> …………………………………………………………………………………………...pag. 8Comunicato n. 5/CF del 30 luglio <strong>2003</strong> …………………………………………………………………………………………...pag. 9Comunicato n. 6/CF del 4 agosto <strong>2003</strong> …………………………………………………………………………………………...pag. 9Comunicato n. 7/CF del 20 agosto <strong>2003</strong> …………………………………………………………………………………………...pag. 10Comunicato n. 8/CF del 11 settembre <strong>2003</strong> …………………………………………………………………………………………...pag. 10Comunicato n. 9/CF del 17 ottobre <strong>2003</strong> …………………………………………………………………………………………...pag. 11Comunicato n. 10/CF del 18 dicembre <strong>2003</strong> …………………………………………………………………………………………...pag. 12Comunicato n. 11/CF del 23 dicembre <strong>2003</strong> …………………………………………………………………………………………...pag. 13Comunicato n. 12/CF del 12 gennaio 2004 …………………………………………………………………………………………...pag. 15Comunicato n. 13/CF del 6 febbraio <strong>2003</strong> …………………………………………………………………………………………...pag. 17Comunicato n. 14/CF del 23 febbraio <strong>2003</strong> …………………………………………………………………………………………...pag. 18Comunicato n. 15/CF del 6 aprile 2004 …………………………………………………………………………………………...pag. 19Comunicato n. 16/CF del 16 aprile <strong>2003</strong> …………………………………………………………………………………………...pag. 20Comunicato n. 17/CF del 26 maggio 2004 …………………………………………………………………………………………...pag. 21Decisioni integrali della Commissione D’Appello Federale - <strong>Stagione</strong> Sportiva <strong>2003</strong> – 2004 – www.figc.itComunicato n. 1/C - Riunione del 2 luglio <strong>2003</strong> ……………………………………………………………………………...pag. 31Comunicato n. 2/C - Riunione del 7 luglio <strong>2003</strong> ……………………………………………………………………………...pag. 31Comunicato n. 3/C - Riunione del 14 luglio <strong>2003</strong> …………………………………………………………………………… pag. 36Comunicato n. 4/C - Riunione del 16 luglio <strong>2003</strong> ……………………………………………………………………………...pag. 40Comunicato n. 5/C - Riunione del 21 luglio <strong>2003</strong> ……………………………………………………………………………...pag. 43Comunicato n. 6/C - Riunione del 28 luglio <strong>2003</strong> ……………………………………………………………………………...pag. 48Comunicato n. 7/C - Riunione del 8 settembre <strong>2003</strong> ……………………………………………………………………………...pag. 54Comunicato n. 8/C - Riunione del 15 settembre <strong>2003</strong> ……………………………………………………………………………...pag. 64Comunicato n. 9/C - Riunione del 26 settembre <strong>2003</strong> ……………………………………………………………………………...pag. 66Comunicato n. 10/C - Riunione del 6 ottobre <strong>2003</strong> ……………………………………………………………………………...pag. 66Comunicato n. 11/C - Riunione del 13 ottobre <strong>2003</strong> ……………………………………………………………………………...pag. 69Comunicato n. 12/C - Riunione del 17 ottobre <strong>2003</strong> ……………………………………………………………………………...pag. 72Comunicato n. 13/C - Riunione del 23 ottobre <strong>2003</strong> ……………………………………………………………………………...pag. 74Comunicato n. 14/C - Riunione del 27 ottobre <strong>2003</strong> ……………………………………………………………………………...pag. 77Comunicato n. 15/C - Riunione del 30 ottobre <strong>2003</strong> ……………………………………………………………………………...pag. 78Comunicato n. 16/C - Riunione del 3 novembre <strong>2003</strong> ……………………………………………………………………………...pag. 78Comunicato n. 17/C - Riunione del 6 novembre <strong>2003</strong> ……………………………………………………………………………...pag. 82Comunicato n. 18/C - Riunione del 10 novembre <strong>2003</strong> ……………………………………………………………………………...pag. 83Comunicato n. 19/C - Riunione del 17 novembre <strong>2003</strong> ……………………………………………………………………………...pag. 88Comunicato n. 20/C - Riunione del 24 novembre <strong>2003</strong> ……………………………………………………………………………...pag. 91Comunicato n. 21/C - Riunione del 1 dicembre <strong>2003</strong> ……………………………………………………………………………...pag. 97Comunicato n. 22/C - Riunione del 10 dicembre <strong>2003</strong> ……………………………………………………………………………...pag. 101Comunicato n. 23/C - Riunione del 15 dicembre <strong>2003</strong> ……………………………………………………………………………...pag. 103Comunicato n. 24/C - Riunione del 19 dicembre <strong>2003</strong> ……………………………………………………………………………...pag. 106Comunicato n. 25/C - Riunione del 22 dicembre <strong>2003</strong> ……………………………………………………………………………...pag. 107Comunicato n. 26/C - Riunione del 12 gennaio 2004 ……………………………………………………………………………...pag. 109Comunicato n. 27/C - Riunione del 15 gennaio 2004 ……………………………………………………………………………...pag. 114Comunicato n. 28/C - Riunione del 19 gennaio 2004 ……………………………………………………………………………...pag. 115Comunicato n. 29/C - Riunione del 26 gennaio 2004 ……………………………………………………………………………...pag. 118Comunicato n. 30/C - Riunione del 5 febbraio 2004 ……………………………………………………………………………...pag. 124Comunicato n. 31/C - Riunione del 9 febbraio 2004 ……………………………………………………………………………...pag. 128Comunicato n. 32/C - Riunione del 16 febbraio 2004 ……………………………………………………………………………...pag. 132Comunicato n. 33/C - Riunione del 23 febbraio 2004 ……………………………………………………………………………...pag. 138Comunicato n. 34/C - Riunione del 26 febbraio 2004 ……………………………………………………………………………...pag. 143Comunicato n. 35/C - Riunione del 1 marzo 2004 ……………………………………………………………………………...pag. 148Comunicato n. 36/C - Riunione del 4 marzo 2004 ……………………………………………………………………………...pag. 152Comunicato n. 37/C - Riunione del 12 marzo 2004 ……………………………………………………………………………...pag. 156Comunicato n. 38/C - Riunione del 15 marzo 2004 ……………………………………………………………………………...pag. 157Comunicato n. 39/C - Riunione del 22 marzo 2004 ……………………………………………………………………………...pag. 162Comunicato n. 40/C - Riunione del 29 marzo 2004 ……………………………………………………………………………...pag. 168Comunicato n. 41/C - Riunione del 5 aprile 2004 ……………………………………………………………………………...pag. 173Comunicato n. 42/C - Riunione del 8 aprile 2004 ……………………………………………………………………………...pag. 178Comunicato n. 43/C - Riunione del 15 aprile 2004 ……………………………………………………………………………...pag. 181Comunicato n. 44/C - Riunione del 19 aprile 2004 ……………………………………………………………………………...pag. 184Comunicato n. 45/C - Riunione del 23 aprile 2004 ……………………………………………………………………………...pag. 189Comunicato n. 46/C - Riunione del 26 aprile 2004 ……………………………………………………………………………...pag. 190Comunicato n. 47/C - Riunione del 30 aprile 2004 ……………………………………………………………………………...pag. 194Comunicato n. 48/C - Riunione del 3 maggio 2004 ……………………………………………………………………………...pag. 195Comunicato n. 49/C - Riunione del 10 maggio 2004 ……………………………………………………………………………...pag. 199Comunicato n. 50/C - Riunione del 17 maggio 2004 ……………………………………………………………………………...pag. 203Comunicato n. 51/C - Riunione del 20 maggio 2004 ……………………………………………………………………………...pag. 209Comunicato n. 52/C - Riunione del 24 maggio 2004 ……………………………………………………………………………...pag. 2123


Comunicato n. 53/C - Riunione del 31 maggio 2004 ……………………………………………………………………………...pag. 217Comunicato n. 54/C - Riunione del 4 giugno 2004 ……………………………………………………………………………...pag. 222Comunicato n. 55/C - Riunione del 7 giugno 2004 ……………………………………………………………………………...pag. 224Comunicato n. 56/C - Riunione del 10 giugno 2004 ……………………………………………………………………………...pag. 229Comunicato n. 57/C - Riunione del 14 giugno 2004 ……………………………………………………………………………...pag. 230Comunicato n. 58/C - Riunione del 21 giugno 2004 ……………………………………………………………………………...pag. 233Comunicato n. 59/C - Riunione del 24 giugno 2004 ……………………………………………………………………………...pag. 237Decisioni integrali della Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo Sport del CONI - <strong>Stagione</strong> Sportiva <strong>2003</strong> – 2004 – www.coni.it..Lodo Arbitrale del 22 agosto <strong>2003</strong> - L‟Aquila Calcio s.p.a. contro F.I.G.C. ..…………………… … ………………...pag. 242Lodo Arbitrale del 27 agosto <strong>2003</strong> - Cosenza Calcio 1914 s.p.a. contro F.I.G.C. ..…………………… … ………………...pag. 247Lodo Arbitrale del 3 settembre <strong>2003</strong> - Poggibonsi Valdelsa s.r.l. contro F.I.G.C. ..…………………… … ………………...pag. 255Lodo Arbitrale del 4 Agosto – 19 novembre <strong>2003</strong> - Paternò Calcio s.r.l. contro F.I.G.C. ..…………………… … ………………...pag. 262Lodo Arbitrale del 2 marzo 2004 - A.C. Pro-Ebolitana contro F.I.G.C. ..…………………… … ………………...pag. 267Lodo Arbitrale del 27 aprile 2004 - Piacenza Football Club S.p.a.contro F.I.G.C. + altri ..…………………… … ………………...pag. 273Lodo Arbitrale del 15 maggio 2004 - Pisa Calcio s.p.a. contro F.I.G.C. ..…………………… … ………………...pag. 2864


DECISIONI INTEGRALIDELLACORTE FEDERALESTAGIONE SPORTIVA <strong>2003</strong> - 20045


DECISIONI INTEGRALI DELLA CORTE FEDERALE - STAGIONE SPORTIVA <strong>2003</strong>-2004TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COMUNICATO UFFICIALE N. 1/CF DEL 15 LUGLIO <strong>2003</strong>1. RICHIESTA DEL PRESIDENTE FEDERALE DI INTERPRETAZIONE DELL‟ART. 21, COMMA 4, DELLEN.O.I.F.,CIRCA LA COMPATIBILITA‟ TRA LA CARICA DI DIRIGENTE DI SOCIETA‟ E L‟INCARICO DIALLENATORE PER LA MEDESIMA SOCIETA‟La Corte federale, pronunciando sulla richiesta come in epigrafe formulata dal Presidente Federale, è dell‟avviso che sussista,in virtù dell‟attuale formulazione del testo, l‟incompatibilità tra la qualifica di dirigente e quella di allenatore anche se le dueattività sono svolte per la medesima società.2. PARERE DELLA CORTE FEDERALE RELATIVO ALLA PORTATA ED ALL‟EFFETTI VA INCIDENZA DELLAPROPRIA PRONUNZIA INTERPRETATIVA, IN ORDINE ALLA PERENTORIETA‟ DEI TERMINI DI CUI ALL‟ART.25, COMMI 4 E 5, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, CON RIFERIMENTO AI DEFERIMENTI PER POSIZIONEIRREGOLARE DI CALCIATORILa Corte federale, fermo restando il parere già reso, è dell‟avviso che, in ordine ai procedimenti tuttora pendenti, spetti aiGiudici competenti l‟applicazione del principio da essa affermato.3. RICHIESTA DEL PRESIDENTE FEDERALE DI INTERPRETAZIONE DEGLI ARTT. 16 BIS, COMMA 2, LETT. B),DELLE N.O.I.F. E 14 DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, CIRCA LA SANZIONE DA APPLICARE ALLAFATTISPECIE DI ILLECITO AMMINISTRATIVO PREVISTA DAL COMMA 1 DEL CITATO ART. 16 BISLa Corte federale, sulla richiesta come in epigrafe formulata dal Presidente Federale, pervenuta il 14 luglio <strong>2003</strong>, dispone ilrinvio alla riunione del 21 luglio <strong>2003</strong>, per la conclusione dell‟istruttoria iniziata nella riunione del 14 luglio <strong>2003</strong>..4. RICHIESTE DI PARERE DEL PRESIDENTE FEDERALE, EX ARTT. 30, COMMA 9, DELLO STATUTO FEDERALEE 20, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, SU ISTANZE DI GRAZIA DI TESSERATI DIVERSILa Corte federale, sulle richieste del Presidente Federale in merito alla istanze di grazia dei sottonotati tesserati, ha formulato ipareri di competenza così come riportato a fianco dei nominativi degli stessi: calciatori Melchiorre Rocco, Cantori Daniele, LaRosa Salvatore Renna Antonino, Rossato Alberto, Spagnoli Marco, Ubaldi Matteo, Sausa Lorenzo, Fuda Alessandro, VenturaDiego, Semproni Alessio, Fucci Raffaele, Soranno Paolo, Borghesi Stefano, Lombardo Saverio, Chiarioni Michele e MordàPasquale: sfavorevole, in quanto la Corte non ha ritenuto sussistenti i presupposti idonei per la concessione dell‟ invocatobeneficio; Agostini Fabio: favorevole; Dato Christian e Catanzaro Fabio Emanuele: sfavorevole, in quanto no n sono emersi(istanze reiterate) elementi nuovi, idonei per la concessione dell‟invocato beneficio, in precedenza già negato; Dirigenti eTecnici Gargano Giuseppe, La Mattina Francesco e Maricchiolo Penna Francesco: sfavorevole, in quanto la Corte non haritenuto sussistenti i presupposti idonei per la concessione dell‟invocato beneficio; Silvestrini Luciano (istanza reiterata):rinviata per ulteriore istruttoria.TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COMUNICATO UFFICIALE N. 2/CF DEL 15 LUGLIO <strong>2003</strong>1. RICHIESTA DEL PRESIDENTE FEDERALE DI INTERPRETAZIONE DELL‟ART. 21, COMMA 4, DELLEN.O.I.F.,CIRCA LA COMPATIBILITA‟ TRA LA CARICA DI DIRIGENTE DI SOCIETA‟ E L‟INCARICO DIALLENATORE PER LA MEDESIMA SOCIETA‟PREMESSO Il Presidente Federale riferisce che il Settore Tecnico della F.I.G.C. ha rappresentato una possibile situazione diincompatibilità in cui verrebbe a trovarsi Roberto Mancini, attualmente dirigente della S.S. Lazio, ove la stessa società dovessechiedere il tesseramento, per la corrente stagione <strong>sportiva</strong>, dello stesso Roberto Mancini come allenatore. Quest‟ultimo sitroverebbe a ricoprire allo stesso tempo la qualifica di dirigente e quella di tecnico responsabile della stessa squadra. Il SettoreTecnico sembra, invero, dubitare dell‟ammissibilità di tale doppio ruolo pur nell‟ambito di una medesima società e prospettaquindi l‟opportunità di una modificazione della disposizione sopra richiamata. Il Presidente Federale chiede, pertanto, a questaCorte federale l‟interpretazione della normativa in vigore ed in particolare dell‟articolo 21, comma 4 delle N.O.I.F..CONSIDERATO La Corte federale, innanzitutto, osserva che l‟articolo 21, comma 4, delle N.O.I.F. così recita: “I dirigentidelle società non possono essere tesserati quali calciatori o tecnici, né assumere la qualifica di dirigente o di collaboratore inaltra società associata nella stessa Lega o che svolga attività nel Settore Giovanile e Scolastico”. Di tale disposizione può darsiuna duplice lettura. Da una parte, infatti, potrebbe essere sottolineato che la prima parte della disposizione si riferiscegenericamente alla preclusione del contemporaneo incarico di dirigente e di tecnico. Il divieto sussisterebbe qualunque sia lasocietà nella quale si rivestono le due cariche, in ipotesi anche la medesima. La ratio di una simile disposizione può rinvenirsinella volontà di separare funzioni di tipo diverso: quella di tecnico, da un lato, e quella di dirigente, dall‟altro, in ragionedell‟intento di evitare coinvolgimenti della conduzione della squadra in interessi societari che hanno diversa natura. Dall‟altraparte, invece, potrebbe sottolinearsi che la disposizione continua con la precisazione che il divieto si riferisce ad altro incaricodel tecnico “in altra società”. Si potrebbe cioè concludere che il divieto opera solo in caso di contemporaneo svolgimento deldoppio ruolo i due società diverse. La ratio della disposizione sarebbe, allora, non quella di escludere conflitti tra tipi diattività, quella dirigenziale e quella tecnica, bensì conflitti tra ruoli rivestiti dalla stessa persona in due diverse società (conflittodi interessi). Ora, pur essendo la ragione del divieto ben chiara nella seconda ipotesi e meno nella prima, resta il fatto che,secondo i generali criteri ermeneutici, il primo strumento dell‟interpretazione è quello del significato letterale delle parole usatenel loro comune significato. E non v‟è dubbio che il riferimento ad “altra società” risulta separato dalla prima ipotesi a mezzo6


DECISIONI INTEGRALI DELLA CORTE FEDERALE - STAGIONE SPORTIVA <strong>2003</strong>-2004di una virgola, dopo la quale il periodo prosegue con l‟espressione “né assumere la qualifica di dirigente o di collaboratore inaltra società associata nella medesima Lega”. La collocazione della virgola circoscrive le due previsioni, legando l‟inciso “inaltra società” alla titolarità della posizione di dirigente e non alla prima. Tale circostanza induce a ritenere che l‟incompatibilitàderivante dallo svolgimento dell‟attività di dirigente rispetto a quella di tecnico sia generale, anche nella stessa squadra. Taleconclusione sembra avvalorata dall‟articolo 30 del Regolamento del Settore Tecnico. La disposizione, infatti, recita: “I tecniciche intendono espletare attività di altra natura inerente al calcio devono presentare domanda di sospensione all‟Albo e neiRuoli, precisando la natura di tale attività”. “I tecnici che abbiano ottenuto dal Settore Tecnico la sospensione non possonosvolgere mansioni di Allenatore o di Direttore Tecnico”. Il citato articolo 30, quindi, pone un obbligo di sospensione in terminigenerali e non con riferimento all‟attività parallela svolta in altra società. Resta, naturalmente, affidata alla Federazione lavalutazione dell‟attualità di tale incompatibilità, quando le due posizioni siano rivestite nell‟ambito della stessa squadra. In talevalutazione la Federazione potrà tenere nella dovuta considerazione, da un lato, la ratio della disposizione nei diversi contestisocietari e sportivi nei quali essa può essere chiamata ad operare e, dall‟altro, l‟evoluzione del sistema e le possibilità dicrescita dello stesso ove il tecnico si desse carico dei problemi anche di carattere finanziario e societario. Effettuata lacomparazione delle diverse esigenze, la Federazione potrà compiere la scelta se modificare le norme delle N.O.I.F. e delRegolamento del Settore Tecnico sopra richiamate. Conclusivamente la Corte federale esprime l‟avviso che l‟articolo 21,comma 4, delle N.O.I.F. debba essere interpretato nel senso che esso escluda la possibilità di tesseramento quale tecnico di chigià riveste la qualifica di dirigente anche se della stessa squadra. P.Q.M. la Corte federale, pronunciando sulla richiesta comein epigrafe formulata dal Presidente Federale, è dell‟avviso che sussista, in virtù dell‟attuale formulazione del testo,l‟incompatibilità tra la qualifica di dirigente e quella di allenatore anche se le due attività sono svolte per la medesima società.2. PARERE DELLA CORTE FEDERALE RELATIVO ALLA PORTATA ED ALL‟EFFETTI VA INCIDENZA DELLAPROPRIA PRONUNZIA INTERPRETATIVA, IN ORDINE ALLA PERENTORIETA‟ DEI TERMINI DI CUI ALL‟ART.25, COMMI 4 E 5, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, CON RIFERIMENTO AI DEFERIMENTI PER POSIZIONEIRREGOLARE DI CALCIATORILa Corte federale: - vista la richiesta di parere avanzata dalla Commissione d‟Appello Federale, di cui all‟Ordinanza,pubblicata sul Com. Uff. n. 52/C del 23.6.<strong>2003</strong>, con la quale ha sospeso il giudizio in merito allo appello della S.C. CUSArcavacata avverso la sanzione della penalizzazione di n. 14 punti in classifica inflittaLe, a seguito del deferimento delPresidente del Comitato Regionale Calabria, per posizione irregolare del calciatore Rosati Antonio in 14 gare disputate nellefile della detta società nel corso della stagione 2002/<strong>2003</strong>; - preso atto che la Corte federale si è già espressa nella riunione del22 maggio <strong>2003</strong> in merito alla portata applicativa dell‟art. 25, commi 4 e 5, del Codice di Giustizia Sportiva, con riferimento aideferimenti per posizione irregolare di calciatori; - ritenuto che, analogamente a quanto accade nell‟Ordinamento statuale aseguito di decisioni delle Corte Costituzionale, non compete alla Corte federale di procedere all‟applicazione del parere resonelle vertenze, pendenti dinanzi ad altri giudici, nelle quali sia necessaria l‟interpretazione delle citate norme; P.Q.M. la Cortefederale, fermo restando il parere reso, è dell‟avviso che, in ordine ai procedimenti tuttora pendenti, spetti ai Giudicicompetenti l‟applicazione del principio da essa affermato.3. RICHIESTA DEL PRESIDENTE FEDERALE DI INTERPRETAZIONE DEGLI ARTT. 16 BIS, COMMA 2, LETT. B),DELLE N.O.I.F. E 14 DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, CIRCA LA SANZIONE DA APPLICARE ALLAFATTISPECIE DI ILLECITO AMMINISTRATIVO PREVISTA DAL COMMA 1 DEL CITATO ART. 16 BISLa Corte federale, sulla richiesta come in epigrafe formulata dal Presidente Federale, pervenuta il 14 luglio <strong>2003</strong>, dispone ilrinvio alla riunione del 21 luglio <strong>2003</strong>, per la conclusione dell‟istruttoria iniziata nella riunione del 14 luglio <strong>2003</strong>..4. RICHIESTE DI PARERE DEL PRESIDENTE FEDERALE, EX ARTT. 30, COMMA 9, DELLO STATUTO FEDERALEE 20, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, SU ISTANZE DI GRAZIA DI TESSERATI DIVERSILa Corte federale, sulle richieste del Presidente Federale in merito alla istanze di grazia dei sottonotati tesserati, ha formulato ipareri di competenza così come riportato a fianco dei nominativi degli stessi: calciatori Melchiorre Rocco, Cantori Daniele, LaRosa Salvatore Renna Antonino, Rossato Alberto, Spagnoli Marco, Ubaldi Matteo, Sausa Lorenzo, Fuda Alessandro, VenturaDiego, Semproni Alessio, Fucci Raffaele, Soranno Paolo, Borghesi Stefano, Lombardo Saverio, Chiarioni Michele e MordàPasquale: sfavorevole, in quanto la Corte non ha ritenuto sussistenti i presupposti idonei per la concessione dell‟ invocatobeneficio; calciatore Agostini Fabio La Corte federale: - vista la richiesta di parere formulata dal Presidente Federale in ordineall‟istanza di grazia proposta dal calciatore Agostini Fabio; - tenuto conto delle modalità e delle circostanze che hanno datoorigine alla squalifica, nonché della effettiva gravità dell‟infrazione commessa, atteso che il gesto del calciatore appare esserestato un gesto di stizza più che di violenza, compiuto nel contestare un provvedimento arbitrale; - tenuto, altresì, conto dellagiovane età del tesserato; ritiene di esprimere parere favorevole per la concessione dell‟invocato beneficio. Dato Christian eCatanzaro Fabio Emanuele: sfavorevole, in quanto non sono emersi (istanze reiterate) elementi nuovi, idonei per laconcessione dell‟invocato beneficio, in precedenza già negato; Dirigenti e Tecnici Gargano Giuseppe, La Mattina Francesco eMaricchiolo Penna Francesco: sfavorevole, in quanto la Corte non ha ritenuto sussistenti i presupposti idonei per laconcessione dell‟invocato beneficio; Silvestrini Luciano (istanza reiterata): rinviata per ulteriore istruttoria.TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COMUNICATO UFFICIALE N. 3/CF DEL 22 LUGLIO <strong>2003</strong>7


DECISIONI INTEGRALI DELLA CORTE FEDERALE - STAGIONE SPORTIVA <strong>2003</strong>-2004P.Q.M. la Corte federale, pronunciando sulla richiesta come in epigrafe formulata dal Presidente Federale, rilevato il difetto dicoordinamento delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C., in particolare dell‟art. 16, con quelle del nuovo Codice diGiustizia Sportiva, constatando, comunque, la persistente antigiuridicità del comportamento rilevato, ritiene sanzionabile lostesso sulla base degli artt. 1 e 14 del Codice di Giustizia Sportiva.2. RICHIESTE DI PARERE DEL PRESIDENTE FEDERALE, EX ARTT. 30, COMMA 9, DELLO STATUTO FEDERALEE 20, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, SU ISTANZE DI GRAZIA DI TESSERATI DIVERSILa Corte federale, sulle richieste del Presidente Federale in merito alla istanze di grazia dei sottonotati tesserati, ha formulato ipareri di competenza così come riportato a fianco dei nominativi degli stessi: calciatori Matera Valentino e Tondo Giuseppe :sfavorevole, in quanto la Corte non ha ritenuto sussistenti i presupposti idonei per la concessione dell‟ invocato beneficio.TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COMUNICATO UFFICIALE N. 5/CF DEL 30 LUGLIO <strong>2003</strong>1. RICHIESTA DEL PRESIDENTE FEDERALE DI INTERPRETAZIONE DEGLI ARTT. 21, 36 E 37 DELLE N.O.I.F.,CIRCA LA COMPATIBILITA‟ DELLA CARICA DI MEMBRO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE CON ILTESSERAMENTO QUALE CALCIATORE PER ALTRA SOCIETA‟ PROFESSIONISTICA, MILITANTE NELMEDESIMO CAMPIONATOLa Corte federale, pronunciando sulla richiesta come in epigrafe formulata dal Presidente Federale, ritiene che non siapossibile il tesseramento quale calciatore di chi riveste la carica di consigliere di amministrazione di altra società <strong>sportiva</strong>,associata alla stessa Lega e, comunque, militante nello stesso Campionato.2. RICHIESTE DI PARERE DEL PRESIDENTE FEDERALE, EX ARTT. 30, COMMA 9, DELLO STATUTO FEDERALEE 20, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, SU ISTANZE DI GRAZIA DI TESSERATI DIVERSILa Corte federale, sulle richieste del Presidente Federale in merito alla istanze di grazia dei sottonotati tesserati, ha formulato ipareri di competenza così come riportato a fianco dei nominativi degli stessi: calciatori Di Paolo Francesco: sfavorevole, inquanto la Corte non ha ritenuto sussistenti i presupposti idonei per la concessione dell‟invocato beneficio. dirigenti e tecniciFrassi Massimo: sfavorevole, in quanto la Corte non ha ritenuto sussistenti i presupposti idonei per la concessionedell‟invocato beneficio;TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COMUNICATO UFFICIALE N. 6/CF DEL 4 AGOSTO <strong>2003</strong>1. RICHIESTA DEL PRESIDENTE FEDERALE DI INTERPRETAZIONE DEGLI ARTT. 21, 36 E 37 DELLE N.O.I.F.,CIRCA LA COMPATIBILITA‟ DELLA CARICA DI MEMBRO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE CON ILTESSERAMENTO QUALE CALCIATORE PER ALTRA SOCIETA‟ PROFESSIONISTICA, MILITANTE NELMEDESIMO CAMPIONATOPREMESSOIl Presidente della F.I.G.C. ha chiesto il parere della Corte federale sul quesito se l‟amministratore di una società,indipendentemente dall‟affidamento allo stesso di responsabilità e incarichi in ambito sportivo e dal ruolo attivo o non attivosvolto nella gestione <strong>sportiva</strong> della società, possa essere tesserato quale calciatore per un‟altra società associata alla stessaLega. Il quesito fa particolare riferimento al caso del calciatore Saadi Al Gadhafi, attualmente consigliere di amministrazionedella società Juventus F.C. S.p.A., calciatore che la società A.C. Perugia S.p.A. ha chiesto di tesserare. In proposito, risultaacquisito agli atti un parere dell‟avv. Stefano Blasi, inoltrato al Segretario della Lega Nazionale Professionisti. In detto pareresi sostiene che il combinato disposto degli articoli 21, 36 e 37 delle N.O.I.F. consentirebbe al calciatore Saadi Al Gadhafi dirivestire la carica di amministratore della Juventus e, contemporaneamente, di tesserarsi come calciatore del Perugia.CONSIDERATO L‟articolo 21, comma 1, delle N.O.I.F. così recita: “Sono qualificati “dirigenti” delle società gliamministratori e tutti i soci che abbiano comunque responsabilità e rapporti nell‟ambito dell‟ attività <strong>sportiva</strong> organizzata dallaF.I.G.C.”. Il comma 4 della stessa disposizione recita: “I dirigenti delle società non possono essere tesserati quali calciatori otecnici, né assumere la qualifica di dirigente o di collaboratore in altra società associata alla stessa Lega o che svolga attivitànel Settore Giovanile e Scolastico”. Dalle disposizioni sopra menzionate emerge con chiarezza che il tesseramento qualecalciato re non può essere effettuato con riferimento a chi riveste la qualifica di dirigente. In tal senso si è già espressa questaCorte federale con riferimento al caso “Mancini”, anche con riguardo al contemporaneo incarico, di responsabile tecnico e didirigente, nella stessa società <strong>sportiva</strong>. D‟altra parte, il citato comma 1 dell‟articolo 21 qualifica dirigenti gli amministratoridelle società, senza richiedere, in particolare, che essi rivestano specifici incarichi in ambito sportivo o che assumano un ruoloattivo nella gestione della società. Ora, è amministratore di una società chi fa parte dell‟organo di amministrazione: “Quandol‟amministrazione è affidata a più persone, queste costituiscono il consiglio di amministrazione” (disposizione confermatadall‟art. 2380 bis c.c., nel testo modificato dalla recente riforma del diritto societario). Dunque, chi siede nel consiglio diamministrazione è amministratore, senza che occorra effettuare altra indagine. E la qualificazione di “amministratore”comporta, per l‟Ordinamento sportivo, la attribuzione della qualifica di “dirigente” della società, con il conseguente regime diincompatibilità sopra richiamato. Tale conclusione alla luce delle disposizioni dell‟Ordinamento sportivo resta a maggiorragione avvalorata in caso di svolgimento dei due ruoli sopra richiamati in distinte società, anche dalla disciplinadell‟Ordinamento generale. L‟articolo 2390 c.c., nel testo introdotto dalla recente riforma del diritto societario, così recita: “Gliamministratori non possono …. esercitare un‟attività concorrente per conto proprio o di terzi, salvo autorizzazione9


DECISIONI INTEGRALI DELLA CORTE FEDERALE - STAGIONE SPORTIVA <strong>2003</strong>-2004dell‟assemblea”. Tale ultima autorizzazione è peraltro esclusa proprio dalle norme dell‟Ordinamento sportivo, rimanendo cosìconfermato un preciso obbligo di trasparenza nei rapporti tra amministratori, società di appartenenza e Ordinamento sportivo.P.Q.M. la Corte federale, pronunciando sulla richiesta come in epigrafe formulata dal Presidente Federale, ritiene che non siapossibile il tesseramento quale calciatore di chi riveste la carica di consigliere di amministrazione di altra società <strong>sportiva</strong>,associata alla stessa Lega e, comunque, militante nello stesso Campionato.2. RICHIESTE DI PARERE DEL PRESIDENTE FEDERALE, EX ARTT. 30, COMMA 9, DELLO STATUTO FEDERALEE 20, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, SU ISTANZE DI GRAZIA DI TESSERATI DIVERSILa Corte federale, sulle richieste del Presidente Federale in merito alla istanze di grazia dei sottonotati tesserati, ha formulato ipareri di competenza così come riportato a fianco dei nominativi degli stessi: calciatori Di Paolo Francesco: sfavorevole, inquanto la Corte non ha ritenuto sussistenti i presupposti idonei per la concessione dell‟invocato beneficio dirigenti e tecniciFrassi Massimo: sfavorevole, in quanto la Corte non ha ritenuto sussistenti i presupposti idonei per la concessionedell‟invocato beneficio;TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COMUNICATO UFFICIALE N. 7/CF DEL 20 AGOSTO <strong>2003</strong>1 - RICHIESTA DEL PRESIDENTE FEDERALE, IN DATA 20 AGOSTO <strong>2003</strong>, PROTOCOLLO 302.1, RELATIVA ALLAPOSSIBILE RIAPERTURA DI UN TERMINE SCADUTO ED EVENTUALE INDICAZIONE DI UN NUOVO TERMINEDA SOSTITUIRE AL PRECEDENTEAlla luce di quanto disposto dal Comunicato Ufficiale n. 151/A del 28 aprile <strong>2003</strong>, relativo alle “Disposizioni in ordine allaammissione ai Campionati <strong>2003</strong>/2004” le società Roma, Napoli, Spal e Cosenza, tra altre società calcistiche, a seguito deicontrolli di rito effettuati dalle Leghe di appartenenza e dalla Commissione di Vigilanza sulle Società di Calcio - CO.VI.SO.C.-, alla data del 22 2 luglio <strong>2003</strong> non risultarono in regola con la documentazione richiesta al punto III, lettere A e B, delComunicato Ufficiale in parola. Fatto ricorso, nel termine perentorio del 24 luglio <strong>2003</strong>, ore 19.00, nel successivo termineperentorio del 28 luglio <strong>2003</strong>, ore 19.00, le società Roma, Napoli, e Spal hanno provveduto a regolarizzare la propriasituazione con l‟adempimento delle prescrizioni richieste dal Comunicato 151/A. La Società Cosenza ha, invece, depositatosolo una parte della documentazione richiesta e ciò è avvenuto dopo la scadenza di detto termine perentorio. A seguito diindagini, promosse su segnalazione della F.I.G.C. ed effettuate dalla Magistratura ordinaria e dagli Organi della giustizia<strong>sportiva</strong>, le fidejussioni presentate dalle società Roma, Napoli, Spal e Cosenza (quest‟ultima – come detto – tardiva) si sonorilevate irregolari e/o false. In relazione a ciò l‟Ufficio Indagini della Federazione ha effettuato approfondite verifiche il cuirisultato è stato consegnato in data 19 agosto <strong>2003</strong>. In base a quanto accertato dall‟Ufficio Indagini, emerge che le fidejussioniin esame recano la firma di un soggetto non abilitato ad impegnare la società che avrebbe rilasciato le medesime (anche se, dalregistro delle imprese, il soggetto che avrebbe firmato le fidejussioni, tale Signora Ruja, risultava ancora amministratricedelegata della SBC); inoltre, la firma della Signora Ruja è stata disconosciuta dalla medesima. Dalla relazione dell‟UfficioIndagini, inoltre, è emerso che le società hanno seguito le indicazioni e le formule proposte dalla Federazione, con ilComunicato Ufficiale n. 151/A, con il quale è stato anche dettato lo schema di dette fidejussioni. In data 7 agosto <strong>2003</strong>,l‟Atalanta Bergamasca Calcio S.p.A. faceva pervenire esposto alla Federcalcio, contestando la regolarità dell‟iscrizione dell‟A.S. Roma S.p.A. al Campionato di calcio di Serie A, per la stagione <strong>2003</strong>/2004, adducendo la mancanza dei requisiti e delladocumentazione necessaria per l‟ammissione. Analoga contestazione veniva avanzata dal Catania nei confronti della S.S.Napoli Calcio S.p.A., relativamente al Campionato di Serie B, stagione <strong>2003</strong>/2004. In merito il Catania, peraltro non chiarendole ragioni della scelta di quel Foro alla luce del dettato della Legge 1034/71, ha proposto anche ricorso innanzi al TribunaleAmministrativo Regionale della Calabria-Sezione staccata di Reggio Calabria. Sulla base degli elementi appena esposti, ilPresidente Federale ha richiesto, ai sensi dell‟articolo 22 C.G.S., parere in merito alla possibilità di riapertura dei termini inquestione. La Corte Federale, nel riconfermare, la piena autonomia dell‟Ordinamento Sportivo ed in particolare della GiustiziaSportiva, osserva quanto segue. E‟ principio pacifico che là dove un termine non sia stato incolpevolmente osservato, pervicende del tutto estranee al soggetto a carico del quale quel termine era stato fissato, l‟Organo che originariamente lo avevafissato ben può disporre la riapertura dello stesso, prevedendone uno altrettanto congruo, secondo un proprio autonomoapprezzamento delle circostanze. Per le considerazioni che precedono, la Corte Federale esprime il parere che, ove siaaccertata la sussistenza dei presupposti sopra specificati, possa configurarsi la possibilità di una riapertura dei termini,consentendo alle società Roma, Napoli e Spal termine simmetricamente proporzionato, e comunque non eccedente quello a suotempo fissato con il Comunicato n. 151/A del 28 aprile <strong>2003</strong>, per regolarizzare la loro posizione, sostituendo le fidejussioni asuo tempo presentate con altre effettivamente idonee a fornire le garanzie richieste.TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COMUNICATO UFF. N. 8/CF DEL 11 SETTEMBRE <strong>2003</strong>1 - RICHIESTA DI PARERE DEL PRESIDENTE FEDERALE, EX ART. 30, COMMA 9, DELLO STATUTO FEDERALE,PER LA PROPOSTA DI UN PROVVEDIMENTO STRAORDINARIO DI AMNISTIACon nota in data 10 settembre <strong>2003</strong>, il Presidente Federale espone quanto segue: “Le vicende degli ultimi mesi caratterizzateda numerosi contenziosi giudiziari, da un lato hanno portato all‟emanazione del D.L. 220/03, dall‟altro hanno richiestol‟adozione di provvedimenti straordinari da parte del CONI e della F.I.G.C.. Al fine di evitare il reiterarsi di analoghesituazioni e di contenere i contenziosi all‟interno della Giustizia <strong>sportiva</strong>, appare necessaria una più adeguata e completadisciplina delle violazioni della clausola compromissoria prevista dall‟art. 27 dello Statuto. Si è così provveduto a predisporre10


DECISIONI INTEGRALI DELLA CORTE FEDERALE - STAGIONE SPORTIVA <strong>2003</strong>-2004una apposita norma - art. 11 bis C.G.S. -, che consente di perseguire più efficacemente la violazione della clausola e che saràportata all‟approvazione del Consiglio Federale nella riunione di domani. In concomitanza con l‟introduzione della nuovadisciplina risulta opportuno adottare un provvedimento straordinario di amnistia e di estinzione delle sanzioni eventualmentegià applicate. L‟intervento è stato limitato a quelle infrazioni che si collegano alle recenti controversie e che si sostanzianonelle violazioni della clausola compromissoria e nelle dichiarazioni lesive previste dall‟art. 3 del C.G.S.. Per quanto attiene alleviolazioni della clausola compromissoria, al fine di eliminare ogni antigiuridicità conseguente alle condotte poste in essere,l‟amnistia è stata limitata ai soli casi nei quali intervenga rinuncia alle azioni intraprese. Secondo l‟insegnamento della CorteCostituzionale deve essere prevista la facoltà di rinuncia all‟amnistia tenuto conto ad esempio, di quei casi in cui non essendostato ancora definito il procedimento per l‟irrogazione delle sanzioni, l‟interessato ritenga di poter utilmente resistere ediscolparsi. Pertanto, entro 30 giorni dall‟approvazione del provvedimento, sarà possibile comunicare al Presidente Federalel‟eventuale rinuncia.” Ciò premesso, la Corte ritiene che non sussistano condizioni preclusive all‟esercizio, da parte delConsiglio Federale, del potere di emanare il provvedimento di clemenza di cui trattasi. P.Q.M. esprime parere favorevole.TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COMUNICATO UFFICIALE N. 9/CF DEL 17 OTTOBRE <strong>2003</strong>1. RECLAMI DI SOCIETA‟ DIVERSE DI SERIE A, EX ARTT. 22, COMMA 1, LETT. F) – F2), DEL CODICE DIGIUSTIZIA SPORTIVA E 9, COMMA 14, DEL REGOLAMENTO DELLA LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI,TENDENTI AD OTTENERE LA DECLARATORIA DI INVALIDITA‟ DELLA DELIBERA ASSUNTA DALL‟ASSEMBLEA GENERALE STRAORDINARIA DELLA L.N.P. TENUTASI IL 3 E 4 SETTEMBRE <strong>2003</strong>Le società Ancona Calcio, Bologna 1909 F.C., F.C. Internazionale Milano, F.C. Juventus, A.C. Parma e Udinese Calcio hannoproposto sei diversi reclami, separati tra loro ma di identico contenuto, tendenti ad ottenere la declaratoria di invaliditàdell‟Assemblea Generale Straordinaria della Lega Nazionale Professionisti svoltasi a Milano nei giorni 3 e 4 settembre <strong>2003</strong>.Successivamente, e precisamente il 13 e 14 ottobre <strong>2003</strong>, tutte le società ricorrenti dichiaravano di non aver più interesse allaprosecuzione del procedimento azionato, operando, con le comunicazioni sopra richiamate, contestuale rinuncia agli atti. LaCorte federale, alla luce dei reclami come in epigrafe proposti, tenendo conto della natura dispositiva del procedimentoinstaurato ed in base alla successiva rinuncia agli atti posta in essere dalle società ricorrenti, dispone l‟estinzione del giudizio econseguentemente l‟incameramento delle relative tasse.2. RICHIESTE DI PARERE DEL PRESIDENTE FEDERALE, EX ARTT. 30, COMMA 9, DELLO STATUTO FEDERALEE 20, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA SU ISTANZE DI GRAZIA DI TESSERATI DIVERSILa Corte federale, sulle richieste del Presidente Federale in merito alla istanze di grazia dei sottonotati tesserati, ha formulato ipareri di competenza così come riportato a fianco dei nominativi degli stessi: calciatori Selvini Angelo: rinviata per ulterioreistruttoria; Marchese Enrico, Incatasciato Antonino, Prosperi Daniele, D‟Ambrosio Fabio, Terzo Francesco, ScarfallotoSalvatore, Poggi Eugenio, Sparla Fabrizio, Chinazzi Mauro, Cicchetti Luigi, Procaccino Giuseppe Mario, ProvenzanoGiuseppe, Taverna Giuseppe, Taccucci Maurizio, Pintori Marco, De Roma Fabio, Gaetano Gianfelice, Rubino Antonio,Cotrozzi Maurizio, Lettieri Giovanni, Cappuccio Michele, Gerbino Rosario, Pignata Luigi, Gianguzza Francesco, LonariPaolo, Privitera Antonino, Rubino Renzo, Boffini Marco, Pautrè Alessandro, Galano Giovanni, Ierrobino Michele, FontanaAntonio, Lucino Vincenzo, Compri Paolo, Landolfi Luca, Minichino Giovanni, Gargasole Michele e Broscia Danilo:sfavorevole, in quanto la Corte non ha ritenuto sussistenti i presupposti idonei per la concessione dell‟ invocato beneficio;calciatori (istanze reiterate) Ferrigno Massimiliano, Alessiani Mirko, Pace Angelo, Lanza Cariccio Giuseppe, D‟AddiegoMaurizio, Pastore Pietro, Meniconi Luca e Fuda Alessandro: sfavorevole, in quanto non sono emersi elementi nuovi, idonei perla concessione dell‟ invocato beneficio, in precedenza già negato.ORDINANZE3. RECLAMO DELLA SALERNITANA SPORT TENDENTE AD OTTENERE DECLARATORIA DI NULLITA‟DELL‟ASSEMBLEA DI CATEGORIA DI SERIE B, TENUTASI IL 22 E 23 LUGLIO <strong>2003</strong>, E DI TUTTE LEDETERMINAZIONI DA QUESTA ASSUNTELa Corte federale: - visto il reclamo proposto dalla Salernitana Sport s.p.a. “avverso e per l‟annullamento ovvero per ladeclaratoria di nullità dell‟Assemblea di Categoria di Serie “B” della L.N.P. tenutasi il 22 e 23 luglio <strong>2003</strong> e di tutte ledeterminazioni in essa adottate”; - considerato che dal verbale dell‟Assemblea di Categoria della Serie B della Lega NazionaleProfessionisti in data 22 luglio <strong>2003</strong> risulta espressamente che l‟assemblea si è svolta “previa lettera di convocazione inviatanei termini agli aventi diritto” e che, secondo le testuali affermazioni del presidente dell‟assemblea sig. Massimo Cellino,“l‟Assemblea risulta convocata come da raccomandata speditaVi il 14 luglio <strong>2003</strong> nelle solite for me”; - considerato che dagliatti risulta altresì che la Salernitana Sport s.p.a. ebbe a proporre ricorso al Tar per la Campania – Sezione staccata di Salerno eche, a seguito di tale ricorso, fu adottato, in data 16 luglio <strong>2003</strong>, provvedimento presidenziale di accoglimento dell‟istanza dimisure cautelari provvisorie; - dispone che, a cura della Lega Nazionale Professionisti, sia trasmessa alla Corte federale tutta ladocumentazione da cui risulti la convocazione della Assemblea di Categoria della Serie B, di cui sopra; - dispone che, a curadella Salernitana Sport s.p.a., siano fornite alla Corte federale tutte le notizie utili circa il prosieguo e l‟attuale stato del giudiziodinanzi al T.A.R., di cui sopra, con la relativa documentazione; - dispone che, a cura della Segreteria Federale, siano fornitealla Corte federale notizie circa l‟eventuale applicazione alla Salernitana Sport s.p.a. e/o ai suoi rappresentanti e/o dirigenti delprovvedimento di amnistia recentemente deliberato, previo parere di questa Corte, dal Consiglio Federale, con la11


DECISIONI INTEGRALI DELLA CORTE FEDERALE - STAGIONE SPORTIVA <strong>2003</strong>-2004documentazione concernente l‟adempimento, da parte della predetta società e degli altri soggetti suindicati, delle condizioniprescritte per l‟approvazione del provvedimento stesso. P.Q.M.la Corte federale dispone il rinvio a nuovo ruolo del reclamocome in epigrafe formulato dalla Salernitana Sport, per supplemento di istruttoria.4. RICHIESTA DI PARERI INTERPRETATIVI DEGLI ARTT. 14 E 17 DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA INRELAZIONE A QUESITI DIVERSI FORMULATI DALLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI, CONCERNENTI LEMODALITA‟ PER SCONTARE LE SQUALIFICHE IRROGATE A CALCIATORILa Corte federale dispone il rinvio a nuovo ruolo dei quesiti diversi come in epigrafe formulati dalla Lega Nazionale Dilettanti.TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COMUNICATO UFFICIALE N. 10/CF DEL 18 DICEMBRE <strong>2003</strong>1. QUESITO DEL PRESIDENTE FEDERALE CIRCA LA LEGITTIMITA‟ DELLA DISPOZIONE DI CUI ALL‟ART. 46DEL REGOLAMENTO DELLA LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI E DELLA DELIBERA DELL‟ASSEMBLEA DIDETTA LEGA, CONCERNENTI I CRITERI DI RIPARTIZIONE TRA LE SOCIETA‟ DEI PROVENTI DERIVANTIDALLA CESSIONE DEI DIRITTI TELEVISIVI COLLETTIVILa Corte federale, pronunciando sul quesito come in epigrafe formulato dal Presidente Federale, esprime il parere che ladisposizione di cui all‟art. 46 del Regolamento della Lega Nazionale Professionisti debba considerarsi inefficace, per eccessivaonerosità sopravvenuta, a decorrere dal 1° luglio 2004, e che, pertanto, fermo il principio mutualistico, l‟accordo fra le societàappartenenti alla Lega debba essere rinegoziato ai fini di ricondurlo ad equità.2. PARERE INTERPRETATIVO DEGLI ARTT. 14 E 17 DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA IN RELAZIONE AQUESITI DIVERSI FORMULATI DALLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI, CONCERNENTI LE MODALITA‟ PERSCONTARE LE SQUALIFICHE IRROGATE A CALCIATORILa Corte federale, pronunciando sui quesiti di cui in epigrafe, esprime il seguente parere: a) un calciatore cui è stata inflitta unagiornata di squalifica nel Campionato Juniores (al quale possa aver partecipato come fuori quota ovvero in età per talecampionato), può scontare la stessa nella gara del turno successivo che si disputa nella giornata di sabato e, quindi, essereutilizzato la domenica con la prima squadra; b) un calciatore al quale residuano al termine della stagione <strong>sportiva</strong> una o piùgiornate di squalifica inflittegli in una gara del Campionato Juniores (sia che vi avesse partecipato come fuori quota che se viavesse partecipato in quota) o in una gara del Campionato Allievi, deve scontare tale squalifica nella squadra in cui milita nelcampionato successivo ed in gare omogenee a quella per la quale aveva riportato la sanzione; nel caso di insussistenza di talegenere di gare, la squalifica va scontata in qualunque tipo di gara disputata dalla società di attuale appartenenza, fermorestando il principio di separatezza tra gare di campionato e gare di coppa; c) in caso di squalifica irrogata, e non scontata,nella stagione <strong>sportiva</strong> precedente con riferimento a gare di Coppa Italia inflitte a giocatori che nella successiva stagione<strong>sportiva</strong> militano in squadre che disputano il trofeo regionale, o nel caso opposto, tali squalifiche vanno scontate nella stagionesuccessiva rispettivamente nelle gare delle competizioni di Coppa delle Regioni o di Coppa Italia.3. QUESITI INTERPRETATIVI DEL PRESIDENTE FEDERALE, CONCERNENTI L‟APPLICAZIONE, AI CALCIATORIGIA‟ TESSERATI PER SOCIETA‟ PROFESSIONISTICHE ALLA DATA, 14 MAGGIO 2002, DI ENTRATA IN VIGOREDELL‟ART. 99 BIS DELLE N.O.I.F., ISTITUENTE IL PREMIO ALLA CARRIERA DOVUTO DALLE SOCIETA‟PROFESSIONISTICHE A QUELLE DELLA L.N.D. E DEL S.G.S. A SEGUITO DELL‟ESORDIO DI GIOVANICALCIATORI, ALLA CUI FORMAZIONE QUESTE HANNO CONTRIBUITO, NELLA MASSIMA SERIE O DELLACONVOCAZIONE PER LA NAZIONALE A E UNDER 21La Corte federale, pronunciando sui quesiti come in epigrafe formulati dal Presidente Federale, esprime il parere che ilprotocollo d‟intesa sottoscritto in data 5 giugno <strong>2003</strong> sia vincolante per tutte le società della Lega Nazionale Professionisti,della Lega Nazionale Dilettanti e del Settore per l‟Attività Giovanile e Scolastica.4. RECLAMO DELLA SALERNITANA SPORT TENDENTE AD OTTENERE LA DECLARATORIA DI NULLITA‟DELL‟ASSEMBLEA DI CATEGORIA DI SERIE B, TENUTASI IL 22 E 23 LUGLIO <strong>2003</strong>, E DI TUTTE LEDETERMINAZIONI DA QUESTA ASSUNTELa Corte federale, decidendo sul reclamo come in epigrafe proposto dalla Salernitana Sport, prende atto della rinuncia alreclamo medesimo, disponendone l‟archiviazione e l‟incameramento della relativa tassa.5. RICHIESTA DI PARERE DEL PRESIDENTE FEDERALE, EX ARTT. 30, COMMA 9, DELLO STATUTO FEDERALEE 19, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, SU ISTANZE DI RIABILITAZIONE DI TESSERATIDIVERSICalciatore Soderini Alessandro: favorevole dirigente Pezzica Giovanni: favorevole6. RICHIESTE DI PARERE DEL PRESIDENTE FEDERALE, EX ARTT. 30, COMMA 9, DELLO STATUTO FEDERALEE 20, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA SU ISTANZE DI GRAZIA DI TESSERATI DIVERSILa Corte federale, sulle richieste del Presidente Federale in merito alla istanze di grazia dei sottonotati tesserati, ha formulato ipareri di competenza così come di seguito riportati: calciatori Selvini Angelo e Favasulli Salvatore: favorevole CavolinaSandro, Di Meglio Ciro, Balzarini Massimiliano, Servello Giuseppe, Cerone Andrea, Schinello Micuccio, Castellano Donato,12


DECISIONI INTEGRALI DELLA CORTE FEDERALE - STAGIONE SPORTIVA <strong>2003</strong>-2004Tiberi, Paolo,Mattera Vincenzo, Fontana Fedele, Morrone Giuseppe, Pagnottaro Maurizio, Manoni Sauro, Vianello Marco,Calvello Giuseppe, Esposito Nicola, Fontana Matteo, Leone Carmine, Bartoleschi Andrea, Del Monte Daniele, Del PreteGennaro, Iannotta Giovanni, Giuliano Raffaele, Anatriello Rocco, Chianese Elio, Bortoli Diego, Lucà Francesco, PellegrinoVincenzo, Peluso Antonio, Capotosti Stefano, Zampolini Stefano, Fibiano Ciro, Ferrandino Angelo, Deiana Claudio, DePetrillo Davide, Gianninoto Vincenzo, Pisana Giuseppe, Grimaldi Danilo, Liaci Giuseppe, Genosa Bartolomeo e PraticòFrancesco: sfavorevole, in quanto la Corte non ha ritenuto sussistenti i presupposti idonei per la concessione dell‟ invocatobeneficio; Bonaccorso Giovanni, La Rosa Salvatore, Cerullo Antonio, Tarantino Salvatore, Fiume Gaetano, LombardoSaverio,Taverna Giuseppe e Sausa Lorenzo (istanze reiterate): sfavorevole, in quanto non sono emersi elementi nuovi, idoneiper la concessione dell‟ invocato beneficio, in precedenza già negato. dirigenti e tecnici Federico Vincenzo: favorevole;Silvestrini Luciano (istanza reiterata): favorevole;Evangelista Paolo, Pantaleone Francesco e Rogolino Pasquale: sfavorevole,in quanto la Corte non ha ritenuto sussistenti i presupposti idonei per la concessione dell‟ invocato beneficio;ORDINANZE7. RECLAMO DEL CALCIO CATANIA TENDENTE AD OTTENERE LA DECLARATORIA DI NULLITA‟ DELLADELIBERA DI ESCLUSIONE DALLA FRUIZIONE DEI CONTRIBUTI DI MUTUALITA‟, ASSUNTADALL‟ASSEMBLEA GENERALE STAORDINARIA DELLA LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI DEL 16OTTOBRE <strong>2003</strong>La Corte federale, sul reclamo come in epigrafe proposto dal Calcio Catania, sentiti i difensori della parte, ne dispone il rinvioa nuovo ruolo8. RICHIESTA DEL PRESIDENTE FEDERALE DI PARERE SULL‟ISTANZA DI RIABILITAZIONE DEL SIG. LISTAFEDERICO, GIA‟ ARBITRO EFFETTIVO, SOTTOPOSTO A PROVVEDIMENTO DI RITIRO TESSERALa Corte federale, sul parere come in epigrafe formulato dal Presidente Federale, ne dispone il rinvio a nuovo ruolo perulteriore istruttoria.TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COMUNICATO UFFICIALE N. 11/CF DEL 23 DICEMBRE <strong>2003</strong>1. QUESITO DEL PRESIDENTE FEDERALE CIRCA LA LEGITTIMITA‟ DELLA DISPOZIONE DI CUI ALL‟ART. 46DEL REGOLAMENTO DELLA LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI E DELLA DELIBERA DELL‟ASSEMBLEA DIDETTA LEGA, CONCERNENTI I CRITERI DI RIPARTIZIONE TRA LE SOCIETA‟ DEI PROVENTI DERIVANTIDALLA CESSIONE DEI DIRITTI TELEVISIVI COLLETTIVI1. Il quesito proposto alla Corte Federale, formulato dal Presidente della Federazione, prende le mosse da una richiesta dellaSocietà Bologna F.C. 1909 S.p.A. relativa alla interpretazione dell‟articolo 46 del Regolamento della Lega NazionaleProfessionisti. L‟articolo in esame, dal quale necessariamente occorre muovere, ha ad oggetto le disposizioni transitorie inmateria di criteri di ripartizione dei diritti televisivi collettivi e così recita: “1. I criteri di ripartizione, approvati con deliberadefinitiva dall’assemblea del 19 marzo 1999, hanno durata dal 1 luglio 1999 al 30 giugno 2005, cessando di avere vigore datale ultimo giorno. Il presente articolo 46 ed i criteri di ripartizione non sono modificabili e sono irrevocabili fino al 30 giugno2005. 2. Senza pregiudizio dell’effettiva titolarità dei diritti in capo alle società organizzatrici ospitanti, la Lega NazionaleProfessionisti, dall’anno anteriore alla scadenza del predetto periodo, porrà all’ordine del giorno di proprie assembleel’esame di soluzioni idonee a proseguire, dopo il 30 giugno 2005, con metodi analoghi o simili, il perseguimento dei principi edei fini di cui sopra. 3. Qualora non si raggiungano tali soluzioni i criteri di ripartizione si intendono prorogati per untriennio. 4,. Alle ripartizioni così previste provvede, ogni anno, per il predetto periodo di durata, il Consiglio di Lega.”. Comeè possibile rilevare dalla lettura dell‟articolo sopra riportato, esso integra il recepimento, all‟interno del Regolamento dellaL.N.P., di un accordo negoziale stipulato in sede di Assemblea della Lega Nazionale Professionisti di serie A e B in data 19marzo 1999. Detto accordo aveva, nella intenzione delle parti contraenti, funzione mutualistica tra tutte le società di serie A e di serie B facenti parte della Lega Nazionale Professionisti. In base a tale pattuizione venivano individuati i criteri di riparto deiproventi televisivi collettivi sino al 30 giugno 2005 e successivamente, in virtù del coordinato disposto del secondo e del terzocomma dell‟articolo in parola, veniva stabilito che gli stessi criteri, se non si fosse individuata una soluzione idonea aperseguire (dopo il 30 giugno 2005) l‟identico scopo mutualistico, dovevano ritenersi prorogati (comma 3) per un ulterioretriennio, sino alla data del 30 giugno 2008. 2. Al fine di esaminare la legittimità di detta pattuizione, occorre muoveredall‟analisi dei criteri che la hanno ispirata. Appare evidente che, nel caso di specie, ci si trovi in presenza di un accordoregolato da norme di carattere civilistico, tendenti, in un contesto di mutua solidarietà, alla rinuncia da parte di alcuni soggetti(le società di serie A), presuntivamente ritenute più ricche, in favore di altri soggetti (le società di serie B), considerati piùpoveri. L‟oggetto di tale accordo consiste nella devoluzione di alcuni crediti derivanti dalla vendita dei diritti televisivi, inmisura diversa da quelli effettivamente realizzati, in favore delle società sportive economicamente meno provvedute.L‟accordo era basato su proiezioni valutate all‟epoca della stipulazione ed esaminate nelle due successive Assemblee dellaL.N.P. del 23 febbraio 1999 e del 19 marzo 1999. In base a tali proiezioni venne stabilito un criterio mutualistico diripartizione, sulla base dei principi in precedenza individuati, prevedendosi che l‟accordo dovesse restare fermo almeno sino al30 giugno 2005 e, in mancanza di un successivo accordo, sino al 30 giugno 2008. 3. Chiarito così il problema, occorreindividuare la legittimità dell‟accordo sulla base delle norme ermeneutiche desumibili dal codice civile. Appare evidente chel‟accordo in esame trae le mosse dalla libertà negoziale e dalla disponibilità dei diritti sancite dall‟articolo 1322 c.c.. Pertanto,13


DECISIONI INTEGRALI DELLA CORTE FEDERALE - STAGIONE SPORTIVA <strong>2003</strong>-2004appare pienamente legittima l‟attività di disposizione dei proventi televisivi operata attraverso la ripartizione pattuita nel corsodell‟Assemblea del 19 marzo 1999. Invero, tale accordo (a prescindere dalla circostanza che lo stesso è stato recepitonell‟ambito delle norme transitorie al Regolamento della L.N.P.) è, comunque, vincolante per le società che lo hanno stipulatoe, in base ai poteri delegati al Presidente ed al Vice Presidente della Lega, anche nei confronti dei soggetti che, nel corso deltempo, avrebbero guadagnato, attraverso il meccanismo delle promozioni e delle retrocessioni, il diritto ad essere soggettocreditore e/o percettore di somme derivanti dall‟accordo mutualistico in parola. 4. Alla luce della ermeneutica interpretativa,che si accompagna ad ogni negoziazione di diritto privato avente le caratteristiche della durata, è necessario interpretare dettapattuizione in base al criterio di ragionevolezza, più volte indicato dalla dottrina come momento di individuazione di unapossibile eccessiva onerosità sopravvenuta. Invero, alla luce del coordinato disposto del primo comma dell‟articolo 1467 edell‟articolo 1468 del codice civile, è possibile rilevare come nei contratti ad esecuzione continuata o periodica “se laprestazione di una delle parti è divenuta eccessivamente onerosa, per il verificarsi di avvenimenti straordinari ed imprevedibili,la parte che deve tale prestazione può domandare la risoluzione del contratto”. Ora, poiché, nel caso di specie si è in presenzadi un contratto di durata, certamente non aleatorio (art. 1469 c.c.), la cui prestazione incombe su una sola parte (le società diserie A), occorre verificare se il non realizzarsi della proiezione, predisposta dai vice presidenti dell‟epoca (Galliani e Dal Cin), integri una ipotesi tale da deter minare l‟insorgere di un ipotesi di eccessiva onerosità. Sul punto, la giurisprudenza ha, in piùcircostanze, chiarito che l‟eccessiva onerosità deve ravvisarsi qualora vi sia una notevole alterazione del rapporto originarioprevisto (cfr. Cass. 23.2.2001, n. 2661; Cass. 9.4.1994, n.3342); nel caso di specie, appare evidente come ci si trovi in presenzadi pattuizioni, collegate ad una proiezione che, nel frattempo, non si è realizzata, in quanto - come risulta dalla documentazionein atti - si è determinato uno stravolgimento dei parametri originari, fino a far divenire eccessivamente onerosa la prestazioneper i soggetti tenuti al pagamento di contribuzioni superiori a quanto dagli stessi viene percepito in base ai “diritti televisivi” inparola. In conse guenza di ciò, ferma restando la vincolatività dell‟accordo stipulato nel marzo del 1999 sino al termine delcampionato in corso e cioè sino alla data del 30 giugno 2004, e ciò in quanto sulla base di detto accordo sono stati stilati ibilanci di previsione relativi al campionato in corso, appare necessaria la riduzione ad equità delle condizioni dell‟accordo, asuo tempo stipulato, ai sensi del disposto dell‟ultimo comma dell‟art. 1467 c.c.. Alla base della nuova negoziazione che, comedetto, dovrà attuarsi a partire dal 1° luglio 2004, dovranno essere utilizzati i contrapposti criteri della mutualità, in favore ditutte le società economicamente più deboli, eventualmente con le opportune graduazioni (prestando attenzione non soltantoalla collocazione all‟interno del campionato di serie A o di serie B, ma anche ad altri criteri, quali quello del bacino di utenza edella potenzialità di diffusione televisiva delle singole società e della partecipazione alle Coppe europee) e quello dellaragionevolezza, in virtù del quale non possono essere imposti, in base al principio della mutualità, che è stato sempre alla basedell‟organizzazione <strong>sportiva</strong>, criteri eccessivamente onerosi per i soggetti chiamati unilateralmente ad operare esborsi didenaro in favore di altri soggetti. P.Q.M. la Corte Federale esprime il parere che la disposizione di cui all‟art. 46 delRegolamento della Lega Nazionale Professionisti debba considerarsi inefficace, per eccessiva onerosità sopravvenuta, adecorrere dal 1° luglio 2004, e che, pertanto, fermo il principio mutualistico, l‟accordo fra le società appartenenti alla Legadebba essere rinegoziato al fine di ricondurlo ad equità.2. RICHIESTA DI PARERE DEL PRESIDENTE FEDERALE, EX ARTT. 30, COMMA 9, DELLO STATUTO FEDERALEE 19, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, SU ISTANZE DI RIABILITAZIONE DI TESSERATIDIVERSIcalciatore Soderini Alessandro: La Corte federale: - vista la richiesta di parere formulata dal Presidente Federale in ordineall‟istanza di riabilitazione proposta dal calciatore Sederini Alessandro; - tenuto conto che ricorrono le condizioni soggettiverichieste dall‟art. 19 C.G.S. e che può attendi bilmente presumersi che l‟infrazione commessa non venga più ripetuta; esprimeparere favorevole all‟accoglimento dell‟istanza di riabilitazione avanzata dal calciatore Soderini Alessandro. dirigente PezzicaGiovanni: La Corte federale: - vista la richiesta di parere formulata dal Presidente Federale in ordine all‟istanza diriabilitazione proposta dal dirigente Pezzica Giovanni; - tenuto conto che ricorrono le condizioni soggettive richieste dall‟art.19 C.G.S. e che può attendibilmente presumersi che l‟infrazione commessa non venga più ripetuta; esprime parere favorevoleall‟accoglimento dell‟istanza di riabilitazione avanzata dal dirigente Pezzica Giovanni.3. RICHIESTE DI PARERE DEL PRESIDENTE FEDERALE, EX ARTT. 30, COMMA 9, DELLO STATUTO FEDERALEE 20, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA SU ISTANZE DI GRAZIA DI TESSERATI DIVERSILa Corte federale, sulle richieste del Presidente Federale in merito alla istanze di grazia dei sottonotati tesserati, ha formulato ipareri di competenza così come di seguito riportati: calciatori Selvini Angelo (istanza reiterata) La Corte federale: - vista larichiesta di parere formulata dal Presidente Federale in ordine all‟istanza di grazia proposta dal calciatore Selvini Angelo inrelazione alla sanzione della squalifica inflittagli fino al 20 febbraio 2004; - esaminata la documentazione in atti, ivi compresaquella successivamente richiesta al competente Comitato Regionale ad integrazione della pratica; - tenuto conto di quantoaddotto dall‟istante; esprime parere favorevole all‟accoglimento dell‟istanza avanzata dal calciatore Selvini Angelo. calciatoreFavasulli Salvatore La Corte federale: - vista la richiesta di parere formulata dal Presidente Federale in ordine all‟istanza digrazia proposta dal calciatore Favasulli Salvatore in relazione alla sanzione della squalifica inflittagli fino al; 7 maggio 2005; -esaminata la documentazione in atti e tenuto conto di quanto dedotto dall‟istante; esprime parere favorevole all‟accoglimentodell‟istanza di grazia avanzata dal calciatore Favasulli Salvatore. allenatore Silvestrini Luciano (istanza reiterata) La Cortefederale: - vista la richiesta di parere formulata dal Presidente Federale in ordine all‟istanza di grazia proposta dall‟allenatoreSilvestrini Luciano in relazione alla sanzione della squalifica inflittagli fino al 10 luglio 2004; - esaminata la documentazionein atti; - tenuto conto di quanto addotto dal tesserato e considerate anche le condizioni personali dell‟istante; esprime parere14


DECISIONI INTEGRALI DELLA CORTE FEDERALE - STAGIONE SPORTIVA <strong>2003</strong>-2004favorevole all‟accoglimento dell‟istanza avanzata dall‟allenatore Silvestrini Luciano. dirigente Federico Vincenzo La Cortefederale: - vista la richiesta di parere formulata dal Presidente Federale in ordine all‟istanza di grazia proposta dal Sig. FedericoVincenzo in relazione alla sanzione della squalifica inflittagli fino al 3 gennaio 2006; - esaminata la documentazione in atti; -tenuto conto di quanto addotto dall‟istante; esprime parere favorevole all‟accoglimento dell‟istanza avanzata dal Sig. FedericoVincenzo.ORDINANZE4. RECLAMO DELLA SALERNITANA SPORT TENDENTE AD OTTENERE LA DECLARATORIA DI NULLITA‟DELL‟ASSEMBLEA DI CATEGORIA DI SERIE B, TENUTASI IL 22 E 23 LUGLIO <strong>2003</strong>, E DI TUTTE LEDETERMINAZIONI DA QUESTA ASSUNTECon reclamo in data 28.7.<strong>2003</strong>, la Salernitana Sport adiva la Corte federale per ottenere la declaratoria di nullitàdell‟Assemblea di Categoria di Serie B della Lega Nazionale Professionisti, tenutasi il 22 e 23 luglio <strong>2003</strong>, e di tutte ledeterminazioni da questa assunte, eccependo la violazione dell‟art. 10, commi 2 e 3, del Regolamento di Lega.Successivamente, la società, con nota del 17.12.<strong>2003</strong>, trasmessa via fax, comunicava di rinunciare al reclamo in parola. LaCorte federale, pertanto, decidendo sul reclamo come in epigrafe proposto dalla Salernitana Sport, prende atto della rinuncia,disponendo l‟archiviazione del reclamo medesimo e l‟incameramento della relativa tassa.7. RECLAMO DEL CALCIO CATANIA TENDENTE AD OTTENERE LA DECLARATORIA DI NULLITA‟ DELLADELIBERA DI ESCLUSIONE DALLA FRUIZIONE DEI CONTRIBUTI DI MUTUALITA‟, ASSUNTADALL‟ASSEMBLEA GENERALE STAORDINARIA DELLA LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI DEL 16OTTOBRE <strong>2003</strong>La Corte federale, sul reclamo come in epigrafe proposto dal Calcio Catania, sentiti i difensori della parte, ne dispone il rinvioa nuovo ruolo8. RICHIESTA DEL PRESIDENTE FEDERALE DI PARERE SULL‟ISTANZA DI RIABILITAZIONE DEL SIG. LISTAFEDERICO, GIA‟ ARBITRO EFFETTIVO, SOTTOPOSTO A PROVVEDIMENTO DI RITIRO TESSERALa Corte federale, sul parere come in epigrafe formulato dal Presidente Federale, ne dispone il rinvio a nuovo ruolo perulteriore istruttoria.TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COMUNICATO UFFICIALE N. 12/CF DEL 12 GENNAIO 20041. PARERE INTERPRETATIVO DEGLI ARTT. 14 E 17 DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA IN RELAZIONE AQUESITI DIVERSI FORMULATI DALLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI, CONCERNENTI LE MODALITA‟ PERSCONTARE LE SQUALIFICHE IRROGATE A CALCIATORILa Corte è stata investita, su richiesta del Segretario federale, cui era stata trasmessa analoga istanza da parte del Presidentedella Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Veneto e del Presidente della Lega Nazionale Dilettanti,dell‟interpretazione delle norme di cui agli artt. 14, comma 10.1, e 17, comma 6, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazionea quesiti formulati dallo stesso titolare della Commissione Disciplinare. In particolare, i dubbi sollevati riguardano le modalitàdi espiazione di una ampia tipologia di squalifiche, relative sia a gare del Campionato Juniores (tanto per l‟ipotesi di calciatorefuori quota che per quella di atleta in quota) che a gare del Campionato Allievi. Il primo quesito riguarda la possibilità diutilizzare nelle gare domenicali della prima squadra il calciatore partecipante al Campionato Juniores (tanto in quota che fuoriquota) che, squalificato in tale competizione, abbia scontato la sanzione nella gara del turno successivo di quest‟ultima,disputatasi il sabato precedente. La risposta è senz‟altro affermativa, alla luce del principio (ripetutamente sancito da questaCorte: vedi, da ultimo, Com. Uff. n. 13/Cf della stagione <strong>sportiva</strong> 2002/<strong>2003</strong>) secondo cui la sanzione della squalifica vaespiata lungo il lasso temporale in cui si disputano le gare ufficiali della squadra di appartenenza del calciatore nell‟ambitodella medesima competizione in cui è stata posta in essere la condotta punita, con la conseguente piena liceità delloschieramento del calciatore in successiva gara di diversa competizione. Il secondo, il terzo ed il quarto quesito possono essereriuniti, data la loro attitudine a ricevere risposta unitaria. L‟oggetto dei quesiti in parola riguarda, in sostanza, l‟ipotesi di unasqualifica inflitta in una data stagione <strong>sportiva</strong> (sia nel Campionato Juniores che in quello Allievi) e non scontata nella stessa:ci si chiede in quale gara di campionato della stagione successiva debba essere espiata la sanzione, e ciò con riferimento allatriplice ipotesi di squalifica: a) di calciatore fuori quota; b) di calciatore originariamente in quota, che, però, nella stagionesuccessiva non rientri più nei limiti di età fissati per la categoria Juniores; c) di calciatore partecipante originariamente alCampionato Allievi, che nella stagione successiva ecceda i limiti di età fissati per la categoria. La risposta deve essere nelsenso della necessità che la pena inflitta al calciatore sia dallo stesso effettivamente scontata nella stagione successiva, nellasquadra di sua militanza, ed in gare omogenee (e, quindi, tipologicamente corrispondenti) a quelle nelle quali era maturata lacondotta punita. Poiché il principio di effettività deve ritenersi, nella prospettiva della efficacia deterrente delle sanzionisportive, valore fondante dell‟ordinamento federale, la sua applicazione va mantenuta ferma anche nell‟ipotesi che – perragioni soggettive od oggettive, legate, cioè, tanto al trasferimento del calciatore che alla mutata appartenenza della sua societàrispetto al campionato originario – non sia possibile individuare nella stagione successiva gare omogenee nel senso primaindicato. Ed infatti deve tenersi conto che le norme sanzionatorie dell‟ordinamento federale vanno interpretate ed applicate nelsenso che producano un qualche effetto piuttosto che nessuno, come avverrebbe se si consentisse alla eterogeneità delle gare15


DECISIONI INTEGRALI DELLA CORTE FEDERALE - STAGIONE SPORTIVA <strong>2003</strong>-2004della stagione successiva rispetto a quella della stagione precedente da cui trasse origine la squalifica di fungere da strumentodi pratica elusione della pena e, quindi, di frustrazione delle finalità, sia afflittiva che deterrente, che la norma federale assegnaal sistema sanzionatorio (eventualità, questa, lucidamente illustrata con preoccupazione nella richiesta di parere promossa dalPresidente della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Veneto). La conseguenza diretta di questo processoermeneutico è, pertanto, che - qualora non ricorra, per le ragioni anzidette, il carattere di omogeneità tra la gara del passatoincriminata e gare attuali – la squalifica va scontata in qualunque tipo di gara disputata dalla società di attuale appartenenza delcalciatore. L‟unico, intuitivo limite alla operatività di tale principio, in perfetta coerenza con quanto già affermato da questaCorte (vedi Com. Uff. n.5/Cf della stagione 2000/2001), è quello della separatezza tra gare di campionato e gare di coppa:rispetto ad esse – per le ragioni analiticamente enunciate nel parere di questa Corte da ultimo citato – il criterio di effettivitàdella pena deve ragionevolmente cedere alla logica garantista che permea di sé la pronuncia in esame, dalla quale non v‟è, ne èstato prospettato, motivo di discostarsi nella presente sede. E‟ innegabile, comunque, che sarebbe auspicabile un interventoriformatore della normativa federale, rivolto a rendere più immediato e perspicuo il coordinamento tra i vari profili di questacomplessa materia e ad assorbire i possibili spazi di perplessità. L‟ultimo ed articolato quesito ha ad oggetto la fattispecie disqualifica irrogata, e non scontata nella stagione precedente, con riferimento a gare di Coppa Italia relative a calciatori chenella stagione successiva militino in squadre che disputano il corrispondente trofeo regionale; alla Corte viene anche chiesto dipronunciare il proprio parere con riferimento all‟ipotesi inversa rispetto a quella appena descritta. Ancora una volta la rispostaal quesito va individuata attraverso il richiamo alla giurisprudenza di questa Corte (ed in particolare al parere citato perultimo), alla cui stregua, ai fini dell‟esecuzione delle sanzioni inflitte in gare di Coppa Italia, è ben possibile l‟allargamento delrispettivo ambito di applicazione, con la conseguente espiazione anche in competizioni di Coppa organizzate da Lega diversada quella cui apparteneva la società al momento della relativa irrogazione. Si tratta di una ulteriore, ragionevole manifestazionedel principio di (concreta afflittività e di) effettività della pena, alla cui applicazione al caso concreto non v‟è, ne è stataprospettata, ragione di derogare. In conclusione, deve esprimersi il parere che, nei casi prima indicati, le squalifiche debbanoscontarsi nella stagione <strong>sportiva</strong> successiva rispettivamente nelle gare delle competizioni di Coppa delle Regioni (ove lasqualifica fosse maturata in relazione a precedente gara di Coppa Italia) o di Coppa Italia (nell‟ipotesi inversa di squalificamaturata in relazione a precedente gara di Coppa delle Regioni). P.Q.M. La Corte federale, pronunciando sui quesiti di cui inepigrafe, esprime il seguente parere: a) un calciatore cui è stata inflitta una giornata di squalifica nel Campionato Juniores (alquale possa aver partecipato come fuori quota ovvero in età per tale campionato) può scontare la stessa nella gara del turnosuccessivo che si disputa nella giornata di sabato e, quindi, essere utilizzato la domenica con la prima squadra; b) un calciatoreal quale residuano al termine della stagione <strong>sportiva</strong> una o più giornate di squalifica inflittegli in una gara del CampionatoJuniores (sia che vi avesse partecipato come fuori quota che se vi avesse partecipato in quota) o in una gara del CampionatoAllievi, deve scontare tale squalifica nella squadra in cui milita nel campionato successivo ed in gare omogenee a quella per laquale aveva riportato la sanzione; nel caso di insussistenza di tale genere di gare, la squalifica va scontata in qualunque tipo digara disputata dalla società di attuale appartenenza, fermo restando il principio di separatezza tra gare di campionato e gare dicoppa; c) in caso di squalifica irrogata, e non scontata, nella stagione <strong>sportiva</strong> precedente con riferimento a gare di Coppa Italiainflitte a giocatori che nella successiva stagione <strong>sportiva</strong> militano in squadre che disputano il trofeo regionale, o nel casoopposto, tali squalifiche vanno scontate nella stagione successiva rispettivamente nelle gare delle competizioni di Coppa delleRegioni o di Coppa Italia.2. QUESITI INTERPRETATIVI DEL PRESIDENTE FEDERALE, CONCERNENTI L‟APPLICAZIONE, AI CALCIATORIGIA‟ TESSERATI PER SOCIETA‟ PROFESSIONISTICHE ALLA DATA, 14 MAGGIO 2002, DI ENTRATA IN VIGOREDELL‟ART. 99 BIS DELLE N.O.I.F., ISTITUENTE IL PREMIO ALLA CARRIERA DOVUTO DALLE SOCIETA‟PROFESSIONISTICHE A QUELLE DELLA L.N.D. E DEL S.G.S. A SEGUITO DELL‟ESORDIO DI GIOVANICALCIATORI, ALLA CUI FORMAZIONE QUESTE HANNO CONTRIBUITO, NELLA MASSIMA SERIE O DELLACONVOCAZIONE PER LA NAZIONALE A E UNDER 211. Il quesito proposto alla Corte Federale, formulato dal Presidente della Federazione, in data 28 novembre <strong>2003</strong>, prende lemosse da una lettera, indirizzata dall'Avv. Fabio Di Cagno, Presidente della Commissione Vertenze Economiche, al PresidenteFederale, contenente una richiesta relativa alla interpretazione ed alla applicazione dell'articolo 99 bis delle N.O.I.F.. Talearticolo, introdotto dal Comunicato Ufficiale n. 34/A del 14 maggio 2002 e modificato con il Comunicato Ufficiale n. 47/A del1° agosto 2002, ha ad oggetto il premio alla carriera e così recita: "1. Alle Società della L.N.D. e/o di puro Settore Giovanile èriconosciuto un compenso forfettario pari a euro 103.291,37 ( £ 200.000.000) per la formazione impartita ad un calciatore daesse precedentemente tesserato nei seguenti casi: a) quando il calciatore disputa, partecipandovi effettivamente, la sua primagara nel Campionato di Serie A; b) quando il calciatore viene convocato, con lo status di professionista nella Nazionale A onella Nazionale Under 21. Il compenso è dovuto esclusivamente a condizione che il calciatore sia stato tesserato per societàdella L.N.D. e/o di puro Settore Giovanile almeno per la stagione <strong>sportiva</strong> iniziata nell'anno in cui ha compiuto 12 anni di etào successive, e deve essere corrisposto dalla società titolare del tesseramento al momento in cui si verifica l'evento o, in casodi calciatore trasferito a titolo temporaneo, dalla società titolare dell'originario rapporto col calciatore. Tale compenso vieneproporzionalmente ripartito, in ragione del periodo d'appartenenza, tra le società che hanno contribuito alla formazione delcalciatore e deve essere corrisposto alle stesse entro la fine della stagione <strong>sportiva</strong> in cui si è verificato l'evento. 2. Tutte lecontroversie tra le società relative al premio di cui al precedente comma, sono devolute alla Commissione VertenzeEconomiche secondo le modalità previste dagli artt. 45 e 46 del Codice di Giustizia Sportiva". Questa Corte era stata giàinvestita dal Presidente Federale, con nota del 18 novembre 2002, dei problemi di diritto transitorio derivanti da tale norma,priva di apposita disciplina intertemporale e, rilevata la delicatezza della questione e l‟incertezza sull‟effettiva portata della16


DECISIONI INTEGRALI DELLA CORTE FEDERALE - STAGIONE SPORTIVA <strong>2003</strong>-2004norma, aveva disposto la restituzione degli atti al Presidente Federale per ulteriori approfondimenti della materia (v. Com. Uff.n. 6/Cf del 29 novembre 2002. Successivamente, al fine di risolvere la questione, la Lega Nazionale Professionisti, la LegaNazionale Dilettanti ed il Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, hanno stipulato, in data 5 giugno <strong>2003</strong>, un protocollo diintesa, che regola l‟operatività di detto precetto per il periodo precedente alla data della entrata in vigore dell'articolo. Con taleprotocollo i soggetti stipulanti l‟accordo hanno previsto che: "1. Il compenso di cui all'art. 99 bis delle NO.I.F. che le società diSerie A e Serie B corrispondono alle società della Lega Nazionale Dilettanti ovvero a quelle di puro Settore Giovanile, èridotto a € 16. 000 (sedicimila) qualora i calciatori di cui al comma 1 lettera a) e lettera b) della disposizione soprarichiamata, alla data del 14 maggio 2002 siano già tesserati per la società tenuta a corrispondere il compenso. 2. Il presenteprotocollo d'intesa, ratificato dal Consiglio di Lega della L.N.P., dal Consiglio Direttivo della Lega Nazionale Dilettanti e dalConsiglio Direttivo del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica, vincola le società associate. 3. La Lega NazionaleProfessionisti, la Lega Nazionale Dilettanti ed il Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica intervengono presso le proprieassociate affinchè abbandonino le controversie già in essere presso la Commissione Vertenze Economiche aventi ad oggettoquanto disciplinato dal presente protocollo d'intesa, garantendo la definizione delle stesse nei termini e nelle modalità previstidal medesimo accordo ". Alla luce delle sopra richiamate precisazioni ed in base al disposto dell'accordo di intesa sottoscrittodalle parti, al fine di verificare la vincolatività di esso, ricordata anche dal punto numero 2 dell‟accordo, in capo a tutti isoggetti (società ed associazioni) appartenenti alle leghe firmatarie ed al settore giovanile, è necessario verificare i poteri deisoggetti che hanno redatto e firmato il protocollo d‟intesa. Alla luce del coordinato disposto del dettato degli articoli 7 e 12dello Statuto Federale e dell'art. 1, comma 3, lettera c), del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti, emerge chiaramentecome i firmatari del protocollo d‟intesa avessero i poteri per impegnare - come hanno fatto e ricordato al punto 2 - al rispettodell'accordo non soltanto le componenti che lo avevano sottoscritto, ma anche le singole società e/o associazioni ad esseaffiliate. Pertanto, il protocollo d'intesa deve essere considerato pienamente vincolante ed operativo d‟effetti per le societàappartenenti alle leghe che lo hanno sottoscritto (Lega Nazionale Professionisti e Lega Nazionale Dilettanti), nonché per quelleaderenti al Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica. Avendo risolto positivamente il quesito proposto sub 1 rimaneassorbito il quesito formulato con il numero 2 della richiesta del 28 novembre <strong>2003</strong> del Presidente Federale. P.Q.M. La Cortefederale, pronunciando sui quesiti come in epigrafe formulati dal Presidente Federale, esprime il parere che il protocollod'intesa sottoscritto in data 5 giugno <strong>2003</strong> sia vincolante per tutte le società della Lega Nazionale Professionisti, della LegaNazionale Dilettanti e del Settore per l‟Attività Giovanile e Scolastica.TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COMUNICATO UFF. N. 13/CF DEL 6 FEBBRAIO 20041 - ISTANZA DI SOCIETA‟ DIVERSE DI SERIE B IN ORDINE AL QUESITO DEL PRESIDENTE FEDERALE SULLALEGITTIMITA‟ DELLA DISPOSIZIONE DI CUI ALL‟ART. 46 DEL REGOLAMENTO DELLA LEGA NAZIONALEPROFESSIONISTI E DELLA DELIBERA DELL‟ASSEMBLEA DI DETTA LEGA, CONCERNENTE I CRITERI DIRIPARTIZIONE DEI PROVENTI DERIVANTI ALLA CESSIONE DEI DIRITTI TELEVIVI COLLETTIVI, DI CUI ALCOM. UFF. N. 11/Cf DEL 23.12.<strong>2003</strong> DELLA CORTE FEDERALEIn data 4 giugno <strong>2003</strong> il Presidente Federale sottoponeva a questa Corte il quesito circa la legittimità della disposizione di cuiall‟articolo 46 del Regolamento della Lega Nazionale Professionisti nonché della deliberazione dell‟Assemblea di tale Lega indata 19 marzo 1999 in materia di ripartizione dei proventi dei diritti televisivi. Il quesito traeva origine da una richiesta diparere interpretativo su tali disposizioni formulato a propria volta dalla società Bologna F.C. 1909. Il successivo 23 dicembre,veniva pubblicato il Comunicato Ufficiale n. 11/Cf che racchiudeva il parere espresso da questa Corte. In esso si affermava chela disposizione di cui allo articolo 46 citato deve considerarsi inefficace per eccessiva onerosità sopravvenuta a decorrere dal1° luglio 2004 e che, fermo il principio mutualistico, l‟accordo tra le società appartenenti alla Lega deve essere rinegoziato alfine di ricondurlo ad equità. Il parere veniva reso alla luce del criterio di ragionevolezza, in quanto capace di individuare unapossibile eccessiva onerosità sopravvenuta, e cioè una notevole alterazione del rapporto originariamente previsto, che nellafattispecie veniva ritenuta sussistente, a seguito dello stravolgimento, ricavabile dai dati forniti, dei parametri originari inmateria di ripartizione dei c.d. “diritti televisivi” e di connessi obblighi contributivi a carico delle società di Serie A. A questastregua, e nella prospettiva della vincolatività dell‟accordo negoziale stipulato nel marzo 1999 fino al termine della correntestagione <strong>sportiva</strong>, la Corte esprimeva al Presidente Federale il parere che ricorressero le condizioni per la riduzione ad equità,ad opera degli originari contraenti ed ai sensi dell‟art.1467 ultimo comma cod. civ., delle condizioni dell‟accordo Con attocongiunto del 20 gennaio 2004, venti società di Serie B chiedevano al Presidente Federale di rappresentare a questa Corte“l‟opportunità di procedere all‟annullamento della decisione de qua in sede di autotutela interna” nel presuppostodell‟illegittimità (per incompetenza, violazione del principio del contraddittorio e falsa applicazione di legge) della “decisione”stessa, che era, comunque, intenzione delle società ricorrenti impugnare nelle “sedi giudiziarie ordinarie”. Con nota delsuccessivo 27 gennaio, il Presidente Federale trasmetteva l‟atto in questione a questa Corte “per quanto di competenza”. Ciòpremesso, la Corte osserva che la fondamentale questione da affrontare, ai fini dell‟accertamento dell‟ammissibilitàdell‟invocato esercizio del potere di autotutela, riguarda la definizione della natura dell‟atto posto in essere dalla Corte stessa.Ora, è agevole rilevare, sia in base alla lettera del comunicato ufficiale che alla luce delle competenze fissate dall‟art. 32 delloStatuto Federale, che l‟atto in questione era un parere interpretativo. Ciò risulta espressamente dal relativo dispositivo (“laCorte esprime il parere…..”). E‟ del tutto conseguenziale trarre da questa qualificazione la conclusione che difettasse nell‟attostesso qualsiasi contrassegno di decisorietà, in quanto non decideva di controversie né disponeva autoritativamente di altruiposizioni giuridiche; esso si limitava ad esprimere un‟argomentata valutazione tecnico-ermeneutica relativa ad una complessafattispecie giuridica. Ora, anche a voler considerare in ipotesi ammissibile, in relazione a questa tipologia di atti, l‟esercizio del17


DECISIONI INTEGRALI DELLA CORTE FEDERALE - STAGIONE SPORTIVA <strong>2003</strong>-2004potere di autotutela, è da rilevare che non ricorrono nella fattispecie ragioni che possano legittimare l‟intervento postulato dallericorrenti. Ed infatti, la Corte ritiene che non sussista nessuno dei vizi denunciati. Non quello di incompetenza, essendo statodalla Corte utilizzato lo strumento interpretativo espressamente conferitole dalle norme statutarie (art. 32). Non quello dellaviolazione del contraddittorio, proprio perché l‟atto si inseriva in un procedimento non destinato a concludersi con unapronuncia a contenuto decisorio, sicchè non è ravvisabile l‟esigenza di audizione delle parti potenzialmente interessate (senzaconsiderare, in ogni caso, che l‟organo rappresentativo della Lega ha depositato una articolata difesa scritta a sostegno dellatesi delle odierne ricorrenti, e cioè della perdurante validità ed efficacia dell‟ accordo del marzo 1999 ). Non vi sono, infine, nelparere reso da questa Corte profili di violazione di legge, come si può arguire dall‟esatto inquadramento della fattispecieall‟interno dello schema dell‟art. 1467 del cod. civ. e dei relativi rimedi per le sopravvenienze capaci di turbare l‟originarioequilibrio contrattuale. Non si ravvisano, quindi, né sono state prospettate, utili ragioni per indurre la Corte a modificare ilproprio orientamento ed a pervenire a conclusioni di diritto diverse rispetto a quelle adottate nel precedente parere eriassuntivamente enunciate nella parte espositiva. Tenuto conto del concorso di queste considerazioni, la Corte è dell‟avvisoche non vi sia luogo a provvedere. P.Q.M. la Corte esprime l‟avviso che non vi sia luogo a provvedere relativamenteall‟istanza del 20 gennaio 2004 di venti Società di Serie B.TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COMUNICATO UFFICIALE N.14/CF DEL 23 FEBBRAIO 20041. RICHIESTA DEL PRESIDENTE FEDERALE DI PARERE SULL‟ISTANZA DI RIABILITAZIONE DEL SIG. LISTAFEDERICO, GIA‟ ARBITRO EFFETTIVO SOTTOPOSTO A PROVVEDIMENTO DI RITIRO TESSERALa Corte rileva che all‟interno della fattispecie cui è applicabile, ai sensi dell‟art. 19, comma 3, del Codice di GiustiziaSportiva, l‟istituto della riabilitazione non è inclusa l‟ipotesi, ricorrente nel caso in esame, del ritiro della tessera a carico degliarbitri (circostanza posta in rilievo anche nella nota del 21 gennaio 2004 del Presidente dell‟A.I.A.). Ed infatti, la fattispeciedisciplinata dalla norma in questione è quella della preclusione – intesa quale sanzione autonoma e finale e non, come nel casodi specie, quale conseguenza di fatto di diversa sanzione – alla permanenza del destinatario della misura punitiva in qualsiasirango o categoria della F.I.G.C.. Ora, la lacuna in parola – in ipotesi colmabile mediante un intervento normativo da parte deicompetenti organi della Federazione o con l‟invocazione, da parte dell‟interessato, delle appropriate forme di tutela previstedallo Statuto federale a garanzia di diritti fondamentali altrimenti non protetti – non può che comportare una pronuncia di nonfarsi luogo al parere richiesto, per difetto del necessario presupposto di diritto positivo.P.Q.M. la Corte federale, sulla richiestadi parere come in epigrafe formulata dal Presidente Federale, dichiara di non farsi luogo a parere.2. RICHIESTA DEL PRESIDENTE FEDERALE DI PARERE SULL‟ISTANZA DI GRAZIA DEL CALCIATOREPOTENZA ANTONIO, RICHIEDENTE, IN PARTICOLARE, LA REVOCA DEL PROVVEDIMENTO DI PRECLUSIONEALL PERMANENZA IN QUALSIASI RANGO O CATEGORIA DELLA F.I.G.C.La Corte federale: - vista la richiesta del Presidente Federale di parere in merito all‟istanza del calciatore Potenza Antonio,tendente ad ottenere un provvedimento di “…grazia ed, in particolare, la revoca del provvedimento di preclusionedefinitiva….” in relazione alla sanzione della squalifica per anni 5, fino al 19 ottobre 2004, con proposta al Presidente Federaledi preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della F.I.G.C., inflittagli dal Giudice Sportivo presso il ComitatoRegionale Puglia, di cui al Com. Uff. n. 11 del 21.10.1999; - rilevato che la proposta di preclusione è stata dichiarata dalPresidente Federale e pubblicata sul Com. Uff. n. 166/A del 15 maggio <strong>2003</strong>; - osservato che, come è noto, il provvedimento dipreclusione può formare oggetto di istanza di riabilitazione, decorsi sei anni dalla proposta e quando concorrano le condizioniprescritte dall‟art. 19, comma 3, del Codice di Giustizia Sportiva; - ritenuto che le suindicate condizioni, allo stato, nonsussistono; esprime parere sfavorevole alla concessione dell‟invocato beneficio.3. RICHIESTA DEL PRESIDENTE FEDERALE DI PARERE SULL‟ISTANZA DI GRAZIA DELL‟A.C. MARTINA INRELAZIONE ALLE SANZIONI DELL‟AMMENDA DI EURO 10.000,00 E DI UN PUNTO DI PENALIZZAZIONENELLA CLASSIFICA <strong>2003</strong>/2004, INFLITTEGLI DAL GIUDICE SPORTIVO PRESSO LA LEGA PROFESSIONISTISERIE C PER MANCATA PRESENTAZIONE ALLA GARA DEL CAMPIONATO DI SERIE C1,GIULIANOVA/MARTINA DEL 31 AGOSTO <strong>2003</strong>L‟A.C. Martina, per protestare contro la mancata ammissione al Campionato di Serie B, in sede di allargamento del medesimoCampionato a 24 squadre, non si presentava alla prima gara del Campionato di Serie C1 (Giulianova/Martina del 31.8.<strong>2003</strong>) eproponeva ricorso innanzi al TAR del Lazio avverso il provvedimento con il quale la Federazione aveva fissato la nuovaconformazione del Campionato di Serie B. Il Giudice Sportivo presso la Lega Professionisti Serie C, in relazione alla mancatapartecipazione dell‟A.C. Martina alla gara del 31 agosto <strong>2003</strong>, comminava, ai sensi dell‟art. 53, commi 2 e 7, delle N.O.I.F., leseguenti sanzioni: a) perdita della gara con il punteggio di 0-3; b) penalizzazione di un punto; c) ammenda di € 10.000,00(Com. Uff. n. 12/C del 2 settembre <strong>2003</strong>). Tale decisione, impugnata dall‟A.C. Martina, è stata confermata dalla competenteCommissione Disciplinare, con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 125/C del 24 dicembre <strong>2003</strong>. Successivamente, l‟A.C.Martina rinunciava al contenzioso proposto innanzi al TAR del Lazio e, con nota dell‟8 gennaio 2004, chiedeva al PresidenteFederale di “adottare un provvedimento di clemenza….., con conseguente abolizione della multa e del punto dipenalizzazione.”. Il Presidente Federale ha chiesto sull‟argomento il parere della Corte federale. Osserva la Corte che larichiesta dell‟A.C. Martina va interpretata come istanza di grazia. Nella specie non è però applicabile l‟istituto della grazia dicui all‟art. 20 del Codice di giustizia <strong>sportiva</strong>, in quanto esso – per la formulazione dell‟anzidetta disposizione e per come è18


DECISIONI INTEGRALI DELLA CORTE FEDERALE - STAGIONE SPORTIVA <strong>2003</strong>-2004stata costantemente applicata – è riferibile soltanto a sanzioni di durata prolungata nel tempo, quali la squalifica e l‟inibizioneP.Q.M. esprime parere sfavorevole alla concessione dell‟invocato beneficio.4. RICHIESTE DI PARERE DEL PRESIDENTE FEDERALE, EX ARTT. 30, COMMA 9, DELLO STATUTO FEDERALEE 20, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA SU ISTANZE DI GRAZIA DI TESSERATI DIVERSILa Corte federale, sulle richieste del Presidente Federale in merito alla istanze di grazia dei sottonotati tesserati, ha formulato ipareri di competenza così come di seguito riportati: calciatore Seconetti Rocco La Corte federale: - vista la richiesta formulatadal Presidente Federale in ordine all‟istanza di grazia inoltrata dal calciatore Seconetti Rocco; - esaminata la documentazionein atti; - tenuto conto della effettiva gravità dell‟infrazione commessa e di quanto addotto dall‟interessato; ritiene di esprimereparere favorevole alla concessione dell‟invocato beneficio. calciatore Lentini Rosario La Corte federale: - vista la richiestaformulata dal Presidente Federale in ordine all‟istanza di grazia inoltrata dal calciatore Lentini Rosario; - esaminata ladocumentazione in atti e tenuto conto di quanto addotto dall‟interessato; ritiene di esprimere parere favorevole alla concessionedell‟invocato beneficio. Calciatori Zappulla Marco, Belmonte Carmine, Carlone Alessandro, Loconte Pietro, Papa Andrea, DeIacovo Andrea, Barrera Filippo, Carbone Massimiliano, Petrolo Rosario, Gianni Roberto, Luciano Franco, , Tombetti Marco,Tortora Francesco, Scorza Saverio, Clemente Gerardo, Dieli Filippo,Alfi Luca, Scarfalloto Salvatore, Maisano Gaetano, IratoAntonio, Grasso Antonio, Delle Foglie Fallavena Luigi, Marsili Luigi, Pierleoni Luca, Gherardini Nicolò, Falcone Pietro,Zottola Guglielmo, Zagarella Domenico, Marino Giuseppe, Felice Salvatore e Stefano Antonio: sfavorevole, in quanto la Cortenon ha ritenuto sussistenti i presupposti idonei per la concessione dell‟invocato beneficio; Branda Pietro Giovanni: non luogo aprovvedere in quanto, nelle more, la squalifica è stata scontata; Prosperi Daniele, Fucci Raffaele, Camino Sante, BiondiGaetano, Cantori Daniele, Cavolina Sandro e Fontana Matteo (istanze reiterate): sfavorevole, in quanto non sono emersielementi nuovi, idonei per la concessione dell‟ invocato beneficio, in precedenza già negato; calciatrici Ascione Lucia:sfavorevole, in quanto la Corte non ha ritenuto sussistenti i presupposti idonei per la concessione dell‟ invocato beneficio;dirigenti Pirazzi Massimo e Lupo Berto: sfavorevole, in quanto la Corte non ha ritenuto sussistenti i presupposti idonei per laconcessione dell‟ invocato beneficio;TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COMUNICATO UFFICIALE N. 15/CF DEL 6 APRILE 20041. PROCEDIMENTO INTERPRETATIVO D‟UFFICIO DEGLI ARTT. 40, COMMA 1, E 42, COMMA 2, LETT. A) DELCODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, IN ORDINE A QUESITI DIVERSI, CIRCA I LIMITI DELLA COMPETENZA DELGIUDICE SPORTIVO NEI CASI DI IRREGOLARE SVOLGIMENTO DELLA GARALa Corte federale, sull‟interpretazione come in epigrafe formulata, esprime il parere che: 1) Nel caso di mancata osservanza, daparte di società iscritte al Campionato della Lega Nazionale Dilettanti, dell‟obbligo di impiegare, per il tempo e secondo ilnumero stabiliti dagli organi competenti, calciatori comunque fuori quota, l‟interessato che intenda proporre reclamo deve farlodinanzi al Giudice Sportivo; quest‟ultimo può procedere anche d‟ufficio, disponendo la modifica, in danno delle predettesocietà, del risultato conseguito in campo; 2) Il provvedimento del Giudice Sportivo, relativo all‟esame della regolarità dellegare della Lega Nazionale Dilettanti di cui al numero precedente, può essere impugnato dinanzi alla Commissione Disciplinareda parte della società che avesse preventivamente adito nel corso del procedimento di 1° grado lo stesso Giudice Sportivo.L‟impugnazione alla Commissione Disciplinare può essere, altresì, proposta dalle società il cui interesse all‟impugnazionesorga solo per effetto della decisione del Giudice Sportivo. Le impugnazioni proposte al di fuori di questi casi vanno dichiarateinammissibili.2. PROCEDIMENTO INTERPRETATIVO D‟UFFICIO DEGLI ARTT. 27 DELLO STATUTO FEDERALE, 10 DELREGOLAMENTO DELL‟ELENCO SPECIALE DEI DIRETTO RI SPORTIVI, 9 DELL‟ACCORDO COLLETTIVO DEIDIRETTORI SPORTIVI E 9 DEL REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DEL COLLEGIO ARBITRALE, IN ORDINEALLA VIOLAZIONE O MENO DELLA CLAUSOLA COMPROMOSSORIA NEL CASO DI IMPUGNAZIONE DELLODO ARBITRALE DINANZI AL GIUDICE ORDINARIO SENZA LA PREVENTIVA AUTORIZZAZIONELa Corte federale, sull‟interpretazione come in epigrafe formulata, esprime l‟avviso che l‟impugnazione del lodo arbitraledinanzi al Giudice ordinario senza la preventiva autorizzazione integri la violazione dell‟art. 27, comma 2, dello Statutofederale.3. PROCEDIMENTO INTERPRETATIVO D‟UFFICIO SULL‟ ART. 25, COMMI 4 E 5, DEL CODICE DI GIUSTIZIASPORTIVA IN RELAZIONE AD ATTI DI DEFERIMENTOLa Corte federale, sull‟interpretazione come in epigrafe formulata, esprime l‟avviso che il termine previsto dal Codice diGiustizia Sportiva è perentorio e che entro tale termine deve essere fatto un deferimento non generico, né condizionato, né conriserva.4. RICORSO DEL CALCIO CATANIA S.P.A. AVVERSO LA DELIBERA DI ESCLUSIONE DALLA FRUIZIONE DEICONTRIBUTI DI MUTUALITA‟, ADOTTATA DALL‟ASSEMBLEA GENERALE STAORDINARIA DELLA LEGANAZIONALE PROFESSIONISTI DEL 16.10.<strong>2003</strong>La Corte federale, decidendo sul ricorso come in epigrafe proposto dal Calcio Catania s.p.a., lo accoglie, disponendo, altresì, larestituzione della tassa versata.19


DECISIONI INTEGRALI DELLA CORTE FEDERALE - STAGIONE SPORTIVA <strong>2003</strong>-20045. RICORSO DELL‟ U.S. AVELLINO AVVERSO LE DELIBERE DEL COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGAPROFESSIONISTI SERIE C, DEL 21.6.<strong>2003</strong> E 25.7.<strong>2003</strong>, CON LE QUALI VENIVA CONDANNATA AL PAGAMENTODEGLI EMOLUMENTI DELLA STAGIONE 2002/<strong>2003</strong> ALL‟ALLENATORE FICCADENTI MASSIMOLa Corte federale, decidendo sul ricorso come in epigrafe proposto dall‟U.S. Avellino, lo dichiara inammissibile, disponendo,altresì, l‟incameramento della relativa tassa.6. RICORSO DELL‟ARBITRO BENEMERITO GAROFALO VITO, VICE PRESIDENTE DELLA SEZIONE AIA DIISERNIA AVVERSO LA DELIBERA N. 4 DEL 13.01.2004 DEL PRESIDENTE NAZIONALE AIA, CON LA QUALE E‟STATO DISPOSTO IL COMMISSARIAMENTO DELLA SUDDETTA SEZIONE IN ESITO ALL‟IMPEDIMENTO DELPRESIDENTE DELLA STESSA, COLPITO DA PROVVEDIMENTO DI SOSPENSIONE DALLE ATTIVITA‟CONNESSE ALLA CARICA PRONUNCIATO DALLA COMMISSIONE NAZIONALE DI DISCIPLINA AIALa Corte federale, decidendo sul ricorso come in epigrafe proposto dall‟arbitro benemerito Garofalo Vito, lo accoglie edannulla l‟impugnata decisione per difetto di motivazione.7. RICORSO DEL SIG. CUPPARO FRANCESCO, PRESIDENTE DEL F.C. FRANCAVILLA, AVVERSO LADECLARATRORIA DI DECADENZA DALLA CARICA DI DELEGATO ASSEMBLEARE DEL COMITATOREGIONALE BASILICATA, DI CUI AL PROVVEDIMENTO DEL 27. 01. 2004 DELLA COMMISSIONEDISCIPLINARE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTILa Corte federale, decidendo sul ricorso come in epigrafe proposto dal Sig. Cupparo Francesco,ex art. 32, comma 5, delloStatuto federale, lo accoglie, dichiarando la permanenza della qualità di delegato assembleare del Comitato RegionaleBasilicata e disponendo, altresì, la restituzione del la tassa versata.8. RICORSO DELL‟ARBITRO FUORI QUADRO CRIVELLI EZIO, DELLA SEZIONE AIA DI TRIESTE, AVVERSO ILPROVVEDIMENTO DELL‟8.11.<strong>2003</strong>, DI NON RINNOVO TESSERA PER MOTIVI TECNICI, EMANATO DALPRESIDENTE DEL COMITA TO REGIONALE FRIULI-VENEZIA GIULIA AIALa Corte federale, decidendo sul ricorso come in epigrafe proposto dall‟arbitro fuori quadro. Crivelli Ezio, lo dichiarainammissibile.9. RICHIESTA DI PARERE DEL PRESIDENTE FEDERALE, EX ARTT. 30, COMMA 9, DELLO STATUTO FEDERALEE 19, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, SULL‟ISTANZA DELL‟A.C. MARTINA DICOMMUTAZIONE DELLA SANZIONE DELLA PENALIZZAZIONE DI UN PUNTO NELLA CLASSIFICA ELCAMPIONATO DI SERIE C1 <strong>2003</strong>/2004 INFLITTALE PER LA MANCATA PARTECIPAZIONE ALLA GARAGIULIANOVA/MARTINA DEL 31.8.<strong>2003</strong>La Corte federale, sulla richiesta come in epigrafe formulata dal Presidente Federale, esprime parere sfavorevole.10. RICHIESTA DI PARERE DEL PRESIDENTE FEDERALE, EX ARTT. 30, COMMA 9, DELLO STATUTOFEDERALE E 19, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, SU ISTANZE DI RIABILITAZIONE DITESSERATI DIVERSILa Corte federale, sulla richiesta di parere come in epigrafe formulata dal Presidente Federale sulle istanze di riabilitazione deisottonotati tesserati, ha formulato i pareri di competenza, così come di seguito riportati: calciatore Pellegrino Francesco:favorevole; Dirigenti Giagnori Mauro e Rizzaro Francesco: favorevole.11. RICHIESTA DI PARERE DEL PRESIDENTE FEDERALE, EX ART. 30, COMMA 9, DELLO STATUTO FEDERALEE 20,COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, SU ISTANZE DI GRAZIA DI TESSERATI DIVERSILa Corte federale, sulle richieste del Presidente Federale in merito alle istanze di grazia dei sottonotati tesserati, ha formulato ipareri di competenza, così come di seguito riportati: calciatori Dato Christian: favorevole; Pellegrino Vincenzo (istanzareiterata): favorevole; Lanzetta Alfonso, Romano Giuseppe, Venditti Davide, Freschi Paolo, Zerbo Gaetano, Vito Gabriele, DiPasquale Domenico, Granchietti Riccardo, Morbidelli Alberto, Pelle Salvatore, Nicolini Gino, Ranocchia Omar, RonchettiCarlo, Aquilino Alfio e Spaltro Giovanni: sfavorevole; Costa Giuseppe, Prosperi Daniele, Marchese Enrico e ProcaccinoGiuseppe Mario (istanze reiterate): sfavorevole; dirigenti Mammarella Aquilino e Micheli Daniele: sfavorevole.TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COMUNICATO UFF. N. 16/CF DEL 16 APRILE 20041. PROCEDIMENTO INTERPRETATIVO D‟UFFICIO DEGLI ARTT. 40, COMMA 1, E 42, COMMA 2, LETT. A) DELCODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, IN ORDINE A QUESITI DIVERSI, CIRCA I LIMITI DELLA COMPETENZA DELGIUDICE SPORTIVO NEI CASI DI IRREGOLARE SVOLGIMENTO DELLA GARACon nota del 4 febbraio 2004, il Segretario federale chiedeva a questa Corte di procedere d‟ufficio, ai sensi dell‟art. 22, n. 1,lett. a) del Codice di Giustizia Sportiva, ai fini dell‟interpretazione normativa sollecitata con i quesiti posti dalla CommissioneDisciplinare presso il Comitato Regionale Umbria. Tali quesiti, che traevano origine da uno specifico caso sottopostoall‟esame della stessa Commissione Disciplinare e che richiamavano la giurisprudenza della C.A.F., sono così riassumibili: 1)se il Giudice Sportivo possa, anche d‟ufficio, disporre la modifica del risultato conseguito in campo, nel caso di mancataosservanza da parte di società iscritta al Campionato della Lega Nazionale Dilettanti dell‟obbligo imposto dagli organi20


DECISIONI INTEGRALI DELLA CORTE FEDERALE - STAGIONE SPORTIVA <strong>2003</strong>-2004competenti di impiegare, sin dall‟inizio e per l‟intera durata della gara, almeno due calciatori fuori quota; 2) se, a qualicondizioni e da parte di chi possa impugnarsi il provvedimento del Giudice Sportivo che abbia deciso della regolarità dellagara nell‟ipotesi in questione. Al primo quesito è agevole rispondere che, in applicazione dell‟art. 40 del Codice di GiustiziaSportiva sulle infrazioni riguardanti l‟attività agonistica, è il Giudice Sportivo presso i Comitati Regionali, Provinciali e Localiche in primo grado adotta le sue decisioni senza contraddittorio sulle risultanze dei documenti ufficiali. La chiara dizione dellanorma porta a concludere che il giudice di primo grado ben può anche d‟ufficio (e cioè per la semplice circostanza che glisiano stati trasmessi documenti ufficiali relativi alla gara dai quali risulti la commissione di infrazioni rilevanti) adottare iprovvedimenti di propria competenza. Tra essi va certamente compreso quello – espressamente attribuitogli dall‟art. 42,comma 2, lett. a) dello stesso Codice – della modifica del risultato ufficiale della gara conseguito sul campo laddove nericorrano le condizioni, come avviene nel caso di mancata osservanza della normativa in materia di schieramento di calciatorifuori quota fissata, sulla base del potere loro devoluto dall‟art. 34 bis delle N.O.I.F., dalle Leghe di competenza. E‟ necessarioaggiungere, anche ai fini della risposta all‟ulteriore quesito, che la competenza del Giudice Sportivo ad intervenire in formamodificativa del risultato acquisito sul campo può essere esercitata, in base alla medesima disposizione di cui all‟art. 42,comma , lett. a) citato, anche su impugnativa di chi vi sia legittimato in forza della titolarità del relativo interesse, la qualeimpugnativa proprio al Giudice Sportivo (e non alla Commissione Disciplinare) deve essere proposta. Relativamente alsecondo articolato quesito la Corte osserva quanto segue. La regola generale vigente nel sistema federale delle impugnazioni è,conformemente al diritto comune, che la relativa facoltà spetti solo a coloro che nel precedente grado di giudizio abbianorivestito la qualità di parte in senso formale o sostanziale: quest‟ultima ipotesi si verifica nel caso in cui un soggetto, pur nonavendo potuto prendere formalmente parte al procedimento (essendo normativamente escluso il contraddittorio davanti alGiudice Sportivo), ne abbia comunque promosso l‟avvio con richiesta, denuncia, reclamo od altro atto idoneo. Corollario delprincipio è che, come anche affermato dalla giurisprudenza della C.A.F., l‟impugnazione contro i provvedimenti decisori delGiudice Sportivo in materia di regolare svolgimento delle gare presuppone necessariamente, ai fini della sua ammissibilità, cheessa venga proposta da chi già in primo grado ne abbia lamentato davanti lo stesso giudice la irregolarità. V‟è, però, daaggiungere che tale regola può soffrire eccezione nell‟ipotesi in cui l‟interesse all‟impugnazione della decisione del GiudiceSportivo nasca solo per effetto di essa e non anteriormente, sicché non poteva logicamente concepirsi il promuovimento delprocedimento di primo grado. E‟ il caso, ad esempio, della squadra vittoriosa sul campo, che veda modificato dal GiudiceSportivo il risultato acquisito e che, quindi, divenga solo a seguito della decisione di primo grado titolare dell‟interesseall‟impugnazione. Anche in questo caso deve riconoscersi la facoltà di impugnazione alle società che versino in talecondizione di sopravvenuto interesse alla relativa proposizione. In questi sensi si rende il parere interpretativo richiesto.P.Q.M.la Corte federale, sull‟interpretazione come in epigrafe formulata, esprime il parere che: 1) Nel caso di mancataosservanza, da parte di società iscritte al Campionato della Lega Nazionale Dilettanti, dell‟obbligo di impiegare, per il tempo esecondo il numero stabiliti dagli organi competenti, calciatori comunque fuori quota, l‟interessato che intenda proporrereclamo deve farlo dinanzi al Giudice Sportivo; quest‟ultimo può procedere anche d‟ufficio, disponendo la modifica, in dannodelle predette società, del risultato conseguito in campo; 2) Il provvedimento del Giudice Sportivo, relativo all‟esame dellaregolarità delle gare della Lega Nazionale Dilettanti di cui al numero precedente, può essere impugnato dinanzi allaCommissione Disciplinare da parte della società che avesse preventivamente adito nel corso del procedimento di 1° grado lostesso Giudice Sportivo. L‟impugnazione alla Commissione Disciplinare può essere, altresì, proposta dalle società il cuiinteresse all‟impugnazione sorga solo per effetto della decisione del Giudice Sportivo. Le impugnazioni proposte al di fuori diquesti casi vanno dichiarate inammissibili.2. PROCEDIMENTO INTERPRETATIVO D‟UFFICIO DEGLI ARTT. 27 DELLO STATUTO FEDERALE, 10 DELREGOLAMENTO DELL‟ELENCO SPECIALE DEI DIRETTORI SPORTIVI, 9 DELL‟ACCORDO COLLETTIVO DEIDIRETTORI SPORTIVI E 9 DEL REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DEL COLLEGIO ARBITRALE, IN ORDINEALLA VIOLAZIONE O MENO DELLA CLAUSOLA COMPROMISSORIA NEL CASO DI IMPUGNAZIONE DELLODO ARBITRALE DINANZI AL GIUDICE ORDINARIO SENZA LA PREVENTIVA AUTORIZZAZIONE PREMESSOÈ stata trasmessa a questa Corte federale, dal Segretario della F.I.G.C., la documentazione sulla cui base il Procuratore federalesollecita l‟interpretazione della Corte federale sul seguente quesito: se sia integrata la violazione dell‟articolo 27, comma 2,dello Statuto federale qualora venga impugnato un lodo arbitrale emesso in applicazione della normativa contenuta negliarticoli 10 del Regolamento dell‟Elenco Speciale dei Direttori Sportivi, 9 dell‟Accordo Collettivo relativo alla suddettacategoria professionale e 9 del Regolamento per il funzionamento del Collegio arbitrale. In particolare emerge dalladocumentazione trasmessa a questa Corte che il sig. Iodice Giuseppe, in data 9 ottobre <strong>2003</strong>, ha ottenuto dal Collegio Arbitralepresso la Lega Professionisti di Serie C un lodo che gli ha riconosciuto emolumenti per l‟attività di Segretario dallo stessosvolta in favore della Società Acireale. Il lodo non è stato però eseguito dalla predetta società, che l‟ha impugnato avanti ilTribunale di Firenze chiedendone la dichiarazione di nullità. L‟Acireale non ha fatto precedere tale iniziativa dalla domanda diautorizzazione ad adire le vie legali. CONSIDERATO 1. L‟articolo 27, comma 2, dello Statuto federale così recita: “Tutti isoggetti …, con l’affiliazione, il tesseramento o l’adesione alla Federazione …… assumono in ragione della loro attivitàl’impegno ad accettare la piena e definitiva efficacia di tutti i provvedimenti generali e di tutte le decisioni particolari adottatidalla F.I.G.C. …… Salvo motivate deroghe, concesse dal Consiglio federale per gravi ragioni di opportunità, ogni violazioneo azione comunque tendente alla elusione dell’obbligo di cui al presente articolo determina sanzioni disciplinari ……”. Ilquesito sottoposto alla Corte sta proprio nell‟accertare se integri tale responsabilità disciplinare l‟impugnazione avanti ilgiudice ordinario di un lodo arbitrale emesso da un Collegio arbitrale in applicazione dell‟articolo 10 del Regolamentodell‟Elenco Speciale dei Direttori Sportivi, dell‟articolo 9 dell‟Accordo Collettivo relativo alla stessa categoria professionale e21


DECISIONI INTEGRALI DELLA CORTE FEDERALE - STAGIONE SPORTIVA <strong>2003</strong>-2004dell‟articolo 9 del Regolamento per il funzionamento del Collegio arbitrale. 2. A tale eventualità la società Acireale opponeinnanzitutto la nullità della clausola compromissoria che sta alla base del richiamato arbitrato. Nullità ricollegata allaviolazione delle norme di ordine pubblico vigenti in riferimento al rapporto di lavoro. Viene, in particolare, rilevato che lalegge n. 533 del 1973 vieta il ricorso all‟arbitrato per le controversie di lavoro, a meno che ciò non sia previsto da contratticollettivi e, comunque, non si traduca nel pregiudizio della facoltà di adire l‟autorità giudiziaria. È in ogni caso nulla laclausola che autorizzi gli arbitri a pronunciare secondo equità ovvero dichiari il lodo non impugnabile. Lo stesso decreto-legge19 agosto <strong>2003</strong>, n. 220, convertito in legge n. 280 del <strong>2003</strong>, all‟articolo 1, comma 2, mentre afferma l‟autonomiadell‟ordinamento sportivo, contestualmente fa salve le situazioni giuridiche soggettive connesse con l‟ordinamento sportivo,ma rilevanti altresì per l‟ordinamento giuridico generale. Anche l‟articolo 27, comma 4, dello Statuto federale fa salve ledisposizioni inderogabili degli articoli 806 e seguenti del codice di procedura civile. Conclude, pertanto, la società Acireale cheessa, per impugnare il lodo, non necessitava di alcuna autorizzazione, atteso che il Regolamento del Collegio arbitrale non puòessere interpretato nel senso di contrastare con norme imperative. 3. Con riferimento alle riportate considerazioni, vainnanzitutto rilevato che l‟autonomia dell‟ordinamento sportivo configura questo come un ordinamento settoriale, dotato diproprie regole, che lo Stato riconosce in diverse occasioni come idonee a disciplinare i rapporti che si ricollegano alle attivitàsportive, senza intromissioni da parte dell‟ordinamento generale. Gli effetti dei comportamenti tenuti dai soggetti di questoordinamento e le misure adottate nei loro confronti non assumono rilevanza per il diritto positivo. Certo un limite a taleautonomia settoriale si rinviene nel caso in cui i rapporti insorti nell‟ordinamento sportivo assumano rilevanza perl‟ordinamento generale. In tal caso, qualunque siano gli effetti dell‟ordinamento autonomo, lo Stato interviene con le propriedisposizioni. E ciò costituisce un limite all‟autonomia. Questo è il senso dell‟articolo 2 del decreto-legge n. 220 del <strong>2003</strong>, comeconvertito dalla legge n. 280 del <strong>2003</strong>, laddove si esprime in termini di “riserva all‟ordinamento sportivo” della disciplina dideterminati rapporti. Ma anche quando tali rapporti assumono rilievo per l‟ordinamento generale, e questo sarebbe il casodell‟eventuale nullità della clausola compromissoria prevista dall‟ordinamento sportivo, non per questo se ne può trarre laconclusione che perdano del tutto rilievo le implicazioni dell‟ordinamento particolare sportivo. Ne deriva che, anche in ipotesidi nullità della clausola per il diritto positivo, non per questo se ne dovrebbe di per sé trarre la conseguenza della nullità dellastessa clausola per il distinto e autonomo ordinamento sportivo. In altri termini, la riconosciuta autonoma dell‟ordinamentosportivo consentirebbe di ricollegare alla stessa fattispecie effetti diversi nell‟ordinamento generale e in quello sportivo. Ma v‟èdi più. L‟ordinamento statale, proprio per la tradizionale autonomia dell‟ordinamento sportivo, con la legge 23 marzo 1981, n.91, e successive modificazioni, espressamente prevede, con riferimento al rapporto di lavoro subordinato sportivo, la validitàdella clausola compromissoria con la quale le controversie derivanti dal rapporto tra società <strong>sportiva</strong> e sportivo siano deferitead un collegio arbitrale. Dunque la validità della clausola compromissoria non può essere messa in discussione. Ora, nel casodi specie la clausola compromissoria è prevista sia dal regolamento dell‟elenco speciale dei direttori sportivi (articolo 10) chedall‟accordo collettivo (articolo 9). Inoltre, il citato articolo 27, comma 2, dello Statuto federale espressamente impone aitesserati di sottostare ai provvedimenti generali e particolari emessi nell‟ambito dell‟ordinamento sportivo. E l‟articolo 11 bisdel Codice di Giustizia Sportiva conferma il carattere disciplinare della violazione al precetto. Né può dirsi che la societàAcireale avesse esaurito i rimedi previsti dall‟ordinamento sportivo. Infatti l‟articolo 27 dello Statuto federale, ai commi 3 e 4,infatti, espressamente prevede l‟obbligatorietà, in caso di esaurimento dei gradi di giustizia federale, del tentativo diconciliazione davanti alla Camera di conciliazione e arbitrato del C.O.N.I.. e, in caso di infruttuoso esperimento del tentativo diconciliazione, il rimedio definitivo dell‟arbitrato avanti alla Camera di conciliazione e arbitrato per lo sport, istituita presso ilC.O.N.I.. P. Q. M. la Corte federale, sull‟interpretazione come in epigrafe formulata, esprime l‟avviso che l‟impugnazione dellodo arbitrale dinnanzi al Giudice ordinario senza la preventiva autorizzazione integri la violazione dell‟articolo 27, comma 2,dello Statuto federale.3. PROCEDIMENTO INTERPRETATIVO D‟UFFICIO SULL‟ART. 25, COMMI 4 E 5, DEL CODICE DI GIUSTIZIASPORTIVA IN RELAZIONE AD ATTI DI DEFERIMENTO PREMESSOIl Presidente della Lega Nazionale Dilettanti pone alla Corte federale, su sollecitazione della società A.C.S. Leonzio, duequesiti interpretativi dell‟articolo 25, commi 4 e 5, del Codice di Giustizia Sportiva. In particolare i quesiti vertono sui seguentiprofili: a) se possa essere sufficiente, ai sensi delle richiamate disposizioni, effettuare un deferimento generico, sprovvisto degliaccertamenti definitivi, o se fin dall‟origine l‟accertamento debba essere sostenuto da ogni documentato accertamento; b) se,ammesso il deferimento “generico”, debba essere disposto un deferimento normale o se sia possibile un deferimento “in viacautelare”. CONSIDERATO 1. Va innanzitutto premesso che la Corte si esprime sulla richiesta di parere formulata con letteradel 24 febbraio 2004, trasmessa dalla Federazione alla Corte in data 24 marzo 2004. Pur traendo la richiesta di parere spunto daun caso concreto, deve escludersi che essa possa valere quale riesame della decisione della Commissione d‟Appello Federaledel 24 novembre <strong>2003</strong>. La pronuncia del parere non è idonea a riformare la decisione disciplinare, ma solo a definire la portatadelle richiamate disposizioni. 2. Nel merito, i quesiti proposti debbono trovare risposta nella natura del deferimento, nellemodalità della sua descrizione normativa e nella ratio dei termini previsti per la sua presentazione. Il deferimento, comepromozione dell‟azione disciplinare, deve essere sorretto dagli accertamenti istruttori che lo giustificano (cfr. anche l‟art. 28,comma 4, lett. b/ C.G.S.). Naturalmente la valutazione del grado di completezza o meno degli elementi raccolti al fine difondare una responsabilità disciplinare non assume rilievo a questo riguardo, attenendo invece alla fondatezza del deferimento,che dovrà essere valutata dal giudice sportivo. Ciò che, invece, rileva sotto il profilo della validità dell‟atto di deferimento è lasua idoneità ad avviare l‟azione disciplinare. I termini assumono rilievo a questo proposito, atteso che essi assolvono ad unaduplice funzione: quella di mettere rapidamente in grado l‟accusato di conoscere i rilievi mossi nei suoi confronti e quello dipervenire ad una definizione sollecita dell‟addebito disciplinare, in modo che non siano pregiudicati l‟andamento del22


DECISIONI INTEGRALI DELLA CORTE FEDERALE - STAGIONE SPORTIVA <strong>2003</strong>-2004campionato e la stabilità dei suoi esiti. 3. Questa Corte ha già in altra occasione segnalato la natura perentoria dei termini per ildeferimento, proprio al fine di assicurare le finalità sopra richiamate (Corte federale C.U. n. 13/Cf stagione 2002/<strong>2003</strong>). Ora,detta perentorietà porta con sé la necessità che il deferimento non si fondi su elementi forniti successivamente alla scadenza deltermine perentorio e che incidano sulla configurazione dell‟addebito disciplinare. Se così non fosse, la produzione successivadi elementi idonei a qualificare e specificare l‟addebito disciplinare renderebbe del tutto incerto il momento delperfezionamento di quei dati accusatori, con ciò compromettendo proprio le richiamate finalità e, in sostanza, la tempestivitàdella definitiva stabilizzazione dei risultati delle competizioni. 4. Sul primo quesito, dunque, deve ritenersi che il deferimentodeve avere alla sua base tutti gli elementi costitutivi dell‟illecito sui quali si pronuncerà il giudice sportivo e che non è dunqueammissibile né valido un accertamento generico, condizionato o con riserva, se con questo si vuole intendere un deferimentoche rinvii ad un momento successivo (che sarebbe del tutto indeterminato) la produzione dei necessari elementi di valutazione.5. Sul secondo quesito si deve, conseguentemente, osservare che un deferimento cautelare non è concepibile. Se per cautelaresi intende, infatti, una sorta di “prenotazione”, pur in mancanza degli addebiti del deferimento, è chiaro che la sua genericità sitradurrebbe in un espediente per “salvare” la scadenza del termine, ma in tal modo, in sostanza, si aggirerebbe la perentorietàdel termine che ha una finalità pubblica da salvaguardare. Resta, naturalmente, possibile, invece, ogni completamento deldeferimento entro il termine perentorio, anche una volta che il deferimento sia stato già proposto. P. Q. M. La Corte federale,sull‟interpretazione come in epigrafe formulata, esprime l‟avviso che il termine previsto dal Codice di Giustizia Sportiva èperentorio e che entro tale termine deve essere fatto un deferimento non generico, né condizionato, né con riserva.4. RICORSO DEL CALCIO CATANIA S.P.A. AVVERSO LA DELIBERA DI ESCLUSIONE DALLA FRUIZIONE DEICONTRIBUTI DI MUTUALITA‟, ADOTTATA DALL‟ASSEMBLEA GENERALE STRAORDINARIA DELLA LEGANAZIONALE PROFESSIONISTI DEL 16.10.<strong>2003</strong> SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTOCon ricorso del 21 ottobre <strong>2003</strong>, il Calcio Catania s.p.a. chiedeva che questa Corte dichiarasse “nulla, inefficace ed invalida” ladeliberazione adottata il precedente 16 ottobre dall‟Assemblea Generale Straordinaria della Lega Nazionale Professionisti nellaparte in cui, sostanzialmente revocando la propria deliberazione del 15 settembre <strong>2003</strong>, approvava l‟indirizzo di attribuire lamutualità alla Serie B in venti quote – anziché ventuno, in esse inclusa la ricorrente, come originariamente deliberato-,demandando al Consiglio di Lega la determinazione di provvista e spettanze per le società Catania, Fiorentina, Genoa eSalernitana. Nel ricorso si poneva in rilievo che: 1) la sostanziale revoca della prima deliberazione era avvenuta in assenza dinuove circostanze; 2) la deliberazione impugnata era stata adottata in violazione dei principi di correttezza e buona fede, nonavendo, tra l‟altro, tenuto conto che, per effetto ed in esecuzione della prima deliberazione, era stato erogato alla ricorrente unanticipo netto di oltre 787 mila euro, che aveva fatto sorgere in essa il legittimo affidamento circa il successivo integraleversamento del contributo; 3) la deliberazione impugnata era stata adottata in assenza del quorum deliberativo in quanto nonaveva riportato la maggioranza dei voti delle società presenti. Nel corso del procedimento venivano disposte da questa Corteacquisizioni documentali e la ricorrente depositava ulteriori difese scritte. Prima dell‟udienza di discussione – cui partecipava ildifensore della ricorrente- la Salernitana Sport S.p.a. produceva copia di atti inviati ai Presidenti del C.O.N.I., della F.I.G.C. edella Lega Nazionale Professionisti relativi ai criteri di ripartizione della cosiddetta mutualità tra le società di Serie B. MOTIVIDELLA DECISIONE La Corte osserva che il ricorso è fondato nel merito (ciò che assorbe gli altri motivi) e pertanto vaaccolto, con annullamento “in parte qua” della deliberazione impugnata e reviviscenza di quella del 15 settembre <strong>2003</strong>; vaaltresì disposta la restituzione della tassa versata. A questa conclusione la Corte perviene esaminando le fasi, tra lorocontraddittorie, che hanno gradualmente portato al sostanziale ribaltamento degli effetti dell‟originaria deliberazionedell‟Assemblea Straordinaria della L.N.P. in orine alla ripartizione della mutualità tra le squadre di Serie B. Al riguardo ènecessario premettere che la struttura quantitativa della c.d. mutualità – quale si ricava dai noti accordi del 1999 – si formaattraverso un complesso meccanismo di individuazione delle singole componenti e che, in relazione a talune di esse, - come giàchiarito da questa Corte con il proprio parere del 22 dicembre <strong>2003</strong> – si configurano a favore delle società destinatarie veri epropri diritti individuali, come tali oggetto di tutela in caso di loro mancato conseguimento. Ciò premesso, è da rilevare chel‟Assemblea Generale del 15 settembre <strong>2003</strong> deliberò, senza alcuna opposizione nel merito (solo il rappresentante del Cagliarichiese che il problema della mutualità venisse discusso e deliberato in sede di Consiglio di Lega: non risulta, tuttavia, il suovoto contrario sulla deliberazione di merito), di approvare “l‟indirizzo di massima di considerare la mutualità della Serie B perventuno quote, equiparando il Catania alle altre venti società”. E‟ da rilevare, altresì, che dal verbale dell‟Assemblea si desumeche, nell‟esprimere la proposta, che sarebbe stata poi accolta, di “allargare la mutualità a ventuno squadre”, il Presidente dellaLega riferì della specifica posizione del Catania (riammessa in Serie B, secondo la stessa prospettazione della ricorrente, “opeiudicis” e non “ope legis”) rispetto a quella delle altre tre squadre riammesse nell‟agosto precedente e sottolineò laimprocrastinabilità della deliberazione di massima, suscettibile peraltro della necessaria integrazione da parte del Consiglio diLega circa i criteri da adottare. Questa duplice dichiarazione, da cui trasse origine il voto unanime dell‟Assemblea, costituisceil fondamento su cui poggiava la deliberazione originaria. E‟ il caso di aggiungere che è provato dalla relativa fattura chel‟indomani della Assemblea del 15 settembre <strong>2003</strong> fu dalla Lega Nazionale Professionisti corrisposto il “primo accontoproventi Lega stagione <strong>sportiva</strong> <strong>2003</strong>/2004” per un totale di 944.857,14 euro ( di cui 157.476,19 euro per IVA) alla ricorrente,in manifesta esecuzione della deliberazione appena illustrata. Il successivo 25 settembre, nel corso dell‟AssembleaStraordinaria di Categoria della Serie B,ed effettivamente al di fuori dei punti fissati dall‟ordine del giorno, a seguito di distintirichieste rispettivamente formulate da diciannove società di quel campionato e dalla Fiorentina, fu deliberato all‟unanimità di:“a) riportare all‟Assemblea generale straordinaria prossima la revoca della decisione assunta in merito alla mutualità dellaSerie B in Assemblea generale straordinaria del 15.9.<strong>2003</strong>; b) dare mandato ai propri consiglieri di portare in sede di Consigliodi Lega, ai sensi dell‟art. 46 del Regolamento di Lega, le proposte di ripartizione secondo le linee di indirizzo di competenza23


DECISIONI INTEGRALI DELLA CORTE FEDERALE - STAGIONE SPORTIVA <strong>2003</strong>-2004esclusiva dell‟Assemblea di Serie B”. Anteriormente all‟Assemblea straordinaria della L.N.P. del 16 ottobre <strong>2003</strong>, la Societàricorrente inviava motivata diffida volta a precludere la revoca della deliberazione del 15 settembre precedente, posizioneribadita nel corso dell‟Assemblea stessa. Nel corso di questa furono esposte, da parte di alcune società di Serie B, posizionicontrarie al mantenimento in vita della deliberazione originaria: le stesse furono accolte nella duplice votazione con cui sideliberò rispettivamente il dissenso rispetto a quanto stabilito il 15 settembre <strong>2003</strong> e la volontà di accedere alla soluzioneprevedente “quote piene per le venti Società aventi titolo sportivo già ammesse al campionato di Serie B e quattro posizionidifferenziate (Catania, Fiorentina, Genoa e Salernitana)”. Così ripercorso il laborioso itinerario di formazione della volontàfinale dell‟Assemblea, ed accertato che essa si diresse verso effetti diversi ed incompatibili rispetto a quella espressa durante lariunione del 15 settembre <strong>2003</strong>, la Corte ritiene che la deliberazione adottata in quest‟ultima data sia stata illegittimamenterimossa. La Corte ritiene, in particolare, che la deliberazione impugnata sia stata adottata in violazione del generale principio dibuona fede che deve animare i rapporti interindividuali e, per quanto in questa sede soprattutto rileva, la fase della loroesecuzione. La violazione ha preso corpo sotto un duplice profilo. Da un canto, appare evidente dalla lettura del verbaledell‟assemblea del 16 ottobre <strong>2003</strong> che in nessuno degli interventi svolti allo scopo di prestare supporto alla revoca dellaprecedente deliberazione (ed in particolare degli interventi dei rappresentanti del Venezia, del Cagliari e della Fiorentina) sonostate addotte ragioni nuove o sopravvenute rispetto alla precedente occasione, di cui non si fosse, quindi, potuto allora tenerconto, le quali potessero configurarsi come giusta causa di revoca di un valido ed efficace atto negoziale. La deliberazione oggiimpugnata fu in pratica votata sulla base di un mero ripensamento della precedente in termini non di interesse generaledell‟Associazione ma di pentimento per le ricadute patrimoniali negative che sulle venti Società sin dall‟inizio ammesse alcampionato di Serie B avrebbe prodotto l‟aggregazione della ricorrente al medesimo fondo mutualistico da ripartire in frazionieguali. Fu, quindi, l‟interesse particolare che dichiaratamente prevalse ed orientò illegittimamente la volontà assembleare versouna soluzione altrettanto evidentemente penalizzante per la ricorrente, precedente destinataria della unanime deliberazione.Ora, è già di per sé causa di invalidità della revoca di precedenti atti negoziali l‟insussistenza di giusta causa nel senso primachiarito, e ciò per l‟esigenza di stabilità dei rapporti giuridici altrimenti compromessa dalla revocabilità ”ad nutum” e per di piùnon assistita – come nel caso di specie – dalla volontà unanime delle parti che avevano concorso a formare l‟atto originario.Ancor più marcatamente censurabile appare la deliberazione in esame se si tiene conto delle seguenti, concorrenti circostanze:1) del fine particolaristico perseguito dalle Società votanti per la sostanziale revoca, che dalla stessa avrebbero tratto beneficiodiretto ed immediato; 2) della totale trascuratezza verso la doverosa tutela dell‟affidamento circa la completa esecuzione delladeliberazione originaria legittimamente coltivato dalla ricorrente per effetto del descritto spontaneo inizio di adempimento daparte della Lega, affidamento meritevole di peculiare protezione in quanto tradottosi in coerente appostazione nel bilanciosociale dell‟importo ricevuto. Nessuna di queste circostanze fu tenuta in considerazione in sede di nuova deliberazione néimpedì la revoca della precedente, malgrado in alcuni degli interventi si fosse apertamente segnalato il rischio dellaincongruenza di una nuova manifestazione di volontà rispetto alla precedente (sintomatico è l‟intervento del rappresentante delGenoa che ”si chiede come sia possibile che, a distanza di poche settimane, l‟Assemblea possa decidere di invalidare unapropria decisione che incide sul conto economico delle società”). Di queste preoccupazioni la deliberazione impugnata mostròdi disinteressarsi, così radicando l‟assoluta inosservanza del precetto di buona fede posto dagli artt 1175 e 1375 del c.c., la cuiviolazione determina secondo “ius receptum” causa di annullamento ai sensi degli artt.2373 e 2377 c.c., delle deliberazioniassembleari (cui va assimilata”quoad effecta” quella di cui si tratta). Del resto, va anche escluso che a legittimare ladeliberazione di revoca possa valere il punto 3) della deliberazione adottata il 20 agosto <strong>2003</strong> dal Consiglio Federale, e trasfusaletteralmente in quella votata l‟indomani dalla Giunta nazionale del Coni, tenuto conto che entrambi i testi preesistevano – e sipresumevano legalmente noti nei confronti degli associati in virtù della rituale pubblicazione – al momento della primadeliberazione e che di essi si tenne allora esplicitamente conto, come si evince dalla relazione iniziale del Presidente della Legail quale propose poi la deliberazione successivamente revocata. In conclusione, va dichiarata l‟invalidità “in parte qua” delladeliberazione impugnata con l‟effetto del mantenimento, sempre quanto al medesimo oggetto, di quella del 15 settembre <strong>2003</strong>.Va, invece, dichiarato inammissibile l‟atto di atipico intervento della Salernitana Sport Spa, sia perché avente oggetto noncoincidente col “petitum” del ricorso principale, sia perché posto in essere al di fuori dei termini di possibile impugnazionedella deliberazione del 16 ottobre <strong>2003</strong>. P.Q.M. La Corte federale, decidendo sul ricorso come in epigrafe proposto dal CalcioCatania s.p.a., lo accoglie, disponendo, altresì, la restituzione della tassa versata.5. RICORSO DELL‟ U.S. AVELLINO AVVERSO LE DELIBERE DEL COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGAPROFESSIONISTI SERIE C, DEL 21.6.<strong>2003</strong> E 25.7.<strong>2003</strong>, CON LE QUALI VENIVA CONDANNATA AL PAGAMENTODEGLI EMOLUMENTI DELLA STAGIONE 2002/<strong>2003</strong>, E RELATIVI ACCESSORI, ALL‟ALLENATORE FICCADENTIMASSIMOCon ricorso proposto in data 2 dicembre <strong>2003</strong> l‟Unione Sportiva Avellino SpA adiva la Corte Federale chiedendo alla stessa di“sospendere le delibere del Collegio Arbitrale (rese in data 21 giugno <strong>2003</strong> e 25 luglio <strong>2003</strong>) e quindi definitivamentedeliberare l‟annullamento delle impugnate delibere del Collegio Arbitrale della Lega Professionisti Serie C”. Nel proporre ilricorso l‟U.S. Avellino prendeva le mosse dal dettato dell‟articolo 22, comma 3, del Codice di giustizia <strong>sportiva</strong> che recita: “laCorte Federale può essere investita da ogni tesserato o affiliato alla F.I.G.C. in ordine a questioni attinenti la tutela dei dirittifondamentali, personali o associativi, che non trovino altri strumenti di garanzia nell‟ordinamento federale”. Ritiene, infatti, lasocietà ricorrente che i due lodi arbitrali oggi impugnati siano affetti da gravi vizi e che gli stessi non possano trovare,nell‟ambito dell‟ordinamento federale, altro specifico istituto per far valere dette doglianze. Avverso il ricorso resiste il signorMassimo Ficcadenti, rappresentato e difeso dagli avvocati Luca Ferrari e Vittorio Rigo. Alla riunione della Corte Federale del31 marzo 2004 è presente, per il Ficcadenti, l‟Avv. Vittorio Rigo che conclude per l‟inammissibilità del ricorso proposto. Alla24


DECISIONI INTEGRALI DELLA CORTE FEDERALE - STAGIONE SPORTIVA <strong>2003</strong>-2004luce delle sopra richiamate doglianze e delle ricordate difese, la Corte Federale rileva che, al fine di valutare l‟ammissibilità delricorso è necessario muovere dal precetto normativo contenuto nel terzo comma dell‟articolo 22 del Codice di giustizia<strong>sportiva</strong>, sopra riportato. Nel caso di specie, pur essendo in presenza di diritti che, in senso lato, possono essere definitifondamentali in quanto di natura patrimoniale connessa al rapporto di lavoro, è necessario osservare che di detti diritti (chesono pur sempre disponibili) è stata fatta disposizione con la sottoscrizione della clausola compromissoria contenuta nelcontratto di tesseramento del tecnico sig. Ficcadenti. Pertanto, una volta intrapresa la via della tutela arbitrale (anche in base aldisposto dell‟art. 27, comma 1, dello Statuto Federale), è in quella sede che debbono essere esperiti i rimedi che l‟ordinamentoconsente, sia in relazione ad una possibile istanza di revocazione, sempre che ne ricorrano i presupposti, in analogia con ildettato dell‟art. 831 del codice di rito, sia adendo, a norma del terzo comma dell‟art. 27 dello Statuto Federale, la Camera diConciliazione ed Arbitrato per lo sport istituita presso il CONI. Tale ultima istituzione risulta rafforzata, nei suoi poteri diorganismo di tutela relativo all‟intero diritto sportivo, dal dettato della legge n. 280 del <strong>2003</strong> che, con l‟art. 3, assegna allaCamera di Conciliazione ed Arbitrato funzioni che si possono considerare di carattere nomofilattico all‟internodell‟ordinamento sportivo ed è, pertanto, idonea a fornire la garanzia di tutela di cui erroneamente, con il ricorso a questaCorte, si lamenta la carenza. Alla luce di quanto sopra la Corte federale, decidendo sul ricorso come in epigrafe propostodall‟U.S. Avellino, lo dichiara inammissibile, disponendo, altresì, l‟incameramento della relativa tassa.6. RICORSO DELL‟ARBITRO BENEMERITO GAROFALO VITO, VICE PRESIDENTE DELLA SEZIONE AIA DIISERNIA AVVERSO LA DELIBERA N. 4 DEL 13.01.2004 DEL PRESIDENTE NAZIONALE AIA, CON LA QUALE E‟STATO DISPOSTO IL COMMISSARIAMENTO DELLA SUDDETTA SEZIONE IN ESITO ALL‟IMPEDIMENTO DELPRESIDENTE DELLA STESSA, COLPITO DA PROVVEDIMENTO DI SOSPENSIONE DALLE ATTIVITA‟CONNESSE ALLA CARICA PRONUNCIATO DALLA COMMISSIONE NAZIONALE DI DISCIPLINA AIACon ricorso in data 16 gennaio 2004 l‟arbitro benemerito Vito Garofalo, Vice-Presidente della Sezione A.I.A. di Isernia, adivaquesta Corte , ex artt. 32, comma 5, dello Statuto Federale e 36, comma 5, del Regolamento A.I.A., lamentando la lesione di unproprio diritto fondamentale personale, non tutelabile in alcuna sede nell‟ordinamento federale, conseguente al provvedimentodel Presidente Nazionale dell‟A.I.A. del 13 gennaio 2004 con il quale la richiamata Sezione era stata commissariata a seguitodell‟insorto impedimento del Presidente della stessa, colpito da un provvedimento disciplinare a lungo termine (mesi 18 disospensione dall‟attività connessa alla carica). Il ricorrente argomenta che la gestione commissariale è stata illegittimamentedisposta in quanto, per espressa previsione regolamentare (art. 21, comma 9, Regolamento A.I.A.), in caso di assenza oimpedimento, “anche per effetto di provvedimento disciplinare”, il Presidente di sezione è sostituito dal Vice-Presidente finoal termine della gestione <strong>sportiva</strong> in corso. Resiste, con memoria, il Presidente Nazionale dell‟A.I.A., deducendopreliminarmente il difetto di giurisdizione e/o di competenza di questa Corte, in quanto quello del quale il ricorrente ha chiestola tutela, ex art. 32 dello Statuto, non può ritenersi diritto fondamentale non tutelabile in alcuna sede nell‟ambitodell‟ordinamento federale e, nel merito, chiedendo il rigetto del ricorso, argomentando che la Sezione di Isernia, in esito ai fattidei quali era stato partecipe anche il Garofalo, che avevano poi portato all‟irrogazione della grave sanzione disciplinare acarico del Presidente, non poteva che essere gestita da un Commissario estraneo all‟ambiente, fino all‟indizione delle elezioninei termini previsti dalla vigente normativa, per assicurare, medio tempore, il regolare svolgimento dell‟attività tecnica,associativa ed amministrativa. Sentite le parti, la Corte rileva innanzitutto l‟infondatezza della eccezione di difetto digiurisdizione e/o di competenza. Non v‟è dubbio, invero, che, secondo la normativa vigente, in caso di impedimento delPresidente di Sezione, anche per effetto di provvedimento disciplinare (come è nel caso di specie), le funzioni dello stessodebbano essere assunte dal Vice-Presidente. Pertanto il Garofalo, quale Vice-Presidente della Sezione, deve ritenersi titolare diun diritto personale fondamentale (quello all‟acquisizione ed all‟esercizio di una funzione secondo le previsioni normativeinterne dell‟organizzazione arbitrale), la cui lesione – costituita astrattamente dal commissariamento della Sezione – non trovatutela nell‟ordinamento federale, se non dinanzi a questa Corte. Nel merito, il ricorso deve essere accolto in quanto difetta, nelprovvedimento impugnato, la motivazione in ordine alla necessità di pervenire – nonostante la previsione di cui all‟art. 21,comma 9, del Regolamento A.I.A. – al commissariamento della Sezione. Il vigente regolamento (art. 13, comma 6, lett. s/)consente che le Sezioni possano essere commissariate dal Comitato Nazionale A.I.A. (nel caso di specie il provvedimento èstato adottato dal Presidente, ex art. 10, comma 4, lett. q), poi ratificato dal Comitato Nazionale) “per imprevedibili e gravieventi insorti nel corso della stagione <strong>sportiva</strong>”, ma alla ricorrenza di eventi di tal specie – seppur verificatisi – nelprovvedimento presidenziale impugnato non v‟è riferimento alcuno e non può risultare sufficiente, per assolvere al necessarioobbligo di motivazione, il generico richiamo alla necessità di garantire continuità di svolgimento dell‟attività tecnica,associativa ed amministrativa della Sezione. P.Q.M. la Corte Federale, decidendo sul ricorso come in epigrafe propostodall‟arbitro benemerito Garofano Vito, lo accoglie ed annulla il provvedimento impugnato per difetto di motivazione.7. RICORSO DEL SIG. CUPPARO FRANCESCO, PRESIDENTE DEL F.C. FRANCAVILLA, AVVERSO LADECLARATRORIA DI DECADENZA DALLA CARICA DI DELEGATO ASSEMBLEARE DEL COMITATOREGIONALE BASILICATA, DI CUI AL PROVVEDIMENTO DEL 27.01.2004 DELLA COMMISSIONE DISCIPLINAREPRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI PREMESSOIl sig. Francesco Cupparo, nato il 3 marzo 1956, Presidente del F.C. Francavilla di Latronico (Potenza), ricorre alla Cortefederale lamentando di essere stato dichiarato decaduto dalla carica di delegato assembleare del Comitato Regionale Basilicata.Ad avviso del Cupparo, la dichiarazione di decadenza si fonderebbe sull‟erroneo presupposto della presenza di precedentesanzione disciplinare, consistente nell‟inibizione ad assolvere incarichi o mansioni ufficiali inerenti a gare fino al 31 dicembre2000, con la conseguente incompatibilità di cui all‟articolo 26, comma 1, dello Statuto federale. L‟equivoco sarebbe dovuto ad25


DECISIONI INTEGRALI DELLA CORTE FEDERALE - STAGIONE SPORTIVA <strong>2003</strong>-2004omonimia con altro Francesco Cupparo, nato il 17 agosto 1966, consigliere della medesima società. L‟istante contesta, quindi,la sussistenza dell‟incompatibilità addebitatagli e chiede che sia annullata la decisione del 27 aprile 2004 della CommissioneDisciplinare presso la Lega Nazionale Dilettanti. CONSIDERATO 1. Va preliminarmente definito l‟ambito dei poteri di questaCorte con riferimento al “ricorso” presentato dal sig. Cupparo. La Corte federale non costituisce un ulteriore grado di ricorso inrelazione ai rimedi già esistenti nell‟ordinamento sportivo. Essa garantisce, infatti, i diritti fondamentali, che non troverebberoall‟interno dell‟ordinamento sportivo altra efficace tutela e per la cui salvaguardia non resterebbe all‟interessato che il ricorsoalla giurisdizione ordinaria. Il predetto carattere della giurisdizione della Corte federale esclude, pertanto, che in questa sedepossa essere disposto l‟annullamento della decisione della Commissione Disciplinare presso la L.N.D. in data 27 aprile 2004.Non appare, peraltro, discutibile che è fondamentale per l‟ordinamento sportivo il diritto vantato dai soggetti dell‟ordinamentomedesimo al riconoscimento di qualità soggettive loro spettanti od il ius ad officium relativamente alle cariche ricoperte. Sitratta di diritti che mantengono la loro consistenza anche a seguito degli atti che li contestino e rispetto ai quali la competenzadella Corte consiste proprio nella tutela per il mezzo di pronunce accertative e dichiarative. 2. Nel merito poi la sussistenzadell‟omonimia risulta confermata dagli atti. Tant‟è che, come sottolinea l‟interessato, nel Comunicato Ufficiale del ComitatoRegionale Basilicata della L.N.D. dell‟1.03.2000, n. 32, l‟inibizione a suo tempo dichiarata nei suoi confronti è stata annullatadallo stesso Comitato Regionale. Per l‟effetto non sussiste oggettivamente alcuna incompatibilità a suo carico derivante dallariferita vicenda disciplinare. P. Q. M. la Corte federale, decidendo sul ricorso come in epigrafe proposto dal Sig. CupparoFrancesco, ex art. 32, comma 5, dello Statuto federale, lo accoglie, dichiarando la permanenza della qualità di delegatoassembleare del Comitato Regionale Basilicata e disponendo, altresì, la restituzione della tassa versata.8. RICORSO DELL‟ARBITRO FUORI QUADRO CRIVELLI EZIO DELLA SEZIONE AIA DI TRIESTE, AVVERSO ILPROVVEDIMENTO DELL‟8.11.<strong>2003</strong> DI NON RINNOVO TESSERA PER MOTIVI TECNICI EMANATO DALPRESIDENTE DEL COMITATO REGIONALE FRIULI-VENEZIA GIULIA AIACon atto datato 10 febbraio 2004 l‟arbitro fuori quadro Ezio Crivelli, tesserato presso la Sezione A.I.A. di Trieste, proponevaricorso a questa Corte avverso il provvedimento di “non rinnovo tessera” irrogato nei suoi confronti dal Presidente delComitato Regionale Arbitri Friuli-Venezia Giulia per motivi tecnici, argomentando la lesione di un proprio dirittofondamentale non tutelabile in alcun modo nell‟ordinamento federale. Richiamava espressamente l‟art. 36, comma 5, delRegolamento A.I.A. che testualmente recita:”Gli arbitri possono ricorrere alla Corte Federale per la tutela dei dirittifondamentali personali o associativi contro atti o fatti, non di natura tecnica e disciplinare, posti in essere dalla F.I.G.C. edall’A.I.A. che non trovino altri strumenti di garanzia nell’ordinamento federale”. Riferiva di essere pienamente idoneo asvolgere le funzioni di “osserva tore” e che il provvedimento adottato era stato ispirato da malanimo che il Presidente delComitato Regionale Arbitri nutriva nei suoi confronti. Il ricorso va dichiarato inammissibile, in quanto proprio la normarichiamata dal ricorrente (art. 36, comma 5, Regolamento A.I.A.) preclude la possibilità di impugnazione di provvedimenti chesiano determinati da motivi tecnici. Risulta in atti che le relazioni sulla osservazione di vari arbitri redatte dal Crivelli vennerosottoposte a penetranti valutazioni da parte del superiore organo tecnico (il C.R.A.) e da questi ne vennero rilevatel‟insufficienza e l‟inaffidabilità. Comunque, non è nei poteri di questa Corte operare un sindacato in ordine a provvedimenti acontenuto strettamente tecnico, quale quello impugnato dal Crivelli. P.Q.M. la Corte Federale, decidendo sul ricorso come inepigrafe proposto dall‟arbitro fuori quadro Crivelli Ezio, lo dichiara inammissibile.9. RICHIESTA DI PARERE DEL PRESIDENTE FEDERALE, EX ARTT. 30, COMMA 9 DELLO STATUTO FEDERALEE 19, COMMA 1 DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, SULL‟ISTANZA DELL‟A.C. MARTINA DICOMMUTAZIONE DELLA SANZIONE DELLA PENALIZZAZIONE DI UN PUNTO NELLA CLASSIFICA DELCAMPIONATO DI SERIE C1 <strong>2003</strong>/2004 INFLITTALE PER LA MANCATA PARTECIPAZIONE ALLA GARAGIULIANOVA/MARTINA DEL 31.8.<strong>2003</strong>L‟A.C. Martina, per protestare contro la mancata ammissione al Campionato di Serie B, in sede di allargamento del medesimoCampionato a 24 squadre, non si presentava alla prima gara del Campionato di Serie C1 (Giulianova/Martina del 31.8.<strong>2003</strong>) eproponeva ricorso innanzi al TAR del Lazio avverso il provvedimento con il quale la Federazione aveva fissato la nuovaconformazione del Campionato di Serie B. Il Giudice Sportivo presso la Lega Professionisti Serie C, in relazione alla mancatapartecipazione dell‟A.C. Martina alla gara del 31 agosto <strong>2003</strong>, comminava, ai sensi dell‟art. 53, commi 2 e 7, delle N.O.I.F., leseguenti sanzioni: a) perdita della gara con il punteggio di 0-3; b) penalizzazione di un punto; c) ammenda di € 10.000,00(Com. Uff. n. 12/C del 2 settembre <strong>2003</strong>). Tale determinazione, impugnata dall‟A.C. Martina, veniva confermata dallacompetente Commissione Disciplinare, con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 125/C del 24 dicembre <strong>2003</strong>.Successivamente, l‟A.C. Martina rinunciava al contenzioso proposto innanzi al TAR del Lazio e, con nota dell‟8 gennaio 2004,chiedeva al Presidente Federale di “adottare un provvedimento di clemenza….., con conseguente abolizione della multa e delpunto di penalizzazione”. Il Presidente Federale chiedeva sull‟argomento il parere della Corte federale. La Corte, nella sedutadel 5 febbraio 2004, esprimeva il parere che nella specie non è applicabile l‟istituto della grazia di cui all‟art. 20 del Codice diGiustizia Sportiva, in quanto esso – per la formulazione della anzidetta disposizione è per come essa è stata costantementeapplicata – è riferibile soltanto a sanzioni di durata prolungata nel tempo, quali la squalifica e l‟inibizione. Il PresidenteFederale, con nota del 25 marzo 2004, premesso che il Consiglio Federale ha ritenuto di poter interpretare l‟istanza dellasocietà Martina “come richiesta volta ad ottenere, ai sensi dell‟art. 30, comma 9, dello Statuto e 19 del Codice di GiustiziaSportiva, una commutazione della sanzione del punto di penalizzazione in un'altra di specie diversa e meno grave”, qualel‟ammenda o l‟ammonizione con diffida, ha chiesto sulla richiesta il prescritto parere di questa Corte. Ciò posto, la Cortefederale ritiene che alla fattispecie non sia applicabile l‟istituto della commutazione delle sanzioni, previsto dall‟art. 19 del26


DECISIONI INTEGRALI DELLA CORTE FEDERALE - STAGIONE SPORTIVA <strong>2003</strong>-2004Codice di Giustizia Sportiva. Questo, infatti, può trovare applicazione allorché la norma sanzionatoria preveda, in alternativa,sanzioni di specie diversa e di varia gravità, mentre, allorché la sanzione è stabilita normativamente in maniera fissa – comeavviene nel caso dell‟art. 53, comma 2, delle N.O.I.F. – la relativa previsione, come è vincolante per il giudice sportivo, così loè per l‟organo titolare del potere di clemenza. Ciò non senza osservare che un eventuale provvedimento di commutazione dellasanzione di cui trattasi sarebbe tale da incidere sulla classifica del campionato in corso e quindi sulla posizione dei terzi, il chefarebbe comunque sorgere dubbi sulla opportunità dell‟adozione del provvedimento stesso. Non è applicabile, d‟altro canto, ilrecente provvedimento di amnistia (di cui al C.U. 11 settembre <strong>2003</strong>, n.75/A), e ciò sia per ragioni soggettive, in quanto ha perdestinatari, i dirigenti, i soci di associazioni e i tesserati, mentre nella specie si tratta di una società, che per ragioni oggettive,perché ha ad oggetto unicamente le dichiarazioni lesive e le violazioni della clausola compromissoria. Né il provvedimentostesso è suscettibile di interpretazione estensiva e, tanto meno, di applicazione analogica, atteso che, per la sua naturaeccezionale, la portata di esso non può essere estesa a fattispecie ed a soggetti non espressamente previsti. Peraltro, consideratoche la vicenda si colloca in un contesto verso il quale è stato già manifestato, con il richiamato provvedimento di amnistia, unospirito di conciliazione e di clemenza, vedrà il Consiglio Federale se estendere, in via generale ed astratta, il provvedimentostesso anche a fattispecie del genere di quella sottoposta all‟esame della Corte. P.Q.M. La Corte federale, sulla richiesta comein epigrafe formulata dal Presidente Federale, esprime parere sfavorevole.10. RICHIESTA DI PARERE DEL PRESIDENTE FEDERALE, EX ARTT. 30, COMMA 9, DELLO STATUTOFEDERALE E 19, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, SU ISTANZE DI RIABILITAZIONE DITESSERATI DIVERSILa Corte federale, sulla richiesta di parere come in epigrafe formulata dal Presidente Federale sulle istanze di riabilitazione deisottonotati tesserati, ha formulato i pareri di competenza, così come di seguito riportati: calciatore Pellegrino Francesco: LaCorte federale: - vista la richiesta di parere formulata dal Presidente Federale in ordine all‟istanza di riabilitazione proposta dalcalciatore Pellegrino Francesco; - tenuto conto che ricorrono le condizioni soggettive richieste dall‟art. 19 C.G.S. e che puòattendibilmente presumersi che l‟infrazione commessa non venga più ripetuta; esprime parere favorevole all‟accoglimentodell‟istanza di riabilitazione avanzata dal calciatore Pellegrino Francesco. dirigente Giagnori Mauro: La Corte federale: - vistala richiesta di parere formulata dal Presidente Federale in ordine all‟istanza di riabilitazione proposta dal dirigente GiagnoriMauro; - tenuto conto che ricorrono le condizioni soggettive richieste dall‟art. 19 C.G.S. e che può attendibilmente presumersiche l‟infrazione commessa non venga più ripetuta; esprime parere favorevole all‟accoglimento dell‟istanza di riabilitazioneavanzata dal dirigente Giagnori Mauro. dirigente Rizzaro Francesco: La Corte federale: - vista la richiesta di parere formulatadal Presidente Federale in ordine all‟istanza di riabilitazione proposta dal dirigente Rizzaro Francesco; - tenuto conto chericorrono le condizioni soggettive richieste dall‟art. 19 C.G.S. e che può attendibilmente presumersi che l‟infrazione commessanon venga più ripetuta; esprime parere favorevole all‟accoglimento dell‟istanza di riabilitazione avanzata dal dirigente RizzaroFrancesco.11. RICHIESTA DI PARERE DEL PRESIDENTE FEDERALE, EX ARTT. 30.COMMA 9, DELLO STATUTO FEDERALEE 20,COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, SU ISTANZE DI GRAZIA DI TESSERATI DIVERSILa Corte federale, sulla richiesta di parere del Presidente Federale in merito alle istanze di grazia dei sottonotati tesserati, haformulato i pareri di competenza, così come di seguito riportati: calciatore Dato Christian La Corte Federale: - vista la richiestadi parere formulata dal Presidente Federale in ordine all‟istanza di grazia proposta dal calciatore Dato Christian in relazionealla sanzione della squalifica inflittagli fino al 12 gennaio 2005; - esaminata la documentazione in atti, ivi compreso quantoaddotto dal direttore di gara;- considerate le modalità e le circostanze che hanno dato origine alla squalifica; - tenuto conto diquanto dedotto dall‟istante; esprime parere favorevole all‟accoglimento dell‟istanza avanzata dal calciatore Dato Christian.calciatore Pellegrino Vincenzo La Corte Federale: - vista la richiesta di parere formulata dal Presidente Federale in ordineall‟istanza di grazia proposta dal calciatore Pellegrino Vincenzo in relazione alla sanzione della squalifica inflittagli fino al 25marzo 2005; - esaminata la documentazione in atti, ivi compresa l‟ulteriore documentazione prodotta dal calciatore; - tenutoconto dell‟effettiva gravità dell‟infrazione commessa e di quanto dedotto dall‟istante; esprime parere favorevole allaconcessione dell‟invocato beneficio. Calciatori Lanzetta Alfonso, Romano Giuseppe, Venditti Davide, Freschi Paolo, ZerboGaetano, Vito Gabriele, Di Pasquale Domenico, Granchietti Riccardo, Morbidelli Alberto, Pelle Salvatore, Nicolini Gino,Ranocchia Omar, Ronchetti Carlo, Aquilino Alfio e Spaltro Giovanni: sfavorevole, in quanto la Corte non ha ritenutosussistenti i presupposti idonei per la concessione dell‟invocato beneficio; Costa Giuseppe, Prosperi Daniele, Marchese Enricoe Procaccino Giuseppe Mario (istanze reiterate): sfavorevole, in quanto non sono emersi elementi nuovi, idonei per laconcessione dell‟invocato beneficio, in precedenza già negato; dirigenti Mammarella Aquilino e Micheli Daniele: sfavorevole,in quanto la Corte non ha ritenuto sussistenti i presupposti idonei per la concessione dell‟invocato beneficio.TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COMUNICATO UFFICIALE N. 17/CF DEL 26 MAGGIO 20041. RICHIESTA DEL PRESIDENTE FEDERALE DI INTERPRETAZIONE DELL‟ART. 16, COMMA 6, DELLE N.O.I.F.Con nota del 7 aprile 2004 il Presidente Federale ha chiesto a questa Corte, ai sensi dell‟art. 22 del Codice di giustizia <strong>sportiva</strong>,di interpretare l‟art. 16, comma 6, N.O.I.F., e di rendere in particolare il proprio parere circa l‟applicabilità di tale norma – cheprevede che il Presidente Federale deliberi la revoca dell‟affiliazione della società in caso di dichiarazione di fallimento –anche all‟ipotesi di assoggettamento di una società alla procedura di amministrazione straordinaria, in special modo previstadal decreto legge 23 dicembre <strong>2003</strong>, n. 347, convertito in legge 18 febbraio 2004, n. 39. Ciò premesso, la Corte osserva che la27


DECISIONI INTEGRALI DELLA CORTE FEDERALE - STAGIONE SPORTIVA <strong>2003</strong>-2004risposta al quesito non può che prendere le mosse dalla lettura delle norme di diritto comune regolanti la materiadell‟amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, oggetto di successivi interventi legislativi(decreto legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito in legge 3 aprile 1979, n. 95; decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270; oltre alcitato provvedimento dello scorso anno). La natura e le finalità della amministrazione straordinaria sono comuni a tutte letipologie di interventi legislativi citati – il cui ambito di applicazione differisce solo quanto alle dimensioni ed ai dei requisitirelativi alle imprese – ed hanno, quindi , assunto un carattere costante e suscettibile di chiara individuazione. In particolare,l‟art. 1 del decreto legislativo 270/1999 definisce l‟amministrazione straordinaria come la “procedura concorsuale della grandeimpresa commerciale insolvente, con finalità conservative del patrimonio produttivo, mediante prosecuzione, riattivazione oriconversione delle attività imprenditoriali “. E‟, quindi, indubbio, da un canto, che l‟istituto in parola partecipi alla categoriadelle procedure concorsuali – sia pure promuovibili nei confronti di imprese commerciali di dimensioni particolarmente estese– e, d‟altro canto, che lo scopo fondamentale che esso mira a realizzare è quello della conservazione del patrimonio produttivo,la cui concreta attuazione è espressamente affidata alla prosecuzione (nelle varie forme della riattivazione e riconversione)delle attività imprenditoriali). Mezzi e fine dell‟assoggettamento della grande impresa alla procedura in questione ruotanoevidentemente attorno all‟idea che essa continui a vivere ed a operare, piuttosto che venire a cessare, sicchè il sistema dimisure legislative in esame sarebbe inconcepibile se non nella cornice del presupposto del perdurante, effettivo eserciziodell‟impresa. Nessuna prospettiva liquidatoria è, pertanto, ravvisabile nello scopo primario e caratterizzante di questedisposizioni: piuttosto, tale prospettiva è soltanto residuale ed eventuale, nel senso che la liquidazione conseguirebbeesclusivamente alla verifica certa della irrealizzabilità del risanamento aziendale, che – giova ripetere - dal legislatore è in viadi principio ritenuto possibile solo attraverso l‟esercizio dell‟attività di impresa. Proprio in questa pluralità di aspettistrumentali e finalistici connessi all‟intrinseca natura dell‟amministrazione straordinaria si colloca senza incertezze la linea diconfine tra il relativo procedimento e quello fallimentare. In senso pienamente corrispondente si è, del resto, espressa in formaconsolidata ed inequivoca la giurisprudenza della Corte di Cassazione che ha recisamente escluso l‟assimilabilità dellaprocedura di amministrazione straordinaria in discorso, “connotata da prevalenti finalità conservative e di ripristino della pienafunzionalità economica dell‟impresa”, alla procedura fallimentare “connotata da esclusive finalità liquidatorie” (cfr., in termini,Cass. 7 marzo 1998, n. 2577): la stessa giurisprudenza, nel ribadire la centralità della fase conservativa dell‟amministrazionestraordinaria, contrapponendola alle finalità recuperatorie proprie della procedura fallimentare e delle azioni revocatorie inseno ad essa esperibili, ha chiarito come sia soltanto eventuale nella prima la fase liquidatoria, destinata al conseguimento delleragioni dei creditori e subordinata alla irrealizzabilità del fine di risanamento della grande impresa ed alla relativariorganizzazione delle strutture produttive (così Cass. 5 settembre <strong>2003</strong>, n. 12936). Logica conferma della eterogeneità deiregimi, dei presupposti e delle finalità delle due procedure concorsuali a raffronto (amministrazione straordinaria e fallimento)è data dalla possibilità di reciproca conversione dell‟una nell‟altra, laddove maturino le relative condizioni, e di conseguenteapplicazione dello statuto normativo pertinente alla nuova figura (cfr. Cass. 29 maggio 1997, n. 4748), previsione, questa,spiegabile solo con l‟originaria eterogeneità delle due figure. Del tutto coerente col descritto quadro normativo e con laillustrata ricostruzione sistematica si rivela la norma federale della cui interpretazione si tratta. Ed infatti, essa ragionevolmentelimita alla sola ipotesi del fallimento di una società la deliberazione presidenziale di revoca della relativa affiliazione. La sceltaè chiara e logica, ed altrettanto chiara e logica è l‟eccezione alla regola della revoca dell‟affiliazione (o, più esattamente, dellaparziale ultra attività dell‟affiliazione) per il caso in cui il tribunale disponga la continuazione temporanea dell‟eserciziodell‟impresa della società fallita. L‟ordinamento federale si muove, infatti, nel solco della solidissima linea interpretativa cheindividua nel fallimento una procedura concorsuale naturalmente e fondamentalmente vocata a scopi liquidatori, come talinormalmente impeditivi dell‟attività <strong>sportiva</strong>. Proprio questa tendenziale impossibilità a conseguire lo scopo sociale da parte diuna società <strong>sportiva</strong> dichiarata fallita giustifica la revoca dell‟affiliazione, mentre del tutto occasionale è la temporaneaprotrazione dell‟efficacia dell‟affiliazione, legata al provvedimento autorizzativo della continuazione temporanea dell‟eserciziodell‟impresa, in ogni caso non eccedente la conclusione della stagione <strong>sportiva</strong> nel corso della quale viene dichiarato ilfallimento. In altre parole, l‟ordinamento federale costruisce il sistema di rapporti tra affiliazione e fallimento in termini direciproca incompatibilità, in quanto il secondo tende all‟estinzione del soggetto giuridico affiliato (sintomatico è che il commasuccessivo dello stesso art. 16 N.O.I.F. prevede la revoca dell‟affiliazione anche nel caso della liquidazione della società aisensi del codice civile), piuttosto che alla sua conservazione come nel caso dell‟amministrazione straordinaria. Quest‟ultima,quindi, non solo non è assimilabile sotto l‟aspetto strutturale e teleologico al fallimento, ma costituisce, nello specifico versantedell‟attività <strong>sportiva</strong>, garanzia certa ed incontestabile della sua effettiva prosecuzione. Ciò rende evidentemente inapplicabilealla stessa amministrazione straordinaria di grandi imprese in crisi (fino a quando non sia eventualmente accertatal‟impossibilità di risanamento con conseguente pronuncia del decreto di fallimento di cui all‟articolo 30 d.lgs. 270/1999) ladisposizione di cui all‟art. 16, comma 6, N.O.I.F., disposizione, peraltro, che, in quanto ablativa di fondamentali posizionisoggettive in ambito federale, è insuscettibile di interpretazione estensiva e, tanto meno, di applicazione analogica. P.Q.M. LaCorte federale, sulla richiesta come in epigrafe formulata dal Presidente Federale, esprime il parere che l‟assoggettamento diuna società alla procedura dell‟amministrazione straordinaria prevista per le grandi imprese in crisi non comporti la revocadell‟affiliazione ai sensi dell‟art. 16, comma 6, delle N.O.I.F.2. RICHIESTA DI PARERE DEL PRESIDENTE FEDERALE, EX ARTT. 30, COMMA 9, DELLO STATUTO FEDERALEE 20, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, SU ISTANZA DI RIABILITAZIONE DI TESSERATILa Corte federale, sulla richiesta di parere, come in epigrafe formulata dal Presidente Federale sulla istanza di riabilitazione delsottonotato dirigente, ha formulato il parere di competenza, così come di seguito riportato: Dirigente Testa Massimo La Cortefederale: - vista la richiesta di parere formulata dal Presidente Federale in ordine all‟istanza di riabilitazione proposta dal28


DECISIONI INTEGRALI DELLA CORTE FEDERALE - STAGIONE SPORTIVA <strong>2003</strong>-2004dirigente Testa Massimo; - tenuto conto che non ricorrono le condizioni soggettive dall‟art. 19 C.G.S., non essendo sussistenti ipresupposti modali e temporali; esprime parere sfavorevole all‟accoglimento dell‟istanza di riabilitazione avanzata daldirigente Testa Massimo3. RICHIESTA DI PARERE DEL PRESIDENTE FEDERALE, EX ART. 30, COMMA 9, DELLO STATUTO FEDERALE E20, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, SU ISTANZE DI GRAZIA DI TESSERATI DIVERSILa Corte federale, sulle richieste del Presidente Federale in merito alle istanze di grazia dei sottonotati tesserati, ha formulato ipareri di competenza, così come di seguito riportati: calciatori Apruzzese Domenico e La Monica Marco sfavorevole, in quantola Corte non ha ritenuto sussistenti i presupposti idonei per la concessione dell‟invocato beneficio; Golano Giovanni, GiulianiGianfranco e Malsano Gaetano (istanze reiterate) sfavorevole, in quanto non sono emersi elementi nuovi, idonei per laconcessione dell‟invocato beneficio, in precedenza già negato; dirigente Testa Massimo sfavorevole, in quanto la Corte non haritenuto sussistenti i presupposti idonei per la concessione dell‟invocato beneficio.29


DECISIONI INTEGRALIDELLACOMMISSIONE D’APPELLOFEDERALESTAGIONE SPORTIVA <strong>2003</strong> - 200430


DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE - STAGIONE SPORTIVA <strong>2003</strong>-2004TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 1/C - RIUNIONE DEL 2 LUGLIO <strong>2003</strong>1 - APPELLO PER OPPOSIZIONE DI TERZO DELL‟A.C. VENEZIA TENDENTE AD OTTENEREL‟ANNULLAMENTO, E/O LA REVOCA, E/O LA RIFORMA DELLA DECISIONE DELLA C.A.F. RELATIVA ALLAGARA CATANIA/SIENA DEL 12.4.<strong>2003</strong>(Delibera della Commissione d‟Appello Federale - Com. Uff. n. 39/C del 28.4.<strong>2003</strong>)Considerato in fatto: - che con la decisione impugnata questa Commissione d‟Appello, accogliendo il reclamo della soc. CalcioCatania, annullava la decisione della Commissione Disciplinare presso la L.N.P. (di cui al Com. Uff. n. 311 del 24 aprile<strong>2003</strong>), infliggendo pertanto alla Società A.S. Siena la sanzione <strong>sportiva</strong> della perdita della gara per 0-2; - che otto società diSerie B, tra cui l‟attuale reclamante, ritenendo di essere danneggiate nei propri diritti fondamentali ed associativi dalla predettadecisione di questa C.A.F., e di non avere altro strumento di tutela e garanzia nell‟ambito dell‟ordinamento sportivo, adivano,ai sensi dell‟art. 32, comma 5, dello Statuto Federale e dell‟art. 22, comma 3, C.G.S., la Ecc.ma Corte Federale affinchérimuovesse gli effetti a loro pregiudizievoli della decisione del presente Organo di appello; - che la adita Corte Federale,chiamata contestualmente ad evadere anche la richiesta del Presidente Federale in ordine all‟interpretazione da fornirsi dell‟art.17, commi 3 e 13, C.G.S., accoglieva, nella riunione del 22 maggio <strong>2003</strong> (Com. Uff. 13/CF), i predetti ricorsi, confermando,conseguentemente, il risultato acquisito sul campo nel corso della gara di cui in intestazione; - che la Società Catania adiva alriguardo gli organi della Giurisdizione Amministrativa, reclamando la declaratoria di nullità della pronunzia della CorteFederale, ed ottenendo al riguardo la tutela cautelare invocata, con relativa pronunzia di esecutività ; - che, da ultimo, la GiuntaEsecutiva del C.O.N.I. con deliberazione n. 244 assunta in data 1° luglio <strong>2003</strong> ha invitato la F.I.G.C. “a rimuovere con lamassima sollecitudine i provvedimenti adottati al di fuori delle competenze degli organi federali aventi funzioni giustiziali”; -che con il reclamo in trattazione la Società Venezia, prendendo spunto dalla più volte citata decisione della Corte Federale, haritenuto di dover proporre formale atto di opposizione di terzo ordinaria, ai sensi dell‟art. 404, comma 1, c.p.c., avverso ladecisione di questa C.A.F., in relazione anche alla sorte che dovesse subire la decisione della Corte Federale, peraltro ritenutapienamente legittima e condivisibile dall‟esponente. Ritenuto in diritto: - che l‟opposizione di terzo è un mezzo diimpugnazione straordinario, concesso ad un soggetto che non sia stato parte in causa al fine di rimuovere gli effettipregiudizievoli che una sentenza pronunziata tra altri soggetti può avere sui suoi diritti, e che in quanto tale trattasi distrumento che pacificamente necessita di adeguata e tassativa previsione normativa di riferimento, anche con riguardoall‟ordinamento sportivo; - che, non a caso, la stessa Corte Federale, che ha tra l‟altro ricordato come nel caso del processoamministrativo sia stato necessario l‟intervento esplicitamente ampliativo della Consulta (Corte Cost. 177/95), ha dovutoprendere atto della lacuna ordinamentale emergendo, nella fattispecie in trattazione, l‟assenza nell‟ordinamento federale distrumenti di garanzia corrispondenti o equivalenti a quello dell‟opposizione di terzo; - che risulta, in definitiva, evidente come,stante l‟attuale ordinamento della Giustizia Sportiva, questa Commissione d‟Appello sia allo stato sfornita del potere didecidere in ordine all‟opposizione in argomento e che pertanto debba declinare la propria competenza a conoscere; - che restaperaltro del tutto impregiudicata la possibilità per la odierna reclamante di chiedere di avvalersi degli strumenti conciliativipresso l‟apposita Camera di conciliazione ed arbitrato istituita presso il C.O.N.I., a norma dell‟art. 27, commi 3 e segg., delloStatuto Federale. Per i sopraindicati motivi la C.A.F. dichiara inammissibile l‟appello come sopra proposto dall‟A.C. Veneziadi Venezia e dispone incamerarsi la tassa versata.TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 2/C - RIUNIONE DEL 7 LUGLIO <strong>2003</strong>1 - RECLAMO DELL‟A.S. MONTELLO AVVERSO DECISIONI A SEGUITO DI RICORSO PER REVOCAZIONEDELL‟A.C. CAERANO(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Veneto - Com. Uff. n. 50 del 14.5.<strong>2003</strong>)La Commissione d‟Appello Federale, con delibera in C.U. n. 47 del 6 maggio <strong>2003</strong> accoglieva il ricorso per revocazionepresentato dalla A.C. Caerano (e basato su una “nuova” documentazione proveniente dalla Federazione Reale Marocchina delCalcio), avverso le decisioni riguardanti più gare, per la partecipazione del calciatore El Maazouzi El Mouloudi in posizioneirregolare, ed annullava la delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Veneto - Com. Uff. n. 27 del18 dicembre 2002), che aveva sanzionato, fra l‟altro, la A.C. Caerano con la punizione <strong>sportiva</strong> della perdita della gara per gliincontri disputati il 13.10.2002, il 20.10.2002, il 27.10.2002, nonché con la ulteriore punizione <strong>sportiva</strong> della penalizzazione diun punto in classifica per la gara del 6.10.2002. Rimetteva quindi gli atti alla Commissione Disciplinare presso il ComitatoRegionale Veneto per un nuovo esame. La Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Veneto, preso atto chedall‟archivio centrale dell‟Ufficio Tesseramento della F.I.G.C. risulta che il 9.5.<strong>2003</strong> con prot. n. 0290005094/50 la posizionedel calciatore El Maazouzi El Mouloudi era stata aggiornata con tesseramento dello stesso decorrente dal 10.9.2002, da cuiconsegue la regolarità di detta posizione (e quindi in relazione anche a tutte le gare sopra menzionate), deliberava non aversiluogo per l‟assunzione di ulteriori provvedimenti (C.U. n. 39 del 14 maggio <strong>2003</strong>). Ricorreva contro questa ulteriore decisionela A.S. Montello, che ha partecipato al medesimo girone e campionato della A.C. Caerano (e precisamente il CampionatoDilettanti di 3ª Categoria, Girone A, Regione Veneto) ritenendosi lesa dalla decisione della Commissione Disciplinare presso ilComitato Regionale Veneto del 14.5.<strong>2003</strong>, in qualità di portatore di un interesse indiretto ed, in particolare, di un interesse diclassifica, avendo dovuto procedere a spareggio per determinare la squadra avente diritto alla promozione diretta di 2ªCategoria, e proprio con la A.C. Caerano alla quale, a seguito del giudizio di revocazione e della conseguente delibera dellaCommissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Veneto sopra richiamato, erano stati “restituiti” i punti dipenalizzazione in classifica precedentemente inflitti. In particolare chiedeva a questa Commissione d‟Appello Federale di31


DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE - STAGIONE SPORTIVA <strong>2003</strong>-2004comporre la discrasia venutasi a creare tra le decisioni prese sul medesimo caso in base di documentazione ufficialecontraddittoria proveniente dalla Federazione Reale Marocchina del Calcio e che comportava in un primo tempo ladichiarazione di non validità del tesseramento del calciatore El Maazouzi El Mouloudi, ed in seguito ad un “nuovo”documento la dichiarazione di validità del tesseramento a far data dal 10.9.2002. Il ricorso così come proposto èinammissibile per mancanza di legittimazione ex art. 29.2 C.G.S.. L‟art. 29 C.G.S. nei suoi commi 1, 2, 3 testualmente recita:1. sono legittimati a proporre reclamo, nei casi previsti dal presente Codice, le società , i loro dirigenti, soci di associazione etesserati che, ritenendosi lesi nei propri diritti, abbiano interesse diretto al reclamo stesso; 2. per i reclami in ordine allosvolgimento di gare sono titolari di interesse diretto soltanto le società ed i loro tesserati che vi hanno partecipato; 3. nei casidi illecito sportivo sono legittimati a proporre reclamo anche i terzi portatori di interessi indiretti, compreso l‟interesse inclassifica. Pertanto non può che prendersi atto che attualmente il soggetto portatore di un interesse indiretto, e nella specie diun interesse di classifica, quale l‟A.S. Montello, non può tutelarsi con l‟istituto della opposizione di terzo, perché non previstodal Codice di Giustizia Sportiva. Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell‟art. 29 comma 2 C.G.S., permancanza di legittimazione della reclamante, l‟appello come sopra proposto dall‟A.S. Montello di Montebelluna (Treviso) edispone incamerarsi la tassa versata.2 - RECLAMO DELLA S.S. SAMBENEDETTESE CALCIO AVVERSO LA SANZIONE PECUNIARIADELL‟AMMENDA DI e 5.000,00 CON DIFFIDA, IN RELAZIONE ALLA GARA L‟AQUILA CALCIO/S.S.SAMBENEDETTESE DEL 15.12.2002(Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C - Com. Uff. n. 297/C dell‟11.6.<strong>2003</strong>)Con provvedimento pubblicato sul C.U. n. 104/C del 17 dicembre 2002 il Giudice Sportivo presso la Lega Professionisti SerieC, in relazione alla gara L‟Aquila Calcio/S.S. Sambenedettese disputata in data 15.12.2002, ha irrogato alla S.S.Sambenedettese Calcio la sanzione pecuniaria dell‟ammenda di e 5.000,00 con diffida, “perché propri sostenitori in campoavverso rivolgevano prima dell‟inizio della gara cori di scherno verso la tifoseria avversaria cercando altresì di venire acontatto con la stessa travolgendo la rete e le transenne divisorie, venendo peraltro respinti dalle forze dell‟ordine; per lancioprima dell‟inizio della gara di oggetti esplosivi che colpivano due agenti della polizia di stato che riportavano ustioni agli artiinferiori e lievi escoriazioni leggero stordimento, per lancio verso l‟opposta tifoseria di fumogeni e petardi; per aver scagliatotransenne divisorie; durante la prima parte della gara gli stessi sostenitori ospiti cercavano di nuovo di venire a contatto conl‟opposta tifoseria colluttando con le forze dell‟ordine; per ulteriore lancio di altri fumogeni nel campo per destinazione e sulterreno di gioco; per ingresso al termine della gara sul terreno di gioco in segno di esultanza di alcuni sostenitori”. Avverso taledecisione ha proposto reclamo avanti alla Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C la S.S.Sambenedettese Calcio, eccependo la totale estraneità dei propri sostenitori ai fatti violenti di maggior gravità contestati dalGiudice Sportivo nel provvedimento impugnato, ed in particolare al lancio degli oggetti esplosivi che avevano colpito gliagenti di polizia, essendo tali fatti addebitabili esclusivamente ai tifosi della squadra ospite. Ravvisando la necessità di unsupplemento istruttorio, al fine di far luce sulla responsabilità in ordine ai fatti addebitati ai sostenitori della S.S.Sambenedettese Calcio, con nota del 17.4.<strong>2003</strong> il Presidente dell‟adita Commissione Disciplinare ha richiesto informazioniall‟Ufficio Indagini. Con nota del 5.5.<strong>2003</strong>, il Capo dell‟Ufficio Indagini ha formulato alla Questura de L‟Aquila richiesta diinformazioni in ordine all‟eventuale identificazione degli autori del lancio degli oggetti esplosivi che hanno causato ilferimento degli agenti di Polizia, contestualmente trasmettendo alla Commissione Disciplinare appunto dell‟Ufficio OrdinePubblico del Ministero dell‟Interno dal quale emergeva che l‟episodio si sarebbe verificato all‟interno della curva che ospitavai tifosi della S.S. Sambenedettese Calcio. Sulla base di tale documento, con delibera pubblicata sul C.U. n. 297/C dell‟11giugno <strong>2003</strong> la Commissione Disciplinare ha respinto il reclamo proposto dalla S.S. Sambenedettese Calcio, poiché “il lanciodi petardi... risulta proveniente dalla curva nella quale erano ospitati i tifosi della Sambenedettese”. Con atto del 13.6.<strong>2003</strong> laS.S. Sambenedettese Calcio ha appellato tale decisione, producendo la sopravvenuta nota 11.6.<strong>2003</strong> della Questura deL‟Aquila, dalla quale risulta che “il petardo scoppiato prima dell‟incontro... che ha causato il ferimento di due agenti inservizio all‟interno del settore riservato ai tifosi della Sambenedettese Calcio è stato lanciato dalla tifoseria aquilana”, echiedendo pertanto l‟annullamento, ed in via subordinata la riduzione, delle sanzioni inflitte. Reputa questa Commissione cheil proposto appello meriti parziale accoglimento. Il definitivo accertamento della mancanza di responsabilità in capo aisostenitori della società appellante per il più rilevante dei fatti loro addebitati dal Giudice Sportivo, operato dalla Questura deL‟Aquila e risultante dalla dichiarazione prodotta in atti, infatti, riduce sensibilmente la gravità degli accadimenti, purdovendosi rilevare che per gli altri fatti di violenza contestati alla tifoseria della S.S. Sambenedettese Calcio nessuna ulterioreprova liberatoria è stata fornita, restando quindi la responsabilità in ordine ad essi addossata alla medesima tifoseria. Una taleconsistente diminuzione della gravità dei fatti contestati, pertanto, induce questa Commissione a rideterminare, in parzialeaccoglimento del proposto gravame, l‟entità delle sanzioni inflitte all‟appellante dal Giudice Sportivo, apparendo equa larevoca della diffida e la riduzione della sanzione pecuniaria dell‟ammenda ad e 3.000,00. Per questi motivi la C.A.F., inparziale accoglimento dell‟appello come sopra proposto dalla S.S. Sambenedettese Calcio di San Benedetto del Tronto (AscoliPiceno), revoca la diffida e riduce a e 3.000,00 la sanzione dell‟ammenda inflitta alla reclamante. Ordina restituirsi la tassaversata.3 - RECLAMO DELL‟A.S. CALCIO SAN STINO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 30.9.2004INFLITTA AL SIG. PADOVESE ROSSANO(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Veneto - Com. Uff. n. 54 del 4.6.<strong>2003</strong>)32


DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE - STAGIONE SPORTIVA <strong>2003</strong>-2004Il Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Veneto, esaminato il referto arbitrale relativo alla gara di 2ª CategoriaEraclea/Calcio San Stino dell‟11.5.<strong>2003</strong>, sanzionava il Signor Padovese Rossano, allenatore dell‟attuale reclamante, con lasqualifica fino al 14.5.2005, Com. Uff. n. 50 del 14 maggio <strong>2003</strong>, perché durante la gara entrava nel terreno di gioco, siavvicinava all‟arbitro profferendo insulti e minacce e, nonostante dirigenti e calciatori della sua squadra tentassero diallontanarlo, riusciva a colpire il direttore di gara con un pugno sulla spalla senza provocargli dolore; veniva poi allontanato aforza dai dirigenti e dai calciatori. La competente Commissione Disciplinare, adita dalla società Calcio San Stino, con ladecisione pubblicata sul Com. Uff. n. 54 del 4 giugno <strong>2003</strong>, disponendo l‟audizione dell‟arbitro e ascoltati i dirigentiinteressati, ha ridotto la sanzione all‟allenatore Padovese sino al 30.9.2004 sottolineando “il carattere sostanzialmente nonviolento e lesivo del colpo inferto alla spalla dell‟arbitro”. Avverso quest‟ultima decisione adiva ritualmente la C.A.F. lasocietà Calcio San Stino, che pur ritenendosi parzialmente soddisfatta per la riduzione operata dall‟organo di secondo,proseguiva nell‟appello, esponendo però ancora motivi di fatto relativi al comportamento del direttore di gara e chiedendo“una valutazione del direttore di gara”. Il reclamo è inammissibile. Trattasi infatti di un terzo grado di giudizio per questioni dimerito, in contrasto con quanto disposto dall‟art. 33 n. 1 C.G.S. che prevede la competenza della Commissione d‟AppelloFederale per questioni attinenti il merito della controversia esclusivamente come giudice di secondo grado. Per questi motivi laC.A.F. dichiara inammissibile ai sensi dell‟art. 33 n. 1 C.G.S., l‟appello come sopra proposto dall‟A.S. Calcio San Stino di SanStino di Livenza (Venezia) e dispone incamerarsi la tassa versata.4 - RECLAMO DELLA S.C. SAMBIASE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO A TUTTO IL31.12.<strong>2003</strong> AI CALCIATORI COLOSIMO FRANCESCO, GUIDO PASQUALE, TUOTO CLAUDIO E VITALEPIERPAOLO(Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Dilettanti - Com. Uff. n. 101 del 18.6.<strong>2003</strong>)Con atto del 12.6.<strong>2003</strong> la S.C. Sambiase ha reclamato avanti alla Commissione Disciplinare presso la Lega NazionaleDilettanti la deliberazione del Giudice Sportivo pubblicata sul C.U. n. 91 del 10 giugno <strong>2003</strong>, con la quale è stata inflitta aicalciatori Tuoto Claudio, Vitale Pierpaolo, Colosimo Francesco e Guido Pasqualino la sanzione della squalifica sino a tutto il31.12.<strong>2003</strong>, per avere gli stessi, al termine della gara Nuova Avezzano/Sambiase dell‟8.6.<strong>2003</strong>, tentato di aggredire l‟Arbitroed un Assistente Arbitrale, senza riuscirvi per il pronto intervento delle Forze dell‟Ordine.Secondo la prospettazione dei fattisvolta dalla reclamante, diametralmente opposta a quella che si ricava dal rapporto del d.d.g., da quello del suo assistente e daquello del Commissario di campo, al momento del rientro delle squadre negli spogliatoi, dopo la conclusione della gara, non sisarebbe verificato alcun tentativo di aggressione alla terna arbitrale da parte dei calciatori colpiti dalla suddetta sanzione; inogni caso, non sarebbe stato possibile identificare con certezza gli stessi in quanto, nel concitato parapiglia dovuto ad unapacifica invasione di campo dei tifosi a caccia delle divise dei calciatori, questi ultimi avrebbero dimesso la propria casaccarimanendo a dorso nudo, privi di numero. Per questi motivi la reclamante ha richiesto l‟annullamento dell‟impugnata decisioneovvero, in subordine, una congrua riduzione della sanzione inflitta ai propri calciatori. Con delibera pubblicata sul C.U. n. 101del 18 giugno <strong>2003</strong> la Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Dilettanti ha respinto il suddetto reclamo,reputandolo infondato sulla scorta delle concordi indicazioni desumibili dai citati rapporti, ai quali va attribuita fede probatoriaprivilegiata, nonché considerando che neppure la subordinata richiesta di riduzione della sanzione potesse trovareaccoglimento, valutata l‟oggettiva gravità dei fatti accertati. Avverso tale deliberazione ha proposto appello avanti a questaCommissione la S.C. Sambiase, con atto del 21.6.<strong>2003</strong> formalmente e sostanzialmente riproduttivo, in ogni sua parte, delreclamo presentato avanti alla Commissione Disciplinare. Osserva preliminarmente la C.A.F. come il proposto appello siainammissibile. L‟appellante, infatti, richiede a questa Commissione una nuova valutazione di merito dei medesimi fatti chehanno già formato oggetto delle deliberazioni degli organi disciplinari, valutazione che le è preclusa dall‟art. 33, comma 1,C.G.S., quando è chiamata a decidere come giudice di terzo grado. Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensidell‟art. 33 n. 1 C.G.S., l‟appello come sopra proposto dalla S.C. Sambiase di Lamezia Terme (Catanzaro) e disponeincamerarsi la tassa versata.5 - RECLAMO DELL‟U.S. CENTROITALIA PARMA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA GIOVANISSIMICENTROITALIA PARMA/SANFATUCCHIO DEL 2.3.<strong>2003</strong>(Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Umbria del Settore per l‟Attività Giovanile eScolastica - Com. Uff. n. 43 del 5.6.<strong>2003</strong>)Il Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Umbro del Settore per l‟Attività Giovanile e Scolastica (C.U. n.43 del 4 giugno <strong>2003</strong>), sul ricorso presentato dalla S.P. Sanfatucchio avverso la posizione irregolare di tesseramento delcalciatore Sofrà Thomas della U.S. Centroitalia Parma in merito alla gara Centroitalia Parma/Sanfatucchio del 2.3.<strong>2003</strong>, presoatto che vi era disparità sulla composizione della famiglia del medesimo Sofrà Thomas fra la tessera federale ed il suo stato difamiglia, non omologava il risultato della gara terminata 2-1 in favore del Centroitalia Parma, inviando gli atti all‟UfficioIndagini per accertare quale fosse la posizione anagrafica e familiare del calciatore Sofrà Thomas. Il collaboratore dell‟UfficioIndagini concludeva definendo formalmente corretto il tesseramento del calciatore Sofrà Thomas pur definendo un“escamotage” l‟inserimento del giovane nello stato di famiglia e residenza del Sig. Meacci. Il Giudice Sportivo di 2° GradoC.U. n. 43 del 4 giugno <strong>2003</strong> disattendeva le conclusioni del Collaboratore dell‟Ufficio Indagini definendole contraddittorie esottolineando fra l‟altro, la mancanza di documentazione relativa alla richiesta deroga della Presidenza Federale di quantoprevisto dall‟art. 40.3 N.O.I.F. Deliberava quindi: - di accogliere il ricorso della S.P. Sanfatucchio del 15 marzo <strong>2003</strong>; - diassegnare la vittoria per 2-0 a favore della S.P. Sanfatucchio per la gara Centroitalia Parma/Sanfatucchio - CampionatoRegionale Giovanissimi - Girone A - disputata a Ponticelli di Città della Pieve (PG) il 2 marzo <strong>2003</strong>; - di disporre l‟invio della33


DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE - STAGIONE SPORTIVA <strong>2003</strong>-2004documentazione al Presidente del C.R.U. - SGS per i provvedimenti da adottare nei confronti del Signor Meacci Presidentedell‟ U.S. Centroitalia Parma; - di disporre l‟invio degli atti all‟Ufficio Tesseramento del C.R.U. per la revoca del tesseramentodel calciatore Sofrà Thomas in favore della U.S. Centroitalia Parma, ai sensi e per gli effetti dell‟art. 12, punto 8, C.G.S.; - direstituire la tassa reclamo a favore della S.P. Sanfatucchio. Ricorreva a questa Commissione d‟Appello Federale la U.S.Centroitalia Parma chiedendo che venisse dichiarato regolare il tesseramento del calciatore Thomas Sofrà e conseguentementeripristinare il risultato acquisito sul campo relativo alla gara in oggetto, e proprio sulla base delle conclusioni della relazionedell‟Ufficio Indagini, definite valide ed esaurienti. L‟appello è infondato e va quindi respinto. L‟art. 40.3. N.O.I.F. dispone: “Icalciatori che non hanno compiuto anagraficamente il 16° anno di età possono essere tesserati soltanto a favore di società cheabbia sede nella regione in cui risiedono con la famiglia oppure che abbia sede in una provincia, anche di altra regione,confinante con quella di residenza, salvo deroghe, concesse dal Presidente Federale, in favore delle società , per il tesseramentodi giovani che abbiano compiuto almeno 14 anni e proseguano gli studi al fine di adempiere all‟obbligo di istruzione. Lerichieste di tesseramento in deroga per i calciatori sopra indicati dovranno pervenire entro il 15 novembre di ogni anno edovranno essere corredate dal certificato di stato di famiglia, dalla certificazione attestante la iscrizione o la frequenzascolastica e dal parere del Settore per l‟Attività Giovanile e Scolastica. Il rinnovo delle richieste di deroga dovrà pervenireentro il termine del 15 settembre di ogni anno, trascorso il quale, in assenza di detta richiesta o della concessione del rinnovodella deroga, il calciatore sarà svincolato d‟autorità . Per ogni singola stagione <strong>sportiva</strong> verranno resi noti termini e modalitàinerenti il suddetto tesseramento in deroga”. L‟esame della documentazione agli atti ha evidenziato come manchi qualsiasidocumentazione relativa alla indispensabile richiesta deroga alla Presidenza Federale affinché il giovane Sofrà Thomas possaessere tesserato con il Centroitalia Parma, società con sede in regione diversa da quella in cui risiede la propria famiglia.Mancando pertanto uno dei presupposti per la validità del tesseramento del Sofrà Thomas, giustamente il Giudice Sportivo di2° Grado ha accolto il ricorso della S.P. Sanfatucchio. Per questi motivi la C.A.F. respinge l‟appello come sopra propostodall‟U.S. Centroitalia Parma di Città della Pieve (Perugia) e dispone incamerarsi la tassa versata.6 - RECLAMO DELL‟A.C. BRUGHERIO AVVERSO DECISIONI COMMISSIONE VERTENZE ECONOMICHE ASEGUITO DI VERTENZA CON MODENA F.C., EX ART. 99 BIS N.O.I.F.(Delibera della Commissione Vertenze Economiche - Com. Uff. n. 32/D - Riunione del 19.5.<strong>2003</strong>)La A.C. Brugherio adiva la Commissione Vertenze Economiche al fine di ottenere, nei confronti del Modena F.C., il c.d.“premio alla carriera”, previsto dall‟art. 99-bis delle N.O.I.F. (per euro 103.291,37), in relazione al calciatore Stefano Mauri,che - tesserato per l‟A.C. Brugherio dal 1995 al 1998 - aveva esordito nelle fila del Modena F.C. nel campionato di massimaserie, durante l‟incontro Modena-Milan del 14 settembre 2002. Dopo varie vicissitudini anche di ordine procedurale edistruttorio, sciogliendo precedente riserva, la C.V.E., con l‟ordinanza impugnata, decideva di rimettere gli atti al PresidenteFederale, affinché il medesimo investisse la Corte Federale delle seguenti questioni: a) se la corretta interpretazione dell‟art.99-bis comportasse che il premio alla carriera fosse riconosciuto anche per quei calciatori già tesserati all‟epoca dell‟entrata invigore della norma; b) se la disposizione dovesse considerarsi illegittima, in relazione all‟art. 24 dello Statuto Federale, “perpalese ed irragionevole violazione del generale principio di uguaglianza costituzionalmente garantito”. Nel contempo la C.V.E.rinviava a nuovo ruolo la trattazione della vertenza, sospendendo in pratica il procedimento. Ritenendo la pronunzia dellaCommissione specializzata palesemente viziata da “clamorosi errores in iudicando ed in procedendo”, la società Brugherio haproposto l‟atto di gravame in trattazione, deducendo, altresì, che nel sollecitare l‟intervento della Corte Federale la C.V.E.aveva certamente esorbitato dalle proprie competenze conferite ex lege, e che comunque non sussistevano i presupposti perinteressare la Corte stessa, oltre a richiamare le proprie già esposte considerazioni nel merito della vertenza economica. Ilreclamo non può sfuggire a declaratoria di inammissibilità . In disparte, infatti, la pur rilevante circostanza (che non dovrebberestare senza riflessi circa il permanere dell‟interesse alla decisione) che con Protocollo di Intesa sottoscritto in data 5 giugno<strong>2003</strong> da L.N.P., L.N.D. e Settore per l‟Attività Giovanile e Scolastica si è concordata la riduzione a soli e 16.000,00 delcompenso a titolo di premio alla carriera in caso di calciatori già tesserati per la società tenuta a corrispondere il compensoalla data del 14 maggio 2002 (con efficacia vincolante per le società associate e contestuale obbligo delle Leghe di intervenirepresso le proprie associate stesse affinché abbandonino le controversie pendenti presso la C.V.E.), assume portata dirimente lanon impugnabilità dell‟ordinanza di rimessione degli atti in argomento, non rivestendo essa connotato decisorio. Sonoimpugnabili dinanzi a questa C.A.F., ai sensi dell‟art. 46, comma 9, C.G.S., solo le “decisioni” vere e proprie della C.V.E. enon le pronunzie meramente interlocutorie, con effetti, eventualmente, solo procedurali (sospensivi) sulla vertenza. Per i motiviche precedono la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell‟art. 46 n. 9 C.G.S., l‟appello dell‟A.C. Brugherio di Brugherio(Milano) e dispone incamerarsi tassa versata.7 - RECLAMO DEL F.C. SEGRATESE AVVERSO LE SANZIONI DELL‟INIBIZIONE FINO AL 30.4.2004 AL SIG. DEPINTO VITO, DELL‟INIBIZIONE FINO AL 30.9.<strong>2003</strong> AL PRESIDENTE SIG.RA LEUCI ANNA E DELL‟AMMENDADI € 700,00 ALLA SOCIETÀ, A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia - Com. Uff. n. 44 del 29.5.<strong>2003</strong>)La Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia in data 29 maggio <strong>2003</strong>, pronunciando su deferimentoad opera del Procuratore Federale, ha inibito il tesserato Vito De Pinto e la tesserata Anna Leuci, rispettivamente, sino al 30aprile 2004 ed al 30 settembre <strong>2003</strong>, ed ha altresì comminato alla F.C. Segratese, per responsabilità diretta e responsabilitàoggettiva, l‟ammenda di € 700,00. Premetteva la Commissione che nel settembre 2002 il calciatore Nicola La Torre avevadenunziato al Presidente del Comitato Regionale Lombardia che il Presidente della F.C. Segratese avesse formulato unapretesa di 5.000,00 e per concedergli lo svincolo; che l‟Ufficio Indagini, al quale era stata rimessa la denunzia, compiuti gli34


DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE - STAGIONE SPORTIVA <strong>2003</strong>-2004opportuni accertamenti, aveva concluso che il De Pinto, per conto della F.C. Segratese, avesse effettivamente richiesto denaroal La Torre, ed avesse reiterato tale richiesta anche verso i Sigg. Cinolo e Vurchio, rispettivamente Presidente e Segretariodell‟U.S. Vimo Calcio, ed altresì che lo stesso De Pinto avesse esercitato, di fatto e senza averne titolo, funzioni di presidentedella F.C. Segratese, connivente la Sig. Anna Leuci; che conseguentemente il Procuratore Federale, con atto del 25 febbraio<strong>2003</strong>, aveva deferito il De Pinto e la Leuci per violazione degli artt. 1, comma 1 e 8, comma 2, C.G.S., in relazione all‟art. 39,comma 2, Regolamento L.N.D., e la F.C. Segratese per responsabilità diretta ed oggettiva nelle infrazioni ascritte ai propridirigenti. Comminava quindi la Commissione Disciplinare le su descritte sanzioni rilevando come fosse assolutamente certoche il De Pinto avesse richiesto del denaro in contanti per cedere ad altra società il calciatore La Torre, essendo stata talecircostanza - oltre che denunziata dal calciatore interessato - confermata dal di lui padre, nonché dal Presidente e dalSegretario dell‟U.S. Vimo Calcio, con dichiarazioni univoche e concordanti tali da non lasciare adito a dubbi; come fosseirrilevante che la richiesta non avesse avuto seguito, non essendosi realizzato il contestato illecito, essendo l‟infrazionesanzionata dall‟art. 1 C.G.S. di pura condotta; come risultasse infine altresì provato che il De Pinto avesse esercitato di fatto esenza averne titolo funzioni di presidente della F.C. Segratese, con la piena connivenza della moglie, Presidente della società .Avverso tale decisione, in data 13 giugno <strong>2003</strong>, la F.C. Segratese interponeva reclamo alla C.A.F., nella persona del Dirigentedelegato ad assumere le funzioni di Presidente vicario, Stefano De Pinto. L‟appellante sostiene che i fatti ritenuti provati dallaCommissione Disciplinare sono carenti di qualsiasi riscontro; che essi risultano smentiti dalla dichiarazione di rettifica delcalciatore Nicola La Torre; che l‟infrazione all‟art. 1 C.G.S., per quanto di pura condotta, cada nel nulla là dove il tentativonon possa considerarsi nemmeno tale, o perché insussistente o perché del tutto inidoneo a determinare l‟evento o comunque acagione dell‟impossibilità di una sua riuscita. In particolare, quanto al primo punto, ad avviso degli appellanti l‟indagine svoltadall‟Ufficio Indagini si sarebbe svolta in modo sommario ed avrebbe valorizzato dichiarazioni provenienti da persone portatricidi inimicizia nei confronti del De Pinto; la testimonianza del Sig. Cinolo, Presidente dell‟U.S. Vimo Calcio, sarebbe stata resain forma dubitativa e contrastava con la circostanza che il La Torre avrebbe voluto trasferirsi in una categoria superiore, equindi non certo nella testè indicata società ; nella propria deposizione, il Sig. Vurchio, Segretario dell‟U.S. Vimo Calcio,avrebbe chiaramente riferito che la richiesta di denaro era stata sostenuta in modo del tutto ironico; al calciatore sarebbe statoimpedito di ritirare la denuncia da parte del dr. Bisognano, delegato dall‟Ufficio Indagini della Procura Federale ad esperire lapratica. Il gravame della F.C. Segratese, promosso ai sensi dell‟art. 33, comma 1, lett. d), C.G.S., è infondato e vaconseguentemente respinto. La veridicità dei fatti imputati ai tesserati deferiti è infatti attestata dalle convergenti ed univochedichiarazioni del calciatore La Torre e soprattutto del di lui padre - la cui attendibilità non è stata punto posta in discussione: aqueste dichiarazioni i riscontri probatori ritraibili dalle deposizioni dei Sigg. Cinolo e Vurchio offrono invero un suffragioulteriore, ma di per sé non necessario. Anche a condividere i rilievi formulati dalla ricorrente in ordine alla contraddittorietàdelle testimonianze di Presidente e Segretario dell‟U.S. Vimo Calcio, pertanto, non ne risulterebbe revocato in discussione ilfondamento su cui poggia la decisione appellata. In aggiunta a ciò , va rilevato che la dichiarazione di “rettifica” del calciatoreNicola La Torre, prodotta dalla ricorrente, in realtà non smentisce affatto l‟impianto accusatorio della Procura Federale,concernente la richiesta di una somma di denaro, da parte di Vito De Pinto, per lo svincolo del calciatore. Tutt‟altro: infatti, daun lato il La Torre ribadisce di aver valutato l‟ipotesi di cambiare squadra; dall‟altro implicitamente conferma che al padre èpervenuta una richiesta di denaro, che viene però fatta coincidere con un presunto premio preparazione di cui non si è maiaffermata l‟esistenza né tanto meno la coincidenza con la somma di € 5.000,00 oggetto della richiesta del De Pinto. I vaghiriferimenti a “pressioni esterne avanzate da parte di qualcuno che pensava di farmi svincolare e beneficiarne” non possonoessere presi in considerazione, poiché del tutto sforniti di riscontri. Non vi è ragione, dunque, di dipartirsi dalla ricostruzionedei fatti operata dalla Commissione Disciplinare quanto al comportamento di Vito De Pinto in merito alla vicenda dellarichiesta di denaro funzionale allo svincolo di Nicola La Torre; e ciò ovviamente preclude altresì l‟accoglimento della tesi percui il “tentativo” del De Pinto non avrebbe potuto essere sanzionato, non sussistendo neppure come tale (per inidoneità oimpossibilità di riuscita). Non essendo poi stato neppure contestato, in sede di reclamo, l‟addebito alla Sig. Anna Leuci ed almedesimo Vito De Pinto, circa l‟esercizio da parte di quest‟ultimo, di fatto e senza averne titolo, delle funzioni di presidentedella F.C. Segratese, con la connivenza della prima, la decisione impugnata va confermata nella sua totalità , con conseguenteincameramento della tassa di reclamo. Per questi motivi la C.A.F. respinge l‟appello come sopra proposto dal F.C. Segratese diSegrate (Milano) e dispone incamerarsi la tassa versata.8 - RECLAMO DELL‟U.S. ISOLA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 30.6.2005 ALCALCIATORE LEONE CARMINE(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria - Com. Uff. n. 116 del 10.6.<strong>2003</strong>)Con provvedimento affisso all‟albo del Comitato Regionale Calabria il 10 giugno <strong>2003</strong>, la Commissione Disciplinare haaccolto il reclamo proposto dalla U.S. Isola, volto ad ottenere una riduzione della squalifica del calciatore Leone Carmineirrogata dal Giudice Sportivo con Com. Uff. n. 101 del 30 aprile <strong>2003</strong> del Comitato Regionale Calabria. Con tale pronuncia laCommissione Disciplinare ridimensionando l‟accaduto dopo l‟audizione dell‟arbitro che aveva inquadrato il fatto in un atto diprotesta violenta e non di violenza concreta e consumata, aveva adeguato e commisurato la squalifica alla natura ed entità delcomportamento, riducendola al 30 aprile 2004 (dall‟originaria sanzione di squalifica sino al 30 giugno 2005 irrogata appuntodal Giudice Sportivo). Avverso tale decisione la U.S. Isola interponeva appello alla C.A.F. in data 20 giugno <strong>2003</strong>. Richiedevala reclamante una nuova riduzione della squalifica del proprio calciatore, sulla base del rilievo che il Leone Carmine - secondoquanto asseritamente risultante dal referto arbitrale - avrebbe tenuto un comportamento di mera protesta, benché scomposta,dal quale era aliena ogni forma di violenza. Va preliminarmente rilevata l‟inammissibilità del gravame della U.S. Isola, anorma degli artt. 33, comma 2, lett. a), e 34, comma 2, C.G.S.. Tale gravame è stato infatti proposto dopo dieci giorni dalla35


DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE - STAGIONE SPORTIVA <strong>2003</strong>-2004pubblicazione della decisione reclamata, là dove le predette norme, inequivocamente, richiedono che il ricorso alla C.A.F.debba essere inviato “entro il settimo giorno successivo alla data di pubblicazione del comunicato ufficiale con il quale è stataresa nota la decisione che si intende impugnare”. Ora, è ben vero che l‟art. 42, comma 5, C.G.S., per quanto riguarda ladisciplina <strong>sportiva</strong> in ambito regionale della L.N.D. e del Settore per l‟Attività Giovanile e Scolastica, consente laproposizione dei ricorsi di secondo grado alla Commissione Disciplinare “entro il decimo giorno successivo alla data dipubblicazione del comunicato ufficiale con il quale è stata resa nota la decisione che si intende impugnare”. Tale norma però ,in quanto derogatoria del principio generale sancito nell‟art. 34, comma 2, C.G.S., non può applicarsi al di là del caso in essaespressamente previsto, risultando così estranea alla disciplina dei reclami da proporsi alla C.A.F., per i quali resta inalterato iltermine di impugnazione settimanale di cui all‟art. 33, comma 2, lett. a), cui fa del resto rinvio recettizio lo stesso art. 42,comma 8, C.G.S.. Alla riscontrata tardività del reclamo della U.S. Isola consegue la declaratoria di sua inammissibilità , conconseguente incameramento della relativa tassa. Per questi motivi la C.A.F. dichiara l‟appello, come sopra proposto dall‟U.S.Isola di Isola di Capo Rizzuto (Crotone), inammissibile per tardività ai sensi dell‟ar t. 33 n. 2 C.G.S., e dispone incamerarsi latassa versata.9 - RICORSO PER REVOCAZIONE DEL SAN GIMIGNANO SPORT AVVERSO LA PENALIZZAZIONE DI N. 4 PUNTINELLA CLASSIFICA DEL CAMPIONATO IN CORSO, A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE DELCOMITATO NAZIONALE PER L‟ATTIVITÀ INTERREGIONALE(Delibera della C.A.F. - Com. Uff. n. 41/C - Riunione dell‟8.5.<strong>2003</strong>)Con atto del 18 giugno <strong>2003</strong> la società San Gimignano Sport impugnava per revocazione, ex art. 35 C.G.S., la decisione dellastessa C.A.F., resa con Com. Uff. n. 41/C dell‟8 maggio <strong>2003</strong>, con la quale era stato rigettato il reclamo della stessa avverso lesanzioni della penalizzazione di n. 4 punti nella classifica del Campionato in corso, ammenda di euro 500,00 e la squalificafino al 30.4.<strong>2003</strong> inflitta al calciatore Semplici Leonardo, inflitte a seguito di deferimento del Presidente del Comitato perl‟Attività Interregionale, per avere il calciatore stesso preso parte a tre gare del Campionato Nazionale Dilettanti in posizioneirregolare. Sostiene la reclamante la propria legittimazione ad adire per revocazione la C.A.F. a seguito della “...decisioneadottata dalla Corte Federale in data 22.5.<strong>2003</strong> la quale pronunciando sulla richiesta del Presidente Federale di parereinterpretativo dell‟art. 2, commi 4 e 5 C.G.S., con riferimento ai deferimenti per posizione irregolare di calciatori, esprimeva ilparere che tale norma vada interpretata nel senso che il deferimento debba essere effettuato entro il termine perentorio diquindici giorni dallo svolgimento della gara e che tale termine perentorio si riduce a sette giorni dalla chiusura del campionato(o torneo) nel caso sia intervenuta la predetta chiusura (C.U. n. 12/CF)”. Questo - sostiene la società San Giminiano - è il fattonuovo, richiesto dall‟art. 35 C.G.S., che legittima il riesame del reclamo con un procedimento per revocazione. I motivi portatia sostegno dalla reclamante non sono condivisibili e di conseguenza il reclamo deve essere dichiarato inammissibile. Lapossibilità che si radichi un reclamo per revocazione - come disciplinato dall‟art. 35 C.G.S. - è subordinata alla scoperta di un“fatto” o al rinvenimento di un “documento” la cui conoscenza avrebbe comportato una diversa pronuncia; la pronunciainterpretativa della Corte Federale non può essere ricompresa né nella prima, né tantomeno nella seconda delle duefattispecie contemplate, essendo viceversa una “deliberazione” interpretativa di norme federali. Per questi motivi la C.A.F.dichiara inammissibile, ai sensi dell‟art. 35 n. 1 C.G.S., l‟appello come sopra proposto dal San Gimignano Sport di SanGimignano (Siena) e dispone incamerarsi la tassa versata.TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 3/C - RIUNIONE DEL 14 LUGLIO <strong>2003</strong>1 - RECLAMO DELLA S.S. STELLA AZZURRA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA SANTI PIETRO EPAOLO/STELLA AZZURRA NOCERA DEL 26.1.<strong>2003</strong>(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria - Com. Uff. n. 74 del 18.2.<strong>2003</strong>)All‟esito della gara Santi Pietro e Paolo/Stella Azzurra del 26.1.<strong>2003</strong>, terminata con il risultato di 2-1, la S.S. Stella AzzurraNocera proponeva reclamo alla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria eccependo che, in occasionedi tale gara, la S.S. Santi Pietro e Paolo aveva schierato il calciatore Di Benedetto Pierdonato in posizione irregolare. LaCommissione Disciplinare, ritenendo che il Di Benedetto, pur essendo presente nella distinta gara con il n. 16, non aveva presoparte alla gara, respingeva il reclamo come da delibera apparsa sul Com. Uff. n. 74 del 17 febbraio <strong>2003</strong>. Avverso taledecisione proponeva appello a questa C.A.F. la S.S. Stella Azzurra Nocera, eccependo che il Di Benedetto aveva partecipato algioco entrando in sostituzione di altro calciatore e rimanendo in campo fino al termine della gara e che il Di Benedetto era inposizione irregolare perché non tesserato per la SS. Pietro e Paolo. Questa Commissione ritenendo necessario compiereopportuni accertamenti, con ordinanza di cui al Com. Uff. n. 32/C - Riunione del 24.3.2004, rimetteva gli atti all‟UfficioIndagini. All‟esito degli accertamenti compiuti dall‟Ufficio Indagini è risultato che effettivamente il calciatore Di BenedettoPierdonato ha partecipato alla gara Santi Pietro e Paolo/Stella Azzurra Nocera del 26.1.<strong>2003</strong> in posizione irregolare. Alla Ass.SS. Pietro e Paolo, pertanto, va inflitta la sanzione <strong>sportiva</strong> di perdita della gara per 0-2. La tassa di reclamo, ai sensi dell‟art.29 comma 13 C.G.S., va restituita. Per questi motivi la C.A.F. accoglie l‟appello come sopra proposto dalla S.S. Stella Azzurradi Nocera Terinese (Catanzaro), annulla l‟impugnata delibera ed infligge alla società Santi Pietro e Paolo la punizione <strong>sportiva</strong>di perdita per 0-2 della gara sopra indicata.2 - RECLAMO DELLA S.S. NAPOLETANA CALOR AVVERSO DECISIONI MERITO GARA NAPOLETANACALOR/FORIANO DEL 2.3.<strong>2003</strong>(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania - Com. Uff. n. 90 del 2.5.<strong>2003</strong>)36


DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE - STAGIONE SPORTIVA <strong>2003</strong>-2004In data 5 maggio <strong>2003</strong> la società Napoletana Calor ha preannunciato con richiesta di copia degli atti, a mezzo telegramma,appello alla C.A.F. avverso la delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania relativa allagara Napoletana Calor/Foriano del 2.3.<strong>2003</strong>, valevole per il Campionato di 1ª Categoria. Gli atti ufficiali relativi alprocedimento in epigrafe sono giunti all‟attuale appellante in data 26.5.<strong>2003</strong>, come attestato dalla ricevuta di ritorno dellaraccomandata. Alla predetta ricezione la società Napoletana Calor non ha fatto seguire le previste motivazioni, e ciò inviolazione del disposto dell‟art. 33.2 C.G.S.. Il reclamo non può pertanto sfuggire alla declaratoria di inammissibilità, nonavendo la Napoletana Calor dato seguito al preavviso di reclamo, con richiesta di copia degli atti. Per questi motivi la C.A.F.,dichiara inammissibile l‟appello come sopra proposto dalla S.S. Napoletana Calor di Napoli, ai sensi dell‟art. 33 n. 2 C.G.S.,per omesso invio delle motivazioni dopo la ricezione della copia degli atti ufficiali, e dispone incamerarsi la tassa versata.3 - RECLAMO DEL SIG. POLISENO FRANCESCO AVVERSO LA SANZIONE DELL‟INIBIZIONE FINO AL 31.12.2005(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Piemonte-Valle d‟Aosta - Com. Uff. n. 51 del29.5.<strong>2003</strong>)Il Sig. Francesco Poliseno, tesserato della U.S. Tarcisia Sassi, in relazione all‟inibizione comminatagli dalla CommissioneDisciplinare presso il Comitato Piemonte-Valle d‟Aosta per i fatti accaduti durante l‟incontro del Campionato di 2ª Categoriadel 2.3.<strong>2003</strong> disputato dalla U.S. Tarcisia Sassi, ovvero per gli insulti all‟arbitro durante l‟incontro nonché per le percosseinferte allo stesso nello spogliatoio al termine della gara, propone ricorso a codesta Commissione ribadendo quanto esposto aiGiudici del precedente grado di giudizio. Preliminarmente si osserva come il reclamo sia inammissibile. Trattasi, infatti, di unterzo grado di giudizio per questioni di merito portati all‟attenzione degli organi disciplinari, con ciò contravvenendo a quantostabilito dall‟art. 33.1 C.G.S. che prevede la competenza della C.A.F. per questioni attinenti il merito della controversia “solo”come giudice di secondo grado. Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell‟art. 33 n. 1 C.G.S., l‟appellocome sopra proposto dal Sig. Poliseno Francesco e dispone incamerarsi la tassa versata.4 - RECLAMO DELLA S.C. LIONS AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE FINO AL 30.6.<strong>2003</strong> INFLITTA AISIGNORI GIUSEPPE MEROLA E GENNARO VENTRONE(Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Campania del Settore per l‟Attività Giovanile eScolastica - Com. Uff. n. 49 dell‟8.5.<strong>2003</strong>)Con reclamo, trasmesso a mezzo telefax, il 23.6.<strong>2003</strong> la S.C. Lions adiva la Commissione d‟Appello Federale avverso ilprovvedimento del Giudice Sportivo di 2° Grado che confermava l‟inibizione sino al 30.6.<strong>2003</strong> dei Signori Merola Giuseppe eVentrone Gennaro, Com. Uff. n. 49 dell‟8 maggio <strong>2003</strong>. Il reclamo è inammissibile per tardività ai sensi dell‟art. 33.2 C.G.S.che prescrive che il reclamo deve essere inviato entro il settimo giorno successivo a quello della pubblicazione del ComunicatoUfficiale appellato, termini che nella fattispecie in esame è ampiamente superato. Per questi motivi la C.A.F. dichiarainammissibile, ai sensi dell‟art. 33 n. 2 C.G.S., per tardività, l‟appello come sopra proposto dalla S.C. Lions di Curti (Caserta)e dispone incamerarsi la tassa versata.5 - APPELLO DELL‟A.C. OSTUNI AVVERSO DECISIONI MERITO GARA OSTUNI/PITIGLIANO DEL 16.2.<strong>2003</strong>(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Interregionale - Com. Uff. n. 192 del 20.6.<strong>2003</strong>)Il Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale, in relazione agli episodi verificatisi in occasione della garaOstuni/Pitigliano, disputatasi in data 20.6.<strong>2003</strong>, nell‟ambito del Campionato Nazionale Dilettanti, adottava i seguentiprovvedimenti: squalifica del campo di gioco dell‟Ostuni fino al 31.10.<strong>2003</strong> (con l‟obbligo di disputare le gare a porte chiuse);inibizione a svolgere ogni attività, ai sensi dell‟art. 14 C.G.S., fino al 18.2.2008, al dirigente dell‟A.C. Ostuni, Marzio Paolo(con proposta di preclusione alla permanenza, in qualsiasi rango o categoria della F.I.G.C.) e inibizione a svolgere ogni attività,ai sensi della predetta norma, fino al 30.4.<strong>2003</strong>, al dirigente dell‟Ostuni, Francioso Oronzo. Il Marzio, infatti, nel corso delsecondo tempo, a causa di un rigore concesso a favore della squadra avversaria, entrava nel terreno di gioco e pronunciava, neiconfronti dell‟arbitro, frasi gravemente offensive e minacciose. A fine partita, mentre l‟arbitro stava lasciando il campo, locolpiva, da dietro, con un calcio ad una caviglia, facendolo barcollare, oltre a ciò, proseguiva ad offenderlo e minacciarlo;infine, insieme ad altri tesserati non identificati, spingeva l‟arbitro verso un centinaio di spettatori infuriati, che si trovavano trail tunnel di accesso e lo spogliatoio: uno di questi lo colpiva con un pugno al naso. Il Francioso, in occasione del suddettocalcio di rigore, si dirigeva verso un assistente arbitrale, venendo bloccato dall‟intervento dell‟arbitro. A questo puntorivolgeva a quest‟ultimo frasi gravemente minacciose. Lo stesso comportamento offensivo teneva al termine della gara neiconfronti di un assistente arbitrale. Avverso questa decisione proponeva reclamo alla Commissione Disciplinare l‟A.C. Ostuni,chiedendo: “un congruo e significativo ridimensionamento della squalifica del campo, con espressa revoca dell‟obbligo didisputare le partite a porte chiuse; una drastica riduzione dell‟inibizione inflitta al dirigente Marzio Paolo, stante la suaestraneità ad atti materiali e fisici lesivi verso l‟arbitro ed i suoi assistenti”. Non veniva proposto appello per il dirigenteFrancioso. La Commissione Disciplinare respingeva il reclamo proposto dall‟A.C. Ostuni e di conseguenza, confermava lesanzioni irrogate dal Giudice Sportivo. Avverso quest‟ultima decisione, l‟A.C. Ostuni ricorre alla C.A.F. chiedendo in viapreliminare l‟accoglimento dell‟eccezione di nullità, “per non avere, la Commissione rimesso alla società reclamante lerisultanze dell‟audizione della terna arbitrale, in data 24.3.<strong>2003</strong>, a cui conseguiva la necessità di effettuare accertamenti suifatti verificatisi in occasione della gara Ostuni/Pitigliano... e pertanto è disposta la trasmissione degli atti all‟Ufficio Indaginiper l‟effettuazione di congrui accertamenti”; un congruo ridimensionamento della sanzione inflitta all‟A.C. Ostuni e per quantoconcerne la sanzione inflitta al dirigente Marzio Paolo, “la commisurazione della sanzione limitatamente agli episodi e aquanto contestato dall‟arbitro in occasione della sua espulsione, nonché alla permanenza dello stesso nel rettangolo di gioco,37


DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE - STAGIONE SPORTIVA <strong>2003</strong>-2004nonostante il provvedimento adottato dal direttore di gara”. Il ricorso è fondato e può essere accolto nel senso e nei limiti di cuiappresso. Preliminarmente, va affrontata la questione di nullità. L‟asserita nullità non sussiste in quanto la società reclamante èstata messa in condizione di esercitare in pieno, il suo diritto di difesa, prendendo visione delle risultanze dell‟audizione dellaterna arbitrale (in data 6.3.<strong>2003</strong>, davanti alla Commissione Disciplinare) all‟udienza successiva del 21.3.<strong>2003</strong> ed essendo statacontestualmente informata dal fatto che il giudizio veniva sospeso e gli atti trasmessi all‟Ufficio Indagini, per ulterioriaccertamenti. Durante le indagini svolte dal predetto ufficio, in data 30.5.<strong>2003</strong>, veniva interrogato il dirigente Marzio Paolo;l‟indagine veniva conclusa in data 5.6.<strong>2003</strong>. All‟ultima udienza della Commissione Disciplinare del 20.6.<strong>2003</strong>, erano presenti,l‟avvocato (che chiedeva il ridimensionamento delle sanzioni inflitte) e il segretario dell‟A.C. Ostuni. È evidente quindi, che ladifesa, non solo ha concluso perfettamente a conoscenza del contenuto del supplemento di indagini svolte, ma non ha sollevatonessuna eccezione a riguardo. Solo per completezza, va precisato che se la situazione fosse stata diversa, la società reclamanteavrebbe, quantomeno, richiesto un rinvio per approfondire le ulteriori situazioni probatorie. Può essere accolto il motivoriguardante la durata della squalifica del campo dell‟A.C. Ostuni, nel senso del “ridimensionamento” richiesto dallareclamante. Valutata l‟effettiva entità dei fatti e del livello di violenza posto in essere dai sostenitori e dai tesserati della societàreclamante, la squalifica può essere infatti, adeguatamente ridotta al 30.9.<strong>2003</strong>. Va tenuto conto, riguardo al comportamentodel presidente Marzio Luca, “che si è adoperato a portare soccorso alla terna arbitrale (v. dichiarazioni dell‟Assistente Posado)e di alcuni calciatori della reclamante che hanno proficuamente aiutato l‟assistente De Gennaro a porsi in salvo (v.dichiarazioni di quest‟ultimo). Per quanto concerne, infine, la posizione del dirigente Marzio Paolo, va ricordato quanto segue.Posado Fabrizio (assistente arbitrale) ha dichiarato, davanti alla Commissione Disciplinare, di avere ricevuto “espressioniingiuriose” dall‟incolpato e di non avere potuto vedere quello che stava succedendo all‟arbitro, perché impegnato” afronteggiare situazioni che potevano sfociare in incidenti”. De Gennaro Corrado (l‟altro assistente arbitrale) ha riferito diessere uscito dal campo per primo e di “essere stato trattenuto dal Marzio Paolo (circostanza già riferita nel referto, dove vieneprecisato che l‟incolpato ha fatto in modo che “ignoti, penetrati all‟interno degli spogliatoi, senza motivo, inveissero neiconfronti dell‟assistente; lo stesso si è salvato per l‟intervento di alcuni calciatori dell‟A.C. Ostuni). Menichelli Manuel (arbitrodella gara) ha precisato che i fatti verificatisi fuori dal campo, per la loro gravità, hanno fatto passare in secondo piano ciò cheè accaduto sul terreno di gara (comunque, descritto nel referto); infatti, nel sottopassaggio, è stato colpito da un calcio da partedi Marzio Paolo, riconosciuto, con certezza, in quanto accompagnatore della squadra. Il Marzio, dopo averlo colpito con ilcalcio, lo ha spinto verso i sostenitori “che avevano invaso lo spazio antistante gli spogliatoi” ed è stato salvato dall‟interventodelle Forze dell‟Ordine. Il pugno che gli ha cagionato la rottura delle ossa nasali, gli è stato inferto da un tifoso “allorché èstato spinto dal Marzio Paolo... verso i tifosi dell‟A.C. Ostuni”. In questa situazione probatoria, non vi è motivo di dubitaredell‟attendibilità della terna arbitrale. Oltre alla fede privilegiata del referto arbitrale, integrato logicamente dalle dichiarazionirese dai tre ufficiali di gara davanti alla Commissione Disciplinare, vi è da considerare che le dichiarazioni, provenienti da piùpersone, si rafforzano a vicenda e non offrono spazi a contraddizioni, che sarebbero state nell‟ordine delle cose in frangenticosì delicati. Tutte le prove a discarico indicate nei motivi, non sono dirimenti in quanto, a prescindere dal fatto che dallarelazione dei carabinieri del 6.6.<strong>2003</strong>, emerge con chiarezza che l‟arbitro è stato colpito da un pugno al viso (il che concorda,sia pure parzialmente con la sua versione dei fatti) per il resto le Forze dell‟Ordine, data la situazione di grande confusione,non possono (ne dicono di averlo fatto) aver colto ogni episodio della vicenda. Ne consegue che la sanzione di Marzio Paolodeve essere confermata. Per questi motivi la C.A.F., accogliendo parzialmente l‟appello come sopra proposto dall‟A.C. Ostunidi Ostuni (Brindisi), riduce fino al 30.9.<strong>2003</strong> la sanzione della squalifica del campo inflitta alla reclamante e conferma nelresto.6 - RECLAMO DELL‟A.C. REALI SITI AVVERSO DECISIONI MERITO GARA ALLIEVI JUVENTUS FOGGIA/REALISITI DEL 9.6.<strong>2003</strong>(Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Puglia del Settore per l‟Attività Giovanile eScolastica - Com. Uff. n. 52 del 23.6.<strong>2003</strong>)La A.C. Reali Siti proponeva reclamo avverso la delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato RegionalePuglia del Settore per l‟Attività Giovanile e Scolastica, pubblicata sul Com. Uff. n. 52 del 23 giugno <strong>2003</strong>, riguardante la garaA.S. Juventus Foggia/A.C. Reali Siti del 9.6.<strong>2003</strong>, con la quale le veniva inflitta, tra l‟altro, la punizione <strong>sportiva</strong> della perditadella gara in oggetto, con il punteggio di 0-2, ex art. 12 punto 1 C.G.S., per la partecipazione alla stessa del suo calciatoreCosta Felice, in quel momento squalificato, sulla base delle risultanze del Com. Uff. n. 35 del 5 giugno <strong>2003</strong> del ComitatoProvinciale di Foggia. Secondo il predetto giudice, “nonostante il telex del detto Comitato alla società Reali Siti (telex del30.5.<strong>2003</strong>, con il quale veniva comunicato che “la squalifica per quarta ammonizione del calciatore Costa Felice, non era statariportata sul Comunicato Ufficiale n. 34 del 28 maggio <strong>2003</strong>, per mera omissione materiale”), detta squalifica andava scontatanella gara successiva al citato C.U. e quindi, nella gara in epigrafe; la decorrenza dalla data del C.U. non può essere, infatti,derogata, neppure da un‟eventuale comunicazione inviata dal competente Comitato”. La ricorrente osservava che la predetta“omissione materiale” della squalifica del calciatore, che, a causa di “un refuso di stampa”, non è stata pubblicata sul C.U. n.34 è stata, invece, pubblicata sul C.U. n. 35 del 5.6.<strong>2003</strong>, con l‟espressa indicazione del fatto che il Costa Felice “ha,comunque, scontato la squalifica all‟ottava giornata di ritorno (gara del 1.6.<strong>2003</strong>, Punto Foggia/Reali Siti)”. Il ricorso è,dunque fondato e deve essere accolto. La partecipazione del Costa Felice alla gara di semifinale del 9.6.<strong>2003</strong> (RealiSiti/Juventus Foggia) è stata, infatti, regolare, in quanto la Reali Siti ha fatto, ritualmente, affidamento sul contenuto delpredetto C.U. n. 35, pubblicato prima dello svolgimento della gara in esame e in questo modo, non ha contravvenuto alprincipio che la sanzione decorre dalla data di pubblicazione del C.U., stante la presunzione assoluta di conoscenza dellostesso. Di conseguenza, deve essere ripristinato il risultato conseguito sul campo (Reali Siti/Juventus Foggia 2-0) e vanno38


DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE - STAGIONE SPORTIVA <strong>2003</strong>-2004annullate le sanzioni inflitte a Costa Felice e al dirigente accompagnatore Carchia Domenico. Va restituita la relativa tassa. Perquesti motivi la C.A.F. accoglie l‟appello dell‟A.C. Reali Siti di Stornarella (Foggia) annullando l‟impugnata delibera,ripristinando, altresì, il risultato di 2-0 conseguito sul campo nella gara sopra indicata.7 - RECLAMO DEL CALCIATORE TERZAROLI PAOLO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL31.10.<strong>2003</strong>, A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Nazionale per l‟Attività Interregionale - Com. Uff. n. 192 del20.6.<strong>2003</strong>)Con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 192 del 20 giugno <strong>2003</strong> la Commissione Disciplinare presso il ComitatoInterregionale, decidendo sul deferimento disposto il 5.5.<strong>2003</strong> dal Procuratore Federale nei confronti (tra gli altri) di PaoloTerzazoli, calciatore della U.G. Manduria Sport, infliggeva a questi la squalifica sino a tutto il 31.10.<strong>2003</strong>. Osservava laCommissione che i fatti sottoposti al suo giudizio avevano trovato piena ed esauriente conferma negli accertamenti dell‟UfficioIndagini e nelle risultanze dei documenti ufficiali di gara e che il Terzaroli, dunque, sicuro autore del pugno scagliato contro ilcalciatore della squadra avversaria, Domenico Galeano, doveva essere ritenuto colpevole della violazione ascrittagli edassoggettato a squalifica. Nella misura, quanto all‟entità, prima detta. Avverso tale decisione proponeva appello il Terzaroliobiettando che la prova della commissione del fatto addebitatogli non era stata in realtà raggiunta ed in ogni caso che lasanzione era stata di particolare severità. Alla seduta del 14 luglio <strong>2003</strong>, assenti rappresentanti della società, il procedimentoveniva ritenuto in decisione. L‟appello del Terzaroli, proposto ritualmente e nel rispetto dei termini procedimentali, èammissibile, ma non può essere accolto. Bisogna permettere che i fatti contestati all‟odierno appellante sono stati commessinei minuti di recupero della gara Matera/Manduria e quando il Galeano ed il Terzaroli, che erano stati sostituiti, si trovavano aibordi del campo. Non appare circostanza decisiva, di conseguenza, che l‟Arbitro della gara, gli Assistenti ed il Commissarionon abbiano rilevato alcunché in merito al pugno subito dal Galeano, anche perché nello stesso frangente era in corso unavivace protesta nei confronti dell‟Arbitro (peraltro rimasto a sua volta vittima di un distinto episodio di violenza) e l‟attenzionedi tutti era comprensibilmente rivolta a quanto succedeva sul terreno di gioco. Appare decisivo, per converso, che il Galeanoha subito un colpo, che in conseguenza di questo è caduto per terra e che, portato all‟Ospedale di Sapri, gli è stata riscontratauna “contusione radicale cervicale con lipotimia”, giudicata guaribile in giorni 3, s.c.. La fondatezza della tesi accusatoriarisiede nel fatto, dunque, che il Galeano ha realmente subito un pugno, dal momento che la caduta per terra e la naturadell‟affezione riscontratagli in sede di visita medica (contusione al rachide cervicale con lipotimia) non sono altrimentispiegabili se non ricorrendo ad un colpo violento. Infertogli dal Terzaroli, bisogna concludere, quel Terzaroli che è la personaconcordemente indicata come la persona che ha sferrato il pugno dal diretto interessato, dal presidente della F.C. Matera RipoliVitantonio, dall‟Accompagnatore Festa Emanuele e dal calciatore Di Giannatale Dario. Tutti tesserati della stessa società delGaleano, è vero, ma non si vede per quale ragione ben quattro persone, ancorché appartenenti alla medesima società <strong>sportiva</strong>,avrebbero dovuto chiamare in causa il Terzaroli se davvero questi non si fosse reso responsabile dell‟atto di violenza, postoche non sono emerse (e neppure il Terzaroli ne indica) ragioni di astio, di ostilità o di altro che possano averli indotti ad unvero e proprio grave atto di calunnia. Residua la misura della sanzione, ritenuta eccessiva dall‟appellante, ma non da questaCommissione, che la reputa del tutto adeguata alla gravità della condotta di cui lo stesso appellante si è reso responsabile. Datener presente a questo proposito che l‟atto di violenza non è stato commesso durante la gara né da calciatore in campo neiconfronti di altro calciatore in campo nelle fasi concitate e cariche di tensione di una protesta, ma da un Terzaroli che stava aimargini del terreno di gioco nei confronti di un calciatore della squadra avversaria che non stava neppure giocando e che a suavolta se ne stava nei pressi della sua panchina! Squalifica fino al 31.10.<strong>2003</strong> appare dunque sanzione ben proporzionata a ciòche le modalità di commissione del fatto fanno ritenere un atto di violenza gratuito e vile. Il mancato accoglimento dell‟appelloimplica che la tassa reclamo vada incamerata. Per questi motivi la C.A.F. respinge l‟appello come sopra proposto dal Sig.Terzaroli Paolo e dispone incamerarsi la tassa versata.8 - RECLAMO DEL G.S. A.C.O. S. FILIPPO NERI AVVERSO LE SANZIONI DELL‟INIBIZIONE PER MESI 2 AL DR.ANTINORI BERARDINO E DELL‟AMMENDA DI € 100,00 AD ESSA RECLAMANTE, A SEGUITO DIDEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio - Com. Uff. n. 95 del 19.6.<strong>2003</strong>)Con atto del 1° luglio <strong>2003</strong>, la società A.C.O. S. Filippo Neri, adiva la C.A.F. avverso il provvedimento della CommissioneDisciplinare presso il Comitato Regionale Lazio, che con Com. Uff. n. 95 del 19 giugno <strong>2003</strong>, a seguito del deferimento delProcuratore Federale, infliggeva al Vice Presidente, Antinori Berardino, la sanzione dell‟inibizione per mesi 2 ed alla società lasanzione dell‟ammenda di € 100,00 per responsabilità oggettiva, per le dichiarazioni rese dal tesserato nel corso di unatrasmissione televisiva. Deduce la reclamante l‟infondatezza dell‟addebito per non avere il tesserato pronunciato le frasiconsiderate irriguardose nei confronti della classe arbitrale del Comitato Regionale Lazio, né nel corso della trasmissionetelevisiva, né a mezzo di giornali sportivi che riportavano le dichiarazioni dell‟Antinori.Osserva la C.A.F. che, esaminati gliatti acquisiti, comprensivi della relazione dell‟Ufficio Indagini, è risultato che le espressioni usate dall‟Antinori, generiche edimpersonali, non possano essere considerate violazione dell‟art. 3 comma 1 C.G.S., stante l‟estrema tenuità delle stesse. Tantopremesso la C.A.F., ritiene che le motivazioni addotte possano comportare l‟accoglimento del reclamo, con conseguenteannullamento dell‟impugnata decisione. Per questi motivi la C.A.F. accoglie l‟appello come sopra proposto dal G.S. A.C.O. S.Filippo Neri di Roma, annullando l‟impugnata delibera. Ordina restituirsi la tassa versata.39


DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE - STAGIONE SPORTIVA <strong>2003</strong>-20049 - RECLAMO DELL‟A.S. TERRACINA 1925 AVVERSO LE SANZIONI INFLITTE RISPETTIVAMENTEDELL‟INIBIZIONE PER ANNI 2 AL PRESIDENTE TROTTA STEFANO E DELL‟AMMENDA DI € 2.000,00 ALLASOCIETÀ, A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Nazionale per l‟Attività Interregionale - Com. Uff. n. 192 del20.6.<strong>2003</strong>)Con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 192 del 20 giugno <strong>2003</strong> la Commissione Disciplinare presso il ComitatoInterregionale, decidendo sul deferimento disposto il 22.4.<strong>2003</strong> dal Procuratore Federale nei confronti di Stefano Trotta,Presidente della A.S. Terracina 1925, e di questa società per violazione, rispettivamente, dell‟art. 1, comma 1, ed 8 C.G.S., 36,38 e 39 del Regolamento della L.N.D. e 52, 92, 93, 95, 100, 105 e 106 delle N.O.I.F. (Trotta) e dell‟art. 2, commi 1, 3 e 4,C.G.S. (soc. Terracina), infliggeva al dirigente la sanzione dell‟inibizione per il periodo di anni due ed alla società l‟ammendadi € 2.000,00. Osservava la Commissione che i fatti sottoposti al suo giudizio (in estrema sintesi la sottoscrizione di un accordoda parte del Trotta con cui consentiva a persona non tesserata la gestione della società) avevano trovato piena ed esaurienteconferma negli accertamenti dell‟Ufficio Indagini e nelle risultanze dell‟udienza dibattimentale e che sia il Trotta che lasocietà, dunque, dovevano essere ritenuti colpevoli delle violazioni loro rispettivamente ascritte. Ed assoggettati, quanto allasanzione, all‟inibizione ed all‟ammenda nella misura, ritenuta equa, prima detta. Avverso tale decisione proponeva appello ilTrotta facendo rilevare la severità della pena, dallo stesso ritenuta eccessiva rispetto alla reale entità dei fatti ed alla suacondotta processuale. Chiedeva la riduzione, pertanto, sia dell‟inibizione che dell‟ammenda. Alla seduta del 14 luglio <strong>2003</strong>,presenti il Trotta ed il Procuratore Federale, il procedimento veniva ritenuto in decisione. Osserva questa Commissione chel‟atto di impugnazione è stato sottoscritto dal Trotta, soggetto che, in conseguenza dell‟inibizione subita con la sentenza dellaCommissione Disciplinare all‟originale del presente giudizio, non aveva la rappresentanza della società. Ne discende che, neisoli limiti delle istanze proposte nell‟interesse della società, l‟appello va dichiarato inammissibile. Venendo alla posizione delTrotta, non è seriamente contestabile, e non lo ha fatto neppure l‟interessato, la sussistenza dell‟addebito mossogli ed il fattoche lo stesso Trotta debba risponderne. Nella misura che la Commissione Disciplinare ha indicato in anni due di inibizione eche il Trotta, adducendo la propria ignoranza in fatto di carte federali e richiamando l‟attenzione sulla correttezza processuale,ha ritenuto eccessiva. Precisato che nel caso che riguarda il Trotta non è in discussione la cessione della società, o di quotedella stessa, quanto dei diritti sportivi facenti capo alla società stessa, bisogna dire che l‟avere concordato che la gestione diquesta avvenisse ad opera di un estraneo alla Federazione calcistica, in violazione, prima che della serie di regole indicate neldeferimento, dei principi fondamentali dell‟ordinamento federale, lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto comunqueriferibile all‟attività <strong>sportiva</strong>, è condotta che deve essere adeguatamente sanzionata. L‟inibizione nella misura di anni dueinflitta al Trotta, tenuto conto dei fatti in contestazione, delle giustificazioni addotte dall‟interessato, ad avviso di questaCommissione può essere parzialmente ridotta e fissata ad anni 1 e mesi 4. Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibilel‟appello come sopra proposto dall‟A.S. Terracina 1925 di Terracina (Latina) per la parte inerente la sanzione dell‟ammendainflitta alla reclamante perché sottoscritto da Presidente inibito e lo accoglie parzialmente per la parte inerente la sanzionedell‟inibizione per anni 2 inflitta la Presidente Trotta Stefano, riducendo l‟inibizione ad anni 1 e mesi 4. Ordina restituirsi latassa versata.TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 4/C - RIUNIONE DEL 16 LUGLIO <strong>2003</strong>1 - RECLAMO DELLA P.C.F. AOSTA CALCIO A CINQUE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA AOSTA CALCIO ACINQUE/JESINA CALCIO A CINQUE DEL 21.9.2002, NONCHÉ AVVERSO LA SANZIONE DELL‟AMMENDA DI €500,00(Delibera della Commissione Disciplinare presso la Divisione Calcio a Cinque - Com. Uff. n. 236 del 28.1.<strong>2003</strong>)Avverso la delibera della Commissione Disciplinare presso la Divisione Nazionale Calcio a Cinque, che le infliggeva lapunizione <strong>sportiva</strong> di perdita della gara Aosta Calcio a Cinque/Jesina Calcio a Cinque del 21.9.2002 per irregolarità dellaposizione del calciatore Rissone Alessandro, la soc. Aosta Calcio a Cinque proponeva ricorso a questa Commissione,sostenendo che il tesseramento del predetto calciatore si era perfezionato il 13 luglio 2002, data anteriore alla disputa della garain esame, mediante invio alla Federazione del modulo di tesseramento, a mezzo di lettera raccomandata. La C.A.F., conordinanza del 24.2.<strong>2003</strong> pubblicata sul C.U. n. 27/C, rilevava la necessità di decidere preliminarmente in ordine alla effettivadecorrenza del tesseramento del Rissone in favore dell‟Aosta Calcio a Cinque, rinviava gli atti alla Commissione Tesseramentiper la decisione di sua competenza, ai sensi dell‟art. 43 C.G.S.. La Commissione Tesseramenti, con decisione del 30 maggio<strong>2003</strong> (C.U. n. 33/D) dichiarava che il tesseramento del calciatore Rissone Alessandro in favore della soc. Aosta Calcio aCinque decorre dal 28.9.2002. La C.A.F. rileva che, in seguito alla delibera della Commissione Tesseramenti, passata ingiudicato, è stato accertato in modo definitivo che il giorno 21 settembre 2002 il calciatore Rissone Alessandro non eratesserato per la Società appellante. Se ne deve dedurre l‟irregolarità della partecipazione dello stesso alla gara Aosta Calcio aCinque/Jesina Calcio a Cinque. L‟appello deve essere pertanto respinto, con incameramento della relativa tassa. Per questimotivi la C.A.F. respinge l‟appello della P.C.F. Aosta Calcio a Cinque di Aosta come sopra proposto e dispone incamerarsi latassa versata.2 - RECLAMO DELL‟A.C. VENEZIA 1907 AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CATANIA/VENEZIA DEL17.5.<strong>2003</strong>(Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti - Com. Uff. n. 355 del 19.6.<strong>2003</strong>)40


DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE - STAGIONE SPORTIVA <strong>2003</strong>-2004Dopo la disputa della gara del Campionato di Serie B Catania/Venezia del 17.5.<strong>2003</strong>, la società Venezia proponeva tempestivoreclamo al Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti, chiedendo l‟applicazione a carico della società Cataniadella sanzione <strong>sportiva</strong> della perdita della gara suddetta. La reclamante sosteneva che il calciatore del Catania Vito Grieco,squalificato per una giornata effettiva di gara dal Giudice Sportivo con Com. Uff. n. 233 del 4 febbraio <strong>2003</strong> per essere statoespulso durante la gara del Campionato di Serie B Catania/Lecce del 2.2.<strong>2003</strong>, non aveva mai scontato la predetta squalifica inquanto pur non avendo giocato nel turno successivo del Campionato di Serie B (gara Genoa/Catania del 7.2.<strong>2003</strong>) era statoutilizzato nella squadra Primavera del Catania nella gara disputata contro la Salernitana il giorno 8 febbraio, in violazione deldivieto previsto dall‟art. 17 comma 13 del C.G.S.. Pertanto il Grieco, secondo la reclamante, si trovava ancora in posizioneirregolare il giorno 17.5.<strong>2003</strong>, quando aveva partecipato alla gara in questione. Il Giudice Sportivo, con delibera del 26 maggio<strong>2003</strong> pubblicata su Com. Uff. n. 341, respingeva il reclamo ed omologava il risultato Catania/Venezia 2-0, rilevando che ildivieto di svolgere attività <strong>sportiva</strong> stabilito dall‟art. 17 comma 13 C.G.S., cessa una volta scontata la squalifica a seguito dellamancata partecipazione del calciatore alle gare ufficiali nella squadra nella quale militava quando è avvenuta l‟infrazione cheha determinato il provvedimento di squalifica. Il calciatore Vito Grieco, non avendo partecipato alla gara di Serie BGenoa/Catania del 7.2.<strong>2003</strong>, aveva quindi scontato la giornata di squalifica ed era legittimato a disputare le successive garedello stesso campionato compresa quella in contestazione. La società Venezia impugnava la delibera del Giudice Sportivoinnanzi alla Commissione Disciplinare presso la L.N.P. che respingeva il gravame con motivazione fondata essenzialmentesull‟applicazione del criterio tassativo posto dall‟art. 17 comma 3 C.G.S., secondo cui “il calciatore colpito da squalifica peruna o più giornate di gara deve scontare la sanzione nelle gare ufficiali della squadra nella quale militava quando è avvenutal‟infrazione che ha determinato il provvedimento”. In applicazione di tale principio il Grieco, non avendo partecipato alla garadel Campionato di Serie B Genoa/Catania del 7.2.<strong>2003</strong> (prima gara successiva al Com. Uff. n. 233 del 4 febbraio <strong>2003</strong> che gliirrogava la squalifica) aveva scontato la squalifica, ed era legittimato, secondo la Commissione Disciplinare, a partecipare allesusseguenti gare del suddetto campionato, ivi compresa quella disputata il 17.5.<strong>2003</strong> contro il Venezia. Contro la decisionedella Commissione Disciplinare, ha interposto ricorso a questa Commissione la società Venezia, chiedendo nuovamentel‟irrogazione della punizione <strong>sportiva</strong> di perdita della gara a carico del Catania. Ad introduzione del gravame, l‟appellante riepiloga le precedenti delibere di questa Commissione relative alle gare Catania/Siena del Campionato di Serie B ePescara/Paternò del Campionato di Serie C1 e richiama le decisioni assunte (con riferimento a Catania/Siena) dalla CorteFederale con Com. Uff. N. 12/CF del 23 maggio <strong>2003</strong>, nonché la sospensione cautelare della decisione della Corte Federale daparte del T.A.R. di Catania ed alla successiva delibera del Consiglio Federale adottata con Com. Uff. n. 4/A. Premesso taleexcursus, l‟appellante sostiene che i principi di diritto applicabili al caso in esame sono quelli fissati dalla C.A.F. con ledelibere relative ai casi Catania/Siena e Pescara/Paternò, con Com. Uff. 39/C del 28 aprile <strong>2003</strong> e Com. Uff. 43/C del 12maggio <strong>2003</strong> essendo stata annullata dalla Corte Federale la sentenza con la quale la C.A.F. aveva enunciato una diversainterpretazione dei commi 3 e 13 dell‟art. 17 C.G.S.. Prosegue l‟appellante rilevando che sulla delibera Pescara/Paternò, laC.A.F. ha fissato il principio che il divieto di giocare imposto dal comma 13 dell‟art. 17 C.G.S. non è limitato allapartecipazione del calciatore alle gare della squadra per cui militava quando si verificò la violazione, ma si estende anche allapartecipazione a gare ufficiali di altre squadre della stessa società nella giornata in cui si deve scontare la squalifica, con laprecisazione che il concetto di giocata si identifica in tutti i “giorni” in cui si articola il turno calcistico. Sostiene l‟appellanteche, applicando tali principi al caso di specie, si rileva come i giorni 7 e 8 febbraio <strong>2003</strong> appartengano alla stessa giornata oturno di calendario. Pertanto il Grieco, disputando la gara di Campionato Primavera Catania/Salernitana, cadente nella stessa“giornata” in cui avrebbe dovuto scontare la squalifica relativa al Campionato di Serie B, non aveva scontato la sanzionesecondo la previsione dell‟art. 17 comma 13 del C.G.S. e aveva pertanto partecipato in posizione irregolare alla garaCatania/Venezia del 17.5.<strong>2003</strong>. La società Catania ha resistito al ricorso depositando controdeduzioni scritte nelle qualiafferma che il Grieco, non partecipando alla gara Genoa/Catania del 7.2.<strong>2003</strong>, valida per il Campionato di Serie B, avevascontato la squalifica inflittagli dal Giudice Sportivo in data 4 febbraio <strong>2003</strong> nel senso che l‟impossibilità per il Grieco disvolgere qualsivoglia attività in ambito federale a favore della società di appartenenza era definitivamente cessata alle ore24.00 del giorno 7.2.<strong>2003</strong>. Conseguentemente, nessun rilievo disciplinare può annettersi al fatto che lo stesso calciatore abbiapartecipato alla gara del Campionato Primavera contro la Salernitana disputatasi sabato 8 febbraio, quando egli aveva giàottemperato al divieto imposto dall‟art. 17 commi 3 e 13 C.G.S.. A sostegno del proprio assunto la società Catania richiamaanche il parere interpretativo reso dalla Corte Federale in data 22 maggio <strong>2003</strong>, che ha affermato, in ordine alle modalità diesecuzione delle sanzioni ex art. 17 C.G.S., principi contrastanti con quelli seguiti dalla C.A.F. nelle precedenti delibere.In conclusione il Catania chiede la reiezione del ricorso e la conferma del risultato della gara Catania/Venezia conseguito sulcampo. In sede di discussione orale, la difesa del Catania ha eccepito due motivi di inammissibilità dell‟appello: il primo aisensi dell‟art. 33 n. 1, lett. d) C.G.S., ed il secondo ai sensi dell‟art. 33 n. 2 C.G.S. per tardivo invio della tassa reclamo da partedella società ricorrente. La C.A.F., esaminando preliminarmente i motivi di inammissibilità del ricorso dedotti dalla societàCatania ritiene che gli stessi debbano essere respinti. L‟inammissibilità di cui all‟art. 33 n. 1, lett. d) C.G.S. è palesementeinsussistente dal momento che il ricorso è fondato sull‟applicazione di disposizioni regolamentari, in particolare i commi 3 e13 dell‟art. 17 C.G.S., che l‟appellante assume essere stati violati e falsamente applicati dalla Commissione Disciplinare nelladelibera impugnata. Quanto al versamento della tassa reclamo, è decisivo nel senso del regolare adempimento delle formalitàprocedurali, il rilievo che la società ricorrente, nell‟atto datato 20.6.<strong>2003</strong> con cui preannunciava reclamo, abbia chiestol‟addebito della tassa sul proprio conto ai sensi dell‟art. 29 comma 8 del C.G.S., che dispone: “i reclami anche sepreannunciati, sono gravati della prescritta tassa. Nel caso di mancato invio della tassa, l‟organo di giustizia <strong>sportiva</strong> cui è statoproposto reclamo deve far regolarizzare il versamento e nel caso in cui la reclamante sia una società, anche mediante addebitosul relativo conto”. Secondo i precedenti di questa Commissione (vedi per esempio Com. Uff. n. 35/C, riunione del 27.5.2002,41


DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE - STAGIONE SPORTIVA <strong>2003</strong>-2004appello dell‟A.S. Real Sanseverinese) la richiesta di addebito della tassa è una facoltà della reclamante che esclude irregolarità,in quanto il mancato pagamento della tassa nella fase introduttiva del gravame fa sì che la stessa, in caso di esito negativo delreclamo, venga addebitata a carico della società a seguito del provvedimento dell‟organo di giustizia <strong>sportiva</strong>. Il suddettotempestivo adempimento esclude pertanto la tardività dell‟invio materiale dell‟importo della tassa, effettuato dalla societàVenezia, su espresso invito della segreteria della C.A.F., in data 24.6.<strong>2003</strong>. Passando al merito, questa Commissione ritieneche il ricorso sia fondato, poiché il Grieco, partecipando alla gara di Campionato Primavera Catania/Salernitana nella stessagiornata in cui veniva disputata la gara del Campionato di Serie B nella quale avrebbe dovuto scontare la squalifica, ha eluso ildivieto imposto dell‟art. 17 comma 13 del C.G.S. così come interpretato dalla C.A.F. nelle decisioni pubblicate sui Com. Uff.n. 39/C del 28.4.<strong>2003</strong> e 43/C del 12.5.<strong>2003</strong>, e non ha conseguentemente scontato la squalifica inflitta dal Giudice Sportivo dicui al Com. Uff. n. 233 del 4.2.<strong>2003</strong>. Non rileva la circostanza che la gara di Campionato Primavera sia stata disputata ilgiorno successivo rispetto a quella del Campionato di Serie B, poiché il divieto assoluto di svolgere attività agonistica di cuiall‟art. 17 comma 13 C.G.S. si identifica in tutti i giorni in cui si articola il turno calcistico e i giorni venerdì 7 febbraio esabato 8 febbraio <strong>2003</strong> appartengono alla stessa giornata, sebbene distribuiti in giorni diversi (vedi ancora ComunicatoUfficiale C.A.F. 43/C, gara Pescara/Paternò). Diversa interpretazione delle norme in esame è stata adottata dalla CorteFederale nella riunione 22 maggio <strong>2003</strong>, su “richiesta del Presidente Federale di interpretazione dell‟articolo 17 commi 3 e 13del C.G.S. in relazione a decisioni assunte da organi disciplinari diversi in merito alla gara Pescara/Paternò del 19.4.<strong>2003</strong>”.Con quel parere richiamato dal Giudice Sportivo nella decisione di primo grado del presente procedimento, la Corte Federaleha espresso l‟avviso che la squalifica per una o più giornate di gara, di cui all‟art. 17 comma 3 C.G.S., debba ritenersi scontataa seguito della mancata partecipazione del calciatore alle gare ufficiali della squadra nella quale militava quando è avvenutal‟infrazione che ha determinato il provvedimento di squalifica, è che il divieto di svolgere attività <strong>sportiva</strong> di cui allo stesso art.17 comma 13 C.G.S. cessi una volta scontata la squalifica nei modi anzidetti. Ritiene la Commissione che la richiamatapronuncia della Corte Federale, lungi dal risolversi in una operazione di mera interpretazione delle norme applicabili allafattispecie, dia luogo ad un intervento normativo di carattere additivo, o comunque manipolativi, sul terreno del dirittosostanziale, nella misura in cui fa discendere effetti che si riflettono direttamente sulle regole tecniche attinenti alla regolaritàdella posizione dei giocatori schierati in campo e delle modalità di espiazione delle squalifiche. Regole che pertanto, in ragionedel loro carattere sostanziale, non possono essere modificate nel corso della stagione <strong>sportiva</strong> per evidenti esigenze diuniformità di giudicati e ciò a garanzia della regolarità di svolgimento dei campionati; e men che mai in costanza diprocedimento, essendo il citato parere della Corte Federale intervenuto successivamente alla proposizione del reclamo delVenezia introduttivo del presente giudizio. In tale prospettiva la Commissione ritiene che l‟orientamento espresso dalla CorteFederale non sia applicabile alla fattispecie in esame, e del resto la stessa Corte Federale afferma che l‟applicazione di pareriinterpretativi da essa emanati, resta comunque demandata all‟apprezzamento dell‟organo giudicante. Ai suddetti fini, non sipuò non tenere in considerazione la circostanza che il parere della Corte Federale è stato pubblicato il 22 maggio <strong>2003</strong> e cioèdopo la disputa della gara Catania/Venezia, sulla cui regolarità verte il presente procedimento. In quella data, peraltro, gliorgani disciplinari non avevano ancora emesso alcuna pronuncia in merito alla gara Catania/Venezia, mentre avevanogiudicato i casi Catania/Siena e Pescara/Paternò con delibere ormai divenute definitive e sulla base di un‟interpretazionedell‟art. 17 commi 3 e 13 del C.G.S., difforme da quella espressa dalla Corte Federale. L‟odierna applicazione del parereinterpretativo della Corte Federale comporterebbe quindi una stridente difformità di giudicati, con gravi conseguenze sullaregolarità dei risultati dell‟annata <strong>sportiva</strong>, specialmente in considerazione del fatto che nei confronti di una medesima societàle norme di cui all‟art. 17 commi 3 e 13 C.G.S. verrebbero applicate in due fattispecie analoghe, secondo due interpretazionidifformi. Per questi motivi la C.A.F. accoglie l‟appello dell‟A.C. Venezia 1907 come sopra proposto, annulla l‟impugnatadelibera ed infligge alla società Calcio Catania la sanzione della perdita per 0-2 della gara Catania/Venezia del 17.5.<strong>2003</strong>.Ordina la restituzione tassa versata.3 - RECLAMO DELLA P.C.F. AOSTA CALCIO A CINQUE AVVERSO LA SANZIONE DELL‟ESCLUSIONE DALCAMPIONATO DI COMPETENZA, CON ASSEGNAZIONE AL CAMPIONATO DI SERIE B PER RESPONSABILITÀOGGETTIVA NELLE VIOLAZIONI DI CUI ALL‟ART. 1 C.G.S. COMMESSE DAI SUOI CALCIATORI, A SEGUITO DIDEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE(Delibera della Commissione Disciplinare presso la Divisione Calcio a Cinque - Com. Uff. n. 499 del 27.6.<strong>2003</strong>)4 - RECLAMO DELLA P.C.F. AOSTA CALCIO A CINQUE AVVERSO LE SANZIONI RISPETTIVAMENTE INFLITTE:DELLA SQUALIFICA PER ANNI TRE E MESI SEI AL CALCIATORE OLIVEIRA SOUZA VITOR, DELLASQUALIFICA PER ANNI TRE AI CALCIATORI DA SILVA MARCOS FERNANDO E DOZZA THIAGO, DELLASQUALIFICA PER ANNI UNO E MESI SEI AL CALCIATORE ASSIS FERRIERA STENIO SULLIVAN, DELLASQUALIFICA PER ANNI UNO AL CALCIATORE RISSI DEYVISON SERGIO, PER VIOLAZIONE DELL‟ART. 1C.G.S., A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE(Delibera della Commissione Disciplinare presso la Divisione Calcio a Cinque - Com. Uff. n. 499 del 27.6.<strong>2003</strong>)5 - RECLAMO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO IL RIGETTO DEL DEFERIMENTO RELATIVO AISIGG.RI AMEDEO CARLO E FEA GIANLUCA, RISPETTIVAMENTE PRESIDENTE E ALLENATORE DELLA P.C.F.AOSTA CALCIO A CINQUE, PER VIOLAZIONE DELL‟ART. 1, COMMA 1, C.G.S.(Delibera della Commissione Disciplinare presso la Divisione Calcio a Cinque - Com. Uff. n. 499 del 27.6.<strong>2003</strong>)Con atto del 2 maggio <strong>2003</strong> il Procuratore Federale deferiva alla Commissione Disciplinare presso la Divisione Calcio aCinque i calciatori della Società P.C.F. Aosta Calcio a Cinque: Da Silva Marcos Fernando, Dozza Thiago Roberto, PereiraCaetano Wagner, Rissi Deyvison Sergio, Assis Ferriera Stenio Sullivan ed Oliveira Souza Vitor per l‟utilizzazione di42


DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE - STAGIONE SPORTIVA <strong>2003</strong>-2004documentazione non veridica per il tesseramento, i primi cinque, e per essersi tesserato nelle precedenti stagioni sportive sottofalso nome, il sesto. Deferiva pure il Presidente e l‟allenatore della società, Amedeo Carlo e Fea Gianluca, per il tesseramentocome calciatore italiano dell‟Oliveira, in realtà cittadino extracomunitario, nonché la società per responsabilità oggettiva inrelazione agli addebiti mossi ai suoi tesserati. Con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 499 del 27 giugno <strong>2003</strong> laCommissione Disciplinare riteneva la responsabilità dei calciatori e li condannava alla squalifica per il periodo di anni tre il DaSilva ed il Dozza; per il periodo di anni uno il Pereira ed il Rissi; per il periodo di anni uno e mesi sei l‟Assis e per il periodo dianni tre e mesi sei l‟Oliveira. Rigettava il deferimento, invece, dell‟Amedeo e del Fea, ma infliggeva alla società, in relazionealle violazioni contestate ai calciatori, la sanzione dell‟esclusione dal Campionato di competenza e della conseguenteassegnazione al Campionato di Serie B. Osservava la Commissione, in estrema sintesi, come gli accertamenti e ladocumentazione acquisita avessero dimostrato con certezza la falsità dei certificati utilizzati per il tesseramento dei calciatori eche l‟Oliveira nella stagione 2000/2001 era stato tesserato con le false generalità di Rissi Vitor, cittadino italiano. Infliggeva aciascuno ed alla società le sanzioni prima dette, ma rigettava il deferimento dell‟Amedeo e del Fea non ravvisando negli attidel procedimento “prova sufficiente” della consapevolezza, da parte loro, “delle falsità architettate dal sedicente Rissi Vitor”.Avverso tale decisione proponeva appello la soc. Aosta che, prendendo spunto dalla diversa qualificazione del fatto da partedella Commissione Disciplinare, eccepiva la mancanza di correlazione tra accusa e sentenza e la conseguente impossibilità peril deferito “di difendersi... in relazione a tutte le circostanze del fatto”. Rilevava, in ogni caso, la particolare severità dellesanzioni inflitte ed il fatto che a fronte del proscioglimento del Presidente e del factotum della società, l‟Amedeo ed il Fea,questa fosse stata condannata alla retrocessione al Campionato di Serie B. A proporre appello era anche il Procuratore Federaleche lamentava come la Commissione avesse prosciolto l‟Amedeo ed il Fea nonostante la prova, agli atti, della pienaconsapevolezza da parte degli stessi di aver tesserato l‟Oliveira sotto il falso nome di Rissi Vitor. L‟appello della soc. Aosta,proposto ritualmente e nel rispetto dei termini procedimentali, è ammissibile ma non può essere accolto. Deve esserlo, invece,quello della Procura Federale. A proposito della dedotta mancanza di correlazione tra accusa e sentenza bisogna osservare chela Commissione Disciplinare, rilevato come i comportamenti in contestazione fossero antecedenti all‟entrata in vigore dellanovella del 2002 e di conseguenza come gli stessi sfuggissero dall‟ambito di efficacia normativa del contestato art. 8, commi 6ed 8, C.G.S., si è limitata a qualificare i fatti portati al suo giudizio alla luce del principio generale di cui all‟art. 1 del C.G.S..Non si è trattato, dunque, di modifica del fatto in relazione ai quali i tesserati sono stati chiamati a rispondere, ma di unadiversa loro qualificazione, di talché la tesi secondo cui i deferiti si sono trovati nell‟impossibilità di difendersi in relazione atutte le circostanze del fatto appare del tutto priva di fondamento. Non meritevole di essere condivisa appare pure la tesidell‟eccessiva severità delle sanzioni inflitte dalla Commissione Disciplinare. Non può sfuggire, infatti, come la violazione deibasilari principi di lealtà e correttezza sia stata particolarmente grave da parte dei calciatori, che pur di acquisire uno status perloro (e per le società) più vantaggioso, non hanno esitato a far ricorso a documentazione o generalità false. Dando luogo,addirittura, a veri e propri reati perseguibili (e perseguiti) in sede di giurisdizione penale ordinaria! La misura della squalificainflitta a ciascuno, che tiene peraltro conto delle differenti modalità seguite per aggirare le norme dell‟ordinamento giuridico edi riflesso dell‟ordinamento federale, appare dunque ben proporzionata alla effettiva gravità dei fatti ed adeguata alla condottadi ciascuno. Non può, di conseguenza, che essere confermata, al pari della sanzione inflitta di riflesso alla società; sanzione,quest‟ultima, di particolare severità, ma che deve correttamente tener conto dell‟elevato numero delle violazioni commesse daisuoi tesserati e dell‟incapacità della società di porvi freno. Oggi, anche dell‟assoggettamento a sanzione del suo presidente edel suo allenatore. Venendo a questi ultimi, la Commissione Disciplinare è pervenuta al rigetto del deferimento dell‟Amedeo edel Fea non ritenendo provata in modo sufficiente - come già rilevato - la consapevolezza, da parte loro, delle false generalità(Rissi Vitor) con cui l‟Oliveira è stato tesserato nel febbraio del 2001. Ebbene, risulta dalle dichiarazioni rilasciate alla G.d.F. il30.1.<strong>2003</strong> dal padre dell‟Oliveira, De Souza Gilmar José, che le firme apposite dallo stesso De Souza e dalla moglie (nella loroqualità di genitori del minore Oliveira Suza Vitor) in calce al tesseramento del sedicente Rissi Vitor del febbraio 2001 sonofalse. Posto che è la società che ha predisposto l‟atto, ne discende che la stessa società ha proceduto al tesseramento nelladuplice consapevolezza della falsità della sottoscrizione dei genitori del calciatore e dunque del fatto che il calciatore stessoche stava tesserando all‟insaputa dei genitori fosse o potesse essere soggetto ben diverso dal sedicente Rissi Vitor. Alla luce disituazione di fatto come questa acquistano significato del tutto particolare le affermazioni del diretto interessato, allorché,ascoltato dalla G.d.F. il 3.2.<strong>2003</strong>, ha dichiarato testualmente: “Affermo e sono cosciente del fatto di aver giocato alcuniincontri di calcio a cinque sotto il falso nome di Rissi Vitor e di questo ovviamente ne erano a conoscenza i dirigenti dellasquadra „Aosta Calcio a Cinque‟. Infatti dopo l‟arrivo in Italia di mio padre sono stato tesserato con il mio vero nome dibattesimo”. In riforma della decisione impugnata l‟Amedeo, che da presidente della società ha firmato il tesseramento, ed ilFea, che è la persona che nell‟ambito della stesa ha curato le pratiche amministrative relative al tesseramento (anche)dell‟Oliveira, devono essere ritenuti responsabili dell‟addebito loro mosso; addebito da qualificarsi anche nel loro caso (per lemedesime ragioni evidenziate nella decisione di primo grado; ragioni che questa Commissione fa proprie) a norma dell‟art. 1del C.G.S.. Tenuto conto del diverso ruolo rivestito dai due in seno alla società, appare equa e ben proporzionata all‟effettivagravità dei fatti l‟inibizione per il periodo di anni due quanto all‟Amedeo e per il periodo di anni uno e mesi sei quanto al Fea.Per questi motivi la C.A.F. riuniti gli appelli nn. 3, 4 e 5; rispettivamente respingendo i numeri 3 e 4 come sopra proposti dalP.C.F. Aosta Calcio a Cinque di Aosta; accoglie l‟appello del Procuratore Federale, infliggendo al Signor Amedeo Carlo lasanzione dell‟inibizione per anni due ed al Signor Fea Gianluca la sanzione dell‟inibizione per anni uno e mesi sei, perviolazione dell‟art. 1 C.G.S.; dispone per i reclami 3 e 4 l‟incameramento della tassa versata.TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 5/C - RIUNIONE DEL 21 LUGLIO <strong>2003</strong>43


DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE - STAGIONE SPORTIVA <strong>2003</strong>-20041 - RECLAMO DELL‟A.S. CALCIO A CINQUE MARTINA AVVERSO LA SANZIONE DELL‟ESCLUSIONE DALCAMPIONATO DI COMPETENZA, CON ASSEGNAZIONE AL CAMPIONATO DI SERIE C PER VIOLAZIONE DEGLIARTT. 1 E 8 C.G.S., NONCHÉ DEL PRESIDENTE SIG. GIUSEPPE RUGGERI AVVERSO LA SANZIONEDELL‟INIBIZIONE PER LA DURATA DI ANNI 3 E MESI 6 PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 E 8 C.G.S., ASEGUITO DI DEFERIMENTI DIVERSI DELLA PROCURA FEDERALE(Delibera della Commissione Disciplinare presso la Divisione Calcio a Cinque - Com. Uff. n. 487 del 16.6.<strong>2003</strong>)2 - RECLAMO DELL‟A.S. MARIGLIANO 94 CALCIO A CINQUE AVVERSO LA PENALIZZAZIONE DI 6 PUNTI DASCONTARE NELLA CLASSIFICA DEL CAMPIONATO <strong>2003</strong>/2004, PER RESPONSABILITÀ OGGETTIVA NELLAVIOLAZIONE DI CUI ALL‟ART. 8 C.G.S. COMMESSA DAL SUO PRESIDENTE MASSIMO ORANGES, A SEGUITODI DEFERIMENTI DIVERSI DALLA PROCURA FEDERALE(Delibera della Commissione Disciplinare presso la Divisione Calcio a Cinque - Com. Uff. n. 487 del 16.6.<strong>2003</strong>)3 - RECLAMO DEL CALCIATORE BENES PATRICIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER ANNI 3PER LA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 E 8 C.G.S., A SEGUITO DI DEFERIMENTI DIVERSI DEL PROCURATORE(Delibera della Commissione Disciplinare presso la Divisione Calcio a Cinque - Com. Uff. n. 487 del 16.6.<strong>2003</strong>)4 - RECLAMO DEL CALCIATORE SELLE ARIEL HERNAN AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PERANNI TRE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 E 8 C.G.S., A SEGUITO DI DEFERIMENTI DIVERSI DELLAPROCURA FEDERALE(Delibera della Commissione Disciplinare presso la Divisione Calcio a Cinque - Com. Uff. n. 487 del 16.6.<strong>2003</strong>)5 - RECLAMO DEL CALCIATORE MOIRANO JUAN JOSÈ AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PERANNI TRE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 E 8 C.G.S., A SEGUITO DI DEFERIMENTI DIVERSI DELLAPROCURA FEDERALE(Delibera della Commissione Disciplinare presso la Divisione Calcio a Cinque - Com. Uff. n. 487 del 16.6.<strong>2003</strong>)6 - RECLAMO DEL CALCIATORE BARBALACE ARIEL AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER ANNITRE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 E 8 C.G.S., A SEGUITO DI DEFERIMENTI DIVERSI DELLA PROCURAFEDERALE(Delibera della Commissione Disciplinare presso la Divisione Calcio a Cinque - Com. Uff. n. 487 del 16.6.<strong>2003</strong>)7 - RECLAMO DELLA S.S. REAL SCAFATI CALCIO A CINQUE AVVERSO LA SANZIONE DELLAPENALIZZAZIONE DI 6 PUNTI IN CLASSIFICA DA SCONTARE NELLA STAGIONE SPORTIVA <strong>2003</strong>/2004, PERRESPONSABILITÀ OGGETTIVA NELLA VIOLAZIONE DI CUI ALL‟ART. 8 C.G.S. COMMESSA DAL CALCIATOREMOIRANO JUAN JOSÈ A SEGUITO DI DEFERIMENTI DIVERSI DELLA PROCURA FEDERALE(Delibera della Commissione Disciplinare presso la Divisione Calcio a Cinque - Com. Uff. n. 487 del 16.6.<strong>2003</strong>)8 - RECLAMO DEL CALCIATORE DALIA ROBERTO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER LADURATA DI ANNI 5 E DEL DIVIETO DI ACCEDERE AGLI STADI IN CUI SI SVOLGONO MANIFESTAZIONICALCISTICHE ORGANIZZATE DALLA F.I.G.C. PER LA DURATA DI ANNI CINQUE, PER VIOLAZIONE DEGLIARTT. 1 E 8 C.G.S., CON LA PROPOSTA AL PRESIDENTE FEDERALE DI PRECLUSIONE ALLA PERMANENZA INQUALSIASI RANGO O CATEGORIA DELLA F.I.G.C., A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURAFEDERALE DEL 18.2.<strong>2003</strong>(Delibera della Commissione Disciplinare presso la Divisione Calcio a Cinque - Com. Uff. n. 487 del 16.6.<strong>2003</strong>)9 - RECLAMO DEL CALCIATORE RUSCICA DIEGO OSCAR AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PERANNI TRE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 E 8 C.G.S., A SEGUITO DI DEFERIMENTI DIVERSI DELLAPROCURA FEDERALE(Delibera della Commissione Disciplinare presso la Divisione Calcio a Cinque - Com. Uff. n. 487 del 16.6.<strong>2003</strong>)10 - RECLAMO DEL CALCIATORE ESCOBAR MARCO ANTONIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICAPER ANNI TRE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 E 8 C.G.S., A SEGUITO DI DEFERIMENTI DIVERSI DELLAPROCURA FEDERALE(Delibera della Commissione Disciplinare presso la Divisione Calcio a Cinque - Com. Uff. n. 487 del 16.6.<strong>2003</strong>)11 - RECLAMO DELL‟INTESA CALCIO A CINQUE AVVERSO LA SANZIONE DELLA PENALIZZAZIONE DI PUNTISEI DA SCONTARE NELLA STAGIONE SPORTIVA <strong>2003</strong>/2004, PER VIOLAZIONE DELL‟ART. 8 C.G.S. COMMESSADAL CALCIATORE BARBALACE ARIEL, A SEGUITO DI DEFERIMENTI DIVERSI DELLA PROCURA FEDERALE(Delibera della Commissione Disciplinare presso la Divisione Calcio a Cinque - Com. Uff. n. 487 del 16.6.<strong>2003</strong>)12 - RECLAMO DELL‟A.S. FORST PALERMO FUTSAL AVVERSO LE SANZIONI DELLA PENALIZZAZIONE DI N.6 PUNTI NELLA CLASSIFICA DEL CAMPIONATO <strong>2003</strong>/2004 INFLITTE ALL‟INTESA CALCIO A CINQUE EDALLA S.S. REAL SCAFATI PER VIOLAZIONE DELL‟ART. 8 C.G.S., A SEGUITO DI DEFERIMENTI DIVERSIDELLA PROCURA FEDERALE(Delibera della Commissione Disciplinare presso la Divisione Calcio a Cinque - Com. Uff. n. 487 del 16.6.<strong>2003</strong>)13 - RECLAMO DELLA S.C. AFRAGOLA CALCIO A CINQUE AVVERSO LE SANZIONI DELLA PENALIZZAZIONEDI N. 6 PUNTI NELLA CLASSIFICA DEL CAMPIONATO <strong>2003</strong>/2004 INFLITTE ALL‟INTESA CALCIO A CINQUE EDALLA S.S. REAL SCAFATI PER VIOLAZIONE DELL‟ART. 8 C.G.S., A SEGUITO DI DEFERIMENTI DIVERSIDELLA PROCURA FEDERALE(Delibera della Commissione Disciplinare presso la Divisione Calcio a Cinque - Com. Uff. n. 487 del 16.6.<strong>2003</strong>)La Commissione Disciplinare presso la Divisione Calcio a Cinque della Lega Nazionale Dilettanti, con delibera pubblicata sulC.U. n. 487 del 16 giugno <strong>2003</strong>, adottava, tra l‟altro, i seguenti provvedimenti: - infliggeva all‟A.S. Calcio a Cinque Martina la44


DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE - STAGIONE SPORTIVA <strong>2003</strong>-2004sanzione dell‟esclusione dal Campionato di competenza, con assegnazione al Campionato di Serie C, per violazione degli artt.1 e 8 C.G.S.; - infliggeva al Sig. Giuseppe Ruggieri, Presidente dell‟A.S. Calcio a Cinque Martina, la sanzione dell‟inibizioneper la durata di anni 3 e mesi 6 per la violazione degli artt. 1 e 8 C.G.S.; - infliggeva all‟A.S. Marigliano 94 Calcio a Cinque lapenalizzazione di 6 punti da scontare nella classifica del campionato <strong>2003</strong>/2004, per responsabilità oggettiva nella violazionedi cui all‟art. 8 C.G.S. commessa dal Suo Presidente Massimo Oranges; - infliggeva al calciatore Patricio Benes la sanzionedella squalifica per anni 3 per la violazione degli artt. 1 e 8 C.G.S.; - infliggeva al calciatore Selle Ariel Hernan la sanzionedella squalifica per anni 3 per violazione degli artt. 1 e 8 C.G.S.; - infliggeva al calciatore Moirano Juan Josè la sanzione dellasqualifica per anni 3 per violazione degli artt. 1 e 8 C.G.S.; - infliggeva al calciatore Barbalace Ariel la sanzione dellasqualifica per anni 3 per violazione degli artt. 1 e 8 C.G.S.; - infliggeva alla S.S. Real Scafati Calcio a Cinque la sanzione dellapenalizzazione di punti 6 in classifica da scontare nella stagione <strong>sportiva</strong> <strong>2003</strong>/2004, per responsabilità oggettiva nellaviolazione degli artt. 1 e 8 C.G.S., commessa dal calciatore Noirano Juan Josè; - infliggeva al calciatore Dalia Roberto lasanzione della squalifica per anni 5 con la proposta al Presidente Federale di preclusione alla permanenza in qualsiasi rango ocategoria della F.I.G.C.; - infliggeva al calciatore Ruscica Diego Oscar la sanzione della squalifica per anni 3 per violazionedegli artt. 1 e 8 C.G.S.; - infliggeva al calciatore Escobar Marco Antonio la sanzione della squalifica per anni 3 per violazionedegli artt. 1 e 8 C.G.S.; - infliggeva all‟Intesa Calcio a Cinque la sanzione della penalizzazione di punti 6 da scontare nellastagione <strong>sportiva</strong> <strong>2003</strong>/2004, per responsabilità oggettiva nella violazione dell‟art. 8 C.G.S. commessa dal calciatore BarbalaceAriel. Le delibere di cui sopra erano state adottate in seguito a tre distinti deferimenti del Procuratore Federale, relativi allacomplessa vicenda del tesseramento a favore di varie società di calcio a cinque, tra le quali quelle sanzionate dallaCommissione Disciplinare, di calciatori argentini che avevano però assunto la qualifica di “italiani” perché in possesso dicertificati di cittadinanza italiana, apparentemente rilasciati dal Console Generale d‟Italia a Buenos Aires. Gli accertamentisvolti dall‟Ufficio Indagini avevano portato all‟individuazione del tesserato Roberto Dalia quale personaggio centrale,organizzatore di un vero e proprio “traffico” di giovani calciatori argentini collocati presso varie Società di Calcio a Cinquecon la qualifica di italiani, in elusione dei limiti di tesseramento di calciatori stranieri imposti dalle norme vigenti. Il Daliasvolgeva di fatto, secondo quanto accertato dall‟Ufficio Indagini e confermato dalle risultanze documentali acquisite, lafunzione di intermediario, procurando ai giovani calciatori argentini falsi certificati di cittadinanza italiana apparentementerilasciati da Mario Trampetti nella inveritiera qualità di Console di Rosario o di Buenos Aires (da informazioni acquisite èrisultato che il Console Generale di Buenos Aires è il dott. Placido Vigo ed il Console Generale di Rosario è il dott. GiovanniMarrocco, mentre il dott. Mario Trampetti è Console Generale nella città brasiliana di Curitiba). Il Dalia inoltre, avvalendosidei falsi attestati di cittadinanza italiana rilasciati a nome Mario Trampetti, aveva ottenuto per i predetti calciatori di nazionalitàargentina l‟iscrizione all‟anagrafe e quindi la residenza nel Comune di Caserta. Contro le decisioni della CommissioneDisciplinare hanno proposto ricorso alla C.A.F.: - l‟A.S. Calcio a Cinque Martina ed il Sig. Giuseppe Ruggieri, Presidente ditale Società, con unico atto di appello sottoscritto dal Ruggieri in proprio e nella qualità. L‟appello del Martina è pertantoinammissibile, essendo stato sottoscritto da persona inibita. È ammissibile invece l‟impugnazione proposta personalmente dalRuggieri, il quale chiede in via principale la riforma della pronuncia della Commissione Disciplinare nella parte in cui disponel‟inibizione di tre anni e sei mesi o, in via subordinata, l‟applicazione di una sanzione ritenuta di giustizia ai sensi dell‟art. 1C.G.S.. Nell‟atto di appello il ricorrente rileva che la Commissione Disciplinare ha fondato la dichiarazione di responsabilità suelementi meramente deduttivi, escludendo la buona fede del Ruggieri a seguito di un episodio avvenuto presso un bar diMartina Franca, allorquando il Ruggieri incontrò il Dalia, re- duce dall‟interrogatorio di P.S. nel corso del quale gli erano statesequestrate la patente di guida e la carta d‟identità del calciatore Arce. Nell‟occasione il Ruggieri chiese al Dalia garanzie circala correttezza delle pratiche che la Società di consulenza stava espletando. Rileva il ricorrente che, se il Ruggieri fosse stato inmala fede, avrebbe evitato di produrre i falsi certificati di residenza provenienti dal Comune di Caserta per quanto attiene aigiocatori Ruscica, Benes e Selle (tesserati, poi, come comunitari) ed il falso certificato del Comune di Napoli per quantoattiene all‟Arce (tesserato, poi, come extracomunitario). Detti certificati anagrafici, provenienti da comuni non limitrofi allaProvincia di Taranto, erano tra l‟altro, inidonei a conseguire il tesseramento dei calciatori interessati, ai sensi degli articoli40.11 sub 1 lett. d) e 40.11 sub 2 lett. b) delle N.O.I.F.. In conclusione al Ruggieri, percettore finale in buona fede dellecondotte il- lecite poste in essere dal Dalia, potrebbe essere addebitata tutt‟al più la superficialità o negligenza nel vigilaresull‟operato dello stesso Dalia; - l‟A.S. Marigliano 94 Calcio a Cinque, che eccepisce l‟insussistenza della responsabilitàpersonale del Presidente Oranges e, conseguentemente, della responsabilità diretta della Società, sostenendo che il documentoesibito dal calciatore Escobar era risultato falso non nella sua interezza, bensì solo nel riempimento di una carta di identità diprovenienza furtiva. Di conseguenza la falsità non era riconoscibile e la soc. Marigliano versava in una situazione di errore difatto, consistente nella errata percezione della realtà esterna. Chiede pertanto il proscioglimento; - il calciatore Selle ArielHernan, il quale preliminarmente eccepisce di non essere soggetto all‟applicazione dei commi 6 ed 8 dell‟art. 8 del C.G.S. perdifetto della qualifica di tesserato al momento della commissione del fatto. Sostiene l‟appellante che il momento consumativodell‟illecito non coincide, come ritenuto dalla Commissione Disciplinare, con il conseguimento dello status di tesserato, ma sicolloca nella fase antecedente al tesse- ramento, nella quale viene posta in essere la condotta volta a quel risultato e vengonocompiuti gli atti tendenti ad ottenere documenti di cittadinanza falsi, al fine di eludere le norme in materia di tesseramento. Insubordine, il Selle sostiene che l‟illecito in questione ha natura necessariamente dolosa, ai sensi dell‟art. 8 comma 6 C.G.S. eche nel suo ca- so non è stata raggiunta la prova del dolo, dovendosi ritenere insufficiente (come ritenuto invece dallaCommissione Disciplinare) la mera prevedibilità della falsificazione. La buona fede proclamata dal ricorrente risulterebbe dalfatto che le attività di falsificazione poste in essere per aggirare le norme di legge e regolamentari vanno attribuite in viaesclusiva al Dalia. In via ulteriormente subordinata, il Selle rileva l‟eccessività della sanzione irrogata, in considerazione dellascarsa rilevanza dei fatti; - il calciatore Patricio Benes, il quale protesta la propria totale estraneità alla condotta il- lecita posta45


DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE - STAGIONE SPORTIVA <strong>2003</strong>-2004in essere dal Dalia e la propria situazione soggettiva di buona fede per la consapevolezza di aver diritto al riconoscimento dellacittadinanza italiana, in qualità di nipote ex patre di cittadino italiano. Chiede pertanto la revoca della sanzione irrogatagli. Ilpreannuncio di ricorso, peraltro, non è stato sottoscritto dal calciatore ma unicamente dal suo avvocato, per cui dovrà esseredichiarato inammissibile ai sensi dell‟art. 29 comma 1 C.G.S.; - il calciatore Moirano Juan Josè, il quale rileva, in viapreliminare, di non essere soggetto all‟applicazione dei commi 6 ed 8 dell‟art. 8 del C.G.S. per difetto della qualifica ditesserato al momento della commissione del fatto. Secondo il ricorrente, la Commissione Disciplinare avrebbe erratonell‟affermare che l‟evento, rappresentato dal conseguimento del tesseramento, nel quale si individua il momento consumativodell‟illecito, si è verificato contestualmente all‟acquisto dello status di tesserato. Nel ricorso il Moirano sostiene, al contrario,che il momento consumativi dell‟illecito in questione non coincide con l‟avvenuto tesseramento, bensì è anticipato alla fase incui viene posta in essere la condotta volta al conseguimento di quel risultato e quindi al momento in cui viene posto in essere iltentativo di conseguire il tesseramento, che in ipotesi potrebbe non essersi affatto verificato. In subordine, il ricorrenteeccepisce il difetto dell‟elemento soggettivo dell‟illecito addebitatogli, proclamando la propria buona fede e quindi lamancanza di dolo. In via ulteriormente subordinata, rileva l‟eccessività della sanzione, che andrebbe ridimensionata, inconsiderazione della scarsa rilevanza dei fatti addebitati; - il calciatore Barbalace Ariel, il quale tuttavia non ha fatto seguire alpreannuncio di ricorso l‟invio nei termini regolamentari dei motivi di impugnazione, incorrendo nella inammissibilità previstadall‟art. 33 comma 2 C.G.S.; - la S.S. Real Scafati Calcio a Cinque, che però non ha inviato nei termini i motivi di reclamo inseguito al ricevimento della copia degli atti richiesta con il preannuncio di ricorso; - il calciatore Dalia Roberto, il qualeafferma che la Commissione Disciplinare avrebbe enfatizzato la gravità degli illeciti adottando nei confronti dell‟incolpato unasanzione eccessiva, senza tener conto delle particolari circostanze in cui egli aveva agito. In particolare, il Dalia rileva che icalciatori argentini per il cui tesseramento si era adoperato avevano in realtà origini italiane, per cui le falsificazionidocumentali non avevano fatto altro che anticipare lo svolgimento di pratiche lecite e che egli si era indotto a commetterel‟illecito per ovviare a condizioni economiche difficili, sulla spinta di pressioni psicologiche esercitate dai presidenti di società.Mancherebbe, in ogni caso, la prova che il Dalia abbia agito nella piena consapevolezza di commettere un illecito. Infine, laCommissione Disciplinare avrebbe ingiustamente negato al ricorrente l‟applicazione della diminuente prevista dal- l‟art. 14,comma 5 C.G.S., di cui egli sarebbe meritevole per aver prestato la propria collaborazione ricostruendo la genesi e le modalitàdelle falsificazioni; - il calciatore Ruscica Diego Oscar, il quale svolge argomentazioni identiche a quelle del Moirano,sostenendo di non essere giudicabile perché non tesserato al momento della commissione dell‟illecito e, nel merito, di non averconosciuto la falsità dei documenti procurati dal Dalia e l‟illiceità del proprio tesseramento con la qualifica di italiano; - ilcalciatore Escobar Marco Antonio, il quale tuttavia ha omesso l‟invio dei motivi di impugnazione a seguito del ricevimentodella copia degli atti richiesta con il preannuncio; - l‟Intesa Calcio a Cinque, che non ha provveduto ad inviare i motivi direclamo a seguito del ricevimento di copia degli atti; - l‟A.S. Forst Palermo Futsal che ha impugnato la delibera dellaCommissione Disciplinare nella parte in cui ha disposto che le sanzioni di sei punti di penalizzazione adottate a carico delleSocietà Intesa Calcio a Cinque e Real Scafati non debbano essere scontate nella stagione <strong>sportiva</strong> 2002/<strong>2003</strong> ma in quellasuccessiva. Rileva l‟appellante che da sempre le società ritenute colpevoli di illecito sportivo sono state sanzionate conpenalizzazione da scontare nella stagione in corso e non in quella successiva; - la S.C. Afragola Calcio a Cinque che, conmotivazioni coincidenti con quelle espresse dalla Forst Palermo Futsal chiede che la C.A.F. voglia irrogare la penalizzazionealle Società Real Scafati ed Intesa Calcio a Cinque nel Campionato 2002/<strong>2003</strong>, con carattere di afflittività come previstodall‟art. 8 comma 1 lettera f) del C.G.S.. Il Procuratore Federale, in sede di discussione, ha contrastato le argomentazioni deiricorrenti, richiamando e condividendo la motivazione della delibera impugnata, di cui ha chiesto l‟integrale conferma. Perquanto riguarda in particolare i ricorsi dei terzi interessati, ha rilevato che l‟afflittività reale delle sanzioni va riferita alcampionato <strong>2003</strong>/2004, secondo l‟interpretazione della Commissione Disciplinare, poiché il campionato della stagioneprecedente è ormai concluso in maniera definitiva. La C.A.F., previa riunione degli appelli, tutti oggettivamente connessi,rileva preliminarmente che, come anticipato nella parte espositiva, deve essere dichiarata l‟inammissibilità dei ricorsi propostida: - A.S. Calcio a Cinque Martina, perché sottoscritto dal Presidente della Società inibito; - Benes Patricio, ai sensi dell‟art. 29comma 1 C.G.S., poiché il preannuncio di reclamo non è stato sottoscritto dal calciatore interessato; - Barbalace Ariel, S.S.Real Scafati, Escobar Marco Antonio e Intesa Calcio a Cinque, ai sensi dell‟art. 33 comma 2 C.G.S., per mancato invio deimotivi di reclamo a seguito del ricevimento della copia degli atti, richiesta con il preannuncio. Devono invece essere respintitutti gli altri ricorsi, con integrale conferma della delibera impugnata, per i seguenti motivi: Ruggieri Giuseppe: è incontestatala partecipazione del Ruggieri all‟illecito tesseramento di calciatori argentini presentatigli dal Dalia in qualità di generalmanager della “Futsal Management”, società in grado di procurare detti calciatori e di provvedere alla ricerca delladocumentazione necessaria al tesseramento degli stessi con la qualifica di italiani. Risulta in particolare che il Ruggieri,ottenuta dal Dalia la documentazione relativa a Selle, Benes e Ruscica, provvide ad inoltrare le richieste di tesseramentorelative ai predetti tre calciatori. Quanto all‟Arce, questi venne tesserato in un momento successivo in qualità diextracomunitario. Infatti all‟inizio di ottobre 2002 l‟autorità di pubblica sicurezza aveva sequestrato al Dalia, perché risultatafalsa, la carta d‟identità dell‟Arce rilasciata dal Comune di Como. Nell‟occasione, il Ruggieri aveva assistito al prelievo delDalia ed aveva appreso dallo stesso che gli agenti di polizia gli avevano sequestrato, tra l‟altro, la carta d‟identità dell‟Arce,risultata falsa, nonché gli attestati di cittadinanza italiana degli altri tre calciatori argentini, perché sospettati di falsità. È quindiprovata al di là di ogni dubbio la partecipazione volontaria del Ruggieri all‟il- lecito contestatogli. Quanto all‟elementopsicologico, il ricorrente lamenta che la Commissione Disciplinare abbia ricavato da elementi meramente induttivi ilconvincimento che egli era consapevole della falsità dei documenti fornitigli dal Dalia. L‟argomentazione tuttavia non hapregio, per la semplice considerazione che la prova dello stato psicologico soggettivo di una buona o mala fede devenecessariamente essere ricavata da elementi deduttivi, non potendo per definizione risultare da dati oggettivi. È oltretutto privo46


DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE - STAGIONE SPORTIVA <strong>2003</strong>-2004di consistenza il rilievo secondo cui il Ruggieri, se fosse stato in mala fede, avrebbe evitato di avvalersi di documenti di cuiconosceva la falsità e che comunque non erano idonei al tesseramento, perché provenienti da Comuni non limitrofi allaprovincia di Taranto. Infatti l‟argomento, oltre ad essere esso stesso di natura meramente induttiva, non è assolutamenteunivoco, ben potendosi adattare la condotta del Ruggieri nel perfezionamento delle pratiche di tesseramento, ad uno statopsicologico soggettivo tanto di buona fede quanto di mala fede. Le considerazioni svolte dalla difesa non sono comunqueidonee a contrastare sul piano logico la motivazione della Commissione Disciplinare nel punto in cui rileva che il Ruggieri,essendo a conoscenza della falsità della carta d‟identità intestata all‟Arce rilasciata dal Comune di Como per aver assistito alnoto episodio dell‟inizio di ottobre 2002, non può aver ritenuto, anche in base a semplici dati di comune esperienza, che ilcertificato anagrafico relativo allo stesso Arce, rilasciato il 4.11.2002 dal Comune di Napoli, fosse valido ed autentico e che inpochi giorni l‟Arce si fosse realmente iscritto nei registri anagrafici del Comune di Napoli. La decisione della CommissioneDisciplinare relativa al Ruggieri è pertanto immune da censure e deve essere confermata. A.S. Marigliano 94 Calcio a Cinque:dagli accertamenti dell‟Ufficio Indagini risulta che il tesseramento del calciatore Escobar in favore del Marigliano qualecittadino italiano fu autorizzato in base ad un certificato di cittadinanza italiana sicuramente contraffatto e ad una cartad‟identità rilasciata dal Comune di Como parimenti contraffatta, perché ottenuta attraverso il riempimento di un documentofacente parte di un blocco di moduli non compilati, rubato nel marzo 2001 presso il Comune di Pistoia. È quindidocumentalmente provata, come evidenziato nella motivazione della delibera impugnata, la responsabilità del calciatoreEscobar, il quale si è tesserato per la società Marigliano avvalendosi di docu- mentazione falsa. Deve anche considerarsiraggiunta la prova della conoscenza, da parte dell‟Escobar, della falsità dei documenti utilizzati nella pratica di tesseramento.Al riguardo questa Commissione condivide la motivazione della Commissione Disciplinare, che ha rilevato come non siapensabile che un soggetto, proveniente da un altro continente, “possa ritenere di essere legittimamente in possesso deidocumenti comprovanti lo status di cittadino italiano senza aver fatto alcunché per ottenerli, senza aver avuto, nel paese diprovenienza, alcun rapporto con le rappresentanze consolari, senza aver avuto, in Italia, alcun contatto con l‟autorità pubblica,e senza aver sopportato alcun iter finalizzato al riconoscimento dell‟asserito status”. La tesi della piena consapevolezzadell‟Escobar viene inoltre avvalorata dalla circostanza che il calciatore, rientrato in Argentina all‟indomani della sospensioneper documentare, a suo dire, l‟effettivo possesso della cittadinanza italiana, non ha più dato notizie di sé, né risulta averconseguito il proprio intento. Alla evidente ed incontestabile responsabilità dell‟Escobar consegue quella oggettiva dellaSocietà ricorrente, a nulla rilevando che la falsità dei documenti allegati alla pratica di tesseramento non fosse riconoscibilecon la normale diligenza e che l‟agente versasse in errore di fatto, non essendo consapevole dell‟illiceità della propria condotta.La responsabilità oggettiva delle Società opera infatti, per definizione, indipendentemente dalla sussistenza dell‟elementopsicologico dell‟illecito. L‟appello della Soc. Marigliano è quindi infondato e deve essere respinto con incameramento dellatassa. Selle Ariel Hernan, Moirano Juan Josè, Ruscica Diego Oscar: questi tre ricorrenti svolgono difese identiche, per cui leloro posizioni possono essere trattate unitariamente. La difesa sostiene che la condotta illecita di Selle, Moirano e Ruscica èstata posta in essere quando gli stessi non erano ancora tesserati e pertanto non erano soggetti all‟applicazione dei commi 6 ed8 del C.G.S.. In proposito la C.A.F. rileva che il perfezionamento dell‟illecito coincide con il tessera- mento ed è quindicontestuale, come esattamente rilevato dalla Commissione Disciplinare, con l‟acquisto dello status di tesserato. Va rilevatoinoltre che gli effetti della condotta illecita non si esauriscono nel momento del tesseramento, ma continuano a prodursiindefinitamente anche nel tempo successivo, quando l‟agente ha conseguito l‟indebito status di tesserato e continua a goderneil beneficio. Non vi è quindi alcun dubbio in ordine all‟applicabilità ai ricorrenti dei commi 6 ed 8 dell‟art. 8. Quantoall‟elemento psicologico (dolo) valgono le considerazioni generali svolte trattando la posizione del Ruggieri, alle quali, perbrevità, si fa rinvio. Né vi sono motivi di censura alla motivazione della delibera impugnata, che ha correttamente edettagliatamente individuato gli indici dai quali si deduce la conoscenza da parte dei tre calciatori della falsità dei documentiprocurati dal Dalia. Il fatto che i ricorrenti si siano totalmente affidati al Dalia e non abbiano partecipato alla materialefalsificazione dei certificati di cittadinanza italiana e delle carte di identità non incide minimamente sulla consapevolezza ditale falsità da parte degli stessi. L‟entità delle sanzioni appare proporzionata alla gravità dell‟illecito, non potendosi certocondividere la valutazione di scarsa rilevanza prospettata dalla difesa. I ricorsi di Selle, Moirano e Ruscica devono quindiessere respinti con incameramento delle tasse versate. Dalia Roberto: la lamentela del ricorrente in ordine alla pretesa“enfatizzazione” delle condotte addebitategli ed alla “esemplarità” della sanzione adottata contrasta palesemente con lerisultanze acquisite agli atti in seguito agli accertamenti compiuti dall‟Ufficio Indagini, dalle quali si ricava invece un quadrodi estrema gravità. In Dalia è stato promotore dell‟illecito tesseramento di numerosi calciatori argentini, procurandone icertificati di cittadinanza italiana contraffatti ed i certificati di residenza ideologicamente falsi. Per tutte le pratiche ditesseramento, andata o meno a buon fine, il Dalia ha tenuto i contatti e condotto le trattative con i presidenti delle Societàcoinvolte ed ha percepito compensi per le sue illecite attività. Ritiene questa Commissione che, di fronte all‟evidenza dei fatti,pienamente ammessi dal ricorrente, non possano essere poste minimamente in dubbio la natura dolosa delle condotte del Daliae la consapevolezza dello stesso di agire in violazione delle norme regolamentari in materia di tesseramento. In particolare, èincontestabile il fatto che Dalia conosceva la falsità dei documenti attestanti il possesso della cittadinanza italiana, a nullarilevando che i calciatori interessati, di discendenza italiana, avessero sostanzialmente titolo al conseguimento dello status. Amaggior ragione, il Dalia era assolutamente consapevole della falsità ideologica dei certificati anagrafici e delle carte d‟identitàricavate at- traverso la compilazione di moduli in bianco di provenienza furtiva. Né valgono ad attenuare la responsabilità delricorrente le sue precarie condizioni economiche e le pressioni psicologiche asseritamene esercitate nei suoi confronti daiPresidenti di Società. Risulta infatti che il Dalia stesso abbia agito a fine di lucro e si sia presentato e proposto come “manager”in grado di procurare rapidamente il tesseramento di calciatori argentini con lo status di italiani. Questa Commissione ritieneinfine che il Dalia non sia meritevole della attenuante prevista dall‟art. 14 comma 5 C.G.S., essendosi limitato ad ammettere le47


DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE - STAGIONE SPORTIVA <strong>2003</strong>-2004proprie responsabilità, senza dare alcun contributo per l‟attenuazione delle conseguenze degli illeciti o per la ricostruzione deifatti, che erano già stati compiutamente accertati dall‟Ufficio Indagini indipendentemente dal contributo del Dalia. Inconclusione, l‟entità della sanzione inflitta all‟appellante appare proporzionata alla gravità degli illeciti contestati. Il ricorsodeve conseguentemente essere respinto con incameramento della tassa versata. A.S. Forst Palermo Futsal e S.C. AfragolaCalcio a Cinque: le due ricorrenti, in quali- tà di terze interessate, contestano il fatto che le sanzioni di penalizzazione inflittealle società Real Scafati ed Intesa Calcio a Cinque debbano essere scontate nella stagione <strong>2003</strong>/2004 e non vadano invece adincidere sulla classifica finale del campionato 2002/<strong>2003</strong> con il “carattere dell‟afflittività previsto dall‟art. 8 comma 1 lettera f)del C.G.S.”. In sostanza le Società appellanti chiedono che le sanzioni inflitte a Real Scafati ed Intesa vengano aggravate inmisura tale da renderle efficacemente afflittive ai fini della classifica del campionato <strong>2003</strong>/2004. A sostegno della richiesta,richiamano il precedente relativo alla società Pro Ebolitana, alla quale vennero inflitti, con delibera confermata dalla C.A.F., 15punti di penalizzazione nella classifica finale del campionato, con conseguente retrocessione al campionato inferiore. Rileva laC.A.F. che le appellanti, a parte il riferimento ad altra fattispecie riguardante un illecito di natura non omogenea rispetto aquello in esame, non specifica i motivi in base ai quali ritengono incongrua la sanzione di 6 punti di penalizzazione, néprecisano l‟entità della sanzione ritenuta congrua o quanto meno i criteri utilizzabili per determinare una diversa e maggiorequantificazione della penalizzazione da infliggere alle Società incolpate. In mancanza di specifici motivi di appello sul punto,deve essere confermata la penalizzazione di sei punti in classifica inflitta alle Società Real Scafati e Intesa Calcio a Cinque.Stante la non afflittività delle suddette penalizzazioni ai fini della classifica del Campionato 2002/<strong>2003</strong>, le stesse vannoapplicate, come deliberato dalla Commissione Disciplinare nella stagione <strong>sportiva</strong> <strong>2003</strong>/2004. I ricorsi delle Società A.S. ForstPalermo Futsal e S.C. Afragola Calcio a Cinque vanno quindi respinti, con incameramento delle tasse versate. Per questimotivi la C.A.F. riunisce gli appelli come sopra proposti e rispettivamente dichiara: - Inammissibile il reclamo propostodall‟A.S. Martina Calcio a Cinque di Martinafranca (Taranto) perché sottoscritti da Presidente inibito, e respinto nel resto. -Respinto il reclamo dell‟A.S. Marigliano 94 Calcio a Cinque di Marigliano (Napoli). - Inammissibile il reclamo del calciatoreBenes Patricio ai sensi dell‟art. 29 comma 1 C.G.S., per mancata sottoscrizione del calciatore. - Respinto il reclamo delcalciatore Selle Ariel Hernan. - Respinto il reclamo del calciatore Moirano Juan Josè. - Inammissibile il reclamo del calciatoreBarbalace Ariel, ai sensi dell‟art. 33 comma 2C.G.S., per mancato invio dei motivi di reclamo a seguito di ricevimento copiadegli atti. - Inammissibile il reclamo della S.S. Real Scafati Calcio a Cinque di Scafati (Salerno), ai sensi dell‟art. 33 comma 2C.G.S., per mancato invio dei motivi di reclamo a seguito di ricevimento copia degli atti. - Respinto il reclamo del calciatoreDalia Roberto. - Respinto il reclamo del calciatore Ruscica Diego Oscar. - Inammissibile il reclamo del calciatore EscobarMarco Antonio, ai sensi dell‟art. 33 comma 2 C.G.S., per mancato invio dei motivi di reclamo a seguito di ricevimento copiadegli atti. - Inammissibile il reclamo dell‟Intesa Calcio a Cinque di Marcianise (Caserta), ai sensi dell‟art. 33 comma 2 C.G.S.,per mancato invio dei motivi di reclamo a seguito di ricevimento copia degli atti. - Respinto il reclamo dell‟A.S. Forst PalermoFutsal di Palermo. - Respinto il reclamo della S.C. Afragola Calcio a Cinque di Afragola (Napoli). Si dispone l‟incameramentodelle tasse versate.TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 6/C - RIUNIONE DEL 28 LUGLIO <strong>2003</strong>1 - RECLAMO DELLA S.C. CUS ARCAVACATA AVVERSO LA SANZIONE DELLA PENALIZZAZIONE DI N. 14PUNTI IN CLASSIFICA PER IL CAMPIONATO 2002/<strong>2003</strong> A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE DELCOMITATO REGIONALE CALABRIA(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria - Com. Uff. n. 102 del 6.5.<strong>2003</strong>)L‟Ufficio Tesseramento del Comitato Regionale Calabria concedeva, in data 30.8.2002, il nulla osta al trasferimentotemporaneo del calciatore Rosati Antonio dalla U.S. Santa Maria di Catanzaro alla S.C. Cus Arcavacata. Il 19.1.<strong>2003</strong>, a seguitodell‟incontro di Promozione Apriliano/Cus Arcavacata, l‟Apriliano proponeva reclamo per l‟irregolare posizione ditesseramento del calciatore Rosati Antonio, per violazione dell‟art. 101 N.O.I.F.; analogo reclamo veniva poi proposto dallasocietà Luzzese Calcio per l‟incontro disputato il 26.1.<strong>2003</strong> con la stessa Arcavacata. La Commissione Disciplinare presso ilComitato Regionale Calabria sospendeva il giudizio, disponendo la trasmissione degli atti alla Commissione Tesseramentipresso la F.I.G.C. con richiesta di giudizio circa la regolarità della posizione del detto calciatore. La CommissioneTesseramenti, in data 16.4.<strong>2003</strong> (Com. Uff. n. 28/D), dichiarava nullo il trasferimento a titolo temporaneo del calciatore RosatiAntonio in favore della S.C. Cus Arcavacata, datato 30.8.2002, per violazione dell‟art. 101, comma 1, N.O.I.F., risultando chelo stesso, quale calciatore non professionista, era già stato oggetto di trasferimento temporaneo per le due consecutive stagionisportive precedenti. Conseguentemente la Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria (Com. Uff. n. 107del 12 maggio <strong>2003</strong>), in accoglimento dei reclami proposti dalla Apriliano Calcio e dalla A.S. Luzzese Calcio, irrogava allaS.C. Cus Arcavacata la punizione <strong>sportiva</strong> della perdita delle gare Apriliano/Cus Arcavacata del 19.1.<strong>2003</strong> e Luzzese/CusArcavacata del 26.1.<strong>2003</strong>, entrambe con il punteggio di 0-2. Nel frattempo, in data 29.4.<strong>2003</strong>, il Presidente del ComitatoRegionale Calabria, a seguito del provvedimento di revoca del trasferimento a titolo temporaneo del calciatore Rosati Antonioin data 24.4.<strong>2003</strong>, deferiva il calciatore stesso per violazione dell‟art. 101, comma 2, delle N.O.I.F., per aver sottoscritto untrasferimento a titolo temporaneo del calciatore Rosati Antonio in data 24.4.<strong>2003</strong>, deferiva il calciatore stesso per violazionedell‟art. 101, comma 1, delle N.O.I.F., per aver sottoscritto un trasferimento a titolo temporaneo per più di due stagionisportive consecutive, nonché la società S.C. Cus Arcavacata e la Società U.S. Santa Maria Catanzaro per violazione dell‟art.101, comma 1, N.O.I.F. e dell‟art. 2 comma 4 C.G.S., per responsabilità oggettiva nella violazione ascritta al calciatore. LaCommissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria (Com. Uff. n. 102 del 5 maggio <strong>2003</strong>) irrogava al calciatoreRosati Antonio la squalifica fino al 31 dicembre 2004, alla società U.S. Santa Maria Catanzaro l‟ammenda di euro 1.500,0048


DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE - STAGIONE SPORTIVA <strong>2003</strong>-2004alla società S.C. Cus Arcavacata, infine, ai sensi dell‟art. 12, comma 8, C.G.S., la penalizzazione di punti 14, pari al numerodelle gare cui aveva preso parte il calciatore Rosati Antonio, non considerando in detto calcolo le gare relative ai ricorsiproposti dalla società Apriliano e Luzzese Calcio. Avverso tale delibera la S.C. Cus Arcavacata ha esperito ricorso, in data10.5.<strong>2003</strong>, a questa Commissione d‟Appello Federale, sostenendo la propria buona fede, visto che il proprio nulla osta altrasferimento temporaneo di cui in oggetto. Ha inoltre evidenziato come, essendo la situazione nota sin dal gennaio <strong>2003</strong> edavendo la Commissione Tesseramenti dichiarato nullo il trasferimento solo in data 16.4.<strong>2003</strong>, la società abbia subito un dannoassai rilevante dalla penalizzazione di ben 14 punti, trovandosi costretta a disputa- re i play-out per la permanenza nel girone Adel Campionato di Promozione calabrese, così come da Comunicato Ufficiale n. 109 del 14 maggio <strong>2003</strong>. I rappresentantidell‟Arcavacata, inoltre hanno rappresentato dinanzi a questa C.A.F., nel corso dell‟udienza del 23.6.<strong>2003</strong>, che laCommissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Dilettanti ha diversamente interpretato l‟art. 25, commi 4 e 5, C.G.S., conprecipuo riferimento ai deferimenti per la posizione irregolare di calciatori, nel senso della perentorietà del termine di giorni 15dalla gara entro cui procedere al deferimento e della riduzione a 7 giorni di tale termine con riferimento alla gara di chiusuradel campionato o del torneo di riferimento. Da ultimo, dunque, i rappresentanti della società reclamante hanno dedottol‟irricevibilità del deferimento proposto oltre tale termine, con tutte le relative conseguenze sul procedimento che ha portatoalla sanzione contestata. In ordine a tale delicato profilo rituale, peraltro non espressamente sollevato negli atti di giudizio masolo oralmente nel corso della predetta udienza, la Commissione d‟Appello ha preso atto della pronunzia dell‟Ecc.ma CorteFederale, la quale, investita dal Presidente Federale dell‟interpretazione da fornirsi della citata disposizione del codice, conriferimento ai deferimenti per posizione irregolare di calciatori, nella recente riunione del 22 maggio <strong>2003</strong> (Com. Uff. n.13/CF) ha statuito nel senso della perentorietà dei predetti termini (data anche la chiara littera legis dell‟art. 34, comma 6,C.G.S.) e della limitazione del termine ridotto settimanale alla sola ultima partita del torneo, attesa, non da ultimo, la ratio allabase della disposizione in questione, in quanto evidenti esigenze di consolidamento della situazione di fatto e di certezza deirapporti impongono che non possa rimanere non definito il risultato acquisito sul campo oltre un determinato termine, edovviandosi così, tra l‟altro, al sospetto di atteggiamenti strumentali dietro la tardiva denuncia della posizione irregolare dicalciatori. La problematica è connotata da particolare delicatezza, tenendo anche conto dell‟evidente circostanza che leCommissioni Disciplinari adottano sanzioni diversamente quantificate a seconda della perpetuatio della irregolarità rilevata. LaC.A.F. ha dovuto, altresì, prendere atto della mancata sospensione, in corso del presente procedimento, della fase di play-out acura del locale Comitato Regionale; fase dunque che risulta essere giunta al suo naturale termine. Il tutto evidentementeconfidandosi nella precedente interpretazione in auge circa i termini di deferimento, non collimante con il definitivo autorevoleintervento chiarificatore. Date le sopraindicate premesse, e visti soprattutto i tempi dello svolgersi della sequenzaprocedimentale nel suo complesso, con precipuo riguardo anche al momento dell‟intervento del deferimento, la C.A.F. ritenevache il Sig. Presidente Federale dovesse in- vestire della vertenza la Corte Federale affinché, alla luce del parere già espresso inordine all‟art. 25 C.G.S., si ottengano lumi, ed in particolare la definitiva conferma, circa la portata e l‟effettiva incidenza dellapredetta pronunzia interpretativa, e quindi della norma federale per come interpretata, sulla decisione che la Commissioned‟Appello Federale è chiamata a prendere sulla sopra descritta vertenza. Sospendeva quindi il procedimento rimettendo gli attial Presidente Federale per l‟acquisizione del parere dell‟Ecc.ma Corte Federale in ordine ai profili descritti. La Corte Federaledisponeva che, “fermo restando il parere già espresso, in ordine ai procedimenti tuttora pendenti, spetti ai Giudici competentil‟applicazione del principio da essa affermato” (C.U. n. 1/CF del 14 luglio <strong>2003</strong>). Orbene, in applicazione del principioespresso dalla Ecc.ma Corte Federale con parere del 22 maggio <strong>2003</strong> (Com. Uff. n. 13/CF), e ribadito con il comunicato del14.7.<strong>2003</strong> circa la perentorietà dei termini all‟art. 25, 4 e 5 Codice Giustizia Sportiva; tenuto conto che, nella specie, ildeferimento del Presidente del Comitato Regionale Calabria è avvenuto il 24.4.<strong>2003</strong> e quindi ben oltre il termine di gg. 15dallo svolgimento delle gare alle quali ha preso parte il calciatore Rosati Antonio, la cui posizione è risultata irregolare, lostesso deferimento va dichiarato inammissibile. Ulteriore conseguenza, l‟accoglimento dell‟appello così come proposto dallaS.C. Cus Arcavacata e per l‟effetto l‟annullamento della sanzione inflitta dalla Commissione Disciplinare di cui al Com. Uff. n.102 del 5 maggio <strong>2003</strong>. Per questi motivi la C.A.F., in accoglimento dell‟appello come sopra proposto dalla S.C. CusArcavacata di Rende (Cosenza), annulla la sanzione della penalizzazione di n. 14 punti in classifica per il campionato2002/<strong>2003</strong>, per tardività del deferimento del 29.4.<strong>2003</strong>, ai sensi dell‟art. 25 comma 5 C.G.S.. Ordina restituirsi la tassa versata.2 - RECLAMO DEL F.C. CASERTANA AVVERSO LA DECISIONI DELLA COMMISSIONE TESSERAMENTI INORDINE ALLA POSIZIONE DI TESSERAMENTO DEL CALCIATORE EZEONWY CELESTINE(Delibera della Commissione Tesseramenti - Com. Uff. n. 28/D - Riunione del 16.4.<strong>2003</strong>)Con telegramma del 27.5.<strong>2003</strong> il F.C. Casertana preannunciava appello, con richiesta di copia degli atti ufficiali, avverso ladecisione della Commissione Tesseramenti pubblicata con Comunicato Ufficiale n. 28/D del 16 aprile <strong>2003</strong>. Non pervenivano,però, a questa Commissione i motivi a sostegno del citato gravame. Osserva, pertanto, preliminarmente la C.A.F. che, inapplicazione dell‟art. 33 n. 2 C.G.S., l‟appello deve essere dichiarato inammissibile per mancata presentazione dei motivi. Perquesti motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell‟art. 33.2 C.G.S., per mancato invio dei motivi di reclamo a seguitodi ricevimento di copia degli atti, l‟appello del F.C. Casertana di Caserta come sopra proposto e ordina incamerarsi la tassaversata.3 - RECLAMO DEL CALCIO COMO AVVERSO: - LA SANZIONE DELL‟AMMENDA DI € 8.000,00 A SEGUITO DIDEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DEL 5.5.<strong>2003</strong>; - LA SANZIONE DELL‟AMMENDA DI € 15.000,00 ASEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DEL 16.5.<strong>2003</strong>, ENTRAMBE PER VIOLAZIONE DE-GLI ARTT. 3 COMMA 2, 2 COMMA 4, 4 COMMA 5 E 16 COMMA 3 C.G.S.49


DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE - STAGIONE SPORTIVA <strong>2003</strong>-2004(Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti - Com. Uff. n. 348 del 5.6.<strong>2003</strong>)4 - RECLAMO DEL SIG. PREZIOSI ENRICO AVVERSO RISPETTIVAMENTE: - LE SANZIONI DELL‟INIBIZIONEPER GIORNI 10 E L‟AMMENDA DI € 8.000,00 A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DEL5.5.<strong>2003</strong>; - LE SANZIONI DELL‟INIBIZIONE PER MESI UNO E L‟AMMENDA DI € 15.000,00 A SEGUITO DIDEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DEL 16.5.<strong>2003</strong> ENTRAMBE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3COMMA 1, 4 COMMA 3 E 16 COMMA 1 C.G.S.(Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti - Com. Uff. n. 348 del 5.6.<strong>2003</strong>)5 - RECLAMO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONEDISCIPLINARE DELLA L.N.P. RELATIVA AL DEFERIMENTO DEL 30.5.<strong>2003</strong> A CARICO DEL SIG. PREZIOSIENRICO, PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ CALCIO COMO E DELLA SOCIETÀ CALCIO COMO(Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti - Com. Uff. n. 357 del 24.6.<strong>2003</strong>)6 - RECLAMO DEL CALCIO COMO AVVERSO LA SANZIONE DELL‟AMMENDA DI € 5.000,00 PER VIOLAZIONEDEGLI ARTT. 3 COMMA 2, 2 COMMA 4, 4 COMMA 5 E 16 COMMA 3 C.G.S. A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELPROCURATORE FEDERALE DEL 30.5.<strong>2003</strong>(Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti - Com. Uff. n. 357 del 24.6.<strong>2003</strong>)7 - RECLAMO DEL SIG. PREZIOSI ENRICO AVVERSO LA SANZIONE DELL‟AMMENDA DI € 5.000,00 PERVIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 COMMA 1, 4 COMMA 3 E 16 COMMA 1 C.G.S. A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELPROCURATORE FEDERALE DEL 30.5.<strong>2003</strong>(Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti - Com. Uff. n. 357 del 24.6.<strong>2003</strong>)A seguito di deferimento della Procura Federale del 5.5.<strong>2003</strong>, del 16.5.<strong>2003</strong> e del 30.5.<strong>2003</strong>, la Commissione Disciplinarepresso la Lega Nazionale Professionisti infliggeva al Como Calcio e al suo Presidente Enrico Preziosi le seguenti sanzioni, condelibere pubblicate sul Com. Uff. n. 348 del 5 giugno <strong>2003</strong> e sul Com. Uff. n. 357 del 24 giugno <strong>2003</strong>: al Como Calcio, leammende di 8.000 euro, per il deferimento del 5.5.<strong>2003</strong> e di 15.000 euro, per il deferimento del 16.5.<strong>2003</strong> (in entrambi i casi,per violazione degli artt. 3 comma 2, 2 comma 4, 4 comma 5 e 16 comma 3 del Codice di Giustizia Sportiva); ad EnricoPreziosi, l‟inibizione per dieci giorni e l‟ammenda di 8.000 euro, per il deferimento del 5.5.<strong>2003</strong> e l‟inibizione per un mese el‟ammenda di 15.000 euro, per il deferimento del 16.5.<strong>2003</strong> (in entrambi i casi, per violazione degli artt. 3 comma 1, 4 comma3 e 16 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva); al Como Calcio, l‟ammenda di 5.000 euro, per il deferimento del 30.5.<strong>2003</strong>(per violazione degli artt. 3 comma 2, 2 comma 4, 4 comma 5 e 16 comma 3 del Codice di Giustizia Sportiva); ad EnricoPreziosi, l‟ammenda di 5.000 euro (per violazione degli artt. 3 comma 1, 4 comma 3 e 16 comma 1 del Codice di GiustiziaSportiva). Avverso queste decisioni, il Como Calcio, Enrico Preziosi e il Procuratore Federale, limitatamente alla decisionepresa a seguito del deferimento, in data 30.5.<strong>2003</strong>, proponevano ricorso alla C.A.F.. Il Procuratore Federale richiedeval‟irrogazione della sanzione dell‟inibizione per tre mesi, nei confronti di Enrico Preziosi e dell‟ammenda di 100.000 euro, neiconfronti del Calcio Como o comunque, l‟aggravamento delle sanzioni inflitte “nella misura ritenuta in giustizia”. EnricoPreziosi e il Como Calcio, dopo un‟approfondita analisi delle precedenti analoghe vicende, conclusesi con decisioni dellaC.A.F. che hanno portato, per Enrico Preziosi, ad un totale di dieci mesi e dieci giorni di inibizione e 98.000 euro di ammendae per il Como Calcio, ad un totale di 98.000 euro di ammenda, richiedevano quanto segue. 1) In via preliminare, la riunione deidue procedimenti; 2) l‟inammissibilità del ricorso del Procuratore Federale “per decadenza del termine di impugnazione e permancanza dei presupposti normativi necessari per la presentazione del ricorso”, relativamente ai due deferimenti decisi dallaCommissione Disciplinare, in data 5.6.<strong>2003</strong> e comunque, il suo rigetto, nel merito, stante la sua infondatezza; 3) dopo unaccurato esame della natura dei regolamenti sportivi, della funzione del giudice sportivo, della sanzione amministrativa, dellasanzione privata, della continuazione e dell‟onere della prova e dopo avere analizzato i fatti contestati, l‟assoluzione di EnricoPreziosi e del Como Calcio “per difetto di prova della formulazione delle espressioni ritenute lesive, perché il Preziosi haesercitato il diritto di critica e perché le norme sanzionatorie applicate nella fattispecie sono contrarie al principio diproporzionalità sancito dal nostro ordinamento”; 4) in subordine, la sospensione del procedimento per consentire l‟interventodella Corte Federale, ai sensi dell‟art. 23 C.G.S.; 5) in ulteriore subordine, la riduzione ad equità (anche ex art. 1384 c.c.) dellesanzioni comminate e comunque, la riduzione ulteriore della continuazione, per il beneficio della continuazione. Seguendol‟ordine del predetto ricorso di Enrico Preziosi e del Como Calcio, il primo punto da esaminare è quello della richiesta diriunione dei procedimenti che deve essere accolto, stante la connessione soggettiva, oggettiva e probatoria degli stessi. Ilricorso del Procuratore Federale, limitatamente ai due deferimenti decisi dalla Commissione Disciplinare, in data 5.6.<strong>2003</strong>, èinammissibile per tardività dell‟impugnazione e, infatti, non è stato oggetto del presente giudizio (l‟unico ricorso delProcuratore Federale è quello relativo alla decisione della Commissione Disciplinare pubblicata sul Com. Uff. n. 357 del 24giugno <strong>2003</strong>). Tutte le questioni sollevate dalla difesa e riguardanti la natura degli istituti sopra indicati al punto n. 3 delreclamo (regolamenti sportivi, giudice sportivo, sanzione amministrativa, sanzione privata e continuazione) sono stati ritenuti“ultronei” nella sola decisione della Commissione Disciplinare del 24.6.<strong>2003</strong>, mentre nella decisione del predetto organo del5.6.<strong>2003</strong>, questa sintetica affermazione viene spiegata sostenendo che “questa Commissione ritiene, comunque, opportunoribadire come la peculiarità dell‟ordinamento sportivo consenta allo stesso, secondo l‟attuale configurazione, la facoltà didotarsi, per la realizzazione dei propri fini, di regole specifiche, liberamente accettate da tutti i soggetti dell‟ordinamentostesso”. Si tratta di un concetto basilare, sul quale si fonda l‟esistenza stessa dell‟ordinamento della giustizia <strong>sportiva</strong> e laC.A.F. non può che pienamente condividere quanto sostenuto dalla Commissione Disciplinare, anche, per quanto concerne gliargomenti esposti dalla difesa davanti alla predetta Commissione, in data 24.6.<strong>2003</strong>. Passando al merito dei fatti contestati,devono essere esaminate le dichiarazioni di Enrico Preziosi, riportate sui singoli quotidiani. Per quanto concerne la decisionedella Commissione Disciplinare del 5.6.<strong>2003</strong>, le dichiarazioni più significative del primo degli articoli in questione, relativo al50


DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE - STAGIONE SPORTIVA <strong>2003</strong>-2004deferimento del 5.5.<strong>2003</strong> (“la sentenza della C.A.F. su caso Martinelli, che di fatto smentisce e ribalta il verdetto dellaDisciplinare la dice lunga sul sistema calcistico federale italiano. Quei vecchi parrucconi della C.A.F. devono andarsene a casa,perché stanno alterando il campionato... credo che si sia trattato di una sentenza politica, essendo stato ribaltato il risultato sulcampo. È vero che qualcuno ha sbagliato in una gara ufficiale, ma non si può pensare di cambiare a tavolino il verdetto di unapartita. Semmai, sarebbe stato più equo sanzionare con una pena pecuniaria il Siena... il calcio italiano è gestito nella manierapeggiore, perché non ci sono regole per tutti che valgono per tutti”) sono apparse su “La Gazzetta dello Sport” del 30.4.<strong>2003</strong>, apagina 16 e le dichiarazioni più significative del secondo articolo in questione, relativo al deferimento del 16.5.<strong>2003</strong> (“il calciova riformato. Bergamo e Pairetto prendono lo stipendio solo per fare girare la pallina del sorteggio. Sarebbe meglio che ilsorteggio lo facessero due bambini. Anzi no. Poi, con le palline che vengono scaldate si ustionerebbero le mani... non gli hostretto (a Franco Carraro) perché è un ipocrita. Il calcio è la quarta azienda italiana per prodotto interno lordo. Non può esserein difficoltà. Invece lui lo sta affondando. È presidente di tutto, ma quanti sederi deve avere per sedersi su tutte quellepoltrone? Il Napoli non retrocederà perché lui, tramite Capitalia ha fatto avere a Corbelli 32 milioni di euro. Se va in C come faa riprenderli?”) sono apparse, anche loro, su “La Gazzetta dello Sport” del 13.5.<strong>2003</strong> a pagina 23. Per quanto concerne ladecisione della Commissione Disciplinare del 24.6.<strong>2003</strong>, le dichiarazioni più significative dell‟articolo, relativo al deferimentodel 30.5.<strong>2003</strong> (“Così si falsa il campionato ha gridato in coro il gruppone ancora impegnato nella corsa verso la A... diconoche, se a Trieste facciamo giocare la primavera, falsiamo il campionato? ma se è tutto un campionato falsato... è evidente, è uncampionato falsato, dove le regole sono state cambiate in corsa cento e mille volte... è ora che si faccia chiarezza... allora èindispensabile che, almeno, si blocchino le retrocessioni, riscrivendo subito le regole chiare ed eque per tutti”) sono apparse sul“Secolo XIX” del 28.5.<strong>2003</strong>, a pagina 17. Preliminarmente, va osservato che la difesa, dopo avere affermato che i quotidiani,prodotti dal Procuratore Federale, secondo il giudice di primo grado, “fanno fede, come se fossero la Gazzetta Ufficiale”,contesta che i detti giornali “possano costituire fonte di prova nei confronti di qualsiasi incolpato di fronte alla suacontestazione” di non avere pronunciato le frasi incriminate. La C.A.F., sul punto, non può non riportarsi a quanto sostenutodalla Commissione Disciplinare circa il fatto che “il diniego dell‟addebito, non suffragato da alcun riscontro, obiettivo e inassenza, come ritenuto da un costante orientamento giurisprudenziale di questa Commissione (e della C.A.F.) di una formalesmentita, non può costituire un‟inversione dell‟onere della prova (che deve, comunque, essere fornita dall‟accusa) avendo laProcura Federale suffragato l‟incolpazione con la produzione di copia delle dichiarazioni pubblicate dalla stampa”. Si verte,infatti, in materia di valutazione di un elemento di prova documentale, la- sciata al libero convincimento del giudice e l‟assenzadi una smentita ufficiale, da parte dell‟incolpato, ai sensi della legge sulla stampa (che è una sua facoltà e non un suo dovere,come, correttamente, sostenuto dalla difesa) può contribuire a fare ritenere veritiere quelle dichiarazioni e di conseguenza, adaffermare la responsabilità dell‟incolpato. Nel merito dei tre articoli, va ribadita l‟affermazione della CommissioneDisciplinare circa il fatto che “l‟ordinamento sportivo non intende, in alcun modo, impedire ai propri soggetti di manifestareliberamente il loro pensiero; tuttavia esso impone loro di mantenere, nei confronti di altre persone o di altri organismi operantinell‟ambito federale, un contegno conforme ai doveri generali di lealtà, probità e rettitudine, previsti dall‟art. 1 del C.G.S., veroe proprio cardine della disciplina <strong>sportiva</strong>”. La libera manifestazione del proprio pensiero è un‟espressione del diritto dicronaca o di critica, appartenente, ovviamente, anche, a tutti i tesserati. Ma raccontare degli episodi o criticare gli stessi episodio le persone che hanno tenuto determinati comportamenti ha lo scopo, tutelato dall‟ordinamento generale e da quello sportivo,di contribuire ad informare l‟opinione pubblica in modo da renderla edotta di fatti e circostanze che, altrimenti, rimarrebberopatrimonio conoscitivo di poche persone, nel chiuso delle varie istituzioni. E qui nasce il problema di fondo da chiarire.Informare significa dire cose vere, per quanto concerne sia il diritto di cronaca che il punto di fatto di “partenza” dal quale fardiscendere il ragionamento relativo all‟esercizio del diritto di critica. Entrambi i citati diritti devono, poi, essere esercitati suargomenti di interesse genera- le e con modalità espressive, anche severe, ma non tali da costituire pretesto per l‟aggressionedella reputazione di altri soggetti o istituzioni federali. Se non si rispettano questi fondamentali principi ed in particolare ildovere di dire cose vere, il diritto all‟informazione si trasforma, inesorabilmente, nel suo opposto e cioè, in disinformazione,con tutte le conseguenze, di varia natura, che, inevitabilmente, ne derivano. Ciò chiarito, in via generale, resta da dire delcontenuto dei singoli tre articoli per vedere se, in ognuno di essi, questi principi sono, nel caso concreto, stati, o meno,rispettati. Per quanto concerne l‟articolo de “La Gazzetta dello Sport” del 30.4.<strong>2003</strong>, a prescindere dall‟inelegante preliminareriferimento ai componenti della C.A.F. come “vecchi parrucconi”, le affermazioni che i predetti “stanno alterando ilcampionato”; che le loro decisioni sono “sentenze politiche” e che “il calcio italiano è gestito politicamente nella manierapeggiore, perché non ci sono regole che valgono per tutti” sono, obiettivamente, gravemente offensive della reputazione dellaC.A.F. e dell‟intera organizzazione federale, nelle persone dei suoi massimi dirigenti, accusata di incapacità e di parzialità, cheè l‟esatto opposto di quello che si deve pretendere da un‟organizzazione calcistica, nell‟esercizio dei suoi complessi compitiistituzionali. Il contenuto di queste gravi dichiarazioni non è stato in alcun modo provato da Enrico Preziosi e quindi, non èpossibile ritenerle corrispondenti a verità. Ne consegue la sussistenza dell‟illecito contestato. Nei motivi si insiste (rifacendosialla giurisprudenza della Cassazione penale) sul fatto che la critica “non è sempre vietata quando sia idonea ad offendere lareputazione individuale, richiedendosi, invece, un bilanciamento dell‟interesse individuale alla reputazione con quello allalibera manifestazione del pensiero, costituzionalmente garantita”. Si tratta di un principio condivisibile, in astratto. Ma nel casoin esame, non è necessario arrivare ad effettuare questo bilanciamento, perché, come detto, il dato di fatto di “partenza”, sulquale si innesta l‟esercizio dell‟asserito diritto di critica, non è risultato, in alcun modo corrispondente a verità. Solo percompletezza, va precisato che una gestione “politica” non significa, necessariamente, alterare lo svolgimento del campionato eavere delle regole che non valgono per tutti. L‟identico discorso vale anche per l‟articolo de “La Gazzetta dello Sport” del13.5.<strong>2003</strong> (a prescindere dall‟inelegante riferimento al fatto che Bergamo e Pairetto “prendono lo stipendio solo per fare girarele palline del sorteggio”) in quanto sostenere che il sorteggio arbitrale sarebbe più efficace se fosse effettuato da due bambini e51


DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE - STAGIONE SPORTIVA <strong>2003</strong>-2004soprattutto, che il sistema si basa sull‟imbroglio e sull‟inganno (“le palline che vengono scaldate (per consentire un sorteggiopilotato) ustionerebbero le mani”) è gravemente lesivo della reputazione dell‟intera classe arbitrale ed è stato fatto senza ilminimo aggancio con la realtà dei fatti (e senza affrontare l‟argomento nel ricorso). Gli stessi principi valgono (per lo stessoarticolo) anche per le indimostrate accuse al Presidente Federale, definito ipocrita (anche se nel reclamo si arriva a sostenere,apoditticamente, che il riferimento è a Enrico Preziosi, che non ha stretto la mano al Presidente Federale perché, lui, non ha lapredetta qualifica) e accusa di parzialità per avere interesse a fare salvare il Napoli dalla retrocessione, solamente per potererientrare di 32 milioni di euro, da lui fatti avere da Capitalia a Corbelli e anche in questo caso si tratta di accuse lesive dellareputazione del dr. Carraro e del tutto infondate (questo aspetto delle dichiarazioni di Enrico Preziosi non viene affrontato neimotivi di appello). Resta da dire dell‟articolo de “Il Secolo XIX” del 28.5.<strong>2003</strong>. Anche in questo caso la situazione è,giuridicamente identica alle precedenti, in quanto, anche in questa occasione, Enrico Preziosi ha accusato l‟organizzazionefederale di avere falsato il Campionato di Serie B, applicando regole oscure e inique. La difesa riconosce, sostanzialmente, cheEnrico Preziosi ha parlato di “campionato falsato” anche se solo “per difendersi dall‟accusa di avere lui falsato il campionato,facendo giocare, a Trieste, la Primavera del Genoa”. Non è dato capire dal reclamo chi abbia accusato Preziosi, ma, chiunquesia stato, l‟accusa non poteva giustificare, in alcun modo, il predetto comportamento tenuto dal Presidente del Como. Non visono elementi per ritenere che il giornalista del quotidiano abbia alterato le dichiarazioni di Enrico Preziosi, come sostenuto neimotivi di appello. Ne consegue che il Preziosi deve rispondere anche di questo addebito. Correttamente, poi, la CommissioneDisciplinare ha osservato che l‟istituto della continuazione non è previsto dal Codice di Giustizia Sportiva. L‟usodell‟espressione “fatti commessi”, a proposito delle sanzioni da infliggere, previste dal C.G.S. non sta significare che questifatti possano essere avvinti dal vincolo dello stesso disegno antiregolamentare, per quanto concerne l‟applicazione del cumulogiuridico invece che quello materiale ma, semplicemente, che la sanzione da applicare può riguardare uno o più fatti. Non siravvisa la necessità di investire la Corte Federale circa le problematiche poste dalla difesa in merito alla responsabilitàoggettiva e diretta delle società; al principio costituzionale, secondo il quale la pena deve essere determinata nel rispetto delprincipio di ragionevolezza e proporzionalità fra violazione e conseguenza della violazione e all‟onere della prova che deveincombere sull‟accusa e non sulla difesa, trattandosi di materie che costituiscono punti fermi dell‟ordinamento calcistico. Ilreclamo, a proposito dell‟istituto della responsabilità oggettiva (questione che riguarda il solo Como Calcio) si limita asostenere la non configurabilità nel nostro ordinamento giuridico, in quanto responsabilità per fatto altrui. La C.A.F. può,quindi, riportarsi a quanto puntualmente affermato, sul punto, dalla Commissione Disciplinare nella sua decisione del 5.6.<strong>2003</strong>.I ricorsi di Preziosi e del Como sono infondati e non possono, quindi, essere accolti. Merita, invece di essere accolto l‟appellodel Procuratore Federale (limitatamente, come detto, alla decisione della Commissione Disciplinare del 24.6.<strong>2003</strong>). IlProcuratore Federale, infatti, ha evidenziato di avere contestato ad Enrico Preziosi, ex art. 16 comma 1 C.G.S., la recidiva per isuoi numerosi precedenti specifici (“violazione per sette volte, nella medesima stagione <strong>sportiva</strong>, delle stesse norme dicomportamento”) e la gravità dell‟affermazione circa “il campionato falsato” che “puntano ad una sostanziale delegittimazionedell‟intero sistema sportivo, che si nutre, a parere dell‟incolpato, di falsità”.Queste affermazioni possono, inoltre, “creareevidenti tensioni nella tifoseria”. Di conseguenza, secondo il Procuratore Federale, la Commissione Disciplinare ha applicato“una decisione poco più che simbolica”, dovuta ad un contrasto logico tra la recidiva inflitta e l‟entità della sanzione. LaC.A.F. condivide queste affermazioni e di conseguenza, in parziale accoglimento dell‟appello, aggiunge alla sanzionepecuniaria già inflitta ad Enrico Preziosi (limitatamente, sempre, alla decisione della Commissione Disciplinare del 24.6.<strong>2003</strong>)quella dell‟inibizione di un mese. Le impugnate decisioni, congruamente e correttamente motivate, vanno confermate nel resto,anche per quanto concerne l‟entità delle sanzioni inflitte, tenuto conto della ricordata gravità delle espressioni usate e deiprecedenti specifici dell‟incolpato. Va disposto l‟incameramento delle tasse versate. Per questi motivi la C.A.F. riunisce gliappelli come sopra proposti e respinge quelli del Calcio Como di Como e del Sig. Preziosi Enrico e in parziale accoglimento diquello proposto dalla Procura Federale, aggiunge alla sanzione pecuniaria già inflitta, quella del- la inibizione per la durata diun mese al Sig. Preziosi Enrico e conferma nel resto. Dispone l‟incameramento delle tasse versate.8 - RECLAMO DEL SIG. MARIANI ALBERTO AVVERSO LA SANZIONE DELL‟INIBIZIONE PER MESI 3 ASEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Umbria - Com. Uff. n. 84 del 28.6.<strong>2003</strong>)La Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Umbria infliggeva, fra gli altri, a Mariani Alberto, allenatore dellasocietà A.C. Pozzo G. s.r.l., la sanzione <strong>sportiva</strong> della squalifica di mesi tre per violazione dell‟art. 3 comma 1 e art. 1, comma1 C.G.S., avendo questi, in occasione della trasmissione televisiva “Parliamone” sulla Emittente Televisiva Umbria TV del17.1.<strong>2003</strong>, espresso giudizi lesivi della reputazione di associati A.I.A. e dell‟operato della Giustizia Sportiva del ComitatoRegionale Umbria L.N.D.. Ricorreva a questa Commissione d‟Appello Federale il Mariani sostenendo come le dichiarazionirese fossero state interpretate in maniera eccessivamente negativa, mentre non volevano che essere che una amaraconsiderazione, mai comunque oltraggiosa nei confronti di alcuno. Chiedeva pertanto l‟annullamento della sanzione inflittadalla Commissione Disciplinare e comunque una congrua e sensibile diminuzione della stessa. L‟appello è infondato va quindirespinto. L‟art. 3 comma 1 C.G.S. vieta a tutti i soggetti dell‟Ordinamento Federale di esprimere pubblicamente giudizi lesividella reputazione di altre persone o di organismi operanti nell‟ambito federale; ed il fondamento della violazione della normain questione, secondo il consolidato indirizzo giurisprudenziale della C.A.F., va individuato nella sua pubblicità, sussistentenella fattispecie in esame, avendo in Mariani preso parte alla trasmissione in oggetto ed in detta sede effettuato dichiarazionisicuramente lesive di soggetti, A.I.A. e Giustizia Sportiva, che operano nell‟ambito federale della F.I.G.C.. Le espressioniusate dal Mariani fra le quali: “perché stanno accadendo troppe cose fastidiose e la dirigenza è seriamente intenzionata aritirare la squadra”; “non può (l‟arbitro) assolutamente permettersi di provocare proprio perché sia stato insultato”; “non credo52


DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE - STAGIONE SPORTIVA <strong>2003</strong>-2004che nessuno, tanto meno quel signor guardalinee di domenica si può permettere di allontanare dai campi di calcio gente cheama il calcio, che ama il Pozzo e che ama lo sport”; “intanto (il Pozzo) ha avuto due giornate di squalifica del campo, perquesta situazione qui, quanto dobbiamo pagare? Un giocatore squalificato, due diffidati...”; “Quantomeno fateci parlare dueminuti, perché mi sembra giusto...”, sono tali da travalicare il legittimo diritto di critica. Sono infatti lesive della reputazionedei direttori di gara e degli assistenti accusati implicitamente di parzialità, di incapacità, nonché della reputazione di organidell‟A.I.A., incapaci di idonee designazioni; nonché degli Organi della Giustizia Sportiva accusati di non saperla amministrarecon il dovuto equilibrio. In sintesi, tenuto conto del contenuto letterale e valutate sia nel loro complesso sia nel contesto diriferimento, non possono essere ritenute estrinsecazione del legittimo esercizio del diritto di critica, perché adombrano dubbisulla regolarità dello svolgimento del campionato e sulla correttezza di soggetti federali. Idonea ed equa risulta poi essere lasanzione così come inflitta. Per questi motivi la C.A.F. respinge l‟appello del Sig. Mariani Alberto come sopra proposto edispone incamerarsi la tassa versata.9 - RECLAMO DEL CALCIATORE DE GASPARI ENRICO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL30.6.2004(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Veneto - Com. Uff. n. 57 del 26.6.<strong>2003</strong>)All‟esito della gara Eridano/Ceregnano, disputata il 25.5.<strong>2003</strong> nell‟ambito del Campionato di 2ª Categoria del ComitatoRegionale Veneto, terminata con il punteggio di 1 a 2, il competente Giudice Sportivo, con provvedimento pubblicato sulComunicato Ufficiale n. 53 del 27 maggio <strong>2003</strong>, decideva di squalificare fino al 30.6.2004 il calciatore dell‟Eridano DeGaspari Enrico, il quale, “espulso per violente proteste e pesanti insulti verso l‟Arbitro, dopo la fine della gara reiterava gliinsulti indirizzandoli all‟intera terna arbitrale e colpiva con un calcio lo stinco di un A.A. provocandogli un leggero dolore”.Avverso tale decisione proponeva appello la U.S. Eridano. La competente Commissione Disciplinare con delibera pubblicatasul Comunicato Ufficiale n. 57 del 26 giugno <strong>2003</strong>, respingeva il reclamo confermando la decisione impugnata. Avverso lapredetta decisione propone appello in questa sede il calciatore De Gaspari Enrico dichiarando di non aver colpito con un calciol‟Assistente di linea ed allegando al reclamo una dichiarazione in tal senso di un dirigente federale presente alla gara. Rilevaquesta Commissione d‟Appello che i motivi di cui al ricorso attengono esclusivamente al merito onde introducono un nuovogiudizio sul fatto che non è ammissibile in questa sede, come disposto dall‟art. 33 n. 1 C.G.S.. Per questi motivi la C.A.F.dichiara inammissibile, ai sensi dell‟art. 33 n. 1 C.G.S., l‟appello come sopra proposto dal calciatore De Gaspari Enrico eordina incamerarsi la tassa versata.10 - RECLAMO DELL‟A.S.C. PHLEGRAIOS AVVERSO LE SANZIONI: L‟INIBIZIONE IN- FLITTA SINO AL30.6.2004 AL SIG. CARANNANTE NOÈ, DELLA SQUALIFICA SI- NO AL 31.12.<strong>2003</strong> INFLITTA AL CALCIATORECARDAMURO FABIO, SEGUITO GARA GIOVANISSIMI A.S.C. PHLEGRAIOS/EL BRASIL FLEGREA DEL 25.5.<strong>2003</strong>(Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Campania del Settore per l‟Attività Giovanile eScolastica - Com. Uff. n. 70 del 26.6.<strong>2003</strong>)Con provvedimento pubblicato sul C.U. n. 45 del 29 maggio <strong>2003</strong> il Giudice Sportivo di 1° Grado presso il ComitatoProvinciale di Napoli del Settore per l‟Attività Giovanile e Scolastica, in relazione alla gara giovanissimi A.S.C. Phlegraios/ElBrasil Flegrea disputata in data 25.5.<strong>2003</strong>, ha irrogato all‟A.S.C. Phlegraios la punizione <strong>sportiva</strong> della perdita della gara per 0-2 e la sanzione dell‟ammenda di e 250,00, al tecnico Sig. Noè Carannante l‟inibizione sino al 30.6.2004 ed al calciatore FabioCardamuro la squalifica sino al 31.12.<strong>2003</strong>, per essere stato il d.d.g. al 30° del 2° tempo costretto a sospendere la gara inquanto, a seguito delle intemperanze dei predetti tesserati, alcuni sostenitori avevano invaso il terreno di gioco, attingendo consputi lo stesso d.d.g.. Avverso tale decisione ha proposto reclamo avanti al Giudice Sportivo di 2° Grado presso il ComitatoRegionale Campania del Settore per l‟Attività Giovanile e Scolastica l‟A.S.C. Phlegraios, eccependo che la partita era stataregolarmente portata a termine dal d.d.g.; che il comportamento dei tesserati sanzionati non aveva affatto dato adito alleintemperanze del pubblico, anche in considerazione del fatto che l‟entrata sul terreno di gioco dell‟allenatore si era resanecessaria per sostenere il giovane calciatore Cardamuro, che dopo essere stato raggiunto dal provvedimento disciplinaredell‟espulsione, in preda ad una crisi di nervi, era scoppiato in un pianto dirotto. Con delibera pubblicata sul C.U. n. 70 del 26giugno <strong>2003</strong> l‟adito G.S. ha respinto il reclamo proposto dall‟A.S.C. Phlegraios, rilevando la congruità della sanzione inflittadal primo giudice, sulla base di fatti risultanti dal referto arbitrale. Con atto del 3.7.<strong>2003</strong> l‟A.S.C. Phlegraios ha appellato taledecisione, rilevando il di- fetto di motivazione ed il travisamento dei fatti operato con l‟impugnata delibera, per via di unapretesa intrinseca contraddittorietà del referto arbitrale; per avvalorare la propria diversa ricostruzione dei fatti, ha prodotto unadichiarazione di un agente di Polizia Municipale presente alla gara. Reputa questa Commissione che il proposto appello sia inparte inammissibile ed in parte infondato. Rileva, innanzitutto, la Commissione d‟Appello che il gravame non può sfuggire,nella parte in cui censura la squalifica sino al 31.12.<strong>2003</strong> irrogata al calciatore Cardamuro, alla declaratoria di inammissibilità,a norma dell‟ar t. 40, comma 7, lett. d/d1 C.G.S., a tenore del quale, nell‟ambito dell‟Attività Giovanile e Scolastica, non èammesso reclamo alla C.A.F. avverso i provvedimenti di squalifica per i tesserati di durata inferiore ai 12 mesi. Per ciò checoncerne le restanti parti, quelle che concernono le sanzioni inflitte alla società ed all‟allenatore, il reclamo non può trovareaccoglimento, stante l‟inequivoco e per nulla contraddittorio tenore del referto arbitrale, peraltro confermato dal d.d.g. in sededi audizione avanti al G.S. di 2° Grado, dal quel emergono con ogni evidenza i fatti posti a fondamento delle inflitte sanzioni.La decisione impugnata, basandosi sulle citate fonti privilegiate di prova, appare dunque immune da qualsiasi difetto dimotivazione o travisa- mento dei fatti. Per questi motivi la C.A.F. respinge l‟appello come sopra proposto dall‟A.S.C.Phlegraios di Bacoli (Napoli), per la parte riferita al Sig. Carannante Noè, e lo dichiara inammissibile per la parte riferita alcalciatore Cardamuro Fabio ai sensi dell‟art. 40 comma 7 d/d1) C.G.S.. Si dispone l‟incameramento della tassa versata.53


DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE - STAGIONE SPORTIVA <strong>2003</strong>-200411 - RECLAMO DEL CALCIATORE APUZZO MATTEO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER N. 3GIORNATE EFFETTIVE DI GARA(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Interregionale - Com. Uff. n. 2 del 3.7.<strong>2003</strong>)Con provvedimento pubblicato sul C.U. n. 188 del 16 giugno <strong>2003</strong> il Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale, inrelazione alla gara Potenza/Ariano Irpino disputata in data 14.6.<strong>2003</strong>, ha inflitto al calciatore dell‟U.S. Ariano Irpino, MatteoApuzzo, la sanzione della squalifica per n. 4 giornate effettive di gara, per la condotta da questi posta in esse- re a fine gara,concretatasi in gravi atti di violenza e di intemperanza nei confronti dei calciatori avversari e degli Ufficiali di gara, fatti ancheoggetto di frasi gravemente offensive. Avverso tale decisione ha proposto reclamo avanti alla Commissione Disciplinarepresso il Comitato Interregionale l‟U.S. Ariano Irpino, chiedendo la riduzione della squalifica inflitta al proprio tesserato, inquanto questi non avrebbe posto in essere alcuno specifico atto di violenza, ma si sarebbe limitato a proferire frasi ingiurioseall‟indirizzo degli avversari e degli Ufficiali di gara, di talché la sanzione inflitta apparirebbe di entità sproporzionata rispettoalla gravità dei fatti ascrivibili all‟Apuzzo. Con delibera pubblicata sul C.U. n. 2 del 3 luglio <strong>2003</strong> l‟adita CommissioneDisciplinare, in parziale accoglimento del reclamo proposto, ha ridotto a tre giornate effettive di gara la squalifica inflitta alcalciatore Apuzzo, rilevando che la condotta tenuta dallo stesso, pur violenza, non ha in realtà coinvolto le Forze dell‟Ordine,come risulta dal rapporto del Commissario di campo. Avverso tale deliberazione ha proposto reclamo avanti a questaCommissione il calciatore Matteo Apuzzo personalmente, sostanzialmente riproponendo le medesime argomentazionicontenute nel reclamo presentato dalla società avanti alla Commissione Disciplinare e chiedendo un‟ulteriore diminuzionedell‟entità della sanzioni inflittagli. Osserva preliminarmente la C.A.F. come il proposto reclamo sia inammissibile.Il reclamante, infatti, richiede a questa Commissione una nuova valutazione di merito dei medesimi fatti che hanno già formatooggetto delle deliberazioni degli organi disciplinari, valutazione che le è presclusa dall‟art. 33, comma 1, C.G.S., quando èchiamata a decidere come giudice di terzo grado. Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell‟art. 33 n. 1C.G.S., l‟appello come sopra proposto dal calciatore Apuzzo Matteo e dispone incamerarsi la tassa versata.TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 7/C - RIUNIONE DELL’8 SETTEMBRE <strong>2003</strong>1 - RECLAMO F.C. POTENZA AVVERSO LE DECISIONI DELLA COMMISSIONE TESSERAMENTI A SEGUITO DIRICHIESTA DI GIUDIZIO DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE PRESSO IL COMITATO INTERREGIONALE INORDINE ALLA POSIZIONE DI TESSERAMENTO DEL CALCIATORE SCHIOPPA ALESSIO(Delibera della Commissione Tesseramenti - Com. Uff. n. 31/D - Riunione del 15.5.<strong>2003</strong>)Con atto del 16.1.<strong>2003</strong> il Presidente del Comitato Nazionale per l‟Attività Interregionale deferiva alla CommissioneDisciplinare presso il medesimo Comitato il calciatore Schioppa Alessio e la Società F.C. Potenza per violazione degli artt. 117N.O.I.F. e 1 C.G.S.. Con atto del 4.4.<strong>2003</strong> la Commissione Disciplinare richiedeva alla Commissione Tesseramenti di definirela posizione di tesseramento del calciatore suddetto. Con provvedimento pubblicato sul C.U. n. 31/D - Riunione del 15.5.<strong>2003</strong>la Commissione Tesseramenti ha dichiarato invalido il tesseramento del citato calciatore Schioppa Alessio in favore del F.C.Potenza per la stagione <strong>sportiva</strong> 2002/<strong>2003</strong>. Con nota del 29.5.<strong>2003</strong> il F.C. Potenza ha preannunciato a questa C.A.F. la propriaintenzione di proporre reclamo avverso la suddetta decisione della Commissione Tesseramenti, richiedendo di ricevere copiadegli atti del procedimento. A tale preannuncio di reclamo ed alla formale trasmissione degli atti richiesti, ricevuti dalla societàin data 16.6.<strong>2003</strong>, tuttavia, non ha fatto seguito la presentazione, nel termine prescritto, dei motivi di gravame, talché ilreclamo deve essere dichiarato inammissibile. Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile l‟appello come sopraproposto dall‟F.C. Potenza di Potenza, ai sensi dell‟art. 33.2 C.G.S. per mancato invio dei motivi di reclamo a seguito diricevimento di copia degli atti. Ordina incamerarsi la tassa versata.2 - RECLAMO DEL A.S. CASAL SAN NICOLA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA DI CAMPIONATOPROVINCIALE ALLIEVI CASAL SAN NICOLA/VILLA LITERNO DELL‟1.2.<strong>2003</strong>(Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Campania del Settore per l‟Attività Giovanile eScolastica - Com. Uff. n. 56 del 22.5.<strong>2003</strong>)Con ricorso del 4.2.<strong>2003</strong> la Pol. San Nicola Casal di Principe ha adito il Giudice Sportivo di 1° Grado presso il ComitatoProvinciale di Caserta del Settore per l‟Attività Giovanile e Scolastica per contestare la regolarità della posizione di n. 5calciatori dell‟A.S. Villa Literno in relazione alla gara del Campionato Provinciale Allievi San Nicola/Villa Liternodell‟1.2.<strong>2003</strong>. L‟adito Giudice Sportivo ha provveduto a trasmettere, per competenza, la documentazione relativa al propostoricorso al Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Campania del Settore per l‟Attività Giovanile eScolastica, il quale, con delibera pubblicata sul C.U. n. 56 del 22 maggio <strong>2003</strong>, ha a sua volta disposto l‟invio di tutta ladocumentazione all‟Ufficio Indagini, avendo rilevato che almeno due dei calciatori indicati in ricorso risultavano tesserati conindicazione di un anno di nascita posteriore (1986 invece di 1985) rispetto a quello indicato in occasione di un precedentetesseramento per la medesima società Villa Literno. Avverso tale delibera ha dichiarato di proporre reclamo avanti a questaC.A.F., con telegramma del 29.5.<strong>2003</strong>, la Pol. San Nicola Casal di Principe, senza tuttavia provvedere al deposito di un atto inpossesso dei requisiti formali minimi per poter essere considerato un gravame ritualmente proposto e soprattutto senza alcunaindicazione dei motivi di impugnazione a sostegno del gravame stesso. Il reclamo, siccome proposto, non può dunque sfuggirealla declaratoria di inammissibilità, a norma dell‟art. 29, commi 5 e 6, C.G.S.. Per questi motivi la C.A.F. dichiarainammissibile, ai sensi dell‟art. 29, commi 5 e 6, C.G.S., l‟appello dell‟A.S. Casal San Nicola di Casal di Principe (Caserta)come sopra proposto ed ordina incamerarsi la tassa versata.54


DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE - STAGIONE SPORTIVA <strong>2003</strong>-20043 - RECLAMO DEL G.S. REAL PARCO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA DI MESI SEI INFLITTA ALCALCIATORE CRISTYAN DAMIANI(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Marche - Com. Uff. n. 44 del 28.5.<strong>2003</strong>)Con provvedimento pubblicato sul C.U. n. 89 del 22 maggio <strong>2003</strong> (e ripubblicato per stralcio sul C.U. n. 44 del 28.5.<strong>2003</strong> delComitato Provinciale di Ancona) la Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Marche, provvedendo sul reclamopresentato dall‟U.S. Casteldemilio Calcio avverso l‟esito della gara U.S. Casteldemilio Calcio/G.S. Real Parco disputata indata 12.5.<strong>2003</strong> nell‟ambito della Coppa Marche Amatori, in accoglimento del proposto ricorso, ha inflitto, fra l‟altro, alcalciatore del G.S. Real Parco, Cristyan Damiani, la sanzione della squalifica di mesi sei, per avere lo stesso preso parte allagara citata in posizione irregolare, in quanto tesserato contemporaneamente per la società G.S. Real Parco e per la società BlueMarlin Calcio a Cinque, nelle fila della quale ha partecipato al Campionato di Serie “D” nel corso della stagione <strong>sportiva</strong>2002/<strong>2003</strong>. Avverso tale decisione il G.S. Real Parco ha proposto reclamo avanti alla medesima Commissione Disciplinare, laquale, con ordinanza pubblicata sul C.U. n. 95 del 12.6.<strong>2003</strong>, rilevata la propria incompetenza, ha rimesso gli atti a questaCommissione d‟Appello Federale. Osserva preliminarmente la C.A.F. come il proposto reclamo, con il quale il G.S. RealParco chiede l‟annullamento o la consistente riduzione della squalifica inflitta al calciatore Cristyan Damiani, siainammissibile, a norma dell‟art. 40, comma 7, lett. d), punto d1), C.G.S., secondo il quale, nell‟ambito dell‟attività regionaledella L.N.D., a contraris non è ammesso reclamo alla C.A.F. avverso le decisioni adottate dalle Commissioni Disciplinariquando riguardino squalifiche per i tesserati di durata inferiore ai 12 mesi. Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile,ai sensi dell‟art. 40.7 d/d1) C.G.S., l‟appello come sopra proposto dal G.S. Real Parco di Ancona e ordina incamerarsi la tassaversata.4 - RECLAMO DEL CALCIATORE DI LORENZO MASSIMO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER N.4 GARE EFFETTIVE(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Nazionale per l‟Attività Interregionale - Com. Uff. n. 195 del26.6.<strong>2003</strong>)Il competente Giudice Sportivo, in seguito a fatti incresciosi avvenuti al termine della gara Castrovillari/Delianuovadell‟1.6.<strong>2003</strong> infliggeva al calciatore Di Lorenzo Massimo la squalifica per quattro giornate effettive di gara, “per atto diviolenza schiaffi e pugni verso avversari al termine della gara, al rientro negli spogliatoi”. La decisione traeva spunto dalrapporto del Commissario di campo, il quale aveva formalmente dato atto che alla fine della gara, al rientro negli spogliatoi icalciatori ospiti n. 8 e n. 18 si scagliavano sull‟allenatore locale colpendolo con schiaffi alla testa e successivamente su altricalciatori sferrando ripetutamente calci e pugni, a tale episodio dalla tribuna volavano bottiglie in campo che non colpivano. LaCommissione Disciplinare, investita della questione dall‟attuale reclamante rigettava il ricorso, ritenendo correttel‟interpretazione e l‟applicazione delle norme federali da parte del primo Giudice, con particolare riguardo all‟utilizzabilità deimezzi probatori, e giudicando comunque proporzionata la sanzione inflitta rispetto alle circostanze di fatto per come riportate.Con l‟attuale gravame il tesserato è tornato ad insistere, con particolare vigore, sull‟asserita intervenuta violazione delleN.O.I.F. (art. 68) e del Codice di Giustizia Sportiva (art. 31), precipuamente in ordine alle funzioni e competenze delCommissario di campo, lamentando altresì la disparità di trattamento con casi rapportabili e comunque la sproporzione dellasanzione rispetto ad analoghe ben note fattispecie, vagliate di recente dagli Organi di giustizia <strong>sportiva</strong>. Il reclamo è fondato.L‟art. 68 delle N.O.I.F. dispone, al primo comma, che possono essere conferite ad appositi incaricati delle Leghe e deiComitati le funzioni di Commissario di campo, di modo che questi “riferiscano sull‟andamento delle gare in relazione alla loroorganizzazione, alle misure di ordine pubblico, al comportamento del pubblico e dei dirigenti delle due squadre. È esclusa dalrapporto dei Commissari di campo qualsiasi valutazione tecnica sull‟operato dell‟arbitro”. Prosegue la menzionatadisposizione affermando che i Commissari di campo, qualora lo ritengano opportuno, possono entrare nel recinto del campo digioco, ed in caso di necessità debbono concorrere ad assistere e tutelare gli ufficiali di gara, intervenendo presso i dirigentidelle società perché garantiscano il mantenimento dell‟ordine pubblico. Salvi i casi in cui rilevino l‟esigenza di un lorointervento diretto, essi possono astenersi dal qualificarsi. Le attribuzioni dei suddetti organi risultano, quindi, ben definite elimitate dalle norme federali e trovano peraltro riscontro nella stessa modulistica utilizzata per i rapporti di loro competenza,che fa inequivocabilmente riferimento alle “misure d‟ordine prese dalla società”, al “comportamento dei dirigenti” e da ultimoal “comportamento del pubblico ed agli eventuali incidenti avvenuti”. Non si intende, per la verità, disconoscere l‟ampia sferadi manovra dei predetti Commissari, ma la validità ed efficacia dei loro rapporti, come eventuale presupposto diretto perl‟irrogazione di sanzioni da parte degli organi di giustizia <strong>sportiva</strong> in relazione a violazioni disciplinari di tesserati, restanoconfinate ai sopraccennati “spazi dedicati”. In altri termini, il presente Collegio vuole in questa sede affermare che, almenostante il vigente regime ordinamentale, i rapporti dei Commissari di campo possono essere presi in considerazione come mezzidiretti di prova, aventi fede privilegiata, relativamente a fatti e comportamenti disciplinarmente rilevanti, solo in ordine allesfere di loro stretta competenza, le quali peraltro appaiono tutt‟altro che irrilevanti, spaziando i Commissari, anche localmente,in diversi ambiti e settori. Per il resto dei casi, come nella fattispecie in argomento (caratterizzata da fatti violenti intercorsi tragiocatori nel sottopassaggio dell‟impianto, al rientro delle squadre negli spogliatoi e quindi a gara terminata), i resocontiufficiali dei Commissari possono, al più, innescare azioni dispettanza della Procura Federale in vista dell‟eventuale adozione diatti di deferimento, esulando dalle dirette attribuzioni dei detti Organi commissariali il comportamento degli atleti, tanto più aldi fuori del recinto del campo di gioco. Le suddette considerazioni sono tutt‟altro che infirmate dalla lettura dell‟art. 31, lett. a),del Codice di Giustizia Sportiva, atteso che i fatti di condotta violenta a cui si fa cenno in tale sede riguardano comunque losvolgimento della gara e devono essersi verificati all‟interno del recinto di gioco, che a norma della Regola 1 Decisioni55


DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE - STAGIONE SPORTIVA <strong>2003</strong>-2004F.I.G.C. (“Disposizioni di carattere generale sui campi di gioco”) non comprende (a differenza del “campo di gioco”) glispogliatoi e la relativa area di accesso ai medesimi. In accoglimento del reclamo, in definitiva, deve essere conseguentementeannullata l‟impugnata decisione della Commissione Disciplinare, corredata peraltro da una motivazione estremamentestringata, e devono essere trasmessi gli atti alla Procura Federale per gli eventuali provvedimenti di competenza. a tassareclamo va restituita. Per questi motivi la C.A.F. accoglie l‟appello del Sig. Di Lorenzo Massimo, annullando l‟impugnatadelibera e disponendo la trasmissione degli atti alla Procura Federale. Si ordina restituire la tassa versata.5 - RECLAMO DEL CALCIATORE CATALANO GARIBALDI AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PERN. 4 GARE EFFETTIVE(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Nazionale per l‟Attività Interregionale - Com. Uff. n. 195 del26.6.<strong>2003</strong>)Il competente Giudice Sportivo, in seguito a fatti incresciosi avvenuti al termine della gara Castrovillari/Delianuovadell‟1.6.<strong>2003</strong> infliggeva al calciatore Catalano Garibaldi la squalifica per quattro giornate effettive di gara, “per atto diviolenza schiaffi e pugni verso avversari al termine della gara, al rientro negli spogliatoi”. La decisione traeva spunto dalrapporto del Commissario di campo, il quale aveva formalmente dato atto che alla fine della gara, al rientro negli spogliatoi icalciatori ospiti n. 8 e n. 18 si scagliavano sull‟allenatore locale colpendolo con schiaffi alla testa e successivamente su altricalciatori sferrando ripetutamente calci e pugni, a tale episodio dalla tribuna volavano bottiglie in campo che non colpivano. LaCommissione Disciplinare, investita della questione dall‟attuale reclamante rigettava il ricorso, ritenendo correttel‟interpretazione e l‟applicazione delle norme federali da parte del primo Giudice, con particolare riguardo all‟utilizzabilità deimezzi probatori, e giudicando comunque proporzionata la sanzione inflitta rispetto alle circostanze di fatto per come riportate.Con l‟attuale gravame il tesserato è tornato ad insistere, con particolare vigore, sull‟asserita intervenuta violazione delleN.O.I.F. (art. 68) e del Codice di Giustizia Sportiva (art. 31), precipuamente in ordine alle funzioni e competenze delCommissario di campo, lamentando altresì la disparità di trattamento con casi rapportabili e comunque la sproporzione dellasanzione rispetto ad analoghe ben note fattispecie, vagliate di recente dagli Organi di giustizia <strong>sportiva</strong>. Il reclamo è fondato.L‟art. 68 delle N.O.I.F. dispone, al primo comma, che possono essere conferite ad appositi incaricati delle Leghe e deiComitati le funzioni di Commissario di campo, di modo che questi “riferiscano sull‟andamento delle gare in relazione alla loroorganizzazione, alle misure di ordine pubblico, al comportamento del pubblico e dei dirigenti delle due squadre. È esclusa dalrapporto dei Commissari di campo qualsiasi valutazione tecnica sull‟operato dell‟arbitro”. Prosegue la menzionatadisposizione affermando che i Commissari di campo, qualora lo ritengano opportuno, possono entrare nel recinto del campo digioco, ed in caso di necessità debbono concorrere ad assistere e tutelare gli ufficiali di gara, intervenendo presso i dirigentidelle società perché garantiscano il mantenimento dell‟ordine pubblico. Salvi i casi in cui rilevino l‟esigenza di un lorointervento diretto, essi possono astenersi dal qualificarsi. Le attribuzioni dei suddetti organi risultano, quindi, ben definite elimitate dalle norme federali e trovano peraltro riscontro nella stessa modulistica utilizzata per i rapporti di loro competenza,che fa inequivocabilmente riferimento alle “misure d‟ordine prese dalla società”, al “comportamento dei dirigenti” e da ultimoal “comportamento del pubblico ed agli eventuali incidenti avvenuti”. Non si intende, per la verità, disconoscere l‟ampia sferadi manovra dei predetti Commissari, ma la validità ed efficacia dei loro rapporti, come eventuale presupposto diretto perl‟irrogazione di sanzioni da parte degli organi di giustizia <strong>sportiva</strong> in relazione a violazioni disciplinari di tesserati, restanoconfinate ai sopraccennati “spazi dedicati”. In altri termini, il presente Collegio vuole in questa sede affermare che, almenostante il vigente regime ordinamentale, i rapporti dei Commissari di campo possono essere presi in considerazione come mezzidiretti di prova, aventi fede privilegiata, relativamente a fatti e comportamenti disciplinarmente rilevanti, solo in ordine allesfere di loro stretta competenza, le quali peraltro appaiono tutt‟altro che irrilevanti, spaziando i Commissari, anche localmente,in diversi ambiti e settori. Per il resto dei casi, come nella fattispecie in argomento (caratterizzata da fatti violenti intercorsi tragiocatori nel sottopassaggio dell‟impianto, al rientro delle squadre negli spogliatoi e quindi a gara terminata), i resocontiufficiali dei Commissari possono, al più, innescare azioni dispettanza della Procura Federale in vista dell‟eventuale adozione diatti di deferimento, esulando dalle dirette attribuzioni dei detti Organi commissariali il comportamento degli atleti, tanto più aldi fuori del recinto del campo di gioco. Le suddette considerazioni sono tutt‟altro che infirmate dalla lettura dell‟art. 31, lett. a),del Codice di Giustizia Sportiva, atteso che i fatti di condotta violenta a cui si fa cenno in tale sede riguardano comunque losvolgimento della gara e devono essersi verificati all‟interno del recinto di gioco, che a norma della Regola 1 DecisioniF.I.G.C. (“Disposizioni di carattere generale sui campi di gioco”) non comprende (a differenza del “campo di gioco”) glispogliatoi e la relativa area di accesso ai medesimi. In accoglimento del reclamo, in definitiva, deve essere conseguentementeannullata l‟impugnata decisione della Commissione Disciplinare, corredata peraltro da una motivazione estremamentestringata, e devono essere trasmessi gli atti alla Procura Federale per gli eventuali provvedimenti di competenza. La tassareclamo va restituita. Per questi motivi la C.A.F. accoglie l‟appello del Sig. Catalano Garibaldi, annullando l‟impugnatadelibera e disponendo la trasmissione degli atti alla Procura Federale. Si ordina restituire la tassa versata.6 - RECLAMO DEL CALCIATORE SQUILLACE GREGORIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINOAL 30.11.<strong>2003</strong>(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Nazionale per l‟Attività Interregionale - Com. Uff. n. 195 del26.6.<strong>2003</strong>)La Commissione Disciplinare presso il Comitato Interregionale riduceva al 30.11.<strong>2003</strong> la squalifica (originariamente fino al31.12.<strong>2003</strong>) comminata al calciatore Squillace Gregorio dal Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale, percomportamento gravemente minaccioso ed intimidatorio tenuto effettuato a più riprese ed in momenti diversi nei confronti56


DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE - STAGIONE SPORTIVA <strong>2003</strong>-2004dell‟arbitro che, nel corso della gara Castrovillari/Delianuova dell‟1.6.<strong>2003</strong>, lo aveva espulso dal terreno di gioco (Deliberadella Commissione Disciplinare presso il Comitato Interregionale n. 195 del 26 giugno <strong>2003</strong>). Ricorreva lo Squillace a questaCommissione d‟Appello Federale sostenendo come la propria azione (aver puntato alla tempia dell‟arbitro le mani a mo‟ dipistola; averlo apostrofato con le parole “io ti ammazzo...; io ti sparo...”) fosse assolutamente inidonea a turbare la tranquillitàdello Ufficiale di gara che, infatti... continuava ad arbitrare; e comunque dettata del particolare stato d‟animo che pervade ognisportivo in momenti altamente drammatici dell‟agone sportivo. Chiedeva pertanto una notevole riduzione della squalificainflittagli, sanzione ritenuta abnorme e sproporzionata. Preliminarmente si osserva come il reclamo sia inammissibile. Trattasi,infatti, di un terzo grado di giudizio per questioni di merito portati all‟attenzione degli organi disciplinari; con ciòcontravvenendo a quanto stabilito dall‟art. 33.1 C.G.S. che prevede la competenza della C.A.F. per questioni attinenti il meritodella controversia “solo” come giudice di secondo grado. Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile l‟appello del Sig.Squillace Gregorio, ai sensi dell‟art. 33.1 C.G.S., e dispone incamerarsi la tassa versata.7 - RECLAMO DEL CALCIO CATANIA E DEL SIG. RICCARDO GAUCCI AVVERSO LE SANZIONI DELLEAMMENDE DI e 10.000,00 CIASCUNO A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE DEL30.5.<strong>2003</strong>(Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti - Com. Uff. n. 357 del 24.6.<strong>2003</strong>)La Società Calcio Catania ed il Sig. Riccardo Gaucci personalmente hanno proposto ricorso a questa Commissione contro ladecisione della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti, pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 357del 24 giugno <strong>2003</strong>, che aveva inflitto la sanzione dell‟ammenda di e 10.000,00 a ciascuno di essi per violazione dell‟art. 3comma 1 e 4 comma 3 nonché art. 4 comma 5 C.G.S. contestata alla soc. Catania con atto di deferimento inoltrato allaCommissione Disciplinare dal Procuratore Federale in data 30 maggio <strong>2003</strong>. Gli appellanti sostengono che le dichiarazionirilasciate dal Gaucci e pubblicate dal quotidiano “Il Secolo XIX” del 28.5.<strong>2003</strong>, costituendo manifestazione del diritto diespressione e di critica non presentano estremi di offensività e lesività del prestigio delle istituzioni calcistiche e dei lororappresentanti. Esse non sarebbero pertanto censurabili da parte degli organi disciplinari sportivi i quali, oltretutto, nonavrebbero tenuto in alcuna considerazione il particolare momento in cui tali dichiarazioni vennero rilasciate, ovvero in unperiodo contrassegnato da molteplici azioni promosse dalla soc. Catania Calcio contro la F.I.G.C. in sede di giustizia ordinaria.In via subordinata i ricorrenti deducono l‟eccessività delle sanzioni, rilevando la disparità di trattamento sanzionatorio a lorodanno rispetto a casi assolutamente analoghi in cui le sanzioni erano state irrogate dagli organi disciplinari in misura minore.La C.A.F. osserva che il ricorso è infondato e deve essere respinto, poiché l‟accertamento compiuto dalla CommissioneDisciplinare in ordine alla responsabilità disciplinare dei ricorrenti non appare censurabile, essendo sorretto da motivazionecoerente ed esaustiva. È appena il caso di ribadire che affermazioni del tipo “è stato tutto un campionato pro-Napoli, pro-rigorial Napoli” ...”perché vogliono cacciare in C il Catania, una città del Sud” non possono non essere intese nel loro significatoletterale di lesione del prestigio e dell‟onore delle istituzioni calcistiche e di negazione della correttezza dello svolgimento delcampionato in questione. Esse esorbitano pertanto dalla manifestazione del diritto di critica. Nessun rilievo può assumere ilparticolare momento in cui le dichiarazioni del Gaucci vennero pronunciate, non potendosi rinvenire alcun nesso tra le accusedi gestione parziale e scorretta del Campionato di Serie B ed i ricorsi promossi in sede di giustizia ordinaria della Soc. Catania,che notoriamente avevano ad oggetto la legittimità di decisioni assunte da organi della giustizia <strong>sportiva</strong>. Le sanzioni irrogatein primo grado sono congrue in relazione alla portata delle dichiarazioni ed alla qualifica del Gaucci, nonché all‟assenza diprecedenti specifici a carico dello stesso, come precisato nella motivazione della decisione impugnata. La pretesa disparità ditrattamento rispetto ad altri procedimenti disciplinari è del tutto indimostrata ed insussistente, dal momento che ogni fattispecieè diversa dalle altre ed è quindi impossibile stabilire un confronto, anche sotto il profilo sanzionatorio, tra casi nonperfettamente identici. Per questi motivi la C.A.F. respinge l‟appello come sopra proposto dal Calcio Catania di Catania e dalSig. Riccardo Gaucci e ordina incamerarsi la tassa versata.8 - RECLAMO DELL‟A.C. PERUGIA E DEL SIG. LUCIANO GAUCCI AVVERSO LE SANZIONI DELLE AMMENDEDI € 20.000,00 CIASCUNO A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE DEL 5.6.<strong>2003</strong>(Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti - Com. Uff. n. 357 del 24.6.<strong>2003</strong>)La Società Perugia ed il Sig. Luciano Gaucci personalmente hanno proposto ricorso a questa Commissione contro la decisionedella Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti, pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 357 del 24giugno <strong>2003</strong>, con la quale, in seguito a deferimento inoltrato dal Procuratore Federale con provvedimento del 5.6.<strong>2003</strong>, gliincolpati erano stati riconosciuti responsabili rispettivamente: il Gaucci della violazione di cui all‟art. 3 comma 1 C.G.S. edall‟art. 4 comma 3 C.G.S. per aver espresso pubblicamente giudizi lesivi di persone e di organi operanti nell‟ambito federalenegando la regolarità delle gare, nonché la correttezza dello svolgimento dei campionati; la Società Perugia della violazione dicui agli artt. 3 comma 2 e 2 comma 4 C.G.S. per responsabilità oggettiva e diretta in ordine ai fatti contestati al suo Presidente.Con la delibera impugnata era stata inflitta a ciascuno degli incolpati la sanzione dell‟ammenda di e 20.000,00. Gli appellantisostengono che le dichiarazioni rilasciate dal Sig. Luciano Gaucci e pubblicate sui quotidiani “Il Corriere dello Sport-Stadio” e“La Gazzetta dello Sport” del 3.6.<strong>2003</strong>, costituendo manifestazione del diritto di espressione e di critica, non presentanoestremi di offensività e lesività del prestigio delle istituzioni calcistiche e dei loro rappresentanti. Nessuna responsabilità puòattribuirsi all‟autore di tali dichiarazioni per l‟enfatizzazione delle stesse operata da giornalisti in modo del tuttoincontrollabile. Rilevano inoltre che i primi giudici non avrebbero tenuto in alcuna considerazione né il particolare momento incui le dichiarazioni in esame vennero rilasciate, ovvero in un periodo contrassegnato da molteplici azioni promosse dallaSocietà Catania Calcio contro la F.I.G.C. in sede di giustizia ordinaria, né la mancanza di qualsivoglia forma di recidiva a57


DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE - STAGIONE SPORTIVA <strong>2003</strong>-2004carico del Gaucci, immune da precedenti di natura disciplinare nella stagione <strong>sportiva</strong> in corso. In subordine si deducel‟eccessività delle sanzioni, la cui entità configurerebbe una disparità di trattamento sanzionatorio a danno dei ricorrentirispetto a casi assolutamente analoghi, definiti con l‟irrogazione di sanzioni di minore gravità. In conclusione, chiedono ilproscioglimento da ogni addebito o, in subordine, l‟adozione della sanzione dell‟ammonizione. La C.A.F. osserva che ilricorso è infondato e deve essere respinto, poiché l‟accertamento compiuto dalla Commissione Disciplinare in ordine allaresponsabilità disciplinare dei ricorrenti non appare censurabile, essendo sorretto da motivazione coerente ed esaustiva. Delresto, la lesività delle affermazioni del Gaucci, pubblicate sui quotidiani “Il Corriere dello Sport-Stadio” e “La Gazzetta delloSport” del 3 giugno <strong>2003</strong> e riportate per esteso nella motivazione della decisione impugnata, è talmente palese da nonrichiedere dimostrazione alcuna. Sostenere, come fanno i ricorrenti, che frasi del tipo “certe squadre dovevano avere laprecedenza” oppure “la verità è che la Federazione non esiste, c‟è solo un padrone che comanda e che dispone” costituisconolecita espressione del diritto di critica, è un mero espediente difensivo assolutamente inaccettabile. Nessun rilievo puòassumere il particolare momento in cui le dichiarazioni del Gaucci vennero pronunciate, non potendosi rinvenire alcun nessotra le accuse di gestione parziale e scorretta dei campionati ed i ricorsi promossi in sede di giustizia ordinaria della Soc.Catania, che notoriamente avevano ad oggetto la legittimità di decisioni assunte da organi della giustizia <strong>sportiva</strong>. Per di più, ilGaucci con le sue dichiarazioni ha inteso denunciare una rappresaglia che sarebbe stata posta in essere nei confronti di soggettiche avevano presentato ricorso al T.A.R. per l‟impugnazione di delibere federali. Le sanzioni irrogate in primo grado sonocongrue in relazione alla portata e risonanza delle dichiarazioni, nonché all‟assenza di precedenti specifici a carico dello stesso,come precisato nella motivazione della decisione impugnata. La pretesa disparità di trattamento rispetto ad altri procedimentidisciplinari è del tutto indimostrata ed insussistente, dal momento che ogni fattispecie è diversa dalle altre ed è quindiimpossibile stabilire un confronto, anche sotto il profilo sanzionatorio, tra casi non perfettamente identici. Per questi motivi laC.A.F. respinge l‟appello dell‟A.C. Perugia di Perugia e del Sig. Gaucci Luciano come sopra proposto e dispone incamerarsi latassa versata.9 - RECLAMO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO LA SANZIONE DELL‟INIBIZIONE PER MESI 10 ALSIG. RICCARDO GAUCCI E DELL‟AMMENDA DI € 80.000,00 ALLA SOCIETÀ CALCIO CATANIA,RISPETTIVAMENTE PER VIOLAZIONE DELL‟ART. 27, COMMI 1, 2 E SEGUENTI DELLO STATUTO; DELL‟ART. 1COMMA 1 C.G.S. E DELL‟ART. 2 COMMA 4 C.G.S. PER RESPONSABILITÀ DIRETTA A SEGUITO DI PROPRIODEFERIMENTO DEL 30.5.<strong>2003</strong>(Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti - Com. Uff. n. 6 del 17.7.<strong>2003</strong>)10 - RECLAMO DEL CALCIO CATANIA E DEL SIG. RICCARDO GAUCCI AVVERSO LA SANZIONEDELL‟INIBIZIONE PER MESI 10 AL SIG. RICCARDO GAUCCI E DELL‟AMMENDA DI € 80.000,00 ALLA SOCIETÀCALCIO CATANIA, RISPETTIVAMENTE PER VIOLAZIONE DELL‟ART. 27, COMMI 1, 2 E SEGUENTI DELLOSTATUTO; DELL‟ART. 1 COMMA 1 C.G.S. E DELL‟ART. 2 COMMA 4 C.G.S. PER RESPONSABILITÀ DIRETTA ASEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DEL 30.5.<strong>2003</strong>(Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti - Com. Uff. n. 6 del 17.7.<strong>2003</strong>)In seguito a deferimento del Procuratore Federale del 30.5.<strong>2003</strong> la Commissione Disciplinare presso la Lega NazionaleProfessionisti, con decisione pubblicata sul C.U. n. 6 del 17 luglio <strong>2003</strong>, sanzionava il Sig. Riccardo Gaucci, AmministratoreUnico della Società Calcio Catania S.p.A., per violazione dell‟art. 27 commi 1 e 2 dello Statuto della F.I.G.C. e dell‟art. 1comma 1 C.G.S. e la Società Calcio Catania S.p.A. per responsabilità diretta ai sensi dell‟art. 2 comma 4 C.G.S. per avere,senza preventiva autorizzazione, proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione Distaccata diCatania, al fine di ottenere l‟annullamento, previa sospensiva, del provvedimento di cui al Comunicato Ufficiale n. 12/CF dellaCorte Federale in merito alla gara Catania/Siena del 12 aprile <strong>2003</strong>, infliggendo la sanzione dell‟inibizione per dieci mesi aRiccardo Gaucci e quella dell‟ammenda di e 80.000,00 alla Soc. Catania. Avverso la decisione della Commissione Disciplinarehanno proposto ricorso sia il Procuratore Federale, sia il Calcio Catania ed il Sig. Riccardo Gaucci personalmente. Il primorileva la manifesta contraddittorietà tra i motivi della decisione e le sanzioni irrogate, immotivatamente riduttive rispetto allerichieste formulate dalla Procura Federale in seguito ad attenta analisi dei precedenti giurisprudenziali riguardanti casi analoghia quello in esame. Chiede pertanto che la C.A.F. voglia sanzionare il Sig. Riccardo Gaucci con l‟inibizione di anni due edapplicare l‟ammenda di e 100.000,00 alla Soc. Calcio Catania S.p.A.. Il Gaucci e la Soc. Catania, nel loro appello, sostengonoinvece che l‟azione giudiziaria intrapresa avanti al T.A.R. Sicilia non si poneva in contrasto con i regolamenti ed i principidell‟Ordinamento sportivo, segnatamente lo Statuto Federale ed il C.G.S., essendo intesa a ripristinare la legalità dei principistessi ed il corretto funzionamento degli organi della Giustizia Sportiva. Essa tendeva quindi non ad ottenere la riforma nelmerito di una decisione assunta dagli Organi di Giustizia Sportiva, bensì a ripristinare il corretto funzionamento dei vari organiad essa appartenenti, in maniera corrispondente a quanto previsto dal C.G.S., che stabilisce l‟assoluta inappellabilità edefinitività delle decisioni rese dall‟organo di ultima istanza. Il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale si era resoassolutamente inevitabile, stante l‟oggettiva impossibilità di esperire alcun rimedio interno alla F.I.G.C. di rangogerarchicamente sovraordinato rispetto alla Corte Federale. In via subordinata, gli appellanti eccepiscono l‟eccessività dellesanzioni irrogate e la disparità di trattamento rispetto ad analoghe fattispecie precedentemente sanzionate in maniera menoafflittiva. Chiedono pertanto il proscioglimento da ogni addebito o, in subordine, la riduzione delle sanzioni adottate dallaCommissione Disciplinare, da contenere nell‟ammenda di e 10.000,00 nei confronti della Società e nell‟inibizione per duemesi nei confronti del tesserato. La C.A.F., previa riunione dei procedimenti per evidenti ragioni di connessione, ritiene cheentrambi gli appelli debbano essere respinti. L‟impugnazione proposta in via principale dal Gaucci e dalla Soc. Catania è privadi fondamento, non potendosi dubitare che la proposizione del ricorso al T.A.R. per la Sicilia al fine di ottenere l‟annullamento58


DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE - STAGIONE SPORTIVA <strong>2003</strong>-2004del provvedimento della Corte Federale relativo alla gara Siena/Catania del 12.4.<strong>2003</strong>, senza preventiva autorizzazione adadire le vie legali, configura una violazione dell‟art. 1, comma 1 C.G.S., con riferimento all‟art. 27 dello Statuto della F.I.G.C.che al comma 2 prevede l‟obbligo per tutti gli affiliati di assumere, definitiva efficacia di tutti i provvedimenti generali e ditutte le decisioni particolari adottate dalla F.I.G.C., dai suoi organi e soggetti delegati nelle materie comunque attinentiall‟attività <strong>sportiva</strong> e nelle relative vertenze di carattere tecnico, disciplinare ed economico. Ogni violazione od azionecomunque tendente all‟elusione dell‟obbligo suddetto determina sanzioni sino alla misura della revoca della affiliazione, per lesocietà e le associazioni, e della radiazione per le persone fisiche. Non può essere invocata come scriminante l‟oggettivaimpossibilità di esperire alcun rimedio interno alla F.I.G.C. di rango gerarchicamente sovraordinato rispetto alla CorteFederale, poiché il Gaucci e la Società Catania, una volta esauriti i gradi di giustizia domestica, avrebbero potuto rivolgersi allaCamera di conciliazione ed arbitrato per lo sport istituita presso il C.O.N.I. ovvero alla Giunta Nazionale del C.O.N.I., comeprevisto in forma obbligatoria dallo stesso art. 27 dello Statuto ai commi 3, 4 e 5. Accertata così la formale violazione deidivieti imposti dall‟art. 27 dello Statuto della F.I.G.C., nessun rilievo può essere attribuito all‟asserita fondatezza delle ragionifatte valere in sede giurisdizionale ovvero all‟urgenza indilazionabile dell‟azione proposta dinanzi al T.A.R. sia perché talicircostanze non fanno venir meno l‟antigiuridicità della condotta posta in essere dagli incolpati in contrasto con i principistatutari sia perché, come rilevato dai primi giudici, l‟intento di tutela avrebbe potuto essere perseguito previa richiesta diapposita deroga (richiesta che, nel caso in esame, gli incolpati non hanno neppur avanzato). Il ricorso del Procuratore Federalee quello proposto in via subordinata dagli incolpati tendono rispettivamente all‟inasprimento ed alla riduzione dell‟entità dellesanzioni adottate dai primi giudici, con richiamo a precedenti delibere degli organi di disciplina <strong>sportiva</strong> riguardanti casianaloghi a quelli in esame. Rileva la C.A.F. che la congruità delle sanzioni irrogate non può essere valutata attraverso il meroconfronto con altre fattispecie, ciascuna delle quali presenta peculiarità esclusive che la rende non omogenea e pertanto noncomparabile alle altre; la valutazione deve quindi essere compiuta con esclusivo riferimento al caso specifico. La C.A.F. ritieneche i primi giudici abbiano correttamente graduato le sanzioni richiamando nella motivazione, da un lato, la gravità dellaviolazione, che attiene ad una norma fondamentale dell‟ordinamento federale, e, dall‟altro lato, la peculiarità del caso nei suoiaspetti di natura oggettiva e soggettiva. Si è quindi tenuto conto, in un quadro di indubbia gravità, che avrebbe potutocomportare sanzioni più severe, del comportamento processuale del Gaucci e della situazione soggettiva nella quale questi si ètrovato ad operare. Concludendo, la delibera impugnata appare immune da censura sotto ogni profilo e deve essereintegralmente confermata. Per questi motivi la C.A.F. riunisce gli appelli come sopra proposto dal Procuratore Federale, dalCalcio Catania di Catania e dal Sig. Riccardo Gaucci e li respinge. Ordina incamerarsi la tassa versata.11 - RECLAMO DEL PESCARA CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 30.9.<strong>2003</strong>INFLITTA AL SIG. IACONI IVO(Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C - Com. Uff. n. 315/C del 2.7.<strong>2003</strong>)La Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C accoglieva in parte il reclamo di Iaconi Ivo, allenatore delPescara Calcio, proposto avverso il provvedimento di squalifica fino al 15.10.<strong>2003</strong> dello stesso allenatore, adottato dal GiudiceSportivo in data 9.6.<strong>2003</strong> in relazione alla gara Martina/Pescara svoltasi in data 8.6.<strong>2003</strong>, e riduceva la predetta squalifica al30.9.<strong>2003</strong>. Con l‟appello in esame il ricorrente Iaconi chiede una riduzione della squalifica sulla base del fatto che il ricorrenteavrebbe tenuto un comportamento irriguardoso e non ingiurioso verso il direttore di gara. La Commissione osserva che ilricorrente non deduce motivi di diritto che possono giustificare l‟appello avverso la decisione della disciplinare, limitandosialla richiesta di una valutazione del fatto, che comporta in sostanza un terzo grado di giudizio, con conseguente inammissibilitàdell‟appello in esame. Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell‟art. 33 n. 1 C.G.S., l‟appello come sopraproposto dal Pescara Calcio di Pescara e dispone incamerarsi la tassa versata.12 - RECLAMO DEL CALCIATORE SIMEONI DAVIDE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL30.9.2004(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio - Com. Uff. n. 98 del 3.7.<strong>2003</strong>)La Commissione Disciplinare accoglieva in parte il reclamo di Simeoni Davide, giocatore dello Spor ting Riviera, propostoavverso il provvedimento di squalifica fino al 31.12.2004 dello stesso giocatore, adottato dal Giudice Sportivo in data28.5.<strong>2003</strong>, e riduceva la predetta squalifica al 30.9.2004. Con l‟appello in esame il ricorrente Simeoni chiede una riduzionedella squalifica sulla base del fatto che l‟arbitro, chiuso nello spogliatoio non avrebbe potuto vedere l‟autore del calcio, nonchésul fatto che non sarebbe stato sentito il secondo arbitro. La Commissione osserva che il ricorrente non deduce motivi di dirittoche possono giustificare l‟appello avverso la decisione della disciplinare, limitandosi alla richiesta di una valutazione del fatto,che comporta in sostanza un terzo grado di giudizio, con conseguente inammissibilità dell‟appello in esame. Per questi motivila C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell‟art. 33.1 C.G.S., l‟appello come sopra proposto dal calciatore Simeoni Davide edispone incamerarsi la tassa versata.13 - RECLAMO DEL CALCIATORE S. R. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 28.11.<strong>2003</strong> ASEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA ANTI DEL C.O.N.I.(Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C - Com. Uff. n. 314/C del 2.7.<strong>2003</strong>)La Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C a seguito di deferimento della Procura Antidoping, checontestava al calciatore S. R. del Gladiator la violazione degli artt. 1 e 39 del C.G.S. per aver assunto sostanze dopanti inoccasione della gara Gladiator/Latina del 9.3.<strong>2003</strong>, infliggeva allo stesso S. la squalifica fino al 28.11.<strong>2003</strong>. Il calciatore S. aisensi dell‟art. 33 n. 2 C.G.S. formulava dichiarazione di reclamo avverso tale decisione, chiedendo copia della relativa59


DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE - STAGIONE SPORTIVA <strong>2003</strong>-2004documentazione con riserva di presentazione di motivi all‟esito dell‟acquisizione dei documenti richiesti. L‟appello vadichiarato inammissibile perché successivamente alla dichiarazione di reclamo l‟appellante non ha inviato i motivi di gravame.Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell‟art. 29.5, 6, 8 e 9 C.G.S., l‟appello come sopra proposto delcalciatore S. R..14 - RECLAMO DEL CALCIATORE D‟IGNAZIO PULPITO GILBERTO AVVERSO L‟INVALIDITÀ DELCONTRATTO ECONOMICO DEPOSITATO IL 26.2.<strong>2003</strong> CON IL TARANTO CALCIO ED IL DEFERIMENTO ALLACOMMISSIONE DISCIPLINARE PER VIOLAZIONE DELL‟ART. 1 COMMA 1 C.G.S.(Delibera della Commissione Tesseramenti - Com. Uff. n. 28/D - Riunione del 16.4.<strong>2003</strong>)Con atto del 7.3.<strong>2003</strong> la soc. Taranto Calcio srl proponeva rituale e tempestivo reclamo avverso la validità del contrattoeconomico depositato il 26.2.<strong>2003</strong> presso la Lega Professionisti Serie C dal calciatore D‟Ignazio Pulpito Gilberto, deducendola nullità formale e sostanziale dello stesso. Sosteneva in particolare che il contratto, avente la dicitura aggiunta a pennaintegrazione a garanzia, era stato stipulato il 6.9.2002 e non l‟1.1.<strong>2003</strong>, come risultava dalla copia depositata in Lega dalcalciatore; in ogni caso, che l‟atto era stato sottoscritto a titolo di garanzia per l‟ipotesi di una completa guarigione delD‟Ignazio da un grave infortunio al ginocchio sinistro che l‟aveva colpito il 31.8.2001 e che ne aveva compromesso la regolarepartecipazione all‟attività agonistica. Posto a conoscenza del reclamo il D‟Ignazio chiedeva la ratifica del contratto,affermando che l‟accordo scritto costituiva una sorta di controdichiarazione che doveva garantirlo in relazione al contratto(simulato) del 30.8.2002, sottoscritto nell‟esclusivo interesse della società in relazione al deposito delle fideiussioni perl‟insieme dei contratti con i calciatori per la stagione 2002/<strong>2003</strong>. Con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 28/D relativo allariunione del 16.4.<strong>2003</strong> la Commissione Tesseramenti respingeva la ricostruzione dei fatti proposta dalla società rilevando, insintesi, che il contratto del 30.8.2002 non faceva riferimento alcuno alle condizioni fisiche del calciatore (che aveva cessato lecure mediche, peraltro, in epoca anteriore ed era stato impiegato in diverse gare di campionato e di Coppa Italia) e che ilcontratto con la dicitura a garanzia non traeva origine, perciò, dallo stato di salute del calciatore, ma dall‟esigenza di integrareil contratto del 30 agosto; esigenza derivante dalla previsione di un importo irrisorio rispetto all‟importo originario e dallaconseguente necessità di garantire il D‟Ignazio, per l‟appunto, rispetto al contratto del 30.8.2002, simulato tra le partinell‟interesse della società e per via delle fideiussioni che questa avrebbe dovuto prestare. La Commissione accoglieva in toto,dunque, la versione del calciatore, ma nell‟esaminare la regolarità formale del contratto e la tempestività del deposito,osservava, quanto alla prima, che la mancanza della data non era motivo di nullità (tra i requisiti previsti dall‟art. 2dell‟Accordo Collettivo non è prevista a pena di nullità, scriveva, la data di stipulazione); rilevava invece, a proposito dellaseconda, che per ragioni logiche derivanti dalla natura dell‟accordo questo doveva supporsi raggiunto in epocaimmediatamente successiva al contratto del 30 agosto. Poiché il deposito era avvenuto il 26.2.<strong>2003</strong>, e cioè ben oltre il terminedi giorni 60 previsto dall‟art. 3, comma primo, dell‟Accordo, il contratto doveva considerarsi non produttivo di effetto alcuno.Avverso tale decisione proponeva appello il D‟Ignazio che insisteva sulla sua versione dei fatti ribadendo, in particolare, che ilcontratto a garanzia era stato concluso qualche mese dopo rispetto al 30.8.2002, e cioè quel giorno 1.1.<strong>2003</strong> che figurava sulcontratto stesso. Dovendosi considerare tempestivo, di conseguenza, il deposito presso la Lega, chiedeva che fosse dichiaratopienamente valido ed efficace. L‟unica questione sulla quale questa Commissione è chiamata a pronunziarsi riguardo latempestività o meno del deposito del contratto a garanzia, da parte del D‟Ignazio, presso la Lega Professionisti Serie C;deposito avvenuto, come rilevato più volte in precedenza, il 26.2.<strong>2003</strong>. Quanto alle altre questioni, rilevato che sono statedecise dalla Commissione Tesseramenti in modo che questa Commissione condivide in pieno, è appena il caso di osservare chenon costituiscono oggetto del presente giudizio d‟appello, visto che la società Taranto che a suo tempo ha dato luogo alprocedimento ha ritenuto di non proporre impugnazione nonostante una ricostruzione dei fatti da parte della Commissione diprima istanza che recepisce in pieno non la sua, ma la tesi dell‟odierno appellante. Così stando le cose occorre dar per certo cheil contratto a garanzia è intervenuto non con riferimento alle condizioni di salute del calciatore (peraltro ripresosidall‟infortunio dell‟agosto del 2001 in epoca ampiamente antecedente), ma al compenso fatto figurare nel contratto del30.8.2002, di gran lunga inferiore (per ragioni connesse ad esigenze della società) all‟originario compenso del contratto del2001. Bisogna individuarne soltanto l‟epoca, indicata dalla società Taranto nel settembre 2002 e fissata dalla CommissioneTesseramenti in quella immediatamente successiva al contratto dell‟agosto del <strong>2003</strong>, cui il contratto a garanzia erafunzionalmente collegato. Quanto alla tesi della società non può sfuggire come a fronte della data 1.1.<strong>2003</strong> del contrattodepositato dal D‟Ignazio la stessa altro non abbia fatto che indicarne una diversa, senza offrire in proposito prova di alcungenere. Si è trattato da parte della società di una mera indicazione che, priva com‟è di riscontri, non può costituire prova dellafalsità della data del documento del D‟Ignazio. Non lo costituisce anche perché resa nel contesto di una versione dei fatti che siè dimostrata del tutto inattendibile. La Commissione Tesseramenti è giunta ad individuare la data del contratto sulla base disole considerazioni logiche. Da ritenersi, per la verità, largamente condivisibili, ma che non consentono di fissare l‟epoca delcontratto in modo assolutamente certo: settembre 2002 e non, ad esempio, alcune settimane dopo. È vero, infatti, che ilcontratto depositato dal D‟Ignazio va concettualmente collegato al contratto del 30.8.2002, costituendo la garanzia delcalciatore a fronte dei minori importi del contratto stesso, ma non si vede per quale ragione detta garanzia non possa esserestata formalizzata (per un qualsivoglia motivo) settimane dopo rispetto al contratto dell‟agosto, invece che immediatamente,come supposto dalla Commissione Disciplinare. Se si considera che al momento i rapporti tra società e calciatore eranoimprontati a normale correntezza e che nessuna particolare ragione suggeriva una qualche urgenza, ben può ritenersi che ilcontratto a garanzia risaliva a quel 1° gennaio <strong>2003</strong> che è la data che figura nel contratto; data che può essere ritenuta falsa solosulla base di dati di fatto certi e non sulla base di semplici supposizioni.60


DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE - STAGIONE SPORTIVA <strong>2003</strong>-2004In assenza di prove certe della falsità della data, insomma, deve ritenersi che il contratto depositato dal D‟Ignazio presso laLega Professionisti è stato sottoscritto il 1° gennaio <strong>2003</strong> e, di conseguenza, che il deposito (avvenuto il 26 febbraio dellostesso anno) è stato tempestivo. In accoglimento dell‟appello del calciatore, il contratto stesso va dichiarato pienamente validoed efficace tra le parti. Per questi motivi la C.A.F. accoglie l‟appello come sopra proposto dal calciatore D‟Ignazio PulpitoGilberto, annullando l‟impugnata delibera e dichiara la validità del contratto economico depositato in data 26.2.<strong>2003</strong> stipulatodal reclamante con il Taranto Calcio. Ordina restituirsi la tassa versata.15 - RECLAMO DELL‟U.S. PALERMO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA SINO AL 31.12.<strong>2003</strong>INFLITTA AL SIG. RICCHIARI DARIO IN RELAZIONE ALLA GARA PANORMUS/PALERMO DELL‟11.5.<strong>2003</strong>(Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Sicilia del Settore per l‟Attività Giovanile eScolastica - Com. Uff. n. 49 del 10.7.<strong>2003</strong>)Con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 49 del 10 luglio <strong>2003</strong> il Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato RegionaleSicilia del Settore per l‟Attività Giovanile e Scolastica, decidendo in merito al comportamento tenuto dal Sig. Ricchiari Dario,allenatore della U.S. Palermo, in occasione della gara Panormus/Palermo del giorno 11.5.<strong>2003</strong>, infliggeva alla società lasanzione dell‟ammenda di e 200,00 ed al Ricchiari quella della squalifica fino al 31.12.<strong>2003</strong>. Avverso tale decisioneproponeva appello la U.S. Palermo osservando che la decisione era stata adottata sulla base del referto dell‟arbitro di gara;arbitro che, nel caso particolare (torneo “Fair Play Esordienti”), altri non era se non un dirigente della soc. Panormus, il Sig.Bruscia Antonio. Trattandosi di soggetto “di parte” le cui affermazioni non potevano essere ritenute attendibili, chiedeval‟annullamento della decisione impugnata. L‟impugnazione della U.S. Palermo, benché proposta nel rispetto dei terminiprocedimentali, non è ammissibile. A norma dell‟art. 40, comma 7, lettere d) e d1) C.G.S., il reclamo a questa Commissioned‟Appello Federale è ammesso, nel caso (come quello in esame) dei giudizi del Giudice Sportivo di 2° Grado del Settore perl‟Attività Giovanile e Scolastica, quando la squalifica abbia durata superiore ai dodici mesi. Poiché il Ricchiari è statosqualificato nel luglio <strong>2003</strong> fino al 31 dicembre dello stesso anno, e dunque per un periodo inferiore ai dodici mesi, l‟appellodeve essere dichiarato inammissibile. Per effetto della soccombenza la tassa reclamo va incamerata (art. 29, punto 13, C.G.S.).Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile l‟appello come sopra proposto dall‟U.S. Palermo di Palermo ai sensidell‟art. 40.7 d/d1) C.G.S. e dispone incamerarsi la tassa versata.16 - RECLAMO DELLA S.C. MEDITERRANEA AVVERSO LA REIEZIONE DELLA RICHIESTA DI PAGAMENTO DICORRISPETTIVO CONSEGUENTE AL TESSERAMENTO DA PARTE DELLA U.S. BATTIPAGLIESE DELCALCIATORE DE GIORGIO PIETRO(Delibera della Commissione Vertenze Economiche - Com. Uff. n. 29/D dell‟8.5.<strong>2003</strong>)Con reclamo del 18.2.<strong>2003</strong> la S.C. Mediterranea adiva la Commissione Vertenze Economiche facendo presente che inoccasione della cessione alla U.S. Battipagliese dei calciatori De Giorgio Pietro e Magnabosco Antonio questa società si eraobbligata a corrispondere la somma di L. 10.000.000 alla stipula del primo contratto da professionista da parte dei calciatorisopra citati e poiché il primo dei due era stato trasferito alla S.S.C. Napoli con contratto del 6.9.2002 chiedeva la condannadella U.S. Battipagliese alla corresponsione della somma pattuita. La Commissione, con sentenza resa pubblica con il Com.Uff. n. 29/D del giorno 8.5.<strong>2003</strong>, rigettava la richiesta osservando che nel caso di specie non ricorreva cessione alcunatrattandosi di giovane calciatore titolare di tesseramento giovanile annuale; in ogni caso che a norma dell‟art. 95, comma 5,delle N.O.I.F. la scrittura andava considerata nulla ed inefficace; da ultimo, che nel caso in esame avrebbe potuto pattuirsi ilpremio di preparazione di cui all‟art. 96 delle N.O.I.F., ma che a questo fine il documento sottoscritto dalla U.S. Battipaglieseera privo dei requisiti minimi di validità di cui al comma 3 dell‟articolo appena citato. Rigettava la richiesta della societàreclamante, dunque, ed anzi deferiva alla Commissione Disciplinare i rappresentanti legali delle due società per avere posto inessere pratiche non consentite.Avverso tale decisione proponeva appello la S.C. Mediterranea che riconosceva come nel casodei calciatori De Giorgio e Magnabosco non si trattasse di trasferimento e/o cessione, ma osservando che la scrittura dovevaessere intesa come un riconoscimento di debito in seguito al regolamento tra le parti in ordine alla corresponsione del premiodi preparazione; scrittura che andava valutata, dunque, non alla luce dell‟art. 95 delle N.O.I.F. (che si riferiva alle ipotesi ditrasferimento e/o cessione), ma dell‟art. 96. Quanto alla ritenuta nullità, rilevava poi che l‟art. 96 nel testo in vigore all‟epocadella scrittura non prevedeva alcun requisito di validità in ordine a transazioni e convenzioni intercorse tra le parti. L‟appellodella S.C. Mediterranea, proposto ritualmente e nel rispetto dei termini procedimentali, è ammissibile ma non può essereaccolto. La stessa società appellante riconosce come nel caso in esame non si sia in presenza di cessione di contratto e/o ditrasferimento visto che la qualifica di giovane calciatore del De Giorgio rendeva giuridicamente impossibile (l‟espressione ècontenuta nell‟atto di appello) fattispecie come questa. Conformemente a quanto stabilito dalla Commissione VertenzeEconomiche, con la scrittura a firma della U.S. Battipagliese non si verte, dunque, nell‟ipotesi di cui all‟art. 95 delle N.O.I.F.,ma in tema di premi di preparazione; tema disciplinato dal più volte ricordato art. 96 delle stesse N.O.I.F.. Così stando le cosenon vi è dubbio che a norma del comma 2 dell‟art. 96 delle N.O.I.F. l‟odierna appellante avrebbe dovuto far valere il dirittoalla corresponsione del premio innanzi alla Commissione Premi Preparazione; seguire l‟iter procedurale minuziosamenteindicato dal comma 3 dell‟articolo in esame e ricorrere alla Commissione Vertenze Economiche soltanto in caso diimpugnazione. Come invece non è avvenuto, dal momento che la S.C. Mediterranea ha adito da subito la CommissioneVertenze Economiche, senza attenersi ad alcuno dei passaggi procedurali, peraltro, di cui al ricordato comma 3. La completairritualità della procedura seguita dalla società impedisce, di conseguenza, l‟accoglimento dell‟appello. Come correttamentegià ritenuto in sede di giudizio di primo grado. A norma dell‟art. 29, punto 13, C.G.S. la tassa reclamo deve essere incamerata.61


DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE - STAGIONE SPORTIVA <strong>2003</strong>-2004Per questi motivi la C.A.F. respinge l‟appello della S.C. Mediterrranea di Scalea (Cosenza) come sopra proposto e disponeincamerarsi la tassa versata.17 - RICORSO PER REVOCAZIONE DELL‟U.S. ISOLA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL30.4.2004 INFLITTA AL CALCIATORE LEONE CARMINE(Delibera della Commissione d‟Appello Federale - Com. Uff. n. 2/C del 7.7.<strong>2003</strong>)La C.A.F., pronunciandosi in data 7 luglio <strong>2003</strong>, ha dichiarato inammissibile per tardività il reclamo interposto dalla U.S. Isolaavverso la squalifica del calciatore Leone Carmine, irrogata dal Giudice Sportivo (Com. Uff. n. 101 del 30 aprile <strong>2003</strong> delComitato Regionale Calabria) e successivamente ridotta dalla Commissione Disciplinare (Com. Uff. n. 116 del 9 giugno <strong>2003</strong>,pubblicato il giorno successivo, del Comitato Regionale Calabria) con riguardo al comportamento tenuto dal suddettocalciatore nel corso della partita del Campionato di Promozione, gir. A, Luzzese/Isola Capo Rizzuto, giocata a Luzzi il27.4.<strong>2003</strong>. Avverso tale decisione interponeva tempestivamente gravame per revocazione, ai sensi dell‟art. 35, comma 1, lett.e), C.G.S. la società appellante U.S. Isola. In effetti, la declaratoria di inammissibilità si è fondata su un errore materiale difatto nella percezione degli atti di causa, che ha portato a ritenere il gravame interposto in data 20 giugno (e così tardivo),anziché in data 16 giugno <strong>2003</strong>, come invece in effetti era avvenuto. Ne consegue l‟erroneità del disposto rigetto in ritodell‟appello della U.S. Isola e la conseguente necessità di sua riforma. All‟accoglimento della revocazione consegue lanecessità che la C.A.F. affronti il merito del reclamo originario tempestivamente proposto, in ordine al deliberato dellaCommissione Disciplinare del Comitato Regionale Calabria, avverso la (parziale) conferma ivi contenuta dell‟inibizioneirrogata nei confronti del calciatore Leone Carmine dell‟autore degli atti di violenza ai propri danni - la CommissioneDisciplinare, ridimensionando l‟accaduto dopo l‟audizione dell‟arbitro che aveva inquadrato il fatto in un atto di protestaviolenta e non di violenza concreta e consumata, aveva adeguato e commisurato la squalifica alla natura ed entità delcomportamento, riducendola al 30 aprile 2004 (dall‟originaria sanzione di squalifica sino al 30 giugno 2005 irrogata appuntodal Giudice Sportivo). Nell‟appello avverso tale decisione, la U.S. Isola richiedeva una nuova riduzione della squalifica delproprio calciatore, sulla base del rilievo che il Leone Carmine - in contrasto con quanto risultante dal referto arbitrale - avrebbetenuto un comportamento di mera protesta, benché scomposta, dal quale era aliena ogni forma di violenza: non avrebbe ilcalciatore consumato né tentato alcun reato, ma si sarebbe meramente lasciato trascinare dalla foga di far osservare un errore divalutazione tecnica, trovando ciò conforto in quanto dichiarato dal Direttore di gara dinanzi alla Commissione Disciplinare.Risulta manifesto che l‟impugnazione della U.S. Isola reitera gli argomenti già svolti innanzi alla Commissione Disciplinare ediretti ad ottenere un diverso e più benevolo inquadramento della violazione disciplinare di cui il proprio tesserato si è reso -inequivocamente - protagonista. Già la Commissione Disciplinare, invero, aveva provveduto a derubricare l‟accaduto da atto diviolenza consumata in atto di protesta violenta. Con il gravame qui in decisione la U.S. Isola mira ad ottenere un‟ulterioremitigazione della valutazione dei fatti e della commisurazione della pena da parte della C.A.F.. In quanto diretto ad ottenere unterzo grado di giudizio, e non estrinsecantisi nell‟enucleazione di specifici errores in iudicando o in procedendo dellapronuncia resa dalla Commissione Disciplinare, in contrasto con il combinato disposto delle lett. b), c) e d) dell‟art. 33, comma1, C.G.S., l‟impugnazione della U.S. Isola risulta però inammissibile. Per questi motivi la C.A.F., in accoglimento del reclamoper revocazione, annulla la sua precedente delibera per insussistenza della inammissibilità, dichiara inammissibile l‟attualericorso dell‟U.S. Isola di Isola di Capo Rizzuto (Crotone) ai sensi dell‟art. 33.1 C.G.S.. Dispone incamerarsi la tassa versata.18 - RECLAMO DEL SIG. FABIO QUAGLIA AVVERSO LA SANZIONE DELL‟INIBIZIONE FINO AL 31.12.<strong>2003</strong>(Delibera della Commissione Disciplinare presso la Divisione Calcio a Cinque - Com. Uff. n. 503 del 18.7.<strong>2003</strong>)La Commissione Disciplinare presso la Divisione Calcio a Cinque ha rigettato il reclamo del Sig. Fabio Quaglia avversol‟inibizione del medesimo sino al 31.12.<strong>2003</strong>, irrogata dal Giudice Sportivo (con provvedimento del 30 giugno <strong>2003</strong>) per avereegli, benché precedentemente inibito, preso parte all‟incontro Pro Reggina ‟97/N.A.S. Lazio del 28.6.<strong>2003</strong>, in qualità diallenatore, come da distinta presentata dall‟arbitro. Ricordava la Commissione come il comportamento addebitato al Quaglia,ad avviso della Società di appartenenza (che in quella sede - a differenza di quanto avviene dinanzi alla C.A.F. - aveva assuntole vesti di ricorrente), trovasse giustificazione nel comportamento minaccioso tenuto, prima della gara, dai sostenitori dellasquadra locale; ciò avrebbe indotto il Quaglia alla decisione di sedersi in panchina per riparare sé e la squadra dai facinorositifosi della squadra locale, pur nella consapevolezza di incorrere in una probabile squalifica. Rilevava tuttavia la Commissionecome la asserita giustificazione del comportamento tenuto dal Quaglia non trovasse conforto alcuno negli atti ufficiali di gara(rapporti del Direttore di gara e del Commissario di campo), muniti ex art. 31 lett. a-1) e b-1) C.G.S. di fede probatoriaprivilegiata circa il comportamento dei tesserati e dei sostenitori delle squadre in occasione dello svolgimento delle gare:orbene, da tali atti si poteva evincere che il contegno dei tifosi e dei dirigenti locali fosse stato del tutto normale e che non sifosse verificata alcuna manifestazione violenta e minacciosa da parte del pubblico, sì da far risultare la giustificazione addottadal Sig. Quaglia affatto corrispondente alla realtà dei fatti. In ordine alla commisurazione della pena, la CommissioneDisciplinare riteneva congrua la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo (cinque mesi supplementari rispetto alla precedenteinibizione, per violazione della quale il Quaglia veniva ulteriormente sanzionato), in considerazione della recidività deltesserato. Pubblicata la decisione della Commissione Disciplinare sul Comunicato Ufficiale n. 503 del 18 luglio <strong>2003</strong> dellaDivisione Calcio a Cinque, il Sig. Fabio Quaglia - questa volta in proprio - interponeva tempestivamente appello alla C.A.F. il24 luglio successivo. Ripercorreva l‟appellante la “storia” delle plurime sanzioni comminategli nella stagione <strong>sportiva</strong>2002/<strong>2003</strong>, rendendole apparentemente tutte oggetto delle proprie censure. In particolare affermava il Quaglia come l‟erroreiniziale fosse da ricondurre alla squalifica comminatagli irrogata a seguito del comportamento tenuto, nelle vesti di tifosointeressato, nel corso della partita di andata della finale del Campionato Nazionale Maschile Lazio/Prato. Reiterava quindi62


DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE - STAGIONE SPORTIVA <strong>2003</strong>-2004l‟appellante gli argomenti già dedotti nel gravame della Società N.A.S. Lazio contro la decisione del Giudice Sportivo, voltisostanzialmente ad avvalorare la tesi per cui la partecipazione del tesserato alla gara Pro Reggina ‟97/N.A.S. Lazio eragiustificata dalle minacce ricevute dai sostenitori della squadra avversaria. Il ricorso risulta così chiaramente diretto ad ottenereuna nuova e più mite valutazione del fatto da parte della C.A.F., senza estrinsecarsi nell‟enucleazione di specifici errores iniudicando o in procedendo della pronuncia resa dalla Commissione Disciplinare. Il gravame - in quanto diretto ad ottenere unterzo grado di giudizio, in contrasto con il combinato disposto delle lett. b), c) e d) dell‟art. 33, comma 1, C.G.S. - èconseguentemente inammissibile. Del pari inammissibile è la richiesta del Sig. Quaglia di ridurre l‟ammenda pecuniariairrogata alla Società N.A.S. Lazio: e ciò sia per difetto di legittimazione attiva, potendo un simile gravame essere propostounicamente e direttamente dalla Società sanzionata; sia perché sul punto si è oramai formato il giudicato, non essendo stata ladecisione del Giudice Sportivo censurata dinanzi alla Commissione Disciplinare nel capo relativo alla sanzione pecuniariapredetta, ma unicamente nella parte concernente l‟inibizione al tesserato (si vedano le conclusioni del reclamo del 3 luglio<strong>2003</strong>: “Chiediamo quindi alla Commissione Disciplinare di accogliere la nostra istanza di clemenza per una riduzione di penaper il dirigente allenatore sig. Fabio Quaglia che milita da anni con grande impegno per il successo di questa disciplina<strong>sportiva</strong>”). Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile l‟appello del Sig. Fabio Quaglia come sopra proposto ai sensidell‟art. 33.1 C.G.S.. Dispone incamerarsi la tassa versata.19 - APPELLO DEL G.S. A.C.O. SAN FILIPPO NERI AVVERSO LA SANZIONE DELLE SQUALIFICHERISPETTIVAMENTE INFLITTE FINO AL 13.12.2006 AL CALCIATORE FLAVIO NAPOLI E FINO AL 13.6.2006 AICALCIATORI CAMPANELLI DAVIDE E POMPA MARCO(Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Lazio del Settore per l‟Attività Giovanile e Scolastica- Com. Uff. n. 3 del 17.7.<strong>2003</strong>)Il Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Lazio del Settore per l‟Attività Giovanile e Scolastica, in data 17luglio <strong>2003</strong>, rigettava l‟appello proposto dal G.S. A.C.O. San Filippo Neri e confermava le pene irrogate ai calciatori NapoliFlavio, Campanella Davide e Pompa Marco dal Giudice Sportivo di 1° Grado, con decisione del12 giugno <strong>2003</strong>, in merito alla gara San Filippo Neri/Riano Calcio del 3.6.<strong>2003</strong>. Rilevava il Giudice Sportivo di 2° Gradocome il referto arbitrale - confermato in sede di audizione dinanzi al medesimo Giudice Sportivo dal Direttore di gara - facessepiena prova circa il comportamento dei tesserati in occasione dello svolgimento delle gare, a norma dell‟art. 31, lett. a1),C.G.S., conseguendone l‟irricevibilità delle censure formulate dall‟appellante, tutte sostanzialmente volte a prospettare unaricostruzione dell‟accaduto nel corso dell‟incontro San Filippo Neri/Riano Calcio diversa e contrastante rispetto a quella di cuiagli atti ufficiali di gara. Riteneva inoltre, in merito alla commisurazione della pena, che la sanzione determinata dal giudiceinferiore fosse equa in relazione al contenuto del referto arbitrale e del supplemento. Avverso tale decisione, in data 23 luglio<strong>2003</strong>, il G.S. A.C.O. San Filippo Neri interponeva tempestivamente reclamo alla C.A.F., affidato a quattro motivi. Con ilprimo motivo, si censurava la decisione del Giudice Sportivo per il fatto che il reclamo fosse stato posto in discussione senzache la società reclamante fosse stata posta a conoscenza degli esiti dell‟audizione resa dall‟arbitro della gara dinanzi almedesimo giudice d‟appello, da cui sarebbe risultato leso in maniera decisiva il principio del contraddittorio ed il diritto didifesa. Con il secondo motivo si lamentava che la decisione d‟appello avesse rigettato il reclamo sostanzialmente omettendoqualsivoglia motivazione in ordine alle molteplici e specifiche censure sollevate. Con il terzo motivo si chiedeva lasospensione del procedimento disciplinare e l‟invio degli atti al competente Ufficio Indagini, onde far piena luce suicomportamenti della squadra avversaria del San Filippo Neri nella gara incriminata: comportamenti che non sembranoassolutamente suffragare le tesi accusatorie del Direttore di gara. Con il quarto motivo, infine, si chiedeva una nuovavalutazione in merito alla commisurazione della pena, denunciandosi la sanzione irrogata quale esageratamente affittivarispetto alla giovanissima età degli atleti sanzionati. Il gravame è inammissibile per quanto attiene ai motivi secondo, terzo equarto, con i quali si reitera dinanzi alla C.A.F. la richiesta di una nuova e più clemente valutazione dei fatti e delle circostanzerilevanti per la commisurazione della pena, e quindi un terzo grado di giudizio, in contrasto con il ruolo della C.A.F. di giudice(ordinariamente) di sola legittimità. In particolare va poi rilevato come le censure sollevate in secondo grado non siano stateaffatto rigettate senza motivazione, posto che il Giudice Sportivo ha puntualmente rilevato come la fede privilegiata che assisteil referto arbitrale fosse da sé sola sufficiente a precludere l‟esame dell‟articolata impugnazione proposta dal G.S. A.C.O. SanFilippo Neri, in toto imperniata sul tentativo di avvalorare una ricostruzione dei fatti contrastante con quella attestata nelreferto. Tanto meno potrà la C.A.F. soffermarsi su questo profilo, e neppure sulla censura - parimenti volta a porre indiscussione il principio generalissimo della forza probatoria privilegiata degli atti ufficiali di gara - che lamenta la mancatasospensione del procedimento disciplinare ed il mancato invio degli atti al competente Ufficio Indagini, ad opera del GiudiceSportivo di 2° Grado. Infondato è invece il primo motivo di gravame, essendo orientamento giurisprudenziale costante diquesta Commissione d‟Appello Federale quello per cui la parte appellante non ha un diritto processuale perfetto né apresenziare né ad essere posta a conoscenza degli esiti dell‟audizione del Direttore di gara disposta dal giudice d‟appello, nonrientrando tali elementi nella garanzia del contraddittorio di cui gode la parte soggetta a procedimento disciplinare. Il diritto didifesa si compendia infatti nella garanzia di essere assistiti da persona di fiducia (art. 30, comma 6, C.G.S.) e di essereascoltati, a richiesta, in tutti i procedimenti ad eccezione di quelli dinanzi al Giudice Sportivo (art. 30, comma 5, C.G.S.); percontro, non è consentito il contraddittorio tra gli ufficiali di gara e le parti interessate (art. 30, comma 4, C.G.S.), il che escludetanto il diritto di presenziare alla deposizione integrativa dell‟arbitro quanto quello di essere posti a conoscenza dei suoi esiti.Non è certo contestabile, come quanto sostenuto dalla società appellante, che l‟art. 32, comma 6, C.G.S. riconosca ai ricorrentied alle controparti del procedimento di seconda istanza il diritto di prendere visione dei documenti ufficiali, ivi compresi glieventuali supplementi di rapporto. Bisogna rilevare, tuttavia, che i supplementi cui fa riferimento la norma in esame sono63


DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE - STAGIONE SPORTIVA <strong>2003</strong>-2004quelli eventualmente acquisiti non nel corso dello stesso giudizio di seconda istanza, ma del giudizio di prima istanza. Leesigenze di speditezza tipiche del procedimento sportivo non consentono, infatti, i rallentamenti dovuti alla presa di visionedegli atti acquisiti nel corso dello stesso procedimento cui si riferisce la richiesta e gli ulteriori rallentamenti dovuti adeventuali nuove deduzioni delle parti. Tale visione e tali nuove difese sono per contro in ogni caso garantite in vista delgiudizio di terza istanza; là dove, peraltro, va rilevato come nel caso de quo la deduzione in proposito sollevata dinanzi allaC.A.F. - per cui dinanzi al Giudice Sportivo di 2° Grado l‟arbitro avrebbe “modificato sostanzialmente il racconto sullemodalità di svolgimento dei fatti” - non trova punto riscontro nella realtà, avendo anzi l‟arbitro “confermato totalmente refertoe supplemento” e quindi mantenuto inalterata, alla virgola, la ricostruzione dei fatti esposta nel referto: sì che l‟ottenutavisione degli esiti dell‟audizione del Direttore di gara non risulta affatto idonea a fondare qualunque censura nel merito alladecisione odiernamente impugnata, conseguendone l‟irrilevanza del presunto vizio processuale dedotto dall‟appellante. Provadella fondatezza della tesi appena esposta (su cui v. già la decisione della C.A.F. del 12 maggio <strong>2003</strong>, Poli<strong>sportiva</strong> ProValdiano Calcio, Com. Uff. n. 43/C) risiede infine nella previsione - dell‟art. 33, comma 2, C.G.S. - per cui nel giudizioinnanzi a questa Commissione è riconosciuto alle parti il diritto di avere copia dei (soli) documenti ufficiali, ma non anche deinuovi atti eventualmente acquisiti nel corso del giudizio. In ordine al quarto motivo di ricorso, infine, la censura si fonda sullaindividuazione (rectius: sulla pretermissione di alcuni) degli elementi giuridico-fattuali da prendere in considerazione in vistadella commisurazione della pena irrogata ai calciatori. In effetti, pare che - pur a fronte dell‟innegabile gravità della condottasanzionata - la giovanissima età dei calciatori imponga una più benevola valutazione del complesso dei fatti ascritti aicalciatori suddetti. Il motivo va pertanto accolto, riducendosi conseguentemente la sanzione inflitta al calciatore Flavio Napolifino al 13.12.2005 e le sanzioni inflitte ai calciatori Davide Campanelli e Marco Pompa fino al 13.6.2005. Per questi motivi, laC.A.F. accoglie parzialmente l‟appello come sopra proposto dal G.S. A.C.O. San Filippo Neri di Roma, riducendo la sanzioneinflitta al calciatore Flavio Napoli fino al 13.12.2005 e le sanzioni inflitte ai calciatori Davide Campanelli e Marco Pompa finoal 13.6.2005. Dispone restituirsi la tassa versata.20 - RECLAMO DELL‟A.C. PRO EBOLITANA AVVERSO LE SANZIONI DI INIBIZIONE DI ANNI 1 E MESI 6 ALSIG. DE VITA COSIMO E DI e 10.000,00 ALLA SOCIETÀ A.C. PRO EBOLITANA A SEGUITO DI DEFERIMENTODEL PROCURATORE FEDERALE(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Interregionale - Com. Uff. n. 5 del 24.7.<strong>2003</strong>)21 - RECLAMO DEL SIG. DE VITA COSIMO AVVERSO LA SANZIONE PER L‟INIBIZIONE DI ANNI 1 E MESI 6 ASEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Interregio- nale - Com. Uff. n. 5 del 24.7.<strong>2003</strong>)La A.C. Pro Ebolitana e il Sig. Cosimo De Vita, Presidente della suddetta Società, hanno proposto separati appelli contro ladecisione della Commissione Disciplinare presso il Comitato Interregionale pronunciata in data 24 luglio <strong>2003</strong> e pubblicata sulCom. Uff. n. 5 in pari data, con la quale, a seguito del deferimento della Procura Federale venivano com- minate: al De Vita lasanzione dell‟inibizione per anni uno e mesi sei per violazione dell‟art.27 commi 1 e 2 dello Statuto Federale e art. 1 comma 1C.G.S.; alla A.C. Pro Ebolitana la sanzione dell‟ammenda di euro 10.000,00 per violazione dell‟art. 2 comma 4 C.G.S.. I duericorsi vanno riuniti per evidente connessione soggettiva ed oggettiva. Il deferimento del Procuratore Federale trovafondamento sul fatto che il legale rappresentante della A.C. Pro Ebolitana, Sig. Cosimo De Vita, ha proposto ricorso innanzi alTribunale Amministrativo Regionale per il Lazio al fine di ottenere l‟annullamento emesso dalla Commissione Disciplinare edi cui al C.U. n. 179 del 4.6.<strong>2003</strong>, senza aver richiesto l‟autorizzazione ad adire le vie legali. Tale condotta concretizza laviolazione dell‟art. 27 dello Statuto Federale in base alla quale le società e le persone che svolgono attività di qualsiasicarattere in seno alla F.I.G.C. e alle Leghe, hanno l‟obbligo di osservare le norme federali e ad accettare la piena e definitivaefficacia di tutti i provvedimenti e le decisioni adottati dalla F.I.G.C., dai suoi organi e soggetti delegati nelle specifiche attivitàsportive. Da quanto sopra consegue che la c.d. “clausola compromissoria” vincola al rispetto della deroga alla giurisdizione delgiudice ordinario e/o amministrativo in favore de- gli organismi della giustizia <strong>sportiva</strong> della F.I.G.C.. Il De Vita nel suoricorso alla C.A.F. non contesta la violazione della richiamata normativa sul piano oggettivo ma si limita a chiedere che il suocomportamento sia più favorevolmente valutato sotto il profilo soggettivo; in sostanza chiede una congrua riduzione dellasanzione anche per il fatto che la violazione della clausola compromissoria è stata posta in essere da Società appartenente allaLega Nazionale Dilettanti e non alla Lega Nazionale Professionisti come di recente è avvenuto in altri analoghi casi. Ritiene laC.A.F. che il ricorso possa essere accolto in ragione delle motivazioni addotte e che quindi le sanzioni inflitte possono esserecongruamente ridotte. Per questi motivi la C.A.F. riuniti gli appelli come sopra proposti dell‟A.C. Pro Ebolitana di Eboli(Salerno) e del Sig. De Vita Cosimo, li accoglie parzialmente, riducendo la sanzione dell‟inibizione a mesi 10 al Sig. De VitaCosimo e a e 8.000,00 quella pecuniaria alla società A.C. Pro Ebolitana. Dispone restituirsi le tasse versate.TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 8/C - RIUNIONE DEL 15 SETTEMBRE <strong>2003</strong>1 - RECLAMO DOTT. NINO DI DIECO AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE DI ANNI UNO PERVIOLAZIONE ART. 1 COMMA 1 C.G.S. A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Interregionale - Com. Uff. n. 5 del 24.7.<strong>2003</strong>)Con atto del 23 maggio <strong>2003</strong> il Procuratore Federale deferiva alla Commissione Disciplinare presso il Comitato Interregionaleil dott. Nino Di Dieco, Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti del Comitato Interregionale, addebitandogli la violazionedell‟art. 1 comma 1 C.G.S. in relazione alla condotta tenuta nell‟intervallo tra il primo ed il secondo tempo della garaCastrovillari/Marsala dell‟11.5.<strong>2003</strong>. Risultava dal referto arbitrale, trasmesso alla Procura del Presidente del Comitato64


DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE - STAGIONE SPORTIVA <strong>2003</strong>-2004Interregionale, che l‟incolpato, nella predetta occasione, era entrato nello spogliatoio dell‟arbitro e, qualificandosi comePresidente del Collegio dei Revisori dei Conti del Comitato Interregionale, aveva rivolto al direttore di gara, con tono adirato,le seguenti espressioni: “se viene giù lo stadio i responsabili siete voi della terna perché in trent‟anni di calcio non ho mai vistoun assistente che sbaglia tredici fuorigioco - comunque tra due minuti chiamo Punghellini e mercoledì ne parlopersonalmente”. All‟esito del procedimento di primo grado la Commissione Discipinare, accertata la responsabilità del DiDieco ai sensi dell‟art. 1 comma 1 C.G.S., gli irrogava la sanzione dell‟inibizione per anni uno.Avverso la delibera dellaCommissione Disciplinare ha proposto ricorso a questa Commissione il Di Dieco, sostenendo di aver fatto ingresso nellospogliatoio dell‟arbitro durante l‟intervallo della gara in questione con intenti di natura collaborativa, al solo fine di richiamareil direttore di gara ad una maggiore attenzione onde evitare e prevenire intemperanze del pubblico, dal momento che un gruppodi tifosi si era arrampicato sulla rete di protezione del campo protestando per alcune decisioni discutibili sulla posizione difuorigioco dei calciatori del Castrovillari in azioni di attacco. Il ricorrente afferma comunque di non aver rivolto minacce aldirettore di gara e di non aver avuto intenzione di millantare il proprio ruolo nei confronti del Presidente Punghellini. Lediverse risultanze del referto andrebbero pertanto attribuite ad errata interpretazione da parte del direttore di gara. Il Di Diecoconclude chiedendo, in via principale, la riforma integrale della decisione impugnata; in subordine, lamenta l‟eccessività dellasanzione irrogatagli e chiede che la stessa sia ridotta al minimo e comunque in misura più adeguata alla reale rilevanza dellacondotta addebitatagli. Il Procuratore Federale ha chiesto, in sede di discussione, la reiezione dell‟appello e l‟integraleconferma della decisione impugnata. La C.A.F. rileva che il ricorso merita parziale accoglimento esclusivamente in puntoentità della sanzione. Appaiono per contro inaccettabili le deduzioni dell‟appellante circa “l‟innocuità” del suo ingresso nellospogliatoio arbitrale, il momento di tale ingresso (l‟intervallo tra il primo e il secondo tempo), il tenore letterale delle frasiproferite dal Di Dieco e riportate dal direttore di gara nel referto (che notoriamente costituisce fonte di prova privilegiata), lostretto legame familiare dell‟incolpato con il Presidente della società di casa, che fa presumere l‟esistenza di un interessepersonale dello stesso nella circostanza specifica, ed infine la spendita della propria carica federale nonché dei rapportiintercorrenti con il Presidente Punghellini, che il ricorrente nei propri scritti difensivi non ha potuto negare, sono circostanzeche, prese singolarmente ed ancor più nella loro correlazione e contestualità, delineano senza possibilità di equivoco un quadrodi piena responsabilità del Di Dieco riguardo alle infrazioni contestategli. La condotta in esame integra infatti, senza dubbio, laviolazione dell‟art. 1 comma 1 C.G.S. che impone a tutti i soggetti dell‟ordinamento federale, ed a maggior ragione quelli che,come il Di Dieco, rivestono cariche importanti, di tenere, in tutti i rapporti di qualsiasi natura, un contesto conforme ai principidi lealtà e correttezza. Riaffermata quindi la responsabilità, si può invece addivenire alla riduzione della sanzione irrogata dallaCommissione Disciplinare valorizzando circostanze attenuanti, non prese in considerazione dai primi giudici, individuabili nelfatto che l‟episodio rimase circoscritto nell‟ambito di un colloquio privato svoltosi nello spogliatoio dell‟arbitro e non ebbepubblicità. Esso non venne infatti recepito da terzi che pure si trovavano nei pressi, come pare confermato dalla dichiarazionedel Comandante del Corpo di Polizia Municipale di Castrovillari prodotto dal ricorrente, il cui contenuto non è incompatibilecon il referto arbitrale e può quindi essere utilizzato come mezzo di prova ai fini della concessione dell‟attenuante. Alla lucedelle considerazioni svolte appare sanzione congrua quella della inibizione per otto mesi. Per questi motivi la C.A.F. accoglieparzialmente l‟appello come sopra proposto dal dott. Nino Di Dieco riducendo a mesi 8 la sanzione dell‟inibizione già inflittadai primi giudici al reclamante. Ordina restituirsi la tassa versata.2 - RECLAMO DEL SIG. GRASSI BRUNO AVVERSO LA SANZIONE DELL‟INIBIZIONE PER MESI UNDICI PERVIOLAZIONE DELL‟ART. 16 LETT. E DEL REGOLAMENTO DELLA L.N.D. A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELPROCURATORE FEDERALE(Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Dilettanti - Com. Uff. n. 11 del 4.8.<strong>2003</strong>)3 - RECLAMO DEL SIG. BOLZONELLO SERGIO AVVERSO LA SANZIONE DELL‟INIBIZIONE PER MESI UNDICIPER VIOLAZIONE DELL‟ART. 16 LETT. E DEL REGOLAMENTO DELLA L.N.D. A SEGUITO DI DEFERIMENTODEL PROCURATORE FEDERALE(Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Dilettanti - Com. Uff. n. 11 del 4.8.<strong>2003</strong>)4 - RECLAMO DEL SIG. DAL MAS GIOVANNI AVVERSO LA SANZIONE DELL‟INIBIZIONE PER MESI NOVE PERVIOLAZIONE DELL‟ART. 16 LETT. E DEL REGOLAMENTO DELLA L.N.D. A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELPROCURATORE FEDERALE(Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Dilettanti - Com. Uff. n. 11 del 4.8.<strong>2003</strong>)5 - RECLAMO DEL SIG. BEAN MARCO AVVERSO LA SANZIONE DELL‟INIBIZIONE PER MESI SEI PERVIOLAZIONE DELL‟ART. 16 LETT. E DEL REGOLAMENTO DELLA L.N.D. A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELPROCURATORE FEDERALE(Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Dilettanti - Com. Uff. n. 11 del 4.8.<strong>2003</strong>)6 - RECLAMO DEL SIG. TURRIN SILVANO AVVERSO LA SANZIONE DELL‟INIBIZIONE PER MESI CINQUE PERVIOLAZIONE DELL‟ART. 16 LETT. E DEL REGOLA- MENTO DELLA L.N.D. A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELPROCURATORE FEDERALE (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Dilettanti - Com. Uff. n.11 del 4.8.<strong>2003</strong>)La Commissione d‟Appello Federale, Disposta la riunione degli appelli, visti gli evidenti elementi di connessione; Consideratoche la difesa dei reclamanti Grassi, Bolzonello, Dalmas e Bean ha ribadito in sede di udienza, ottenendo la formale adesionedella stessa Procura Federale, l‟eccezione di incompetenza dell‟Organo giudicante di primo grado (Commissione Disciplinarepresso la L.N.D.) a cui gli incolpati erano stati deferiti, già formulata negli scritti difensivi; Ritenuto che l‟eccezione risulta nonpriva di margini di fondatezza, nei limiti dell‟interesse degli attuali appellanti, membri effettivi e supplenti del locale Collegio65


DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE - STAGIONE SPORTIVA <strong>2003</strong>-2004dei Revisori, atteso che gli elementi di ordine meramente soggettivo, inerenti al ruolo investito presso organi nazionali da partedel Presidente del Collegio dei Revisori nonché alla designazione da parte di uno dei membri effettivi, non sono tali da evitareche la vertenza si radichi presso l‟Organo di giustizia competente per territorio in relazione agli ambiti ed ai confinidell‟attività effettivamente svolta dall‟organo di controllo presso il Comitato Regionale interessato; Ritenute, al contrario, nonfondate le osservazioni della difesa del Turrin, sia in ordine alla rilevanza dell‟aspetto della nomina da parte degli Organicentrali dei dirigenti federali in argomento che per quanto attiene all‟inappellabilità della pronunzia di prime cure, aspettoquest‟ultimo del tutto superato dalla riformulazione del Codice di Giustizia Sportiva intervenuta il 31 luglio <strong>2003</strong> edimmediatamente applicabile. Per questi motivi la C.A.F., riuniti gli appelli dei Signori Grassi Bruno, Bolzonello Sergio, DalMas Giovanni, Bean Marco e Turrin Silvano come sopra proposti, annulla le impugnate delibere per quanto di ragione,rinviando alla competente Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia per il rinnovo delgiudizio di primo grado. Ordina restituirsi le tasse versate.TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 9/C - RIUNIONE DEL 26 SETTEMBRE <strong>2003</strong>1 - RICHIESTA DI AMNISTIA DEL CALCIO CATANIA E DEL SIG. RICCARDO GAUCCI PER LE SANZIONISOTTOINDICATE: - INIBIZIONE PER 10 MESI AL SIG. RICCARDO GAUCCI E DELL‟AMMENDA DI € 80.000,00ALLA SOCIETÀ CALCIO CATANIA RISPETTIVAMENTE PER VIOLAZIONE DELL‟ART. 27, COMMI 1, 2 ESEGUENTI DELLO STATUTO, DELL‟ART. 1 COMMA 1 C.G.S. E DELL‟ART. 2 COMMA 4 C.G.S. PERRESPONSABILITÀ DIRETTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DEL 30 MAGGIO <strong>2003</strong>PROT. 1379/388PF/EF/MM; - AMMENDA DI e 10.000,00 CIASCUNO RISPETTIVAMENTE PER VIOLAZIONEDELL‟ART. 3 COMMA 1, DEL C.G.S., DELL‟ART. 4, COMMA 3, DEL C.G.S. AL SIG. RICCARDO GAUCCI E PER LEVIOLAZIONI DEGLI ARTT. 3, COMMA 2, 2, COMMA 4 E 4, COMMA 5 C.G.S. LA SOCIETÀ CALCIO CATANIA ASEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DEL 30 MAGGIO <strong>2003</strong> PROT. 1371/384PF/EF/MM(Delibera della C.A.F. - Com. Uff. n. 7/C dell‟8.9.<strong>2003</strong>)La C.A.F., sospesa la decisione, concede il termine alla società istante di gg. 20 per la regolarizzazione formale degli attirelativi ai procedimenti interessati.TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 10/C - RIUNIONE DEL 6 OTTOBRE <strong>2003</strong>1 - RECLAMO DEL FOGGIA CALCIO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CAMPIO NATO REGIONALEGIOVANISSIMI FOGGIA/COSMANO DEL 6.2.<strong>2003</strong>(Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Puglia del Settore per l‟Attività Giovanile eScolastica - Com. Uff. n. 34 - Riunione del 27.2.<strong>2003</strong>)Con ricorso del 7.2.<strong>2003</strong> la G.C. Cosmano Sport ha adito il Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Pugliadel Settore per l‟Attività Giovanile e Scolastica, chiedendo che, in relazione alla gara del Campionato regionale Giovanissimidisputata in data 6.2.<strong>2003</strong> con il Foggia Calcio, fosse accertata la posizione irregolare dei calciatori Domenico Liccardi edEmiliano Turco - in quanto tesserati, in assenza di deroga del Presidente federale, per il Foggia Calcio pur minori di anni 16 enon residenti con la famiglia nella regione Puglia, né in provincia di altra regione confinante con quella di Foggia, quindi incontrasto con quanto previsto dall‟art. 40, comma 3, N.O.I.F. - e fossero quindi assunti i conseguenti provvedimentisanzionatori. Con delibera pubblicata sul C.U. n. 34 del 27 febbraio <strong>2003</strong>, il Giudice Sportivo adito rilevando che alla gara inoggetto avrebbero partecipato nelle file del Foggia i calciatori Liccardi e Turco, il tesseramento dei quali si appaleserebbe incontrasto con la citata N.O.I.F., ha inflitto: al Foggia Calcio la punizione <strong>sportiva</strong> della perdita della gara con il punteggio di 0a 2; ai calciatori Domenico Liccardi ed Emiliano Turco la sanzione della squalifica fino a tutto il 31.5.<strong>2003</strong>; al Sig. Mario DeVivo, nella sua qualità di accompagnatore ufficiale, la sanzione dell‟inibizione fino a tutto il 31.7.<strong>2003</strong>; ha mandato, infine, alcompetente Comitato per l‟annullamento e conseguente eliminazione dei cartellini relativi ai due nominati calciatori. Con attodel 5.3.<strong>2003</strong>, spedito in data 6.3.<strong>2003</strong>, il Foggia Calcio ha appellato tale decisione, allegando che il calciatore Liccardi sarebberesidente dal 10.10.2002 nel Comune di Roseto Valfortore, in provincia di Foggia (producendo il relativo certificato diresidenza) e che il calciatore Turco non avrebbe preso parte alla gara del 6.2.<strong>2003</strong> giocata con il Cosmano Sport, e chiedendo,in riforma dell‟appellata decisione, il ripristino del risultato della partita acquisito sul campo e l‟annullamento delle sanzioniinflitte a calciatori ed al dirigente accompagnatore. La G.C. Cosmano Sport ha depositato controdeduzioni scritte e documentiatti a comprovare l‟irregolare tesseramento dei nominati calciatori. Questa Commissione, nella riunione del 31.3.<strong>2003</strong> hapreliminarmente constatato l‟impossibilità di definire integralmente il proposto appello. In merito, osserva infatti la C.A.F. cheessa è competente a giudicare unicamente in ordine alla regolarità della posizione dei calciatori Liccardi e Turco in relazionealla gara disputata in data 6.2.<strong>2003</strong> tra il Foggia Calcio e il Cosmano Sport, non essendole consentito di avere cognizione sufatti che esulino da quelli strettamente inerenti al regolare svolgimento della suddetta gara, ed in particolare sulla generaleregolarità dei tesseramenti dei suddetti calciatori. Da questo punto di vista, quindi, appare del tutto chiaro come l‟eventualeposizione irregolare del calciatore Turco in relazione alla gara de qua, ancorché accertata, non potrebbe comunque esseresanzionata, in quanto risulta dal referto arbitrale che lo stesso, inserito in distinta con il n. 12 quale giocatore di riserva, non èpoi stato effettivamente utilizzato nel corso della gara (art. 12, comma 5, C.G.S.). Il proposto appello va dunque accolto el‟impugnata delibera annullata per la parte inerente la sanzione della squalifica inflitta al calciatore Emiliano Turco.Diversamente, per quanto concerne la posizione del calciatore Domenico Liccardi, questa Commissione, come già detto, non66


DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE - STAGIONE SPORTIVA <strong>2003</strong>-2004risulta competente a giudicare della regolarità del tesseramento dello stesso, essendo tale attività funzionalmente demandata,anche in considerazione della necessità di valutazione dei documenti anagrafici prodotti dalle parte del giudizio, al ComitatoRegionale di appartenenza delle società de quibus. Ponendosi, peraltro, la verifica dello stato del tesseramento del calciatoreLiccardi quale antecedente logico della valutazione della regolarità della posizione dello stesso nella gara in oggetto, la C.A.F.,reputando di non essere competente a giudicare su tale questione pregiudiziale, ha disposto con ordinanza del 31.3.<strong>2003</strong> lasospensione del giudizio, ordinando l‟invio degli atti al Comitato Regionale Puglia nel Settore per l‟Attività Giovanile eScolastica, al quale tale attività è istituzionalmente demandata, per l‟accertamento dello stato del tesseramento del calciatoreDomenico Liccardi, sulla base dei certificati prodotti in giudizio dalle parti. Investito della questione, il citato ComitatoRegionale, con atto del 20.6.<strong>2003</strong> ha chiesto alla Commissione Tesseramenti della F.I.G.C. di giudicare in ordine allaregolarità del tesseramento del citato calciatore. Con deliberazione pubblicata sul C.U. n. 4/D - Riunione del 29.7.<strong>2003</strong> l‟aditaCommissione ha dichiarato nullo il tesseramento del calciatore Domenico Liccardi. Non essendo stata la suddetta deliberaimpugnata dalla parte interessata nei termini di cui all‟art. 44, comma 6, C.G.S., sulla base del definitivo accertamento dellanullità del suo tesseramento in favore del Foggia Calcio può dunque dirsi definitivamente acclarata l‟irregolarità dellaposizione del calciatore Domenico Liccardi nella gara in questione, talché questa Commissione non può che procedere allareiezione del reclamo, in parte qua. Il reclamo, come già detto, è invece meritevole di accoglimento per ciò che concerne laposizione del calciatore Emiliano Turco, dovendosi quindi procedere all‟annullamento dell‟impugnata delibera nella parterelativa alla sanzione della squalifica inflitta allo stesso. Per questi motivi la C.A.F. sull‟appello come sopra proposto dalFoggia Calcio di Foggia così decide: - conferma l‟accoglimento parziale del reclamo e annulla l‟impugnata delibera per laparte inerente la sanzione della squalifica fino al 31.5.<strong>2003</strong> al calciatore Turco Emiliano; - respinge nel resto. Ordina restituirsila tassa versata.2 - RECLAMO DEL CALCIATORE CANCEMI VINCENZO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL30.6.2004(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia - Com. Uff. n. 43 del 6.3.<strong>2003</strong>)3 - RECLAMO DELLA POL. QUARTIERE TICHE AVVERSO LA SANZIONE DELLA PENALIZZAZIONE DI 9 PUNTINELLA CLASSIFICA DEL CAMPIONATO 2002/<strong>2003</strong>(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia - Com. Uff. n. 43 del 6.3.<strong>2003</strong>)4 - RECLAMO DEL CALCIATORE FARANO NICOLA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL30.6.2007(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia - Com. Uff. n. 43 del 6.3.<strong>2003</strong>)La Commissione Disciplinare, con la decisione appellata, relativamente ai fatti gravissimi e particolarmente incresciosiavvenuti ai danni dell‟arbitro, insultato, colpito con violenza più volte da dirigenti e calciatori della squadra di casa (Pol.Tiche) e da ultimo “assediato” negli spogliatoi, durante l‟incontro di calcio di cui in intestazione (sospeso a causa dei fattistessi), così si determinava: a) riduceva la sanzione originariamente inflitta in primo grado al capitano della Tiche (squalificafino all‟11 gennaio 2008), Cancemi Vincenzo, responsabile in via oggettiva - a norma dell‟art. 2, comma 2, C.G.S. - per i fattiaddebitati a calciatori rimasti ignoti, contenendo la squalifica a tutto il 30 giugno 2004; b) confermava per il resto iprovvedimenti assunti in prime cure dal Giudice Sportivo, ovvero punizione <strong>sportiva</strong> della perdita della gara per 0-2,penalizzazione della Tiche di nove punti in classifica, inibizione al dirigente Regina Oreste fino all‟11 febbraio 2008, conproposta di radiazione, squalifica del calciatore Farano Nicola, presunto responsabile dell‟ulteriore episodio di violenzaoccorso ai danni del direttore di gara successivamente alla sospensione dell‟incontro, fino al 30 giugno 2007. Con gli appelli intrattazione, che possono essere riuniti attesi gli evidenti profili di connessione, sono insorti avverso la pronunzia dell‟Organo digiustizia di seconde cure i calciatori menzionati e la società Quartiere Tiche. Questa Commissione di appello, nella riunionedel 23 aprile <strong>2003</strong>, rilevando alcune contraddizioni nonché lati oscuri nel riportato svolgimento dei fatti, in relazione allededuzioni anche in punto di diritto delle parti reclamanti, ha disposto la trasmissione degli atti all‟Ufficio Indagini affinchél‟Organo inquirente relazionasse in ordine all‟esatto svolgimento dei fatti ed all‟accertamento dei responsabili delle violazioniaddebitate (Com. Uff. n. 38/C del 24 aprile <strong>2003</strong>). Orbene, il resoconto dell‟Ufficio Indagini, alla luce delle dichiarazioni resea seguito di apposito confronto con l‟incolpato da parte dell‟arbitro (“mi sento di escludere in serena coscienza che sia stato ilFarano Nicola a colpirmi e non escluderei, invece, che sia stato proprio Gibilisco Giuseppe”), che ha tra l‟altro ammesso diaver identificato l‟autore del calcio alla gamba, successivo al pestaggio, basandosi esclusivamente sulla foto del documento diriconoscimento consegnatogli con le distinte, non avendo visto il numero di maglia del calciatore in quanto coperto dalla tutache indossava, nonché, soprattutto, della dichiarazione confessoria del Gibilisco, figlio del Presidente della società ospitante, ilquale, messo alle strette e nonostante una precedente dichiarazione negatoria, ha ammesso di essere stato l‟unico autore delcalcio alla gamba sferrato all‟arbitro, comporta, all‟evidenza, che il responso formulato dalla Commissione Disciplinare debbaessere, almeno in parte, rivisto, alla stregua della dedotta mancata congrua considerazione di elementi decisivi dellacontroversia. Il Farano, anzitutto, in accoglimento dell‟apposito reclamo, va completamente scagionato da ogni addebito.Analoga sorte favorevole, alla luce dell‟individuazione dell‟autore dell‟atto, e quindi del venir meno del titolo di imputazionedella responsabilità oggettiva ex art. 2, comma 2, C.G.S., spetta al reclamo del Cancemi, capitano della squadra, che peraltrorisulta essersi effettivamente impegnato, meritevolmente, in altra parte del campo a sedare gli animi. L‟oggettiva gravità deifatti impone, invece, di confermare la sanzione della penalizzazione dei punti in classifica, nei termini descritti, a carico dellasocietà (non risultando, tra l‟altro, più in contestazione l‟inflizione della punizione <strong>sportiva</strong> della perdita della gara, nél‟inibizione irrogata al dirigente Regina). Per i motivi che precedono la C.A.F., riuniti gli appelli del calciatore CancemiVincenzo, della società Pol. Quartiere Tiche e del calciatore Farano Nicola, accoglie quelli dei calciatori Cancemi Vincenzo e67


DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE - STAGIONE SPORTIVA <strong>2003</strong>-2004Farano Nicola, annullando le sanzioni loro inflitte. Respinge l‟appello della Pol. Quartiere Tiche, rimettendo gli atti allaProcura Federale per quanto di competenza, in relazione alle responsabilità emerse a seguito di accertamenti esperitidall‟Ufficio Indagini. Ordina restituirsi le tasse versate dai calciatori Cancemi Vincenzo e Farano Nicola e disponel‟incameramento della tassa versata dalla Pol. Quartiere Tiche.5 - RECLAMO DEL FROSINONE CALCIO AVVERSO LA PUNIZIONE SPORTIVA DI PERDITA 0-3 DELLA GARA DICOPPA ITALIA SERIE C ISERNIA/FROSINONE DEL 20.8.<strong>2003</strong>, L‟AMMENDA DI e 5.000,00 E LA PENALIZZAZIONEDI N. 1 PUNTO IN CLASSIFICA(Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C - Com. Uff. n. 23/CIT del 3.9.<strong>2003</strong>)Il Giudice Sportivo presso la Lega Professionisti Serie C infliggeva la punizione <strong>sportiva</strong> della perdita della gara con ilpunteggio di 0-3 ad entrambe le società Isernia e Frosinone che ebbero a partecipare alla gara di Coppa Italia Girone “O”Isernia/Frosinone del 20.8.<strong>2003</strong>; nonché l‟ammenda di euro 5.000,00 ognuna e la penalizzazione di un punto in classifica peraver i giocatori di entrambe le squadre rinunciato a proseguire la disputa della gara (C.U. n. 16 del 21 agosto <strong>2003</strong>). LaCommissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C, su reclamo di entrambe le società che chiedevano un riesamedi tutta la vicenda ed una interpretazione della cosa in senso favorevole (Isernia), e il ripristino del risultato di parità conseguitosul campo ed il conseguente annullamento delle sanzioni accessorie (il Frosinone), rigettava il reclamo così riunito presentatodalle società (Com. Uff. n. 23 del 3 settembre <strong>2003</strong>). Si appellava a questa Commissione d‟Appello Federale il FrosinoneCalcio sottolineando, indipendentemente dalla mancanza di buon senso da parte di tutti, l‟errore tecnico commesso dalDirettore di gara il quale, sospeso l‟incontro al 49° e 23‟‟ della seconda parte dello stesso (erano stati concessi 5‟ di recupero)per prestare soccorsi necessari ad un calciatore seriamente e gravemente infortunato, constatato che i capitani delle rispettivesquadre, benché pressantemente invitati dallo stesso a riprendere il gioco dopo che i sanitari avevano completato il lorointervento, si erano rifiutati di portare a termine la gara sottoscrivendo una comune dichiarazione, motivata sul grave infortunioe i pochi secondi restanti al termine del recupero concesso, mai aveva fischiato la ripresa del gioco e mai aveva regolarmenteposto fine alla gara con il triplice fischio di chiusura: pertanto, sosteneva, non si verte nella situazione di rinuncia a proseguirel‟incontro. Chiedeva quindi la cassazione della decisione della Commissione Disciplinare ripristinando il risultato di paritàconseguito sul campo con il conseguente annullamento delle sanzioni accessorie; in subordine, non vertendosi comunque inuna situazione di rinuncia a proseguire la gara, chiedeva l‟annullamento della sanzione pecuniaria. All‟odierna udienza sipresentava il solo rappresentante dell‟Isernia il quale, anche se cointeressato, veniva dichiarato NON legittimato ad esporreproprie conclusioni non avendo presentato l‟appello nei termini previsti dall‟art. 33 C.G.S. L‟appello presentato dal FrosinoneCalcio va respinto. Indipendentemente dalla giusta osservazione della Commissione Disciplinare che, pur comprendendo che ilrifiuto di continuare la gara a pochi secondi dal termine - peraltro prorogato di 5‟ - derivava da un episodio particolarmentedrammatico, rilevava come “con un po‟ di buon senso da parte di tutti e con il rispetto delle norme la partita si sarebbe potutaconcludere”, risulta dal referto arbitrale e dalla documentazione agli atti che entrambe le squadre hanno rinunciato a proseguirela gara, anche se al termine del prolungamento della stessa di ulteriori 5‟ mancavano solo 27 secondi. E l‟art. 53 N.O.I.F. punto2 impone in tali circostanze la perdita della gara per 0-3, un punto di penalizzazione in classifica; ed il punto 11 delComunicato Ufficiale n. 4 del 2 luglio <strong>2003</strong> prevece, oltre alle sanzioni di cui all‟art. 53 N.O.I.F. l‟ammenda di euro 5.000,00.Per questi motivi la C.A.F. respinge l‟appello come sopra proposto dal Frosinone Calcio di Frosinone e dispone incamerarsi latassa versata.ORDINANZE6 - RECLAMO DEL CALCIO COMO AVVERSO LA SANZIONE DELL‟AMMENDA DI € 30.000,00 PER VIOLAZIONEDEGLI ARTT. 3 COMMA 2, 2 COMMA 4 E 16 COMMA 3 C.G.S., INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELPROCURATORE FEDERALE(Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti - Com. Uff. n. 40 del 4.9.<strong>2003</strong>)7 - RICHIESTA DI AMNISTIA DEL CALCIO COMO DELLA SANZIONE DELL‟AMMENDA DI € 30.000,00 PERVIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 COMMA 2, 2 COMMA 4 E 16 COMMA 3 C.G.S., INFLITTA A SEGUITO DIDEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE(Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti - Com. Uff. n. 40 del 4.9.<strong>2003</strong>)8 - RICHIESTA DI AMNISTIA DEL SIG. ENRICO PREZIOSI DELLA SANZIONE DELL‟INIBIZIONE PER MESI UNOPER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 COMMA 1, 4 COMMA 3 E 16 COMMA 1 C.G.S., INFLITTE A SEGUITO DIDEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE(Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti - Com. Uff. n. 40 del 4.9.<strong>2003</strong>)La C.A.F., riuniti l‟appello del Calcio Como di Como e le istanze di amnistia del Calcio Como e del Sig. Preziosi Enrico, lirinvia alla riunione del 13.10.<strong>2003</strong>.9 - RECLAMO DELL‟U.S. PIEVE DI BONO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA COPPA ITALIA PIEVE DIBONO/CONDINESETTAURENSE DEL 31.8.<strong>2003</strong>(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Trentino Alto Adige - Com. Uff. n. 14 dell‟8.9.<strong>2003</strong>)La C.A.F. rinvia l‟appello dell‟U.S. Pieve di Bono di Pieve di Bono (Trento) come sopra proposto alla riunione del 13.10.<strong>2003</strong>.10 - RECLAMO DELLA S.S. ALDENO AVVERSO LA DECLARATORIA DI INAMMISSIBILITÀ DELLACOMMISSIONE DISCIPLINARE DEL COMITATO REGIONALE TRENTINO ALTO ADIGE MERITO GARA DICOPPA ITALIA ALDENO/BENACENSE68


DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE - STAGIONE SPORTIVA <strong>2003</strong>-2004(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Trentino Alto Adige - Com. Uff. n. 14 dell‟8.9.<strong>2003</strong>)La C.A.F. rinvia l‟appello della S.S. Aldeno di Aldeno (Trento) come sopra proposto alla riunione del 13.10.<strong>2003</strong>.11 - ISTANZA DI SOSPENSIONE DELLE SANZIONI INFLITTE AL CALCIO CATANIA E AL SIG. RICCARDOGAUCCI: - INIBIZIONE PER 10 MESI AL SIG. RICCARDO GAUCCI E DELL‟AMMENDA DI € 80.000,00 ALLASOCIETÀ CALCIO CATANIA RISPETTIVAMENTE PER VIOLAZIONE DELL‟ART. 27, COMMI 1, 2 E SEGUENTIDELLO STATUTO, DELL‟ART. 1 COMMA 1 C.G.S. E DELL‟ART. 2 COMMA 4 C.G.S. PER RESPONSABILITÀDIRETTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DEL 30 MAGGIO <strong>2003</strong> PROT.1379/388PF/EF/MM; - AMMENDA DI € 10.000,00 CIASCUNO RISPETTIVAMENTE PER VIOLAZIONE DELL‟ART. 3COMMA 1, C.G.S., DELL‟ART. 4, COMMA 3, C.G.S. AL SIG. RICCARDO GAUCCI E PER LE VIOLAZIONI DEGLIARTT. 3, COMMA 2, 2, COMMA 4 E 4, COMMA 5 C.G.S. LA SOCIETÀ CALCIO CATANIA A SEGUITO DIDEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DEL 30 MAGGIO <strong>2003</strong> PROT. 1371/384/PF/EF/MM(Delibera della C.A.F. - Com. Uff. n. 7/C dell‟8.9.<strong>2003</strong>)La C.A.F., sentito il Procuratore Federale, che ha concluso per il rigetto dell‟istanza di sospensione della sanzione, ritenuto chenon sussistano i presupposti per accordare la sospensione stessa, anche in considerazione dell‟imminenza della scadenza deltermine concesso per la regolarizzazione formale dell‟istanza di rinunzia; respinge l‟istanza di sospensione delle sanzioni.12 - RICHIESTA DI AMNISTIA DELL‟A.C. PRO EBOLITANA DELLA SANZIONE DELL‟AMMENDA DI € 8.000,00PER VIOLAZIONE DELL‟ART. 2 COMMA 4 C.G.S., INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELPROCURATORE FEDERALE(Delibera della C.A.F. - Com. Uff. n. 7/C dell‟8.9.<strong>2003</strong>)La C.A.F., sospesa la decisione, concede alla società istante il termine di gg. 20 per la regolarizzazione formale degli attirelativi ai procedimenti interessati.13 - RICHIESTA DI AMNISTIA DEL SIG. DE VITA COSIMO DELLA SANZIONE DELL‟INIBIZIONE PER MESIDIECI PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 27 COMMA 1 E 2 DELLO STATUTO E 1 COMMA 1 C.G.S. INFLITTA ASEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE(Delibera della C.A.F. - Com. Uff. n. 7/C dell‟8.9.<strong>2003</strong>)La C.A.F., sospesa la decisione, concede all‟istante il termine di gg. 20 per la regolarizzazione formale degli atti relativi aiprocedimenti interessati.TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 11/C - RIUNIONE DEL 13 OTTOBRE <strong>2003</strong>1 - RECLAMO DEL CALCIO COMO AVVERSO LA SANZIONE DELL‟AMMENDA DI 30.000,00 PER VIOLAZIONEDEGLI ARTT. 3 COMMA 2, 2 COMMA 4 E 16 COMMA 3 C.G.S., INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELPROCURATORE FEDERALE(Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti - Com. Uff. n. 40 del 4.9.<strong>2003</strong>)2 - RICHIESTA DI AMNISTIA DEL CALCIO COMO DELLA SANZIONE DELL‟AMMENDA DI e 30.000,00 PERVIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 COMMA 2, 2 COMMA 4 E 16 COMMA 3 C.G.S., INFLITTA A SEGUITO DIDEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE(Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti - Com. Uff. n. 40 del 4.9.<strong>2003</strong>)La C.A.F. sospende la decisione per i procedimenti come sopra proposti dal Calcio Como di Como, in attesa della definizionedel connesso procedimento di applicazione di amnistia al Signor Preziosi Enrico presso la Commissione Disciplinare dellaLega Nazionale Professionisti.3 - RICHIESTA DI AMNISTIA DEL SIG. ENRICO PREZIOSI RELATIVA ALLE SANZIONI COMMINATE A SEGUITODI DECISIONI DALLA C.A.F. SU DIVERSI DEFERIMENTI DEL PROCURATORE FEDERALE(COM. UFF. 20/C DEF. 8.11.2002 E 11.11.2002), (COM. UFF. 36/C DEF. 23.12.2002, 13.1.<strong>2003</strong> E 15.1.<strong>2003</strong>) (COM. UFF.6/C 5.5.<strong>2003</strong>, DEF. 16.5.<strong>2003</strong> E 30.5.<strong>2003</strong>)Il Sig. Enrico Preziosi ha proposto istanza di applicazione della amnistia in base ai provvedimenti di cui al C.U. n. 75/A e 80/Adella F.I.G.C. in relazione a: 1) deferimenti dell‟8.11.2002 e dell‟11.11.2002 sui quali si è pronunciata la C.A.F. in data14.1.<strong>2003</strong> (C.U. n. 20/C); 2) deferimenti del 23.12.2002, del 13.1.<strong>2003</strong> e del 15.1.<strong>2003</strong> sui quali si è pronunciata la C.A.F. indata 15.4.<strong>2003</strong> (C.U. n. 36/C); 3) deferimenti del 5.5.<strong>2003</strong>, del 16.5.<strong>2003</strong> e del 30.5.<strong>2003</strong> sui quali si è pronunciata la C.A.F. indata 28.7.<strong>2003</strong> (C.U. 6/C). Al Preziosi risultano comminate complessivamente le sanzioni sportive dell‟inibizione per undicimesi e dieci giorni nonché 88.000,00 euro di ammenda. Tutti i deferimenti del Procuratore Federale nei confronti di PreziosiEnrico riguardano violazioni dell‟art. 3 comma 1, art. 4 commi 1 e 3 art. 16 commi 1 e 2 C.G.S., per aver espressopubblicamente giudizi lesivi di persone e di organismi operanti nell‟ambito Federale con l‟aggravante della idoneità di dettedichiarazioni a negare la regolarità delle gare, l‟imparzialità della procedura delle designazioni dei direttori di gara e lacorrettezza dei campionati, nonché con l‟ulteriore aggravante della ripetitività di fatti della stessa indole già sanzionati nellastessa stagione <strong>sportiva</strong>. Il deferimento in data 23.12.2002 e 15.1.<strong>2003</strong> riguardano, inoltre, la violazione dell‟art. 17 comma 8C.G.S. che sanziona l‟accesso all‟interno del recinto di gioco e negli spogliatoi in occasione di gara di tesserati colpiti daprovvedimenti disciplinari. Osserva la C.A.F. che tutte le ipotesi di cui sopra ad eccezione di quella di cui all‟art. 17 comma 8,rientrano nel provvedimento con cui il Consiglio Federale della F.I.G.C. ha concesso l‟amnistia ai dirigenti, ai soci ed ai69


DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE - STAGIONE SPORTIVA <strong>2003</strong>-2004tesserati per le violazioni commesse sino all‟11.9.<strong>2003</strong>, come da C.U. n. 75/A in pari data. Detto provvedimento infatti siapplica sia alle dichiarazioni lesive punite dall‟art. 3 e segg. del C.G.S. sia alla violazione della clausola compromissoriaprevista dall‟art. 27 comma 2 dello Statuto Federale; non è invece previsto analogo provvedimento di clemenza per laviolazione dell‟art. 17 comma 8 C.G.S.. Conseguentemente al Preziosi deve essere concessa l‟amnistia per tutte le violazionisopra indicate ad eccezione di quelle di cui ai deferimenti in data 23.12.2002 e 15.1.<strong>2003</strong> per le quali allo stesso furonocomminate ammende per complessivi 15.000 euro. Per quel che riguarda l‟istanza di resituzione delle ammende già corrisposteva rilevato che essa non può essere accolta in quanto il provvedimento concessivo della amnistia prevede solo la cessazionedella esecuzione delle sanzioni stabilite dagli artt. 13 e 14 del C.G.S., ma non la restituzione delle ammende già corrisposte.Per questi motivi la C.A.F.: - visti i Com.ti Uff.li nn. 75/A e 80/A; - concede al Signor Preziosi Enrico l‟amnistia per leincolpazioni di cui ai Comunicati Ufficiali C.A.F. nn. 20/C del 14.1.<strong>2003</strong>, 6/C del 28.7.<strong>2003</strong> e 36/C del 15.4.<strong>2003</strong> conesclusione delle ipotesi di cui ai deferimenti del Procuratore Federale del 23.12.2002 e 15.1.<strong>2003</strong>, relative alle violazionidell‟art. 17 comma 8 C.G.S. in ordine alle quali respinge le relative istanze; - dichiara cessata l‟esecuzione delle sanzioniirrogate; - rigetta l‟istanza di restituzione delle ammende corrisposte.4 - RECLAMO DELL‟U.S. PIEVE DI BONO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA COPPA ITALIA PIEVE DIBONO/CONDINESETTAURENSE DEL 31.8.<strong>2003</strong>(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Trentino Alto Adige - Com. Uff. n. 14 dell‟8.9.<strong>2003</strong>)La Unione Sportiva Pieve di Bono ha proposto ricorso avverso la decisione della Commissione Disciplinare presso il ComitatoRegionale Trentino-Alto Adige pubblicata sul C.U. n. 14 in data 8 settembre <strong>2003</strong> con la quale è stata inflitta la punizione<strong>sportiva</strong> della perdita della gara Pieve di Bono/Condinesettaurense con il risultato di 0-3, per la posizione irregolare delgiocatore Gnosini Bruno. La ricorrente basa il proprio ricorso sul mancato invio (a norma dell‟art. 42 comma 6 C.G.S.) dellacopia del ricorso inoltrato dalla controparte alla Commissione Disciplinare. Infatti anziché la prevista copia del ricorso era statainviata alla U.S. Pieve di Bono solo una comunicazione non datata e senza indicazione che il ricorso fosse stato inoltrato agliOrgani competenti. Ritiene la C.A.F. che il motivo del ricorso sia fondato non essendo stata adempiuta dallaCondinesettaurense la condizione prescritta dall‟art. 42 comma 6 C.G.S.. Conseguentemente il ricorso va accolto conannullamento della decisione impugnata e il ripristino del risultato conseguito sul campo. Per questi motivi la C.A.F. accogliel‟appello come sopra proposto dall‟U.S. Pieve di Bono di Pieve di Bono (Trento) annullando, ai sensi dell‟art. 33 n. 5 C.G.S.,l‟impugnata delibera, ripristinando il risultato di 4-2 acquisito in campo nella gara sopra indicata. Ordina restituirsi la tassaversata.5 - RECLAMO DELLA S.S. ALDENO AVVERSO LA DECLARATORIA DI INAMMISSIBILITÀ DELLACOMMISSIONE DISCIPLINARE DEL COMITATO REGIONALE TRENTINO ALTO ADIGE IN MERITO GARA DICOPPA ITALIA ALDENO/BENACENSE(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Trentino Alto Adige - Com. Uff. n. 14 dell‟8.9.<strong>2003</strong>)All‟esito della gara di Coppa Italia Aldeno/Benacense Riva, disputata il 28.4.<strong>2003</strong> e terminata con il punteggio di 0-3, la S.S.Aldeno proponeva reclamo, adducendo che nell‟occasione, nelle file della squadra avversaria, erano stati schierati i calciatoriBartolameotti Maurizio e Cosa Francesco in posizione irregolare, perché squalificati. La competente CommissioneDisciplinare, con delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 14 dell‟8 settembre <strong>2003</strong>, dichiarava inammissibile il reclamo per viziodi forma per non avere la reclamante prodotto la ricevuta della raccomandata comprovante l‟invio di copia del reclamo allaSocietà controparte. Avverso tale decisione ha proposto appello la S.S. Aldeno, opponendo che la suddetta CommissioneDisciplinare aveva errato nel ritenere che essa società non aveva inviato alla controparte copia del reclamo e reiterando lapropria richiesta di aggiudicazione “a tavolino” della gara. Il reclamo è fondato. La reclamante ha, infatti, prodotto la ricevutadella raccomandata a suo tempo inviata alla controparte. Gli atti, pertanto, vanno restituiti alla Commissione Disciplinare perl‟esame di merito del reclamo suddetto, previo annullamento della decisione impugnata. La tassa di reclamo, ai sensi dell‟art.29 comma 13 C.G.S., va restituita. Per questi motivi la C.A.F. accoglie l‟appello della S.S. Aldeno di Aldeno (Trento),annullando ai sensi dell‟art. 33 n. 5 C.G.S., l‟impugnata delibera per insussistenza della dichiarata inammissibilità, con rinviodegli atti alla Commissione Disciplinare per l‟esame di merito del reclamo 1.9.<strong>2003</strong> proposto dalla S.S. Aldeno avverso laregolarità della gara. Ordina restituirsi la tassa versata.6 - RECLAMO DEL VARESE FOOTBALL CLUB AVVERSO L‟INIBIZIONE DI MESI QUATTRO AI SIGNORICLAUDIO TURRI E CORRADO SANTORO E L‟AMMENDA DI € 2.000,00 ALLA SOCIETÀ VARESE F.C. PERVIOLAZIONE DELL‟ART. 8 COMMI 2, 3 E 4 C.G.S. A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATOREFEDERALE(Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C - Com. Uff. n. 38/C del 24.9.<strong>2003</strong>)Con atto del 10 luglio <strong>2003</strong> il Procuratore Federale deferiva alla Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti SerieC, i Signori Claudio Turri e Corrado Santoro, rispettivamente Presidente ed Amministratore Delegato della Società VareseF.C. S.r.l., nonché la Società medesima, per rispondere i primi due della violazione dell‟art. 8 commi 2 e 4 C.G.S per averearbitrariamente disatteso gli accordi economici e sportivi aventi ad oggetto il trasferimento dei calciatori Berardo e Pascalidell‟U.S. Alessandria Calcio al Varese F.C. Srl e per aver omesso la formalizzazione dei detti trasferimenti e la soc. Varesedella violazione di cui all‟art. 8 comma 3 C.G.S. per responsabilità diretta nella violazione ascritta al proprio presidente ed alproprio amministratore. All‟esito del procedimento la Commissione Disciplinare, con delibera pubblicata sul C.U. n. 38/C del24 settembre <strong>2003</strong>, accertava la responsabilità degli incolpati ed irrogava al presidente Claudio Torri e all‟amministratore70


DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE - STAGIONE SPORTIVA <strong>2003</strong>-2004Corrado Santoro l‟inibizione a svolgere ogni attività nell‟ambito federale per il periodo di mesi quattro ed alla Società VareseF.C. Srl l‟ammenda di 2.000,00 euro. Avverso la suddetta decisione hanno interposto ricorso a questa Commissione il Turri edil Santoro, nonché la soc. Varese in persona del Consigliere di Amministrazione e delegato ai rapporti con gli Enti Federali.Nel gravame vengono riproposte ed ampliate le difese già svolte in primo grado. Con il primo motivo viene reiteratal‟eccezione preliminare di improcedibilità e conseguente inammissibilità dell‟azione disciplinare, poiché l‟oggetto dellacontestazione non rientrerebbe nella previsione dell‟art. 8 comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva correlato con l‟art. 95comma 7 delle N.O.I.F.. Inoltre, l‟atto di deferimento non conteneva alcun riferimento alla violazione dell‟art. 1 comma 1C.G.S. per cui la Commissione Disciplinare, motivando la propria decisione con il richiamo di tale norma, sarebbe andata oltrei limiti insuperabili dell‟atto di deferimento. Con il motivo di merito gli appellanti deducono che il direttore sportivo Londrosi,privo di poteri di rappresentanza della società, aveva concluso le trattative riguardanti il contratto di trasferimento dei calciatoriBerardo e Pascali travalicando il mandato conferitogli dalla soc. Varese, limitato, secondo i ricorrenti, a mere operazioni dicessione di calciatori. Nessuna inadempienza andrebbe quindi addebitata a Turri e Santoro ed alla Società Varese, potendosi almassimo ipotizzare a loro carico una sorta di colpa in vigilando sull‟operato del Londrosi. In conclusione chiedono ilproscioglimento da ogni addebito e, in via subordinata, la riduzione della sanzione loro inflitta dai primi giudici conl‟irrogazione di una semplice ammonizione. La C.A.F. ritiene che il ricorso sia privo di fondamento. L‟eccezione preliminare èstata respinta dalla Commissione Disciplinare con motivazione del tutto condivisibile, attraverso il richiamo all‟art. 1 comma 1C.G.S., che impone l‟osservanza dei principi di lealtà, corretta e probità in ogni rapporto comunque riferibile all‟attività<strong>sportiva</strong>. Esattamente i primi giudici hanno argomentato che la condotta oggetto del deferimento (aver omesso laformalizzazione del trasferimento dei calciatori Berardo e Pascali, disattendendo gli accordi economici e sportivi già conclusidal Londrosi) non è estranea alla previsione normativa dell‟art. 8 comma 2 C.G.S., il quale impone che le attività attinenti altrasferimento, alla cessione di contratto e al tesseramento di calciatori devono essere svolte conformemente alle disposizionifederali ed ai regolamenti delle Leghe, compreso ovviamente l‟art. 1 comma 1 C.G.S. Ritiene quindi questa Commissione chela Commissione Disciplinare non abbia affatto esorbitato dai limiti dell‟atto di deferimento, essendo rimasti inalterati nellamotivazione della delibera impugnata sia il fatto contestato, esaurientemente descritto nel deferimento, sia la qualificazionegiuridica dello stesso. Quando ai motivi di merito, va rilevato che la tesi dei ricorrenti, secondo cui il Londrosi avrebbe trattatoil trasferimento al Varese dei calciatori Pascali e Berardo senza averne i poteri, è smentita dalle circostanze, accertatedall‟Ufficio Indagini e richiamate dalla Commissione Disciplinare, relative da un lato al perfezionamento della trattativa neiminimi dettagli da parte del Londrosi e, dall‟altro lato, alla “aggregazione” alla nuova Società dei due calciatori, uno dei qualiera stato alloggiato presso l‟albergo di proprietà del presidente onorario della società varesina. Se ne deve concludere, comehanno fatto i primi giudici, che Turri e Santoro disattesero, violando i principi di lealtà, correttezza e probità, gli accordidettagliatamente conclusi dal direttore sportivo Londrosi, scaricando su quest‟ultimo ogni responsabilità al riguardo. Ladecisione impugnata merita pertanto integrale conferma. Per questi motivi la C.A.F. respinge l‟appello come sopra propostodal Varese Football Club di Varese e dispone incamerarsi la tassa versata.7 - RECLAMO DELLA S.S. VILLACIDRESE CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER N. 5GIORNATE EFFETTIVE DI GARA DEL CALCIATORE CIRINA SIMONE, DELLA SQUALIFICA PER N. 2 GIORNATEEFFETTIVE DI GARA DEL CALCIATORE GRASSO BIAGIO, DELLA SQUALIFICA PER UN MESEDELL‟ALLENATORE SIBILIA GIANCARLO, PER VIOLAZIONE DELL‟ART. 1 COMMA 1 C.G.S. EDELL‟AMMENDA DI € 600,00 ALLA SOCIETÀ, PER VIOLAZIONE DELL‟ART. 2 COMMI 3 E 4 C.G.S., INFLITTE ASEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato per l‟Attività Interregionale - Com. Uff. n. 24 del 23.9.<strong>2003</strong>)La S.S. Villacidrese Calcio ha presentato ricorso avverso la decisione della Commissione Disciplinare presso il ComitatoInterregionale di cui al Com. Uff. n. 24 del 23 settembre <strong>2003</strong>, con la quale, in accoglimento del deferimento del ProcuratoreFederale, in data 16.7.<strong>2003</strong>, ai calciatori Cirina Simone e Grasso Biagio e all‟allenatore Sibilia Giancarlo, venivano inflitte,rispettivamente, le sanzioni della squalifica di cinque, due giornate effettive di gara e di un mese, per comportamentiminacciosi e antiregolamentari, nei confronti di un calciatore e di un dirigente della squadra avversaria, nonché di un altroimportante dirigente federale e della classe arbitrale. Alla società, per responsabilità oggettiva, veniva inflitta la sanzionedell‟ammenda di 600 euro. La ricorrente eccepisce che “tutti gli elementi ascritti ai deferiti sono, già esaminati nella deliberaassunta dal Giudice Sportivo, nell‟immediatezza della disputa della gara in esame”, in quanto il rapporto del Commissario dicampo gli è stato trasmesso, il giorno stesso della gara. Si contesta, inoltre, la valenza della circostanza che “i fatti contestatirisultano compiuti prima della gara e successivamente alla stessa e dunque, al di fuori della ordinaria giurisdizione esclusivadegli ufficiali di gara” e si sostiene che i Commissari di campo devono riferire agli Organi Disciplinari “anche circa ilcomportamento assunto dai calciatori e tecnici, sfuggito al controllo degli Ufficiali di gara, anche, durante lo svolgersi deglistessi incontri”. In sostanza, ci si troverebbe di fronte ad un “ne bis in idem”, dopo il giudizio del Giudice Sportivo. Passandoal merito, si sostiene che “non si è certamente trattato, nella determinata circostanza, di episodi esorbitanti, rispetto a quantoavviene normalmente (e per questo, tollerato) sui campi di qualsiasi Serie ed a qualsiasi latitudine”. Rileva la C.A.F. che ledoglianze della ricorrente sono infondate e non possono essere accolte. Preliminarmente, va osservato che i fatti per i quali èprocedimento, non sono stati oggetto di valutazione da parte dell‟arbitro La Rocca Claudio (che dato il loro evidentesignificato disciplinare, offensivo per la classe arbitrale e l‟intero ordinamento federale, non avrebbe, secondo una normaleregola di esperienza, potuto non tenerli nel debito conto) come risulta dal rapporto della gara e conseguentemente, neppure, daparte del Giudice Sportivo, che ha preso le sue determinazioni, come di norma, proprio sulla base del predetto referto arbitrale.Il Procuratore Federale è pervenuto al deferimento che ha dato origine all‟odierno procedimento, sulla base dell‟esposto71


DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE - STAGIONE SPORTIVA <strong>2003</strong>-2004denuncia della U.S. Canzese, in data 14.3.<strong>2003</strong>, diretto al Presidente del Comitato Interregionale e degli atti relativi alla gara,tra i quali, la predetta relazione del Commissario di Campo, Carlo Caschili. Non è possibile, quindi, parlare di una sorta digiudicato, venutosi a formare, sulla base della decisione del Giudice Sportivo, in quanto, come detto, i fatti non risultano, inalcun modo, valutati dal giudice di primo grado, sulla base degli atti, in suo possesso, al momento della sua decisione. Perquanto concerne il merito, sulla scorta di quanto riferito dal Commissario di campo (prima della gara, al momento dell‟entratanegli spogliatoi, il Cirina si è avvicinato ad un giocatore di colore della U.S. Canzese, dicendogli, con fare arrogante eintimidatorio: “Oggi, ti tompo le gambe, bastardo!”, successivamente, dopo la sua espulsione, durante la gara, lo stesso gridavaal Commissario di Campo la frase: “Diglielo a Punghellini di venire a controllare questi bastardi di arbitri, invece, di mandartia controllare quello che facciamo noi. Da qui, oggi, non se ne va nessuno integro, bastardi, figli di puttana”; il Grasso “inveivaverso l‟addetto stampa della U.S. Canzese”, accusandolo a causa dei suoi scritti e dicendo che glieli avrebbe fatti mangiare, senon fosse stato presente il Commissario di Campo; anche, l‟allenatore Sibilia teneva un comportamento, sostanzialmente,analogo, anche se meno grave, nei confronti del predetto addetto stampa; a suo carico vi è il ruolo di allenatore che dovrebbesvolgere una funzione positiva di stimolo nei confronti dei suoi giocatori) le sanzioni disciplinari risultano adeguate aldisvalore dei fatti e proporzionate tra loro. Il nervosismo, dovuto all‟espulsione, non può, in alcun modo, costituire unaattenuante per il Cirina e le risposte dell‟addetto stampa della U.S. Canzese esulano dall‟odierna regiudicanda. Il rigettodell‟appello comporta l‟incameramento della tassa. Per questi motivi la C.A.F. respinge l‟appello della S.S. Villacidrese diVillacidro (CA) e dispone incamerarsi la tassa versata.TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 12/C - RIUNIONE DEL 17 OTTOBRE <strong>2003</strong>1 - RECLAMO DEL SIG. CENTOLA GIUSEPPE AVVERSO LA SANZIONE DELL‟INIBIZIONE PER ANNI 1 E MESI 6,INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL‟ART. 1,COMMA 1 C.G.S., ART. 16 LETT. C) REGOLAMENTO L.N.D.(Delibera della Commissione Disciplinare della L.N.D. - Com. Uff. n. 38 dell‟1.10.<strong>2003</strong>)2 - RECLAMO DEL PROF. MAGLIA CARLO AVVERSO LA SANZIONE DELL‟INIBIZIONE PER MESI 2, INFLITTAA SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL‟ART. 16 LETT. C)REGOLAMENTO L.N.D.(Delibera della Commissione Disciplinare della L.N.D. - Com. Uff. n. 38 dell‟1.10.<strong>2003</strong>)3 - RECLAMO DEL SIG. TUBITO GIANFRANCO AVVERSO LA SANZIONE DELL‟INIBIZIONE PER MESI 1,INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL‟ART. 16LETT. C) REGOLAMENTO L.N.D.(Delibera della Commissione Disciplinare della L.N.D. - Com. Uff. n. 38 dell‟1.10.<strong>2003</strong>)4 - RECLAMO DEL SIG. CARTOLANO NICOLA AVVERSO LA SANZIONE DELL‟INIBIZIONE PER MESI 3,INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL‟ART. 16LETT. C) REGOLAMENTO L.N.D.(Delibera della Commissione Disciplinare della L.N.D. - Com. Uff. n. 38 dell‟1.10.<strong>2003</strong>)5 - RECLAMO DEL SIG. MAGLIONE MARIO AVVERSO LA SANZIONE DELL‟INIBIZIONE PER MESI 1, INFLITTAA SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL‟ART. 16 LETT. C)REGOLAMENTO L.N.D.(Delibera della Commissione Disciplinare della L.N.D. - Com. Uff. n. 38 dell‟1.10.<strong>2003</strong>)6 - RECLAMO DEL SIG. LAPENNA MARCO AVVERSO LA SANZIONE DELL‟INIBIZIONE PER MESI 6, INFLITTAA SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL‟ART. 16 LETT. C)REGOLAMENTO DELLA L.N.D.(Delibera della Commissione Disciplinare della L.N.D. - Com. Uff. n. 38 dell‟1.10.<strong>2003</strong>)7 - RECLAMO DEL DR. GALIZIA GIUSEPPE FERNANDO AVVERSO LA SANZIONE DELL‟INIBIZIONE PER MESI1, INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL‟ART. 16LETT. C) REGOLAMENTO L.N.D.(Delibera della Commissione Disciplinare della L.N.D. - Com. Uff. n. 38 dell‟1.10.<strong>2003</strong>)8 - RECLAMO DEL SIG. DE BIASI LUCIANO AVVERSO LA SANZIONE DELL‟INIBIZIONE PER ANNI 1, INFLITTAA SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL‟ART. 1, COMMA 1C.G.S., ART. 16 LETT. C) REGOLAMENTO L.N.D.(Delibera della Commissione Disciplinare della L.N.D. - Com. Uff. n. 38 dell‟1.10.<strong>2003</strong>)1. Il Procuratore Federale, con atto dell‟8 luglio <strong>2003</strong>, sulla base di quanto accertato dall‟Ufficio Indagini (con relazionepreliminare e definitiva), nonché del verbale dell‟ispezione amministrativa effettuata nel novembre 2002 dal Presidente e da uncomponente del Collegio dei Revisori dei Conti della L.N.D., in ordine alle gravi irregolarità amministrativo-contabili emerse,che tra l‟altro avevano provocato un rilevante disavanzo di gestione quantificato a consuntivo nel giugno 2002, deferiva allaCommissione Disciplinare presso la L.N.D. il Presidente del Comitato Regionale Basilicata della L.N.D., il Presidente delCollegio dei Revisori dei Conti del suddetto Comitato, insieme ai Consiglieri del Comitato Regionale e ai componentidell‟Organo di controllo, per vederli rispondere della violazione dell‟art. 16 del Regolamento della L.N.D. e, nel caso degliorgani di vertice e del Consigliere Rinaldi, anche della violazione dell‟art. 1, comma 1, C.G.S.. 2. La CommissioneDisciplinare presso la L.N.D., con la decisione impugnata, ritenendo che le prescrizioni del Regolamento di amministrazione econtabilità, e quindi l‟art. 16, lett. c), del Regolamento L.N.D., fossero stati effettivamente violati, sulla base di quanto72


DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE - STAGIONE SPORTIVA <strong>2003</strong>-2004esaurientemente accertato dagli organi di indagine, ma che non tutti e nello stesso modo fossero coinvolti nelle irregolaritàcontabili e gestionali, si esprimeva mandando assolti i deferiti Rinaldi, Tortorella, Martulli, Venice, Timpone, Moltedo ePalmieri, mentre, per il resto, infliggeva le seguenti sanzioni: un anno e sei mesi di inibizione per Centola (Presidente delComitato Regionale Basilicata dal 1996/97 al 2001/2002); tre mesi di inibizione per Cartolano (Consigliere del ComitatoRegionale nella stagione <strong>sportiva</strong> 1998/99); due mesi di inibizione per Maglia (Consigliere del Comitato Regionale dal1998/99 al 1999/2000); un mese di inibizione per Maglione (Consigliere del Comitato Regionale nel 1998/99), Galizia(Consigliere del Comitato Regionale dal 2000/01 al 2001/2002) e Tubito (Consigliere del Comitato Regionale dal 2000/01 al2001/2002); sei mesi di inibizione per Lapenna (Presidente del Collegio dei Revisori dei conti del Comitato Regionale per ilquadriennio 1996/2000); un anno di inibizione per De Biasi (Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti del ComitatoRegionale per la stagione 2000/2001 e Consigliere del Comitato Regionale nel 1999/2000); due mesi di inibizione per Paciello(componente supplente del Collegio dei Revisori dal 1996 al 2002). 3. I tesserati sanzionati in prime cure hanno propostoappello, salvo il Greco, al quale peraltro è stato riservato un trattamento più benevolo in prima istanza (ammonizione) avendoegli denunziato formalmente l‟irregolare funzionamento degli organi direttivi del Comitato, nonché il Paciello. Gli appellidegli intestati reclamanti possono essere oggetto di trattazione congiunta, essendo stati proposti avverso la medesima decisionedi primo grado e visti gli evidenti elementi di connessione. 4. Ciò posto, prima di procedere alla disamina del contenuto deireclami, muovendo dai profili di censura comuni, occorre dare atto della tardività, ai sensi dell‟art. 33, comma 2, C.G.S., delricorso proposto dal Sig. De Biasi Luciano, già Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti del Comitato RegionaleBasilicata e sanzionato dalla Commissione Disciplinare con un anno di inibizione. Il gravame, infatti, è stato inviato (via fax)solo l‟11 ottobre <strong>2003</strong>, otto giorni dopo, quindi, la formale notifica della decisione impugnata (avvenuta il 3 ottobre <strong>2003</strong>). 5.Per il resto, i reclami riuniti in trattazione non possono, ad ogni modo, essere accolti. Conviene prendere le mosse dalledoglianze che accomunano la maggior parte dei ricorsi, ed in particolar modo dall‟eccepito difetto di legittimazione a decideredella Commissione Disciplinare presso la L.N.D., sia dal punto di vista della mancanza nelle carte federali di una norma cheespressamente devolva alla medesima Commissione Disciplinare i deferimenti dei dirigenti federali in ordine a questionidiverse dall‟incompatibilità (rimesse alla cognizione della Corte Federale), sia per quanto attiene alla competenza a giudicaredella Commissione Disciplinare della L.N.D. in luogo di quella insediata presso il Comitato Regionale di appartenenza (trattasidi profili di rito dedotti in tutti i reclami di cui si discute, salvo quelli proposto dal Centola e, seppure in parte, dal Lapenna). 6.Orbene, non giova richiamare ai reclamanti l‟art. 10, comma 6, delle N.O.I.F. (“I dirigenti federali che violano le normestatutarie o regolamentari sono giudicati dalla Corte Federale”), che è disposizione ancora formalmente vigente machiaramente in contrasto, sotto l‟aspetto della competenza a conoscere, con norme di rango superiore (Statuto e Codice diGiustizia Sportiva) e quindi sostanzialmente inapplicabile (in attesa della sua formale modifica o abrogazione). L‟ar t. 32,comma 7, del vigente Statuto Federale e l‟ar t. 22, comma 1, lett. b), C.G.S., limitano, infatti, il potere giudicante della CorteFederale alle sole questioni attinenti all‟incompatibilità dei dirigenti federali (procedimento su iniziativa del Procuratorefederale). La limitazione del potere cognitivo della Corte Federale alla sola materia dell‟incompatibilità non può mandareautomaticamente assolti, pur in mancanza di una norma espressa, i dirigenti federali che si rendano responsabili dellaviolazione delle norme federali, tanto più questo quando vengono ad essere coinvolti, come nel caso di specie, i generalissimiprincipi di cui all‟art. 1 C.G.S.. Non esiste, dunque, un ambito di immunità, sia dal punto di vista dei precetti (“I dirigentifederali sono responsabili della rettitudine <strong>sportiva</strong> e morale della loro condotta e della riservatezza degli atti del proprioufficio”: art. 10, comma 2, N.O.I.F., prescrizione generale sicuramente vigente) che di quello dell‟applicazione delle sanzionipreviste dall‟ordinamento sportivo del calcio, in favore dei dirigenti federali che si rendano responsabili delle dette violazioni eche pertanto devono essere giudicati dai normali Organi giudicanti competenti a decidere sui fatti denunziati da Organi federalia carico di soggetti deferiti (in primo grado le Commissioni Disciplinari: art. 25, commi 4 e 6, C.G.S.; in secondo e ultimogrado di giudizio questa Commissione di Appello). In definitiva, pur in assenza di una disposizione federale chiarificatrice,deve ritenersi che la riduzione della potestà delibativa funzionale in capo alla Corte Federale non abbia di per sé creato unaposizione sostanziale di integrale immunità, o di estraneità, in capo ai dirigenti federali in ordine alla violazione dei principi edelle norme (comprese quelle in materia contabile-gestionale) dell‟ordinamento sportivo. La posizione di tali soggetti non puòessere valutata, pertanto, in maniera dissimile (seppur con i necessari adattamenti in termini di competenza degli Organichiamati a decidere) da quella dei dirigenti di società e degli altri tesserati, né, di certo, può parlarsi in termini di ultrattivitàdelle disposizioni organizzative che prevedevano la competenza generale della Corte Federale. 7. Quanto alla competenza dellaCommissione Disciplinare presso la L.N.D., in luogo di quella insediata presso il Comitato Regionale interessato, laCommissione d‟Appello è ben consapevole delle decisioni (annullamento con rinvio e rimessione degli atti alla competenteCommissione Disciplinare presso il Comitato Regionale) assunte nella riunione del 15 settembre <strong>2003</strong> in ordine alla posizionedel Presidente e dei membri del Collegio dei Revisori dei conti del Comitato Regionale Friuli-Venezia Giulia. Ma in quel casoera coinvolto solo l‟Organo di controllo interno, come esclusivamente interna era la dimensione dell‟attività (economicofinanziaria)coinvolta. Nel caso che si occupa, invece, la competenza della Commissione Disciplinare “nazionale” trova luogoin virtù della complessiva attrazione dovuta al coinvolgimento degli Organi di vertice di rilevanza esterna del ComitatoRegionale, a partire dal suo Presidente (che, tra l‟altro, ai sensi dell‟art. 11 del Regolamento della L.N.D. fa parte del ConsiglioDirettivo della predetta Lega). Del resto, non può pretermettersi che, a norma dello stesso art. 16 del Regolamento dellaL.N.D., i Comitati Regionali costituiscono articolazione funzionale della Lega e pertanto l‟agire dei suoi Organi di vertice erappresentativi, quando non sia coinvolta la sola esplicazione delle funzioni di controllo interno, non può essere valutato allastregua della dimensione meramente localistica dell‟attività del Comitato Regionale. L‟insieme, inoltre, dei comportamentisanzionati denota una commistione di azioni, e quindi di responsabilità, da parte degli organi deliberativi e di quelli dicontrollo (si veda, titolo di esempio, il comportamento del De Biasi, il cui reclamo peraltro, per i suddetti motivi di rito, è73


DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE - STAGIONE SPORTIVA <strong>2003</strong>-2004escluso dalla presente trattazione). 8. Per il resto, passando al merito, i reclamanti tendono tutti a contestare l‟asserita gravitàdelle irregolarità ed omissioni amministrativo-contabili riscontrate, perpetrate in violazione delle norme regolamentariamministrativo-contabili e dell‟art. 16 del Regolamento della L.N.D. (oltre che, in alcuni casi, in aperta violazione dei principigeneralissimi di cui all‟art. 1 C.G.S.). In realtà la gravità delle condotte censurate (omesse ed irregolari contabilizzazioni,operazioni postdatate, irregolarità varie ecc.), chiaramente evidenziatasi grazie agli accertamenti degli organi inquirenti, nonappare sovvertibile sulla base degli elementi dedotti dai reclamanti; come è incontestabile che questo insieme dicomportamenti contabilmente “allegri”, o quanto meno viziati da grave superficialità, di certo non “sanati” nel tempo, abbiaprogressivamente portato ad un dissesto gestionale finanziario di non poco momento. 9. Così anche l‟articolazione dellesanzioni decisa dalla Commissione Disciplinare (e non contestata dalla Procura Federale) appare rispondere a principi di equitàe soprattutto di proporzionalità rispetto ai ruoli rivestiti dagli incolpati, agli atti effettivamente compiuti dai medesimi, allenorme violate e alla qualificazione soggettiva dei comportamenti, senza che possa darsi spazio, in effetti, in favore dei deferiti,alla diminuente di cui all‟art. 14, comma 5, C.G.S., non sussistendone i presupposti (ammissione della propria responsabilitàunita ad un contributo decisivo per impedire o attenuare le conseguenze del fatto, oppure per portare alla scoperta ed allaricostruzione del fatto stesso e alla identificazione dei responsabili) per alcuno degli incolpati, a partire dal Presidente Centola,il quale ultimo, d‟altra parte, non ha esitato ad avanzare, a propria discolpa, elementi di sospetto e strumentalità nell‟agire degliOrgani federali che non possono trovare ingresso nell‟attuale sede. Del resto le pene inflitte, valutate sia singolarmente che nelloro complesso, non appaiono affatto particolarmente gravose ed afflittive, tenuto conto che non si è trattato di meri“aggiustamenti contabili” o, per la maggior parte, di violazioni di natura meramente veniale. 10. Né può operarsi un distinguoin relazione alla posizione del Maglia, e questo non tanto per l‟eventuale rilevanza della partecipazione di mero fatto alleriunioni dell‟Organo consiliare, sostenuta anche dalla Procura Federale ma senza che sul punto la presente Commissione possaesprimere avviso di concordanza, quanto in relazione al periodo, seppur ridotto, in cui ha comunque partecipato a pieno titoloalle riunioni medesime (come ammesso dallo stesso reclamante alla pag. 3 dell‟atto di appello). 11. Per completezzadell‟argomentare, occorre procedere alla disamina delle residuali contestazioni di ordine procedurale formulate da alcuni deireclamanti ed a cui, per lo più, ha già dato efficace risposta l‟Organo di prime cure. In ordine all‟eccepita incompetenza edeffettuare rilievi da parte dei revisori della L.N.D., risulta elemento effettivamente assorbente che nell‟avanzare il deferimentol‟Organo requirente si sia basato anche, seppur non solo, sugli accertamenti effettuati dall‟Organo federale preposto alleindagini (U.I.). La lamentata violazione del diritto di difesa è stata poi, in effetti, dedotta in maniera generica o comunque nondecisiva, come non decisiva e comunque inconferente si appalesa la lagnanza relativa alla pretesa illegittimità della proceduradi commissariamento del Comitato Regionale. Alla stregua delle sopraindicate considerazioni la C.A.F., riuniti gli appellirespinge quelli come sopra proposti dai Signori Centola Giuseppe, Maglia Carlo, Tubito Gianfranco, Cortolano Nicola,Maglione Mario, Lapenna Marco e Galizia Giuseppe Ferdinando; di chiara inammissibile per tardività, ai sensi dell‟art. 33.2C.G.S., l‟appello proposto dal Sig. De Biasi Luciano. Dispone l‟incameramento delle tasse versate.9 - ISTANZA DI SOSPENSIONE DELL‟ESECUZIONE DELLE SANZIONI IRROGATE AL SIG. RICCARDO GAUCCIED AL CALCIO CATANIALa C.A.F. sospende l‟esecuzione delle sanzioni inflitte fino al 17.11.<strong>2003</strong>, termine entro il quale deve essere presentata ladocumentazione richiesta ai fini della concessione dell‟amnistia.TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 13/C - RIUNIONE DEL 23 OTTOBRE <strong>2003</strong>1 - RECLAMO DELLA S.S.C. NAPOLI AVVERSO LE SANZIONI DELLA SQUALIFICA DEL CAMPO PER CINQUEGIORNATE DI GARA, CON ULTERIORE DISPOSIZIONE CHE LE GARE MEDESIME SI SVOLGANO A PORTECHIUSE, IN RELAZIONE ALLA GARA DI CAMPIONATO AVELLINO/NAPOLI DEL 20.9.<strong>2003</strong>(Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti - Com. Uff. n. 79 del 2.10.<strong>2003</strong>)A seguito del rapporto degli ufficiali di gara e del collaboratore dell‟Ufficio Indagini, il Giudice Sportivo presso la LegaNazionale Professionisti, in data 24.9.<strong>2003</strong>, ha inflitto all‟odierna ricorrente le sanzioni della squalifica del campo di gara percinque giornate, con un ulteriore disposizione che le gare medesime si svolgano a porte chiuse, per il comportamento“straordinariamente riprovevole” dei suoi sostenitori, in occasione della gara Avellino/Napoli del 20.9.<strong>2003</strong>. Avverso questadecisione, la S.S.C. Napoli proponeva reclamo alla Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti. Asostegno del gravame la società sosteneva, in sintesi, quanto segue: a) “violazione e/o falsa applicazione della normativa di cuiagli art. 9 e 11 comma 1° C.G.S. ...in quanto la dinamica degli eventi porta ad escludere un qualsiasi rapporto tra la gara e gliatti di violenza posti in essere dalla tifoseria partenopea, in quanto tali, pur deprecabili disordini, altro non sarebbero se nonl‟emotiva reazione determinata dalla rabbia per la tardiva assistenza prestata ad un giovane sostenitore partenopeo, precipitatoda una pensilina all‟interno dello stadio e gravemente lesosi, al punto da venire poi, a morte nei giorni immediatamentesuccessivi... l‟invasione del terreno di gioco da parte di teppisti scalmanati, cioè, non sarebbe stata diretta contro la tifoseriaavversaria o contro calciatori o ufficiali di gara ma avrebbe espresso “la insana vendicativa reazione avverso le Forzedell‟Ordine, ritenute in qualche modo responsabili del deprecabile e, secondo i teppisti, fatale, ritardo nella prestazione deisoccorsi”, ciò troverebbe riscontro nel fatto che l‟arrivo allo stadio delle squadre e dei tifosi era avvenuto senza incidenti e chei calciatori erano già in campo per il riscaldamento”; b) “l‟eccessività della sanzione irrogata dal Giudice Sportivo”; c)“l‟erronea ed inadeguata applicazione dei criteri scriminati ed attenuanti previsti dall‟art. 11 ultimo comma C.G.S. nel sensoche la concreta cooperazione prestata dalla società reclamante per la prevenzione dei fatti violenti, è idonea a costituireun‟esimente, o in subordine un‟attenuante, di valore tale da ritenere idonea sanzione la sola ammenda, con conseguente revoca74


DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE - STAGIONE SPORTIVA <strong>2003</strong>-2004della squalifica del campo”. La Commissione Disciplinare, premesso che “non vi è contestazione circa l‟effettivo accadimentodei gravissimi episodi, verificatesi in occasione della gara Avellino/Napoli: irruzione nello stadio da parte di tifosi sprovvisti dibiglietto, fittissimo e ripetuto lancio di oggetti nel recinto da gioco, accensione sugli spalti di un fuoco, irruzione in campo dicirca duecento sostenitori della società Napoli armati di spranghe e bastoni (col viso coperto da passamontagna), aggressionemetodica e mirata delle Forze dell‟Ordine e compimento di atti di vandalismo, danni all‟impianto sportivo (distruzione di unaporta di gioco, delle quattro bandierine del corner, dei servizi igienici, della cartellonistica pubblicitaria, di alcune vetrate edegli altoparlanti)”; affermava che, quanto al predetto punto a), “gli atti di violenza non hanno avuto affatto, inizio a seguitodella tardiva (o comunque, ritenuta tale) assistenza prestata al giovane tifoso gravemente feritosi, bensì già in momentiantecedenti all‟ingresso (peraltro violento e in massa) di gruppi di tifosi all‟interno dello stadio: atti di violenza che si sonoverificati all‟esterno della Curva Nord e della Tribuna Centrale, per la presenza di numerosi tifosi del Napoli, che tentavano dientrare pur se sprovvisti di biglietto e che hanno provocato feriti tra le Forze dell‟Ordine e che si sono, altresì sviluppati,all‟interno dello stadio, con l‟accensione di un falò e con il lancio di oggetti e fumogeni. Deve, dunque, escludersi che gliepisodi di inaudita violenza verso persone e cose, successivi alla mortale caduta del giovane tifoso (basti pensare al gruppo di“tifosi” del Napoli Calcio che hanno fatto irruzione in campo, armati di spranghe e col volto coperto da passamontagna, peraggredire la polizia), possano qualificarsi come fatti svincolati dal contesto della gara e privi di collegamento funzionale con lamanifestazione sporta, o comunque che essi presentino un carattere di autonomia e di separata genesi che valga ad escludernela rilevanza ai fini della responsabilità sancita a carico della società di riferimento di quei sostenitori... In considerazione dellesuddette argomentazioni e alla luce dei fatti, la società Napoli, in applicazione del combinato disposto dell‟art. 11 commi 1, 3 e5 e art. 9 comma 1 del C.G.S., risponde quindi a titolo di responsabilità oggettiva per la condotta dei propri sostenitori”. LaCommissione Disciplinare riteneva, poi, adeguata “alla particolare gravità e pericolosità dei fatti”, la sanzione predetta inflittadal Giudice Sportivo e riteneva “infondata la doglianza relativa all‟erronea ed inadeguata applicazione dei criteri scriminanti eattenuanti, previsti dall‟art. 11, ultimo comma C.G.S., in quanto il reclamato provvedimento contiene puntuale richiamo delleragioni che, comunque, hanno indotto il giudicante ad attenuare l‟entità della sanzione da infliggersi nel caso “de quo” e diconseguenza, respingeva il reclamo. Avverso la predetta decisione della Commissione Disciplinare, la S.S.C. Napoliproponeva ricorso alla C.A.F.. Dopo una lunga e approfondita analisi delle precedenti decisioni del Giudice Sportivo e dellaCommissione Disciplinare la ricorrente eccepiva: 1) “la violazione e/o falsa applicazione degli art. 9, 10, 11, 12 e 13 C.G.S.,nonché dell‟art. 62 N.O.I.F. e dell‟art. 44 Regolamento della Lega Nazionale Professionisti”; 2) “l‟omessa e contraddittoriamotivazione su più punti decisivi della controversia, prospettati dalle parti e rilevabili d‟ufficio”. Il ricorso è infondato e deveessere respinto. Non si ravvisa infatti, alcuna omissione o contraddittorietà nella delibera della Commissione Disciplinare, cheè fondata sulle evidenti risultanze degli atti ufficiali, già, peraltro, messe in rilievo dal Giudice Sportivo. La principale tesidifensiva verte sulla inapplicabilità della responsabilità oggettiva “poiché i fatti avvenuti sul campo di gioco non erano daporre in relazione alla gara (mai iniziata) o a situazioni di confronto tra tifoserie avverse, ma erano avvenuti per motivi deltutto estranei alla gara: un tifoso napoletano era caduto, ferendosi gravemente ed i soccorsi erano stati prestati con gravissimoritardo, in quanto i responsabili dello stadio non avevano le chiavi per aprire il cancello che consentiva di accedere al luogo delsinistro”. Il rilievo, come spiegato in modo puntuale e dettagliato dalla Commissione Disciplinare, con motivazione condivisapienamente da questa Commissione, non può essere accolto. Non è provato in alcun modo infatti e quindi va considerata unacongettura contraria alla più normale regola di esperienza, il fatto che la gran parte (e non alcuni, come detto nel reclamo) deisostenitori della società Napoli siano entrati sul campo di gioco “per aiutare i soccorritori” del povero giovane caduto dalletribune e che, solo dopo molto tempo e cioè, a soccorso avvenuto, avevano dato luogo a manifestazione di violenta protesta neiconfronti delle Forze dell‟Ordine, ma per i ritardati soccorsi e certamente, non per motivi inerenti allo svolgimento della gara”.Non risponde obiettivamente al vero che la Commissione Disciplinare “non sapendo come superare l‟eccezione di sbarramentoin ordine alla non qualificabilità come fatti “connessi alla gara” degli episodi conseguenti alla caduta del ragazzo e al ritardatosoccorso, non solo ometta di dare ogni risposta o motivazione alle eccezioni sollevate sul punto... ma cerchi di “aggirarel‟ostacolo” dichiarando che i fatti violenti erano avvenuti già prima “in momenti antecedenti all‟ingresso allo stadio” e diconseguenza, è costretta, sostanzialmente, ad ammettere l‟inapplicabilità della responsabilità oggettiva ex art. 11, comma 1,C.G.S.. Infatti la Commissione Disciplinare ha parlato degli episodi verificatesi fuori dell‟impianto sportivo, solamente perdimostrare che gli episodi di grave violenza successivi (“particolare violenza dell‟aggressione mossa verso la polizia; naturadegli oggetti lanciati in campo e conseguente pericolo cui sono state esposte le persone presenti sugli spalti e sul recinto digioco; lesioni riportate da alcuni rappresentati delle Forze dell‟Ordine”) verificatesi all‟interno stadio, non hanno avuto comecausa la caduta del tifoso dagli spalti. Passando ad esaminare le doglianze relative all‟entità della sanzione, va osservato che laCommissione Disciplinare anche in questo caso, ha puntualmente motivato le causali della sua condivisibile decisione. Ladifesa, sul punto non motiva il perché, a suo parere, si tratterebbe di una sanzione decisa “a priori”. La CommissioneDisciplinare si è anche preoccupata di spiegare il perché devono essere considerati commessi con premeditazione (“violenzasistematica e prodotta nel tempo, che ha portato alla devastazione di impianti dello stadio e di strutture del campo di gioco, allancio di oggetti pesanti anche in momenti successivi all‟attacco delle Forze dell‟ordine”): episodi di tale gravità, infatti, nonpossono secondo una normale regola di esperienza, essere stati causati dalle vicende particolari verificatesi in occasione dellagara (apertura del cancello per prestare i soccorsi al ragazzo rimasto ferito e mancanza delle relative chiavi e non buonagestione del servizio di biglietteria) ad essere, quindi stati decisi sul momento. Le eventuali responsabilità dell‟Avellino Calciopotranno, infine, essere oggetto di autonomo giudizio sportivo e di ogni vertenza che la ricorrente dovesse ritenere diintraprendere, ma non rilevano, data l‟evidenziata eccezionale gravità dei fatti, ai fini che qui interessano. La sanzione delladisputa delle gare a porte chiuse è stata correttamente applicata, a norma di regolamento, dati i ricordati gravi motivi di ordinepubblico e generica, e non tale da superare le argomentazioni dell‟impugnata decisione, è la richiesta dell‟attenuante “per75


DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE - STAGIONE SPORTIVA <strong>2003</strong>-2004concreta ed effettiva collaborazione” prestata dalla ricorrente. Dal rigetto dell‟appello consegue l‟incameramento della relativatassa. Per questi motivi la C.A.F. respinge il reclamo dell‟A.S.C. Napoli di Napoli come sopra proposto e ordina incamerarsi latassa versata.2 - RECLAMO DEL CALCIATORE PELANTI SIMONE AVVERSO LA SQUALIFICA DI TRE GIORNATE SEGUITOGARA FIRENZE RONDINELLA/FO.CE.VARA. DEL 28.9.<strong>2003</strong>(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato per l‟Attività Interregionale - Com. Uff. n. 33 del 10.10.<strong>2003</strong>)L‟odierno reclamante veniva squalificato dal Giudice Sportivo per tre giornate effettive di gara, avendo egli rivolto all‟arbitrodurante l‟incontro di cui in intestazione, a seguito di una decisione tecnica presa dal direttore di gara, frasi gravementeoffensive e blasfeme, ed avendo indirizzato al medesimo evidenti gesti di protesta all‟atto della notifica del conseguenteprovvedimento disciplinare espulsivo, e quindi nel mentre abbandonava il terreno di gioco. Avverso detto provvedimentogiustiziale il Pelanti proponeva ricorso dinanzi alla competente Commissione Disciplinare, chiedendo la riduzione dellasqualifica, sul presupposto che la stessa sarebbe stata eccessiva rispetto all‟addebito. Con la decisione impugnata, l‟Organo digiustizia di secondo grado ha respinto il reclamo, giudicando la misura della sanzione congrua rispetto all‟addebito, tenutopresente anche che il comportamento reiteratamente offensivo del calciatore doveva giudicarsi tanto più grave alla luce delpronunciamento di espressioni blasfeme. Con il reclamo in trattazione, il Pelanti, ritenendo ancora una volta la sanzione inflittasproporzionata rispetto all‟accaduto e carenti gli elementi di gravità che necessariamente avrebbero dovuto caratterizzare unapena così severa, ha concluso chiedendo la riduzione della squalifica inflitta a due giornate. Tanto premesso, la Commissioned‟Appello Federale, nei limiti della delibazione consentitale dal C.G.S. in qualità di Giudice di terzo grado, e quindirelativamente a profili di pura legittimità e di violazione di legge inerenti in particolar modo all‟applicazione delle sanzioni,ritiene che non sussistono i presupposti per sovvertire il giudizio di congruità formulato dalla Commissione Disciplinare. Delresto lo stesso ricorrente non contesta né lo svolgimento dei fatti, per come riportati nel referto arbitrale (in ordine ai qualiperaltro la presente Commissione non avrebbe potuto far altro che declinare la propria competenza a conoscere), né lalegittimità del provvedimento espulsivo. Orbene, quanto all‟indiscutibile gravità dei fatti, i precedenti Organi giudicanti hannodato adeguata contezza, in esito a giudizio di congruità, degli elementi che hanno giustificato l‟inflizione di una sanzione dicongruità, degli elementi che hanno giustificato l‟inflizione di una sanzione più grave di quella minima (squalifica per unagara) automaticamente applicabile in caso di espulsione del calciatore dal campo. Nei limiti della sindacabilità della vertenza,dunque, le norme del Codice risultano essere state applicate in maniera corretta e legittima. Dati i sopraindicati motivi laC.A.F. respinge il reclamo del calciatore Pelanti Simone come sopra proposto e ordina incamerarsi la tassa versata.3 - RICHIESTA DI AMNISTIA DEL CALCIO COMO RELATIVA ALLE SANZIONI COMMINATE A SEGUITO DIDECISIONI DALLA C.A.F. SU DIVERSI DEFERIMENTI DEL PROCURATORE FEDERALE (20/C, DEF. 8.11.2002 E11.11.2002), (36/C, DEF. 23.12.2002, 13.1.<strong>2003</strong> E 15.1.<strong>2003</strong>) (6/C, DEF. 5.5.<strong>2003</strong>, 16.5.<strong>2003</strong> E 30.5.<strong>2003</strong>)A seguito di diversi deferimenti del Procuratore Federale dell‟8.11.2002, 11.11.2002, 23.12.2002, 13.1.<strong>2003</strong>, 15.1.<strong>2003</strong>,5.5.<strong>2003</strong>, 16.5.<strong>2003</strong> e 20.5.<strong>2003</strong> vennero inflitte al Calcio Como ammende per complessivi e 88.00,00, sanzioni confermatedalla Commissione d‟Appello Federale rispettivamente con Com. Uff. nn. 20/C del 14.1.<strong>2003</strong>, 36/C del 15.4.<strong>2003</strong> e 6/C del28.7.<strong>2003</strong>. Il Calcio Como ha proposto istanza di applicazione dell‟amnistia prevista dai Com. Uff. nn. 75/A dell‟11.9.<strong>2003</strong> e80/A del 17.9.<strong>2003</strong>. La richiesta del Calcio Como non può trovare accoglimento. Invero per quel che riguarda l‟istanza direstituzione delle ammende già corrisposte va rilevato che essa non può essere accolta in quanto il provvedimento concessivodell‟amnistia prevede solo la cessazione dell‟esecuzione delle sanzioni stabilite degli artt. 13 e 14 del C.G.S., ma non larestituzione delle ammende già corrisposte. Per questi motivi la C.A.F. respinge la richiesta d‟amnistia del Calcio Como diComo come sopra proposta.4 - RICHIESTA DI AMNISTIA DEL CAGLIARI CALCIO RELATIVA ALLA SANZIONE DELL‟AMMENDA DI e15.000,00 COMMINATA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL 30.7.<strong>2003</strong> DEL PROCURATORE FEDERALE PERVIOLAZIONE DELL‟ART. 3 COMMA 2 E ART. 2 COMMA 4 C.G.S.(Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti - Com. Uff. n. 40 del 4.9.<strong>2003</strong>)5 - RICHIESTA DI AMNISTIA DEL SIG. CELLINO MASSIMO RELATIVA ALLA SANZIONE DELL‟AMMENDA DI E50.000,00 COMMINATA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL 30.7.<strong>2003</strong> DEL PROCURATORE FEDERALE PERVIOLAZIONE DELL‟ART. 3 COMMA 1 E ART. 1 COMMA 1 C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare presso laLega Nazionale Professionisti - Com. Uff. n. 40 del 4.9.<strong>2003</strong>)Con provvedimento del 30 luglio <strong>2003</strong>, il Procuratore Federale deferiva alla Commissione Disciplinare presso la LegaNazionale Professionisti il presidente della società Cagliari, Cellino, per violazione dell‟articolo 3, comma 1, e dell‟articolo 1,comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere espresso pubblicamente giudizi lesivi della reputazione di persone eorganismi operanti nell‟ambito federale e per aver violato i principi di lealtà correttezza e probità, nonché la società Cagliariper violazione dell‟articolo 3, comma 2 e dell‟articolo 2, comma 4, del Codice di Giustizia Sportiva per responsabilità direttaed oggettiva nella violazione ascritta al presidente Cellino.La predetta Commissione in data 4 settembre <strong>2003</strong> deliberava diinfliggere la sanzione dell‟ammenda di euro 50.000,00 a Cellino e quella dell‟ammenda di euro 15.000,00 alla società Cagliari.In data 15 ottobre <strong>2003</strong> sia Cellino che la società Cagliari chiedevano a questa Commissione l‟applicazione dell‟amnistiaprevista dai Comunicati Ufficiali della F.I.G.C. n. 75/A e n. 80/A, rispettivamente dell‟11.9.<strong>2003</strong> e del 17.9.<strong>2003</strong>, in relazionealle violazioni della normativa in questione, per cui i ricorrenti stessi erano stati sanzionati. Ciò premesso si osserva chel‟amnistia di cui al comunicato n. 80/A del 17 settembre <strong>2003</strong> può essere applicata d‟ufficio o a richiesta di parte. In76


DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE - STAGIONE SPORTIVA <strong>2003</strong>-2004quest‟ultima ipotesi, riguardante il caso in esame, l‟applicazione dell‟amnistia può essere richiesta dagli interessanti conistanza da presentare agli organi di giustizia competenti ad irrogare le sanzioni qualora il procedimento disciplinare sia ancorain corso, e agli organi di giustizia che abbiano pronunciato la sentenza passata in giudicato, se il procedimento penale sia giàstato definito. Gli interessati, nel caso in esame, non hanno presentato appello avverso la decisione della CommissioneDisciplinare e, pertanto, rimane di competenza di quest‟ultima l‟applicazione dell‟amnistia richiesta dai ricorrenti. I ricorsi delpresidente Cellino e del Cagliari, quindi, vanno riuniti per connessione e vanno dichiarati inammissibili per essere statiproposti ad un organo incompetente, restando, per quanto detto la competenza, in materia di applicazione dell‟amnistia,riservata alla Commissione Disciplinare. Per questi motivi la C.A.F., riunite le richieste di amnistia del Cagliari Calcio diCagliari e del Sig. Cellino Massimo come sopra proposte, le dichiara inammissibili perché non proposte all‟Organocompetente.TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 14/C - RIUNIONE DEL 27 OTTOBRE <strong>2003</strong>1 - RECLAMO DELL‟A.S. LASTRIGIANA AVVERSO LE SANZIONI DELLA INIBIZIONE DI ANNI UNO E MESI DUEALL‟ALLENATORE ANDREI ALBERTO, MESI NOVE AL SIG. PANCONI ROBERTO, MESI QUATTRO AL SIG.MEZZANOTTE ENZO E MESI DUE AL CALCIATORE ABAZI FERDI E AVVERSO L‟AMMENDA DI € 2.500,00ALLA SOCIETÀ PER VIOLAZIONE DELL‟ART. 1 C.G.S. E DELLA MEDESIMA SOCIETÀ PER L‟ART. 2 COMMI 3 E4 C.G.S. A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Toscana - Com. Uff. n. 10 dell‟11.9.<strong>2003</strong>)La C.A.F. rinvia il reclamo dell‟A.S. Lastrigiana di Lastra a Signa (Firenze) come sopra proposto, alla riunione del 3.11.<strong>2003</strong>su istanza di parte.2 - RECLAMO DEL G.S. BUSSETO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CROCIATI PARMA/BUSSETO DEL7.9.<strong>2003</strong>(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Emilia Romagna - Com. Uff. n. 11 del 24.9.<strong>2003</strong>)La Commissione Disciplinare (con delibera di cui al Com. Uff. n. 11 del 24 settembre <strong>2003</strong>) presso il Comitato RegionaleEmilia Romagna infliggeva al G.S. Busseto la punizione <strong>sportiva</strong> della perdita per 0-3 della gara Crociati Parma/Busseto del7.9.<strong>2003</strong>, per aver quest‟ultima schierato il calciatore Figoni Francesco classe 1983, schierato fuoriquota pur se squalificatocosì come risulta dal Com. Uff. n. 33 del 20 marzo <strong>2003</strong>. Ricorreva a questa Commissione d‟Appello Federale il G.S. BussetoCalcio sostenendo come nella stagione <strong>sportiva</strong> <strong>2003</strong>/2004 al Campionato Juniores, riservato ai soli nati negli anni 1984-1985,possano partecipare, come fuori quota, i nati nel 1983; avendo quindi il Figoni, nato nel 1983, titolo a partecipare alle gare delCampionato Juniores, solo nel campionato Juniores questi avrebbe dovuto scontare la squalifica, e quindi per la prima garaprevista per quel campionato, iniziatosi solo in data 20.9.<strong>2003</strong>. Chiedeva, pertanto, il ripristino del risultato ottenuto sul campo,ovvero il risultato di parità 0-0. Il ricorso è infondato e va respinto. L‟art. 17.6 C.G.S. al comma 6 stabilisce: “che lesqualifiche che non possono essere scontate, in tutto od in parte nella stagione <strong>sportiva</strong> in cui sono state irrogate, devono esserescontate, anche per il solo residuo, nella stagione o nelle stagioni successive; con riferimento poi alla posizione del calciatoreche debba scontare una giornata di squalifica inflittagli partecipando al Campionato Juniores, se la sanzione non può esserescontata nella stagione in corso, deve essere scontata nella prima gara della nuova stagione <strong>sportiva</strong> dello stesso campionatoJuniores solo se in detta nuova stagione <strong>sportiva</strong> il calciatore rientra nei limiti di età della categoria, mentre i fuori quotadevono scontarla nella prima giornata di campionato in cui gioca la società di appartenenza”. Il calciatore Figoni non rientrapiù, per limiti di età, nella categoria Juniores e la posizione di fuori quota, non è uno status di calciatore, in quanto conl‟espressione “fuori quota” viene indicato un calciatore che, avendo superato il limite di età, non può partecipare ai campionatigiovanili, ma viene comunque ammesso a prendervi parte, in base alla normativa che regola l‟organizzazione del torneo, cheautorizza le società a schierare uno o più calciatori che hanno superato il detto limite di età. Pertanto il calciatore FigoniFrancesco ha partecipato, nelle file del G.S. Bussetto, alla gara di cui all‟oggetto (terminata con il risultato: CrociatiParma/Busseto 0-0) senza averne titolo, in quanto la squalifica sopra indicata non era ancora stata scontata, non avendo pregiola circostanza addotta dal G.S. Busseto che il calciatore Figoni avrebbe scontato la squalifica non partecipando come “fuoriquota” alla prima partita del campionato Juniores della corrente stagione <strong>sportiva</strong>. Per questi motivi la C.A.F. respinge ilreclamo del G.S. Busseto di Busseto (Parma) come sopra proposto e ordina incamerarsi la tassa versata.3 - RECLAMO DEI SIGG.RI MENSAH TRAORE KWABENA E MENSAH ANTWI AGNES PER IL FIGLIOMINORENNE MENSAH ANDY AVVERSO DECISIONI DELLA COMMISSIONE TESSERAMENTI IN ORDINE ALLAPOSIZIONE DI TESSERAMENTO DI QUEST‟ULTIMO(Delibera della Commissione Tesseramenti - Com. Uff. n. 8/D del 26.9.<strong>2003</strong>)La C.A.F. rinvia il reclamo dei Sig.ri Mensah come sopra proposto a data da destinarsi.4 - RECLAMO DEL CALCIATORE SANSONETTI MARCELLO AVVERSO LA SANZIONE DI SQUALIFICA DI MESISETTE PER VIOLAZIONE DELL‟ART. 1 COMMA 1 IN RELAZIONE AGLI ARTT. 94 E 94 TER N.O.I.F. SUDEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato per l‟Attività Interregionale - Com. Uff. n. 30 del 3.10.<strong>2003</strong>)Il calciatore Sansonetti Marcello ha proposto ricorso contro la decisione della Commissione Disciplinare presso la LegaNazionale Dilettanti, pubblicata sul C.U. n. 30 del 3 ottobre <strong>2003</strong>, con la quale allo stesso Sansonetti è stata inflitta la sanzione77


DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE - STAGIONE SPORTIVA <strong>2003</strong>-2004della squalifica per mesi sette. Sostanzialmente il ricorrente chiede una congrua riduzione della suddetta squalifica ritenendoingiusta la sanzione inflittagli in considerazione delle sanzioni sensibilmente meno afflittive applicate invece ai dirigenti dellasocietà di appartenenza. Il procedimento ha avuto origine dal deferimento della Procura Federale che a seguito degliaccertamenti effettuati dall‟Ufficio Indagini ha ritenuto provato che il Presidente della Società F.C. Pro Vasto ed il calciatoreSansonetti avrebbero stipulato, per la stagione <strong>sportiva</strong> 2002/<strong>2003</strong>, due diversi contratti, uno depositato in Lega e l‟altro nondepositato e garantito da assegni post datati. In particolare il contratto depositato prevedeva, quale compenso dovuto dallasocietà al calciatore per le sue prestazioni sportive, l‟importo di euro 5.000,00; il secondo l‟importo di euro 51.129,00. Taleassunto accusatorio è risultato documentalmente provato ed in particolare che il contratto che regolamentava effettivamente irapporti economici posti in essere fra le parti era quello di euro 51.129,00. La Commissione Disciplinare ha conseguentementeritenuto la responsabilità del Sansonetti e dei dirigenti della Pro Vasto coinvolti nella vicenda, tenuto soprattutto conto del fattoche gli accordi economici fra società e calciatori per i campionati nazionali della L.N.D. non possono superare l‟importoannuale di euro 25.822,00. Ciò posto va però ritenuta fondata la doglianza del Sansonetti relativa alla misura della sanzioneinflittagli in quanto, mentre alla società ed ai suoi dirigenti sono state applicate sanzioni nel minimo previsto, al calciatore èstata invece applicata una squalifica molto superiore a detto minimo (squalifica non inferiore a un mese, ai sensi dell‟art. 7,comma 8, C.G.S.). Si ritiene pertanto di dover ridurre la squalifica stessa alla durata di mesi tre. Per questi motivi la C.A.F.accoglie il reclamo del calciatore Sansonetti Marcello come sopra proposto, riducendo la sanzione inflitta a mesi tre disqualifica. Ordina restituirsi la tassa versata.5 - RECLAMO DELL‟A.C. CARPANETO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CARPANETO/GRAGNANO DEL14.9.<strong>2003</strong>(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Emilia Romagna - Com. Uff. n. 13 dell‟8.10.<strong>2003</strong>)Il Sig. Galazzi Luigi nella qualità di presidente della A.C. Carpaneto ha proposto opposizione contro la delibera dellaCommissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Emilia-Romagna pubblicata sul C.U. n. 13 dell‟8 ottobre <strong>2003</strong> con laquale veniva respinto il reclamo della società suindicata per presunta irregolare posizione del calciatore Leon Noel. Risultaaccertato dall‟esame degli atti che il suindicato calciatore è stato regolarmente tesserato per la U.S. Gragnano con decorrenza5.9.<strong>2003</strong>, come risulta dalla data della raccomandata con richiesta di tesseramento trasmessa al Comitato Regionale Emilia-Romagna. Conseguentemente il Leon ha preso parte regolarmente alla gara Carpaneto/Gragnano il cui risultato acquisito sulcampo deve essere confermato. Per questi motivi la C.A.F. respinge l‟appello come sopra proposto dall‟A.C. Carpaneto diCarpaneto Piacentino (Piacenza) e ordina incamerarsi la tassa versata.TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 15/C - RIUNIONE DEL 30 OTTOBRE <strong>2003</strong>1 - RECLAMO DELL‟U.S. CATANZARO AVVERSO LA SANZIONE DI SQUALIFICA DI DUE GARE INFLITTA ALCALCIATORE ZAPPELLA GIUSEPPE(Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C - Com. Uff. n. 71/C del 29.10.<strong>2003</strong>)La U.S. Catanzaro S.p.A. ha proposto reclamo avverso la decisione della Commissione Disciplinare presso la LegaProfessionisti Serie C pubblicata sul C.U. n. 71/C del 29 ottobre <strong>2003</strong> relativa alla squalifica per due gare effettive inflitta alcalciatore Zappella Giuseppe per atti di violenza verso un avversario a gioco fermo durante la gara Catanzaro/Crotone del19.10.<strong>2003</strong>. Lamenta la reclamante la mancata allegazione agli atti del procedimento della video registrazione dell‟episodio inviolazione dell‟art. 31 comma 4 C.G.S., chiedendo l‟annullamento della impugnata decisione. Osserva questa Commissioneche nella specie non ricorrono le condizioni per l‟applicazione del citato art. 31 che presuppone l‟impossibilità per l‟arbitro divedere direttamente quanto avviene sul campo di gioco. La decisione pertanto deve essere basata esclusivamente sul refertoarbitrale e sui successivi chiarimenti forniti dall‟arbitro stesso alla Commissione Disciplinare. Stante il valore di provaprivilegiata espressamente conferito dal C.G.S. al referto arbitrale l‟impugnato provvedimento merita integrale confermarisultando non censurabile neppure sotto il profilo di una corretta graduazione della sanzione. Per questi motivi la C.A.F.respinge l‟appello come sopra proposto dall‟U.S. Catanzaro di Catanzaro e dispone incamerarsi la tassa versata.TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 16 /C - RIUNIONE DEL 3 NOVEMBRE <strong>2003</strong>1 - RECLAMO DEL CALCIATORE P. V.AVVERSO LA SANZIONE DELLA SOSPENSIONE PER ANNI DUE ASEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA ANTIDOPING (Delibera della Commissione Disciplinare presso laLega Nazionale Professionisti - Com. Uff. n. 61 del 18.9.<strong>2003</strong>)In seguito a deferimento dell‟Ufficio di Procura Antidoping del C.O.N.I. del 7 dicembre 2002, il calciatore V. P., all‟epocatesserato per la Società Palermo, veniva sottoposto al giudizio della Commissione Disciplinare presso la Lega NazionaleProfessionisti per “Assunzione e possesso di sostanza vietata dal Regolamento dell‟attività antidoping, violazione contemplatadall‟art. 13, comma 11, lettera f) del vigente Regolamento Antidoping. La notizia della violazione contestata al P. era stataappresa dall‟Ufficio di Procura Antidoping attraverso la lettura degli atti relativi ad una indagine penale riguardante tra l‟altroanche il P., trasmessi all‟Ufficio di Procura Antidoping da parte della Procura della Repubblica di Palermo in data 29 agosto2002. Da tali atti emergeva che nell‟ambito di una perquisizione operata in data 30 gennaio 2002, nell‟autovettura del P. eranostate rinvenute e poste sotto sequestro due monodose di sostanza stupefacente del tipo cocaina. Nel provvedimento dideferimento, il Procuratore Antidoping evidenziava che il P. convocato dall‟Ufficio aveva affermato, in contrasto con quantodichiarato dagli organi di Polizia Giudiziaria di non essere a conoscenza dell‟esistenza di cocaina nel vano interno della sua78


DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE - STAGIONE SPORTIVA <strong>2003</strong>-2004auto e di non aver mai fatto uso di sostanze stupefacenti. Con delibera pubblicata Com. Uff. n. 61 del 18 settembre <strong>2003</strong> laCommissione Disciplinare della L.N.P., affermata la responsabilità disciplinare dell‟incolpato per violazione della norma di cuiall‟art. 13, comma 11, lettera f) del Regolamento dell‟Attività Antidoping infliggeva a V. P. la sanzione della sospensione daqualsiasi attività <strong>sportiva</strong> per anni due. Avverso la delibera della Commissione Disciplinare ha proposto ricorso il P.,compiendo un‟ampia disamina legislativa e giurisprudenziale della materia con riferimento sia al procedimento penale sia alprocedimento disciplinare. Riguardo all‟aspetto penale, il ricorrente rileva che la legge punisce l‟assunzione di sostanzafarmacologicamente attiva, idonea a modificare le condizioni psicofisiche e biologiche dell‟organismo al fine di alterare leprestazioni agonistiche. Si richiede quindi un dolo specifico, ovvero una condotta cosciente e volontaria tendente ad alterare,mediante assunzione o somministrazione di farmaci, le prestazioni di un atleta, a snaturare la correttezza di una competizioneagonistica per alterarne potenzialmente il risultato o, infine, a modificare i risultati dei controlli sull‟uso di farmaci o sostanze.Tale elemento soggettivo non è attribuibile al P., sostanzialmente assente dalla reale attività agonistica, quale calciatore “fuorirosa”, al momento del sequestro di cocaina. Riguardo al procedimento disciplinare, il P. sottolinea la grande distanza temporaletra il fatto da cui ha avuto origine il procedimento (cioè il 30 gennaio 2002, giorno del sequestro della cocaina nella suaautovettura) ed il giorno della decisione della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti (il 18settembre <strong>2003</strong>). Lamenta, inoltre, che nei suoi confronti non si sia proceduto alla immediata sospensione cautelare, comeavviene nei casi di constatata positività a sostanze vietate. Quanto al merito della violazione contestatagli, il ricorrente sostiene,in sintesi, che il semplice possesso, al di fuori di una competizione, di una sostanza stimolante, come è classificata la cocaina,non integra la violazione di cui all‟art. 13 comma 11 lettera f) del Regolamento del C.O.N.I. in materia di antidoping. Asostegno del suo assunto l‟appellante richiama la disciplina del Codice Mondiale Antidoping WADA che considererebbepunibile unicamente il possesso di una “sostanza vietata nei test fuori competizione”, mentre le sostanze stimolanti, come lacocaina, non dovrebbero essere testate fuori dalle competizioni, perché non incrementano le prestazioni, se non quando sonopresenti nell‟organismo dell‟atleta durante la competizione. Il ricorrente chiede, pertanto, di essere prosciolto da ogni addebito.In via subordinata lamenta la mancata applicazione della riduzione della sanzione fino ad un massimo di due terzi, previstadall‟art. 12 del Regolamento dell‟Attività Antidoping o, quanto meno, la modifica della sanzione minima di anni due previstain base a circostanze specifiche eccezionali, dall‟art. 13 n. 1 lettera b) III) dello stesso Regolamento, la cui applicazione è statanegata dalla Commissione Disciplinare perché non prevista dal combinato disposto dei commi 12 e 2 lett. a) del medesimoarticolo. Il ricorrente chiede, pertanto, che, in considerazione della peculiarità del suo caso venga applicata in via estensiva lamodifica della sanzione minima di due anni prevista dall‟art. 13 comma 1 lettera b) III) del Regolamento Antidoping. IlProcuratore Antidoping del C.O.N.I. ha chiesto in sede di discussione la conferma della delibera impugnata in punto diaffermazione della responsabilità disciplinare del P., mentre si è rimesso alla decisione di questa Commissione in ordine allaconcessione della diminuente di cui all‟art. 13 n. 1 lett. b) III) del Regolamento. La C.A.F. rileva che la domanda principale diproscioglimento formulata dall‟appellante, benché valorosamente esposta, appare infondata e deve essere respinta. Lanormativa attualmente in vigore non si limita a sanzionare i fatti di doping in senso stretto, ovvero i comportamenti idonei amodificare le condizioni fisiche e psichiche dell‟atleta al fine di alterarne le prestazioni agonistiche, in contrasto con i principidi lealtà e correttezza delle competizioni sportive. Difatti, nel diritto positivo con il termine doping si intende il verificarsi diuna o più violazioni previste dal Regolamento dell‟Attività Antidoping ivi compre, pertanto “il possesso o la detenzione senzagiustificato motivo delle sostanze vietate dal presente regolamento” sanzionato dall‟art. 13 n. 11 f), nulla rilevando l‟uso(personale o di terzi) a cui la sostanza sia destinata e l‟eventuale insussistenza della volontà di avvalersi della detta sostanza “incompetizione” per migliorare la prestazione agonistica di un atleta. Non ha comunque alcun rilievo, ai fini del presenteprocedimento, il fatto che il possesso della sostanza cocaina rinvenuta in seguito a perquisizione nell‟autovettura del P., possanon integrare il reato di “doping” in assenza di un dolo specifico e cioè anche se risultasse che il P. possedeva la sostanza perun uso personale o comunque estraneo all‟attività agonistica. Assolutamente autonomi e non necessariamente coincidenti sonoinfatti le finalità perseguite nella materia in esame dalla legge dello stesso e dalla normativa regolamentare interna alla F.I.G.C.essendo notorio che quest‟ultima si propone obiettivi non esclusivamente repressivi ma anche di prevenzione a tutela deglistessi tesserati e della loro salute. Né pare che la normativa emanata dal WADA contenga, come suggestivamente affermatodal ricorrente, alcuna disposizione che escluda dal concetto di doping il possesso al di fuori della competizione <strong>sportiva</strong> dellacocaina e di altre sostanze stimolanti. Infatti l‟art. 2.6 del Regolamento WADA stabilisce inequivocabilmente che il meropossesso di sostanze vietate integra una violazione della disciplina antidoping, indipendentemente dalle modalità di talepossesso e delle circostanze in cui esso sia stato accertato. Infine, non costituiscono certo scriminante della infrazionecontestata all‟appellante, ma andranno se mai valutate come circostanze specifiche eccezionali ai fini della modifica dellasanzione minima applicabile, il decorso di un lungo intermezzo temporale tra l‟acertamento del fatto e la pronuncia delladecisione e la mancata emanazione nei confronti del P. del provvedimento di sospensione in via cautelare dallo svolgimento diattività <strong>sportiva</strong>. A termini di Regolamento Antidoping (vedi art. 10 n. 9) la misura cautelare della sospensione deve essereimmediatamente adottata nei confronti dell‟atleta risultato positivo alle analisi, ipotesi questa che non ricorre nel caso di P.. Inlinea di fatto, deve ritenersi accertato il possesso da parte del ricorrente della sostanza vietata, rinvenuta nella sua autovettura inseguito alla perquisizione eseguita il 30 gennaio 2002. Il fatto oggettivo del rinvenimento della cocaina all‟internodell‟autovettura del P. è indicativo del fatto che la sostanza si trovava nella consapevole disponibilità del ricorrente, anche avoler prescindere dalle ammissioni rese in proposito dal ricorrente agli organi di Polizia Giudiziaria. Al riguardo va ribaditoche la semplice negazione espressa dal ricorrente nel corso del procedimento disciplinare, non essendo suffragata da riscontrioggettivi, appare inidonea ad escludere la consapevolezza del P. e si risolve in un mero espediente difensivo privo diconsistenza. Fermo restando l‟accertamento della responsabilità del P. in ordine alla violazione contestatagli, si ritiene inveceche possa trovare accoglimento la domanda subordinata di riduzione della sanzione irrogata dalla Commissione Disciplinare.79


DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE - STAGIONE SPORTIVA <strong>2003</strong>-2004Ritiene la C.A.F. che la riduzione della sanzione di cui all‟art. 13 n. 1 lett. b) III) del Regolamento Antidoping sia applicabilein via estensiva al P., sebbene il comma 12 dello stesso articolo, per la determinazione della sanzione applicabile all‟ipotesi dipossesso o detenzione di sostanze vietate, faccia riferimento al comma 2 lett. a) che non prevede espressamente la possibilità dimodifica della sanzione. Riitiene questa Commissione che il richiamo al comma 2 lett. a) abbia valore esclusivamente “quoadpoenam” e non comporti l‟equiparazione sul piano ontologico della fattispecie in esame (possesso di sostanza vietata) conquelle previste dall‟art. 2 lett. a), tutte rientranti nell‟ambito del doping intenzionale. Costituirebbe quindi una irrazionale ediniqua disparità di trattamento sanzionatorio precludere al mero possessore di sostanza proibita una riduzione della sanzione lacui applicazione è invece prevista, nella ricorrenza di determinate circostanze, a chi abbia effettivamente utilizzato lamedesima sostanza, incorrendo in una responsabilità di doping, ancorché non “intenzionale”. Circostanze eccezionali,valutabili ai fini della concessione del beneficio, sono quelle relative alla peculiarità del caso in esame, non essendovi alcunnesso tra il fatto contestato e l‟attività agonistica tanto più che il P., all‟epoca in cui la cocaina venne rinvenuta nella suaautovettura, non stava svolgendo attività agonistica e versava in posizione di grave contrasto con la società di appartenenza,per cui si può presumere che la sostanza di cui disponeva fosse destinata ad un uso “fuori competizione”. Altra circostanzavalutabile, come sopra detto, è il passaggio di circa due anni nel corso dei quali, come da sua asserzione non smentita in atti, ilP. è rimasto emarginato dall‟attività agonistica, non avendo la possibilità, nella sua situazione di indagato per doping, diottenere ingaggi con società del settore professionistico. Pure eccezionale è la circostanza che il P., accusato di violazione dellenorme antidoping, ma non riscontrato positivo alle analisi, non sia stato sospeso in via cautelare e non abbia quindi potuto“scontare” la sanzione in qualità di sospeso nei quasi due anni trascorsi dall‟accertamento del fatto. Per tutte le ragioni esposte,questa Commissione ritiene che la sanzione da irrogare al Palumbo per l‟infrazione commessa vada determinata in mesi sei disospensione. Per questi motivi la C.A.F. accoglie parzialmente l‟appello come sopra proposto dal Sig. P. V., riducendo lasanzione della sospensione a mesi sei. Dispone restituirsi la tassa versata.2 - RECLAMO DELL‟A.S. LASTRIGIANA AVVERSO LE SANZIONI DELL‟INIBIZIONE DI ANNI UNO E MESI DUEALL‟ALLENATORE ANDREI ALBERTO, MESI NOVE AL SIG. PANCONI ROBERTO, MESI QUATTRO AL SIG.MEZZANOTTE ENZO E DI MESI DUE AL CALCIATORE ABAZI FERDI E L‟AMMENDA DI € 2.500,00 ALLASOCIETÀ A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL‟ART. 1COMMA 1 C.G.S. E DELLA MEDESIMA SOCIETÀ PER L‟ART. 2 COMMI 3 E 4 C.G.S.(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Toscana - Com. Uff. n. 10 del 10.9.<strong>2003</strong>)A seguito di deferimento del Procuratore Federale dell‟allenatore Andrei Alberto, del dirigente accompagnatore PanconiRoberto, del dirigente accompagnatore Mezzanotte Enzo, del calciatore Abazi Ferdi, tutti appartenenti - all‟epoca dei fatti -alla A.S. Lastrigiana per art. 1, comma 1 C.G.S. e della medesima società per art. 2, comma 3 e 4 C.G.S., la CommissioneDisciplinare presso il Comitato Regionale Toscana (C.U. n. 10 dell‟11 settembre <strong>2003</strong>) applicava le seguenti sanzioni:all‟Andre l‟inibizione per anni uno e mesi due; al Panconi l‟inibizione per mesi nove; al Mezzanotte l‟inibizione per mesiquattro; al calciatore Abazi la squalifica per mesi due ed alla società A.S. Lastrigiana l‟ammenda di euro 2.500,00. Ricorrevanoa questa Commissione d‟Appello Federale la società ed i tesserati, non contestando i fatti (l‟aver impiegato per due partite diCampionato Allievi Girone B, e precisamente l‟8.3.<strong>2003</strong> e il 23.3.<strong>2003</strong>) il giovane calciatore Abazi Ferdi, sebbene questisqualificato per tre giornate in esito a pregressa pronuncia del Giudice Sportivo, utilizzando il nome di altro calciatore delmedesimo sodalizio Abd El Fatah Alessio, tra l‟altro, all‟insaputa di quest‟ultimo. Il ricorso merita parziale accoglimento. Ifatti sono pacifici e le dichiarazioni ammissive e concordi nei contenuti effettuate in primo grado dai protagonisti della vicendanon abbisognano di ulteriori considerazioni in punto di fatto. Lamentano invece i ricorrenti come la Commissione Disciplinarenon abbia minimamente in considerazione, pur avendone riscontrato esistenza nella motivazione l‟incensurabilità dei tesseratinonché della società quale oggettivamente responsabile per la condotta loro ascritta. Orbene indipendentemente dal fatto cheuna sanzione minore avrebbe comportato un minor accumulo di punti “nella classifica disciplina” che il Settore GiovanileScolastico ha stilato per la stagione <strong>sportiva</strong> <strong>2003</strong>/2004 risulta dagli atti come la condotta ascritta ai singoli tesserati e allasocietà costituisca un unico “incidente di percorso”, essendosi i ricorrenti sempre comportati correttamente, secondo le normedei codici di giustizia <strong>sportiva</strong>. Costituendo pertanto questo corretto modo di agire nel tempo una esimente, la relativa sanzioneda comminare deve produrre l‟effetto afflittivo ma deve risultare congrua e adeguata alla fattispecie in esame. Alla luce di taliconsiderazioni vanno pertanto ridotte le sanzioni sportive così come applicate dal giudice di primo grado reputandosi congruequelle di cui al dispositivo. Per questi motivi la C.A.F. accoglie parzialmente l‟appello come sopra proposto dall‟A.S.Lastrigiana di Lastra a Signa (Firenze), riducendo le sanzioni: - dell‟inibizione al signor Andrei Alberto a mesi 10; -dell‟inibizione al signor Panconi Roberto a mesi 6; - dell‟ammenda a € 2.000,00. Conferma nel resto. Dispone restituirsi latassa versata.3 - RECLAMO DELL‟A.C. UNION PORTO VIRO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA A.C. UNION PORTOVIRO/U.C. SOLINESE DEL 29.9.<strong>2003</strong>(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Veneto - Com. Uff. n. 15 del l‟8.10.<strong>2003</strong>)L‟A.C. Union Porto Viro proponeva ricorso alla C.A.F. in relazione alla decisione della Commissione Disciplinare presso ilComitato Regionale Veneto, pubblicata sul Com. Uff. n. 15 dell‟8 ottobre <strong>2003</strong>, con la quale le veniva applicata la sanzione<strong>sportiva</strong> della perdita della gara A.C. Porto Viro/U.C. Solesinese, per 0-3, ex art. 12 comma 5 C.G.S., per la posizioneirregolare del suo calciatore Basso Nicola, squalificato. La ricorrente, nei motivi, eccepiva: 1) l‟inammissbilità del ricorso dellaU.S. Solesinese; 2) l‟irregolarità formale del reclamo; 3) la contraddittorietà del Comunicato Ufficiale n. 48 del 7 maggio <strong>2003</strong>e richiedeva la conferma del risultato acquisito sul campo (2-1, in suo favore). Il ricorso è infondato e non può essere accolto.80


DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE - STAGIONE SPORTIVA <strong>2003</strong>-2004Il ricorso della U.C. Solesinese non è inammissibile in quanto tale sanzione non consegue al mancato versamento della tassa direclamo, essendo prevista la possibilità di addebito sul relativo conto, da parte dell‟Organo di giustizia <strong>sportiva</strong> che ha emessoil provvedimento. L‟errore materiale, relativo alla data della gara, nel ricorso della U.C. Solesinese, non produce nullità, stantela possibilità di individuare, con certezza gli estremi della stessa. Contrariamente a quanto ritenuto dalla ricorrente, il Com.Uff. n. 48 del 7 maggio <strong>2003</strong>, è univoco nell‟indicare che il calciatore Basso Nicola è squalificato per tre giornate di gara (due,per espulsione dal campo e una, per recidività in ammonizione) e non lascia spazio “all‟interpretazione che la squalifica peruna giornata fosse stata „assorbita‟ dalla squalifica per due giornate”. Questa conclusione non cambia alla luce del contenutodell‟allegato al Comunicato Ufficiale n. 57 del 26 giugno <strong>2003</strong>, dove viene riportato l‟elenco dei calciatori che devonoterminare di scontare squalifiche nella stagione <strong>sportiva</strong> <strong>2003</strong>/2004 e dove, per il Basso, si fa riferimento ad una giornataeffettiva di squalifica, in quanto a fare fede è il Com. Uff. n. 48 del 7 maggio <strong>2003</strong> e non il predetto supplemento al Com. Uff.n. 57, riassuntivo e dotato di un minore grado di ufficialità in quanto, come in esso contenuto, lo stesso “riporta i nominatividei calciatori che, alla conclusione dei Campionati 2002/<strong>2003</strong>, non hanno ancora scontato interamente il provvedimentodisciplinare loro inflitto e riportato nel Comunicato sopraindicato... resta inteso che tale pubblicazione riveste carattereesclusivamente informativo, in quanto solo le pubblicazioni disciplinari contenute nei Comunicati ufficiali hanno valore neiconfronti di tutti gli affiliati”. Dal rigetto del ricorso consegue l‟incameramento della relativa tassa. Per questi motivi la C.A.F.respinge l‟appello della A.C. Union Porto Viro di Porto Viro (Rovigo), e dispone incamerarsi la tassa versata.4 - RECLAMO DELLA POL. CAMPOBELLO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA U.S. ALCAMO/POL.CAMPOBELLO DEL 21.9.<strong>2003</strong>(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia - Com. Uff. n. 21 dell‟8.10.<strong>2003</strong>)La società Poli<strong>sportiva</strong> Campobello, relativamente alla gara Alcamo/Campobello del 21.9.<strong>2003</strong> chiedeva la declaratoria dellapunizione <strong>sportiva</strong> per 0-3 in danno della società Alcamo per la partecipazione irregolare alla stessa, nelle fila della societàAlcamo del calciatore La Barbera Massimiliano, sebbene questi risultasse squalificato in Coppa Italia per residuo di unaulteriore giornata di squalifica, come da C.U. n. 11 del 3 settembre <strong>2003</strong>, con l‟obbligo quindi al calciatore di scontare laresidua squalifica nella prima gara ufficiale di campionato; ed avendo il calciatore in questione preso parte della prima dicampionato e cioè Termitana/Alcamo ed alla seconda di campionato, Alcamo/Campobello ne sottolineava la posizioneirregolare, non avendo scontato l‟ulteriore giornata di squalifica. La Commissione Disciplinare (C.U. n. 21 dell‟8 ottobre<strong>2003</strong>), considerato che col C.U. n. 11 del 3 settembre <strong>2003</strong> veniva pubblicata l‟esclusione della società Alcamo dallamanifestazione della Coppa Italia; che ai sensi dell‟art. 14 comma 10 C.G.S. le sanzioni disciplinari inflitte ai tesserati inrelazione alle gare di Coppa Italia o Coppe Regionali si scontano nelle rispettive competizioni; che ai sensi dell‟art. 17 comma6 C.G.S. la distinzione prevista dal citato art. 14 non sussiste nel caso che nella successiva stagione non sia possibile scontarele sanzioni nella medesima competizione in relazione alla quale sono state inflitte, respingeva il reclamo, sottolineando comenel caso di specie la sanzione residua del calciatore La Barbera non doveva essere scontata nel campionato di appartenenza.Ricorreva a questa Commissione d‟Appello Federale la Poli<strong>sportiva</strong> Campobello chiedendo l‟applicazione dell‟art. 7 C.G.S. acarico della società U.S. Alcamo per la partecipazione illegittima alla gara U.S. Alcamo/Poli<strong>sportiva</strong> Campobello del14.9.<strong>2003</strong> del calciatore La Barbera Massimiliano in quanto ancora in regime di squalifica. L‟appello è inammissibile. L‟art.29 C.G.S. recita infatti al VI comma: “I reclami redatti senza motivazione e comunque in forma generica sono inammissibili”mentre al V comma recita: “Tutti i ricorsi e i reclami devono essere motivati e trasmessi a cura degli interessati agli organicompetenti con le modalità e nei termini fissati dall‟art. 34”. Nella specie il ricorso presentato dalla Poli<strong>sportiva</strong> Campobellonon risulta firmato, per cui non può che essere dichiarato inammissibile. Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibilel‟appello come sopra proposto dalla Pol. Campobello di Campobello di Mazara (TP) ai sensi dell‟art. 29 C.G.S., per mancatasottoscrizione del reclamo. Ordina incamerarsi la tassa versata.5 - RECLAMO DEL G.S. TROIA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA TROIA/JUVENALIA DEL 2.3.<strong>2003</strong> E LESANZIONI DELL‟INIBIZIONE FINO AL 25.3.2006 INFLITTA AL SIG. MARINO GIANLUIGI E LAPENALIZZAZIONE DI N. 2 PUNTI NELLA CLASSIFICA DEL CAMPIONATO 2002/<strong>2003</strong>(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Puglia - Com. Uff. n. 12 del 2.10.<strong>2003</strong>)Il Gruppo Sportivo Troia 1970 ha proposto reclamo avverso la decisione della Commissione Disciplinare presso il ComitatoRegionale Puglia pubblicata sul Com. Uff. n. 12 del 2 ottobre <strong>2003</strong> con la quale veniva rigettato il ricorso della stessa societàrelativo alla inibizione fino al 25 marzo 2006 inflitta al dirigente Marino Gianluigi ed alla sanzione di due punti dipenalizzazione in classifica relativamente alla gara G.S. Troia/A.S. Juvenalia del 2.3.<strong>2003</strong> (Campionato Regionale di 2ªCategoria), per impiego non regolare di calciatori Juniores da parte della A.S. Juvenalia. Sostiene la ricorrente che la Juvenaliaaveva schierato in campo all‟inizio della gara tre calciatori Juniores e cioè il n. 5 Marcone Pietro (n. 7.11.1983), n. 6 RagoneMario (n. 5.11.1984) e il n. 8 Ruo Giuseppe (n. 30.10.1985); che successivamente aveva effettuato due sostituzioni e cioè il n.9 Ricci Libero (n. 20.4.1980) con il 17 Maruotti Michele (n. 4.6.1980) e il n. 8 Ruo Giuseppe con il 14 Bianchi Mario (n.16.6.1981), con la conseguenza che la suddetta Società aveva concluso l‟incontro con due dei calciatori appartenenti allacategoria Juniores anziché tre come previsto dai vigenti regolamenti. Negava inoltre che il proprio dirigente accompagnatoreMarini Gianluigi avesse in nessun modo tentato di far modificare all‟arbitro il referto di gara. Rileva questa Commissione chedalla relazione dell‟Ufficio Indagini disposta dalla Commissione Disciplinare, pur senza raggiungere una certezza assolutasullo svolgimento dei fatti, ha sostanzialmente confermato quanto riferito dall‟arbitro nel suo referto, vale a dire che si verificòsolo la sostituzione del n. 9 Ricci con il n. 14 Bianchi con conseguente regolarità della gara dal punto di vista della presenzadei giocatori Juniores. Risulta inoltre che effettivamente il dirigente Marino Gianluigi del G.S. Troia, dopo il termine della81


DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE - STAGIONE SPORTIVA <strong>2003</strong>-2004gara, entrò con violenza nello spogliatoio dell‟arbitro pretendendo con minacce la modifica del referto. Tutto ciò considerato enon sussistendo alcun elemento probatorio di rilevanza assoluta che possa modificare quanto riferito dal giudice di gara, ilreclamo del Gruppo Sportivo Troia deve essere respinto. Per questi motivi la C.A.F. respinge l‟appello come sopra propostodal G.S. Troia di Troia (Foggia) e dispone incamerarsi la tassa versata.6 - RECLAMO DELLA U.S. SALEMI AVVERSO DECISIONI MERITO GARA SALEMI/AKRAGAS DEL 20.9.<strong>2003</strong>(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia - Com. Uff. n. 21 dell‟8.10.<strong>2003</strong>)Con delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 21 dell‟8 ottobre <strong>2003</strong> la Commissione Disciplinare presso il Comitato RegionaleSicilia respingeva il reclamo proposto dalla U.S. Salemi in merito alla posizione del calciatore Galati Giuseppe, schierato dallasocietà Akragas nella gara di campionato Salemi/Akragas del 21.9.<strong>2003</strong> benché squalificato per complessive tre giornate inesito a gare di Coppa Italia. Rilevava la Commissione che solo nel caso in cui la società di appartenenza del calciatoresqualificato non partecipi alle Coppe questi è tenuto a scontare la sanzione nelle gare di campionato e che il Galati aveva presoparte regolarmente alla gara di campionato del 21.9.<strong>2003</strong> (Akragas/Salemi) poiché la soc. Akragas aveva partecipato allaCoppa Italia respingeva, pertanto e come già detto, il reclamo. Avverso tale decisione proponeva rituale e tempestivo appellol‟U.S. Salemi che richiamava l‟attenzione su quanto previsto dall‟art. 14, comma 10.3 C.G.S. e sul fatto che, causa l‟esclusionedella soc. Akragas dalla Coppa Italia, la squalifica andava scontata nel campionato. Chiedeva pertanto che in riforma delladecisione impugnata questa Commissione desse atto della irregolarità della posizione del Galati ed infliggesse alla soc.Akragas la sanzione della perdita della gara con il punteggio di 3-0. L‟appello della U.P. Salemi, proposto ritualmente e nelrispetto dei termini procedimentali, è ammissibile ma non può essere accolto. Va osservato in primo luogo che il richiamo dellaU.S. Salemi al disposto di cui all‟art. 14.3 C.G.S. è del tutto inconferente al caso in esame dal momento che detta normadisciplina il differente caso dell‟esecuzione delle sanzioni inflitte in gare diverse dalla Coppa Italia o dalle Coppe Regioni;sanzioni che devono essere scontate - prevede la norma - non in gare di Coppa Italia o Regioni, ma nell‟ambito dell‟attivitàufficiale della società diversa dalle stesse Coppe Italia o Regioni. Ma questo non è il caso che qui interessa, come già rilevato,visto che la squalifica è stata inflitta al Galati in relazione a gare di Coppa Italia. Non è meritevole di essere condiviso neppureil secondo rilievo della U.S. Salemi, che muove dall‟esclusione della soc. Akragas dalla Coppa Italia e dalla presunta necessitàche il Galati scontasse il residuo della squalifica inflittagli nelle gare di campionato. Alla luce di quanto previsto dagli artt. 14,comma 10.1, e 17, comma 6, C.G.S. argomento come questo non ha fondamento alcuno, visto che l‟esclusione della societàdalla Coppa Italia o dalle Coppe Regioni è circostanze che non ha rilievo di alcun genere. Rileva il fatto, invece, correttamentemesso in evidenza dalla Commissione Disciplinare, che le sanzioni maturate nell‟ambito di una competizione devono esserescontate nella stessa competizione (art. 14, comma 10.1, C.G.S.), anche nella nuova società nella quale il calciatore si siaeventualmente trasferito e nella stagione o nelle stagioni successive (art. 17, comma 6, C.G.S.). Così stando le cose non vi èdubbio che il Galati non era tenuto a scontare la sanzione inflittagli in relazione a gara di Coppa Italia nelle gare di campionatodisputate dalla sua nuova società di appartenenza, l‟Akragas, e che la sua partecipazione all‟incontro Salemi/Akragas del21.9.<strong>2003</strong> è stata del tutto regolare. Ne consegue, come già anticipato, il rigetto dell‟impugnazione proposta. Per effetto dellasoccombenza la tassa reclamo, a norma dell‟art. 29, punto 13, C.G.S., deve essere incamerata. Per questi motivi la C.A.F.respinge l‟appello come sopra proposto dall‟U.S. Salemi di Salemi (TP) e ordina incamerarsi la tassa versata.TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 17 /C - RIUNIONE DEL 6 NOVEMBRE <strong>2003</strong>1 - RECLAMO DEL CALCIATORE CONFALONE SIMONE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER N. 2GIORNATE PER VIOLAZIONE DELL‟ART. 1 COMMA 1 C.G.S. A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELPROCURATORE FEDERALE(Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C - Com. Uff. n. 76/C del 31.10.<strong>2003</strong> e n. 81/Cdel 5.11.<strong>2003</strong>)Il calciatore Confalone Simone ha presentato ricorso contro la decisione della Commissione Disciplinare presso la LegaProfessionisti Serie C pubblicata su C.U. n. 81/C del 5 novembre <strong>2003</strong> con la quale gli è stata irrogata la sanzione di duegiornate di squalifica per violazione dell‟art. 1 del Codice di Giustizia Sportiva in relazione ai fatti accaduti durante la garaPisa/Cesena del 25 maggio <strong>2003</strong>. Il ricorrente sostiene la irritualità del deferimento da parte della Procura Federale permancato invio degli atti alla controparte; sostiene altresì la inammissibilità della prove televisiva e, nel merito l‟inesistenza diatti di violenza da parte di esso ricorrente. Osserva la C.A.F. che la Procura Federale ha disposto il deferimento del calciatoreConfalone sulla base di quanto accertato dal collaboratore dell‟Ufficio Indagini e riferito con relazione del 28 maggio <strong>2003</strong>dalla quale risulta che al 20‟ del secondo tempo della gara Pisa/Cesena del 25 maggio <strong>2003</strong>, avendo un tifoso della SocietàA.C. Cesena invaso il terreno di gioco, le forze dell‟ordine intervenivano immediatamente per bloccarlo e che nel corso di taleepisodio era sorto un tafferuglio tra gli agenti di polizia ed alcuni calciatori della suddetta società tra i quali il Confalone cheera sfociato in episodi di violenza contro agenti della polizia. Nel suddetto atto di deferimento non si fa alcun cenno allacassetta video recante la registrazione dell‟episodio, onde correttamente essa non è stata inviata al ricorrente. Va inoltreosservato, nel caso in esame la c.d. prova televisiva non può essere ammessa perché l‟episodio di che trattasi è avvenuto sottoil diretto controllo dell‟arbitro che, avendo avuto modo di osservare direttamente quanto è avvenuto, ha potuto valutarel‟episodio e prendere i provvedimenti del caso. Come è noto, invece gli organi di giustizia <strong>sportiva</strong> hanno facoltà di utilizzareriprese televisive o altri filmati che offrano piena garanzia tecnica e documentale, solo limitatamente a fatti di condotta violentaavvenuti a gioco fermo o estranei all‟azione di gioco, sfuggiti al controllo degli ufficiali di gara. Ciò posto si deve ritenere chela Commissione Disciplinare abbia correttamente considerato il comportamento del Confalone, connotato da caratteristiche diviolenza ed esagitazione, censurabile in quanto non conforme al codice di lealtà <strong>sportiva</strong> al quale gli atleti devono uniformarsi82


DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE - STAGIONE SPORTIVA <strong>2003</strong>-2004durante le competizioni. Appare peraltro più congrua, in relazione alla gravità del fatto e tenuto anche conto della circostanzache l‟intervento del Confalone stesso era diretto a proteggere lo spettatore entrato nel rettangolo di gioco, la sanzione ad unasola giornata di squalifica. Per questi motivi la C.A.F., in accoglimento dell‟appello come sopra proposto dal caliatoreConfalone Simone, riduce la squalifica ad una giornata e dispone restituirsi la tassa versata.TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 18 /C - RIUNIONE DEL 10 NOVEMBRE <strong>2003</strong>1 - RECLAMO DEL SIG. CORTIULA GIUSEPPE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA DI MESI DUE ASEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE DEL COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia - Com. Uff. n. 9 dell‟1.10.<strong>2003</strong>)La Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia, in data 1° ottobre <strong>2003</strong>, su deferimento dellaPresidenza del Comitato Regionale motivato da denuncia del C.R.A. Regionale dell‟A.I.A., comminava a carico del Sig.Cortiula Giuseppe, contumace, la squalifica di mesi due per aver apostrofato ripetutamente con frasi intimidatorie, ingiurioseed offensive l‟arbitro Filaferro Giovanni, incontrato casualmente nei locali dell‟Ospedale Civile di Gemona del Friuli in data5.6.<strong>2003</strong>. Rilevava la Commissione Disciplinare come fosse provenuta dal predetto arbitro segnalazione dettagliata delcomportamento del Sig. Cortiula Giuseppe; che con lettera datata 26.6.<strong>2003</strong> la Presidenza del Comitato Regionale FriuliVenezia Giulia aveva conseguentemente deferito alla Commissione Disciplinare il Sig. Cortiula Giuseppe; che conraccomandata dell‟11.7.<strong>2003</strong> la Commissione aveva inviato al deferito formale atto di contestazione, fissando l‟udienza per il24.7.<strong>2003</strong>, alla quale il Sig. Cortiula non si presentava; che, dubitando sull‟effettiva ricezione della comunicazione da partedell‟interessato, per il fatto che l‟avviso di ricevimento risultava sottoscritto da un incaricato dall‟A.C. Gemonese, del cuiorganico il Sig. Cortiula più non faceva parte, la Commissione ripeteva l‟avviso di contestazione con raccomandata del9.9.<strong>2003</strong>, fissando la nuova udienza per il 25.9.<strong>2003</strong>; che anche alla nuova data il deferito non si presentava in dibattimento perchiarire, modificare ed eventualmente contestare la denuncia dell‟arbitro Filaferro. Conseguentemente, reputando ilcomportamento imputato al deferito meritava adeguato provvedimento disciplinare, la Commissione Disciplinare irrogava alpredetto la squalifica di due mesi. Avverso tale decisione, non ancora comunicatagli ex art. 31 lett. D) C.G.S., il Sig. CortiulaGiuseppe proponeva tempestivamente reclamo alla C.A.F. in data 27 ottobre <strong>2003</strong>, ex art. 33, comma 1°, lett. d), C.G.S.:reclamo affidando sostanzialmente ad un unico motivo di fatto. Dopo aver lamentato la “ultragenericità” dell‟atto dicontestazione assunto nei propri confronti dalla Commissione Disciplinare (che giustificherebbe, insieme ad altre circostanze efatti contingenti, la mancata presenza all‟udienza del 25.9.<strong>2003</strong>), il reclamante deduceva come le circostanze di luogo ed ora ele stesse presunte offese esposte nella denuncia presentata dall‟arbitro Filaferro fossero assolutamente infondate e nonveritiere; a riprova della veridicità di tale contestazione, produceva il reclamante - dipendente della ASL n. 3 “Alto Friuli” - infoglio-missioni relativo al mese di giugno <strong>2003</strong>, vistato dal Responsabile aziendale del Servizio, in base al quale egli risultava,alla data ed all‟ora indicata dall‟arbitro Filaferro nella propria denuncia, presente in altro luogo, ed esattamente nell‟OspedaleCivile di Tolmezzo e non in quello di Gemona. Manifestava infine il reclamante il proprio stupore in ordine alle presunteoffese lamentate nei propri confronti dall‟arbitro Filaferro, con il quale erano meramente intercorsi dei rapporti sportivi moltianni addietro e del quale si ignoravano le recenti vicende sportive, sì da non consentire al reclamante medesimo dicomprendere quali motivi avessero indotto il denunciante a redigee la propria segnalazione, se non dovuti ad uno scambio dipersona o ad una malafede radicatesi in infondati motivi di ingiusto rancore. Il gravame del Sig. Cortiula Giuseppe è infondatoe va conseguentemente respinto. La prova a discarico offerta dal reclamante - asseritamente idonea ad attestare la sua presenzain un luogo diverso rispetto a quanto risultante dalla denuncia dell‟arbitro Filaferro - non è infatti dirimente onde risolvere ilcontrasto tra le versioni del denunciato e del denunciante. Il Foglio di Servizio, se dà riscontro della “missione” del Sig.Cortiula presso l‟Ospedale Civile di Tolmezzo dalle ore 9,00 alle ore 16,30 del 5.6.<strong>2003</strong>, non attesta certo la continuità dellapresenza del medesimo, in quel luogo, per tutto il tempo ora indicato; e non esclude pertanto la possibilità che - attesa la nonsiderale distanza tra Tolmezzo e Gemona - il reclamante possa in effetti essersi trovato nell‟Ospedale Civile di Gemona versole ore 12,00 di quel medesimo giorno. In assenza pertanto anche solo della mera prospettazione, da parte del reclamante, dialtri elementi che inducano a dubitare della genuinità delle ragioni a fondamento della denuncia dell‟arbitro Filaferro, apparemaggiormente meritevole di credito la versione di quest‟ultimo. La conseguente condivisione dell‟accertamento in fattooperato dalla Commissione Disciplinare porta alla conferma della decisione di questa anche sul punto della adeguatezza dellasanzione comminata. Per questi motivi la C.A.F respinge l‟appello del Sig. Cortiula Giuseppe come sopra proposto e disponeincamerarsi la tassa versata.2 - RECLAMO DELLA SOCIETÀ ALTA MARCA VALDOBBIADENE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA P.S.N.1997/A.M. VALDOBBIADENE DEL 20.9.<strong>2003</strong>(Delibera della Commissione Disciplinare presso la Divisione Calcio a Cinque - Com. Uff. n. 83 del 17.10.<strong>2003</strong>)Con delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 83 del 17 ottobre <strong>2003</strong> la Commissione Disciplinare presso la Divisione Calcio aCinque respingeva il reclamo proposto dall‟A.M. Valdobbiadene in merito alla posizione del calciatore Mastropasqua Augusto,schierato dalla società nella gara di campionato PSN 1997/Valdobbiadene del 20.9.<strong>2003</strong> benché squalificato in esito alla garadi SuperCoppa del Veneto T. Broccardo Thiene/A.M. Valdobbiadene del 13.9.<strong>2003</strong>. Rilevava la Commissione che la gara diSuperCoppa, in esito alla quale il calciatore era stato squalificato, non appartiene né alla Coppa Italia né ad una delle CoppeRegioni di talché la sanzione andava scontata nella prima gara dell‟attività ufficiale diversa dalle stesse Coppa Italia e CoppeRegioni. Poiché il Mastropasqua (pur non avendo preso parte alla gara di Coppa Italia del 17.9.<strong>2003</strong>) aveva preso parte alla(prima) gara di campionato del 20.9.<strong>2003</strong> ed aveva giocato, dunque, in posizione irregolare, respingeva, come già detto, il83


DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE - STAGIONE SPORTIVA <strong>2003</strong>-2004reclamo. Avverso tale decisione proponeva rituale e tempestivo appello l‟A.M. Valdobbiadene che osservava, in estremasintesi, come la SuperCoppa del Veneto dovesse essere considerata non altro che una delle Coppe regionali, organizzata, nelcaso in esame, dal Comitato Regionale Veneto, e come il Mastropasqua dovesse scontare la squalifica, a norma dell‟art. 14,comma 10.1, C.G.S., non in gara di campionato, ma di Coppa Italia. Come aveva fatto, non prendendo parte alla garaValdobbiadene/Treviso Calcio del 17.9.<strong>2003</strong>. Chiedeva pertanto che in riforma della decisione impugnata questa Commissionedesse atto della regolarità della posizione del Mastropasqua ed omologasse il risultato conseguito sul campo. L‟appellodell‟A.M. Valdobbiadene, proposto ritualmente e nel rispetto dei termini procedimentali, è ammissibile e va accolto.Diversamente da quanto ritenuto dalla Commissione Disciplinare presso la Divisione Calcio a Cinque non vi è dubbio, infatti,che la gara in esito alla quale il calciatore dell‟A.M. Valdobbiadene, Mastropasqua Augusto, è stato squalificato non è gara dicampionato, ma una delle gare di Coppa regionale organizzate dai vari Comitati Regionali. È vero, come rilevato dallaCommissione, che la SuperCoppa del Veneto, che si gioca tra le vincitrici del Campionato regionale e della fase regionale dellaCoppa Italia, non è gara di Coppa Italia, ma è altrettanto vero che detta SuperCoppa è certamente una Coppa regionale,organizzata, gestita e regolamentata dal Comitato Regionale Veneto. Nel caso in esame non può trovare applicazione, pertanto,il disposto di cui all‟art. 14, comma 10.3, C.G.S. (che prevede che le sanzioni inflitte in relazione a gara diversa dalla CoppaItalia e dalle Coppe Regioni devono essere scontate “nelle gare dell‟attività ufficiale diversa” dalle suddette Coppe), ma ildiverso comma 10.1 dell‟art. 14 appena citato, dal momento che la SuperCoppa del Veneto, come appena detto, è e deve essereconsiderata una delle Coppe regioni cui il comma in esame fa espresso riferimento. Così stando le cose non vi è dubbio che ilMastropasqua ha correttamente scontato la sanzione inflittagli nella gara di Coppa Italia Valdobbiadene/Treviso Calcio del17.9.<strong>2003</strong>, senza che fosse tenuto a scontarla nella gara di campionato del giorno 20 successivo. Ne consegue, come giàanticipato, l‟accoglimento dell‟impugnazione proposta. Ne consegue pure, quanto alla tassa reclamo, che questa, a normadell‟art. 29, punto 13, C.G.S., deve essere restituita. Per questi motivi la C.A.F. accoglie l‟appello della società Alta MarcaValdobbiadene di Valdobbiadene (Treviso) annullando l‟impugnata delibera e ripristinando, altresì, il risultato di 2-3conseguito in campo nella gara suindicata. Si dispone la restituzione della tassa versata.3 - RECLAMO DELL‟A.C. VENEZIA E DEL SIG. DAL CIN FRANCO AVVERSO LE RISPETTIVE SANZIONI: -DELL‟AMMENDA DI € 10.000,00 ALLA SOCIETÀ PER VIOLAZIONE DELL‟ART. 16 BIS N.O.I.F. E DELL‟ART. 2COMMA 4 C.G.S.; - DELL‟INIBIZIONE PER MESI QUATTRO AL SIG. DAL CIN PER VIOLAZIONE DELL‟ART. 16BIS N.O.I.F. E DELL‟ART. 1 COMMA 1 C.G.S. A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE(Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti - Com. Uff. n. 100 del 17.10.<strong>2003</strong>)4 - RECLAMO DELL‟U.S. CITTÀ DI PALERMO E SIG. ZAMPARINI MAURIZIO AVVERSO LE RISPETTIVESANZIONI: - DELL‟AMMENDA DI € 10.000,00 ALLA SOCIETÀ PER VIOLAZIONE DELL‟ART. 16 BIS N.O.I.F. EDELL‟ART. 2 COMMA 4 C.G.S.; - DELL‟INIBIZIONE PER MESI OTTO AL SIG. ZAMPARINI PER VIOLAZIONEDELL‟ART. 16 BIS N.O.I.F. E DELL‟ART. 1 COMMA 1 C.G.S. A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATOREFEDERALE(Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti - Com. Uff. n. 100 del 7.10.<strong>2003</strong>)1. Il Procuratore Federale, con atto del 14 maggio <strong>2003</strong> (che ha integralmente sostituito il precedente atto del 2 maggio <strong>2003</strong>,avendo l‟Organo federale requirente ritenuto opportuno trattare le questioni disciplinari relative al Sig. Zamparini unitamentealle violazioni contestate al Sig. Dal Cin per evidenti elementi di connessione oggettiva), ha deferito al competente Organo digiustizia il Sig. Maurizio Zamparini, Presidente della Soc. Palermo (e già Presidente del Venezia), la Soc. Palermo, il Sig.Franco Dal Cin, Amministratore unico della Soc. Venezia e la Soc. Venezia per rispondere: 1) il Zamparini della violazionedell‟art. 1, comma 1, C.G.S. (mancata osservanza dei principi di lealtà, correttezza e probità) e dell‟art. 16-bis delle N.O.I.F.,per aver detenuto contestualmente partecipazioni in due società di capitali esercenti attività calcistica a livello professionistico(Venezia e Palermo) militanti nello stesso campionato (Serie B); 2) la società Palermo della violazione dell‟art. 16-bis, comma2, lett. a) e comma 3 N.O.I.F. (c.d. illecito amministrativo), nonché per responsabilità diretta per le violazioni ascritte alproprio presidente, ai sensi dell‟art. 2, comma 4, C.G.S.; 3) il Dal Cin della violazione dell‟art. 1, comma 1, C.G.S. (mancataosservanza dei principi di lealtà, correttezza e probità); 4) la società Venezia per responsabilità diretta per le violazioni ascritteal proprio amministratore unico, ai sensi dell‟art. 2, comma 4, C.G.S.. 2. Con la decisione impugnata, la CommissioneDisciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti, che aveva investito la Corte Federale della questione interpretativaderivante dal mancato coordinamento tra art. 16-bis N.O.I.F. e art. 14 C.G.S., dopo lunga esposizione del procedimento e deglielementi di fatto, ricavati dalla relazione dell‟Ufficio Indagini del 10 marzo <strong>2003</strong>, nonché molto argomentato corredomotivazionale, è giunta alle conclusioni che seguono. La condotta dello Zamparini integra gli estremi dell‟illecito in materiagestionale ed economica previsto dall‟art. 16-bis delle N.O.I.F. protrattosi dal 29 luglio 2002 fino al giugno <strong>2003</strong>, anche se ilmovente reale della condotta antiregolamentare non va tanto identificato nella volontà di detenere contestualmente ed a tempodeterminato la titolarità delle quote di due società entrambe militanti nel campionato di Serie B, quanto nell‟esigenza di cederefittiziamente a terzi “compiacenti” la proprietà del Venezia, conservandone medio tempore - sia pure indirettamente - ilcontrollo fino alla definitiva cessione a soggetto ritenuto solvibile. Quanto alla sanzione applicabile per siffatto illecito, laCommissione Disciplinare, preso atto del mancato coordinamento tra la richiamata norma organizzativa e le previsioni delvigente C.G.S., che in materia di sanzioni irrogabili a dirigenti, soci e tesserati (art. 14) non contempla più la sanzione della“perdita temporanea della qualità di socio della società”, alla stregua di quanto chiarito dalla Corte Federale ha ritenuto che lafattispecie ascritta ai deferiti integrasse comunque un illecito disciplinare riconducibile alla fattispecie generale di cui all‟art. 1,comma 1, C.G.S., e quindi fosse soggetta ad una o più delle sanzioni previste dall‟art. 14 C.G.S., non essendo revocabile indubbio che la violazione del divieto di plurima partecipazione societaria configurasse una evidente violazione dei principi di84


DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE - STAGIONE SPORTIVA <strong>2003</strong>-2004lealtà, correttezza e probità (contestazione opportunamente formulata dal Procuratore Federale nell‟atto di deferimento).Valutate tutte le circostanze del caso concreto, tenuto conto del notevole protrarsi nel tempo della condotta antiregolamentare(circa un anno) ma, al tempo stesso, delle (sopra descritte) presumibili effettive finalità perseguite dallo Zamparini nellapresente vicenda, è apparsa congrua alla Commissione Disciplinare la sanzione dell‟inibizione a svolgere ogni attività inambito federale per otto mesi, a cui è seguita l‟irrogazione dell‟ammenda di € 10.000,00 alla società Palermo per responsabilitàdiretta in relazione alla violazione ascritta al suo Presidente. Quanto al Dal Cin, il suo ruolo nella vicenda è risultato esserequello di favorire, una volta diventato Presidente del Venezia Calcio, l‟attuazione del progetto di Zamparini di temporaneocontrollo di due società militanti nello stesso campionato per le finalità sopra accennate. Anche Dal Cin dunque, ad avvisodella Commissione Disciplinare, si è reso responsabile della violazione del precetto generale di comportamento previstodall‟art. 1, comma 1, C.G.S. e, anche in questo caso valutate tutte le circostanze del caso concreto, è apparsa congrua nei suoiconfronti la sanzione dell‟inibizione a svolgere ogni attività in ambito federale per quattro mesi, a cui è parimenti seguital‟irrogazione dell‟ammenda di € 10.000,00 alla società Venezia per responsabilità diretta, a norma dell‟art. 2, comma 4,C.G.S.. 3. Con i reclami in trattazione, che possono essere riuniti per gli evidenti elementi di connessione ed in quantocomunque proposti avverso la medesima decisione di prime cure, sia i Presidenti deferiti che le Società di pertinenza hannodettagliatamente contestato, in punto di fatto e di diritto, l‟avversata pronunzia della Commissione Disciplinare. Gli appellidello Zamparini e del Palermo non possono essere accolti, mentre possono andare incontro a parziale accoglimento gli appellidel Dal Cin e del Venezia, seppur limitatamente alla concreta quantificazione delle sanzioni applicabili. 4. Non è il caso diripercorrere, in questa sede, i punti essenziali della vicenda, il cui dispiegarsi in punto di fatto è stato dettagliatamente espostodall‟Organo di prime cure, sulla base anche degli accertamenti espletati dall‟Ufficio inquirente federale. Ciò posto, sussistonogli elementi per poter affermare che, pur essendo verosimile che lo Zamparini abbia agito non con finalità di vulnerare,mediante il controllo di due società militanti nello stesso campionato professionistico, il regolare svolgersi del campionatostesso, bensì al fine di tutelare, con una certa dose di leggerezza, le proprie ragioni di credito di fronte all‟eventuale dubbiasolvibilità dell‟acquirente finale, le due cessioni delle quote della società veneziana dapprima alla Venice Holding del brokerCastellini e poi all‟International Global Trading di Dal Cin nascondono operazioni riconducibili alla simulazione relativasoggettiva e quindi all‟interposizione fittizia di persone. Il tutto allo scopo di risolvere, da subito, la propria posizione di doppiapartecipazione, al tempo stesso conservando il potere decisionale ai fini dell‟effettiva individuazione del cessionario finaledotato delle necessarie garanzie. In tale ricostruzione l‟accordo simulatorio ha per oggetto l‟attribuzione della qualità di partedel contratto - il quale, di per sé, non è simulato - a persona di fiducia che continua a rispondere al cedente delle proprie azioni,in vista e nelle more della cessione delle quote sociali al vero e proprio cessionario. Una simile prospettazione trova elementidi conforto e di riscontro nella qualità e nelle modalità di agire dei soggetti coinvolti nella vicenda, a partire dallo stessoZamparini, che ha ammesso di essere intervenuto nelle successive trattative, e che ha continuato ad atteggiarsi quale effettivoproprietario del Venezia in cerca di acquirente, nei corrispettivi di volta in volta pattuiti e negli esborsi poi effettivamenteversati, e non è messa in discussione, di per sé, dall‟articolato sistema di garanzie fideiussorie architettato a copertura dellerelative obbligazioni giuridiche. In questo senso va, peraltro, ammesso che la decisione impugnata, pur meritando conferma neisuoi profili decisori finali, almeno con riferimento allo Zamparini e al Palermo, non appare lineare e comunque scevra dielementi di contraddittorietà quando ha affermato che la situazione di doppia partecipazione societaria mediante interposizionefittizia soggettiva era da ritenersi automaticamente cessata solo per la prova del pagamento da parte del Dal Cin del cospicuoimporto finale corrispodnente alle obbligazioni contrattuali assunte. Trova, in ogni senso, conferma un comportamento nonlimpido dello Zamparini, sicuramente rilevante anche ai fini della violazione dei principi generalissimi di cui all‟art. 1, comma1, C.G.S., in una tematica oggetto di particolare attenzione, da ultimo, anche da parte del legislatore statale, il quale èintervenuto a tutela dell‟ordinato e regolare andamento delle competizioni sportive e dei relativi concorsi pronostici (cfr. art. 2,comma 2- bis, d.l. n. 220/03 convertito in l. 280/03). L‟individuazione della tipologia della sanzione applicabile, in virtù deicondivisibili principi espressi dalla Corte Federale, e la concreta fissazione della misura sanzionatoria da applicarsicongruamente nei confronti dello Zamparini e, per responsabilità diretta, della società Palermo, operate dai giudici di primecure, risultano, in definitiva, immuni da censura. 5. Da quest‟ultimo punto di vista merita, invece, rivisitazione la pronunziaappellata in ordine alla posizione del Dal Cin e, anche in questo caso per responsabilità diretta, della società Venezia, essendoil predetto incolpato entrato in causa solo nell‟ambito dell‟ultimo scenario, quale mero partecipe finale della filierainterpositiva. Risulta pertanto rispondente a principi di equità, proporzionalità e congruità che le sanzioni inflitte al Dal Cin edal Venezia, che peraltro non hanno dato prova di vizi procedurali tali da inficiare la validità del procedimento in questione,siano dimezzate rispetto a quanto deciso in primo grado. 6. Per i sopraindicati motivi la C.A.F., riuniti i reclami in epigrafe,respinge i reclami dello Zamparini e del Palermo, con incameramento delle relative tasse, ed accoglie parzialmente i reclamidel Dal Cin, riducendo l‟inibizione a 2 mesi, e del Venezia, riducendo l‟ammenda a € 5.000,00, con restituzione, negli ultimidue casi, delle relative tasse reclamo. Per i sopraindicati motivi la C.A.F., riuniti i reclami nn. 3) e 4), accoglie parzialmente ilreclamo dell‟A.C. Venezia di Venezia e del Sig. Dal Cin Franco: - riducendo l‟ammenda alla società a € 5.000,00; - riducendol‟inibizione al Sig. Dal Cin e mesi due. Ordina restituirsi la tassa versata. Respinge il reclamo dell‟U.S. Città di Palermo diPalermo e del Sig. Zamparini Maurizio e ordina incamerarsi la tassa versata.5 - RECLAMO DELLA S.S. CALCIO NAPOLI AVVERSO DECISIONI MERITO GARA AVELLINO/NAPOLI DEL20.9.<strong>2003</strong>(Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti - Com. Uff. n. 113 del 27.10.<strong>2003</strong>)A seguito di accertamenti dell‟Ufficio Indagini, il Giudice Sportivo, in data 30.9.<strong>2003</strong>, infliggeva all‟odierna ricorrente, perresponsabilità oggettiva, la sanzione della perdita della gara Avellino/Napoli, del 20.9.<strong>2003</strong>, con il punteggio di 0-3, per “i85


DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE - STAGIONE SPORTIVA <strong>2003</strong>-2004ripetuti e gravi atti violenti, perpetrati da tifosi del Napoli, in un quadro generale caratterizzato dalla mancanza, sempredipendente dalla medesima causa, delle condizioni necessarie per un regolare svolgimento del gioco”, in applicazione dell‟art.12 comma 1, parte 1, C.G.S.”. Avverso questa decisione, la S.S.C. Napoli proponeva reclamo alla Commissione Disciplinarepresso la Lega Nazionale Professionisti. A sostegno del gravame, si eccepiva, in sintesi (dopo la valutazione delle risultanzeistruttorie ed in particolare del rapporto del quarto ufficiale di gara, del collaboratore dell‟Ufficio Indagini, del rapportodell‟arbitro) quanto segue. La violazione e falsa interpretazione dell‟art. 21 dello Statuto, degli artt. 34, 35 e 44 delRegolamento della L.N.P., degli artt. 60, 61, 62, 64 delle N.O.I.F., della regola 5 delle regole del giuoco calcio e degli artt. 9,11 e 12 del C.G.S.. Veniva, preliminarmente, criticata l‟applicazione dell‟istituto, “eccezionale”, della responsabilità oggettivaed il suo collegamento con “fatti commessi per motivi estranei alla gara”, come verificatosi nel caso in esame. Si sosteneva,poi, che la ricorrente “non poteva rispondere del mantenimento dell‟ordine pubblico, sul campo di calcio dell‟Avellino, né deidisservizi o delle deficienze, nel mantenimento dell‟ordine pubblico, imputabili alla società ospitante, se non alle forzedell‟ordine”. Secondo l‟odierna ricorrente, la decisione di non dare inizio alla gara (a seguito dei noti, tragici e gravi incidentiche si erano verificati e che hanno portato alla morte di un giovane tifoso napoletano) è stata “una decisione „esterna‟,proveniente dal Presidente della Lega, a ciò, espressamente, consultato, che, non rientrando nell‟ipotesi dell‟art. 64 N.O.I.F.,non è suscettibile di revoca o di modifica, da parte degli organi della “Giustizia Sportiva”. Non veniva, infine, ritenutacondivisibile “la valutazione del Giudice Sportivo, nella parte in cui esclude a priori che i fatti avvenuti possano esserequalificati e rientrare nelle “circostanze eccezionali”, idonee ad indurre gli organi di Giustizia Sportiva ad annullare la gara o adisporne la ripetizione o l‟effettuazione, ai sensi del comma 4 dell‟art. 11 C.G.S.” e si sosteneva, per contro, l‟applicabilitàdella fattispecie dei “fatti eccezionali”, di cui al citato articolo, che avrebbe dovuto legittimare la fissazione della nuova dataper la effettuazione della gara. La Commissione Disciplinare disattendeva, preliminarmente, la richiesta di riunione delpresente procedimento con quello, instauratosi a seguito di deferimento della Procura Federale, per gli stessi fatti, a caricodell‟Avellino. Affermava, poi, che è “chiaramente destituito di fondamento l‟assunto principale della reclamante, secondo cuidifetterebbero i presupposti della responsabilità oggettiva, ex art. 12 comma 1 C.G.S., perché le condotte violente e pericolose,descritte nella relazione dell‟Ufficio Indagini, sarebbero state poste in essere dai tifosi napoletani “per motivi estranei allagara”, essendosi trattato della “rabbiosa reazione al colpevole ritardo, con cui sarebbe stato soccorso il giovane, caduto da unapensilina della curva Nord”, in quanto “gli atti di violenza sono iniziati in un momento sicuramente antecedente all‟ingressoviolento e massiccio dei tifosi napoletani, senza biglietto, all‟interno dello stadio ed antecedente, quindi, anche al ferimento delgiovane caduto nella curva Nord, incidente questo, verosimilmente, verificatosi tra le ore 20 e le ore 20,15... Il clima ditensione e la volontà dei tifosi di scatenare incidenti, venendo a contatto con le forze di polizia, persistevano, quindi, alferimento del giovane (poi deceduto) che non può essere identificata come causa efficiente esclusiva dei disordini, che ilGiudice Sportivo ha imputato, a titolo di responsabilità oggettiva, alla società Napoli, ai sensi dell‟art. 11 comma 1 C.G.S....anche ad ammettere che il turbamento, per il ferimento del giovane e l‟esasperazione per il presunto ritardo dei soccorsipossono avere contribuito ad aggravare la tensione, a fomentare ulteriori manifestazioni violente, in nessun modo, puòsostenersi che questo tragico evento abbia spezzato il collegamento funzionale tra tali comportamenti antiregolamentari e lamanifestazione <strong>sportiva</strong>”. Secondo la Commissione Disciplinare, non vi è stata, in sostanza, soluzione di continuità tra la faseantecedente e quella successiva al ferimento del povero giovane, in quanto “le risultanze ufficiali attestano che si è, invece,trattato di una serie di intemperanze e violenze, strettamente connesse e poste in essere (presumibilmente, in base ad un pianopreordinato) da un nutrito numero di tifosi partenopei, in un contesto unitario”.Per quanto concerne, poi, la posizionedell‟Avellino, in nessun caso potrebbe ipotizzarsi un esonero di responsabilità per la società reclamante, attesa la straordinariagravità della condotta posta in essere, dai tifosi napoletani, sia prima, che dopo la caduta dello sfortunato giovane dallapensilina... attesa l‟evidente, macroscopica sproporzione tra le invocate esimenti o attenuanti (impossibilità dei tifosinapoletani di acquisire biglietti per assistere alla partita e esasperazione conseguente al tardivo soccorso del giovane, cadutodalla pensilina) e la condotta posta in essere. La Commissione Disciplinare affronta, poi, la problematica relativa al fatto se“gli atti di violenza di cui si discute, oltre a fondare l‟affermazione di responsabilità oggettiva della società Napoli, ex art. 11comma 1 C.G.S., abbiano anche impedito la regolare effettuazione della partita, ai sensi dell‟art. 12 comma 1 C.G.S.”. Sulpunto, viene fatto riferimento al referto arbitrale, ovviamente, da considerarsi dotato di fede privilegiata (“la gara non si èdisputata, a causa di scontri tra la forza pubblica e la tifoseria del Napoli, avvenuti prima dell‟entrata in campo delle duesocietà”) e alla relazione dell‟Ufficio Indagini, secondo cui, ancora un‟ora dopo il previsto orario di inizio della gara,permaneva una situazione di grave pericolo per l‟incolumità pubblica, non essendosi spenta, né attenuata l‟aggressività deitifosi napoletani”; tenuto conto della gravità e della protrazione, nel tempo, delle intemperanze, nonché della disponibilità, daparte dei facinorosi, dell‟armamentario tipico della guerriglia urbana (spranghe ed altri oggetti atti ad offendere,passamontagna) è agevole concludere che sarebbe stato oltremodo rischioso dare, a quel momento, inizio alla gara, attesa laconcreta possibilità di una ripresa delle violenze, magari favorita da vicende legate all‟andamento della gara o alle notizie sullecondizioni di salute del giovane caduto dalla pensilina o del vice Questore, rimasto ferito, negli scontri precedenti... È a questopunto che (a seguito delle concitate consultazioni intervenute tra gli ufficiali di gara e i dirigenti delle due squadre,evidentemente, preoccupati del possibile, ulteriore, aggravamento della situazione) veniva comunicata la decisione delPresidente della Lega Nazionale Professionisti di rinviare la gara, a data da destinarsi”. Sempre, secondo la CommissioneDisciplinare, deve ritenersi che il Presidente della predetta Lega sia, responsabilmente, e tempestivamente, intervenuto, proprioperché le notizie, provenienti da Avellino, delineavano un quadro di concreta e persistente pericolosità che la disputa dellapartita, per le ragioni già dette, avrebbe potuto aggravare, con la ripresa degli atti di violenza. Ovviamente, tale disposizione dirinvio non può che operare (art. 34 Regolamento L.N.P.) sul solo piano organizzativo, lasciando, del tutto impregiudicata lavalutazione, rimessa alla competenza esclusiva degli organi di giustizia <strong>sportiva</strong>, dei fatti in sede disciplinare... (in conclusione)86


DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE - STAGIONE SPORTIVA <strong>2003</strong>-2004non può trovare applicazione, quindi, la previsione di cui all‟art. 12 comma 4 C.G.S., atteso che il potere degli organi digiustizia <strong>sportiva</strong> di disporre la ripetizione o l‟effettuazione della gara presuppone che non sussista responsabilità oggettivadella società, ai sensi delle disposizioni precedenti”. Avverso la predetta decisione della Commissione Disciplinare, la societàNapoli proponeva ricorso alla C.A.F.. Dopo un‟approfondita analisi delle precedenti decisioni del Giudice Sportivo e dellaCommissione Disciplinare, la ricorrente eccepiva (nuovamente): 1) “La violazione e/o falsa applicazione degli artt. 9, 10, 11,12 e 13 C.G.S., nonché degli artt. 60 e 62 delle N.O.I.F., della regola 5 delle regole del giuoco del calcio e dell‟art. 44Regolamento L.N.P.”; 2) “l‟omessa o contraddittoria valutazione delle risultante istruttorie ed omessa e contraddittoriamotivazione su più punti decisivi della controversia, prospettati dalle parti e rilevabili di ufficio”. Il ricorso è infondato e deveessere respinto. Non si ravvisa, infatti, alcuna omissione o contraddittorietà, nella delibera della Commissione Disciplinare, cheè fondata sulle univoche risultanze degli atti ufficiali, già, peraltro, messe in rilievo dal Giudice Sportivo. Per la precisione, èopportuno sottolineare, preliminarmente, che le motivazioni della decisione della Commissione Disciplinare non sono stateinficiate dai motivi di appello. La ricorrente sostiene l‟illegittimità della perdita della gara “se essa vuole essere riferita agliepisodi avvenuti prima della partita, trattandosi di episodi che sono avvenuti fuori dell‟impianto sportivo e quindi, non rilevantiai fini della configurabilità della responsabilità oggettiva o comunque, non idonei ad impedire la regolare effettuazione dellagara... stesso discorso per gli isolati episodi avvenuto in curva Nord, prima dell‟incidente” e afferma che “è di tutta evidenza...che gli episodi rispetto ai quali sia il Giudice Sportivo che la Commissione Disciplinare hanno espresso un giudizio dirilevanza, ai fini dell‟impedimento della regolare effettuazione della gara, non sono quelli avvenuti fuori dell‟impianto sportivoo all‟interno dell‟impianto sportivo, prima del tragico incidente accorso al ragazzo napoletano, bensì i fatti avvenuti dopo latragica caduta del tifoso napoletano!”. Le cose non stanno, assolutamente, in questi termini! Le suddette, corrette,argomentazioni della Commissione Disciplinare circa il comportamento criminoso, posto in essere da numerosi tifosinapoletani (sul quale si sono innestati eventi imprevedibili, come la tragica fine del giovane tifoso, con tutte le conseguenzeche ne sono derivate), per creare una situazione di grave violenza e intimidazione, sia prima, che dopo il tragico incidente, nonviene confutata con motivazioni specifiche e puntuali. Di conseguenza, è sufficiente ricordare quanto affermato dallaCommissione Disciplinare, sul punto, e cioè che “vi è pertinenza alla gara, non solo quando gli atti di violenza siano posti inessere, in correlazione con vicende strettamente legate all‟andamento della competizione <strong>sportiva</strong>, in senso stretto (decisioniarbitrali ritenute ingiuste, gesti di provocazione, verso il pubblico, da parte di un calciatore etc.) ma anche quando essi trovinocausa od “occasione” nei vari aspetti collaterali alla manifestazione <strong>sportiva</strong> (accesso allo stadio, sistemazione dei tifosi nelletribune, acquisto dei biglietti, senza che rilevi l‟eventuale non contestualità con la disputa della partita”. Concludendo, sulpunto, per quanto fino ad ora detto, l‟apodittica affermazione difensiva che i gravi episodi di violenza sono avvenuti “permotivi estranei alla gara” non può essere, in alcun modo, condivisa e all‟identica conclusione deve pervenirsi per quantoconcerne l‟inapplicabilità dell‟ultimo comma dell‟art. 12 comma 4 C.G.S. con il riferimento, ivi previsto, “al ricorrere dicircostanze di carattere eccezionale”, tali da “potere fare annullare la gara e disporre la ripetizione, ovvero l‟effettuazione”.Nessun motivo investe, trattandosi, di problematica non controversa, la considerazione della Commissione Disciplinare circa ilfatto che il rinvio della gara, disposto dalla Lega Nazionale Professionisti “non può che operare sul solo piano organizzativo,lasciando, del tutto, impregiudicata la valutazione, rimessa alla competenza esclusiva degli organi di giustizia <strong>sportiva</strong>, dei fattiin sede disciplinare”. Per quanto riguarda le eventuali responsabilità dell‟Avellino, come già osservato dalla CommissioneDisciplinare, le stesse potranno essere oggetto di autonomo procedimento, non avente come “regiudicanda” il risultato dellagara, per quanto concerne l‟accertata responsabilità della S.S.C. Napoli. Per questi motivi la C.A.F. respinge l‟appello dellaS.S. Calcio Napoli di Napoli come sopra proposto e dispone incamerarsi la tassa versata.6 - RICHIESTA DI AMNISTIA DELL‟A.C. PERUGIA E DEL SIG. LUCIANO GAUCCI RELATIVA ALLE SEGUENTISANZIONI: - DELL‟AMMENDA DI € 20.000,00 PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 COMMA 1 E 4 COMMA 3 C.G.S.AL SIG. LUCIANO GAUCCI; - DELL‟AMMENDA DI € 20.000,00 PER VIOLAZIONE DELL‟ART. 3 COMMA 2 C.G.S.PER RESPONSABILITÀ OGGETTIVA E DELL‟ART. 2 COMMA 4 C.G.S. PER RESPONSABILITÀ DIRETTA ALLASOCIETÀ A.C. PERUGIA(Delibera della C.A.F. - Com. Uff. n. 7/C dell‟8.9.<strong>2003</strong>)Il Sig. Luciano Gaucci in proprio, nonché la A.C. Perugia S.p.A. in persona dello stesso Gaucci quale legale rappresentante,hanno chiesto alla C.A.F. l‟applicazione dell‟amnistia concessa dal Consiglio Federale, come da Com. Uff. n. 75/Adell‟11.9.<strong>2003</strong>, in relazione alla decisione della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti di cui alCom. Uff. n. 357 del 24.6.<strong>2003</strong>, con la quale è stata applcata ad entrambi i richiedenti, rispettivamente la sanzione di Euro20.000,00 per violazione dell‟art. 3 comma 1 e dell‟art. 4 comma 3 del Codice di Giustizia Sportiva e la sanzionedell‟ammenda di Euro 20.000,00 per i medesimi fatti e comportamenti - a titolo di responsabilità diretta - ascritti al Presidentedel C.d.A. Luciano Gaucci in relazione ai citati art. 3 comma 1 ed art. 4 comma 3 del Codice di Giustizia Sportiva; decisionientrambe confermate dalla C.A.F., come da Com. Uff. n. 7/C dell‟8.9.<strong>2003</strong>. Ritiene questa Commissione che, pur rientrando lafattispecie di cui alla succitata istanza fra le previsioni indicate nel provvedimento del Consiglio Federale, la domanda direstituzione delle somme già versate non possa essere accolta, in quanto da una corretta interpretazione del provvedimentofederale si deve intendere che la cessazione dell‟esecuzione delle sanzioni stabilite dagli artt. 13 e 14 del Codice di GiustiziaSportiva per le violazioni sopra indicate, possa trovare applicazione solo nel caso in cui non sia già avvenuto il pagamentodelle sanzioni pecuniarie. Per questi motivi la C.A.F. respinge la richiesta di amnistia dell‟A.C. Perugia di Perugia e del Sig.Luciano Gaucci come sopra proposta.TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 19/C - RIUNIONE DEL 17 NOVEMBRE <strong>2003</strong>87


DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE - STAGIONE SPORTIVA <strong>2003</strong>-20041 - RECLAMO DELL‟U.S. TRECASTAGNI AVVERSO LA RIPETIZIONE DELLA GARA TROINA/TRECASTAGNIDEL 21.9.<strong>2003</strong>(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia - Com. Uff. n. 22 del 16.10.<strong>2003</strong>)L‟U.S. Trecastagni proponeva ricorso avverso la decisione della Commissione Disciplinare presso il Comitato RegionaleSicilia, pubblicata sul Com. Uff. n. 22 del 15 ottobre <strong>2003</strong>, concernente la gara Troina/Trecastagni del 21.9.<strong>2003</strong>. La ricorrentechiede l‟annullamento della predetta decisione, in quanto la Commissione Disciplinare ha disposto, erroneamente, che la garain esame, del Campionato di Promozione, Girone B, sia ripetuta, in data da destinarsi, ex art. 12 punti 4 e 6 C.G.S., in quanto laTrecastagni ha utilizzato, nel corso della stessa, come collaboratore di linea dell‟arbitro, tale Viscuso Giuseppe, suo tesserato,come direttore sportivo, ma, non inserito nella distinta dei giocatori, presentata all‟arbitro, prima della gara. La C.A.F. ritiene,ex art. 12 punto 4 C.G.S., che il reclamo debba essere accolto, in quanto l‟infrazione alle norme sull‟impiego degli assistenti diparte dell‟arbitro, commessa dalla U.S. Trecastagni, con il comportamento sopra descritto, non ha avuto alcuna influenza sullaregolarità di svolgimento della gara. Anche la A.S. Troina ha, del resto, solamente, sostenuto che la Trecastagni “ha utilizzato,come collaboratore di linea dell‟arbitro, una persona sconosciuta”, circostanza, come detto, non risultata corrispondente alvero. Ne consegue che deve essere ripristinato il risultato di 1-2, conseguito sul campo e restituita la tassa. Per questi motivi laC.A.F. in accoglimento dell‟appello come sopra proposto dall‟U.S. Trecastagni di Trecastagni (Catania), annulla l‟impugnatadelibera, ripristinando altresì, il risultato di 1-2 conseguito in campo nella gara suindicata. Ordina restituirsi la tassa versata.2 - RECLAMO DELLA S.S. SCORDIA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA PALAZZOLO/SCORDIA DEL 5.10.<strong>2003</strong>(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia - Com. Uff. n. 22 del 16.10.<strong>2003</strong>)Con sentenza pubblicata sul Com. Uff. n. 22 del 15 ottobre <strong>2003</strong> la Commissione Disciplinare presso il Comitato RegionaleSicilia respingeva il reclamo proposto dalla S.S. Scordia in merito alla posizione del calciatore Caruso Giorgio, schierato dallasoc. Palazzolo nella gara di campionato Palazzolo/Scordia del 5.10.<strong>2003</strong> benché squalificato in esito alla finale del TorneoTrofeo Ruffino; finale disputata dalla sua squadra di appartenenza dell‟epoca, soc. Rosolinese. Rilevava la Commissione che ilCaruso aveva scontato la squalifica in occasione della gara Palazzolo/Aci S. Antonio del 28.9.<strong>2003</strong> dal momento che lo stesso,benché inserito nella distinta di gioco presentata all‟arbitro, non aveva preso parte alla gara. Poiché il Caruso aveva scontato lasanzione ed era in posizione regolare in occasione della gara con la S.S. Scordia del 5.10.<strong>2003</strong>, respingeva, come già detto, ilreclamo. Avverso tale decisione proponeva rituale e tempestivo appello la S.S. Scordia che osservava, in sintesi, come ilCaruso, pur non avendo giocato nella gara con la soc. Aci S. Antonio del 28.9.<strong>2003</strong>, fosse inserito nella distinta e dunque comea norma di quanto testualmente previsto dall‟art. 17, comma 3, del C.G.S. la squalifica inflittagli non potesse considerarsieseguita. Chiedeva pertanto che in riforma della decisione impugnata questa Commissione desse atto della irregolarità dellaposizione del Caruso ed infliggesse alla soc. Palazzolo la sanzione della perdita della gara. L‟appello dell‟S.S. Scordia,proposto ritualmente e nel rispetto dei termini procedimentali, è ammissibile e va accolto. Va accolto per l‟esatta e testualeragione fatta valere dalla società in sede di appello. L‟art. 17, comma 3, C.G.S. prevede, infatti, che, fermo quanto previstodall‟art. 12, comma 5, dello stesso C.G.S. (ai limitati fini della perdita della gara in relazione all‟impiego del calciatore diriserva in posizione irregolare), la squalifica non si considera scontata qualora il calciatore squalificato sia inserito nelladistinta di gara e non venga impiegato in campo. Che è il caso che qui interessa, dal momento che il Caruso, benché non abbiagiocato la gara con la soc. Aci S. Antonio del 28.9.<strong>2003</strong>, era inserito nella relativa distinta. Come dire, agli effetti che quiinteressano, che il 28.9.<strong>2003</strong> non ha scontato la giornata di squalifica che gli era stata precedentemente inflitta e che ilsuccessivo 5.10.<strong>2003</strong> ha partecipato alla gara della sua squadra con la soc. Scordia in posizione irregolare. Inevitabile, comegià detto, l‟accoglimento dell‟appello e che alla soc. Palazzolo venga inflitta la sanzione della perdita della gara con ilpunteggio di 0-3. A norma dell‟art. 29, punto 13, C.G.S., la tassa reclamo deve essere restituita. Per questi motivi, la C.A.F. inaccoglimento dell‟appello come sopra proposto dalla S.S. Scordia di Scordia (Catania), annulla l‟impugnata delibera, edinfligge alla A.C. Palazzolo la punizione <strong>sportiva</strong> di perdita per 0-3 della gara suindicata. Ordina restituirsi la tassa versata.3 - RECLAMO DELLA POL. NORA NURAMINIS AVVERSO DECISIONI MERITO GARA NORANURAMINIS/LIBERTAS BARUMINI DEL 28.9.<strong>2003</strong>(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sardegna - Com. Uff. n. 13 del 23.10.<strong>2003</strong>)Con delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 13 del 23 ottobre <strong>2003</strong> la Commissione Disciplinare presso il Comitato RegionaleSardegna respingeva il reclamo proposto dalla Poli<strong>sportiva</strong> Nora Nuraminis in merito alla posizione del calciatore MelisMattia, schierato dalla soc. Libertas Barumini nella gara di Campionato di 2ª Categoria Nora Nuraminis/Libertas Barumini del28.9.<strong>2003</strong> benché squalificato per due gare in esito a gara del Campionato provinciale juniores. Rilevava la Commissione cheil Melis avrebbe dovuto scontare la sanzione nello stesso Campionato juniores nel quale era stato squalificato e ciò a normadell‟art. 17, comma 3, C.G.S.. Poiché la gara in contestazione era gara di Campionato di 2ª Categoria ed il Melis aveva titolo aprendervi parte, respingeva, come già detto, il reclamo. Avverso tale decisione proponeva rituale e tempestivo appello la Pol.Nora Nuraminis che osservava molto sinteticamente che il Melis avrebbe dovuto scontare la squalifica nel campionato (di 2ªCategoria) dal momento che la soc. Libertas Barumini non partecipava al Campionato juniores e ciò norma dell‟art. 17, commi3 e 6, C.G.S.. Insisteva pertanto perché in riforma della decisione impugnata questa Commissione desse atto della irregolaritàdella posizione del Melis ed infliggesse alla soc. Libertas Barumini la sanzione della perdita della gara. L‟appello dellaPoli<strong>sportiva</strong> Nora Nuraminis, proposto ritualmente e nel rispetto dei termini procedimentali, è ammissibile ma non può essereaccolto. È principio fissato dagli articoli 14, commi 10.1) e 10.3), e 17, commi 3 e 6, C.G.S., che le sanzioni inflitte nell‟ambitodi una competizione devono essere scontate nella stessa competizione, posto che ciascuna di queste deve essere considerata88


DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE - STAGIONE SPORTIVA <strong>2003</strong>-2004separatamente dalle altre. Ne consegue, come correttamente stabilito dalla Commissione Disciplinare, che il Melis, squalificatoin esito a gara di Campionato juniores, avrebbe dovuto scontare le giornate di squalifica in questo Campionato, e non neldifferente Campionato di 2ª Categoria, a nulla rilevando che la sua squadra di appartenenza (la soc. Libertas Barumini) non vipartecipasse. La regola in esame non prevede deroghe di alcun genere, infatti, per il caso in cui un calciatore, squalificatonell‟ambito di una competizione, non sia nelle condizioni di scontare immediatamente la sanzione inflittagli in quella stessacompetizione. Così stando le cose non vi è dubbio che il Melis ha preso parte alla gara della sua squadra con la soc. LibertasBarumini del 28.9.<strong>2003</strong> in posizione regolare e che l‟appello proposto deve essere, come già anticipato, respinto. Quanto allatassa reclamo, questa, a norma dell‟art. 29, punto 13, C.G.S., deve essere incamerata. Per questi motivi la C.A.F. respingel‟appello come sopra proposto dalla Pol. Nura Nuraminis di Nora (Cagliari) e dispone incamerarsi la tassa versata.4 - RECLAMO DELL‟A.C. CASARZA LIGURE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA VILLAGGIO SPORT SANSALVATORE/CASARZA LIGURE DEL 12.10.<strong>2003</strong>(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Liguria - Com. Uff. n.13 del 23.10.<strong>2003</strong>)L‟A.C. Casarza Ligure presentava reclamo alla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Ligure, in merito allagara Villaggio Sport San Salvatore/Casarza Ligure, del Campionato di 1ª Categoria, disputata il 12.10.<strong>2003</strong> e terminata con ilrisultato di 1-1. La reclamante deduceva che la società avversaria aveva fatto partecipare alla gara in questione il calciatoreCesaretti Davide, in posizione irregolare, perché squalificato per due giornate nella Coppa Liguria, edizione 2002/<strong>2003</strong>. Diconseguenza, il Cesaretti avrebbe dovuto scontare la predetta sanzione nelle prime due giornate del Campionato di 1ª Categoriadi questa stagione <strong>sportiva</strong> (la società Villaggio Sport San Salvatore non partecipa alla nuova edizione della Coppa Liguria) e,invece, al momento dello svolgimento della gara in questione (terza giornata di campionato) non aveva, ancora, incominciato ascontare la sua squalifica. Ai sensi dell‟art. 12 comma 5 C.G.S. chiedeva, quindi, la sanzione della perdita della gara, per laVillaggio Sport San Salvatore. L‟appello è infondato e non può essere accolto. L‟art. 17 comma 3 C.G.S. prevede che “ilcalciatore colpito da squalifica, per una o più giornate di gara, deve scontare la sanzione nelle gare ufficiali della squadra nellaquale militava, quando è avvenuta l‟infrazione, che ha determinato il provvedimento, salvo quanto previsto nel comma 6.Quest‟ultimo comma, ai fini che interessano il caso in esame, rimanda all‟art. 14 comma 10 n. 1 C.G.S., per il quale, lesanzioni della squalifica, per una o più, giornate di gara, inflitte dagli Organi di giustizia <strong>sportiva</strong>, in relazione a gare delleCoppe Regioni, organizzate dai Comitati Regionali, si scontano nelle rispettive competizioni. Il senso dell‟ultimo incisodell‟art. 14 comma 10 n. 1 C.G.S., che recita: “A tal fine le competizioni di Coppa Italia si considerano tra loro distinte inragione delle diverse Leghe organizzatrici delle singole manifestazioni” è quello di chiarire che, in caso di trasferimento (o altrisimilari: ad esempio: retrocessione, promozione, etc.) di un calciatore in una squadra che disputa una “diversa” competizionedi Coppa Italia, rispetta a quella nella quale, senza trasferimento, avrebbe dovuto scontare la squalifica, resta, a suo carico,l‟obbligo di scontare la sanzione nelle prime (ed eventuali) gare della manifestazione dove ne ha maturato i presupposti e allaquale può, nuovamente, partecipare. Nel caso in esame, il Cesaretti, come osservato, correttamente, dalla CommissioneDisciplinare poteva, regolarmente, partecipare al Campionato di 1ª Categoria, “restando a suo carico l‟obbligo di scontare lapena nelle prime gare della prossima Coppa Regionale, che disputerà il sodalizio d‟appartenenza”. Le precedenti decisionidella C.A.F., indicate nel reclamo, si riferiscono alla situazione normativa, antecedente l‟entrata in vigore dell‟attuale C.G.S..Dispone incamerarsi la relativa tassa. Per questi motivi la C.A.F. respinge l‟appello come sopra proposto dalla A.C. CasarzaLigure di Casarza Ligure (Genova) e dispone incamerarsi la tassa versata.5 - RECLAMO DEL F.C. ARBATAX AVVERSO DECISIONI MERITO GARA G.S. ATLETICO NUORO/ARBATAXDEL 28.9.<strong>2003</strong>(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sardegna - Com. Uff. n. 13 del 23.10.<strong>2003</strong>)L‟Atletico Nuoro proponeva reclamo avverso il risultato della gara disputata con l‟Arbatax in data 28 settembre <strong>2003</strong>,sostenendo che alla stessa gara aveva partecipato il giocatore Pilia Alberto, in posizione di irregolare per non avere scontatouna giornata di squalifica. La Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sardegna sul presupposto dell‟accertataeffettiva partecipazione alla gara del calciatore Alberto Pilia (in posizione irregolare per non aver scontato una precedentesqualifica), deliberava di accogliere tale reclamo e infliggeva all‟Arbatax la sanzione <strong>sportiva</strong> della perdita della gara per 0 a 3ed al calciatore Pilia Alberto un ulteriore giornata di squalifica. Avverso tale decisione propone appello l‟Arbatax, che chiedein via principale il riconoscimento dell‟inammissibilità del reclamo dell‟Atletico Nuoro perché prodotto con modalità e termininon conformi alle disposizioni e senza una sufficiente motivazione, in via subordinata il riconoscimento della propriaincolpevolezza nella vicenda, pur ammettendo la partecipazione alla gara del calciatore Pilia Alberto, dal quale la dirigenzadella società avrebbe avuto in precedenza assicurazione di non avere sanzioni disciplinari da scontare, in via ulteriormentesubordinata la riforma della decisione con una delle sanzioni previste dall‟articolo 13 comma 1, lettera b), c), d) del Codice diGiustizia Sportiva. Al riguardo si osserva in primo luogo che la decisione impugnata è sufficientemente motivata conriferimento alla posizione irregolare del calciatore Alberto Pilia, la cui partecipazione alla gara del 28.9.<strong>2003</strong>, oltre cheaccertata dall‟arbitro, risulta ammessa dal presidente della società. Inoltre la buona fede, invocata dalla appellante non puòconsentire la non applicazione di una norma regolamentare. Infine la sanzione (perdita della gara) risulta applicata ai sensi diuna espressa norma (art. 12, lett. a/, C.G.S.), per cui non sono consentite le sanzioni diverse e più leggere di cui all‟art. 13 lett.b), c), d), come richiede l‟appellante. Per queste considerazioni l‟appello va respinto. Per questi motivi la C.A.F. respingel‟appello come sopra proposto dal F.C. Arbatax di Arbatax (Nuoro) e dispone incamerarsi la tassa versata.89


DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE - STAGIONE SPORTIVA <strong>2003</strong>-20046 - RECLAMO DEL G.S. O. VIMODRONE AVVERSO LA DECLARATORIA DI INAMMISSIBILITÀ DEL RECLAMOMERITO GARA CLUSANE/VIMODRONE DEL 4.10.<strong>2003</strong>(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia - Com. Uff. n. 16 del 23.10.<strong>2003</strong>)La Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia, con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 16 del 23ottobre <strong>2003</strong>, dichiarava inammissibile il reclamo proposto dal G.S. O. Vimodrone avverso la regolarità della garaClusane/Vimodrone del 4.10.<strong>2003</strong> perché non sottoscritto. Avverso detta decisione propone appello a questa C.A.F. il G.S. O.Vimodrone, riproponendo le stesse motivazioni addotte in prime cure. L‟appello non può trovare accoglimento. Invero ladelibera della Commissione Disciplinare non merita censura posto che il reclamo del G.S. O. Vimodrone è risultato privo disottoscrizione e non potendo, quindi, spiegare alcun effetto correttamente venne dichiarato inammissibile dalla competenteCommissione Disciplinare. L‟attuale reclamante nulla obietta in ordine alla decisione della Commissione Disciplinare sulpunto. Rilevato che ai sensi dell‟art. 33 comma 6 C.G.S. “con il reclamo in ultima istanza non si possono sanare irregolaritàprocedurali che abbiano reso inammissibile il reclamo nelle precedenti istanze”, l‟appello del G.S. O. Vimodrone non può nonsoggiacere al provvedimento di reiezione. A norma dell‟art. 29, comma 13, C.G.S., la tassa di reclamo va incamerata. Perquesti motivi la C.A.F. respinge l‟appello come sopra proposto dal G.S. O. Vimodrone di Vimodrone (Milano) e disponeincamerarsi la tassa versata.7 - RECLAMO DELL‟A.S. BUGNINA AVVERSO DECISIONE MERITO GARA BUGNINA/SABBIONE DEL 5.10.<strong>2003</strong>(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Emilia Romagna - Com. Uff. n. 16 del 29.10.<strong>2003</strong>)L‟A.C. Bugnina ha proposto reclamo avverso la decisione della Commissione Disciplinare presso il Comitato RegionaleEmilia Romagna, pubblicata su C.U. n. 16 del 29 ottobre <strong>2003</strong>, con la quale alla suddetta Società è stata inflitta la punizione<strong>sportiva</strong> della perdita per 0-3 della gara Bugnina/Sabbione del 5.10.<strong>2003</strong>, nonché al calciatore Lettieri Carmine una giornata disqualifica. Sostiene la ricorrente che avendo il suindicato calciatore subito una giornata di squalifica nella stagione calcistica2002/<strong>2003</strong>, in un incontro di Coppa Emilia, secondo una corretta interpretazione dell‟art. 17 comma 6 ed art. 14 comma 10 delCodice di Giustizia Sportiva, avrebbe dovuto scontare la suddetta squalifica solo ed esclusivamente in partite di Coppa Emilia.Conseguentemente nessuna irregolarità sarebbe stata commessa nell‟aver fatto partecipare il Lettieri alle gare del Campionatodi 3ª Categoria al quale la Società prende parte nella corrente stagione. L‟appello è fondato e merita accoglimento. L‟art. 17comma 3 C.G.S. prevede che “il calciatore colpito da squalifica, per una o più giornate di gara, deve scontare la sanzione nellegare ufficiali della squadra nella quale militava, quando è avvenuta l‟infrazione, che ha determinato il provvedimento, salvoquanto previsto nel comma 6”. Quest‟ultimo comma, ai fini che interessano il caso in esame, rimanda all‟art. 14 comma 10 n. 1C.G.S., per il quale, le sanzioni della squalifica, per una o più, giornate di gara, inflitte dagli Organi di giustizia <strong>sportiva</strong>, inrelazione a gare delle Coppe Regioni, organizzate dai Comitati Regionali, si scontrano nelle rispettive competizioni. Il sensodell‟ultimo inciso dell‟art. 14 comma 10 n. 1 C.G.S., che recita: “A tal fine le competizioni di Coppa Italia si considerano traloro distinte in ragione delle diverse Leghe organizzatrici delle singole manifestazioni” è quello di chiarire che, in caso ditrasferimento (o altri similari, ad esempio: retrocessione, promozione, etc.) di un calciatore in una squadra che disputa una“diversa” competizione di Coppa Italia, rispetto a quella nella quale, senza trasferimento, avrebbe dovuto scontare lasqualifica, resta, a suo carico, l‟obbligo di scontare la sanzione nelle prime (ed eventuali) gare della manifestazione dove ne hamaturato i presupposti e alla quale può, nuovamente partecipare. Nel caso in esame, il Lettieri, come osservato correttamentedalla Commissione Disciplinare poteva regolarmente partecipare al Campionato di 3ª Categoria, “restando a suo caricol‟obbligo di scontare la pena nelle prime gare della prossima Coppa Regionale, che disputerà il sodalizio d‟appartenenza”. Perquesti motivi la C.A.F. in accoglimento dell‟appello come sopra proposto dall‟A.S. Bugnina di Casalgrande (Reggio Emilia),annulla l‟impugnata delibera, ripristinando altresì, il risultato di 1-2 conseguito in campo nella gara suindicata. Ordinarestituirsi la tassa versata.8 - RECLAMO DELL‟A.C. CORDIGNANO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CORDIGNANO/PORTOGRUARODEL 5.10.<strong>2003</strong>(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato per l‟Attività Interregionale - Com. Uff. n. 45 del 31.10.<strong>2003</strong>)Con provvedimento pubblicato sul C.U. n. 31 dell‟8 ottobre <strong>2003</strong> il Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale, inrelazione alla gara Cordignano/Portogruaro-Summaga disputata in data 5.10.<strong>2003</strong> - rilevato che nel corso della gara, eprecisamente dal minuto 13° al minuto 16°, il Portogruaro-Summaga ha avuto in campo un solo calciatore juniores nato dopol‟1.1.1984, invece dei due prescritti, per l‟intera durata della gara, dal C.U. n. 1 dell‟1.7.<strong>2003</strong>, in combinato disposto con gliartt. 34 e 34 bis N.O.I.F. - ha irrogato alla medesima società la sanzione <strong>sportiva</strong> della perdita della gara con il punteggio di 0 a3. Avverso tale decisione ha proposto reclamo avanti alla Commissione Disciplinare presso il Comitato per l‟AttivitàInterregionale il Portogruaro-Summaga, non negando la circostanza addebitatagli, ma deducendo che l‟avvicendamento,avvenuto al 13° del secondo tempo, fra il calciatore Martinazzi (nato nel 1984) ed il giocatore Ghirlanda (nato nel 1979) fossestata conseguenza di un errore scusabile, e che la buona fede della società sarebbe testimoniata dall‟avere la stessa postoimmediatamente rimedio alla contingenza creatasi e ripristinato la situazione voluta dalle norme citate, mediante un‟ulterioresostituzione, avvenuta non appena possibile - e cioè al 16° del secondo tempo - con l‟inserimento sul terreno di giuoco di unulteriore calciatore juniores nato dopo l‟1.1.1984. Ha rilevato, infine, la società reclamante, che nei tre minuti nei quali èincorsa nell‟irregolarità descritta non si sono verificati episodi che abbiano condizionato l‟andamento della gara o che abbianoinfluito sul risultato finale della stessa, chiedendo pertanto il ripristino del risultato conseguito sul campo (4 a 0 in suo favore).Con delibera pubblicata sul C.U. n. 45 del 31 ottobre <strong>2003</strong> la Commissione Disciplinare ha accolto il suddetto reclamo,disponendo l‟omologazione del risultato conseguito sul campo. Secondo la prospettazione fornita dal suddetto organo di90


DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE - STAGIONE SPORTIVA <strong>2003</strong>-2004Giustizia Sportiva, il Portogruaro-Summaga avrebbe commesso un errore in buona fede, al quale ha cercato di porre rimedioimmediatamente e volontariamente, cosicché il fatto di non aver schierato un giocatore juniores per tre minuti di giocodovrebbe essere considerata, seppur in via straordinaria, circostanza non rilevante ai fini dello svolgimento della gara. Con attodel 3.11.<strong>2003</strong> l‟A.S. Cordignano ha preannunziato a questa C.A.F. reclamo avverso la suddetta decisione della CommissioneDisciplinare, formulando sintetici motivi di appello e richiedendo il rilascio di copia degli atti del procedimento.Successivamente, in data 5.11.<strong>2003</strong>, ha fatto pervenire copioso atto di reclamo, ampiamente motivato, con richiami allapregressa giurisprudenza di questa Commissione. Resiste il Portogruaro- Summaga, con parimenti copiosa memoria difensiva.Alla seduta del 17.11.<strong>2003</strong>, previa audizione dei legali delle parti, come richiesto, il reclamo è stato posto in decisione. Reputaquesta Commissione che il proposto gravame meriti integrale accoglimento. L‟impugnata deliberazione della CommissioneDisciplinare, infatti, non può essere condivisa, in particolare laddove addiviene alla conclusione, rilevante ai fini delladecisione assunta, secondo la quale la violazione delle norme regolamentari posta in essere dal Portogruaro-Sommaga, nellasua accertata ed incontroversa sussistenza, non potrebbe considerarsi, nel caso di specie, determinante ai fini dello svolgimentodella gara. Tuttavia, come più volte questa Commissione ha avuto modo di affermare, con indirizzo costante, in caso diviolazione di carattere formale, di una norma concernente la necessità di utilizzo per tutta la durata della gara di calciatori conparticolari requisiti anagrafici e di conseguente partecipazione ad essa, in luogo di questi, di calciatori che non ne avrebberotitolo, appare del tutto ultronea all‟attività dell‟Organo di Giustizia Sportiva, e perciò ad esso interdetta, qualsiasi indaginevolta alla valutazione dell‟incidenza causale che tale partecipazione possa avere avuto sull‟andamento della gara e sul risultatofinale della stessa. Ciò, non solo perché appare sostanzialmente impossibile una teorica ricostruzione dell‟apporto del singolocalciatore rispetto all‟andamento complessivo della gara ed all‟evoluzione del risultato della stessa - talché giammai sarebbepossibile affermare con sufficiente grado di certezza che un determinato calciatore, anche in relazione (come nella fattispecie)ad un limitato periodo di gioco, abbia o no concretamente influito sull‟andamento della stessa - ma soprattutto perchél‟applicazione della sanzione prevista dall‟ordinamento discende automaticamente, de jure, dalla violazione della norma, senzaalcun margine di discrezionalità in capo al giudicante, al quale, in caso contrario, sarebbe rimessa la funzione di sindacare losviluppo della gara e di giudicare ogni suo singolo episodio, al fine di individuare l‟efficacia causale che su ciascuno di essipotrebbe avere avuto il calciatore che ha partecipato, anche solo per pochi minuti, senza titolo alla gara medesima. Il principiopiù volte espresso da questa Commissione, e che oggi viene ribadito, è dunque quello secondo il quale la violazione degli art.34 e 34 bis delle N.O.I.F. comporta, ai sensi dell‟art. 12, comma 5, lett. c), C.G.S., l‟automatica irrogazione della punizione<strong>sportiva</strong> della perdita della gara, dovendosi assolutamente prescindere, nel giudizio sanzionatorio, da qualunque valutazione inordine alla gravità ed all‟entità dell‟infrazione commessa. Risultando pacifica e non contestata la violazione commessa dalPortogruaro-Sommaga, dalla natura assolutamente inderogabile del complesso di norme violate e dalla riaffermataimpossibilità di valutazione del concreto vantaggio agonistico che tale violazione possa aver comportato per la società che l‟haposta in essere, quindi, non può che discendere la necessità di irrogare a quest‟ultima la sanzione legalmente prevista per taleviolazione, indipendentemente dalla pretesa lieve entità della stessa, che nel caso di specie si concreterebbe in un limitatonumero di minuti durante i quali si è protratta la situazione di irregolarità. Per questi motivi la C.A.F. in accoglimentodell‟appello come sopra proposto dalla A.C. Cordignano di Cordignano (Pordenone), annulla l‟impugnata delibera, ed infliggealla società Portogruaro la punizione <strong>sportiva</strong> di perdita per 0-3 della gara suindicata. Ordina restituirsi la tassa versata.9 - ISTANZA DI SOSPENSIONE DELL‟ESECUZIONE DELLE SANZIONI IRROGATE AL SIG. RICCARDO GAUCCIED AL CALCIO CATANIALa C.A.F., ritenuto opportuno acquisire l‟atto conclusivo del giudizio amministrativo pendente tra le parti, concede terminefino al giorno 1° dicembre <strong>2003</strong> per il deposito di detto atto; proroga la concessa sospensione delle sanzioni al precitatotermine.TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 20/C - RIUNIONE DEL 24 NOVEMBRE <strong>2003</strong>1 - RECLAMO DEL PISA CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA PENALIZZAZIONE DI N. 1 PUNTO INCLASSIFICA NEL CAMPIONATO IN CORSO PER VIOLAZIONE DELL‟ART. 9 COMMA 3 C.G.S. A SEGUITO DIDEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER ILLECITO SPORTIVO(Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C - Com. Uff. n. 61/C del 17.10.<strong>2003</strong> e n.64/C del 21.10.<strong>2003</strong>)2 - RECLAMO DEL CALCIATORE CAMPI CRISTIAN AVVERSO LA SANZIONE DI SQUALIFICA FINO AL 30.6.2004PER VIOLAZIONE DELL‟ART. 6 COMMI 1 E 2C.G.S. A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER ILLECITO SPORTIVO(Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C - Com. Uff. n. 61/C del 17.10.<strong>2003</strong> e n. 64/Cdel 21.10.<strong>2003</strong>)3 - RECLAMO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO L‟INCONGRUITÀ DELLA SANZIONE DELLASQUALIFICA INFLITTA AL CALCIATORE CAMPI CRISTIAN FINO AL 30.6.2004 A SEGUITO DI PROPRIODEFERIMENTO PER VIOLAZIONE DELL‟ART. 6 COMMA 1 E 2 C.G.S. PER ILLECITO SPORTIVO(Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C - Com. Uff. n. 61/C del 17.10.<strong>2003</strong> e n. 64/Cdel 21.10.<strong>2003</strong>)Il Procuratore Federale, con provvedimento del 10 luglio <strong>2003</strong>, deferiva alla Commissione Disciplinare presso la LegaProfessionisti Serie C Campi Cristian, calciatore della Soc. Spezia Calcio 1906 Srl, e la Società Pisa Calcio Spa, il primo per la91


DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE - STAGIONE SPORTIVA <strong>2003</strong>-2004violazione dell‟art. 6, commi 1) e 2) C.G.S. per avere, prima della gara Albinoleffe/Pisa del 15 giugno <strong>2003</strong>, posto in essereatti, dettagliatamente specificati nell‟atto di deferimento, diretti ad alterare lo svolgimento della gara sopraindicata,prospettando al calciatore della società Albinoleffe, Bernardi Alberto, la possibilità per alcuni calciatori di tale ultima società diricevere una ingente somma di denaro per favorire la vittoria della Società Pisa; la seconda per la violazione di cui all‟art. 9comma 3) del Codice di Giustizia Sportiva per responsabilità presunta per la condotta posta in essere dal calciatore Campidella Soc. Spezia Calcio 1906 Spa. All‟esito del procedimento, la Commissione Disciplinare, con delibera pubblicata sul C.U.n. 64/C del 21 ottobre <strong>2003</strong>, infliggeva a Campi Cristian la sanzione della squalifica fino a tutto il 30.6.2004 ed alla Soc. PisaCalcio Spa la penalizzazione di un punto in classifica da scontare nel campionato in corso. Contro la delibera hanno propostoricorso alla C.A.F. il Campi, la Soc. Pisa ed il Procuratore Federale. Campi Cristian nel proprio gravame deduce: 1) la mancataed errata valutazione da parte della Commissione Disciplinare di alcune circostanze istruttorie; 2) l‟inesistenza o erratavalutazione del quadro indiziario; 3) l‟omessa o contraddittoria valutazione su punti decisivi della controversia prospettatidall‟incolpato. Secondo il ricorrente, l‟affermazione di responsabilità da parte della Commissione Disciplinare si fonderebbeessenzialmente su “impressioni” o “sensazioni” percepite dal Bernardi a distanza nel corso di una conversazione telefonica, sustati d‟animo di una persona, il Campi, della quale il Bernardi neppure aveva la conoscenza visiva, ma una semplicepercezione vocale. Gli indizi, ovvero i fatti certi dai quali si risale ad uno incerto, non sarebbero connotati nel caso di specie,contrariamente a quanto ritenuto dai primi giudici, dai caratteri di gravità, precisione e concordanza. Le dichiarazioni del testeBernardi non sarebbero infatti riscontrabili con altre acquisite nell‟iter istruttorio, per cui la denuncia iniziale, valutabile comeindizio sfornito del requisito della concordanza, sarebbe stata erroneamente posta a base della decisione della CommissioneDisciplinare. In conclusione, il Campi chiede l‟annullamento della decisione impugnata, con revoca di tutte le sanzioniirrogate; in subordine chiede la sensibile riduzione del termine della squalifica irrogata. La Soc. Pisa deduce anch‟essa, con ilprimo motivo di gravame, l‟insussistenza del tentativo di illecito addebitato al Campi e comunque l‟inconsistenza del quadroprobatorio assunto dalla Commissione Disciplinare a fondamento della decisione, non essendo desumibile dal racconto delBernardi alcun indizio grave, preciso e concordante, idoneo a costituire prova del tentativo di illecito. Con il secondo motivo,l‟appellante afferma che la Commissione Disciplinare avrebbe ignorato la concreta esistenza, negli atti istruttori acquisiti nelfascicolo del procedimento, di prove liberatorie delle responsabilità della Soc. Pisa, e comunque la sussistenza del fondato eserio dubbio in ordine alla partecipazione all‟illecito e conoscenza dello stesso da parte della Soc. Pisa. In particolare, i primigiudici avrebbero dovuto desumere dalle deposizioni testimoniali che l‟individuo avvicinatosi al Campi in occasione della“famosa” cena non fosse un dirigente del Pisa, atteso che le caratteristiche fisiche di tale persona, riferite dal Campi all‟UfficioIndagini, confermano che non poteva trattarsi di un dirigente o del direttore del Pisa Calcio; che non è stato dimostrato (testeAndreoletti) alcun contatto, collegamento o conoscenza tra il Presidente dell‟Albinoleffe e qualsivoglia personaggio del PisaCalcio; che i dirigenti del Pisa (testi Meluso, Corni) non conoscono il Campi né altri tesserati dello Spezia Calcio e non si sonomai recati alle Cinque Terre, luogo in cui sarebbe avvenuto l‟incontro al ristorante, riferito dal Campi nella telefonataindirizzata al Bernardi. L‟appellante conclude per l‟annullamento della decisione della Commissione Disciplinare con revocadi tutte le sanzioni irrogate. Il Procuratore Federale propone invece ricorso in appello per ottenere l‟annullamento delladelibera impugnata limitatamente alla sanzione inflitta al calciatore Campi Cristian, rilevando che l‟impugnata decisionecontrasterebbe, sotto tale profilo, con l‟art. 6 C.G.S., che prescrive in maniera non equivoca che la sanzione non può essereinferiore ad un periodo minimo di 3 anni. Chiede pertanto che la C.A.F., in riforma della delibera della CommissioneDisciplinare, voglia irrogare al calciatore Cristian Campi sanzione non inferiore a 3 anni di squalifica, come richiesto dal ViceProcuratore Federale nel giudizio di primo grado. La C.A.F., previa riunione dei tre gravami proposti contro la medesimadelibera della Commissione Disciplinare, rileva che tutti i ricorsi debbono essere respinti con integrale conferma delladecisione impugnata. La prima e pregiudiziale valutazione riguarda ovviamente l‟accertamento della responsabilità del Campiin ordine al tentativo di illecito addebitatogli. La Commissione Disciplinare è pervenuta a tale accertamento attraverso ungiudizio comparativo tra la versione dei fatti desumibile dalle dichiarazioni del teste Bernardi e la narrazione difensiva delCampi, ritenendo complessivamente più credibile la versione del primo, giudicata lineare e verosimile, mentre quella delCampi viene considerata poco plausibile e convincente, non essendo l‟incolpato riuscito a spiegare per quale motivo ilBernardi avrebbe dovuto recepire, in modo così difforme dalle intenzioni del Campi stesso, il racconto dell‟episodio avvenutonel ristorante di Santo Stefano. Rileva questa Commissione come le conclusioni cui è pervenuta la Commissione Disciplinarein merito alla responsabilità del Campi siano corrette e vadano confermate; tuttavia la motivazione dei primi giudici richiede diessere integrata con ulteriori argomentazioni. Va infatti rilevato che, ferma restando l‟indubbia linearità e verosimiglianza dellaversione dei fatti fornita dal Bernardi, debbono essere considerati e posti in rilievo i riscontri obiettivi, che pure esistono edassurgono ad indizi gravi, precisi e concordanti, acquisiti nel corso del procedimento a conferma dell‟accusa. Tali riscontri sidesumono proprio dalle ammissioni del Campi, non solo in ordine all‟effettuazione della telefonata (peraltro incontestabileperché avvenuta per mezzo di telefono cellulare) ma anche sul contenuto della conversazione. Il Campi ha confermato di averportato il discorso sulla gara Albinoleffe/Pisa di imminente disputa e non ha negato di aver chiesto al Bernardi l‟entità delpremio offerto dal- l‟Albinoleffe per la promozione e di avergli poi riferito che “quelli del Pisa avrebbero percepito il doppio”,precisando anche l‟importo in lire e giustificando la propria conoscenza dell‟entità del premio offerto dal Pisa (vedi verbale didibattimento avanti alla Commissione Disciplinare) con informazioni ricevute da calciatori di quella società prima delladisputa della gara Spezia/Pisa ed in occasione della stessa. Inoltre il Campi ha confermato (vedi dichiarazioni rese all‟UfficioIndagini) che ad un certo punto della telefonata il Bernardi si era dimostrato seccato per quanto gli veniva detto. Il contenutodella conversazione telefonica, quale riferito dal Bernardi, viene quindi confermato punto per punto dal Campi, salvo perquanto riguarda la circostanza a lui sfavorevole della proposta di illecito, in un contesto tuttavia perfettamente compatibile contale proposta, tenuto conto anche del momento (due giorni prima della disputa della gara) in cui avvenne la conversazione tra i92


DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE - STAGIONE SPORTIVA <strong>2003</strong>-2004due, nonché dell‟assenza di un diverso e plausibile motivo, apparendo inconsistente e puerile la giustificazione del Campi diaver chiamato il Bernardi per convenienza, solo al fine di informarsi sulle condizioni di salute dell‟amico e dei suoi familiari.Tutti gli indizi, precisi e concordanti, desumibili dagli atti, confermano quindi la veridicità della denuncia del Bernardi, mentrenon sussistono elementi che possano avvalorare l‟ipotesi di un‟accusa costruita ad arte dal denunciante. Non risulta infatti chequesti, per la sua posizione marginale nell‟ambito della Soc. Albinoleffe, potesse essere spinto a “costruire” un caso di illecitoda interessi personali e socie- tari: né pare che il Bernardi avesse motivo alcuno di animosità nei confronti del Campi, dati irapporti di amicizia esistenti tra loro sin dall‟epoca in cui militavano insieme nell‟Alzano. Non può stupire, per contro, che ilCampi, nella propria posizione di incolpato, abbia negato, a fini chiaramente difensivi, di aver formulato proposte illecite di“accomodamento” del risultato della gara ed abbia strumentalmente rettificato, per favorire la propria linea difensiva, quantoriferito al Bernardi a proposito dei contatti avuti con un dirigente del Pisa in un ristorante di Santo Stefano Magra, affermandodi essere stato avvicinato da un avventore ubriaco qualificatosi come Direttore del Pisa. Si tratta, a tutta evidenza, di espedientidifensivi posti in essere dall‟incolpato con finalità meramente strumentali, che non intaccano la credibilità della denuncia delBernardi, caratterizzata da tempestività, serietà e disinteresse ed avvalorata dai riscontri obiettivi di cui si è detto sopra.Acclarata la sussistenza dell‟illecito, questa Commissione deve valutare se la Società Pisa, beneficiaria dei vantaggi derivantidalla condotta posta in essere da un terzo estraneo, debba risponderne per responsabilità presunta ai sensi del terzo commadell‟art. 9 C.G.S.. La Commissione Disciplinare ha affermato correttamente che la norma in questione dà per accertata laresponsabilità delle Società per il solo fatto di essere destinatarie finali del vantaggio derivante da atti idonei ad integrare unillecito sportivo, che risultino commessi da persone ad esse estranee. Ha soggiunto che, invertendo l‟onere della prova, lanorma impone alla stessa Società coinvolta di fornire prove o valorizzare circostanze di fatto emergenti dall‟indagine, alloscopo di escludere la propria responsabilità, o almeno di renderla ragionevolmente dubbia. Poiché nella memoria difensivainviata alla Commissione dall‟incolpata e nel corso del dibattimento non è stata fornita alcuna prova che escluda, anche in viadi serio e fondato dubbio, la partecipazione all‟illecito della Soc. Pisa, la Commissione Disciplinare ha ritenuto di riconosceretale società presunta responsabile. La difesa del Pisa obietta che la norma dell‟art. 9 comma 3 non limita l‟azione difensivadiretta al superamento della presunzione juris tantum, all‟esistenza di prove fornite dalla Società incolpata, ma le estende allaricerca di dette prove, o del fondato e serio dubbio, in tutti gli atti istruttori acquisiti nel corso del procedimento o rilevati indibattimento. In sostanza, secondo l‟appellante, la norma impone all‟organo giudicante un onere di ricerca di tali prove, pur inassenza di una efficace attività difensiva (nel senso di deduzione di prove idonee) da parte della Società incolpata. Nel caso dispecie, l‟esame approfondito delle risultanze istruttorie avrebbe dovuto indurre l‟organo giudicante a ritenere accertato, almenoin via di fondato e serio dubbio, che la Soc. Pisa non ha partecipato all‟illecito o, comunque, lo ha ignorato. Va riconosciutoche la lettura dell‟art. 9 comma 3 proposta dall‟appellante ha il pregio di conservare alla norma un margine di concretaapplicabilità, attenuando la “diabolicità” della prova che la Società interessata è tenuta a fornire per vincere la presunzione juristantum di responsabilità. Tuttavia, la censura mossa all‟organo giudicante di primo grado appare, nel caso in esame, priva difondamento. Infatti, le circostanze di fatto indicate dalla difesa dell‟appellante non sono idonee a provare, anche in via difondato e serio dubbio, che la Società Pisa non ha partecipato all‟illecito e lo ha ignorato, ma possono unicamente escludere,nell‟interpretazione più favorevole all‟incolpata, la ben diversa ipotesi di diretta partecipazione all‟illecito dei singoli dirigentidel Pisa Calcio interrogati dall‟Ufficio Indagini. Deve conseguentemente essere confermato anche il capo della deliberaimpugnata relativa alla penalizzazione a carico della Soc. Pisa per responsabilità presunta. Resta da esaminare il ricorso delProcuratore Federale, relativo all‟entità della sanzione infitta al calciatore Cristian Campi. L‟appellante addebita allaCommissione Disciplinare di aver impropriamente richiamato, a fondamento della propria determinazione di attenuare lasanzione da applicare al Campi, l‟art. 14 comma 5 C.G.S.. La C.A.F. rileva che la Commissione Disciplinare non ha concessoal Campi l‟attenuante dell‟art. 14 comma 5, effettivamente inapplicabile perché estraneo alla fattispecie, ma ha richiamato talenorma a puro titolo esemplificativo, al fine di evidenziare come, nei casi di illecito sportivo, anche l‟ammissione diresponsabilità possa beneficiare, ricorrendo determinate circostanze, di attenuazione della sanzione. Poiché l‟appellante non hamosso invece alcuna censura alle ragioni, di natura essenzialmente equitativa, addotte alla Commissione Disciplinare permotivare l‟entità della sanzione inflitta al Campi, la delibera impugnata deve essere confermata anche sul punto in esame. Perquesti motivi la C.A.F., riuniti gli appelli come sopra proposti dal Pisa Calcio di Pisa, dal calciatore Campi Cristian e dalProcuratore Federale, li respinge. Ordina incamerarsi le tasse versate.4 - RECLAMO DELLA POL. SILANUS AVVERSO DECISIONI MERITO GARA ORANI/SILANUS DEL 28.9.<strong>2003</strong>(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sardegna - Com. Uff. n. 13 del 24.10.<strong>2003</strong>)La Poli<strong>sportiva</strong> Silanus in persona del presidente Antonio Deledda ha proposto reclamo avverso la delibera della CommissioneDisciplinare presso il Comitato Regionale Sardegna pubblicata sul C.U. n. 13 del 24 ottobre <strong>2003</strong>, relativa alla garaOrani/Silanus del 28.9.<strong>2003</strong> con conseguente sanzione <strong>sportiva</strong> della perdita dell‟incontro con il risultato di 0-3 e squalificadel calciatore De Martini Giuseppe. La reclamante chiede l‟annullamento della suddetta decisione e il ripristino del risultatoconseguito sul campo. Risulta dagli atti che la Poli<strong>sportiva</strong> Silanus non ha tempestivamente trasmesso alla controparte la copiadel suddetto reclamo, come previsto dall‟art. 29 punto 5 C.G.S.. Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile l‟appellocome sopra proposto dalla Pol. Silanus di Silanus (Nuoro) ai sensi dell‟art. 29 comma 5 C.G.S. per mancato invio di copia delreclamo alla società controparte. Ordina incamerarsi la tassa versata.5 - RECLAMO DELL‟A.C. PERUGIA AVVERSO: - L‟INIBIZIONE DI MESI TRE E DELL‟AMMENDA DI € 10.000,00AL SIG. LUCIANO GAUCCI PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 COMMA 1, 1 COMMA 1 E 16 COMMA 1 C.G.S.; -L‟AMMENDA DI € 10.000,00 ALLA SOCIETÀ PERUGIA PER VIOLAZIONE DELL‟ART. 2 COMMA 4 E ART. 1693


DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE - STAGIONE SPORTIVA <strong>2003</strong>-2004COMMA 3 C.G.S. PER RESPONSABILITÀ DIRETTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATOREFEDERALE(Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti - Com. Uff. n. 118 del 30.10.<strong>2003</strong>)Con atto del 22 settembre <strong>2003</strong>, il Procuratore Federale deferiva alla Commissione Disciplinare presso la Lega NazionaleProfessionisti il Sig. Luciano Gaucci, Presidente dell‟A.C. Perugia, per violazione dell‟art. 3, comma 1, e dell‟art. 1, comma 1,del Codice di Giustizia Sportiva, per avere espresso in dichiarazioni alla stampa giudizi lesivi della reputazione di tesserati eorganismi operanti nell‟ambito federale, nonché la Società Perugia per violazione dell‟art. 2, comma 4, del Codice di GiustiziaSportiva, per responsabilità diretta nella violazione ascritta al suo presidente. Ad esito del procedimento disciplinare, al Sig.Gaucci è stata inflitta la sanzione della inibizione a svolgere ogni attività in ambito federale per tre mesi e l‟ammenda di Euro10.000,00, alla A.C. Perugia l‟ammenda di Euro 10.000 (Com. Uff. n. 118 del 30 ottobre <strong>2003</strong>). Appella tale decisione l‟A.C.Perugia che confuta il significato offensivo attribuito dalla Commissione Disciplinare alle affermazioni del Sig. Gauccicontestando articolatamente l‟interpretazione assegnata a ciascuna di queste. La C.A.F. non condivide le deduzionidell‟appellante. Ed invero le dichiarazioni rese al Corriere della Sera in data 18 novembre <strong>2003</strong>, sulle quali la CommissioneDisciplinare ha fondato la sua pronuncia (Carraro) non è presidente di Medio credito? E Mediocredito non è la banca legata alNapoli al quale ha dato 60 milioni di Euro? Si immagina cosa succedeva se il Napoli andava in C? Come faceva a restituire isoldi a Mediocredito? Anche inconsapevolmente (Carraro) si preoccupa del Napoli” “se a capo della Fiorentina ci fosse statoancora Cecchi Gori non avrebbero ripescato i viola. Prima la forzatura di affossarla adesso la forzatura per favorirla”“(L‟arbitro Gabriele di Frosinone) è in serie A per grazia ricevuta: Qualcuno ce l‟ha portato” “lo spiego con il fatto che lasquadra che è andata al posto del Perugia era l‟Acireale che aveva un certo rapporto con Matarrese che era presidente dellaFederazione” “la categoria che ha rovinato il calcio è quella dei procuratori. Si impuntano, pretendono, minacciano”) nonpossono essere interpretate se non nel senso ad esse attribuito dalla pronuncia appellata. Risulta evidente, infatti, che ledichiarazioni dell‟incolpato: - rappresentano un‟attività del presidente federale in carica e del precedente presidente federalerivolta al conseguimento di obiettivi di carattere personale con interventi e protezioni illeciti; - sono manifestamente offensivee tendenziose nei confronti di un direttore di gara, tacciato di incompetenza e di essere stato destinatario di favoritismi; -screditano un‟intera categoria di tesserati addebitando a questi ultimi comportamenti in- timidatori e ricattatori. Si tratta didichiarazioni che non possono essere fraintese, come si sostiene dall‟appellante, e che correttamente sono state ritenuteconfigurare la violazione dei doveri di correttezza posti a carico dei tesserati dall‟art. 1 del Codice di Giustizia Sportiva. Ladecisione della Commissione Disciplinare, in conclusione, va confermata e la tassa di reclamo di conseguenza, va incamerata.Per questi motivi la C.A.F. respinge l‟appello dell‟A.C. Perugia di Perugia come sopra proposto e ordina incamerarsi la tassaversata.6 - RECLAMO DELL‟A.S. AUGUSTA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA MONTESILVANO/AUGUSTA DEL13.9.<strong>2003</strong>(Delibera della Commissione Disciplinare presso la Divisione Calcio a Cinque - Com. Uff. n. 105 del 31.10.<strong>2003</strong>)Con la decisione impugnata la competente Commissione Disciplinare ha confermato la decisione del Giudice Sportivo inordine alla validità del tesseramento del calciatore Lopez Javier Martin per la società Città di Montesilvano Calcio a 5, e quindiin ordine alla regolarità della sua posizione nella gara disputata in data 13 settembre <strong>2003</strong> contro la società appellante. Conl‟odierno reclamo, nell‟adire questa Commissione d‟Appello in veste di Giudice di terzo grado, la società Augusta si è volutarichiamare integralmente al contenuto del reclamo formulato avanti la Commissione Disciplinare, aggiungendo solo alcuneconsiderazioni generiche non articolate correttamente, nella forma e nella sostanza, come di censure di diritto, come del restopuntualmente eccepito dalla controparte costituitasi. Alla stregua di quanto precede, visti gli artt. 29, comma 6, e 33, comma 1,C.G.S., e considerato, dunque, che in questa sede la C.A.F. è stata adita in quanto Giudice (di terzo grado) della legittimità enon del fatto, il reclamo in trattazione non può sfuggire alla declratoria di inammissibilità, ai sensi delle norme citate. Segue ladeclaratoria l‟incameramento della tassa reclamo. Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile l‟appello come sopraproposto dalla A.S. Augusta di Augusta (Siracusa), ai sensi degli artt. 29 comma 6 e 33 comma 1 C.G.S..7 - RECLAMO DEL G.S. NUVOLERA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CASTEL MELLA/NUVOLERA DEL28.9.<strong>2003</strong>(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia - Com. Uff. n. 16 del 23.10.<strong>2003</strong>)L‟U.S. Castelmella proponeva reclamo, per la gara Castelmella/Nuvolera del 28 settembre <strong>2003</strong>, terminata con il risultato di 0-2, al Giudice Sportivo del Comitato Regionale Lombardia, Lega Nazionale Dilettanti, asserendo la posizione irregolare delcalciatore Fa- brizio Rodenghi in quanto colpito dalla squalifica di una giornata (Comunicato Ufficiale n. 45 del 6 giugno<strong>2003</strong>), non scontata. Con decisione pubblicata nel comunicato n. 14 del 9 ottobre del <strong>2003</strong> il Giudice Sportivo rilevava lapropria incompetenza a decidere il reclamo, omologava il risultato conseguito sul campo (2-0 in favore del Nuvolera),trasmetteva il reclamo stesso della Castelmella alla Segreteria della Commissione Disciplinare presso il Comitato RegionaleLombardia. Tale Commissione con decisione pubblicata nel Comunicato Ufficiale n. 16 del 23 ottobre del <strong>2003</strong> comminava alNuvolera la punizione <strong>sportiva</strong> della perdita della gara per 0-3 e l‟ammenda di euro 104,00, nonché un ulteriore giornata disqualifica per il Rodenghi e l‟inibizione fino al 12 novembre <strong>2003</strong> del dirigente Cristian Mura. Con l‟appello in esame laNuvolera impugnava la predetta decisione, affermando quanto segue. Il Rodenghi era in posizione regolare; infatti nonrisultava inserito, in base al comunicato 31.7.<strong>2003</strong> n. 7 del Comitato Regionale Lombardia, nell‟elenco dei calciatori, cheavrebbero dovuto scontare sanzioni nel corso della stagione <strong>2003</strong>/2004; il Rodenghi era stato colpito da squalifica in occasionedei play-off disputati nella scorsa stagione con al- tra società (con la Castrezzato), per la quale era tesserato. L‟articolo 14,94


DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE - STAGIONE SPORTIVA <strong>2003</strong>-2004comma 11, lettera c) (in forza della quale la sanzione non scontata nel corso dei play-off, avrebbe dovuto essere scontata nelcampionato successivo) operava secondo la normativa dell‟epoca esclusivamente per le gare relative alla Lega ProfessionistiSerie C e non già nell‟ambito dei campionati organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti (contrariamente alle disposizioni oggiin vigore). Infine, nessun ricorso ammissibile era stato proposto alla Commissione Disciplinare, ai sensi dell‟art. 42, comma 3C.G.S., dato che la Castelmella aveva fatto reclamo al Giudice Sportivo, che era incompetente e doveva dichiarare solo la suaincompetenza e l‟inammissibilità del reclamo stesso, non avendo il potere di trasmettere il reclamo alla CommissioneDisciplinare (articolo 29, commi 5 e 9). Quest‟ultima censura è infondata. Infatti, secondo una giurisprudenza consolidata latrasmissione da parte del Giudice Sportivo, non competente a decidere la controversia, alla Commissione Disciplinare nonrende illegittima la decisione di quest‟ultima, qualora, come nel caso in esame, il reclamo risulta proposto nei termini di leggedi cui all‟art. 42, comma 3, C.G.S.. Infondata è anche l‟assunto secondo cui non si applicherebbe al caso di specie la normativadi cui all‟art. 14, comma 11, lett. c), C.G.S., riguardante esclusivamente le gare della Lega Professionisti Serie C, poiché taledisposizione va integrata con l‟art. 17, comma 6, che prevede che la squalifica, che non può essere scontata nella stagione<strong>sportiva</strong> va scontata nella stagione successiva e, se il calciatore ha cambiato società, nella nuova squadra. Né assume alcunrilievo il fatto che il Rodenghi non risulta nell‟elenco dei calciatori assoggettati a sanzione nel corso della stagione <strong>2003</strong>/2004,pubblicato nel comunicato n. 7/<strong>2003</strong> poiché l‟inserimento o meno in tale elenco non costituisce prova di essere statosanzioneato o meno. Pertanto l‟appello va respinto. Per questi motivi la C.A.F. respinge l‟appello del G.S. Nuvolera diNuvolera (Brescia) come sopra proposto e ordina incamerarsi la tassa versata.8 - RECLAMO DEL G.S. NUVOLERA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA NUVOLERA/CALCINATO DEL5.10.<strong>2003</strong>(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia - Com. Uff. n. 16 del 23.10.<strong>2003</strong>)L‟U.S. Calcinato proponeva reclamo, per la gara Nuvolera/Calcinato del 5.10.<strong>2003</strong>, terminata con il risultato di 2-1, al GiudiceSportivo presso il Comitato Regionale Lombardia, Lega Nazionale Dilettanti, asserendo la posizione irregolare del calciatoreFabrizio Rodenghi in quanto colpito dalla squalifica di una giornata (Comunicato Ufficiale n. 45 del6 giugno <strong>2003</strong>), nonscontata. Con decisione pubblicata nel comunicato n. 15 del 16 ottobre del <strong>2003</strong> il Giudice Sportivo rilevava la propriaincompetenza a decidere il reclamo, omologava il risultato conseguito sul campo (2-1 in favore del Nuvolera), trasmetteva ilreclamo stesso della Calcinato alla Segreteria della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia. TaleCommissione con decisione pubblicata nel Comunicato Ufficiale n. 16 del 23 ottobre <strong>2003</strong> comminava al Nuvolera lapunizione <strong>sportiva</strong> della perdita della gara per 0-3 e l‟ammenda di euro 104, nonché un ulteriore giornata di squalifica per ilRodenghi e l‟inibizione fino al 12 dicembre <strong>2003</strong> del dirigente Cristian Mura. Con l‟appello in esame la Nuvolera impugnavala predetta decisione, affermando quanto segue. Il Rodenghi era in posizione regolare; infatti non risultava inserito, in base alcomunicato 31.7.<strong>2003</strong> n. 7 del Comitato Regionale Lombardia, nell‟elenco dei calciatori, che avrebbero dovuto scontaresanzioni nel corso della stagione <strong>2003</strong>/2004; il Rodenghi era stato colpito da squalifica in occasione dei play-off disputati nellascorsa stagione con altra società (con la Castrezzato), per la quale era tesserato. L‟articolo 14, comma 11, lettera c), (in forzadella quale la sanzione non scontata nel corso dei play-off, avrebbe dovuto essere scontata nel campionato successivo) operavasecondo la normativa dell‟epoca esclusivamente per le gare relative alla Lega Professionisti Serie C e non già nell‟ambito deicampionati organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti (contrariamente alle disposizioni oggi in vigore). Infine, nessun ricorsoammissibile era stato proposto alla Commissione Disciplinare, ai sensi dell‟art. 42, comma 3, C.G.S., dato che la Calcinatoaveva fatto reclamo al Giudice Sportivo, che era incompetente e doveva dichiarare solo la sua incompetenza el‟inammissibilità del reclamo stesso, non avendo il potere di trasmettere il reclamo alla Commissione Disciplinare (articolo 29,commi 5 e 9). Quest‟ultima censura è infondata. Infatti, secondo una giurisprudenza consolidata la trasmissione da parte delGiudice Sportivo, non competente a decidere la controversia, alla Commissione Disciplinare non rende illegittima la decisionedi quest‟ultima, qualora, come nel caso in esame, il reclamo risulta proposto nei termini di legge di cui all‟art. 42, comma 3,C.G.S.. Infondata è anche l‟assunto secondo cui non si applicherebbe al caso di specie la normativa di cui all‟art. 14, comma11, lett. c), C.G.S., riguardante esclusivamente le gare della Lega Professionisti Serie C, poiché tale disposizione va integratacon l‟art. 17, comma 6, che prevede che la squalifica, che non può essere scontata nella stagione <strong>sportiva</strong> va scontata nellastagione successiva e, se il calciatore ha cambiato società, nella nuova squadra. Né assume alcun rilievo il fatto che il Rodenghinon risulta nell‟elenco dei calciatori assoggettati a sanzione nel corso della stagione <strong>2003</strong>/2004, pubblicato nel comunicato n.7/<strong>2003</strong>, poiché l‟inserimento o meno in tale elenco non costituisce prova di essere stato sanzionato o meno. Pertanto l‟appellova respinto. Per questi motivi la C.A.F. respinge l‟appello del G.S. Nuvolera di Nuvolera (Brescia) come sopra proposto eordina incamerarsi la tassa versata.9 - RECLAMO DELL‟A.S. INTERNAZIONALE GORIZIA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA AREAVERDE/INTERNAZIONALE GORIZIA DEL 18.10.<strong>2003</strong>(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia - Com. Uff. n. 13 del29.10.<strong>2003</strong>)La Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Friuli-Venezia Giulia in accoglimento del reclamo presentato dallaA.P. Area Verde Calcio a 5 che denunziava l‟irregolare impiego da parte della A.S. Internazionale Gorizia del calciatore SergoCristian applicava a carico della A.S. Internazionale Gorizia la punizione <strong>sportiva</strong> della perdita della gara per 0-6 nonchél‟ammenda di euro 150; applicava al calciatore Sergo Cristian la squalifica per una ulteriore giornata di gara; infliggeval‟inibizione per giorni 15 (fino al 4.11.<strong>2003</strong>) a carico del dirigente Acc. Uff. Iacolutti Daniele della A.S. Internazionale Gorizia(Com. Uff. n. 13 del 29 ottobre <strong>2003</strong>). Era risultato infatti che il calciatore Sergo Cristian era stato impiegato nella partita inoggetto nonostante risultasse squalificato per “una gara effettiva per recidività in ammonizioni” inflitta nella precedente95


DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE - STAGIONE SPORTIVA <strong>2003</strong>-2004stagione <strong>sportiva</strong> quando il calciatore militava nella società ITA Calcio a 5 (Com. Uff. n. 368 della Divisione Calcio a Cinquepubblicato in data 16 aprile <strong>2003</strong> e riportato successivamente sul C.U. n. 13 pubblicato in data 8 agosto <strong>2003</strong>). Conseguenzialela squalifica ai sensi art. 12 C.G.S. in quanto la nuova società doveva far scontare la squalifica al calciatore nella stagionesuccessiva (art. 14 comma 12 lett. b/ e art. 17 comma 6 C.G.S.). Ricorreva avanti la Commissione d‟Appello Federale la A.S.Internazionale Gorizia sostenendo come il calciatore Sergo Cristian, fosse stato squalifica per una gara per recidività inammonizione nell‟ultima giornata di campionato, Serie B. Essendosi la squadra con cui era tesserato il calciatore (ITA Calcio a5) qualificata per la fase finale dei play-off per l‟ammissione al Campionato nazionale Serie A2 <strong>2003</strong>/2004, la prima garaveniva, disputata (fra l‟ITA Calcio a 5 e il Valprint Futsal) in data 26.4.<strong>2003</strong>; gara alla quale il Sergo Cristian non ebbe apartecipare, scontando pertanto la squalifica inflittagli, come prescritto dalla previgente normativa. L‟appello è fondato e vaaccolto. La documentazione agli atti ha comprovato come nella partita ITA Calcio a 5/Valprint Futsal del 26.4.<strong>2003</strong> ilcalciatore Sergo Cristian non ebbe a partecipare alla stessa, come da distinta dei giocatori partecipanti alla gara. Inoltre conmissiva 14 novembre <strong>2003</strong> la Lega Nazionale Dilettanti Divisione Calcio a 5 informava, relativamente alla squalifica delcalciatore Sergo Cristian come il suo nominativo fosse stato inserito erroneamente nella lista dei calciatori che dovrannoancora scontare una giornata residua della stagione <strong>sportiva</strong> 2002/<strong>2003</strong> (pag. 4 del C.U. n. 13 dell‟8.8.<strong>2003</strong>). Per questi motivila C.A.F. accoglie il reclamo dell‟A.S. Internazionale Gorizia di Gorizia, annullando l‟impugnata delibera, ripristinando,altresì, il risultato di 1-8 conseguito sul campo nella gara suindicata. Ordina restituirsi la tassa versata.10 - RECLAMO DELL‟U.S. ROSSANESE CALCIO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA ROSSANESE/LEONZIODEL 28.9.<strong>2003</strong> A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE DEL COMITATO PER L‟ATTIVITÀINTERREGIONALE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 E 12 C.G.S.(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato per l‟Attività Interregionale - Com. Uff. n. 45 del 31.10.<strong>2003</strong>)Con reclamo ritualmente presentato la U.S. Rossanese Calcio ha impugnato dinanzi a questa Commissione d‟Appello Federalela decisione della Commissione Disciplinare di cui al Com. Uff. n. 45 del 31 ottobre <strong>2003</strong>, che ha inflitto alla predetta societàla sanzione <strong>sportiva</strong> della perdita della gara Rossanese/Leonzio del 28.9.<strong>2003</strong> con il punteggio di 0-3 nonché ha applicato alcalciatore Veirà Cordeiro Carlo Leandro la sanzione della squalifica per 2 giornate. Il deferimento alla CommissioneDisciplinare da parte del Comitato Interregionale è stato sollecitato in data 4.10.<strong>2003</strong> dalla A.C.S. Leonzio per l‟impiego dellasuddetta gara (terminata con il punteggio di 3-0 a favore della Rossanese) del calciatore Carlos Leandro Veirà Cordero non inregola con il tesseramento. Il Comitato Interregionale in data 6.10.<strong>2003</strong> in attesa dell‟esito degli accertamenti richiestiall‟Ufficio Centrale Tesseramenti della F.I.G.C. “in via cautelativa al solo fine del rispetto dei termini di decadenza” hadeferito la Società Rossanese Calcio e il calciatore Carlos Leandro Veirà Cordeiro alla Com- missione Disciplinare. Solo ilsuccessivo 7.10.<strong>2003</strong> il Presidente del Comitato Interregionale, accertato che il calciatore in esame non risultava regolarmentetesserato alla data della suddetta gara, ha provveduto al formale deferimento. Nel gravame inoltrato la società RossaneseCalcio ha eccepito il vizio insanabile costituito dalla denuncia della A.C.S. Leonzio al Comitato Interregionale che sarebbe afirma di persona che non aveva la rappresentanza legale della Società nonché il difetto di legittimazione del Presidente delComitato Interregionale al deferimento in esame. Orbene osserva al riguardo la C.A.F. che appare pregiudiziale esaminare latempestività, anche se non eccepita dalla Società Rossanese, del deferimento alla Commissione Disciplinare da parte delPresidente del Comitato Interregionale. Ed invero a norma dell‟art. 25, comma 5, così come modificato dal Com. Uff. F.I.G.C.n. 12/A del 31.7.<strong>2003</strong>, il deferimento deve essere effettuato entro il settimo giorno dallo svolgimento della gara, mentre, nelcaso di specie, risulta inoltrato dal Presidente del Comitato Interregionale solo in data 7.10.<strong>2003</strong> e quindi allorché era scadutoil termine entro il quale doveva essere inoltrato. Né vale eccepire che in data 6.10.<strong>2003</strong>, e quindi nei termini, “in via cautelativae al solo fine del rispetto dei termini” il Comitato Interregionale avrebbe deferito la società Rossanese e il giocatore. Èevidente, infatti, che ove si ritenesse valido un siffatto deferimento verrebbe elusa la precisa prescrizione normativa cheimpone di provvedere agli adempimenti formali del deferimento entro il termine dei sette giorni con un chiaro artificio volto adevitare il rispetto dei tempi imposti dalla norma. Al riguardo è significativa la recente modifica voluta dal legislatore sportivoin data 31.7.<strong>2003</strong> che ha sostituito l‟originario termine di quindici giorni con quello più limitato di sette giorni, proprio pergarantire certezza e regolarità ai campionati. La necessità, pertanto, di una rigorosa osservanza dei tempi, certamente ristrettima in tal modo disposti dal legislatore, impone di ritenere tardivo il deferimento inoltrato dal Comitato Interregionale esollecitato dalla A.C.S. Leonzio la quale, peraltro, ha anche lasciato scadere il termine per proporre ritualmente reclamo alGiudice Sportivo. Ne consegue che la C.A.F. deve annullare la decisione della Commissione Disciplinare ripristinando ilrisultato conseguito sul campo. Per questi motivi la C.A.F., decidendo sull‟appello come sopra proposto dall‟U.S. RossaneseCalcio di Rossano Calabro (Catanzaro), annulla l‟impugnata delibera, ai sensi dell‟art. 33, comma 5, C.G.S., per tardività deldeferimento, ripristinando, altresì, il risultato di 3-0 conseguito in campo nella gara suindicata. Ordina restituirsi la tassaversata.11 - RICHIESTA DI AMNISTIA DEL SIG. PIRROTTA GIUSEPPE IN ORDINE ALLA SANZIONE DELL‟INIBIZIONECOMMINATA FINO AL 25.1.2008 CON PROPOSTA DI RADIAZIONE(Delibera della C.A.F. - Com. Uff. n. 51/C del 19.6.<strong>2003</strong>)Con istanza inviata in data 11.11.<strong>2003</strong> il calciatore Pirrotta Giuseppe ha chiesto l‟applicazione dell‟amnistia di cui al C.U. n.80/A del 17.09.<strong>2003</strong> al provvedimento disciplinare assunto nei suoi confronti e con il quale è stato squalificato fino al25.1.2008 con proposta di radiazione dai ruoli federali. Rileva al riguardo la C.A.F. che il suddetto provvedimento disciplinareè stato disposto per avere egli colpito con un calcio alla gamba l‟arbitro e per averlo stretto con forza alla gola. Orbene il fattocome sopra addebitato al Pirrotta non rientra tra quelli per i quali trova applicazione l‟invocato provvedimento di clemenza con96


DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE - STAGIONE SPORTIVA <strong>2003</strong>-2004la conseguenza che l‟istanza deve essere rigettata. L‟amnistia, infatti, è stata concessa solo per le violazioni dell‟art. 3 C.G.S. edella clausola compromissoria prevista dall‟art. 27 comma 2 dello Statuto. Per questi motivi la C.A.F. respinge la richiesta diamnistia come sopra proposta dal Sig. Pirrotta Giuseppe.TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 21/C - RIUNIONE DEL 1 DICEMBRE <strong>2003</strong>1 - RECLAMO DEI SIGG.RI MENSAH TRAORE KWABENA E MENSAH ANTWI AGNES PER IL FIGLIOMINORENNE CALCIATORE MENSAH ANDY AVVERSO LE DECISIONI DELLA COMMISSIONE TESSERAMENTIIN ORDINE ALLA POSIZIONE DI TESSERAMENTO DEL CALCIATORE STESSO (Delibera della CommissioneTesseramenti - Com. Uff. n. 8/D - Riunione del 26.9.<strong>2003</strong>)Con la decisione impugnata la Commissione Tesseramenti, chiamata a decidere in ordine alla posizione di tesseramentononché alla qualificazione dello status del giovane calciatore Mensah Andy, di nazionalità ghanese ma nato e residente inRoma, si è espressa nel senso della validità del tesseramento del calciatore in favore della A.S. Certosa, disponendocontestualmente la rettifica dello status del medesimo da “dilettante di nazionalità italiana” a “dilettante di nazionalità stranieramai tesserato per federazione estera”. In particolare, il Comitato Regionale Lazio chiedeva alla Commissione Tesseramenti,con nota del 3 settembre <strong>2003</strong>, di esprimersi sulla possibilità di concedere al detto calciatore lo status di “calciatore stranieronon proveniente da Federazione estera” (codice 70), come previsto dall‟art. 40, comma 6, delle N.O.I.F.. Esponeva il ComitatoRegionale che la A.S. Certosa - società per la quale risultava vincolato il giocatore - aveva rilevato, controllando il tabulato deipropri tesserati, che il ragazzo era stato registrato come Mensan Andy anziché Mensah Andy e che, nel richiedere la rettificadel cognome, la predetta società, acquisito e prodotto il certificato di stato di famiglia del giovane, aveva rappresentato chel‟atleta, sebbene nato a Roma ed ivi resi- dente sin dalla nascita, era di nazionalità straniera (Ghana). Dalla documentazioneacquisita risultava agevole alla Commissione Tesseramenti ricavare che il Mensah aveva svolto sempre attività di settoregiovanile, sottoscrivendo annualmente cartellini rosa in favore della società Certosa, ma che, compiuti i 14 anni, con atto del 6febbraio <strong>2003</strong>, aveva sottoscritto, con la firma congiunta degli esercenti la potestà genitoriale, un vincolo pluriennale, comeprevisto dall‟art. 32 delle N.O.I.F., acquisendo dunque la qualifica di “giovane dilettante” (che diventerà quella di “nonprofessionista” al compimento del 18° anno di età). Successivamente, però, aveva sottoscritto in data 10 luglio <strong>2003</strong> anche untesseramento annuale con la S.S. Romulea di Roma, di cui il Comitato con nota in data 15 luglio <strong>2003</strong> del Settore per l‟AttivitàGiovanile e Scolastica dichiarava la nullità, atteso il precedente vincolo pluriennale per altra società. Con nota del 27 agosto<strong>2003</strong> l‟Ufficio Tesseramento della F.I.G.C. chiedeva al Comitato Regionale Lazio la revoca del tesseramento definitivo conl‟A.S. Certosa, in quanto il calciatore citato non risultava avere la cittadinanza italiana. I genitori del calciatore, da parte loro,con lettera del 9 settembre <strong>2003</strong> inviata anche alla Commissione Tesseramenti, assumevano di aver firmato il modulo ditesseramento per la società Certosa senza consapevolezza, e tanto meno intenzione, di vincolare il figlio “a vita” (il vincolo,invero, va detto per incidens, perdurerebbe sino al termine della stagione <strong>sportiva</strong> entro la quale il giovane calciatore abbiaanagraficamente compiuto il 25° anno di età, sempre ai sensi del predetto art. 32 N.O.I.F.), e pertanto chiedevano un riesame,anche “in via bonaria”, della posizione in argomento. Come accennato in inizio, il Comitato Regionale Lazio rimetteva laquestione al competente Organo specializzato, il quale, con la decisione impugnata, dichiarava la validità della posizione ditesseramento (comprensivamente del contestato atto, “richiesta di Tesseramento” n. 18624 del 6 febbraio <strong>2003</strong>) del calciatorein favore della A.S. Certosa, disponendo contestualmente la rettifica dello status del medesimo da “dilettante di nazionalitàitaliana” a “dilettante di nazionalità straniera mai tesserato per federazione estera”, e questo alla stregua dei seguenti elementimotivazionali: - l‟erronea indicazione della nazionalità italiana nella documentazione di tesseramento del giocatore dovevaritenersi frutto di mero errore materiale, a cui peraltro avevano concorso lo stesso giovane atleta e i suoi genitori al momentodella sottoscrizione dei documenti; - la buona fede dei dirigenti dell‟A.S. Certosa era corroborata dalla sostanziale irrilevanza,ai fini del tesseramento, della qualifica in oggetto, nel senso che il Mensah, nato e da sempre residente a Roma, avrebbe potutoessere ugualmente tesserato sin dall‟inizio come dilettante di nazionalità straniera mai tesserato per Federazione estera, equesto senza rilevanti conseguenze di ordine sostanziale o procedurale; - le argomentazioni addotte dai genitori del giovane,relativamente alla mancata consapevolezza della natura e della durata del vincolo sottoscritto con la predetta società nonpotevano avere ingresso, siccome prive di valore giudirico e comunque di rigore logico. Con il reclamo in trattazione ilcalciatore, insieme al genitore esercente la patria potestà, deduce, sotto vari profili di matrice prettamente civilistica (vizi dellavolontà, nullità strutturale del consenso, responsabilità precontrattuale, tutela della parte debole nelle condizioni generali dicontratto e contro le clausole abusive, corretta interpretazione del consenso reso), la nullità e/o annullabilità del tesseramentocon la A.S. Certosa (che peraltro nel frattempo ha trasferito il cartellino del calciatore ad altra società calci- stica romana). Lasocietà intimata si è costituita in giudizio per resistere all‟appello, deducendo in via preliminare il difetto di legittimazione e diinteresse ad appellare in capo agli odierni reclamanti, e comunque difendendo, nel merito, la correttezza del provvedimentodecisio- nale impugnato, non senza evidenziare - a ragion veduta - l‟esagerato e strumentale clamore mediatico, indubbiamentedeprecabile, che ha coinvolto l‟intera videnda. Ciò nondimeno, la posizione del calciatore va rivista, alla stregua delleindiscutibili peculiarità della vicenda, in senso favorevole alla posizione dei reclamanti, i quali, seppur concentrando gli sforzinel tentativo di trovare appigli nella normativa di diritto comune circa l‟espressione viziata e inconsapevole dell‟adesione allaproposta di tesseramento, non hanno mancato di evidenziare come la non corretta indicazione della nazionalità (ghanese e nonitaliana), oltre che del cognome, del giovane calciatore di cui si discute non potesse andare del tutto esente da conseguenze inrelazione alla validità ed efficacia del tesseramento, come se l‟acquisizione dello status di dilettante di nazionalità straniera,anche se mai tesserato per Federazione estera, costituisse elemento del tutto irrilevante, anche dal punto di vistaamministrativo. In realtà, le norme e le disposizioni attuative federali (si veda da ultimo, per la stagione in corso, il97


DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE - STAGIONE SPORTIVA <strong>2003</strong>-2004Comunicato Ufficiale n. 7 della Lega Nazionale Dilettanti, del 4 luglio <strong>2003</strong>) depongono chiaramente nel senso che nel caso dicalciatori extracomunitari residenti in Italia e mai tesserati presso Federazioni estere devono trovare spazio alcune formalitàburocratico-amministrative che, seppur non giungono a livello di un vero e proprio provvedimento autorizzativo del PresidenteFederale, necessario invece per il tesseramento di calciatori provenienti da Federazioni estere (cfr. art. 40, comma 6, N.O.I.F.),culminano comunque in un atto ricognitivo federale che deve indicare, tra l‟altro, l‟effettiva data di decorrenza deltesseramento. Stando così le cose, non potendosi prescindere dalle suddette formalità (né si può dimenticare che l‟UfficioTesseramento federale competente aveva formalmente chiesto, in data 27 agosto <strong>2003</strong>, la revoca del vincolo in contestazione),il tesseramento in questione è invalido, o quanto meno (e forse più correttamente) inefficace, mancando le condizioni dioperatività del vincolo, e comunque non era tale da poter incidere in senso pregiudizievole sulle ulteriori iniziative adottate emanifestazioni di volontà espresse, con il consenso dei genitori, del giovane in questione. In ordine, infine, all‟aspetto deldifetto di legittimazione ad appellare, che ove fondato avrebbe meritato una valutazione preliminare, non può revocarsi indubbio, ad avviso del Collegio, che, data anche l‟anomalia del c.d. “giudizio di primo grado” davanti alla CommissioneTesseramenti, non può precludersi al soggetto parte del rapporto di tesseramento di potersi gravare avverso le decisioni che loriguardino direttamente adottate dal suddetto Organo specializzato, anche quando il procedimento sia stato instaurato suiniziativa di un Comitato (in questo caso più che di una pronunzia giustiziale di soluzione di una controversia sembra trattarsidi una decisione amministrativa vincolante espressa da un Organo tecnico). Né, di certo, può ritenersi, per i noti principi, che lamancata costituzione formale in “primo grado” degli attuali reclamanti (le cui argomentazioni sono state comunque prese inconsiderazione da parte della Commissione Tesseramenti) abbia fatto venir meno il loro interesse, e quindi la lorolegittimazione, a proporre appello. Alla stregua dei sopraindicati motivi la C.A.F. accoglie il reclamo, nei sensi di cui inmotivazione. La tassa reclamo va restituita. Per questi motivi la C.A.F., in accoglimento dell‟appello proposto dai Sigg.riMensah come sopra proposto, annulla la decisione della Commissione Tesseramenti e, per l‟effetto, annulla il tesseramentocon il vincolo pluriennale del calciatore Mensah Andy in favore del G.S. Certosa. Ordina restituirsi la tassa versata.2 - RECLAMO DELLA POL. NUOVA GROSSETO BARBANELLA AVVERSO DECISIONI MERITO GARABARBANELLA/MASSETANA DELL‟1.10.<strong>2003</strong> DEL CAMPIONATO PROVINCIALE JUNIORES(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Toscana - Com. Uff. n. 16 del 23.10.<strong>2003</strong>)Dopo la gara Barbanella/Massetana del Campionato Provinciale Juniores disputata l‟1.10.<strong>2003</strong>, la Poli<strong>sportiva</strong> Nuova GrossetoBarbanella proponeva tempestivo reclamo al- la Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Toscana chiedendol‟adozione a carico della S.S. Massetana della punizione <strong>sportiva</strong> di perdita della gara poiché ad essa aveva preso parte ilcalciatore della Massetana Ciolli Claudio, al quale erano state inflitte sei giornate di squalifica per il comportamento tenutonell‟ultima giornata di Campionato Juniores 2002/<strong>2003</strong>, allorquando militava nella Società Castiglionese. La CommissioneDisciplinare, con decisione pubblicata sul C.U. n. 16 del 23 ottobre <strong>2003</strong>, rigettava il reclamo in applicazione dell‟art. 17comma 6 C.G.S., rilevando che il Ciolli aveva cambiato Società e doveva quindi scontare la squalifica per le residue giornatein cui disputa gare ufficiali la prima squadra della nuova società di appartenenza, mentre partecipava a pieno titolo, in qualitàdi fuori quota, alle gare disputate dalla squadra juniores della nuova società. Contro la delibera della Commissione Disciplinarepropone ora ricorso alla C.A.F. la Pol. Nuova Grosseto Barbanella, rilevando che la decisione impugnata avrebbeerroneamente interpretato le norme del Codice di Giustizia Sportiva. In particolare, l‟appellante sostiene, in contrasto conquanto affermato dalla Commissione Disciplinare, che la discilina <strong>sportiva</strong> applicabile nell‟ambito regionale della L.N.D. èquella contemplata nel titolo VIII del C.G.S. (artt. 40, 41 e 42) e che, pertanto, il disposto del 1° comma dell‟art. 41 hacarattere di specialità rispetto all‟art. 17. Poiché l‟art. 41 comma 1 dispone che il tesserato colpito da squalifica per una o piùgiornate di gara deve scontare la sanzione nelle gare considerate ufficiali della squadra nella quale militava al momentodell‟infrazione che ha determinato il provvedimento, il Ciolli non aveva titolo a partecipare alle gare del Camonato ProvincialeJuniores, nel cui ambito era stata commessa l‟infrazione sanzionata, nulla rilevando la circostanza che il calciatore avesse nelfrattempo cambiato società. L‟appellante chiede pertanto che, in riforma della decisione impugnata, venga inflitta alla S.S.Massetana ai sensi dell‟art. 12 comma 5 lett. a) C.G.S., la punizione <strong>sportiva</strong> della perdita della gara Barbanella/Massetanadell‟1.10.<strong>2003</strong>. La C.A.F. ritiene che il reclamo sia infondato e debba essere respinto, poiché la decisione impugnata hacorrettamente applicato l‟art. 17 n. 6 C.G.S. che, nella formulazione attualmente in vigore, dispone: “Nel caso in cui ilcalciatore colpito dalla sanzione abbia cambiato società, anche nel corso della stagione, la squalifica è scontata, in deroga alcomma 3, per le residue giornate in cui disputa gare ufficiali la prima squadra della nuova società di appartenenza...”. Il Ciolli,essendo stato trasferito dalla Castiglionese alla Massetana, deve quindi scontare le giornate di squalifica riportate nella stagione<strong>sportiva</strong> 2002/<strong>2003</strong> nella prima squadra della S.S. Massetana, mentre ha titolo a partecipare, in qualità di fuori quota, alle garedisputate dalla squadra juniores, essendo stata abrogata nel nuovo Codice di Giustizia Sportiva la disposizione dell‟art. 17 n.13, riguardante l‟estensione del divieto di svolgere attività <strong>sportiva</strong> conseguente alle squalifiche per una o più giornate di gara.In mancanza di espressa previsione in contrario, la disciplina in parola è applicabile nell‟intero ambito federale e non conlimitato riferimento alle leghe professionistiche, come immotivatamente ritenuto dalla ricorrente. L‟art. 41 n. 1 C.G.S., noncontiene alcun riferimento al caso del calciatore colpito da sanzione di squalifica che abbia cambiato società e non costituiscepertanto alcuna deroga, per quanto riguarda il Settore dilettanti, alla disciplina prevista dall‟art. 17 n. 6. La decisione dellaCommissione Disciplinare deve pertanto essere confermata. Per questi motivi la C.A.F. respinge l‟appello come sopra propostodalla Pol. Nuova Grosseto Barbanella di Grosseto. Ordina incamerarsi la tassa versata.3 - RECLAMO DELL‟A.S. ATLETICO MOLA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA ATLETICO MOLA/U.S. PEZZEDEL 21.9.<strong>2003</strong>98


DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE - STAGIONE SPORTIVA <strong>2003</strong>-2004(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Puglia - Com. Uff. n. 16 del 30.10.<strong>2003</strong>)L‟A.S. Atletico Mola propone reclamo avverso la decisione della Commissione Disciplinare presso il Comitato RegionalePuglia, pubblicata sul Com. Uff. n. 16 del 30 ottobre <strong>2003</strong>, riguardante la gara Atletico Mola/Pezze del 21.9.<strong>2003</strong>. Laricorrente chiede l‟annullamento della predetta decisione e il conseguente ripristino del risultato (2-0, in suo favore) conseguitosul campo, in quanto la Commissione Disciplinare (confermando la decisione, presa in precedenza dal Giudice Sportivo)avrebbe errato nel ritenere che ad essere sostituito (al 14° minuto del secondo tempo della gara in esame), con Lisco Nicola(nato il 17.4.1980) è stato il suo calciatore Orlando Giovanni (nato il 24.1.1984) mentre, in realtà, ad uscire dal campo è statoBux Vincenzo (nato il 3.4.1976). Questo errore avrebbe comportato la violazione di quanto disposto dal Com. Uff. pubblicatodal Comitato Regionale Puglia, in data 31 luglio <strong>2003</strong>, che impone l‟utilizzo, per l‟intera gara, di almeno, due giocatori natidopo l‟1.1.1984 ed uno nato dopo l‟1.1.1985 e di conseguenza, la perdita della gara ex art. 12 comma 5 C.G.S.. Il ricorso vadichiarato inammissibile, ex art. 33 comma 1 C.G.S., trattandosi di problematiche che investono il merito della vicenda inesame, deciso, correttamente, dalla Commissione Disciplinare, in secondo grado, sulla base del referto arbitrale e del suosupplemento. Deve essere incamerata la relativa tassa. Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile l‟appello come sopraproposto dall‟A.S. Atletico Mola di Mola (Bari) ai sensi dell‟art. 33 n. 1 C.G.S.. Ordina incamerarsi la tassa versata.4 - RECLAMO DELL‟U.S. S. MARIA CATANZARO AVVERSO DECLARATORIA DI INAMMISSIBILITÀ DELRECLAMO MERITO GARA CUTRO/S. MARIA CATANZA- RO DEL 21.9.<strong>2003</strong>(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Re- gionale Calabria - Com. Uff. n. 38 del 28.10.<strong>2003</strong>)La Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria, con decisione del 27 ottobre <strong>2003</strong>, dichiaravainammissibile l‟appello proposto dalla U.S. Santa Maria Catanzaro in merito alla decisione del Giudice Sportivo di primogrado concernente la gara Cutro/Santa Maria Catanzaro del 21.9.<strong>2003</strong>, di conferma del risultato maturato sul campo. Rilevavala Commissione Disciplinare che, per inviare il reclamo alla società controinteressata, la U.S. Santa Maria Catanzaro si eraservita di un mezzo non corrispondente a quelli previsti dal C.G.S., in particolare agli artt. 34, comma 7 (ove si prevede che“tutti gli atti previsti dal presente codice possono essere trasmessi a mezzo di telegramma, telefax o posta elettronica, acondizione che sia garantita e provabile la ricezione degli stessi da parte dei destinatari”) e 42, comma 1, 3ª frase (a norma delquale “Copia del ricorso deve essere inviata alla società controparte, con lettera raccomandata o mezzo equipollente, ai sensidell‟art. 34, comma 7”); conseguentemente, dovendosi considerare tassative le modalità di invio dei reclami quali contemplatenel C.G.S., il gravame doveva ritenersi inammissibile. Avverso tale decisione, in data 3 novembre <strong>2003</strong>, la U.S. Santa MariaCatanzaro interponeva tempestivamente reclamo alla C.A.F., affidato alla denuncia di un error in procedendo. Deduce lareclamante di aver proposto il gravame innanzi alla Commissione Disciplinare del Comitato Regionale Calabria nel pieno edassoluto rispetto dei criteri normativi sanciti dagli artt. 34, comma 7, e 42 C.G.S.. La ratio di queste norme dovrebbe essereintesa sotto il seguente duplice aspetto: a) nel “diritto/dovere di garanzia”, finalizzato a che la società controinteressata abbiaformale cognizione della pendenza del gravame; nell‟“onere della prova” incombente su parte ricorrente in merito al buon esitodi detta comunicazione. Una volta soddisfatte queste finalità, non sarebbe consentito affermare l‟invalidità dellacomunicazione - e la conseguente inammissibilità del gravame - a motivo della presunta sussistenza di un principio ditassatività delle modalità di invio dei reclami, non essendo sul piano sistematico preminente ed essenziale la forma adottata aifini della comunicazione, bensì la concreta ricezione della stessa e la conseguente consapevolezza da parte della societàcontrointeressata. Il gravame dell‟U.S. Santa Maria Catanzaro, promosso ai sensi dell‟art. 33, comma 1, lett. b), C.G.S., èinfondato e va conseguentemente respinto. Può invero solo parzialmente condividersi la premessa per cui non sarebbericavabile, dalle norme del C.G.S., un principio di tassatività delle forme da utilizzarsi per la comunicazione degli atti. Certonon sussiste, all‟interno dell‟ordinamento sportivo, un rigido principio di tassatività delle forme da intendersi in senso rigorosocosì come accade nell‟ordinamento statale generale con riferimento al processo civile o penale, per i quali le sole notificheavvenute nel rispetto del procedimento legislativamente delineato possono garantire certezza della notiziazione e suariferibilità al destinatario (in tal senso indirizzano univocamente, da un lato, il riferimento ai “mezzi equipollenti”, contenutonell‟art. 42, comma 1, C.G.S.; dall‟altro lato, la previsione della possibilità di utilizzo di mezzi di comunicazione - quali il faxo la posta elettronica - di per sé inidonei, se non affidati ad un certificatore esterno, a garantire certezza e genuinità dell‟inoltroe del tempo della notifica). Tuttavia non si può neppure reputare che l‟elencazione dei mezzi previsti per la comunicazionedegli atti, contenuta nel C.G.S., abbia mero valore esemplificativo: detta elencazione costituisce anzi una garanzia specificanon solo per il destinatario della comunicazione, ma anche per il notificante, il quale sa che l‟utilizzo di quei mezzi è di per séidoneo a “salvare” eventuali decadenze pur nell‟ipotesi in cui la comunicazione non andasse a buon fine (eventualmentetramite forme di sanatoria per rinnovazione). Ove viceversa la parte abbia optato per l‟utilizzo di forme diverse da quellepreviste nelle disposizioni del C.G.S., la comunicazione potrà ritenersi sufficiente al rispetto dei termini di decadenza, perconseguimento dello scopo, unicamente ove essa sia risultata in concreto idonea a raggiungere il destinatario, con onere dellaprova a carico del notificante che resta così soggetto al rischio che la comunicazione non sia andata a buon fine, non potendoinvocare in tal caso a proprio vantaggio il rispetto delle forme normativamente previste. Nel caso de quo, dunque, la U.S. SantaMaria Catanzaro ha optato per comunicare il reclamo alla società controinteressata con un mezzo difforme da quellicontemplati negli artt. 34, comma 7, e 42 C.G.S.. Il reclamo, pervenuto all‟indirizzo ufficiale della A.S. Cutro, è stato peròricevuto da soggetto sicuramente estraneo, a quella data, all‟organigramma societario, secondo la documentazione in atti (dicui la C.A.F. può prendere diretta cognizione, riguardando una questione di rito). Pertanto esso non può considerarsi averraggiunto comunque lo scopo di notiziare il destinatario del contenuto dell‟atto e dovrà essere considerato insufficiente, sulpiano formale, quanto al rispetto del termine di decadenza dall‟impugnazione: senza che, a causa della scelta di un mezzo dicomunicazione diverso da quelli elencati nel C.G.S., si possa neppure dare corso ad una sanatoria per rinnovazione del99


DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE - STAGIONE SPORTIVA <strong>2003</strong>-2004procedimento notificatorio che - come detto - è ipotizzabile unicamente allorché il notificante abbia fatto utilizzo dellemodalità selettivamente adottate, anche a sua garanzia, dall‟ordinamento sportivo. Per questi motivi la C.A.F. respingel‟appello come sopra proposto dall‟U.S. S. Maria Catanzaro di Catanzaro. Ordina incamerarsi la tassa versata.5 - RECLAMO DELL‟A.S.C. SAN ROCCO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA E SANZIONI INFLITTE ACALCIATORI E DIRIGENTI(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia - Com. Uff. n. 17 del 30.10.<strong>2003</strong>)L‟A.S.C. San Rocco ha proposto ricorso avverso la delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato RegionaleLombardia del 30.10.<strong>2003</strong> (C.U. n. 17), con la quale venivano ridotte al 31.12.<strong>2003</strong> le squalifiche comminate ai calciatoriGabriele Ardesi e Giovanni Villa, confermando nel resto quanto stabilito dal Giudice Sportivo in relazione ai fatti avvenutidurante la gara La Dominante/San Rocco del 27.9.<strong>2003</strong> (Campionato Juniores Provinciale/Girone B). La ricorrente si limita achiedere una congrua riduzione delle lunghe squalifiche ed inibizioni comminate ai propri tesserati, senza peraltro addurrealcun motivo di legittimità. Trattandosi pertanto di richiesta di nuovo esame del merito, il ricorso va dichiarato inammissibile.Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile l‟appello come sopra proposto dall‟A.S.C. San Rocco di Monza (Milano), aisensi dell‟art. 33 n. 1 C.G.S.. Ordina incamerarsi la tassa versata.6 - RECLAMO DELL‟ACILIA CALCIO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA ALLIEVI REGIONALI AXA/ACILIADEL 21.9.<strong>2003</strong>(Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Lazio del Settore per l‟Attività Giovanile e Scolastica- Com. Uff. n. 14 del 23.10.<strong>2003</strong>)Il Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Lazio del Settore per l‟Attività Giovanile e Scolastica, condecisione pubblicata sul Com. Uff. n. 14 del 23 ottobre <strong>2003</strong>, infliggeva alla società Acilia Calcio la punizione <strong>sportiva</strong> diperdita della gara del Campionato Regionale Allievi Axa Calcio/Acilia Calcio del 21.9.<strong>2003</strong>, la penalizzazione di un punto inclassifica, nonché altri provvedimenti sanzionatori. Avverso detta delibera propone appello a questa C.A.F. la società AciliaCalcio. L‟appello è inammissibile in quanto è stata omessa la notifica alla società controparte di copia dei motivi di reclamo,così come prescritto dalle vigenti norme regolamentari (art. 9 comma 5 C.G.S.). Per questi motivi la C.A.F. dichiarainammissibile l‟appello come sopra proposto dall‟Acilia Calcio di Acilia (Roma) ai sensi dell‟art. 29 comma 5 C.G.S. peromesso invio di copia dei motivi alla società controparte. Ordina incamerarsi la tassa versata.7 - RECLAMO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO IL PROSCIOGLIMENTO, A SEGUITO DI PROPRIODEFERIMENTO: - DEL SIG. VINCENZO BRISCIANO PER VIOLAZIONE DELL‟ART. 39 COMMA 2 DELREGOLAMENTO DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI; - DELLA SOCIETÀ U.S. SAVIGLIANESE PERVIOLAZIONE DELL‟ART. 2 COMMA 4 C.G.S.(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Pimonte Valle d‟Aosta - Com. Uff. n. 20 del30.10.<strong>2003</strong>)Con atto del 22.7.<strong>2003</strong> il Procuratore Federale deferiva alla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale PiemonteValle d‟Aosta il Sig. Vincenzo Brisciano, presidente della società U.S. Saviglianese, per violazione dell‟art. 39, comma 2, delRegolamento della L.N.D.. Deferiva pure la società a norma dell‟art. 2, comma 4, C.G.S.. All‟origine dell‟iniziativa la duplicecircostanza di avere attribuito valore economico, il Sig. Brisciano, al giovane dilettante Massimo Allocco e di aver fattoriferimento ad accordi economici tra Società (come se ciò fosse prassi consolidata) in relazione allo stesso Allocco e ad altridilettanti. Con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 20 del 30 ottobre <strong>2003</strong> la Commissione Disciplinare assolveva, tuttavia, ilSig. Brisciano rilevando che dagli atti del procedimento non emergeva che il Presidente della U.S. Saviglianese avesse chiestodenaro per la cessione del calciatore Massimo Allocco; risultava, al contrario, che la società l‟aveva concesso alla A.C. Cuneo1905 nella stagione precedente in prestito gratuito ed era disponi- bile a cederlo, ancora in prestito gratuito, anche per lastagione successiva. Avverso tale decisione proponeva rituale e tempestivo appello il Procuratore Federae che osservava comedalla registrazione di un colloquio tra il sig. Brisciano ed il padre del calciatore, andata in onda nel corso della trasmissione “LeIene”, il deferito avesse fatto esplicito riferimento al valore di mercato del giovane Allocco in caso di cessione, parlandonecome se il contenuto economico del trasferimento fosse del tutto abituale nell‟ambiente da lui frequentato. Insisteva pertantoperché in riforma della decisione impugnata questa Commissione inibisse il Sig. Brisciano per il periodo di anni uno edinfliggesse alla società l‟ammenda di e 250,00. L‟appello del Procuratore Federale, proposto ritualmente e nel rispetto deitermini procedimentali, è ammissibile ma può essere accolto solo parzialmente. Dal complesso degli accertamenti emerge,infatti, che il calciatore Allocco, tesserato sin dagli inizi dell‟attività <strong>sportiva</strong> per la U.S. Saviglianese, è stato ceduto (inprestito) alla società A.C. Cuneo 1905 per la sola stagione 2001/2002 e che avrebbe potuto esserlo, la stagione successiva, allastessa A.C. Cuneo 1905 oppure ad altra società (sembra la Bra). Emerge pure che in relazione al prestito alla A.C. Cuneo 1905ed al non concretizzatosi prestito per la stagione successiva la U.S. Saviglianese non ha chiesto né tanto meno concordatooppure ottenuto pagamento di corrispettivo alcuno. Lo hanno affermato il Sig. Brisciano, ma soprattutto il Sig. WalterVercellone, dirigente responsabile del Settore Giovanile della A.C. Cuneo 1905 e tesserato in seno a questa società che si èconcretamente occupato del prestito del giovane Allocco, e lo stesso padre del ragazzo, quel Sig. Ermanno Allocco che dagliatti del procedimento risulta persona non animata certo da propositi di compiacenza nei confronti del Sig. Brisciano. Cosìstando le cose non si vede quale rimprovero possa muoversi a quest‟ultimo ed al- la società con riferimento all‟art. 39, comma2, del Regolamento della L.N.D., posto che la norma in esame sanziona, testuale, gli accordi e le convenzioni scritte e verbalidi carattere economico e nel caso in esame non vi è prova, con riferimento all‟Allocco come a qualsiasi altro calciatore non100


DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE - STAGIONE SPORTIVA <strong>2003</strong>-2004professionista o giovane dilettante, di accordi, scritti o verbali, aventi contenuto economico e meno che mai di effettivacorresponsione di somma di denaro alcuna. L‟appello proposto dal Procuratore Federale va perciò, e per questo verso, respinto.Occorre dire, tuttavia, che in più di una occasione il Sig. Brisciano ha lasciato intendere che per la cessione del giovaneAllocco o di altro calciatore dilettante sarebbe stato comprensibile chiedere un qualche corrispettivo, oppure ed a seconda deicasi, che il versamento di un prezzo fosse prassi abituale nel settore dei dilettanti. Se ne ha dimostrazione attraverso laregistrazione del colloquio poi andato in onda nel corso della trasmissione “Le Iene”, ma anche attraverso le dichiarazioni delSig. Vercellone e del Sig. Allocco padre e le ammissioni dello stesso Sig. Brisciano che, sia pure adducendo di aver risposto aduna domanda del Sig. Allocco, ha fatto riferimento a parametri economici per la cessione di un dilettante; quel Sig. Briscianoche non è stato in grado o non ha voluto fornire indicazioni più precise, ma che ha lasciato intendere come trattativeeconomiche fossero del tutto abituali nella cessione di dilettanti. Ebbene, l‟aver fatto riferimento ad aspetti economicopatrimonialinel discutere la posizione di calciatori dilettanti ed il fatto di accettare e per molti aspetti condividere prassicontrarie a regolamento, che lascia intendere come inevitabilmente (e giustamente) diffuse nel settore dei dilettanti,costituiscono violazione di quei doveri di correttezza e probità che sono il fondamento dell‟attività <strong>sportiva</strong>, non a caso sancitidall‟art.1 del C.G.S.. Il Sig. Brisciano va ritenuto responsabile, dunque, della violazione dell‟art. 1 appena detto e condannatoall‟inibizione per il periodo, che appare congruo, di mesi tre. Segue la condanna della U.S. Saviglianese, per responsabilitàdiretta, all‟ammenda di e 200,00. Per questi motivi la C.A.F., in parziale accoglimento dell‟appello del Procuratore Federalecome sopra proposto, dichiara la responsabilità del Sig. Brisciano Vincenzo, infliggendo allo stesso la sanzione dell‟inibizioneper mesi tre per violazione dell‟art. 1 comma 1 C.G.S. e all‟U.S. Saviglianese la sanzione dell‟ammenda di e 200,00 perresponsabilità diretta nella violazione ascritta al proprio Presidente.8 - RICHIESTA DI AMNISTIA DEL CALCIO CATANIA E DEL SIG. RICCARDO GAUCCI PER LE SANZIONISOTTOINDICATE: - INIBIZIONE PER 10 MESI AL SIG. RICCARDO GAUCCI E DELL‟AMMENDA DI € 80.000,00ALLA SOCIETÀ CALCIO CATANIA RISPETTIVAMENTE PER VIOLAZIONE DELL‟ART. 27, COMMI 1, 2 ESEGUENTI DELLO STATUTO, DELL‟ART. 1 COMMA 1 C.G.S. E DELL‟ART. 2 COMMA 4 C.G.S. PERRESPONSABILITÀ DIRETTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DEL 30 MAGGIO <strong>2003</strong>PROT. 1379/388PF/EF/MM; - AMMENDA DI € 10.000,00 CIASCUNO RISPETTIVAMENTE PER VIOLAZIONEDELL‟ART. 3 COMMA 1, DEL C.G.S., DELL‟ART. 4, COMMA 3, DEL C.G.S. AL SIG. RICCARDO GAUCCI E PER LEVIOLAZIONI DEGLI ARTT. 3, COMMA 2, 2, COM- MA 4 E 4, COMMA 5 C.G.S. LA SOCIETÀ CALCIO CATANIA ASEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DEL 30 MAGGIO <strong>2003</strong> PROT. 1371/384PF/EF/MM(Delibera della C.A.F. - Com. Uff. n. 7/C dell‟8.9.<strong>2003</strong>)Il Sig. Riccardo Gaucci in proprio e il Calcio Catania S.p.A. in persona del dirigente delegato Sig. Angelo Palmas hannoproposto, in applicazione del provvedimento del Consiglio Federale di cui al Com. Uff. n. 75/A dell‟11.9.<strong>2003</strong>, istanze diamnistia e cessazione dell‟esecuzione delle sanzioni loro irrogate dalla Commissione Disciplinare presso la Lega NazionaleProfessionisti come in epigrafe riportate, sanzioni confermate dalla C.A.F., come da Com. Uff. n. 7/C del 9.9.<strong>2003</strong>. Dopo varirinvii disposti per consentire alla società istante la regolarizzazione formale degli atti relativi ai procedimenti interessati dalprovvedimento di amnistia, all‟odierna udienza sono state acquisite agli atti le sentenze del T.A.R. Lazio con le quali, datosiatto della dichiarazione del legale rappresentante della società di voler rinunciare al ricorso, ne è stata dichiaratal‟improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse. Conseguentemente questa Commissione ritiene che possa essere accoltala richiesta di amnistia proposta dal Sig. Riccardo Gaucci per quel che riguarda la sanzione dell‟inibizione come sopraprecisata in quanto trattasi di violazione rientrante fra quelle previste dal provvedimento del Consiglio Federale n. 75/Adell‟11.9.<strong>2003</strong>, risultando, come si è detto, rispettata la condizione della rinuncia alle azioni promosse in violazione della c.d.clausola compromissoria. Non è, invece, possibile accogliere l‟istanza di cessazione dell‟esecuzione delle sanzioni pecuniarieerogate, come da corretta interpretazione delle disposizioni federali in materia. Per questi motivi la C.A.F., visti i Com. Uff.nn. 75/A e 80/A, concede al Sig. Riccardo Gaucci l‟amnistia per la sanzione della inibizione per mesi 10. Rigetta l‟istanza direstituzione delle ammende comminate.TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 22/C - RIUNIONE DEL 10 DICEMBRE <strong>2003</strong>1 - RECLAMO DELL‟A.S. SORA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA SORA/BENEVENTO DEL 31.8.<strong>2003</strong>(Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Pro- fessionisti Serie C - Com. Uff. n. 65/C del 22.10.<strong>2003</strong>)La Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C, con decisione pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 62/Cdel 17 ottobre <strong>2003</strong>, respingeva il reclamo dell‟odierna appellante e confermava il risultato della gara Sora/Benevento (0-1) del31.8.<strong>2003</strong>, avendo ritenuto regolare la posizione del calciatore Domenico Giugliano del Benevento. Avverso questa decisioneproponeva appello, davanti alla C.A.F. il Presidente del- l‟A.S. Sora, Antonio Vincenzo, richiedendo la vittoria “a tavolino”della gara suindicata, sempre, nel presupposto dell‟irregolare posizione del calciatore Giugliano (per irregolarità nel suotesseramento). La Corte, preliminarmente, osserva che l‟appello deve essere dichiarato inammissibile, ex art. 33 comma 1C.G.S., trattandosi di giudizio di terzo grado, che affronta, esclusivamente, questioni di merito. Ne consegue che deve essereincamerata la relativa tassa. Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile l‟appello come sopra proposto dall‟A.S. Sora diSora (Frosinone), ai sensi dall‟art. 33 n. 1 C.G.S.. Ordina incamerarsi la tassa versata.2 - RECLAMO DELLA POL. VILLABATE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA ALLIEVI REGIONALI ELENKATOMMASO NATALE/VILLABATE DEL 5.10.<strong>2003</strong>101


DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE - STAGIONE SPORTIVA <strong>2003</strong>-2004(Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Sicilia del Settore per l‟Attività Giovanile eScolastica - Com. Uff. n. 14 del 6.11.<strong>2003</strong>)Con reclamo ritualmente inoltrato la Pol. Villabate ha impugnato davanti a questa Commissione d‟Appello Federale ladecisione del Comitato Regionale Sicilia (Giudice Sportivo di 2° Grado) di cui al C.U. n. 14 del 6 novembre <strong>2003</strong> che hainflitto alla predetta società la punizione <strong>sportiva</strong> della perdita della gara A.S. Elenka Tommaso Natale/Pol. Villabate del5.10.<strong>2003</strong> con il punteggio di 2-0 nonché l‟ammenda di euro 75,00 la pena- lizzazione di un punto in classifica generale,l‟inibizione fino al 22.11.<strong>2003</strong> del Dirigente Accompagnatore Ufficiale della squadra Villabate Sig. Giaffa Agostino e lasqualifica fino al 22.11.<strong>2003</strong> dell‟allenatore Sig. Cacciatore Giuseppe. La decisione del Comitato Regionale Sicilia è statadeterminata dalla circostanza che nel corso della gara terminata con il punteggio di 0-3 a favore della Pol. Villabate,quest‟ultima Società aveva utilizzato i calciatori Pellegrino Claudio e Gambarino Luigi ritenuti non in regola con iltesseramento. L‟appello è fondato e pertanto deve essere accolto. Dagli accertamenti effettuati presso l‟Ufficio Tesseramento eacquisiti agli atti del presente procedimento è rimasto infatti documentalmente provato che il calciatore Pellegrino Claudio eraregolarmente tesserato dalla Pol. Villabate già in data 19.9.<strong>2003</strong> e Gamberino Luigi dal 26.9.<strong>2003</strong> e, quindi, regolarmente incampo alla data del 5.10.<strong>2003</strong> allorché si è svolta la gara in esame. Ne consegue che in accoglimento del gravame propostodeve essere annullata la decisione impugnata e deve essere ripristinato il risultato conseguito sul campo di 0-3 a favore dellaPol. Villabate. Per questi motivi la C.A.F., in accoglimento dell‟appello come sopra proposto dalla Pol. Villabate di Villabate(Palermo), annulla l‟impugnata delibera, ripristinando, altresì, il risultato di 0-3 conseguito in campo nella gara suindicata.Ordina restituirsi la tassa versata.3 - RECLAMO DEL MINISOCCER BARRA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CALCIO A CINQUEMINISOCCER BARRA/BOSCOTRECASE DEL 18.10.<strong>2003</strong>(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania - Com. Uff. n. 31 del 6.11.<strong>2003</strong>)La Società Minisoccer Barra ha proposto reclamo avverso la delibera della Commissione Disciplinare presso il ComitatoRegionale Campania del 6.11.<strong>2003</strong> con la quale veniva inflitta alla suddetta società la punizione <strong>sportiva</strong> della perdita dellagara Minisoccer Barra/Boscotrecase del 18.10.<strong>2003</strong> per aver fatto partecipare il calciatore Di Palma Giuseppe sebbenesqualificato per una giornata. Sostiene la ricorrente che il succitato calciatore non era stato espulso nella precedente garaBacoli/Minisoccer Barra dell‟11.10.<strong>2003</strong>, bensì solo ammonito e conseguentemente non doveva scontare alcuna squalifica.Risulta, invece, dal referto arbitrale della gara Bacoli/Minisoccer dell‟11.10.<strong>2003</strong> che al 26° del primo tempo il calciatore DiPalma Giuseppe (n. 7) venne espulso per condotta scorretta, il che comporta l‟automatica squalifica per la gara successiva.Conseguentemente il Di Palma non avrebbe dovuto prendere par te alla gara del 18.10.<strong>2003</strong> contro il Boscotrecase e ladecisione della Commissione Disciplinare deve essere confermata. Per questi motivi la C.A.F., respinge l‟appello come sopraproposto dal Minisoccer Barra di Ottaviano (Napoli). Dispone incamerarsi la tassa versata.4 - RECLAMO DELL‟A.S.C. AMO GELA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA NON DISPUTATA AIRONEMODICA/AMO GELA DEL 26.9.<strong>2003</strong>(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia - Com. Uff. n. 24 del 30.10.<strong>2003</strong>)L‟A.S.C. Amo Gela ha proposto ricorso avverso la decisione della Commissione Disciplinare presso il Comitato RegionaleSicilia di cui al C.U. n. 24 del 29 ottobre <strong>2003</strong> con la quale veniva respinto l‟appello proposto avverso la decisione del GiudiceSportivo che aveva ritenuto non ricorrente la causa di forza maggiore relativamente alla gara Airone Modica/Amo Gela del26.9.<strong>2003</strong>. L‟attuale ricorso è inammissibile in quanto l‟art. 55.2 delle N.O.I.F., nel regolare la materia relativa alla mancatadisputa di gare per causa di forza maggiore dispone che la declaratoria sulla sussistenza dell‟impedimento compete al GiudiceSportivo in prima istanza ed alla Commissione Disciplinare in seconda ed ultima istanza. Nessuna competenza pertanto spettaalla C.A.F.. Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile l‟appello come sopra proposto dal- l‟A.S.C. Amo Gela di Gela(Caltanissetta) ai sensi dell‟art. 55 n. 2 N.O.I.F.. Ordina incamerarsi la tassa versata.5 - RECLAMO DELL‟AVOLA CALCIO AVVERSO DECISIONI SEGUITO GARA AVOLA/PGS S. PIO X DEL 5.10.<strong>2003</strong>(Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Sicilia del Settore per l‟Attività Giovanile eScolastica - Com. Uff. n. 14 del 6.11.<strong>2003</strong>)La società Pio X proponeva reclamo al Giudice Sportivo di 2° Grado avverso il risultato della gara disputata con l‟Avola indata 5 ottobre <strong>2003</strong>, sostenendo che alla stessa gara aveva partecipato il calciatore Corsico Salvatore, in posizione di irregolare,per non avere scontato una precedente squalifica. L‟organo disciplinare del Comitato Regionale Sicilia, sul presuppostodell‟accertata effettiva partecipazione alla gara del calciatore predetto, deliberava di accogliere tale reclamo e infliggevaall‟Avola la sanzione <strong>sportiva</strong> della perdita della gara, un punto di penalizzazione in classifica, e 100,00 di ammenda ed alcalciatore Corsico la squalifica fino al 17.11.<strong>2003</strong>. Tale decisione, limitatamente alla parte in cui viene disposto il punto dipenalizzazione e l‟ammenda, viene appellata dall‟Avola, che, pur riconoscendo il proprio errore, lamenta la eccessività dellasanzione. I motivi di appello possono portare all‟accoglimento del reclamo, in quanto la Commissione ritiene chel‟inosservanza dell‟attuale reclamante, possa essere sanzionata con il solo provvedimento della perdita della gara per 0-3. Perquesti motivi la C.A.F., in accoglimento del reclamo come sopra proposto dall‟Avola Calcio di Avola (Siracusa), annulla lesanzioni della penalizzazione di n. 1 punto in classifica e dell‟ammenda di e 100,00 inflitte alla reclamante dai primi giudici.Ordina restituirsi la tassa reclamo.102


DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE - STAGIONE SPORTIVA <strong>2003</strong>-20046 - RECLAMO DELL‟A.C. NUOVA FOLGORE AVVERSO DECISIONI SEGUITO GARA OFFAGNA/NUOVAFOLGORE DELL‟11.10.<strong>2003</strong>(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Marche - Com. Uff. n. 27 del 30.10.<strong>2003</strong>)Al calciatore Serafino Tommaso della Nuova Folgore viene inflitta la squalifica di una giornata nella scorsa stagione (C.U. n.93 del 5 giugno <strong>2003</strong>). Il Vigor Castelfidardo propone reclamo relativamente alla gara del 4.10.<strong>2003</strong> per la posizione irregolaredel Serafino (per mancato rispetto della sanzione della squalifica), e l‟organo sportivo lo accoglie (C.U. n. 26 del 23 ottobre<strong>2003</strong>) con inflizione alla Nuova Folgore della sanzione della perdita della gara e della squalifica ulteriore del Serafino. Poi, aseguito di reclamo dell‟Offagna per la gara in data 11.10.<strong>2003</strong> l‟organo sportivo (C.U. n. 27 del 30 ottobre <strong>2003</strong>) infliggevaalla Nuova Folgore la perdita della gara ed un punto di penalizzazione ed al Serafino un ulteriore squalifica di venti giorni,“rilevata la recidiva di cui all‟art. 16 C.G.S.”. Tale decisione, limitatamente alla parte in cui viene disposto il punto dipenalizzazione e la squalifica al calciatore, viene appellata dalla Nuova Folgore, che deduce l‟inesistenza della recidiva echiede l‟annullamento delle predette sanzioni. La censura è infondata, in quanto dall‟esame degli atti e dai fatti suindicatisussiste la recidiva per cui è legittima l‟applicazione, nel caso in esame, dell‟art. 16, comma 1, C.G.S.. Per questeconsiderazioni l‟appello va respinto. Per questi motivi la C.A.F. respinge l‟appello dell‟A.C. Nuova Folgore di Ancona.Dispone incamerarsi la tassa versata.TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 23 /C - RIUNIONE DEL 15 DICEMBRE <strong>2003</strong>1 - RECLAMO POL. MASTRATI AVVERSO DECISIONI MERITO GARA MASTRATI/CARPINONE DEL 28.9.<strong>2003</strong>(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Molise - Com. Uff. n. 42 del 6.11.<strong>2003</strong>)La Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Molise, con provvedimento pubblicato sul Com. Uff. n. 42 del 6novembre <strong>2003</strong>, accoglieva il reclamo della S.S. Carpinone ed infliggeva alla società Poli<strong>sportiva</strong> Mastrati la sanzione dellaperdita della gara in oggetto, per 0-3. La Commissione osservava che i calciatori Nardolillo Alfonso e Parisi Antonio dellaPoli<strong>sportiva</strong> Mastrati non avevano titolo a partecipare alla gara in oggetto, in quanto dovevano, ancora, scontare un residuo disqualifica di una giornata, a fronte di una squalifica di due giornate, comminata nello scorso campionato e pubblicata sul Com.Uff. n. 113 del 30 aprile <strong>2003</strong>. A nulla rilevava il fatto che i due calciatori non avessero partecipato alle gare del 30.4.<strong>2003</strong>,data antecedente alla decorrenza della squalifica (il giorno precedente a quello di pubblicazione del Com. Uff. e cioè, nel casoin esame, l‟1.5.<strong>2003</strong>). I due calciatori, non disputando, invece, la gara del 4.5.<strong>2003</strong>, avevano scontato la prima delle duegiornate di squalifica e quindi, erano in posizione irregolare al momento della partecipazione alla gara in oggetto. LaPoli<strong>sportiva</strong> Mastrati proponeva appello alla C.A.F., avverso la predetta pronuncia sostenendo la regolarità della posizione deicalciatori Nardolillo e Parisi, “avendo (gli stessi) già scontato entrambe le giornate di squalifica loro comminate dal G.S., comeda Com. Uff. n. 113 del 30.4.<strong>2003</strong>”, in quanto espulsi, durante la gara Mastrati/Rufrae, organizzata dalla L.N.D., del27.4.<strong>2003</strong>. Di conseguenza, nel loro caso, doveva trovare applicazione l‟art. 41 comma 2 C.G.S. e non l‟art. 17 comma 2 dellostesso codice, al quale ha fatto erroneamente riferito la Commissione Disciplinare. Il reclamo è fondato e deve essere accolto.L‟impostazione della ricorrente è corretta, in quanto, sulla base del predetto art. 41 comma 2 C.G.S. “il calciatore espulso dalcampo, nel corso di una gara ufficiale è automaticamente squalificato per una giornata, senza declaratoria del GiudiceSportivo”. L‟art. 41 comma 2 C.G.S. deroga, infatti, per le gare organizzate dalla Lega Nazionale Dilettanti (escluse quelledelle categorie “pulcini” e “esordienti”) a quanto disposto dall‟art. 17 comma 2 stesso codice. I due calciatori hanno, quindi,scontato la loro prima gara di squalifica, regolarmente, il 30.4.<strong>2003</strong> (gara di recupero: Pescopennataro/Mastrati).Successivamente, essendo stati squalificati, non per una, ma per due gare effettive (v. Com. Uff. n. 113 del 30 aprile <strong>2003</strong>) idue calciatori scontavano l‟ulteriore e ultima giornata di squalifica nella successiva gara Poggio Sannita/Mastrati del 4.5.<strong>2003</strong>e partecipavano regolarmente alla gara del successivo campionato Poli<strong>sportiva</strong> Mastrati/S.S. Carpinone Calcio del 28.9.<strong>2003</strong>.Ne consegue che deve essere annullata la predetta delibera della Commissione Disciplinare e ripristinato il risultato conseguitosul campo (Poli<strong>sportiva</strong> Mastrati/S.S. Carpinone 0-2). Deve essere restituita la relativa tassa. Per questi motivi la C.A.F., inaccoglimento dell‟appello come sopra proposto dalla Pol. Mastrati di Venafro (Isernia), annulla l‟impugnata delibera,ripristinando il risultato di 2-0 acquisito in campo nella gara suindicata. Si ordina restituire la tassa versata.2 - RECLAMO DELLA S.S. IDEAL CLUB AVVERSO DECISIONI MERITO GARA VICCHIO/IDEAL CLUB DEL19.10.<strong>2003</strong>(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Toscana - Com. Uff. n. 19 del 13.11.<strong>2003</strong>)L‟U.S. Vicchio proponeva reclamo alla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Toscana in relazione alla garaVicchio/Ideal Club Incisa, disputata il 19.10.<strong>2003</strong> per il Camponato di 1ª Categoria, Girone C” e terminata con il risultato di 0-2. La reclamante deduceva che la società avversaria aveva schierato nella predetta gara il calciatore Morandi Andrea tesseratoper altra società. La Commissione Disciplinare, con decisione pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 19 del 13 novembre<strong>2003</strong>, accertato che il predetto calciatore era tesserato per la S.S. Resco Reggello, accoglieva il reclamo e, per l‟effetto,infliggeva alla S.S. Ideal Club Incisa la punizione <strong>sportiva</strong> della perdita della gara con il punteggio di 0-3, l‟ammenda di Euro100, al calciatore Morandi una giornata di squalifica e al Sig. Bacciatti Paolo, accompagnatore ufficiale, la inibizione fino al13.12.<strong>2003</strong>. La S.S. Ideal Club Incisa appella tale decisione. L‟appello è da respingere. Ed invero non appare credibile che laU.S. Vicchio, nel proporre reclamo alla Commissione Disciplinare, abbia inviato alla controparte con raccomandata con avvisodi ricevimento una busta chiusa vuota, non contenente cioè copia del reclamo, contravvenendo così all‟art. 42, comma 6, delCodice di Giustizia Sportiva che impone tale incombenza per l‟ammissibilità dei reclami attinenti alla regolarità delle gare. Ilrilievo non è attendibile atteso che il reclamo della U.S. Vicchio risulta fondato su un dato di fatto incontrovertibile che103


DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE - STAGIONE SPORTIVA <strong>2003</strong>-2004sicuramente avrebbe consentito a detta società di vincere a tavolino la gara in parola, di tal che la società reclamante non avevaalcun interesse a inviare alla controparte solo busta vuota. La tassa di reclamo va incamerata. Per questi motivi la C.A.F.respinge l‟appello come sopra proposto dalla S.S. Ideal Club di Incisa Valdarno (Firenze). Ordina incamerarsi la tassa versata.3 - RECLAMO DELLA S.C. RINO GATTUSO SCHIAVONEA AVVERSO DECISIONI MERITO GARATORTORA/RINO GATTUSO SCHIAVONEA DEL 4.10.<strong>2003</strong>(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria - Com. Uff. n. 45 dell‟11.11.<strong>2003</strong>)Con il reclamo in trattazione, la società Rino Gattuso Schiavonea, che ha visto concludersi in senso non favorevole i dueprecedenti gradi di giudizio, torna a reclamare la vittoria a tavolino per 3-0 relativamente alla gara di campionato di 1ªCategoria disputata il 4 ottobre <strong>2003</strong> sul campo della società Tortora (terminata con il punteggio di 5-2 in favore della societàospitante), il tutto alla luce della presunta posizione irregolare del calciatore del Tortora Benvenuto Antonio, il quale, indistinta al n. 3, sarebbe stato identificato con mezzi non regolamentari (in particolare tessera di autopullman di linea), e dellacui effettiva identità si avanzano pertanto dubbi. Con la decisione impugnata, la competente Commissione Disciplinare non hamesso in discussione che il direttore di gara abbia proceduto all‟identificazione del suddetto atleta per il tramite di undocumento diverso da quelli indicati dalla normativa federale (cfr., in particolare, l‟art. 71 N.O.I.F., che è norma proceduralerivolta prettamente agli arbitri), ma al contempo ha ritenuto elemento dirimente che in virtù della documentazione in atti risultaincontrovertibile che il calciatore che ha preso parte alla gara sia effettivamente la stessa persona identificata dall‟arbitro,seppur in maniera non ortodossa. Tale ultimo profilo, ad avviso della presente Commissione, si appalesa decisivo, atteso chel‟irregolare identificazione non ha, comunque, inficiato il regolare svolgimento della gara sopra citata. Né manca, in effetti, ladocumentazione, anche fotografica, agli atti della vertenza che consente di non revocare in dubbio l‟identità del calciatore inargomento, che è risultato regolarmente tesserato per la società Tortora. Il Collegio, pertanto, alla stregua dell‟infondatezza nelmerito del gravame, potendo prescindere dalle questioni di rito sollevate dalla controparte resistente, ed avanzate in veritàsenza il rigoroso conforto di convincenti elementi probatori, ritiene, in definitiva, di poter confermare la decisione impugnata.La reiezione del reclamo comporta l‟incameramento della relativa tassa. Per questi motivi la C.A.F. respinge l‟appello dellaS.C. Rino Gattuso Schiavonea di Corigliano Calabro (Cosenza) come sopra proposto. Dispone incamerarsi la tassa versata.4 - RECLAMO DELL‟A.C. OLGIATE OLONA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA OLGIATE OLONA/UNIONVILLA CASSANO DEL 19.10.<strong>2003</strong>(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia - Com. Uff. n. 19 del 19.11.<strong>2003</strong>)L‟A.C. Olgiate Olona proponeva reclamo alla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia avversol‟omologazione del risultato della gara del Campionato di Promozione - Girone A - Olgiate Olona/Union Villa Cassano del19.10.<strong>2003</strong>, pubblicata sul C.U. n. 16 del 23 ottobre <strong>2003</strong> avendo, nel corso di tale gara, la società Union Villa Cassanoschierato in campo il calciatore Piazzi Cristian in seguito risultato tesserato d‟associazione calcistica affiliata alla FederazioneElvetica, ma non tesserato secondo le N.O.I.F. della F.I.G.C.. La Commissione Disciplinare presso il Comitato RegionaleLombardia rigettava il ricorso (C.U. del 13.11.<strong>2003</strong>) specificando come risultasse dagli atti dell‟Ufficio Tesseramento dellaF.I.G.C. che il calciatore Piazzi Cristian era tesserato con la Union Villa Cassano a far data dal 26.8.<strong>2003</strong> e di conseguenzaavesse titolo a partecipare alla gara in esame. Proponeva appello a questa Commissione d‟Appello Federale la U.S.Vanzaghellese sostenendo come verifiche successive alla gara disputatasi il 12.10.<strong>2003</strong> avessero rilevato che: - nella stagioneagonistica 2002/<strong>2003</strong> il Sig. Piazzi, di cittadinanza italiana, aveva militato per una squadra della Confederazione Elvetica. Inparticolare, tesserato per la “FC STABIO” era stato concesso in prestito alla “GC BIASCHESI”; - lo stesso giocatore alla datadel 15.7.<strong>2003</strong> non risultava regolarmente tesserato presso la F.I.G.C.; - lo stesso giocatore alla data del 23.10.<strong>2003</strong> risultava“tesserato per una società affiliata alla Associazione Svizzera di Football”. Chiedeva pertanto che, non essendosi adempiutoalle prescrizioni dettate dall‟art. 40.6 N.O.I.F. in punto di limitazioni del tesseramento calciatori provenienti da Federazioniestere, in riforma della delibera adottata dalla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia, venisseinvalidato il risultato conseguito sul campo o venisse assegnata la vittoria ed i conseguenti tre punti in classifica alla A.C.Olgiate Olona. La A.S. Union Villa Cassano, nelle proprie controdeduzioni, sottolineava come non risultando il calciatore inquestione vincolato ad alcuna società (come da documentazione ricevuta il 21.8.<strong>2003</strong> da parte del Comitato RegionaleLombardia) e non esistendo nessun transfer da Federazione Italiana a Federazione Elvetica, avessero provveduto altesseramento dello stesso il 26.8.<strong>2003</strong>, non ricevendo controindicazione alcuna. Chiedeva pertanto il rigetto del ricorso e laconferma dell‟impugnata delibera. Il ricorso è infondato e va quindi respinto. Il calciatore Piazzi Cristian risulta tesserato conla società Union Villa Cassano a far data dal 26.8.<strong>2003</strong> e conseguentemente lo stesso, alla data della disputa della gara (il19.12.<strong>2003</strong>) aveva titolo a partecipare alla gara in esame. È ben vero che, da indagini successive alla suddetta gara, l‟UfficioTesseramento della F.I.G.C., solo il 26.11.<strong>2003</strong>, ebbe a riscontrare che, relativamente al Piazzi Cristian, era stato rilasciato ilcertificato internazionale di trasferimento, per la Federazione Svizzera, in data 10.8.<strong>2003</strong>; e che il trasferimento delleprestazioni sportive dello stesso non fosse stato registrato per “mera dimenticanza”; con la conseguenza che il tesseramento perla società Union Villa Cassano deve essere revocato e trasmessa nuova richiesta di tesseramento all‟Ufficio Tesseramento perregolarizzare la posizione del calciatore Piazzi Cristian. Ma tale aspetto omissivo da parte dell‟organo federale preposto nonpuò danneggiare la società Union Villa Cassano, la quale aveva fatto giustamente completo affidamento alla formaledocumentazione, datata 21.8.<strong>2003</strong>, proveniente dal Comitato Regionale Lombardia che, relativamente alla posizione PiazziCristian lo aveva definito SVINCOLATO; nonché al suo formale tesseramento per la Union Villa Cassano datato 26.8.<strong>2003</strong>proveniente dalla U.S. Guanzatese. Pertanto alla data della disputa della gara, il 19.10.<strong>2003</strong>, la posizione del calciatore PiazziCristian risultava formalmente quella di tesserato con la Union Villa Cassano e pertanto aveva titolo a partecipare alla gara in104


DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE - STAGIONE SPORTIVA <strong>2003</strong>-2004oggetto. Per questi motivi la C.A.F. respinge l‟appello come sopra proposto dell‟A.C. Olgiate Olona di Olgiate Olona (Varese).Ordina incamerarsi la tassa versata.5 - RECLAMO DELL‟U.S. VANZAGHELLESE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA UNION VILLACASSANO/VANZAGHELLESE DEL 12.10.<strong>2003</strong>(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia - Com. Uff. n. 19 del 13.11.<strong>2003</strong>)La U.S. Vanzaghellese proponeva reclamo alla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia avversol‟omologazione del risultato della gara del Campionato di Promozione - Girone A - Union Villa Cassano/U.S. Vanzaghellesedel12.10.<strong>2003</strong>, pubblicata sul C.U. n. 15 del 16 ottobre <strong>2003</strong> avendo, nel corso di tale gara, la società Union Villa Cassanoschierato in campo il calciatore Piazzi Cristian, in seguito risultato tesserato d‟associazione calcistica affiliata alla FederazioneElvetica, ma non tesserato secondo le N.O.I.F. della F.I.G.C.. La Commissione Disciplinare presso il Comitato RegionaleLombardia rigettava il ricorso (C.U. del 13.11.<strong>2003</strong>) specificando come risultasse dagli atti dell‟Ufficio Tesseramento dellaF.I.G.C. che il calciatore Piazzi Cristian era tesserato con la Union Villa Cassano a far data dal 26.8.<strong>2003</strong> e di conseguenzaavesse titolo a partecipare alla gara in esame. Proponeva appello a questa Commissione d‟Appello Federale la U.S.Vanzaghellese sostenendo come verifiche successive alla gara disputatasi il 12.10.<strong>2003</strong> avessero rilevato che: - nella stagioneagonistica 2002/<strong>2003</strong> il Sig. Piazzi, di cittadinanza italiana, aveva militato per una squadra della Confederazione Elvetica. Inparticolare, tesserato per la “FC STABIO” era stato concesso in prestito alla “GC BIASCHESI”; - lo stesso giocatore alla datadel 15.7.<strong>2003</strong> non risultava regolarmente tesserato presso la F.I.G.C.; - lo stesso giocatore alla data del 23.10.<strong>2003</strong> risultava“tesserato per una società affiliata alla Associazione Svizzera di Football”. Chiedeva pertanto che, non essendosi adempiutoalle prescrizioni dettate dall‟art. 40.6 N.O.I.F. in punto di limitazioni del tesseramento calciatori provenienti da Federazioniestere, in riforma della delibera adottata dalla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia, venisseinvalidato il risultato conseguito sul campo o venisse assegnata la vittoria ed i conseguenti tre punti in classifica alla U.S.Vanzaghellese. L‟appello va rigettato perché inammissibile, ex art. 42.3 C.G.S., il ricorso presentato dalla U.S. Vanzaghellesealla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia. L‟art. 42.3 C.G.S. testualmente recita: “i reclamiavverso la posizione di tesserati che abbiano preso parte ad una gara sono proposti alla Commissione Disciplinare o al GiudiceSportivo di 2° Grado per il Settore per l‟Attività Giovanile e Scolastica, nel termine di sette giorni dallo svolgimento della garastessa. Nella specie risulta dagli atti che il ricorso avverso l‟omologazione del risultato della gara Union Villa Cassano/U.S.Vanzaghellese disputatasi il 12.10.<strong>2003</strong> sia stato inoltrato “solo” il 25.10.<strong>2003</strong> e quindi ben oltre il termine perentorio (ex art.34.6 C.G.S.) prescritto. Pertanto la Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia avrebbe dovutodichiarare inammissibile il ricorso. Conseguenziale l‟applicazione del dettato dell‟art. 33.5 C.G.S. che sancisce che se laC.A.F. rileva motivi di inammissibilità o improcedibilità del reclamo in prima o seconda istanza, annulla la decisioneimpugnata senza rinvio. Per questi motivi la C.A.F. respinge l‟appello come sopra proposto dall‟U.S. Vanza- ghellese diVanzaghello (Milano), annullando senza rinvio, ai sensi dell‟art. 33.5 C.G.S., l‟impugnata delibera per inammissibilità pertardività del reclamo presentato avanti alla Commissione Disciplinare dalla U.S. Vanzaghellese il 25.10.<strong>2003</strong> avverso laregolarità della gara suindicata. Ordina incamerarsi la tassa versata.6 - RECLAMO DELL‟A.C. VICARIELLO 1999 AVVERSO DECISIONI MERITO GARA VICARELLO/ORCIATICO DEL12.10.<strong>2003</strong>(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Toscana - Com. Uff. n. 19 del 13.11.<strong>2003</strong>)Con delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 19 del 13 novembre <strong>2003</strong> la Commissione Disciplinare presso il Comitato RegionaleToscana accoglieva il reclamo proposto dalla A.S. Orciatico in merito alla posizione del calciatore Bernardoni Matteo,schierato dalla A.C. Vicarello nella gara di Campionato di 2ª Categoria Vicarello/Orciatico del 12.10.<strong>2003</strong> benché squalificatoper una giornata perché espulso in gara di Coppa Toscana di Terza categoria. Rilevava la Commissione che il Bernardoniavrebbe dovuto scontare la sanzione nel campionato posto che la A.C. Vicarello, promossa in seconda categoria, non avrebbedisputato la Coppa Toscana di Terza categoria. Poiché la gara in contestazione era gara di campionato ed il Bernardoni, chenon aveva ancora scontato la squalifica, non aveva titolo a prendervi parte, accoglieva, come già detto, il reclamo ed infliggevaalla A.C. Vicarello la sanzione della perdita della gara con il punteggio di 0-3. Avverso tale decisione proponeva rituale etempestivo appello la A.C. Vicarello che osservava molto sinteticamente che per effetto del principio della separatezza ilBernardoni avrebbe dovuto scontare la squalifica in una gara di Coppa e non nel campionato. Poiché aveva preso parteregolarmente, dunque, alla gara con la A.S. Orciatico, chiedeva l‟annullamento della decisione impugnata ed il ripristino delrisultato conseguito sul campo. L‟appello della A.C. Vicarello, proposto ritualmente e nel rispetto dei termini procedimentali, èammissibile e merita di essere accolto. È principio fissato dagli articoli 14, commi 10.1) e 10.3), e 17, commi 3 e 6, C.G.S. chele sanzioni inflitte nell‟ambito di una competizione devono essere scontate nella stes- sa competizione, posto che ciascuna diqueste deve essere considerata separamente dalle altre. Ne consegue, diversamente da quanto statuito dalla CommissioneDisciplinare, che il Bernardoni, squalificato in relazione a gara di Coppa Toscana, è tenuto a scontare la giornata di squalificain questa competizione (nella stagione <strong>sportiva</strong> in corso oppure nella o nelle stagioni sportive successive) e non nelCampionato, a nulla rilevando che la sua squadra di appartenenza (la A.C. Vicarello) nella stagione successiva a quella dellasqualifica non vi partecipi. La regola in esame non prevede deroghe di alcun gene- re, infatti, per il caso in cui un calciatore,squalificato nell‟ambito di una competizione, non sia nelle condizioni di scontare immediatamente la sanzione inflittagli inquella stessa competizione. Così stando le cose non vi è dubbio che il Bernardoni ha preso parte alla gara della sua squadra conla A.S. Orciatico del 12.10.<strong>2003</strong> in posizione regolare e che l‟appello proposto deve essere, come già anticipato, accolto.Quanto alla tassa reclamo, questa, a norma dell‟art. 29, punto 13, C.G.S., deve essere restituita. Per questi motivi la C.A.F., in105


DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE - STAGIONE SPORTIVA <strong>2003</strong>-2004accoglimento dell‟appello come sopra proposto dall‟A.C. Vicarello 1999 di Vicarello (Livorno), annulla l‟impugnata deliberaripristinando, altresì, il risultato di 3-2 acquisito in campo nella gara suindicata. Ordina restituirsi la tassa versata.7 - RECLAMO DEL CALCIATORE IACOVONE GIOVANNI AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PERMESI SEI A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE DEL COMITATO REGIONALE ABRUZZO PERVIOLAZIONE DELL‟ART. 2 C.G.S.(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Abruzzo - Com. Uff. n. 24 del 20.11.<strong>2003</strong>)Con atto del giorno 11.7.<strong>2003</strong> il Presidente del Comitato Regionale Abruzzo deferiva alla Commissione Disciplinare presso lostesso Comitato Iacovone Giovanni, calciatore della soc. Tre Ville, e questa stessa società per violazione, rispettivamente,dell‟art. 2 C.G.S. e dell‟art. 2, comma 4, stesso C.G.S.. Rilevava il Presidente che lo Iacovone aveva proposto querela neiconfronti di tesserato della soc. Silvi Calcio, Vannucci Cristian, a seguito delle lesioni subite nel corso della gara Silvi/TreVille del 17.6.<strong>2003</strong> senza la preventiva richiesta della prescritta autorizzazione. Con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 24del 20 novembre <strong>2003</strong> la Commissione Disciplinare accoglieva il deferimento ed infliggeva allo Iacovone la squalifica di mesisei ed alla società l‟ammenda di e 250,00. Rilevava che la giustificazione addotta dal calciatore non meritava particolareconsiderazione atteso il tempo trascorso dal fatto, 1.6.<strong>2003</strong>, alla richiesta, 28.7.<strong>2003</strong>. “Se tale richiesta fosse statatempestivamente presentata - concludeva la Commissione - sarebbe intervenuta la relativa decisione prima che scadesse iltermine per la presentazione della querela”. Avverso tale decisione proponeva appello il (solo) Iacovone che ribadiva la gravitàdella situazione seguita alle lesioni (che lo avevano costretto a subire un intervento chirurgico) e la conseguente impossibilitàdi occuparsi da subito della richiesta di autorizzazione; richiesta che non aveva inoltrato prima del 28.7.<strong>2003</strong> anche per avercercato una composizione bonaria della vertenza. Faceva presente, poi, di non avere atteso l‟autorizzazione oltre il 20.8.<strong>2003</strong>,giorno della proposizione della querela, per l‟approssimarsi della scadenza del relativo termine. Chiedeva, pertanto, che inriforma della decisione impugnata questa Commissione annullasse la squalifica. L‟appello dello Iacovone, propostoritualmente e nel rispetto dei termini procedimentali, è ammissibile e va accolto. Emerge in modo incontestabile dagli atti delprocedimento, in merito alla ricostruzione dei fatti, che il calciatore Iacovone ebbe a subire il 1.6.<strong>2003</strong> una grave aggressioneda parte del Vannucci; aggressione che gli provocò trauma cranico facciale con frattura dell‟arcata zigomatico sinistro e che locostrinse a ricovero ospedaliero ed a vero e proprio intervento chirurgico. Emerge pure che lo Iacovone inoltrò la richiesta diautorizzazione il 27.7.<strong>2003</strong> e che propose la querela il 20 agosto successivo, vale a dire 11 giorni prima della scadenza delrelativo termine. Ebbene, così ricostruiti i fatti, non si vede quale rimprovero possa muoversi allo Iacovone e come lo si possaritenere responsabile della violazione contestatagli. È vero che ha lasciato trascorrere un qualche tempo dal giornodell‟aggressione all‟inoltro della richiesta di autorizzazione, ma bisogna considerare che nel suo caso si è trattato di lesioni diuna certa gravità; di lesioni che lo hanno costretto al ricovero ospedaliero, con tanto di vero e proprio intervento operatorio, eche hanno comportato per lo Iacovone ansie e preoccupazioni di una certa serietà. Esigere, in una situazione del genere, che sipreoccupasse da subito delle vicende legate all‟attività calcistica sembra francamente eccessivo: la condotta del Iacovone nonpuò essere valutata con riferimento al mero decorso del tempo, come se il 1.6.<strong>2003</strong> non avesse preso corpo e non si fosseprotratta nei giorni successivi una situazione grave dai risvolti umani davvero drammatici. Lo Iacovone ha subito traumacranico facciale con frattura dell‟arcata zigomo sinistro, non una banale contusione risolvibile in pochi giorni conl‟applicazione di una pomata, e tanto basta perché questa Commissione ritenga ampiamente giustificato il tempo lasciatotrascorrere fino alla richiesta dell‟autorizzazione. E questo anche senza considerare gli inevitabili tentativi di comporrebonariamente la questione (che richiedono notoriamente tempo) e l‟impossibilità di porre a carico del tesserato inefficienzealtrui, posto il più che ampio lasso di tempo (circa un mese) perché il provvedimento (di accoglimento o di diniego dellarichiesta) venisse adottato. Non ravvisando questa Commissione responsabilità alcuna, in definitiva, nella condotta delloIacovone, che, compatibilmente con le condizioni di salute del momento, ha avanzato in tempo (ampiamente) utile la richiestadi autorizzazione ed ha proposto la querela negli ultimi giorni precedenti la scadenza del relativo termine, annulla la sanzionedella squalifica allo stesso inflitta dalla Commissione Disciplinare con la decisione indicata in premessa. A norma dell‟art. 29,punto 13, C.G.S., all‟accoglimento dell‟appello segue la restituzione della relativa tassa. Per questi motivi la C.A.F., inaccoglimento dell‟appello come sopra proposto dal calciatore Iacovone Giovanni, annulla la sanzione della squalifica inflittadai primi giudici al reclamante. Ordina restituirsi la tassa versata.8 - RICHIESTA DI AMNISTIA DEL CALCIO COMO IN ORDINE ALLE SANZIONI COMMINATE, AI SENSI DEGLIARTT. 2 COMMA 3 E 4 C.G.S., A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DEL 3.7.<strong>2003</strong> PERDICHIARAZIONI LESIVE RILASCIATE DAL PRESIDENTE ENRICO PREZIOSI(Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti - Com. Uff. n. 151 del 27.11.<strong>2003</strong>)La C.A.F. rinvia la richiesta del Calcio Como come sopra proposta alla riunione del 22.12.<strong>2003</strong>.TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 24 /C - RIUNIONE DEL 19 DICEMBRE <strong>2003</strong>1 - RECLAMO DELLA S.S. LAZIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER TRE GIORNATEEFFETTIVE DI GARA AL CALCIATORE DEJAN STANKOVIC OLTRE ALL‟AMMENDA DI e 15.000,00(Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti - Com. Uff. n. 164 dell‟11.12.<strong>2003</strong>)Il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti, in data 2.12.<strong>2003</strong>, infliggeva al calciatore Stankovic Dejan,capitano della S.S. Lazio, la sanzione della squalifica di quattro giornate di gara e 1.500,00 euro di ammenda, per il suocomportamento scorretto, nei confronti di un Assistente del Direttore della gara Siena/Lazio del 29.11.<strong>2003</strong> e consistito nel106


DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE - STAGIONE SPORTIVA <strong>2003</strong>-2004rivolgergli espressioni “gravemente ingiuriose ed irriguardose” e dopo essere stato, per questo motivo, espulso, nell‟afferrare,con una mano, la sua maglietta. A seguito del ricorso della S.S. Lazio, la Commissione Disciplinare presso la Lega NazionaleProfessionisti, in data 11.12.<strong>2003</strong>, riduceva la sanzione da quattro a tre giornate di squalifica e aumentava l‟ammenda da 1.500euro a 15.000 euro. La predetta Commissione motivava il suo provvedimento, ritenendo, tra l‟altro, che il comportamento“grave e riprovevole” dello Stankovic si “è realizzato continuativamente in un unico contesto” e deve esser considerato come“istintivo”. Avverso questa decisione la S.S. Lazio proponeva appello alla C.A.F. per i seguenti motivi: 1) (Violazione o falsaapplicazione delle norme contenute nello Statuto, nel Codice di Giustizia Sportiva, nelle N.O.I.F. e negli altri Regolamentiadottati dal Consiglio Federale, ex art. 33 punto 1, lettera b) C.G.S.) la Commissione Disciplinare ha errato nel non considerare“l‟assorbimento del contegno irriguardoso in quello ingiurioso, in considerazione dell‟unicità del contesto in cui la condottaposta in essere dello Stankovic è sorta e si è esaurita”; 2) (Omessa o contraddittoria motivazione su un punto decisivo dellacontroversia, prospettato dalle parti o rilevabile di ufficio, ex art. 33 punto 1, lettera c/ C.G.S.) sempre la Commissione, non havalutato il motivo di ricorso della S.S. Lazio, circa il fatto che l‟episodio che ci occupa è nato da una ritenuta erroneavalutazione tecnica dell‟Assistente, in sfavore della Lazio, in un momento particolarmente delicato della gara e non haindicato, puntualmente, “i criteri, in base ai quali, è stato determinato il livello di condotta tenuto dallo Stankovic ed è stata,conseguentemente, quantificata la sanzione allo stesso irrogata, anche e non solo, in considerazione dell‟assenza di recidiva”.L‟appello è fondato e deve essere accolto, nei limiti che seguono. La C.A.F., pur concordando con la CommissioneDisciplinare nel ritenere il comportamento dello Stankovic grave e deplorevole, osserva che lo stesso deve essere consideratocome istintivo e praticamente, privo di violenza, anche contro le cose (la maglietta dell‟Assistente è stata, infatti, lasciata“prontamente” v. rapporti di quest‟ultimo); si è esaurito in un unico e breve contesto e ha avuto come destinatario il soloAssistente, senza riguardare, in alcun modo, il Direttore di gara. In questo contesto, anche tenendo conto della mancanza direcidiva dello Stankovic, la sanzione della squalifica può essere ridotta a due giornate di gara, mentre non vi sono motivi perridurre la sanzione dell‟ammenda. Per questi motivi la C.A.F., in accoglimento dell‟appello come sopra proposto dalla S.S.Lazio di Roma, riduce la sanzione della squalifica a due giornate effettive di gara. Conferma nel resto. Ordina restituirsi latassa versata.TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 25 /C - RIUNIONE DEL 22 DICEMBRE <strong>2003</strong>1 - APPELLO DEL POMEZIA CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELL‟INIBIZIONE FINO AL 31.10.2006 INFLITTAAL SIG. NAVISSE GIOVANNI(Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Lazio del Settore per l‟Attività Giovanile e Scolastica- Com. Uff. n. 18 del 20.11.<strong>2003</strong>)Con provvedimento pubblicato sul C.U. n. 15 del 30 ottobre <strong>2003</strong> il Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Lazio delSettore per l‟Attività Giovanile e Scolastica, in relazione alla gara Falasche/Pomezia disputata in data 25.10.<strong>2003</strong>, ha inflitto aldirigente accompagnatore del Pomezia Calcio, Sig. Giovanni Navisse, la sanzione dell‟inibizione fino al 31.10.2006 perché,entrato in campo ed avvicinatosi all‟arbitro con fare minaccioso, lo spingeva violentemente con entrambe le mani, facendoloindietreggiare un paio di metri per poi avventarsi nuovamente contro di lui, spingendolo per altre tre volte fino a procurargli unforte dolore al torace, insultandolo e minacciandolo. Avverso tale provvedimento il Pomezia Calcio ha proposto reclamo avantial Giudice Sportivo di 2° Grado presso il medesimo Comitato, chiedendo una riduzione della sanzione inflitta al propriodirigente e sostenendo che lo stesso sarebbe entrato in campo alterato, avendo visto il proprio figlio colpito in un‟azione digioco, e si sarebbe sì rivolto in maniera irriguardosa nei confronti dell‟arbitro, ma senza colpirlo. Con delibera pubblicata sulC.U. n. 18 del 20 novembre <strong>2003</strong> l‟adito Giudice Sportivo di 2° Grado ha respinto il proposto reclamo, confermando l‟irrogatasanzione, correttamente attribuendo fede privilegiata alle risultanze del referto arbitrale, nel quale è descritta la surriferitacondotta posta in essere dal Navisse. Con ricorso del 27.11.<strong>2003</strong>, il Pomezia Calcio ha ulteriormente reclamato il citatoprovvedimento sanzionatorio avanti a questa Commissione d‟Appello, riproponendo mere questioni di fatto, atte a dimostrareuna pretesa inesattezza del referto arbitrale in ordine alla descrizione del comportamento tenuto dal tesserato inibito. Osservapreliminarmente la C.A.F. come il proposto reclamo sia inammissibile. La reclamante, infatti, richiede a questa Commissioneuna nuova valutazione di merito dei medesimi fatti che hanno già formato oggetto delle deliberazioni degli organi disciplnari,valutazione che le è preclusa dall‟art. 33, comma 1, C.G.S., quando è chiamata a decidere come giudice di terzo grado. Perquesti motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell‟art. 33 n. 1 C.G.S., l‟appello come sopra proposto dal PomeziaCalcio di Pomezia e dispone incamerarsi la tassa versata.2 - RICHIESTA DI AMNISTIA DEL CALCIO COMO IN ORDINE ALLE SANZIONI COMMINATE, AI SENSI DEGLIARTT. 2 COMMA 3 E 4 C.G.S., A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DEL 3.7.<strong>2003</strong> PERDICHIARAZIONI LESIVE RILASCIATE DAL PRESIDENTE ENRICO PREZIOSI(Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti - Com. Uff. n. 151 del 27.11.<strong>2003</strong>)La C.A.F. rinvia la richiesta di amnistia del Calcio Como di Como su istanza di parte alla riunione del 12.1.2004.3 - RICORSO PER REVOCAZIONE DELL‟A.C. OSTUNI SPORT AVVERSO DECISIONI SU VERTENZA ECONOMICACON L‟ALLENATORE ORATI LUCIANO(Delibera del Collegio Arbitrale della L.N.D. - Com. Uff. n. 12 del 15.11.<strong>2003</strong>)La C.A.F. rinvia il ricorso per revocazione dell‟A.C. Ostuni Sport di Ostuni (Brindisi) su istanza di parte alla riunione del19.1.2004.107


DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE - STAGIONE SPORTIVA <strong>2003</strong>-20044 - APPELLO DELLA S.S. ARBUS AVVERSO DECISIONI SU VERTENZA ECONOMICA CON L‟ALLENATOREMILIA GRAZIANO(Delibera del Collegio Arbitrale della L.N.D. - Com. Uff. n. 12 del 12.11.<strong>2003</strong>)La S.S. Arbus ha proposto ricorso per revocazione contro la decisione del Collegio Arbitrale presso la Lega NazionaleDilettanti, pubblicata sul C.U. n. 2 stagione <strong>2003</strong>/2004, che l‟ha dichiarata obbligata a pagare all‟allenatore Milia Graziano lasomma di euro 6.494,14 a saldo delle spettanze dallo stesso maturate per la stagione 2002/<strong>2003</strong>. Sostiene la ricorrente che ilCollegio Arbitrale avrebbe commesso molteplici “errori di fatto” ed in particolare: 1) non avrebbe rilevato l‟improcedibilità delricorso del Milia per mancata indicazione del nominativo del proprio arbitro; 2) avrebbe erroneamente utilizzato qualeelemento di prova un contratto contrastante con quello ritualmente depositato presso la Lega Nazionale Dilettanti; 3) avrebbeinfine errato nel calcolo delle somme ancora dovute al Milia, sia pure in forza della scrittura datata 20 agosto 2002,modificativa di quella originariamente depositata in Lega. Il rimedio della revocazione contro la delibera del Collegio Arbitralesarebbe quindi ammessa, nel caso di specie, in forza dell‟art. 9 punto d) del “Regolamento per il funzionamento del CollegioArbitrale”. La C.A.F. rileva preliminarmente che il ricorso è inammissibile. Avverso le decisioni del Collegio Arbitrale, chesono per regolamento definitive e quindi non impugnabili, è ammesso esclusivamente il rimedio straordinario dellarevocazione nelle ipotesi tassativamente elencate nell‟art. 9 del Regolamento, l‟ultima delle quali (“d/ se nel procedimento èstato commesso un errore di fatto”) è quella invocata dalla Società ricorrente. L‟errore di fatto sussiste, per consolidatoorientamento giurisprudenziale, allorquando il giudicante sia incorso in un evidente ed oggettivo errore di percezione in ordineall‟esistenza od inesistenza di un fatto e tale errore di percezione sia risultato determinante ai fini della decisione. Il ricorsodella S.S. Arbus contesta invece al Collegio Arbitrale la violazione di norme federali, contenute nel “Regolamento per ilfunzionamento del Collegio Arbitrale” e nelle N.O.I.F., violazione che non ha alcuna attinenza con l‟errore di fatto come sopradefinito, riguardando piuttosto presunti errori di interpretazione ed applicazione di norme giuridiche sostanziali e processuali,nei cui confronti possono essere soltanto fatti valere quei mezzi ordinari di impugnazione che non sono invece esperibili, comesi è detto, avverso le decisioni del Collegio Arbitrale. Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile l‟appello come sopraproposto dalla S.S. Arbus di Arbus Cagliari e dispone incamerarsi la tassa versata.5 - APPELLO DELL‟U.S. REAL AIROLA CALCIO AVVERSO DECISIONI SEGUITO GARA REAL AIOLA/NUOVAPOL. SOLOPACA DELL‟1.11.<strong>2003</strong>, SQUALIFICA CAMPO DUE GIORNATE E AMMENDA € 516,00 ALLA SOCIETÀE LA SANZIONE DELL‟INIBIZIONE FINO AL 31.10.2006 CON PROPOSTA DI RADIAZIONE AL SIG. DE SISTOANGELO(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania - Com. Uff. n. 37 del 27.11.<strong>2003</strong>)Con delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 37 del 27 novembre <strong>2003</strong> la Commissione Disciplinare presso il Comitato RegionaleCampania rigettava il reclamo proposto dalla U.S. Real Airola in merito ai fatti verificatisi in occasione della gara con la soc.Nuova P. Solopaca del 1.11.<strong>2003</strong> ed alle sanzioni inflitte dal Giudice Sportivo nei confronti della stessa società (squalifica delcampo per due giornate ed ammenda di e 516,00) e del medico sociale, dr. De Sisto Angelo (inibizione con proposta diradiazione). Rilevava, sulla base del referto arbitrale, che i fatti erano stati di entità tale da giustificare le sanzioni inflitte dalGiudice Sportivo; sanzioni a torto ritenute severe dalla società reclamante. Avverso tale decisione proponeva appello lasocietà, obiettando che la Commissione aveva deciso senza attendere l‟esito degli accertamenti dell‟Ufficio Indagini,accertamenti espressamente richiesti dalla attuale reclamante allo stesso Ufficio Indagini. Chiedeva, pertanto, l‟annullamentodella decisione impugnata ed il rinvio alla Commissione Disciplinare per la nuova decisione all‟esito degli accertamentidell‟Ufficio Indagini. L‟appello della U.S. Real Airola, benché proposto nel rispetto dei termini procedimentali, non èammissibile. A norma dell‟art. 33, punto 1 lettera d), C.G.S. le decisioni delle Commissioni Disciplinari possono essereimpugnate con ricorso a questa Commissione d‟Appello, per questioni attinenti al merito, nei soli casi in cui questa stessaCommissione venga adita “come giudice di secondo grado in materia di illecito e nelle altre materie normativamente indicate”;materie, queste ultime, fra le quali non rientrano l‟esame della condotta tenuta da tesserati in occasione della disputa delle garee la valutazione sull‟entità delle sanzioni inflitte dalla Commissione Disciplinare. Nel caso in esame la U.S. Real Airola non hasvolto motivi relativi alla competenza, alla violazione o falsa applicazione di norme ovvero all‟omessa o contraddittoriamotivazione della decisione impugnata, per cui, in difetto delle ipotesi di cui alle residue lettere a), b) e c) dell‟art. 33, punto 1,C.G.S., l‟appello non può essere ritenuto ammissibile. Non può esserlo, in particolare, sotto il profilo di cui alla lettera b)dell‟art. 33 cit., dal momento che la U.S. Real Airola ha sollecitato a questa Commissione il rinvio del caso alla CommissioneDisciplinare, per una nuova decisione sulla base degli accertamenti richiesti all‟Ufficio Indagini, in forza di un iter proceduralenon previsto dal C.G.S. e di cui non può sostenersi di conseguenza la violazione. Alla luce dei dati di fatto e dei rilievo appenasvolti è evidente l‟assenza dei presupposti cui l‟art. 33, comma 1, C.G.S. subordina l‟intervento di questa Commissione, per cuil‟appello proposto dalla U.S. Real Airola va dichiarato, come già detto, inammissibile. Quanto alla tassa reclamo, questa, pereffetto della soccombenza, deve essere incamerata (art. 29, punto 13, C.G.S.). Per questi motivi la C.A.F. dichiarainammissibile, ai sensi dell‟art. 33 n. 1 C.G.S., l‟appello come sopra proposto dall‟U.S. Real Airola Calcio di Benevento edispone incamerarsi la tassa versata.6 - APPELLO DELLA S.S. STELLA AZZURRA DROSI AVVERSO DECISIONI MERITO GARA SEMINARESE/STELLA AZZURRADROSI DEL 26.10.<strong>2003</strong>(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania - Com. Uff. n. 52 del 24.11.<strong>2003</strong>)108


DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE - STAGIONE SPORTIVA <strong>2003</strong>-2004La S.S. Stella Azzurra proponeva ricorso alla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria contestando laregolarità della gara Seminarese/Stella Azzurra Drosi del 26.10.<strong>2003</strong>, dovuta alla presunta posizione irregolare del calciatoreGioffrè Giovanni schierato nelle file della società Seminarese, poiché questi è anche dirigente della stessa società Seminarese equindi, secondo il ricorrente, non avrebbe avuto il diritto di partecipare alla gara in questione (Comunicato Ufficiale n. 52 del24 novembre <strong>2003</strong>). La Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria rigettava il ricorso sostenendo comel‟inibizione all‟impiego come calciatore dei dirigenti fosse riservato esclusivamente a coloro che fossero tesserati comecalciatori per una squadra e come dirigenti per altra e diversa squadra associata alla stessa Lega al fine di evitare situazioni diincompatibilità. Ricorreva a questa Commissione d‟Appello Federale la società Stella Azzurra Drosi, prendendo atto che ildirigente di una società può partecipare ad una gara in qualità di calciatore della stessa squadra per la quale riveste la diversaqualifica, ma rilevando comunque come il calciatore in questione, Gioffrè Giovanni non avesse titolo a partecipare alla garadel 26.10.<strong>2003</strong> non risultando a tale data tesserato in qualità di calciatore con la società Seminarese. Chiedeva pertantol‟accoglimento del proprio ricorso e l‟assegnazione della vittoria con il punteggio di 0-2. Il ricorso è infondato e va pertantorespinto. Risulta dagli atti come Gioffrè Giovanni risulti regolarmente tesserato, quale calciatore della società Seminarese a fardata dal 25.10.<strong>2003</strong>: pertanto alla data della gara Seminarese/Stella Azzurra Drosi svoltasi il 26.10.<strong>2003</strong> il Gioffrè Giovannirisultava essere in posizione regolare e potesse essere quindi impiegato regolarmente. Per questi motivi la C.A.F. respingel‟appello come sopra proposto dalla S.S. Stella Azzurra Drosi di Reggio Calabria e dispone incamerarsi la tassa versata.TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 26/C - RIUNIONE DEL 12 GENNAIO 20041 - APPELLO DELL‟A.C. CETRARO AVVERSO LA SANZIONE DI € 300,00 CON DIFFIDA ALLA SOCIETÀ(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria - Com. Uff. n. 52 del 24.11.<strong>2003</strong>)Preannunciava ricorso alla C.A.F., in data 28.11.<strong>2003</strong>, con richiesta di copia degli atti, la A.C. Cetraro, avverso la deliberadella Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria, Com. Uff. n. 52 del 24 novembre <strong>2003</strong>, che infliggevala sanzione della ammenda di e 300,00 con diffida, riducendo la prima sanzione comminata dal Giudice Sportivo di e 400,00con diffida. La sanzione era stata comminata dal primo giudice in quanto nel corso della gara S.S. Comp. MontaltoUffugo/A.C. Cetraro dell‟1.11.<strong>2003</strong>, sostenitori della attuale reclamante lanciavano pietre all‟indirizzo di un assistentedell‟arbitro colpendolo alle spalle. Ricevuta copia degli atti del procedimento, la A.C. Cetraro inviava alla C.A.F. i motivi direclamo lamentando che la Commissione Disciplinare non aveva disposto l‟audizione dell‟assistente dell‟arbitro, che data lapromiscuità della tifoseria presente in tribuna non sarebbe stato possibile individuare esattamente gli autori del lancio di pietre,dichiarandosi non responsabile dell‟ordine pubblico, essendo questo onere a carico della società ospitante. Conclude lareclamante chiedendo l‟annullamento della sanzione inflittale. Il reclamo è inammissibile. La A.C. Cetraro, nell‟appelloprodotto alla C.A.F., ripropone motivi di merito inerenti la dinamica dei fatti, pertanto il gravame in oggetto non può sfuggirealla declaratoria di inammissibilità, atteso che viene richiesta alla Commissione d‟Appello una nuova deliberazione nel meritodella vicenda, ciò le è precluso ai sensi dell‟art. 33 n. 1 C.G.S., quando è chiamata a decidere come giudice di terzo grado. Perquesti motivi la C.A.F. dichiara inammissibile l‟appello come sopra proposto dall‟A.C. Cetraro di Cetraro Marina (Cosenza) aisensi dell‟art. 33 comma 1 C.G.S.. Ordina incamerarsi la tassa versata.2/3 - RECLAMO CALCIO COMO E RICHIESTA DI AMNISTIA IN ORDINE ALLA SANZIONE DELL‟AMMENDA DI €30.000,00 PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 2 COMMA 3 E 4 C.G.S., A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLAPROCURA FEDERALE DEL 3.7.<strong>2003</strong>, PER DICHIARAZIONI LESIVE RILASCIATE DAL PRESIDENTE ENRICOPREZIOSI(Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti - Com. Uff. n. 40 del 4.9.<strong>2003</strong>)Il Calcio Como SpA, ha presentato istanza per l‟applicazione dell‟amnistia alle sanzioni comminate, ai sensi degli artt. 2comma 3 e 4 C.G.S., per le dichiarazioni rilasciate dal suo Presidente dell‟epoca Enrico Preziosi, e di cui al ComunicatoUfficiale della Commissione Disciplinare n. 40 del 3 settembre <strong>2003</strong>. Va rilevato che la suddetta istanza riguarda l‟ammendadi 30.000 euro comminata al Calcio Como dalla Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti che è stataoggetto di reclamo alla C.A.F., discusso nella seduta dell‟11 settembre <strong>2003</strong> e sospeso in attesa di definizione del connessoprocedimento di applicazioni di amnistia al Presidente Preziosi allora ancora pendente presso la Commissione Disciplinare.Con il suddetto reclamo la Società istante ha impugnato il provvedimento sanzionatorio nel merito ed ha in subordine chiestol‟applicazione della amnistia. Per quel che riguarda la prima istanza relativa alla insussistenza della violazione contestata, essava respinta in quanto le dichiarazioni rilasciate dal Presidente Preziosi costituiscono senza alcun dubbio giudizi lesivi dellaonorabilità di tesserati della F.I.G.C. e la responsabilità del Como Calcio deriva oggettivamente ai sensi dei citati artt. 2 comma3 e 4 C.G.S.. In ordine alla richiesta di applicazione di amnistia, l‟istanza stessa deve essere di- chiarata inammissibile inquanto non sussistono i presupposti per la concessione alla Società del richiesto beneficio che, come già in precedenza decisoda questa Commissione d‟Appello non rientra fra le ipotesi previste dal provvedimento federale. Per questi motivi la C.A.F.respinge il reclamo del Calcio Como di Como e dichiara inammissibile la richiesta di amnistia. Si ordina incamerare la tassaversata.4 - APPELLO DELL‟A.S. MONTEFANO CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLE SQUALIFICHE FINO AL15.4.2004 INFLITTE AI CALCIATORI BANDONI LORENZO, NATALI FABIO E TOSO ROBERTO A SEGUITO GARAMONTECOSARO/MONTEFANO DEL 6.9.<strong>2003</strong>(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Marche - Com. Uff. n. 38 del 27.11.<strong>2003</strong>)109


DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE - STAGIONE SPORTIVA <strong>2003</strong>-2004Premesso che con reclamo tempestivo l‟A.S. Montefano Calcio ha impugnato la de- cisione del Giudice Sportivo del ComitatoRegionale Marche L.N.D. del 12.9.<strong>2003</strong> con cui era stata disposta la squalifica fino al 30.6.2005 di Lorenzo Bandoni, FabioNatali e Roberto Toso, calciatori tesserati per la Società stessa per fatti verificatisi al termine della gara tra la Società predettaed il Montecosaro Calcio, nell‟ambito della Coppa Marche, e che le dette squalifiche, a seguito di ricorso, erano state ridottedalla Commissione Disciplinare, al 15.4.2004; che a seguito di tanto, la Montefano Calcio ha inoltrato rituale ricorso a questaCommissione; che i motivi addotti sono una sostanziale reiterazione delle doglianze svolte in sede di CommissioneDisciplinare, debitamente valutate da quell‟organo, che ha, con apprezzato scrupolo, richiesto al direttore di gara unsupplemento di referto. Va in particolare evidenziato che il ricorso si basa su argomentazioni che tendono sostanzialmente aporre in dubbio per un verso l‟attendibilità delle asserzioni del direttore di gara, cosa questa che integra una valutazione dimero fatto, specie se contrapposta alla reiterazione delle specificazioni contenute nel supplemento di referto, inammissibileladdove tende sostanzialmente a censurare la direzione tecnica della gara da parte dello stesso e che, per altro verso, leasserzioni, peraltro suffragate in parte da documentazione medica, concernenti reali o presunte provocazioni dei calciatori o deidirigenti della squadra avversaria sono state debitamente e congruamente valutate dalla Commissione, che ha ridottosensibilmente l‟entità della squalifica inflitta ai tre calciatori. Sulla base delle considerazioni che precedono, risulta evidenteche il ricorso in esame ripropone, al di là delle espressioni formali adoperate, la stessa tematica già proposta alla Commissione,senza aggiungere alcun elemento atto a scalfirne il discrezionale convincimento, ampiamente e congruamente motivato, néaddurre violazione alcuna di norme, riducendosi così ad una mera contrapposizione di tesi, che non può ovviamente scalfire ilmotivato convincimento espresso nella decisione impugnata, attesa la accurata ricostruzione dei fatti e la adeguata motivazioneche lo sorregge. È appena il caso di aggiungere che il comportamento, in larga misura analizzato e censurato attribuito aicalciatori della squadra avversaria, poteva, ove rientrato nella percezione del direttore di gara, essere sanzionatoadeguatamente, ma non può che attenuare, come del resto la Commissione ha esattamente valutato, l‟obiettiva ed allarmantegravità dei fatti ascritti ai calciatori colpiti da squalifica che si qualifica certamente come gravemente lesiva del dovere di lealtàe di correttezza che grava su tutti i tesserati. L‟accenno (l‟unico attinente a problematica di diritto) alla natura del calcio comesport a violenza eventuale può essere condiviso, ma è palesemente fuori luogo per fatti avvenuti al di fuori e al di là delcontesto agonistico in senso proprio, e pertanto non vale ad elidere la valenza di episodi (la reiterata violenza di tre calciatorinei confronti di un avversario caduto a terra, con conseguenti lesioni) che con la qualificazione dello sport del calcio nullahanno a che vedere. In definitiva, a norma dell‟art. 33, 1° comma, del Codice di Giustizia Sportiva, il ricorso in esame deveessere dichiarato inammissibile, in ragione della piena adeguatezza della motivazione adottata esente di vizi di insufficienza econtraddittorietà. Consegue l‟incameramento della tassa. Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile l‟appello comesopra proposto dall‟A.S. Montefano di Montefano (Macerata) ai sensi dell‟art. 33 comma 1 C.G.S.. Ordina incamerarsi la tassaversata.5 - APPELLO DELL‟A.S. TC GARDEN CALCIO A 5 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 31LUGLIO 2005 INFLITTA AL CALCIATORE PROIETTI CRISTIANO(Delibera della Commissione Disciplinare della Divisione Calcio a Cinque - Com. Uff. n. 140 del 28.11.<strong>2003</strong>)Nel corso della gara di Calcio a Cinque Garden C/5 Roma/Sinuessa 95 (Campionato Nazionale di Serie B) disputata il25.10.<strong>2003</strong>, l‟arbitro espelleva il calciatore della Garden Cristiano Proietti per aver protestato avverso una sua decisione equindi averlo colpito con un calcio alla mano e, dopo l‟espulsione, avere inveito pesantemente nei confronti dello stessodirettore di gara. Il Giudice Sportivo aveva squalificato il predetto tesserato fino al 31.12.2005; su rituale ricorso della Società,la Commissione Disciplinare aveva ridotto la squalifica al 31.7.2005 e avverso tale provvedimento la A.S.T.C. Garden C/5Roma ricorre a questa Commissione. Si adduce: insufficiente e contraddittoria motivazione su punto decisivo della questione,atteso che nella decisione impugnata si leggono espressioni quali: “è da credere” e “sembra” che sarebbero indicative diobiettiva perplessità valutativa. Si lamenta ancora la mancata richiesta all‟arbitro di un supplemento di referto atto a fugareogni dubbio sulla volontarietà della condotta del Proietti e la severità eccessiva della sanzione specie se rapportata a precedentidecisioni in casi similari. Le doglianze sono tutte prive di pregio: i fatti sono stati descritti dal direttore di gara con chiarezza eprecisione, tanto da non richiedere approfondimenti di sorta; del resto, il fatto che l‟arbitro stesso abbia dovuto sospendere perqualche minuto la partita per il dolore provocatogli chiarisce l‟episodio al di là di ogni perplessità. L‟uso delle ricordateespressioni, a parte l‟aspetto formale, non va inteso in sé, ma nel contesto in cui sono state usate e, in tale ottica nonmanifestano perplessità valutativa alcuna; la ricostruzione dell‟episodio è infatti accurata e priva di lacune fattuali eargomentative. È appena il caso di aggiungere che il fattore altezza (del calciatore), a parte la logica ricostruzione dellagestualità, effettuata dalla Commissione, appare francamente assai poco significativo per escludere sia il fatto, ampiamenteprovato aliunde, sia la volontarietà, spiegata esaurientemente della Commissione anche con riferimento al comportamentoverbale precedente e successivo del Proietti. La sanzione inflitta, considerato l‟ambito in cui si svolgeva la partita, leconnotazioni specifiche del calcio a cinque e la inconsueta violenza, inusuale anche nelle forme, risulta ampiamentegiustificata, sicché il presente ricorso si risolve in una mera reiterazione delle ragioni già svolte di fronte alla Commissione,carente di ogni profilo afferente alla violazione di norme. Ai sensi dell‟art. 33, 1° comma, del Codice di Giustizia Sportiva, ilricorso va pertanto dichiarato inammissibile in ragione dell‟inesistente contraddittorietà di motivazione, che appare alcontrario, esaustiva e corretta; consegue l‟incameramento della tassa. Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibilel‟appello come sopra proposto dall‟A.S. TC Garden Calcio a Cinque di Roma ai sensi dell‟art. 33 comma 1 C.G.S.. Ordinaincamerarsi la tassa versata.110


DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE - STAGIONE SPORTIVA <strong>2003</strong>-20046 - APPELLO DELL‟U.S. REAL TERLIZZI AVVERSO DECISIONI MERITO GARA EUROPA CALCIO PALESE/REALTERLIZZI DEL 2.11.<strong>2003</strong>(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Puglia - Com. Uff. n. 21 del 27.11.<strong>2003</strong>)Con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 12 del 6 novembre <strong>2003</strong> il Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale di Bari,decidendo sul reclamo 3.11.<strong>2003</strong> proposto dalla A.S.C. Europa Calcio Palese in merito alla condotta tenuta da tesserati dellaA.C. Real Terlizzi B.C. in occasione della gara Europa Calcio Palese/Real Terlizzi del 2.11.<strong>2003</strong>, infliggeva alla A.C. RealTerlizzi B.C. le sanzioni della perdita della gara e dell‟ammenda di e 150,00 ed ai suoi calciatori De Vanna Pasquale e DeMarco Paolo la squalifica fino a tutto il 31.12.2004. Rilevava il Giudice, sulla base del referto arbitrale, che a seguito di uncontrasto di gioco i calciatori della A.C. Real Terlizzi B.C. (fra i quali gli appena ricordati De Vanna e De Marco) avevanoaccerchiato con fare minaccioso l‟arbitro e che, spingendolo ripetutamente con le mani al petto, sì da farlo indietreggiare, erivolgendogli frasi gravemente intimidatorie, avevano fatto venir meno le condizioni perché la partita fosse portata a termine.Ritenuto che la sospensione della gara era intervenuta per fatto e colpa esclusivi dei calciatori e dei dirigenti della società (iquali ultimi si erano ben guardati dall‟intervenire) infliggeva alla stessa società ed ai calciatori prima indicati le sanzioni giàdette. Avverso tale decisione proponeva reclamo la A.C. Real Terlizzi B.C. che nel ricostruire l‟andamento della gara sin dalsuo inizio evidenziava il comportamento intimidatorio nei confronti dell‟arbitro tenuto in realtà dai calciatori della A.S.C.Europa Calcio Palese. Faceva presente, in particolare, che il De Vanna ed il De Marco si erano limitati a chiedere spiegazioniall‟arbitro in merito ad una sua certa decisione e che lo stesso arbitro aveva decretato la fine della gara non per il venir menodelle condizioni di sicurezza, ma perché vistosamente impaurito dall‟infortunio subito dal proprio calciatore n. 10 ad opera delgiocatore n. 11 della A.S.C. Europa Calcio Palese. Chiedeva, pertanto, la riforma della decisione impugnata ed il conseguenteannullamento delle sanzioni. La Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Puglia respingeva, tuttavia, il reclamo(Com. Uff. n. 21 del 27 novembre <strong>2003</strong>), rilevando che la versione dei fatti proposta dalla A.S.C. Europa Calcio Palese trovavaconferma nel supplemento del rapporto arbitrale e che quanto dedotto dalla società non era confermato da alcun atto ufficiale.Con atto del 3.12.<strong>2003</strong> la A.C. Real Terlizzi B.C. impugnava la decisione appena detta. Ribadiva che pressioni edintimidazioni nei confronti dell‟arbitro erano state esercitate non dai propri, ma dai calciatori della squadra avversaria ecomunque che l‟arbitro in occasione della sospensione della gara non aveva posto in essere tutte le misure disciplinari in suopossesso. Avrebbe potuto (e dovuto) espellere i calciatori che si erano resi responsabili dei fatti più gravi e decretarel‟interruzione della gara soltanto se nonostante ciò il comportamento ostruzionistico o di disobbedienza dei rimanenti calciatorinon avesse avuto termine. Insisteva, pertanto, perché questa Commissione annullasse le sanzioni della perdita della gara,dell‟ammenda e della squalifica. L‟appello della A.C. Real Terlizzi B.C., proposto ritualmente e nel rispetto dei terminiprocedimentali, è ammissibile ma non può essere accolto. Come già rilevato dalla Commissione Disciplinare, la versione deifatti rappresentata dalla società appellante è nettamente smentita dalle precise ed inequivoche affermazioni dell‟arbitro, daquesti fatte in sede di supplemento di rapporto. Poiché queste fanno piena prova circa il comportamento di tesserati inoccasione dello svolgimento delle gare (v. art. 31 C.G.S.), non è possibile ritenere non solo che i calciatori della A.S.C. EuropaCalcio Palese abbiano tenuto il comportamento loro attribuito dall‟appellante, ma che i calciatori di questa ultima non si sianoresi responsabili del fare gravemente minaccioso descritto nel supplemento. Senza dire, anche a prescindere dalla presunzionedi cui all‟art. 31 C.G.S. citato, dell‟impossibilità da parte di questa Commissione di valutare nel merito fatti già doppiamenteesaminati dal Giudice Sportivo e dalla Commissione Disciplinare, posto che questa stessa Commissione non ravvisa alcuno deimotivi di cui all‟art. 33, comma 1, del C.G.S. per effetto dei quali possa riconsiderare il giudizio espresso nei gradi precedenti.Non, in particolare, le ragioni di cui alla lettera c) dell‟art. 33, comma 1, C.G.S. citato, dal momento che negli argomenti postia sostegno della sua decisione la Commissione Disciplinare non sembra essere incorsa in omissione o contraddittorietà dimotivazione. La A.C. Real Terlizzi B.C. ha prospettato in sede di appello l‟errore nel quale sarebbe incorso l‟arbitro neldecretare in anticipo la fine della gara e dunque l‟erronea applicazione da parte dello stesso arbitro di norma N.O.I.F. (inparticolare di quella di cui all‟art. 64). A parte la novità della questione, sollevata per la prima volta in questa sede, bisognadire che per le ragioni esposte in precedenza è certamente precluso a questa Commissione valutare nel merito la situazione difatto verificatasi al momento della sospensione dell‟incontro, di talché dovendosi ritenere sussistenti i presupposti di fatto cuil‟art. 64 N.O.I.F. subordina la possibilità di decretare con anticipo la fine della gara non può dirsi che l‟arbi- tro sia incorso inerrore nell‟applicare una norma N.O.I.F.. L‟appello proposto va respinto, di conseguenza, anche sotto quest‟altro profilo.Quanto alla tassa reclamo, questa, per effetto della soccombenza, deve essere incamerata (art. 29, punto 13, C.G.S.). Per questimotivi la C.A.F. respinge l‟appello come sopra proposto dall‟U.S. Real Terlizzi di Terlizzi (Bari) e dispone incamerarsi la tassaversata.7 - APPELLO DEL G.S. SAN GIOVANNI GEMINI AVVERSO LA SANZIONE DELL‟AMMENDA DI € 500,00 EL‟OBBLIGO DI RISARCIMENTO DEI DANNI SUBITI DALLA SOCIETÀ FINCANTIERI DI PALERMO AMMONTATIA € 3.400,00 A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia - Com. Uff. n. 28 del 27.11.<strong>2003</strong>)A seguito dell‟aggressione subita da parte di giocatori e beni ad opera di frange della tifoseria locale, al termine della partitadisputata in data 3 novembre 2002 in casa dell‟attuale reclamante, la società Fincantieri avanzava nei confronti del localeComitato Regionale atto di esposto e richiesta di risarcimento danni. La richiesta veniva smistata alla Procura Federale laquale, in esito all‟operato dell‟Organo inquirente federale, deferiva in data 14 ottobre <strong>2003</strong>, dinanzi alla competenteCommissione Disciplinare, la società S. Giovanni Gemini, “per responsabilità oggettiva, ai sensi degli artt. 9, commi 1 e 2, ed11, commi 1 e 2, C.G.S., per rispondere dei fatti ascrivibili ai propri sostenitori e dei danni dagli stessi cagionati”. Con ladecisione impugnata, la Commissione Disciplinare, ritenuto che la responsabilità statuita a carico della società deferita, per i111


DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE - STAGIONE SPORTIVA <strong>2003</strong>-2004fatti accertati ed ascrivibili ai propri sostenitori, trovasse puntuale riscontro nelle risultanze istruttorie dell‟attività degli organiinquirenti, nonché ritenuta legittima la richiesta di risarcimento dei danni subiti, nella misura accertata dalla società Fincantieri,deliberava la società S. Giovanni Gemini responsabile del capo di imputazione di cui all‟atto di deferimento, infliggendole, atitolo di responsabilità oggettiva, l‟ammenda di e 500 (cinquecento), unitamente alla declaratoria dell‟obbligo di risarcire idanni subiti dalla società Fincantieri di Palermo, ammontanti complessivamente a e 3.400 (di cui 400 per la perdita dei borsonie 3.000 per le riparazioni dei danni subiti dal pullman nel piazzale antistante lo stadio). Con il reclamo in trattazione, la S.Giovanni Gemini, gravandosi avverso la menzionata decisione, ha affermato la carenza dei requisiti oggettivi e soggettivi perl‟attribuzione della responsabilità, nonché l‟inapplicabilità o comunque la violazione dei richiamati artt. 9 e 11 C.G.S., oltreche l‟omessa motivazione con riferimento alla richiesta risarcitoria, peraltro generica e infondata. Il reclamo non può essereaccolto relativamente alla censurata applicazione, a carico della reclamante, in misura peraltro non particolarmente gravosa (edal di sotto dei minimi del Codice, di cui all‟art. 11, comma 3), della responsabilità oggettiva per l‟aggressione recata dai proprisostenitori, trattandosi perdipiù di fatti violenti che, oltre ad essere inequivocabili, dannosi per l‟integrità degli aggrediti ecomunque pericolosi per la pubblica incolumità, evidentemente non sono stati commessi per motivi estranei alla gara e si sonoverificati nell‟ambito dell‟area dello stadio e quindi in stretta prossimità di esso (a poche decine di metri dalla struttura epertanto, in senso tecnico, non “all‟esterno dell‟impianto sportivo”). Merita, invece, di essere stralciata la questione risarcitoria,atteso che a norma dell‟art. 45, comma 3, lett. a), C.G.S., anche sulle controversie economiche relative al risarcimento deidanni per i fatti (violenti) di cui all‟art. 11 C.G.S., è competente a giudicare, in prima istanza, la Commissione VertenzeEconomiche, alla quale andava dunque smistata la richiesta della Fincantieri, e non la Commissione Disciplinare sudeferimento del Procuratore Federale. Questa Commissione d‟Appello può entrare in causa solo come giudice dell‟eventualeappello, da esperirsi nel rispetto delle prescrizioni di cui all‟art. 33 C.G.S. in quanto applicabili, avverso le decisioni dellaC.V.E., ai sensi dell‟art. 46, comma 9, C.G.S.. Per i sopraindicati motivi la C.A.F.: - respinge l‟appello come sopra propostodal G.S. San Giovanni Gemini di San Giovanni Gemini (Agrigento), in ordine alla responsabilità oggettiva della reclamante,confermando la sanzione dell‟ammenda inflitta; - dichiara, altresì il difetto di competenza della Commissione Disciplinare inordine alla richiesta di risarcimento in favore della Fincantieri Calcio annullando la decisione impugnata; - rimette gli atti allaCommissione Vertenze Economiche per il seguito di competenza; - riserva al definitivo giudizio la decisione sulla tassaversata.8 - APPELLO DELL‟A.S.S.C. GABETTO MECTRANS AVVERSO DECISIONI MERITO GARA ALLIEVI REGIONALIALBESE/GABETTO MECTRANS DEL 19.10.<strong>2003</strong>(Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Piemonte Valle d‟Aosta del Settore per l‟AttivitàGiovanile e Scolastica - Com. Uff. n. 17 del 27.11.<strong>2003</strong>)Il Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Settore per l‟Attività Giovanile e Scolastica del Comitato Regionale Piemonte, condecisione pubblicata sul Comunicato Ufficiale del 27 novembre <strong>2003</strong>, confermava la decisione del Giudice Sportivo di primogrado di omologazione del risultato conseguito sul campo della gara Albese/Gabetto Mectrans (2-1) avendo ritenuto che ildirettore di gara, pur avendo commesso l‟errore di avere, in un primo tempo, decretato un calcio di rigore a favore dell‟Albeseed espulso, conseguentemente, il calciatore Arturo Danilo della Gabetto Mectrans e successivamente, a seguito delle vivaciproteste dei calciatori di quest‟ultima società e dopo un momento di confusione, avendo preso, invece di fare battere il,concesso, rigore, la decisione di riprendere la gara con una punizione a favore della Gabetto, non aveva influito sul risultatodella partita, anche perché “l‟espulsione di un calciatore della squadra soccombente non ha influito sul risultato di questa e inogni caso, dell‟errore del direttore di gara non può certamente dolersi la società alla quale appartiene il calciatore espulso, cheper errore dell‟arbitro, è stata avvantaggiata, non subendo il calcio di rigore”. Avverso questa decisione proponeva appello aquesta Commissione il Presidente dell‟A.S.S.C. Gabetto Mactrans, chiedendo la ripetizione della gara, per il predetto erroretecnico commesso dal direttore di gara, che ha influito “sulla regolarità della partita”. L‟appello è infondato e non può essereaccolto. Il Giudice Sportivo di primo grado, infatti, con decisione del 30.10.<strong>2003</strong> ha dichiarato inammissibile il reclamo dellaS.C. Gabetto Mectrans, in quanto riguardante decisioni di natura tecnica e disciplinare adottate dall‟arbitro, durante losvolgimento della gara e sottratte al suo giudizio, ex art. 24 comma 3 C.G.S.. Nel successivo ricorso della S.C. GabettoMectrans, al Giudice Sportivo di 2° Grado, nulla veniva osservato circa la predetta inammissibilità, rilevata dal primo giudice ela stessa situazione si verificava anche nella decisione del secondo giudice, che respingeva il ricorso della S.C. GabettoMectrans. Avverso questa decisione proponeva appello alla C.A.F., la S.C. Gabetto Mectrans, riproponendo lo svolgimento deifatti salienti della gara, viziati, a suo dire, da un evidente errore tecnico del direttore di gara “influente sul suo regolaresvolgimento” e chiedendo la ripetizione della stessa. A conferma di ciò si evidenziava che l‟arbitro “sentito dal GiudiceSportivo di 2° Grado (circostanza effettivamente verificatasi il 12.11.<strong>2003</strong>), ha confermato la versione” del- l‟appellante,“attribuendo ad uno stato confusionale le decisioni assunte”. L‟appello è infondato e non può essere accolto. Il reclamo è stato,come detto, in origine, giudicato inammissibile dal Giudice Sportivo di primo grado e la decisione pregiudiziale non è stata,successivamente, più, investita da motivi di gravame. In questa situazione processuale, non ha rilievo che il direttore di garaabbia riconosciuto il suo errore tecnico (peraltro, risoltosi a favore dell‟appellante) durante il giudizio di secondo grado,quando il procedimento era, come detto, già stato dichiarato inammissibile e non gravato da impugnazione, sul punto.Consegue l‟incameramento della relativa tassa. Per questi motivi la C.A.F. respinge l‟appello come sopra propostodall‟A.S.S.C. Gabetto Mectrans di Poirino (Torino). Ordina incamerarsi la tassa versata.9 - APPELLO DELLA POL. CALCIO ROCCAGORGA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA ROCCAGORGA/LAZIOCLUB SONNINO DELL‟8.11.<strong>2003</strong>112


DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE - STAGIONE SPORTIVA <strong>2003</strong>-2004(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio - Com. Uff. n. 35 del 4.12.<strong>2003</strong>)Con delibera pubblicata sul C.U. n. 35 del 4 dicembre <strong>2003</strong> la Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio, aseguito di richiamo degli atti disposto ex art. 40, comma 9, C.G.S. dal Presidente del Comitato Regionale Lazio (nota prot.MZ/cg/128 del 3.12.<strong>2003</strong>), ha annullato i provvedimenti disciplinari assunti dal Giudice Sportivo in relazione alla garaRoccagorga/Lazio Club Sonnino dell‟8.11.<strong>2003</strong>, comminando ad entrambe le società la punizione <strong>sportiva</strong> della perdita dellagara per 0 a 3, alla società Roccagorga l‟ammenda di euro 200,00 ed al calciatore Giuseppe De Santis del Roccagorga lasqualifica per cinque giornate effettive di gara. Avverso tale deliberazione, con ricorso del 4.12.<strong>2003</strong>, ha proposto reclamoavanti a questa Commissione la Pol. Calcio Roccagorga, chiedendone l‟annullamento. Rileva preliminarmente la C.A.F. che ilreclamo, siccome proposto, non può sfuggire alla declaratoria di inammissibilità, a norma dell‟art. 29, commi 5 e 9, C.G.S.,non avendo provveduto la reclamante al prescritto invio di copia del ricorso alla controparte, contestualmente alla trasmissionedel ricorso medesimo a questa Commissione. Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile l‟appello come sopra propostodalla Pol. Calcio Roccagorga di Roccagorga (Latina), ai sensi dell‟art. 29 commi 5 e 9 C.G.S., per omesso invio della copia deimotivi alla società controparte. Ordina incamerarsi la tassa versata.10 - APPELLO DELLA POL. EURO STYLE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA GALCIANESE/EURO STYLE DEL16.11.<strong>2003</strong>(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Toscana - Com. Uff. n. 22 del 4.12.<strong>2003</strong>)La Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Toscana accoglieva il reclamo presentato dalla S.S. Galcianese,che rilevava come, alla gara Galcianese/Eurostyle del 16.11.<strong>2003</strong>, la Eurostyle avesse schierato il calciatore Fusilli Sebastianononostante dovesse scontare ancora una giornata di squalifica, residua della precedente stagione <strong>sportiva</strong>. Infliggeva, pertanto,alla Pol. Eurostyle la punizione <strong>sportiva</strong> della perdita della gara per 0-3; al calciatore Fusilli Sebastiano una ulteriore giornatadi squalifica; all‟accompagnatore ufficiale (della Pol. Eurostyle) l‟inibizione fino al 4.1.2004 ed alla Pol. Eurostyle l‟ammendadi euro 50,00 (C.U. n. 22 del 4 dicembre <strong>2003</strong>). Ricorreva a questa Commissione d‟Appello Federale la Pol. Eurostylecontestando l‟operato del Giudice di primo grado e sottolineando come, in base ai regolamenti vigenti, avesse fatto scontare, alproprio calciatore Fusilli Sebastiano, la squalifica residua della precedente stagione <strong>sportiva</strong>, nella prima partita ufficiale dellapresente stagione, Eurostyle/A.C. Maliseti del 7.9.<strong>2003</strong>, gara valevole per il primo turno di Coppa Toscana di 2ª Categoria.Chiedeva pertanto l‟annullamento della decisione adottata dalla Commissione Disciplinare presso il ComitatoRegionaleToscana. L‟appello è fondato e va accolto. L‟art. 17.6 C.G.S. testualmente recita: “Le squalifiche che non possonoessere scontate, in tutto o in parte, nella stagione <strong>sportiva</strong> in cui sono state irrogate, devono essere scontate, anche per il soloresiduo, nella stagione o nelle stagioni successive. Nel caso in cui il calciatore colpito dalla sanzione abbia cambiato società,anche nel corso della stagione, la squalifica è scontata, in deroga al comma 3, per le residue giornate in cui disputa gareufficiali la prima squadra della nuova società di appartenenza, ferma la distinzione di cui all‟art. 14, comma 10, nn. 1 e 3. Ladistinzione prevista dall‟art. 14, comma 10, n. 1, ultima parte, non sussiste nel caso che nella successiva stagione <strong>sportiva</strong> nonsia possibile scontare le sanzioni nella medesima Coppa Italia in relazione alla quale sono state inflitte”. L‟art. 41.1 C.G.S.statuisce poi che “il tesserato colpito da squalifica per una o più giornate deve scontare la sanzione nelle gare ufficiali dellaL.N.D. e della Squadra nella quale militava quanto è avvenuta l‟infrazione che ha determinato il provvedimento. Nella speciela prima partita ufficiale della attuale stagione Eurostyle/A.C. Maliseti è stata disputata dalla Pol. Eurostyle il 7.9.<strong>2003</strong>,valevole per il primo turno di Coppa Toscana di 2ª Categoria, gara organizzata dallo stesso Comitato che ebbe ad organizzarela gara di Coppa Provinciale 2002/<strong>2003</strong> di 3ª Categoria Fase Interprovinciale in relazione alla quale il calciatore FusilliSebastiano ebbe ad essere sanzionato con la squalifica. Per questi motivi la C.A.F., in accoglimento dell‟appello, come sopraproposto dalla Pol. Eurostyle di Prato, annulla l‟impugnata delibera, ripristinando, altresì, il risultato di 0-0 conseguito incampo nella gara suindicata. Ordina restituirsi la tassa versata.11 - APPELLO DELL‟A.S. PUNTO FOGGIA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA PUNTO FOGGIA/FOGGIACALCIO DEL 9.11.<strong>2003</strong>(Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Puglia per l‟Attività Giovanile e Scolastica - Com.Uff. n. 22 dell‟11.12.<strong>2003</strong>)Il Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Puglia del Settore per l‟Attività Giovanile e Scolastica rigettavail reclamo proposto dalla società Punto Foggia che aveva chiesto la punizione <strong>sportiva</strong> della perdita della gara a carico delFoggia Calcio s.r.l. in relazione alla gara A.S. Punto Foggia/Foggia Calcio del 9.11.<strong>2003</strong>, per avere questa ultima schierato inposizione irregolare i calciatori Galliero Giuseppe e Lioce Alessandro (Com. Uff. n. 22 dell‟11 dicembre <strong>2003</strong>). Ricorreva aquesta Commissione d‟Appello Federale il Punto Foggia 1989 sostenendo come in applicazione dell‟art. 42 comma 3 C.G.S. iltermine per proporre i reclami avverso la posizione irregolare di tesserati, che abbiano preso parte ad una gara siano quelli digiorni 15 dallo svolgimento della gara stessa, e comunque non oltre 7 giorni dalla chiusura del campionato o del torneo cui ireclami si riferiscono: avendo la società inviato il reclamo il 24.11.<strong>2003</strong> lo stesso doveva essere ritenuto effettuato nei terminiprevisti. Il reclamo è infondato e va quindi rigettato. La nuova formulazione dell‟art. 42 comma 3 C.G.S. (così come deliberatoin data 31.7.<strong>2003</strong> Com. Uff. n. 12/A) recita: “I reclami avverso la posizione di tesserati che abbiano preso parte ad una gara,anche con l‟utilizzazione quali assistenti di parte, sono proposti alla Commissione disciplinare od al Giudice sportivo di 2°Grado per il Settore per l‟attività giovanile e scolastica, nel termine di 7 giorni dallo svolgimento della gara stessa. Nelle garedi play-off e play-out il reclamo con la tassa e le relative motivazioni deve essere effettuato entro le ore 24.00 del giornosuccessivo alla gara”. Pertanto il reclamo proposto dalla A.S. Punto Foggia andava proposto nel termine di 7 giorni dallosvolgimento della gara in epigrafe. Avendo la ricorrente inviato il reclamo in data 24.11.<strong>2003</strong>, e quindi oltre i termini perentori113


DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE - STAGIONE SPORTIVA <strong>2003</strong>-2004di giorni 7 dello svolgimento della gara effettuata il 9.11.<strong>2003</strong>, giustamente il Giudice Sportivo di 2° Grado aveva consideratoinammissibile il reclamo precludendo l‟esame di merito. Per questi motivi la C.A.F. respinge l‟appello come sopra propostodall‟A.S. Punto Foggia di Foggia. Ordina incamerarsi la tassa versata.12 - RECLAMO DELLA POL. REFRANCORESE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA REFRANCORESE/VINCHIODEL 30.11.<strong>2003</strong>(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Piemonte Valle d‟Aosta - Com. Uff. n. 15dell‟11.12.<strong>2003</strong>)Con reclamo dell‟1.12.<strong>2003</strong> la Poli<strong>sportiva</strong> Refrancorese ha adito la Commissione Disciplinare presso il Comitato RegionalePiemonte Valle d‟Aosta contestando la regolarità dello svolgimento della gara Refrancorese/Vinchio del 30.11.<strong>2003</strong>, in quantola società Vinchio ha sostituito, nel corso di tale gara, due calciatori con altri che, inizialmente inseriti in distinta quali riserve,prima di scendere in campo erano stati entrambi designati, l‟uno successivamente all‟altro, come assistenti di parte dell‟arbitro.Con delibera pubblicata sul C.U. n. 15 dell‟11 dicembre <strong>2003</strong>, l‟adita Commissione, accertata la sussistenza dei fatti rilevaticon il proposto reclamo, ha inflitto alla società Vinchio l‟ammenda di euro 50,00 ed ai calciatori avvicendatisi nel ruolo diassistente dell‟arbitro e successivamente scesi in campo la squalifica per una giornata effettiva di gara. Avverso taledeliberazione ha proposto reclamo avanti a questa C.A.F. la Poli<strong>sportiva</strong> Refrancorese, sostenendo che la CommissioneDisciplinare, una volta accertata l‟infrazione, avrebbe dovuto infliggere alla società Vinchio la punizione <strong>sportiva</strong> della perditadella gara per 0 a 3 e chiedendo, quindi, che in tal senso si pronunci l‟adita Commissione d‟Appello. Reputa questaCommissione che il proposto reclamo non possa trovare accoglimento. La motivazione dell‟impugnata deliberazione dellaCommissione Disciplinare, infatti, si presenta corretta ed immune da qualsiasi vizio logico. Infatti, come correttamente lastessa ha affermato, l‟art. 12, comma 6, lett. b), C.G.S. prevede espressamente che non comporti la punizione <strong>sportiva</strong> dellaperdita della gara, ma solo le sanzioni dell‟ammonizione o dell‟ammenda a carico della società, dell‟inibizione temporanea acarico del dirigente accompagnatore ufficiale, della squalifica a carico dei calciatori, l‟infrazione alle norme sull‟impiego degliassistenti di parte dell‟arbitro. Non può pertanto essere inflitta alla società che è incorsa nella rilevata infrazione una sanzionepiù grave di quella legalmente prevista. Per questi motivi la C.A.F. respinge l‟appello come sopra proposto dalla Pol.Refrancorese di Refrancore (Asti). Ordina incamerarsi la tassa versata.TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 27/C - RIUNIONE DEL 15 GENNAIO 20041 - APPELLO DEL F.C. INTERNAZIONALE MILANO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER N. 3GIORNATE E L‟AMMONIZIONE CON DIFFIDA AL CALCIATORE ALMEYDA MATIAS JESUS(Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti - Com. Uff. n. 193 dell‟8.1.<strong>2003</strong>)La Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti, con decisione pubblicata sul Comunicato Ufficiale n.193 dell‟8 gennaio 2004, riduceva la sanzione inflitta al calciatore Almeyda Matias Jesus, dal Giudice Sportivo, in data23.12.<strong>2003</strong>, eliminando l‟ammenda di 5.000 euro e confermava la squalifica per tre giornate di gara e l‟ammonizione condiffida. Avverso questa decisione proponeva appello alla C.A.F., l‟odierna ricorrente, evidenziando: 1) “l‟omessamotivazione... relativamente alla corresponsabilità di un avversario (Bernardo Corradi) dell‟Almeyda, nell‟episodio oggetto delgiudizio e 2) la mancanza di specificazione “della giurisprudenza della Commissione Disciplinare”, impiegata nellaquantificazione della sanzione e richiedendo la diminuzione della sanzione ad una sola giornata di squalifica “ovvero nellamisura che sarà ritenuta di giustizia”. L‟appello è fondato e deve essere accolto nei limiti che seguono. Preliminarmente, vaosservata che, nel caso in questione, l‟Almeyda è stato, effettivamente, condizionato, nella sua proporzionata reazione, dalcomportamento del predetto avversario, che, del resto, risulta essere stato ammonito per comportamento non regolamentare,posto in essere nei suoi confronti. Di questo comportamento dell‟avversario e dei suoi effetti sulla reazione dell‟Almeyda, nonpuò non tenersi conto nella determinazione della sanzione. A seguito di ciò, l‟Almeyda si avvicinava minacciosamenteall‟avversario e lo spingeva con le due mani al petto, cagionando, così, il provvedimento di espulsione da parte del direttore digara. A questo punto, alla notifica orale dell‟espulsione e prima che gli fosse mostrato il cartellino rosso, l‟Almeyda siimpossessava del predetto cartellino, dalle mani del direttore di gara e lo nascondeva dietro alla sua schiena. Il direttore di gara,rientrato in possesso del cartellino, provvedeva a mostrarlo all‟Ameyda e questi prima di lasciare il campo, cercava diaggredire il Corradi, in ciò impedito dai suoi compagni di squadra. L‟Almeyda ha, quindi, tenuto un comportamento scorretto,nei confronti dell‟avversario (e per questo è stato espulso) e ha, dopo l‟espulsione, insistito nella sua volontà di aggressionecontro il predetto. La Commissione Disciplinare ritiene “di particolare gravità” quanto posto in essere, dal calciatore, neiconfronti del direttore di gara, con “la sottrazione del cartellino rosso di espulsione” e lo definisce “non attribuibile a una,deprecabile, ma comprensibile, momentanea perdita di controllo”. La Commissione non condivide questa osservazione. È fuoriquestione che sottrarre il cartellino rosso al direttore di gara, è un fatto da stigmatizzare oggettivamente, il modo inequivoco eda definire grave, soprattutto, sotto il profilo del suo rilevante significato simbolico e della possibilità che, conseguentemente,da esso, potevano derivare incidenti tra il pubblico presente allo stadio. Ma, ai fini disciplinari che, quì, interessano, si deveavere, anche riguardo all‟aspetto soggettivo del comportamento posto in essere dal calciatore. La Commissione ritiene che,sotto questo profilo, l‟Almeyda non abbia avuto intenzione di mancare di rispetto e di essere irriguardoso, nei confronti deldirettore di gara, ma che, piuttosto, abbia agito spinto proprio da “quella deprecabile, ma comprensibile, momentanea perditadi controllo”, esclusa, senza adeguata motivazione, dalla Commissione Disciplinare, dovuta al disappunto di essere statoespulso, in una gara che si stava svolgendo contro una squadra dove aveva militato per alcune stagioni e che gli stava, quindi,particolarmente a cuore. Valutati questi elementi e tenuto conto che l‟Almeyda ha, come osservato dalla Commissione114


DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE - STAGIONE SPORTIVA <strong>2003</strong>-2004Disciplinare, lealmente, riconosciuto di avere perso il controllo e si è scusato, la sanzione della squalifica può essere, diconseguenza, ridotta di una giornata di gara. Per questi motivi la C.A.F., in parziale accoglimento dell‟appello come sopraproposto dal F.C. Internazionale Milano di Milano, riduce la sanzione della squalifica a n. 2 giornate. Conferma nel resto.Ordina restituirsi la relativa tassa.TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 28/C - RIUNIONE DEL 19 GENNAIO 20041 - APPELLO DEL SIG. CONSOLI FRANCESCO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER ANNI 4 PERVIOLAZIONE DELL‟ART. 6 COMMA 4 C.G.S. A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALEPER ILLECITO SPORTIVO(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio - Com. Uff. n. 26 del 6.11.<strong>2003</strong>)2 - APPELLO DELL‟A.S. SEZZE SETINA AVVERSO LA PENALIZZAZIONE DI N. 3PUNTI NELLA CLASSIFICA DEL CAMPIONATO IN CORSO A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATOREFEDERALE PER VIOLAZIONE DELL‟ART. 6 COMMA 4 C.G.S. PER ILLECITO SPORTIVO(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio - Com. Uff. n. 26 del 6.11.<strong>2003</strong>)3 - APPELLO DEL SIG. SCIROCCHI ANGELO BRUNO AVVERSO LA SANZIONE, DELL‟INIBIZIONE DI ANNICINQUE, CON PROPOSTA DI PRECLUSIONE ALLA PERMANENZA NEI RANGHI FEDERALI, PER VIOLAZIONEDEGLI ARTT. 6 COMMA 1 E 1 COMMA 1 C.G.S. A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALEPER ILLECITO SPORTIVO(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio - Com. Uff. n. 26 del 6.11.<strong>2003</strong>)A seguito di accertamenti svolti dall‟Ufficio Indagini, attivato dalla denuncia sporta da Abate Carmine, vice Presidente dellasocietà Formia, il Procuratore Federale deferiva:1) Angelo Scirocchi, consigliere della A.S. Real Cassino (già direttore generale della Società A.S. Sezze Setina),2) Francesco Consoli, allenatore della società A.S. Sezze Setina,3) la società A.S. Real Cassino,4) la società A.S. Sezze Setina,per rispondere dei seguenti addebiti:- i primi due delle violazioni di cui all‟art. 6.2 e all‟art. 1.1 C.G.S. perché, in occasione della gara di Coppa Italia di EccellenzaSezze Setina/Formia del 18.12.2002, avevano avvicinato il calciatore Dario Maglitto della S.S. Formia invitandolo “a fare unaprestazione blanda in considerazione che alla domenica successiva sarebbe passato al Sezze Setina e che a fine gara avrebberoanche discusso del rimborso spese fino al termine della stagione”; - la A.S. Real Cassino e la A.S. Sezze Setina delle violazionidi cui all‟art. 6.4 C.G.S. per responsabilità oggettiva nelle violazioni ascritte ai propri tesserati. Con delibera pubblicata nelCom. Uff. n. 26 del 6 novembre <strong>2003</strong> la Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio comminava alla S.S.Real Cassino l‟ammenda di euro 300,00 per violazione dell‟art. 1.1 C.G.S.: - penalizzava, ai sensi dell‟art. 6.2 e 4 C.G.S. laA.S. Sezze Setina di 3 punti in classifica da scontare nel campionato di competenza nella corrente stagione <strong>sportiva</strong> perviolazione dell‟art. 6.7 C.G.S.; - inibiva il dirigente Angelo Scirocchi, tesserato nella corrente stagione con il Sezza Setina, peranni 5 con proposta alla Presidenza Federale di preclusione alla permanenza nei ranghi federali per violazione dell‟art. 6.1C.G.S.; - squalificava l‟allenatore Francesco Consoli, all‟epoca dei fatti tesserato con il Sezze Setina, per anni 4, per violazionedell‟art. 6.2 C.G.S.. Contro la delibera hanno proposto appello il Consoli, lo Scirocchi, l‟A.S. Sezze Setina. In via preliminare èstata disposta la riunione degli appelli per evidenti ragioni di connessione oggettiva e soggettiva. Nei motivi, sia il Consoli chelo Scirocchi ribadiscono di non aver posto alcun comportamento diretto alla realizzazione dell‟illecito, atteso anche che ilrisultato conseguito nella gara di andata (due a zero fuori casa) metteva senz‟altro il Sezze Setina più che abbondantemente alriparo da ogni pericolo di qualificazione al turno successivo; sottolineano come nessuno mai ebbe a chiedere al Maglitto, ancheallusivamente, di non impegnarsi nella gara che si stava per disputare, e che il loro interesse (dello Scirocchi quale consulentedel Presidente della Sezze Setina e dell‟allenatore Consoli) era solo quello di arrivare a potenziare adeguatamente la squadra inprospettiva di un finale di campionato che doveva vedere il Sezze Setina tra i protagonisti per la promozione alla categoriasuperiore. Contestano, in una con il Sezze Setina, come il giudizio di colpevolezza emesso nei loro confronti sia fondato solosu elementi indiziariamente presunti e di nessun valore probatorio e basato solo su una interpretazione errata di unadichiarazione del Maglitto il quale “avrebbe avuto l‟impressione che le profferte dei due fossero finalizzate a condizionare lasua prestazione, pur non avendogli, con abilità, mai richiesto apertamente di non impegnarsi”. Concludono tutti con la richiestadi proscioglimento e comunque, in via del tutto subordinata, con una notevole riduzione delle rispettive sanzioni, ritenuteeccessivamente severe. Nel corso della odierna udienza il difensore del Consoli eccepiva la nullità dell‟atto di notificazione deldeferimento (e quindi di tutti gli atti conseguenziali) presso la Commissione Disciplinare per violazione dell‟art. 37.4 C.G.S..L‟eccezione è fondata e va accolta. L‟art. 37.4 C.G.S. recita “le notificazioni, quando richieste, vanno fatte agli organi federalied ai dirigenti presso la sede sociale, agli altri soggetti nel domicilio risultante dagli atti sociali o, in mancanza, nel domicilioreale od eletto”. Agli atti risulta che al Consoli (all‟epoca dei fatti allenatore del Sezze Setina) l‟atto di deferimento presso laCommissione Disciplinare Comitato Regionale Lazio sia stato notificato in data 10.9.<strong>2003</strong> presso la sede del Sezze Setina; maa tale data il Consoli non era più tesserato per il Sezze Setina, non lo era più dal 1.7.<strong>2003</strong>: pertanto la notifica non dovevaessere fatta presso la sede del Sezze Setina, di cui non era più tesserato, bensì nei luoghi indicati dall‟art. 37.4 C.G.S..Consegue la nullità della notifica e di tutti gli atti conseguenziali con trasmissione degli atti relativi alla posizione del Consoli,e quindi della A.S. Sezze Setina che deve rispondere a titolo oggettivo dei comportamenti addebitati al Consoli, all‟epoca deifatti suo tesserato, per quanto di competenza; con l‟ulteriore conseguenza dell‟annullamento delle relative sanzioni115


DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE - STAGIONE SPORTIVA <strong>2003</strong>-2004rispettivamente comminate. Relativamente alla residua posizione dello Scirocchi, l‟appello va parzialmente accolto ed il fattova inquadrato nell‟ambito di cui all‟art. 1.1 C.G.S. che statuisce che “coloro che sono tenuti all‟osservanza delle norme federalidevono comportarsi secondo i principi di lealtà, correttezza, probità in ogni rapporto comunque riferibile alla attività <strong>sportiva</strong>”.Dagli atti infatti emerge un comportamento tenuto dallo Scirocchi che non può non definirsi sleale e corretto. Questi, dimessosida Direttore Generale della A.S. Sezze Setina il 14.8.2002, si è dichiarato, ed ha continuato ad essere, il consulente delPresidente della predetta società, pur essendo tesserato con altra società, in qualità di Consigliere della A.S. Real Cassino.Inoltre, senza alcun apparente titolo, avvicinava il calciatore Maglitto poco prima della gara Sezze Setina/Formia (e quindiprima di una gara cui la società A.S. Real Cassino non aveva interesse) dicendogli, alla presenza dell‟allenatore del SezzeSetina, Consoli Francesco, e qualificandosi come Direttore Sportivo del Sezze Setina, che sarebbe stato trasferito aquest‟ultima società sin dalla domenica successiva garantendogli il posto immediato nella imminente gara di campionato e chea fine gara avrebbero discusso del rimborso spese fino al termine della stagione. Tale fatto, accertato e sostanzialmenteammesso dallo stesso Scirocchi, il quale si è limitato a negare ogni riferimento al “rimborso spese”, non arriva ad integrarel‟illecito sportivo (come ritenuto dalla Commissione Disciplinare), mancando quell‟ulteriore elemento, anche presuntivo, diattività comunque volta ad alterare lo svolgimento o risultato di una gara; non essendo sufficiente, nella fattispecie in esame eper come si sono svolti i fatti, ad integrare la violazione più grave contestata a seguito di deferimento dal Procuratore Federale,la sola sensazione del calciatore Maglitto che “implicitamente mi hanno fatto capire di non impegnarsi molto nella gara SezzeSetina/Formia che stava per incominciare”. Ciò non di meno il comportamento tenuto è altamente contrario a quei principi dilealtà e correttezza che sono alla base di ogni comportamento che deve avere un tesserato in ogni rapporto comunque riferibileall‟attività <strong>sportiva</strong>. Non esiste nessuna valida e giustificabile motivazione per avvicinare un calciatore di una squadra, pocoprima di una gara, per informarlo di una sua imminente prossima cessione ad altra società (di cui ci si dichiari DirettoreSportivo) con la garanzia di un posto in prima squadra, con l‟aggravante di rimandare, a dopo la disputa della gara stessa, ladiscussione sui rimborsi spese da concordare tra il calciatore prossimo trasferendo e la sua nuova “presunta” società. Dallaaffermazione di responsabilità per tale sleale e scorretto comportamento consegue la sanzione, ritenuta congrua, di anni uno diinibizione. Per questi motivi la C.A.F., riuniti i reclami nn. 1, 2 e 3 come proposti dal Signor Consoli Francesco, dall‟A.S.Sezze Setina di Sezze (Latina) e dal Signor Scirocchi Angelo: - accoglie il reclamo del Consoli Francesco annullando, ai sensidell‟art. 33 n. 5 C.G.S., per nullità della notifica dell‟atto di deferimento, l‟impugnata delibera, limitatamente alla parteinerente le sanzioni inflitte al Consoli e, per l‟effetto, alla A.S. Sezze Setina; - dispone la trasmissione degli atti relativi allaposizione del detto deferimento, nonché, quelli relativi al reclamo dell‟A.S. Sezze Setina, alla Commissione Disciplinarepresso il Comitato Regionale Lazio per il nuovo esame di merito; - in parziale accoglimento dell‟appello come sopra propostodal Signor Scirocchi Angelo Bruno, dichiara lo stesso Scirocchi Angelo Bruno responsabile della violazione dell‟art. 1 comma1 C.G.S., così modificata l‟originaria incolpazione, gli infligge la sanzione dell‟inibizione per anni 1; - ordina restituirsi le tasseversate da Consoli Francesco, Scirocchi Angelo Bruno e dall‟A.S. Sezze Setina.4 - APPELLO DELLA POL. C.D.Q. TORRE MAURA AVVERSO L‟ANNULLAMENTO DEL TESSERAMENTO DELCALCIATORE CIGNITTI LUCA(Delibera della Commissione Tesseramenti - Com. Uff. n. 10/D del 17.10.<strong>2003</strong>)In data 19.12.<strong>2003</strong>, con atto a firma del Presidente Sig. Giancarlo Daniele, la poli<strong>sportiva</strong> C.D.Q. Torre Maura proponevaricorso avverso la delibera della Commissione Tesseramenti del 17 ottobre <strong>2003</strong>, con cui era disposto l‟annullamento deltesseramento del calciatore Cignitti Luca. Il ricorso è improcedibile per la mancata effettuazione della dichiarazione di reclamonei termini previsti alla controparte. Peraltro, in data 2.1.2004, con telegramma a firma del prefato presidente, la Poli<strong>sportiva</strong>dichiarava di rinunciare al predetto ricorso. Per questi motivi, la C.A.F. dichiara inammissibile l‟appello come sopra propostodalla Pol. C.D.Q. Torre Maura di Roma, ai sensi dell‟art. 29 comma 5 C.G.S., per omesso invio di copia del reclamo allacontroparte. Dispone incamerarsi la tassa versata.5 - APPELLO DELL‟A.S. CORNETO TARQUINIA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL31.3.2005 INFLITTA AL SIG. CECCHELIN CARLO GIUSEPPE(Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Lazio del Settore per l‟Attività Giovanile e Scolastica- Com. Uff. n. 22 del 18.12.<strong>2003</strong>)In data 18.12.<strong>2003</strong> il Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Laio del Settore per l‟Attività Giovanile eScolastica confermava la squalifica fino al 31 marzo 2005 inflitta dal Giudice Sportivo di primo grado a carico dell‟allenatoredell‟A.S. Corneto Tarquinia Cecchelin Carlo Giuseppe, reo di essere entrato in campo minacciando l‟arbitro ed affrontandolo,bestemmiando, sputando sulle sue scarpe. La società ha proposto appello avverso tale decisione per motivi di legittimitàesponendo due distinte ragioni di gravame. In primo luogo si è rilevava la mancata escussione in giudizio della societàreclamante nel giudizio di secondo grado, espressamente richiesta nei motivi di ricorso, così come richiesto dall‟art. 32 comma6 C.G.S.. In secondo luogo veniva denunciato il vizio di omessa e contraddittoria motivazione, con riferimento ai motivi delladecisione, che a giudizio della ricorrente apparivano in contrasto con una logica ricostruzione dei fatti, giacché non venivaritenuta coerente una ricostruzione degli eventi che riproducesse il susseguirsi delle azioni così come riprodotte nel refertoarbitrale. In riferimento al primo motivo di gravame va osservato che in effetti, benché espressamente richiesta dai ricorrenti,l‟audizione degli stessi è stata negata dal decidente “non sussistente elementi tali da configurare l‟accoglimento del ricorso”. Ineffetti la possibilità di essere sentiti in giudizio di secondo grado deve essere considerata come un diritto dei ricorrenti,attinente alla instaurazione del contraddittorio sui fatti contestati, diritto che gli stessi non sono stati posti nella condizione diesercitare. Trattandosi di una disposizione chiaramente volta a garantire l‟esercizio del diritto di difesa, la sua violazione116


DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE - STAGIONE SPORTIVA <strong>2003</strong>-2004comporta dunque anche la nullità della pronuncia, la necessità che venga ripetuto il giudizio, e che il ricorrente sia offerta lapossibilità di articolare, in prima persona ed in forma orale, le argomentazioni di cui consiste la sua difesa. Con riferimento alsecondo vizio denunciato, non si rilevano profili di carenza o illogicità della motivazione delle precedenti pronunce, dovendosiconsiderare le valutazioni effettuate nel ricorso volte a postulare una diversa prospettazione e ricostruzione dei fatti, che, inquanto tali, in questa sede non possono trovare giuridico accoglimento. Per questi motivi la C.A.F., in accoglimentodell‟appello come sopra proposto dall‟A.S. Corneto Tarquinia di Tarquinia (Viterbo), annulla, ai sensi dell‟art. 33 n. 5 C.G.S.,l‟impugnata delibera con rinvio degli atti al Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Lazio del Settore perl‟Attività Giovanile e Scolastica, per nuovo esame di merito. Ordina restituirsi la tassa versata.6 - APPELLO DEL G.S. BORGO A MOZZANO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA MONTIGNOSO/BORGO AMOZZANO DEL 28.9.<strong>2003</strong>(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Toscana - Com. Uff. n. 21 del 27.11.<strong>2003</strong>)Il Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Toscana, con decisione pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 14 del 9ottobre <strong>2003</strong>, infliggeva alla U.S. Montagnoso la punizione <strong>sportiva</strong> della perdita della gara Montagnoso/Borgo a Mozzano del28.9.<strong>2003</strong>, per 0-3, per violazione degli art. 34 e 34 bis N.O.I.F., non avendo impiegato, per un periodo di circa dieci minuti,tre calciatori “giovani”. La Commissione Disciplinare presso il predetto Comitato, con decisione pubblicata sul ComunicatoUfficiale n. 27 del 27 novembre <strong>2003</strong>, accoglieva il reclamo della U.S. Montagnoso e ripristinava il risultato conseguito sulcampo (2-1 per il Montagnoso), sulla base delle dichiarazioni del direttore di gara, che (in una lettera del 29.10.<strong>2003</strong> allaCommissione Disciplinare e sentito nel corso del giudizio davanti alla predetta Commissione) ha riconosciuto di averecommesso un errore nel trascrivere i dati dei calciatori sostituiti nel suo taccuino. Avverso tale decisione proponeva appellodavanti a questa Commissione, il Presidente della G.S. Borgo a Mozzano, richiedendo il ripristino della decisione del GiudiceSportivo, sulla base di una serie di motivi in fatto. L‟appello è infondato e non può essere accolto. Come correttamenteosservato dalla Commissione Disciplinare il direttore di gara ha riconosciuto, nelle due dette occasioni, che le sostituzioni inesame sono avvenute in contemporanea e senza alcuna violazione degli art. 34 e 34 bis delle N.O.I.F., relative all‟impiego di“giovani” calciatori; che il suo errore è stato causato “da tracce di una precedente annotazione sul taccuino, non completamentecancellata e che “la modifica di quanto (in un primo tempo indicato sul rapporto di gara, è avvenuto a seguito di una lungariflessi ne, maturata dopo avere letto il reclamo ed avere ripercorso mentalmente i fatti accaduti”. Ne consegue, che deveprestarsi fede alla predetta dichiarazione del direttore di gara, che costituisce integrazione del rapporto stilato il giorno dellapartita, spiegando le ragioni del cambio di versione. Va ricordato, infatti, che, nell‟ordinamento calcistico, sul piano probatorio,costituisce principio consolidato quello della prevalenza, tra le varie versioni, di quella del direttore di gara. I motivi di appellosi possono riassumere nella tesi che l‟arbitro ha detto cose contrarie al vero (“inconscio condizionamento ambientale”), senzafornire puntuali e concreti elementi di prova a sostegno di questa tesi. Non essendo stata violata alcuna norma regolamentarel‟appello deve essere, dunque, respinto, con conseguente incameramento della relativa tassa. Per questi motivi la C.A.F.respinge l‟appello come sopra proposto dal G.S. Borgo a Mozzano di Borgo a Mozzano (Lucca). Dispone incamerarsi la tassaversata.7 - RICORSO PER REVOCAZIONE DELL‟A.C. OSTUNI SPORT AVVERSO DECISIONI SU VERTENZA ECONOMICACON L‟ALLENATORE ORATI LUCIANO(Delibera del Collegio Arbitrale della L.N.D. - Com. Uff. n. 12 del 15.11.<strong>2003</strong>)La A.C. Ostuni Sport di Ostuni (Brindisi) ha proposto ricorso per revocazione, ai sensi dell‟articolo 9 lettera d) delRegolamento per il funzionamento del Collegio Arbitrale, contro la decisione del Collegio Arbitrale presso la Lega NazionaleDilettanti del 15.11.<strong>2003</strong> che ha dichiarato l‟obbligo della Società ricorrente di corrispondere all‟allenatore Luciano Orati lasomma complessiva di euro 13.150,00 oltre accessori quale saldo delle sue spettanze per la stagione <strong>sportiva</strong> 2002/<strong>2003</strong>. Laricorrente espone: che, una volta evocata in giudizio dall‟Orati davanti al Collegio Arbitrale, aveva tempestivamente sollevatol‟eccezione di inammissibilità del ricorso per mancata designazione del proprio arbitro da parte dell‟Orati, eccezionetotalmente disattesa dal Collegio; che alla nomina dell‟arbitro l‟Orati aveva irritualmente provveduto soltanto a distanza di unmese circa, con atto separato; che il Collegio Arbitrale aveva fissato l‟udienza di discussione del ricorso senza darnecomunicazione alla società Ostuni; che la delibera del Collegio Arbitrale non solo è inficiata dei suddetti vizi procedurali, ma èaltresì fondata sull‟applicazione di un contratto nullo perché recante una firma disconosciuta dalla società Ostuni Sport ed inogni caso proveniente, secondo la versione fornita dallo stesso Orati, da persona che all‟epoca dei fatti non era presidente dellasocietà e pertanto non aveva alcun potere di sottoscrivere il contratto con il tecnico. Si configurerebbe pertanto, secondo laricorrente, una serie di errori di fatto commessi dal Collegio Arbitrale che rendono ammissibile l‟impugnazione della deliberacon ricorso alla C.A.F. per revocazione, come previsto dall‟articolo 9 punto d) del Regolamento per il funzionamento delCollegio Arbitrale. Si chiede pertanto l‟annullamento della delibera in questione. La C.A.F. rileva preliminarmente che ilricorso è inammissibile, essendo stati dedotti in ordine alla delibera impugnata errori di interpretazione ed applicazione dinorme giuridiche, sostanziali e processuali, nei cui confronti possono essere fatti valere soltanto i mezzi di impugnazioneordinaria, non consentiti avverso le decisioni del Collegio Arbitrale, che l‟articolo 9 del Regolamento per il funzionamento delCollegio dichiara espressamente “definitive ed immediatamente esecutive”. Non è invece ravvisabile nelle deduzioni dellaricorrente l‟ipotesi di errore di fatto, che consente il ricorso per revocazione previsto alla lettera d) del citato articolo 9. Inveroper errore di fatto si intende, per costante orientamento giurisprudenziale, non già un errore di giudizio, ma un evidente edoggettivo errore di percezione commesso dal giudicante in ordine all‟esistenza od inesistenza di un fatto, che risultideterminante ai fini della decisione. Il ricorso della società Ostuni Sport è stato quindi proposto per motivi non rientranti tra117


DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE - STAGIONE SPORTIVA <strong>2003</strong>-2004quelli tassativamente elencati nel più volte citato articolo 9 del Regolamento per il funzionamento del Collegio Arbitrale edeve essere dichiarato inammissibile. Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile il ricorso per revocazione come sopraproposto dall‟A.C. Ostuni di Ostuni (Brindisi) ai sensi dell‟art. 35 n. 1 C.G.S.. Dispone incamerarsi la tassa versata.8 - APPELLO DELLA S.C. SAVIANO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 19.4.2005 INFLITTAAL CALCIATORE PASTORE FIORENZO(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania - Com. Uff. n. 37 del 27.11.<strong>2003</strong>)La A.S.C. Saviano 1960 in persona del Presidente Erasmo Perrotta ha proposto reclamo avverso la delibera della CommissioneDisciplinare presso il Comitato Regionale Campania pubblicata sul C.U. n. 37 del 27 novembre <strong>2003</strong>, relativa alla confermadella squalifica fino al 19.04.2005 inflitta al calciatore Pastore Fiorenzo per i fatti avvenuti nel corso della gara Saviano/S.Antonio Abate del 19.10.<strong>2003</strong> (Campionato di Eccellenza). Il ricorso non è ammissibile per inosservanza dell‟art. 33 punto 2C.G.S. secondo il quale gli atti del procedimento vanno richiesti entro tre giorni successivi dalla data di pubblicazione nel C.U.del provvedimento che si intende impugnare, a mezzo telegramma. Nella fattispecie invece la richiesta di documenti risultainviata solo in data 2.12.<strong>2003</strong> ed a mezzo lettera ordinaria. Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile l‟appello comesopra proposto dall‟A.S.C. Saviano di Saviano (Napoli) ai sensi dell‟art. 33 n. 2 C.G.S., per tardività nella richiesta della copiadegli atti ufficiali. Dispone incamerarsi la tassa versata.9 - APPELLO DELL‟U.S. REAL JUVENTINA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO ALL‟1.5.2005INFLITTA AL CALCIATORE FORINI GIAMBATTISTA(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Veneto - Com. Uff. n. 25 del 18.12.<strong>2003</strong>)La Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Veneto, con decisione pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 25del 18 dicembre <strong>2003</strong>, respingeva il reclamo dell‟odierna appellante e confermava la squalifica del suo calciatore FioriniGiambattista, per comportamento violento nei confronti del direttore della gara Scledum 93/Real Juventina dell‟1.11.<strong>2003</strong>.Avverso questa decisione proponeva appello, davanti alla C.A.F., il Presidente della Real Juventina, Sivano Pelosato,richiedendo la revoca della predetta squalifica, “perché frutto di errore valutativo da parte dell‟arbitro”. La Corte,preliminarmente osserva che l‟appello deve essere dichiarato inammissibile, ex art. 33 comma 1 C.G.S., trattandosi di giudiziodi terzo grado, che affronta, esclusivamente, questioni di merito. Ne consegue che deve essere incamerata la relativa tassa. Perquesti motivi la C.A.F. dichiara inammissibile l‟appello come sopra proposto dall‟U.S. Real Juventina di Monteforte d‟Alpone(Verona), ai sensi dell‟art. 33 n. 1 C.G.S.. Dispone incamerarsi la tassa versata.TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 29/C - RIUNIONE DEL 26 GENNAIO 20041 - APPELLO DELL‟A.S. MIRAFIN AVVERSO LE SANZIONI DELLE SQUALIFICHE INFLITTE AI CALCIATORICORMACI VINCENZO FINO AL 30.6.2006, ANTONELLI SIMONE FINO AL 31.10.2008 E LA SANZIONEDELL‟AMMENDA DI E 400,00 A SEGUITO DELLA GARA MIRAFIN/FUTSAL GENZANO DEL 31.10.<strong>2003</strong>(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio - Com. Uff. n. 40 del 18.12.<strong>2003</strong>)La Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio, pronunciandosi sul reclamo della A.S. Mirafin avverso ilprovvedimento del Giudice Sportivo (C.U. n. 40) in data 18.12.<strong>2003</strong> riduceva la squalifica a carico di Cormaci Vincenzo dal31.10.2008 al 30.06.2006, confermava la squalifica fino al 31.10.2008 a carico di Antonello Simone e l‟ammenda di 400 euroa carico della società MiraFin. Tali provvedimenti sono impugnati con il presente appello dalla Mirafin, che deduce solo unaricostruzione dei fatti, che sono a base delle sanzioni irrogate, diversa da quella riportata nel referto arbitrale. Ciò premesso,l‟appello va dichiarato inammissibile ai sensi dell‟art. 33, comma 1, C.G.S. perché non sono dedotte in esso censure di diritto.Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile l‟appello come sopra proposto dall‟A.S. Mirafin di Pomezia (Roma), aisensi dell‟art. 33 n. 1 C.G.S.. Ordina incamerarsi la tassa versata.2 - APPELLO DEL C.S.R. PIANO DEI GELI SAN MARTINO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA C.S.R. PIANOGELI SAN MARTINO/ATHLETIC 2000 DEL 23.11.<strong>2003</strong>(Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Sicilia per l‟Attività Giovanile e Scolastica - Com.Uff. n. 19 dell‟11.12.<strong>2003</strong>)Con reclamo al Giudice Sportivo di 1° Grado presso il Comitato Provinciale Palermo in data 21.11.<strong>2003</strong> la A.P. Athletic 2000segnalava che nel corso della gara di Campionato Provinciale Allievi, Girone A, San Martino Piano dei Geli/Athletic 2000 del23.11.<strong>2003</strong> la squadra di casa aveva fatto scendere in campo con la maglia n. 13 calciatore diverso (di nome Claudio) da quelloindicato in distinta e da identificarsi in Marcianò Daniele Gioacchino, calciatore dall‟età visibilmente superiore ai 13 anni delMarcianò. Con la decisione di cui al Com. Uff. n. 19 del giorno 11.12.<strong>2003</strong> il Giudice Sportivo di 2° Grado presso il ComitatoRegionale Sicilia del Settore per l‟Attività Giovanile e Scolastica infliggeva al C.S.R. San Martino la punizione <strong>sportiva</strong> dellaperdita della gara, rilevando che i calciatori Baglioni Luca e Ficile Antonio (che avevano preso parte alla gara del 23.11.<strong>2003</strong>)non erano risultati essere tesserati per la società S. Martino ed avevano preso parte alla gara, di conseguenza, in posizioneirregolare. Avverso tale decisione proponeva appello il C.S.R. San Martino che eccepiva l‟erroneità dell‟inoltro del reclamo, daparte della A.P. Athletic 2000, nel senso che lo stesso avrebbe dovuto essere inviato non al Giudice Sportivo di 1° Grado, maal Giudice Sportivo di 2° Grado. Faceva presente inoltre che, contrariamente a quanto sostenuto, i calciatori Baglioni e Ficileerano regolarmente tesserati per la società sin da epoca antecedente la data della gara. Chiedeva, pertanto, che in accoglimentodell‟appello questa Commissione annullasse le sanzioni inflitte dal Giudice Sportivo. Il reclamo della A.P. Athletic 2000,118


DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE - STAGIONE SPORTIVA <strong>2003</strong>-2004correttamente inoltrato al Giudice Sportivo di 1° Grado a norma dell‟art. 24 del C.G.S., avrebbe dovuto essere esaminato inprima istanza da questo Giudice invece che dal Giudice Sportivo di 2° Grado, come in realtà avvenuto. Va da sé, diconseguenza, che la decisione di questo ultimo Giudice va annullata, siccome emessa da giudice incompetente. Ne consegue latrasmissione degli atti al (competente) Giudice Sportivo di 1° Grado presso il Comitato Provinciale di Palermo per il giudizioin merito al reclamo della A.P. Athletic 2000; reclamo avente ad oggetto non la posizione dei calciatori Baglioni e Ficile, ma ilfatto di avere schierato la C.S.R. San Martino calciatore diverso da quello indicato in distinta. Almeno secondo laprospettazione, da valutare, della reclamante. Per questi motivi la C.A.F. annulla la decisione del Giudice Sportivo di 2° Gradopresso il Comitato Regionale Sicilia S.G.S., con rinvio degli atti al Giudice Sportivo di 1° Grado per l‟esame di merito delreclamo del 26.11.<strong>2003</strong> proposto dalla società Athletic 2000 avverso l‟irregolarità della gara sopra citata. Ordina incamerarsi latassa versata.3 - APPELLO DELL‟A.S. TURANIA 1997 AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE TESSERAMENTIINERENTE LO SVINCOLO D‟AUTORITÀ PER INATTIVITÀ, EX ART. 109 N.O.I.F., CONCESSO AI CALCIATORI DECESARIS ANGELO, PETRUCCI EMILIANO, DE CESARIS DANILO, DI PAOLO DAVIDE(Delibera della Commissione Tesseramenti - Com. Uff. n. 12/D del 21.11.<strong>2003</strong>)La Commissione Tesseramenti, con decisione pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 12/D del 21.11.<strong>2003</strong>, ha rigettato ilreclamo dell‟A.S. Turania, avverso i provvedimenti assunti, in data 3.7.<strong>2003</strong>, dal Comitato Regionale Lazio, di accoglimentodelle richieste di svincolo per inattività, ex art. 109 N.O.I.F., inoltrate dai suoi calciatori De Cesaris Angelo, Petrucci Emiliano,De Cesaris Danilo e Di Paolo Davide, ritenendo che, a prescindere dalla problematica della mancata notifica delle previsterichieste dei quattro predetti calciatori, all‟odierna ricorrente, essendo risultata sconosciuta al suo indirizzo, quest‟ultima “ha,poi, avuto la facoltà e lo spazio per proporre, avanti la Commissione Tesseramenti, le sue doglianze in rito e nel merito e persviluppare le sue argomentazioni per contrastare il di- ritto dei calciatori allo svincolo per inattività, sul presuppostodell‟inesistenza dei requisiti”. La Commissione Tesseramenti ha rigettato il reclamo nel merito, non avendo la ricorrente nullaeccepito per sostenere la sua opposizione, nei confronti delle richieste dei predetti quattro calciatori. Avverso la decisioneproponeva appello alla C.A.F., l‟A.S. Turania 1997, sostenendo che la procedura, prevista dall‟art. 109 N.O.I.F., è stata viziatadalla mancata comunicazione alla società della richiesta di svincolo, non attribuita dalla Commissione Tesseramenti, “ad uncomportamento artatamente posto in essere” dalla società e chiedendo l‟annullamento del provvedimento. Il ricorso èinfondato e non può essere accolto. I quattro predetti calciatori hanno, infatti, correttamente adempiuto a quanto loro prescrittodalla normativa federale spedendo le lettere che ci occupano all‟indirizzo ufficiale dell‟A.S. Turania e a nulla rileva il mancatoperfezionamento della notifica, che non può essere ascritto a comportamenti colposi degli odierni resistenti. Per il resto, alladecisione della Commissione Tesseramenti non vengono mossi rilievi. Ne consegue che deve essere incamerata la relativatassa. Per questi motivi la C.A.F. respinge l‟appello come sopra proposto dall‟A.S. Turania 1997 di Roma. Ordina incamerarsila tassa versata.4 - APPELLO DEL G.S. BEVERARE AVVERSO LA CONCESSIONE DELLO SVINCOLO D‟AUTORITÀ CONCESSOAL CALCIATORE PIVA ROBERTO, EX ART. 109 N.O.I.F., PER INATTIVITÀ(Delibera della Commissione Tesseramenti - Com. Uff. n. 10/D - Riunione del 17.10.<strong>2003</strong>)La Commissione Tesseramenti, con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 10/D del 17.10.<strong>2003</strong> e notificata, in data 20.12.<strong>2003</strong>,confermava la pronuncia del Comitato Regionale Veneto, che ha accolto la richiesta di svincolo per inattività, proposta ex art.109 N.O.I.F., dal calciatore Piva Roberto. Avverso questa decisione proponeva appello, davanti a questa Commissione, ilGruppo Sportivo Beverare, con una serie di motivi in fatto e in diritto. Preliminarmente, va osservato che l‟appello del G.S.Beverare deve essere considerato inammissibile, in quanto la decisione della Commissione Tesseramenti è stato notificata,come detto, alla predetta ricorrente, in data 20.12.<strong>2003</strong> mentre l‟atto di reclamo che ci occupa è stato notificato alla C.A.F. ealla controparte, in data 29.12.<strong>2003</strong> e quindi, oltre il settimo giorno successivo alla data in cui è pervenuta la comunicazione,ex art. 33 comma 2 C.G.S.. Consegue l‟incameramento della relativa tassa. Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibilel‟appello come sopra proposto dal G.S. Beverare di San Marino di Vanezze (Rovigo), ai sensi degli artt. 44 comma 6 e 33comma 2 C.G.S. per tardività dell‟invio di copia dei motivi al calciatore controparte. Ordina incamerarsi la tassa versata.5 - APPELLO DELL‟A.S. ORLANDO GUASTICCE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA ORLANDO GUASTICCE/MASSETANADEL 2.11.<strong>2003</strong>(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Toscana - Com. Uff. n. 24 del 18.12.<strong>2003</strong>)L‟U.S. Massetana proponeva reclamo, per la gara Orlando Guasticce/Massetana del 2.11.<strong>2003</strong> terminata con il risultato di 2-2,alla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Toscana, asserendo la posizione irregolare del calciatore BergamoEnrico del Guasticce, in quanto colpito dalla squalifica di due giornate (Comunicato Ufficiale n. 10 dell‟11 settembre <strong>2003</strong>), dicui una non scontata, durante la militanza del predetto nella Santacrocese (passato al Guasticce il 31.12.<strong>2003</strong>) e durante lapartecipazione alla Coppa Italia di 1ª Categoria. Con decisione pubblicata nel Comunicato n. 24 del 18 dicembre del <strong>2003</strong> laCommissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Toscana comminava al Guasticce la punizione <strong>sportiva</strong> della perditadella gara per 0-3 e l‟ammenda di euro 150, nonché un ulteriore giornata di squalifica per il Bergamo e l‟inibizione fino al 18gennaio 2004 del dirigente Cristofani Paolo. Con l‟appello in esame la Guasticce impugnava la predetta decisione, deducendola violazione dell‟art. 14, comma 10 nn. 1 e 3, nonché dell‟art. 17, comma 6, C.G.S., come modificato dal comunicato F.I.G.C.n. 12/A del 31.12.<strong>2003</strong>. Orbene, l‟art. 17, comma 6, C.G.S. afferma che “nel caso in cui il calciatore colpito dalla sanzioneabbia cambiato società, anche nel corso della stagione, la squalifica è scontata, in deroga al comma 3, per le residue giornate in119


DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE - STAGIONE SPORTIVA <strong>2003</strong>-2004cui disputa gare ufficiali la prima squadra della nuova società di appartenenza, ferma la distinzione di cui all‟articolo 14,comma 10, nn. 1 e 3. La distinzione prevista dall‟articolo 14, comma 10, n. 1, ultima parte, non sussiste nel caso che nellasuccessiva stagione <strong>sportiva</strong> non sia possibile scontare le sanzioni nella medesima Coppa Italia in relazione alla quale sonostate inflitte”. A sua volta l‟articolo 10, comma 10, n. 1, recita: “le sanzioni inflitte dagli organi di giustizia <strong>sportiva</strong> inrelazione a gare di Coppa Italia dilettanti e di Coppa Regioni si scontano nelle rispettive competizioni”. Ciò premesso èevidente che il calciatore Bergamo aveva pienamente diritto a partecipare alla gara in questione e dovrebbe scontare la residuagiornata di squalifica nella Coppa Italia dilettanti della prossima stagione, se ne prenderà parte, o, altrimenti, nella prima garaufficiale della nuova stagione <strong>sportiva</strong>. L‟appello va, pertanto, accolto e va ripristinato il risultato della garaGuasticce/Massetana del 2.11.<strong>2003</strong>, con annullamento delle sanzioni di cui al comunicato n. 24. La tassa va restituita. Perquesti motivi la C.A.F., in accoglimento dell‟appello come sopra proposto dall‟A.S. Orlando Guasticce di Guasticce (Livorno),annulla l‟impugnata delibera, ripristinando, altresì, il risultato di 2-2 conseguito in campo nella gara suindicata. Ordinarestituirsi la tassa versata.6 - APPELLO DELL‟A.S. CALCIO A CINQUE RAIANO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA PRO CALCETTOAVEZZANO/CALCIO A CINQUE RAIANO DEL 15.11.<strong>2003</strong>(Delibera della Commissione Disciplinare presso la Divisione Nazionale Calcio a Cinque - Com. Uff. n. 168 del 19.12.<strong>2003</strong>)Con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 138 del 26.11.<strong>2003</strong> il Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque dellaL.N.D. disponeva l‟effettuazione della gara del Campionato Nazionale di Serie B Pro Calcetto Avezzano/Calcio a CinqueRaiano che il 15.11.<strong>2003</strong> non si era disputata. Rilevava il Giudice, sulla base del referto arbitrale, che la gara non aveva potutoavere inizio per la indisponibilità del campo di gioco (dovuta alla disputa, nello stesso orario, di altra gara) e che al termine diquesta non era stato possibile giocarla perché la squadra della A.S. Calcio a Cinque Raiano, dopo una attesa di 30 minuti circae senza che avesse ricevuto indicazione di alcun genere dall‟arbitro, si era al- lontanata. Avverso detta decisione proponevanoreclamo sia la A.S. Pro Calcetto Avezzano che la A.S. Calcio a Cinque Raiano. Lamentava la prima che non era stato possibiledar corso alla gara (allorché il campo di gioco si era reso disponibile) perché la squadra avversaria si era allontanataarbitrariamente. Faceva presente quest‟ultima, invece, che dopo 30 minuti dall‟orario fissato per l‟inizio l‟arbitro avevaconsegnato il modello “AIA-Can-D-Cinque -Cronometrista”, con ciò manifestando la volontà di rinviare definitivamente lagara. Rilevava in ogni caso che la oggettiva indisponibilità del campo di gioco andava addebitata alla società ospitante cheperaltro non si era premurata di chiedere la variazione dell‟ora di inizio della gara (o del campo di gioco) nonostante laconcomitanza, a lei ben nota, dall‟altra gara. Ciascuna delle due società chiedeva, pertanto, la condanna dell‟altra alla perditadella gara con il punteggio di 6-0. Con la decisione di cui al Com. Uff. n. 168 del 19 dicembre <strong>2003</strong> la competenteCommissione Disciplinare accoglieva il reclamo della A.S. Pro Calcetto Avezzano ed infliggeva la sanzione della perdita dellagara alla A.S. Calcio a Cinque Raiano. Osservava, in estrema sintesi, che la condotta dell‟arbitro non poteva essere intesa comevolontà di rinviare la partita e dunque che la soc. Calcio a Cinque Raiano si era allontanata dall‟impianto sportivo, rendendoneimpossibile la disputa allorché il campo di gioco si era liberato, in modo del tutto arbitrario. Ad impugnare la decisione appenadetta era la A.S. Calcio a Cinque Raiano che lamentava la mancata applicazione da parte della Commissione Disciplinare delduplice disposto di cui all‟art. 54 delle N.O.I.F. ed alla guida pratica alla regola 8, paragrafo 16), del Regolamento di gioco.Eccepiva poi che la stessa Commissione non si era espressa sulla indisponibilità del campo di gioco e sulla conseguenteresponsabilità oggettiva della società ospitante. Chiedeva pertanto l‟annullamento della decisione della CommissioneDisciplinare e la condanna della A.S. Pro Calcetto Avezzano alla sanzione della perdita della gara. L‟appello proposto, cheprende le mosse dall‟omessa applicazione di norme contenute nel C.G.S., nelle N.O.I.F. e negli altri Regolamenti adottati dalConsiglio Federale e dunque dalla previsione di cui all‟art. 33, comma 1 lettera b), C.G.S., è ammissibile ma non può essereaccolto. Bisogna precisare innanzi tutto, e per quanto di eventuale utilità in questa sede, che il caso in esame non ricadenell‟ambito di efficacia normativa del disposto di cui all‟art. 60 delle N.O.I.F. che disciplina il caso della impraticabilità dalterreno di giuoco. Va da sé, infatti, che detta inagibilità, fatta discendere dalla norma appena richiamata da “intemperie” o “daogni altra (similare) causa”, può venire in esame con riguardo a situazioni di fatto intuitivamente differenti dalla sempliceindisponibilità del terreno di gioco. Ne discende l‟impossibilità di applicare al caso in esame le regole che disciplinanol‟impraticabilità del terreno di giuoco e che ogni richiamo ad esse in questa sede è del tutto fuori di luogo. Del pari fuor diluogo è il richiamo, con riferimento al caso in esame, delle regole in tema di ritardata presentazione in campo delle squadre edi tempo di attesa (art. 54 N.O.I.F.). Come correttamente osservato dalla Commissione Disciplinare, dette regole hannoriguardo al caso in cui “una o entrambe le squadre siano in ritardo sull‟orario programmato per l‟inizio della gara e non quandoil ritardo stesso è causato dalla indisponibilità del terreno di gioco”. Posto che nel caso che qui interessa le due squadre si sonopresentate tempestivamente e posto in ogni caso che non è stato il lievissimo ritardo (di circa 3 minuti) della A.S. Pro CalcettoAvezzano a determinare la mancata disputa della gara, risulta evidente che l‟appello della A.S. Calcio a Cinque Raiano vaesaminato non sotto questo, ma sotto altro e diverso profilo. La squadra del Raiano Calcio a Cinque si è allontanatadall‟impianto sportivo dove avrebbe dovuto disputare l‟incontro con la Pro Calcetto Avezzano allo scadere dei 30 minutidall‟orario previsto per l‟incontro stesso, vale a dire alle 15,30; se ne è allontanata impedendo che la gara potesse avere inizioallorché, alle ore 15,55 il campo di giuoco si era reso disponibile. Ha giustificato tale sue condotta invocando quanto previstodalla guida pratica alla regola 8, paragrafo 16), del regolamento di gioco e chiamando in causa l‟arbitro che, nel consegnarequel tal documento di cui si è detto in narrativa, avrebbe lasciato intendere che la gara non si sarebbe disputata. Le spiegazioniaddotte non possono essere condivi- se. Anche a prescindere dal valore da attribuire alla guida pratica al regolamento di gioco,è fuori di discussione che detta guida, fissato il termine di attesa per il caso del terreno di giuoco occupato da altra garaufficiale nella durata di un tempo (e cioè in 30 minuti, per quanto riguarda il caso in esame) fa salva una “diversa120


DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE - STAGIONE SPORTIVA <strong>2003</strong>-2004disposizione”; disposizione che non può che essere ravvisata nelle determinazioni che l‟arbitro dell‟incontro, valutate lecircostanze di fatto, ritiene di adottare. Una diversa interpretazione della riserva contenuta nella regola non apparecondivisibile, dal momento che una indicazione ulteriore (rispetto al criterio della durata di un tempo) non avrebbe senso econsiderato che una (ulteriore) indicazione a carattere generale non avrebbe bisogno di essere introdotta nella normativaattraverso una riserva, ben potendo essere contenuta nella norma stessa. Senza dire che la fissazione di una regola a caratteregenerale non sarebbe in grado di tener conto delle molteplici, contingenti situazioni pratiche cui la previsione di una riserva èevidentemente ispirata. La A.S. Calcio a Cinque Raiano avrebbe dovuto attenersi, dunque all‟eventuale di- versa disposizionedell‟arbitro. Che non è affatto intervenuta nel senso fatto presente dalla società stessa. Ha correttamente affermato laCommissione Disciplinare a questo proposito che la semplice consegna di quel tal documento non poteva essere intesa comevolontà di liberare le squadre, laddove l‟inequivoco contenuto dal referto di gara e la condotta tenuta dall‟arbitro (che è rimastoin attesa della fine, neppure tanto lontana, della gara in corso) avrebbero dovuto far pensare ad una determinazione diversa(rispetto alla regola generale fissata dalla guida pratica) dell‟arbitro stesso e cioè alla volontà di questi di far disputare la gara.Discende dalle osservazioni appena fatte che l‟incontro del 15.11.<strong>2003</strong> non si è svolto per il comportamento tenuto dallasocietà appellante, a nulla rillevando che secondo regole generali è la società ospitante che deve garantire la disponibilità delterreno di gioco (o attivarsi a norma dell‟art. 26 del Regolamento della L.N.D.). È di tutta evidenza, in- fatti, che l‟esistenza diregole sul ritardato inizio di una gara rispetto all‟orario fissato devo- no indurre a ritenere che la responsabilità della societàospitante prende corpo solamente nel caso in cui l‟indisponibilità del terreno di gioco sia e rimanga definitiva e non nel caso,come quello in esame, in cui sia contingente e rimediabile nel volgere di un ragionevolmente breve lasso di tempo. L‟appelloproposto va, pertanto e come già detto, respinto. Quanto alla tassa reclamo, questa, per effetto della soccombenza, deve essereincamerata (art. 29, punto 13, C.G.S.). Per questi motivi la C.A.F. respinge l‟appello come sopra proposto dall‟A.S. Calcio aCinque Raiano di Raiano (L‟Aquila). Ordina incamerarsi la tassa versata.7 - APPELLO DEL F.C. VILLA S. STEFANO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 30.6.2004INFLITTA AL CALCIATORE NAPOLEONI ARISTIDE(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio - Com. Uff. n. 40 del 18.12.<strong>2003</strong>)Il F.C. Villa S. Stefano ha proposto reclamo avverso la decisione della Commissione Disciplinare presso il Comitato RegionaleLazio, che aveva riformato il verdetto del Giudice Sportivo, irrogando al calciatore Napoleoni Aristide la squalifica fino alladata del 30.6.2004. Il ricorso si fonda sulla denuncia di motivazione contraddittoria del provvedimento impugnato, nonchésulla falsa applicazione dell‟art. 14 C.G.S., ritenendosi la condotta ascritta al calciatore non rientrante tra quelle di particolaregravità e pertanto meritevole della sanzione della squalifica superiore a quattro giornate, come incidentalmente affermato daldecidente che ha dato atto della mancanza di cattiveria del calciatore. La censura è parzialmente fondata, poiché è indubbio cheuna tale affermazione abbia viziato la motivazione del provvedimento nella sua logicità. Va tuttavia affermato che il contattocon l‟arbitro costituisce atto particolarmente grave per il quale va comunque applicata una sanzione superiore a quattrogiornate, mentre il riferimento alla “cattiveria” del gesto - espressione più consona alla valutazione dei falli di gioco - risultairrilevante nella motivazione, non potendosi dubitare della volontarietà del gesto, come da referto arbitrale. Va però rilevatoche la lievissima entità del contatto, grave più per il contenuto della gestualità, che per le irrilevanti conseguente, merita unadiversa valutazione della concreta entità del- la sanzione da irrogare, che può essere equamente fissata con scadenza al31.3.2004. Per questi motivi, la C.A.F. in parziale accoglimento dell‟appello come sopra proposto dal F.C. Villa S. Stefano diVilla Santo Stefano (Frosinone), riduce al 31.3.2004, la sanzione della squalifica già inflitta dai primi giudici al calciatoreNapoleoni Aristide. Ordina restituirsi la tassa versata.8 - APPELLO DELLA U.S. TARCISIA SASSI AVVERSO DECISIONI MERITO GARA ATLETICO MIRAFIORI/TARCISIA SASSIDEL 2.11.<strong>2003</strong>(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Piemonte Valle d‟Aosta - Com. Uff. n. 27 del18.12.<strong>2003</strong>)La Unione Sportiva Tarcisia Sassi ha proposto reclamo avverso la decisione della Commissione Disciplinare presso ilComitato Regionale Piemonte Valle d‟Aosta pubblicata sul C.U. n. 27 del 18 dicembre <strong>2003</strong> relativa alla posizione delgiocatore Barcelas Roberto Silva schierato dalla Società Atletico Mirafiori nella gara del 2 novembre <strong>2003</strong>, valevole per ilCampionato di 1ª Categoria Girone E. La società ricorrente ha avanzato dubbi sulla regolarità del tesseramento del suindicatocalciatore poiché, a suo dire, lo stesso era stato tesserato in passato presso la Federazione brasiliana come calciatoreprofessionista. Nell‟attuale ricorso la U.S. Tarcisia Sassi ribadisce la propria tesi, producendo una dichiarazione del suo expresidente Sig. Poliseno Francesco nonché fotocopia di un articolo apparso sul giornale locale “Il Corriere Sportivo” in data1.12.<strong>2003</strong> nel quale lo stesso calciatore ammette di aver già giocato in Brasile. Ritiene questa Commissione che la decisioneemessa dalla Commissione Disciplinare non debba essere modificata in quanto è risultato dal carteggio inviato dall‟UfficioTesseramento della F.I.G.C. risulta che il calciatore in questione è regolarmente tesserato per la stagione <strong>2003</strong>/2004 per lasocietà Atletico Mirafiori a far data dal 5 agosto <strong>2003</strong>, in quanto la relativa domanda è stata ritenuta conforme all‟art. 40comma 11 delle N.O.I.F.. Va, peraltro, rilevato che dall‟esame degli atti risulta una dichiarazione del calciatore che afferma dinon aver giocato negli ultimi 5 anni in nessuna Federazione Estera e ciò è avvalorato dal fatto che il calciatore è statoininterrottamente tesserato dalla stagione <strong>sportiva</strong> 1995/96 per società italiane della L.N.D. quale “dilettante extracomunitario”.Il reclamo deve pertanto essere respinto. Per questi motivi la C.A.F. respinge l‟appello come sopra proposto dall‟U.S. TarcisiaSassi di Torino. Ordina incamerarsi la tassa versata.121


DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE - STAGIONE SPORTIVA <strong>2003</strong>-20049 - APPELLO DEL CALCIATORE GRANDE ALESSANDRO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICAINFLITTAGLI FINO AL 30.6.2005(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Abruzzo - Com. Uff. n. 30 del 18.12.<strong>2003</strong>)Il calciatore Alessandro Grande della Società Sportiva Folgore di Collelongo (L‟Aquila) ha proposto ricorso avverso ladecisione della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Abruzzo, pubblicata sul C.U. n. 30 del 18 dicembre<strong>2003</strong> con la quale è stato respinto l‟appello contro la squalifica inflitta al suddetto calciatore fino al 30.6.2005, in relazione aifatti avvenuti durante la gara Villa San Sebastiano/Folgore disputata il 9.10.<strong>2003</strong> (Campionato di 2ª Categoria). Sostienel‟appellante che il suo comportamento nei confronti del direttore di gara fu del tutto accidentale, in quanto egli ebbe a toccarel‟arbitro alla testa mentre indietreggiava e senza quindi poterlo vedere; chiede comunque una più equa ed obiettiva valutazionedella sanzione inflittagli. Osserva questa Commissione d‟Appello che il ricorso può essere ritenuto ammissibile sotto il profilodella carenza di motivazione in ordine all‟entità della pena. Dal referto arbitrale non risulta alcuna particolareggiata descrizionedel fatto, in particolare per quel che riguarda la volontarietà del gesto posto in essere dal calciatore. Si ritiene pertanto di poterparzialmente accogliere il ricorso riducendo la squalifica a tutto il 31.12.2004. Per questi motivi la C.A.F., in parzialeaccoglimento dell‟appello come sopra proposto dal calciatore Alessandro Grande, riduce al 31.12.2004, la sanzione dellasqualifica già inflitta dai primi giudici al reclamante. Ordina restituirsi la tassa versata.10 - APPELLO DEL F.C. LIBERTAS BRERA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA LIBERTAS BRERA/BRESSOCALCIO DEL 15.11.<strong>2003</strong>(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia - Com. Uff. n. 24 del 18.12.<strong>2003</strong>)Il F.C. Libertas Brera ha proposto reclamo avverso la decisione della Commissione Disciplinare presso il Comitato RegionaleLombardia, che aveva annullato il verdetto del Giudice Sportivo di sconfitta per 3-0 ai danni del Bresso Calcio a seguito deifatti verificatisi in campo durante la gara Bresso/Brera. Nel medesimo reclamo la società ha inoltre contestato l‟annullamentodell‟ammenda di 400 euro irrogata dal giudice di primo grado alla società avversaria. Con riguardo alla prima istanza delgravame il ricorso va respinto. Sul punto va infatti affermato il principio secondo il quale la sussistenza delle regioni checonducono alla decisione di interrompere la gara deve essere verificata con riferimento ad un criterio oggettivo - e non dunquerimessa alla mera discrezionalità del direttore di gara - e su tale determinazione può dunque esercitarsi il sindacato ad operadegli organi di giustizia <strong>sportiva</strong>. Con riferimento alla situazione descritta in atti va rilevato come gli episodi accaduti sulcampo e riassunti nel referto arbitrale non integrino situazione rispetto alla quale potesse considerarsi ineluttabilmente turbatol‟andamento della gara e il normale svolgimento della condotta arbitrale. L‟episodio di reazione alla quarta espulsionesanzionata nei confronti della squadra del Bresso - calciatore che colpisce il braccio dell‟arbitro proteso ad esibire il cartellinorosso - e le contestuali proteste degli altri calcia- tori del Bresso non possono considerarsi di per sé prodromiche di unadegenerazione nel comportamento degli atleti in campo, il cui contegno, se del caso, poteva essere sostenuto da una condottaarbitrale improntata - più che alla rinuncia - alla ricerca di ogni ulteriore strumento per il governo della disciplina. Gli effetti didegenerazione della condotta dei calciatori si sono anzi manifestati proprio a seguito dell‟affrettata decisione arbitrale, epertanto di essi non può tenersi conto ai fini della valutazione dei presupposti che hanno condotto alla interruzione della gara.Con riferimento all‟annullamento della multa inflitta in primo grado alla società Bresso non sussiste la legittimazione dellaLibertas Brera ad interporre gravame. Per questi motivi la C.A.F. respinge l‟appello come sopra proposto dal F.C. LibertasBrera di Milano e lo dichiara inammissibile nella parte in cui si chiede l‟annullamento della decisione relativa alla sanzionepecuniaria inflitta al Bresso Calcio. Ordina incamerarsi la tassa versata.11 - APPELLO DEL CAGLIARI CALCIO TENDENTE AD OTTENERE LA DECLARATORIA DI RISOLUZIONEDELLA VARIAZIONE DI TESSERAMENTO DEL 10.7.<strong>2003</strong> INERENTE IL CALCIATORE SABATO ROCCO,STIPULATA TRA RECLAMANTE E IL COSENZA CALCIO 1914(Delibera della Commissione Tesseramenti - Com. Uff. n. 10/D - Riunione del 17.10.<strong>2003</strong>)Con la decisione impugnata, la Commissione Tesseramenti, investita in data 9 settembre <strong>2003</strong> dalla Lega NazionaleProfessionisti della questione relativa alla validità della variazione di tesseramento n. 0436 del 18 agosto <strong>2003</strong>, depositata inpari data dalla Società Cagliari Calcio con riferimento al contratto professionistico stipulato con il calciatore Sabato Rocco, hadeliberato la validità del contratto stipulato tra la società cagliaritana e il suddetto calciatore nella data da ultimo citata. Lasuddetta Lega, nel richiedere la pronunzia della Commissione Tesseramenti, specificava che le società Cagliari e Cosenzaavevano stipulato, in data 10 luglio <strong>2003</strong>, un accordo di trasferimento delle prestazioni sportive del nominato calciatore, concontestuale cessione della quota di partecipazione alla società cosentina. Senonché, in seguito alla mancata iscrizione alcampionato del Cosenza, il Cagliari, in data 6 agosto <strong>2003</strong>, aveva comunicato la risoluzione del contratto di trasferimento acausa dell‟impossibilità del Cosenza “di detenere un diritto di partecipazione alle prestazioni sportive di calciatoreprofessionista”, comunicando altresì che l‟accordo di partecipazione aveva rappresentato elemento essenziale nelperfezionamento della volontà contrattuale. A quel punto il calciatore Sabato aveva dichiarato, il successivo 11 agosto, larisoluzione del proprio contratto con il Cagliari, in quanto conseguente all‟accordo di trasferimento contestato, stipulandonesubito uno nuovo di durata però annuale. La Lega Nazionale Professionisti, nel trasmettere il fascicolo e chiedere,genericamente, alla Commissione Tesseramenti una “pronuncia in merito”, rendeva noto che, allo scopo di non pregiudicarel‟attività professionale del calciatore, non essendo in discussione la sua volontà di tesseramento con il Cagliari, avrebbeprovveduto a dare esecuzione alla data della richiesta al suddetto ultimo tesseramento, la cui tipologia e la relativa scadenzarestavano comunque vincolate alle definitive determinazioni dell‟interpellata Commissione. Questa, richiamando l‟art. 110,comma 1, N.O.I.F., in tema di non ammissione di una società calcistica al campionato di pertinenza e di svincolo d‟autorità dei122


DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE - STAGIONE SPORTIVA <strong>2003</strong>-2004calciatori, nonché la circolare federale in data 7 ottobre 1993, in tema di accordi di partecipazione di cui all‟art. 102-bisN.O.I.F., ha formulato le seguenti considerazioni: - la prima cessione definitiva di contratto dal Cosenza al Cagliari erapienamente valida in quanto intervenuta prima della non ammissione al campionato della società cedente: il calciatore Sabatonon era dunque interessato dallo svincolo d‟autorità; - atteso che l‟accordo di partecipazione dava luogo a due operazionidistinte, la cessione del contratto conservava piena validità, estendendosi però al 100% di ogni diritto relativo al giocatore; - ilgiocatore e la nuova società di appartenenza avevano la facoltà, come puntualmente accaduto nel caso di specie, di concludereun nuovo contratto, previa risoluzione consensuale del primo (cfr. gli atti di risoluzione del contratto del 10 luglio <strong>2003</strong>, stipuladel nuovo contratto in data 18 agosto <strong>2003</strong> con scadenza 30 giugno 2004, e relativa variazione di tesseramento n. 0436). LaCommissione Tesseramenti, in definitiva, come da dispositivo, dichiarava “la validità del contratto stipulato tra la s.p.a.Cagliari Calcio e il calciatore Sabato Rocco in data 18 agosto <strong>2003</strong>”. Con il reclamo in trattazione, articolato in punto di fatto edi diritto, la società cagliaritana ha chiesto la riforma della decisione resa dalla Commissione Tesseramenti, nel senso chevenga dichiarato risolto il contratto stipulato tra le due società, con variazione di tesseramento n. 0472 in data 10 luglio <strong>2003</strong>. Ilreclamo, una volta correttamente delimitato il thema decidendum, va dichiarato inammissibile. Solo in sede di udienza,anzitutto, il rappresentante della società reclamante ha chiarito lo scopo concreto, non immediatamente ricavabile dall‟atto digravame, che muoveva l‟azione: evitare il rischio di pagare il corrispettivo intero in relazione all‟originario trasferimento delcalciatore. Ma in realtà, per come la Commissione Tesseramenti ha impostato il suo ordito decisionale, sulla base, peraltro,della richiesta formulata in termini generici, nel trasmettere il fascicolo, dalla Lega Nazionale Professionisti, la societàreclamante, fatte salve ulteriori, specifiche e più dirette istanze di giustizia, non ha interesse a svolgere appello avverso lapronunzia attualmente contestata, in quanto il corredo motivazionale della medesima appare volto unicamente a sostenere,come da dispositivo, la validità dell‟ultimo contratto stipulato tra la società sarda e il calciatore, in quanto frutto di unalegittima riconsiderazione, su base consensuale, dei rapporti tra loro intercorrenti. Ma la validità dell‟ultimo tesseramento nonrisulta oggetto di contestazione da parte dell‟attuale reclamante. Per i sopraindicati motivi, la C.A.F. dichiara inammissibilel‟appello come sopra proposto dal Cagliari Calcio di Cagliari. Ordina incamerarsi la tassa versata.12 - APPELLO DELL‟AVV. PASQUALIN CLAUDIO AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI DEPLORAZIONE E DISOSPENSIONE INFLITTIGLI DALLA COMMISSIONE AGENTI DI CALCIATORI(Delibera della Commissione Agenti di Calciatori – Com Uff. n. 109/A del 18.12.<strong>2003</strong>)Con decisione in data 3.12.<strong>2003</strong>, in sede disciplinare, la Commissione Agenti di Calciatori irrogava all‟agente avvocatoClaudio Pasqualin la sanzione della deplorazione nonché quella della sospensione dall‟Albo fino al momento dell‟avvenutaesecuzione del lodo di cui in appresso per non aver ottemperato al lodo del Collegio arbitrale della F.I.G.C. pronunciato in data24.5.2002 nella controversia tra il predetto Pasqualin e Nuno Miguel Soares Pereira Ribeiro, con cui, respinta la domanda dellostesso avvocato, quest‟ultimo era stato condannato al pagamento delle spese legali e di quelle relative al funzionamento delCollegio arbitrale. Avverso tale decisione, il Pasqualin ricorreva ritualmente a questa Commissione, deducendopreliminarmente e in rito che, differita per due volte a richiesta di parte l‟udienza per l‟audizione personale richiesta, peraltrocon differimento poi di un solo giorno, data quest‟ultima non coincidente con quelle all‟uopo indicate dal legale officiato dalPasqualin, in tale sede la Commissione Agenti di calciatori, rilevata l‟assenza dell‟interessato e del suo rappresentante, avevaassegnato il termine di dieci giorni per presentare memoria difensiva, comunicando nel contempo che la decisione definitivasarebbe stata assunta nella prossima riunione della detta Commissione. Si doleva l‟attuale ricorrente del fatto che dovevaconsiderarsi anomalo tale provvedimento, stante che neppure era stata comunicata la data della riunione in cui la decisionedefinitiva sarebbe stata assunta, il tutto in violazione del disposto dell‟art. 18, secondo comma, del Regolamento Agenti dicalciatori. La doglianza è fondata; non risulta che la Commissione Agenti di calciatori abbia ritenuto inattendibili o pretestuosele ragioni della mancata presentazione del Pasqualin e/o del suo rappresentante alle sedute fissate. Ciò posto e fermo il fattoche non era certo obbligo di quella Commissione fissare l‟udienza nelle date indicate preventivamente dall‟interessato, rimaneil fatto che la disposizione di cui al secondo comma del ricordato art. 18 è chiara nel senso che la convocazione dell‟aventediritto è volta al fine di consentire l‟esposizione anche orale degli argomenti ritenuti utili a difesa. Orbene, l‟adozione di unaprocedura diversa, non prevista ed elusiva dell‟audizione orale integra violazione della norma citata, violazione rafforzata dalfatto che non risulta neppure comunicata la data della riunione in cui il procedimento sarebbe stato deciso, atteso che non puòritenersi vicariata la partecipazione orale dalla redazione di una memoria, in ragione del chiaro dettato della norma de qua. Taleviolazione inficia di nullità il procedimento e comporta che la decisione impugnata debba essere annullata per violazione deldiritto di difesa, con invio degli atti alla Commissione Agenti di calciatori per un nuovo giudizio. È ovvio che la decisioneadottata, attenendo ad un profilo procedimentale prodromico alla decisione assorbe ed elide la valenza di tutti gli altri motivi diricorso che, a vario titolo, attengono a profili conseguenti alla preliminare questione della regolarità del procedimento, iviincluso quello della sospensione della presente procedura a seguito dell‟avvenuta impugnazione in sede giudiziaria per nullitàdel lodo, annunciata in udienza di fronte a questa Commissione, in quanto presuppone anch‟essa, per una compiutavalutazione, una corretta procedura applicativa della sanzione contro cui si ricorreva in questa sede. Consegue la restituzionedella tassa. Per questi motivi la C.A.F., in accoglimento dell‟appello come sopra proposto dall‟Avv. Claudio Pasqualin,dichiara la nullità del procedimento per violazione dell‟art. 18 del Regolamento per l‟Esercizio dell‟Attività di Agente diCalciatori, con rinvio alla Commissione Agenti di Calciatori per nuovo esame. Ordina restituirsi la tassa versata.TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 30/C - RIUNIONE DEL 5 FEBBRAIO 2004123


DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE - STAGIONE SPORTIVA <strong>2003</strong>-20041 - APPELLO DEL CALCIATORE GARBINI ALESSIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL23.10.2008 CON PROPOSTA DI PRECLUSIONE ALLA PERMANENZA IN QUALSIASI RANGO O CATEGORIADELLA F.I.G.C. A SEGUITO DELLA GARA PETRIANA/MAMELI SPINACETO DEL 18.10.<strong>2003</strong>(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio - Com. Uff. n. 35 del 4.12.<strong>2003</strong>)2 - APPELLO DEL CALCIATORE CATENA GIANMARCO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL23.10.2008 CON PROPOSTA DI PRECLUSIONE ALLA PERMANENZA IN QUALSIASI RANGO O CATEGORIADELLA F.I.G.C. A SEGUITO DELLA GARA PETRIANA/MAMELI SPINACETO DEL 18.10.<strong>2003</strong>(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio - Com. Uff. n. 35 del 4.12.<strong>2003</strong>)3 - APPELLO U.P. PETRIANA AVVERSO L‟ESCLUSIONE DAL CAMPIONATO DI COMPETENZA E LA SANZIONEDELL‟INIBIZIONE FINO AL 31.12.2004 INFLITTA AL SIG. PICA ROBERTO A SEGUITO DELLA GARAPETRIANA/MAMELI SPINACETO DEL 18.10.<strong>2003</strong>(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio - Com. Uff. n. 35 del 4.12.<strong>2003</strong>)4 - APPELLO DEL CALCIATORE RINALDIN RUGGERO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINOAL 30.6.2007 A SEGUITO DELLA GARA PETRIANA/MAMELI SPINACETO DEL 18.10.<strong>2003</strong>(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio - Com. Uff. n. 35 del 4.12.<strong>2003</strong>)L‟arbitro della gara Petriana/Mameli Spinaceto, disputata per il Campionato Provinciale Juniores di Roma riferiva nel suorapporto dei numerosi atti di violenza commessi dai calciatori della U.P. Petriana ai suoi danni dopo che al 27° del 2° tempoaveva decretato un calcio di rigore in favore della squadra avversaria. Ben sei calciatori della U.P. Petriana accerchiavano ildirettore di gara, bloccandolo contro la rete di recinzione del campo e colpendolo con pugni e sputi. Gli atti di violenzacommessi dai predetti calciatori erano di tale gravità che il direttore di gara, dopo avere sospeso la gara in quanto avvertivacapogiri, dolori all‟orecchio destro e al torace, si recava in ospedale per cure e veniva dimesso con la diagnosi di “infrazionealla costa destra e acufeni all‟orecchio sinistro” e con prognosi di quindici giorni, salvo complicazioni. Quanto sopranell‟assoluta indifferenza dei dirigenti delle due società che non intervenivano a contrastare il comportamento dei propricalciatori contravvenendo così al disposto di cui all‟art. 65 delle N.O.I.F.. Tra gli assalitori individuati dal direttore di gara nelreferto si segnalavano, in particolar modo, il calciatore Ruggiero Rinaldin, responsabile di avere violentemente spinto ildirettore di gara contro la rete di recinzione del campo e di avercelo trattenuto ponendogli le mani sul petto per bloccarne imovimenti, il calciatore Gian Marco Catena, che aveva colpito l‟arbitro con un forte pugno al torace e con una manciata diterra al volto, e il calciatore Alessio Garbini che aveva sferrato un pugno al torace del direttore di gara e gli aveva sputatocontro colpendolo alla divisa. Il Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale di Roma, letto il referto arbitrale, tra altrenumerose sanzioni, irrogava, per quanto interessa la presente decisione, alla U.P. Petriana, oltre alla perdita della gara e adun‟ammenda di Euro 3000, la punizione <strong>sportiva</strong> della esclusione dal campionato di competenza, al calciatore RuggieroRinaldin la squalifica fino al 30.6.2007, ai calciatori Gian Marco Catena ed Alessio Garbini la squalifica fino al 23.10.2008con la proposta di preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della Federazione Italiana Gioco Calcio (Com.Uff. n. 8/B del 23 ottobre <strong>2003</strong>). La pronuncia, impugnata da tutti i soggetti sanzionati, veniva confermata dalla competenteCommissione Disciplinare (Com. Uff. n. 35 del 4 dicembre <strong>2003</strong>). Propongono separati appelli la U.P. Petriana e i predetticalciatori. Gli appelli riguardano la stessa fattispecie concreta e pertanto possono essere riuniti ai fini di un‟unica decisione. LaU.P. Petriana lamenta la sproporzione tra i fatti verificatisi e le sanzioni irrogate, prospettando anche come l‟intervento deldirigente Sig. Pica avrebbe impedito ulteriori conseguenze dannose per il direttore di gara. La società appellante prospettainoltre gli effetti negativi sui giovani calciatori derivanti dall‟esclusione della loro squadra dal campionato. I calciatori, a lorovolta, censurano la decisione appellata per difetto di motivazione e per la ricostruzione dei fatti fondata esclusivamente sullenotazioni arbitrali. L‟appello della U.P. Petriana non è fondato. La estrema gravità dei fatti, emergente anche dalla solasintetica descrizione di quelli riferiti ai calciatori che hanno proposto il reclamo, e l‟omissivo comportamento dei dirigentisottolineato dal direttore di gara, che non ha escluso da tale comportamento il Sig. Pica, escludono che la sanzione irrogata allasocietà possa ritenersi eccessiva. Nel referto, il direttore di gara, riferisce anche di avere dovuto compiere tutto il tragitto, da unestremo all‟altro dell‟area di rigore, passando dietro la porta, sotto i colpi dei calciatori. I dirigenti presenti si sonoassolutamente disinteressati di quanto accadeva (sanzioni sono state irrogate anche ai dirigenti dell‟altra società), lasciando chei calciatori potessero accerchiare e percuotere il direttore di gara. Le sanzioni irrogate alla U.P. Petriana devono quindi essereconfermate. Non sono condivisibili neppure le doglianze dei calciatori. Innanzitutto, costituisce un principio fondamentaledell‟ordinamento calcistico quello che attribuisce ai referti degli ufficiali di gara il carattere di prova privilegiata in ordine aifatti di rilievo disciplinare. La ricostruzione dei fatti contenuta nel referto arbitrale, inoltre, giustifica ampiamente l‟adozione disanzioni a carico dei calciatori. Vi è piuttosto da rilevare che sono effettivamente eccessive le sanzioni poste a carico deicalciatori, in relazione ai principi retributivi ordinariamente seguiti da questa Commissione per fatti di identica natura. Siritiene, pertanto, più aderenti a tali principi ridurre le squalifiche irrogate ai calciatori fissandole per il calciatore Rinaldin al30.6.2005, per i calciatori Catena e Garbini al 31.12.2005. La tassa di reclamo versata dalla U.P. Petriana va incamerata. Varestituita, invece, la tassa versata dei calciatori. Per questi motivi la C.A.F., riuniti gli appelli dei calciatori Garbini Alessio,Catena Gianmarco, dell‟U.P. Petriana di Roma e del calciatore Rinaldin Ruggero, accoglie parzialmente i reclami di Garbini eCatena riducendo la sanzione al 31.12.2005, respinge l‟appello dell‟U.P. Petriana di Roma come sopra proposto e accoglieparzialmente il reclamo del calciatore Rinaldin riducendo la sanzione al 30.6.2005. Si ordina di incamerare la tassa dell‟U.P.Petriana e si dispone la restituzione delle tasse versate dai calciatori Garbini, Catena e Rinaldin.124


DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE - STAGIONE SPORTIVA <strong>2003</strong>-20045 - APPELLO DELLA A.C. LAZIO CLUB SONNINO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA LAZIO CLUBSONNINO/SAN FRANCESCO LATINA DEL 29.11.<strong>2003</strong> A SEGUITO DI RICHIAMO DEGLI ATTI DA PARTE DELPRESIDENTE DEL COMITATO REGIONALE LAZIO, AI SENSI DELL‟ART. 40.9 C.G.S.(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio - Com. Uff. n. 40 del 18.12.<strong>2003</strong>)La Società Lazio Club Sonnino ha presentato ricorso alla C.A.F. avverso la delibera della Commissione Disciplinare presso ilComitato Regionale Lazio, pubblicata sul C.U. n. 40 del 18 dicembre <strong>2003</strong>, con la quale veniva comminata alla suddettasocietà la punizione <strong>sportiva</strong> della perdita della gara contro il San Francesco Latina del 29.11.<strong>2003</strong>. Il ricorso risultasottoscritto dal Presidente della Società Stamegna Saverio che, con la stessa delibera della Commissione Disciplinare, risultainibito fino al 28 febbraio 2004. Conseguentemente il ricorso deve essere dichiarato inammissibile ai sensi dell‟art. 14 n. 1lettera e) C.G.S.. Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile l‟appello come sopra proposto dalla A.C. Lazio ClubSonnino di Sonnino (Latina) ai sensi dell‟art. 14 n. 1 lett. e) C.G.S., perché sottoscritto da Presidente inibito; e lo respinge perla parte inerente la sanzione dell‟inibizione inflitta fino al 28.2.2004 al Presidente Stamegna Saverio. Ordina incamerarsi latassa versata.6 - APPELLO DELL‟U.S. ORTIGARA GRIGNO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA U.S. NORDAUTOVIRTUS/ORTIGARA GRIGNO DEL 2.11.<strong>2003</strong>(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Provinciale Autonomo di Trento - Com. Uff. n. 27 del18.12.<strong>2003</strong>)Con ricorso ritualmente presentato la U.S. Ortigara Grigno ha impugnato dinanzi a questa Commissione d‟Appello Federale ladelibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Provinciale Autonomo di Trento (C.U. n. 27 del 18 dicembre<strong>2003</strong>) che, confermando la decisione del Giudice Sportivo, ha disposto la ripetizione della gara U.S. Nordauto Virtus/U.S.Ortigara Grigno del 2.11.<strong>2003</strong>. La gara, infatti, era stata sospesa dal direttore di gara al 47° del secondo tempo (erano stati dati4 minuti di recupero) allorché la ricorrente era in vantaggio con il punteggio di 1 a 0. La U.S. Ortigara Grigno, contesta ladecisione di ripetere la gara (ripetizione peraltro già effettuata in data 3.12.<strong>2003</strong> e vinta dalla ricorrente con il punteggio di 2 a1) in quanto la Commissione Disciplinare avrebbe dovuto omologare il risultato conseguito sul campo (l‟arbitro aveva postofine alla partita con il rituale triplice fischio) ovvero, in subordine, applicare alla U.S. Nordauto Virtus la sanzione <strong>sportiva</strong>della perdita della gara posto che la stessa era stata sospesa per l‟aggressione subita sugli spalti dal genitore dell‟arbitro adopera di alcuni tifosi della U.S. Nordauto Virtus. Il ricorso è infondato e deve conseguentemente essere rigettato. Ed invero ladelibera impugnata non merita alcuna censura atteso che il referto del direttore di gara riferisce testualmente “non sono statopiù in grado di proseguire la gara in quanto mi ero accordo che 4-5 tifosi della U.S. Nordauto Virtus, presenti sugli spaltistavano picchiando mio padre”. Non essendo stata portata a termine la gara correttamente la Commissione Disciplinare hadisposto la ripetizione dell‟incontro. È appena il caso di aggiungere che la sanzione <strong>sportiva</strong> della perdita della gara richiestadalla ricorrente per fatti addebitabili ai tifosi della U.S. Nordauto Virtus non può trovare applicazione nel caso in esame postoche quanto avvenuto sugli spalti e che ha determinato la strana decisione del direttore di gara non è in alcun modoriconducibile a quanto previsto dall‟art. 9 - 1° comma ovvero dall‟art. 12 - 1° comma C.G.S. che si riferiscono ad ipotesicompletamente diverse da quelle del caso di specie. Per questi motivi la C.A.F. respinge l‟appello come sopra propostodall‟U.S. Ortigara Grigno di Grigno (Trento). Ordina incamerarsi la tassa versata.7 - APPELLO DEL TIME OUT AVVERSO DECISIONI MERITO GARA TIME OUT/VALTOURNENCHE DELL‟1.12.<strong>2003</strong>(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Piemonte Valle d‟Aosta - Com. Uff. n. 27 del18.12.<strong>2003</strong>)La Società Time Out ha proposto reclamo avverso la delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato RegionalePiemonte Valle d‟Aosta pubblicata sul C.U. del 18 dicembre <strong>2003</strong> con la quale, in accoglimento del ricorso della SocietàValtournenche veniva inflitta la sanzione della perdita della gara di calcio a cinque con il risultato con 0-6, disputatal‟1.12.<strong>2003</strong>, per posizione irregolare del calciatore Ventura Marco. Il ricorso della Time Out non può essere accolto in quantorisulta accertato che il suindicato calciatore Ventura Marco era stato squalificato per una gara come da C.U. del 27.11.<strong>2003</strong>. Inapplicazione dell‟art. 14 C.G.S. il suddetto giocatore avrebbe dovuto scontare la squalifica nella prima gara successiva allapubblicazione del comunicato e quindi in quella disputata l‟1.12.<strong>2003</strong> fra la Time Out e la Valtournenche. Dall‟esame degli attiufficiali di gara, risulta invece che il calciatore stesso è stato inserito nella distinta di gara con il n. 6 in violazione dell‟art. 17comma 3 C.G.S.. Nessuna rilevanza possono quindi avere le argomentazioni poste a base del ricorso, peraltro prive di qualsiasielemento probatorio. Per questi motivi la C.A.F. respinge l‟appello come sopra proposto dal Time Out di Torino ed ordinaincamerarsi la tassa versata.8 - APPELLO DELLA U.S. PRO ASSORO CALCIO A CINQUE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA VITTORIACALCETTO/VIAGRANDE CALCIO A CINQUE DEL 23.11.<strong>2003</strong>(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia - Com. Uff. n. 32 del 31.12.<strong>2003</strong>)Con ricorso ritualmente presentato la U.S. Pro Assoro Calcio a Cinque Femminile ha impugnato dinanzi a questa Commissioned‟Appello Federale la decisione della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia (C.U. n. 32 del 30dicembre <strong>2003</strong>) che ha inflitto alla Società Vittoria Calcetto l‟ammenda di euro 250,00 e alla calciatrice Ricupero Valeria una“ulteriore giornata di squalifica”. Tale decisione veniva adottata a seguito della accertata circostanza che la suddetta calciatriceaveva partecipato alla gara A.S. Vittoria Calcetto/Via Grande Calcio a Cinque del 23.11.<strong>2003</strong> nonostante fosse statasqualificata per una giornata per fatti avvenuti nella precedente gara del 16.11.<strong>2003</strong> Pro Assoro/Vittoria Calcetto (Comunicato125


DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE - STAGIONE SPORTIVA <strong>2003</strong>-2004Regionale n. 15 del 19 novembre <strong>2003</strong>). Assume la Pro Assoro che la Commissione Disciplinare per la irregolarepartecipazione della calciatrice Ricupero Valeria alla gara Vittoria Calcetto/Via Grande Calcio a Cinque del 23.11.<strong>2003</strong>avrebbe dovuto infliggere alla A.S. Vittoria Calcetto, la sanzione <strong>sportiva</strong> della perdita della gara così come previstodall‟articolo 12, 5° comma, del Codice di Giustizia Sportiva con conseguente possibilità della U.S. Pro Assoro di parteciparealla finale di Coppa Italia disputata il 28.12.<strong>2003</strong>, finale cui invece ha partecipato la A.S. Vittoria Calcetto. Il ricorso èinammissibile per difetto di legittimazione attiva della U.S. Pro Assoro. L‟art. 29 comma 1 C.G.S. infatti prevede la possibilitàdi proporre reclamo solo per coloro che, ritenendosi lesi nei propri diritti, abbiano un‟“interesse diretto” al reclamo stesso. Nelcaso di specie solo la società Via Grande Calcio a Cinque che ha disputato la gara con la A.S. Vittoria Calcetto puòlegittimamente lamentare l‟eventuale irregolare impiego della calciatrice Ricupero Valeria nella suddetta partita in quantounica titolare di quell‟interesse diretto richiesto dalla normativa richiamata. Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibilel‟appello come sopra proposto dall‟‟U.S. Pro Assoro Calcio a Cinque di Assoro (Enna), ai sensi dell‟art. 29.1 C.G.S., perdifetto di legittimazione della società appellante. Ordina incamerarsi la tassa versata.9- APPELLO DELL‟A.S. OLIMPIA LAZISE AVVERSO L‟AMMENDA DI EURO 258,00 E LA SANZIONE DELLASQUALIFICA FINO AL 30.6.2006 INFLITTA ALL‟ALLENATORE TAGLIONI FAUSTO(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Veneto - Com. Uff. n. 23 del 3.12.<strong>2003</strong>)Con atto d‟appello ritualmente avanzato dinanzi a questa C.A.F., la A.S. Olimpia Lazise ha proposto impugnazione avverso ilprovvedimento in epigrafe indicato, emesso dal- la Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Veneto il3.12.<strong>2003</strong>. Il provvedimento in esame, oggetto della impugnazione, ha respinto il ricorso, preentato dalla medesima società,avverso la decisione del Giudice Sportivo che, con C.R.U. del 5.11.<strong>2003</strong>, inflisse le sanzioni, sopra specificate, dell‟ammendadi e 258,00 alla società appellante e la squalifica fino al 30.6.2006 all‟allenatore Taglioni Fausto. La CommissioneDisciplinare, altresì, ha disposto l‟addebito della tassa reclamo non versata. Preliminarmente, rileva questo decidente, chel‟appello in esame è, all‟evidenza, inammissibile ai sensi dell‟art. 33.1 C.G.S.. Prevede, detta norma, che le decisioni delleCommissioni Disciplinari possono essere impugnate dinanzi alla Commissione d‟Appello Federale per ragioni connesse allacompetenza, alla violazione o falsa applicazione di norme ovvero per omessa o contraddittoria motivazione della decisioneimpugnata o, infine, per questioni attinenti al merito nella sola ipotesi in cui la C.A.F. venga adita “come giudice di secondogrado o in materia di illecito o nelle altre materie normativamente indicate”. Nel caso in esame non ricorre alcuna delle ipotesisuddette, atteso che l‟Olimpia Lazise ha, con l‟atto di appello, pedissequamente riproposto - esclusivamente in fatto - lemedesime doglianze sottoposte alla Commissione Disciplinare e da quest‟ultima con esaustiva motivazione integralmentevalutate e disattese. Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile l‟appello come sopra proposto dall‟A.S. Olimpia Lazisedi Lazise (Verona), ai sensi dell‟art. 33 n. 1 C.G.S., dispone la trasmissione degli atti alla Procura Federale perché valuti lacircostanza relativa alla denunzia-querela sporta dal tesserato Taglioni Fausto nei confronti del direttore di gara. Ordinaincamerarsi la tassa versata.10 - APPELLO DEL PRO PONTECAGNANO CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA ALCALCIATORE SALZANO VINCENZO FINO AL 28.2.2004 IN RELAZIONE ALLA GARA VIRTUS GRIFONI/BERTONIPRO PONTECAGNANO DEL 29.11.<strong>2003</strong>(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania - Com. Uff. n. 41 del 18.12.<strong>2003</strong>)La Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania con decisione pubblicata sul Comitato Ufficiale n. 41del 18 dicembre <strong>2003</strong>, confermava al calciatore Salzano Vincenzo della Pro Pontecagnano la sanzione (inflittagli dal GiudiceSportivo presso il predetto Comitato) della squalifica, fino al 28.2.2004, per comportamento scorretto nei confronti di unavversario e del direttore della gara Virtus Grifoni/Pro Pontecagnano del 29.11.<strong>2003</strong>. Avverso questa decisione proponevaappello alla C.A.F. la Pro Pontecagnano, prospettando una serie di motivi in fatto. Preliminarmente, va osservato che l‟appellodeve essere dichiarato inammissibile, ex art.33 comma 1 C.G.S., trattandosi di terzo grado di giudizio che investe questioni dimero fatto. Consegue l‟incameramento della relativa tassa. Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile l‟appello c omesopra proposto dalla Pro Pontecagnano Calcio di Pontecagnano (Salerno), ai sensi dell‟art. 33 n. 1 C.G.S.. Ordina incamerarsila tassa versata.11 - APPELLO DEL PRESIDENTE DELLA L.N.D. AVVERSO DECISIONI MERITO GARA MONTEMURRO/F.C.MARSICO 2002 DEL 26.10.<strong>2003</strong>(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Basilicata - Com. Uff. n. 32 del20.11.<strong>2003</strong>)Con ricorso del 3.11.<strong>2003</strong> il F.C. Marsico 2002 ha adito la Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Basilicatarilevando che nella gara disputata in data 26.10.<strong>2003</strong> la società Montemurro avrebbe utilizzato il calciatore Antonio TerenzioLobosco in posizione irregolare, poiché “giovane” non in possesso della necessaria autorizzazione rilasciata dal competenteComitato Regionale, a norma dell‟art. 34, comma 3, N.O.I.F., per la partecipazione ad attività agonistiche organizzate dalleLeghe. Con delibera pubblicata sul C.U. n. 32 del 20 novembre <strong>2003</strong> l‟adita Commissione Disciplinare ha accolto il reclamodel F.C. Marsico 2002, rilevando l‟irregolarità della posizione del calciatore Lobosco ed infliggendo a questi la squalifica sinoal 31.12.<strong>2003</strong> ed alla società Montemurro la sanzione <strong>sportiva</strong> della perdita della gara con il punteggio di 0 a 3. Con atto del22.12.<strong>2003</strong>, prot. Segr./CT/MC/mde/2468, il Presidente della L.N.D. ha proposto appello avverso tale deliberazione rilevandoche il calciatore Lobosco, pur inserito nella distinta dei calciatori del F.C. Montemurro, non sarebbe stato mai utilizzato nelcorso della gara de qua, chiedendo pertanto l‟annullamento delle sanzioni irrogate dalla Commissione Disciplinare ed ilripristino del risultato della gara conseguito sul campo. L‟appello è fondato e merita accoglimento. Osserva infatti questa126


DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE - STAGIONE SPORTIVA <strong>2003</strong>-2004Commissione che dagli atti ufficiali di gara risulta che effettivamente il calciatore Lobosco, pur inserito in distinta per la garain oggetto, non è mai stato effettivamente schierato in campo dal F.C. Montemurro; tale circostanza - alla luce del dispostodell‟art. 12, comma 5, ultima parte C.G.S., secondo cui “la posizione irregolare dei calciatori di riserva, in violazione delledisposizioni contenute nelle N.O.I.F., determina l‟applicazione della sanzione della perdita della gara nel solo caso in cui glistessi vengano effettivamente utilizzati nella gara stessa” - rende superflua ogni indagine in ordine alla regolarità dellaposizione del medesimo calciatore ed impone l‟annullamento dell‟appellata deliberazione della Commissione Disciplinare ed ilconseguente ripristino del risultato della gara ottenuto sul campo F.C. Montemurro 3/Marsico 2000.Per questi motivi la C.A.F.,in accoglimento dell‟appello come sopra proposto dal Presidente della L.N.D., annulla l‟impugnata delibera, ripristinando,altresì, il risultato di 3-2 conseguito in campo nella gara sopra indicata.12 - RECLAMO DELL‟A.C. ANCHIONE S.B. AVVERSO DECISIONI MERITO GARA ANCHIONE/PISA SPORTINGCLUB DEL 30.11.<strong>2003</strong>(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Toscana - Com. Uff. n. 25 del 30.12.<strong>2003</strong>)Con reclamo del 5.12.<strong>2003</strong> il Pisa Sporting Club ha adito la Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Toscanarichiedendo a carico dell‟A.C. Anchione l‟irrogazione della sanzione <strong>sportiva</strong> della perdita per 0 a 3 della gara disputata fra talisocietà in data 30.11.<strong>2003</strong>, in quanto quest‟ultima avrebbe utilizzato in tale gara il calciatore Alexander Ivan Dos Santos inposizione irregolare, non avendo lo stesso scontato la squalifica per quattro giornate effettive di gara inflittagli dal GiudiceSportivo in relazione ad una gara di Coppa Italia disputata con la precedente società di appartenenza. La CommissioneDisciplinare, con delibera pubblicata sul C.U. n. 25 del 30 dicembre <strong>2003</strong>, ha accolto il proposto reclamo, per l‟effettoinfliggendo all‟A.C. Anchione la sanzione <strong>sportiva</strong> della perdita della gara in oggetto con il punteggio di 0 a 3. Secondo laprospettazione fornita dal suddetto Organo di giustizia <strong>sportiva</strong> - accertato che al calciatore Dos Santos erano state inflitte dalGiudice Sportivo presso il Comitato Regionale Toscana (C.U. n. 12 del 25 settembre <strong>2003</strong>) quattro giornate di squalifica inrelazione alla gara di Coppa Italia dallo stesso disputata in data 21.9.<strong>2003</strong> con la società Villa Basilica, che disputa ilCampionato di Promozione, e che successivamente il calciatore stesso è stato trasferito (nel mese di novembre <strong>2003</strong>) all‟A.C.Anchione, che milita nel Campionato di Prima Categoria - troverebbe applicazione nella fattispecie il disposto dell‟art. 17,comma 6, C.G.S., secondo il quale i calciatori trasferiti nel corso della stagione <strong>sportiva</strong> devono scontare le squalifiche loroirrogate in relazione a partite disputate con la vecchia società nelle “giornate in cui disputa gare ufficiali la prima squadra dellanuova società di appartenenza”. Con atto del 31.12.<strong>2003</strong> l‟A.C. Anchione ha proposto avanti a questa C.A.F. reclamo avversola suddetta decisione della Commissione Disciplinare, censurandola per avere travisato ed erroneamente applicato le previsioniin materia del Codice di Giustizia Sportiva. Reputa questa Commissione che il proposto gravame meriti integraleaccoglimento. L‟impugnata deliberazione della Commissione Disciplinare, infatti, non può essere condivisa, in particolareladdove reputa che il citato comma 6 dell‟art. 17 C.G.S., nel derogare alla regola sancita dal comma 3 della medesima norma(secondo la quale il calciatore sconta la squalifica nelle gare ufficiali della squadra nella quale militava quando è avvenutal‟infrazione che ha determinato il provvedimento sanzionatorio), deroghi pure, per i calciatori trasferiti in corso di stagione<strong>sportiva</strong>, al principio di specificità delle sanzioni, in applicazione del quale, a norma del comma 10.1 dell‟art. 14 C.G.S., lesqualifiche inflitte in relazione a gare di Coppa Italia si scontano nella medesima competizione, eventualmente (qualora non siapossibile nella stagione <strong>sportiva</strong> in cui sono state irrogate) nella o nelle stagioni sportive successive. In realtà, secondo ilcostante orientamento di questa Commissione d‟Appello, la previsione dell‟art. 17, comma 6, C.G.S. fa salva, anchetestualmente, la distinzione ricavabile dall‟art. 14, comma 10.1, C.G.S. e quindi non deroga affatto, ma anzi rafforza, ilgenerale principio della specificità delle sanzioni, solo derogando alla regola secondo la quale la sanzione va scontata nellegare della squadra nella quale il calciatore militava quando è avvenuta l‟infrazione che ha determinato il provvedimento (art.17, comma 3, C.G.S.) per l‟ipotesi di residui di sanzioni disciplinari da scontare, in caso di trasferimento al termine o nel corsodella stagione <strong>sportiva</strong>, con la nuova società di appartenenza. Il calciatore Dos Santos, quindi, dovrà scontare la squalificainflittagli in relazione ad una gara di Coppa Italia nelle prime gare di tale competizione che verranno disputate da la società diappartenenza, con la conseguenza che la sua posizione nella gara di campionato de qua è da ritenersi del tutto regolare. Perquesti motivi la C.A.F., in accoglimento dell‟appello come sopra proposto dall‟A.C. Anchione S.B. di Ponte Buggianese(Pistoia), annulla l‟impugnata delibera, ripristinando, altresì, il risultato di 1-0 conseguito in campo nella gara sopra indicata. Siordina restituire la tassa versata.13 - APPELLO DEL FOLIGNO CALCIO AVVERSO IL DEFERIMENTO DELLA SOCIETÀ A SEGUITODELL‟ANNULLAMENTO DEL TESSERAMENTO DEL CALCIATORE ROSSI MICHELE IN PROPRIO FAVORE(Delibera della Commissione Tesseramenti - Com. Uff. n. 12/D - Riunione del 21.12.<strong>2003</strong>)Con atto di appello ritualmente proposto dinanzi a questa C.A.F., il Foligno Calcio ha impugnato il provvedimento emessodalla Commissione Tesseramenti il 21.12.<strong>2003</strong> (Com. Uff. n. 12/D) in virtù del quale è stato dichiarato nullo e privo di effettiil tesseramento del calciatore Rossi Michele in favore della predetta società (cartellino n. 533905 emesso il 28.7.<strong>2003</strong> dalComitato Regionale Umbro S.G.S.). Contestualmente, la Commissione Tesseramenti ha, altresì, disposto il deferimento allacompetente Commissione Disciplinare dello stesso Rossi Michele, del Presidente e della società Foligno Calcio s.r.l. perviolazione dell‟art. 8.9 C.G.S., essendo rimasta accertata la violazione delle disposizioni in materia di tesseramenti. Con l‟attodi appello, inoltrato a questa C.A.F., il Foligno Calcio ed il suo Presidente chiedono il “completo proscioglimento... dalleviolazioni per le quali sono stati deferiti a codesta Commissione Federale”. Il reclamo deve essere dichiarato inammissibile,non essendo previsto, né ipotizzabile alcun gravame avverso il deferimento. Al riguardo, va osservato che il deferimento hasoltanto la natura di atto di impulso del procedimento disciplinare, sicché non può essere equiparato ad una statuizione san-127


DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE - STAGIONE SPORTIVA <strong>2003</strong>-2004zionatoria, suscettibile di impugnazione. È appena il caso di aggiungere che, dopo l‟apertura del procedimento disciplinare pereffetto del deferimento, il soggetto incolpato è posto in grado di svolgere in quella se- de compiutamente le proprie difese eche, all‟esito del procedimento stesso, qualora vengano irrogate sanzioni, potrà avvalersi dei mezzi di impugnazionecontemplati dal Codice di Giustizia Sportiva. Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile l‟appello come sopra propostodal Foligno Calcio di Foligno (Perugia) ed ordina incamerarsi la tassa versata.14 - APPELLO DELL‟A.C. CHIOGGIA SOTTOMARINA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA INFLITTAALL‟ALLENATORE ALESSANDRO RENICA FINO ALL‟11.2.2004(Delibera della Commissione Disciplinare della L.N.D. - Com. Uff. n. 86 del 22.1.2004)La Commissione Disciplinare presso il Comitato per l‟Attività Interregionale, con decisione pubblicata sul ComunicatoUfficiale n. 89 del 22 gennaio 2004, confermava all‟allenatore Renica Alessandro dell‟A.C. Chioggia, la sanzione, inflitta dalGiudice Sportivo presso il predetto Comitato, della squalifica fino all‟11.2.2004, per avere pronunciato nel corso della garaA.C. Chioggia/Real Montecchio del 4.1.2004, frasi offensive della reputazione del direttore di gara. Avverso questa decisioneproponeva appello alla C.A.F. l‟A.C. Chioggia, articolando una serie di motivi in fatto. Preliminarmente, va osservato chel‟appello è inammissibile, ex art. 33 comma 1 C.G.S., trattandosi di terzo grado di giudizio, che investe questioni di mero fatto.Consegue l‟incameramento della relativa tassa. Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile l‟appello come sopraproposto dal- l‟A.C. Chioggia Sottomarina di Chioggia (Venezia), ai sensi dell‟art. 33 n. 1 C.G.S.. Ordina incamerarsi la tassaversata.TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 31/C - RIUNIONE DEL 9 FEBBRAIO 20041 - APPELLO DEL CALCIATORE K. M. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA DI MESI OTTO ADECORRERE DAL 23.10.<strong>2003</strong>, INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA ANTIDOPING DELC.O.N.I. PER VIOLAZIONE DELLA NORMATIVA ANTIDOPING(Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti - Com. Uff. n. 193 dell‟8.1.2004)2 - APPELLO DELLA PROCURA ANTIDOPING DEL C.O.N.I. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA DIMESI OTTO, INFLITTA AL CALCIATORE M. K. A SEGUITO DI PROPRIO DEFERIMENTO PER VIOLAZIONEDELLA NORMATIVA ANTIDOPING(Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti - Com. Uff. n. 193 dell‟8.1.2004)1. Con atto n. 150/03, in data 9 dicembre <strong>2003</strong>, l‟Ufficio di Procura Antidoping del C.O.N.I. deferiva dinanzi allaCommissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti il calciatore M. K., di nazionalità della Sierra Leone etesserato per la società Internazionale F.C. Milano S.p.A., il quale era risultato positivo, per presenza di metaboliti delnandrolone - norandrosterone (NA) e noretiocolanolone (NE) - sostanza questa compresa nell‟elenco delle classi di sostanzevietate e pratiche doping diramato dal CIO per l‟anno <strong>2003</strong> (classe 1 C, steroidi anabolizzanti), in esito alle analisi delcampione biologico prelevatogli in data 27 settembre <strong>2003</strong>, in occasione del controllo antidoping disposto per la garaUdinese/Inter, valida per il Campionato italiano di calcio di massima serie. La positività riscontrata trovava conferma nell‟esitodelle analisi di revisione, richieste dal calciatore e svoltesi in data 13 novembre <strong>2003</strong> presso lo stesso Laboratorio analisiantidoping, pur a fronte di concentrazioni di NA e NE risultate lievemente inferiori rispetto a quelle emerse in sede di primeanalisi. I valori dei metaboliti del nandrolone nella specie rinvenuti risultavano comunque piuttosto alti, anche dopo lacorrezione in diminuzione dei valori di concentrazione in relazione alla maggiore densità specifica dell‟urina dell‟atleta,connessa al normale fenomeno di disidratazione per l‟intensa attività fisica. Come è noto la soglia di positività CIO per ilnorandrosterone (che, va ricordato, in piccole concentrazioni può derivare da produzione per via endogena) è pari a 2,0 ng/mlper un‟urina di densità 1,020, mentre per l‟altro metabolita, noretiocolanolone, non è prevista alcuna soglia di compatibilità.Orbene il valore di NA risultava circa 9 volte superiore la soglia CIO. Come previsto dalla normativa antidoping, laCommissione Disciplinare, con provvedimento del 23 ottobre <strong>2003</strong> (C.U. n. 111), sospendeva in via cautelare l‟atleta da ogniattività <strong>sportiva</strong>, con decorrenza immediata. 2. Con il menzionato atto di deferimento, l‟Ufficio di Procura Antidopingchiedeva l‟applicazione della sanzione della sospensione da qualsiasi attività agonistica per un periodo di anni quattro, pari alminimo edittale previsto dall‟art. 13, comma 2, lett. b), punto III, del Regolamento antidoping allora vigente, attesal‟assunzione intenzionale di sostanze dopanti, provata in via presuntiva. In sede di dibattimento dinanzi alla CommissioneDisciplinare presso la L.N.P., la richiesta sanzionatoria dell‟Ufficio requirente specializzato veniva ridotta a mesi sedici,ritenuta l‟applicabilità dell‟“attenuante” (rectius potere modificativo della sanzione edittale minima biennale) di cui all‟art. 13,comma 1, lett. b), punto III, del Regolamento antidoping anche all‟ipotesi di doping intenzionale. 3. La CommissioneDisciplinare, con la pronunzia avversata, deliberava, da parte sua, di infliggere al calciatore la sanzione della sospensionedall‟attività per mesi otto a far tempo dal 23 ottobre <strong>2003</strong>. 4. Hanno interposto appello avverso la prefata pronunzia sia ilcalciatore che la Procura Antidoping del C.O.N.I.. Il primo, condividendo la posizione della Commissione Disciplinare, nellaparte in cui ha comunque escluso l‟ipotesi di “doping intenzionale” prospettata dall‟accusa, ha ritenuto nondimeno censurabilela decisione di primo grado laddove non è pervenuta al proscioglimento dell‟atleta ed ha comunque richiesto, in viasubordinata, una più congrua e lieve commisurazione della sanzione irrogata, deducendo, anzitutto, la violazione delle garanzieprocedurali stabilite dal Regolamento, con riferimento agli adempimenti conseguenti ai casi di positività ed alla procedura diprelievo, e non mancando, al riguardo, di reclamare sulla mancata verifica del DNA e del profilo ormonale. Nel merito halamentato la violazione e falsa applicazione dell‟art. 13 del Regolamento antidoping, insistendo sul profilo dell‟assenza diconsapevolezza nella pretesa assunzione di nandrolone e comunque sull‟assoluta occasionabilità del fatto. L‟atleta ha128


DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE - STAGIONE SPORTIVA <strong>2003</strong>-2004richiamato anche, a suo pro, le nuove disposizioni regolamentari antidoping in vigore dal 1° gennaio 2004. L‟Ufficio dellaProcura Antidoping, a sua volta, ha proposto appello, lamentando che il primo giudice non ha tratto le dovute conclusioni inordine all‟elemento psicologico esistente alla base della condotta incriminata quando ha affermato essere non sufficientementeprovata l‟intenzionalità del comportamento posto in essere dall‟atleta in violazione della normativa antidoping, pervenendo,così, ad un‟indebita riduzione del quantum della sanzione da comminare in relazione al tipo di violazione accertata. 5. Inordine ai due reclami in epigrafe, che debbono essere riuniti risultando evidenti le ragioni di connessione di ordine soggettivo eoggettivo e perché in ogni caso proposti avverso la medesima decisione, può essere pronunziato responso di accoglimento soloper il primo (calciatore), e parzialmente. Il reclamo del K., rivolto avverso la decisione della Commissione Disciplinare, che,pur ritenuta condivisibile nella parte in cui esclude l‟ipotesi di “doping intenzionale”, è censurata laddove non perviene alproscioglimento dell‟atleta, nonché, in via subordinata, circa la commisurazione della sanzione irrogata, antepone ai profili dimerito varie deduzioni di ordine rituale, relativamente alla procedura di prelievo, le quali però sono prive della necessariaconsistenza. 6. Tali doglianze, infatti, che occupano i primi quattro motivi di censura, non risultano fondate e accoglibili, inpunto di fatto e di diritto, per le ragioni sinteticamente esposte nella decisione di prime cure, cui sostanzialmente si fa rinvio,non essendo emersa alcuna illegittima limitazione dei poteri del consulente di parte, né invero una rilevante violazione dellegaranzie procedurali della filiera di custodia del campione prelevato. Va, del resto, osservato che nell‟ambito della disciplinadegli adempimenti conseguenti ai casi di positività, di cui all‟art. 10 del Regolamento antidoping, il diritto dell‟atleta, e delperito di parte, di assistere alle analisi di revisione, sancito dal comma 5 della citata disposizione, non può essere interpretato,anche in ossequio ai principi di celerità ed efficienza della procedura, quale diritto di “interagire” in una sede dialettica ecollaborativa di “confronto scientifico” (non possono trovare spazio, tra l‟altro, i principali processuali del diritto comune circai poteri del consulente di parte in sede istruttoria), bensì quale forma di garanzia de visu della regolarità procedimentale, al fineanche di acquisire elementi che possono costituire base di esercizio delle eventuali azioni di tutela da esperirsi nelle sediopportune. Seppur, dunque, non è consentito un momento potenzialmente proficuo e compresente di partecipazioneprocedimentale, il diritto alla difesa dell‟atleta interessato non ne viene per nulla sminuito. Nessuna prova, inoltre, ilreclamante ha fornito circa il venir meno della catena di custodia del campione prelevato da parte degli organi federalipreposti, cosicché legittimamente non si è avvertita la necessità di procedere ad ulteriori test, geneticamente più approfonditi,che garantissero la genuinità del campione stesso; gli ulteriori accertamenti autonomamente disposti dall‟Ufficio di procuraantidoping (circa la compatibilità dei profili ormonali con quelli, anonimi, risultanti dalle analisi dei campioni prelevati lasettimana successiva all‟esito del derby Inter/Milan) hanno, ad ogni modo, corroborato le suddette conclusioni. 7. Nel merito,giova prendere le mosse da un elemento incontestabile: il dato obiettivo della presenza nel campione prelevato al deferito deimetaboliti di una sostanza vietata, appartenente alla categoria degli agenti anabolizzanti (trattasi, in particolare, di “steroideanabolizzante androgeno”), in misura decisamente superiore ai limiti consentiti e quindi alle soglie previste dal C.I.O.. Talecircostanza è sufficiente a configurare la responsabilità disciplinare del K., a norma dell‟(allora vigente) art. 12 delRegolamento Antidoping, con conseguente applicabilità dell‟art. 13, comma 1, lett. b), del predetto Regolamento, trattandosi(dovendosi, al riguardo, confermare le conclusioni raggiunte dalla Commissione Disciplinare) di fattispecie di positività perdoping la cui intenzionalità non è stata adeguatamente provata. L‟impianto accusatorio dell‟Ufficio della Procura del CONIspecializzata, su cui è in- centrato gran parte del reclamo di pertinenza proposto avverso la decisione di prime cure, non è,infatti, convincente, in quanto basato su un quadro meramente indiziario- presuntivo non sufficiente per dimostrarel‟intenzionalità della condotta attribuibile al deferito e quindi per integrare la prova dell‟elemento soggettivo qualificatonell‟agire dell‟atleta. Non emergendo un quadro di assunzione intenzionale, ipotesi punibile ai sensi del comma 2 delmenzionato art. 13, la fattispecie va fatta rientrare, analogamente a quanto evidenziato dalla Commissione Disciplinare,nell‟ambito del doping non intenzionale, relativamente al quale, nondimeno, come già osservato in diverse precedentioccasioni da questo Organo di appello (cfr., per tutti, caso “Torrisi”, Com. Uff. n. 6/C - Riunione del 6.9.2001), opera, se nonuna vera e propria responsabilità di tipo oggettivo (cfr. anche l‟art. 12, comma 4, del Regolamento), quanto meno una rigorosapresunzione di responsabilità colpevole, per l‟integrazione della quale è sufficiente l‟accertamento della presenza dellasostanza proibita e il superamento della soglia prescritta dal C.I.O.. Sta all‟atleta, in quest‟ultimo caso, fornire seri ed obiettivielementi di discolpa, che possano dimostrare un‟assunzione non solo non intenzionale e inconsapevole ma anche incolpevole,potendosi ad esempio configurare la responsabilità del soggetto anche per l‟assunzione, avvenuta con leggerezza, di unabevanda di origine ignota o di dubbio contenuto. Tanto premesso, gli scarni elementi a discolpa forniti dal K. non si appalesanodi certo in grado di giustificare una pronunzia di proscioglimento e quindi di scalfire la rigida presunzione di colpa posta acarico, della normativa vigente, dell‟atleta risultato positivo; l‟unico dato obiettivo continua dunque ad essere la riscontratapresenza, nel campione delle urine prelevate al K. medesimo, dei metaboliti del nandrolone in misura non consentita (nel casodel norandrosterone, in concentrazione superiore alla soglia consentita di 2 ng/ml). Così l‟esclusione di effetti anabolizzanti nelcalciatore, causa una non sistematica assunzione, deve ritenersi, effettivamente, del tutto irrilevante ai fini della sussistenzadella responsabilità, astrattamente correlata all‟assunzione, anche isolata e periodica, della sostanza vietata e non agli effettiche tale assunzione può produrre (non necessariamente). Né il K. è abilitato a chiamare in causa il nuovo Regolamentoantidoping in vigore dal 1° gennaio 2004, inapplicabile retroattivamente per previsione espressa (cfr. art.20, comma 7) e che, in ogni caso, risulta tutt‟altro che a lui più favorevole dal punto di vista della concreta determinazionedella sanzione per il tipo di positività in argomento (che nulla ha a che fare con l‟assunzione di “sostanze specifiche”, di cuialla lista allegata al nuovo Regolamento). 8. In ordine, infine, proprio alla determinazione concreta della sanzione da irrogare,possono sposarsi in linea di massima le motivazioni enucleate dal primo Organo giudicante, relativamente, oltre che alla(ribadita) non provata intenzionalità, all‟occasionalità dell‟assunzione (in ordine alla quale indubbiamente rilevano gli esitinegativi degli altri controlli, comprensivamente dei riscontri di tipo ormonale) e quindi, in definitiva, all‟utilizzabilità, come129


DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE - STAGIONE SPORTIVA <strong>2003</strong>-2004già avvenuto in varie altre ipotesi sottoposte a questo Collegio di appello, a fronte anche dei pregressi agonistici del calciatore,del potere modificativo (in senso riduttivo) di cui al citato art. 13, comma 1, lett. b), punto III). Come già parimenti evidenziatoin altre occasioni, nell‟esercizio del predetto potere di modifica è la data la possibilità al Collegio giudicante di scendere al disotto del limite minimo del terzo della sanzione biennale (8 mesi), fissato dall‟art. 12, comma 3, del Regolamento, il qualeprevede la riduzione della sanzione fino ad un massimo di due terzi in favore dell‟atleta che abbia fornito una collaborazionedeterminante per l‟accertamento delle responsabilità connesse alla vicenda di doping oggetto di indagine. Trattasi, infatti, inquest‟ultimo caso, di fattispecie specifica, di portata autonoma, che non può precludere l‟utilizzabilità del citato poteregenerale di modifica, a fronte della sussistenza delle necessarie condizioni, introdotto dal menzionato art. 13, comma 1, lett. b),punto III. Ciò premesso, ad avviso della Commissione, sussistono i presupposti per l‟ulteriore impiego del predetto potere dimodifica, in maniera lievemente più incisiva di quella decisa dalla Commissione Disciplinare. Pur a fronte, infatti, di unmargine non indifferente di superamento delle soglie consentite, rileva il dato acquisito dell‟assoluta occasionalitàdell‟assunzione colpevole ma non intenzionale (o almeno di cui non è stata provata l‟intenzionalità) di cui si discute. 9. In talsenso l‟appello della Procura antidoping deve essere rigettato nel suo complesso, mentre il reclamo del calciatore vaparzialmente accolto e pertanto la sanzione della sospensione dall‟attività agonistica va ridotta a mesi sei, a far data dallasospensione cautelare. Il mancato perfetto adeguamento, nella determinazione della pena, ai precedenti giudicati della presenteCommissione, va riconnesso non da ultimo, oltre che ai margini di superamento della soglia ed alla carente proposizione dielementi oggettivi e credibili a discolpa, alla mancata osservanza del monito generale rilasciato conclusivamente dallaCommissione d‟Appello nelle pronunzie più volte richiamate dalle parti, circa l‟eventuale ripetersi di episodi di positività perla sostanza in questione. La tassa reclamo versata dal giocatore va restituita. Per questi motivi la C.A.F. riuniti gli appelli comesopra proposti, dal calciatore K. M. e dalla Procura Antidoping del C.O.N.I., decide rispettivamente: - in parziale accoglimentodell‟appello del calciatore K. M., di ridurre la sanzione della squalifica a mesi 6 a decorrere dal 23.10.<strong>2003</strong>; - respingel‟appello della Procura Antidoping del C.O.N.I.; - ordina restituirsi la tassa versata.3 - APPELLO DELLA PROCURA ANTIDOPING DEL C.O.N.I. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA DIMESI SEI DAL 17.10.<strong>2003</strong>, INFLITTA AL CALCIATORE M. B. A SEGUITO DI PROPRIO DEFERIMENTO PERVIOLAZIONE DELLA NORMATIVA ANTIDOPING(Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti - Com. Uff. n. 204 del 16.1.2004)4 - APPELLO DEL CALCIATORE M. B. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA DI MESI SEI DAL17.10.<strong>2003</strong>, INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA ANTIDOPING DEL C.O.N.I. PERVIOLAZIONE DELLA NORMATIVA ANTIDOPING(Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti - Com. Uff. n. 204 del 16.1.2004)1. Con atto n. 151/03, in data 9 dicembre <strong>2003</strong>, l‟Ufficio di Procura Antidopig del C.O.N.I. deferiva dinanzi alla CommissioneDisciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti il calciatore M B, tesserato per la società Parma A.C., il quale era risultatopositivo, per presenza del metabolita del nandrolone - norandrosterone (NA) - sostanza questa compresa nell‟elenco delleclassi di sostanze vietate e pratiche doping dirato dal CIO per l‟anno <strong>2003</strong> (classe 1 C, steroidi anabolizzanti), in esito alleanalisi del campione biologico prelevatogli in data 14 settembre <strong>2003</strong>, in occasione del controllo antidoping disposto per lagara Parma/Perugia, valida per il Campionato italiano di calcio di massima serie. La positività riscontrata trovava confermanell‟esito delle analisi di revisione, richieste dal calciatore e svoltesi in data 6 novembre <strong>2003</strong> presso lo stesso Laboratorioanalisi an- tidoping, pur a fronte di concentrazioni di NA risultate lievemente inferiori rispetto a quelle emerse in sede di primeanalisi. I valori dei metaboliti del nandrolone nella specie rinvenuti risultavano comunque si- gnificativi, anche dopo lacorrezione in diminuzione dei valori di concentrazione in relazione alla maggiore densità specifica dell‟urina dell‟atleta,connessa al normale fenomeno di disidratazione per l‟intensa attività fisica. Come è noto la soglia di positività CIO per ilnorandrosterone (che, va ricordato, in piccole concentrazioni può derivare da produzione per via endogena) è pari a 2,0 ng/mlper un‟urina di densità 1,020, mentre per l‟altro metabolita, noretiocolanolone (nel caso di specie non riscontrato), non èprevista alcuna soglia di compatibilità. Orbene il valore di NA risultava circa 3 volte superiore la soglia CIO. Come previstodalla normativa antidoping, la Commissione Disciplinare, con provvedimento del 17 ottobre <strong>2003</strong> (C.U. n. 101), sospendeva invia cautelare l‟atleta da ogni attività <strong>sportiva</strong>, con decorrenza immediata. 2. Con il menzionato atto di deferimento, l‟Ufficio diProcura Antidoping chiedeva l‟applicazione della sanzione della sospensione da qualsiasi attività agonistica per un periodo dianni quattro, pari al minimo edittale previsto dall‟art. 13, comma 2, lett. b), punto III, del Regolamento antidoping alloravigente, attesa l‟assunzione intenzionale di sostanze dopanti, provata in via presuntiva. In sede di dibattimento dinanzi allaCommissione Disciplinare presso la L.N.P., la richiesta sanzionatoria dell‟Ufficio requirente specializzato veniva ridotta amesi sedici, ritenuta l‟applicabilità dell‟“attenuante” della collaborazione determinante di cui all‟art. 12, comma 3, delRegolamento antidoping. 3. La Commissione Disciplinare, con la pronunzia avversata, deliberava, da parte sua, di infliggere alcalciatore la sanzione della sospensione dall‟attività per mesi sei a far tempo dal 17 ottobre <strong>2003</strong>. 4. Hanno interposto appelloavverso la prefata pronunzia sia il calciatore che la Procura Antidoping del C.O.N.I.. Il primo, condividendo la posizione dellaCommissione Disciplinare, nella parte in cui ha comunque escluso l‟ipotesi di “doping intenzionale presuntivo” prospettatadall‟accusa, ha ritenuto nondimeno censurabile la decisione di primo grado laddove non è pervenuta al proscioglimentodell‟atleta ed ha comunque richiesto, in via subordinata, una più congrua e lieve commisurazione della sanzione irrogata,insistendo sul profilo dell‟assenza di consapevolezza nella pretesa assunzione di nandrolone e comunque sull‟assolutaoccasionalità del fatto. L‟atleta ha richiamato anche, a suo pro, quanto meno a fini interpretativi, le nuove disposizioniregolamentari antidoping in vigore dal 1° gennaio 2004. L‟Ufficio della Procura Antidoping, a sua volta, ha proposto appello,lamentando che il primo giudice non ha tratto le dovute conclusioni in ordine all‟elemento psicologico esistente alla base della130


DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE - STAGIONE SPORTIVA <strong>2003</strong>-2004condotta incriminata quando ha affermato essere non sufficiente- mente provata l‟intenzionalità del comportamento posto inessere dall‟atleta in violazione della normativa antidoping, pervenendo, così, ad un‟indebita riduzione del quantum dellasanzione da comminare in relazione al tipo di violazione accertata. 5. In ordine ai due reclami in epigrafe, che debbono essereriuniti risultando evidenti le ragioni di connessione di ordine soggettivo e oggettivo e perché in ogni caso proposti avverso lamedesima decisione, può essere pronunziato responso di accoglimento solo per il primo (calciatore), e parzialmente. 6.Occorre prendere le mosse da un elemento incontestabile: il dato obiettivo della presenza nel campione prelevato al deferitodei metaboliti di una sostanza vietata, appartenente alla categoria degli agenti anabolizzanti (trattasi, in particolare, di “steroideanabolizzante androgeno”), in misura decisamente superiore ai limiti consentiti e quindi alle soglie previste dal C.I.O.. Talecircostanza è sufficiente a configurare la responsabilità disciplinare del B., a norma dell‟(allora vigente) art. 12 delRegolamento Antidoping, con conseguente applicabilità dell‟art. 13, comma 1, lett. b), del predetto Regolamento, trattandosi(dovendosi, al riguardo, confermare le conclusioni raggiunte dalla Commissione Disciplinare) di fattispecie di positività perdoping la cui intenzionalità non è stata adeguatamente provata. L‟impianto accusatorio dell‟Ufficio della Procura del CONIspecializzata, su cui è in- centrato gran parte del reclamo di pertinenza proposto avverso la decisione di prime cu- re, non è,infatti, convincente, in quanto basato su un quadro meramente indiziario-presuntivo non sufficiente per dimostrarel‟intenzionalità della condotta attribuibile al deferito e quindi per integrare la prova dell‟elemento soggettivo qualificatonell‟agire dell‟atleta. Non emergendo un quadro di assunzione intenzionale, ipotesi punibile ai sensi del comma 2 delmenzionato art. 13, la fattispecie va fatta rientrare, analogamente a quanto evidenziato dalla Commissione Disciplinare,nell‟ambito del doping non intenzionale, relativamente al quale, nondimeno, come già osservato in diverse precedentioccasioni da questo Organo di appello (cfr., per tutti, caso “Torrisi”, Com. Uff. n. 6/C - Riunione del 6.9.2001), opera, se nonuna vera e propria responsabilità di tipo oggettivo (cfr. anche l‟art. 12, comma 4, del Regolamento), quanto meno una rigorosapresunzione di responsabilità colpevole, per l‟integrazione della quale è sufficiente l‟accertamento della presenza dellasostanza proibita e il superamento della soglia prescritta dal C.I.O.. Sta all‟atleta, in quest‟ultimo caso, fornire seri ed obiettivielementi di discolpa, che possano dimostrare un‟assunzione non solo non intenzionale e inconsapevole ma anche incolpevole,potendosi ad esempio configurare la responsabilità del soggetto anche per l‟assunzione, avvenuta con leggerezza, di unabevanda di origine ignota o di dubbio contenuto. Tanto premesso, gli scarni elementi a discolpa forniti dal B. non si appalesanodi certo in grado di giustificare una pronunzia di proscioglimento e quindi di scalfire la rigida presunzione di colpa posta acarico, della normativa vigente, dell‟atleta risultato positivo; l‟u- nico dato obiettivo continua dunque ad essere la riscontratapresenza, nel campione delle urine prelevate al B. medesimo, dei metaboliti del nandrolone in misura non consentita (nel casonorandrosterone in concentrazione superiore alla soglia consentita di 2 ng/ml). Così la possibilità di inquinamento subdolo dialimenti consentiti non può rivestire, per quanto sopra osservato, rilevanza decisiva. Né il B. può trarre giovamento dalrichiamo, seppur solo a fini interpretativi, del nuovo Regolamento antidoping in vigore dal 1° gennaio 2004, inapplicabileretroattivamente per previsione espressa (cfr. art. 20, comma 7) e che, in ogni caso, risulta tutt‟altroche a lui più favorevole dal punto di vista della concreta determinazione della sanzione per il tipo di positività in argomento. 7.In ordine, infine, proprio alla determinazione concreta della sanzione da irrogare, possono sposarsi in linea di massima lemotivazioni enucleate dal primo Organo giudicante, relativamente, oltre che alla (ribadita) non provata intenzionalità,all‟occasionalità dell‟assunzione, al comportamento processuale del deferito e quindi, in definitiva, all‟utilizzabilità, come giàavvenuto in varie altre ipotesi sottoposte a questo Collegio di appello, a fronte anche dei pregressi agonistici del calciatore, delpotere modificativo (in senso riduttivo) di cui al citato art. 13, comma 1, lett. b), punto III). Come già parimenti evidenziato inaltre occasioni, nell‟esercizio del predetto potere di modifica è la data la possibilità al Collegio giudicante di scendere al disotto del limite minimo del terzo della sanzione biennale (8 mesi), fissato dall‟art. 12, comma 3, del Regolamento, il qualeprevede la riduzione della sanzione fino ad un massimo di due terzi in favore dell‟atleta che abbia fornito una collaborazionedeterminante per l‟accertamento delle responsabilità connesse alla vicenda di doping oggetto di indagine. Trattasi, infatti, inquest‟ultimo caso, di fattispecie specifica, di portata autonoma, che non può precludere l‟utilizzabilità del citato poteregenerale di modifica, a fronte della sussistenza delle necessarie condizioni, introdotto dal menzionato art. 13, comma 1, lett. b),punto III. Ciò premesso, ad avviso della Commissione, sussistono i presupposti per l‟ulteriore impiego del predetto potere dimodifica, in maniera lievemente più incisiva di quella decisa dalla Commissione Disciplinare. Pur a fronte, infatti, di unmargine comunque significativo di superamento delle soglie consentite (limitatamente al solo metabolita riscontrato, cheperaltro - seppur non in quelle misure - può essere frutto di produzione endogena), rileva il dato acquisito dell‟assolutaoccasionalità dell‟assunzione colpevole ma non intenzionale (o almeno di cui non è stata provata l‟intenzionalità) di cui sidiscute. 8. In tal senso l‟appello della Procura antidoping deve essere rigettato nel suo com- plesso, mentre il reclamo delcalciatore va parzialmente accolto e pertanto la sanzione della sospensione dall‟attività agonistica va ridotta a mesi cinque, afar data dalla sospensione cautelare. Il mancato perfetto adeguamento, nella determinazione della pena, ai precedenti giuicatidella presente Commissione, va riconnesso, oltre che alla carente proposizione di elementi oggettivi e credibili a discolpa,anche alla mancata osservanza del monito generale rilasciato conclusivamente dalla Commissione d‟Appello nelle pronunziepiù volte richiamate dalle parti, circa l‟eventuale ripetersi di episodi di positività per la sostanza in questione. La tassa reclamoversata dal calciatore va restituita. Per questi motivi la C.A.F. riuniti gli appelli come sopra proposti, dalla Procura Antidopingdel C.O.N.I. e dal calciatore B. M. decide rispettivamente: - respinge l‟appello della Procura Antidoping del C.O.N.I.; - inparziale accoglimento dell‟appello del calciatore B. M., di ridurre la sanzione della squalifica a mesi 5 a decorrere dal17.10.<strong>2003</strong>; - ordina restituirsi la tassa versata.5 - APPELLO DEL CALCIATORE RANALLI CRISTIAN AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER N. 4GIORNATE EFFETTIVE DI GARA131


DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE - STAGIONE SPORTIVA <strong>2003</strong>-2004(Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti Serie C - Com. Uff. n. 154/C del 28.1.2004)In seguito alla gara Reggiana/Padova del Campionato di Serie C1 disputatasi l‟11 gennaio 2004, il Giudice Sportivo infliggevaal calciatore Cristian Ranalli, all‟epoca tesse rato per la Società Reggiana, la squalifica per cinque giornate effettive, con laseguente motivazione: “perché, correndo minacciosamente verso un assistente arbitrale gli urlava ripetute e volgari espressionioffensive; espulso, riprendeva a correre verso lo stesso ufficiale di gara con fare minaccioso tanto che intervenivano icompagni per farlo allontanare; in precedenza, all‟arbitro, che ne disponeva l‟espulsione, rivolgeva un‟espressione ingiuriosaapplaudendolo in modo irrisorio”. Il Ranalli proponeva reclamo contro la suddetta delibera alla Commissione Disciplinarepresso la Lega Professionisti Serie C, lamentando l‟eccessività della sanzione e l‟insussistenza della condotta minacciosacontestatagli dal Giudice Sportivo. La Commissione Disciplinare, con delibera pubblicata sul C.U. n. 154/C del 28 gennaio2004, accoglieva parzialmente il reclamo riducendo la squalifica a quattro gare effettive. Il Ranalli, nel frattempo trasferito allaSocietà Cesena, propone ora ricorso alla C.A.F. eccependo la contraddittorietà della motivazione adottata dalla Commissione,nonché l‟inadeguatezza ed iniquità della sanzione. A sostegno del gravame, l‟appellante rileva che vi è contraddizione tra laconcessione delle attenuanti della “contestualità delle espressioni ingiuriose pronunciate in breve lasso di tempo” e della“indeterminatezza del fare mi- naccioso” e l‟irrogazione della squalifica per quattro giornate di gara, la cui entità appareeccessiva sia in relazione alla rilevanza dei fatti realmente accaduti, sia in confronto con precedenti decisioni degli Organi diGiustizia Sportiva in casa analoghi. Chiede pertanto la riduzione della squalifica a due giornate effettive di gara. La C.A.F.ritiene che l‟appello meriti parziale accoglimento. La ricostruzione dei fatti desumibile dal referto degli ufficiali di garaevidenzia che la condotta del ricorrente, pur censurabile e volgarmente offensiva, non si estrinsecò in concrete minacce neiconfronti dell‟arbitro o dell‟assistente dello stesso, non potendosi considerare tali gli indeterminati riferimenti ad un“atteggiamento minaccioso” del Ranalli riportati dagli Ufficiali di gara. I primi giudici, pur dando atto della insussistenza diuna condotta minacciosa, non hanno tratto da tale constatazione le esatte conseguenze in sede di quantificazione dellasanzione. Appare in effetti equo e conforme al principio di proporzionalità tra infrazione commessa e sanzione applicatainfliggere al Ranalli, per la sua condotta ingiuriosa plurima, ma realizzata in un contesto sostanzialmente unico, la squalificaper tre giornate di gara. Per questi motivi la C.A.F., in accoglimento dell‟appello come sopra proposto dal calciatore RanalliCristian, riduce la sanzione della squalifica a n. 3 giornate effettive di gara. Ordina restituirsi la tassa versata.TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 32/C - RIUNIONE DEL 16 FEBBRAIO 20041 - APPELLO CALCIATORE GIACCO VINCENZO AVVERSO LA DECLARATORIA DI VALIDITÀ DEL PROPRIOTESSERAMENTO IN FAVORE DELLA A.C. DELIANUOVA(Delibera della Commissione Tesseramenti - Com. Uff. n. 12/D del 21.11.<strong>2003</strong>)La Commissione Tesseramenti (C.U. n. 12/D) in data 21.11.<strong>2003</strong> pronunciandosi sulla richiesta di giudizio inoltrata dalComitato Regionale Campania dichiarava la validità del tesseramento del calciatore Giacco Vincenzo in favore della A.C.Delianuova Calcio, effettuato con richiesta trasmessa con raccomandata del 16.7.<strong>2003</strong> (e non di quello rivendicato dalla U.S.Durazzano Alba S. Agata). Il calciatore Giacco formulava il 9.12.<strong>2003</strong> dichiarazione di appello avverso tale decisione,chiedendo copia della relativa documentazione con riserva di presentazione dei motivi all‟esito dell‟acquisizione deidocumenti richiesti. L‟appello va dichiarato inammissibile perché successivamente alla data di ricezione della documentazionerichiesta alla C.A.F. (31.12.<strong>2003</strong>) il Giacco non ha fatto pervenire i motivi di gravame, che dovevano essere spediti entro settegiorni dalla predetta data. Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile l‟appello come sopra proposto, ai sensi dell‟art.33 n. 2 lett. a) C.G.S., per omesso invio delle motivazioni dopo la ricezione della richiesta copia degli atti ufficiali. Ordinaincamerarsi la tassa.2 - RECLAMO DEL F.C. CASERTANA AVVERSO LA SANZIONE DELL‟AMMENDA DI e 15.000,00 COMMINATA ASEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL‟ART. 11 COMMA 1 C.G.S.IN RELAZIONE ALLA GARA CASERTANA/BOYS CAIVANESE DEL 23.2.<strong>2003</strong>(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Nazionale per l‟Attività Interregionale - Com. Uff. n. 65 del9.12.<strong>2003</strong>)A seguito degli incidenti avvenuti al termine della gara Casertana/Boys Caivanese del 23.2.<strong>2003</strong> il Procuratore Federale hadeferito alla Commissione Disciplinare presso il Comitato Nazionale per l‟Attività Interregionale la società F.C. Casertana perrispondere delle violazioni di cui all‟art. 11, comma 1, C.G.S., avendo rilevato, sulla base di quanto accertato dall‟UfficioIndagini, che un centinaio di sostenitori della stessa, la gran parte dei quali con i volti coperti o travisati, si erano resiresponsabili di lanci di pietre, calcinacci, spranghe di ferro ed altri oggetti contundenti all‟indirizzo dei tifosi ospiti e delleForze dell‟Ordine, colpendo e ferendo gravemente, fra gli altri, il dott. Pasquale Manzo, Vice Questore aggiunto di Caserta,che aveva rischiato la perdita di un occhio. Con delibera pubblicata sul C.U. n. 65 del 9 dicembre <strong>2003</strong> l‟adita CommissioneDisciplinare, con ampia ed articolata motivazione, ha accolto il predetto deferimento ed ha irrogato alla F.C. Casertana lasanzione dell‟ammenda nella misura di € 15.000,00.Con telegramma del 15.12.<strong>2003</strong> il F.C. Casertana ha preannunciatoreclamo avverso tale provvedimento disciplinare, richiedendo copia di tutti gli atti del procedimento, formulando quindi imotivi di gravame con successivo atto del 12.1.2004. Sostiene, la società reclamante, così come già aveva fatto nel corso delprocedimento disciplinare avanti alla Commissione Disciplinare, che dal rapporto del Commissario di campo non sarebbe datorilevarsi l‟accadimento di alcun incidente da porsi in correlazione diretta con la gara disputata e che gli incidenti descritti dallarelazione dell‟Ufficio Indagini si sarebbero verificati ben oltre la conclusione della stessa, dopo l‟uscita dal terreno di giuoco dicalciatori, dirigenti e terna arbitrale, comunque per motivi completamente estranei alla gara; invoca quindi l‟applicazione132


DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE - STAGIONE SPORTIVA <strong>2003</strong>-2004dell‟art. 11, comma 1, ultima parte, C.G.S. e la conseguente riforma del provvedimento impugnato, con proscioglimentointegrale dal deferimento, ovvero con una congrua riduzione della sanzione irrogata. Reputa questa Commissione che ilproposto gravame sia destituito di fondamento e non possa perciò trovare accoglimento. Come è stato posto in rilievo anchenella motivazione dell‟impugnata deliberazione della Commissione Disciplinare, infatti, la circostanza che il rapporto delCommissario di campo non contempli i fatti violenti de quibus non significa affatto che gli stessi non si siano effettivamenteverificati, ciò non potendosi revocare in dubbio, in ragione delle chiarissime ed incontestabili risultanze della relazionedell‟Ufficio Indagini, a tacere delle fonti probatorie ulteriori, costituite dall‟indagine avviata dalla Procura della Repubblica edall‟ampia eco che i fatti medesimi hanno avuto sulla stampa.Né, d‟altro canto, nella risoluzione della questione può porsi unproblema di graduazione dell‟efficacia probatoria di diversi mezzi - come tenta di fare la ricorrente, secondo la quale alrapporto del Commissario di campo andrebbe attribuita fede privilegiata rispetto a quello dell‟Ufficio Indagini - poiché, senzaentrare nel merito di tale questione, appare evidente che nella fattispecie non debba e non possa porsi alcun problema dicontrasto di fonti di prova, considerato che i due suddetti rapporti si occupano di descrivere situazioni ed accadimentiverificatisi in tempi e luoghi diversi e quindi si integrano vicendevolmente, ciascuno di essi ben potendo essere consideratoattendibile ed autonomo mezzo di prova. Ora, dalla suddetta relazione dell‟Ufficio Indagini si evince con estrema chiarezzache gli incidenti ivi descritti si sono verificati tra le opposte tifoserie, con responsabilità di- retta ed esclusiva dei sostenitoridella società ricorrente, immediatamente dopo la conclusione della gara de qua, in diretta correlazione con la stessa, essendoincontestabile che la medesima abbia costituito il motivo unico scatenate tali incidenti. Dalla medesima relazione citata, poi,risulta con altrettanta chiarezza che i suddetti incidenti si sono verificati, per gran parte, all‟interno dell‟impianto sportivo,considerato che vasta parte dei sostenitori implicati nell‟accaduto ha effettuato lancio di pietre sui tifosi avversari e sulle forzedell‟ordine dall‟interno del settore distinti dello stadio. Ciò rende, quindi, superflua ogni ulteriore indagine in ordineall‟eventuale violazione da parte della società ricorrente del divieto di cui all‟art. 10, comma 1, C.G.S., essendo pienamenteapplicabile, nella fattispecie, la previsione di cui all‟art. 11, comma 1, parte prima, C.G.S., secondo la quale “le societàrispondono per i fatti violenti commessi in occasione della gara da uno o più dei propri sostenitori...”. La gravità dei fattimedesimi ed i danni all‟incolumità fisica di svariate persone, primo fra tutti il citato Vice Questore di P.S., che ne sonoderivati, infine, impongono anche la reiezione della richiesta di riduzione della misura della sanzione inflitta alla società ricorrente,dalla medesima avanzata in via graduata. Per questi motivi la C.A.F. respinge l‟appello come sopra proposto dal F.C.Casertana di Caserta. Ordina incamerarsi la tassa versata.3 - RECLAMO DELLA U.S. CALCIO MONTENERO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA POL. OLIMPIAAGNONESE/CALCIO MONTENERO DEL 19.10.<strong>2003</strong>(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Molise - Com. Uff. n. 58 del 18.12.<strong>2003</strong>)Con reclamo del 24.10.<strong>2003</strong> la Pol. Olympia Agnonese, in relazione alla gara disputata in data 19.10.<strong>2003</strong> con il CalcioMontenero, ha contestato la regolarità della posizione del calciatore tesserato per quest‟ultima società, Dritan Puka, in quantolo stesso, pur avendo disputato la suddetta gara, risultava non aver scontato la giornata di squalifica inflittagli al termine dellastagione precedente, a seguito dell‟espulsione comminatagli nel- l‟ultima gara del campionato regionale juniores disputato conla squadra giovanile dell‟U.S. Calcio Montenero. Allegava, la ricorrente, che il Puka, che per raggiunti limiti di età non potevapiù disputare il campionato juniores, era stato inserito in distinta nelle prime sei gara disputate dal Calcio Montenero nelcampionato regionale di Eccellenza della corrente stagione <strong>sportiva</strong>, senza mai scendere in campo, ciò comportando, pur senzainficiare la regolarità di tali partite, il fatto che il calciatore non avesse mai scontato la squalifica inflittagli. L‟essere statoeffettivamente utilizzato nella gara de qua, quindi, comporterebbe l‟irregolarità della sua posizione, con conseguente necessitàdi irrogazione a carico della U.S. Calcio Montenero della sanzione <strong>sportiva</strong> della perdita della gara per 0 a 3. Il reclamosuddetto, tempestivamente inoltrato alla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Molise, era dalla ricorrentecontestualmente spedito, come prescritto dalle norme federali, alla società controinteressata con racc. a/r, presso l‟indirizzorisultante dal foglio di censimento della stagione <strong>sportiva</strong> in corso. Il plico raccomandato, tuttavia, veniva restituito al mittentecon l‟annotazione del rifiuto del domiciliatario di ritirare lo stesso, avendo l‟U.S. Calcio Montenero comunicato al Comitato diafferenza l‟intervenuto cambiamento di indirizzo.Con ordinanza pubblicata sul C.U. n. 48 del 19 novembre <strong>2003</strong>, l‟aditaCommissione Disciplinare, preso atto che effettivamente in data 19.8.<strong>2003</strong> l‟U.S. Calcio Montenero av va comunicato alComitato Regionale il mutamento di indirizzo, ma che a tale modifica era stata data pubblicità solo mediante pubblicazione nelC.U. n. 43 in data 6 novemre <strong>2003</strong> (e successiva rettifica pubblicata sul C.U. n. 47 del 13 novembre <strong>2003</strong>) - quindi in epocaposteriore all‟invio della racc. a/r contenente il ricorso da parte dell‟Olympia Agnonese, ritenuto, quindi, che la societàricorrente e quella controinteressata avessero assolto ai loro rispettivi obblighi e che, quindi, il mancato buon fine dellacomunicazione del ricorso non fosse imputabile a nessuna delle due società, al fine di assicurare il necessario contraddittoriofra le parti, ha deliberato di rimettere nei termini la società Olympia Agnonese ai fini della comunicazione del propostoreclamo alla società controinteressata. Avendo la società ricorrente tempestivamente ottemperato all‟ordinanza suddetta, con larinnovazione della comunicazione del reclamo alla controparte, effettuata in data 24.11.<strong>2003</strong>, si è infine instaurato il regolarecontraddittorio avanti all‟adita Commissione Disciplinare. L‟U.S. Calcio Montenero ha fatto pervenire proprie deduzionidifensive, articolate unicamente in punto di rito, sostenendo l‟inammissibilità del proposto reclamo per mancatacomunicazione dello stesso alla controparte nei termini previsti dal C.G.S., nonché l‟arbitrarietà del provvedimento assuntodalla Commissione Disciplinare di rimessione in termini della ricorrente per provvedere alla rinnovazione della comunicazionedel ricorso medesimo ad essa società controinteressata. Con delibera pubblicata sul C.U. n. 58 del 18 dicembre <strong>2003</strong> laCommissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Molise: ritenuta l‟infondatezza delle argomentazioni difensivedell‟U.S. Calcio Montenero; considerato, in senso contrario, che la società ricorrente avesse correttamente proceduto alla133


DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE - STAGIONE SPORTIVA <strong>2003</strong>-2004comunicazione del ricorso alla controinteressata all‟indirizzo ufficialmente risultante dal foglio di censimento, non potendoessere addossato alla ricorrente medesima alcun ulteriore onere d‟informazione; atteso che il proprio provvedimentoordinatorio fosse volto unicamente alla rinnovazione della già effettuata comunicazione del ricorso tempestivamente eregolarmente proposto; rilevato che l‟U.S. Calcio Montenero non contestava affatto i fatti allegati dalla ricorrente, dai qualiemergeva la chiara posizione irregolare del calciatore Puka nella gara de qua, in accoglimento del proposto reclamo ha inflittoalla U.S. Calcio Montenero la sanzione <strong>sportiva</strong> della perdita della gara in oggetto con il risultato di 0 a 3. Avverso taledeliberazione ha proposto reclamo l‟U.S. Calcio Montenero, articolando una duplice serie di censure: sul piano processuale, inpratica riproponendo quelle medesime argomentazioni, che costituivano l‟oggetto delle controdeduzioni rassegnate avanti allaCommissione Disciplinare; nel merito, sostenendo l‟erroneità della deliberazione impugnata, che non avrebbe correttamenteinquadrato la fattispecie nell‟ambito delle norme del C.G.S. che disciplinano l‟esecuzione delle sanzioni, ritenendo irregolarela posizione del calciatore Puka, che invece non tale non doveva essere considerata. Resiste al gravame, con atto dicontrodeduzioni, la Pol. Olympia Agnonese. Reputa questa Commissione che il proposto gravame sia destituito di fondamentoe non possa perciò trovare accoglimento. In punto di rito - come correttamente è posto in rilievo nella motivazionedell‟impugnata deliberazione della Commissione Disciplinare - occorre infatti rilevare che la ricorrente in prime cure hasicuramente ottemperato, con la prima ed originaria comunicazione del ricorso alla società controinteressata, all‟indirizzoufficialmente risultante dal foglio di censimento, ai propri obblighi legali. La comunicazione non è andata a buon fineunicamente per motivi non riferibili alla medesima società ricorrente - così come, peraltro, neppure a quella controinteressata,che pure aveva regolarmente adempiuto ai propri obblighi di comunicazione dell‟intervenuto mutamento d‟indirizzo - ragionper cui la mancata iniziale regolare costituzione del contraddittorio, non essendo imputabile a nessuna delle due parti delprocedimento, non può inficiare la validità dello stesso. Il ricorso della Pol. Olympia Agnonese, infatti, è stato regolarmente etempestivamente proposto e comunicato, tanto alla Commissione Disciplinare, quanto alla controparte, ancorché tale ultimacomunicazione non si sia correttamente perfezionata, per motivi, come detto, non imputabili alla ricorrente. Bene ha fatto,dunque, la Commissione Disciplinare, ad ordinare la rinnovazione della relativa comunicazione all‟indirizzo corretto, al finedella regolare costituzione del contraddittorio in un procedimento comunque validamente instauratosi, nel rispetto dei terminiperentori previsti dal C.G.S.. Quanto al merito della questione oggetto di giudizio, erra l‟appellante nell‟inquadrare lafattispecie unicamente nel disposto di cui all‟art. 17, comma 3, C.G.S., escludendo in radice che ad essa sia applicabile anchela previsione integratrice di cui al comma 6 della medesima norma. È pacifico, infatti, che prima di occuparsi delle modalità diesecuzione delle sanzioni del calciatore colpito da squalifica, che abbia cambiato società, il citato comma 6 dell‟art. 17,nell‟introdurre un regime speciale relativo alle squalifiche che non possono scontarsi nella stessa stagione nella quale sianostate irrogate, sancisca il principio della perdurante efficacia della sanzione della squalifica in capo al calciatore anche per lastagione o le stagioni successive; Da questo punto di vista, è pacifico che la tesi della società ricorrente non può essere accolta,poiché porterebbe all‟assurda conclusione che, in ragione di una lacuna normativa, il calciatore juniores colpito da squalifica,non scontata in tutto o in parte nella stagione <strong>sportiva</strong> nella quale la medesima è stata irrogata, non sconterebbe più lamedesima qualora, per raggiunti limiti di età, l‟anno successivo non potesse prendere parte al torneo giovanile e partecipasse,con la medesima società, al campionato disputato dalla prima squadra: conclusione per certo incoerente con l‟inderogabileprincipio della lealtà <strong>sportiva</strong>. Se così non può essere, dunque, l‟apparente lacuna dell‟ordinamento va colmata con il ricorsoall‟applicazione analoga delle norme e dei principi generali regolanti la materia, i quali non possono che condurre allaconclusione che nel caso delineato, il calciatore ex juniores, passato alla prima squadra della medesima società nella stagione<strong>sportiva</strong> successiva, sconti con essa la squalifica residua inflittegli nella stagione precedente, quando disputava il torneojuniores. Di conseguenza, in relazione al caso di specie, la posizione del calciatore Puka nella gara de qua non può che ritenersiirregolare. Per questi motivi la C.A.F. respinge il reclamo come sopra proposto dall‟U.S. Calcio Montenero di Montenero diBisaccia (Campobasso). Ordina incamerarsi la tassa versata.4 - APPELLO DELLA S.S. PACHINO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA PACHINO/POZZALLO DEL 30.11.<strong>2003</strong>(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia - Com. Uff. n. 32 del 30.12.<strong>2003</strong>)Avverso la decisione della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia con cui era stata inflitta alla PachinoCalcio S.S. la punizione della perdita della gara, disputatasi il 30.11.<strong>2003</strong> con la squadra del Pozzallo nonché squalifica alcalciatore Francesco Infanti fino all‟11.1.2004 ed inibizione al dirigente Vincenzo Belfiore fino alla stessa data, nonchéammenda per 300,00 euro, la Pachino Calcio proponeva reclamo evidenziando che il C.U. con cui la squalifica dell‟Infanti erastata resa nota era stato pubblicato il 4.12.<strong>2003</strong>.Il ricorso è fondato, in quanto la Commissione Disciplinare aveva fondato lasanzione inflitta sulla posizione irregolare dell‟Infanti che in occasione di gara diversa e precedente era stato squalificato,seppure nella veste di allenatore, a tempo. Orbene, tale situazione non poteva essere nota alla odierna ricorrente il 30.11.<strong>2003</strong>(data di effettuazione della gara) atteso che il Comunicato Ufficiale recante la detta sanzione di squalifica a tempo vennepubblicato solo successivamente alla disputa della gara Pachino/Pozzallo; a norma dell‟art. 17, n. 2 C.G.S., i provvedimenti siintendono conosciuti ed hanno vigore dal giorno successivo a quello della pubblicazione degli stessi sul Comunicato Ufficiale.Nella specie, è palese che la Pachino Calcio non poteva essere tenuta a conoscere un provvedimento di squalifica pubblicatodopo la gara a cui l‟Infanti aveva preso parte: ne consegue che la posizione dello stesso non poteva essere considerata inquell‟occasione irregolare. La decisione impugnata deve essere pertanto annullata, con il ripristino del risultato acquisito sulcampo e la revoca delle sanzioni inflitte all‟Infanti, al Belfiore e alla Società; va altresì disposta la restituzione della tassa direclamo. Per questi motivi la C.A.F., in accoglimento dell‟appello come sopra proposto dalla S.S. Pachino di Pachino(Siracusa), annulla l‟impugnata delibera, ripristinando, altresì, il risultato di 1-0 conseguito in campo nella gara suindicata.Ordina restituirsi la tassa versata.134


DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE - STAGIONE SPORTIVA <strong>2003</strong>-20045 - APPELLO DELLA S.S. PACHINO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA SORTINO/PACHINO DEL 6.12.<strong>2003</strong>(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia - Com. Uff. n. 32 del 30.12.<strong>2003</strong>)Avverso la decisione della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia con cui era stata inflitta alla S.S.Pachino la punizione <strong>sportiva</strong> della perdita della gara con il Sortino del 6.12.<strong>2003</strong> nonché le conseguenziali squalifiche alcalciatore Francesco Infanti ed al dirigente Corrado Cinnirella, nonché l‟ammenda di euro 300,00, la predetta Società Pachinoproponeva ricorso a questa Commissione, sostenendo che il C.U. su cui era riportata la squalifica a tempo dell‟Infanti, peraltrorelativa a precedente gara in cui egli aveva la veste di allenatore, era stato pubblicato solo il 4.12.<strong>2003</strong>, cosa questa che avrebbeimpedito ad essa ricorrente di conoscerne il contenuto prima della gara con il Sortino, disputatasi il 6 successivo. Inoltre, sievidenziava che il reclamo della A.S. Sortino era stato rivolto al Giudice Sportivo, mentre la relativa decisione era stata assuntadalla Commissione Disciplinare, donde l‟inammissibilità del reclamo stesso. Il ricorso non è fondato: l‟art. 17, n. 2, C.G.S.prevede che i provvedimenti sanzionatori si presumono conosciuti con la pubblicazione del comunicato in cui gli stessi sonocontenuti, per cui, essendo la pubblicazione del comunicato in questione anteriore alla data della disputa della gara de qua, laposizione dell‟Infanti correttamente è stata ritenuta irregolare, donde le sanzioni inflitte. Il rilievo relativo all‟invio del ricorsodell‟altra società a giudice incompetente non ne produce l‟inammissibilità, ma per il principio della conservazione degli atti,l‟inoltro al giudice competente, come è nella specie avvenuto. Il ricorso, considerate le illazioni ivi svolte mere asserzioni privedi riscontri, deve essere pertanto respinto; consegue l‟incameramento della tassa. Per questi motivi la C.A.F. respinge l‟appellocome sopra proposto dalla S.S. Pachino di Pachino (Siracusa). Ordina incamerarsi la tassa versata.6 - APPELLO DEL F.C. ABRIOLA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA ABRIOLA/SPORTING GENZANO DEL7.12.<strong>2003</strong>(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Basilicata - Com. Uff. n. 35 del 29.12.<strong>2003</strong>)La Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Basilicata, con decisione pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 46del 31 dicembre <strong>2003</strong>, infliggeva alla società F.C. Abriola, la sanzione della perdita della gara Abriola 90/Genzano (terminata3-2) del 7.12.<strong>2003</strong>, con il punteggio di 0-3 e dell‟ammenda di 150 euro, per la posizione irregolare dei calciatori SantopietroCarmine e Rivelli Antonello, che, in precedenza, in data 19.5.<strong>2003</strong> (v. Com. Uff. n. 57), avevano riportato la squalifica per unagiornata effettiva “per recidività in ammonizioni - quarta infrazione” (v. Com. Uff. in pari data, relativo alla gara Abriola90/F.C. La Vello, del Campionato Regionale Juniores), sanzione non scontata, da entrambi, al momento della gara che cioccupa. La Commissione Disciplinare affermava che, “in applicazione del principio dell‟effettività della sanzione, la stessa,intanto, può essere scontata nella stessa categoria, in quanto il calciatore rientri nei limiti di età previsti per parteciparvi”. L‟art.17 comma 3 e 6 C.G.S. stabilisce che il calciatore, squalificato, deve scontare, alle predette condizioni, la sanzione nelle gareufficiali della squadra nella quale militava, al momento del fatto e che se la squalifica non può essere scontata, in tutto o inparte, nella stagione in cui la sanzione è stata inflitta, questa deve essere scontata, anche per il solo residuo, nella stagionesuccesiva. I calciatori Santopietro e Rivelli, che non appartenevano, più, in questa stagione, alla categoria degli Juniores,dovevano scontare la squalifica in una gara ufficiale della prima squadra e il non averlo fatto integra, a carico della società F.C.Abriola 90, la violazione dell‟art. 12 C.G.S. e la conseguente perdita della gara. Avverso questa decisione proponeva appellodavanti a questa Commissione, la F.C. Abriola, sostenendo che “i due predetti giocatori sono stati utilizzati, in questa stagione,non solo nel corrente Campionato Regionale di Eccellenza Lucana, ma anche in quello Regionale Juniores, quali „fuori quota‟,come consentito, dal vigente regolamento” e che la squalifica, quindi, poteva essere, anche scontata in quest‟ultimocampionato (“squadra dove militava al momento dell‟infrazione”). L‟appello è infondato e non può essere accolto. Nel caso inesame, la squalifica, infatti, non poteva non essere scontata che nel Campionato Regionale di Eccellenza Lucana, in quanto idue calciatori erano nelle condizioni di potere partecipare al Campionato Regionale Juniores, solamente, quali “fuori quota”,non avendo l‟età “di base” per partecipare a quel campionato (fino al 31.12.1982). Da ciò consegue l‟inutilitàdell‟accertamento del fatto se i due calciatori hanno o meno partecipato a gare del Campionato Regionale Juniores di questastagione <strong>sportiva</strong>, come richiesto dall‟appellante. Deve essere incamerata la relativa tassa. Per questi motivi la C.A.F. respingel‟appello come sopra proposto dal F.C. Abriola di Abriola (Potenza). Ordina incamerarsi la tassa versata.7 - APPELLO DELL‟A.C. FABRIANO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA FABRIANO/FERMIGNANESEDELL‟8.12.<strong>2003</strong>(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Marche - Com. Uff. n. 48 dell‟8.1.2004)La Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Marche, con decisione pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 48dell‟8 gennaio 2004, in accoglimento del reclamo della Fermignanese, annullava la precedente decisione del Giudice Sportivo(che aveva applicato alla predetta Fermignanese la sanzione della perdita della gara per 0-3) e ripristinava il risultato di 3-3conseguito sul campo. Il Giudice Sportivo, dopo avere rilevato un‟irregolarità procedurale, relativa all‟invio da parte dell‟A.C.Fabriano del reclamo sulla regolarità della predetta gara (v. art. 42 comma 1 C.G.S.) e quindi, respinto il reclamo dellaricorrente, accertava, d‟ufficio, che la Fermignanese, dal 35° minuto del secondo tempo, ha impiegato, solamente, duecalciatori con i requisiti richiesti (Carcianelli Marco, nato l‟8.3.1983 e Righi Mattia, nato il 9.10.1986) in violazione di quantodisposto dal Com. Uff. n. 1 del 14 luglio <strong>2003</strong> di quel Comitato (che impone l‟utilizzo di un giocatore, nato dopo l‟1.1.1982 edi due giocatori, nati dopo l‟1.1.1983, per tutta la durata della partita) e di conseguenza, prendeva la decisione della quale si èdetto. La Commissione Disciplinare osservava che “la declaratoria di inammissibilità del reclamo dell‟A.C. Fabriano, in primaistanza, da parte del Giudice Sportivo, per il mancato rispetto del termine di preannuncio, di cui al citato art. 42 comma 1C.G.S., ne ha precluso allo stesso giudicante, il giudizio di merito, che, pertanto, deve essere annullato” e di conseguenza,135


DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE - STAGIONE SPORTIVA <strong>2003</strong>-2004come detto, ripristinava, il risultato conseguito sul campo. Avverso questa decisione proponeva appello l‟A.C. Fabriano aquesta Commissione, ripercorrendo le modalità di svolgimento della vicenda (la suddetta violazione regolamentare sull‟età e ilnumero dei calciatori da impiegare, non è confutata dalla controparte) e si doleva del fatto che la Commissione Disciplinarenon ha fornito valida motivazione sulla “preclusione” per il Giudice Sportivo del giudizio di merito, di giudicare di suainiziativa. Il ricorso è fondato e deve essere accolto. Il Giudice Sportivo, dopo lo scioglimento della riserva di cui al Com. Uff.n. 32 del 13.11.<strong>2003</strong> (a seguito del reclamo dell‟A.C. Fabriano) e gli altri provvedimenti procedurali dei quali si è detto, hadeciso, di iniziativa, rilevando la violazione regolamentare che ha comportato la perdita della gara per la Fermignanese. LaCommissione Disciplinare, dal suo canto, ha errato dando un interpretazione estensiva al provvedimento del Giudice Sportivodi rigetto del reclamo dell‟A.C. Fabriano; in realtà, dopo quella corretta decisione procedurale (che in quel modo cessava diprodurre effetti) nulla vietava al primo giudice di agire come ha agito, nel pieno rispetto della normativa regolamentare. Neconsegue che deve essere ripristinata la decisione del Giudice Sportivo, per quanto riguarda il risultato della gara(Fabriano/Fermignanese 3-0). Deve essere incamerata la relativa tassa. Per questi motivi la C.A.F., in accoglimentodell‟appello come sopra proposto dalla A.C. Fabriano di Fabriano (Ancona), annulla l‟impugnata delibera, ripristinando quelladel Giudice Sportivo che infliggeva alla U.S. Fermignanese la sanzione <strong>sportiva</strong> della perdita della gara suindicata con ilpunteggio di 3-0. Ordina restituirsi la tassa versata.8 - RICORSO PER REVOCAZIONE DEL CALCIATORE PAPASODARO MASSIMO AVVERSO LA SANZIONEDELLA SQUALIFICA FINO AL 30.6.2005(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria - Com. Uff. n. 110 del 19.5.<strong>2003</strong>)Con ricorso ritualmente presentato a questa Commissione d‟Appello Federale, il calciatore Papasodaro Massimo del S. VitoCalcio ha impugnato per revocazione la delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria (C.U.n. 110 del 19 maggio <strong>2003</strong>) con la quale era stata irrogata la sanzione <strong>sportiva</strong> della squalifica fino al 30.6.2005. Il Papasodaro,nella specie, è stato ritenuto responsabile nel corso dell‟incontro di calcio Cortale 91/S. Vito Calcio di aver lanciato una pietraverso il direttore di gara senza colpirlo, e, altresì, ritenuto responsabile (nella sua qualità di capitano della squadra) di un fortecalcio al ginocchio subito dal direttore di gara tale da procurargli “un gran dolore e farlo cadere a terra” ad opera di uncompagno di squadra non individuato. A sostegno dell‟impugnazione il Papasodaro ha allegato una dichiarazione delcalciatore Gulli Franco rilasciata in data 5.1.2004 con la quale il Gulli si assume la responsabilità del fatto addebitato alPapasodaro. In particolare il Gulli nella dichiarazione allegata agli atti del presente procedimento riferisce che in occasionedella concessione di un calcio di rigore a favore della squadra avversaria il direttore di gara sarebbe stato attorniato daigiocatori del S. Vito Calcio e nella foga lo avrebbe involontariamente urtato causando- gli dolore. Orbene, osservapregiudizialmente questa Commissione d‟Appello Federale che il ricorso, essendo fondato su un fatto nuovo e certamenteattinente a quanto deciso, deve ritenersi ammissibile. Occorre tuttavia rilevare che il tempo trascorso dal fatto (la partitaCortale 91/S. Vito Calcio si è disputata in data 6.4.<strong>2003</strong> e la dichiarazione del Gulli è stata rilasciata solo in data 5.1.2004) e lemodalità dell‟episodio riferite così diversamente dal Gulli che dichiara unicamente di aver urtato involontariamente l‟arbitrocausandogli dolore, inducono a ritenere tale dichiarazione non idonea a modificare quanto già correttamente deciso dallaCommissione Disciplinare. Per questi motivi la C.A.F. respinge il ricorso per revocazione come sopra proposto dal Sig.Papasodaro Massimo. Ordina incamerarsi la tassa versata.9 - APPELLO DELLA POL. ROSETANA AVVERSO LE SANZIONI DELLE SQUALIFICHE RISPETTIVAMENTEINFLITTE FINO AL 30.4.2004 AL SIG. LONGO CLEMENTE, 4 GARE AL CALCIATORE ANGELONI ALESSIO, 3GARE AL CALCIATORE CICCINELLI DANIELE(Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C - Com. Uff. n. 30/TB del 29.12.<strong>2003</strong>)La Poli<strong>sportiva</strong> Rosetana Calcio ha proposto reclamo avverso la decisione della Commissione Disciplinare presso la LegaProfessionisti Serie C pubblicata sul C.U. 36/TB del 14 gennaio 2004 relativa alla squalifica inflitta all‟allenatore LongoClemente e ai calciatori Angeloni Alessio e Ciccinelli Daniele. Con il suesposto reclamo si sostiene che i fatti non si sonosvolti nel modo descritto dall‟arbitro e si chiede la revoca delle suddette squalifiche. Rileva la C.A.F. che ai sensi dell‟art. 33punto 1 C.G.S. non è possibile dare accesso, in questa sede, ad un nuovo giudizio di merito, onde il ricorso deve esseredichiarato inammissibile. Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell‟art. 33 n. 1 C.G.S., l‟appello comesopra proposto dalla Pol. Rosetana di Roseto degli Abruzzi (Teramo). Ordina incamerarsi la tassa versata.10 - APPELLO DEL CISCO CALCIO ROMA AVVERSO LA DECLARATORIA DI IMPROCEDIBILITÀ INERENTE ILRECLAMO PER LA SQUALIFICA INFLITTA AL CALCIATORE PANICONI MARIO FINO AL 30.9.2006(Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Lazio del Settore per l‟Attività Giovanile e Scolastica- Com. Uff. n. 23 del 30.12.<strong>2003</strong>)Il Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Lazio del Settore per l‟Attività Giovanile e Scolastica, condecisione pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 23 del 30 dicembre <strong>2003</strong>, dichiarava improcedibile il reclamo, per mancanzadi sottoscrizione da parte dei ricorrenti, proposto dalla Cisco Calcio Roma e dal Sig. Paniconi Giuseppe, esercente la patriapotestà sul minore Paniconi Mario, avverso il provvedimento di squalifica sino al 30.9.2006 adottato dal Giudice Sportivo neiconfronti del calciatore Pani- coni Mario. Contro tale decisione proponeva appello avanti questa Commissione d‟AppelloFederale l‟Avv. Alessandro Bianchini, articolando una serie di motivi in fatto ed in diritto ed in primis contestando l‟esistenzadi una norma disciplinare che prevedesse che il reclamo o l‟opposizione debbano essere sottoscritti in calce dall‟interessato eche non fosse, pertanto, sufficiente che le stesse fossero apposte a margine in calce alla delega conferita al proprio difensore. Il136


DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE - STAGIONE SPORTIVA <strong>2003</strong>-2004reclamo è infondato e va pertanto rigettato. L‟art. 29 comma 1 C.G.S. sancisce che “sono legittimati a proporre reclamo, neicasi previsti dal presente codice, le società, i loro dirigenti, soci di associazione e tesserati che, ritenendosi lesi nei propri diritti,abbiano interesse diretto al reclamo stesso”. Al comma 5 stabilisce che i reclami devono essere trasmessi agli Organicompetenti “a cura degli interessati”. A norma poi del comma 9 della disposizione citata, l‟inosservanza delle formalità di cuial comma 5 “costituisce motivo di inammissibilità del reclamo e ne preclude l‟esame”. A sua volta l‟art. 30 comma 8 C.G.S.stabilisce che “nei procedimenti che si svolgono dinanzi agli organi di giustizia <strong>sportiva</strong> gli assistenti delle parti devono esseremuniti di delega”. Risulta dagli atti che il ricorso proposto avanti al Giudice Sportivo di 2° Grado del Settore per l‟AttivitàGiovanile e Scolastica, datato 13.12.<strong>2003</strong>, sia stato firmato dall‟Avv. Alessandro Bianchini e non anche dalle parti reclamanti,le cui firme sono apposte non in calce all‟atto ma a margine dello stesso, apparendo in tal modo rilasciata solo ai fini delladelega in favore dell‟Avv. Alessandro Bianchini. Conseguentemente il ricorso risulta proposto da persona non legittimata equindi privo di valore sostanziale, così come sottolineato dal Giudice di 2° Grado che ebbe giustamente a dichiarareimprocedibile il ricorso. Per questi motivi la C.A.F. respinge l‟appello come sopra proposto dal Cisco Calcio Roma di Roma.Ordina incamerarsi la tassa versata.11 - APPELLO DEL G.S. FALASCHE AVVERSO DECISIONI SEGUITO GARA DON BOSCO GENZANO/FALASCHEDEL 30.11.<strong>2003</strong>(Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Lazio del Settore per l‟Attività Giovanile e Scolastica- Com. Uff. n. 23 del 30.12.<strong>2003</strong>)Il G.S. Falasche inoltrava appello avverso la decisione del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Laziodel Settore per l‟Attività Giovanile e Scolastica che ha respinto il reclamo proposto contro i provvedimenti disciplinari cheriguardavano alcuni tesserati (squalifiche dei giocatori De Bernardinis, De Carolis e dell‟allenatore Galeazzi). Il gravame vertesulla richiesta di riesame dei fatti per i quali vi è stata la pronuncia. Trattandosi di giudizio in cui non è ammessa una ulteriorevalutazione del merito, il ricor- so non può trovare accoglimento. Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensidell‟art. 33 n. 1 C.G.S., l‟appello come sopra proposto dal G.S. Falasche di Anzio (Roma). Ordina incamerarsi la tassa versata.12 - APPELLO DELL‟U.S. PIANEZZA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 31.7.2004 INFLITTAAL CALCIATORE MARCO AMERICO A SEGUITO GARA PIANEZZA/SPORTING TORINO DEL 23.11.<strong>2003</strong>(Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Piemonte Valle d‟Aosta del Settore per l‟AttivitàGiovanile e Scolastica - Com. Uff. n. 22 dell‟8.1.2004)Con atto d‟appello ritualmente avanzato dinanzi a questa C.A.F., la U.S. Pianezza ha proposto impugnazione avverso ilprovvedimento in epigrafe indicato, emesso dal Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Piemonte Valled‟Aosta del Settore per l‟Attività Giovanile e Scolastica, di cui al C.U. n. 22 dell‟8 gennaio 2004. Il provvedimento in esame,oggetto della odierna impugnazione, ha accolto il ricorso presentato dal Presidente del Comitato Regionale Piemonte Valled‟Aosta del Settore per l‟Attività Giovanile e Scolastica, avverso la decisione del Giudice Sportivo che, con C.U. del 27novembre <strong>2003</strong>, inflisse la squalifica per sei gare del giocatore Americo Marco, aggravando la predetta sanzione fino al31.7.2004. Preliminarmente, rileva questo decidente, che l‟appello in esame è, all‟evidenza, inammissibile ai sensi dell‟art.33.1 C.G.S.. Prevede, detta norma, che le decisioni delle Commissioni Disciplinari possono essere impugnate dinanzi allaCommissione d‟Appello Federale per ragioni connesse alla competenza, alla violazione o falsa applicazione di norme ovveroper omessa o contraddittoria motivazione della decisione impugnata o, infine, per questioni attinenti al merito nella sola ipotesidi cui la C.A.F. venga adita “come giudice di secondo grado o in materia di illecito o nelle altre materie normativamenteindicate”. Nel caso in esame non ricorre alcuna delle ipotesi suddette, atteso che l‟U.S. Pianezza, con l‟atto di appello, haproposto - esclusivamente in fatto - doglianze concernenti circostanze con esaustiva motivazione integralmente valutate edisattese dal Giudice Sportivo di 2° Grado. Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell‟art. 33 n. 1 C.G.S.,l‟appello come sopra proposto dalla U.S. Pianezza di Pianezza (Torino). Ordina incamerarsi la tassa versata.13 - APPELLO DELLA POL. SAN CIPRIANO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 29.5.2004INFLITTA AL CALCIATORE CAVALIERE PASQUALE(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania - Com. Uff. n. 45 del 9.1.2004)Con atto d‟appello ritualmente avanzato dinanzi a questa C.A.F., la Pol. S. Cipriano ha proposto impugnazione avverso ilprovvedimento in epigrafe indicato, emesso dalla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania, C. U. n.45 del 9 gennaio 2004, relativo alla sanzione della squalifica fino al 29.5.2004 inflitta al calciatore Cavaliere Pasquale. LaCommissione Disciplinare aveva confermato in tal modo la decisione adottata dal Giudice Sportivo con il C.U. n. 39 del 4dicembre <strong>2003</strong>. L‟appellante ha rilevato “una violazione del diritto di difesa, in quanto, benché espressamente richiesto non èstata effettuata l‟audizione delle parti”. Preliminarmente, rileva questo decidente, che l‟appello in esame è, all‟evidenza,fondato ai sensi dell‟art. 32.6 C.G.S.. Prevede, detta norma, che nei procedimenti di seconda istanza i ricorrenti e le contropartihanno diritto di essere sentiti e per avvalersi di detto diritto il ricorrente, in particolare, deve farne richiesta all‟atto dell‟inviodei motivi del reclamo. Dall‟esame del reclamo proposto dalla Pol. S. Cipriano avverso la decisione del Giudice Sportivo, sievince che fu richiesta l‟audizione del Presidente della società e dello stesso calciatore Cavaliere Pasquale, oltre quella di altrisoggetti espressamente indicati in detto atto. La Commissione Disciplinare ha deliberato senza dar corso alle audizione deiricorrenti, violando il disposto della norma sopra citata. L‟odierno appello deve essere accolto e conseguentemente devedisporsi la restituzione della tassa versata. La C.A.F., in accoglimento dell‟appello come sopra proposto della Pol. SanCipriano di San Cipriano d‟Aversa (Caserta), annulla l‟impugnata delibera, ai sensi dell‟art. 33 n. 5 C.G.S., per violazione del137


DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE - STAGIONE SPORTIVA <strong>2003</strong>-2004contraddittorio, con rinvio degli atti alla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania, per nuovo esamedi merito. Ordina restituirsi la tassa versata.14 - APPELLO DELL‟U.S. ISOLA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 30.6.2005 INFLITTA ALCALCIATORE MAIOLO FRANCESCO(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria - Com. Uff. n. 72 del 13.1.2004)La Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria, con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 72 del 12gennaio 2004 in parziale accoglimento del reclamo presentato dalla U.S. Isola Capo Rizzuto avverso il deliberato del GiudiceSportivo presso il Comitato Regionale Calabria con il quale il calciatore Maiolo Francesco veniva squalificato fino al30.6.2006, riduceva la squalifica inflitta allo stesso fino al 30.2.2005. Contro tale decisione proponeva appello avanti a questaCommissione d‟Appello Federale l‟Unione Sportiva Isola Capo Rizzuto sostenendo come fosse stato identificato il vero autoredel fatto (aggressione all‟assistente di gara svoltasi il 7.12.<strong>2003</strong> in Cetraro fra il Cetraro e l‟Unione Sportiva Isola CapoRizzuto). Chiedeva pertanto fosse tolta la squalifica al capitano della squadra Maiolo Francesco, squalificato quale capitanodella squadra non essendo stato individuato l‟autore materiale dell‟increscioso gesto; chiedeva poi una riduzione della pena.L‟appello è fondato e va parzialmente accolto. Risulta dagli atti come il responsabile dell‟atto di violenza deve essere statosicuramente un calciatore che aveva disputato la partita o che, comunque, era stato convocato per la gara, mentre colui il qualesi era dichiarato autore del gesto (il Ventura Roberto) non figurava nella distinta di gara tra i calciatori convocati. Peratantonon essendo stato individuato l‟autore del gesto, secondo le norme la sanzione va applicata al capitano della squadra U.S. IsolaCapo Rizzuto, il Maiolo Francesco. Tenuto comunque conto che lo stesso ha sempre mantenuto un comportamento correttonell‟ambito della sua attività <strong>sportiva</strong> misura congrua risulta essere quella della squalifica fino al 30.5.2005, così riducendosil‟originaria sanzione.Per questi motivi la C.A.F., in parziale accoglimento dell‟appello come sopra proposto dall‟U.S. Isola diIsola di Capo Rizzuto (Crotone), riduce la sanzione della squalifica già inflitta al calciatore Maiolo Francesco al 30.3.2005.Ordina restituirsi la tassa versata.15 - APPELLO DEL DIVINO AMORE CALCIO A CINQUE AVVERSO LE SEGUENTI SANZIONI: SQUALIFICA PER 3GARE EFFETTIVE AI CALCIATORI PIGNOTTA MARCO E POZZI ARMANDO, SQUALIFICA PER 2 GAREEFFETTIVE AL CALCIATORE MAVIGLIA GABRIELE(Delibera della Commissione Disciplinare della Divisione Calcio a Cinque - Com. Uff. n. 247 del 5.2.2004)La Soc. Divino Amore Calcio a Cinque proponeva appello avverso la decisione della Commissione Disciplinare presso laDivisione Calcio a Cinque la quale aveva rigettato il reclamo volto ad ottenere l‟annullamento della decisione con cui era statacomminata la squalifica dei giocatori Pignotti, Pozzi e Maviglia. Il gravame verte sulla richiesta di riesame dei fatti per i qualivi è stata la pronuncia. Trattandosi di giudizio in cui non è ammessa una ulteriore valutazione nel merito, il ricor- so non puòtrovare accoglimento. Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell‟art. 33 n. 1 C.G.S., l‟appello come sopraproposto dal Divino Amore Calcio a Cinque di Roma. Ordina incamerarsi la tassa versata.TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 33/C - RIUNIONE DEL 23 FEBBRAIO 20041 - APPELLO A.S. GIOVENTÙ SANTONOFRESE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA TRIPARNI/SANTONOFRESE DEL2.11.<strong>2003</strong>(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria - Com. Uff. n. 67 del 30.12.<strong>2003</strong>)Con atto d‟appello proposto dinanzi a questa C.A.F., la A.S. Santonofrese ha impugnato il provvedimento in epigrafe indicato,emesso dalla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria con C.U. n. 67 del 30 dicembre <strong>2003</strong>. Ilprovvedimento in esame, oggetto della odierna impugnazione, ha parzialmente accolto il ricorso presentato dalla Pol. Triparnidisponendo la ripetizione della gara Triparni/Santonofrese, modificando la precedente decisione del Giudice Sportivo cheaveva inflitto la sanzione <strong>sportiva</strong> della perdita della gara con il punteggio di 0-3 nei confronti della Pol. Triparni.Preliminarmente, rileva questo decidente, che l‟appello in esame è, all‟evidenza, inammissibile ai sensi dell‟art. 33.2 C.G.S..Prevede, detta norma, che nei procedimenti dinanzi alla Commissione d‟Appello Federale “...le parti hanno diritto di ottenere,a loro spese, copia dei documenti ufficiali. La relativa richiesta, formulata come dichiarazione di reclamo, deve esserepreannunciata all‟organo competente entro tre giorni dalla data di pubblicazione nel comunicato ufficiale del provvedimentoche si intende impugnare...”. Nel caso in esame non è stato adempiuto detto onere, atteso che l‟A.S. Santonofrese, come sievince agevolmente dal “preannuncio di reclamo per ricorso avverso” recante data 3.1.2004 e trasmesso a questa C.A.F. confax datato 7.1.2004, ha richiesto copia de- gli atti oltre il prescritto termine di tre giorni, decorrenti - nella fattispecie - dalladata di pubblicazione del Comunicato Ufficiale n. 67 del Comitato Regionale Calabria, avvenuta il 30.12.<strong>2003</strong>. Inconseguenza, la richiesta degli atti avrebbe dovuto essere effettuata im- prorogabilmente entro il 2.1.2004, a pena diinammissibilità ai sensi dell‟art. 34 C.G.S.. Ciò non è avvenuto e pertanto l‟odierno appello va dichiarato inammissibile. Perquesti motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell‟art. 33 n. 2 lett. a) C.G.S., per tardività della richiesta di copia degliatti ufficiali l‟appello come sopra proposto dall‟A.S. Gioventù Santonofrese di Sant‟Onofrio (Vibo Valentia). Ordinaincamerarsi la relativa tassa.2 - APPELLO DELL‟U.S. PONTEVIGODARZERE AVVERSO L‟ANNULLAMENTO DEL TESSERAMENTO DELLACALCIATRICE ELENA BADALOCCHI IN PROPRIO FAVORE PER VIOLAZIONE DELL‟ART. 39 N.O.I.F.(Delibera della Commissione Tesseramenti - Com. Uff. n. 14/D del 9.12.<strong>2003</strong>)138


DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE - STAGIONE SPORTIVA <strong>2003</strong>-2004Il Sig. Dino Badalocchi, padre della calciatrice Badalocchi Elena, nata a Padova il 27.5.1986, con reclamo diretto allaCommissione Tesseramenti e indirizzato alla U.S. Pontevigodarzere, chiedeva che venisse dichiarata la nullità deltesseramento della figlia per la predetta società. La Commissione Tesseramenti, accertato che effettivamente il modulo ditesseramento risultava sottoscritto dalla sola calciatrice minore di età e non anche dai genitori di questa nell‟esercizio della loropotestà genitoriale, accoglieva il reclamo, in applicazione degli artt. 39 e 42 delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C.,e dichiarava la nullità del tesseramento (Com. Uff. del 9.12.<strong>2003</strong>, n. 14/D). con la stessa decisione, la CommissioneTesseramenti deferiva alla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Veneto, la U.S. Pontevigodarzere, ilpresidente di detta società e la calciatrice Badalocchi ai sensi degli artt. 1, 8 e 9 del Codice di Giustizia Sportiva per avereviolato le disposizioni in materia di tesseramento formando o contribuendo a formare un atto nullo, perché privo della firma dientrambi i genitori. La U.S. Pontevigodarzere propone appello avverso tale decisione. L‟appello va dichiarato inammissibile aisensi dell‟art. 29, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva in quanto non risulta sottoscritto dal Presidente della Società il cuinome figura dattiloscritto in calce al reclamo.La tassa di reclamo, stante la inammissibilità dell‟appello, deve essereincamerata. Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell‟art. 29 n. 5 C.G.S., l‟appello come sopra propostodall‟U.S. Pontevigodarzere di Vigodarzere (Padova) per omessa sottoscrizione dell‟appello. Ordina incamerarsi la relativatassa.3 - APPELLO DELL‟U.S. PONTEVIGODARZERE AVVERSO L‟ANNULLAMENTO DEL TESSERAMENTO DELLACALCIATRICE MARA ZABBEO IN PROPRIO FAVORE PER VIOLAZIONE DELL‟ART. 39 N.O.I.F.(Delibera della Commissione Tesseramenti - Com. Uff. n. 14/D del 9.12.<strong>2003</strong>La C.A.F. rinvia a nuovo ruolo l‟esame dell‟appello come sopraproposto dall‟U.S. Pontevigodarzere di Vigodarzere (Padova).4 - APPELLO DELL‟U.S. PONTEVIGODARZERE AVVERSO L‟ANNULLAMENTO DEL TESSERAMENTO DELLACALCIATRICE ELISA BLANDA IN PROPRIO FAVORE PER VIOLAZIONE DELL‟ART. 39 N.O.I.F.(Delibera della Commissione Tesseramenti - Com. Uff. n. 14/D del 9.12.<strong>2003</strong>)La C.A.F. rinvia a nuovo ruolo l‟esame dell‟appello come sopra proposto dall‟U.S. Pontevigodarzere di Vigodarzere (Padova).5 - APPELLO DELL‟A.C. SERRESE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA SERRESE/FORTITUDO DEL 14.12.<strong>2003</strong>(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria - Com. Uff. n. 72 del 12.1.2004)A seguito dello svolgimento della gara Serrese/Fortitudo Lametia del 14.12.<strong>2003</strong>, la A.C. Serrese faceva seguire alla riservascritta presentata al direttore di gara al termine dell‟incontro reclamo, datato 19.12.<strong>2003</strong>, al Giudice Sportivo lamentando latardiva consegna della lista dei calciatori avversari e l‟impossibilità, pertanto, di effettuare le opportune verifiche circa laposizione dei calciatori della Fortitudo Lametia. Il Giudice Sportivo, con Com. Uff. n. 66 del 24 dicembre <strong>2003</strong> respingeva ilreclamo della A.C. Serrese per la diretta attestazione dell‟arbitro nel referto che “per mia dimenticanza gli elenchi dei giocatoririmanevano per tutta la durata della gara, sul mio tavolino, ma nessuno mai delle due società le richiedeva prima”, infliggendoinoltre la sanzione dell‟inibizione sino al 31.12.2004 ai dirigenti Albano Salvatore e Bellezza Mariano e l‟ammenda di e250,00 alla Serrese, omologando conseguentemente il risultato di 0-0. La A.C. Serrese, avverso la suesposta decisione,inoltrava reclamo alla Commissione Disciplinare in data 31.12.<strong>2003</strong>, chiedendo la ripetizione della gara per inosservanza daparte dell‟arbitro di quanto disposto dall‟art. 61 comma 2 N.O.I.F., riproponendo quanto sostenuto nel reclamo al GiudiceSportivo circa la tardività della consegna della distinta di gara, nonostante le reiterate richieste formulate al direttore di gara,rendendo disponibili a testimoniare in tal senso il Maresciallo dei Carabinieri e un Agente di Pubblica Sicurezza presenti qualitutori dell‟ordine pubblico. L‟adita Commissione Disciplinare con Com. Uff. n. 72 del 12.1.2004 respingeva il reclamo circa laregolarità della gara e confermava le sanzioni inflitte dal Giudice Sportivo. In data 19.1.2004 la A.C. Serrese adiva ritualmentela C.A.F. riproponendo in fatto gli eventi come descritti nei precedenti due gradi di giudizio, lamentando in diritto “vizi dilegittmità” della decisione della Commissione Disciplinare e richiedendo comunque l‟annullamento della decisione impugnatae la ripetizione della gara. Con riferimento alla richiamata norma dell‟art. 61 comma 3 N.O.I.F., è da sottolineare chepresupposti indispensabili per inficia- re la regolarità della gara sono la richiesta delle distinte ed il mancato accoglimento daparte dell‟arbitro; nella fattispecie in esame il direttore di gara nel referto, il cui contenuto gode di fede privilegiata, benchiarisce che la richiesta delle distinte è stata formulata dall‟appellante Serrese esclusivamente al termine della gara, dopo chele stesse erano state dimenticate nello spogliatoio, questo non rende irregolare la partita e conseguentemente non sussistono imotivi per la ripetizione. In ordine poi alle sanzioni inflitte ai dirigenti dell‟attuale reglamante, esse appaiono congrue perquanto riportato dall‟arbitro e dal commissario di campo. Per questi motivi la C.A.F. respinge l‟appello come sopra propostodell‟A.C. Serrese di Serra San Bruno (Catanzaro). Ordina incamerarsi la tassa versata.6 - APPELLO DEL G.S. NINFEA TORRELAGHESE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA NINFEATORRELAGHESE/AQUILA S. ANNA DEL 29.11.<strong>2003</strong>(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Toscana - Com. Uff. n. 27 del 15.1.2004)Con rituale ricorso a questa Commissione, il G.S. Ninfea Torrelaghese (di seguito Ninfea), lamentava che con decisione dellaCommissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Toscana di cui al Comunicato n. 27 del 15 gennaio 2004, gli era statainflitta la sanzione della perdita della gara (Campionato Juniores Provinciale di Lucca) contro l‟Aquila S. Anna (risultato sulcampo 1-0), un‟ulteriore giornata di squalifica al giocatore Mirko Poletti, l‟inibizione al dirigente accompagnatore e lasanzione economica dell‟ammenda di euro 50,00 il tutto in relazione alla ritenuta posizione irregolare del Poletti che,squalificato per una giornata di gara, non avrebbe scontato detta sanzione, in quanto la gara cui il predetto non aveva preso139


DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE - STAGIONE SPORTIVA <strong>2003</strong>-2004parte era stata disputata contro l‟Unione 98, partecipante allo stesso campionato, ma “fuori classifica”. Il reclamo è fondato:questa Commissione ha già in precedenza avuto modo di affermare che il disposto dell‟art. 17, comma quarto, C.G.S. vainterpretato nel senso secondo cui anche le gare disputate contro avversarie “fuori classifica” sono valide ai fini dellaesecuzione della sanzione, nel senso che la mancata partecipazione ad esse da parte del calciatore squalificato comportaassolvimento della sanzione inflitta e ciò in quanto se la posizione della avversaria era quella ricordata, tanto non toglie allagara in questione la veste di ufficialità, atteso anche che il risultato conseguito spiega i suoi effetti ai fini della classificadell‟altra compagine. Deve quindi concludersi che il Poletti aveva regolarmente scontato la squalifica inflittagli nella garacontro l‟Unione 98, di talché la sua posizione, nella successiva gara con la Aquila S. Anna, era regolare. La decisioneimpugnata va pertanto annullata, revocate le sanzioni inflitte e ripristinato il risultato conseguito sul campo. Consegue larestituzione della tassa. Per questi motivi la C.A.F., in accoglimento dell‟appello come sopra proposto dal G.S. NinfeaTorrelaghese di Torre del Lago (Livorno), annulla l‟impugnata delibera, ripristinando, altresì, il risultato di 1-0 conseguito incampo nella gara suindicata. Ordina restituirsi la tassa versata.7 - RICORSO PER REVOCAZIONE DEL CALCIATORE ANDREA BELLÈ AVVERSO LA SANZIONE DELLASQUALIFICA FINO AL 31.5.2004 A SEGUITO DELLA GARA ALPO CLUB 98/ALPO BITUMI DEL 2.11.<strong>2003</strong>(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Veneto - Com. Uff. n. 19 del 5.11.<strong>2003</strong>)Il calciatore Bellè Andrea ha proposto ricorso per revocazione avverso la decisione del Giudice Sportivo presso il ComitatoRegionale Veneto di cui al C.U. n. 19 del 5 novembre <strong>2003</strong> con la quale gli era stata inflitta la squalifica fino al 31 maggio2005 per i fatti avvenuti durante la disputa della partita Alpo Club 98/Alpo Bitumi del 2.11.<strong>2003</strong>. Il ricorrente sostiene diessere stato erroneamente indicato dall‟arbitro quale responsabile di averlo colpito con un calcio alla gamba sinistra, indicandonel suo compagno di squadra Faettini Marco l‟autore di quel gesto violento producendo a prova di quanto sopra unadichiarazione scritta a firma del medesimo Faettini. Riitiene la C.A.F. che il ricorso per revocazione possa essere ammesso inquanto la dichiarazione confessoria del Faettini rilasciata solo in data 15 gennaio 2004, può essere considerata “Fattonuovo”che non era conosciuto al momento del primo giudizio. Ciò posto, va però rilevato che la dichiarazione stessa non è sufficientea far revocare l‟impugnata squalifica, data la sua scarsa attendibilità, trattandosi di dichiarazione postuma, rilasciata ben duemesi e mezzo dopo il fatto, e completamente contrastante da quanto riferito dall‟arbitro nel suo referto ove indica conprecisione nel Bellè il calciatore autore della violenza ai suoi danni. Altrettanto è a dirsi delle altre dichiarazioni allegate alricorso, provenienti tutte da compagni di squadra del Bellè e, come quella del Faettini rilasciate solo dopo un lungo lasso ditempo. Per questi motivi la C.A.F. respinge il ricorso per revocazione come sopra proposto del calciatore Andrea Bellè. Ordinaincamerarsi la tassa versata.8 - APPELLO DELL‟A.S. NOVA VIRTUS MONASTERACE AVVERSO LE SANZIONI DELLE SQUALIFICHEINFLITTE AI CALCIATORI: - FRANCESCO SURACE FINO AL 14.2.2004; - DOMENICO MAMMOLENTI FINO AL30.4.2004; - SERGIO RAVA FINO AL 30.6.2004; - PASQUALE QUARANTA FINO AL 30.12.2004 E AVVERSOL‟AMMENDA DI EURO 400,00 CON DIFFIDA DEL CAMPO A SEGUITO DELLA GARA NOVAVIRTUS/CHIARAVALLE DEL 14.12.<strong>2003</strong>(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria - Com. Uff. n. 72 del 13.1.2004)Il Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Calabria, a seguito dell‟esame del referto dell‟arbitro della gara NovaVirtus/Chiaravalle, disputata il 14.12.<strong>2003</strong> per il Campionato di 1ª Categoria, irrogava al calciatore Surace Francesco, cheaveva dato una spallata al direttore di gara facendolo indietreggiare di alcuni metri, la squalifica fino al 17.5.2004, al calciatoreMammolenti Domenico, per comportamento ingiurioso e tentativo di aggressione all‟arbitro, la squalifica fino al 30.6.2004, alcalciatore Rava Sergio, che aveva colpito la mano dell‟arbitro con una pallonata, la squalifica fino al 30.6.2004, e infine alcalciatore Quaranta Pasquale, per comportamento ingiurioso e sputi contro l‟arbitro la squalifica fino al 31.12.2004 (Com. Uff.n. 63 del 18 dicembre <strong>2003</strong>). La competente Commissione Disciplinare, adita dalla A.S. Nova Virtus riduceva le squalificheinflitte ai calciatori Mammolenti e Surace fissandole rispettivamente al 30.4.2004 e al 14.2.2004. La A.S. Nova Virtus proponeappello avverso tale decisione. Preliminarmente si osserva come il reclamo sia inammissibile. Trattasi, infatti, di un terzo gradodi giudizio per questioni di merito portati all‟attenzione degli organi disciplinari; con ciò contravvenendo a quanto stabilitodall‟art. 33.1 C.G.S. che prevede la competenza della C.A.F. per questioni attinenti il merito della controversia “solo” comegiudice di secondo grado. Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile l‟appello come sopra proposto dall‟A.S. NovaVirtus Monasterace di Monasterace (Reggio Calabria), ai sensi dell‟art. 33 n. 1 C.G.S.. Ordina incamerarsi la tassa versata.9 - APPELLO DELLO SPORTING 2000 AVVERSO DECISIONI MERITO GARA VIOLA CLUB ROMITO/SPORTING2000 DEL 30.11.<strong>2003</strong>(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Toscana - Com. Uff. n. 27 del 15.1.2004)Con atto del 22.1.2004 la società Sporting 2000 ha richiesto alla C.A.F. “...la riesamina del reclamo riguardante la partita ViolaClub Romito/Sporting 2000 valida per il campionato di terza categoria...” del 30.11.<strong>2003</strong>, omettendo di inviarecontestualmente copia del reclamo alla controparte. Il reclamo è inammissibile ai sensi dell‟art. 29 n. 5 C.G.S. che prevede chela reclamante debba integrare il contraddittorio - come nella fattispecie se riferito al risultato di una gara - inviando nei modiprescritti (raccomandata, fax, posta elettronica) dall‟art. 34 copia del reclamo alla controparte; pertanto non può essereesaminato il merito dell‟appello. Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell‟art. 29 n. 5 C.G.S., l‟appellocome sopra proposto dallo Sporting 2000 di Pisa, per omesso invio della copia dei motivi alla società controparte. Ordinaincamerarsi la tassa versata.140


DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE - STAGIONE SPORTIVA <strong>2003</strong>-200410 - APPELLO DELLA S.S. CANOSA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CANOSA/SANNICANDRO DEL21.12.<strong>2003</strong>(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Puglia - Com. Uff. n. 27 del 15.1.2004)Il 21.1.2004 la S.S. Canosa proponeva appello alla C.A.F. avverso il provvedimento della Commissione Disciplinare presso ilComitato Regionale Puglia, pubblicato sul Com. Uff. n. 27 del 15 gennaio 2004, che in accoglimento del reclamo della A.S.San Nicandro Garganico inerente la gara di cui in epigrafe, infliggeva all‟attuale appellante la perdita della gara con il risultatodi 0-3, per aver utilizzato il calciatore Lopez Domenico che sarebbe risultato squalificato per una gara per quarta ammonizione,come pubblicato sul Com. Uff. n. 24 del 18 dicembre <strong>2003</strong>. Sostiene la S.S. Canosa che alla gara del 21.12.<strong>2003</strong> ha preso parteil tesserato Lopez Domenico nato il 19.10.1981 in posizione regolare, persona diversa dal tesserato Lopez Domenico natol‟8.12.1983, quest‟ultimo squalificato con il Com. Uff. n. 24 del 18 dicembre <strong>2003</strong>. La C.A.F., accertato dalla distinta dellagara quanto sostenuto dall‟appellante, delibera di accogliere il reclamo, con conseguente ripristino del risultato acquisito sulcampo di 2-1. Per questi motivi la C.A.F. in accoglimento dell‟appello come sopra proposto dalla S.S. Canosa di Canosa(Bari), annulla l‟impugnata delibera, ripristinando, altresì, il risultato di 2-1 conseguito in campo nella gara suindicata. Ordinarestituirsi la tassa versata.11 - APPELLO DELL‟A.S.C. REAL CORIGLIANO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL30.9.2005 INFLITTA AI CALCIATORI COVELLO SANTO E GARASTO ENRICO(Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Calabria del Settore per l‟Attività Giovanile eScolastica - Com. Uff. n. 25 del 14.1.2004)Con delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 25 del 14 gennaio 2004 il Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato RegionaleCalabria del Settore per l‟Attività Giovanile e Scolastica accoglieva parzialmente il reclamo proposto dalla A.S.C. RealCorigliano in merito ai fatti verificatisi in occasione della gara con la A.C. Rossano del 20.12.<strong>2003</strong> ed alle sanzioni inflitte dalGiudice Sportivo alla stessa società (ammenda di e 50,00) ed ai calciatori Giuseppe Desimone (squalifica per una giornata),Santo Covello ed Enrico Garasto (squalifica fino al 30.6.2006). Ferme le altre sanzioni, rilevava, quanto al Covello ed alGarasto, che l‟assenza di danni fisici per il direttore di gara (aggredito nel corso della gara) e la giovane età degli stessigiustificavano che la squalifica non si protraesse oltre il 30.9.2005. Avverso tale decisione proponeva appello la società,eccependo la particolare severità delle sanzioni inflitte e la loro sproporzione rispetto alla reale gravità dei fatti alla loroorigine. Chiedeva, pertanto, la revoca delle sanzioni ed, in subordine, una loro congrua riduzione. L‟appello della A.S.C. RealCorigliano, benché proposto nel rispetto dei termini procedimentali, non è ammissibile. A norma dell‟art. 33, punto 1 lettera d),C.G.S. le decisioni emesse nei procedimenti di seconda istanza possono essere impugnate con appello a questa Commissione,per questioni attinenti al merito, nei soli casi in cui questa stessa Commissione venga adita “come giudice di secondo grado inmateria di illecito e nelle altre materie normativamente indicate”, materie, queste ultime, fra le quali non rientrano l‟esamedella condotta tenuta da tesserati in occasione della disputa delle gare e la valutazione sull‟entità delle sanzioni inflitte dallaCommissione Disciplinare o dal Giudice Sportivo di 2° Grado. Nel caso in esame la A.S.C. Real Corigliano non ha svoltomotivi relativi alla competenza, alla violazione o falsa applicazione di norme ovvero all‟omessa o contraddittoria motivazionedella decisione impugnata, ma motivi riguardanti la sola entità delle sanzioni inflitte, ritenute eccessive. Ne consegue che, indifetto delle ipotesi di cui alle residue lettere a), b) e c) dell‟art. 33, punto 1, C.G.S., l‟appello non può essere ritenutoammissibile. Alla luce dei dati di fatto e dei rilievi appena svolti è evidente l‟assenza dei presupposti cui l‟art. 33, comma 1,C.G.S. subordina l‟intervento di questa Commissione, per cui l‟appello proposto dalla A.S.C. Real Corigliano va dichiarato,come già detto, inammissibile. Quanto alla tassa reclamo, questa, per effetto della soccombenza, deve essere incamerata (art.29, punto 13, C.G.S.). Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile l‟appello come sopra proposto dall‟A.S.C. RealCorigliano di Corigliano Scalo (Cosenza), ai sensi dell‟art. 33 n. 1 C.G.S.. Ordina incamerarsi la tassa versata.12 - APPELLO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO: - LA DECLARATORIA DEL “NON LUOGO APROCEDERE” NEI CONFRONTI DEL SIG. PASQUALE CASILLO; - IL PROSCIOGLIMENTO DELL‟U.S. AVELLINO,RISPETTIVAMENTE PER: - SIG. PASQUALE CASILLO, VIOLAZIONE DELL‟ART. 1 COMMA 1 C.G.S., - U.S.AVELLINO, VIOLAZIONE DELL‟ART. 2 COMMI 3 E 4, PER RESPONSABILITÀ OGGETTIVA A SEGUITO DIDEFERIMENTO DELLO STESSO PROCURATORE FEDERALE IN RELAZIONE ALLA GARA AVELLINO/NAPOLIDEL 20.9.<strong>2003</strong>(Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti - Com. Uff. n. 205 del 16.1.2004)Il Procuratore Federale, con provvedimento del 2.12.<strong>2003</strong>, deferiva: A) Pasquale Casillo, quale consulente di mercato dellasocietà Avellino, per la violazione dell‟art. 1 comma 1 C.G.S. per essersi introdotto e trattenuto, senza titolo, all‟interno deglispogliatoi, prima della gara Avellino/Napoli, allorquando, in tali locali, si trovavano le squadre e gli ufficiali di gara e B)l‟Avellino, per responsabilità oggettiva, ex art. 2 commi 3 e 4 C.G.S. in ordine agli addebiti contestati sub A). La CommissioneDisciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti, con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 205 del 16 gennaio 2004,ritenuto il Casillo non tesserato federale per l‟Avellino e di conseguenza, il suo difetto di giurisdizione, dichiarava non luogo aprocedersi nei confronti del Casillo e deliberava di prosciogliere la soc. Avellino. Avverso tale decisione proponeva appello, aquesta Commissione, il Procuratore Federale, sostenendo l‟esistenza della giurisdizione della Commissione Disciplinare agiudicare Pasquale Casillo, nella sua veste di collaboratore dell‟Avellino, ex art. 22 comma 1 N.O.I.F. e soprattutto, ex art. 27dello Statuto Federale, secondo il quale, tutti coloro che nell‟ambito della Federazione, delle Leghe, delle società... svolgonoqualsiasi attività a carattere agonistico, tecnico, organizzativo o affine... hanno l‟obbligo di osservare le norme del presenteStatuto e le norme federali da esso richiamate o derivate. L‟appello è fondato e deve essere accolto, valutata la predetta141


DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE - STAGIONE SPORTIVA <strong>2003</strong>-2004qualifica federale del Casillo. Le motivazioni, contenute nel deferimento del Procuratore Federale, sono, del resto, pienamentecondivisibili, sulla base dell‟inequivoco significato delle predette norme. Dalla sottomissione di Pasquale Casillo, alla GiustiziaSportiva, consegue l‟analoga necessità anche l‟Avellino. Gli atti devono, di conseguenza, essere trasmessi alla CommissioneDisciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti, per l‟ulteriore giudizio. Per questi motivi la C.A.F., in accoglimentodell‟appello come sopra proposto dal Procuratore Federale, annulla l‟impugnata delibera, ai sensi dell‟art. 33 n. 5 C.G.S., perinsussistenza della dichiarata improcedibilità, con rinvio degli atti alla Commissione Disciplinare presso la Lega NazionaleProfessionisti per l‟esame di merito.13 - APPELLO DELL‟U.S. AVELLINO AVVERSO LE SANZIONI: - DELL‟INIBIZIONE PER MESI TRE EL‟AMMENDA DI € 15.000,00 INFLITTA AL SIG. MONACHESI STEFANO, PER VIOLAZIONE DELL‟ART. 1 COMMA1 C.G.S., CON RIFERIMENTO ALL‟ART. 47 REGOLAMENTO L.N.P. E ALLA CIRCOLARE N. 17 L.N.P. DEL10.9.<strong>2003</strong>, - DELL‟AMMENDA DI € 15.000,00 ALL‟U.S. AVELLINO PER VIOLAZIONE DELL‟ART. 2 COMMI 3 E 4C.G.S., PER RESPONSABILITÀ OGGETTIVA, A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE INRELAZIONE ALLA GARA AVELLINO/NAPOLI DEL 20.9.<strong>2003</strong>(Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti - Com. Uff. n. 205 del 16.1.2004)Il Procuratore Federale deferiva il Monachesi, per la violazione dell‟art. 1 C.G.S., anche con riferimento all‟art. 47 delRegolamento della Lega Nazionale Professionisti e alla circolare n. 17 del 10.9.<strong>2003</strong> della stessa Lega, per avere, in occasionedella gara Avellino/Napoli del 20.9.<strong>2003</strong>: A) dato disposizioni di mettere in vendita, durante la medesima giornata in cui sisarebbe dovuta disputare la gara, un ingente quantitativo di biglietti in favore dei tifosi della squadra ospitata; B) per avere,nelle stesse circostanze, organizzato e gestito la vendita dei biglietti con modalità non conformi alle norme; C) per essersipresentato al collaboratore dell‟Ufficio Indagini, designato per il controllo della gara Avellino/Napoli, senza rivestire laprescritta carica federale e per essersi intrattenuto, senza titolo all‟interno degli spogliatoi, prima della predetta gara, quandonei locali si trovavano le squadre e gli ufficiali di gara. L‟U.S. Avellino veniva deferita per responsabilità oggettiva per gliaddebiti contestati al suo socio di maggioranza sopra indicato. A seguito del predetto deferimento la Commissione Disciplinarepresso la Lega Nazionale Professionisti infliggeva al Monachesi la sanzione dell‟inibizione a svolgere ogni attività in seno allaF.I.G.C. a ricoprire cariche federali e a rappresentare la sua società in ambito federale, per la durata di tre mesi e di 15.000 eurodi ammenda e all‟U.S. Avellino la sanzione dell‟ammenda di 15.000 euro. Avverso la predetta decisione della CommissioneDisciplinare, l‟U.S. Avellino ricorreva alla C.A.F.. Dopo una ricostruzione della vicenda sotto l‟aspetto procedurale, laricorrente, “preliminarmente” eccepiva “la violazione del contraddittorio nei confronti del Monachesi; sollevava una serie diquestioni di merito (per una serie di motivi dei quali si dirà in seguito) e in subordine, richiedeva la riduzione della sanzione“irrogata al tesserato e conseguenzialmente alla società”, ritenute “eccessive e alquanto sproporzionate”. In conclusione l‟U.S.Avellino richiedeva: 1) “in tesi: annullare la decisione impugnata senza rinvio in quanto materia sottratta agli organi digiustizia <strong>sportiva</strong>; 2) in ipotesi: l‟annullamento delle sanzioni dell‟inibizione del Monachesi per tre mesi, con la penaaccessoria dell‟ammenda per 15.000 euro, così come per la società condannata alla stessa sanzione pecuniaria; 3) in ulterioreipotesi: la riduzione dell‟inibizione e delle sanzioni pecuniarie inflitte dalla Commissione Disciplinare”. Il ricorso è infondato edeve essere respinto. Non si ravvisano, infatti, omissioni o contraddizioni nell‟articolata delibera della CommissioneDisciplinare, che è pienamente condivisibile, in quanto fondata, puntualmente, sulle risultanze degli atti ufficiali, correttamenteesaminati e valutati. Per precisione è opportuno sottolineare, preliminarmente che le motivazioni della decisione dellaCommissione Disciplinare non sono state inficiate dai motivi di appello. Tutto ciò premesso, vanno esaminati i motivi diappello. Non è dato capire (e non viene motivato) perché “la materia in esame (sarebbe) sottratta agli organi di giustizia<strong>sportiva</strong>”, come apoditticamente sostenuto “in tesi”, come prima richiesta. Per quanto concerne l‟aspetto procedimentale dellavicenda, invece, va osservato che, nel giudizio svoltosi davanti alla Commissione Disciplinare, non si sono verificate“violazioni del contraddittorio nei confronti del signor Monachesi Stefano”, in quanto lo stesso ha avuto “la possibilità dioffrire elementi utili all‟inchiesta” e alla sua difesa, secondo la normativa federale. Solo per completezza (essendovi cenno neimotivi di appello) va ricordato che la Commissione Disciplinare, nella riunione del 13.11.<strong>2003</strong>, ha restituito gli atti delprocedi- mento, a carico degli odierni ricorrenti, alla Procura Federale, per una modifica della rubrica concernenteesclusivamente la posizione di altra persona “interessata” all‟U.S. Avellino (e poi, giudicata separatamente). La questione delmancato interrogatorio del Monachesi, prima del suo deferimento, è stata correttamente esaminata dalla CommissioneDisciplinare e le sue condivisibili conclusioni (non sussiste l‟obbligo di “sentire l‟incolpato prima di fare luogo al deferimento,tanto più considerato che i soggetti deferiti hanno tutte le possibilità di svolgere le proprie difese - e di essere ascoltati - davantialla predetta Commissione e successivamente alla C.A.F. in sede di dibattimento. Queste argomentazioni non sono state,sostanzialmente, confutate nei motivi di appello, dove si fa, esclusivamente, riferimento al fatto che a sentire l‟incolpatosarebbe dovuto esse- re l‟Ufficio Indagini (“organo inquirente”) e non la Procura Federale (“organo requirente”). Da quantodetto consegue che nessun rilievo ha il fatto che l‟Ufficio Indagini nella sua discrezionalità, abbia ritenuto di sentire altrepersone, diverse dall‟incolpato. Non può, quindi, ritenersi che “la fase istruttoria non sia stata adeguatamente portata atermine”. Passando al merito della vicenda, va osservato che la Commissione Disciplinare, sempre con decisione condivisibile,ha ritenuto di non dovere accogliere la tesi difensiva circa la sussistenza della violazione della circolare n. 17 della LegaNazionale Professionisti, perché “la vendita dei biglietti ai sostenitori del Napoli, nel giorno stesso della gara, sarebbe stataeffettuata su sollecitazione del Questore di Avellino”, in quanto “priva di adeguato riscontro probatorio”. Nei motivi di appellovengono citate circostanze già esaminate dalla Commissione Disciplinare, prima di pervenire alla predetta decisione. Sulpunto, va solo aggiunto, per debito di completezza espositiva, che manca la pro- va di quanto sostenuto dalla ricorrente eattribuito, tra l‟altro, ai signori Vallefuoco e Cassano “della società Napoli”, circa “l‟osservazione da parte del Sig. Stefano142


DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE - STAGIONE SPORTIVA <strong>2003</strong>-2004Monachesi di un provvedimento dell‟autorità di polizia, che sicuramente prevale rispetto all‟ordinamento sportivo”, in quantoil Questore di Avellino avere emesso o fatto emettere, alcun provvedi- mento, nel senso indicato dalla ricorrente nei suoimotivi di appello. La ricorrente, poi, omette, sostanzialmente, di affrontare i puntuali rilievi della Commissione Disciplinare(che ha tenuto, correttamente, conto delle risultanze della relazione dell‟Ufficio Indagini sul punto - v. pagine 7, 8 e 9)concernenti “le modalità con le quali l‟U.S. Avellino ha effettuato la vendita dei biglietti in questione, sia per quanto riguardala stampigliatura “Tribuna Terminio”, apposta sui biglietti di Curva Nord, sia per quanto riguarda la contiguità delle biglietteriedove è stata effettuata la vendita. È, infatti, innegabile che la combinazione i questi fattori (l‟obiettiva incertezza sul prezzo deibiglietti e la vicinanza delle biglietterie) ha contribuito, quanto meno, a rendere la situazione ancora più tesa e pericolosa perl‟ordine pubblico. Sotto questo profilo il deferito appare responsabile di avere agito con superficialità e di non avere valutatocon sufficiente ponderazione le conseguenze di tale operato”. Anche queste considerazioni della Commissione Disciplinaresono da condividersi. Sull‟ultimo punto dell‟appello, relativo alla presenza del Monachesi negli spogliatoi dello stadio, allapresenza delle squadre e degli ufficiali di gara, è sufficiente osservare che, nei motivi, si ammette la sua “presenza” nei localidegli spogliatoi e la sua arbitraria “autoattribuzione della qualifica di dirigente”, sia pure collegando il tutto, “ai momenticonvulsi che si vissero in quei momenti, con la convinzione che la sua presenza “in qualità “di azionista di maggioranza”) vadainterpretata come la presenza della proprietà nella salvaguardia degli interessi aziendali”. A tutto concedere, invece, ilMonachesi avrebbe dovuto, quantomeno, qualificarsi nella sua reale situazione societaria e chiedere di essere ammesso aconferire con gli ufficiali di gara. È evidente, quindi, la sussistenza della violazione contestata. Resta da dire della richiesta diriduzione delle sanzioni inflitte. La Commissione Disciplinare ha correttamente adeguato le predette sanzioni, appli- cate,peraltro, in misura non particolarmente pesante, all‟effettiva gravità dei fatti e della conseguente violazione dei beni protettidalle norme. Nei motivi si sostiene, del resto, quasi esclusivamente, che sarebbe stata (“al limite”) adeguata la sanzione di tremesi di “squalifica” e 10.000 euro di multa per i deferiti, come richiesto dal Procuratore Federale in udienza di primo grado,sanzioni non lontane, globalmente, da quelle inflitte in primo grado. Per il resto, la corresponsabilità dei tifosi del Napoli nellavicenda in esame appare essere stata valutata nella quantificazione della pena inflitta. Consegue l‟incameramento della relativatassa. Per questi motivi la C.A.F. respinge l‟appello come sopra proposto dall‟U.S. Avellino di Avellino. Ordina incamerarsi latassa versata.TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 34/C - RIUNIONE DEL 26 FEBBRAIO 20041 - APPELLO A.S. FUCECCHIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA INFLITTA AL SIG. GIANFALDONIALBERTO FINO AL 27.1.2004(Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Toscana del Settore per l‟Attività Giovanile eScolastica - Com. Uff. n. 26 del 15.1.2004)L‟A.S. Fucecchio ha proposto reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato RegionaleToscana del Settore per l‟Attività Giovanile e Scolastica pubblicata sul C.U. n. 26 del 15 gennaio 2004 con la quale venivaconfermata la squalifica fino al 27 gennaio 2004 inflitta al dirigente Sig. Gianfaldoni Alberto in relazione ai fatti avvenuti inoccasione dell‟incontro Navacchio Zambra/Fucecchio disputato il 23.11.<strong>2003</strong>. Sostiene la ricorrente che il comportamentotenuto dal Gianfaldoni, a seguito di una violenta pallonata ricevuta da un calciatore avversario, mentre si trovava seduto in panchina,quale dirigente, doveva ritenersi una mera reazione istintiva, del tutto involontaria, senza alcuna intenzione di offendereil giocatore avversario. Ritiene la C.A.F. che la giustificazione addotta, anche se non tale da farlo ritenere esente da sanzione,debba essere presa in considerazione ai fini di congruamente valuta- re la stessa. Si ritiene pertanto di ridurre la squalifica finoal 31.12.<strong>2003</strong>. Per questi motivi la C.A.F., in parziale accoglimento dell‟appello come sopra proposto dall‟A.S. Fucecchio diFucecchio (Firenze), riduce al 31.12.<strong>2003</strong> la sanzione della squalifica già inflitta al Sig. Gianfaldoni Alberto dai primi giudici.Ordina restituirsi la tassa versata.2 - APPELLO DELL‟ASSOCIAZIONE CAPALBIO SPORT AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CAPALBIOSPORT/NEANIA DEL 21.12.<strong>2003</strong>(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Toscana - Com. Uff. n. 28 del 22.1.2004)La Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Toscana, con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 28 del 22gennaio 2004, accoglieva il reclamo della società Neania ed infliggeva alla società Capalbio Sport la sanzione <strong>sportiva</strong> dellaperdita della gara Capalbio Sport/Nenia, ex art. 12 comma 5 lettera B) C.G.S., con il punteggio di 0-3. La decisione venivapresa perché Belluomori Eraldo è stato designato dal Capalbio Sport, come assistente del Direttore della predetta gara,“malgrado lo stesso non fosse tesserato per detto sodalizio... in quanto la mancata compilazione dell‟elenco dei consiglieri, insede di iscrizione al campionato comporta che il Belluomori non avesse titolo per ricoprire l‟incarico di assistente dell‟arbitro,mancando ogni ratifica della nomina a consigliere o comunque, tesserato della società Capalbio. Si precisa, a tale proposito,che ogni società, quindi anche il Capalbio, nel sottoscrivere il modulo di richiesta della tessera impersonale, fatto che, secondola controdeducente, costituirebbe sanatoria della mancanza iniziale, “dichiarano, a tutti gli effetti di responsabilitàregolamentare che i nostri dirigenti sono inclusi nel modulo di censimento e che gli stessi non sono colpiti da provvedimenti atitolo definitivo”. Per quanto sopra descritto il Belluomori, non risultando dal modulo di censimento, non aveva titolo apartecipare alla gara, dovendosi considerare la sua posizione regolare, solo a decorrere dal 2.1.2004, data nella quale allasocietà Capalbio ha compilato correttamente la lista dei propri consiglieri”. Avverso questa decisione la società Capalbioproponeva reclamo alla C.A.F. richiedendo l‟annullamento della decisione impugnata, con ripristino del risultato conseguitosul campo (3-1). L‟appello è infondato e non può essere accolto. È la stessa società Capalbio a riconoscere “la propria143


DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE - STAGIONE SPORTIVA <strong>2003</strong>-2004dimenticanza nella compilazione del foglio di censimento” e a fare presente che il Comitato Regionale Toscana haregolarmente rilasciato la tessera impersonale, n. 26831, in data antecedente all‟inizio del campionato, contenente ilnominativo del Belluomori e degli altri consiglieri, con la regola- re iscrizione nelle apposite liste. Preliminarmente vaosservato che il giudizio si è svolto in primo grado, davanti alla Commissione Disciplinare, competente per materia, relativaalla regolarità della partecipazione alla gara di un tesserato e che la difesa ha potuto esercitare il suo mandato senza limitazionidi sorta. Non è condivisibile, poi, per le precise motivazioni suindicate della Commissione Disciplinare, l‟ulteriore argomentoriguardante il fatto che il Belluomori, al momento della gara, “era provvisto di titolo idoneo alla collaborazione con il direttoredi gara, come richiesto dalle norme federali, giusta la predetta tessera”. In base alla normativa federale, la correzione fatta dallasocietà Capalbio Sport, con l‟inserimento del Belluomori nelle liste di censimento, nella qualità di consigliere, produce effetti adecorrere dal 2.1.2004. Ne consegue, che, fino a quella data, “la situazione del Capalbio non era sostanzial- mente corretta”,come sostenuto nei motivi, in quanto mancante “di un mero adempimento burocratico”, privo di efficacia retroattiva.L‟aggiunta del nominativo del Belluomori, nella predetta data del 2.1.2004, nella lista di censimento, presentata inFederazione, all‟inizio della stagione <strong>2003</strong>/2004, dimostra l‟irregolarità della sua posizione, al momento della gara in esame.Ne consegue la correttezza della decisione della Commissione Disciplinare. Non è possibile, infine, condividere l‟affermazionedifensiva che “il ruolo svolto dall‟assi- stente dell‟arbitro è sostanzialmente irrilevante”, in quanto contraria ai principi base delC.G.S. sulla formazione della terna arbitrale, anche, ovviamente, per i campionati di terza categoria. La sanzione inflitta dallaCommissione Disciplinare, infine, è adeguata all‟entità della violazione, alla luce dei riferimenti normativi indicati neldispositivo della sua decisione. Deve essere incamerata la relativa tassa. Per questi motivi la C.A.F. respinge l‟appello comesopra proposto dall‟Ass. Capalbio Sport di Capalbio (Grosseto). Ordina incamerarsi la tassa versata.3 - APPELLO DEL CIRCOLO SPORTIVO A.A. PUPI AVVERSO DECISIONI MERITO GARA PUPI/NEGRARESEDELL‟1.11.<strong>2003</strong>(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Veneto - Com. Uff. n. 28 dell‟8.1.2004)La Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Veneto, in relazione alla gara Pupi/Negrarese, pronunciandosi sulreclamo della Negrarese avverso il provvedimento del Giudice Sportivo (C.U. n. 18 del 6 novembre <strong>2003</strong>), in data 8 gennaio2004 (C.U. n. 28), a parziale modifica del predetto provvedimento, infliggeva la punizione <strong>sportiva</strong> della perdita della gara adentrambe le squadre. Tale provvedimento è impugnato con il presente appello dal Circolo Sportivo A.A. Pupi, che fariferimento al Comunicato Ufficiale n. 22 del 14 gennaio 2004 del Comitato di Calcio a Cinque del Veneto e non alComunicato Ufficiale n. 28 dell‟8 gennaio 2004, con la conseguenza, che anche se si volesse considerare erroneamenteindicato l‟atto impugnato, l‟appello è e rimane tardivo essendo pervenuto oltre i termini di legge (art. 33 n. 2, lett. a) C.G.S..Ciò premesso, l‟appello va dichiarato inammissibile. Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile l‟appello come sopraproposto dal Circolo Sportivo A.A. Pupi di Verona, ai sensi dell‟art. 33 n. 2 lett. a) C.G.S., per tardività. Ordina incamerarsi latassa versata.4 - APPELLO DELLA POL. ACIPLATANI CALCIO IN MERITO ALLA GARA SPORTING TREMESTIERI/ACIPLATANI DEL21.9.<strong>2003</strong>La Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia, in data 7.11.<strong>2003</strong> dichiarava inammissibile il ricorso dellaAci Platani Calcio, del 31.10.<strong>2003</strong> relativo alla posizione irregolare del calciatore D‟Aita Marco (asseritamene, tesserato conl‟odierna reclamante) che ha partecipato con lo Sporting Tremestieri alla gara U.S. Sporting Treme- stieri/Aci Platani Calcio,del 21.9.<strong>2003</strong> e mirante ad ottenere la vittoria della predetta gara e ne disponeva l‟archiviazione. Avverso questa decisione laPoli<strong>sportiva</strong> Aci Platani Calcio proponeva reclamo alla C.A.F., chiedendo “il riesame del precedente ricorso” e l‟applicazionedelle “giuste sanzioni disciplinari, quindi, l‟attribuzione della perdita della gara a carico dell‟U.S. Sporting Tremestieri”.L‟appello è fondato e deve essere accolto. La Commissione Disciplinare ha, infatti, preso “la decisione” di archiviare il ricorsodella Poli<strong>sportiva</strong> Aci Platani Calcio, senza provvedere a nessuno degli adempimenti procedurali previsti dal C.G.S. (v. quantodisposto dagli art. 25, 29, 30 e 31). Ne consegue che “la decisione” deve essere annullata, per sostanziale inesistenza dellastessa e gli atti devono essere trasmessi alla predetta Commissione Disciplinare, per l‟instaurazione di regolare giudizio. Latassa va restituita. Per questi motivi la C.A.F. dichiara il “non luogo a procedere” e rimette gli atti alla CommissioneDisciplinare per l‟esame di merito del reclamo proposto dalla Pol. Aciplatani Calcio avverso il risultato della gara suindicata.Ordina restituirsi la tassa versata.5 - APPELLO DEL G.I.P.S. SALIZZOLE AVVERSO L‟ANNULLAMENTO DEL TESSERAMENTO DEL CALCIATOREEUGENIO RANGAIOLI IN PROPRIO FAVORE(Delibera della Commissione Tesseramenti - Com. Uff. n. 14/D - Riunione del 9.12.<strong>2003</strong>)La Commissione Tesseramenti, in data 9 dicembre <strong>2003</strong>, su istanza del Sig. Claudio Rangaioli, dichiarava nullo iltesseramento del figlio minore Eugenio in favore della G.I.P.S. Salizzole.Rilevava la Commissione come dall‟esame della firma di comparazione offerta dal reclamante con quella apposta in calce almodulo di tesseramento emergesse una diversità nell‟andamento grafico e nel tratto che confermavano la tesi del reclamantecirca l‟apocrifia della propria sottoscrizione. Avverso tale decisione la G.I.P.S. Salizzole interponeva tempestivamente reclamoalla C.A.F. in data 26 gennaio 2004, nel termine decorrente ex art. 44 comma 5 C.G.S. dal- la comunicazione integrale delladecisione alla parte: reclamo affidato sostanzialmente a tre motivi. Con il primo motivo sosteneva la Società appellante di averritenuto in assoluta buona fede autentiche le sottoscrizioni apposte al Modello 27/L.N.D. dei genitori del suddetto EugenioRangaioli, che aveva restituito personalmente il modulo affidatogli; la Società, nel caso di specie, avrebbe dunque fatto144


DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE - STAGIONE SPORTIVA <strong>2003</strong>-2004affidamento incolpevole sia sulla correttezza del comportamento del minore e quindi sulla veridicità delle firme, che nonsarebbe rientrato nei propri compiti verificare, sia sul comportamento successivo del padre del minore stesso, che nei settemesi successivi nulla aveva avuto da eccepire circa la partecipazione del figlio alle attività sportive ed associative. Con ilsecondo motivo invocava la Società appellante come fosse manifesta ed inequivocabile la volontà sia della famiglia che delminore di rinnovare il tesseramento presso la G.I.P.S. Salizzole, alla luce del comportamento complessivo tenuto dagli stessi apartire dalla restituzione del documento firmato, avvenuta nel febbraio <strong>2003</strong>; la volontà di aggiuntare la posizione ditesseramento non dovrebbe infatti collegarsi alla firma pura e semplice di un modulo, ma alla condotta d‟insieme tenutanell‟arco temporale dell‟attività agonistica svolta dall‟atleta, in ossequio al principio per cui caratterizzante il rapportoassociativo sarebbe non tanto l‟aspetto contrattualistico, quando l‟affectio societatis degli affiliati, nel caso de quoindiscutibilmente risultante, quanto meno sino al momento in cui appunto il genitore - asseritamente indotto dai contatti conaltre società - avrebbe disconosciuto la sua firma. Con il terzo motivo postulava la Società appellante la sufficienza della firmaanche di uno solo dei genitori, ai fini della validità del tesseramento, e quindi della sottoscrizione della madre, la cui autenticitànon era punto contestata: si tratterebbe infatti di un atto non di straordinaria amministrazione e pertanto eseguibiledisgiuntamente da ciascun genitore. Il gravame della G.I.P.S. Salizzole è infondato e va conseguentemente respinto. Vapremesso come sia manifesta l‟apocrifia della firma apposta - a nome del padre del calciatore Eugenio Rangaioli - in calce almodulo di tesseramento. A nulla rileva, in contrario, quanto dedotto dall‟appellante in merito alla diversità riscontrata tra le piùfirme di comparazione del Sig. Claudio Rangaioli sottoposte alla Commissione Tesseramenti, essendo comunque tutte questefirme di comparazione diverse dalla sottoscrizione disconosciuta né deponendo tale circostanza, di per sé sola, nel senso dellasussistenza di una studiata mala fede del padre del minore. Ciò posto, è altresì evidente l‟infondatezza degli argomenti avanzatidall‟appellante. In mancanza di una valida sottoscrizione di chi esercita la potestà genitoriale, elemento condizionantel‟affiliazione del minore, a nulla rileva un‟eventuale buona fede, che neppure può invocare l‟esorbitanza dell‟accertamentodell‟autenticità delle firme dai propri doveri di controllo, ben potendosi anzi pretendere che un atto di tale rilevanza per lacostituzione del rapporto con il tesserato avvenga, salvo casi d‟eccezione (che non sembrano ricorrere nel caso de quo, in cuiproprio l‟assidua vicinanza del padre alle prestazioni sportive del minore è invocata dalla Società a propria scusante), inpresenza e “sotto gli occhi” dei responsabili della Società affiliante. Tanto meno può condividersi la tesi che postula afondamento del rapporto associativo l‟affectio societatis e non tanto l‟aspetto contrattualistico: anche a prescindere dallacondivisibilità in astratto di tale ricostruzione, è evidente come essa risulti smentita, nell‟ordinamento interno della F.I.G.C.(art. 39, comma 2, N.O.I.F.), dalla necessità che il tesseramento si fondi sull‟elemento volontaristico della manifestazione delconsenso: manifestazione di volontà che deve assumere ad validitatem la forma scritta, ciò che preclude ogni spazio allaconfigurabilità di una costituzione del rapporto associativo per facta concludentia. Né, infine, ha pregio la pretesa di qualificareil consenso prestato al tesseramento quale atto di ordinaria amministrazione affidato all‟esercizio disgiunto dell‟uno o dell‟altrogenitore: pretesa che - oltre a risultare in contrasto con la giurisprudenza costante di Commissione (v. Com. Uff. n. 4/C del 25luglio 1991, App. U.S. Cerea; Com. Uff. n. 10/C del 17 ottobre 1991, App. Garlaschelli Maria) - pretermette all‟evidenza lestabili conseguenze che discendono dalla costituzione del rapporto associativo (art. 32 N.O.I.F.: vincolo a tempoindeterminato). Per questi motivi la C.A.F. respinge l‟appello come sopra proposto dal G.I.P.S. Salizzole di Salizzole (Verona)ed ordina incamerarsi la tassa versata.6 - APPELLO DELLA GIOVENTÙ CALCIO CERIGNOLA AVVERSO LA DECLARATO- RIA DI INAMMISSIBILITÀDEL RECLAMO MERITO GARA S. PIO X LUCERA/CERIGNOLA DEL 4.1.2004(Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Puglia del Settore per l‟Attività Giovanile eScolastica - Com. Uff. n. 29 del 22.1.2004)La Gioventù Calcio Cerignola proponeva appello a questa Commissione impugnando la decisione di secondo grado che avevadichiarato la improcedibilità del ricorso esperito avverso la pronuncia del Giudice Sportivo, con la quale era stata inflitta lasanzione della perdita della gara col punteggio di 3-0 a favore della società S. Pio X. La società lamenta di avere proposto pertempo appello nei modi previsti dal C.G.S., ossia via fax, e nei termini di regolamento, mentre il giudice di secondo grado haritenuto il gravame fosse fuori termine. Il ricorso è fondato e merita accoglimento. In effetti agli atti è presente la prova che ilricorso via fax è stato spedito il giorno 12.1.2004, ossia l‟ultimo giorno utile per proporre ricorso, dal momento che la gara siera disputata il 4.1. ed il settimo giorno, ossia l‟11.1., cadeva di domenica. Dalla copia del documento ricevuto dal GiudiceSportivo di 2° Grado e versato in atti, è possibile pure rilevare che il fax è stato materialmente stampato dalla stazionetelefonica ricevente il successivo giorno 13.1. Tuttavia risultano ben impresse sulla parte inferiore del documento anche la datae l‟orario di partenza (12.1.2004, h. 10.54) che coincidono con la ricevuta di trasmissione. La notifica via fax, prevista dall‟art.35 C.G.S., era dunque da ritenersi regolare, nei tempi e nelle forme. Per questi motivi la C.A.F., in accoglimento dell‟appellocome sopra proposto della Gioventù Calcio Cerignola di Cerignola (Bari), annulla l‟impugnata delibera, ai sensi del- l‟art. 33n. 5 C.G.S., per insussistenza della dichiarata inammissibilità, con rinvio degli atti al Giudice Sportivo di 2° Grado presso ilComitato Regionale Puglia del Settore per l‟Attiità Giovanile e Scolastica per l‟esame di merito. Ordina restituirsi la tassaversata.7 - APPELLO DEL GENOA CRICKET AND FOOTBAL CLUB AVVERSO LA DECLARATORIA DI IMPROCEDIBILITÀ DELRECLAMO MERITO GARA MESSINA/GENOA DEL 7.12.<strong>2003</strong>(Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti - Com. Uff. n. 227 del 29.1.2004)Dopo la disputa della gara Messina/Genoa del 7 dicembre <strong>2003</strong>, la Società Genoa proponeva reclamo al Giudice Sportivopresso la Lega Nazionale Professionisti avverso l‟omologazione del risultato della gara suddetta deducendo l‟irregolarità della145


DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE - STAGIONE SPORTIVA <strong>2003</strong>-2004posizione del calciatore del Messina Rezaei Rahman. La reclamante sosteneva che il Rezaei, inizialmente tesserato per laSocietà Perugia con la formula della cessione temporanea di contratto, era tornato libero da vincoli contrattuali con societàitaliane, alla data del 30.6.<strong>2003</strong>, in seguito al mancato esercizio del diritto di riscatto da parte del Perugia, con automaticoripristino del rapporto contrattuale con la società iraniana cedente, che, essendo stato introdotto nel frattempo il divieto ditesseramento di calciatori extracomunitari provenienti da federazione estera, il successivo tesseramento del Rezaei con laSocietà Messina era nullo e, di conseguenza, la posizione del calciatore nella gara Messina/Genoa del 7.12.<strong>2003</strong> era irregolare;che, in ogni caso, non erano state eseguite le formali attività previste dalla Istruzioni Generali Esplicative del CONI per il casodi cessazione del contratto in corso con lo sportivo professionista anteriore alla scadenza del permesso di soggiorno; che,infine, era irrilevante la mancata richiesta dalla Federazione iraniana a quella italiana del transfer per il rientro in Iran delRezaei. In conclusioni chiedeva che il F.C. Messina Peloro fosse sanzionato con la punizione <strong>sportiva</strong> di perdita della garaMes- sina/Genoa con il punteggio di 0-3. Il Giudice Sportivo, con provvedimento del 16.12.<strong>2003</strong>, respingeva il reclamo dellaSocietà Genoa ed omologava il risultato della gara con il punteggio conseguito sul campo, ritenendo infondati i rilieviformulati dalla reclamante in ordine alla irregolarità della posizione del calciatore Rezaei Rahman nel momento della suapartecipazione alla gara Messina/Genoa del 7.12.<strong>2003</strong>. Avverso il provvedimento proponeva reclamo alla CommissioneDisciplinare la Società Genoa censurando la delibera impugnata per non aver accolto l‟eccezione di nullità del contrattostipulato dalla Soc. Messina con il calciatore Rezaei, per violazione della normativa in materia di immigrazione. In particolarela reclamante sosteneva che l‟autorizzazione al lavoro, il visto di ingresso ed il permesso di soggiorno di lavoratori sportiviextra- comunitari non sono rinnovabili e, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, non possono essere utilizzati per undiverso rapporto, donde l‟inutilizzabilità del permesso di soggiorno originariamente rilasciato al Rezaei all‟epoca deltesseramento per la Società Perugia, ai fini della stipula del contratto con il Messina. La reclamante rinnovava pertanto larichiesta di irrogazione della sanzione di perdita della gara a carico della Soc. Messina, già formulata in primo grado. La Soc.Messina sollevava in via preliminare due eccezioni di inammissibilità del gravame, la prima relativa alla sottoscrizione delreclamo da parte di un soggetto non legittimato a rappresentare legalmente la Soc. Genoa, l‟altra fondata sul mancato invio delpreannuncio di reclamo, ai sensi dell‟art. 34 comma 1 C.G.S.. Nel merito, chiedeva la reiezione del reclamo e la conferma delladecisione impugnata. La Commissione Disciplinare, con delibera pubblicata il 22 gennaio 2004, respingeva la prima eccezionesollevata dalla Soc. Messina, rilevando che il reclamo era stato sottoscritto da persona munita dei poteri di rappresentare laSocietà Genoa di fronte agli organi di giustizia <strong>sportiva</strong>, come risultava dal foglio di censimento acquisito agli atti. Accoglievainvece la seconda eccezione preliminare e dichiarava improcedibile il reclamo, affermando che l‟art. 34 C.G.S. prevede comedisposizione di carattere generale, da rispettare in ogni caso di reclamo, l‟obbligo di inviare il preavviso di reclamo entro tregiorni dalla data di pubblicazione della decisione che si intende impugnare, mentre la Soc. Genova aveva, sia puretempestivamente, inoltrato il reclamo motivato senza farlo precedere dal preannuncio. La Soc. Genoa ha proposto ricorso allaC.A.F. deducendo in primo luogo la violazione e falsa applicazione da parte della Commissione Disciplinare di norme delCodice di Giustizia Sportiva. Sostiene l‟appellante che il preannuncio di reclamo di cui all‟art. 24, commi 5, 7 e 9 rappresentauna semplice facoltà e non un obbligo della parte in tutti i procedimenti di impugnazione, come affermato dai primi giudici.Rileva inoltre, a sostegno della propria tesi, che l‟art. 29 comma 5 dispone che tutti i reclami ed i ricorsi debbono esseremotivati e trasmessi, a cura degli interessati, agli Organi competenti con le modalità e nei termini fissati dall‟art. 34, ma nonprevede che reclami e ricorsi siano soggetti al preventivo esercizio del preannuncio di reclamo, a pena di improcedibilitàdell‟impugnazione. Con ulteriore motivo, l‟appellante deduce contraddittorietà della motivazione della CommissioneDisciplinare, rilevando che nella prima parte della delibera i primi Giudici attestano la tempestività del reclamo proposto dallaSoc. Genoa, mentre nella parte finale lo stesso reclamo viene dichiarato improcedibile perché intempestivo ed irrituale inquanto non preannunciato. Conclude chiedendo l‟annullamento della decisione impugnata con rinvio alla CommissioneDisciplinare per l‟esame del merito. La Soc. Messina, con memoria difensiva di replica, ha sollevato eccezione diinammissibilità dell‟appello per difetto di sottoscrizione, rilevando che l‟atto di impugnazione risulta essere stato sottoscritto il2 febbraio 2004 dal Sig. Giovanni Blondet il quale, in base ad un articolo di stampa allegato alla memoria, avrebbe cessato ilrapporto con la società appellante a far data dal 31 gennaio 2004. Nel merito la Soc. Messina chiede la conferma delladecisione della Commissione Disciplinare, confutando specificamente i motivi di appello e le singole argomentazioni difensivedella ricorrente. La C.A.F. rileva in via preliminare che l‟eccezione di inammissibilità del ricorso proposta dalla Soc. Messinaappare infondata, non potendosi dare rilievo, in contrasto a quanto risultante dai censimenti ufficiali, alla notizia giornalisticarelativa alla cessazione dei poteri di rappresentanza della Società appellante in capo al sottoscrittore dell‟atto di impugnazione.Le risultanze del censimento, in forza del quale il Signor Blondet era titolare del potere di sottoscrivere il ricorso, mantengonoefficacia agli effetti federali sino al momento in cui le variazioni, eventualmente intervenute nel corso di una stagione <strong>sportiva</strong>,vengono comunicate alla Lega di competenza (art. 37 n. 1 N.O.I.F.). Nel merito, il ricorso appare fondato e deve essereaccolto, con annullamento della delibera impugnata e rimessione degli atti alla Commissione Disciplinare per l‟esame delmerito. Dall‟esame sistematico della disciplina dei reclami si evince, ad avviso della Commissione l‟inesistenza di una normache imponga la necessità in generale di far precedere reclami e ricorsi dal preannuncio, a pena di inammissibilità e/oimprocedibilità degli stessi. Al contrario l‟art. 29 del C.G.S. intitolato “reclami di parte e ricorsi di Organi federa- li”, si limitaa prescrivere al comma 5 che: “Tutti i reclami e i ricorsi devono essere motivati e trasmessi, a cura degli interessati, agliOrgani competenti con le modalità e nei termini fissati dall‟art. 34”, senza sancire l‟obbligatorietà del preannuncio di reclamo.La necessità di provvedere al preannuncio è invece espressamente sancita, a pena di inammissibilità e/o improcedibilità delgravame, nei casi di reclamo dinanzi ai Giudici Sportivi disciplinati dall‟art. 24, commi 5, 7 e 9 C.G.S.. Se ne deve dedurreche, quando il legislatore ha inteso imporre il preannuncio come formalità necessaria per l‟ammissibilità dei reclami e ricorsi,lo ha detto espressamente. Tale previsione non sussiste per i procedimenti di seconda istanza, come deve qualificarsi il reclamo146


DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE - STAGIONE SPORTIVA <strong>2003</strong>-2004proposto dalla Soc. Genoa dinanzi alla Commissione Disciplinare. Infatti l‟art. 32 comma 2 prevede unicamente che: “Ilreclamo deve essere motivato e proposto entro i sette giorni successivi alla data di pubblicazione del comunicato ufficiale incui è riportata la decisione del Giudice Sportivo che si intende impugnare” senza fare alcun cenno alla necessità delpreannuncio. Per completezza ed a conferma del principio sopra enunciato, va ancora rilevato che i procedimenti di ultimaistanza, che si svolgono dinanzi alla C.A.F., vengono instaurati (art. 33 n. 2 C.G.S.) su ricorso della parte, che deve essereinviato entro il settimo giorno successivo alla data di pubblicazione del comunicato ufficiale con il quale è stata resa nota ladecisione che si intende impugnare. In questo tipo di procedimento il preannuncio è previsto esclusivamente come onere dellaparte ricorrente che intenda avvalersi del diritto di ottenere copia dei documenti ufficiali, tant‟è vero che, nel caso in cui laparte appellante si sia avvalsa di tale facoltà, il termine di sette giorni per inviare i motivi di reclamo decorre dal ricevimentodella copia dei documenti ufficiali. Nel sistema sin qui delineato l‟art. 34 C.G.S. si inquadra non già come norma di caratteregenerale in tema di proposizione dei gravami, ma piuttosto come la norma che fissa, conformemente al tenore letterale deltitolo, i termini dei procedimenti e modalità di trasmissione degli atti. Pertanto l‟art. 34 n. 1, lungi dal prevedere l‟obbligo diinvio del preannuncio in ogni ipotesi di reclamo, si limita a stabilire il termine entro il quale la parte reclamante deve inviare ilpreannuncio all‟organo competente in tutti i casi in cui tale formalità sia prevista, vuoi obbligatoriamente, vuoifacoltativamente. Alla luce dei suesposti principi, appare evidente l‟ammissibilità del reclamo presentato alla CommissioneDisciplinare dall‟attuale appellante. Diviene superfluo, pertanto, l‟esame delle censure sollevate dalla Soc. Genoa in ordine allegiustificazioni razionali addotte dalla Commissione a sostegno della propria interpretazione dell‟art. 34 n. 1 C.G.S.. Pare, inogni caso, condivisibile il rilievo che il preannuncio, non contenendo ovviamente i motivi del gravame, non può svolgere lafunzione di mettere la controparte interessata in condizioni di controdedurre o proporre impugnazione. Appaiano altresìcondivisibili le osservazioni dell‟appellante circa l‟irrilevanza del preannuncio al fine di consentire agli Organi della GiustiziaSportiva di poter efficacemente svolgere le proprie funzioni. Per questi motivi la C.A.F. in accoglimento dell‟appello comesopra proposto dal Genoa Cricket and Footbal Club di Genova, annulla l‟impugnata delibera, ai sensi dell‟art. 33 n. 5 C.G.S.per insussistenza della dichiarata improcedibilità, con rinvio degli atti alla Commissione Disciplinare presso la Lega NazionaleProfessionisti per l‟esame di merito. Ordina restituirsi la tassa versata.8 - APPELLO DELL‟A.S. SAN MARCO AVVERSO: - SQUALIFICA FINO AL 10.12.2006 INFLITTA AI CALCIATORIANGOTTI DANILO, TRIPICCHIO FRANCESCO, MASELLIS DANTE ED ESPOSITO PASQUALE; - SQUALIFICAFINO AL 10.12.2008 INFLITTA AL MASSAGGIATORE PETRASSI GIUSEPPE; - INIBIZIONE FINO AL 29.2.2004INFLITTA AL SIG. ALIZZI ANTONIO; - AMMENDA € 500,00Il Sig. Angelo Masellis nella qualità di presidente della A.S. San Marco ha proposto reclamo avverso la decisione dellaCommissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria pubblicata sul C.U. n. 77 del 26 gennaio 2004 con la qualeveniva confermato il provvedimento del Giudice Sportivo e le conseguenti squalifiche dei calciatori Angotti Danilo, TripicchioFrancesco, Masellis Dante ed Esposito Pasquale; la squalifica del massaggiatore Petrassi Giuseppe; l‟inibizione dell‟assistenteAlizzi Antonio. La reclamante chiede la revoca dei suddetti provvedimenti sanzionatori ritenendo del tutto false ledichiarazioni dell‟arbitro in merito a quanto avvenuto al termine della gara in questione. Rileva la C.A.F. che dal refertoarbitrale in particolare dall‟allegato al rapporto di gara San Marco/Real Acri del 7.12.<strong>2003</strong> risultano chiaramente descritti i fattiche hanno dato origine alla decisione impugnata; come è noto gli atti ufficiali di gara ed in particolare il referto arbitrale,godono di privilegio assoluto rispetto ad altre fonti di prova. Nella specie le dichiarazioni del giudice di gara non vengonomesse in dubbio dalle allegate testimonianze e conseguentemente il ricorso non può trovare accoglimento. Per questi motivi laC.A.F. respinge l‟appello dell‟A.S. San Marco di San Marco Argentano (Cosenza). Ordina incamerarsi la tassa versata.9 - APPELLO DEL F.C. BOLZANO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CITTÀ DI JESOLO/BOLZANO DEL19.10.<strong>2003</strong>(Delibera della Commissione Disciplinare presso la Divisione per l‟Attività Interregionale - Com. Uff. n. 93 del 30.1.2004)Con ricorso al Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale il Football Club Bolzano Bozen 1996 deduceva l‟irregolarità,ai sensi dell‟art. 40 delle N.O.I.F., della contemporanea partecipazione dei calciatori Ekwalla Thierry e Pape Ibrahim Ndoye,tesserati per la Società Città di Jesolo, alla gara del 19.10.<strong>2003</strong> Città di Jesolo S.r.l./Bolzano Bozen 1996; chiedeva, diconseguenza, che fosse irrogata a carico della Società Città di Jesolo la punizione <strong>sportiva</strong> di perdita della gara. Il GiudiceSportivo rilevava che il limite di tesseramento ed utilizzazione di un solo calciatore straniero previsto dall‟art. 40 comma 11delle N.O.I.F. si riferisce esclusivamente allo straniero proveniente o provenuto da Federazione estera, mentre i due calciatoristranieri schierati dalla Città di Jesolo S.r.l. nella gara in questione avevano ottenuto, come si poteva evincere dallacertificazione dell‟Ufficio Tesseramento della F.I.G.C. in atti, il riconoscimento dello “status 70”, relativo ai dilettanti stranierimai tesserati all‟estero, equiparati ad ogni effetto ai calciatori italiani.Peraltro, il Giudice Sportivo rilevava che, dalla medesimacertificazione rilasciata dal- l‟Ufficio Tesseramento risultava che il calciatore Pape Ibrahim Ndoye era stato tesserato dallaU.S. Città di Jesolo solo in data 22.10.<strong>2003</strong> e non aveva, pertanto, titolo per partecipare alla gara del 19.10.<strong>2003</strong>. Consideratoche tale irregolarità configura una questione rilevabile d‟ufficio, deliberava di accogliere il reclamo e di comminare alla U.S.Città di Jesolo la punizione <strong>sportiva</strong> della perdita della gara col punteggio di 0-3. La U.S. Città di Jesolo S.r.l. proponevareclamo alla Commissione Disciplinare osservando che il Giudice Sportivo l‟aveva sanzionata per un motivo diverso da quellodenunciato dalla Società reclamante, pronunciandosi quindi oltre i limiti della domanda proposta. Sosteneva inoltre che il plicocontenente la richiesta di tesseramento del calciatore Ndoye era stato trasmesso al competente ufficio in data 30.9.<strong>2003</strong> e chesoltanto a causa della erronea valutazione dei documenti allegati alla richiesta (peraltro telefonicamente ammessa dall‟UfficioTesseramento in data 17.10.<strong>2003</strong>) la pratica di tesseramento si era perfezionata soltanto il 22.10., data successiva alla disputa147


DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE - STAGIONE SPORTIVA <strong>2003</strong>-2004della gara in questione. La Commissione Disciplinare, con delibera pubblicata sul C.U. n. 93 del 30.1.2004, in accoglimentodel ricorso, annullava la decisione impugnata, ripristinando il risultato della gara U.S. Città di Jesolo/F.C. Bolzano 2-1conseguito sul campo. Nella motivazione, la Commissione Disciplinare rilevava in primo luogo la sussistenza di “serieperplessità” in ordine alla facoltà del Giudice Sportivo di procedere nel caso di specie “d‟ufficio”, poiché l‟art. 24 comma 9 AC.G.S. dispone che tale facoltà possa esercitarsi soltanto sulla base delle risultanze dei documenti ufficiali di gara, mentrerisultava che nel caso specifico il Giudice Sportivo avesse utilizzato per il giudizio la “certificazione rilasciata dall‟UfficioTesseramento” nonché la “documentazione inviata”. La Commissione Disciplinare, inoltre, considerava che la decisioneimpugnata appariva formalmente viziata, in quanto la punizione <strong>sportiva</strong> era stata irrogata a seguito dell‟accoglimento delreclamo, mentre dalla motivazione emergeva che il reclamo della F.C. Bolzano era “con chiarezza” respinto e dunque inidoneoa produrre la sanzione della punizione <strong>sportiva</strong> di perdita della gara. Avverso la decisione della Commissione Disciplinare laF.C. Bolzano Bozen 1996 ha proposto appello a questa Commissione, chiedendo l‟annullamento della delibera impugnata el‟adozione della sanzione della punizione <strong>sportiva</strong> di perdita della gara con il punteggio di 0-3 a carico della U.S. Città diJesolo, per i seguenti motivi: a) violazione dell‟art. 8 comma 5 C.G.S. che prevede sanzioni a carico dei dirigenti di società cheviolino le disposizioni in materia di tesseramento di calciatore proveniente da Federazione estera, in quanto né il GiudiceSportivo né la Commissione Disciplinare hanno conferito all‟Ufficio Indagini l‟incarico di svolgere accertamenti in ordine allasussistenza o meno dei presupposti necessari per riconoscere ai due calciatori stranieri della Città di Jesolo lo “status 70” distranieri mai tesserati in precedenza per Federazione estera; b) violazione dell‟art. 24 comma 9 lettera a) C.G.S. conriferimento alla disposizione di cui all‟art. 31 lettera c) comma c1) C.G.S., che - in materia di procedimenti in ordine, tral‟altro, alla posizione irregolare dei tesserati partecipanti alla gara - dispone che detti procedimenti “si svolgano sulla base delrapporto degli ufficiali di gara e degli eventuali supplementi, nonché di atti ufficiali trasmessi da Organi della F.I.G.C., delleLeghe, Divisioni e Comitati”. La C.A.F. osserva che il primo motivo di ricorso è infondato, essendo inconferente il richiamodell‟art. 8 comma 5 C.G.S. Tale norma prevede infatti le sanzioni applicabili a Società dirigenti soci di associazione ecalciatori in caso di accertata violazione delle disposizioni in materia di tesseramento e cessione di contratto di calciatoristranieri. Nel procedimento in questione è emerso che il tesseramento dei calciatori Ekwalla e Ndoye è avvenuto in conformitàdi quanto previsto dall‟art. 40 delle N.O.I.F. essendo stato agli stessi riconosciuto, sulla scorta della documentazione prodottadalla U.S. Città di Jesolo, lo status di calciatori stranieri mai tesserati all‟estero; pertanto il Giudice Sportivo non aveva alcunpotere dovere di promuovere accertamenti dell‟Ufficio Indagini in proposito. Appare invece meritevole di accoglimento ilsecondo motivo di impugnazione. Ritiene infatti la C.A.F. che il Giudice Sportivo, utilizzando ai fini della propria decisioneuna certificazione proveniente dall‟Ufficio Tesseramento della F.I.G.C., abbia correttamente applicato l‟art. 31 lett. C commaC1) C.G.S., in base al quale i procedimenti relativi alla posizione irregolare dei tesserati partecipanti alla gara si svolgono“sulla base del rapporto degli ufficiali di gara e degli eventuali supplementi, nonché di atti ufficiali trasmessi da Organi dellaF.I.G.C., delle Leghe, Divisioni e Comitati”. In una interpretazione sistematica del C.G.S. risulta evidente che la norma citataintegra quanto disposto in linea generale dall‟art. 24 n. 5, precisando i mezzi di prova e le formalità procedurali relative aciascun tipo di procedimento. Pertanto, si rivelano infondate le perplessità manifestate dalla Commissione Disciplinare inordine alla facoltà del Giudice Sportivo di procedere “d‟ufficio”. Dall‟atto ufficiale proveniente dall‟Ufficio Tesseramento ilGiudice Sportivo ha potuto evincere che il calciatore Pape Ibrahim Ndoye aveva ottenuto il tesseramento in data successivaalla disputa della gara Città di Jesolo/Bolzano Bozen del 19.10.<strong>2003</strong> ed aveva quindi parteicpato alla stessa in posizioneirregolare. Trattasi senza alcun dubbio di infrazione rilevabile d‟ufficio anche nel corso di un procedimento di parte promossoper far valere un diverso motivo di irregolarità. Sono quindi insussistenti i vizi formali della decisione impugnata rilevati dallaCommissione Disciplinare, apparendo corretta la decisione del Giudice Sportivo di accogliere il reclamo della F.C. Bolzanoper un motivo diverso da quello eccepito dalla parte, ma rilevabile anche d‟ufficio. L‟eventuale reiezione del reclamo conapertura di un altro procedimento d‟ufficio avrebbe rappresentato un mero formalismo contrastante con i principi di economiae speditezza dei giudizi. In conclusione, la delibera impugnata deve essere annullata, con ripristino delle decisioni adottate dalGiudice Sportivo in merito alla gara Città di Jesolo/Bolzano Bozen del 19.10.<strong>2003</strong>. Per questi motivi la C.A.F., inaccoglimento dell‟appello come sopra proposto dal F.C. Bolzano - Bozen di Bolzano, annulla l‟impugnata delibera,ripristinando quella del Giudice Sportivo che infliggeva alla U.S. Città di Jesolo la punizione <strong>sportiva</strong> della perdita della gara afianco indicata con il punteggio di 0-3. Ordina restituirsi la tassa versata.TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 35/C - RIUNIONE DELL’1 MARZO 20041 - APPELLO A.S. CELTIC TAORMINA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA GIARDINI NAXOS/TAORMINA DEL24.12.<strong>2003</strong>(Delibera del Giudice Sportivo 2° Grado presso il Comitato Regionale Sicilia del Settore per l‟Attività Giovanile e Scolastica -Com. Uff. n. 24 del 15.1.<strong>2003</strong>)La A.S. Celtic Taormina ha proposto appello avverso la decisione del Giudice Sportivo di 2° Grado del Comitato RegionaleSicilia del Settore per l‟Attività Giovanile e Scolastica di cui al C.U. n. 24 del 15 gennaio 2004, relativa alla gara esordientiGiardini Naxos/Taormina del 24.12.<strong>2003</strong> con la quale alla stessa reclamante è stata inflitta la sanzione della perdita della garacon il punteggio di 0-3 e la penalizzazione di un punto in classifica, per aver fatto giocare i calciatori Ranieri Raffaele,Mohamed Omar e Gullo Giusep-e che in effetti non risultavano ancora tesserati per la Celtic Taormina. Sostiene la reclamanteche, al contrario di quanto affermato nella impugnata decisione i tre giovani calciatori risultavano tesserati regolarmente fin dal28.11.<strong>2003</strong>. Tale circostanza risulta provata tramite i controlli effettuati presso il sistema informatico centralizzato dellaF.I.G.C. evidentemente non aggiornato al momento del precedente controllo. Il ricorso pertanto deve essere accolto con148


DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE - STAGIONE SPORTIVA <strong>2003</strong>-2004conseguente annullamento della decisione impugnata. Per questi motivi la C.A.F., in accoglimento dell‟appello come sopraproposto dall‟A.S. Celtic Taormina di Taormina (Messina), annulla l‟impugnata delibera ripristinando, altresì, il risultato di 2-3 conseguito in campo nella gara suindicata. Ordina restituirsi la tassa versata.2 - APPELLO DELLA POL. SINUESSA 95 AVVERSO DECISIONI MERITO GARA SINUESSA 95/FORTECOLLEFERRO DEL 22.11.<strong>2003</strong>(Delibera della Commissione Disciplinare presso la Divisione Nazionale Calcio a Cinque - Com. Uff. n. 226 del 23.1.2004)Con ricorso rivolto a questa Commissione la Pol. Sinuessa ‟95 di Mondragone impugnava la delibera della CommissioneDisciplinare presso la Divisione Calcio a Cinque, con cui era stato respinto il reclamo della stessa Società volto ad ottenere chela gara Sinuessa ‟95/Forte Colleferro del 22.11.<strong>2003</strong>, finita con il risultato di 1-0 a favore della seconda fosse ritenutairregolare a causa della posizione di alcuni calciatori della squadra vittoriosa sul campo, con la conseguente sanzione dellaperdita dell‟incontro quale punizione <strong>sportiva</strong>. a preliminarmente rilevato che la reclamante era stata invitata espressamentedalla Segreteria di questa Commissione, con nota del 20.2.2004, a fornire prova che il preannuncio di reclamo del 26.1precedente con richiesta di atti fosse stato trasmesso contestualmente alla controparte; orbene, a tanto veniva dato riscontromediante l‟invio di copia di telegramma con cui si preannunciava il reclamo alla controparte, ma senza che in esso fossecontenuta la richiesta di invio degli atti e ciò con nota del 27.2.2004. Occorre rilevare che da tanto si evince che la provarichiesta non è stata fornita e che dunque può arguirsi con il contestuale preannuncio di appello con richiesta degli atti non siastato trasmesso alla controparte. Tale omissione implica vizio procedurale a norma dell‟art. 33, n. 2 C.G.S. e comporta pertantola sanzione dell‟inammissibilità del reclamo, che va pertanto dichiarata, senza che sia possibile entrare nel meritodell‟articolato reclamo proposto. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue l‟incameramento della tassa. Perquesti motivi la C.A.F. dichiara inammissibile l‟appello come sopra proposto dalla Pol. Sinuessa di Mondragone (Caserta), aisensi dell‟art. 33 n. 2 lett. a) C.G.S., per omesso invio alla controparte del preannuncio con la richiesta della copia degli attiufficiali. Ordina incamerarsi la tassa versata.3 - APPELLO DEL TREVISO F.C. 1993 AVVERSO LA SANZIONE DELL‟AMMENDA DI e 20.000,00 CON DIFFIDA(Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti - Com. Uff. n. 227 del 29.1.2004)Il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti, con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 156 del 2 dicembre<strong>2003</strong>, infliggeva alla Soc. Treviso la sanzione dell‟ammenda di euro 20.000,00 per il comportamento tenuto dai suoi sostenitoridurante la gara Treviso/Messina del 30.11.<strong>2003</strong>. La competente Commissione Disciplinare, deliberando sul reclamo della Soc.Treviso avverso la decisione sopraindicata, respingeva lo stesso irrogando, in aggiunta all‟ammenda di euro 20.000,00, lasanzione della diffida (C.U. n. 227 del 29 gennaio 2004). Ricorreva la soc. Treviso a questa Commissione d‟Appello Federalesostenendo la violazione o falsa applicazione degli artt. 11 e 31 C.G.S. e l‟omessa insufficiente o contraddittoria motivazionedella decisione della Commissione Disciplinare in ordine alla gravità della condotta posta in essere dalla ricorrente e chiedendola riforma della decisione impugnata, con conseguente revoca o riduzione delle sanzioni comminate. Va preliminarmenteosservato, ai sensi dell‟art. 33.5 C.G.S. (“se rileva motivi di inammissibilità o di improcedibilità del reclamo in prima oseconda istanza, annulla la decisione impugnata senza rinvio”), come il reclamo presentato dalla Soc. Treviso allaCommissione Disciplinare sia inammissibile in quanto non sottoscritto dalla parte interessata, bensì dai due legali (gli avv.tiSalvatore Raciti e Francesco Stilo) ai quali era stata conferita, dal legale rappresentante della società, il mandato alle liti. L‟art.29.1 C.G.S. sancisce che “sono legittimati a proporre reclamo, nei casi previsti dal presente codice, le società, i loro dirigenti,soci di associazione e tesserati che, ritenendosi lesi nei propri diritti, abbiano interesse diretto al reclamo stesso”. Al comma 5stabilisce che i reclami devono essere trasmessi agli organi competenti “a cura degli interessati”. A norma poi del comma 9della disposizione citata, l‟inosservanza delle formalità di cui al comma 5 “costituisce motivo di inammissibilità del reclamo ene preclude l‟esame”. A sua volta l‟art. 30.8 C.G.S. stabilisce che “nei procedimenti che si svolgono dinanzi agli organi digiustizia <strong>sportiva</strong> agli assistenti delle parti devono essere muniti di delega” Risulta dagli atti che il ricorso proposto avanti laCommissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti datato 9.12.<strong>2003</strong> sia stato firmato dall‟avv.to FrancescoStilo e dall‟avv.to Salvatore Raciti e non anche dalla parte reclamante, la cui firma è apposta non in calce all‟atto ma a marginedello stesso, apparendo in tal modo rilasciata solo ai fini della delega in favore dei sopraddetti legali. Conseguentemente ilricorso risulta proposto da persona non legittimata e quindi privo di valore sostanziale. Per questi motivi la C.A.F.,pronunciando sull‟appello come sopra proposto dal Treviso F.C. 1993, annulla senza rinvio l‟impugnata delibera, ai sensidell‟art. 33 n. 5 C.G.S., per inammissibilità, in quanto sottoscritto in violazione dell‟art. 29 nn. 1 e 5 C.G.S., del reclamo9.12.<strong>2003</strong> proposto alla Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti per conto del Treviso F.C. avversola sanzione dell‟ammenda e 20.000,00 inflitta alla reclamante dal Giudice Sportivo. Ordina incamerarsi la tassa versata.4 - APPELLO DELLA S.S. DELLESE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CELLATICA/DELLESE DEL 14.12.<strong>2003</strong>(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia - Com. Uff. n. 29 del 29.1.2004)La C.A.F., ritenuto opportuno conoscere l‟esito dell‟accertamento asseritamente, a detta della reclamante, instaurato innanziall‟Ufficio Indagini sui fatti di cui è causa, sospende il giudizio in attesa delle determinazioni dello stesso Ufficio Indagini, alquale si rimette la presente ordinanza corredata da copia degli atti.5 - APPELLO DELLA POL. PRO CATANIA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA PRO CATANIA/JUNIORACICATENA DEL 2.11.<strong>2003</strong>149


DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE - STAGIONE SPORTIVA <strong>2003</strong>-2004(Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Sicilia del Settore per l‟Attività Giovanile eScolastica - Com. Uff. n. 26 del 29.1.2004)La Poli<strong>sportiva</strong> Pro Catania ha proposto reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il ComitatoRegionale Sicilia del Settore per l‟Attività Giovanile e Scolastica pubblicata sul C.U. del 29 gennaio 2004 con la quale è statorespinto il reclamo della stessa Pro Catania, tendente ad ottenere la vittoria a “tavolino” della gara Pro Catania/Acicatena del2.11.<strong>2003</strong>, ritenuto inammissibile ai sensi dell‟art. 29 comma 9 C.G.S. per decorso del termine previsto dalle norme federali.Ritiene la C.A.F. che la decisione del Giudice Sportivo di 2° Grado sia corretta e non meriti alcuna censura, dato che l‟art. 42comma 3 C.G.S. dispone che i reclami avverso la posizione di tesserati che abbiano preso parte ad una gara, devono essereproposti, per il Settore Giovanile al Giudice Sportivo di 2° Grado nel termine di sette giorni dallo svolgimento della garastessa; il ricorso della Pro Catania era pertanto intempestivo. Per questi motivi la C.A.F. respinge l‟appello come sopraproposto dalla Pol. Pro Catania di Catania. Ordina incamerarsi la tassa versata.6 - APPELLO DEL C.S. ICOS CLUB AVVERSO LE SANZIONI DELL‟AMMENDA DI € 1.000,00 E PER LA SOCIETÀDELLA SQUALIFICA PER N. 6 GIORNATE AL CAL- CIATORE PANDETTA SEBASTIANO (Delibera dellaCommissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia - Com. Uff. n. 37 del 30.1.2004)La Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia, con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 37 del 28gennaio 2004, infliggeva al calciatore Pandetta Sebastiano la sanzione della squalifica per sei giornate effettive di gara econfermava, nei confronti di Zuppelli Vincenzo, la sanzione della squalifica, fino al 15.2.2004, entrambi, per comportamento,scorretto e minaccioso nei confronti del direttore di gara. Avverso questa decisione proponeva appello alla C.A.F., ArcidiaconoGiuseppa Valentina, nella qualità di presidente della società, articolando una serie di motivi. Va preliminarmente osservato chel‟appello, in terzo grado, deve essere dichiarato inammissibile, ex art. 33 comma 1, lettera D), C.G.S. in quanto ha per oggetto,esclusivamente, questioni di merito. Segue l‟incameramento della relativa tassa. Per questi motivi la C.A.F. dichiarainammissibile l‟appello come sopra proposto dal C.S. Icos Club di Piano Tremestieri Etneo (Catania), ai sensi dell‟art. 33 n. 1C.G.S.. Ordina incamerarsi la tassa versata.7- APPELLO DELLA POL. CARLENTINI AVVERSO DECISIONI MERITO GARA MAZZARRONE/CARLENTINI DEL4.1.2004(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia - Com. Uff. n. 37 del 29.1.2004)Il Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Sicilia, in data 8.1.2004, applicava all‟odierna ricorrente la sanzione dellaperdita della gara Mazzarrone/Carlentini, del 4.1.2004, con il punteggio di 0-3, per il comportamento scorretto e violento dialcuni suoi tesserati, che costringeva l‟arbitro a sospendere la gara (analoga sanzione, per gli stessi motivi, veniva inflitta anchealla società Mazzarrone). A seguito di appello della società Carlentini, la Commissione Disciplinare presso il ComitatoRegionale Sicilia, con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 37 del 28 gennaio 2004, stabiliva che la predetta gara venisseripetuta, in quanto, a suo dire, non vi erano stati gli estremi per sospendere la gara, in quanto “l‟arbitro non ha posto in essere idovuti adempimenti del caso, né risulta che lo stesso ne sia stato impedito”. Avverso questa decisione proponeva ricorso allaC.A.F. la società Carlentini, richiedendo la punizione della perdita della gara, per 0-3 solo nei confronti della societàMazzarrone, “colpevole di avere provocato la rissa”, che ha portato alla sospensione della gara. L‟appello è infondato e nonpuò essere accolto. Non corrisponde, infatti, al vero che “la rissa è stata provocata dai tesserati della società Mazzarrone”,come sostenuto dalla ricorrente. Dal supplemento di rapporto del direttore di gara, emerge, invece, che “quasi tutti i calciatori,da una parte e dall‟altra, cercavano di colpirsi a vicenda”. La rissa può, dunque, considerarsi causata da entrambe le società. Ilmotivo scatenante l‟episodio è consistito nel fatto che due calciatori della Carlentini (Mastrogiacomo e Nastasi) hanno“afferrato, con forza, per la maglietta il n. 9 della Mazzarrone” (Spata, rimasto a terra per un incidente di giuoco), facendogliperdere l‟equilibrio e cadere in terra. In questa situazione (a nulla rilevando che la Poli<strong>sportiva</strong> Carlentini era in vantaggio per3-2 e che la Mazzarrone si trovava in dieci uomini, per l‟espulsione di Zago Biagio) deve essere confermata la decisione dellaCommissione Disciplinare di fare disputare, nuovamente, la gara (la ricorrente, tra l‟altro, non muove appunti specifici aquesto aspetto della decisione impugnata). Segue l‟incameramento della relativa tassa. Per questi motivi la C.A.F. respingel‟appello come sopra proposto dalla Pol. Carlentini di Carlentini (Palermo). Ordina incamerarsi la tassa versata.8 - APPELLO DEL TREVISO F.C. 1993 AVVERSO LA DECLARATORIA DI INAMMISSIBILITÀ RELATIVA ALLAVERTENZA ECONOMICA CON L‟A.S. LIVORNO CALCIO(Delibera della Commissione Vertenze Economiche - Com. Uff. n. 13/D - Riunione del 2.12.<strong>2003</strong>)La Commissione Vertenze Economiche, con decisione pubblicata sul C.U. n. 13 - Ri- unione del 2.12.<strong>2003</strong>, dichiaravainammissibile il ricorso ad essa presentato dalla società Treviso F.C. 1993 s.r.l. in quanto il reclamo non era sottoscritto dallaparte interessata, bensì dai due legali ai quali era stata conferita dal legale rappresentante della società il mandato alle liti.Contro tale decisione proponeva appello avanti questa Commissione d‟Appello Federale l‟avv.to Salvatore Raciti e l‟avv.toFrancesco Stilo, articolando una serie di motivi in fatto ed in diritto ed in primis contestando l‟esistenza di una normadisciplinare che prevedesse che il reclamo o l‟opposizione debbano essere sottoscritti in calce dall‟interessato e che non fosse,pertanto, sufficiente che le stesse fossero apposte a margine in calce alla delega conferita al proprio difensore. Il reclamo èinfondato e va pertanto rigettato. L‟art. 29.1 C.G.S. sancisce che “sono legittimati a proporre reclamo, nei casi previsti dalpresente codice, le società, i loro dirigenti, soci di associazione e tesserati che, ritenendosi lesi nei propri diritti, abbianointeresse diretto al reclamo stesso”. Al comma 5 stabilisce che i reclami devono essere trasmessi agli organi competenti “a curadegli interessati”. A norma poi del comma 9 della disposizione citata, l‟inosservanza delle formalità di cui al comma 5150


DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE - STAGIONE SPORTIVA <strong>2003</strong>-2004“costituisce motivo di inammissibilità del reclamo e ne preclude l‟esame”. Risulta dagli atti che il ricorso proposto avanti laCommissione Vertenze Economiche sia stato firmato dagli avv.ti Salvatore Raciti e Francesco Stilo e non anche dalla partereclamante, la cui firma è apposta non in calce all‟atto ma a margine dello stesso, apparendo in tal modo rilasciata solo ai finidella delega in favore dei sopraddetti legali. Conseguentemente la Commissione Vertenze Economiche, la cui delibera nonmerita censure, ebbe giustamente a dichiarare inammissibile il reclamo. Analoghe caratteristiche presenta il ricorso presentatoavanti a questa Commissione d‟Appello Federale che, pertanto, va dichiarato inammissibile. Per questi motivi la C.A.F.dichiara inammissibile l‟appello come sopra proposto dal Treviso F.C. 1993 di Treviso, ai sensi dell‟art. 29 nn. 1 e 5 C.G.S..Ordina incamerarsi la tassa versata.9 - APPELLO DELL‟A.S. CITTÀ DI COSENZA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 30.6.2005INFLITTA AL CALCIATORE METALLO MARCO(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria - Com. Uff. n. 62 del 16.12.<strong>2003</strong>)L‟A.S. Città di Cosenza Calcio a Cinque ha proposto reclamo dinanzi a questa Commissione d‟Appello Federale avverso ladecisione della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria (Comunicato Ufficiale n. 62 del 15 dicembre<strong>2003</strong>) che, confermando la decisione del Giudice Sportivo ha inflitto, tra l‟altro, al calciatore Metallo Marco la sanzione<strong>sportiva</strong> della squalifica fino al 30.6.2005. La società ricorrente sostanzialmente contesta che i fatti di violenza addebitati al Metallo si siano svolti così come riferiti dal direttore di gara nel supplemento di rapporto (e confermati dallo stesso allaCommissione Disciplinare) e, conseguentemente chiede una riduzione della squalifica inflitta al calciatore. Il ricorso èinammissibile. I motivi addotti a sostegno del gravame, infatti, configurano contestazioni in punto di fatto della decisioneimpugnata e come tali improponibili in questa sede non potendosi inquadrare in alcuna delle ipotesi tassativamente previstedall‟art. 33 n. 1 del Codice di Giustizia Sportiva che consentono il ricorso alla C.A.F.. Ne deriva che il ricorso deve esseredichiarato inammissibile e conseguentemente deve essere disposto l‟incameramento della relativa tassa. Per questi motivi laC.A.F. dichiara inammissibile l‟appello come sopra proposto dal- l‟A.S. Città di Cosenza di Cosenza, ai sensi dell‟art. 33 n. 1C.G.S.. Ordina incamerarsi la tassa versata.10 - APPELLO DEL G.S. 19° MUNICIPIO SFN AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA INFLITTA ALCALCIATORE RICCARDO PARRAVICINI FINO AL 30.6.2004(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio - Com. Uff. n. 48 dell‟8.1.2004)Con telefax del 16.1.2004 il G.S. 19° Municipio proponeva reclamo “contro la sentenza della Commissione Disciplinare,riguardante il calciatore Parravicini Riccardo, squalificato fino al 30.6.04”, queste le semplici motivazioni testualmenteriportate dal fax. Il reclamo è inammissibile. La completa mancanza della motivazione e assoluta genericità dell‟atto,comportano la conseguente declaratoria di inammissibilità ai sensi dell‟art. 29 commi 5 e 6 C.G.S.. Per questi motivi la C.A.F.dichiara inammissibile l‟appello come sopra proposto dal G.S. 19° Municipio SFN di Roma, ai sensi dell‟art. 29 nn. 5 e 6C.G.S.. Ordina incamerar- si la tassa versata.11 - APPELLO DEL FELDI EBOLI CALCIO A CINQUE AVVERSO LE SANZIONI DELLE SQUALIFICHE: FINO AL9.1.2006 AL CALCIATORE IZZO MASSIMO; FINO AL 9.5.2004 AL CALCIATORE PETRONE PAOLO(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania - Com. Uff. n. 50 del 29.1.2004)Con atto d‟appello ritualmente proposto dinanzi a questa C.A.F., la A.S.D. Feldi Eboli Calcio a Cinque ha propostoimpugnazione avverso il provvedimento in epigrafe indicato, emesso dalla Commissione Disciplinare presso il ComitatoRegionale Campania con Com. Uff. n. 50 del 29 gennaio 2004. Il provvedimento in esame, oggetto della odiernaimpugnazione, ha rigettato il reclamo, presentato dalla medesima società, avverso la decisione del Giudice Sportivo che, conC.U. n. 47 del 15 gennaio 2004, inflisse la squalifica fino al 9.1.2006 al calciatore Izzo Massimo, fino al 9.5.2004 al calciatorePetrone Paolo e fino al 10.4.2004 al calciatore Dhain El Mehdi. Preliminarmente, rileva questo decidente, che l‟appello inesame è, all‟evidenza, inammissibile ai sensi dell‟art. 33.1 C.G.S.. Prevede, detta norma, che le decisioni delle CommissioniDisciplinari possono essere impugnate dinanzi alla Commissione d‟Appello Federale per ragioni connesse alla competenza,alla violazione o falsa applicazione di norme ovvero per omessa o contraddittoria motivazione della decisione impugnata o,infine, per questioni attinenti al merito nella sola ipotesi in cui la C.A.F. venga adita “come giudice di secondo grado o inmateria di illecito o nelle altre materie normativamente indicate”. Nel caso in esame non ricorre alcuna delle ipotesi suddette,atteso che l‟A.S.D. Feldi Eboli Calcio a Cinque, con l‟atto di appello in questione, ha riproposto - esclusivamente in fatto - leidentiche doglianze concernenti circostanze che con esaustiva motivazione sono state integralmente valutate e disattese dalGiudice di II grado. Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile l‟appello come sopra proposto dal Feldi Eboli Calcio aCinque di Eboli (Salerno), ai sensi dell‟art. 33 n. 1 C.G.S.. Ordina incamerarsi la tassa versata.12 - APPELLO DELL‟U.S. LOTZORAI AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CARDEDU/LOTZORAI DEL21.12.<strong>2003</strong>(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sardegna - Com. Uff. n. 26 del 29.1.2004)Con ricorso ritualmente presentato la U.S. Lotzorai ha impugnato dinanzi a questa Commissione d‟Appello Federale ladecisione della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sardegna (C.U. n. 26 del 29 gennaio 2004) che,confermando in parte quanto già deciso dal Giudice Sportivo, ha comminato alla suddetta società la sanzione <strong>sportiva</strong> dellaperdita della gara Cardedu/Lotzorai del 21.12.<strong>2003</strong> con il punteggio di 3 a 0 a favore della società Cardedu, l‟ammenda di euro400,00 a carico della società Lotzorai, la squalifica fino al 31.12.2005 del calciatore Serra Marcello e l‟inibizione a svolgere151


DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE - STAGIONE SPORTIVA <strong>2003</strong>-2004ogni attività fino al 30.6.2004 al dirigente della società Lotzorai Vincis Pietro. A sostegno del gravame la U.S. Lotzorailamenta sostanzialmente una valutazione troppo rigorosa delle violenze subite dall‟arbitro nel corso della gara suddetta(violenze che hanno determinato la sospensione dell‟incontro al 34° del secondo tempo allorché il Lotzorai era in vantaggioper due reti a zero) e conseguentemente chiede una riduzione delle sanzioni inflitte nonché la ripetizione della gara. Il ricorso èinammissibile. Ed invero, i motivi addotti a sostegno del reclamo proposto attengono esclusivamente al merito e quindi, nonproponibili in questa sede in quanto non configurano alcuna censura che possa ricondursi alle ipotesi tassativamente previstedall‟art. 33 n. 1 del Codice di Giustizia Sportiva che consentono il ricorso alla C.A.F.. Ne deriva che il reclamo come sopraproposto deve essere dichiarato inammissibile e deve conseguentemente disporsi l‟incameramento della relativa tassa. Perquesti motivi la C.A.F. dichiara inammissibile l‟appello come sopra proposto dal- l‟U.S. Lotzorai di Lotzorai (Nuoro), ai sensidell‟art. 33 n. 1 C.G.S.. Ordina incamerarsi la tassa versata.13 - APPELLO DELLA POL. ARZACHENA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA INFLITTA ALCALCIATORE DELLA BONA MAURO FINO AL 31.7.2004(Delibera della Commissione Disciplinare del Comitato Nazionale per l‟Attività Interregionale - Com. Uff. n. 97 del 6.2.2004)Con atto d‟appello ritualmente proposto dinanzi a questa C.A.F., la Poli<strong>sportiva</strong> Arzachena ha proposto impugnazione avversoil provvedimento in epigrafe indicato, emesso dalla Commissione Disciplinare presso il Comitato Interregionale con C.U. n. 97del 6 febbraio 2004. Il provvedimento in esame, oggetto della odierna impugnazione, ha rigettato il reclamo, presentato dallamedesima società, avverso la decisione del Giudice Sportivo che, con C.U. n. 90 del 28 gennaio 2004, inflisse la squalifica finoal 31.7.2004 al calciatore Della Bona Mauro. Preliminarmente, rileva questo decidente, che l‟appello in esame è, all‟evidenza,inammissibile ai sensi dell‟art. 33.1 C.G.S.. Prevede, detta norma, che le decisioni delle Commissioni Disciplinari possonoessere impugnate dinanzi alla Commissione d‟Appello Federale per ragioni connesse alla competenza, alla violazione o falsaapplicazione di norme ovvero per omessa o contraddittoria motivazione della decisione impugnata o, infine, per questioniattinenti al merito nella sola ipotesi in cui la C.A.F. venga adita “come giudice di secondo grado o in materia di illecito o nellealtre materie normativamente indicate”. Nel caso in esame non ricorre alcuna delle ipotesi suddette, atteso che la Poli<strong>sportiva</strong>Arzachena, con l‟atto di appello in questione, ha riproposto - esclusivamente in fatto - le identiche doglianze concernenticircostanze che con esaustiva motivazione sono state integralmente valutate e disattese dal Giudice di II grado. Per questimotivi la C.A.F. dichiara inammissibile l‟appello come sopra proposto dalla Pol. Arzachena di Arzachena (Sassari), ai sensidell‟art. 33 n. 1 C.G.S.. Ordina incamerarsi la tassa versata.TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 36/C - RIUNIONE DEL 4 MARZO 20041 - APPELLO DELL‟A.C. PISTOIESE AVVERSO LA DECLARATORIA DI VALIDITÀ DEL TESSERAMENTO DELCALCIATORE OSTOPANJ IGOR(Delibera della Commissione Tesseramenti - Com. Uff. n. 16/D del 16.1.2004)Con atto del 20 novembre <strong>2003</strong>, la A.C. Pistoiese s.p.a. proponeva reclamo avverso la validità del tesseramento del calciatoredi nazionalità croata Igor Ostopanj, richiesto dalla stessa società con modulo di variazione n. 1214 del 17 luglio 2001.Esponeva la reclamante di aver tesserato il calciatore, proveniente da federazione estera, sulla base di un contrattoprofessionistico triennale, avendo trasmesso alla L.N.P. la documentazione necessaria ed ottenuto relative autorizzazioni. Ilcalciatore, munito di permesso di soggiorno valido dal 14.7.2001 al 14.7.2002, ha regolarmente effettuato le prestazionisportive pattuite per la stagione 2001/2002, ricevendo il corrispettivo concordato. Nell‟imminenza della scadenza delpermesso, il calciatore, a detta della Società, veniva invitato al rinnovo, che però risultava impossibile per l‟originariamancanza del “visto d‟ingresso” sul passaporto. Tale circostanza, secondo la A.C. Pistoiese, costituiva motivo di invaliditàsopravvenuta del tesseramento, e di invalidazione anche del contratto, con effetti del 14.7.2002. Il calciatore Ostopanj siopponeva all‟accoglimento del reclamo, preliminarmente eccependo che la Pistoiese si era avvalsa del Collegio Arbitralepresso la L.P.S.C., che con lodo del 20 agosto <strong>2003</strong> aveva affermato la validità ed operatività del contratto “interpartes”. Ancheil calciatore, peraltro, vista la volontà della Società di non rispettare il contratto, aveva poi adito il Collegio Arbitrale perottenere la risoluzione dell‟accordo con addebito di responsabilità alla stessa Pistoiese, ma la decisione al momento non eraancora nota. Faceva comunque presente che la Società aveva provveduto a ridepositare in Lega Professionisti Serie C ilcontratto in data 17.7.2002 e che nella stessa stagione <strong>sportiva</strong> era stato trasferito in prestito alla Società Pro Vercelli,dimostrando così la Pistoiese di voler dare esecuzione all‟accordo. Chiariti, nei modi sopradescritti, i termini della vertenza, laCommissione Tesseramenti, con la decisione impugnata, premesso che le ragioni del mancato rinnovo del permesso disoggiorno non risultavano reperibili in atti o documenti ufficiali provenienti dalla locale Questura, e che, in ogni caso, lequestioni attinenti alla validità del tesseramento da un lato, e quelle concernenti l‟operatività del rapporto contrattuale,dall‟altro, dovevano essere tenute distinte e valutate su piani diversi, pur sussistendo in alcuni casi una interdipendenza tra esse(nel senso che un‟eventuale invalidità del tesseramento non determina automaticamente un‟analoga invalidità del rapportocontrattuale, ma tutt‟al più costituice una causa sopravvenuta di risoluzione del contratto, mentre, per espressa previsionedell‟art. 117, comma 1, N.O.I.F., la risoluzione del rapporto contrattuale con calciatori professionisti, consensuale o per diversaragione, determina la “decadenza del tesseramento dal giorno in cui i competenti Organi federali ne prendono o ne dannoufficialmente atto”), applicando i concetti sopra esposti al caso in esame, così concludeva: 1) la validità del tesseramento delcalciatore Ostopanj non poteva essere messa in discussione per alcun ragionevole motivo (come non era stata discussa, delresto, da parte della Pistoiese per ben due anni); 2) il tesseramento può decadere, ai sensi del citato art. 117 NOIF, in presenzadi una risoluzione (per qualsiasi ragione) del rapporto contrattuale di prestazione <strong>sportiva</strong>; 3) la richiesta di risoluzione152


DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE - STAGIONE SPORTIVA <strong>2003</strong>-2004contrattuale è stata respinta dal Collegio Arbitrale, con decisione inappellabile, e la questione non è dunque riproponibiledinanzi alla Commissione Tesseramenti, che peraltro ha competenza in materia di tesseramenti, trasferimenti e svincoli dicalciatori e può pronunciarsi sulle controversie relative alle cause di risoluzione del contratto solo incidentalmente, ai fini cioèdi verificare la conseguente decadenza del tesseramento. Per le anzidette ragioni la Commissione Tesseramenti respingeva ilreclamo proposto dalla A.C. Pistoiese, confermando la validità del tesseramento in atto del calciatore Ostopanj, avvenuto nelrispetto delle norme federali e non decaduto per risoluzione contrattuale, e rigettando altresì ogni pretesa di annullamento orisoluzione del contratto in discussione perché giudicato valido in sede di lodo arbitrale, con decisione inappellabile. Conl‟appello in trattazione, la Pistoiese propone reclamo avverso la decisione dell‟Organo specializzato in giustizia, chiamando incausa, soprattutto, le norme giuridiche, anche di carattere penale, vigenti per l‟ordinamento statale in tema di ingresso esoggiorno dei lavoratori extracomunitari. Ciò nonostante, anche in questa sede, il reclamo della Società non può andareincontro a favorevole definizione. La richiesta di declaratoria di nullità del contratto stipulato nel 2001, pur chiamando in causale norme sull‟invalidità contrattuale strutturale di cui all‟art. 1418 c.c., non può, infatti, essere assentita, atteso che il contrattostesso, presupposto del tesseramento a sua volta impugnato, è stato perfezionato sulla base di un presupposto valido edinsindacabile da parte degli Organi federali, ovvero un permesso di soggiorno formalmente valido ed efficace (e rilasciatodagli Organi competenti). Le vicende successive circa il presunto difetto del visto di ingresso sul passaporto non possonorivestire efficacia diretta ed automatica nell‟ambito dell‟organizzazione federale nel senso preteso dalla società reclamante, laquale, peraltro, ha continuato ad avvalersi dei contenuti dell‟accordo stipulato con il calciatore e solo assai più tardi ha decisodi agire per la revoca del tesseramento (con atteggiamento che potrebbe, peraltro, meritare eventuale specifica reprimenda). Vapoi considerato che la società ha ritenuto di agire per la risoluzione del contratto, la quale sì determina la decadenza deltesseramento, dinanzi all‟apposito Collegio arbitrale, il cui lodo è inoppugnabile, con la conseguenza che la questione nonpoteva essere effettivamente riproposta né dinanzi alla Commissione Tesseramenti né dinanzi a questo Collegio di appello,salva l‟impugnabilità del lodo come accordo contrattuale dinanzi alla giustizia ordinaria, una volta ottenuta la necessarialiberatoria. La decisione della Commissione Tesseramenti merita dunque, in definitiva, conferma sotto tutti i profilievidenziati. Per i soprandicati motivi la C.A.F. respinge l‟appello come sopra proposto dall‟A.C. Pistoiese di Pistoia. Ordinaincamerarsi la tassa versata.2 - APPELLO SIGNOR RIGONI GIANFRANCO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 15.4.2004,INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE DEL COMITATO REGIONALE VENETO PERVIOLAZIONE DELL‟ART. 17 COMMA 8 C.G.S.(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Veneto - Com. Uff. n. 30 del 21.1.2004)In seguito a deferimento da parte del Presidente del Comitato Regionale Veneto, la Commissione Disciplinare presso il dettoComitato deliberava, con provvedimento del 21 gennaio 2004, di aggravare, protraendola sino al 15.4.2004, la squalificainflitta dal Comitato Esecutivo del Settore Tecnico della F.I.G.C. al Sig. Rigoni Gianfranco, allenatore della SocietàPoli<strong>sportiva</strong> Team 2000 Vicenza, poiché dal rapporto del Commissario di Campo era risultato che il Rigoni, nonostante lasqualifica in corso, aveva svolto attività di allenatore a favore della Società Pol. Team 2000 Vicenza in occasione della garadisputata il 23.2.<strong>2003</strong> contro il Circolo Sport A.A. Pupi nell‟ambito della “Supercoppa Femminile di Calcio a 5 <strong>2003</strong>”. Controla delibera il Rigoni ha proposto ricorso alla C.A.F. chiedendo la riduzione della squalifica irrogatagli, ovvero lacommutazione della stessa in ammenda pecuniaria. A sostegno del gravame l‟appellante, pur ammettendo in sostanza laviolazione dell‟art. 17 n. 8 C.G.S., ha addotto la parziale erroneità ed imprecisione del rapporto del Commissario di Campo chegli avrebbe ingiustamente addebitato la premeditazione della condotta antiregolamentare contestata. La C.A.F. rileva che lasanzione inflitta al Rigoni, consistente nel prolungamento di 15 giorni della squalifica precedentemente inflitta all‟incolpatodal Comitato Esecutivo del Settore Tecnico della F.I.G.C., è del tutto adeguata all‟addebito che l‟interessato ha pacificamenteammesso, apparendo irrilevanti le dedotte ma indimostrate inesattezze del rapporto del Commissario di Campo, in quantorelative a circostanze non incidenti sulla sussistenza della violazione contestata. Deve invece essere corretta la decorrenzadell‟aggravamento di squalifica. Si evince infatti dalla delibera impugnata che la Commissione Disciplinare ne ha determinatola protrazione sino al 15.4.2004 nell‟erroneo presupposto che la precedente squalifica del Rigoni deliberata dal ComitatoEsecutivo del Settore Tecnico della F.I.G.C. dovesse protrarsi sino al 31.3.2004, mentre risulta dagli atti del procedimento chein data 16 dicembre <strong>2003</strong> il Presidente Federale, decidendo su ricorso presentato dal Rigoni, aveva deliberato di ridurre lasuddetta squalifica, fissandola a tutto il 13 febbraio 2004. Ne consegue che, da tale ultima data deve decorrere l‟aggravamentodi ulteriori 15 giorni di squalifica inflitto all‟incolpato dalla Commissione Disciplinare. Per questi motivi la C.A.F. inaccoglimento dell‟appello come sopra proposto dal Sig. Rigoni Gianfranco, determina la decorrenza della sanzione dal14.2.2004, fino al 29.2.2004. Ordina restituirsi la tassa versata.3 - APPELLO DELL‟A.S. MIRAL 98 AVVERSO DECISIONI MERITO GARA MIRAL 98/MASTERSPORT DEL10.1.2004(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Abruzzo - Com. Uff. n. 42 del 5.2.2004)La Società A.S. Masterspor t inoltrava al Comitato Provinciale di Pescara della F.I.G.C. un reclamo relativo alla gara Miral98/A.S. Mastersport del Campionato di 3ª Categoria Girone A, disputata il 10 gennaio 2004, segnalando che nella gara inquestione la Società Miral 98 aveva utilizzato quale guardalinee di parte e dirigente addetto all‟arbitro il Sig. EdmondoD‟Alessandro, il quale peraltro era stato precedentemente trasferito, in qualità di calciatore, dalla A.S. Miral 98 proprio allaA.S. Mastersport, a titolo temporaneo fino al termine della stagione <strong>sportiva</strong> <strong>2003</strong>-2004, in palese contrasto con il disposto dell‟art.21 comma 3 delle N.O.I.F. Con successiva comunicazione al Comitato Provinciale di Pescara la Mastersport dichiarava153


DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE - STAGIONE SPORTIVA <strong>2003</strong>-2004di voler rinunciare al reclamo proposto contro la A.S. Miral 98. Tuttavia il Giudice Sportivo, con provvedimento del15.1.2004, pur prendendo atto della suddetta rinuncia, riteneva che i fatti di cui al reclamo della Mastersport potessero formareoggetto di esame d‟ufficio e disponeva di trasmettere gli atti alla Commissione Disciplinare. Presentava controdeduzioni laSoc. Mastersport rilevando che il trasferimento del D‟Alessandro doveva essere revocato in quanto posteriore alla nominadello stesso dirigente della Società Miral 98. La Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Abruzzo, con deliberapubblicata sul C.U. n. 42 del 5 febbraio 2004, rilevato che il D‟Alessandro, risultando tesserato con la Soc. Mastersport dal13.11.<strong>2003</strong>, a norma dell‟art. 21 delle NOIF non avrebbe potuto prendere parte alla gara quale guardalinee della società Miral98, infliggeva a quest‟ultima la sanzione della perdita della gara con il punteggio di 0-3 nonché l‟ammenda di euro 100,00. LaA.S. Miral 98 ha impugnato tale delibera chiedendo il ripristino del risultato conseguito dalle due squadre sul campo e larevoca della sanzione dell‟ammenda per i seguenti motivi: 1) in via preliminare, inammissibilità del ricorso d‟ufficio inoltratodal Giudice Sportivo del Comitato Provinciale di Pescara, per contrasto con quanto stabilito dall‟art. 29 comma 4 C.G.S. inmateria di reclami di parte e ricorsi di organi federali; 2) nel merito, erroneità della delibera nella parte in cui non avrebbeconsiderato lo status di dirigente (oltre che di calciatore) della Società ricorrente rivestito dal D‟Alessandro ed avrebbeignorato la circostanza che il trasferimento del predetto in prestito a Mastersport, essendo temporalmente successivo allanomina dello stesso dirigente della Miral 98, non avrebbe potuto avere esito favorevole ed era in ogni caso soggetto a revoca,proprio per contrasto con l‟art. 21 comma 3 delle N.O.I.F.. La C.A.F. ritiene che il ricorso sia infondato sotto entrambi i profilidi gravame. Quanto all‟iter procedurale seguito dagli organi di disciplina, va rilevato che il reclamo della Mastersport è statotrasmesso dal Giudice Sportivo del Comitato Provinciale di Pescara alla competente Commissione Disciplinare in base alrilievo che, dalla lettura degli atti, erano emerse circostanze suscettibili di esame d‟ufficio. Trattandosi di materia sottratta alladisponibilità delle parti, la rinuncia al reclamo da parte della Mastersport non poteva spiegare alcun effetto. Non sussiste,pertanto, la violazione di norme procedurali lamentata dall‟appellante. Nel merito, si deve condividere la motivazione dellaCommissione Disciplinare la quale ha osservato come, dagli atti ufficiali provenienti dal Comitato Regionale Abruzzo,risultasse che, al momento della gara in questione, il D‟Alessandro era tesserato con la Società Mastersport per “trasferimentoin prestito” e pertanto, a norma dell‟art. 21 delle NOIF, non poteva prendere parte alla gara quale guardalinee della SocietàMiral 98. Infatti il trasferimento alla Miral 98 doveva in quel momento ritenersi efficace, perché non colpito da provvedimentodi revoca, prescindendo dalla sua validità, che la Commissione Disciplinare non aveva alcun potere di accertare. Per questimotivi la C.A.F. respinge l‟appello come sopra proposto dall‟A.S. Miral 98 di Pescara. Ordina incamerarsi la tassa versata.4 - APPELLO DEL G.S. OLIMPIA PIANA BATTOLLA AVVERSO DECISIONI MERITO GARASANTERENZINA/OLIMPIA DEL 4.1.2004(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Liguria - Com. Uff. n. 29 del 29.1.2004)Il G.S. Olimpia Piana Battolla ha proposto reclamo avverso la decisione della Commissione Disciplinare presso il ComitatoRegionale Liguria pubblicata sul C.U. n. 29 del 29 gennaio 2004, con la quale veniva confermata la decisione del GiudiceSportivo che aveva disposto la ripetizione della gara Santerenzina/Olimpia Piana Battolla del 4 gennaio 2004. Il ricorso risultainoltrato alla C.A.F. in data 11 febbraio 2004 e quindi oltre il termine stabilito dalle vigenti disposizioni (art. 33 punto 2C.G.S.); conseguentemente il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibilel‟appello come sopra proposto dal G.S. Olimpia Piana Battolla di Piana Battolla (La Spezia). Ordina incamerarsi la tassaversata.5 - APPELLO DEL G.S. DOCCIA CALCIO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA DOCCIA/VICCHIODELL‟8.11.<strong>2003</strong>(Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Toscana per l‟Attività Giovanile e Scolastica - Com.Uff. n. 29 del 5.2.2004)Il G.S. Doccia Calcio ha proposto ritualmente reclamo a questa Commissione d‟Appello Federale avverso la decisione delGiudice Sportivo di 2° Grado (C.U. n. 29 del 5 febbraio 2004 del Comitato Regionale Toscana) il quale, confermando ladecisione del primo Giudice, ha inflitto alla ricorrente la punizione <strong>sportiva</strong> della perdita della gara G.S. Doccia/Vicchiodell‟8.11.<strong>2003</strong> con il punteggio di 0-3. A sostegno del gravame il G.S. Doccia invoca sostanzialmente la causa di forzamaggiore che avrebbe determinato l‟interruzione dell‟illuminazione del campo di gioco dopo pochi minuti dall‟inizio dellagara e chiede conseguentemente la ripetizione dell‟incontro. Il reclamo è infondato. L‟art. 12 p. 1 del Codice di GiustiziaSportiva al quale correttamente si sono riferiti i primi giudici prevede infatti l‟obbligo della società ospitante del perfettoallestimento del campo di gioco e la costante efficienza di tutti i suoi accessori. La dichiarazione dell‟ENEL, allegata dallaricorrente, che certifica “nel giorno 8 novembre <strong>2003</strong> non risultano interruzioni a carico della vostra fornitura” assorbe ogniconsiderazione al riguardo anche in ordine ai prospettati “buchi di tensione” eventualmente verificatesi. Nel caso in esame,insomma, non potendosi ravvisare alcuna responsabilità dell‟ente erogatore, il mancato funzionamento dell‟impianto diilluminazione del campo di gioco deve ascriversi ad un guasto tecnico dell‟impianto stesso la cui efficienza è tenuta a garantirela società ospitante ai sensi della normativa sopra richiamata. Ne consegue che il reclamo deve essere rigettato conl‟incameramento della relativa tassa. Per questi motivi la C.A.F. respinge l‟appello come sopra proposto dal G.S. Doccia diSesto Fiorentino (Firenze). Ordina incamerarsi la tassa versata.6 - APPELLO DELL‟U.S. PALAU AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 15.3.2004 INFLITTA ALCALCIATORE VENUTI FRANCESCO(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sardegna - Com. Uff. n. 27 del 5.1.2004)154


DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE - STAGIONE SPORTIVA <strong>2003</strong>-2004L‟U.S. Palau ha ritualmente presentato ricorso avverso la delibera della Commissione Disciplinare presso il ComitatoRegionale Sardegna (C.U. n. 25 del 22 gennaio 2004) che riducendo la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo ha squalificato ilcalciatore Venuti Francesco fino al 15.3.2004. A sostegno del gravame l‟U.S. Palau assume la assoluta casualità della pallonatacon la quale il giocatore ha colpito l‟arbitro alle gambe al termine dell‟incontro U.S. Palau/San Giorgio Perfugas del 17.1.2004e conseguentemente chiede la revoca della sanzione inflitta. Il ricorso è inammissibile. Il motivo del reclamo, infatti, concerneunicamente il merito della decisione impugnata e, pertanto, risulta improponibile in questa sede non essendo riconducibile adalcuno di quelli tassativamente stabiliti dall‟art. 33 n. 1 del Codice di Giustizia Sportiva che prevedono la possibilità di adire laC.A.F.. Ne deriva che il reclamo come sopra proposto deve essere dichiarato inammissibile e deve conseguentemente disporsil‟incameramento della relativa tassa. Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell‟art. 33 n. 1 C.G.S.,l‟appello come sopra proposto dall‟U.S. Palau di Palau (Sassari). Ordina incamerarsi la tassa versata.7 - APPELLO DELL‟A.S. MOSSA AVVERSO LA SANZIONE DELL‟AMMENDA DI € 2.066,00(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia - Com. Uff. n. 26 del 4.2.2004)L‟A.S. Mossa ha proposto ritualmente ricorso davanti a questa Commissione d‟Appello Federale avverso la delibera dellaCommissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia (C.U. n. 26 del 4 febbraio 2004) che ha inflittoalla predetta società l‟ammenda di euro 2.066,00 perché, partecipando al Campionato di Promozione, non ha iscritto alcunasquadra al Campionato Juniores Regionale o Provinciale come stabilito dal Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti (C.U.n. 1 della L.N.D. dell‟1 luglio <strong>2003</strong>). A sostegno del gravame l‟A.S. Mossa adduce sostanzialmente una materiale contingentedifficoltà cui la società non è stata in grado di far fronte e che avrebbe impedito l‟allestimento di una squadra Juniores. Ilricorso deve essere rigettato. Il C.U. n. 1 della Lega Nazionale Dilettanti pubblicato in Roma l‟1 luglio <strong>2003</strong> impone- va infattialla predetta società l‟obbligo di iscrizione di una propria squadra al Campionato Juniores e la comprovata omessa osservanzadi tale obbligo induce evidentemente al rigetto del gravame proposto risultando regolarmente applicata la sanzione inflitta. Perquesti motivi la C.A.F. respinge l‟appello come sopra proposto dall‟A.S. Mossa di Mossa (Gorizia). Ordina incamerarsi latassa versata.8 - RICORSO PER REVOCAZIONE DELL‟A.S. MOLFETTA CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLASQUALIFICA FINO AL 25.9.2008 INFLITTA AL CALCIATORE TUBEROSO GIOACCHINO(Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Puglia - Com. Uff. n. 18 del 6.11.<strong>2003</strong>)L‟A.S. Molfetta Calcio ha presentato ricorso per revocazione nei confronti della decisione con la quale il Giudice Sportivopresso il Comitato Regionale Puglia ha confermato la squalifica del vice-capitano della squadra a seguito di gravi condottetenute da un calciatore non identificato nel corso della gara interna Molfetta/Palagianello del 21.9.<strong>2003</strong>.Dal referto arbitrale risultava infatti che un giocatore della squadra di casa, dopo avere tolto la maglietta al fine di impedirel‟identificazione aveva colpito con violenza l‟arbitro al rientro negli spogliatoi. La società ha esibito uno scritto corredato da undocumento di identità di un giocatore della squadra ospite da cui risulterebbe la disponibilità a rendere una diversatestimonianza rispetto alla ricostruzione contenuta nel rapporto arbitrale. Ai fini della risoluzione della questione pregiudizialesull‟ammissibilità del gravame, questa Commissione ha ascoltato il presidente della società, il quale ha confermato la naturadel quid novi da sottoporre all‟attenzione del giudicante. Il ricorso non risponde ai presupposti previsti per la revocazione exart. 35 C.G.S. e pertanto non può essere accolto. L‟atto prodotto non costituisce un “documento” a sensi dell‟art. 35 n. 1C.G.S., ma una semplice disponibilità, resa per iscritto, a rendere una testimonianza. Il rinvenimento di un nuovo testimone suifatti coperti da giudicato, peraltro, non integra un “fatto nuovo” e non conosciuto al momento del giudizio, ai sensi della lett. d)del citato articolo, ma solo la disponibilità di un nuovo mezzo di prova il cui esperimento risulta tardivo, poiché preclusodall‟esaurimento dei mezzi di gravame. Una diversa interpretazione di questa evenienza, determinerebbe peraltro il rischio cheil rinvenimento di nuove opportunità istruttorie travolga la certezza delle decisioni sportive. La Commissione dichiarapregiudizialmente inammissibile il ricorso e dispone trasmettersi gli atti all‟Ufficio Indagini per gli opportuni accertamentisulla genuinità delle allegazioni probatorie esibite dalla società reclamante nel presente e nei precedenti giudizi. Per questimotivi la C.A.F. dichiara inammissibile il ricorso per revocazione come sopra proposto dall‟A.S. Molfetta Calcio di Molfetta(Bari). Dispone la trasmissione degli atti all‟Ufficio Indagini, per quanto di eventuale competenza. Ordina incamerarsi la tassaversata.9 - APPELLO DELL‟A.S. F. POLICRONIA RANDAZZO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA SANTA DOMENICAVITTORIA/F. POLICRONIA RANDAZZO DEL 28.12.<strong>2003</strong>(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia - Com. Uff. n. 38 del 5.2.2004)Il Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Sicilia, in data 8.1.2004, infliggeva alla società S. Domenica Vittoria lapunizione della perdita della gara, disputata, in data 28.12.<strong>2003</strong>, contro la Fiamma Policronia Randazzo, con il punteggio di 0-3, avendo ritenuto la sua responsabilità degli incidenti (rissa che coinvolgeva i calciatori di entrambe le squadre) che hannoindotto il direttore di gara a sospendere la partita. Successivamente, a seguito di ricorso della S. Domenica Vittoria, laCommissione Disciplinare, infliggeva ad entrambe le squadre la punizione della perdita della predetta gara, sempre, con ilpunteggio di 0-3, avendo ritenuto che gli incidenti erano da ascriversi a tutte e due le società, i cui giocatori erano rimasticoinvolti nella rissa, che aveva portato alla sospensione della gara. Avverso questa decisione proponeva appello alla C.A.F. laFiamma Policronia Randazzo. L‟appello è infondato e non può essere accolto. I gravi episodi di violenza, posti in essere, neiconfronti del direttore di gara, dai calciatori della S. Domenica Vittoria (Todaro Salvatore e soprattutto, Salpietro Roberto, checolpiva l‟arbitro, con una testata alla fronte) devono, secondo una normale regola di esperienza, essere considerati come un155


DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE - STAGIONE SPORTIVA <strong>2003</strong>-2004logico sviluppo della rissa, che aveva coinvolto, in campo, i calciatori delle due società e che aveva, come detto, indottol‟arbitro alla decisione di sospendere la gara. La partecipazione alla predetta rissa esclude che si possa sostenere che “i tesseratidell‟odierna ricorrente hanno tenuto un comportamento corretto durante e dopo la gara” (come affermato nell‟appello). Ai finiche qui interessano, scarso rilievo ha la circostanza di quale calciatore abbia dato, con il suo comportamento, origine alla rissa,in quanto, la stessa è subito degenerata, coinvolgendo i calciatori di entrambe le società. Dal referto arbitrale non si evince che“i calciatori della Policronia si sono limitati ad allontanare il calciatore avversario Caltabiano e qualche altro giocatore del S.Domenica Vittoria, a difesa del suo assistente di parte, aggredito” ma, al contrario, che “la maggior parte dei calciatori (delledue squadre) venivano a contatto, con spintoni e pugni”, dando origine alla, più volte ricordata, rissa e alle sue conseguenze.Ne consegue, la responsabilità della Fiamma Policronia Randazzo. La decisione della Commissione Disciplinare deve essere,quindi, confermata, con il conseguente incameramento della relativa tassa. Per questi motivi la C.A.F. respinge l‟appello comesopra proposto dall‟A.S.F. Policromia Randazzo di Randazzo (Catania). Ordina incamerarsi la tassa versata.10 - APPELLO DEL VIGOR LAMEZIA TERME AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA DEL CAMPO DIGIOCO PER N. 3 GARE E L‟AMMENDA DI € 2.000,00(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato per l‟Attività Interregionale - Com. Uff. n. 104 del 20.2.2004)La Società Vigor Lamezia s.r.l. ha proposto reclamo avverso la decisione della Commissione Disciplinare presso il ComitatoInterregionale di cui al C.U. n. 104 del 20 febbraio 2004 con la quale è stata confermata la decisione del Giudice Sportivo cheaveva comminato tre giornate di squalifica del campo di giuoco della Vigor Lamezia e l‟ammenda di Euro 2.000,00 per i fattiavvenuti al termine dell‟incontro Vibonese/Vigor Lamezia dell‟1.2.2004. Sostiene la reclamante che la decisione appellatarisulta contraddittoria ed insufficiente motivata avendo la Commissione Disciplinare completamente omesso di esaminare e diconsiderare che i fatti addebitati alla Vigor Lamezia si erano verificati solo a seguito dell‟ingiustificato lancio di oggetti daparte di tifosi della squadra avversaria. Ritenuta l‟ammissibilità del ricorso va rilevato che le considerazioni della reclamanteappaiono in contrasto con le risultanze dei rapporti dell‟assistente arbitrale e dei commissari di campo in particolare per quelche riguarda il comportamento dei sostenitori del Vigor Lamezia sia durante lo svolgimento della gara che al termine dellastessa. Deve infatti ritenersi provato, sulla base degli atti ufficiali ai quali va attribuita fede probatoria privilegiata, che i fattiviolenti in oggetto si sono verificati a causa della condotta irregolare dei tifosi dell‟attuale reclamante. Questa Commissioneritiene peraltro che la sanzione inflitta (squalifica del campo di giuoco per tre gare ed ammenda di Euro 2.000,00, possa essereattenuata e meglio commisurata alla obiettiva gravità dei fatti con conseguente riduzione della squalifica del campo a duegiornate di gara. Per questi motivi la C.A.F., in accoglimento dell‟appello come sopra proposto dal Vigor Lamezia di LameziaTerme (Catanzaro), riduce a n. 2 gare la sanzione della squalifica del campo di gioco già inflitta dai primi giudici allareclamante e conferma nel resto. Ordina restituirsi la tassa versata.11 - APPELLO DELLA S.S. SAVOIA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA DEL CAMPO DI GIOCO PERN. 3 GARE(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato per l‟Attività Interregionale - Com. Uff. n. 104 del 20.2.2004)La Commissione Disciplinare presso il Comitato per l‟Attività Interregionale, con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 104del 20 febbraio 2004, respingeva il reclamo, proposto dalla S.S. Savoia, avverso la decisione del Giudice Sportivo presso lostesso Comitato, con la quale era stata inflitta la sanzione della squalifica del campo di giuoco, per tre gare, in relazione alcomportamento scorretto e violento dei suoi sostenitori, in occasione della gara Marcianise/Savoia del 15.2.2004. Contro ladecisione della Commissione Disciplinare proponeva appello alla C.A.F. la S.S. Savoia, chiedendo la riduzione della sanzionedella predetta squalifica ad una gara ed in subordine a due gare. L‟appello è fondato e può essere accolto nei limiti cheseguono. La Commissione Disciplinare ha correttamente dato atto dei comportamenti violenti (reiterati sputi, lanci di bottigliedi plastica e di un‟asta di bandiera contro un assistente arbitrale e lancio di razzi, fumogeni e sassi contro i sostenitoriavversari) posti in essere dai tifosi della società ricorrente. Ma per quanto concerne la quantificazione della sanzione, devonoessere presi in considerazione, anche, il fatto che la S.S. Savoia ha disputato la gara in esame in campo avverso (dove laprevenzione e l‟organizzazione incombono principalmente sulla squadra ospitante) e i positivi e collaborativi comportamenti,tenuti nell‟occasione, dai dirigenti della società ricorrente, come si evince dal referto arbitrale (nel quale il direttore di garaafferma, tra l‟altro, di non essersi reso conto di quanto avveniva sugli spalti, a conferma che si è trattato di episodi, certamente,gravi, ma non tali da giustificare la squalifica del campo per tre giornate di gara). La riduzione della sanzione della squalificadi una sola giornata di gara trova giustificazione, oltre che nella gravità dei fatti, anche nell‟esistenza della diffida a caricodella S.S. Savoia (v. Com. Uff. n. 82 del 14 gennaio 2004) ostativa all‟accoglimento della principale richiesta difensiva.Consegue la restituzione della tassa. Per questi motivi la C.A.F. in parziale accoglimento dell‟appello come sopra propostodalla S.S. Savoia di Torre Annunziata (Napoli), riduce a n. 2 gare la sanzione della squalifica del campo di gioco già inflitta daiprimi giudici alla reclamante. Ordina restituirsi la tassa versata.TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 37/C - RIUNIONE DEL 12 MARZO 20041 - APPELLO DELL‟U.S. CATANZARO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER N. 4 GARE INFLITTAAL CALCIATORE ASCOLI NICOLA(Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C - Com. Uff. n. 191/C del 3.3.2004)La Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C, con decisione pubblicata sul Comunicato Ufficiale n.191/C del 3 marzo 2004, riduceva, di una giornata di gara, la sanzione della squalifica per cinque giornate di gara, inflitta al156


DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE - STAGIONE SPORTIVA <strong>2003</strong>-2004calciatore Nicola Ascoli, dal Giudice Sportivo, in data 17.2.2004. Avverso questa decisione proponeva appello alla C.A.F.l‟odierna ricorrente, articolando una serie di motivi in fatto e in diritto. Nel ricorso si sostiene, sostanzialmente, che non è stataadeguatamente valutata “la carenza di qualsiasi connotato di violenza, nell‟atto dell‟Ascoli, anche in merito alla volontarietàdell‟azione (avere spinto verso il basso, con entrambe le mani, ripetutamente, quelle del direttore di gara, per impedirgli diestrarre il cartellino rosso e di comunicargli il provvedimento di espulsione)” e che, invece, l‟Ascoli “non aveva la benchéminima intenzione di offendere il decoro e il prestigio dell‟arbitro e che, nel caso specifico, si è trattato solo di un gestoistintivo, per una decisione tecnica non condivisa”. Ne consegue che l‟infrazione deve essere considerata “a tutti gli effetti,come una semplice irriguardosa forma di protesta, certamente, censurabile, ma, nel contempo, priva di quei requisiti checaratterizzano e qualificano l‟azione violenta”. A sostegno di ciò, la ricorrente evidenziava che l‟Ascoli, dopo l‟espulsione,lasciava il terreno di gioco, senza porre in essere comportamenti, in alcun modo, sanzionabili e concludeva chiedendo “unacongrua riduzione della squalifica inflitta” al suo predetto tesserato. L‟appello è fondato e deve essere accolto, nel senso e neilimiti che seguono. Il calciatore Ascoli, mentre stava per essere espulso dal direttore di gara, poneva in essere, nei suoiconfronti, il comportamento descritto in precedenza. La Commissione Disciplinare ritiene che “la gravità del fatto è insita nellaviolenza esercitata, nei confronti del direttore di gara, al quale si è, addirittura, impedito di estrarre il cartellino rosso dallatasca”. La Commissione non condivide questa affermazione. È fuori questione che cercare di impedire al direttore di gara diestrarre dalla tasca il cartellino rosso, afferrandogli le mani, è un fatto da stigmatizzare oggettivamente, in mo- do nonequivoco e da definire grave, sotto il profilo del suo rilevante significato simbolico e della possibilità che, da esso, potevanoderivare incidenti di varia natura, tra il pubblico o tra gli stessi calciatori. Ma, ai fini disciplinari che, qui, interessano, si deveavere, anche, riguardo all‟aspetto soggettivo del comportamento posto in essere dal calciatore. La Commissione ritiene che,sotto questo aspetto, l‟Ascoli non abbia avuto intenzione di mancare di rispetto e di essere irriguardoso, nei confronti deldirettore di gara, ma che, piuttosto, abbia agito mosso da una momentanea perdita di controllo, dovuta al disappunto di esserestato espulso, in una gara contro una squadra al vertice della classifica e, quindi, per lui, molto importante. Valutati questielementi e tenuto conto che l‟Ascoli ha lasciato, successivamente, il campo, senza creare ulteriori problemi, la sanzione dellasqualifica può essere ridotta di una giornata di gara. La tassa deve essere restituita. Per questi motivi la C.A.F., in accoglimentodell‟appello come sopra proposto dall‟U.S. Catanzaro di Catanzaro, riduce a n. 3 giornate di gara la sanzione della squalificainflitta al calciatore Ascoli Nicola. Ordina restituirsi la tassa versata.2 - APPELLO DEL F.C. INTERNAZIONALE MILANO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER N. 2GARE INFLITTA AL CALCIATORE STANKOVIC DEJAN E DELL‟AMMENDA DI € 2.500,00(Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti - Com. Uff. n. 271 del 4.3.2004)Con ricorso ritualmente presentato il F.C. Internazionale Milano S.p.A. ha impugnato dinanzi a questa Commissione d‟AppelloFederale la decisione della Commissione Disciplinare (C.U. n. 271 del 4 marzo 2004) che ha rigettato il reclamo avverso lasqualifica per due giornate effettive di gara e ammenda di euro 2.500,00 inflitta dal Giudice Sportivo al calciatore DejanStankovic “perché a gioco fermo colpiva con una manata sul viso volontariamente un avversario”. A sostegno del gravame ilF.C. Internazionale Milano S.p.A. lamenta sostanzialmente un difetto di motivazione della decisione impugnata sia in ordinealla entità della sanzione applicata (“addirittura doppia di quella prevista dall‟articolo 14 comma 9 del Codice di GiustiziaSportiva”) sia in ordine alla omessa valutazione della accertata mancanza di conseguenze “lesive” nel comportamento delgiocatore. Osserva al riguardo questa Commissione d‟Appello Federale che in realtà nel caso di specie i motivi posti afondamento della decisione della Commissione Disciplinare inducono a giustificare certamente una giornata di squalifica manon una sanzione più grave. Pur sottolineando la “intrinseca gravità del gesto”, infatti, non si è adeguatamente tenuto conto delreferto arbitrale che sostanzialmente riconduce il comportamento del giocatore, indubbiamente riprovevole, in un ambitosicuramente meno violento e grave attesa la comprovata modesta intensità della violenza esercitata così come valutata dallostesso Direttore di Gara nel suo referto. Ne consegue che in accoglimento del reclamo proposto, la C.A.F. ritiene di doverridurre la squalifica inflitta ad una giornata di gara, confermando l‟ammenda di euro 2.500,00 per la contestata recidiva.Deve, infine, ordinarsi la restituzione della relativa tassa. Per questi motivi la C.A.F., in accoglimento dell‟appello come sopraproposto dal F.C. Internazionale Milano di Milano, riduce a n. 1 giornata di gara, la sanzione della squalifica inflitta alcalciatore Stankovic Dejan, conferma nel resto. Ordina restituirsi la tassa versata.TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 38/C - RIUNIONE DEL 15 MARZO 20041 - RICHIESTA DI AMNISTIA DELL‟A.C. PRO EBOLITANA DELLA SANZIONE DELL‟AMMENDA DI € 8.000,00PER VIOLAZIONE DELL‟ART. 2 COMMA 4 C.G.S., INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELPROCURATORE FEDERALE(Delibera della Commissione d‟Appello Federale - Com. Uff. n. 7/C dell‟8.9.<strong>2003</strong>)La C.A.F. rinvia la richiesta di amnistia dell‟A.C. Pro Ebolitana di Eboli (Salerno) a nuovo ruolo.2 - RICHIESTA DI AMNISTIA DEL SIGNOR DE VITA COSIMO DELLA SANZIONE DELL‟INIBIZIONE PER MESIDIECI PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 27 COMMA 1 E 2 DELLO STATUTO E 1 COMMA 1 C.G.S. INFLITTA ASEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE(Delibera della Commissione d‟Appello Federale - Com. Uff. n. 7/C dell‟8.9.<strong>2003</strong>)La C.A.F. rinvia la richiesta di amnistia del Sig. De Vita Cosimo a nuovo ruolo.157


DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE - STAGIONE SPORTIVA <strong>2003</strong>-20043 - APPELLO DELL‟A.S. LATINA 1996 AVVERSO LA SANZIONE DELL‟AMMENDA DI € 3.000,00(Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C - Com. Uff. n. 154 del 28.1.2004)All‟esito della gara Giugliano/Latina, disputata il 6 gennaio 2004, il collaboratore del- l‟Ufficio Indagini annotava che “tifosiospiti (Latina), assiepati nel settore distinto loro riservato, hanno esposto per tutta la gara, sventolandole, tre bandiere tricoloridella dimensione di mt. 2 x 1,50 con al centro impressa, in due, la svastica nazista, e nella terza un‟aquila, simbolo del vecchiofascismo. Hanno, inoltre, aperto un drappo nero per tutta la gara, con impresso, in bianco, un teschio”. Sulla base di talerelazione, il Giudice Sportivo comminava alla società Latina, per responsabilità oggettiva, l‟ammenda di e 5.000,00 “peresposizione di bandiere e drappi rappresentativi di ideologie dedite a discriminazione di natura razziale e che comunqueincitavano alla violenza, ad opera dei propri sostenitori in campo avverso”. Con la decisione impugnata, la competenteCommissione Disciplinare, investita della questione in sede di appello da parte del Latina, ha solo parzialmente ridotto lasanzione, portando l‟ammenda a € 3.000,00. Con il reclamo in trattazione, particolarmente dotto e dettagliato con riguardoanche ad elementi storico-politici, che però non rilevano direttamente ai fini dell‟attuale giudizio, la società laziale tornacontestare la sussistenza, in radice, dei presupposti per l‟applicazione della responsabilità oggettiva ai sensi dell‟art. 10 C.G.S.,tanto più considerando che nel caso di specie trattavasi di comportamento dei sostenitori della società ospite. Il reclamo nonpuò essere accolto. L‟art. 10, comma 2, C.G.S. stabilisce che le società sono responsabili dell‟esposizione, in qualsiasi formaeffettuata all‟interno dell‟impianto sportivo, di scritte, simboli, emblemi o simili che siano espressione di violenza o didiscriminazione razziale o territoriale. Orbene, in accordo con quanto sagacemente rilevato dall‟Organo di seconde cure, lagrafica degli emblemi esposti ben può richiamare, anche se in parte “mascherata”, simboli tristemente noti di ideologie dedite aviolenza e discriminazione. La circostanza che gli emblemi vengono normalmente esposti sugli spalti del campo domestico digara non può influire sulla legittimità ed il merito della decisione da assumersi con riguardo al caso di specie. Né il fatto che lebandiere e i drappi abbiano superato, in qualche modo, il controllo di polizia all‟ingresso dell‟impianto può di per sé escluderela responsabilità della società per il comportamento dei propri sostenitori, seppur in campo avverso.In ogni caso, la particolaretenuità della sanzione inflitta alla reclamante per responsabilità oggettiva induce, in definitiva, l‟odierno Collegio a confermarela pronunzia dell‟Organo giudicante di secondo grado, senza ulteriori riduzioni di pena. Per i sopraindicati motivi, la C.A.F.respinge l‟appello come sopra proposto dall‟A.S. Latina di Latina. Ordina incamerarsi la tassa versata.4 - APPELLO DELL‟A.S. BERGAMO CALCIO A CINQUE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA BERGAMO/AYMAVILLES DEL28.11.<strong>2003</strong>(Delibera della Commissione Disciplinare presso la Divisione Calcio a Cinque - Com. Uff. n. 247 del 5.2.2004)La Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Dilettanti - Divisione Calcio a Cinque, con decisione pubblicata sulComunicato Ufficiale n. 247 del 5 febbraio 2004, rigettava il reclamo dell‟A.S. Bergamo, concernente la posizione irregolare(a causa del tesseramento, asseritamene, ottenuto in modo irregolare) del calciatore Falcon Mendoza Josè Alejandro dellasocietà Aymavilles, in occasione della gara A.S. Bergamo/Aymavilles del 29.11.<strong>2003</strong> e confermava il risultato acquisito sulcampo (A.S. Bergamo/Aymavilles 2-3). Avverso tale decisione proponeva appello alla C.A.F. il dr. Marco Calegari, presidentedell‟A.S. Bergamo, con una serie di motivi in fatto e in diritto. L‟appello è infondato e non può essere accolto. La posizione delFalcon è regolare; infatti, lo stesso risulta essere stato tesserato con la Aymavilles Calcio a Cinque, a decorrere dal 25.11.<strong>2003</strong>(v. nota dell‟Ufficio Tesseramento del 6.12.<strong>2003</strong>, diretta alla Divisione Calcio a Cinque) mentre la gara in questione è statadisputata il 29.11.<strong>2003</strong>. Il tesseramento decorre, come è noto, dalla data di autorizzazione e non vi è, ovvia- mente, motivo didubitare della regolarità dell‟attività svolta dall‟Ufficio Tesseramento e tanto meno, per chiedere “un‟interpretazione autentica”alla Corte Federale, come richiesto nell‟appello. Segue l‟incameramento della relativa tassa. Per questi motivi la C.A.F.respinge l‟appello come sopra proposto dall‟A.S. Bergamo Calcio a Cinque di Bergamo. Ordina incamerarsi la tassa versata.5 - APPELLO DELLA POL. MONTEROTONDO CALCIO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA MONTEROTONDO/ISOLA LIRIDELL‟11.1.2004(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Interregionale - Com. Uff. n. 104 del 20.2.2004)L‟incontro in epigrafe indicato non si svolgeva a seguito dell‟emissione da parte del Prefetto di Roma, in data 9 gennaio 2004,di un‟ordinanza con la quale si disponeva di non far disputare la gara, in programma l‟11 gennaio 2004, tenuto conto che ilpotenziale arrivo di un numero cospicuo di tifosi al seguito della squadra ospite in uno stadio inidoneo, causa lavori diristrutturazione in corso, avrebbe potuto costituire pericolo per la pubblica incolumità, per l‟ordine e la sicurezza pubblica. IlGiudice Sportivo (Com. Uff. n. 90 del 28 gennaio 2004), investito della questione tramite reclamo, tempestivamentepreannunziato, della società Isola Liri, con la quale si invocava la punizione <strong>sportiva</strong> della perdita della gara a carico dellasocietà Monterotondo per aver impedito la regolare effettuazione della partita, sciogliendo la riserva formulata in data 14gennaio 2004 ha rigettato il reclamo stesso, ritenendo che la circostanza dell‟emissione dell‟ordine prefettizio, notificato allaoriginaria reclamante (Isola Liri) il giorno precedente alla gara, e quindi in tempo utile, ha determinato una obiettiva causa diforza maggiore, preclusiva della regolare effettuazione della gara e non imputabile alla stessa A.C. Monterotondo, che in sole24 ore non avrebbe potuto trovare altra idonea soluzione che garantisse lo svolgimento dell‟incontro. Con la decisioneimpugnata, invece, la competente Commissione Disciplinare ha sovvertito la suddetta pronunzia di primo grado, accogliendo ilreclamo della società Isola Liri e per l‟effetto irrogando al Monterotondo Calcio la punizione <strong>sportiva</strong> della perdita del- la garacon il risultato di 0-3. Il tutto in quanto, in definitiva, si è ritenuto che la partita non è stata effettuata causa un comportamentoimputabile in via esclusiva alla società ospitante, appunto il Monterotondo Calcio, responsabile dell‟inidoneità dello stadio edel mancato reperimento di altro idoneo impianto di gioco. Con il reclamo in trattazione, la Società da ultimo menzionata, nelgravarsi avverso la decisione di seconde cure impugnata, ha dedotto la violazione o falsa applicazione di norme del C.G.S., con158


DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE - STAGIONE SPORTIVA <strong>2003</strong>-2004particolare riguardo ai presupposti dell‟inflizione della punizione <strong>sportiva</strong> della perdita della gara, di cui all‟art. 12, comma 1,C.G.S., nonché, in ogni caso, la genericità, lacunosità, contraddittorietà e carenza di motivazioni della pronunzia impugnata.L‟Isola Liri ha formulato elementi controdeduttivi, oltre a varie eccezioni di inammissibilità del ricorso. Il reclamo in epigrafeè ricevibile, ammissibile e merita peraltro accoglimento. Il ricorso, anzitutto, risulta essere stato presentato (invio il 4 marzo2004) nel termine prescritto decorrente dalla ricezione degli atti ufficiali (spediti dalla Segreteria della C.A.F. conraccomandata A.R. il 25 febbraio 2004 e ricevuti dalla odierna reclamante il 28 febbraio 2004, dati incontestati), i quali, a lorovolta, risultano essere stati chiesti parimenti nei termini (23 febbraio 2004). Quanto al versamento della tassa reclamo, occorretener conto della ben nota possibilità di regolarizzazione (che risulta avvenuta) fino all‟introito del fascicolo per la decisione, iltutto a norma dell‟art. 28, commi 8 e 9, C.G.S.. I motivi proposti con il gravame in trattazione risultano, inoltre, chiaramenteimprontati a profili giuridici di violazione e/o falsa applicazione di norme federali. Il reclamo è dunque ammissibile anchesotto questo aspetto, ai sensi dell‟art. 33, comma 1, lett. b) C.G.S.. Nel merito, il ricorso è fondato. L‟ordine emesso, nellaprossimità temporale dell‟incontro, da parte del responsabile dell‟ordine pubblico e della sicurezza pubblica (Prefetto diRoma), ai sensi dell‟art. 2 T.U.L.P.S., e contenente la chiara e inequivocabile intimazione a “non far disputare presso lo StadioComunale F. Cecconi di Monterotondo, il giorno 11.1.2004, l‟incontro di calcio Monterotondo-Isola Liri” non poteva, allostato (e quindi fino a diversa pronunzia del Giudice amministrativo o dell‟Autorità amministrativa gerarchicamentesovraordinata), non essere oggetto di perfetta e completa esecuzione, pena, tra l‟altro, la possibile applicazione delle normepenalistiche inerenti all‟inosservanza degli ordini dell‟Autorità (art. 650 c.p.). Il provvedimento prefettizio, infatti, peraltroeffettivamente conoscibile da parte degli interessati solo il giorno prima dell‟incontro (10 gennaio 2004), essendo statoteletrasmesso nella serata del 9 gennaio 2004, non poteva essere sindacato nelle motivazioni e nei presupposti di fatto (seppur,a detta delle parti, palesemente erronei), né interpretato, a cura degli Organi tenuti ad applicarlo, ma doveva essere solamenteeseguito, con l‟obbligo di non disputare la gara nel giorno prestabilito (anche eventualmente a porte chiuse). Ne consegue che,contrariamente a quanto affermato dalla Commissione Disciplinare con la decisione impugnata, alcun addebito, tanto più in viaesclusiva, può essere direttamente ascritto al Monterotondo Calcio circa la non effettuazione dell‟incontro. Per questi motivi laC.A.F., in accoglimento dell‟appello come sopra proposto dalla Pol. Monterotondo Calcio di Monterotondo (Roma), annullal‟impugnata delibera, ripristinando quella del Giudice Sportivo che disponeva l‟effettuazione della gara suindicata. Ordinarestituirsi la tassa versata.6 - APPELLO DEL C.C.S. ARESE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA LASER 86/C.C.S. ARESE DELL‟8.1.2004(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia - Com. Uff. n. 32 del 19.2.2004)La Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia, con decisione pubblicata sul Comunicato Ufficiale n.32 del 19 febbraio 2004, rigettava il reclamo proposto dal C.C.S. Arese per la posizione irregolare del calciatore VincenzoMusco dell‟A.C. Laser ‟86, nella gara tra le due società, disputatasi, in data 8.1.2004, in quanto il predetto calciatore risultavatesserato, anche, come dirigente della società Atletico Milano, Calcio a 11 femminile Serie C. Il C.C.S. Arese per questomotivo richiedeva la punizione <strong>sportiva</strong> della perdita della gara per l‟A.C. Laser ‟86 La Commissione Disciplinare, osservavache “la posizione del calciatore Vincenzo Musco, in relazione alla gara in questione, è regolare, essendo lo stesso regolarmentetesserato per l‟A.C. Laser ‟86” e come detto, rigettava il ricorso. Avverso la decisione proponeva appello alla C.A.F. il C.C.S.Arese, articolando una serie di motivi in fatto e in diritto. L‟appello è fondato e deve essere accolto. Il Musco, alla data delladisputa della gara, contro l‟odierna appellante, era, infatti, contemporaneamente, tesserato come calciatore dell‟A.C. Laser 86 ecome dirigente tecnico della Atletico Milano, società di calcio a 11 femminile di Serie C. Ne consegue la violazione dell‟art.40 comma 2 N.O.I.F., che vieta agli allenatori dilettanti, presso una società, di tesserarsi, quali calciatori, con una societàdiversa dalla prima. La posizione del Musco era irregolare e all‟A.C. Laser ‟86 deve essere, quindi, inflitta la sanzione dellaperdita della gara disputata contro l‟odierna appellante, in data 8.1.2004, con il punteggio di 0-6. La tassa va restituita allaricorrente. Per questi motivi la C.A.F., in accoglimento dell‟appello come sopra proposto dal C.C.S. Arese di Arese (Milano),annulla l‟impugnata delibera ed infligge alla A.C. Laser 86 la punizione <strong>sportiva</strong> di perdita della suindicata gara con ilpunteggio di 0-6. Ordina restituirsi la tassa versata.7 - APPELLO DELLA POL. CASA DELLA GIOVENTÙ AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CASA DELLAGIOVENTÙ/ATHENA SOMMA DEL 18.1.2004(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia - Com. Uff. n. 30 del 5.2.2004)La Pol. Casa della Gioventù Veniano con il reclamo in oggetto indicato, in relazione alla gara Casa della GioventùVeniano/Athena Somma Calcio del 18.1.2004 Calcio Femminile Serie D, chiede l‟annullamento della decisione dellaCommissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia che in accoglimento del reclamo prodotto dalla societàAthena Somma Calcio: a) comminava alla società Pol. Casa della Gioventù Veniano la punizione della perdita della gara per 0-3; b) comminava alla stessa società l‟ammenda di e 52,00; c) inibiva a tutto il 29.2.2004 il dirigente accompagnatore dellamedesima società, Sig. G. Volenterio avendo fatto partecipare alla gara la calciatrice De Cristoforo in posizione irregolare. Ilreclamo della società Casa della Gioventù Veniano merita pieno accoglimento. Invero la decisione della CommissioneDisciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia si è basata sulla falsa interpretazione del punto 3 Art. 34 N.O.I.F.dichiarando che la calciatrice era in posizione irregolare non essendo abilitata per l‟età anagrafica alla disputa della gara,considerando scaduta l‟autorizzazione della L.N.D. Comitato Regionale Lombardia del 31.3.<strong>2003</strong>. Invero l‟art. 34 punto 3N.O.I.F. in prima non pone alcun termine all‟autorizzazione, e quindi qualsiasi limitazione temporale appare del tuttoarbitraria. Ma tale assunto è anche suffragato dal fatto che l‟autorizzazione per i minori a partecipare a gare di confronto nonespressamente riservati a tali categorie viene concessa sulla base di un certificato medico che ne sancisce la raggiunta maturità159


DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE - STAGIONE SPORTIVA <strong>2003</strong>-2004psicofisica, maturità che quindi non può successivamente perdersi. Per quanto sopra esposto la C.A.F. in accoglimentodell‟appello come sopra proposto dalla Pol. Casa della Gioventù di Veniano (Como), annulla l‟impugnata delibera, ripristinando, altresì, il risultato di 1-1 conseguito in campo nella gara suindicata. Ordina restituirsi la tassa versata.8 - APPELLO DELL‟A.S. CASCINE DEL RICCIO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CASCINE DELRICCIO/MEZZANA DEL 4.1.2004(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Toscana - Com. Uff. n. 31 del 13.2.2004)Con atto del 20.1.2004 l‟A.S. Cascine del Riccio ha reclamato avanti alla Commissione Disciplinare presso il ComitatoRegionale Toscana la deliberazione del Giudice Sporti- vo pubblicata sul C.U. n. 27 del 15 gennaio 2004, con la quale, inrelazione alla gara disputata in data 4.1.2004 fra Cascine del Riccio e Mezzana, è stata inflitta ad entrambe le società lasanzione <strong>sportiva</strong> della perdita della gara con il punteggio di 0 a 3 in ragione della rissa scoppiata fra i calciatori delle duecompagini che, dato l‟elevato numero dei partecipanti sanzionati con l‟‟espulsione dal terreno di giuoco, non aveva consentitola ripresa della gara, essendo venuto meno il numero minimo di partecipanti per ciascuna squadra, come previsto dalle regoledel giuoco del calcio. Secondo la prospettazione dei fatti svolta dalla reclamante, il direttore di gara avrebbe commesso unoscambio di persona, indicando nel proprio referto fra i calciatori espulsi dal campo il portiere dell‟A.S. Cascine del Parco,Parissi Marzio, anziché quello del Mezzana, di talché la reclamante stessa avrebbe avuto in campo, al momento dellasospensione della gara, il numero minimo di calciatori consentiti dal regolamento, dovendosi così imputare la sospensionemedesima unicamente alla squadra avversaria, che non disponeva invece di tale numero minimo di calciatori in campo. Condelibera pubblicata sul C.U. n. 31 del 12 febbraio 2004 la Commissione Disciplinare adita ha respinto il proposto reclamo,reputandolo infondato sulla considerazione assorbente che fra i calciatori individuati dal direttore di gara come partecipanti allarissa e nei cui confronti era stato assunto il provvedimento dell‟espulsione dal terreno di giuoco figurasse espressamente ilParissi, che secondo quanto confermato dallo stesso direttore di gara anche nel supplemento di rapporto reso alla CommissioneDisciplinare, si era recato deliberatamente nella porta avversaria per partecipare alla suddetta rissa. Avverso tale deliberazioneha proposto appello avanti a questa Commissione l‟A.S. Cascine del Riccio, con atto del 18.2.2004, sostanzialmenteriproponendo le medesime doglianze che già costituivano l‟oggetto del reclamo presentato avanti alla CommissioneDisciplinare ed in ogni caso svolgendo censure nei confronti dell‟impugnato provvedimento esclusivamente basate sucircostanze di fatto.Osserva preliminarmente la C.A.F. come il proposto appello sia inammissibile. L‟appellante, infatti,richiede a questa Commissione una nuova valutazione di merito dei medesimi fatti che hanno già formato oggetto delledeliberazioni degli organi disciplinari, valutazione che le è preclusa dall‟art. 33, comma 1, C.G.S., quando è chiamata adecidere come giudice di terzo grado. Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell‟art. 33 n. 1 C.G.S.,l‟appello come sopra proposto dalla A.S. Cascine del Riccio di Firenze. Ordina incamerarsi la tassa versata.9 - APPELLO DELL‟U.S. BELLAGINA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA BELLAGINA/TRESENDA DEL18.1.2004(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia - Com. Uff. n. 31 del 12.2.2004)Il Comitato Provinciale di Sondrio, in data 16.2.2004, trasmetteva per competenza al- la C.A.F. un preannuncio telegrafico del15.2.2004 indirizzato alla stessa, proposto dalla U.S. Bellagina avverso l‟accoglimento, da parte della CommissioneDisciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia, del reclamo avanzato dalla A.S. Tresenda in merito alla garaBellagina/Tresenda del 18.1.2004. Al predetto preannuncio telegrafico non facevano però seguito memorie difensive,perveniva dalla U.S. Bellagina una breve comunicazione che conteneva la rinuncia al reclamo stesso. Il reclamo èinammissibile ai sensi dell‟art. 33.2 C.G.S. in quanto al preavviso tele- grafico del 15.2.2004 non hanno fatto seguito lemotivazioni della reclamante; la successi- va rinuncia al reclamo inviata dalla U.S. Bellagina non influisce pertanto sullapreesistente inammissibilità. Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile l‟appello come sopra proposto dal- l‟U.S.Bellagina di Bellagio (Como), ai sensi dell‟art. 33 n. 2 lett. a) C.G.S., per omesso invio delle motivazioni dopo il preannunciodi reclamo. Ordina incamerarsi la tassa versata.10 - APPELLO DELLA POL. VIRTUS MISILMERI AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CACCAMO/VIRTUSMISILMERI DEL 26.1.2004(Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Sicilia del Settore per l‟Attività Giovanile eScolastica - Com. Uff. n. 29 del 19.2.2004)Con ricorso al Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Sicilia del Settore per l‟Attività Giovanile eScolastica, la Pol. Virtus Misilmeri, in riferimento alla gara del Campionato Giovanissimi del Comitato Provinciale diPalermo, Girone “D”, Cacca- mo/Pol. Virtus Misilmeri del 26.1.2004 (0-0), ha chiesto l‟applicazione della sanzione <strong>sportiva</strong>della perdita della gara nei confronti della società ospitante, per posizione irregolare del guardalinee di parte avversa, Sig.Cecala Giuseppe, infradodicenne. Il Giudice Sportivo di 2° Grado ha respinto il reclamo, ritenendo che “...la minimadifferenza di età tra quella del Sig. Cecala Giuseppe (30.5.1992) e quella prevista per la categoria Giovanissimi (natidall‟1.1.1989 e che abbiano comunque compiuto anagraficamente il dodicesimo anno di età), non può avere influenzato insenso negativo l‟operato dell‟arbitro della gara né può avere turbato o compromesso la regolarità della stessa”. Avverso taledecisione ha proposto ritualmente appello la Pol. Virtus Misilmeri, chiedendone la riforma, con l‟applicazione della sanzionedella perdita della gara a carico del- la società Caccamo. Il ricorso è fondato e va accolto. È pacifico che nella gara delCampionato Giovanissimi del Comitato Provinciale di Palermo, Girone “D” Caccamo/Pol. Virtus Misilmeri del 26.1.2004, ilguardalinee della squadra ospitante, Sig. Cecala Giuseppe, non aveva, all‟epoca, compiuto i dodici anni, essendo nato il30.5.1992. Ai sensi di quanto previsto con Com. Uff. n. 1 F.I.G.C. del Settore per l‟Attività Giovanile e Scolastica, relativo alla160


DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE - STAGIONE SPORTIVA <strong>2003</strong>-2004<strong>Stagione</strong> Sportiva <strong>2003</strong>/2004 “Possono prendere parte all‟attività giovanissimi i nati dall‟1.1.1989 e che abbiano comunquecompiuto anagrafica- mente il dodicesimo anno di età” (cfr. lett. “F” Limiti di età). Ai sensi dell‟art. 12 C.G.S. comma 6 “Noncomportano la punizione <strong>sportiva</strong> della perdita della gara... b) le infrazioni alle norme sull‟impiego degli assistenti di partedell‟arbitro, salvo quanto previsto dal comma 5...”. Ai sensi dell‟art. 12 C.G.S. comma 5 “La punizione <strong>sportiva</strong> della perditadella gara è inflitta alla società che... b) utilizza quali assistenti dell‟arbitro soggetti squalificati, inibiti o che comunque nonabbiano titolo”. Deve dunque ritenersi che il Giudice Sportivo di 2° Grado, sia incorso in un‟erronea applicazione dellanormativa nel cui ambito di operatività rientra il caso di specie. Il quadro normativo sopra indicato, non consente, infatti, inriferimento alla fattispecie in esame, alcuna valutazione in merito alla ipotetica “idoneità psicofisica” del soggetto impiegatocome assistente di parte dell‟arbitro, costituendo il compimento del dodicesimo anno di età anagrafica il “titolo” in mancanzadel quale trova necessaria applicazione la sanzione prevista dall‟art. 12 comma 5 C.G.S.. Deve in proposito ritenersi,concordemente a quanto già affermato da questa C.A.F. che il Legislatore Federale ha correttamente sanzionatodifferentemente il caso di utilizzo di un giocatore prima del conseguimento dell‟età regolamentare - trattandosi di infrazione diun carattere formale, in quanto le conseguenze ricadono soltanto sulla società che impiega tale giocatore -, da quello relativoall‟utilizzo dello stesso come guardalinee, “le cui attribuzioni specifiche di collaborazione dell‟arbitro nella direzione dellagara acquistano ben diverso spessore e rilevanza nell‟ottica di svolgimento della partita e degli interessi coinvolti” (cfr.sentenza C.A.F. C.U. 41/C del 18.6.1992 n. 6 Fiori Barp e U.S. Agordina). Il ricorso, pertanto deve essere accolto e deveessere applicata nei confronti della società Caccamo la sanzione <strong>sportiva</strong> della perdita della gara con il risultato di 0-3. Va poidisposta la restituzione della tassa versata. Per questi motivi la C.A.F., in accoglimento dell‟appello come sopra proposto dallaPol. Virtus Misilmeri di Misilmeri (Palermo), annulla l‟impugnata delibera ed infligge alla Pol. Caccamo la sanzione <strong>sportiva</strong>di perdita della gara a fianco indicata con il punteggio di 0-3. Ordina restituirsi la tassa versata.11 - APPELLO DELLA POL. VIRTUS MISILMERI AVVERSO DECISIONI MERITO GARA ALBATROSLERCARA/VIRTUS MISILMERI DELL‟1.2.2004(Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Sicilia del Settore per l‟Attività Giovanile eScolastica - Com. Uff. n. 29 del 19.2.2004)Con ricorso al Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Sicilia del Settore per l‟Attività Giovanile eScolastica, la Pol. Virtus Misilmeri, in riferimento alla gara del Campionato Giovanissimi del Comitato Provinciale diPalermo, Girone “D”, Albatros Lercara/Pol. Virtus Misilmeri dell‟1.2.2004 (2-0), ha chiesto l‟applicazione della sanzione<strong>sportiva</strong> della perdita della gara nei confronti della società ospitante, per posizione irregolare del guardalinee di parte avversa,Sig. Felice Domenico, infradodicenne. Il Giudice Sportivo di 2° Grado ha respinto il reclamo, ritenendo che “...la minimadifferenza di età tra quella del Sig. Felice Domenico (7.6.1992) e quella prevista per la categoria Giovanissimi (natidall‟1.1.1989 e che abbiano comunque compiuto anagraficamente il dodicesimo anno di età), non può avere influenzato insenso negativo l‟operato del- l‟arbitro della gara né può avere turbato o compromesso la regolarità della stessa”. Avverso taledecisione ha proposto ritualmente appello la Pol. Virtus Misilmeri, chiedendone la riforma, con l‟applicazione della sanzionedella perdita della gara a carico della società Albatros Lercara. Il ricorso è fondato e va accolto. È pacifico che nella gara delCampionato Giovanissimi del Comitato Provinciale di Palermo, Girone “D” Albatros Lercara/Pol. Virtus Misilmeridell‟1.2.2004, il guardalinee della squadra ospitante, Sig. Felice Domenico, non aveva, all‟epoca, compiuto i dodici anni,essendo nato il 7.6.1992. Ai sensi di quanto previsto con Com. Uff. n. 1 F.I.G.C. del Settore per l‟Attività Giovanile eScolastica, relativo alla <strong>Stagione</strong> Sportiva <strong>2003</strong>/2004 “Possono prendere parte al- l‟attività giovanissimi i nati dall‟1.1.1989 eche abbiano comunque compiuto anagraficamente il dodicesimo anno di età” (cfr. lett. “F” Limiti di età). Ai sensi dell‟art. 12C.G.S. comma 6 “Non comportano la punizione <strong>sportiva</strong> della perdita della gara... b) le infrazioni alle norme sull‟impiegodegli assistenti di parte dell‟arbitro, salvo quanto previsto dal comma 5...”. Ai sensi dell‟art. 12 C.G.S. comma 5 “La punizione<strong>sportiva</strong> della perdita della gara è inflitta alla società che... b) utilizza quali assistenti dell‟arbitro soggetti squalificati, inibiti oche comunque non abbiano titolo”. Deve dunque ritenersi che il Giudice Sportivo di 2° Grado, sia incorso in un‟erroneaapplicazione della normativa nel cui ambito di operatività rientra il caso di specie. Il quadro normativo sopra indicato, nonconsente, infatti, in riferimento alla fattispecie in esame, alcuna valutazione in merito alla ipotetica “idoneità psicofisica” delsoggetto impiegato come assistente di parte dell‟arbitro, costituendo il compimento del dodicesimo anno di età anagrafica il“titolo” in mancanza del quale trova necessaria applicazione la sanzione prevista dall‟art. 12 comma 5 C.G.S.. Deve inproposito ritenersi, concordemente a quanto già affermato da questa C.A.F. che il Legislatore Federale ha correttamentesanzionato differentemente il caso di utilizzo di un giocatore prima del conseguimento dell‟età regolamentare - trattandosi diinfrazione di un carattere formale, in quanto le conseguenze ricadono soltanto sulla società che impiega tale giocatore, daquello relativo all‟utilizzo dello stesso come guardalinee, “le cui attribuzioni specifiche di collaborazione dell‟arbitro nelladirezione della gara acquistano ben diverso spessore e rilevanza nell‟ottica di svolgimento della partita e degli interessicoinvolti” (cfr. sentenza C.A.F. C.U. 41/C del 18.6.1992 n. 6 Fiori Barp e U.S. Agordina). Il ricorso, pertanto deve essereaccolto e deve essere applicata nei confronti della società Albatros Lercara la sanzione <strong>sportiva</strong> della perdita della gara con ilrisultato di 0-3. Va poi disposta la restituzione della tassa versata. Per questi motivi la C.A.F., in accoglimento dell‟appellocome sopra proposto dalla Pol. Virtus Misilmeri di Misilmeri (Palermo), annulla l‟impugnata delibera ed infligge alla Pol.Albatros Lercara la sanzione <strong>sportiva</strong> di perdita della gara suindicata con il punteggio di 0-3. Ordina restituirsi la tassa versata.12 - APPELLO DELL‟A.S.D. COAR ORVIETO AVVERSO LE SANZIONI DELLE SQUALIFICHE, FINO AL 30.6.2006AL CALCIATORE TORRONI ALESSIO E FINO AL 30.6.2005 AL CALCIATORE TILLI PERICLE(Delibera della Commissione Disciplinare presso la Divisione Calcio a Cinque - Com. Uff. n. 279 del 20.2.2004)161


DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE - STAGIONE SPORTIVA <strong>2003</strong>-2004La Commissione Disciplinare presso la DIvisione Calcio a Cinque rigettava il reclamo della A.S.D. Coar Orvieto, propostoavverso il provvedimento di squalifica dei calciatori Torroni Alessio fino al 30.6.2006 e Tilli Pericle fino al 30.6.2005, adottatodal Giudice Sportivo in data 2.1.2004 con C.U. n. 223. Con l‟appello in esame la reclamante chiede l‟annullamento dell‟attoimpugnato o, in subordine, una riduzione delle squalifiche. La Commissione osserva che l‟appellante non deduce motivi didiritto che possono giustificare il reclamo avverso la decisione della Disciplinare, limitandosi alla richiesta di una valutazionedel fatto, che comporta in sostanza un terzo grado di giudizio, con conseguente inammissibilità dell‟appello in esame ai sensidell‟art. 33 n. 1 C.G.S.. Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell‟art. 33 n. 1 C.G.S., l‟appello comesopra proposto dalla A.S.D. Coar Orvieto di Orvieto (Terni). Ordina incamerarsi la tassa versata.TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 39/C - RIUNIONE DEL 22 MARZO 20041 - APPELLO DELL‟A.S. ATLETICO POZZO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA ATLETICO POZZO/ACSI ORSAMAGGIORE DELL‟11.1.2004(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Puglia - Com. Uff. n. 30 del 5.2.2004)La Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Puglia, con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 30 del 5 febbraio2004, accoglieva il reclamo proposto dall‟A.S. Acsi Orsa Maggiore Sandonaci (avverso la decisione del Giudice Sportivo chele aveva inflitto la sanzione della perdita della gara in esame per 0-3, in favore dell‟A.S. Atletico Pozzo Fasano) per unaquestione riguardante il tesseramento del calciatore dell‟Acsi Orsa Maggiore Sandonaci, Luciano Lolli, e di conseguenza,ripristinava il risultato di 0-1, a favore di quest‟ultima società, conseguito sul campo. Avverso questa decisione proponevaappello alla C.A.F. l‟avvocato Marcello Zizzi, per l‟A.S. Atletico Pozzo Fasano, articolando una serie di motivi, in fatto e indiritto. Va preliminarmente osservato che l‟appello deve essere dichiarato inammissibile perché proposto da persona nonlegittimata, ai sensi degli artt. 29 commi 1, 5 e 9 e 30 comma 8 C.G.S.. Il presente appello risulta essere stato, infatti, comedetto, firmato, in calce, dall‟avvocato Zizzi e non, come previsto dalle norme in esame, dalla parte interessata.A margine delprimo foglio del reclamo il presidente e legale rappresentante della società, Soleti Stefania dava “mandato” all‟avvocatoMarcello Zizzi di rappresentare e difendere la società “nella procedura di cui al presente atto”. Questa firma apposta a marginedella prima pagina del ricorso deve, secondo la costante giurisprudenza di questa Commissione, essere considerata,esclusivamente, come conferimento di delega in favore del citato avvocato, a difendere la società nel presente procedimento.Consegue l‟incameramento della relativa tassa. Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile l‟appello come sopraproposto dall‟A.S. Atletico Pozzo di Pozzo Faceto (Brindisi), ai sensi dell‟art. 29 nn. 1 e 5 C.G.S.. Ordina incamerarsi la tassaversata.2 - APPELLO DELLA POL. FORTE COLLEFERRO AVVERSO LE SANZIONI DELLA PENALIZZAZIONE DI PUNTI 7DA SCONTARE NELLA CORRENTE STAGIONE SPORTIVA E DELL‟AMMENDA DI e 1.400,00 INFLITTE ASEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE DELLA DIVISIONE CALCIO A CINQUE PER VIOLAZIONE DEGLIARTT. 1 E 12 C.G.S.(Delibera della Commissione Disciplinare presso la Divisione Calcio a Cinque - Com. Uff. n. 269 del 18.2.2004)Con atto del 23 dicembre <strong>2003</strong> il Presidente della Divisione Calcio a Cinque della L.N.D. deferiva alla CommissioneDisciplinare competente il calciatore Battistoni Gerardo Daniel e la Società Poli<strong>sportiva</strong> Forte Colleferro contestando al primola violazione del- l‟art. 1 C.G.S. per aver partecipato illegittimamente a n. 7 gare del Campionato di Serie B Girone E e allaseconda la violazione degli articoli 1 e 12 C.G.S. per aver schierato in campo il calciatore Battistoni Gerardo Daniel nelle garedi cui sopra. Nella premessa dell‟atto di deferimento si precisava che il Battistoni era stato tesserato in data 31 ottobre <strong>2003</strong>, inbase alla documentazione presentata, come calciatore italiano mai tesserato all‟estero; che la Federazione argentina interpellatadall‟Ufficio Tesseramento aveva comunicato, con lettera del 31 dicembre <strong>2003</strong>, l‟esistenza di un precedente tesseramento delcalciatore per il Club A.D.I.U.R. della Associacion Rosarina de Futebol; che in data 23 dicembre <strong>2003</strong> la L.N.D. avevadisposto ai sensi dell‟art. 42 delle N.O.I.F. la revoca del tesseramento del Battistoni, per cui doveva ritenersi illegittima ecomunque irregolare la partecipazione dello stesso a 7 gare di campionato nel periodo intercorrente fra il 1° novembre ed il 20dicembre <strong>2003</strong>. La Commissione Disciplinare con delibera adottata nella riunione del 13 febbraio 2004 e pubblicata nel C.U.n. 269 del 18 febbraio 2004, disattese le deduzioni difensive della Società deferita, in parziale accoglimento dell‟atto dideferimento infliggeva alla Società Poli<strong>sportiva</strong> Forte Colleferro la sanzione <strong>sportiva</strong> di punti 7 di penalizzazione da scontarenella stagione in corso, nonché la sanzione pecuniaria di euro 1.400,00 di ammenda; dichiarava non luogo a provvedere neiconfronti di Battistoni Gerardo Daniel, non essendo questi soggetto alla giurisdizione <strong>sportiva</strong> in seguito alla revoca del suotesseramento. Avverso tale decisione ha interposto appello la Poli<strong>sportiva</strong> Forte Colleferro sostenendo in primo luogo che ilBattistoni, essendo in possesso della cittadinanza italiana e di un passaporto rilasciato dalla Repubblica italiana, avrebbe potutoottenere il tesseramento in forza di tale “status” senza alcuna necessità della contestuale dichiarazione di non essere mai statotesserato per altra federazione calcistica, che gli era stata invece richiesta dalla Divisione Calcio a Cinque. In meritoall‟addebito contestato l‟appellante rileva inoltre che la responsabilità del Battistoni deve essere valutata come particolarmentetenue considerata la giovane età del calciatore al momento del tesseramento in Argentina e la natura del vincolo dello stessocontratto (tesseramento scolastico riferito all‟iscrizione ad un corso di calcio per minori); quanto alla responsabilità dellaSocietà ex art. 12 n. 8 C.G.S. invoca la propria totale buona fede, sostenendo di aver completamente ignorato il tesseramentoscolastico del Battistoni, contratto quando il calciatore aveva appena compiuto 13 anni. In ordine alla congruità della sanzione,richiama alcune precedenti decisioni emesse da questa Commissione in analoga materia e chiede una congrua riduzione dellapenalizzazione inflitta dalla Commissione Disciplinare, che tenga conto ed applichi il principio di equità. La C.A.F. ritiene che162


DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE - STAGIONE SPORTIVA <strong>2003</strong>-2004il ricorso debba essere respinto perché infondato. Dagli atti del procedimento risulta incontestabilmente l‟esistenza di unprecedente tesseramento del Battistoni per la Federazione argentina, sia pure in ambito di attività scolastica; pertanto ilBattistoni non avrebbe potuto ottenere il tesseramento con lo “status” di calciatore mai tesserato all‟estero ma avrebbe dovutoadottare, come esattamente osservato dalla Commissione Disciplinare, il particolare modus agendi previsto per il tesseramentodi soggetto proveniente da federazione estera. Al riguardo, ovviamente, non assume alcuna rilevanza il fatto che il Battistonifosse munito della cittadinanza italiana, non essendo prevista dalle norme federali una sostanziale diversità di trattamento fraitaliani e stranieri nell‟ipotesi di tesseramento di calciatori provenienti da Federazione straniera. La carenza di un requisitoessenziale comporta l‟invalidità del tesseramento del Battistoni (che pertanto è stato legittimamente revocato ai sensi dell‟art.42 delle N.O.I.F.) e l‟irregolarità della partecipazione del calciatore alle sette gare disputate nell‟intervallo di tempointercorrente tra il tesseramento invalido e la revoca dello stesso. Della violazione commessa è tenuta a rispondere la SocietàForte Colleferro, la cui responsabilità si riscontra quanto meno nel non aver compiuto alcun accertamento sulla veridicità delladichiarazione rilasciata dal Battistoni riguardo all‟inesistenza di un precedente tesseramento presso la Federazione argentina,come diligenza e prudenza avrebbero richiesto nel caso di specie. In ordine alla domanda di riduzione della penalizzazione inclassifica in applicazione di generiche ragioni di equità, questa Commissione rileva che l‟entità della sanzione è stataesattamente determinata dai primi giudici secondo il disposto dall‟art. 12 n. 8 C.G.S., che prevede la penalizzazione di unpunto in classifica per ciascuna gara cui abbiano partecipato calciatori ai quali la F.I.G.C. abbia successivamente revocato iltesseramento; le circostanze addotte dall‟appellante non giustificano la riduzione della sanzione neppure facendo ricorso acriteri equativi, non potendosi instaurare alcun confronto con altri casi, non omogenei sotto il profilo oggettivo e soggettivo,precedentemente sottoposti al giudizio di questa Commissione. Per questi motivi la C.A.F. respinge l‟appello come sopraproposto dalla Pol. Forte Colleferro di Colleferro (Roma). Ordina incamerarsi la tassa versata.3 - APPELLO DEL CALCIATORE OKOLIE CHRISTIAN CHARLIBE AVVERSO LA DECISIONE DELLACOMMISSIONE TESSERAMENTI INERENTE LA MANCATA CONCESSIONE, DA PARTE DELL‟UFFICIOTESSERAMENTO L.N.P., DEL VISTO DI ESECUTIVITÀ RELATIVO AL CONTRATTO STIPULATO DALRECLAMANTE CON L‟ASCOLI CALCIO 1898(Delibera della Commissione Tesseramenti - Com. Uff. n. 16/D del 16.1.2004)Con reclamo del 3.11.<strong>2003</strong> alla Commissione Tesseramenti, il calciatore Okolie Christian Charlibe impugnava ilprovvedimento con cui l‟Ufficio Tesseramento della Lega Nazionale Professionisti aveva negato il visto di esecutorietà alcontratto dallo stesso stipulato con la Società Ascoli Calcio per la stagione <strong>sportiva</strong> <strong>2003</strong>/2004, in applicazione del divieto ditesseramento di calciatori extracomunitari nella corrente stagione a favore delle Società di Serie B, introdotto con delibera delConsiglio Federale del 4.3.<strong>2003</strong>. A sostegno del reclamo il calciatore rilevava che il contratto stipulato con l‟Ascoli Calcio erastato tacitamente approvato a norma dell‟art. 3 comma 3, dell‟accordo collettivo tra calciatori professionisti e società sportive,non essendo intervenuta pronuncia dell‟ente federale entro il trentesimo giorno dal deposito del contratto; che il suotesseramento a favore dell‟Ascoli Calcio non contrastava con il divieto sancito dal Consiglio Federale, poi- ché egli, essendostato tesserato nella stagione <strong>sportiva</strong> 2002/<strong>2003</strong> per la Società A.S. Trapani del settore dilettantistico, non doveva essereconsiderato calciatore proveniente da federazione estera; che la delibera 4.3.<strong>2003</strong> del Consiglio Federale era illegittima,avendo la Federazione esercitato un potere di contingentamento dei calciatori stranieri spettante in via esclusiva al C.O.N.I. efissato una limitazione numerica inferiore a quella stabilita da quest‟ultima. La Commissione Tesseramenti, con delibera del 16gennaio 2004, respingeva il reclamo. Ricorre in appello il calciatore riproponendo sostanzialmente i motivi già formulati inprimo grado e deducendo i seguenti vizi della decisione impugnata: a) violazione e falsa applicazione dell‟art. 3, III commadell‟accordo collettivo tra calciatori professionisti e Società sportive. Secondo l‟appellante il contratto da lui stipulato con laSocietà Ascoli dovrebbe intendersi tacitamente approvato, non essendo intervenuta pronuncia dell‟ente federale entro iltrentesimo giorno dal deposito; tale approvazione presupporrebbe un controllo di merito e di legittimità, rendendo palese lavolontà della L.N.P. di ratificare e rende- re esecutivo il contratto; b) violazione e falsa applicazione dell‟art. 14 commi I e IIIdel D.P.R. n. 394/1999. L‟appellante rileva di essere stato tesserato nella stagione <strong>sportiva</strong> 2002/<strong>2003</strong> quale calciatoredilettante extracomunitario dalla Soc. Trapani, in forza dell‟art. 40, XI comma delle N.O.I.F.. Sarebbe quindi evidentementeillegittimo il provvedimento della L.N.P. nella parte in cui subordina la concessione del viso di esecutività del contratto alpossesso del permesso di soggiorno rilasciato per lavoro subordinato/sport; c) violazione e falsa applicazione della delibera delConsiglio Federale emessa il 4.3.<strong>2003</strong>. Il primo giudice avrebbe errato nell‟affermare che la suddetta delibera, pur facendoletteralmente riferimento solo ai calciatori provenienti e non anche a quelli provenuti da federazione estera, abbia volutoescludere la possibilità di tesseramento di calciatori extracomunitari tesserati nel corso del 2002/<strong>2003</strong> per societàdilettantistiche. L‟esame sistematico della normativa in materia condurrebbe infatti alla conclusione che i legislatore federale,avendo inteso stabilire i criteri per il tesseramento dei calciatori extracomunitari provenienti dall‟estero, avrebbe previsto dueeccezioni all‟applicabilità del blocco” degli extracomunitari: la prima relativa ai calciatori extracomunitari già tesserati in Italiaper società professionistiche alla data del 4.3.<strong>2003</strong>, la seconda relativa ai calciatori extracomunitari dilettanti tesserati in Italianella stagione <strong>sportiva</strong> 2002/<strong>2003</strong>, per i quali la normativa del Consiglio Federale nulla prevede, con la conseguenza chesarebbe applicabile il principio generale secondo cui è lecito tutto ciò che non è normativamente vietato; d) violazione e falsaapplicazione dell‟art. 27 comma 5 bis del D. Lgs. N. 286/1998 da parte della delibera del Consiglio Federale emessa il4/3/<strong>2003</strong>, che avrebbe arbitraria- mente stabilito, attraverso il “blocco degli extracomunitari” un contingentamento ditesseramenti relativi a sportivi stranieri, arrogandosi l‟esercizio di un potere espressamente attribuito dalla legge al CONI. Inconclusione l‟appellante chiede che venga dichiarata la tardività del provvedimento emesso dall‟Ufficio Tesseramento dellaLega Nazionale Professionisti e, per l‟effetto, venga dichiarato valido ed efficace il contratto professionistico stipulato tra il163


DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE - STAGIONE SPORTIVA <strong>2003</strong>-2004calciatore Okolie Christian Charlibe e la Società Ascoli Calcio 1898. La C.A.F. ritiene che il ricorso sia infondato e debbaessere respinto. I quattro motivi dedotti da Okolie e sopra sintetizzati sono stati specificamente esaminati dalla CommissioneTesseramenti, che li ha respinti con motivazione puntuale ed immune da censura, che la C.A.F. considera condivisibile in toto.Sulle singole doglianze va ancora osservato quanto segue: a) nel sistema normativa che disciplina i tesseramenti il visto diesecutività è l‟unico atto dal quale possono conseguire il recepimento del contratto e l‟esecuzione dello stesso nell‟ambito dellaFederazione Calcio. L‟approvazione del contratto, prevista dall‟accordo collettivo tra calciatori professionisti e società<strong>sportiva</strong>, attiene invece, come rilevato dalla Commissione Tesseramenti, al controllo da parte dell‟Ente Federale del contenutonormativo ed economico del contratto stipulato tra calciatore e Società e non ne comporta l‟esecuzione in ambito federale, cheresta comunque subordinata al rilascio del visto di esecutività, nel caso specifico negato dall‟Ufficio Tesseramento della L.N.P.per motivi di legittimità; b) contrariamente all‟assunto della difesa del calciatore, il permesso di soggiorno per lavorosubordinato di cui l‟appellante era in possesso non gli avrebbe in alcun caso consentito di tesserarsi per una Societàprofessionistica, essendo stato imposto per legge allo straniero, ai fini di un simile tesseramento, il conseguimento di unparticolare permesso di soggiorno “per lavoro subordinato”. La questione è tuttavia superata dal rilievo che Okolie, in seguitoalla delibera del Consiglio Federale del 4.3.<strong>2003</strong>, non era tesserabile, per la stagione <strong>2003</strong>/2004, da una Società di Serie B(nella specie l‟Ascoli Calcio) indipendentemente dal tipo di permesso di soggiorno di cui era in possesso; c) quanto allainterpretazione della delibera del Consiglio Federale non si può fare a me no di rilevare che la stessa (C.U. n. 133/A del4.3.<strong>2003</strong>), nella sua chiara formulazione letterale, esclude tassativamente la possibilità per le Società di Serie B (nonché di C1e C2) di tesserare calciatori extracomunitari per la stagione <strong>sportiva</strong> <strong>2003</strong>/2004 con la sola eccezione per i calciatori giàtesserati in Italia per società professionistiche alla data del provvedimento. La tassatività dell‟eccezione prevista dalla normanon consente di estendere il beneficio a quei calciatori, come Okolie, che risultavano tesserati nella stagione2002/<strong>2003</strong> perSocietà del settore dilettantistico. Infatti, se il legislatore federale avesse voluto consentire tal estensione lo avrebbe dettoespressamente. Alla luce di tale interpretazione diviene irrilevante la distinzione tra calciatori provenienti e quelli provenuti dafederazione estera, intendendosi per tali quelli che, come Okolie, risultavano tesserati in Italia nella stagione 002/<strong>2003</strong>; d)quanto all‟ultimo motivo, appare del tutto infondata l‟affermazione del ricorrente che la F.I.G.C. abbia esercitato un potere dicontingentamento attribuito dalla legge al C.O.N.I.. Come rileva la Commissione Tesseramenti nella delibera impugnata, lalegge rimette al CONI la fissazione di un limite massimo di ingresso degli stranieri. Per la stagione in corso il CONI hastabilito che gli stranieri tesserabili per la F.I.G.C. siano 60 al massimo. Non sussistendo quindi per la F.I.G.C. l‟obbligo diconsentire il tesseramento di un numero minimo di stranieri, ne consegue la legittimità del divieto di tesseramento di calciatoriextracomunitari stabilito con la richiamata delibera del Consiglio Federale. Per questi motivi la C.A.F. respinge l‟appello comesopra proposto dal calciatore Okolie Christian Charibe. Ordina incamerarsi la tassa versata.4 - APPELLO DEL G.S. AMATORI OSTERIA DEI MIRACOLI AVVERSO L‟ANNULLAMENTO DELTESSERAMENTO DELLA CALCIATRICE CARLITTI NICOLETTA IN PROPRIO FAVORE(Delibera della Commissione Tesseramenti - Com. Uff. n. 16/D del 6.1.2004)La Commissione Tesseramenti, con decisione pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 6/D - Riunione del 16.1.2004,confermava la decisione del Comitato Locale di Vasto, in data 21.10.<strong>2003</strong>, che aveva revocato il tesseramento di CarlittiNicoletta, per la soc. G.S. Amatori Osteria dei Miracoli. Avverso questa decisione proponeva appello alla C.A.F. l‟avvocatoDante Angiolelli, articolando una serie di motivi in fatto e in diritto. Va preliminarmente osservato che l‟appello deve esseredichiarato inammissibile perché proposto da persona non legittimata, ai sensi degli artt. 29 commi 1, 5 e 9 e 30 comma 8C.G.S.. Il presente reclamo risulta essere stato, infatti, firmato, in calce, dal predetto avvocato Angiolelli e non, come previstodalle norme in esame, dalla parte interessata. A margine del primo foglio del reclamo, il presidente e legale rappresentantedella società, Roberto Di Vito e la Carlitti hanno delegato gli avvocati Luigi Moretta e Dante Angiolelli a rappresentarli e adifenderli “unitamente e disgiuntamente come da procura a margine del presente atto”, conferendo loro mandato alle liti.Queste firme apposte a margine della prima pagina del ricorso devono, secondo costante giurisprudenza di questaCommissione, essere considerate, esclusivamente, come conferimento di delega in favore dei citati avvocati, a difenderli nelpresente procedimento. Per compiutezza espositiva, va osservato che nel reclamo alla Commissione Disciplinare, la Carlittirisulta avere conferito “Procura speciale”, “in qualsiasi fase e grado del giudizio”, all‟avvocato Dante Angiolelli. A prescindereche, anche in questo caso, si tratta, nella sostanza, di un conferimento di mandato alle liti, va osservato che, all‟odiernaudienza, è comparso l‟avvocato Massi- mo Russo e non l‟avvocato Angiolelli. Consegue l‟incameramento della relativa tassa.Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile l‟appello come sopra proposto dal .S. Amatori Osteria dei Miracoli diCasalbordino (Chieti), ai sensi dell‟art. 29 nn. 1 e 5 C.G.S.. Ordina incamerarsi la tassa versata.5 - APPELLO DEL CALCIO PADOVA AVVERSO LA REIEZIONE DELLA RICHIESTA DEL TESSERAMENTO DEICALCIATORI CAETANO NEDSON TARCIANO MURAN ONGE E BENITEZ JESUS RUIZ DAVID(Delibera della Commissione Tesseramenti Com. Uff. n. 16/D del 16.1.2004)La C.A.F. rinvia a nuovo ruolo l‟appello come sopra proposto dal Calcio Padova di Padova.6 - APPELLO DEL F.C. SUDTIROL ALTO ADIGE AVVERSO LA REIEZIONE DELLA VARIAZIONE DITESSERAMENTO DEL CALCIATORE KHAZARI AMINE(Delibera della Commissione Tesseramenti - Com. Uff. n. 16/D del 16.1.2004)La C.A.F. rinvia a nuovo ruolo l‟appello come sopra proposto dal F.C. Sudtirol Alto Adige di Bolzano.164


DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE - STAGIONE SPORTIVA <strong>2003</strong>-20047 - APPELLO DEL CALCIATORE MAURIZIO GANZ AVVERSO LA DECLARATORIA DI INAMMISSIBILITÀ DELRECLAMO PROPOSTO ALLA COMMISSIONE DISCIPLINARE PRESSO LA LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI,AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA(Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti - Com. Uff. n. 283 dell‟11.3.2004)Con delibera pubblicata sul C.U. n. 279 del 9 marzo 2004 il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionistisanzionava il calciatore Maurizio Ganz, tesserato per la Società Ancona, con la squalifica per una giornata effettiva di gara,perché due volte ammonito per comportamento non regolamentare e quindi espulso dal terreno di giuoco durante la garaAncona/Reggina del 7.3.2004. La Società Ancona proponeva reclamo con procedura d‟urgenza alla Commissione Disciplinare,chiedendo preliminarmente che venissero utilizzate le immagini di un filmato televisivo, al fine di dimostrare che il calciatorenon aveva commesso l‟infrazione regolamentare (fallo di mano) sanzionata dall‟arbitro con la seconda ammonizione econseguente espulsione; nel merito chiedeva l‟annullamento o la revoca della sanzione di squalifica, sostenendo che laCommissione aveva il potere-dovere di colmare quel vuoto normativo che non consente al giudicante di utilizzare la provatelevisiva al fine di prosciogliere colui che non abbia evidentemente commesso il fatto sanzionato. La CommissioneDisciplinare, con delibera pubblicata l‟11 marzo 2004, dichiarava inammissibile il reclamo, rilevando che nel caso di specie ilregolamento non consente di utilizzare quale mezzo di prova i filmati televisivi; infatti l‟art. 31, a 4) C.G.S. prevede la facoltàdi utilizzare immagini televisive al fine di dimostrare che il tesserato è del tutto estraneo all‟infrazione commessa, unicamentein sede di reclamo avverso sanzioni irrogate per condotta violenta, mentre il fallo di mano appartiene alla diversa categoria del“comportamento non regolamentare”. Contro la decisione della Commissione Disciplinare ha proposto appello il tesseratoMaurizio Ganz, censurando la delibera impugnata nella parte in cui afferma che un organo di giustizia <strong>sportiva</strong> non può, senzatravalicare i propri compiti istituzionali, colmare con i propri provvedimenti presunti vuoti normativi. Secondo l‟appellante,invece, nella funzione giurisdizionale svolta dagli organi di giustizia <strong>sportiva</strong> è insito il potere di interpretare le norme esistentinell‟ordinamento, estendendone l‟applicazione - in via di interpretazione analogica e comunque in ossequio dei principigenerali di giustizia e di equità - anche ai casi non specificatamente previsti dal legislatore, così come avverrebbesistematicamente nell‟ambito della giustizia ordinaria. L‟appellante suggerisce inoltre l‟eventuale richiesta di un parereinterpretativo alla Corte Federale, nel caso in cui la C.A.F. non ritenesse di poter decidere nel senso prospettato nel ricorsoavvalendosi unicamente dei propri poteri. In conclusione, chiede l‟annullamento ovvero la revoca della sanzione inflittagli. LaC.A.F. rileva preliminarmente che il ricorso, pur essendo ammissibile per l‟incontestabile interesse del tesserato a vederrimuovere gli effetti disciplinarmente rilevanti dalla sanzione irrogatagli anche dopo l‟avvenuta esecuzione della stessa, èinfondato nel merito e deve essere respinto. Sul piano del diritto positivo, non vi è dubbio che l‟uso della prova televisiva èescluso nel caso in esame; infatti l‟art. 31 a 4) C.G.S. ammette le immagini televisive come mezzo di prova, al fine didimostrare che il tesserato non ha in alcun modo commesso l‟infrazione, solo in sede di reclamo “avverso le sanzioni irrogate atesserati per condotta violenta”. La norma ha evidentemente carattere tassativo, per cui non è consentito all‟interpreteestenderne l‟applicazione a fattispecie non previste ed anzi volutamente escluse dalla formulazione testuale. Tale procedimentocomporterebbe infatti non una semplice interpretazione analogica della norma in esame, ma addirittura l‟introduzione di unanuova disciplina normativa contrastante con la volontà del legislatore. Siffatto potere, contrariamente a quanto affermatodall‟appellante, non compete agli organi giudicanti. Stante la chiara formulazione della norma, che non lascia alcun dubbiosulla sua univoca interpretazione, non si ravvisa alcuna necessità di ricorrere alla Corte Federale ai sensi dell‟art. 22 C.G.S..Per questi motivi la C.A.F. respinge l‟appello come sopra proposto dal calciatore Maurizio Ganz. Ordina incamerarsi la tassaversata.8 - APPELLO DELL‟U.S. SCOT DUE EMME AVVERSO LA DECLARATORIA DI INAMMISSIBILITÀ DELRECLAMO MERITO GARA VIRTUS VILLA/SCOT DUE EMME DEL 18.1.2004(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Emilia Romagna - Com. Uff. n. 30 del 18.2.2004)Il Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Emilia-Romagna respingeva il reclamo proposto dalla U.S. Scot Due Emmeche chiedeva la ripetizione della gara Virtus Villa/Scot Due Emme del 18.1.2004 per errata interpretazione del regolamento daparte del Direttore di Gara (Com. Uff. n. 27 del 28 gennaio 2004). La Commissione Disciplinare presso il Comitato RegionaleEmilia-Romagna dichiarava inammissibile ex art. 32.4 e 7 C.G.S. il reclamo proposto dalla Scot Due Emme rivolto al GiudiceSportivo e, conseguentemente, anche quello inviato alla Commissione Disciplinare, conferendo il risultato acquisito sul campo(C.U. n. 30 del 18 febbraio 2004). Motivava tale decisione avendo riscontrato, in entrambi i casi, come copia dei reclami, dafar pervenire alla controparte ai sensi dell‟art. 42.6 C.G.S., fossero state inviate ad un indirizzo (A.S. Virtus Villa C.P. 10 - loc.Villa Verrucchio - 47900 Rimini) diverso da quello di censimento per l‟inoltro della corrispondenza e riportato nell‟annuariodelle Società per la stagione <strong>sportiva</strong> <strong>2003</strong>/2004 inviato dal C.R.E.R. a tutte le società (A.S. Virtus Villa - c/o CMV - ViaProvinciale Nord 3374 - 47826 Villa Verrucchio). Ricorreva a questa Commissione d‟Appello Federale l‟U.S. Scot Due Emmesostenendo come l‟annuario delle società sportive per la stagione <strong>2003</strong>-2004 fosse stato inviato dal C.R.E.R. a stagione<strong>sportiva</strong> già iniziata da oltre quattro mesi (fine novembre <strong>2003</strong>- dicembre 2004); conseguentemente per la prima parte distagione l‟indirizzo della A.S. Virtus Villa era quello della stagione <strong>sportiva</strong> 2002/<strong>2003</strong>, così come risulta, ancor oggi, dal sitoufficiale della FIGC LND C.R.E.R., sito utilizzato dalla reclamante per inviare copia del reclamo alla controparte. Chiedevapertanto l‟annullamento della sentenza della Commissione Disciplinare del C.R.E.R. e quindi riteneva ammissibile il reclamosia in primo grado davanti al Giudice Sportivo che dinanzi alla Commissione Disciplinare. Il ricorso è fondato e va accolto.Risulta dagli atti come l‟annuario cartaceo delle Società per la stagione <strong>sportiva</strong> <strong>2003</strong>/2004 sia stato inviato dal C.R.E.R. allesocietà solo in data 30.11.<strong>2003</strong>; e non essendo stato inviato per Racc. R.R., non vi è prova che l‟annuario sia stato ricevuto intempo ed in quale data. Inoltre la visura effettuata in data 22.3.2004 nel sito ufficiale del C.R.E.R. evidenzia come, a tutt‟oggi,165


DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE - STAGIONE SPORTIVA <strong>2003</strong>-2004l‟indirizzo della sede della Società Virtus Villa sia Casella Postale 10, Loc. Villa Verrucchio - 47900 Rimini. Pertanto nessunaddebito può sul punto essere mosso alla società reclamante che, regolarmente, ed in base agli atti ufficiali disponibili, avevainviato copia dei reclami alla controparte. Per questi motivi la C.A.F., in accoglimento dell‟appello come sopra propostodall‟U.S. Scot Due Emme di Mercato Saraceno (Forlì-Cesena), annulla l‟impugnata delibera, ai sensi dell‟art. 33 n. 5 C.G.S.,per insussistenza della dichiarata inammissibilità, con rinvio degli atti alla Commissione Disciplinare presso il ComitatoRegionale Emilia Romagna per l‟esame di merito del reclamo proposto dalla U.S. Scot Due Emme in merito alla garasuindicata. Ordina restituirsi la tassa versata.9 - APPELLO DEL PRESIDENTE DELLA L.N.D. AVVERSO LA DECLARATORIA DI INAMMISSIBILITÀ DELRECLAMO PROPOSTO DALLA A.C. RUGGIERO DI LAURIA ALLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DELCOMITATO REGIONALE BASILICATA IN MERITO ALLA GARA SPORTING GENZANO/RUGGIERO DI LAURIADELL‟11.1.2004(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Basilicata - Com. Uff. n. 55 del 28.1.2004)Con delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 55 del 28 gennaio 2004 la Commissione Disciplinare presso il Comitato RegionaleBasilicata dichiarava l‟inammissibilità, per tardività, del reclamo proposto dalla A.C. Ruggiero di Lauria per irregolarità dellaposizione di calciatori dello Sporting Genzano nella gara Sporting Genzano/Ruggiero di Lauria del giorno 11.1.2004. Rilevavala Commissione che il reclamo era stato proposto il 19.1.2004, e cioè oltre il termine di sette giorni previsto dall‟art. 42,comma 3, C.G.S.. Avverso tale decisione proponeva appello il Presidente della L.N.D. che faceva presente come il termine disette giorni dalla disputa della gara previsto per il caso in esame scadesse domenica, 18.1.2004, e come lo stesso dovesseessere prorogato di diritto, a norma dell‟art. 34, comma 5, C.G.S., al giorno successivo non festivo. Nel caso della A.C.Ruggiero di Lauria, a lunedì 19.1.2004, che era il giorno entro il quale la società aveva inoltrato reclamo. Chiedeva, pertanto,l‟annullamento della decisione impugnata e la rimessione del procedimento alla Commissione Disciplinare per l‟esame delmerito. L‟appello del Presidente della L.N.D., proposto nel rispetto dei termini procedimentali, è ammissibile e va accolto. Isette giorni utili per la proposizione del reclamo sono scaduti, nel caso che qui interessa, domenica 18.1.2004, di talché laCommissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Basilicata avrebbe dovuto applicare la proroga obbligatoria dellascadenza del termine espressamente prevista dal comma 5 dell‟art. 34 C.G.S. e, preso atto della proposizione del reclamo il19.1.2004, ritenerne la tempestività ed esaminarlo nel merito. Come invece ha omesso di fare, decretandonel‟inammissibilità.Ne discende che, in accoglimento dell‟appello proposto, la decisione della Commissione Disciplinare deveessere annullata ed il procedimento rimesso alla stessa Commissione per l‟esame del merito. Per questi motivi la C.A.F., inaccoglimento dell‟appello come sopra proposto dal Presidente della L.N.D., annulla l‟impugnata delibera, ai sensi dell‟art. 33n. 5 C.G.S., per insussistenza della dichiarata inammissibilità, con rinvio degli atti alla Commissione Disciplinare presso ilComitato Regionale Basilicata per l‟esame di merito del reclamo proposto dalla A.C. Ruggiero di Lauria per la gara SportingGenzano/Ruggiero di Lauria dell‟11.1.2004.10 - APPELLO DEL PRESIDENTE DELLA L.N.D. AVVERSO LA DECLARATORIA DI INAMMISSIBILITÀ DELRECLAMO PROPOSTO DALLA U.S. BALVANO ALLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEL COMITATOREGIONALE BASILICATA SEGUITO GARA BALVANO/SPORTING GENZANO DEL 4.1.2004(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Basilicata - Com. Uff. n. 55 del 28.1.2004)Con delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 55 del 28 gennaio 2004 la Commissione Disciplinare presso il Comitato RegionaleBasilicata dichiarava l‟inammissibilità, per tardività, del reclamo proposto dalla U.S. Balvano avverso i provvedimenti adottatidal Giudice Sportivo in merito alla gara Balvano/Genzano del 4.1.2004 (Com. Uff. n. 49 del giorno 8 gennaio 2004). Rilevavala Commissione che il reclamo era stato proposto il 19.1.2004, e cioè oltre il termine previsto dall‟art. 42, comma 3, C.G.S..Avverso tale decisione proponeva appello il Presidente della L.N.D. che faceva presente in primo luogo come i termini daapplicare al caso in esame non fosse quello di sette giorni di cui al comma 3 dell‟art. 42, ma il termine di dieci giorni di cui alcomma 5 dello stesso articolo. Rilevava, in secondo luogo, come detto termine di dieci giorni dalla pubblicazione delcomunicato ufficiale scadesse domenica 18.1.2004 e come lo stesso dovesse essere prorogato di diritto, a norma dell‟art. 34,comma 5, C.G.S., al giorno successivo non festivo. Nel caso della U.S. Balvano a lunedì 19.1.2004, che era il giorno entro ilquale la società aveva inoltrato reclamo. Chiedeva, pertanto, l‟annullamento della decisione impugnata e la rimessione delprocedimento alla Commissione Disciplinare per l‟esame del merito. L‟appello del Presidente della L.N.D., proposto nelrispetto dei termini procedimentali, è ammissibile e va accolto. Nel caso del reclamo della U.S. Balvano non si verte, in effetti,in tema di posizione di tesseramenti che abbiano preso parte alla gara, ma di ricorso di secondo grado avverso decisioni delGiudice Sportivo. Ne discende che il termine da applicare al caso in esame non sono i sette giorni di cui al comma 3 dell‟art.42 C.G.S., ma i dieci giorni di cui al successivo comma 5 dello stesso articolo. Come correttamente rilevato dall‟appellante.Rilevato, poi, che i dieci giorni in esame devono decorrere dalla data di pubblicazione del comunicato ufficiale con il quale èstata resa nota la decisione che si impugna, e cioè, nel caso che qui interessa, dal giorno 8.1.2004, bisogna dire che il termine èscaduto, sempre nel caso che qui interessa, domenica 18.1.2004, come dire lunedì 19.1.2004 (primo giorno successivo nonfestivo) per effetto della proroga prevista dall‟art. 34, comma 5, C.G.S.; lunedì 19.1.2004 che è il giorno entro il quale la U.S.Balvano ha (tempestivamente) inoltrato il ricorso alla Commissione Disciplinare. L‟appello va dunque accolto, come giàrilevato. Ne consegue che la decisione della Commissione Disciplinare deve essere annullata ed il procedimento rimesso allastessa Commissione per l‟esame del merito. Per questi motivi la C.A.F., in accoglimento dell‟appello come sopra proposto dalPresidente della L.N.D., annulla l‟impugnata delibera, ai sensi dell‟art. 33 n. 5 C.G.S., per insussistenza della dichiarata166


DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE - STAGIONE SPORTIVA <strong>2003</strong>-2004inammissibilità, con rinvio degli atti alla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Basilicata per l‟esame dimerito del reclamo proposto dalla U.S. Balvano avverso decisioni seguito gara Balvano/Sporting Genzano del 4.1.2004.11 - APPELLO DEL CALCIATORE DE MARE ROMEO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL31.12.2007(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria - Com. Uff. n. 84 del 10.2.2004)12 - APPELLO DEL CALCIATORE VISCOMI ANTONIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL30.9.2007(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria - Com. Uff. n. 84 del 10.2.2004)Il calciatore De Mare Romeo tesserato per la Società Calcistica Real Botro ha presentato reclamo avverso la decisione dellaCommissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria pubblicata sul C.U. n. 84 del 10 febbraio 2004 con la qualeveniva confermata la squalifica fino al 31.12.2007 comminatagli per i fatti avvenuti nel corso della gara Uria 2000/Real Botrodel 21.12.<strong>2003</strong>. Il ricorso risulta inoltrato alla C.A.F. in data 26.2.2004 e quindi oltre il termine previsto dalle vigentidisposizioni; conseguentemente esso va dichiarato inammissibile. Il calciatore Viscomi Antonio tesserato per la SocietàCalcistica Real Botro ha presentato reclamo avverso la decisione della Commissione Disciplinare presso il Comitato RegionaleCalabria pubblicata sul C.U. n. 84 del 10 febbraio 2004 con la quale veniva confermata la squalifica fino al 30.9.2007comminatagli per i fatti avvenuti nel corso della gara Uria 2000/Real Botro del 21.12.<strong>2003</strong>. Il ricorso risulta inoltrato allaC.A.F. in data 26.2.2004 e quindi oltre il termine previsto dalle vigenti disposizioni; conseguentemente esso va dichiaratoinammissibile. Per questi motivi la C.A.F., riuniti gli appelli come sopra proposti dai calciatori De Mare Romeo e AntonioViscomi, li dichiara inammissibili, ai sensi dell‟art. 33 n. 2 C.G.S., per tardività. Ordina incamerarsi le tasse versate.13 - APPELLO DELL‟U.S. SANTANGIOLESE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CASTELLUCCHESE/SANTANGIOLESEDEL 18.1.2004(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia - Com. Uff. n. 40 del 19.2.2004)L‟U.S. Santangiolese inviava reclamo per la gara Castellucchese/Santangiolese del 18.1.2004, alla Commissione Disciplinarepresso il Comitato Regionale Sicilia, asserendo la partecipazione irregolare alla gara del calciatore Amato Antonino dellaCastellucchese. Con decisione pubblicata nel comunicato n. 40 del 19 febbraio 2004 la Commissione Disciplinare presso ilComitato Regionale Sicilia, “non potendo statuire con certezza l‟ipotizzata illegittima partecipazione del calciatore alla gara”...“statuita di contro la re- sponsabilità del calciatore Amato Antonino per la mancata sua ridentificazione e della società per lamancata collaborazione in merito”, respingeva il ricorso, squalificava fino a tutto il 31.3.2004 il calciatore in questione edinfliggeva alla Castellucchese l‟ammenda di euro 250. Con l‟appello in esame la Santangiolese impugnava la predettadecisione, deducendo l‟impossibilità da parte dell‟arbitro di riverificare l‟identità del calciatore n. 16, presentatosi all‟iniziogara come Amato Antonino, e sostenendo che vi sia stato uno scambio di persona, scoperto grazie all‟opera dei carabinieri. Invia preliminare occorre rilevare che la questione all‟esame della Commissione riguarda la regolarità dello svolgimento di unagara, di cui è competente in prima istanza il Giudice Sportivo ai sensi dell‟art. 24 C.G.S. e non, quindi, la CommissioneDisciplinare. Pertanto, va annullata l‟impugnata delibera con rinvio degli atti al Giudice Sportivo per l‟esame di merito delreclamo proposto dalla Santangiolese avverso la regolarità della gara Castellucchese/Santangiolese del 18.1.2004. Per questimotivi la C.A.F. annulla l‟impugnata delibera con rinvio degli atti al Giudice Sportivo per l‟esame di merito del reclamoproposto dalla U.S. Santangiolese di Sant‟Angelo di Brolo (Messina) avverso la regolarità della garaCastellucchese/Santangiolese del 18.1.2004. Ordina restituirsi la tassa versata.14 - APPELLO DELL‟U.S. TRIVIGNANO AVVERSO L‟ANNULLAMENTO DEL TESSERAMENTO DELCALCIATORE MATTA ALEX IN PROPRIO FAVORE(Delibera della Commissione Tesseramenti - Com. Uff. n. 16/D del 16.1.2004)Con atto d‟appello proposto dinanzi a questa C.A.F., la U.S. Trivignano ha impugnato il provvedimento in epigrafe indicato,emesso dalla Commissione Tesseramenti di cui al Com. Uff. n. 16/D - Riunione del 16.1.2004.Il provvedimento in esame, oggetto della odierna impugnazione, ha dichiarato la nullità del tesseramento del calciatore AlexMatta, già vincolato con la predetta società <strong>sportiva</strong>. Preliminarmente, rileva questo decidente, che l‟appello in esame è,all‟evidenza, inammissibile ai sensi degli artt. 29.5 e 33.2 C.G.S.. Prevedono rispettivamente, dette norme che “...Copia delladichiarazione e dei motivi del reclamo o del ricorso deve essere inviata, contestualmente, all‟eventuale controparte” e che neiprocedimenti dinanzi la Commissione d‟Appello Federale “...le parti hanno diritto di ottenere, a loro spese, copia deidocumenti ufficiali. La relativa richiesta, formulata come dichiarazione di reclamo, deve essere preannunciata all‟organocompetente entro tre giorni dalla data di pubblicazione nel comunicato ufficiale del provvedimento che si in- tende impugnare.Analoga comunicazione deve essere inviata contestualmente alla controparte...”. Nel caso in esame non è stato adempiuto, innessun modo, detto onere, atteso che la stessa U.S. Trivignano, come si evince agevolmente dalla nota trasmessa via fax il 19marzo u.s., ha comunicato che “...il nostro reclamo 26/27.2.2004 non è stato inviato alla controparte in forma diraccomandata”. In conseguenza, trattandosi di adempimento previsto a pena di inammissibilità ai sensi dell‟art. 34 C.G.S. enon essendo stata la controparte resa edotta dal reclamo con una delle equipollenti modalità di notifica degli atti di cuiall‟ultimo comma del citato art. 34 C.G.S., l‟odierno appello deve dichiararsi inammissibile. Per questi motivi la C.A.F.dichiara inammissibile l‟appello come sopra proposto dalla U.S. Trivignano di Trivignano (Venezia), ai sensi dell‟art. 29 n. 5C.G.S., per omesso invio della copia dei motivi alla società controparte. Ordina incamerarsi la tassa versata.167


DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE - STAGIONE SPORTIVA <strong>2003</strong>-200415 - APPELLO DELL‟ASS. JUVENTINA POIANO VERONA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER N.6 GIORNATE DEL CALCIATORE DE PAOLINI NICOLÒ MARIA(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Veneto - Com. Uff. n. 36 del 25.2.2004)Con atto d‟appello ritualmente proposto dinanzi a questa C.A.F., l‟Associazione Juventina Poiano Verona ha propostoimpugnazione avverso il provvedimento in epigrafe indicato, emesso dalla Commissione Disciplinare presso il ComitatoRegionale Veneto con Com. Uff. n. 36 del 25 febbraio 2004. Il provvedimento in esame, oggetto della odierna impugnazione,ha rigettato il reclamo, presentato dalla medesima società, avverso la decisione del Giudice Sportivo che, con C.U. n. 32 del 19febbraio 2004, inflisse la squalifica per sei giornate di gara al calciatore De Paolini Nicolò Maria. Preliminarmente, rilevaquesto decidente, che l‟appello in esame è, all‟evidenza, inammissibile ai sensi dell‟art. 33.1 C.G.S.. Prevede, detta norma, chele decisioni delle Commissioni Disciplinari possono essere impugnate dinanzi alla Commissione d‟Appello Federale perragioni connesse alla competenza, alla violazione o falsa applicazione di norme ovvero per omessa o contraddittoriamotivazione della decisione impugnata o, infine, per questioni attinenti al merito nella sola ipotesi in cui la C.A.F. venga adita“come giudice di secondo grado o in materia di illecito o nelle altre materie normativamente indicate”. Nel caso in esame nonricorre alcuna delle ipotesi suddette, atteso che l‟Associazione Juventina Poiano Verona, con l‟atto di appello in questione, hariproposto - esclusivamente in fatto - le identiche doglianze concernenti circostanze che con esaustiva motivazione sono stateintegralmente valutate e disattese dal Giudice di secondo grado. Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensidell‟art. 33 n. 1 C.G.S., l‟appello come sopra proposto dall‟Ass. Juventina Poiano Verona di Poiano (Verona). Ordinaincamerarsi la tassa versata.TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 40/C - RIUNIONE DEL 29 MARZO 20041 - APPELLO DELL‟AKRAGAS CALCIO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA TRINACRIA GELA/AKRAGAS DEL4.1.2004(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia - Com. Uff. n. 38 del 5.2.2004)L‟A.S. Akragas Calcio preannunciava reclamo alla C.A.F. con telefax del 7.2.2004 - con richiesta di copia degli atti - avversola decisione della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia, inerente la gara Trinacria Gela/Akragas del4.1.2004, allo stesso modo inviava copia del preannuncio inviato anche alla controparte, come prescritto dall‟art. 33 comma 2C.G.S.. A seguito del ricevimento di copia degli atti la società Akragas non faceva seguire le prescritte motivazioni. Il reclamoè inammissibile. Prescrive infatti l‟art. 33.2 C.G.S. che entro i sette giorni dal ricevimento di copia degli atti la reclamante deveinviare i motivi di reclamo. Da tale inadempienza discende automaticamente la declaratoria di inammissibilità del reclamostesso. Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile l‟appello come sopra proposto dall‟Akragas Calcio di Agrigento, aisensi dell‟art. 33 n. 2 lett. a) C.G.S., per omesso invio delle motivazioni dopo la ricezione della richiesta copia degli attiufficiali. Ordina incamerarsi la tassa versata.2 - APPELLO DELL‟A.S. TERRACINA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA DEL CAMPO DI GIOCO PERN. 2 GIORNATE(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato per l‟Attività Interregionale - Com. Uff. n. 97 del 6.2.2004)Con telefax del 9.2.2004 l‟A.S. Terracina richiedeva copia degli atti ufficiali relativi alla decisione della CommissioneDisciplinare presso il Comitato Interregionale, resa con Com. Uff. n. 97 del 6 febbraio 2004, con la quale veniva confermata lasanzione della squalifica del campo di gioco per due giornate effettive di gara. A seguito di invio di copia degli atti delprocedimento, l‟A.S. Terracina non inviava motivi di reclamo. L‟appello è inammissibile. Prescrive infatti l‟art. 33.2 C.G.S.che a seguito della richiesta di copia degli atti la parte deve inviare i motivi di reclamo alla C.A.F. entro sette giorni dalricevimento degli stessi. Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile l‟appello come sopra proposto dal- l‟A.S. Terracinadi Terracina (Latina), ai sensi dell‟art. 33 n. 2 lett. a) C.G.S., per omesso invio delle motivazioni dopo la ricezione dellarichiesta copia degli atti ufficiali. Ordina incamerarsi la tassa versata.3 - APPELLO DEL F.C. NUOVA DAUNIA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA MINERVINO MURGE/NUOVADAUNIA DEL 18.1.2004(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Puglia - Com. Uff. n. 32 del 19.2.2004)Con provvedimento pubblicato sul Com. Uff. n. 28 del 22 gennaio 2004 il Giudice Sportivo presso il Comitato RegionalePuglia, in relazione alla gara Minervino Murge/Nuova Daunia disputata in data 18.1.2004 - rilevato dagli atti ufficiali di garache nel corso della stessa, e precisamente dal minuto 23° del secondo tempo, avendo sostituito il calciatore Di Vietro n. 10(nato il 30.9.1984) con il calciatore Carlone n. 16 (nato il 30.10.1975), il Minervino Murge ha utilizzato due soli calciatorijuniores, invece dei tre (due nati dopo l‟1.1.1984 e uno nato dopo l‟1.1.1985) prescritti per l‟intera durata della gara dal Com.Uff. n. 5 del 31 luglio <strong>2003</strong>, in combinato disposto con gli artt. 34 e 34 bis N.O.I.F. - ha irrogato alla medesima società lasanzione <strong>sportiva</strong> della perdita della gara con il punteggio di 0 a 3. Avverso tale decisione ha proposto reclamo avanti allaCommissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Puglia il Minervino Murge, deducendo che l‟avvicendamento fra icalciatori Di Vietro (sostituito, junior) e Carlone (sostituto, senior) sarebbe stato preceduto da altro fra i calciatori Piazzolla n.11 (sostituito, senior) e Cesario n. 18 (sostituto, junior), non correttamente annotato dal direttore di gara, di talché il numerominimo di tre calciatori juniores contemporaneamente in campo sarebbe stato rispettato per tutta la durata della gara. Condelibera pubblicata sul Com. Uff. n. 32 del 19 febbraio 2004 la Commissione Disciplinare ha accolto il suddetto reclamo,annullando la decisione del Giudice Sportivo e ripristinando il risultato di 2-1 in favore del Minervino Murge conseguito sul168


DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE - STAGIONE SPORTIVA <strong>2003</strong>-2004campo. Secondo la prospettazione fornita dal suddetto Organo di Giustizia Sportiva il direttore di gara, con supplemento dirapporto del 28.1.2004, ribadito in sede di audizione avanti alla medesima Commissione, avrebbe rivisto e corretto i datirisultanti dal rapporto redatto al termine della gara, affermando di essersi avveduto, ad un più accurato controllo, di avererroneamente trascritto la sostituzione del calciatore del Minervino Murge, Purgatorio (junior) con il calciatore Cesario(junior), in luogo che quella del calciatore Piazzola (senior) con il calciatore Cesario (junior). Con telegramma del 21.2.2004 lasocietà Nuova Daunia ha preannunziato a questa C.A.F. reclamo avverso la suddetta decisione della CommissioneDisciplinare, richiedendo il rilascio di copia degli atti del procedimento e riservandosi la formulazione dei motivi.Successivamente, in data 11.3.2004, ha fatto pervenire atto d‟appello, motivato, con il quale, sinteticamente, argomentata che,pur dopo la rettifica operata dal d.d.g., non avendo questi indicato il minuto esatto dell‟avvicendamento fra i calciatoriPiazzolla e Cesario, sarebbe comunque rimasto acquisito agli atti che il Minervino Murge al minuto 23° del secondo tempo hasostituito un giocatore junior (Di Vietro) con uno senior (Carlone), dovendosi in ogni caso reputare l‟anzidetto avvicendamentorettificato (Piazzolla-Cesario) successivo a quello in questione, perché annotato al 37° del 2° tempo. Questa Commissionecondivide tale argomentazione e reputa perciò che il proposto gravame meriti accoglimento. Infatti, tanto nel supplemento dirapporto, quanto in sede di audizione avanti alla Commissione Disciplinare, l‟arbitro, nel procedere alla rettifica dellasostituzione originariamente indicata (Piazzolla-Cesario in luogo di Purgatorio-Cesario), non ha mai specificato a quale minutodi gara essa è avvenuta, dovendosi perciò ritenere che l‟ordine cronologico degli avvicendamenti sia quello risultante dalrapporto originario e dal primo supplemento (inviato al Giudice Sportivo in data 28.1.2004), cioè dagli unici atti ufficiali neiquali risultino annotati i minuti delle sostituzioni, a nulla rilevando - stante proprio l‟assenza dell‟indicazione cronologica - chenel secondo supplemento e nel corso dell‟audizione avanti alla Commissione Disciplinare il direttore di gara abbia posto lasostituzione Di Vietro-Carlone a quella Piazzolla-Cesario. In difetto dell‟esatta specificazione dei minuti di taliavvicendamenti, infatti, non può che reputarsi, utilizzando le uniche indicazioni cronologiche esistenti (come già detto quelledel rapporto e del primo supplemento), che la sostituzione Di Vietro-Carlone (come espressamentei ivi indicato) sia avvenutaal minuto 23° del secondo tempo e quella - da considerarsi rettificata quanto ai soggetti, ma non al momento - fra Piazzolla eCesario al minuto 37°, sempre del secondo tempo. Di talché risulterebbe comunque che dal minuto 23° (cioè dal momentodell‟uscita dal terreno di giuoco del calciatore junior Di Vietro) al minuto 37° (cioè fino al momento dell‟ingresso in campo delcalciatore junior Cesario) del secondo tempo il Minervino Murge ha utilizzato solo due giocatori juniores, invece dei treprescritti dalle norme federali. Ciò accertato, poiché - come più volte questa Commissione ha avuto modo di affermare conindirizzo costante - in caso di violazione di carattere anche solo formale di una norma concernente la necessità di utilizzo pertutta la durata della gara di calciatori con particolari requisiti anagrafici e di conseguente partecipazione ad essa, in luogo diquesti, di calciatori che non ne avrebbero titolo, l‟applicazione della sanzione prevista dall‟ordinamento discendeautomaticamente, de jure, dalla semplice violazione della norma, ne discende la necessità di irrogare alla società MinervinoMurge la sanzione normativamente prevista per tale violazione - cioè quella della sanzione <strong>sportiva</strong> della perdita della gara conil risultato di 0 a 3 - con conseguente annullamento della deliberazione della Commissione Disciplinare impugnata e ripristinodi quella del Giudice Sportivo, che appunto tale sanzione comminava all‟odierna resistente. Per questi motivi la C.A.F., inaccoglimento dell‟appello come sopra proposto dal F.C. Nuova Daunia, annulla l‟impugnata delibera, ripristinando quella delGiudice Sportivo che infliggeva all‟A.S. Minervino Murge la sanzione <strong>sportiva</strong> della perdita della gara in epigrafe indicata conil punteggio di 0 a 3. Ordina restituirsi la tassa reclamo.4 - APPELLO DELL‟A.C. PAUPISI AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA INFLITTA AL CALCIATOREANGELONE CARMINE FINO AL 30.6.2008(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania - Com. Uff. n. 55 del 19.2.2004)La Società A.C. Paupisi ha presentato ricorso avverso la decisione della Commissione Disciplinare presso il ComitatoRegionale Campania pubblicata sul C.U. n. 55 del 19 febbraio 2004, chiedendo l‟annullamento della decisione stessa o, insubordine ulteriori indagini per accertare i fatti accaduti nel corso della gara di terza categoria fra la reclamante e la YoungBoys Ducenda del 30.11.<strong>2003</strong>. Rileva la C.A.F. che in questa sede non è possibile riprendere in esame il fatto come risultaaccertato nel giudizio di secondo grado. Nella specie la ricorrente assume esclusivamente motivi di merito e pertanto il ricorso,ai sensi dell‟art. 33 punto 1 C.G.S. deve essere dichiarato inammissibile. Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibilel‟appello come sopra proposto dal- l‟A.C. Paupisi di Paupisi (Benevento), ai sensi dell‟art. 33 n. 1 C.G.S.. Ordina incamerarsila tassa versata.5 - APPELLO DELL‟A.S. SPORTING MASCALUCIA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA GIARRE/MASCALUCIADEL 25.1.2004(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia - Com. Uff. n. 41 del 26.2.2004)La Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia, con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 41 del 25febbraio 2004, respingeva il reclamo della Sporting Mascalucia circa la regolarità della posizione del calciatore AlessandroCarcuruto della società Giarre, nella gara Giarre/Sporting Mascalucia del Campionato d‟Eccellenza, Girone B, disputatasi, indata 25.1.2004. La Commissione Disciplinare statuiva che il calciatore Curcuruto, aveva, al momento della disputa dellapredetta gara, scontato la giornata di squalifica inflittagli, con il Com. Uff. n. 6 del Comitato Provinciale di Catania, del9.10.<strong>2003</strong>, non partecipando alla gara, del Campionato Juniores, società Riposto (presso la quale era, all‟epoca, tesserato)/ACIS. Antonio, del 15.10.<strong>2003</strong> e che, di conseguenza, la sua posizione doveva considerarsi regolare. Avverso questa decisioneproponeva appello, avanti questa Commissione, lo Sporting Mascalucia, sostenendo, erroneamente, stante l‟esattezza di quantoaffermato dalla Commissione Disciplinare, che “dalla domenica successiva (compresa, quindi, la domenica 15.10.<strong>2003</strong>) il169


DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE - STAGIONE SPORTIVA <strong>2003</strong>-2004Curcuruto ha sempre giocato o comunque, è sempre stato iscritto in di- stinta sia con il Riposto che con il Giarre”. Neconsegue che il reclamo deve essere rigettato e che va incamerata la relativa tassa. Per questi motivi la C.A.F. respingel‟appello come sopra proposto dall‟A.S. Sporting Mascalucia di Mascalucia (Catania). Ordina incamerarsi la tassa versata.6 - RICORSO PER REVOCAZIONE DEL CALCIATORE CARDELLICCHIO ALESSANDRO AVVERSO LA SANZIONEDELLA SQUALIFICA FINO AL 31.12.2005(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia - Com. Uff. n. 42 del 15.5.2004)Cardellicchio Alessandro tesserato per l‟A.S. Olimpia 2000 ha proposto ricorso per revocazione chiedendo l‟annullamentodella decisione del Giudice Sportivo confermata dalla Commissione Disciplinare il Comitato Regionale Lombardia pubblicatail 15 maggio <strong>2003</strong>. Il ricorrente sostiene che possa costituire fatto nuovo rispetto alla impugnata sentenza il giudizio civileintrapreso nei suoi confronti dal Sig. Marco Brovelli arbitro dell‟incontro di calcio Cuassese/Olimpia 2000, nel corso del qualesi erano verificati i fatti a lui addebitati, al quale lo stesso Brovelli aveva poi rinunciato a seguito della infruttuosa escussione dicinque testimoni. Da tale fatto, sempre secondo il ricorrente si dovrebbe ricavare l‟assoluta incertezza circa l‟individuazionedei responsabili dell‟aggressione ai danni del direttore di gara. Osserva la C.A.F. che le suesposte deduzioni non possonotrovare ingresso in quanto l‟esistenza di un provvedimento civile riguardante i fatti di ché trattasi non può considerarsi motivovalido per instaurare un giudizio di revocazione le cui condizioni sono tassativamente previste dall‟art. 35 del C.G.S.. Perquesti motivi la C.A.F. dichiara inammissibile il ricorso per revocazione come sopra proposto dal calciatore CardellicchioAlessandro, ai sensi dell‟art. 35 n. 3 C.G.S.. Ordina incamerarsi la tassa versata.7 - RECLAMO DEL SIG. VIVIANI PAOLO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 31.12.2004(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Interregionale - Com. Uff. n. 113 del 5.3.2004)Con delibera pubblicata sul C.U. n. 82 del 14 gennaio 2004 il Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale, in relazionealla gara Cuneo/Voghera disputata in data 11.1.2004, ha inflitto all‟allenatore del Cuneo 1905, Sig. Paolo Viviani, la sanzionedella squalifica fino al 31.12.2005, per avere a fine gara spintonato violentemente alle spalle l‟arbitro, facendolorovinosamente cadere a terra a circa 5 metri e per avergli successiva- mente, mentre questi si rialzava, rivolto espressionioffensive e gravamente minacciose. In conseguenza della caduta il d.d.g. accusava dolore al collo e ad un piede ed era costrettoa recarsi al Pronto Soccorso, ove gli veniva diagnosticato un trauma contusivo al rachide cervicale ed una contusione al piededestro, guaribili in giorni 12. Avverso tale provvedimento ha proposto reclamo avanti alla Commissione Disciplinare presso ilComitato Interregionale il Sig. Viviani, chiedendo la revoca della squalifica inflittagli e, subordinatamente, la riduzione dellastessa, sostenendo di non aver affatto spintonato l‟arbitro, che probabilmente era caduto a terra per essere venuto a contatto,mentre indietreggiava, con alcuno dei calciatori del Cuneo, che lo avevano accerchiato reclamando la concessione di un calciodi rigore, non concesso dal d.d.g. per avere lo stesso erroneamente fischiato la fine dell‟incontro. Con delibera pubblicata sulC.U. n. 113 del 5 marzo 2004 l‟adita Commissione Disciplinare, in parziale accoglimento del reclamo proposto, ha ridotto lasqualifica inflitta al Sig. Viviani sino al 31.12.2004, rilevando che, pur non potendosi revocare in dubbio la condotta posta inessere dallo stesso, come risultante con chiarezza dai rapporti della terna arbitrale, fonte privilegiata di prova, la sanzioneirrogatagli dal Giudice Sportivo appariva estremamente grave e non proporzionata ai fatti contestati, i quali si sono verificati inun momento di particolare tensione emotiva, nell‟ambito del quale la spinta de qua ben può qualificarsi come azione istintiva, enon come vero e proprio atto di violenza, diretto a provocare volontariamente le lesioni poi diagnosticate al d.d.g.. Avversotale deliberazione ha proposto reclamo avanti a questa Commissione il Sig. Viviani, denunciando violazione e falsaapplicazione delle norme contenute nel Codice di Giustizia Sportiva e nel Regolamento del Giuoco del Calcio, nonchéinsufficiente e/o contraddittoria motivazione sulla valutazione della attendibilità dei referti arbitrali, concludendo per revocadella squalifica, ovvero, subordinatamente, per una sua ulteriore riduzione. Reputa la C.A.F. che il proposto reclamo possaessere accolto solo in parte. Se da un lato, infatti, non può trovare accoglimento il complesso di censure svolto dal reclamantein ordine all‟operata valutazione dell‟attendibilità dei rapporti dell‟arbitro e dei suoi assistenti, incentrato su di una pretesacontraddittorietà degli stessi rapporti, poiché essi (come ha correttamente osservato la Commissione Disciplinare) appaionosostanzialmente coerenti e si integrano l‟un l‟altro nella descrizione degli eventi, risultando indubitabile la condotta delViviani, che si è concretata nella spinta inferta al d.d.g., dall‟altro lato pare potersi affermare che l‟entità della squalifica inflittaal reclamante, pur dopo la riduzione operata dalla Commissione Disciplinare, non sia comunque congrua, permanendo agiudizio di questa Commissione una sproporzione fra il fatto sanzionato e la misura della sanzione inflitta. Non potendosi nonaderire, infatti, alla corretta motivazione formulata dalla Commissione Disciplinare a sostegno del proprio provvedimento diriduzione della sanzione inflitta al reclamante dal giudice di prime cure, la C.A.F. ritiene che, proprio in virtù di quelle ragioni- cioè dell‟intrinseca mancanza di un univoco carattere violento e volutamente lesivo del gesto del Viviani ai danni dell‟arbitro,essendo lo stesso più che altro da ascrivere ad un momento di particolare agitazione psicomotoria dei soggetti coinvolti in unasituazione di accentuata concitazione, verbale e gestuale - e quindi in considerazione della reale non eccessiva gravità del fattostesso, la sanzione comminata al reclamante possa essere ulteriormente ridotta, giudicandosi congrua e di misura proporzionataad essa gravità una squalifica sino a tutto il 31.8.2004. Per questi motivi la C.A.F., in parziale accoglimento del reclamo comesopra proposto dal Sig. Paolo Viviani, riduce al 31.8.2004 la sanzione della squalifica già inflitta dai primi giudici alreclamante. Ordina restituirsi la relativa tassa.8 - RICORSO PER REVOCAZIONE DELL‟A.C. PALAZZOLO AVVERSO DECISIONI MERITO GARAPALAZZOLO/SCORDIA DEL 5.10.<strong>2003</strong>(Delibera della C.A.F. - Com. Uff. n. 19/C del 18.11.2004)170


DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE - STAGIONE SPORTIVA <strong>2003</strong>-2004Con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 19/C del 18 novembre <strong>2003</strong> questa Commissione d‟Appello Federale accoglieval‟appello proposto dalla S.S. Scordia avverso le decisioni adottate in merito alla gara Palazzolo/Scordia del 5.10.<strong>2003</strong> dallaCommissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia (Com. Uff. n. 22 del 15 ottobre <strong>2003</strong>) e per l‟effetto, annullatala decisione impugnata, infliggeva alla A.C. Palazzolo la sanzione della perdita della gara con il punteggio di 0-3. Rilevavaquesta Commissione che alla luce di quanto previsto dall‟art. 17, comma 3, C.G.S. la posizione di Caruso Giorgio, calciatoredella soc. Palazzolo che era stato schierato nella gara di campionato Palazzolo/Scordia del 5.10.<strong>2003</strong>, doveva essereconsiderata irregolare per non avere scontato la giornata di squalifica inflittagli in relazione ad una precedente gara. Conriferimento a detta decisione proponeva ricorso per revocazione la soc. A.C. Palazzolo osservando che sulla basedell‟interpretazione dell‟art. 17 C.G.S. introdotta dalla Corte Federale con il parere riportato sul Com. Uff. n. 33 del giorno8.1.2004 la posizione del Caruso andava considerata regolare. Chiedeva pertanto che questa Commissione, tenuto nel debitoconto il fatto nuovo, procedesse alla revocazione della sua precedente sentenza. L‟impugnazione proposta va dichiaratainammissibile. Precisato che nel caso in esame non si verte nell‟ipotesi del “rinvenimento di documenti” di cui all‟art. 35C.G.S., è fin troppo facile osservare come un diverso orientamento giurisprudenziale nell‟interpretazione di una norma,suggerito ab esterno (Corte come un qualsiasi altro organismo federale) come seguito motu proprio dall‟organo giudicante, nonpossa costituire quel “fatto” nuovo cui il citato art. 35 subordina la possibilità della revocazione. Va da sé che il termine “fatto”si riferisce, inteso in senso naturalistico, ad un qualsiasi accadimento della realtà e che la diversa interpretazione di una normarientra in una siffatta accezione (meramente naturalistica, giova ripetere) del termine. Alla luce del tenore letterale della normain esame e della ratio che sorregge l‟istituto della revocazione non è seriamente contestabile, tuttavia, che per “fatto” deveintendersi la vicenda sottoposta all‟esame degli organi giudicanti o una parte, un segmento di detta stessa vicenda; deve e puòintendersi pure un qualsiasi fatto relativo o in qualche modo concernente la vicenda, come nel caso della prova riconosciutafalsa, ad esempio, che riguarda la vicenda sottoposta a giudizio sotto il profilo della sua esatta ricostruzione. Non è possibile,dunque, ravvisare il fatto nuovo cui fa riferimento l‟art. 35 C.G.S. in un qualche accadimento esterno, estraneo alla vicendasottoposta a giudizio, meno che mai negli eventuali cambiamenti giurisprudenziali che possano verificarsi nell‟applicazione diuna norma, posto che questi non incidono sulla vicenda sottoposta a giudizio e/o sulla sua ricostruzione storica. Costituisconola fisiologica aspirazione della giustizia <strong>sportiva</strong>, come di un qualsiasi altro sistema giudiziario, di adattare la norma a quelleche sembrano essere differenti valutazioni del caso concreto o diverse finalità cui la norma stessa debba rispondere. In assenzadei presupposti per l‟esame nel merito, il ricorso della A.C. Palazzolo va dichiarato, come già detto, inammissibile. A normadell‟art. 29, punto 13, C.G.S., la tassa reclamo deve essere incamerata. Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile ilricorso per revocazione come sopra proposto dall‟A.C. Palazzolo di Palazzolo Acreide (Siracusa), ai sensi dell‟art. 33 n. 3C.G.S.. Ordina incamerarsi la tassa versata.9 - APPELLO DEL F.C. MESSINA AVVERSO LA DECLARATORIA DI INAMMISSIBILITÀ DEL RECLAMOINERENTE LA VARIAZIONE DI TESSERAMENTO E IL CONTRATTO ECONOMICO DEL CALCIATORE LUCAPINTON IN PROPRIO FAVORE(Delibera della Commissione Tesseramenti - Com. Uff. n. 16/D del 16.1.2004)Con atto di reclamo del 24 novembre <strong>2003</strong>, l‟odierna società appellante chiedeva alla Commissione Tesseramenti di annullarela variazione di tesseramento e il contratto economico relativi al calciatore Pinton Luca, perfezionati in data 24 maggio 2002,essendo emerso, a dire della stessa società, che il suddetto atleta risultava in carico alla società messinese, con contratto inscadenza il 30 giugno 2005, senza che il Presidente p.t. avesse mai effettivamente sottoscritto l‟atto contrattuale e la predettavariazione. La Società Messina Peloro (società di destinazione), pertanto, alla luce dell‟apocrifia delle sottoscrizioni delproprio rappresentante legale, chiedeva la dichiarazione di annullamento del tesseramento del calciatore Pinton. Con ladecisione impugnata, l‟adita Commissione Tesseramenti - rilevato che la variazione del tesseramento in questione (del 24maggio 2002) è stata redatta mediante l‟utilizzazione dei moduli appositamente predisposti dalla Lega di appartenenza ecompletati in ogni loro parte; che, ai sensi dell‟art. 95, comma 12, N.O.I.F., la Lega trattiene gli originali di propria pertinenzae cura le variazioni di tesseramento, rimettendo però le copie alle Società contraenti; che avverso il procedimento della Lega èammesso reclamo alla Commissione Tesseramenti medesima entro 30 giorno dal ricevimento della relativa comunicazione(che il rappresentante della Società, in sede di audizione, ha ammesso di aver tempestivamente ricevuto) - ha in definitivadichiarato inammissibile il reclamo datato 24 novembre <strong>2003</strong>, per tardività e mancata tempestiva integrazione delcontraddittorio nei confronti della U.S. Triestina, presunta cedente. Con il reclamo in trattazione la società Messina torna asostenere la nullità radicale e insanabile degli atti fraudolentemente ascritti al Presidente pro tempore, conformemente alladisciplina giuridica generale di diritto comune circa la nullità dei negozi giuridici. In realtà, risulta evidente alla Commissioned‟Appello come la deducente non abbia fornito elementi dettagliati e convincenti per sovvertire le determinazioni a cui ègiunto, in punto di rito, l‟Organo specializzato con la decisione impugnata. Nel senso che il richiamo dei principi civilistici intema di regime della nullità contrattuale, comprensivamente degli effetti del rapporto di lavoro di fatto a fronte dell‟invaliditàdel contratto di lavoro subordinato (art. 2126 c.c.: fattispecie questa chiamata in causa soprattutto per giustificare lacorresponsione della retribuzione al calciatore in relazione all‟unico periodo in cui il medesimo ha inteso mettersi adisposizione della società), non può giovare alla reclamante al punto da mettere in secondo piano l‟appurata irritualità, dalpunto di vista della tempestività (se non dell‟integrità del contraddittorio), del reclamo proposto avverso il procedimento messoin essere dalla Lega di appartenenza, alla stregua di quanto chiaramente dettato dall‟art. 95, comma 12, N.O.I.F.. Disciplina,quest‟ultima, che non può non trovare applicazione, anche relativamente al termine di decadenza (non di prescrizione) iviprevisto, tanto più che è risultato pacifico e incontestato che la Lega ha rimesso per tempo alla società istante copia degli atti dicui in questa sede si disconosce la sottoscrizione di pertinenza. La decisione di prime cure va, in definitiva, confermata. Per i171


DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE - STAGIONE SPORTIVA <strong>2003</strong>-2004sopraindicati motivi la C.A.F. respinge l‟appello come sopra proposto dal F.C. Messina di Messina. Ordina incamerarsi la tassaversata.10 - APPELLO DELL‟A.S. LUZZESE CALCIO 99 AVVERSO DECISIONI MERITO GARA BELVEDERE/LUZZESEDELL‟8.2.2004(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria - Com. Uff. n. 89 del 24.2.2004)Con reclamo alla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria in data 14.2.2004 l‟A.S. Luzzese segnalavache nel corso della gara di Campionato di Promozione, Girone A, Belvedere/Luzzese del giorno 8.2.2004 la squadra di casaaveva fatto scendere in campo il calciatore Matich Sergio benché non regolarmente tesserato. Faceva presente, infatti, che iltesseramento del Matich, che nel corso del <strong>2003</strong> aveva giocato nel campionato argentino, avrebbe dovuto avvenire o essererichiesto entro il 31.12.<strong>2003</strong>. Come in realtà non era accaduto. Chiedeva pertanto che la A.S. Belvedere fosse condannata allasanzione <strong>sportiva</strong> della perdita della gara. Con la decisione di cui al Com. Uff. n. 89 del giorno 24 febbraio 2004 laCommissione Disciplinare respingeva il reclamo osservando che il Matich, di nazionalità argentina ma con cittadinanzaitaliana, doveva considerarsi in posizione regolare al momento della gara del giorno 8.2.2004, anche se il tesseramento eraavvenuto successivamente al 31.12.<strong>2003</strong>. Avverso tale decisione proponeva appello l‟A.S. Luzzese che ribadiva il propriopunto di vista: nel corso del <strong>2003</strong> il Matich aveva preso parte a gare del campionato argentino e dunque, se calciatoreextracomunitario, avrebbe dovuto tesserarsi entro il 31.12.<strong>2003</strong>; se calciatore di cittadinanza italiana, avrebbe dovuto avanzarela richiesta di tesseramento entro lo stesso 31.12.<strong>2003</strong> ed avrebbe potuto giocare soltanto dopo il rilascio dalla prescrittaautorizzazione. Chiedeva, di conseguenza, l‟accoglimento dell‟appello. L‟appello della A.S. Luzzese, proposto ritualmente enel rispetto dei termini procedurali, è ammissibile ma non può essere accolto. Risulta dalla nota in data 30.1.2004, a firma delsegretario della F.I.G.C. ed inoltrata alla A.S. Belvedere, e soprattutto dalla “Richiesta di tesseramento” a questa allegata, cheil tesseramento del Matich, “non professionista di nazionalità italiana proveniente da Federazione estera”, è stato autorizzatocon decorrenza dal 29.1.2004. Ne consegue, proprio sulla base degli argomenti della società appellante relativa al- l‟ipotesi delpossesso da parte del Matich della cittadinanza italiana (che detto calciatore risulta certamente avere), che la sua posizione almomento di scendere in campo il giorno 8.2.2004 era regolare. L‟appello proposto deve essere, di conseguenza, respinto. Pereffetto della soccombenza la tassa reclamo deve essere incamerata (art. 29, punto 13, C.G.S.). Per questi motivi, la C.A.F.respinge l‟appello come sopra proposto dalla A.S. Luzzese di Luzzi (Cosenza). Ordina incamerarsi la tassa versata.11 - APPELLO DELLA CATANZARESE CALCIO AVVERSO DECISIONE MERITO GARA CATANZARESECALCIO/MAESTRELLI CALCIO A 5 DEL 17.1.2004(Delibera della Commissione Disciplinare presso la Divisione Calcio a Cinque - Com. Uff. n. 292 del 27.2.2004)La Commissione Disciplinare presso la Divisione Calcio a Cinque della Lega Nazionale Dilettanti, con decisione pubblicatasul Comunicato Ufficiale n. 292 del 27 febbraio 2004, in accoglimento del reclamo della società Maestrelli Calcio a 5,annullava la decisione del Giudice Sportivo, che aveva comminato alla predetta società la punizione della perdita della garaCatanzarese Calcio/Maestrelli Calcio a 5, disputata in data 17.1.2004, con il punteggio di 6-0, ai sensi dell‟art. 12 comma 5lettera a) C.G.S., per la posizione irregolare, in quanto squalificato, del calciatore Spanò Matteo e di conseguenza, omologa- vail risultato acquisito sul campo della predetta gara (3-4). La Commissione Disciplinare perveniva alla predetta decisioneavendo ritenuto che il calciatore Spanò aveva partecipato regolarmente alla gara Catanzarese Calcio/Maestrelli Calcio a 5.Avverso questa decisione proponeva appello alla C.A.F. la società Catanzarese Calcio, con una serie di motivi in fatto e indiritto, richiedendo l‟applicazione della sanzione <strong>sportiva</strong> della perdita della gara con il punteggio di 0-6, come già deliberatodal Giudice Sportivo. L‟appello è infondato e non può essere accolto in quanto la motivazione della Commissione Disciplinareè condivisibile e deve intendersi qui riportata. I motivi di appello non inficiano questa conclusione. La CommissioneDisciplinare ha correttamente ritenuto, infatti, che l‟esclusione di una società dal campionato (evenienza riguardante l‟AvellinoFive Soccer, che non si era presentata a disputare la gara Maestrelli Calcio a 5/Avellino Five Center del 3.1.2004 ed era stataesclusa dal campionato, trattandosi della quarta mancata presentazione), ai sensi dell‟art. 53 comma 5 N.O.I.F., produce effettiai soli fini della classifica e “non travolge anche le ulteriori conseguenze delle gare disputate dalla società esclusa che, dunque,restano valide per tutte le conseguenze e gli effetti diversi (come quello in esame, riguardante la posizione dello squalificatocalciatore Spanò, che non aveva partecipato alla predetta gara) dalla formazione della classifica”. La società ricorrente, dopoavere ripercorso l‟iter processuale della vicenda in esame e aver sostenuto che la presente problematica è stata già affrontatadalla C.A.F. in altra occasione, mentre in realtà si tratta di situazione con diversi presupposti di fatto, si limita a riproporreconsiderazioni già correttamente affrontate dalla Commissione Disciplinare senza confutarla con nuovi argomenti. Nessunrilievo hanno, infine, le date delle due gare in esame. L‟appello deve essere, quindi, respinto e deve essere incamerata larelativa tassa. Per questi motivi la C.A.F. respinge l‟appello come sopra proposto dalla Catanzarese Calcio di Catanzaro.Ordina incamerarsi la tassa versata.12 - APPELLO DEL F.C. SPORTING PIETRELCINA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA PADULI/PIETRELCINADEL 6.12.<strong>2003</strong>(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania - Com. Uff. n. 57 del 26.2.2004)Con la decisione impugnata, la competente Commissione Disciplinare, letto il reclamo proposto dalla società Calcio Paduli inrelazione alla gara in oggetto, ritenuto lo stesso fondato essendo emersa la posizione irregolare del calciatore Boscia Giuseppe,il quale è risultato tesserato per la società Sporting Pietrelcina solo dal 19 dicembre <strong>2003</strong> e quindi in data successiva a quella didisputa della gara, ha sanzionato l‟odierna reclamante con la punizione <strong>sportiva</strong> della perdita della gara per 0-3. Lo Sporting172


DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE - STAGIONE SPORTIVA <strong>2003</strong>-2004Pietrelcina F.C., con l‟appello in trattazione, deduce esclusivamente, in punto di rito, la mancata regolare trasmissione delmenzionato reclamo del Calcio Paduli, e quindi il difetto di contraddittorio ed il conseguente impedimento posto all‟eserciziodel diritto di controdedurre, espressamente salvaguardato dalle norme procedurali del C.G.S.. L‟odierno reclamo risultafondato e merita pertanto accoglimento, atteso che il Calcio Paduli non ha fornito prova, né alcun elemento risulta comunqueagli atti di causa, circa il regolare invio del reclamo introduttivo da parte della predetta appellata in favore dell‟attualericorrente (Sporting Pietrelcina), pur in indirizzo nell‟intestazione del reclamo stesso. Per i sopraindicati motivi la C.A.F.,decidendo in merito al reclamo come sopra propo sto dal F.C. Pietrelcina di Pietrelcina (Benevento), annulla senza rinviol‟impugnata delibe- ra, ai sensi dell‟art. 33 n. 5 C.G.S., per inammissibilità del reclamo proposto alla CommissioneDisciplinare presso il Comitato Regionale Campania dalla S.S.C. Paduli avverso il risultato della gara suindicata e, perl‟effetto, ripristina il risultato di 2-2 conseguito in campo. Ordina restituirsi la tassa versata.TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 41/C - RIUNIONE DEL 5 APRILE 20041 - RICHIESTA DI AMNISTIA DELL‟A.C. PRO EBOLITANA DELLA SANZIONE DELL‟AMMENDA DI e 8.000,00PER VIOLAZIONE DELL‟ART. 2 COMMA 4 C.G.S., INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELPROCURATORE FEDERALE(Delibera della C.A.F. - Com. Uff. n. 7/C dell‟8.9.<strong>2003</strong>)L‟A.C. Pro Ebolitana, aveva proposto appello contro la decisione della Commissione Disciplinare del Comitato Interregionalepronunciata in data 24.7.<strong>2003</strong> e pubblicata sul C.U. n. 5 in pari data, con la quale, a seguito del deferimento del ProcuratoreFederale veniva comminata alla società la sanzione dell‟ammenda di e 10.000,00 per violazione del- l‟art. 2 comma 4 C.G.S..Il deferimento del Procuratore Federale trovava fondamento nel fatto che il legale rappresentante della A.C. Pro Ebolitana,Sig. Cosimo De Vita, aveva proposto ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio al fine di ottenerel‟annullamento del provvedimento emesso dalla Commissione Disciplinare e di cui al C.U. n. 179 del 4 giugno <strong>2003</strong>, senzaaver richiesto l‟autorizzazione ad adire le vie legali. Tale condotta ha concretizzato la violazione dell‟art. 27 dello StatutoFederale in base al quale le società e le persone che svolgono attività di qualsiasi carattere in seno alla Figc e alle Leghe, hannol‟obbligo di osservare le norme federali e ad accettare la piena e definitiva efficacia di tutti i provvedimenti e le decisioniadottati dalla Figc, dai suoi organi e soggetti delegati nelle specifiche attività sportive. Da quanto sopra consegue che la c.d.“clausola compromissoria” vincola al rispetto della deroga alla giurisdizione del giudice ordinario e/o amministrativo in favoredegli organismi della giustizia <strong>sportiva</strong> della F.I.G.C..Il De Vita e la società Pro Ebolitana nei separati ricorsi alla C.A.F. noncontestavano la violazione della richiamata normativa sul piano oggettivo ma si limitavano a chiedere che il comportamentodel tesserato fosse più favorevolmente valutato sotto il profilo soggettivo; in sostanza chiedevano una congrua riduzione dellesanzioni anche per il fatto che la violazione della clausola compromissoria era stata posta in essere da società appartenente allaLega Nazionale Dilettanti e non alla Lega Nazionale Professionisti come avvenuto in altri analoghi casi. La C.A.F. in parzialeaccoglimento del ricorso proposto da De Vita Cosimo riduceva la sanzione dell‟inibizione inflitta a mesi dieci e quelladell‟ammenda da € 10.000,00 a 8.000,00. In data 29.9.<strong>2003</strong> la società Pro Ebolitana ha adito la C.A.F. al fine di ottenerel‟applicazione dell‟amnistia prevista dai Comunicati Ufficiali della F.I.G.C. n. 75/A e 80/A rispettivamente dell‟11.9.<strong>2003</strong> edel 17.9.<strong>2003</strong>, in relazione alle violazioni della normativa in questione, per cui la ricorrente stessa era stata sanzionata.Ciòpremesso si osserva che la richiamata normativa prevede che possano essere ammesse al beneficio dell‟amnistiaesclusivamente le sanzioni temporali, cioè le inibizioni inflitte ai dirigenti e non le sanzioni pecuniarie. Pertanto la ricorrentenon è nelle condizioni previste dai Comunicati Ufficiali sopra richiamati, per cui non può concedersi nella circostanza ilbeneficio dell‟amnistia. Per questi motivi la C.A.F. respinge la richiesta di amnistia dell‟A.C. Pro Ebolitana di Eboli (Salerno)come sopra proposta.2 - RICHIESTA DI AMNISTIA DEL SIG. DE VITA COSIMO DELLA SANZIONE DELL‟INIBIZIONE PER MESI DIECIPER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 27 COMMA 1 E 2 DELLO STATUTO E 1 COMMA 1 C.G.S., INFLITTA A SEGUITODI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE(Delibera della C.A.F. - Com. Uff. n. 7/C dell‟8.9.<strong>2003</strong>)Il Sig. Cosimo De Vita, Presidente dell‟A.C. Pro Ebolitana, aveva proposto appello contro la decisione della Commissionedisciplinare del Comitato Interregionale pronunciata in data 24.7.<strong>2003</strong> e pubblicata sul C.U. n. 5 in pari data, con la quale, aseguito del deferimento del Procuratore Federale veniva comminata al De Vita la sanzione della inibizione per anni uno e mesisei per violazione dell‟art. 27 commi 1 e 2 dello Statuto Federale e art. 1 comma 1 del C.G.S.. Il deferimento del ProcuratoreFederale trova fondamento sul fatto che il legale rappresentante della A.C. Pro Ebolitana, Sig. Cosimo De Vita, aveva propostoricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio al fine di ottenere l‟annullamento emesso dallaCommissione Disciplinare e di cui al C.U. n. 179 del 4 giugno <strong>2003</strong>, senza aver richiesto l‟autorizzazione ad adire le vie legali.Tale condotta ha concretizzato la violazione dell‟art. 27 dello Statuto Federale in base al quale le società e le persone chesvolgono attività di qualsiasi carattere in seno alla Figc e alle Leghe, hanno l‟obbligo di osservare le norme federali e adaccettare la piena e definitiva efficacia di tutti i provvedimenti e le decisioni adottati dalla Figc, dai suoi organi e soggettidelegati nelle specifiche attività sportive. Da quanto sopra consegue che la c.d. “clausola compromissoria” vincola al rispettodella deroga alla giurisdizione del giudice ordinario e/o amministrativo in favore degli organismi della giustizia <strong>sportiva</strong> dellaF.I.G.C.. Il De Vita nel suo ricorso alla C.A.F. non contestava la violazione della richiamata normativa sul piano oggettivo masi limitava a chiedere che il suo comportamento fosse più favorevolmente valutato sotto il profilo soggettivo; in sostanzachiedeva una congrua riduzione della sanzione anche per il fatto che la violazione della clausola compromissoria era stata173


DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE - STAGIONE SPORTIVA <strong>2003</strong>-2004posta in essere da Società appartenente alla Lega Nazionale Dilettanti e non alla Lega Nazionale Professionisti avvenuto inaltri analoghi casi. La C.A.F. in parziale accoglimento del ricorso proposto da De Vita Cosimo riduceva la sanzionedell‟inibizione inflitta a mesi dieci. In data 1.10.<strong>2003</strong> il De Vita ha adito la C.A.F. al fine di ottenere l‟applicazione dell‟amnistiaprevista dai Comunicati Ufficiali della F.I.G.C. n. 75/A e 80/A rispettivamente dell‟11.9.<strong>2003</strong> e del 17.9.<strong>2003</strong>, inrelazione alle violazioni della normativa in questione, per cui il ricorrente stesso era stato sanzionato. Ciò premesso si osservache l‟attuale ricorrente è nelle condizioni previste dai Comunicati Ufficiali sopra richiamati, per cui può concedersi nellacircostanza il beneficio dell‟amnistia con conseguente termine della esecuzione della sanzione inflittagli. Per questi motivi laC.A.F. accoglie la richiesta, concedendo al Sig. De Vita Cosimo il beneficio dell‟amnistia.3 - APPELLO DEL F.C. SERRADIFALCO MONREALE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA SERRADIFALCO/ALBATROSLERCARA DEL 21.12.<strong>2003</strong>(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia - Com. Uff. n. 37 del 28.1.2004)Il 31.1.2004 il F.C. Serradifalco inviava tempestivo preavviso telegrafico di appello, con richiesta di copia degli atti ufficiali,avverso le decisioni assunte dalla Commissione Disciplinare, come in epigrafe indicate. Al ricevimento degli atti, in data21.2.2004, la società Serradifalco faceva seguire l‟invio alla C.A.F. in data 1.3.2004 - pertanto oltre il termine dei 7 giorniprescritti, una semplice comunicazione con la quale si informava che, nelle more del procedimento, la garaSerradifalco/Albatros era stata recuperata in data 18.2.2004. Il reclamo è inammissibile. A norma dell‟art. 33.2 C.G.S., i motividi appello - a seguito di richiesta di copia degli atti - devono essere trasmessi entro il termine perentorio di sette giorni dallaricezione; nella circostanza il F.C. Serradifalco ha inviato tardivamente la nota sopra indicata; questo comporta la declaratoriadi inammissibilità del reclamo stesso. Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile l‟appello come sopra proposto dalF.C. Serradifalco Monreale di Monreale (Palermo), ai sensi dell‟art. 33 n. 2 lett. a) C.G.S., per omesso invio delle motivazionidopo la ricezione della copia degli atti ufficiali. Ordina incamerarsi la tassa versata.4 - RICORSO PER REVOCAZIONE DEL CALCIATORE AMIRANDA MICHELE AVVERSO LA SANZIONE DELLASQUALIFICA PER N. 4 GARE EFFETTIVE(Delibera del- la Commissione Disciplinare presso la L.N.D. - Com. Uff. n. 52 del 14.11.<strong>2003</strong>)La Commissione Disciplinare presso il Comitato Interregionale, con delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 52 del 14 novembre<strong>2003</strong>, infliggeva al calciatore Michele Ami- randa la sanzione della squalifica di quattro giornate effettive di gara (oggiscontate), per essersi tesserato, contemporaneamente, con la S.S. Paganese e con la Soc. Gaudianense. L‟Amiranda presentava,ritualmente, alla C.A.F. richiesta di revocazione della predetta decisione, dopo avere ottenuto dalla Commissione Tesseramenti(v. Com. Uff. n. 16/D del16.1.2004) la dichiarazione di nullità del trasferimento definitivo, in data 2.9.<strong>2003</strong>, in favore dellaS.S. Paganese e il ripristino del tesseramento in favore dell‟A.C. Gaudianum, con decorrenza dal 4.9.<strong>2003</strong> (la CommissioneTesseramenti disponeva, anche, il deferimento della S.S. Paganese e del suo Presidente). Il ricorso è ammissibile ex art. 35comma c) C.G.S., in quanto l‟Amiranda, per fatto della S.S. Paganese, non ha potuto presentare la prova dell‟inesistenza delsuo, valido, tesseramento con la predetta società. Nel merito, la richiesta di revocazione va accolta, sulla base delle predetterisultanze della decisione della Commissione Tesseramenti, che ha eliminato il presupposto dell‟affermazione di responsabilitàeffettuato dalla Commissione Disciplinare presso il Comitato Interregionale e di conseguenza va annullata la sanzione dellasqualifica di quattro giornate di gara. Segue la restituzione della tassa. Per questi motivi la C.A.F. in accoglimento del ricorsoper revocazione del calciatore Amiranda Michele, annulla l‟impugnata delibera. Ordina restituirsi la tassa versata.5 - RICORSO PER REVOCAZIONE DEL G.S. BEVERARE AVVERSO LA DECLARATORIA DI INAMMISSIBILITÀDEL RECLAMO PROPOSTO AVANTI LA C.A.F. IN ORDINE ALLA CONCESSIONE DELLO SVINCOLOD‟AUTORITÀ AL CALCIATORE PIVA ROBERTO EX ART. 109 N.O.I.F. PER INATTIVITÀ(Delibera della C.A.F. - Com. Uff. n. 29/C del 26.1.2004)La C.A.F. con delibera del 27.1.2004, pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 29/C, dichiarava inammissibile l‟appello del G.S.Beverare, avverso la concessione dello svincolo d‟autorità concesso al suo calciatore Piva Roberto, ex art. 109 N.O.I.F., perinattività, ai sensi degli artt. 44 comma 6 e 33 comma 2 C.G.S., per tardività dell‟invio di copia dei motivi al calciatore,controparte. Avverso questa decisione il G.S. Beverare ricorreva alla C.A.F. per revocazione.Ai sensi dell‟art. 35 comma 3C.G.S. il ricorso va dichiarato, pregiudizialmente, inammissibile. il tardivo predetto invio di copia dei motivi alla contropartenon rientra, infatti, nei casi previsti dall‟art. 35 comma 1 lettere c) ed e) indicati dalla ricorrente nel ricorso per revocazione e innessuno degli altri casi, indicati nel predetto articolo. Si è trattato, infatti di un semplice errore del G.S. Beverare, che“confidando nell‟orario normale, si è recata, per notificare il ricorso alle parti, il pomeriggio alle ore 15, trovando gli ufficipostali centrali chiusi” (mentre, normalmente, la chiusura si verifica alle ore 18.30). Questo disguido, nel quale è incorsa laricorrente, non può essere fatto rientrare nel concetto di “forza maggiore” o ritenersi causato da “fatto altrui” nel senso in cuiquesti concetti vengono usati nella lettera c) del comma 1 del predetto art. 35 C.G.S., in quanto sarebbe bastata una maggioreattenzione o una maggiore prudenza (non riducendosi al pomeriggio dell‟ultimo giorno utile) per evitarlo. Solo percompletezza, va ricordato che il competente Direttore di Filiale delle Poste di Rovigo, con nota del 17.2.2004, ha precisato, suespressa richiesta della ricorrente, che l‟anticipata chiusura degli uffici, il 27.12.<strong>2003</strong>, era stato “pubblicizzato tempestivamentee preventivamente”. Addirittura evidente è, poi, per quanto appena detto, che non si siano verificati, nel presente procedimento“errori di fatto” da parte dell‟organo giudicante (v. lettera e del predetto comma). Consegue l‟incameramento della relativatassa.174


DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE - STAGIONE SPORTIVA <strong>2003</strong>-2004Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile il ricorso per revocazione del G.S. Beverare di San Martino di Vanezze(Rovigo).6 - APPELLO DELLA POL. PURI E FORTI AVVERSO DECISIONI MERITO GARA PURI E FORTI/ATLETICONUORO DELL‟1.2.2004(Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Sardegna per l‟Attività Giovanile e Scolastica - Com.Uff. n. 28 del 26.2.2004)Il Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Sardegna del Settore per l‟Attività Giovanile e Scolastica (Com.Uff. n. 28 del 26 febbraio 2004) accoglieva il reclamo presentato dal G.S. Atletico Nuoro avverso il risultato della gara delCampionato Regionale Giovanissimi Puri e Forti/Atletico Nuovo avendo la società Puri e Forti schierato il calciatore SeddoneRoberto, in posizione irregolare poiché squalificato per quarta ammonizione; infliggeva, quindi, alla Soc. Puri e Forti lapunizione <strong>sportiva</strong> della perdita della gara in oggetto con il punteggio di 0-3. Ricorreva a questa Commissione d‟AppelloFederale la Poli<strong>sportiva</strong> Puri e Forti sostenendo: - la Soc. Puri e Forti ha tesserato per la stagione <strong>sportiva</strong> in corso i fratelligemelli Seddone Roberto (tess. n. 021018) e Seddone Stefano (tess. n. 021019), nati il 29.12.1990; - entrambi i gemelli sonostati, nel campionato regionale Giovanissimi, ripetutamente ammoniti; - nella trascrizione delle ammonizioni dai refertiarbitrali alla schedatura interna del Comitato Regionale F.I.G.C., un‟ammonizione riportata da Stefano è stata per erroreattribuita a Roberto; - per ulteriore errore del Comitato Regionale nel C.U. n. 23 del 22.1.2004, è stato pubblicato preavviso disqualifica nei confronti di tale Seddone Marco (?), calciatore inesistente o, almeno, non tesserato per la Puri e Forti; - che persuccessivo ulteriore errore, il C.U. n. 24 del 29.1.2004 riportava segnalazione di squalifica di Seddone Roberto per “quartaammonizione”; - che di fatto alla successiva gara del 1.2.2004 Puri e Forti/Atletico Nuoro, Seddone Roberto - che eraeffettivamente gravato di tre ammonizioni - prendeva parte alla gara, mentre Seddone Stefano - colpito da quattro ammonizioni- non veniva schierato in campo. Chiedeva pertanto venisse riformata la decisione impugnata con ratifica del risultato acquisitosul campo e trasmissione degli atti al Giudice Sportivo per provvedere ad ogni necessaria variazione della scheda ammonizionie comunicazione a mezzo comunicato ufficiale. L‟appello è infondato e va respinto. L‟art. 2/6 C.G.S., i comunicati ufficiali sipresumono conosciuti a far data dalla loro pubblicazione con presunzione di natura assoluta, non è consentito opporre provacontraria. In ogni caso, non è dato cogliere gli estremi, come giustamente sottolineato dal primo Giudice, della invocata causadi forza maggiore nel semplice guasto di un computer, ancor più per l‟irrisoria facilità di acquisizione, in varie forme, di quellaconoscenza. È ben vero che dall‟esame degli atti al calciatore risulta essere stata comminata una immeritata squalifica; ma èaltrettanto vero che la Poli<strong>sportiva</strong> Puri e Forti, fin dalla imprecisa pubblicazione del C.U. n. 23 del 22.1.2004 avrebbe potuto edovuto chiarire immediatamente l‟equivoco interpellando il Comitato Regionale e comunque avrebbe dovuto uniformarsi aquanto pubblicato nel C.U. n. 24 del 29.1.2004 astenendosi dall‟impiego del calciatore Seddone Roberto il quale, colpito dasqualifica (ancorché infondata) resa pubblica e mai revocata, era da considerarsi in posizione irregolare, in ossequio allagiurisprudenza di questa C.A.F. che ha stabilito che: - “il provvedimento di squalifica anche se malamente irrogato, conservatutta la sua efficacia quando sia stato pubblicato su un Comunicato Ufficiale, salvo espressa revoca contenuta in altroComunicato, poiché i diritti dei terzi devono in ogni caso essere tutelati” (es. CAF - C.U. n. 32/C, anno 1994/95, App. A.S.Panormus). Per questi motivi la C.A.F. respinge l‟appello della Pol. Puri e Forti di Nuoro come sopra proposto. Ordinaincamerarsi la tassa versata.7 - APPELLO DELL‟A.S. LIBERTAS CEGGIA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA VENEXIA/LIBERTAS CEGGIADEL 25.1.2004(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Veneto - Com. Uff. n. 37 del 3.3.2004)Con ricorso datato 10.3.2004, l‟A.S. Libertas Ceggia esponeva che il 25.1.2004 in occasione della prevista disputa della garatra la predetta e la Venexia Calcio l‟impianto era coperto di neve, ma il terreno non appariva ghiacciato; alle ore 13,30 circa, laterna arbitrale impartiva disposizioni al dirigente della squadra ospitante di regolarizzare la senaletica orizzontale del terreno digioco, peraltro permanente al momento dell‟inizio (previsto) della gara, tanto che la terna arbitrale disponeva per la noneffettuazione della gara. Preliminarmente, va rilevato che il Giudice Sportivo ha applicato alla società ospitante la perdita dellagara perché l‟impraticabilità del campo risultava ascrivibile alla mancata attivazione della stessa, mentre la CommissioneDisciplinare competente ha modificato tale asserto disponendo il recupero della partita e che tale ultima decisione è oggetto diricorso di fronte a questa Commissione. Ciò posto il ricorso deve essere respinto, sia pure con motivazione diversa. Deveessere evidenziato che la gara risultava non disputata per impraticabilità del terreno di gioco, in mancanza di riserva scritta alriguardo, il Giudice Sportivo non avrebbe potuto prendere in esame il reclamo della A.S. Libertas Ceggia e deliberare alriguardo, cosa questa che comporta la nullità della decisione assunta da quell‟Organo e, conseguentemente, anche quella dellaCommissione Disciplinare. Ne consegue che in base alle considerazioni svolte, l‟effetto non poteva che essere quello didisporre il recupero della gara, in base all‟originario referto arbitrale, non essendo stato attivato con la prevista riserva scritta, ilpotere decisionale del Giudice Sportivo al riguardo. La sostanziale reiezione delle richieste svolte con il presente ricorso necomporta il rigetto; consegue l‟incameramento della tassa. Per questi motivi la C.A.F. respinge l‟appello dell‟A.S. LibertasCeggia di Ceggia (Venezia) come sopra proposto. Ordina incamerarsi la tassa versata.8 - APPELLO DELL‟A.S. SPORTING MASCALUCIA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA SPORTINGMASCALUCIA/NUOVA CALCIO A CINQUE MISTERBIANCO DEL 14.2.2004(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia - Com. Uff. n. 42 del 4.3.2004)175


DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE - STAGIONE SPORTIVA <strong>2003</strong>-2004Con reclamo alla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia in data 19.2.2004 la A.S. Nuova Calcio aCinque Misterbianco segnalava che nel corso della gara di Campionato di Calcio a Cinque, Serie C2, SportingMascalucia/Nuova Calcio a Cinque Misterbianco del 14.2.2004 la squadra di casa aveva fatto scendere in campo il calciatoreBonaventura Mario benché squalificato per due giornate (comunicato n. 27 del giorno 11 febbraio 2004). Con la decisione dicui al Com. Uff. n. 42 del giorno 4 marzo 2004 la Commissione Disciplinare accoglieva il reclamo osservando che ilBonaventura non aveva in effetti titolo a prendere parte all‟incontro in quanto squalificato. Infliggeva di conseguenza alla suasocietà di appartenenza la sanzione <strong>sportiva</strong> della perdita della gara con il punteggio di 0-6 e l‟ammenda di e 250,00 non senzaavere rilevato che quella del 14.2.2004 era normale gara di campionato e non, come sostenuto in una memoria dalla A.S.Sporting Mascalucia, di play-off e dunque che il reclamo era stato proposto tempestivamente. Avverso tale decisioneproponeva appello quest‟ultima società che, nel richiamare quanto previsto dal Com. Uff. nel Comitato Regionale Sicilia n. 3del 27 agosto <strong>2003</strong>, ribadiva come la gara giocata con la A.S. Nuova Calcio a Cinque Misterbianco il 14.2.2004 dovesse essereconsiderata di play-off. Il reclamo avrebbe dovuto tener conto, dunque, dell‟abbreviazione dei termini prevista dal comunicatoprima ricordato con la conseguenza che, in difetto, avrebbe dovuto essere dichiarato inammissibile. L‟appello della A.S.Sporting Mascalucia, proposto ritualmente e nel rispetto dei termini procedurali, è ammissibile ma non può essere accolto. Nonpuò esserlo perché, contrariamente all‟assunto della società, quella del 14.2.2004 non è stata gara di play-off, ma normale gara,neppure di una delle ultime quattro giornate del campionato. Ne consegue l‟inapplicabilità al caso in esame dall‟abbreviazionedei termini prevista dal comunicato ufficiale chiamato in causa dalla società appellante dal momento che detta abbreviazioneopera soltanto per le ultime quattro gare di campionato e per le gare di play-off. E quella del 14.2.2004 non rientra, come giàosservato e come può rilevarsi dal calendario del campionato, in alcuna delle due ipotesi. Il reclamo della A.S. Nuova Calcio aCinque Misterbianco è stato, dunque, tempestivo e bene ha fatto la Commissione Disciplinare a disattendere l‟eccezionesollevata dalla odierna appellante ed a non dichiararlo inammissibile. Ne discende che l‟appello proposto deve essere, come giàrilevato, respinto. Per effetto della soccombenza la tassa reclamo deve essere incamerata (art. 29, punto 13, C.G.S.). Per questimotivi la C.A.F. respinge l‟appello dell‟A.S. Sporting Mascalucia di Mascalucia di Nicolosi (Catania) come sopra proposto.Ordina incamerarsi la tassa versata.9 - APPELLO DEL VOLUNTAS TREQUANDA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA VOLUNTASTREQUANDA/VALDICHIANA CALCIO DELL‟8.2.2004(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Toscana - Com. Uff. n. 35 dell‟11.3.2004)Con ricorso datato 16.3.2004, la S.S. Voluntas Trequanda, in relazione alla gara contro la Valdichiana Calcio dell‟8.2.2004, hasostenuto che la posizione del calciatore Giuseppe Molinaro, partecipante alla stessa con il n. 10 nella Valdichiana, era daconsiderar- si irregolare, in quanto costui nella medesima stagione <strong>sportiva</strong> era già risultato tesserato per la U.S. Torrita e cheaveva partecipato, quale allenatore, ad alcune gare del Campionato Juniores della Provincia di Siena, chiedendoconseguentemente la sanzione <strong>sportiva</strong> della perdita della gara in danno della Valdichiana. Il ricorso, basato sull‟art. 35N.O.I.F., che vieta ai tecnici nel corso della medesima stagione <strong>sportiva</strong>, di svolgere attività per più di una società, neppure conmansioni diverse, non è fondato. Premesso che dal tabulato relativo alle gare indicate, lo stesso non risulta affatto cometecnico, è assorbente il rilievo secondo cui i tecnici, per essere tali a norma delle disposizioni federali, devono essere abilitatied iscritti nel Settore Tecnico (art. 13), requisito questo che non ricorre affatto nel caso del Molinaro, al quale dunque nonrisulta soggettivamente come “tecnico” applicabile la normativa invocata. La motivazione della decisione impugnata risultapertanto completa e coerente, cosa questa che impone la reiezione del ricorso. Consegue l‟incameramento della tassa. Perquesti motivi la C.A.F. respinge l‟appello del Voluntas Trequanda di Trequanda (Siena) come sopra proposto. Ordinaincamerarsi la tassa versata.10 - APPELLO DELLA S.P. PIANELLO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA PIANELLO/LAMA DEL 24.9.<strong>2003</strong>(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Umbria - Com. Uff. n. 63 del 12.3.2004)Con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 14 del 24 settembre <strong>2003</strong> il Giudice Sporti- vo presso il Comitato RegionaleUmbria, preso atto del referto arbitrale relativo alla gara del campionato regionale di Promozione, Girone A, Pianello/Lama del24.9.<strong>2003</strong>, infligge- va alla S.P. Pianello la sanzione <strong>sportiva</strong> della perdita della gara con il punteggio di 0-3, oltre ad una certaammenda ed alla squalifica ed all‟inibizione di suoi tesserati. Rilevava il Giudice come dal referto e dal relativo supplementoemergesse il compimento di atti di aggressione anche fisica nei confronti di calciatori del G.S. Lama Calcio e dell‟arbitro ditale gravità da indurre quest‟ultimo a far proseguire “pro-forma” (e solo per non dar luogo ad episodi di gravità ancoramaggiore) la gara. Avverso tale decisione e con riguardo alla sola sanzione della perdita della gara pro- poneva reclamo allaCommissione Disciplinare la S.P. Pianello che rilevava come andasse ravvisata nella condotta dell‟arbitro la causa deidisordini verificatisi nel corso della gara; quell‟arbitro che sin dalle prime battute si era provocatoriamente e deliberatamentereso colpevole di decisioni tecniche errate e di veri e propri atti di arroganza al solo scopo “di penalizzare il Pianello a tutti icosti”. Chiedeva, pertanto, il ripristino del risultato (di 3-3) conseguito sul campo. La Commissione Disciplinare disponevaaccertamenti (seduta del 23.10.<strong>2003</strong>) ed al- l‟esito degli stessi, effettuati dall‟Ufficio Indagini, deliberava di respingere ilreclamo (Com. Uff. n. 63 del 12 marzo 2004). Osservava che nel caso in esame non si tratta di “verificare se il direttore di garaabbia fatto bene a proseguire la gara „pro forma‟ e se sussistessero, al momento, le condizioni per tale decisione”, quanto diaccertare, alla luce del disposto di cui all‟art. 12, comma 4, C.G.S., se ed in quale misura eventuali fatti per loro natura nonvalutabili con criteri esclusivamente tecnici abbiano avuto influenza sul regolare svolgimento della gara. Così impostata laquestione, giudicava del tutto ininfluente l‟opinione dell‟Incaricato dell‟Ufficio Indagini (secondo il quale l‟arbitro avrebbedovuto sospendere la gara oppure farla proseguire regolarmente) ed esprimeva il parere che i fatti verificatisi nel corso176


DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE - STAGIONE SPORTIVA <strong>2003</strong>-2004dell‟incontro avevano avuto una incidenza ostativa al regolare svolgimento della gara. Il direttore di gara era venuto a trovarsinelle condizioni fisiche e psichiche, infatti, che gli avevano impedito di “proseguire nella direzione (della stessa) con quellaattenzione e diligenza che è (rectius sono) richiesta (-e)”, tanto da farla proseguire solo proforma ed arbitrando a senso unico infavore della squadra di casa. Respingeva dunque, e come già rilevato, il reclamo. Proponeva appello la società che ribadivaancora una volta il suo punto di vista, richiamando nuovamente l‟attenzione sul comportamento dell‟arbitro e rilevando che sedavvero questi fosse venuto a trovarsi nell‟impossibilità di arbitrare l‟incontro avrebbe dovuto sospenderlo. E non mancando disottolineare l‟anomalia di aver fatto proseguire la gara senza avvertire alcuno. Diversamente da quanto fatto innanzi allaCommissione Disciplinare, chiedeva disporsi la ripetizione della gara. L‟appello della S.P. Pianello, proposto ritualmente e nelrispetto dei termini procedurali, è ammissibile ma non può essere accolto. Non può esserlo per le medesime ragioni giàevidenziate dalla Commissione Disciplinare; ragioni che ad avviso di questa Commissione sono perfettamente condivisibili eche questa stessa Commissione fa interamente proprie. In effetti alla luce di quanto disposto dall‟art. 12 C.G.S. occorrevalutare se fatti o situazioni verificatisi in occasione di una certa gara abbiano influito o meno sul suo regolare svolgimento, anulla rilevando che in presenza (ed a seguito) di tali fatti o situazioni l‟arbitro abbia eventualmente adottato decisionitecnicamente non ineccepibili. Va da sé che l‟arbitro, venendo al caso in esame, avrebbe potuto andare avanti nella direzionedell‟incontro o sospenderlo invece che farlo proseguire solo proforma, ma il punto non è questo; ciò che occorre valutare è se ifatti che hanno dato luogo alla sua decisione (giusta o errata che sia stata) hanno inciso sul regolare svolgimento della gara, sene hanno impedito la regolare prosecuzione fino al termine. Così posta la questione non vi è dubbio che le aggressionidell‟arbitro da parte di un calciatore, concretizzatasi (tra le altre cose) in un violento schiaffo al viso ed in tentativi vari dicolpirlo con calci, e da parte di un dirigente e dell‟allenatore della S.P. Pianello hanno inciso negativamente ed a ragione sullaserenità dello stesso arbitro e dunque sul regolare svolgimento dell‟incontro che, laddove non sospeso, non avrebbe avuto inalcun caso un andamento regolare. Appare chiaro, insomma (e come rilevato correttamente dalla Commissione Disciplinare),che è stata la condotta del calciatore e dei tesserati della S.P. Pianello, gravissima, a porre l‟arbitro nelle condizioni fisiche epsichiche di non proseguire nella direzione della gara con la necessaria serenità e ad impedire che la gara stessa giungesse altermine regolarmente. Tanto che l‟incontro è andato avanti solo proforma, non per ingiustificata decisione di un arbitroimbelle, ma perché la situazione di grave tensione e pericolosità creata dai tesserati della S.P. Pianello altro non suggeriva cheportare a termine la gara, al sensato e ragionevole scopo di evitare pregiudizi ancora maggiori per sé medesimo e per l‟ordinepubblico. Alla luce delle considerazioni fin qui svolte non vi è dubbio, dunque, che in occasione della gara Pianello/Lama del21.9.<strong>2003</strong> si sono verificati fatti che hanno influito sul suo regolare svolgimento; fatti riconducibili alla S.P. Pianello prima cheper responsabilità oggettiva per essere stati posti in essere da suoi tesserati. Ne discende, come già anticipato, che l‟appelloproposto deve essere respinto. Per effetto della soccombenza la tassa reclamo va incamerata (art. 29, punto 13, C.G.S.).Per questi motivi la C.A.F. respinge l‟appello della S.P. Pianello di Pianello (Perugia) come sopra proposto. Ordinaincamerarsi la tassa versata.11 - APPELLO DELL‟A.S. CORNETO TARQUINIA AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE DEL SIG.CECCHELIN CARLO GIUSEPPE FINO AL 30.11.2004(Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Lazio per l‟Attività Giovanile e Scolastica - Com.Uff. n. 33 del 4.3.2004) In data 27.11.<strong>2003</strong> il Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Lazio del Settore per l‟AttivitàGiovanile e Scolastica squalificava il Sig. Cecchelin Carlo Giuseppe fino al 31.3.2005. Avverso tale decisione era esperitogravame innanzi al Giudice Sportivo di 2° Grado, che con delibera del 18.12.<strong>2003</strong> rigettava il reclamo, senza procedereall‟audizione della società reclamante, pur formalmente richiesta con le modalità di rito. Questa Commissione Federale -innanzi alla quale veniva instaurato e celebrato il giudizio d‟appello - ai sensi dell‟art. 33 n. 5 C.G.S., annullava la decisionedel 18.12 e ritrasmetteva gli atti al Comitato Regionale Lazio affinché procedesse alla nuova celebrazione del giudizio. In data4 Marzo 2004, il Giudice Sportivo di 2° Grado - dopo avere ascoltato un rappresentante della società Corneto Tarquinia -riduceva la squalifica dell‟allenatore al 30 Novembre 2004. La società proponeva appello a questa C.A.F. contro l‟ultimadecisione, deducendo i seguenti motivi di gravame: I) Nullità di provvedimento per violazione del principio di imparzialità eindipendenza del giudice (questo motivo veniva posto, in sede di discussione, in subordine rispetto alle altre ragioni digravame); II) Contraddittoria motivazione su un punto decisivo della Controversia; III) Omessa motivazione su un puntodecisivo della controversia. Con riferimento ai denunciati vizi di omessa e contraddittoria motivazione, il ricorso è fondato e vaaccolto. In effetti va in primo luogo rilevato come il giudice di secondo grado abbia proceduto a nuova celebrazione delgiudizio - espletando l‟attività di audizione della ricorrente - senza pervenire, in sede di motivazione, a conclusioni diverse infatto, - ma anzi esplicitamente disattendendo la versione attenuata dei fatti resa dalla reclamante - eppur tuttavia abbiadeliberato, in modo contraddittorio, una riduzione del- la squalifica. Sotto il profilo dell‟insufficiente motivazione è poi darilevare il mancato vaglio critico degli elementi ricostruttivi forniti dalla reclamante, rispetto ai quali viene genericamenteaffermata l‟inattendibilità per contrasto con le risultanze del referto arbitrale. Orbene, pur ribadendosi in questa sede ilprincipio della qualità di fonte probatoria privilegiata da riconoscersi al referto arbitrale, ed assumendosene la validità delcontenuto con riguardo alla esatta ricostruzione dei fatti, va rilevato come i contenuti evidenziati dalla reclamante potevanoben rilevare sotto il profilo della valutazione circa la intenzionalità/istintività della condotta, che pur non incidendo in ordinealla affermazione di re sponsabilità dell‟incolpato, finiscono per gravare sulla determinazione della sanzione da comminare.Alla luce di quanto esposto appare pertanto congruo ridurre la sanzione inflitta di ulteriori mesi due e giorni sette, fissando lasqualifica in mesi dieci. In ordine al primo motivo, - involgente una delicata questione relativa alla possibile introduzionenell‟ordinamento sportivo dei principio dell‟astensione obbligatoria del giudice che si è già pronunciato sulla controversia, -esso, la cui soluzione sarebbe semmai di eventuale spettanza della Corte Federale, può dirsi superato dall‟accoglimento pieno177


DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE - STAGIONE SPORTIVA <strong>2003</strong>-2004delle altre ragioni di gravame, rispetto alle quali è stato subordinato nella udienza di discussione. Va tuttavia rilevato in questasede che, a prescindere dalla assenza di norme che, nel predetto ordinamento sportivo, disciplinino una simile forma diastensione, è la stessa struttura degli organi di giustizia <strong>sportiva</strong> - in molti casi costituita da istituzioni monocratiche emonosoggettive - a rendere praticamente impossibile una rotazione interna nella trattazione degli affari provenienti da giudizidi rinvio. Per questi motivi la C.A.F., in parziale accoglimento dell‟appello come sopra proposto dall‟A.S. Corneto Tarquiniadi Tarquinia (Viterbo), riduce la sanzione dell‟inibizione inflitta al Sig. Cecchelin Carlo Giuseppe a mesi dieci, fissandola al27.9.2004. Ordina restituirsi la tassa versata.12 - APPELLO DELLA A.S.S.C. CAPUALANDIA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA BENEVENTODONNE/CAPUALANDIA DEL 18.1.2004(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania - Com. Uff. n. 59 del 4.3.2004)L‟appellante società promuoveva gravame avverso la delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato RegionaleCampania dell‟1.3.2004, con la quale le era stata inflitta la sanzione della perdita della gara con il punteggio di 0-6, per avereschierato due giocatrici infrasedicenni nell‟incontro di calcio a cinque con il Benevento Donne, svoltosi il 18.1.2004, privedelle autorizzazioni previste, ex art. 34, comma 3 N.O.I.F.. L‟odierna appellante sosteneva doversi annullare la decisionerelativa alle due atlete, entrambe quindicenni, affermando che per le donne l‟età minima per la partecipazione agli eventiagonistici sarebbe fissata in quindici anni, e dunque differenziata rispetto a quanto accade per gli uomini, essendo per questiultimi fissata in anni sedici. Per una del- le due atlete - in ogni caso - sosteneva inoltre esservi stata già una autorizzazioneannua- le che, benché scaduta all‟epoca dell‟evento, avrebbe attestato l‟idoneità dell‟atleta a prendere parte alle competizioniagonistiche. L‟appello è infondato e va respinto. Esso fonda su di un falso presupposto normativo, in quanto l‟età prevista perla partecipazione alle competizioni agonistiche è fissata per tutti, uomini e donne, in anni sedici. La differenziazione tra i sessivi è solo con riguardo alla possibilità di ammettere a tali competizioni - previa autorizzazione - i giovanissimi atleti,consentendosi che possano essere autorizzati i maschi almeno quindicenni e le donne almeno quattordicenni. Nel caso dispecie una delle due atlete, la calciatrice Regna Emanuela Francesca nata il 4.10.1988, era quindicenne e sprovvista diautorizzazione, e, quindi, la sua partecipazione alla gara è da ritenersi senz‟altro irregolare. Pertanto la decisione dellaCommissione Disciplinare deve essere confermata. Per questi motivi la C.A.F. respinge l‟appello della A.S.S.C. Capualandiadi Capua (Caserta) come sopra proposto. Ordina incamerarsi la tassa versata.TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 42/C - RIUNIONE DELL’8 APRILE 20041 - APPELLO DEL F.C. MESSINA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA DEL CAMPO GIOCO PER UNAGIORNATA EFFETTIVA DI GARA E L‟AMMENDA DI € 3.000,00(Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti - Com. Uff. n. 315 dell‟1.4.2004)Con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 310 del 30 marzo 2004 il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionistiinfliggeva al F.C. Messina la squalifica del campo di gara per una giornata e l‟ammenda di e 3.000,00 a titolo di responsabilitàoggettiva ex art. 11 commi 1 e 3 C.G.S. in relazione a certo comportamento tenuto da sostenitori dello stesso F.C. Messina inoccasione della gara con la soc. Atalanta del 21.3.2004. Osservava il Giudice, in estrema sintesi, che detto comportamento,consistito nel fittissimo e pericoloso lancio di oggetti contro il pullman dei calciatori della soc. Atalanta, era stato tenuto neipressi del cancello di accesso allo stadio ed a causa della non tempestiva apertura del cancello stesso da parte degli addetti diservizio. Rilevava poi che nel caso in esame non poteva trovare applicazione il disposto di cui all‟art. 12 comma 1 C.G.S. dalmomento che il lancio di oggetti, in particolare di un pesante sasso che aveva colpito ad una gamba il calciatore Taibi, nonaveva influito sul regolare svolgimento della gara visto che lo stesso Taibi vi aveva preso regolarmente parte senza dare segnidi una qualche significativa menomazione sotto il profilo sia fisico che psichico. Non poteva trovare applicazione neppure ildisposto di cui all‟art. 12 comma 4 C.G.S. difettandone i presupposti; difettando, cioè, il verificarsi di un fatto eccezionale nonriconducibile a responsabilità del F.C. Messina o a suoi tesserati. Avverso tale decisione la società proponeva reclamo allaCommissione Disciplinare, eccependo l‟inattendibilità della ricostruzione dei fatti operata dal Collaboratore dell‟UfficioIndagini (che al loro verificarsi si trovava all‟interno degli spogliatoi) e che i fatti avessero rivestito caratteristiche di gravitàtale da meritare una sanzione come quella inflitta dal Giudice Sportivo. Osservava poi, quanto alla ritardata apertura delcancello, che il tempo intercorso tra l‟arrivo del pullman della squadra ospite e l‟effettivo ingresso di questo all‟interno dellostadio era stato di 40‟‟, 16 dei quali resi necessari dall‟apertura del pesante cancello. Chiedeva pertanto l‟annullamento dellasanzione della squalifica del campo e la sua sostituzione con sanzione pecuniaria da contenersi nel minimo. Esaminato il caso,la Commissione Disciplinare respingeva il reclamo (decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 315 del giorno 1 aprile 2004).Rilevava come dagli atti ufficiali (in particolare dal rapporto del Collaboratore dell‟Ufficio Indagini) risultasse che “gli addettidella soc. Messina incaricati di presidiare gli ingressi e, nello specifico, di agevolare l‟accesso del pullman della squadra ospiteall‟interno dello stadio... (avevano ritardato) l‟apertura del cancello di qualche minuto e che in tal modo i tifosi violenti si(erano) trovati nelle condizioni di effettuare il lancio prolungato di oggetti verso il pullman stesso”. Osservava, relativamentealla natura ed all‟entità della sanzione, che la stessa, tenuto conto della pericolosità del comportamento dei sostenitori, da unaparte, e delle circostanze attenuanti invocate, dall‟altra, doveva ritenersi equa e ben proporzionata alle reali e complessivecaratteristiche del caso. Avverso tale decisione il F.C. Messina proponeva appello lamentando il mancato esame da parte dellaCommissione Disciplinare, nel merito ed in dettaglio, delle singole doglianze. Eccepiva in particolare: la contraddittorietà dellamotivazione della Commissione Disciplinare nel giudicare fedelmente ricostruiti i fatti dalla Questura di Messina, da una parte,e nel prestar fede, dall‟altra, alle asserzioni del Collaboratore dell‟Ufficio Indagini benché in netto contrasto con la178


DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE - STAGIONE SPORTIVA <strong>2003</strong>-2004ricostruzione operata dalla Questura; - la conseguente inattendibilità del Collaboratore dell‟Ufficio Indagini che al momentodei fatti si trovava, difatti, all‟interno degli spogliatoi e non aveva potuto rendersi conto di quanto accadeva all‟esterno ed, inparticolare, nei pressi del cancello; - il non aver tenuto conto, la Commissione Disciplinare, sia delle riprese televisive (chepure aveva ammesso nel giudizio) che della già richiamata ricostruzione dei fatti della Questura di Messina; riprese ericostruzione dalle quali emergeva chiaramente come il lasso di tempo intercorso tra l‟arrivo del pullman nelle immediatevicinanze dello stadio e l‟effettivo ingresso al suo interno non avesse superato i 40‟‟ e come lo stesso pullman avesse sostatoinnanzi al cancello di accesso, prima della sua apertura, non più di 14‟‟; - in ogni caso, come non rientrasse nei suoi poteri ilcontrollo dell‟ordine pubblico al di fuori dell‟impianto di gioco e dunque come dovesse trovare applicazione al caso in esamela preclusione di cui all‟art. 11 comma 1 C.G.S. (preclusione per i fatti commessi all‟esterno dell‟impianto sportivo); - lanecessità di ridimensionare la gravità dell‟episodio all‟origine della sanzione (peraltro unico nell‟arco dell‟intera giornata),anche alla luce del comportamento tenuto dalla propria dirigenza nei confronti della squadra ospite e degli sforzi profusi nelcollaborare con le Forze dell‟Ordine. Sulla base di tali motivi sollecitava l‟annullamento della squalifica del campo di gara e lasua sostituzione con sanzione pecuniaria. Da contenersi, peraltro, nel minimo. L‟appello del F.C. Messina, che prende le mosseda una motivazione della squalifica ritenuta inadeguata e contraddittoria nonché dall‟applicazione di norma del C.G.S.giudicata erronea, e dunque dalla previsione di cui all‟art. 33 comma 1 lettere b) e c) del C.G.S., è ammissibile ma non puòessere accolto. In effetti sembra esservi discrasia fra la versione dei fatti fornita dalla Questura di Messina e quanto riferito dalCollaboratore dell‟Ufficio Indagini, dal momento che il tempo di attesa del pullman della soc. Atalanta dinnanzi al cancello diingresso allo stadio, prima della sua apertura, è stato indicato in 40‟‟ in un caso (v. attestazione del 31.3.2004) ed in un paio diminuti nell‟altro. Con tutto ciò, anche ad ammettere che l‟attesa si sia protratta per i 40‟‟ cronometrati dalla Questura sulla basedei filmati in suo possesso, non sembra che la divergenza con i 2‟ circa tirati in ballo dal Collaboratore dell‟Ufficio Indaginirilevi più di tanto ai fini del decidere. Per ammissione della stessa società appellante (v. impugnazione), non è seriamentecontestabile, infatti, che il tempo occorrente per l‟apertura del cancello si aggiri attorno ai 14‟‟ e che i 40‟‟ durante i quali ilpullman è dovuto rimanere all‟e- sterno dello stadio (in balia, bisogna aggiungere, delle poco amichevoli attenzioni deisostenitori locali) vanno ben al di là del tempo strettamente necessario. Ne costituiscono quasi il triplo o ancora di più se siconsidera che gli addetti del F.C. Messina avrebbero potuto dare prudenzialmente inizio alle operazioni di apertura del cancellogià al primo avvicinarsi del mezzo della squadra ospite allo stadio. Come invece non hanno fatto, lasciando che il pullmansostasse nei pressi dell‟ingresso per un tempo sensibilmente superiore allo stretto necessario e venisse preso di mira dal gruppodi esagitati sostenitori locali. Va da sé, così stando le cose, che l‟esposizione dei tesserati della soc. Atalanta al lancio di oggettida parte della tifoseria locale va fatta risalire all‟inerzia degli addetti del F.C. Messina; inerzia che ha reso possibile lacommissione dei fatti violenti; che si realizzasse una situazione di concreto e reale pericolo per l‟incolumità pubblica e che unodei calciatori della squadra ospite, il portiere Taibi, venisse colpito da una grossa pietra e subisse un certo danno all‟incolumitàfisica. Non può che esserne ritenuta oggettivamente responsabile il F.C. Messina perché il lancio di sassi e di oggetti variall‟indirizzo dei tesserati della soc. Atalanta e le conseguenze che ne sono derivate per la loro incolumità sono stati possibiliper la colpevole inerzia dei suoi addetti al servizio d‟ordine. Vuoi dunque perché irrilevante l‟imprecisione sui tempi in cui èincorso il Collaboratore dell‟Ufficio Indagini, vuoi perché i fatti si sono verificati nelle immediate vicinanze dello stadio (perl‟esattezza in corrispondenza del cancello di accesso per i veicoli) e mentre il pullman della squadra ospite era in attesa dientrare, l‟appello del F.C. Messina, come già anticipato, non può essere accolto. Non può esserlo neppure per ciò che riguardala presunta impossibilità di applicare al caso in esame l‟art. 11 C.G.S. per essersi verificati i fatti all‟esterno dell‟impiantosportivo. È pur vero che al momento di essere preso di mira dai sostenitori locali il pullman della squadra ospite si trovavaall‟esterno dello stadio, ma non è meno vero, come rilevato da ultimo, che il pullman stesso si trovava nella immediataprossimità dello stadio, dinnanzi al cancello di ingresso, in attesa di entrare e non vi è dubbio che per questa sua peculiaritàl‟area nella quale si sono verificati i fatti va considerata di stretta pertinenza dell‟impianto sportivo, come tale rientrante sotto ilcontrollo e la vigilanza della società di casa. Osservato che i motivi addotti dalla società appellante in merito alla presuntaseverità della sanzione inflitta attengono al merito, come tali da non potersi esaminare in questa sede, e che in ogni caso nonappaiono condivisibili per le medesime ragioni fatte presenti nella decisione della Commissione Disciplinare (congruità dellasanzione in relazione alla pericolosità del comportamento dei sostenitori, da un lato, ed alle attenuanti invocate, dall‟altra);rilevati l‟inammissibilità dei motivi addotti in ordine all‟entità della sanzione e comunque la loro infondatezza, si stavaosservando, l‟appello proposto dal F.C. Messina va, come già scritto, respinto. A norma dell‟art. 29 punto 13 C.G.S. la tassareclamo deve essere incamerata. Per questi motivi la C.A.F. respinge l‟appello come sopra proposto dal F.C. Messina diMessina. Ordina di incamerarsi la tassa versata.2 - APPELLO DELL‟A.S. ROMA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA DEL CAMPO GIOCO PER DUEGIORNATE EFFETTIVE DI GARA E L‟AMMENDA DI € 10.000,00(Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti - Com. Uff. n. 315 del‟1.4.2004)Con decisione pubblicata sul C.U. n. 311 del 30 marzo 2004 il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionistideliberava, ai sensi dell‟art. 24 commi 3 e 5 lett. a) C.G.S., in merito alla regolarità della gara Lazio/Roma del 21.3.2004. Sullabase degli atti ufficiali di gara e della relazione inviata dal Capo dell‟Ufficio Indagini, nella quale si dava conto delledichiarazioni rilasciate da diversi tesserati all‟organo inquirente federale, il Giudice Sportivo perveniva al convincimento che ifatti verificatisi nell‟occasione, sfociati nella decisione dei calciatori di entrambe le squadre di non riprendere il giuoco e nellaconseguente sospensione definitiva della gara disposta dall‟arbitro, dovevano essere valutati quali circostanze eccezionali, nonriconducibili a responsabilità di tesserati e Società. In applicazione dell‟art. 12 comma 4 ultima parte del C.G.S. il GiudiceSportivo ordinava pertanto la ripetizione della gara. Con la stessa delibera il Giudice Sportivo, valutata la rilevanza sul piano179


DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE - STAGIONE SPORTIVA <strong>2003</strong>-2004disciplinare dei fatti avvenuti prima e durante la gara, comunque ascrivibili a responsabilità oggettiva delle due società,infliggeva alla Soc. Roma la squalifica del campo per una giornata effettiva di gara nonché l‟ammenda di e 3.000,00 ed allaSoc. Lazio l‟ammenda di e 51.500,00. Avverso la decisione proponeva reclamo con procedura di urgenza l‟A.S. Roma,lamentando l‟eccessività della sanzione, tenuto conto dei fatti eccezionali avvenuti durante la gara e delle circostanzeattenuanti (in particolare la collaborazione prestata dalla reclamante alle forze dell‟ordine al fine di prevenire condotte violenteed il proprio status di Società ospitata), nonché della disparità di trattamento in relazione alla sanzione meno afflittiva irrogataa carico della soc. Lazio. Nel gravame osservava inoltre che i suoi sostenitori avevano tenuto un comportamento esemplare infase di deflusso e che nessuna ulteriore forma di collaborazione o di attività preventiva avrebbe potuto utilmente essere posta inessere, dal momento che si era verificata nell‟occasione una causa di forza maggiore, tale da escludere ogni addebito a caricodell‟A.S. Roma. La Commissione Disciplinare, con delibera pubblicata nel C.U. n. 315 dell‟1 aprile 2004, respingeva ilreclamo ed infliggeva all‟A.S. Roma, a titolo di responsabilità oggettiva, la squalifica del campo per due giornate effettive digara, nonché l‟ammenda di € 10.000,00, rilevando in motivazione che i sostenitori della Società reclamante avevanoreiteratamente posto in essere, prima e durante la gara, condotte violente, oltre che intimidatorie nei confronti delle forzedell‟ordine, di particolare gravità, provocando uno stato di crescente e drammatica tensione, tale da generare una situazione digrave pericolo per l‟incolumità pubblica. Osservava inoltre la Commissione Disciplinare che l‟A.S. Roma rispondeva di talecondotte dei propri sostenitori nonostante fosse squadra ospitata, posto che tale qualità non ha valore scriminante ma puòassumere rilievo solo ai fini dell‟attenuazione della sanzione da irrogare. La Soc. Roma ha interposto appello contro la suddettadecisione chiedendo che la C.A.F. voglia riformare il provvedimento impugnato, commutando la squalifica del campo in unasanzione pecuniaria; in via subordinata disporre la riduzione ad una sola giornata della squalifica del campo; in viaulteriormente subordinata ridurre la squalifica del campo ad una giornata effettiva e commutare la seconda giornata in equasanzione pecuniaria a carico della ricorrente. A sostegno del gravame deduce: a) l‟erronea applicazione degli artt. 10 e 11C.G.S. e la violazione delle norme connesse alla responsabilità oggettiva. Sostiene l‟appellante che la CommissioneDisciplinare non avrebbe tenuto conto che, ai sensi dell‟art. 11 comma 1 C.G.S., la Società risponde per i fatti violenti deipropri sostenitori, commessi all‟esterno dell‟impianto sportivo, soltanto quando risulti violato il divieto di cui all‟art. 10comma 1, ovvero sussista la prova che la società stessa contribuisce e/o sovvenziona con interventi finanziari o di altra natura itifosi organizzati. Inoltre, non sarebbe stata considerata, al fine della non applicazione o quanto meno attenuazione dellesanzioni secondo il disposto dell‟art. 11 comma 6 C.G.S., la concreta collaborazione fornita alle forze dell‟ordine dalla Societàricorrente, pur in presenza dei limiti e delle difficoltà derivanti dalla sua qualità di Società ospitata, esentata dall‟obbligo dimantenimento dell‟ordine pubblico che grava invece per regolamento sulla Società ospitante; b) l‟omessa e contraddittoriamotivazione su un punto decisivo della controversia. Secondo la ricorrente vi sarebbe contraddizione tra l‟affermazione diresponsabilità della Soc. Roma per condotte intimidatorie dei suoi sostenitori e la sostanziale ininfluenza della condotta dei tretifosi romanisti entra- ti sul terreno di giuoco sulla decisione dell‟arbitro di sospendere la gara, come ritenuto dal GiudiceSportivo e dall‟ordinanza 25.3.2004 del G.I.P. presso il Tribunale di Roma, ove si legge tra l‟altro che è “...inverosimileritenere che tale clima (di tensione, n.d.r.) sia stato creato, all‟interno di uno stadio gremito di ottantamila spettatori, dai treindagati”. Altro profilo di contraddizione consisterebbe, secondo l‟appellante, nella mancata valutazione, al finedell‟esclusione o quanto meno dell‟attenuazione della sanzione, della fattiva collaborazione dei dirigenti dell‟A.S. Roma con iresponsabili dell‟ordine pubblico, sebbene tale collaborazione non sia stata negata né dal Giudice Sportivo né dallaCommissione Disciplinare. Infine, la ricorrente contesta, ampliando argomentazioni svolte nella precedente fase delprocedimento, l‟applicabilità della responsabilità oggettiva nei confronti della A.S. Roma alla quale, nella qualità di societàospitata, non potrebbe essere addebitata neppure una “culpa in vigilando” in ordine alle condotte dei propri sostenitori,spettando esclusivamente alla Società ospitante il compito di adottare misure idonee al mantenimento dell‟or- dine pubblico.La C.A.F. ritiene che il ricorso debba essere respinto, con incameramento della tassa. In ordine al motivo di appello sub a) ladecisione della Commissione Disciplinare è immune da vizi, avendo correttamente applicato la disposizione dell‟art. 11 n. 1C.G.S. che prevede sanzioni a carico della Società per i fatti violenti commessi in occasione della gara da uno o più dei proprisostenitori, se dal fatto derivi comunque un pericolo per l‟incolumità fisica di una o più persone. Soltanto per i fatti commessiall‟esterno dell‟impianto sportivo la responsabilità sussiste a condizione che “risulti violato il divieto di cui all‟art. 10 comma1”. Orbene, risulta chiaramente dagli atti ufficiali utilizzati nelle precedenti fasi di giudizio che le condotte violente ascrivibiliai sostenitori dell‟appellante, dalle quali è derivata (secondo l‟incensurabile valutazione del giudice di merito) una situazione dipericolo per l‟incolumità di più persone, sono state poste in essere all‟interno dell‟impianto sportivo, sia prima dell‟inizio dellagara, sia nel corso dell‟intero primo tempo della stessa. Non ha quindi alcun fondamento la doglianza riguardante il mancatoaccertamento della violazione del divieto imposto dall‟art. 10 comma 1 C.G.S. poiché tale disposizione si riferisce, come sopraprecisato, esclusivamente ai fatti verificatisi al di fuori dell‟impianto sportivo. È pienamente condivisibile, per contro, lavalutazione espressa dai primi giudici circa la gravità del “contesto intimidatorio” creatosi durante la gara soprattutto a causadei comportamenti tenuti dai sostenitori della Società Roma, caratterizzati dalla reiteratezza, della collettività e dalla concretapericolosità per l‟incolumità delle persone. Nel quadro così delineato dalla Commissione Disciplinare non hannoevidentemente un peso determinante l‟abusivo ingresso nel campo per destinazione di tre sostenitori della Roma e l‟invitodagli stessi rivolto al capitano della squadra di non riprendere il giuoco. È quindi irrilevante, anche ai fini della determinazionedella sanzione, la circostanza che né il Giudice Sportivo, né il G.I.P. del Tribunale di Roma, abbiano attribuito all‟interventodei tre tifosi efficacia causale decisiva sulla decisione dell‟arbitro di sospendere definitiva- mente la gara. Infatti è evidente cheil pericoloso clima di tensione, cui fanno riferimento il Giudice Sportivo e la Commissione Disciplinare, era già stato creato eprogressivamente alimentato in precedenza dalle reiterate condotte aggressive, minacciose e violente poste in essere daisostenitori della Società appellante, di cui si è detto sopra. Passando all‟esame del motivo di gravame sub b), si osserva che180


DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE - STAGIONE SPORTIVA <strong>2003</strong>-2004l‟attenuante relativa al comportamento di positiva collaborazione comunque tenuto dai dirigenti della Società Roma è già stataconsiderata dalla Commissione Disciplinare. Proprio in seguito alla concessione della suddetta attenuante la squalifica delcampo, rideterminata dalla Commissione Disciplinare, con riferimento alla eccezionale gravità dei fatti, in tre giornate effettivedi gara oltre all‟ammenda di e 15.000,00, è stata poi contenuta in due giornate effettive di gara e nell‟ammenda di e 10.000,00.La riduzione di un terzo applicata dalla Commissione Disciplinare appare quindi del tutto congrua e correttamente motivata.Sono prive di fondamento, infine, le doglianze relative all‟applicazione nel caso di specie della responsabilità oggettiva,fondate sul rilievo che alla ricorrente, in qualità di società ospitata, non potrebbe essere addebitata alcuna “culpa in vigilando”.Infatti la responsabilità oggettiva si applica, per definizione, anche prescindendo dall‟accertamento di colpa ed opera, nel casoprevisto dall‟art. 11 n. 1 C.G.S. nei confronti di entrambe le Società impegnate nella competizione agonistica, come si rilevadal testo della disposizione che, riferendosi genericamente alle “Società” non distingue tra ospitante e ospitata. Anche sulpunto, pertanto, la decisione della Commissione Disciplinare è correttamente motivata, in conformità con la vigente normativa,e deve essere integralmente confermata. Per questi motivi la C.A.F. respinge l‟appello come sopra proposto dall‟A.S. Roma diRoma. Ordina di incamerarsi la tassa versata.TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 43/C - RIUNIONE DEL 15 APRILE 20041 - APPELLO DELLA S.S. NUOVA AVEZZANO CALCIO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA NUOVAAVEZZANO/PRO VASTO DEL 7.12.<strong>2003</strong>(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Interregionale - Com. Uff. n. 108 del 26.2.2004)La C.A.F. rinvia il giudizio, su istanza di parte, alla riunione del 19.4.2004.2 - APPELLO DELL‟U.P. SCICLI AVVERSO LA SANZIONE DELL‟INIBIZIONE DEL SIG. GIOVATTO PASQUALEFINO AL 31.12.2004 A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA COMMISSIONE TESSERAMENTI(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia - Com. Uff. n. 42 del 4.3.2004)Con reclamo depositato in data 22 gennaio <strong>2003</strong>, il calciatore Bonaiuto Danilo chiedeva che la Commissione Tesseramentidichiarasse la nullità del proprio tesseramento con la società U.P. Scicli, sostenendo di non avere sottoscritto alcun atto ditesseramento con tale società e che una eventuale sottoscrizione apposta su un tale atto doveva considerarsi apocrifa. L‟aditaCommissione Tesseramenti, decidendo in data 26 settembre <strong>2003</strong>, accoglieva il ricorso del calciatore deferendo, altresì, l‟U.P.Scicli e i suo Presidente ai sensi degli artt. 1 e 8 C.G.S. per avere, in violazione delle norme di lealtà, correttezza e probità,formato o concorso a formare un atto di tesseramento sul quale era stata apposta falsamente la firma di Bonaiuto Danilo. Conla decisione impugnata, la competente Commissione Disciplinare, disattesa la memoria difensiva dell‟odierna reclamante“poiché nella presente materia non può essere eccepita l‟invocata buona fede”, ritenuto altresì che il comportamento ascrittointegrava gli estremi della violazione delle norme regolamentari vigenti in materia di tesseramento e che il deferimento erafondato, deliberava di infliggere alla Società l‟ammenda di e 500,00 e al suo Presidente l‟inibizione a svolgere qualsiasi attivitàsociale e <strong>sportiva</strong> in seno alla Federazione fino a tutto il 31 dicembre 2004. Con il reclamo in trattazione, promosso in personadel Segretario con delega alla firma (pendendo l‟inibizione del Presidente), la U.P. Scicli non contesta l‟entità della sanzionepecuniaria, bensì chiede di ridurre congruamente l‟inibizione inflitta al Presidente, la cui durata è ritenuta sproporzionatarispetto all‟accaduto ed alla assenza totale di intenzionalità che avrebbe contrassegnato la violazione di norme regolamentari,pur non messa in discussione nella sua sussistenza. Il reclamo non può essere accolto. I fatti, come accennato, sono incontestatidalla società reclamante, la quale infatti, per sua stessa espressa ammissione, “non intende contestare l‟an, né la violazione dinorme regolamentari” per come sanzionata da parte dei giudici di prime cure, ma ritiene passibile di riforma il solo quantumdella sanzione inibitoria inflitta al suo massimo esponente, ritenuta assolutamente sproporzionata rispetto all‟effettivosvolgimento dei fatti. Orbene, tutto ciò premesso, la Commissione d‟Appello osserva che non emergono elementi per cui sipossa affermare, con sufficiente grado di certezza, la totale inconsapevolezza o comunque l‟assoluta estraneità ed assenza dicolpa della Società istante, ed in particolare dei suoi rappresentanti, rispetto all‟azione che ha portato a perpetrare la graveviolazione regolamentare di cui si discute. Cosicché, residuando l‟oggettiva gravità dei fatti commessi, e considerando cheanche la pur semplice leggerezza nel compierli o parteciparvi può rilevare ai fini dell‟integrazione della violazione dei principigeneralissimi di cui all‟atto di deferimento, non sussistono i motivi per riformare, nel senso preteso dalla reclamante, lasanzione inflitta in prime cure, della quale peraltro non può sottacersi la particolare tenuità. Per i sopraindicati motivi la C.A.F.respinge l‟appello dell‟U.P. Scicli di Scicli (Ragusa) come sopra proposto. Ordina incamerarsi la tassa versata.3 - APPELLO DELLA POL. PELORO PLAST AVVERSO LA SANZIONE DELL‟INIBIZIONE FINO AL 31.12.2004INFLITTA AL SIG. CAIZZONE SEBASTIANO A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE DEL COMITATOREGIONALE SICILIA(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia - Com. Uff. n. 42 del 4.3.2004)Con atto del 9.2.2004 il Presidente del Comitato Regionale Sicilia ha deferito alla Commissione Disciplinare presso ilmedesimo Comitato il Sig. Sebastiano Caizzone, Presidente della Pol. Peloro Plast, il quale, ritenendo ingiusta la sanzioneinflittagli dal Giudice Sportivo con delibera pubblicata sul C.U. n. 16 del 28 gennaio 2004 (inibizione fino al 20.4.2004), conmissiva del 2.2.2004 indirizzata alla Commissione Disciplinare rivolgeva ad Organi Federali espressioni scurrili ed offensive,violando i precetti di cui all‟art. 1 del C.G.S.. Con delibera pubblicata sul C.U. n. 42 del 4 marzo 2004 la CommissioneDisciplinare, ritenuto oltremodo censurabile il comportamento del dirigente deferito per le espressioni utilizzate, in quantoaltamente offensive, ha inflitto allo stesso la sanzione dell‟inibizione a svolgere ogni attività in seno alla F.I.G.C., a ricoprire181


DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE - STAGIONE SPORTIVA <strong>2003</strong>-2004cariche federali ed a rappresentare la Società nell‟ambito federale fino a tutto il 31.12.2004. Con atto del 10.3.2004, sottoscrittodal Vice Presidente, la Pol. Peloro Plast ha appellato tale decisione, chiedendo l‟annullamento, ovvero la sensibile riduzione,della sanzione inflitta al Caizzone. Reputa la C.A.F. che il gravame non possa trovare accoglimento. L‟impugnata decisionedella Commissione Disciplinare, infatti, appare corretta ed immune da qualsiasi vizio logico, mentre del tutto congrua eproporzionata alla gravità dei fatti addebitati al Caizzone appare la misura della sanzione allo stesso inflitta. Né le ragioniaddotte con il proposto reclamo, in primo luogo la buona fede del Caizzone e la pretesa mancanza di volontà dello stesso direcare offesa ad alcun organo federale, appaiono meritevoli di valorizzazione in questa sede, posto che l‟indubitabile caratterescurrile delle espressioni utilizzate dal dirigente e a loro inequivoca finalità offensiva eliminano in radice la possibilità che ilCaizzone, nel redigere e sottoscrivere la citata nota indirizzata alla Commissione Disciplinare, non intendesse ingiuriare alcunorgano federale. Appare indubitabile, quindi, che il comportamento tenuto dal Caizzone non sia stato conforme agli obblighi dilealtà, correttezza e buona fede di cui all‟art. 1 C.G.S.. Per questi motivi la C.A.F. respinge l‟appello della Pol. Peloro Plast diBarcellona Pozzo di Gotto (Messina) come sopra proposto. Ordina incamerarsi la tassa versata.4 - APPELLO DELL‟A.S. AVIGLIANO SCALO CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL31.12.2008 INFLITTA AL CALCIATORE SANTARSIERO ANTONIO(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Basilicata - Com. Uff. n. 67 del 3.3.2004)Con delibera pubblicata sul C.U. n. 49 dell‟8 gennaio 2004 il Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale di Potenza, inrelazione alla gara Avigliano Scalo/Lucania Team disputata in data 4.1.2004, ha inflitto al calciatore dell‟Avigliano Scalo,Antonio Santarsiero, la sanzione della squalifica fino al 30.12.2008 per avere questi, contestando una decisione del d.d.g.,raggiunto lo stesso dalla panchina e procuratogli, con una violenta spallata al volto, il blocco della mandibola destra ed unostato di stordimento, tali da costringe- re l‟arbitro a sospendere la gara ed a richiedere l‟intervento dei sanitari, con successivaprognosi di giorni tre. Con atto del 17.1.2004 l‟A.S. Avigliano ha proposto reclamo avverso il suddetto provvedimento avantialla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Basilicata, sostenendo che il contatto fra Santarsiero ed il d.d.g.sarebbe stato del tutto fortuito ed involontario e chiedendo, pertanto, l‟annullamento del gravato provvedimento o comunque lariduzione della sanzione inflitta al proprio tesserato. Con delibera pubblicata sul C.U. n. 67 del 3 marzo 2004 la CommissioneDisciplinare adita, ritenuto che l‟atto di violenza, costituito dalla spallata inflitta dal Santarsiero al d.d.g., fosse statosicuramente volontario - come anche confermato dallo stesso d.d.g. in sede di audizione avanti all‟organo di Giustizia Sportiva- non potendosi accedere alla tesi della reclamante circa un suo preteso carattere fortuito ed involontario, ha confermato lasqualifica comminata al Santarsiero dal giudice di prime cure. Avverso tale provvedimento ha proposto appello avanti a questaCommissione l‟A.S. Avigliano, con atto dell‟8.3.2004, denunciando il difetto di motivazione dell‟impugnata deliberazionedella Commissione Disciplinare, nonché riproponendo le identiche argomentazioni attinenti al merito della vicenda, già svolteavanti alla Commissione Disciplinare e quindi in questa sede inammissibili. Reputa la C.A.F. che il proposto gravame vadarespinto. Il motivo di reclamo formulato, in relazione all‟art. 33, comma 1, lett. c), C.G.S., infatti, non può trovareaccoglimento, laddove la Commissione Disciplinare ha posto a fondamento della propria deliberazione una motivazione che,seppur stringata, non può certo dirsi né insufficiente, né tantomeno contraddittoria. Essa, infatti, pur nella sua sinteticità, dàsufficientemente conto del convincimento, cui l‟organo di Giustizia Sportiva è pervenuto, circa la volontarietà dell‟agente nellacommissione del fatto violento, e tanto basta a fondare il giudizio sulla di lui responsabilità, at- tesa la certezza sussistente inordine all‟evento, sul quale non è stata sollevata alcuna contestazione. L‟impugnata decisione della Commissione Disciplinare,quindi, appare correttamente e sufficientemente motivata. Per questi motivi la C.A.F. respinge l‟appello dell‟A.S. Avigliano diAvigliano (Potenza) come sopra proposto. Ordina incamerarsi la tassa versata.5 - APPELLO DELL‟U.S. COMELICO AVVERSO LA DECLARATORIA DI ANNULLAMENTO DEL TESSERAMENTODEL CALCIATORE ZANDONELLA DANIELE(Delibera della Commissione Tesseramenti - Com. Uff. n. 19/D del 13.2.2004)La Commissione Tesseramenti, con delibera del 13.2.2004, pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 19/D, accoglieva il reclamoproposto da Zandonella Raffaele e dalla moglie, Alfarè Lovo Marina e di conseguenza, annullava il tesseramento, a tempoindeterminato, del figlio Zandonella Daniele, all‟epoca dei fatti, minore, in favore dell‟U.S. Comelico, in quanto effettuatosenza il consenso del ricorrente e con apposizione, sul relativo modulo, della sua firma apocrifa. La predetta CommissioneTesseramenti rilevava che il Presidente dell‟U.S. Comelico ha riconosciuto di non essere stato presente al momento delle firmeda parte del Zandonella Daniele e dei suoi genitori. Oltre a ciò, sempre, la Commissione Tesseramenti ha precisato che la firmadel Zandonella Raffaele, sul modulo di tesseramento, è “identica” a quella del figlio e “diversa dalla sottoscrizione che figurasulla carta d‟identità, in calce al reclamo”. La conclusione è che “è evidente che la sottoscrizione di Zandonella Raffaele, sulmodulo di tesseramento, è apocrifa e presumibilmente, riconducibile alla mano dello stesso figlio Daniele”. Avverso questadecisione proponeva appello alla C.A.F. l‟U.S. Comelico. L‟appello è infondato e non può essere accolto. La motivazione delprimo giudice, della quale si è detto, è, infatti, condivisibile. Il riferimento della Commissione Tesseramenti all‟art. 8 C.G.S. èprodromico al deferimento dei tesserati, coinvolti nella vicenda, alla competente Commissione Disciplinare, per lo svolgimentodi un giudizio a loro carico. La problematica della falsità della firma del Zandonella Raffaele, esercente la potestà genitorialesul tesserato, non viene, invece, neppure affrontata nell‟appello, in quanto la circostanza che nessun componente della societàComelico “sia entrato nella privacy del tesserato” per firmare e assistere alle firme per il tesseramento, non può che essereconsiderata circostanza neutra e ininfluente ai fini della decisione. Segue l‟incameramento della relativa tassa. Per questimotivi la C.A.F. respinge l‟appello dell‟U.S. Comelico di Santo Stefano di Cadore (Belluno) come sopra proposto. Ordinaincamerarsi la tassa versata.182


DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE - STAGIONE SPORTIVA <strong>2003</strong>-20046 - APPELLO DELLA GIOVENTÙ CALCIO CERIGNOLA AVVERSO LA DECLARATORIA DI INAMMISSIBILITÀDEL RECLAMO MERITO GARA JUVENILIA S. SEVERO/GIOVENTÙ CALCIO CERIGNOLA DEL 15.2.2004(Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Puglia del Settore per l‟Attività Giovanile eScolastica - Com. Uff. n. 37 del 10.3.2004)Il Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Puglia del Settore per l‟Attività Giovanile e Scolastica, con decisionepubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 35 del 25 febbraio 2004, preso atto che l‟arbitro non ha potuto dare inizio alla garaJuvenilia San Severo/Gioventù Calcio Cerignola, del 15.2.2004, per la mancata tempestiva presentazione in campo dellasquadra di quest‟ultima società e esaminato il reclamo presentato, sempre, dalla predetta società, rilevava che allo stesso nonrisultava allegata la ricevuta comprovante l‟invio del ricorso alla controparte Juvenilia San Severo e di conseguenza, dichiaravainammissibile il ricorso e infliggeva alla reclamante la sanzione della perdita della gara per 0-3; la penlizzazione di un punto inclassifica e l‟ammenda di 103 euro, per prima rinuncia. A seguito di ricorso della Gioventù Calcio Cerignola, il GiudiceSportivo di 2° Grado, con delibera del 10.3.2004, pubblicata sul Com. Uff. n. 37 del 10 marzo 2004, rigettava il reclamo,rilevando che il predetto inadempimento della Gioventù Calcio Cerignola “non può essere sa- nato in grado di appello comesancito dagli artt. 29 comma 9 e 32 comma 7 C.G.S.”. Avverso questa decisione, proponeva ricorso alla C.A.F. la GIoventùCalcio Cerignola, sostenendo di avere adito regolarmente il Giudice Sportivo di 1° Grado, inviando regolarmente, in data23.2.2004, il ricorso alla controparte, dopo un preannuncio di reclamo in data 16.2.2004 e a conferma di ciò, allegava, alpresente ricorso, la predetta ricevuta e precisava di avere inviato copia della ricevuta anche al Giudice Sportivo di 2° Grado.L‟appello è fondato e deve essere accolto. La situazione, in punto di fatto, è quella prospettata dalla ricorrente e quindi, sia ilprimo che il secondo giudice sono incorsi in errore nel ritenere inesistente, al momento della decisione del Giudice Sportivodel 25.2.2004, la prova del tempestivo invio del ricorso alla controparte. Ne consegue, che, ai sensi dell‟art. 33 comma 5C.G.S., essendo “insussistente l‟inammissibilità dichiarata dagli organi” di prima e seconda istanza, va annullata la decisione disecondo grado e gli atti vanno trasmessi al Giudice Sportivo per un nuovo giudizio. Va disposta la restituzione della relativatassa. Per questi motivi la C.A.F., in accoglimento dell‟appello come sopra proposto dalla Gioventù Calcio Cerignola diCerignola (Bari), annulla le decisioni dei primi giudici, ai sensi dell‟art. 33 n. 5 C.G.S., per insussistenza della dichiaratainammissibilità, con rinvio al Giudice Sportivo di 1° Grado, per l‟esame di merito del reclamo proposto dalla Gioventù CalcioCerignola inerente la gara Juvenilia S. Severo/G.C. Cerignola del 15.2.2004. Ordina restituirsi la tassa versata.7 - APPELLO DELL‟A.S. CARINI AVVERSO DECISIONI MERITO GARA ELENKA T.N./CARINI DEL 7.3.2004(Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Sicilia del Settore per l‟Attività Giovanile eScolastica - Com. Uff. n. 33 del 18.3.2004)Con delibera pubblicata sul C.U. n. 33 del 18 marzo 2004, il Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Siciliadel Settore per l‟Attività Giovanile e Scolastica - in accoglimento del reclamo proposto dall‟A.S. Elenka T.N. per contestare laregolarità della posizione, fra gli altri, del calciatore Mariano Amato in relazione alla gara disputata con l‟A.S. Carini in data7.3.2004 - rilevato che il predetto calciatore aveva preso parte al citato incontro senza risultare tesserato per l‟A.S. Carini(come rilevato dall‟interrogazione effettuata sul sistema informatico centralizzato in data 11.3.2004), ha assunto a carico dellasocietà e dei suoi tesserati i seguenti provvedimenti disciplinari: sanzione <strong>sportiva</strong> della perdita della gara con il punteggio di 0a 3; penalizzazione di un punto in classifica; ammenda di e 150,00; inibizione al Dirigente Accompagnatore Ufficiale LoCricchio Salvatore fino al 20.4.2004; squalifica all‟allenatore Petrone Giovanni fino al 20.4.2004. Avverso tale provvedimentoha proposto appello avanti a questa Commissione l‟A.S. Carini, con atto del 22.3.2004, eccependo che il precitato calciatoreMariano Amato risulterebbe regolarmente tesserato per essa società sin dal 27.9.<strong>2003</strong>, allegando al ricorso richiesta ditesseramento n. 033705, e chiedendo per tale motivo l‟integrale annullamento della gravata deliberazione. Reputa la C.A.F.che il proposto reclamo vada totalmente accolto. Da un‟accurata indagine effettuata presso il sistema informatico centralizzato,infatti, è emerso che il citato calciatore Mariano Amato risulta tesserato per la società reclamante sin dal 27.9.<strong>2003</strong>, conmatricola 4.620.588. La ragione del mancato rilievo di tale circostanza da parte dell‟organo di Giustizia Sportiva di prime cure,peraltro, sta nel fatto che l‟immissione del tesseramento del calciatore nel sistema informatico centralizzato è avvenutatardivamente, solo in data 19.3.2004, non risultando la medesima alla data dell‟interrogazione svolta dal Giudice Sportivo di 2°Grado. Sussistono giusti motivi, dunque, per procedere all‟integrale annullamento dell‟impugnata deliberazione,contestualmente ripristinando della gara in oggetto conseguito sul campo. Per questi motivi la C.A.F., in accoglimentodell‟appello come sopra proposto dall‟A.S. Carini di Carini (Palermo), annulla l‟impugnata delibera, ripristinando, altresì, ilrisultato di 2-5 conseguito sul campo nella gara suindicata. Ordina restituirsi la tassa versata.8 - APPELLO DELLA S.S. DON LUCA 3P PANTANACCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL12.10.2004 INFLITTA AL SIG. CICCIOTTI VITALIANO(Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Lazio del Settore per l‟Attività Giovanile e Scolastica- Com. Uff. n. 35 del 18.3.2004)La S.S. Don Luca 3P Pantanaccio in persona del Presidente Bozza Luigi ha presentato ricorso avverso la decisione del GiudiceSportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Lazio del Settore per l‟Attività Giovanile e Scolastica, pubblicata sul Com.Uff. n. 35 del 18 marzo 2004, relativa alla squalifica inflitta all‟allenatore Cicciotti Vitaliano fino al 12.10.2004. Sostiene laricorrente l‟eccessiva entità della sanzione e l‟omessa risposta da parte del giudice di 2° Grado alla richiesta di audizione deidirigenti della Società Pontinia. Ritiene la C.A.F. che mentre è stata ritualmente sentita in sede di audizione la societàreclamante, nessun obbligo incombeva al Giudice di 2° Grado di sentire i dirigenti della società avversaria. Circa l‟entità della183


DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE - STAGIONE SPORTIVA <strong>2003</strong>-2004sanzione va rilevato che nella impugnata decisione è stata correttamente valutata la gravità dei fatti con conseguente riduzionedal 31.12.2004 al 12.10.2004 della sanzione inflitta al Cacciotti il cui comportamento nei confronti dell‟arbitro deve ritenersi diparticolare gravità. Per questi motivi la C.A.F. respinge l‟appello della S.S. Don Luca 3P Pantanaccio di Latina come sopraproposto. Ordina incamerarsi la tassa versata.9 - APPELLO DELLA POL. CASTELVERDE CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL31.12.2004 INFLITTA AL CALCIATORE CONTINO GIUSEPPE(Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Lazio del Settore per l‟Attività Giovanile e Scolastica- Com. Uff. n. 35 del 18.3.2004)La Pol. Castelverde Calcio ha proposto reclamo avverso la delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il ComitatoRegionale Lazio del Settore per l‟Attività Giovanile e Scolastica pubblicata sul C.U. n. 35 del 18 marzo 2004, relativa allasqualifica fino al 31.12.2004 inflitta al calciatore Contino Giuseppe. Ritiene la C.A.F. che con il ricorso di cui sopra la Pol.Castelverde Calcio richiede un nuovo esame del merito, riproponendo una diversa versione dei fatti, inammissibile in questasede. Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile l‟appello come sopra proposto dalla Pol. Castelverde Calcio, ai sensidell‟art. 33 n. 1 C.G.S. Ordina incamerarsi la tassa versata.TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 44/C - RIUNIONE DEL 19 APRILE 20041 - APPELLO DELLA A.S. LIVORNO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA MESSINA/LIVORNO DEL 30.1.2004(Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti - Com. Uff. n. 298 del 19.3.<strong>2003</strong>)L‟A.S. Livorno impugnava la delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti che lacondannava (Com. Uff. n. 298 del 19.3.2004). La rinuncia al gravame effettuata dalla A.S. Livorno determina l‟inammissibilitàdel- l‟appello dalla stessa proposto. Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile l‟appello come sopra proposto dall‟A.S.Livorno di Livorno, per rinuncia del gravame. Ordina incamerarsi la tassa versata.2 - APPELLO DEL GENOA CRICKET AND FOOTBALL CLUB AVVERSO DECISIONI MERITO GARAMESSINA/GENOA DEL 7.12.<strong>2003</strong>(Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti - Com. Uff. n. 298 del 19.3.2004)Il Genoa Cricket and Football Club si rivolgeva al Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti facendoopposizione alla omologazione della gara Messina/Genoa, disputata per il Campionato Nazionale di Serie B il 7 dicembre <strong>2003</strong>e terminata con il risultato di 4-0 per la squadra di casa, rilevando che alla gara aveva preso parte per la squadra avversaria ilcalciatore Rezaei Rahman in posizione irregolare. Il predetto calciatore, di nazionalità iraniana, era stato tesserato per laSocietà Perugia in data 2 novembre 2001 con la formula della cessione temporanea di contratto. Il contratto è stato prorogatofino al 30 giugno <strong>2003</strong>. La società Perugia, peraltro, non esercitava il diritto di riscatto. Il calciatore, risolto consensualmente ilcontratto con la società di origina (Zob Ahan Isfahan), si tesserava in data 30.8.<strong>2003</strong> per la società Messina. Il Genoa, con ilsuddetto reclamo, denunciava la irregolarità del tesseramento del predetto calciatore con la Società Messina, per la nullità delrelativo contratto, stipulato in violazione della normativa in materia di immigrazione e, in particolare, dell‟art. 40 del D.P.R. n.394 del 1999, per il quale l‟autorizzazione al lavoro, il visto d‟ingresso e il permesso di soggiorno non sono rinnovabili e, incaso di cessazione del rapporto di lavoro, non sono utilizzabili per un altro lavoro. Il permesso di soggiorno collegato alcontratto di lavoro con la società perugina scadeva il 1° novembre <strong>2003</strong> e quindi non poteva essere utilizzato per iltesseramento stipulato con la società Messina concluso il 30 agosto <strong>2003</strong>. Secondo la società reclamante il tesseramento per lasocietà Messina era da considerare illegittimo anche in relazione al suo contrasto con le norme federali, atteso che il calciatorealla scadenza dell‟originario contratto con la società perugina, doveva essere ritenuto calciatore extracomunitario difederazione non aderente alla U.E. o alla E.E.E. di tal che avrebbe dovuto richiedere, ai sensi della deliberazione del ConsiglioFederale del 4 marzo <strong>2003</strong> una nuova dichiarazione nominativa di assenso, un nuovo visto e un nuovo permesso di soggiorno.Il calciatore in questione, invece, era stato tesserato in base ad un rinnovo del permesso di soggiorno da ritenere illegittimo,inidoneo alla stipulazione di un nuovo contratto di lavoro. E di un nuovo tesseramento per una società diversa. La circostanzache la Federazione iraniana non avesse richiesto il transfer internazionale, secondo la reclamante, non aveva alcuna rilevanza.La società Genoa chiedeva, di conseguenza, la vittoria a tavolino nella suindicata gara. Il Giudice Sportivo, con deliberapubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 172 del 16 dicembre <strong>2003</strong>, respingeva il reclamo omologando la gara con il risultatoconseguito sul campo. Anche la Commissione Disciplinare, adita dalla società Genoa, respingeva il reclamo con decisionepubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 298 del 19 marzo 2004. Tale decisione viene appellata dal Genoa, che reitera lededuzioni formulate nei precedenti gradi di giudizio. L‟appello è infondato, risultando corretta la ricostruzione della fattispeciealla luce della normativa federale vigente all‟epoca dei fatti operata dalla Commissione Disciplinare. Ed invero, con ladeliberazione del 4 marzo <strong>2003</strong>, il Consiglio Federale ha disposto che, per la stagione <strong>sportiva</strong> <strong>2003</strong>-2004, le società di SerieB, C1 e C2 non potessero tesserare calciatori provenienti dall‟estero non appartenenti alla U.E. o alla E.E.E., salvo che glistessi “non fossero già tesserati alla data odierna per società professionistiche, fatta salva l‟applicazione della normativa inmateria di visti e permessi di soggiorno”. Il calciatore Rezaei alla data del 4 marzo <strong>2003</strong> era regolarmente tesserato per lasocietà perugina ed era munito di permesso di soggiorno. Lo stesso, pertanto, poteva essere tesserato con una società di SerieB, C1 o C2 anche per la successiva stagione <strong>sportiva</strong>, non importa se per la stessa società perugina o con altra società. Con lascadenza del tesseramento, il predetto calciatore, tesserato a titolo temporaneo, è tornato nella disponibilità della societàiraniana di originaria appartenenza ma questa non ha richiesto il certificato internazionale di trasferimento di tal che il Rezaei,184


DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE - STAGIONE SPORTIVA <strong>2003</strong>-2004avendo conservato il diritto di essere tesserato nella successiva stagione <strong>sportiva</strong> anche per una società diversa dal Perugiaregolarmente è stato tesserato dalla società Messina. Su tale ricostruzione della fattispecie non incide la questione sollevatadalla società appellante che ha denunciato la illegittimità del rinnovo del permesso di soggiorno al Rezaei. Il permesso disoggiorno, infatti, rappresenta solo un presupposto di fatto del tesseramento del calciatore straniero, in quanto la valutazionedella sua legittimità esorbita dalla competenza degli organi federali, riguardando esclusivamente l‟autorità statale di pubblicasicurezza. Per le considerazioni che precedono, l‟appello, in conclusione, va respinto. La tassa di reclamo, di conseguenza, vaincamerata. Per questi motivi la C.A.F. respinge l‟appello come sopra proposto dal Genoa Cricket and Football Club diGenova. Ordina incamerarsi la tassa versata.3 - APPELLO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO LA DECLARATORIA DI NON LUOGO A PROCEDERENEI CONFRONTI DEI CALCIATORI GIAMMONA GIOVANNI E SCALIA ROSARIO, NONCHÉ LA REIEZIONE DELDEFERIMENTO A CARICO DEI CALCIATORI TELLA PROCOLO, DEL DEO VITO E DELL‟A.S. FORIO CALCIO A 5(Delibera della Commissione Disciplinare presso la L.N.D. - Com. Uff. n. 338 del 23.3.2004)Con ricorso pervenuto il 29.3.2004, il Procuratore federale impugnava la decisione della Commissione Disciplinare presso laDivisione Calcio a Cinque di cui al C.U. n. 338 del 23 marzo 2004 sotto i profili che seguono: - decisione di non doversiprocedere nei confronti di Giovanni Giammona per essere questi già stato sanzionato per gli stessi fatti dal Giudice Sportivo; sisostiene che in realtà quel giudice aveva provveduto su fatti relativi al comportamento dell‟interessato consistito in atti diviolenza nei confronti di un avversario lontano dall‟azione di gioco. Il rilievo è fondato; il deferimento in esame concerneinfatti “insulti e minacce ai componenti della panchina della squadra avversaria”; trattasi all‟evidenza di comportamenti diversiche richiedono ciascuno autonoma sanzione, particolarmente severa, attesa la reiterazione di comportamenti non regolamentarie gravemente lesivi della etica <strong>sportiva</strong>, per cui si ritiene di infliggere al Giammona l‟ulteriore squalifica per talecomportamento sino al 30.6.2004; - decisione di non doversi procedere nei confronti di Rosario Scalia, perché all‟epoca nontesserato: se è vero che lo stesso al momento non era tesserato, risulta però che risultava squalificato fino al 30.6.<strong>2003</strong>; percostante orientamento di questa Commissione, il tesserato che sta scontando una squalifica, a prescindere dal tesseramento inatto o meno, è passibile di sanzione per comportamenti scorretti ed anzi la sua violazione deve essere valutata con particolareseverità in ragione proprio della situazione di accertata pregressa e recente contrarietà alle regole del gioco: si ritiene pertantodi infliggere, in ragione della ricordata aggravante, la squalifica fino al 30.6.2004 per reiterate minacce alla panchina dellasquadra avversaria; - decisione di rigetto del deferimento dei tesserati Procolo Della e Vito Del Leo per mancanza di provarelativamente all‟intervenuta convocazione; la prova risulta in atti e pertanto il comportamento dei due va sanzionato, sia purein misura modesta, tenuto conto del fatto che entrambi si sono poi presentati successivamente. La sanzione può pertanto esserecontenuta in giorni quindici di squalifica per ciascuno mentre l‟ammenda alla A.S. Forio Calcio a Cinque, per responsabilitàoggettiva, può essere contenuta in cento euro. Per questi motivi la C.A.F., in accoglimento dell‟appello come sopra proposto,infligge ai calciatori Giammona Giovanni e Scalia Rosario la sanzione della squalifica fino al 30.6.2004; e ai calciatori TellaProcolo e Del Deo Vito la sanzione della squalifica per giorni 15, ed alla A.S. Forio Calcio a 5 la sanzione dell‟ammenda di e100.4 - APPELLO DELL‟U.S. VITERBESE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER UNA GIORNATA DIGARA INFLITTA AL CALCIATORE FRAU ALESSANDRO(Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti Serie C - Com. Uff. n. 219 del 26.3.2004)Il calciatore di cui in epigrafe, in forza alla U.S. Viterbese, veniva squalificato per una giornata dal Giudice Sportivo per averassunto un atteggiamento provocatorio nei confronti del pubblico locale (che reagiva violentemente) dopo aver realizzato unarete decisi- va, su rigore, al 90° dell‟incontro Sambenedettese/Viterbese del 21.3.2004. Con la decisione impugnata, lacompetente Commissione Disciplinare ha dichiarato inammissibile il reclamo d‟urgenza proposto dal Frau, rilevando che taleforma di reclamo non può essere utilizzata nel caso di squalifica per una gara o sanzioni minori, ad eccezione dei procedimenti(ma non è il caso di specie) nei quali è ammissibile l‟uso di immagini televisive come fonte di prova. Con il reclamo intrattazione la società di appartenenza (U.S. Viterbese) non ha fornito, nel merito, elementi di contestazione dell‟avversatapronunzia di inammissibilità, resa in punto di rito dall‟Organo di giustizia di seconde cure. Consegue a quanto sopra che ilreclamo non può sfuggire, a sua volta, a declaratoria di inammissibilità, ai sensi dell‟art. 29, comma 6, C.G.S., data l‟evidentegenericità dei motivi. La tassa reclamo va incamerata. Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell‟art. 29comma 6 C.G.S. per genericità, l‟appello come sopra proposto dall‟U.S. Viterbese di Viterbo. Ordina incamerarsi la tassaversata.5 - APPELLO DELL‟U.S. CASTELPLANIO-ANGELI AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CASTELPIANO-ANGELI/MARINA DEL 21.2.2004(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Marche - Com. Uff. n. 71 del 18.3.2004)L‟Unione Sportiva Castelplanio-Angeli ha presentato ricorso avverso la decisione della Commissione Disciplinare presso ilComitato Regionale Marche pubblicata sul C.U. n. 71 del 18 marzo 2004 e relativa alla gara Castelplanio-Angeli/Marina del21.2.2004. Con detta decisione la Commissione Disciplinare, in accoglimento del reclamo della A.S. Marina ha inflitto alCastelplanio-Angeli la sanzione <strong>sportiva</strong> della perdita della gara per 0-3 nonché l‟inibizione fino al 5 aprile 2004all‟accompagnatore ufficiale Sig. Collesi Primero, per aver fatto partecipare alla gara il calciatore Fuakuputu Doris inposizione irregolare per difetto di tesseramento. Ritiene la C.A.F. che il ricorso debba essere accolto in quanto, come risultadagli atti, il suindicato calciatore risulta tesserato con la Società Castelplanio-Angeli a decorrere dal 20.2.2004, giorno185


DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE - STAGIONE SPORTIVA <strong>2003</strong>-2004precedente a quello della disputa della gara, come dilettante extracomunitario. Conseguentemente la decisione dellaCommissione Disciplinare deve essere annullata con ripristino del risultato conseguito sul campo. Per questi motivi la C.A.F.,in accoglimento del reclamo come sopra proposto dall‟U.S. Castelplanio-Angeli di Castelplanio (Ancona), annulla l‟impugnatadelibera, ripristinando, altresì, il risultato di 1-1 conseguito in campo nella gara suindicata. Ordina restituirsi la tassa versata.6 - APPELLO DELL‟A.S. CORBETTA F.C. AVVERSO LA SANZIONE DELL‟AMMENDA DI € 800,00(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia - Com. Uff. n. 37 del 25.3.2004)L‟A.S. Corbetta ha proposto reclamo avverso la decisione della Commissione Disciplinare di cui al C.U. n. 37 del 25 marzo2004 relativa ai fatti avvenuti nella gara Corbeta/Vengono del 29.2.2004. La ricorrente ribadisce sostanzialmente leargomentazioni già sostenute nei precedenti gradi di giudizio chiedendo l‟annullamento o quantomeno la riduzionedell‟ammenda pari ad Euro 800. Ritiene la C.A.F. che si tratta di richiesta inammissibile in quanto non è consentito in questafase del giudizio nuovo esame del merito già ampiamente svolto nella impugnata decisione sulla base sugli atti ufficiali di gara.Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell‟art. 33 comma 1 C.G.S., l‟appello come sopra propostodall‟A.S. Corbetta di Corbetta (Milano). Ordina incamerarsi la tassa versata.7 - APPELLO DELL‟U.S. TOMA MAGLIE AVVERSO LA SANZIONE DELL‟INIBIZIONE FINO AL 31.3.2005INFLITTA AL SIG. NOTARNICOLA PIETRO(Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Puglia del Settore per l‟Attività Giovanile eScolastica - Com. Uff. n. 39 del 29.3.2004)Il Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Puglia del Settore per l‟Attività Giovanile e Scolastica, condelibera pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 39 del 24 marzo 2004, riduceva a Pietro Notarnicola la sanzione dell‟inibizioneinflittagli, dal Giudice Sportivo (fino a tutto il 31.3.2005) per comportamento violento e oltraggioso, nei confronti del direttoredella gara Toma Maglie/San Cesario del 22.2.2004, fino a tutto il 3.8.2004. Avverso questa decisione l‟U.S. Toma Maglieproponeva, reclamo alla C.A.F., richiedendo “una riduzione sensibile della pena”. Preliminarmente, va osservato che ilreclamo deve essere dichiarato inammissibile, ex art. 33 comma 1 C.G.S. in quanto in esso vengono, esclusivamente,prospettate considerazioni di merito, riguardanti l‟entità della sanzione, già, esaminate dai primi due giudici. Conseguel‟incameramento della relativa tassa. Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell‟art. 33 comma 1 C.G.S.,l‟appello come sopra proposto dall‟U.S. Toma Maglie di Maglie (Lecce). Ordina incamerarsi la tassa versata.8 - APPELLO DELLA SIG.RA COCCIA IOLANDA PER IL FIGLIO CIGNITTI LUCA AVVERSO LA SANZIONEDELLA SQUALIFICA FINO AL 31.5.2004(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio - Com. Uff. n. 36 del 25.3.2004)La signora Coccia Iolanda, madre del giovane calciatore Cignitti Luca, unitamente al figlio, proponeva appello volto adottenere una riduzione della sanzione della squalifica inflittagli sino al 31.5.2004, a seguito di deferimento della CommissioneTesseramenti. La sanzione trova origine nel precedente reclamo della stessa signora Coccia propo- sto, in data 9.9.<strong>2003</strong>, allaCommissione Tesseramenti tendente ad ottenere l‟annullamento del tesseramento del Cignitti Luca in favore della società Pol.Com. Quartiere Torre Maura per aprocrifia, accolto, con conseguente declaratoria di nullità del tesseramento e deferimentodella società e del calciatore stesso. Il competente Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Lazio del Settoreper l‟Attività Giovanile e Scolastica, con Com. Uff. n. 36 del 25 marzo 2004 infligeva al giovane calciatore la sanzione dellasqualifica sino al 31.5.2004 per violazione dell‟art. 1 comma 1 C.G.S..Il reclamo deve essere accolto parzialmente. Il tempo trascorso dall‟originario reclamo alla Commissione Tesseramenti finoalla determinazione della sanzione inflitta al Cignitti ha sostanzialmente portato l‟inattività del giovane calciatore per tutta lastagione <strong>2003</strong>-2004, appare pertanto congrua una riduzione della sanzione della squalifica rideterminandone la durata sino al20.4.2004, anche in considreazione della giovane età dello stesso. Per questi motivi la C.A.F., in parziale accoglimentodell‟appello come sopra proposto dalla Sig.ra Coccia, riduce la sanzione della squalifica inflitta al calciatore Cignitti Luca,fissandola al 20 aprile 2004. Ordina restituirsi la tassa versata.9 - APPELLO DELL‟U.S. POSEIDON AVVERSO LA DECLARATORIA DI INAMMISSIBILITÀ DEL RECLAMOMERITO GARA CASALVELINO/POSEIDON DEL 23.2.2004(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania - Com. Uff. n. 65 del 25.3.2004)La Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania, con decisione pubblicata sul Comitato Ufficiale n. 65del 25 marzo 2004, dichiarava inammissibile il reclamo della società Poseidon, relativo alla partecipazione irregolare, inquanto squalificato, alla gara Casalvelino/Poseidon del 22.2.2004, del calciatore, Feola Lello Domenico, della Casalvelino,perché proposto a firma del Vice Presidente della società, Di Sessa Antonio “non munito di utile delega”. Avverso questadecisione proponeva appello alla C.A.F. il Presidente della Poseidon, Vinenzo Scariati, sostenendo che, in realtà, il Di SessaAntonio era, al momento della proposizione del reclamo, munito di regolare delega alla firma (da lui conferitagli, in data26.8.<strong>2003</strong>). L‟appello è fondato e deve essere accolto. Quanto sostenuto nell‟appello del Presidente della Poseidon è risultato,infatti, conforme al vero, sulla base della documentazione in essere presso il Comitato Regionale Campania. La decisione dellaCommissione Disciplinare deve essere, quindi, annullata, ex art. 33 comma 5 C.G.S.. Gli atti devono, di conseguenza, essereinviati alla predetta Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania per l‟esame del merito delprocedimento. Va restituita la relativa tassa. Per questi motivi la C.A.F., in accoglimento dell‟appello come sopra propostodall‟U.S. Poseidon di Capaccio Scalo (Salerno), annulla l‟impugnata delibera, ai sensi dell‟art. 33 n. 5 C.G.S., per insussistenzadella dichiarata inammissibilità, con rinvio degli atti alla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania186


DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE - STAGIONE SPORTIVA <strong>2003</strong>-2004per l‟esame di merito del reclamo proposto dalla U.S. Poseidon avverso la regolarità della gara suindicata. Ordina restituirsi latassa versata.10 - APPELLO DELL‟A.C.S. BORGO NUOVO AVVERSO LA SANZIONE DELL‟INIBIZIONE FINO AL 30.6.2005INFLITTA AL SIG. PERTICONE CHRISTIAN(Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Sicilia del Settore per l‟Attività Giovanile eScolastica - Com. Uff. n. 34 del 25.3.2004)Il Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Sicilia del Settore per l‟Attività Giovanile e Scolastica condecisione pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 34 del 25 marzo 2004, infliggeva all‟allenatore delle giovanili del BorgoNuovo, Perricone Christian la sanzione della squalifica fino al 30.6.2005, per comportamento scorretto e violento nei confrontidi due calciatori avversari, nel corso della gara Trapani/Borgo Nuovo dell‟8.2.2004. Avverso questa decisione proponevaappello a questa Commissione il Presidente del Borgo Nuovo, Rosario Fazzino, con una serie di motivi in fatto e in diritto. Latesi difensiva è che sia l‟arbitro che il commissario di campo della gara in esame hanno erroneamente individuato, nelPerricone la persona che ha colpito con pugni e calci i calciatori Giano Miro e Grippo Antonio del Trapani. Il motivo di taleconvincimento si basa su asserite contraddizioni tra le versioni dei fatti rese dai due predetti organi federali. L‟appello èinfondato e non può essere accolto. La situazione probatoria è la seguente: l‟arbitro ha riferito di avere visto il Perriconecolpire, con un pugno al viso, il Giano e con un calcio al sedere, il Grippo; il Commissario di campo, dal canto suo ha precisatodi avere visto il predetto Perricone colpire, con un pugno al petto, il Giano e con un calcio alle gambe, il Grippo. Come si vede,è fuori questione, per entrambi gli organi federali, che il Perricone ha colpito con calci e pugni i due predetti calciatori dellasquadra avversaria. Le differenze tra le parti del corpo colpite (viso e petto, per il Giano e sedere e gambe, per il Grippo) nonsono, all‟evidenza, tali da inficiare il predetto nucleo centrale e decisivo, del loro racconto, stante, oltre tutto, l‟estremavicinanza delle dette parti anatomiche. In questa situazione, è, veramente, inverosimile parlare di un intervento del Perricone“al solo scopo di sedare gli animi” come sostenuto nei motivi e inoltre, nessun rilievo può avere il fatto che si siano commessierrori nell‟individuazione della persona che ha colpito il Perricone. Per quanto concerne, infine, l‟entità della sanzione inflitta(sino al 30.6.2005) al Perricone, la gravità delle condotte poste in essere nei confronti di due calciatori della squadra avversariae il suo ruolo di allenatore di squadre giovanili, con i conseguenti oneri di educazione umana e <strong>sportiva</strong>, violati con il predettocomportamento violento e antisportivo, non consentono ulteriori riduzioni, dopo quella disposta dal Giudice Sportivo di 2°Grado. Consegue l‟incameramento della relativa tassa. Per questi motivi la C.A.F. respinge l‟appello come sopra propostodall‟A.C.S. Borgo Nuovo di Palermo. Ordina incamerarsi la tassa versata.11 - APPELLO DELLA S.S. NUOVA AVEZZANO CALCIO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA NUOVAAVEZZANO/PRO VASTO DEL 7.12.<strong>2003</strong>(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Interregionale - Com. Uff. n. 108 del 26.2.2004)A seguito di fatti spiacevoli accaduti, non da ultimo, ai danni di tre calciatori del F.C. Pro Vasto e dovuti al comportamentoviolento di alcuni sostenitori della squadra di casa (Nuova Avezzano Calcio) mentre i calciatori ospiti scendevano dal pullman,il Giudice Sportivo dapprima infliggeva la squalifica del campo di giuoco dell‟Avezzano e l‟ammenda di e 1.000,00 (Com.Uff. n. 66 del 10 dicembre <strong>2003</strong>), dopo di che, sciolta l‟apposita riserva sul reclamo fatto pervenire, a seguito di tempestivopreannuncio, dal F.C. Pro Vasto (col quale si deduceva che l‟intera squadra giunta allo studio di Avezzano era stata primaoffesa e minacciata e poi violentemente aggredita all‟interno della struttura da un nutrito gruppo di sostenitori avversari),respingeva il reclamo medesimo, convalidava il risultato del campo, che aveva visto primeggiare la squadra di casa per 3-2, einfliggeva però alla Nuova Avezzano la penalizzazione di tre punti in classifica, pari a quelli conseguiti al termine della gara(Com. Uff. n. 82 del 14 gennaio 2004). Investita di atto di reclamo da parte di entrambe le società in contesa, la CommissioneDisciplinare, con la decisione impugnata, ha, da una parte, accolto, il reclamo proposto dal Pro Vasto F.C., per l‟effettoinfliggendo alla Nuova Avezzano Calcio la sanzione della punizione <strong>sportiva</strong> della perdita della gara con il punteggio di 0-3,mentre, dall‟altra parte, in accoglimento parziale del reclamo della Nuova Avezzano Calcio, ha annullato la sanzione dellapenalizzazione di tre punti in classifica irrogata a carico della stessa società. Con il reclamo in trattazione, la S.S. NuovaAvezzano Calcio viene a chiedere, in definitiva, a questa Commissione d‟Appello Federale che, in via preliminare, dichiariinammissibile il reclamo proposto in prima istanza dal Pro Vasto, annullando - senza rinvio - la decisione impugnata nellaparte in cui commina alla Nuova Avezzano medesima la sanzione della perdita della gara per 0-3 e che, comunque, riformi ladecisione di merito mediante il ripristino del risultato acquisito sul campo, inoltre accogliendo, se del caso, la disattesaeccezione della violazione del ne bis in idem. Si è costituita, controdeducendo, la controparte (Pro Vasto). Il reclamo, seppurmolto articolato, non può essere accolto, e questo muovendo già dai profili di rito, ed in particolare dalla dedotta violazione delprincipio del ne bis in idem da parte dell‟organo di prima istanza. A tal ultimo riguardo, infatti, occorre osservare che le duepronunzie del Giudice Sportivo, pur se strettamente connesse e riferite alla medesima fattispecie, affrontano gli accadimentiintervenuti sotto due diversi, e compatibili, profili: il regolare svolgimento della gara in senso obiettivo e le conseguenze deicomportamenti tenuti dalla tifoseria locale. Passando al merito (non rilevando in termini decisivi, altresì, il mancato rispettodella procedura prevista per la trasmissione del rapporto del Commissario di campo), a fronte di fatti incontestati nella lorogravità, va condivisa l‟interpretazione resa con la pronunzia avversata dalla Commissione Disciplinare, che ha ritenuto di nondoversi fermare ad un approccio formalistico circa i connotati dalla vicenda e la normativa applicabile, e quindi alla freddaapplicazione del dettato letterale dell‟art. 12, comma 1, C.G.S.. Sono ben noti al Collegio contenuto e finalità della predettanorma, che nell‟ipotesi di mera alterazione recata al potenziale atletico della società danneggiata stabilisce l‟inaplicabilità dellapunizione <strong>sportiva</strong> della perdita della gara. Non si può, tuttavia, che concordare, nel caso di specie, con l‟avviso espresso dal-187


DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE - STAGIONE SPORTIVA <strong>2003</strong>-2004l‟Organo di seconde cure, che ha ben rilevato come i fatti accaduti nel loro complesso (con giocatori aggrediti violentemente equindi accompagnati al locale nosocomio, seppur non in gravi condizioni, e clima decisamente ostile nei confronti dellasquadra ospite) abbiano compromesso il regolare svolgimento della gara tra due compagini in pari condizioni di competere,creando in particolare, a danno della Pro Vasto, un assetto gravemente intimidatorio. Ne consegue che il gravame della NuovaAvezzano non può sfuggire ad una pronunzia reiettiva. Per i sopraindicati motivi la C.A.F. respinge l‟appello come sopraproposto dalla S.S. Nuova Avezzano Calcio di Avezzano (L‟Aquila). Ordina incamerarsi la tassa versata.12 - APPELLO DELL‟A.S. TRAPANI AVVERSO LA DECLARATORIA DI INAMMISSIBILITÀ DEL RECLAMOMERITO GARA RIVIERA DEI MARMI/TRAPANI DEL 28.2.2004(Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Sicilia del Settore per l‟Attività Giovanile eScolastica - Com. Uff. n. 35 dell‟1.4.2004)Il Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Sicilia del Settore per l‟Attività Giovanile e Scolastica, condelibera di cui al C.U. n. 35 dell‟1 aprile 2004, decidendo sul reclamo proposto dalla A.S. Trapani avverso il risultato dellagara allievi regionale Riviera dei Marmi/A.S. Trapani del 28.2.2004, per irregolare posizione del calciatore della RivieraMarmi, Evangelista Davide, respingeva per inammissibilità il reclamo della stessa per avere la ricorrente omesso di trasmetterecontestuale copia del reclamo alla controparte, desunto dalla mancanza della ricevuta comprovante l‟invio della raccomandatacontenente copia del reclamo. Ricorreva l‟A.S. Trapani avanti la Commissione d‟Appello Federale sostenendo averidoneamente adempiuto al dettato di cui all‟art. 29.5 C.G.S., avendo inviato copia del reclamo inoltrato al Giudice Sportivo di2° Grado tramite fax al n. 0923-973059, come desunto dalla carta intestata della società Riviera Marmi. Il reclamo è fondato eva accolto. L‟art. 29.5 C.G.S. recita: “tutti i reclami ed i ricorsi devono essere motivati e trasmessi, a cura degli interessati, agliorgani competenti con le modalità e nei termini fissati dall‟art. 34. Copia della dichiarazione e dei motivi del reclamo e delricorso deve essere inviata contestualmente, all‟eventuale controparte”. A sua volta l‟art. 34, al comma 7, testualmenteprevede: - “tutti gli atti previsti dal presente Codice possono essere trasmessi a mezzo di telegramma, telefax o postaelettronica, a condizione che sia garantita e provabile la ricezione degli stessi da parte dei destinatari. Il preannuncio deireclami e dei ricorsi deve essere effettuato esclusivamente a mezzo di telegramma o telefax. I motivi dei reclami e dei ricorsi,oltre che nelle forme ordinarie, possono essere trasmessi a mezzo di telefax o di posta elettronica, alle condizioni indicate nellaprima parte del presente comma. Ove sia prescritto, ai sensi del Codice, l‟uso della lettera raccomandata, può essere utilizzatala trasmissione a mezzo telefax o posta elettronica, con le medesime garanzie di ricezione di cui alla prima parte del presentecomma”. L‟art. 42 comma 6 recita poi: - “ai reclami deve essere allegata la tassa e, nei soli casi in cui il gravame verta suepisodi e circostanze che possono modificare il risultato conseguito, deve essere inviata copia del reclamo alla controparte conlettera raccomandata o mezzo equipollente, a norma dell‟art. 34, comma 7. L‟attestazione della ricezione deve essere allegataal reclamo”. Orbene, costituendo forma di idonea comunicazione alla controparte anche il telefax, è agli atti la dimostrazionedell‟invio del reclamo da parte del A.S. Trapani alla Riviera Marmi al n. 0923-973059 (telefax della A.S. Riviera Marmi) conattestazione di conferma della ricezione alle ore 13,54 del 5.3.2004. Risulta poi dagli atti che alle ore 13,56 dello stesso5.3.2004 l‟attestazione dell‟invio della ricezione alla A.S. Riviera Marmi è stato trasmesso, a mezzo telefax 091-6805312, alGiudice Sportivo Regionale. Pertanto la procedura adottata dalla ricorrente, ed oggi appellante A.S. Trapani, risulta corretta.Conseguenza della ritenuta insussistenza della dichiarata inammissibilità dichiarata dal primo giudice, ai sensi dell‟art. 33.5C.G.S. l‟annullamento della decisione impugnata e l‟invio degli atti all‟organo che ha emesso la decisione, per l‟esame delmerito. Per questi motivi la C.A.F., in accoglimento dell‟appello come sopra proposto dall‟A.S. Trapani, annulla l‟impugnatadelibera, ai sensi dell‟art. 35 n. 5 C.G.S., per insussistenza della dichiarata inammissibilità, con rinvio degli atti al GiudiceSportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Sicilia del Settore per l‟Attività Giovanile e Scolastico per l‟esame dimerito del reclamo proposto dalla A.S. Trapani avverso la regolarità della suindicata gara. Ordina restituirsi la tassa versata.13 - RICORSO PER REVOCAZIONE DELL‟ISOLA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL30.3.2005 INFLITTA AL CALCIATORE MAIOLO FRANCESCO(Delibera della C.A.F. - Com. Uff. n. 32/C del 17.2.2004)La Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria, con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 72 del 12gennaio 2004 in parziale accoglimento del reclamo presentato dalla U.S. Isola Capo Rizzuto avverso il deliberato del GiudiceSportivo presso il Comitato Regionale Calabria con il quale il calciatore Maiolo Francesco veniva squalificato fino al30.6.2006, riduceva la squalifica inflitta allo stesso fino al 30.6.2005. Contro tale decisione proponeva appello avanti a questaCommissione d‟Appello Federale l‟Unione Sportiva Isola Capo Rizzuto sostenendo come fosse stato identificato il vero autoredel fatto (aggressione all‟assistente di gara svoltasi il 7.12.<strong>2003</strong> in Cetraro fra il Cetraro e l‟Unione Sportiva Capo Rizzuto).Chiedeva pertanto fosse tolta la squalifica al capitano della squadra Maiolo Francesco, qualificato quale capitano della squadranon essendo stato individuato l‟autore materiale dell‟increscioso gesto; chiedeva poi una riduzione della pena. LaCommissione di Appello Federale con delibera del 16.2.2004 riduceva la squalifica sino al 30.3.2005. L‟U.S. Isola presentavaa questa Commissione d‟Appello Federale ricorso per revocazione sostenendo come autore del gesto si fosse autoaccusatoaltro calciatore della U.S. Isola e come si dovesse sentire a testimonianza, al posto del Direttore di gara (già sentito dallaCommissione Disciplinare) il Collaboratore dello stesso che avrebbe riferito sull‟identità del vero autore dei fatti. Il ricorso perrevocazione è inammissibile ex art. 35 lett. c), in quanto i documenti prodotti non sono influenti ai fini della decisione, basatasu atti ufficiali di gara precisi, uni- voci, non contraddittori e che, pertanto, fanno piena prova ex art. 31 lett. a) C.G.S..Difettano pertanto le condizioni per poter procedere al giudizio di revocazione. Per questi motivi la C.A.F. dichiarainammissibile il ricorso per revocazione come sopra proposto dall‟U.S. Isola di Capo Rizzuto (Crotone).188


DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE - STAGIONE SPORTIVA <strong>2003</strong>-200414 - RECLAMO DEL VERLENGIA CALCIO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA A.S. CIVITAQUANA/VERLENGIA CALCIODEL 28.3.2004(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Abruzzo - Com. Uff. n. 58 dell‟8.4.2004)La società A.S. Civitaquana proponeva reclamo alla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Abruzzo avversola decisione del Giudice Sportivo di infliggere la punizione <strong>sportiva</strong> della perdita della gara in danno dell‟appellante conrisultato di 0-3, in relazione alla gara Civitaquana/Verlengia Calcio disputata il 28.3.2004 per il Campionato di 2ª Categoria(C.U. n. 57 dell‟1 aprile 2004). La Commissione Disciplinare adita, rilevato che il Giudice Sportivo aveva ravvisato l‟errorecommesso dal direttore di gara nel decretare la sospensione della gara, e che pertanto ne doveva conseguentemente disporre laripetizione, accoglieva il reclamo proposto dalla società Civitaquana e disponeva la ripetizione della gara. Ricorreva a questaCommissione d‟Appello Federale il Verlengia Calcio sostenendo la correttezza dell‟operato arbitrale nell‟interrompere la gara,chiedendo pertanto il ripristino di quanto deliberato dal Giudice Sportivo. L‟appello è infondato e va respinto. L‟art. 64.2N.O.I.F. recita: - “è nei poteri dell‟arbitro astenersi dal far proseguire la gara quando si verifichino fatti o situazioni che, a suogiudizio, appaiono pregiudizievoli della incolumità propria, dei guardalinee o dei calciatori, oppure tali da non consentirgli didirigere la gara stessa in piena indipendenza di giudizio: in alternativa l‟arbitro ha facoltà di far proseguire la gara, pro forma,per fini cautelativi o di ordine pubblico”. Dagli atti risulta evidente l‟errore tecnico commesso dal direttore di gara, così comegià rilevato dal Giudice Sportivo, in quanto dallo stesso referto arbitrale, pur emergendo una situazione anomala (entrata sulterreno di gioco di un dirigente della società Civitaquana che lo insultava e minacciava con fatica allontanato dai componentidelle due panchine), la stessa non costituiva pericolo tale da far sospendere la gara (atto estremo ed eccezionale) tanto dapoterla portare a termine essendosi ormai al 45‟ del secondo tempo. Non ricorrendo quindi i presupposti oggetti dell‟art. 64.2N.O.I.F., giustamente la Commissione Disciplinare ha disposto la ripetizione della gara, risultando ininfluente sia lacircostanza che al momento della sospensione della gara rimanevano da disputare ancora pochissimi minuti sia quella delrisultato conseguito sul campo e degli effetti penalizzanti dai danni della squadra che al momento della sospensione era invantaggio. Per questi motivi la C.A.F. respinge l‟appello come sopra proposto dal Varlengia Calcio di Montesilvano (Pescara).Ordina incamerarsi la tassa versata.TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 45/C - RIUNIONE DEL 23 APRILE 20041 - APPELLO DEL CALCIATORE G. A. AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SOSPENSIONE CAUTELARE PERVIOLAZIONE DELLA NORMATIVA ANTIDOPING(Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C - Com. Uff. n. 230/C del 2.4.2004)Con ricorso ai sensi dell‟art. 15.3 Regolamento Antidoping in combinato disposto con l‟art. 19 dello stesso, pervenuto il17.4.2004, A.G. impugnava il provvedimento di sospensione cautelare adottato dalla Commissione Disciplinare conComunicato n. 230/C nei suoi confronti per riscontrata positività, in esito alle prime analisi al Desametasone, chiedendol‟annullamento, o, comunque la revisione di detto provvedimento. Sentite le parti, questa Commissione rileva che la versionedel G., che, recatosi in ospedale per una forma di congiuntivite refrattaria ai rimedi consueti, si era visto prescrivere un collirio(Tobradex), poi effettivamente assunto, contenente la sostanza de qua, la cui assunzione era peraltro stata dichiarata solo insede di controllo antidoping, per la peculiare situazione verificatasi nei giorni precedenti, in cui la sua Società (Paternò Calciosrl) era rimasta per qualche giorno senza medico sociale, sicché il sanitario succeduto aveva visto il G. solo il giorno delprelievo, non risulta smentita da alcun elemento acquisito. Ciò posto, sulla base degli atti sin qui acquisiti, non essendodisponibili le analisi complete si ignora il quantitativo rinvenuto della sostanza in questione, la cui attitudine dopante si verificase assunta in quantità non insignificanti, per non dire che si ignora altresì se fossero state assunte o meno altre sostanze: tuttiquesti fattori, visti in relazione alla credibile versione dell‟interessato e l‟entità della già scontata sospensione, con leconseguenze patrimoniali e morali che ne conseguono, nonché le ipotizzabili sanzioni, che potrebbero essere in ipotesi di entitàanche minore della sospensione scontata, integrano gli estremi richiesti per revocare la sospensione cautelare inflitta coneffetto immediato, salve ovviamente le risultanze definitive, sulla cui base potrà essere assunto il provvedimento ritenutoadeguato, ovviamente non pregiudicabile da una decisione assunta allo stato degli atti. Consegue la restituzione della tassa. Perquesti motivi la C.A.F., in accoglimento dell‟appello come sopra proposto dal calciatore G. A., revoca il provvedimento disospensione cautelare. Ordina restituirsi la tassa versata.2 - APPELLO DELL‟A.S. FIORIO CALCIO A 5 AVVERSO DECISIONI MERITO GARA NON DISPUTATA FORSTPALERMO/FORIO DEL 17.4.2004(Delibera della Commissione Disciplinare presso la Divisione Calcio a Cinque - Com. Uff. n. 394 del 21.4.2004)Con ricorso ritualmente presentato l‟A.S. Forio Calcio a 5 ha impugnato dinanzi a questa Commissione d‟Appello Federale ladecisione della Commissione Disciplinare di cui al C.U. n. 394 del 21 aprile 2004 che, confermando quanto già deciso dalGiudice Sportivo, ha applicato alla predetta società la sanzione <strong>sportiva</strong> della perdita della gara Forst Palermo/Forio Calcio a 5del 17.4.2004 con il punteggio di 6 a 0 e la penalizzazione di un punto in classifica in quanto la squadra della reclamante non siera presentata nel tempo regolarmente di attesa. Occorre premettere che la suddetta gara era stata originariamente fissata per ilgiorno 10.04.2004 e non si era disputata in quanto il volo delle ore 13,30 che avrebbe consentito alla squadra di raggiungerePalermo per l‟inizio dell‟incontro (fissato per le ore 16) aveva subito un imprevedibile ritardo di quasi due ore. Il GiudiceSportivo, accogliendo il reclamo della Forio Calcio a 5, aveva riconosciuto nel ritardo della partenza del volo una causa diforza maggiore e aveva rimesso alla competente Divisione per i conseguenti provvedimenti (C.U. n. 374 del 14 aprile 2004). A189


DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE - STAGIONE SPORTIVA <strong>2003</strong>-2004seguito di tale decisione la Divisione Calcio a Cinque con telegramma e contestuale fax del 14.4.2004 aveva stabilito che laripetizione dell‟incontro si sarebbe dovuta effettuare il giorno 17.4.2004. Avverso il provvedimento del Giudice Sportivo laForst Palermo Futsal aveva proposto ricorso che tuttavia era stato dichiarato inammissibile dalla Commissione Disciplinare il16.4.2004 e il Segretario della Divisione Calcio a Cinque in pari data aveva confermato l‟incontro per il giorno 17.4.2004 contelegramma alle due squadre. Orbene, premesso quanto sopra in punto di fatto, la Forio Calcio a 5, a sostegno del presentegravame alla C.A.F. pone sostanzialmente due ordini di motivi. In primo luogo l‟erronea applicazione delle norme delloStatuto nonché dell‟art. 13 N.O.I.F.. In particolare assume la società ricorrente che nel caso in esame il recupero del- la garanon risulta disposto dal Presidente della Divisione Calcio a Cinque né tale decisione risulta mai pubblicata in un ComunicatoUfficiale firmato dal Presidente e dal Segreta- rio come previsto dall‟art. 13 N.O.I.F.. Il secondo motivo di reclamo attiene,invece, alla violazione del diritto di difesa nel giudizio sull‟invocata causa di forza maggiore. In sostanza la ricorrente lamentache la Commissione Disciplinare all‟esito del procedimento ha acquisito agli atti l‟orario dei voli Napoli/Palermo senzaconsentire alla parte di poter dedurre su tali nuovi elementi. Per quanto concerne il primo motivo di reclamo occorre rilevarecome il telegramma e il contestuale fax (inviati in data 14.4.2004 alle due società) che, a seguito della decisione del GiudiceSportivo disponeva la ripetizione della gara per il giorno 17.4.2004, reca chiaramente come organo di provenienza “DivisioneCalcio a 5”. Occorre ancora rilevare che, ad abundantiam, in data 16.4.2004 correttamente il Segretario della Divisione haconfermato alle due società il giorno e l‟ora del recupero a seguito della dichiarata inammissibilità del reclamo proposto dallasocietà Palermo. La circostanza che il telegramma ed il fax inviato alla Forio in data 14.4.2004 recassero solo l‟indicazione“Divisione Calcio a 5” e non del suo Presidente costituisce una formale irre- golarità che non può essere pretestuosamentemessa a fondamento di un reclamo posto che non è in discussione la provenienza della decisione ma solo l‟osservanza diformalità che la garantiscono erga omnes. Non può avere migliore sorte l‟omessa pubblicazione sul Comunicato Ufficiale delgiorno in cui doveva essere recuperata la partita. Come rileva correttamente l‟impugnata decisione della CommissioneDisciplinare, la pubblicazione sul C.U. consente solo una presunzione legale di conoscenza del provvedimento non suscettibiledi contestazione. Nel caso di specie il telegramma e il fax in data 14.4.2004 ed il fax del 16.4.2004 ricevuti dalla societàricorrente contenevano tutti gli estremi di luogo e di tempo della gara da recuperare e escludono ogni incertezza in ordineall‟organo che aveva emesso il provvedimento. Peraltro, il comprovato acquisto dei biglietti aerei per il giorno 17.4.2004 daparte della reclamante induce a ritenere assolutamente provato che detta società considerava certamente regolare la rifissazionedell‟incontro con le modalità sopra descritte. Il secondo motivo di reclamo è ugualmente infondato. Nel caso in esame, infatti,non ha alcuna rilevanza che, all‟esito del procedimento, la Commissione Disciplinare abbia acquisito gli orari dei voliNapoli/Palermo non consentendo in tal modo alla A.S. Fiorio di dedurre su tali nuovi elementi in quanto i dati acquisiti sonorisultati assolutamente irrilevanti ai fini della decisione. In realtà la Commissione Disciplinare ha ritenuto che l‟accertatacircostanza del notevole ritardo accusato dalla partenza del volo per Palermo delle ore 13,30 il giorno 17.4.2004 non potevaancora una volta essere invocata come causa di forza maggiore che aveva di nuovo impedito alla reclamante di raggiungere ilcampo di gioco. Considerato, infatti, che solo la settimana precedente il medesimo volo aveva accusato lo stesso ritardo nellapartenza la impugnata decisione correttamente argomentata, per escludere la sussistenza di una causa di forza maggiore, cioè diun evento assoluta- mente imprevedibile, che nel caso in esame “nulla era più prevedibile della ripetizione dell‟inconveniente”.In sostanza la Commissione Disciplinare non ha ritenuto sussistere la causa di giustificazione perché le circostanze avrebberodovuto suggerire alla ricorrente l‟utilizzo di mezzi diversi. Il volo delle 13,30, infatti, non può evidentemente essereconsiderato l‟unico mezzo possibile per essere a Palermo alle ore 16,00 del 17.4.2004. Ne consegue che il reclamo come sopraproposto deve essere rigettato con incameramento della relativa tassa. Per questi motivi la C.A.F. respinge l‟appello comesopra proposto dall‟A.S. Fiorio Calcio a Cinque di Ischia (Napoli). Ordina incamerarsi la tassa versata.TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 46/C - RIUNIONE DEL 26 APRILE 20041 - APPELLO DELLO SPORTING PONTECORVO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA GIULIANO/SPORTINGPONTECORVO DELL‟1.2.2004(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio - Com. Uff. n. 68 del 18.3.2004)La Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio, con decisione pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 68 del18 marzo 2004, respingeva il ricorso della Sporting Pontecorvo, avverso analoga decisione presa dal Giudice Sportivo erelativo ad irregolarità, commesse dall‟arbitro della gara Giuliano/Sporting Pontecorvo del 12.2.2004, nella consegna delleliste dei calciatori delle due società e confermava il risultato conseguito sul campo (3-2 per il Giuliano). Avverso tale decisioneproponeva appello alla C.A.F. il Presidente della Sporting Pontecorvo, Mario Del Signore, richiedendo la ripetizione dellagara, per le predette irregolarità dell‟Arbitro, previo annullamento della decisione della Commissione Disciplinare. Vapreliminarmente osservato che l‟appello va dichiarato inammissibile ai sensi dell‟art. 33 comma 1 C.G.S. in quantoconcernente, esclusivamente, questioni di merito, già prospettate nei primi due gradi del giudizio. Ne conseguel‟incameramento della relativa tassa. Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell‟art. 33 n. 1 C.G.S.,l‟appello come sopra proposto dallo Sporting Pontecorvo di Pontecorvo (Frosinone). Ordina incamerarsi la tassa versata.2 - APPELLO DELL‟U.S. TRIVIGNANO AVVERSO LA DECLARATORIA DI NULLITÀ DEL TESSERAMENTO DELCALCIATORE TONUS NICOLA IN PROPRIO FAVORE(Delibera della Commissione Tesseramenti - Com. Uff. n. 20/D del 26.2.2004)Su reclamo della madre Bonaventura Dorotea, la Commissione Tesseramenti pronunziava declaratoria di nullità deltesseramento del calciatore Tonus Nicola. Rilevava in quella sede la Commissione la falsità della sottoscrizione riferita alla190


DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE - STAGIONE SPORTIVA <strong>2003</strong>-2004signora Bonaventura e contenuta nella lista di trasferimento del calciatore della società A.C. Mestre alla società U.S.Trivignano, redatta in data 10.7.<strong>2003</strong>. La società ricorrente ha interposto gravame rilevando la omessa esecuzione di unaconsulenza tecnica che dimostrasse il carattere apocrifo della scrittura, e derivando da ciò il vizio di motivazione delladecisione. Orbene, va in primo luogo rilevato il principio che è facoltà, e non obbligo, del giudi cante fare ricorso a consulenzedi esperti, salva sempre la possibilità di procedere direttamente a valutazioni che involgano questioni di carattere tecnico,quando ritenga di avere gli strumenti per affrontare la decisione. Egli è infatti per definizione il perito dei periti, e così comepuò disattendere, se ritiene, gli esiti di una perizia da lui disposta, a fortiori può decidere in assenza di un apporto tecnicoproveniente dall‟esterno. Nella appellata decisione, peraltro, la natura apocrifa della sottoscrizione è stata correttamenterilevata, e motivata dal confronto con altre scritture di sottoscrizione riferite alla reclamante. Rispetto alle stesse veniva infattievidenziato, con esaustive considerazioni di raffronto l‟evidente contrasto. (Si dava atto della diversa formazione delle lettere,del differente tratto della scrittura, della diversa inclinazione). Si ritiene pertanto che le argomentazioni proposte dallareclamante e relative alla sussistenza di vizi presenti in motivazione siano da considerarsi inconsistenti. Per questi motivi laC.A.F. respinge l‟appello come sopra proposto dall‟U.S. Trivignano di Trivignano (Venezia). Ordina incamerarsi la tassaversata.3 - APPELLO DELL‟A.S. S. AMBROGIO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA S. AMBROGIO/S. APOLLINAREDEL 25.1.2004(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio - Com. Uff. n. 68 del 18.3.2004)In data 18.3.2004 il Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale di Frosinone confermava nei confronti della societàricorrente le sanzioni inflitte dal detto Giudice Sportivo perdita della gara per 3-0, l‟ammenda di euro 500 e la squalifica deigiocatori Angelosanto fino al 31.5.2008, Fusco fino al 31.1.2007, e Iannattone fino al 31.1.2007. La società ha propostoappello avverso tale decisione per motivi di legittimità rilevando la mancata escussione in giudizio della società reclamante nelgiudizio di secondo grado, espressamente richiesta nei motivi di ricorso, così come richiesto dall‟art. 32 comma 6 C.G.S.. Inriferimento al motivo di gravame va osservato che, benché nel testo della decisione si legga “udita, come da richiesta, lasocietà interessata”, dall‟esame degli atti non si rinviene traccia di tale audizione. In effetti la possibilità di essere sentiti ingiudizio di secondo grado deve essere considerata come un diritto dei ricorrenti, attinente alla instaurazione del contraddittoriosui fatti contestati, diritto che gli stessi non sono stati posti nella condizione di esercitare. Trattandosi di una disposizionechiaramente volta a garantire l‟esercizio del diritto di difesa, la sua violazione comporta dunque anche la nullità dellapronuncia, la necessità che venga ripetuto il giudizio, e che il ricorrente sia offerta la possibilità di artico- lare, in primapersona ed in forma orale, le argomentazioni in cui consiste la sua difesa. Per questi motivi la C.A.F., in accoglimentodell‟appello come sopra proposto dall‟A.S. S. Ambrogio di Sant‟Ambrogio di Garigliano (Frosinone), annulla l‟impugnatadelibera, ai sensi dell‟art. 35 n. 5 C.G.S., per violazione del contraddittorio, con rinvio degli atti alla Commissione Disciplinarepresso il Comitato Regionale Lazio per nuovo esame di merito. Ordina restituirsi la tassa versata.4 - APPELLO DELLA S.C. CARIOCA INERENTE “L‟INDENNITÀ ALLA CARRIERA”, EX ART. 99 BIS N.O.I.F.,RELATIVA AL CALCIATORE BORRIELLO MARCO A SEGUITO DI TESSERAMENTO DA PARTE DELL‟A.C.MILAN(Delibera della Commissione Vertenze Economiche - Com. Uff. n. 18/D del 6.2.2004)La Commissione Vertenze Economiche con decisione pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 18/D del 6.2.2004, accoglieva ilricorso della Scuola Calcio Carioca e dichiarava l‟A.C. Milan obbligata a corrispondere alla predetta società l‟importo di16.000 euro, a titolo di premio alla carriera per il calciatore Marco Borriello. La predetta Commissione decideva la vertenzaeconomica in esame sulla base di quanto previsto dal Protocollo d‟intesa del 5.6.<strong>2003</strong>, stipulato tra la Lega NazionaleProfessionisti, la Lega Nazionale Dilettanti ed il Settore per l‟Attività Giovanile e Scolastica, per disciplinare gli effettidell‟applicazione dell‟art. 99 bis N.O.I.F. “la cui portata, immediatamente vincolante per tutte le società associate alle Legheed al Settore, è stata consacrata dalla Corte Federale con la nota decisione del 12.1.2004”. Nel caso di specie, per laCommissione Vertenze Economiche, la vertenza relativa al calciatore Marco Borriello ricade “sotto la previsione delProtocollo d‟intesa, non essendo contestato il preesistente tesseramento del calciatore Borriello in favore dell‟A.C. Milan(datato agosto 1998) al momento dell‟introduzione dell‟art. 99 bis N.O.I.F. (in data 14.5.2002). È incontestato, poi, che laSocietà Scuola Calcio Carioca “è la sola società dilettantistica e/o di puro settore giovanile, che ha contribuito alla formazionedel giovane Borriello, a decorrere dal suo dodicesimo anno di età”, circostanza dalla quale deriva il diritto all‟intero premio.Avverso questa decisione proponeva appello alla C.A.F. il Presidente della Scuola Calcio Carioca, Pasquale Miele, richiedendo“la dichiarazione di non vincolatività del Protocollo d‟intesa del 5.6.<strong>2003</strong>, nei confronti dell‟A.C. Milan S.p.A., per il premioalla carriera del calciatore Marco Borriello e per tale effetto, l‟affermazione dell‟obbligo dell‟A.C. Milan S.p.A. dicorrispondere alla Scuola Calcio Carioca la somma di 103.291,37 euro, oltre interessi legali, dalla data della domanda innanzialla Commissione Vertenze Economiche della F.I.G.C.”. Secondo la reclamante, il predetto accordo del 5.6.<strong>2003</strong> non èvincolante nei suoi confronti, in quanto la stessa società è iscritta al Settore per l‟Attività Giovanile e Scolastica e diconseguenza non è rappresentata, per le questioni economiche, dal Settore di sua appartenenza, in quanto “l‟art. 12 delloStatuto della F.I.G.C., nel sancire le competenze ed i poteri del Settore Giovanile, esercitati attraverso il suo Presidente, nonconferisce al Settore Giovanile potere di rappresentanza e di delega delle società in esso iscritte. Detta norma risulta limitare ilpotere di rappresentanza del Settore Giovanile esclusivamente ai giovani calciatori e non alle società, per le quali sonotesserati, tantomeno per questioni economiche”. L‟appello è infondato e non può essere accolto. L‟affermazione dellaCommissione Vertenze Economiche, circa la vincolatività, tra le parti, del predetto Procollo è, infatti, condivisibile, in quanto,191


DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE - STAGIONE SPORTIVA <strong>2003</strong>-2004tra l‟altro, conforme ai principi interpretativi della Corte Federale, espressi su richiesta del suddetto organo di GiustiziaSportiva e con evidenti effetti diretti sul presente giudizio. La Corte Federale, con decisione pubblicata sul ComunicatoUfficiale n. 12/C, in data 12.1.2004, ha affermato che i soggetti che hanno sottoscritto il Protocollo erano dotati di idonei poterirappresentativi delle società associate e per conseguenza, potevano stipulare accordi, validamente, opponibili alle societàassociate. Il Protocollo d‟intesa, in sostanza, è “pienamente vincolante ed operativo d‟effetti per le società appartenenti alleLeghe, che lo hanno sottoscritto (tra le quali, l‟A.C. Milan) nonché per quelle aderenti al Settore per l‟attività Giovanile eScolastica (tra le quali, la Scuola Calcio Carioca)”. La C.A.F. osserva, inoltre, che gli art. 12 comma 5 dello Statuto Federale e4 comma 3 del Regolamento del Settore per l‟Attività Giovanile e Scolastica indicano nel Presidente del predetto Settore,interno alla F.I.G.C., il soggetto che ha poteri di rappresentanza di tutte le società ad esso appartenenti. Ne consegue che iprovvedimenti del Presidente del ricordato Settore sono vincolanti per tutte le società ad esso affiliate, per il principio generaledi efficacia dei provvedimenti federali, ex art. 27 dello Statuto della F.I.G.C.. Deve essere disposto l‟incameramento dellarelativa tassa. Per questi motivi la C.A.F. respinge l‟appello come sopra proposto dalla S.C. Carioca di Barra (Napoli). Ordinaincamerarsi la tassa versata.5 - APPELLO DELL‟A.C. FRATTE AVVERSO LA DECLARATORIA DI INAMMISSIBILITÀ DEL RECLAMOPROPOSTO ALLA COMMISSIONE DISCIPLINARE MERITO GARA FRATTE/BORGHETTO DEL 17.3.2004(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Veneto - Com. Uff. n. 39 del 17.3.2004)La Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Veneto, con delibera n. 39 del 17 marzo 2004, dichiaravainammissibile il reclamo proposto dalla A.C. Fratte avverso il provvedimento che sanciva la regolarità della garaFratte/Borghetto del 6.3.2004, non avendo la reclamante inviato copia del ricorso alla Società controparte. Ricorreva a questaCommissione d‟Appello Federale l‟A.C. Fratte allegando copia della cedola relativa alla raccomandata R.R. spedita nei terminie modi prescritti alla C.R. Borghetto. Pertanto, ai sensi dell‟art. 33.5 C.G.S., la C.A.F. annulla l‟impugnata delibera perinsussistenza della dichiarata inammissibilità, rinviando gli atti alla Commissione Disciplina- re presso il Comitato RegionaleVeneto per l‟esame del merito del reclamo proposto dalla A.C. Fratte avverso il risultato della gara suindicata. Ordinarestituirsi la tassa reclamo. Per questi motivi la C.A.F., in accoglimento dell‟appello come sopra proposto dall‟A.C. Fratte diFratte (Padova), annulla l‟impugnata delibera, ai sensi dell‟art. 33 n. 5 C.G.S., per insussistenza della dichiaratainammissibilità, con rinvio degli atti alla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Veneto per l‟esame di meritodel reclamo proposto dalla A.C. Fratte avverso il risultato della gara suindicata. Ordina restituirsi la tassa versata.6 - APPELLO DELLA S.S. VIRTUS ASCIANO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 30.7.2004INFLITTA AL CALCIATORE PISICCHIO DAVIDE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE DELCOMITATO REGIONALE TOSCANA DEL SETTORE PER L‟ATTIVITÀ GIOVANILE E SCOLASTICA(Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Toscana per l‟Attività Giovanile e Scolastica - Com.Uff. n. 35 del 18.3.2004)Il Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Toscana del Settore per l‟Attività Giovanile e Scolastica, condecisione pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 35 del 18 marzo 2004, infliggeva al calciatore Pisicchio Davide della S.S.Virtus Asciano la sanzione della squalifica fino al 30.7.2004 per avere colpito, a gioco fermo un avversario con unaginocchiata e per avere sputato verso il Direttore di gara, che lo aveva espulso dal campo.Avverso questa decisione proponevaappello alla C.A.F. il Presidente della predetta società, richiedendo la riduzione della sanzione inflitta al suo tesserato.L‟appello è infondato e non può essere accolto. Nei motivi si sostiene che il Pisicchio ha colpito involontariamente il suoavversario e ha sputato verso la panchina della squadra ospite, che lo aveva ingiuriato causa del suo predetto fallo di giuoco.Dal referto di gara e dal relativo supplemento, puntualmente citati dal Giudice Sportivo di 2° Grado, emerge, invece, che ilcalciatore ha colpito volontariamente il portiere della squadra avversaria, che si stava rialzando da terra e ha sputato neiconfronti del Direttore di gara (lo sputo è finito vicino ai piedi di quest‟ultimo). Solo per completezza, va osservato che non èquesta la sede per valutare il comportamento dell‟allenatore della squadra ospite, che secondo la ricorrente ha ingiuriato ilPisicchio per il suo intervento contro l‟avversario. La sanzione inflitta da Giudice Sportivo è adeguata alla gravità delcomportamento predetto, posto in essere dal Pisicchio, sia contro il portiere avversario che, soprattutto, contro il Direttore digara. Ne consegue che l‟appello deve essere respinto con l‟incameramento della relativa tassa. Per questi motivi la C.A.F.respinge l‟appello come sopra proposto dalla S.S. Virus Asciano di Asciano (Siena). Ordina incamerarsi la tassa versata.7 - APPELLO DELL‟A.P. MARRUBIU AVVERSO DECISIONI MERITO GARA MEANA SARDO/MARRUBIU DEL28.2.2004(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sardegna - Com. Uff. n. 34 del 25.3.2004)L‟A.P. Marrubiu proponeva reclamo avverso il risultato della gara in epigrafe, disputatasi il 28.2.2004, per posizione irregolaredel calciatore Pes Michele, non avente titolo a parteciparvi perché squalificato per una giornata, come da Comunicato Ufficialen. 28 del 12 febbraio 2004. La reclamante precisava che il giocatore Pes non aveva scontato la sanzione in considerazione delfatto che la gara di campionato del 22.2.2004, disputata tra Meana Sardo e Marrubiu era stata sospesa per impraticabilità delcampo. Chiedeva pertanto venisse inflitta alla società Meana Sardo la punizione <strong>sportiva</strong> della perdita della gara. LaCommissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sardegna, con delibera pubblicata sul C.U. n. 34 del 25 marzo 2004,rigettava il ricorso confermando il risultato della gara acquisito sul campo. Ricorreva avanti alla Commissione d‟AppelloFederale l‟A.P. Marrubiu sostenendo come la società Meana Sardo, nella giornata del 15.2.2004, avrebbe dovuto disputare lagara con la società Simaxis, esclusa da campionato, come riportato nel C.U. n. 26 del 29 gennaio 2004 e che pertanto la gara192


DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE - STAGIONE SPORTIVA <strong>2003</strong>-2004non disputata il 15.2.2004 non doveva essere considerata valida neanche al fine di scontare la squalifica comminata alcalciatore Pes Michele del Meana Sardo, il quale, quindi, non poteva essere schierato nella gara Meana Sardo/Marrubiu del28.2.2004 perché ancora soggetto a squalifica. Chiedeva, pertanto, le venisse assegnato il risultato di 3-0 in proprio favore peraver schierato, nella gara in oggetto, un calciatore squalificato. Il ricorso è infondato e va rigettato. L‟art. 53.4 N.O.I.F.: -“qualora una società si ritiri dal Campionato o da altra manifestazione ufficiale o ne venga esclusa per qualsiasi ragionedurante il girone di ritorno tutte le gare ancora da disputare saranno considerate perdute con il punteggio di 0-2 in favoredell‟altra società con la quale avrebbe dovuto disputare la gara fissata in calendario”. Nel caso specifico e relativo alla societàSimaxis, esclusa dal campionato, l‟incontro Simaxis/Meana Sardo del 15.2.2004, benché non disputatosi, ha comunque datoluogo ad un risultato valido ai fini della classifica e quindi il calciatore Pes Michele ha scontato in pari data la giornata disqualifica. Per questi motivi la C.A.F. respinge l‟appello come sopra proposto dalla A.P. Marrubiu di Marrubiu (Oristano).Ordina incamerarsi la tassa versata.8 - APPELLO DEL G.S. BOCCHIGLIERO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CROPALATI/BOCCHIGLIERO DEL7.3.2004(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria - Com. Uff. n. 104 del 29.3.2004)Il G.S. Bocchigliero presentava reclamo avverso la regolarità della gara Cropalati/Bocchigliero del 7.3.2004 del Campionato di2ª Categoria per presunta posizione irregolare dei calciatori Comite Giuseppe, Mollo Antonio Marco, Graziano Stefano,Iannini Salvatore, nonché per mancata presenza dei due fuoriquota previsti dal regolamento. La Commissione Disciplinarepresso il Comitato Regionale Calabria, con Comunicato Ufficiale n. 104 del 29 marzo 2004, rigettava il reclamo, appurando laregolarità del tesseramento dei calciatori chiamati in causa e la presenza dei due fuoriquota nella gara in esame. Relativamentealla sola posizione del calciatore Mollo ricorreva a questa Commissione d‟Appello Federale il G.S. Bocchigliero sostenendocome la data di nascita del calciatore Mollo Antonio nelle distinte di gara relative alle varie gare disputate, ed anche in quellain oggetto, fosse stato riportato con date di nascita diverse, e così, con tale manipolazione, la soc. Cropalati avesseripetutamente violato le norme federali. Chiedeva pertanto la perdita della gara per la società Cropalati. L‟appello è infondato eva pertanto rigettato. Risulta dagli atti all‟attenzione di questa Commissione come: - la data di nascita del calciatore MolloAntonio Marco sia quella dell‟11.1.1981, come certificato dalla copia della patente di guida allegata; - durante la disputa dellagara Cropalati/Bocchigliero del 7.3.2004 del Campionato di 2ª Categoria la società Cropalati abbia sempre schierato in campodue calciatori fuoriquota nati negli anni 1985 e 1986, così attenendosi alle disposizioni federali e rendendo influente, a tal fine,l‟errore commesso nella distinta gara relativa all‟anno di nascita del Mollo Antonio. Per questi motivi la C.A.F. respingel‟appello come sopra proposto dal G.S. Bocchigliero di Bocchigliero (Cosenza). Ordina incamerarsi la tassa versata.9 - APPELLO DELLA S.S. COLLEFERRO CALCIO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA COLLEFERRO/SWEETHOMELAURENTUM DEL 28.2.2004(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio - Com. Uff. n. 68 del 18.3.2004)La Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio, con il Com. Uff. n. 68 del 18 marzo 2004, respingeva ilreclamo della S.S. Colleferro tendente ad ottenere la vittoria per 6-0 nella gara di Calcio a Cinque regionaleColleferro/Homesweethome Laurentum del 28.2.2004. Deduceva la società Colleferro la irregolare posizione del calciatoreCambiotti Alessio, il quale squalificato per una gara effettiva con Com. Uff. n. 27 C5 del 19 febbraio 2004, non avrebbescontato la sanzione, in quanto la gara successiva Homesweetho- me/Quarticciolo Lazio del 21.2.2004 non disputata perrinuncia al Campionato da parte di quest‟ultima società, pur considerata valida ai fini della classifica con attribuzione dellavittoria “a tavolino” della vittoria alla Homesweethome, non era ritenuta valida - dalla re- clamante - ai fini disciplinari dellaesecuzione della sanzione comminata al Cambiotti. L‟adita Commissione Disciplinare respingeva il reclamo, avendo la garadescritta in epigrafe prodotto effetti ai fini della classifica, ed essendo pertanto scontata la squalifica del calciatore, comedettato dall‟art. 17 n. 4 C.G.S.. Avverso tale provvedimento la S.S. Colleferro Calcio - in data 24.3.2004 - propone ritualeappello alla C.A.F.. Sostiene l‟appellante, tra l‟altro, che il contenuto dell‟art. 17 n. 5 C.G.S. disciplinando la fattispecie delcalciatore squalificato appartenente ad una società rinunciataria per una gara, prevede che il calciatore non possa aver scontatola sanzione nella gara “rinunciata”, assimilando tale fattispecie a quella sopradescritta del Cambiotti, concludendo per lairregolarità della posizione del calciatore con conseguente richiesta di assegnazione della vittoria per 6-0. Il reclamo è darespingere. Il disposto dell‟art. 17 n. 4 C.G.S. è chiaro laddove - ai fini della esecuzione delle sanzioni - considera le gare“...che abbiano conseguito un risultato valido ai fini della classifica o della qualificazione in competizioni ufficiali e non sonostate annullate con decisione definitiva degli Organi di Giustizia <strong>sportiva</strong>”; di conseguenza il Cambiotti ha correttamentescontato la squalifica inflittagli nella gara ufficiale successiva alla pubblicazione del Com. Uff., valida ai fini della classifica.Per questi motivi la C.A.F. respinge l‟appello come sopra proposto dalla S.S. Colleferro Calcio di Colleferro (Roma). Ordinaincamerarsi la tassa versata.10 - APPELLO DELL‟A.C. MEZZOCORONA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA BOLZANO BOZEN1996/MEZZOCORONA DEL 14.3.2004(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Trentino Alto Adige - Com. Uff. n. 47 del 30.3.2004)Con raccomandata spedita il 2.4.2004 l‟A.C. Mezzocorona preannunciava reclamo, con richiesta di copia degli atti, alla C.A.F.avverso la decisione della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Trentino Alto Adige, in merito alla garaallievi Bolzano Bozen 1906/Mezzocorona del 14.3.2004, pubblicata con Com. Uff. n. 47 del 30 marzo 2004. Il reclamo èinammissibile. L‟art. 33 n. 2 lett. a) C.G.S. disciplina puntualmente le modalità di appello alla C.A.F., con richiesta degli atti193


DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE - STAGIONE SPORTIVA <strong>2003</strong>-2004disponendo che l‟appellante ha l‟obbligo di prannunciare “la richiesta entro tre giorni dalla data di pubblicazione delcomunicato ufficiale del provvedimento che si intende impugnare”, disponendo che tale comunicazione deve essere inviata allacontroparte. L‟art. 34 nn. 1 e 7 prevede che tale dichiarazione di preannuncio debba essere tra- smesso “a mezzo ditelegramma, telefax o posta elettronica”. Non avendo l‟A.S. Mezzocorona rispettato tali formalità preventive, il reclamo èsoggetto a declaratoria di inammissibilità. Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell‟art. 33 n. 2 C.G.S.,per tardività, l‟appello come sopra proposto dall‟A.C. Mezzocorona di Mezzocorona (Trento). Ordina incamerarsi la tassaversata.11 - APPELLO DELL‟A.S. PUTIGNANO AVVERSO LA DELIBERA DEL COLLEGIO ARBITRALE L.N.D. INERENTELA CONTROVERSIA ECONOMICA CON IL SIG. QUARTO NICOLA(Delibera del Collegio Arbitrale presso la Lega Nazionale Dilettanti - Com. Uff. n. 5 del 13.3.2004)L‟A.S. Putignano Calcio ha proposto un ricorso diretto ad ottenere una indagine al fine di “far chiarezza” sulla vertenzageneratasi fra la Putignano Calcio e l‟allenatore Quarto Nicola, definita, a seguito di ricorso di quest‟ultimo, con decisione delCollegio Arbitrale della Lega Nazionale Dilettanti adottata nella riunione del 13 marzo 2004. Il suddetto Collegio Arbitrale,ritenuta la fondatezza del ricorso del Sig. Quarto Nicola ha dichiarato l‟obbligo della Società Putignano al pagamento alricorrente della somma di euro 8.263,31 a saldo del premio di tesseramento dovuto per la stagione <strong>sportiva</strong> 2002/<strong>2003</strong> nonchédi euro 762,84 per rimborso spese ed interessi per euro 151,00 (complessivamente euro 9.177,15). Riitiene la C.A.F. che ilricorso del Putignano sia da considerare improponibile in quanto rivolto avverso un provvedimento non suscettibile di tale tipodi reclamo. Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile l‟appello come sopra proposto dal- l‟A.S. Putignano diPutignano (Bari). Ordina incamerarsi la tassa versata.12 - APPELLO DELL‟A.S. SALIGNANO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA OTRANTO/SALIGNANO DEL29.2.2004(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Puglia - Com. Uff. n. 38 dell‟1.4.2004)Il Dott. Caputo Attilio nella qualità di Presidente dell‟A.S. Salignano ha proposto ricorso avverso il provvedimento dellaCommissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Puglia di cui al C.U. n. 38 dell‟1 aprile 2004 con la quale, in parzialeaccoglimento del reclamo della stessa società, aveva annullato la proposta di preclusione definitiva a carico del calciatoreMancarella Massimiliano, confermando però allo stesso la squalifica fino al 4.3.2009 e confermando altresì le squalificheinflitte ai calciatori Coppola Alessandro e Altomonte Antonio. Con il presente ricorso si sostiene la contraddittorietà del refertoarbitrale nonché, l‟eccessività della sanzione inflitta al Mancarella. In effetti dall‟esame degli atti ufficiali di gara si rileva lagravità dei fatti accaduti durante lo svolgimento della gara Otranto/Salignano del 29.2.2004, emergente anche dal supplementodi rapporto del giudice di gara; può peraltro ritenersi in parte eccessiva la pena comminata al Mancarella che puòcongruamente essere ridotta di un anno. Per questi motivi la C.A.F., in parziale accoglimento dell‟appello come sopra propostodall‟A.S. Salignano di Castrignano del Capo (Lecce), riduce al 4.3.2008 la sanzione della squalifica inflitta al calciatoreMancarella Massimiliano. Conferma nel resto. Ordina restituirsi la tassa versata.13 - APPELLO DELLA POLISPORTIVA PATERNÒ AVVERSO LA DECLARATORIA DI INAMMISSIBILITÀ DELRECLAMO MERITO GARA G.S. CANISTRO/POLISPORTIVA PATERNÒ DEL 17.3.2004(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Abruzzo - Com. Uff. n. 58 dell‟8.4.2004)Con reclamo ritualmente presentato la Poli<strong>sportiva</strong> Paternò ha impugnato davanti a questa Commissione d‟Appello Federale ladelibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Abruzzo di cui al C.U. n. 58 dell‟8 aprile 2004. Con ilprovvedimento impugnato la Commissione Disciplinare ha dichiarato inammissibile l‟appello proposto avverso la decisionedel Giudice Sportivo (C.U. n. 55 del 25 marzo 2004) che confermava il risultato acquisito sul campo di 2 a 2 nella gara G.S.Canistro/Poli<strong>sportiva</strong> Paternò del 17.3.2004. Il ricorso è fondato. La Commissione Disciplinare ha infatti erroneamentedichiarato inammissibile il reclamo ritenendolo proposto tardivamente. In realtà risulta presentato in data 3.4.2004 avverso ladelibera del Giudice Sportivo pubblicata nel C.U. n. 55 del 25 marzo 2004 e quindi nel termine dei dieci giorni previstidall‟articolo 42 comma 5° del Codice di Giustizia Sportiva. Nel caso in esame non trova infatti applicazione l‟abbreviazionedei termini per le ultime quattro giornate dei campionati regionali e provinciali di Calcio a 11 e Calcio a 5 della LegaNazionale Dilettanti così come disposto nel C.U. n. 44 del 12.2.2004 della L.N.D. in quanto trattasi del recupero della nonagiornata di ritorno. Ne consegue che, in accoglimento del ricorso, deve essere annullata la decisione della CommissioneDisciplinare con la rimessione degli atti allo stesso Giudice per l‟esame del merito. Deve, infine, essere ordinata la restituzionedella tassa versata. Per questi motivi la C.A.F., in accoglimento dell‟appello come sopra proposto dalla Poli<strong>sportiva</strong> Paternò diAvezzano (L‟Aquila) annulla l‟impugnata delibera, ai sensi dell‟art. 33 n. 5 C.G.S., per insussistenza della dichiaratainammissibilità, con rinvio degli atti alla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Abruzzo per l‟esame dimerito del reclamo proposto dalla Pol. Paternò avverso il risultato della gara suindicata. Ordina restituirsi la tassa versata.TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 47/C - RIUNIONE DEL 30 APRILE 20041 - APPELLO DEL CALCIATORE ANACLERIO GIUSEPPE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER N.3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA(Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C - Com. Uff. n. 256/C del 28.4.2004)194


DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE - STAGIONE SPORTIVA <strong>2003</strong>-2004Il calciatore Anaclerio Giuseppe della A.C. Reggiana ha proposto tempestivo reclamo avverso la decisione della CommissioneDisciplinare presso la Lega Professionisti Serie C, pubblicata sul C.U. n. 256/C del 28 aprile 2004, con la quale, in parzialeaccoglimento del reclamo dallo stesso presentato avverso la decisione del Giudice Sportivo del13.4.2004, veniva irrogata nei suoi confronti la squalifica per tre giornate effettive di gara per i fatti verificatisi nel corso dellagara Reggiana/Pistoiese disputata a Reggio Emilia il 10.4.2004. Eccepisce il reclamante l‟erroneità, contraddittorietà e carenzadi motivazione in ordine all‟entità della sanzione irrogata ai sensi dell‟art. 33, co. 1 lett. c) C.G.S. chiedendo l‟ulterioreriduzione della squalifica, sulla base anche di copiosa giurisprudenza allegata al ricorso. Osserva questa Commissioned‟Appello che la Commissione Disciplinare ha già correttamente evidenziato come, nel caso in esame, non ricorra l‟ipotesidella “violenza particolarmente grave” di cui all‟art. 14 co. 1 lett. f) C.G.S., in quanto i fatti come risultanti dagli atti ufficiali,dimostrano che il calciatore Canfora della Pistoiese non ebbe a subire danni di rilievo tanto da poter riprendereimmediatamente il gioco dopo una breve assistenza da parte del massaggiatore. Ciò posto, tenuto anche conto del fatto cheverosimilmente l‟Anaclerio pose in essere il comportamento scorretto senza alcuna intenzione lesiva ma al solo fine diallontanare l‟avversario nella concitazione del momento, appare equa e conforme all‟entità dell‟episodio, la squalifica per duegiornate. Per questi motivi la C.A.F., in parziale accoglimento del reclamo sopra proposto dal calciatore Anaclerio Giuseppe,riduce la sanzione della squalifica a n. 2 giornate effettive di gara. Ordina restituirsi la tassa versata.2 - APPELLO DEL CALCIATORE G. G. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SOSPENSIONE PER GIORNI 7 PERVIOLAZIONE DEL REGOLAMENTO ANTIDOPING, A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURAANTIDOPING(Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti - Com. Uff. n. 335 del 29.4.2004)Il calciatore G. G. tesserato per la Società Ternana Calcio ha proposto reclamo avverso la decisione della CommissioneDisciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti pubblicata sul C.U. n. 355 del 29 aprile 2004 con la quale, a seguito dideferimento del Procuratore Antidoping gli veniva inflitta la sanzione della sospensione dall‟attività per giorni sette, perviolazione delle prescrizioni stabilite dall‟art. 7 appendice A (richiamata dall‟art. 12 del Regolamento Antidoping), essendosi ilcalciatore stesso presentato con dieci minuti di ritardo nel luogo designato per l‟espletamento delle operazioni di prelievoantidoping, al termine della gara Ternana/Bari disputatasi il 26.1.2004. Preliminarmente questa Commissione osserva cheall‟odierna udienza, il rappresentante della Procura Antidoping ha sostanzialmente rinunciato all‟eccezione relativa allainosservanza del termine di cui all‟art. 19 punto 9 della normativa antidoping, consentendo quindi l‟esame del ricorso. I fattirisultano accertati con sufficiente chiarezza, in particolare sulla base della relazione del Dott. Marco Caporali dellaFederazione Medici Sportivi, il quale incaricato del controllo antidoping al termine della gara di che trattasi, ha constatato ilritardo del calciatore G., il quale, richiesto della ragione del suo comportamento, si era giustificato affermando di non essersiricordato del regolamento. La sanzione inflitta al G. deve per- tanto essere confermata. Per questi motivi la C.A.F. respinge ilreclamo come sopra proposto. Ordina incamerarsi la tassa versata.TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 48/C - RIUNIONE DEL 3 MAGGIO 20041 - APPELLO DEL F.C. INTERFIVE VIGEVANO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA KARMALAND/INTERFIVEVIGEVANO DEL 21.2.2004(Delibera della Commissione Disciplinare presso la Divisione Calcio a Cinque - Com. Uff. n. 345 del 26.3.2004)In seguito alla disputa della gara Karmaland/Interfive Vigevano del 21.2.2004, la U.S. Karmaland proponeva reclamo alGiudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque segnalando che nella gara suddetta la Società Interfive Vigevano, puravendo elencato nella distinta tre calciatori nati dopo il 31.12.1981, ne aveva effettivamente schierati in campo sin dall‟iniziosoltanto due, mentre il terzo, precisamente il n. 13 Pagano Pietro, si era presentato all‟arbitro per il riconoscimento ed era statoammesso in campo soltanto a gara iniziata. Sosteneva la reclamante che la Interfive Vigevano non aveva in tal modo rispettatole disposizioni regolamentari che fanno obbligo alle Società di impiegare almeno tre giocatori nati successivamente al31.12.1981. Il Giudice Sportivo, con delibera pubblicata nel C.U. n. 312 del 10 marzo 2004, accoglieva il reclamo della U.S.Karmaland ed infliggeva alla Interfive Vigevano la punizione <strong>sportiva</strong> della perdita della gara con il punteggio di 0-6. LaInterfive Vigevano proponeva reclamo alla Commissione Disciplinare chiedendo la riforma della decisione del GiudiceSportivo ed il ripristino del risultato acquisito sul campo: Karmaland/Interfive Vigevano 4-6. Nel gravame la reclamanteammetteva la circostanza, peraltro inequivocabilmente ri- sultante dal referto arbitrale, che il calciatore Pagano Pietro eraentrato in campo, previo riconoscimento formale da parte degli arbitri, a gara iniziata e precisamente al 5‟ del pri- mo tempo,ma sosteneva che l‟inserimento del predetto calciatore nella distinta presenta- ta agli arbitri prima dell‟inizio della garasoddisfaceva pienamente la disposizione di cui al C.U. n. 1/<strong>2003</strong> della Divisione Calcio a Cinque riguardante i “limiti dipartecipazione dei calciatori in relazione all‟età” che recita: “...l‟impiego dovrà risultare con l‟obbligo di inseri- mento nelladistinta presentata all‟arbitro prima della gara a prescindere dal numero dei calciatori impiegati”. Sosteneva infatti la Interfiveche, non essendo previsto dalla norma regolamentare l‟obbligo della presenza in campo o in panchina per tutta la durata dellagara dei tre calciatori nati dopo il 31 dicembre 1981 regolarmente inseriti nella distinta, il caso di specie andava equiparato aquello in cui uno dei tre “giovani” dovesse lasciare in anticipo il campo di giuoco in seguito ad infortunio od espulsione,oppure dovesse recarsi temporaneamente negli spogliatoi per modificare la tenuta di gioco o per un momentaneo malessere.Lamentava infine di non aver potuto utilizzare interamente il tempo di attesa, sebbene avesse tempestivamente richiestoall‟arbitro di posticipare l‟inizio della gara pro- prio per attendere l‟arrivo del calciatore Pagano e dell‟allenatore Monni, i qualierano giunti in ritardo sul luogo a causa delle avverse condizioni atmosferiche. La Commissione Disciplinare, con delibera195


DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE - STAGIONE SPORTIVA <strong>2003</strong>-2004pubblicata nel C.U. n. 345 del 26 marzo 2004, rigettava il reclamo. Ha interposto appello la Interfive Vigevano chiedendo lariforma della decisione impugnata ed il ripristino del risultato conseguito sul campo. La ricorrente deduce anche in questa sedel‟errata interpretazione da parte della Commissione Disciplinare della disposizione di cui al C.U. n. 1 della Divisione Calcio aCinque relativa alla stagione <strong>2003</strong>/2004 ed insiste sulla mancata concessione da parte degli arbitri del “tempo di attesa” ditrenta minuti, che avrebbe consentito al Pagano, già presente nel recinto di giuoco, di presentar- si regolarmente in campo. LaC.A.F. rileva che il ricorso è infondato e deve essere respinto, con conseguente incameramento della tassa. L‟interpretazionedelle disposizioni relative alla partecipazione alle gare di tre giovani calciatori (C.U. n. 1 della stagione <strong>sportiva</strong> <strong>2003</strong>/2004)non può essre diversa da quella fornita nei precedenti gradi di giudizio, attesa la ratio di tali disposizioni, che consiste nelfavorire concretamente la presenza e la partecipazione agonistica alle gare di calciatori nati dopo il 31 dicembre 1981. Infatti èevidente che siffatto intendimento non può dirsi conseguito nel caso di inseri- mento “virtuale” in distinta di tre calciatoriprovvisti del requisito dell‟età, non accompagnato dalla effettiva presenza in campo degli stessi. Altro problema è quello dellacontemporanea utilizzata dei tre giovani calciatori, che non è obbligatoria viste le particolari modalità di giuoco del calcio acinque, il cui regolamento consente la sostituzione volante. Proprio alle peculiarità del giuoco si riferisce la citata circolare n. 1precisando che “...l‟impiego dovrà risultare con l‟obbligo di inserimento nella distinta presentata all‟arbitro prima della gara aprescindere dal numero dei calciatori impiegati”. Deve quindi essere condivisa la decisione della Commissione Disciplinareche ha ritenuto non conforme alle disposizioni regolamentari la condotta tenuta dall‟appellante in occasione della gara inesame. Quanto alle deduzioni dell‟appellante relative alla mancata utilizzazione del “tempo di attesa” regolamentare, èsufficiente rilevare che la ricostruzione dei fatti prospettata nel ricorso è del tutto sfornita di riscontri probatori, non risultandodai referti arbitrali (unica fonte di prova utilizzabile nel presente procedimento) alcuna richiesta di differimento dell‟iniziodella gara da parte dei dirigenti della Interfive Vigevano. Sul punto la Commissione Disciplinare motivato la propria decisionein modo del tutto convincente ed immune da censura, rilevando tra l‟altro che se i dirigenti della Società si fossero avvalsidella facoltà di usufruire del tempo di attesa, tale richiesta non sarebbe stata sindacabile da parte del direttore di gara. Perquesti motivi la C.A.F. respinge l‟appello come sopra proposto dal F.C. Interfive di Vigevano (Pavia). Ordina incamerarsi latassa versata.2 - RICORSO PER REVOCAZIONE A.S. EUROPA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL21.6.2004 INFLITTA AL CALCIATORE SCAGLIA ANDREA(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Piemonte-Valle d‟Aosta - Com. Uff. n. 32 del29.1.2004)Il Sig. Mario Piceni, Presidente dell‟A.S. Europa di Alessandria ha proposto ricorso avverso la decisione della CommissioneDisciplinare presso il Comitato Regionale Piemonte-Valle d‟Aosta L.N.D. di cui al C.U. n. 32 del 29 gennaio 2004 con laquale era stata confermata la squalifica fino al 21.6.2004 inflitta al calciatore Scaglia Andrea in relazione ai fatti avvenutidurante la gara Asca/Europa del 20.12.<strong>2003</strong>. Il ricorso è basato sulla dichiarazione scritta rilasciata apparentemente dal Sig.Fabio Mandaglio arbitro della gara di che trattasi. In essa il suddetto afferma di essersi accorto in occasione di una garastudentesca alla quale aveva assistito di aver scambiato il calciatore Scaglia con un altro della stessa Società a nome CortinoDanilo, responsabile effettivo dei fatti descritti nel referto. Si osserva preliminarmente che trattasi in sostanza di una istanza direvocazione della decisione della Commissione Disciplinare divenuta ormai definitiva. L‟istanza stessa deve essere ritenutaammissibile in quanto basata da fatto nuovo costituito dalla suindicata dichiarazione dell‟arbitro. Devesi peraltro rilevare chel‟affermazione rilasciata il 18.3.2004, a ben tre mesi di distanza dalla gara che ha dato origine alla sanzione non può essereritenuta di valore probatorio tale da far annullare la decisione a suo tempo adottata sulla base di un preciso referto e delsuccessivo supplemento di rapporto, date anche le circostanze poco chiare in cui il riconoscimento postumo del colpevolesarebbe avvenuto. Per questi motivi la C.A.F. respinge il ricorso come sopra proposto dalla A.S. Europa di Alessandria. Ordinaincamerarsi la tassa versata.3 - APPELLO DELL‟A.S. ROMA CALCETTO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 30.6.2005INFLITTA AL CALCIATORE EBOLI ROBERTO(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio - Com. Uff. n. 74 dell‟1.4.2004)Con delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 74 dell‟1 aprile 2004 la Commissione Disciplinare presso il Comitato RegionaleLazio accoglieva parzialmente il reclamo proposto dalla A.S. Roma Calcetto in relazione alla squalifica fino al 20.2.2006inflitta dal Giudice Sportivo presso lo stesso Comitato al calciatore Eboli Roberto, responsabile delle lesioni provocate alcalciatore della A.S.F.C. Sportek Catania Massimiliano nel corso della gara Roma Calcetto/Sportek del 21.2.2004. Sulla basedel rilievo che nel commettere il fallo di gioco l‟Eboli non aveva voluto cagionare di certo al Catania le (gravi) lesionieffettivamen- te procurategli, riduceva la squalifica, infatti, fino al 20.2.2005. Avverso tale decisione proponeva appello lasocietà che, prendendo spunto da quanto rilevato dalla Commissione Disciplinare, faceva presente che il gesto dell‟Eboli nonera stato volontario e dunque che la squalifica doveva essere ridotta ulteriormente. L‟appello dell‟A.S. Roma Calcetto, benchéproposto nel rispetto dei termini procedimentali, non è ammissibile. A norma dell‟art. 33, punto 1 lettera d), C.G.S. le decisioniemesse nei procedimenti di seconda istanza possono essere impugnate con appello a questa Commissione, per questioniattinenti al merito, nei soli casi in cui questa stessa Commissione venga adita “come giudice di secondo grado in materia diillecito e nelle altre materie normativamente indicate”, materie, queste ultime, fra le quali non rientrano l‟esame della condottatenuta da tesserati in occasione della disputa delle gare e la valutazione sull‟entità delle sanzioni inflitte dalla CommissioneDisciplinare o dal Giudice Sportivo di 2° Grado. Nel caso in esame l‟A.S. Roma Calcetto non ha svolto motivi relativi allacompetenza, alla violazione o falsa applicazione di norme ovvero all‟omessa o contraddittoria motivazione della decisione196


DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE - STAGIONE SPORTIVA <strong>2003</strong>-2004impugnata, ma motivi riguardanti la sola entità delle sanzioni inflitte, ritenute eccessive. Ne consegue che, in difetto delleipotesi di cui alle residue lettere a), b) e c) dell‟art. 33, punto 1, C.G.S. l‟appello non può essere ritenuto ammissibile. Alla lucedei dati di fatto e dei rilievi appena svolti è evidente l‟assenza dei presupposti cui l‟art. 33, comma 1, C.G.S. subordinal‟intervento di questa Commissione, per cui l‟appello proposto dalla A.S. Roma Calcetto va dichiarato, come già detto,inammissibile. Quanto alla tassa reclamo, questa, per effetto della soccombenza, deve essere incamerata (art. 29, punto 13,C.G.S.). Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell‟art. 33 n. 1 C.G.S., l‟appello come sopra propostodall‟A.S. Roma Calcetto. Ordina incamerarsi la tassa versata.4 - APPELLO DELLA S.S. CLUB CAIVANO AVVERSO LE SANZIONI SEGUITO GARA GIUGLIANO/CLUBCAIVANO DEL 6.3.2004: - SQUALIFICA DEL CAMPO PER 3 GARE EFFETTIVE; - PENALIZZAZIONE DI 5 PUNTI; -AMMENDA DI € 1.000,00; -SQUALIFICA FINO AL 5.3.2007 INFLITTA AL CALCIATORE MAIDA VINCENZO(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania - Com. Uff. n. 69 dell‟8.4.2004)Il Sig. Biello Giuseppe quale dirigente delegato dal Presidente inibito della Società Club Caivano ha proposto ricorso avversola delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania, pubblicata sul C.U. n. 69 dell‟8 aprile2004 con la quale veniva rigettato il reclamo avverso le sanzioni della squalifica del campo per tre gare effettive, lapenalizzazione di cinque punti in classifica, l‟ammenda di Euro 1.000,00 e la squalifica fino al 5.3.2007 del calciatore MaidaVincenzo, inflitte dal Giudice Sportivo per i fatti avvenuti durante la gara Giugliano/Club Caivano del 6.3.2004 delCampionato di Calcio a Cinque. La ricorrente richiede preliminarmente l‟annullamento della decisione impugnata perviolazione dell‟art. 32 comma 6 C.G.S. in quanto la Commissione Disciplinare ha omesso di convocare i responsabili dellaSocietà che ne avevano fatto espressa richiesta. Ritiene questa Commissione che tale eccezione vada accolta costituendoviolazione palese di una norma procedurale non eludibile. Per questi motivi la C.A.F., in accoglimento dell‟appello come sopraproposto dalla S.S. Club Caivano di Caivano (Napoli), annulla l‟impugnata delibera, ai sensi dell‟art. 33 n. 5 C.G.S., perviolazione del contraddittorio, con rinvio degli atti alla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania pernuovo esame di merito. Ordina restituirsi la tassa versata.5 - APPELLO DELL‟A.S. ORVIETANA CALCIO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA LUPA FRASCATI/ORVIETANA DEL7.3.2004(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Interregionale - Com. Uff. n. 142 del 16.4.2004)Dopo la disputa della gara di Campionato Nazionale Dilettanti Frascati Lupa/A.S. Orvietana del 7.3.2004 conclusasi con ilrisultato di 1-1, la Società Orvietana presentava reclamo al Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale chiedendol‟applicazione della sanzione <strong>sportiva</strong> di perdita della gara a carico della Frascati Lupa. La reclamante deduceva che nel corsodella gara il calciatore Marchigiani Federico dell‟Orvietana era stato colpito da un oggetto contundente non identificato che gliaveva provocato fuoriuscita di sangue dal capo con conseguente sostituzione dello stesso calciatore. Il Giudice Sportivo, conprovvedimento pubblicato nel C.U. n. 125 del 24 marzo 2004, ritenendo applicabile nel caso di specie la previsione di cuiall‟art. 12 comma 1 del C.G.S. che esclude la possibilità di applicare la punizione <strong>sportiva</strong> della perdita della gara allorquandosi siano verificati fatti o situazioni che abbiano comportato unicamente alterazione al potenziale atletico di una o di entrambe lesocietà, respingeva il reclamo convalidano il risultato conseguito sul campo ed applicando alla A.S. Frascati Lupa lapenalizzazione di un punto in classifica pari a quello ottenuto al termine della gara. La decisione del Giudice Sportivo venivaimpugnata con separati reclami sia dalla A.S. Orvietana, che chiedeva nuovamente l‟applicazione della sanzione della perditadella gara in esame a carico della società avversaria, sia dalla Frascati Lupa che chiedeva la revoca della sanzione dipenalizzazione di un punto in classifica inflittale dal primo giudice. La Commissione Disciplinare adita, previa riunione deireclami, respingeva quello della A.S. Orvietana, rilevando che dagli atti di gara non emergevano elementi che consentissero diimputare l‟atto di violenza ai sostenitori della squadra avversaria; accoglieva invece, in base al medesimo rilievo, il reclamodella Società Frascati Lupa ed annullava la penalizzazione, anche in considerazione del fatto che la predetta Società era giàstata sanzionata dal Giudice Sportivo con l‟ammenda di e 2.000,00 di diffida per intemperanze dei suoi sostenitori durante lagara in questione. Contro la delibera della Commissione Disciplinare ha interposto ricorso a questa Commissione l‟A.S.Orvietana, deducendo l‟erroneità della decisione per mancato rispetto delle normative federali e per contrasto con le risultanzedi fonti primarie di prova (re ferto dell‟arbitro e degli assistenti). Sostiene l‟appellante che il ferimento del calciatoreMarchigiani, poi sostituito perché inidoneo a proseguire la gara, deve essere necessariamente ricondotto alla responsabilità deisostenitori della Lupa Frascati, sia perché verificatosi in concomitanza con la segnatura della rete che aveva portato invantaggio l‟Orvietana, provocando intemperanze degli spettatori locali all‟indirizzo dei calciatori della squadra ospitata, siaperché la Frascati Lupa risponde, in qualità di ospitante, dei fatti accaduti essendo tenuta a garantire l‟ordine pubblicoall‟interno dello stadio. Avrebbe quindi errato la Commissione Disciplinare nel ritenere l‟impossibilità di addebitare l‟accadutoalla Soc. Frascati, così come avrebbe errato nell‟affermare che il ferimento del calciatore Marchigiani ed il clima intimidatorioinstauratosi nei confronti della squadra dell‟Orvietana non avesse influito sul regolare svolgimento della gara, ma avesseunicamente comportato l‟alterazione del potenziale atletico della squadra ospitata. L‟appellante chiede pertanto che vengainflitta alla Frascati Lupa la punizione <strong>sportiva</strong> di perdita della gara in questione. La C.A.F. osserva che parte ricorrente,avendo proposto come unica domanda quella di irrogazione della sanzione <strong>sportiva</strong> di perdita della gara a carico della FrascatiLupa, non ha interesse all‟accertamento dell‟imputabilità del fatto violento ai sostenitori della predetta Società. Infatti, se anchetale accertamento si concludesse con esito favorevole all‟appellante per mezzo degli elementi presuntivi dedotti nel gravame(che, per inciso, non appaiono manifestamente privi di fondamento) si potrebbe configurare esclusivamente l‟alterazione delpotenziale atletico della squadra dell‟Orvietana, il che comporterebbe la penalizzazione di almeno un punto in classifica ai197


DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE - STAGIONE SPORTIVA <strong>2003</strong>-2004sensi dell‟art. 12 n. 1 ultima parte del C.G.S., ma non la perdita della gara a carico della Frascati Lupa come richiestodall‟appellante. Infatti dagli atti ufficiali non emerge (per questa parte va condivisa la motivazione della CommissioneDisciplinare) alcuna prova che i fatti verificatisi nel corso della gara in esame, oltre a provocare l‟alterazione del potenzialeatletico dell‟Orvietana, abbiano influito sul regolare svolgimento della gara stessa. Rimarrebbe quindi precluso a questaCommissione il riesame della decisione della Commissione Disciplinare sul punto oggetto di impugnazione, anche se sidovesse disattendere il rilievo, formulato dalla Commissione Disciplinare nella sua motivazione, che la Soc. Frascati Lupa, giàsanzionata con l‟ammenda per i fatti di violenza commessi dai suoi sostenitori nel corso della gara in esame con decisionedivenuta definitiva, non può essere sottoposta a giudizio per i medesimi fatti in forza del principio generale del “ne bis inibidem”. Per questi motivi la C.A.F. respinge l‟appello come sopra proposto dall‟A.S. Orvietana Calcio di Orvieto (Terni).Ordina incamerarsi la tassa versata.6 - APPELLO DEL CALCIATORE GORETTI LUCA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL31.12.2005(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Marche - Com. Uff. n. 59 del 12.12.<strong>2003</strong>)La Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Marche, con decisione pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 59del 12 febbraio 2004, confermava al calciatore Goretti Luca, tesserato della Poli<strong>sportiva</strong> Euro Cesanense, la sanzione dellasqualifica fino al 31.12.2005, inflittagli dal Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale di Pesaro, per comportamentoviolento nei confronti del direttore della gara Pol. Euro Cesanense/Villa Palombara del 6.12.<strong>2003</strong>.vverso questa decisione il Goretti proponeva appello, con una serie di motivi in fatto e in diritto, nuovamente, allaCommissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Marche, che con delibera pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 68dell‟11 marzo 2004, disponeva la trasmissione degli atti alla C.A.F. per competenza. Va preliminarmente osservato chel‟appello deve essere dichiarato inammissibile in quanto proposto oltre i termini previsti dall‟art. 33 comma 2 C.G.S.. Solo percompletezza va aggiunto che sussiste, anche, un ulteriore motivo di inammissibilità in quanto il ricorso risulta firmato dal solodifensore del Goretti (nominato da quest‟ultimo, esclusivamente, suo rappresentante e difensore nel procedimento). Devedisporsi l‟incameramento della relativa tassa. Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell‟art. 33 n. 2C.G.S., l‟appello come sopra proposto dal calciatore Goretti Luca. Ordina incamerarsi la tassa versata.7 - APPELLO DELL‟U.S. CASARANO IN MERITO A CONTROVERSIA ECONOMICA CON SIG. SARCINELLAFIORENZO(Delibera del Collegio Arbitrale presso la Lega Nazionale Dilettanti - Com. Uff. n. 4 del 31.1.2004)Il Collegio Arbitrale presso la Lega Nazionale Dilettanti, con decisione pubblicata sul Com. Uff. del 31 gennaio 2004,obbligava l‟U.S. Casarano a pagare al suo allenatore Fiorenzo Sarcinella la somma di 9.000,00 euro per premio tesseramentodovuto per la stagione 2002/<strong>2003</strong>, oltre 225,00 euro per accessori. Avverso questa decisione proponeva appello alla C.A.F. ilSig. Fulvio Alfarano, nella sua qualità di legale rappresentante pro-tempore dell‟U.S. Casarano, prospettando una serie dimotivi in fatto e in diritto. Preliminarmente va osservato che il ricorso va dichiarato inammissibile in quanto le decisioni delCollegio Arbitrale non sono appellabili alla C.A.F., ex art. 26 comma 1 C.G.S.. La predetta considerazione assorbe tutti imotivi di appello. Va disposto il pagamento della relativa tassa. Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile l‟appellocome sopra proposto dall‟U.S. Casarano di Casarano (Lecce). Ordina incamerarsi la tassa versata.8 - APPELLO DEL F.C. MELICUCCO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA STELLA AZZURRA DROSI/F.C.MELICUCCO DEL 7.3.2004(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria - Com. Uff. n. 108 del 6.4.2004)La S.S. Stella Azzurra Drosi proponeva reclamo alla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria inrelazione alla gara Melicucco/Stella Azzurra, disputata il 29 febbraio 2004 per il Campionato di 2ª Categoria organizzato dalComitato Provinciale di Reggio Calabria e terminata con il risultato di 0-2. La reclamante deduceva che la società avversariaaveva schierato nella predetta gara i calciatori Fossari Pasquale, nato il 7 agosto 1983, e Vomero Gianluca, nato l‟8 agosto1984, in posizione irregolare. La Commissione Disciplinare, con decisione pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 108 del 5aprile 2004, accoglieva il reclamo rilevando che da accertamenti effettuati presso l‟Ufficio Tesseramento del ComitatoRegionale Calabria, i predetti calciatori non risultavano tesserati con alcuna società dello stesso Comitato. Di conseguenza, laCommissione Disciplinare irrogava al F.C. Melicucco la punizione <strong>sportiva</strong> della perdita della gara in parola con il punteggiodi 0-3. L‟appello proposto dal F.C. Melicucco avverso detta decisione si rivela fondato. Ed invero, i predetti calciatori FossariPasquale, nato il 7 giugno 1984 e non il 7 agosto 1983, e Vomero Gianluca, nato l‟8 febbraio 1984 e non l‟8 agosto 1984,emerge dai tabulati della società appellante e dalle carte d‟identità degli stessi, dalle distinte di gara relative a precedentiincontri nei quali sono stati impegnati nonché da accertamenti effettuati direttamente da questa C.A.F. sui predetti tabulatirisultano regolarmente tesserati per il F.C. Melicucco. Di conseguenza, l‟appello deve essere accolto e, per l‟effetto, deveristabilirsi il risultato conseguito sul campo con la vittoria per 2-0 del F.C. Melicucco. La tassa di reclamo va restituitaall‟appellante. Per questi motivi la C.A.F., in accoglimento dell‟appello come sopra proposto dal F.C. Melicucco di Melicucco(Reggio Calabria), annulla l‟impugnata delibera ripristinando, altresì, il risultato di 0-2 conseguito in campo nella garasuindicata. Rimette gli atti all‟Ufficio Indagini per gli opportuni accertamenti in ordine ad eventuali violazioni ordinamentali.Ordina restituirsi la tassa versata.198


DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE - STAGIONE SPORTIVA <strong>2003</strong>-20049 - APPELLO DEL G.S. INVICTA MATERA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA BRIENZA/INVICTA MATERADEL 17.3.2004(Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Basilicata del Settore per l‟Attività Giovanile eScolastica - Com. Uff. n. 37 del 7.4.2004)Il Giudice di 1° Grado presso il Settore per l‟Attività Giovanile e Scolastica del Comitato Regionale Basilicata, letti gli attiufficiali della gara Brienza Calcio/Invicta Matera, disputata per il Torneo Allievi Regionali, Girone B, il 10 marzo 2004 eterminata con la vitto- ria della squadra ospite con il risultato di 1-2, per gravi episodi di violenza irrogava alla A.S. BrienzaCalcio la sconfitta a tavolino per 3-0 e l‟ammenda di 100 Euro e sanzioni personali per un dirigente e due calciatori della stessasocietà (Comunicato Ufficiale n. 34 del 17 marzo 2004). L‟A.S. Brienza Calcio proponeva reclamo avverso taleprovvedimento al Giudice di 2° Grado. Con la decisione pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 37 del 7 aprile 2004, ilGiudice Sportivo di 2° Grado, tra altre statuizioni, stabiliva di irrogare la punizione <strong>sportiva</strong> della perdita della gara anche alG.S. Invicta Matera sul rilievo che il Giudice di 1° Grado non aveva rilevato che in campo era scoppiata una rissa alla qualeavevano preso parte giocatori di entrambe le società. La decisione del Giudice Sportivo di 2° Grado, appellata dal G.S. InvictaMatera, deve essere riformata. Ed invero, a parte il fatto che dal referto arbitrale non risulta che sul campo sia sorta una rissatra i calciatori delle due squadre, ma solo un‟avvisaglia di rissa, deve rilevarsi che il Giudice Sportivo di 2° Grado ha irrogatosanzioni a carico della società appellante senza che questa abbia partecipato al procedimento in quanto non chiamata aintervenir- vi essendo del tutto estranea alla pronuncia del Giudice di 1° Grado competente in prime cure a valutare gli eventidi rilievo disciplinare verificatisi durante le gare. La decisione appellata, pertanto, deve essere annullata nella parte in cui hadisposto la perdita della gara anche a carico del G.S. Invicta Matera e deve disporsi il ripristino del- la deliberazione di primogrado del Giudice di 1° Grado per quanto attiene al risultato della gara. La tassa reclamo va restituita all‟appellante. Per questimotivi la C.A.F., in accoglimento dell‟appello come sopra proposto dal G.S. Invicta Matera di Matera, annulla l‟impugnatadelibera nella parte inerente il risultato della gara, ripristinando, per l‟effetto, quella del Giudice Sportivo di 1° Grado cheinfliggeva alla A.S. Brienza la sanzione <strong>sportiva</strong> di perdita della gara suindicata con il punteggio di 0-3. Ordina restituirsi latassa versata.ORDINANZE10 - APPELLO DELLA S.S.V. NATURNO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA NEUGRIES/NATURNO DEL14.3.2004(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Provinciale Autonomo di Bolzano - Com. Uff. n. 40dell‟1.4.2004)La C.A.F. ordina la remissione degli atti alla Commissione Tesseramenti per il giudizio di merito in ordina alla validità deltesseramento del calciatore Wolf Julius Peter Tillmann.TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 49/C - RIUNIONE DEL 10 MAGGIO 20041 - APPELLO DELL‟U.S. CALCIO STECCATO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA SILA REGIA/CALCIOSTECCATO DEL 9.3.2004 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria - Com. Uff. n. 94del 9.3.2004)Il Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale di Crotone in merito alla gara Sila Regia/Calcio Steccato dell‟1.2.2004: -squalificava il calciatore Perri Angelo Società Sila Regia per anni tre per aver colpito con un pugno il direttore di gara, che aseguito dello stesso non era in grado di proseguire la gara sospendendola al 25° del secondo tempo; - infliggeva alla SocietàSila Regia la punizione <strong>sportiva</strong> della perdita della gara con il punteggio di 3-0 a seguito della impossibilità del direttore digara a proseguire l‟incontro a causa dell‟atto di violenza subito (Com. Uff. n. 25 del 4 febbraio 2004). La CommissioneDisciplinare presso il Comitato Regionale Calabria - ascoltato a chiarimenti il direttore di gara che precisava come il colporicevuto non fosse particolarmente violento, e che la sua caduta non fosse dovuta al pugno sferrato ma dal fatto che cercava diallontanarsi dal capannello di giocatori che si era formato -; - considerato che lo stesso direttore di gara dichiarava, inoltre, chei giramenti di testa avvertiti al suo rientro negli spogliatoi potevano essere dovuti a motivi diversi dal colpo ricevuto; - valutatoche la delineata situazione non rivestiva gli indispensabili requisiti necessari per la sospensione o per la continuazione proformadella gara, di cui all‟art. 65 N.O.I.F. dis- poneva la ripetizione della gara, riducendo la squalifica inflitta al calciatorePerri Angelo fino al 5.2.2006 (Com. Uff. n. 94 dell‟8 marzo 2004). Ricorreva avanti la Commissione d‟Appello Federale laU.S. Calcio Steccato esponendo vari motivi in fatto e diritto che, a suo dire, avrebbero reso necessaria la riforma dellaappellata delibera adottata dalla Commissione Disciplinare. L‟appello è inammissibile. Recita l‟art. 33.2 C.G.S.: - “Ilprocedimento è instaurato: su ricorso della parte che deve essere inviato entro il settimo giorno successivo alla data dipubblicazione del comunicato ufficiale con il quale è stata resa nota la decisione che si intende impugnare. In caso di decisioneper la quale è prescritto l‟obbligo di diretta comunicazione alle parti, entro il settimo giorno successivo alla data in cui èpervenuta la comunicazione. Le parti hanno diritto di ottenere, a loro spese, copia dei documenti ufficiali. La relativa richiesta,formulata come dichiarazione di reclamo, deve essere preannunciata all‟organo competente entro tre giorni dalla data dipubblicazione nel comunicato ufficiale del provvedimento che si intende impugnare. Analoga comunicazione deve essereinviata contestualmente alla controparte. Entro il suddetto termine di tre giorni l‟appellante deve inviare all‟organo competentela tassa prevista. La parte appellata può ricevere copia dei documenti ufficiali ove ne faccia richiesta entro le ore 24.00 delgiorno successivo a quello in cui ha ricevuto la dichiarazione dell‟appellante. Nel caso di richiesta dei documenti ufficiali,199


DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE - STAGIONE SPORTIVA <strong>2003</strong>-2004l‟appellante deve inviare i motivi di reclamo entro il settimo giorno successivo a quello in cui ha ricevuto copia degli stessi”. Asua volta l‟art. 29.5 C.G.S. stabilisce che copia della dichiarazione e dei motivi di reclamo devono essere inviati,contestualmente, all‟eventuale controparte: e tale mancanza generale l‟inammissibilità ex art. 29.9 C.G.S.. Dagli atti postiall‟attenzione di questa Commissione d‟Appello Federale non risulta che la società appellante (U.S. Calcio Steccato) abbiacontestualmente inviato alla controparte copia della richiesta degli atti inviata all‟organo giudicante: e tale mancanza general‟inammissibilità del ricorso. Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell‟art. 33 n. 2 C.G.S., l‟appellocome sopra proposto dall‟U.S. Calcio Steccato di Steccato di Cutro (Cotrone) per omesso contestuale invio alla contropartedella richiesta della copia degli atti ufficiali. Ordina incamerarsi la tassa versata.2 - APPELLO DEL COMPRENSORIO GELBISON CILENTO AVVERSO LA SANZIONE DELL‟INIBIZIONE INFLITTAAL SIG. CEFOLA GIUSEPPE SINO AL 26.1.2009, CON PROPOSTA DI PRECLUSIONE DAI RANGHI F.I.G.C.(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania - Com. Uff. n. 65 del 25.3.2004)La società Comprensorio Gelbison Cilento, con tempestivo preannuncio telegrafico del 26.3.2004 contenente richiesta di copiadegli atti, appellava la decisione della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania che avevacomminato al Signor Cefola Giuseppe la sanzione dell‟inibizione fino al 26.1.2009, con proposta di preclusione dai ranghiF.I.G.C.. Nei motivi successivamente inviati la società richiedeva l‟annullamento della decisione della CommissioneDisciplinare, in via preventiva, per violazione del contraddittorio avendo la società richiesto di essere ascoltata, come previstodall‟art. 32 n. 6 C.G.S. e, viceversa, non avendo avuto convocazione dalla Commissione Disciplinare. Il reclamo va accolto.Dagli atti non risulta che la società Comprensorio Gelbison Cilento sia stata convocata a mezzo telegramma, pertanto laviolazione del predetto art. 32 n. 6 C.G.S. comporta l‟annullamento della decisione della Commissione con remissione degliatti del procedimento alla stessa al fine di procedere ad un nuovo esame del merito. Per questi motivi la C.A.F., inaccoglimento dell‟appello come sopra proposto dal Comprensorio Gelbison Cilento di Vallo della Lucania (Salerno), annullal‟impugnata delibera, ai sensi dell‟art. 33 n. 5 C.G.S., per violazione del contraddittorio, con rinvio degli atti alla CommissioneDisciplinare presso il Comitato Regionale Campania per nuovo esame di merito del reclamo proposto dalla reclamante avversole decisioni del Giudice Sportivo in relazione alla gara Comprensorio Gelbison/Agropoli del 26.1.2004. Ordina restituirsi latassa versata.3 - APPELLO DELL‟U.S. VIRTUS PANZA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 10.11.2005INFLITTA AL CALCIATORE ROMANO LUCA E AVVERSO ALTRI PROVVEDIMENTI SEGUITO GARA VIRTUSPANZA/VIRTUS SECONDIGLIANO DEL 16.11.<strong>2003</strong> E VIRTUS PANZA/REAL CAPODIMONTE DEL 21.12.<strong>2003</strong>(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania - Com. Uff. n. 67 dell‟1.4.2004)Il Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale di Napoli, per fatti intervenuti nella gara Virtus Panza/Virtus Secondiglianodel 16.11.<strong>2003</strong>, squalificava il calciatore Romano Luca fino al 20.11.2005 (C.U. n. 13 del 20 novembre <strong>2003</strong>). Lo stessoGiudice Spor tivo, per fatti verificatisi in occasione della gara Vir tus Panza/Real Capodimonte del 21.12.<strong>2003</strong>, infliggeva allasocietà Virtus Panza l‟ammenda di Euro 500,00 per i gravissimi fatti violenti dei propri tifosi, imponeva di risarcire i dannisubiti dall‟auto del direttore di gara e di rimettere gli atti al Comitato Regionale Campania per la relativa quantificazione deldanno. Infliggeva al Sig. Luca Romano l‟ulteriore squalifica mediante la squalifica fino al 20 novembre 2008 con proposta dipreclusione. Omologava il risultato di 0-0 conseguito sul campo, diffidava la società Virtus Panza a non violare il C.G.S. penauna eventuale squalifica del campo di gioco (C.U. n. 24 del 15 gennaio 2004). La Commissione Disciplinare presso il ComitatoRegionale Campania, disposta la riunione, per connessione soggettiva ed oggettiva, dei reclami proposti dagli interessati,rigettava il reclamo proposto dal calciatore Romano Luca e dalla società Virtus Panza in ordine alla gara del 16.11.<strong>2003</strong>: -annullava il prolungamento di squalifica fino al 20.11.2008, nonché la proposta di preclusione, a carico del calciatore RomanoLuca; - accoglieva, in ordine al prolungamento di squalifica a carico del calciatore Romano Luca, il reclamo proposto dalcalciatore medesimo (a favore del quale si dispone la restituzione della tassa reclamo, erroneamente versata nella misura dieuro 104,00, eccedente l‟importo prescritto); - accoglieva parzialmente il reclamo proposto dalla società Virtus Panza in ordineal prolungamento della squalifica a carico del calciatore Romano Luca, rigettando nel resto; - nulla disponeva in ordine allatassa reclamo, relativa alla gara del 21.12.<strong>2003</strong>, non versata dalla società Virtus Panza. Ricorrevano avanti la Commissioned‟Appello Federale la Virtus Panza ed il calciatore Romano Luca sostenendo come la gara del 21.12.<strong>2003</strong> si fosse svoltaregolarmente, come le circostanze riferite dall‟arbitro nel suo referto e nel supplemento di rapporto fossero privi di riscontrioggettivi; come non vi siano state condotte violente ed intimidatorie del pubblico di casa nei confronti dell‟arbitro; come l‟autodello stesso fosse già danneggiata o lo fosse stata da terzi estranei e al di fuori di qualsiasi controllo da parte della società.Chiedeva pertanto di annullare la delibera della Commissione Disciplinare e per i fatti relativi alla gara Virtus Panza/VirtusSecondigliano del 16.11.<strong>2003</strong>, ridurre la squalifica sino al 20.11.2005 inflitta al calciatore Luca Romano; per i fatti relativi allagara Virtus Panza/Real Capodimonte del 21.12.<strong>2003</strong>, annullare l‟obbligo di risarcire i danni all‟auto del direttore di gara,ridurre la sanzione di euro 500,00 inflitta alla società Virtus Panza. L‟appello è infondato e va respinto. Risulta dagli atti come,a seguito dei fatti verificatisi nella gara del 16.11.<strong>2003</strong>, il Giudice Sportivo aveva squalificato fino al 20.11.2005 il calciatoreRomano Luca per gesti di particolare gravità, fra i quali uno “sputo all‟occhio sinistro” ed il tentativo di sferrare un pugno aldirettore di gara. Così come risulta dagli atti che gli inqualificabili fatti cui è rimasto vittima il direttore di gara in occasionedella partita del 21.12.<strong>2003</strong> sono addebitabili ad un sostenitore della Virtus Panza, ancorché non identificato.Commisurata all‟infrazione commessa dal calciatore Romano Luca in occasione della gara del 16.11.<strong>2003</strong>, ed ai fattiincresciosi in occasione della gara del 21.12.<strong>2003</strong>, rientranti con certezza nell‟ambito della responsabilità oggettiva della200


DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE - STAGIONE SPORTIVA <strong>2003</strong>-2004società Virtus Panza, congrue risultano le sanzioni comminate. Per questi motivi la C.A.F. respinge l‟appello come sopraproposto dall‟U.S. Virus Panza di Panza d‟Ischia (Napoli). Ordina incamerarsi la tassa versata.4 - APPELLO DELL‟A.S. RIVIERA DELLE PALME CALCIO A 5 AVVERSO DECISIONI MERITO GARA ANCONAFOOTBALL FIVE/RIVIERA DELLE PALME DEL 26.3.2004(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Marche - Com. Uff. n. 78 dell‟8.4.2004)All‟esito della gara di cui in epigrafe, terminata con il punteggio di 3-5, la società Ancona Football Five proponeva ritualereclamo adducendo che, nell‟occasione, nelle file della squadra avversaria era stato schierato il calciatore Pallotta Stefano, inposizione irregolare in quanto squalificato per una gara effettiva, come risultava dal Comunicato Ufficiale n. 74 del 25 marzo2004 del Comitato Regionale Marche. Esperiti i necessari accertamenti e risultata quindi la fondatezza dell‟assuntodell‟originaria reclamante, con la decisione impugnata la competente Commissione Disciplinare ha accolto il reclamo, perl‟effetto infliggendo all‟odierna istante la sanzione <strong>sportiva</strong> della perdita della gara per 6-0 ed al calciatore Pallotta la squalificaper ulteriori giorni quindici. Con il reclamo in trattazione la società Riviera delle Palme deduce, preliminarmente, un profilo dirito circa l‟ammissibilità del ricorso originario, siccome non fatto pervenire all‟indirizzo indicato dalla medesima società,nonché, entrando nel merito della vertenza, la non condivisibilità della pronunzia avversata, atteso che il giocatore in questioneavrebbe scontato la squalifica nei modi dovuti e secondo i termini previsti dal regolamento. Il reclamo non meritaaccoglimento. Quanto, anzitutto, al profilo formale di rito inerente al difetto di notifica del ricorso introduttivo, il rilievo nonpuò avere portata decisiva, essendo sufficiente osservare che l‟atto è stato spedito con lettera raccomandata all‟indirizzo (ViaVerga n. 22 - San Benedetto del Tronto) riportato con caratteri di stampa nella distinta di gara predisposta dalla stessa attualereclamante. Nel merito, la Commissione d‟Appello ritiene sussistano gli estremi per dare conferma alla gravata pronunzia.Trattandosi, infatti, di squalifica inflitta per recidiva in ammonizione (essendo stato sanzionato, il Pallotta, già diffidato, per laquarta volta), occorreva fare riferimento, inevitabilmente, al Comunicato Ufficiale recante formalmente il provvedimento disqualifica, intervenuto, causa un disguido, solo in data 25 marzo 2004. Di modo che il menzionato calciatore non era, in effetti,abilitato a disputare la gara del 26 marzo 2004 contro l‟Ancona Football Five. Come del resto riconosciuto dalla stessareclamante, la squalifica automatica per una giornata senza declaratoria del Giudice Sportivo è prevista, ai sensi dell‟art. 41,comma 2, C.G.S., soltanto nel caso di espulsione del calciatore dal campo nel corso di una gara ufficiale. La suddettadisciplina, tassativamente prevista, non è dunque estensibile al caso in questione. Per i sopraindicati motivi la C.A.F. respingel‟appello come sopra proposto dall‟A.S. Riviera delle Palme Calcio a 5 di S. Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno). Ordinaincamerarsi la tassa versata.5 - APPELLO DEL SIG. OLIVIERI ANTONIO AVVERSO LA SANZIONE DELL‟INIBIZIONE FINO AL 31.12.2004(Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti - Com. Uff. n. 325 dell‟8.4.2004)La Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti, con decisione pubblicata sul Comunicato Ufficiale n.325 dell‟8 aprile 2004, confermava la sanzione dell‟inibizione fino al 31.12.2004, inflitta al vice presidente del Pescara Calcios.p.a., Olivieri Antonio, dal Giudice Sportivo presso la predetta Lega, per comportamento scorretto, minaccioso e violento(consistito in insulti, minacce e in uno sgambetto) nei confronti del direttore della gara Pescara/Messina del 27.3.2004.Avverso questa decisione l‟Olivieri proponeva appello alla C.A.F., richiedendo la riduzione dell‟inibizione “a pena più mite”.L‟appello è infondato e non può essere accolto. La Commissione Disciplinare ha, infatti, adeguatamente valutato l‟entità dellasanzione inflitta, rapportandola, in modo condivisibile, all‟effettiva entità della gravità del comportamento del ricorrente e alconseguente grado di lesione del bene protetto dalla norma. Per quanto concerne il “1° episodio” l‟Olivieri sostiene nei motividi appello che le frasi da lui pronunciate nei confronti del direttore di gara (“vedi di fare le cose per bene” e “altrimenti poivedi”) non avevano un contenuto minaccioso ma costituivano “un invito deciso diretto all‟Arbitro, affinché sanzionasse inugual modo le infrazioni commesse da entrambe le squadre” e non erano, quindi, in grado di “creare una vera e propriaintimidazione”. Il rilievo non è condivisibile. La minaccia nei confronti del direttore di gara è, infatti, consistita, comecorrettamente rilevato dalla Commissione Disciplinare, nella pronuncia della predetta frase, a seguito dell‟invito a tenere uncomportamento più corretto in panchina. La frase non può non essere, quindi, che interpretata nel suo senso letterale e logico ecioè, come una minaccia al direttore di gara, nel caso non avesse arbitrato come era nei desideri dell‟Olivieri. L‟espressione“poi vedi” fa riferimento a delle conseguenze imprecisate, ma certamente disdicevoli, che si sarebbero verificate in caso dimancato accogimento della “richiesta” (nei motivi, comunque, non è fornita una spiegazione alternativa di questa specificafrase). Il fatto che le frasi “non siano state accompagnate (almeno in un primo momento) da atti e comportamenti idonei acreare una vera e propria intimidazione” ha avuto influenza nella quantificazione della sanzione, relativamente a questo primoepisodio. Per quanto concerne, poi, “lo sgambetto”, relativo al 2° episodio, l‟Olivieri sostiene che si è trattato di “un‟evenienzaaccidentale e occasionale, dovuta anche alla partecipazione di più persone in loco”. Anche questa tesi non può essere condivisastante la versione del fatto fornita dal direttore di gara che fa sicuro riferimento alla volontarietà dello sgambetto, peraltro,accompagnato dalla frase: “lo sai perché non ti picchio stasera? Perché mi fai schifo?” che ha fatto da cornice al predetto attoviolento. Lo sgambetto, quindi, ha avuto, come si è detto, un evidente contenuto aggressivo, minaccioso e violento. Tantopremesso la quantificazione della sanzione è corretta. Le doglianze difensive sul punto sono generiche e non tengono conto delruolo di vice presidente e dirigente accompagnatore dell‟Olivieri, che avrebbe dovuto indurlo a ben altro comportamento,idoneo ad evitare di correre il concreto rischio di scatenare reazioni inconsulte di altri tesserati contro il direttore di gara e deiprecedenti disciplinari specifici a suo carico, evidenziati dalla Commissione Disciplinare. Consegue l‟incameramento dellarelativa tassa. Per questi motivi la C.A.F. respinge l‟appello come sopra proposto dal Sig. Olivieri Antonio. Ordina incamerarsila tassa versata.201


DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE - STAGIONE SPORTIVA <strong>2003</strong>-20046 - APPELLO DELLA S.S. DELLESE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CELLATICA/DELLESE DEL 14.12.<strong>2003</strong>(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia - Com. Uff. n. 29 del 29.1.2004)A seguito di reclamo della S.S. Dellese, che impugnava il provvedimento della Commissione Disciplinare presso il ComitatoRegionale Lombardia con cui in relazione alla posizione dei calciatori Sartori e Betti, era stata comminata la sanzione <strong>sportiva</strong>della per- dita della gara U.S. Cellatica/Dellese perché, al 42° del secondo tempo in sostituzione del n. 8 (Argenterio, classe1982), stando alle risultanze ufficiali, era entrato in campo il n. 13 (Betti, classe 1973) e in tal modo la Dellese schierava unsolo calciatore nato dal 1982 in avanti e non due come prescritto e con cui si sosteneva esservi stato un errore di trascrizione, inquanto era invece subentrato il n. 15 (Sartori, classe 1983), questa Commissione, in relazione alla documentazione presentata asupporto dalla reclamante, chiedeva all‟Ufficio Indagini un rapporto compiuto al riguardo. Provvedutosi a tanto, dalle indaginiesperite con la consueta diligenza, è emerso che, a parte le deposizioni di atleti, tecnici e dirigenti della Dellese, tutteconfermative dello scambio di numeri e, conseguentemente di calciatori verificatosi nell‟occasione, le stesse deposizioni diatleti, tecnici e dirigenti della squadra avversaria non erano conclusive sul punto, in quanto con singolare, ma significativaconcordanza, nessuno di essi dichiarava che effettivamente il cambio aveva riguardato il n. 13 e non il n. 15, in quanto non viprestarono attenzione perché intenti a guardare altrove o altrimenti impegnati; è pacifico che da parte della U.S. Cellatica,nessun reclamo fu presentato a fine gara. L‟arbitro, chiamato a chiarire il tutto, non ha infine escluso che, data la sua distanzadal luogo delle sostituzioni, ben avrebbe potuto confondere il n. 13 con il n. 15.Su questa base fattuale, fermo il dovuto rilievoda attribuirsi alle risultanze ufficiali di gara e la obiettiva valenza del referto, va evidenziato in primo luogo che l‟arbitro nonha escluso un possibile travisamento da parte sua dei numeri dei calciatori, data anche l‟affinità visiva tra il “3” ed il “5” e ladistanza da cui si egli osservò il tutto, l‟inverosimiglianza del fatto che a partita quasi finita, con la squadra in vantaggio fuoricasa, la Dellese possa aver effettuato un cambio apparentemente non necessitato, tale da determinare l‟inevitabile perdita dellagara, mentre appare plausibile che i dirigenti non abbiano prestato sufficiente attenzione al contenuto della copia del refertoarbitrale loro consegnato a fine gara, data l‟euforia conseguita all‟importante successo esterno. In base alle considerazioni cheprecedono e ricordato, per il pur relativo peso che tanto può avere che la stampa ha riportato come subentrante il Sartori, ritienequesta Commissione che sussistano sufficienti elementi per ritenere fondato il reclamo, donde l‟accoglimento dello stesso, conconseguente annullamento della decisione della Commissione Disciplinare e ripristino del risultato conseguito sul campo.Consegue la restituzione della tassa. Per questi motivi la C.A.F., in accoglimento dell‟appello come sopra proposto dalla S.S.Dellese di Dello (Brescia), annulla l‟impugnata delibera, ripristinando, altresì, il risultato di 1-2 conseguito in campo della garasuindicata. Ordina restituirsi la tassa versata.7 - APPELLO DELL‟A.S.C. LIVERI CAMPANIA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA DOMIZIA/LIVERICAMPANIA DEL 28.3.2004(Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Campania del Settore per l‟Attività Giovanile eScolastica - Com. Uff. n. 51 dell‟8.4.2004)L‟A.S. C. Liveri Campania ha proposto reclamo a questa Commissione d‟Appello Federale avverso la delibera del GiudiceSportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Campania del Settore per l‟Attività Giovanile e Scolastica relativa alla garaJuve Domizia/A.S.C. Liveri Campania del 28.3.2004 del Campionato Regionale Giovanissimi. Il ricorso è inammissibile.Occorre rilevare che pregiudiziale all‟esame del merito, è verificare la ritualità del presente ricorso. L‟impugnata decisionerisulta, infatti, pubblicata nel C.U. n. 51 dell‟8 aprile 2004 e il reclamo, peraltro non comunicato alla controparte, risultainviato solo il 16.4.2004 allorché era scaduto il termine di sette giorni tassativamente stabilito dall‟art. 33-2° comma lett. a) delCodice di Giustizia Sportiva. Ne consegue l‟inammissibilità dell‟appello come sopra proposto e l‟incameramento della relativatassa. Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile l‟appello come sopra proposto dall‟A.S.C. Liveri Campania di Napoli,ai sensi dell‟art. 33 n. 2 C.G.S., per tardività. Ordina incamerarsi la tassa versata.8 - APPELLO DELL‟A.S. GIARROSSA AVVERSO LA DECLARATIORIA DI INAMMISSIBILITÀ DEL RECLAMOPROPOSTO MERITO GARA STECLA BRINDISI/GIARROSSA DEL 26.3.2004(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Basilicata - Com. Uff. n. 77 del 14.4.2004)L‟A.S. Giarrossa proponeva appello avverso la decisione della Commissione Disciplinare presso il Comitato RegionaleBasilicata che aveva sancito l‟inammissibilità del reclamo con cui veniva impugnata la validità della gara SteclaBrindisi/Giarrossa. Nella decisione si rilevava come la società reclamante non avesse comunicato il ricorso alla controparte,come previsto dall‟art. 42 C.G.S., omettendo di inviarne copia con lettera raccomandata. Osserva la C.A.F. che l‟A.S.Giarrossa ha esibito nella presente sede d‟appello la ricevuta mancante. Dall‟esame degli atti e del ricorso si evince come ineffetti la società avesse inviato alla controparte copia del ricorso a mezzo raccomandata AR in data 29.3.2004, avendounicamente omesso di allegare al ricorso la relativa ricevuta. Rilevato che pertanto il requisito fondamentale per lainstaurazione del contraddittorio ertato adempiuto, così come previsto dall‟art. 42 C.G.S., l‟impugnata delibera va, quindi,annullata con rinvio alla Commissione Disciplinare competente per un nuovo giudizio. Per questi motivi la C.A.F., inaccoglimento dell‟appello come sopra proposto dall‟A.S. Giarrossa di Potenza, annulla l‟impugnata delibera, ai sensi dell‟art.33 n. 5 C.G.S., per insussistenza della dichiarata inammissibilità, con rinvio degli atti alla Commissione Disciplinare presso ilComitato Regionale Basilicata per l‟esame di merito del reclamo proposto dall‟A.S. Giarrossa avverso il risultato della garasuindicata. Ordina restituirsi la tassa versata.202


DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE - STAGIONE SPORTIVA <strong>2003</strong>-20049 - APPELLO DELLA S.S. CAMPAGNA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA AUDAX SALERNO/CAMPAGNADEL 28.3.2004(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania - Com. Uff. n. 73 del 22.4.2004)La S.S. Campagna ha proposto reclamo avverso la decisione della Commissione Disciplinare pubblicata sul C.U. del ComitatoRegionale Campania n. 73 del 22 aprile 2004, con la quale, in accoglimento del reclamo proposto dalla Audax Salerno leveniva inflitta la sanzione <strong>sportiva</strong> della perdita della gara con il punteggio di 0-3. Tale decisione era basata sulla presuntaposizione irregolare dei calciatori Amoroso Marco, Salito Mario e Sessa Francesco in quanto non autorizzati ai sensi dell‟art.34 N.O.I.F.. Ritiene la C.A.F. che l‟attuale ricorso sia fondato. Infatti, in ordine ai limiti di partecipazione in relazione all‟etàdei calciatori relativa al campionato regionale di promozione, l‟autorizzazione di cui all‟art. 34 punto 3 delle N.O.I.F. per lapartecipazione a gare agonistiche è obbligatoria solo per i calciatori c.d. “infrasedicenni”, vale a dire che abbiano già compiutoi quindici anni ma non ancora i sedici. I calciatori di che trattasi risultano tutti di età superiore ai sedici anni al momento delladisputa della gara; infatti Amoroso Marco è nato il 26.7.1987, Salito Mario il 22.3.1988 e Sessa Francesco il 3.8.1987 mentrela gara Audax Salerno/Campagna è stata disputata il 28.3.2004. Conseguentemente non avevano bisogno dell‟autorizzazioneprevista dall‟art. 34 punto 3 N.O.I.F.. Per questi motivi la C.A.F., in accoglimento dell‟appello come sopra proposto dalla S.S.Campagna di Campagna (Salerno), annulla l‟impugnata delibera, ripristinando, altresì, il risultato di 0-1 conseguito in camponella gara suindicata. Ordina restituirsi la tassa versata.10 - APPELLO DELLA POL. FINCANTIERI CALCIO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA ARIANOIRPINO/FINCANTIERI CALCIO PALERMO DEL 10.3.2004(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato per l‟Attività Interregionale - Com. Uff. n. 148 del 23.4.2004)Con reclamo datato 26.4.2004, la Poli<strong>sportiva</strong> Fincantieri Calcio impugnava la decisione della Commissione Disciplinarepresso il Comitato per l‟Attività Interregionale con cui era stato respinto il gravame proposto avverso la decisione con cui erastata confermata la regolarità della partecipazione dei calciatori La Cava e Fleres, espulsi nella precedente gara del 7.3.2004Siracusa/Ariano Irpino, al successivo incontro di recupero tra quest‟ultima Società e la reclamante, disputatosi il 10.3 dellostesso anno, atteso che il provvedimento di squalifica era riportato nel C.U. del 10.3.2004 e che le sanzioni di squalificadevono essere scontate a partire dal giorno immediatamente successivo a quello di pubblicazione sul Comunicato Ufficiale. Ilgravame non merita accoglimento. Il riferimento all‟art. 14 n. 9 C.G.S. non è infatti conferente, atteso che la norma relativa siapplica soltanto ai campionati professionistici, mentre per quelli dilettantistici, opera l‟art. 17, comma secondo C.G.S.,esattamente applicato sia dal Giudice Sportivo che dalla Commissione Disciplinare. Consegue l‟incameramento della tassa. Perquesti motivi la C.A.F. respinge l‟appello come sopra proposto dalla Pol. Fincantieri Calcio di Palermo. Ordina incamerarsi latassa versata.ORDINANZE11 - APPELLO DEL F.C. MODENA AVVERSO LE SANZIONI DELLA SQUALIFICA PER TRE GIORNATEEFFETTIVE DI GARA AL CALCIATORE ALLEGRETTI RICCARDO E L‟AMMENDA DI € 5.000,00 ALLA SOCIETÀ.A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE, PER VIOLAZIONE DELL‟ART. 1 COM- MA 1C.G.S.(Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti - Com. Uff. n. 303 del 25.3.2004)La C.A.F. rinvia l‟esame dell‟appello come sopra proposto dal F.C. Modena di Modena, su richiesta del reclamante, allariunione del 17.5.2004.TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 50/C - RIUNIONE DEL 17 MAGGIO 20041 - APPELLO DELLA POL. CASTELVERDE CALCIO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CASTELVERDE/ZAGAROLO DEL15.2.2004(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio - Com. Uff. n. 68 del 18.3.2004)Con reclamo alla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio del 19.2.2004 l‟U.S. Zagarolo esponeva che ilcalciatore Manfrè Mirko, schierato in campo dalla Pol. Castelverde Calcio nella gara Castelverde/Zagarolo del 15 febbraioprecedente, ricopriva le cariche di Direttore Tecnico, Allenatore esordienti 91 e Responsabile della Scuola Calcio in seno allasocietà Lodigiani Calcio s.r.l.. Faceva presente, pure, che altro calciatore schierato dalla stessa Pol. Castelverde, MadonniniMichele, ed il Dirigente accompagnatore Piangerelli Massimo rivestivano la carica, rispettivamente, di Istruttore sportivo e diIstruttore pulcini 1993 sempre in seno alla società Lodigiani. Tenuto conto della duplicità di tesseramento e della conseguenteirregolarità della posizione di tutti, chiedeva che fosse inflitta alla Pol. Castelverde la sanzione della perdita della gara con ilpunteggio di 0-3. Con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 68 del 18 marzo 2004 la Commissione Disciplinare respingeva ilreclamo in relazione al Madonnini, la cui posizione era risultata regolare, ed al Piangerelli, la cui posizione di Dirigenteaccompagnatore, ancorché eventualmente irregolare, era irrilevante ai fini del risultato della gara. Osservava invece, quanto alManfrè, che questi, pur non risultando iscritto nei ruoli del Settore Tecnico della soc. Lodigiani, era risultato ricoprire la caricadi Dirigente responsabile della scuola calcio di detta società. Rilevava però che tale circostanza non influiva sulla regolaritàdella sua po- sizione nella gara del 15.2.2004, dal momento che la soc. Lodigiani Calcio era affiliata a Lega diversa, la LegaProfessionisti Serie C, e l‟art. 21, comma 4, delle N.O.I.F. non con- sente il tesseramento quale calciatore di dirigenti di societàdella medesima Lega. In relazione allo stesso Manfrè rilevava la Commissione che lo stesso era risultato rivestire anche la203


DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE - STAGIONE SPORTIVA <strong>2003</strong>-2004qualifica di Responsabile Tecnico Provinciale del Settore Giovanile e Scolastico presso il Comitato Regionale Lazio; carica,questa, certamente incompatibile con quella di calciatore a norma dell‟art. 10 comma 7 delle N.O.I.F.. Sia pure per ragionediversa da quelle prospettate dalla società reclamante, accoglieva il ricorso, dunque, ed infliggeva alla Pol. Castelverde lesanzioni della perdita della gara e dell‟ammenda di e 100,00. Avverso tale decisione proponeva appello la società che,prendendo spunto da quanto rilevato dalla Commissione, rilevava come il reclamo fosse stato accolto in relazione ad un motivonon dedotto dalla società e come circostanza come questa dovesse comportare nullità e/o illegittimità della decisioneimpugnata. Peraltro, osservava ancora la società, la Commissione Disciplinare aveva dato luogo a violazione delcontraddittorio, visto che si era espressa su circostanza non evidenziata nel reclamo ed in relazione alla quale non aveva potutoargomentare alcunché. Contestava da ultimo, e quanto al merito, che il Manfrè rivestisse la qualifica di Responsabile TecnicoProvinciale presso il Comitato Regionale Lazio, ma osservava in ogni caso come l‟attività svolta in seno al Settore per l‟AttivitàGiovanile e Scolastica non fosse assimilabile alla qualifica di Dirigente federale quale prevista dall‟art. 10 delle N.O.I.F..Chiedeva, in definitiva, l‟annullamento della decisione impugnata ed il ripristino del risultato conseguito sul campo. L‟appellodella Pol. Castelverde Calcio, proposto ritualmente e nel rispetto dei termini procedurali, è ammissibile ma non può essereaccolto. In effetti, a norma dell‟art. 29 commi 5 e 6 C.G.S. i reclami devono essere specifica- mente motivati, pena, in casocontrario (mancanza o genericità della motivazione) la loro inammissibilità. Ma disposizione come questa, da porre incorrelazione con l‟incameramento della tassa nel caso in cui il reclamo non venga accolto neppure parzialmente, muove dallanecessità di garantire al sistema della Giustizia <strong>sportiva</strong> una sua dignità e risponde alla conseguente esigenza che gli Organi digiustizia siano investiti con serietà; quella serietà che l‟obbligo di spiegare le ragioni del proprio reclamo e la correlativanecessità di riflettere su ciò che si prospetta all‟Organo di giustizia garantiscono in misura maggiore rispetto ad un reclamoproposto senza indicazione alcuna di un qualche motivo. È evidente, tuttavia, che regola come questa non può costituire limiteall‟Organo giudicante nel momento in cui ravvisa di sua iniziativa circostanze che influiscono sulla regolarità della gara; nonpuò esserlo per la primaria, insopprimibile esigenza che i comportamenti di quanti operano in seno alla Federazione Calciosiano conformi ai principi della lealtà, della correttezza e della probità. Si tratta di principi fondamentali nell‟ambitodell‟attività <strong>sportiva</strong>, non a caso sanciti dall‟articolo 1 del C.G.S. principi che necessità che non vengano elusi impone chesiano riaffermati in ogni circostanza, al di là ed a prescindere da preclusioni di natura meramente formale. Alla luce di quantoappena rilevato non può costituire motivo di nullità della decisione di un Organo di giustizia <strong>sportiva</strong> né può dirsi che realizziviolazione del contraddittorio il fatto che una Commissione Disciplinare, ad esempio, si avveda, come nel caso in esame, dellaposizione irregolare di un calciatore e la ponga a base della propria decisione anche se non investita (sul punto) dalla societàreclamante. Non lo è esattamente come negli innumerevoli altri casi, di questa stessa Commissione o di altri Organi dellagiustizia <strong>sportiva</strong>, nei quali la decisione è stata adottata in tutto o in parte in assenza di specifica prospettazione da parte delreclamante. L‟appello della Pol. Castelverde Calcio deve essere respinto anche per ciò che riguarda il merito. Diversamente daquanto sostenuto dalla società, risulta dagli atti del Comitato Provinciale di Roma che il Manfrè rivestiva all‟epoca della garala qualifica di Responsabile Tecnico presso lo stesso Comitato Provinciale, di talché, quale Dirigente Federale a norma dell‟art.10, comma 1, N.O.I.F. (in quanto componente di un organismo a carattere tecnico), non avrebbe dovuto partecipare, addiritturacome calciatore, all‟attività agonistica di una società che peraltro svolgeva attività federale anche in ambito giovanile. Pereffetto della soccombenza la tassa reclamo deve essere incamerata (art. 29, punto 13, C.G.S.). Per questi motivi la C.A.F.respinge l‟appello come innanzi proposto dalla Pol. Castelverde Calcio di Roma e dispone incamerarsi la tassa versata.2 - APPELLO DEL F.C. MODENA AVVERSO LE SANZIONI DELLA SQUALIFICA PER TRE GIORNATE EFFETTIVEDI GARA AL CALCIATORE ALLEGRETTI RICCARDO E L‟AMMENDA DI € 5.000,00 ALLA SOCIETÀ, A SEGUITODI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE, PER VIOLAZIONE DELL‟ART. 1 COMMA 1C.G.S.(Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti - Com. Uff. n. 303 del 25.3.2004)Con la decisione impugnata, a seguito di atto di deferimento del Procuratore Federale in data 19 febbraio 2004, laCommissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti ha affermato la responsabilità, oltre che - in via oggettiva exart. 2, comma 4, C.G.S. in relazione alla violazione ascritta al proprio tesserato - della società (punita a tal riguardo conl‟ammenda di e 5.000,00) attualmente reclamante, del calciatore Allegretti Riccardo, reo di aver volontariamente indotto inerrore con gesti e parole il direttore di gara (Sig. Pierluigi Collina) al momento dell‟identificazione dell‟autore di una condottascorretta passibile di un provvedimento di ammonizione, durante l‟incontro di Serie A Sampdoria/Modena del 21 dicembre<strong>2003</strong>. Il detto calciatore è stato dunque sanzionato con la squalifica per tre giornate effettive di gara, avendo tenuto, nel corsodel detto incontro, un comportamento evidentemente difforme dai dettami di lealtà, correttezza e probità sanciti dall‟art. 1,comma 1, C.G.S.. Il procedimento ha preso le mosse, invero, dagli accertamenti effettuati dall‟Ufficio inquirente federale aseguito di richiesta del Giudice Sportivo, il quale, con provvedimento del 23 dicembre <strong>2003</strong>, dopo aver visionato il filmatodella gara sopra citata, ai sensi dell‟art. 31, comma a2), C.G.S., ha accertato che si era verificato un errore con sostituzione dipersona e che quindi era stato sanzionato con l‟ammonizione un calciatore diverso (Allegretti) da quello responsabile dellacondotta scorretta (Ungari). In particolare il Giudice Sportivo, deliberato di infliggere l‟ammonizione non al calciatoreAllegretti, bensì al calciatore Ungari (come quinta ammonizione, trattandosi di calciatore che risultava dal medesimoComunicato Ufficiale squalificato per una giornata di gara per effetto della quarta ammonizione già ricevuta al 23° del primotempo dell‟incontro in questione, causa comportamento scorretto nei confronti di un avversario), ha trasmesso copia delrapporto arbitrale, nonché del filmato televisivo, all‟Ufficio Indagini per quanto di sua competenza, in ordine, appunto, alcomportamento del calciatore Allegretti nella fase immediatamente precedente la notifica allo stesso dell‟ammonizione adopera del direttore di gara. Di qui, esperiti gli opportuni accertamenti da parte dell‟Organo inquirente, il deferimento a cura204


DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE - STAGIONE SPORTIVA <strong>2003</strong>-2004della Procura Federale del calciatore Allegretti per violazione dell‟art. 1 C.G.S. e del Modena per responsabilità oggettiva.Avverso la pronunzia impugnata della Commissione Disciplinare, la società F.C. Modena, con il reclamo in trattazione,premessi alcuni cenni censori sull‟eccessiva stringatezza motivazionale dell‟avversata decisione di prime cure, si è soffermatain particolar modo sulla carenza di adeguati supporti probatori, comprensivamente delle immagini televisive, circa il presuntocomportamento sleale ed antisportivo dell‟Allegretti, nonché sull‟atteggiamento ben più morbido e accondiscendente tenuto incircostanze analoghe dal primo Collegio giudicante (con riguardo, ad esempio al caso “Gautieri”). La società modenese haconcluso, pertanto, per l‟annullamento delle sanzioni inflitte al calciatore ed alla società medesima, il proscioglimento da ogniaddebito loro contestato e, in subordine, per l‟applicazione della sanzione minima dell‟ammonizione. Orbene, tutto ciòpremesso, la presente Commissione d‟Appello ritiene che non sussistano profili convincenti e giuridicamente rilevanti, allaluce delle deduzioni della parte reclamante, per sovvertire il responso formulato in primo grado, seppur sinteticamente, dallacompetente Commissione Disciplinare. Le risultanze, anche televisive (utilizzabili ai sensi dell‟art. 31, lett. a2), C.G.S.),depositate in atti, oltre ai chiarimenti forniti all‟inquirente federale dal Sig. Collina, rendono in effetti evidente che l‟Allegretti,approfittando anche della concitazione del momento e dell‟obiettivo sovrapporsi di situazioni di gioco in fase dinamica(applicazione della regola del vantaggio) che non ha consentito al direttore di gara di avere una chiara visione dei responsabilidi ciò che stava accadendo, si è autoaccusato (probabilmente per favorire un compagno di squadra già sanzionato) di unacondotta scorretta perpetrata ai danni di un avversario, integrando un comportamento ingannatorio che di per sé costituisce ungrave vulnus inferto ai principi generalissimi consustanziali dell‟ordinamento sportivo e del fair play, per come sanciti dall‟art.1 C.G.S., e rendendosi in definitiva responsabile della violazione dei principi di lealtà e correttezza <strong>sportiva</strong>. La sanzione daricollegare ad un siffatto tipo di comportamento non può necessariamente essere lieve, anche a titolo monitorio, e pertanto nonvi è motivo alcuno per ridurre le sanzioni, connotate da tenuità, irrogate in primo grado al calciatore e, in via oggettiva, allareclamante società di pertinenza, né il richiamo di fattispecie presuntivamente similari es. caso Gautieri) appare conferenteall‟odierna vertenza. Per i sopraindicati motivi la C.A.F. respinge l‟appello come innanzi proposto dal F.C. Modena di Modenae dispone incamerarsi la tassa versata.3 - APPELLO DELL‟A.S. BARRESE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA S. SOFIA/BARRESE DEL 29.2.2004(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia - Com. Uff. n. 47 dell‟8.4.2004)Causa vecchie “ruggini” risalenti alla gara di andata (danneggiamento pulmino squadra ospite ecc.), la squadra di cui allasocietà attualmente reclamante, recatasi il 29 febbraio 2004 a Campobello di Licata presso il campo del S. Sofia per disputareregolarmente la gara del Campionato di Promozione, trovava al suo arrivo un‟atmosfera decisamente “minacciosa”, che non sitraduceva però in alcun tentativo di contatto o comunque non comportava il passaggio a “vie di fatto”. Al riguardo, risultaparticolarmente indicativo il rapporto del Commissario di Campo ed il contenuto della deposizione resa dal medesimo pressola locale Stazione dei Carabinieri, avendo egli parlato solamente di insulti, minacce ed invettive verbali, e facendo anziriferimento all‟assicurazione che avrebbe ricevuto dalla dirigenza della squadra ospitante circa il fatto che “non sarebbesuccesso nulla” e che si trattava solo di uno “sfogo (che però non terminava) dovuto unicamente al trattamento ricevuto nellagara di andata”. La Barrese decideva, comunque, di non scendere in campo e di sporgere denuncia verso ignoti per minaccepresso la locale Stazione dell‟Arma. Il Giudice Sportivo (Com. Uff. n. 43 del 10 marzo 2004), sciogliendo la riserva di cui alCom. Uff. n. 42 del 3 marzo 2004, respingeva il reclamo della Barrese, ritenendo che i pur gravi e deprecabili fatti avvenutiprima dell‟inizio della gara non potevano giustificare la decisione assunta dal dirigente accompagnatore della stessa di nondisputare la gara, non potendosi, tra l‟altro, non rimarcare come, in ogni caso, la presenza delle Forze dell‟ordine, nel frattempointervenute, sarebbe stata sufficiente a garantire la regolarità dell‟incontro previsto. Nondimeno il giudice di prime cure,consapevole della necessità di dover fortemente censurare, e quindi adeguatamente sanzionare, gli accadimenti in questione,oltre che infliggere alla Barrese la punizione <strong>sportiva</strong> della perdita della gara per 0-3, la penalizzazione di un punto in classificae l‟ammenda di e 258,00, deliberava anche di sanzionare il Santa Sofia con l‟ammenda di e 1.000,00.Con la decisione impugnata, la competente Commissione Disciplinare rigettava l‟appello proposto dalla Barrese, ritenendo tral‟altro di doversi scrupolosamente attenere agli atti e documenti relativi alla gara (referto di gara, rapporto del Commissario dicampo). Con il reclamo in trattazione, la Barrese medesima, deducendo la falsa applicazione dell‟art. 53, comma 2, N.O.I.F., ètornata ad insistere sulla circostanza che andava esclusa qualsivoglia sua responsabilità per il mancato svolgimento dellapartita, visti i gravissimi e deplorevoli episodi accaduti. Lamendando, inoltre, la contraddittoria, erronea ed omessamotivazione su punti decisivi della controversia, ha concluso, in definitiva, in via principale per l‟annullamento delprovvedimento della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia e la conseguente irrogazione ai danni delSanta Sofia della punizione <strong>sportiva</strong> della perdita della gara per 0-3 e della penalizzazione di un punto in classifica, in viasubordinata quanto meno, ricorrendo le circostanze di carattere eccezionale di cui all‟art. 12, comma 4, C.G.S., per l‟ordine didisputare la partita, mai giocata. Il gravame non merita accoglimento. Chiamata a giudicare, ai sensi dell‟art. 33, comma 1,C.G.S., non nel “merito” della controversia e dei fatti accaduti, bensì, in sede di terzo grado di giudizio, in ordine alladenunziata falsa applicazione dell‟art. 53 delle N.O.I.F., in tema di rinunzia alla gara, nonché circa l‟omessa o contraddittoriamotivazione su un punto decisivo della controversia, la Commissione d‟Appello Federale rileva l‟insussistenza di motivi persovvertire, in punto di legittimità, le argomentazioni giuridiche rese dalla Commissione Disciplinare. Mancano, in particolare,riscontri ufficiali che mettano in discussione le risultanze dei referti inerenti alla gara ed agli avvenimenti accaduti, conriferimento, soprattutto, al rapporto stilato dal Commissario di Campo, che ha dato sì conto delle minacce e delle reiterateinvettive ai danni della squadra reclamante al momento dell‟arrivo presso l‟impianto ospitante, ma al tempo stesso harappresentato che mai vi è stato rischio concreto di aggressione e di contatto fisico. Anche la vicenda del coltello che da sotto ilmaglione, con fare minaccioso, sarebbe stato mostrato da un non meglio identificato calciatore o dirigente del S. Sofia nei205


DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE - STAGIONE SPORTIVA <strong>2003</strong>-2004confronti dei calciatori ospiti, costituisce solo oggetto di una dichiarazione de relato, non accompagnata da alcun altro supportoalmeno indiziario. In definitiva, senza voler sminuire la gravità ed assoluta deprecabilità dei fatti accaduti, non sembra che, allostato, esistessero giustificati motivi perché la Barrese rinunciasse a disputare la gara, considerato anche che successivamente aifatti si era ristabilita, grazie anche all‟intervento delle Forze dell‟ordine, un‟atmosfera minima di serenità ai fini della regolaredisputa dell‟incontro. Né risultavano sussistere, anche in termini, appunto, di situazione inerente la sicurezza e l‟ordinepubblico, circostanze di portata eccezionale tali da giustificare, ad oggi, l‟ordine di disporre l‟effettuazione della partita maigiocata, ai sensi dell‟art. 12, comma 4, C.G.S.. Per il complesso dei sopraindicati motivi, la C.A.F. respinge il reclamo comesopra proposto dalla A.S. Barrese di Barrafranca (Enna) e dispone incamerarsi la relativa tassa.4 - APPELLO DELL‟U.S. PONTEVIGODARZERE AVVERSO L‟ANNULLAMENTO DEL TESSERAMENTO DELLACALCIATRICE MARA ZABBEO IN PROPRIO FAVORE(Delibera della Commissione Tesseramenti - Com. Uff. n. 14/D del 9.12.<strong>2003</strong>)La società U.S. Pontevigodarzere, con raccomandata del 9 gennaio 2004, ha proposto appello alla C.A.F. avversol‟annullamento del tesseramento della calciatrice Zabbeo Mara, nata il 7.8.1981, in proprio favore, disposto dalla CommissioneTesseramenti con il Com. Uff. n. 14/D del 9 dicembre <strong>2003</strong>, chiamata a pronunciarsi in merito a seguito di reclamo propostodalla madre della calciatrice Signora Riatto Loredana per non aver quest‟ultima sottoscritto la richiesta di tesseramento dellafiglia. Rileva la C.A.F. che l‟appellante U.S. Pontevigodarzere, nonostante le richieste della Segreteria della C.A.F., non hadato dimostrazione della corretta integrazione del contraddittorio omettendo inviare alla Commissione la ricevuta dellaraccomandata comprovante il contestuale invio del reclamo alla controparte, come viceversa prescritto dall‟art. 29 comma 5C.G.S.. Tale inadempienza comporta la declaratoria di inammissibilità del reclamo ai sensi dell‟art. 29 comma 9 C.G.S. e nepreclude conseguentemente l‟esame nel merito. Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell‟art. 29 n. 5C.G.S., per omesso invio di copia dei motivi alla controparte, l‟appello come sopra proposto dall‟U.S. Pontevigodarzere diVigodarzere (Padova). Dispone incamerarsi la tassa versata.5 - APPELLO DELL‟U.S. PONTEVIGODARZERE AVVERSO L‟ANNULLAMENTO DEL TESSERAMENTO DELCALCIATORE ELISA BLANDA IN PROPRIO FAVORE(Delibera della Commissione Tesseramenti - Com. Uff. n. 14/D del 9.12.<strong>2003</strong>)La società U.S. Pontevigodarzere, con raccomandata del 9 gennaio 2004, ha propo- sto appello alla C.A.F. avversol‟annullamento del tesseramento della calciatrice Blanda Elisa, nata il 7.3.1986, in proprio favore, disposto dalla CommissioneTesseramenti con il Com. Uff. n. 14/D del 9 dicembre <strong>2003</strong>, chiamata a pronunciarsi in merito a seguito di reclamo propostodalla madre della calciatrice Signora De Rosa Dora per non aver quest‟ultima sottoscritto la richiesta di tesseramento dellafiglia. Rileva la C.A.F. che l‟appellante U.S. Pontevigodarzere, nonostante le richieste della Segreteria della C.A.F., non hadato dimostrazione della corretta integrazione del contraddittorio omettendo di inviare alla Commissione la ricevuta dellaraccomandata comprovante il contestuale invio del reclamo alla controparte, come viceversa prescritto dall‟art. 29 comma 5C.G.S.. Tale inadempienza comporta la declaratoria di inammissibilità del reclamo ai sensi dell‟art. 29 comma 9 C.G.S. e nepreclude conseguentemente l‟esame nel merito. Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell‟art. 29 n. 5C.G.S., per omesso invio di copia dei motivi alla controparte, l‟appello come sopra proposto dall‟U.S. Pontevigodarzere diVigodarzere (Padova). Dispone incamerarsi la tassa versata.6 - APPELLO DELL‟U.S. BORORE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA BORORE/SINISCOLA DEL 21.3.2004(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sardegna - Com. Uff. n. 36 dell‟8.4.2004)La Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sardegna, con delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 36 dell‟8 aprile2004, ha respinto il reclamo dell‟U.S. Borore avverso il risultato (0-3) della gara U.S. Borore/Siniscola del 21.4.2004. Ilreclamo dell‟U.S. Borore aveva ad oggetto la posizione del calciatore del Siniscola, Conteddu Giovanni Maria, espulso dalcampo, nella gara Siniscola/Bonora del 14.3.2004 e squalificato per una gara, a seguito di pubblicazione del Com. Uff. n. 33del 18 marzo 2004, in quanto, secondo la reclamante, lo stesso non era legittimato a partecipare alla predetta gara, non avendoscontato, al 21.4.2004, la squalifica. La mancata partecipazione del Conteddu nella gara di recupero Siniscola/96 Desulese del17.3.2004, non disputata per il mancato arrivo della 96 Desulese, non avrebbe, infatti, consentito al calciatore di scontareregolarmente la squalifica. Per questo motivo veniva richiesta, per la Siniscola, la sanzione della perdita della gara per 0-3. LaCommissione Disciplinare rigettava il reclamo in quanto, ex art. 17, comma 1 n. 4, C.G.S., “le gare con riferimento alle qualile sanzioni a carico dei tesserati si considerano scontate, sono quelle che hanno conseguito un risultato valido agli effetti dellaclassifica e non sono state successivamente annullate con decisione effettiva”, situazione verificatasi nel caso in esame.Avverso questa decisione proponeva appello alla C.A.F. la U.S. Borore, sostenendo che, soltanto in data 25.3.2004 con il Com.Uff. n. 34 il Giudice Sportivo ha deliberato di infliggere alla società 96 Desulese la punizione <strong>sportiva</strong> della perdita della garacon il risultato di 0-3, a favore della Siniscola e che, quindi, solo da quel giorno la gara in esame ha conseguito “un risultatovalido agli effetti della classifica e non anche il 21.3.2004, giorno della gara Borore/Siniscola” con le conseguenze previstedalle norme del C.G.S.. Di conseguenza, la ricorrente richiedeva la sanzione della perdita della gara per la Pol. Siniscola con ilpunteggio di 0-3, in suo favore. L‟appello è infondato e non può essere accolto. Come correttamente rilevato dallaCommissione Disciplinare, l‟art. 17 comma 1 n. 4 C.G.S. dispone che “le gare con riferimento alle quali le sanzioni a caricodei tesserati si considerano scontate, sono quelle che hanno conseguito un risultato valido agli effetti della classifica e non sonostate successivamente annullate con decisione effettiva”. Nel caso in esame la gara Siniscola/96 Desulese (alla quale ilConteddu non ha, in alcun modo, partecipato) ha, indubbiamente, conseguito un risultato valido agli effetti della classifica,206


DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE - STAGIONE SPORTIVA <strong>2003</strong>-2004stante la mancata ingiustificata presentazione di quest‟ultima società. Gli effetti della predetta mancata presentazione della 96Desulese si sono prodotti il giorno della gara e non in quello della pubblicazione del relativo Comunicato Ufficiale.Ragionando “a contrario” il giocatore Conteddu sarebbe stato costretto a scontare, contro ogni senso logico e sistematico, duegiornate di squalifica e non solamente la giornata inflittagli dal Giudice Sportivo. Per completezza, va aggiunto che il discorsosarebbe stato diverso se la gara, non disputata per la mancata presentazione della 96 Desulese, non fosse stata, per un qualsiasimotivo non omologata dal Giudice Sportivo. Deve essere, pertanto, incamerata la relativa tassa. Per questi motivi la C.A.F.respinge l‟appello come sopra proposto dall‟U.S. Borore di Borore (Nuoro) e dispone incamerarsi la tassa versata.7 - APPELLO DELL‟A.C. MARTINA AVVERSO: - LA SANZIONE DELL‟INIBIZIONE INFLITTA AL SIG. MORELLIDONATO PER MESI DUE; - LA SANZIONE DELL‟INIBIZIONE INFLITTA AL SIG. DI BARI RICCARDO PER MESIDUE E GG. 15, NONCHÉ LA SANZIONE DELL‟INIBIZIONE ALL‟ISCRIZIONE NELL‟ELENCO SPECIALE DEIDIRETTORI SPORTIVI A NORMA DEGLI ARTT. 1 E 4 COMMA 3 DEL REGOLAMENTO DEI DIRETTORISPORTIVI; - LA SANZIONE DELL‟AMMENDA DI € 1.500,00 AD ESSA SOCIETÀ; A SEGUITO DI DEFERIMENTODEL PROCURATORE FEDERALE(Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C - Com. Uff. n. 252/C del 23.4.2004)L‟A.C. Martina S.r.l. in persona del legale rappresentante avvocato Gianfranco Chiarelli, Presidente, ha presentato ricorsoavverso la decisione adottata dalla Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C pubblicata sul C.U. n.257/C del 28 apri- le 2004 con la quale veniva inflitta a Riccardo Di Bari e Donato Morelli tesserati per la detta societàrispettivamente la sanzione di mesi 2 e giorni 15 e mesi due di inibizione ed al- la Società Martina la sanzione dell‟ammenda diEuro 1.500,00; al Di Bari inoltre veniva inibita l‟iscrizione nell‟elenco speciale dei direttori sportivi. Tale decisione eraoriginata dal deferimento del Procuratore Federale relativo ai fatti avvenuti il 31 gennaio 2004 durante le operazioni ditrasferimento di calciatori, con conseguente alterco fra il citato Di Bari tesserato per la Società Martina, e Vignoni Sergiodirettore sportivo della società Padova Calcio. Il Di Bari veniva deferito inoltre per violazione dell‟art. 1 comma 2 delRegolamento dei direttori sportivi in quanto aveva esercitato tale attività senza essere iscritto nel relativo albo. Ritiene laC.A.F. che la decisione della Commissione Disciplinare debba essere con- fermata in quanto le argomentazioni svolte dallaricorrente non sembrano degne di diverso giudizio. Risulta infatti chiaramente dalla relazione del collaboratore dell‟UfficioIndagini, presente al fatto, che costituisce documento ufficiale ed in quanto tale, fonte di prova privilegiata per gli Organi dellagiustizia <strong>sportiva</strong>, che fra il Di Bari e il Vignoni ebbe luogo non un semplice alterco verbale, come sostenuto nel ricorso dellaSocietà Martina, bensì una vera e propria rissa con scambio di colpi. Correttamente quindi il Di Bari è stato ritenutoresponsabile di violazione dell‟art. 1, comma 1, C.G.S. (così come peraltro anche il Vignoni che però non ha impugnato ladecisione della Commissione Disciplinare), mentre la Società Martina deve rispondere della violazione dell‟art. 2 comma dellostesso codice per responsabilità diretta ed oggettiva per gli addebiti contestati ai propri tesserati. Altrettanto provata è laresponsabilità del Di Bari per quanto riguarda lo svolgimento delle funzioni di direttore sportivo nel corso della stagione <strong>2003</strong>-2004 in favore della società Martina senza essere iscritto nel relativo elenco. Le sanzioni inflitte appaiono eque e vannopertanto confermate. Per questi motivi la C.A.F. respinge l‟appello come sopra proposto dall‟A.C. Martina di Martina Franca edispone incamerarsi la tassa versata.8 - APPELLO DELLA S.S. PRO CALCIO CITTADUCALE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER ANNICINQUE INFLITTA AL CALCIATORE FANELLI LORENZO(Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Lazio del Settore per l‟Attività Giovanile e Scolastica- Com. Uff. n. 39 del 15.4.2004)Il Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Lazio del Settore per l‟Attività Giovanile e Scolastica respingevail reclamo della Pro Calcio Cittaducale con provvedimento di cui al Comunicato Ufficiale n. 39 del 15 aprile 2004, reclamoproposto avverso i provvedimenti di perdita della gara (Casette/Pro Cittaducale del 6.3.2004) e di squalifica dei calciatoriFanelli Lorenzo (fino al 10.3.2009), Poscente Stefano e Carlone Francesco (fino al 10.6.2004) a seguito di aggressione espintoni all‟arbitro. La reclamante chiede una rivalutazione dei fatti esclusivamente con riguardo alla sanzione inflitta algiovane calciatore Fanelli Lorenzo, sostenendo la non volontarietà del- l‟aggressione all‟arbitro e richiedendo, quindi, unariduzione della squalifica inflitta al calciatore stesso. La Commissione ha ritenuto la sussistenza di validi motivi per decidere lariduzione di due anni della squalifica del Fanelli e cioè fino al 10.3.2007. L‟appello in esame va così accolto parzialmente. Perquesti motivi la C.A.F., in parziale accoglimento dell‟appello come sopra proposto dalla S.S. Pro Calcio Cittaducale diCittaducale (Rieti), riduce la sanzione della squalifica sino al 10.3.2007. Dispone restituirsi la tassa versata.9 - APPELLO DELL‟A.S. BARANO CALCIO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA BARANO CALCIO/NUOVASAN VITALIANO DEL 20.3.2004(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania - Com. Uff. n. 76 del 29.4.2004)L‟A.S. Barano Calcio ha proposto reclamo avverso la delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato RegionaleCampania, di cui al C.U. n. 76 del 29 aprile 2001, con la quale - su ricorso della Soc. Nuova San Vitaliano per asseritaposizione irregolare del calciatore Mennella Carmine - infliggeva al Barano Calcio la sanzione <strong>sportiva</strong> della perdita della garacon il punteggio di 0-3 (Campionato di Promozione, gara Barano/Nuova San Vitaliano del 20.3.2004). Sostiene la ricorrenteche la posizione del Mennella era invece del tutto regolare in quanto nei campionati regionali di Eccellenza e Promozione,<strong>2003</strong>/2004, come da Comunicato Ufficiale n. 1 della L.N.D., è stata data facoltà di partecipazione, in relazione all‟età minima,ai calciatori “infrasedicenni” (cioè al di sotto dei sedici anni) nel rispetto delle condizioni previste dall‟art. 34.3 delle N.O.I.F.207


DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE - STAGIONE SPORTIVA <strong>2003</strong>-2004che prescrive la rituale certificazione rilasciata dai competenti Comitati Regionali. Il calciatore Mennella Carmine, nato il 24gennaio 1987, aveva pieno diritto a partecipare alla gara del 20 marzo 2004, in quanto, con il raggiungimento deldiciassettesimo anno, non aveva più bisogno dell‟autorizzazione prevista esclusivamente per i calciatori di età anagrafica dianni quindici per i quali il passaggio ad attività agonistiche di intensità maggiore rispetto ai campionati giovanili va valutatoattraverso particolari certificazioni. Ritiene la C.A.F. che tale tesi, basata su quanto risulta dagli atti ufficiali, sia da accoglierecon conseguente annullamento della delibera impugnata.Per questi motivi la C.A.F., in accoglimento dell‟appello come sopraproposto dall‟A.S. Barano Calcio di Barano d‟Ischia (Napoli), annulla l‟impugnata delibera, ripristinando, altresì, il risultato di2-2 conseguito in campo nella suindicata gara e dispone restituirsi la tassa versata.10 - APPELLO DEL C.R.C. TI.F.A.S. AVVERSO DECISIONI MERITO GARA VIS NOVA GIUSSANO/TI.F.A.S. DEL12.4.2004(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia - Com. Uff. n. 42 del 29.4.2004)La C.R.C. Ti.F.A.S. ha proposto ricorso a questa Commissione d‟Appello Federale avverso la delibera della CommissioneDisciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia (C.U. n. 42 del 29 aprile 2004) che, accogliendo il reclamo della societàA.S. Vis Nova Giussano, ha ripristinato il risultato conseguito sul campo nella gara Vis Nova Giussano/C.R.C. Ti.F.A.S. del12.4.2004 terminata con il risultato di 3 a 2. Il ricorso è inammissibile. Il Comunicato Ufficiale n. 117/A della FederazioneItaliana Giuoco Calcio ha infatti stabilito l‟abbreviazione dei termini procedurali dinanzi agli organi di giustizia <strong>sportiva</strong> per leultime quattro giornate dei campionati regionali e provinciali della Lega Nazionale Dilettanti disponendo che per iprocedimenti di ultima istanza avanti la C.A.F. l‟appello deve essere proposto dalla società interessata con atto motivato datrasmettere alla società cointeressata entro il giorno successivo a quello della data di pubblicazione della decisione appellatanel C.U. del Comitato Regionale. Nel caso in esame l‟impugnata decisione risulta pubblicata sul C.U. n. 42 del 29 aprile 2004e la C.R.C. Ti.F.A.S. in data 30.4.2004 ha solo preannunciato reclamo presentando i motivi in data 4.5.2004 allorché erascaduto il termine perentorio come sopra indicato. Ne consegue che il reclamo deve essere dichiarato inammissibile conl‟incameramento della relativa tassa. Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell‟art. 32 n. 2 C.G.S. e delCom. Uff. n. 117/A del 20.1.2004, per tardività, l‟appello come sopra proposto dal C.R.C. Ti.F.A.S. di Fino Mornasco (Como).Dispone incamerarsi la tassa versata.11 - APPELLO DELL‟A.S. BOJANO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA BOJANO/ACLI CAMPOBASSO DEL31.2.2004(Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Molise del Settore per l‟Attività Giovanile eScolastica - Com. Uff. n. 40 del 22.4.2004)Il Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Molise del Settore per l‟Attività Giovanile e Scolastica, condelibera pubblicata sul C.U. n. 40 del 22 aprile 2004, decidendo sul reclamo proposto dalla U.S. Acli avverso la posizioneirregolare del guardalinee della U.S. Bojano in ordine alla gara U.S. Bojano/U.S. Acli Campobasso del 31.3.2004, deliberava: -di infliggere alla società U.S. Bojano la punizione <strong>sportiva</strong> della perdita con il punteggio di 0-3 della gara U.S. Bojano/U.S.Acli del 31.3.2004, e di comminarle l‟ammenda di euro 50,00, relativamente alla posizione irregolare del guardalinee di parte,Sig. Silva Giuseppe; - di comminare alla società U.S. Bojano l‟ulteriore ammenda di euro 20,00 per assenza in panchina deldirigente accompagnatore. Ricorreva a questa Commissione d‟Appello Federale la U.S. Bojano sostenendo come l‟assistenteall‟arbitro dalla stessa designato, e cioè Silva Giuseppe, fosse regolarmente censito per la società sul “Modulo di censimentoscuola calcio” quale istruttore del settore giovanile e responsabile scuola calcio, depositato regolarmente il 15.10.<strong>2003</strong>.Chiedeva pertanto il ripristino del risultato conseguito sul campo e annullamento delle sanzioni pecuniarie e in via subordinatache l‟eventuale mancanza di tesseramento per la stagione <strong>2003</strong>/2004 del Silva comportasse l‟applicazione dell‟art. 12 n. 6 lett.b) C.G.S. e non quello applicato dall‟art. 12 n. 5 lett. b) C.G.S.. L‟appello è infondato e va respinto. Risulta dagli atti come ilSilva Giuseppe non è stato tesserato dalla società U.S. Bojano a nessun titolo per la stagione <strong>sportiva</strong> <strong>2003</strong>/2004 e pertanto nonaveva titolo a partecipare, in qualità di assistente, alla gara in questione. Ciò comporta, ai sensi dell‟art. 12 n. 5 lett. b) C.G.S.la punizione <strong>sportiva</strong> della perdita della gara. Per questi motivi la C.A.F. respinge l‟appello come sopra proposto dall‟A.S.Bojano di Bojano (Campobasso) e dispone incamerarsi la relativa tassa.12 - APPELLO DEL CALCIATORE CANTORO LUCAS MAXIMILIANO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DIREIEZIONE DELLA RISOLUZIONE CONSENSUALE DEL CONTRATTO CON LA SOCIETÀ F.B.C. ISERNIA DAPARTE DELLA LEGA PRO- FESSIONISTI SERIE CCon raccomandata del 29.4.2004 il calciatore Lucas Maximiliano Cantoro ha proposto reclamo a questa Commissioned‟Appello Federale avverso la decisione della Lega Professionisti Serie C che non prendeva atto dell‟avvenuta risoluzione delrapporto contrattuale del predetto calciatore con la società Isernia Football Club S.p.A. perché ritenuta non valida. In data7.5.2004 il Cantoro ha tuttavia fatto pervenire alla C.A.F. una dichiarazione con la quale ha rinunciato al reclamo come sopraproposto (ex art. 29, 12° comma del Codice di Giustizia Sportiva). Ne deriva che occorre dichiarare non luogo a provvedere inordine al suddetto reclamo perché ritirato e conseguentemente disporre l‟incameramento della relativa tassa. Per questi motivila C.A.F. dichiara inammissibile, per intervenuta rinuncia al gravame, ai sensi dell‟art. 29 comma 12 C.G.S., l‟appello comesopra proposto dal calciatore Cantoro Lucas Maximiliano. Ordina incamerarsi la tassa reclamo.13 - APPELLO DELLA AMA BRENTA CALCIO CEVA AVVERSO DECISIONE MERITO GARA CAMERANESE/AMABRENTA DEL 18.4.2004208


DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE - STAGIONE SPORTIVA <strong>2003</strong>-2004(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Piemonte-Valle d‟Aosta - Com. Uff. n. 49 del6.5.2004)Il Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Piemonte-Valle d‟Aosta, in merito alla gara Cameranese/Ama Brenta Cevadel 18.4.2004, deliberava di assegnare gara persa alla società Cameranese con il risultato di 0-3 a favore della Ama BrentaCalcio; di squalificare fino al 31.12.2004 il calciatore della Cameranese Rivaldo Diego; di squalificare per due gare ilcalciatore dell‟Ama Brenta Ceva Ferrero Fabio (C.U. n. 47 del 22 aprile 2004). La Commissione Disciplinare presso ilComitato Regionale Piemonte-Valle d‟Aosta, decidendo sul reclamo della Cameranese Calcio, che contestava l‟entità dellasanzione inflitta al calciatore e si doleva del riconoscimento della fondatezza della decisione del di- rettore di gara disospendere la gara stessa (con le conseguenti statuizioni del Giudice Sportivo), confermava la squalifica del calciatore RivaldoDiego fino al 31.12.2004 ed accoglieva il reclamo nella parte in cui si chiedeva la ripetizione della gara, disponendo laripetizione della stessa (C.U. n. 49 del 6 maggio 2004). Ricorreva a questa Commissione d‟Appello Federale l‟Ama BrentaCeva sostenendo la giustezza dell‟operato del direttore di gara che, a fronte dell‟aggressione fisica subita ad opera delcalciatore Rivaldo della Cameranese, che ne aveva determinato l‟impossibilità fisica e psicologica a proseguire la gara, avevadecretato la sospensione definitiva. Chiedeva pertanto che fosse cassata la decisione della Commissione Disciplinare e fosseconfermata la decisione del Giudice Sportivo di assegnare gara persa alla Società Cameranese Calcio con il risultatoCameranese/Ama Brenta 0-3. L‟appello è fondato e va quindi accolto. È incontestata l‟avvenuta aggressione fisica subita daldirettore di gara ad opera del calciatore della Cameranese Rivaldo Diego, aggressione che, come evidenziato nel supplementodi rapporto, determinava l‟impossibilità per lo stesso di respirare regolarmente e lo costringeva, perdurando tale suo deficitariostato fisico, a decretare giustamente la sospensione della gara, così come stabilito dall‟art. 64.2 N.O.I.F.. Per questi motivi laC.A.F., in accoglimento dell‟appello come sopra proposto dall‟Ama Brenta Calcio di Ceva (Cuneo), annulla la decisione dellaCommissione Disciplinare, ripristina quella del Giudice Sportivo che infliggeva alla A.C. Cameranese la sanzione del- laperdita della gara per 3-0 e dispone restituirsi la tassa versata.ORDINANZE14 - APPELLO DEL CAMPO BOARIO FORTI E LIBERI AVVERSO LE SANZIONI DELLE SQUALIFICHE INFLITTEAL CALCIATORE COSTANTINO FRANCESCO FINO AL 30.9.2005 E AL SIG. DI SILVIO COSTANTINO FINO AL31.12.2007(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio - Com. Uff. n. 61 del 19.2.2004)La C.A.F. rinvia, su istanza di parte, alla riunione del 24 maggio 2004, l‟esame dell‟appello come sopra proposto dal CampoBoario Forti e Liberi di Latina.15 - APPELLO DEL CAMPO BOARIO FORTI E LIBERI AVVERSO LA SANZIONE DELL‟ESCLUSIONE DALCAMPIONATO DI COMPETENZA A SEGUITO DELLA GARA SAMAGOR/CAMPO BOARIO DELL‟1.2.2004(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio - Com. Uff. n. 65 dell‟11.3.2004)La C.A.F. rinvia, su istanza di parte, alla riunione del 24 maggio 2004, l‟esame dell‟appello come sopra proposto dal CampoBoario Forti e Liberi di Latina.TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 51/C - RIUNIONE DEL 20 MAGGIO 20041 - APPELLO DELLA SAMBENEDETTESE CALCIO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA SAMBENEDETTESE/VITERBESEDEL 21.3.2004(Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C - Com. Uff. n. 263/C del 5.5.2004)La S.S. Sambenedettese Calcio S.r.l. in persona dell‟amministratore unico Mario Bianchi ha proposto reclamo avverso ladecisione della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C pubblicata sul C.U. n. 263/C del 5 maggio2004 e relativa alla gara Sambenedettese/Viterbese del 21 marzo 2004. La Commissione Disciplinare aveva ritenuto diconfermare la decisione del Giudice Sportivo che aveva omologato il risultato della gara acquisito sul campo ed irrogato allaSocietà Sambenedettese l‟ammenda di euro 2.500,00. La doglianza della Sambenedettese è relativa alla presunta violazionedelle norme relative alla durata della gara (art. 64 N.O.I.F.), in quanto il direttore di gara avrebbe prima concesso, alla fine dei90° regolamentari, cinque minuti di recupero facendone poi disputare soltanto una parte. La Commissione Disciplinare hacorrettamente rilevato che una parte dei minuti di recupero venne persa a causa esclusiva del comportamento rissoso deicalciatori in campo, che impedivano la possibilità di riprendere il giuoco. Ciò non significa, come pretende la reclamante, chel‟arbitro abbia ridotto discrezionalmente la durata del tempo di recupero. D‟altra parte non si può ritenere violata la regolarelativa alla possibilità per l‟arbitro di prolungare il già disposto ed esaurito recupero (violazione che peraltro non è statasollevata dalla reclamante), in quanto trattandosi di decisione di natura tecnica non è impugnabile secondo la vigentenormativa. Infine deve anche condividersi il giudizio della Commissione Disciplinare relativo al fatto che il mancatosvolgimento del giuoco durante il tempo necessario per calmare gli animi dei giocatori, possa avere avuto influenzadeterminante sulla regolarità della gara. Per questi motivi la C.A.F., respinge l‟appello come sopra proposto dallaSambenedettese Calcio di San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno) e dispone incamerarsi la relativa tassa.2 - APPELLO DELL‟A.S. SGURGOLA CALCIO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CASAMARI/SGURGOLADEL 28.3.2004209


DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE - STAGIONE SPORTIVA <strong>2003</strong>-2004(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio - Com. Uff. n. 82 del 22.4.2004)Con fax del 26.4.2004 la società A.S. Sgurgola Calcio preannunciava a mezzo fax appello alla C.A.F. avverso le decisionidella Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio in merito alla gara Casamari/Sgurgola Calcio del28.3.2004, pubblicata con Com. Uff. n. 82 del 22 aprile 2004. Al preannuncio seguivano le motivazioni della societàappellante, con proposizione a mezzo fax, solo in data 13.5.2004. L‟appello non può sfuggire alla declaratoria diinammissibilità. Come prescritto dall‟art. 33 C.G.S. i motivi di reclamo devono essere trasmessi alla C.A.F. entro il settimogiorno successivo a quello di pubblicazione del relativo Comunicato Ufficiale. Nella circostanza che ci interessa la societàSgurgola Calcio, pur preannunciando il 26.4.2004 ha omesso di far seguire le motivazioni entro il settimo giorno. Per questimotivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell‟art. 33 n. 2 C.G.S., per tardività, l‟appello come sopra proposto dall‟A.S.Sgurgola Calcio di Sgurgola (Frosinone). Ordina incamerarsi la relativa tassa.3 - APPELLO DELL‟A.C. BELVEDERE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA TORRE- SELLE/BELVEDERE DEL18.4.2004(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Veneto - Com. Uff. n. 45 del 21.4.2004)La società A.C. Belvedere adiva la C.A.F., con lettera raccomandata del 7.5.2004, avverso il pronunciamento dellaCommissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Veneto inerente la gara indicata in epigrafe, pubblicato con Com. Uff.n. 45 del 21 aprile 2004. L‟incontro oggetto dell‟appello, Torreselle/Belvedere del 18.4.2004, era valido per la quartultimagiornata del Campionato di 2ª Categoria e come tale ricadeva nella disciplina dell‟abbreviazione dei termini procedurali, comedisposto dal Com. Uff. n. 117/A del 20 gennaio 2004, che per la fattispecie in esame prevedeva che i reclami alla C.A.F.relativi alla posizione irregolare di un calciatore fossero proposti entro le ore 12,00 - a mezzo telefax - del giorno successivo aquello di pubblicazione del Com. Uff. della Commissione Disciplinare, dando prova nella trasmissione del contestuale invioalla controparte. Non essendosi attenuta a tale disposizione l‟appellante società Belvedere, l‟appello deve essere dichiaratoinammissibile ai sensi dell‟art. 33.2 C.G.S.. Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell‟art. 33 n. 2 C.G.S.e del Com. Uff. n. 117/, per tardività, l‟appello come sopra proposto dall‟A.C. Belvedere di Belvedere di Tezze (Vicenza).Ordina incamerarsi la relativa tassa.4 - APPELLO DELL‟U.S. ARLUNESE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA VIGHIGNOLO/ARLUNESE DEL6.5.2004(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia - Com. Uff. n. 43 del 7.5.2004)La società U.S. Arlunese, con comunicazione a mezzo telefax del 10.5.2004, proponeva appello alla C.A.F. avverso ladecisione della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia, Com. Uff. n. 43 del 7 maggio 2004, cheaveva inflitto la sanzione della perdita della gara Vighignolo/Arlunese del 2.5.2004, per posizione irregolare del calciatoreCarrettoni Andrea Aldo. L‟appello è inammissibile. Dispone il Com. Uff. 117/A del 20 gennaio 2004 che gli appelli allaC.A.F. avverso le decisioni della Commissione Disciplinare devono essere proposti entro le ore 12,00 del giorno successivoalla pubblicazione del Comunicato Ufficiale con comunicazione proposta a mezzo telefax. Non avendo l‟appellante rispettatotale termine (essendo sabato 8.5.2004 giorno libero), il reclamo deve dichiararsi inammissibile per tardività, ai sensi dell‟art.33.2 C.G.S. e del Com. Uff. 117/A del 20 gennaio 2004 relativo all‟abbreviazione dei termini. Per questi motivi la C.A.F.dichiara inammissibile, ai sensi dell‟art. 33 n. 2 C.G.S. e del Com. Uff. n. 117/A, per tardività, l‟appello come sopra propostodall‟U.S. Arlunese di Arluno (Milano). Ordina incamerarsi la relativa tassa.5 - APPELLO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO IL PROSCIOGLIMENTO DEL SIG. LO MONACOPIETRO, AMMINISTRATORE DELEGATO DELL‟A.S. ACIREALE, A SEGUITO DI DEFERIMENTO PERVIOLAZIONE DELL‟ART. 1 COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE ALL‟ART. 27 DELLO STATUTO DELLA F.I.G.C.,NONCHÉ DELL‟A.S. ACIREALE, PER RESPONSABILITÀ DIRETTA, A SEGUITO DI DEFERIMENTO PERVIOLAZIONE DELL‟ART. 2 COMMA 4 C.G.S. NELLA VIOLAZIONE ASCRITTA AL PROPRIO TESSERATO(Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C - Com. Uff. n. 271 del 12.5.2004)in data 9 aprile 2004 il Procuratore Federale deferiva alla Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C iSignori Antonino Pulvirenti, presidente della Società Sportiva Acireale S.r.l. e Pietro Lo Monaco, amministratore delegatodella stessa Società, per violazione dell‟art. 1 comma 1 C.G.S. in relazione all‟art. 27 dello Statuto della F.I.G.C., per averimpugnato davanti al Tribunale di Firenze, in violazione della clausola compromissoria che vincola tutti i soggettidell‟ordinamento federale, il lodo emesso in data 9.10.<strong>2003</strong> dal Collegio Arbitrale presso la Lega Professionisti Serie C,previsto dal- l‟art. 9 dell‟Accordo Collettivo A.DI.SE. nella controversia economica instaurata dall‟ex segretario Sig. GiuseppeJodice. Con il medesimo atto veniva altresì deferita la Società Acireale S.r.l., ai sensi dell‟art. 2 comma 4 C.G.S., perresponsabilità diretta nella violazione ascritta ai propri tesserati. Gli incolpati si difendevano sostenendo di aver agito in buonafede, nel convincimento che la clausola compromissoria non potesse trovare applicazione in controversie relative ai rapporti dilavoro, regolati da norme di natura pubblicistica, di applicazione necessaria ed immediata sia nell‟ordinamento dello Stato, siain quello calcistico. Rilevavano inoltre che la norma di cui veniva contestata la violazione appariva di difficile interpretazione,tanto che la stessa Procura Federale, prima ancora di disporre il deferimento, aveva chiesto l‟avviso della Corte Federale inordine alla violazione o meno della clausola compromissoria nel caso di impugnazione del lodo arbitrale dinanzi al Giudiceordinario senza la preventiva autorizzazione. La Commissione Disciplinare pur aderendo all‟interpretazione resa dalla CorteFederale nel senso che l‟impugnazione del lodo arbitrale dinanzi al Giudice ordinario, senza la preventiva autorizzazione,integra la violazione dell‟art. 27, comma 2, dello Statuto Federale, osservava che, nel caso di specie, risultava carente210


DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE - STAGIONE SPORTIVA <strong>2003</strong>-2004l‟elemento psicologico dell‟illecito, riconoscendo in favore dell‟incolpato Lo Monaco l‟errore scusabile, in considerazionedella notevole difficoltà interpretativa rappresentata dal contrasto - quanto meno apparente - tra la norma dell‟art. 5 Legge11.8.1973 n. 533 (che ammette il ricorso alle procedure arbitrali a condizione che non venga pregiudicata la facoltà delle partidi adire l‟Autorità giudiziaria) ed il disposto dell‟art. 27 comma 2 dello Statuto Federale che si direbbe preclusivo di talefacoltà. Conseguentemente, con delibera pubblicata sul C.U. n. 271/C del 12 maggio 2004, proscioglieva i deferiti dalleincolpazioni loro ascritte. Contro la decisione di primo grado ha proposto appello il Procuratore Federale, eccependo in primoluogo che non può ritenersi sussistere, nel caso di specie, un errore scusabile, sia perché tale conclusione contrasta con ilprincipio generale che “ignorantia legis non excusat”, sia perché la lettura dell‟art. 9 del Regolamento per il funzionamento delCollegio Arbitrale (che prevede espressamente che le decisioni del Collegio sono definitive ed immediatamente esecutive)doveva ingenerare in capo al Lo Monaco quanto meno il dubbio sulla impugnabilità del lodo arbitrale innanzi all‟AutoritàGiudiziaria Ordinaria, in assenza della preventiva autorizzazione prevista dallo Statuto Federale. Ha rilevato inoltre ilProcuratore Federale che il procedimento interpretativo davanti alla Corte Federale era stato sollecitato non in relazione ad unasituazione di incertezza oggettiva riguardante la validità dell norme poste a fondamento del deferimento, bensì per motivi diopportunità, dal mo- mento che la Società Acireale aveva addotto, a sostegno della propria azione di fronte al- l‟A.G.O., lanullità della clausola compromissoria in questione per violazione dell‟art. 27 dello Statuto Federale. In conclusione, ha chiestoche venga accertato che il Lo Monaco ha agito con colpa avendo omesso di adottare l‟ordinaria diligenza, richiesta aldestinatario di norme federali, nell‟assumere iniziative formalmente vietate dall‟ordinamento sportivo. La Società Acireale hadepositato proprie controdeduzioni, sostenendo che l‟oggettiva difficoltà interpretativa dell‟art. 9 del contratto collettivoSocietà - Direttori Sportivi in relazione al disposto dell‟art. 27 comma 2 dello Statuto Federale costituisce elemento sufficientea far ritenere scusabile l‟errore commesso dalla Società Acireale nell‟adire la giustizia ordinaria senza autorizzazione federale;tanto evidente appare tale difficoltà che la stessa Procura Federale, prima ancora di disporre il deferimento dell‟Acireale, hasollecitato l‟interpretazione della Corte Federale sul quesito se sia integrata la violazione del- l‟art. 27, comma 2, dello StatutoFederale, qualora venga impugnato un lodo arbitrale emesso in applicazione dell‟art. 10 del Regolamento dell‟Elenco Specialedei Direttori Sportivi, 9 dell‟accordo collettivo relativo alla suddetta categoria professionale e 9 del Regolamento per ilfunzionamento del Collegio Arbitrale. Per altro verso, la Soc. Acireale ha comunque evidenziato il proprio comportamentoassolutamente trasparente nella vicenda in esame, rilevando di aver preventivamente avvisato la Lega Professionisti Serie Ccirca l‟intenzione di impugnare il lodo arbitrale dinanzi all‟A.G.O. e di aver immediatamente abbandonato il procedimentoinstaurato davanti al Giudice ordinario, appena venuta a conoscenza del parere espresso dalla Corte Federale. Pertanto hachiesto la conferma della delibera emessa in primo grado dalla Commissione Disciplinare. La C.A.F. ritiene che il ricorso siainfondato e debba essere respinto. Al fine di valutare la scusabilità dell‟errore commesso dalla Società Acireale impugnandoavanti all‟Autorità giudiziaria, senza preventiva autorizzazione, il lodo emesso dal Collegio Arbitrale nella vertenza economicainstaurata dall‟ex segretario della Società Sig. Giuseppe Iodice, è necessario procedere ad una pur sommaria disamina delladisciplina dell‟Accordo Collettivo applicabile al caso di specie in correlazione con la norma statutaria (art. 27, 2° comma) chevieta l‟impugnazione del lodo arbitrale davanti all‟Autorità giudiziaria in mancanza di autorizzazione. L‟art. 9 ultimo commadell‟Accordo Collettivo F.I.G.C./A.DI.SE., che devolve al Collegio Arbitrale la risoluzione delle controversie tra Società etesserati, richiama espressamente l‟art. 5 della Legge 11 agosto 1973 n. 533. Tale norma consente l‟arbitrato irrituale inmateria di lavoro ove esso sia espressamente previsto da contratti ed accordi collettivi, precisando che il ricorso alle procedurearbitrali deve avvenire senza pregiudizio per la facoltà delle parti di adire l‟autorità giudiziaria. L‟art. 27, comma 2, delloStatuto preclude invece tale facoltà, o quanto meno la limita subordinandola alla preventiva autorizzazione. Il tenore dellenorme richiamate comporta, come esattamente osservato dalla Commissione Disciplinare, una oggettiva difficoltàinterpretativa dell‟art. 9 del contratto collettivo, rendendo scusabile l‟errore in cui è incorsa la Società Acireale nel ritenere chela disposizione imperativa ed inderogabile dell‟art. 5 legge 11.8.1973 n. 533 debba intendersi immediatamente edautonomamente inserita nell‟art. 9 del contratto collettivo in esame, col risultato di consentire senza limiti l‟impugnazione deilodi arbitrali davanti al giudice ordinario. A maggior ragione l‟errore deve ritenersi scusabile, ove si consideri che anche ilProcuratore Federale ha ritenuto necessario richiedere sull‟argomento l‟interpretazione della Corte Federale prima di procedereal deferimento. Il fatto che la Corte abbia espresso l‟avviso che l‟impugnazione del lodo arbitrale dinanzi al Giudice ordinariosenza la preventiva autorizzazione integra la violazione dell‟art. 27 comma 2 dello Statuto, non modifica il giudizio sullascusabilità dell‟errore, poiché la buona fede dell‟agente era comunque sussistente nel momento in cui è stata posta in essere laviolazione addebitatagli. Pertanto, fermo restando il principio stabilito dalla Corte Federale, che ha affermato l‟antigiuridicitàdell‟impugnazione del lodo arbitrale dinanzi al Giudice ordinario, e pur dovendosi quindi ritenere integrata, sotto il profilomateriale, la violazione contestata al Lo Monaco, questi deve essere prosciolto per insussistenza dell‟elemento soggettivo. Ladelibera impugnata merita quindi integrale conferma. Per questi motivi la C.A.F. respinge, conferma la decisione impugnata,riconoscendo l‟errore scusabile dei deferiti, l‟appello come sopra proposto dal Procuratore Federale.6 - APPELLI DEL F.C. ISERNIA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA FIDELIS ANDRIA/ISERNIA DEL 9.5.2004(Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C - Com. Uff. n. 275/C del 14.5.2004)L‟Isernia Football Club ha interposto appello contro la decisione della Commissione Disciplinare presso la Lega ProfessionistiSerie C, pubblicata sul C.U. n. 275/C del 14 maggio 2004, che ha respinto il reclamo proposto dall‟Isernia avverso la deliberaassunta dal Giudice Sportivo in ordine alla regolarità della gara Fidelis Andria/F.C. Isernia disputata il 9.5.2004. Sostienel‟appellante che l‟arbitro aveva posto termine alla gara in questione senza concedere alcun tempo di recupero, o quanto menoconcedendolo in misura inferiore rispetto a quanto dovuto, in rapporto alle numerose interruzioni del giuoco verificatesidurante il secondo tempo, per lancio di fumogeni ad opera dei sostenitori della Fidelis Andria e per sostituzioni operate da211


DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE - STAGIONE SPORTIVA <strong>2003</strong>-2004entrambe le squadre. Così facendo, il direttore di gara avrebbe violato, contrariamente a quanto ritenuto dalla CommissioneDisciplinare, il disposto della Regola di giuoco 7, che impone all‟arbitro di “...prolungare ciascun periodo di tutto il tempo cheegli giudicherà sia stato perduto per sostituzione, trasporto di calciatori infortunati fuori dal terreno di giuoco, comportamentoostruzionistico o per altre cause”. Conseguentemente, la gara non avrebbe avuto regolare svolgimento. La ricorrente concludechiedendo che la C.A.F. voglia ordinare la ripetizione della gara Fidelis Andria/F.C. Isernia disputata il 9.5.2004. La C.A.F.rileva che il ricorso è privo di fondamento. Come osservato dai primi giudici, per principio consolidato l‟arbitro è ilcronometrista ufficiale della gara e le valutazioni da lui compiute al riguardo sono insindacabili. La Regola 7 richiamatadall‟appellante dispone infatti che il giudizio sul tempo perduto e da recuperare spetta esclusivamente all‟arbitro. Si deveinoltre rilevare che il rapporto arbitrale vi è assoluta coerenza tra la descrizione degli episodi disciplinarmente rilevantiverificatisi durante il secondo tempo della gara ed il tempo neutralizzato dall‟arbitro. Ne deriva che lo svolgimento della garain esame è stato assolutamente regolare. Per questi motivi la C.A.F. respinge l‟appello come sopra proposto dal F.C. Isernia diIsernia e dispone incamerarsi la relativa tassa.TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 52/C - RIUNIONE DEL 24 MAGGIO 20041 - APPELLO DELL‟U.S. CAMARO AVVERSO DECISIONI SEGUITO GARA CAMARO/DUE TORRI DEL 20.3.2004(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia - Com. Uff. n. 48 del 15.4.2004)L‟U.S. Camaro 1969 nella persona del Presidente Alessandro Scarcella ha presentato ricorso avverso la decisione dellaCommissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia pubblicata sul C.U. n. 48 del 15 aprile 2004 con la quale, inrelazione ai fatti avvenuti durante la gara Camaro/Due Torri del 20 marzo 2004 del Campionato di Eccellenza in parzialeaccoglimento dell‟appello della stessa U.S. Camaro, riduceva la squalifica del campo a due gare e la squalifica inflitta alcalciatore Santamaria Davide a quattro gare, confermando nel resto l‟impugnata decisione del Giudice Sportivo. In particolarequindi restavano confermate le inibizioni inflitte ai dirigenti Chiofalo Giuseppe e Chiofalo Gaetano fino al 20.3.2009. Osservapreliminarmente la C.A.F. che il ricorso può ritenersi ammissibile sotto il profilo della adeguatezza delle sanzioni posto comeprimo motivo del presente ricorso. Sostiene la ricorrente che avendo il Giudice di secondo grado dimezzato la squalifica delcampo di giuoco per adeguare la sanzione al reale accadimento dei fatti, altrettanto avrebbe dovuto fare nei confronti deidirigenti sanzionati. Tale richiesta non può trovare accoglimento in quanto il comportamento tenuto dai suddetti dirigenti èstato correttamente e dettagliatamente riferito dal direttore di gara nel referto e nelle relazioni allegate, onde non ci possonoessere dubbi né sulla identificazione degli autori degli atti di aggressione, né sulla gravità degli stessi. Di rilevanzadeterminante risulta poi la circostanza che l‟arbitro non solo identifica in modo chiaro e preciso le persone responsabili deicomportamenti antisportivi, ma anche coloro che ebbero a prodigarsi affinché questi fatti non avessero ulteriore sviluppo. Ciògiustifica da un lato una valutazione favorevole per la società, così come fatto dalla Commissione Disciplinare, dall‟altro laparticolare severità delle sanzioni inflitte ai dirigenti responsabili, che vanno confermate. Per questi motivi la C.A.F. respingel‟appello come sopra proposto dalla U.S. Camaro di Camaro (Messina) e dispone incamerarsi la tassa versata.2 - APPELLO DELL‟A.P. BUIESE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 9.9.2005 INFLITTA ALCALCIATORE GAIOTTI LUIGI(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia - Com. Uff. n. 6 del 21.4.2004)Con atto d‟appello ritualmente proposto dinanzi a questa C.A.F., l‟Associazione Poli<strong>sportiva</strong> Buiese ha proposto impugnazioneavverso il provvedimento in epigrafe indicato, emesso dalla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale FriuliVenezia Giulia con Com. Uff. n. 36 del 21 aprile 2004. Il provvedimento in esame, oggetto della odierna impugnazione, harigettato il recla- mo, presentato dalla medesima società, avverso la decisione del Giudice Sportivo che, con C.U. n. 31 del 10marzo 2004, inflisse la squalifica fino al 9.9.2005 al calciatore Gaiotti Luigi. L‟odierna ricorrente lamenta, in ordine alladecisione della Commissione Disciplinare, la violazione dell‟art. 33.1 lett. b) e c) C.G.S.. Segnatamente la A.P. Buiese ricorreasseritamente per:m 1. violazione o falsa applicazione dell‟art. 31/a1 C.G.S.; 2. omessa o contraddittoria motivazione su unpunto decisivo della controversia, prospettato dalla parte e rilevabile d‟ufficio. In relazione al primo motivo di appello, lasocietà ricorrente rileva che il Giudice Sportivo, e la Commissione Disciplinare avrebbero errato nell‟attribuire piena prova alreferto arbitrale (riguardante i fatti verificatisi in occasione della gara Treppo Grande/Buiese del 6.3.2004 valida per ilCampionato regionale di 2ª Categoria) che si sarebbe articolato in “tre distinti rapporti, diversi nel contenuto e frutto dievidenti ripensamenti, violando il principio o malamente applicando la norma dell‟art. 31/a 1 C.G.S.”. Con il secondo motivodi appello, inoltre, la ricorrente Buiese lamenta che la Commissione Disciplinare, pur percependo le contraddizioni “dellatriplice verbalizzazione dell‟arbitro, ma fermamente ligia alla norma della prova privilegiata, ha presentato una moti- vazioneche necessariamente e coerentemente ha rispecchiato incongruenze, illogicità, paradossi: nel quarto capoverso delprovvedimento la Commissione Disciplinare evidenzia che la refertazione è suddivisa in verbalizzazioni che sono tre autonomeed in parte diverse, nel terz‟ultimo capoverso prima del dispositivo riconosce di provare perplessi- tà... dalla versione deldirettore di gara, però ciò non di meno sostituisce ogni versione più grave a quella precedente (cfr. penultimo capoverso)”.Rileva, questo decidente, che l‟appello in esame è, all‟evidenza, infondato. La Commissione Disciplinare, contrariamente aquanto sostenuto dalla società ricorrente, nel provvedimento impugnato ha evidenziato che “a nulla vale... la pur scaltra difesadella Società che tra le righe della verbalizzazione ha voluto trovare delle apparenti contraddizioni che questa CommissioneDisciplinare ritiene di non rilevare: la verbalizzazione dell‟arbitro è una sia che sia stata esposta in atto unico a referto, sia chesia stata procurata da una richiesta del G.S.R. (sempre opportuna quando la sanzione si pone nei termini di una certa gravità),sia che sia stata richiesta dalla Commissione Disciplinare in forza dei poteri istruttori che le sono riconosciuti dall‟art. 30/4212


DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE - STAGIONE SPORTIVA <strong>2003</strong>-2004C.G.S.. Ragion per cui, a mente dell‟art. 31/1/a C.G.S. che, ricordiamo, assegna privilegio probatorio alla descrizione deicomportamenti dei tesserati fatta dal direttore di gara, questa Commissione Disciplinare deve ritenere che il calciatore abbiacolpito l‟arbitro tra occhio e naso con una gomitata violenta che gli ha procurato un certo dolore”. In conseguenza logica laCommissione Disciplinare ha osservato che, proprio in applicazione di detti principi, le asserite perplessità afferenti la versionedel direttore di gara spezzata in tre diverse refertazioni sono comunque superate “dalla già citata prova privilegiata, costituitadalle dichiarazioni arbitrali... la possibilità di contraddittorio da parte delle Società e dei tesserati non deve intendersi comefacoltà di provare fatti contrari a quelli verbalizzati dal direttore di gara, ma unicamente valutare la congruità delprovvedimento assunto” ed indi coerentemente ha statuito che “attesa la chiara lettura delle tre verbalizzazioni fatte dal diretoredi gara, deve riconoscersi che il calciatore Gaiotti è responsabile di aver colpito volontariamente e violentemente l‟arbitro traocchio e naso, procurandogli un certo dolore, e di aver successivamente cercato di insistere nell‟aggressione, fermato solo daicompagni di squadra”. Dalla disamina della motivazione del provvedimento impugnato sopra richiamata emerge palesementel‟insussistenza delle violazioni prospettate dalla odierna ricorrente, dalle quali la decisione della Commissione Disciplinare, èassolutamente immune. In proposito si rileva quanto segue. In ordine alla presunta violazione o falsa applicazione dell‟art. 31/a1 C.G.S., osserva questo decidente che detta norma statuisce che “i rapporti dell‟arbitro, degli assistenti, del quarto ufficiale edi relativi eventuali supplementi fanno piena prova circa il comportamento dei tesserati in occasione dello svolgimento dellegare”. La Commissione Discipliare ha correttamente applicato il citato disposto affermando, come sopra evidenziato, che “laverbalizzazione dell‟arbitro è una sia che sia stata esposta in atto unico a referto, sia che sia stata procurata da una richiesta delG.S.R. (sempre opportuna quando la sanzione si pone nei termini di una certa gravità), sia che sia stata richiesta dallaCommissio- ne Disciplinare in forza dei poteri istruttori che le sono riconosciuti dall‟art. 30/4 C.G.S.. Ragion per cui, a mentedell‟art. 31/1/a C.G.S. che, ricordiamo, assegna privilegio probatorio alla descrizione dei comportamenti dei tesserati fatta daldirettore di gara, questa Commissione Disciplinare deve ritenere che il calciatore abbia colpito l‟arbitro tra occhio e naso conuna gomitata violenta che gli ha procurato un certo dolore”. In relazione alla asserita omessa o contraddittoria motivazione suun punto decisivo della controversia, prospettato dalla parte e rilevabile d‟ufficio, deve rilevarsi che la stessa non sussisteatteso che la decisione della Commissione Disciplinare fornisce ampia contezza dell‟iter logico argomentativo in virtù delquale il Giudice di secondo grado, con attenta e coerente applicazione del disposto di cui all‟art. 31/a 1 di cui sopra, haconfermato la squalifica del calciatore Gaiotti. La Commissione Disciplinare, con le puntuali e precise argomentazioni giàrilevate, ha infatti stabilito che “attesa la chiara lettura delle tre verbalizzazioni fatte dal direttore di gara, deve riconoscersi cheil calciatore Gaiotti è responsabile di aver colpito volontariamente e violentemente l‟arbitro tra occhio e naso, procurandogli uncerto dolore, e di aver successivamente cercato di insistere nell‟aggressione, fermato solo dai compagni di squadra”. In nessunadelle asserite violazioni, false applicazioni, contraddiszioni od omissioni è, dunque, incorso il Giudice di secondo grado e,pertanto, alla luce delle superiori argomentazioni l‟impugnata decisione non merita censura e l‟appello deve essre rigettato. Latassa di reclamo, ai sensi dell‟art. 29 comma 13 ed in virtù della reiezione dell‟impugnazione, deve essere incamerata. Perquesti motivi la C.A.F. respinge l‟appello come sopra proposto dall‟A.P. Buiese di Buja (Udine) e dispone incamerarsi la tassaversata.3 - APPELLO DELLA S.S.C. CASAMARCIANO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CASAMARCIANO/NUOVAOTTAVIANO DEL 17.1.2004(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania - Com. Uff. n. 73 del 22.4.2004)La Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania accoglieva il reclamo presentato dalla Nuova Ottavianoavverso il risultato della gara Casamarciano/Nuova Ottaviano del 17.1.2004 in quanto la società Casamarciano aveva schieratoil calciatore Mastroianni Vittorio nonostante che questi risultasse espulso nella gara del 10.1.2004 come da Com. Uff. n. 25 del22 gennaio 2004 e quindi non avrebbe potuto partecipare alla successiva gara del 17.1.2004 (Com. Uff. n. 73 del 22 aprile2004). Avverso tale decisione proponeva appello la S.S.C. Casamarciano sostenendo come nella gara del 10.1.2004 nonrisultasse, dal referto arbitrale, mai espulso il calciatore Mastroianni Vittorio e quindi come il C.U. del Comitato RegionaleCampania n. 25 del 22 gennaio 2004 fosse nella specie errato. L‟appello è fondato e va accolto. Risulta dagli atti, e dal refertoarbitrale, che nella gara del 10.1.2004 nessuna espul- sione ebbe ad essere adottata nei confronti del calciatore MastroianniVittorio; e d‟altrone il Comunicato del Comitato Regionale Campania, che riportava erroneamente l‟espulsione del calciatorein oggetto, è posteriore alla gara del 17.1.2004 essendo stato emesso il 22.1.2004. Per questi motivi la C.A.F., in accoglimentodell‟appello come sopra proposto dalla S.S.C. Casamarciano di Casamarciano (Napoli), annulla l‟impugnata delibera,ripristinando, altresì, il risultato di 1-1 conseguito in campo nella suindicata gara e dispone restituir- si la tassa versata.4 - APPELLO DELL‟A.C. ATLETICO ANDRIA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA ATLETICO ANDRIA/BARLETTA DEL18.4.2004(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Puglia - Com. Uff. n. 41 del 29.4.2004)Con reclamo del 19.4.2004 l‟A.C. Atletico Andria ha adito la Commissione Disciplina- re presso il Comitato Regionale Pugliaper contestare, in relazione alla gara disputata in data 18.4.2004 con l‟A.C. Barletta, la regolarità della posizione del calciatoreAlessandro Basile, tesserato per quest‟ultima società. A dire della reclamante il citato calciatore sarebbe stato dall‟A.C.Barletta regolarmente schierato in campo, nonostante che sul C.U. n. 39 dell‟8 aprile 2004 fosse stata pubblicata la delibera delGiudice Sportivo che gli infliggeva la sanzione della squalifica per una giornata effettiva di gara. Ha resistito al reclamo l‟A.C.Barletta, sostenendo che il Basile avrebbe scontato la squalifica inflittagli nella gara immediatamente successiva a quelladell‟1.4.2004 (nel cor- so della quale era stato espulso), cioè in relazione alla gara disputata dalla società resistente in data4.4.2004 (nella quale il Basile non era stato schierato), e che quindi al mo- mento della pubblicazione del C.U. recante la213


DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE - STAGIONE SPORTIVA <strong>2003</strong>-2004sanzione irrogata al Basile, la stessa sarebbe stata già scontata dal calciatore medesimo. Con delibera pubblicata sul C.U. n. 41del 29 aprile 2004 la Commissione Disciplinare adita, accertato lo svolgimento dei fatti, come allegato dalle parti reclamante eresistente, e ritenuto che il Basile avesse effettivamente già scontato, alla data del 18.4.2004, la squalifica inflittagli nonprendendo parte alla gara del 4.4.2004, ancorché disputata in data anteriore a quella della pubblicazione del C.U. portante ilprovvedimento disciplinare in parole, ha respinto il proposto reclamo, giudicando regolare a tutti gli effetti la posizione delcalciatore Basile nella gara in epigrafe indicata. Avverso tale provvedimento ha proposto appello avanti a questa Commissionel‟A.C. Atletico Andria, con atto del 29.4.2004, ribadendo le considerazioni già espresse presso il giudice di prime cure, inparticolare appellandosi al disposto dell‟art. 17, comma 2, C.G.S., secondo il quale le sanzioni che comportano squalifica per itesserati devono essere scontate a partire dal giorno immediatamente successivo a quello della pubblicazione del C.U., con laconseguenza che, in ipotesi, il Basile non avrebbe potuto scontare la squalifica comminatagli in epoca anteriore allapubblicazione del comunicato portante il provvedimento sanzionatorio. Reputa la C.A.F. che il proposto gravame non possatrovare accoglimento. L‟art. 17, comma 2, C.G.S., infatti, fa espressamente salva l‟ipotesi di cui all‟art. 41, comma 2, C.G.S..Tale disposizione, come è noto, applicabile nell‟ambito regionale della Lega Nazionale Dilettanti, prevede che “il calciatoreespulso dal campo nel corso di una gara ufficiale è automaticamente squalificato per una giornata senza declaratoria delGiudice Sportivo... I Comitati... debbono pubblicare, nel proprio comunicato ufficiale, l‟elenco dei calciatori espulsi ai quali siapplica la squalifica automatica”. Ciò, indubitabilmente, significa che la pubblicazione del provvedimento sanzionatorio sulC.U. ha esclusivamente natura ricognitiva, e non costitutiva della squalifica, che discende automaticamente dall‟espulsione dalcampo di giuoco. Poiché è indiscusso, nel caso di specie, che il Basile fu espulso nel corso della gara disputata in data1.4.2004, l‟automaticità del meccanismo sanzionatorio imponeva che lo stesso dovesse scontare la squalifica nella garaimmediatamente successiva (come ha fatto, non prendendo parte alla gara disputata dall‟A.C. Barletta in data 4.4.2004),indipendentemente dall‟avventura pubblicazione a tale data del C.U. portante la sanzione. Di conseguenza, il Basile hapartecipato alla gara disputata dall‟A.C. Barletta in data 18.4.2004 in posizione assolutamente regolare, avendo già scontato,non prendendo parte alla gara disputata in data 4.4.2004, la squalifica derivante dall‟espulsione comminatagli nel corso dellagara dell‟1.4.2004. Per questi motivi la C.A.F. respinge il reclamo come sopra proposto dall‟A.C. Atletico Andria di Andria(Bari) e dispone incamerarsi la tassa versata.5 - APPELLO DELL‟A.S. OLYMPIC AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE FINO ALL‟1.10.2005 INFLITTAAL SIG. LAUDANDO GIUSEPPE(Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Piemonte Valle d‟Aosta del Settore per l‟AttivitàGiovanile e Scolastica - Com. Uff. n. 41 del 22.4.2004)La società A.S. Olympic ha proposto appello alla C.A.F. avverso la decisione del Giuice Sportivo di 2° Grado presso ilComitato Regionale Piemonte Valle d‟Aosta del Settore per l‟Attività Giovanile e Scolastica che aveva fissato la sanzionedella squalifica del Signor Laudano Giuseppe fino all‟1.10.2005, lamentando l‟eccessività della sanzione, riferendo poi di averallontanato dall‟organico societario il Laudando stesso. Nel corso della gara giovanissimi Carmagnola 90/Olympic del28.3.2004, il direttore di gara era stato oltraggiato ed insultato dal Laudando, massaggiatore dell‟attuale reclamante, entrato incampo per protestare a seguito di segnatura di una rete da parte del Carmagnola 90; le conseguenze di tale gesto, sicuramentedeprecabile, non impedivano comunque all‟arbitro di proseguire nella direzione della gara sino al termine. Il reclamo puòessere accolto parzialmente. Nella circostanza si può addivenire ad una riduzione irrogata in considerazione del fatto chel‟episodio è di non particolare gravità, rimanendo il fatto circoscritto al comportamento antisportivo del Laudando e, pertanto,appare congruo rideterminare la sanzione dell‟inibizione sino al 31.12.2004. Per questi motivi la C.A.F., in parzialeaccoglimento dell‟appello come sopra proposto dall‟A.S. Olympic di Collegno (Torino), riduce al 31.12.2004 la sanzione dellainibizione già inflitta dai primi giudici al SIg. Laudando Giuseppe. Dispone restituirsi la tassa versata.6 - APPELLO DELL‟A.S. FERENTINO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 18.9.2005INFLITTA AL CALCIATORE PARIS IVAN(Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Lazio del Settore per l‟Attività Giovanile e Scolastica- Com. Uff. n. 26 del 18.3.2004)La A.S. Ferentino ha proposto reclamo a questa Commissione d‟Appello Federale avverso la decisione del Giudice Sportivo di2° Grado presso il Comitato Regionale Lazio del Settore per l‟Attività Giovanile e Scolastica che, confermando ilprovvedimento adottato dal primo Giudice ha inflitto al calciatore Paris Ivan la sanzione <strong>sportiva</strong> della squalifica fino al18.9.2005. Il ricorso è inammissibile. L‟art. 33 comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva stabilisce, infatti, che il ricorso deveessere inoltrato entro il 7° giorno successivo alla data di pubblicazione del Comunicato Ufficiale con il quale è stata resa notala decisione che si intende impugnare. Nel caso di specie l‟impugnata decisione risulta pubblicata nel C.U. n. 26 del 18 marzo2004 e i motivi di reclamo risultano inviati solo in data 28.4.2004 allorché era scaduto il termine perentorio come sopraindicato. Ne deriva che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e conseguentemente deve essere dispostol‟incameramento della relativa tassa. Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell‟art. 32 n. 2 lett. a) C.G.S.,per tardività, l‟appello come sopra proposto dall‟A.S. Ferentino di Ferentino (Frosinone). Dispone incamerarsi la tassa versata.7 - APPELLO DELL‟U.S. CAMPO BOARIO FORTI E LIBERI AVVERSO LE SANZIONI DELLE SQUALIFICHEINFLITTE AL CALCIATORE COSTANTINO FRANCESCO FINO AL 30.9.2005 E AL SIG. DI SILVIO COSTANTINOFINO AL 31.12.2007(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio - Com. Uff. n. 61 del 19.2.2004)214


DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE - STAGIONE SPORTIVA <strong>2003</strong>-2004In data 23.2.2004, con comunicazione a mezzo telefax, la società Campo Boario preannunciava appello alla C.A.F. avverso ilprovvedimento della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio pubblicato con Com. Uff. n. 61 del 19febbraio 2004, riferito ai Signori Di Livio Costantino e Costantino Francesco. A seguito del rituale invio degli atti non sonoperò seguite motivazioni da parte dell‟appellante. Il reclamo pertanto è da dichiararsi inammissibile ai sensi dell‟art. 33.2C.G.S. per omesso invio dei motivi a seguito di ricezione di copia degli atti del procedimento. Per questi motivi la C.A.F.dichiara inammissibile, ai sensi dell‟art. 33 n. 2 lett. a) C.G.S., per omesso invio delle motivazioni dopo la ricezione dellarichiesta copia degli atti ufficiali, l‟appello come sopra proposto dall‟U.S. Campo Boario Forti e Liberi di Latina. Disponeincamerarsi la tassa versata.8 - APPELLO DELL‟U.S. CAMPO BOARIO FORTI E LIBERI AVVERSO LA SANZIONE DELL‟ESCLUSIONE DALCAMPIONATO DI COMPETENZA A SEGUITO DELLA GARA SAMAGOR/CAMPO BOARIO DELL‟1.2.2004(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio - Com. Uff. n. 65 dell‟11.3.2004)La società U.S. Campo Boario proponeva appello a questa C.A.F. avverso la sanzione dell‟esclusione dal campionato dicompetenza a seguito della gara Sa.Ma.Gor./Campo Boario dell‟1.2.2004, decisione della Commissione Disciplinare presso ilComitato Regionale Lazio con Comunicato Ufficiale n. 65 del 11 marzo 2004. La decisione presa dal Giudice Sportivo prima,veniva confermata dalla Commissione Disciplinare a seguito dei fatti qui successivamente riportati, così come descritti nelreferto dell‟arbitro. Al termine della gara Sa.Ma.Gor./Campo Boario, mentre rientrava nello spogliatoio, l‟arbitro, Sig. NicoliSimone, veniva aggredito alle spalle prima da una persona che con un violento ceffone lo colpiva all‟altezza dell‟orecchiosinistro provocandogli stordimento, disorientamento al punto che lo stesso non riusciva a mantenere l‟equilibrio e cadevaimmediatamente a terra. Immediatamente alcuni giocatori della società ospitante, lo soccorrevano ma nel con- tempo unanuova persona anch‟essa sconosciuta gli sferrava un forte schiaffone nella parte posteriore del collo. Solo allora grazie all‟aiutodei calciatori della squadra di casa, l‟arbitro riusciva a raggiungere lo spogliatoio dove veniva immediatamente controllato esoccorso da un sanitario della società Sa.Ma.Gor..Nel contempo un dirigente della società ospitante aveva già provveduto a chiamare la polizia che immediatamente accorrevapresso l‟impianto sportivo, alla quale lo stesso direttore di gara esponeva quanto accaduto. Una volta lasciato l‟impianto digioco l‟arbitro si recava presso l‟ospedale più vicino dove gli veniva diagnosticato “trauma cervicale e trauma orecchio sinistrocon sospetta lesione con prognosi di 7 giorni”. Lo stesso arbitro, inoltre, precisava che nel parapiglia veniva solo edesclusivamente aiutato dai componenti della società Sa.Ma.Gor., notando il completo disinteressamento da parte della societàospite. L‟arbitro, inoltre, affermava che mentre lasciava l‟impianto sportivo ascoltava che i possibili ignoti aggressori potesseroappartenere alla società Campo Boario. Il Giudice Sportivo, a seguito di quanto accaduto, e in applicazione dell‟art. 16 C.G.S.,tenuto conto dei precedenti provvedimenti disciplinari assunti a carico della Soc. Campo Boario, sanzionava la suddetta societàinfliggendole la sanzione della esclusione dal campionato di competenza in applicazione dell‟art. 13 comma h) C.G.S. ed aseguito di questo provvedimento, in applicazione dell‟art. 53 comma 4 N.O.I.F. tutte le gare che la stessa società dovevaancora disputare, venivano considerate perse con il punteggio di 0- 3 in favore dell‟altra società con la quale avrebbe dovutodisputare la gara fissata in calendario. Inoltre lo stesso Giudice Sportivo trasmetteva gli atti all‟Ufficio Indagini per ulterioriaccertamenti e chiarimenti in merito a quanto accaduto in occasione della sopra citata gara. Il collaboratore dell‟UfficioIndagini dopo aver effettuato tutti gli accertamenti e dopo aver: - ascoltato l‟arbitro che precisava alcuni passaggi del proprioreferto di gara come ad esempio d‟aver sentito al momento dell‟aggressione gli ignoti affermare “ci hai fatto perdere la partitabastardo”; - ascoltato il dirigente della società ospitante, che affermava di aver predisposto un servi- zio d‟ordine nonall‟altezza della situazione; riteneva superfluo convocare la società Campo Boario, constatando l‟assoluta indifferenzadimostrata dal dirigente della società stessa, pertanto, concludeva affermando ed attribuendo, senza dubbi, la responsabilitàdell‟aggressione alla società Campo Boario. Quest‟ultima impugnava la decisione davanti alla Commissione Disciplinarepresso il Comitato Regionale Lazio chiedendo la riforma del provvedimento del Giudice Sportivo poiché adottato senza alcunpresupposto di fatto e di diritto ed in subordine chiedendo una sanzione più lieve prevista dall‟art. 13 C.G.S.. La CommissioneDisciplinare con Comunicato Ufficiale n. 65 dell‟11.3.2004, respingeva il reclamo confermando la decisione impugnataritenendo “di poter cogliere il convincimento assoluto che gli aggressori fossero sostenitori della società Campo Boario”. Ilsuddetto convincimento da parte della Commissione Disciplinare nasceva dal fatto che vi erano una serie di indizi univoci econcordanti che portavano a sostenere questa tesi quali: risultato della gara, andamento della stessa, circostanze in cui eramaturata l‟unica rete, andamento disciplinare maturato durante la gara di cui una espulsione con gravi proteste e minacceall‟arbitro, reiterate proteste dei tifosi della società ospite e una pro- va certa rappresentata dalla frase rivolta all‟arbitro almomento dell‟aggressione che deve essere sicuramente associata ad un tifoso della società Campo Boario, societàsoccombente nella gara. La società Campo Boario, di contro, presentava appello davanti a codesta Commissione d‟AppelloFederale affermando che la decisione assunta dalla Commissione Disciplinare era errata, contraddittoria e motivata in modoassolutamente incongruo e carente chiedendo l‟annullamento della sanzione o la sostituzione della stessa con altra da ritenersipiù opportuna. Il ricorso appare infondato e deve essere respinto poiché è chiaro che la responsabilità dell‟aggressione è daattribuirsi alla società Campo Boario poiché vi sono diversi elementi che portano a dedurre ciò: - la società si è completamentedisinteressata di quanto accaduto al termine della gara non intervenendo neanche a soccorrere l‟arbitro durante l‟aggressione; -gli ignoti aggressori mentre colpivano l‟arbitro dicevano: “ci hai fatto perdere bastardo” (ricordiamo che la gara al termine deltempo regolamentare si era conclusa col punteggio di 1-0 per la società Sa.Ma.Gor.). Inoltre tenuto conto che la stessa societàera recidiva, poiché era già stata colpevole, durante lo stesso campionato, di diversi episodi di aggressione all‟arbitro da partedi alcuni suoi tesserati, ed in particolare aveva subito una squalifica per un proprio dirigente fino al 31.12.2008, delmassaggiatore fino al 30.6.2005 e di un calciatore fino al 31.1.2007, inoltre nella stagione precedente era stata sanzionata con215


DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE - STAGIONE SPORTIVA <strong>2003</strong>-2004una squalifica del campo di gara per due giornate a seguito di episodi di disordine, durante una gara uffciale, tanto premesso sipuò affermare come il provvedimento del Giudice di prime cure è da ritenersi corretto e preciso in tutte le forme e bengiustificato e motivato in tutti i suoi aspetti.Per questi motivi la C.A.F. respinge l‟appello come sopra proposto dall‟U.S. Campo Boario Forti e Liberi di Latina e disponeincamerarsi la tassa versata.9 - APPELLO DELL‟A.S. MONTEROSSO 2002 AVVERSO DECISIONI MERITO GARA A.S. MONTEROSSO2002/ARSENAL SPEZIA 1913 DEL 13.3.2004(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Liguria - Com. Uff. n. 39 del 15.4.2004)L‟A.S. Monterosso 2002 ha proposto appello avverso la decisione della Commissione Disciplinare presso il ComitatoRegionale Liguria, pubblicata su C.U. n. 39 del 15 aprile 2004, con la quale, in accoglimento del reclamo proposto dal G.S.Arsenalspezia veniva inflitta alla Società Monterosso la punizione <strong>sportiva</strong> di perdita della gara con il risultato di 0-3, inrelazione ai fatti verificatesi il 13 marzo 2004 nel corso della gara fra il Monterosso e Arsenalspezia. Detto incontro era statosospeso dall‟arbitro che non si era sentito più in condizioni psicofisiche per portare al termine l‟incontro stesso, a seguitodell‟aggressione subita da parte del giocatore Carlà Rocco che lo aveva afferrato al collo con le mani stringendoglielo conforza fino a togliergli il respiro sbattendolo quindi violentemente contro la recinzione del terreno di gioco. Il Giudice Sportivoaveva disposto la ripetizione della gara ritenendo non sussistenti le condizioni per poterla sospendere. Ritiene la C.A.F. che ilricorso della Monterosso debba essere respinto in quanto i fatti accaduti, così come descritti negli atti ufficiali di garadimostrano la gravità dell‟aggressione subita dall‟arbitro tale da non consentirgli un sereno proseguimento della sua attività;giustamente pertanto la Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Liguria ha deliberato di infliggere alla SocietàMonterosso la perdita della gara per 0-3 ai sensi dell‟art. 12 co. 1 C.G.S.. Per questi motivi la C.A.F. respinge l‟appello comesopra proposto dall‟A.S. Monterosso 2002 di Monterosso al Mare (Spezia) e dispone incamerarsi la tassa versata.10 - APPELLO DELL‟A.S. NOJA CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DALL‟ESCLUSIONE DAL CAMPIONATO DICOMPETENZA E L‟AMMENDA DI € 520,00(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Puglia - Com. Uff. n. 40 del 22.4.2004)La Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Puglia, con decisione pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 40del 22.4.2004, confermava le sanzioni, emesse dal Giudice Sportivo presso il predetto Comitato, nei confronti della societàricorrente, della perdita della gara in epigrafe, con il risultato di 0-3; dell‟ammenda di 520,00 euro e dell‟esclusione dalcampionato <strong>2003</strong>/2004 e riduceva ai calciatori della società ricorrente, Colucci Stefano e Mastrocristino Vanni,rispettivamente, le sanzioni della squalifica fino al 30.9.2004 e fino al 30.6.2006. Avverso questa decisione proponeva appellodavanti alla C.A.F. il Presidente della Noja Calcio, con una serie di motivi in fatto. Va preliminarmente osservato che l‟appellodeve essere dichiarato inammissibile, ex art. 33 comma 1 lettera d), in quanto concernente, esclusivamente, questioni di meritogià affrontate nel corso dei primi due giudizi. Va, di conseguenza incamerata la relativa tassa. Per questi motivi la C.A.F.dichiara inammissibile, ai sensi dell‟art. 33 n. 1 C.G.S., l‟appello come sopra proposto dall‟A.S. Noja Calcio di Noicattaro(Bari). Dispone incamerarsi la tassa versata.11 - APPELLO DELL‟A.S. ANGRI AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CASALVELINO/ANGRI DEL 21.3.2004(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania - Com. Uff. n. 76 del 29.4.2004)La Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania rigettava il reclamo presentato dalla A.S. Angri avversola gara Casalvelino/Angri del 21.3.2004 del Campionato Regionale di Promozione ritenendo regolare la partecipazione a taleincontro del calciatore Buccino Nicola del Casalvelino (C.U. n. 76 del 29 aprile 2004). Ricorreva avanti alla Commissioned‟Appello Federale l‟A.S. Angri sostenendo come il calciatore del Casalvelino Buccino Nicola non avesse titolo a parteciparealla gara, in quanto squalificato per una giornata nel campionato di Attività Mista - Juniores, come risulta dal C.U. n. 63 del 18marzo 2004. L‟appello è infondato e va quindi respinto. L‟art. 14.1 recita: le sanzioni di cui al comma 1, lettera a), b), c), d), f),inflitte dagli Orani di giustizia <strong>sportiva</strong> in relazione a gare di Coppa Italia e delle Coppe Regioni organizzate dai Comitatiregionali si scontano nelle rispettive competizioni. A tal fine le competizioni di Coppa Italia si considerano tra loro distinte inragione delle diverse Leghe organizzatrici delle singole manifestazioni. Al punto 3: le medesime sanzioni inflitte in relazione agare diverse da quelle di Coppa Italia e delle Coppe Regioni si scontano nelle gare dell‟attività ufficiale diversa dalla CoppaItalia e delle Coppe Regioni. A sua volta l‟art. 17.6 prevede: le squalifiche che non possono essere scontate, in tutto od in parte,nella stagione <strong>sportiva</strong> in cui sono state irrogate, devono essere scontate, anche per il solo residuo, nella stagione o nellestagioni successive. Nel caso in cui il calciatore colpito dalla sanzione abbia cambiato società, anche nel corso della stagione,la squalifica è scontata, in deroga al comma 3, per le residue giornate in cui disputa gare ufficiali la prima squadra della nuovasocietà di appartenenza, ferma la distinzione di cui all‟art. 14, comma 10, nn. 1 e 3. La distinzione prevista dall‟art. 14, comma10, n. 1, ultima parte, non sussiste nel caso che nella successiva stagione <strong>sportiva</strong> non sia possibile scontare le sanzioni nellamedesima Coppa Italia in relazione alla quale sono state inflitte. Risulta dagli atti come il calciatore Buccino Nicola abbiasubito la sanzione per una gara effettiva per recidività in ammonizione nell‟ambito del Campionato Attività Mista Juniores inoccasione della gara del 14.3.2004; mentre il giorno 21.3.2004 ha partecipato alla gara Casalvelino/Angri per un diversocampionato, quello di promozione. La sua partecipazione alla gara in esame è pertanto regolare perché, per il principio dispecificità, la squalifica deve essere scontata nell‟ambito della medesima competizione (nella specie Campionato AttivitàMista Juniores) in cui è stata posta in essere la condotta punita, con la conseguente piena liceità dello schieramento del216


DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE - STAGIONE SPORTIVA <strong>2003</strong>-2004calciatore in una successiva gara di diversa competizione. Per questi motivi la C.A.F. respinge l‟appello come sopra propostodall‟A.S. Angri di Angri (Salerno) e dispone incamerarsi la tassa versata.12 - APPELLO DELLA POL. REAL MESSINA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA VILLAFRANCA/REALMESSINA DEL 9.5.2004(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia - Com. Uff. n. 52 del 13.5.2004)La Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia, in merito al reclamo proposto dalla Poli<strong>sportiva</strong> RealMessina, che segnalava la posizione irregolare di n. 6 calciatori (Pirri Cristian, Laganà Claudio, Merlino Dario, FrassicaEmanuele, Monaco Francesco, Cardiello Matteo) schierati dalla società Villafranca, nella gara Villafranca/Real Messina del9.5.2004, respingeva lo stesso risultando tutti i calciatori sopramenzionati regolarmente tesserati per la società Villafranca.Ricorreva a questa Commissione d‟Appello Federale la Poli<strong>sportiva</strong> Real Messina contestando questa volta il regolaretrasferimento del calciatore Merlino Dario alla società Villafranca avvenuto, a dire della appellante, in violazione dell‟art. 103bis N.O.I.F. e schierato nella gara in esame. Chiedeva pertanto che le venisse assegnata la vittoria della gara. L‟appello èinammissibile. L‟art. 33.4 C.G.S. stabilisce: 4. La C.A.F. ha cognizione del procedimento di prima o seconda istanzalimitatamente ai punti della decisione specificamente impugnati. Le domande nuove sono inammissibili. Possono prodursinuovi documenti, purché comunicati, unitamente ai motivi di reclamo, alla controparte. Orbene risulta dagli atti come quelloproposto davanti alla C.A.F. e cioè un irregolare trasferimento sia un motivo nuovo rispetto a quello (rigettato), di un irregolaretesseramento, peraltro a suo tempo proposto in forma generica e contrario, già in primo grado, a quanto precisato dall‟art. 29.6C.G.S.; “i reclami redatti senza motivazione e comunque in forma generica sono inammissibili”. Per questi motivi la C.A.F.dichiara inammissibile l‟appello come sopra proposto dalla Pol. Real Messina 1979 di Messina. Ordina incamerarsi la tassareclamo.13 - APPELLO DELL‟A.S. MONTEMAGGIORE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CITTÀ DELLEFEMMINE/MONTEMAGGIORE DEL 25.4(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia - Com. Uff. n. 36 del 21.4.2004)Con ricorso datato 7.5.2004, l‟A.S. Montemaggiore impugnava la delibera della Commissione Disciplinare presso il ComitatoRegionale Sicilia, con cui era stato respinto il reclamo della stessa Associazione, tendente ad ottenere la ripetizione della garaCittà delle Femmine/Montemaggiore del 25.4 precedente in quanto l‟arbitro aveva fatto indossare ai calciatori della squadraavversaria sopra le maglie di gioco, casacche da allenamento, prive di numero, senza menzionare il fatto a referto. A sostegnodel ricorso, la Montemaggiore invocava violazione degli artt. 29 e 30 dello Statuto, delle regole di gioco n. 4 e 5 e relativedecisioni F.I.G.C. e dell‟art. 72 N.O.I.F., nonché contraddittorietà della motivazione. Il ricorso non è fondato; premesso che laodierna ricorrente non ha presentato riserva all‟arbitro né prima né dopo la gara al riguardo, va rilevato che il richiamo allenorme statutarie è improprio ed inconferente, atteso che mai può derivare dalla violazione delle stesse diretto pregiudizio atesserati od associati. Ciò posto, l‟arbitro ha fatto indossare le casacche prive di numero dopo la identificazione e disponendoche i calciatori continuassero ad indossare le maglie da gioco sotto dette casacche, così potendo sempre continuare adidentificare gli atleti, e ciò al fine di evitare confusione tra colori sociali assai simili e senza rinunciare all‟eventuale necessitàdi identificazione. È evidente che le citate regole di gioco sono state formalmente violate, ma tanto non ha arrecatoinconveniente alcuno al regolare svolgimento della gara, sicché giustamente l‟arbitro non ha fatto menzione di tutto ciò nelreferto. È appena il caso di ricordare che, per invocare la sanzione <strong>sportiva</strong> della ripetizione della gara, sarebbe stato necessarioallegare (e dimostrare) che quanto avvenuto aveva arrecato pregiudizio al regolare svolgimento della gara, elemento questo deltutto pretermesso dalla ricorrente. Eventuali sanzioni di altra natura a carico della società avversaria non rientrano nell‟ambitodegli interessi della A.S. Montemaggiore. Il reclamo, stante anche la assoluta linearità della motivazione adottata dallaCommissione Disciplinare, non può essere pertanto accolto. Consegue l‟incameramento della tassa. Per questi motivi la C.A.F.respinge l‟appello come sopra proposto dall‟A.S. Montemaggiore di Montemaggiore Belsito (Palermo) e dispone incamerarsila tassa versata.TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 53/C - RIUNIONE DEL 31 MAGGIO 20041 - APPELLO DELL‟U.S. LA VETRICE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CINETO ROMANO/LA VETRICE DEL10.1.2004(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio - Com. Uff. n. 63 del 4.3.2004)La Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio, con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 63 del 4 marzo2004, respingeva il ricorso dell‟U.S. La Vetrice (basato sull‟asserita, posizione irregolare del calciatore dell‟A.S. Cineto LedotiMarco) e con- fermava il risultato della gara A.S. Cineto/U.S. La Vetrice del 10.1.2004 (1-0). Avverso questa decisione l‟U.S.La Vetrice preannunciava reclamo alla C.A.F. ma non faceva seguire la prescritta presentazione dei motivi. Ne consegue chel‟appello va dichiarato inammissibile ex art. 33 comma 2 C.G.S.. Va disposto l‟incameramento della relativa tassa. Per questimotivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell‟art. 33 n. 2 lett. a) C.G.S. per omesso invio delle motivazioni dopo laricezione della richiesta copia degli atti ufficiali, l‟appello come sopra proposto dall‟U.S. La Vetrice di S. Cesareo (Roma) edispone incamerarsi la relativa tassa.2 - APPELLO DELL‟U.S. CALVI NOALE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CALVI NOALE/MURANESE DEL12.4.2004217


DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE - STAGIONE SPORTIVA <strong>2003</strong>-2004(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Veneto - Com. Uff. n. 45 del 21.4.2004)La Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Veneto, con decisione pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 45del 21 aprile 2004, confermava la precedente decisione del Giudice Sportivo, in merito all‟applicazione delle sanzioni dellaperdita della gara Calvi Noale/Muranese del 12.4.2004, in sfavore della squadra ospitante, per 0-3; della conseguentepenalizzazione di un punto in classifica e dell‟ammenda di 52 euro, inflitte alla U.S. Calvi Noale, per la mancatapartecipazione alla predetta gara. Avverso questa decisione proponeva appello alla C.A.F. Ahmed Saad, presidente dell‟U.S.Calvi Noale, sostenendo che l‟arbitro della gara in esame non ha fatto l‟appello dei giocatori della Muranese e non haconsegnato la lista degli stessi, non consentendo, in questo modo, l‟accertamento della regolarità dei relativi tesseramenti. Diconseguenza, veniva richiesta l‟annullamento della decisione della Commissione Disciplinare e la vittoria “a tavolino” o laripetizione della gara. Va preliminarmente osservato che l‟appello deve essere dichiarato inammissibile, ai sensi dell‟art. 33comma 1 C.G.S., in quanto si tratta di questione di merito della controversia, il cui esame è consentito alla C.A.F. solo in casodi giudizio di secondo grado. Per completezza, va precisato che si tratta di un motivo non sottoposto all‟esame dellaCommissione Disciplinare e quindi, da considerarsi motivo nuovo, che comporta, l‟inammissibilità dell‟appello, anche sottoquesto ulteriore profilo. Va disposto, quindi, l‟incameramento della relativa tassa. Per questi motivi la C.A.F. dichiarainammissibile, ai sensi dell‟art. 33 n. 1 C.G.S., l‟appello come sopra proposto dall‟U.S. Calvi Noale di Noale (Venezia) edispone incamerarsi la tassa versata.3 - APPELLO DELLA GIOVENTÙ CALCIO CERIGNOLA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA S. PIO X/GIOVENTÙ CALCIOCERIGNOLA DEL 4.1.2004(Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Puglia del Settore per l‟Attività Giovanile eScolastica - Com. Uff. n. 44 del 29.4.2004)Con provvedimento pubblicato sul Com. Uff. n. 26 del giorno 8 gennaio 2004 il Giudice Sportivo presso il Comitato RegionalePuglia del Settore per l‟Attività Giovanile e Scolastica infliggeva alla soc. Gioventù Calcio Cerignola la sanzione <strong>sportiva</strong> dellaperdita della gara S. Pio X Lucera/Gioventù Calcio Cerignola del 4.1.2004 per non avere potuto schierare in campo dal 37‟ delsecondo tempo più di 6 calciatori. Reclamava la società osservando che alla gara aveva preso parte, nelle fila della soc. S. PioX Lucera, il calciatore De Mare Gianluca benché non regolarmente tesserato. Chiedeva, pertanto, che la sanzione della perditadella gara fosse inflitta a detta società. Il Giudice Sportivo di 2° Grado rilevava, tuttavia, che il reclamo era stato inoltrato oltrei prescritti sette giorni dalla data del comunicato e lo dichiarava di conseguenza inammissibile (decisione di cui al Com. Uff. n.29 del 21 gennaio 2004). Impugnava detta decisione la società che eccepiva come il ricorso fosse stato inviato nei termini, ecioè il 12.1.2004 (lunedì) relativamente a decisione resa nota con comunicato del giorno 4 precedente. Questa Commissioned‟Appello condivideva il rilievo della società e, annullata la decisione del Giudice Sportivo di 2° Grado, rimetteva gli atti allostesso per l‟esame del merito (Com. Uff. n. 34/C del 26.2.2004). In sede di rinvio l‟osservazione della soc. Gioventù CalcioCerignola circa la posizione del De Mare non aveva successo dal momento che il Giudice Sportivo di 2° Grado, rilevata laregolarità della posizione del calciatore, tesserato per la soc. S. Pio X LUcera sin dal 19.12.<strong>2003</strong>, respingeva il reclamo. Ladecisione, resa nota con il Com. Uff. n. 44 del 29 aprile 2004, veniva impugnata ancora una volta dalla società che, nel ribadirel‟irregolarità della posizione del De Mare, esponeva certi fatti ed avanzava il sospetto che “quanto successo nasconde (esse)molti punti poco chiari”. L‟appello della società Gioventù Calcio Cerignola, proposto ritualmente e nel rispetto dei terminiprocedurali, è ammissibile ma non può essere accolto. È emerso, difatti e come già rilevato dal Giudice Sportivo di 2° Grado,che il calciatore De Mare si è tesserato regolarmente con la soc. S. Pio X Lucera il 19.12.<strong>2003</strong>, essendosi svincolato dallaprecedente società, la Monti Daunia, il 17 dicembre dello stesso <strong>2003</strong>. All‟epoca della gara (4.1.2004) la sua posizione erapertanto regolare e non ha inciso in alcun modo sulla regolarità della gara della sua (nuova) società di appartenenza con laGioventù Calcio Cerignola. L‟appellante ha fatto riferimento, nel suo gravame, a circostanze che farebbero pensare a qualcosadi “poco chiaro” in merito alla posizione del De Mare, ma i fatti esposti, che muovono dall‟iniziale mancato reperimento,presso gli uffici del Comitato Provinciale di Foggia, della documentazione relativa al tesseramento del calciatore, non fannopensa- re necessariamente alla commissione di chissà quale imbroglio, potendosi spiegare alla luce di quei tanti disguidi che siverificano di frequente in un qualsiasi ufficio del nostro Paese. In mancanza, peraltro, di valide ragioni per ricorrere a condottedi tale gravità che non sia il semplice esito di una gara di calcio di un Campionato Regionale Allievi. Alla luce delleconsiderazioni fin qui svolte l‟appello della soc. Gioventù Calcio Cerignola deve essere, come già detto, respinto. Per effettodella soccombenza la tassa reclami deve essere a sua volta incamerata (art. 29, punto 13, C.G.S.). Per questi motivi, la C.A.F.respinge l‟appello come sopra proposto dalla Gioventù Calcio Cerignola di Cerignola (Bari) e dispone incamerarsi la relativatassa.4 - APPELLO DEL CALCIATORE RINALDI CARLO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL30.6.2004(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio - Com. Uff. n. 79 del 15.4.2004)Con delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 79 del 15 aprile 2004 la Commissione Disciplinare presso il Comitato RegionaleLazio respingeva il reclamo proposto dalla S.S. Monteporzio in relazione alla squalifica fino al 30.6.2004 inflitta dal GiudiceSportivo presso lo stesso Comitato al calciatore Carlo Rinaldi, responsabile di aver gettato dell‟acqua all‟indirizzo dell‟arbitro,raggiungendolo al corpo ed al volto, al termine della gara Monteporzio/Nuova Lunghezza del 14.3.2004 (Campionato 2ªCategoria: Girone F). Avverso tale decisione proponeva appello il Rinaldi che, ribadendo quanto già fatto presente dallasocietà in sede di giudizio innanzi alla Commissione Disciplinare, contestava di aver tenuto la condotta addebitatagli. Rilevava,in ogni caso, che la sanzione inflittagli meritava di essere commisurata alla “lievissima entità del fatto”. Chiedeva, pertanto,218


DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE - STAGIONE SPORTIVA <strong>2003</strong>-2004l‟annullamento della squalifica e, in subordine, la riduzione al 30.4.2004. L‟appello del calciatore Rinaldi non è ammissibile. Anorma dell‟art. 34, punto 2, C.G.S., che ripete, peraltro, quanto previsto per il procedimento innanzi a questa Commissioned‟Appello dall‟art. 33, punto 2 lettera a), C.G.S., l‟appello avrebbe dovuto “essere inviato entro il settimo giorno successivoalla data di pubblicazione del comunicato ufficiale con il quale è stata resa nota la decisione che si intende impugnare”. Nelcaso in esame, posto che il comunicato ufficiale che ha reso nota la decisione della Commissione Disciplinare è del 15.4.2004,il Rinaldi avrebbe dovuto inviare l‟appello entro il 22 successivo, come invece ha omesso di fare, avendolo inoltrato 10 maggio2004. Stante la perentorietà del termine (art. 34, punto 6, C.G.S.), l‟appello va dichiarato inammissibile. Vi è di più. Ai sensidell‟art. 33, punto 1 lettera d), C.G.S. le decisioni emesse nei procedimenti di seconda istanza possono essere impugnate conappello a questa Commissione, per questioni attinenti al merito, nei soli casi in cui questa stessa Commissione venga adita“come giudice di secondo grado in materia di illecito e nelle altre materie normativamente indicate”, materie, queste ultime, frale quali non rientrano l‟esame della condotta tenuta da tesserati in occasione della disputa delle gare e la valutazione sull‟entitàdelle sanzioni inflitte dalla Commissione Disciplinare o dal Giudice Sportivo di 2° Grado. Nel caso in esame il Rinaldi non hasvolto motivi relativi alla competenza, alla violazione o falsa applicazione di norme ovvero all‟omessa o contraddittoriamotivazione della decisione impugnata, ma motivi riguardanti l‟insussistenza del fatto addebitatogli e l‟entità della sanzioneinflittagli, ritenuta eccessiva. Ne consegue che, in difetto delle ipotesi di cui alle residue lettere a), b) e c) dell‟art. 33, punto 1,C.G.S., l‟appello non può essere ritenuto anche per questa ragione ammissibile. Quanto alla tassa reclamo, questa, per effettodella soccombenza, deve essere incamerata (art. 29, punto 13, C.G.S.). Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, aisensi dell‟art. 33 n. 2 C.G.S., l‟appello come sopra proposto dal calciatore Rinaldi Carlo. Dispone incamerarsi la tassa versata.5 - APPELLO DELLA POL. GESCAL TENDENTE AD OTTENERE L‟ANNULLAMENTO DELLE RETROCESSIONIDAL CAMPIONATO DI 1ª CATEGORIA GIRONE C - COMITATO REGIONALE SICILIALa Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia, con telegramma, in data 11.5.2004, comunicava allaPoli<strong>sportiva</strong> Gescal che il suo “ricorso avverso risultato finale del campionato prima categoria (e tendente ad ottenerel‟annullamento delle retrocessioni del Campionato di prima categoria, a seguito della pubblicazione del Com. Uff. n. 50 del29.4.2004, contenente una nota del Presidente della Lega Nazionale Dilettanti che prevedeva, in caso di parità di punteggio fradue squadre, lo spareggio per evitare la retrocessione) esula competenza Commissione Disciplinare. Materia di competenzaCorte Federale (art. 32 Statuto federale e art. 21 e 22 C.G.S.”.Avverso il contenuto del predetto telegramma proponeva appelloalla C.A.F. il Presi- dente della Poli<strong>sportiva</strong> Gescal, richiedendo l‟applicazione dell‟art. 33 punto B e C del C.G.S. el‟annullamento delle retrocessioni del Campionato di Prima Categoria. Va preliminarmente osservato che l‟appello èinammissibile, ex art. 33 comma 1 C.G.S. perché riguarda un‟impugnazione proposta in assenza di un provvedimentoproveniente da un organo di giustizia <strong>sportiva</strong> di secondo grado appellabile davanti alla C.A.F.. Deve, di conseguenza, essereincamerata la relativa tassa. Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell‟art. 33 n. 1 C.G.S., l‟appello comesopra proposto dalla Pol. Gescal di Rione Gazzi (Messina). Dispone incamerarsi la tassa versata.6 - APPELLO DELL‟A.C. PERUGIA AVVERSO LA SANZIONE DELL‟AMMENDA DI € 50.000,00 CON DIFFIDA ASEGUITO DELLA GARA PERUGIA/INTERNAZIONALE DELL‟11.4.2004(Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti - Com. Uff. n. 364 del 6.5.2004)Con ricorso inviato il 13.5.2004, l‟A.C. Perugia, proponeva reclamo avverso la decisione della Commissione Disciplinare concui era stato respinto l‟appello avverso la decisione del Giudice Sportivo con cui era stata inflitta alla Società la sanzionedell‟ammenda di euro 50.000 con diffida, in relazione ai fatti seguiti alla gara Perugia/Internazionale dell‟11.4.2004, a seguitodei quali il calciatore Vieri, della squadra ospitata era stato attinto al capo, mentre si trovava ancora all‟interno dell‟impianto digioco, da una bottiglia lanciata dall‟esterno dello stesso impianto e aveva riportato una ferita al capo, di qualche entità. Il fulcrodel ricorso, ferma la ricostruzione dei fatti descritti, e non contestata, va ravvisato nella applicazione dell‟art. 11, 1° commaC.G.S. operata dalla Commissione Disciplinare benché la condotta produttiva dell‟evento lesivo sia stata realizzata all‟esternodell‟impianto. Inoltre, ci si duole del fatto che, stante che l‟episodio si era verificato circa due ore dopo la conclusione dellagara, tanto comporterebbe che il tutto si sarebbe verificato per motivi estranei alla gara stessa e toglierebbe ogni certezza circala identificazione (presunta) del lanciatore in un tifoso del Perugia. Partendo da quest‟ultimo profilo, appare quanto menoinconferente parlare di estraneità alla gara, quando risulta che erano accaduti in precedenza altri episodi di ostilità nei confrontidella società ospitata, la comitiva della stessa non aveva ancora lasciato l‟impianto di gioco e le forze dell‟ordine erano ancorapresenti sul posto. Quanto poi al rilievo, condivisibile, del Giudice Sportivo circa la carenza di rilievi specifici da muovere alPerugia al riguardo, tanto non implica affatto una contraddizione, ma esplicita una attenuante di cui si è tenuto conto. Rilevatoquindi che tutti gli elementi indiziari evidenziati, convergenti e coincidenti, consentono di escludere sia che il fatto siaavvenuto per motivi estranei alla gara, sia che il lancio possa non essere stato compiuto da uno o più sostenitori del Perugia, èevidente che la reclamante incorre in un equivoco allorché confonde la condotta della Società con il comportamento di chi hacausato l‟evento: conclusivamente, sul punto deve affermarsi che i fatti sono avvenuti per motivi afferenti alla gara, commessida sostenitori del Perugia e che se la condotta della Società appare esente da specifici rilievi, tanto può costituire un‟attenuantema non elide la gravità del fatto violento. Venendo ora a dire del rilievo secondo cui il fatto sarebbe avvenuto all‟esternodell‟impianto di gioco, donde l‟inapplicabilità dell‟art. 11, 1° comma, C.G.S., va evidenziato come la costante giurisprudenzadi questa Commissione, ma anche i principi generali dell‟ordinamento non solo sportivo, ha sempre distinto tra condotta(verificatasi al di fuori dell‟impianto) ed evento (verificatosi senza dubbio alcuno all‟interno dell‟impianto). Tale distinzione èoriginata dalla ratio stessa della normativa, che è tesa ad evitare che eventi violenti e causativi di danno che abbiano prodottoconseguenze all‟interno dell‟impianto, sfuggano alla responsabilità oggettiva della società perché la relativa condotta è stata219


DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE - STAGIONE SPORTIVA <strong>2003</strong>-2004posta in essere fuori. A parte la inaccettabile differenziazione che potrebbe ingenerarsi a seconda della struttura degli impianti,una interpretazione del genere rischierebbe di vanificare il senso stesso della severa, ma ineludibile regola della responsabilitàoggettiva, che costituisce l‟unico attuale baluardo teso distogliere da comportamenti violenti i sostenitori delle squadreimpegnate nella partita. Non v‟ha dubbio che l‟evento si è verificato all‟interno dell‟impianto, per cui non risulta applicabilenella fattispecie l‟art. 10, 1° comma, C.G.S. e ciò in ragione delle argomentazioni sin qui svolte. Ogni altra considerazionecirca la maggiore o minore gravità del danno riportato dal Vieri appare ultronea, atteso che tanto potrebbe configurareattenuanti, che, attesa la richiesta di annullamento della decisione della Commissione Disciplinare senza subordina- te, nonpossono più esplicare efficacia alcuna, stante anche che lo stesso Giudice Sportivo, sia pure sotto altri profili, ha applicatocircostanze diminuenti. Il ricorso va pertanto respinto; consegue l‟incameramento della tassa. Per questi motivi la C.A.F.respinge l‟appello come sopra proposto dall‟A.C. Perugia di Perugia e dispone incamerarsi la tassa versata.7 - APPELLO DELLA POL. CASTELLANA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CEFALÙ/CASTELLANA DEL7.3.2004(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia - Com. Uff. n. 52 del 13.5.2004)La Poli<strong>sportiva</strong> Castellana di Castellana Sicula (Palermo) ha proposto ricorso avverso la decisione della CommissioneDisciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia, pubblicata sul C.U. n. 52 del 12 maggio 2004 con la quale, in relazione allagara Cefalù/Castellana del 7 marzo 2004 del Campionato di 3ª Categoria ha respinto l‟appello contro la decisione del GiudiceSportivo confermando il risultato conseguito sul campo. Con l‟odierno ricorso la Poli<strong>sportiva</strong> Castellana insiste, fra l‟altrosulla assegnazione della vittoria “a tavolino” con il risultato di 0-3. Rileva la C.A.F. che il ricorso in esame introduceesclusivamente un riesame dei fatti verificatesi, senza addurre alcun argomento di rilievo sotto il profilo di legalità.Conseguentemente, ai sensi dell‟art. 33 n. 1 C.G.S. il ricorso stesso non può essere preso in esame. Per questi motivi la C.A.F.dichiara inammissibile, ai sensi dell‟art. 33 n. 1 C.G.S., l‟appello come sopra proposto dalla Pol. Castellana di CastellanaSicula (Palermo) e dispone incamerarsi la tassa versata.8 - APPELLO DELLA POL. DI NOVA MILANESE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA DI NOVA MILANESE/BOLLATESE DEL18.4.2004(Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Lombardia del Settore per l‟Attività Giovanile eScolastica - Com. Uff. n. 38 del 6.5.2004)In data 18 aprile 2004 si disputava la gara in oggetto, che si concludeva con il risultato finale di 2-1 in favore dell‟attualereclamante. La U.S. Bollatese presentava, però, reclamo avverso l‟omologazione del risultato, relativamente allapartecipazione alla gara dell‟atleta Carrara Alessandro, il quale doveva scontare un turno di squalifica sulla base di quantoriportato nel Com. Uff. n. 34 dell‟8 aprile 2004 del Comitato Provinciale di Milano. Con la decisione impugnata, il competenteGiudice Sportivo di 2° Grado affermava la fondatezza del reclamo introduttivo, osservando che, in effetti, il suddetto calciatoreaveva preso parte alla gara indicata pur non avendone titolo ed in particolare dando contezza del principio che “la sanzionedisciplinare deve essere scontata dal giocatore esclusivamente nella categoria nella quale è maturata”. Conseguentemente, ilGiudice Sportivo di 2° Grado irrogava all‟odierna reclamante la punizione <strong>sportiva</strong> della perdita della gara in oggetto con ilrisultato di 0-3, unitamente all‟ammenda di e 30,00 ed alla squalifica del Carrara per un turno. Con il reclamo in trattazione laPol. di Nova preliminarmente deduce la “nullità” per tardività del reclamo originario, siccome inoltrato dopo i termini di legge,e comunque la sua inammissibilità. Nel merito, sostiene la correttezza del proprio comportamento alla stregua della circostanzache il calciatore Carrara aveva già scontato la squalifica di una giornata, come da Com. Uff. n. 34 dell‟8 aprile 2004 (sanzioneda scontarsi automaticamente nella prima gara ufficiale utile, essendo stato il suddetto espulso dal campo durante la garaBresso/Di Nova del 4 aprile 2004), non avendo egli disputato la gara di recupero Bollatese/Pol. di Nova del 6 aprile 2004,valida sempre per la categoria allievi ma relativa a diverso girone (“I”). Rileva, al riguardo, la reclamante che il calciatore inquestione ha regolarmente partecipato, nella stagione calcistica <strong>2003</strong>/04, a gare della categoria allievi sia nel girone E che nelgirone I. Premesso che il reclamo introduttivo della Bollatese risulta ammissibile e tempestivo, atteso che, in mancanza diprovvedimento di abbreviazione termini, ai sensi dell‟art. 42, comma 3, C.G.S., i reclami avverso la posizione di tesserati cheabbiano preso parte ad una gara debbono essere proposti al Giudice Sportivo di 2° Grado (per il Settore per l‟Attività Giovanilee Scolastica) nel termine di quindici giorni dallo svolgimento della gara stessa, le argomentazioni della società istante nonsono, nel merito della vertenza, condivisibili e pertanto il reclamo non può sfuggire ad un responso di rigetto, anche se lamotivazione della pronunzia impugnata (che fa riferimento alla medesima “categoria”) va debitamente corretta ed integrata. Èevidente infatti, anche per logica e buon senso, che, pur prendendosi atto della particolare circostanza per cui il calciatore inargomento giocava in due diverse squadre della medesima società, disputanti, in diversi gironi, il campionato della medesimacategoria giovanile (allievi), il Carrara era tenuto a scontare (seppur automaticamente) la squalifica in ogni caso nella squadraA, non potendosi al riguardo, tra l‟altro, interpretarsi in diverso mo- do, nella specie, la chiara dizione normativa secondo cui ilcalciatore colpito da squalifica deve scontare la sanzione nelle gare ufficiali della squadra nella quale militava quando èavvenuta l‟infrazione che ha determinato il provvedimento (art. 17, comma 3, C.G.S.). Non giova, dunque, alla societàreclamante che il calciatore non abbia disputato la partita di recupero del 6 aprile 2004, relativa a squadra partecipante adiverso girone, seppur della medesima categoria giovanile. Per i sopraindicati motivi la C.A.F. respinge il reclamo come sopraproposto dalla Pol. Di Nova Milanese di Nova Milanese (Milano) e dispone incamerarsi la tassa versata.9 - APPELLO DELL‟A.C. EZZELINA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA JUVENTINA ED. POLARIS/EZZELINADEL 18.4.2004220


DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE - STAGIONE SPORTIVA <strong>2003</strong>-2004(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Veneto - Com. Uff. n. 45 del 21.4.2004)Su ricorso della società Juventina Ed. Polaris la Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Veneto deliberava,con decisione pubblicata sul C.U. del Comitato Regionale Veneto n. 45 del 21 aprile 2004, di infliggere alla A.C. Ezzelina lasanzione della perdita della gara, valevole per il Campionato Regionale Veneto di 2ª Categoria, Girone Q, disputata il18.4.2004 fra le dette società e terminata con il punteggio di 2-1 per l‟A.C. Ezzelina; e omologava il risultato dell‟incontrocome segue Juventina Ed. Polaris/Associazione Calcio Ezzelina 3-0. La sanzione era comminata in ragione del fatto che allagara aveva preso parte il calciatore Luca Carosella, che risultava soggetto alla squalifica per un incontro per recidività inammonizione. Contro tale decisione propone reclamo la A.C. Ezzelina, sostenendo di aver ricevuto il comunicato ufficialecontenente la prescrizione della sanzione della squalifica soltanto in data successiva alla gara a causa di disfunzione tecniche(erronea impostazione nelle procedure meccanografiche) dell‟Ufficio del Giudice Sportivo. Il reclamo proposto a questaC.A.F. deve essere dichiarato inammissibile, in quanto tardivo, essendo stato spedito in data 12.5.2004 e, quindi, ben al di làdel termine di sette giorni, decorrenti dal 21.4.2004, data di pubblicazione della delibera impugnata, stabilito dall‟art. 33,comma 2, lett. a) C.G.S., nonché dall‟art. 34, comma 2, C.G.S.. È appena il caso di notare che la Commissione Disciplinare hacomunque applicato una ben precisa norma del C.G.S., che stabilisce la presunzione assoluta di conoscenza dei C.U. a far datadalla pubblicazione, avvenuta, comunque, precedentemente alla data della gara. Per questi motivi la C.A.F. dichiarainammissibile, ai sensi dell‟art. 33 n. 2 lett. a) C.G.S. per tardività e dell‟art. 29 n. 5 C.G.S. per omesso invio di copia deimotivi alla controparte, l‟appello come sopra proposto dall‟A.C. Ezzelina di Romano d‟Ezzelino (Vicenza) e disponeincamerarsi la relativa tassa.10 - APPELLO DELL‟U.S. GIOIOSA JONICA IN ORDINE ALLA DECLARATORIA D‟INAMMISSIBILITÀ DELRECLAMO PROPOSTO DALLA RECLAMANTE MERITO GARA CITTANOVESE/S. CRISTINA DELL‟8.5.2004(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria - Com. Uff. n. 128 del 18.5.2004)L‟U.S. Gioiosa Jonica proponeva reclamo al Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Calabria avverso la regolaritàdella gara Cittanovese/Santa Cristina dell‟8.5.2004, deducendo la violazione dell‟art. 67 N.O.I.F., in quanto la gara era statadiretta da arbitro diverso da quello originariamente designato, impossibilitato a raggiungere la sede dell‟in- contro a causa diun guasto all‟automobile. Come risulta dal referto e dagli atti ufficiali del Comitato relativi all‟incontro, il designatore,avvertito dall‟indisponibilità, provvedeva a contattare altro direttore di gara che, con il consenso delle squadre, permetteva losvolgimento della gara. Il Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Calabria, con decisione pubblicata sul C.U. n. 125 del12 maggio 2004, dichiarava inammissibile il reclamo ritenendo in effetti che questo fosse stato inoltrato in violazione dell‟art.29, comma 2, C.G.S., da soggetto diverso dalle società partecipanti o da loro tesserati. L‟U.S. Gioiosa Jonica impugnava ladecisione del Giudice Sportivo con reclamo in data 14.5.2004. L‟adita Commissione Disciplinare deliberava, con decisionepubblicata sul C.U. del Comitato Regionale Calabria n. 128 del 17 maggio 2004, di dichiarare il reclamo inammissibile e diincamerare la relativa tassa, rilevando la medesima mancanza di interesse diretto al reclamo ritenuta dal Giudice Sportivo.Contro tale decisione propone reclamo la U.S. Gioiosa Jonica, la quale rileva che il reclamo aveva come scopo quello disollecitare l‟intervento d‟ufficio degli organi di giustizia <strong>sportiva</strong>. Il reclamo proposto a questa C.A.F. deve essere dichiaratoinammissibile, in quanto proposto da soggeto non titolare di interesse diretto al reclamo, così come esattamente ritenuto dagliorgani giudicanti di primo e secondo grado. La norma di cui all‟art. 29, comma 2, C.G.S., è estremamente chiara e nonsuscettibile di interpretazione estensiva. Neppure è fondato l‟argomento, contenuto nel reclamo dell‟U.S. Gioiosa Jonica, per ilquale il ricorso sarebbe stato ammissibile sotto il profilo dell‟art. 29, comma 3, C.G.S., in quanto è quantomeno temerarioadombrare la perpetrazione di un illecito sportivo in un caso in cui all‟indisponibilità del direttore di gara si è posto rimedioattraverso il reperimento, a cura del designatore, di altro ufficiale di gara a disposizione dell‟A.I.A.. Per questi motivi la C.A.F.dichiara inammissibile, ai sensi dell‟art. 29 commi 1 e 2 C.G.S., per mancanza di legittimazione dell‟appellante, l‟appellocome sopra proposto dall‟U.S. Gioiosa Jonica di Gioiosa Jonica (Reggio Calabria). Dispone incamerarsi la tassa versata.11 - APPELLO DELL‟U.S. ORATORIO MOMPIANO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA ORATORIOMOMPIANO/SERLE DEL 16.5.2004(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia - Com. Uff. n. 45 bis del 21.5.2004)In data 21.5.2004 la Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia irrogava nei confronti della societàricorrente la sanzione della perdita della gara per 3-0, sul presupposto che la società aveva schierato il calciatore Conti Stefanonella gara dei play-off Oratorio Mompiano/Serle del 16.5.2004, benché quest‟ultimo avesse riportato la squalifica per sommadi ammonizioni, l‟ultima delle quali ricevuta in una gara di recupero, effettuata dopo l‟ultima giornata di campionato. LaDisciplinare argomentava la propria decisione rappresentando che il nuovo art. 14 comma 12 C.G.S. stabilisce che solo lasqualifica per recidiva a seguito di ammonizione riportata nell‟ultima giornata di campionato devono essere scontate nellastagione successiva; mentre nel caso di specie l‟ammonizione sarebbe stata riportata in una gara di recupero, successiva allaultima partita di campionato, e pertanto la squalifica avrebbe dovuto essere scontata nei play-off. Questa intepretazione nonappare congrua e la decisione va riformata. In verità, la “ratio” disposizione richiamata mira ad impedire che i giocatori cheriportino una ammonizione nell‟ultima gara di campionato debbano, per questa ragione, saltare le gare di play-off e play-out, edunque è volta a far sì che negli spareggi successivi al campionato non si determinino assenze per squalifica sulla base direcidiva a seguito di ammonizioni. Nel caso specifico la società non ha potuto far scontare la squalifica al giocatore nellaulteriore gara di recupero seguita a quella in cui è stata riportata l‟ammonizione, in quanto il comunicato ufficiale dellasqualifica non era stato ancora emanato. In conseguenza dell‟applicazione del predetto principio, pertanto, la situazione “dequa” va equiparata a quella prevista dall‟art. 14 c. 12, ossia alla somma di ammonizioni perfezionatasi nell‟ultima gara dicampionato, e pertanto la squalifica doveva essere scontata nella prima gara del successivo campionato. Per questi motivi la221


DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE - STAGIONE SPORTIVA <strong>2003</strong>-2004C.A.F., in accoglimento dell‟appello come sopra proposto dall‟U.S. Oratorio Mompiano di Mompiano (BS), annullal‟impugnata delibera ripristinando, altresì, il risultato di 0-0 conseguito in campo nella suindicata gara. Ordina restituirsi larelativa tassa.12 - APPELLO DELLA PRO PATRIA CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER N. 2 GAREEFFETTIVE DEL CALCIATORE TRAMEZZANI PAOLO(Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C - Com. Uff. n. 289/C del 21.5.2004)La soc. Pro Patria Calcio, ricorreva avverso la decisione della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie Cin ordine alla squalifica per due giornate di gara a carico del calciatore Paolo Tramezzani in ordine alla gara ProPatria/Lucchese del 9.5.2004, esponendo che in realtà il calciatore in questione aveva subito, per la stessa gara, tre giornate disqualifica, atteso che due gli erano state inflitte a seguito di comportamento scorretto nei confronti dell‟arbitro dopo ilprovvedimento di espulsione ed una per doppia ammonizione. Fermo che l‟odierno reclamo concerne esclusivamente lasqualifica per due giornate per il motivo suddetto, può rilevarsi la singolarità del caso in cui il Giudice Sportivo, nello stessocomunicato e in relazione alla stessa gara ha adottato due distinti provvedimenti di squalifica. Ciò posto, può rilevarsi che ilcomportamento certamente censurabile del Tramezzani è avvenuto in seguito ad una successione particolarmente incalzante dieventi tutti contrari al calciatore ed alla sua società: basta scorgere la successione cronologica accuratamente riportata inricorso per verificare che il tutto si è svolto nel lasso di cinque minuti, cosa questa che, pur non giustificandolo, può avernegativamente influito sullo stato d‟animo del calciatore. A tanto va aggiunto che il linguaggio certamente scurrile usatonell‟occasione, purtroppo è oggi ricorrente in ambienti sempre più vasti e che il preteso atteggiamento di minaccia è rimastoallo stadio di conato spentosi sul nascere. Tutti questi elementi e la obiettivamente discreta condotta disciplinare anteatta delTramezzani, considerando anche la squalifica inflittagli nella stessa gara per doppia ammonizione (già scontata), inducono adaccogliere parzialmente il ricorso ed a ridurre ad una giornata di squalifica la sanzione inflitta al Tramezzani percomportamento scorretto nei confronti dell‟arbitro a seguito della decretata espulsione. Consegue la restituzione della tassa.Per questi motivi la C.A.F., in parziale accoglimento dell‟appello come sopra proposto dalla Pro Patria Calcio di Busto Arsizio(Varese), riduce ad una gara la squalifica già inflitta dai primi giudici al calciatore Tramezzani Paolo. Ordina restituirsi la tassaversata.ORDINANZE13 - APPELLO DELL‟A.S. CALCIO RIUNITE C. AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CALCIO RIUNITE/DELIANUOVA DEL16.5.2004(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria - Com. Uff. n. 132 del 25.5.2004)La C.A.F. rinvia, su istanza di parte, alla riunione del 7 giugno 2004, l‟esame dell‟appello come sopra proposto dall‟A.S.Calcio Riunite C. di Gioia Tauro (RC).TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 54/C - RIUNIONE DEL 4 GIUGNO 20041 - APPELLO DELL‟U.S. PONTE PATTOLI AVVERSO DECISIONI MERITO GARA PILA/PONTE PATTOLI DEL16.5.2004(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Umbria - Com. Uff. n. 87 del 28.5.2004)La Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Umbria, con decisione pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 87del 28 maggio 2004, rigettava il reclamo dell‟U.S. Ponte Pattoli, avverso la decisione del Giudice Sportivo presso lo stessoComitato, con la quale la gara Pila Calcio/Ponte Pattoli del 16.5.2004, veniva omologata con il risultato di 2-0.La Commissione Disciplinare rilevava che la posizione del calciatore Pignattini Diego dell‟U.S. Ponte Pattoli, nella predettagara, era regolare, in quanto quest‟ultimo (squalificato per recidiva in una gara di spareggio disputatasi il 1.5.2004, daconsiderarsi come ultima gara (“appendice necessaria, anche se eventuale, ai fini della determinazione della classifica finale equindi, come tale, da ritenersi come una gara integrante il campionato medesimo” di quel campionato) poteva partecipareregolarmente alle gare di play-off e scontare la gara di squalifica nel campionato successivo. La Commissione Disciplinareosservava, giustamente, che “stante il diverso regime che regola le gare di campionato e quelle di play-off, appare chiaro che lostesso Giudice Sportivo ha considerato la gara di spareggio come facente parte del campionato allorché ha cumulato leammonizioni riportate dal calciatore Pignattini, ai fini della irrogazione della squalifica”. La decisione della CommissioneDisciplinare è corretta e va confermata. I motivi di appello non inficiano questa conclusione. Il riferimento normativo che laU.S. Ponte Pattoli ritiene mancante, nella decisione della Commissione Disciplinare è l‟art. 14 comma 12 lettera b) C.G.S.. Laricorrente, dopo avere riesposto “gli antefatti al giudizio davanti la Commissione Disciplinare”; “i motivi di diritto dedottidavanti alla Commissione Disciplinare” e riassunto “la decisione della Commissione Disciplinare”, ha ripetuto la sua tesi,secondo la quale, il Pignattini doveva scontare la gara di squalifica “in occasione della gara di play-off, disputata tra le societàPila e Ponte Pattoli, in data 16.5.2004. L‟affermazione contraria all‟argomentazione della Commissione Disciplinare èapodittica e non tiene conto di quanto affermato dal predetto organo della giustizia <strong>sportiva</strong>, limitandosi a ripetere quanto giàdetto nel giudizio di secondo grado. Non corrisponde, quindi, a verità, per quanto detto, che la gara di spareggio non può esserequalificata quale ultima giornata del campionato. Deve, di conseguenza essere incamerata la relativa tassa. Per questi motivi laC.A.F. respinge l‟appello come sopra proposto dall‟U.S. Pattoli di Ponte Pattoli (Perugia) e dispone incamerarsi la relativatassa.222


DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE - STAGIONE SPORTIVA <strong>2003</strong>-20042/3 - APPELLI DELLA CASERTANA F.C. E DELLA S.S. SAVOIA AVVERSO DECISIONI MERITO GARACASERTANA/SAVOIA DEL 30.5.2004(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato per l‟Attività Interregionale - Com. Uff. n. 176 del 2.6.2004)Con distinti ricorsi la Casertana F.C. srl e la S.S. Savoia inoltravano ricorso a questa Commissione avverso la decisione dellaCommissione Disciplinare presso la L.N.D. di cui al C.U. n. 176 del 2 giugno 2004, con cui, in relazione alla garaCasertana/Savoia del 31.5.2004 (partita di ritorno dei play-off del Campionato Nazionale Dilettanti, Girone G) conclusasi conil risultato di 3-1 a favore della società ospitante, era stata confermata la decisione del Giudice Sportivo (punizione dellaperdita della gara per 0-3 nei confronti di entrambe le squadre, oltre alla squalifica del campo del Savoia e della Casertana,rispettivamente per tre e sei giornate, con obbligo per entrambe di disputare i successivi incontri in campo neutro e a portechiuse). I due ricorsi sono soggettivamente ed oggettivamente connessi e devono essere pertanto riuniti. Va premesso chequesta Commissione non è un giudice di terza istanza e pertanto ogni considerazione di merito deve ritenersi inammissibile inquesta sede. Va anche evidenziato che la Savoia, all‟odierna udienza ha espressamente accettato il contraddittorio, cosa questache elide la valutazione di qualsiasi profilo procedurale al riguardo. Sempre sotto il profilo procedurale, le doglianze dellaCasertana, come si vedrà, investono aspetti della controversia che non influirebbero in nessun caso sulla valenza degliargomenti decisionali adottati e pertanto non hanno dignità di autonome censure; in particolare va evidenziato che ladocumentazione medica relativa al calciatore prodotta dal Savoia, asseritamene in modo surrettizio e comunque sulla base diun ricorso ritenuto inammissibile, non hanno influito in maniera determinante sulla decisione e, quindi non rileva la legittimitào meno della produzione di essi.Ricordato che la eventuale alterazione del potenziale atletico della squadra avversaria non puòcondurre alla sanzione della perdita della gara e che l‟istanza volta ad ottenere la ripetizione della partita deve considerarsiinammissibile perché proposta tardivamente solo in udienza di fronte alla Commissione Disciplinare, va rilevato chesostanzialmente i vizi lamentati dalla Casertana sono ravvisabili in vizio di motivazione e disparità di trattamento tra leaffiliate. Quanto al primo di essi, risulta praticamente incontestato che prima dell‟inizio dell‟incontro si avevano ripetutiscontri tra le opposte tifoserie, culminati con invasioni (almeno due) del campo di gioco; l‟arrivo dell‟autobus della squadraospitata ha provocato minacce verbali ed atti di violenza da parte della tifoseria locale; nel corso del riscaldamento, ilcalciatore del Savoia Marco Vitiello veniva colpito da ripetuti colpi, a seguito dei quali veniva trasportato in ospedale e nonpartecipava alla gara, benché nella lista consegnata all‟arbitro figurasse come portiere titolare. La partita aveva inizio con oltreventicinque minuti di ritardo in ragione del perdurare dell‟atteggiamento reciprocamente ostile delle due tifoserie. Veniva poisfondato un cancello di separazione delle tribune dal campo di gioco, costringendo le forze dell‟ordine ad intervenire perevitare l‟invasione. L‟arbitro non dava inizio al secondo tempo, fino a quando non si provvedeva alla riparazione del cancellodivelto. Su questa base di fatto, non sostanzialmente smentita da nessuno degli ufficiali di gara e degli incaricati F.I.G.C. avario titolo presenti, il Giudice Sportivo prima e la Commissione Disciplinare poi hanno ritenuto che non sussistessero lecondizioni perché l‟intera partita potesse essere considerata regolarmente disputata, per fatti attribuibili in diversa misura adentrambe le tifoserie La motivazione si basa sostanzialmente sul clima di rissa instauratosi al di fuori dell‟impianto, con dannidall‟automezzo del Savoia, continuato all‟interno prima dell‟inizio della partita, con invasioni di campo e violenze in danno delVitiello, impossibilitato a prendere parte alla gara (è appena il caso di rilevare che l‟enorme risalto dato dalla Casertanaall‟eventualità che un‟originaria lista non contenesse il nome del Vitiello, destinato quindi alla tribuna, non può averel‟incidenza decisionale che a tanto si vorrebbe attribuire atteso che fa testo unicamente la lista consegnata all‟arbitro, checonteneva, poi cancellato, il nominativo di questi), il ritardato inizio della partita, la rottura di un cancello, il ritardato inizio delsecondo tempo, dovuto alla necessità di riparare il cancello stesso, cui può aggiungersi che la necessariamente affrettatariparazione del medesimo cancello, poteva indurre a credere che la resistenza di esso ne fosse risultata sminuitasignificativamente. Ora la semplice elencazione di tali fatti, di diversa gravità e di non eguale valenza ai fini sanzionatori, matutti susseguitisi nel contesto di quella partita, lascia chiaramente intendere che l‟iter logico della motivazione è perfettamentericostruibile e non presta il fianco a censure di illogicità o di incoerenza. La diversa (parzialmente) valutazione operata sullaregolarità della gara da parte di soggetti istituzionalmente al riguardo coinvolti, originata anche dalla non coincidenza dellepercezioni dei diversi episodi, non ne altera l‟obiettiva valenza negativa e non sminuisce la rilevanza assorbente del refertoarbitrale, in quanto appunto contrassegnata da fattori non pervenuti alla diretta conoscenza dell‟arbitro stesso. In definitiva sulpunto, il vizio di motivazione lamentato non sussiste in nessuna delle ipotesi prospettate. Il secondo motivo fa leva sulladiversa incidenza che, nelle gare (segnatamente di ritorno) dei play-off, può avere la stessa sanzione inflitta ad entrambe lesquadre, come nel caso che ne occupa, in cui la sanzione della perdita della gara per 0-3 inflitta ad entrambe le compagini,atteso il risultato della gara di andata, ne qualifica di fatto una, rendendo ineguale la formalmente uguale sanzione. Taleconseguenza non può che essere ritenuta sussistente, ma allo stato della normativa, rilevato che si sono dettate norme specialiin relazione a vari aspetti dei play-off, senza che su questo punto si sia ritenuto di regolamentare un pur rilevante profilo, nonpuò che ritenersi che il legislatore federale, a fronte di fattori di gravità disciplinare tale da comportare la assai grave sanzionedella perdita della gara per entrambe le società, abbia ritenuto di mantenere senza aggiustamenti dettati dalla peculiareconformazione dei play-off la operatività di tale norma, accettando le conseguenze che necessariamente ne possono derivare:del resto, anche se tale situazione normativa dovesse essere ascritta a mera dimenticanza, il sistema non offre rimediinterpretativi utili allo scopo, né opera al riguardo il precedente invocato, in cui i presupposti non erano analoghi, comedimostra la lettura di quella decisione. Le stesse considerazioni valgono per escludere che possa essere diversamente valutato ilreclamo del Savoia, peraltro non limpidissimo nelle sue richieste conclusive. I due reclami vanno pertanto respinti; conseguel‟incameramento delle tasse rispettive. Per questi motivi la C.A.F., riuniti gli appelli come sopra proposti dalla Casertana F.C.di Caserta e dalla S.S. Savoia di Torre Annunziata (NA), li respinge e dispone incamerarsi le relative tasse.223


DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE - STAGIONE SPORTIVA <strong>2003</strong>-2004TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 55/C - RIUNIONE DEL 7 GIUGNO 20041 - APPELLO DELL‟A.S. AMOROSI AVVERSO DECISIONI MERITO GARA AMOROSI/FRASSO CLUB DEL24.4.2004(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania - Com. Uff. n. 79 del 13.5.2004)Con ricorso datato 14.5.2004, l‟Associazione Sportiva Amorosi reclamava avverso la decisione della CommissioneDisciplinare presso il Comitato Regionale Campania con cui era stata inflitta la perdita della gara contro il Frasso Club del24.4.2004 per 0-6 in relazione alla posizione del calciatore Giacomo Bellafemmina. Va preliminarmente rilevato che il ricorsoproposto ex adverso al Giudice Sportivo non fu preceduto da preannuncio telegrafico, come prescritto dalle vigenti normeregolamentari, cosa questa che comportava che lo stesso non potesse essere preso in considerazione e pertanto che non dovevaessere adottato al riguardo alcun provvedimento (art. 35 C.G.S.), vizio questo che si estende alla successiva decisione dellaCommissione Disciplinare. Va conseguentemente annullata la decisione impugnata e ripristinato il risultato conseguito sulcampo. Consegue la restituzione della tassa. Per questi motivi la C.A.F., in accoglimento dell‟appello come sopra propostodall‟A.S. Amorosi di Amorosi (Benevento), annulla senza rinvio, ai sensi dell‟art. 35 n. 5 C.G.S., l‟impugnata delibera perinammissibilità del reclamo proposto in prime cure dalla soc. Frasso Club, ripristinando, altresì il risultato di 9-2 conseguito incampo nella suindicata gara e dispone restituirsi la tassa versata.2 - APPELLO DELL‟A.C. PRO DRONERO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 30.6.2005INFLITTA AL CALCIATORE REVELLI IVANO(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Piemonte Valle d‟Aosta - Com. Uff. n. 50 del13.5.2004)Il Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Piemonte Valle d‟Aosta, squalificava fino al 30.6.2006 il calciatore RevelliIvano della Pro Dronero per comportamento fortemente minaccioso nei confronti della terna arbitrale al termine della gara ProDronero/Corneliano del 25.4.2004 (Comunicato Ufficiale n. 48 del 29 aprile 2004). La Commissione Disciplinare presso ilComitato Regionale Piemonte Valle d‟Aosta, a fronte del reclamo proposto dalla Pro Dronero per il proprio Calciatore RevelliIvano, riduceva la squalifica al 30.6.2005 (Com. Uff. n. 50 del 13 maggio 2004). Ricorreva a questa Commissione d‟AppelloFederale la Pro Dronero sostenendo la violazione e falsa applicazione dell‟art. 30.4 e dell‟art. 30.5 del C.G.S. per non aver laCommissione Disciplinare ottemperato al principio del contraddittorio delle parti, oltre alla contraddittoria valutazione ederronea valutazione dei fatti. Chiedeva, pertanto, l‟integrazione del contraddittorio e la riduzione della pesante squalificainferta al Revelli. Il reclamo è infondato e va pertanto rigettato. Risulta dagli atti che la società Pro Dronero, nel proprioreclamo presentato alla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Piemonte ha “semplicemente” espresso lapropria disponibilità ad essere ascoltata per indicare il responsabile dei fatti addebitati erroneamente, secondo la reclamante, alRevelli Ivano. Non vi è pertanto esplicita richiesta di essere ascoltati così come stabilito dall‟art. 30.5 C.G.S.. Quanto allasanzione la stessa risulta congrua rispetto all‟indecoroso comportamento tenuto dal calciatore che risulta aver reiteratamentescalciato e colpito con manate sulla schiena la terna arbitrale: e ciò risulta inconfutabilmente dal referto arbitrale e dalsupplemento di rapporto che fanno piena prova. Né dagli atti risultano elementi certi di segno contrario o diversi. Per questimotivi la C.A.F. respinge l‟appello come sopra proposto dall‟A.C. Pro Dronero di Dronero (Cuneo) e dispone incamerarsi latassa versata.3 - RICORSO DEL PRESIDENTE FEDERALE AVVERSO L‟INCONGRUITÀ DELLA SANZIONE DELLASQUALIFICA FINO AL 30.9.2005 INFLITTA AL CALCIATORE ROSELLI FRANCESCO(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Basilicata - Com. Uff. n. 72 del 17.3.2004)Il Giudice Spor tivo presso il Comitato Regionale Basilicata squalificava fino al 7.2.2009 il calciatore del Pescopagano 2000,Francesco Roselli, che, in occasione della gara Forenza/Pescopagano 2000 aveva colpito il direttore di gara con un pugno allostomaco; trasmetteva gli atti al Presidente Federale perché - vista la gravità del fatto - venisse dichiarata nei confronti delcalciatore la preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della F.I.G.C. (Comunicato Ufficiale n. 60 del 12febbraio 2004). Su ricorso della società Pescopagano 2000, la Commissione Disciplinare presso il Comitato RegionaleBasilicata, con Comunicato Ufficiale n. 72 del 17 marzo 2004 riduceva la sanzione inflitta al calciatore Roselli, squalificandolo stesso fino al 30 settembre 2005. Ex art. 33.2 C.G.S. ricorreva avverso tale decisione il Presidente Federale, sostenendol‟inadeguatezza della sanzione inflitta dalla Commissione Disciplinare a fronte dalla comprovata gravità dei fatti, confermatianche dall‟istruttoria svolta. Chiedeva pertanto venisse ripristinata l‟originaria sanzione della squalifica fino al 7.2.2009 ocomunque inasprita la squalifica al calciatore. L‟appello è fondato e va accolto. Le risultanze del referto arbitrale, fonte diprova privilegiata per l‟accertamento dei fatti svoltosi nel recinto di gioco, risultano non essere state in alcun modo smentite néposte in discussione dall‟istruttoria svolta che ha pertanto evidenziato come il Roselli ebbe a colpire con un pugno allo stomacoil direttore di gara. Tale fatto risulta oggettivamente grave e gravemente lesivo dei principi dell‟etica dello sport; fatto peraltrocommesso da calciatore recidivo, dal momento che il mese precedente all‟episodio de quo aveva subito una squalifica perepisodi di violenza nell‟ambito di una rissa sul terreno di gioco (Com. Uff. del Comitato Regionale Basilicata n. 52 del 15gennaio 2004). Il Roselli, quindi, in virtù della squalifica inflittagli non aveva alcun titolo a partecipare alla gara de quo, edinfatti risulta che, per tale situazione, la sua squadra di appartenenza è stata sanzionata con la perdita della gara per 3-0 e conun‟ammenda. Alla luce di tali considerazioni, la sanzione da infliggersi al Roselli deve essere inasprita rispetto a quellacomminata dalla Commissione Disciplinare che risulta troppo lieve vista la reiterata gravità dei fatti allo stesso calciatore224


DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE - STAGIONE SPORTIVA <strong>2003</strong>-2004ascritta. Equa e proporzionata, tenuto anche conto di situazioni analoghe, risulta la sanzione della squalifica fino al 30.6.2007.Sulla base delle suesposte ragioni la C.A.F., in accoglimento del ricorso come sopra proposto dal Presidente Federale, fissa al30.6.2007 la sanzione della squalifica inflitta al calciatore Roselli Francesco.4 - RICORSO PER REVOCAZIONE A.C. MARIO MICHELI AVVERSO DECISIONE MERITO GARE DI COPPATOSCANA: - A.C. MARIO MICHELI/A.S. TERRANUOVESE DELL‟11.2.2004; - A.S. TERRANUOVESE/A.C. MARIOMICHELI DEL 25.2.2004;(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Toscana - Com. Uff. n. 34 del 4.3.2004 e Com. Uff. n.35 dell‟11.3.2004)Con atto datato 18.5.2004 la A.C. Mario Micheli lamentava di aver proposto reclamo al Giudice Sportivo avverso la posizionedel calciatore Kasmi Eriton, della A.S. Terranuovese, in relazione alle gare dei quarti di finale della Coppa di Toscana; che talereclamo era stato respinto e che la stessa sorte aveva avuto il ricorso alla Commissione Disciplinare. Tenuto conto dellasuccessiva decisione della stessa Commissione al riguardo della posizione del Kasmi Eraton, in relazione peraltro a diversaprospettazione, assumeva che i suoi precedenti ricorsi erano così risultati fondati e chiedeva genericamente che se ne desseatto. A parte l‟obiettiva difficoltà di qualificare l‟atto in questione, va rilevato che comunque lo stesso sarebbe inammissibileperché non comunicato alla controparte, che la decisione cui ci si richiama per dimostrare la fondatezza degli originari ricorsinon risulta passato in giudicato, che non fu proposto tempestivo ricorso a questa Commissione avverso le ricordate decisioni direiezioni e che l‟eventuale qualificazione dell‟atto stesso come di revocazione non sfuggirebbe alla sanzione diimproseguibilità, per non essere stata ritualmente proposta. Consegue l‟incameramento della tassa. Per questi motivi la C.A.F.dichiara improponibile il ricorso come proposto dalla A.C. Mario Micheli di Capannori (Lucca) e dispone incamerarsi la tassaversata.5 - APPELLO DEL CALCIATORE RUGGIERI MASSIMILIANO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICAFINO AL 28.2.2005(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Abruzzo - Com. Uff. n. 67 del 6.5.2004)Il Sig. Ruggieri Massimiliano, calciatore tesserato per la A.S. Porto ha proposto reclamo avverso la delibera dellaCommissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Abruzzo, pubblicata sul C.U. n. 67 del 6 maggio 2004 con la qualeveniva ridotta la squalifica inflittagli dal Giudice Sportivo di 1° grado fino al 28.2.2005. Si osserva preliminarmente che ilreclamo stesso può essere considerato ammissibile in quanto basato sulla presunta ed eccepita contraddittorietà dellamotivazione. Sostiene infatti il reclamante che pur avendo la Commissione Disciplinare, accogliendo la tesi difensiva,riconosciuto che nella fattispecie non ricorrevano veri e propri atti di violenza nei confronti del Giudice di gara bensì solo“Smodate proteste”, aveva poi irrogato una sanzione di 10 mesi di squalifica che solitamente viene applicata solo acomportamenti violenti. Osserva la C.A.F. che dall‟esame degli atti e in particolare dal referto dell‟arbitro e dal suo successivosupplemento di rapporto risulta che i fatti ascritti al Ruggieri sono di particolare gravità, a prescindere dal verificarsi o meno diveri e propri atti di violenza nei confronti dell‟arbitro. La sanzione erogata, così come già ridotta dalla CommissioneDisciplinare, risulta pertanto congrua rispetto alla obiettiva gravità del fatto. Per questi motivi la C.A.F. respinge l‟appellocome sopra proposto dal calciatore Ruggieri Massimiliano e dispone incamerarsi la tassa versata.6 - APPELLO DEL CALCIATORE VECCHIO ENZO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL31.10.2004(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio - Com. Uff. n. 91 del 13.5.2004)La Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio, con decisione pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 91 del13 maggio 2004, confermava la precedente decisione del Giudice Sportivo presso lo stesso Comitato, con la quale al calciatoreVecchio Enzo era stata applicata la sanzione della squalifica fino al 31.10.2004, per avere, nel cor- so della gara NuovaCirce/Chiaiamari del 2.5.2004, calciato, con violenza, il pallone contro l‟arbitro senza colpirlo e al momento dell‟espulsione,per averlo ingiuriato e minacciato. Avverso questa decisione proponeva appello il Vecchio con una serie di motivi di merito.Preliminarmente va osservato che l‟appello deve essere dichiarato inammissibile, ai sensi dell‟art. 33 comma 1 lettera D)C.G.S., in quanto lo stesso ha ad oggetto questioni di merito, già affrontate nei primi due gradi del giudizio. La tassa versatadeve essere incamerata. Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell‟art. 33 n. 1 C.G.S., l‟appello comesopra proposto dal calciatore Vecchio Enzo. Dispone incamerarsi la tassa versata.7 - APPELLO DELL‟U.S. EMPEDOCLINA AVVERSO LE SANZIONI DELLA SQUALIFICA DEL CALCIATORESPATARO MASSIMILIANO FINO AL 9.5.2009(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia - Com. Uff. n. 53 del 19.5.2004)La Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia, con decisione pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 53del 19 maggio 2004, confermava la decisione del Giudice Sportivo presso il predetto Comitato con la quale veniva inflitta alcalciatore Spataro Massimiliano la sanzione della squalifica fino al 9.5.2009, per avere, durante la gara Empedoclina/Petrosinodel 9.5.2004, commesso un atto di violenza nei confronti di un avversario e per avere colpito un assistente arbitrale con unviolento pugno al volto. Avverso la decisione della Commissione Disciplinare proponeva appello, davanti a questaCommissione, Giuseppe Speranza, Presidente dell‟Empedoclina, con una serie di motivi in fatto e in diritto. Il ricorrente, dopouna ricostruzione dei fatti (non contestati) sosteneva la tesi dell‟errore di persona “nell‟individuazione del giocatore n. 18Spataro Massimiliano tra gli aggressori dell‟assistente arbitrale”, in quanto quest‟ultimo, essendo stato in precedenza espulso,225


DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE - STAGIONE SPORTIVA <strong>2003</strong>-2004non si trovava in campo, al momento dell‟episodio che ci occupa e di conseguenza, richiedeva “l‟annullamento, la riforma o larevoca della decisione impugnata” o “l‟invio all‟Ufficio Indagini per gli accertamenti necessari”. Il ricorso, in punto diresponsabilità, è infondato e non può essere accolto. I motivi di appello non inficiano questa conclusione. L‟assistente arbitrale,Ivan Conoscenti ha, infatti, nel suo rapporto relativo alla gara Empedoclina/Petrosino, dichiarato di riconoscere “con assolutacertezza” tra i suoi aggressori il Sig. Spataro Massimiliano, n. 18 dell‟Empedoclina, che lo colpiva con un violento pugno allafaccia”. Non vi sono motivi per dubitare dell‟attendibilità e dell‟esatta percezione dei fatti da parte del Conoscenti, stante lepredette modalità di svolgimento della vicenda e la certezza del suo riconoscimento dello Spataro Massimiliano. Del resto, ilDirettore di gara ha affermato, nel suo rapporto, di avere visto lo Spataro Massimiliano (n. 18) rientrare in campo, dopo esserestato, in precedenza, espulso e partecipare alla mischia. In questa chiara situazione probatoria (che esclude la necessità diulteriori indagini) nessun rilievo può avere il fatto che l‟aggressione si è verificata “nei pressi della bandierina di calciod‟angolo”, posta “nel lato opposto” degli spogliatoi, dove, a dire del ricorrente, si trovava lo Spataro Massimiliano, in quanto,secondo una normale regola di esperienza, quest‟ultimo può avere avuto tutto il tempo e il modo per avvicinarsi, indisturbato,all‟assi- stente arbitrale oppure trovarsi, già sul posto al momento della contestata decisione del Conoscenti, che ha scatenato lafuria dei giocatori dell‟Empedoclina, correttamente, stigmatizzata dallo stesso ricorrente. Rientra, poi, nella normalità dellacose che l‟altro assistente arbitrale, Giovanni Randisi, dal lato del terreno di gara di sua competenza, abbia riconosciuto ilcalciatore del- l‟Empedoclina, Spataro Alessandro, come uno degli aggressori che “accerchiavano” il suo collega Conoscenti enon abbia potuto fare lo stesso con lo Spataro Massimiliano, data la predetta situazione di grande confusione. Lo stesso Randisinon ha, del resto, certo, escluso che Spataro Massimiliano possa essere stato uno degli aggressori del suo collega. Analogoragionamento va fatto per quanto concerne le dichiarazioni del Commissario di campo, che ha notato solo Spataro Alessandro(n. 12) colpire il Randisi, circostanza che trova spiegazione nel fatto che, dopo questo episodio, il predetto calciatore è statoespulso (Spataro Massimiliano aveva già subito analogo provvedimento da qualche minuto). La giovane età dello SpataroMassimiliano, la sostanziale mancanza di provvedimenti disciplinari a suo carico e la conseguente necessità di graduare lasanzione, tenendo conto di queste circostanze, consentono di ridurre la squalifica inflittagli al 30.6.2007, nonostante l‟estremagravità dell‟episodio, del resto, come detto, riconosciuta dallo stesso ricorrente. La tassa versata va restituita. Per questi motivila C.A.F. in parziale accoglimento dell‟appello come sopra proposto dall‟U.S. Empedoclina di Porto Empedocle (Agrigento),riduce al 30.6.2007 la squalifica già inflitta dai primi giudici al calciatore Spataro Massimiliano. Ordina restituirsi la tassaversata.8 - APPELLO DEL SIG. CHIACCHIARETTA GIANCARMINE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINOAL 31.10.2004(Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti - Com. Uff. n. 376 del 20.5.2004)La Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti, con decisione pubblicata sul Comunicato Ufficiale n.376 del 20 maggio 2004, applicava all‟allenatore Chiacchiaretta Giancarmine, tesserato del Pescara Calcio, la squalifica fino al31.10.2004, per comportamento gravemente irriguardoso e ingiurioso nei confronti del direttore della gara Pescara/Milandell‟8.5.2004 del campionato Primavera. Avverso questa decisione proponeva appello, davanti a questa Commissione, ilChiacchiaretta Giancarmine, con una serie di motivi in fatto. Preliminarmente va osservato che l‟appello deve essere dichiaratoinammissibile ai sensi dell‟art. 33 comma 1 lettera D) C.G.S. in quanto attinente questioni di merito già affrontata dai primidue giudici. Ne consegue l‟incameramento della relativa tassa. Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensidell‟art. 33 n. 1 C.G.S., l‟appello come sopra proposto dal Sig. Chiacchiaretta Giancarmine. Dispone incamerarsi la tassaversata.9 - APPELLO DELL‟A.S. R.C. 81 ENNA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CASTELTERMINI/R.C. 81 ENNADEL 9.5.2004(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia - Com. Uff. n. 54 del 27.5.2004)La A.S. R.C. 81 Enna ha proposto ricorso per l‟annullamento della delibera della Commissione Disciplinare presso il ComitatoRegionale Sicilia pubblicata sul C.U. n. 54 del 26 maggio 2004 relativa alla gara Casteltermini/R.C. 81 Enna.Sostiene la ricorrente che il giocatore Vincenzo Firrera della Casteltermini avrebbe preso parte alla gara benché squalificato,sotto le mentite spoglie del gemello Alessandro; contesta inoltre la mancata istruzione probatoria sul fatto e chiedel‟annullamento della delibera impugnata. Osserva la C.A.F. che dagli atti ufficiali della gara in particolare dal referto arbitralee dal rapporto del Commissario di Campo, nulla risulta circa l‟asserita segnalazione fatta all‟arbitro fra il primo e secondotempo, da uno dei dirigenti accompagnatori della A.S. Enna; dalla distinta dei giocatori partecipanti alla gara risulta il nomedel Firrera Alessandro identificato tramite il suo numero di matricola e pertanto deve escludersi perché del tutto carente diprova, che si possa essere verificata la sostituzione lamentata dalla reclamante. L‟indagine istruttoria richiesta non èammissibile in questa sede. Per questi motivi la C.A.F. respinge l‟appello come sopra proposto dall‟A.S. R.C. 81 Enna di Ennae dispone incamerarsi la tassa versata.10 - APPELLO DEL TORINO CALCIO AVVERSO DECISIONI SU VERTENZA ECONOMICA CON IL F.C. JUVENTUSIN ORDINE ALL‟UTILIZZO DELLO STADIO DELLE ALPI(Delibera della Commissione Vertenze Economiche - Com. Uff. n. 22/D del 22.3.2004)1. Con reclamo del 6 febbraio 2004, la società Juventus F.C. adiva la Commissione Vertenze Economiche per ottenere ilpagamento dalla consorella Torino Calcio del complessivo importo di e 695.853,26, oltre agli accessori di legge. Esponeva,l‟originaria reclamante, di essere divenuta titolare, a far data dal 15 luglio <strong>2003</strong> e per la durata di 99 anni, del diritto di226


DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE - STAGIONE SPORTIVA <strong>2003</strong>-2004superficie dell‟intera struttura <strong>sportiva</strong> denominata Stadio delle Alpi, e questo in forza di contratto stipulato in pari data conl‟Ente proprietario (Città di Torino). Tale contratto aveva, tra l‟altro, comportato la successione di essa Juventus F.C. alla Cittàdi Torino nel contratto di locazione da questa stipulato il precedente 11 luglio <strong>2003</strong> con la società Torino Calcio, odiernareclamante, relativamente ad alcune aree ed a locali dettagliatamente individuato nelle planimetrie allegate al contrattomedesimo. Esponeva, altresì, l‟attuale appellata che il Torino Calcio, a fronte della locazione, si era impegnato a corrispondereall‟Ente comunale un canone di e 1.032.914,00, oltre IVA, per ogni stagione <strong>sportiva</strong> (suddiviso in dieci rate mensili, la primadelle quali con scadenza 1° ottobre), nonché l‟ulteriore importo annuo di e 516.457,00, oltre IVA, a titolo di rimborsoforfettario per la quota parte delle utenze e della normale custodia e gestione dello stadio, da corrispondersi con le stessemodalità ed alle medesime scadenze previste per il canone di locazione. Entrambi i suddetti corrispettivi erano assoggettati allaclausola di rivalutazione automatica al tasso di inflazione programmata in essere al 1° luglio di ogni stagione. Per converso,essendosi la Città di Torino riservata la gestione diretta o indiretta delle attività di ristorazione e dei parcheggi di superficiedello stadio, al Torino Calcio veniva riconosciuto un compenso forfettario a tale titolo, per ogni stagione <strong>sportiva</strong>, pari a €206.583,00 oltre IVA; la Juventus si era peraltro impegnata a corrispondere tale compenso sin dalla precedente stagione2002/03, in quanto affidataria (dalla Città di Torino e con la piena consapevolezza del Torino Calcio) della fornitura dei dettiservizi. Esponeva, infine, l‟originaria reclamante (Juventus F.C.) di aver puntualmente adempiuto ad ogni suo obbligocontrattuale e di avere quindi emesso, con decorrenza 1° ottobre <strong>2003</strong>, le fatture di competenza con importo adeguato al tassodi inflazione programmata. Concludeva, pertanto, chiedendo la condanna della consorella Torino Calcio al paga- mento in suofavore della complessiva somma di € 695.853,26 (IVA compresa), quale risultante dalla compensazione con il suindicatodebito di 247.899,60 (gestione ristorazione e parcheggi per la stagione 2002/03), evidenziando che il Torino Calcio si era sotratto a tale pagamento avendo infondatamente contestato ad essa Juventus l‟indisponibilità di ulteriori spazi e locali all‟internodello stadio torinese. Resisteva il Torino Calcio, odierno appellante, con articolate controdeduzioni formulate in data 17febbraio 2004, con le quali tra l‟altro, in via pregiudiziale, eccepiva il difetto di giurisdizione e/o di competenza a conosceredella controversia della C.V.E., alla stregua sia di quanto previsto nel contratto di locazione (in particolare art. 11) che delrelativo oggetto, esulante naturalmente dall‟ambito della clausola compromissoria di cui all‟art. 27 dello Statuto federale. 2.Con la decisione impugnata, l‟Organo di giustizia specializzato, una volta disconosciuto pregio all‟eccezione di difetto digiurisdizione e/o competenza, siccome tra l‟altro fondata su un‟interpretazione palesemente errata dell‟art. 11 del contratto dilocazione, con cui le parti contrattuali avevano convenuto di demandare la risoluzione delle controversie nascenti dal contrattoalla giurisdizione del Tribunale ordinario di Torino, trattandosi di norma volontaria individuativa della competenza territoriale,e non affermativa della piena ed esclusiva giurisdizione del Giudice ordinario, nel merito ha affermato il buon diritto dellareclamante Juventus a percepire i canoni e i corrispettivi pretesi, salva la doverosa (lieve) rideterminazione degli importidovuti, a correzione di alcuni errori (ed il mancato riconoscimento degli accessori di legge parimenti richiesti). 3. Con ilreclamo in trattazione, il Torino Calcio ha proposto gravame avverso la prefatta decisione, tornando peraltro ad insistere, inparticolar modo, sul difetto di giurisdizione e/o competenza dell‟adita Commissione Vertenze Economiche, trattandosi dicontroversia riguardante esclusivamente un rapporto patrimoniale tra società, rapporto che nulla ha a che vedere conl‟ordinamento sportivo e con le materie sulle quali gli organi federali di giustizia allo stesso preposti sono chiamati a giudicare.Nel merito, la società torinese ha sinteticamente riproposto le proprie argomentazioni. 4. L‟appello, relativamente al quale - perprincipi consolidati - non può darsi rilievo al mancato esperimento del preannunzio di reclamo nei termini indicati, non puòcomunque essere accolto, a partire da quello che appare il tema centrale (e preliminarmente assorbente) del decidere, ovvero lacompetenza a conoscere della vertenza da parte della C.V.E.; competenza che in verità non può essere disconosciuta,nonostante le articolate e approfondite doglianze proposte dalla parte appellante. La riproposta eccezione del Torino Calcionon può, infatti, essere accolta, trovando applicazione, nella fattispecie, il mandato normativo di cui all‟art. 45, comma 3, lett.a), C.G.S., che demanda, in via generale, alla detta C.V.E. la cognizione delle “controversie di natura economica tra società,comprese quelle relative al risarcimento dei danni per i fatti di cui all‟art. 11”. La portata generale di un così ampio dettatonormativo non viene scalfita dalle pur pregevoli argomentazioni di parte reclamante, e questo ancor più una volta sgombrato ilcampo da un elemento preliminare: ovvero che occorre convenire con quanto affermato nella decisione impugnata circa laportata circoscritta dell‟art. 11 del contratto di locazione dello Stadio delle Alpi, il quale nel definire il foro competente(Torino) non va oltre la definizione volontaria e consensuale della competenza territoriale, non essendo tra l‟altro rimessa alladisponibilità delle parti l‟attribuzione in via piena ed esclusiva della giurisdizione al Giudice ordinario. Ciò posto, va anche inquesta sede riaffermata la piena operatività, nella fattispecie, della clausola compromissoria di cui all‟art. 27 dello Statutofederale. È agevole, in effetti, rilevare che la controversia di cui si discute presenta come oggetto il pagamento di corrispettivirelativi ad un rapporto contrattuale che riguarda solo le due società calcistiche torinesi, trattandosi di una vertenza, quindi, checoinvolge direttamente ed immediatamente le dette società e vede estranei sia il Comune di Torino (alla stregua deltrasferimento della proprietà superficiaria dello stadio e della successione del- la Juventus F.C. nella posizione di locatore) chela Semana s.r.l. (eventualmente interessata da altro separato rapporto). Orbene, non si può, a questo punto, affermare che lacontroversia in discussione, seppur limitata ad aspetti meramente economici connessi all‟utilizzo dell‟impianto dove trovaluogo normalmente l‟attività agonistica casalinga di entrambe le società in lite, esuli da profili aventi ricadute sullosvolgimento dell‟attività <strong>sportiva</strong>. Il quadro non trova motivo di smentita, altresì, nel testo di legge sopravvenuto (l.280/03) piùvolte invocato dal Torino Calcio, trattandosi di questione, per i motivi appena accennati, comunque involgente lo svolgimentodi attività <strong>sportiva</strong>, con conseguente salvezza anche per l‟ordinamento generale della clausola compromissoria statutaria.Anche la richiamata pronunzia della Suprema Corte, a Sezioni Unite, non apporta sconvolgimenti al quadro delineato. IlSupremo Giudice della giurisdizione, infatti, non manca di fare salvo, in ordine alle questioni concernenti i rapportipatrimoniali tra società, “l‟obbligo del rispetto di eventuali clausole compromissorie”, solo con salvezza delle quali, dunque, le227


DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE - STAGIONE SPORTIVA <strong>2003</strong>-2004relative controversie vengono devolute alla giurisdizione del giudice ordinario. 5. Nel merito, muovendo dalla doverosaconsiderazione che la società Juventus si è elimitata a considerazioni controdeduttive, ma di suo conto non ha impugnato ladecisione della C.V.E. nella parte in cui ha (lievemente) rideterminato le somme pretese e comunque nella parte in cui hadenegato, per motivi vari, gli accessori secondo legge, le argomentazioni sinteticamente esposte dalla società reclamante non siappalesano in ogni caso convincenti, a fronte del lineare iter decisionale seguito dall‟Organo specializzato nel riconoscere ilbuon diritto della Juventus a percepire dalla consorella Torino i ratei dei canoni di locazione nella misura e secondo le modalitàconvenute, a nulla rilevando direttamente le presunte illegittime pretese di un soggetto terzo (Semana), per una somma pari a e15.000,00, né residuando dubbi sulla circostanza che le somme richieste dalla Juventus concernono esclusivamente gli spaziindividuati nelle planimetrie allegate al contratto. 6. Per i sopraindicati motivi, in definitiva, la C.A.F. respinge il reclamocome sopra proposto dal Torino Calcio di Torino e dispone incamerarsi la relativa tassa.11 - APPELLO DEL FOLIGNO CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA DEL CAMPO DI GIOCOPER N. 2 GIORNATE CON DISPUTA DELLE GARE A PORTE CHIUSE E DELL‟AMMENDA DI € 1.000,00(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato per l‟Attività Interregionale - Com. Uff. n. 164 del 21.5.2004)L‟arbitro della gara Foligno/Astrea, disputata il 9 maggio 2004 per il Campionato Interregionale, Girone “F”, riferiva nel suorapporto che:- al 33‟ del secondo tempo, diversi sostenitori della società Foligno, alcuni con sciarpe e passamontagna checoprivano il volto, saltavano la recinzione all‟interno del terreno di gioco, di tal che la gara veniva sospesa temporaneamente(per circa quattro minuti) finché il capitano e i dirigenti del Foligno Calcio, dopo vari tentativi, riuscivano a far risalire ipredetti sostenitori sulle tribune; - a fine primo tempo gli stessi sostenitori, accalcandosi sulla rete adiacente lo spogliatoio,profferivano nei confronti della squadra ospite frasi minacciose (“vi ammazziamo sporchi romani”, vi spariamo dietro” ecc.); -al 10‟ del secondo tempo, bottiglie piene d‟acqua e petardi venivano indirizzati contro il direttore di gara, i guardalinee e icalciatori presenti sotto la tribuna, senza colpire nessuno; - a fine gara almeno una trentina di sostenitori invadevano il campo ealcuni di questi aggredivano i calciatori della squadra ospite con pugni e calci, tentando anche, ma senza riuscirvi diraggiungere gli ufficiali di gara. Il Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale, letto il referto del direttore di gara,infliggeva alla Foligno Calcio la sanzione della disputa della gara a porte chiuse per tre giornate e l‟ammenda di 1000 Euro(Comunicato Ufficiale n. 158 del 10 maggio 2004). La competente Commissione Disciplinare, adita dalla società FolignoCalcio, riduceva la sanzione da tre giornate di gara a porte chiuse a due giornate di gara a porte chiuse e confermaval‟ammenda nella misura stabilita dal Giudice Sportivo, sul rilievo che i sostenitori entrati in campo erano pochi, chel‟invasione non aveva comportato danni alle persone né all‟impianto sportivo (Comunicato Ufficiale n. 164 del 21 maggio2004). La società Foligno Calcio appella tale decisione, sostenendo, con richiamo al referto del Commissario di campo, che visarebbe una contraddizione tra tale referto e quello del direttore di gara. In particolare, vi sarebbe stato solo un lancio di rotolidi carta con i colori sociali e di petardi unicamente per festeggiare la circostanza che la gara veniva disputata per il primato,l‟invasione di campo e gli insulti sarebbero stati opera di uno sparuto gruppo di sostenitori senza conseguenze dannose.L‟appello è evidentemente da respingere. È sufficiente rilevare che il referto del Commissario di campo, contrariamente aquanto afferma la società appellante, conferma in pieno il rapporto arbitrale. I fatti descritti dai due ufficiali di gara sono tali danon giustificare neppure la riduzione della sanzione benevolmente operata dalla Commissione Disciplinare e, quindi, tantomeno possono valere ad ottenere la ulteriore riduzione della sanzione richiesta dalla società appellante. L‟appello, inconclusione, va respinto. La tassa di reclamo, di conseguenza, deve essere incamerata. Per questi motivi la C.A.F. respingel‟appello come sopra proposto dal Foligno Calcio di Foligno (Perugia) e dispone incamerarsi la tassa versata.12 - APPELLO DELLA A.S. CALCIO RIUNITE C. AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CALCIORIUNITE/DELIANUOVA DEL 16.5.2004(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria - Com. Uff. n. 132 del 25.5.2004)Con la decisione impugnata, la competente Commissione Disciplinare ha rigettato il reclamo proposto dall‟attuale istante(Calcio Riunite) avverso la regolarità della gara di cui in epigrafe, attesa la presunta posizione irregolare del calciatoreGiovinazo Felice Diego. In particolare la Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria, rilevato che lasocietà reclamante lamentava la nullità del trasferimento del detto atleta dalla società Paolana al Delianuova in considerazionedel fatto che nella lista di trasferimento sarebbe stata cancellata la casella indicante il passaggio temporaneo e sbarrata quellarelativa al passaggio definitivo (tutto ciò al fine di evitare l‟applicazione della norma che limitava il numero dei prestiti di cuiogni società poteva usufruire nel corso di una stagione <strong>sportiva</strong>), ha giudicato le censure sollevate destituite di fondamento, inquanto, sulla base dei tabulati federali in atti, il tesseramento del calciatore risultava pervenuto in data 31 ottobre <strong>2003</strong> con lalista già corretta nelle parti sopra evidenziate e regolarmente sottoscritta dalla società cedente, da quella cessionaria e dalcalciatore, sì da rendere evidente, si- no a prova di falso, la volontà delle parti di attuare a quel titolo di trasferimento, e “che,comunque, nessuna solvenza avrebbe nel caso un trasferimento temporaneo poiché la società Delianuova ha in organico unsolo tesseramento a tale titolo”. Con il reclamo in trattazione, la Calcio Riunite, prospettando peraltro illeciti più gravi, torna aribadire il vizio di nullità radicale che, a suo avviso, interesserebbe la lista di trasferimento del giocatore di cui si discute,richiamandosi al sedimentato principio della necessità di avvalersi con assoluto scrupolo e regolarità della modulistica federalein tema di trasferimenti. La Delianuova Calcio ha controdedotto, preliminarmente eccependo l‟inammissibilità del reclamo diparte avversa, giusta la novità e genericità dei motivi. Il reclamo, potendosi prescindere dalle eccezioni preliminari diinammissibilità appena richiamate, peraltro non manifestamente infondate, non può comunque essere accolto. Pur dovendosiammettere che l‟apposizione di cancellature e correzioni sulle liste di trasferimento, e quindi sulla modulistica federale, è dicerto fatto non auspicabile e che va a minare l‟immagine dello svolgimento scrupoloso e regolare dell‟attività in questo settore,228


DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE - STAGIONE SPORTIVA <strong>2003</strong>-2004occorre nondimeno osservare che, relativamente allo stretto ambito del thema decidendum, non vi sono elementi, alla lucedelle deduzioni della reclamante, per sovvertire il responso fornito con la decisione impugnata, e questo essenzialmente allastregua di due ordini di considerazioni: a) risulta che la cancellazione non è avvenuta artatamente ex post ma è stata appostacon il consenso (implicito) di entrambe le società, tant‟è che si ritroverebbe su tutti i modelli esistenti; b) in ogni caso, ed ècircostanza assorbente, in disparte l‟eventuale irregolarità della lista, il tesseramento risulta avvenuto regolarmente, e del restol‟irregolarità di quest‟ultimo potrebbe essere eccepita solo dalle parti effettivamente coinvolte nel rapporto. Per i sopraindicatimotivi la C.A.F. respinge l‟appello come sopra proposto dalla A.S. Calcio Riunite C. di Gioia Tauro (Reggio Calabria) edispone incamerarsi la tassa versata.13 - APPELLO DELLA POL. LIBERTAS PALESTRO PLEBISCITO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA LIBERTASPALESTRO PLEBISCITO/ANGELO CUSTODE DEL 16.5.2004(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia - Com. Uff. n. 54 del 27.5.2004)Su deferimento del Comitato Regionale Sicilia in data 18 maggio 2004, la competente Commissione Disciplinare infliggevaalla Società Poli<strong>sportiva</strong> Libertas Palestro Plebiscito la sanzione <strong>sportiva</strong> della perdita della gara in applicazione dell‟art. 12 n.5 lett. a) del Codice di Giustizia Sportiva, per avere schierato nella gara valida per i play-off Poli<strong>sportiva</strong> Libertas PalestroPlebiscito/Angelo Custode del Campionato di 1ª Categoria, Girone “E”, disputata il 16 maggio 2004, il calciatore Di FedeAlberto in posizione irregolare perché non tesserato per la società deferita. Al calciatore veniva inflitta la squalifica fino a tuttoil 30.12.2004 (Comunicato Ufficiale n. 54 del 26 maggio 2004). L‟appello proposto dalla Società Poli<strong>sportiva</strong> Libertas PalestroPlebiscito, che ha impugnato la decisione della Commissione Disciplinare nel profilo relativo alla sanzione della perdita dellagara, è fondato e deve essere accolto. L‟art. 42, comma 4, del Codice di Giustizia Sportiva dispone che il termine per ildeferimento per l‟irregolare partecipazione di calciatori alla gara che, in via ordinaria, è stabilito nel settimo giorno dallosvolgimento della gara, subisce una deroga per le gare relative ai play-off e ai play-out per le quali il termine è stabilito “entrole ore 24 del giorno successivo”. Nella specie il deferimento della società appellante è invece avvenuto dopo due giorni,essendosi disputata la gara, come sopra ricordato il 16 maggio. Il deferimento è quindi fuori termine. È priva di fondamentol‟obiezione della Commissione Disciplinare secondo cui nella specie il termine sarebbe decorso solo a partire dal 18 maggio inquanto solo in tale data il Comitato Regionale ha potuto conoscere della irregolare posizione del calciatore Di Fede, nontesserabile dalla Società Poli<strong>sportiva</strong> Libertas Palestro Plebiscito, atteso che chiaramente la norma citata pone come limite peril deferimento il termine rappresentato dalle ore 24 del giorno successivo alla disputa della gara. Con l‟accoglimentodell‟appello deve ripristinarsi il risultato conseguito sul campo che ha visto vincitrice la Società Poli<strong>sportiva</strong> Libertas PalestroPlebiscito sulla società Angelo Custode per 1-0. La tassa di reclamo, in conseguenza dell‟accoglimento dell‟appello, varestituita alla società appellante. Per questi motivi la C.A.F., in accoglimento dell‟appello come sopra proposto dalla Pol.Libertas Palestro Plebiscito di Catania, annulla l‟impugnata delibera, ripristinando, altresì, il risultato di 1-0 conseguito incampo nella suindicata gara e dispone restituirsi la tassa versata.ORDINANZE14 - APPELLO DELL‟U.S. TERRANUOVESE AVVERSO: - LA SANZIONE DELL‟INIBIZIONE PER ANNI 1 AL SIG.MATTINI FRANCO, PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ; - LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER MESI 6 ALCALCIATORE KASMI ERITON; - LA SANZIONE DELLA PENALIZZAZIONE DI PUNTI 20 AI SENSI DELL‟ART. 12COMMA 8, C.G.S., DA SCONTARSI NELLA PRESENTE STAGIONE SPORTIVA; A SEGUITO DI DEFERIMENTODEL PRESIDENTE DEL COMITATO REGIONALE TOSCANA(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Toscana - Com. Uff. n. 50 del 10.5.2004)La C.A.F. rinvia a nuovo ruolo l‟appello come sopra proposto dall‟U.S. Terranuovese.TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 56/C - RIUNIONE DEL 10 GIUGNO 20041 - APPELLO DELL‟U.S. TERRANUOVESE AVVERSO: - LA SANZIONE DELL‟INIBIZIONE PER ANNI 1 AL SIG.MATTEINI FRANCO, PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ; - LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER MESI 6 ALCALCIATORE KASMI ERITON; - LA SANZIONE DELLA PENALIZZAZIONE DI PUNTI 20 AI SENSI DELL‟ART. 12COMMA 8, C.G.S., DA SCONTARSI NELLA PRESENTE STAGIONE SPORTIVA; A SEGUITO DI DEFERIMENTODEL PRESIDENTE DEL COMITATO REGIONALE TOSCANA(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Toscana - Com. Uff. n. 50 del 10.5.2004)2 - APPELLO DELL‟A.S. TERRANUOVESE CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA PENALIZZAZIONE DI 6PUNTI, AI SENSI DELL‟ART. 12 COMMA 8, C.G.S., IN CLASSIFICA NEL CAMPIONATO IN CORSO A SEGUITO DIDEFERIMENTO DEL PRESIDENTE DEL COMITATO REGIONALE TOSCANA(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Toscana - Com. Uff. n. 53 del 24.5.2004)Con distinti ricorsi, l‟Associazione Sportiva Terranuovese, impugnava le decisioni della Commissione Disciplinare pubblicaterispettivamente nei CC.UU. nn. 50 e 53 con cui venivano inflitte rispettivamente le sanzioni della penalizzazione di venti puntie quella di sei punti in classifica: con analoghi ricorsi, sia il Presidente che il calciatore Kasmi Eriton ricorrevano avverso lasanzione loro inflitta con il C.U. n. 50, al primo di un anno di inibizione ed al secondo di mesi sei di squalifica. I fatti chehanno portato al deferimento della Associazione, del Presidente e del calciatore possono essere così riassunti in base allerisultanze documentali acquisite: fin dal 1999, la Terranuovese richiese il tesseramento annuale del calciatore extracomunitario229


DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE - STAGIONE SPORTIVA <strong>2003</strong>-2004Kasmi Eriton, richiesta poi rinnovata per l‟anno successivo e regolarmente concessa per un anno in ciascuna occasione, previotransfert, atteso che il calciatore aveva dichiarato di esser proveniente da federazione estera, siccome in precedenza tesseratoper il Tirana (Albania). Analoga richiesta veniva inoltrata per l‟anno successivo, sempre per un anno (posizione 7), ma,inopinatamente, il tesseramento veniva concesso a tempo indeterminato; su tale base, la società non provvedeva più arichiedere il tesseramento annuale e, in occasione di una verifica originata dal fatto che la Terranuovese aveva fatto presenteche vi era stata una confusione tra cognome e nome del calciatore, si rilevava d‟ufficio che il calciatore, siccome provenienteda federazione estera, non poteva essere tesserato a tempo indeterminato (posizione 70), donde la penalizzazione, relativa atutte le gare cui egli aveva partecipato, di un punto in classifica e l‟inibizione al Presidente e la squalifica al calciatore. I ricorsi,per evidente connessione soggettiva ed oggettiva vanno riuniti e decisi con unica pronuncia. Dall‟esame della documentazionein atti non emerge alcun elemento idoneo a dimostrare che né l‟Associazione, né il calciatore abbiano posto in esserecomportamenti atti ad indurre in errore l‟Ufficio, che pertanto è incorso in un evidente equivoco allorché ha concesso al Kasmiil tesseramento a tempo indeterminato; infatti, la richiesta di tesseramento per i due anni precedenti era annuale, in quanto ilcalciatore aveva dichiarato di provenire da federazione estera per precedente tesseramento, così come annuale era quella perl‟anno successivo (è appena il caso di sottolineare che, ove il precedente tesseramento non fosse stato annuale, non vi sarebbestato motivo di richiedere ancora il tesseramento) ed anzi risultava pacificamente agli atti dell‟Ufficio la precedente posizionedel calciatore che, avendo dichiarato di provenire da Federazione estera, non poteva ovviamente mutare successivamente talestatus. Consegue che anche la dichiarazione del Kasmi con cui dichiarava di non essere attualmente tesserato per alcuna societàestera (di per sé non conclusiva) non poteva avere valenza alcuna, atteso che risultava da ben due anni (almeno) che provenivada federazione estera, per sua stessa sottoscritta ammissione. Ritiene pertanto questa Commissione che il successivo evolversidella situazione relativa al tesseramento de quo sia stato originata unicamente dell‟equivoco dell‟Ufficio e che in esso nonabbiano avuto parte alcuna né l‟Associazione, né il calciatore. In base dunque, per la società, al testo vigente dell‟art. 12, n. 8C.G.S., esclusa l‟imputabilità del- l‟irregolarità alla stessa, cosa questa che si estende alla posizione del Presidente, e per ilcalciatore alla evidente buona fede, i riuniti reclami vanno accolti e pertanto annullate le decisioni della CommissioneDisciplinare impugnate, atteso che le considerazioni svolte assorbono ogni altro profilo posto a base delle stesse decisioni.Vanno conseguentemente revocate le sanzioni della penalizzazione di complessivi ventisei punti in classifica, dell‟inibizione edella squalifica. Va disposta la restituzione delle tasse di reclamo. Per questi motivi la C.A.F. riuniti gli appelli come sopraproposti dall‟A.S. Terranuovese di Terranova Bracciolini (Agrigento), li accoglie, annulla l‟impugnata delibera. Ordinarestituirsi le tasse versate.TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 57/C - RIUNIONE DEL 14 GIUGNO 20041 - APPELLO DELL‟A.C. CETRARO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CETRARO/BELVEDERE DEL 7.3.2004(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria - Com. Uff. n. 108 del 6.4.2004)Con telegramma del 7.4.2004 la A.C. Cetraro richiedeva copia degli atti ufficiali relativi alla decisione della CommissioneDisciplinare presso il Comitato Calabria, resa con Com. Uff. n. 108 del 6 aprile 2004, con la quale veniva respinto il reclamoavverso la regolarità della gara Cetraro/Belvedere (0-2) del 7.3.2004 per presunta posizione irregolare dei calciatori MatichSergio e Morales Esteban. A seguito di ricezione di copia degli atti del procedimento, la A.C. Cetraro non inviava motivi direclamo. L‟appello è inammissibile. Prescrive infatti l‟art. 33.2 C.G.S. che a seguito della richiesta di copia degli atti la partedeve inviare i motivi di reclamo alla C.A.F. entro sette giorni dal ricevimento degli stessi. Per questi motivi la C.A.F. dichiarainammissibile, ai sensi dell‟art. 33 n. 2 lett. a) C.G.S., per omesso invio delle motivazioni dopo la ricezione della richiestacopia degli atti ufficiali, l‟appello come sopra proposto dall‟A.C. Cetraro di Cetraro Marina (Cosenza). Dispone incamerarsi larelativa tassa.2 - APPELLO DELL‟A.C. VENEZIA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA MESSINA/VENEZIA DEL 17.4.2004(Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti - Com. Uff. n. 369 del 13.5.2004)L‟A.C. Venezia 1907 S.r.l. in persona del legale rappresentante amministratore unico Francesco Dal Cin ha presentato ricorsoavverso la decisione della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti, pubblicata sul C.U. n. 369 del 13maggio 2004 relativa alla gara Messina/Venezia del 17 aprile 2004, con la quale è stato respinto il reclamo e confermata ladecisione del Giudice Sportivo. Sostiene la Società reclamante (ribadendo testualmente quanto già sostenuto davanti allaCommissione Disciplinare) che il direttore di gara Luca Palanca, dopo l‟espulsione del portiere del Venezia Salvatore Sovierodecretata al 37° del secondo tempo e dopo la violenta rissa che ne era seguita della durata di non meno di 5-6 minuti, avevafatto riprendere il giuoco pur avendo già sancito con un triplice fischio la sospensione della gara. Tale decisione era stata intesadai calciatori del Venezia come una prosecuzione “proforma” al fine di evitare ulteriori incidenti e quindi la partita era stataripresa senza il benché minimo agonismo. Inoltre il direttore di gara, omettendo di segnalare al quarto uomo i minuti direcupero stabiliti, aveva fatto recuperare solo una minima parte dell‟effettivo tempo perduto. Tutto ciò comportava l‟esistenzadi gravissimi errori tecnici tali da inficiare la regolarità della gara della quale si chiedeva l‟annullamento e la conseguenteripetizione. Premesso che l‟utilizzo della prova TV, pure richiesta dalla ricorrente, al fine di stabilire l‟esatta dinamica degliepisodi e dei presunti errori arbitrali, non è ammissibile in questa sede, la C.A.F. osserva che la decisione della CommissioneDisciplinare e da ritenersi corretta in quanto basata sugli atti ufficiali di gara ed in particolare sul rapporto dell‟arbitro. Inparticolare quest‟ultimo nella precisazione trasmessa al Giudice Sportivo della L.N.P. (foglio 133) ha precisato di avereffettivamente emesso tre fischi ma non già con L‟intenzione di ritenere sospesa la gara ma solo per richiamare l‟attenzione deicalciatori coinvolti nell‟enorme mischia venutasi a creare nei pressi della panchina del Messina. Ristabilita la calma la gara230


DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE - STAGIONE SPORTIVA <strong>2003</strong>-2004poteva riprendere regolarmente e regolarmente essere portata a termine dopo i minuti di recupero concessi per il tempo perdutodurante i disordini e soggettivamente valutati dall‟arbitro stesso. Come è noto il rapporto arbitrale è atto di fede privilegiata neiconfronti del quale non è ammissibile prova contraria. In particolare va poi tenuta presente la norma in base alla quale la duratadel recupero per interruzione di giuoco è sempre “a discrezione dell‟arbitro” vedi regolamento del giuoco del calcio regola n.7. Per questi la C.A.F. respinge l‟appello come sopra proposto dall‟A.C. Venezia di Venezia e dispone incamerarsi la tassaversata.3 - APPELLO DEL S.S.V. NATURNO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA NEUGRIES/NATURNO DEL 14.3.2004(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Provinciale Autonomo di Bolzano - Com. Uff. n. 40dell‟1.4.2004)Con rituale appello proposto in data 7.4.2004 la S.S.V. Naturno ha adito la C.A.F. a seguito del rigetto del reclamo propostoalla Commissione Disciplinare presso il Comitato Provinciale di Bolzano in merito alla gara F.C. Neugries/S.S.V. Naturno del14.3.2004 sostenendo la presunta posizione irregolare di tesseramento del calciatore del F.C. Neugries Wolf Julius PeterTillmann. Deduce l‟appellante Naturno che il calciatore Wolf sia stato tesserato dal Neugries, in data 30.1.2004, con “status70” di “dilettante mai tesserato all‟estero” erroneamente in quanto da ricerche da loro effettuate direttamente presso laFederazione Tedesca risulterebbe già essere stato tesserato nell‟anno 1997 e per tanto non in diritto di richiedere iltesseramento con il sopracitato status, dovendosi viceversa richiedere in tal caso il “transfert” alla Federazione Tedesca per iltramite della Federazione Italiana e risultando così in posizione irregolare. Esaminato l‟appello nella riunione del 3.5.2004 laC.A.F. ha emesso ordinanza di remissione degli atti del procedimento alla Commissione Tesseramenti con richiesta di giudiziocirca la regolarità della posizione di tesseramento del calciatore Wolf. Nella riunione del 25.5.2004 la CommissioneTesseramenti, con ordinanza, ha disposto di assumere informazioni presso la Federazione Tedesca circa l‟eventuale precedentetesseramento del calciatore Wolf. Nella successiva riunione del 3.6.2004 la Commissione Tesseramenti, preso atto che ilcalciatore Wolf - come attestato dalla Federazione Tedesca - è stato precedentemente tesserato in favore di società tedesca eche all‟atto della richiesta del tesseramento in favore della società italiana Neugries ha dichiarato di non essere mai statotesserato all‟estero ottenendo per questo il precitato “status 70” con conseguente vincolo a tempo indeterminato, ha dispostol‟annullamento ex tunc del tesseramento del calciatore Wolf in favore della società Neugries. La C.A.F., conseguentemente atale pronunciamento non può che accogliere il reclamo della S.S.V. Naturno, disponendo nei confronti della F.C. Neugries lasanzione della perdita della gara F.C. Neugries/S.S.V. Naturno del 14.3.2004 per 0-3 per la posizione irregolare del calciatoreWolf, in applicazione dell‟art. 12 comma 5 C.G.S.. Per questi motivi la C.A.F. in accoglimento dell‟appello come sopraproposto dal S.S.V. Naturno di Naturno (Bolzano), annulla l‟impugnata delibera, ed infligge alla S.C. Neugries-Executive lasanzione di perdita della suindicata gara con il punteggio 0-3 e dispone restituirsi la tassa versata.4 - APPELLO DELL‟A.S. VALDERA CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELL‟INIBIZIONE AL SIG. CONSOLONIVITO - PRESIDENTE A.S. VALDERA CALCIO – FINO AL 30.4.2005, NONCHÉ AVVERSO LE SANZIONIDELL‟AMMENDA DI € 2.000,00 E LA PENALIZZAZIONE DI N. 6 PUNTI DA SCONTARE NELLA CLASSIFICA DELCAMPIONATO 2004/2005 IN TUTTI I CAMPIONATI DELLA CATEGORIA ALLIEVI AI QUALI PARTECIPERANNOLE SQUADRE DELL‟A.S. VALDERA CALCIO, INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATOREFEDERALE PER VIOLALAZIONE RISPETTIVAMENTE DELL‟ART. 1 COMMA 1 C.G.S. E DELL‟ART. 2 COMMA4 C.G.S.(Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Toscana del Settore per l‟Attività Giovanile eScolastica - Com. Uff. n. 44 del 20.5.2004)Il Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Toscana del Settore per l‟Attività Giovanile e Scolastica, condecisione pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 44 del 20 maggio 2004, infliggeva al Sig. Consoloni Vito, Presidentedell‟A.S. Caldera Calcio, la sanzione dell‟inibizione fino al 30.4.2005 e le sanzioni dell‟ammenda di sei punti da scontare nellaclassifica del campionato 2004/2005, in tutti i campionati della Categoria Allievi ai quali parteciperanno le squadre dell‟A.S.Valdera, per violazione, rispettivamente, dell‟art. 1 comma 1 e art. 2 comma 4 C.G.S.. Avverso tale decisione proponevaappello, davanti a questa Commissione, l‟avvocato Antonio Vannucci Zauli, con una serie di motivi in fatto e in diritto.Preliminarmente va osservato che l‟appello deve essere dichiarato inammissibile perché proposto da persona non legittimata, aisensi degli art. 29 comma 1 n. 1 e 30 comma 8 C.G.S.. L‟avvocato Vannucci Zauli aveva, infatti, la delega, solo, per difenderein giudizio e non, anche, per firmare il ricorso. Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell‟art. 29 comma 1n. 1 C.G.S., perché sottoscritto da persona non legittimata, l‟appello, come sopra proposto dall‟A.S. Valdera Calcio diCalcinaia (Pisa). Dispone incamerarsi la tassa versata.5 - APPELLO DELLO S.C. MADONNA DI CAMPAGNA - AVVERSO L‟ANNULLAMENTO DEL TESSERAMENTODEL CALCIATORE PULZELLA ANTONIO IN PROPRIO FAVORE(Delibera della Commissione Tesseramenti - Com. Uff. n. 27/D del 12.5.2004);- AVVERSO DECISIONI MERITO GARA SANMAURESE PIANESE/MADONNA DI CAMPAGNA DELL‟8.2.2004(Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Piemonte Valle d‟Aosta del Settore per l‟AttivitàGiovanile e Scolastica - Com. Uff. n. 43 del 20.5.2004)Il Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Piemonte Valle d‟Aosta del Settore per l‟Attività Giovanile eScolastica, con decisione pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 43 del 20 maggio 2004, infliggeva alla società Madonna diCampagna la sanzione della perdita della gara Sanmaurese Pianese/Madonna di Campagna dell‟8.2.2004, con il risultato di 3-0231


DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE - STAGIONE SPORTIVA <strong>2003</strong>-2004e l‟ammenda di 52 euro e al calciatore della predetta società, Polzella Antonio la sanzione della squalifica fino al 18.6.2004. Ladecisione del Giudice Sportivo di 2° Grado si è basata sulla decisione della Commissione Tesseramenti, che ha dichiarato nulloil tesseramento, in data 17.1.2004, del calciatore Polzella Antonio, in favore della S.C. Madonna di Campagna. Diconseguenza, la partecipazione alla gara in oggetto del Polzella (già tesserato per la stagione <strong>2003</strong>/2004 in favore del G.S.Mappanese) è stata, correttamente, considerata, ex art. 40 N.O.I.F., illegittima e ha comportato, per l‟odierna ricorrente, laperdita della gara che ci occupa. Avverso questa decisione ha proposto appello Francesco Decunsolo, Presidente dello SportClub Madonna di Campagna, con una serie di motivi in fatto e in diritto. L‟appello è infondato e non può essere accolto. Lemotivazioni dell‟impugnata decisione sono, infatti, condivisibili e devono intendersi, quì, integralmente riportate. I motivi diappello non inficiano questa conclusione. Per ordine logico vanno, preliminarmente, affrontate le doglianze circa la decisionedella Commissione Tesseramenti. La difesa ha riconosciuto di “non avere avuto a disposizione (al momento dellapresentazione del ricorso) l‟integrale motivazione del provvedimento della predetta Commissione. La tesi difensiva è quelladella nullità del tesseramento di Polzella Antonello in favore della società G.S. Mappanese, in quanto “il giocatore si chiamaAntonio e non Antonello, come risulta dal proprio certificato di stato di famiglia e dalla sottoscrizione apposta dal medesimo incalce alla stessa”. Il rilievo non può essere condiviso in quanto gli accertamenti disposti dalla Commissione Tesseramentihanno portato alla conclusione che “la certificazione anagrafica allegata ad entrambe le richieste di tesseramento è coincidentesicché deve escludersi alcuna ipotesi di omonimia”. Per quanto concerne il profilo della buona fede dell‟odierna ricorrente,correttamente la Commissione Tesseramenti ha osservato che “il Polzella aveva presentato un nulla osta allo Sport ClubMadonna di Campagna per svolgere allenamenti (che non può essere considerato “un comportamento concludente per ladefinitiva risoluzione del vincolo tra il giocatore e il G.S. Mappanese” come sostenuto nei motivi) rilasciato dal G.S.Mappanese. È evidente che la società interessata, in presenza di tale documento, peraltro non prodotto, aveva l‟obbligo di agirecon la massima diligenza per accertarsi che in favore della citata società non esistesse un precedente tesseramento delPolzella”. Solo per completezza, va aggiunto che la ricorrente non fornisce elementi di riscontro circa la sua richiesta di notiziesulla situazione ad “un addetto” della Commissione Tesseramenti e che la problematica della regolarità del tesseramento delPolzella con il G.S. Mappanese esula dall‟oggetto del presente giudizio. Ne consegue che tutte le sanzioni sportive disposte dalGiudice Sportivo di 2° Grado devono essere confermate. Va disposto l‟incameramento di un‟unica tassa. Per questi motivi laC.A.F. respinge l‟appello come sopra proposto dallo S.C. Madonna di Campagna di Torino e dispone incamerarsi la relativatassa.6 - APPELLO DELL‟A.C. MALISETTI AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO ALL‟1.4.2005INFLITTA AL CALCIATORE SETTESOLDI GIONATA(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Toscana - Com. Uff. n. 52 del 20.5.2004)Con reclamo ritualmente presentato la A.C. Malisetti ha impugnato dinanzi a questa Commissione d‟Appello Federale ladelibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Toscana (C.U. n. 52 del 20.5.2004) che, confermandoquanto deciso dal Giudice Sportivo, ha applicato al calciatore Settesoldi Gionata la sanzione <strong>sportiva</strong> della squalifica finoall‟1.4.2005. A sostegno del gravame proposto la società ricorrente assumeva sostanzialmente l‟involontario contatto delcalciatore con il Direttore di gara che sarebbe stato colpito con un calcio alla gamba solo accidentalmente e conseguentementechiedeva una congrua riduzione della squalifica inflitta. Il ricorso è inammissibile.I motivi posti a fondamento dell‟impugnazione evidenziano, infatti, circostanze attinenti al merito della decisione e nonproponibili in questa sede in quanto non viene prospettato alcun motivo riconducibile a quelli tassativamente previstidall‟articolo 33 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva che consentono il ricorso alla C.A.F.. Ne deriva che il ricorso deveessere dichiarato inammissibile con l‟incameramento della relativa tassa. Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, aisensi dell‟art. 33 n. 1 C.G.S., l‟appello come sopra proposto dall‟A.C. Malisetti di Prato. Dispone incamerarsi la tassa versata.7 - APPELLO DEL G.S. BAGNOLESE AVVERSO LA SANZIONE DELL‟INIBIZIONE FINO AL 14.1.2007 INFLITTAAL SIG. MANFREDINI ISACCO(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato per l‟Attività Interregionale - Com. Uff. n. 170 del 28.5.2004)Il G.S. Bagnolese ha proposto ricorso avverso la delibera della Commissione Disci plinare del Comitato Interregionale LegaNazionale Dilettanti, pubblicato sul C.U. n. 170 del 28 maggio 2004, con la quale è stata ridotta l‟inibizione inflitta al dirigenteIsacco Manfredini fino al 14 gennaio 2007 in relazione ai fatti avvenuti durante la gara Bagnolese/Rovigo del 10 gennaio 2004.Il ricorrente chiede in via principale, la totale riforma della decisione impugnata e in subordine la riduzione della sanzioneinflitta al Manfredini. Osserva la C.A.F. che dal referto dell‟arbitro e dal supplemento di rapporto risulta chiaramente la gravitàdel fatto ascritto al dirigente della Bagnolese che colpiva il direttore di gara con un violento pugno al volto. Nessun dubbio puòsussistere in ordine al riconoscimento del responsabile effettuato tramite il Maresciallo dei Carabinieri intervenuto per sedarela rissa. La sanzione inflitta appare congrua in relazione alla obiettiva gravità dell‟episodio. Per questi motivi la C.A.F.respinge l‟appello come sopra proposto dal G.S. Bagnolese di Bagnolo in Piano (Reggio Emilia) e dispone incamerarsi la tassaversata.8 - APPELLO DEL F.C. NEUGRIES-EXECUTIVE AVVERSO L‟ANNULLAMENTO, CON EFFETTO EX-TUNC, DELTESSERAMENTO DEL CALCIATORE WOLF JULIUS PETER TILLMANN IN PROPRIO FAVORE(Delibera della Commissione Tesseramenti - Com. Uff. n. 30/D del 3.6.2004)Con comunicazione pervenuta a mezzo fax in data 10.6.2004 la società F.C. Neugries ha adito la C.A.F. avverso la declaratoriadi nullità ex tunc del tesseramento del calciatore Wolf Julius Peter Tillmann in proprio favore, decisione assunta dallaCommissione Tesseramenti a seguito di richiesta di giudizio della C.A.F.. I motivi dedotti dall‟appellante sono sintetizzabili232


DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE - STAGIONE SPORTIVA <strong>2003</strong>-2004come segue: - corretta applicazione della procedura richiesta dalla F.I.G.C. per i calciatori stranieri mai tesserati all‟estero, ivicompresa l‟autocertificazione datata 27.1.2004 del calciatore attestante tale “status”; - autorizzazione concessa dall‟UfficioTesseramento F.I.G.C. al tesseramento del Wolf con decorrenza 30.1.2004; - legittimità della posizione di tesseramento delcalciatore attestata dalla Commissione Disciplinare presso il Comitato Provinciale Autonomo di Bolzano nel pronunciamentoseguito al reclamo proposto dalla società Naturno a seguito del reclamo di quest‟ultima successivo alla gara Neugries/Naturnodel 13.4.2004; - impossibilità di procedere direttamente ad accertamenti presso la Federazione Tedesca; - comprovata buonafede dell‟appellante per i motivi sopra esposti. Il reclamo deve essere respinto. La non veridicità dell‟autocertificazioneprodotta dal calciatore Wolf Julius Peter Tillman di “non essere mai stato tesserato per alcuna Federazione estera”, comesuccessivamente accertato da nota informativa pervenuta dalla Federazione Tedesca comporta la violazione delle normecontenute nell‟art. 40 N.O.I.F. e pertanto la conseguente declaratoria di nullità ex tunc del tesseramento del calciatore Wolf infavore della società appellante Neugries disposta dalla Commissione Tesseramenti è immune da censure. Anche l‟appellatabuona fede della società Neugries non può trovare, nella fattispecie, sostegno giuridico normativo. Per questi motivi la C.A.F.respinge l‟appello come sopra proposto dal F.C. Neugries Executive di Bolzano e dispone incamerarsi la relativa tassa.TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 58/C - RIUNIONE DEL 21 GIUGNO 20041 - APPELLO DELL‟U.S. RAGUSA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA DEL CAMPO DI GIOCO FINOAL 31.12.2004(Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C - Com. Uff. n. 270/C del 12.5.2004)In seguito alla disputa della gara Ragusa/Isernia del 10 aprile 2004, il Giudice Sportivo presso la Lega Professionisti Serie C,rilevato che dagli atti ufficiali risultava che l‟arbitro, mentre si apprestava ad uscire dal terreno di giuoco dopo il termine dellagara, era stato circondato, ingiuriato e ripetutamente colpito dall‟allenatore del Ragusa Sig. Rosario Foti e da alcuni “addettialla sicurezza dell‟impianto” individuati perché compresi nell‟elenco consegnato all‟arbitro prima dell‟inizio dell‟incontro,deliberava, con provvedimento del 20 aprile 2004, di squalificare fino a tutto il 30 aprile 2005 il campo di giuoco della SocietàRagusa; di inibire il Signor Antoci Giuseppe, dirigente della Società Ragusa, a svolgere attività in seno alla F.I.G.C. fino atutto il 31 ottobre 2004; di squalificare il Signor Foti Rosario, allenatore della Società Ragusa, fino a tutto il 30 giugno 2008.L‟U.S. Ragusa proponeva reclamo avanti la Commissione Disciplinare deducendo, quanto alla squalifica del campo, che ilGiudice Sportivo nel determinare la sanzione, non aveva tenuto in alcuna considerazione una serie di circostanze checomportavano una considerevole attenuazione della responsabilità oggettiva della reclamante, quali il regolare svolgimentodella gara, la buona condotta tenuta dalla Società nell‟ultimo biennio, la fattiva collaborazione offerta dal Presidente Antocinell‟opera di protezione dell‟arbitro, non percepita dallo stesso per la veloce sequenza dei fatti; la tutela posta fisicamente inessere nei confronti dell‟arbitro dai calciatori Ferrara e Infantino, la circostanza che la bottiglietta d‟acqua che aveva colpitol‟arbitro al capo era stata lanciata da distanza considerevole e non era quindi frutto di premeditazione, la protezione deldirettore di gara da parte del dirigente addetto all‟arbitro Giuseppe Scribano e dal direttore generale del Ragusa MarcelloPitino, la considerazione, espressa nel referto del direttore di gara, che parte delle intemperanze sarebbero state neutralizzabilise si fosse provveduto ad una migliore gestione del servizio pubblico da parte del dirigente delle forze di polizia. In ordine allasqualifica dell‟allenatore Foti, la reclamante asseriva che questi si era limitato ad aggredire verbalmente l‟arbitro ma non loaveva colpito con un pugno, come si poteva evincere da un filmato offerto in visione, dovendosi attribuire ad altra persona ilcolpo alla schiena avvertito dall‟arbitro e dallo stesso descritto nel referto. La Commissione Disciplinare, con delibera del 12maggio 2004, accoglieva parzialmente il reclamo della U.S. Ragusa Calcio, riducendo la squalifica del terreno di gioco a tuttoil 31.12.2004; riduceva la squalifica irrogata all‟allenatore Rosario Foti sino a tutto il 30.9.2004; confermava l‟inibizioneirrogata dal Giudice Sportivo al Presidente Giuseppe Antoci. Propone appello la Società Ragusa eccependo che i primi giudicinon avrebbero correttamente valutato nel graduare la sanzione, l‟esclusione, emersa dalla visione dei filmati televisivi, di ogniresponsabilità del Foti in ordine al colpo alla schiena subito dall‟arbitro; che non sarebbe stata tenuta in considerazionel‟attenuata gravità del lancio di una bottiglietta d‟acqua che aveva colpito l‟arbitro alla nuca; che la Commissione Disciplinarenon avrebbe neppure menzionato nella propria motivazione la “particolare tenuità” delle lesioni riportate dal direttore di gara;infine, che la sanzione inflitta alla ricorrente avrebbe subito un “imprevisto aggravamento” per la disputa in campo neutro dellagara valevole per i play-out. La C.A.F. osserva che il ricorso è privo di fondamento e deve essere respinto. Si deve premettereche l‟accertamento dei fatti effettuato nei primi due gradi di giudizio sulla base dei referti degli ufficiali di gara, deisupplementi resi dall‟arbitro e da un assistente e dei filmati televisivi prodotti dalla Società Ragusa, è insindacabile in questasede. Non ha peraltro fondamento l‟affermazione della ricorrente che la Commissione Disciplinare avrebbe accertato “che ildirettore di gara ha subito un solo colpo alla schiena e non due”. Emerge infatti chiaramente dalla lettura degli atti e dellamotivazione della delibera impugnata che tutti gli episodi refertati e posti a base della delibera del Giudice Sportivo hannotrovato conferma in sede di gravame avanti la Commissione Disciplinare. L‟unico elemento nuovo emerso in secondo gradoattiene alla responsabilità del Foti. A tale riguardo la Commissione Disciplinare ha rilevato che “quanto al primo colpoavvertito dall‟arbitro, dai due filmati non emergono elementi tranquillizzanti per affermare che il colpo sia stato vibrato dalFoti, che anzi figura in posizione distanziata, e cioè in posizione tale da non poter attingere il direttore di gara”. Non possonoquindi trovare ingresso in sede di appello i rilievi dell‟appellante in merito al preteso ridimensionamento della gravità dellancio di una bottiglietta d‟acqua che colpiva l‟arbitro alla nuca ed alla pretesa tenuità delle lesioni riportate dal direttore digara, quest‟ultima chiaramente smentita dalle certificazioni mediche in atti. Ciò premesso in ordine all‟accertamento dei fatti,la C.A.F. ritiene che la delibera della Commissione Disciplinare sia stata correttamente motivata in punto di determinazionedell‟entità della sanzione di squalifica del campo, con l‟applicazione di tutte le attenuanti invocate dalla Società Ragusa,233


DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE - STAGIONE SPORTIVA <strong>2003</strong>-2004relative alla regolarità di svolgimento della gara, ai buoni precedenti disciplinari della Società nell‟ultimo biennio, allaprotezione offerta all‟arbitro dai calciatori Ferrara e Infantino ed infine al fatto che la discutibile gestione dell‟ordine da partedella polizia aveva legittimato la presenza in campo di alcuni addetti del Ragusa, tali Carmelo Cannata e Carmelo Azzone cheavevano rispettivamente attinto il direttore di gara con un pugno alla schiena e con una bottiglietta al collo, facendostramazzare a terra. Le argomentazioni addotte dalla Commissione Disciplinare appaiono immuni da censura e vengonocondivise da questa Commissione. Infine, di nessun pregio appare l‟argomento relativo al presunto aggravamento consistentenella disputa in campo neutro della gara di spareggio play-out, essendo risaputo che, a termini di regolamento e in applicaionedei principi di prevenzione e di afflittività, la squalifica a tempo del campo di gioco si applica a tutte le gare disputate nelperiodo sanzionato, comprese quelle la cui effettuazione non poteva essere prevista nel momento di irrogazione della sanzione.Per questi motivi la C.A.F. respinge l‟appello come sopra proposto dall‟U.S. Ragusa di Ragusa e dispone incamerarsi la tassaversata.2 - APPELLO DELL‟A.C. CASEI AVVERSO DECISIONI MERITO GARA ORATORIO DON BOSCO/CASEI DEL30.5.2004(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia - Com. Uff. n. 48 del 10.6.2004)Con la decisione impugnata, la competente Commissione Disciplinare ha accolto il reclamo proposto dalla società U.S.Oratorio Don Bosco relativamente alla gara in epigrafe, avendo condiviso l‟assunto dell‟originaria reclamante secondo cui lasocietà A.C. Casei, attuale appellante, avrebbe fatto partecipare alla gara in questione il calciatore Roberto Salvagnini inposizione irregolare. Con il reclamo in trattazione, la A.C. Casei, che si è vista infliggere la punizione <strong>sportiva</strong> della perditadella gara per 0-3, oltre all‟ammenda di e 77,00, nel proporre gravame ha chiesto, in via pregiudiziale, che venisse dichiaratoinammissibile per tardività il reclamo introduttivo dell‟U.S. Oratorio Don Bosco e che comunque, nel merito, venisseristabilito il risultato conseguito sul campo. Ma è l‟odierno reclamo della Casei a dover essere dichiarato inammissibile pertardività, atteso che al tempestivo preannunzio di reclamo non ha fatto seguito, nei tempi dovuti, la trasmissione del necessarioatto motivato, datato 11 giugno 2004 ma effettivamente inviato, via fax, solo il 16 giugno 2004, per di più senza prova diricezione da parte della controparte; il tutto, dunque, in aperta violazione del chiaro ed inequivocabile disposto del Com. Uff.n. 117/A in data 20 gennaio 2004, recante, tra l‟altro, la disciplina per l‟abbreviazione dei termini procedurali per le gare diplay-off. Per i sopraindicati motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, per tardività, ai sensi Com. Uff. F.I.G.C. n. 117/A del20.1.2004, l‟appello come sopra proposto dall‟A.C. Casei di Casei Gerola (Pavia). Dispone incamerarsi la relativa tassa.3 - APPELLO DELL‟ARBITRO F.Q. CRIVELLI EZIO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI NON RINNOVO TESSERADEL COMITATO REGIONALE ARBITRI DEL FIULI VENEZIA GIULIA E LA DECLARATORIAD‟INAMMISSIBILITÀ DEL RECLAMO PROPOSTO ALLA CORTE FEDERALECon atto datato 18.5.2004, l‟A.F.Q. Ezio Crivelli proponeva ricorso avverso la decisione di “Non Rinnovo Tessera” assuntodall‟A.I.A. nei di lui confronti, adducendo argomenazioni di natura varia. Questa Commissione deve preliminarmente rilevareche il ricorso (o comunque l‟atto) non risulta sottoscritto dall‟interessato, cosa questa che, incidendo sull‟attribuibilità deldocumento all‟interessato, ne comporta l‟inammissibilità. Consegue l‟incameramento della tassa. Per questi motivi la C.A.F.dichiara inammissibile, per omessa sottoscrizione del gravame, l‟appello come sopra proposto dall‟Arbitro Fuori QuadroCrivelli Ezio. Dispone incamerarsi la tassa versata.4 - APPELLO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO LA DICHIARAZIONE DI NON LUOGO A PROCEDERENEI CONFRONTI DEL SIG. DONZELLA ELIO, “OSSERVATORE” DEL F.C. INTERNAZIONALE MILANO, NONCHÉAVVERSO IL PROSCIOGLIMENTO DEL F.C. INTERNAZIONALE MILANO(Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti - Com. Uff. n. 380 del 27.5.2004)La Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti, con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 380 del 27maggio 2004, deliberava, tra l‟altro, di non potere procedere nei confronti del Sig. Elio Donzella della società InternazionaleMilano e della predetta società, in quanto il primo non è un soggetto dell‟ordinamento federale non essendo tesserato con laF.I.G.C.. Avverso questa decisione proponeva appello la Procura Federale, in via preliminare, richiedendo l‟annullamento dellapredetta decisione e la rimessione degli atti alla Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti per unnuovo esame del merito. La richiesta della Procura Federale è fondata e merita accoglimento. Dalla decisione della stessaCommissione Disciplinare si evince, infatti, che il Sig. Elio Donzella “pur non essendo tesserato con la F.I.G.C., è legato allasocietà Internazionale Milano s.p.a. da un regolare contratto di osservatore (sul punto, il Sig. Donzella ha ammesso il fatto). Neconsegue che il Sig. Donzella è un collaboratore della predetta società, ex art. 22 delle N.O.I.F. e, in tale sua qualifica, è tenutoall‟osservanza della normativa federale e soggetto alla giurisdizione della giustizia <strong>sportiva</strong>. L‟art. 27 comma 1 dello StatutoFederale afferma, infatti, che “tutti coloro, nell‟ambito della Federazione, delle Leghe, delle società... svolgono qualsiasiattività a carattere agonistico o affine... hanno l‟obbligo di osservare le norme del presente Statuto e le norme federali da essorichiamate o derivate”. Questa Commissione ha, del resto, deciso in modo analogo nel procedimento riguardante la posizionedel Sig. Pasquale Casillo, consulente di mercato dell‟Avellino (v. Comunicato Ufficiale n. 33/C del 24.2.2004). Ne consegueche deve essere accolto il gravame della Procura Federale, annullata la predetta decisione della Commissione Disciplinare, allaquale vanno trasmessi gli atti per un nuovo giudizio. Per questi motivi la C.A.F., in accoglimento dell‟appello come sopraproposto dal Procuratore Federale, annulla l‟impugnata delibera, per insussistenza della dichiarata improcedibilità, con rinvioalla Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti per nuovo esame di merito.234


DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE - STAGIONE SPORTIVA <strong>2003</strong>-20045 - APPELLO DEL SIG. CONSOLI FRANCESCO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER MESI 9,INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL‟ART. 1COMMA 1 C.G.S.(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio - Com. Uff. n. 93 del 20.5.2004)A seguito di accertamenti svolti dall‟Ufficio Indagini, attivato dalla denuncia sporta da Abate Carmine, vice Presidente dellasocietà Formia, il Procuratore Federale deferiva: 1) Angelo Scirocchi, consigliere della A.S. Real Cassino (già direttoregenerale della Società A.S. Sezze Setina); 2) Francesco Consoli, allenatore della società A.S. Sezze Setina; 3) la società A.S.Real Cassino; 4) la società A.S. Sezze Setina; per rispondere dei seguenti addebiti: - i primi due delle violazioni di cui all‟art.6.2 e all‟art. 1.1 C.G.S. perché, in occasione della gara di Coppa Italia di Eccellenza Sezze Setina/Formia del 18.12 avvicinatoil giocatore Dario Maglitto della S.S. Formia invitandolo “a fare una prestazione blanda in considerazione che dalla domenicasuccessiva sarebbe passato al Sezze Setina e che a fine gara avrebbero anche discusso del rimborso spese fino al termine dellastagione; - la A.S. Real Cassino e la A.S. Sezze Setina delle violazioni di cui all‟art. 6.4 C.G.S. per responsab lità oggettivanelle ascritte ai propri tesserati. Con delibera pubblicata nel Com. Uff. n. 26 del 6 novembre <strong>2003</strong> la Commissione Disciplinarepresso il Comitato egionale Lazio comminava alla S.S. Cassino l‟ammenda di euro 300,00 per violazione dell‟art. 1.1. C.G.S.;- penalizzava, ai sensi dell‟art. 6.2 e 4 C.G.S. la A.S. Sezze Setina di 3 punti in classifica da scontare nel campionato dicompetenza nella corrente stagione <strong>sportiva</strong> per violazione dell‟art. 6.7 C.G.S.; - inibiva il dirigente Angelo Scirocchi,tesserato nella corrente stagione con il Sezze Setina, per anni 5 con proposta alla Presidenza Federale di preclusione allapermanenza nei ranghi federali per violazione dell‟art. 6.1 C.G.S.; - squalificava l‟allenatore Francesco Consoli, all‟epoca deifatti tesserato con il Sezze Setina, per anni 4. Contro la delibera proponevano appello il Consoli, il Scirocchi, la A.S. SezzeSetina. Nei motivi, sia il Consoli che lo Scirocchi ribadivano di non aver posto alcun comportamento diretto alla realizzazionedell‟illecito, atteso anche che il risultato conseguito nella gara di andata (due a zero fuori casa) metteva senz‟altro il SezzeSetina più che abbondantemente al riparo da ogni pericolo di qualificazione al turno successivo; sottolineavano come nessunomai ebbe a chiedere al Maglitto, anche allusivamente, di non impegnarsi nella gara che si stava per disputare, e che il lorointeresse (dello Scirocchi quale consulente del Presidente della Sezze Setina e dell‟allenatore Consoli) era solo quello diarrivare a potenziare adeguatamente la squadra in prospettiva di un finale di campionato che doveva vedere il Sezze Setina tra iprotagonisti per la vittoria finale ed il salto di categoria. Contestavano, in una con il Sezze Setina, come il giudizio dicolpevolezza emesso nei loro confronti sia fondato solo su elementi indiziariamente presunti e di nessun valore probatorio ebasato solo su una interpretazione errata d‟una dichiarazione del Maglitto il quale “avrebbe avuto l‟impressione che le proffertedei due fossero finalizzate a condizionare la sua prestazione, per non avendogli, con abilità, mai richiesto apertamente di nonimpegnarsi”. Concludevano tutti con la richiesta di proscioglimento e comunque, in via del tutto subordinata, con una notevoleriduzione delle rispettive sanzioni, ritenute eccessivamente severe. All‟odierna udienza il difensore del Consoli eccepiva lanullità dell‟atto di notificazione del deferimento (e quindi di tutti gli atti conseguenziali) presso la Commissione Disciplinareper violazione dell‟art. 37.4 C.G.S.. L‟eccezione veniva dichiarata fondata e quindi accolta. L‟art. 37.4 C.G.S. recita “lenotificazioni, quanto richieste, vanno fatte agli organi federali ed ai dirigenti presso la sede sociale, agli altri soggetti neldomicilio risultante dagli atti sociali o, in mancanza, nel domicilio reale od eletto”. Agli atti risultava che al Consoli (all‟epocadei fatti allenatore del Sezze Setina) l‟atto di deferimento presso la Commissione Disciplinare Comitato Regionale Lazio siastato notificato in data 10.9.<strong>2003</strong> presso la sede del Sezze Setina; ma a tale data il Consoli non era più tesserato per il SezzeSetina, a far data dal 1.7.<strong>2003</strong>: pertanto la notifica non doveva essere fatta presso la sede del Sezze Setina, di cui non era piùtesserato, bensì nei luoghi indicati dall‟art. 37.4 C.G.S.. Conseguiva la nullità della notifica e di tutti gli atti conseguenziali contrasmissione degli atti relativi alla posizione del Consoli, e quindi della A.S. Sezze Setina che deve rispondere a titolooggettivo dei comportamenti addebitati al Consoli, all‟epoca dei fatti suo tesserato, per quanto di competenza. Con l‟ulterioreconseguenza dell‟annullamento delle relative sanzioni rispettivamente comminate. La Commissione Disciplinare presso ilComitato Regionale Lazio, nuovamente investita dal procedimento relativamente alla posizione del Consoli, uniformandosialla decisione della C.A.F. (che, quanto alla posizione dello Scirocchi, lo aveva sanzionato ritenendo il fatto inquadratonell‟ambito di cui all‟art. 1.1 C.G.S.) si uniformava a quanto stabilito dalla C.A.F. in ordine alla qualificazione giuridica delfatto ascritto (agli originari deferiti, e, quindi, anche al Consoli), derubricava l‟incolpazione ascritta al tesserato da illecitosportivo e violazione dell‟art. 1.1 C.G.S., comminando allo stesso la squalifica di mesi 9 (C.U. del 20.5.2004 n. 93). Ricorrevaavanti alla C.A.F. il Consoli, sostanzialmente ribadendo quanto già esplicitato nell‟originario appello, chiedendo una riduzionedella squalifica comminatagli. L‟appello è fondato e va parzialmente accolto, alla luce delle risultanze e del complesso dellestrategie difensive e del complesso dei motivi presentati (cd. principio devolutivo). Risulta dagli atti che, relativamente allaposizione del calciatore Maglitto, tra le società Formia e Sezze Setina si erano svolti degli abboccamenti, peraltro messi in attodal lato setino da soggetti estranei alla società e sforniti apparentemente da interessi nella vicenda; è altrettanto certo che dallato formiano si era sempre opposto un netto rifiuto motivato dalla necessità di non sguarnire ulteriormente l‟organico dellasquadra che già navigava in brutte acque di classifica. Tra un contatto e l‟altro si era giunti all‟ultimo giorno utile per itrasferimenti ed il Maglitto era rimasto nell‟organico del Formia, tanto da aver ricevuto la conferma ufficiale in organico soloqualche giorno prima. Il tentativo improprio ed inopportuno, contrario a qualsiasi forma consentita dal regolamento, e mosso inopera da soggetti non qualificati, come il Consoli, ed estranei alla società come lo Scirocchi, messo in atto nell‟imminenza diuna gara rimane pur sempre, se non volto a perpetrare un illecito sportivo, una grave violazione regolamentare. Tale agireintegra gli estremi dell‟art. 1.1 C.G.S. che statuisce che “coloro che sono tenuti all‟osservanza delle norme federali devonocomportarsi secondo i principi di lealtà, correttezza, probità in ogni rapporto comunque riferibile all‟attività <strong>sportiva</strong>”. Ecertamente non è conforme all‟etica <strong>sportiva</strong> che un allenatore approcci prima della gara un calciatore avversario e siintrattenga con lo stesso non per salutarlo, come si impone tra conoscenti, sportivi e persone civili, ma per riaprire il discorso235


DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE - STAGIONE SPORTIVA <strong>2003</strong>-2004di una trattativa mai ufficialmente iniziata ed abortita sul nascere, che viene invece data per conclusa. Quanto alla sanzione,appare equo e congruo al comportamento complessivo tenuto dal Consoli, di gravità comunque inferiore a quello tenuto dalloScirocchi, la sanzione di mesi 6 di squalifica, considerata l‟incensuratezza dello stesso e, come giustamente osservato dallaCommissione Disciplinare e l‟attenuante della sua appartenenza alla società interessata ed il suo ruolo che lo portava adinteressarsi, seppur in modo improprio, alle vicende relative al rafforzamento dell‟organico. Da tale sanzione di mesi 6 devecomunque essere sottratto il già presofferto periodo di sospensione del 20.5.2004, (data della delibera della CommissioneDisciplinare presso il Comitato Regionale Lazio) alla data odierna (e quindi mesi 1 e giorni 1) nonché quella della originariasanzione comminata dalla Commissione Disciplinare con delibera 6.11.<strong>2003</strong> alla sentenza della C.A.F. del 19.1.2004 chetrasmetteva gli atti alla stessa Commissione Disciplinare per nullità della notifica (e quindi mesi 2 e giorni 13) percomplessivamente mesi 3 e giorni 14. La squalifica di mesi 6 oggi inflitta verrà a scadere, tenuto conto dei mesi 3 e giorni 14di presofferto, il 6.9.2004. Per questi motivi la C.A.F. in parziale accoglimento dell‟appello come sopra proposto dal Sig.Consoli Francesco, riduce la sanzione della squalifica a mesi sei, fissandola quindi, al 6.9.2004. Ordina restituirsi la tassaversata.6 - APPELLO DEL C.S. FRASSATI RANICA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CASNIGO/FRASSATI RANICADEL 30.5.2004(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia - Com. Uff. n. 48 del 10.6.2004)Con atto datato 11.6.2004, la soc. Frassati Ranica proponeva ricorso avverso il provvedimento della Commissione Disciplinarepresso il Comitato Regionale Lombardia con cui era stata inflitta la punizione <strong>sportiva</strong> della perdita della gara Castigo/FrassatiRanica, irrogata l‟ammenda di 77,00 euro, inflitta la squalifica al calciatore Sefa Hamlet per una ulteriore gara e l‟inibizione atutto il 15.7.2004 all‟accompagnatore Giacomo Costa. Il predetto calciatore, nei play-off, aveva riportato una primaammonizione in precedente gara ed una seconda ammonizione in gara successiva e ciò malgrado, era stato schierato nellapartita di cui sopra. Sostiene la ricorrente che essendo stato il relativo provvedimento di squalifica riportato solo nel C.U. del10.6.2004, mentre la gara era stata disputata il precedente 30.5, essa non era a conoscenza del provvedimento di squalifica elegittimamente aveva consentito a che il giocatore prendesse parte alla gara de qua. Alla fattispecie, fermo in linea generale ildettato dell‟art. 17, commi 2 e 11 C.G.S., si applica, quale norma speciale, l‟art. 14, n. 12, lett. C dello stesso codice, che recita:“la seconda ammonizione e l‟espulsione determinano l‟automatica squalifica per la gara successiva, salva l‟applicazione di piùgravi sanzioni disciplinari”, stante che trattasi di gare di play-off della L.N.D.. Può convenirsi che la dizione adottata non siaparticolarmente felice, ma la stessa non può essere interpretata se non nel senso che il provvedimento del Giudice Sportivo èrichiamato al solo fine di prevedere l‟irrogazione di una sanzione più grave, ma la espulsione dal campo e la irrogazione, indue gare diverse, nei play-off, della ammonizione comportano la automatica squalifica per la gara successiva. In tal sensodepongono per un verso l‟equiparazione, ai fini che ne occupano, dell‟espulsione alla seconda ammonizione in gare diverse,l‟espresso riferimento alla gara successiva, che ovviamente prescinde dalla data di pubblicazione del C.U., e la ratio stessa diuna norma dettata per i play-off, che logicamente impone rapidità applicative che, ove si prescindesse dall‟automatismo,difficilmente sarebbe raggiungibile a livello dilettantistico. È appena il caso di aggiungere che non è ipotizzabile untrattamento differenziato al riguardo tra doppia ammonizione in gare diverse ed espulsione, atteso che la norma in questioneequipara esplicitamente ai fini in esame le due fattispecie. Il reclamo deve essere dunque respinto: consegue l‟incameramentodella tassa. Per questi motivi la C.A.F. respinge l‟appello come sopra proposto del C.S. Trassati Ranica di Ranica (Bergamo) edispone incamerarsi la tassa versata.7 - APPELLO DELL‟ARBITRO EFFETTIVO D‟AMELIO AURELIO AVVERSO LA SANZIONE DELL‟INIBIZIONEFINO AL 25.7.2004, INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONEDELL‟ART. 1 COMMA 1 C.G.S.(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria - Com. Uff. n. 132 del 25.5.2004)Il Sig. D‟Amelio Aurelio ha proposto ricorso avverso la decisione della Commissione Disciplinare presso il ComitatoRegionale Calabria pubblicata su C.U. n. 132 del 24 maggio 2004 con la quale veniva ritenuto responsabile della violazione dicui all‟art. 1, comma 1, C.G.S. e colpito con la sospensione a svolgere ogni attività in seno alla F.I.G.C. per mesi due. IlD‟Amelio, arbitro effettivo di calcio dal 1992 appartenente alla Sezione AIA di Cosenza si è reso responsabile di aver fornito,prima dell‟incontro San Lorenzo/Sporting Terranova del 23.11.<strong>2003</strong> (Campionato di 1ª Categoria) ai dirigenti delle duesquadre ed alla stampa presente false generalità. Il ricorrente sostiene di non aver mai dato generalità diverse da quelle reali,come d‟altra parte risulta nel referto arbitrale della gara in oggetto. Ciò risulta smentito dalle minuziose indagini svoltedall‟Ufficio Indagini della F.I.G.C. che hanno preso spunto dalla denuncia presentata dal Presidente della Società San Lorenzodel Vallo Sig. Viceconte Antonio. Nella relazione redatta dal collaboratore di detto Ufficio, avvocato Maurizio Borgo, risultain modo inequivoco che il direttore di gara si era presentato ai dirigenti delle squadre fornendo il cognome “Mandolito”,circostanza questa riportata il giorno seguente dai quotidiani locali. Indipendentemente quindi dalle ragioni che hanno indottoil D‟Amelio a tale comportamento si deve ritenere provata la violazione addebitatagli e confermata la sanzione inflitta. Perquesti motivi la C.A.F. respinge l‟appello come sopra proposto dell‟arbitro effettivo D‟Amelio Aurelio e dispone incamerarsila tassa versata.8 - APPELLO DELLA POL. CROPALATI AVVERSO IL PROSCIOGLIMENTO DI RETROCESSIONE ALCAMPIONATO DI 3ª CATEGORIA(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria - Com. Uff. n. 135 dell‟1.6.2004)236


DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE - STAGIONE SPORTIVA <strong>2003</strong>-2004La Poli<strong>sportiva</strong> Cropalati ha presentato ricorso avverso il provvedimento della Commissione Disciplinare pubblicato su C.U. n.44 del 19 maggio 2004, con la quale veniva inflitta all‟attuale ricorrente la punizione <strong>sportiva</strong> della perdita della gara control‟Atletico Acri del 16 maggio 2004, nonché l‟esclusione della stessa dalla competizione dei play-out e l‟assegnazione alcampionato di categoria inferiore. Risulta che il ricorso è stato presentato fuori dai termini previsti e pertanto deve esseredichiarato inammissibile. Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, per tardività, ai sensi del Com. Uff. F.I.G.C. n.117/A del 20.1.2004, l‟appello come sopra proposto dalla Pol. Cropalati di Cropalati (Cosenza). Dispone incamerarsi larelativa tassa.9 - APPELLO DELL‟A.S. SANTA SOFIA LICATA AVVERSO LE SANZIONI DELL‟INIBIZIONE FINO AL 31.12.2004INFLITTA AL SIG. FALSONE GIOVANNI PER VIOLAZIONE DELL‟ART. 1 COMMA 1 C.G.S., DELL‟AMMENDA DI€ 1.000,00 INFLITTA ALLA STESSA A.S. SANTA SOFIA LICATA, PER RESPONSABILITÀ OGGETTIVA, ASEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia - Com. Uff. n. 54 del 26.5.2004)Con ricorso ritualmente presentato la A.S. Santa Sofia Licata ha impugnato davanti a questa Commissione d‟Appello Federalela delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia (C.U. n. 54 del 26 maggio 2004) che hainflitto al tesserato Falzone Giovanni la sanzione <strong>sportiva</strong> della squalifica fino al 31.12.2004 e alla A.S. Santa Sofia Licata, atitolo di responsabilità oggettiva, l‟ammenda di euro 1.000,00. L‟impugnata decisione trae origine da una iniziativa dellaProcura Federale che, a seguito delle risultanze dell‟Ufficio Indagini, ha ritenuto di contestare al Falzone la violazionedell‟articolo 1 comma 1° del Codice di Giustizia Sportiva perché nella stagione <strong>sportiva</strong> 2002-<strong>2003</strong> il predetto, tesserato comecalciatore per la società Enna Calcio, aveva disputato alcune gare nei mesi di settembre/novembre 2002 nella squadra A.S.Santa Sofia Licata per la quale, nel medesimo periodo, aveva anche svolto attività di allenatore. Per tale fatto la A.S. SantaSofia Licata era stata deferita e conseguentemente ritenuta responsabile dalla Commissione Disciplinare, ai sensi dell‟articolo2 comma 4 del Codice di Giustizia Sportiva per responsabilità oggettiva. Il ricorso deve essere accolto. Dall‟attento esamedella documentazione in atti è rimasto infatti provato che nella stagione <strong>sportiva</strong> 2002-<strong>2003</strong>, il calciatore Falzone Giovannidiversamente da quanto assunto nell‟atto di deferimento e nella conseguente delibera della Commissione Disciplinare nonrisulta tesserato per alcuna società né come calciatore, né come allenatore (v. certificazione in atti dell‟Ufficio Tesseramento).L‟erronea formulazione della incolpazione del Falzone comporta l‟annullamento della delibera della CommissioneDisciplinare che, non valutando adeguatamente le risultanze dell‟Ufficio Indagini, ha ritenuto di irrogare la sanzione <strong>sportiva</strong>sopra indicata. Ne deriva che in accoglimento del gravame, la Commissione d‟Appello Federale deve annullare la decisionedella Commissione Disciplinare nei confronti di Falzone Giovanni e della società A.S. Santa Sofia Licata e trasmettere gli attialla Procura Federale per quanto e più eventualmente a praticarsi, posto che, il Falzone risulta aver svolto attività per la A.S.Santa Sofia Licata nel periodo settembre-novembre 2002 senza essere regolarmente tesserato per detta società. Per questimotivi la C.A.F., in accoglimento come sopra proposto dall‟A.S. Santa Sofia Licata di Licata (Agrigento), annulla l‟impugnatadelibera e rinvia gli atti alla Procura Federale per quanto eventualmente a praticarsi e dispone restituirsi la tassa versata.TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 59/C - RIUNIONE DEL 24 GIUGNO 20041 - APPELLO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO IL PROSCIOGLIMENTO DEL SIG. CELLINO MASSIMO,PRESIDENTE DEL CAGLIARI CALCIO, A SEGUITO DI DEFERIMENTO PER VIOLAZIONE DELL‟ART. 27 COMMI1 E 2 DELLO STATUTO, CON RIFERIMENTO ALL‟ART. 1 COMMA 1 C.G.S. E DEL CAGLIARI CALCIO, PERRESPONSABILITÀ DIRETTA, AI SENSI DELL‟ART. 2 COMMA 4 C.G.S.(Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti - Com. Uff. n. 387 del 31.5.2004)1. Con atto del 9 aprile 2004, visto il ricorso proposto dalla società Cagliari Calcio s.p.a. dinanzi al Tribunale di Milano in data11 luglio <strong>2003</strong>, con il quale veniva chiesto l‟annullamento, previa sospensiva, del lodo emesso il 17 giugno <strong>2003</strong> dal Collegioarbitrale della lega Nazionale Professionisti sulla vertenza tra il Sig. Enea Dionisio ed il Cagliari Calcio, il ProcuratoreFederale deferiva alla Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti il Presidente del Cagliari Calcio, dott.Massimo Cellino, nonché la società medesima, per vederli rispondere: - il primo della violazione dell‟art. 27, commi 1 eseguenti, dello Statuto, con riferimento all‟art. 1, comma 1, C.G.S., per violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità, alcui rispetto sono tenuti tutti i tesserati della F.I.G.C. in ogni rapporto comunque riferibile all‟attività <strong>sportiva</strong>; - la seconda atitolo di responsabilità diretta, ai sensi dell‟art. 2, comma 4, C.G.S., in relazione alla violazione ascritta al suo Presidente.L‟Organo requirente concludeva dinanzi all‟Organo di giustizia di prime cure per la dichiarazione di responsabilità degliincolpati e la condanna alla sanzione dell‟inibizione per un anno per il Cellino e a quella della penalizzazione di sei punti per lasocietà calcistica cagliaritana. 2. Con la decisione impugnata, la Commissione Disciplinare ha mandato prosciolti gli incolpati,dando preminente rilievo alla circostanza che la violazione della clausola compromissoria statutaria, da costoro formalmentecommessa nei termini indicati nell‟atto di contestazione, poteva essere attribuita ad un‟erronea interpretazione della normativavigente, operata senza alcun evidente intento di porsi in contrasto con i principi associativi ed indotta da una formulazionetestuale e sistematica di incerta lettura. In tal senso, non a caso, successivamente ai fatti, era stato sollecitato l‟intervento dellaCorte Federale, la quale solo di recente ha definitivamente statuito (Com. Uff. n. 16/Cf. del 16.4.2004) che l‟impugnazione dellodo arbitrale dinanzi al Giudice ordinario senza la preventiva autorizzazione integra, in effetti, la violazione dell‟art. 27,comma 2, dello Statuto Federale. 3. Con il reclamo in trattazione, la Procura Federale ritiene foriero di gravi perplessitàl‟argomentare svolto dalla Commissione Disciplinare, non emergendo, anche dal comportamento processuale della società,elementi che, nella fattispecie, depongano nel senso di un effettivo atteggiamento di buona fede della società medesima. Si237


DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE - STAGIONE SPORTIVA <strong>2003</strong>-2004domanda, infatti, l‟Organo requirente federale in che modo possa ricondursi ad un errore scusabile un atteggiamento che, atacer d‟altro, si è esplicitato in modi intenzionalmente, e comunque consapevolmente, contrari alle norme federali (dovendosiperaltro opporre alle ragioni degli incolpati, a tal riguardo, il principio di carattere generale ignorantia legis non excusat,vigente anche con riferimento all‟ordinamento federale ed espressamente sancito dall‟art. 2, comma 5, C.G.S.). Gli elementi difatto menzionati dalla Procura, rapportati alla normativa federale vigente nella materia in discussione, consentirebbero evidentedi escludere che la società Cagliari abbia seguito i canoni dell‟ordinaria diligenza, da adottarsi nella valutazione di iniziative,connotate da estrema delicatezza, vietate dall‟ordinamento federale e non a caso gravemente menzionate. Le norme specifichesul funzionamento del Collegio arbitrale, le quali prevedono espressamente che le decisioni del Collegio medesimo sonodefinitive ed immediatamente esecutive, avrebbero dovuto, inoltre, quanto meno ingenerare dubbi in capo al Presidente delCagliari sull‟esatta interpretazione della norma. Né, da ultimo, può essere pretermessa, ad avviso della Procura, la circostanzache il Presidente della Società, nonostante il chiaro dettato della Corte Federale, ha mantenuto in vita le azioni giudiziarieillegittimamente avviato in violazione delle norme statutarie, dimostrando ancor più, dunque, la carenza delle condizioni perritenere integrata la fattispecie dell‟errore scusabile protratto nel tempo. L‟Organo federale ha, quindi, concluso per la riformadella decisione appellata, nel senso della declaratoria della responsabilità disciplinare del Presidente del Cagliari Calcio per lecondotte allo stesso contestate nell‟atto di deferimento (perduranti) e della responsabilità diretta della società in ordine agliaddebiti contestati al suo Amministratore, per l‟effetto chiedendo che nei confronti dei predetti vengano irrogate le sanzionirichieste dal rappresentante dell‟ufficio requirente nel corso del procedimento di primo grado o quelle ritenute di giustizia daquesta Commissione d‟Appello. 4. In sede di riunione di questa Commissione, il Procuratore Federale ha chiesto che venisseverbalizzata l‟espunsione del profilo deduttivo di cui al n. 4 dall‟atto di appello (inerente presunte iniziative della societàincolpata che metterebbero in discussione i contenuti dell‟interpretazione resa nella materia de qua dalla Corte Federale). Èstata, altresì, assunta a verbale la dichiarazione del difensore della società Cagliari circa l‟avvenuta rinunzia alle azionipendenti presso l‟Autorità giudiziaria ordinaria. 5. Il reclamo della Procura Federale non può essere accolto, seppur con leavvertenze di seguito esposte. Non sembrano mancare, in effetti, i presupposti per ammettere che la problematica riguardantel‟impugnabilità, senza preventiva autorizzazione, del lodo del Collegio arbitrale presso gli Organi della giustizia ordinaria nonera caratterizzata da uno scenario ermeneutico ben chiaro ed acquisito. Non a caso, infatti, ben oltre l‟attivazione (nonautorizzata) da parte del Cagliari dei mezzi di tutela dinanzi al Giudice ordinario si è ritenuto di dover interpellare in tema laCorte Federale, che solo di recente ha definitivamente chiarito, come accennato in narrativa, che “l‟impugnazione del lodoarbitrale dinanzi al Giudice ordinario senza la preventiva autorizzazione integra la violazione dell‟art. 27, comma 2, delloStatuto Federale”. A fronte dell‟obiettivo alone di incertezza interpretativa che poteva circondare la materia, soprattutto primadei chiarimenti autorevolmente diramati dalla Corte Federale, può giustificarsi, dunque, l‟applicazione dell‟istituto dell‟errorescusabile. Occorre però, al tempo stesso, chiarire, in ossequio alle richieste formalmente ribadite dalla Procura Federale anchein sede di riunione e pur prendendo in ogni caso atto - nella specie - delle dichiarazioni, per come verbalizzate, rese nellamedesima sede dal rappresentante degli appellati (circa l‟avvenuto ritiro di tutte le azioni pendenti), che, proprio inconsiderazione della circostanza che la Corte Federale ha fatto definitiva chiarezza circa l‟illegittimità di azioni impugnatorienon autorizzate avverso i lodi arbitrali, la mancata rinunzia, nei modi previsti dall‟ordinamento generale, a tutte le azionipendenti dinanzi all‟Autorità giudiziaria ordinaria (illegittimamente avviate) potrebbe deporre in senso contrario al permaneredella presunta buona fede in capo ai soggetti interessati e ben potrebbe giustificare, quindi, l‟avvio delle ulteriori iniziative dipropria spettanza da parte dell‟Organo requirente in questa sede reclamante, in relazione al disposto di cui all‟art. 11-bisC.G.S.. Né, al riguardo, al fine di supportare l‟asserito protrarsi di uno status di buona fede solo inizialmente giustificabile, puòritenersi di certo sufficiente la tardiva richiesta di autorizzazione ad adire l‟Autorità giudiziaria ordinaria. Alla stregua dellesoprariportate considerazioni, la C.A.F. respinge l‟appello come sopra proposto dal Procuratore Federale, fatto salvo quantoesposto in parte motiva.2 - APPELLO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO IL PROSCIOGLIMENTO DEL SIG. DAL CINFRANCESCO, PRESIDENTE DEL VENEZIA CALCIO, A SEGUITO DI DEFERIMENTO PER VIOLAZIONEDELL‟ART. 27 COMMI 1 E 2 DELLO STATUTO, CON RIFERIMENTO ALL‟ART. 1 COMMA 1 C.G.S. E DELVENEZIA CALCIO, PER RESPONSABILITÀ DIRETTA, AI SENSI DELL‟ART. 2 COMMA 4 C.G.S.(Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti - Com. Uff. n. 382 del 31.5.2004)1. Con atto del 7 maggio 2004, visto il ricorso proposto dalla società A.C. Venezia dinanzi al Tribunale di Milano - SezioneLavoro in data 18 dicembre <strong>2003</strong>, con il quale veniva chiesto l‟annullamento, previa sospensiva, del lodo emesso il 12 maggio<strong>2003</strong> dal Collegio arbitrale della Lega Nazionale Professionisti sulla vertenza tra il Sig. Rukavina Tomislav ed il Venezia, ilProcuratore Federale deferiva alla Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti, l‟Amministratore unicodell‟A.C. Venezia, Sig. Francesco Dal Cin, nonché la società medesima, per vederli rispondere: - il primo della violazionedell‟art. 27, commi 1 e seguenti, dello Statuto, con riferimento all‟art. 1, comma 1, C.G.S., per violazione dei principi di lealtà,correttezza e probità, al cui rispetto sono tenuti tutti i tesserati della F.I.G.C. in ogni rapporto comunque riferibile all‟attività<strong>sportiva</strong>; - la seconda a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell‟art. 2, comma 4, C.G.S., in relazione alla violazione ascrittaal suo Amministratore unico. L‟Organo requirente concludeva dinanzi all‟Organo di giustizia di prime cure per ladichiarazione di responsabilità degli incolpati e la condanna alla sanzione dell‟inibizione per un anno per il Dal Cin e a quelladella penalizzazione di sei punti per la società calcistica veneziana. 2. Con la decisione impugnata, la CommissioneDisciplinare ha mandato prosciolti gli incolpati, dando preminente rilievo alla circostanza che la violazione della clausolacompromissoria statutaria, da costoro formalmente commessa nei termini indicati nell‟atto di contestazione, poteva essereattribuita ad un‟erronea interpretazione della normativa vigente, operata senza alcun evidente intento di porsi in contrasto con i238


DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE - STAGIONE SPORTIVA <strong>2003</strong>-2004principi associativi ed indotta da una formulazione testuale e sistematica di incerta lettura. In tal senso, non a caso,successivamente ai fatti, era stato sollecitato l‟intervento della Corte Federale, la quale di recente ha definitivamente statuito(Com. Uff. n. 16/Cf. del 16.4.2004) che l‟impugnazione del lodo arbitrale dinanzi al Giudice ordinario senza la preventivaautorizzazione integra, in effetti, la violazione dell‟art. 27, comma 2, dello Statuto Federale. 3. Con il reclamo in trattazione, laProcura Federale ritiene foriero di gravi perplessità l‟argomentare svolto dalla Commissione Disciplinare, non emergendo,anche dal comportamento processuale della società, elementi che, nella fattispecie, depongano nel senso di un effettivoatteggiamento di buona fede della società medesima. Nega, infatti, l‟Organo requirente federale che possa ricondursi ad unerrore scusabile un atteggiamento che, a tacer d‟altro, si è esplicitato in modi intenzionalmente, e comunque consapevolmente,contrari alle norme federali (dovendosi peraltro opporre alle ragioni degli incolpati, a tal riguardo, il principio di caratteregenerale ignorantia legis non excusat, vigente anche con riferimento all‟ordinamento federale ed espressamente sancitodall‟art. 2, comma 5, C.G.S.). Gli elementi di fatto menzionati dalla Procura, rapportati alla normativa federale vigente nellamateria in discussione, consentirebbero evidentemente di escludere che la società Venezia abbia seguito i canoni dell‟ordinariadiligenza, da adottarsi nella valutazione di iniziative, connotate da estrema delicatezza, vietate dall‟ordinamento federale e nona caso gravemente sanzionate. Le norme specifiche sul funzionamento del Collegio arbitrale, le quali prevedono espressamenteche le decisioni del Collegio medesimo sono definitive ed immediatamente esecutive, avrebbero dovuto, inoltre, quanto menoingenerare dubbi in capo all‟Amministratore unico del Venezia sull‟esatta interpretazione della norma. Né, da ultimo, puòessere pretermessa, ad avviso della Procura, la circostanza che il Presidente della Società, nonostante il chiaro dettato dellaCorte Federale, ha mantenuto in vita le azioni giudiziarie illegittimamente avviate in violazione delle norme statutarie,dimostrando ancor più, dunque, la carenza delle condizioni per ritenere integrata la fattispecie dell‟errore scusabile protrattonel tempo. L‟Organo federale ha, quindi, concluso per la riforma della decisione appellata, nel senso della declaratoria dellaresponsabilità disciplinare del Presidente dell‟A.C. Venezia 1907 per le condotte allo stesso contestate nell‟atto di deferimento(perduranti) e della responsabilità diretta della società in ordine agli addebiti contestati al suo Amministratore, per l‟effettochiedendo che nei confronti dei predetti vengano irrogate le sanzioni richieste dal rappresentante dell‟ufficio requirente nelcorso del procedimento di primo grado o quelle ritenute di giustizia da questa Commissione d‟Appello. 4. Il reclamo dellaProcura Federale non può essere accolto, seppur con le avvertenze di seguito esposte. Non sembrano mancare, in effetti, ipresupposti per ammettere che la problematica riguardante l‟impugnabilità, senza preventiva autorizzazione, del lodo delCollegio arbitrale presso gli Organi della giustizia ordinaria non era caratterizzata da uno scenario ermeneutico ben chiaro edacquisito. Non a caso, infatti, successivamente all‟attivazione (non autorizzata) da parte del Venezia dei mezzi di tutela dinanzial Giudice ordinario si è ritenuto di dover interpellare in tema la Corte Federale, che solo di recente ha definitivamente chiarito,come accennato in narrativa, che “l‟impugnazione del lodo arbitrale dinanzi al Giudice ordinario senza la preventivaautorizzazione integra la violazione dell‟art. 27, comma 2, dello Statuto Federale”. A fronte dell‟obiettivo alone di incertezzainterpretativa che poteva circondare la materia, soprattutto prima dei chiarimenti autorevolmente diramati dalla Corte Federale,può giustificarsi, dunque, l‟applicazione dell‟istituto dell‟errore scusabile. Occorre però, al tempo stesso, chiarire, in ossequioalle richieste formalmente ribadite dalla Procura Federale anche in sede di riunione, che, proprio in considerazione dellacircostanza che la Corte Federale ha fatto definitiva chiarezza circa l‟illegittimità di azioni impugnatorie non autorizzateavverso i lodi arbitrali, la mancata rinunzia, nei modi previsti dall‟ordinamento generale, a tutte le azioni pendenti dinanziall‟Autorità giudiziaria ordinaria (illegittimamente avviate) può deporre in senso contrario al permanere della presunta buonafede in capo ai soggetti interessati e quindi giustificare l‟avvio delle ulteriori iniziative di propria spettanza da partedell‟Organo requirente in questa sede reclamante, in relazione al disposto di cui all‟art. 11-bis C.G.S.. Né, al riguardo, al finedi supportare l‟asserito protrarsi di uno status di buona fede solo inizialmente giustificabile, potrebbe ritenersi sufficiente latardiva richiesta di autorizzazione ad adire l‟Autorità giudiziaria ordinaria. Alla stregua delle soprariportate considerazioni, laC.A.F. respinge l‟appello come sopra proposto dal Procuratore Federale, fatto salvo quanto esposto in parte motiva.3 - APPELLO DELL‟U.S. AVELLINO AVVERSO L‟ANNULLAMENTO DEL TRASFERIMENTO A TITOLOTEMPORANEO DEL CALCIATORE BRESCIA CARMINE DALL‟U.S. AVELLINO ALLA A.C. MARTINA(Delibera della Commissione Tesseramenti - Com. Uff. n. 20/D del 26.2.2004)La Commissione Tesseramenti, con decisione pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 20/D del 26.2.2004, accogliendo ilreclamo del calciatore Brescia Carmine, dichiarava la nullità del suo trasferimento dalla U.S. Avellino alla A.C. Martina, per lafalsità della sua firma e la conseguente inefficacia dell‟atto. Avverso questa decisione proponeva appello davanti a questaCommissione l‟Amministratore Unico dell‟Avellino dr. Aniello Carrino articolando una serie di motivi in fatto e in diritto,tendenti ad ottenere l‟annullamento della delibera impugnata ed il relativo ripristino del vincolo a favore della società Martina.L‟appello è infondato e non può essere accolto. Per quanto riguarda l‟aspetto procedurale dell‟appello, è sufficiente ricordareche il ricorso proposto dal calciatore Brescia non può essere considerato tardivo, ex art. 95 comma 12 N.O.I.F., in quanto lapredetta norma trova applicazione esclusivamente nel caso in cui vi sia stato, in precedenza, un provvedimento emesso da unaLega o da un Comitato, evenienza non verificatasi nel caso in esame e che nessuna conseguenza può derivare dall‟avere laCommissione Tesseramenti autorizzano l‟audizione del Brescia e del suo assistente (avv. Fabio Cazzola, arbitro presso ilCollegio Arbitrale di Serie C, qualifica che non comporta l‟incompatibilità denunciata dall‟appellante), “senza loro specificarichiesta”, trattandosi di una lecita facoltà esercitata ai fini della decisione del reclamo e che non viola norme regolamentari.Nel merito va osservato che quanto sostenuto nell‟appello, circa il rapporto economico esistente tra il Brescia e la A.C.Martina, non influisce sulla correttezza della dichiarazione di nullità della predetta lista di trasferimento del Brescia. Infatti, lasottoscrizione apposta dal Brescia sull‟atto è risultata apocrifa dalla comparazione con le firme apposte da quest‟ultimo davantialla Commissione Tesseramenti nella riunione del 13.2.2004 e dagli atti contenuti nella memoria difensiva presentata in quella239


DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE - STAGIONE SPORTIVA <strong>2003</strong>-2004sede. L‟U.S. Avellino ha sottoscritto per prima il modello e lo ha consegnato all‟agente del Brescia per la sottoscrizione delcalciatore. Il modello con queste due firme è stato, in un secondo momento, sottoposto alla A.C. Martina, per la suasottoscrizione e quindi è stato depositato in Lega. La mancata sottoscrizione contestuale del modulo federale, secondo le normevigenti in materia di trasferimenti e di cessioni di contratto, come puntualmente rilevato dalla Commissione Tesseramenti, hacausato, unitamente alla ricordata falsità della firma del Brescia, la compilazione di un atto falso e del tutto inefficace.Consegue l‟incameramento della relativa tassa. Per questi motivi la C.A.F. respinge l‟appello come sopra proposto dall‟U.S.Avellino di Avellino e dispone incamerarsi la tassa versata.4 - APPELLO DEL SIG. PUNZI FRANCESCO AVVERSO LA SANZIONE DELL‟INIBIZIONE FINO AL 5.11.2004(Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Lazio del Settore per l‟Attività Giovanile e Scolastica- Com. Uff. n. 44 del 20.5.2004)Con atto d‟appello ritualmente avanzato dinanzi a questa C.A.F., Punzi Francesco, dirigente accompagnatore ufficiale dellaA.S. Ottavia Roma, ha proposto impugnazione avverso il provvedimento in epigrafe indicato, emesso dal Giudice Sportivo di2° Grado presso il Comitato Regionale Lazio del Settore per l‟Attività Giovanile e Scolastica con C.U. n. 44 del 20 maggio2004. Quest‟ultimo organo aveva confermato la decisione adottata dal Giudice Sportivo con il C.U. n. 42 del 2 maggio 2004.L‟appellante ha rilevato, in particolare al punto 2 del ricorso così evidenziando la contraddittorietà della decisione, di nonessersi mai posizionato (dopo essere stato allontanato dal terreno di giuoco dall‟arbitro) per il restante tempo di gara nellatribuna del campo e di non aver offeso o insultato l‟assistente arbitrale. Ha soggiunto di essersi posto sul versante opposto delcampo di giuoco, vicino ai binari della ferrovia Roma-Viterbo, e di essere stato di continuo disturbato dal passaggio dei treni;per tali ragioni comunicò disposizioni tecniche al massaggiatore a mezzo sms. Orbene, rileva questo decidente che l‟appello inesame è, sullo specifico punto, fondato. Dall‟esame dell‟audizione del direttore di gara Angelo Zappa, sentito l‟1 giugno 2004dal Giudice Sportivo di 2° Grado, si ricava che: “...sul lato dove si posizionò il Punzi scorre la ferrovia. Preciso, per quello cheho potuto constatare di persona, che il Pinzi non si allocò mai in tribuna”. Dalla lettura della decisione del Giudice Sportivo di2° Grado, si ricava che detto organo ha così motivato la circostanza in esame: “...appare opportuno dare atto che l‟arbitro, nelreso supplemento, abbia attestato la veridicità del reclamo, sul punto che il Punzi mai si allocò in tribuna, come era statoaffermato, in maniera evidentemente erronea, dall‟assistente arbitrale”. Tuttavia, il predetto organo ha disatteso quantopuntualmente rilevato in fatto ed ha deliberato di rigettare il reclamo del Punzi, in tal modo violando il disposto della norma dicui all‟art. 33/1 lett. C C.G.S. incorrendo nel vizio di contraddittorietà della motivazione della decisione su un punto decisivodella controversia prospettato dalla parte. L‟odierno appello, dunque, deve essere parzialmente accolto e conseguentementedeve disporsi la restituzione della tassa versata. Per questi motivi la C.A.F. in parziale accoglimento dell‟appello come sopraproposto dal Sig. Punzi Francesco, riduce al 5.9.2004 la sanzione dell‟inibizione già inflitta dai primi giudici al reclamante.Ordina restituirsi la tassa versata.240


DECISIONI INTEGRALIDELLACAMERA DI CONCILIAZIONEED ARBITRATO PER LO SPORTDEL CONISTAGIONE SPORTIVA <strong>2003</strong> - 2004241


DECISIONI INTEGRALI DELLA CAMERA DI CONCILIAZIONE ED ARBITRATO PER LO SPORT DEL CONI- STAGIONE SPORTIVA <strong>2003</strong>-2004LODO ARBITRALE DEL 22 AGOSTO <strong>2003</strong> - L’AQUILA CALCIO S.P.A. CONTRO F.I.G.C.COMITATO OLIMPICO NAZIONALE ITALIANOCAMERA DI CONCILIAZIONE E ARBITRATO PER LO SPORTL‟ARBITRO UNICOPROF. AVV. PIERLUIGI RONZANIha deliberato il presente lodo nella controversia promossa da:L‟AQUILA CALCIO S.P.A. Con sede in L‟Aquila, viale della Crocerossa n. 115, in persona del legale rappresentantepro-tempore, amministratore unico signor Michele Passarelli, rappresentata e difesa dall‟avv. Ruggero Stincardini del foro diPerugia, ivi elettivamente domiciliata in via Martiri dei Lager n. 92/A; parte attrice; controFEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO con sede in Roma via G. Allegri n. 4, in persona del presidente dott.Franco Carraro, rappresentata e difesa dall‟avv. Mario Gallavotti del foro di Roma, ivi elettivamente domiciliata in via Po n.9; parte convenuta.Conclusioni delle parti:per L‟AQUILA CALCIO S.P.A.: “l‟arbitro unico si compiaccia, contrariis reiectis, di annullare i provvedimenti giàimpugnati avanti il TAR/Abruzzo, come sopra analiticamente individuati, e per le parti di rilevanza per la società/Aquila, e perla sua ammissione al campionato di serie C/1 per la stagione <strong>2003</strong>-04, per l‟effetto ordinare alla F.I.G.C. l‟adozione deiprovvedimenti conseguenti ai fini dell‟ammissione della società L‟AQUILA CALCIO S.P.A al campionato di serie C/1 per lastagione <strong>2003</strong>-2004.Con vittoria di spese di rito e di difesa, secondo giustizia”.Per la FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO: “si chiede pertanto che il designato arbitro unico rigetti ladomanda proposta dalla società L‟AQUILA CALCIO S.P.A., e la condanni a rifondere alla F.I.G.C. le spese di questoprocedimento e gli oneri della difesa nella misura ritenuta di giustizia”. Svolgimento dell‟arbitrato Con atto introduttivo diarbitrato del 21 agosto <strong>2003</strong> L‟AQUILA CALCIO S.P.A. chiedeva l‟annullamento dei seguenti atti:1) del provvedimento Co.Vi.So.C. di cui al verbale della riunione in data 29 luglio <strong>2003</strong>, con il quale veniva espresso parerenegativo all‟ammissione della ricorrente al campionato di serie C/1 per la stagione <strong>2003</strong>-2004, nonché dei provvedimentiCo.Vi.So.C. di cui agli altri verbali delle riunioni tenute prima del 29 luglio <strong>2003</strong> ed aventi ad oggetto l‟ammissione dellaricorrente al campionato predetto;2) del provvedimento del Consiglio federale della FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO del 31 luglio <strong>2003</strong>, di cuial comunicato ufficiale n. 41/A in pari data, con il quale veniva deliberata la non ammissione di parte attrice al campionato diserie C/1 <strong>2003</strong>-04;3) per quanto occorresse, del comunicato ufficiale della F.I.G.C. n. 151/A del 28 aprile <strong>2003</strong>, che stabilisce le norme perl‟ammissione ai campionati, e del comunicato ufficiale della Lega professionisti di serie C n. 174 del 2 maggio <strong>2003</strong> cherecepisce integralmente il precedente atto normativo;4) del Comunicato Ufficiale della L.P.S.C. n. 9 del 22.07.<strong>2003</strong>, con il quale veniva deliberata la non ammissione della societàL‟Aquila al Campionato di serie C/1 <strong>2003</strong>-2004;5) del provvedimento della Lega Professionisti Serie C di cui al Comunicato Ufficiale, con il quale veniva resa nota lacomposizione dei gironi dei Campionati di Calcio di Serie C/1 per la stagione <strong>sportiva</strong> <strong>2003</strong>-2004;6) nonché di qualsiasi altro atto presupposto, e/o conseguente e/o direttamente e/o indirettamente connesso, con gli attiimpugnati di cui sopra. Formulando le proprie premesse di fatto, parte attrice osservava che, al termine della stagione <strong>sportiva</strong>2002-<strong>2003</strong>, L‟AQUILA CALCIO S.P.A. conseguiva sul campo il diritto a partecipare per la stagione corrente (<strong>2003</strong>-2004) alcampionato di serie C/1. In ragione del risultato conseguito, L‟AQUILA CALCIO S.P.A. presentava nei termini la domandadi iscrizione al predetto campionato. Con lettera 19 giugno <strong>2003</strong> la F.I.G.C. - secondo la ricostruzione di parte attrice -contestava a L‟AQUILA CALCIO S.P.A. un‟eccedenza di indebitamento per euro 1.144.000,00 con invito ad annullarla entroil 14 luglio <strong>2003</strong>. Con lettera 22 luglio <strong>2003</strong> la L.P.S.C. comunicava a L‟AQUILA CALCIO S.P.A. che il proprio Consigliodirettivo aveva deliberato la sua non ammissione al campionato in ragione dei seguenti fatti: a) eccedenza di indebitamento pereuro 1.064.000,00 b) irregolare posizione Enpals. Con la medesima lettera la L.P.S.C. precisava gli ulteriori adempimenti chela società L‟Aquila avrebbe dovuto compiere nei confronti della Lega stessa. In data 24 luglio <strong>2003</strong> L‟AQUILA CALCIOS.P.A. ricorreva avverso la non ammissione, rilevando:1) che l‟eccedenza di indebitamento sarebbe stata coperta principalmente con la dichiarazione liberatoria del debito da parte diprimario istituto di credito;2) che la posizione Enpals era in corso di sanatoria;3) che gli altri adempimenti richiesti dalla L.P.S.C. erano in corso di esecuzione;4) che l‟esecuzione di cui al pignoramento Promogadget era in corso di definizione.La società calcistica riservava il deposito dei documenti comprovanti le sanatorie nei termini regolamentari.Secondo quantoaffermato da parte attrice, il predetto ricorso non aveva alcun riscontro, né nel termine tra il suo deposito e la produzione deidocumenti, né successivamente fino alla comunicazione della delibera di non ammissione del Consiglio Federale adottata il31.07.<strong>2003</strong>. Il 28 luglio <strong>2003</strong> termine ultimo per la produzione della documentazione probatoria riservata nel ricorso di cuisopra, L‟AQUILA CALCIO S.P.A. depositava brevi manu alla Co.Vi.So.C.:1) propria lettera nella quale specificava che l‟eccedenza di indebitamento per euro 1.064.000,00 era stata coperta:242


DECISIONI INTEGRALI DELLA CAMERA DI CONCILIAZIONE ED ARBITRATO PER LO SPORT DEL CONI- STAGIONE SPORTIVA <strong>2003</strong>-2004- quanto ad euro 831.000,00 mediante dichiarazione liberatoria della Banca di Credito Cooperativo di Roma e:- quanto ad euro 233.000,00 mediante assegni circolari a pagamento degli emolumenti dei tesserati relativi alla stagione 2002-<strong>2003</strong>;2) dichiarazione liberatoria della Banca di Credito Cooperativo di Roma in data 10. luglio.<strong>2003</strong> in ordine all‟intervenuto interoaccollo da parte del signor Domenico Passarelli , socio di parte attrice, dell‟esposizione debitoria de L‟Aquila Calcio s.p.a. pereuro 831.000,00;3) dichiarazione in data 10 luglio .<strong>2003</strong> del socio Domenico Passarelli contenente la rinuncia de L‟Aquila Calcio s.p.a. aqualsiasi suo credito derivante dall‟ accollo liberatorio della esposizione verso la Banca di Credito Cooperativo di Roma, a cuiveniva dato adempimento mediante versamento a mezzo bonifico bancario per complessivi euro 831.000,00;4) assegni circolari per euro 312.000,00 intestati ai tesserati della stagione 2002-<strong>2003</strong> a saldo dei loro emolumenti ancora nonpagati;5) copia delle deleghe bancarie di pagamento (moduli F24 e F23) relativi al saldo dei debiti Enpals scaduti al 30.04.<strong>2003</strong> edella prima rata del piano di rientro, così come richiesto dalla F.I.G.C. e dall‟ Enpals;6) dichiarazione in data 28. luglio.<strong>2003</strong> del socio Eliseo Iannini con la quale si dichiarava che i versamenti da questi eseguitiper euro 456.680,00 (destinati all‟emissione degli assegni circolari ed ai pagamenti dei modelli F23 ed F24 di cui sopra)costituivano versamenti postergati ed infruttiferi volti ad equilibrare il parametro ricavi/indebitamento previsto dalle normefederali.In data 29. luglio .<strong>2003</strong> la Co.Vi.So.C. - nella riunione per la verifica degli adempimenti riservati da parte attrice insede di ricorso avverso il C.U. n. 9 della L.P.S.C. e presenti i rappresentanti della stessa L.P.S.C. che documentavano ilformale adempimento di tutte le prescrizioni richieste dalla Lega esprimeva parere di non ammissione de L‟Aquila Calcios.p.a. in quanto riteneva che lo strumento dell‟accollo impiegato per ripianare l‟eccedenza di indebitamento non rientrasse traquelli tipicamente e tassativamente previsti nel C.U. 151/A. In data 30 luglio <strong>2003</strong> la società L‟Aquila inviava una diffida alConsiglio Federale con la quale:a) rimetteva copia dell‟estratto del proprio conto corrente bancario n. 771/92 presso la Banca di Credito Cooperativo di Romaattestante in data 11 luglio <strong>2003</strong> il bonifico a proprio favore per euro 831.693,71, effettuato con la causale: estinzioneposizione da Passarelli Domenico, nonché il saldo a zero;b) specificava le proprie ragioni in fatto e in diritto, in contestazione della assunta non ammissione che riteneva del tuttoinfondata ed illegittima;c) invitava il Consiglio Federale della F.I.G.C. a riesaminare l‟intera pratica, alla luce dei documenti prodotti e delleconsiderazioni svolte nella diffida medesima, reclamando la sua ammissione al campionato di serie C/1. In data 31 luglio <strong>2003</strong>il Consiglio Federale della F.I.G.C. deliberava la non ammissione de L‟Aquila Calcio s.p.a. al campionato di serie C/1 per lastagione <strong>2003</strong>-2004. Di conseguenza essa veniva cancellata dal settore professionistico della F.I.G.C.. In data 01 agosto <strong>2003</strong>parte attrice asseriva di aver depositato presso la segreteria della Co.Vi.So.C., al fine di conoscere le motivazioni della suaesclusione, una richiesta di immediato rilascio di copia dei verbali delle riunioni tenute dal 03 luglio <strong>2003</strong> al 29 luglio <strong>2003</strong>,nel corso delle quali era stato trattato e deciso il caso che ci occupa, con specifica istanza di rilascio immediato in ragionedell‟urgente proposizione di ricorso al T.A.R., nonché di rilascio integrale della documentazione riguardante le decisioniconcernenti tutte le altre società esaminate, e ciò in ragione del fatto che una delle censure da interporre riguardava la pretesadisparità di trattamento. La richiesta, regolarmente protocollata, non veniva evasa. Con atto in data 04 agosto <strong>2003</strong> L‟AquilaCalcio s.p.a. ricorreva in via cautelare e nel merito al T.A.R. Abruzzo; il presidente di tale organo di giustizia amministrativapronunciava in data 07 agosto <strong>2003</strong> decreto inaudita altera parte con il quale, accogliendo l‟istanza di parte attrice per misurecautelari, disponeva di ammettere con riserva la stessa L‟Aquila Calcio s.p.a. al campionato di serie C/1 per l‟anno <strong>2003</strong>-2004,fissando per il giorno 17 settembre <strong>2003</strong> l‟udienza in camera di consiglio per la delibazione dell‟istanza di sospensione. Conistanza in data 8 agosto <strong>2003</strong>, la F.I.G.C. domandava la revoca del provvedimento cautelare del tribunale amministrativo; taleistanza veniva rigettata. Lo stesso 8 agosto <strong>2003</strong> L‟Aquila Calcio s.p.a., dopo aver diffidato senza esito la F.I.G.C. a dareesecuzione alla misura cautelare provvisoria, ricorreva ancora al T.A.R. Abruzzo per la nomina di un commissario ad acta; inesito a tale istanza il presidente del tribunale amministrativo disponeva l‟anticipazione al giorno 20 agosto <strong>2003</strong> dell‟udienzacollegiale già fissata per il 17 settembre <strong>2003</strong>. In data 19 agosto <strong>2003</strong> il Consiglio dei ministri emanava il decreto legge con ilquale venivano ipso iure sospesi tutti i provvedimenti cautelari concessi dai T.A.R. territoriali, ivi compreso quellopronunciato dal T.A.R. Abruzzo in favore de L‟Aquila Calcio s.p.a.. Nelle more la F.I.G.C. e la L.P.S.C. provvedevanocomunque – pur nell‟efficacia della misura cautelare del T.A.R. Abruzzo – a redigere i gironi ed i calendari della serie C/1 perla corrente stagione <strong>sportiva</strong>. In data 19 agosto <strong>2003</strong> parte attrice presentava istanza a questa Camera di Conciliazione edArbitrato per lo Sport per l‟esperimento di un tentativo di conciliazione ex art. 3 del regolamento. In data 20 agosto <strong>2003</strong> iltentativo di conciliazione veniva esperito dal prof. avv. Maurizio Benincasa, senza esito positivo, come da verbale agli atti. Nelcorso del tentativo di conciliazione, L‟Aquila Calcio s.p.a. deduceva che ferme le eccezioni di efficacia delle operazionicompiute a ripianamento della contestata eccedenza di indebitamento, la società stessa aveva comunque già provveduto aconvocare l‟assemblea straordinaria per il giorno 22 settembre <strong>2003</strong> in prima convocazione, e per il giorno 24 settembre <strong>2003</strong>in seconda convocazione, con all‟ordine del giorno l‟aumento di capitale sociale fino ad euro 1.100.000,00; e cioè a somma digran lunga superiore all‟importo della eccedenza di indebitamento contestata per euro 831.000,00. Parte attrice versava agli attidel tentativo di conciliazione la documentazione comprovante quanto sopra. Alla mancata conciliazione seguiva istanza diarbitrato della controversia, con la quale parte attrice formulava i seguenti motivi in diritto:243


DECISIONI INTEGRALI DELLA CAMERA DI CONCILIAZIONE ED ARBITRATO PER LO SPORT DEL CONI- STAGIONE SPORTIVA <strong>2003</strong>-2004I) asserita illegittimità dei provvedimenti impugnati per violazione delle norme relative all‟ammissione al campionato<strong>2003</strong>/2004 (C.U. F.I.G.C. n. 151/A del 28 aprile <strong>2003</strong>, recepito nel C.U. L.P.S.C. n. 174 del 2 maggio <strong>2003</strong>) per violazione dilegge, errata o carente motivazione e per eccesso di potere;II) asserita illegittimità dei provvedimenti impugnati per errata interpretazione del C.U. n. 151, per violazione di legge e pereccesso di potere;III) asserita illegittimità del C.U. n. 151 per errata interpretazione e/o violazione di legge e per eccesso di potere;IV) asserita disparità di trattamento e violazione della prassi federale.Il nucleo della controversia, secondo la letterale prospettazione di parte attrice in ordine al primo motivo, consisterebbe nelvalutare, gradatamente, se l‟operazione di ripianamento eseguita da L‟AQUILA CALCIO S.P.A. rientri o meno tra quellepreviste dal C.U. n. 151; se il termine “esclusivamente” utilizzato nel C.U. n. 151 sia da interpretarsi in senso tassativo ovverocon riferimento alle finalità che lo stesso C.U. intende perseguire in relazione alla legge 91 del 1981 ed alle N.O.I.F.; sel‟eventuale interpretazione tassativa con riferimento alle sole “modalità” sia legittima e/o compatibile con quanto dispostodalla legge 91 del 1981 e dalle N.O.I.F.. Secondo parte attrice, la motivazione della non ammissione sarebbe poi assolutamentecarente (inesistente) laddove farebbe unico riferimento, peraltro non nella parte deliberativa ma nel solo “cappello”, alle trecontestazioni della L.P.S.C. del 22 luglio <strong>2003</strong> (indebitamento, Enpals ed ulteriori mancati adempimenti precisati nella stessalettera della LPSC), senza minimamente prendere in considerazione quanto documentato e prodotto dopo il 22 lugliomedesimo. Parte attrice, a pag. 9 dell‟istanza di arbitrato, afferma, dopo la intervenuta contestazione dell‟eccesso diindebitamento, di averlo ripianato con le modalità e nei termini previsti nel C.U. n. 151 e, comunque, nell‟ambito dello spiritoe delle finalità che la normativa federale si pone, avendo utilizzato modalità sicuramente più garantistiche di quelle,tassativamente o non tassativamente, individuate nel citato comunicato ufficiale, e comunque in armonia con le norme didiritto comune. L‟Aquila Calcio s.p.a. affermava inoltre (pag. 11 della predetta istanza) di aver rispettato i criteri individuatinel C.U. n. 151, ed in ogni caso di aver conseguito le finalità che i legislatori (ordinario e federale) si erano posti comeobiettivo, attuando il ripianamento dell‟eccesso di indebitamento con operazioni aventi una valenza di garanzia sicuramentepiù forte di quelle di cui alle modalità previste dal comunicato stesso. Quanto alla operazione di accollo attuata dal socioPassarelli, parte attrice osservava come non potessero evocarsi fondati dubbi in relazione al fatto che essa, pur non costituendoformalmente un incremento di mezzi propri da effettuarsi nella forma dell‟aumento di capitale ovvero del versamento in contofuturo aumento di capitale, ne rivestisse comunque la sostanza e gli effetti, in quanto costituiva un incremento di mezzipatrimoniali e finanziari della società idonei a ripianare un indebitamento nella forma più ablativa e garantitamente ablativa”che sia possibile.Secondo parte attrice, i documenti esibiti dimostrerebbero inequivocabilmente la volontà del Passarelli dirinunciare – e di aver rinunciato – definitivamente nei confronti de L‟AQUILA CALCIO S.P.A. a qualsiasi azione derivantedall‟accollo liberatorio effettuato nei confronti della banca, nonché la volontà di quest‟ultima di liberare anch‟essa“definitivamente ed irreversibilmente a stessa L‟Aquila Calcio s.p.a. da qualsiasi debito nei suoi confronti.Con una serie dicircostanziati riferimenti a dottrina e giurisprudenza, L‟AQUILA CALCIO S.P.A. concludeva che “a ben valutare, la suddettaimmissione per accollo costituisce esattamente anche nella forma il puntuale rispetto di quanto dettato dal C.U. n. 151 in temadi incremento di mezzi propri”.Sin qui il primo motivo di diritto enunciato da parte istante.Con il secondo motivo, venivainvece dedotto che la Co.Vi.So.C. ed il Consiglio federale della F.I.G.C. avrebbero erroneamente ritenuto che le “modalità”indicate nel C.U. n. 151 per il ripianamento dell‟eccedenza di indebitamento fossero da ritenersi “tassative”, con laconseguente prevalenza rispetto alle generali e specifiche finalità che il C.U. n. 151 persegue, o comunque doveva perseguire,in relazione alle previsioni delle N.O.I.F. e della legge 91 del 1981.Con il terzo e quarto motivo di diritto parte istante ribadiva,sotto altro profilo, l‟asserita illegittimità del C.U. n. 151 e, di più, sollevava specifiche eccezioni in ordine a una pretesa“disparità di trattamento” con “violazione della prassi federale”, di cui L‟AQUILA CALCIO S.P.A. sarebbe stato oggetto.La FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO esponeva le proprie tesi nella memoria difensiva del 22 agosto <strong>2003</strong>.Parte convenuta formulava articolate eccezioni in ordine a tutti i profili di illegittimità sollevati da L‟AQUILA CALCIOS.P.A.In ordine al punto di causa costituito dalla operazione di accollo, la F.I.G.C. osservava come quest‟ultima non fossericompresa nel novero di quelle categoricamente indicate dalla Federazione e, quindi, non potesse in alcun caso essereconsiderata idonea a sanare l‟indebitamento subito dalla società calcistica, né fosse in alcun modo “assimilabile” ad unaumento di capitale.Per effetto dell‟operazione di accollo liberatorio secondo la Federazione il rapporto tra il soggetto debitoree creditore si estingueva e nasceva, in conseguenza dell‟accollo, un rapporto tra l‟accollante e la banca. L‟operazione, in altreparole, non si concludeva con un rapporto tra il socio e la società finalizzato ad incrementare il patrimonio netto diquest‟ultima: di talchè non c‟era nessun legame tra il socio Domenico Passarelli e L‟Aquila Calcio s.p.a.. In definitiva sarebbevero che la società L‟Aquila Calcio non aveva più un debito nei confronti del creditore banca, ma sarebbe altresì vero chequesta riduzione di debito non era finalizzata ad un aumento di capitale o a versamento in conto futuro aumento di capitale.Sarebbe bastato, a detta della F.I.G.C., che il socio Passarelli avesse convertito in capitale il credito derivante dall‟accollo perrealizzare la fattispecie prevista dalla norma. Ed ancora, se è pur vero che la cancellazione di un debito comporta unasopravvenienza attiva, la società attrice non avrebbe comprovato che detta sopravvenienza fosse tale da realizzare un utile diesercizio idoneo a ripianare la perdita. L‟Aquila Calcio s.p.a. si era limitata secondo F.I.G.C., a documentare che in data 12luglio <strong>2003</strong> si era tenuta l‟assemblea straordinaria dei soci nella quale si dava atto che la società a seguito della sopravvenienzanon versava più nelle condizioni previste dagli artt. 2446-2447 c.c., senza peraltro allegare alcuna situazione patrimonialeaggiornata che comprovasse tale assunto, né alternativamente alcuna relazione del collegio sindacale.Sin qui, dunque, la difesadella F.I.G.C.. Le parti comparivano innanzi l‟Arbitro unico all‟udienza del 22 agosto <strong>2003</strong>.L‟Arbitro esperiva, senza esito, iltentativo di conciliazione e, quindi, i difensori illustravano le rispettive tesi. L‟Avv. Stincardini, per parte attrice, depositava244


DECISIONI INTEGRALI DELLA CAMERA DI CONCILIAZIONE ED ARBITRATO PER LO SPORT DEL CONI- STAGIONE SPORTIVA <strong>2003</strong>-2004situazione patrimoniale della società al 28 luglio <strong>2003</strong>, inviata all‟epoca anche alla F.I.G.C., comprovante l‟equilibriofinanziario de L‟Aquila Calcio s.p.a. ed il rispetto dei parametri di cui al C.U. n.151. Il difensore della F.I.G.C. producevacopia del fascicolo della Co.Vi.So.C. e si rimetteva alle valutazioni tecniche ivi contenute, rilevando peraltro che nello stessonon risultava depositata la situazione patrimoniale prodotta.L‟Arbitro unico, esaminata la documentazione rimessa dalle parti,riteneva la causa sufficientemente istruita e, previa riserva per la deliberazione, comunicava lo stesso 22 agosto <strong>2003</strong> ildispositivo del lodo.Motivi della decisione. Il punto nodale della controversia si incentra sulla delibera della Co.Vi.So.C. che,con il proprio parere negativo, costituiva il motivo determinante della delibera della F.I.G.C. con cui L‟Aquila Calcio s.p.a.non veniva ammessa al campionato di competenza. Il provvedimento è basato su una interpretazione meramente letterale eformale della norma (C.U. F.I.G.C. n. 151/A del 28 aprile <strong>2003</strong>) che non annovera, tra i mezzi previsti per ripianareun‟esposizione debitoria, l‟accollo liberatorio.La norma andava in realtà interpretata riferendosi alla ratio legis, il cui scopoprimario è quello di consentire la partecipazione ai campionati alle sole società che rispettino i parametri previsti;conseguentemente, eventuali ripianamenti di perdite devono essere valutati in senso sostanziale e non formale.La F.I.G.C. non ha infatti ammesso L‟Aquila Calcio s.p.a. al campionato in quanto, a parere della Co.Vi.So.C., nelripianamento dei debiti la società abruzzese non aveva utilizzato uno degli strumenti previsti espressamente dalla normativa.A) Per quanto riguarda la violazione e l‟erronea interpretazione del C.U. n. 151/A.Gli strumenti utilizzati da L‟Aquila Calcios.p.a. per ripianare il debito pari ad euro 1.064.000,00 contestato dalla F.I.G.C. sono:1) accollo liberatorio, senza diritto di rivalsa stipulato dal socio Domenico Passarelli per l‟ammontare di euro 831.000,00;2) assegni circolari per euro 233.000,00 emessi dal socio Eliseo Iannini per gli emolumenti dei tesserati 2002-<strong>2003</strong>. Dettiversamenti venivano qualificati dallo stesso socio come “finanziamenti postergati ed infruttiferi.”La F.I.G.C. individuava inoltre tra i motivi di non ammissione de L‟Aquila Calcio s.p.a. al campionato, l‟utilizzo,relativamente all‟accollo, di una modalità non prevista dal C.U. n. 151/A, norma da intendersi secondo gli organi federali distretta interpretazione. La modalità di cui al punto 2) suindicato rientra tra i mezzi di ripianamento previsti dal C.U. n. 151/A,per cui nulla quaestio in ordine alla sua legittimità e ammissibilità. Il fulcro dell‟intera vicenda verte sul valore da attribuirealle espressioni contenute nella normativa federale. Tali norme sono, ad avviso dello scrivente arbitro, suscettibili diinterpretazione estensiva e sistematica.E‟ fuori dubbio che per ripianare l‟eccedenza di indebitamento le società calcistichepossono ricorrere a modalità sostanzialmente equipollenti ai rimedi elencati nel comunicato n. 151/A e, precisamente: aifinanziamenti postergati ed infruttiferi dei soci, all‟aumento di capitale ovvero ai versamenti irreversibili in conto futuroaumento di capitale e ai saldi attivi della campagna trasferimenti.Unico limite da rispettare per ritenere efficaci strumentialternativi è il rispetto dei principi contabili e di bilancio e delle norme in materia di estinzione delle obbligazioni, al fine dinon snaturare il controllo sull‟indebitamento.Scopo preminente di tale sistema è ammettere soltanto società che godano di un“equilibrio finanziario”.Per valutare l‟esistenza di questa condizione, la F.I.G.C. ha assunto un particolare rapporto tra ricavi edebiti, pari al coefficiente 3, indicatore della capacità delle società di iniziare e terminare in bonis il campionato. Al di sotto ditale indice la società non versa in equilibrio gestionale. La normativa federale prevede un controllo trimestrale del predettoindice, in ragione del fatto che tale equilibrio si modifica continuamente. Per rispettare lo spirito del C.U. è essenziale pertantoche le società in deficit ricorrano a mezzi idonei ad incrementare il loro patrimonio. Nella fattispecie in esame non si mette indiscussione, come vorrebbe F.I.G.C., il mezzo atipico utilizzato da L‟Aquila Calcio s.p.a. per ripianare l‟indebitamento, ma lasua efficacia o meno a raggiungere il risultato prescritto dalla normativa federale e, cioè, la eliminazione effettiva della perdita,scopo ultimo perseguito dalla normativa di riferimento. L‟Arbitro Unico, come meglio verrà specificato infra, ritiene che unodegli strumenti solutori utilizzato da L‟Aquila Calcio s.p.a., pur non rientrando formalmente tra i mezzi elencati nel predettocomunicato, ne raggiunga comunque la sostanza e gli effetti. Si tratta dell‟accollo liberatorio assunto dal socio DomenicoPassarelli e del successivo versamento di euro 831.000,00 a favore della Banca di Credito Cooperativo di Roma. Nel caso dispecie, nel lasso di tempo intercorrente tra l‟accertamento dell‟indebitamento e la convocazione dell‟assemblea straordinariachiamata a ripianare le perdite e a ricostituire il capitale sociale al minimo legale, le passività di bilancio sono state eliminatecon modalità atipiche rispetto ai rimedi previsti dal diritto societario. Il versamento del Passarelli, accompagnato dalla rinunciaalla rivalsa verso L‟Aquila Calcio s.p.a., ha determinato, sul piano giuridico, la liberazione della società dai debiti verso labanca e, sul piano contabile, una situazione economica in cui il capitale è mantenuto integro o, comunque, in limiti tali darendere superfluo il ricorso alla procedura ex artt. 2446-2447 cod. civ.. L‟operazione effettuata dal socio Passarelli - che haestinto il debito della società nei confronti della banca e ha contestualmente estinto, con la rinuncia, il debito della società neisuoi confronti ha natura di conferimento patrimoniale. Tale incremento, che si traduce in un aumento delle risorse finanziariedella società, deve essere iscritto nel conto economico tra le sopravvenienze attive quale utile soggetto a tassazione. Esso puòrientrare in senso lato tra quei versamenti, variamente denominati, che, secondo l‟orientamento dominante della giurisprudenzadi legittimità (Cass. Civ., sez. I, 19 marzo 96 n. 2314) determinano un incremento patrimoniale, talvolta anche sotto forma dicopertura di perdite senza influire, o comunque non nell‟immediato, sul capitale sociale e senza essere sottoposti al vincolo didestinazione proprio di quest‟ultimo.Il punto di causa, costituito dall‟accertamento dell‟eventuale efficacia liberatoria perL‟AQUILA CALCIO S.P.A. dell‟ accollo effettuato dal signor Domenico Passatelli, va ritenuto decisivo ed assorbente. Lasuccessione nel debito, attuata mediante accollo, rispecchia quanto è accaduto dal punto di vista contabile all‟interno dellasocietà. L‟esame della scrittura di accollo deve dunque ritenersi pregiudiziale per la decisione della controversia. E‟ noto chel‟accollo costituisce, con ladelegazione l‟estromissione, una delle tre fattispecie tipiche per l‟intervento di un nuovo debitorenel rapporto obbligatorio.Secondo la nozione offertaci dall‟art. 1273 cod. civ., primo comma, si ha accollo quando il debitore(accollato) ed un terzo (accollante) convengon che questi si assuma il debito del primo verso il creditore (accollatario), il qualepuò aderire alla convenzione con l‟effetto di rendere irrevocabile la stipula zione a suo favore. Il secondo comma della norma245


DECISIONI INTEGRALI DELLA CAMERA DI CONCILIAZIONE ED ARBITRATO PER LO SPORT DEL CONI- STAGIONE SPORTIVA <strong>2003</strong>-2004predetta, prescrive che l‟adesione del creditore comporti la liberazione del debitore originario solo se ciò costituisca condizioneespressa della stipulazione, o qualora il creditore dichiari espressamente di liberarlo.Nella fattispecie in esame dunque: L‟AQUILA CALCIO S.P.A. è debitore (accollato); - il signor Passarelli costituisce il terzo(accollante); l‟istituto di credito è il creditore (accollatario).Secondo dottrina e giurisprudenza consolidata, nell‟accollo il creditore non è parte del negozio di assunzione del debito altrui,bensì terzo beneficiario degli effetti dello stesso, secondo lo schema tipico del contratto a favore di terzo di cui all‟art. 1411cod. civ. In questo senso si esprimono chiaramente la Relazione al codice civile, n. 589, nonché la giurisprudenza sin dallerisalenti pronunce della Corte di Cassazione del 23 febbraio 1979 n.1217 in Giust. Civ. 1979, I, 1254, e del 29 giugno 1977 n.2804, in Giust. Civ. 1978, I, 165. La convenzione di accollo costituisce sempre parte di un più ampio regolamento di interessi,nel quale trova giustificazione causale lo spostamento patrimoniale che si determina fra debitore (L‟AQUILA CALCIOS.P.A.) ed accollante (il signor Passarelli) ed al quale è necessario far riferimento per delineare le reciproche situazionisoggettive posto che, in concreto, l‟assunzione del debito altrui può configurarsi come clausola di un qualsiasi contrattoonegozio giuridico intercorso fra le medesime parti.Proprio la variabilità degli schemi causali specifici induce a ritenere che l‟accollo, pur regolato come fattispecie tipica perquanto concerne gli effetti, non possa essere qualificato come autonomo tipo negoziale con propria causa.In tal senso, quandol‟accollo si presenta come patto accessorio di altro negozio, si è in presenza di un “contratto complesso che rimaneassoggettato alla disciplina del contratto prevalente” (giurisprudenza consolidata sin da Cass. 7 maggio 1953 n.1271, inGiust.Civ. 1953, 1536; vedi anche Cass. 15 maggio 1964 n.1186, in Foro It.Mass. 1964, 306). In sostanza l‟accollo, come ingenere ogni stipulazione a favore di terzo, va ritenuto semplice patto accessorio e modalità di esecuzione di altro negozio ocontratto, nominato od innominato, rimanendo assorbito nella struttura di tale negozio medesimo ed integrandone la causa.Nella fattispecie che ci occupa, il negozio sottostante all‟accollo va individuato in un accordo atipico mediante il quale ilsignor Passarelli intendeva incidere, come ha fatto in realtà, sul passivo della situazione patrimoniale de L‟AQUILA CALCIOS.P.A., eliminando l‟obbligazione di quest‟ultima verso terzi in modo da evitare e/o alleggerire l‟onere dei mezzi finanziaririchiesti obbligatoriamente dagli artt. 2446 e 2447 cod. civ. per il funzionamento della società, nonché richiesti dagli organidella F.I.G.C. ai fini della valutazione dell‟entità dell‟indebitamento e della conseguente possibilità di ammissionealcampionato, secondo le disposizioni normative più volte citate.In questa prospettiva va interpretata l‟operazione,autoqualificata come “accollo”, ai fini di stabilire in relazione alla predetta finalità perseguita dalle parti se effettivamente lasocietà calcistica sia stata liberata dalla obbligazione bancaria de qua. Ciò premesso, come già rilevato, si sottolinea che, perdottrina e giurisprudenza dominanti, sussiste accollo liberatorio solo se il creditore dichiara espressamente di liberare ildebitore originario, ovvero se il creditoreaderisce ad un accollo esplicitamente condizionato alla liberazione del debitoremedesimo. Ai sensi dell‟art. 1273 secondo comma cod. civ., la volontà di rinunciare alla garanzia costituita dall‟obbligazionedell‟originario debitore deve risultare in modo espresso, non essendo sufficiente neppure un comportamento tacito.L‟accollocumulativo, nel quale l‟originario debitore non viene liberato, costituisce dunque la fattispecie legale tipica previstadall‟ordinamento giuridico, e cioè l‟acquisto di un nuovo debitore unitamente a quello precedente rappresenta l‟effetto naturaledel negozio di accollo. Tale effetto naturale può essere derogato unicamente da una dichiarazione espressa provenientedall‟accollatario, dichiarazione che non ammette equipollenti e che nella fattispecie ad avviso dell‟Arbitro unico sussiste.Per una dichiarazione espressa, invero secondo la migliore dottrina non sono necessarie formule sacramentali, ma non sononeppure sufficienti manifestazioni indirette, dalle quali l‟intento di liberare il debitore possa evincersi unicamente perl‟incompatibilità di essa manifestazione con una volontà contraria.Non può, quindi, desumersi da comportamenti taciti o daespressioni generiche (Cass. Civ., sez. III, 21 agosto 1985 n. 4469 in Giur. It.1986, I, 1, 1039; Civ., sez. II, 27 gennaio 1992 n.861 in Giust. Civ. Mass. 1992, fasc. 1).In tal senso, la dichiarazione della Banca di Credito Cooperativo di Roma, firmata dalVice Direttore Generale ed indirizzata alla società calcistica, in cui rilascia formale ampia quietanza nei confronti del L‟AquilaCalcio s.p.a. per tutte le sue esposizioni in essere verso l‟istituto bancario, considerata “l‟espressa natura di accollo liberatoriosenza animo di rivalsa dell‟accollante Sig. Passatelli Domenico”, può senza dubbio considerarsi una manifestazione espressadella volontà di liberare L‟AQUILA CALCIO S.P.A. dalle corrispondenti obbligazioni. Pertanto si deve ritenere che l‟interaprospettazione di parte attrice, in tema di accollo liberatorio da parte dell‟istituto di credito de quo, venga confermata sia dalpredetto documento, sia per facta concludentia, dai pagamenti successivamente eseguiti, in veste di terzo, dal socio Passarelli(si veda sul punto Cass. civ., sez. III, 1 agosto 1996 n. 6936 in Giust. Civ. Mass. 1996, 1091; Cass. Civ., sez. II, 27 gennaio1997 n. 821 in Giust. Civ. Mass. 1997, 140; Cass. 26 agosto 1997 n. 8044).Non vi è dubbio che le modalità adottate daL‟Aquila Calcio s.p.a. per il ripianamento, elidendo passività bancarie che incidevano sul rapporto ricavi/indebitamento, sonoconformi allo spirito della normativa federale.L‟eccedenza di indebitamento è stata tempestivamente annullata, rendendoillegittimi i provvedimenti di esclusione della società abruzzese dal campionato C/1 per il <strong>2003</strong>-2004, in quanto fondati su unaerrata interpretazione delle norme federali.Tale accertamento ha carattere assorbente rispetto a tutte le altre eccezioni sollevateda parte attrice, il cui esame, pur se superfluo, viene sommariamente trattato.B) Presunta disparità di trattamento rispetto ad altre società.Parte attrice ha formulato le proprie istanze anche con specifico riferimento ad una asserita disparità di trattamento operatadalla Federazione rispetto ad altre società calcistiche. Sotto questo profilo va preliminarmente affermato che il procedimentoarbitrale innanzi questa Camera è sicuramente governato dal principio dell‟interesse ad agire e dal principio dellacorrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, che nel processo civile trovano espressione normativa nelle disposizioni di cuiagli artt. 100 e 112 cod. proc. civ. e che costituiscono principi generali dell‟ordinamento processuale applicabili ancheall‟arbitrato.246


DECISIONI INTEGRALI DELLA CAMERA DI CONCILIAZIONE ED ARBITRATO PER LO SPORT DEL CONI- STAGIONE SPORTIVA <strong>2003</strong>-2004In tal senso, appare evidente che, ai fini della pronuncia sulla domanda de L‟Aquila Calcio s.p.a., consistente nella declaratoriadella illegittimità della delibera del consiglio federale avente per oggetto l‟esclusione di parte attrice dal campionato di serieC/1, eventuali accertamenti in ordine alle posizioni soggettive di altre società non avrebbero alcuna rilevanza, difettandoappunto un interesse giuridicamente tutelabile in questa sede, nella quale non si può certo pronunciare oltre i limiti delladomanda. Di più, è persino superfluo sottolineare come la Camera arbitrale non può arrogarsi funzioni tipiche del giudice dellalegittimità amministrativa, alla cui giurisdizione compete la tutela di eventuali interessi legittimi che costituisconosostanzialmente il sostrato della censura formulata sul punto da parte attrice, asserendo l‟esistenza di una disparità ditrattamento.C) Quanto alla “mancanza di motivazione” lamentata da parte attrice con riguardo alla delibera del Consiglio Federale dellaF.I.G.C. del 31 luglio <strong>2003</strong>, va ricordato che tale delibera indica espressamente i motivi per i quali il Consiglio direttivo dellaLega Professionisti di serie C nella riunione del 22 luglio <strong>2003</strong> aveva deliberato, su conforme parere della Co.Vi.So.C., di nonammettere L‟AQUILA CALCIO S.P.A. al campionato di competenza per il <strong>2003</strong>-2004 .Tali motivi vengono specificati in:eccedenza di indebitamento di euro 1.064.000,00; non regolare posizione Enpals; mancato deposito della fidejussione bancariadi euro 207.000,00; mancato deposito di dichiarazioni liberatorie dei tesserati; mancato deposito della dichiarazione diinesistenza debiti (mod. azzurro);- pignoramento verso terzi per l‟importo di euro 320.000,00 ad istanza di Promogadget edAlcatraz, per i quali sono stati accantonati euro 71.564,31; vertenze in corso per euro 445.273,00.L‟arbitro unico ritiene che si tratti di una motivazione certamente sintetica ma che soddisfa pienamente i parametri minimi perritenere l‟atto de quo sufficientemente motivato.Tutti gli elementi essenziali del procedimento logico compiuto dal Consigliofederale sono infatti evidenziati, così come le circostanze di fatto ascritte a L‟Aquila Calcio s.p.a.E‟ persino ovvio ricordareche l'obbligo della motivazione del provvedimento amministrativo può dirsi assolto allorché l'Amministrazione provveda adindicare le ragioni su cui l'atto si fonda, anche utilizzando un modulo prestampato e mediante apposizione di un segno su unadelle caselle che indicano una tra più ragioni possibili (T.A.R. Lazio, sez. III, 28 ottobre 2002, n. 9224).Di più la motivazionedell'atto amministrativo deve essere essenziale, priva di inutili e fuorvianti formalismi, così da evidenziare l'oggettiva edimmediata rilevabilità delle ragioni sottese all'operato dell'amministrazione e quindi escludere carenze sotto il profiloesplicativo (Consiglio Stato, sez. IV, 29 agosto 2002, n. 4334). Ed ancora, la motivazione del provvedimento non deve tradursiin una puntuale confutazione delle ragioni espresse in ogni atto interno del procedimento che abbia prospettato una diversasoluzione, né deve espressamente menzionare un parere facoltativo e non vincolante quando comunque risulti che l'autoritàdecidente ne ha tenuto conto, ma, ai sensi dell'art. 3 legge 7 agosto 1990 n. 241, deve consistere nell'esposizione dei fattirilevanti e delle ragioni di diritto della determinazione della p.a. con argomenti non illogici, non contraddittori, ma coerenti elogicamente autosufficienti (Consiglio Stato, sez. VI, 15 maggio 2002, n. 2642). Ed infine va sottolineato che nessuna norma oprincipio dispone che nella parte narrativa di un provvedimento sottoposto a controllo siano esposti i dati salienti delprocedimento che l'ha formato (Consiglio Stato, sez. V, 4 maggio 1998, n. 487). Sulla base delle precedenti considerazioni, ladelibera del Consiglio federale della F.I.G.C. del 31 luglio <strong>2003</strong>, nonché le deliberazioni adottate dalla Lega Professionistiserie C e dalla Co.Vi.So.C., devono ritenersi illegittime dal punto di vista sostanziale, nei limiti di quanto esposto inmotivazione in ordine al mancato riconoscimento della valenza dell‟accollo liberatorio.Le domande de L‟AQUILA CALCIOS.P.A. devono essere conseguentemente accolte.Le spese dell‟arbitrato vanno liquidate come in dispositivo. P.Q.M. l‟ArbitroUnico, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, disattesa ogni ulteriore istanza, eccezione e deduzione:a) in accoglimento della domanda formulata da L‟AQUILA CALCIO S.P.A., accertata la non conformità alle normativevigenti del provvedimento CO.VI.SO.C, di cui al verbale della riunione in data 29.07.<strong>2003</strong> con il quale è stato espresso parerenegativo all‟ammission de L‟AQUILA CALCIO S.P.A. al campionato di serie C/1 per la stagione <strong>2003</strong>-2004, annulla ilprovvedimento del Consiglio Federale della Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) del 31 luglio <strong>2003</strong> e di cui alComunicato Ufficiale in pari data, con il quale è stata deliberata la non ammissione de L‟AQUILA CALCIO S.P.A. alcampionato di serie C/1 <strong>2003</strong>-2004, rimettendo alla Federazione Italiana Giuoco Calcio l‟adozionedei provvedimenti dicompetenza in ottemperanza al presente dispositivo;b) compensa tra le parti le spese di lite;c) dispone che tutti i diritti amministrativi versati dalle parti siano incamerati dalla Camera di Conciliazione e Arbitrato per loSport;d) pone a carico delle parti, solidalmente tra loro, il pagamento degli onorari e delle spese di arbitrato, liquidati come daseparata ordinanza.Deliberato in Roma il 22 agosto <strong>2003</strong> dall‟Arbitro unico prof. avv. Pierluigi Ronzani.LODO ARBITRALE DEL 27 AGOSTO <strong>2003</strong> - COSENZA CALCIO 1914 S.P.A. CONTRO F.I.G.C.COMITATO OLIMPICO NAZIONALE ITALIANOCAMERA DI CONCILIAZIONE E ARBITRATO PER LO SPORTL‟ARBITRO UNICOPROF. AVV. PIERLUIGI RONZANIha deliberato il presente lodo nella controversia promossa da:COSENZA CALCIO 1914 S.P.A. con sede in Cosenza via Benedicenti n. 20, in persona del presidente del consiglio diamministrazione avv. Giuseppe Mazzotta, rappresentato e difeso per procura speciale a margine dell‟istanza d conciliazione del247


DECISIONI INTEGRALI DELLA CAMERA DI CONCILIAZIONE ED ARBITRATO PER LO SPORT DEL CONI- STAGIONE SPORTIVA <strong>2003</strong>-20049 agosto <strong>2003</strong> dall‟avv. Mattia Grassani del foro di Bologna, ivi elettivamente domiciliata in via De‟ Marchi n. 4/2; parteattrice; Contro FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO con sede in Roma via G. A llegri n. 4, in persona delpresidente dott. Franco Carraro, rappresentata e difesa dall‟avv. Mario Gallavotti del foro di Roma, ivi elettivamentedomiciliata in via Po n. 9; parte convenuta.Conclusioni delle parti:per il COSENZA CALCIO 1914 S.P.A.: “dichiarata l‟illegittimità della deliber del Consiglio Federale della F.I.G.C. del 31luglio <strong>2003</strong>, con C.U. 38/A del 31/07/<strong>2003</strong>, relativa all‟esclusione dal campionato nazionale di serie C1 del Cosenza Calcio1914 s.p.a. e comunque accertata la grave disparità di trattamento tra le varie società iscritte ai diversi campionati, provvedaall‟annullamento della suddetta decisione e per l‟effetto disponga l‟immediata riammissione del Cosenza Calcio 1914 s.p.a.al campionato nazionale di serie C1;- pronunci ogni e qualsivoglia altro provvedimento utile agli effetti di quantodomandato; condanni la F.I.G.C. al risarcimento di tutti i danni patiti e patiendi dalla società Cosenza Calcio 1914 s.p.a.,nella misura che arà accertata de corso del procedimento, ovvero in quella ritenuta di giustizia;con vittoria di spese difunzionamento della conciliazione mancata, dell‟arbitrato e d difesa nei due procedimenti.”.Per la FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO: “disattesa ogni contraria istanza o eccezione, rigettare le domandetutte svolte dalla società Cosenza Calcio perché infondate in fatto ed in diritto. Con vittoria di spese.”.Svolgimento dell‟arbitratoIl Cosenza Calcio 1914 s.p.a., con rituale istanza di arbitrato ex artt. 12 e ss. del regolamento in data 25 agosto <strong>2003</strong>,esponeva una serie di circostanze inerenti la mancata ammissione della propria squadra al campionato di calcio di serieC/1, da parte dei competenti organi della Federazione Italiana Giuoco Calcio. In particolare, secondo la narrativa di parte attrice:1) in data 22 luglio <strong>2003</strong>, la Lega Professionisti serie C informava il Cosenza Calcio 1914 s.p.a. che il Consiglio Direttivo, inpari data, aveva deliberato “la non ammissione [del Cosenza Calcio 1914 s.p.a.] al campionato di competenza [la serieC/1] per [...] inadempimenti nei confronti della Co.Vi.So.C. e della Lega”, comunicando, altresì, che “avverso taleprovvedimento [sarebbe stato possibile proporre] ricorso con atto motivato [...] entro il termine perentorio di giovedì 24luglio <strong>2003</strong>”, e che “la documentazione per regolarizzare la posizione di codesta società [avrebbe dovuto esserepresentata, in originale alla F.I.G.C. ed in copia alla Lega Professionisti serie C] entro il termine perentorio di lunedì 28 luglio<strong>2003</strong>”;2) il 24 luglio <strong>2003</strong>, il Cosenza Calcio 1914 s.p.a. depositava a mano, presso F.I.G.C. e Lega Professionisti serie C,tempestivo ricorso motivato avverso la delibera del Consiglio Direttivo della Lega Professionisti serie C, corredato da ampiadocumentazione, descritta nel testo;3) in data 28 luglio <strong>2003</strong>, il Cosenza Calcio 1914 s.p.a., tramite ricorso motivato, depositato a mano, come risulta daltimbro apposto sulla copia per il club, richiedeva, a F.I.G.C. e Lega Professionisti serie C l‟ammissione al campionatodi serie C/1 <strong>2003</strong>/2004, allegando la documentazione comprovante l‟avvenuta regolarizzazione della posizionefinanziaria della società calabrese;4) il 29 luglio <strong>2003</strong> il Presidente della Lega Professionisti serie C comunicava al Cosenza Calcio 1914 s.p.a. che“non risulta[va] pervenuta alcuna documentazione presso la L.P.S.C.”;5) in pari data, il 29/07/<strong>2003</strong>, l‟esponente otteneva l‟ultimo documento necessario per conseguire l‟iscrizione al campionatodi competenza, segnatamente garanzia bancaria a prima richiesta in favore della L.P.S.C., trasmettendolo senzaindugio a mezzo telefax alla Lega medesima;6) ulteriormente, a completamento dell‟istruttoria e produzione documentale sino a tale data operata, il 30 luglio<strong>2003</strong> il Cosenza Calcio 1914 s.p.a. depositava a mano presso l‟Ufficio di Presidenza della L.P.S.C. nuova memoria, conallegati, chiedendo l‟ammissione al Campionato di serie C/1; 7) in data 31 luglio <strong>2003</strong>, il Consiglio Federale dellaF.I.G.C., “visto il parere negativo formulato dalla Co.Vi.So.C.”, non accoglieva il ricorso presentato dal Cosenza Calcio1914 s.p.a., deliberando l‟esclusione dal Campionato Nazionale di serie C/1.”.Sulla base di quanto sopra, parte attrice formulava “motivi di diritto” inerenti: A) le garanzie prestate; B) la asseritainammissibile disparità di trattamento con altre società; C) le ipotizzate gravi incongruenze e erroneità poste in essere dallaL.P.S.C. e dalla CO.VI.SO.C.; D) la pretesa totale mancanza di motivazione; E) la eccepita mancata compensazionefra i crediti vantati dal Cosenza c/o la L.N.P. e la somma di euro 207.000,00 relativa alla partecipazione al campionato.Con il motivo sub A), parte attrice asseriva che il Consiglio Federale della F.I.G.C. aveva respinto il suo ricorso avverso ladecisione in data 22 luglio <strong>2003</strong> del Consiglio Direttivo della Lega Professionisti serie C, in forza del mancato deposito, daparte del Cosenza Calcio 1941 s.p.a., entro il termine delle ore 19.00 del 28 luglio <strong>2003</strong>, della garanzia bancariadi euro 207.000,00 per la partecipazione al campionato di serie C/1, come prescritto dal C.U. n. 151/A del 28aprile <strong>2003</strong>, pur sapendo che, nonostante i ristretti tempi tecnici per ottenere la garanzia bancaria de quo, la società erapronta a garantire detta somma mediante assegni bancari e/o depositi bancari in favore della L.P.S.C., come comunicatodal direttore amministrativo della società calabrese alla segreteria generale della Lega Professionisti serie C, nonchédirettamente alla Co.Vi.So.C..A tal proposito, ed a mero titolo esemplificativo delle difficoltà incontrate dalla societàstessa, il Cosenza Calcio 1914 s.p.a. rappresentava che il termine del 28 luglio coincideva con un lunedì; pertanto,nelle giornate immediatamente precedenti, domenica 27 luglio e sabato 26 luglio, non era stato possibile effettuarealcuna operazione e/o richiesta di fideiussione presso gli istituti bancari. La società asseriva inoltre che garanzie quali assegnicircolari e/o depositi bancari costituivano prima facie mezzo di adempimento ancor più solido ed immediato di qualsivogliafideiussione bancaria.248


DECISIONI INTEGRALI DELLA CAMERA DI CONCILIAZIONE ED ARBITRATO PER LO SPORT DEL CONI- STAGIONE SPORTIVA <strong>2003</strong>-2004Per mero tuziorismo, inoltre, la società sottolineava che, oltre alla fideiussione bancaria di euro 207.000,00, tutte lealtre carenze che avevano condotto alla delibera 22 luglio <strong>2003</strong> del Consiglio Direttivo della Lega Professionisti serie Cerano state tempestivamente sanate dallo stesso Cosenza Calcio 1914 s.p.a., a riprova, se ancora ve ne fosse statobisogno, dello spirito collaborativo, peraltro asseritamente non riscontrato reciprocamente, nei confronti degli organismisportivi deputati alla valutazione del rispetto degli adempimenti economico- finanziari in capo a parte attrice medesima.Con il motivo sub B), il Cosenza Calcio 1914 s.p.a. asseriva che il Consiglio Federale della F.I.G.C., nellamedesima riunione, nei confronti di altre compagini ad essa affiliate, aveva adottato orientamenti diversi,del tutto opposti rispetto a quanto posto in essere nei confronti di parte attrice.In particolare, secondo parte attrice, alla società Aglianese Calcio 1923 s.r.l. era stata consentita l‟iscrizione al campionatodi serie C/2, nonostante il parere contrario della Lega Professionisti serie C di appartenenza, a fronte della mancatafornitura di garanzie fideiussorie in ordine alla somma di euro 207.000,00; orbene, la predetta società non aveva presentato,né tempestivamente né tardivamente, tanto alla L.P.S.C. quanto alla Co.Vi.So.C., alcuna fideiussione bancaria a primarichiesta, ma aveva provveduto a depositare assegni circolari non trasferibili intestati alla Lega Professionisti serieC per euro 207.000,00, in luogo della fideiussione bancaria prevista.Le modalità di adempimento che quindi erano state, in maniera oltranzista e reiterata, negate al Cosenza Calcio 1914s.p.a., erano state asseritamente permesse ad altra consorella, ed avevano addirittura costituito il decisivo “viatico” perl‟ammissione di questa al campionato di competenza <strong>2003</strong>/2004.Il tutto, sempre secondo la prospettazione della società, nonostante la portata ed il dettato del C.U. 151/A del 28 aprile<strong>2003</strong>, sub. pag. 5, lettera a, comma b, il quale prescriveva il deposito di “originale della garanzia bancaria a prima richiesta afavore di essa Lega”.Ma, sempre secondo parte attrice, vi era di più: la Roma Calcio s.p.a. aveva depositato presso la medesimaCo.Vi.So.C. tutta la documentazione richiesta per l‟iscrizione al campionato con un giorno di ritardo, come avvenuto perl‟odierna attrice solo relativamente alla fideiussione de qua, in quanto la restante documentazione richiesta era stata depositataampiamente nei termini, ma, mentre la società romana era stata regolarmente iscritta al campionato di appartenenza, conassegnazione di un nuovo termine per la presentazione delle fideiussioni irregolari, il Cosenza Calcio 1914 s.p.a.,invece, era stato cancellato dal calcio professionistico della F.I.G.C..l ‟attrice considerava, poi, che l‟intera documentazionecomprovante l‟ottenimento di idonea garanzia fideiussoria, pur essendo stata depositata successivamente al terminedel 28 luglio <strong>2003</strong>, era pervenuta agli organi deputati alla valutazione dei requisiti di iscrizione ai tornei conlargo anticipo rispetto alla data fissata per la riunione del Consiglio Federale della F.I.G.C., che aveva poi escluso il CosenzaCalcio 1914 s.p.a. dal campionato di serie C/1.L‟attrice affermava dunque come fosse evidente la disparità di trattamento posta in essere dall‟organo de quo ilquale, attraverso il proprio comportamento, aveva gravemente pregiudicato i diritti della società stessa.Con il motivo sub C),il Cosenza Calcio 1914 s.p.a. sottolineava che a conferma delle evidenti incongruenze e degli asseriti “ampi margini dicensurabilità” connessi all‟intera conduzione della vicenda da parte degli organismi sportivi, segnatamente la LegaProfessionisti serie C e la Co.Vi.So.C., si riscontrasse l‟incomprensibile “smarrimento” di tutta la documentazioneeffettivamente depositata in data 28 luglio <strong>2003</strong>, come da ricevuta rilasciata dalla Lega stessa in calce agli atti prodotti amano, comprovante l‟avvenuta regolarizzazione della posizione economica del Cosenza Calcio 1914 s.p.a. neiconfronti degli organi federali. l successivo 29 luglio <strong>2003</strong>, in tal senso, il presidente della Lega Professionisti serie Caveva comunicato al sodalizio calabrese che “non risultava pervenuta alcuna documentazione presso la L.P.S.C.”. In meritoal comportamento ed al parere della Co.Vi.So.C., parte attrice evidenziava che alcuni componenti della stessa risultavano,al momento, iscritti nel registro degli indagati della Procura della Repubblica presso il tribunale penale di Roma, inrelazione al loro operato. Con il motivo sub D), parte attrice asseriva che il Consiglio Federale della F.I.G.C., in data 31luglio <strong>2003</strong> nel C.U. 38/A, non aveva motivato specificamente sul punto, ma aveva rimandato semplicemente al“parere negativo formulato dalla Co.Vi.So.C.”, mai messo a disposizione della stessa nonostante le ripetute richieste in talsenso avanzate. Con il motivo sub E), il Cosenza Calcio 1914 s.p.a. affermava come non si comprendesse per qualemotivo il Consiglio Federale della F.I.G.C. non aveva esitato ad operare la compensazione fra i crediti vantati dalCosenza presso la L.N.P., costituiti dai predetti proventi Lega non ancora liquidati nella stagione 2002-<strong>2003</strong> pari aeuro 1.098.000,00, con la somma complessiva di euro 254.713,00 “dovuta a n. 7”, ed, al contrario, non avesse utilizzato lostesso criterio con riferimento alla somma di euro 207.000,00, garantita in seguito con fideiussione. Sin qui, dunque, ledoglianze di parte attrice. La Federazione Italiana Giuoco Calcio si costituiva nel procedimento arbitrale con memoriadifensiva del 26 agosto <strong>2003</strong>. La Federazione, quanto alle disposizioni federali per l‟ammissione ai campionati <strong>2003</strong>/2004,osservava che, per la stagione corrente, le norme in materia di requisiti patrimoniali e finanziari delle società edadempimenti per l‟iscrizione ai campionati, erano riportate dai Comunicati Ufficiali n. 144/A del 19 marzo <strong>2003</strong> en. 151/A del 28 aprile <strong>2003</strong>. In particolare, secondo la Federazione, alle società non ammesse dalla Lega di competenzaper carenza documentale o eccedenza di indebitamento, era stato concesso termine perentorio fino al 24 luglio perpresentare ricorso, ed altro termine perentorio fino al successivo 28 luglio per depositare la documentazione comprovantel‟eventuale regolarizzazione delle cause di non ammissione. Il Cosenza Calcio 1914 s.p.a. aveva rispettato il primo termine, manon il secondo, ed in ogni caso non aveva dato prova degli adempimenti richiesti dalla normativa federale per l‟iscrizione alcampionato. Parte convenuta precisava che, al termine della stagione <strong>2003</strong>-2004, la società calabrese era retrocessa in serie C/1,ed aveva invero presentato tempestiva domanda alla Lega Professionisti di serie C (L.P.S.C.) per l‟iscrizione a quelcampionato. La situazione dell‟indebitamento della società, alla data di riferimento del 30 aprile <strong>2003</strong>, certificata il 31 maggio249


DECISIONI INTEGRALI DELLA CAMERA DI CONCILIAZIONE ED ARBITRATO PER LO SPORT DEL CONI- STAGIONE SPORTIVA <strong>2003</strong>-2004<strong>2003</strong> dallo stesso Cosenza Calcio 1914 s.p.a., aveva determinato un rapporto ricavi/indebitamento pari a 0,62 e dunqueassai inferiore al limite di 3 previsto dalla normativa federale. La F.I.G.C., il 19 giugno <strong>2003</strong>, aveva comunicatoalla società calabrese che la Co.Vi.So.C. aveva riscontrato un‟eccedenza di indebitamento per euro 12.751.000,00,invitandola alla relativa copertura entro il termine del 14 luglio <strong>2003</strong>, con le modalità previste dalla normativa federale.Secondo la ricostruzione di parte convenuta, nella riunione del 17 luglio <strong>2003</strong>, verbale n. 10, nel riesaminare laposizione del Cosenza Calcio 1914 s.p.a., la Co.Vi.So.C. prendeva atto che “medio tempore” la L.P.S.C. aveva certificato unsaldo attivo di campagna trasferimenti per euro 66.000,00, e rettificava conseguentemente il dato finaledell‟indebitamento del Cosenza in euro 12.686.000,00 esprimendo il proprio parere negativo all‟ammissione della societàal campionato n. <strong>2003</strong>-2004. Nella stessa riunione la Co.Vi.So.C. prendeva atto della posizione ENPALS della societàcalabrese che evidenziava alcune irregolarità. Secondo la prospettazione di parte convenuta, conseguentemente, in data 22luglio <strong>2003</strong> il Consiglio Direttivo della L.P.S.C. deliberava la non ammissione della società Cosenza al campionato dicompetenza per i seguenti inadempimenti: a) eccedenza di indebitamento per euro 12.685.000,00 (arrotondato) comeaccertato dalla Co.Vi.So.C.; b) non regolare posizione ENPALS. Si osservava come la L.P.S.C. avesse evidenziato inoltregli ulteriori inadempimenti della società concernenti le posizioni presso la Lega stessa e consistenti in: - mancato depositodella garanzia bancaria di euro 207.000,00 per la partecipazione al campionato; - mancato deposito delledichiarazioni liberatorie dei tesserati Mondonico e Zirafa; - deposito di liberatorie alla data del 31 gennaio e 28 febbraio<strong>2003</strong> per n. 15 calciatori e n. 1 allenatore, non accompagnate dalle relative garanzie bancarie, come richiesto dalrichiamato C.U. 144/A;- mancato deposito della dichiarazione di inesistenza debiti.Con riferimento al ricorso del Cosenza Calcio 1914 s.p.a., la Federazione sottolineava che la società calabreseproponeva in effetti tempestivo ricorso in data 24 luglio, preannunciando di voler regolarizzare la propria posizione. Il28 luglio, termine perentorio per regolarizzare ogni inadempimento, la società calabrese invece – sempre secondo laprospettazione di parte convenuta - aveva inviato alla F.I.G.C. ed alla L.P.S.C. una strumentale richiesta diammissione al campionato nella quale semplicemente dichiarava: - di essere disponibile a rilasciare fideiussioneper euro 12.685.000,00 a garanzia dell‟aumento di capitale sociale deliberato dall‟assemblea del 18 luglio <strong>2003</strong>; -di essere in procinto di definire la posizione relativa al signor Mondonico, mentre per la posizione del calciatoreZirafa questi era stato ceduto ad altra società e dunque la relativa liberatoria doveva ritenersi sostituibile conun‟autodichiarazione del legale rappresentante della società, controfirmata dal collegio sindacale; - di aver dato incaricoad una banca di emettere fideiussione per 207 mila euro, e che la stessa banca avrebbe provveduto ad emettere anche legaranzie a copertura delle dichiarazioni liberatorie dei calciatori.Parte convenuta precisava come alla predetta richiesta diammissione, la società calabrese avesse allegato unicamente l‟autodichiarazione di insussistenza debiti, nonché larichiamata autodichiarazione circa l‟estinzione delle obbligazioni nei confronti del calciatore Zirafa.Il 29 luglio la L.P.S.C.aveva pertanto dichiarato di non aver ricevuto documentazione comprovante gli adempimenti richiesti.La Co.Vi.So.C., nellariunione del 29 luglio <strong>2003</strong>, aveva quindi dato atto che la società aveva certificato la regolarizzazione della posizioneENPALS ed aveva prodotto una fideiussione rilasciata dalla SBC s.p.a. a garanzia di un aumento del capitaledestinato a copertura dell‟indebitamento.La Co.Vi.So.C. aveva rilevato però che la società non aveva prodotto alcunadocumentazione relativa agli inadempimenti segnalati dalla L.P.S.C. e pertanto, sentito il parere della stessa L.P.S.C.,aveva confermato il proprio parere negativo all‟ammissione del Cosenza al campionato.Successivamente, il 30 luglio <strong>2003</strong>,la società Cosenza aveva inviato alla F.I.G.C. una lettera allegando: - fideiussione per 207 mila euro della BCCDipignano emessa il 29 luglio <strong>2003</strong>; - liberatoria del signorMondonico, rilasciata il 30 luglio <strong>2003</strong>; - n. 9 liberatorie ditesserati (delle 16 – oltre quella di Mondonico – richieste dalla L.P.S.C.), tutte peraltro in data 30 luglio <strong>2003</strong>.Parte convenutaprecisava che, alla predetta comunicazione del 30 luglio, la società Cosenza aveva allegato altresì una lettera della L.N.P. –in data 13 giugno <strong>2003</strong> – di riconoscimento di un credito di euro 1.017.353,00, relativo a conguagli a valere sui minimigarantiti della mutualità di Lega, del tutto inconferente rispetto alla materia del contendere e verosimilmente relativa aduna posizione creditoria della società già contabilizzata precedentemente. Quanto alla delibera del Consiglio Federale, parteconvenuta ribadiva come all‟esito dell‟istruttoria svolta, la Co.Vi.So.C. avesse presentato al Consiglio Federale del 31 luglio<strong>2003</strong> la copiosa documentazione raccolta, i verbali delle proprie riunioni, e una scheda riassuntiva della posizione del CosenzaCalcio.Il Consiglio Federale, esaminata la documentazione, con ampia ed articolata motivazione – riportata nel C.U. n.38/A – ritenendo di doversi conformare al parere della Co.Vi.So.C, aveva deliberato di respingere il ricorso delCosenza Calcio 1914 s.p.a. e conseguentemente di non ammettere la società al campionato di competenza.In verità, secondo parte convenuta, non solo la società calabrese non era stata in grado di comprovare tutti gliadempimenti richiesti dalla L.P.S.C., ma aveva ammesso di avere eseguito detti adempimenti – seppure parzialmente –oltre il termine perentorio indicato dalla normativa federale.Dal punto di vista giuridico parte convenuta osservava che, nelsistema delle ompetizioni della F.I.G.C. dove i vari campionati erano tra loro collegati come vasi comunicanti, e dovevigeva un sistema di ripescaggi dettagliatamente disciplinato nel C.U. n. 151/A, era evidente come la perentorietàdel termine fosse posta a tutela delle posizioni soggettive delle altre società aspiranti ai ripescaggi, il cui diritto siperfezionava appunto alla scadenza di detto termine, contestualmente alla maturazione delle posizioni che sirendessero disponibili.Pur volendo prescindere dalla sua incompletezza, circostanza peraltro anch‟essa assorbente, nessunavalenza pertanto il Consiglio Federale aveva potuto attribuire alla documentazione prodotta da parte attrice oltre il termineperentorio del 28 luglio. Le doglianze di parte attrice apparivano dunque alla Federazione incomprensibili e strumentali.Quanto poi alla fideiussione a copertura dell‟indebitamento, la Federazione osservava come, per mero tuziorismo ed250


DECISIONI INTEGRALI DELLA CAMERA DI CONCILIAZIONE ED ARBITRATO PER LO SPORT DEL CONI- STAGIONE SPORTIVA <strong>2003</strong>-2004al solo fine di fornire all‟arbitro l‟esatta ricostruzione dei fatti, giovasse fare cenno alla garanzia emessa dalla società SBCe prodotta dal Cosenza Calcio 1914 s.p.a. a copertura dell‟ingente eccedenza di indebitamento rilevata dallaCo.Vi.So.C..Parte convenuta ammetteva che l‟autenticità delle fideiussioni rilasciate dalla società SBC era statacontestata ed era tutt‟ora oggetto di indagine, anche da parte della magistratura.L‟ufficio indagini della F.I.G.C. aveva peraltroaccertato che la società Cosenza Calcio – al pari di altre società che pure si erano avvalse dei servizi della SBC – eracomunque in buona fede nella trattativa avviata con la SBC per l‟ottenimento della richiesta garanzia fideiussoria. Tuttavia –sempre secondo la Federazione - era significativo che la società calabrese – come si evinceva dallo stralcio dellarelazione dell‟ufficio indagini – nel definire gli accordi con la SBC per il rilascio della fideiussione, avesse subordinato ilpagamento del premio al buon fine della sua richiesta di ammissione al campionato, sottraendosi così – al contrario delle ltresocietà – al pagamento del premio stesso ed evidenziando così piena consapevolezza dell‟infondatezza della propriapretesa di iscrizione al campionato di competenza. Era altresì significativo, secondo parte convenuta, che mentre le altresocietà vittime della SBC avevano immediatamente dichiarato la propria disponibilità a fornire garanzie sostitutive,così come poi avevano fatto, la società attrice era rimasta inerte. Con riferimento alla pretesa disparità di trattamento, parteconvenuta negava che il Consiglio Federale avesse adottato “due pesi e due misure”. La circostanza sarebbe statacomunque irrilevante ai fini della presente controversia, secondo la Federazione, quanto meno sotto il profilo della carenzadi interesse, ma poiché l‟affermazione era del tutto pretestuosa e volta unicamente a gettare polemicamente discreditosull‟operato della F.I.G.C., era doveroso confutarla. In particolare, secondo parte attrice, alla società Aglianese, in luogo dellafideiussione bancaria di 207 mila euro richiesta dalla L.P.S.C. per l‟ammissione al campionato, sarebbe stato concessodepositare direttamente il detto importo mediante assegni circolari. Secondo parte convenuta, la L.P.S.C. aveva inverosegnalato la peculiare modalità con cui l‟Aglianese – invece di limitarsi a fornire una garanzia bancaria – aveva ritenuto disoddisfare l‟onere richiesto dalla Lega per la partecipazione al campionato, e giustamente il Consiglio Federale avevaritenuto che l‟adempimento fosse comunque stato perfezionato con la costituzione presso la L.P.S.C. – nei termini e conassegni circolari – di un deposito di pari importo. La Federazione ribadiva che nessun deposito era stato invece maicostituito dal Cosenza Calcio 1914 s.p.a., né prima né dopo il termine perentorio del 28 luglio. L‟affermazione di parte attricesecondo cui sarebbe sussistita disparità di trattamento – sottolineava la Federazione – era da ritenersi sfornita di qualsiasielemento di prova e priva di fondamento. Evidentemente, secondo la Federazione, controparte intendeva riferirsi alle notefideiussioni SBC perfezionate peraltro entro i termini – con l‟accordo delle parti – sia per il Cosenza Calcio 1914 s.p.a. cheper la Roma Calcio s.p.a., come certificato dalla Co.Vi.So.C.. Da ultimo la Federazione precisava ulteriormente che il motivodella non ammissione di parte attrice – come documentalmente dimostrato – non era stato il tempestivo o tardivo depositodella fideiussione SBC a garanzia della ricapitalizzazione promessa, né la non autenticità della predetta fideiussione, bensìla tardività ed completezza degli adempimenti richiesti dalla L.P.S.C..Sin qui, dunque, le argomentazioni difensive dellaF.I.G.C.. All‟udienza del 27 agosto <strong>2003</strong> le parti illustravano le loro tesi e conclusioni. Il COSENZA CALCIO 1914S.P.A. presentava una ulteriore memoria conclusiva con allegati quattro nuovi documenti. L‟arbitro unico comunicava quindi,al termine della stessa udienza, di ritenere la controversia documentalmente istruita, senza che le parti sollevasseroeccezione alcuna, e depositava quindi il dispositivo del presente lodo.Motivi della decisioneLe doglianze del COSENZA CALCIO 1914 S.P.A. contro la FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIOvanno trattate punto per punto.A) Con riferimento alla prestazione delle garanzie, viene innanzitutto in considerazione il mancato rispetto del terminedel 28 luglio <strong>2003</strong> stabilito dalla normativa federale (comunicati ufficiali n. 144/a del 19 marzo <strong>2003</strong> e n. 151/a del 28aprile <strong>2003</strong>). La natura perentoria di tale termine emerge dal sistema nel quale esso è inserito, e cioè l‟attività pubblicisticadella FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO volta all‟organizzazione dei campionati di calcio. Con tuttaevidenza, la perentorietà dei termini stabiliti dalla Federazione nei citati comunicati ufficiali deriva dall‟esigenza di nonlasciare nell‟incertezza le situazioni giuridiche regolamentate, sulla base del principio generale del favore del pubblicointeresse presunto in ogni atto della pubblica amministrazione. Tale principio informa tutto il diritto pubblico e in particolareil diritto amministrativo sostanziale e processuale, e la fissazione di termini procedimentali è appunto diretta a garantire ilcorretto e trasparente svolgimento di ogni funzione organizzativa. In tal senso, non v‟è chi non veda come l‟attivitàvolta all‟organizzazione di campionati sportivi, per sua intrinseca natura, richieda necessariamente la fissazione di unasequenza di atti preparatori come appunto l‟iscrizione ai campionati di competenza, in ordine ai quali lafissazione di termini perentori è essenziale, a pena di non svilire tutto il relativo procedimento in una arbitrariadiscrezionalità lesiva della par condicio di tutti gli aspiranti a uno status, che nella fattispecie è quello dell‟avente dirittoalla disputa del campionato nazionale di serie C/1. L‟inosservanza di un termine perentorio determina la decadenza dellacorrispondente posizione soggettiva e cioè, nel caso della parte attrice, il venir meno della possibilità di disputare ilpredetto campionato.Il fatto storico dell‟inosservanza oggettiva, da parte del COSENZA CALCIO 1914 S.P.A., del termine del 28 luglio<strong>2003</strong> per completare e regolarizzare gli adempimenti richiesti per l‟iscrizione al campionato, è documentalmenteprovato e, in sé stesso, non è neppure contestato. Già per questo solo motivo, pertanto, le domande di parte attricepotrebbero essere respinte. Ciò nondimeno, anche in considerazione delle plurime controversie originatesinell‟estate <strong>2003</strong> nella materia de qua, l‟arbitro unico non si esime dall‟affrontare tutti i temi posti alla sua attenzione.Deveessere in primo luogo esaminata la situazione dell‟indebitamento del COSENZA CALCIO S.P.A. al 30 aprile<strong>2003</strong>, sulla base del documento n. 2 esibito dalla Federazione consistente nella certificazione datata 31 maggio251


DECISIONI INTEGRALI DELLA CAMERA DI CONCILIAZIONE ED ARBITRATO PER LO SPORT DEL CONI- STAGIONE SPORTIVA <strong>2003</strong>-2004<strong>2003</strong> e sottoscritta dal legale rappresentante della società avv. Giuseppe Mazzotta, dal collegio sindacale nonché dagliamministratori giudiziari.In base a tale dichiarazione proveniente da parte attrice, si determinava un rapporto ricavi/indebitamento pari a 0,62,inferiore al limite di 3 stabilito dalla normativa. Con lettera del 19 giugno <strong>2003</strong>, esibita da parte convenuta come documenton. 3, la Federazione comunicava invece alla società calabrese come la Co.Vi.So.C. avesse riscontrato la mancanza delrequisito inerente il rapporto ricavi/indebitamento, ricordando la necessità che parte attrice provvedesse ad annullarel‟eccedenza di indebitamento pari a euro 12.751.000,00 entro il 14 luglio <strong>2003</strong>. La Federazione precisava come l‟eccedenzapredetta avrebbe potuto essere ripianata mediante l‟incremento di mezzi propri (aumento del capitale sociale ovverofinanziamenti postergati e infruttiferi dei soci) oppure mediante un eventuale saldo attivo finanziario derivante dalleoperazioni di trasferimento dei calciatori da realizzarsi entro il 14 luglio <strong>2003</strong>.Nella predetta missiva del 19 giugno <strong>2003</strong>, la Federazione precisava che “dei provvedimenti adottati dovrà esserefornita prova documentale” e che “in assenza di provvedimenti atti a ripianare la carenza del parametrorelativo al rapporto ricavi/indebitamento, codesta società non potrà essere iscritta al prossimo campionato”.Come si rileva dal documento n. 5 esibito da parte convenuta, la Co.Vi.So.C. nella riunione del 21 luglio <strong>2003</strong> ricordavail parere negativo per l‟ammissione del COSENZA CALCIO 1914 S.P.A. al campionato <strong>2003</strong>/2004, già espresso ilprecedente 17 luglio a causa di una eccedenza di indebitamento di euro 12.685.000,00. Nello stesso verbale, la Co.Vi.So.C.ricordava che con nota del 21 luglio <strong>2003</strong> la società aveva inviato una situazione contabile al 30 giugno <strong>2003</strong> e chel‟assemblea straordinaria della società, riunita il 18 luglio <strong>2003</strong>, aveva per oggetto il ripianamento della perdita dichiarataa bilancio per euro 1.808.805,19 nonché l‟aumento di capitale fino a euro 12.751.000,00 finalizzato al ripristino delcorretto parametro di indebitamento. La Co.Vi.So.C. sottolineava che, dall‟esame del verbale assembleare, risultavanorinunciati dai soci, successivamente al 30 aprile <strong>2003</strong>, crediti per complessivi euro 1.329.353,06 che però non risultavanoinseriti a debito nella dichiarazione del rapporto ricavi/indebitamento al 30 aprile <strong>2003</strong>. La Co.Vi.So.C. sottolineava ancorache parte dell‟indebitamento, per euro 899.500,00 oltre euro 66.000,00, era eliminabile con un credito della società inrelazione al conto dei trasferimenti dei diritti alle prestazioni di calciatori e che, allo stato attuale, la situazionedebitoria rimaneva di euro 12.685.000,00, con la conseguente conferma del parere negativo all‟ammissione dellasocietà al campionato <strong>2003</strong>/2004. Sia nella riunione della Co.Vi.So.C. del 21 luglio che in quella successiva del giorno22, emergevano a carico della società anche irregolarità nella posizione Enpals.Su queste basi – che l‟arbitro unico ritiene costituire un‟istruttoria adeguata i successivi provvedimenti – si giungevaquindi alla delibera del consiglio direttivo della Lega professionisti serie C adottata il 22 luglio <strong>2003</strong> ed esibita daparte convenuta come documento n. 6.Con il predetto atto si comunicava al COSENZA CALCIO 1914 S.P.A. che il consiglio direttivo della Lega avevadeliberato la non ammissione al campionato di competenza, in conseguenza degli accertamenti della Co.Vi.So.C., acausa di un‟eccedenza di indebitamento per euro 12.685.000,00 nonché della non regolare posizione Enpals. Con taledelibera del 22 luglio <strong>2003</strong>, si contestavano ulteriori inadempimenti di parte attrice nei confronti della stessa Lega,consistenti in: - mancato deposito della garanzia bancaria di euro 207.000,00 per la partecipazione al campionato; -mancato deposito delle dichiarazioni liberatorie dei tesserati Mondonico e Zirafa; - deposito di dichiarazioni liberatoriealle date del 31 gennaio e 28 febbraio <strong>2003</strong> non accompagnate dalle relative garanzie bancarie, come prescritto dalComunicato ufficiale della Federazione n. 144/A del 19 marzo <strong>2003</strong>; - mancato deposito della dichiarazione diinesistenza debiti. Dopo il ricorso – depositato il 24 luglio <strong>2003</strong> - proposto da parte attrice avverso il predettoprovvedimento della Lega professionisti serie C, si giungeva dunque alla lettera inviata dal COSENZA CALCIO 1914S.P.A. alla Federazione in data 28 luglio – termine perentorio per regolarizzare ogni inadempimento – per chiederenuovamente che la società venisse iscritta al campionato di competenza.Tale missiva va attentamente esaminata. L‟affermazione della società, secondo cui “a seguito del ricorso presentato in data24 luglio <strong>2003</strong> confermiamo la disponibilità della società COSENZA CALCIO 1914 S.P.A. a rilasciarefideiussione a garanzia dell’aumento di capitale sociale deliberato dai soci nell’assemblea straordinaria del 18 luglio<strong>2003</strong>”, deve ritenersi palesemente strumentale e priva di significato giuridico. La generica dichiarazione di una mera“disponibilità” in ordine a passaggi essenziali per la stessa attività di una società per azioni e rigorosamente disciplinati dallalegge con gli artt. 2446 2447 e 2448 cod. civ., quali l‟aumento di capitale sociale, deve ritenersi un mero flatus vocisdel tutto inidoneo a sanare inadempimenti concernenti la situazione economica della società. E‟ persino ovvio ribadirecome l‟attività della Federazione e dei suoi organi, volta a verificare la consistenza patrimoniale delle società primadell‟ammissione al campionato, sia finalizzata alla tutela di inderogabili interessi di ordine generale, e sia diretta aprevenire fenomeni di dissesto – purtroppo già verificatisi in ambito calcistico – che hanno poi conseguenzedevastanti nei confronti del pubblico, degli operatori coinvolti e della stessa credibilità del sistema sportivo. Non sicomprende pertanto come parte attrice possa chiedere a questa giurisdizione arbitrale che vengano dichiarati sanatiinadempimenti di tale portata sulla base di una asserita, e meramente cartacea, “disponibilità” non sorretta daalcun fatto giuridicamente ed economicamente apprezzabile. Parimenti sviante ed elusiva deve ritenersi – nellapredetta missiva – l‟affermazione di essere “in via di definizione” della posizione del signor Mondonico, mentre nonpossiede alcuna serietà l‟”autodichiarazione” in ordine al calciatore Zirafa. Analogamente del tutto inconsistente va ritenutal‟affermazione di parte attrice secondo cui un istituto bancario “provvederà entro la data del 28 luglio <strong>2003</strong> alla trasmissionedella garanzia bancaria di euro 207.000,00 per la partecipazione al campionato” nonché “sta provvedendo al rilasciodelle garanzie bancarie per la copertura delle dichiarazioni liberatorie rilasciate alla data del 31 gennaio e 28 febbraio252


DECISIONI INTEGRALI DELLA CAMERA DI CONCILIAZIONE ED ARBITRATO PER LO SPORT DEL CONI- STAGIONE SPORTIVA <strong>2003</strong>-2004<strong>2003</strong> da parte dei nostri tesserati”. E‟ chiaro infatti che, sotto il profilo giuridico, l‟utilizzazione di espressioni come“essere in via di definizione ...”, ovvero l‟affermazione “che altri provvederà ...” oppure “staprovvedendo ...”, devono qualificarsi – nella più benevola delle interpretazioni – come espressione di un mero intento difare e/o di adempiere, come tale improduttivo di effetti, e non certo come manifestazione di atti efficaci in ordineall‟adempimento concreto di obbligazioni. Per quanto concerne il calciatore Zirafa, nella predetta missiva pervenuta il 28luglio <strong>2003</strong>, parte attrice afferma di allegare “dichiarazione del nostro legale rappresentante sottoscritta anche dalcollegio sindacale che attesta che il calciatore è stato soddisfatto di ogni sua spettanza”.Si tratta invero di una dichiarazione proveniente dallo stesso debitore (Cosenza Calcio 1914 s.p.a.) che perdefinizione non possiede alcuna efficacia liberatoria in ordine a crediti vantati dallo stesso Paolo Zirafa. Solo quest‟ultimo –evidentemente – poteva rilasciare dichiarazioni liberatorie e/o estintive delle obbligazioni assunte dalla società calcistica,che potessero avere efficacia nei confronti degli organismi federali preposti al controllo della insussistenza anche di talepassività. Pur comprendendo le oggettive situazioni gestionali con le quali le società calcistiche devono confrontarsi,questa giurisdizione arbitrale non può esimersi dal rilevare un certo malcostume con il quale si tenta spesso di aggiraredisposizioni normative – ed i conseguenti termini perentori – con affermazioni del genere di quelle in esame che – siripete – risultano palesemente pretestuose. Scaduto il termine perentorio del 28 luglio <strong>2003</strong> per la regolarizzazionedegli adempimenti, non effettuata da parte attrice come da attestazione emessa il giorno 29 luglio successivo dalpresidente della Lega Professionisti serie C, nella riunione del 29 luglio <strong>2003</strong> la Co.Vi.So.C. dava atto che il CosenzaCalcio s.p.a. aveva comunque prodotto la fideiussione rilasciata dalla SBC s.p.a. a garanzia dell‟effettuazionedell‟aumento di capitale per euro 12.685.000,00.Anche se le considerazioni sinora svolte sono di per sé assorbenti perrespingere le istanze di parte attrice, l‟arbitro ritiene in ogni caso di esaminare il contenuto della predetta garanzia.Ciò senza ovviamente entrare nel merito delle indagini in corso, da parte dell‟autorità giudiziaria ordinaria, in meritoall‟autenticità delle fideiussioni rilasciate dalla SBC s.p.a..Dalle risultanze dell‟ufficio indagini delle Federazione, risulta invero c h e il signor Luca Pagliuso, direttoreamministrativo del Cosenza Calcio 1914 s.p.a., aveva subordinato il pagamento del premio della polizza fideiussoria inoggetto all‟avvenuta iscrizione al campionato di serie C/1. Proprio in conseguenza della mancata iscrizione di parte attrice alcampionato di competenza, nessun pagamento era stato effettuato da quest‟ultima relativamente alle commissioni dovuteper la garanzia de qua.Tale circostanza è di per sé sufficiente ad evidenziare, ancora una volta, la natura meramente fittizia delle modalità con le qualiparte attrice intendeva assolvere gli oneri economici per l‟iscrizione al campionato. ‟ infatti evidente come ilcondizionamento del pagamento del premio della fideiussione all‟avvenuta iscrizione al campionato costituisca unaclausola del tutto anomala, tale da indurre a ritenere che la garanzia prestata fosse meramente cartacea e finalizzataesclusivamente ad ottenere l‟iscrizione stessa, senza alcuna valutazione e/o istruttoria e/o assunzione diresponsabilità del garante (SBC s.p.a.) in riferimento alle effettive condizioni economiche del garantito (CosenzaCalcio 1914 s.p.a.).A questo proposito, è appena il caso di rilevare che – in una seria e reale garanzia fideiussoria rilasciata dal garanteverso un corrispettivo sinallagmatico – il pagamento di quest‟ultimo non possa essere condizionato all‟esito incerto di unprocedimento del quale la fideiussione medesima costituisce un elemento integrante, in una sorta di abnorme “circolarità” nellaquale l‟esito favorevole di una vicenda giuridica del garantito diviene assurdamente la premessa dell‟effettività delcontratto di garanzia. A prescindere da ogni altra considerazione, si deve pertanto concludere che la fideiussioneesibita da parte attrice non fosse idonea a garantire l‟aumento del capitale destinato alla copertura dell‟ingenteindebitamento e che, pertanto, gli organismi federali bene abbiano fatto a disporre la non ammissione del CosenzaCalcio 1914 s.p.a. al campionato di competenza. La successiva missiva di parte attrice in data 30 luglio <strong>2003</strong> – infine –costituisce prova documentale della tardività della esecuzione degli adempimenti richiesti rispetto al termineperentorio, nonché la ammissione confessoria della insanabile incompletezza degli stessi, poiché delle sedicidichiarazioni liberatorie di tesserati richieste dalla Lega Professionisti di serie C, ne venivano presentate solo nove, aventi datadel 30 luglio <strong>2003</strong> e pertanto – come detto – irrimediabilmente incomplete e tardive. In sostanza, e conclusivamente sulpunto, va ribadito che la mancata ammissione di parte attrice al campionato di competenza è frutto evidente dellamancata esecuzione, nel termine e nel contenuto, degli adempimenti previsti dalla normativa, correttamenterilevata dagli organi federali. Le doglianze del Cosenza Calcio 1914 s.p.a. non hanno pertanto alcun fondamento.B) Parte attrice ha formulato le proprie istanze anche con specifico riferimento ad una asserita disparità di trattamentooperata dalla Federazione rispetto ad altre società calcistiche. Sotto questo profilo va preliminarmente affermato cheil procedimento arbitrale innanzi questa Camera è sicuramente governato dal principio dell‟interesse ad agire e dalprincipio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, che nel processo civile trovano espressione normativa nelledisposizioni di cui agli artt. 100 e 112 cod. proc. civ. e che costituiscono principi generali dell‟ordinamento processualeapplicabili anche all‟arbitrato.In tal senso, appare evidente che, ai fini della pronuncia sulla domanda del CosenzaCalcio 1914 s.p.a. consistente nella declaratoria della illegittimità della delibera del consiglio federale in data 31 luglio<strong>2003</strong> avente per oggetto l‟esclusione di parte attrice dal campionato di serie C/1, eventuali accertamenti in ordine alleposizioni soggettive di altre società non avrebbero alcuna rilevanza, difettando appunto un interesse giuridicamentetutelabile in questa sede, nella quale non si può certo pronunciare oltre i limiti della domanda e riguardo diritti soggettivi dipersone giuridiche che non sono parte del procedimento arbitrale. Di più è persino superfluo sottolineare come la Cameraarbitrale non può arrogarsi funzioni tipiche del giudice della legittimità amministrativa, alla cui giurisdizione compete la253


