DECISIONI INTEGRALI DELLA CORTE FEDERALE - STAGIONE SPORTIVA <strong>2003</strong>-2004omonimia con altro Francesco Cupparo, nato il 17 agosto 1966, consigliere della medesima società. L‟istante contesta, quindi,la sussistenza dell‟incompatibilità addebitatagli e chiede che sia annullata la decisione del 27 aprile 2004 della CommissioneDisciplinare presso la Lega Nazionale Dilettanti. CONSIDERATO 1. Va preliminarmente definito l‟ambito dei poteri di questaCorte con riferimento al “ricorso” presentato dal sig. Cupparo. La Corte federale non costituisce un ulteriore grado di ricorso inrelazione ai rimedi già esistenti nell‟ordinamento sportivo. Essa garantisce, infatti, i diritti fondamentali, che non troverebberoall‟interno dell‟ordinamento sportivo altra efficace tutela e per la cui salvaguardia non resterebbe all‟interessato che il ricorsoalla giurisdizione ordinaria. Il predetto carattere della giurisdizione della Corte federale esclude, pertanto, che in questa sedepossa essere disposto l‟annullamento della decisione della Commissione Disciplinare presso la L.N.D. in data 27 aprile 2004.Non appare, peraltro, discutibile che è fondamentale per l‟ordinamento sportivo il diritto vantato dai soggetti dell‟ordinamentomedesimo al riconoscimento di qualità soggettive loro spettanti od il ius ad officium relativamente alle cariche ricoperte. Sitratta di diritti che mantengono la loro consistenza anche a seguito degli atti che li contestino e rispetto ai quali la competenzadella Corte consiste proprio nella tutela per il mezzo di pronunce accertative e dichiarative. 2. Nel merito poi la sussistenzadell‟omonimia risulta confermata dagli atti. Tant‟è che, come sottolinea l‟interessato, nel Comunicato Ufficiale del ComitatoRegionale Basilicata della L.N.D. dell‟1.03.2000, n. 32, l‟inibizione a suo tempo dichiarata nei suoi confronti è stata annullatadallo stesso Comitato Regionale. Per l‟effetto non sussiste oggettivamente alcuna incompatibilità a suo carico derivante dallariferita vicenda disciplinare. P. Q. M. la Corte federale, decidendo sul ricorso come in epigrafe proposto dal Sig. CupparoFrancesco, ex art. 32, comma 5, dello Statuto federale, lo accoglie, dichiarando la permanenza della qualità di delegatoassembleare del Comitato Regionale Basilicata e disponendo, altresì, la restituzione della tassa versata.8. RICORSO DELL‟ARBITRO FUORI QUADRO CRIVELLI EZIO DELLA SEZIONE AIA DI TRIESTE, AVVERSO ILPROVVEDIMENTO DELL‟8.11.<strong>2003</strong> DI NON RINNOVO TESSERA PER MOTIVI TECNICI EMANATO DALPRESIDENTE DEL COMITATO REGIONALE FRIULI-VENEZIA GIULIA AIACon atto datato 10 febbraio 2004 l‟arbitro fuori quadro Ezio Crivelli, tesserato presso la Sezione A.I.A. di Trieste, proponevaricorso a questa Corte avverso il provvedimento di “non rinnovo tessera” irrogato nei suoi confronti dal Presidente delComitato Regionale Arbitri Friuli-Venezia Giulia per motivi tecnici, argomentando la lesione di un proprio dirittofondamentale non tutelabile in alcun modo nell‟ordinamento federale. Richiamava espressamente l‟art. 36, comma 5, delRegolamento A.I.A. che testualmente recita:”Gli arbitri possono ricorrere alla Corte Federale per la tutela dei dirittifondamentali personali o associativi contro atti o fatti, non di natura tecnica e disciplinare, posti in essere dalla F.I.G.C. edall’A.I.A. che non trovino altri strumenti di garanzia nell’ordinamento federale”. Riferiva di essere pienamente idoneo asvolgere le funzioni di “osserva tore” e che il provvedimento adottato era stato ispirato da malanimo che il Presidente delComitato