DECISIONI INTEGRALI DELLA CORTE FEDERALE - STAGIONE SPORTIVA <strong>2003</strong>-2004potere di autotutela, è da rilevare che non ricorrono nella fattispecie ragioni che possano legittimare l‟intervento postulato dallericorrenti. Ed infatti, la Corte ritiene che non sussista nessuno dei vizi denunciati. Non quello di incompetenza, essendo statodalla Corte utilizzato lo strumento interpretativo espressamente conferitole dalle norme statutarie (art. 32). Non quello dellaviolazione del contraddittorio, proprio perché l‟atto si inseriva in un procedimento non destinato a concludersi con unapronuncia a contenuto decisorio, sicchè non è ravvisabile l‟esigenza di audizione delle parti potenzialmente interessate (senzaconsiderare, in ogni caso, che l‟organo rappresentativo della Lega ha depositato una articolata difesa scritta a sostegno dellatesi delle odierne ricorrenti, e cioè della perdurante validità ed efficacia dell‟ accordo del marzo 1999 ). Non vi sono, infine, nelparere reso da questa Corte profili di violazione di legge, come si può arguire dall‟esatto inquadramento della fattispecieall‟interno dello schema dell‟art. 1467 del cod. civ. e dei relativi rimedi per le sopravvenienze capaci di turbare l‟originarioequilibrio contrattuale. Non si ravvisano, quindi, né sono state prospettate, utili ragioni per indurre la Corte a modificare ilproprio orientamento ed a pervenire a conclusioni di diritto diverse rispetto a quelle adottate nel precedente parere eriassuntivamente enunciate nella parte espositiva. Tenuto conto del concorso di queste considerazioni, la Corte è dell‟avvisoche non vi sia luogo a provvedere. P.Q.M. la Corte esprime l‟avviso che non vi sia luogo a provvedere relativamenteall‟istanza del 20 gennaio 2004 di venti Società di Serie B.TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COMUNICATO UFFICIALE N.14/CF DEL 23 FEBBRAIO 20041. RICHIESTA DEL PRESIDENTE FEDERALE DI PARERE SULL‟ISTANZA DI RIABILITAZIONE DEL SIG. LISTAFEDERICO, GIA‟ ARBITRO EFFETTIVO SOTTOPOSTO A PROVVEDIMENTO DI RITIRO TESSERALa Corte rileva che all‟interno della fattispecie cui è applicabile, ai sensi dell‟art. 19, comma 3, del Codice di GiustiziaSportiva, l‟istituto della riabilitazione non è inclusa l‟ipotesi, ricorrente nel caso in esame, del ritiro della tessera a carico degliarbitri (circostanza posta in rilievo anche nella nota del 21 gennaio 2004 del Presidente dell‟A.I.A.). Ed infatti, la fattispeciedisciplinata dalla norma in questione è quella della preclusione – intesa quale sanzione autonoma e finale e non, come nel casodi specie, quale conseguenza di fatto di diversa sanzione – alla permanenza del destinatario della misura punitiva in qualsiasirango o categoria della F.I.G.C.. Ora, la lacuna in parola – in ipotesi colmabile mediante un intervento normativo da parte deicompetenti organi della Federazione o con l‟invocazione, da parte dell‟interessato, delle appropriate forme di tutela previstedallo Statuto federale a garanzia di diritti fondamentali altrimenti non protetti – non può che comportare una pronuncia di nonfarsi luogo al parere richiesto, per difetto del necessario presupposto di diritto positivo.P.Q.M. la Corte federale, sulla richiestadi parere come in epigrafe formulata dal Presidente Federale, dichiara di non farsi luogo a parere.2. RICHIESTA DEL PRESIDENTE FEDERALE DI PARERE SULL‟ISTANZA DI GRAZIA DEL CALCIATOREPOTENZA ANTONIO, RICHIEDENTE, IN PARTICOLARE, LA REVOCA DEL PROVVEDIMENTO DI PRECLUSIONEALL PERMANENZA IN QUALSIASI RANGO O CATEGORIA DELLA F.I.G.C.La Corte federale: - vista la richiesta del Presidente Federale di parere in merito all‟istanza del calciatore Potenza Antonio,tendente ad ottenere un provvedimento di “…grazia ed, in particolare, la revoca del provvedimento di preclusionedefinitiva….” in relazione alla sanzione della squalifica per anni 5, fino al 19 ottobre 2004, con proposta al Presidente Federaledi preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della F.I.G.C., inflittagli dal Giudice Sportivo presso il ComitatoRegionale Puglia, di cui al Com. Uff. n. 11 del 21.10.1999; - rilevato che la proposta di preclusione è stata dichiarata dalPresidente Federale e