DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE - STAGIONE SPORTIVA <strong>2003</strong>-2004pubblicazione della decisione reclamata, là dove le predette norme, inequivocamente, richiedono che il ricorso alla C.A.F.debba essere inviato “entro il settimo giorno successivo alla data di pubblicazione del comunicato ufficiale con il quale è stataresa nota la decisione che si intende impugnare”. Ora, è ben vero che l‟art. 42, comma 5, C.G.S., per quanto riguarda ladisciplina <strong>sportiva</strong> in ambito regionale della L.N.D. e del Settore per l‟Attività Giovanile e Scolastica, consente laproposizione dei ricorsi di secondo grado alla Commissione Disciplinare “entro il decimo giorno successivo alla data dipubblicazione del comunicato ufficiale con il quale è stata resa nota la decisione che si intende impugnare”. Tale norma però ,in quanto derogatoria del principio generale sancito nell‟art. 34, comma 2, C.G.S., non può applicarsi al di là del caso in essaespressamente previsto, risultando così estranea alla disciplina dei reclami da proporsi alla C.A.F., per i quali resta inalterato iltermine di impugnazione settimanale di cui all‟art. 33, comma 2, lett. a), cui fa del resto rinvio recettizio lo stesso art. 42,comma 8, C.G.S.. Alla riscontrata tardività del reclamo della U.S. Isola consegue la declaratoria di sua inammissibilità , conconseguente incameramento della relativa tassa. Per questi motivi la C.A.F. dichiara l‟appello, come sopra proposto dall‟U.S.Isola di Isola di Capo Rizzuto (Crotone), inammissibile per tardività ai sensi dell‟ar t. 33 n. 2 C.G.S., e dispone incamerarsi latassa versata.9 - RICORSO PER REVOCAZIONE DEL SAN GIMIGNANO SPORT AVVERSO LA PENALIZZAZIONE DI N. 4 PUNTINELLA CLASSIFICA DEL CAMPIONATO IN CORSO, A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE DELCOMITATO NAZIONALE PER L‟ATTIVITÀ INTERREGIONALE(Delibera della C.A.F. - Com. Uff. n. 41/C - Riunione dell‟8.5.<strong>2003</strong>)Con atto del 18 giugno <strong>2003</strong> la società San Gimignano Sport impugnava per revocazione, ex art. 35 C.G.S., la decisione dellastessa C.A.F., resa con Com. Uff. n. 41/C dell‟8 maggio <strong>2003</strong>, con la quale era stato rigettato il reclamo della stessa avverso lesanzioni della penalizzazione di n. 4 punti nella classifica del Campionato in corso, ammenda di euro 500,00 e la squalificafino al 30.4.<strong>2003</strong> inflitta al calciatore Semplici Leonardo, inflitte a seguito di deferimento del Presidente del Comitato perl‟Attività Interregionale, per avere il calciatore stesso preso parte a tre gare del Campionato Nazionale Dilettanti in posizioneirregolare. Sostiene la reclamante la propria legittimazione ad adire per revocazione la C.A.F. a seguito della “...decisioneadottata dalla Corte Federale in data 22.5.<strong>2003</strong> la quale pronunciando sulla richiesta del Presidente Federale di parereinterpretativo dell‟art. 2, commi 4 e 5 C.G.S., con riferimento ai deferimenti per posizione irregolare di calciatori, esprimeva ilparere che tale norma vada interpretata nel senso che il deferimento debba essere effettuato entro il termine perentorio diquindici giorni dallo svolgimento della gara e che tale termine perentorio si riduce a sette giorni dalla chiusura del campionato(o torneo) nel caso sia intervenuta la predetta chiusura (C.U. n. 12/CF)”. Questo - sostiene la società San Giminiano - è il fattonuovo, richiesto dall‟art. 35 C.G.S., che legittima il riesame del reclamo con un procedimento per revocazione. I motivi portatia sostegno dalla reclamante non sono condivisibili e di conseguenza il reclamo deve essere dichiarato inammissibile. Lapossibilità che si radichi un reclamo per revocazione - come disciplinato dall‟art. 35 C.G.S. - è subordinata alla scoperta di un“fatto” o al rinvenimento di un “documento” la cui conoscenza avrebbe comportato una diversa pronuncia; la pronunciainterpretativa della Corte Federale non può essere ricompresa né nella prima, né tantomeno nella seconda delle duefattispecie contemplate, essendo viceversa una “deliberazione” interpretativa di norme federali. Per questi motivi la C.A.F.dichiara inammissibile, ai sensi dell‟art. 35 n. 1 C.G.S., l‟appello come sopra proposto dal San Gimignano Sport di SanGimignano (Siena) e dispone incamerarsi la tassa versata.TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 3/C - RIUNIONE DEL 14 LUGLIO <strong>2003</strong>1 - RECLAMO DELLA S.S. STELLA AZZURRA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA SANTI PIETRO EPAOLO/STELLA AZZURRA NOCERA DEL 26.1.<strong>2003</strong>(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria - Com. Uff. n. 74 del 18.2.<strong>2003</strong>)All‟esito della gara Santi Pietro e Paolo/Stella Azzurra del 26.1.