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Stagione sportiva 2007 - 2008 - Diritto Calcistico

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DECISIONI INTEGRALIDEGLIORGANI DI GIUSTIZIA SPORTIVATesti integrali delle decisioni:Corte di Giustizia FederaleCommissione Disciplinare NazionaleCamera di Conciliazione ed Arbitrato per lo Sport del C.O.N.I.Giudice di ultima istanza in materia di dopingPeriodo di riferimento:1° luglio <strong>2007</strong>/ 30 giugno <strong>2008</strong>Esplicato a cura dell’avv. Gaetano Aita


INDICEDecisioni integrali della Corte di Giustizia Federale - <strong>Stagione</strong> Sportiva <strong>2007</strong> – <strong>2008</strong> – www.figc.itComunicato n. 1/CGF del 17 luglio <strong>2007</strong>Comunicato n. 2/CGF del 18 luglio <strong>2007</strong>Comunicato n. 3/CGF del 20 luglio <strong>2007</strong>Comunicato n. 4/CGF del 24 luglio <strong>2007</strong>Comunicato n. 5/CGF del 26 luglio <strong>2007</strong>Comunicato n. 6/CGF del 27 luglio <strong>2007</strong>Comunicato n. 7/CGF del 31 luglio <strong>2007</strong>Comunicato n. 8/CGF del 01 agosto <strong>2007</strong>Comunicato n. 9/CGF del 07 agosto <strong>2007</strong>Comunicato n. 10/CGF del 08 agosto <strong>2007</strong>Comunicato n. 11/CGF del 09 agosto <strong>2007</strong>Comunicato n. 12/CGF del 20 agosto <strong>2007</strong>Comunicato n. 13/CGF del 29 agosto <strong>2007</strong>Comunicato n. 14/CGF del 31 agosto <strong>2007</strong>Comunicato n. 15/CGF del 03 settembre <strong>2007</strong>Comunicato n. 16/CGF del 07 settembre <strong>2007</strong>Comunicato n. 17/CGF del 13 settembre <strong>2007</strong>Comunicato n. 18/CGF del 14 settembre <strong>2007</strong>Comunicato n. 19/CGF del 19 settembre <strong>2007</strong>Comunicato n. 20/CGF del 21 settembre <strong>2007</strong>Comunicato n. 21/CGF del 28 settembre <strong>2007</strong>Comunicato n. 22/CGF del 28 settembre <strong>2007</strong>Comunicato n. 23/CGF del 01 ottobre <strong>2007</strong>Comunicato n. 24/CGF del 03 ottobre <strong>2007</strong>Comunicato n. 25/CGF del 05 ottobre <strong>2007</strong>Comunicato n. 26/CGF del 09 ottobre <strong>2007</strong>Comunicato n. 27/CGF del 12 ottobre <strong>2007</strong>Comunicato n. 28/CGF del 24 ottobre <strong>2007</strong>Comunicato n. 29/CGF del 26 ottobre <strong>2007</strong>Comunicato n. 30/CGF del 30 ottobre <strong>2007</strong>Comunicato n. 31/CGF del 31 ottobre <strong>2007</strong>Comunicato n. 32/CGF del 31 ottobre <strong>2007</strong>Comunicato n. 33/CGF del 31 ottobre <strong>2007</strong>Comunicato n. 34/CGF del 02 novembre <strong>2007</strong>Comunicato n. 35/CGF del 03 novembre <strong>2007</strong>Comunicato n. 36/CGF del 07 novembre <strong>2007</strong>Comunicato n. 37/CGF del 07 novembre <strong>2007</strong>Comunicato n. 38/CGF del 07 novembre <strong>2007</strong>Comunicato n. 39/CGF del 09 novembre <strong>2007</strong>Comunicato n. 40/CGF del 09 novembre <strong>2007</strong>Comunicato n. 41/CGF del 09 novembre <strong>2007</strong>Comunicato n. 42/CGF del 09 novembre <strong>2007</strong>Comunicato n. 43/CGF del 14 novembre <strong>2007</strong>Comunicato n. 44/CGF del 14 novembre <strong>2007</strong>Comunicato n. 45/CGF del 22 novembre <strong>2007</strong>Comunicato n. 46/CGF del 21 novembre <strong>2007</strong>Comunicato n. 47/CGF del 22 novembre <strong>2007</strong>Comunicato n. 48/CGF del 23 novembre <strong>2007</strong>Comunicato n. 49/CGF del 26 novembre <strong>2007</strong>Comunicato n. 50/CGF del 30 novembre <strong>2007</strong>Comunicato n. 51/CGF del 30 novembre <strong>2007</strong>Comunicato n. 52/CGF del 04 dicembre <strong>2007</strong>Comunicato n. 53/CGF del 05 dicembre <strong>2007</strong>Comunicato n. 54/CGF del 05 dicembre <strong>2007</strong>Comunicato n. 55/CGF del 07 dicembre <strong>2007</strong>Comunicato n. 56/CGF del 11 dicembre <strong>2007</strong>Comunicato n. 57/CGF del 11 dicembre <strong>2007</strong>Comunicato n. 58/CGF del 13 dicembre <strong>2007</strong>Comunicato n. 59/CGF del 14 dicembre <strong>2007</strong>Comunicato n. 60/CGF del 14 dicembre <strong>2007</strong>Comunicato n. 61/CGF del 18 dicembre <strong>2007</strong>Comunicato n. 62/CGF del 19 dicembre <strong>2007</strong>Comunicato n. 63/CGF del 20 dicembre <strong>2007</strong>Comunicato n. 64/CGF del 20 dicembre <strong>2007</strong>Comunicato n. 65/CGF del 21 dicembre <strong>2007</strong>Comunicato n. 66/CGF del 21 dicembre <strong>2007</strong>Comunicato n. 67/CGF del 21 dicembre <strong>2007</strong>Comunicato n. 68/CGF del 04 gennaio <strong>2008</strong>Comunicato n. 69/CGF del 04 gennaio <strong>2008</strong>Comunicato n. 70/CGF del 08 gennaio <strong>2008</strong>Comunicato n. 71/CGF del 07 gennaio <strong>2008</strong>Dispositivi ……………………………………………………………………………...pag.Dispositivi ……………………………………………………………………………...pag.Dispositivi ……………………………………………………………………………...pag.Dispositivi ……………………………………………………………………………...pag.Motivazioni …………………………………………………………………………....pag.Dispositivi ……………………………………………………………………………...pag.Dispositivi ……………………………………………………………………………...pag.Motivazioni……………………………………………………………………………...pag.Dispositivi ……………………………………………………………………………...pag.Dispositivi ……………………………………………………………………………...pag.Dispositivi ……………………………………………………………………………...pag.Dispositivi ……………………………………………………………………………...pag.Dispositivi ……………………………………………………………………………...pag.Dispositivi ……………………………………………………………………………...pag.Dispositivi ……………………………………………………………………………...pag.Dispositivi 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Comunicato n. 72/CGF del 09 gennaio <strong>2008</strong> Motivazioni……………………………………………………………………………...pag.Comunicato n. 73/CGF del 11 gennaio <strong>2008</strong> Dispositivi ……………………………………………………………………………...pag.Comunicato n. 74/CGF del 11 gennaio <strong>2008</strong> Motivazioni……………………………………………………………………………...pag.Comunicato n. 75/CGF del 11 gennaio <strong>2008</strong> Dispositivi ……………………………………………………………………………...pag.Comunicato n. 76/CGF del 11 gennaio <strong>2008</strong> Motivazioni……………………………………………………………………………...pag.Comunicato n. 77/CGF del 11 gennaio <strong>2008</strong> Dispositivi ……………………………………………………………………………...pag.Comunicato n. 78/CGF del 18 gennaio <strong>2008</strong> Dispositivi ……………………………………………………………………………...pag.Comunicato n. 79/CGF del 18 gennaio <strong>2008</strong> Dispositivi ……………………………………………………………………………...pag.Comunicato n. 80/CGF del 23 gennaio <strong>2008</strong> Relativo alle motivazioni del Comunicato n. 01/CGF - Riunione del 16 luglio <strong>2007</strong> pag.Comunicato n. 81/CGF del 23 gennaio <strong>2008</strong> Relativo alle motivazioni del Comunicato n. 02/CGF - Riunione del 17 luglio <strong>2007</strong> pag.Comunicato n. 82/CGF del 23 gennaio <strong>2008</strong> Dispositivi ……………………………………………………………………………...pag.Comunicato n. 83/CGF del 23 gennaio <strong>2008</strong> Dispositivi ……………………………………………………………………………...pag.Comunicato n. 84/CGF del 24 gennaio <strong>2008</strong> Motivazioni……………………………………………………………………………...pag.Comunicato n. 85/CGF del 25 gennaio <strong>2008</strong> Dispositivi ……………………………………………………………………………...pag.Comunicato n. 86/CGF del 25 gennaio <strong>2008</strong> Dispositivi ……………………………………………………………………………...pag.Comunicato n. 87/CGF del 25 gennaio <strong>2008</strong> Dispositivi ……………………………………………………………………………...pag.Comunicato n. 88/CGF del 25 gennaio <strong>2008</strong> Motivazioni……………………………………………………………………………...pag.Comunicato n. 89/CGF del 30 gennaio <strong>2008</strong> Dispositivi ……………………………………………………………………………...pag.Comunicato n. 90/CGF del 31 gennaio <strong>2008</strong> Dispositivi ……………………………………………………………………………...pag.Comunicato n. 91/CGF del 31 gennaio <strong>2008</strong> Dispositivi ……………………………………………………………………………...pag.Comunicato n. 92/CGF del 31 gennaio <strong>2008</strong> Motivazioni……………………………………………………………………………...pag.Comunicato n. 93/CGF del 01 febbraio <strong>2008</strong> Relativo alle motivazioni del Comunicato n. 77/CGF - Riunione del 16 gennaio <strong>2008</strong> pag.Comunicato n. 94/CGF del 04 febbraio <strong>2008</strong> Relativo alle motivazioni del Comunicato n. 22/CGF - Riunione del 28 settembre <strong>2007</strong> pag.Comunicato n. 95/CGF del 04 febbraio <strong>2008</strong> Relativo alle motivazioni del Comunicato n. 24/CGF - Riunione del 03 ottobre <strong>2007</strong> pag.Comunicato n. 96/CGF del 04 febbraio <strong>2008</strong> Relativo alle motivazioni del Comunicato n. 29/CGF - Riunione del 26 ottobre <strong>2007</strong> pag.Comunicato n. 97/CGF del 04 febbraio <strong>2008</strong> Relativo alle motivazioni del Comunicato n. 30/CGF - Riunione del 30 ottobre <strong>2007</strong> pag.Comunicato n. 98/CGF del 04 febbraio <strong>2008</strong> Relativo alle motivazioni del Comunicato n. 27/CGF - Riunione del 12 ottobre <strong>2007</strong> pag.Comunicato n. 99/CGF del 05 febbraio <strong>2008</strong> Relativo alle motivazioni del Comunicato n. 12/CGF - Riunione del 17 agosto <strong>2007</strong> pag.Comunicato n. 100/CGF del 05 febbraio <strong>2008</strong> Relativo alle motivazioni del Comunicato n. 13/CGF - Riunione del 28 agosto <strong>2007</strong> pag.Comunicato n. 101/CGF del 05 febbraio <strong>2008</strong> Relativo alle motivazioni del Comunicato n. 14/CGF - Riunione del 30 agosto <strong>2007</strong> pag.Comunicato n. 102/CGF del 05 febbraio <strong>2008</strong> Relativo alle motivazioni del Comunicato n. 15/CGF - Riunione del 31 agosto <strong>2007</strong> pag.Comunicato n. 103/CGF del 05 febbraio <strong>2008</strong> Relativo alle motivazioni del Comunicato n. 18/CGF - Riunione del 14 settembre <strong>2007</strong> pag.Comunicato n. 104/CGF del 05 febbraio <strong>2008</strong> Relativo alle motivazioni del Comunicato n. 31/CGF - Riunione del 30 ottobre <strong>2007</strong> pag.Comunicato n. 105/CGF del 07 febbraio <strong>2008</strong> Dispositivi ……………………………………………………………………………...pag.Comunicato n. 106/CGF del 07 febbraio <strong>2008</strong> Dispositivi ……………………………………………………………………………...pag.Comunicato n. 107/CGF del 07 febbraio <strong>2008</strong> Motivazioni……………………………………………………………………………...pag.Comunicato n. 108/CGF del 07 febbraio <strong>2008</strong> Motivazioni……………………………………………………………………………...pag.Comunicato n. 109/CGF del 09 febbraio <strong>2008</strong> Dispositivi ……………………………………………………………………………...pag.Comunicato n. 110/CGF del 08 febbraio <strong>2008</strong> Dispositivi ……………………………………………………………………………...pag.Comunicato n. 111/CGF del 13 febbraio <strong>2008</strong> Dispositivi ……………………………………………………………………………...pag.Comunicato n. 112/CGF del 13 febbraio <strong>2008</strong> Dispositivi ……………………………………………………………………………...pag.Comunicato n. 113/CGF del 13 febbraio <strong>2008</strong> Dispositivi ……………………………………………………………………………...pag.Comunicato n. 114/CGF del 18 febbraio <strong>2008</strong> Dispositivi ……………………………………………………………………………...pag.Comunicato n. 115/CGF del 15 febbraio <strong>2008</strong> Dispositivi ……………………………………………………………………………...pag.Comunicato n. 116/CGF del 15 febbraio <strong>2008</strong> Dispositivi ……………………………………………………………………………...pag.Comunicato n. 117/CGF del 19 febbraio <strong>2008</strong> Relativo alle motivazioni del Comunicato n. 33/CGF - Riunione del 31 ottobre <strong>2007</strong> pag.Comunicato n. 118/CGF del 19 febbraio <strong>2008</strong> Relativo alle motivazioni del Comunicato n. 34/CGF - Riunione del 02 novembre <strong>2007</strong>pag.Comunicato n. 119/CGF del 19 febbraio <strong>2008</strong> Relativo alle motivazioni del Comunicato n. 36/CGF - Riunione del 07 novembre <strong>2007</strong>pag.Comunicato n. 120/CGF del 19 febbraio <strong>2008</strong> Relativo alle motivazioni del Comunicato n. 39/CGF - Riunione del 09 novembre <strong>2007</strong>pag.Comunicato n. 121/CGF del 19 febbraio <strong>2008</strong> Relativo alle motivazioni del Comunicato n. 41/CGF - Riunione del 09 novembre <strong>2007</strong>.pag.Comunicato n. 122/CGF del 19 febbraio <strong>2008</strong> Relativo alle motivazioni del Comunicato n. 42/CGF - Riunione del 09 novembre <strong>2007</strong>.pag.Comunicato n. 123/CGF del 19 febbraio <strong>2008</strong> Relativo alle motivazioni del Comunicato n. 43/CGF - Riunione del 14 novembre <strong>2007</strong>.pag.Comunicato n. 124/CGF del 19 febbraio <strong>2008</strong> Relativo alle motivazioni del Comunicato n. 44/CGF - Riunione del 14 novembre <strong>2007</strong>pag.Comunicato n. 125/CGF del 19 febbraio <strong>2008</strong> Relativo alle motivazioni del Comunicato n. 45/CGF - Riunione del 21 novembre <strong>2007</strong>.pag.Comunicato n. 126/CGF del 19 febbraio <strong>2008</strong> Relativo alle motivazioni del Comunicato n. 47/CGF - Riunione del 22 novembre <strong>2007</strong>pag.Comunicato n. 127/CGF del 19 febbraio <strong>2008</strong> Relativo alle motivazioni del Comunicato n. 49/CGF - Riunione del 23 novembre <strong>2007</strong>.pag.Comunicato n. 128/CGF del 21 febbraio <strong>2008</strong> Dispositivi ……………………………………………………………………………...pag.Comunicato n. 129/CGF del 22 febbraio <strong>2008</strong> Dispositivi……………………………………………………………………………...pag.Comunicato n. 130/CGF del 22 febbraio <strong>2008</strong> Dispositivi……………………………………………………………………………...pag.Comunicato n. 131/CGF del 28 febbraio <strong>2008</strong> Dispositivi……………………………………………………………………………...pag.Comunicato n. 132/CGF del 28 febbraio <strong>2008</strong> Dispositivi …………………………………………………………………………...pag.Comunicato n. 133/CGF del 29 febbraio <strong>2008</strong> Dispositivi……………………………………………………………………………...pag.Comunicato n. 134/CGF del 06 marzo <strong>2008</strong> Dispositivi ……………………………………………………………………………...pag.Comunicato n. 135/CGF del 06 marzo <strong>2008</strong> Motivazioni……………………………………………………………………………...pag.Comunicato n. 136/CGF del 07 marzo <strong>2008</strong> Dispositivi……………………………………………………………………………...pag.Comunicato n. 137/CGF del 07 marzo <strong>2008</strong> Dispositivi ……………………………………………………………………………...pag.Comunicato n. 138/CGF del 13 marzo <strong>2008</strong> Dispositivi……………………………………………………………………………...pag.Comunicato n. 139./CGF del 13 marzo <strong>2008</strong> Dispositivi……………………………………………………………………………...pag.Comunicato n. 140/CGF del 14 marzo <strong>2008</strong> Dispositivi……………………………………………………………………………...pag.Comunicato n. 141/CGF del 14 marzo <strong>2008</strong> Dispositivi……………………………………………………………………………...pag.Comunicato n. 142/CGF del 18 marzo <strong>2008</strong> Dispositivi……………………………………………………………………………...pag.Comunicato n. 143/CGF del 19 marzo <strong>2008</strong> Dispositivi……………………………………………………………………………...pag.Comunicato n. 144/CGF del 20 marzo <strong>2008</strong> Dispositivi……………………………………………………………………………...pag.Comunicato n. 145/CGF del 20 marzo <strong>2008</strong> Dispositivi……………………………………………………………………………...pag.Comunicato n. 146/CGF del 25 marzo <strong>2008</strong> Dispositivi………………………………………………………………………………...pag.Comunicato n. 147/CGF del 26 marzo <strong>2008</strong> Dispositivi…………………………………………………………………………...pag.Comunicato n. 148/CGF del 26 marzo <strong>2008</strong> Dispositivi……………………………………………………………………………………...pag.4


Comunicato n. 226/CGF del 19 giugno <strong>2008</strong> Relativo alle motivazioni del Comunicato n. 128/CGF - Riunione del 21 febbraio <strong>2008</strong> pagComunicato n. 227/CGF del 19 giugno <strong>2008</strong> Relativo alle motivazioni del Comunicato n. 129/CGF - Riunione del 22 febbraio <strong>2008</strong> pagComunicato n. 228/CGF del 19 giugno <strong>2008</strong> Relativo alle motivazioni del Comunicato n. 131/CGF - Riunione del 28 febbraio <strong>2008</strong> pagComunicato n. 229/CGF del 19 giugno <strong>2008</strong> Relativo alle motivazioni del Comunicato n. 133/CGF - Riunione del 29 febbraio <strong>2008</strong> pagComunicato n. 230/CGF del 19 giugno <strong>2008</strong> Relativo alle motivazioni del Comunicato n. 138/CGF - Riunione del 13 marzo <strong>2008</strong> pagComunicato n. 231/CGF del 19 giugno <strong>2008</strong> Relativo alle motivazioni del Comunicato n. 139/CGF - Riunione del 13 marzo <strong>2008</strong> pagComunicato n. 232/CGF del 19 giugno <strong>2008</strong> Relativo alle motivazioni del Comunicato n. 150/CGF - Riunione del 28 marzo <strong>2008</strong> pagComunicato n. 233/CGF del 19 giugno <strong>2008</strong> Relativo alle motivazioni del Comunicato n. 153/CGF - Riunione del 04 aprile 20008 pagComunicato n. 234/CGF del 20 giugno <strong>2008</strong> Relativo alle motivazioni del Comunicato n. 157/CGF - Riunione del 19 aprile 20008 pagComunicato n. 235/CGF del 23 giugno <strong>2008</strong> Relativo alle motivazioni del Comunicato n. 159/CGF - Riunione del 11 aprile 20008 pagComunicato n. 236/CGF del 23 giugno <strong>2008</strong> Relativo alle motivazioni del Comunicato n. 161/CGF - Riunione del 17 aprile 20008 pagComunicato n. 237/CGF del 23 giugno <strong>2008</strong> Relativo alle motivazioni del Comunicato n. 164/CGF - Riunione del 18 aprile 20008 pagComunicato n. 238/CGF del 23 giugno <strong>2008</strong> Relativo alle motivazioni del Comunicato n. 167/CGF - Riunione del 24 aprile 20008 pagComunicato n. 239/CGF del 23 giugno <strong>2008</strong> Relativo alle motivazioni del Comunicato n. 169/CGF - Riunione del 30 aprile 20008 pagComunicato n. 240/CGF del 23 giugno <strong>2008</strong> Relativo alle motivazioni del Comunicato n. 177/CGF - Riunione del 13 maggio 20008 pagComunicato n. 241/CGF del 24 giugno <strong>2008</strong> Relativo alle motivazioni del Comunicato n. 144/CGF - Riunione del 20 marzo 20008 pagComunicato n. 242/CGF del 24 giugno <strong>2008</strong> Relativo alle motivazioni del Comunicato n. 181/CGF - Riunione del 16 maggio 20008 pagComunicato n. 243/CGF del 24 giugno <strong>2008</strong> Relativo alle motivazioni del Comunicato n. 183/CGF - Riunione del 21 maggio 20008 pagComunicato n. 244/CGF del 24 giugno <strong>2008</strong> Relativo alle motivazioni del Comunicato n. 184/CGF - Riunione del 22 maggio 20008 pagComunicato n. 245/CGF del 24 giugno <strong>2008</strong> Relativo alle motivazioni del Comunicato n. 187/CGF - Riunione del 27 maggio 20008 pagComunicato n. 246/CGF del 24 giugno <strong>2008</strong> Relativo alle motivazioni del Comunicato n. 189/CGF - Riunione del 28 maggio 20008 pagComunicato n. 247/CGF del 24 giugno <strong>2008</strong> Relativo alle motivazioni del Comunicato n. 190/CGF - Riunione del 29 maggio 20008 pagComunicato n. 248/CGF del 24 giugno <strong>2008</strong> Relativo alle motivazioni del Comunicato n. 202/CGF - Riunione del 05 giugno 20008 pagComunicato n. 249/CGF del 24 giugno <strong>2008</strong> Relativo alle motivazioni del Comunicato n. 143/CGF - Riunione del 19 marzo 20008 pagComunicato n. 250/CGF del 24 giugno <strong>2008</strong> Relativo alle motivazioni del Comunicato n. 213/CGF - Riunione del 10 giugno 20008 pagComunicato n. 251/CGF del 26 giugno <strong>2008</strong> Relativo alle motivazioni del Comunicato n. 53/CGF - Riunione del 05 diecembre 20007 pagComunicato n. 252/CGF del 26 giugno <strong>2008</strong> Relativo alle motivazioni del Comunicato n. 132/CGF - Riunione del 28 febbraio 20008 pagComunicato n. 253/CGF del 26 giugno <strong>2008</strong> Relativo alle motivazioni del Comunicato n. 149/CGF - Riunione del 28 marzo 20008 pagComunicato n. 254/CGF del 30 giugno <strong>2008</strong> Relativo alle motivazioni del Comunicato n. 192/CGF - Riunione del 30 maggio 20008 pagComunicato n. 255/CGF del 30 giugno <strong>2008</strong> Relativo alle motivazioni del Comunicato n. 221/CGF - Riunione del 12 maggio 20008 pagComunicato n. 256/CGF del 30 giugno <strong>2008</strong> Relativo alle motivazioni del Comunicato n. 180/CGF - Riunione del 15 maggio 20008 pagComunicato n. 257/CGF del 01 luglio <strong>2008</strong> Relativo alle motivazioni del Comunicato n. 109/CGF - Riunione del 30 aprile 20008 pagComunicato n. 258/CGF del 01 luglio <strong>2008</strong> Relativo alle motivazioni del Comunicato n. 136/CGF - Riunione del 07 marzo 20008 pagComunicato n. 259/CGF del 01 luglio <strong>2008</strong> Relativo alle motivazioni del Comunicato n. 170/CGF - Riunione del 30 aprile 20008 pagComunicato n. 260/CGF del 02 luglio <strong>2008</strong> Relativo alle motivazioni del Comunicato n. 185/CGF - Riunione del 22 maggio 20008 pagComunicato n. 261/CGF del 08 luglio <strong>2008</strong> Relativo alle motivazioni del Comunicato n. 142/CGF - Riunione del 08 marzo 20008 pagComunicato n. 262/CGF del 08 luglio <strong>2008</strong> Relativo alle motivazioni del Comunicato n. 145/CGF - Riunione del 20 marzo 20008 pagComunicato n. 263/CGF del 08 luglio <strong>2008</strong> Relativo alle motivazioni del Comunicato n. 169/CGF - Riunione del 29 aprile 20008 pagComunicato n. 264/CGF del 08 luglio <strong>2008</strong> Relativo alle motivazioni del Comunicato n. 163/CGF - Riunione del 18 aprile 20008 pagComunicato n. 265/CGF del 21 luglio <strong>2008</strong> Relativo alle motivazioni del Comunicato n. 025/CGF - Riunione del 05 ottobre <strong>2007</strong> pagComunicato n. 266/CGF del 21 luglio <strong>2008</strong> Relativo alle motivazioni del Comunicato n. 057/CGF - Riunione del 11 dicembre <strong>2007</strong> pagComunicato n. 267/CGF del 21 luglio <strong>2008</strong> Relativo alle motivazioni del Comunicato n. 066/CGF - Riunione del 21 dicembre <strong>2007</strong> pagComunicato n. 268/CGF del 21 luglio <strong>2008</strong> Relativo alle motivazioni del Comunicato n. 134/CGF - Riunione del 06 marzo <strong>2008</strong> pagComunicato n. 269/CGF del 21 luglio <strong>2008</strong> Relativo alle motivazioni del Comunicato n. 151/CGF - Riunione del 03 aprile <strong>2008</strong> pagComunicato n. 270/CGF del 21 luglio <strong>2008</strong> Relativo alle motivazioni del Comunicato n. 152/CGF - Riunione del 04 aprile <strong>2008</strong> pagComunicato n. 271/CGF del 21 luglio <strong>2008</strong> Relativo alle motivazioni del Comunicato n. 166/CGF - Riunione del 23 aprile <strong>2008</strong> pagComunicato n. 272/CGF del 21 luglio <strong>2008</strong> Relativo alle motivazioni del Comunicato n. 161/CGF - Riunione del 30 maggio <strong>2008</strong> pagComunicato n. 273/CGF del 29 luglio <strong>2008</strong> Relativo alle motivazioni del Comunicato n. 113/CGF - Riunione del 13 febbraio <strong>2008</strong> pagComunicato n. 274/CGF del 30 luglio <strong>2008</strong> Relativo alle motivazioni del Comunicato n. 193/CGF - Riunione del 03 giugno <strong>2008</strong> pagComunicato n. 275/CGF del 07 agosto <strong>2008</strong> Relativo alle motivazioni parziali del Comunicato n. 213/CGF - Riunione del 10 giugno <strong>2008</strong> pagComunicato n. 276/CGF del 15 settembre <strong>2008</strong> Relativo alle motivazioni del Comunicato n. 224/CGF - Riunione del 26 giugno <strong>2008</strong> pagComunicato n. 277/CGF del 16 settembre <strong>2008</strong> Relativo alle motivazioni del Comunicato n. 171/CGF - Riunione del 30 aprile <strong>2008</strong> pagComunicato n. 278/CGF del 16 settembre <strong>2008</strong> Relativo alle motivazioni del Comunicato n. 67/CGF - Riunione del 21 dicembre <strong>2007</strong> pagComunicato n. 279/CGF del 09 ottobre <strong>2008</strong> Relativo alle motivazioni del Comunicato n. 10/CGF - Riunione del 08 agosto <strong>2007</strong> pagComunicato n. 280/CGF del 09 ottobre <strong>2008</strong> Relativo alle motivazioni del Comunicato n. 16/CGF - Riunione del 06 settembre <strong>2007</strong> pagComunicato n. 281/CGF del 09 ottobre <strong>2008</strong> Relativo alle motivazioni del Comunicato n. 69/CGF - Riunione del 04 gennaio <strong>2008</strong> pagComunicato n. 282/CGF del 09 ottobre <strong>2008</strong> Relativo alle motivazioni del Comunicato n. 74/CGF - Riunione del 11 gennaio <strong>2008</strong> pagComunicato n. 283/CGF del 09 ottobre <strong>2008</strong> Relativo alle motivazioni del Comunicato n. 86/CGF - Riunione del 26 gennaio <strong>2008</strong> pagComunicato n. 284/CGF del 09 ottobre <strong>2008</strong> Relativo alle motivazioni del Comunicato n. 137/CGF - Riunione del 07 marzo <strong>2008</strong> pagComunicato n. 285/CGF del 09 ottobre <strong>2008</strong> Relativo alle motivazioni del Comunicato n. 141/CGF - Riunione del 14 marzo <strong>2008</strong> pagComunicato n. 286/CGF del 09 ottobre <strong>2008</strong> Relativo alle motivazioni del Comunicato n. 147/CGF - Riunione del 26 marzo <strong>2008</strong> pagComunicato n. 287/CGF del 09 ottobre <strong>2008</strong> Relativo alle motivazioni del Comunicato n. 160/CGF - Riunione del 15 aprile <strong>2008</strong> pagComunicato n. 288/CGF del 09 ottobre <strong>2008</strong> Relativo alle motivazioni del Comunicato n. 213/CGF - Riunione del 10 giugno <strong>2008</strong> pagComunicato n. 289/CGF del 03 marzo 2009 Relativo alle motivazioni del Comunicato n. 7/CGF - Riunione del 31 luglio <strong>2007</strong> pagComunicato n. 290/CGF del 03 marzo 2009 Relativo alle motivazioni del Comunicato n. 40/CGF - Riunione del 09 novembre <strong>2007</strong> pagComunicato n. 291/CGF del 03 marzo 2009 Relativo alle motivazioni del Comunicato n. 52/CGF - Riunione del 04 dicembre <strong>2007</strong> pagComunicato n. 292/CGF del 03 marzo 2009 Relativo alle motivazioni del Comunicato n. 115/CGF - Riunione del 18 febbraio <strong>2008</strong> pagComunicato n. 293/CGF del 03 marzo 2009 Relativo alle motivazioni del Comunicato n. 162/CGF - Riunione del 18 aprile <strong>2008</strong> pagComunicato n. 294/CGF del 17 luglio 2009 Relativo alle motivazioni del Comunicato n. 006 del 27/07/<strong>2007</strong>Comunicato n. 294/CGF del 17 luglio 2009 Relativo alle motivazioni del Comunicato n. 020 del 21/09/<strong>2007</strong>Comunicato n. 294/CGF del 17 luglio 2009 Relativo alle motivazioni del Comunicato n. 075 del 11/01/<strong>2008</strong>Comunicato n. 294/CGF del 17 luglio 2009 Relativo alle motivazioni del Comunicato n. 130/CGF del 22/02/<strong>2008</strong>Comunicato n. 294/CGF del 17 luglio 2009 Relativo alle motivazioni del Comunicato n. 140/CGF del 14/03/<strong>2008</strong>Comunicato n. 294/CGF del 17 luglio 2009 Relativo alle motivazioni del Comunicato n. 158/CGF del 11/04/<strong>2008</strong>Comunicato n. 300/CGF del 17 luglio 2009 Relativo alle motivazioni del Comunicato n. 174/CGF del 08/05/<strong>2008</strong>Comunicato n. 301/CGF del 17 luglio 2009 Relativo alle motivazioni del Comunicato n. 175/CGF del 08/05/<strong>2008</strong>6


Comunicato n. 302/CGF del 17 luglio 2009 Relativo alle motivazioni del Comunicato n. 176/CGF del 08/05/<strong>2008</strong>Comunicato n. 303/CGF del 17 luglio 2009 Relativo alle motivazioni del Comunicato n. 182/CGF del 16/05/<strong>2008</strong>Comunicato n. 304/CGF del 17 luglio 2009 Relativo alle motivazioni del Comunicato n. 223/CGF del 20/06/<strong>2008</strong>Comunicato n. 305/CGF del 06 agosto 2009 Relativo alle motivazioni del Comunicato n. 017/CGF del 13/09/<strong>2007</strong>Decisioni integrali della Commissione Disciplinare Nazionale - <strong>Stagione</strong> Sportiva <strong>2007</strong> – <strong>2008</strong> – www.figc.itComunicato n. 1/CND del 06 luglio <strong>2007</strong>Comunicato n. 2/CND del 13 luglio <strong>2007</strong>Comunicato n. 3/CND del 13 luglio <strong>2007</strong>Comunicato n. 4/CND del 02 agosto <strong>2007</strong>Comunicato n. 5/CND del 06 agosto <strong>2007</strong>Comunicato n. 6/CND del 04 settembre <strong>2007</strong>Comunicato n. 7/CND del 18 settembre <strong>2007</strong>Comunicato n. 8/CND del 28 settembre <strong>2007</strong>Comunicato n. 9/CND del 04 ottobre <strong>2007</strong>Comunicato n. 10/CND del 08 ottobre <strong>2007</strong>Comunicato n. 11/CND del 09 ottobre <strong>2007</strong>Comunicato n. 12/CND del 17 ottobre <strong>2007</strong>Comunicato n. 13/CND del 18 ottobre <strong>2007</strong>Comunicato n. 14/CND del 09 novembre <strong>2007</strong>Comunicato n. 15/CND del 15 novembre <strong>2007</strong>Comunicato n. 16/CND del 22 novembre <strong>2007</strong>Comunicato n. 17/CND del 30 novembre <strong>2007</strong>Comunicato n. 18/CND del 06 dicembre <strong>2007</strong>Comunicato n. 19/CND del 12 dicembre <strong>2007</strong>Comunicato n. 20/CND del 13 dicembre <strong>2007</strong>Comunicato n. 21/CND del 20 dicembre <strong>2007</strong>Comunicato n. 22/CND del 04 gennaio <strong>2008</strong>Comunicato n. 23/CND del 10 gennaio <strong>2008</strong>Comunicato n. 24/CND del 11 gennaio <strong>2008</strong>Comunicato n. 25/CND del 18 gennaio <strong>2008</strong>Comunicato n. 26/CND del 25 gennaio <strong>2008</strong>Comunicato n. 27/CND del 31 gennaio <strong>2008</strong>Comunicato n. 28/CND del 01 febbraio <strong>2008</strong>Comunicato n. 29/CND del 08 febbraio <strong>2008</strong>Comunicato n. 30/CND del 13 febbraio <strong>2008</strong>Comunicato n. 31/CND del 14 febbraio <strong>2008</strong>Comunicato n. 32/CND del 22 febbraio <strong>2008</strong>Comunicato n. 33/CND del 28 febbraio <strong>2008</strong>Comunicato n. 34/CND del 29 febbraio <strong>2008</strong>Comunicato n. 35/CND del 05 marzo <strong>2008</strong>Comunicato n. 36/CND del 06 marzo <strong>2008</strong>Comunicato n. 37/CND del 07 marzo <strong>2008</strong>Comunicato n. 38/CND del 13 marzo <strong>2008</strong>Comunicato n. 39/CND del 17 marzo <strong>2008</strong>Comunicato n. 40/CND del 19 marzo <strong>2008</strong>Comunicato n. 41/CND del 25 marzo <strong>2008</strong>Comunicato n. 42/CND del 27 marzo <strong>2008</strong>Comunicato n. 43/CND del 28 marzo <strong>2008</strong>Comunicato n. 44/CND del 04 aprile <strong>2008</strong>Comunicato n. 45/CND del 04 aprile <strong>2008</strong>Comunicato n. 46/CND del 10 aprile <strong>2008</strong>Comunicato n. 47/CND del 18 aprile <strong>2008</strong>Comunicato n. 48/CND del 22 aprile <strong>2008</strong>Comunicato n. 49/CND del 29 aprile <strong>2008</strong>Comunicato n. 50/CND del 05 maggio <strong>2008</strong>Comunicato n. 51/CND del 06 maggio <strong>2008</strong>Comunicato n. 52/CND del 08 maggio <strong>2008</strong>Comunicato n. 53/CND del 12 maggio <strong>2008</strong>Comunicato n. 54/CND del 15 maggio <strong>2008</strong>Comunicato n. 55/CND del 16 maggio <strong>2008</strong>Comunicato n. 56/CND del 20 maggio <strong>2008</strong>Comunicato n. 57/CND del 22 maggio <strong>2008</strong>Comunicato n. 58/CND del 27 maggio <strong>2008</strong>Comunicato n. 59/CND del 29 maggio <strong>2008</strong>Comunicato n. 60/CND del 30 maggio <strong>2008</strong>Comunicato n. 61/CND del 03 giugno <strong>2008</strong>Comunicato n. 62/CND del 06 giugno <strong>2008</strong>Comunicato n. 63/CND del 06 giugno <strong>2008</strong>Comunicato n. 64/CND del 12 giugno <strong>2008</strong>Comunicato n. 65/CND del 18 giugno <strong>2008</strong>Comunicato n. 66/CND del 18 giugno <strong>2008</strong>……………………………………………………………………………………...pag.……………………………………………………………………………………...pag.……………………………………………………………………………………...pag.……………………………………………………………………………………...pag.……………………………………………………………………………………...pag.……………………………………………………………………………………...pag.……………………………………………………………………………………...pag.……………………………………………………………………………………...pag.……………………………………………………………………………………...pag.……………………………………………………………………………………...pag.……………………………………………………………………………………...pag.……………………………………………………………………………………...pag.……………………………………………………………………………………...pag.……………………………………………………………………………………...pag.……………………………………………………………………………………...pag.……………………………………………………………………………………...pag.……………………………………………………………………………………...pag.……………………………………………………………………………………...pag.……………………………………………………………………………………...pag.……………………………………………………………………………………...pag.……………………………………………………………………………………...pag.……………………………………………………………………………………...pag.……………………………………………………………………………………...pag.……………………………………………………………………………………...pag.……………………………………………………………………………………...pag.……………………………………………………………………………………...pag.……………………………………………………………………………………...pag.……………………………………………………………………………………...pag.……………………………………………………………………………………...pag.……………………………………………………………………………………...pag.……………………………………………………………………………………...pag.……………………………………………………………………………………...pag.……………………………………………………………………………………...pag.……………………………………………………………………………………...pag.……………………………………………………………………………………...pag.……………………………………………………………………………………...pag.……………………………………………………………………………………...pag.……………………………………………………………………………………...pag.……………………………………………………………………………………...pag.……………………………………………………………………………………...pag.……………………………………………………………………………………...pag.……………………………………………………………………………………...pag.……………………………………………………………………………………...pag.……………………………………………………………………………………...pag.……………………………………………………………………………………...pag.……………………………………………………………………………………...pag.……………………………………………………………………………………...pag.……………………………………………………………………………………...pag.……………………………………………………………………………………...pag.……………………………………………………………………………………...pag.……………………………………………………………………………………...pag.……………………………………………………………………………………...pag.……………………………………………………………………………………...pag.……………………………………………………………………………………...pag.……………………………………………………………………………………...pag.……………………………………………………………………………………...pag.……………………………………………………………………………………...pag.……………………………………………………………………………………...pag……………………………………………………………………………………...pag……………………………………………………………………………………...pag7


Comunicato n. 67/CND del 23 giugno <strong>2008</strong>Decisioni integrali della Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo Sport del CONI - <strong>Stagione</strong> Sportiva <strong>2007</strong> – <strong>2008</strong> – www.coni.itLodo Arbitrale del 26 Luglio <strong>2007</strong> - U.S. Tempio Srl Contro F.I.G.C. - Lega Professionisti Serie C - U.S.D. CalcioCaravaggese SrlLodo Arbitrale del 5 novembre <strong>2007</strong> – A.S. Latina S.p.A. contro Federazione Italiana Giuoco Calcio - LegaNazionale Dilettanti - Comitato Regionale Lazio FIGC / LNDLodo Arbitrale del 26 novembre <strong>2007</strong> – Sporting Gatteo A.S.D.contro Federazione Italiana Giuoco Calcio - LegaNazionale Dilettanti - Comitato Regionale Emilia Romagna FIGC / LNDLodo Arbitrale del 26 novembre <strong>2007</strong> – Sporting Gatteo A.S.D. contro Federazione Italiana Giuoco Calcio - LegaNazionale Dilettanti - Comitato Regionale Emilia Romagna FIGC/LNDLodo Arbitrale del 15 gennaio <strong>2008</strong> – A.S. Roccella contro Federazione Italiana Giuoco Calcio - Lega NazionaleDilettanti - F.C. Rossanese 1909 A.S.D.…………………...pag.…………………...pag.…………………...pag.…………………...pag.…………………...pag.Lodo Arbitrale del 11 gennaio <strong>2008</strong> –Nazionale DilettantiF.C.D. Raffadali contro Federazione Italiana Giuoco Calcio - Lega…………………...pag.Lodo Arbitrale del 11 gennaio <strong>2008</strong> – U. S. Tavoleto A.S.D. - A.S.D. Belforte Calcio contro Federazione ItalianaGiuoco CalcioLodo Arbitrale del 11 marzo <strong>2008</strong> – Eranno Pieroni contro Federazione Italiana Giuoco Calcio…………………...pag.…………………...pag.Lodo Arbitrale del 11 aprile <strong>2008</strong> – A.S. Cesenatico Chimicart contro Federazione Italiana Giuoco Calcio e LegaNazionale DilettantiLodo Arbitrale del 17 aprile <strong>2008</strong> –Calcio a Cinque della Lega Nazionale Dilettanti (L.N.D.)A.S. Reggio Calcio a 5 contro Federazione Italiana Giuoco e DivisioneLodo Arbitrale del 23 aprile <strong>2008</strong> – Antonio Ciccarone contro Federazione Italiana Giuoco CalcioLodo Arbitrale del 23 aprile <strong>2008</strong> – Sebastiano Aprile contro Federazione Italiana Giuoco CalcioLodo Arbitrale del 23 aprile <strong>2008</strong> – U.S.D. Siracusa S.r.l. contro Federazione Italiana Giuoco CalcioLodo Arbitrale del 1 maggio <strong>2008</strong> – A.C. Città di Castello srl contro Federazione Italiana Giuoco CalcioLodo Arbitrale del 16 maggio <strong>2008</strong> – Paolo Lombardo contro Federazione Italiana Giuoco CalcioLodo Arbitrale del 20 maggio <strong>2008</strong> – Sig. stefano Capozucca contro Federazione Italiana Giuoco CalcioLodo Arbitrale del 3 giugno <strong>2008</strong> – U.S: Ariano Irpino contro Federazione Italiana Giuoco Calcio e ComitatoRegionale (F.I.G.C. – L.N.D.)Lodo Arbitrale del 9 giugno <strong>2008</strong> – Rag. Giuliano Milesi contro Federazione Italiana Giuoco CalcioLodo Arbitrale del 19 giugno <strong>2008</strong> – S.S.C. Venezia S.p.A. e Arrigo Poletti contro Federazione Italiana GiuocoCalcioLodo Arbitrale del 30 giugno <strong>2008</strong> – F.C. Bolzano Bozen 96 contro Federazione Italiana Giuoco Calcio…………………...pag.…………………...pag.…………………...pag.…………………...pag.…………………...pag.…………………...pag.…………………...pag.…………………...pag.…………………...pag.…………………...pag.…………………...pag.…………………...pag.…………………...pag.…………………...pag.…………………...pag.…………………...pag.…………………...pag.…………………...pag.…………………...pag.…………………...pag.…………………...pag.…………………...pag.…………………...pag.…………………...pag.…………………...pag.…………………...pag.…………………...pag.…………………...pag.…………………...pag.…………………...pag.…………………...pag.8


Decisioni integrali del Giudice di Ultima Istanza in Materia di Doping - <strong>Stagione</strong> Sportiva <strong>2007</strong> – <strong>2008</strong> – www.coni.it…………………...pag.…………………...pag.…………………...pag.…………………...pag.…………………...pag.…………………...pag.…………………...pag.…………………...pag.…………………...pag.…………………...pag.…………………...pag.Decisione n. 06/07 del 28/09/07 – F. F.Decisione n. 15/07 del 09/11/07 – N. C.…………………...pag.…………………...pag.…………………...pag.…………………...pag.9


DECISIONI INTEGRALIDELLACORTE DI GIUSTIZIAFEDERALESTAGIONE SPORTIVA <strong>2007</strong> - <strong>2008</strong>10


TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COMUNICATO UFFICIALE N. 1/CGF DEL 17 LUGLIO <strong>2007</strong>1. RICORSO DELLA SPORT CLUB LICUSATI AVVERSO LA DECLARATORIA DI INAMMISSIBILITÀ DELRECLAMO PROPOSTO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CASALETTO 2001/LICUSATI DEL 14.4.<strong>2007</strong>(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania – Com. Uff. n. 106 del 31.5.<strong>2007</strong>)La C.G.F.. in accoglimento dell‘appello come sopra proposto dallo Sport Club Licusati di Camerata (Salerno), annullal‘impugnata delibera per insussistenza della dichiarata inammissibilità e, per l‘effetto, dispone l‘invio degli atti alla competenteCommissione Disciplinare Territoriale, per l‘esame di merito. Dispone restituirsi la tassa reclamo.2. RICORSO DELL' A.S. VOLTURARA TERMINIO 1972 AVVERSO DECISIONI MERITO GARA F.C. SPORTINGATRIPALDA/A.S. VOLTURARA TERMINIO DELL‘1.4.<strong>2007</strong>(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania – Com. Uff. n. 109 del 7.06.<strong>2007</strong>)La C.G.F.. in accoglimento dell‘appello come sopra proposto dalla A.S. Volturara terminio 1972 di Volturara Irpina (Avellino)annulla la decisione impugnata e, per l‘effetto, infligge alla società F.C. Sporting Atripalda la punizione <strong>sportiva</strong> della perditadella gara sopra indicata per 0 – 3. Dispone restituirsi la tassa reclamo.3. RICORSO DELL‘U.S. CANNONAU JERZU PICCHI AVVERSO LE SANZIONI: DELLA SQUALIFICA PER 8GIORNATE DI GARA AI CALCIATORI LANGUI MIRKO, LOTTO ROBERTO, USAI NICOLA, PIRAS ALESSANDRO,PIRODI GIANLUIGI, USAI FEDERICO; DELLA SQUALIFICA PER 10 GIORNATE DI GARA AL CALCIATORE USAIEGIDIO; DELLA SQUALIFICA FINO AL 30.5.<strong>2008</strong> SEGUITO GARA MARCOMER/CANNONANU JERZU PICCHIDEL 20.05.<strong>2007</strong>(Delibera del Comitato Regionale Sardegna – Com. Uff. n. 48 del 14.06.<strong>2007</strong>)La C.G.F.. dichiara inammissibile il ricorso come sopra proposto dalla U.S. Cannonau Jerzu Picchi di Jerzu (Nuoro) e disponel‘incameramento della tassa reclamo.4. RICORSO DELL‘UFFICIO DI PROCURA ANTIDOPING DEL C.O.N.I. AVVERSO IL PROSCIOGLIMENTO DELCALC. C. M. E L‘INCONGRUITÀ DELLA SANZIONE INFLITTA AL SIG. P. G. SEGUITO PROPRIO DEFERIMENTOPER VIOLAZIONE, RISPETTIVAMENTE, DEGLI ARTT. 2.1 E 2.1.1 NORME SPORTIVE ANTIDOPING DEL C.O.N.I.IN VIGORE(Delibera della Commissione Disciplinare presso Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 388 del 21.6.<strong>2007</strong>)APPELLO INCIDENTALE DEL CALC. C. M.;APPELLO INCIDENTALE DEL DR. P. GI..La C.G.F.. in parziale accoglimento del reclamo come sopra proposto dall‘Ufficio di Procura Antidoping del C.O.N.I., perl‘effetto infligge: al calciatore C. M. la sanzione della squalifica nei limiti del presofferto; al dott. P. G. la sanzionedell‘inibizione di mesi 4. Respinge gli appelli incidentali.5. RICORSO DELL‘A.S.D. PIANURA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA INFLITTA AL SIG. CAFASSOARMANDO FINO AL 28.11.<strong>2008</strong>, SEGUITO GARA PIANURA/INTERNAPOLI DEL 15.5.<strong>2007</strong> (Delibera dellaCommissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania – Com. Uff. n. 105 del 26.5.<strong>2007</strong>)La C.G.F.. dichiara inammissibile il ricorso come sopra proposto dalla A.S.D. Pianura di Napoli, dispone l‘invio degli atti allaProcura Federale per gli eventuali accertamenti e valutazioni in ordine alle dichiarazioni contenute nel reclamo.Dispone l‘incameramento della tassa reclamo.6. RICORSO DELL‘A.S.C. TROPEA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CESSANITI/TROPEA DELL‘1.4.<strong>2007</strong>(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria – Com. Uff. n. 159 del 5.6.<strong>2007</strong>)La C.G.F.. dichiara inammissibile il ricorso come sopra proposto dalla A.S.C. Tropea di Tropea (Vibo Valentia), e disponel‘incameramento della tassa reclamo.7. RICORSO DELLA POL. ALTINESE 2000 AVVERSO DECISIONI MERITO GARA ALTINESE/TIBURFUOCOABRUZZO CALCIO DEL 27.5.<strong>2007</strong>(Delibera Commissione Disciplinare presso Comitato Regionale Abruzzo – Com- Uff. n. 73 del 14.06.<strong>2007</strong>)La C.G.F.. respinge l‘appello come sopra proposto dalla Pol. Altinese 2000 di Altino (Chieti) e dispone l‘incameramento dellatassa reclamo.8. RICORSO DELL‘S.S.D. LICATA S.R.L. AVVERSO LE SANZIONI DELLA SQUALIFICA DEL CAMPO DI GIUOCOFINO AL 31.3.<strong>2008</strong> IN CAMPO NEUTRO E L‘AMMENDA DI € 5.000,00 SEGUITO GARA LICATA/ACICATENA DEL20.5.<strong>2007</strong>(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 201 del 8.6.<strong>2007</strong>)La C.G.F.. in parziale accoglimento del reclamo come sopra proposto dalla S.S.D. Licata S.r.l. di Licata (Agrigento), perl‘effetto riduce la squalifica del campo a tutto il 31.01.<strong>2008</strong>. Conferma nel resto. Dispone restituirsi la tassa reclamo.TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COMUNICATO UFFICIALE N. 2/CGF DEL 18 LUGLIO <strong>2007</strong>11


1. RICORSO DELL‘A.S. ROMA VIII AVVERSO IL PROSCIOGLIMENTO DEI PROPRI TESSERATI BOCCHINIFEDERICO, PAPARELLI GIORGIO, SPERATI MARCO, VIOLA DAVIDE, FORTE DANIELE, GRASSI MARCO,BRUGNOLI LUCA, TARQUINI EMANUELE, PASQUALI ALESSANDRO E DI RAIMONDOFABIO SEGUITO PROPRIO DEFERIMENTO AI SENSI DELL‘ARTICOLO 92 COMMA 1 E 4 DELLE NOIF(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio – Com. Uff. n. 113 del 14.6.<strong>2007</strong>)La C.G.F.. dichiara inammissibile il ricorso come sopra proposto dalla A.S. Roma VIII di Colle Prenestino (Roma) e disponel‘incameramento della tassa reclamo.2. RICORSO DELLA SESTESE CALCIO AVVERSO LA REIEZIONE DEL RECLAMO PROPOSTO AVVERSO LAQUANTIFICAZIONE DEL ―PREMIO ALLA CARRIERA‖ EX ART. 99 BIS N.O.I.F. FORMULATA DALL‘UFFICIO DELLAVORO E PREMI F.I.G.C. IN RELAZIONE AL TESSERAMENTO DEL CALCIATORE CIOFFI GABRIELE NATO IL7.9.1975 (GIÀ TESSERATO SESTESE CALCIO) IN FAVORE DELL‘F.C. TORINO S.P.A.(Delibera della Commissione Vertenze Economiche – Com. Uff. n. 23/D del 17.4.<strong>2007</strong>)La C.G.F.. respinge l‘appello come sopra proposto dalla Sestese Calcio di Sesto Fiorentino (Firenze) e disponel‘incameramento della tassa reclamo.3. RICORSO DEL CALCIATORE C. N. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SOSPENSIONE DA QUALSIASI ATTIVITÀSPORTIVA PER ANNI 2 A PARTIRE DAL 15.3.<strong>2007</strong> A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURAANTIDOPING DEL C.O.N.I. PER VIOLAZIONE DELL‘ART. 2.1 DELLE NORME SPORTIVE ANTIDOPING DELC.O.N.I.(Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 391 del 26.6.<strong>2007</strong>)La C.G.F.. respinge l‘appello come sopra proposto dal calciatore C.N. e dispone l‘incameramento della tassa reclamo.4. RICORSO DELL‘U.S. CORSICO 1908 AVVERSO LE SANZIONI INFLITTE: DELLA SQUALIFICA DEL CAMPOPER UNA GIORNATA DI GARA E AMMENDA DI € 500,00 ALLA RECLAMANTE; DELLA SQUALIFICA FINO AL3.10.<strong>2007</strong> AL SIG. ALBANESE GIUSEPPE; DELLA SQUALIFICA FINO AL 6.5.2009 AL CALCIATORE PERRONEMATTEO; DELLA SQUALIFICA FINO AL 5.11.<strong>2008</strong> AI CALCIATORI BOSIO MATTEO E GUAZZONI ROBERTO;DELLA SQUALIFICA FINO AL 7.5.<strong>2008</strong> AL CALCIATORE ABATI EMANUELE, SEGUITO GARA CENTROSCHUSTER/CORSICO 1908 DEL 28.4.<strong>2007</strong>(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia – Com. Uff. n. 50 del 28.6.<strong>2007</strong>)La C.G.F.. dichiara inammissibile il ricorso come sopra proposto dalla U.S. Corsico 1908 di Corsico (Milano) e disponel‘incameramento della tassa reclamo.5. RICORSO PER REVOCAZIONE AI SENSI DELL‘ART. 35 C.G.S. DELL‘A.C.D. LEIVI 1980 AVVERSO DECISIONICOLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI RELATIVE ALLA VERTENZAECONOMICA ALLENATORE FOPPIANO MAURO/ACD LEIVI 1980 (Delibera del Collegio Arbitrale presso la Leganazionale Dilettanti – Com. Uff. n. 6 del 17.03.<strong>2007</strong>)La C.G.F.. dichiara inammissibile il ricorso come sopra proposto dalla A.C.D. Leivi 1980 di Chiavari (Genova) e disponel‘incameramento della tassa reclamo.6. RICORSO DELL‘ASCD EBOLITANA 1925, AVVERSO LE SANZIONI DELLA SQUALIFICA DEL CAMPO DIGIOCO PER 2 GIORNATE E L‘AMMENDA DI € 5.000,00 SEGUITO GARA EBOLITANA/LAVELLO DEL 27.5.<strong>2007</strong>(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 204 del 15.6.<strong>2007</strong>)La C.G.F.. in parziale accoglimento del reclamo come sopra proposto dalla A.S.C.D. Ebolitana 1925 di Eboli (Salerno),annulla l‘impugnata delibera e, per l‘effetto, infligge alla A.S.C.D. Ebolitana 1925 la sanzione dell‘ammenda di € 8.000,00.Dispone restituirsi la tassa reclamo.7. RICORSO DELL‘U.S. NERVIANESE 1919 CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA INFLITTA ALCALCIATORE MARAZZI MATTEO FINO AL 30.11.<strong>2007</strong>(Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso Comitato Regionale Lombardia del Settore Giovanile e Scolastico – Com.Uff. n. 46 del 22.6.<strong>2007</strong>)La C.G.F. respinge l‘appello come sopra proposto dalla U.S. Nervianese 1919 Calcio di Nervino (Milano) e disponel‘incameramento della tassa reclamo.8. RICORSO DELL‘A.S.D. MONTEGIORGIO CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA PENALIZZAZIONE DI 5PUNTI IN CLASSIFICA NEL CAMPIONATO DI COMPETENZA NELLA STAGIONE SPORTIVA <strong>2007</strong>/<strong>2008</strong>,INFLITTAGLI A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE DEL COMITATO REGIONALE MARCHE PERRESPONSABILITÀ DIRETTA E OGGETTIVA NELLE VIOLAZIONI ASCRITTE AI PROPRI DIRIGENTI DELL‘ART.1,COMMA 1 C.G.S.(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Marche – Com. Uff. n. 157 del 7.6.<strong>2007</strong>)12


La C.G.F. respinge l‘appello come sopra proposto dalla A.S.D. Montegiorgio Calcio di Montegiorgio (Ascoli Piceno) edispone l‘incameramento della tassa reclamo.9. RICORSO DEL CALCIATORE GRANDI MATHIAS AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA INFLITTAGLIFINO AL 31.1.<strong>2008</strong>(Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Lombardia del S.G.S. – Com. Uff. n. 46 del22.6.<strong>2007</strong>)La C.G.F. dichiara inammissibile il ricorso come sopra proposto dal calciatore Grandi Mathias e dispone l‘incameramentodella tassa reclamo.TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COMUNICATO UFFICIALE N. 3/CGF DEL 20 LUGLIO <strong>2007</strong>(CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE - SEZIONI UNITE)1. RICORSO AI SENSI DELL‘ ART. 32, COMMA 7, STATUTO F.I.G.C. (PREVIGENTE) DELL‘ASSOCIATO BRUNODI COLA AVVERSO LA SANZIONE DELL‘INIBIZIONE PER GIORNI 90 INFLITTA A SEGUITO DELDEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE(Delibera C.A.F. C.U. n. 58/C dell‘12 giugno <strong>2007</strong>)La Corte di Giustizia Federale, respinge il ricorso e, per l‘effetto, conferma la decisione di primo grado; ordinal‘incameramento della tassa.2. RICORSO AI SENSI DELL‘ART. 22, COMMA 3, CODICE GIUSTIZIA SPORTIVA DELLA A.S.D. NUOVAFILADELFIALa Corte di Giustizia Federale, dichiara inammissibile il ricorso e conseguentemente ordina l‘incameramento della tassa.1. RICORSO DEL GENOA CRICKET AND FOOTBALL CLUB S.p.A. EX ART. 33, COMMA 2, LETT. a), CODICE DIGIUSTIZIA SPORTIVA, AVVERSO LA SANZIONE DELL‘AMMENDA DI €150.000,00 INFLITTA A SEGUITO DIDEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE(Delibera della Commissione Disciplinare presso la L.N.P. C.U. n. 379 dell‘11.6.<strong>2007</strong>)2. RICORSO DEL SIG. PREZIOSI ENRICO EX ART. 33, COMMA 2, LETT. a), CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA,AVVERSO LA SANZIONE DELL‘INIBIZIONE PER ANNI CINQUE INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELPROCURATORE FEDERALE(Delibera della Commissione Disciplinare presso la L.N.P. C.U. n. 379 dell‘11.6.<strong>2007</strong>)3. RICORSO DEL SIG. ALEARDO DALL‘OGLIO EX ART. 33, COMMA 2, LETT. a), CODICE DI GIUSTIZIASPORTIVA, AVVERSO LA SANZIONE DELL‘INIBIZIONE PER MESI SEI INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTODEL PROCURATORE FEDERALE(Delibera della Commissione Disciplinare presso la L.N.P. C.U. n. 379 dell‘11.6.<strong>2007</strong>)La Corte di Giustizia Federale, riuniti i ricorsi, accoglie i ricorsi come sopra riuniti e, per l‘effetto, annulla, a norma dell‘art.37, comma 4, C.G.S., la decisione impugnata e rinvia alla Commissione Disciplinare Nazionale perché provveda ad un nuovoesame del merito, nel corretto rispetto del contraddittorio. Ordina la restituzione delle tasse versate.TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COMUNICATO UFFICIALE N. 4/CGF del 24 Luglio <strong>2007</strong>1. RICORSO DEL FUTSAL FABRIANO A.S.D. AVVERSO LA SANZIONE DELL‘AMMENDA DI € 3.615,00, SEGUITODEFERIMENTO DEL PRESIDENTE DELLA DIVISIONE CALCIO FEMMINILE PER VIOLAZIONE DELL‘ART. 32REGOLAMENTO L.N.D. CON RIFERIMENTO AL COM. UFF. N. 1 DEL 4.7.2006 DELLA DIVISIONE CALCIOFEMMINILE(Delibera della Commissione Disciplinare presso la Divisione Calcio Femminile – Com. Uff. n. 101 del 29.05.<strong>2007</strong>)La C.G.F. accoglie il ricorso come sopra proposto dalla Futsal Fabriano A.S.D. di Fabriano (Ancona) e, per l‘effetto, annulla lasanzione inflitta. Dispone restituirsi la tassa reclamo.2. RICORSO DEL CERVIA CALCIO FEMMINILE ASD AVVERSO LA SANZIONE DELL‘AMMENDA DI € 3.615,00SEGUITO DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE DELLA DIVISIONE CALCIO FEMMINILE PER VIOLAZIONEDELL‘ART. 32 REGOLAMENTO L.N.D. IN RELAZIONE AL COM. UFF. N. 1 DEL 4.7.2006 DELLA DIVISIONECALCIO FEMMINILE(Delibera della Commissione Disciplinare presso la Divisione Calcio Femminile – Com. Uff. n. 101 del 29.05.<strong>2007</strong>)La C.G.F. accoglie il ricorso come sopra proposto dalla Cervia Calcio Femminile A.S.D. di Cervia (Ravenna) e, per l‘effetto,annulla la sanzione inflitta. Dispone restituirsi la tassa reclamo.3. RICORSO DEL MARSALA CALCIO FEMMINILE ASD, AVVERSO LA SANZIONE DELL‘AMMENDA DI € 3.615,00SEGUITO DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE DELLA DIVISIONE CALCIO FEMMINILE PER VIOLAZIONE13


DELL‘ART. 32 REGOLAMENTO L.N.D. IN RELAZIONE AL COM. UFF. N. 1 DEL 4.7.2006 DELLA DIVISIONECALCIO FEMMINILE(Delibera della Commissione Disciplinare presso la Divisione Calcio Femminile – Com. Uff. n. 101 del 29.05.<strong>2007</strong>)La C.G.F. accoglie il ricorso come sopra proposto dal Marsala Calcio Femminile A.S.D. di Marsala e, per l‘effetto, annulla lasanzione inflitta. Dispone restituirsi la tassa reclamo.4. RICORSO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO IL PROSCIOGLIMENTO DEL CALCIATORE PORRINIERIK E DELLA SOCIETÀ U.S.D. SANTERENZINA SEGUITO PROPRIO DEFERIMENTO PER VIOLAZIONERISPETTIVAMENTE DEGLI ARTT. 27 COMMA 2 STATUTO FEDERALE E 2 COMMA 4 C.G.S. A TITOLO DIRESPONSABILITÀ OGGETTIVA(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Liguria – Com. Uff. n. 68 del 07.6.<strong>2007</strong>)La C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dal Procuratore Federale infligge:- al calciatore Porrini Erik la squalifica per mesi 6;- alla Società U.S.D. Santerenzina di San Terenzo (La Spezia) la sanzione dell‘ammenda di € 100,00 per responsabilitàoggettiva.5. RICORSO DELL‘U.S.D. BOJANO AVVERSO LE SANZIONI INFLITTE: DELL‘INIBIZIONE PER ANNI 1 AL SIG.MALATESTA ANTONIO (PRESIDENTE U.S. BOJANO) PER VIOLAZIONE DELL‘ART.1, COMMA 1 C.G.S.;DELL‘AMMENDA DI € 3.000,00 ALL‘U.S.D. BOJANO PER RESPONSABILITÀ DIRETTA PER VIOLAZIONEDELL‘ART. 2, COMMA 4 C.G.S.; DELL‘INIBIZIONE PER MESI 6 AL SIG. PRIOLO FERNANDO PAOLO E DELLASQUALIFICA PER 4 GIORNATE DI GARA AL CALCIATORE ANSELMO DARIO PER VIOLAZIONE DELL‘ART. 1,COMMA 1 C.G.S; DELLA INIBIZIONE PER MESI 3 AL SIG. FELICE FABRIZI PER VIOLAZIONE DELL‘ART.1,COMMA 3 C.G.S., SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 188 del 18.5.<strong>2007</strong>)La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dalla U.S.D. Bojano di Bojano (Campobasso) e dispone l‘incameramentodella tassa reclamo.6. RICORSO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO IL PROSCIOGLIMENTO DEL CALCIATOREGIACOMELLI ALESSANDRO E DELLA POLISPORTIVA OPICINA, A SEGUITO DI PROPRIO DEFERIMENTO PERVIOLAZIONE DEGLI ARTT. 27, COMMA 2, STATUTO FEDERALE, 1, COMMA 1 E 2, COMMA 4 C.G.S.(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia – Com. Uff. n. 51 del 24.5.<strong>2007</strong>)La C.G.F.. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dal Procuratore Federale infligge:- al calciatore Giacomelli Alessandro la sanzione della squalifica per mesi 6;- alla società Pol. Opicina di Trieste la sanzione dell‘ammenda di € 100,00 a titolo di responsabilità oggettiva.7. RICORSO DELL‘U.S. TAVOLETO A.S.D. AVVERSO LE SANZIONI INFLITTE: DELLA SQUALIFICA PER MESI 4AI CALCIATORI SIGNOROTTI GIUSEPPE E PEZZANI MARCO; DELL‘INIBIZIONE PER MESI 1 AI SIGNORI DILUCA PIERINO, BALSAMINI SERGIO, FALCONI GIANCARLO E SARTORI BRUNO; DELL‘INIBIZIONE PER MESI6 AL SIG. DI VIRGILIO DAVIDE; DELLA PENALIZZAZIONE DI 10 PUNTI IN CLASSIFICA DEL CAMPIONATO DICOMPETENZA NELLA STAGIONE SPORTIVA <strong>2007</strong>/<strong>2008</strong> E DELL‘AMMENDA DI € 2.000,00 ALLA RECLAMANTE,SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER LE VIOLAZIONI RISPETTIVAMENTE ASCRITTEDELL‘ART. 1, COMMA 1 E 2, COMMA 4 C.G.S.(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Marche – Com. Uff. n- 156 del 6.6.<strong>2007</strong>)La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dalla U.S. Tavoleto di Tavoleto (Pesaro e Urbino) e disponel‘incameramento della tassa reclamo.8. RICORSO DELL‘A.S.D. BELFORTE CALCIO AVVERSO LE SANZIONI: DELLA SQUALIFICA PER MESI 4 AICALCIATORI MELINI TOMAS E CANCELLIERI FEDERICO; DELL‘INIBIZIONE PER MESI 1 AL SIG. PALAZZINIANDREA; DELL‘INIBIZIONE PER MESI 6 AL SIG. ABRUZZESE DOMENICO; DELLA PENALIZZAZIONE DI 10PUNTI IN CLASSIFICA DEL CAMPIONATO DI COMPETENZA NELLA STAGIONE SPORTIVA <strong>2007</strong>/<strong>2008</strong> EDELL‘AMMENDA DI € 2.000,00 ALLA RECLAMANTE, SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATOREFEDERALE PER LE VIOLAZIONI RISPETTIVAMENTE ASCRITTE DELL‘ART. 1, COMMA 1 E 2, COMMA 4 C.G.S.(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Marche – Com. Uff. n- 156 del 6.6.<strong>2007</strong>)La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dalla A.S.D. Belforte Calcio di Belforte all‘Isauro (Pesaro e Urbino) edispone l‘incameramento della tassa reclamo.9. RICORSO DELLA POLISPORTIVA OLYMPIA CUCCURANO AVVERSO LE SANZIONI INFLITTE: DELLASQUALIFICA PER MESI 4 AL CALC. BIAGIONI CHRISTIAN; DELLA PENALIZZAZIONE DI PUNTI 5 NELLACLASSIFICA DEL CAMPIONATO DI COMPETENZA DA SCONTARSI NELLA STAGIONE SPORTIVA <strong>2007</strong>/<strong>2008</strong> EDELL‘AMMENDA DI € 1000,00 A CARICO DELLA SOCIETÀ, SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATOREFEDERALE PER LA VIOLAZIONE, RISPETTIVAMENTE DELL‘ART. 1 COMMA 1 C.G.S. E DELL‘ART. 2 COMMA 4C.G.S. PER LA CONDOTTA ASCRIVIBILE AI SUOI DIRIGENTI14


(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Marche – Com. Uff. n. 156 del 6.6.<strong>2007</strong>)La C.G.F. dichiara inammissibile il ricorso come sopra proposto dalla Poli<strong>sportiva</strong> Olympia Cuccurano di Cuccurano di Fano(Pesaro e Urbino) e dispone l‘incameramento della tassa reclamo.Ordinanza Interlocutoria10. RICORSO DEL SIGNOR D‘AVINO FRANCESCO AVVERSO LA SANZIONE DELL‘INIBIZIONE PER ANNI 5INFLITTAGLI SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL‘ART. 1,COMMA 1 C.G.S. IN RELAZIONE ALL‘ART. 21, COMMI 1 E 3 N.O.I.F.(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Basilicata – Com. Uff. n. 117 del 23.5.<strong>2007</strong>)La Corte di Giustizia Federale- LETTO il ricorso presentato dal Signor Francesco D‘Avino contro la delibera pronunciata dalla Commissione Disciplinarepresso il Comitato Regionale Basilicata della Lega Nazionale Dilettanti in data 23.5.<strong>2007</strong>;- UDITI nell‘udienza del 23.7.<strong>2007</strong> gli interventi della Procura Federale e del reclamante;- RITENUTO utile acquisire ai fini del decidere una conoscenza dettagliata dell‘attività svolta dal Sig. D‘Avino presso laSocietà F.C. Potenza a partire dal giorno della sua nomina ad Amministratore Delegato sino a quella della sua effettivacessazione della carica, con particolare riguardo al triennio antecedente della sentenza dichiarativa di fallimento, d i s p o n e acura della Procura Federale la produzione di copia integrale dei verbali del Consiglio di Amministrazione cui il D‘Avino hapartecipato.TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COMUNICATO UFFICIALE N. 5/CGF DEL 26 LUGLIO <strong>2007</strong>(CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE - SEZIONE CONSULTIVA)1. RICHIESTA DI PROROGA DEI TERMINI DA PARTE DELL‘UFFICIO INDAGINI, AI SENSI DELL‘ ART. 32,COMMA 11, CODICE GIUSTIZIA SPORTIVAIn data 17 luglio <strong>2007</strong>, il Segretario della Federazione Italiana Giuoco Calcio, trasmetteva, per competenza, alla Corte diGiustizia Federale la richiesta di proroga di alcune indagini in corso di cui veniva allegato uno specifico elenco, posta in esserein data 28 giugno <strong>2007</strong>, prot. n. 3768, dal Capo dell‘Ufficio Indagini e ricevuta dalla Presidenza Federale in data 4 luglio <strong>2007</strong>,con prot. n. 28. L‘istanza proposta dal Capo dell‘Ufficio Indagini si era resa necessaria, in quanto il dettato dell‘art. 32, comma11, del Codice di Giustizia Sportiva, approvato dal Consiglio Federale, in data 21 giugno <strong>2007</strong> ed entrato in vigore il 1 luglio<strong>2007</strong>, recita ―le indagini relative a fatti denunciati nel corso di una stagione agonistica devono concludersi prima dell‘iniziodella stagione successiva‖; unica eccezione a tale regola è costituita dall‘ultima parte dello stesso comma 11, che prevede ilpotere per la Corte di Giustizia Federale, nella sua composizione consultiva, di concedere proroghe eccezionali per consentirela prosecuzione dell‘indagine. Successivamente in data 25 luglio <strong>2007</strong> la Procura Federale, che in virtù del coordinato dispostodell‘art. 34, comma 15, dello Statuto, dell‘art. 32, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, nonché della disposizione XIdelle Norme Transitorie e Finali dello Statuto della F.I.G.C. a far data dal 1 luglio <strong>2007</strong>, è subentrata in tutte le competenzeprecedentemente svolte dall‘Ufficio Indagini, ha reiterato l‘istanza di proroga precedentemente formulata dall‘Ufficio Indagini,facendola propria. Alla luce di quanto sopra la Corte di Giustizia Federale, in data 25 luglio <strong>2007</strong>, in sede consultiva,esaminata l‘istanza di proroga redatta in data 28 giugno <strong>2007</strong> dall‘Ufficio Indagini e recepita in data 25 luglio <strong>2007</strong> dallaProcura Federale, considerando che il primo luglio è entrato in vigore il nuovo Codice di Giustizia Sportiva e che, inconseguenza di tale accadimento, le funzioni inquirenti, in precedenza svolte dall‘Ufficio Indagini, sono state assunte dallaProcura Federale, dopo avere riunito le due istanze ESPRIME parere favorevole alla prosecuzione delle indagini ad opera dellaProcura Federale a norma dell‘art. 32, comma 11, del nuovo Codice di Giustizia Sportiva, ravvisando i motivi di eccezionalità,richiesti dallo stesso comma, sia nella giustificazione addotta dall‘Ufficio Indagini, relativa a procedimenti aperti in tempitroppo recenti ovvero particolarmente ampi o complessi, sia nella novità costituita dalla recentissima entrata in vigore delCodice di Giustizia Sportiva. La Corte ritiene altresì necessario segnalare, per il futuro, che le richieste di proroghe sianooperate per ogni singola procedura (e non collettivamente, come è avvenuto nel caso in esame) relativamente alla qualeandranno puntualmente chiarite le ragioni della eccezionalità della misura richiesta.2. RICHIESTE DI PARERE, EX ARTT. 30, COMMA 9, DELLO STATUTO FEDERALE (PREVIGENTE) E 33, COMMA8, STATUTO FEDERALE (VIGENTE), SU ISTANZE DI GRAZIA DI TESSERATILa Corte di Giustizia Federale, dopo l‘illustrazione da parte dei relatori, ha formulato i pareri qui di seguito riportati:calciatori Fabio PASCALE – Emilio POGGETTI – Massimo MIGALE – Claudio MUTO sfavorevole, in quanto la Corte nonha ritenuto sussistenti i presupposti idonei per la concessione dell‘invocato beneficio. Marco BERINI (reiterata) sfavorevole,allo stato, in quanto non sono emersi elementi nuovi, idonei per la concessione del richiesto beneficio, già negato inprecedenza. Dirigenti Tommaso PLACANICA – Adriano RAVELLI sfavorevole, in quanto la Corte non ha ritenuto sussistentii presupposti idonei per la concessione dell‘invocato beneficio. Tecnici Filippo LABONIA sfavorevole, in quanto la Corte nonha ritenuto, allo stato, sussistenti i presupposti idonei per la concessione dell‘invocato beneficio.TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COMUNICATO UFFICIALE N. 6/CGF DEL 27 LUGLIO <strong>2007</strong>1. RICORSO DELLA VIRTUS NONE A.S.D. AVVERSO DECISIONI MERITO GARA VIRTUS NONE/VIRTUSBRICHERASIO DEL 18.3.<strong>2007</strong>15


(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Piemonte Valle d‘Aosta – Com. Uff. n. 37 del5.4.<strong>2007</strong>)La C.G.F. accoglie il ricorso come sopra proposto dalla Virtus None A.S.D. di None (Torino), annulla l‘impugnata delibera e,per l‘effetto, ripristina il risultato di 3-1 conseguito sul campo nella gara Virtus None/Virtus Bricherasio del 18.3.<strong>2007</strong>.Dispone restituirsi la tassa reclamo.2. RICORSO DELLA U.S. ANTELLA 99 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA INFLITTA ALCALCIATORE GRIFONI CHRISTIAN FINO AL 12.4.2009 SEGUITO GARA ANTELLA/SCARPERIA DEL 25.2.<strong>2007</strong>(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Toscana – Com. Uff. n. 53 del 24.5.<strong>2007</strong>)La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dalla U.S. Antella 99 di Bagno a Ripoli (Firenze) e disponel‘incameramento della tassa reclamo.3. RICORSO DELL‘ U.S. RIVER 65 AVVERSO LE SANZIONI DELL‘INIBIZIONE FINO AL 31.12.<strong>2008</strong> INFLITTA ALSIG. ROMANO ANTONIO, PRESIDENTE U.S. RIVER 65, LA PENALIZZAZIONE DI PUNTI 10 IN CLASSIFICA DASCONTARSI NELLA STAGIONE SPORTIVA <strong>2007</strong>/<strong>2008</strong> A CARICO DELLA PRIMA SQUADRA E L‘AMMENDA DI €2.500,00; LA SQUALIFICA PER N. 5 GARE AI CALCIATORI, D‘ALTERIO ALESSANDRO, LONARDO MARCO,MALLOZZI MARCO, CIARALDI GIOVANNI, ESPOSITO ALESSANDRO, MACIOCE MARCO, SARACINO GIORGIOE SARACINO SIMONE, SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONEDELL‘ART. 1 COMMA 1 C.G.S. IN RELAZIONE ALL‘ART. 40 COMMA E) NOIF E LA SOCIETÀ DELL‘ART. 2COMMA 4 C.G.S. PER RESPONSABILITÀ DIRETTA NELLA VIOLAZIONE ASCRITTA AL PROPRIO PRESIDENTE(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Abruzzo – Com- Uff. n. 73 del 21.6.<strong>2007</strong>)La C.G.F.. dichiara inammissibile il ricorso come sopra proposto dall‘U.S. River 65 di Chieti Scalo(Chieti) e disponel‘incameramento della tassa reclamo.4. RICORSO DEL SIGNOR TOSONE EDDI AVVERSO LA SANZIONE DELL‘INIBIZIONE PER ANNI 1 (FINO AL14.6.<strong>2008</strong>) SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL‘ART. 1 COMMA 1C.G.S. IN RELAZIONE AGLI ARTT. 100 E 106 N.O.I.F. (Delibera della Commissione Disciplinare presso il ComitatoRegionale Friuli Venezia Giulia – Com. Uff. n. 54 del 14.6.<strong>2007</strong>)La C.G.F.. dichiara inammissibile il ricorso come sopra proposto dal signor Tosone Eddi e dispone l‘incameramento della tassareclamo.5. RICORSO DELLA A.S. ROMA VIII AVVERSO IL PROSCIOGLIMENTO DEI PROPRI TESSERATI BOCCHINIFEDERICO, PAPARELLI GIORGIO, SPERATI MARCO, VIOLA DAVIDE, FORTE DANIELE, GRASSI MARCO,BRUGNOLI LUCA, TARQUINI EMANUELE, PASQUALI ALESSANDRO E DI RAIMONDO FABIO SEGUITOPROPRIO DEFERIMENTO AI SENSI DELL‘ARTICOLO 92 COMMA 1 E 4 DELLE NOIF (Delibera della CommissioneDisciplinare presso il Comitato Regionale Lazio – Com. Uff. n. 113 del 14.6.<strong>2007</strong>)La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dalla A.S. Roma VIII di Colle Predestino (Roma) e disponel‘incameramento della tassa reclamo.6. RICORSO DEL CALCIATORE SESTILI UMBERTO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICAINFLITTAGLI PER ANNI 1, SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DEGLIARTT. 94 N.O.I.F., 39, COMMA 2 DEL REGOLAMENTO DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI E 1, COMMA 1DEL C.G.S.(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Umbria – Com. Uff. n. 108 dell‘1.6.<strong>2007</strong>)La C.G.F. accoglie il ricorso come sopra proposto dal calciatore Sestili Umberto, annulla l‘impugnata delibera per difetto dicontraddittorio e rimette gli atti alla Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Umbria. Disponerestituirsi la tassa reclamo.7. RICORSO DEL SIGNOR GIANNINI MARIO AVVERSO LA SANZIONE DELL‘INIBIZIONE INFLITTA A TUTTO IL05.04.<strong>2008</strong> SEGUITO DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE DEL COMITATO REGIONALE MOLISE – SETTOREGIOVANILE E SCOLASTICO PER VIOLAZIONE DELL‘ART. 3 C.G.S.(Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Molise – Settore Giovanile e Scolastico – Com Uff.n. 50 del 14.6.<strong>2007</strong>)La C.G.F. accoglie il ricorso come sopra proposto dal signor Giannini Mario, annulla l‘impugnata delibera per difetto dicontraddittorio e rimette gli atti alla Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Molise. Disponerestituirsi la tassa reclamo.8. RICORSO DEL SIGNOR ARLEO PASQUALE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA INFLITTA FINO AL31.12.<strong>2007</strong> SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL‘ART. 1 COMMA 1C.G.S. IN RELAZIONE AGLI ARTT. 35 E 38, COMMI 1 E 2 DEL REGOLAMENTO DEL SETTORE TECNICO(Delibera della Commissione Disciplinare del Settore Tecnico – Com. Uff. n. 141 del 13.06.<strong>2007</strong>)16


La C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dal signor Arleo Pasquale, riduce la sanzione dellasqualifica inflitta al reclamante al 13.9.<strong>2007</strong>. Dispone restituirsi la tassa reclamo.9. RICORSO DEL SIGNOR POSTIGLIONE GIUSEPPE, GIÀ PRESIDENTE DELL‘A.S.D. BASILICATA AVVERSO LASANZIONE DELLA INIBIZIONE INFLITTAGLI PER MESI 6 A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATOREFEDERALE PER VIOLAZIONE DELL‘ART. 1, COMMA 1 E 3 DEL C.G.S.(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Basilicata – Com. Uff. n. 123 del 30.6.<strong>2007</strong>)La C.G.F.. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dal signor Postiglione Giuseppe, riduce la sanzione dellasqualifica inflitta al reclamante al 30.11.<strong>2007</strong>. Dispone restituirsi la tassa reclamo.TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COMUNICATO UFFICIALE N. 7/CGF del 31 Luglio <strong>2007</strong>1. RICORSO U.S. LADISPOLI AVVERSO DECISIONI MERITO GARA LADISPOLI/BASSANO ROMANO DEL4.3.<strong>2007</strong>(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio – Com. Uff. n. 87 del 19.4.<strong>2007</strong>)La C.G.F. dichiara inammissibile il ricorso come sopra proposto dalla U.S. Ladispoli di Ladispoli (Roma) e disponel‘incameramento della tassa reclamo.2. RICORSO U.S. ORSA CORTE FRANCA AVVERSO LE SANZIONI DELL‘INIBIZIONE PER ANNI 2 A CARICO DELSUO PRESIDENTE SIG. PIANTONI MORENO, DELLA SQUALIFICA PER ANNI 1 INFLITTA AL CALC. HUBNERDARIO E DELL‘AMMENDA DI EURO 5.000,00 CON PENALIZZAZIONE DI PUNTI 1 IN CLASSIFICA DASCONTARSI NELLA STAGIONE SPORTIVA <strong>2007</strong>/<strong>2008</strong> A CARICO DELLA SOCIETÀ, SEGUITO DEFERIMENTODEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL‘ART. 1 COMMA 1 C.G.S. IN RELAZIONE AGLI ARTT.94 N.O.I.F. E 39 COMMA 2 REGOLAMENTO L.N.D.(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia – Com. Uff. n. 47 del 14.6.<strong>2007</strong>)La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dalla U.S. Orsa Corte Franca di Corte Franca (Brescia) e disponel‘incameramento della tassa reclamo.3. RICORSO DEL CALCIATORE L. G. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA INFLITTAGLI FINO AL6.5.2009 A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA ANTIDOPING DEL C.O.N.I., PER VIOLAZIONEDELL‘ART. 2.1 DELLE NORME SPORTIVE ANTIDOPING DEL C.O.N.I.(Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 1/CDN del 6.7.<strong>2007</strong>)La C.G.F. accoglie il ricorso come sopra proposto dal Sig. L. G. e, per l‘effetto riduce ad anni 1 la sanzione inflitta al calciatoreL.G.. Dispone la restituzione della tassa reclamo.4. RICORSO DEL CALCIATORE L. F.AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA INFLITTAGLI FINO AL16.5.<strong>2008</strong> A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA ANTIDOPING DEL C.O.N.I., PER VIOLAZIONEDELL‘ART. 2.1 DELLE NORME SPORTIVE ANTIDOPING DEL C.O.N.I.(Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 1/CDN del 6.7.<strong>2007</strong>)La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal Sig. L. F. e dispone l‘incameramento della tassa reclamo.5. RICORSO A.S.D. SPORT NOCI AVVERSO LE SANZIONI DELLA SQUALIFICA DEL CAMPO FINO AL 31.10.<strong>2007</strong>,DELL‘INIBIZIONE FINO AL 31.12.<strong>2008</strong> A CARICO DEL DIRIGENTE SIG. SCIATTA FRANCESCO PAOLO, DELLASQUALIFICA FINO AL 30.5.<strong>2008</strong> A CARICO DEI CALCIATORI SCIATTA PIETRO, TURI GIUSEPPE, NETTIGIANLUCA, MANSUETO PIETRO(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Puglia – Com. Uff. n. 58 del 14.6.<strong>2007</strong>)La C.G.F.. dichiara inammissibile il ricorso come sopra proposto dalla A.S.D. Sport Noci di Noci (Bari) e disponel‘incameramento della tassa reclamo.6. RICORSO U.S. SIRACUSA S.R.L. AVVERSO LE SANZIONI INFLITTE: DELL‘INIBIZIONE FINO ALL‘1.10.<strong>2007</strong>DEL SIG. MAUCERI MARCO E DELLA SQUALIFICA PER 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA AL CALCIATORECOSTANZO DOMENICO(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 211 del 28.6.<strong>2007</strong>)La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall‘U.S. Siracusa S.r.l. di Siracusa e dispone l‘incameramento della tassareclamo.7. RICORSO U.S.D. MARINESE AVVERSO LA SANZIONE DELL‘INIBIZIONE INFLITTA AL SIG. TARFANOROBERTO FINO AL 6.6.2011 A SEGUITO DI RICHIAMO DEGLI ATTI, AI SENSI DELL‘ART. 40, COMMA 9 C.G.S.,DA PARTE DEL PRESIDENTE DEL COMITATO REGIONALE TOSCANA S.G.S.(Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Toscana del Settore Giovanile e Scolastico – Com.Uff. n. 58 del 30.6.<strong>2007</strong>)17