pubblicata sul Com. Uff. n. 166/A del 15 maggio <strong>2003</strong>; - osservato che, come è noto, il provvedimento dipreclusione può formare oggetto di istanza di riabilitazione, decorsi sei anni dalla proposta e quando concorrano le condizioniprescritte dall‟art. 19, comma 3, del Codice di Giustizia Sportiva; - ritenuto che le suindicate condizioni, allo stato, nonsussistono; esprime parere sfavorevole alla concessione dell‟invocato beneficio.3. RICHIESTA DEL PRESIDENTE FEDERALE DI PARERE SULL‟ISTANZA DI GRAZIA DELL‟A.C. MARTINA INRELAZIONE ALLE SANZIONI DELL‟AMMENDA DI EURO 10.000,00 E DI UN PUNTO DI PENALIZZAZIONENELLA CLASSIFICA <strong>2003</strong>/2004, INFLITTEGLI DAL GIUDICE SPORTIVO PRESSO LA LEGA PROFESSIONISTISERIE C PER MANCATA PRESENTAZIONE ALLA GARA DEL CAMPIONATO DI SERIE C1,GIULIANOVA/MARTINA DEL 31 AGOSTO <strong>2003</strong>L‟A.C. Martina, per protestare contro la mancata ammissione al Campionato di Serie B, in sede di allargamento del medesimoCampionato a 24 squadre, non si presentava alla prima gara del Campionato di Serie C1 (Giulianova/Martina del 31.8.<strong>2003</strong>) eproponeva ricorso innanzi al TAR del Lazio avverso il provvedimento con il quale la Federazione aveva fissato la nuovaconformazione del Campionato di Serie B. Il Giudice Sportivo presso la Lega Professionisti Serie C, in relazione alla mancatapartecipazione dell‟A.C. Martina alla gara del 31 agosto <strong>2003</strong>, comminava, ai sensi dell‟art. 53, commi 2 e 7, delle N.O.I.F., leseguenti sanzioni: a) perdita della gara con il punteggio di 0-3; b) penalizzazione di un punto; c) ammenda di € 10.000,00(Com. Uff. n. 12/C del 2 settembre <strong>2003</strong>). Tale decisione, impugnata dall‟A.C. Martina, è stata confermata dalla competenteCommissione Disciplinare, con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 125/C del 24 dicembre <strong>2003</strong>. Successivamente, l‟A.C.Martina rinunciava al contenzioso proposto innanzi al TAR del Lazio e, con nota dell‟8 gennaio 2004, chiedeva al PresidenteFederale di “adottare un provvedimento di clemenza….., con conseguente abolizione della multa e del punto dipenalizzazione.”. Il Presidente Federale ha chiesto sull‟argomento il parere della Corte federale. Osserva la Corte che larichiesta dell‟A.C. Martina va interpretata come istanza di grazia. Nella specie non è però applicabile l‟istituto della grazia dicui all‟art. 20 del Codice di giustizia <strong>sportiva</strong>, in quanto esso – per la formulazione dell‟anzidetta disposizione e per come è18
DECISIONI INTEGRALI DELLA CORTE FEDERALE - STAGIONE SPORTIVA <strong>2003</strong>-2004stata costantemente applicata – è riferibile soltanto a sanzioni di durata prolungata nel tempo, quali la squalifica e l‟inibizioneP.Q.M. esprime parere sfavorevole alla concessione dell‟invocato beneficio.4. RICHIESTE DI PARERE DEL PRESIDENTE FEDERALE, EX ARTT. 30, COMMA 9, DELLO STATUTO FEDERALEE 20, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA SU ISTANZE DI GRAZIA DI TESSERATI DIVERSILa Corte federale, sulle richieste del Presidente Federale in merito alla istanze di grazia dei sottonotati tesserati, ha formulato ipareri di competenza così come di seguito riportati: calciatore Seconetti Rocco La Corte federale: - vista la richiesta formulatadal Presidente Federale in ordine all‟istanza di grazia inoltrata dal calciatore Seconetti Rocco; - esaminata la documentazionein atti; - tenuto conto della effettiva gravità dell‟infrazione commessa e di quanto addotto dall‟interessato; ritiene di esprimereparere favorevole alla concessione dell‟invocato beneficio. calciatore Lentini Rosario La Corte federale: - vista la richiestaformulata dal Presidente Federale in ordine all‟istanza di grazia inoltrata dal calciatore Lentini Rosario; - esaminata ladocumentazione in atti e tenuto conto di quanto addotto dall‟interessato; ritiene di esprimere parere favorevole alla concessionedell‟invocato beneficio. Calciatori Zappulla Marco, Belmonte Carmine, Carlone Alessandro, Loconte Pietro, Papa Andrea, DeIacovo Andrea, Barrera Filippo, Carbone Massimiliano, Petrolo Rosario, Gianni Roberto, Luciano Franco, , Tombetti Marco,Tortora