<strong>2003</strong>, terminata con il risultato di 2-1, la S.S. Stella AzzurraNocera proponeva reclamo alla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria eccependo che, in occasionedi tale gara, la S.S. Santi Pietro e Paolo aveva schierato il calciatore Di Benedetto Pierdonato in posizione irregolare. LaCommissione Disciplinare, ritenendo che il Di Benedetto, pur essendo presente nella distinta gara con il n. 16, non aveva presoparte alla gara, respingeva il reclamo come da delibera apparsa sul Com. Uff. n. 74 del 17 febbraio <strong>2003</strong>. Avverso taledecisione proponeva appello a questa C.A.F. la S.S. Stella Azzurra Nocera, eccependo che il Di Benedetto aveva partecipato algioco entrando in sostituzione di altro calciatore e rimanendo in campo fino al termine della gara e che il Di Benedetto era inposizione irregolare perché non tesserato per la SS. Pietro e Paolo. Questa Commissione ritenendo necessario compiereopportuni accertamenti, con ordinanza di cui al Com. Uff. n. 32/C - Riunione del 24.3.2004, rimetteva gli atti all‟UfficioIndagini. All‟esito degli accertamenti compiuti dall‟Ufficio Indagini è risultato che effettivamente il calciatore Di BenedettoPierdonato ha partecipato alla gara Santi Pietro e Paolo/Stella Azzurra Nocera del 26.1.<strong>2003</strong> in posizione irregolare. Alla Ass.SS. Pietro e Paolo, pertanto, va inflitta la sanzione <strong>sportiva</strong> di perdita della gara per 0-2. La tassa di reclamo, ai sensi dell‟art.29 comma 13 C.G.S., va restituita. Per questi motivi la C.A.F. accoglie l‟appello come sopra proposto dalla S.S. Stella Azzurradi Nocera Terinese (Catanzaro), annulla l‟impugnata delibera ed infligge alla società Santi Pietro e Paolo la punizione <strong>sportiva</strong>di perdita per 0-2 della gara sopra indicata.2 - RECLAMO DELLA S.S. NAPOLETANA CALOR AVVERSO DECISIONI MERITO GARA NAPOLETANACALOR/FORIANO DEL 2.3.<strong>2003</strong>(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania - Com. Uff. n. 90 del 2.5.<strong>2003</strong>)36
DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE - STAGIONE SPORTIVA <strong>2003</strong>-2004In data 5 maggio <strong>2003</strong> la società Napoletana Calor ha preannunciato con richiesta di copia degli atti, a mezzo telegramma,appello alla C.A.F. avverso la delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania relativa allagara Napoletana Calor/Foriano del 2.3.<strong>2003</strong>, valevole per il Campionato di 1ª Categoria. Gli atti ufficiali relativi alprocedimento in epigrafe sono giunti all‟attuale appellante in data 26.5.<strong>2003</strong>, come attestato dalla ricevuta di ritorno dellaraccomandata. Alla predetta ricezione la società Napoletana Calor non ha fatto seguire le previste motivazioni, e ciò inviolazione del disposto dell‟art. 33.2 C.G.S.. Il reclamo non può pertanto sfuggire alla declaratoria di inammissibilità, nonavendo la Napoletana Calor dato seguito al preavviso di reclamo, con richiesta di copia degli atti. Per questi motivi la C.A.F.,dichiara inammissibile l‟appello come sopra proposto dalla S.S. Napoletana Calor di Napoli, ai sensi dell‟art. 33 n. 2 C.G.S.,per omesso invio delle motivazioni dopo la ricezione della copia degli atti ufficiali, e dispone incamerarsi la tassa versata.3 - RECLAMO DEL SIG. POLISENO FRANCESCO AVVERSO LA SANZIONE DELL‟INIBIZIONE FINO AL 31.12.2005(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Piemonte-Valle d‟Aosta - Com. Uff. n. 51 del29.5.<strong>2003</strong>)Il Sig. Francesco Poliseno, tesserato della U.S. Tarcisia Sassi, in relazione all‟inibizione comminatagli dalla CommissioneDisciplinare presso il Comitato Piemonte-Valle d‟Aosta per i fatti accaduti durante l‟incontro del Campionato di 2ª Categoriadel 2.3.<strong>2003</strong> disputato dalla U.S. Tarcisia Sassi, ovvero per gli insulti all‟arbitro durante l‟incontro nonché per le percosseinferte allo stesso nello spogliatoio al termine della gara, propone ricorso a codesta Commissione ribadendo quanto esposto aiGiudici del precedente grado di giudizio. Preliminarmente si osserva come il reclamo sia inammissibile. Trattasi, infatti, di unterzo grado di giudizio per questioni di merito portati all‟attenzione degli organi disciplinari, con ciò contravvenendo a quantostabilito dall‟art. 33.1 C.G.S. che prevede la competenza della C.A.F. per questioni attinenti il merito della controversia “solo”come giudice di secondo grado. Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell‟art. 33 n. 1 C.G.S., l‟appellocome sopra proposto dal Sig. Poliseno Francesco e dispone incamerarsi la tassa versata.4 - RECLAMO DELLA S.C. LIONS AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE FINO AL 30.6.<strong>2003</strong> INFLITTA AISIGNORI GIUSEPPE MEROLA E GENNARO VENTRONE(Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Campania del Settore per l‟Attività Giovanile eScolastica - Com. Uff. n. 49 dell‟8.5.