La C.G.F. dichiara inammissibile per tardività il ricorso come sopra proposto dalla U.S.D. Marinese di Marina di Pisa (Pisa) edispone l‘incameramento della tassa reclamo.8. RICORSO PER REVOCAZIONE EX ART. 39 C.G.S. DELL‘A.S. SAN GIOVANNI AVVERSO DECISIONI MERITOGARA SAN GIOVANNI/ATLETICO COLLI ALBANI DEL 3.12.2006(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio – Com. Uff. n. 56 del 25.1.<strong>2007</strong> – DeliberaCommissione d‘Appello Federale - Com. Uff. n. 41/C del 20.3.<strong>2007</strong>)La C.G.F. dichiara inammissibile per tardività il ricorso per revocazione come sopra proposto dalla A.S. San Giovanni diRoma e dispone l‘incameramento della tassa reclamo.TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COMUNICATO UFFICIALE N.8/CGF DEL 1 AGOSTO <strong>2007</strong>(CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE - SEZIONI UNITE)1. RICORSO AI SENSI DELL‘ ART. 32, COMMA 7, STATUTO F.I.G.C. (PREVIGENTE) DELL‘ASSOCIATO BRUNODI COLA AVVERSO LA SANZIONE DELL‘INIBIZIONE PER GIORNI 90 INFLITTA A SEGUITO DELDEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE(Delibera C.A.F. C.U. n. 58/C dell‘12 giugno <strong>2007</strong>) Svolgimento del procedimentoA seguito della relazione dell‘Ufficio Indagini, che aveva preso le mosse da ripetute notizie di stampa, il Procuratore Federaledeferiva alla Commissione d‘Appello Federale in data 23 aprile <strong>2007</strong> Bruno Di Cola, Vicepresidente dell‘Associazione ItalianaArbitri, incolpandolo, per quanto di residua rilevanza in questa sede (nella quale non si discute, per mancata impugnazione daparte degli aventi diritto, del capo della deliberazione adottata in primo grado relativa al proscioglimento dell‘odiernoreclamante dal primo degli addebiti mossigli, concernente la gara per stipulazione di una polizza a copertura dei rischi relativiall‘attività <strong>sportiva</strong> svolgentesi presso la Lega Nazionale Dilettanti), ai sensi dell‘art.1, comma 1, Codice Giustizia Sportiva,per aver svolto le funzioni di componente - nominato dal Comitato di Gestione F.I.G.C. il 4 giugno 2004 - della Commissioneaggiudicatrice la gara per l‘assegnazione dei contratti di assicurazione per le attività proprie della Federazione Italiana GiuocoCalcio nel 2004, pur a fronte della partecipazione nel procedimento ad evidenza pubblica di società assicuratrice (FondiariaSAI) della quale era contitolare la figlia, relativamente alla sede di Avezzano. Veniva, inoltre, contestato al Di Cola cheaggiudicataria, per un importo annuale dei premi pari a € 4.967.340,00 era stata società la CARIGE Assicurazioni di cui eraagente un socio della moglie dell‘incolpato nonché della figlia e dello stesso Di Cola. Nel corso delle indagini l‘incolpatorespingeva l‘accusa eccependo l‘avvenuta comunicazione, che sarebbe stata fornita nel contesto appropriato, di quello che,comunque, avrebbe assunto le caratteristiche del fatto notorio, e cioè la posizione di cointeressenza della figlia alle sorticommerciali, nella sede di Avezzano, della Fondiaria SAI. In esito al dibattimento, nel corso del quale l‘incolpato effettuavaproduzione documentale racchiudente visure camerali, corrispondenza con le società assicuratrici prima menzionate, ilcapitolato relativo alla gara in questione, triplice dichiarazione firmata dall‘Ing. Ludovici, dall‘Avv. Capograssi (altrocomponente la Commissione giudicatrice) e dal Dott. Tavecchio, la Commissione di I grado, con deliberazione pubblicata nelC.U. del 12 giugno <strong>2007</strong>, dichiarava la responsabilità disciplinare del Di Cola in relazione al campo d‘accusa diffusamenteillustrato e gli infliggeva la sanzione dell‘inibizione per 90 giorni. In particolare, i primi giudici si pronunciavano nel sensodell‘avvenuto accertamento che l‘incolpato, nominato componente della Commissione aggiudicatrice la gara di cui prima si èdetto, era titolare di un interesse nell‘Agenzia della Fondiaria Assicurazioni partecipante alla gara stessa (mentre affermavanola mancanza di prova certa circa la ricorrenza di un interesse attuale, e non semplicemente pregresso, al contrario sussistente,nell‘Agenzia CARIGE di Avezzano risultata aggiudicataria). La Commissione giudicava rilevante, ai fini della configurazionedella violazione dell‘art.1, comma 1, citato, la qualità di tesserato della F.I.G.C. in ragione della quale gli era stato conferitol‘incarico di componente la Commissione aggiudicatrice. E tale incarico, secondo la deliberazione oggetto di reclamo, avrebbedato vita a una posizione conflittuale rispetto all‘interesse professionale coltivato dall‘incolpato nei riguardi di una dellesocietà partecipanti alla gara, e, di riflesso, avrebbe determinato la violazione ascritta, sub specie dell‘adozione di uncomportamento non improntato a correttezza e probità, comunque riferibile in termini di derivazione o connessione all‘attività<strong>sportiva</strong>, nella fattispecie rilevante in quanto oggetto della copertura assicurativa. La Commissione riteneva, infine, che l‘unicacondotta compatibile con la concreta osservanza dei doveri incombenti, ai sensi della norma più volte citata, sull‘incolpatosarebbe stata quella della rimozione della condizione conflittuale e, quindi, dell‘astensione dallo svolgimento dell‘incaricoessendo inidonea allo scopo la semplice comunicazione al rappresentante dell‘ente nominante, Ing. Ludovici, responsabile delsettore assicurativo F.I.G.C. Contro tale deliberazione l‘incolpato proponeva, dopo il preannuncio di reclamo in data 14 giugno<strong>2007</strong>, motivato reclamo alla Corte Federale il successivo 28 giugno, osservando quanto segue: 1- l‘incarico affidatogli dallaF.I.G.C., che gli aveva anche chiesto di cooperare con l‘Ing. Ludovici, titolare dell‘ufficio prima indicato, sarebbe derivatodalla seria competenza professionale nel ramo assicurativo e non dalla sua condizione di tesserato; 2- l‘irriducibilitàdell‘attività prestata nella veste contestata a quella <strong>sportiva</strong>, che sola, avrebbe potuto integrare il presupposto della violazioneaddebitatagli e radicante la contestata competenza dell‘organo giudicante; 3- la nomina a componente della Commissioneaggiudicatrice – nei verbali dei cui lavori egli veniva definito ―esperto assicurativo‖- non sarebbe stata preclusa da alcunanorma rinvenibile nell‘ordinamento federale, essendo solo richiesto al riguardo, dall‘art. 48 del Regolamento diAmministrazione e Contabilità della F.I.G.C., il possesso della ―necessaria competenza tecnicoamministrativa‖; coerentementecon il procedimento argomentativo utilizzato per escludere la sussistenza del primo addebito, relativo ad una gara indetta dallaL.N.D., i primi giudici avrebbero dovuto adottare analoga pronuncia anche con riferimento al secondo, attesa l‘identità dellasituazione; 4- che la incompatibilità formale, sulla cui ricorrenza si era fondata la deliberazione reclamata, sarebbe stata18


cedevole rispetto al comportamento di buona fede in concreto tenuto ed al carattere oggettivo e vincolato della aggiudicazione,da effettuarsi alla stregua del maggior ribasso. Chiedeva, pertanto, la riforma della deliberazione di primo grado e ilconseguente annullamento dell‘affermazione di responsabilità, nonché l‘audizione personale. Nell‘intervallo intercorso tra ildeposito e la discussione del reclamo entravano in vigore le nuove norme disciplinanti l‘assetto della giustizia <strong>sportiva</strong>, conconseguente trasmigrazione della competenza a giudicare alla Corte di Giustizia Federale, interinalmente prorogata nellapropria composizione, frutto della confluenza nel nuovo organo di C.A.F. e Corte Federale. Con decreto del Presidente ilpresente reclamo veniva assegnato alle Sezioni Unite giurisdizionali in considerazione della particolare importanza dellaquestione. All‘udienza di discussione venivano ascoltati reclamante e Procura Federale. Motivi della decisione Ladeliberazione impugnata non merita censure e va, pertanto, confermata con incameramento della tassa versata dal reclamante.Ed invero, il residuo addebito di cui il reclamante è stato chiamato a rispondere in questa sede riguarda la tenuta di uncomportamento radicante un conflitto di interessi tra la posizione funzionale dell‘incolpato quale componente la Commissioneaggiudicatrice di cui si è detto e l‘interesse professionale nonché familiare che egli aveva in relazione alla gara a causa deirapporti tra una delle società partecipanti alla stessa e la propria figlia. Quanto al carattere oggettivo del conflitto di interessinon v‘è materia di incertezza. Ed invero, la posizione funzionale dell‘incolpato ben avrebbe potuto prestarsi ad una possibileinterferenza nella conduzione della gara, manifestabile nei modi più svariati ed in ipotesi capaci di penalizzare altriconcorrenti; la condotta stessa si prestava, altresì al rischio di apparire come fonte di un adempimento non sereno e nonimparziale dell‘ufficio ricoperto. Il conflitto aveva carattere attuale e concreto, riferendosi non ad una ipotetica e non realizzataposizione funzionale, avendo, al contrario, ad oggetto una concreta e specifica vicenda al cui interno era già stato delineato ilruolo dell‘incolpato. Egli non assunse l‘unica determinazione che avrebbe potuto eliminare il conflitto di interessi e, quindi,dissipare il rischio o il sospetto che egli non fosse o non apparisse imparziale, e cioè, alternativamente, il rifiuto dell‘incarico ol‘astensione dalla partecipazione ai lavori della Commissione aggiudicatrice. Entrambi i comportamenti sarebbero statipositivamente esigibili: l‘astensione perché essa sarebbe dovuta conseguire, come esattamente osservato dai primi giudici,all‘inizio dei lavori ed alla lettura dei nomi delle società partecipanti. Ma anche il rifiuto dell‘incarico si sarebbe potutoegualmente pretendere da lui, una volta che, come è emerso dal combinato disposto tra le dichiarazioni difensive dell‘incolpatoe la discussione orale in questo grado, il Di Cola era perfettamente consapevole della partecipazione della agenzia assicurativadi cui era contitolare la figlia alla gara, tanto che la stessa si era recata con lui a depositare la relativa domanda dipartecipazione. Era, pertanto, perfettamente possibile per l‘incolpato, una volta appresa la notizia della sua nomina da parte delComitato di gestione, immediatamente declinare l‘incarico sulla base di una circostanza soggettiva della quale era consapevolee partecipe. Naturalmente, non possono assumere valore esimente le rassicurazioni che egli ebbe circa l‘insussistenza di causeformali di incompatibilità da parte di giuristi componenti la medesima Commissione aggiudicatrice, perché il disvalorecollegato alla condotta dell‘incolpato non risiede tanto nella violazione di una specifica norma relativa al compimentodell‘incarico affidato, quanto nel mancato apprezzamento, possibile e dovuto al tempo stesso, delle cause che in termini didoverosa opportunità avrebbero dovuto impedirgli di giudicare un procedimento concorsuale nel quale era direttamente eprofessionalmente interessata la propria figlia. La mancata percezione della grave inopportunità a propria volta non potevadirsi esclusa o attenuata per un preteso carattere automatico dell‘aggiudicazione della gara al massimo ribasso, trattandosi dicircostanza che, da un lato, non faceva venir meno il rischio o il sospetto della parzialità e, d‘altro canto, non precludeva allaCommissione aggiudicatrice l‘esame preliminare della ammissibilità delle domande di tutti i partecipanti alla gara che inastratto si sarebbe potuto risolvere nella esclusione di qualcuno di essi ed anche di chi avesse offerto il maggiore ribassopossibile. Sul concorso di queste considerazioni e circostanze ben può dirsi realizzato il profilo oggettivo della contestazioneche ha portato alla affermazione di responsabilità in primo grado dell‘incolpato. Resta da considerare altresì l‘elementoattinente al possesso della qualità di tesserato dell‘incolpato stesso, senza il quale ad avviso del reclamante, non sarebbeconfigurabile la violazione dell‘art.1, comma 1, C.G.S. La tesi è frutto di un evidente equivoco prospettico. Ed invero, laqualità di tesserato è una sorta di condizione immanente alla persona, che può venire in rilievo in ogni manifestazione o attivitàdella stessa, per il semplice fatto oggettivo che una condotta suscettibile di apprezzamento da parte dell‘ordinamento sportivovenga posta in essere in quanto capace di compromettere il prestigio e la credibilità del tesserato stesso e di riflesso quelli dellaFederazione. Da questo punto di vista è indubitabile che i rapporti nel corso dei quali, secondo la norma citata, vanno osservatii principi di lealtà, correttezza e probità vanno ritenuti riferibili all‘attività <strong>sportiva</strong> ogni qual volta essi siano capaci diinteressare l‘ordinamento sportivo per i loro riflessi in termini di etica, onestà, affidabilità del singolo tesserato e della loroattitudine alla compromissione dell‘immagine dell‘istituzione <strong>sportiva</strong>. A ciò si aggiunga che nel caso di specie vi era anche unindiscutibile nesso di continuità tra l‘incarico conferito all‘incolpato e un‘attività oggettivamente strumentale allo svolgimentodi quella <strong>sportiva</strong>, ossia la stipulazione di polizze assicurative a copertura di eventi lesivi riferibili alla Federazione. Il carattereoggettivamente strumentale dell‘ufficio rispetto all‘attività <strong>sportiva</strong> rende, come è chiaro, del tutto irrilevante il titolo in forzadel quale la preposizione dell‘incolpato all‘incarico avvenne, se quale esperto assicurativo o quale tesserato. Quel che è certo èche in ogni caso l‘incolpato fosse un tesserato, vincolato ai doveri prima citati, e che l‘incarico commessogli fosse conferentecon lo svolgimento dell‘attività <strong>sportiva</strong> della Federazione. Sotto ogni profilo deve, pertanto, ritenersi integrata la fattispeciedisciplinare ascritta all‘incolpato con conseguente rigetto del reclamo e conferma della deliberazione di primo grado, anche inpunto di entità della sanzione, che peraltro non ha costituito oggetto di specifica impugnazione e si rivela in ogni casopienamente congrua rispetto alla condotta contestata. P.Q.M. La Corte di Giustizia Federale, respinge il ricorso e, per l‘effetto,conferma la decisione di primo grado; ordina l‘incameramento della tassa.2. RICORSO AI SENSI DELL‘ART. 22, COMMA 3, CODICE GIUSTIZIA SPORTIVA DELLA A.S.D. NUOVAFILADELFIA19


Con ricorso pervenuto il 26 giugno <strong>2007</strong>, l‘A.S.D. Nuova Filadelfia, nella persona del suo presidente e legale rappresentantepro tempore, Tommaso Mancari, adiva la Corte Federale perché pronunciasse l‘annullamento della decisione dellaCommissione disciplinare del Comitato Regionale Calabria – L.N.D. ritenuta viziata ―per violazione dei principi generaliinderogabili consistenti nel mancato esercizio della difesa e del contraddittorio‖ e perché ―l‘istruttoria è segnata da graviirregolarità in violazione dell‘art. 27, comma 4, del Codice di giustizia <strong>sportiva</strong>‖. Antecedentemente al presente ricorso, ilpresidente dell‘A.S.D. Nuova Filadelfia, con atto del 10.05.<strong>2007</strong> aveva preannunciato ricorso avverso la medesima deliberadella Commissione disciplinare con reclamo inoltrato alla Commissione d‘Appello Federale, mediante telefax ed alle parti amezzo raccomandata a.r.. La C.A.F. con decisione adottata con Comunicato Ufficiale n. 56/C del 30.5.<strong>2007</strong>, dichiaravainammissibile, ai sensi degli artt. 33, comma 2 e 34, comma 7 C.G.S. il reclamo proposto dalla A.S.D. Nuova Filadelfia inquanto la stessa pur avvalendosi del telefax per preannunciare il reclamo alla C.A.F., non utilizzava lo stesso mezzo (ovvero iltelegramma unico ulteriore alternativo mezzo) per dare tempestiva notizia alle controparti. La ricorrente A.S.D. NuovaFiladelfia si rivolgeva alla Corte Federale ai sensi dell‘art. 22, comma 3 del C.G.S. (previgente) che facoltizza ogni tesserato oaffiliato alla F.I.G.C. ad investire la Corte Federale ―in ordine a questioni attinenti alla tutela dei diritti fondamentali personalio associativi, che non trovino altri strumenti di garanzia nell‘Ordinamento federale‖. Orbene, nel caso di specie non si versanell‘ipotesi di cui alla disposizione invocata dalla ricorrente in quanto l‘Ordinamento federale offre altri strumenti di garanzia,del resto percorsi dalla società ricorrente la quale pretenderebbe, nell‘occasione, ritenendosi ingiustamente colpita, di investirela Corte di un giudizio di merito in terza istanza. Di qui l‘inammissibilità del presente ricorso. P.Q.M. La Corte di GiustiziaFederale, dichiara inammissibile il ricorso e conseguentemente ordina l‘incameramento della tassa.1. RICORSO DEL GENOA CRICKET AND FOOTBALL CLUB S.p.A. EX ART. 33, COMMA 2, LETT. a), CODICE DIGIUSTIZIA SPORTIVA, AVVERSO LA SANZIONE DELL‘AMMENDA DI €150.000,00 INFLITTA A SEGUITO DIDEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE(Delibera della Commissione Disciplinare presso la L.N.P. C.U. n. 379 dell‘11.6.<strong>2007</strong>)2. RICORSO DEL SIG. PREZIOSI ENRICO EX ART. 33, COMMA 2, LETT. a), CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA,AVVERSO LA SANZIONE DELL‘INIBIZIONE PER ANNI CINQUE INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELPROCURATORE FEDERALE(Delibera della Commissione Disciplinare presso la L.N.P. C.U. n. 379 dell‘11.6.<strong>2007</strong>)3. RICORSO DEL SIG. ALEARDO DALL‘OGLIO EX ART. 33, COMMA 2, LETT. a), CODICE DI GIUSTIZIASPORTIVA, AVVERSO LA SANZIONE DELL‘INIBIZIONE PER MESI SEI INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTODEL PROCURATORE FEDERALE(Delibera della Commissione Disciplinare presso la L.N.P. C.U. n. 379 dell‘11.6.<strong>2007</strong>)Con atto del 24.11.2006, prot. n. 603/232pf/SP/ma, il Procuratore Federale deferiva alla Commissione Disciplinare presso laLega Nazionale Professionisti i sigg.ri Enrico Preziosi, Massimo D‘Alma e Aleardo Luciano Guido Dall‘Oglio, per risponderedella violazione dell‘art. 1, comma 1, C.G.S., per ―avere realizzato più condotte di distrazione‖ ai danni del Calcio ComoS.p.A. in favore del Genoa C.F.C. S.p.A.; quest‘ultima società era, a sua volta, chiamata a rispondere per responsabilità diretta,ex art. 2, comma 4, C.G.S., con riferimento alla condotta ascritta al Preziosi. I fatti posti a base del deferimento, trascrittinell‘atto medesimo, risultano dalla relazione del Collaboratore dell‘Ufficio Indagini, datata 5.6.2006, attinente alcoinvolgimento dei soggetti, ―con riguardo ad ipotesi di reato ravvisate dalla Procura della Repubblica di Como, in relazioneal fallimento della società Calcio Como S.p.a. (RGNR 8159/04)‖. In particolare, sulla scorta del decreto emesso dal G.I.P.presso il Tribunale di Como, in data 14.2.2006 - che ha disposto il giudizio immediato per Enrico Preziosi, ascrivendogliepisodi di distrazione del patrimonio sociale, realizzati tra il luglio del 2003 e l‘agosto del 2004, attraverso operazioni dicompravendita di calciatori, in danno del Calcio Como S.p.A. ed a beneficio del Genoa Cricket and Football Club S.p.A. - laProcura Federale, in un ambito più ampio di fattispecie, ha individuato cinque operazioni rilevanti ai fini disciplinari, eprecisamente: a) il trasferimento dal Como al Genoa del calciatore Sasa Bjelanovic, in data 29/08/2003; b) la risoluzione degliaccordi di partecipazione tra Como e Juventus per i calciatori Felice Piccolo e Alex Pederzoli, in data 11/07/2003; c) iltrasferimento dal Genoa al Como del calciatore Alessandro Colasante, in data 12/01/2004; d) il trasferimento del calciatoreDaniele Gregori dal Como al Genoa; e) il trasferimento dal Como al Genoa del calciatore Carlo Gervasoni, in data 16/08/2004.Tali operazioni sarebbero state effettuate in concorso con i Sigg.ri Aleardo Luciano Guido Dall‘Oglio e Massimo D‘Alma,succedutisi nel ruolo di Amministratori del Como Calcio S.p.A., all‘epoca dei trasferimenti richiamati. Con delibera pubblicatasul C.U. n. 379 dell‘11.6.2006 l‘adita Commissione Disciplinare ha inflitto: - a Enrico Preziosi la sanzione dell‘inibizione perun periodo di anni cinque, con proposta al Presidente Federale di preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoriaFigc; - a Massimo D‘Alma la sanzione dell‘inibizione per un periodo di anni tre; - ad Aleardo Luciano Guido Dall‘Oglio lasanzione dell‘inibizione per mesi sei; - alla società Genoa la sanzione dell‘ammenda di € 150.000,00. Avverso tale decisioneinterponevano tempestivo reclamo, avanti a questa Corte di GiustiziaFederale, i sigg.ri Preziosi e Dall‘Oglio, oltre alla società Genoa C.F.C., richiedendo l‘annullamento della decisione impugnataovvero, subordinatamente, la riduzione delle sanzioni inflitte. I ricorsi - previa loro riunione, per ragioni di connessione ecomunque perché aventi ad oggetto la medesima decisione - vengono in decisione all‘odierna udienza, avanti alle SezioniUnite della Corte, alla presenza dei legali delle parti e del rappresentante della Procura Federale, come da verbale. In viapreliminare, anche rispetto alla disamina della fondatezza dell‘eccezione di prescrizione degli illeciti, sollevata nel corsodell‘odierna riunione dalla società Genoa C.F.C., la Corte deve procedere all‘esame delle censure svolte dalla difesa delPreziosi nei confronti della decisione della Commissione Disciplinare, relativamente al profilo secondo il quale essa sarebbestata assunta, secondo il reclamante, senza tenere in considerazione l‘atto di deferimento della Procura Federale, né le difese20


dei deferiti, e sarebbe fondata esclusivamente su circostanze emerse dalle spontanee dichiarazioni, rese in sede dibattimentaleavanti alla medesima Commissione Disciplinare dal Dall‘Oglio, con riferimento a fatti totalmente diversi da quelli dedottinell‘atto di deferimento e rispetto ai quali i deferiti erano stati chiamati a difendersi. Il motivo di gravame appare fondato emeritevole di accoglimento. Osserva la Corte, infatti, che nella decisione impugnata la Commissione Disciplinare, dopo averdato preliminarmente atto che ―i fatti posti a base del deferimento sono stati analiticamente descritti nell‟atto di deferimento epossono essere così sinteticamente riassunti: il G.I.P. presso il Tribunale di Como disponeva il giudizio immediato del Sig.Enrico Preziosi, ascrivendogli episodi di distrazione, realizzati – tra il luglio del 2003 e l‟agosto del 2004 – attraversooperazioni di compravendita di calciatori, ai danni del Como Calcio S.p.a. e a beneficio del Genoa Cricket and Football ClubS.p.a.‖ ed avere quindi, con ciò, delimitato l‘ambito oggettivo del giudizio alla contestazione, effettuata nei confronti deisoggetti deferiti, della realizzazione di operazioni di mercato finalizzate a depauperare il patrimonio del Como in favore diquello del Genoa (condotta individuata, peraltro, in cinque ben precisi fatti, relativi a trasferimenti attraverso i quali si sarebbeconcretizzata l‘attività definita di ―distrazione‖), prosegue osservando che, nell‘ambito della propria attività defensionale, ―ideferiti hanno evidenziato … l‟infondatezza del deferimento, laddove le cessioni dei giocatori indicate non costituirebbero attidi distrazione del patrimonio sociale del Como Calcio e tantomeno rappresenterebbero una lesione dei canoni di lealtà,correttezza e probità che si assumerebbero violati‖, tentando di dimostrare, con un‘ampia analisi delle singole operazionicontestate, il difetto di rilevanza disciplinare dei fatti contestati, sia singolarmente, sia considerati in modo unitario. Pertanto,dalla gravata pronuncia si ricava che, in ragione di quanto loro contestato nell‘atto di incolpazione, i deferiti hanno sviluppatole proprie difese svolgendo argomentazioni e tesi circa la ratio sottesa ad ogni singolo trasferimento, che sarebbe stato,secondo la Procura Federale, strumento di distrazione del patrimonio sociale del Como Calcio S.p.a. Tuttavia, date talipremesse, la parte motiva dell‘impugnata deliberazione appare sostanzialmente trascurare e contraddire le medesime: ilGiudice di prime cure, infatti, reputa ―raggiunta la prova della responsabilità disciplinare dei deferiti in ordine allecontestazioni rispettivamente loro ascritte‖ essenzialmente sulla base dei fatti dichiarati in sede dibattimentale dal Dall‘Oglio,―con riferimento ai rapporti intercorsi con il Preziosi, in occasione della cessione delle quote della società Como, inparticolare agli accordi sottostanti le formali pattuizioni, e al ruolo dallo stesso Preziosi svolto nella gestione di tale società‖,tralasciando del tutto di considerare i fatti originariamente contestati ai deferiti, vale a dire gli episodi di distrazione delcapitale sociale del Como, in precedenza descritti. Siffatte nuove emergenze probatorie sarebbero sufficienti, secondo laCommissione Disciplinare, a dimostrare la fondatezza degli addebiti mossi dalla Procura Federale a carico del Preziosi e deglialtri deferiti, atteso che ―le dichiarazioni del deferito Dall‟Oglio risultano … assumere piena idoneità dimostrativa inrelazione ai fatti di violazione disciplinare attribuiti ai deferiti e segnatamente al perdurante controllo esercitato dal Preziosisul Calcio Como S.p.a.‖. Tuttavia, questa Corte non può esimersi dall‘osservare che il postulato ―perdurante controlloesercitato dal Preziosi sul Calcio Como S.p.A‖ non ha mai costituito violazione disciplinare ascritta ai deferiti, ai quali sonostati invece originariamente contestati fatti diversi. La motivazione adottata dall‘Organo di prime cure, proseguendo, affermache ―le riscontrate finalità di elusione e di aggiramento delle regole in tema di controllo e partecipazione azionaria di squadredi calcio che militano nella medesima categoria, acquisto e cessione di calciatori e, più in generale, atti di amministrazione egestione a vantaggio di una società e in danno dell‟altra……integrano perfettamente, a giudizio della Commissione, di per sé,gli estremi della violazione contestata [distrazione del patrimonio sociale, punita ai sensi dell‘art. 1 C.G.S.] tanto da farritenere assorbite le specifiche contestazioni (di distrazione) desunte dalle imputazioni penali. Il deferimento per violazionedell‟art. 1 C.G.S., proprio in ragione della natura sussidiaria di tale disposizione, rende dunque superfluo l‟esame nel meritodelle specifiche contestazioni tratte dai capi d‟imputazione enunciati nel decreto di giudizio immediato emesso dal Giudice perle indagini preliminari di Como e richiamato nell‟atto di deferimento‖. In altre parole, la Commissione Disciplinare haconosciuto di un deferimento per violazione dell‘art. 1 C.G.S., norma generale sotto cui l‘Organo requirente ha sussunto le―condotte di distrazione ascritte ai Sigg.ri Preziosi, Dall‟Oglio e D‟Alma‖, ma, solo all‘esito del dibattimento e senza che nelcorso dello stesso la Procura Federale operasse alcuna contestazione suppletiva ai deferiti, ha ravvisato la sussistenza dicircostanze di fatto diverse da quelle originariamente contestate, anch‘esse astrattamente costituenti illecito disciplinare, maspecificamente tipizzate, queste, dall‘art. 16 bis N.O.I.F.. Cosicché, reputate raggiunte le prove della commissione di fattiintegranti quest‘ultimo illecito, i primi Giudici hanno soprasseduto dall‘esame della specifica materia oggetto del deferimento,sulla quale i deferiti avevano evidentemente spiegato le proprie difese, e ha ritenuto gli stessi responsabili, seppure sulla basedi condotte diverse, riconducibili a quelle astrattamente previste dalla citata norma (art. 16 bis N.O.I.F.), della violazione deigeneralissimi doveri di cui all‘art. 1, C.G.S. In buona sostanza, la Commissione Disciplinare ha sanzionato i deferititrascurando completamente, a quanto è dato ricavare dalla stessa parte motiva della gravata decisione, l‘esame del merito dellecontestazioni loro mosse; tralasciando di considerare, di conseguenza, le difese dagli stessi svolte in ordine ai fatti contestati;reputandoli, infine, responsabili di violazioni disciplinari basate su fattispecie e riconducibili a condotte non contestate nell‘attodi deferimento. Inoltre, la Commissione medesima, a giudizio di questa Corte, è incorsa nell‘errore di ricondurre la fattispecieaccertata (cioè l‘elusione e l‘aggiramento delle regole in tema di controllo e partecipazione azionaria delle squadre di calcio),tipizzata dall‘art. 16 bis delle N.O.I.F., alla norma generale e sussidiaria di cui all‘art. 1, C.G.S., che, per al contrario e perdefinizione, si applica esclusivamente alle condotte disciplinarmente rilevanti poste in essere dagli appartenentiall‘ordinamento federale, qualora le stesse risultino prive di apposito e specifico regime sanzionatorio. Alla luce di ciò, nonpuò non evidenziarsi come la decisione gravata sia stata assunta sulla base di una sensibile mutatio dei fatti oggetto dideferimento, nonché in applicazione di una norma non riferibile al caso concreto. Tale modus operandi appare a questa Cortelesivo dell‘inviolabile diritto di difesa dei deferiti e quindi, in ultima analisi, del fondamentale principio del contraddittorio,della cui assoluta inderogabilità, anche in ambito di procedimento disciplinare, non è lecito dubitare, non solo alla luce delprincipio costituzionale del giusto processo, ma anche in forza della specifica previsione contenuta nell‘art. 33, comma 2, dello21


Statuto F.I.G.C., secondo la quale ―le norme relative all‟ordinamento della giustizia <strong>sportiva</strong> devono garantire il diritto didifesa‖. Giova, sul punto, richiamare la consolidata giurisprudenza della Commissione d‘Appello Federale, di cui questa Cortecostituisce la naturale prosecuzione, nel sistema delineato dall‘entrata in vigore dei nuovi Statuto e Codice di GiustiziaSportiva. Costituisce punto fermo della giurisprudenza della C.A.F., infatti, il dato secondo il quale seppur la configurazionegiuridica dei fatti contestati, operata della Procura Federale nell‘atto di deferimento, non vincoli l‘Organo giudicante nelladecisione, quest‘ultimo è competente a conoscere soltanto di tali fatti storici, siccome enucleati nell‘atto di incolpazione e delleeventuali violazioni disciplinari che essi comportino. In altre parole, al Procuratore Federale spetta di ricostruire i fatti inordine ai quali sono ipotizzabili illeciti disciplinari, laddove all‘organo giudicante è assegnato dall‘ordinamento il compito diinquadrare la fattispecie concreta in quella astrattamente prevista da una norma, individuando il precetto violato e la sanzione,che da esso discenda.Non è, invece, consentito al giudice di porre a fondameto della propria decisione fatti storici diversi da quelli contenutinell‘atto di deferimento, dovendosi ribadire che ciò ―che conta nell‟atto di incolpazione è il fatto, inteso come evento materialee naturalistico, e non già la qualificazione giuridica di esso o la precisa indicazione della norma violata‖ (C.U. n. 4/C s.s.1999/2000 – Appello della Fratellanza Sport Sestrese; C.U. n. 28/C s.s. 1999/2000 – Appello dell‘A.C. Arezzo e del Sig.Walter Sabatini). Pertanto, seppur libero di ricondurre i fatti descritti dalla Procura Federale alla norma ritenuta applicabile,l‘Organo giudicante è vincolato a conoscere soltanto degli accadimenti storici oggetto del deferimento. Ne consegue che, sullabase del deferimento in esame, cui ha fatto seguito l‘avviso di convocazione delle parti, con assegnazione dei conseguentitermini a difesa, pienamente utilizzati dalle parti, la Commissione Disciplinare avrebbe dovuto prendere cognizione e giudicaredei comportamenti postulati come antidoverosi descritti nel capo d‘incolpazione; balza all‘evidenza, peraltro, che in essomanchi qualsivoglia riferimento, circostanza e contestazione relativa a possibili violazioni dell‘art. 16 bis N.O.I.F.. Inconclusione, avendo la Commissione Disciplinare non solo avuto cognizione, ma addirittura fondato la propria decisione sufatti diversi rispetto a quelli dei quali i deferiti erano stati chiamati a rispondere, la decisione promanata dal procedimento diprimo grado viola il principio del contraddittorio, inteso nella sua più ampia ed onnicomprensiva portata, e, quindi, deve essereannullata ai sensi dell‘art. 37, comma 4, C.G.S. - norma che, va detto per inciso, riproduce pedissequamente, sul punto che quiinteressa, quella contenuta nell‘art. 33 dell‘ante vigente Codice di Giustizia Sportiva, ciò esimendo la Corte da ogni disaminarelativa all‘applicabilità alla fattispecie della vecchia o della nuova disciplina codicistica - con necessità di rinviare il giudizioalla Commissione Disciplinare Nazionale, affinché provveda ad un nuovo esame del merito, nel corretto rispetto delcontraddittorio. La pronuncia di integrale annullamento della decisione gravata, con rinvio pienamente devolutivo, e quindidell‘intera materia, alla Commissione Disciplinare Nazionale, esime questa Corte dall‘esame dagli ulteriori motivi di gravamesvolti dai reclamanti. P.Q.M. La Corte di Giustizia Federale, riuniti i ricorsi, accoglie i ricorsi come sopra riuniti e, perl‘effetto, annulla, a norma dell‘art. 37, comma 4, C.G.S., la decisione impugnata e rinvia alla Commissione DisciplinareNazionale perché provveda ad un nuovo esame del merito, nel corretto rispetto del contraddittorio. Ordina la restituzione delletasse versate.TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COMUNICATO UFFICIALE N. 9/CGF DEL 7 AGOSTO <strong>2007</strong>N. 18 - Calciatore N. S. – Segnalazione del Segretario della F.I.G.C.La Corte di Giustizia Federale ,- letti gli atti del procedimento trasmessi a questa Corte di Giustizia Federale dal Segretario della F.I.G.C. in data 7.8.<strong>2007</strong> connota n. 391.22;- preso atto del risultato positivo del controllo antidoping, come da notifica esito analisi trasmessa dall‘Ufficio di ProcuraAntidoping del C.O.N.I., di cui alla legge 376/2000, nei confronti del calciatore N. S., in occasione della gara di Beach Soccer:Euro Chieti <strong>2007</strong>/Panarea del 14.6.<strong>2007</strong>, tesserato nella stagione 2006/<strong>2007</strong> anche per l‘A.S.D. Virtus Cupello; - visto l‘art. 2,delle Norme Sportive Antidoping – Procedimento disciplinare e istruzioni operative relative all‘attività dell‘Ufficio di ProcuraAntidoping, sospende in via cautelare da ogni attività <strong>sportiva</strong> il calciatore N. S., tesserato in favore dell‘A.S.D. Virtus Cupellodi Cupello (Chieti) con decorrenza immediata. “Sulla base della decisione assunta dalla Corte di Giustizia Federale in dataodierna, il calciatore S. N. è inserito nel RTP (Registered Testing Pool) nazionale del CONI-NADO ed è tenuto ad adempierea tutti gli specifici obblighi previsti sino alla fine dell‟anno solare in cui ha termine l‟efficacia del presente provvedimentoovvero sino a quando non comunichi agli Organi Competenti di ritirarsi da qualsiasi attività <strong>sportiva</strong>”.TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COMUNICATO UFFICIALE N. 10/CGF DEL L’8 AGOSTO <strong>2007</strong>1. RICORSO DEL CALCIATORE MERLI MARCO AVVERSO LA DECLARATORIA DI INAMMISSIBILITÀ DELRECLAMO PROPOSTO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA INFLITTAGLI FINO AL 15.11.<strong>2007</strong>SEGUITO GARA TELCO SISTEMI/COREA AS 90 DEL 2.6.<strong>2007</strong>(Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Toscana – Com. Uff. n. 1 del 5.7.<strong>2007</strong>) LaC.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal calciatore Merli Marco e dispone l‘incameramento della tassa reclamo.2. RICORSO DEL CALCIATORE LEMMI JONATHAN AVVERSO LA DECLARATORIA D‘INAMMISSIBILITÀ DELRECLAMO PROPOSTO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA INFLITTAGLI PER 6 GIORNATEEFFETTIVE DI GARA, SEGUITO GARA TELCO SISTEMI/COREA AS 90 DEL 2.6.<strong>2007</strong>(Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Toscana – Com. Uff. n. 1 del 5.7.<strong>2007</strong>)22


La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal calciatore Lemmi Jonathan e dispone l‘incameramento della tassareclamo.3. RICORSO DEL CALCIATORE FANTONI JACOPO AVVERSO LA DECLARATORIA D‘INAMMISSIBILITÀ DELRECLAMO PROPOSTO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA INFLITTAGLI PER 6 GIORNATEEFFETTIVE DI GARA, SEGUITO GARA TELCO SISTEMI/COREA AS 90 DEL 2.6.<strong>2007</strong>(Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Toscana – Com. Uff. n. 1 del 5.7.<strong>2007</strong>)La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal calciatore Fantoni Jacopo e dispone l‘incameramento della tassareclamo.4. RICORSO DELLA POL. CASALE MACCABEI AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CASALEMACCABEI/CAMPOLI M.T. DEL 31.3.<strong>2007</strong>(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania – Com. Uff. n.7 del 19.7.<strong>2007</strong>).La C.G.F. accoglie parzialmente il ricorso come sopra proposto dalla Pol. Casale Maccabei di San Leucio del Sanno(Benevento), e, per l‘effetto, riduce l‘inibizione inflitta al Presidente Iannace Nascenzio a tutto il 31.08.<strong>2007</strong>. Conferma nelresto. Dispone restituirsi la tassa reclamo.5. RICORSO DEL SIG. CAPUANO EZIO AVVERSO LA SANZIONE DELL‘INIBIZIONE FINO AL 31.12.<strong>2007</strong>INFLITTAGLI A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL‘ART. 1,COMMA 1, C.G.S. IN RELAZIONE ALL‘ART. 92, COMMA 1, DELLE N.O.I.F. E ALL‘ART. 43 DEL REGOLAMENTODELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI, NONCHÉ PER VIOLAZIONE DELL‘ART. 27, COMMA 2 DELLOSTATUTO DELLA F.I.G.C.(Delibera della Commissione Disciplinare presso il del Settore Tecnico – Com. Uff. n. 141 del 15.6.<strong>2007</strong>)La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal signor Captano Ezio e dispone l‘incameramento della tassa reclamo.6. RICORSO DELL‘ASD. US CAVESE 1919 AVVERSO LA SANZIONE DELL‘AMMENDA DI € 800,00 INFLITTASEGUITO GARA CAVESE 1919/FONTE NUOVA DEL 3.6.<strong>2007</strong>(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio – Com. Uff. n. 117 del 28.6.<strong>2007</strong>)La C.G.F. dichiara inammissibile il ricorso come sopra proposto dalla U.S. Cavese 1919 di Cave (Roma) e disponel‘incameramento della tassa reclamo.7. RICORSO DELL‘A.S.D. LOANESI S. FRANCESCO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA INFLITTA ALCALCIATORE DAGNINO ALESSANDRO FINO AL 6.6.<strong>2008</strong>, SEGUITO RICHIAMO ATTI DEL PRESIDENTE DELCOMITATO REGIONALE LIGURIA DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO AI SENSI DELL‘ART. 40, COMMA9, C.G.S(Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Liguria del Settore Giovanile e Scolastico – Com.Uff. n. 55 del 21.6.<strong>2007</strong>)La C.G.F. dichiara irricevibile, per tardività, ai sensi dell‘art. 37 comma 1 C.G.S., il ricorso come sopra proposto dalla U.S.D.Loanesi S. Francesco di Loano (Savona) e dispone l‘incameramento della tassa reclamo.8. RICORSO DELL‘A.P.D. SAN PAOLO OSTIENSE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA INFLITTA ALCALCIATORE LA ROSA MIRKO FINO AL 31.10.2012, SEGUITO GARA SAN PAOLO OSTIENSE/ANGUILLARADEL 2.6.<strong>2007</strong>(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio – Com. Uff. n. 4 del 12.7.<strong>2007</strong>)La C.G.F. dichiara inammissibile il ricorso come sopra proposto dalla A.P.D. San Paolo Ostiense di Roma e disponel‘incameramento della tassa reclamo.TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COMUNICATO UFFICIALE N. 11/CGF del 9 agosto <strong>2007</strong>N. 19 - Calciatore E. A. S. – Segnalazione del Segretario della F.I.G.C.La Corte di Giustizia Federale ,Vista la nota del Segretario della F.I.G.C. in data 8 agosto <strong>2007</strong>, che trasmette la segnalazione con richiesta di rinnovo dellasospensione cautelare datata 8 agosto <strong>2007</strong> dell‘Ufficio di Procura Antidoping del C.O.N.I. riguardante il calciatore E. A. S.,tesserato in favore della Società Arzignano Grifo C5;Vista la delibera della Commissione Disciplinare presso la Divisione Calcio a Cinque pubblicata sul Comunicato Ufficiale n.752 dell‘8 giugno <strong>2007</strong> che disponeva la sospensione in via cautelare del predetto calciatore;preso atto del risultato positivo per presenza di furosemide in esito alle analisi sul campione biologico prelevato in occasionedi un controllo antidoping, effettuato in occasione della gara di Calcio a Cinque: Arzignano Grifo/Marca Trevigianadell‘8.5.<strong>2007</strong>;visto l‘art. 2, comma 3 delle Norme Sportive Antidoping – Procedimento disciplinare e istruzioni operative relativeall‘attività dell‘Ufficio di Procura Antidoping, dispone il rinnovo della sospensione in via cautelare da ogni attività <strong>sportiva</strong> delcalciatore E.A. S., tesserato in favore della Società ARZIGNANO GRIFO C5; “Sulla base della decisione assunta dalla Corte23


di Giustizia Federale in data odierna, il calciatore E. A. S., è inserito nel RTP (Registered Testing Pool) nazionale del CONI-NADO ed è tenuto ad adempiere a tutti gli specifici obblighi previsti sino alla fine dell‟anno solare in cui ha terminel‟efficacia del presente provvedimento ovvero sino a quando non comunichi agli Organi Competenti di ritirarsi da qualsiasiattività <strong>sportiva</strong>”.TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COMUNICATO UFFICIALE N. 12/CGF DEL 20 AGOSTO <strong>2007</strong>1. RICORSO DELL‘U.S. LITOLUX CALCIO G.B. VICO AVVERSO LE SANZIONI INFLITTE: DELLA SQUALIFICADEL CAMPO DI GIUOCO FINO AL 31.05.<strong>2008</strong> CON OBBLIGO DI DISPUTA DELLE GARE IN CAMPO NEUTRO, APORTE CHIUSE, ALLA RECLAMANTE E DELLA SQUALIFICA FINO AL 31.3.<strong>2008</strong> AL CALCIATORE TARANTINOSALVATORE SEGUITO GARA LITOLUX G.B. VICO/RESINA 1998 DEL 25.5.<strong>2007</strong>(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania – Com. Uff. n. 118 del 30.6.<strong>2007</strong>)La C.G.F. dichiara inammissibile il ricorso come sopra proposto dalla U.S. Litolux Calcio G.B. Vico di Napoli e disponel‘incameramento della tassa reclamo.2. RICORSO DELL‘A.C. RESINA 1998 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA DEL CAMPO DI GIUOCOFINO AL 31.12.<strong>2007</strong>, CON OBBLIGO DI DISPUTA DELLE GARE IN CAMPO NEUTRO, A PORTE CHIUSE, SEGUITOGARA LITOLUX G.B. VICO/RESINA 1998 DEL 25.5.<strong>2007</strong>(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania – Com. Uff. n. 118 del 30.6.<strong>2007</strong>) LaC.G.F. dichiara inammissibile il ricorso come sopra proposto dalla A.C. Resina 1998 di Ercolano (Napoli) e disponel‘incameramento della tassa reclamo.3. RICORSO DEL SIGNOR TROIANO GIOVANNI AVVERSO LA SANZIONE DELL‘INIBIZIONE FINO AL 30.6.<strong>2008</strong>INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL‘ART. 1,COMMA 1 C.G.S.(Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Campania del Settore Giovanile e Scolastico – Com.Uff. n. 79 del 30.6.<strong>2007</strong>)La C.G.F. dichiara inammissibile il ricorso come sopra proposto dal signor Troiano Giovanni per omesso invio di copia deimotivi alla Procura Federale e dispone l‘incameramento della tassa reclamo.4. RICORSO DELL‘U.S. AVELLINO S.p.A. AVVERSO LE SANZIONI: DELL‘INIBIZIONE PER MESI 2 EURO 1.000,00DI AMMENDA AL SIG. PUGLIESE MASSIMO; DELL‘AMMENDA DI EURO 3.000,00 ALLA RECLAMANTEINFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER LE VIOLAZIONIRISPETTIVAMENTE ASCRITTE DEGLI ARTT. 3, COMMA 1, CON LE AGGRAVANTI DI CUI ALL‘ART. 4, COMMI1, 2 E 3; ARTT. 2, COMMA 4 E 3, COMMA 2 C.G.S.(Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 328/C del 6.7.<strong>2007</strong>)La C.G.F. dichiara inammissibile il ricorso come sopra proposto dalla U.S. Avellino di Avellino, per omesso invio di copia deimotivi alla Procura Federale e dispone l‘incameramento della tassa reclamo.5. RICORSO DELL‘A.S.D. SANITA‘ AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA INFLITTA CALCIATOREMILO MARIO PER 5 GIORNATE DI GARA A SEGUITO DI DEFERIMENTO EX ART. 25, COMMA 4 C.G.S. DELPRESIDENTE DEL COMITATO REGIONALE CAMPANIA A CARICO DEL SIG. MARINO GIOVANNI E DELLAA.S.D. SANITÀ PER LE VIOLAZIONI RISPETTIVAMENTE ASCRITTE DELL‘ART.1, COMMA 1 E 2, COMMA 4C.G.S.(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania – Com. Uff. n. 118 del 30.6.<strong>2007</strong>)La C.G.F. dichiara inammissibile, per tardività dell‘invio dei motivi, il ricorso come sopra proposto dall‘A.S.D. Sanità diNapoli e dispone l‘incameramento della tassa reclamo.6. RICORSO DELLA A.S.D. ACIREALE CALCIO 1946 S.R.L. AVVERSO LE SANZIONI INFLITTE: DELL‘INIBIZIONEFINO AL 15.3.<strong>2008</strong> AL SIG. MASSIMINO SANTO; DELLA SQUALIFICA DEL CAMPO DI GIUOCO PER 3GIORNATE DI GARA, CON OBBLIGO DELLA DISPUTA DELLE GARE A PORTE CHIUSE E DELL‘ESCLUSIONEDALLA COPPA ITALIA DI COMPETENZA PER LA STAGIONE <strong>2007</strong>/<strong>2008</strong> ALLA RECLAMANTE; DELL‘INIBIZIONEFINO AL 30.9.<strong>2007</strong> AL SIG. CANDIDO GIUSEPPE; DELLA SQUALIFICA FINO AL 15.9.<strong>2007</strong> AL CALCIATOREPENNISI SALVATORE; DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE DI GARA AL CALCIATORE SCERRA GIUSEPPE;DELLA SQUALIFICA PER 1 GIORNATA DI GARA AI CALCIATORI BELLA EMMANUELE, LEONARDISEBASTIANO E MURABITO LUIGI, SEGUITO GARA ACIREALE CALCIO/NUOVA AQUILA GRAMMICHELE DEL13.5.<strong>2007</strong>(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia – Com. Uff. n. 58 del 28.6.<strong>2007</strong>)La C.G.F. accoglie parzialmente il ricorso come sopra proposto dalla A.S.D. Acireale Calcio 1946 S.r.l. di Acireale (Catania)e, per l‘effetto: - riduce a tutto il 15.12.<strong>2007</strong> l‘inibizione inflitta al signor Santo Massimino; - riduce a 2 giornate di gara, lasqualifica del campo di giuoco inflitta alla A.S.D. Acireale Calcio 1946 S.r.l., con obbligo della disputa delle gare a portechiuse. Conferma nel resto l‘impugnata delibera. Dispone restituirsi la tassa reclamo.24


7. RICORSO DEL CALCIATORE MIRIELLO GIORDANO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICAINFLITTAGLI FINO AL 31.5.2010 SEGUITO GARA VITTORIA GROTTAROSSA/SAN DAMIANO DEL 22.6.<strong>2007</strong>(Delibera della Commissione Disciplinare Lazio – Com. Uff. n. 118 del 19.7.<strong>2007</strong>)La C.G.F. accoglie il ricorso come sopra proposto dal calciatore Miriello Giordano e, per l‘effetto, riduce al 31.5.2009 lasqualifica inflitta. Dispone restituirsi la tassa reclamo.TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COMUNICATO UFFICIALE N. 13/CGF DEL 29 AGOSTO <strong>2007</strong>1. DEFERIMENTO DELL‘UFFICIO DI PROCURA ANTIDOPING DEL C.O.N.I. A CARICO: DEL CALCIATORE M.F., ALL‘EPOCA DEI FATTI TESSERATO IN FAVORE DELLA TERAMO CALCIO S.R.L., PER VIOLAZIONEDELL‘ART. 2.1 DELLE NORME SPORTIVE ANTIDOPING DEL C.O.N.I.;DEL DOTT. B. G., MEDICO SOCIALE DELLA TRAMO CALCIO, PER IL MANCATO RISPETTO DELLE NORMECONTENUTE NELLE ISTRUZIONI OPERATIVE DEL COMITATO PER L‘ESENZIONE A FINI TERAPEUTICI (ART.10).La C.G.F., visto il deferimento della Procura Antidoping del C.O.N.I., letti gli atti e sentite le parti, infligge le seguentisanzioni: - al calciatore M. F. la squalifica nei limiti del presofferto; - al medico sociale Dott. B. G. inibizione per mesi 3.2. RICORSO DEL CALCIATORE VANSTRATTAN KEDWELL JESS AVVERSO LA DECLARATORIA DI NULLITÀDELLA RISOLUZIONE CONSENSUALE DEL CONTRATTO ECONOMICO SOTTOSCRITTA DAL RECLAMANTE EDALLA SOCIETÀ HELLAS VERONA IN DATA 27.6.<strong>2007</strong> E CONSEGUENTE DECLARATORIA DI NULLITÀ DELCONTRATTO ECONOMICO E DEL TESSERAMENTO SOTTOSCRITTO IN FAVORE DELLA F.C. JUVENTUS(Delibera della Commissione Tesseramenti – Com. Uff. n. 5/D dell‘8.8.<strong>2007</strong>)La C.G.F. dichiara estinto, per intervenuta rinuncia di parte, il ricorso come sopra proposto dal calciatore Vanstrattan KedwellJess e dispone l‘incameramento della tassa reclamo.TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COMUNICATO UFFICIALE N. 14/CGF DEL 31 AGOSTO <strong>2007</strong>1. RICORSO DEL CALCIATORE SCULLI GIUSEPPE GIÀ TESSERATO F.C. CROTONE S.R.L. ED ATTUALMENTETESSERATO PER LA SOCIETÀ GENOA CRICKET AND FOOTBALL CLUB S.P.A., AVVERSO LA SANZIONEDELLA SQUALIFICA INFLITTAGLI PER MESI OTTO, PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1, COMMA 1 E 6, COMMA7 C.G.S., A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER ILLECITO SPORTIVO PERVIOLAZIONE DELL‘ART. 6, COMMI 1 E 5 C.G.S(Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 136 del 28.11.2006)2. RICORSO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO L‘INCONGRUITÀ DELLA SANZIONE INFLITTA ALCALCIATORE SCULLI GIUSEPPE, GIÀ TESSERATO F.C. CROTONE S.R.L. ED ATTUALMENTE TESSERATO PERLA SOCIETÀ GENOA CRICKET AND FOOTBALL CLUB S.P.A.; ED IL PROSCIOGLIMENTO DEI SIGNORI:COTRONEO ROCCO, ALLENATORE ALL‘EPOCA DEI FATTI TESSERATO PER LA SOCIETÀ CESENATICOCALCIO A.S.; CRIACO LEO, CALCIATORE ALL‘EPOCA DEI FATTI TESSERATO PER LA SOCIETÀ F.C. MESSINAPELORO S.R.L.; SALERNO NICOLA, DIRIGENTE ALL‘EPOCA DEI FATTI DELLA SOCIETÀ F.C. MESSINAPELORO S.R.L.; VRENNA RAFFAELE, PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ F.C. CROTONE S.R.L. A SEGUITO DIPROPRIO DEFERIMENTO PER ILLECITO SPORTIVO IN VIOLAZIONE DELL‘ART. 6, COMMA 1 E 5 DEL C.G.S.(Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 136 del 28.11.2006).La C.G.F., riuniti gli appelli del calciatore Sculli Giuseppe e del Procuratore Federale: - respinge l‘appello presentato dalcalciatore Sculli Giuseppe e dispone incamerarsi la tassa reclamo; - respinge l‘appello presentato dalla Procura FederaleTESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COMUNICATO UFFICIALE N. 15/CGF DEL 3 SETTEMBRE <strong>2007</strong>1. RICORSO DEL FUSSBALLCLUB SUDTIROL S.R.L. AVVERSO DECISIONI MERITO GARA FUSSBALLCLUBSUDTIROL/MEZZOCORONA DEL 22.8.<strong>2007</strong>(Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 12/CIt del 23.8.<strong>2007</strong>).La C.G.F. accoglie il reclamo come sopra proposto dal Fussball Club Sudtirol S.r.l. di Bressanone (Bolzano) e, per l‘effetto,annulla la decisione del Giudice Sportivo e le relative sanzioni irrogate, nonché dispone la disputa della gara a fianco indicatapresso il campo ―Druso‖ di Bolzano in data e orario da fissarsi da parte della competente Lega. Dispone restituirsi la tassareclamo.2. RICORSO DELL‘A.C. MONOPOLI S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA INFLITTA ALCALCIATORE MEMMO MASSIMILIANO PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA(Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 6/C del 21.8.<strong>2007</strong>)La C.G.F. respinge il reclamo come sopra proposto dall‘A.C. Monopoli di Monopoli (Bari) e dispone incamerarsi la tassareclamo.25


TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COMUNICATO UFFICIALE N. 16/CGF DEL 7 SETTEMBRE <strong>2007</strong>1. RICORSO DELL‘A.S.D. PALERMO CALCIO A 5 AVVERSO LE SANZIONI: DELLA SQUALIFICA PER ANNI 2INFLITTA AL SIG. MATTA SALVATORE; DELLA PENALIZZAZIONE DI PUNTI 15 DA SCONTARSI NELCAMPIONATO DI PROSSIMA ISCRIZIONE E L‘AMMENDA DI EURO 2.000,00 A CARICO DELLA SOCIETÀ;DELLA SQUALIFICA INFLITTA AI CALCIATORI RIVAS DOMINGUEZ ANTONIO RAMON, LARREA FLORESDIGNO DANIEL, NUNEZ AVALOS FELICIANO RAMON PER ANNI 3, SEGUITO DEFERIMENTO DELPROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL‘ART.1 COMMA 1 C.G.S. IN RELAZIONE ALL‘ART. 40N.O.I.F. NONCHÉ DELL‘ART. 8 COMMA 6 C.G.S. E LA SOCIETÀ PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 8 COMMA 7 E 2COMMA 4 C.G.S.(Delibera della Commissione Disciplinare presso la Divisione Calcio a 5 – Com. Uff. n. 747 del 7.06.<strong>2007</strong>)La C.G.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell‘art. 37, comma 1 C.G.S., il reclamo come sopra proposto dalla A.S.D. PalermoCalcio a 5 di Palermo per omesso invio dei motivi di reclamo a seguito del ricevimento di copia degli atti. Disponel‘incameramento della tassa reclamo.2. RICORSO DELL‘A.C.F. TORINO AVVERSO LA SANZIONE DELLA PENALIZZAZIONE DI PUNTI 1 INCLASSIFICA, DA SCONTARE NELLA STAGIONE SPORTIVA <strong>2007</strong>/<strong>2008</strong>, NONCHÉ AVVERSO LA SANZIONEDELL‘INIBIZIONE PER ANNI 1 INFLITTA AL SIG. BERSANO COSIMO, A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELPROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 94 TER, COMMA 11 N.O.I.F. E 2, COMMA 4 C.G.S.(Delibera della Commissione Disciplinare presso la Divisione Calcio Femminile – Com. Uff. n. 110 del 21.6.<strong>2007</strong>)La C.G.F. accoglie parzialmente il reclamo come sopra proposto dall‘A.C.F. Torino di Venaria (Torino) e, per l‘effetto, vistol‘art. 8 comma 10 C.G.S., dispone la riduzione dell‘inibizione inflitta al signor Bersano Cosimo a mesi 6. Conferma nel resto.Dispone restituirsi la tassa reclamo.3. RICORSO DEL SIG. MARIN MAURIZIO AVVERSO LA SANZIONE DELL‘INIBIZIONE INFLITTAGLI FINO AL31.12.<strong>2007</strong>, SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL‘ART. 1, COMMA1 C.G.S., CON RIFERIMENTO ALL‘ART. 38. 2 DEL REGOLAMENTO DEL SETTORE TECNICO(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Settore Tecnico della F.I.G.C. – Com. Uff. n. 7 del 26.7.<strong>2007</strong>)La C.G.F. accoglie parzialmente il reclamo come sopra proposto signor Marin Maurizio, riducendo la sanzione inflitta a tutto il31.10.<strong>2007</strong>. Dispone restituirsi la tassa reclamo.4. RICORSO DELL‘A.C. MEZZOCORONA S.R.L. AVVERSO DECISIONI MERITO GARA DI CAMPIONATO DISERIE C/2 MEZZOCORONA/NUORESE DEL 26.8.<strong>2007</strong>(Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 13/C del 28.8.<strong>2007</strong>)La C.G.F. rinvia il reclamo come sopra proposto dalla A.C. Mezzocorona S.r.l. di Mezzocorona (Trento).5. RICORSO DELL‘A.C. MEZZOCORONA S.R.L. AVVERSO DECISIONI MERITO GARA DI COPPA ITALIAMEZZOCORONA/UNION QUINTO DEL 29.8.<strong>2007</strong>(Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 17/CIt del 30.8.<strong>2007</strong>)La C.G.F. rinvia il reclamo come sopra proposto dalla A.C. Mezzocorona S.r.l. di Mezzocorona (Trento).TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COMUNICATO UFFICIALE N. 17/CGF DEL 13 SETTEMBRE <strong>2007</strong>1. RICORSO DELL‘A.C. MEZZOCORONA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA DI COPPA ITALIAMEZZOCORONA/BASSANO VIRTUS DEL 19.8.<strong>2007</strong>(Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 9/CIt del 20.8.<strong>2007</strong>)La C.G.F. ha accolto il ricorso come sopra proposto dall‘A.C. Mezzocorona di Mezzocorona (Trento), nei sensi che seguono: èannullata la sanzione della punizione <strong>sportiva</strong> della perdita della gara sopra indicata per 0-3 inflitta dal Giudice Sportivo;sidispone la disputa della gara in impianto disponibile, agibile e ritenuto idoneo dai competenti Organi Federali ai finidell‘effettiva disputa della gara stessa. Dispone la restituzione della tassa.2. RICORSO DELL‘A.C. MEZZOCORONA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA DI CAMPIONATO DI SERIE C/2MEZZOCORONA/NUORESE DEL 26.8.<strong>2007</strong>(Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 13/C del 28.8.<strong>2007</strong>)3. RICORSO DELL‘A.C. MEZZOCORONA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA DI CAMPIONATO SERIE C/2MEZZOCORONA/NUORESE DEL 26.8.<strong>2007</strong>(Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 18/C del 4.9.<strong>2007</strong>)La C.G.F. riuniti i ricorsi 2) e 3), dell‘A.C. Mezzocorona di Mezzocorona (Trento), ha assorbito il ricorso 2), ha accolto ilricorso 3), nei sensi che seguono: sono annullate le sanzioni della punizione <strong>sportiva</strong> della perdita della gara sopra indicata per26


0-3 inflitte dal Giudice Sportivo; dispone la disputa della gara in impianto disponibile, agibile e ritenuto idoneo dai competentiOrgani Federali ai fini dell‘effettiva disputa della gara stessa. Dispone la restituzione della tassa.4. RICORSO DELL‘A.C. MEZZOCORONA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA DI COPPA ITALIAMEZZOCORONA/UNION QUINTO DEL 29.8.<strong>2007</strong>(Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 17/CIt del 30.8.<strong>2007</strong>)5. RICORSO DELL‘A.C. MEZZOCORONA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA DI COPPA ITALIAMEZZOCORONA/UNION QUINTO DEL 29.8.<strong>2007</strong>(Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 20/CIt del 4.9.<strong>2007</strong>)La C.G.F. riuniti i ricorsi 4) e 5), dell‘A.C. Mezzocorona di Mezzocorona (Trento), ha assorbito il ricorso 4), ha accolto ilricorso 5), nei sensi che seguono:sono annullate le sanzioni della punizione <strong>sportiva</strong> della perdita della gara sopra indicata per0-3 inflitte dal Giudice Sportivo; dispone la disputa della gara in impianto disponibile, agibile e ritenuto idoneo dai competentiOrgani Federali ai fini dell‘effettiva disputa della gara stessa. Dispone la restituzione della tassa.TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COMUNICATO UFFICIALE N. 18/CGF DEL 14 SETTEMBRE <strong>2007</strong>1. DEFERIMENTO UFFICIO DI PROCURA ANTIDOPING DEL C.O.N.I. A CARICO DEL CALCIATORE E. A. S.,TESSERATO IN FAVORE DELLA SOCIETÀ ARZIGNANO GRIFO C5, PER VIOLAZIONE DELL‘ART. 2.1 DELLENORME SPORTIVE ANTIDOPING.La C.G.F., visto il deferimento dell‘Ufficio di Procura Antidoping del C.O.N.I. e gli atti del procedimento, infligge alcalciatore E. A. S. la sanzione della squalifica per anni 1, detratto il periodo di sospensione cautelare. “Sulla base delladecisione assunta dalla Corte di Giustizia Federale in data odierna, il calciatore E. A. S., è inserito nel RTP (RegisteredTesting Pool) nazionale del CONI-NADO ed è tenuto ad adempiere a tutti gli specifici obblighi previsti sino alla fine dell‟annosolare in cui ha termine l‟efficacia del presente provvedimento ovvero sino a quando non comunichi agli Organi Competentidi ritirarsi da qualsiasi attività <strong>sportiva</strong>”.2. DEFERIMENTO UFFICIO DI PROCURA ANTIDOPING DEL C.O.N.I. A CARICO DELLA CALCIATRICE A. C.,TESSERATA IN FAVORE DELL‘ACF. D. CHC DINAMO RAVENNA, PER VIOLAZIONE DELL‘ART. 2.1 DELLENORME SPORTIVE ANTIDOPING DEL C.O.N.I.La C.G.F., visto il deferimento dell‘Ufficio di Procura Antidoping del C.O.N.I. e gli atti del procedimento, infligge allacalciatrice A. C. la sanzione della squalifica per mesi 3, detratto il periodo di sospensione cautelare. “Sulla base delladecisione assunta dalla Corte di Giustizia Federale in data odierna, la calciatrice C. A.I, è inserita nel RTP (RegisteredTesting Pool) nazionale del CONI-NADO ed è tenuta ad adempiere a tutti gli specifici obblighi previsti sino alla fine dell‟annosolare in cui ha termine l‟efficacia del presente provvedimento ovvero sino a quando non comunichi agli Organi Competentidi ritirarsi da qualsiasi attività <strong>sportiva</strong>”.3. DEFERIMENTO UFFICIO DI PROCURA ANTIDOPING DEL C.O.N.I. A CARICO DEL CALCIATORE P. A.,ALL‘EPOCA DEI FATTI TESSERATO IN FAVORE DEL F.C. CROTONE S.R.L., PER VIOLAZIONE DELL‘ART. 2.1DELLE NORME SPORTIVE ANTIDOPING DEL C.O.N.I.La C.G.F., visto il deferimento dell‘Ufficio di Procura Antidoping del C.O.N.I. e gli atti del procedimento, infligge alcalciatore P. A. la sanzione della squalifica per anni 8, detratto il periodo di sospensione cautelare. “Sulla base della decisioneassunta dalla Corte di Giustizia Federale in data odierna, il calciatore A. P., è inserito nel RTP (Registered Testing Pool)nazionale del CONI-NADO ed è tenuto ad adempiere a tutti gli specifici obblighi previsti sino alla fine dell‟anno solare in cuiha termine l‟efficacia del presente provvedimento ovvero sino a quando non comunichi agli Organi Competenti di ritirarsi daqualsiasi attività <strong>sportiva</strong>”.4. RICORSO DEL SIG. MINGUZZI VINCENZO, DIRIGENTE DELL‘U.S. GROSSETO, AVVERSO LE SANZIONIDELL‘AMMONIZIONE CON DIFFIDA E DELL‘AMMENDA DI EURO 5.000,00 INFLITTA SEGUITO GARAMODENA/GROSSETO DEL 25.8.<strong>2007</strong>(Delibera Del Giudice Sportivo Presso La Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. N. 31 Del 28.8.<strong>2007</strong>)La C.G.F. accoglie il reclamo come sopra proposto dal signor Minguzzi Vincenzo e, per l‘effetto, riduce la sanzione inflittaall‘ammonizione con diffida ed all‘ammenda di Euro 1.000,00. Dispone restituirsi la tassa reclamo.5. RICORSO DELLA POL. VAL DI SANGRO A.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER TREGIORNATE DI GARA INFLITTA AL CALCIATORE GALUPPI LUCA(Delibera Del Giudice Sportivo Presso La Lega Professionisti Serie C – Com Uff. N. 18/C Del 4.9.<strong>2007</strong>)La C.G.F. respinge il reclamo come sopra proposto dalla Pol. Val di Sangro A.R.L. di Atessa (Chieti) e disponel‘incameramento della tassa reclamo.6. RICORSO DEL SORRENTO CALCIO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER TRE GIORNATEDI GARA INFLITTA AL CALCIATORE SIBILLI SALVATORE (DELIBERA DEL GIUDICE SPORTIVO PRESSO LALEGA PROFESSIONISTI SERIE C – COM UFF. N. 18/C DEL 4.9.<strong>2007</strong>)27


La C.G.F. accoglie il reclamo come sopra proposto dal Sorrento Calcio S.r.l. di Sorrento e, per l‘effetto, infligge al calciatoreSibilli Salvatore la sanzione della squalifica per 2 giornate di gara.Dispone restituirsi la tassa reclamo.TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COMUNICATO UFFICIALE N. 19/CGF DEL 19 SETTEMBRE <strong>2007</strong>(CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – SEZIONE CONSULTIVA)1. RICHIESTE DI PARERE, EX ARTT. 30, COMMA 9, DELLO STATUTO FEDERALE (PREVIGENTE) E 33, COMMA8, STATUTO FEDERALE (VIGENTE), SU ISTANZE DI GRAZIA DI TESSERATILa Corte di Giustizia Federale, dopo l‘illustrazione da parte dei relatori, ha formulato i pareri qui di seguito riportati:Calciatori Andrea POLIZZANO la Corte di Giustizia Federale, esaminati gli atti relativi all‘istanza riguardante il calciatore nerileva la inammissibilità essendo carente della richiesta diretta da parte del tesserato. Federico PASQUALE la Corte diGiustizia Federale, vista la richiesta di parere formulata dal Presidente Federale in ordine all‘istanza di grazia inoltrata dalcalciatore Federico PASQUALE, in relazione alla squalifica inflittagli fino al 31 dicembre <strong>2007</strong>; esaminata la documentazione;tenuto conto degli elementi emersi dall‘analisi degli atti; esprime parere favorevole. Giovanni RUSSO (istanza reiterata) laCorte di Giustizia Federale, vista la richiesta di parere formulata dal Presidente Federale in ordine all‘istanza di grazia inoltratadal calciatore Giovanni RUSSO, in relazione alla squalifica inflittagli fino al 21 marzo <strong>2008</strong>; esaminata la documentazione;tenuto conto degli elementi emersi dall‘analisi degli atti; esprime parere favorevole. Giuseppe MARINO (istanza reiterata) laCorte di Giustizia Federale, vista la richiesta di parere formulata dal Presidente Federale in ordine all‘istanza di grazia inoltratadal calciatore Giuseppe MARINO, in relazione alla squalifica inflittagli fino al 5 agosto <strong>2008</strong>; esaminata la documentazione;tenuto conto degli elementi emersi dall‘analisi degli atti; esprime parere favorevole. Carmine MOLINO la Corte di GiustiziaFederale, vista la richiesta di parere formulata dal Presidente Federale in ordine all‘istanza di grazia inoltrata dal calciatoreCarmine MOLINO, in relazione alla squalifica inflittagli fino al 4 gennaio <strong>2008</strong>; esaminata la documentazione;tenuto contodegli elementi emersi dall‘analisi degli atti; esprime parere favorevole. Gioacchino TUBEROSO la Corte di Giustizia Federale,vista la richiesta di parere formulata dal Presidente Federale in ordine all‘istanza di grazia inoltrata dal calciatore GioacchinoTUBEROSO, in relazione alla squalifica inflittagli fino al 25 settembre <strong>2008</strong>; esaminata la documentazione; tenuto conto deglielementi emersi dall‘analisi degli atti; esprime parere favorevole. Michele FALCO la Corte di Giustizia Federale, vista larichiesta di parere formulata dal Presidente Federale in ordine all‘istanza di grazia inoltrata dal calciatore Michele FALCO, inrelazione alla squalifica inflittagli fino al 19 aprile <strong>2008</strong>; esaminata la documentazione; tenuto conto degli elementi emersidall‘analisi degli atti; esprime parere favorevole. Calciatori Mario DIPASQUALE - Giovanni BIAGINI - MauroCAPONIGRO – Walter CAPONIGRO – Gianluca MAZZA – Giuseppe MENCIO - Andrea D‘ANTONIO - AndreaLANGIANNI – Luca SAVOLDI - Daniele LUNETTA sfavorevole, in quanto la Corte non ha ritenuto sussistenti i presuppostiidonei per la concessione dell‘invocato beneficio. Claudio CERVINI (istanza reiterata) - Armando SCARNATO (istanzareiterata) sfavorevole, in quanto non sono emersi elementi nuovi, idonei per la concessione del richiesto beneficio, già negatoin precedenza. Natale MAGGIO - Antonio TORINO - Angelo LATTANZI - Yuri CANALELLA sfavorevole in quanto laCorte non ha ritenuto, allo stato, sussistenti i presupposti idonei per la concessione dell‘invocato beneficio Gianluca FIORE(istanza reiterata) - Mauro LUPIDI (istanza reiterata) - Giuseppe TIRRITO (istanza reiterata) sfavorevole, allo stato, in quantonon sono emersi elementi nuovi, idonei per la concessione del richiesto beneficio, già negato in precedenza. Tecnici PatrikNICOLOSO sfavorevole, in quanto la Corte non ha ritenuto sussistenti i presupposti idonei per la concessione dell‘invocatobeneficio.TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COMUNICATO UFFICIALE N. 20/CGF DEL 21 SETTEMBRE <strong>2007</strong>1. RICORSO DELLA TERRANOVA TERRACINA BEACH SOCCER AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICAINFLITTA AL CALCIATORE HILTON JUNIOR NEGAO PER 6 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA(Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti – Com. Uff. n. 37/BS dell‘11.8.<strong>2007</strong>)La C.G.F. accoglie il reclamo come sopra proposto dalla Terranova Terracina Beach Soccer di Terracina (Latina) e, perl‘effetto, riduce la sanzione inflitta al calciatore Hilton Junior Negao alla squalifica per 4 giornate effettive di gara. Disponerestituirsi la tassa reclamo.2. RICORSO DELLA HELLAS VERONA F.C. S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELL‘AMMENDA DI EURO 5.000,00INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA HELLAS VERONA/PRO SESTO DEL 9.9.<strong>2007</strong> (Delibera del GiudiceSportivo presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 23/C dell‘11.9.<strong>2007</strong>)La C.G.F., dato atto della rinuncia, per l‘effetto dichiara estinto il procedimento come sopra proposto dalla Hellas Verona F.C.S.p.A. di Verona. Dispone l‘incameramento della tassa reclamo.3. RICORSO DEL FUSSBALL CLUB SUDTIROL S.R.L. AVVERSO LE SANZIONI INFLITTE ALLA RECLAMANTE,DELLA PERDITA DELLA GARA SUDTIROL/BASSANO VIRTUS DEL 5.9.<strong>2007</strong> PER 0-3; DELLA PENALIZZAZIONEDI 1 PUNTO IN CLASSIFICA E DELL‘AMMENDA DI EURO 5.000,00(Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 21/CIt del 6.9.<strong>2007</strong>)La C.G.F. accoglie il reclamo come sopra proposto dalla Fussball Club Sudtirol S.r.l. di Bressanone (Bolzano) e, per l‘effetto,annulla la decisione del Giudice Sportivo e le relative sanzioni inflitte, nonché dispone la disputa della gara sopra indicata28


presso impianto disponibile, agibile e ritenuto idoneo dai competenti organi federali ai fini dell‘effettiva disputa della garastessa. Dispone restituirsi la tassa reclamo.4. RICORSO DELL‘A.C. LEGNANO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA INFLITTA AL SIG.GABETTA CLAUDIO PER DUE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA, SEGUITO GARA PADOVA/LEGNANO DEL9.9.<strong>2007</strong>(Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 23/C dell‘11.9.<strong>2007</strong>)La C.G.F. respinge il reclamo come sopra proposto dall‘A.C. Legnano S.r.l. di Legnano (Milano) e dispone l‘incameramentodella tassa reclamo.5. RICORSO DEL TREVISO F.C. 1993 S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELL‘AMMENDA DI EURO 15.000,00INFLITTA SEGUITO GARA TREVISO/CHIEVO VERONA DEL 9.9.<strong>2007</strong>(Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 44 dell‘11.9.<strong>2007</strong>) La C.G.F., dato attodella rinuncia, per l‘effetto dichiara estinto il procedimento come sopra proposto dal Treviso F.C. 1993 S.r.l. di Treviso.Dispone l‘incameramento della tassa reclamo.TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COMUNICATO UFFICIALE N. 21/CGF DEL 28 SETTEMBRE <strong>2007</strong>1. RICORSO DELLA F.C. JUVENTUS S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GIORNATEEFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALCIATORE ZEBINA JONATHAN(Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 43 dell‘11.9.<strong>2007</strong>)La C.G.F. respinge il reclamo come sopra proposto dalla F.C. Juventus S.p.A. di Torino e dispone l‘incameramento della tassareclamo.2. RICORSO DEL PERUGIA CALCIO S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATEEFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALCIATORE DELNEVO LORIS, SEGUITO GARA SORRENTO/PERUGIA DEL16.9.<strong>2007</strong>(Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 28/C del 18.9.<strong>2007</strong>)La C.G.F., in accoglimento del reclamo come sopra proposto dal Perugia Calcio S.p.A. di Perugia, riduce la sanzione allasqualifica per 2 giornate effettive di gara Dispone restituirsi la tassa reclamo.3. RICORSO DEL CALCIATORE DEI DAVID AVVERSO LE SANZIONI DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE DIGARA EFFETTIVE, E DELL‘AMMENDA DI EURO 3.000,00(Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 55/C del 23.9.<strong>2007</strong>)La C.G.F. respinge il reclamo come sopra proposto dal calciatore Dei David e dispone l‘incameramento della tassa reclamo.4. RICORSO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO IL PROSCIOGLIMENTO DEI SIGNORI: ANTOCIGIUSEPPE, PRESIDENTE DELL‘U.S. RAGUSA S.R.L., GIAMPICCOLO EMANUELE, GALFANO ANGELO, NOTOROBERTO, SCRIVANO GIUSEPPE E DEI CALCIATORI GULINO ANTONINO, FEDERICI MATTEO, CATALANOANGELO, TESSERATI IN FAVORE DELL‘U.S. RAGUSA S.R.L.; CICCARONE ANTONIO, LOMBARDO PAOLO EAPRILE SEBASTIANO, TESSERATI IN FAVORE DELL‘U.S. SIRACUSA S.R.L., DALLE VIOLAZIONIRISPETTIVAMENTE ASCRITTE DELL‘ART. 6, COMMA 1 C.G.S.; LE SOCIETÀ U.S. RAGUSA S.R.L. E USDSIRACUSA S.R.L. DALLA VIOLAZIONE DELL‘ART. 2, COMMA 4 C.G.S., IN RELAZIONE ALLA GARARAGUSA/SIRACUSA DEL 31.3.<strong>2007</strong>(Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 5/CDN del 6.8.<strong>2007</strong>)La C.G.F. dichiara inammissibile il ricorso del Procuratore Federale nei confronti dell‘U.S. Ragusa S.r.l. e nei confronti deideferiti, signori: Antoci Giuseppe, Giampiccolo Emanuele, Galfano Angelo, Noto Roberto, Scribano Giuseppe, CatalanoAngelo, Federici Matteo e Gulino Antonino; accoglie il ricorso del Procuratore Federale nei confronti dei signori CiccaroneAntonio, Lombardo Paolo, Aprile Sebastiano e della società USD Siracusa S.r.l., ed in riforma della decisione impugnatadichiara la responsabilità dei predetti ai sensi dell‘ art. 7 commi 1 e 4 e dell‘art. 4 comma 2 C.G.S. ed infligge ai signoriCiccarone Antonio l‘inibizione per anni 3, Lombardo Paolo la squalifica per anni 3, Aprile Sebastiano la squalifica per anni 3ed alla società USD Siracusa S.r.l., ai sensi dell‘art. 18 comma 1 lett. g) C.G.S., la penalizzazione di 6 punti in classifica dascontarsi nella <strong>Stagione</strong> Sportiva <strong>2007</strong>/<strong>2008</strong>.TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COMUNICATO UFFICIALE N. 22/CGF DEL 28 SETTEMBRE <strong>2007</strong>1. RICORSO DELLA S.S. CAVESE 1919 S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA INFLITTA ALCALCIATORE SERGIO ERCOLANO PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA SEGUITO GARACAVESE/CREMONESE DEL 9.9.<strong>2007</strong>(Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 23/C dell‘11.9.<strong>2007</strong>)La C.G.F., preso atto della rinuncia della S.S. Cavese 1919 S.r.l. di Cava dei Tirreni (Salerno), dichiara estinto il procedimentoe dispone l‘incameramento della tassa reclamo.29


2. RICORSO DEL F.C. SANGIUSEPPESE S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATEEFFETTIVE DI GARA EFFETTIVE, INFLITTA AL CALCIATORE CORSALE RAFFAELE SEGUITO GARANOICATTARO/SANGIUSEPPESE DEL 16.9.<strong>2007</strong>(Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 28/C del 18.9.<strong>2007</strong>)La C.G.F., rinvia su istanza di parte il reclamo come sopra proposto dalla F.C. Sangiuseppese S.r.l.di Napoli.3. RICORSO DELLA F.C. INTERNAZIONALE 1908 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALCIATORE MAICON SISENANDO DOUGLAS, SEGUITO GARALIVORNO/INTER DEL 23.9.<strong>2007</strong>(Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 56 del 24.9.<strong>2007</strong>)La C.G.F. respinge il reclamo come sopra proposto dalla F.C. Internazionale 1908 di Milano e dispone l‘incameramento dellatassa reclamo.4. RICORSO DELL‘U.S. LECCE S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATEEFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALCIATORE DE ALMEIDA ANGELO MARIANO SEGUITO GARAAVELLINO/LECCE DEL 22.9.<strong>2007</strong>(Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 55 del 23.9.<strong>2007</strong>)La C.G.F. in parziale accoglimento del reclamo come sopra proposto dall‘U.S. Lecce S.p.A. di Lecce, infligge al calciatore DeAlmeida Angelo Mariano la sanzione della squalifica per 2 giornate effettive di gara unitamente all‘ammenda di Euro3.000,00. Dispone restituirsi la tassa reclamo.5. RICORSO DELLA S.S.C. NAPOLI S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE INFLITTA DELL‘OBBLIGO DI DISPUTAREUNA GARA A PORTE CHIUSE, CON DECORRENZA IMMEDIATA, SEGUITO GARA NAPOLI/LIVORNO DEL26.9.<strong>2007</strong>(Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti –Com. Uff. n. 61 del 27.9.<strong>2007</strong>)La C.G.F. respinge il reclamo come sopra proposto dalla S.S.C. Napoli S.p.A. di Napoli e dispone l‘incameramento della tassareclamo.TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COMUNICATO UFFICIALE N. 23/CGF DELL’ 1 OTTOBRE <strong>2007</strong>(CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – SEZIONE CONSULTIVA)1. RICHIESTA DI PARERE INTERPRETATIVO DA PARTE DEL PRESIDENTE FEDERALE RELATIVAMENTEALL‘ART.107 DELLE N.O.I.F.Con nota del 10 agosto <strong>2007</strong> il Presidente Federale – a propria volta sollecitato dal Presidente del Comitato Interregionale –chiedeva a questa Corte di interpretare l‘art.107, comma 1, N.O.I.F., nel testo risultante dalla deliberazione del ConsiglioFederale del 19 luglio <strong>2007</strong>, alla luce delle osservazioni formulate dal Presidente del Comitato Interregionale, e di esprimere ilproprio parere circa la compatibilità della citata disposizione con quella dell‘art.106, comma 1, N.O.I.F.. Ciò premesso, laCorte osserva che la modificazione dell‘art. 107, comma 1, da poco intervenuta, consiste nella nuova disciplina dettata aproposito di una delle varie ipotesi che, ai sensi del comma dell‘articolo precedente, portano allo scioglimento del vincolo dicalciatori non professionisti, giovani dilettanti e giovani di serie. In particolare, la norma della cui interpretazione qui si trattaregolamenta la prima di tale ipotesi, quella della rinuncia al vincolo da parte della società (art. 106, comma 1, lett. a, N.O.I.F.).Il regime normativo fissato dall‘art. 107, anteriormente alla novella del luglio <strong>2007</strong>, prevedeva un modello uniforme dimodalità di svincolo per rinuncia della società con riferimento a ciascuna delle tre tipologie di calciatori interessati dallanorma. Questa, infatti, contemplava come unica modalità capace di determinare lo svincolo, per rinuncia della società, deicalciatori non professionisti, dei giovani dilettanti e dei giovani di serie la compilazione e sottoscrizione del modulodenominato ―lista di svincolo‖. Ulteriormente, la norma consentiva che, in relazione a ciascuna delle tre categorie di calciatorimenzionati, l‘inclusione in tale lista avvenisse sia all‘inizio della stagione che nel cosiddetto periodo suppletivo, riservando alConsiglio Federale la determinazione annuale delle modalità e dei termini applicabili a questa seconda fattispecie. In questoimpianto normativo è intervenuta la citata deliberazione del 19 luglio <strong>2007</strong> del Consiglio Federale che ha introdotto, dopoquella appena illustrata, una disposizione additiva all‘art. 107, comma 1 cit., stabilendo che ―l‟inclusione nelle ―liste disvincolo” suppletive dei calciatori “non professionisti” che hanno sottoscritto un accordo ai sensi dell‟art. 94 ter, comma 2, èconsentita nel solo caso in cui il modulo di cui al capoverso precedente sia sottoscritto anche dai calciatori medesimi‖. Dalpunto di vista effettuale la novella ha circoscritto il proprio ambito innovativo sotto un duplice profilo. Essa, infatti, riguardaesclusivamente lo svincolo per rinuncia della società dei calciatori non professionisti nel periodo suppletivo: il resto delladisposizione previgente (nella parte riguardante le altre categorie di calciatori ed i calciatori non professionisti limitatamenteall‘inclusione nella ―lista di svincolo‖ all‘inizio della stagione) rimane invariato. In particolare, il carattere saliente delladisposizione additiva risiede nella previsione della obbligatoria sottoscrizione del modello denominato ―lista di svincolosuppletiva‖ anche da parte del calciatore non professionista che abbia sottoscritto un accordo ai sensi dell‘art. 94 ter, comma 2,N.O.I.F. (che disciplina gli accordi economici annuali dei calciatori tesserati con società partecipanti ai Campionati Nazionalidella Lega Nazionale Dilettanti). In questo senso è evidente che sia mutato il procedimento a formazione progressiva dellosvincolo per rinuncia, previsto in via generale dall‘art. 106, comma 1, N.O.I.F. e analiticamente descritto dal comma 1 della30


norma successiva. Si è, infatti, passati da un procedura di determinazione degli effetti della fattispecie ad impulso unilateraledella società, ad una diversa che postula la necessaria cooperazione del calciatore attraverso la sottoscrizione della lista disvincolo suppletiva. Il tenore della nuova norma è tale che si deve arguire l‘inefficacia dell‘inclusione, nella lista di svincolosuppletiva, di dichiarazioni unilaterali di società cui non si accompagni la sottoscrizione del modulo anche da parte deicalciatori che abbiano sottoscritto l‘accordo di cui all‘art. 94 ter, comma cit.. È altrettanto evidente che si tratta di incisiva,seppure limitata, modificazione che ridisegna l‘istituto dello svincolo per rinuncia della società. Ma la scelta del legislatorefederale è, da un canto, insindacabile, sottraendosi ad ogni censura di palese irragionevolezza o arbitrarietà ed apparendopiuttosto ispirata ad uno specifico indirizzo di politica di governo dell‘istituzione; d‘altro canto, lo stesso art.106, comma 1,N.O.I.F. non solo sopravvive in quanto nulla logicamente o esplicitamente depone per la sua abrogazione,ma ha trovato nellanuova disposizione il necessario complemento alla generalità della sua previsione della rinuncia della società come una delleipotesi di svincolo delle varie categorie di calciatori contemplate dalla norma. Da questo punto di vista non può sorgere alcunapreoccupazione circa la compatibilità della nuova norma rispetto al sistema originario, con il quale, per le ragioni appenaesposte, si colloca in armonia. Diverso è il profilo dell‘efficacia temporale della nuova disposizione ed in particolare ilpaventato problema della sua immediata applicazione ad una stagione <strong>sportiva</strong> (quella corrente) già iniziata sotto l‘imperodella precedente disposizione non prevedente, per il caso di svincolo attraverso liste suppletive di calciatori non professionisti,la necessità della sottoscrizione del calciatore che abbia stipulato l‘accordo di cui all‘art. 94 ter, comma 2, più volte citato. Edinvero, la norma è indubbiamente capace di proiettare i propri effetti su accordi stipulati nella vigenza del precedente regimenormativo e con l‘affidamento della loro permanenza in vita durante l‘intero arco della loro efficacia annuale. È del tuttoragionevole immaginare che questa prospettiva di stabilità possa aver funto per la società da elemento determinativo dellavolontà di addivenire con i calciatori non professionisti agli accordi economici di cui all‘art. 94ter, comma 2, N.O.I.F..Altrettanto ragionevole è la considerazione secondo cui un serio fattore di incoraggiamento alla stipulazione degli accordi inparola possa essere stato per le società la possibilità di avvalersi di snelle ed unilaterali modalità di svincolo. Ora, se siritenesse che la disposizione innovativa debba trovare applicazione immediata – piuttosto che a decorrere dalla stagione<strong>sportiva</strong> successiva a quella della sua emanazione, e cioè dalla prossima, allorché gli accordi economici annuali avrannoesaurito i proprio effetti – si finirebbe con il produrre l‘iniquo ed illegittimo risultato di legittimare un intervento autoritativo suun atto di autonomia privata di soggetti dell‘ordinamento federale; ciò costituirebbe, alla stregua dei principi fondamentalicorrenti nell‘ordinamento statale, un vulnus intollerabile, quello di distorcere la portata degli effetti che l‘atto è in grado diprodurre durante il legittimo periodo della sua efficacia. In questo senso, e conclusivamente, la Corte esprime il parere che ladisposizione in esame abbia sottoposto a legittima revisione parziale il sistema degli svincoli per rinuncia della società, neitermini risultanti dalla disposizione inserita al comma 1, dell‘art. 107 N.O.I.F.; la Corte esprime, altresì, il parere che ladisposizione debba entrare in vigore a decorrere dalla stagione <strong>sportiva</strong> <strong>2008</strong>-2009. P.Q.M. La Corte di Giustizia Federaleesprime il proprio parere nei sensi di cui in motivazione.TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COMUNICATO UFFICIALE N. 24/CGF DEL 3 OTTOBRE <strong>2007</strong>1. RICORSO DEL SASSARI TORRES 1903 S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELL‘AMMENDA DI EURO 5.000,00INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA NUORESE/SASSARI TORRES DEL 16.9.<strong>2007</strong> (Delibera del GiudiceSportivo presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 28/C del 18.9.<strong>2007</strong>)La C.G.F. respinge il reclamo come sopra proposto dal Sassari Torres 1903 S.r.l. di Sassari e dispone l‘incameramento dellatassa reclamo.2. RICORSO DEL CALCIO PADOVA S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELL‘AMMENDA DI EURO 5.000,00INFLITTAGLI SEGUITO GARA CITTADELLA/PADOVA DEL 17.9.<strong>2007</strong>(Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 28/C del 18.9.<strong>2007</strong>)La C.G.F. respinge il reclamo come sopra proposto dal Calcio Padova S.p.A. di Padova e dispone l‘incameramento della tassareclamo.3. RICORSO DEL F.C. SANGIUSEPPESE S.R.L. AVVERSO LE SANZIONI INFLITTE: DELLA SQUALIFICA PER 3GIORNATE DI GARA EFFETTIVE AL CALCIATORE CORSALE RAFFAELE E DELL‘INIBIZIONE FINO AL25.10.<strong>2007</strong> AL SIG. MOXEDANO MARIO, SEGUITO GARA NOICATTARO/SANGIUSEPPESE DEL16.9.<strong>2007</strong>(Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 28/C del 18.9.<strong>2007</strong>)La C.G.F. respinge il reclamo come sopra proposto dalla F.C. Sangiuseppese S.r.l. di Napoli e dispone l‘incameramento dellatassa reclamo.4. RICORSO DELL‘U.S. AVELLINO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA DEL CAMPO DI GIOCO PERUNA GIORNATA DI GARA, SEGUITO GARA AVELLINO/LECCE DEL 22.9.<strong>2007</strong>(Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 55 del 23.9.<strong>2007</strong>)La C.G.F. respinge il reclamo come sopra proposto dall‘U.S. Avellino di Avellino e dispone l‘incameramento della tassareclamo.TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COMUNICATO UFFICIALE N. 25/CGF DEL 5 OTTOBRE <strong>2007</strong>31