DECISIONI INTEGRALI DELLA CAMERA DI CONCILIAZIONE ED ARBITRATO PER LO SPORT DEL CONI- STAGIONE SPORTIVA <strong>2003</strong>-2004tutela di eventuali interessi legittimi che costituiscono – sostanzialmente – il sostrato della censura formulata sul punto daparte attrice, asserendo l‟esistenza di una disparità di trattamento. In ogni caso, anche su questo tema, l‟arbitro unico deveosservare quanto segue. Adottando gli stessi concetti recentemente ribaditi dalla Corte costituzionale, va osservato comela denunciata irragionevole disparità di trattamento sia fondata su una prospettazione palesemente erroneadell'analogia di situazioni che sono invece eterogenee, non soltanto quanto ai relativi "status" ma anche quanto aiprovvedimenti destinati ad incidere sulle rispettive sfere di interesse (Corte costituzionale, 18 dicembre 2002, n. 532). Va infattisottolineato come la Federazione, nella propria memoria difensiva, abbia rilevato la natura del tutto eterogenea dellafattispecie oggetto del presente arbitrato rispetto ai casi della Aglianese Calcio 1925 s.r.l. e della Roma Calcio s.p.a..Viene infatti eccepito da parte convenuta come la prima di tali due società abbia effettivamente eseguito, nei termini e conassegni circolari, il deposito dell‟importo richiesto in garanzia per la partecipazione al campionato mentre, conriferimento alla seconda società menzionata, la fattispecie sia affatto diversa da quella del Cosenza Calcio 1914 s.p.a.poiché a quest‟ultima non sono contestate irregolarità delle note fideiussioni SBC perfezionate peraltro dalla RomaCalcio s.p.a. entro i termini, ma invece la irrimediabile tardività ed incompletezza degli adempimenti richiesti dallaLega Professionisti serie C. A fronte di tali formali dichiarazioni della Federazione nella presente sede arbitrale, cheall‟arbitro unico appaiono pienamente ragionevoli, non si vede come le censure di parte attrice si possano collegare – inmodo logicamente rilevante – con la decisione in ordine alle domande specifiche di quest‟ultima, che va ovviamentepronunciata sulla base dell‟esame della fattispecie concreta. La fattispecie in esame, invero, appare ben definita nei suoitermini di fatto e di diritto ed il richiamo ad altre situazioni interessanti terzi estranei all‟arbitrato deve ritenersipertanto del tutto ininfluente. E‟ appena il caso di rilevare, infine, come parte attrice non abbia mai effettuato depositi diassegni circolari, ovvero offerte reali, a supporto delle proprie asserite intenzioni di adempimento, e come pertanto le suecensure difettino persino dei requisiti minimi di serietà comportamentale. Deve peraltro ritenersi incomprensibile qualisiano i presupposti giuridici in base ai quali parte attrice possa sostenere che un mezzo legale di pagamento e cioè ildeposito di assegni circolari, effettivamente eseguito dall‟Aglianese Calcio 1925 s.r.l., costituisca una fattispecieequiparabile alle mere dichiarazioni dell‟intento di adempiere formulate dallo stesso Cosenza Calcio 1914 s.p.a.. E, allostesso modo, non si comprende come si possa sostenere l‟equivalenza di posizioni tra chi comunque deposita unafideiussione il cui corrispettivo è stato effettivamente pagato (Roma Calcio s.p.a.) e chi invece semplicemente dichiara diavere intenzione di prestare la fideiussione de qua, e poi deposita una garanzia condizionata in modo anomalo, comeprecedentemente esaminato.C) Le doglianze in ordine all‟asserito “smarrimento” di documentazione non trovano riscontro dall‟esame degliatti. Risulta infatti inequivocabilmente una completa istruttoria svolta dalla Co.Vi.So.C. sfociata nella riunione del 29 luglio<strong>2003</strong> e nella presentazione di tutta l‟ampia documentazione, con i verbali delle riunioni e una scheda riassuntiva, alConsiglio federale del 31 luglio <strong>2003</strong>. Le affermazioni di parte attrice sul punto in questione sono anche confutate dallacircostanza che sia la lettera dello stesso Cosenza Calcio 1914 s.p.a. del 30 luglio <strong>2003</strong>, sia i relativi allegati, abbiano tutti unadata successiva al termine ultimo previsto dalla normativa federale. I generici riferimenti di parte attrice ad indagini penalipendenti nei confronti di componenti della Co.Vi.So.C. vanno poi ritenuti del tutto inconferenti.D) Quanto alla “totale mancanza di motivazione” lamentata da parte attrice con riguardo alla delibera del ConsiglioFederale della F.I.G.C. del 31 luglio <strong>2003</strong> di cui al comunicato ufficiale 38/A, va ricordato che tale atto indica espressamentei motivi per i quali il Consiglio direttivo della Lega Professionisti di serie C nella riunione del 22 luglio <strong>2003</strong> avevadeliberato, su conforme parere della Co.Vi.So.C., di non ammettere il Cosenza Calcio 1914 s.p.a. al campionato dicompetenza.Tali motivi vengono specificati in:a) eccedenza di indebitamento di euro 12.685.000,00;b) non regolare posizione Enpals;c) mancato deposito della garanzia bancaria di euro 207.000,00; d) mancato deposito di n. 2 liberatorie di tesserati; e)deposito di dichiarazioni liberatorie mancanti di relative garanzie bancarie; f) mancato deposito della dichiarazione diinesistenza debiti (mod. azzurro).Il Consiglio federale della F.I.G.C. – nella parte motiva della predetta delibera del 31 luglio <strong>2003</strong> – dava poi atto delricorso proposto dalla odierna parte attrice in data 24 luglio <strong>2003</strong> e, visto il parere negativo formulato al riguardo dallaCo.Vi.So.C., deliberava di respingerlo. L‟arbitro unico ritiene che si tratti di una motivazione certamente sintetica, ma chesoddisfa pienamente i parametri minimi per ritenere l‟atto de quo sufficientemente motivato.Tutti gli elementi essenziali del procedimento logico compiuto dal Consiglio federale sono infatti evidenziati, cosìcome le circostanze di fatto ascritte al Cosenza Calcio 1914 s.p.a.. E‟ opportuno ricordare che l'obbligo dellamotivazione del provvedimento amministrativo può dirsi assolto allorché l'amministrazione provveda ad indicarele ragioni su cui l'atto si fonda, anche utilizzando un modulo prestampato e mediante apposizione di un segno su unadelle caselle che indicano una tra più ragioni possibili (T.A.R. Lazio, sez. III, 28 ottobre 2002, n. 9224).Di più la motivazione dell'atto amministrativo deve essere essenziale, priva di inutili e fuorvianti formalismi,così da evidenziare l'oggettiva ed immediata rilevabilità delle ragioni sottese all'operato dell'amministrazione e quindiescludere carenze sotto il profilo esplicativo (Consiglio Stato, sez. IV, 29 agosto 2002, n. 4334).Ed ancora, la motivazione del provvedimento non deve tradursi in una puntuale confutazione delle ragioni espresse inogni atto interno del procedimento che abbia prospettato una diversa soluzione, né deve espressamente menzionare unparere facoltativo e non vincolante quando comunque risulti che l'autorità decidente ne ha tenuto conto, ma, ai sensi dell'art.254


DECISIONI INTEGRALI DELLA CAMERA DI CONCILIAZIONE ED ARBITRATO PER LO SPORT DEL CONI- STAGIONE SPORTIVA <strong>2003</strong>-20043 l. 7 agosto 1990 n. 241, deve consistere nell'esposizione dei fatti rilevanti e delle ragioni di diritto della determinazione dellap.a. con argomenti non illogici, non contraddittori, ma coerenti e logicamente autosufficienti (Consiglio Stato, sez. VI,15 maggio 2002, n. 2642).Ed infine, va sottolineato come nessuna norma o principio disponga che nella parte narrativa di un provvedimentosottoposto a controllo siano esposti i dati salienti del procedimento che l'ha formato (Consiglio Stato, sez. V, 4 maggio 1998,n. 487).E) Le doglianze di parte attrice sulla mancata compensazione dell‟importo di euro 1.098.000,00 corrispondente aproventi non ancora liquidati nella stagione 2002-<strong>2003</strong>, con la somma di euro 207.000,00 dovuta per la partecipazione alcampionato, sono del tutto irrilevanti ai fini della decisione. Non si può non sottolineare come appaia quasi surreale volergiustificare il mancato pagamento dell‟importo dovuto in ogni caso per la partecipazione al campionato sulla base dellaeccepita compensazione con asseriti crediti di parte attrice di tutt‟altra natura, e cioè derivanti dal conto dei proventiaperto presso la Lega e comunque non ancora esigibili al momento della domanda di iscrizione al campionato (“non ancoraliquidati”). Appare infine del tutto ovvio come, a fronte di una eccedenza di indebitamento di euro 12.685.000,00contestata al Cosenza Calcio 1914 s.p.a., tale circostanza sia palesemente ininfluente ai fini della valutazione sullalegittimità della delibera oggetto del presente arbitrato.Sulla base delle precedenti considerazioni, la delibera del Consiglio federale della F.I.G.C. del 31 luglio <strong>2003</strong>, nonchéle deliberazioni adottate dalla Lega Professionisti serie C e dalla Co.Vi.So.C., devono ritenersi pienamente legittime siadal punto di vista formale che sostanziale.Non sussistono fatti produttivi di danno ascrivibili ad organi della F.I.G.C. nei confronti della società istante.Come è noto, secondo il principio fondamentale dell‟ordinamento stabilito dall‟art. 2043 cod. civ., l‟obbligazione dirisarcimento dei danni si determina in conseguenza di un fatto doloso o colposo che cagioni ad altri un danno ingiusto.E‟ appena il caso di rilevare che l‟adozione di deliberazioni legittime da parte della Federazione e dei suoi organismi,adottate nell‟ambito della competenza funzionale attribuita dalla legge, dalle normative e dallo statuto a questi soggetti,non possano per definizione costituire un fatto doloso o colposo.I pregiudizi derivanti dalla mancata iscrizione al campionato che parte attrice lamenta non costituiscono un danno ingiusto, marappresentano invece le mere conseguenze di fatto della condotta inadempiente del Cosenza Calcio 1914 s.p.a.,legittimamente accertata dagli organi preposti.Secondo il principio della soccombenza, le spese dell‟arbitrato e le spese di difesa della F.I.G.C. gravano sul CosenzaCalcio 1914 s.p.a. e vanno liquidate come in dispositivo.P.Q.M.L‟Arbitro Unico, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, disattesa ogni ulteriore istanza, eccezione ededuzione:a) accerta la legittimità formale e sostanziale delle deliberazioni adottate dalla Lega Professionisti Serie C e dallaCO.VI.SOC, sulla base delle normative federali vigenti, relativamente al rigetto dell‟ammissione del Cosenza Calcio1914 s.p.a. al campionato nazionale di serie C1;b) dichiara conseguentemente la legittimità della delibera del consiglio federale della F.I.G.C. del 31 luglio <strong>2003</strong>, dicui al comunicato ufficiale n.38/A del 31 luglio <strong>2003</strong>, in ordine all‟esclusione della società istante dalcampionato nazionale medesimo;c) accerta l‟insussistenza di atti e/o fatti produttivi di danno ascrivibili ad organi della F.I.G.C. nei confronti dellasocietà istante;d) rigetta conseguentemente le domande tutte formulate dal Cosenza Calcio 1914 s.p.a. contro la F.I.G.C.;e) condanna il Cosenza Calcio 1914 s.p.a. al pagamento in favore della F.I.G.C. delle spese di lite, liquidate come daseparata ordinanza;f) dispone che tutti i diritti amministrativi versati dalle parti siano incamerati dalla Camera di Conciliazione eArbitrato per lo Sport;g) pone a carico del Cosenza Calcio 1914 s.p.a. il pagamento degli onorari e delle spese di arbitrato, liquidati come daseparata ordinanza.Deliberato dall‟arbitro unico prof. avv. Pierluigi Ronzani in Roma il 27 agosto <strong>2003</strong>.F.to Prof. Avv. Pier Luigi RonzaniLODO ARBITRALE DEL 3 SETTEMBRE <strong>2003</strong> - POGGIBONSI VALDELSA S.R.L. CONTRO F.I.G.C.COMITATO OLIMPICO NAZIONALE ITALIANOCAMERA DI CONCILIAZIONE E ARBITRATO PER LO SPORTL‟ARBITRO UNICOPROF. AVV. PIERLUIGI RONZANIha deliberato il presente lodo nella controversia promossa da:POGGIBONSI VALDELSA S.R.L. con sede in Poggibonsi (SI) viale G. Marconi n. 105, in persona del legalerappresentante pro-tempore vice-presidente signor Paolo Nencioni, rappresentata e difesa dall‟avv. RuggeroStincardini del foro di Perugia, ivi elettivamente domiciliata in via Martiri dei Lager n. 92/A; parte attrice;255


DECISIONI INTEGRALI DELLA CAMERA DI CONCILIAZIONE ED ARBITRATO PER LO SPORT DEL CONI- STAGIONE SPORTIVA <strong>2003</strong>-2004controFEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO con sede in Roma via G. Allegri n. 4, in persona del presidente dott.Franco Carraro, rappresentata e difesa dall‟avv. Mario Gallavotti del foro di Roma, ivi elettivamente domiciliata in via Po n. 9;parte convenuta.Conclusioni delle parti:per il POGGIBONSI VALDELSA S.R.L.: “l’arbitro unico si compiaccia, contrariis reiectis, di annullare iprovvedimenti in epigrafe analiticamente individuati e impugnati, per le parti di rilevanza per la soc. Poggibonsi,e per la sua ammissione al campionato di serie C/2 per la stagione <strong>2003</strong>-04, per l’effetto ordinare allaF.I.G.C. l’adozione dei provvedimenti conseguenti ai fini dell’ammissione della società Poggibonsi Valdelsa s.r.l. alcampionato di serie C/2 per la stagione <strong>2003</strong>-2004. Tenuto conto che al momento della decisione dell’arbitro la disputa delcampionato di serie C/2 sarà sicuramente avviata, la società Poggibonsi, ad evitare danni a terze società già inserite nelcampionato, è disposta ad accettare anche una ammissione in soprannumero. Con vittoria di spese di rito e di difesa,secondo giustizia”.Per la FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO: “si chiede pertanto che il designato arbitro unico rigetti ladomanda proposta dalla società Poggibonsi Valdelsa s.r.l., e la condanni a rifondere alla F.I.G.C. le spese di questoprocedimento e gli oneri della difesa nella misura ritenuta di giustizia”.Svolgimento dell‟arbitratoCon atto introduttivo di arbitrato del 30 agosto <strong>2003</strong> il POGGIBONSI VALDELSA S.R.L. chiedeva l‟annullamento dei seguentiatti:1) del provvedimento Co.Vi.So.C. di cui al verbale della riunione in data 29 luglio <strong>2003</strong>, con il quale veniva espressoparere negativo all‟ammissione della ricorrente al campionato di serie C/2 per la stagione <strong>2003</strong>-2004, nonché deiprovvedimenti Co.Vi.So.C. di cui agli altri verbali delle riunioni tenute prima del 29 luglio <strong>2003</strong> ed aventi ad oggettol‟ammissione della ricorrente al campionato predetto;2) del provvedimento del Consiglio federale della FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO del 31 luglio <strong>2003</strong>,di cui al comunicato ufficiale n. 41/A, con il quale veniva deliberata la non ammissione di parte attrice al campionato diserie C/2 <strong>2003</strong>-04;3) per quanto occorresse, del comunicato ufficiale della F.I.G.C. n. 151/A del 28 aprile <strong>2003</strong>, che stabilisce lenorme per l‟ammissione ai campionati, e del comunicato ufficiale della Lega professionisti di serie C n. 174 del 2 maggio<strong>2003</strong> che recepisce integralmente il precedente atto normativo;4) nonché di qualsiasi altro atto presupposto, e/o conseguente e/o direttamente e/o indirettamente connesso, con gli attiimpugnati di cui sopra.Formulando le proprie premesse di fatto, parte attrice osservava che, al termine della stagione <strong>sportiva</strong> 2002-<strong>2003</strong>, ilPOGGIBONSI VALDELSA S.R.L. conseguiva sul campo il diritto a partecipare per la stagione corrente (<strong>2003</strong>-2004) alcampionato di serie C/2. In ragione del risultato conseguito, il POGGIBONSI VALDELSA S.R.L. presentava neitermini la domanda di iscrizione al predetto campionato.Con lettera 19 giugno <strong>2003</strong> la F.I.G.C. - secondo la ricostruzione di parte attrice - contestava al POGGIBONSIVALDELSA S.R.L. un‟eccedenza di indebitamento per euro 2.140.000,00 con invito ad annullarla entro il 14 luglio<strong>2003</strong>. Con lettera 22 luglio <strong>2003</strong> la L.P.S.C. comunicava al POGGIBONSI VALDELSA S.R.L. che il proprioConsiglio direttivo aveva deliberato la sua non ammissione al campionato in ragione dei seguenti fatti: a) eccedenza diindebitamento per euro 2.065.000,00; b) irregolare posizione Enpals; c) mancato deposito della garanziabancaria di euro 207.000,00 per la partecipazione al campionato.In data 24 luglio <strong>2003</strong> il POGGIBONSI VALDELSA S.R.L. ricorreva avverso la non ammissione: 1) allegando originale dellafideiussione di euro 207.000,00 per la partecipazione al campionato; 2) allegando fideiussione di euro 170.000,00 a garanziadel disavanzo causato dai contratti economici dei singoli tesserati; 3) comunicando che in data 21 luglio era stataregolarizzata la posizione Enpals, mediante integrale versamento dei contributi dovuti da aprile 2002 a marzo <strong>2003</strong>,senza usufruire della rateizzazione e dei relativi benefici sul calcolo del rapporto ricavi/indebitamento, ed allegando ariscontro le copie dei modelli F24, del carteggio relativo alla domanda di discarico 2001 integralmente accolta,nonché della relativa dichiarazione del legale rappresentante e del presidente del Collegio sindacale; 4) comunicandol‟intervenuto ripianamento del disavanzo di bilancio al 30 giugno 2002, mediante versamento dei soci per euro 533.556,93,utilizzo di riserve di capitale per euro 55.957,61, e conseguente ricostituzione del capitale sociale ad euro 11.000,00,allegando certificazione notarile in data 21 luglio <strong>2003</strong> e copia dei versamenti effettuati dai soci per complessivi euro544.556,93; 5) comunicando che la residua eccedenza di indebitamento per euro 1.520.433,07 sarebbe stata annullata: -quanto ad euro 25.824,56 mediante saldo attivo del conto trasferimenti presso la L.P.S.C.; - quanto ad euro1.213.000,00 a mezzo “effetti a garanzia di anticipi liquidi sui conti correnti”; - e quanto al residuo di euro 281.608,51mediante finanziamenti infruttiferi e postergati da parte dei soci. Secondo quanto affermato da parte attrice, nei giornisuccessivi il POGGIBONSI VALDELSA S.R.L. veniva convocato presso gli uffici della Co.Vi.So.C. ove si rappresentava dinon ritenere ammissibile la modalità di ripianamento per euro 1.213.000,00 “a mezzo effetti in garanzia di anticipi liquidisui conti correnti”, significandosi che tale somma doveva essere ripianata in uno dei modi previsti dal C.U. n. 151/A, ivicompreso l‟accollo liberatorio ancorché tale strumento giuridico non fosse espressamente previsto nel C.U. n. 151/A.Il 28 luglio <strong>2003</strong> il POGGIBONSI VALDELSA S.R.L. dava corso agli accolli liberatori così come asseritamente suggeriti dallaCo.Vi.So.C., che venivano, in ipotesi, effettuati per un importo di complessivi euro 1.520.339,60 (somma superiore per circa256


DECISIONI INTEGRALI DELLA CAMERA DI CONCILIAZIONE ED ARBITRATO PER LO SPORT DEL CONI- STAGIONE SPORTIVA <strong>2003</strong>-2004euro 26.000,00 alla residua eccedenza di indebitamento) con riferimento ad esposizioni del POGGIBONSI VALDELSAS.R.L. presso gli istituti bancari Banca Popolare dell’Etruria per euro 259.048,14, Cassa di Risparmio di Firenze pereuro 247.671,40 e Monte dei Paschi di Siena per euro 1.013.619,97. Secondo la prospettazione di parte attrice, gliistituti di credito avrebbero “certificato” gli accolli con le proprie dichiarazioni. I predetti accolli venivano effettuati da partedei soci Luano Niccolai e Paolo Nencioni, i quali con separata dichiarazione inviata al POGGIBONSI VALDELSAS.R.L. dichiaravano di averli eseguiti con “rinuncia alla rivalsa nei confronti del POGGIBONSI VALDELSA S.R.L.”. Indata 30 luglio <strong>2003</strong> il POGGIBONSI VALDELSA S.R.L. inviava una diffida al Consiglio federale con richiesta di riesameex art. 83 N.O.I.F., nella quale ribadiva le intervenute operazioni di annullamento dell‟eccesso di indebitamento,puntualizzando come gli accolli dei debiti fossero tutti stati effettuati con effetto “definitivamente edirrevocabilmente liberatorio e senza animo di rivalsa dei soci nei confronti della società”, e che in quanto tali essicomportavano “l’inesistenza del debito che costituiva l’elemento passivo della contestata eccedenza di indebitamento”.Sulla base di tale ricostruzione storica dei fatti, parte attrice formulava i seguenti motivi in diritto:I) asserita illegittimità dei provvedimenti impugnati per violazione delle norme relative all‟ammissione al campionato<strong>2003</strong>/2004 (C.U. F.I.G.C. n. 151/A del 28 aprile <strong>2003</strong>, recepito nel C.U. L.P.S.C. n. 174 del 2 maggio <strong>2003</strong>) perviolazione di legge, eccesso di potere, errata o carente motivazione e per disparità di trattamento; II) asserita illegittimità deiprovvedimenti impugnati per errata interpretazione del C.U. n. 151, per violazione di legge e per eccesso di potere;III) asserita illegittimità del C.U. n. 151 per errata interpretazione e/o violazione di legge e per eccesso di potere; IV) asseritadisparità di trattamento e violazione della prassi federale.Il nucleo della controversia, secondo la letterale prospettazione di parte attrice in ordine al primo motivo, consisterebbenel valutare, gradatamente, se l‟operazione di ripianamento eseguita dal POGGIBONSI VALDELSA S.R.L. rientri omeno tra quelle previste dal C.U. n. 151; se il termine “esclusivamente” utilizzato nel C.U. n. 151 sia da interpretarsi in sensotassativo ovvero con riferimento alle finalità che lo stesso C.U. intende perseguire in relazione alla legge 91 del 1981 edalle N.O.I.F.; se l‟eventuale interpretazione tassativa con riferimento alle sole “modalità” sia legittima e/o compatibile conquanto disposto dalla legge 91 del 1981 e dalle N.O.I.F.. Secondo parte attrice, la motivazione della non ammissione sarebbepoi assolutamente carente (inesistente) laddove farebbe unico riferimento, peraltro non nella parte deliberativama nel solo “cappello”, alle tre contestazioni della L.P.S.C. del 22 luglio <strong>2003</strong> (fideiussione, Enpals ed eccedenza),senza minimamente prendere in considerazione quanto documentato e prodotto dopo il 22 luglio medesimo. Parteattrice, a pag. 10-11 del proprio atto introduttivo, precisa che l‟eccedenza di indebitamento di euro 2.065.000,00sarebbe stata tempestivamente annullata: - con versamenti dei soci ed operazioni sul capitale effettuate in sede di assembleastraordinaria, come da certificazione notarile e copie dei versamenti prodotte, per complessivi euro 544.556,93;- con il saldo attivo del conto trasferimenti per complessivi euro 25.824,56;- con “accolli liberatori e senza rivalsa” dei debiti verso banche, per complessivi euro 1.520.339,60.Quanto alle operazioni di accollo, parte attrice osserva come non possano evocarsi fondati dubbi in relazione al fatto cheesso, pur non costituendo formalmente un incremento di mezzi propri da effettuarsi nella forma dell‟aumento di capitaleovvero del versamento in conto futuro aumento di capitale, ne riveste comunque la sostanza e gli effetti, in quantocostituisce incremento di mezzi finanziari della società idonei a ripianare un indebitamento nella forma più ablativa – e“garantitamente ablativa” – che sia possibile.Secondo parte attrice, i documenti esibiti dimostrerebbero inequivocabilmente la volontà dei soci di rinunciare– e di aver rinunciato – definitivamente nei confronti del POGGIBONSI VALDELSA S.R.L. a qualsiasiazione derivante dall‟accollo liberatorio effettuato nei confronti delle banche, nonché la volontà di queste di liberareanch‟esse “definitivamente ed irreversibilmente” lo stesso POGGIBONSI VALDELSA S.R.L. da qualsiasi debito nei loroconfronti. Con una serie di circostanziati riferimenti a dottrina e giurisprudenza, il POGGIBONSI VALDELSA S.R.L. concludeche “a ben valutare, la suddetta immissione per accollo costituisce esattamente – anche nella forma – il puntuale rispetto diquanto dettato dal C.U. n. 151 in tema di incremento di mezzi propri”.Sin qui il primo motivo di diritto enunciato da parte istante. Con il secondo motivo, veniva invece dedotto che la Co.Vi.So.C.ed il Consiglio federale della F.I.G.C. avrebbero erroneamente ritenuto che le “modalità” indicate nel C.U. n. 151 peril ripianamento dell‟eccedenza di indebitamento fossero da ritenersi “tassative”, con la conseguente prevalenza rispetto allegenerali e specifiche finalità che il C.U. n. 151 persegue, o comunque doveva perseguire, in relazione alle previsionidelle N.O.I.F. e della legge 91 del 1981. Con il terzo e quarto motivo di diritto parte istante ribadiva, sotto altro profilo,l‟asserita illegittimità del C.U. n. 151 e, di più, sollevava specifiche eccezioni in ordine a una pretesa “disparità di trattamento”con “violazione della prassi federale”, di cui il POGGIBONSI VALDELSA S.R.L. sarebbe stato oggetto. LaFEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO esponeva le proprie tesi nella memoria difensiva del 3 settembre <strong>2003</strong>.Parte convenuta formulava articolate eccezioni in ordine a tutti i profili di illegittimità sollevati dal POGGIBONSIVALDELSA S.R.L.. In ordine al punto di causa costituito dalla operazione di accollo, la F.I.G.C. osservava comequest‟ultima non fosse in realtà avvenuta nei termini prospettati dalla società istante. La documentazione depositatapresso la Co.Vi.So.C. dal POGGIBONSI VALDELSA S.R.L. dimostrerebbe infatti unicamente che la societàaveva un consistente indebitamento con il sistema bancario alla data del 30 aprile <strong>2003</strong>, data di riferimento per il calcolo delrapporto ricavi / indebitamento. Tale indebitamento consisteva in scoperti di conto corrente della società, peraltro giàgarantiti - com‟è prassi del settore bancario - da fideiussioni personali dei soci. Sarebbe improprio dunque parlare di“accollo” in quanto, com‟è noto, l‟accollo consiste nell‟assunzione di un debito altrui, di futura scadenza, mediante unaconvenzione tra il “debitore accollato” (che nella fattispecie sarebbe il POGGIBONSI VALDELSA S.R.L.) e il terzo257


DECISIONI INTEGRALI DELLA CAMERA DI CONCILIAZIONE ED ARBITRATO PER LO SPORT DEL CONI- STAGIONE SPORTIVA <strong>2003</strong>-2004accollante (che nella fattispecie sarebbero i soci) il quale si obbliga a pagare - in sostituzione del primo - al creditoreaccollatario. Il creditore accollatario - sottolinea parte convenuta - può anche non partecipare al negozio, come uòaderirvi successivamente acquistando in tal caso il diritto di escutere “anche” il terzo. L‟accollo si inquadrainfatti - per unanime orientamento della dottrina e della giurisprudenza - nello schema del contratto a favore di terzo.Le generiche dichiarazioni di accollo datate 28 luglio <strong>2003</strong> esibite da parte attrice, in realtà - secondo la F.I.G.C. - nondimostrerebbero che le posizioni bancarie debitorie della società fossero state estinte mediante effettivi versamenti, edunque mediante un effettivo rapporto di provvista da parte dei soci. La documentazione prodotta dimostrerebbe inveceche i signori Niccolai e Nencioni erano in realtà già essi stessi debitori delle banche in solido con il POGGIBONSIVALDELSA S.R.L., avendone garantito gli scoperti di conto, e che i debiti oggetto del preteso accollo erano in realtà già tuttimaturati alla data del 28 luglio <strong>2003</strong>. Non solo: secondo parte convenuta dovrebbe escludersi che nella specie si siaperfezionato tra il POGGIBONSI VALDELSA S.R.L. ed i suoi soci un valido negozio di accollo, per di più “privativo”come vorrebbe sostenere la società attrice. Ed invero - afferma la F.I.G.C. - il tenore testuale delle lettere in data 8 luglio<strong>2003</strong> sottoscritte dai signori Niccolai e Nencioni apparirebbe oltremodo generico: le parti infatti “convengono che isignori si accollano ....” senza peraltro indicare chi siano i “signori”. E sarebbe significativo che in allegato alle lettere del 28luglio <strong>2003</strong> indirizzate alle banche, i signori Nencioni e Niccolai producano altre lettere in pari data indirizzate alla società -non sottoscritte peraltro da quest‟ultima - in cui dichiarano che il “debito nei confronti della banca ... è da noiaccollato”, ossia dichiarano che sono essi stessi ad accollarsi il preteso debito, ma - si sottolinea - in questa scrittural‟entità del debito non è riportata, e sarebbe evidente che non si può desumere l‟entità di un accollo ob relationem. Ed ancora:la società POGGIBONSI VALDELSA S.R.L. assumerebbe di aver ripianato oltre 1,5 milioni di euro di eccedenzadi indebitamento mediante “accollo privativo”. In realtà nel negozio di accollo - ribadisce la F.I.G.C. - la liberazione deldebitore originario postula una dichiarazione espressa dell‟accollatario e non può desumersi da comportamenti o dafrasi generiche. Secondo la società attrice, infatti, la “liberatoria” consisterebbe nell‟apposizione di un timbro confirma illeggibile sotto la dicitura “per accettazione senza diritto di rivalsa”. A prescindere da ogni considerazione in ordinealla qualifica ed ai poteri di chi avrebbe firmato - si chiede parte convenuta - cosa significa la frase “sibillinamente”riportata dal POGGIBONSI VALDELSA S.R.L.? Di quale rivalsa si parla? Il terzo comma dell‟art. 1273 cod. civ.richiede la “liberazione” e l‟espressione non ammette equipollenti; di più, essa deve essere formulata da un soggettofornito dei previsti poteri di firma. La rivalsa cui si riferiscono i signori Nencioni e Niccolai sarebbe in realtà quella previstadalla lettera “allegata” in cui gli stessi dichiarano di rinunciare “alla rivalsa nei confronti del POGGIBONSIVALDELSA S.R.L. in caso di richiesta di pagamento rivolta nei nostri confronti dall’istituto bancario”. L‟espressioneutilizzata dai soci garanti, implicitamente, ammetterebbe dunque che la banca ha comunque la possibilità di escutereanche la società. Alle illeggibili firme delle banche non potrebbe così attribuirsi il significato voluto da parte attrice, esarebbe significativo come la Banca Toscana - probabilmente più attenta al significato delle parole - abbia voluto anziprecisare che l‟accettazione non deve intendersi come liberazione del debitore principale. La pretesa della societàPOGGIBONSI VALDELSA S.R.L. sarebbe pertanto completamente infondata e l‟operazione di “mera cosmesi” effettuatanon poteva essere ritenuta sostitutiva - come si pretende ex adverso da parte attrice - degli adempimenti previsti dallanormativa federale. La riprova di ciò - secondo la F.I.G.C. - la fornirebbe la stessa società, la quale - tra la documentazioneprodotta - esibisce una certificazione notarile di avvenuta assemblea straordinaria (in data 21 luglio <strong>2003</strong>) in cui si dà atto diun ripianamento perdite limitato a euro 544.556,00, che ha appena consentito di ricostituire il capitale sociale minimo di 11mila euro. Nulla sarebbe avvenuto in quell‟assemblea in merito alla copertura dell‟indebitamento rilevato dalla Co.Vi.So.C..Si osserva infine che il collegio sindacale della società – dimissionario - ha avvertito l‟esigenza di inviare alla Co.Vi.So.C.,il 30 maggio <strong>2003</strong>, una dichiarazione il cui tenore sarebbe assai significativo. Sin qui, dunque, la difesa della F.I.G.C.. Le particomparivano innanzi l‟Arbitro unico all‟udienza del 3 settembre <strong>2003</strong>. L‟Arbitro esperiva, senza esito, il tentativo diconciliazione e, quindi, i difensori illustravano le rispettive tesi. L‟Arbitro unico, esaminata la documentazione rimessadalle parti, riteneva la causa sufficientemente istruita senza che le parti sollevassero ecceziona alcuna e, previariserva per la deliberazione, comunicava lo stesso 3 settembre <strong>2003</strong> il dispositivo del lodo.Motivi della decisioneA) Non c‟è stata, da parte della FIGC, alcuna violazione od erronea interpretazione della normativa per l‟ammissione aicampionati di calcio <strong>2003</strong>-2004.Le norme contenute nel comunicato ufficiale n.151/A del 28 aprile <strong>2003</strong> sono, ad avviso dello scrivente arbitro,suscettibili di interpretazione estensiva e sistematica. E‟ fuori dubbio che per ripianare l‟eccedenza di indebitamento lesocietà calcistiche possono ricorrere a modalità sostanzialmente equipollenti ai rimedi elencati nel comunicaton. 151/A e, precisamente: ai finanziamenti postergati ed infruttiferi dei soci, all‟aumento di capitale ovvero aiversamenti irreversibili in conto futuro aumento di capitale e ai saldi attivi della campagna trasferimenti. Unicolimite da rispettare per ritenere efficaci strumenti alternativi è il rispetto dei principi contabili e di bilancio e delle norme inmateria di estinzione delle obbligazioni, al fine di non snaturare il controllo sull‟indebitamento. Scopo preminente ditale sistema è ammettere soltanto società che godano di un “equilibrio finanziario”. Per valutare l‟esistenza di questacondizione la FIGC ha assunto un particolare rapporto tra ricavi e debiti, pari al coefficiente 3, indicatore dellacapacità delle società di iniziare e finire il campionato. Al di sotto di tale indice la società non è in equilibriogestionale. La normativa federale prevede un controllo trimestrale del predetto indice, in ragione del fatto che taleequilibrio si modifica continuamente. Per rispettare lo spirito del C.U. è essenziale che le società in deficit ricorrano amezzi idonei ad incrementare il loro patrimonio. Nella fattispecie in esame non si mette in discussione, come vorrebbe FIGC, il258


DECISIONI INTEGRALI DELLA CAMERA DI CONCILIAZIONE ED ARBITRATO PER LO SPORT DEL CONI- STAGIONE SPORTIVA <strong>2003</strong>-2004mezzo atipico utilizzato dal Poggibonsi per ripianare l‟indebitamento, ma la sua inefficacia a raggiungere ilrisultato prescritto dalla normativa federale e, cioè, la eliminazione effettiva della perdita, scopo ultimo perseguito dallanormativa di settore. Il Poggibonsi ha utilizzato un mezzo solutorio solo astrattamente idoneo e sufficiente a realizzare lefinalità indicate nel Comunicato Ufficiale. In realtà è una mera dichiarazione di intenti, che lascia invariataquantitativamente e qualitativamente la posizione debitoria della società attrice. Il Poggibonsi ha inteso ripianarel‟eccedenza di indebitamento mediante accolli - a detta della società liberatori - da parte dei soci Niccolai Luano eNencioni Paolo. Tuttavia nessuno dei due soci (accollanti) ha mai provveduto ad effettuare il versamento dovuto, né lebanche (accollatarie) hanno mai prestato consenso alla liberazione del debitore principale (società calcistica accollata). Ilpunto di causa, costituito dall‟accertamento dell‟eventuale efficacia liberatoria, per il POGGIBONSI VALDELSA S.R.L.,degli accolli effettuati dai signori Luano Niccolai e Paolo Nencioni va ritenuto decisivo ed assorbente E‟ infatti evidenteche, ove gli accolli stessi avessero avuto reale effetto liberatorio della società da passività bancarie per l‟importocomplessivo di euro 1.520.339,60 - come asserito da parte attrice – tutta la prospettazione giuridica formulata daquest‟ultima dovrebbe essere attentamente esaminata per verificare se, effettivamente, ci si trovi di fronte alla illegittimità deiprovvedimenti che hanno condotto all‟esclusione della società toscana dal campionato di serie C/2 per la stagione <strong>2003</strong>-2004.Senza entrare nel merito delle circostanziate tesi di parte attrice, appare chiaro che la ipotetica efficacia liberatoriadegli accolli in questione – elidendo passività bancarie dalla situazione patrimoniale – sarebbe idonea ad incideresull‟ammontare dell‟indebitamento complessivo e dunque sul rapporto ricavi / indebitamento stabilito dal più volte citato C.U.n. 151. Per converso, ove gli accolli de quibus non avessero efficacia liberatoria della società dalle corrispondentiobbligazioni verso istituti di credito, la situazione patrimoniale del POGGIBONSI VALDELSA S.R.L. rimarrebbe gravatada passività per complessivi euro 1.520.339,60 e – pertanto – tutta l‟impostazione difensiva di quest‟ultima,basata sulla premessa di fatto che l‟eccedenza di indebitamento di euro 2.065.000,00 sarebbe stata “tempestivamenteannullata”, verrebbe irreparabilmente inficiata, con la conseguente piena legittimità dei provvedimenti adottati dallaF.I.G.C. e dai suoi organi, che hanno condotto alla non ammissione della società toscana al campionato di competenza.L‟esame e l‟interpretazione delle predette scritture di accollo devono dunque ritenersi pregiudiziali per la decisione dellacontroversia. E‟ opportuno precisare il tenore dei documenti dai quali parte attrice vorrebbe far discendere l‟effettoliberatorio e l‟annullamento dell‟eccedenza di indebitamento. Come esposto da parte convenuta nella propria memoriadifensiva, si tratta delle seguenti scritture:a) lettera in data 28 luglio <strong>2003</strong> su carta intestata della società, firmata dai signori Niccolai Luano e NencioniPaolo e con una firma illeggibile della società, indirizzata alla Banca Popolare Etruria e Lazio, nella quale si riferiscetestualmente che “i signori si accollano ai sensi dell’art. 1237 cod. civ., come in effetti si accollano, con valuta 30giugno <strong>2003</strong> il debito alla data del 30 aprile <strong>2003</strong> oltre ad interessi che la società ha nei confronti della banca derivante daic/c e c/anticipi per euro 259.048,14”. Detta lettera reca in calce una firma della banca destinataria, sotto la dicitura “peraccettazione senza diritto di rivalsa”.b) Altra lettera - sempre in data 28 luglio <strong>2003</strong> - a firma dei predetti signori Niccolai e Nencioni indirizzata allasocietà attrice, nella quale gli stessi dichiarano testualmente che “il debito della società nei confronti della BancaPopolare d’Etruria e del Lazio, filiale di Poggibonsi, è stato da noi accollato, con contestuale rinuncia alla rivalsanei confronti del POGGIBONSI VALDELSA in caso di richiesta di pagamento rivolta nei nostri confrontidall’istituto bancario sopra nominato”.c) Lettera in data 28 luglio <strong>2003</strong> su carta intestata della società, firmata dai signori Niccolai Luano e Nencioni Paolo, e conuna firma illeggibile della società, indirizzata al Monte dei Paschi di Siena, nella quale si riferisce testualmente che “i signorisi accollano ai sensi dell’art. 1237 cod. civ., come in effetti si accollano, con valuta 30 giugno <strong>2003</strong> il debito alla data del30 aprile <strong>2003</strong> oltre ad interessi che la società ha nei confronti della banca derivante dai c/c e c/anticipi pereuro 1.013.619,97”. Detta lettera reca in calce una firma della banca destinataria, sotto la dicitura “per accettazionesenza diritto di rivalsa”.d) Altra lettera - sempre in data 28 luglio <strong>2003</strong> - a firma dei predetti signori Niccolai e Nencioni indirizzata allasocietà attrice, nella quale gli stessi dichiarano testualmente che “il debito della società nei confronti della bancaMonte dei Paschi di Siena, filiale di Poggibonsi, è stato da noi accollato, con contestuale rinuncia alla rivalsa neiconfronti del POGGIBONSI VALDELSA in caso di richiesta di pagamento rivolta nei nostri confronti dall’istitutobancario sopra nominato”.e) Lettera in data 28 luglio <strong>2003</strong> su carta intestata della società, firmata dai signori Niccolai Luano e Nencioni Paolo, e conuna firma illeggibile della società, indirizzata alla Cassa Risparmio Firenze, nella quale si riferisce testualmente che “i signorisi accollano ai sensi dell’art. 1237 cod. civ., come in effetti si accollano, con valuta 30 giugno <strong>2003</strong> il debito alla data del30 aprile <strong>2003</strong> oltre ad interessi che la società ha nei confronti della banca derivante dai c/c e c/anticipi pereuro 247.671,49”. Detta lettera reca in calce una firma della banca destinataria, sotto la dicitura “per accettazione senzadiritto di rivalsa”.f) Altra lettera - sempre in data 28 luglio <strong>2003</strong> - a firma dei predetti signori Niccolai e Nencioni indirizzata allasocietà attrice, nella quale gli stessi dichiarano testualmente che “il debito della società nei confronti della Cassa diRisparmio di Firenze, filiale di Poggibonsi, è stato da noi accollato, con contestuale rinuncia alla rivalsa neiconfronti del POGGIBONSI VALDELSA in caso di richiesta di pagamento rivolta nei nostri confronti dall’istitutobancario sopra nominato”.259


DECISIONI INTEGRALI DELLA CAMERA DI CONCILIAZIONE ED ARBITRATO PER LO SPORT DEL CONI- STAGIONE SPORTIVA <strong>2003</strong>-2004g) Lettera in data 28 luglio <strong>2003</strong> su carta intestata della società, firmata dai signori Niccolai Luano e Nencioni Paolo, e conuna firma illeggibile della società, indirizzata alla Banca Toscana, nella quale si riferisce testualmente che “i signori siaccollano ai sensi dell’art. 1237 cod. civ., come in effetti si accollano, con valuta 30 giugno <strong>2003</strong> il debito alla datadel 30 aprile <strong>2003</strong> oltre ad interessi che la società ha nei confronti della banca derivante dai c/c e c/anticipi per euro210.187,70”. Detta lettera reca in calce una firma della banca destinataria e, infra, la dicitura: “si esprime accettazione senzaliberazione del debitore principale intendendosi con accollo cumulativo”.h) Altra lettera - sempre in data 28 luglio <strong>2003</strong> - a firma dei predetti signori Niccolai e Nencioni indirizzata allasocietà attrice, nella quale gli stessi dichiarano testualmente che “il debito della società nei confronti della BancaToscana, filiale di Poggibonsi, è stato da noi accollato, con contestuale rinuncia alla rivalsa nei confronti delPOGGIBONSI VALDELSA in caso di richiesta di pagamento rivolta nei nostri confronti dall’istituto bancario sopranominato”.Esaminato il contenuto delle predette scritture, l‟Arbitro unico ritiene che esse non costituiscano un accollo con efficacialiberatoria del POGGIBONSI VALDELSA S.R.L. dalle obbligazioni verso gli istituti di credito e che, conseguentemente,l‟eccedenza di indebitamento del corrispondente importo di euro 1.520.339,60 non sia stata eliminata. Da ciò discendeineludibilmente la legittimità della non ammissione di parte attrice al campionato di competenza, a causa del mancatorispetto del parametro ricavi / indebitamento, nonché la reiezione di tutte le domande da quest‟ultima proposte nellapresente sede arbitrale.In tal senso va osservato quanto segue.E‟ noto che l‟accollo costituisce, con la delegazione e l‟espromissione, una delle tre fattispecietipiche per l‟intervento di un nuovo debitore nel rapporto obbligatorio. Secondo la nozione offertaci dall‟art. 1273 cod.civ., primo comma, si ha accollo quando il debitore (accollato) ed un terzo (accollante) convengono che questi si assumail debito del primo verso il creditore (accollatario), il quale può aderire alla convenzione con l‟effetto di rendereirrevocabile la stipulazione a suo favore. Secondo il secondo comma della norma predetta, l‟adesione del creditoreimporta liberazione del debitore originario solo se ciò costituisca condizione espressa della stipulazione, o se ilcreditore dichiara espressamente di liberarlo.Nella fattispecie in esame dunque:- POGGIBONSI VALDELSA S.R.L. è debitore (accollato);- i signori Niccolai e Nencioni costituiscono il terzo (accollante);- gli istituti di credito sono il creditore (accollatario).Secondo dottrina e giurisprudenza consolidata, nell‟accollo il creditore non è parte del negozio di assunzione del debitoaltrui, ma terzo beneficiario degli effetti dello stesso, secondo lo schema tipico del contratto a favore di terzo di cui all‟art. 1411cod. civ..In questo senso si esprimono chiaramente la Relazione al codice civile, n. 589, nonché la giurisprudenza sin dallerisalenti pronunce della corte di cassazione del 23 febbraio 1979 n.1217 in Giust. Civ. 1979, I, 1254, e del 29 giugno 1977n. 2804, in Giust. Civ. 1978, I, 165.La convenzione di accollo costituisce sempre parte di un più ampio regolamento di interessi, nel quale trovagiustificazione causale lo spostamento patrimoniale che si determina fra debitore (POGGIBONSI VALDELSAS.R.L.) ed accollante (i signori Niccolai e Nencioni) ed al quale è necessario far riferimento per delineare le reciprochesituazioni soggettive posto che, in concreto, l‟assunzione del debito altrui può configurarsi come clausola di un qualsiasicontratto o negozio giuridico intercorso fra le medesime parti. Proprio la variabilità degli schemi causali specificiinduce a ritenere che l‟accollo, pur regolato come fattispecie tipica per quanto concerne gli effetti, non possa essere qualificatocome autonomo tipo negoziale con propria causa. In tal senso, quando l‟accollo si presenta come patto accessorio di altronegozio, si è in presenza di un “contratto complesso che rimane assoggettato alla disciplina del contrattoprevalente” (giurisprudenza consolidata sin da Cass. 7 maggio 1953 n.1271, in Giust.Civ. 1953, 1536; vedi anche Cass. 15maggio 1964 n.1186, in Foro It.Mass. 1964, 306). In sostanza l‟accollo, come in genere ogni stipulazione a favore di terzo,va ritenuto semplice patto accessorio e modalità di esecuzione di altro negozio o contratto, nominato od innominato,rimanendo assorbito nella struttura di tale negozio medesimo ed integrandone la causa. Nella fattispecie che ci occupa, ilnegozio sottostante all‟accollo va individuato in un accordo atipico mediante il quale i signori Niccolai e Nencioniintendevano (in astratto) incidere sul passivo della situazione patrimoniale del POGGIBONSI VALDELSA S.R.L.,eliminando obbligazioni di quest‟ultima verso terzi in modo da evitare e/o alleggerire l‟onere dei mezzifinanziari richiesti obbligatoriamente dagli artt. 2446 e 2447 cod. civ. per il funzionamento della società,nonché richiesti dagli organi della F.I.G.C. ai fini della valutazione dell‟entità dell‟indebitamento e della conseguentepossibilità di ammissione al campionato, secondo le disposizioni normative più volte citate. In questa prospettiva, leoperazioni autoqualificate come “accollo” effettuate in concreto vanno interpretate ai fini di stabilire - in relazionealla predetta finalità perseguita dalle parti - se effettivamente la società calcistica sia stata liberata dalleobbligazioni bancarie de quibus. Ciò premesso, come già rilevato, si sottolinea che, per dottrina e giurisprudenzadominanti, sussiste accollo liberatorio solo se il creditore dichiara espressamente di liberare il debitore originario,ovvero se il creditore aderisce ad un accollo esplicitamente condizionato alla liberazione del debitore medesimo. Aisensi dell‟art. 1273 secondo comma cod. civ., la volontà di rinunciare alla garanzia costituita dall‟obbligazionedell‟originario debitore deve risultare in modo espresso, non essendo sufficiente neppure un comportamento tacito.L‟accollo cumulativo, nel quale l‟originario debitore non viene liberato, costituisce dunque la fattispecie legale260


DECISIONI INTEGRALI DELLA CAMERA DI CONCILIAZIONE ED ARBITRATO PER LO SPORT DEL CONI- STAGIONE SPORTIVA <strong>2003</strong>-2004tipica prevista dall‟ordinamento giuridico, e cioè l‟acquisto di un nuovo debitore unitamente a quello precedenterappresenta l‟effetto naturale del negozio di accollo. Tale effetto naturale può essere derogato unicamente da unadichiarazione espressa proveniente dall‟accollatario, dichiarazione che non ammette equipollenti e che nella fattispecie –ad avviso dell‟Arbitro unico – non sussiste. Per una dichiarazione espressa, invero – secondo la migliore dottrina - non sononecessarie formule sacramentali, ma non sono neppure sufficienti manifestazioni indirette, dalle quali l‟intento di liberareil debitore possa evincersi unicamente per l‟incompatibilità di essa manifestazione con una volontà contraria. Non può,quindi, desumersi da comportamenti taciti o da espressioni generiche (Cass. Civ., sez. III, 21 agosto 1985 n. 4469 in Giur.It. 1986, I, 1, 1039; Civ., sez. II, 27 gennaio 1992 n. 861 in Giust. Civ. Mass. 1992, fasc. 1). In tal senso, le dichiarazionidella Banca Popolare dell’Etruria e del Lazio, del Monte dei Paschi di Siena e della Cassa di Risparmio di Firenze,apposte in calce alle lettere sottoscritte dal debitore originario e dagli accollanti mediante la formula “peraccettazione senza diritto di rivalsa”, non possono certo considerarsi una manifestazione espressa della volontà diliberare il POGGIBONSI VALDELSA S.R.L. dalle corrispondenti obbligazioni. Il tenore delle parole “senza dirittodi rivalsa” è infatti intrinsecamente ambiguo e non consente – nel modo più assoluto - di ritenere esistente la volontàdegli istituti di credito di liberare il debitore originario. Nella fattispecie in esame la rivalsa, a cui si fa cenno, è riferitanon tanto al lato “esterno” del rapporto obbligatorio, quanto piuttosto al rapporto “interno” tra vecchio e nuovo debitore(società e soci). Questi ultimi hanno rinunciato a pretendere alcunché dal Poggibonsi, qualora venissero escussi dalle banche.Va rilevato, poi, come l‟unico istituto di credito che ha saputo usare un‟espressione giuridicamente appropriata in materiadi accollo, e cioè la Banca Toscana mediante la dichiarazione in calce alla lettera del 28 luglio <strong>2003</strong>, abbia manifestatosenza ambiguità una volontà esattamente contraria a quella asserita, negli altri casi, da parte attrice. Nella predettadichiarazione, infatti, la Banca Toscana afferma testualmente di esprimere “accettazione senza liberazione deldebitore principale intendendosi con accollo cumulativo” . Come ripetutamente illustrato, l‟accollo cumulativo non liberail debitore originario POGGIBONSI VALDELSA S.R.L. e, pertanto, si deve ritenere che l‟intera prospettazione di parteattrice, in tema di asserito accollo liberatorio da parte degli istituti di credito de quibus, sia inficiata dal predetto documento,che è certamente sintomatico in ordine alla ricostruzione di tutta la fattispecie. A seguito del patto di accollo i sociavrebbero dovuto provvedere direttamente al pagamento dei debiti in veste di terzi, oppure fornendo in anticipo aldebitore accollato i mezzi per effettuare il pagamento ai creditori (Cass. civ., sez. III, 1 agosto 1996 n. 6936 in Giust. Civ.Mass. 1996, 1091; Cass. Civ., sez. II, 27 gennaio 1997 n. 821 in Giust. Civ. Mass. 1997, 140; Cass. 26 agosto 1997 n. 8044).Nulla di tutto ciò è stato fatto dai signori Nencioni e Niccolai, limitandosi gli stessi ad assumere un semplice impegno dipagare. Con questa semplice dichiarazione di intenti parte attrice non poteva e non può pertanto ritenersi liberata dall‟ingenteindebitamento verso gli istituti bancari, con la conseguente permanenza di una situazione patrimoniale insufficientesecondo le più volte richiamate disposizioni della F.I.G.C.. Da quanto sopra esposto, consegueineludibilmente che il POGGIBONSI VALDELSA S.R.L. non disponeva di un rapporto ricavi / indebitamentoidoneo all‟ammissione al campionato di competenza. Tale accertamento ha carattere assorbente rispetto a tutte le altreeccezioni sollevate da parte attrice, il cui esame, pur se superfluo, viene sommariamente trattato.B) Presunta disparità di trattamento rispetto ad altre società.Parte attrice ha formulato le proprie istanze anche con specifico riferimento ad una asserita disparità di trattamentooperata dalla ederazione rispetto ad altre società calcistiche. Sotto questo profilo va preliminarmente affermato cheil procedimento arbitrale innanzi questa Camera è sicuramente governato dal principio dell‟interesse ad agire e dalprincipio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, che nel processo civile trovano espressione normativa nelledisposizioni di cui agli artt. 100 e 112 cod. proc. civ. e che costituiscono principi generali dell‟ordinamentoprocessuale applicabili anche all‟arbitrato. In tal senso, appare evidente che, ai fini della pronuncia sulla domanda delPoggibonsi Valdelsa s.r.l., consistente nella declaratoria della illegittimità della delibera del consiglio federale avente peroggetto l‟esclusione di parte attrice dal campionato di serie C/2, eventuali accertamenti in ordine alle posizionisoggettive di altre società non avrebbero alcuna rilevanza, difettando appunto un interesse giuridicamente tutelabile inquesta sede, nella quale non si può certo pronunciare oltre i limiti della domanda. Di più è persino superfluo sottolineare comela Camera arbitrale non può arrogarsi funzioni tipiche del giudice della legittimità amministrativa, alla cuigiurisdizione compete la tutela di eventuali interessi legittimi che costituiscono – sostanzialmente – il sostrato dellacensura formulata sul punto da parte attrice, asserendo l‟esistenza di una disparità di trattamento. In ogni caso, anchesu questo tema, l‟arbitro unico deve osservare quanto segue. dottando gli stessi concetti recentemente ribaditi dallaCorte ostituzionale, va osservato come la denunciata irragionevole disparità di trattamento sia fondata su unaprospettazione palesemente erronea dell'analogia di situazioni invece eterogenee, non soltanto quanto ai relativi "status" maanche quanto ai provvedimenti destinati ad incidere sulle rispettive sfere di interesse (Corte Costituzionale, 18 dicembre 2002n. 532). Si deve rilevare la natura del tutto eterogenea della fattispecie oggetto del presente arbitrato rispetto agli altri casiaddotti da parte attrice nella sua istanza, poiché in quest‟ultimi le operazioni di copertura perdite, anche se atipiche,hanno realmente incrementato le casse sociali, determinando benefici finanziari concreti. Nel caso del Poggibonsi, invece,tutta la documentazione agli atti prova che lo strumento dell‟accollo, peraltro cumulativo e non liberatorio, non hamai determinato un incremento patrimoniale della società. Questo è sufficiente ad affermare che non si è in presenza disituazioni analoghe. Per tale motivo devono essere respinte le censure addotte da parte attrice. Queste ultime non si possonocollegare – in modo logicamente rilevante – con la decisione in ordine alle domande specifiche del Poggibonsi, cheva ovviamente pronunciata sulla base dell‟esame della fattispecie concreta. La fattispecie in esame, invero, appare ben261


DECISIONI INTEGRALI DELLA CAMERA DI CONCILIAZIONE ED ARBITRATO PER LO SPORT DEL CONI- STAGIONE SPORTIVA <strong>2003</strong>-2004definita nei suoi termini di fatto e di diritto ed il richiamo ad altre situazioni interessanti terzi estranei all‟arbitrato deveritenersi pertanto del tutto ininfluente.C) Quanto alla “mancanza di motivazione” lamentata da parte attrice on riguardo alla delibera del Consiglio Federale dellaF.I.G.C. del 31 luglio <strong>2003</strong>, va ricordato che tale delibera indica espressamente i motivi per i quali il Consiglio direttivodella Lega Professionisti di serie C nella riunione del 22 luglio <strong>2003</strong> aveva deliberato, su conforme parere dellaCo.Vi.So.C., di non ammettere il Poggibonsi Valdelsa s.r.l. al campionato di competenza per il <strong>2003</strong>-2004 . Tali motivivengono specificati in: a) eccedenza di indebitamento di euro 2.065.000,00; b) non regolare posizione Enpals; c)mancato deposito della garanzia bancaria di euro 207.000,00. Il Consiglio federale rileva poi il ricorso proposto dalla odiernaparte attrice in data 24 luglio <strong>2003</strong> e, visto il parere negativo formulato al riguardo dalla Co.Vi.So.C., delibera di respingerlo.L‟arbitro unico ritiene che si tratti di una motivazione certamente sintetica ma che soddisfa pienamente i parametriminimi per ritenere l‟atto de quo sufficientemente motivato. Tutti gli elementi essenziali del procedimento logico compiutodal Consiglio federale sono infatti evidenziati, così come le circostanze di fatto ascritte al Poggibonsi Valdelsa s.r.l. E‟ persinoovvio ricordare che l'obbligo della motivazione del provvedimento amministrativo può dirsi assolto allorchél'Amministrazione provveda ad indicare le ragioni su cui l'atto si fonda, anche utilizzando un modulo prestampatoe mediante apposizione di un segno su una delle caselle che indicano una tra più ragioni possibili (T.A.R. Lazio, sez. III, 28ottobre 2002, n. 9224). Di più la motivazione dell'atto amministrativo deve essere essenziale, priva di inutili e fuorviantiformalismi, così da evidenziare l'oggettiva ed immediata rilevabilità delle ragioni sottese all'operato dell'amministrazione equindi escludere carenze sotto il profilo esplicativo (Consiglio Stato, sez. IV, 29 agosto 2002, n. 4334). Ed ancora, lamotivazione del provvedimento non deve tradursi in una puntuale confutazione delle ragioni espresse in ogni atto internodel procedimento che abbia prospettato una diversa soluzione, né deve espressamente menzionare un parerefacoltativo e non vincolante quando comunque risulti che l'autorità decidente ne ha tenuto conto, ma, ai sensidell'art. 3 l. 7 agosto 1990 n. 241, deve consistere nell'esposizione dei fatti rilevanti e delle ragioni di diritto delladeterminazione della p.a. con argomenti non illogici, non contraddittori, ma coerenti e logicamente autosufficienti(Consiglio Stato, sez. VI, 15 maggio 2002, n. 2642). Ed infine va sottolineato che nessuna norma o principio dispone chenella parte narrativa di un provvedimento sottoposto a controllo siano esposti i dati salienti del procedimento che l'haformato (Consiglio Stato, sez. V, 4 maggio 1998, n. 487).Sulla base delle precedenti considerazioni, la delibera del Consiglio federale della F.I.G.C. del 31 luglio <strong>2003</strong>, nonché ledeliberazioni adottate dalla Lega Professionisti serie C e dalla Co.Vi.So.C., devono ritenersi pienamente legittime sia dalpunto di vista formale che sostanziale. Tutte le domande del POGGIBONSI VALDELSA S.R.L. devono essereconseguentemente respinte.Secondo il principio della soccombenza, le spese dell‟arbitrato e le spese di difesa della F.I.G.C. gravano sul PoggibonsiValdelsa s.r.l. e vanno liquidate come in dispositivo.P.Q.M.l‟Arbitro Unico, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, disattesa ogni ulteriore istanza, eccezione ededuzione:a) accerta la legittimità formale e sostanziale delle deliberazioni adottate dalla Lega Professionisti Serie C e dallaCO.VI.SOC, sulla base delle normative federali vigenti, relativamente al rigetto dell‟ammissione del PoggibonsiValdelsa s.r.l. al campionato nazionale di serie C2;b) dichiara conseguentemente la legittimità della delibera del consiglio federale della F.I.G.C. del 31 luglio <strong>2003</strong>, dicui al comunicato ufficiale n.41/A del 31 luglio <strong>2003</strong>, in ordine alla non ammissione della società istante alcampionato nazionale di competenza;c) rigetta conseguentemente le domande tutte formulate dal Poggibonsi Valdelsa s.r.l. contro la F.I.G.C.;d) condanna il Poggibonsi Valdelsa s.r.l. al pagamento in favore della F.I.G.C. delle spese di lite, liquidate come daseparata ordinanza;e) dispone che tutti i diritti amministrativi versati dalle parti siano incamerati dalla Camera di Conciliazione eArbitrato per lo Sport;f) pone a carico del Poggibonsi Valdelsa s.r.l. il pagamento degli onorari e delle spese di arbitrato, liquidati come daseparata ordinanza.Deliberato in Roma il 3 settembre <strong>2003</strong> dall‟Arbitro unico prof. avv. Pierluigi Ronzani.L‟Arbitro UnicoProf. Avv. Pier Luigi RonzaniLODO ARBITRALE DEL 4 AGOSTO – 19 NOVEMBRE <strong>2003</strong> - PATERNÒ CALCIO S.R.L.CONTRO F.I.G.C.COMITATO OLIMPICO NAZIONALE ITALIANOCAMERA DI CONCILIAZIONE E ARBITRATO PER LO SPORTL‟ARBITRO UNICOProf. Avv. Maurizio Benincasa Arbitro Unico nominato dalle parti a‟ sensi dell‟art. 12 del Regolamento delladi Conciliazione e Arbitrato per lo Sport nel procedimento di Arbitrato promosso da:Camera262


DECISIONI INTEGRALI DELLA CAMERA DI CONCILIAZIONE ED ARBITRATO PER LO SPORT DEL CONI- STAGIONE SPORTIVA <strong>2003</strong>-2004Paternò Calcio s.r.l., con sede in Paternò (CT), Corso Italia16, elettivamente domiciliato in Napoli, Centro Direzionale IsolaA/ 7 (80143), presso e nello studio dell‟Avv. Eduardo Chiacchio, che lo rappresenta e difende, giusta procura allegataall‟istanza di Arbitrato. - attore –CONTROFederazione Italiana Giuoco Calcio, in persona del Presidente pro tempore, con sede in Roma, Via GregorioAllegri 14 (di seguito “F.I.G.C.”), elettivamente domiciliata in Roma, via Po, 9, presso e nello studio dell‟Avv. MarioGallavotti, che la rappresenta e difende, congiuntamente e disgiuntamente all‟Avv. Luigi Medugno, giusta procura in calceall‟atto introduttivo. - convenuta –Fatto e svolgimento del procedimentoIn data 2 maggio <strong>2003</strong> Paternò Calcio formulava un esposto al Presidente della Lega Professionisti Serie C perdenunziare la presunta irregolarità della posizione del calciatore Giuseppe Antonaccio, militante nella SocietàPescara Calcio, con riferimento alla gara di campionato di serie C/1 Pescara/Paternò svoltasi in data 19 aprile <strong>2003</strong>. Inparticolare, Paternò Calcio lamentava la circostanza che il calciatore Antonaccio - squalificato per una gara effettiva aseguito di doppia ammonizione nella gara di campionato di serie C/1 Sassari Torres/Pescara del 30 marzo <strong>2003</strong> -ancorché non avesse partecipato alla successiva gara del campionato di serie C/1 (Taranto/Pescara del 13 aprile <strong>2003</strong>),aveva, tuttavia, partecipato alla gara Pescara/Bari del campionato Primavera svoltasi il giorno 12 aprile <strong>2003</strong>. PaternòCalcio, conseguentemente, assumeva che, a norma dell‟art. 17, 13° comma, del Codice di Giustizia Sportiva (di seguitoC.G.S.) la squalifica sopra indicata non poteva essere considerata scontata. Per l‟effetto, Paternò Calcio invitava ilPresidente della Lega a deferire il calciatore Antonaccio e la società Pescara Calcio, affinché venisse irrogata aquest‟ultima la sanzione <strong>sportiva</strong> della perdita della gara Pescara/Paternò. Il Presidente della Lega Professionisti Serie C connota del 3 maggio <strong>2003</strong> deferiva la Società Pescara alla Commissione Disciplinare presso la Lega per irregolarità dellaposizione del calciatore Antonaccio nella gara di Campionato di Serie C/1 Pescara/Paternò del 19 aprile <strong>2003</strong>. LaCommissione Disciplinare, con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 24/C del 9 maggio <strong>2003</strong>, reputando infondate lecensure di Paternò Calcio, dichiarava la regolarità della gara del 19 aprile <strong>2003</strong>. Più precisamente, la CommissioneDisciplinare, a‟ sensi dell‟art. 17, 3° comma, C.G.S., affermava che il calciatore in parola, non avendo partecipatoalla gara di serie C/1 Taranto/Pescara del 13 aprile <strong>2003</strong>, aveva regolarmente scontato la squalifica inflittagli;in questa prospettiva, secondo la Commissione, risultava del tutto irrilevante la partecipazione il giorno 12 aprile <strong>2003</strong> ad unagara del campionato Primavera. Paternò Calcio proponeva appello avverso la decisione della Commissione Disciplinare,chiedendo che, in riforma della stessa, venisse inflitta alla società Pescara Calcio la punizione <strong>sportiva</strong> della perditadella gara Pescara/Paternò del 19 aprile <strong>2003</strong> con il punteggio di 0-2. Pescara Calcio formulava due eccezioni di inammissibilitàdell‟appello; con la prima, lamentava che il giudizio di primo grado non era stato instaurato dinanzi al Giudice Sportivosu reclamo della parte interessata, bensì su deferimento alla Commissione Disciplinare, sicché Paternò Calcio -che non aveva provveduto a proporre reclamo e non era stato parte processuale del procedimento instauratosi periniziativa altrui - non poteva essere considerato legittimato a proporre l‟impugnazione; impugnazione che, inquesta prospettiva, spettava solo al Presidente Federale. Con la seconda eccezione di inammissibilità, Pescara Calcioassumeva che, in assenza di appello con riferimento alla posizione del calciatore Antonaccio, la statuizione dellaCommissione Disciplinare era divenuta definitiva nei suoi confronti. Conseguentemente, non essendo piùpossibile valutare come irregolare la posizione dell‟Antonaccio, risultava inammissibile l‟appello. Nel merito, Pescara Calcioribadiva le difese svolte dinanzi alla Commissione Disciplinare e chiedeva la conferma della statuizione di quest‟ultima. LaCommissione Federale d‟Appello della Federazione Italiana Giuoco Calcio, disattese le eccezioni di inammissibilitàformulate da Pescara Calcio, con la decisione di cui al Com. Uff. n. 43/C del 12 maggio <strong>2003</strong> pronunciava ilseguente dispositivo: « […] in accoglimento dell’appello proposto dalla società Paternò Calcio avverso la decisione dellaCommissione Disciplinare presso la Lega professionisti Serie C di cui com. uff. n. 248/C del 9.5.<strong>2003</strong>, annulla dettadecisione e per l’effetto infligge al Calcio Pescara la sanzione della perdita della gara Pescara-Paternò del19.4.<strong>2003</strong> con il punteggio di 0-2- Rimette gli atti al Giudice Sportivo per quanto di sua competenza. Dispone restituirsi allasocietà Paternò Calcio la tassa reclamo […]».La C.A.F., in particolare, proponeva un‟interpretazione dell‟art. 17 delC.G.S., rubricato «Esecuzione delle sanzioni», che assegnava al comma 3° il compito di disciplinare le modalità diesecuzione della squalifica per una o più giornate di gara con l‟individuazione della squadra in cui debba essere scontatala squalifica. Più precisamente, la Commissione d‟appello stabiliva, a mente del citato 3° comma dell‟art. 17 C.G..S,che la squalifica non può essere scontata in una squadra diversa da quella nella quale il calciatore militava nel momento in cuiha commesso l‟infrazione sanzionata. Al comma 13°, invece, la C.A.F. attribuiva il ruolo di individuare gli effetti delprovvedimento di squalifica e il contenuto afflittivo della stessa che si risolve nel divieto imposto al calciatoresqualificato di svolgere «qualsiasi attività <strong>sportiva</strong> in ogni ambito federale per il periodo della qualifica». La formula«qualsiasi attività <strong>sportiva</strong>» deve essere interpretata nel senso che il divieto di giocare non può considerarsi limitato allapartecipazione dell‟atleta alle gare della quadra in cui militava al momento della violazione, ma occorre che si estendaalla partecipazione a qualsiasi gara (ufficiale) di qualsiasi altra squadra della società. La C.A.F. riformava ladecisione della Commissione Disciplinare anche in relazione alla questione concernente il «periodo» in cui è preclusa alcalciatore ogni attività agonistica. Il comma 13° dell‟art. 17, infatti, dispone che per «periodo di squalifica» deveintendersi «[…] nelle squalifiche per una o più giornate di gara, le giornate in cui disputa gare ufficiali la squadra[nella quale militava quando è avvenuta l‟infrazione che ha determinato il provvedimento (3° comma)]». In particolare laC.A.F., con un‟interpretazione storico- evolutiva e logico sistematica della disposizione, distingueva, sul piano semantico,263


DECISIONI INTEGRALI DELLA CAMERA DI CONCILIAZIONE ED ARBITRATO PER LO SPORT DEL CONI- STAGIONE SPORTIVA <strong>2003</strong>-2004tra «giornata» e «giorno» e concludeva nel senso che il concetto di giornata si identifica in tutti i giorni in cui si articola ilturno calcistico. Con ricorso del 16 maggio <strong>2003</strong> la Società Vis Pesaro 1898 s.r.l. si rivolgeva alla Corte Federale - ai sensidegli artt. 32, 5° comma, dello Statuto Federale e 22, 3° comma, del C.G.S. - chiedendo la tutela dei «dirittifondamentali propri e associativi» che assumeva essere stati lesi per effetto della pronuncia della C.A.F. del 12 maggio<strong>2003</strong>. Nel procedimento così avviato, interveniva, ad adiuvandum, Pescara Calcio s.p.a. Il ricorso veniva discusso inoccasione dell‟udienza del 22 maggio <strong>2003</strong>, alla quale veniva invitata Paternò Calcio che contestava la mancataconoscenza dell‟oggetto del procedimento e l‟ammissibilità del ricorso di Vis Pesaro 1898 s.r.l., chiedendo, nelmerito, la conferma della decisione della C.A.F.. La Corte Federale, con la decisione di cui al Com. Uff. n. 13/Cf del22/05/<strong>2003</strong>, pronunciava il seguente dispositivo: « La Corte Federale, decidendo sul ricorso in epigrafe proposto dalla VisPesaro 1898 di Pesaro, lo accoglie e, per l’effetto, conferma il risultato della gara Pescara/Paternò del 19 aprile <strong>2003</strong>.Dispone la restituzione della tassa versata […]». In data 11 giugno <strong>2003</strong> Paternò Calcio formulava all‟indirizzodella Giunta Nazionale del CONI un esposto/ricorso avverso la decisione della Corte Federale sopra indicata,chiedendo che « […] la Giunta Nazionale del CONI, avvalendosi dei poteri di controllo sulle singole federazioni adessa attributi dal decreto Melandri del luglio 1999 ed in particolare per quanto stabilito dall’art. 7 e dall’art. 23 delloStatuto CONI, voglia ripristinare la legalità immediatamente compromessa dalla decisione della Corte federale inrelazione alla gara Pescara-Paternò del 19/04/03. E con i poteri conferiti voglia annullare e/o disporre che laFederazione Italiana Giuco Calcio annulli la delibera della Corte Federale del 22/05/03 C.U. n. 13 ripristinando econferendo efficacia alla delibera della CAF che nella riunione del 12/05/03 con C.U. n. 43 aveva accolto l’appello dellaPaternò Calcio e per l’effetto aveva inflitto al Pescara Calcio la sanzione della perdita della gara Pescara-Paternò del19/04/03 con il punteggio di 0-2, decretando di fatto la salvezza della scrivente società nel campionato Serie C/1 girone B[…]». A questo esposto/ricorso seguiva, in data 1° luglio <strong>2003</strong>, una comunicazione di Paternò Calcio con la qualequest‟ultima, rilevato che nell‟ordine del giorno della Giunta Nazionale del CONI per la medesima data non erainserito il citato esposto/ricorso, chiedeva l‟esame di quest‟ultimo e la possibilità del procuratore di PaternòCalcio di assistere alla riunione. In precedenza, con istanza del 12 giugno <strong>2003</strong>, Paternò Calcio aveva sottoposto lacontroversia de qua alla Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport per la conciliazione prima dell‟instaurazione delprocedimento arbitrale dinanzi al medesimo organo. Il Conciliatore, Avv. Marcello Melandri, in data 23 luglio <strong>2003</strong>,preso atto del mancato accordo tra le parti, dichiarava estinta la procedura di conciliazione. Con atto del 31 luglio <strong>2003</strong>Paternò Calcio s.r.l., con il ministero dell‟Avv. Eduardo Chiacchio, proponeva istanza di arbitrato dinanzi alla Camera diConciliazione e Arbitrato per lo Sport nominando arbitro il prof. Avv. Maurizio Benincasa e proponendo lo stesso allaF.I.G.C. quale Arbitro Unico a‟ sensi dell‟art. 12 del Regolamento. Paternò Calcio formulava le seguenti «Richiesteconclusive»: « […] chiede l’annullamento del disposto della Corte Federale di cui al C.U. n. 12/CF del 22 maggio <strong>2003</strong>relativa alla gara Pescara-Paternò del 19/04/03 e conseguentemente ammettere la Paternò Calcio s.r.l. in forza dellarichiamata decisione della CAF per la suddetta gara, al campionato di Serie C/1 per la stagione <strong>sportiva</strong> <strong>2003</strong>/2004, anchecon ampliamento dell’organico di categoria […]». Con atto del 1° agosto <strong>2003</strong> la Federazione Italiana Giuoco Calcio aderivaalla proposta di arbitro unico nella persona del prof. avv. Maurizio Benincasa, nominando, al contempo, i proprirappresentanti e difensori nelle persone dell‟avv. Luigi Medugno e dell‟Avv. Mario Gallavotti. L‟Arbitro Unico, formulaval‟accettazione di cui all‟art. 14 del Regolamento, e, in data 1° agosto <strong>2003</strong>, costituiva formalmente l‟organogiudicante, nominando Segretario il Dott. Marco Arpino, coaudiuvato dall‟avv. Eleonora Bonifacio nelle funzioni disegreteria. Veniva fissata l‟udienza del 4 agosto <strong>2003</strong>, in Roma, Viale di Villa Massimo, 33 presso lo studiodell‟Arbitro Unico, essendo indisponibili gli Uffici della Camera, sede dell‟arbitrato. Veniva, inoltre, fissato iltermine del 4 agosto <strong>2003</strong>, ore 12 per il deposito di eventuali memorie. Nel termine pervenivano presso la Segreteriadell‟Arbitro Unico le memorie di entrambe le parti. In particolare, la F.I.G.C. rassegnava le seguenti conclusioni: «[…]Accerti l’Arbitro Unico se la decisione della Corte Federale della F.I.G.C. adottata nel corso della riunione del 12 maggio<strong>2003</strong> e parzialmente annullata dal Consiglio Federale della F.I.G.C. in data 2 luglio <strong>2003</strong> – previo invito deliberato dallaGiunta Nazionale del CONI – debba – o meno – ritenersi annullata anche nella parte relativa alla gara del campionatodi serie C1 Pescara- Paternò del 19 aprile <strong>2003</strong> e per l’effetto adotti ogni conseguente provvedimento. Con vittoria dispese […]». All‟udienza del 4 agosto <strong>2003</strong> erano presenti il Presidente di Paternò Calcio s.r.l.,. Signor Marcello Lo Bue con ildifensore, avv. Eduardo Chiacchio, e gli avvocati Luigi Medugno e Mario Gallavotti per la F.I.G.C. Esaurita la discussione,l‟Arbitro Unico si riservava di decidere.MOTIVI1. Paternò Calcio formula la domanda di annullamento della decisione della Corte Federale di cui al C.U. n. 12/CF del22 maggio <strong>2003</strong> ponendo a sostegno della propria tesi i seguenti argomenti difensivi:a) Nel procedimento dinanzi alla Corte Federale si sarebbe verificata una violazione del diritto di Paternò Calcio alcontraddittorio sia nella fase che ha preceduto la discussione sia in occasione dell‟udienza;b) La decisione della Corte Federale violerebbe il principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato. «[…] Nellafattispecie [scrive Paternò Calcio n.d.r.] la Corte Federale ha respinto tutte le richieste della Vis Pesaro [cheattenevano alla improponibilità, improcedibilità e irricevibilità dell‟impugnazione di Paternò Calcio dinanzialla C.A.F. n.d.r.] ritenendo totalmente infondata la pretesa illegittimità dell’impugnazione davanti alla C.A.F. delladecisione dei primi giudici da parte della Paternò Calcio, sostenendo che la Caf aveva esattamente riconosciuto ilsuddetto potere alla odierne scrivente, ma poi si è spinta ben al di là delle pretese dell’appellante, di certo non emerse264


DECISIONI INTEGRALI DELLA CAMERA DI CONCILIAZIONE ED ARBITRATO PER LO SPORT DEL CONI- STAGIONE SPORTIVA <strong>2003</strong>-2004nella discussione orale durante pochi minuti, sconfinando in una non richiesta analisi a largo raggio dell’art.17 con l’approfondito esame congiunto dei commi 3 e 13 […];c) La Corte Federale, con la propria decisione, avrebbe esorbitato dalle proprie funzioni e avrebbe «[…] di fattodelegittimato il potere di Organo Giudicante di ultima istanza attribuito da sempre in ambito sportivo alla CommissioneAppello federale, potere invece espressamente previsto dal vigente Statuto Federale e dall’attuale Codice diGiustizia Sportiva. […] la Corte federale ha indebitamente creato un ulteriore grado di giudizio, non limitandosi a valutareil merito della delibera della CAF, ma addirittura riformando decisione inappellabile, seppur in carenza di poteregiustiziale per adottare qualsiasi provvedimento […]»;d) La decisione della Caf del 12 maggio <strong>2003</strong>, annullata dalla Corte Federale costituirebbe «[…] un precedentegiurisprudenziale di determinante valenza ai fini di una importantissima decisione [successiva, n.d.r] della CAF […]»e, precisamente, della decisione C.A.F. del 16 luglio <strong>2003</strong> relativa alla gara Catania-Venezia del 17 maggio <strong>2003</strong>.2. La domanda di Paternò Calcio è fondata, nei limiti di cui si dirà in seguito, e merita accoglimento. L‟Arbitro Unico reputaopportuno prendere le mosse dall‟art. 32 dello Statuto della Federazione Italiana Giuoco Calcio, collocato nelTitolo IV «Le garanzie», che disegna le competenze dell‟Organo in parola. Tale norma, sotto la rubrica «Corte federale»,al primo comma dispone che «La Corte federale, composta dal Presidente e da otto componenti, è la massima autorità digaranzia nell’ordinamento della F.I.G.C. e dura in carica un quadriennio». Al 5° comma, poi, si prevede che «Ognitesserato od affiliato alla F.I.G.C. può ricorrere alla Corte federale per la tutela dei diritti fondamentali personali oassociativi che non trovino altri strumenti di garanzia nell’ordinamento federale». Il successivo comma, invece,dispone che «La Corte federale, anche d’ufficio, interpreta le norme statutarie e giudica sulla legittimità delle altrenorme federali, annullando quelle adottate in violazione dello Statuto». La motivazione della decisione dellaCorte Federale, oggetto del presente giudizio arbitrale, si appunta, preliminarmente, sulla «determinazionedel proprio ambito di intervento ai sensi dell’art. 32 comma 5 dello Statuto federale nonché alla relazione sussistente tratale intervento e le pronunce rese da Organi di Giustizia Sportiva di ultima istanza […]». La Corte Federale, dopo averpremesso che «[…] il potere di intervento sussidiario e complessivo dell’Ordinamento Federale attribuito dall’art. 32comma 5 […] non è certamente inteso, come è giurisprudenza costante, ad eludere gli effetti preclusivi edintangibilità del giudicato già prodottisi, ma è indirizzato a colmare eventuali vuoti di tutela dei diritti fondamentali,personali o associativi, non altrimenti protetti […]», afferma che il proprio intervento «[…] è rivolto a forniregaranzie di tutela a quelle posizioni soggettive ritenute meritevoli di considerazione, rispetto alle quali il sistema nonpossa, comunque e per qualsiasi causa, dare la risposta invocata ed alla cui mancata protezione corrisponderebbe unsensibile vulnus in termini di equità all’intero Ordinamento Federale […]». Il contenuto di questa premessa èconfermato in un successivo passaggio della motivazione, laddove si ribadisce che deve essere «[…] escluso che ilricorso [di Vis Pesaro, n.d.r.] sia stato proposto in prospettiva e con finalità impugnatorie della pronuncia della C.A.F.e che si tratti di (altrimenti improprie ed inammissibili) richieste, effettuate dalle medesime parti processuali, di riesame didecisioni rese da Organi di ultima istanza formulate in un (del tutto inimmaginabile) terzo grado di giudizio federale. Sideve parimenti escludere per le ragioni prima indicate, che il ricorso ex art. 32 comma 5 possa essere concepito, sempredalle parti dello stesso giudizio, in funzione caducatoria o anche semplicemente elusiva di un intangibile giudicato […]».Movendo da queste considerazioni la Corte Federale pone in evidenza le peculiarità del ricorso di Vis Pesaro, che isolanella circostanza che esso «[…] dal punto di vista procedimentale [sia] stato proposto da soggetto estraneo (per non esserne,comunque, stato parte) al procedimento all’esito del quale fu pronunciato il provvedimento delle cui conseguenzepregiudizievoli esso chiede a questa Corte l’eliminazione […]». In particolare, la decisione impugnata in questa sedeosserva come «[…] l’Ordinamento Federale non preveda il rimedio generale – né rimedio assimilabile nella funzione e neipresupposti – che il diritto comune predispone a favore del terzo negativamente influenzato da una pronuncia ormaipassata in giudicato che abbia in concreto disposto di un suo diritto […]». <strong>Diritto</strong> che, prosegue la Corte Federale,consisterebbe «[…] nel mantenimento della situazione di classifica anteriore, nella quale la Società oggi intimataoccupava una posizione meno vantaggiosa e, come tale, meno capace di esporre la ricorrente al rischio dellaretrocessione nella serie inferiore […]». La Corte Federale isola, conseguentemente, una (presunta) lacunadell‟Ordinamento (che giustificherebbe il proprio intervento ex art. 32, 5° comma, dello StatutoF.I.G.C.) affermando la «[...] assenza nell’Ordinamento Federale di strumenti di garanzia corrispondenti o equivalenti aquelli dell’opposizione di terzo […]»; e legittima sé stessa come «[…] unica sede nella quale tale lacuna si sarebbe potutafruttuosamente denunciare […]». Più chiaramente, afferma che deve «[…] essere la Corte Federale ad intervenire,esercitando l’indeclinabile coppia di funzioni rescindente- rescissoria nei confronti della decisione che ha determinato lareazione del terzo ritenutosi da essa pregiudicato ed attraendo davanti a sé la materia, cioè svolgendo la funzione di giudicedell’opposizione […]». La Corte Federale offre giustificazione al proprio intervento individuando i dirittifondamentali, personali o associativi, di cui all‟art. 32, 5° comma, dello Statuto F.I.G.C., da un lato, nel «diritto ad un giustoprocesso, solo reso possibile dalla concreta previsione per il terzo estraneo alla regolamentazione processualedi “res inter alios acta” ricadente nella sfera dei propri diritti di un rimedio che gli assicuri il reinserimento nelcircuito processuale e la possibilità di far valere le proprie ragioni con efficacia e garanzie pari a quelle di cui avrebbegoduto se fosse stato sin dall’inizio parte del processo in cui si giudicava “senza di lui contro di lui” […]». Dall‟altro,nel «[…] diritto alla stabilità ed immodificabilità della classifica del campionato di appartenenza se nonattraverso la garanzia originaria del contraddittorio o postuma dell’opposizione di terzo e mediante le forme delgiusto processo e nell’ottica dell’esplicazione del pieno diritto di difesa […]». Dall‟altro ancora, nel diritto alla265


DECISIONI INTEGRALI DELLA CAMERA DI CONCILIAZIONE ED ARBITRATO PER LO SPORT DEL CONI- STAGIONE SPORTIVA <strong>2003</strong>-2004conservazione della «propria posizione <strong>sportiva</strong> [che] costituisce il riflesso soggettivo della generale condivisa aspirazione alregolare svolgimento della competizione […]».3. L‟Arbitro Unico reputa che la decisione della Corte Federale debba essere annullata poiché la Corte non avevail potere di decidere la controversia sottoposta alla sua cognizione. L‟art. 27, 3° comma, dello Statuto F.I.G.C.dispone che le controversie tra la Federazione e uno dei soggetti indicati al comma 1° del medesimo articolo – tra iquali sono compresi le società e gli atleti – per le quali siano esauriti i gradi interni di giustizia federale sianosottoposte, su istanza del soggetto interessato o della Federazione, al tentativo obbligatorio di conciliazionedavanti alla Camera di Conciliazione e Arbitrato e, in caso di esito negativo della conciliazione, alla decisione arbitraledella medesima Camera in via definitiva. La norma appena citata ripete il contenuto dell‟art. 12 dello Statuto CONI e di alcunedisposizioni del Regolamento della Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport e, segnatamente, dell‟art.7. L‟Arbitro Unico reputa che la controversia agitata da Vis Pesaro davanti alla Corte Federale e decisa conil provvedimento di cui al C.U./13 C.F. del 22 maggio <strong>2003</strong> sia una controversia che presenta i caratteri descritti dalcomma 3° dell‟art. 27 dello Statuto F.I.G.C.. Infatti, sotto il profilo soggettivo, si tratta di una controversia traSocietà (Paternò Calcio) e Federazione. Rispetto a tale controversia Vis Pesaro, a sua volta soggetto rientrante tra quelli indicatial comma 1° dell‟art. 27 dello Statuto F.I.G.C., assume le caratteristiche di un interessato. Sotto il profilo oggettivo, lacontroversia de qua è una lite per la quale risultano esauriti i gradi interni di giustizia federale. Milita versoquest‟affermazione la circostanza che sulla controversia si registri una pronuncia della C.A.F. del 12 maggio <strong>2003</strong>di cui al C.U. n. 43/C. Invero, la C.A.F., a‟ sensi dell‟art. 31 dello Statuto F.I.G.C., «[…] è competente agiudicare, in ultima istanza, sulle impugnazioni avverso le decisioni adottate dagli organi giudicanti nei casiprevisti dal codice di giustizia <strong>sportiva</strong> […]». La natura di decisione “in ultima istanza” delle pronunce della C.A.F.,peraltro, è riconosciuta dalla medesima Corte Federale nel provvedimento impugnato davanti all‟Arbitro Unico (cfr.pag. 4, 6-7). Tuttavia, contrariamente a quanto assunto dalla Corte Federale, la decisione della C.A.F. è «in ultimaistanza», ma non può reputarsi passata in giudicato. Infatti, se nell‟ambito dell‟Ordinamento Federale costituisce unadecisione non più riformabile, avendo riguardo all‟Ordinamento Sportivo, essa può essere oggetto di impugnazione (e,quindi, di riforma) dinanzi alla Camera. La competenza a conoscere della controversia portata dinanzi all‟esame dellaCorte Federale era, dunque, della Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport. Questa conclusione è confermatanel parere reso dalla Camera in data 19 giugno <strong>2003</strong>. Si legge, infatti, a pag. 7 sub 16 che «[…] Peraltro, in linea diprincipio, non è da escludere che la Camera possa essere chiamata a occuparsi delle controversie sopra descritte aipunti 4-12 [trattasi di controversie relative ad un caso del tutto simile a quello oggetto del presente giudizio, n.d.r.],nell’ambito delle sue funzioni conciliativa e arbitrale, con riguardo sia al provvedimento della Corte Federale del 22maggio <strong>2003</strong>, sia alla decisione della CAF del 28 aprile <strong>2003</strong> […]». Ulteriore conferma può leggersi nella Deliberazionedella Giunta Nazionale del CONI del 1° luglio <strong>2003</strong> e nella allegata «Relazione sulla situazione della controversia tra ilCalcio Catania s.p.a. e la F.I.G.C.» di pari data. Nella Delibera del 1° luglio <strong>2003</strong> – prodromica al provvedimentodel Consiglio Federale della F.I.G.C. del 2 luglio <strong>2003</strong> di cui si dirà appresso – la Giunta Nazionale del CONI precisavache «[…] La Camera di Conciliazione e di Arbitrato per lo Sport ha funzione di norma di chiusura dell’OrdinamentoSportivo Italiano, garantendo alla Comunità Sportiva Nazionale la possibilità di ottenere l’esame ed eventuale pronunzia suqualsiasi controversia insorta ed instauratasi nell’ambito delle Federazioni, con il rispetto delle previsioni e norme diprocedura previste dal Regolamento della Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport [e che essa] configura unsistema di vera giustizia arbitrale con potere di piena cognizione sulle controversie sportive […]». Sulla base di questeconsiderazioni – che l‟Arbitro Unico condivide e pone a fondamento della propria decisione – la Giunta Nazionale delCONI deliberava di « […] invitare la F.I.G.C. a rimuovere, con la massima sollecitudine, i provvedimenti adottati aldi fuori delle competenze degli Organi Federali aventi funzioni giustiziali e, comunque, ad adottare ogni provvedimentoche riterrà idoneo al fine di riportare la situazione in termini di piena legittimità e rispetto dei principi sopra enunciati[…] di invitare la F.I.G.C. a ricondurre la controversia […] con la massima urgenza, nella naturale sede <strong>sportiva</strong>,attraverso gli strumenti previsti dallo Statuto del CONI e dallo Statuto Federale […]».4. L‟affermazione della competenza della Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport si coniuga conquella dell‟incompetenza della Corte Federale a decidere la controversia de qua. Contrariamente a quantoassunto dalla Corte Federale, richiamando l‟art. 32, 5° comma, dello Statuto F.I.G.C., per la tutela dei «dirittifondamentali personali o associativi» di Vis Pesaro Calcio l‟Ordinamento federale – senza soluzione di continuitàcon i principi generali dell‟Ordinamento Sportivo - apprestava, come sopra rilevato, «strumenti di garanzia». Lo «strumentodi garanzia» è, appunto, la possibilità di ricorrere alla Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport sia attraverso ilprocedimento di conciliazione sia, all‟esito di questo, attraverso il procedimento arbitrale di cui all‟art. 12 dello StatutoCONI e 27 dello Statuto F.I.G.C. Depone in questo senso, tra l‟altro, un argomento sistematico: la competenza dellaCamera è codificata nell‟art. 27 dello Statuto Federale che apre il Titolo IV «Le garanzie» e che contiene anche le normesulla composizione e sulle competenze della C.A.F. e, soprattutto, della Corte Federale. Né, per contestare questaconclusione, potrebbe essere fecondo addurre che l‟art. 32, 5° comma, dello Statuto F.I.G.C. fa riferimento aglistrumenti di garanzia nell‟ordinamento federale. Infatti, la Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport costituisceuno strumento di garanzia dell‟ordinamento federale. La competenza della Camera e l‟inserimento di questa tra le«Garanzie», invero, è la conseguenza di una scelta ben precisa del legislatore federale. Quest‟ultimo, infatti, a‟ sensidello Statuto CONI (cfr. art. 22), avrebbe potuto anche scegliere di non sottoporre le controversie de quibus allacompetenza arbitrale della Camera, riservandole ad altro organo arbitrale.266


DECISIONI INTEGRALI DELLA CAMERA DI CONCILIAZIONE ED ARBITRATO PER LO SPORT DEL CONI- STAGIONE SPORTIVA <strong>2003</strong>-20045. La Corte Federale ha giustificato il proprio intervento anche rappresentando l‟esigenza di offrire una tutela urgentealle situazioni giuridiche soggettive di Vis Pesaro. Al riguardo, l‟Arbitro Unico osserva che lo strumento di garanziacostituito dalla competenza della Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport offre tutela ai dirittifondamentali, personali e associativi, anche in via d‟urgenza, sia in fase di conciliazione sia in fase arbitrale (cfr., adesempio, artt. 6, 3° comma; 9, 1° e 5° comma; 10, 3° comma; 20, 4° comma del Regolamento della Camera).6. L‟accertamento dell‟assenza di potestas iudicandi in capo alla Corte Federale e il conseguente annullamentodella decisione di quest‟ultima del 22 maggio <strong>2003</strong> assorbono le altre questioni sollevate da Paternò Calcio. L‟Arbitro Unico,pertanto, conferma la decisione della Commissione Federale d‟Appello del 12 maggio <strong>2003</strong> e lascia alla F.I.C.G. ogniconsequenziale atto.7. La F.I.G.C. nella memoria 4 agosto <strong>2003</strong> ha chiesto all‟Arbitro Unico di considerare annullata la decisionedella Corte Federale oggetto del presente giudizio per effetto della statuizione del Consiglio Federale del 2 luglio <strong>2003</strong>. Sitratta, invero, di un provvedimento adottato dal Consiglio Federale in ottemperanza, come si è riferito sopra, aquanto deliberato dalla Giunta Nazionale del CONI in data 1 luglio <strong>2003</strong>. Tuttavia, l‟esame della decisione assunta dalConsiglio Federale consente di attingere – anche solo attraverso il criterio ermeneutico letterale - alla conclusione che essasia riferibile esclusivamente al «disposto della Corte Federale di cui al C.U. n. 12/CF del 22 maggio <strong>2003</strong>, relativo alpunteggio della gara Catania- Siena del 12 aprile <strong>2003</strong> […] ». Non può, pertanto, essere accolta la richiesta formulata dallaF.I.G.C. nella memoria 4 agosto <strong>2003</strong> di considerare annullata, per effetto del medesimo provvedimento (2 luglio<strong>2003</strong>), la decisione della Corte Federale relativa alla (diversa) gara Pescara-Paternò del 19 aprile <strong>2003</strong>.8. Quanto finora esposto evidenzia la soccombenza della F.I.G.C. nel presente giudizio che giustifica la condanna dellaFederazione al pagamento degli onorari e delle spese di arbitrato e delle spese legali. Tale soccombenza è aggravatadalla circostanza che, in via di autotutela, la Federazione stessa avrebbe potuto, come in effetti ha fatto per l‟analogavicenda relativa alla gara Catania- Siena del 12 aprile <strong>2003</strong> di cui sopra, annullare la decisione della Corte Federale.P.Q.M.L‟Arbitro Unico, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, disattesa ogni ulteriore istanza,eccezione e deduzione:• in accoglimento della domanda formulata da Paternò Calcio s.r.l., annulla il provvedimento della Corte Federale dicui al C.U. n. 12/CF del 22 maggio <strong>2003</strong> relativo alla gara Pescara-Paternò del 19 aprile <strong>2003</strong>;• conferma la decisione della Commissione di Appello Federale di cui al C.U. n. 43/C del 12 maggio <strong>2003</strong> relativa allagara di cui sopra, lasciando alla Federazione Italiana Giuoco Calcio ogni consequenziale atto;• condanna la Federazione Italiana Giuoco Calcio al pagamento degli onorari e delle spese di arbitrato,liquidati come da separata ordinanza;• condanna la Federazione Italiana Giuoco Calcio al pagamento in favore di Paternò Calcio s.r.l. degli onorari,diritti e spese di lite, liquidati come da separata ordinanza• condanna la Federazione Italiana Giuoco Calcio a rimborsare a Paternò Calcio s.r.l. i diritti amministrativiversati;• dispone che tutti i diritti amministrativi versati dalle parti siano incamerati dalla Camera di Conciliazione e Arbitrato per loSport.Roma, 4 agosto <strong>2003</strong> – 19 novembre <strong>2003</strong>.L‟Arbitro Unico prof. avv. Maurizio BenincasaLODO ARBITRALE DEL 2 MARZO 2004 - A.C. PRO-EBOLITANA CONTRO F.I.G.C.COMITATO OLIMPICO NAZIONALE ITALIANOCAMERA DI CONCILIAZIONE E ARBITRATO PER LO SPORTL‟ARBITRO UNICOPROF. AVV. PIERLUIGI RONZANIha deliberato il presente lodo nella controversia promossa da:A.C. PRO-EBOLITANA con sede in Eboli (SA), via S. Andrea n. 21, in persona del presidente pro-tempore signorLiberato Maiorano, rappresentata e difesa per procura speciale in calce dell‟istanza di arbitrato dall‟avv. Gaetano Aitadel foro di Salerno, ivi elettivamente domiciliata in via Leonardo da Vinci n. 27; parte attrice;controFEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO con sede in Roma via G. Allegri n. 4, in persona del presidente dott.Franco Carraro, rappresentata e difesa per procura depositata il 28 ottobre <strong>2003</strong> dall‟avv. Mario Gallavotti e dall‟avv. StefanoLa Porta del foro di Roma, ivi elettivamente domiciliata in via Po n. 9; parte convenuta.Conclusioni delle parti:per la A.C. PRO-EBOLITANA: “ottenere: - l’annullamento delle decisioni impugnate, di tutti gli atti presupposti esuccessivi e la conseguente iscrizione al campionato nazionale dilettanti di interregionale, nonché un congruo risarcimentodel danno, per l’effetto della retrocessione dal campionato nazionale dilettanti al campionato di eccellenza; - la revocaovvero la riduzione delle sanzioni irrogate; - l’annullamento delle decisioni nella parte in cui vengono rimessi gli atti allaprocura federale per procedere al nuovo deferimento nei confronti dell’A.C. PRO-EBOLITANA; - in via di267


DECISIONI INTEGRALI DELLA CAMERA DI CONCILIAZIONE ED ARBITRATO PER LO SPORT DEL CONI- STAGIONE SPORTIVA <strong>2003</strong>-2004subordine, la declaratoria di derubricazione dell’illecito sportivo contestato nella più lieve ipotesi di cui all’art. 1 cod.giust. sport.; - in via di ulteriore subordine, laddove ammissibile, la restituzione dei 15 punti di penalizzazione,mediante l’inserimento degli stessi nella classifica dell’attuale campionato di eccellenza che la società sta disputando.”.Per la FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO: “a) accertare la legittimità dei provvedimenti impugnatidall’istante; b) accertare l’inammissibilità delle domande che presuppongono o che sono tese ad un nuovoaccertamento delle modalità dell’illecito commesso dal signor Arturo Spagnuolo, ormai passato in giudicato; c)accertare l’inammissibilità della domanda relativa alla decisione di rimettere gli atti alla Procura federale per procederea nuovo deferimento della A.C. PRO-EBOLITANA; d) in ogni caso rigettare tutte le domande proposte da controparteperché infondate in fatto ed in diritto; e) condannare la A.C. PRO-EBOLITANA al rimborso alla F.I.G.C. delle spese di lite.”.Svolgimento dell‟arbitratoCon istanza di arbitrato ex art. 7 e ss. del regolamento depositata il 14 ottobre <strong>2003</strong>, l‟A.C. PRO-EBOLITANA esponeva infatto quanto segue. In data 26 marzo <strong>2003</strong>, a causa della squalifica del campo di giuoco della A.C. PRO-EBOLITANA, si disputava sul campo neutro di Caserta la gara di recupero valida per il campionato nazionale dilettanti –girone H tra l‟A.C. PRO-EBOLITANA e l‟A.S.C. Potenza (gara già programmata per il giorno 16 marzo <strong>2003</strong>, sul camponeutro di Boiano e non disputata a causa delle avverse condizioni atmosferiche). L‟incontro tra l‟A.C. PRO-EBOLITANA el‟A.S.C. Potenza si concludeva con il punteggio di 1 – 0. Il 25 marzo <strong>2003</strong> il presidente dell‟A.C. PRO-EBOLITANACosimo De Vita aveva denunciato all‟ufficio indagini una notizia che aveva appreso il giorno stesso dal suocollaboratore Arturo Spagnuolo. In particolare, questi riferiva di essere stato avvicinato dai dirigenti dell‟A.S.C. Potenza percercare di facilitare la vittoria della propria squadra in cambio di danaro da dividere con qualche calciatore (incontrotenutosi il giorno 24 marzo <strong>2003</strong> in Potenza con i signori Giuzio e Scaglione dirigenti dell‟A.S.C. Potenza). Nello stessogiorno, alle ore 16.06, l‟A.S.C. Potenza in persona dei suoi rappresentanti signori Vito Giuzio e Luigi Scaglione facevapervenire via fax alla Lega nazionale dilettanti, al Comitato interregionale, alla Procura federale ed all‟Ufficio indagini unesposto nel quale denunciava un tentativo di illecito sportivo posto in essere dal signor Arturo Spagnuolo nella giornatadel 24 marzo <strong>2003</strong>, mediante offerta della vittoria dell‟A.S.C. Potenza sulla A.C. PRO-EBOLITANA nell‟incontroprogrammato per il 26 marzo <strong>2003</strong>, a fronte del pagamento della somma di euro 10.000,00. L‟Ufficio indagini, in data 8maggio <strong>2003</strong>, trasmetteva alla Procura federale gli atti relativi alle indagini svolte, e cioè in particolare: - l‟audizione deisignori Vito Giuzio e Luigi Scaglione (rispettivamente rappresentante-dirigente e vice presidente dell‟A.S.C. Potenza),signori Cosimo De Vita, Arturo Spagnuolo, Salvatore Nastri, Gaetano Chiagano (rispettivamente presidente,dirigente, allenatore e capitano della squadra dell‟A.C. PRO- EBOLITANA), signor Egidio Pirozzi allenatore dell‟Inter S.Agata Solfora; - il confronto tra Spagnuolo, Giuzio e Scaglione; - l‟acquisizione, previa consegna da parte del signorSpagnuolo all‟Ufficio indagini, di una microcassetta TDK MC-60 contenente il colloquio tra Spagnuolo, Giuzio e Scaglione indata 24 marzo <strong>2003</strong>, registrato dallo Spagnuolo, nonché un foglio dattiloscritto contenente la trascrizione della registrazione.Sempre secondo la narrativa di parte attrice, venivano svolte ulteriori indagini che avevano ad oggetto un presunto tentativodi illecito posto in essere dallo Spagnuolo e denunciato dal presidente del F.C. Matera, avv. Vitantonio Ripoli. In data 3 aprile<strong>2003</strong> il presidente del F.C. Matera inviava infatti una comunicazione al presidente del comitato interregionale, WilliamPunghellini, con la quale lo informava di un episodio verificatosi il 20 marzo <strong>2003</strong> tra le ore 13.40 e 13.50 circa. In particolare,il presidente del F.C. Matera riferiva di aver ricevuto sul suo cellulare una telefonata da altro radiomobile e, non avendofatto in tempo a capire chi fosse in quanto era caduta la linea, aveva richiamato il numero apparso, senza peraltro potereffettuare la comunicazione. Aveva quindi richiamato ed aveva appreso che era il signor Spagnuolo, il qualenell‟occasione gli aveva chiesto se voleva “offrire un premio per la vittoria della sua squadra sul Potenza Calcio”(gara A.C. PRO-EBOLITANA e A.S.C. Potenza del 26 marzo <strong>2003</strong>). Alla sua risposta negativa lo Spagnuolo avrebbe replicatodicendo “che quelli del Potenza si erano già mossi e che il premio avrebbe gratificato qualche calciatore con famiglia cheavanzava qualche stipendio stante le difficoltà economiche della sua società”. Lo Spagnuolo avrebbe detto tra l‟altro “che icampionati si vincono anche così e non dormendo” e “che tutti si muovono, anche chi era in alto”. Il presidente del F.C.Matera gli chiedeva se per caso si riferisse al Melfi e lo Spagnuolo rispondeva affermativamente, anzi ribadiva che nellagara Melfi – A.C. PRO-EBOLITANA un dirigente del Melfi e due giocatori avevano offerto, tra il primo ed il secondotempo, al portiere della A.C. PRO-EBOLITANA Corcione la somma di euro 3.500,00 affinché “prendessegoal”.Notizia che a dire dello Spagnuolo era nota al magazziniere del F.C. Matera, Roberto Capece, perché informatodirettamente dal suo amico Corcione. Il presidente del F.C. Matera sosteneva nell‟esposto di non aver ricevuto altretelefonate dallo Spagnuolo e di aver informato dei fatti i signori Galluzzo e Tridico, rispettivamente allenatore e direttoregenerale del F.C. Matera, ritenendo di non dover denunciare l‟accaduto perché non riguardava la sua società edanche perché aveva valutato non attendibile l‟interlocutore. Il signor Capece (magazziniere del Matera), interpellato dalsuo presidente, confermava quanto raccontato dallo Spagnuolo, per averlo appreso direttamente dal suo amico Corcione cheavrebbe anche riferito di essere stato avvicinato dai giocatori Astarita e Scialappa e dal direttore sportivo del Melfi signorMoretti. Anche su tale fatto l‟Ufficio indagini espletava gli opportuni accertamenti, ed acquisiva le dichiarazioni dei signoriVitantonio Ripoli, Vincenzo Tridico, Giuseppe Galluzzo e Roberto Capece (rispettivamente presidente, dirigente, allenatore emagazziniere del F.C. Matera), dei signori Cosimo De Vita, Arturo Spagnuolo, Domenico Corcione (rispettivamentepresidente, dirigente e calciatore-portiere dell‟A.C. PRO-EBOLITANA), dei signori Marco Moretti, Sandro Sciarappa,Generoso Astarita, Antonio Dell‟Oglio (il primo, dirigente e tutti gli altri calciatori dell‟A.S. Melfi). Trasmesso alla Procurafederale l‟esito di tutte le indagini svolte, unitamente a dettagliate relazioni, questa procedeva a due distinti deferimentipresso la Commissione disciplinare, l‟uno in data 9 maggio <strong>2003</strong> e l‟altro in data 12 maggio <strong>2003</strong>. Con atto del 9 maggio268


DECISIONI INTEGRALI DELLA CAMERA DI CONCILIAZIONE ED ARBITRATO PER LO SPORT DEL CONI- STAGIONE SPORTIVA <strong>2003</strong>-2004<strong>2003</strong> la Procura federale disponeva il deferimento: - di Luigi Scalione e Vito Giuzio “per violazione dell’art. 6 comma2 C.G.S. (illecito sportivo) per aver in data anteriore all’incontro A.C. PRO-EBOLITANA / A.S.C. Potenza offerto alsignor Arturo Spagnuolo la somma di euro 5.000,00 al fine di garantirsi la vittoria del predetto incontro, somma nonaccettata dallo Spagnuolo, come si evince, fra l’altro, dalla trascrizione della conversazione intercorsa tra il signorSpagnuolo e il signor Giuzio (la registrazione prova che fu il signor Giuzio ad offrire danaro al signor Spagnuolo e chea tale proposta segue un rifiuto deciso da parte di quest’ultimo), nonché dell’art. 1 comma 1 C.G.S. per aver inoltrato agliorgani federali in data 25 marzo <strong>2003</strong> l’esposto denuncia con il quale si sosteneva la richiesta di danaro da parte delloSpagnuolo per assicurare all’A.S.C. Potenza la vittoria dell’incontro di cui si discute, al fine di far ricadere ognipresunta responsabilità sul signor Arturo Spagnuolo”; - dell‟A.S.C. Potenza “per violazione dell’art. 6 comma 3 edart. 2 comma 4 prima parte C.G.S. per responsabilità diretta per comportamenti antiregolamentari dei dirigentisummenzionati (vice presidente e dirigente con poteri di firma)”; - di Arturo Spagnuolo “per violazione dell’art. 6 comma 7C.G.S. (obbligo di denuncia) perché pur avendo appreso l’intenzione dei dirigenti dell’A.S.C. Potenza di offrireuna somma di danaro per condizionare il risultato dell’incontro di cui in narrativa, non provvedeva a dareimmediata comunicazione di ciò agli organi federali”; - dell‟A.C. PRO-EBOLITANA “per violazione dell’art. 6 comma 4ed art. 2 comma 4 seconda parte C.G.S. per responsabilità oggettiva per il comportamento antiregolamentare del propriotesserato”. Con atto del 12 maggio <strong>2003</strong> la Procura federale disponeva il deferimento: - di Arturo Spagnuolo “perrispondere della violazione dell’art. 6 commi 1 e 2 e dell’art. 1 comma 1 e dell’art. 4 comma 3 C.G.S. per aver nei giorniprecedenti la gara A.C. PRO-EBOLITANA / A.S.C. Potenza del 26 marzo <strong>2003</strong>, invitato il presidente della societàF.C. Matera, Vitantonio Ripoli, ad offrire ai calciatori della società A.C. PRO-EBOLITANA un premio a vincere relativoalla gara contro l’A.S.C. Potenza e per aver negato con il proprio comportamento la regolarità di svolgimentodel campionato”; - dell‟A.C. PRO- EBOLITANA “per rispondere di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 6commi 2 e 4 C.G.S., in ordine agli addebiti contestati al suo tesserato Arturo Spagnuolo”. La Commissione disciplinare,preso atto dei deferimenti, fissava l‟udienza di discussione per il 22 maggio <strong>2003</strong> ordinando la riunione dei procedimentiper ragioni di connessione oggettiva e parzialmente soggettiva. L‟A.S.C. Potenza e l‟A.C. PRO-EBOLITANA facevanopervenire alla Commissione disciplinare le proprie memorie difensive rispettivamente in data 16 maggio <strong>2003</strong> ed in data 19maggio <strong>2003</strong>. In particolare l‟A.S.C. Potenza depositava tra l‟altro una serie di dichiarazioni dei signori VitoVerrastro, Roberto Viggiani, Gerardo Basile, Michele Fiore, Donato Masi, Pasquale Manicone, Salvatore Brindisi,Domenico Vaccaio, Roberto Martinelli, Arnaldo Crescente.In data 21 maggio <strong>2003</strong> la Commissione disciplinare acquisiva agli atti dalla Procura federale la microcassetta TDK MC-60.All‟udienza del 22 maggio <strong>2003</strong> venivano escussi in qualità di testi i signori avv. Vitantonio Ripoli, Vincenzo Tridico eGiuseppe Galluzzo (rispettivamente presidente, dirigente ed allenatore del F.C. Matera).Venivano inoltre escussi i signori avv. Arturo Rufolo e Nicola Carleo (rispettivamente segretario e dirigente dell‟A.C.PRO-EBOLITANA).Per l‟A.S.C. Potenza venivano ascoltati i signori Gianfranco Forese, segretario dell‟A.S.C. Potenza e Pasquale Manicone, nontesserato.All‟esito, il Procuratore federale concludeva per l‟affermazione di responsabilità di Luigi Scaglione e Vito Giuzio concondanna ad anni 3 di inibizione e dell‟A.S.C. Potenza con condanna a 6 punti di penalizzazione da scontare nelprossimo campionato; nonché per l‟affermazione di responsabilità di Arturo Spagnuolo con condanna ad anni 5 di inibizione edell‟A.C. PRO-EBOLITANA con condanna a 3 punti di penalizzazione da scontare nel prossimo campionato.La Commissione disciplinare, con decisione del 22 maggio <strong>2003</strong> pubblicata sul Comunicato ufficiale del Comitatointerregionale n. 170 del 23 maggio <strong>2003</strong>, dichiarava: Luigi Scaglione, Vito Giuzio e l‟A.S.C. Potenza responsabilidei fatti ascritti e li condannava i primi due alla pena dell‟inibizione di anni tre e la seconda alla penalizzazione di punti 15 dadetrarsi sulla classifica del corrente campionato oltre all‟ammenda di euro 5.000,00; dichiarava altresì ArturoSpagnuolo e l‟A.C. PRO-EBOLITANA responsabili dei fatti ascritti in relazione al deferimento del 12 maggio <strong>2003</strong> (espostodel presidente del Matera, signor Ripoli) con esclusione della contestazione di cui all‟art. 4 comma 3 C.G.S. e li condannava: ilprimo alla pena dell‟inibizione di anni cinque con proposta di radiazione dai ruoli federali, la seconda alla penalizzazione dipunti 15 da detrarsi sulla classifica del corrente campionato oltre all‟ammenda di euro 5.000,00.La stessa Commissione disciplinare proscioglieva: Arturo Spagnuolo e l‟A.C. PRO- EBOLITANA dall‟imputazione dicui all‟art. 4 comma 3 C.G.S. nonché dal deferimento del 9 maggio <strong>2003</strong> inerente l‟illecito con il Potenza, con rimessione, inordine a quest‟ultimo, degli atti alla Procura federale per i provvedimenti di competenza.Avverso tale decisione, con atto del 29 maggio <strong>2003</strong> il signor Spagnuolo e l‟A.C. PRO- EBOLITANA proponevanoimpugnazione alla Commissione d‟appello federale.La C.A.F., previa riunione degli appelli con quello dell‟A.S.C. Potenza, con decisione del 4 giugno <strong>2003</strong> pubblicata sulComunicato ufficiale della F.I.G.C. n. 48/C del 5 giugno <strong>2003</strong>, respingeva tutti gli appelli promossi, confermando ladecisione della Commissione disciplinare.Avverso la decisione della C.A.F., in data 24 luglio <strong>2003</strong>, l‟A.C. PRO-EBOLITANA ed il signor Arturo Spagnuoloesperivano due distinti tentativi di conciliazione innanzi alla Camera di conciliazione ed arbitrato per lo sport delC.O.N.I., con i quali chiedevano che venissero accolte le seguenti conclusioni: - annullamento delle decisioni impugnate, ditutti gli atti presupposti e successivi nonché risarcimento del danno da valutarsi in via equitativa, per l‟effetto dellaretrocessione dal campionato nazionale dilettanti al campionato di eccellenza; - revoca ovvero riduzione delle sanzioni269


DECISIONI INTEGRALI DELLA CAMERA DI CONCILIAZIONE ED ARBITRATO PER LO SPORT DEL CONI- STAGIONE SPORTIVA <strong>2003</strong>-2004irrogate; - in via subordinata, declaratoria di derubricazione dell‟illecito sportivo contestato nella più lieve ipotesi di cuiall‟art. 1 cod. giust. sport.; - in via di ulteriore subordine, laddove ammissibile, restituzione dei 15 punti di penalizzazione,mediante l‟inserimento degli stessi nella classifica del prossimo campionato di eccellenza che la società andrà a disputare;- in via ancor più gradata, l‟adozione di ogni altra equa soluzione prospettata dal nominando conciliatore.La Camera di conciliazione ed arbitrato per lo sport del C.O.N.I. fissava poi l‟udienza per la conciliazione innanzi al dott. RenatoPapa per il giorno 1 agosto <strong>2003</strong>.In quella data l‟udienza veniva rinviata al 16 settembre <strong>2003</strong> per permettere alle parti di addivenire ad un accordo.Nel frattempo veniva comunicato alle parti il testo integrale della decisione della C.A.F., il cui dispositivo era statopubblicato sul Comunicato ufficiale della F.I.G.C. n. 48/C del 5 giugno <strong>2003</strong>.All‟udienza del 16 settembre <strong>2003</strong> il tentativo di conciliazione falliva, con la conseguente proposizione del presente arbitrato.Sulla base dell‟esposizione dei fatti sopra richiamata, l‟A.C. PRO-EBOLITANA illustrava nell‟istanza di arbitrato ampie edarticolate motivazioni in diritto, volte a sostenere che il fatto non sussiste, che il fatto non integra ipotesi di illecito sportivo acarico della società e che il fatto non costituisce illecito sportivo.Parte istante chiedeva poi, in via subordinata, la riduzione della sanzione e, da ultimo, eccepiva l‟irritualità dellatrasmissione degli atti alla Procura federale.La FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO si costituiva innanzi questa giurisdizione arbitrale con memoria difensivadel 29 ottobre <strong>2003</strong>, depositata in pari data, contestando completamente le domande di parte attrice.In particolare, la Federazione osservava quanto segue.All‟esito dell‟attività istruttoria svolta dall‟Ufficio indagini della F.I.G.C. era stato accertato che in data 20 marzo <strong>2003</strong> ilsignor Arturo Spagnuolo, direttore sportivo dell‟A.C. PRO- EBOLITANA, aveva preso contatti con il presidente del F.C.Matera Vitantonio Ripoli per invitarlo ad offrire ai calciatori della A.C. PRO-EBOLITANA un premio in denaro che liincentivasse a dare il massimo impegno e vincere la gara che vedeva opposta - il successivo 26 marzo - la stessa A.C. PRO-EBOLITANA al Potenza, diretta rivale in classifica del Matera.Tale circostanza, riferita all‟Ufficio indagini direttamente dal destinatario del malizioso invito, veniva confermata siadall‟allenatore che dal direttore generale del Matera, i quali si trovavano insieme al presidente Ripoli al momento in cuiquesti riceveva la telefonata da parte dello Spagnuolo.In relazione a tale condotta il Procuratore della F.I.G.C. deferiva innanzi ai competenti organi federali sia lo Spagnuoloche la A.C. PRO-EBOLITANA, il primo per la violazione degli articoli 6 (comma 1 e 2), 1 (comma 1) e 4 (comma 3) delCodice di giustizia <strong>sportiva</strong>, mentre la società per responsabilità oggettiva ai sensi dell‟art. 6 (commi 2 e 4) in ordine agli addebiticontestati al proprio tesserato.La Commissione disciplinare, sulla base delle prove sottoposte al suo esame, riteneva lo Spagnuolo e la A.C. PRO-EBOLITANA responsabili per tutte le violazioni loro ascritte (tranne quella di cui al comma 3 dell‟articolo 4 da partedello Spagnuolo) ed infliggeva al direttore sportivo Spagnuolo l‟inibizione per un periodo di 5 anni - con propostadi radiazione dai ruoli federali - mentre alla società A.C. PRO-EBOLITANA veniva irrogata la penalizzazione di 15 punti -da detrarsi dalla classifica del campionato corrente - e l‟ammenda di 5.000,00 euro.Da ultimo la C.A.F. rigettava il gravame proposto dallo Spagnuolo e dalla A.C. PRO- EBOLITANA e confermava ladecisione del giudice di prime cure, rilevando la correttezza sia della ricostruzione dei fatti operata dalla Commissionedisciplinare, che del convincimento della stessa in ordine alla responsabilità degli incolpati nonché alladeterminazione delle sanzioni applicate.Secondo la F.I.G.C., la responsabilità dello Spagnuolo rappresentava ormai un accertamento passato in giudicato, dalmomento che questi non aveva proposto impugnazione innanzi a questa Camera arbitrale.La Federazione faceva rilevare come, secondo controparte, il materiale probatorio acquisito agli atti del procedimentodisciplinare non sarebbe stato sufficiente ad accertare che il direttore sportivo Spagnuolo avesse commesso i fattiintegranti illecito sportivo come descritti dal presidente del Matera Ripoli.In realtà – sempre secondo la F.I.G.C. - la condotta dello Spagnuolo era stata oggetto di esame da parte degli organi digiustizia federale, le cui decisioni costituivano ormai res iudicata, che non poteva dunque formare oggetto di riesame inquesta sede.La Federazione osservava peraltro che le circostanze riferite all‟Ufficio indagini da parte del presidente del Matera, soggettosicuramente disinteressato rispetto alla posizione sia dello Spagnuolo che della A.C. PRO-EBOLITANA e per questomassimamente attendibile, avevano trovato pieno riscontro sia nell‟audizione dei testi Galluzzo e Tridico (allenatore edirettore generale del Matera), sia nelle parziali ammissioni dello stesso Spagnuolo. Invece i testi a discarico presentati dalloSpagnuolo avevano esposto circostanze assolutamente incompatibili - e pertanto non attendibili - non soltanto con quantoriferito dai componenti dello staff dirigenziale e tecnico del Matera sopra citati, ma anche con quanto descritto dallostesso Spagnuolo.Andava sottolineato infine, secondo la F.I.G.C., che la versione alternativa fornita all‟Ufficio indagini da partedello Spagnuolo in merito al contenuto della conversazione telefonica intercorsa con il presidente Ripoli - facenteriferimento alla scarsa motivazione dei calciatori della A.C. PRO-EBOLITANA causata dagli stipendi arretrati non versatidal presidente della società - era stata smentita dalle dichiarazioni rese all‟Ufficio indagini dallo stesso presidente della A.C.PRO-EBOLITANA De Vita, il quale aveva negato di essere in ritardo nella corresponsione delle somme di spettanza dei propricalciatori.270


DECISIONI INTEGRALI DELLA CAMERA DI CONCILIAZIONE ED ARBITRATO PER LO SPORT DEL CONI- STAGIONE SPORTIVA <strong>2003</strong>-2004La A.C. PRO-EBOLITANA aveva inoltre – secondo la prospettazione della Federazione - negato la propria responsabilità inrelazione ai fatti commessi dal proprio direttore sportivo sul presupposto che quest‟ultimo, al momento dellacommissione dell‟illecito, era sottoposto a provvedimento disciplinare di inibizione e non poteva, pertanto, rappresentare lasocietà o agire per conto della stessa.Lo Spagnuolo, secondo la tesi di parte attrice, all‟epoca doveva considerarsi un soggetto estraneo rispetto alla squadra, ela violazione delle norme federali in materia di illecito sportivo sarebbe stata pertanto commessa a titolo meramentepersonale.Tale tesi, secondo la F.I.G.C., doveva ritenersi palesemente strumentale, sia perché la sanzione di inibizione arappresentare la società in ambito federale non poteva certo impedire - e di fatto non aveva impedito - allo Spagnuolo dicontinuare a svolgere l‟attività di dirigente della propria squadra di appartenenza, sia perché la proposta avanzata alpresidente del Matera era volta non ad ottenere un vantaggio personale dello Spagnuolo, bensì un beneficio per la squadradella A.C. PRO-EBOLITANA.Parte convenuta osservava poi come dalle risultanze istruttorie emergesse che, nel periodo della commissione dell‟illecito, loSpagnuolo fosse pienamente attivo e presente nella sua qualità di direttore sportivo della A.C. PRO-EBOLITANA, avendocontatti con i dirigenti delle altre società del Campionato interregionale e venendo interpellato da questi quale referentedella A.C. PRO-EBOLITANA.La F.I.G.C. rilevava inoltre che, ammesso e non concesso che lo Spagnuolo dovesse ritenersi un estraneo rispetto allaA.C. PRO-EBOLITANA ed il titolo della responsabilità a carico di quest‟ultima dovesse essere quello della responsabilitàpresunta come dedotto da controparte, dal materiale probatorio acquisito agli atti del procedimento disciplinare nonemergeva alcun elemento che potesse far vincere la presunzione di responsabilità in capo alla società (rectiusall‟associazione) di cui all‟art. 9 comma 3 del codice di giustizia <strong>sportiva</strong>, non potendo certamente essere utilizzabili,a tal fine, le dichiarazioni rese all‟Ufficio indagini dal presidente della A.C. PRO-EBOLITANA, Cosimo de Vita, il qualeaveva - ovviamente - negato di essere a conoscenza dell‟illecito commesso dallo Spagnuolo. In ordine alle motivazioni di parteattrice secondo cui il fatto non costituiva illecito sportivo, la Federazione riteneva che per tale motivo di doglianzavalessero le medesime considerazioni precedentemente svolte: la condotta dello Spagnuolo integrava illecito sportivoe su tale accertamento, ormai res iudicata, non era più ammessa alcuna valutazione di merito.La doglianza stessa doveva poi ritenersi palesemente strumentale, dal momento che l‟invito ad offrire una somma di denaroper “stimolare”, ovvero “incentivare” i calciatori di una squadra a profondere maggior impegno in una partita rientravacertamente tra gli atti diretti ad alterare lo svolgimento o il risultato di una gara, che erano sanzionati come illecitosportivo dall‟art. 6 del codice di giustizia <strong>sportiva</strong>.Tale invito, secondo la prospettazione di parte convenuta, andava ricondotto sotto l‟ambito di applicabilità della normaincriminatrice citata anche a contrario, nel senso che l‟invito ad offrire un “premio a vincere” poteva anche essereinterpretato come avvertimento ovvero minaccia che, in caso di mancata corresponsione del premio, la squadracoinvolta nell‟illecito avrebbe perso di proposito la partita in questione, provocando uno svantaggio (indiretto) alla squadradel soggetto destinatario dell‟invito.Quanto alla misura della sanzione applicata dagli organi federali, secondo parte convenuta in realtà era la stessa istante aconfutare le proprie doglianze, osservando che la medesima sanzione di 15 punti di penalizzazione era stata inflitta allasquadra del Potenza per una fattispecie di illecito sportivo sanzionata con il medesimo provvedimento dellaCommissione disciplinare e poi confermata dalla C.A.F., nonché definendo la combine ovvero “l’accomodamento” dipartite come “malessere diffuso che permea il giuoco del calcio”.Secondo la F.I.G.C., l‟illecito commesso dal direttore sportivo Spagnuolo, per il quale parte attrice era stata punita a titolo diresponsabilità oggettiva, appariva di estrema gravità e meritevole di essere sanzionato in maniera adeguata: ciò sia per laspregiudicatezza della condotta dello Spagnuolo, sia perché l‟illecito era stato commesso nell‟ambito del calciodilettantistico che, ancor più di quello professionistico, doveva essere tutelato dalle speculazioni economiche e datutti i comportamenti che si ponevano così radicalmente in contrasto con i principi fondamentali dell‟etica dello sport.Secondo parte convenuta, la circostanza resa nota dalla A.C. PRO-EBOLITANA con la propria istanza di arbitrato, ecioè che la squadra era attualmente gestita ed amministrata da una nuova compagine dirigenziale, non poteva che trovarel‟approvazione ed il favore della F.I.G.C., ma non poteva certo rappresentare un‟esimente o un‟attenuante in relazione a fattiilleciti commessi dai soggetti che rappresentavano la squadra e che operavano per conto della stessa nell‟ordinamentofederale nell‟ambito della precedente gestione.In ordine all‟ultimo motivo di doglianza di parte attrice concernente la trasmissione alla Procura federale degli atti relativiallo stesso Spagnuolo, in merito ad una diversa fattispecie sulla quale erano stati compiuti degli accertamenti da parte degliorgani inquirenti sportivi, la F.I.G.C. osservava come su tale materia non sussistesse la competenza della Camera arbitraleadita, dal momento che qualora a seguito di tale trasmissione di atti fosse stato instaurato un ulteriore procedimentodisciplinare nei confronti della A.C. PRO- EBOLITANA, sarebbero stati da quest‟ultima ancora pienamente esperibilitutti i ricorsi interni in seno agli organi federali.Ai sensi dell‟art. 7, comma 2, del regolamento della Camera arbitrale tale domanda, secondo parte convenuta, doveva pertantoconsiderarsi inammissibile.Le parti comparivano innanzi all‟Arbitro Unico all‟udienza del 29 novembre <strong>2003</strong>. L‟Arbitro esperiva, senza esito, il tentativodi conciliazione e quindi invitava le parti ad illustrare le rispettive tesi e precisare le proprie conclusioni.271


DECISIONI INTEGRALI DELLA CAMERA DI CONCILIAZIONE ED ARBITRATO PER LO SPORT DEL CONI- STAGIONE SPORTIVA <strong>2003</strong>-2004L‟Arbitro Unico, esaminata la documentazione rimessa dalle parti, riteneva la causa sufficientemente istruita senzache le parti sollevassero eccezione alcuna e tratteneva la stessa in decisione, riservandosi di pronunciare il relativolodo nei termini di cui al regolamento della Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport.Motivi della decisione:Le domande dell‟A.C. PRO-EBOLITANA non possono essere accolte.Vanno dapprima esaminate le doglianze formulate in ordine alla asserita non sussistenza del fatto.In realtà, secondo una logica e ragionevole lettura degli atti dei procedimenti svoltisi dinanzi la Commissione disciplinare e laCommissione d‟appello della F.I.G.C., il convincimento espresso da tali organismi in ordine alla esistenza degli addebitideve ritenersi pienamente condivisibile.Il contenuto della telefonata del 20 marzo <strong>2003</strong>, riferito dal Ripoli, è già di per sé sufficiente a ritenere integrato l‟illecito,mentre non è rilevante – in relazione all‟oggetto del presente procedimento arbitrale – il mancato deferimento di altri dirigenti ecalciatori del Melfi.Nella stessa istanza di arbitrato presentata dall‟A.C. PRO-EBOLITANA (pag. 13) si evidenzia come lo Spagnuolo“non ha mai negato il colloquio intercorso con il Ripoli” e tale ammissione è già di per sé sufficiente a ritenereintegrata la sussistenza del fatto ascritto.Da un‟attenta analisi delle dichiarazioni rilasciate dai testi non si evidenzia, in realtà, nessun contrasto tra quanto asserito dalRipoli e quanto riportato dai testi Carleo e Rufolo e, conseguentemente, va esclusa ogni contradditorietà degli elementiprobatori acquisiti nel procedimento disciplinare.Quanto alle doglianze di carattere giuridico sul punto, la giurisprudenza della C.A.F. in ordine alla credibilità,spontaneità, precisione e concordanza dell‟accusa, risulta pienamente applicata nel caso concreto, in ordine al ragionevoleconvincimento dei giudicanti sulla prova dell‟illecito sportivo.Nella fattispecie, insomma, risulta confermato il principio più volte espresso dalla C.A.F. secondo cui la prova dell‟illecitosportivo può e deve ritenersi raggiunta quando sussista univocità degli elementi a carico che non diano adito a dubbi,sulla base di un quadro probatorio caratterizzato da indizi precisi e concordanti.La sussistenza del fatto, contrariamente alle istanze e doglianze di parte attrice, può pertanto essere confermata nella presentesede arbitrale.Deve quindi essere esaminata la tesi della A.C. PRO-EBOLITANA secondo cui il fatto non integra l‟ipotesi di illecito sportivoa carico della società.Contrariamente a quanto ritenuto da parte attrice, l‟esercizio di fatto di funzioni dirigenziali da parte dello Spagnuolo varitenuto pienamente dimostrato, e ciò è sufficiente ad escludere la qualificazione dello stesso come “estraneo alla società”,secondo la insostenibile tesi prospettata a pagina 17 dell‟istanza di arbitrato.Le norme del codice di giustizia <strong>sportiva</strong> sono state pertanto correttamente applicate secondo il principio generaledella responsabilità oggettiva e – anche secondo il comune buon senso – non è nemmeno pensabile che lo Spagnuolo abbiaagito nella vicenda de qua “uti privatus”, e cioè senza quel collegamento funzionale di fatto con la A.C. PRO-EBOLITANA che invece indubbiamente esisteva ed era ed è pienamente idoneo a confermare la fondatezza delledecisioni assunte in sede disciplinare.Con tutta evidenza, lo Spagnuolo ricopriva di fatto il ruolo di dirigente sportivo per conto di parte attrice, come emergeunivocamente dalla lettura degli atti del procedimento disciplinare, e tale ruolo era - almeno implicitamente - accettatodalla A.C. PRO- EBOLITANA che non ha compiuto alcun atto concreto ed inequivoco per distanziarsi dalla condotta dellostesso Spagnuolo, la cui personalità era ben nota.Quanto alla doglianza di parte attrice secondo cui il fatto non costituisce illecito sportivo poiché il cosiddetto “premio avincere” non sarebbe idoneo ad alterare il risultato della gara(pag. 19 – 21 dell‟istanza), l‟arbitro unico deve evidenziare che tale tesi difetta persino dei caratteri di serietà che devono purfondare il ricorso alla presente giurisdizione arbitrale.E‟ infatti evidente come il “premio a vincere” sia una forma di corruzione della competizione del tutto analoga– per disvalore etico e per pericolosità concreta - a fattispecie nelle quali invece si offre denaro per disincentivare laprestazione <strong>sportiva</strong> del singolo.La dazione di denaro o di altra utilità allo scopo di incrementare la prestazione <strong>sportiva</strong> rispetto alla normalità rappresentainfatti una condotta del tutto omologa – sia sotto il profilo ontologico che sotto quello effettuale e concreto – alla dazionevolta allo scopo di inficiare la normalità della prestazione <strong>sportiva</strong>.La condotta corruttiva, in tale ipotesi, si differenzia solo per il suo segno algebrico, ma dal punto di vista giuridico deveritenersi di uguale natura e di uguale pericolosità sociale, proprio per la intrinseca capacità di alterare l‟esito dellacompetizione che – almeno potenzialmente e ciò basta – sarebbe diverso ove gli sportivi non siano minimamenteinfluenzati dalla illecita incentivazione o disincentivazione economica.Non merita infine accoglimento l‟istanza di riduzione della sanzione.La condotta dello Spagnuolo risulta infatti di particolare negatività e tutto il contesto nel quale la vicenda è avvenutarende peraltro doveroso il richiamo alle elementari regole comportamentali di correttezza e trasparenza che gli organidisciplinari, attraverso una congrua sanzione, hanno attuato nei confronti di un ambiente al quale – con tutta evidenza –vanno ricordarti i principi a cui deve inderogabilmente attenersi l‟attività <strong>sportiva</strong>.Si deve pertanto condividere la misura dell‟irrogazione della sanzione e non possono condividersi le doglianze inordine alla mancata discriminazione, quoad penam, tra A.C. PRO-EBOLITANA e A.S.C. POTENZA.272


DECISIONI INTEGRALI DELLA CAMERA DI CONCILIAZIONE ED ARBITRATO PER LO SPORT DEL CONI- STAGIONE SPORTIVA <strong>2003</strong>-2004In realtà, la penalizzazione di 15 punti inflitta ad entrambe da parte degli organi disciplinari appare del tutto motivata, anche inrelazione al disagio che ogni sportivo prova al cospetto di vicende del genere di quella in esame.I fenomeni che parte istante definisce disinvoltamente come “malessere diffuso che permea il giuoco del calcio” vannodunque contrastati con sanzioni adeguate ed effettive, e in tal senso l‟arbitro unico condivide pienamente, sia nellemotivazioni che nel dispositivo, quanto deciso dagli organi disciplinari.Esaminando infine la doglianza in ordine alla asserita irritualità della trasmissione degli atti alla Procura federale, va condivisal‟eccezione della F.I.G.C. in ordine alla inammissibilità di tale domanda nella presente sede arbitrale, poiché l‟A.C. PRO-EBOLITANA – ove fosse instaurato un nuovo procedimento – potrebbe esperire tutti i ricorsi interni in seno agli organifederali, con la piena tutela dei propri diritti processuali e sostanziali.Di più, la trasmissione degli atti alla Procura federale costituisce un atto dovuto – di carattere prodromico estrumentale – in ordine al quale non è configurabile la giurisdizione arbitrale.P.Q.M.L‟arbitro unico, definitivamente pronunciando sull‟istanza di arbitrato della A.C. PRO- EBOLITANA depositata il 14ottobre <strong>2003</strong>, così decide:- accerta e dichiara la legittimità dei provvedimenti della F.I.G.C. impugnati da parte attrice;- rigetta conseguentemente le domande tutte formulate dalla A.C. PRO-EBOLITANA;- dichiara l‟inammissibiltà della domanda relativa alla rimessione degli atti alla Procura federale;- condanna l‟A.C. PRO-EBOLITANA, in persona del suo legale rappresentante pro- tempore, a rimborsare alla F.I.G.C.le spese di lite liquidate come da separata ordinanza;- dispone che tutti i diritti amministrativi versati dalle parti siano incamerati dalla Camera di Conciliazione e Arbitrato perlo Sport;- pone a carico della A.C. PRO-EBOLITANA, con vincolo di solidarietà nei confronti dell‟Arbitro Unico, il pagamento deglionorari e delle spese di arbitrato, liquidati come da separata ordinanza.Deliberato in Roma presso la Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport, sede dell‟Arbitrato, e quivi sottoscritto indata 02/03/2004.Roma, 2 marzo 2004.prof. avv. Pierluigi RonzaniLODO ARBITRALE DEL 27 APRILE 2004 - PIACENZA FOOTBALL CLUB S.P.A.CONTRO F.I.G.C. + ALTRICOMITATO OLIMPICO NAZIONALE ITALIANOCAMERA DI CONCILIAZIONE E ARBITRATO PER LO SPORTC O L L E G I O A R B I T R A L EIl Collegio arbitrale composto daPROF. AVV. PIER LUIGI RONZANI – PRESIDENTE DEL COLLEGIOPROF. AVV. MAURIZIO BENINCASA – ARBITROAVV. CIRO PELLEGRINO - ARBITROLodo Arbitrale nel procedimento di Arbitrato promosso da:Piacenza Football Club S.p.a., con sede in Piacenza, Via Gorra n. 25, in persona del Presidente Dott. Fabio Grilli, edelettivamente domiciliata in Piacenza, Via Cavour n. 24, presso e nello Studio dell‟Avv. Claudio Borgoni, che la rappresenta edifende giusta delega in calce alla memoria prot. C.O.N.I. C.C.A. Sport n. 0049 del 15.01.2004 - ATTRICE –CONTRO Federazione Italiana Giuoco Calcio, con sede in Roma, Via A. Allegri n. 14, in persona del Presidente Dott.Franco Carraro, ed elettivamente domiciliata in Roma, Via Po n. 9, presso e nello Studio dell‟Avv. Mario Gallavotti, che larappresenta e difende giusta delega contenuta nell‟atto di costituzione prot. C.O.N.I. C.C.A. Sport n. 1547 del24.12.<strong>2003</strong> - CONVENUTA -E NEI CONFRONTI DI Atalanta Bergamasca Calcio S.p.a., con sede in Ciserano (BG), Corso Europa – Zingonia, inpersona del Presidente e legale rappresentante pro-tempore, sig. Ivan Ruggeri, ed elettivamente domiciliata in Roma, via degliScialoja n. 3, presso e nello Studio dell‟avv. Luisa Melara, che la rappresenta e difende giusta delega in calce all‟atto diintervento prot. C.O.N.I. C.C.A. Sport n. 164 del 21.02.2004 - INTERVENTORE –FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTOIn data 17.10.<strong>2003</strong>, Piacenza Football Club S.p.a.(di seguito anche «Piacenza») ha dato corso alla procedura diConciliazione innanzi alla Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport, con il deposito di istanza relativa ad unacontroversia insorta nei confronti della F.I.G.C., riguardante l‟organizzazione del Campionato di Calcio di SerieA della stagione <strong>2003</strong>/2004. In data 21.11.<strong>2003</strong>, il Conciliatore, prof. avv. Massimo Coccia, preso atto del mancatoaccordo tra le parti, ha dichiarato estinta la procedura di conciliazione. Successivamente, con atto depositato presso laCamera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport il 20.12.<strong>2003</strong>, prot. n. 1544/723, il Piacenza Football Club S.p.a. haproposto istanza di arbitrato ex artt. 7 ss. del Regolamento, per la risoluzione della controversia riguardante«l‟organizzazione del campionato di calcio di serie A <strong>2003</strong>/2004, con particolare riferimento all‟iscrizione ad esso dellesquadre partecipanti». Con atto del 24.12.<strong>2003</strong>, la F.I.G.C. si è costituita nel giudizio arbitrale, chiedendo la nomina di uncollegio giudicante, ai sensi dell‟art. 11 del Regolamento, trattandosi di controversia afferente la posizione anche di altri273


DECISIONI INTEGRALI DELLA CAMERA DI CONCILIAZIONE ED ARBITRATO PER LO SPORT DEL CONI- STAGIONE SPORTIVA <strong>2003</strong>-2004soggetti, e quindi di Arbitrato con più di due parti. Con atto di pari data, il Presidente della Camera, prof. avv. Pier LuigiRonzani, ha nominato il Collegio Arbitrale, di cui ha assunto la presidenza, altresì designando, quali arbitri, il prof.avv. Maurizio Benincasa e l‟avv. Ciro Pellegrino. Gli avv.ti prof. Maurizio Benincasa e Ciro Pellegrino hanno trasmesso larituale dichiarazione di accettazione, a‟ sensi dell‟art. 14 del Regolamento. Gli arbitri si sono riuniti per la prima volta il2.1.2004, ribadendo la propria accettazione della nomina, e si sono costituiti formalmente in Collegio.Il Collegio Arbitrale ha dato, altresì, atto che con lettera del 29.12.<strong>2003</strong>, inviata alle parti costituite, l‟ufficio della Camera hainvitato quest‟ultime, da un lato a trasmettere ai terzi interessati, già individuati o da individuare, i documenti giàdepositati presso la Camera; dall‟altro, e in particolare la F.I.G.C. a dare tempestivo avviso ai suddetti interessati al fine diconsentire le attività procedimentali previste dal Regolamento. Il Collegio ha, quindi, fissato la prima udienza il29.1.2004, concedendo termine al 15.1.2004 per deposito di memorie difensive, e ulteriore termine al 26.1.2004 perdeposito di eventuali memorie di replica. Nel rispetto dei termini fissati, Piacenza e F.I.G.C. hanno depositato le rispettivememorie difensive. Nello stesso giorno del 15.1.2004, il Collegio ha posticipato al 7.2.2004 la prima udienza. In data26.1.2004, poi, il Piacenza e la F.I.G.C. hanno depositato le proprie memorie di replica. Successivamente, all‟udienza del7.2.2004, all‟esito negativo del tentativo di conciliazione, il Collegio ha invitato le parti ad illustrare le questionipreliminari epregiudiziali. Al termine dell‟audizione degli avvocati delle parti, il Collegio si è riservato. In data 21.2.2004, l‟AtalantaBergamasca Calcio ha depositato un atto di intervento nel giudizio arbitrale. Il Collegio si è riunito in data 24.2.2004 e, presoatto dell‟istanza di intervento dell‟Atalanta, al fine di garantire il pieno contraddittorio tra le parti, ha fissato l‟udienza del2.3.2004, demandando alla Segreteria del Collegio di provvedere alla trasmissione all‟interventore di tutti gli atti e documentidepositati dalle parti. Il Collegio si è, altresì, riservato ogni altro provvedimento, anche sulle eccezioni pregiudiziali epreliminari sollevate. In data 2.3.2004, il Collegio ha emesso lodo parziale con il quale ha dichiarato l‟inammissibilitàdell‟intervento spiegato dall‟Atalanta, riservandosi ogni provvedimento sulle spese di funzionamento del Collegio e sullespese legali. In pari data, su richiesta del Piacenza, il Collegio ha assegnato alle parti termine al 12.3.2004 per deposito dimemorie contenti precisazioni o modificazioni delle domande, delle eccezioni e delle conclusioni proposte; e successivotermine al 19.3.2004 per repliche. Ha, altresì, fissato la successiva udienza il 26.3.2004. In data 12.03.2004, Piacenza eF.I.G.C. hanno depositato le rispettive memorie autorizzate. In pari data, peraltro, l‟Atalanta, a seguito della pronuncia diinammissibilità della formulata domanda di intervento adesivo autonomo, ha depositato un nuovo atto di intervento «persostenere le domande proposte dal Piacenza Calcio s.p.a. con l‟istanza di arbitrato o comunque quelle eventualmentemodificate e/o precisate nel corso del medesimo giudizio». In data 19.3.2004, la F.I.G.C. ha depositato la propria memoriadi replica. All‟udienza del 26.3.2004, il Piacenza ha riformulato le proprie conclusioni, mediante deposito di note. IlCollegio, nel corso dell‟udienza, in considerazione della precisazione delle conclusioni formulata dal Piacenza, hadichiarato l‟inammissibilità dell‟interevento ad adiuvandum dell‟Atalanta, riservandosi ogni provvedimento sulle spese difunzionamento del Collegio e sulle spese legali. A seguito di tale provvedimento, entrambe le parti, in data 2.4.2004, hannodepositato memorie autorizzate.In data 9.4.2004, il Piacenza ha depositato ulteriore memoria, nella quale, tra l‟altro, ha formulato istanza di esibizionedocumentale. Il Collegio, riunitosi il 19.4.2004, esaminate le memorie depositate dalle parti, considerato che l‟istanza diesibizione documentale proposta dal Piacenza non soddisfacesse i requisiti di cui agli artt. 210 cod. proc. civ. e 94 disp. att.cod. proc. civ., dal momento che essa avrebbe dovuto contenere la specifica indicazione dei documenti cui si riferiva, hareputato di non accoglierla. Ha, altresì, assegnato termine fino al 24.4.2004, per il deposito di memorie conclusionali, e fissatola successiva udienza di discussione al 27.4.2004. In ottemperanza alla summenzionata ordinanza, il Piacenza ha depositato,in data 23.4.2004, memoria conclusionale. Nessun altro atto essendo pervenuto presso la Segreteria della Camera, ilCollegio, in data 27.4.2004, ha emesso il lodo definitivo.Ai sensi dell‟art. 20.4 del Regolamento, peraltro, il dispositivo è stato reso noto anticipatamente, con riserva dicomunicare, nei termini di cui al medesimo articolo, e come in effetti si comunica, il testo integrale del lodo con l‟esposizionedeiMOTIVINell‟istanza di arbitrato depositata il 20.12.<strong>2003</strong>, il Piacenza ha contestato l‟organizzazione del Campionato di Calcio di SerieA <strong>2003</strong>/2004, con particolare riferimento all‟ammissione ad esso delle squadre partecipanti, adducendo, a sostegno delleproprie domande, i seguenti fatti. La Lega Nazionale Professionisti, constatata l‟irregolare situazione patrimoniale dellaA. S. Roma S.p.a. (di seguito, anche, breviter, «Roma»), con il comunicato ufficiale n. 8 del 22.7.<strong>2003</strong> ha negato ad essal‟iscrizione al campionato di Calcio di serie A <strong>2003</strong>/2004.A seguito del ricorso presentato dalla Roma, la F.I.G.C., con comunicato ufficiale n. 19/A del 31.7.<strong>2003</strong>, reputandoneregolarizzata la posizione, in virtù della presentazione di garanzie fideiussorie, ne ha disposto l‟ammissione alCampionato.Nel prosieguo, tali fideiussioni si sono rivelate irregolari e, pertanto, il Consiglio Federale, con delibera del 20.8.<strong>2003</strong>, haassegnato alla Roma termine sino al 26.8.<strong>2003</strong> per la presentazione di nuove fideiussioni in sostituzione delle precedenti.Da informazioni diffuse a mezzo stampa, tuttavia, sarebbero emersi dubbi circa il rispetto da parte della Roma dell‟orarioultimo previsto per la presentazione, nonché della regolarità delle fideiussioni dell‟Ancona Calcio. La F.I.G.C., dopogli accertamenti dell‟Ufficio Indagini ex art. 27 Cod. Giust. Sport., avrebbe «riammesso» la Roma al campionato,con comunicato ufficiale n. 64 del 28.8.<strong>2003</strong>.274


DECISIONI INTEGRALI DELLA CAMERA DI CONCILIAZIONE ED ARBITRATO PER LO SPORT DEL CONI- STAGIONE SPORTIVA <strong>2003</strong>-2004Nessuna verifica avrebbe, al contrario, riguardato l‟Ancona, con evidente disparità di trattamento rispetto alle altre societàcoinvolte, Roma, Napoli e Spal.Sulla base dei fatti siccome sopra riportati, il Piacenza ha affermato che «con la delibera del 20.8.<strong>2003</strong>, la FIGC hadeterminato, in effetti, l‟irregolare composizione del campionato di serie A: quanto alla Roma, riammettendolaindebitamente, e quanto all‟Ancona, omettendo di adottare provvedimenti di sorta nei suoi confronti, benché lasocietà versasse nelle stesse condizioni che avevano indotto la FIGC ad intervenire […] nei confronti dellaRoma». Pertanto, Roma e Ancona non avrebbero dovuto partecipare al Campionato di Serie A e,conseguentemente, avrebbero avuto titolo ad essere iscritte a tale torneo, rispettivamente, l‟AtalantaBergamasca Calcio S.p.a. (di seguito, breviter, «Atalanta») e il Piacenza. Per azionare tale pretesa avanti alle autoritàgiudiziarie ordinarie, il Piacenza, in data 18.8.<strong>2003</strong>, ha inoltrato alla F.I.G.C. richiesta di esonero dalla clausolacompromissoria. Tale esonero sarebbe stato negato, in data 25.8.<strong>2003</strong>, senza alcuna motivazione. Nell‟impossibilità di adire,dunque, la giustizia ordinaria, il Piacenza ha avviato la procedura avanti alla Camera di Conciliazione e Arbitrato perlo Sport, reputandone la competenza sulla base dell‟asserita assenza di altra competente autorità in base agli statuti e airegolamenti di C.O.N.I. e F.I.G.C. Il Piacenza ha posto a fondamento delle proprie pretese le seguenti argomentazioni didiritto. Con riferimento all‟Ancona, la fideiussione presentata sarebbe stata rilasciata da una società posta inliquidazione coatta amministrativa sin dal luglio del 1989, come sarebbe facilmente riscontrabile dalla consultazione delsito internet dell‟ISVAP.Tale circostanza, che non sarebbe stata oggetto di alcuna verifica da parte della F.I.G.C.,comporterebbe l‟irregolarità della garanzia e, conseguentemente, l‟esclusione dell‟Ancona dal Campionato <strong>2003</strong>/2004.Per quanto riguarda la Roma, ad essa la F.I.G.C. avrebbe concesso un termine per la sostituzione della fideiussioneirregolare di cui più sopra, in considerazione della sua buona fede. Ora, la buona fede non avrebbe alcuna rilevanza tale dagiustificare la possibilità offerta alla Roma di regolarizzare la propria posizione. Ad ogni modo, sarebbe arduo comprenderecome la F.I.G.C. abbia potuto accertare, per tramite dell‟Ufficio Indagini, la buona fede della Roma, atteso che tutti gli attierano coperti da segreto, sin dal 5.8.<strong>2003</strong>, in quanto oggetto di sequestro penale. Inoltre, e costituirebbe il «vero puntofocale» della controversia, i termini per il deposito delle nuove garanzie sarebbero stati fissati da autorità sprovvista delrelativo potere e in mancanza, in ogni caso, delle condizioni richieste. Quanto al primo profilo, il potere di riapertura deitermini sarebbe, semmai, spettato al CONI, in virtù dell‟art. 3, comma 5, del D.L. 220/03. Peraltro, tale disposizionesarebbe stata emanata con esclusivo riferimento al cd. “caso Catania”. Quanto, d‟altra parte, al profilo di merito, nonsarebbe dato ravvisare le condizioni previste dall‟art. 3, comma 5, per l‟adozione dei provvedimenti di carattere straordinario etransitorio. Infine, il provvedimento con cui la F.I.G.C. ha negato al Piacenza l‟autorizzazione, in deroga alla clausolacompromissoria, di adire le ordinarie autorità giudiziarie, sarebbe carente di motivazione, ed emesso dalla stessa autorità cheavrebbe dovuto essere controparte nell‟eventuale giudizio ordinario.In esito a tali argomentazioni, il Piacenza così ha precisato le proprie domande:« l‟Organo Arbitrale disponga:- l‟annullamento del Comunicato Ufficiale della F.I.G.C. n° 56/A pubblicato il 20 agosto <strong>2003</strong> (doc. 1), nella parte in cuirimette in termini l‟A. S. ROMA S.p.a. per depositare presso la F.I.G.C. – CO.VI.SO.C. idonee garanzie in sostituzione diquelle già presentate, rispettivamente di € 7.500.000,00 e € 7.138.675,00, e della sottostante delibera del ConsiglioFederale della F.I.G.C. del 20 agosto <strong>2003</strong>, nella parte in cui dispone come sopra; - l‟annullamento del ComunicatoUfficiale dellaF.I.G.C. n° 64/A pubblicato il 28 agosto <strong>2003</strong> (doc. 2), nella parte in cui conferma i provvedimenti di ammissione alcampionato di competenza delle società A. S. ROMA S.p.a. e S. S. CALCIO NAPOLI S.p.a., e della sottostantedelibera del Consiglio Federale della F.I.G.C. del 28 agosto <strong>2003</strong>, nella parte in cui dispone come sopra;- l‟annullamento dell‟ammissione / iscrizione dello ANCONA CALCIO S.p.a. al campionato di Calcio di serie A <strong>2003</strong>/2004;- l‟annullamento del campionato di serie A come attualmente in svolgimento, l‟ammissione ad esso del Piacenza FootballClub e la sua ripetizione nei termini e con le modalità che parranno più opportune;- l‟annullamento della nota FIGC 25.8.<strong>2003</strong> con cui è stato negato l‟esonero dalla clausola compromissoria richiestodalla società esponente in data 18.8.<strong>2003</strong>;- la determinazione e la liquidazione di ogni ulteriore danno, anche patrimoniale, patito o patiendo dallasocietà esponente, nella misura che, allo stato, si quantifica in € 10.000.000 o nella somma maggiore o minore che verràaccertata nel corso del procedimento arbitrale o da liquidarsi in via equitativa;- con condanna della Federazione Italiana Giuoco Calcio al pagamento degli onorari e delle spese di arbitrato;- con condanna della Federazione Italiana Giuoco Calcio al rimborso degli onorari, dei diritti e delle spese di lite sopportatidal Piacenza Football Club s.p.a.;- con condanna della Federazione Italiana Giuoco Calcio al rimborso dei diritti amministrativi versati dal Piacenza FootballClub s.p.a.».In via istruttoria, poi, il Piacenza ha chiesto al Collegio, nella medesima istanza, di ordinare alla F.I.G.C. l‟esibizione dellefideiussioni S.B.C. e Sanremo, oltre che dei documenti assunti dalla CO.VI.SO.C. a strumento di valutazione per l‟iscrizionedi Roma e Ancona al Campionato di Serie A <strong>2003</strong>/2004.La F.I.G.C. nella propria memoria difensiva del 15.1.2004 ha eccepito l‟inammissibilità delle domande avversarie peruna pluralità di ragioni. Per un verso, infatti «la funzione e la struttura del giudizio arbitrale […] sono compatibiliesclusivamente rispetto alle controversie nelle quali sia dato ravvisare lo spontaneo raggruppamento degli interessi in giocoin due soli gruppi omogenei e contrapposti, e cioè, in due sole parti sostanziali, sempreché tale raggruppamento sia275


DECISIONI INTEGRALI DELLA CAMERA DI CONCILIAZIONE ED ARBITRATO PER LO SPORT DEL CONI- STAGIONE SPORTIVA <strong>2003</strong>-2004coerente con il tipo di azione proposta». Dunque, nel caso di specie, dal momento che la domanda del Piacenzacoinvolgerebbe gli interessi di tutte le società partecipanti al campionato di Serie A nella stagione <strong>2003</strong>/2004 - oltre chequelle partecipanti al torneo di Serie B, in ragione del «rapporto osmotico necessariamente esistente tra i diversicampionati» - ciò comporterebbe il litisconsorzio necessario di tutte le società interessate, «ciascuna delle qualiriveste, nei confronti dei possibili esiti del giudizio, una posizione individuale autonoma […] condizionata da fattoricontingenti ed estrinseci, non riconducibili alla “struttura ed alla regolamentazione normativa dell‟azione proposta”:insuscettibile, in quanto tale, di aggregazione unitaria in un polo omogeneo di interessi riferibili ad un singolo centro diimputazione di interessi rispetto ad un polo opposto di segno contrario». Da tale argomentazione deriverebbe l‟ulteriore,connessa preclusione procedurale consistente nella mancata integrazione del contraddittorio, già nella fase conciliativa,nei confronti di tutti i possibili litisconsorti.Per altro verso, la lite non sarebbe compromettibile in arbitri, dal momento che riguarderebbe interessi legittimi. Leposizioni giuridiche soggettive dedotte dal Piacenza costituirebbero interessi legittimi in conseguenza dallanatura amministrativa degli atti di ammissione al campionato di Serie A, emessi dalla Federazione nella sua funzioneamministrativa delegata dal C.O.N.I., ai sensi dell‟art. 12 della Legge 91/1981. Infatti, «In forza di tale investituraderivante dall‟Ente pubblico preposto al vertice dell‟ordinamento di settore, la Federazione – limitatamente all‟eserciziodi queste attribuzioni – agisce come soggetto titolare di una funzione amministrativa disciplinata da una fonte normativaprimaria».Nel merito, poi, non risponderebbe al vero l‟affermazione del Piacenza secondo cui l‟Ancona sarebbe stata iscritta alCampionato di Serie A in virtù della presentazione di fideiussioni irregolari. Infatti, l‟Ancona avrebbe utilizzato, per lacopertura dell‟eccedenza del proprio indebitamento, versamenti postergati infruttiferi. Da ciò deriverebbe la carenza diinteresse ad agire della società attrice, poiché in nessun caso essa potrebbe essere ripescata e ammessa a giocare ilCampionato di Serie A. Infatti, seppure «per assurdo» dovesse essere estromessa dal Campionato la Roma, la squadrache avrebbe diritto al ripescaggio sarebbe l‟Atalanta, la prima delle squadre retrocesse nella serie cadetta.Con riferimento allaposizione della Roma, essa sarebbe stata ammessa al Campionato il 31.7.<strong>2003</strong> con delibera del Consiglio Federalepubblicata con comunicato ufficiale 19/A. Peraltro, tale provvedimento non sarebbe mai stato oggetto diimpugnazione. Successivamente l‟Ufficio Indagini avrebbe accertato che tale società sarebbe stata vittima di un tentativo ditruffa in relazione a una delle due fideiussioni presentate; in conseguenza di ciò il Consiglio Federale avrebbe concesso adessa, con delibera del 20.8.<strong>2003</strong> di cui al c.u. 56/A, un termine per la sostituzione della fideiussione irregolare. Ilprovvedimento del 28.8.<strong>2003</strong> con cui il Consiglio Federale ha preso atto della sostituzione della garanzia quindi «non è unprovvedimento ammissivo». Venendo, poi, al lamentato diniego di esonero dal vincolo di giustizia, essorisulterebbe«totalmente irrilevante» ai fini del giudizio arbitrale, dal momento che non avrebbe comportato alcuna limitazioneal diritto di difesa dell‟istante società. Infatti, tale circostanza «oltre ad essere assolutamente ininfluente rispetto agli esiti delpresente giudizio», paleserebbe un comportamento processuale contraddittorio, poiché il Piacenza «ha con uncomportamento concludente affidato la tutela delle proprie ragioni ad una sede interna all‟ordinamento settoriale sportivo».Pertanto, risulterebbe chiara «la temerarietà della lite instaurata dal Piacenza» sulla base, come essa sarebbe, diindiscrezioni giornalistiche e dopo che lo stesso Piacenza aveva prima proposto e poi abbandonato un procedimentoinnanzi al T.A.R. del Lazio contro l‟allargamento del campionato di Serie B a 24 squadre. Sulla scorta di taliargomentazioni, la F.I.G.C. ha così rassegnato le proprie conclusioni:«Il Collegio voglia:a) in via principale ed in rito, accertare l‟inammissibilità o comunque l‟improcedibilità delle domande promossedal Piacenza nel presente procedimento;b) in via gradata, sempre in rito, accertare la carenza di legittimazione ad agire del Piacenza per difetto di interesse;c) in via ulteriormente subordinata e nel merito accertare e dichiarare la legittimità dei provvedimenti impugnatidalla società attrice e comunque rigettare tutte le domande del Piacenza perché infondate in fatto ed in diritto. Convittoria di spese, competenze ed onorari, e condanna della società istante al pagamento in via esclusiva delle spese difunzionamento del Collegio».Il Piacenza, nella memoria difensiva del 15.1.2004, con particolare riferimento alla questione del litisconsorzionecessario sollevata dalla F.I.G.C., ha osservato che oggetto dell‟arbitrato sarebbe la contestazione delledeliberazioni assunte dalla Federazione in tema di iscrizione al Campionato di Serie A <strong>2003</strong>/2004 e che nessuna pretesasarebbe azionata nei confronti delle società calcistiche. Pertanto, le squadre non sarebbero parti sostanziali del presentegiudizio arbitrale, ma, al più, controinteressati. E, in quanto tali, esse non avrebbero alcuna facoltà di intervenire nellaprocedura arbitrale. Peraltro, «l‟interevento di Roma, Ancona o di altre società calcistiche finirebbe per alterarel‟equilibrio processuale amplificando artificialmente il contraddittorio […] mentre le parti sostanziali non sono chedue: il Piacenza Calcio e la FIGC». Nella propria memoria di replica del 26.1.2004, la F.I.G.C ha ribadito e precisato lapropria posizione in merito al litisconsorzio necessario. Infatti, ha affermato che se il Collegio accogliesse l‟istanza delPiacenza, si verificherebbe l‟effetto della ricomposizione dei campionati di Serie A e B, previo annullamento di quelli in corsodi svolgimento. Una simile pronuncia, dunque, inciderebbe sui diritti soggettivi delle 18 squadre di Serie A e delle 24 squadredi Serie B. Per la F.I.G.C., l‟effetto dirompente di tale pronuncia, in caso di accoglimento della domanda del Piacenza, sarebbeindice del carattere pretestuoso e strumentale delle tesi proposte dalla società attrice. Pertanto, dovrebbe esserepronunciata, alternativamente, la inammissibilità e/o improcedibilità delle domande del Piacenza, ovvero dispostal‟integrazione del contraddittorio alle squadre portatrici di interesse. Nella memoria di replica del 26.1.2004, il Piacenza ha276


DECISIONI INTEGRALI DELLA CAMERA DI CONCILIAZIONE ED ARBITRATO PER LO SPORT DEL CONI- STAGIONE SPORTIVA <strong>2003</strong>-2004affrontato, in primis, il problema della pluralità di parti del procedimento arbitrale, rilevando che il Regolamento loprevederebbe espressamente, e ribadendo, in tal modo, la competenza della Camera. Ha, poi, precisato che il diritto diindividuare le proprie controparti spetterebbe esclusivamente al soggetto che promuove l‟azione. Altri soggetti avrebberopotuto divenire parti processuali o attraverso un intervento spontaneo o perché «chiamati a garanzia o in manleva dallaFIGC».Sotto altro profilo, il Piacenza si è occupato del problema dell‟oggetto della controversia che, nelle ricostruzionidella F.I.G.C., non sarebbe compromettibile per arbitri in quanto costituito dalla lesione di interessi legittimi. Ebbene, in baseal disposto dell‟art. 3 del D.L. 220/<strong>2003</strong>, convertito con legge 280/<strong>2003</strong>, le controversie della medesima natura dellapresente sarebbero assegnate alla competenza del Giudice amministrativo, fatta salva la validità di eventualiclausole compromissorie, a prescindere dalle posizioni giuridiche soggettive azionate. Peraltro, sarebbero numerose lepronunce della Camera aventi ad oggetto la stessa materia del presente Arbitrato.Con riguardo alla pretesa carenza di interesse ad agire del Piacenza, di cui alla memoria F.I.G.C., parte attrice ha rilevatoche sarebbe ininfluente l‟argomentazione ivi proposta, dal momento che all‟emergere delle irregolaritàrelative alla posizione dell‟Ancona, nulla sarebbe stato fatto, in evidente disparità di trattamento rispetto allaRoma. Le fideiussioni presentate, infatti, sarebbero state necessarie per la regolare iscrizione al Campionato di Serie Ae, dunque, la loro irregolarità avrebbe dovuto comportare l‟esclusione dell‟Ancona con conseguente ammissione del Piacenzaa tale torneo, stante anche la necessaria esclusione della Roma.Relativamente alla posizione della Roma, il Piacenza, nel ribadire quanto già espresso nelle sue precedentimemorie, ha precisato ulteriormente che l‟illegittimità del C.U. F.I.G.C. n. 56/A del 20.8.<strong>2003</strong> deriverebbe dalcontrasto con il D.L. 220/03, convertito con Legge 280/03. Il provvedimento della Federazione avrebbe chiaramenterimesso in termini la Roma e, contrariamente a quanto ritenuto dalla F.I.G.C., non potrebbe essere considerato una«presa d‟atto dell‟avvenuta sostituzione della fideiussione inidonea con altra idonea». Nulla, poi, sarebbe statoosservato da controparte circa la carenza di potere dell‟organo che ha assunto il provvedimento de quo.Il Piacenza si è soffermato, inoltre, sulla questione del diniego del vincolo di giustizia e ha argomentato che la scelta di adiregli organi di giustizia <strong>sportiva</strong> sarebbe conseguita proprio all‟impossibilità di rivolgersi alla magistratura ordinaria.D‟altra parte, l‟autorizzazione ad azionare le proprie pretese avanti alle autorità giudiziarie ordinarie sarebbe stata richiestaprima dell‟emanazione del D.L. 220/03, che attualmente riserva al giudice sportivo la disciplina di siffatte questioni.Pertanto, sarebbe da considerare «non solo ingiusta ed ingiustificata, ma financo inattendibile» l‟accusa, mossa dalla FIGC, ditemerarietà della lite instaurata. In limite di memoria, il Piacenza ha rinnovato le istanze istruttorie già proposte con l‟istanza diarbitrato del 20.12.<strong>2003</strong>.Nell‟atto di intervento del 21.2.2004, l‟Atalanta Bergamasca Calcio ha riferito di aver avuto notiziain data 17.2.2004, dalla lettura della testata giornalistica “Tuttosport”, di presunti ritardi di Roma e Napoli nellapresentazione delle garanzie richieste per l‟iscrizione al Campionato di Serie A <strong>2003</strong>/2004. Il giorno successivo l‟Atalantaavrebbe appreso dalla testata giornalistica “La Gazzetta dello Sport” della pendenza, avanti alla Camera, di un giudizioarbitrale nei confronti della F.I.G.C. Tale procedura avrebbe avuto per oggetto l‟illegittima iscrizione ai campionati di Calcio<strong>2003</strong>/2004 di Roma, Lazio, Ancona e Napoli. L‟istante, nel campionato di Serie A 2002/<strong>2003</strong>, era giunta al 15° posto,così retrocedendo in Serie B. Pertanto, ha reputato di avere titolo ad intervenire nel procedimento arbitraleperché, presumendo che il giudizio avesse ad oggetto la domanda di esclusione di Roma e Napoli dal campionato in corso, acausa dei ritardi di cui sopra, in caso di esclusione di tali ultime squadre e nell‟eventualità di una ripetizione del torneo incorso, essa avrebbe avuto diritto, da un lato, al ripescaggio; dall‟altro al risarcimento del danno conseguente allamancata partecipazione al torneo per effetto dell‟illegittima esclusione. L‟Atalanta Bergamasca Calcio ha così rassegnato leproprie conclusioni. «Che il Collegio Arbitrale si compiaccia di:a) accertare e dichiarare l‟illegittimità e/o l‟illiceità, per violazione delle norme federali, dell‟iscrizione al campionatodi calcio Serie A-Tim <strong>2003</strong>-2004 della società AS Roma Spa, e/o di ogni altra società all‟esito di quanto emergerà in corsodi giudizio, e conseguentemente, accertare e dichiarare l‟illegittima esclusione dal corrente campionato di Serie A-Tim dellaAtalanta Bergamasca Calcio s.p.a.; per l‟effetto:1) ordinare alla FIGC di pronunciare l‟annullamento delcampionato di Serie A-Tim stagione <strong>sportiva</strong> <strong>2003</strong>-2004; 2) ordinare alla FIGC di disporre la ripetizione del campionatodi Serie A-Tim stagione <strong>sportiva</strong> <strong>2003</strong>-2004 iscrivendo, in luogo della AS Roma Spa, e/o di ogni altra società risultata aseguito del presente giudizio arbitrale illecitamente e/o illegittimamente iscritta, la società AtalantaBergamasca Calcio Spa;b) in ogni caso in ragione di quanto chiesto al capo sub a) condannare la FIGC al risarcimento in favore della AtalantaBergamasca Calcio Spa di tutti i danni subiti e subendi a causa dell‟illegittima esclusione dal corrente campionato diSerie A-Tim, danni da liquidarsi anche in via equitativa, ma che comunque sin d‟ora siquantificano nella somma complessiva non inferiore a € 25.000.000,00, oltre accessori di legge;c) con vittoria di spese per l‟assistenza legale e di giudizio arbitrale, ivi compresi i compensi degli arbitri componenti delCollegio.La società Atalanta Bergamasca Calcio s.p.a. per quanto dedotto in premessa chiede:1) di avere copia di tutti gli atti e documenti versati nel presente giudizio dalle parti oggi costituite;2) che alla FIGC venga ordinata la produzione in giudizio di tutta la documentazione relativa alle iscrizioni alcampionato di serie A-Tim stagione <strong>sportiva</strong> <strong>2003</strong>-2004, ivi compresa quella relativa agli atti Co.Vi.Soc.Con espressa riserva di svolgere istanze istruttorie anche all‟esito delle suddette richieste.277


DECISIONI INTEGRALI DELLA CAMERA DI CONCILIAZIONE ED ARBITRATO PER LO SPORT DEL CONI- STAGIONE SPORTIVA <strong>2003</strong>-2004Salvo e impregiudicato ogni altro diritto». Nella memoria del 12.3.2004, il Piacenza, con riferimento all‟eccepitaimprocedibilità dell‟arbitrato «per non esserne parti eventuali ulteriori soggetti coinvolti», ha ribadito che tali soggettipotrebbero «tutt‟al più» rivestire la qualifica di controinteressati, nei confronti dei quali - come si evincerebbe anche da unospecifico precedente della Camera - non sussisterebbe alcun dovere di coinvolgimento ab origine nella procedura arbitrale.Comunque, in presenza di più soggetti interessati alla controversia, il Regolamento della Camera prevederebbe qualefacoltà del Conciliatore quella di «invitare a partecipare al procedimento di conciliazione altre parti, se ritiene cheabbiano un interesse rilevante e diretto nella questione». Quindi, la completezza del contraddittorio nella faseconciliativa non sarebbe onere della parte istante e la sua mancata integrazione non determinerebbe l‟improcedibilità nellasuccessiva fase arbitrale.Seppure “per assurdo” si volesse riconoscere il diritto dei controinteressati a essere coinvolti ab origine nelprocedimento, la mancata integrazione del contraddittorio avrebbe effetto solo sulle domande volte a ottenerel‟annullamento del campionato e delle ammissioni ad esso di Roma e Ancona. La richiesta di risarcimento danni«conseguente all‟accertamento anche solo incidentale delle illegittimità denunciate», e quella relativa al mancato diniegodel vincolo di giustizia non ne verrebbero compromesse, e pertanto resterebbe confermata la procedibilitàdell‟arbitrato.Quanto ai danni patiti dall‟istante, essi deriverebbero tanto dall‟ammissione al Campionato di Serie A di Romae Ancona e dal conseguente mancato ripescaggio del Piacenza, quanto dall‟illegittima ammissione al Campionato diSerie B del Napoli.I danni derivanti dalla pretesa illegittima partecipazione di Roma e Ancona al Campionato di Serie A <strong>2003</strong>/2004,deriverebbero dalla «perdita di chance, dalla lesione della propria immagine <strong>sportiva</strong>, da una drastica diminuzione degliintroiti per la cessione dei diritti televisivi, per la diminuzione delle sponsorizzazione, per la diminuzione degli abbonamenti».Con riferimento ai danni derivanti dalla partecipazione al Campionato di Serie B <strong>2003</strong>/2004 del Napoli, essidiscenderebbero dalla «suddivisione della cd. “mutualità” anche con il Napoli, dall‟incremento dei costi di gestione perdisputare un maggior numero di partite, da una minore introito di diritti televisivi».Nel precisare le conclusioni, il Piacenza ha ribadito quanto già chiesto nell‟istanza di arbitrato e ha formulato un‟ulterioredomanda:«in ogni caso, ed anche in evento di rigetto totale o parziale delle domande di cui sopra […] o di dichiarazione della loroimprocedibilità, accertare e dichiarare in via incidentale l‟illegittimità delComunicato Ufficiale della FIGC n° 56/Apubblicato il 20 agosto <strong>2003</strong>, nella parte in cui rimette in termini l‟ A.S. Roma S.p.a. per depositare presso la F.I.G.C.-CO.VI.SO.C. idonee garanzie in sostituzione di quelle già presentate, rispettivamente di € 7.500.000,00 e €7.138.675,00, e della sottostante delibera del Consiglio Federale della F.I.G.C. del 20 agosto <strong>2003</strong>, nella parte in cuidispone come sopra; del Comunicato Ufficiale della F.I.G.C. n. 64/A pubblicato il 28 agosto <strong>2003</strong>, nella parte in cuiconferma i provvedimenti di ammissione al campionato di competenza delle società A.S. Roma S.p.a e S.S. Calcio NapoliS.p.a., e della sottostante delibera del Consiglio Federale della F.I.G.C. del 28 agosto <strong>2003</strong>, nella parte in cui disponecome sopra; dell‟ammissione/iscrizione dell‟Ancona Calcio S.P.A. al campionato di Calcio di serie A <strong>2003</strong>/20; delcampionato di serie A come attualmente in svolgimento; della nota F.I.G.C. 25.8.<strong>2003</strong> con cui è stato negatol‟esonero dalla clausola compromissoria richiesto dalla società esponente in data 18.8.<strong>2003</strong>; di ogni altro attoconnesso e/o dipendente e/o presupposto. Conseguentemente, determinare e liquidare ogni danno, anchepatrimoniale, patito o patiendo dalla società esponente per effetto delle illegittimità di cui sopra e della conseguentemancata partecipazione del Piacenza Football Club al Campionato di serie A <strong>2003</strong>/2004; danni che, allo stato, si quantificanoin € 10.000.000,00 o nella somma maggiore o minore che verrà accertata nel corso del procedimento arbitrale o da liquidarsiin via equitativa; con condanna della F.I.G.C. alpagamento degli onorari e delle spese di arbitrato; con condanna dellaF.I.G.C. al rimborso degli onorari, dei diritti e delle spese di lite sopportati dal Piacenza Football Club; con condanna dellaF.I.G.C. al rimborso dei diritti amministrativi versati dal Piacenza Football Club». Ferme le istanze istruttorie giàformulate.La F.I.G.C., d‟altra parte, nella propria memoria del 12.3.2004 ha affermato che la declaratoria di inammissibilitàdell‟intervento dell‟Atalanta, pronunciata da questo Collegio con provvedimento del 2.3.2004, riproporrebbe in modoinsuperabile la già eccepita eccezione di rito in merito alla inammissibilità della domanda del Piacenza per carenza diinteresse ad agire.Con l‟atto del 12.3.2004, l‟Atalanta ha proposto una domanda di intervento ad adiuvandum, sostenendone l‟ammissibilitàper il suo carattere non innovativo sul piano oggettivo del giudizio. A maggior ragione esso dovrebbe essere reputatolegittimo in casi in cui, come quello di specie, l‟arbitrato si configurerebbe con pluralità di parti, per la natura dellacontroversia tale «da poter dispiegare effetti diretti o riflessi su altri soggetti, legittimandone, così, la loropartecipazione al giudizio».Nel merito, e con particolare riferimento alle garanzie presentate da Roma e Napoli, il provvedimento della F.I.G.C.sarebbe illegittimo non solo per la circostanza che tali fideiussioni sarebbero state rilasciate da un intermediariofinanziario, SBC, e non da un Istituto di Credito o Compagnia Assicurativa, come sarebbe espressamente previsto dallenorme federali, ma soprattutto perché, comunque, esse sarebbero state depositate il 29.7.<strong>2003</strong> e, quindi, quando iltermine perentorio del 28.7.<strong>2003</strong>, ore 19, era ormai spirato. In conclusione d‟atto, l‟Atalanta così scrive:«Per il resto si rinvia a quanto ampiamente dedotto ed eccepito dal Piacenza Calcio s.p.a. e si chiede, pertanto, a CodestoIll.mo Collegio l‟accoglimento delle domande così come proposte e/o modificate dalla società istante».278


DECISIONI INTEGRALI DELLA CAMERA DI CONCILIAZIONE ED ARBITRATO PER LO SPORT DEL CONI- STAGIONE SPORTIVA <strong>2003</strong>-2004Nella memoria di replica del 19.3.2004, la F.I.G.C. ha svolto i suoi ragionamenti in merito ad una pluralità di argomentidifensivi.Prendendo le mosse dall‟intervento dell‟Atalanta, parte convenuta ha chiesto lo stralcio dal fascicolo di causa della«nuova “memoria di costituzione e di intervento ex art. 105 c.p.” prodotta dalla Soc. Atalanta Bergamasca». La domandatroverebbe il suo fondamento nella pronunciata inammissibilità del primo atto di intervento proposto dall‟Atalanta, chenegherebbe definitivamente all‟istante l‟ingresso nel procedimento arbitrale. La riproposizione del medesimo attoprocessuale violerebbe il principio del ne bis in idem e, pertanto, sarebbe inammissibile. Peraltro, ad un nondiverso risultato si dovrebbe pervenire anche volendo reputare di natura meramente adesiva e dipendente tale intervento,cosa, per la verità, oggetto di discussione tra le parti. Infatti, secondo F.I.G.C., consentire l‟ingresso di un nuovosoggetto, non costituito tempestivamente nel giudizio arbitrale, significherebbe correre il rischio di dilatare in modoindefinito la definizione della lite, poiché «Ove il Collegio dovesse dare ingresso in questa fase ad ulteriori interventi(concedendo termine alle parti già costituite per prendere posizione al riguardo), al successivo appuntamentoprocessuale non potrebbe essere negato l‟intervento di altre società a vario titolo coinvolte nella materia oggetto delcontendere». L‟alto numero di società potenzialmente interventrici finirebbe per paralizzare la capacità decisoria del CollegioArbitrale.Sul versante dell‟integrità del contraddittorio, la F.I.G.C. ha ribadito che le società a carico delle quali è stato chiestol‟accertamento dell‟illegittima iscrizione al campionato sarebbero contraddittori necessari, a prescindere dal mancatoriconoscimento di tale ruolo da parte del Piacenza, dal momento che il petitum inciderebbe direttamente sugliinteressi di tali società. Esse, peraltro, non sarebbero state messe in condizione di partecipare alla fase conciliativa e diesprimere, in quella sede, il loro assenso o dissenso alla devoluzione in arbitrato della controversia. La mancatapartecipazione al procedimento conciliativo vizierebbe in modo irreparabile l‟integrità del contraddittorio e, pertanto,ciò precluderebbe definitivamente la delibazione della domanda dell‟attrice. A chiosa di tale argomentazione, laconvenuta Federazione ha ribadito che, rispetto alla richiesta di invalidazione del campionato, siconfigurerebbero come dirette controinteressate, oltre, in generale, a tutte le società di A e di B, anche e particolarmentequelle che hanno conseguito una posizione tale da garantire la partecipazione alle prossime competizioni UEFA ovvero lapermanenza nella massima serie. Né varrebbe riportarsi al precedente costituito dal lodo emesso nel giudizio riguardante laSocietà L‟Aquila Calcio. In quel caso, infatti, la ricorrente avrebbe contestato la legittimità di provvedimenti che leavevano negato l‟iscrizione al campionato, malgrado la presenza dei titoli sportivi. L‟Aquila Calcio avrebbe, dunque, agito perla tutela di un interesse direttamente leso dagli atti federali, di cui invocava l‟annullamento. Inoltre, la stagioneagonistica non aveva ancora avuto inizio e, dunque, nessuna società poteva essere danneggiata nelle proprie posizionigiuridiche. Il Consiglio Federale, in quella circostanza, poté, difatti, stilare il nuovo organigramma della serie C1prevedendo la possibilità di individuare le società da inserirvi all‟esito del procedimento allora in corso avantialla Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport. Pertanto, in quel caso non vi sarebbe stata alcuna esigenza disalvaguardia del contraddittorio e, dunque, le decisioni emesse dalla Camera in quella vicenda non costituirebbero unprecedente applicabile nel giudizio in corso.Rimanendo sul problema del contraddittorio, ma considerandolo per altro profilo, la F.I.G.C. ha affermato, ribadendo in ciòla posizione già espressa nella prima memoria, che il Collegio non potrebbe assolvere il ruolo decisorio affidatole dalPiacenza nemmeno se fosse possibile integrare il contraddittorio. Infatti, «la trama dei rapporti sottesi al themadecidendum è talmente complessa» da determinare una pluralità di posizioni processuali dei soggetti interventori,impedendo, in tal modo, il raggruppamento delle parti in due blocchi unitari e omogenei di interessi simmetricamentecontrapposti. L‟osservazione del Piacenza sulla possibilità di arbitrati con pluralità di parti non sarebbe di rilievo, dal momentoche le norme volte a consentire lo svolgimento di tale specie di arbitrato avrebbero come mira di risolvere il problema dinomina degli arbitri; ma le parti, ad ogni modo, si contrapporrebbero sempre in due blocchi di interessi contrapposti. Qui,al contrario, l‟impedimento risiederebbe nell‟impossibilità di ricondurre la lite a tale schema bipolare.Nel prosieguo della memoria, la F.I.G.C. ha speso alcune considerazioni sul carattere indisponibile della situazionegiuridica dedotta dalle parti, tema, anch‟esso del quale si era già occupata la prima memoria. In particolare, la difesadella convenuta Federazione ha riproposto l‟argomentazione della natura sostanzialmente amministrativa degli atti daessa emanati, e qui contestati, nell‟esercizio di un potere amministrativo conferitole dal C.O.N.I., ai sensi dell‟art. 12della legge n. 91/1981. Conseguentemente, le posizioni vantate in relazione a tali atti dai soggetti dell‟ordinamento sportivonon potrebbero essere qualificate come diritti soggettivi, bensì come interessi legittimi. Ma la lite riguardante tali interessilegittimi non sarebbe compromettibile in arbitrato, in ragione della indisponibilità delle relative posizioni soggettive.I riferimenti normativi addotti dal Piacenza per controbattere a questa argomentazione sarebbero stati travisati. Infatti,pur vero che la legge 205/2000 ha consentito la devoluzione in arbitrato delle controversie appartenenti alla giurisdizioneesclusiva del giudice amministrativo, esse dovrebbero, comunque, riguardare la lesione di diritti soggettivi. Per altroverso, la legge 280/<strong>2003</strong>, investendo il giudice amministrativo di giurisdizione esclusiva in materia di contenzioso sportivo,avrebbe ampliato la sua potestas iudicandi senza, per questo che da tale potestas siano rimasti esclusi gli interessilegittimi «restando questi ultimi soggetti ad esso […] tutte le volte che sia riscontrabile, nella definizione dell‟assetto delrapporto controverso, l‟esercizio d un potere pubblico […] capace di affievolire i diritti soggettivi che ne risultinoeventualmente incisi», come sarebbe avvenuto, per l‟appunto, nel caso di specie.In esito di memoria, infine, laF.I.G.C. ha prospettato profili di irrazionalità delle domande rassegnate dall‟attrice nella memoria datata 12.3.2004.Nelle conclusioni, infatti, che, peraltro, parrebbero alla convenuta figurare domande modificative del petitum, la richiesta di279


DECISIONI INTEGRALI DELLA CAMERA DI CONCILIAZIONE ED ARBITRATO PER LO SPORT DEL CONI- STAGIONE SPORTIVA <strong>2003</strong>-2004ottenere risarcimento del danno cagionato dagli atti della Federazione sarebbe avanzata a prescindere dallaprocedibilità delle domande di merito, ovvero a prescindere dall‟effettiva antigiuridicità o illegittimità di tali atti.Nelle note depositate all‟udienza del 26.3.2004, il Piacenza ha così riformulato le proprie conclusioni:«Il Piacenza Football Club s.p.a., come rappresentato e difeso in atti, dichiara di rinunciare, come rinuncia, alle domandeconcernenti: l'annullamento del Comunicato Ufficiale della F.I.G.C. n° 56/A pubblicato il 20 agosto <strong>2003</strong>, nellaparte in cui rimette in termini l'A.S. ROMA S.p.a. per depositare presso la F.I.G.C.-CO.VI.SO.C. idonee garanzie insostituzione di quelle già presentate,rispettivamente di € 7.500.000,00 e € 7.138.675,00, della sottostante delibera delConsiglio Federale della F.I.G.C. del 20 agosto <strong>2003</strong>, nella parte in cui dispone come sopra, e di ogni altro attoconnesso e/o dipendente e/ o presupposto; l'annullamento del Comunicato Ufficiale della F.I.G.C. n°64/A pubblicato il 28agosto <strong>2003</strong>, nella parte in cui conferma i provvedimenti di ammissione al campionato di competenza delle società A.S.ROMA S.p.a. e S.S. CALCIO NAPOLI S.p.a., della sottostante delibera del Consiglio Federale della F.I.G.C. del 28 agosto<strong>2003</strong>, nella parte in cui dispone come sopra, e di ogni altro atto connesso e/ o dipendente e/ o presupposto;l'annullamento dell'ammissione/ iscrizione dell'ANCONA CALCIO S.P.A. al campionato di Calcio di serie A <strong>2003</strong>/2004 e diogni altro atto connesso e/ o dipendente e/ o presupposto; l'annullamento del campionato di serie A come attualmentein svolgimento e la sua ripetizione, con ordine alla F.I.G.C. di fissarne i termini e le modalità più opportune. Ribadisce econferma le proprie domande ed eccezioni per il resto, e così, formula le proprie conclusioni:Piaccia al Collegio Ill.mo:1. annullare la nota FIGC 25.8.<strong>2003</strong> con cui è stato negato l'esonero dalla clausola compromissoria richiesto dallasocietà esponente in data 18.8.<strong>2003</strong>;2. in ogni caso, ed anche in evento di rigetto totale o parziale della domanda di cui sopra, o di dichiarazione della suaimprocedibilità, accertata e dichiarata in via incidentale l'illegittimità del Comunicato Ufficiale della F.I.G.C. n°56/A pubblicato il 20 agosto <strong>2003</strong>, nella parte in cui rimette in termini l'A.S. ROMA S.p.a. per depositare presso laF.I.G.C.- CO.VI.SO.C. idonee garanzie in sostituzione di quelle già presentate, rispettivamente di € 7.500.000,00 e €7.138.675,00, e della sottostante delibera del Consiglio Federale della F.I.G.C. del 20 agosto <strong>2003</strong>, nella parte in cuidispone come sopra; del Comunicato Ufficiale della F.I.G.C. n°64/A pubblicato il 28 agosto <strong>2003</strong>, nella parte in cuiconferma i provvedimenti di ammissione al campionato di competenza delle società A.S. ROMA S.p.a. eS.S. CALCIO NAPOLI S.p.a., e della sottostante delibera del Consiglio Federale della F.I.G.C. del 28 agosto <strong>2003</strong>, nellaparte in cui dispone come sopra; dell'ammissione/ iscrizione dell'ANCONA CALCIO S.P.A. al campionato diCalcio di serie A <strong>2003</strong>/20; del campionato di serie A come attualmente in svolgimento; della nota FIGC25.8.<strong>2003</strong> con cui è stato negato l'esonero dalla clausola compromissoria richiesto dalla società esponente in data18.8.<strong>2003</strong>; di ogni altro atto connesso e/ o dipendente e/ o presupposto; accertata e dichiarata altresì - sempre in viaincidentale - l'illegittima esclusione dal predetto campionato di serie A comeattualmente in svolgimento del PIACENZAFOOTBALL CLUB S.P.A., determinare e liquidare ogni danno, anche patrimoniale, patito o patiendo dalla societàesponente per effetto delle illegittimità di cui sopra e della conseguente mancata partecipazione del Piacenza Football Club alCampionato di serie A <strong>2003</strong>/2004; danni che, allo stato, si quantificano in €10.000.000,00 o nella somma maggiore ominore che verrà accertata nel corso del procedimento arbitrale o da liquidarsi in vai equitativa; con condanna della F.I.G.C.al pagamento degli onorari e delle spese diarbitrato; con condanna della F.I.G.C. al rimborso degli onorari, dei diritti edelle spese di lite sopportati dal Piacenza Football Club; con condanna della F.I.G.C. al rimborso dei dirittiamministrativi versati dal Piacenza Football Club. Ferme le già formulate istanze istruttorie».Nella memoria autorizzata del 2.4.2004 il Piacenza ha esposto quanto segue.Quanto al profilo di merito, Roma e Napoli avrebbero presentato fideiussioni irregolari, peraltro oltre il termine ultimoprevisto. La F.I.G.C., con il C.U. 64/A del 20.8.<strong>2003</strong>, avrebbe concesso loro un nuovo termine per la sostituzione dellepredette garanzie. Tale provvedimento risulterebbe viziato da nullità, in quanto emanato in violazione dell‟art. 3, comma 5,D.L. 220/03.L‟Ancona avrebbe garantito il pagamento rateizzato dei propri debiti verso l‟ENPALS e verso l‟Erario attraverso falsefideiussioni. Tale irregolarità avrebbe diretta rilevanza nei confronti della F.I.G.C., dal momento che da tale rateizzazionedipende l‟indebitamento delle società calcistiche, circostanza quest‟ultima che deve essere valutata dalla CO.VI.SO.C aifini dell‟ammissione al campionato. La falsità delle garanzie presentate avrebbe comportato, da un lato, l‟illegittimitàdell‟iscrizione dell‟Ancona al campionato e, dall‟altro, l‟illegittimità del comportamento omissivo tenuto dalla F.I.G.C., chenulla avrebbe fatto a tale proposito.A tal riguardo, l‟attrice ha formulato istanza istruttoria per l‟acquisizione di tutti gli atti prodotti dalla Roma,dall‟Ancona e dal Napoli per la loro iscrizione al campionato.Il Piacenza ha insistito, pertanto, per l‟accoglimento della domanda di risarcimento del danno che, all‟esito dellapropria valutazione, quantifica in € 15.155.261, chiedendo, eventualmente, perizia contabile per accertarne l‟esattoammontare.La F.I.G.C., con la propria memoria del 2.4.2004, in replica alle note depositate dal Piacenza nell‟udienza del 26.3.2004, hapreso atto della rinuncia dell‟attrice a tutte le domande di annullamento dei provvedimenti della Federazione, ad esclusionedella Nota con cui essa ha negato l‟esonero dagli obblighi derivanti dalla clausola compromissoria. La convenuta haosservato che, in tal modo, resterebbero vive solo la domanda riguardante l‟annullamento della nota di cui sopra e ladomanda di risarcimento del danno derivante al Piacenza dalla sua mancata partecipazione al Campionato di Serie A<strong>2003</strong>/2004. Tuttavia, rinunciando alle domande di annullamento pregiudiziali alla richiesta di risarcimento del danno, la280


DECISIONI INTEGRALI DELLA CAMERA DI CONCILIAZIONE ED ARBITRATO PER LO SPORT DEL CONI- STAGIONE SPORTIVA <strong>2003</strong>-2004richiesta di risarcimento non sarebbe procedibile, ovvero ammissibile, per carenza di interesse ad agire. Infatti, secondo lagiurisprudenza del Consiglio di Stato, qualora uno stesso organo giudicante sia chiamato a pronunciarsi sulla legittimitàdi un atto e sulla domanda di risarcimento conseguente e connessa, non sarebbe possibile l‟accertamento incidentale«della legittimità dell‟atto non impugnato nei termini decadenziali al solo fine del giudizio risarcitorio e che l‟azionedi risarcimento del danno può essere proposta sia unitamente all‟azione di annullamento che in via autonoma, ma che èammissibile solo a condizione che sia impugnato tempestivamente il provvedimento illegittimo e che sia coltivatocon successo il relativo giudizio di annullamento, in quanto all‟organo giudicante non è dato di disapplicare attiamministrativi non regolamentati» (Ad. Plen. 26.3.2006, n. 4; VI, 18.6.2002, n. 3338; VI, 15.2.2002, n. 952).Nella memoria del 9.4.2004, il Piacenza ha offerto un punto di vista difforme rispetto a quello della F.I.G.C. sia quanto al ritoche al merito del giudizio arbitrale.Le affermazioni della Federazione, secondo cui il Collegio non potrebbe delibare in via incidentale della legittimitàdegli atti contestati, poiché sprovvisto del potere di disapplicarli, sarebbero per un verso contraddittorie, per altroverso confutabili.La contraddittorietà riposerebbe sul fatto che nelle precedenti memorie la convenuta avrebbe escluso che le questioni attinentiad interessi legittimi potessero essere rimesse al giudizio arbitrale, mentre nella memoria del 2.4.2004 assumerebbe comepresupposto delle proprie difese la competenza del Collegio.Venendo alle confutazioni vere e proprie, l‟attrice ha contestato decisamente che i principi affermati in giurisprudenzain ordine all‟estensione e ai limiti della giurisdizione statale in materia di provvedimenti amministrativi, e diconnesso risarcimento del danno, siano riferibili anche alla materia arbitrale. Anzi, richiamando autorevolegiurisprudenza (Cass., Sez. Un. 3.8.2000 n. 257), il Piacenza ha sostenuto che «il dictum arbitrale ha effetti di accertamentoche conseguono ad un giudizio compiuto da un soggetto il cui potere ha fonte nell‟investitura conferitagli dalle parti,sicché si deve escludere che si possa parlare di arbitri come di organi giurisdizionali dello Stato e, addirittura, diorgani giurisdizionali». In tal senso, i poteri decisori degli arbitri non risentirebbero dei limiti posti dalla legge al giudicestatale in tema di delibazione incidentale di atti amministrativi al fine del risarcimento del danno, poiché la clausolacompromissoria, che fonda la legittimazione arbitrale a conoscere della lite che qui interessa, a tali limiti non farebberiferimento. Infatti, le disposizioni statutarie che prevedono il ricorso all‟arbitrato, fissando l‟ampiezza e i caratteri dellarelativa giurisdizione, non escluderebbero che il Collegio possa limitarsi – se richiesto – alla sola disapplicazione di unatto.Peraltro, con riferimento alla materia <strong>sportiva</strong>, la competenza arbitrale trarrebbe ulteriore legittimazione dall‟art. 3 del D.L.220/<strong>2003</strong>, convertito con Legge 280/<strong>2003</strong>, nel quale, pur assegnandosi alla giurisdizione esclusiva del GiudiceAmministrativo le controversie sportive, è fatto salvo quanto stabilito dalle clausole compromissorie degli statuti e deiregolamenti federali. Non essendo previsti limiti legali alla compromettibilità in arbitri delle controversie sportive, non sarebbedato di imporne in via interpretativa. La difesa del Piacenza ha anche speso un ragionamento in difesa della legittimitàdella norma dilegge che ammette l‟arbitrato sportivo e lo consentirebbe, non escludendoloespressamente, anche sulle questioni di interesse legittimo. Infatti, secondo la Corte Costituzionale (Cort. Cost.,Sent. 23.7.2001 n. 275), l‟attribuzione della giurisdizione di legittimità in capo al giudice amministrativo non sarebbe unprincipio costituzionale, ma una scelta discrezionale che il Legislatore potrebbe compiere con legge ordinaria come, ineffetti, avrebbe fatto.Anche i richiami della F.I.G.C. a precedenti giurisprudenziali non avrebbero attinenza alla controversia, dalmomento che essi riguarderebbero il diverso caso in cui il giudice amministrativo non abbia giurisdizione esclusiva. In taleipotesi, «i poteri cognitivi del giudice in materia risarcitoria sono dipendenti e conseguenti rispetto al giudizio dilegittimità, per cui ove mancasse la domanda di annullamento dell‟atto illegittimo, verrebbe a mancare il presupposto stessodi quella di risarcimento». Tuttavia, l‟attrice non lamenterebbe danni patrimoniali conseguenti ai provvedimentiinizialmente contestati. Essa ha affermato di contestare semplicemente la propria illegittima esclusione dalcampionato di Serie A <strong>2003</strong>/2004, che sarebbe derivata da un complesso di azioni ed omissioni della F.I.G.C., fatti generatoridi una illecita e illegittima composizione di tale torneo.Il Piacenza, peraltro, reputa di essere titolare di un diritto pieno a partecipare al Campionato di Serie A <strong>2003</strong>/2004,opponendosi, in tal modo, alle ricostruzioni della F.I.G.C. volte a configurare, al contrario, la posizione dell‟attrice come«diritto affievolito».Abbandonate le questioni di rito, l‟attrice è tornata a contestare il diniego dall‟esonero degli obblighi derivanti dalla clausolacompromissoria, operato dalla F.I.G.C. con atto del 25.8.<strong>2003</strong>. Nella sua richiesta, il Piacenza aveva manifestato l‟intenzionedi promuovere azioni volte a verificare la sussistenza dei requisiti previsti in capo alle squadre iscritte ai campionati2002/<strong>2003</strong> e <strong>2003</strong>/2004, con particolare riferimento a Roma e Ancona; ad ottenere l‟ammissione del Piacenza alCampionato di Serie A <strong>2003</strong>/2004; a intentare azioni civili risarcitorie nei confronti di soggetti e organismi che, conazioni od omissioni avevano determinato la situazione di danno, che sarebbe derivato dal «mancato, dovuto “ripescaggio” nelcampionato <strong>2003</strong>-2004 di serie A mercé l‟illegittima ammissione/iscrizione ad esso di Roma, Ancona e Napoli». IlPiacenza ha, quindi, tenuto a palesare i propri valori sociali e sportivi che la avrebbero mossa nelle proprie azioni,contrariamente a quanto affermato dalla F.I.G.C., che la avrebbe tacciata di opportunismo speculativo. Infatti, purpotendo promuovere, a campionato non ancora iniziato, un procedimento amministrativo innanzi al TAR, il Piacenzaha affermato di aver preferito compiere i passi per ottenere la deroga alla clausola compromissoria. L‟attrice sarebbe statamotivata da un desiderio di rispetto delle regole, non potendo sopportare che alcune squadre avessero «eletto il “deficit” a281


DECISIONI INTEGRALI DELLA CAMERA DI CONCILIAZIONE ED ARBITRATO PER LO SPORT DEL CONI- STAGIONE SPORTIVA <strong>2003</strong>-2004condizione di normalità. E tramite quello» ottenessero «riconoscimenti sportivi». Il comportamento omissivo dellaFederazione nell‟applicazione delle norme di controllo avrebbe generato una situazione di insostenibile pressionesulle squadre, tra cui il Piacenza reputa annoverarsi, che sono quotidianamente «costrette a fare i conti per quadrare ilbilancio».Fatta tale permessa, e calandosi nel merito, il Piacenza ha preso atto della mancanza di replica alle proprie doglianzesulla rimessione in termini della Roma per la sostituzione delle garanzie invalide. I relativi provvedimenti della F.I.G.C.avrebbero richiamato il D.L. 220/<strong>2003</strong> che consentirebbe l‟adozione di provvedimenti di carattere straordinario e transitorio,anche in deroga alle disposizioni vigenti dell‟ordinamento sportivo, al fine di assicurare il regolare inizio dei Campionati.All‟attrice è parso scorgere un riferimento al comma 5 dell‟art. 3 del citato D.L. che, tuttavia, ancorerebbe l‟emissione diprovvedimenti straordinari e transitori «all‟eccezionale situazione determinatasi per il contenzioso in essere», relativo alcd. “caso Catania”. Talché, non solo non sussisterebbero le condizioni previste dalla norma, ma l‟autorità competentesarebbe stata, eventualmente, il C.O.N.I.Quanto alla posizione dell‟Ancona, nel richiamare quanto già detto nelle precedenti memorie, il Piacenza ha lamentato lamancata reazione della F.I.G.C. davanti alla presentazione di fideiussioni palesemente nulle, perché rilasciate da unasocietà in liquidazione coatta amministrativa e il cui status era reso pubblico a cura dell‟Isvap.Peraltro, il Piacenza ha riferito di un articolo del 6.4.2004, apparso sul “La Gazzetta dello Sport”, di cui ha chiestol‟acquisizione agli atti, nel quale sarebbe attribuita al direttore generale dell‟Enpals, Sig. Massimo Antichi, una dichiarazionedel seguente tenore: «La circolare era chiara, quelle fidejussioni non si dovevano accettare». Frase che, a diredell‟attrice, parrebbe testimoniare l‟esistenza di una specifica circolare che avvertiva dell‟irregolarità della garanzia.La memoria ha richiamato esplicitamente, infine, le istanze istruttorie e le conclusioni di merito già rassegnate.Il Piacenza, nella successiva memoria conclusionale del 23.4.2004, anche a seguito del rigetto da parte del Collegio delle sueistanze istruttorie, ha così articolato le proprie difese. Con riferimento al mancato accoglimento delle proprie istanzeistruttorie, reputate dal Collegio non conformi al combinato disposto degli artt. 210 e 94 cod. proc. civ., il Piacenza haaffermato che la corretta interpretazione delle norme richiamate imporrebbe che l‟ordine di esibizione di cui all‟art. 210cod. proc. civ. abbia riguardo ad atti la cui acquisizione sia necessaria o che, quantomeno, siano inerenti la controversia.Ora «poiché nel presente giudizio arbitrale si controverte dell‟indebita partecipazione al campionato di squadreche hanno presentato, a corredo della loro domanda di iscrizione, fideiussioni irregolari, èinequivocabilmente chiaro che è di tali false fideiussioni che si chiede l‟esibizione, unitamente ad ogni altro atto depositatodalle squadre de quibus a corredo della domanda di iscrizione al campionato». Per il resto, il Piacenza si è riportato, medianterinvio, a quanto già esposto nelle sue precedenti memorie, anche a riguardo delle già rassegnate istanze istruttorie.In esito alle argomentazioni sviluppate dalle parti, il Collegio reputa doversi preliminarmente pronunciare sulla propriacompetenza.1. Competenza Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo SportIn attuazione del decreto legislativo 242/1999 il CONI – quale articolazione del grande movimento sportivo che fa copia alCIO – ha adottato il nuovo Statuto. I principi dell‟ordinamento sportivo internazionale e gli indirizzi del CIO sono evocatiproprio nella disposizione dedicata alla potestà statutaria del CONI e, dunque, divengono criteri direttivi dell‟esercizio diquesta. L‟ordinamento statale prende così atto anche dei limiti che esso stesso incontra nel disciplinare il CONI. All‟autonomiastatutaria del CONI, la normativa rimette espressamente una serie di materie, dando altresì all‟Ente la possibilità diindividuarne altre. Tra queste, ad esempio, l‟istituzione di organi di garanzia e giustizia <strong>sportiva</strong>, rimessa appuntoall‟autonoma valutazione del CONI, come tra l‟altro suggerito anche dalla commissione parlamentare bicamerale per lariforma amministrativa, durante l‟iter di approvazione del decreto in argomento. Lo Statuto del CONI ha dunque previstoall‟art.12 l‟istituzione della Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport, che si pronuncia definitivamente sullecontroversie riguardanti le Federazioni sportive nazionale che abbiano statutariamente accettato tale competenza. E, perl‟appunto, l‟art. 27 dello Statuto F.I.G.C., prevede che le vertenze di carattere tecnico, disciplinare ed economico, relative alledecisioni della F.I.G.C. nelle materie comunque attinenti all‟attività <strong>sportiva</strong>, siano devolute, su istanza della parteinteressata, alla Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo Sport, esauriti i gradi interni di giustizia federale. Il Decreto Legge19 agosto <strong>2003</strong> n. 220, recante disposizioni urgenti in materia di giustizia <strong>sportiva</strong>, convertito con Legge del 17 ottobre<strong>2003</strong> n. 280, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 243 del 18 ottobre <strong>2003</strong>, all‟art. 2, ribadisce il principio di autonomia traordinamento della Repubblica e ordinamento sportivo, riservando a quest‟ultimo, tra l‟altro, la disciplina delle questioniaventi ad oggetto «l‟osservanza e l‟applicazione delle norme regolamentari, organizzative e statutarie dell‟ordinamentosportivo nazionale e delle sue articolazioni al fine di garantire il corretto svolgimento delle attività sportive» All‟art.3viene stabilito che esauriti i gradi di giustizia <strong>sportiva</strong>, ogni controversia che abbia ad oggetto atti della Federazione<strong>sportiva</strong> nazionale – non riservati agli organi di giustizia dell‟ordinamento sportivo ai sensi del citato art.2 – sia devoluta allagiurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. In ogni caso è fatto salvo quanto eventualmente stabilito dalleclausole compromissorie previste dagli Statuti e dai regolamenti del CONI e delle Federazioni sportive nazionali. Nel caso dispecie, alla luce di quanto sopra richiamato, il combinato disposto degli articoli 12 dello Statuto del CONI e 27 dello StatutoFIGC, legittima il Collegio a pronunciarsi sulla presente controversia, avente ad oggetto «l‟organizzazione delCampionato di Calcio di Serie A <strong>2003</strong>/2004, con particolare riferimento all‟iscrizione ad esso delle squadre partecipanti».2. Compromettibilità in arbitrato della liteLa Federazione ha sostenuto che la lite non sarebbe compromettibile in arbitrato per un duplice, concorrente, ordine di ragioni.In primo luogo, il giudizio arbitrale non potrebbe non vedere quali litisconsorti necessari tutte le società di Serie A e B;282


DECISIONI INTEGRALI DELLA CAMERA DI CONCILIAZIONE ED ARBITRATO PER LO SPORT DEL CONI- STAGIONE SPORTIVA <strong>2003</strong>-2004tuttavia, tale pluralità di parti sarebbe incompatibile con il procedimento arbitrale. In secondo luogo, la controversiaavrebbe ad oggetto interessi legittimi e, dunque, non sarebbe compromettibile in arbitrato, non avendo questi ultimiil connotato della disponibilità. La ricostruzione non è condivisibile. Quanto al primo punto, infatti, il Regolamento dellaCamera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport, all‟art. 11, comma 2, prevede espressamente l‟ipotesi di arbitrato con più didue parti. Non solo, ma la stessa pronuncia della Suprema Corte di Cassazione citata dalla Federazione (Cass. Civ., Sez. I,15.4.1988 n. 2983, RV 458533), se letta nella sua interezza, rivela che l‟impossibilità di attivare un giudizio arbitralepluriparte può derivare, eventualmente, dalla presenza di una clausola compromissoria cd. binaria, per l‟impossibilità diuno spontaneo raggruppamento degli interessi in gioco in due soli gruppi omogenei e contrapposti. Tale tipo diclausola prevede la devoluzione di determinate controversie alla decisione di tre arbitri, due dei quali nominati dalle parti, ed ilterzo nominato dagli arbitri di parte ovvero, in caso di disaccordo, dal Presidente del Tribunale. Tuttavia, nell‟ordinamentosportivo, nell‟eventualità di arbitrato con pluralità di parti, è dettata una disciplina ad hoc di designazione degli arbitri, cheesclude il procedimento normalmente previsto dalle clausole compromissorie cd. binarie. Per l‟appunto, come indicatoin narrativa, e proprio su richiesta della F.I.G.C. del 24.12.<strong>2003</strong>, nel presente procedimento il Collegio è stato nominatodal Presidente della Camera, ai sensi dell‟art. 11, comma 2, del Regolamento. Ad ogni modo le argomentazioni articolatedalla F.I.G.C. hanno perso qualsiasi pertinenza, alla luce della modificazione delle domande operata dal Piacenza con le notedel 26.3.2004. Infatti, a seguito di tale variazione, che ha limitato il petitum al risarcimento del danno, oltre cheall‟annullamento dell‟atto di diniego dell‟esonero dalla clausola compromissoria, viene meno qualsiasi possibilità di pluralitàdi parti, per la carenza di interesse ad agire di ogni eventuale interventore. Quanto al problema della compromettibilità inarbitrato di questioni afferenti ad interessi legittimi, giova ribadire che, a mente del decreto legge 220/<strong>2003</strong> art. 2, comma 1, èriservata all‟ordinamento sportivo, in via generale e senza distinzione tra diritti soggettivi, interessi legittimino o dirittirelativi, ogni controversia attinente «l‟osservanza e l‟applicazione delle norme regolamentari, organizzative e statutariedell‟ordinamento sportivo nazionale e delle sue articolazioni al fine di garantire il corretto svolgimento delle attivitàsportive». Conseguentemente, l‟art. 3 del medesimo decreto legge devolve alla giurisdizione esclusiva del giudiceamministrativo solo le controversie non riservate agli organi dell‟ordinamento sportivo in virtù dell‟art. 2. Peraltro, anchenell‟ambito della giurisdizione esclusiva del Tribunale Amministrativo, il decreto legge fa salvo «quanto eventualmentestabilito dalle clausole compromissorie previste dagli statuti e dai regolamenti del Comitato olimpico nazionale italiano edelle Federazioni sportive [...]». Il richiamato art. 27 dello Statuto F.I.G.C., prevede che le vertenze di carattere tecnico,disciplinare ed economico, relative alle decisioni della F.I.G.C. nelle materie comunque attinenti all‟attività <strong>sportiva</strong>, sianodevolute, su istanza della parte interessata, alla Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo Sport, esauriti i gradi interni digiustizia federale. L‟art. 27, dunque, non formula distinzioni tra controversie aventi ad oggetto diritti soggettivi ovverointeressi legittimi, ma si riferisce alle vertenze relative alle «materie comunque attinenti all‟attività <strong>sportiva</strong>». Pertanto, lalite è compromettibile in arbitrato. Mette conto richiamare i motivi che hanno condotto questo Collegio alla pronuncia dellodo parziale del 2.3.2004, con il quale è stata dichiarata l‟inammissibilità dell‟intervento dell‟Atalanta del 21.2.2004, edel lodo parziale del 26.3.2004, con il quale è stata dichiarata l‟inammissibilità dell‟intervento dell‟Atalanta del 12.3.2004.3. Inammissibilità dell‟intervento autonomo ex art. 105, comma 1, c.p.c. di Atalanta Bergamasca Calcio S.p.a.L‟intervento del 21.2.2004 è stato proposto ai sensi dell‟art. 105, comma primo, cod. proc. civ., e si basa su un interesse adagire autonomo e indipendente rispetto a quello delle parti originarie del giudizio arbitrale.A tal riguardo, non pare inutile ricordare che, a mente di concorde dottrina e giurisprudenza, è possibile distinguere trecategorie di intervento volontario, a seconda della connessione esistente tra la situazione giuridica che il terzo fa valereed il rapporto giuridico oggetto del giudizio tra le parti originarie. La giurisprudenza del Supremo Collegio, peraltro,ha chiarito che il potere di qualificazione dell‟intervento spetta all‟organo giudicante, in base ad una valutazioneoggettiva della situazione sostanziale dedotta dal terzo, e senza che sia vincolante la denominazione indicata dalla parte (Cass.n. 3080 del 1978; Cass., n. 1990 del 1969). In particolare, si qualifica autonomo, ovvero litisconsortile, l‟intervento con ilquale il terzo proponga nei confronti di una delle parti una domanda connessa a quella originariamente proposta dalle parti, peridentità di oggetto e di causa petendi.A quest‟ultima categoria pare doversi sussumere l‟intervento dispiegato dall‟Atalanta, la quale società, peraltro, in talmodo qualifica la propria domanda nella successiva memoria del 12.3.2004. Infatti, con l‟atto del 21.2.2004, l‟Atalanta hachiesto al costituito Collegio Arbitrale di dichiarare l‟illegittimità del provvedimento di iscrizione al Campionatodella Roma ovvero di ogni altra società, all‟esito dell‟istruttoria, vantando il proprio conseguente, ed autonomo, diritto adessere ripescata al posto della società capitolina. Come emerso dai fatti, la Lega Nazionale dei Professionisti, con ilComunicato Ufficiale n. 8 del 22.7.<strong>2003</strong> non ha iscritto la Roma al Campionato di Serie A <strong>2003</strong>/2004, constatatanel‟irregolare situazione finanziaria, come da parere della CO.VI.SO.C. A seguito del ricorso presentato dalla Roma, laF.I.G.C., con Comunicato Ufficiale n. 19/A del 31.7.<strong>2003</strong>, ne ha deliberato la ammissione, ritenendone regolarizzata lasituazione patrimoniale. L‟emergere delle contestazioni sulla regolarità delle garanzie prestate dalla Roma non ne ha maicomportato l‟esclusione dal Campionato <strong>2003</strong>/2004. Infatti, con la delibera del 20.8.<strong>2003</strong> n. 56/A, il Consiglio Federale si èlimitato a concedere alla Roma un termine per la sostituzione delle predette garanzie. Pertanto, con il ComunicatoUfficiale del 28.8.<strong>2003</strong> n. 64/A, il Consiglio Federale ha deliberato «di confermare, per quanto possa occorrere, iprovvedimenti di ammissione ai campionati di competenza delle società A.S. Roma S.p.a., S.S. Calcio Napoli S.p.a. eSpall S.p.a., assunti in data 31.07.<strong>2003</strong>». Orbene, risulta chiaro che il provvedimento di ammissione della Roma alCampionato è il Comunicato Ufficiale n. 19/A del 31.7.<strong>2003</strong>. Tale portata non è stata modificata da alcun successivo atto e,pertanto, è questa la delibera impugnata dall‟Atalanta con il proprio intervento del 21.2.2004. È parimenti evidente, d‟altra283


DECISIONI INTEGRALI DELLA CAMERA DI CONCILIAZIONE ED ARBITRATO PER LO SPORT DEL CONI- STAGIONE SPORTIVA <strong>2003</strong>-2004parte, che tale impugnazione avanti alla Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport è tardiva. Infatti, a mentedell‟art. 4 Regolamento, una controversia può essere sottoposta alla Camera entro 60 giorni dalla data di conoscenza dell‟attocontestato. Conoscenza che si deve presumere avvenuta il 31.7.<strong>2003</strong>, dal momento che in tale data è stata curata lapubblicazione ufficiale da parte della F.I.G.C. del proprio provvedimento. Peraltro, ad una non dissimile conclusione si devepervenire, anche a voler far decorrere il termine di impugnazione dalla data delle delibere di concessione del termine per lasostituzione delle garanzie, ovvero di conferma dell‟ammissione al Campionato, rispettivamente assunte in data 20.8.<strong>2003</strong> e28.8.2004. Una decisione di diverso segno, da parte di questo Collegio, comporterebbe l‟aggiramento delle norme cheregolano l‟accesso all‟arbitrato, dilatando in modo irragionevole e inaccettabile i termini per adire la Camera. In altreparole, è pur vero che esigenze di economia processuale hanno indotto il Legislatore a prevedere la facoltà di interventoautonomo. Tuttavia, la domanda del soggetto interventore litisconsortile deve possedere tutti i titoli per essere astrattamentedispiegata in un giudizio autonomo. Diversa la situazione dell‟Atalanta, il cui diritto ad adire questa Camera èirrimediabilmente venuto meno per il decorso del termine di 60 giorni dalla legale conoscenza dell‟atto reputato lesivo dellesue posizioni soggettive. Peraltro, ove si volesse consentire l‟intervento autonomo dell‟Atalanta, si perverrebbe all‟assurdoprocessuale della partecipazione di un soggetto alla fase arbitrale senza aver previamente esperito la fase conciliativa, cosìcome previsto dal Regolamento. Pertanto, l‟atto di intervento è inammissibile. Il profilo di inammissibilità è assorbente e vietaogni ed ulteriore pronuncia nel merito.4. Inammissibilità dell‟intervento ad adiuvandum ex art. 105, comma 2, c.p.c. di Atalanta Bergamasca Calcio S.p.a.L‟intervento del 12.3.2004 ha natura adesiva e, infatti, è privo di portata innovativa sul piano oggettivo del giudizio.L‟interventore ne ha asserito la legittimità sul presupposto che la pronuncia arbitrale potesse «dispiegare effetti diretti oriflessi su altri soggetti».Ebbene, nel corso del giudizio il Piacenza ha rinunciato alle domande di annullamento degli atti dellaFederazione, tranne alla domanda riguardante l‟annullamento dell‟atto di diniego dell‟esonero dagli obblighi derivanti dallaclausola compromissoria. L‟attrice ha, altresì mantenuto la richiesta di risarcimento del danno derivante dall‟asseritaillegittima esclusione dal Campionato di Serie A. Appare di tutta evidenza, dunque, che la domanda così come riformata incorso di giudizio dalla società istante, non può né in astratto né in concreto «dispiegare effetti diretti o riflessi» sull‟Atalanta.Conseguentemente la domanda di intervento di quest‟ultima società è inammissibile per carenza del requisito essenzialedell‟azione costituito dall‟interesse ad agire, a mente dell‟art. 100 cod. proc. civ. Il profilo di inammissibilità è assorbente evieta ogni ed ulteriore pronuncia nel merito. Le spese seguono la soccombenza. Tuttavia, poiché l‟interesse ad agiredell‟Atalanta è venuto meno successivamente all‟atto di intervento, e precisamente con le note depositate all‟udienza del26.3.2004, né essa poteva in alcun modo prevedere una simile modificazione delle domande, questo Collegio reputa diaddossare a codesta società solo il 10% degli onorari e delle spese di arbitrato, per la non imputabilità ad essa dellasopravvenuta carenza di interesse. Venendo alle domande spiegate dal Piacenza Football Club S.p.a., esse sono inaccoglibiliper il seguente ordine di ragioni.5. Inammissibilità della domanda di risarcimento del danno del Piacenza Football Club S.p.a. con riferimento all‟iscrizione alCampionato di Serie A <strong>2003</strong>/2004 dell‟Ancona Calcio S.p.a.La domanda di risarcimento del danno agitata dal Piacenza è inammissibile per un duplice ordine di ragioni, che converràesporre separatamente.5.1.1 Mancato esaurimento dei ricorsi interniL‟Ancona Calcio S.p.a. è stata iscritta al Campionato di Serie A <strong>2003</strong>/2004 con il Comunicato Ufficiale della Lega NazionaleProfessionisti n. 8 del 22.7.<strong>2003</strong>, pubblicato nello stesso giorno. Con tale Comunicato di «iscrizione ex art. 4 reg. lnp delleSocietà ai Campionati di competenza stagione <strong>sportiva</strong> <strong>2003</strong>/2004», la Lega ha negato, infatti, tale iscrizione alle sole societàA.S. Roma, per la Serie A, e S.S. Calcio Napoli, per la Serie B. Tutte le altre squadre, che avevano effettuato gli adempimenti,dunque, sono state iscritte ai campionati di rispettiva pertinenza. Del rilievo di tale atto, ai fini del presente Arbitrato, non èdato dubitare e, in effetti, mai si è dubitato, come si evince, ad esempio, dall‟atto introduttivo del Piacenza del 20.12.<strong>2003</strong>, nelquale si legge: «Dalla lettura del C.U. n. 8 del 22/7/03 si evince, per implicito, che tutte le altre squadre che ne avevano fattorichiesta (tra cui, in serie A, l‟Ancona) venivano iscritte ai campionati di rispettiva competenza: tanto che l‟Ancona risultaregolarmente inserita nel calendario del predetto campionato di serie A <strong>2003</strong>/2004» La richiesta di risarcimento del danno daparte del Piacenza così come risultante dalle modificazioni alle domande avvenute in corso di causa, presupponel‟accertamento, in via incidentale, dell‟illegittimità, tra l‟altro, del provvedimento con cui l‟Ancona è stata ammessa alCampionato. Pertanto, è chiaro che, con riferimento alla posizione dell‟Ancona, l‟atto che si assume viziato è il ComunicatoUfficiale n. 8 del 22.7.<strong>2003</strong>. Il Piacenza ha adito la Camera nel presupposto che non vi fosse altra autorità <strong>sportiva</strong> competentein base agli statuti e ai regolamenti di C.O.N.I. e F.I.G.C. Infatti, il Piacenza ha affermato che «il presente procedimentorientra fra quelli rimessi alla Camera adita in quanto si tratta di questione concernente atti non soggetti ad impugnazionenell‟ambito della giustizia federale, in quanto gli statuti e i regolamenti del CONI e/o della FIGC non contemplano proceduree/o organismi competenti a dirimere la questione». Al contrario di quanto affermato dall‟istante, e come si evince dal rinviooperato dallo stesso Comunicato Ufficiale n. 8 del 22.7.<strong>2003</strong>, a mente del Comunicato Ufficiale n. 151/A della F.I.G.C. recante“Disposizioni in ordine alla ammissione ai campionati <strong>2003</strong>/2004”, «Le Leghe Professionistiche, effettuati gli accertamentiprevisti a loro carico dalla presente normativa e dai rispettivi regolamenti, provvederanno con delibera del Consiglio di Legaalla iscrizione delle società ai campionati di competenza, comunicando alla F.I.G.C. l‟organico relativo entro il 22 luglio <strong>2003</strong>.L‟eventuale ricorso avverso le decisioni come sopra assunte deve essere proposto alla F.I.G.C. con atto motivato, da farpervenire a quest‟ultimo, ed in copia alla Lega competente, entro il termine perentorio del 24 luglio <strong>2003</strong> ore 19.00». Pertanto,autorità competente a conoscere delle eventuali doglianze sulle ammissioni al Campionato <strong>2003</strong>/2004, così come deliberate284


DECISIONI INTEGRALI DELLA CAMERA DI CONCILIAZIONE ED ARBITRATO PER LO SPORT DEL CONI- STAGIONE SPORTIVA <strong>2003</strong>-2004dalla Lega, è la F.I.G.C. e, in particolare, il Consiglio Federale, ex art. 24 Statuto F.I.G.C. A tale organo, dunque, il Piacenzaavrebbe dovuto indirizzare le proprie istanze, atteso che la Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport è competente, invirtù del combinato disposto dell‟art. 27, comma 2, dello Statuto F.I.G.C. e dagli artt. 3 e 7 del Regolamento della Camera,solo previo esaurimento dei ricorsi interni alla Federazione <strong>sportiva</strong> nazionale, Disciplina <strong>sportiva</strong> associata o Ente dipromozione <strong>sportiva</strong>, ovvero in presenza di atti non soggetti a impugnazione nell‟ambito della giustizia federale.Conseguentemente, le domande proposte dal Piacenza a questa Camera Arbitrale sono inammissibili per mancato esaurimentodei ricorsi interni alla F.I.G.C., a‟ sensi dell‟art. 27, comma 2, dello Statuto F.I.G.C. e dagli artt. 3 e 7 del Regolamento dellaCamera.5.1.2 Tardività dell‟istanza alla CameraIl Regolamento prevede, altresì, all‟art. 4.1, che le controversie siano sottoposte alla Camera entro 60 giorni dalla data diconoscenza dell‟atto contestato. Dunque, anche a prescindere da ogni valutazione in merito all‟esaurimento dei ricorsiinterni, il Piacenza ha adito tardivamente la Camera, avendo depositato la propria istanza solo il 17.10.<strong>2003</strong>. Infatti, ilprovvedimento n. 8 del 22.7.<strong>2003</strong> è stato pubblicato in pari data a cura della Segreteria della Federazione e, dunque, sipresume conosciuto, in quanto conoscibile con l‟ordinaria diligenza, a partire da quel giorno. Pertanto, anche sotto questoprofilo, la domanda di risarcimento del danno, conseguente alla contestata ammissione dell‟Ancona al Campionato diSerie A <strong>2003</strong>/2004, è inammissibile. Il profilo di inammissibilità è assorbente e vieta ogni ed ulteriore pronuncia nel merito.5.2 Inammissibilità della domanda di risarcimento del danno del Piacenza Football Club S.p.a. con riferimentoall‟iscrizione al Campionato di Serie A <strong>2003</strong>/2004 dell‟A.S. Roma S.p.a. La domanda di risarcimento del danno agitata dalPiacenza si fonda sulla contemporanea illegittimità dei provvedimenti che, nel loro collegamento, hanno determinatol‟ammissione di Ancona e Roma al campionato di Calcio di Serie A <strong>2003</strong>/2004. Infatti, l‟istante, in quanto al 16°posto della classifica del massimo campionato della stagione 2002/<strong>2003</strong>, è stata retrocessa in Serie B, e avrebbe avuto dirittoad essere ripescata per seconda al campionato di Serie A <strong>2003</strong>/2004, nel caso di esclusione da questo di almeno duesquadre. La mancata partecipazione al Torneo della massima serie costituirebbe il danno di cui è richiesto il risarcimento.Ebbene, dal momento che questo Collegio ha dichiarato l‟inammissibilità della domanda del Piacenza con riferimentoall‟iscrizione dell‟Ancona al Campionato, se anche fossero vere tutte le doglianze relative all‟ammissione dellaRoma, pur tuttavia nessuna pronuncia sul punto avrebbe conseguenze sulla domanda del Piacenza, atteso che il dirittoal ripescaggio spetterebbe, eventualmente, alla sola Atalanta. L‟azione del Piacenza, con riferimento all‟iscrizione della Romaè, dunque, carente di interesse ad agire. Esso, come è noto, è un requisito della domanda consistente nell‟esigenza di ottenereun risultato utile giuridicamente apprezzabile, non conseguibile senza l‟intervento dell‟autorità giudicante. L‟interesse adagire è, altresì, requisito per la trattazione del merito della controversia e il suo accertamento va compiuto in viapreliminare e prescindendo dall‟esame del merito della controversia. La sua indagine, infatti, verte sull‟idoneità astrattadella pronuncia richiesta al conseguimento del risultato utile sperato. Nessun risultato utile può essere sperato dal Piacenzae, dunque, va pronunciata, come in effetti si pronuncia, l‟inammissibilità della domanda per carenza di interesse ad agire. Ilprofilo di inammissibilità è assorbente e vieta ogni ed ulteriore pronuncia nel merito.6. Inammissibilità della domanda di risarcimento del danno del Piacenza Football Club S.p.a. con riferimento all‟iscrizione alCampionato di Serie B <strong>2003</strong>/2004 della S.S. Calcio Napoli S.p.a. La domanda del Piacenza, con riferimento all‟iscrizione alCampionato di Serie B <strong>2003</strong>/2004 del Napoli, è inammissibile per carenza di interesse ad agire. Infatti, l‟eventualemancata ammissione della società campana al torneo cadetto avrebbe comportato la partecipazione di altra squadra inpossesso dei previsti requisiti. Difatti, in data 20.8.<strong>2003</strong>, e dunque in precedenza rispetto all‟azionamento dellaprocedura presso la Camera, è stato emesso dalla F.I.G.C. il Comunicato Ufficiale 57/A, con il quale è stato deliberato, esuccessivamente approvato dal C.O.N.I., l‟allargamento a 24 squadre dei partecipanti al Campionato di Serie B. Ciò significa,dunque, che il Piacenza, anche in caso di esclusione del Napoli, avrebbe suddiviso in ugual misura la cd. “mutualità”; ilnumero di partite da disputare sarebbe rimasto immutato; i diritti televisivi sarebbero stati ripartiti per lo stessonumero di partecipanti al torneo. Il profilo di inammissibilità è assorbente e vieta ogni ed ulteriore pronuncia nel merito.Peraltro, e per le medesime ragioni, ma da diverso punto di vista, anche nel merito la domanda del Piacenza è infondata, attesoche non solo del danno non si fornisce alcuna compiuta ricostruzione, ma perché le argomentazioni svolte dall‟attrice sonoprive di qualsiasi dimostrazione del nesso di causalità intercorrente tra la condotta della F.I.G.C. e il preteso danno.7. Inammissibilità della domanda del Piacenza Football Club S.p.a. con riferimento all‟annullamento dell‟atto di diniegodi esonero dagli obblighi derivanti dalla clausola compromissoriaIl Piacenza, con le note d‟udienza del 26.3.2004, ha confermato la propria domanda relativa all‟annullamento della notaF.I.G.C. del 25.8.<strong>2003</strong>, con cui è stato negato l‟esonero dalla clausola compromissoria, richiesto in data 18.8.<strong>2003</strong>. Il Piacenzapredica l‟illegittimità del provvedimento in quanto «palesemente privo di qualsiasi motivazione» e perché emanato «dallastessa controparte (la FIGC) contro cui il Piacenza avrebbe dovuto e potuto promuovere le necessarie azioni a sua migliortutela» Intanto, si osserva che con la suddetta nota la F.I.G.C. ha esclusivamente comunicato il provvedimento assuntodal Consiglio Federale nella riunione del 20.8.<strong>2003</strong>. A tal proposito, l‟art. 27 dello Statuto F.I.G.C. prevedel‟esonero dalla clausola compromissoria, con deroga motivata del Consiglio Federale, concessa solo per gravi ragioni diopportunità. Ebbene, tali circostanze sono oggetto di esclusiva valutazione da parte dell‟autorità designata dallo Statuto. Laderoga, dunque, è un atto privo di rilevanza dal punto di vista della giustizia <strong>sportiva</strong> e, rivestendo carattere didiscrezionalità, non può essere oggetto di sindacato da parte della Camera. Nel merito della vicenda, e per puro scrupolo, siosserva che, per un verso, non è dato rilevare l‟assenza di motivazione asserita dal Piacenza. Infatti, nella la pur breve notadella F.I.G.C., prodotta in atti, si indica, quale motivo del diniego, l‟insussistenza delle gravi ragioni richieste dall‟art. 27,285


DECISIONI INTEGRALI DELLA CAMERA DI CONCILIAZIONE ED ARBITRATO PER LO SPORT DEL CONI- STAGIONE SPORTIVA <strong>2003</strong>-2004comma 2, dello Statuto Federale per la concessione dell‟esonero. Ancora nel merito, dal punto di vista dell‟asserito conflittodi interessi, l‟autorità che ha emesso il provvedimento (Consiglio Federale) non coincide con il soggetto cheeventualmente sarebbe stato controparte nel giudizio ordinario (F.I.G.C.). Né rileva sul punto, che il Consiglio Federale siaorgano della F.I.G.C. Infatti, il Consiglio Federale è la massima espressione della democrazia interna dellaFederazione, garantendo la partecipazione di tutte le componenti, organizzative e sportive del mondo del calcio.8. Spese di arbitrato e spese di liteLe spese seguono la soccombenza. La natura delle questioni trattate, e le reciproche soccombenze, suggeriscono diripartire le spese di arbitrato nella misura del 60% al Piacenza Football Club S.p.a.; del 30% alla F.I.G.C.; del 10% all‟AtalantaBergamasca Calcio S.p.a. iù specificamente, se non sono state accolte le domande del Piacenza Football Club S.p.a., ilche ne determina la soccombenza, è pur vero che una buona parte delle difese della F.I.G.C. sono basate sulla asseritaincompetenza di questo Collegio a conoscere della controversia. Il Collegio, al contrario, all‟esito dellecomplesse valutazioni sottese, si è reputato competente e, pertanto, la F.I.G.C. è soccombente, relativamente a questopunto. eraltro, per quanto concerne l‟Atalanta Bergamasca Calcio S.p.a., la sua soccombenza, limitatamenteall‟intervento del 12.3.2004 deriva da carenza di interesse ad agire venuta in essere successivamente all‟atto diintervento, e precisamente con le note del 26.3.2004 con cui il Piacenza ha riformulato le proprie domande. Una similemodificazione delle domande non poteva essere in alcun modo prevista dall‟Atalanta e, pertanto, questo Collegioreputa di addossare a codesta società solo il 10% degli onorari e delle spese di arbitrato, per la non imputabilità ad essa dellasopravvenuta carenza di interesse.Si compensano integralmente tra le parti le spese di lite.P.Q.M.il Collegio Arbitrale, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, disattesa ogni ulteriore istanza,eccezione e deduzione,- conferma i lodi parziali pronunciati, rispettivamente, in data 2 marzo 2004 e in data 26 marzo 2004;- dichiara l‟inammissibilità e l‟infondatezza della domanda del Piacenza Football Club SpA per le ragioni di cui inmotivazione;- fermo il vincolo di solidarietà, condanna il Piacenza Football Club SpA al pagamento degli onorari e delle spese diarbitrato nella misura del 60% del totale liquidato come da separata ordinanza;- fermo il vincolo di solidarietà, condanna l‟Atalanta Bergamasca Calcio SpA al pagamento degli onorari e dellespese di arbitrato nella misura del 10% del totale liquidato come da separata ordinanza;- fermo il vincolo di solidarietà, condanna la Federazione Italiana Giuoco Calcio al pagamento degli onorari e dellespese di arbitrato nella misura del 30% del totale liquidato come da separata ordinanza;- compensa integralmente tra le parti il pagamento degli onorari, diritti di procuratore, spese di lite ediritti amministrativi versati;- dispone che tutti i diritti amministrativi versati dalle parti siano incamerati dalla Camera di Conciliazione e Arbitratoper lo Sport.Così deciso in conferenza personale tra gli Arbitri il 27 aprile 2004.F.to Prof. Avv. Pier Luigi RonzaniF.to Avv. Ciro PellegrinoF.to Prof. Avv. Maurizio BenincasaLODO ARBITRALE DEL 15 MAGGIO 2004 - PISA CALCIO S.P.A. CONTRO F.I.G.C.COMITATO OLIMPICO NAZIONALE ITALIANOCAMERA DI CONCILIAZIONE E ARBITRATO PER LO SPORTL‟ARBITRO UNICOprof. avv. Luigi Ronzani ha deliberato il seguente LODO nella controversia promossa daPISA CALCIO s.p.a. con sede in Pisa, via di Gello, n. 25 in persona del legale rappresentante pro-tempore dott. Paolo LoBianco, rappresentato e difeso dall‟avv. Ruggero Stincardini giusta procura ad litem in calce all‟istanza di arbitrato edelettivamente domiciliato presso lo studio del legale in Perugia via Martiri dei Lager, n. 92/A, parte attrice nei confronti diFederazione Italiana Giuoco Calcio, con sede in Roma via G. Allegri, n. 14 in persona del Presidente pro-tempore dott.Franco Carraro, rappresentata e difesa dall‟avv. Mario Gallavotti, presso il cui studio in Roma via PO, n. 9 èelettivamente domiciliata giusta procura speciale in calce all‟atto di costituzione, parte convenuta SVOLGIMENTO DELPROCESSOIl Procuratore Federale, con provvedimento del 10.7.<strong>2003</strong>, deferiva alla Commissione Disciplinare della LegaProfessionisti Serie C, Campi Cristian, calciatore della società Spezia Calcio 1906 s.r.l. e la società Pisa Clacio s.p.a.: ilprimo per violazione dell‟art. 6 comma 1 e 2 C.G.S. per avere, prima della gara Albinoleffe-Pisa del 15.6.<strong>2003</strong>, postoin essere atti diretti ad alterare lo svolgimento dell‟incontro sopra indicato, prospettando al calciatore della societàAlbinoleffe, Bernardi Alberto, la possibilità per alcuni calciatori di tale ultima società di ricevere un‟ingente somma didenaro per favorire la vittoria del Pisa; la seconda per violazione dell‟art. 9 comma 3 C.G.S. per responsabilità presunta perl‟illecito sportivo commesso dal calciatore Campi della società Spezia Calcio 1906 s.p.a. All‟esito del procedimento, laCommissione Disciplinare, con delibera pubblicata sul comunicato ufficiale n. 64/C del 21.10.<strong>2003</strong>, comminava a Campi286


DECISIONI INTEGRALI DELLA CAMERA DI CONCILIAZIONE ED ARBITRATO PER LO SPORT DEL CONI- STAGIONE SPORTIVA <strong>2003</strong>-2004Cristian la sanzione della squalifica a tutto il 30.6.2004 ed alla società Pisa Calcio s.p.a. la penalizzazione di un punto inclassifica da scontare nel campionato in corso. Avverso la decisione proponevano ricorso alla C.A.F. il Campi, la societàPisa ed il Procuratore Federale, limitatamente, quest‟ultimo, alla sanzione inflitta al Campi Cristian, ritenuta inferiore alminimo edittale di anni tre consentito dal C.G.S. La società Pisa, in particolare, deduceva, con il primo motivo digravame, l‟insussistenza del tentativo di illecito addebitato al Campi e, comunque, l‟inconsistenza del quadroprobatorio assunto dalla Commissione Disciplinare a fondamento della decisione, non essendo desumibile dal raccontodel Bernardi alcun indizio grave, preciso e concordante idoneo a costituire prova del tentativo di illecito. Con il secondomotivo, affermava che la Commissione Disciplinare avrebbe ignorato la concreta esistenza, negli atti istruttori acquisiti alfascicolo del procedimento, di prove liberatorie della responsabilità del Pisa, e comunque, la sussistenza del fondato eserio dubbio in ordine alla partecipazione all‟illecito e alla conoscenza dello stesso da parte della società. In particolare, iprimi giudici avrebbero dovuto desumere, dalle deposizioni testimoniali, che l‟individuo avvicinatosi al Campi inoccasione della “famosa” cena non fosse un dirigente del Pisa, atteso che le caratteristiche fisiche di tale persona,riferite dal Campi all‟Ufficio Indagini, confermano che non poteva trattarsi di un dirigente o del direttore del PisaCalcio; che non è stato dimostrato alcun contatto, collegamento o conoscenza tra il presidente dell‟Albinoleffe e qualsivogliapersonaggio del Pisa Calcio; che i dirigenti del Pisa non conoscono il Campi né altri tesserati dello Spezia Calcio e nonsi sono mai recati alle Cinque Terre, luogo in cui sarebbe avvenuto l‟incontro al ristorante, riferito dal Campi nellatelefonata con il Bernardi.La C.A.F. con decisione assunta in data 24.11.<strong>2003</strong> e pubblicata con comunicatoufficiale n. 20/C del 25.11.<strong>2003</strong>, respingeva, previa riunione, gli appelli proposti. Con riferimento alla posizione del PisaCalcio, osservava che “le circostanze di fatto indicate dalla difesa non sono idonee a provare, anche in via di fondato e seriodubbio, che la società Pisa non abbia partecipato all‟illecito e lo abbia ignorato, ma possono unicamente escludere,nell‟interpretazione più favorevole all‟incolpata, la ben diversa ipotesi di diretta partecipazione all‟illecito dei singoli dirigentidel Pisa Calcio interrogati dall‟Ufficio Indagini”.Con istanza di arbitrato depositata in data 11.3.2004, la società Pisa Calcio,dopo aver esperito, con esito negativo, il tentativo di conciliazione (il 12.2.2004), chiedeva alla Camera di Conciliazione edArbitrato per lo Sport del C.O.N.I. l‟annullamento delle decisioni emesse dai giudici sportivi federali. A sostegno delladomanda riproponeva, con ulteriori e più ampie argomentazioni, i motivi di diritto già dedotti avanti la C.A.F., nonchéavanzava richiesta di acquisizione di ulteriori mezzi istruttori (testimonianze dei dirigenti e collaboratori del Pisa e di tuttele persone coinvolte nella vicenda; il confronto tra il Campi ed i dirigenti del Pisa nonché tra il primo ed il Bernardi). Conmemoria depositata in data 20.4.2004 si costituiva la F.I.G.C. la quale, premessa la sussistenza dell‟illecito sportivocommesso dal Campi (riferibile anche alle ipotesi tentate), evidenziava l‟assenza di elementi idonei a provare che il Pisa nonavesse partecipato all‟illecito o l‟avesse ignorato; concludeva, pertanto, per il rigetto della domanda, con vittoria di spese,competente ed onorari.Acquisita tutta la documentazione relativa al procedimento come svoltosi dinanzi agli organi digiustizia federale e rinunziato il Pisa alle richieste istruttorie avanzate nell‟istanza di arbitrato, sulle conclusioni delle parti,la causa veniva trattenuta in decisione.MOTIVI DELLA DECISIONEPreliminarmente deve darsi atto della ritualitàdell‟istanza di arbitrato presentata dal Pisa Calcio s.p.a.: la procedura di arbitrato dinanzi a questa Camera è espressamenteprevista dallo statuto della F.I.G.C.; risultano previamente esauriti i ricorsi interni alla Federazione <strong>sportiva</strong> nazionale;all‟istante è stata comminata una sanzione inerente alla disputa delle gare per violazioni estranee alla normativa antidoping; èstato infruttuosamente esperito, in data 12.2.04, il tentativo di conciliazione di cui all‟art. 3 del regolamento dellaCamera.Venendo al merito, l‟oggetto della controversia riguarda la corretta applicazione, al caso di specie, da partedella Commissione Disciplinare della Lega Professionisti di Serie C e della C.A.F., delle norme del codice di giustizia <strong>sportiva</strong>della F.I.G.C. e, in particolare, dell‟art. 9 comma 3 che prevede una presunzione di responsabilità delle società “degli illecitisportivi a loro vantaggio che risultino commessi da persone ad esse estranee”.Dalla lettura della motivazione delladecisione del 17 ottobre <strong>2003</strong> della Commissione Disciplinare (comunicato ufficiale 64/195 del 21.10.03) risulta che alPisa Calcio è stata comminata, ai sensi dell‟art. 13 del C.G.S. e nella misura minima, la sanzione della penalizzazione diun punto in classifica da scontare nel campionato di Serie C1 <strong>2003</strong>-2004, ritenendosi la società responsabile presunta “perla condotta di illecito sportivo commessa dal calciatore Campi Cristian tesserato per la Spezia Calcio 1906 s.p.a.”(l‟articolo 13 - lettera f del C.G.S. prevede, infatti, a carico delle società che si rendano responsabili della violazione dellenorme regolamentari di comportamento, la possibilità di applicare, in relazione alla natura e gravità del fatto, tra le altre,la sanzione della penalizzazione di uno o più punti in classifica).Ciò premesso, al fine di valutare compiutamente la legittimitàdelle decisioni assunte dagli organi di giustizia <strong>sportiva</strong> federali, occorre soffermarsi, seppur brevemente, sulla ratio dellanorma che è stata ritenuta violata. L‟art. 9 comma 3 del C.G.S. introduce, nell‟ambito dell‟ordinamento sportivo, unaparticolare forma di responsabilità presunta delle società “degli illeciti sportivi a loro vantaggio che risultino commessi dapersone ad essa estranee”. Si tratta di una disposizione che mira ad evitare che le società possano ricorrere all‟opera di terziper commettere illeciti sportivi dai quali traggono vantaggio, assicurandosi così il rispetto dei principi di lealtà,correttezza e probità in ogni rapporto riferibile all‟attività <strong>sportiva</strong>. La previsione è di particolare rigore: sebbene laresponsabilità si fondi su una presunzione di carattere iuris tantum, che ammette la prova contraria, resta il fatto che la societàè chiamata a difendersi in relazione ad un comportamento che non solo è posto in essere da un estraneo, bensì potrebbeessere stato realizzato senza alcuna compartecipazione morale o materiale della società. Ed invero, la stessa casistica<strong>sportiva</strong> conosce casi in cui la commissione dell‟illecito, seppur favorevole ad una società estranea, è stato realizzatounicamente per perseguire finalità di arricchimento personale dell‟autore (si pensi al calcio scommesse) o per altre ragioni(grave inimicizia ecc.). In tali casi, non solo quindi difetta qualsiasi rapporto tra il soggetto agente e la società, bensìanche qualsiasi nesso di interdipendenza tra la condotta del primo e quella della persona giuridica. Con la conseguenza che287


DECISIONI INTEGRALI DELLA CAMERA DI CONCILIAZIONE ED ARBITRATO PER LO SPORT DEL CONI- STAGIONE SPORTIVA <strong>2003</strong>-2004viene a cadere proprio quel presupposto logico (vantaggio- società-responsabilità) sui cui si fonda la presunzione diresponsabilità. Il rischio è, dunque, quello di introdurre una forma di responsabilità per fatto altrui incolpevole che costituisceuna deroga non solo alla regola generale di imputazione della responsabilità civile di cui all‟art. 2043 c.c. (che richiede ildolo o la colpa) bensì anche a quelle ipotesi che, in veste di eccezione, sono specificamente disciplinate nel titolo IX del c.c.(e che, pur fondandosi sul brocardo cuius commada eius incommoda, richiedono la sussistenza, quantomeno, di un nessodi occasionalità necessaria che leghi il soggetto agente a colui che viene solidalmente chiamato a rispondere del fatto illecitoda questi commesso). E ciò sempre che si attribuisca alle sanzioni sportive natura di “pene private”; in quantoun‟equiparazione con la disciplina relativa alle sanzioni di carattere penale porterebbe certamente ad una disapplicazionetout court dell‟art. 9 comma 3 C.G.S. per contrasto con il principio della responsabilità personale colpevole.Di tale problematicaed obiezioni appare rendersi conto lo stesso legislatore sportivo, che, al fine di evitare applicazioni “inique” della norma,esige una prova contraria che non abbia i requisiti della certezza e che non necessariamente deve essere fornita dalla società“avvantaggiata”: la presunzione di responsabilità si ha per superata se dalle prove fornite dalla società, dall‟istruttoria svoltadall‟Ufficio indagini o dal dibattimento, risulti, anche in via di fondato e serio dubbio, che la società medesima non hapartecipato all‟illecito e lo ha ignorato.La presunzione sarà vinta non solo quando si accerti positivamente l‟estraneità dellasocietà a qualunque forma di compartecipazione materiale o morale, bensì anche nel caso in cui la prova dellapartecipazione sia insufficiente o contraddittoria. Ad analoga conclusione dovrà giungersi in mancanza della prova: allorchénessun elemento coinvolga, neppure a livello indiziario, la società nell‟illecito sportivo commesso da altri, il giudice,valutando la portata negativa di quanto emerso nei confronti della società, dovrà necessariamente prospettarsi il fondatodubbio dell‟estraneità della stessa alla commissione del fatto.Affinché possa poi chiamarsi la società a risponderepresuntivamente, occorre che un illecito sportivo sia stato commesso da un estraneo. Sul punto non può condividersiquanto affermato dalla società attrice, secondo cui sarebbe necessaria la consumazione dell‟illecito, prospettazione che, nelcaso in esame, escluderebbe una responsabilità del Pisa essendo la condotta del Campi rimasta allo stato del tentativo.L‟art. 6 del C.G.S. qualifica come illecito sportivo “il compimento, con qualsiasi mezzo, di atti diretti ad alterare losvolgimento o il risultato di una gara ovvero ad assicurare a chiunque un vantaggio in classifica”. La norma, pertanto, nonrichiede che si sia realizzato uno degli eventi vietati, essendo sufficiente la messa in pericolo della regolarità dellacompetizione <strong>sportiva</strong>. Avvalora tale conclusione anche il dato testuale: “gli atti diretti” è formula comunementeutilizzata, nei diversi rami dell‟ordinamento giuridico, per affermare la responsabilità anche di condotte che nonabbiano portato alla consumazione dell‟illecito (vedi ad es. art. 56 c.p. in tema di delitto tentato). Semmai un problema chepotrebbe porsi nell‟applicazione della fattispecie è quello che nella definizione di illecito sportivo difetta qualsiasiriferimento all‟idoneità degli atti, con la conseguenza che sarebbe punibile anche la semplice iniziativa, non in gradodi sfociare nella commissione del reato. Tuttavia, l‟aver legato, nella previsione normativa, la direzione degli attiall‟univocità del fine, sembra sottendere il necessario requisito dell‟idoneità che deve contraddistinguere la condotta postain essere dal soggetto agente. Nel caso in esame, avendo il calciatore Campi prospettato concretamente al tesseratodella società Albinoleffe, Alberto Bernardi, la possibilità per alcuni calciatori di tale ultima società di ricevere un‟ingentesomma di denaro per favorire la vittoria del Pisa, sussiste l‟illecito sportivo, seppur a livello tentato (condotta da ritenersiidonea in quanto la proposta di illecito avviene in un contesto perfettamente compatibile: due giorni prima della gara; daparte di un soggetto che era stato in precedenza legato ad una delle società che dovevano disputare l‟incontro; si rivolge apersona con cui vi era un rapporto di amicizia; ha ad oggetto la precisa indicazione di una somma di denaro).Una volta,dunque, accertato che un illecito è stato commesso da un estraneo, si tratta di verificare se tale comportamento avrebbedeterminato un vantaggio alla società attrice. La risposta al quesito è certamente positiva, in quanto la dazione illecita che, adetta del Campi, il Pisa Calcio avrebbe versato ad alcuni giocatori dell‟Albinoleffe era volta ad alterare il risultato dellapartita che le due società avrebbero dovuto disputare il 15.6.<strong>2003</strong> quale incontro di ritorno dei play-off di serie C1 gironeA (poi terminata con il risultato di 4 – 2 in favore della squadra di casa). Ritualmente, dunque, è stata ritenuta operante,dai giudici sportivi, la presunzione di responsabilità nei confronti del Pisa Calcio.Con riferimento, però, alla valutazionedegli elementi probatori che hanno portato gli organi di giustizia ad escludere che si potesse seriamente dubitare dellapartecipazione del Pisa alla commissione dell‟illecito, ritiene questo Arbitro che molteplici sono le considerazioni cheportano a conclusioni diverse da quelle cui sono pervenuti i giudici federali. La combinazione logica e fattuale deirisultati dell‟istruttoria svolta dall‟Ufficio indagini, degli elementi emersi al dibattimento e forniti dalla società Pisa Calcioconsentono, quantomeno, di ritenere il fondato e serio dubbio della compartecipazione morale e materiale della società istante.Ciò, del resto, risulta già dall‟esame delle dichiarazioni del calciatore Bernardi, le cui affermazioni vengono invece ritenutedalla Commissione Disciplinare e dalla C.A.F. come gravemente indizianti della posizione del Pisa Calcio (“laCommissione ritiene che una volta considerata credibile la versione dei fatti fornita dal testimone Bernardi, non può sostenersi,anche in via di serio e fondato dubbio, che la società Pisa Calcio non abbia partecipato all‟illecito o lo abbia ignorato”). Ilteste, con riferimento alla società Pisa Calcio non riferisce alcun elemento di conoscenza diretta che ne possaavvalorare il coinvolgimento nella vicenda. Quanto dichiara a proposito del Pisa lo apprende esclusivamente dal Campi.Si tratta di un elemento importante, in quanto l‟intera istruttoria svolta sia dall‟Ufficio Indagini che dinanzi agli organi digiustizia non ha consentito di acquisire un elemento diretto di prova a carico della società <strong>sportiva</strong> Pisa. Le circostanzeritenute a carico (sulla cui portata e valutazione ci si soffermerà in seguito) hanno tutte provenienza de relato. Il Bernardiapprende dal Campi che sarebbe coinvolto un dirigente del Pisa, della cui identità nulla sa riferire: allorché, nel corso dellatelefonata, domandò al Campi di chi si trattasse, questi rispose di non essere in grado di individuare il suo interlocutore(circostanza confermata anche dal calciatore Sonzogni con cui il Bernardi si confidò: “il Bernardi non mi ha specificato di288


DECISIONI INTEGRALI DELLA CAMERA DI CONCILIAZIONE ED ARBITRATO PER LO SPORT DEL CONI- STAGIONE SPORTIVA <strong>2003</strong>-2004quale direttore si trattasse ed in particolare non ricordo di avere sentito trattarsi del direttore sportivo del Pisa”). Il Campi,dal canto suo, non ha saputo fornire alcun elemento preciso che consentisse di individuare l‟asserito “dirigente del Pisa” che,ubriaco, lo avrebbe avvicinato nel corso di una cena in località Cinque Terre. Il coinvolgimento del Pisa, dunque, si fondasu meri indizi, connotati da assoluta genericità e mancanti di qualsiasi riscontro (tanto che dovrebbe parlarsi piùcorrettamente di semplici sospetti). Ma l‟errore di valutazione in cui incorrono la Commissione Giudicante (con ciòaderendo all‟impostazione della Procura Federale) e la C.A.F. è quello di ritenere riscontrate le dichiarazioni del Bernardi,nella sostanza, da quelle del Campi anche riguardo la posizione del Pisa Calcio “dal momento che molte circostanzeriferite dal primo sono state confermate anche dal secondo..”. Ma un tale criterio può valere unicamente in relazione a ciòche il Bernardi riferisce a carico del Campi, suo unico interlocutore e non nei confronti del terzo estraneo al colloquio. Ilriscontro di ciò che si è appreso può anche essere costituito da una ulteriore dichiarazione ma occorre che questa provengada un soggetto diverso da quello che costituisce la fonte dell‟informazione riferita. Altrimenti si giungerebbe a risultatiaberranti. Inoltre, un ulteriore elemento che, a detta della C.A.F., avvalorerebbe il coinvolgimento del Pisa è costituitodal fatto che il Campi, nel corso della conversazione con il Bernardi, fosse a conoscenza dell‟entità del premio partitache i giocatori del Pisa avrebbero percepito in caso di promozione. La circostanza assume certamente valenza indiziaria, main assenza di ulteriori elementi di riscontro, difetta comunque della necessaria univocità. E‟ notorio che i premi in caso dipromozione vengono stabiliti tra i calciatori e la dirigenza all‟inizio dell‟anno. Si tratta poi di notizia che è conosciuta dauna molteplicità di persone (spesso sono gli stessi organi di informazione a darne risalto), se ne parla tra gli addetti ai lavori ecostituisce oggetto di discussione e confidenza anche tra gli stessi calciatori e procuratori. Nell‟ambito del mondo delcalcio non si può pertanto affermare che l‟entità di un premio partita o promozione sia una notizia esclusiva e riservata.Il Campi, pertanto, non la doveva necessariamente apprendere dai dirigenti del Pisa Calcio. Non può poi neppuresottacersi che lo stesso calciatore, alcune settimane prima, aveva giocato proprio contro il Pisa Calcio e che quindi, intale occasione, può avere appreso la circostanza dai calciatori del Pisa (né questi ultimi sono stati esaminati sul puntoescludendo di avere mai fatto una confidenza del genere al Campi). Dall‟istruttoria, poi, sono emersi anche elementifavorevoli alla società Pisa Calcio: i dirigenti Melluso e Corni hanno concordemente riferito di non conoscere il Campi, nédirigenti e altri calciatori dello Spezia (le caratteristiche fisiche della persona che avrebbe avvicinato il Campi e da questiriferite all‟Ufficio Indagini non corrispondono con quelle di alcun dirigente del Pisa Calcio); di non essere stati mai acena alle Cinque Terre; il Melluso poi, nel periodo in cui si sarebbe tenuto l‟incontro con il Campi (18.6.<strong>2003</strong>), si trovavaa Bergamo in ritiro con la squadra (ove era presente anche il Team Manager della società Margelli Angelo). Taliaffermazioni non risultano smentite da alcuna fonte probatoria di tipo dichiarativo o documentale. Il presidentedell‟Albinoleffe ha escluso di avere ricevuto alcuna proposta volta ad alterare la regolarità di una gara da parte di altra società.Il calciatore dell‟Albinoleffe, Sonzogni Damiano, ha escluso che altri suoi compagni abbiano ricevute telefonate del tenoredi quella fatta dal Campi. La partita Albinoleffe-Pisa risulta regolarmente giocata, come attestato dal collaboratoredell‟Ufficio Indagini Bartoletti Alberto che, avendo ricevuto mandato di controllare la gara, nella sua relazione dichiara:“.. è stata giocata in modo lodevole da tutti gli atleti, i quali si sono impegnati al massimo delle rispettive risorsetecniche ed atletiche” (circostanza avvalorata dallo stesso calciatore Sonzogni Damiano il quale ha riferito che “incampo non ho notato niente di anomalo e penso di poter dire che la partita è stata regolarmente giocata”). Allaluce di tali elementi, può ragionevolmente affermarsi che dall‟istruttoria è emerso quantomeno il fondato e seriodubbio che la società Pisa Calcio abbia partecipato all‟illecito sportivo commesso dal Campi Cristian. Va accolta, pertanto,l‟istanza proposta dalla società Pisa Calcio s.p.a., annullandosi, per l‟effetto, la decisione della Commissione DisciplinareLPSC di cui al C.U. n. 64/C del 21.10.03 limitatamente alla parte in cui è stata inflitta alla società la sanzione dellapenalizzazione di un punto in classifica da scontare nel campionato in corso, nonché della decisione della Corte di AppelloFederale della F.I.G.C. assunta in data 24.11.<strong>2003</strong> e pubblicata con C.U. n. 20/C in data 25.11.03 con cui veniva respinto ilreclamo presentato dalla società Pisa. La condanna della F.I.G.C. alle spese di arbitrato e alla rifusione degli onorari di lite edei diritti amministrativi versati dal Pisa Calcio segue il principio della soccombenza. Considerato che alcuni motivi diarbitrato posti a fondamento della domanda da parte della società Pisa, anche in relazione alle eccezioni di controparte, nonsono stati condivisi (nella parte in cui si è sostenuta l‟insussistenza dell‟illecito sportivo commesso dal Campi el‟inoperatività della presunzione di cui all‟art. 9 comma 3 C.G.S. nell‟ipotesi in cui l‟estraneo abbia commesso un illecitosportivo tentato e non consumato) si ritiene ricorrano giusti motivi per compensare le spese di lite per 1/3 (art. 92 comma 3c.p.c.). Gli onorari da corrispondere all‟organo arbitrale, così come i diritti, gli onorari e le spese di difesa da corrispondersi alprocuratore di parte convenuta, vengono liquidati come da separata ordinanza. P.Q.M. L‟Arbitro, definitivamente pronunciando,ogni ulteriore eccezione e deduzione disattesa, così decide:1) Accoglie la domanda proposta dalla società Pisa Calcio s.p.a. e, per l‟effetto, annulla la decisione della CommissioneDisciplinare LPSC di cui al C.U. n. 64/C del 21.10.03 limitatamente alla parte in cui è stata inflitta alla società la sanzionedella penalizzazione di un punto in classifica da scontare nel campionato in corso, nonché la decisione della Corte di AppelloFederale della F.I.G.C. assunta in data 24.11.<strong>2003</strong> e pubblicata con C.U. n. 20/C in data 25.11.03 con cui veniva respinto ilreclamo presentato dalla società Pisa; rimette alla F.I.G.C. l‟adozione dei provvedimenti di competenza in ottemperanza alpresente lodo;2) dichiara compensate tra le parti le spese di lite nella misura di 1/3, ponendo a carico della F.I.G.C. i restanti 2/3, liquidati comeda separata ordinanza;3) pone a carico della F.I.G.C. gli onorari di arbitrato che liquida come da separata ordinanza;289


DECISIONI INTEGRALI DELLA CAMERA DI CONCILIAZIONE ED ARBITRATO PER LO SPORT DEL CONI- STAGIONE SPORTIVA <strong>2003</strong>-20044) dispone che tutti i diritti amministrativi versati dalle parti siano incamerati dalla Camera di Conciliazione e Arbitrato per loSport.Roma, lì 15 maggio 2004L‟Arbitro UnicoF.to Prof. Avv. Pier Luigi Ronzani290

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