<strong>2003</strong>)Con reclamo, trasmesso a mezzo telefax, il 23.6.<strong>2003</strong> la S.C. Lions adiva la Commissione d‟Appello Federale avverso ilprovvedimento del Giudice Sportivo di 2° Grado che confermava l‟inibizione sino al 30.6.<strong>2003</strong> dei Signori Merola Giuseppe eVentrone Gennaro, Com. Uff. n. 49 dell‟8 maggio <strong>2003</strong>. Il reclamo è inammissibile per tardività ai sensi dell‟art. 33.2 C.G.S.che prescrive che il reclamo deve essere inviato entro il settimo giorno successivo a quello della pubblicazione del ComunicatoUfficiale appellato, termini che nella fattispecie in esame è ampiamente superato. Per questi motivi la C.A.F. dichiarainammissibile, ai sensi dell‟art. 33 n. 2 C.G.S., per tardività, l‟appello come sopra proposto dalla S.C. Lions di Curti (Caserta)e dispone incamerarsi la tassa versata.5 - APPELLO DELL‟A.C. OSTUNI AVVERSO DECISIONI MERITO GARA OSTUNI/PITIGLIANO DEL 16.2.<strong>2003</strong>(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Interregionale - Com. Uff. n. 192 del 20.6.<strong>2003</strong>)Il Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale, in relazione agli episodi verificatisi in occasione della garaOstuni/Pitigliano, disputatasi in data 20.6.<strong>2003</strong>, nell‟ambito del Campionato Nazionale Dilettanti, adottava i seguentiprovvedimenti: squalifica del campo di gioco dell‟Ostuni fino al 31.10.<strong>2003</strong> (con l‟obbligo di disputare le gare a porte chiuse);inibizione a svolgere ogni attività, ai sensi dell‟art. 14 C.G.S., fino al 18.2.2008, al dirigente dell‟A.C. Ostuni, Marzio Paolo(con proposta di preclusione alla permanenza, in qualsiasi rango o categoria della F.I.G.C.) e inibizione a svolgere ogni attività,ai sensi della predetta norma, fino al 30.4.<strong>2003</strong>, al dirigente dell‟Ostuni, Francioso Oronzo. Il Marzio, infatti, nel corso delsecondo tempo, a causa di un rigore concesso a favore della squadra avversaria, entrava nel terreno di gioco e pronunciava, neiconfronti dell‟arbitro, frasi gravemente offensive e minacciose. A fine partita, mentre l‟arbitro stava lasciando il campo, locolpiva, da dietro, con un calcio ad una caviglia, facendolo barcollare, oltre a ciò, proseguiva ad offenderlo e minacciarlo;infine, insieme ad altri tesserati non identificati, spingeva l‟arbitro verso un centinaio di spettatori infuriati, che si trovavano trail tunnel di accesso e lo spogliatoio: uno di questi lo colpiva con un pugno al naso. Il Francioso, in occasione del suddettocalcio di rigore, si dirigeva verso un assistente arbitrale, venendo bloccato dall‟intervento dell‟arbitro. A questo puntorivolgeva a quest‟ultimo frasi gravemente minacciose. Lo stesso comportamento offensivo teneva al termine della gara neiconfronti di un assistente arbitrale. Avverso questa decisione proponeva reclamo alla Commissione Disciplinare l‟A.C. Ostuni,chiedendo: “un congruo e significativo ridimensionamento della squalifica del campo, con espressa revoca dell‟obbligo didisputare le partite a porte chiuse; una drastica riduzione dell‟inibizione inflitta al dirigente Marzio Paolo, stante la suaestraneità ad atti materiali e fisici lesivi verso l‟arbitro ed i suoi assistenti”. Non veniva proposto appello per il dirigenteFrancioso. La Commissione Disciplinare respingeva il reclamo proposto dall‟A.C. Ostuni e di conseguenza, confermava lesanzioni irrogate dal Giudice Sportivo. Avverso quest‟ultima decisione, l‟A.C. Ostuni ricorre alla C.A.F. chiedendo in viapreliminare l‟accoglimento dell‟eccezione di nullità, “per non avere, la Commissione rimesso alla società reclamante lerisultanze dell‟audizione della terna arbitrale, in data 24.3.<strong>2003</strong>, a cui conseguiva la necessità di effettuare accertamenti suifatti verificatisi in occasione della gara Ostuni/Pitigliano... e pertanto è disposta la trasmissione degli atti all‟Ufficio Indaginiper l‟effettuazione di congrui accertamenti”; un congruo ridimensionamento della sanzione inflitta all‟A.C. Ostuni e per quantoconcerne la sanzione inflitta al dirigente Marzio Paolo, “la commisurazione della sanzione limitatamente agli episodi e aquanto contestato dall‟arbitro in occasione della sua espulsione, nonché alla permanenza dello stesso nel rettangolo di gioco,37
- Page 1: DECISIONI INTEGRALIDEGLIORGANI DI G
- Page 4 and 5: Comunicato n. 53/C - Riunione del 3
- Page 6 and 7: DECISIONI INTEGRALI DELLA CORTE FED
- Page 9 and 10: DECISIONI INTEGRALI DELLA CORTE FED
- Page 11 and 12: DECISIONI INTEGRALI DELLA CORTE FED
- Page 13 and 14: DECISIONI INTEGRALI DELLA CORTE FED
- Page 15 and 16: DECISIONI INTEGRALI DELLA CORTE FED
- Page 17 and 18: DECISIONI INTEGRALI DELLA CORTE FED
- Page 19 and 20: DECISIONI INTEGRALI DELLA CORTE FED