1. RICORSO DELLA SOCIETÀ A.C.R.D. ACICATENA CALCIO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA FORTITUDOCOSENZA/ACICATENA DEL 9.9.<strong>2007</strong>(Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 24/C del 19.9.<strong>2007</strong>)La C.G.F. dichiara inammissibile, per tardività, ai sensi dell‘art. 37, comma 1 C.G.S. il reclamo come sopra proposto dallaA.C.R.D. Acicatena Calcio di Acicatena (Catania) e dispone l‘incameramento della tassa reclamo.2. RICORSO DELL‘A.C. MONZA BRIANZA 1912 S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 5GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AI CALCIATORI FONTANA FRANCESCO E NENADOVIC STEFAN,SEGUITO GARA MONZA BRIANZA/LEGNANO DEL 23.9.<strong>2007</strong>(Delibera del Giudice Sportivo presso il Settore Giovanile e Scolastico – Com. Uff. n. 6 del 25.9.<strong>2007</strong>)La C.G.F. dà atto della rinuncia e dichiara estinto il reclamo come sopra proposto dalla A.C. Monza Brianza 1912 S.p.A. diMonza (Milano) e dispone l‘incameramento della tassa reclamo.3. RICORSO DEL TORINO F.C. S.P.A. AVVERSO LE SANZIONI INFLITTE: DELL‘AMMENDA DI EURO 10.000,00AL SIG. NOVELLINO WALTER ALFREDO E DELL‘AMMENDA DI EURO 5.000,00 AL SIG. IENCA MASSIMO,SEGUITO GARA PARMA/TORINO DEL 26.9.<strong>2007</strong>(Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 61 del 27.9.<strong>2007</strong>)La C.G.F. dà atto della rinuncia e dichiara estinto il reclamo come sopra proposto dal Torino F.C. S.p.A. di Torino e disponel‘incameramento della tassa reclamo.4. RICORSO CON PROCEDIMENTO D‘URGENZA DELLA S.S.D. TRENTO CALCIO 1921 S.P.A. AVVERSO LASANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE CRIVELLARI LUCA,SEGUITO GARA DARFO BOARIO/TRENTO CALCIO 1921 DEL 23.9.<strong>2007</strong>(Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 26 del 26.9.<strong>2007</strong>)La C.G.F. respinge il reclamo come sopra proposto dalla S.S.D. Trento Calico 1921 S.p.A. di Trento e disponel‘incameramento della tassa reclamo.5. RICORSO CON PROCEDURA D‘URGENZA DELLA CALCIO PORTOGRUARO SUMMAGA S.R.L. AVVERSO LASANZIONE DELLA SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE MADASCHI ADRIANANTONY, SEGUITO GARA GUBBIO/PORTOGRUARO SUMMAGA DEL 30.9.<strong>2007</strong>(Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 38/C del 2.10.<strong>2007</strong>)La C.G.F. respinge il reclamo come sopra proposto dal Calcio Portogruaro Summaga S.r.l. di Portogruaro (Verona) e disponel‘incameramento della tassa reclamo.6. RICORSO CON PROCEDURA D‘URGENZA DELLA CALCIO PORTOGRUARO SUMMAGA S.R.L. AVVERSO LASANZIONE DELLA SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE GIARDINASALVATORE, SEGUITO GARA GUBBIO/PORTOGRUARO SUMMAGA DEL 30.9.<strong>2007</strong>(Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 38/C del 2.10.<strong>2007</strong>)La C.G.F. respinge il reclamo come sopra proposto dal Calcio Portogruaro Summaga S.r.l. di Portogruaro (Verona) e disponel‘incameramento della tassa reclamo.7. RICORSO CON PROCEDURA D‘URGENZA DELLA GIULIANOVA CALCIO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONEDELLA SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE INFLITTA AL SIG. FAVO MASSIMILIANO SEGUITO GARAGIULIANOVA/ROVIGO DEL 30.9.<strong>2007</strong>(Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Professionisti Serie C – com. Uff. n. 38/C del 2.10.<strong>2007</strong>)La C.G.F. in accoglimento del reclamo come sopra proposto del Giulianova Calcio S.r.l. di Giulianova (Teramo), riduce lasqualifica ad 1 giornata di gara. Dispone restituirsi la tassa reclamo.8. RICORSO DELL‘U.P.C. GRAPHISTUDIO TAVAGNACCO AVVERSO LA SANZIONE INFLITTADELL‘AMMENDA DI EURO 750,00(Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio Femminile – Com. Uff. 19 del 19.9.<strong>2007</strong>)La C.G.F. esaminato il ricorso come sopra proposto dall‘U.P.C. Graphistudio Tavagnaccio di Adegliacco di Tavagnacco(Udine), ritenutane l‘opportunità, richiede al direttore di gara maggiori elementi in ordine agli insulti ricevuti dai sostenitoridella società ricorrente.TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COMUNICATO UFFICIALE N. 26/CGF DEL 9 OTTOBRE <strong>2007</strong>(CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – SEZIONE CONSULTIVA)1. RICHIESTA DI PARERE INTERPRETATIVO DA PARTE DEL PRESIDENTE FEDERALE RELATIVAMENTEALL‘ART. 33, COMMA 4, STATUTO F.I.G.C.32


Il Presidente Federale ha formulato richiesta di parere concernente la applicazione e la conseguente applicazione dell'art. 33,comma 4, dello Statuto F.I.G.C.. In particolare viene specificato quanto segue. L'art. 33, comma 4 dello Statuto dellaFederazione dispone che "Le sanzioni pecuniarie inflitte dagli Organi della giustizia <strong>sportiva</strong> che hanno sede presso la FIGCsono ad essa corrisposte, con impiego dei relativi introiti per finanziare la giustizia <strong>sportiva</strong> e, per il residuo, per programmifinalizzati a promuovere il calcio giovanile, scolastico e di base o per finalità solidaristiche." La stessa norma, peraltro,aggiunge che: "Le sanzioni pecuniarie inflitte dagli Organi della giustizia <strong>sportiva</strong> che hanno sede presso le Leghe sonocorrisposte alla Lega competente, che impiega i relativi introiti, d'intesa con la FIGC, per: a) premiare le società più virtuosesotto il profilo disciplinare e del fair-play, sulla base di classifiche di merito determinate da criteri prefissati all'inizio di ognistagione <strong>sportiva</strong>; b) premiare le società che schierano giocatori del vivaio nazionale di età inferiore ai 21 anni, sulla base diclassifiche di merito determinate da criteri prefissati all'inizio di ogni stagione <strong>sportiva</strong>; c) perseguire finalità solidaristiche".Sulla richiesta di parere viene anche ricordato che nel nuovo ordinamento è previsto un articolato sistema di impugnazionedelle decisioni degli organi di Giustizia Sportiva di cui al medesimo art. 34, dello Statuto, in virtù del quale "6. I Giudicisportivi nazionali sono giudici di primo grado competenti per i campionati e le competizioni di livello nazionale. 7.LaCommissione disciplinare nazionale è giudice di primo grado nei procedimenti instaurati su deferimento del Procuratorefederale e nelle altre materie previste dalle norme federali per i campionati e le competizioni di livello nazionale. LaCommissione disciplinare nazionale è altresì giudice di secondo grado sui ricorsi presentati avverso le decisioni dellecommissioni disciplinari territoriali nei procedimenti instaurati su deferimento del Procuratore federale. 8.I Giudici sportiviterritoriali sono giudici di primo grado competenti per i campionati e le competizioni di livello territoriale. 9.Le Commissionidisciplinari territoriali sono giudici di primo grado nei procedimenti instaurati su deferimento del Procuratore federale e nellealtre materie previste dalle norme federali per i campionati e le competizioni di livello territoriale e giudici di secondo gradosui ricorsi presentati avverso le decisioni dei Giudici sportivi territoriali. 10.La Corte di giustizia federale è giudice disecondo grado sui ricorsi presentati avverso le decisioni dei Giudici sportivi nazionali e della Commissione disciplinarenazionale”. Conclusivamente, dalla combinata lettura delle disposizioni riportate è sorta perplessità in ordine al beneficiariodelle sanzioni pecuniarie irrogate in virtù dell'art. 33: cioé a dire occorre verificare quando l'importo corrispondente allasanzione sia incamerato dalla Federazione o quando invece sia incamerato dalla Lega. In realtà la lettera della norma di cui alcitato art. 33, è chiara e non consente alternative: vengono individuati coloro che dovranno fruire degli importi e l'utilizzazionedegli importi medesimi. Si è voluto collegare il beneficiario della sanzione con l'organo competente che, preliminarmente,accerta l'infrazione disciplinare suscettibile di sanzione, ritenendo irrilevante l'evoluzione del procedimento a seguito di unaeventuale impugnativa. Ne consegue che, accertato se l'Organo di Giustizia Sportiva abbia sede o "presso la F.I.G.C." ovvero"presso le Leghe", la sanzione pecuniaria inflitta a seguito dell'illecito accertato da quell'organo, non potrà che essereincamerata dalla corrispondente figura soggettiva presso la qualel'Organo di Giustizia abbia sede. Non rilevano in definitiva le successive evoluzioni del procedimento e soprattutto lesuccessive determinazioni adottate da altri Organi della Giustizia Sportiva. P.Q.M. La Corte di Giustizia Federale esprime ilproprio parere ai sensi di cui in motivazione.TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COMUNICATO UFFICIALE N. 27/CGF DEL 12 OTTOBRE <strong>2007</strong>1. RICORSO DELLA C.C.S. CALCIO SANT‘ELIA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CALCIOSANT‘ELIA/REGGIO SUD 2004 DEL 10.3.<strong>2007</strong>(Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Calabria del Settore Giovanile e Scolastico – Com.Uff. n. 47 del 21.3.<strong>2007</strong>)La C.G.F. in accoglimento del reclamo come sopra proposto dalla C.C.S. Calcio Sant‘Elia di Reggio Calabria, annullal‘impugnata delibera e, per l‘effetto, dispone la punizione della perdita della gara indicata in epigrafe per 0 – 3 a carico dellasocietà Reggio Sud. Dispone altresì la trasmissione degli atti alla Procura Federale per competenza. Dispone restituirsi la tassareclamo.2. RICORSO CALCIATORE GAETANO VINCENZO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA INFLITTAGLIFINO AL 30.6.2012, CON RICHIESTA DI PRECLUSIONE, SEGUITO GARA DI CALCIO A CINQUE – TORNEOTRICOLORE N.C.R./ISOL LIVEL DEL 14.6.<strong>2007</strong>(Delibera della Commissione Territoriale presso il Comitato Regionale Emilia Romagna – Com. Uff. n. 10 del 6.9.<strong>2007</strong>)La C.G.F. dispone non luogo a provvedere in merito al reclamo come sopra proposto dal calciatore Gaetano Vincenzo edispone l‘incameramento della tassa reclamo.3. RICHIESTA DI ARCHIVIAZIONE DELL‘UFFICIO DI PROCURA ANTIDOPING DEL C.O.N.I. - EX ART. 3,COMMA 4 DELLE NORME SPORTIVE ANTIDOPING - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE E ISTRUZIONI RELATIVEALL‘ATTIVITÀ DELL‘UFFICIO DI PROCURA ANTIDOPING – RELATIVA AL PROCEDIMENTO DISCIPLINARENEI CONFRONTI DEL CALCIATORE T. F.La C.G.F. visti gli atti, dispone l‘archiviazione del procedimento ai sensi dell‘art. 3 delle Norme Sportive Antidoping delC.O.N.I. – Procedimento Disciplinare e Istruzioni operative relative all‘attività dell‘Ufficio di Procura Antidoping.33


4. RICORSO A.S. PRO BELVEDERE VERCELLI AVVERSO LA SANZIONE DELL‘AMMENDA DI EURO 1.000,00INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA A.S. PRO BELVEDERE VERCELLI/RIVOLESE 1906 DEL23.9.<strong>2007</strong>(Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 26 del 26.9.<strong>2007</strong>)La C.G.F. in accoglimento del reclamo come sopra proposto dalla A.S. Pro Belvedere Vercelli di Vercelli, annulla la sanzioneinflitta e dispone restituirsi la tassa reclamo.5. RICORSO GELA CALCIO S.p.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GARE EFFETTIVEINFLITTA CALCIATORE DAIELLO ROCCO, SEGUITO GARA VIGOR LAMEZIA/GELA DEL 30.9.<strong>2007</strong>(Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 38/C del 2.10.<strong>2007</strong>)La C.G.F. respinge il reclamo come sopra proposto dal Gela Calcio S.p.A. di Gela (Caltanissetta) e dispone l‘incameramentodella tassa reclamo.6. RICORSO NOVARA CALCIO S.p.A. AVVERSO LE SANZIONI INFLITTE: DELL‘INIBIZIONE FINO AL 16.10.<strong>2007</strong>AL SIG. BORGO SERGIO; DELLA SQUALIFICA PER 1 GIORNATA EFFETTIVA DI GARA AL DR. FORTINAGIORGIO; DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA AL SIG. DISCEPOLI GIAN CESARE,SEGUITO GARA CITTADELLA/NOVARA DEL 23.9.<strong>2007</strong>(Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 33/C del 25.9.<strong>2007</strong>)La C.G.F. dà atto della rinuncia e dichiara estinto il reclamo come sopra proposto dal Novara Calcio S.p.A. di Novara edispone l‘incameramento della tassa reclamo.7. RICORSO A.G. NOCERINA 1910 S.r.l. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GARE EFFETTIVEINFLITTE AL CALCIATORE FERRARA GIANCARLO SEGUITO GARA NOCERINA/ADRANO DEL 23.9.<strong>2007</strong>(Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 26 del 26.9.<strong>2007</strong>)La C.G.F. in accoglimento del reclamo come sopra proposto dalla A.G. Nocerina 1910 S.r.l. di Nocera Superiore (Salerno),riduce la sanzione inflitta al calciatore Ferrara a due giornate di squalifica. Dispone restituirsi la tassa reclamo.8. RICORSO A.C.F. MILAN AVVERSO DECISIONI MERITO GARA A.C.F. MILAN/CALCIO CHIASIELLIS DEL15.9.<strong>2007</strong>(Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio Femminile – Com. Uff. n. 19 del 19.9.<strong>2007</strong>)La C.G.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell‘art. 37, comma 1 C.G.S. per mancata notifica alla controparte, il ricorso comesopra proposto dalla A.C.F. Milan di Milano e dispone l‘incameramento della tassa reclamo.9. RICORSO A.C. SALO‘AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GARE EFFETTIVE INFLITTA ALCALCIATORE MARTINAZZOLI GIOVANNI, SEGUITO GARA TRENTO/SALÒ DEL 30.9.<strong>2007</strong> (Delibera del GiudiceSportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 28 del 3.10.<strong>2007</strong>)La C.G.F. respinge il reclamo come sopra proposto dalla A.C. Salò di Salò (Brescia) e dispone l‘incameramento della tassareclamo.10. RICORSO U.P.C. GRAPHISTUDIO TAVAGNACCO AVVERSO LA SANZIONE INFLITTA DELL‘AMMENDA DIEURO 750,00(Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio Femminile – Com. Uff. 19 del 19.9.<strong>2007</strong>)La C.G.F. respinge il reclamo come sopra proposto dalla U.P.C. Graphistudio Tavagnacco di Adegliacco di Tavagnacco(Udine) e dispone l‘incameramento della tassa reclamo.11. RICORSO CON PROCEDIMENTO D‘URGENZA CALCIO BRESCIA S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLASQUALIFICA PER 1 GIORNATA DI GARA INFLITTA AL CALCIATORE TACCHINARDI ALESSIO, SEGUITO GARACESENA/BRESCIA DEL 6.10.<strong>2007</strong>(Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 72 del 9.10.<strong>2007</strong>)La C.G.F. respinge il reclamo con procedura d‘urgenza come sopra proposto dal Calcio Brescia S.p.A. di Brescia e disponel‘incameramento della tassa reclamo.TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COMUNICATO UFFICIALE N. 28/CGF DEL 24 OTTOBRE <strong>2007</strong>(CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE - SEZIONI UNITE)1.RICORSO D‘URGENZA DEL CALCIO PADOVA S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2GARE EFFETTIVE INFLITTA ALL‘ALLENATORE ROSSI EZIO, NEL CORSO DELLA GARA PADOVA-LECCO DEL14.10.<strong>2007</strong>(Del. del Giudice Sportivo presso LPSC – Com. Uff. n.47/C del 16.10.<strong>2007</strong>).La Corte di Giustizia Federale accoglie parzialmente il ricorso e per l‘effetto riduce la squalifica a 1 giornata effettiva. Ordinala restituzione della tassa reclamo.34


2. RICORSO DELLA TERNANA CALCIO S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GAREEFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE DANUCCI CIRO AL TERMINE DELLA GARA VERONA-TERNANA DEL14.10.<strong>2007</strong>(Del. del Giudice Sportivo presso LPSC – Com. Uff. n.47/C del 16.10.<strong>2007</strong>).La Corte di Giustizia Federale respinge il ricorso e per l‘effetto conferma la squalifica. Ordina l‘incameramento della tassareclamo.1. RICORSO DEL F.C. INTERNAZIONALE MILANO S.P.A. AVVERSO L‘OBBLIGO DELL‘INIBIZIONEDELL‘ACCESSO AGLI SPETTATORI DEL SETTORE ― SECONDO ANELLO CURVA NORD‖ DELLO STADIO PER 1GARA(Del. del Giudice Sportivo presso LNP– Com. Uff. n.78 del 16.10.<strong>2007</strong>).La Corte di Giustizia Federale rigetta il ricorso e per l‘effetto conferma la sanzione. Ordina l‘incameramento della tassareclamo.1. RICORSO A.S.D. FERENTINO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 8 GARE EFFETTIVEINFLITTA AL CALCIATORE FRIONI FRANCESCO NEL CORSO DELLA PARTITA FERENTINO-ISOLA LIRI DEL23.9.<strong>2007</strong>(Del. del Giudice Sportivo presso il Comitato per l‘Attività Interregionale – Com. Uff. n.26 del 26.09.<strong>2007</strong>).La Corte di Giustizia Federale accoglie parzialmente il ricorso e per l‘effetto riduce la sanzione a 6 giornate effettive disqualifica. Ordina la restituzione della tassa.2. RICORSO CALCIO COMO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 9 GARE EFFETTIVEINFLITTA AL CALCIATORE FERRUGIA MASSIMILIANO NEL CORSO DELLA PARTITA CALCIO COMO-SOLBIATESE DEL 30.9.<strong>2007</strong>(Del. Del Giudice Sportivo presso il Comitato per l‘Attività Interregionale – Com. Uff. n.28 del 3.10.<strong>2007</strong>).La Corte di Giustizia Federale accoglie parzialmente il ricorso e per l‘effetto riduce la sanzione a 5 giornate effettive disqualifica. Ordina la restituzione della tassa reclamo.TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COMUNICATO UFFICIALE N. 29/CGF DEL 26 OTTOBRE <strong>2007</strong>1. RICORSO CON PROCEDIMENTO D‘URGENZA DEL CASTEL S. PIETRO TERME CALCIO S.R.L. AVVERSO LASANZIONE DELLA SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA INFLITTA AL CALCIATOREMORDINI DANIELE PER RECIDIVITÀ IN AMMONIZIONE SEGUITO GARA CASTEL S. PIETRO TERME CALCIOS.R.L./SANTARCANGELO DEL 21.10.<strong>2007</strong>(Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 37 del 24.10.<strong>2007</strong>)La C.G.F. dichiara inammissibile ai sensi dell‘art. 37, comma 8 C.G.S., per tardività il reclamo con procedura d‘urgenza comesopra proposto dal Castel S. Pietro Terme Calcio S.r.l. di Castel S. Pietro Terme (Bologna) e dispone l‘incameramento dellatassa reclamo.TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COMUNICATO UFFICIALE N. 30/CGF DEL 30 OTTOBRE <strong>2007</strong>1. DEFERIMENTO DELL‘UFFICIO DI PROCURA ANTIDOPING DEL C.O.N.I. A CARICO DEL C. S. N., ALL‘EPOCADEI FATTI TESSERATO PER LA EURO CHIETI <strong>2007</strong> ED ATTUALMENTE TESSERATO IN FAVORE DELL‘A.S.D.VIRUS CUPELLO, PER VIOLAZIONE DELL‘ART. 2.1 DELLE NORME SPORTIVE ANTIDOPING DEL C.O.N.I.La C.G.F., visto l‘atto di deferimento e gli atti del procedimento, infligge al calciatore N. S. la sanzione della squalifica permesi 4 a decorrere dalla data del provvedimento di sospensione cautelare. “Sulla base della decisione assunta dalla Corte diGiustizia Federale in data odierna, il calciatore E. A. S., è inserito nel RTP (Registered Testing Pool) nazionale del CONI-NADO ed è tenuto ad adempiere a tutti gli specifici obblighi previsti sino alla fine dell‟anno solare in cui ha terminel‟efficacia del presente provvedimento ovvero sino a quando non comunichi agli Organi Competenti di ritirarsi da qualsiasiattività <strong>sportiva</strong>”.2. DEFERIMENTO DELL‘UFFICIO DI PROCURA ANTIDOPING DEL C.O.N.I. A CARICO DEL CALCIATORE R. A.,ALL‘EPOCA DEI FATTI TESSERATO PER LA SOCIETÀ GELA CALCIO, PER VIOLAZIONE DELL‘ART. 2.1 DELLENORME SPORTIVE ANTIDOPING DEL C.O.N.I.La C.G.F. visto l‘atto di deferimento e gli atti del procedimento, infligge al calciatore A. R. la sanzione della squalifica peranni 1 a decorrere dalla data del provvedimento di sospensione cautelare. “Sulla base della decisione assunta dalla Corte diGiustizia Federale in data odierna, il calciatore E. A. S., è inserito nel RTP (Registered Testing Pool) nazionale del CONI-NADO ed è tenuto ad adempiere a tutti gli specifici obblighi previsti sino alla fine dell‟anno solare in cui ha terminel‟efficacia del presente provvedimento ovvero sino a quando non comunichi agli Organi Competenti di ritirarsi da qualsiasiattività <strong>sportiva</strong>”.35


TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COMUNICATO UFFICIALE N. 31/CGF DEL 31 OTTOBRE <strong>2007</strong>1. RICORSO DEL PARMA F.C. S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELL‘AMMENDA DI EURO 8.000,00 INFLITTAALLA SOCIETÀ, SEGUITO GARA PARMA/ROMA DEL 7.10.<strong>2007</strong>(Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 78 del 16.10.<strong>2007</strong>)La C.G.F. respinge il reclamo come sopra proposto dal Parma F.C. S.p.A. di Parma e dispone l‘incameramento della tassareclamo.2. RICORSO DEL TORINO F.C. S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELL‘AMMENDA DI EURO 5.000,00 INFLITTA ALSIG. IENCA MASSIMO SEGUITO GARA ATALANTA/TORINO DEL 21.10.<strong>2007</strong>(Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 83 del 23.10.<strong>2007</strong>)La C.G.F. rinvia il reclamo come sopra proposto dal Torino F.C. S.p.A. di Torino.3. RICORSO DEL RAVENNA CALCIO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER TRE GIORNATEEFFETTIVE DI GARA INFLITTE AL CALCIATORE LAROSA FRANCESCO(Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 84 del 23.10.<strong>2007</strong>)La C.G.F. in parziale accoglimento del reclamo come sopra proposto dal Ravenna Calcio S.r.l. di Ravenna, riduce a 2 giornatedi squalifica la sanzione inflitta al calciatore Larosa Francesco. Dispone restituirsi la tassa reclamo.4. RICORSO DEL CAGLIARI CALCIO S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELL‘AMMENDA DI EURO 15.000,00 CONL‘OBBLIGO DI DISPUTARE UNA GARA CON IL SETTORE ―CURVA NORD‖ INIBITO AGLI SPETTATORI,INFLITTA SEGUITO GARA CAGLIARI/CATANIA DEL 21.10.<strong>2007</strong>(Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 83 del 23.10.<strong>2007</strong>)La C.G.F. da‘ atto della rinuncia del Cagliari Calcio S.p.A. di Cagliari e dichiara estinto il procedimento. Disponel‘incameramento della tassa reclamo.5. RICORSO DELL‘ATALANTA BERGAMASCA CALCIO S.P.A. AVVERSO LE SANZIONI: 1) DELL‘AMMENDA DIEURO 20.000,00 CON DIFFIDA INFLITTA ALLA SOCIETÀ; 2) DELL‘AMMENDA DI EURO 4.000,00 INFLITTA ALCALCIATORE DONI CRISTIANO.(Delibera Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 83 del 23.10.<strong>2007</strong>)La C.G.F. da‘ atto della rinuncia dell‘Atalanta Bergamasca Calcio S.p.A. di Zingonia Ciserano (Bergamo) e dichiara estinto ilprocedimento. Dispone l‘incameramento della tassa reclamo.6. RICORSO CON PROCEDURA D‘URGENZA DELLA S.S.C. NAPOLI S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLASQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTE AL CALCIATORE ZALAYETA MARCELLO,SEGUITO SEGNALAZIONE DEL PROCURATORE FEDERALE, EX ART. 35, COMMA 1.3 C.G.S., SEGUITO GARANAPOLI/JUVENTUS DEL 27.10.<strong>2007</strong>(Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 92 del 29.10.<strong>2007</strong>)La C.G.F. accoglie il reclamo con procedura d‘urgenza come sopra proposto dalla S.S.C. Napoli S.p.A. di Napoli e dispone larestituzione della tassa reclamo.7. RICORSO CON PROCEDURA D‘URGENZA DEL CALCIATORE DA SILVA COUTO FERNANDO MANUELAVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTE SEGUITOSEGNALAZIONE DEL PROCURATORE FEDERALE, EX ART. 35, COMMA 1.3 DEL C.G.S. SEGUITO GARAPARMA/LIVORNO DEL 28.10.<strong>2007</strong>(Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 93 del 30.10.<strong>2007</strong>)La C.G.F. respinge il reclamo con procedura d‘urgenza come sopra proposto dal calciatore Da Silva Couto Fernando Manuel edispone l‘incameramento della tassa reclamo.TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COMUNICATO UFFICIALE N. 32/CGF DEL 31 OTTOBRE <strong>2007</strong>1. RICORSO DELLA PAGANESE CALCIO 1926 S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELL‘AMMENDA DI EURO6.000,00 INFLITTA SEGUITO GARA PAGANESE/PADOVA DEL 7.10.<strong>2007</strong>(Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 44/C del 9.10.<strong>2007</strong>)La C.G.F. da‘ atto della rinuncia della Paganese Calcio 1926 S.r.l. di Pagani (Salerno) e dichiara estinto il procedimento.Dispone l‘incameramento della tassa reclamo.2. RICORSO DELLA S.S. JUVE STABIA S.P.A. AVVERSO LE SANZIONI INFLITTE: DELL‘AMMENDA DI EURO4.500,00 ALLA RECLAMANTE; DELLA SQUALIFICA PER 4 GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE GHOMSIANTONIO, SEGUITO GARA JUVE STABIA/CROTONE DEL 7.10.<strong>2007</strong>(Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 44/C del 9.10.<strong>2007</strong>)36


La C.G.F. prende atto della rinuncia al reclamo avverso la sanzione dell‘ammenda di Euro 4.500,00 inflitta alla società S.S.Juve Stabia S.p.A. di Castellammare di Stabia (Napoli); respinge il reclamo per la parte relativa alla squalifica per 4 gareeffettive al calciatore Ghomsi Antonio. Dispone l‘incameramento della tassa reclamo.3. RICORSO DELLA VIGOR LAMEZIA S.R.L. AVVERSO LE SANZIONI: OBBLIGO DI DISPUTARE UNA GARAEFFETTIVA A PORTE CHIUSE ED AMMENDA DI EURO 2.500,00 INFLITTE ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARAVIBONESE/VIGOR LAMEZIA DEL 21.10.<strong>2007</strong>(Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 51/C del 23.10.<strong>2007</strong>)4. RICORSO DELLA VIGOR LAMEZIA S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELL‘INIBIZIONE A SVOLGERE OGNIATTIVITÀ IN SENO ALLA F.I.G.C. FINO A TUTTO IL 6.11.<strong>2007</strong> INFLITTA AL SIG. DONNARUMMA CARMINE,SEGUITO GARA VIBONESE/VIGOR LAMEZIA DEL 21.10.<strong>2007</strong>(Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 51/C del 23.10.<strong>2007</strong>)5. RICORSO DELLA VIGOR LAMEZIA S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GIORNATEEFFETTIVE DI GARA INFLITTE AL CALCIATORE ROSAMILIA GIOVANNI SEGUITO GARA VIBONESE/VIGORLAMEZIA DEL 21.10.<strong>2007</strong>(Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 51/C del 23.10.<strong>2007</strong>)Preliminarmente la Corte di Giustizia Federale ritiene di dover separare il reclamo presentato dalla Vigor Lamezia S.r.l. diLamezia Terme (Cosenza) in tre distinti appelli in quanto relativi a fattispecie diverse non collegabili tra loro, ancorchèaccadute nel contesto della stessa gara e, rispettivamente: - respinge il reclamo come sopra proposto dalla Vigor Lamezia S.r.l.nella parte relativa all‘obbligo di disputa di una gara effettiva a porte chiuse e dell‘ammenda di €. 2.5000,00; - respinge ilreclamo come sopra proposto dalla Vigor Lamezia S.r.l. nella parte relativa alla sanzione dell‘inibizione a svolgere ogniattività in seno alla F.I.G.C. fino a tutto il 6.11.<strong>2007</strong> inflitta al Sig. Donnarumma Carmine; - accoglie parzialmente il reclamocome sopra proposto dalla Vigor Lamezia S.r.l. nella parte relativa alla sanzione della squalifica inflitta al calciatore RosamiliaGiovanni riducendola a 3 giornate effettive di gara. Dispone l‘incameramento delle tasse relative ai reclami nn. 3) e 4); ordinala restituzione di quella relativa al reclamo n. 5).6. RICORSO DELL‘A.S. VARESE CALCIO 1910 AVVERSO LA SANZIONE DELL‘AMMENDA DI EURO 5.000,00INFLITTA SEGUITO GARA VARESE/SASSARI TORRES DEL 21.10.<strong>2007</strong>(Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 51/C del 23.10.<strong>2007</strong>)La C.G.F. respinge il reclamo come sopra proposto dall‘A.S. Varese Calcio 1910 di Varese edispone l‘incameramento della tassa reclamo.TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COMUNICATO UFFICIALE N. 33/CGF DEL 31 OTTOBRE <strong>2007</strong>1. RICORSO FANO CALCIO S.R.L. S.S.D. AVVERSO LA SANZIONE DELL‘AMMENDA DI EURO 3.000,00 INFLITTASEGUITO GARA RUSSI/FANO DEL 23.9.<strong>2007</strong>(Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 26 del 26.9.<strong>2007</strong>)La C.G.F., respinge il reclamo come sopra proposto dal Fano Calcio S.r.l. S.S.D. di Fano (Pesaro e Urbino) e disponel‘incameramento della tassa reclamo.2. RICORSO POL. ADRANO CALCIO O.N.L.U.S. AVVERSO DECISIONI MERITO GARA ADRANO/FORTITUDOCOSENZA DEL 30.9.<strong>2007</strong>(Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 33 del 17.10.<strong>2007</strong>)La C.G.F., respinge il reclamo come sopra proposto dalla Pol. Adrano Calcio O.N.L.U.S. di Adrano (Catania) e disponel‘incameramento della tassa reclamo.3. RICORSO A.D.C. ARS ET LABOR GROTTAGLIE AVVERSO LA SANZIONE DELL‘AMMENDA DI EURO 2.000,00INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA FASANO/A.D.C. ARS LABOR GROTTAGLIE DEL 7.10.<strong>2007</strong>(Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 30 del 10.10.<strong>2007</strong>)La C.G.F., respinge il reclamo come sopra proposto dalla A.D.C. Ars et Labor Grottaglie di Grottaglie (Taranto) e disponel‘incameramento della tassa reclamo.4. RICORSO U.S.D. SIRACUSA S.r.l. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER DUE GIORNATEEFFETTIVE DI GARA INFLITTE AL CALCIATORE BUFALINO FEDERICO SEGUITO GARA SIRACUSA S.R.L./S.ANTONIO ABATE DEL 21.10.<strong>2007</strong>(Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 37 del 24.10.<strong>2007</strong>)La C.G.F., respinge il reclamo come sopra proposto dalla U.S.D. Siracusa S.r.l. di Siracusa e dispone l‘incameramento dellatassa reclamo.5. RICORSO G.S. ARRONE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER TRE GIORNATE EFFETTIVE DIGARA INFLITTE AL CALCIATORE GAMMAIDONI STEFANO(Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 37 del 24.10.<strong>2007</strong>)37


La C.G.F., respinge il reclamo come sopra proposto dalla G.S. Arrone di Arrone (Terni) e dispone l‘incameramento della tassareclamo.6. RICORSO A.S.D. ISCHIA ISOLAVERDE AVVERSO LE SANZIONI INFLITTE: DELLA SQUALIFICA DEL CAMPODI GIOCO PER 1 GIORNATA DI GARA ED AMMENDA DI EURO 5.000,00 CON L‘OBBLIGO DI RISARCIMENTODANNI SE RICHIESTI E DOCUMENTANTI ALLA RECLAMANTE; DELL‘INIBIZIONE PER 3 GARE EFFETTIVE ALSIG. PUNZO RAFFAELE, SEGUITO GARA ISCHIA/FRANCAVILLA DEL 21.10.<strong>2007</strong> (Delibera del Giudice SportivoNazionale Presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 37 del 24.10.<strong>2007</strong>)La C.G.F., respinge il reclamo come sopra proposto dalla A.S.D. Ischia Isolaverde di Ischia Porto (Napoli) e disponel‘incameramento della tassa reclamo.TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COMUNICATO UFFICIALE N. 34/CGF DEL 2 NOVEMBRE <strong>2007</strong>1. RICORSO CON PROCEDURA D‘URGENZA DELL‘A.S. BERGAMO CALCIO A CINQUE AVVERSO LE SANZIONEDELLA SQUALIFICA PER DUE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTE AI CALCIATORI DEFENDIEMANUELE, MARTEDDU SIMONE, PEREGO SILVANO E PICONESE ALESSANDRO (Delibera del Giudice Sportivopresso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 153 del 31.10.<strong>2007</strong>)La C.G.F., respinge il reclamo con procedura d‘urgenza come sopra proposto dall‘A.S. Bergamo Calcio a Cinque di Gone(Bergamo) e dispone l‘incameramento della tassa reclamo.TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COMUNICATO UFFICIALE N. 35/CGF DEL 3 NOVEMBRE <strong>2007</strong>1. RICORSO CON PROCEDURA D‘URGENZA DELL‘ATALANTA BERGAMASCA CALCIO S.P.A. AVVERSO LASANZIONE DELLA SQUALIFICA PER TRE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTE AL CALCIATORE DEASCENTIS DIEGO SEGUITO SEGNALAZIONE EX ART. 35.1.3 C.G.S. DEL PROCURATORE FEDERALE, SEGUITOGARA ATALANTA/CAGLIARI DEL 31.10.<strong>2007</strong>(Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 98 del 02.11.<strong>2007</strong>)Premesso che, circa l‘inammissibilità eccepita dalla Procura Federale, occorre rilevare che ai sensi della disposizionespeciale applicabile alla fattispecie del procedimento di urgenza, di cui all‘art. 37 comma 7 C.G.S., la controparte deve esseresolo avvisata della presentazione del reclamo mentre i motivi possono considerato cheessere depositati fino all‘apertura deldibattimento; l‘effetto sostanziale del contestuale avviso di reclamo nei confronti della controparte Procura Federale è stato,nel caso di specie, raggiunto a mezzo della comunicazione della fissazione del dibattimento a cura della Segreteria dellapresente Corte di Giustizia Federale; considerato, altresì, che la Procura Federale si è regolarmente presentata alla riunioneconvocata per la trattazione del reclamo, e pertanto ha partecipato al procedimento ai sensi dell‘art. 32, comma 3 C.G.S.;ritenuto, pertanto, che l‘eccezione della Procura Federale non può essere accolta, nel merito si osserva che è stato certamenteconsumato un episodio di condotta violenta in seguito ad atto evidentemente intenzionale, ed essendo assolutamenteininfluente se il colpo abbia attinto l‘avversario al capo o al petto, non può che trovare applicazione il minimo edittale giàinflitto di tre giornate di cui all‘art. 19 comma 4 lett. b), Codice di Giustizia Sportiva. Per questi motivi la C.G.F. sentita laProcura Federale, il calciatore e il suo difensore, respinge il reclamo della Atalanta Bergamasca Calcio S.p.A. di Bergamo eordina incamerarsi la relativa tassa.TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COMUNICATO UFFICIALE N. 36/CGF DEL 7 NOVEMBRE <strong>2007</strong>1. RICORSO DELL‘A.S. MODUGNO CALCIO A 5 AVVERSO DECISIONI MERITO GARA MODUGNO CALCIO ACINQUE/MARCIANISE CALCIO A 5 DEL 22.9.<strong>2007</strong>(Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 75 del 3.10.<strong>2007</strong>)La C.G.F. respinge il reclamo come sopra presentato dalla società Modugno Calcio a 5 di Modugno (Bari). Disponel‘incameramento della tassa reclamo.2. RICORSO DELL‘A.S. CITTA‘ DI LATINA AVVERSO LE SANZIONI DELL‘AMMENDA DI EURO 1.000,00 EDELLA SQUALIFICA DEL CAMPO DI GIUOCO PER 3 GARE EFFETTIVE CON OBBLIGO DI DISPUTARLE INCAMPO NEUTRO E A PORTE CHIUSE, INFLITTE SEGUITO GARA CITTÀ DI LATINA/VELLETRI FUTSAL DEL13.10.<strong>2007</strong>(Delibera del Giudice Sportivo Nazionale presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 110 del 17.10.<strong>2007</strong>)La C.G.F. respinge il reclamo come sopra presentato dalla società A.S. Città di Latina di Latina. Dispone l‘incameramentodella tassa reclamo.ORDINANZA ISTRUTTORIA3. RICORSO DELLA SALERNITANA CALCIO 1919 AVVERSO DECISIONI MERITO GARASALERNITANA/TARANTO DEL 7.10.<strong>2007</strong>(Delibera del Giudice Sportivo presso il Settore Giovanile e Scolastico – Com. Uff. n. 8 del 9.10.<strong>2007</strong>)38


La C.G.F. ritenutane la necessità dispone un supplemento istruttorio volto ad ottenere dall‘arbitro una integrazione di referto inmerito alla possibilità che al momento del suo ingresso sul campo di giuoco ore 09:10 o in un momento successivo e fino alleore 10:45, esistessero le condizioni idonee alla tracciatura del campo. L‘arbitro preciserà, inoltre, se nel medesimo arcotemporale fosse presente l‘addetto alla tracciatura. Fissa per l‘espletamento dell‘incombente istruttorio le ore 14:00 del giorno12.11.<strong>2007</strong> e rinvia la trattazione all‘udienza del 14.11.<strong>2007</strong> ore 16:00.4. RICORSO DELL‘A.S.D. CITTA‘ DI MONTESILVANO C5 AVVERSO DECISIONI MERITO GARA NAPOLI CALCIOA 5/CITTÀ DI MONTESILVANO C5 DEL 22.9.<strong>2007</strong>(Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque - Com. Uff. n. 93 del 10.10.<strong>2007</strong>)La C.G.F. dichiara improcedibile per intervenuta rinuncia, il reclamo presentato dalla società A.S.D. Città di Montesilvano C5di Montesilvano (Pescara) e dispone l‘incameramento della tassa reclamo.5. RICORSO DELLA IVREA CALCIO S.r.l. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 05.11.<strong>2007</strong>INFLITTA AL TESSERATO CASTAGNA ALESSANDRO(Delibera del Giudice Sportivo presso il Settore Giovanile Scolastico – Com. Uff. n. 9 del 16.10.<strong>2007</strong>)La C.G.F. dichiara improcedibile per intervenuta rinuncia, il reclamo presentato dalla società Ivrea Calcio S.r.l. di Ivrea(Torino) e dispone l‘incameramento della tassa reclamo.6. RICORSO DELL‘A.S. BISCEGLIE CALCIO A CINQUE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA AUGUSTAF.C./BISCEGLIE CALCIO A CINQUE DEL 6.10.<strong>2007</strong>(Delibera del Giudice Sportivo Nazionale Presso la Divisione Calcio a Cinque - Com. Uff. n.109 del 17.10.<strong>2007</strong>)La C.G.F. respinge il reclamo come sopra proposto dalla società A.S. Bisceglie Calcio a 5 di Bisceglie (Bari) e disponel‘incameramento della tassa reclamo.7. RICORSO DELL‘A.S.D. ARIETE CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELL‘AMMENDA DI EURO 600,00INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA FEMMINILE VIRTUS ROMAGNA/ARIETE CALCIO DEL23.9.<strong>2007</strong>(Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio Femminile – Com. Uff. n. 22 del 28.9.<strong>2007</strong>)La C.G.F. respinge il reclamo come sopra proposto dalla società A.S.D. Ariete Calcio di Viallanova di Ceppagatti (Pescara) edispone l‘incameramento della tassa reclamo.8. RICORSO DELL‘A.S.D. POLIZIA PENITENZIARIA MARAN AVVERSO DECISIONI MERITO GARA POL. D.VETUS CECCANO/A.S.D. POLIZIA PENITENZIARIA MARAN DEL 22.9.<strong>2007</strong>(Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 75 del 3.10.<strong>2007</strong>)La C.G.F. respinge il reclamo come sopra proposto dalla società A.S.D. Polizia Penitenziaria Maran di Spoleto (Perugia) edispone l‘incameramento della tassa reclamo.9. RICORSO DELL‘A.S. U.D.V ARGENTANESE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 6 GAREINFLITTA ALLA CALCIATRICE ARENA CARLAMARIA SEGUITO GARA CUS COSENZA/U.D.V. ARGENTANESEDEL 14.10.<strong>2007</strong>(Delibera del Giudice Sportivo Nazionale presso la Divisione Calcio Femminile – Com. Uff. n. 29 del 17.10.<strong>2007</strong>)La C.G.F. in parziale accoglimento parzialmente il reclamo come sopra proposto dalla società A.S. U.D.V. Argentanese diFagnano Castello (Cosenza), riduce la sanzione inflitta alla calciatrice Arena Carlamaria a 4 giornate effettive di gara. Disponela restituzione della tassa reclamo.TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COMUNICATO UFFICIALE N. 37/CGF DEL 7 NOVEMBRE <strong>2007</strong>(CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE - SEZIONI UNITE)1.RICORSO DEL CALCIO PADOVA S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GAREEFFETTIVE INFLITTA ALL‘ALLENATORE ROSSI EZIO, NEL CORSO DELLA GARA PADOVA-LECCO DEL14.10.<strong>2007</strong>(Giudice Sportivo presso LPSC – Com. Uff. n.47/C del 16.10.<strong>2007</strong>).Il sig. Ezio Rossi, allenatore del Calcio Padova S.p.A., con atto in data 17 ottobre <strong>2007</strong>, ha proposto ricorso avverso lasanzione della squalifica per due gare effettive inflittagli in relazione alla gara Padova – Lecco del 14 ottobre <strong>2007</strong>,comminatagli con delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Professionisti Serie C, come da Comunicato Ufficiale n. 47/Cdel 16 ottobre <strong>2007</strong>. La decisione gravata è fondata sul seguente motivo: ―perché allontanato dal campo per protestedall‘arbitro‖, il Rossi, ―rivolgeva allo stesso una frase offensiva (r.A e Coll. Proc. Fed.)‖. Nel rapporto dell‘arbitro si legge che―al 2‘ del 2T. l‘allenatore del Padova Ezio Rossi è stato allontanato in quanto con voce alta e gestualità molto folcloristicaprotestava su una mia decisione disciplinare nei confronti di un calciatore locale‖. A sua volta il Collaboratore della ProcuraFederale ha riferito che al ―2° minuto del secondo tempo l‘allenatore del Calcio Padova è stato espulso dal terreno di giuocodall‘arbitro, il quale allontanandosi dal terreno passando davanti al sottoscritto ha profferito ad alta voce riferito all‘arbitro laseguente frase ―pezzo di merda‖. L‘appellante, con l‘atto di gravame, ha lamentato che ―la sanzione comminata non appare39


giustificata, mai avendo avuto l‘esponente l‘intenzione di offendere l‘Arbitro, né durante la discussione, né, tanto meno, nelrecarsi negli spogliatoi, in ossequio all‘ordine dello stesso‖. In particolare il sig. Ezio Rossi ha dichiarato che ―in effetti, purnon ricordando di avere proferito offese rivolte a chicchessia, è doveroso evidenziare come l‘espulsione sia stata comminata inuna fase delicata della gara e, quindi, se il sottoscritto avesse effettivamente pronunciato la frase che si assume essere statasentita, la stessa non era certo rivolta all‘Arbitro ma potrebbe semmai rappresentare uno sfogo di disappunto dettato dallaconcitazione della partita, integralmente riconducibile a tale contesto e senza volontà di offendere alcuno. Ciò confermato dalfatto che non viene riportato alcun gesto plateale del ricorrente‖. Pertanto l‘appellante ha concluso perché, ―in accoglimentodel reclamo proposto, ed in riforma, anche parziale della decisione adottata del Giudice Sportivo ... impugnata, previariqualificazione giuridica dei fatti, voglia l‘On.le Corte di Giustizia Federale in via principale:annullare la sanzione impugnata, disponendo per l‘esponente quella dell‘ammonizione. In via subordinata: comminareall‘esponente un‘ammenda nella misura minima edittale o quella diversa sanzione meno afflittiva rispetto a quella disposta dalGiud ice Sportivo ed impugnata; fosse ritenuta di giustizia‖.L‘appellante ha depositato successivamente ―memoria integrativa di reclamo‖, recante la data del 22 ottobre <strong>2007</strong>, con la quale– ―letti gli atti ufficiali della gara‖ – ha sostenuto che ―in effetti non vi è alcuna prova che la frase individuata fosseeffettivamente rivolta al Direttore di gara, potendo la stessa riguardare, in ipotesi, il proprio giocatore o quello della squadraavversaria, coinvolti nella discussione, che ha condotto l‘esponente alle proteste, poi sanzionate‖ ed ha, quindi, insistito nelleconclusioni già fo rmulate, integrate con l‘ulteriore richiesta ―in secondo subordine: - irrogare al reclamante la squalifica per unsolo turno di gara‖. La Corte di Giustizia Federale, Sezioni Unite, all‘udienza del 24 ottobre <strong>2007</strong>, udita la relazione delcomponente all‘uopo delegato, e l‘avv. Aldo Pazzaglia, difensore dell‘appellante – il quale ha insistito per l‘accoglimento delgravame – si è, quindi, riservata di decidere. Le modalità del fatto contestato al sig. Ezio Rossi sono certe, giacché lo stessoappellante, con l‘atto di gravame, non ha smentito quindi, di avere profferito l‘espressione ―pezzo di merda‖, che – secondoquanto riferito dal collaboratore della Procura Federale - era indirizzata all‘arbitro. Né tale frase è stata disconosciuta con la―memoria integrativa‖ del 22 ottobre <strong>2007</strong>, pur se l‘appellante ha formulato la mera ipotesi che potesse essere rivolta verso ―ilproprio giocatore o quello della squadra avversaria, coinvolti ne lla discussione‖. Poiché, però, nel rapporto arbitrale non vi èalcun cenno a detta locuzione, ma solo di proteste formulate dal Rossi ―con voce alta e gestualità mo lto folcloristica‖ –manifestazioni per le quali l‘allenatore era stato invitato a rientrare nello spogliatoio –, si deve desumere che il destinatariodella frase riferita dal collaboratore della Procura Federale, pronunciata dopo il provvedimento di allontanamento, non sembraaverla percepita, perché, altrimenti, sarebbe stata riferita nel suo rapporto. La locuzione incriminata, secondo quanto risulta dalrapporto del collaboratore della Procura Federale, avente valore di prova ai sensi dell‘art. 35, comma 1.1, Codice di GiustiziaSportiva, è certamente volgare, e potenzialmente idonea a ledere il prestigio della funzione e la personale reputazionedell‘arbitro, nei confronti del quale era riferita, oltre che frutto di una condotta colpevole, anche alla stregua del dettato dell‘art.5, comma 1, C.G.S.; pertanto essa integra la violazione dei principi di correttezza e probità che ciascun ―soggetto che svolgeattività ... comunque riferibile all‘attività <strong>sportiva</strong>‖ è tenuto ad osservare ai sensi del dettato dell‘art. 1, comma 1, C.G.S..Peraltro – come già osservato – la frase de qua è stata pronunciata ed ascoltata dal collaboratore della Procura federale, chepresumibilmente non mostrava elementi visibili di identificazione della funzione svolta e, quindi, l‘autore di essa – nellaconcitazione del momento - non si è reso conto che la sua affermazione, pronunciata all‘aperto, potesse essere percepita daterzi; non vi è prova, inoltre, che – oltre al predetto collaboratore – vi fossero, nelle vicinanze, altri soggetti, mentre nonrisultano precedenti specifici a carico dell‘incolpato. Pertanto, questa Corte – ferma la responsabilità dell‘incolpato per laviolazione commessa, atteso il contesto in cui è avvenuta – in parziale accoglimento del gravame come innanzi proposto ritienedi potere disporre, nel caso di specie, la riduzione della sanzione della squalifica per due gare effettive, comminata dal GiudiceSportivo al sig. Ezio Rossi, ad una giornata. P.Q.M. La Corte di Giustizia Federale accoglie parzialmente il ricorso e perl‘effetto riduce la squalifica a 1 giornata effettiva. Ordina la restituzione della tassa reclamo.2. RICORSO DELLA TERNANA CALCIO S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GAREEFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE DANUCCI CIRO AL TERMINE DELLA GARA VERONA-TERNANA DEL14.10.<strong>2007</strong>(Giudice Sportivo presso LPSC – Com. Uff. n.47/C del 16.10.<strong>2007</strong>).La Ternana Calcio s.p.a., con atto in data 22 ottobre <strong>2007</strong>, ha proposto ricorso avverso la sanzione della squalifica per tre gareeffettive inflitte al proprio tesserato Ciro Danucci in relazione alla gara Verona – Ternana del 14 ottobre <strong>2007</strong>, comminata condelibera del Giudice Sportivo presso la Lega Professionisti Serie C, come da Comunicato Ufficiale n. 47/c del 16 ottobre <strong>2007</strong>.La decisione gravata è fondata sul seguente motivo: ―perché al termine della gara, rientrato negli spogliatoi‖ il Danucci―spintonava un addetto federale e gli rivolgeva una frase offensiva (r. Proc. Fed.)‖. Nel rapporto del Collaboratore dellaProcura Federale si legge che ―in violazione di norme federali e connessi allo svo lgimento delle gare (Art. 36 comma 1.1,Codice di Giustizia Sportiva): al termine della gara il calciatore della Ternana contraddistinto dal n. 15 (poi identificato perDanucci Ciro) dopo aver partecipato ad una animata discussione con il calciatore n. 4 del Verona e nn. 6 e 16 della Ternana acui assisteva il direttore di gara, all‘invito rivoltogli a desistere e di lasciare il terreno di gioco, dopo che il collaboratore Dr.Donato Sozzo si qualificava esibendo il proprio pass, il calciatore Danucci con fare alterato e minaccioso, ponendo le maniaddosso allo stesso e spingendolo indietro, gli proferiva le seguenti espressioni ripetutamente ad alta voce: e proseguiva l‘itinerario verso gli spogliatoi. Successivamente, non ha mostrato ravvedimentoalcuno per l‘accaduto riprovevole‖. La società appellante, con l‘atto di gravame, ha lamentato che ―in realtà il Danucci Ciroaveva solo assistito e non partecipato attivamente con gli altri calciatori, tanto da non essereneppure menzionato dall‘Arbitro nel proprio Rapporto tra i protagonisti dei fatti accaduti a fine gara nei pressi del tunnel‖,40


aggiungendo che ―tale diretta attenzione da parte del Collaboratore della Procura Federale nei confronti del solo Danucci‖, daquesto ―male interpretata‖, aveva provocato in lui ―una reazione abnorme e non giustificata, ma sicuramente da valutare nelcontesto ambientale e spaziale nel quale si è manifestata, caratterizzato da violenze fisiche e verbali in uno spazio ristretto adimbuto come quello nei pressi del tunnel che porta agli spogliatoi‖. La Ternana Calcio s.p.a. ha, quindi sostenuto che ―ilDanucci, appoggiò le mani addosso al Collaboratore dell‘Ufficio Indagini (rectius: Procura Federale) non per colpirlo ma pertenere inconsciamente le distanze sia per difendersi eventualmente da aggressioni di altri tesserati che affollavano quel ristrettospazio, che per il rifiuto di vedersi indicare come un protagonista di un‘accesa discussione, quando in realtà lo stessoprotagonista non lo era stato‖. Di conseguenza, secondo la Società appellante, ―il comportamento‖ del calciatore avrebbedovuto ―essere qualificato come irriguardoso nei confronti del Collaboratore della Procura Federale e non violento. Ciò,unitamente alle parole ingiuriose pronunciate, deve portare all‘applicazione della sanzione minima prevista dall‘art. 19 punto 4lett. a) del C.G.S. considerando la figura del Collaboratore della Procura Federale assimilabile a quella degli ufficiali di gara ealla valutazione delle circostanze attenuanti riferibili al contesto spaziale ed ambientale nel quale i fatti si sono svolti. Sullabase di tali argomentazioni, la società appellante ha chiesto che la ―Corte di Giustizia Federale, in riforma dell‘impugnatadecisione del Giudice Sportivo Nazionale c/o L.P.S.C.‖ riduca ―la squalifica inflitta al calciatore Danucci Ciro a due gareeffettive‖ ed, in subordine, ―a due gare effettive con commutazione della terza gara di squalifica in ammenda nella misura cheverrà ritenuta di giustizia e di ragione‖. La Corte di Giustizia Federale, Sezioni Unite, all‘udienza del 24 ottobre <strong>2007</strong>, udita larelazione del componente all‘uopo delegato e l‘avv. Fabio Giotti, difensore dell‘appellante – il quale ha insistito perl‘accoglimento del gravame –si è, quindi, riservata di decidere. Le modalità del fatto commesso dal calciatore Ciro Danuccisono certe, giacché la stessa appellante, con l‘atto di gravame, non ha smentito che lo stesso ―appoggiò le mani addosso alCollaboratore‖ della Procura Federale ―per tenere inconsciamente le distanze‖ – quindi, come si legge nel rapporto innanzitrascritto, ―spingendolo indietro‖ – e gli rivolse le frasi ―che cazzo vuoi tu, sei un pezzo di merda‖. Né i fatti sono stati smentitiin sede di discussione. Si è trattato, quindi, di un gesto, certamente violento – perchè eseguito adoperando una forza tale dadeterminare una spinta di colui che gli era di fronte idonea ad ottenere il risultato di spostarlo dal punto in cui era – e dellapronuncia ―ripetuta‖ – sempre come riferito dal rapporto in esame – di due locuzioni offensive, rivolte al collaboratore dellaProcura Federale, pure dopo che questo si era qualificato. Tali fatti integrano una condotta violenta ed ingiuriosa in danno delcollaboratore della Procura Federale, perché idonea a ledere il prestigio della funzione e la personale reputazione di questo;pertanto essa integra la violazione dei principi di correttezza e probità che ciascun ―soggetto che svolge attività ... comunqueriferibile all‘attività <strong>sportiva</strong>‖ è tenuto ad osservare in virtù del dettato dell‘art. 1, comma 1, C.G.S., sanzionabile ai sensidell‘art. 19, comm 4, lett. a) e b) C.G.S.. La sanzione irrogata dal Giudice sportivo, quindi, appare equa – in considerazioneanche del cumulo delle violazioni - né ricorre alcun presupposto per potere ritenere applicabile un‘attenuante che possadeterminare una riduzione della stessa, nella misura irrogata dal Giudice sportivo con il provvedimento impugnato, che vaconfermato. P.Q.M. La Corte di Giustizia Federale respinge il ricorso e per l‘effetto conferma la squalifica. Ordinal‘incameramento della tassa reclamo.1. RICORSO DEL F.C. INTERNAZIONALE MILANO S.P.A. AVVERSO L‘INIBIZIONE DELL‘ACCESSO AGLISPETTATORI DEL SETTORE ― SECONDO ANELLO CURVA NORD‖ DELLO STADIO PER 1 GARA(Giudice Sportivo presso LNP– Com. Uff. n.78 del 16.10.<strong>2007</strong>).Con tempestivo reclamo del 22/10/<strong>2007</strong> la F.C. Internazionale impugnava la decisione 16/10/<strong>2007</strong> (pubblicata sul C.U. n. 78del 16/10/<strong>2007</strong>) con la quale il Giudice Sportivo della Lega Nazionale Professionisti deliberava di infliggere, ex art.18, comma1, lett. e) C.G.S., la sanzione dell‘ammenda di € 30.000,00 con l‘obbligo di disputare una gara con il settore denominato―secondo anello della curva nord‖ inibito agli spettatori, per i comportamenti, in violazione dell‘art. 11, commi 1 e 3, Codice diGiustizia Sportiva, tenuti dai propri sostenitori nel corso della gara Internazionale/Napoli, valida per il Campionato di Serie A,disputata a Milano il 6 Ottobre <strong>2007</strong>. Con i motivi scritti la Società reclamante deduceva: 1) che i pur deprecabili striscionierano da ritenere manifestazioni di volgarità piuttosto che di intenti discriminatori, rilevando che, non a caso, due dei trestriscioni in questione, diversamente da quanto scritto dal Giudice Sportivo, recavano insulti solo ai tifosi avversari, ma nonanche alla loro Città di provenienza; 2) l‘assenza di specifici precedenti a suo carico, oltre che l‘erronea applicazione dell‘art.18, comma 1, lett. e) C.G.S. in relazione alla pretesa violazione dei precetti di cui all‘art. 11, commi 1 e 3, del C.G.S..Osservava la reclamante che la violazione di cui all‘art. 11, comma 3, su citato, e la conseguente sanzione ex art. 18, lett. e)C.G.S., avrebbe potuto essere adottata solo nei casi di recidiva, il che non era nel caso di specie; 3) la sussistenza dellaesimente di cui all‘art. 13, comma 1, C.G.S. in relazione alla quale produceva la documentazione calendata in reclamo; 4) lamancata concessione delle attenuanti di cui all‘art. 13, comma 2, C.G.S.. Concludeva, in conformità alle deduzioni esplicitatenel reclamo ed, in subordine, perché la sanzione venisse congruamente ridotta. Alla fissata udienza del 24 Ottobre <strong>2007</strong>compariva, davanti alla Corte di Giustizia Federale – Sezioni Unite, il suo difensore Avv. Adriano Raffaelli, il quale illustravale motivazioni di cui al reclamo. Quanto premesso, osserva la C.G.F. che il reclamo è privo di fondamento e deve essererespinto. La decisione del Giudice Sportivo, infatti, appare esaustivamente motivata ed esente da censure di talché non si hamotivo di discostarsene. E‘, infatti, vero, contraddicendo gli assunti della Società reclamante, che gli striscioni, di notevolidimensioni, recavano scritte insultanti per i tifosi avversari ma, soprattutto, per la Città di loro provenienza, così come, dicarattere spregiativo, erano i cori intonati dai sostenitori locali. Si condivide, pertanto, il giudizio del Giudice Sportivo che haritenuto questi gravi comportamenti come espressione di ―denigrazione per motivi attinenti all‘origine territoriale‖, prevista esanzionata dall‘art. 11, commi 1 e 3, C.G.S., che prevede, come nella fattispecie, nei casi di particolare gravità e di pluralità dicondotte, l‘applicazione, tra le altre, anche della sanzione di cui alla lett. e) dell‘art. 18, comma 1, C.G.S.. Altresì priva difondamento è l‘invocata richiesta di applicazione dell‘esimente ex art. 13, comma 1, C.G.S., posto che, al di là di ogni41


valutazione circa le iniziative per la messa in sicurezza dello Stadio, l‘impegno, per la gara in oggetto, di 397 stewardsprofessionali e 395 volontari, non è di sicuro valso, per le evidenti carenze e falle nella prevenzione e nella vigilanza, adevitare che i propri sostenitori introducessero sul ―secondo anello curva nord‖ gli striscioni di che trattasi; da cui, quindi, derivala responsabilità oggettiva della Società reclamante. Quanto alla richiesta di concessione delle attenuanti ex art. 13, comma 2,C.G.S., si osserva che, come nella fattispecie, proprio nei casi di accertata particolare gravità e di pluralità di violazioni, l‘art.11, comma 3, C.G.S., statuisce che possano, tra le altre, essere inflitte anche le sanzioni più gravi previste dalle lett. g – i – m)dell‘art. 18, comma 1, C.G.S., e tra queste la penalizzazione di uno o più punti in classifica che questa Corte, pur ribadendoquanto più sopra esplicitato, non ha ritenuto di applicare tenuto conto del fattivo comportamento della Società reclamante cheha documentato di avere adottato modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire comportamenti della specie diquelli accertati, avendo impiegato risorse finanziarie ed umane adeguate allo scopo, cooperando con le forze dell‘ordine perl‘adozione di misure atte e prevenire i fatti discriminatori ed agendo con tempestività per far cessare i cori e per rimuovere glistriscioni la cui presenza è stata riferita nel rapporto dei Collaboratori della Procura Federale. P.Q.M. La Corte di GiustiziaFederale rigetta il ricorso e per l‘effetto conferma la sanzione. Ordina l‘incameramento della tassa reclamo.1. RICORSO A.S.D. FERENTINO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 8 GARE EFFETTIVEINFLITTA AL CALCIATORE FRIONI FRANCESCO NEL CORSO DELLA PARTITA FERENTINO-ISOLA LIRI DEL23.9.<strong>2007</strong>(Giudice Sportivo presso il Comitato per l‘Attività Interregionale – Com. Uff. n.26 del 26.09.<strong>2007</strong>).Al 36° del primo tempo della gara FERENTINO/ISOLA LIRI, l‘arbitro Sig. ZIVELLI, procedeva all‘espulsione di ungiocatore - n. 4 BONACQUISTI - del Fermentino per fallo di reazione. Nell‘occasione il capitano del Ferentino - precisamenteil n. 6 FRIONI FRANCESCO - protestava veementemente con il direttore di gara e lo colpiva con ―tre energiche spallate‖.Come si legge nel referto arbitrale, i colpi ricevuti provocavano altresì la caduta in terra della matita che l‘arbitro aveva inmano e lo facevano indietreggiare. Il Giudice sportivo nella seduta del 25 settembre <strong>2007</strong> (cfr, C.U. n. 26 del 26/9/<strong>2007</strong>),squalificava per otto gare il giocatore. Ha preannunciato reclamo con fax del 28 settembre <strong>2007</strong>, la Società, chiedendo copiadegli atti. Con nota del 4 ottobre <strong>2007</strong> la Segreteria della Corte ha riscontrato la richiesta inviando copia degli atti. Con missivaRacc. A/R dell‘8 ottobre <strong>2007</strong>, la Società ed il giocatore - documentando il pagamento della tassa - hanno proposto i motivi,allegando copia del filmato di gara, di cui è stata chiesta espressamente la visione, evidenziando l‘eccessivo rigorismo dellasanzione a fronte di un comportamento non così grave. Precisa la ricorrente che non si evincono le tre energiche spallate, masolo tre ―modesti contatti‖, usuali durante gli incontri di calcio, di tanto che non vi è stato alcun vistoso indietreggiamento deldirettore di gara, la cui matita cadeva non per le spallate ma per un contatto fortuito tra le mani del calciatore e quelledell‘arbitro. Viene poi evidenziato che il giocatore - nella sua qualità di capitano – era legittimamente intervenuto pressol‘arbitro per sostenere le ragioni del proprio compagno di squadra colpito da un provvedimento disciplinare. Come esimente laricorrente sottolinea infine la giovane età dei calciatori coinvolti e la ―provocazione‖ del giocatore avversario. Ritiene questaCorte, esaminati gli atti, come l‘impugnazione sia parzialmente fondata. E‘ indubbio, così come emerge dallo stesso tenore delricorso, che vi è stato un contatto fisico tra il giocatore e l‘arbitro, contatto ammesso anche in sede di discussione orale dalgiocatore stesso. Dall‘esame del referto arbitrale emerge a questo proposito che il contatto è stato reiterato - tre spallate - chefacevano indietreggiare il direttore di gara. Dal contesto così delineato può affermarsi, proprio dalla ricostruzione dellemodalità dei fatti, come il contatto con l‘arbitro è stato cercato dal giocatore, anche se nella veemenza delle modalità dellaprotesta. A questo proposito, deve essere sottolineato il ruolo rivestito dal giocatore – capitano della squadra - come taleonerato dal tenere un comportamento ancor più rigoroso, di esempio, altresì, per i propri compagni. Ciò a tacere del fatto che,comunque, ogni manifestazione nei confronti dell‘arbitro dovrebbe essere connotata da quei canoni di educazione e rispettoche devono improntare i rapporti fra i partecipanti alla competizione. Detto aspetto, che costituisce un‘aggravante allaviolazione commessa, propria per la qualità rivestita dal calciatore stesso, Capitano, non può però offuscare la circostanzapropria della previsione normativa, secondo cui, fattispecie di tenuità e comunque di modesta entità, debbano essere valutatecompiutamente come ―circostanze attenuanti‖ espressamente previste dal Codice di Giustizia Sportiva. Appare, infatti, che ilprincipio (cfr., art.19, n. 4, lett. d) secondo cui la sanzione minima non possa essere inferiore ad 8 (otto) giornate di squalifica,debba essere letto nella più compiuta portata della previsione e secondo il combinato disposto secondo cui, appunto, particolaricircostante attenuanti possano influire sulla sanzione minima della squalifica. In applicazione di tale dettame la fattispecieconcreta nella sua connotazione può essere così ricostruita. Il giocatore si è avvicinato all‘arbitro e con ―tre colpetti di spalla‖(tipici di quando si protesta con il direttore di gara tenendo le braccia incrociate dietro la schiena con una reazione verbale manon propriamente fisica e violenta) lo ha, con tali modalità, colpito. La fattispecie concreta, conseguenzialmente, presentaquegli elementi di non peculiare rilevanza della consumata condotta violenta - i colpi di spalla non hanno provocato alcundanno al direttore di gara, nè vi è stata alcuna menomazione dell‘azione dell‘arbitro, che non risulta sia rimasto intimiditoovvero particolarmente scosso dal fatto. Pertanto, in applicazione dell‘art. 19 n. 4, C.G.S., si ritiene equo ridurre la squalifica a6 (sei) giornate rispetto alle 8 (otto) comminate dal Giudice Sportivo, poichè, nel bilanciamento della aggravante dellaqualifica rivestita con la attenuante di una manifestazione impulsiva e di lieve e modesta connotazione violenta, si ritieneassolutamente prevalente quest‘ultima proprio per la tenuità della consumata violenza. P.Q.M. La Corte di Giustizia Federaleaccoglie parzialmente il ricorso e per l‘effetto riduce la sanzione a 6 giornate effettive di squalifica. Ordina la restituzione dellatassa.42


2. RICORSO CALCIO COMO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 9 GARE EFFETTIVEINFLITTA AL CALCIATORE FERRUGIA MASSIMILIANO NEL CORSO DELLA PARTITA CALCIO COMO-SOLBIATESE DEL 30.9.<strong>2007</strong>(Giudice Sportivo presso il Comitato per l‘Attività Interregionale – Com. Uff. n.28 del 3.10.<strong>2007</strong>).Al 46° del secondo tempo, nel corso della gara Como/Solbiatese, in occasione della segnatura del secondo goal da parte dellaSolbiatese, il numero 9 del Calcio Como Farrugia Massimiliano si avvicinava all‘arbitro e bestemmiando lo agguantava albraccio sinistro facendolo girare, esclamando altresì che avrebbe dovuto far fare la sostituzione. Il giocatore venivaconsequenzialmente espulso dal direttore di gara. Il Giudice sportivo competente (cfr. C.U. n. 28 del 3.10.<strong>2007</strong>) squalificava ilcalciatore per nove gare effettive. Con fax in data 4 ottobre <strong>2007</strong> la Società Calcio Como preannunciava reclamo chiedendocopia degli atti. Con nota del 5.10.<strong>2007</strong>, la Segreteria della Corte di Giustizia trasmetteva gli atti richiesti. Proponevatempestivo reclamo in data 12 ottobre <strong>2007</strong> la Società Calcio Como la quale, dopo una esposizione sommaria delle circostanzeche avevano preceduto la segnatura del goal da parte della squadra avversaria - in particolare la richiesta sostituzione, poi noneffettuata, poiché l‘arbitro aveva fatto riprendere il gioco - evidenziava come la sanzione appariva sproporzionata ed eccessivain relazione alla condotta posta in essere. In particolare rilevava come non potesse connotarsi quale condotta violenta (ai sensidell‘art. 19, comma 4, lett. d) C.G.S. il fatto che il giocatore Farrugia avesse preso per un braccio l‘arbitro, riportando a questoproposito una serie di richiami a precedenti provvedimenti della giustizia <strong>sportiva</strong>. Contestava poi la circostanza che l‘averpreso per un braccio l‘arbitro avrebbe avuto quale conseguenza quello di farlo girare su se stesso, e che, comunque, nelcontesto, doveva escludersi qualsivoglia connotazione di pericolosità, per l‘incolumità fisica, nel gesto riportato, che era solo laconclusione di una veemente protesta. Anche con riferimento all‘espressione blasfema, con il ricorso, la Società, dopo ilrichiamo ad una giurisprudenza intervenuta su analoghe fattispecie, sottolineava come la detta espressione era priva di portataoffensiva o minacciosa. Ritiene questa Corte, esaminati gli atti, come l‘impugnazione sia parzialmente fondata. E‘ indubbio,così come emerge dallo stesso tenore del ricorso, che vi è stato un contatto fisico tra il giocatore e l‘arbitro, contatto ammessoanche in sede di discussione orale dal giocatore stesso. Dal contesto così delineato può affermarsi, proprio dalla ricostruzionedelle modalità dei fatti, come il giocatore abbia solamente cercato di trattenere l‘arbitro, che correva verso il centro del campo,per farlo fermare, così da spiegargli le proprie ragioni più compiutamente. A questo proposito questa Corte osserva come ilprincipio (art. 19, n. 4, lett. d) C.G.S: secondo cui la sanzione minima non possa essere inferiore ad 8 (otto) giornate disqualifica, debba essere letto nella più compiuta portata della previsione e secondo il combinato disposto del capoverso di cuial n. 4 dell‘art. 19 medesimo, secondo cui, appunto, vengono fatte salve particolari circostante attenuanti che possano influiresulla sanzione minima della squalifica. La fattispecie concreta, conseguenzialmente, presenta quegli elementi di non peculiarerilevanza della consumata condotta violenta - il giocatore ha solo trattenuto l‘arbitro, bestemmiando nella circostanza, ma ciònon ha avuto alcuna influenza sull‘azione del direttore di gara. Pertanto, in applicazione dell‘art. 19 n. 4, cpv., del Codice diGiustizia Sportiva, secondo cui fattispecie di tenuità e comunque modesta entità debbano essere valutate compiutamente come―circostanze attenuanti‖ espressamente previste dal Codice stesso, si ritiene equo ridurre la squalifica a 5 (cinque) giornaterispetto alle 9 (nove) comminate dal Giudice Sportivo. P.Q.M. La Corte di Giustizia Federale accoglie parzialmente il ricorso eper l‘effetto riduce la sanzione a 5 giornate effettive di squalifica. Ordina la restituzione della tassa reclamo.TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COMUNICATO UFFICIALE N. 38/CGF DEL 7 NOVEMBRE <strong>2007</strong>(CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE - SEZIONI UNITE)1. RICORSO AI SENSI DELL‘ ART. 32, COMMA 7, STATUTO F.I.G.C. (PREVIGENTE) DEL SIG. FILIPPORAFFAELLI AVVERSO LA SANZIONE DELL‘INIBIZIONE PER ANNI 1 INFLITTA A SEGUITO DELDEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE(Delibera C.A.F. C.U. n. 24/C del 4 dicembre 2006)La Corte di Giustizia Federale accoglie parzialmente il ricorso e determina la sanzione della inibizione in mesi 11; ordina larestituzione della tassa reclamo.2. RICORSO F.C. BOLZANO BOZEN 96 AVVERSO LA DELIBERA DEL CONSIGLIO FEDERALE DELLA F.I.G.C.,RIUNIONE DEL 21.09.‘07 (Comunicato stampa del 21.09.‘07). RICORSO F.C. BOLZANO BOZEN 96 AVVERSO LADELIBERA DEL PRESIDENTE FEDERALE DI CUI AL C.U. N.31/A DELLA F.I.G.C. DEL 27.09.‘07. RICORSO F.C.BOLZANO BOZEN 96 AVVERSO LA DELIBERA DEL PRESIDENTE DELLA LEGA PROFESSIONISTI SERIE C (C.U.N.37/C del 28.9.‘07).La Corte di Giustizia Federale dichiara l‘inammissibilità dei ricorsi presentati. Ordina l‘incameramento delle relative tasse.3. RICORSO AI SENSI DEGLI ARTT. 31, COMMA 1, E 33 DEL CODICE GIUSTIZIA SPORTIVA DEL SIG. GIULIANOMILESI AVVERSO LA SANZIONE DELL‘INIBIZIONE PER MESI DIECI INFLITTA A SEGUITO DELDEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE E RICORSO AI SENSI DELL‘ART. 31, COMMA 1, E ART. 33,COMMA 4 LETT b), DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO LA SANZIONE DELL‘INIBIZIONE PER MESIDIECI INFLITTA AL SIGNOR GIULIANO MILESI(Delibera C.D.N. Com. Uff. n.10/CDN dell‘ 8.10.<strong>2007</strong>).La Corte di Giustizia Federale rigetta il ricorso del Signor Giuliano Milesi e ordina l‘incameramento della tassa reclamo.Accoglie in parte il ricorso del Procuratore Federale, e per l‘effetto infligge la sanzione dell‘inibizione di mesi 14.43


4. RICORSO AI SENSI DEGLI ARTT. 31, COMMA 1, E 33 DEL CODICE GIUSTIZIA SPORTIVA DEL SIG. GABRIELECONTINI AVVERSO LA SANZIONE DELL‘INIBIZIONE PER MESI TRE INFLITTA A SEGUITO DELDEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE(Delibera C.D.N. Com. Uff. n.13/CDN dell‘ 18.10.<strong>2007</strong>).La Corte di Giustizia Federale rigetta il ricorso e per l‘effetto conferma la inibizione di mesi tre. Ordine l‘incameramento dellarelativa tassa.5. RICORSO DELL‘ A.C. AREZZO S.P.A. AVVERSO LA DECISONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARENAZIONALE CHE HA INFLITTO AL PRESIDENTE, SIG. PIERO MANCINI, L‘INIBIZIONE PER ANNI 1, E ALLASOCIETA‘, LA PENALIZZAZIONE DI PUNTI 3 (Stag. Sport. <strong>2007</strong>/<strong>2008</strong>) E L‘AMMENDA DI € 15.000.00 A SEGUITODEL DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE(Com. Uff. n.11/CDN del 9.10.<strong>2007</strong>)La Corte di Giustizia Federale si riserva di decidere.TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COMUNICATO UFFICIALE N. 39/CGF DEL9 NOVEMBRE <strong>2007</strong>1. RICORSO DEL CALCIO PADOVA S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GAREEFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE RABITO ANDREA SEGUITO GARA SASSUOLO/PADOVADELL‘1.11.<strong>2007</strong>(Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 62/C del 2.11.<strong>2007</strong>)La C.G.F respinge il reclamo come sopra presentato dalla società Calcio Padova S.p.A. di Padova e dispone l‘incameramentodella tassa reclamo.2. RICORSO DELL‘A.C. REGGIANA 1919 S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATEDI GARA INFLITTA AL CALCIATORE OMAR MARTINETTI SEGUITO GARA SPAL/REGGIANA DELL‘1.11.<strong>2007</strong>(Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n.62/C del 2.11.<strong>2007</strong>)La C.G.F. respinge il reclamo come sopra presentato dalla società A.C. Reggiana 1919 S.p.A. di Reggio Emilia e disponel‘incameramento della tassa reclamo.3. RICORSO DEL CALCIATORE OUCHENE MEDHY (DELL‘A.C. PRATO) AVVERSO LA SANZIONE DELLASQUALIFICA PER TRE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA(Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 62/C del 2.11.<strong>2007</strong>)La C.G.F. respinge il reclamo come sopra presentato dal calciatore Ouchene Medhy e dispone l‘incameramento della tassareclamo.TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COMUNICATO UFFICIALE N. 40/CGF DEL 9 NOVEMBRE <strong>2007</strong>1. RICORSO DEL TORINO F.C. S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELL‘AMMENDA DI EURO 5.000,00 INFLITTA ALSIG. IENCA MASSIMO SEGUITO GARA ATALANTA/TORINO DEL 21.10.<strong>2007</strong>(Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 83 del 23.10.<strong>2007</strong>)La C.G.F. in parziale accoglimento del reclamo come sopra presentato dal Torino F.C. S.p.A. di Torino, riduce la sanzionedell‘ammenda inflitta al Sig. Ienca Massimo ad Euro 2.000,00. Dispone la restituzione della tassa reclamo.2. RICORSO DEL RAVENNA CALCIO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELL‘INIBIZIONE A SVOLGERE OGNIATTIVITA' IN SENO ALLA F.I.G.C. A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA'NELL'AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 31.1.<strong>2008</strong> INFLITTA AL SIG. FABBRI GIANNI(Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 84 del 23.10.<strong>2007</strong>)La C.G.F. in parziale accoglimento del reclamo come sopra presentato dal Ravenna Calcio S.r.l. di Ravenna riduce la sanzionedell‘inibizione inflitta al Sig. Fabbri Gianni a tutto il 31.12.<strong>2007</strong>. Dispone la restituzione della tassa reclamo.3. RICORSO DELL‘A.S. LIVORNO CALCIO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3GIORNATE EFFETTIVE DI GARA ED AMMONIZIONE INFLITTA AL CALCIATORE DE VEZZE DANIELE,SEGUITO GARA PARMA/LIVORNO DEL 28.10.<strong>2007</strong>(Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 92 del 29.10.<strong>2007</strong>)La C.G.F. ha respinto il reclamo come sopra presentato dall‘A.S. Livorno Calcio S.r.l. di Livorno. Dispone l‘incameramentodella tassa reclamo.4. RICORSO DEL TORINO F.C. S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER DUE GIORNATEEFFETTIVE DI GARA INFLITTE AL SIG. VAILATTI TOMMASO SEGUITO GARA UDINESE/TORINO DEL31.10.<strong>2007</strong>(Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 97 dell‘1.11.<strong>2007</strong>)44


La C.G.F. ha respinto il reclamo come sopra presentato dal Torino F.C. S.p.A. di Torino e dispone l‘incameramento della tassareclamo.5. RICORSO DELL‘U.S. AVELLINO S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO A TUTTO IL31.12.<strong>2007</strong> INFLITTA AL CALCIATORE RAGOSTA ARCANGELO(Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 95 del 31.10.<strong>2007</strong>)La C.G.F. preso atto della rinuncia al reclamo presentato dall‘U.S. Avellino S.p.A. di Avellino dichiara estinto ilprocedimento. Dispone l‘incameramento della tassa reclamo.6. RICORSO DEL CALCIATORE AGOMERI ANTONELLI FILIPPO (DELL‘U.S. TRIESTINA CALCIO) AVVERSO LASANZIONE DELL‘AMMENDA DI EURO 3.000,00 INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA TRIESTINA/BARIDEL 31.10.<strong>2007</strong>(Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 94 del 31.10.<strong>2007</strong>)La C.G.F ha respinto il reclamo come sopra proposto dal calciatore Agomeri Antonelli Filippo edispone l‘incameramento dellatassa reclamo.TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COMUNICATO UFFICIALE N. 41/CGF DEL 9 NOVEMBRE <strong>2007</strong>1. RICORSO DELL‘ACF GRAPHISTUDIO CAMPAGNA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 5GIORNATE DI GARA INFLITTA ALLE CALCIATRICI SEDONATI SILVIA E TROIANO JESSICA, SEGUITO GARAVILLAPUTZU/GRAPHISTUDIO CAMPAGNA DEL 21.10.<strong>2007</strong>(Delibera del Giudice Sportivo Nazionale presso la Divisione Calcio Femminile – L.N.D. – Com. Uff. n. 32 del 25.10.<strong>2007</strong>)La C.G.F. respinge il reclamo come sopra presentato dall‘ACF Graphistudio Campagna di Maniaco (Pordenone). Disponel‘incameramento della tassa reclamo.2. RICORSO DELLA CALCIATRICE SEDONATI SILVIA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 5GIORNATE DI GARA INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA VILLAPUTZU/GRAPHISTUDIOCAMPAGNA DEL 21.10.<strong>2007</strong>(Delibera del Giudice Sportivo Nazionale presso la Divisione Calcio Femminile – L.N.D. – Com. Uff. n. 32 del 25.10.<strong>2007</strong>) LaC.G.F. respinge il reclamo come sopra presentato dalla calciatrice Sedonati Silvia e dispone l‘incameramento della tassareclamo.3. RICORSO DELLA CALCIATRICE TROIANO JESSICA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 5GIORNATE DI GARA INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA VILLAPUTZU/GRAPHISTUDIOCAMPAGNA DEL 21.10.<strong>2007</strong>(Delibera del Giudice Sportivo Nazionale presso la Divisione Calcio Femminile – L.N.D. – Com. Uff. n. 32 del 25.10.<strong>2007</strong>)La C.G.F. respinge il reclamo come sopra presentato dalla calciatrice Troiano Jessica e dispone l‘incameramento della tassareclamo.4. RICORSO DELL‘A.S. TERMOLI CALCIO A 5 AVVERSO DECISIONI MERITO GARA MONTESILVANO CALCIOA 5/TERMOLI CALCIO A 5 DEL 24.10.<strong>2007</strong>(Delibera del Giudice Sportivo Nazionale presso la Divisione Calcio a Cinque – L.N.D. – Com. Uff. n. 144 del 26.10.<strong>2007</strong>)La C.G.F. dichiara inammissibile il reclamo come sopra presentato dall‘A.S. Termoli Calcio a 5 di Termoli (Campobasso) edispone l‘incameramento della tassa reclamo.5. RICORSO DELL‘A.S.D. FORTITUDO MOZZECANE C.F. AVVERSO LE SANZIONI INFLITTE: DELL‘AMMENDADI EURO 1.500,00 ALLA RECLAMANTE; SQUALIFICA PER TRE GARE ALLA CALCIATRICE GARDONI DENISE,SEGUITO GARA VALBRUNA VICENZA/FORTITUDO MOZZECANE DEL21.10.<strong>2007</strong>(Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio Femminile – Com. Uff. n. 32 del 25.10.<strong>2007</strong>)La C.G.F. respinge il reclamo come sopra presentato dall‘A.S.D. Fortitudo Mozzecane C.F. di Mozzecane (Verona) e disponel‘incameramento della tassa reclamo.TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COMUNICATO UFFICIALE N. 42/CGF DEL 9 NOVEMBRE <strong>2007</strong>1. RICORSO DELL‘A.S.D. NARNESE CALCIO AVVERSO LE SANZIONE DELLASQUALIFICA PER 3 GAREEFFETTIVE AL CALCIATORE MORETTI FABRIZIO, SEGUITO GARA NARNESE/GROTTAMMARE DEL28.10,.<strong>2007</strong>(Delibera del Giudice Sportivo Nazionale presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 41 del 31.10.<strong>2007</strong>)La C.G.F. respinge il reclamo come sopra presentato dall‘A.S.D. Narnese Calcio di Narni (Terni) e dispone l‘incameramentodella tassa reclamo.45


2. RICORSO DEL CALCIATORE PIGNATTA LUCIANO ARIEL AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PERTRE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA, INFLITTE AL RECLAMANTE SEGUITO GARA ARS ET LABORGROTTAGLIE/BITONTO DEL 28.10.<strong>2007</strong>(Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 41 del 31.10.<strong>2007</strong>)La C.G.F. respinge il reclamo come sopra presentato dal calciatore Pignatta Luciano Ariel e dispone l‘incameramento dellatassa reclamo.3. RICORSO DEL CALCIATORE MARCOSANO DONATELLO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA BITONTO/POMIGLIANODELL‘1.11.<strong>2007</strong>(Delibera del Giudice Sportivo Nazionale presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 43 2.11.<strong>2007</strong>)La C.G.F. respinge il reclamo come sopra presentato dal calciatore Marcosano Donatello e dispone l‘incameramento dellatassa reclamo.4. RICORSO DELL‘A.S.D. CALCIO POMIGLIANO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GAREEFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE AUSIELLO GIUSEPPE SEGUITO GARA BITONTO/POMIGLIANODELL‘1.11.<strong>2007</strong>(Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 43 del 2.11.<strong>2007</strong>)La C.G.F. respinge il reclamo come sopra presentato dall‘A.S.D. Calcio Pomigliano di Somigliano D‘Arco (Napoli) e disponel‘incameramento della tassa reclamo.5. RICORSO DELLA S.P. GROTTAMMARE 1899 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GAREEFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE BUCCHI ANDREA SEGUITO GARA NARNESE/GROTTAMMARE DEL28.10.<strong>2007</strong>(Delibera del Giudice Sportivo Nazionale presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 41 del 31.10.<strong>2007</strong>)La C.G.F. respinge il reclamo presentato dalla S.P. Grottammare 1899 di Grottammare (Ascoli Piceno) e disponel‘incameramento della tassa reclamo.6. RICORSO DELL‘A.S. ROSARNO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GARE EFFETTIVEINFLITTA AL CALCIATORE PAPASIDERO MICHELANGELO SEGUITO GARA ACICATENA/ROSARNODELL‘1.11.<strong>2007</strong>(Delibera del Giudice Sportivo Nazionale presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 43 del 2.11.<strong>2007</strong>)La C.G.F. respinge il reclamo come sopra presentato dall‘A.S. Rosarno di Rosarno (Reggio Calabria) e disponel‘incameramento della tassa reclamo.7. RICORSO CON PROCEDURA D‘URGENZA DELLA F.C. FRANCAVILLA AVVERSO LA SANZIONE DELLASQUALIFICA PER 2 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE GIOIA GIANCARLO SEGUITO GARAGRAGNANO/FRANCAVILLA DELL‘1.11.<strong>2007</strong>(Delibera del Giudice Sportivo Nazionale presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 43 del 2.11.<strong>2007</strong>)La C.G.F. respinge il reclamo con procedura d‘urgenza come sopra presentato dalla F.C. Francavilla di Francavilla sul Sinni(Potenza) e dispone l‘incameramento della tassa reclamo.TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COMUNICATO UFFICIALE N. 43/CGF DEL 14 NOVEMBRE <strong>2007</strong>1. RICORSO DELL‘A.C. MONZA BRIANZA 1912 S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELL‘AMMENDA DI EURO5.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE, SEGUITO GARA MONZA BRIANZA/LEGNANO DELL‘1.10.<strong>2007</strong> (Deliberadel Giudice Sportivo presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 38/C del 2.10.<strong>2007</strong>)La C.G.F. respinge il reclamo come sopra proposto dall‘A.C. Monza Brianza 1912 S.p.A. di Monza (Milano) e disponel‘incameramento della tassa reclamo.2. RICORSO DELL‘ U.S. FOGGIA S.p.A. AVVERSO LA SANZIONE DELL‘AMMENDA DI EURO 6.000,00 INFLITTAALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA FOGGIA/VERONA DEL 21.10.<strong>2007</strong>(Delibera del Giudice Sportivo Nazionale presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 51/C del 23.10.<strong>2007</strong>)La C.G.F. respinge il reclamo come sopra proposto dall‘U.S. Foggia S.p.A. di Foggia e disponel‘incameramento della tassareclamo.3. RICORSO DELLA S.S. SAMBENEDETTESE CALCIO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELL‘AMMENDA DIEURO 3.500,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA SAMBENEDETTESE/CROTONE DEL 28.10.<strong>2007</strong>(Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 60/C del 29.10.<strong>2007</strong>)La C.G.F. respinge il reclamo come sopra proposto dalla S.S. Sambenedettese Calcio S.r.l. di San Benedetto del Tronto (AscoliPiceno) e dispone l‘incameramento della tassa reclamo.46