Regionale Arbitri nutriva nei suoi confronti. Il ricorso va dichiarato inammissibile, in quanto proprio la normarichiamata dal ricorrente (art. 36, comma 5, Regolamento A.I.A.) preclude la possibilità di impugnazione di provvedimenti chesiano determinati da motivi tecnici. Risulta in atti che le relazioni sulla osservazione di vari arbitri redatte dal Crivelli vennerosottoposte a penetranti valutazioni da parte del superiore organo tecnico (il C.R.A.) e da questi ne vennero rilevatel‟insufficienza e l‟inaffidabilità. Comunque, non è nei poteri di questa Corte operare un sindacato in ordine a provvedimenti acontenuto strettamente tecnico, quale quello impugnato dal Crivelli. P.Q.M. la Corte Federale, decidendo sul ricorso come inepigrafe proposto dall‟arbitro fuori quadro Crivelli Ezio, lo dichiara inammissibile.9. RICHIESTA DI PARERE DEL PRESIDENTE FEDERALE, EX ARTT. 30, COMMA 9 DELLO STATUTO FEDERALEE 19, COMMA 1 DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, SULL‟ISTANZA DELL‟A.C. MARTINA DICOMMUTAZIONE DELLA SANZIONE DELLA PENALIZZAZIONE DI UN PUNTO NELLA CLASSIFICA DELCAMPIONATO DI SERIE C1 <strong>2003</strong>/2004 INFLITTALE PER LA MANCATA PARTECIPAZIONE ALLA GARAGIULIANOVA/MARTINA DEL 31.8.<strong>2003</strong>L‟A.C. Martina, per protestare contro la mancata ammissione al Campionato di Serie B, in sede di allargamento del medesimoCampionato a 24 squadre, non si presentava alla prima gara del Campionato di Serie C1 (Giulianova/Martina del 31.8.<strong>2003</strong>) eproponeva ricorso innanzi al TAR del Lazio avverso il provvedimento con il quale la Federazione aveva fissato la nuovaconformazione del Campionato di Serie B. Il Giudice Sportivo presso la Lega Professionisti Serie C, in relazione alla mancatapartecipazione dell‟A.C. Martina alla gara del 31 agosto <strong>2003</strong>, comminava, ai sensi dell‟art. 53, commi 2 e 7, delle N.O.I.F., leseguenti sanzioni: a) perdita della gara con il punteggio di 0-3; b) penalizzazione di un punto; c) ammenda di € 10.000,00(Com. Uff. n. 12/C del 2 settembre <strong>2003</strong>). Tale determinazione, impugnata dall‟A.C. Martina, veniva confermata dallacompetente Commissione Disciplinare, con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 125/C del 24 dicembre <strong>2003</strong>.Successivamente, l‟A.C. Martina rinunciava al contenzioso proposto innanzi al TAR del Lazio e, con nota dell‟8 gennaio 2004,chiedeva al Presidente Federale di “adottare un provvedimento di clemenza….., con conseguente abolizione della multa e delpunto di penalizzazione”. Il Presidente Federale chiedeva sull‟argomento il parere della Corte federale. La Corte, nella sedutadel 5 febbraio 2004, esprimeva il parere che nella specie non è applicabile l‟istituto della grazia di cui all‟art. 20 del Codice diGiustizia Sportiva, in quanto esso – per la formulazione della anzidetta disposizione è per come essa è stata costantementeapplicata – è riferibile soltanto a sanzioni di durata prolungata nel tempo, quali la squalifica e l‟inibizione. Il PresidenteFederale, con nota del 25 marzo 2004, premesso che il Consiglio Federale ha ritenuto di poter interpretare l‟istanza dellasocietà Martina “come richiesta volta ad ottenere, ai sensi dell‟art. 30, comma 9, dello Statuto e 19 del Codice di GiustiziaSportiva, una commutazione della sanzione del punto di penalizzazione in un'altra di specie diversa e meno grave”, qualel‟ammenda o l‟ammonizione con diffida, ha chiesto sulla richiesta il prescritto parere di questa Corte. Ciò posto, la Cortefederale ritiene che alla fattispecie non sia applicabile l‟istituto della commutazione delle sanzioni, previsto dall‟art. 19 del26