Francesco, Scorza Saverio, Clemente Gerardo, Dieli Filippo,Alfi Luca, Scarfalloto Salvatore, Maisano Gaetano, IratoAntonio, Grasso Antonio, Delle Foglie Fallavena Luigi, Marsili Luigi, Pierleoni Luca, Gherardini Nicolò, Falcone Pietro,Zottola Guglielmo, Zagarella Domenico, Marino Giuseppe, Felice Salvatore e Stefano Antonio: sfavorevole, in quanto la Cortenon ha ritenuto sussistenti i presupposti idonei per la concessione dell‟invocato beneficio; Branda Pietro Giovanni: non luogo aprovvedere in quanto, nelle more, la squalifica è stata scontata; Prosperi Daniele, Fucci Raffaele, Camino Sante, BiondiGaetano, Cantori Daniele, Cavolina Sandro e Fontana Matteo (istanze reiterate): sfavorevole, in quanto non sono emersielementi nuovi, idonei per la concessione dell‟ invocato beneficio, in precedenza già negato; calciatrici Ascione Lucia:sfavorevole, in quanto la Corte non ha ritenuto sussistenti i presupposti idonei per la concessione dell‟ invocato beneficio;dirigenti Pirazzi Massimo e Lupo Berto: sfavorevole, in quanto la Corte non ha ritenuto sussistenti i presupposti idonei per laconcessione dell‟ invocato beneficio;TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COMUNICATO UFFICIALE N. 15/CF DEL 6 APRILE 20041. PROCEDIMENTO INTERPRETATIVO D‟UFFICIO DEGLI ARTT. 40, COMMA 1, E 42, COMMA 2, LETT. A) DELCODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, IN ORDINE A QUESITI DIVERSI, CIRCA I LIMITI DELLA COMPETENZA DELGIUDICE SPORTIVO NEI CASI DI IRREGOLARE SVOLGIMENTO DELLA GARALa Corte federale, sull‟interpretazione come in epigrafe formulata, esprime il parere che: 1) Nel caso di mancata osservanza, daparte di società iscritte al Campionato della Lega Nazionale Dilettanti, dell‟obbligo di impiegare, per il tempo e secondo ilnumero stabiliti dagli organi competenti, calciatori comunque fuori quota, l‟interessato che intenda proporre reclamo deve farlodinanzi al Giudice Sportivo; quest‟ultimo può procedere anche d‟ufficio, disponendo la modifica, in danno delle predettesocietà, del risultato conseguito in campo; 2) Il provvedimento del Giudice Sportivo, relativo all‟esame della regolarità dellegare della Lega Nazionale Dilettanti di cui al numero precedente, può essere impugnato dinanzi alla Commissione Disciplinareda parte della società che avesse preventivamente adito nel corso del procedimento di 1° grado lo stesso Giudice Sportivo.L‟impugnazione alla Commissione Disciplinare può essere, altresì, proposta dalle società il cui interesse all‟impugnazionesorga solo per effetto della decisione del Giudice Sportivo. Le impugnazioni proposte al di fuori di questi casi vanno dichiarateinammissibili.2. PROCEDIMENTO INTERPRETATIVO D‟UFFICIO DEGLI ARTT. 27 DELLO STATUTO FEDERALE, 10 DELREGOLAMENTO DELL‟ELENCO SPECIALE DEI DIRETTO RI SPORTIVI, 9 DELL‟ACCORDO COLLETTIVO DEIDIRETTORI SPORTIVI E 9 DEL REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DEL COLLEGIO ARBITRALE, IN ORDINEALLA VIOLAZIONE O MENO DELLA CLAUSOLA COMPROMOSSORIA NEL CASO DI IMPUGNAZIONE DELLODO ARBITRALE DINANZI AL GIUDICE ORDINARIO SENZA LA PREVENTIVA AUTORIZZAZIONELa Corte federale, sull‟interpretazione come in epigrafe formulata, esprime l‟avviso che l‟impugnazione del lodo arbitraledinanzi al Giudice ordinario senza la preventiva autorizzazione integri la violazione dell‟art. 27, comma 2, dello Statutofederale.3. PROCEDIMENTO INTERPRETATIVO D‟UFFICIO SULL‟ ART. 25, COMMI 4 E 5, DEL CODICE DI GIUSTIZIASPORTIVA IN RELAZIONE AD ATTI DI DEFERIMENTOLa Corte federale, sull‟interpretazione come in epigrafe formulata, esprime l‟avviso che il termine previsto dal Codice diGiustizia Sportiva è perentorio e che entro tale termine deve essere fatto un deferimento non generico, né condizionato, né conriserva.4. RICORSO DEL CALCIO CATANIA S.P.A. AVVERSO LA DELIBERA DI ESCLUSIONE DALLA FRUIZIONE DEICONTRIBUTI DI MUTUALITA‟, ADOTTATA DALL‟ASSEMBLEA GENERALE STAORDINARIA DELLA LEGANAZIONALE PROFESSIONISTI DEL 16.10.<strong>2003</strong>La Corte federale, decidendo sul ricorso come in epigrafe proposto dal Calcio Catania s.p.a., lo accoglie, disponendo, altresì, larestituzione della tassa versata.19
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