4. RICORSO DELL‘IVREA CALCIO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GAREEFFETTIVE INFLITTA AL SIG. BRAGHIN MAURIZIO, SEGUITO GARA NUORESE/IVREA DEL 28.10.<strong>2007</strong> (DeliberaDel Giudice Sportivo Nazionale presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 60/C del 29.10.<strong>2007</strong>)La C.G.F. preso atto della rinuncia al reclamo proposto dall‘Ivrea Calcio S.r.l. di Ivrea (Torino) dichiara estinto ilprocedimento. Dispone l‘incameramento della tassa reclamo.5. RICORSO DELLA A.S. GUBBIO 1910 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER DUE GIORNATEEFFETTIVE DI GARA AL CALCIATORE CORALLO ALESSANDRO SEGUITO GARA PRATO/GUBBIODELL‘1.11.<strong>2007</strong>(Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 62/C del 2.11.<strong>2007</strong>)La C.G.F. respinge il reclamo come sopra proposto dalla A.S. Gubbio 1910 di Gubbio (Perugia) e dispone l‘incameramentodella tassa reclamo.TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COMUNICATO UFFICIALE N. 44/CGF DEL 14 NOVEMBRE <strong>2007</strong>1. RICORSO DELLA SALERNITANA CALCIO 1919 S.P.A. AVVERSO DECISIONI MERITO GARASALERNITANA/TARANTO DEL 7.10.<strong>2007</strong>(Delibera del Giudice Sportivo presso il Settore Giovanile e Scolastico – Com. Uff. n. 8 del 9.10.<strong>2007</strong>)La C.G.F. respinge il reclamo come sopra proposto dalla Salernitana Calcio 1919 S.p.A. di Salerno e dispone l‘incameramentodella tassa reclamo.2. RICORSO DELL‘A.S. CAMILLA CALES CALCIO A 5 AVVERSO DECISIONI MERITO GARA F.C.CASAGIOVE/CAMILLA CALES CALCIO A 5 DEL 13.10.<strong>2007</strong>(Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisone Calcio a 5 – Com. Uff. n. 153 del 31.10.<strong>2007</strong>)La C.G.F. respinge il reclamo come sopra proposto dall‘A.S. Camilla Cales Calico a 5 di Calvi Risorta (Caserta) e disponel‘incameramento della tassa reclamo.3. RICORSO DELL‘ A.S.D. CALCIO FEMMINILE ACESE AVVERSO DECISIONI MERITO GARE: DOMINANEAPOLIS ACERRANA/CALCIO FEMMINILE ACESE DEL 21.10.<strong>2007</strong>; ACESE/LUDOS DEL 9.9.<strong>2007</strong>; AQUILEPALERMO/ACESE DEL 30.9.<strong>2007</strong>; ARGENTANESE/ACESE DEL 7.10.<strong>2007</strong>; ACESE/PINK SPORT TIME DEL14.10.<strong>2007</strong>; ACESE/CENTRO ESTER DEL 23.9.<strong>2007</strong>; CAVALIERE MATERA/ACESE DEL 30.9.<strong>2007</strong>(Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio Femminile – Com. Uff. n. 32 del 25.10.<strong>2007</strong>)La C.G.F dichiara inammissibile ai sensi dell‘art. 37, comma 1 C.G.S., il reclamo come sopra proposto dall‘A.S.D. CalcioFemminile Acese di Aci San‘Antonio di (Catania), per omesso invio di copia del reclamo alle controparti. Disponel‘incameramento della tassa reclamo.4. RICORSO DELL‘A.S.D. ACQUAESAPONE MARINA CSA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2GARE EFFETTIVE INFLITTA AL SIG. MARCUCCITTI GIUSEPPE, SEGUITO GARA ACQUAESAPONEMARINA/CIVITANOVA DEL 27.10.<strong>2007</strong>(Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 153 del 31.10.<strong>2007</strong>)La C.G.F. respinge il reclamo come sopra proposto dall‘A.S.D. Acqua e Sapone Marina CSA di Città Sant‘Angelo (Pescara) edispone l‘incameramento della tassa reclamo.TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COMUNICATO UFFICIALE N. 45/CGF DEL 22 NOVEMBRE <strong>2007</strong>1. RICORSO DELL‘A.S. NOICATTARO CALCIO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELL‘AMMENDA DI EURO2.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE, SEGUITO GARA MONOPOLI/NOICATTARO DEL 5.11.<strong>2007</strong> (Delibera delGiudice Sportivo presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 65/C del 6.11.<strong>2007</strong>)La C.G.F. respinge il reclamo come sopra proposto dall‘A.S. Noicattaro Calcio S.r.l. di Noicattaro (Bari) e disponel‘incameramento della tassa reclamo.2) RICORSO DELL‘A.S. NOICATTARO CALCIO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE MENOLASCINA MICHELE, SEGUITO GARAMONOPOLI/NOICATTARO DEL 5.11.<strong>2007</strong>(Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 65/C del 6.11.<strong>2007</strong>)La C.G.F. in parziale accoglimento del reclamo come sopra proposto dall‘A.S. Noicattaro Calcio S.r.l. di Noicattaro (Bari),riduce da tre a due le giornate di squalifica inflitte al calciatore Menolascina Michele. Dispone restituirsi la tassa reclamo.3) RICORSO DEL REAL MARCIANISE CALCIO SPA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GAREEFFETTIVE INFLITTA AL SIG. GIACOMARRO DOMENICO SEGUITO GARA REAL MARCIANISE/CISCO ROMADEL 4.11.<strong>2007</strong>(Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 65/C del 6.11.<strong>2007</strong>)47


La C.G.F. respinge il reclamo come sopra proposto dal Real Marcianise Calcio S.p.A. di Marcianise (Caserta) e disponel‘incameramento della tassa reclamo.4) RICORSO CON PROCEDIMENTO D‘URGENZA DEL CALCIO PADOVA S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLASQUALIFICA PER 2 GARE EFFETTIVE INFLITTE AL CALCIATORE FAISCA TEIXEIRA VASCO MANUELSEGUITO GARA PRO PATRIA/PADOVA DELL‘11.11.<strong>2007</strong>(Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 67/C del 13.11.<strong>2007</strong>)La C.G.F respinge il reclamo come sopra proposto del Calcio Padova S.p.A. di Padova e dispone l‘incameramento della tassareclamo.5) RICORSO DELLA S.S. MANFREDONIA CALCIO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALCIATORE ROMITO IVAN SEGUITO GARAFOGGIA/MANFREDONIA DELL‘11.11.<strong>2007</strong>(Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 67/C del 13.11.<strong>2007</strong>)La C.G.F. in parziale accoglimento del reclamo come sopra proposto dalla S.S. Manfredonia Calcio S.r.l. di Manfredonia(Foggia), riduce da tre a due le giornate di squalifica inflitte al calciatore Ivan Romito. Dispone restituirsi la tassa reclamo.6) RICORSO DELLA SAMBENEDETTESE CALCIO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELL‘AMMENDA DI EURO5.000,00 INFLITTA SEGUITO GARA SAMBENEDETTESE/JUVE STABIA DELL‘11.11.<strong>2007</strong>(Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 67/C del 13.11.<strong>2007</strong>)La C.G.F. in accoglimento del reclamo come sopra proposto dalla Sambenedettese Calcio S.r.l. di San Benedetto del Tronto(Ascoli Piceno), riduce la sanzione dell‘ammenda inflitta ad Euro 3.000,00. Dispone restituirsi la tassa reclamo.TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COMUNICATO UFFICIALE N. 46/CGF DEL 21 NOVEMBRE <strong>2007</strong>(CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE - SEZIONI UNITE)1. RICORSO AI SENSI DELL‘ART.33, COMMA 2, C.G.S (previgente). DELLA SASSARI TORRES 1903 S.r.l. AVVERSOLA DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DELLA LPSC CHE HA INFLITTO ALLA SOCIETA‘ DUEPUNTI DI PENALIZZAZIONE(Delibera C.D. Com. Uff. n.75/C del 10.11.2006).La Corte di Giustizia Federale rigetta il ricorso e ordina l‘incameramento della tassa versata.2. RICORSO DELLA U.P.D. SANTENESE DEL 24 OTTOBRE <strong>2007</strong>La Corte di Giustizia Federale dichiara la inammissibilità del ricorso e ordina l‘incameramento della tassa reclamo.3. RICORSO DEL PRESIDENTE FEDERALE AI SENSI DELL‘ ART. 37, COMMA 1, LETT. c), C.G.S., AVVERSO LADECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE DEL C.R. EMILIA ROMANA CHE HAINFLITTO AL CALCIATORE PAOLO GAETANO LA SQUALIFICA FINO AL 14.4.<strong>2008</strong>(Com. Uff. n. 10 del 6.9.<strong>2007</strong>).La Corte di Giustizia Federale accoglie il ricorso del Presidente Federale e ripristina la sanzione irrogata dal Giudice Sportivo;il periodo di squalifica deve intendersi pertanto valido fino a tutto il 30 giugno 2012.4. RICORSO AI SENSI DELL‘ART. 50, COMMA 9, C.G.S. DELLA REGGINA CALCIO S.p.A. AVVERSO LADECISIONE DELLA COMMISSIONE VERTENZE ECONOMICHE RIGUARDANTE IL PREMIO ALLA CARRIERADEL CALCIATORE TOGNOZZI LUCA(Delibera C.V.E. Com. Uff. n.4/D del 27.7.<strong>2007</strong>).5. RICORSO AI SENSI DELL‘ART. 50, COMMA 9, C.G.S. DELLA REGGINA CALCIO S.p.A. AVVERSO LADECISIONE DELLA COMMISSIONE VERTENZE ECONOMICHE RIGUARDANTE IL PREMIO ALLA CARRIERADEL CALCIATORE DI DIO PALMIRO(Delibera C.V.E. Com. Uff. n.4/D del 27.7.<strong>2007</strong>).6. RICORSO AI SENSI DELL‘ART. 50, COMMA 9, C.G.S. DELLA REGGINA CALCIO S.p.A. AVVERSO LADECISIONE DELLA COMMISSIONE VERTENZE ECONOMICHE RIGUARDANTE IL PREMIO ALLA CARRIERADEL CALCIATORE GAZZI ALESSANDRO (Delibera C.V.E. Com. Uff. n.4/D del 27.7.<strong>2007</strong>).Ordinanza istruttoriaLa Corte di Giustizia Federale, Sezioni Unite, ritenuto che, ai fini della decisione relativa ai tre ricorsi in epigrafe, appareopportuno acquisire precisi elementi di giudizio in ordine ai premi di preparazione, di addestramento o agli importi derivanti datrasferimento che rispettivamente le società Settignanese, A.S. Giorgio Ferrini e Montebelluna avrebbero percepito ovverorinunciato a richiedere in occasione del trasferimento dei rispettivi calciatori ad altra società obbligata al versamento di talipremi o importi P.Q.M. dispone l‘invio degli atti all‘Ufficio del Lavoro e Premi per accertare quanto sopra.48


7.RICORSO DEI SIGNORI RODOLFO SALVATORI RINALDI E BARBARA PALAZZESE, ESERCENTI LA POTESTA‘GENITORIALE SULLA CALCIATRICE DEBORAH SALVATORI RINALDI AVVERSO LA DECISIONE DELLACOMMISSIONE TESSERAMENTI(Com. Uff. 7/D del 13.09.<strong>2007</strong>).La Corte di Giustizia Federale accoglie il ricorso e rimette gli atti all‘ufficio tesseramento della Divisione Calcio Femminiledella Lega Nazionale Dilettanti.TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COMUNICATO UFFICIALE N. 47/CGF DEL 22 NOVEMBRE <strong>2007</strong>1) RICORSO DEL CALCIATORE MUTARELLI MASSIMO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA SEGUITO GARA LAZIO/FIORENTINA DEL 3.11.<strong>2007</strong>(Delibera del Giudice Sportivo Nazionale presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 105 del 6.11.<strong>2007</strong>)La C.G.F. respinge il reclamo come sopra proposto dal calciatore Mutarelli Massimo e dispone l‘incameramento della tassareclamo.2) RICORSO DELLA F.C. INTERNAZIONALE MILANO S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELL‘AMMENDA DIEURO 15.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA JUVENTUS/INTERNAZIONALE DEL 4.11.<strong>2007</strong>(Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 105 del 6.11.<strong>2007</strong>)La C.G.F. rinvia, su istanza di parte, il reclamo come sopra proposto della F.C. Internazionale Milano S.p.A. di Milano,Dispone restituirsi la tassa reclamo.TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COMUNICATO UFFICIALE N. 48/CGF DEL 23 NOVEMBRE <strong>2007</strong>1) RICORSO DEL CALCIATORE RANIERI VINCENZO TESSERATO PER LA SOCIETÀ U.S. SESTRI LEVANTE,AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 7 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA(Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 24/C del 19.9.<strong>2007</strong>)La C.G.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell‘art. 37, comma 1 C.G.S., per omesso invio dei motivi a seguito di ricezione dicopia degli atti, il reclamo come sopra proposto dal calciatore Ranieri Vincenzo e dispone l‘incameramento della tassareclamo.2) RICORSO DELLA A.C.R.D. ACICATENA CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GAREEFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE CUTRUFELLO GIUSEPPE SEGUITO GARACASTROVILLARI/ACICATENA DEL 4.11.<strong>2007</strong>(Delibera del Giudice Sportivo Nazionale presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 44 del 7.11.<strong>2007</strong>)La C.G.F. respinge il reclamo come sopra proposto dalla A.C.R.D. Acicatena Calcio di Acicatena (Catania) e disponel‘incameramento della tassa reclamo.3) RICORSO DELLA A.S.D. CAGLIESE CALCIO AVVERSO LE SANZIONI: DELL‘AMMENDA DI EURO EURO7.000,00 ALLA SOCIETÀ, CON DIFFIDA ED OBBLIGO DI RISARCIRE I DANNI SE RICHIESTI E DOCUMENTATI;DELL‘INIBIZIONE FINO AL 31.1.<strong>2008</strong> AL SIG. SOPRANZI SAMUELE, INFLITTE SEGUITO GARACAGLIESE/VERUCCHIO DEL 4.11.<strong>2007</strong>(Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 44 del 7.11.<strong>2007</strong>).La C.G.F. respinge il reclamo come sopra proposto dalla A.S.D. Cagliese Calcio di Cagli (Pesaro e Urbino) e disponel‘incameramento della tassa reclamo.4) RICORSO DELLA A.C. MACERATESE S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELL‘AMMENDA DI EURO 3.000,00INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA MACERATESE/MORROD‘ORO DEL 4.11.<strong>2007</strong>(Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. uff. n. 44 del 4.11.<strong>2007</strong>).La C.G.F. respinge il reclamo come sopra proposto dalla A.C. Maceratese S.r.l. di Macerata. Rimette gli atti alla ProcuraFederale per i provvedimenti di competenza in ordine ai danni subiti dall‘Ufficiale di gara. Dispone l‘incameramento dellatassa reclamo.TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COMUNICATO UFFICIALE N. 49/CGF DEL 26 NOVEMBRE <strong>2007</strong>1) RICORSO DELL‘A.S.D. MARCIANISE CALCIO A 5 AVVERSO LE SANZIONI DELL‘AMMENDA DI EURO1.500,00 E DELLA SQUALIFICA DEL CAMPO DI GIUOCO PER TRE GARE EFFETTIVE SEGUITO GARAMARCIANISE/NAPOLI 27.10.<strong>2007</strong>(Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio A 5 – Com. Uff. n. 152del 31.10.<strong>2007</strong>)La C.G.F. respinge il reclamo come sopra proposto dalla A.S.D. Marcianise Calcio a 5 di Marcianise (Caserta) e disponel‘incameramento della tassa reclamo.49


2) RICORSO DELL‘A.S.D. ALBANO CALCIO A CINQUE AVVERSO LE SANZIONI INFLITTE: DELLA SQUALIFICAPER 5 GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE TERMINE DANILO; DELLA SQUALIFICA PER 4 GARE EFFETTIVE ALCALCIATORE FELS GIOVANNI PIETRO, SEGUITO GARA A.S.D. ALBANO CALCIO A CINQUE/PRO CAPOTERRA2000 DEL 3.11.<strong>2007</strong>(Delibera del Giudice Sportivo Nazionale presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. 173 del 7.11.<strong>2007</strong>)La C.G.F. respinge il reclamo come sopra proposto dalla A.S.D. Albano Calcio a Cinque di Albano Laziale (Roma) e disponel‘incameramento della tassa reclamo.3) RICORSO DELLA F.C.D. REAL CANAVESE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA F.C.D. REALCANAVESE/ATHLETIC CLUB GENOVA DEL 14.10.<strong>2007</strong>(Delibera del Giudice Sportivo Nazionale presso la Divisione Calcio Femminile – Com. Uff. n. 32 del 25.10.<strong>2007</strong>)La C.G.F in accoglimento del reclamo come sopra proposto dalla F.C.D. Real Canavese di Mazzè (Torino) annullal‘impugnata delibera e, per l‘effetto, ripristina il risultato di 1 – 0 conseguito sul campo nella gara sopra indicata e dispone larestituzione della tassa reclamo.4) RICORSO DELL‘A.S.D. MANFREDONIA C5 AVVERSO LA SANZIONE DELL‘AMMENDA DI EURO 2.000,00 EDIFFIDA DEL CAMPO DI GIUOCO INFLITTA SEGUITO GARA MANFREDONIA C5/TERMOLI CALCIO A 5 DEL3.11.<strong>2007</strong>(Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 173 del 7.11.<strong>2007</strong>)La C.G.F respinge il reclamo come sopra proposto dalla A.S.D. Manfredonia Calcio a 5 di Manfredonia (Foggia), ritenutal‘incongruità della sanzione, la ridetermina confermando l‘ammenda di Euro 2.000,00 e infliggendo la squalifica del campo peruna gara effettiva. Dispone l‘incameramento della tassa reclamo.TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COMUNICATO UFFICIALE N. 50/CGF DEL 30 NOVEMBRE <strong>2007</strong>1) RICORSO DEL SIGNOR. GALIGANI VITTORIO AVVERSO LA SANZIONE DELL‘AMMONIZIONE CONAMMENDA DI EURO 1.500,00 INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA POTENZA/TARANTO DEL 4.11.<strong>2007</strong>(Delibera del Giudice Sportivo Nazionale presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 65/C del 6.11.<strong>2007</strong>)La C.G.F. preso atto della rinuncia al reclamo proposto dal signor Galigani Vittorio dichiara estinto il procedimento e disponel‘incameramento della tassa reclamo.2) RICORSO DEL TARANTO SPORT S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELL‘INIBIZIONE FINO A TUTTO IL20.11.<strong>2007</strong> INFLITTA AL SIG. BLASI VITO LUIGI SEGUITO GARA POTENZA/TARANTO DEL 4.11.<strong>2007</strong>(Delibera del Giudice Sportivo Nazionale presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 65/C del 6.11.<strong>2007</strong>)La C.G.F. preso atto della rinuncia al reclamo proposto dal Taranto Sport S.r.l. di Taranto dichiara estinto il procedimento edispone l‘incameramento della tassa reclamo.3) RICORSO DELL‘A.C. PRATO 1908 AVVERSO LE SANZIONI: DELLA SQUALIFICA PER 2 GARE EFFETTIVEINFLITTA ALL‘ALLENATOREDI STEFANO OLIVIERIO; DELLA SQUALIFICA PER 2 GARE EFFETTIVE INFLITTAAL CALCIATOREMANUEL BIANCO; AMMENDA DI EURO 2.500,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE,SEGUITOGARA PRATO/POGGIBONSI DEL 5.11.<strong>2007</strong>(Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 65/C del 6.11.<strong>2007</strong>)La C.G.F preso atto della rinuncia al reclamo proposto dall‘A.C. Prato 1908 di Prato (Firenze) dichiara estinto il procedimentoe dispone l‘incameramento della tassa reclamo.4) RICORSO CON PROCEDIMENTO D‘URGENZA DEL CALCIO PADOVA S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLASQUALIFICA PER 1 GIORNATA DI GARA EFFETTIVA INFLITTA AL CALCIATORE VARRICCHIOMASSIMILIANO SEGUITO GARA PRO SESTO/PADOVA CALCIO DEL 25.11.<strong>2007</strong>(Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 79/C del 27.11.<strong>2007</strong>)La C.G.F dichiara inammissibile, ai sensi dell‘ art. 37, comma 8 e dell‘art. 19, comma 1 C.G.S. il reclamo con procedimentod‘urgenza come sopra proposto dal Calcio Padova S.p.A. di Padova Dispone l‘incameramento della tassa reclamo.5) RICORSO A.S. CISCO CALCIO ROMA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE DIGARA EFFETTIVE INFLITTE AL CALCIATORE DI CANIO PAOLO SEGUITO GARA CISCO ROMA/VIGORLAMEZIA DEL 25.11.<strong>2007</strong>(Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 79/C del 27.11.<strong>2007</strong>)La C.G.F respinge il reclamo come sopra proposto dall‘A.S. Cisco Calcio Roma di Roma Dispone l‘incameramento della tassareclamo.TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COMUNICATO UFFICIALE N. 51/CGF DEL 30 NOVEMBRE <strong>2007</strong>50


1) RICORSO DELL‘A.S. CADONEGHE FUTSAL AVVERSO LE SANZIONI: DELL‘AMMENDA DI EURO 1.500,00 EDELLA SQUALIFICA DEL CAMPO DI GIUOCO PER 4 GARE EFFETTIVE CON OBBLIGO DI DISPUTARLE APORTE CHIUSE, INFLITTE SEGUITO GARA CANOTTIERI BELLUNO C 5 / CADONEGHE FUTSAL DEL 10.11.<strong>2007</strong>(Delibera del Giudice Sportivo Nazionale presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. 192 del 14.11.<strong>2007</strong>)La C.G.F. respinge il reclamo come sopra proposto dall‘A.S. Cadoneghe Futsal di Cadoneghe (Padova) e disponel‘incameramento della tassa reclamo.2) RICORSO DEL A.S.D. CALCIO A 5 IMOLA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CADONEGHEFUTSAL/CALCIO A CINQUE IMOLA DEL 20.10.<strong>2007</strong>(Delibera del Giudice Sportivo Nazionale presso la Divisione Calc io a Cinque – Com. Uff. 192 del 14.11.<strong>2007</strong>)La C.G.F. rinvia, su istanza di parte, il reclamo come sopra proposto dall‘A.S.D. Calcio a 5 Imola di Imola (Bologna).3) RICORSO CON PROCEDIMENTO D‘URGENZA DELL‘A.S.D. UPEA ORLANDIA 97 AVVERSO LE SANZIONI,AMMENDA DI € 2.500,00 E SQUALIFICA DEL CAMPO DI GIUOCO PER 2 GARE, INFLITTE ALLA RECLAMANTESEGUITO GARA UPEA ORLANDIA 97/VIS FRANCAVILLA FONTANA DEL 25.11.<strong>2007</strong>(Delibera del Giudice Sportivo Nazionale presso la Divisione Calcio Femminile – Com. Uff. n. 41del 28.11.<strong>2007</strong>)La C.G.F respinge il reclamo con procedimento d‘urgenza come sopra proposto dall‘A.S.D. Uepa Orlandia 97 di Capod‘Orlando (Messina) e dispone l‘incameramento della tassa reclamo.TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COMUNICATO UFFICIALE N. 52/CGF DEL 4 DICEMBRE <strong>2007</strong>1) RICORSO DELL‘A.C. CHIEVO VERONA S.R.L. AVVERSO LA QUANTIFICAZIONE DEL ―PREMIO ALLACARRIERA‖ RELATIVO AL CALCIATORE RRUDHO XHULIAN DOVUTO ALLA SOCIETÀ A.C.D. CARENI PIEVE(OGGI A.D.C. ECLISSE CARENIPIEVIGINA) AI SENSI DELL‘ART. 99 BIS N.O.I.F.(Delibera della Commissione Vertenze Economiche – Com. Uff. n.6/D dell‘11.09.<strong>2007</strong>)La C.G.F. preso atto della rinuncia al reclamo come sopra proposto dall‘A.C. Chievo Verona S.r.l. di Verona dichiara estinto ilprocedimento e dispone l‘incameramento della tassa reclamo.2) RICHIESTA DI ARCHIVIAZIONE UFFICIO DI PROCURA ANTIDOPING DEL C.O.N.I. EX ART. 3, COMMA 4DELLE NORME SPORTIVE ANTIDOPING -PROCEDIMENTO DISCIPLINARE E ISTRUZIONI RELATIVEALL‘ATTIVITÀ DELL‘UFFICIO DI PROCURA ANTIDOPING A SEGUITO DI PROCEDIMENTO DISCIPLINARE ACARICO DEL CALCIATORE G. G..La C.G.F., visti gli atti, dispone l‘archiviazione del procedimento come sopra proposto dall‘Ufficio di Procura Antidoping delC.O.N.I.. Dispone la trasmissione degli atti alla Procura Federale per le valutazioni di competenza ai fini dell‘art. 1 C.G.S.3) RICORSO DELL‘A.C. POGLIANO 1950 AVVERSO LA DECLARATORIA DI NULLITÀ DEL TESSERAMENTODEL CALCIATORE FILICE AMIR, NATO IL 24.4.1991, IN PROPRIO FAVORE(Delibera della Commissione Tesseramenti – Com. Uff. n. 9/D del 27.9.<strong>2007</strong>)La C.G.F respinge il reclamo come sopra proposto dall‘A.C. Pogliano 1950 di Milano e dispone l‘incameramento della tassareclamo.4) RICORSO DELL‘ A.S.D. ANZOLAVINO CALCIO AVVERSO LA DECLARATORIA DI NULLITÀ DELTESSERAMENTO DEL CALCIATORE MORICI LUCA, NATO IL 15.6.1989, IN PROPRIO FAVORE(Delibera della Commissione Tesseramenti – Com. Uff. n. 11/D del 12.10.<strong>2007</strong>)La C.G.F respinge il reclamo come sopra proposto dall‘A.S.D. Anzolavino Calcio di Anzola Emilia (Bologna) e disponel‘incameramento della tassa reclamo.TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COMUNICATO UFFICIALE N. 53/CGF DEL 5 DICEMBRE <strong>2007</strong>(CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE - SEZIONI UNITE)1.RICORSO DELL‘ARMANDO PICCHI CALCIO S.R.L. AI SENSI DELL‘ART. 50, COMMA 9, C.G.S. AVVERSO LADECISIONE DELLA COMMISSIONE VERTENZE ECONOMICHE RIGUARDANTE IL PREMIO ALLA CARRIERADEL CALCIATORE CRISTIANO LUCARELLI(Delibera C.V.E. Com. Uff. n.6/D del 12.9.<strong>2007</strong>).La Corte di Giustizia Federale respinge il ricorso e ordina l‘incameramento della relativa tassa.2. RICORSO DELL‘ A.S.D. ATS CITTÀ DI QUARTU (C5) AI SENSI DELL‘ART. 48, COMMA 5, C.G.S. AVVERSO LADECISIONE DELLA COMMISSIONE TESSERAMENTI(Del. Com. Uff. n.9/D del 27.9.<strong>2007</strong>)La Corte di Giustizia Federale accoglie il ricorso e per l‘effetto rinvia alla Commissione Tesseramenti per l‘esame del merito;dispone la restituzione della relativa tassa.51


3. RICORSO TARANTO SPORT s.r.l. AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO L.P.S.C CHE HAIRROGATO LA SANZIONE DELLA PERDITA DELLA GARA TARANTO-MASSESE DELL‘11.11.<strong>2007</strong> E L‘OBBLIGODELLA DISPUTA DI QUATTRO GARE EFFETTIVE A PORTE CHIUSE.La Corte di Giustizia Federale accoglie il ricorso e rimette gli atti al Giudice Sportivo della Lega Professionisti Serie C, per unnuovo esame del merito, avendo questi deliberato in pendenza di un preannuncio di reclamo.4. RICORSO PER REVOCAZIONE DEL PROCURATORE FEDERALE AI SENSI ART. 39, C.G.S., AVVERSO LADELIBERA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE, RELATIVAMENTE ALLA PARTE RIGUARDANTE LAPOSIZIONE DELLA U.S. RAGUSA S.R.L. E DEI TESSERATI ANTOCI GIUSEPPE, EMANUELE GIAMPICCOLO,ANGELO GALFANO, ROBERTO NOTO, ANTONINO GULINO, MATTEO FEDERICI, ANGELO CATALANO,GIUSEPPE SCRIBANO ADOTTATA A SEGUITO DEL DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER LEVIOLAZIONI DEGLI ARTT. 6, COMMA 1, E 2, COMMA 4, C.G.S.(Del Com. Uff. 21/CGF del 27.09.<strong>2007</strong>).La Corte di Giustizia Federale dichiara la inammissibilità del ricorso.5.RICORSO AI SENSI DELL‘ART. 50, COMMA 9, C.G.S. DELLA REGGINA CALCIO S.p.A. AVVERSO LADECISIONE DELLA COMMISSIONE VERTENZE ECONOMICHE RIGUARDANTE IL PREMIO ALLA CARRIERADEL CALCIATORE TOGNOZZI LUCA(Delibera C.V.E. Com. Uff. n.4/D del 27.7.<strong>2007</strong>).6. RICORSO AI SENSI DELL‘ART. 50, COMMA 9, C.G.S. DELLA REGGINA CALCIO S.p.A. AVVERSO LADECISIONE DELLA COMMISSIONE VERTENZE ECONOMICHE RIGUARDANTE IL PREMIO ALLA CARRIERADEL CALCIATORE DI DIO PALMIRO(Delibera C.V.E. Com. Uff. n.4/D del 27.7.<strong>2007</strong>).7. RICORSO AI SENSI DELL‘ART. 50, COMMA 9, C.G.S. DELLA REGGINA CALCIO S.p.A. AVVERSO LADECISIONE DELLA COMMISSIONE VERTENZE ECONOMICHE RIGUARDANTE IL PREMIO ALLA CARRIERADEL CALCIATORE GAZZI ALESSANDRO(Delibera C.V.E. Com. Uff. n.4/D del 27.7.<strong>2007</strong>).La Corte di Giustizia Federale respinge i ricorsi; ordina l‘incameramento delle relative tasse.8. RICORSO DELL‘ A.C. AREZZO S.P.A. AVVERSO LA DECISONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARENAZIONALE CHE HA INFLITTO AL PRESIDENTE, SIG. PIERO MANCINI, L‘INIBIZIONE PER ANNI 1, E ALLASOCIETA‘, LA PENALIZZAZIONE DI PUNTI 3 (Stag. Sport. <strong>2007</strong>/<strong>2008</strong>) E L‘AMMENDA DI € 15.000.00 A SEGUITODEL DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE(Com. Uff. n.11/CDN del 9.10.<strong>2007</strong>)La Corte di Giustizia Federale accoglie il ricorso e per l‘effetto annulla la delibera della Commissione Disciplinare Nazionale;ordina la restituzione della relativa tassa.TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COMUNICATO UFFICIALE N. 54/CGF DEL 5 DICEMBRE <strong>2007</strong>1) RICORSO DELL‘A.S. VITERBESE CALCIO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA PENALIZZAZIONE DIPUNTI 1 IN CLASSIFICA DA SCONTARSI NELLA CORRENTE STAGIONE SPORTIVA INFLITTA A SEGUITO DIDEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER RESPONSABILITÀ DIRETTA, AI SENSI DELL‘ART. 2,COMMA 4 C.G.S., NELLA VIOLAZIONE ASCRITTA AL PROPRIO LEGALE RAPPRESENTANTE DELL‘ART. 7,COMMA 3BIS, (ART. 8, COMMI 5 E 10 DEL VIGENTE C.G.S.), IN RELAZIONE ALL‘ART. 89 N.O.I.F. E AL COM.UFF. N. 180/A DEL 31.3.2006, ALL. A) PAR. I) LETT. C)(Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 8/CDN del 28.9.<strong>2007</strong>)La C.G.F. respinge il reclamo come sopra proposto dall‘A.S. Viterbese Calcio S.r.l. di Viterbo e dispone l‘incameramentodella tassa reclamo.2) RICORSO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO IL PROSCIOGLIMENTO DEL SIGNOR ARRIGOPOLETTI, PRESIDENTE E LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETÀ S.C.C. VENEZIA S.P.A., E DELLASOCIETÀ S.C.C. VENEZIA S.P.A. A SEGUITO DI PROPRIO DEFERIMENTO PER LE VIOLAZIONIRISPETTIVAMENTE ASCRITTE DELL‘ART. 7, COMMA 3BIS VIGENTE ALL‘EPOCA DEI FATTI, OGGI TRASFUSONELL‘ART. 8, COMMA 5 C.G.S. IN RELAZIONE ALL‘ART. 90, COMMA TER N.O.I.F. E AL PAR. V) PRIMA PARTEPUNTO 1) DELL‘ALLEGATO B) AL COM. UFF. N. 6/A DEL 3.5.<strong>2007</strong> E DELL‘ART. 2, COMMA 4 DEL C.G.S.VIGENTE ALL‘EPOCA DEI FATTI , OGGI TRASFUSO NELL‘ART. 4, COMMA 1 DEL VIGENTE C.G.S., ANCHE INRIFERIMENTO ALL‘ART. 7, COMMA 3BIS DEL C.G.S. ORA 8, COMMA 5 DEL VIGENTE C.G.S. PER LAVIOLAZIONE DISCIPLINARE ASCRIVIBILE AL SUO PRESIDENTE E LEGALE RAPPRESENTANTE(Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 7/CDN del 18.9.<strong>2007</strong>)La C.G.F. accoglie il reclamo come sopra proposto dal Procuratore Federale e, per l‘effetto, infligge le seguenti sanzioni:a) inibizione per mesi 6 al sig. Poletti Arrigo;b) penalizzazione di punti 1 in classifica da scontarsi nella corrente stagione <strong>sportiva</strong>.52


3) RICORSO DEL SIG. MAGLIONE GIUSEPPE PRESIDENTE E LEGALE RAPPRESENTANTE DELL‘A.S. MELFIS.R.L., AVVERSO LA SANZIONE DELL‘INIBIZIONE INFLITTAGLI PER MESI 8 A SEGUITO DI DEFERIMENTODEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL‘ART.7, COMMA 3BIS DEL VIGENTE C.G.S.ALL‘EPOCA DEI FATTI OGGI ART. 8, COMMA 5 C.G.S. IN RELAZIONE ALL‘ART. 90 N.O.I.F. E AL PAR. III),LETT. B) PRIMA PARTE E PUNTO 4) DELL‘ALLEGATO B) AL COM. UFF. N. 6/A DEL 3.5.<strong>2007</strong>(Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 8/CDN del 28.9.<strong>2007</strong>)4) RICORSO DELL‘A.S. MELFI S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA PENALIZZAZIONE DI PUNTI 1 INCLASSIFICA DA SCONTARSI NELLA CORRENTE STAGIONE SPORTIVA INFLITTAGLI A SEGUITO DIDEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL‘ART. 2, COMMA 4 C.G.S. ALL‘EPOCAVIGENTE OGGI ART. 4, COMMA 1 C.G.S. ANCHE IN RIFERIMENTO ALL‘ART. 7 COMMA 3BIS DEL VIGENTEC.G.S. ALL‘EPOCA DEI FATTI, OGGI ART. 8, COMMA 5 C.G.S.(Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 8/CDN del 28.9.<strong>2007</strong>)La C.G.F. riuniti i reclami nn. 3) e 4):- accoglie in parte l‘appello presentato dal sig. Maglione Giuseppe e per l‘effetto riduce la sanzione dell‘inibizione inflitta amesi 6. Dispone restituirsi la tassa reclamo;- respinge l‘appello presentato dalla società A.S. Melfi S.r.l. di Perugia e dispone l‘incameramento della tassa reclamo.TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COMUNICATO UFFICIALE N. 55/CGF DEL 7 DICEMBRE <strong>2007</strong>1) RICORSO CON PROCEDIMENTO D‘URGENZA DEL PICENUM C.F. AVVERSO LA SANZIONE DELLASQUALIFICA INFLITTA PER 2 GARE EFFETTIVE ALLA CALCIATRICE IANNOTTA ANGELA SEGUITO GARAPICENUM C.F./GORDIGE C.R. DEL 2.12.<strong>2007</strong>(Delibera del Giudice Sportivo presso Divisione Calcio Femminile – Com. Uff. n. 43 del 05.12.<strong>2007</strong>)La C.G.F. accoglie il reclamo con procedimento d‘urgenza come sopra proposto dal Picenum C.F. di Castel di Lama (AscoliPiceno) e, per l‘effetto annulla l‘impugnata delibera. Dispone restituirsi la tassa reclamo.TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COMUNICATO UFFICIALE N. 56/CGF DEL 11 DICEMBRE <strong>2007</strong>(CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE - SEZIONI UNITE)RICORSO DELL‘ A.C. AREZZO S.P.A. AVVERSO LA DECISONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARENAZIONALE CHE HA INFLITTO AL PRESIDENTE, SIG. PIERO MANCINI, L‘INIBIZIONE PER ANNI 1, E ALLASOCIETA‘, LA PENALIZZAZIONE DI PUNTI 3 (Stag. Sport. <strong>2007</strong>/<strong>2008</strong>) E L‘AMMENDA DI € 15.000.00 A SEGUITODEL DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE(Com. Uff. n.11/CDN del 9.10.<strong>2007</strong>)Fatto. Il Procuratore Federale, con decisione del 7 Agosto <strong>2007</strong>, deferiva alla Commissione Disciplinare Nazionale 1) il sig.Piero Mancini, Presidente e Legale rappresentante della società A.C. Arezzo; 2) la società A.C. Arezzo s.p.a, per rispondere:- il primo della violazione degli artt. 27, 2° e 4° comma, dello Statuto della Federazione Italiana Giuoco Calcio (ora art. 30) e11-bis del Codice di Giustizia Sportiva (ora art. 15), per aver contravvenuto ed eluso gli obblighi di accettare la piena edefinitiva efficacia dei provvedimenti degli Organi di giustizia <strong>sportiva</strong> e soggetti delegati della F.I.G.C. proponendo i ricorsidi cui alla parte motiva del presente provvedimento, in assenza di preventiva autorizzazione della F.I.G.C.;- la società Arezzo s.p.a. a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell‘art. 2, comma 4 Codice Giustizia Sportiva (ora art. 4,comma 1) in ordine agli addebiti contestati al suo presidente e rappresentante legale. Rilevava, invero, il Procuratore Federale,che la società A.C. Arezzo risultava aver proposto innanzi al TAR Lazio ricorso (depositato il 14 febbraio <strong>2007</strong>; R.g. n.1308/<strong>2007</strong>) per ottenere l‘annullamento:a) della decisione in data 12 dicembre 2006 (prot. CONI 2234), con cui la Camera di conciliazione e arbitrato per lo sportpresso il CONI ha confermato la decisione della Corte federale della FIGC, pubblicata il 1° settembre 2006, recanteirrogazione all‘anzidetta società della sanzione di sei punti di penalizzazione nella classifica del campionato italiano di calcio(serie B) da scontare nella stagione <strong>sportiva</strong> 2006-<strong>2007</strong>;b) della predetta decisione della Corte federale (Com. Uff. 7/Cf);c) della decisione del 17 agosto 2006, con cui la Commissione di appello federale ha irrogato all‘Arezzo la penalizzazione dinove punti (Com. Uff. 6/C);d) nonché, nei limiti dell‘interesse, di alcune disposizioni dello Statuto FIGC e del Codice di Giustizia Sportiva in materia dinomina dei componenti degli organi di giustizia federali e in materia di ―responsabilità presunta‖ (artt. 6, comma 4, e 9,comma 3, CGS). Rileva, altresì, il Procuratore Federale, che avverso la sentenza emanata dal TAR Lazio, la società Arezzo, indata 2 luglio <strong>2007</strong> proponeva ricorso al Consiglio di Stato, chiedendo, in riforma dell‘impugnata sentenza, l‘annullamentodegli atti impugnati, previa sospensiva degli effetti delle sanzioni irrogate (punti di penalizzazione), e, in subordine, ilrisarcimento del danno nella misura di quindici milioni di euro; il Consiglio di Stato, con decisione del 31 luglio <strong>2007</strong>, harespinto l‘istanza cautelare. La base giuridica del deferimento è il previgente testo dell‘art. 27 Statuto federale (ora trasfusonell‘art. 30); le norme sul ―vincolo di giustizia‖, espressive del generale principio di autonomia dell‘ordinamento sportivo,hanno il fine di ―evitare contrasti di decisioni provocati dalla condotta volontaria‖ di un appartenente alla Federazione; ilsopravvenuto art. 2 d.l. n. 229 del 2003 (convertito nella L. n. 280/‘03).53


Il Procuratore Federale muoveva la propria decisione:1) dall‘analisi della giurisprudenza civile che ribadiva la natura negoziale del vincolo di giustizia previsto nello Statuto FIGC;2) dalla sua fondamentale rilevanza per l‘ordinamento sportivo, essendo―ontologicamente finalizzato a garantirne l‘autonomia, quanto alla gestione degli interessi settoriali, da quello statuale,autonomia riconosciuta generalmente necessaria per assicurare sia la competenza tecnica dei giudici sportivi, sia, incorrelazione con lo svolgimento dei campionati sportivi, la rapidità della soluzione delle controversie agli stessi sottoposte‖;ciò alla luce della ―dimensione sostanzialmente privatistica della giustizia <strong>sportiva</strong>‖ e quindi della ―origine contrattuale, e nonautoritativa, dell‘accettazione dei regolamenti federali, quale portato di un atto di adesione spontanea alla comunità <strong>sportiva</strong>‖;3) dalla posizione assunta in merito dal giudice amministrativo che ―appare non ancora del tutto chiara” secondo la Procurafederale;4) dal dissenso con la giurisprudenza amministrativa che riteneva (e ritiene) la propria giurisdizione anche in materia riservataall‘ordinamento sportivo attraverso -a giudizio del Procuratore- una lettura non conforme delle norme indicate, ―non essendosuscettibile di influire sulla perdurante vigenza dell‟obbligo statuario dei tesserati di non varcare il perimetro della giustizia<strong>sportiva</strong> allorquando vengano in rilievo questioni riservate al relativo ordinamento, non essendo certo ipotizzabile, al di là deltenore testuale dell‟art. 2 d.l. citato, che l‟esistenza di una posizione azionabile innanzi al giudice statale sia desunta dagli“effetti indiretti” dei provvedimenti sanzionatori; in tal caso, infatti, il discrimine tra possibilità di accedere alla giurisdizionee difetto assoluto della stessa verrebbe inammissibilmente a dipendere da una decisione del giudice su situazioni in ipotesidifferenziabili solamente per il tipo o l‟entità della sanzione in concreto irrogabile”. Conseguentemente, anche alla luce dellanuova normativa, il Procuratore federale riaffermata la perdurante sussistenza ed efficacia del ―vincolo di giustizia‖,concretatesi nel duplice obbligo incombente sugli appartenenti all‘ordinamento sportivo, in caso di controversie con laFederazione o tra di loro:a) di esperire solamente i rimedi di autodichia;b) di non adire la giurisdizione statale se non all‘esito dei rimedi interni e soltanto previa autorizzazione federale.Considerava, dunque, che la norma sanzionatoria contenuta nell‘art. 11-bis CGS (oggi sostituito dall‘art. 15) non potesse checondurre al riconoscimento della responsabilità diretta della società A.C. Arezzo, ai sensi dell‘art. 2, comma 4, CGS (oggi art.4, comma 1). La Commissione Disciplinare Nazionale (CDN), con decisione pubblicata in data 9 ottobre <strong>2007</strong> (Com. Uff.11/CDN) in accoglimento del deferimento del Procuratore federale ha irrogato le sanzioni della inibizione per anni 1 alPresidente dell‘Arezzo comm. Piero Mancini e della penalizzazione di punti 3 in classifica da scontarsi nella stagione<strong>2007</strong>/<strong>2008</strong> e l‘ammenda di € 15.000,00 a carico della A.C. Arezzo Spa, per violazione degli artt. 27, 2° e 4° comma, delloStatuto FIGC (ora art. 30 nuovo Statuto FIGC) e 11-bis del CGS (ora art. 15): al primo ―per aver contravvenuto ed eluso gliobblighi di accettare la piena ed effettiva efficacia dei provvedimenti degli Organi di Giustizia Sportiva e soggetti delegatidella FIGC‖, proponendo ricorsi dinanzi al TAR Lazio e al Consiglio di Stato in assenza di preventiva autorizzazione; ed allasocietà a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell‘art. 2, comma 4 CGS (ora art. 4, comma 1) in ordine agli addebiticontestati al sig. Piero Mancini, Presidente e legale rappresentante della società stessa. Ha ritenuto, invero, la CDN lafondatezza del deferimento in quanto volto a sanzionare il comportamento del Presidente Mancini e della Società A.C. Arezzoin quanto volti ad eludere il vincolo di giustizia; conseguentemente statuiva il seguente principio:“Ritenuto, che alla luce di una attenta valutazione delle problematiche in esame, appare corretto affermare che se, da unaparte, deve essere sempre consentito impugnare liberamente dinanzi al Giudice Statale provvedimenti federali riguardantimaterie “non riservate all‟Ordinamento Sportivo” (logicamente esauriti i gradi di giudizio dinanzi alla giustizia <strong>sportiva</strong>),deve sicuramente opporsi la esistenza del vincolo di giustizia nel caso in cui le controversie sottoposte al Giudice Statale siano“riservate” all‟ordinamento sportivo (leggi questioni di carattere disciplinare). Valutato che la fattispecie che ha dato origineai procedimenti in sede <strong>sportiva</strong> a carico della società AC Arezzo aveva natura prettamente disciplinare, così come peraltroconfermato dai deferiti nelle proprie memorie difensive in atti, ragion per cui, vertendosi in “materia riservata”, l‟attivazionedei giudizi dinanzi al Giudice Amministrativo, in difetto di preventiva autorizzazione federale, deve ritenersi comecomportamento volto ad eludere il vincolo di giustizia. Ritenuto che i comportamenti sopra descritti comportano l‟irrogazionedelle sanzioni disciplinari stabilite dalle norme federali, avendo cura di applicare nella fattispecie l‟art. 11 bis CGS, e nonl‟art.15 nuovo CGS, in quanto più favorevole ai deferiti, P.Q.M. in accoglimento del deferimento, irroga le sanzioni dellainibizione per anni 1 al Presidente sig. Piero Mancini, della penalizzazione di punti 3 in classifica da scontarsi nella stagione<strong>sportiva</strong> <strong>2007</strong>-<strong>2008</strong> e l‟ammenda di Euro 15.000,00 a carico della A.C. Arezzo S.p.A.”(così CDN Com. Uff. 11 del 9 ottobre<strong>2007</strong>). L‘A.C. Arezzo Spa ha presentato ricorso a questa Corte di Giustizia Federale avverso la decisione della CommissioneDisciplinare Nazionale pubblicata in data 9 ottobre <strong>2007</strong> articolando i seguenti motivi: ―<strong>Diritto</strong> di motivazione. Errore neipresupposti di diritto. Violazione dell‟art. 30 dello Statuto federale”. In primo luogo deduceva la società Arezzo di non avercoltivato il ricorso giurisdizionale in violazione della c.d. clausola compromissoria e neanche per negare l‘efficacia deiprovvedimenti federali, benchè a tale riguardo l‘atto di deferimento e la CDN lascino intendere il contrario. La società sostienedi aver impugnato il lodo della Camera ottemperando all‘art. 30, comma 3, dello Statuto FIGC (già art. 27, comma 3) cioè nonha adito la giustizia statale in luogo dell‘arbitrato (violando ―l‘autodichia‖) ma ha contestato quel lodo dinanzi al giudiceamministrativo, in quanto “diritto dei tesserati che, oltre a discendere dalla Costituzione (art. 24), è previsto anche dallalegge, ed in specie dall‟art. 3, comma 1, del d.l. 19 agosto 2003, n. 220, convertito con legge n. 280/2003 secondo cui“esauriti i gradi della giustizia <strong>sportiva</strong>” ogni controversia “avente ad oggetto atti” del CONI o delle Federazioni sportive èdevoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo (vedi anche Corte federale: Com. Uff. 16/Cf). L‟Arezzodunque poteva chiedere, come in effetti ha chiesto, la nullità del lodo dinanzi al giudice amministrativo, deducendo tutti imotivi in rito e nel merito che dinanzi a quel giudice tipicamente possono essere sollevati (proprio perchè si tratta di lodo54


“pienamente sindacabile”)”. In secondo luogo, rilevava la società ricorrente il difetto di motivazione, ed errore neipresupposti; falsa applicazione degli artt. 1 e 2 della legge 280/2003, in relazione anche agli artt. 24, 103, 113. Costituzione.Nel caso specifico l‘Arezzo, impugnando il lodo, non avrebbe inteso tanto ―varcare il perimetro della giustizia <strong>sportiva</strong>‖,quanto tutelare posizioni giuridiche soggettive di indubbia rilevanza per l‘ordinamento, in base al combinato disposto dellanorma statutaria (art. 27 ora art. 30 dello Statuto Federale) e della legge 280 del 2003 (art. 1, comma 2, in particolare checodifica il principio di autonomia dell‘ordinamento sportivo salvi i casi di rilevanza anche per l‘ordinamento statale).L‘impugnativa del lodo reso dalla Camera di conciliazione e arbitrato per lo sport del CONI, in quanto prevista dallo Statuto, èstata ritenuta nel caso di specie legittima, e quindi non sanzionabile, in quanto la legge n. 280/2003 prevederebbe il ―principiodi autonomia dell‘ordinamento sportivo‖, ―salvi i casi di rilevanza‖ di situazioni giuridico-soggettive anche per l‘ordinamentostatale. Ne deriverebbe che, in base a tale norma costituente una sorta di ―codificazione‖ di tale ―principio di rilevanza‖- iprovvedimenti emanati dal CONI o dalle Federazioni sportive nei confronti di soggetti ad essi affiliati o tesserati non sarebberoimpugnabili innanzi al giudice statale quando essi presentino una rilevanza soltanto interna all‘ordinamento sportivo.Sarebbero invece impugnabili innanzi al giudice statale tutti i provvedimenti che presentino una rilevanza anche esternaall‘ordinamento sportivo, determinino la lesione non solo di interessi esclusivamente sportivi, ma anche di interessigiuridicamente rilevanti, anche solo connessi con quelli sportivi, cioè la lesione di posizioni giuridico-soggettive riconoscibilicome diritti soggettivi o come interessi legittimi. Continua l‘Arezzo che ―d‟altra parte è ormai pacifico che la “rilevanzagiuridica” degli interessi lesi vada riconosciuta laddove sia ravvisabile una rilevanza economica oltre che morale, di taliinteressi: in sostanza, ad esempio, laddove un provvedimento federale, oltre a ledere interessi sportivi, può dirsi lesivo diinteressi anche “economicamente e moralmente rilevanti”, viene comunemente riconosciuta la rilevanza giuridica dello stessoe, per l‟effetto, la impugnabilità anche innanzi al giudice statale. E non può davvero essere messo in dubbio che l‟Arezzo, cheè una società per azioni, ha inteso tutelare, ripetiamo, sia il diritto morale del suo presidente e dei suoi dirigenti a prendere ledoverose distanze da un episodio che non vede “protagonista” alcun rappresentante della società (sebbene soggetti ad essaestranei), la cui contestazione non a caso è avvenuta solo a titolo di “responsabilità presunta”, sia l‟interesse economico amantenere la squadra in serie B, anche per prevenire in futuro richieste risarcitorie (si pensi, ad esempio, agli introiti per idiritti televisivi per le riprese, che nel precedente campionato di B erano di notevole entità, data la presenza di numerose e piùblasonate squadre di calcio, tra cui la Juventus, ed ancora si pensi all‟impatto negativo sui tifosi, con conseguenti minoriintroiti dovuti al mancato acquisto di abbonamento e biglietti; si pensi, ancora, al maggior costo per le fideiussioni chesopportano le squadre di calcio quando chiedono l‟iscrizione alla serie C1 rispetto alla serie B; si pensi, infine, al “minorvalore” che inevitabilmente subiscono i calciatori di una squadra che milita in serie C1 rispetto alla serie B, etc.).”. Lasocietà ricorrente contestando l‘assunto della Procura federale, recepito dalla CDN, in quanto basato su una interpretazionerestrittiva e non condivisibile della legge 280/2003, che all‘art. 2, comma 1, lett. b), riserverebbe all‘ordinamento sportivo ladisciplina delle questioni in esame , e richiamando la giurisprudenza amministrativa di segno opposto alle conclusione dellaCDN, affida ―alla saggezza della Corte federale un ulteriore, e confidiamo, rilevante argomento. La società ha impugnatodinanzi al TAR – anche l‟art. 9, comma 3 del codice di giustizia <strong>sportiva</strong> (vecchio testo), vale a dire la norma che istituisce edisciplina la figura della responsabilità presunta. Siamo, evidentemente, a maggior ragione al di fuori dell‟ambito diapplicazione del vincolo di giustizia non avendo la ricorrente portato all‟attenzione del giudice statale la pura e semplicesanzione disciplinare inflitta dalla Federazione, sebbene proprio la norma regolamentare che ne rappresentava il suopresupposto giuridico.” Ulteriore motivo è costituito dalla “Violazione dell‟art. 4 del codice di giustizia <strong>sportiva</strong>. Assenzadell‟elemento costitutivo dell‟illecito”. I ricorrenti odierni si appellano ―anche sotto altro profilo alla saggezza della Cortefederale, sollecitando i poteri di riduzione, anche in via equitativa, della sanzione della penalizzazione di punti inflitta allasocietà rafforzata dalla consapevolezza che la FIGC non avrebbe mosso i rilievi che, invece, oggi muove il ProcuratoreFederale, e ciò proprio in ragione dei precedenti giurisprudenziali che senza incertezze consentivano il ricorso allagiurisdizione statale, esauriti i gradi interni, anche avverso le sanzioni disciplinari (senza trascurare il precedente delCosenza Calcio, concluso con la revocazione di provvedimenti disciplinari: C.a.f. – Com. 47/c). E non è certo un caso che laProcura ha atteso l‟esito del giudizio di primo grado promosso dall‟Arezzo, e della fase cautelare di secondo grado, prima diprocedere ad una nuova contestazione di addebiti. La società Arezzo ha ritenuto di adire il giudice statale: ciò, se non altro,dimostra la perfetta buona fede della società e del suo presidente e dimostra, in ogni caso, l‟assenza di colpa della società(rammentando che la colpa è elemento indispensabile per l‟imputazione della società a titolo di “responsabilità diretta” exart. 2, comma 4, del codice di giustizia <strong>sportiva</strong>, ora art. 4, comma 1). Appare eccessivamente gravoso contestare laresponsabilità diretta della società Arezzo, ai sensi dell‟art. 2, comma 4, del codice di giustizia <strong>sportiva</strong>: infliggere unaseconda sanzione alla società durante il corso del campionato significherebbe rischiare il compromettere il buon esito dellacompetizione <strong>sportiva</strong>, che per l‟Arezzo significa ritornare nella serie B. La CDN non ha tenuto in conto le deduzioni difensivesul punto”. Inoltre la società ricorrente deduce ―Richiesta di disapplicazione delle norme statutarie e del codice di giustizia<strong>sportiva</strong> rilevanti nel caso di specie”. Motivo di reclamo in quanto anche gli organi di giustizia <strong>sportiva</strong> devono preferire unainterpretazione conforme alla Costituzione ed alle leggi delle suddette norme. Si profilerebbe, in tal caso, infatti, una illegittimalimitazione, in senso assoluto, del diritto costituzionale di azione per la tutela dei propri diritti ed interessi legittimi (art. 24);del diritto costituzionale che consente sempre l‘impugnativa di atti e provvedimenti amministrativi dinanzi agli organi digiustizia amministrativa (art. 103 e 113 Cost.).<strong>Diritto</strong>. 1- Come è noto l‘art. 30 del nuovo Statuto federale al comma 4 prevede che: ―Fatto salvo il diritto ad agire innanzi aicompetenti organi giurisdizionali dello Stato per la nullità dei lodi arbitrali di cui al comma precedente, il Consiglio Federale,per gravi ragioni di opportunità, può autorizzare il ricorso alla giurisdizione statale in deroga al vincolo di giustizia. Ognicomportamento contrastante con gli obblighi di cui al presente articolo, ovvero comunque volto a eludere il vincolo di55


giustizia comporta l‟irrogazione delle sanzioni disciplinari stabilite dalle norme federali‖. A sua volta l‘art.15 del nuovoCodice di Giustizia Sportiva (Violazione della clausola compromissoria) disciplina le relative sanzioni. Quanto alle normenazionali, vanno richiamati gli articoli 1, 2 e 3 della legge n. 280 del 2003.2. Il Vincolo di giustizia <strong>sportiva</strong>. 2.1- E‘ in questo quadro che vanno definite la natura e la portata del c.d. vincolo di giustizia.Al riguardo, innanzitutto, non si ritiene che sia corretta la prospettazione delle parti incentrata sulla questione dell‘esistenza omeno, nella vicenda in esame, di una situazione giuridicamente rilevante suscettibile di tutela dinanzi all‘autorità giudiziaria.Di fatti tale accertamento, che secondo le Sezioni Unite della Cassazione (sent. 29 settembre 1997 n. 9550; 15 giugno 1987 n.5256) costituisce questione di merito e non di giurisdizione, non può che competere all‘autorità giudiziaria e sfugge del tutto aqualsiasi verifica da parte della giustizia <strong>sportiva</strong>, poiché non è ipotizzabile che questa adotti le proprie pronunce sullalegittimità delle sanzioni sulla base di una interpretazione, che potrebbe addirittura essere contrastante con quella del giudicenazionale (come sostiene nel caso di specie la Procura federale). Del resto, la disposizione riprodotta non fa riferimento a talequestione che semmai potrà essere presa in considerazione ai fini del rilascio dell‘autorizzazione regolarmente richiesta. Inogni caso, pertanto, deve riconoscersi alle parti il potere di agire in sede giurisdizionale, in primo luogo, per ottenere laqualificazione della natura della situazione soggettiva che si assume lesa, con l‘unico limite, imposto appunto dal comma 1dell‘art. 3 della legge n. 280 del 2003, del previo esaurimento dei gradi della giustizia <strong>sportiva</strong>.2.2- A questa Corte compete invece accertare in che modo incida su tale potere di azione l‘art. 30 dello Statuto federale,laddove sanziona il relativo esercizio in mancanza dell‘autorizzazione del Consiglio federale. Sono ipotizzabili dueinterpretazioni della norma. Una prima, secondo cui le sanzioni previste dall‘art. 15 del Codice di Giustizia Sportivascatterebbero solo nel caso in cui si adisse l‘autorità giudiziaria prima dell‘esaurimento dei gradi della giustizia <strong>sportiva</strong>.Un‘altra secondo cui la sanzionabilità opererebbe nel caso in cui dopo l‘esaurimento dei gradi della giustizia <strong>sportiva</strong> si adissel‘autorità statale senza la prescritta autorizzazione federale. All‘accoglimento della prima opzione ermeneutica ostano ragionilogico - giuridiche, ma anche il dato letterale dell‘art. 30 dello Statuto federale. Partendo appunto dal dato letterale, si deverilevare che l‘ultimo comma dell‘articolo in questione, pur non affermandolo esplicitamente, dà chiaramente per scontato chel‘autorizzazione sia chiesta dopo che siano intervenute le pronunce dei giudici sportivi, né potrebbe fare altrimenti poiché ciòcostituisce oggetto di puntuale precisazione della legge n. 280 il cui articolo 3, al comma 1 stabilisce che: ―Esauriti i gradidella giustizia <strong>sportiva</strong> e ferma restando la giurisdizione del giudice ordinario sui rapporti patrimoniali tra società,associazioni e atleti, ogni altra controversia avente ad oggetto atti del Comitato olimpico nazionale italiano o delleFederazioni sportive non riservata agli organi di giustizia dell'ordinamento sportivo ai sensi dell'articolo 2, è devoluta allagiurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. In ogni caso è fatto salvo quanto eventualmente stabilito dalle clausolecompromissorie previste dagli statuti e dai regolamenti del Comitato olimpico nazionale italiano e delle Federazioni sportivedi cui all'articolo 2, comma 2, nonché quelle inserite nei contratti di cui all'articolo 4 della legge 23 marzo 1981, n. 91”. Nonavrebbe alcun senso chiedere e tanto meno rilasciare l‘autorizzazione per esercitare un‘azione che sarebbe comunqueinammissibile ai sensi della normativa nazionale. L‘oggetto dell‘autorizzazione è dunque l‘esercizio dell‘azione dopol‘esaurimento di tutti i gradi della giustizia <strong>sportiva</strong>.3. L‘opzione ermeneutica seguita dalla Corte d‘altronde si ritiene non sia in contrasto con il diritto di azione e di difesariconosciuto dall‘art. 24 della Costituzione ed al principio del monopolio statale della giurisdizione, di cui all‘art. 102 Cost. Sulpresupposto della natura privatistica riconosciuta dalla legge alle Federazioni per le attività loro riservate (decreto legislativo23 luglio 1999 n. 242 art.15) la giurisprudenza di legittimità, già da tempo, ha infatti affermato la natura negoziale del cd.vincolo di giustizia (v. Cass., n. 4351 del 1993), che costituisce un momento fondamentale dell'ordinamento sportivo, essendoontologicamente finalizzato a garantirne l'autonomia, quanto alla gestione degli interessi settoriali, da quello statuale,autonomia ritenuta generalmente necessaria per assicurare sia la competenza tecnica dei giudici sportivi, sia, in correlazionecon lo svolgimento dei campionati sportivi, la rapidità della soluzione delle controversie agli stessi sottoposte (così Cass. civ. ,Sez. I, sent. n. 18919 del 2005). Nel senso della dimensione privatistica della giustizia <strong>sportiva</strong>, e, quindi, della originecontrattuale, e non autoritativa, disporrebbe, secondo la Cassazione, l'accettazione dei regolamenti federali, quale portato di unatto di adesione spontanea alla comunità <strong>sportiva</strong>, nonché la natura ormai prevalentemente privatistica delle federazionisportive. La Cassazione non ha ritenuto che il sopraggiungere del d.l. 19 agosto 2003, n. 220, convertito, con modificazioni,nella legge 17 ottobre 2003, n. 280, originato dalla esigenza di porre rimedio ad una situazione di estrema incertezza che si eravenuta a creare con riguardo, in particolare, alla individuazione delle squadre di calcio aventi titolo a partecipare ai campionatidella stagione 2003- 2004, e destinato a definire l'assetto dei rapporti tra l'ordinamento generale e quello sportivo, abbia, sottoil profilo che ne occupa, determinato un sostanziale mutamento del quadro sopra descritto (Cass. civ. n. 18919/05, cit.). Inqueste condizioni anche la sanzionabilità dell‘azione promossa senza autorizzazione deve ritenersi l‘effetto di un obbligoliberamente assunto nel legittimo esercizio dell‘autonomia privata.4. L‘eccezione della nullità dei lodi. 4.1- Nel caso di specie è stato impugnato davanti al giudice statale un lodo emessodall‘organo arbitrale quale la Camera di conciliazione e arbitrato per lo sport presso il CONI (di seguito ―Camera‖) e ciò poneil problema ulteriore della interpretazione della prima parte del comma 4 in questione, che esclude la necessitàdell‘autorizzazione nel caso di azione di nullità dei lodi arbitrali. Deve al riguardo chiarirsi innanzitutto che la eccezioneriguarda tutti i lodi del comma 3: sia, cioè, i lodi resi dagli organi arbitrali della Camera, che quelli resi in applicazione delleclausole compromissorie previste dagli accordi collettivi o di categoria o da regolamenti federali. Se è vero infatti che la naturadi questi atti è profondamente diversa (lo si vedrà tra poco), è anche incontestabile che il rinvio al comma precedente ègenerico così da non autorizzare alcuna distinzione.4.2- Ciò premesso, per verificare l‘ambito della eccezione (azione tesa a far valere la nullità dei lodi) occorre soffermarsi sullanatura dei lodi resi dagli organi arbitrali della Camera. Sulla qualificazione del lodo pronunciato dalla Camera e , dopo la56


iforma del regolamento, dagli organi arbitrali (i collegi) istituiti ed operanti presso di essa, come vero e proprio lodo arbitrale,alternativo alla giurisdizione statale ovvero come decisione amministrativa giustiziale, è sorto subito un dibattito anchegiurisprudenziale. Secondo l‘orientamento invalso nella giurisprudenza amministrativa si tratterebbe di una decisione emessadal supremo organo della giustizia <strong>sportiva</strong> sulla base di principi e garanzie tipiche del giudizio arbitrale, ma che resta soggettaagli ordinari strumenti di tutela giurisdizionale per le fattispecie non riservate all‘ordinamento sportivo, secondo i principiindicati in precedenza ( ex multis Consiglio di Stato, VI, 268 del <strong>2007</strong> decisa nella Camera di Consiglio del 11 luglio 2006,caso Salernitana calcio, rg 6860/2005). Pertanto, la decisione della Camera o degli organi arbitrali operanti presso lamedesima, non costituirebbe un vero e proprio lodo arbitrale, ma rappresenterebbe, secondo il prevalente orientamentogiurisprudenziale, la decisione di ultimo grado della giustizia <strong>sportiva</strong>, avente quindi il carattere sostanziale di provvedimentoamministrativo negoziale, benché emesso con le forme e le garanzie tratte dal giudizio arbitrale. Di conseguenza, si tratterebbedi atto sindacabile in modo pieno dal giudice amministrativo e non vigerebbe la limitazione dei motivi di impugnazione aquelli di nullità del lodo ex art. 829, c.p.c. (ora 828 c.p.c novellato). Con la successiva decisione 9/2/2006, n. 527, il Consigliodi Stato, Sez. VI, ha ribadito il proprio orientamento, confermando la tesi della natura amministrativa del giudizio degli organiarbitrali della Camera, essenzialmente in ragione della natura di interesse legittimo della posizione giuridica azionata e dellaincompromettibilità in arbitri di tali posizioni giuridiche soggettive. Da ultimo è intervenuto il Consiglio di giustiziaamministrativa siciliana, che con la sentenza n. 1048 dell‘8 novembre <strong>2007</strong>, ha disatteso l‘orientamento suesposto, ritenendol‘insussistenza della giurisdizione amministrativa, e al contempo di ogni altra giurisdizione, e ciò in base alla esegesi degli artt.1, 2 e 3 del D.L. 19 agosto 2003, n. 220, convertito in legge, con modificazioni, dall‘art. 1 della legge 17 ottobre 2003, n. 280,in un ricorso azionato dai tifosi del Catania avverso i provvedimenti del giudice sportivo della squalifica del campo fino al 30giugno <strong>2007</strong> e dell‘obbligo di disputare a porte chiuse le residue partite casalinghe. Peraltro, il Tar Lazio, sez. III, , noncondividendo l‘ipotesi ricostruttiva di un‘attività amministrativa in forma arbitrale, con la sentenza n. 2751 del 7 aprile 2004 ,era pervenuto alla diversa opzione ermeneutica che ravvisa nella decisione degli organi arbitrali della Camera un lodo irrituale,con conseguente esclusione di un sindacato pieno da parte del giudice statale, che è peraltro consentito nei confronti delprovvedimento amministrativo originario, adottato dalla Federazione o dal C.O.N.I.. Ovviamente, a seconda che si attribuiscal‘una o l‘altra natura al lodo in questione cambia profondamente l‘oggetto dell‘azione di nullità. Difatti, se ritenuto attoamministrativo, occorrerebbe far capo alla legge n. 241 del 7 agosto 1990 ( e successive modificazioni) e in particolareall‘articolo 21 septies (introdotto dalla legge 15 del 2005) ; al contrario se ritenuto lodo in senso tecnico i casi di nullitàandrebbero individuati ai sensi degli artt. 808 ter e 828 c.p.c. novellati ovvero , come indicato in dottrina ( Verde, Auletta)anche ai sensi dell‘art.1418 c.c. In entrambi i casi peraltro l‘azione esercitata dalla Arezzo non può rientra e in questo ambito,poiché attiene chiaramente al merito della questione e cioè alla legittimità della sanzione a suo tempo inflitta. Essa è dunquesanzionabile perché promossa senza la prescritta autorizzazione.5. Ciò ritenuto in via di principio, occorre tuttavia verificare se in concreto sia meritevole di sanzione la tutela azionatadall‘A.C. Arezzo dinanzi il giudice statale priva della preventiva autorizzazione. Si ritiene, al riguardo, dalla Corte che occorravalutare, anche ex ufficio, gli elementi scriminanti a favore della società ricorrente che ha agito sulla base delle disposizionedegli artt. 2 e 3 della legge 280 del 2003. Ebbene, secondo il costante insegnamento della giurisprudenza anche amministrativa,assumono rilievo i contrasti giurisprudenziali in ordine all‘applicazione della legge ai fini del riconoscimento dell‘errorescusabile (così Consiglio di Stato, Ad. Pl. , sentenza n. 2 del 14.2. 2001; C.d.S., VI sezione, 10.2.2000 n. 708; C.d.S., Ad Pl. n.5 del 2002) E non vi è dubbio che, come emerge anche dalla vicenda processuale attuale, l‘interpretazione delle norme inquestione e in particolare dell‘art. 30 (già art.27) è discusso ed oggetto di decisioni contrastanti. Ne consegue, a giudizio delCollegio, l‘assenza dell‘elemento soggettivo necessario per integrare la sussistenza dell‘illecito previsto dall‘art. 4 del CodiceGiustizia Sportiva in relazione alla violazione del successivo articolo 15. Sussistono, dunque, validi elementi per escludere chela violazione dell‘art. 30 dello Statuto della FIGC e dell‘art. 15 del Codice di Giustizia Sportiva da parte dell‘A.C. Arezzo e delsuo presidente meriti la sanzione che è stata loro inflitta. P.Q.M. La Corte di Giustizia Federale accoglie il ricorso e perl‘effetto annulla la delibera della Commissione Disciplinare Nazionale; ordina la restituzione della relativa tassa.TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COMUNICATO UFFICIALE N. 57/CGF DEL 11 DICEMBRE <strong>2007</strong>1) RICORSO CON PROCEDIMENTO D‘URGENZA DELLA TERNANA CALCIO S.P.A. AVVERSO LA SANZIONEDELLA SQUALIFICA PER 1 GIORNATA EFFETTIVA DI GARA INFLITTA AL CALCIATORE TRINCHERASTEFANO SEGUITO GARA FOGGIA/TERNANA DEL 9.12.<strong>2007</strong>(Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 91/C del 10.12.<strong>2007</strong>)La C.G.F. dichiara inammissibile il reclamo con procedimento d‘urgenza come sopra proposto dalla Ternana Calcio S.p.A. diTerni e dispone l‘incameramento della tassa reclamo.2) RICORSO DEL POTENZA SPORT CLUB S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALCIATORE CUOMO LUIGI SEGUITO GARAPOTENZA/PERUGIA DEL 2.12.<strong>2007</strong>(Delibera del Giudice Sportivo presso Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 85/C del 4.12.<strong>2007</strong>)La C.G.F. accoglie il reclamo come sopra proposto dal Potenza Sport Club S.r.l. di Potenza e, per l‘effetto, riduce la sanzionedella squalifica, inflitta al calciatore Cuomo Luigi, da 3 a 2 giornate effettive di gara. Dispone restituirsi la tassa reclamo.TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COMUNICATO UFFICIALE N. 58/CGF DEL 13 DICEMBRE <strong>2007</strong>57


(CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE - SEZIONI UNITE)1. RICORSO F.C. BOLZANO BOZEN 96 AVVERSO LA DELIBERA DEL CONSIGLIO FEDERALE DELLA F.I.G.C.,RIUNIONE DEL 21.09.‘07 (Comunicato stampa del 21.09.‘07). RICORSO F.C. BOLZANO BOZEN 96 AVVERSO LADELIBERA DEL PRESIDENTE FEDERALE DI CUI AL C.U. N.31/A DELLA F.I.G.C. DEL 27.09.‘07. RICORSO F.C.BOLZANO BOZEN 96 AVVERSO LA DELIBERA DEL PRESIDENTE DELLA LEGA PROFESSIONISTI SERIE C (C.U.N.37/C del 28.9.‘07).Il Consiglio Federale del 21 settembre <strong>2007</strong> ha concesso al Presidente della Federazione a salvaguardia della regolarità deicampionati ampia delega alla emanazione di ogni valido provvedimento per la stagione <strong>sportiva</strong> <strong>2007</strong>/<strong>2008</strong> idoneo a comporreeventuali problematiche che non siano suscettibili di essere risolte con soluzioni condivise. Avvalendosi di detto potere, conprovvedimento del 27 settembre <strong>2007</strong>, il Presidente Federale, limitatamente alla stagione <strong>sportiva</strong> <strong>2007</strong>/<strong>2008</strong>, salvi edimpregiudicati i diversi provvedimenti della P.A., ha disposto che le società della serie C2 indicate in narrativa (tra cui la Soc.F.C. Sudtirol) avrebbero potuto disputare le partite interne presso gli impianti sportivi disponibili e già indicati in sede diiscrizione al campionato anche nell‘ipotesi in cui i detti impianti non fossero ubicati nel Comune ove la medesima societàavesse avuto la sede. Consequenzialmente, il Presidente della Lega Nazionale di serie C ha disposto, prendendo atto delladelibera sopra indicata del Presidente Federale del 27 settembre <strong>2007</strong>, che la partita Sudtirol - Ivrea del 30 settembre <strong>2007</strong>fosse disputata allo Stadio Comunale ―M. Drusio‖ di Bolzano. Con tre distinti ricorsi (nn. 67, 68 e 69), oggettivamente esoggettivamente connessi, previa tempestiva proposizione di preavviso e versamento della prescritta tassa, la Soc. F.C.Bolzano ha impugnato gli atti sopra citati per sostanziali coincidenti ragioni. In sintesi, dopo la disamina degli accadimentirelativi alle deroghe concesse alla società Sudtirol a giocare sul campo comunale di Bolzano nelle precedenti stagioni ed a laloro improrogabilità, la società reclamante ha posto in evidenza come il Consiglio Federale non potesse - alla luce delledisposizioni normative vigenti - conferire al suo Presidente il potere previsto nella impugnata delibera, così da conferirgli unadelega in bianco senza la fissazione di limiti e criteri. Ha poi evidenziato come il Presidente medesimo non avesse in ogni casola possibilità di derogare alla normativa federale e che in virtù della illegittimità della conferita delega non avesse alcun validopotere alla emissione del provvedimento contestato. Analogamente e per le stesse ragioni la illegittimità si riverberava sulprovvedimento del Presidente della LPSC. Tutto ciò considerato osserva la Corte quanto appresso in DIRITTOLe ragioni della società reclamante - a prescindere dalla loro ammissibilità - appaiono essere improponibili. Ed infatti la societàha proposto davanti alla Corte di Giustizia Federale un ricorso avverso provvedimenti del Consiglio Federale nonché del suoPresidente e del Presidente della LPSC. Ebbene la specifica normativa di riferimento sui poteri della Corte di GiustiziaFederale non annovera tra le ipotesi previste (cfr. in particolare art. 31 del Codice di Giustizia Sportiva) quella di una suacompetenza a giudicare su decisioni diverse da quelle espressamente ed inderogabilmente conferite dal medesimo art. 31 delcodice vigente. In applicazione, quindi, dei principi vigenti, visti i poteri conferiti alla Corte di Giustizia Federale in relazione apuntuali e ben definiti provvedimenti, non rientrando le deliberazioni del Consiglio Federale, del suo Presidente (ed anche delPresidente della LPSC) tra le materie di stretta competenza, in assenza altresì di una norma generale di chiusura, difetta lapossibilità di esaminare le doglianze della ricorrente. Ciò anche in considerazione dello specifico contesto di riferimento e delsistema delineato altresì dallo statuto vigente, ove al titolo IV sono espressamente regolamentate le garanzie di settore. P. Q.M. La Corte di Giustizia Federale dichiara l‘inammissibilità dei ricorsi presentati. Ordina l‘incameramento delle relative tasse.2. RICORSO AI SENSI DEGLI ARTT. 31, COMMA 1, E 33 DEL CODICE GIUSTIZIA SPORTIVA DEL SIG. GIULIANOMILESI AVVERSO LA SANZIONE DELL‘INIBIZIONE PER MESI DIECI INFLITTA A SEGUITO DELDEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE E RICORSO AI SENSI DELL‘ART. 31, COMMA 1, E ART. 33,COMMA 4 LETT b), DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO LA SANZIONE DELL‘INIBIZIONE PER MESIDIECI INFLITTA AL SIGNOR GIULIANO MILESI(Delibera C.D.N. Com. Uff. n.10/CDN dell‘ 8.10.<strong>2007</strong>).Con distinti gravami il Procuratore Federale ed il Sig. Giuliano Milesi, presidente del Comitato Regionale Lombardia dellaLega Nazionale Dilettanti, proponevano rituale ricorso avverso la sanzione della inibizione per mesi 10 inflitta al Sig. Milesi aseguito del deferimento del Procuratore Federale del 7 Agosto <strong>2007</strong> (delibera della C.D.N. pubblicata sul C.U. n.10/D del08/10/<strong>2007</strong>). E‘ doveroso premettere che l‘Ufficio Indagini, richiestone dal Procuratore Federale, aveva svolto accertamenti, suesposto denuncia di società appartenenti al C.R. Lombardia e di due tesserati, circa irregolarità nella gestione amministrativa –contabile del C.R.; nella fase di indagini l‘Ufficio inquirente aveva acquisito una relazione, attinente allo stesso tema, degliIspettori della L.N.D.. All‘esito degli accertamenti il Procuratore Federale aveva deferito il Presidente del C.R. Lombardia Sig.Giuliano Milesi con gli addebiti di colpa esplicitati nell‘atto di deferimento. La Commissione Disciplinare Nazionale,affermata la responsabilità disciplinare del deferito, gli infliggeva la sanzione di mesi 10 di inibizione. Con i motivi scritti ilProcuratore Federale deduceva l‘erronea determinazione della sanzione inflitta in relazione alla gravità dei fatti accertati,evidenziando la opacità e mancanza di trasparenza del comportamento del Presidente Milesi nello svolgimento del suo incaricoistituzionale, concludendo affinché, in parziale riforma della decisione impugnata, venisse infitta al Milesi la sanzionedisciplinare dell‘inibizione di anni 3 già invocata nel giudizio di prime cure. Il Sig. Giuliano Milesi – nel suo ricorso –richiedeva, preliminarmente, l‘acquisizione di documentazione al fine di dar prova della mancanza di una sua responsabilitàpersonale deducendo, nel merito: a) quanto all‘addebito relativo all‘Hotel Desenzano, di non avere ottemperato al disposto dicui all‘art. 8, all. A, del Regolamento Amministrazione e Contabilità (R.A.C.), che imponeva la preliminare richiesta di trepreventivi, in quanto i prezzi erano congelati dall‘ottobre 2001; b) quanto all‘addebito concernente l‘affidamento a trattativadiretta alla Società Sport Web S.r.l. della gestione del sito Internet del C.R. Lombardia, di avere ottemperato al disposto di cui58


al su citato art. 8, all. A, del R.A.C., avendo operato una selezione tra i diversi fornitori; c) quanto all‘addebito di avereutilizzato il collaboratore del C.R. Sig. Elio Dodesini in mansioni fiduciarie del tutto diverse da quelle afferenti alla suaqualifica rivestita di ―omologatore dei campi di calcio‖, omettendo di vigilare sui suoi comportamenti specie in riferimento acontatti con fornitori del C.R. (Hotel Desenzano e Sport Web S.r.l.) in favore dei quali svolgeva attività di ―ricerche dimercato‖; deduceva l‘insussistenza di culpa in vigilando in quanto l‘attività del Dodesini era del tutto personale e non avevaalcuna attinenza con l‘opera di collaborazione prestata in favore del C.R.. Nel dedurre, infine, di avere rilasciato delega al VicePresidente Luigi Fantò, conferendogli l‘incarico ―di coordinare la gestione contabile e del bilancio del C.R.‖. osservava, altresì,che la fattura N° 686 del 02/11/2005 concernente i servizi alberghieri resi dall‘Hotel Desenzano era stata, seppure in ritardo,acquisita su sua richiesta. Quanto all‘eccezione dello jus superveniens, osservava, che il disposto dell‘art. 77 del R.A.C., oggiin vigore, diversamente dall‘art. 8, all. A, non prevedeva più, per acquisti mediante trattativa o licitazione privata, lapreliminare richiesta di tre preventivi diversi essendo stata la materia diversamente disciplinata; per tale effetto, essendo ladisposizione dell‘art. 77 cit. a lui più favorevole, ne invocava l‘immediata applicazione sul piano sanzionatorio. Concludeva,pertanto, chiedendo, in via principale, la riforma della decisione impugnata e l‘assoluzione da ogni contestazione; in subordine,chiedeva la riduzione della sanzione inflitta ―da tramutare eventualmente in ammenda‖. Alla fissata udienza del 7 novembre<strong>2007</strong> comparivano, davanti alla Corte Giustizia Federale – Sezioni Unite, il Sostituto, Procuratore ed il Presidente Sig.Giuliano Milesi, assistito dal suo difensore. La Procura illustrava i motivi di impugnazione sottolineando la gravità delleaccertate condotte poste in essere dal Sig. Milesi ed insisteva perché allo stesso venisse inflitta la maggior sanzione dellainibizione di anni tre. Il Presidente Milesi ribadiva, con ampie argomentazioni, la sua estraneità ai fatti contestatigli ed, infine,il suo difensore, nel riportarsi ai motivi scritti, produceva precedenti disciplinari a supporto della eccezione dello jussuperveniens già illustrata nei motivi di gravame. In via preliminare deve disporsi la riunione degli appelli in quantoimpugnano la stessa decisione. Quanto premesso, osserva la C.G.F. – Sezioni Unite – che il gravame proposto dal ProcuratoreFederale è fondato e merita di essere accolto nei limiti sanzionatori di cui al dispositivo. Le risultanze delle indagini esperitedall‘inquirente federale, corroborate dagli accertamenti espletati dagli Ispettori della L.N.D. su richiesta del suo PresidenteRag. Carlo Tavecchio, hanno ben evidenziato la fondatezza degli addebiti disciplinari oggetto del deferimento dando, così,contezza della non corretta e non trasparente gestione amministrativo–contabile del Presidente Sig. Giuliano Milesi e delle suegravi omissioni del dovere di vigilanza connessi ai compiti istituzionali derivanti dalla carica rivestita. E‘, infatti, indubbio che,in vigenza, alla data del 20-30/10/2005, del disposto di cui all‘art. 8, all. A, del R.A.C., il Presidente Milesi aveva il dovere, peri servizi di ospitalità alberghiera, di richiedere preventivamente, come statuito dalla procedura, tre preventivi diversi ―quandol‘impegno di spesa è inferiore (come nella fattispecie) a L. 40.000.000‖. Né giova in contrario l‘assunto, peraltro privo diriscontri probatori, che l‘Hotel Desenzano avesse i prezzi congelati dal 2001. E‘, quindi, incontrovertibile che il Milesi diedeincarico al suo collaboratore di fiducia Dodesini (v. dichiarazione in atti) di contattare l‘Hotel Desenzano per chiedere unprezzo forfetario senza emissione di fattura e con rilascio, come pezza giustificativa, di un semplice bigliettino contenentel‘avvenuto pagamento, per i sevizi resi, di € 12.000,00, peraltro di nessun valore fiscale e mai registrato in quanto l‘HotelDesenzano non aveva emesso la relativa fattura; osservandosi che, solo dopo circa due anni dai servizi alberghieri resi, surichiesta del Presidente Milesi, essendo in corso di svolgimento l‘ispezione disposta dalla L.N.D., venne acquisita una c.d.―copia conforme‖ della c.d. fattura n. 696 datata 02/11/2005, suggerita dal commercialista dell‘Hotel, contenente indicazioninon ve ritiere in quanto la fattura di riferimento non era mai stata emessa in originale. Che di ciò fosse ben consapevole il Sig.Milesi è provato dalle dichiarazioni rese dalle impiegate del C.R., Signore Bianchi e Brenna, alle quali, per brevità, ci siriporta. Osserva, altresì, questa Corte che l‘addebito posto in essere circa l‘affidamento, in violazione dell‘art. 8, all. A, delR.A.C., alla Sport Web S.r.l. della gestione del sito internet del C.R. è del tutto fondato essendo risultata l‘eccessività esproporzionatezza dei prezzi applicati (€ 96,00 + I.V.A. per ogni Società) rispetto a quelli sostenuti per la gestione del sitointernet centrale della L.N.D. (€ 29,00 circa). Illuminante, a tal proposito, appare la dichiarazione resa dal Presidente Rag.Carlo Tavecchio circa una operazione che ha comportato addebiti ingiustificati per prestazioni informatiche inerenti lapostalizzazione e servizi informativi vari. Di nessun conto, anche in carenza di supporto probatorio, è, quindi, l‘assunto delSig. Milesi il quale si è giustificato affermando che la Sport Web S.r.l. forniva servizi aggiuntivi. In ordine, poi, alla omissionedi controllo da parte del Presidente Milesi sulla effettiva attività svolta dal Dodesini, suo uomo di fiducia, questa C.G.F.,condividendo la prospettazione del Procuratore Federale, osserva che tale attività è stata del tutto ambigua proprio ed anche indipendenza di ingiustificati compensi erogati al Dodesini, per il generico titolo di ricerche di mercato sul territorio Lombardia,da un fornitore del C.R.. Allarmante è stata, infatti, la dichiarazione resa dal Sig. Belleri, responsabile della Sport Web S.r.l., ilquale, con riferimento alla fatt. di € 27.552,00 pagata al Dodesini, ha dichiarato che egli non aveva portato alla Sport Webalcun cliente. Il Milesi, al fine di porre nel nulla le dichiarazioni accusatorie del Dodesini, ha, peraltro, dichiarato che ilmedesimo non era persona affidabile; affermazione, questa, che mal si concilia con il fatto di essersene servito, come uomo difiducia, per prendere contatti con fornitori esterni, effettuare pagamenti e riceverli; così ponendo nel nulla la delega affidata alVice Presidente Luigi Fantò di cui sopra e quella per la ―gestione contabile e bilancio‖, rilasciata al Consigliere del C.R. Sig.Giuseppe Baretti il quale, avendo constatato la non corretta gestione amministrativo-contabile del Comitato, aveva rassegnatole sue dimissioni. Ritiene, infine, questa C.G.F., condividendo la tesi prospettata dal Procura Federale, che non sia meritevoledi accoglimento l‘eccezione sollevata dalla difesa del Presidente Milesi tesa ad invocare l‘applicabilità, nel caso di specie,anche nell‘ordinamento disciplinare sportivo, del principio generale di retroattività della legge più favorevole al reo, sancito, inmateria penale, dall‘art. 2, comma 3, C.P. c.d. abolitio criminis. E‘ costante principio giurisprudenziale che nell‘ambito dioperatività dell‘istituto in esame non rientrano le vicende successorie di norme extrapenali ovvero extradisciplinari che nonintegrano la fattispecie incriminatrice né quelle, come nella fattispecie, di atti o fatti amministrativi che, pur influendo sullapunibilità o meno di determinate condotte, non implicano una modifica della disposizione sanzionatoria che resta, pertanto,59


immutata e, quindi, in vigore; ne consegue, pertanto, che la successione di tali norme determina esclusivamente una variazionedel contenuto del precetto con decorrenza dalla emanazione del successivo provvedimento e che, in tale ipotesi, non vienemeno il disvalore penale (rectius, disciplinare) del fatto anteriormente commesso. A ciò si aggiunga che comunque – come harilevato al Procura federale – non risulta neanche che l‘attività svolta sia in linea con la nuova disciplina delle gare.Pertantonon solo non vi sono le condizioni per una cancellazione o riduzione della sanzione inflitta, ma la gravità dei fatti accertatigiustifica l‘irrogazione di una maggior sanzione, come richiesto dalla Procura federale. P.Q.M. La Corte di Giustizia Federalerigetta il ricorso del Signor Giuliano Milesi e ordina l‘incameramento della tassa reclamo. Accoglie in parte il ricorso delProcuratore Federale, e per l‘effetto infligge la sanzione dell‘inibizione di mesi 14.TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COMUNICATO UFFICIALE N. 59/CGF DEL 14 DICEMBRE <strong>2007</strong>1) RICORSO DEL BOLOGNA F.C. 1909 AVVERSO LA SANZIONE DELL‘AMMENDA DI € 15.000,00 INFLITTAALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA BOLOGNA/CHIEVO VERONA DEL 10.11.<strong>2007</strong>(Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 112 del 13.11.<strong>2007</strong>)La C.G.F. respinge il reclamo come sopra proposto dal Bologna F.C. 1909 di Bologna e dispone l‘incameramento della tassareclamo.2) RICORSO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO IL PROSCIOGLIMENTO DEL SIG. DORONZO PIETRO,SEGRETARIO DELL‘A.S. BARI S.P.A., A SEGUITO DI PROPRIO DEFERIMENTO PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1E 8, COMMA 2 C.G.S. ANCHE IN RELAZIONE ALL‘ART. 39 N.O.I.F.(Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 14/CDN del 9.11.<strong>2007</strong>)La C.G.F. in parziale accoglimento del reclamo come sopra proposto dal Procuratore Federale, infligge al signor Doronzo lasanzione dell‘ammonizione.3) RICORSO DEL GENOA CRICKET AND F.C. S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELL‘AMMENDA DI € 15.000,00INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA GENOA/ROMA DEL 24.11.<strong>2007</strong>(Delibera del Giudice Sportivo Nazionale presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 121 del 27.11.<strong>2007</strong>)La C.G.F. in parziale accoglimento del reclamo come sopra proposto dal Genoa Cricket and F.C. S.p.A. di Genova riduce lasanzione al minimo edittale di € 10.000,00. Dispone restituirsi la tassa reclamo.4) RICORSO DELL‘ UDINESE CALCIO S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATEEFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALCIATORE DOSSENA ANDREA SEGUITO GARA ROMA/UDINESE DEL2.12.<strong>2007</strong>(Delibera del Giudice Sportivo Nazionale presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 130 del 3.12.<strong>2007</strong>)La C.G.F. in parziale accoglimento del reclamo come sopra proposto dall‘Udinese Calcio S.p.A. di Udine infligge al calciatoreDossena la sanzione della squalifica per una giornata unitamente all‘ammenda di Euro 10.000,00. Dispone restituirsi la tassareclamo.5) RICORSO DELL‘ A.S. LIVORNO CALCIO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELL‘AMMENDA DI EURO 15.000,00INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA LIVORNO / SAMPDORIA DEL 25.11.<strong>2007</strong>(Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 121 del 27.11.<strong>2007</strong>)La C.G.F. respinge il reclamo come sopra proposto dall‘A.S. Livorno Calcio S.r.l. di Livorno e dispone l‘incameramento dellatassa reclamo.ORDINANZA INTERLOCUTORIA6) RICORSO DELLA F.C. INTERNAZIONALE MILANO AVVERSO LA SANZIONE DELL‘AMMENDA DI € 15.000,00INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA JUVENTUS/INTERNAZIONALE DEL 4.11.<strong>2007</strong> (Delibera delGiudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 105 del 06.11.<strong>2007</strong>)La C.G.F., sentite le argomentazioni di parte ricorrente in relazione alle motivazioni che hanno provocato il ritardato iniziodella gara, ritiene necessaria l‘acquisizione di ulteriore documentazione e segnatamente: - del fascicolo di gara completo (iviovviamente compreso il referto integrale degli ufficiali di gara); - della relazione dei rappresentanti della Procura Federalepresenti in occasione della gara. Si ritiene, altresì, opportuno richiedere un supplemento di referto dell‘arbitro in ordine allacircostanza secondo cui i rappresentanti della F.C. Internazionale, alla presenza dei dirigenti della società Juventus e deirappresentanti della Procura Federale, gli avrebbero fatto presente il motivo del ritardato arrivo della squadra allo stadio.TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COMUNICATO UFFICIALE N. 60/CGF DEL 14 DICEMBRE <strong>2007</strong>1) RICORSO DELL‘A.S.D. CALCIO A 5 IMOLA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CADONEGHEFUTSAL/CALCIO A CINQUE IMOLA DEL 20.10.<strong>2007</strong>(Delibera del Giudice Sportivo Nazionale presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. 192 del 14.11.<strong>2007</strong>)60