DECISIONI INTEGRALI DELLA CORTE FEDERALE - STAGIONE SPORTIVA <strong>2003</strong>-2004Codice di Giustizia Sportiva. Questo, infatti, può trovare applicazione allorché la norma sanzionatoria preveda, in alternativa,sanzioni di specie diversa e di varia gravità, mentre, allorché la sanzione è stabilita normativamente in maniera fissa – comeavviene nel caso dell‟art. 53, comma 2, delle N.O.I.F. – la relativa previsione, come è vincolante per il giudice sportivo, così loè per l‟organo titolare del potere di clemenza. Ciò non senza osservare che un eventuale provvedimento di commutazione dellasanzione di cui trattasi sarebbe tale da incidere sulla classifica del campionato in corso e quindi sulla posizione dei terzi, il chefarebbe comunque sorgere dubbi sulla opportunità dell‟adozione del provvedimento stesso. Non è applicabile, d‟altro canto, ilrecente provvedimento di amnistia (di cui al C.U. 11 settembre <strong>2003</strong>, n.75/A), e ciò sia per ragioni soggettive, in quanto ha perdestinatari, i dirigenti, i soci di associazioni e i tesserati, mentre nella specie si tratta di una società, che per ragioni oggettive,perché ha ad oggetto unicamente le dichiarazioni lesive e le violazioni della clausola compromissoria. Né il provvedimentostesso è suscettibile di interpretazione estensiva e, tanto meno, di applicazione analogica, atteso che, per la sua naturaeccezionale, la portata di esso non può essere estesa a fattispecie ed a soggetti non espressamente previsti. Peraltro, consideratoche la vicenda si colloca in un contesto verso il quale è stato già manifestato, con il richiamato provvedimento di amnistia, unospirito di conciliazione e di clemenza, vedrà il Consiglio Federale se estendere, in via generale ed astratta, il provvedimentostesso anche a fattispecie del genere di quella sottoposta all‟esame della Corte. P.Q.M. La Corte federale, sulla richiesta comein epigrafe formulata dal Presidente Federale, esprime parere sfavorevole.10. RICHIESTA DI PARERE DEL PRESIDENTE FEDERALE, EX ARTT. 30, COMMA 9, DELLO STATUTOFEDERALE E 19, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, SU ISTANZE DI RIABILITAZIONE DITESSERATI DIVERSILa Corte federale, sulla richiesta di parere come in epigrafe formulata dal Presidente Federale sulle istanze di riabilitazione deisottonotati tesserati, ha formulato i pareri di competenza, così come di seguito riportati: calciatore Pellegrino Francesco: LaCorte federale: - vista la richiesta di parere formulata dal Presidente Federale in ordine all‟istanza di riabilitazione proposta dalcalciatore Pellegrino Francesco; - tenuto conto che ricorrono le condizioni soggettive richieste dall‟art. 19 C.G.S. e che puòattendibilmente presumersi che l‟infrazione commessa non venga più ripetuta; esprime parere favorevole all‟accoglimentodell‟istanza di riabilitazione avanzata dal calciatore Pellegrino Francesco. dirigente Giagnori Mauro: La Corte federale: - vistala richiesta di parere formulata dal Presidente Federale in ordine all‟istanza di riabilitazione proposta dal dirigente GiagnoriMauro; - tenuto conto che ricorrono le condizioni soggettive richieste dall‟art. 19 C.G.S. e che può attendibilmente presumersiche l‟infrazione commessa non venga più ripetuta; esprime parere favorevole all‟accoglimento dell‟istanza di riabilitazioneavanzata dal dirigente Giagnori Mauro. dirigente Rizzaro Francesco: La Corte federale: - vista la richiesta di parere formulatadal Presidente Federale in ordine