- Page 21 and 22: DECISIONI INTEGRALI DELLA CORTE FED
- Page 23 and 24: DECISIONI INTEGRALI DELLA CORTE FED
- Page 25 and 26: DECISIONI INTEGRALI DELLA CORTE FED
- Page 27 and 28: DECISIONI INTEGRALI DELLA CORTE FED
- Page 29 and 30: DECISIONI INTEGRALI DELLA CORTE FED
- Page 31 and 32: DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIO
- Page 33 and 34: DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIO
- Page 35: DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIO
- Page 39 and 40: DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIO
- Page 41 and 42: DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIO
- Page 43 and 44: DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIO
- Page 45 and 46: DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIO
- Page 47 and 48: DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIO
- Page 49 and 50: DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIO
- Page 51 and 52: DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIO
- Page 53 and 54: DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIO
- Page 55 and 56: DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIO
- Page 57 and 58: DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIO
- Page 59 and 60: DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIO
- Page 61 and 62: DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIO
- Page 63 and 64: DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIO
- Page 65 and 66: DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIO
- Page 67 and 68: DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIO
- Page 69 and 70: DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIO
- Page 71 and 72: DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIO
- Page 73 and 74: DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIO
- Page 75 and 76: DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIO
- Page 77 and 78: DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIO
- Page 79 and 80: DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIO
- Page 81 and 82: DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIO
- Page 83 and 84: DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIO
- Page 85 and 86: DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIO
- Page 87 and 88:
DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIO
- Page 89 and 90:
DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIO
- Page 91 and 92:
DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIO
- Page 93 and 94:
DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIO
- Page 95 and 96:
DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIO
- Page 97 and 98:
DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIO
- Page 99 and 100:
DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIO
- Page 101 and 102:
DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIO
- Page 103 and 104:
DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIO
- Page 105 and 106:
DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIO
- Page 107 and 108:
DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIO
- Page 109 and 110:
DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIO
- Page 111 and 112:
DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIO
- Page 113 and 114:
DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIO
- Page 115 and 116:
DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIO
- Page 117 and 118:
DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIO
- Page 119 and 120:
DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIO
- Page 121 and 122:
DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIO
- Page 123 and 124:
DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIO
- Page 125 and 126:
DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIO
- Page 127 and 128:
DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIO
- Page 129 and 130:
DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIO
- Page 131 and 132:
DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIO
- Page 133 and 134:
DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIO
- Page 135 and 136:
DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIO
- Page 137 and 138:
DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIO
- Page 139 and 140:
DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIO
- Page 141 and 142:
DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIO
- Page 143 and 144:
DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIO
- Page 145 and 146:
DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIO
- Page 147 and 148:
DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIO
- Page 149 and 150:
DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIO
- Page 151 and 152:
DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIO
- Page 153 and 154:
DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIO
- Page 155 and 156:
DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIO
- Page 157 and 158:
DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIO
- Page 159 and 160:
DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIO
- Page 161 and 162:
DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIO
- Page 163 and 164:
DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIO
- Page 165 and 166:
DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIO
- Page 167 and 168:
DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIO
- Page 169 and 170:
DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIO
- Page 171 and 172:
DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIO
- Page 173 and 174:
DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIO
- Page 175 and 176:
DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIO
- Page 177 and 178:
DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIO
- Page 179 and 180:
DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIO
- Page 181 and 182:
DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIO
- Page 183 and 184:
DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIO
- Page 185 and 186:
DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIO
- Page 187 and 188:
DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIO
- Page 189 and 190:
DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIO
- Page 191 and 192:
DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIO
- Page 193 and 194:
DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIO
- Page 195 and 196:
DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIO
- Page 197 and 198:
DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIO
- Page 199 and 200:
DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIO
- Page 201 and 202:
DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIO
- Page 203 and 204:
DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIO
- Page 205 and 206:
DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIO
- Page 207 and 208:
DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIO
- Page 209 and 210:
DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIO
- Page 211 and 212:
DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIO
- Page 213 and 214:
DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIO
- Page 215 and 216:
DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIO
- Page 217 and 218:
DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIO
- Page 219 and 220:
DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIO
- Page 221 and 222:
DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIO
- Page 223 and 224:
DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIO
- Page 225 and 226:
DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIO
- Page 227 and 228:
DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIO
- Page 229 and 230:
DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIO
- Page 231 and 232:
DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIO
- Page 233 and 234:
DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIO
- Page 235 and 236:
DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIO
- Page 237 and 238:
DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIO
- Page 239 and 240:
DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIO
- Page 241 and 242:
DECISIONI INTEGRALIDELLACAMERA DI C
- Page 243 and 244:
DECISIONI INTEGRALI DELLA CAMERA DI
- Page 245 and 246:
DECISIONI INTEGRALI DELLA CAMERA DI
- Page 247 and 248:
DECISIONI INTEGRALI DELLA CAMERA DI
- Page 249 and 250:
DECISIONI INTEGRALI DELLA CAMERA DI
- Page 251 and 252:
DECISIONI INTEGRALI DELLA CAMERA DI
- Page 253 and 254:
DECISIONI INTEGRALI DELLA CAMERA DI
- Page 255 and 256:
DECISIONI INTEGRALI DELLA CAMERA DI
- Page 257 and 258:
DECISIONI INTEGRALI DELLA CAMERA DI
- Page 259 and 260:
DECISIONI INTEGRALI DELLA CAMERA DI
- Page 261 and 262:
DECISIONI INTEGRALI DELLA CAMERA DI
- Page 263 and 264:
DECISIONI INTEGRALI DELLA CAMERA DI
- Page 265 and 266:
DECISIONI INTEGRALI DELLA CAMERA DI
- Page 267 and 268:
DECISIONI INTEGRALI DELLA CAMERA DI
- Page 269 and 270:
DECISIONI INTEGRALI DELLA CAMERA DI
- Page 271 and 272:
DECISIONI INTEGRALI DELLA CAMERA DI
- Page 273 and 274:
DECISIONI INTEGRALI DELLA CAMERA DI
- Page 275 and 276:
DECISIONI INTEGRALI DELLA CAMERA DI
- Page 277 and 278:
DECISIONI INTEGRALI DELLA CAMERA DI
- Page 279 and 280:
DECISIONI INTEGRALI DELLA CAMERA DI
- Page 281 and 282:
DECISIONI INTEGRALI DELLA CAMERA DI
- Page 283 and 284:
DECISIONI INTEGRALI DELLA CAMERA DI
- Page 285 and 286:
DECISIONI INTEGRALI DELLA CAMERA DI
- Page 287 and 288:
DECISIONI INTEGRALI DELLA CAMERA DI
- Page 289 and 290:
DECISIONI INTEGRALI DELLA CAMERA DI