La C.G.F. respinge il reclamo come sopra proposto dall‘A.S.D. Calcio a 5 Imola di Imola e dispone l‘incameramento dellatassa reclamo.2) RICORSO DELL‘U.S. CARIANESE CALCIO AVVERSO DECISIONI MERITO GARE CARIANESECALCIO/CLARENTIA TRENTO DEL 18.11.<strong>2007</strong> E ALTRE(Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio Femminile, Com. Uff. n. 40 del 21.11.<strong>2007</strong>)La C.G.F. dichiara inammissibile il reclamo come sopra proposto dall‘U.S. Carianese Calcio di San Pietro in Cariano(Verona), ai sensi dell‘art. 33.5 C.G.S., per omessa sottoscrizione. Dispone l‘incameramento della tassa reclamo.3) RICORSO DELL‘A.S.D. AUGUSTA F.C. AVVERSO DECISIONI SEGUITO GARA AUGUSTA/SISAS PERUGIA DEL3.11.<strong>2007</strong>(Delibera del Giudice Sportivo Nazionale presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 208 del 27.11.<strong>2007</strong>)La C.G.F. respinge il reclamo come sopra proposto dall‘A.S.D. Augusta F.C. di Augusta (Siracusa). Dispone l‘incameramentodella tassa reclamo.4) RICORSO DELL‘A.S. CAMILLA CALES AVVERSO LE SANZIONI: INIBIZIONE FINO AL 19.12.<strong>2007</strong> AL SIG.CIPRO NICOLA E SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA AL CALCIATORE LIETO GERARDO,INFLITTE SEGUITO GARA CATANZARO/CAMILLA CALES DEL 17.11.<strong>2007</strong>(Delibera del Giudice Sportivo Nazionale presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 209 del 27.11.<strong>2007</strong>)La C.G.F. respinge il reclamo come sopra proposto dall‘A.S. Camilla Cales di Calvi Risorta (Bologna). Disponel‘incameramento della tassa reclamo.5) RICORSO DELL‘A.C. MONTALE 2000 A.S.D. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATEDI GARA INFLITTA ALLA CALCIATRICE TEGGI JESSICA, SEGUITO GARA VIRTUS FOSSANI/MONTALE 2000DEL 25.11.<strong>2007</strong>(Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio Femminile – Com. Uff. n. 41 del 28.11.<strong>2007</strong>)La C.G.F. accoglie il reclamo come sopra proposto dall‘A.C. Montale 2000 A.S.D. di Montale Rangone (Modena) e, perl‘effetto, riduce la sanzione della squalifica a 2 giornate effettive di gara.Dispone restituirsi la tassa reclamo.TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COMUNICATO UFFICIALE N. 61/CGF DEL 18 DICEMBRE <strong>2007</strong>1) DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DEL SIGNOR VIGORELLI CLAUDIO, EX AGENTEDEL CALCIATORE BRUNELLI SIMONE, PER VIOLAZIONE DELL‘ART.1, COMMA 1 C.G.S.La C.G.F. respinge il deferimento come sopra proposto dal Procuratore Federale e, per l‘effetto, proscioglie il signor VigorelliClaudio dalla incolpazione ascrittagli.2) DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DEL SIGNOR PAOLILLO GAETANO, PERRISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DELL‘ART. 12, COMMA 1 DEL REGOLAMENTO AGENTI DI CALCIATORI.La C.G.F. rinvia, su istanza di parte, la trattazione del deferimento come sopra proposto dal Procuratore Federale.3) DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DEL SIGNOR CALIENDO ANTONIO, PERRISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DELL‘ART. 12, COMMA 1 DEL REGOLAMENTO AGENTI DI CALCIATORI.La C.G.F. respinge il deferimento come sopra proposto dal Procuratore Federale e, per l‘effetto, proscioglie il signor CaliendoAntonio dalla incolpazione ascrittagli.4) DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI – OMISSIS - , AGENTE DI CALCIATORI, PERVIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1, COMMA 1 C.G.S. E 12, COMMA 3 DEL REGOLAMENTO PER L‘ESERCIZIODELL‘ATTIVITÀ DI AGENTE DI CALCIATORI VIGENTE ALL‘EPOCA DEI FATTI, OGGI TRASFUSO NELL‘ART.12, COMMA 5, DEL REGOLAMENTO PER L‘ESERCIZIO DELL‘ATTIVITÀ DI AGENTE DI CALCIATORI.La C.G.F. in parziale accoglimento del deferimento come sopra proposto dal Procuratore Federale, infligge la sanzionedell‘ammenda di € 5.000,00.TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COMUNICATO UFFICIALE N. 62/CGF DEL 19 DICEMBRE <strong>2007</strong>(CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – SEZIONE CONSULTIVA)1. RICHIESTA DI PARERE INTERPRETATIVO DA PARTE DEL PRESIDENTE FEDERALE RELATIVAMENTEALL‘ART., 36, COMMA 6, STATUTO FEDERALE E ART. 4 MANUALE LICENZE UEFALa Corte di Giustizia Federale esprime parere nel senso che il Presidente ed i componenti attuali della CO.VI.SO.C. possanoessere rispettivamente presidente e componenti della Commissione di primo grado delle Licenze U.E.F.A..TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COMUNICATO UFFICIALE N. 63/CGF DEL 20 DICEMBRE <strong>2007</strong>61


(CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE - SEZIONI UNITE)1. RICORSO DEI SIGNORI RODOLFO SALVATORI RINALDI E BARBARA PALAZZESE, ESERCENTI LAPOTESTA‘ GENITORIALE SULLA CALCIATRICE DEBORAH SALVATORI RINALDI AVVERSO LA DECISIONEDELLA COMMISSIONE TESSERAMENTI(Com. Uff. 7/D del 13.09.<strong>2007</strong>).Con ricorso in data 13 ottobre <strong>2007</strong>, i Signori Rodolfo Salvatori Rinaldi e Barbara Palazzese, quali genitori esercenti la potestàgenitoriale sulla minore Deborah Salvatori Rinaldi, nonché quest‘ultima in proprio, assistiti dall‘avv. Elvio Fortuna del Foro diTeramo, hanno proposto reclamo e chiesto la revoca o comunque l‘annullamento della delibera, di cui al Com. Uff. n. 7/D, conla quale la Commissione Tesseramenti ha respinto il reclamo da essi coltivato avverso il provvedimento della L.N.D. –Divisione Femminile, di reiezione dell‘istanza di svincolo ex art. 109 N.O.I.F. della calciatrice minore Deborah SalvatoreRinaldi dalla A.S. Girls Roseto. Adducono i ricorrenti a fondamento del reclamo, che il provvedimento della CommissioneTesseramenti, laddove afferma la inefficacia ab origine dell‘istanza di svincolo in quanto sottoscritta da uno solo dei genitori enon anche dalla minore calciatrice, sarebbe illegittimo in quanto assunto in violazione dei principi generali dell‘ordinamentogiuridico nazionale, cui anche le norme federali devono conformarsi, secondo i quali la capacità di agire si acquista alcompimento della maggiore età, con la conseguenza che, prima di tale momento, sarebbe precluso ai minori di sottoscriverecontratti o di assumere obbligazioni personalmente e non per il tramite dei genitori esercenti la potestà genitoriale. Osservanoancora i ricorrenti a sostegno della loro tesi che:i) la stessa F.I.G.C. ha predisposto fac-simile di apposita scheda concernente la richiesta di deroga per le ragazze calciatrici chechiedono di giocare nella fascia di età inferiore rispetto alla propria età nel Settore giovanile e scolastico, denominata ―Schedaesercenti la potestà genitoriale‖, da sottoscriversi da parte dei soli genitori;ii) il ragionamento per analogia svolto dalla Commissione Tesseramenti - secondo cui, come il modulo di tesseramentopredisposto dalla F.I.G.C. ai sensi del secondo comma dell‘art. 39 delle N.O.I.F. deve essere sottoscritto dalla calciatrice e, nelcaso di minori, anche dai genitori, ugualmente l‘istanza di svincolo per essere produttiva di effetti deve essere sottoscrittainnanzitutto dalla calciatrice e, se minore, anche dagli esercenti la potestà genitoriale - è opinabile attesa la mancatapredisposizione da parte della F.I.G.C. di apposito modulo relativo all‘istanza di svincolo;iii) in assenza di una forma vincolata, gli esercenti la potestà genitoriale hanno facoltà di formulare l‘istanza di svincolo innome e per conto della figlia minore, secondo il diritto loro riconosciuto dalle norme del codice civile; iv) la minore hacomunque, seppur successivamente, manifestato la volontà di aderire a quanto rappresentato dagli esercenti la potestàgenitoriale nell‘istanza di svincolo. Il reclamo è fondato e deve essere accolto. La mancata sottoscrizione, da parte dellacalciatrice minore Deborah Salvatori Rinaldi, della richiesta di svincolo per inattività del calciatore ex art. 109 delle NOIF indata 15 giugno <strong>2007</strong>, costituisce vizio sanabile - e, nella fattispecie in esame, in effetti sanato - dalla dichiarazione scritta, resain data 9 luglio <strong>2007</strong>, con la quale la calciatrice ha fatto esplicitamente propria detta richiesta, così operandone la ratifica coneffetto retroattivo, ai sensi dell‘art. 1399 c.c.. L‘art. 109, secondo comma, delle NOIF, nel prevedere che, per ottenere losvincolo, il ―calciatore‖ deve chiedere, con lettera raccomandata diretta alla Società e rimessa in copia anche al Comitatocompetente, di essere incluso in ―lista di svincolo‖ fa sì che, come sul punto correttamente rilevato dalla CommissioneTesseramenti, la sottoscrizione del calciatore, anche se minore, in calce all‘istanza di svincolo sia necessaria ad substantiam.Soggiunge questa Corte che detta sottoscrizione da parte del solo calciatore minorenne è tuttavia anche sufficiente e ciò nonsolo per quanto concerne la richiesta di svincolo per inattività ai sensi dell‘art. 109 delle NOIF, ma anche, ad esempio e perrimanere in tema, per la richiesta di svincolo per cambiamento di residenza ex art. 111, secondo comma, delle NOIF, attesoche, anche in tal caso, la disposizione citata contempla quale soggetto istante il solo ―calciatore‖, senza richiedere altresì lasottoscrizione dell‘esercente la potestà genitoriale, qualora si tratti di calciatore di minore età. Non così, si osserva percompletezza, l‘art. 107, primo comma, quarto capoverso, delle NOIF, che, nell‘ambito della procedura di svincolo perrinuncia, dispone invece espressamente che il modulo di richiesta denominato ―aggiornamento della posizione ditesseramento‖ debba essere sottoscritto anche dall‘esercente la potestà genitoriale qualora il calciatore sia minorenne. Analogaprescrizione di sottoscrizione della richiesta da parte del calciatore e, se minore, anche dell‘esercente la potestà genitoriale, sirinviene nella disposizione di cui al secondo comma dell‘art. 39 delle NOIF, relativa al tesseramento dei calciatori ed invocatanella stessa deliberazione oggetto di impugnazione, a conferma della ratio della vigente normativa federale che è quella dirichiedere, in presenza di calciatori minorenni, il consenso dell‘esercente la potestà genitoriale solo in occasione delcompimento di determinati atti, cui l‘ordinamento federale attribuisce evidentemente specifica rilevanza. Il riconoscimento alcalciatore minorenne, nell‘ambito dell‘ordinamento federale, della capacità di compiere in via autonoma atti per i quali lenorme federali non richiedono specificatamente altresì il consenso dell‘esercente la potestà genitoriale, comporta pertanto laabilitazione al legittimo esercizio da parte dello stesso calciatore minorenne dei diritti e delle azioni che dipendono dagli atticompiuti, in conformità ai principi generali di diritto in materia di capacità di agire, desumibili dall‘art. 2 c.c..Va dunqueconclusivamente annullata la decisione della Commissione Tesseramenti impugnata e, nel merito, va preso atto della mancatatempestiva opposizione da parte della A.S. Girls Roseto, che solo in data 27 luglio <strong>2007</strong> si è opposta allo svincolo richiestodalla odierna reclamante il 15 giugno <strong>2007</strong>, incorrendo così nelle decadenze comminate dall‘art. 109, quinto comma, delleNOIF, a mente del quale l‘opposizione non effettuata dalla Società entro il termine di otto giorni dalla ricezione della richiestadi svincolo è considerata adesione. Valutate le tesi prospettate dai ricorrenti, devesi provvedere alla restituzione della tassaversata. P.Q.M. La Corte di Giustizia Federale accoglie il ricorso e rimette gli atti all‘ufficio tesseramento della DivisioneCalcio Femminile della Lega Nazionale Dilettanti62


2. RICORSO DELLA U.P.D. SANTENESE DEL 24 OTTOBRE <strong>2007</strong>La Commissione disciplinare territoriale presso il Comitato Regionale Piemonte Valle D‘Aosta, su ricorso della U.P.D.Santenese, ritenuto che alla gara Centallo/Santenese disputata per il Campionato di Promozione il 9 settembre <strong>2007</strong> avevapreso parte per l‘Associazione Sportiva Centallo il calciatore Armando Moreno in posizione irregolare, perché non avevascontato la squalifica per una giornata di gara irrogatagli dal Giudice Sportivo per somma di ammonizioni, infliggeva allasocietà di appartenenza del giocatore la punizione <strong>sportiva</strong> della perdita della suindicata gara con il punteggio di 0-3, alcalciatore Moreno una nuova squalifica per una giornata di gara, l‘inibizione fino al 19 dicembre <strong>2007</strong> al dirigenteaccompagnatore dell‘Associazione Sportiva Centallo e a detta società l‘ammenda di Euro 150,00 (Comunicato Ufficiale n. 11del 20 settembre <strong>2007</strong>). La Commissione disciplinare nazionale, adita dall‘Associazione Sportiva Centallo, ritenutodocumentalmente provato che il calciatore Moreno, squalificato dal Giudice Sportivo per una giornata in seguito alla garaCavour/Centallo del 12 maggio <strong>2007</strong>, aveva scontato la squalifica non partecipando alla successiva gara del 13 maggio <strong>2007</strong>,annullava la decisio ne della Commissione disciplinare territoriale ripristinando il risultato conseguito sul campo con la vittoriadella squadra di casa per 1-0 (Comunicato Ufficiale n. 13 del 18 ottobre <strong>2007</strong>). Avverso tale decisione ha proposto ricorso aquesta Corte la U.P.D. Santenese, deducendo che il calciatore Moreno è stato squalificato per somma di ammonizioni nellagiornata del 13 maggio <strong>2007</strong>, ultima del Campionato 2006/<strong>2007</strong>, come da Comunicato Ufficiale n. 43 del 13 maggio <strong>2007</strong>, eche, a norma dell‘art. 14, punto 11, lettera b) del Codice di Giustizia Sportiva, avrebbe dovuto scontare la squalifica nellastagione <strong>sportiva</strong> successiva. Il calciatore, pertanto, era in posizione irregolare nella gara del 9 settembre <strong>2007</strong>. Il reclamo vadichiarato inammissibile per l‘incompetenza della Corte di Giustizia Federale a giudicare sul ricorso proposto dalla U.P.D.Santenese. Nel nuovo ordinamento della giustizia <strong>sportiva</strong>, stabilito dal Codice di Giustizia Sportiva entrato in vigore il 1luglio <strong>2007</strong>, i mezzi di tutela concernenti la regolarità dello svolgimento delle gare disputate in ambito regionale della LegaNazionale Dilettanti e del Settore per l‘Attività Giovanile e Scolastica concernenti la posizione dei calciatori si articolano insoli due gradi di giudizio: il primo davanti alla Commissione disciplinare territoriale (art. 46, comma 3, per il quale ―i reclamiavverso la posizione di tesserati che abbiano preso parte ad una gara, anche con l‟utilizzazione quali assistenti di parte, sonoproposti alla Commissione disciplinare territoriale nel termine di sette giorni dallo svolgimento della gara stessa‖), ilsecondo, in appello, davanti alla Commissione disciplinare nazionale (per il successivo 4 comma, ―i ricorsi di secondo gradodevono essere proposti alla Commissione disciplinare nazionale”). Il nuovo codice non prevede altri gradi di giudizio adifferenza del precedente codice che prefigurava la possibilità di un ricorso di terzo grado alla Commissione d‘AppelloFederale sia pure limitato alle sole questioni di legittimità. La Corte di Giustizia Federale, secondo l‘art. 31 del Codice diGiustizia Sportiva, è giudice di secondo grado sui ricorsi avverso le decisioni pronunciate dalla Commissione disciplinarenazionale ed ha quindi, cognizione su tali decisioni quando detto organo è giudice di primo grado. P.Q.M. La Corte diGiustizia Federale dichiara la inammissibilità del ricorso e ordina l‘incameramento della tassa reclamo.TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COMUNICATO UFFICIALE N. 64/CGF DEL 20 DICEMBRE <strong>2007</strong>(CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – SEZIONE CONSULTIVA)ESAME ISTANZE DI GRAZIA DI TESSERATI AI SENSI DEGLI ARTT. 33, COMMA 8, STATUTO FEDERALE E 27CODICE GIUSTIZIA SPORTIVACalciatori Antonio Leonardo CASTIELLO (reiterata)la Corte di Giustizia Federale,vista la richiesta di esame formulata dal Presidente Federale in ordine all‘istanza di grazia inoltrata dal calciatore AntonioLeonardo CASTIELLO, in relazione alla squalifica inflittagli fino al 18.5.<strong>2008</strong>;esaminata la documentazione;tenuto conto degli elementi emersi dall‘analisi degli atti; esprime parere favorevole.Giuseppe VINCIGUERRAla Corte di Giustizia Federale,vista la richiesta di esame formulata dal Presidente Federale in ordine all‘istanza di grazia inoltrata dal calciatore GiuseppeVINCIGUERRA, in relazione alla squalifica inflittagli fino al 30.6.<strong>2008</strong>;esaminata la documentazione;tenuto conto degli elementi emersi dall‘analisi degli atti;esprime parere favorevole.Fabrizio GRIMALDIla Corte di Giustizia Federale,vista la richiesta di esame formulata dal Presidente Federale in ordine all‘istanza di grazia inoltrata dal calciatore FabrizioGRIMALDI, in relazione alla squalifica inflittagli fino al 30.9.<strong>2008</strong>;esaminata la documentazione;tenuto conto degli elementi emersi dall‘analisi degli atti; esprime parere favorevole.CalciatoriMaurizio RANNO Giuseppe – Andrea FILETTO – Bartolo STAMILA – Stefano BERTOLA - Alessio MONTI – LucianoMAZZOLA – Piero SPANO – Rino FRIGO – Roberto CARINELLI - Maurizio MURFONE – Simone BOTTINO – GiovanniMANNU – Fabio ROFFI - Andrea MASTRANGELI – Luigi Paolo ZAMPINI – Michele VOGLINO - Luca VENTURINIRoberto DELL'OLIO - Natale VITALIANO - Luciano CHIARIELLO - Pasquale MARINO – Paolo LANZA - PablitoBERTAZZO – Domenico MASTRANDREA - Emanuele BAGLIERI – Giovanni TIDONA - El Harnane ABDARAZZAK –Leonardo GRASSINI – Leonardo DI CANIO - Andrea FALCIANI - Mario PERAGINE - Fausto MARTINO – Felice Lazzaro63


CIUFFO - Antonio NEZI - Salvatore Giovanni - VISTA – Franco Nicolas BUCCIONE - Massimiliano RISOLDI – SalvatoreTARANTINO - Andrea ALBILLI – Mario DIPASQUALE - Mario DE LILLO - Luigi PANZINO - Angelo LACONTE –Marco CAFORIO - Michele MATTERA – Amedeo ROMITA Daniele GIORDANO - Carlo STABILE - Jacopo PROIETTI –Stefano MILAZZO - Vincenzo PANTANO Alessandro MITILI - Antonio MURACA – Simone PERRIsfavorevole, in quanto la Corte non ha ritenuto sussistenti i presupposti idonei per la concessione dell‘invocato beneficio.Andrea POLIZZANO (istanza reiterata) - Parmigiano NOBILE (reiterata) – Massimiliano MENCARELLA (reiterata) - MarcoBERINI (reiterata) - Aurelio ANDREOLI (reiterata) – Gianluca ROCCHI (reiterata) - Giorgio PAGANO (reiterata) - LucaBORGONOVO (reiterata) – Sergio GIACOMINI (reiterata)sfavorevole, in quanto non sono emersi elementi nuovi, idonei per la concessione del richiesto beneficio, già negato inprecedenza.Giuseppe CALDERONI - Francesco BRUNETTOsfavorevole in quanto la Corte non ha ritenuto, allo stato, sussistenti i presupposti idonei per la concessione dell‘invocatobeneficio tecniciGerardo BARBARISIsfavorevole, in quanto la Corte non ha ritenuto sussistenti i presupposti idonei per la concessione dell‘invocato beneficio.dirigentiFrancesco ZANETTIsfavorevole, in quanto la Corte non ha ritenuto sussistenti i presupposti idonei per la concessione dell‘invocato beneficio.TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COMUNICATO UFFICIALE N. 65/CGF DEL 21 DICEMBRE <strong>2007</strong>1) RICORSO DELL‘A.S. COOP. ATLANTE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA COOP. ATLANTE/BERGAMOCALCIO A 5 DEL 10.11.<strong>2007</strong>(Delibera del Giudice Sportivo Nazionale presso la Divisione Calcio A 5 – Com. Uff. n. 209 del 27.11.<strong>2007</strong>)La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall‘A.S. Coop. Atlante di Grosseto e dispone l‘incameramento della tassareclamo.2) RICORSO DELLA REGGIANA CALCIO A 5 ASD AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL28.2.<strong>2008</strong> INFLITTA AL CALCIATORE DE SA CARVALHO ANTONIO MATEUS SEGUITO GARA KAOSFUTSAL/REGGIANA C 5 DEL 29.11.<strong>2007</strong>(Delibera del Giudice Sportivo presso Divisione Calcio A 5 – Com. Uff. n. 225 del 30.11.<strong>2007</strong>)La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dalla Reggiana Calcio a 5 di Reggio Emilia e dispone l‘incameramento dellatassa reclamo.3) RICORSO DELL‘A.S.D. UPEA ORLANDIA 97 AVVERSO DECISIONI SEGUITO GARA UPEA ORLANDIA97/ROMA DEL 2.12.<strong>2007</strong>(Delibera del Giudice Sportivo presso Divisione Calcio Femminile – Com. Uff. n. 43 del 05.12.<strong>2007</strong>)La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall‘A.S.D. Upea Orlandia 97 di Capo d‘Orlando (Messina) e disponel‘incameramento della tassa reclamo.4) RICORSO DELL‘A.S. COOP. ATLANTE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GAREEFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE FRUZZETTI GIANNI SEGUITO GARA INTERFIVEVIGEVANO/COOP.ATLANTE DELL‘8.12.<strong>2007</strong>(Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio A 5 – Com. Uff. n. 261 del 12.12.<strong>2007</strong>)La C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dall‘A.S. Coop. Atlante di Grosseto, riduce la sanzionedella squalifica a 2 giornate effettive di gara al calciatore Fruzzetti Gianni. Trasmette gli atti al Giudice Sportivo per iprovvedimenti disciplinari da adottarsi nei confronti del calciatore Fruzzetti Federico tesserato per la società reclamante.Dispone restituirsi la tassa reclamo.TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COMUNICATO UFFICIALE N. 66/CGF DEL 21 DICEMBRE <strong>2007</strong>1) RICORSO CON PROCEDIMENTO D‘URGENZA DELLA S.S. LANCIANO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLASQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE SILVESTRI NICOLA, SEGUITO GARACROTONE/LANCIANO DEL 12.12.<strong>2007</strong>(Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 95 del 13.12.<strong>2007</strong>)La C.G.F., preso atto della rinuncia al ricorso con procedimento d‘urgenza come sopra proposto dalla S.S. Lanciano S.r.l. diLanciano (Chieti), dichiara estinto il procedimento e dispone l‘incameramento della tassa reclamo.2) RICORSO DELL‘A.C. PRO SESTO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GAREEFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE CATTANEO DAVIDE SEGUITO GARA PRO SESTO/MONZA BRIANZADEL 9.12.<strong>2007</strong>(Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 91/C del 10.12.<strong>2007</strong>)64


La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dalla A.C. Pro Sesto S.r.l. di Milano e disponel‘incameramento della tassa reclamo.3) RICORSO DELL‘A.C. SANGIOVANNESE 1927 S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE SCUGUGIA BATTISTA SEGUITO GARASANGIOVANNESE/PERUGIA DEL 12.12.<strong>2007</strong>(Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 95 del 13.12.<strong>2007</strong>)La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall‘A.C. Sangiovannese 1927 S.p.A. di San Giovanni Valdarno (Arezzo) edispone l‘incameramento della tassa reclamo.TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COMUNICATO UFFICIALE N. 67/CGF DEL 21 DICEMBRE <strong>2007</strong>1) RICORSO DEL CATANIA CALCIO S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATEEFFETTIVE DI GARA ED AMMENDA DI € 3.000,00 INFLITTA AL CALCIATORE SPINESI GIONATHA SEGUITOGARA LAZIO/CATANIA DEL 9.12.<strong>2007</strong>(Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 140 dell‘11.12.<strong>2007</strong>)La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal Catania Calcio S.p.A. di Catania e dispone l‘incameramento della tassareclamo.2) RICORSO DEL CALCIATORE LA ROSA FRANCESCO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 1GIORNATA EFFETTIVA DI GARA DELL‘AMMENDA DI € 3.000,00 INFLITTE SEGUITO GARA RAVENNA/RIMINIDELL‘1.12.<strong>2007</strong>(Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 132 del 4.12.<strong>2007</strong>)La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal calciatore La Rosa Francesco e dispone l‘incameramento della tassareclamo.TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COMUNICATO UFFICIALE N. 68/CGF DEL 4 GENNAIO <strong>2008</strong>1) RICORSO DEL SIG. ANTONINO MALLAMACI (ALL‘EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE AS REGGIO CALCIO ACINQUE) AVVERSO LA SANZIONE DELL‘INIBIZIONE PER ANNI 1 DA SCONTARSI NELLA STAGIONESPORTIVA DI PROSSIMO TESSERAMENTO, INFLITTA A SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATOREFEDERALE PER LA VIOLAZIONE DELL‘ART. 1 COMMA 1 CGS E 7 COMMA 3 C.G.S. VIGENTE ALL‘EPOCA DEIFATTI (OGGI TRASFUSO NELL‘ART. 8 COMMA 4 C.G.S.)(Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 18/CDN del 6.12.<strong>2007</strong>)2) RICORSO DELL‘ A.S. REGGIO CALCIO A 5 AVVERSO LA SANZIONE DELLA PENALIZZAZIONE DI PUNTI SEIIN CLASSIFICA, DA SCONTARSI NELLA CORRENTE STAGIONE SPORTIVA <strong>2007</strong>/<strong>2008</strong>, INFLITTA A SEGUITODEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER LA VIOLAZIONE DELL‘ART. 2 COMMA 4 C.G.S VIGENTEALL‘EPOCA DEI FATTI (OGGI TRASFUSO NELL‘ART. 4 COMMA 1 C.G.S.)(Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 18/CDN del 6.12.<strong>2007</strong>)La C.G.F. riuniti i ricorsi come sopra proposti dal signor Antonino Mallamaci e dall‘A.S. Reggio Calcio a 5 di Reggio Calabriali dichiara inammissibili ai sensi dell‘art. 37.1 C.G.S, per omesso invio dei preannunci di reclamo, con richiesta di copia degliatti, alla Procura Federale. Dispone l‘incameramento delle tasse reclamo.3) RICORSO DEL CITTA‘ DI GRAGNANO CALCIO A 5 AVVERSO DECISIONI MERITO GARA FUTSAL RMAPIANURA/CITTÀ DI GRAGNANO CALCIO A 5 DELL‘1.12.<strong>2007</strong>(Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5 – Com. Uff. n. 274 del 14.12.<strong>2007</strong>)La C.G.F. in accoglimento del ricorso come sopra proposto dal Città di Gragnano Calcio a 5 di Gragnano (Napoli) annullal‘impugnata delibera e ripristina la decisone assunta dal Giudice Sportivo con Com. Uff. n. 261 del 12.12.<strong>2007</strong>. Disponerestituirsi la tassa reclamo.4) RICORSO DEL FUTSAL CLUB S. MARIA LA CARITA‘ AVVERSO LE SANZIONI: DELL‘AMMENDA DI EURO500,00 E DELLA SQUALIFICA DEL CAMPO DI GIUOCO PER LE 2 PROSSIME GARE INTERNE CON OBBLIGO DIDISPUTARLE A PORTE CHIUSE, INFLITTE SEGUITO GARA ASD AZZURRA S. ALFONSO/FUTSAL CLUB S.MARIA LA CARITÀ DEL 18.12.<strong>2007</strong>(Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. 281 del 19.12.<strong>2007</strong> e Com. Uff. 292 del19.12.<strong>2007</strong> )La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal Futsal Club S. Maria la Carità di S. Maria la Carità (Napoli) e disponel‘incameramento della tassa reclamo.TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COMUNICATO UFFICIALE N. 69/CGF DEL 4 GENNAIO <strong>2008</strong>65


1) RICORSO DELL‘ A.S.D. LUPA FRASCATI AVVERSO LA SANZIONE DELL‘AMMENDA DI € 2.000,00 EDOBBLIGO DI RISARCIRE I DANNI SE RICHIESTI E DOCUMENTATI, INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITOGARA BASSANO ROMANO/LUPA FRASCATI DEL 18.11.<strong>2007</strong>(Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 50 del 21.11.<strong>2007</strong>)La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall‘A.S.D. Lupa Frascati di Frascati (Roma) e dispone l‘incameramentodella tassa reclamo.2) RICORSO DELL‘ U.S. IMPERIA 1923 S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELL‘AMMENDA DI € 2.300,00 INFLITTAALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA IMPERIA/NOVESE DEL 25.11.<strong>2007</strong>(Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 53 del 28.11.<strong>2007</strong>)La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall‘U.S. Imperia 1923 S.r.l. di Imperia e dispone l‘incameramento dellatassa reclamo.3) RICORSO DELLA POL. OLYMPIA AGNONESE A.S.D. AVVERSO DECISIONI MERITO GARA OLYMPIAAGNONESE/MORRO D‘ORO CALCIO DEL 6.10.<strong>2007</strong>(Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 32 del 28.11.<strong>2007</strong>)La C.G.F. accoglie il ricorso come sopra proposto dalla Pol. Olympia Agnonese A.S.D. di Agnone (Isernia) e, per l‘effetto,annulla l‘impugnata delibera ripristinando il risultato di 0 – 0 conseguito sul campo nella gara sopra indicata. Dispone larestituzione della tassa reclamo.4) RICORSO DELL‘ A.S. BIELLESE 1902 S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GAREEFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE RICCARDI VINCENZO SEGUITO GARA ALESSANDRIA/BIELLESE DEL9.12.<strong>2007</strong>(Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 57 del 12.12.<strong>2007</strong>)La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall‘A.S. Biellese 1902 S.p.A. di Biella e dispone l‘incameramento dellatassa reclamo.5) RICORSO DEL BACOLI SIBILLA FLEGREA AVVERSO LE SANZIONI, DELLA SQUALIFICA PER CINQUE GAREEFFETTIVE AL CALCIATORE FERRARA PASQUALE E DELL‘AMMENDA DI € 1.500,00 ALLA RECLAMANTE,INFLITTE SEGUITO GARA BACOLI SIBILLA/COSENZA DEL 9.12.<strong>2007</strong>(Delibera del Giudice Sportivo presso la Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 57 del 12.12.<strong>2007</strong>)La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal Bacoli Sibilla Flegrea di Monte di Procida (Napoli) e disponel‘incameramento della tassa reclamo.6) RICORSO DEL CALCIATORE TRAVERSA MARTINO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PEROTTO GARE EFFETTIVE INFLITTA SEGUITO GARA F.C. LAVELLO/FRANCAVILLA DEL 9.12.<strong>2007</strong>(Delibera del Giudice Sportivo presso la Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 57 del 12.12.<strong>2007</strong>)La C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dal calciatore Traversa Martino riduce la sanzione inflittaa 5 giornate di gara. Dispone la restituzione della tassa reclamo.7) RICORSO DELL‘ A.S. MOROLO CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 5 GAREEFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE FABIO FACCI SEGUITO GARA FERENTINO/MOROLO DEL 16.12.<strong>2007</strong>(Delibera del Giudice Sportivo presso la Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 60 del 19.12.<strong>2007</strong>)La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall‘A.S. Morolo Calcio di Morolo (Frosinone) e dispone l‘incameramentodella tassa reclamo.TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COMUNICATO UFFICIALE N. 70/CGF DELL’ 8 GENNAIO <strong>2008</strong>(CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE - SEZIONI UNITE)1. RICORSO TARANTO SPORT S.R.L. AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO L.P.S.C CHE HAIRROGATO LA SANZIONE DELLA PERDITA DELLA GARA TARANTO-MASSESE DELL‘11.11.<strong>2007</strong> E L‘OBBLIGODELLA DISPUTA DI QUATTRO GARE EFFETTIVE A PORTE CHIUSE.FATTOLa vicenda posta all‘attenzione della Corte di Giustizia Federale prende le mosse dai fatti accaduti in data 11.11.<strong>2007</strong> nelloStadio di Taranto durante la disputa della gara tra la squadra del Taranto Sport S.r.l. e quella della U.S. Massese 1919 S.r.l.,valevole per il campionato <strong>2007</strong>/<strong>2008</strong> della Serie C1– Girone B. A seguito dei disordini verificatesi durante lo svolgimentodella partita il direttore di gara sospendeva la stessa al 13° minuto del secondo tempo constatando che non vi erano più lecondizioni per proseguire lo svolgimento della stessa a causa dei reiterati lanci di pietre, bottiglie, bastoni ed altri oggetti,operati nel corso dell‘intero incontro e prima dell‘inizio di esso (inizio intervenuto con 10 minuti di ritardo) dai tifosi delTaranto, posizionati nella curva nord ed a causa dei tafferugli verificatesi tra gli stessi tifosi e le forze dell‘ordine all‘inizio delsecondo tempo. A seguito di tali fatti il Giudice sportivo con la decisione n. 67/227 contenuta nel Comunicato Ufficiale n. 67/Cdel 13.11.<strong>2007</strong>, prendeva la seguente deliberazione: ― di infliggere alla società Taranto la punizione <strong>sportiva</strong> della perdita della66


gara in oggetto con il punteggio di 0-3 a favore della società Massese; di infliggere alla società Taranto la sanzione consistentenell‘obbligo di disputare quattro gare effettive a porte chiuse, con decorrenza immediata (sanzione attenuata per ladissociazione chiaramente manifestata da altri sostenitori del Taranto); di rimettere gli atti alla Lega per quanto dicompetenza.‖. Avverso tale deliberazione, in data 24.11.<strong>2007</strong> con atto inviato a mezzo fax, la società Taranto interponevaappello alla Corte di Giustizia Federale con il quale formulava tre diversi motivi di gravame, al termine dei quali prendeva leseguenti conclusioni: ―In via principalea) annullare la sanzione della punizione <strong>sportiva</strong> della perdita della gara con il punteggio di 0-3 e disporre la ripetizione dellapartita in questione, ai sensi dell‘art. 17 comma 4 ultimo capoverso del C.G.S.;b) revocare, altresì, la sanzione dell‘obbligo di disputa di quattro gare effettive a porte chiuse ovvero, quanto meno, ridurrecongruamente e sensibilmente la punizione medesima e/od, in ogni caso, limitare la chiusura de qua al solo settore dello stadiodenominato ―Curva Nord‖, ai sensi dell‘art. 18 comma 1 lettera c) del C.G.S.; in via subordinata c) rimettere gli atti al GiudiceSportivo per un nuovo esame del merito, avendo questi deliberato pur in pendenza di un preannuncio di reclamo e senzaattendere l‘invio delle motivazioni nel termine rituale di tre giorni‖. All‘udienza del 5.12.<strong>2007</strong> l‘Avv. Chiacchio, difensoredella Società Taranto insieme all‘Avv. Cozzone, illustrava oralmente la propria difesa; interveniva in udienza anche ilPresidente, legale rappresentante della Società, dott. Vito Luigi Blasi.DIRITTO1) Dei tre motivi di doglianza va esaminato, preliminarmente, quello proposto in rito, in virtù del quale la società Taranto siduole che il Giudice sportivo, di prime cure, abbia preso la sua decisione senza attendere che fossero formulati i motividifensivi cosiddetti ―di reclamo‖ avverso la verbalizzazione resa dal direttore di gara sig. Luca Tagarelli, dal dirigente dellaPolizia di Stato e dal collaboratore della Procura Federale Pierluigi Ferraro. Appare incontestabile in atti, per essere statoriportato nell‘epigrafe della decisione resa dal Giudice sportivo, che il reclamo preannunciato dal Taranto era noto allo stessoGiudice sportivo, il quale ha deciso senza attendere l‘invio delle relative motivazioni nel termine previsto dall‘art. 29, comma4, lett. b) del C.G.S., ritenendo, invece, di poter instaurare sulla base del preannunciato reclamo un autonomo, separatoprocedimento. In base alle doglianze proposte dal Taranto con questo primo motivo di ricorso è necessario censurare ladecisione resa dal Giudice di prime cure, la quale non solo non ha tenuto conto del termine dei tre giorni dettato dall‘art. 29 delC.G.S. a garanzia della parte che ha preannunciato di voler formulare i motivi del reclamo, ledendo, così, i principi del ―giustoprocesso‖ che garantiscono la pienezza del contraddittorio ed il concreto diritto alla difesa, ma ha ipotizzato anche larealizzazione di un autonomo giudizio, circostanza questa che può determinare, in astratto, l‘insorgere di decisioni contrastanti.Pertanto, il primo motivo di doglianza formulato dal Taranto deve trovare accoglimento.2) Per l‘effetto dell‘accoglimento del primo motivo di doglianza non può trovare ingresso, inquesta sede, l‘analisi dei motivi digravame formulati al numero due ed al numero tre del ricorso trasmesso a mezzo fax il 24.11.<strong>2007</strong>. In relazione a quantosopra, la Corte di Giustizia Federale stabilisce di accogliere il ricorso della società Taranto Sport e, nel decidere di rimettere gliatti al Giudice sportivo presso la Lega Professionisti Serie C per un nuovo esame del merito che tenga conto anche dei motividi reclamo, che la società pugliese aveva preannunciato di voler stendere a norma dell‘art. 29, comma 4, lett. b), del C.G.S.,dispone la restituzione della tassa reclamo a quest‘ultima, e P.Q.M. La Corte di Giustizia Federale accoglie il ricorso e rimettegli atti al Giudice Sportivo della Lega Professionisti Serie C, per un nuovo esame del merito, avendo questi deliberato inpendenza di un preannuncio di reclamo.TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COMUNICATO UFFICIALE N.71/CGF DEL 07 GENNAIO <strong>2008</strong>(CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – SEZIONE CONSULTIVA)1. RICHIESTA DI PARERE INTERPRETATIVO DA PARTE DEL PRESIDENTE FEDERALE RELATIVAMENTEALL‘ART., 36, COMMA 6, STATUTO FEDERALE E ART. 4 MANUALE LICENZE UEFA1. La Corte di Giustizia Federale, Sezione Consultiva, ha esaminato la richiesta di parere interpretativo promossa dalPresidente Federale, relativamente alle disposizioni contenute nell‘art. 36, comma 6, dello Statuto Federale e nell‘art. 4 delManuale Licenze UEFA. L'art. 36, comma 6, dello Statuto Federale, approvato dall'Assemblea federale il 22 gennaio <strong>2007</strong> edentrato in vigore il 7 marzo <strong>2007</strong>, stabilisce che tutte le cariche e gli incarichi previsti nei commi precedenti dello stessoarticolo, tra cui vi sono quelli di presidente e di componente della Commissione di vigilanza sulle società di calcioprofessionistiche (Co.Vi.So.C.) sono incompatibili con qualsiasi altra carica o altro incarico federali. L'art. 4.8 del Manualedelle Licenze UEFA, approvato il 25 gennaio <strong>2007</strong> ed entrato in vigore il l° luglio <strong>2007</strong> prevede che «La carica di componentedella Commissione di primo o secondo grado è incompatibile con qualsiasi altra carica o incarico federale o di Lega, adeccezione di quello di componente delle Commissioni di vigilanza federali per il controllo sulle società di calcio». L'art. 4.12del medesimo Manuale prevede che la «Commissione di primo grado è composta dal Presidente della Co.Vi.So.C., che lapresiede, dagli altri componenti della Co.Vi.So.C. e da due membri, di cui uno con funzioni di Vice Presidente, nominati traprofessionisti iscritti all'albo degli ingegneri o architetti, con specifiche competenze in materia di impiantistica <strong>sportiva</strong> […]».Risulta dagli atti che le disposizioni contenute nell‘art. 4.8 e nell‘art. 4.12, pur se emanate successivamente, erano presentianche nei precedenti testi del Manuale delle Licenze e quindi erano in vigore anche in data precedente all‘approvazione delloStatuto Federale. Il Presidente Federale, dopo avere osservato che sussisterebbe un contrasto tra la disposizione dello StatutoFederale, che prevede una incompatibilità a rivestire altre cariche o incarichi federali per il Presidente e i Componenti dellaCo.Vi.So.C., e le disposizioni contenute nel Manuale delle Licenze UEFA, secondo cui la Commissione di primo grado deveessere composta dalla Co.Vi.So.C. e da altri due membri esperti di impiantistica <strong>sportiva</strong>, chiede un parere interpretativosull'art. 36, comma 6, dello Statuto Federale e sull'art. 4 del Manuale delle Licenze UEFA, al fine di conoscere se il Presidente67


e i Componenti attuali della Co.Vi.So.C. possano essere nominati rispettivamente Presidente e Componenti della Commissionedi primo grado delle Licenze UEFA. Nella richiesta di parere si osserva che «Storicamente la Commissione di primo gradodelle Licenze UEFA si è sempre identificata nella Co.Vi.So.C., con l'integrazione dei due esperti in materia di impiantistica<strong>sportiva</strong>, perché le valutazioni preponderanti ai fini del rilascio delle Licenze UEFA sono sempre state riferite a criteriorganizzativi- legali- economico finanziari, per i quali la Co.Vi.So.C. ha specifica competenza, pronunciandosi in analoghematerie ai fini dell'ammissione delle società ai campionati professionistici». Il Presidente Federale esprime anche l‘opinioneche «Al di là del dato letterale sopra richiamato, non pare che le funzioni dei componenti della Co.Vi.So.C. e dei componentidella Commissione di primo grado delle Licenze UEFA possano essere in contrasto tra loro».2. Occorre prendere le mosse dalla natura delle funzioni esercitate dai due organi, evidenziando in tal modo i profili sostanzialidella questione sottoposta all‘esame della Sezione. Si rileva al riguardo che la Commissione di primo grado delle LicenzeUEFA esercita il potere di verificare una tantum la sussistenza dei requisiti necessari per l‘accoglimento della domanda dirilascio della licenza proposta da una società di calcio professionistica; il compito assegnato alla Commissione di vigilanzasulle società di calcio professionistiche, a sua volta, consiste, oltre che nell‘esercizio delle altre funzioni previste dalle normefederali, nello svolgimento di un‘attività di controllo costante e complessivo sulla gestione economico-finanziaria delle societàdi calcio e sul rispetto dei principi della corretta gestione di tali società. Come giustamente si osserva nella richiesta di parere,le funzioni rispettivamente affidate ai componenti della Commissione di primo grado e ai componenti della Co.Vi.So.C. nonsono in contrasto tra loro; si tratta anzi di due funzioni complementari. Sul piano sostanziale, pertanto, deve ritenersi naturaleche entrambe siano affidate alla cura di soggetti che per la loro competenza professionale perseguono un obiettivofondamentalmente unitario: l‘accertamento delle condizioni per la concessione della licenza alle società che ne hannopresentato la domanda e un costante controllo sulla gestione delle società di calcio, che garantisca la permanenza di talicondizioni. La ratio posta a fondamento della disposizione sovranazionale dell‘art. 4.12 del Manuale delle Licenze UEFA èdunque evidente: la presenza dei componenti della Co.Vi.So.C. nella Commissione di primo grado delle Licenze UEFA sigiustifica con l‘identità di esperienza e di preparazione dei soggetti in questione.3. Quanto ai profili formali, il rischio di contrasto fra le due disposizioni citate, paventato dal Presidente federale, ad avvisodella Sezione non sussiste. Il comma 6 dell‘art. 36 dello Statuto federale non può riguardare, infatti, ―cariche‖ o ―incarichi‖ chesiano attribuiti da norme di rango quanto meno pari (e nella specie anche posteriori) a quelle federali che impongono – e nonirragionevolmente, come si è visto – una necessaria connessione fra le cariche stesse. La funzione di componente dellaCommissione di primo grado del Manuale delle Licenze UEFA è, dunque, aggiuntiva ma non estranea a quella svolta in campofederale e ne costituisce una naturale esplicazione.4. La Sezione Consultiva della Corte di Giustizia Federale ritiene, di conseguenza, che il Presidente e i Componenti attualidella Co.Vi.So.C. possano essere nominati rispettivamente Presidente e Componenti della Commissione di primo grado delleLicenze UEFA.P.Q.M.La Corte di Giustizia Federale esprime parere nel senso che il Presidente ed i Componenti attuali della Co.Vi.So.C. possanoessere rispettivamente Presidente e Componenti della Commissione di primo grado delle Licenze UEFA.TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COMUNICATO UFFICIALE N.72/CGF DEL 9 GENNAIO <strong>2008</strong>(CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE - SEZIONI UNITE)1. RICORSO AI SENSI DELL‘ART.33, COMMA 2, C.G.S (previgente). DELLA SASSARI TORRES 1903 S.r.l. AVVERSOLA DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DELLA LPSC CHE HA INFLITTO ALLA SOCIETA‘ DUEPUNTI DIPENALIZZAZIONE(Delibera C.D. Com. Uff. n.75/C del 10.11.2006).Svolgimento del procedimentoCon atto del 4 ottobre 2006 il Presidente della Lega Professionisti Serie C ha deferito alla Commissione disciplinare la SassariTorres 1903 s.r.l. per violazione dell‘articolo 1 del Codice Giustizia Sportiva (C.G.S.) in relazione all‘articolo 52 delle NormeOrganizzative Interne F.I.G.C. (N.O.I.F.), per non aver rispettato gl‘impegni e le disposizioni regolamentari vigenti, venendocosì meno al principio di lealtà <strong>sportiva</strong>, ottenendo il visto di esecutorietà di pratiche di tesseramento sul presupposto, poi nonrispettato, di stare provvedendo agli impegni economici assunti (emissione di fideiussione bancaria già richiesta ad Istituto dicredito). Più in particolare, nell‘atto di deferimento il Presidente della Lega ha assunto che la società sarda «è stata ammessa alCampionato di Serie C/2 ai sensi dell‘art. 52 delle N.O.I.F. (c.d. Lodo Petrucci) e, che per il comma 6 di detto articolo devedepositare ―dichiarazione contenente l‘impegno a garantire con fideiussione bancaria a prima richiesta le obbligazioni relativealla stagione <strong>sportiva</strong> corrente, derivanti dai contratti con i tesserati e dalle operazioni di acquisizione dei calciatori‖». A talefine erano stati inviati al sodalizio tre solleciti via telefax a riscontro dei quali, in occasione dei colloqui telefonici intercorsi, ilPresidente aveva rappresentato una momentanea difficoltà nei confronti dell‘Istituto di credito interpellato. Tuttavia lo stessoPresidente della Lega «sulla base del preciso impegno sottoscritto dal legale rappresentante della società Sassari di prestare abreve la garanzia bancaria prevista» aveva acconsentito «al rilascio immediato del visto di esecutività». In seguito, però, afronte di comunicazione nella quale la Lega aveva indicato nella somma di € 610.690,25 l‘ammontare delle fideiussioni che laSassari Torres 1903 s.r.l. aveva l‘obbligo di depositare, ne era pervenuta alla Lega una sola per € 74.483,24 e all‘integrazionel‘interessata non ha mai provveduto. Ne è seguito il già descritto atto di deferimento del sodalizio sardo, basato sul mancatorispetto degl‘impegni economici assunti. La Commissione disciplinare, con la decisione pubblicata nel C.U. n. 75 del 10novembre 2006, ha ritenuto sussistenti i motivi di addebito formulati dal Presidente della Lega Professionisti di Serie C ed ha68


svolto ampia motivazione, nella quale – in risposta a quanto dedotto dalla deferita nella memoria di costituzione – ha chiaritoquanto segue: «Si sostiene dalla difesa dell‘incolpata che le garanzie oggetto dell‘impegno contenuto nella nota dichiarazione,si identificavano con quelle già previste nel Comunicato Ufficiale n. 181/A della F.I.G.C. in data 31 marzo 2006, che riporta le―Disposizioni regolamentari in materia di tesseramento per la stagione <strong>sportiva</strong> 2006/<strong>2007</strong> per le società di Serie A, B, C/1 eC/2, obbligo di garanzie che riguardano il superamento del budget tipo complessivo e di quello per singolo contratto‖ (art. 12,lettera G e art. 13, 5° comma). L‘assunto non è però condivisibile in primo luogo perché la diversa interpretazione non èconsentita dal tenore letterale dell‘art. 52, punto 6 del comma 6 delle N.O.I.F., che non limita l‘obbligo alle eccedenze deibudgets, ma estende la garanzia a tutte le obbligazioni derivanti dai contratti con i tesserati e dalle operazioni di acquisizionedei calciatori; in secondo luogo perché intesa a disciplinare situazione diversa rispetto a quella disciplinata dalle norme delC.U. n. 181/A – 2006 e sopra ricordata, queste ultime di minor rigore in quanto si tratta di società già aderenti alla LegaProfessionisti di Serie C e quindi aventi titolo alla disputa dei relativi Campionati. In ultimo perché le garanzie richieste dalcitato Comunicato Ufficiale del 31 marzo 2006, nei limiti previsti, riguardavano tutte le società che si apprestavano per titoloconseguito a disputare il nuovo Campionato per cui se l‘impegno richiesto dall‘art. 52 delle N.O.I.F avesse avuto la stessaestensione non vi sarebbe stato certamente bisogno di ribadire un obbligo già esistente e codificato». Su queste premesse laCommissione disciplinare della Lega Professionisti di serie C ha considerato concretata dalla società sassarese la violazionedei principi di lealtà, correttezza e probità sanciti dall‘articolo 1 C.G.S., giudicandone la condotta «volutamente inadempiente»e caratterizzata da una promessa, non mantenuta, «di ottemperare, per intero e non parzialmente» agli impegni assunti. Ai finidella determinazione della sanzione, «da applicare per responsabilità diretta ex art. 2, comma 4 C.G.S.», la stessa Commissionedisciplinare ha ritenuto adeguata quella di due punti di penalizzazione in classifica, «prendendo a riferimento per il profiloquantitativo la sanzione prevista per il caso di mancata esecutività dei contratti direttamente imputabile ad una società (art. 14,comma C, del C.U. n. 181/A del 31/3/2006), posto che la mancata prestazione della garanzia, come sopra dovuta, avrebbeportato al diniego del visto di esecutività con le stesse conseguenze sanzionatorie». Avverso la decisione della Commissionedisciplinare la società Sassari Torres 1903 s.r.l. ha proposto ricorso alla Commissione d‘appello federale riproducendo taluneargomentazioni già dedotte nel precedente grado di giudizio e adducendo:- la violazione e falsa applicazione dell‘articolo 52 delle N.O.I.F., sostenendo di aver prestato garanzie fideiussorie in misurasufficiente, in quanto società subentrante e per ciò stesso non gravata da alcun debito e pienamente solvibile;- la violazione e falsa applicazione dell‘articolo 28, commi 4 e 5 C.G.S., in quanto la Commissione disciplinare non avrebbeattribuito la necessaria rilevanza alla originaria erronea indicazione, nel deferimento, della norma violata (inizialmentel‘articolo 7, comma 5, C.G.S.; lo stesso giorno, in una nuova comunicazione, l‘articolo 1 C.G.S.), così da disattenderel‘eccezione di nullità proposta in prime cure e determinando una compressione del diritto di difesa;- la violazione e falsa applicazione dell‘articolo 1 C.G.S. in quanto la genericità della previsione ivi contenuta, purattagliandosi a norma di chiusura, non sarebbe congruente con la fattispecie considerata, attesa la piena trasparenza nellacondotta tenuta dalla ricorrente, che mai ha negato la sussistenza di un inadempimento, dovuto a forza maggiore, ma hacontestualmente manifestato la disponibilità ad adempiere: nessuna slealtà sarebbe, dunque, ravvisabile nella fattispecieconsiderata;- la violazione e falsa applicazione del combinato degli articoli 1 e 13 C.G.S. in rapporto alla congruità della sanzione inflitta,in quanto il mancato deposito di adeguata fideiussione sarebbe dipeso da un‘erronea interpretazione sull‘applicabilità delledisposizioni contenute nel C.U. n. 181/A, in ragione dell‘avvenuta ammissione al campionato di serie C/2 per l‘anno sportivo2006/<strong>2007</strong>. Dunque, la sanzione di riferimento non potrebbe che essere quella dell‘articolo 7, comma 3bis C.G.S., da limitareall‘ammenda o, al più, ad un punto di penalizzazione. Su queste premesse, sinteticamente riassunte, la ricorrente ha chiesto, invia preliminare, la rimessione degli atti alla Corte federale per dirimere il contrasto tra le norme poste dall‘articolo 52 N.O.I.F.ed il C.U. n. 181/A; ancora in via preliminare di dichiarare nullo il deferimento; nel merito di essere prosciolta dagli addebiticontestatile; in via gradata, di ridurre la sanzione in misura meno affittiva. La C.A.F. ha assunto provvedimenti ordinatori - aseguito dell‘esame della controversia e sentito l‘avvocato Diana per la ricorrente, il quale, nell‘udienza del 21 dicembre 2006ha sostanzialmente confermato le argomentazioni e le conclusioni contenute nell‘atto introduttivo del giudizio - rivolti ad unapiù puntale conoscenza della fattispecie. A riscontro, la Lega Professionisti di Serie C ha inviato la nota 14 aprile <strong>2007</strong>, nellaquale ha chiarito che le uniche due garanzie bancarie a prima richiesta depositate dalla società <strong>sportiva</strong> sono state quella – perl‘importo di € 207.000,00 – obbligatoria e finalizzata all‘iscrizione al campionato 2006/<strong>2007</strong> e quella – per l‘importo di €74.483,24 – finalizzata alla ―copertura splafonamento budget tipo‖. Inoltre, facendo riferimento a precedente nota dichiarimento, la Lega ha precisato che, avendo la società fatta richiesta di ammissione al campionato di serie C/2 per l‘annosportivo 2006/<strong>2007</strong> ai sensi dell‘articolo 52 N.O.I.F., è stata applicata la previsione del comma sesto di detto articolo e,pertanto, le garanzie da prestare dovevano riferirsi ad un importo di € 610.690,25, come comunicato alla stessa società connota del 16 settembre 2006, confermata dalla F.I.G.C. in data 6 novembre 2006, senza che sia stato dato alcun adempimento.Infine, le ulteriori fideiussioni asseritamente prestate dalla società per complessivi 250 mila euro riguardano quanto richiestodalla Federazione in applicazione del cosiddetto ―Lodo Petrucci‖ e non hanno alcuna attinenza con quelle richieste a garanziadei singoli contratti sottoscritti con i tesserati, le quali non hanno, altresì, attinenza con quelle riguardate dal C.U. n. 181/A,recante norme generali disciplinanti le modalità d‘iscrizione ai campionati di società già associate alla Lega, mentre per quellerichiedenti l‘iscrizione in applicazione del cosiddetto ―Lodo Petrucci‖ «vige la normativa particolare dettata dall‘art. 52N.O.I.F.». Intervenute, dal 1 luglio <strong>2007</strong>, le disposizioni del nuovo Statuto federale, la cognizione sul giudizio pendenteinnanzi alla C.A.F. – soppressa – è stato trasferita all‘istituita Corte di Giustizia Federale a Sezioni Unite. All‘udienza odiernanessuno è comparso, così che nessun ulteriore argomento è stato sottoposto ai fini della formazione del convincimento delCollegio. Motivi della decisione La questione all‘esame della Corte concerne la doglianza della società Sassari Torres 190369


s.r.l. in merito alla sanzione, inflittale dalla Commissione disciplinare della Lega Professionisti di Serie C, di due punti dipenalizzazione in classifica nel campionato al quale ha partecipato nell‘anno sportivo 2006/<strong>2007</strong>, per insufficiente prestazionedi garanzie fideiussorie in applicazione dell‘obbligo incombentele ai sensi dell‘articolo 52, comma sesto, delle N.O.I.F.Vengono all‘esame, in primo luogo, le eccezioni preliminari poste dalla ricorrente, concernenti:1) la nullità del procedimento, per vizio dell‘atto di deferimento, inizialmente fondato sulla violazione dell‘articolo 7 C.G.S.,poi, in effetti, modificato con riferimento a violazione dell‘articolo 1 C.G.S.;2) la domanda incidentale di sospensione del giudizio e rimessione degli atti alla Corte federale, perché dirima, in viainterpretativa, l‘asserito contrasto tra norme. L‘eccezione di nullità è infondata. La Corte ritiene del tutto pertinenti i motiviespressi dalla Commissione disciplinare, tanto in merito alla tempestività della correzione della norma violata (avvenuta lostesso giorno, dopo poche ore), quanto in merito alla mancata indicazione, da parte della ricorrente, della norma processualeviolata dalla quale discenderebbe l‘eccepita nullità. A siffatte condivise considerazioni – che la ricorrente ha censurate comeapodittiche - è appena il caso di aggiungere:- che, in generale, la sanzione della nullità deve riconnettersi a violazioni specificamente e tassativamente indicate, casomaiproducendo il difetto di un atto di impulso processuale l‘irricevibilità, l‘improcedibilità o l‘inammissibilità dello stesso, nonmai la radicale dichiarazione di ―inesistenza‖, normalmente prevista per le ipotesi dell‘assoluta mancanza di elementiessenziali dell‘atto stesso, in specie non riscontrata;- che, in fattispecie, gli addebiti mossi alla società sassarese non sono stati modificati, bensì è stata manifestamente ―corretta‖l‘indicazione della norma violata, con la conseguenza che si verserebbe, casomai, in un‘ipotesi di emendatio libelli e non dimutatio libelli, che l‘ordinamento processuale pienamente ammette e verso la quale non prevede discenda alcuna sanzioneprocessuale;- che le norme recate dai commi 4 e 5 dell‘allora vigente articolo 28 C.G.S. obbligano (la Procura federale) – ai fini dellaformulazione del deferimento – alla ―formulazione di specifici addebiti‖, i quali, nei confronti della società Sassari Torres 1903s.r.l., non sono stati mutati nella loro consistenza fattuale, avendo riguardato la correzione la sola norma di riferimento allaquale essi dovevano essere collegati;- che, inoltre, l‘eccezione è manifestamente infondata rispetto alla realizzazione di una possibile compressione del diritto didifesa della ricorrente, non solamente per la tempestività (poche ore) con la quale è intervenuta la correzione, ma soprattuttoper la concreta ragione che la ricorrente – tanto innanzi alla Commissione disciplinare che innanzi a questa Corte – ha dedottocon pienezza specifiche argomentazioni difensive orientate a contestare tanto l‘applicabilità dell‘articolo 1 C.G.S. che lasanzione riferibile alla violazione dello stesso. Quanto alla seconda, la Corte osserva che – in disparte ogni considerazione inmerito alla fondatezza della richiesta sospensione incidentale e rimessione degli atti alla Corte federale perché dirimesse uncontrasto tra norme – per effetto del nuove norme statutarie in vigore dal 1 luglio <strong>2007</strong>, le funzioni già in capo alla soppressaCorte federale sono state in gran parte trasferite alla Corte di giustizia federale. Dunque, la prospettata domanda interpretativaproposta dalla ricorrente resta assorbita dalla circostanza che siffatta interpretazione può avvenire in questa sede contenziosa eproprio innanzi all‘Organo che ha acquisito le funzioni di giudizio di legittimità, interpretative e nomofilattiche già dicompetenza della soppressa Corte federale. Nel merito, poi, il ricorso è infondato e deve essere respinto. Pur condividendo ladovizia di argomenti con i quali la Commissione disciplinare competente ha motivato l‘impugnata decisione, questa Corteritiene che – alla luce dei chiarimenti ottenuti e delle stesse difese svolte dalla ricorrente nella precedente udienza –l‘argomento fondamentale ed assorbente da considerare riguarda il preteso ―malinteso‖ sugli obblighi che la società SassariTorres 1903 s.r.l. riteneva le incombessero. Osserva, in proposito, la Corte che:A – la ricorrente era effettivamente tenuta, ai fini del rilascio del visto di esecutività dei contratti, a depositare polizzefideiussorie per un importo di 610.690,25, essendosi avvalsa del cosiddetto ―Lodo Petrucci‖ ed in quanto l‘obbligazionederivava dalla previsione dell‘articolo 52, comma sesto punto 6), N.O.I.F. allora vigente, in base al quale le società iscritte inapplicazione della speciale previsione volta a salvaguardare il titolo sportivo di sodalizi di tradizione calcistica antica e gloriosadovevano depositare ―dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante della società, contenente l‘impegno della stessa agarantire con fideiussione bancaria a prima richiesta le obbligazioni relative alla stagione <strong>sportiva</strong> corrente, derivanti daicontratti con i tesserati e dalle operazioni di acquisizione di calciatori. Il deposito della fideiussione è condizione per il rilasciodel visto di esecutività dei contratti‖;B – l‘obbligo volontariamente non è stato assolto (rectius: è stato assolto solo parzialmente), benché la Lega prima e laFederazione in un secondo momento ne avessero comunicato la persistenza, con chiara indicazione dell‘importo di riferimento,e benché la società avesse comunque ottenuto il visto di esecutività per consentirle il superamento di rappresentatemomentanee difficoltà nel rapporto con l‘Istituto bancario di riferimento;C – è di ogni evidenza che l‘obbligo di prestazione di garanzia fideiussoria in adesione alle norme recate dal C.U. n. 181/A,alle quali la ricorrente assume di aver assolto, non riguardi la fattispecie considerata, rivolgendosi le norme in argomento adisciplinare l‘iscrizione ai campionati di società già affiliate alla Lega Professionisti di Serie C (non quelle che si sono avvalsedel cosiddetto ―lodo Petrucci‖) e concernendo le ―variazioni di tesseramento per la stagione <strong>sportiva</strong> 2006/<strong>2007</strong>‖, le garanzieche queste dovevano prestare per la liquidazione dei rapporti connessi alla campagna trasferimenti e tesseramenti e leeventualità di superamento del ―budget tipo complessivo‖ a seguito della stipulazione di ―contratti di calciatori, depositati‖.Sulla base dei quanto precede non sussiste, dunque, alcun dubbio circa l‘inadempienza perpetrata dalla società sarda e la Cortedeve, da ultimo, considerare la correttezza formale della violazione ascrittale, nonché la subordinata domanda di riduzionedell‘addebito. Quanto al primo profilo, la Corte osserva che, in linea di principio, non è censurabile che la violazione inquestione sia riferita ad una norma cosiddetta ―in bianco‖ qual è l‘articolo 1 C.G.S., che effettivamente costituisce una ―normadi chiusura‖ rispetto a fattispecie configuranti, palesemente, violazione delle regole di condotta da parte degli associati, ma non70


predeterminate nella loro dinamica fattuale. Vi sono vari esempi anche nell‘ordinamento statuale che non dà conto procederequi ad enumerare. Deve, casomai, pervenirsi a stabilire se la mancata ottemperanza ad un obbligo regolamentare di naturafinanziaria possa costituire ―violazione del principio di lealtà, correttezza e probità <strong>sportiva</strong>‖, così come indicato nell‘atto dideferimento e stabilito nella decisione impugnata. La Corte ritiene che la fattispecie sia stata correttamente inquadrata e ilmotivo di gravame sia privo di pregio, per almeno due ordini di ragioni:- una prima ragione, di carattere generale, è basata sulla considerazione che le disposizioni poste ad assicurare la solvibilitàfinanziaria delle società iscritte alle diverse Leghe determinano implicazioni sul complessivo sistema di rapporti cheintercorrono all‘interno di esse e tra esse e la Lega di riferimento, così che dalla loro violazione derivano delle distorsioni deirapporti medesimi costituenti improprie posizioni di vantaggio tra competitori, per se stesse configuranti violazione dellacorrettezza <strong>sportiva</strong> per effetto dell‘alterazione del principio di sostanziale eguaglianza delle condizioni di partecipazione allacompetizione, ben potendo da esse scaturire posizioni di vantaggio che abbiano – direttamente o meno – rilevanza sullaformazione della compagine e sul conseguimento, da parte della stessa, dei risultati sportivi;- una seconda ragione, peculiare alla vicenda, riguarda la condotta tenuta dal Presidente della società Sassari Torres s.r.l. cosìcome delineata nell‘atto di deferimento e non smentita, il quale ha chiesto di avvalersi di una dilazione dei tempi per ildeposito delle fideiussioni, a causa di difficoltà momentanee, ed ha comunque ottenuto il ―rilascio immediato del visto diesecutività‖ da parte della Lega, la quale ha ritenuto di poter tenere conto del «preciso impegno sottoscritto dal legalerappresentante della società». Nonostante l‘impegno assunto nelle vie brevi e nonostante le sollecitazioni pervenute alla societàdalla Lega e dalla stessa Federazione, l‘obbligo assunto non è stato assolto, così che difficilmente siffatta condotta potrebbequalificarsi in modo più acconcio che non con i termini ―sleale‖, ―scorretta‖ e ―improba‖. Dunque, inquadrata correttamente lafattispecie, la Commissione disciplinare ha condivisibilmente ritenuto che una violazione del tipo di quella considerata potesseessere sanzionata allo stesso modo di quella – di identica natura, seppure riferibile a soggetti aventi diverse caratteristiche,come innanzi già ribadito, ma pur sempre concernenti ―la mancata esecutività dei contratti, direttamente imputabile ad unasocietà‖ – stabilita dall‘articolo 14, lettera c), del C.U. n. 181/A in data 31 marzo 2006 in due punti di penalizzazione nelcampionato di partecipazione per l‘anno sportivo di riferimento. Le considerazioni che precedono, sia con riferimentoall‘intensità dell‘elemento psicologico della condotta tenuta dalla ricorrente che con riferimento al carattere edittale dellasanzione applicata, escludono che il Collegio possa aderire anche alla richiesta di mera riduzione della sanzione inun‘ammenda od in una penalizzazione di minore entità. In applicazione del principio di soccombenza in giudizio, la Cortedispone che sia incamerata la tassa versata dalla ricorrente. P.Q.M. La Corte di Giustizia Federale rigetta il ricorso e ordinal‘incameramento della tassa versata.2. RICORSO DEL PRESIDENTE FEDERALE AI SENSI DELL‘ ART. 37, COMMA 1, LETT. c), C.G.S., AVVERSO LADECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE DEL C.R. EMILIA ROMANA CHE HAINFLITTO AL CALCIATORE PAOLO GAETANO LA SQUALIFICA FINO AL 14.4.<strong>2008</strong>(Com. Uff. n. 10 del 6.9.<strong>2007</strong>).Con ricorso 31/10/<strong>2007</strong> ex artt. 31, comma 1, lett. b) e 37, comma 1, lett. c) del Codice di Giustizia Sportiva, il PresidenteFederale ha impugnato la decisione del 06/09/<strong>2007</strong> (pubblicata sul Com. Uff. n.10) con la quale la Commissione DisciplinareTerritoriale presso il C.R. Emilia Romagna, in accoglimento del reclamo proposto dal tesserato della Isol Livel Calcio a 5 Sig.Gaetano Paolo, aveva ridotto al 14/04/<strong>2008</strong> la squalifica inflitta dal Giudice Sportivo sino al 30/06/2012 (C.U. n. 46 del21/06/07). Con i motivi scritti il Presidente Federale ha dedotto l‘erroneità, la carenza di motivazione e contraddittorietà delladecisione impugnata osservando che la Commissione Disciplinare Territoriale, omettendo di valutare puntuali circostanzefattuali, aveva fondato la sua decisione su una evasiva dichiarazione resa davanti al predetto Organo disciplinare dal Direttoredi gara il quale, contraddicendo il contenuto degli atti ufficiali, aveva affermato di non ricordare con precisione assoluta leazioni lesive compiute dal calciatore Gaetano Paolo. Concludeva, pertanto, chiedendo l‘accoglimento del ricorso e la confermadella sanzione inflitta al Gaetano Paolo, pari alla inibizione a tutto il 30/06/2012 ad espletare qualsiasi incarico in ambitofederale. All‘udienza del 21/11/<strong>2007</strong> davanti alla Corte di Giustizia Federale Sezioni Unite, il Sig. Gaetano Paolo non ècomparso, mentre nelle controdeduzioni prodotte ha ribadito la erroneità in cui sarebbe incorso l‘arbitro nel refertare i fatti, e laestraneità agli episodi di violenza per il cui esatto accertamento invoca ulteriori indagini. Ciò premesso osserva questa Corteche il ricorso è fondato e merita di essere accolto. Invero la Commissione Disciplinare Territoriale non ha attribuito il giustorilievo probatorio agli atti ufficiali ed in specie al supplemento di referto redatto dal Direttore di gara il 15/06/<strong>2007</strong> ed alledichiarazioni da lui rese in data 03/09/<strong>2007</strong> in sede di chiarimenti davanti alla Commissione Disciplinare. Il contenuto dellestesse è inequivoco ed oltre ogni ragionevole dubbio, poiché da queste si evince chiaramente che a colpirlo con calci e pugni,avendolo identificato con certezza, era stato, tra gli altri, il n.10 Gaetano Paolo che partecipava alla rissa. La gravità dellecondotte violente poste in essere dal tesserato, così come riferite dal Direttore di gara, si pongono, quindi, in insanabilecontrasto con la motivazione di accoglimento del reclamo a suo tempo proposto dal Gaetano Paolo. P. Q. M. La Corte diGiustizia Federale accoglie il ricorso del Presidente Federale e ripristina la sanzione irrogata dal Giudice Sportivo; il periodo disqualifica deve intendersi pertanto valido fino a tutto il 30 giugno 2012.TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COMUNICATO UFFICIALE N. 73/CGF DEL 11 GENNAIO <strong>2008</strong>1) RICORSO DELL‘A.C. REGGIANA 1919 S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GAREEFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE INGARI GIUSEPPE, SEGUITO GARA REGGIANA/VITERBESE DEL12.12.<strong>2007</strong>71


(Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 95 del 13.12.<strong>2007</strong>)La C.G.F. in accoglimento del ricorso come sopra proposto dall‘A.C. Reggiana 1919 S.p.A. di Reggio nell‘Emilia (ReggioEmilia) , riduce la squalifica inflitta al calciatore Ingari Giuseppe a due giornate effettive di gara. Dispone restituirsi la tassareclamo.2) RICORSO DELLA S.S. LANCIANO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER DUE GAREEFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE SILVESTRI NICOLA, SEGUITO GARA CROTONE/LANCIANO DEL12.12.<strong>2007</strong>(Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 95 del 13.12.<strong>2007</strong>)La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dalla S.S. Lanciano S.r.l. di Lanciano (Chieti) e dispone l‘incameramentodella tassa reclamo.3) RICORSO DELLA SASSARI TORRES 1903 S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GAREEFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE MASSARO MARIO SEGUITO GARA LUMEZZANE/SASSARI TORRESDEL 16.12.<strong>2007</strong>(Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 100/C del 18.12.<strong>2007</strong>)La C.G.F. preso atto della rinuncia al ricorso come sopra proposto dalla Sassari Torres 1903 S.r.l. di Sassari, dichiara estinto ilprocedimento. Dispone l‘incameramento della tassa reclamo.4) RICORSO DELL‘ A.S. CISCO CALCIO ROMA S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 5GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE MALIARDI ANDREA SEGUITO GARA CISCOROMA/SAMBENEDETTESE DEL 15.12.<strong>2007</strong> CAMPIONATO NAZIONALE ―D. BERRETTI‖(Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 58/TB del 19.12.<strong>2007</strong>)La C.G.F. preso atto della rinuncia al ricorso come sopra proposto dall‘A.S. Cisco Calcio Roma S.r.l. di Roma, dichiara estintoil procedimento. Dispone l‘incameramento della tassa reclamo.5) RICORSO DEL GIULIANOVA CALCIO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GAREEFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE RANALLI CRISTIAN, SEGUITO GARA GIULIANOVA/SANSOVINO DEL9.12.<strong>2007</strong>(Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Professionisti Serie C – com. Uff. n. 91/C del 10.12.<strong>2007</strong>)La C.G.F. preso atto della rinuncia al ricorso come sopra proposto dal Giulianova Calcio S.r.l. di Giulianova (Teramo),dichiara estinto il procedimento. Dispone l‘incameramento della tassa reclamo.6) RICORSO DEL NOVARA CALCIO S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELL‘AMMENDA DI € 10.000,00 INFLITTAALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA NOVARA/PRO SESTO DEL 12.12.<strong>2007</strong>(Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 95 del 13.12.<strong>2007</strong>)La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal Novara Calcio S.p.A. di Novara e dispone l‘incameramento della tassareclamo.7) RICORSO DEL PESCARA CALCIO S.P.A. AVVERSO LE SANZIONI, DELL‘INIBIZIONE FINO A TUTTO IL31.1.<strong>2008</strong> AL SIG. MULTINEDDU GIOVANNI E DELL‘AMMENDA DI € 1.000,00 ALLA RECLAMANTE, INFLITTESEGUITO GARA PESCARA/GALLIPOLI DEL 12.12.<strong>2007</strong> <strong>2007</strong>(Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 95 del 13.12.<strong>2007</strong>)La C.G.F. rilevata la sussistenza di due domande nel corpo del medesimo ricorso ordina l‘integrazione della tassa reclamo perla seconda doglianza. Respinge entrambi i ricorsi come sopra proposti dal Pescara Calcio S.p.A. di Pescara e disponel‘incameramento della tassa reclamo.8) RICORSO DELL‘ A.C. CUNEO 1905 S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELL‘AMMENDA DI € 1.000,00 INFLITTAALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA CUNEO/VALENZANA DEL 9.12.<strong>2007</strong>(Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 91/C del 10.12.<strong>2007</strong>)La C.G.F. in accoglimento del ricorso come sopra proposto dall‘A.C. Cuneo 1905 S.r.l. di Cuneo, riduce la sanzionedell‘ammenda ad € 500,00. Dispone restituirsi la tassa reclamo.9) RICORSO DEL SIG. ALESSANDRINI MARCO (ALLENATORE DELL‘U.S. GUBBIO 1910) AVVERSO LASANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GARE EFFETTIVE INFLITTA SEGUITO GARA CUOIOPELLI C.R./GUBBIO1910 DEL 23.12.<strong>2007</strong>(Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 104/C del 27.12.<strong>2007</strong>)La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal signor Alessandrini Marco e dispone l‘incameramento della tassareclamo.TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE ALLO STRALCIO COMUNICATO UFFICIALE 74/CGF DELL’11GENNAIO <strong>2008</strong>72


6) RICORSO DELLA S.S.C. NAPOLI S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATEEFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALCIATORE MARCELO ZALAYETA, SEGUITO GARA NAPOLI/TORINODEL 23.12.<strong>2007</strong>, SU SEGNALAZIONE DEL PROCURATORE FEDERALE, EX ART. 35, COMMA 1.3 DEL C.G.S.(Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 155 del 24.12.<strong>2007</strong>)La Corte di Giustizia Federale sentito il rappresentante della Procura Federale nella persona dell‘avvocato Sciacchitano ed ilpatrono della reclamante avvocato Grassani; letti gli atti; presa visione dei filmati della RAI e di SKY relativi alla vicendadedotta in controversia; dichiarato inammissibile, con separata ordinanza, il mezzo di prova dedotto dalla reclamante aldibattimento; ha pronunciato la seguenteDECISIONEnel giudizio iscritto al n. 242 del registro di Segreteria, instaurato con il reclamo proposto dalla S.S.C. Napoli avverso aldecisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti di cui al Com. Uff. n. 155 del 24.12.<strong>2007</strong>, con la qualeè stata inflitta al calciatore Marcelo Zalayeta la squalifica per due giornate effettive di gara, per condotta gravementeanti<strong>sportiva</strong> tenuta nella gara del Campionato di Serie A Napoli – Torino del 23.12.<strong>2007</strong>;RITENUTO CHEdall‘esame dei filmati in premessa è emerso che, nell‘azione contestata a seguito della quale il direttore di gara ha assegnato alNapoli un calcio di rigore, lo Zalayeta – presunta vittima del fallo di gioco – ha manifestato un‘innaturale caduta seguita alsuperamento del portiere avversario proteso in tuffo;in base a siffatta circostanza – avvenuta, peraltro, quando il pallone del quale il calciatore aveva già perduto il controllo (equindi non più giocabile) si dirigeva velocemente verso la linea di fondo – la caduta non è stata provocata dal contatto con ilportiere avversario, bensì da un‘autonoma perdita di equilibrio da parte dello Zalayeta, che ha accentuato notevolmentel‘irregolare sviluppo della sua corsa;in virtù di tale manifestazione della condotta risultano integrati i requisiti minimi della ―evidenza della simulazione‖ di cui allafattispecie delineata dall‘art. 35, comma 1.3, IV paragrafo, punto 1), C.G.S.;pertanto, la sanzione della squalifica per due giornate inflitta dal Giudice Sportivo della Lega Nazionale Professionisti altesserato è congr ua alla previsione dell‘art. 19, comma 4, lettera a), C.G.S. e deve essere confermata in questa sede;PER QUESTI MOTIVI RESPINGE il reclamo della S.S.C. Napoli avverso la decisione del Giudice Sportivo presso la LegaNazionale Professionisti, Com. Uff. n. 155, in data 24.12.<strong>2007</strong> e, per l‘effetto, conferma la sanzione della squalifica delcalciatore Marcelo Zalayeta (S.S.C. Napoli) per due giornate effettive di gara.TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COMUNICATO UFFICIALE N. 75/CGF DEL 11 GENNAIO <strong>2008</strong>1) RICORSO DELL‘ U.S.D. MORTIZZA AVVERSO LA DECLARATORIA DI INAMMISSIBILITÀ DEL RECLAMOPROPOSTO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA INFLITTA AL CALCIATORE FRESCHI PAOLO FINOAL 31.5.2010(Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Emilia Romagna – Com. Uff. n. 23 del5.12.<strong>2007</strong>)La C.G.F. dichiara improcedibile il ricorso come sopra proposto dall‘U.S.D. Mortizza di Piacenza. Dispone incamerarsi latassa reclamo.2) RICORSO DELL‘A.S.D. BARLETTA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE DI GAREEFFETTIVE INFLITTE AL CALCIATORE ROMANO GAETANO, SEGUITO GARA FASANO/BARLETTA DEL23.12.<strong>2007</strong>(Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 62 del 28.12.<strong>2007</strong>)La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall‘A.S.D. Barletta di Barletta (Bari). Dispone incamerarsi la tassa reclamo.3) RICORSO DELLA S.S.C. GRAGNANO AVVERSO LA SANZIONE DELL‘AMMENDA DI € 1.800,00 INFLITTAALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA GRAGNANO/GIUGLIANO DEL 16.12.<strong>2007</strong>(Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 60 del 19.12.<strong>2007</strong>)La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto della S.S.C. Gragnano di Gragnano (Napoli). Dispone l‘incameramentodella tassa reclamo.TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE COMUNICATO UFFICIALE N. 76/CGF DELL’11 GENNAIO <strong>2008</strong>(CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE - SEZIONI UNITE)1. RICORSO AI SENSI DELL‘ ART. 32, COMMA 7, STATUTO F.I.G.C. (PREVIGENTE) DEL SIG. FILIPPORAFFAELLI AVVERSO LA SANZIONE DELL‘INIBIZIONE PER ANNI 1 INFLITTA A SEGUITO DELDEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE(Delibera C.A.F. C.U. n. 24/C del 4 dicembre 2006)Il Sig. Filippo Raffaelli impugna - richiamando l‘art. 32, comma 7, del previgente Statuto federale - la decisione dellaCommissione d‘Appello Federale, pubblicata nel Comunicato Ufficiale n. 24 del 4 dicembre 2006, con la quale gli è statairrogata la sanzione della inibizione a svolgere ogni attività e a ricoprire cariche nell‘ambito federale. Occorre premettere che il73


Sig. Raffaelli, all‘epoca dei fatti Consigliere del Comitato Regionale Toscana, fu deferito dalla Procura federale, sulla base diaccertamenti effettuati dall‘Ufficio Indagini, per avere svolto nel corso della campagna trasferimenti e acquisti della stagione<strong>sportiva</strong> 2005-2006 un‘attività di intermediazione tra società iscritte al Campionato di Eccellenza e vari calciatori,partecipando attivamente alle relative trattative. Secondo la relazione dell‘Ufficio Indagini, trasfusa nell‘atto di deferimento, ilSig. Raffaelli contattava i calciatori proponendo loro il tesseramento per società diverse da quella di appartenenza edorganizzando incontri tra detti calciatori e le società interessate. Insieme al Sig. Raffaelli la Procura Federale deferì anchealcuni dirigenti delle società Esperia Viareggio e Camaiore Calcio, che si erano avvalse dell‘operato del Sig. Raffaelli nonchéle stesse società. Per quanto interessa la presente decisione, la Commissione d‘Appello Federale, affermata la responsabilitàdisciplinare del Sig. Raffaelli, aggravata dalla qualifica di dirigente federale, gli ha irrogato la sanzione della inibizione per unanno. Il Sig. Raffaelli – nel suo ricorso – ha dedotto che la Commissione d‘Appello Federale non ha dato il giusto valore alledichiarazioni dei calciatori coinvolti nella vicenda. Questi non hanno mai riferito di incontri da lui organizzati. Ha quindiaffermatodi avere unicamente procurato contatti telefonici ai calciatori, tra l‘altro in genere svincolati e di una certa età, consocietà che avevano bisogno di coprire determinati specifici ruoli. Tutto ciò senza alcun fine di lucro. In via subordinata, ilreclamante ha chiesto l‘applicazione in suo favore dell‘art. 24 del Codice di Giustizia Sportiva che prevede una riduzione dellasanzione per chi collabora fattivamente con la giustizia <strong>sportiva</strong>. Alla fissata udienza del 7 novembre <strong>2007</strong> sono comparsi,davanti alla Corte di Giustizia Federale – Sezioni unite – il Sostituto Procuratore ed il Sig. Raffaelli. La Procura federale, in viapreliminare, ha eccepito in rito la tardività del ricorso. Ha poi eccepito anche la inammissibilità del ricorso sotto un dupliceprofilo: per l‘omesso invio di copia dei motivi alla stessa Procura federale e in quanto non sarebbe configurabile nel nuovoordinamento della giustizia <strong>sportiva</strong> il ricorso previsto dall‘art. 32, comma 7, del previgente Statuto Federale. Il Sig. Raffaelliha reiterato le deduzioni già formulate per iscritto e ha chiesto una riduzione della sanzione irrogatagli ritenuta eccessiva. Ciòpremesso, la Corte di Giustizia Federale – Sezioni Unite – ritiene che preliminarmente siano da respingere le eccezioni in ritosollevate dalla Procura federale. L‘eccezione di tardività, motivata sul rilievo che la decisione della Commissione d‘AppelloFederale è stata pubblicata nel Comunicato Ufficiale n. 24 del 4 dicembre 2006 mentre il reclamo è stato proposto soltanto il 9agosto <strong>2007</strong>, non può trovare accoglimento, in quanto il termine di impugnativa per tale decisione decorreva dalla suacomunicazione all‘interessato. Orbene dagli atti della controversia non risulta che tale comunicazione sia stata effettuata al Sig.Raffaelli, ai sensi dell‘art. 35, comma 4.1, del Codice di Giustizia Sportiva). Parimenti non può accogliersi l‘eccezione diinammissibilità del ricorso fondata sul rilievo dell‘omesso invio di copia dei motivi alla Procura Federale in violazione dell‘art.33, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva. La Procura Federale, nell‘udienza davanti a questa Corte, pur eccependo lainammissibilità del ricorso nei termini ora descritti, ha tuttavia formulato le proprie controdeduzioni contrastando nel merito imotivi di ricorso del Sig. Raffaelli. Pertanto, il necessario contraddittorio, al quale l‘invio di copia dei motivi di ricorso allaeventuale controparte è preordinato, si è in concreto realizzato, venendosi così a sanare l‘originale vizio procedurale. E‘infondato, infine, anche il secondo rilievo di inammissibilità del ricorso, giacché le funzioni svolte nel precedente ordinamentodalla Corte Federale sono state assunte, giusta la disposizione VII, lettera a), delle ―Norme transitorie e finali‖ del nuovoStatuto Federale, dalla Corte di Giustizia Federale che, pertanto, è competente a conoscere dei ricorsi avverso le decisioni a suotempo pronunciate dalla Commissione d‘Appello Federale che si richiamino all‘art. 32, comma 7, del previgente StatutoFederale, sempre che i relativi procedimenti possano ritenersi ancora pendenti al 1 luglio <strong>2007</strong>. Nel merito, il ricorso del Sig.Raffaelli e le deduzioni da questi svolte oralmente si rivelano prive di fondamento. Dalla relazione dell‘Ufficio Indagini e, inparticolare, dagli interrogatori dei calciatori coinvolti nella vicenda risulta che il Sig. Raffaelli ha partecipato agli incontri tradetti calciatori, da lui previamente contattati con proposte di tesseramento perla società Esperia Viareggio, e i dirigenti di dettasocietà. Il direttore generale della Esperia Viareggio, inoltre, ha addirittura affermato che la società da lui diretta ―si è avvalsadella consulenza di Raffaelli Filippo il quale, in pratica, faceva da tramite tra i giocatori e la società‖. Le deduzioni del Sig.Raffaelli, secondo cui la Commissione di Appello Federale non avrebbe tenuto conto nel giudicarlo che i calciatori nonavevano riferito di incontri da lui organizzati o di una sua attività di consulenza e di intermediazione risultano smentite dalleunivoche dichiarazioni dei calciatori stessi e del direttore generale della società Esperia Viareggio. Vero è soltanto che icalciatori e il direttore generale della società Esperia Viareggio hanno univocamente dichiarato di non avere corrisposto nessuncompenso al Sig. Raffaelli per il suo interessamento. Il comportamento del Sig. Raffaelli concretizza, pertanto, senza ombra didubbio, la violazione dell‘art. 4, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, vigente al momento dei fatti, che precludeva ―aisoggetti dell‟ordinamento sportivo di svolgere attività attinenti al trasferimento o al tesseramento di calciatori e di tecnici”(salvo, per i dirigenti di società, che non si trattasse di attività svolta per la propria società). La Corte, peraltro, considerandoche nel nuovo Codice di Giustizia Sportiva (che all‘art. 10, comma 1, configura il divieto per i dirigenti federali ―di svolgereattività comunque attinenti al trasferimento, alla cessione di contratto o al tesseramento di calciatori e tecnici‖) è stabilita unasanzione inferiore, nel minimo edittale (inibizione temporanea non inferiore atre mesi) rispetto a quella prevista dallaprecedente disposizione (inibizione temporanea non inferiore ad un anno), ritiene che possa ridursi la sanzione irrogata al Sig.Raffaelli alla inibizione per 11 mesi. La domanda di riduzione della sanzione, subordinatamente rivolta alla Corte nel ricorso èquindi accolta, in applicazione, peraltro, non dell‘invocato art. 24 del Codice di Giustizia Sportiva, giacché nella specie non viè stata la fattiva collaborazione del Sig. Raffaelli con la giustizia <strong>sportiva</strong> che giustificherebbe l‘applicazione della riduzioneprevista da tale norma, ma in relazione alla applicabilità alla fattispecie della disposizione più favorevole nella successionedelle norme verificatesi medio tempore, che, nella specie, consente anche di infliggere al Sig. Raffaelli una sanzione piùadeguata alla violazione commessa. P.Q.M. La Corte di Giustizia Federale accoglie parzialmente il ricorso e determina lasanzione della inibizione in mesi 11; ordina la restituzione della tassa reclamo.74