all‟istanza di riabilitazione proposta dal dirigente Rizzaro Francesco; - tenuto conto chericorrono le condizioni soggettive richieste dall‟art. 19 C.G.S. e che può attendibilmente presumersi che l‟infrazione commessanon venga più ripetuta; esprime parere favorevole all‟accoglimento dell‟istanza di riabilitazione avanzata dal dirigente RizzaroFrancesco.11. RICHIESTA DI PARERE DEL PRESIDENTE FEDERALE, EX ARTT. 30.COMMA 9, DELLO STATUTO FEDERALEE 20,COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, SU ISTANZE DI GRAZIA DI TESSERATI DIVERSILa Corte federale, sulla richiesta di parere del Presidente Federale in merito alle istanze di grazia dei sottonotati tesserati, haformulato i pareri di competenza, così come di seguito riportati: calciatore Dato Christian La Corte Federale: - vista la richiestadi parere formulata dal Presidente Federale in ordine all‟istanza di grazia proposta dal calciatore Dato Christian in relazionealla sanzione della squalifica inflittagli fino al 12 gennaio 2005; - esaminata la documentazione in atti, ivi compreso quantoaddotto dal direttore di gara;- considerate le modalità e le circostanze che hanno dato origine alla squalifica; - tenuto conto diquanto dedotto dall‟istante; esprime parere favorevole all‟accoglimento dell‟istanza avanzata dal calciatore Dato Christian.calciatore Pellegrino Vincenzo La Corte Federale: - vista la richiesta di parere formulata dal Presidente Federale in ordineall‟istanza di grazia proposta dal calciatore Pellegrino Vincenzo in relazione alla sanzione della squalifica inflittagli fino al 25marzo 2005; - esaminata la documentazione in atti, ivi compresa l‟ulteriore documentazione prodotta dal calciatore; - tenutoconto dell‟effettiva gravità dell‟infrazione commessa e di quanto dedotto dall‟istante; esprime parere favorevole allaconcessione dell‟invocato beneficio. Calciatori Lanzetta Alfonso, Romano Giuseppe, Venditti Davide, Freschi Paolo, ZerboGaetano, Vito Gabriele, Di Pasquale Domenico, Granchietti Riccardo, Morbidelli Alberto, Pelle Salvatore, Nicolini Gino,Ranocchia Omar, Ronchetti Carlo, Aquilino Alfio e Spaltro Giovanni: sfavorevole, in quanto la Corte non ha ritenutosussistenti i presupposti idonei per la concessione dell‟invocato beneficio; Costa Giuseppe, Prosperi Daniele, Marchese Enricoe Procaccino Giuseppe Mario (istanze reiterate): sfavorevole, in quanto non sono emersi elementi nuovi, idonei per laconcessione dell‟invocato beneficio, in precedenza già negato; dirigenti Mammarella Aquilino e Micheli Daniele: sfavorevole,in quanto la Corte non ha ritenuto sussistenti i presupposti idonei per la concessione dell‟invocato beneficio.TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COMUNICATO UFFICIALE N. 17/CF DEL 26 MAGGIO 20041. RICHIESTA DEL PRESIDENTE FEDERALE DI INTERPRETAZIONE DELL‟ART. 16, COMMA 6, DELLE N.O.I.F.Con nota del 7 aprile 2004 il Presidente Federale ha chiesto a questa Corte, ai sensi dell‟art. 22 del Codice di giustizia <strong>sportiva</strong>,di interpretare l‟art. 16, comma 6, N.O.I.F., e di rendere in particolare il proprio parere circa l‟applicabilità di tale norma – cheprevede che il Presidente Federale deliberi la revoca dell‟affiliazione della società in caso di dichiarazione di fallimento –anche all‟ipotesi di assoggettamento di una società alla procedura di amministrazione straordinaria, in special modo previstadal decreto legge 23 dicembre <strong>2003</strong>, n. 347, convertito in legge 18 febbraio 2004, n. 39. Ciò premesso, la Corte osserva che la27
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