2. RICORSO AI SENSI DEGLI ARTT. 31, COMMA 1, E 33 DEL CODICE GIUSTIZIA SPORTIVA DEL SIG. GABRIELECONTINI AVVERSO LA SANZIONE DELL‘INIBIZIONE PER MESI TRE INFLITTA A SEGUITO DELDEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE(Delibera C.D.N. Com. Uff. n.13/CDN dell‘ 18.10.<strong>2007</strong>).Con atto del 6.8.07 il Procuratore Federale, in esito agli accertamenti compiuti dall‘Ufficio Indagini sul materiale probatorioattinente all‘indagine c.d. Calciopoli, con particolare riferimento alle condotte di possibile rilievo disciplinare tenute daappartenenti al settore arbitrale, ha deferito alla Commissione Disciplinare Nazionale il Sig. Gabriele Contini - all‘epoca deifatti Assistente arbitro appartenente all‘Organo Tecnico Nazionale C.A.N. A/B - per violazione dell‘art. 1 C.G.S. e dell‘art. 37,comma 2, lett. b), vigente all‘epoca dei fatti, come oggi trasfuso nell‘art. 40, comma 3, lett. c), Regolamento A.I.A.,chiedendone la sospensione per mesi otto, per avere lo stesso, in ipotesi, intrattenuto in più occasioni, nei mesi di marzo edaprile 2005, colloqui telefonici con il tesserato dell‘A.C. Milan, Leonardo Meani, nel corso dei quali sono state espresseconsiderazioni, valutazione e commenti che - avuto riguardo al loro specifico contenuto ed al soggetto cui erano diretti -risultano contrari ai principi di lealtà, correttezza, probità e trasparenza di cui alle norme contestate, in quanto riguardanti laposizione di singoli associati, le problematiche del mondo arbitrale e specifiche decisioni tecniche adottate nel corso di alcunegare, con le circostanze aggravanti del pregiudizio arrecato, per la notorietà dei fatti, all‘immagine dell‘A.I.A. ed alla caricaassociativa ricoperta al momento dei fatti. Avanti alla Commissione Disciplinare Nazionale il Contini ha negato gli addebiti,sollevando varie eccezioni preliminari, di rito e di merito. All‘esito della riunione tenutasi in data 18.10.<strong>2007</strong>, con decisionepubblicata sul C.U. n. 13/D, la Commissione medesima, in accoglimento del deferimento della Procura Federale, disattese leeccezioni preliminari sollevate dal deferito e reputando nel merito raggiunto la prova della responsabilità del medesimo, hainflitto al Contini la sanzione dell‘inibizione per mesi tre. In particolare, la misura della sanzione inflitta va rapportata, secondola motivazione della C.D.N., al contenuto di colloqui telefonici intrattenuti dal Contini con il Meani ed al pregiudizio che glistessi hanno arrecato all‘immagine dell‘A.I.A., essendo stati espressi, nel corso degli stessi, commenti e considerazioni sullaposizione di singoli associati e su specifiche decisioni tecniche relative al settore arbitrale, circostanze che intrigano laviolazione delle norme contestate al deferito. Avverso tale provvedimento sanzionatorio ha proposto tempestivo gravame ilContini, con preannuncio di reclamo del 20.10.07, cui ha fatto seguito l‘atto di impugnazione 5.11.07, regolarmentecomunicato alla Procura Federale. Nel proprio gravame, che viene oggi in decisione, il Contini ribadisce la già propostaeccezione di improcedibilità dell‘atto di deferimento e investe poi con tre differenti motivi di diritto il merito della gravatastatuizione, chiedendone, previ incombenti istruttori consistenti nell‘audizione delle telefonate intercettate intercorse fra lostesso ed il Meani, il totale proscioglimento degli addebiti contestatagli. Controdeduce la Procura Federale, chiedendo lareiezione del gravame. Il proposto reclamo non merita accoglimento. Va in primo luogo disattesa l‘eccezione formulata dalladifesa del Contini di inammissibilità del deferimento e conseguente improcedibilità dell‘azione disciplinare promossa, inquanto il Contini medesimo non era mai stato in precedenza oggetto di alcun espresso provvedimento di deferimento per fattiemergenti dalla complessiva inchiesta c.d. Calciopoli, ragion per cui fuori luogo appare il richiamo, svolto dalla difesa delreclamante, alla decisione della Corte Federale 4.10.2006 resa sul caso c.d. Paparesta, per evidente difformità delle duesituazioni di fatto. In quel caso, infatti, fu statuito dalla Corte Federale che a seguito del deferimento dell‘arbitro Paparesta -operato dalla Procura Federale all‘esito delle indagini svolte nel c.d. maxi processo di cui alla relazione dell‘Ufficio Indagini19.6.2006 - solo per alcuni specifici fatti emergenti da tali indagini, le restanti circostanze di fatto sulle quali tali indaginiavevano fatto luce, non essendo state oggetto di specifiche ulteriori contestazioni e di motivo di deferimento da parte dellaProcura Federale, pur in assenza di un formale provvedimento di archiviazione, dovessero comunque intendersi coperti da unasorta di ―giudizio di irrilevanza‖ e quindi non potessero in seguito costituire oggetto di ulteriore e diverso deferimento. Nelcaso di specie, al contrario, pur emergendo le circostanze di fatto oggetto del deferimento del Contini da quella stessacomplessiva indagine che ha dato la stura al maxi deferimento operato dalla Procura Federale nell‘ambito del processo c.d.Calciopoli, risulta palese come la posizione del Contini medesimo, che non fu in quel processo affatto deferito, fosse ancorapienamente e senza limitazione alcuna sottoposta al vaglio della Procura Federale, giacché il mancato originario deferimentonon può certo assumere il significato, preteso dalla difesa del reclamante, di implicito giudizio di irrilevanza dei fatti emergentidalle indagini svolte, come invece avviene quando un tesserato venga deferito solo per alcuni fatti, e non per altri, accertatinell‘ambito delle medesime indagini, come è avvenuto nel precitato caso c.d. Paparesta, oggetto della parimenti citatadecisione della Corte Federale. Nel merito, il reclamo è parimenti destituito di fondamento. Emerge in maniera del tutto chiaradal complesso delle telefonate intercorse fra il Contini ed il Meani, oggetto di intercettazione da parte degli organi di PoliziaGiudiziaria, il particolare rapporto confidenziale e di contiguità sussistente fra tali soggetti. Cosicché, la contestata violazionedei precetti di cui all‘art. 1 C.G.S. ed all‘art. 40, comma 3, lett. c), Regolamento A.I.A., discende, a giudizio di questa Corte,non solo (e non tanto) dal contenuto delle telefonate medesime – contenuto comunque lesivo dei principi di lealtà, correttezza eprobità cui i tesserati, e gli arbitri, nel caso di specie, devono attenersi in ogni rapporto riferibile all‘attività <strong>sportiva</strong>, comecorrettamente affermato dalla Commissione Disciplinare - ma anche (e soprattutto) dal fatto che il Contini intrattenessecontinuativamente uno stretto rapporto confidenziale con il Meani, pur essendo perfettamente conscio della qualità dello stessodi tesserato di una società appartenente alla Lega Professionisti di Serie A e B (in particolare l‘A.C. Milan) e dello specificoruolo che lo stesso rivestiva in tale società (addetto agli arbitri), circostanza, questa, che di per sé sola integra la violazionedell‘obbligo degli arbitri di improntare il proprio comportamento a principi di lealtà, trasparenza, rettitudine, della comunemorale e difesa della credibilità e dell‘immagine dell‘A.I.A., come sanciti dal citato art. 40, comma 3, lett. c), RegolamentoA.I.A.. P.Q.M. La Corte di Giustizia Federale, rigetta il ricorso e per l‘effetto conferma la inibizione di mesi tre. Ordinal‘incameramento della relativa tassa.75


TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COMUNICATO UFFICIALE N. 77/CGF DELL’ 11 GENNAIO <strong>2008</strong>1) RICORSO DELLA LUPARENSE CALCIO A CINQUE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA NAPOLI CALCIO A5/LUPARENSE CALCIO A CINQUE DEL 14.12.<strong>2007</strong>(Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 314 del 2.1.<strong>2008</strong>)La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dalla Luparense Calcio a Cinque di San Martino di Lupari (Padova) edispone incamerarsi la tassa reclamo.TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COMUNICATO UFFICIALE N. 78/CGF DEL 18 GENNAIO <strong>2008</strong>1) RICORSO DEL PESCINA VALLE DEL GIOVENCO AVVERSO LA SANZIONE DELL‘AMMENDA DI € 5.000,00INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA PESCINA/REAL MARCIANISE DEL 23.12.<strong>2007</strong>(Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 104/C del 27.12.<strong>2007</strong>)La C.G.F respinge il ricorso come sopra proposto dal Pescina Valle del Giovenco di Piscina (L‘Aquila) e dispone incamerarsila tassa reclamo.2) RICORSO CON PROCEDIMENTO D‘URGENZA DELLA HELLAS VERONA F.C. S.P.A. AVVERSO LA SANZIONEDELL‘OBBLIGO DI DISPUTARE UNA GARA EFFETTIVA A PORTE CHIUSE CON DECORRENZA IMMEDIATAINFLITTA SEGUITO GARA PRO SESTO/HELLAS VERONA DEL 12.1.<strong>2008</strong>(Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 111/C del 15.1.<strong>2008</strong>)La C.G.F respinge il ricorso con procedimento d‘urgenza come sopra proposto dalla Hellas Verona F.C. S.p.A. di Verona edispone incamerarsi la tassa reclamo.3) RICORSO DELL‘ A.C. SANGIOVANNESE 1927 S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2GARE EFFETTIVE INFLITTA AL SIG. TEDINO BRUNO SEGUITO GARA PESCARA/SANGIOVANNESE DEL13.1.<strong>2008</strong>(Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 111/C del 15.1.<strong>2008</strong>)La C.G.F respinge il ricorso come sopra proposto dall‘A.C. Sangiovannese 1927 S.p.A. di San Giovanni Valdarno (Arezzo) edispone incamerarsi la tassa reclamo.TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COMUNICATO UFFICIALE N. 79/CGF DEL 18 GENNAIO <strong>2008</strong>1) RICORSO DELL‘ A.S. PISONIANO AVVERSO LA SANZIONE: DELLA PENALIZZAZIONE DI PUNTI 10 INCLASSIFICA DA SCONTARSI NELLA STAGIONE SPORTIVA <strong>2007</strong>/<strong>2008</strong> ALLA RECLAMANTE, INFLITTA ASEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER LE VIOLAZIONI RISPETTIVAMENTEASCRITTE DEGLI ARTT. 1, COMMA 1 PER IL CALCIATORE FRANK ANDRÈ PIZZOLATTO E 2, COMMA 4 C.G.S.PER LA SOCIETA‘ IN RELAZIONE ALL‘ART. 40, COMMI 4 E 5 N.O.I.F.(Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 17/CDN del 30.10.<strong>2007</strong>)La C.G.F in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dall‘A.S. Pisoniano di Pisoniano (Roma) ridetermina lasanzione infliggendo, alla società reclamante, l‘ammenda di € 1.000,00. Conferma nel resto. Dispone restituirsi la tassareclamo.2) RICORSO DEL FORTITUDO COSENZA S.r.l. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GAREEFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE BERNARDI ALESSANDRO SEGUITO GARA ACICATENA/F. COSENZADEL 6.1.<strong>2008</strong>(Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 69 del 9.1.<strong>2008</strong>)La C.G.F respinge il ricorso come sopra proposto dal Fortitudo Cosenza S.r.L. di Cosenza e dispone incamerarsi la tassareclamo.3) RICORSO DELL‘ A.S.D. COLOGNA PAESE CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE CROCE ANTONIO SEGUITO GARA COLOGNAPAESE/MACERATESE DEL 6.1.<strong>2008</strong>(Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 69 del 9.1.<strong>2008</strong>)La C.G.F respinge il ricorso come sopra proposto dall‘A.S.D. Cologna Paese Calcio di Cologna Paese (Teramo) e disponeincamerarsi la tassa reclamo.4) RICORSO DELL‘ U.S.D. RECANATESE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA INFLITTA PER 3 GAREEFFETTIVE AL CALCIATORE SIROTI PAOLO SEGUITO GARA R.C. ANGOLANA/RECANATESE DEL 6.1.<strong>2008</strong>(Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 69 del 9.1.<strong>2008</strong>)La C.G.F respinge il ricorso come sopra proposto dall‘U.S.D. Recanatese di Recanati (Macerata) e dispone incamerarsi la tassareclamo.76


5) RICORSO DELL‘ A.S.D. CASERTA CALCIO AVVERSO LE SANZIONI INFLITTE: DELLA SQUALIFICA PER 2GARE EFFETTIVE AL SIG. PIETROPINTO MARIO; DELLA SQUALIFICA PER 2 GARE EFFETTIVE ALCALCIATORE MANCO ALESSANDRO, SEGUITO GARA LIBERTAS ACATE/CASERTA CALCIO DEL 6.1.<strong>2008</strong>(Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 69 del 9.1.<strong>2008</strong>)La C.G.F preso atto della rinuncia al ricorso come sopra proposto dell‘A.S.D. Caserta Calcio di Caserta, dichiara estinto ilprocedimento. Dispone incamerarsi la tassa reclamo.TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COMUNICATO UFFICIALE N. 80/CGF DEL 23 GENNAIO <strong>2008</strong> INRIFERIMENTO ALLE MOTIVAZIONI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 1/CGF – RIUNIONEDEL 16 LUGLIO <strong>2007</strong>1. RICORSO DELLA SPORT CLUB LICUSATI AVVERSO LA DECLARATORIA DI INAMMISSIBILITÀ DELRECLAMO PROPOSTO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CASALETTO 2001/SPORT CLUB LICUSATI DEL14.4.<strong>2007</strong>(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania – Com. Uff. n. 106 del 31.5.<strong>2007</strong>)La società Sport Club Licusati proponeva reclamo avverso la decisione della Commissione Disciplinare presso il ComitatoRegionale Campania che con provvedimento pubblicato sul Com. Uff. n. 106 del 31.5.<strong>2007</strong>, in merito alla gara Sport ClubLicusati/U.S. Casaletto 2001, dichiarava l‘inammissibilità del ricorso stesso. Nel caso di specie il motivo d‘appello, certamentepreliminare, riguarda la delibera della Commissione Disciplinare di inammissibilità del reclamo da parte del Licusati poiché―non è stata allegata la ricevuta di spedizione di copia alla società controparte”. Orbene lo Sport Club Licusati ha prodotto inquesta sede la copia della raccomandata spedita in data 20.4.<strong>2007</strong> alla società U.S. Casaletto 2001, ovvero la prova delrequisito essenziale di ammissibilità del reclamo, come prescritto dall‘art. 42 comma 6 C.G.S. Per questi motivi la C.G.F. inaccoglimento dell‘appello come sopra proposto dallo Sport Club Licusati di Camerota (Salerno), annulla l‘impugnata deliberaper insussistenza della dichiarata inammissibilità e, per l‘effetto, dispone l‘invio degli atti alla competente CommissioneDisciplinare Territoriale, per l‘esame di merito. Dispone restituirsi la tassa reclamo.2. RICORSO DELL' A.S. VOLTURARA TERMINIO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA F.C. SPORTINGATRIPALDA/A.S. VOLTURARA TERMINIO DELL‘1.4.<strong>2007</strong>(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania – Com. Uff. n. 109 del 7.06.<strong>2007</strong>)Con rituale atto d‘appello la Società A.S. Volturara Terminio ha proposto gravame avverso la decisione della CommissioneDisciplinare presso il Comitato Regionale Campania attinente alla gara F.C. Sporting Atripalda/A.S. Volturara Terminio,valida per il Campionato di 2a Categoria – Girone I – disputata l‘ 1.4.<strong>2007</strong>. La Commissione Disciplinare, in esito ai motiviproposti dalla A.S. Volturara Terminio circa la posizione irregolare del calciatore minorenne Ciaramella Sabino del F.C.Sporting Atripalda, aveva respinto il relativo reclamo poiché lo stesso risultava regolarmente tesserato. Giova precisare che larichiesta di tesseramento del Ciaramella, inviata con plico postale il 9.12.2006 all‘Ufficio Tesseramento del ComitatoRegionale Campania, essendo risultata priva della sottoscrizione di uno dei genitori era stata poi, su sollecitazione dell‘UfficioTesseramento, regolarizzata ―entro il termine ultimo del 31.5.<strong>2007</strong>, ovvero in data 19.5.<strong>2007</strong>. Di conseguenza, secondo laCommissione Disciplinare, il tesseramento del calciatore Ciaramella in favore del F.C. Sporting Atripalda era da ritenersiregolare in quanto gli effetti discendevano dal 9.12.2006, data di spedizione del plico postale contenente la relativa richiesta.All‘udienza del 16.7.<strong>2007</strong> nessuno è comparso per l‘appellante. Ciò premesso, osserva la Corte di Giustizia Federale chel‘appello è fondato e merita di essere accolto. L‘art. 39, comma 3, delle N.O.I.F., che regola il tesseramento di calciatoridilettanti, statuisce che la data di deposito delle richieste di tesseramento o di spedizione del plico postale contenente lemedesime richieste, determina la decorrenza del tesseramento. Ciò, come è ben ovvio, ove le richieste rispondano ai requisitifissati dalla normativa federale che per quanto attiene ai minori devono, però, essere sottoscritte da coloro che esercitano lapotestà genitoriale. In mancanza di questo requisito la richiesta di tesseramento deve ritenersi ―tamquam non esset‖. Ne deriva,quindi, come ineluttabile conseguenza che l‘ 1.4.<strong>2007</strong>, data di disputa della gara in oggetto, il Ciaramella non era in posizioneregolare agli effetti del tesseramento. Per questi motivi la Corte di Giustizia Federale in accoglimento dell‘appello come sopraproposto dalla A.S. Volturara Terminio di Volturara Irpina (Avellino) annulla la decisione impugnata e, per l‘effetto, infliggealla società F.C. Sporting Atripalda la punizione <strong>sportiva</strong> della perdita della gara indicata per 0 – 3. Dispone restituirsi la tassareclamo.3. RICORSO U.S. CANNONAU JERZU PICCHI AVVERSO LE SANZIONI INFLITTE: • DELLA SQUALIFICA PER 8GIORNATE DI GARA AI CALCIATORI LANGIU MIRKO, LOTTO ROBERTO, USAI NICOLA, PIRAS ALESSANDRO,PIRODI GIANLUIGI, USAI FEDERICO; • DELLA SQUALIFICA PER 10 GIORNATE DI GARA AL CALCIATOREUSAI GIDIO; • DELLA SQUALIFICA FINO AL 30.5.<strong>2008</strong> AL CALCIATORE VARGIU ALBERTO; SEGUITO GARAMARCOMER/CANNONANU JERZU PICCHI DEL 20.05.<strong>2007</strong>(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sardegna – Com. Uff. n. 48 del 14.06.<strong>2007</strong>)La società U.S. Cannonau Jerzu Picchi proponeva reclamo avverso la decisione della Commissione Disciplinare presso ilComitato Regionale Sardegna, a seguito della gara di play off Macomer – Cannonau Jerzu Picchi del 20.5.<strong>2007</strong>.Preliminarmente, esaminati gli atti, si evidenzia che in merito al reclamo trattasi di motivi di fatto non valutabili, seguendo ilvecchio rito, dal Giudice di terzo grado ai sensi del previgente art. 33 comma 1 C.G.S. In ogni caso, in virtù della nuovanormativa vigente dal 1° luglio c.a., non è più previsto un terzo grado di giudizio.Per questi motivi la C.G.F. dichiara77


inammissibile il ricorso come sopra proposto dalla U.S. Cannonau Jerzu Picchi di Jerzu (Nuoro) e dispone l‘incameramentodella tassa reclamo.4. RICORSO DELL‘UFFICIO DI PROCURA ANTIDOPING DEL C.O.N.I. AVVERSO IL PROSCIOGLIMENTO DELCALC. C. M. E L‘INCONGRUITÀ DELLA SANZIONE INFLITTA AL SIG. P. G. SEGUITO PROPRIO DEFERIMENTOPER VIOLAZIONE, RISPETTIVAMENTE, DEGLI ARTT. 2.1 E 2.1.1 NORME SPORTIVE ANTIDOPING DEL C.O.N.I.IN VIGORE(Delibera della Commissione Disciplinare presso Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 388 del 21.6.<strong>2007</strong>)• APPELLO INCIDENTALE DEL CALC. C. M.; • APPELLO INCIDENTALE DEL DR. P.G.. A seguito del controlloantidoping eseguito il giorno 25 marzo <strong>2007</strong> al termine dell‘incontro del Campionato di Calcio di Serie ―B‖ Lecce - Arezzo,veniva riscontrata la positività del signor M. C., calciatore tesserato per la Società U.S. Lecce Calcio. In particolare, le analisievidenziavano la presenza nelle urine dell‘atleta di Tuaminoeptano. All‘esito delle citate analisi, con provvedimento n. 345 indata 4 maggio <strong>2007</strong>, la Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti disponeva la sospensione cautelaredel signor Cottafava da ogni attività <strong>sportiva</strong> con decorrenza immediata. L‘atleta, in seguito, impugnava tale provvedimentodinanzi alla Commissione d‘Appello Federale, che, con provvedimento reso nella seduta del 10 maggio <strong>2007</strong>, respingeva ilricorso del signor C.. Successivamente, l‘Ufficio della Procura Antidoping convocava, per il giorno 18 maggio <strong>2007</strong>, il signorC. unitamente al dott. G. P., medico sociale della Società U.S. Lecce Calcio, per essere ascoltati in ordine ai fatti in questione.In tale occasione, l‘atleta dichiarava che la positività riscontrata era da ricondursi all‘assunzione di un farmaco (Rinoflumicil)che gli era stato prescritto dal dott. P. per curare uno stato febbrile accusato alcuni giorni prima dell‘incontro Lecce – Arezzo.Affermava, altresì, che prima di assumere tale farmaco aveva controllato le indicazioni allegate allo stesso e, resosi conto che ilrelativo bugiardino evidenziava il divieto di utilizzo da parte degli sportivi, contattava immediatamente il medico sociale alfine di ricevere chiarimenti in merito. Il dott. P., sempre per quanto riferito dal signor C., rassicurava l‘atleta e lo invitava adassumere il farmaco per curare il proprio stato febbrile. In ultimo, dichiarava che poco prima dell‘incontro in questione, il dott.P. aveva somministrato allo stesso il medesimo farmaco e che prima del prelievo eseguito al termine della partita, l‘assunzionedel farmaco in questione era stata regolarmente segnalata Nella medesima sede veniva ascoltato il dott. G. P., il qualeconfermava quanto riferito dall‘atleta e dichiarava, tra l‘altro, di essere caduto in errore all‘atto della prescrizione del farmacoin questione, considerando la Rinazina ed il Rinoflumicil ―vasocostrittori di pari importanza farmacologica‖ e di essere statoingannato dal fatto che ―nelle ultime confezioni è stato eliminato il pittogramma rosso che contraddistingueva i contenitori siadella Rinazina sia del Rinoflumicil (legge 376/200)‖. Sulla base dell‘esito delle analisi e delle audizioni effettuate, l‘Ufficiodella Procura Antidoping, con provvedimento in data 29 maggio <strong>2007</strong>, deferiva il signor M. C. ed il dott. G. P. dinanzi agiOrgani di Giustizia Federale, rispettivamente, ―per l‟applicazione della sanzione prevista dall‟articolo 10.3. del vigenteRegolamento, e cioè la sospensione da qualsiasi gara per un periodo di sei mesi‖ e ―per l‟applicazione della sanzione previstadall‟art. 10.4.2 del vigente Regolamento, ridotta per effetto dell‟attenuante prevista all‟art. 10.5.2., e cioe la sospensione daqualsiasi attività per un periodo di anni due‖. Alla riunione del 21 giugno <strong>2007</strong>, la Commissione Disciplinare presso la LegaNazionale Professionisti, ascoltati i deferiti ed i propri difensori, nonché il rappresentate dell‘Ufficio della Procura Antidoping,lette le memorie depositate dal C. e dal P. - nelle quali i deferiti confermavano le dichiarazioni rese di fronte alla ProcuraAntidoping - con la decisione indicata in epigrafe, (i) ritenuto che il risultato delle analisi era pacifico e che il tuaminoeptanorientra tra le sostanze definite ‗specifiche‘ - ossia quelle sostanze che, ai sensi dell‘articolo 10.3. del Regolamento, piùfacilmente possono essere assunte involontariamente ovvero che difficilmente possano essere utilizzate efficacemente comeagente dopante - e (ii) considerato che il C. aveva esercitato la massima cautela ed attenzione prima di assumere il Rinoflumiciloltre ad aver dichiarato in sede di controllo antidoping l‘uso di tale farmaco, dichiarava che all‘atleta non poteva essereattribuita alcuna colpa per la violazione contestata e, ai sensi dell‘articolo 10.5.1. del Regolamento antidoping, deliberava diprosciogliere il signor M. C. dalla medesima violazione ascritta. In ordine, invece, alla posizione del dott. P., la CommissioneDisciplinare, (i) ritenuto che le difese formulate dal deferito non escludevano la responsabilità dello stesso riguardo all‘illecitoin questione e (ii) considerato che la violazione contestata doveva prevedere l‘applicazione della sanzione stabilita dall‘articolo10.3. del Regolamento e non quella indicata dall‘articolo 10.4.2. del medesimo Regolamento, in quanto ai finidell‘applicazione della prima delle norme richiamate il dott. P. poteva essere considerato una ―persona interessata‖ e chel‘assunzione del farmaco non era diretta ad migliorare le prestazione sportive dell‘atleta, anche perché non idonea a tale scopoe (iii) tenuto conto della condotta assunta dal deferito nel corso del procedimento disciplinare, infliggeva al dott. P. lasospensione da qualsiasi attività per mesi due. Avverso tale decisione hanno proposto impugnazione la Procura Antidoping delC.O.N.I. e, in via incidentale, il dott. G. P. e il signor M. C.. La Procura Antidoping lamenta: (i) la contraddittoria motivazionedella Commissione Disciplinare su un punto decisivo della controversia; (ii) l‘errata o falsa applicazione dell‘articolo 10.5.1.del medesimo Regolamento, in quanto la condotta tenuta dal C. non può considerarsi contraddistinta da assenza di colpa onegligenza; (iii) l‘errata o falsa applicazione dell‘articolo 10.3. del Regolamento in ordine al comportamento del dott. P., inquanto tale disposizione non può essere applicata quale sanzione accessoria alla violazione - somministrazione di una sostanzavietata o metodo proibito ad un atleta - contestata al medico sociale. Sulla base di detti motivi, ha richiesto a questa C.A.F. dicomminare ―all‟atleta M. C. la sanzione della sospensione da qualsiasi gara per un periodo di sei mesi o quantomeno neilimiti del pre sofferto e al dott. G. P. la sanzione della sospensione da qualsiasi attività per un periodo di anni due‖. Il dott. P.,nell‘evidenziare che risulta pacifico agli atti che la violazione contestata è stata commessa a causa della prescrizione esomministrazione del farmaco Rinoflumicil, che tale prodotto medicinale contiene una sostanza cosiddetta ―specifica‖ e che,per tale motivo, deve applicarsi la sanzione indicata dall‘articolo 10.3. del Regolamento antidoping, ha chiesto la riforma delladecisione di primo grado, mediante la riduzione della condanna al mero richiamo con nota di biasimo. Il signor M. C., invece,78


ha presentato memoria difensiva, con la quale, contrastando le motivazioni formulate dalla Procura Antidoping, ha richiesto, invia principale, confermarsi la decisione di proscioglimento adottata della Commissione Disciplinare o, in via subordinata,l‘applicazione del richiamo con nota di biasimo ovvero, in via di ulteriore subordine, la condanna dell‘atleta alla sospensionenei limiti del presofferto. Alla riunione odierna di questa Corte, è comparso il rappresentante della Procura Antidoping, avv.Franco Cosenza, il quale, nel riportarsi al proprio atto di impugnazione, chiede l‘accoglimento delle conclusioni ivi formulate.Sono presenti, altresì, il signor M. C., assistito dal proprio difensore, avvocato avv. Massimiliano Pucci, ed il dott. G. P.,assistito dagli avvocati Saverio Sticchi Damiani e Federica Tosel, che ribadiscono ed espongono quanto già osservato edeccepito nei propri atti difensivi, chiedendo l‘accoglimento delle rassegnate conclusioni. La Corte, riesaminati e considerati glielementi di fatto e di diritto posti a fondamento delle difese depositate, rilevato che non vi è contestazione in ordine allacorrettezza degli esami di laboratorio eseguiti sui campioni di urina prelevati, i quali hanno evidenziato la presenzaTuaminoeptano e che risulta pacifico che l‘assunzione di tale sostanza è stata determinata dalla somministrazione del farmacoRinoflumicil, osserva che le condotte tenute dal signor M. C. e dal dott. G. P. integrano violazioni del Regolamento Antidopingdel C.O.N.I. e che non si ravvisano, in ordine al comportamento dell‘atleta, i presupposti per l‘applicazione dell‘esimenteprevista dall‘articolo 10.5.1. del vigente Regolamento. Ed invero, diversamente da quanto stabilito dalla CommissioneDisciplinare, non può ritenersi che sussistano, nel caso di specie, elementi tali da poter considerare che il C. abbia esercitato lamassima cautela e attenzione prima di assumere il farmaco in questione e, dunque, che lo stesso abbia agito senza alcuna colpao negligenza. Sul punto, risulta corretta l‘eccezione sollevata dalla Procura Antidoping nella parte in cui sottolinea comel‘articolo 10.5.1. del Regolamento sia norma di carattere eccezionale e, pertanto, come la sua interpretazione debba essererigorosa. La ricostruzione dei fatti offerta dal C. permette di rilevare come lo stesso abbia tenuto solo inizialmente una condottain linea con gli obblighi di diligenza propri della sua figura professionale. Come risulta dagli atti, infatti, il C., resosi conto chele indicazioni del farmaco prescritto dal proprio medico sociale prevedevano il divieto di assunzione per gli sportivi, ha sentitoil bisogno chiedere spiegazioni, di confrontarsi sul punto con il dott. P.. Con tale comportamento il C., pertanto, ha accertatopersonalmente il divieto di assunzione di detto farmaco ed ha sollevato dei dubbi sulla validità della prescrizione eseguita daldott. P.. Ciò, nell‘assoluto rispetto di quella condotta diligente imposta dalla disciplina antidoping. In seguito al colloquioavuto con il dott. P., il C., assumendo il farmaco in questione, ha tenuto un atteggiamento contrario ai richiamati principi,determinando, conseguentemente, una violazione degli stessi. L‘atleta avrebbe dovuto, invero, assicurarsi personalmente dinon assumere una sostanza vietata, di verificare, come aveva fatto in un primo momento, la correttezza dell‘opinione del dott.P.. Per quanto esposto non può certo affermarsi che il C. abbia dimostrato, così come richiesto dall‘articolo 10.5.1., l‘assenzadi colpa o negligenza, di non sapere o sospettare, ovvero di non poter ragionevolmente sapere o sospettare, pur esercitando lamassima cautela e attenzione, di aver assunto una sostanza proibita. Pur essendo venuto a conoscenza della chiara avvertenzariportata sul bugiardino del farmaco, ha, infatti, comunque, assunto quest‘ultimo. La responsabilità dell‘atleta non può essereesclusa sulla base delle rassicurazioni fornite allo stesso da parte del dott. Palaia. Come ricordato precedentemente, ladisciplina antidoping, articolo 2.1.1., stabilisce che ―ogni atleta deve personalmente assicurasi di non assumere una sostanzavietata‖. La norma impone all‘atleta un dovere di diligenza particolarmente rigoroso tale, così come correttamente assuntodalla Procura Antidoping, che gli atleti stessi debbano assicurarsi prima di assumere un medicinale, delle sostanze che locompongono e che le stesse non siano vietate. A nulla, quindi, può valere, se non nella determinazione della sanzione, il fattoche l‘uso del farmaco sia stata favorita dalle rassicurazioni fornite da un terzo in ordine all‘impossibilità di assumere sostanzevietate dalla normativa antidoping. Per quanto attiene alla posizione del dott. P., questa Corte ritiene corretta la motivazionefornita dalla Commissione Disciplinare a sostegno dell‘applicazione nel caso di specie dell‘articolo 10.3. anche nei confrontidel medico sociale. La previsione nella richiamata disposizione della possibilità di applicazione delle sanzioni in essa indicateanche alle ―persone interessate‖, permette una valutazione della condotta del medico nel medesimo contesto in cui si èverificata la violazione contestata all‘atleta. In tal modo, si esclude quella ―irragionevole discriminazione e disparità ditrattamento‖ nella determinazione della pena, che si realizzerebbe mediante l‘applicazione dell‘articolo 10.4.2., così comecorrettamente evidenziato dalla Commissione Disciplinare. Ciò nondimeno, l‘atteggiamento del medico sociale apparemaggiormente qualificato dal punto di vista soggettivo e quindi anche delle sanzioni applicabili, viste le rassicurazioni forniteal calciatore dall‘alto della posizione di cognizione tecnica ad esso riconducibile. Orbene, considerato che l‘assunzione delRinoflumicil non era diretta a migliorare le prestazioni sportive del Cottafava, anche perchè non idonea a tale fine, e tenutoconto della condotta tenuta dai tesserati nel corso dell‘intero procedimento, risultano congrue le sanzioni così come indicatenella parte dispositiva. Per questi motivi la C.G.F. in parziale accoglimento del reclamo come sopra proposto dall‘Ufficio diProcura Antidoping del C.O.N.I., per l‘effetto infligge: o al calciatore C. M. la sanzione della squalifica nei limiti delpresofferto; o al dott. P. G. la sanzione dell‘inibizione di mesi 4. Respinge gli appelli incidentali. ―Sulla base della decisionesopra riportata, secondo quanto espressamente indicato dalla normativa antidoping, si informa che il calciatore è inseritonell‘RTP (Registered Testing Pool) del CONI-NADO ed è tenuto ad adempiere a tutti gli specifici obblighi previsti, sino altermine dell‘anno solare in cui ha termine l‘efficacia del presente provvedimento, ovvero sino a quando non comunichi agliOrgani Competenti di ritirarsi da qualsiasi attività <strong>sportiva</strong>.‖5. RICORSO DELL‘A.S.D. PIANURA AVVERSO LA SANZIONE DELL‘INIBIZIONE INFLITTA AL SIG. CAFASSOARMANDO FINO AL 28.11.<strong>2008</strong>, SEGUITO GARA PIANURA/INTERNAPOLI DEL 15.5.<strong>2007</strong>(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania – Com. Uff. n. 105 del 26.5.<strong>2007</strong>)La Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania, con la decisione di cui in epigrafe, rigettava il ricorsoproposto dalla A.S.D.Pianura contro la pronuncia del Giudice Sportivo di primo grado che aveva squalificato fino al28.11.<strong>2008</strong> il massaggiatore di quella società, signor Armando Cafasso, per avere questi nel corso della gara di Play Off del79


Campionato di Eccellenza disputata il 15.5.<strong>2007</strong> contro la società Internapoli, incitato i sostenitori della propria squadra aprotestare nei confronti della terna arbitrale, nonchè colpito con un calcio la parte laterale della panchina causandone la rottura,per essersi successivamente rivolto con frasi offensive nei confronti di alcuni calciatori della squadra avversaria e nello stessocontesto colpiva con una borsa termica contenente del ghiaccio solido. Avverso tale decisione la società A.S.D.Pianura haproposto ricorso alla C.A.F., a seguito della riforma del C.G.S. Corte di Giustizia Federale, deducendo anzitutto il difettoassoluto di motivazione della decisione impugnata e nel merito il rifiuto ingiustificato di esaminare le immagini televisive dellaemittente ‖Televomero‖, allegate nei termini prescritti dall‘art. 31 C.G.S., che escludevano categoricamente ognicoinvolgimento del tesserato nei fatti contestati. Deduce altresì la assoluta carenza di episodi riportati dai quattro ufficiali digara, che avevano redatto referti identici, non solo per il contenuto, ma anche sotto l‘aspetto letterale, circostanza checostituiva una evidente anomalia, di cui il giudice di secondo grado non aveva tenuto conto. Solo dai referti dei Commissari sievinceva il comportamento del massaggiatore. In via del tutto subordinata, lamenta la eccessiva afflittività della sanzioneinflitta, comunque sproporzionata agli stessi fatti contestati. Il ricorso è inammissibile. Le argomentazioni della societàricorrente prospettano sostanzialmente questioni di merito, che sia nel vigore dell‘abrogato Codice di Giustizia Sportiva chedel nuovo Codice, le cui norme si applicano a partire dall‘1.7.<strong>2007</strong>, non possono essere riproposte dinanzi alla Corte diGiustizia Federale in un virtuale giudizio di terzo grado. La società ricorrente surrettiziamente tenta di introdurre un nuovoesame del merito, denunciando un preteso difetto di motivazione della decisione impugnata, che non sussiste poichè il giudicedi secondo grado ha compiutamente valutato gli elementi probatori acquisiti, integrati peraltro da un‘ampia e approfonditaistruttoria eseguita nel giudizio di secondo grado, i cui risultati sono stati correttamente apprezzati ed oggetto di una puntualeed esaustiva motivazione da parte del giudice a quo. Nè d‘altronde la mancata utilizzazione della prova televisiva può essereoggetto di censura sotto il profilo del difetto di motivazione, in quanto la sua utilizzazione deve essere considerataesclusivamente sotto l‘aspetto della sua ammissibilità, che per molteplici motivi nella fattispecie non può trovare ingresso aisensi dell‘art. 35 C.G.S.. Primo fra tutti per la sua pregiudizialità, la mancata segnalazione al Giudice Sportivo di primo grado,entro le ore 12:00 del giorno feriale successivo a quello della gara, dal momento che la richiesta del mezzo di prova è stataformulata soltanto con il ricorso alla Commissione Disciplinare. Per questi motivi la C.G.F. dichiara inammissibile il ricorsocome sopra proposto dalla A.S.D. Pianura di Napoli, dispone l‘invio degli atti alla Procura Federale per gli eventualiaccertamenti e valutazioni in ordine alle dichiarazioni contenute nel reclamo. Dispone l‘incameramento della tassa reclamo.6. RICORSO DELL‘A.S.C. TROPEA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CESSANITI/TROPEA DELL‘1.4.<strong>2007</strong>(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria – Com. Uff. n. 159 del 5.6.<strong>2007</strong>)Con provvedimento del 4.6.<strong>2007</strong>, Com. Uff. n.159, la Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabriarigettava il reclamo avanzato dalla società A.S.C. Tropea in ordine alla punizione <strong>sportiva</strong> della perdita della garaCessaniti/Tropea disputata l‘ 1.4.<strong>2007</strong>, per non aver impiegato per tutta la gara il numero di ― under ― previsto dalledisposizioni in vigore. Avverso tale decisione presentava ricorso alla C.A.F., oggi Corte di Giustizia Federale, la societàTropea che, con diffusa motivazione, sosteneva l‘erroneità delle conclusioni cui erano giunti i giudici di primo e secondogrado, senza però formulare specifiche richieste conclusive. Il reclamo della società Tropea non può, ad ogni modo, essereritenuto ammissibile. Le doglianze avanzate, infatti, non fanno altro che riproporre problematiche già esaminate, sia pure conrisultanze motivazionali sommariamente esposte, nel giudizio di primo e secondo grado, relative a questioni di fatto cheesulano, ai sensi del previgente art. 33 comma 1 C.G.S. dalla competenza della Commissione d‘Appello Federale. D‘altra partela questione della sostituzione dei giocatori è stata sottoposta al Giudice Sportivo ed alla Commissione Disciplinare, per cuianche a voler ritenere applicabile il nuovo Codice di Giustizia Sportiva, così superando il limite di cui si è appena detto,ugualmente non sarebbe possibile un vaglio ulteriore non essendo previsto dalla sopravvenuta normativa, né in fatto né indiritto, un terzo grado di giudizio. Quanto alle altre questioni sollevate dalla società ricorrente, risulta che sia stato giàinformato l‘Ufficio Indagini della Federazione. Per questi motivi la C.G.F. dichiara inammissibile il ricorso come sopraproposto dalla A.S.C. Tropea di Tropea (Vibo Valentia), e dispone l‘incameramento della tassa reclamo.7. RICORSO DELLA POL. ALTINESE 2000 AVVERSO DECISIONI MERITO GARA ALTINESE/TIBURFUOCOABRUZZO CALCIO DEL 27.5.<strong>2007</strong>(Delibera Commissione Disciplinare presso Comitato Regionale Abruzzo – Com- Uff. n. 73 del 14.06.<strong>2007</strong>)La società Altinese 2000 presentava reclamo in merito alla gara disputata il 27.5.<strong>2007</strong> con la A.S.D. Tiburfuoco AbruzzoCalcio, terminata con il risultato di 3-0 a favore della avversaria, assumendo che a fine gara i propri calciatori nel far rientronegli spogliatoi ad essi riservati, erano stati inseguiti ed aggrediti da calciatori e dirigenti avversari. Nell‘occasione il calciatoreMattia D‘Urbano era stato colpito con una sedia alla testa, riportando lesioni che avevano reso necessario il suo trasportod‘urgenza al Pronto Soccorso dell‘Ospedale di Pescara. In conseguenza di quanto accaduto chiedeva fosse inflitta, ai sensidegli artt. 24 comma 3 e 12 comma 4 lett. b) C.G.S., nei confronti della squadra avversaria, la punizione <strong>sportiva</strong> della perditadella gara, oppure in via subordinata disposta la ripetizione della gara. Il Giudice Sportivo respingeva il reclamo. LaCommssione Disciplinare presso il Comitato Regionale Abruzzo, con la decisione di cui in epigrafe respingeva a sua voltal‘impugnazione proposta dalla Poli<strong>sportiva</strong> Altinese contro l‘omologazione del risultato conseguito sul campo, osservando chesi era trattato di un fatto di violenza avvenuto dopo la disputa della gara tra due calciatori avversari, che non aveva avutoalcuna rilevanza sul regolare svolgimento della stessa. Avverso tale decisione ha proposto reclamo la società Altianese 2000alla C.A.F., ora Corte di Giustizia Federale, sostenendo anzitutto che erroneamente il giudice di 2° grado aveva ritenuto che ifatti violenti verificatisi al termine dell‘incontro fossero irrilevanti ai fini della regolarità della gara e in secondo luogo l‘errataapplicazione dell‘art.11 C.G.S. che disciplinando la responsabilità delle società per fatti violenti non prefigura alcuna80


differenziazione tra i sostenitori, gli accompagnatori, i dirigenti, i collaboratori e i ―calciatori‖. Il ricorso, che presenta peraltronumerosi profili di inammissibilità, è comunque infondato e pertanto va rigettato. Osserva anzitutto la Corte Federale che ilgiudizio sulla regolarità della gara, proprio perché non è di natura tecnica, viene espressamente attribuito agli organi dellagiustizia <strong>sportiva</strong> ai quali spetta di stabilire se e in quale misura, quando nel corso della gara si siano verificati fatti che per loronatura non siano valutabili con criteri esclusivamente tecnici, essi abbiano avuto influenza sul regolare svolgimento della gara.Alla stregua di tali premesse risulta evidente che il giudizio sulla regolarità della gara costituisce un apprezzamento di meritodi circostanze di fatto, che nel caso in esame il giudice di seconda istanza ha compiutamente valutato ed esaustivamentemotivato. Tale apprezzamento sia nel vigore dell‘abrogato Codice di Giustizia Sportiva, che del nuovo Codice, le cui norme siapplicano a partire dall‘1.7.<strong>2007</strong>, non può costituire oggetto di un virtuale giudizio di terzo grado in questa sede. In merito allaseconda censura, che investe la pretesa errata applicazione dell‘art. 11 del C.G.S. osserva la Corte Federale che la doglianzaoltre ad essere inammissibile, è in ogni caso infondata. Sotto il primo profilo è sufficiente rilevare che la richiesta alternativadella punizione <strong>sportiva</strong> della penalizzazione di uno o più punti in classifica ai sensi del combinato disposto degli artt. 11 e 13del C.G.S. è stata avanzata per la prima volta con il ricorso proposto contro la decisione del Giudice Sportivo, dal momentoche con il reclamo presentato per i fatti avvenuti nella gara del 27.5.<strong>2007</strong> la Pol. Altinese aveva chiesto, in via principale lasanzione della perdita della gara in danno della società Tiburfuoco e in via subordinata la ripetizione della gara. La domandanuova in appello è quindi inammissibile. Nel merito la interpretazione proposta dalla società ricorrente dell‘art. 11 del C.G.S. ècomunque priva di pregio. L‘art. 11 C.G.S. sanziona la responsabilità oggettiva delle società per fatti violenti commessioccasione delle gare dai propri sostenitori, che sono soggetti estranei all‘ordinamento federale. La norma quindi contempla unafattispecie tipica, riferibile esclusivamente ai sostenitori delle società, nella quale non possono rientrare i calciatori, che anorma dell‘art. 36 delle N.O.I.F. sono tesserati della F.I.G.C. e come tali soggetti dell‘ordinamento federale, tenutiall‘osservanza della disciplina federale, della cui violazione rispondono a titolo personale e nei casi espressamente previstiunitamente alle società di appartenenza. Per questi motivi la C.G.F respinge l‘appello come sopra proposto dalla Pol. Altinese2000 di Altino (Chieti) e dispone l‘incameramento della tassa reclamo.8. RICORSO DELLA S.S.D. LICATA S.R.L. AVVERSO LE SANZIONI INFLITTE: DELLA SQUALIFICA DEL CAMPODI GIUOCO FINO AL 31.3.<strong>2008</strong> IN CAMPO NEUTRO E DELL‘AMMENDA DI € 5.000,00, INFLITTE SEGUITO GARALICATA/ACICATENA DEL 20.5.<strong>2007</strong>(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 201 del 8.6.<strong>2007</strong>)Con provvedimento dell‘8.6.<strong>2007</strong>, Com. Uff. n. 201, la Commissione Disciplinare presso il Comitato Interregionale della LegaNazionale Dilettanti respingeva il reclamo della società S.S.D. Licata avverso la squalifica del campo di giuoco fino al31.3.<strong>2008</strong> e l‘ammenda di Euro 5.000, in ordine agli incidenti occorsi al termine della gara Licata- Acicatena del 20.5.<strong>2007</strong>.Avverso tale decisione presentava ricorso alla C.A.F., oggi Corte di Giustizia Federale, la società Licata che richiedeva larevoca, o una congrua riduzione delle sanzioni inflitte, sostenendo la contraddittorietà della motivazione adottata dallaCommissione Disciplinare nella parte in cui affermava che la memoria difensiva presentata dalla ricorrente Licata, circa ilcomportamento di supporto agli ufficiali di gara tenuto da alcuni dirigenti della stessa società, non trovava alcun supportoprobatorio nel rapporto arbitrale e nella relazione del collaboratore dell‘Ufficio Indagini. Il reclamo può trovare parzialeaccoglimento. Ciò perché la relazione del citato collaboratore dell‘Ufficio Indagini esplicitamente riporta che :‖ il sig. BottaroGiuseppe, dirigente della società Licata, si adoperava per riportare la calma‖, e che :‖ i soggetti che nel frattempo avevano fattoingresso negli spazi interni venivano trattenuti alcuni dalle forze dell‘ordine e altri da appartenenti al Licata Calcio‖. Risulta,allora, evidente da un lato che non tutti i dirigenti del Licata abbiano tenuto un atteggiamento di aperta ostilità nei confrontidegli ufficiali di gara, ma che anzi qualcuno di loro abbia operato per superare la critica situazione che si era determinata e cheopportunamente è stata evidenziata dai giudici di primo e di secondo grado, dall‘altro che nel graduare le sanzioni da infliggerenon si sia tenuto conto dell‘atteggiamento collaborativo di parte della dirigenza del Licata, che invece certamente avrebbedovuto essere, a quei fini, preso in considerazione, così effettivamente incorrendo in un vizio, sub specie di contraddittorietà,della decisione adottata. Per questi motivi la C.G.F. in parziale accoglimento del reclamo come sopra proposto dalla S.S.D.Licata S.r.l. di Licata (Agrigento) riduce la squalifica del campo a tutto il 31.1.<strong>2008</strong>. Conferma nel resto.TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COMUNICATO UFFICIALE N. 81/CGF DEL 23 GENNAIO <strong>2008</strong>IN RIFERIMENTO ALLE MOTIVAZIONI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 2/CGF –RIUNIONE DEL 17 LUGLIO <strong>2007</strong>1. RICORSO DELL‘A.S. ROMA VIII AVVERSO IL PROSCIOGLIMENTO DEI PROPRI TESSERATI BOCCHINIFEDERICO, PAPARELLI GIORGIO, SPERATI MARCO, VIOLA DAVIDE, FORTE DANIELE, GRASSI MARCO,BRUGNOLI LUCA, TARQUINI EMANUELE, PASQUALI ALESSANDRO E DI RAIMONDO FABIO A SEGUITO DIPROPRIO DEFERIMENTO AI SENSI DELL‘ART. 92 COMMI 1 E 4 DELLE NOIF(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio – Com. Uff. n. 113 del 14.6.<strong>2007</strong>)L‘A.S. Roma VIII ha proposto reclamo avverso la delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato RegionaleLazio, Com. Uff. n. 113 del 14.6.<strong>2007</strong> riguardante il proscioglimento di tutti i calciatori deferiti dalla società ai sensi dell‘art.92 commi 1 e 4 N.O.I.F., chiedendo una squalifica esemplare, stante il presunto comportamento antisportivo degli stessicostituito dall‘abbandono della squadra e l‘impossibilità di reperire all‘epoca dei fatti contestati giocatori idonei alla categoria.Nel suddetto reclamo la A.S. Roma VIII contestava la decisione della Commissione Disciplinare, a proprio dire per non aver lastessa Commissione tenuto minimamente conto delle memorie scritte della A.S. Roma VIII, nonché di quelle dei verbali, bensì81


itenendo valide e sufficienti le sole dichiarazioni dei sette giocatori. La C.A.F., esaminati gli atti, ritiene il reclamoinammissibile ai sensi dell‘art. 37.2 nuovo C.G.S.. Infatti la A.S.Roma VIII non ha provveduto ad inviare il citato reclamo allacontroparte, nella fattispecie i calciatori interessati, non integrando il contraddittorio. Pertanto, avendo loro impedito diesercitare il legittimo diritto di controdedurre, così come previsto dal summenzionato art. 37.2, la C.G.F. ritiene di doverdichiarare inammissibile il reclamo proposto. Per questi motivi la C.G.F. dichiara inammissibile il ricorso come sopra propostodalla A.S. Roma VIII di Colle Prenestino (Roma) e dispone l‘incameramento della tassa reclamo.2. RICORSO DELLA SESTESE CALCIO AVVERSO LA REIEZIONE DEL RECLAMO PROPOSTO AVVERSO LAQUANTIFICAZIONE DEL ―PREMIO ALLA CARRIERA‖ EX ART. 99 BIS N.O.I.F. FORMULATA DALL‘UFFICIO DELLAVORO E PREMI F.I.G.C. IN RELAZIONE AL TESSERAMENTO DEL CALCIATORE CIOFFI GABRIELE NATO IL7.9.1975 (GIÀ TESSERATO SESTESE CALCIO) IN FAVORE DELL‘F.C. TORINO S.P.A.(Delibera della Commissione Vertenze Economiche – Com. Uff. n. 23/D del 17.4.<strong>2007</strong>)Con reclamo del 28.2.<strong>2007</strong> la A.S. Sestese Calcio adiva la Commissione Vertenze - Economiche, impugnando la certificazionedell‘Ufficio Lavoro e Premi della F.I.G.C. che aveva determinato in Euro 54.000,00 il premio alla carriera, ex art. 99 bisN.O.I.F., dovuto dalla società F.C. Torino alla Sestese Calcio, a seguito dell‘esordio in Serie A del calciatore Gabriele Ciuffiavvenuto nel corso della gara Torino - Chievo del 15.10.2006, già ininterrottamente tesserato in favore della Sestese dallastagione <strong>sportiva</strong> 1990/91 fino alla stagione <strong>sportiva</strong> 1995/96. Secondo la reclamante erroneamente l‘Ufficio Lavoro e Premi,pur riconoscendo il diritto della società alla corresponsione del premio per le stagioni sportive 1990/91, 1991/92, 1992/93, loaveva invece negato con riferimento alle successive stagioni sportive, sul presupposto che il Cioffi a partire dalla stagione<strong>sportiva</strong>1993/94 avesse perso la qualifica di giovane dilettante. La Commissione Vertenze Economiche, con la delibera di cuiin epigrafe, rigettava il reclamo della A.S. Sestese Calcio osservando che sulla scorta di una lettura sistematica delle norme intema di tesseramento contenute nelle N.O.I.F. non poteva sussistere alcun dubbio interpretativo sulla portata dell‘art. 99 bisN.O.I.F., che intende evidentemente limitare il diritto al premio alla sola formazione impartita ai calciatori tesserati come―giovani‖ o come ―giovani dilettanti con esclusione dunque di quelli che avendo superato il 18° anno di età, hanno ormaiassunto, per espressa previsione dell‘art. 32 comma 2 delle N.O.I.F. una qualifica diversa, appunto quella di non professionistanon richiamata dall‘art. 99 bis N.O.I.F.. Ad avviso della Commissione inoltre la disciplina dettata dalla normativa in materianon risultava in contrasto con i principi generali stabiliti dalla normativa FIFA, in quanto lo stesso regolamento della FIFAriconosceva (art. 3) alle Federazioni nazionali autonomia normativa. Avverso tale decisione ha proposto reclamo alla C.A.F.,ora Corte di Giustizia Federale la società Sestese Calcio sostenendo che l‘art. 99 bis N.O.I.F. risulta in conflitto col principiosancito dall‘art. 1 comma 5 lett. c) e dall‘art. 2 comma 1 dello Statuto della F.I.G.C., secondo il quale la Federazione è tenuta arispettare in ogni momento gli statuti, i regolamenti, le direttive e le decisioni della FIFA e della UEFA. Il ricorso è infondato ecome tale va rigettato. La censura della società Sestese investe il solo aspetto della mancata applicazione nella fattispecie dellanormativa della FIFA, immediatamente applicabile nei singoli ordinamenti nazionali. Osserva al riguardo la C.G.F. checontrariamente a quanto sostiene la ricorrente i principi generali stabiliti dalla normativa della FIFA non risultano di direttaapplicazione negli ordinamenti nazionali e tanto meno le specifiche disposizioni contenute in tale normativa, in mancanza diun espresso rinvio. Sotto il primo profilo le regole generali contenute nel Regolamento, non recanti norme sostanziali, hannocarattere programmatico in quanto norme statutarie di principio, prive di efficacia giuridica nei singoli ordinamenti nazionali,ai quali spetta soltanto di armonizzare il loro sistema ordinamentale con tali principi. Quanto alle norme della FIFA chedisciplinano la materia in esame, lo stesso regolamento che all‘art. 3 stabilisce le disposizioni vincolanti a livello nazionale especificamente gli artt. 2 8,10,11,18- esclude l‘applicazione precettiva nei confronti delle singole Federazioni Nazionali allequali riconosce piena autonomia normativa, ancorché nel rispetto di principi fissati dal regolamento. Correttamente quindi laCommissione Vertenze Economiche ha confermato l‘impugnata certificazione dell‘Ufficio Lavoro e Premi della F.I.G.C.,opportunamente osservando peraltro che le attuali norme della F.I.G.C. appaiono perfettamente in linea con i principi generalienunciati dal Regolamento FIFA e che anzi rispetto alle previsioni del citato art. 20 offrono un quadro di misure dirette agarantire il riconoscimento della indennità di formazione addirittura più ampio di quello previsto in linea generale dallanormativa FIFA. Per questi motivi la C.G.F respinge l‘appello come sopra proposto dalla Sestese Calcio di Sesto Fiorentino(Firenze) e dispone l‘incameramento della tassa reclamo.3. RICORSO DEL CALCIATORE C. N. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SOSPENSIONE DA QUALSIASI ATTIVITÀSPORTIVA PER ANNI 2 A PARTIRE DAL 15.3.<strong>2007</strong> A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURAANTIDOPING DEL C.O.N.I. PER VIOLAZIONE DELL‘ART. 2.1 DELLE NORME SPORTIVE ANTIDOPING DELC.O.N.I.(Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 391 del 26.6.<strong>2007</strong>)Il controllo antidoping effettuato il giorno 11.2.<strong>2007</strong>, al termine della gara Messina – Catania, valevole per il Campionato diSerie A, accertava la positività del calciatore N. C., tesserato per la società Messina e, quindi, la Commissione Antidoping delC.O.N.I., con nota del 12.3.<strong>2007</strong>, comunicava alla F.I.G.C. che le analisi - effettuate presso il Laboratorio Antidoping –avevano evidenziato la presenza, nel campione biologico, di benzoilecgonina e di ecgonina metilestere, metaboliti di cocaina.Detta informativa veniva inviata il 13.3.<strong>2007</strong> alla Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti, che -preso atto della segnalazione - con decisione pubblicata nel Com. Uff. n. 270 del 15.3.<strong>2007</strong>, poi rinnovata con provvedimentodel 10.5.<strong>2007</strong>, pubblicato nel Com. Uff. n. 355, sospendeva da ogni attività <strong>sportiva</strong>, in via cautelare e con decorrenzaimmediata, il predetto calciatore. Il signor N. C., con nota del 19.3.<strong>2007</strong>, faceva pervenire la richiesta di controanalisi, allaquale, poi, rinunciava con missiva del 16.4.<strong>2007</strong>. L‘Ufficio di Procura Antidoping, in data 16.5.<strong>2007</strong>, ascoltava, in merito alla82


agito con colpevolezza, vale a dire con quel minimo di partecipazione cosciente e volontaria al fatto commesso tale dagiustificare il rimprovero che gli viene mosso‖. La censura non può essere condivisa. La nota di commento all‘art. 2.1 dellacitata normativa antidoping, pur avendo dato atto che questa ha sancito la ―responsabilità oggettiva in caso di rinvenimento diuna sostanza vietata in un campione biologico dell‘Atleta‖, ha comunque previsto ―che le sanzioni possano essere modificatein base a criteri specifici‖ e ―rappresenta il giusto equilibrio tra una rigorosa esecuzione delle norme antidoping a tutela di tuttigli Atleti e il rispetto del principio di equità nei casi eccezionali in cui una sostanza vietata sia stata assuntadall‘Atleta senza alcuna colpa o negligenza da parte sua‖. La nota de qua, inoltre, ha ritenuto ―importante sottolineare chementre le violazioni del Regolamento Antidoping sono definite in base al principio di responsabilità oggettiva, l‘imposizione diun determinato periodo di squalifica non è affatto automatica‖. Ciò premesso, va sottolineato, in riferimento alle specifichecensure dell‘appellante, che l‘art. 43 del codice penale, nel definire l‘elemento psicologico del reato – sancisce che ―il delitto.... è colposo, o contro l'intenzione quando l'evento, anche se preveduto, non è voluto dall'agente e si verifica a causa dinegligenza o imprudenza o imperizia, ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline‖. La Corte Suprema hainsegnato, con giurisprudenza consolidata, che ―il dato differenziale tra dolo eventuale e colpa cosciente va rinvenuto nellaprevisione dell'evento. Questa, nel dolo eventuale, si propone non come incerta, ma come concretamente possibile e l'agentenella volizione dell'azione ne accetta il rischio, così che la volontà investe anche l'evento rappresentato. Nella colpa coscientela verificabilità dell'evento rimane un'ipotesi astratta che nella coscienza dell'autore non viene concepita come concretamenterealizzabile e, pertanto, non è in alcun modo voluta‖ (Cass. pen., Sez. I, 8 novembre 1995, n. 832). Nel caso di specie il signorN. C. ha posto in essere – nella vicenda in esame – una chiara fattispecie di ―colpa cosciente‖: infatti ha ammesso di averefumato la sigaretta consegnatagli già accesa – non si sa a quale titolo -, in un locale pubblico, da uno sconosciuto, e, quindi, purse non avesse perseguito volontariamente lo scopo di ingerire una droga, ha omesso di osservare la necessaria cautela che gliimponeva di non accettare questo tipo di offerta non comune, onde doveva certamente prospettarsi la possibilità che in talmodo si esponeva al rischio di assumere sostanze proibite e, quindi, di infrangere regole di valore primario ai fini di un correttoesercizio delle attività sportive. Pertanto, l‘appellante ha volontariamente e coscientemente posto in essere una condotta, dallaquale poteva derivare – come poi è avvenuto – una conseguenza (positività al controllo antidoping) sanzionabiledisciplinarmente. Egli, in altre parole, ha compiuto un atto vietato dall‘ordinamento sportivo, violando una elementare normadi comune prudenza – sancita dal già ricordato art. 2.1.1 - , che fa obbligo ad ―ogni atleta‖ di ―assicurarsi personalmente di nonassumere alcuna sostanza vietata‖ - e pertanto, secondo questa Corte, è sicuramente colpevole, anche se la norma innanzi citataspecifica pure che ―per l‘accertamento di una violazione antidoping ... non è indispensabile dimostrare che vi sia dolo, colpa,negligenza o uso consapevole da parte dell‘Atleta‖. Per le ragioni ora esposte non ricorrono, inoltre, i presupposti perdisapplicare la normativa antidoping, perché questa – secondo l‘assunto dell‘appellante - sarebbe in contrasto con il principio―costituzionale della responsabilità personale, volto a garantire che una condotta comunque illecita venga punita nel solo casoin cui l‘autore della stessa abbia agito con colpevolezza, vale a dire che quel minimo di partecipazione cosciente e volontaria alfatto commesso tale da giustificare il rimprovero che gli viene mosso‖. Questa Corte ritiene che non possa esservi dubbio chela modalità (consegna da parte di uno sconosciuto di una sigaretta già accesa, non estratta per l‘occasione da un pacchetto diuna marca nota) ed il luogo (discoteca pubblica) che avrebbero causato l‘accertata assunzione della droga – così comeaffermato dall‘appellante – dimostrano che questo non può negare di avere avuto la coscienza di compiere un atto – che potevaessere rischioso -, onde anche questa tesi del calciatore non può essere condivisa. La decisione della CommissioneDisciplinare, dunque, non merita censura, quando ha affermato che ―anche la presenza nell‘organismo dell‘atleta disostanze proibite è considerata una violazione del Regolamento Antidoping‖, in quanto tale principio è espressamente sancitodall‘art. 2.1.2 del Regolamento Antidoping. Appare evidente, altresì, che il precetto dettato da questa norma deve essere lettoin relazione anche al disposto degli artt. 10.5.1 e 10.5.2 del medesimo Regolamento, che disciplinano le ipotesi di―annullamento o riduzione della squalifica per circostanze eccezionali‖, che consentono – se ne ricorrono i presupposti – digraduare la sanzione in presenza di esimenti od attenuanti. Né è condivisibile il secondo motivo di gravame. In particolare,l‘appellante, dopo avere premesso che ―l‘assunzione di sostanze dopanti può avvenire tanto occasionalmente, al di fuori delcontesto sportivo e senza alcuna finalità o tentativo di alterazione dello svolgimento e dei risultati della gara <strong>sportiva</strong>, quantosistematicamente, in occasione di competizioni agonistiche ed al fine preciso e consapevole di interferire con l‘andamentodelle stesse, sì da alterarne la genuinità anche dei risultati‖, ha sostenuto che poiché, nella fattispecie in esame, ―la cocaina nonvenne assunta in occasione della gara‖, avendo ―la stessa Commissione ... affermato che l‘assunzione di cocaina è vietata soloin funzione delle competizioni‖, questa ―avrebbe dovuto concludere per l‘irrilevanza del comportamento contestatoall‘esponente‖. In altre parole, secondo il signor Nicholas Caglioni, ―l‘irrilevanza della condotta contestata‖ discenderebbe―anche da quanto previsto dal Regolamento Antidoping e dalla Lista delle sostanze vietate, approvata dal WADA nel gennaio<strong>2007</strong>, che include la cocaina tra le sostanze vietate solo durante la competizione <strong>sportiva</strong>‖, in quanto ―se … l‘assunzione dellacocaina, in base al suddetto regolamento, è vietata esclusivamente durante le competizioni sportive, non si comprende ilmotivo per cui l‘ordinamento sportivo debba punirne l‘assunzione al di fuori di questa ipotesi‖. La tesi non è fondata. QuestaCorte, in ordine alla distinzione tra sostanze vietate ―in competizione‖ e ―fuori competizione‖ prevista dal RegolamentoAntidoping, ritiene di dovere confermare l‘orientamento già segnato dalla Commissione d‘ Appello Federale, secondo cui –alla luce delle ―definizioni‖ formulate nell‘Appendice a detta normativa e della nota posta in calce alla stessa - la diversacatalogazione tra sostanze vietate ―in and out competition‖ e quelle vietate solo ―in competition‖ mira a distinguere – nel primocaso - le sostanze che sono da considerarsi proibite indipendentemente dal momento in cui vengono rinvenute nell‘organismodell‘atleta e, quindi, anche a distanza di tempo da una competizione ed in nessun modo ad essa collegate (out competition), daquelle sostanze, come appunto la cocaina, che sono invece vietate laddove riscontrate in occasione della gara (in competition)(cfr. decisione della Commissione di Appello Federale Com. Uff. n. 61/C del 21.6.<strong>2007</strong> su ricorso della Procura Antidoping in84


supporto dell‟Atleta e di altri‖, cosa che – nel caso di specie – non sussiste. Per questi motivi la C.G.F respinge l‘appello comesopra proposto dal calciatore C. N. e dispone l‘incameramento della tassa reclamo. “Sulla base della decisione assunta dallaCorte di Giustizia Federale in data odierna, il calciatore N. C., è inserito nel RTP (Registered Testing Pool) nazionale delCONINADO ed è tenuto ad adempiere a tutti gli specifici obblighi previsti sino alla fine dell‟anno solare in cui ha terminel‟efficacia del presente provvedimento ovvero sino a quando non comunichi agli Organi Competenti di ritirarsi da qualsiasiattività <strong>sportiva</strong>”.4. RICORSO DELL‘U.S. CORSICO 1908 AVVERSO LE SANZIONI INFLITTE: DELLA SQUALIFICA DEL CAMPOPER UNA GIORNATA DI GARA E AMMENDA DI € 500,00 ALLA RECLAMANTE; DELLA SQUALIFICA FINO AL3.10.<strong>2007</strong> AL SIG. ALBANESE GIUSEPPE; DELLA SQUALIFICA FINO AL 6.5.2009 AL CALCIATORE PERRONEMATTEO; DELLA SQUALIFICA FINO AL 5.11.<strong>2008</strong> AI CALCIATORI BOSIO MATTEO E GUAZZONI ROBERTO;DELLA SQUALIFICA FINO AL 7.5.<strong>2008</strong> AL CALCIATORE ABATI EMANUELE, SEGUITO GARA CENTROSCHUSTER/CORSICO 1908 DEL 28.4.<strong>2007</strong>(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia – Com. Uff. n. 50 del 28.6.<strong>2007</strong>)La U.S. Corsico 1908 ha presentato reclamo avverso la delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato RegionaleLombardia, Com. Uff. n. 50 del 28.6.<strong>2007</strong>, in quanto ritiene ci sia stata una carenza di indagini sui fatti accaduti, in merito allagara del Campionato Juniores Regionale Girone B, Centro Schuster/ U.S. Corsico 1908 del 28.4.2006. Difatti la U.S. Corsico1908 mostra stupore riguardo all‘abilità del direttore di gara di distinguere, nel parapiglia generale occorso al termine dellagara i soli giocatori del Corsico, ponendo in evidenza la loro non facile identificabilità vista la confusione generatasi sulterreno di gioco. La medesima società chiedeva pertanto la riduzione o l‘annullamento delle squalifiche inflitte ai calciatori e larevoca della squalifica del campo per una gara. Considerato che questa Commissione non può assurgere quale organo digiudizio di grado ulteriore sui medesimi fatti già giudicati due volte e, ritenendo che i fatti sopra descritti si siano svolti sotto ilvigore dell‘art. 33.1 del vecchio C.G.S., stante anche il principio ―tempus regit actum‖, la C.G.F. ritiene conseguentemente chedebba trovare applicazione il vecchio articolo 33.1 del C.G.S., essendo i fatti accaduti sotto la vigenza del citato articolo. Perquesti motivi la C.G.F. dichiara inammissibile il ricorso come sopra proposto dalla U.S. Corsico 1908 di Corsico (Milano) edispone l‘incameramento della tassa reclamo.5. RICORSO PER REVOCAZIONE AI SENSI DELL‘ART. 35 C.G.S. DELL‘A.C.D. LEIVI 1980 AVVERSO DECISIONICOLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI RELATIVE ALLA VERTENZAECONOMICA ALLENATORE FOPPIANO MAURO/ACD LEIVI 1980(Delibera del Collegio Arbitrale presso la Lega Nazionale Dilettanti - Com. Uff. n. 6 del 17.03.<strong>2007</strong>)Con atto spedito il 14.6.<strong>2007</strong> la società A.C. Leivi 1980 proponeva istanza di revocazione alla C.A.F., in relazione alprovvedimento di cui al Com. Uff. n. 6 del 17.3.<strong>2007</strong>, reso dal Collegio Arbitrale presso la Lega Nazionale Dilettanti nellavertenza promossa dal sig. Foppiano Mauro allenatore di base iscritto nei ruoli del S.T.F. della F.I.G.C. contro la reclamante..Deduceva quest‘ultima in fatto, che sia l‘esonero del tecnico datato 7.12.2005 che il mancato versamento da parte del Foppianostesso, delle quote dovute al S.T.F. per la permanenza nei relativi albi determinavano il venir meno di ogni obbligo economicoin capo alla società reclamante (vedi artt. 17 comma 3 e 18 comma 1 Regolamento del Settore Tecnico). Le argomentazionidedotte dall‘A.C.D. Leivi 1980 sono chiare e ben articolate, ma è inibito alla C.A.F. il loro esame per motivi procedurali dinatura pregiudiziale che appaiono insuperabili. Dispone infatti l‘art. 35 C.G.S. che possono essere soggette a revocazione, per imotivi analiticamente previsti sub a, b, c, d, e, tutte le decisioni adottate degli Organi di Giustizia Sportiva, inappellabili odivenute irrevocabili, entro 30 giorni dalla scoperta del fatto o del rinvenimento dei documenti. L‘art. 23 comma 4 C.G.S.,individuano specificamente gli Organi di Giustizia Sportiva: a) i Giudici sportivi; b) le Commissioni Disciplinari; c) laCommissione d‘Appello Federale; d) l‘Ufficio Indagini; e) la Procura Federale) e tra questi non prevede i Collegi Arbitrali. Ilchiarissimo testo del combinato disposto degli artt. 35 comma 1 e 23 comma 4 C.G.S. non lascia spazio ad alcuna diversainterpretazione di natura estensiva anche sotto il profilo meramente ermeneutico. Nel caso di specie vi sono due precisedisposizioni di legge che, esaminate congiuntamente, portano ad escludere che un lodo arbitrale possa essere consideratoprovvedimento riconducibile ad un Organo di Giustizia Sportiva e quindi, eventualmente, oggetto di un ricorso perrevocazione. La pronuncia del Collegio Arbitrale è infatti riconducibile nell‘alveo della regolamentazione di contrappostiinteressi, di natura meramente contrattuale, che non potrà mai assurgere al rango di provvedimento giurisdizionale, sia pureespresso da una Giustizia domestica. Per questi motivi la C.G.F. dichiara inammissibile il ricorso come sopra proposto dallaA.C.D. Leivi 1980 di Chiavari (Genova) e dispone l‘incameramento della tassa reclamo.6. RICORSO DELL‘ASCD EBOLITANA 1925, AVVERSO LE SANZIONI DELLA SQUALIFICA DEL CAMPO DIGIOCO PER 2 GIORNATE E L‘AMMENDA DI € 5.000,00 SEGUITO GARA EBOLITANA/LAVELLO DEL 27.5.<strong>2007</strong>(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 204 del 15.6.<strong>2007</strong>)L' ASCD Ebolitana 1925 ricorre contro la decisione della Commissione Disciplinare, Com. Uff. n. 204 del 15.6.<strong>2007</strong>, che laaveva sanzionata con Euro 5.000 di ammenda e due giornate di squalifica del campo in ragione di fatti gravi verificatisi inoccasione della gara contro il Lavello. La ricorrente rileva la contradditorietà della decisione impugnata, che riconosce che"nessun atto di violenza si è concretamente realizzato", ma nello stesso tempo applica la sanzione della squalifica del campo,che a norma del C.G.S. dovrebbe essere applicata solo qualora la violenza sia effettivamente realizzata. Rileva inoltre che ifatti contestati non sono concordemente attestati dagli ufficiali di gara e dal referto del commissario di campo, considerando leomissioni come "contraddizioni". Il secondo rilievo è infondato. Gli atti ufficiali fanno fede dei fatti accaduti senza alcun86


isogno che esse siano concordanti, né tanto meno può considerarsi come "contraddizione" il fatto che alcuni fatti siano riferitidall'uno e taciuti - ma non negati - dall'altro. Il primo rilievo è fondato. Anche se il concreto realizzarsi di fatti violenti è statoimpedito dalla massiccia presenza di forze dell'ordine, ciò non toglie che la squalifica del campo sia un provvedimento che ilC.G.S. riserva al caso in cui fatti violenti si siano effettivamente e concretamente verificati. Per questi motivi la C.G.F. inparziale accoglimento del reclamo come sopra proposto dalla ASCD Ebolitana 1925 di Eboli (Salerno), annulla l‘impugnatadelibera e, per l‘effetto, infligge alla ASCD Ebolitana 1925 la sanzione dell‘ammenda di Euro 8.000,00. Dispone restituirsi latassa reclamo.7. RICORSO DELL‘U.S. NERVIANESE 1919 CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA INFLITTA ALCALCIATORE MARAZZI MATTEO FINO AL 30.11.<strong>2007</strong>(Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso Comitato Regionale Lombardia del Settore Giovanile e Scolastico – Com.Uff. n. 46 del 22.6.<strong>2007</strong>) L'U.S. Nervianese Calcio ricorre avverso la squalifica del calciatore Marazzi deliberata dal GiudiceSportivo di 2° Grado e pubblicata nel Com. Uff. n. 41 del 24.5.<strong>2007</strong>, sostenendo che il calciatore squalificato non era presentealla gara. Identico rilievo era stato già avanzato di fronte al precedente giudice, ma con l'affermazione che il nome delcalciatore non era stato depennato dalla distinta. Il giudice di secondo grado aveva allora svolto i necessari accertamenti e,sentito anche l'arbitro, aveva inasprito la squalifica. Con l'attuale ricorso, la Nervianese sostiene che il nome del calciatore erastato depennato dalla distinta. Il rilievo non può essere accolto, poiché gli accertamenti del Giudice Sportivo di 2° Grado nonlasciano spazio per ulteriori dubbi, né la documentazione presentata di fronte a questa Corte è sufficiente a sovvertire ilgiudizio pronunciato. Per questi motivi la C.G.F respinge l‘appello come sopra proposto dalla U.S. Nervianese 1919 Calcio diNerviano (Milano) e dispone l‘incameramento della tassa reclamo.8. RICORSO DELL‘A.S.D. MONTEGIORGIO CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA PENALIZZAZIONE DI 5PUNTI IN CLASSIFICA NEL CAMPIONATO DI COMPETENZA NELLA STAGIONE SPORTIVA <strong>2007</strong>/<strong>2008</strong>,INFLITTAGLI A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE DEL COMITATO REGIONALE MARCHE PERRESPONSABILITÀ DIRETTA E OGGETTIVA NELLE VIOLAZIONI ASCRITTE AI PROPRI DIRIGENTI DELL‘ART.1,COMMA 1 C.G.S.(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Marche – Com. Uff. n. 157 del 7.6.<strong>2007</strong>)La società appellante si duole per aver ricevuto la sanzione in epigrafe indicata per aver schierato in cinque gare delCampionato di Eccellenza 2006-<strong>2007</strong> il calciatore Baldini Guglielmo,nonostante questo fosse tesserato con altra società, laASD Fortis Lucchese. Deduce la propria buona fede per aver ricevuto in precedenza assicurazioni in merito alla liceità deltesseramento in questione e fa presente di aver immediatamente sospeso l‘utilizzo del predetto atleta, non appena ricevuto lacomunicazione della persistenza del preesistente vincolo. Protestava, quindi, la propria buon fede e ricordava di aver ottenutonelle gare viziate dalla descritta irregolarità complessivamente non più di tre punti, avendo conseguito il risultato di tre pareggie due sconfitte. Cosicché, avuto riguardo alla precedente giurisprudenza in analoghe fattispecie, chiedeva in via principalel‘annullamento della penalizzazione subita e la sua conversione in ammenda; in via subordinata, una sua congrua riduzione. Ilricorso è infondato e come tale non può essere accolto. Va preliminarmente ed in via di principio ricordato che il nostrosistema processuale non si basa sul vincolo del precedente, per cui si rivela ultroneo qualsiasi richiamo ad asserite similaridecisioni di giurisprudenza al riguardo. Quanto alla invocata buona fede, si riconosce nello stesso atto difensivo che essa nonha e non può avere valore esimente. Nemmeno può riconoscersi, peraltro, ad essa il valore di una attenuante, tanto più se siconsidera che nella specie non è stata denunciata e giudicata la irregolarità delle singole gare disputate, ma la complessivaviolazione protratta nel tempo dal 17.12.2006 al 14.1.<strong>2007</strong>, la cui notevole rilevanza si desume dal numero delle gare coinvoltee dalle conseguenze sull‘andamento dell‘intero campionato e comportante come tale la responsabilità diretta ed oggettiva dellasocietà in ordine ai fatti compiuti dai propri tesserati in violazione dei fondamentali principi di lealtà, correttezza e probità (artt.1, comma 1, e 13 del C.G.S.). Ben si comprende, inoltre, come, non essendo in questione la validità dei singoli incontri el‘entità del punteggio in essi acquisito, non presenti alcuna rilevanza il dato che la sanzione comminata finisca per superarenella sua entità il punteggio complessivamente ottenuto sul campo. Diversamente opinando, infatti, si giungerebbe al risultatoparadossale, secondo cui, qualora una società non avesse conseguito alcun risultato utile, dovrebbe andare esente da qualsiasipenalizzazione nella relativa classifica. Per questi motivi la C.G.F respinge l‘appello come sopra proposto dalla A.S.D.Montegiorgio Calcio di Montegiorgio (Ascoli Piceno) e dispone l‘incameramento della tassa reclamo.9. RICORSO DEL CALCIATORE GRANDI MATHIAS AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA INFLITTAGLIFINO AL 31.1.<strong>2008</strong>(Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Lombardia del S.G.S. – Com. Uff. n. 46 del22.6.<strong>2007</strong>)Il Calciatore Grandi Mathias ha proposto ricorso avverso la sanzione della squalifica inflittagli fino al 31.1.<strong>2008</strong> Fax del29.6.<strong>2007</strong>, esattamente l‘ultimo giorno disponibile previsto dall‘art. 38, comma 2, del C.G.S.. Il fax con oggetto però non erasottoscritto. In seguito a ciò il Grandi, il 30.6.<strong>2007</strong> ha inviato un altro fax, questa volta sottoscritto. Quest‘ultimo però era fuoriil limite di sette giorni previsto dall‘art. n. 38, comma 2 C.G.S..Il ricorso del calciatore Grandi Mathias, pertanto èinammissibile ai sensi del combinato disposto degli artt. 33, comma 5, e 38, comma 2, del C.G.S., in quanto il fax di reclamo èstato inviato oltre i 7 giorni previsti. Per questi motivi la C.G.F. dichiara inammissibile il ricorso come sopra proposto dalcalciatore Grandi Mathias e dispone l‘incameramento della tassa reclamo.87


TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COMUNICATO UFFICIALE N. 82/CGF DEL 23 GENNAIO <strong>2008</strong>1) RICORSO DELL‘A.S.D. CALCIO A 5 IMOLA AVVERSO LE SANZIONI INFLITTE:DELL‘AMMENDA DI € 1.000,00E SQUALIFICA DEL CAMPO DI GIUOCO PER 3 GARE EFFETTIVE ALLA RECLAMANTE; DELLA SQUALIFICAFINO AL 31.1.2012 AL CALCIATORE GUBELLINI ANDREA, SEGUITO GARA CALCIO A 5 IMOLA/CIRIÈ CALCIOA 5 DEL 6.1.<strong>2008</strong>(Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 336 del 9.1.<strong>2008</strong>)La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall‘A.S.D. Calcio a 5 Imola di Imola (Bologna) e dispone incamerarsi latassa reclamo.2) RICORSO DELL‘A.C.D. FEMMINILE VIRTUS ROMAGNA AVVERSO LE SANZIONI DELL‘ AMMENDA DI €750,00 ALLA RECLAMANTE E DELLA SQUALIFICA FINO AL 23.4.<strong>2008</strong> AL SIG BATTILANI IVANO, INFLITTESEGUITO GARA PACKCENTER IMOLA CALCIO F/FEMMINILE VIRTUS ROMAGNA DEL 6.1.<strong>2008</strong>(Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio Femminile – Com. Uff. n. 50 del 9.1.<strong>2008</strong>)La C.G.F. in parziale accoglimento del reclamo come sopra proposto dall‘A.C.D. Femminile Virus Romagna di Torre Pedrera(Rimini) riduce le sanzioni inflitte ad € 500.00 di ammenda per la società e dell‘inibizione fino a tutto il 29.02.<strong>2008</strong> per il SigBattilani Ivano. Dispone restituirsi la tassa reclamo.3) RICORSO DEL S.C. DOMUS BRESSO AVVERSO LA SANZIONE DELLE SQUALIFICA PER 3 GARE EFFETTIVEINFLITTA AL CALCIATORE MBOW GORAM, SEGUITO GARA INTERFIVE VIGEVANO/DOMUS BRESSO DEL5.1.<strong>2008</strong>(Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 337 del 9.1.<strong>2008</strong>)La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dalla S.C. Domus Bresso di Presso (Milano) e dispone incamerarsi la tassareclamo.TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COMUNICATO UFFICIALE N.83/CGF DEL 23 GENNAIO <strong>2008</strong>(CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE - SEZIONI UNITE)1. RICORSO TARANTO SPORT s.r.l. AI SENSI DELL‘ART. 37, COMMA 1, LETT. a), C.G.S. AVVERSO LADECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO L.P.S.C CHE HA IRROGATO LA SANZIONE DELLA PERDITA DELLAGARA TARANTO-MASSESE DELL‘11.11.<strong>2007</strong> E L‘OBBLIGO DELLA DISPUTA DI DIECI GARE EFFETTIVE CONIL SETTORE DELLO STADIO DENOMINATO ―CURVA NORD‖ PRIVO DI SPETTATORI(Del. G.S. della L.P.S.C Com. Uff. 108/C del 8 gennaio <strong>2008</strong>).La Corte di Giustizia Federale, in parziale accoglimento del reclamo, ridetermina in sei giornate complessive le gare diCampionato per le quali vige l‘obbligo di disputare le stesse con il Settore dello stadio denominato ―Curva Nord‖ privo dispettatori. Conferma nel resto la decisione impugnata. Ordina la restituzione della tassa.2. RICORSO AI SENSI DEGLI ARTT. 31, COMMA 1, E 33 DEL CODICE GIUSTIZIA SPORTIVA DEL SIG.SALVATORE MARANO AVVERSO LA SANZIONE DELL‘INIBIZIONE FINO AL 31.8.<strong>2008</strong> INFLITTA A SEGUITODEL DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE(Delibera C.D.N. Com. Uff. n.20/CDN dell‘ 13.12.<strong>2007</strong>).La Corte di Giustizia Federale dichiara irricevibile il ricorso per tardività.3. RICORSO AI SENSI DEGLI ARTT. 31, COMMA 1, E 33 DEL CODICE GIUSTIZIA SPORTIVA DEL SIG. CONSOLOANDREA AVVERSO LA SANZIONE DELL‘INIBIZIONE FINO AL 30.4.<strong>2008</strong> INFLITTA A SEGUITO DELDEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE(Delibera C.D.N. Com. Uff. n.20/CDN dell‘ 13.12.<strong>2007</strong>).La Corte di Giustizia Federale dichiara irricevibile il ricorso per tardività.4. RICORSO DELLA POL. DIL. CANICATTINESE IN DATA 19.12.<strong>2007</strong> AVVERSO LA DECISIONE DELLACOMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE DEL COMITATO REGIONALE SICILIA INERENTE LACONFERMA DELLA SQUALIFICA DEL CALCIATORE FABIO MODICA FINO AL 30 GIUGNO 2009.(Comm. Disc. Terr. Com. Uff. n. 30 del 12.12.<strong>2007</strong>)La Corte di Giustizia Federale dichiara l‘inammissibilità del ricorso presentato.5. RICORSO DELLA A.S.D. EUROPA GRUMESE IN DATA 27.12.<strong>2007</strong> AVVERSO LA DECISIONEDELLACOMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE DEL COMITATO REGIONALEPUGLIA CHE HA CONFERMATOLA SANZIONE DELLA PERDITA DELLE GARA E LADISPUTA DI DUE GARE EFFETTIVE A PORTE CHIUSE(Comm. Disc. Terr. Com. Uff. n. 31 del20.12.<strong>2007</strong>)La Corte di Giustizia Federale dichiara l‘inammissibilità del ricorso presentato.88


6. RICORSO PER REVOCAZIONE PROPOSTO DAL SIG. STEFANO TITOMANLIO AI SENSI ART. 39, C.G.S.,AVVERSO LA DECISIONE ASSUNTA DALLA CORTE FEDERALE RELATIVAMENTE ALLA CONFERMA DELLASANZIONE DELLA INIBIZIONE AD ANNI TRE INFLITTA IN PRIMO GRADO A SEGUITO DEL DEFERIMENTODEL PROCURATORE FEDERALE PER LE VIOLAZIONI DELL‘ART.6, COMMI 1 E 6, C.G.S.(Com. Uff. 7/Cf del 1.09.<strong>2007</strong>).La Corte di Giustizia Federale dichiara la inammissibilità del ricorso e ordina l‘incameramento della relativa tassa.TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COMUNICATO UFFICIALE N.84/CGF DEL 24 GENNAIO <strong>2008</strong>(CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE - SEZIONI UNITE)ISTANZE DI RIABILITAZIONE AI SENSI DELL‘ ARTT. 26, COMMA 3, CODICE GIUSTIZIASPORTIVA AVANZATEDAI SIGNORI TESTA LEONARDO, TARTAGLIA MARIO, CANOSSA LEANDRO-- Istanza di riabilitazione, ai sensi dell‘art. 26, comma 3, C.G.S. presentata dal Sig. TESTALEONARDO.Con decisione del G.S. de0.lla L.N.D. – C.R. Sicilia pubblicata nel C.U. n. 54 del 10 maggio 2000, il calciatore Testa Leonardoè stato squalificato per la durata di cinque anni, con proposta di radiazione (ratificata) dai ruoli federali, ―per contegnoirriguardoso nei confronti dell‘arbitro, nonché per averlo colpito con una violenta testata tra il naso e la bocca che procuravafrattura del setto nasale con epistassi e la parziale rottura di un dente, costringendolo ad interrompere la gara‖. Con istanzapervenuta il 12 ottobre <strong>2007</strong>, il suddetto ha chiesto che venisse disposta la riabilitazione ai sensi e per gli effetti di cui all‘art.26, comma 3, C.G.S., dando conto della sussistenza delle condizioni previste dalla citata norma. La Corte, sentito ilrappresentante della Procura Federale, ritiene inammissibile l‘istanza atteso che non è spirato il termine fissato dalla medesimadisposizione, la quale prevede che possano chiedere la riabilitazione i soggetti ai quali sia stata preclusa la permanenza inqualsiasi rango o categoria della Federazione ―trascorsi almeno 3 anni dal giorno in cui è stata scontata od estinta la sanzione‖.Allo stato, detto termine, all‘evidenza, con riguardo alla squalifica quinquennale inflitta, non è interamente trascorso.P.Q.M.La Corte di Giustizia Federale dichiara inammissibile l‘istanza.- Istanza di riabilitazione, ai sensi dell‘art. 26, comma 3, C.G.S. presentata dal Sig. TARTAGLIA MARIO.Con decisione del G.S. della L.N.D. – C.R. Lazio pubblicata nel C.U. n. 62 del 22 gennaio 1998, il calciatore Tartaglia Mario èstato squalificato per la durata di cinque anni (fino al 20 gennaio 2003), con proposta di radiazione (ratificata) dai ruolifederali, perché ―a fine gara colpiva l‘arbitro con un violento pugno sul naso, lesionandogli il setto nasale‖. Con istanzatrasmessa il 24 ottobre <strong>2007</strong>, il suddetto ha chiesto, genericamente, che venisse disposta la riabilitazione, scusandosi ancorauna volta dei fatti, senza però dar conto della sussistenza delle condizioni previste dall‘art. 26, comma 3, C.G.S., il qualeespressamente richiede che il soggetto istante non abbia tratto vantaggio economico, produca un‘autodichiarazione attestantel‘ininterrotta condotta incensurabile e che ricorrano prospettive di non ripetizione della violazione. La Corte, pertanto, sentito ilrappresentante della Procura Federale, pur essendo trascorso il termine prescritto dalla richiamata norma, ritiene di non poteraccogliere l‘istanza. P.Q.M. La Corte di Giustizia Federale respinge l‘istanza.- Istanza di riabilitazione, ai sensi dell‘art. 26, comma 3, C.G.S. presentata dal Sig. CANOSSA LEANDRO.Con decisione del G.S. della L.N.D. – C.R. Liguria pubblicata nel C.U. n. 12 del 18 ottobre 2001, l‘allenatore dilettanteCanossa Leandro è stato inibito per la durata di cinque anni, con proposta di radiazione (ratificata) dai ruoli federali, per gravifatti di violenza ai danni dell‘arbitro, spintonato, colpito con una ginocchiata e con un violento pugno allo stomaco. Conistanza pervenuta il 23 novembre <strong>2007</strong>, il suddetto ha chiesto che venisse disposta la riabilitazione ai sensi e per gli effetti dicui all‘art. 26, comma 3, C.G.S., dando conto della sussistenza delle condizioni previste dalla citata norma. La Corte, sentito ilrappresentante della Procura Federale, ritiene inammissibile l‘istanza atteso che non è spirato il termine fissato dalla medesimadisposizione, la quale prevede che possano chiedere la riabilitazione i soggetti ai quali sia stata preclusa la permanenza inqualsiasi rango o categoria della Federazione ―trascorsi almeno 3 anni dal giorno in cui è stata scontata od estinta la sanzione‖.Allo stato, detto termine, all‘evidenza, con riguardo alla squalifica quinquennale inflitta, non è interamente trascorso. P.Q.M.La Corte di Giustizia Federale dichiara inammissibile l‘istanza.TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COMUNICATO UFFICIALE N. 85/CGF DEL 25/ GENNAIO <strong>2008</strong>SQUALIFICA PER 3 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE FLORINDO MICHELE, SEGUITO GARA SANMARINO/VITERBESE DEL 13.01.<strong>2008</strong>(Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 111/C del 15.1.<strong>2008</strong>)La C.G.F respinge il ricorso come sopra proposto dal San Marino Calcio di Serravalle (Repubblica San Marino) e disponeincamerarsi la tassa reclamo.2) RICORSO DELLA SPAL 1907 S.P.A AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GARE EFFETTIVEINFLITTA AL CALCIATORE LA GROTTERIA CRISTIAN, SEGUITO GARA SPAL/BELLARIA DEL 13.01.<strong>2008</strong>(Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 111/C del 15.1.<strong>2008</strong>)La C.G.F. preso atto della rinuncia al ricorso come sopra proposto dalla Spal 1907 S.p.A. di Ferraradichiara estinto ilprocedimento. Dispone l‘incameramento della tassa reclamo.89


3) RICORSO CON PROCEDIMENTO D‘URGENZA DELL‘A.C. PRATO 1908 AVVERSO LA SANZIONE DELLASQUALIFICA PER 2 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE LAMMA GIULIANO, SEGUITO GARACUOIOPELLI C.R./PRATODEL 20.01.<strong>2008</strong>(Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 116/C del 22.01.<strong>2008</strong>)La C.G.F. in accoglimento del ricorso con procedimento d‘urgenza come sopra proposto dall‘A.C. Prato 1908 di Prato annullal‘ impugnata delibera rideterminando la sanzione nella sola ammenda di € 500,00. Dispone restituirsi la tassa reclamo.4) RICORSO DELL‘A.C. REGGIANA 1919 S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GAREEFFETTIVE INFLITTA AL SIG. PANE ALESSANDRO SEGUITO GARA PORTOGRUARO S./REGGIANA DEL20.1.<strong>2008</strong>(Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 116/C del 22.1.<strong>2008</strong>)La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall‘A.C. Reggiana 1919 S.p.A. di Reggio nell‘Emilia (Reggio Emilia) edispone incamerarsi la tassa reclamo.TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COMUNICATO UFFICIALE N. 86/CGF DEL 25 GENNAIO <strong>2008</strong>1) RICORSO DELL‘ A.C.D. GIACOMENSE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GAREEFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE CACURIO RAFFAELE SEGUITO GARA GIACOMENSE/MEZZOLARADEL 6.1.<strong>2008</strong>(Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 69 del 9.1.<strong>2008</strong>)La C.G.F respinge il ricorso come sopra proposto dall‘A.C.D. Giacomense di Masi San Giacomo (Ferrara) e disponeincamerarsi la tassa reclamo.2) RICORSO DELLA S.S.C. GRAGNANO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GARE EFFETTIVEINFLITTA AL CALCIATORE SALOMONE ANTONIO SEGUITO GARA BARLETTA/GRAGNANO DEL 6.1.<strong>2008</strong>(Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 69 del 9.1.<strong>2008</strong>)La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dalla S.S.C. Gragnano di Gragnano (Napoli) e dispone incamerarsi la tassareclamo.3) RICORSO DELL‘A.C. PATERNO‘ 2004 AVVERSO LA SANZIONE DELL‘AMMENDA DI € 4.000,00, INFLITTASEGUITO GARA SIRACUSA/PATERNÒ DEL 13.1.<strong>2008</strong>(Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 72 del 16.1.<strong>2008</strong>)La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall‘A.C. Paternò 2004 di Paterno (Catania) e dispone incamerarsi la tassareclamo.4) RICORSO DELL‘A.C. VOGHERA S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELL‘AMMENDA DI € 2.500,00 INFLITTAALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA VOGHERA/DARFO BOARIO DEL 16.1.<strong>2008</strong>(Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 73 del 17.1.<strong>2008</strong>)La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall‘A.C. Voghera S.r.l. di Voghera (Pavia) e dispone incamerarsi la tassareclamo.5) RICORSO DELL‘ U.S. TOLENTINO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVEINFLITTA AL CALCIATORE SAVINI ANDREA, SEGUITO GARA GROTTAMMARE/TOLENTINO DEL 9.12.<strong>2007</strong>(Delibera del Giudice Sportivo presso la Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 57del 12.12.<strong>2007</strong>)La C.G.F. dichiara inammissibile il ricorso come sopra proposto dall‘U.S. Tolentino di Tolentino (Macerata), per omesso inviodei motivi di reclamo a seguito di preannuncio con richiesta di copia degli atti e dispone incamerarsi la tassa reclamo.6) RICORSO DELL‘U.S. CASTROVILLARI CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GAREEFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE ALDERUCCIO PIETRO, SEGUITO GARA NOCERINA/CASTROVILLARIDEL 12.1.<strong>2008</strong>(Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 72 del 16.1.<strong>2008</strong>)La C.G.F. preso atto della rinuncia al ricorso come sopra proposto dall‘U.S. Castrovillari Calcio diCastrovillari (Cosenza)dichiara estinto il procedimento e dispone incamerarsi la tassa reclamo.TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COMUNICATO UFFICIALE N. 87/CGF DEL 25 GENNAIO <strong>2008</strong>1) RICORSO DELL‘ A.C. CHIEVO VERONA AVVERSO LA SANZIONE DELL‘AMMENDA DI € 5.000,00 INFLITTAALLA RECLAMANTE PER RESPONSABILITÀ OGGETTIVA IN RELAZIONE ALLE DICHIARAZIONI DELCALCIATORE SEMIOLI FRANCO (ALL‘EPOCA DEI FATTI TESSERATO A.C. CHIEVO VERONA ATTUALMENTETESSERATO A.C.F. FIORENTINA) RESE IN DATA 27/05/<strong>2007</strong> AL TERMINE DELLA GARA CATANIA/CHIEVOVERONA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER LA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 390


COMMA 1 E 4 COMMI 1 E 3 C.G.S. (TRASFUSI NELL‘ART. 5 COMMI 1, 5 E 6 LETT. D) DEL VIGENTE C.G.S) EDELLA SOCIETÀ CHIEVO VERONA CALCIO PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 2 COMMA 4 E 3 COMMA 2 C.G.S(TRASFUSO NELL‘ARTT. 4 E 5 VIGENTE C.G.S.)(Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 21/CDN del 20.12.<strong>2007</strong>)La C.G.F respinge il ricorso come sopra proposto dall‘A.C. Chievo Verona di Verona e dispone incamerarsi la tassa reclamo.2) RICORSO DEL SIG. TRUCCOLO CARLO COLLABORATORE A.S. LIVORNO CALCIO S.R.L., AVVERSO LASANZIONE DELL‘INIBIZIONE FINO AL 31.1.<strong>2008</strong> INFLITTAGLI A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELPROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL‘ART. 1, COMMA 1 C.G.S.(Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 24/CDN dell‘11.1.<strong>2008</strong>)3) RICORSO DELL‘A.S. LIVORNO CALCIO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE: DELL‘INIBIZIONE FINO AL 31.1.<strong>2008</strong>AL SIG. CARLO VIVALDI E DELL‘AMMENDA DI € 2.500,00 ALLA RECLAMANTE INFLITTE A SEGUITO DIDEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER LE VIOLAZIONI RISPETTIVAMENTE ASCRITTEDELL‘ART. 1, COMMA 1 C.G.S. E DELL‘ART. 4, COMMA 2 C.G.S.(Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 24/CDN dell‘11.1.<strong>2008</strong>)La C.G.F. riuniti i reclami nn. 2) e 3) in parziale accoglimento dei ricorsi come sopra proposti ridetermina le sanzioni inflittecome segue: ammonizione ai sigg.ri Carlo Truccolo e Carlo Vivaldi e ammenda di € 1.000,00 alla società A.S. Livorno CalcioS.r.l. di Livorno. Dispone restituirsi la tassareclamo.TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COMUNICATO UFFICIALE N. 88/CGF DEL 25 GENNAIO <strong>2008</strong>(CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE - SEZIONI UNITE)1) RICORSO DELL‘ A.S.D. ATS CITTÀ DI QUARTU (C5) AI SENSI DELL‘ART. 48,COMMA 5, C.G.S. AVVERSO LADECISIONE DELLA COMMISSIONE TESSERAMENTI(Del. Com. Uff. n.9/D del 27.9.<strong>2007</strong>)In data 16 ottobre <strong>2007</strong>, l‘Associazione Sportiva Dilettantistica ATS Città di Quartu C5 proponeva ricorso avverso la decisionedi inammissibilità deliberata dalla Commissione Tesseramenti relativa allo svincolo concesso ai sensi dell‘art. 32bis NOIF alcalciatore Leal Zara Maycon. Infatti, con delibera di cui al Com. Uff. n.9/D adottata nella riunione del 26 settembre <strong>2007</strong>, laCommissione Tesseramenti dichiarava il reclamo della citata società inammissibile per non aver la medesima provveduto ―aversare la prescritta tassa nonostante il sollecito della Segreteria‖. Nelle memorie presentate dalla ricorrente, la stessasosteneva di aver chiesto di addebitare la relativa tassa sul conto della società, in essere presso la Divisione Calcio a 5, cosìcome previsto dall‘art. 33 n. 8 C.G.S.. A tal fine allegava apposita comunicazione con cui si dava indicazione circa ladisposizione di addebito per il reclamo inoltrato davanti alla Commissione Tesseramenti. L‘appello è fondato e va accolto.Infatti, le norme generali del procedimento disciplinare, così come modificate dal Codice di Giustizia Sportiva vigente, nonprevedono tra le cause di inammissibilità la mancata corresponsione della prescritta tassa. La C.G.F., in accoglimentodell‘appello come innanzi proposto dall‘Associazione Sportiva dilettantistica ATS Città di Quartu C5, così dispone:a) annulla l‘impugnata delibera ai sensi dell‘art. 37 n. 4 C.G.S. per insussistenza della dichiarata inammissibilità;b) rimette gli atti alla Commissione Tesseramenti per l‘esame di merito;c) ordina restituirsi la relativa tassa.P.Q.M.La Corte di Giustizia Federale accoglie il ricorso e per l‘effetto rinvia alla Commissione Tesseramenti per l‘esame del merito;dispone la restituzione della relativa tassa.2) RICORSO AI SENSI DELL‘ART. 50, COMMA 9, C.G.S. DELLA REGGINA CALCIOS.p.A. AVVERSO LADECISIONE DELLA COMMISSIONE VERTENZE ECONOMICHE RIGUARDANTE IL PREMIO ALLA CARRIERADEL CALCIATORE TOGNOZZI LUCA(Delibera C.V.E. Com. Uff. n.4/D del 27.7.<strong>2007</strong>).La Commissione Vertenze Economiche, con propria decisione, ha rigettato il reclamo della società Reggina Calcio propostocontro la certificazione del premio alla carriera ai sensi dell‘art. 99 bis NOIF emessa da parte dell‘Ufficio del Lavoro e Premidella F.I.G.C., che quantificava l‘ammontare del premio, a favore dell‘ A.S.D. U.S. Settignanese, a seguito dell‘esordio in serieA del calciatore Luca Tognozzi, avvenuto nel corso della gara Reggina-Roma, disputata in data 15.10.2006, determinandonel‘importo in Euro 54.000,00 non dovendosi operare alcuna detrazione, in quanto la società richiedente, in precedenza, nonaveva percepito alcun ―premio di preparazione‖ ex art. 96 NOIF, né alcun ―premio di addestramento e formazione tecnica‖ exart. 99 NOIF, né alcuna somma a titolo di trasferimento ex art.100 NOIF. Avverso la decisione di rigetto, ricorre a questa Cortedi Giustizia Federale la società Reggina Calcio sostenendo che la norma deve essere interpretata ed applicata con riferimentoalle finalità che intende perseguire, per modo che la previsione normativa di detrarre dal premio tutte le somme che siano statepercepite, in correlazione alla progressione di carriera del calciatore, deve intendersi riferita al diritto della societàdilettantistica a percepire il premio, che deve essere considerato come corrisposto, ancorché la società, di fatto, non abbiaesercitato il relativo diritto. Il ricorso è infondato e come tale va rigettato. La Corte di Giustizia Federale osservapreliminarmente che le risultanze di fatto del procedimento, rendono irrilevante, ai fini della decisione, la questione dedottasenza successo davanti alla Commissione Vertenze Economiche e riproposta in questa sede dalla ricorrente, circa la detraibilità91


nel calcolo della liquidazione del premio alla carriera, disciplinato dall‘art. 99 bis NOIF, anche se non effettivamente percepito,non avendo la società dilettantistica esercitato il relativo diritto. Nella fattispecie, sta di fatto, come risulta dalla ulteriorecertificazione, richiesta mediante ordinanza istruttoria, all‘Ufficio Lavoro e Premi, che non soltanto la società A.S.D. U.S.Settignanese, non ha percepito in precedenza da una società professionistica il ―premio di preparazione‖ o di ―addestramento eformazione tecnica‖, ma che, in riferimento alle stagioni sportive 1989/90, 1990/91 e 1991/92, nelle quali la società era titolaredel tesseramento del calciatore Luca Tognozzi, non sussistevano le condizioni che potevano dar luogo all‘esercizio del diritto,poiché le disposizioni premiali sono state emanate successivamente al 1995. P.Q.M. La Corte di Giustizia Federale respinge iricorsi; ordina l‘incameramento delle relative tasse.3) RICORSO AI SENSI DELL‘ART. 50, COMMA 9, C.G.S. DELLA REGGINA CALCIO S.p.A. AVVERSO LADECISIONE DELLA COMMISSIONE VERTENZE ECONOMICHE RIGUARDANTE IL PREMIO ALLA CARRIERADEL CALCIATORE DI DIO PALMIRO(Delibera C.V.E. Com. Uff. n.4/D del 27.7.<strong>2007</strong>).La Commissione Vertenze Economiche, con propria decisione, ha rigettato il reclamo della società Reggina Calcio propostocontro la certificazione del premio alla carriera ai sensi dell‘art. 99 bis NOIF emessa da parte dell‘Ufficio del Lavoro e Premidella F.I.G.C.; l‘ammontare del premio, a favore dell‘A.S. Giorgio Ferrini, a seguito dell‘esordio in serie A del calciatorePalmiro Di Dio, avvenuto nel corso della gara Lazio-Reggina, disputata in data 29.10.2006, era determinato in Euro 54.000,00non dovendosi operare alcuna detrazione, in quanto la società richiedente, in precedenza, non aveva percepito alcun ―premio dipreparazione‖ ex art. 96 NOIF, né alcun ―premio di addestramento e formazione tecnica‖ ex art.99 NOIF, né alcuna somma atitolo di trasferimento ex art.100 NOIF. Avverso la decisione di rigetto, ricorre a questa Corte di Giustizia Federale la societàReggina Calcio sostenendo che la norma deve essere interpretata ed applicata con riferimento alle finalità che intendeperseguire, per modo che la previsione normativa di detrarre dal premio tutte le somme che siano state percepite, incorrelazione alla progressione di carriera del calciatore, deve intendersi riferita al diritto della società dilettantistica a percepireil premio, che deve essere considerato come corrisposto, ancorché la società, di fatto, non abbia esercitato il suo diritto.Sostiene altresì la ricorrente che le liberatorie rilasciate dalla A.S. Giorgio Ferrini e dall‘A.C. Milan Sannio all‘A.S. Bari, peraver ricevuto quanto alle stesse spettante, lasciano presumere che ―il premio di preparazione‖ sia stato pagato o quanto menoche le società dilettantistiche vi abbiano rinunciato. Il ricorso è infondato e come tale va rigettato. La Corte di GiustiziaFederale osserva preliminarmente che le risultanze di fatto del procedimento, rendono irrilevante, ai fini della decisione, laquestione dedotta senza successo davanti alla Commissione Vertenze Economiche e riproposta in questa sede dalla ricorrente,circa la detraibilità nel calcolo della liquidazione del premio alla carriera, disciplinato dall‘art. 99 bis NOIF, del ―premio dipreparazione‖, anche se non effettivamente percepito, non avendo la società dilettantistica esercitato il relativo diritto, oavendovi rinunciato. Nella fattispecie, sta di fatto, che manca il presupposto, postulato dalla tesi della società ricorrente, e cioèche la società dilettantistica abbia già percepito in precedenza il premio di preparazione dalla società professionistica A.S. Bari,dal momento che, come risulta dall‘ulteriore accertamento richiesto, mediante ordinanza istruttoria, all‘Ufficio del Lavoro ePremi della F.I.G.C., non si è raggiunta la prova della percezione da parte della società A.S. Giorgio Ferrini (che ha poiincorporato per fusione l‘A.C. Milan Sannio) di alcun premio, avendo la A.S. Bari escluso di avere corrisposto alle due societàalcun importo, comunque connesso, con il tesseramento, a proprio favore, del calciatore Palmiro Di Dio. Correttamente dunquel‘Ufficio del Lavoro e la Commissione Vertenze Economiche, sulla base della dichiarazione della A.S. Bari - societàprofessionistica sottoposta al controllo dei bilanci da parte degli organi statutari - di non aver corrisposto alcun importoconnesso con il tesseramento del calciatore Palmiro Di Dio, non hanno attribuito alcun valore probatorio alle due liberatorierilasciate dalla società A.S. Giorgio Ferrini e dalla A.C. Milan Sannio, peraltro assolutamente generiche e prive di una precisacausale. Ne consegue, che la non onerosità del trasferimento, esclude non soltanto la ipotesi prevista dall‘art.100 NOIF, mapreclude, per la mancanza dello stesso presupposto, la possibilità di richiedere il ―premio di preparazione‖ ai sensi dell‘art. 96NOIF. P.Q.M. La Corte di Giustizia Federale respinge i ricorsi; ordina l‘incameramento delle relative tasse.4) RICORSO AI SENSI DELL‘ART. 50, COMMA 9, C.G.S. DELLA REGGINA CALCIO S.p.A. AVVERSO LADECISIONE DELLA COMMISSIONE VERTENZE ECONOMICHE RIGUARDANTE IL PREMIO ALLA CARRIERADEL CALCIATORE GAZZI ALESSANDRO (Delibera C.V.E. Com. Uff. n.4/D del 27.7.<strong>2007</strong>).La Commissione Vertenze Economiche, con propria decisione, ha rigettato il reclamo della società Reggina Calcio propostocontro la certificazione del premio alla carriera ai sensi dell‘art. 99 bis NOIF emessa da parte dell‘Ufficio del Lavoro e Premidella F.I.G.C., che quantificava l‘ammontare del premio, a favore della società Calcio Montebelluna, a seguito dell‘esordio inserie A del calciatore Alessandro Gazzi, avvenuto nel corso della gara Torino-Reggina, disputata in data 11.2.<strong>2007</strong>,determinandone l‘importo in Euro 54.000,00 non dovendosi operare alcuna detrazione, in quanto la società richiedente, inprecedenza, non aveva percepito alcun ―premio di preparazione‖ ex art. 96 NOIF, né alcun ―premio di addestramento eformazione tecnica‖ ex art. 99 NOIF, né alcuna somma a titolo di trasferimento ex art.100 NOIF. Avverso la decisione dirigetto, ricorre a questa Corte di Giustizia Federale la società Reggina Calcio sostenendo che la norma deve essere interpretataed applicata con riferimento alle finalità che intende perseguire, per modo che la previsione normativa di detrarre dal premiotutte le somme che siano state percepite, in correlazione alla progressione di carriera del calciatore, deve intendersi riferita aldiritto della società dilettantistica a percepire il premio, che deve essere considerato come corrisposto, ancorché la società, difatto, non abbia esercitato il suo diritto. Il ricorso è infondato e come tale va rigettato. La Corte di Giustizia Federale osservapreliminarmente che le risultanze di fatto del procedimento rendono irrilevante ai fini della decisione la questione dedottasenza successo davanti alla Commissione Vertenze Economiche e, riproposta in questa sede dalla ricorrente, circa ladetraibilità92


nel calcolo della liquidazione del premio alla carriera, disciplinato dall‘art. 99 bis NOIF, del ―premio di preparazione‖, anchese non effettivamente percepito, non avendo la società dilettantistica esercitato il relativo diritto. Nella fattispecie, sta di fatto,come risulta dalla ulteriore certificazione richiesta, mediante ordinanza istruttoria, all‘Ufficio Lavoro e Premi, che la societàdilettantistica Calcio Montebelluna, non soltanto non ha percepito, ma non aveva titolo a percepire il ―premio di preparazione‖di cui all‘art. 96 NOIF o importi derivanti da trasferimento a titolo oneroso a società professionistica, in quanto il trasferimentodel calciatore Alessandro Gazzi dal Calcio Montebelluna al Treviso F.C. 1993 è avvenuto con ―modulo di variazione ditesseramento‖ n.2375 in qualità di giovane di serie ―a titolo gratuito‖. In virtù di tale documento risulta pertanto che la nononerosità del trasferimento, esclude non soltanto la ipotesi prevista dall‘art.100 NOIF, ma preclude, per la mancanza dellostesso presupposto, la possibilità di richiedere il ―premio di preparazione‖ ai sensi dell‘art. 96 NOIF. P.Q.M. La Corte diGiustizia Federale respinge i ricorsi; ordina l‘incameramento delle relative tasse.TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COMUNICATO UFFICIALE N. 89/CGF DEL 30 GENNAIO <strong>2008</strong>1) RICORSO DEL SIGNOR MASSANO CLAUDIO AVVERSO LA REIEZIONE DEL RECLAMO PROPOSTO AL FINEDI OTTENERE LO SVINCOLO, PER CAMBIO DI RESIDENZA, EX ART.111 N.O.I.F. DALL‘A.S.D. SAVIGLIANESE(Delibera della Commissione Tesseramenti – Com. Uff. n. 13/D del 6.11.<strong>2007</strong>)La C.G.F respinge il ricorso come sopra proposto dal signor Massano Claudio e dispone incamerarsi la tassa reclamo.2) DEFERIMENTO DELL‘ UFFICIO PROCURA ANTIDOPING DEL C.O.N.I. A CARICO DEI CALCIATORI: M. D. E P.D., ATTUALMENTE TESSERATI PER LA SOCIETÀ BRESCIA CALCIO, PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 6.2 E 6.6DELLE ISTRUZIONI OPERATIVE DEL COMITATO CONTROLLI ANTIDOPING DI CUI ALLE NORME SPORTIVEANTIDOPINGLa C.G.F, per il deferimento come sopra proposto dall‘Ufficio di Procura Antidoping del C.O.N.I., proscioglie i calciatori M.D. e P. D. dalle incolpazioni loro ascritte e trasmette gli atti alla Procura Federale per l‘accertamento di eventuali responsabilitàin capo ai calciatori medesimi e/o ad altri soggetti svolgenti attività tecnica, organizzativa o decisionale per la società BresciaCalcio S.p.A. per violazione dei doveri e degli obblighi generali di cui l‘art. 1 comma 1 C.G.S.3) DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DEL SIGNOR PAOLILLO GAETANO AGENTE DICALCIATORI, PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DELL‘ART. 12, COMMA 1 DEL REGOLAMENTO AGENTIDI CALCIATORILa C.G.F in accoglimento del deferimento come sopra proposto dal Procuratore Federale infligge al Sig. Paolillo Gaetanol‘ammenda di € 1.000,00.4) DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DEL SIGNOR GRIMALDI STANISLAO, AGENTEDI CALCIATORI, PRESIDENTE E LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA WORLD FOOTBALL SERVICE S.R.L., PERRISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DI CUI AGLI ARTT. 1, COMMA 1 C.G.S., 17 E 23 REGOLAMENTO AGENTIDEI CALCIATORI E 30 STATUTO FEDERALE.La C.G.F, per il deferimento come sopra proposto dal Procuratore Federale, proscioglie il Signor Grimaldi Stanislao e rimandagli atti alla Procura Federale per accertare la responsabilità dei soggetti e delle società interessate in considerazione di eventualicomportamenti contrari allo spirito ed alla disciplina del Regolamento degli Agenti dei Calciatori5) DEFERIMENTO DELL‘UFFICIO PROCURA ANTIDOPING DEL C.O.N.I. A CARICO DEL CALCIATORE C. N.,ATTUALMENTE TESSERATO REGGINA CALCIO S.P.A., PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 6.2 E 6.6 DELLEISTRUZIONI OPERATIVE DEL COMITATO CONTROLLI ANTIDOPING DI CUI ALLE NORME SPORTIVEANTIDOPINGLa C.G.F per il deferimento come sopra proposto dall‘Ufficio di Procura Antidoping del C.O.N.I., proscioglie il calciatore C.N. dalle violazioni contestate e trasmette gli atti alla Procura Federale per l‘accertamento di eventuali responsabilità in capo alC. e/o ad altri soggetti svolgenti attività tecnica, organizzativa o decisionale per la società Reggina Calcio S.p.A. per violazionedei doveri e degli obblighi generali di cui l‘art. 1 comma 1 C.G.S.ORDINANZE6) RICORSO DELLA F.C. MONTEPONI IGLESIAS AVVERSO LA DECLARATORIA DI NULLITÀ DELTESSERAMENTO IN PROPRIO FAVORE DEL CALCIATORE TODDE FABIANO NATO IL 18.11.1988(Delibera della Commissione Tesseramenti – Com. Uff. n. 15/D del 7.12.<strong>2007</strong>)La C.G.F rimette gli atti del ricorso come sopra proposto dalla F.C. Monteponi Iglesias di Iglesias (Carbonia-Iglesias), allaProcura Federale affinché accerti i profili inerenti l‘asserita apocrifia della sottoscrizione interpellando il titolare della firma.7) RICORSO DELL‘ A.S. PRO CALCETTO AVEZZANO AVVERSO LA DECLARATORIA DI NULLITÀ DELTESSERAMENTO IN PROPRIO FAVORE DEL CALCIATORE PIERINI MAX ANTONIO NATO IL 9.2.1983 (Deliberadella Commissione Tesseramenti – Com. Uff. n. 13/D del 6.11.<strong>2007</strong>)93


La C.G.F dispone procedere, per il ricorso come sopra proposto dall‘A.S. Pro Calcetto Avezzano di Avezzano (L‘Aquila), aCTU tecnico-grafica sulla firma posta ed attribuita al calciatore Pierini in calce alla richiesta di tesseramento prot. <strong>2007</strong>/973,alla luce delle scritture di comparazione e della relazione della dottoressa Mastropietro in atti, riservandosi ogniprovvedimento.TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COMUNICATO UFFICIALE N. 90/CGF DEL 31 GENNAIO <strong>2008</strong>1) RICORSO DELLA HELLAS VERONA F.C. S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GAREEFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE PIOCELLE SEBASTIEN SEGUITO GARA HELLAS VERONA/SASSUOLODEL 20.1.<strong>2008</strong>(Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 116/C del 22.1.<strong>2008</strong>)La C.G.F respinge il ricorso come sopra proposto dalla Hellas Verona F.C. S.p.A. di Verona e dispone incamerarsi la tassareclamo.TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COMUNICATO UFFICIALE N. 91/CGF DEL 31 GENNAIO <strong>2008</strong>1) RICORSO DELL‘ A.S.D. SPORTING PELORO MESSINA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE BONATTO CARLOS EDUARDO, SEGUITO GARA SPORTINGPELORO MESSINA/A.S.D. RAGALBUTO DEL 12.1.<strong>2008</strong>(Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 359 del 16.1.<strong>2008</strong>)La C.G.F respinge il ricorso come sopra proposto dall‘A.S.D. Sporting Peloro Messina di Messina e dispone incamerarsi latassa reclamo.2) RICORSO DELL‘ A.S.C. PRO CAPOTERRA 2000 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 5 GAREEFFETTIVE INFLITTE AL CALCIATORE AMAR FEDERICO JUAN SEGUITO GARA PRO CAPOTERRA2000/ALGUER DEL 12.1.<strong>2008</strong>(Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 359 del 16.1.<strong>2008</strong>)La C.G.F in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dell‘A.S.C. Pro Capoterra 2000 di Capoterra (Cagliari),ridetermina la squalifica inflitta al calciatore Amar Federico Juan, a 3 giornate effettive di gara. Dispone restituirsi la tassareclamo.3) RICORSO DELL‘ A.S.D. MARCA TREVIGIANA CALCIO A 5 AVVERSO DECISIONI MERITO GARA NAPOLICALCIO A 5/MARCA TREVIGIANA CALCIO DEL 29.12.<strong>2007</strong>(Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 382 del 23.1.<strong>2008</strong>)La C.G.F respinge il ricorso come sopra proposto dell‘A.S.D. Marca Trevigiana Calcio a 5 di Castelfranco Veneto (Treviso) edispone incamerarsi la tassa reclamo.TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COMUNICATO UFFICIALE N. 92/CGF DEL 31 GENNAIO <strong>2008</strong>(CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE - SEZIONI UNITE)1. RICORSO TARANTO SPORT s.r.l. AI SENSI DELL‘ART. 37, COMMA 1, LETT. a), C.G.S. AVVERSO LADECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO L.P.S.C CHE HA IRROGATO LA SANZIONE DELLA PERDITA DELLAGARA TARANTO-MASSESE DELL‘11.11.<strong>2007</strong> E L‘OBBLIGO DELLA DISPUTA DI DIECI GARE EFFETTIVE CONIL SETTORE DELLO STADIO DENOMINATO ―CURVA NORD‖ PRIVO DI SPETTATORI(Del. G.S. della L.P.S.C Com. Uff. 108/C del 8 gennaio <strong>2008</strong>).Con atto dell‘11 gennaio <strong>2008</strong> la società Taranto Sport s.r.l. preannunciava ricorso avverso la decisione con cui il precedente 8gennaio il Giudice sportivo presso la L.P.S.C aveva ad essa inflitto la punizione <strong>sportiva</strong> della perdita con il punteggio di 0-3 afavore della società Massese della relativa gara interna disputata l‘11 novembre <strong>2007</strong> nonché di infliggere alla medesimasocietà la sanzione consistente nell‘obbligo di disputare 10 gare effettive con il settore dello stadio denominato Curva Nordprivo di spettatori. La decisione di cui veniva preannunciata l‘impugnazione, mentre affermava che la natura del procedimentoche si svolge davanti al Giudice sportivo è tale da qualificare lo stesso come svolgentesi in assenza di contraddittorio, nelmerito rilevava che dagli atti ufficiali, gli unici valutabili in tale sede ai sensi del combinato disposto degli artt. 29, comma 2, e35 Codice di Giustizia Sportiva, appariva accertata la sussistenza di comportamenti di particolare gravità da parte deisostenitori del Taranto cui consegue la responsabilità della società, solo attenuata per effetto della dissociazione chiaramentemanifestata da sostenitori della medesima società collocati in settori dello stadio diversi da quelli nel quale si erano verificatigli incidenti che poi avevano portato alla sospensione della gara nel secondo tempo di gioco. In particolare, la decisio neponeva in rilievo che la responsabilità della società, in quanto scaturente da comportamenti sostanzialmente omissivi, apparivapiù prossima alla responsabilità diretta piuttosto che a quella oggettiva. Con atto trasmesso per fax il 22 gennaio <strong>2008</strong> lasocietà Taranto Sport s.r.l. inviava i motivi a sostegno del preannunciato reclamo. In sostanza la reclamante deduceva: 1) che ladecisione impugnata si era limitata a riproporre gli argomenti già utilizzati nella precedente pronuncia del 13 novembre <strong>2007</strong>,annullata con decisione di questa Corte del 5 dicembre successivo in ragione della mancata acquisizione del reclamopronunciato dalla medesima società in pendenza della decisione del Giudice sportivo, ciò che avrebbe determinato la94


violazione dei principi del giusto processo che garantiscono la pienezza del contraddittorio e il concreto diritto alla difesa oltreche ponendo le premesse per l‘adozione di una decisione contraddittoria sul reclamo stesso rispetto a quella oggetto dellaprecedente impugnazione. In particolare, la reclamante denunciava il mancato esame del materiale probatorio da essa prodottonel corso della rinnovazione del giudizio, che possiederebbe attitudine a dar luogo ad una diversa ricostruzione dei fatti; 2) laerronea pretermissione della disposizione di cui all‘art. 17, comma 4, ult. cpv., C.G.S. applicabile al caso di specie, cheavrebbe permesso di ritenere ricorrenti circostanze di carattere eccezionale, sì da pervenire ad una pronuncia di annullamentodella gara, con previsione della sua ripetizione. In particolare, le circostanze eccezionali sarebbero state le medesime – legatead un evento letale che aveva colpito la mattina del giorno della gara in altra parte d‘Italia un sostenitore di diversa squadracalcistica – che avevano portato alla sospensione della gara di Serie A Atalanta- Milan rispetto alla quale il Giudice sportivo,pur irrogando a carico della società ospitante la sanzione, limitata nel tempo, dell‘obbligo di disputare tutte le gare interne conla inibizione agli spettatori del settore dello stadio nel quale erano accaduti gli incidenti rilevanti, aveva disposto la ripetizionea porte chiuse della gara stessa. Nel rilevare la disomogeneità di trattamento sanzionatorio nei due casi, la reclamante ponevain rilievo, sia la esclusiva riferibilità degli incidenti a quote di spettatori del tutto privi di interesse all‘evento sportivo, e solomossi dall‘intento di precludere lo svolgimento della gara, sia la riconducibilità della sospensione della stessa per motivi diordine pubblico unicamente apprezzati dal responsabile del relativo servizio, sia la maggior gravità dei comportamenti posti inessere dai sostenitori dell‘Atalanta nell‘altra gara di cui si è detto; 3) il difetto di imputabilità ad essa dei comportamentiviolenti dei propri sostenitori, alla stregua del concorso delle attenuanti ravvisabili nella completa ed incondizionatacollaborazione con gli ufficiali di gara e con le forze dell‘ordine nonché nella condotta encomiabile e dissenziente (rispetto agliepisodi di violenza) tenuti dalla netta maggioranza dei propri sostenitori e dalla concreta ed efficace opera di prevenzionesvolta dalla società. Ciò avrebbe dovuto, ad avviso della reclamante, escluderne la responsabilità per effetto della applicazionedell‘art. 13 C.G.S. comma 1, prima parte, così, peraltro, essendosi determinato un evidente discostamento da principi epronunce precedenti, espressamente menzionati nell‘atto di impugnazione. In conclusione, la reclamante chiedeva alla Corte aSezioni Unite – cui il procedimento veniva assegnato dal Presidente per la obiettiva rilevanza delle questioni trattate e perrisolvere una possibile antinomia tra giudicati – di annullare la sanzione della punizione <strong>sportiva</strong> della perdita della gara con ilpunteggio di 0-3 e di disporne la ripetizione e, altresì, di caducare e, in subordine, mitigare, la concorrente punizionedell‘obbligo di disputa di dieci gare con uso circoscritto dei settori dello stadio. Al reclamo resisteva con memoria la U.S.Massese 1919 che, in particolare, eccepiva: 1) l‘inammissibilità per tardività del reclamo avversario; 2) il difetto dipresupposto per l‘applicazione dell‘art. 17 più volte citato; 3) l‘infondatezza nel merito dell‘impugnazione. Nel corsodell‘udienza di discussione i rappresentanti delle parti illustravano oralmente le proprie difese. Motivi della decisione a, inprimo luogo, dichiara la tempestività, e conseguente ammissibilità, del reclamo di cui i è preannunciata la proposizione neltermine che qui rileva, e di cui sono stati inviati i motivi a sostegno all‘interno del periodo decorrente dalla ricezione degli attidel procedimento da parte della tessa società reclamante, secondo le disposizioni dell‘art. 37, C.G.S.. a, altresì, posto nelnecessario rilievo che il dovuto effetto conseguente alla precedente decisione di queste Sezioni Unite del 5 dicembre <strong>2007</strong> èquello dell‘obbligo di riesame da parte del giudice di primo grado. Esso è stato adeguatamente assolto con la nuova pronunciadi merito, della cui impugnazione oggi si tratta, che ha assunto come fondamento gli atti risultanti dalla confluenza tanto diquelli, ufficiali, di gara quanto di quelli che, oggi, su iniziativa della reclamante, concorrono formare il fascicolo d‘ufficio. Néad incrinare questa conclusione può certamente porsi la espressa, mancata menzione di taluno degli atti da parte del primogiudice, in quanto in senso contrario potrebbe esclusivamente giovare la positiva prova che la pronuncia, in tutto o in parte,fosse basata su circostanze incompatibili o contrastanti con quelle acquisite al fascicolo processuale: a tale prova è del tuttocarente nella fattispecie. Ciò premesso, la fondamentale questione sottoposta all‘esame di questo collegio riguarda ladeterminazione dei criteri volti all‘applicazione della sanzione irrogabile con riferimento alla gara n esame. a decisioneimpugnata ha proceduto alla sostanziale applicazione del comma 1 dell‘art. 17, C.G.S., alla stregua delle risultanze acquisiteagli atti, che qualificano il comportamento dei sostenitori della società reclamante, impeditivo della prosecuzione della gara apartire dal 13° minuto del secondo tempo, di cui è stata ritenuta oggettivamente responsabile la società. a questa impostazioneil primo giudice ha fatto discendere, con riferimento all‘intervento sanzionatorio relativo alla disputa della gara, la punizione dicui al comma 1, citato, consistente ella perdita della gara con il punteggio di 0-3; a carico della società è stata, poi, imposta lasanzione di cui all‘art. 18, comma 1, lett. e), consistente nell‘obbligo di disputare dieci gare effettive on il settore dello stadiodenominato ―Curva Nord‖ privo di spettatori. Entrambe le sanzioni sono, propria volta, il risultato della valutazione, in sensoattenuativo della responsabilità della società, appalesata dalla dissociazione chiaramente manifestata da suoi sostenitoriposizionati in altri settori dello stadio. Alla luce di queste circostanze, nonché degli articolati ma sostanzialmente omogenei edunitari motivi di impugnazione, la delibazione che attende questa Corte si riduce alla verifica della sostituibilità della normaincriminatrice e sanzionatoria applicata dal primo giudice con quella posta all‘ultimo periodo del comma 4, del medesimoarticolo 17, che attribuisce agli organi della giustizia <strong>sportiva</strong>, nel ricorso di circostanze di carattere eccezionale, di disporrel‘annullamento e la ripetizione della gara, in luogo della sanzione di cui al comma 1. a reclamante basa il proprio ragionamentoimpugnatorio su un precedente reso per altra ara (Atalanta-Milan) relativamente alla quale il giudice competente ha disposto laripetizione a porte chiuse, facendo applicazione, quanto alla sanzione inerente alla disputa della gara stessa, nell‘ultimo periododel comma 4 oggi invocato dalla società Taranto. Ciò premesso la Corte osserva, da un canto, che non può ritenersi omogeneao comunque utilmente comparabile la situazione di fatto registratasi nello stadio di Bergamo e quella che ebbe luogo nellostadio di Taranto, per la brevità della durata degli incidenti che preclusero in via praticamente immediata perfino l‘inizioeffettivo della gara ed apparvero sin dal principio collegati alla morte del giovane sostenitore accaduta in Toscana. Adifferenza, quanto alla gara in esame, risulta che essa poté svolgersi per circa due terzi della sua durata e fu interrotta, dopo unapprezzabilmente lungo lasso di tempo rispetto alla percezione, da parte dei sostenitori, della notizia ella morte del giovane, ciò95


che rende più tenue il legame genetico tra l‘evento luttuoso e la manifestazione di protesta violenta ai fini della possibilità disvolgimento della gara. ‘altro canto, è da rilevare in punto di diritto e decisivamente che, ad avviso della Corte, le circostanzedi carattere eccezionale, che possono prevenire l‘applicazione della sanzione della perdita della gara a carico della societàresponsabile di fatti o situazioni che abbiano influito sul regolare svolgimento di una gara o ne abbiano impedito la regolareeffettuazione, non possono in linea di principio consistere o identificarsi nei medesimi comportamenti violenti riferibili aisostenitori della società, quale che ne possa essere l‘origine, putativa o dichiarata. Se questo, infatti, fosse lo spirito dellanorma vi sarebbe da dedurre che essa dovrebbe portare alla concreta e costante disapplicazione della norma principale di cui alcomma 1, dell‘art. 17. Ogni manifestazione <strong>sportiva</strong> potrebbe, infatti, essere, secondo una logica difensiva, interpretata comeviziata da una particolare atmosfera emotiva capace di influire sul comportamento del pubblico e di costituirne efficiente causadi violenza (si potrebbe, infatti, indirizzare il ragionamento all‘ipotesi di gare tra società della medesima città o provincia oportatrici di antica rivalità <strong>sportiva</strong>, e così via all‘infinito). Nel caso di specie, la terribile violenza che ha connotato ilcomportamento dei sostenitori del Taranto non ha avuto, ai fini dell‘impedita prosecuzione della gara, né carattere diimmediatezza, né carattere ininterrotto dal momento dell‘inizio della gara stessa, ma è stata attraversata da un considerevoleintervallo di tempo che oggettivamente è servito a rompere il nesso di continuità che è stato valorizzato in altro contesto.questa stregua, è evidente che applicare al caso di specie una sanzione che di fatto porterebbe ad ignorare le responsabilitàindividuali e diffuse dei sostenitori della società reclamante vorrebbe dire trasformare in circostanze esterne e nonsoggettivamente imputabili (qua li sono le circostanze di carattere eccezionale di cui si discute) condotte violente, abusive,intimidatorie e come tali apprezzate dai responsabili dell‘ordine pubblico e recepite negli atti ufficiali di gara. Appare,pertanto, ineccepibile la pronuncia del primo giudice quanto alla applicazione del comma 1 dell‘art 17, preclusiva di quelladell‘ultimo periodo del successivo comma 4. quanto, poi, alla sanzione a carico della società, appare congrua, in relazione allanatura ed alla gravità dei fatti posti in essere ed accertati, in necessario bilanciamento con la dissociazione osta in essere dasostenitori della reclamante presenti in altre parti dello stadio (circostanza attenuante che trae la propria legittimazione dalgenerale potere di valutazione delle circostanze ella fattispecie previsto dal comma 1, dell‘art. 16 C.G.S.), la sanzione di seigare complessive di campionato da disputarsi con il divieto di utilizzazione del settore dello stadio denominato ―Curva nord‖. dinvero, la sanzione così rideterminata appare meglio conforme ai fatti posti in essere; alla circostanza che l‘interruzione dellagara dal punto di vista tecnico sia stata preceduta da un provvedimento di ordine pubblico, ed al dispiegarsi di azionipositivamente rivolte all‘emarginazione dei settori più retrivi dei propri sostenitori poste in essere dalla società reclamante.Limitatamente a questa statuizione di rideterminazione della sanzione inflitta alla società va riformata la decisione impugnata,con conseguente conferma di tutti gli altri capi. a disposta la restituzione della tassa. P.Q.M. a Corte di Giustizia Federale, inparziale accoglimento del reclamo, ridetermina in sei giornate complessive le gare di Campionato per le quali vige l‘obbligo didisputare le stesse con il settore dello stadio denominato ―Curva Nord‖ privo di spettatori. Conferma nel resto la decisioneimpugnata. Ordina la restituzione della tassa.2. RICORSO AI SENSI DEGLI ARTT. 31, COMMA 1, E 33 DEL CODICE GIUSTIZIA PORTIVA DEL SIG.SALVATORE MARANO AVVERSO LA SANZIONE DELL‘INIBIZIONE FINO AL 31.8.<strong>2008</strong> INFLITTA A SEGUITODEL DEFERIMENTO DEL PROCURATORE EDERALE (Delibera C.D.N. Com. Uff. n.20/CDN dell‘ 13.12.<strong>2007</strong>). atti delprocedimento l sig. Salvatore Marano, con atto in data 27 dicembre <strong>2007</strong>, spedito a mezzo fax il 29 dicembre <strong>2007</strong>, haproposto ricorso avverso la sanzione dell‘inibizione fino al 31 agosto <strong>2008</strong> inflittagli con delibera della CommissioneDisciplinare Nazionale, come da Comunicato Ufficiale n. 0/CDN del 13 dicembre <strong>2007</strong>, comunicatogli il 20 dicembre <strong>2007</strong>. lprovvedimento impugnato è stato reso all‘esito del procedimento instaurato su deferimento disposto dal Procuratore Federalein data 6 agosto <strong>2007</strong> nei confronti di: .... Salvatore arano, osservatore arbitrale, per rispondere della violazione di cui all‘art. 1del Codice di Giustizia Sportiva e all‘art. 37, comma 2, lett. b) del Regolamento A.I.A. vigente all‘epoca dei fatti, era trasfusonell‘art. 40, comma 3 lett. c) del vigente Regolamento AIA, per avere, in concorso con ‘A.A. Andrea Consolo‖ – del paricontestualmente deferito – ― posto in essere in data 24 aprile 005 una condotta finalizzata alla rivelazione ed alla modificazionedella valutazione dell‘osservatore arbitrale della gara Gela-Ragusa del Campionato di Serie C, relativamente alla posizionedell‘A.A. Sergio De Santis, con ciò violando i principi di lealtà, correttezza, probità e trasparenza di cui alle normesopraindicate, con la circostanza aggravante del pregiudizio derivato, per la notorietà dei fatti, al buon nome ed alla immaginedell‘A.I.A.‖. a decisione gravata – dopo avere affermato ―che i comportamenti che hanno condotto ai deferimenti‖dell‘incolpato e degli altri inquisiti ―risultano comprovati dalla attività investigativa effettuata dall‘Ufficio Indagini perapprofondire gli esiti degli accertamenti della Procura della repubblica di Napoli (Proc. Penale 43915/02 RG NR)‖ – haprecisato che risulta ―accertato ....., che ‘osservatore Marano, in concorso con il Consolo, poneva in essere comportamentiattinenti alla valutazione dell‘osservatore arbitrale concernente l‘assistente Sergio De Santis che vanno considerati come idoneia violare i principi di lealtà e correttezza di cui all‘art. 1 CGS ed all‘art. 37, comma 2 (oggi 40, comma 3 lett. c) RegolamentoAIA e ad arrecare grave pregiudizio al buon nome ed all‘immagine dell‘AIA‖. ‘appellante, con l‘atto di gravame - dopo avereconfermato che il 24 aprile 2005 era stato ―contattato telefonicamente dall‘a.a. Andrea Consolo‖, amico da oltre un decennio, ilquale gli aveva chiesto se poteva ―conoscere l‘esito della valutazione espressa dal sig. Ferlito (osservatore arbitrale per la garaoggetto del procedimento de quo) nei confronti dell‘assistente arbitrale Sergio De Santis‖ – ha dichiarato di avere risposto ―dinon conoscere‖ detto osservatore, ma di avere rapporti quotidiani con l‘appartenente alla stessa sezione del Ferlito, il sig. PinoNapoli, e di avere, quindi , telefonato a quest‘ultimo, che – però - disse di non conoscerlo. Pertanto, secondo l‘appellante,quando fu richiamato dal Consolo, gli disse ―che De Santis era andato bene, solo per non deludere le sue attese‖, onde harespinto la conclusione della Commissione Disciplinare Nazionale di avere ―tentato di modificare o alterare la valutazionedell‘assistente Sergio De Santis‖ – violando in tal modo ―i canoni di lealtà, trasparenza o rettitudine, che sono i principi96


ispiratori dell‘appartenenza alla A.I.A.‖, essendosi invece limitato a telefonare ―ad altri (Pino Napoli), per conoscere a scopodel tutto informativo l‘esito di una prestazione‖ su richiesta del Consolo. Dopo avere richiamato le dichiarazioni rese alriguardo dal sig. Pino Napoli, ed avere ribadito la sua ―assoluta genuinità e coerenza di comportamenti, ...e la ... assolutaestraneità ai fatti‖ e di non avere ―giammai concorso o tentato di modificare la valutazione avuta da Sergio De Santis‖,l‘appellante ha chiesto di venire ―assolto da ogni addebito, per non aver commesso il fatto‖. L‘appellante, con nota del 22gennaio <strong>2008</strong>, ha giustificato la sua assenza, rimettendosi ―al giudizio della Corte‖. La Corte di Giustizia Federale, SezioniUnite, all‘udienza del 23 gennaio <strong>2007</strong>, udita la relazione del Vice Procuratore Federale, dott. Gioacchino Tornatore, – il qualeha concluso per la dichiarazione di improcedibilità del gravame, per l‘inosservanza del termine di cui all‘art. 37, 1° comma,C.G.S. – si è, quindi, riservata di decidere. Motivi della decisione Il gravame è irricevibile, perché proposto con atto spedito amezzo fax il 29 dicembre <strong>2007</strong>, ovvero nove giorni dopo il 20 dicembre <strong>2007</strong>, data nella quale era avvenuta la comunicazioneall‘appellante del C.U. n. 20/CDN del 13 dicembre <strong>2007</strong>, contenente il provvedimento oggetto del presente giudizio, attestatadall‘avviso di ricevimento. Appare palese, quindi, l‘inosservanza del termine di decadenza fissato dall‘art. 37, 1° comma, lett.a) C.G.S. (sette giorni dalla data della pubblicazione del Comunicato Ufficiale e, se necessaria, dalla diretta comunicazione delComunicato Ufficiale all‘interessato). P.Q.M. La Corte di Giustizia Federale dichiara irricevibile il ricorso per tardività.3. RICORSO AI SENSI DEGLI ARTT. 31, COMMA 1, E 33 DEL CODICE GIUSTIZIA SPORTIVA DEL SIG. CONSOLOANDREA AVVERSO LA SANZIONE DELL‘INIBIZIONE FINO AL 30.4.<strong>2008</strong> INFLITTA A SEGUITO DELDEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE(Delibera C.D.N. Com. Uff. n.20/CDN dell‘ 13.12.<strong>2007</strong>).Fatti del procedimento Il dott. Andrea Consolo, con atto in data 27 dicembre <strong>2007</strong>, spedito a mezzo raccomandata a.r. del 28dicembre <strong>2007</strong>, ha proposto ricorso avverso la sanzione dell‘inibizione fino al 30 aprile <strong>2008</strong> inflittagli con delibera dellaCommissione Disciplinare Nazionale, come da Comunicato Ufficiale n. 20/CDN del 13 dicembre <strong>2007</strong>, comunicatagli il 19dicembre <strong>2007</strong>. Il provvedimento impugnato è stato reso all‘esito del procedimento instaurato su ―deferimento disposto dalProcuratore Federale in data 6 agosto <strong>2007</strong> nei confronti di: Andrea Consolo, assistente arbitro, per rispondere della violazionedi cui all‘art. 1 del Codice di Giustizia Sportiva e all‘art. 37, comma 2, lett. b) del Regolamento A.I.A. vigente all‘epoca deifatti, ora trasfuso nell‘art. 40, comma 3 lett. c) del vigente Regolamento AIA, per aver posto in essere una condotta finalizzata,attraverso contatti telefonici avvenuti in data 24 aprile 2005, con gli associati Massimo De Santis e Salvatore Marano, allarivelazione ed alla modificazione della valutazione dell‘osservatore arbitrale della gara Gela-Ragusa del campionato di serie C,relativamente alla posizione dell‘A.A. Sergio De Santis, con ciò violando i principi di lealtà, correttezza, probità e trasparenzadi cui alle norme sopraindicate, con la circostanza aggravante del pregiudizio derivato, per la notorietà dei fatti, al buon nomeed alla immagine dell‘A.I.A.‖. a decisione gravata – dopo avere affermato ―che i comportamenti che hanno condotto aideferimenti‖ dell‘incolpato e degli altri inquisiti ―risultano comprovati dalla attività investigativa effettuata dall‘UfficioIndagini per approfondire gli esiti degli accertamenti della Procura della Repubblica di Napoli (Proc. Penale 43915/02 RGNR)‖ – ha precisato che risulta ―accertato, in effetti, che l‘assistente Consolo, in accoglimento di una richiesta indebita delcollega Massimo De Santis, poneva in essere comportamenti finalizzati alla rivelazione ed alla modificazione della valutazionedell‘osservatore arbitrale concernente l‘assistente Sergio De Santis‖. ‘appellante, con l‘atto di gravame, ha denunziato ―lanullità della sentenza in quanto la commissione di disciplina non ha tenuto conto del legittimo impedimento del sottoscritto,che, in quanto medico ospedaliero, il giorno 13.12.07, giorno della convocazione, era di turno di guardia presso l‘aziendaospedaliera Policlinico di Messina (turno di guardia dalle ore 14.00 del 13 c.m. alle re 09.00 del giorno seguente), comeperaltro tempestivamente segnalato con raccomandata del .12.07‖, così precludendogli ―ogni possibilità di difesa‖. Inoltre, ilricorrente ha sostenuto che la Commissione disciplinare non avrebbe tenuto conto del rilievo che egli aveva formalizzato ―indata 21 agosto <strong>2007</strong> le proprie dimissioni, anche se on accettate‖ e – pur essendo ―vero ... che l‘art. 51 lett. a dell‘A.I.A.prevede che le dimissioni debbono essere accettate‖ – avrebbe ―omesso di valutare che la norma generale di cui all‘art. 16dello statuto federale prevede espressamente che a seguito di dimissioni non è richiesta alcuna orma di accettazione e pertantobisogna certamente rifarsi alla norma principale e non già a quella secondaria che certamente va corretta‖. l ricorrente, con notadel 22 gennaio <strong>2008</strong>, ha trasmesso certificazione attestante che il giorno 13 dicembre <strong>2007</strong> – giorno della sua convocazioneinnanzi alla Commissione Disciplinare azionale – era di guardia presso il Policlinico di Messina. a Corte di Giustizia Federale,Sezioni Unite, all‘udienza del 23 gennaio <strong>2007</strong>, udita la relazione del Vice Pro-curatore Federale, dott. Gioacchino Tornatore,– il quale ha concluso per la dichiarazione di improcedibilità ed inammissibilità del gravame, per l‘inosservanza del termine dicui all‘art. 37, 1° comma, C.G.S. e per la mancata comunicazione dello stesso alla Procura Federale, prescritta dall‘art. 33, 5°comma, C.G.S. – si è, quindi, riservata di decidere. Motivi della decisione. Il gravame è irricevibile, perché proposto con attospedito a mezzo plico raccomandato con a.r. il 28 dicembre <strong>2007</strong>, ovvero nove giorni dopo il 19 dicembre <strong>2007</strong>, data nellaquale era avvenuta la comunicazione all‘appellante del C.U. n. 20/CDN del 13 dicembre <strong>2007</strong>, contenente il provvedimentooggetto del presente giudizio, attestata dall‘avviso di ricevimento. L‘art. 37, 1° comma, lett. a) C.G.S. fissa in sette giorni dalladata della pubblicazione del Comunicato Ufficiale e, se necessaria, dalla diretta comunicazione del Comunicato Ufficialeall‘interessato, onde – nel caso di specie – detto termine scadeva il 26 dicembre <strong>2007</strong>, prorogato al 7 dicembre <strong>2007</strong>, primogiorno successivo non festivo. Appare palese, quindi, l‘inosservanza del termine di decadenza fissato dalla norma ora citata,con conseguente irricevibilità del medesimo. Peraltro, è stata omessa la tempestiva comunicazione dell‘atto di gravame allaProcura Federale, controparte del procedimento, ai sensi dell‘art. 33, 5° comma, C.G.S., con conseguente inammissibilità dellostesso. P.Q.M. a Corte di Giustizia Federale dichiara irricevibile il ricorso per tardività.97


4. RICORSO PER REVOCAZIONE PROPOSTO DAL SIG. STEFANO TITOMANLIO AI ENSI ART. 39, C.G.S.,AVVERSO LA DECISIONE ASSUNTA DALLA CORTE FEDERALE RELATIVAMENTE ALLA CONFERMA DELLASANZIONE DELLA INIBIZIONE AD ANNI TRE INFLITTA IN PRIMO GRADO A SEGUITO DEL DEFERIMENTODEL PROCURATORE FEDERALE PER LE VIOLAZIONI DELL‘ART. , COMMI 1 E 6, C.G.S. (Com. Uff. 7/Cf del1.09.2006). Sulla scorta di relazione dell‘Ufficio Indagini, con atto dell‘8 agosto 2006 il Procuratore Federale deferiva, tra glialtri, l‘odierno ricorrente (assistente arbitrale) alla Commissione d‘Appello Federale per condotte antiregolamentari tenute nelcorso della gara Arezzo – Salernitana del 14 aggio 2005, vinta per 1 a 0 dalla squadra di casa, e consistenti in un atteggiamentofavoristico verso la squadra toscana, con l‘aggravante dell‘effettiva alterazione dello svolgimento della gara. n esitoall‘istruttoria dibattimentale, la C.A.F., con decisione del 14 agosto 2006, pubblicata nel C.U. 6/C del successivo 16 agosto,dichiarava la responsabilità del deferito in relazione all‘incolpazione ascritta ed esclusa la circostanza aggravante di cui all‘art.6, comma 6 Codice di Giustizia Sportiva infliggeva al sig. Stefano Titomanlio la sanzione della inibizione di tre anni. Adavviso dei primi giudici, risultava comprovato il compimento da parte del Titomanlio di atti diretti d alterare lo svolgimentodella partita Arezzo – Salernitana. Contro la decisione della C.A.F. il Titomanlio ha dunque proposto impugnazione innanzialla Corte Federale deducendo l‘insussistenza dell‘illecito attribuitogli. La Corte Federale ha, con decisione assunta nellariunione del 25/26 agosto 2006 (dispositivo pubblicato sul C.U. del 26 agosto 2006 e motivazioni pubblicate sul C.U. del 1°settembre 2006), confermato la decisione dei primi giudici con specifico riguardo alla sanzione della inibizione per anni treinflitta al Titomanlio. on l‘atto in esame, il sig. Stefano Titomanlio, rappresentato e difeso dall‘Avv. Andrea stellari, proponedunque istanza di revocazione e revisione avverso la citata decisione della Corte Federale del 25/26 agosto 2006. l ricorso perrevocazione si fonda sulla asserita sopravvenienza, dopo la decisione oggetto ella richiesta di revocazione, di fatti nuovi la cuiconoscenza avrebbe comportato una diversa pronuncia. l riferimento, nello specifico, è dunque all‘ipotesi di cui all‘art. 39,comma 1, lett. d) del C.G.S. i sensi della disposizione richiamata, infatti, ―tutte le decisioni adottate dagli Organi dellaGiustizia <strong>sportiva</strong>, inappellabili o divenute irrevocabili, possono essere impugnate per revocazione innanzi alla Corte digiustizia federale, entro trenta giorni dalla scoperta del fatto o dal rinvenimento dei documenti…se…sono sopravvenuti, dopoche la decisione è divenuta inappellabile, fatti nuovi la cui conoscenza avrebbe comportato una diversa pronuncia‖. ―fattinuovi‖ di cui è questione sono rappresentati dalle dichiarazioni, rese al difensore dell‘odierno ricorrente in sede diinvestigazioni difensive da questi condotte con riguardo al procedimento penale che vede imputato il ricorrente medesimo, daBiasutto Massimo (assistente arbitrale di serie A – B), Serena Tarcisio (Presidente del Comitato regionale arbitri Veneto) eAlban iuseppe (Componente del Comitato regionale arbitri Veneto). Le dichiarazioni rese sono state documentate dalla difesadel Titomanlio mediante le verbalizzazioni, ex art. 391 c.p.p., effettuate in ata 22 e 27 novembre <strong>2007</strong>. Nell‘argomentare logicodel ricorrente, le prodotte dichiarazioni comproverebbero che il Titomanlio non ha commesso alcun illecito, nemmeno tentato.E sulle dette dichiarazioni è dunque fondato, rappresentando esse ―fatti nuovi‖ ai sensi del citato art. 39 C.G.S., il presentericorso per revocazione della decisione della Corte Federale del 25/26 agosto 2006, che si conclude con la richiesta diproscioglimento del Titomanlio da ogni addebito. Alla odierna riunione sono intervenuti argomentando le rispettive posizioni ildifensore del Titomanlio ed il rappresentante della Procura Federale. Il ricorso per revocazione deve essere dichiaratoinammissibile. Giova preliminarmente ricordare che la decisione dei primi giudici ha ritenuto che la prova della responsabilitàdel Titomanlio in relazione all‘illecito sportivo posto in essere con riguardo alla ricordata gara di campionato fosse statapienamente raggiunta in virtù di quanto emerge dall‘intercettazione del colloquio telefonico tra il Titomanlio ed il sig. Meani,dirigente della società A.C. Milan con la qualifica di addetto agli arbitri, svoltosi l‘indomani della partita. In sede di appello, laCorte Federale ha osservato che ―la conversazione telefonica tra Titomanlio e Meani è pienamente dimostrativa dellasussistenza dell‟illecito loro ascritto..‖e che ―le dichiarazioni di Titomanlio appaiono spontanee e genuine, ignorando egli leintercettazioni in corso e non provano che egli – peraltro in assenza di movente – abbia mentito a Meani‖. In sostanza, sia iprimi giudici che la Corte Federale fondano le proprie decisioni sui contenuti, ritenuti inequivoci, della telefonata intercorsa trail ricorrente ed il Meani. Senonchè, i cd. ―fatti nuovi‖ allegati dal ricorrente, non possono tecnicamente considerarsi tali.Innanzitutto, non sono ―fatti‖ bensì nuove prove che dovrebbero ―smontare‖ quelle telefoniche poste a base della condanna.Inoltre non possono considerasi neanche ―nuovi‖ poiché questi cd. fatti avrebbero ben potuto essere testimoniati in epocaprecedente alla decisione della Corte Federale. Al di là del segnalato profilo temporale, occorre anche rilevare come ledichiarazioni portate sostegno del ricorso per revocazione non introducono neppure ―fatti decisivi‖, quali debbonologicamente essere i fatti nuovi se si vuole con la loro deduzione veder revocata una decisione inappellabile. Le circostanzeconclamate nelle ricordate dichiarazioni, infatti, non risultano fornire la prova diretta dei fatti principali di causa. La prova diquesti rimane incontestabilmente rinvenibile egli elementi su cui si è fondata la contestata decisione, e cioè in via pressocchèesclusiva nell‘intercettazione telefonica di cui sopra. n conclusione, ribadite le svolte considerazioni, deve essere rilevata lainammissibilità del ricorso per revocazione in esame. P.Q.M. a Corte di Giustizia Federale dichiara la inammissibilità delricorso e ordina l‘incameramento della relativa tassa.TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COMUNICATO UFFICIALE N. 93/CGF DEL 1 FEBBRAIO <strong>2008</strong> INRIFERIMENTO ALLE MOTIVAZIONI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 77/CGF – RIUNIONEDEL 16 GENNAIO <strong>2008</strong>1) RICORSO DELLA LUPARENSE CALCIO A CINQUE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA NAPOLI CALCIO A5/LUPARENSE CALCIO A CINQUE DEL 14.12.<strong>2007</strong>(Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 314 del 2.1.<strong>2008</strong>)98


Con provvedimento pubblicato sul Com. Uff. n. 314 del 2.1.<strong>2008</strong> il Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5,sciogliendo la riserva di cui al Com. Uff. n. 280 del 19.12.<strong>2007</strong>, respingeva il ricorso della Luparense Calcio a 5 omologandol‘incontro Napoli Calcio a 5 - Luparense Calcio a 5 con il risultato di 3-3 (rectius:1-1) conseguito sul campo. Avverso talestatuizione la società soccombente proponeva ricorso alla Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Dilettanti dellaF.I.G.C. e, a seguito dell‘eccezione di inesistenza del detto Organo sollevata dall‘A.S. Napoli Calcio a 5, reiteraval‘impugnativa nei confronti della Corte di Giustizia Federale (in entrambi i casi con rituale copia per la controparte). Assume laricorrente, ribadendo quale motivo di ricorso l‘eccezione inutilmente svolta in prime cure, che alla gara in questione avevapartecipato nelle fila avversarie il calciatore Carlo Louis Chilavert colpito da squalifica, sicchè la gara stessa avrebbe dovutovenir omologata, anziché con il risultato conseguito sul campo, con la perdita per 0-6 da parte della società napoletana che loaveva schierato. Precisava in particolare la medesima ricorrente che il detto calciatore Chilavert, allorquando era tesserato inItalia, aveva subito una squalifica definitiva a 12 giornate di gara pubblicata sul Com.Uff. n. 730 del 24.6.2005, mai interamente scontata dopo il suo trasferimento in Spagna, prima presso la Barcel Euro Puebla epoi presso la Lobelle de Santiago de Compostela, entrambe associate alla Federazio ne Spagnola. Evidenziava la SocietàLuparense di aver eseguito attento controllo sul sito della detta Federazione estera accertando che il Chilavert avevapartecipato a 29 incontri su 30 nella stagione 2005/2006 ed a 25 sempre su 30 in quella successiva: pertanto, restando certo chel‘atleta non aveva interamente scontato l‘iniziale squalifica, la sua partecipazione alla gara in controversia era illegittima, conle conseguenze regolamentari del caso. La resistente A.S. Napoli Calcio a 5, nel chiedere la reiezione del gravame, ne eccepivain rito la nullità, improcedibilità, irrecevibilità ed inammissibilità per essersi consumato il diritto all‘impugnazione con il primoricorso all‘inesistente Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Dilettanti, mentre nel merito osservava di averlegittimamente usufruito della prestazione <strong>sportiva</strong> del Chilavert in quanto, dal Certificato di Trasferimento Internazionalerilasciato dalla Federazione Spagnola in occasione del trasferimento in Italia del calciatore nel corso della presente stagione<strong>sportiva</strong> e del suo tesseramento per essa resistente, non risultava alcuna squalifica comminata e/o non scontata. La Cortefissava la seduta del 16.1.<strong>2008</strong> per la discussione del ricorso; nell‘occasione era presente soltanto il difensore dell‘A.S. NapoliCalcio a 5 che insisteva per la reiezione dell‘impugnativa. Osserva la Corte, previa acquisizione del ―Certificato Internationalde Trasferencia‖ rilasciato dalla Federazione spagnola in occasione del ricordato trasferimento in Italia del Chilavert nelsettembre <strong>2007</strong>, che il ricorso come sopra proposto è infondato e va, pertanto, disatteso. Ritiene preliminarmente la stessaCorte che l‘eccezione di nullità, irrecevibilità, improcedibilità ed inammissibilità del gravame sollevata dalla parte resistentedebba venir respinta. All‘uopo basterà osservare che l‘impugnazione proposta innanzi all‘Organo competente, e cioè alla Cortedi Giustizia Federale, è pervenuta a quest‘ultima nei termini previsti dal Codice di Giustizia Sportiva con la conseguenza direnderla tempestiva, individuandosi in quella correttamente indirizzata sostanziale rinuncia alla precedente, inesattamenteavanzata. Nel merito il ricorso, come innanzi osservato, non appare fondato sulla base della stessa motivazione del GiudiceSportivo: nell‘acquisito Certificato Internazionale di Trasferimento riguardante il calciatore Chilavert, passato nella stagione incorso dalla Lobelle de Santiago de Compostela all‘odierna resistente, non risulta annotata alcuna sanzione a suo carico,nemmeno in via residuale. Poiché la normativa FIFA relativa allo ―status ed al trasferimento di calciatori,‖ anche di calcio a 5,prevede che il detto certificato debba obbligatoriamente riportare in forma scritta le eventuali sanzioni afferenti il giocatoretrasferito, del tutto legittimamente il Chilavert ha partecipato alla gara per cui è processo in accertata assenza di siffatterisultanze. Queste ultime, invero, fanno piena prova della posizione disciplinare dell‘atleta trasferito quantomeno fino arettifica e/o integrazione che, comunque, giammai potrebbero aver efficacia retroattiva; si tratta, in buona sostanza, dirisultanze equiparabili a quelle dei Comunicati Ufficiali, non superabili da altri fonti informative quali, nella specie, il sito dellaFederazione spagnola. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dalla Luparense Calcio a Cinque diSan Martino di Lupari (Padova) e dispone incamerarsi la tassa reclamo.TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COMUNICATO UFFICIALE N. 94/CGF DEL 4 FEBBRAIO <strong>2008</strong>IN RIFERIMENTO ALLE MOTIVAZIONI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 22/CGF –RIUNIONE DEL 28 SETTEMBRE <strong>2007</strong>1. RICORSO DELLA S.S. CAVESE 1919 S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA QUALIFICA INFLITTA ALCALCIATORE SERGIO ERCOLANO PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA SEGUITO GARACAVESE/CREMONESE DEL .9.<strong>2007</strong>(Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 3/C dell‘11.9.<strong>2007</strong>)Il Giudice Sportivo presso la Lega Professionisti Serie C, con decisione pubblicata sul Com. ff. n. 23/C dell‘11.9.<strong>2007</strong> hainflitto al calciatore della S.S. Cavese Sergio Ercolano la squalifica per tre giornate effettive di gara all‘esito della condottatenuta nel corso della gara del Campionato i Serie C1, girone A, Cavese/Cremonese, disputata il 9.9.<strong>2007</strong>. avverso siffattoprovvedimento la S.S. Cavese ha preannunziato reclamo innanzi a questa Corte i giustizia federale con atto dell‘11.9.<strong>2007</strong>,formulando contestuale richiesta degli ―Atti Ufficiali‖. a medesima società, con altro atto in data 25 settembre ha espressoformale rinuncia al giudizio, considerato che dalla rinuncia al giudizio espressa dalla ricorrente deve conseguire ladichiarazione di estinzione del giudizio stesso. Per questi motivi la C.G.F., preso atto della rinuncia della S.S. Cavese 1919S.r.l. di Cava dei Tirreni (Salerno), dichiara estinto il procedimento e dispone l‘incameramento della tassa reclamo.2. RICORSO DEL F.C. SANGIUSEPPESE S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA QUALIFICA PER 3 GIORNATEEFFETTIVE DI GARA EFFETTIVE, INFLITTA AL ALCIATORE CORSALE RAFFAELE SEGUITO GARAOICATTARO/SANGIUSEPPESE DEL 16.9.<strong>2007</strong>99


(Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 28/C del 18.9.<strong>2007</strong>)La C.G.F., rinvia, su istanza di parte l‘esame del reclamo come sopra proposto dalla F.C. Sangiuseppese S.r.l. di Napoli.3. RICORSO DELLA F.C. INTERNAZIONALE 1908 AVVERSO LA SANZIONE DELLA QUALIFICA PER 3GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL ALCIATORE MAICON SISENANDO DOUGLAS, SEGUITO GARAIVORNO/INTER DEL 23.9.<strong>2007</strong>(Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 56 del 24.9.<strong>2007</strong>)L‘arbitro della gara Livorno/Internazionale del Campionato di Serie A della Lega Nazionale Professionisti, svoltasi il23.9.<strong>2007</strong>, ha espulso, al 35‘ del secondo tempo, il calciatore n. 13 dell‘Internazionale F.C., Sisenado Douglas Maicon,―perché immediatamente dopo aver commesso un fallo su un giocatore avversario (facendolo cadere a terra) lo colpiva con uncalcio prendendolo nel posteriore, senza causargli comunque alcuna conseguenza‖. Sulla base del referto innanzi riportato ilGiudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti, con Com. Uff. n. 56, del 24.9.<strong>2007</strong>, ha inflitto al nominato tesseratola squalifica per tre giornate effettive di gara con la seguente motivazione: ―per avere, al 35° del secondo tempo, a giuocofermo, colpito con un calcio ad un gluteo un calciatore avversario riverso al suolo per un precedente fallo (art. 19 comma 4C.G.S.). Avverso il provvedimento del Giudice Sportivo l‘F.C. Internazionale ha proposto ricorso a questa Corte di GiustiziaFederale, sostenendo varie argomentazioni, qui di seguito riassunte: - inesatta qualificazione, da parte del Giudice Sportivo,della condotta del Maicon quale ―violenta nei confronti di calciatori‖; - conseguente incongruità della sanzione inflitta, peraltroassunta senza tener conto della derogabilità dei minimi edittali; - applicabilità, in fattispecie, della sospensione condizionale,almeno con riferimento alla seconda e terza giornata di squalifica, in analogia con l‘ordinamento sportivo internazionale; ed haconcluso chiedendo che la Corte, in riforma della decisione impugnata, ―ridetermini, riducendola congruamente, la sanzionedella squalifica per tre giornate effettive di gara inflitta al giocatore Maicon Sisenado Douglas, diminuendola ad una solagiornata di squalifica, ovvero nella diversa misura che sarà ritenuta di giustizia; in via subordinata applicare il beneficio dellasospensione condizionale della sanzione ove ed in quanto consentito‖. All‘udienza odierna l‘avvocato Raffaelli, patrono delricorrente pure intervenuto accompagnato al dirigente signor Branca, ha confermato i motivi dell‘atto introduttivo del giudizio,assumendo che nella circostanza non si sia trattato di un fatto violento, certamente giustificativo dell‘espulsione, ma privo diconseguenze e, comunque, caratterizzato dall‘assenza di soluzione di continuità tra il fallo di gioco e la condotta sanzionata.illustrato, poi, il fondamento della richiesta della sospensione condizionale della sanzione, non prevista dal nuovo C.G.S. che,però, lascia spazi interpretativi per un‘introduzione in via giurisprudenziale, ha ribadite le conclusioni già contenute nelricorso, sottolineando che le novità ormative recentemente intervenute determinano le condizioni perché possano applicarsisanzioni nferiori al minimo edittale. a Corte ha ritenuto, all‘esito della discussione orale, di acquisire ulteriori chiarimenti dalsignor Trefoloni, direttore della gara nella quale il fatto s‘è svolto, il quale ha confermato che la condotta del Maicon fuviolenta, in quanto caratterizzata da un calcio rivolto al gluteo di altro calciatore riverso. a questione all‘esame del Collegioconcerne la doglianza dell‘F.C. Internazionale, avverso la qualifica per tre giornate effettive di gara inflitta dal GiudiceSportivo presso la Lega Nazionale Professionisti al calciatore Sisenado Douglas Maicon a sanzione della condotta da lui tenutanel orso della gara del campionato nazionale di serie A Livorno/Internazionale, disputata il 23 settembre <strong>2007</strong>. l ricorso èinfondato e deve essere respinto. Come già riportato in fatto, il direttore della gara in questione ha descritto a referto che ilMaicon è stato espulso al 35‘ del secondo tempo per aver colpito con un calcio diretto al gluteo un calciatore avversario giàcaduto in terra per il precedente fallo di gioco da lui stesso commesso. Rispetto ai fatto descritti a referto, confermati daldirettore di gara nel supplemento informativo che il Collegio ha ritenuto di acquisire al termine del dibattimento e per chiarireil dubbio insinuato alla ricorrente circa l‘effettiva consistenza della condotta del Maicon, non è ravvisabile alcun motivo dicensura nella decisione assunta dal Giudice Sportivo in rapporto a quanto il tesserato ha commesso, in quanto la squalificainflitta corrisponde a quanto tipizzato dall‘articolo 19, comma 4, lettera b], del C.G.S.. Dunque la sanzione non è incongrua inrapporto alla condotta tenuta dal tesserato e non vi sono motivi per disattendere le conclusioni alle quali è giunto il G.S. nelladecisione oggetto di gravame, n quanto le argomentazioni della ricorrente sono essenzialmente rivolte a contestare laqualificazione della condotta tenuta dal Maicon, la quale invece è stata correttamente qualificata, così come confermato anchedal direttore di gara, gli atti e le dichiarazioni del quale costituiscono fonte privilegiata per espressa previsione regolamentare.a osservato, altresì, che la qualificazione della condotta come violenta prescinde tanto all‘inerenza al gioco – poiché, alproposito, l‘articolo 19, comma 4,lettera b] C.G.S., innanzi richiamato, non opera alcuna distinzione in merito al fatto che essasia stata tenuta o meno ―in fase i gioco‖ – quanto dalle conseguenze che essa determina su chi la subisca, le quali necostituiscono, semmai, l‘ulteriore conferma e dalle quali discende l‘inflizione a chi la tenga della più grave, autonoma,sanzione che l‘articolo 19 C.G.S. commina al punto c] del comma 4. é, alla luce di quanto dei motivi che precedono, ilCollegio scorge valide ragioni per una riduzione della sanzione applicata al Maicon in misura inferiore al minimo edittale.Quanto, infine, all‘ applicazione della sospensione condizionale, lo stesso patrono del ricorrente a confermato, al dibattimento,che trattasi di istituto non previsto dalle norme vigenti, né il collegio ritiene di dover aderire alla prospettata possibilità diun‘applicazione dell‘istituto stesso per analogia con il regolamento internazionale. Per questi motivi la C.G.F. respinge ilreclamo come sopra proposto dalla F.C. Internazionale1908 di Milano e dispone l‘incameramento della tassa reclamo.4. RICORSO DELL‘U.S. LECCE S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA QUALIFICA PER 3 GIORNATEEFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL ALCIATORE DE ALMEIDA ANGELO MARIANO SEGUITO GARAVELLINO/LECCE DEL 22.9.<strong>2007</strong>(Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 55 del 23.9.<strong>2007</strong>)100


Il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti, a seguito della gara svoltasi il 2.9.<strong>2007</strong> tra l‘U.S. Lecce e lasocietà Avellino Calcio valevole per il Campionato ―Serie B Tim‖, deliberava, con provvedimento pubblicato nel Com. Uff. n.55 del 23.9.<strong>2007</strong>, a carico del calciatore Angelo Mariano De Almeida, la sanzione della squalifica per tre gare effettive peraver ―al 26‘ del secondo tempo, a seguito di un fallo di giuoco subito, colpito un avversario con un pugno al petto, senzaalcuna conseguenza fisica‖. a società. U.S. Lecce – con atto spedito il 27.9.<strong>2007</strong> – ha proposto formale reclamo avverso dettadecisione chiedendo a questa Corte di Giustizia Sportiva di ―ridurre la sanzione comminata al calciatore ad una giornata disqualifica‖; in subordine, ―commutare le restanti due giornate espiande in ammenda; in ulteriore subordine ridurre la sanzionecomminata al signor De Almeida Angelo Mariano a quella di giornate due di squalifica; in estremo subordine … comminare asanzione di due giornate di squalifica commutando la restante parte in ammenda‖. fondamento di dette domande, la societàricorrente ha dedotto che ―dalla dinamica complessiva degli accadimenti, ex actis evincibile, … l‘atto posto in essere‖ dalcalciatore sarebbe da collocarsi nel … novero del tentativo di allontanamento dell‘avversario con conseguente carenza siadell‘elemento materiale che di quello soggettivo di cui alla fattispecie ipotizzata dall‘art. 9, comma 4, lett. b) C.G.S. e Reg.Giuoco Calcio‖. n altre parole, la società appellante ha rilevato che la condotta del calciatore incriminato on poteva essereinquadrata come ―condotta violenta‖ di cui all‘art. 19, comma 4, lett. b), del novellato C.G.S., in quanto caratterizzata da ―unoscarso potenziale lesivo ed una modesta attitudine lesiva‖. Circostanza, peraltro, confermata – a parere della reclamante – dalfatto che ―il destinatario‖ della condotta ―non ha riportato alcuna conseguenza fisica neppure in via transitoria ed ha potutonormalmente proseguire la propria gara‖. All‘udienza del 28.9.<strong>2007</strong> è comparso l‘avv. Saverio Sticchi Damiani, difensoredell‘U.S. Lecce, che ha ribadito quanto già osservato ed eccepito nel ricorso, chiedendo l‘accoglimento delle conclusioni ivirassegnate. Il gravame va parzialmente accolto. Preliminarmente, occorre rilevare che – come risulta dal rapporto del 1°Assistente dell‘arbitro, signor Paolo Conca – ―al 26‘ II° tempo, il n. 6 del Lecce signor De Almeida Angelo reagiva ad unatrattenuta del n. 5 dell‘Avellino signor Mengoni Andrea colpendolo al petto con un pugno di normale forza‖. Inoltre, ilmedesimo assistente - interpellato da questa Corte, ai sensi dell‘art. 34, commi 4 e 5, C.G.S., per acquisire ulteriori chiarimentisulle modalità dell‘evento - ha dichiarato che entrambi i calciatori erano quasi a contatto fisico e che il De Almeida, nelvoltarsi per respingere colui che lo strattonava, lo aveva colpito con la mano chiusa a pugno. Alla luce di quanto confermatodall‘Ufficiale di gara, questa Corte ritiene che la fattispecie de qua deve essere qualificata, come correttamente ha fatto ilGiudice Sportivo, quale ―condotta violenta‖, fattispecie che è sanzionata dall‘art. 19, comma 4, lett. b) del Codice di GiustiziaSportiva, salva l‘applicazione di attenuanti o di aggravanti, con la squalifica minima per tre giornate. Infatti, la stessa modalitàcon la quale è stato colpito il calciatore Andrea Mingoni (pugno chiuso e non a mano aperta, seppur ―di normale forza‖) èchiaro indice della volontà di esercitare violenza in suo danno. Tutto ciò premesso, le modalità dell‘azione incriminata -entrambi i giocatori erano vicinissimi, se non addirittura a stretto contatto fisico, in più la trattenuta della maglia dell‘incolpatodalle spalle e la necessità del medesimo di sottrarsi dalla presa – fanno, però, ritenere che il gesto del De Almeida sia statoessenzialmente finalizzato a liberarsi, seppur con un mezzo (pugno) certamente avente potenzialità offensiva e violenta; risulta,inoltre, che il colpo inferto, da distanza ravvicinatissima (come ha confermato l‘assistente), non abbia prodotto alcun effettodannoso al Mingoni. Dette circostanze, inducono, quindi, questa Corte a ritenere che nel caso in esame sussista il presuppostoper potere applicare l‘attenuante di cui si fa cenno all‘art. 19, comma 4, del C.G.S., e che, di conseguenza, la sanzione irrogatadal Giudice Sportivo, per tale gesto violento di allontanamento dell‘avversario, possa essere ridotta nel senso che la terzagiornata inflitta deve essere commutata nell‘ammenda di Euro 3.000,00. Per questi motivi la C.G.F. in parziale accoglimentodel reclamo come sopra proposto dall‘U.S. Lecce S.p.A. di Lecce, infligge al calciatore De Almeida Angelo Mariano lasanzione della squalifica per 2 giornate effettive di gara unitamente all‘ammenda di Euro 3.000,00. Dispone restituirsi la tassareclamo.5. RICORSO DELLA S.S.C. NAPOLI S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE INFLITTA DELL‘OBBLIGO DI DISPUTAREUNA GARA A PORTE CHIUSE, CON DECORRENZA IMMEDIATA, SEGUITO GARA NAPOLI/LIVORNO DEL26.9.<strong>2007</strong>(Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti –Com. Uff. n. 61 del 27.9.<strong>2007</strong>)Con atto trasmesso a mezzo telefax entro il termine di cui all‘art. 37 comma 7 C.G.S., la S.S.C. Napoli S.p.A. preannunciavareclamo d‘urgenza avverso la decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti pubblicata con Com. Uff.n. 61 del 27.9.<strong>2007</strong>. che con decorrenza immediata e, quindi, a valere sulla giornata di campionato del giorno 30.9.07, leimponeva di disputare una gara a porte chiuse, con decorrenza immediata, per aver i suoi sostenitori, nella precedente gara dicampionato: A) esposto uno striscione ingiurioso nei confronti della tifoseria avversaria; B) acceso complessivamente 13fumogeni nel proprio settore; C) scagliato 4 bottigliette in direzione del campo di gioco, una delle quali, colpiva al petto unassistente dell‘arbitro. Fissata l‘udienza di discussione alle ore 18.00 del giorno 28.9.<strong>2007</strong>, poco prima della stessa, il difensoredella S.S.C. Napoli depositava, con il corredo di 15 allegati documentali, i motivi del reclamo, che poi illustrava ancheverbalmente nel corso della discussione. Anche se il Giudice Sportivo enuncia le tre circostanze specifiche di cui innanzi afondamento della propria decisione, dalla ultima parte del provvedimento si deduce che il lancio delle bottiglie e il fattospecifico che una abbia colpito uno degli assistenti di gara e la recidiva costituiscono principale se non quasi esclusivofondamento alla pronuncia reclamata. Orbene, questa Corte ritiene di condividere l‘impostazione decisionale del primoGiudice. Ed invero, in tal senso accogliendo anche le deduzioni della difesa, la gravità non può essere soverchiamente fondatasull‘esposizione dello striscione e sull‘accensione dei fumogeni, ancorché tali fatti siano di per sé reprensibili e violino lenorme dell‘Ordinamento Sportivo. Quanto allo striscione, non può non considerarsi, come anche risulta documentato in causa,che fosse di piccole dimensioni, di fattura artigianale e che, soprattutto, si è proceduto anche alla sua immediata rimozione, conun lodevole e tempestivo intervento degli addetti al servizio d‘ordine della società. Quanto all‘accensione dei fumogeni, non101


sfugge altresì nella considerazione di questo giudice che trova spazio la meno grave delle ipotesi possibili, atteso che gli stessinon sono stati lanciati verso il terreno di gioco, il recinto di gioco ovvero il settore avversario, ma sono rimasti nel medesimosettore in cui si è proceduto all‘accensione stessa. i sicura gravità, e non può in alcun modo essere tollerato, il lancio di oggettiin campo, in articolar modo, quando gli stessi siano potenzialmente ed astrattamente idonei a colpire le persone, ovvero,circostanza ancor più grave, quando abbiano effettivamente colpito, come nella fattispecie n esame, un ufficiale di gara. nargomento, prima di trattare l‘aspetto specifico, devonsi evidenziare le ripetute sollecitazioni dell‘U.E.F.A., anche nei confrontidella F.I.G.C., a risolvere definitivamente il problema del lancio di oggetti verso il campo di gioco; pertanto, anche gli organipreposti alla giustizia Sportiva non possono ignorare detto avvertimento. a tifoseria nel suo insieme è la destinataria dellanorma precetta che impone comportamenti corretti e sportivi, dediti in via esclusiva al godimento dello spettacolo agonisticoed è meramente conseguenziale che sia anche la destinataria della norma-sanzione, ove i detti comportamenti siano alla stessaviolati ed a nulla rileva che gli autori di scellerati comportamenti siano poche persone, che sicuramente non sono animatedall‘unico sano intento del godimento dello spettacolo sportivo. a tifoseria deve infatti intendersi come un unico corpo, anchecapace - come fortunatamente i sta sempre più verificando - di reagire, circoscrivere ed espellere fenomeni degenerativi chenon possono più essere considerati e tollerati come singole ed isolate espressioni negative, ma patologia idonea ad apportarenegatività all‘intero sistema. ‘ auspicabile che i fenomeni degenerativi trovino una loro immediata avversione, sotto il profiloetico, per processi di autodeterminazione, ma ove ciò non si concretizzi, è allora necessario ‘intervento della norma sanzione,che prima facie colpisce tutti indistintamente, e quindi anche le componenti incolpevoli dell‘intero apparato che ruota intornoalla competizione <strong>sportiva</strong>, ma ha ‘unico fine di colpire i veri responsabili, perché deve crescere una coscienza collettivareattiva di fronte ai gesti di pochi scellerati, individuando negli stessi un‘offesa ed un pericolo per l‘intera tifoseria. n dettaottica, è inevitabile che l‘obbligo di disputare la gara a porte chiuse per colpe specifiche dei tifosi appaia la sanzione piùadeguata per reagire al comportamento illegittimo degli tessi o anche di una ristretta frangia dei medesimi, nell‘auspicio che itifosi, nella loro interezza, tengano responsabilizzati e portati a reagire in via autonoma ai comportamenti antisportivi di pochi iloro, isolandoli e contribuendo alla loro individuazione affinché i detti fatti non abbiano a ripetersi. e società sportive, che sonopoi le vere destinatarie delle conseguenze economiche della sanzione in esame, sopportando la stessa per responsabilitàoggettiva, da parte loro potranno assumere, anche in sede giudiziaria, ogni opportuna iniziativa affinché i veri responsabilivengano individuati e subiscano, anche sotto il profilo meramente patrimoniale, le conseguenze delle loro azioni, contribuendoin tal maniera a rendere effettivamente attuabile quel monito che viene dai competenti organismi internazionali. Tutto ciòpremesso, quanto alla fattispecie concreta, pur avendo la S.S.C. Napoli S.p.A. predisposto una cospicua vigilanza con notevoleimpiego di mezzi e di risorse umane, va evidenziato che la bottiglia con la quale è stato raggiunto al petto l‘assistentedell‘arbitro non risulta essere di una tipologia venduta all‘interno dello stadio, per cui, la stessa è stata introdotta con l‘elusionedi tutti i controlli effettuati e non può ritenersi che fosse di ridottissime dimensioni, atteso che è pacifico il suo volume di litri0,66, seppur al momento del lancio vuota per la metà. on può, peraltro, trascurarsi che le norme non sanzionano solol‘utilizzazione ma anche la era introduzione di strumenti ed oggetti che siano idonei ad offendere (e questo vale, invero, ncheper il materiale pirotecnico). Va valutata ex se in astratto, quindi, la mera potenzialità e non il risultato concreto e non puòcerto negarsi che l‘introduzione ed il conseguente lancio di un oggetto del peso potenziale di oltre 6 etti, che raggiunge benaltra consistenza offensiva in funzione della orza con cui viene scagliato e della posizione del lancio, integri per intero laviolazione della fattispecie di cui all‘art. 12, comma 3 C.G.S.. Per la detta violazione, il comma 6 del medesimo articoloprevede l‘applicazione dell‘ammenda, ma nei casi più gravi, da valutare in modo particolare con riguardo alla recidiva, sonoinflitte, congiuntamente o disgiuntamente, in considerazione delle concrete circostanze del atto, anche le sanzioni previste dallelett. d), e), ed f) dell‘art. 18 comma 1 C.G.S.. della lettera d) della detta ultima disposizione è contemplato “l‟obbligo didisputare una o più gare a porte chiuse”. Orbene, ritiene questa Corte che il Giudice Sportivo abbia fatto buon governo deipropri poteri irrogando una sanzione che deve senz‘altro condividersi perché rappresenta la giusta ponderazione di tutti glielementi ricorrenti nella fattispecie atteso che: a) vi è stata l‘introduzione nello stadio di oggetti atti ad offendere, conl‘elusione del pur cospicuo servizio di vigilanza; b) sono state scagliate verso il terreno di gioco ben 4 bottigliette e lacircostanza integra un fatto decisamente idoneo, in potenza, ad offendere e/o arrecare danno; c) una delle dette bottiglie ha ineffetti raggiunto al petto un assistente dell‘arbitro e seppur non ha influito sul prosieguo della gara o inferto lesioni, hacomunque provocato dolore, ancorché momentaneo; d) alla società reclamante deve riconoscersi la recidiva specifica, perchédi fatti simili si è già resa responsabile nel corso della presente ma anche della passata stagione (elemento rilevante ai sensidell‘art. 21, comma 2, .G.S.); d) la sanzione della gara a porte chiuse poteva essere irrogata congiuntamente o disgiuntamenteall‘ulteriore sanzione dell‘ammenda ed è stata applicata in via esclusiva, con decorrenza immediata, e non cumulativa e nellamisura minima prevista. Per questi motivi la C.G.F. respinge il reclamo come sopra proposto dalla S.S.C. Napoli .p.A. diNapoli e dispone l‘incameramento della tassa reclamo.TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COMUNICATO UFFICIALE N. 95/CGF DEL 4 FEBBRAIO <strong>2008</strong>IN RIFERIMENTO ALLE MOTIVAZIONI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 24/CGF –RIUNIONE DEL 3 OTTOBRE <strong>2007</strong>1. RICORSO DEL SASSARI TORRES 1903 S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELL‘AMMENDA DI EURO 5.000,00INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO ARA NUORESE/SASSARI TORRES DEL 16.9.<strong>2007</strong>(Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 28/C del 18.9.<strong>2007</strong>)La Sassari Torres 1903 S.r.l. ha proposto reclamo alla Corte di Giustizia Federale avverso la decisione del Giudice Sportivopresso la Lega Professionisti Serie C pubblicata sul Com. Uff. n. 8/C del 18.9.<strong>2007</strong>, con la quale le veniva comminata102


un‘ammenda di Euro 5.000,00 per cori inneggianti alla discriminazione razziale da parte di alcuni sostenitori del Sassari Torresverso il calciatore di colore Oliveira Airton Luis nella gara Nuorese/Sassari Torres del 16.9.<strong>2007</strong>. ei sintetici motivi di reclamola società Sassari Torres qualifica quale ―incitazione ironica‖ cori di cui si sono resi responsabili i propri sostenitori,sostenendo anche che il calciatore è da considerarsi ormai di ―adozione sarda‖, avendo egli militato in diverse squadre sarde. lricorso deve essere respinto. Osserva la Corte che i motivi addotti dalla società ricorrente non offrono alcuna lettura criticaalternativa delle norme applicabili al caso di specie ma si limitano a fornire una interpretazione contenutistica soggettiva deicori espressi dai propri sostenitori e affatto condivisibili neanche astrattamente. Per questi motivi la C.G.F. respinge il reclamocome sopra proposto dal Sassari Torres 1903 s.r.l. di Sassari e dispone l‘incameramento della tassa reclamo.2. RICORSO DEL CALCIO PADOVA S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELL‘AMMENDA DI EURO 5.000,00INFLITTAGLI SEGUITO GARA ITTADELLA/PADOVA DEL 17.9.<strong>2007</strong>(Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 28/C del 18.9.<strong>2007</strong>)La società Calcio Padova S.r.l. ha proposto reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo pubblicata sul Com. Uff. n. 28/Cdel 18.9.<strong>2007</strong> con la quale le veniva comminata l‘ammenda di uro 5.000,00 per i cori discriminatori a sfondo razziale da partedei propri sostenitori in occasione ella gara Cittadella/Padova del 17.8.<strong>2007</strong>. a società ricorrente sostiene, nelle memorieprodotte e personalmente a mezzo del suo rappresentante in dibattimento: ) che i cori di contestazione, indirizzati da proprisostenitori al calciatore di colore Diego Santoro Oliveira erano causati da dichiarazioni polemiche rese alla stampa dallo stessocalciatore pochi giorni prima della gara indicata in epigrafe, quale ex tesserato del Padova nelle Stagioni Sportive 2005/2006 e2006/<strong>2007</strong>; ) che solo una sparuta minoranza dei sostenitori assumeva tale deprecabile comportamento; ) che la società ha datempo avviato un progetto cittadino scolastico – multisportivo antirazziale al rapporto di un ufficiale di gara si assume,viceversa, che per tutta la permanenza in campo del calciatore sopracitato, ogni volta che lo stesso entrava in possesso dellapalla veniva apostrofato on ―buu‖ e cori di scherno da 200-300 persone. on emergono, dallo stesso rapporto, comportamentiesimenti da parte del rimanente pubblico. Integrando appieno, tale violazione, il divieto sancito dall‘art. 11.3 C.G.S. ed avendogià il Giudice Sportivo applicato la sanzione nella metà del minimo edittale, la Corte respinge il reclamo. Per questi motivi laC.G.F. respinge il reclamo come sopra proposto dal Calcio Padova S.p.A. di Padova e dispone l‘incameramento della tassareclamo.3. RICORSO DEL F.C. SANGIUSEPPESE S.R.L. AVVERSO LE SANZIONI INFLITTE: DELLA SQUALIFICA PER 3GIORNATE DI GARA EFFETTIVE AL CALCIATORE CORSALE RAFFAELE E DELL‘INIBIZIONE FINO AL25.10.<strong>2007</strong> AL SIG. MOXEDANO MARIO, SEGUITO GARA NOICATTARO/SANGIUSEPPESE DEL 6.9.<strong>2007</strong>(Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 8/C del 18.9.<strong>2007</strong>)Il Giudice Sportivo presso la Lega Professionisti Serie C, a seguito della gara svoltasi il 6.9.<strong>2007</strong> tra il Noicottaro e laSangiuseppese valevole per il Campionato di Serie C/2 <strong>2007</strong>/<strong>2008</strong> – Girone C, deliberava, con provvedimento pubblicato conCom. Uff. n. 28/C del 18.9.<strong>2007</strong>, a carico del calciatore - tesserato per la stagione in corso tra le fila della Sangiuseppese -Raffaele Corsale, la sanzione della squalifica per tre gare effettive per aver ―volontariamente colpito con una gomitata al voltoun avversario disinteressandosi del pallone‖. l Giudice a quo infliggeva, altresì, la sanzione della inibizione fino a tutto il25.10.<strong>2007</strong> a carico del dirigente sig. Mario Moxedano per avere avuto ―un atteggiamento irriguardoso verso l‘arbitro durantela gara‖. a società. F.C. Sangiuseppese – con atto del 25.9.<strong>2007</strong> – ha proposto formale reclamo avverso detta decisionechiedendo a questa Corte di Giustizia Federale di accogliere le seguenti conclusioni: ) ridurre la squalifica del calciatoreRaffaele Corsale da tre ad una gara (ovvero, in subordine, due); ) parimenti, diminuire sensibilmente e congruamentel‘inibizione fino a tutto il 25.10.<strong>2007</strong> irrogata dal Giudice Sportivo al dirigente Mario Moxedano (ovvero, in via gradata,commutare la sanzione medesima in ammenda, nella misura minima prevista dalle Carte Federali)‖. fondamento di dettedomande, la società ricorrente ha dedotto che ―dalla lettura degli atti ufficiali e da una obiettiva valutazione della condotta inesame, è possibile senz‘altro desumere l‘assoluta eccessività e spropositatezza della sanzione comminata‖. n particolare, dettasocietà ha evidenziato la sussistenza, nel caso di specie, ―di talune significative circostanze che avrebbero dovuto indurrel‘Organo giudicante a statuire una punizione più lieve nei confronti del giocatore de quo: in primis, l‘aver compiuto il gesto durante un‘azione di gioco; in secondo luogo, l‘assenza di qualunque conseguenza fisica in dannodell‘avversario colpito, il quale poteva riprendere regolarmente la gara, quindi l‘avere il Corsale, subito dopo l‘espulsione,abbandonato prontamente ed in silenzio il terreno di gioco; infine la giovane età del calciatore e l‘assenza di precedenti dialcun genere in capo allo stesso‖. Peraltro, la ricorrente ha rilevato che ―anche nel caso del suindicato dirigente, l‘inibizionecomminata dall‘Organo di prime cure è certamente troppo severa e penalizzante rispetto al comportamento ascritto almedesimo‖. sostegno di detta tesi, la società appellante ha evidenziato che, ―subito dopo la segnatura di una rete da parte dellapropria squadra‖, il signor Moxedano si era limitato ―a proferire nei confronti dell‘Arbitro un‘unica espressione, con la quale‖aveva manifestato, ―in modo oltre tutto civile e moderato, il proprio dissenso verso la direzione arbitrale, senza mai trascenderein qualcosa di più ella semplice condotta irriguardosa‖, tant‘è che lo stesso direttore di gara nel suo referto, aveva precisatoche alla notifica del provvedimento, si allontanava prontamente dal recinto di gioco‖. All‘udienza del 3.10.<strong>2007</strong> è comparsol‘avv. Monica Fiorillo, difensore della F.C Sangiuseppese, che ha ribadito quanto già osservato ed eccepito nel ricorso,chiedendo l‘accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate. l gravame va respinto. n primo luogo, occorre rilevare che lacondotta posta in essere dal calciatore Raffaele Corsale deve essere qualificata, come correttamente ha fatto il Giudice Sportivoa quo, quale ―condotta violenta‖, sanzionata dall‘art. 19, comma 4, lett. b) del Codice di Giustizia Sportiva, con la qualificaminima per tre giornate. Infatti, la stessa modalità - descritta dall‘Arbitro - con la quale è stato colpito il calciatore avversario,ovvero ―con una gomitata al volto … disinteressandosi del pallone‖, è chiaro indice ella esclusiva volontà di questo di103


esercitare violenza contro l‘atleta del Noicattaro. Detta circostanza, induce, quindi, questa Corte a ritenere che, nel caso inesame, non sussistano i presupposti per potere applicare le attenuanti invocate dalla società ricorrente, anche in considerazionedel fatto che le modalità dell‘azione incriminata dimostrano che il calciatore Raffaele Corsale ha dolosamente edingiustificatamente colpito l‘avversario, senza che questo lo avesse in alcun modo istigato. Allo stesso modo, non può essereaccolta la domanda della società ricorrente volta ad ottenere la riduzione della sanzione dell‘inibizione inflitta al dirigentesignor Mario Moxedano, in quanto la condotta posta in essere da questo è stata oltraggiosa ed offensiva nei confrontidell‘Arbitro. n particolare, occorre rilevare che l‘espressione proferita dal dirigente de quo in occasione della segnatura di unarete da parte della squadra F.C. Sangiuseppese ai danni del direttore di gara, fa allusione ad una presunta collusione tra questoe la squadra Noicattaro, finalizzata a favorire la vittoria di quest‘ultima. Pertanto, l‘offensività e la gravità di tali dichiarazionisono tali da non ammettere l‘applicazione elle esimenti chieste dalla società ricorrente, anche in considerazione del fatto che lacircostanza che il dirigente sanzionato si ―allontanava prontamente dal recinto di gioco‖ non costituisce, di per e, un‘attenuanteal comportamento illecito tenuto, in quanto è diretta conseguenza del provvedimento di espulsione dal campo di gioco emessodall‘Arbitro. n altre parole, il dirigente de quo, alla notifica del provvedimento di espulsione dal rettangolo di gioco da partedel direttore di gara, non poteva fare altro che allontanarsi ―prontamente‖ dal campo i calcio. Pertanto, la condotta posta inessere da questo non è nient‘altro che l‘adempimento all‘obbligo di allontanamento imposto dall‘Arbitro e rientra nel noverodei cosiddetti ―atti dovuti‖ non passibili di valutazione positiva o, comunque, vantaggiosa per il reo, da parte dell‘Organogiudicante. Per questi motivi la C.G.F. respinge il reclamo come sopra proposto dalla F.C. SangiuseppeseS.r.l. di Napoli edispone l‘incameramento della tassa reclamo.4. RICORSO DELL‘U.S. AVELLINO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA DEL CAMPO DI GIOCO PERUNA GIORNATA DI GARA, SEGUITO GARA VELLINO/LECCE DEL 22.9.<strong>2007</strong>(Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 55 del 23.9.<strong>2007</strong>)Con reclamo ritualmente proposto l‘U.S. Avellino S.p.A. ha impugnato la decisione con la quale l Giudice Sportivo presso laLega Nazionale Professionisti, in dipendenza di quanto accaduto nel orso della gara Avellino/Lecce del 22.9.<strong>2007</strong>, valida per ilCampionato di Serie B, aveva inflitto alla reclamante la sanzione della squalifica del campo di giuoco per una giornata di gara―per avere suoi sostenitori, al 43° del primo tempo, lanciato nel recinto di giuoco una decina di bottiglie in plastica vuote e peravere, altresì, alla fine del primo tempo, al rientro negli spogliatoi, lanciato in direzione dell‘arbitro una bottiglia in plasticasemipiena che, rimbalzando sul terreno, colpiva al torace il Direttore di Gara, procurandogli una sensazione dolorifica‖. on imotivi scritti la Società reclamante, pur stigmatizzando i comportamenti antidisciplinari ei propri sostenitori, escludeva che illancio della bottiglia in plastica fosse stato intenzionalmente effettuato per colpire l‘arbitro, evidenziando, quindi,l‘accidentalità di quanto poi accaduto. Nel dolersi, inoltre, della decisione disciplinare impugnata, rilevava che per fatti ben piùgravi il Giudice Sportivo aveva inflitto la sanzione dell‘ammenda. Significava, ancora, che essa si era anche organizzata conl‘ausilio degli stewards al fine di garantire l‘ordinario svolgimento della gara tant‘è che proprio uno di questi, in collaborazionecon a DIGOS, aveva consentito di individuare il tifoso ―irrequieto‖ autore del gesto il quale era stato, quindi, sanzionato atermini di legge. Concludeva, pertanto, richiedendo il proscioglimento da ogni incolpazione ad essa ascritta ed in subordine, inapplicazione dell‘art. 13, comma 1, lett. b) e c), C.G.S., l‘irrogazione dell‘ammenda ella misura più congrua. ll‘udienza del3.10.<strong>2007</strong> compariva il difensore della Società reclamante il quale, nel riportarsi integralmente ai motivi scritti, produceva infotocopia documentazione rilasciata dalla Questura di Avellino attestante una attività di indagine che aveva consentito, conl‘ausilio di uno steward, di identificare l‘autore del lancio di una bottiglietta d‘acqua nel rettangolo di giuoco, senza colpirenessuno. Concludeva, pertanto, come da reclamo ed in ulteriore subordine chiedeva infliggersi la sanzione di disputa di unagara a porte chiuse. l reclamo proposto non appare fondato e deve essere, pertanto, respinto. Questa Corte, infatti, ritiene dicondividere la decisione del Giudice Sportivo e la congruità della sanzione inflitta. ‘art. 14, commi 1 e 2, C.G.S. statuisce,infatti, che le Società rispondono per i fatti violenti commessi, come nel caso di specie, in occasione della gara ed all‘internodel proprio impianto sportivo. Emerge, all‘uopo, dagli atti ufficiali che i sostenitori della reclamante hanno posto in essere lecondotte violente già enunciate in premessa, peraltro da essa non contestate. Assume i contorni della particolare gravità illancio della bottiglia di plastica semipiena che, pur rimbalzando sul terreno di giuoco (e ciò è significativo della violenza dellancio) ha colpito al torace l Direttore di Gara, procurandogli una sensazione dolorifica. Come ineludibile conseguenza, deltutto congrua appare la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo che, quindi, merita di essere confermata. Circa l‘argomentazionedifensiva e la documentazione prodotta supporto della esimente invocata dalla Società reclamante, questa Corte così osserva.Deduce la reclamante che attraverso una indagine di P.G. è stato possibile, con l‘ausilio di uno steward, individuare ilsostenitore che aveva effettuato il lancio della bottiglietta d‘acqua. Ritiene, però, questa Corte che il documento prodotto è deltutto inconferente poiché, come si evince dal verbale fornito, l‘oggetto (bottiglietta) lanciato ―è arrivato sull‘erba che è postaprima della pista di atletica, senza colpire nessuno‖. Si tratta, all‘evidenza, di un altro episodio estraneo rispetto a quellorilevato e refertato dal Direttore di Gara e sanzionato dal Giudice Sportivo. Ne consegue, quindi, l‘inapplicabilità dellaesimente e/o attenuante ex art. 13 C.G.S.. Esimente e/o attenuante che, peraltro, può essere applicata soltanto quando ricorranocongiuntamente almeno tre delle circostanze indicate nel comma 1 del dettato codicistico su richiamato. Nel caso di specie nonricorre alcuna di esse posto che, come dianzi osservato, l‘attività di indagine non ha portato ad individuare alcuno deisostenitori delle condotte violente realizzate al 43° del primo tempo ed in particolare di chi lanciò in direzione dell‘arbitro,―alla fine del primo tempo, al rientro negli spogliatoi, una bottiglia in plastica semipiena che, rimbalzando, sul terreno, colpivaal torace il Direttore di Gara, procurandogli una sensazione dolorifica‖. Per questi motivi la C.G.F. respinge il reclamo comesopra proposto dall‘U.S. Avellino di Avellino e dispone l‘incameramento della tassa reclamo.104


TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COMUNICATO UFFICIALE N. 96/CGF DEL 4 FEBBRAIO <strong>2008</strong>IN RIFERIMENTO ALLE MOTIVAZIONI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 29/CGF –RIUNIONE DEL 26 OTTOBRE <strong>2007</strong>1. RICORSO CON PROCEDIMENTO D‘URGENZA DEL CASTEL S. PIETRO TERME CALCIO S.R.L. AVVERSO LASANZIONE DELLA SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA INFLITTA AL CALCIATOREMORDINI ANIELE PER RECIDIVITÀ IN AMMONIZIONE SEGUITO GARA CASTEL S.PIETRO TERME CALCIOS.R.L./SANTARCANGELO DEL 21.10.<strong>2007</strong>(Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 37 del 24.10.<strong>2007</strong>)La società Castel S. Pietro Terme Calcio S.r.l., ha proposto reclamo, con procedura 'urgenza, avverso la decisione del GiudiceSportivo presso il Comitato Interregionale, di cui al Com. Uff. n. 37 del 24.10.<strong>2007</strong>, con la quale veniva inflitta la sanzionedella squalifica per una gara effettiva al calciatore Mordini Daniele per recidività in ammonizione ( 4^ Infr.) nella gara CastelS. Pietro Terme Calcio S.r.l. - Santarcangelo del 21.10.<strong>2007</strong>. l reclamo è inammissibile perchè tardivo, essendo stato inoltrato,via fax, in data 5.10.<strong>2007</strong> alle ore 15,47 e quindi ben oltre i termini prescritti dall'art. 37 com. 7 C.G.S. che prevede l'invio delreclamo d'urgenza entro le ore 12 del giorno successivo a quello in cui è stato pubblicato il Com. Uff. relativo alla decisionedel Giudice di primo grado. Per questi motivi la C.G.F. dichiara inammissibile ai sensi dell‘art. 37, comma 8 C.G.S., pertardività il reclamo con procedura d‘urgenza come sopra proposto dal Castel S. Pietro Terme Calcio s.r.l. di Castel S. PietroTerme (Bologna) e dispone l‘incameramento della tassa reclamo.TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COMUNICATO UFFICIALE N. 97/CGF DEL 4 FEBBRAIO <strong>2008</strong>IN RIFERIMENTO ALLE MOTIVAZIONI DELLE DECISIONI RELATIVE ALCOM. UFF. N. 30/CGF – RIUNIONE DEL 30 OTTOBRE <strong>2007</strong>1. DEFERIMENTO DELL‘UFFICIO DI PROCURA ANTIDOPING DEL C.O.N.I. A ARICO DEL CALCIATORE S. N.,ALL‘EPOCA DEI FATTI ESSERATO PER LA EURO CHIETI <strong>2007</strong> ED ATTUALMENTE TESSERATO IN FAVOREDELL‘A.S.D. VIRTUS CUPELLO, PER VIOLAZIONE DELL‘ART. 2.1 DELLE NORME SPORTIVE ANTIDOPING DELC.O.N.I. on atto in data 17.9.<strong>2007</strong> l‘Ufficio della Procura Antidoping del C.O.N.I. deferiva al competente organo di giustiziafederale della F.I.G.C. il calciatore N. S., tesserato all‘epoca dei fatti in favore della società Euro Chieti, il quale in esito alleanalisi del campione biologico prelevatogli al termine della gara di beach soccer Chieti-Panarea, disputata a Termoli il4.6.<strong>2007</strong> era risultato positivo per la presenza di metabolici di tetraidrocannabinolo in concentrazione superiore alla soglialimite. Il menzionato calciatore non richiedeva l‘effettuazione delle controanalisi e come previsto alla normativa di settore,veniva sospeso in via cautelare da ogni attività agonistica, con decorrenza immediata, con provvedimento del 7.8.<strong>2007</strong> diquesta Corte di Giustizia Federale. n sede di audizione del 12.9.<strong>2007</strong>, il calciatore ammetteva l‘addebito disciplinarecontestatogli, riconoscendo che il giorno prima della gara, in occasione di una festa di addio al celibato di un amico, avevaaccettato di fare qualche tirata da uno spinello che gli era stato passato a persone presenti. Dichiarava che si era trattato di unmomento di leggerezza e di non avere considerato le conseguenze cui sarebbe andato incontro con il suo gesto. ‘Ufficio diProcura Antidoping nel disporre il deferimento del calciatore Nicola Sputare per la violazione contestatagli (art. 2.1 del CodiceWADA) dinanzi a questo organo di giustizia federale ha chiesto nei suoi confronti la sospensione dalla attività agonistica permesi quattro. ella seduta del 30.10.<strong>2007</strong> presenti il rappresentante della Procura Antidoping, lo Sputare d il suo legale difiducia, che oltre a depositare delle note difensive, tardive e come tali irricevibili, a eccepito preliminarmente la nullità delprocedimento disciplinare ai sensi degli artt. 15.3 e 15.8 del Regolamento Antidoping del C.O.N.I. per la mancatacomunicazione all‘atleta del risultato di positività delle analisi. Osserva preliminarmente la Corte di Giustizia Federale inordine alla eccepita nullità del procedimento disciplinare, che in mancanza di indicazione da parte dell‘atleta del domicilio sulverbale di prelievo antidoping la comunicazione allo stesso del risultato delle analisi presso la società di appartenenza è deltutto regolare e in ogni caso la contestazione diretta dell‘addebito disciplinare equivale sostanzialmente alla comunicazioneall‘atleta dell‘accertamento della positività delle analisi, dal momento che quanto agli effetti è del tutto idoneo a consentire allotesso di esercitare il proprio diritto di difesa nel pieno rispetto del principio del contraddittorio. Nel merito non è contestato chelo S. è risultato positivo per la presenza di metabolici i tetraidrocannabinolo, in esito alle analisi sul campione biologicoprelevato in occasione del predetto controllo antidoping effettuato al termine della gara di beach soccer Chieti-Panareadisputata a Termoli il 14.6.<strong>2007</strong>. Considerata la piena ammissione di colpevolezza dell‘atleta, sussiste pertanto un precisoquadro probatorio che fornisce elementi certi della responsabilità dello S. in ordine alla violazione disciplinare contestata (art.2.1 del Cod.WADA). Per questi motivi la C.G.F., visto l‘atto di deferimento e gli atti del procedimento, infligge al calciatoreN. S. la sanzione della squalifica per mesi 4 a decorrere dalla data del provvedimento di sospensione cautelare. Sulla base delladecisione assunta dalla Corte di Giustizia Federale in data odierna, il calciatore N. S., è inserito nel RTP (Registered TestingPool) nazionale del CONINADO d è tenuto ad adempiere a tutti gli specifici obblighi previsti sino alla fine dell‟anno solare ncui ha termine l‟efficacia del presente provvedimento ovvero sino a quando non comunichi agli Organi Competenti di ritirarsida qualsiasi attività <strong>sportiva</strong>”.2. DEFERIMENTO DELL‘UFFICIO DI PROCURA ANTIDOPING DEL C.O.N.I. A CARICO DEL CALCIATORE R. A.,ALL‘EPOCA DEI FATTI TESSERATO PER LA SOCIETÀ GELA CALCIO, PER VIOLAZIONE DELL‘ART. .1 DELLENORME SPORTIVE ANTIDOPING DEL C.O.N.I.105


Con atto emanato al termine del procedimento di indagine n. 84/07, l‘Ufficio di Procura Antidoping del C.O.N.I. disponeva ildeferimento, innanzi a questa Corte, dell‘atleta A. R. tesserato in favore della Società Gela Calcio, affinché ad egli venisseirrogata la sanzione prevista all‘art. 10.2 del Codice WADA recepito nelle norme sportive dell‘Antidoping del C.O.N.I., inquanto il citato atleta era stato trovato positivo per benzoilecgonina (metabolita della cocaina) in occasione del controlloantidoping effettuato al termine della gara Potenza-Gela svoltasi in Potenza l 3.6.<strong>2007</strong>. L‘esito di positività veniva riscontratoin sede di prime analisi dal Laboratorio Antidoping di Colonia. Con successivo provvedimento della CommissioneDisciplinare Nazionale del 16.7.<strong>2007</strong> ‘atleta veniva sospeso da ogni attività <strong>sportiva</strong>. All‘udienza del 30.10.<strong>2007</strong> il signor R.,assistito dal difensore d‘ufficio Silvia Morescanti, ammetteva, come già avvenuto innanzi alla Commissione DisciplinareNazionale, ‘addebito disciplinare contestato e, in merito alla sostanza rinvenuta, confermava la ricostruzione ei fatti descritta inI° Grado. Il R. rammentava che nei giorni precedenti l‘incontro calcistico aveva avuto frequenti discussioni con sua moglie. Ilmercoledì prima della gara era tornato a casa dall‘allenamento e aveva trovato una lettera con la quale la moglie annunciava diessere partita per Civitanova Marche on le figlie. Il R., sentendosi abbandonato e depresso, era uscito per distrarsi recandosi inun pub ove aveva incontrato alcuni giovani del posto, i quali gli avevano offerto della polvere bianca per tirarsi su dallo statodepressivo nel quale si trovava; attività poi effettivamente svolta dal citato Recchi. Sempre ad avviso del Recchi egli si era resoconto della gravità dell‘errore commesso solo dopo la notizia della sua positività e ne era stato turbato e pentito. Considerato,quindi, che le spiegazioni fornite dal deferito avessero carattere plausibile, ad avviso della Procura, appariva ragionevoleritenere che nella fattispecie si concretizzasse una negligenza non significativa comportante l‘applicazione dell‘attenuanteindicata nell‘art. 10.5.2 delle Norme Sportive Antidoping. Nella udienza odierna, la Procura chiedeva l‘irrogazione dellasanzione prevista dall‘art. 0.2 del Codice ridotta ad un periodo di anni uno di squalifica dall‘attività <strong>sportiva</strong> con ilriconoscimento dell‘attenuante testé descritta. all‘esame dei documenti forniti e dalla valutazione dei comportamentiprocessuali mantenuti questa Corte ritiene di poter convenire con la richiesta della Procura di applicazione dell‘attenuanteindicata. Per questi motivi la C.G.F. visto l‘atto di deferimento e gli atti del procedimento, infligge al calciatore A. R. lasanzione della squalifica per anni 1 a decorrere dalla data del provvedimento di sospensione cautelare. Sulla base delladecisione assunta dalla Corte di Giustizia Federale in data odierna, il calciatore A. R., è inserito nel RTP (Registered TestingPool) nazionale del CONINADO d è tenuto ad adempiere a tutti gli specifici obblighi previsti sino alla fine dell‟anno solare ncui ha termine l‟efficacia del presente provvedimento ovvero sino a quando non comunichi agli Organi Competenti di ritirarsida qualsiasi attività <strong>sportiva</strong>”.TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COMUNICATO UFFICIALE N. 98/CGF DEL 4 FEBBRAIO <strong>2008</strong>IN RIFERIMENTO ALLE MOTIVAZIONI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 27/CGF –RIUNIONE DEL 12 OTTOBRE <strong>2007</strong>1. RICORSO DELLA C.C.S. CALCIO SANT‘ELIA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CALCIOSANT‘ELIA/REGGIO SUD 2004 DEL 10.3.<strong>2007</strong>(Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Calabria del Settore Giovanile e Scolastico –Com. Uff. n. 47 del 21.3.<strong>2007</strong>)Il Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Calabria del Settore per l‘Attività Giovanile Scolastica rigettava,con il provvedimento indicato in epigrafe, il reclamo della C.C.S. Calcio Sant‘ Elia che aveva chiesto fosse disposta la vittoriadella sua squadra per 3-0 nei confronti della squadra della Società Calcistica Reggio Sud 2004 in relazione alla gara disputatasiil 10.3.<strong>2007</strong>, sul presupposto che la Società Reggio Sud 2004 aveva schierato in campo il calciatore Barreca Vincenzo che erastato in precedenza squalificato e non aveva ancora scontato la sanzione. La decisione del Giudice Sportivo si basavasull‘accertamento, fondato sul referto arbitrale, che il Barreca non aveva preso parte alla gara in questione. Questa decisione èstata impugnata tempestivamente dalla Società Sant‘ Elia davanti a questa Corte che, non ritenendo di avere elementisufficienti per decidere, sospendeva il procedimento e trasmetteva gli atti all‘ Ufficio Indagini per accertare se il calciatoreBarreca Vincenzo avesse partecipato alla gara del 10.3.<strong>2007</strong> tra il Calcio Sant‘ Elia e la Reggio Sud 2004. Effettuati gliopportuni accertamenti, l‘Ufficio Indagini giungeva, per quanto può interessare il presente giudizio, alla conclusione che ilcalciatore Barreca Vincenzo, nonostante fosse stato squalificato per 2 giornate e non avesse scontato completamente talesanzione, aveva preso parte alla gara del 10.3.<strong>2007</strong> sopra citata, schierato dalla Reggio Sud 2004. Questa Corte di GiustiziaFederale, preso atto delle conclusioni dell‗Ufficio Indagini sopra riportate, non può che accogliere il ricorso della SocietàC.C.S. Sant‘ Elia e, riformando così la decisione impugnata, pronunciare la sanzione della perdita della gara per 0-3 a caricodella Società Calcistica Reggio Sud 2004. Per questi motivi la C.G.F. in accoglimento del reclamo come sopra proposto dallaC.C.S. Calcio Sant‘Elia di Reggio Calabria, annulla l‘impugnata delibera e, per l‘effetto, dispone la punizione della perditadella gara indicata in epigrafe per 0 – 3 a carico della società Reggio Sud. Dispone altresì la trasmissione degli atti alla ProcuraFederale per competenza. Dispone restituirsi la tassa reclamo.2. RICORSO CALCIATORE GAETANO VINCENZO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA INFLITTAGLIFINO AL 30.6.2012, CON RICHIESTA DI PRECLUSIONE, SEGUITO GARA DI CALCIO A CINQUE – TORNEOTRICOLORE N.C.R./ISOL LIVEL DEL 14.6.<strong>2007</strong>(Delibera della Commissione Territoriale presso il Comitato Regionale Emilia Romagna – Com. Uff. n. 10 del 6.9.<strong>2007</strong>)Con tempestivo reclamo datato 8.9.<strong>2007</strong>, ritualmente preannunciato, il calciatore Gaetano Vincenzo, tesserato in favore dellaSocietà Isol Livel partecipante al Torneo ―Trofeo del Tricolore‖ Calcio a 5, impugnava, ex art, 37 C.G.S., la decisione con laquale la Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Emilia Romagna della Lega Nazionale Dilettanti aveva106


deliberato di respingere il ricorso proposto avverso le decisioni del Giudice Sportivo, confermando la sua inibizione a tutto il30.6.2012 per avere colpito con un pugno il direttore di gara. Con i motivi scritti il tesserato deduceva che l‘arbitro era incorsoin un palese scambio di persona di talché negava di essere stato l‘autore del gesto violento. All‘uopo allegava a supporto dellasua affermazione due dichiarazioni rilasciate da tesserati della squadra avversaria eppertanto richiedeva che fossero dispostiulteriori accertamenti in merito. Deduceva, comunque, che la sanzione inflittagli era da ritenersi iniqua e spropositata econcludeva invocando la totale riforma della decisione impugnata ed in subordine, in parziale riforma della stessa, infliggersiuna sanzione inferiore. Alla fissata udienza del 12.10.<strong>2007</strong> compariva il difensore del calciatore il quale illustrava le ragioniaddotte e si riportava ai motivi scritti. Osserva preliminarmente la C.G.F. che le norme transitorie e finali del vigente Statutodella F.I.G.C. al punto VIII, lett. d), prevedono che a decorrere dal 1° Luglio <strong>2007</strong> i provvedimenti, anche pendenti e consalvezza degli atti già compiuti, sono di competenza delle corrispondenti Commissioni Disciplinari Territoriali. Nel caso dispecie la condotta antidisciplinare del Gaetano Vincenzo è stata oggetto, in ossequio dei principi informatori del C.O.N.I., diun doppio grado di giudizio prima del Giudice Sportivo e poi della Commissione Disciplinare (rectius CommissioneDisciplinare Territoriale). Per questi motivi la C.G.F. dispone non luogo a provvedere in merito al reclamo come sopraproposto dal calciatore Gaetano Vincenzo e dispone l‘incameramento della tassa reclamo.3. RICHIESTA DI ARCHIVIAZIONE DELL‘UFFICIO DI PROCURA ANTIDOPING DEL C.O.N.I. - EX ART. 3,COMMA 4 DELLE NORME SPORTIVE ANTIDOPING - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE E ISTRUZIONI RELATIVEALL‘ATTIVITÀ DELL‘UFFICIO DI PROCURA ANTIDOPING – RELATIVA AL PROCEDIMENTO DISCIPLINARENEI CONFRONTI DEL CALCIATORE T. F.Con nota datata 28.9.<strong>2007</strong> l‘Ufficio di Procura Antidoping del C.O.N.I. trasmetteva alla F.I.G.C. la nota relativa alprocedimento di indagine N° 092/07 con la quale richiedeva l‘archiviazione del procedimento disciplinare nei confrontidell‘atleta T. F., con richiesta di rimessione al competente Organo di Giustizia Federale della F.I.G.C., per le motivazioni di cuiall‘allegato provvedimento del Procuratore Capo datato 18/09/<strong>2007</strong>. Con successiva nota datata 4.10.<strong>2007</strong> il Segretario dellaF.I.G.C. trasmetteva gli atti alla Corte di Giustizia Federale competente ex art. 3 N° 4 delle Norme Sportive Antidoping.Oggetto dell‘indagine espletata ne i confronti del T. atteneva al fatto che, al termine della gara Roma - Torino disputata il13.5.<strong>2007</strong>, valevole per il Campionato di Serie A, il calciatore, sorteggiato per essere sottoposto a controllo antidoping, avevaraggiunto, con un ritardo di 13 minuti rispetto al termine della gara, i locali predisposti per il prelievo solo dopo essersi recatonello spogliatoio. Alla fissata udienza del 12.10.<strong>2007</strong> comparivano il Procuratore dell‘ Ufficio di Procura Antidoping, il qualeinsisteva sulla richiesta di archiviazione, ed il difensore del T., che si uniformava alla stessa. Osserva la C.G.F. che dagli attidell‘espletata indagine è risultato provato, sia documentalmente (v. certificazione radiologica dell‘Ospedale Fatebenefratelli diRoma) sia per le dichiarazioni rese dal medico della Società Roma A.S. S.p.A., che l‘atleta, avendo ricevuto, nel corso dellagara, un colpo al collo della caviglia sinistra precedentemente infortunata, si era prudenzialmente recato negli spogliatoi perl‘opportuno controllo, all‘esito del quale il medico aveva disposto l‘immediata applicazione di ghiaccio sulla caviglia. Il ritardodi 13 minuti con il quale si era presentato per sottoporsi a controllo antidoping, ad avviso del Procuratore Capo dell‘ Ufficio diProcura Antidoping, doveva, quindi, ritenersi giustificato. Per questi motivi la C.G.F. visti gli atti, dispone l‘archiviazione delprocedimento ai sensi dell‘art. 3 delle Norme Sportive Antidoping del C.O.N.I. – Procedimento Disciplinare e Istruzionioperative relative all‘attività dell‘Ufficio di Procura Antidoping.4. RICORSO A.S. PRO BELVEDERE VERCELLI AVVERSO LA SANZIONE DELL‘AMMENDA DI EURO 1.000,00INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA A.S. PRO BELVEDERE VERCELLI/RIVOLESE 1906 DEL23.9.<strong>2007</strong>(Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 26 del 26.9.<strong>2007</strong>)Il direttore della gara del Campionato Nazionale Dilettanti Pro Belvedere Vercelli – Rivarolese, disputata il 23.9.<strong>2007</strong>, hasegnalato nel referto che ―a fine gara non è stato effettuato il saluto FAIRPLAY causa lo stato di agitazione di più giocatori dientrambe le squadre‖. Il Giudice Sportivo con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 26 del 26.9.<strong>2007</strong> ha inflitto alla societàA.S. Pro Belvedere Vercelli la sanzione pecuniaria di € 1.000,00, ―per non aver effettuato, a fine gara, la rituale procedura difair-play‖. Avverso siffatto provvedimento la S.S. Pro Belvedere Vercelli ha proposto reclamo innanzi a questa Corte diGiustizia Federale, nel quale ha premesso che si fosse trattato di una gara caratterizzata da agonismo, ma sostanzialmentecorretta ed ha rilevato che, al termine, ―le squadre rimanevano comunque in campo― ed ha concluso chiedendo che la sanzioneinflitta ―venga annullata in quanto la nostra squadra (e la squadra avversaria) non si è rifiutata di effettua re la procedura diFair-Play ma ha oltremodo avvisato l‘arbitro della mancata effettuazione, ma è stata una decisione dell‘arbitro che comunicavaai calciatori a lui vicino che non riteneva le condizioni di sicurezza idonee all‘effettuazione della procedura‖, come confermatoanche dalla circostanza che ―la terna arbitrale non si recava al centrocampo‖. All‘udienza, fissata per la discussione, nessuno ècomparso. CONSIDERATO:- che il Comitato Interregionale della Lega Nazionale Dilettanti, con disposizione emanata il 30.8.2006 avente ad oggetto―Disposizioni in materia di fair play‖, ha stabilito che al termine di ogni gara ufficiale le due squadre e la terna arbitrale hannol‘obbligo di schierarsi al centro del campo per lo scambio dei saluti e della relativa stretta di mano, aggiungendo, però, che―qualora il direttore di gara ravvisi, a suo insindacabile giudizio, che non vi siano le condizioni oggettive ambientali perprocedere a quanto disposto, o registri il rifiuto di una o entrambe le squadre (totale o parziale) al puntuale rispetto delladisposizione, dovrà farne dettagliata menzione dell‘accaduto sul proprio rapporto, per i provvedimenti conseguenti dellaGiustizia Sportiva‖; che siffatta disposizione è stata confermata, anche per l‘anno sportivo <strong>2007</strong>/<strong>2008</strong>, con disposizionecontenuta nel Com. Uff. n. 18, in data 5.9.<strong>2007</strong>;107


- che, rispetto alle prescrizioni innanzi riportate, dalla lettura del referto risulta che nella gara in questione la scelta di non darecorso alla procedura di fair-play sia stata effettuata dall‘arbitro, al quale è intestato l‘insindacabile potere di stabilirne lasussistenza delle condizioni, senza – però – che sia stato opposto alcun rifiuto dalla società partecipanti;- che, dunque, sebbene non costituisca oggetto di giudizio da parte di questa Corte la sensibilità arbitrale nel valutare lecondizioni di contesto ai fini dell‘amministrazione di ogni fase della gara, in fattispecie non risulta che vi sia stato alcuncontributo causale da parte della Pro Belvedere Vercelli nel determinarne di tali da non consentire l‘effettuazione della previstainiziativa di fine gara;- che, a tenore delle stesse disposizioni che regolano la fattispecie - nonché dalla giurisprudenza <strong>sportiva</strong>, la quale èpacificamente orientata, in fattispecie analoghe, ad infliggere la sanzione pecuniaria, per violazione dell‘articolo 1, comma 1,C.G.S., nelle occasioni caratterizzate dal rifiuto ―di stringere la mano alla terna arbitrale‖ (Valleverde Riccione FC srl), dalrifiuto ―di effettuare la prevista procedura di fair play‖ (Arzachena, Siracusa srl), dal rifiuto di ―effettuare la rituale proceduradi fair-play‖ (Guidonia Montecelio, Sibilla El Brazil Cuma) – nessuna violazione del principio di lealtà, correttezza e probitànell‘esercizio dell‘attività <strong>sportiva</strong> sancito dall‘articolo 1, comma 1, C.G.S., può essere individuata nella condotta tenuta infattispecie dalla Pro Belvedere Vercelli;- che, conseguentemente, il reclamo è fondato e deve essere accolto, con annullamento della sanzione pecuniaria inflitta dalGiudice Ssportivo;- che all‘accoglimento della doglianza deve conseguire, altresì, la restituzione della tassa alla società reclamante.Per questi motivi la C.G.F. in accoglimento del reclamo come sopra proposto dalla A.S. Pro Belvedere Vercelli di Vercelli,annulla la sanzione inflitta e dispone restituirsi la tassa reclamo.5. RICORSO GELA CALCIO S.p.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GARE EFFETTIVEINFLITTA CALCIATORE DAIELLO ROCCO, SEGUITO GARA VIGOR LAMEZIA/GELA DEL 30.9.<strong>2007</strong>(Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 38/C del 2.10.<strong>2007</strong>)Con atto ritualmente proposto la Società Gela Calcio S.p.A. proponeva reclamo avverso la squalifica per due gare effettiveinflitta dal Giudice Sportivo presso la Lega Professionisti Serie C al calciatore Daiello Rocco. Nel corso della gara VigorLamezia/Gela del 30.9.<strong>2007</strong>, il Daiello era stato espulso dall‘arbitro per atto di violenza verso un avversario a gioco fermo. LaSocietà reclamante, nell‘esplicitare i motivi di tale condotta e una puntuale dinamica dei fatti, si doleva dell‘eccessivaafflittività della sanzione inflitta al Daiello e richiedeva la riduzione della squalifica ad una sola giornata di gara. Alla fissataudienza del 12.10.<strong>2007</strong> nessuno compariva per la Società reclamante. Osserva questa C.G.F. che il reclamo è del tuttoinfondato e deve essere respinto. La sanzione, così come inflitta dal Giudice Sportivo, è congrua proprio alla luce del gravecomportamento tenuto dal calciatore il quale, come refertato dall‘arbitro della gara, a gioco in svolgimento, e con il pallonenon a distanza di gioco, colpiva un avversario con una gomitata senza che il medesimo riportasse alcuna conseguenza.Sanzione, pertanto, che deve essere confermata in uniformità a casi similari, dai quali questa C.G.F. non intende discostarsi (v.ex multis Com. Uff. n. 25/CGF del 5.10.<strong>2007</strong>). Per questi motivi la C.G.F. respinge il reclamo come sopra proposto dal GelaCalcio S.p.A. di Gela (Caltanissetta) e dispone l‘incameramento della tassa reclamo.6. RICORSO NOVARA CALCIO S.p.A. AVVERSO LE SANZIONI INFLITTE: DELL‘INIBIZIONE FINO AL 16.10.<strong>2007</strong>AL SIG. BORGO SERGIO; DELLA SQUALIFICA PER 1 GIORNATA EFFETTIVA DI GARA AL DR. FORTINAGIORGIO; DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA AL SIG. DISCEPOLI GIAN CESARE,SEGUITO GARA CITTADELLA/NOVARA DEL 23.9.<strong>2007</strong>(Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 33/C del 25.9.<strong>2007</strong>)Con atto del 25.9.<strong>2007</strong> la società Novara Calcio S.p.A. preannunciava reclamo con richiesta di copia degli atti ufficiali avversole decisioni del Giudice Sportivo presso la Lega Professionisti Serie C che, con riferimento alla gara Cittadella/Novara del23.9.<strong>2007</strong> del Campionato di Serie C/1, comminava ai Sigg. Borgo Sergio, Discepoli Gian Cesare e Fortina Giorgio le sanzioniin epigrafe riportate, come da Com. Uff. n. 33/C del 25.9.<strong>2007</strong>. Ricevuta la copia degli atti il Novara Calcio S.p.A. facevapervenire dichiarazione di rinuncia al reclamo. Per questi motivi la C.G.F. dà atto della rinuncia e dichiara estinto il reclamocome sopra proposto dal Novara Calcio S.p.A. di Novara e dispone l‘incameramento della tassa reclamo.7. RICORSO A.G. NOCERINA 1910 S.r.l. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GARE EFFETTIVEINFLITTE AL CALCIATORE FERRARA GIANCARLO SEGUITO GARA NOCERINA/ADRANO DEL 23.9.<strong>2007</strong>(Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 26 del 26.9.<strong>2007</strong>)Con atto del 26.9.<strong>2007</strong> la società A.G. Nocerina 1910 preannunciava reclamo con richiesta di copia degli atti ufficiali avversola decisione del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale, che, con riferimento alla gara Nocerina/Adrano del23.9.<strong>2007</strong> del Campionato Nazionale Dilettanti, comminava calciatore Ferrara Giancarlo la sanzione della squalifica per 3 gareeffettive, come da Com. Uff. n. 26 del 26.9.<strong>2007</strong>. Ricevuta la copia degli atti, l‘A.G. Nocerina 1910 faceva ritualmentepervenire le relative motivazioni. Sostiene l‘appellante – presente al dibattimento con proprio rappresentante - ―l‘eccessività espropositatezza della sanzione inflitta al Ferrara rispetto al reale succedersi degli eventi – condotta verificatasi nel corso diun‘azione di gioco ed a seguito di un fallo subito dall‘avversario‖. L‘appello può trovare accoglimento. Invero il Ferrara è statosanzionato per aver colpito con uno schiaffo un avversario con la sanzione della squalifica per tre giornate, ai sensi dell‘art. 19,comma 4, lett. a) C.G.S., ma dall‘esame della condotta del tesserato nonché dalla testuale lettura del rapporto arbitrale ―dopoaver subito un fallo di gioco con pallone a distanza di gioco, colpiva con uno schiaffo al volto l‟avversario senza procurarglidolore permanente‖ risulta possibile l‘applicazione di circostanze attenuanti che permettono la riduzione della sanzione108


determinandola in due giornate effettive di gara. Infatti, nel caso di specie, l‘episodio all‘attenzione scaturisce dall‘aver subito,il Ferrara, un fallo, che, certamente, considerata la giovane età del calciatore reclamante, può averlo indotto a manifestare ilsuo dissenso con il gesto de quo. Peraltro l‘avversario attinto dallo schiaffo non subiva alcuna conseguenza fisica talchè era ingrado di proseguire regolarmente la gara; infine devono riconoscersi al Ferrara l‘assenza di precedenti disciplinarmenterilevanti. Per questi motivi la C.G.F. in accoglimento del reclamo come sopra proposto dalla A.G. Nocerina 1910 S.r.l. diNocera Superiore (Salerno), riduce la sanzione inflitta al calciatore Ferrara a due giornate di squalifica. Dispone restituirsi latassa reclamo.8. RICORSO A.C.F. MILAN AVVERSO DECISIONI MERITO GARA A.C.F. MILAN/CALCIO CHIASIELLIS DEL15.9.<strong>2007</strong>(Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio Femminile – Com. Uff. n. 19 del 19.9.<strong>2007</strong>)Il Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio Femminile, con decisione pubblicata nel Com. Uff. n. 19, in data 19.9.<strong>2007</strong>, hainflitto alla società A.C.F. Milan la punizione <strong>sportiva</strong> della perdita, con il punteggio di 0-3 (art. 17 comma 5, lettera a] C.G.S.e 40 NOIF), della gara Milan/Calcio Chiasiellis, disputata il 15.9.<strong>2007</strong>, per avere la società ospitante ―schierato la calciatricaOesterle Ines con il n. 11‖, benché la stessa Divisione Calcio Femminile, con comunicazione in data 13.9.<strong>2007</strong>, avessesollecitata l‘A.C.F. Milan ―ad integrare la documentazione necessaria per il tesseramento della calciatrice di cui sopra ediffidata a non far partecipare la medesima ad alcuna gara fino all‘autorizzazione‖. Avverso la riportata decisione la societàA.C.F. Milan ha proposto ricorso a questa Corte, sostenendo che la comunicazione sarebbe stata inviata il 17 settembre(dunque, dopo la disputa della gara con la Calcio Chiasiellis) e recapitata il successivo 19 settembre, chiarendo, altresì, che ladocumentazione richiesta fosse già versata agli atti per il tesseramento, ed ha concluso chiedendo che alla Corte―l‘annullamento della decisione del giudice sportivo e il consequenziale ripristino del risultato acquisito sul campo a favore delMilan per 1-0‖. Con lettera del 12.10.<strong>2007</strong> pervenuta via telefax, la ricorrente ha chiarito di non aver provveduto all‘invio deimotivi del ricorso alla Calcio Chiasiellis, ritenendo controparte non la detta società, bensì l‘Ufficio tesseramento. All‘odiernaudienza nessuno è comparso; Considerato che il ricorso proposto dalla A.C.F. Milan dev‘esser dichiarato inammissibile, inquanto, in violazione dell‘articolo 33, comma 5, C.G.S., non ne risulta la contestuale trasmissione alla controinteressata CalcioChiasiellis, tale in quanto ―interessata‖ al risultato con il quale la gara è stata omologata. Per questi motivi la C.G.F. dichiarainammissibile, ai sensi dell‘art. 37, comma 1 C.G.S. per mancata notifica alla controparte, il ricorso come sopra proposto dallaA.C.F. Milan di Milano e dispone l‘incameramento della tassa reclamo.9. RICORSO A.C. SALO‘AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GARE EFFETTIVE INFLITTA ALCALCIATORE MARTINAZZOLI GIOVANNI, SEGUITO GARA TRENTO/SALÒ DEL 30.9.<strong>2007</strong>(Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 28 del 3.10.<strong>2007</strong>)L‘A.C. Salò ha proposto reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale come da Com.Uff. n. 28 del 3.10.<strong>2007</strong>, con riferimento alla gara Trent ino /Salò del 30.9.<strong>2007</strong> del Campionato Nazionale Dilettanti, con laquale, tra l‘altro, è stata comminata la squalifica per tre giornate di gara al calciatore Giovanni Martinazzoli. La Corte diGiustizia Federale, esaminato il ricorso della A.C. Salò con il quale si ritiene troppo severa la punizione di tre gare di squalificainflitta al calciatore Martinazzoli, respinge il ricorso ritenendo la sanzione, come assunta dal Giudice Sportivo, insuscettibile diriduzione perché determinata nel minimo edittale ai sensi dell‘art, 19, comma 4, lett. a), C.G.F., avendo lo stesso calciatoreassunto un atteggiamento gravemente volgare ed irriguardoso nei confronti dell‘assistente, al momento della sua espulsione.Per questi motivi la C.G.F. respinge il reclamo come sopra proposto dalla A.C. Salò di Salò (Brescia) e disponel‘incameramento della tassa reclamo.10. RICORSO U.P.C. GRAPHISTUDIO TAVAGNACCO AVVERSO LA SANZIONE INFLITTA DELL‘AMMENDA DIEURO 750,00(Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio Femminile – Com. Uff. 19 del 19.9.<strong>2007</strong>)La Società U.P. Comunale Tavagnacco ricorre contro il provvedimento del Giudice Sportivo che, nel Com. Uff. n. 19 del19.9.<strong>2007</strong> ha comminato un‘ammenda di € 750,00 alla ricorrente e alla società avversaria nella gara del precedente 15settembre, ―per responsabilità oggettiva, perché i propri sostenitori, per tutta la durata della gara e successivamente al terminedella stessa, hanno insultato l‘arbitro‖. La prova televisiva, cui il ricorso fa menzione, non può essere invocata, perché il refertotecnico dell‘arbitro riferisce in merito, e nella fattispecie non è applicabile l‘invocata norma. D‘altra parte, però, il refertodell‘arbitro che sta all‘origine del provvedimento disciplinare del Giudice Sportivo appare troppo vago, non consentendo divalutare la gravità degli insulti rivolti alla direttrice di gara. Nella seduta del 5.10.<strong>2007</strong>, la C.G.F. dispone che sia richiestamaggior precisione alla direttrice di gara, la quale ha fatto pervenire un supplemento di rapporto il successivo 8 ottobre, dalquale risulta testualmente l‘entità ed il tenore delle offese pronunciate al suo indirizzo. Per questi motivi la C.G.F. respinge ilreclamo come sopra proposto dalla U.P.C. Graphistudio Tavagnacco di Adegliacco di Tavagnacco (Udine) e disponel‘incameramento della tassa reclamo.11. RICORSO CON PROCEDIMENTO D‘URGENZA CALCIO BRESCIA S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLASQUALIFICA PER 1 GIORNATA DI GARA INFLITTA AL CALCIATORE TACCHINARDI ALESSIO, SEGUITO GARACESENA/BRESCIA DEL 6.10.<strong>2007</strong>(Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 72 del 9.10.<strong>2007</strong>)109


All‘esito dell‘esame della documentazione relativa alla gara Cesena/Brescia del 6.10.<strong>2007</strong>, valevole per il Campionato di SerieB, il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti, ha inflitto al calciatore Alessio Tacchinardi, tesserato tesseratoin favore della società Brescia Calcio S.p.A., la squalifica per una gara effettiva, in quanto espulso a causa di ―doppiaammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario‖. Avverso tale decisione ha proposto reclamo, aisensi dell‘articolo 37, comma 7, C.G.S., la società Brescia Calcio S.p.A., la quale ha sostenuto che l‘espulsione del tesserato ela conseguente squalifica non dovevano essere comminate, in quanto in occasione della prima ammonizione irrogata al propriotesserato, l‘arbitro era incorso in un errore nel determinare il calciatore che aveva commesso il comportamento sanzionato, ilquale, sempre secondo la reclamante, era, non lo stesso Tacchinardi, ma il Marco Zambelli. Per tale motivo ha chiesto larevoca della squalifica inflitta al calciatore Alessio Tacchinardi. A supporto di quanto lamentato, la reclamante ha prodotto leriprese televisive relative alla citata circostanza. Alla riunio ne tenutasi in data 12.10.<strong>2007</strong>, questa Corte, esaminati gli atti,ritiene opportuno, preliminarmente, affrontare la questione relativa all‘ammissibilità delle riprese televisive prodotte dallareclamante quale mezzo di prova. Potrebbe, invero, sostenersi che il mezzo di prova de quo non sia nella specie ammissibile,atteso che lo stesso non è stato prodotto dalla reclamante dinanzi al Giudice Sportivo, così come stabilito dall‘articolo 35,comma 1.3 C.G.S..Sul punto, la Corte rileva, però, che, ai sensi dell‘articolo 35, comma 1.2., C.G.S., ―gli Organi di giustizia <strong>sportiva</strong> hannofacoltà di utilizzare, quale mezzo di prova…anche riprese televisive o altri filmati che offrano piena garanzia tecnica edocumentale…‖. Ciò posto, la Corte ritiene che, con l‘espressione ―hanno facoltà‖, la richiamata disposizione codicisticaintende stabilire un potere istruttorio degli Organi di Giustizia Sportiva, il cui esercizio è lasciato alla discrezionalità deglistessi, senza che tale potere possa dipendere dall‘impulso della parte interessata, e segnatamente, dal deposito delle ripresetelevisive nella fase di competenza del Giudice Sportivo. In altre parole, anche qualora la parte interessata abbia omesso diprodurre le riprese televisive dinanzi al Giudice di prime cure, la Corte, per la risoluzione dei casi previsti dall‘articolo 35,comma 1.2., C.G.S, sulla base del sopra richiamato articolo 35, comma 1.3., C.G.S., ha la libera ed insindacabile facoltà diutilizzare ugualmente detto mezzo di prova ai fini della decisione. Alla luce di quanto sopra, le riprese televisive sonoconsiderate ammissibili nel caso in esame. In ordine al merito della questione, la Corte rileva come lo stesso articolo 35,comma 1.2., C.G.S., limiti la possibilità di utilizzare filmati ai soli casi in cui, ―essi dimostrino che i documenti ufficialiindicano quale ammonito, espulso o allontanato soggetto diverso dall‟autore dell‟infrazione‖. La normativa richiamata èdiretta a permettere l‘utilizzazione di mezzi istruttori diversi da quelli idonei a conferire piena prova sul comportamento deitesserati - i rapporti dell‘arbitro, degli assistenti e del quarto ufficiale, nonché i relativi supplementi - solo (i) al fine di irrogaresanzioni disciplinari e (ii) qualora tali diversi mezzi di prova dimostrino che i documenti ufficiali di gara indicano qualesanzionato un soggetto diverso dall‘autore dell‘infrazione. Più precisamente, la disposizione in esame con l‘espressione―autore dell‟infrazione‖, vuole indicare quel soggetto che l‘arbitro ha ritenuto responsabile di una condotta non regolamentare,e che per tale motivo è stato ammonito, espulso o allontanato dal campo di gioco, e non l‘atleta che le riprese televisiverivelano come il responsabile dell‘infrazione sanzionata. L‘estensore del Codice non ha voluto, quindi, consentire agli Organidi Giustizia Sportiva di sindacare e correggere una valutazione tecnica dell‘arbitro, seppur errata, ma garantire, nel caso incui vi sia una difformità tra quanto determinato dal direttore di gara nel corso dell‘incontro e quanto decritto successivamentedallo stesso nel proprio referto, il mezzo per sanzionare solo l‘atleta ammonito, espulso o allontanato dal campo di gioco,qualora venga menzionato nel referto di gara un soggetto diverso. Ciò posto, nel caso di specie, non sussiste alcuna difformitàtra la valutazione dell‘arbitro nel corso della gara e quanto indicato dallo stesso nel proprio referto. Dall‘esame delle ripresetelevisive si evince, infatti, come il calciatore sanzionato e menzionato nel referto sia sempre Alessio Tacchinardi. Per questimotivi la C.G.F. respinge il reclamo con procedura d‘urgenza come sopra proposto dal Calcio Brescia S.p.A. di Brescia edispone l‘incameramento della tassa reclamo.TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COMUNICATO UFFICIALE N. 99/CGF DEL 5 FEBBRAIO <strong>2008</strong>IN RIFERIMENTO ALLE MOTIVAZIONI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 12/CGF –RIUNIONE DEL 17 AGOSTO <strong>2007</strong>1. RICORSO DELL‘U.S. LITOLUX CALCIO G.B. VICO AVVERSO LE SANZIONI INFLITTE: DELLA SQUALIFICADEL CAMPO DI GIUOCO FINO AL 31.05.<strong>2008</strong> CON OBBLIGO DI DISPUTA DELLE GARE IN CAMPO NEUTRO, APORTE CHIUSE, ALLA RECLAMANTE E DELLA SQUALIFICA FINO AL 31.3.<strong>2008</strong> AL CALCIATORE TARANTINOSALVATORE SEGUITO GARA LITOLUX G.B. VICO/RESINA 1998 DEL 25.5.<strong>2007</strong>(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania – Com. Uff. n. 118 del 30.6.<strong>2007</strong>)In seguito alla gara U.S Litolux Calcio G.B. Vico – A.C. Resina 1998 del 25.5.<strong>2007</strong>, valevole quale gara di spareggio perl‘accesso al Campionato di Promozione, un sostenitore della A.C. Resina entrava sul campo da gioco insultando i calciatori edi tifosi della squadra avversaria. Il comportamento del tifoso causava la reazione, dapprima, dei giocatori della Litolux e,successivamente, anche dei tifosi della medesima squadra che riuscivano ad invadere il terreno di gioco. Ne nasceva una rissanella quale venivano coinvolti i calciatori e le tifoserie delle due squadre. Valutati i referti arbitrali ed i relativi supplementi, ilGiudice Sportivo presso il Comitato Regionale Campania, con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 106 del 31.5.<strong>2007</strong>stabiliva: (i) la squalifica del campo di gioco della U.S Litolux Calcio G.B. Vico fino al 31.5.<strong>2008</strong>, con obbligo di disputare legare interne in campo neutro ed a porte chiuse, oltre all‘ammenda di € 2.800,00; (ii) la squalifica dei calciatori Michele Matterae Salvatore Tarantino fino al 31.3.<strong>2008</strong>; (iii) la squalifica dei calciatori Maurizio Capobianco, Vincenzo D‘Ambrosio,Alessandro Galasso, Mario Prisco, Carmine Rositani, Raimondo Ruoppolo e Enrico Villani fino al 31.12.<strong>2007</strong>. La società U.SLitolux Calcio G.B. Vico impugnava la decisione dinanzi alla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale110


Campania, che, con la decisione indicata in epigrafe, in parziale accoglimento del reclamo proposto, riduceva esclusivamentela squalifica dei calciatori Maurizio Capobianco, Vincenzo D‘Ambrosio, Alessandro Galasso, Mario Prisco, Carmine Rositani,Raimondo Ruoppolo e Enrico Villani, determinando il termine della stessa al 15.10.<strong>2007</strong>. Avverso tale decisione ha propostorituale e tempestivo reclamo la U.S Litolux Calcio G.B. Vico, la quale, tra l‘altro, ha evidenziato l‘ammissibilità dell‘appellodinanzi alla Corte di Giustizia Federale, in quanto la decisone impugnata risulta viziata per omessa o contraddittoriamotivazione su un punto decisivo della controversia. Alla riunione di questa Corte di Giustizia Federale tenutasi in data17.8.<strong>2007</strong>, interveniva, per la ricorrente, l‘avv. Cozzone, il quale riportandosi alle argomentazioni esposte nel ricorsoconcludeva per una congrua riduzione delle sanzioni determinate dalla Commissione Disciplinare. La Corte esaminati gli atti,rileva preliminarmente che (i) non sussiste alcuna contraddittorietà nella motivazione del provvedimento impugnato, che non sifonda su fatti diversi dal mero comportamento tenuto dai tesserati della società Litolux al termine dell‘incontro in questione e,pertanto, (ii) il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto investe, sostanzialmente, questioni di merito giàesaminate nei due precedenti gradi di giudizio. Per questi motivi la C.G.F. dichiara inammissibile il ricorso come sopraproposto dalla U.S. Litolux Calcio G.B. Vico di Napoli e dispone l‘incameramento della tassa reclamo.2. RICORSO DELL‘A.C. RESINA 1998 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA DEL CAMPO DI GIUOCOFINO AL 31.12.<strong>2007</strong>, CON OBBLIGO DI DISPUTA DELLE GARE IN CAMPO NEUTRO, A PORTE CHIUSE, SEGUITOGARA LITOLUX G.B. VICO/RESINA 1998 DEL 25.5.<strong>2007</strong>(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania – Com. Uff. n. 118 del 30.6.<strong>2007</strong>)Con delibera del 30.6.<strong>2007</strong> di cui al Com. Uff. n. 118 la Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campaniaconfermava la decisione assunta dal Giudice Sportivo che infliggeva alla compagine campana la sanzione della squalifica delcampo di giuoco fino al 31.12.<strong>2007</strong>, con obbligo di disputa delle gare in campo neutro ed a porte chiuse oltre l‘ammenda diEuro 1.000,00. La sanzione traeva origine da disordini verificatisi a fine gara accertati dal Commissario di Campo allorquando―un sostenitore della società Resina 1998, indebitamente entrava in campo e rivolgeva gesti e parolacce irriguardose aitesserati e sostenitori della squadra avversaria, generando in tal guisa una rissa generale, sedata successivamente grazie alprovvido intervento delle FF.OO.‖ Con successivo atto del 7.7.<strong>2007</strong> la società Resina 1998 interponeva rituale e tempestivoappello a questa Corte avverso l‘epigrafata decisione, sostenendo che la pronuncia impugnata sarebbe ingiusta e priva difondamento giuridico perché avrebbe applicato alla società la grave sanzione della squalifica del campo per il comportamentodi un tifoso che solo presuntivamente si ritenne essere sostenitore della società. Il ricorso è inammissibile. Con il gravame inquestione la società Resina 1998 non prospetta, infatti, alcuna violazione o falsa applicazione delle norme dell'ordinamentosportivo, né alcun vizio di omessa o contraddittoria motivazione su punti decisivi della controversia, ma in modo generico esenza addurre elementi specifici in contrasto con la decisione impugnata, ne censura il merito, chiedendo una nuovavalutazione dei fatti che hanno già formato oggetto delle deliberazioni degli organi disciplinari, vaglio non consentito quandola Corte è chiamata a decidere come giudice di terzo grado. Per questi motivi la C.G.F. dichiara inammissibile il ricorso comesopra proposto dalla A.C. Resina 1998 di Ercolano (Napoli) e dispone l‘incameramento della tassa reclamo.3. RICORSO DEL SIGNOR TROIANO GIOVANNI AVVERSO LA SANZIONE DELL‘INIBIZIONE FINO AL 30.6.<strong>2008</strong>INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL‘ART. 1,COMMA 1 C.G.S.(Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Campania del Settore Giovanile e Scolastico – Com.Uff. n. 79 del 30.6.<strong>2007</strong>)La Corte di Giustizia Federale, visti gli atti, preliminarmente osserva che il procedimento dal quale trae origine il presentegiudizio ha avuto quale parte promotrice la Procura Federale F.I.G.C. che, pertanto, va considerata litisconsorte necessaria.Dall‘esame degli atti, tuttavia, non risulta esser stato correttamente integrato il contraddittorio in quanto il reclamante non hainviato, come prescritto sia dalla attuale normativa sia da quella previdente, copia dell‘atto di impugnazione alla ProcuraFederale. Tale adempimento non risulta essere stato posto in essere dagli interessati con la conseguenza della inammissibilitàdel gravame. Per questi motivi la C.G.F. dichiara inammissibile il ricorso come sopra proposto dal signor Troiano Giovanni edispone l‘incameramento della tassa reclamo.4. RICORSO DELL‘U.S. AVELLINO S.p.A. AVVERSO LE SANZIONI: DELL‘INIBIZIONE PER MESI 2 EURO 1.000,00DI AMMENDA AL SIG. PUGLIESE MASSIMO; DELL‘AMMENDA DI EURO 3.000,00 ALLA RECLAMANTEINFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER LE VIOLAZIONIRISPETTIVAMENTE ASCRITTE DEGLI ARTT. 3, COMMA 1, CON LE AGGRAVANTI DI CUI ALL‘ART. 4, COMMI1, 2 E 3; ARTT. 2, COMMA 4 E 3, COMMA 2 C.G.S.(Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 328/C del 6.7.<strong>2007</strong>)La Corte di Giustizia Federale, visti gli atti, preliminarmente osserva che il procedimento dal quale trae origine il presentegiudizio ha avuto quale parte promotrice la Procura Federale F.I.G.C. che, pertanto, va considerata litisconsorte necessaria.Dall‘esame degli atti, tuttavia, non risulta esser stato correttamente integrato il contraddittorio in quanto la società reclamantenon ha inviato, come prescritto sia dalla attuale normativa sia da quella previdente, copia dell‘atto di impugnazione allaProcura Federale. Tale adempimento non risulta essere stato posto in essere dagli interessati con la conseguenza dellainammissibilità del gravame. Per questi motivi la C.G.F. dichiara inammissibile il ricorso come sopra proposto dalla U.S.Avellino di Avellino e dispone l‘incameramento della tassa reclamo.111


5. RICORSO DELL‘A.S.D. SANITA‘ AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA INFLITTA CALCIATOREMILO MARIO PER 5 GIORNATE DI GARA A SEGUITO DI DEFERIMENTO EX ART. 25, COMMA 4 C.G.S. DELPRESIDENTE DEL COMITATO REGIONALE CAMPANIA A CARICO DEL SIG. MARINO GIOVANNI E DELLAA.S.D. SANITÀ PER LE VIOLAZIONI RISPETTIVAMENTE ASCRITTE DELL‘ART.1, COMMA 1 E 2, COMMA 4C.G.S.(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania – Com. Uff. n. 118 del 30.6.<strong>2007</strong>)Con lettera raccomandata spedita il 23.07.<strong>2007</strong> la società A.S.D. Sanità preannunciava l‘intenzione di impugnare la decisioneassunta dalla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania pubblicata con Com. Uff. n. 118 del30.6.<strong>2007</strong> e notificata mezzo raccomandata a/r l‘11.7.<strong>2007</strong>. La decisione appellata traeva origine da un esposto formulato dalPresidente della società S.S.R. Cavalleggeri all‘indirizzo del Presidente del Comitato Campano, con il quale si lamentaval‘irregolare utilizzazione del calciatore Milo Mario in una serie di gare del Campionato di Seconda Categoria a favore dellasocietà odierna reclamante, nonostante lo stesso atleta fosse gravato da squalifica residuata dalla precedente stagione <strong>sportiva</strong>.L‘Organo di vertice Regionale, esperiti i dovuti accertamenti, formalizzava le contestazioni disciplinari con atto del 7.5.<strong>2007</strong>all‘esito del quale la competente Commissione Disciplinare, infliggeva, ai sensi degli artt. 1 comma 1 e 2 comma 4 C.G.S., alPresidente dell‘A.S.D. Sanità, sig. Marino Giovanni, la sanzione dell‘inibizione per mesi 6; alla società A.S.D. Sanità lasanzione pecuniaria dell‘ammenda di € 750,00 ed al calciatore Milo Mario la squalifica per 5 giornate di gara. L‘appello èinammissibile. La Corte osserva che al preannuncio di reclamo, peraltro irritualmente trasmesso (raccomandata e non telefax otelegramma come tassativamente previsto dall‘art. 34 comma 7 C.G.S. oggi trasfuso nell‘art. 38 comma 7 C.G.S.) non ha fattoseguito il tempestivo invio dei motivi di appello ex art. 33 comma 2 lett. a) previgente C.G.S. (oggi trasfuso nell‘art. 37 comma1 lett. a) C.G.S.) con la conseguenza di precludere irrimediabilmente a questo Giudice ogni valutazione di merito. Per questimotivi la C.G.F. dichiara inammissibile, per tardività dell‘invio dei motivi, il ricorso come sopra proposto dall‘A.S.D. Sanità diNapoli e dispone l‘incameramento della tassa reclamo.6. RICORSO DELLA A.S.D. ACIREALE CALCIO 1946 S.R.L. AVVERSO LE SANZIONI INFLITTE: DELL‘INIBIZIONEFINO AL 15.3.<strong>2008</strong> AL SIG. MASSIMINO SANTO; DELLA SQUALIFICA DEL CAMPO DI GIUOCO PER 3GIORNATE DI GARA, CON OBBLIGO DELLA DISPUTA DELLE GARE A PORTE CHIUSE E DELL‘ESCLUSIONEDALLA COPPA ITALIA DI COMPETENZA PER LA STAGIONE <strong>2007</strong>/<strong>2008</strong> ALLA RECLAMANTE; DELL‘INIBIZIONEFINO AL 30.9.<strong>2007</strong> AL SIG. CANDIDO GIUSEPPE; DELLA SQUALIFICA FINO AL 15.9.<strong>2007</strong> AL CALCIATOREPENNISI SALVATORE; DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE DI GARA AL CALCIATORE SCERRA GIUSEPPE;DELLA SQUALIFICA PER 1 GIORNATA DI GARA AI CALCIATORI BELLA EMMANUELE, LEONARDISEBASTIANO E MURABITO LUIGI, SEGUITO GARA ACIREALE CALCIO/NUOVA AQUILA GRAMMICHELE DEL13.5.<strong>2007</strong>(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia – Com. Uff. n. 58 del 28.6.<strong>2007</strong>)La società A.S.D. Acireale Calcio proponeva reclamo avverso la decisione della Commissione Disciplinare del ComitatoRegionale Sicilia Com.Uff. n. 58 del 28.6.<strong>2007</strong>, in merito alla gara di Coppa Italia Acireale – Nuova Aquila Grammichele del13.5.<strong>2007</strong>. Dall‘istruttoria camerale, dalle memorie prodotte dalla ricorrente ed in particolare dalle dichiarazioni rese dall‘exPresidente pro-tempore Dott. Santo Massimino, questa Corte pur ritenendo provate le violazioni normative in merito ai fatticontestati, non può esimersi dal valutare il buon comportamento procedimentale della società ricorrente ed in particolare delsuo ex Presidente che da un lato ha espressamente ammesso la responsabilità della propria tifoseria per i fatti accaduti durantela gara del 13.5.<strong>2007</strong>, dall‘altro ha voluto chiarire che lo stesso si è attivato in tutti i modi per limitare e circoscrivere azioni,intemperanze ed eventuali danni determinati dalla propria fazione. Lo stesso Presidente, in questa sede, ha comunque deploratol‘atteggiamento tenuto dalla propria tifoseria, seppur ritenendo che quest‘ultima sia stata reiteratamente provocata dallacontrapposta tifoseria. Per questi motivi la C.G.F. accoglie parzialmente il ricorso come sopra proposto dalla A.S.D. AcirealeCalcio 1946 S.r.l. di Acireale (Catania) e, per l‘effetto: - riduce a tutto il 15.12.<strong>2007</strong> l‘inibizione inflitta al signor SantoMassimino; - riduce a 2 giornate di gara, la squalifica del campo di giuoco inflitta alla A.S.D. Acireale Calcio 1946 S.r.l., conobbligo della disputa delle gare a porte chiuse. Conferma nel resto l‘impugnata delibera. Dispone restituirsi la tassa reclamo.7. RICORSO DEL CALCIATORE MIRIELLO GIORDANO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICAINFLITTAGLI FINO AL 31.5.2010 SEGUITO GARA VITTORIA GROTTAROSSA/SAN DAMIANO DEL 22.6.<strong>2007</strong>(Delibera della Commissione Disciplinare Lazio – Com. Uff. n. 118 del 19.7.<strong>2007</strong>)Con atto del 26.7.<strong>2007</strong> il sig. Miriello Giordano interponeva rituale e tempestivo appello a questa Corte avverso la decisioneepigrafata con la quale la Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio a conferma della delibera assunta dalGiudice Sportivo, infliggeva all‘odierno reclamante, la sanzione della squalifica fino al 31.5.2010 per condotta violenta postain essere nei confronti dell‘Ufficiale di gara in occasione dell‘incontro Vittoria Grottarossa/San Damiano del 22.6.<strong>2007</strong>.L‘appello è fondato e può essere accolto nel senso e nei limiti che seguono. La Corte dopo aver attentamente vagliato le carteprocessuali, riesaminati e considerati gli elementi di fatto e di diritto posti a fondamento delle richieste ed alla lucedell‘incesuratezza dell‘atleta coinvolto, della non eccezionale gravità della violenza esercitata e del fatto che la gara si èconclusa regolarmente, ritiene equo ridurre, pur stigmatizzando fortemente l‘operato del ricorrente, la sanzione inflitta dal31.5.2010 al 31.5.2009. Per questi motivi la C.G.F. accoglie il ricorso come sopra proposto dal calciatore Miriello Giordano e,per l‘effetto, riduce al 31.5.2009 la squalifica inflitta. Dispone restituirsi la tassa reclamo.112


TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COMUNICATO UFFICIALE N. 100/CGF DEL 5 FEBBRAIO <strong>2008</strong> INRIFERIMENTO ALLE MOTIVAZIONI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 13/CGF – RIUNIONEDEL 28 AGOSTO <strong>2007</strong>1. DEFERIMENTO DELL‘UFFICIO DI PROCURA ANTIDOPING DEL C.O.N.I. A CARICO: • DEL CALCIATORE M. F.,ALL‘EPOCA DEI FATTI TESSERATO IN FAVORE DELLA TERAMO CALCIO S.R.L., PER VIOLAZIONE DELL‘ART.2.1 DELLE NORME SPORTIVE ANTIDOPING DEL C.O.N.I.; • DEL DOTT. B. G., MEDICO SOCIALE DELLATERAMO CALCIO, PER IL MANCATO RISPETTO DELLE NORME CONTENUTE NELLE ISTRUZIONI OPERATIVEDEL COMITATO PER L‘ESENZIONE A FINI TERAPEUTICI (ART. 10).La Procura Antidoping del C.O.N.I. in data 3.8.<strong>2007</strong> emanava un provvedimento di deferimento dell‘atleta F. M. e del dott. G.B., all‘epoca dei fatti tesserati per la società Teramo Calcio affiliata alla F.I.G.C., essendo stato, il calciatore F. M., riscontratopositivo per assunzione della sostanza BETAMETASONE al termine dell‘incontro Ancona – Teramo del 27.5.<strong>2007</strong> edell‘incontro Teramo –Ancona del 3.6.<strong>2007</strong>, gare valide per i Play –out serie C/1 girone A. In data 13.7.<strong>2007</strong> la CommissioneDisciplinare Nazionale sospendeva l‘atleta in via cautelare (Com. Uff. n. 2/CDN 13.7.<strong>2007</strong>). In data 20.7.<strong>2007</strong> il calciatoreassistito dall‘avv. Grassani all‘audizione in Procura rinunciava all‘effettuazione delle controanalisi e dichiarava che il giornoprima della gara del 27.2.<strong>2007</strong> durante l‘allenamento di rifinitura si infortunava al collo del piede e nonostante avesse assuntosostanze antidolorifiche (voltaren –feldene) il dolore perdurava e quindi il medico sociale dott. G. B. gli aveva praticato unainfiltrazione di ― lidocaina e bentelan‖. Rappresentava di aver ripetutamente richiesto al medico se rischiasse qualche cosa o sedovessero essere effettuate comunicazioni agli Organi Preposti; solo dopo l‘assicurazione del medico che gli precisava sullalecità dell‘applicazione trattandosi di uso locale; doveva solo comunicare in sede di controllo antidoping dell‘avvenutainfiltrazione. Tale ultima formalità veniva fatta all‘atto del prelievo. Stante il perdurare del dolore venne nuovamentesottoposto alla medesima infiltrazione anche in prossimità della partita di ritorno. Sempre in data 20.7.<strong>2007</strong> si presentavaspontaneamente il dott. G. B., che confermava integralmente le dichiarazioni del calciatore ribadendo che a suo giudizio,trattandosi di infiltrazioni, essendo una terapia ad azione locale non era soggetta a procedura WADA. La Procura nel precisare:1. che ai sensi dell‘art. 2. 1.1 codice WADA che prevede che ogni atleta deve personalmente assicurarsi di non assumere unasostanza vietata; 2. che anche se da parte del medico, come nella fattispecie, si è assunto la responsabilità del comportamentoantidoveroso, non esime l‘atleta da responsabilità; 3. che di tale circostanza si potrà eventualmente tener conto sulladeterminazione della pena; che trattandosi di una positività per una medesima sostanza vietata riscontrata a distanza di pochigiorni ai sensi dell‘art. 10 .6.1 codice WADA si può considerare come unica violazione. La Procura conclude chiedendo ildeferimento del calciatore F. M. con il riconoscimento delle sue responsabilità e la conseguente applicazione della squalificada ogni attività agonistica (art. 10.3 vigente normativa antidoping.) per un periodo di mesi tre. Per quanto attiene al dott. G. B.,avendo ammesso l‘addebito contestato, dopo il rinvio a giudizio chiede la sospensione dalla sua attività di medico sportivo per6 mesi, ritenendo in entrambi i casi che non sussistono colpe significative. L‘avv. Mattia Grassani nella qualità di legale dientrambi i deferiti si oppone alla richiesta della Procura e per quanto attiene al calciatore M. ne chiede il proscioglimento pergli addebiti contestati di cui all‘art. 10.5.1 normativa antidoping, avendo lo stesso avuto al momento dell‘assunzione delfarmaco proibito posto in essere tutte le cautele necessarie ed avendo accettato l‘infiltrazione solo dopo assicurazioni delmedico, chiede in via subordinata debba ridursi ai minimi edittali, nota di biasimo, dato che la sostanza proibita non era tesa adincrementare le prestazioni sportive, la pena. In via ulteriormente subordinata chiede che venga irrogata la sanzione disospensione non superiore a 46 giorni, ovvero nei limiti del presofferto. Per quanto attiene al dott. G. B. una riduzione sensibiledel periodo di sospensione stante l‘acclarata mancanza di dolo e il comportamento sempre corretto durante tutto l‘iter. LaCorte, riesaminati e considerati gli elementi di fatto e di diritto posti a fondamento delle richieste della Procura e delle difesedei deferiti rilevato che non vi è contestazione in ordine alla correttezza degli esami di laboratorio eseguiti sui campioni diurina prelevati, i che hanno evidenziato la presenza di Betametasone e che risulta pacifico, che l‘assunzione di tale sostanza èstata determinata dalla somministrazione del farmaco licodaina e bentelan, osserva che le condotte tenute dal signor Florian M.e dal dott. G. B. integrano violazione del Regolamento Antidoping del C.O.N.I. e che non si ravvisano, in ordine alcomportamento dell‘atleta i presupposti per l‘applicazione dell‘esimente prevista dall‘articolo 10.5.1. La ricostruzione dei fattiofferta dal M. permette di rilevare come lo stesso abbia tenuto solo inizialmente una condotta in linea con obblighi di diligenzapropri della figura professionali. Come risulta dagli atti, infatti, il Myrtaj, resosi conto che le controindicazioni del farmacoprescritto dal proprio medico sociale prevedevano il divieto di assunzione per gli sportivi, ha sentito il bisogno chiederespiegazioni, di confrontarsi sul punto con il dott. B.. Con tale comportamento M., pertanto, ha accertato personalmente ildivieto di assunzione di detto farmaco ed ha sollevato dei dubbi sulla validità della prescrizione eseguita dal dott. B.. Ciò,nell‘assoluto rispetto di quella condotta diligente imposta dalla normativa antidoping. In seguito al colloquio avuto con il dott.B., il M., assumendo il farmaco in questione, ha tenuto un atteggiamento contrario ai richiamati principi, determinando,conseguentemente, una violazione degli stessi. L‘atleta avrebbe dovuto, invero, assicurarsi personalmente di non assumere unasostanza vietata, di verificare, come aveva fatto in un primo momento la correttezza dell‘opinione del dott. B.. Per quantoesposto non può certo affermarsi, che il M.abbia dimostrato, così come richiesto dall‘ articolo 10.5.1., l‘assenza di colpa onegligenza, di non sapere o sospettare, ovvero di non poter ragionevolmente sapere o sospettare, pur esercitando la massimocautela e attenzione, di aver assunto una sostanza proibita. Pur essendo venuto a conoscenza della chiara avvertenza riportatasul bugiardino del farmaco, ha infatti, comunque, assunto quest‘ultimo. La responsabilità dell‘atleta non può essere esclusasulla base delle rassicurazioni fornite allo stesso da parte del dott. B.. Come ricordato precedentemente, la disciplina delantidoping, articolo 2.12.1 stabilisce che ―ogni atleta deve personalmente assicurarsi di non assumere sostanza vietata.”. Lanorma impone all‘atleta un dovere di diligenza particolarmente rigoroso tale, così come correttamente assunto dalla Procura113


Antidoping, che gli atleti stessi debbano assicurarsi prima di assumere un medicinale, delle sostanze che lo compongono e chele stesse non siano vietate. A nulla, quindi, può valere, se non nella determinazione della sanzione, il fatto che l‘uso delfarmaco sia stata favorita dalle rassicurazioni fornite da un terzo in ordine all‘impossibilità di assumere sostanze vietate dallaNormativa Antidoping. Per quanto attiene alla posizione del dott. B., questa Commissione ritiene valida l‘applicazionedell‘articolo 10.3 anche nei confronti del medico sociale. La previsione nella richiamata disposizione della possibilità diapplicazioni delle sazioni in essa indicate anche alla ―persone interessate”, permette una valutazione della condotta del mediconel medesimo contesto in cui si è verificata la violazione contestata all‘atleta. Orbene considerato che l‘assunzione delBetametasone non era diretta a migliorare le prestazioni sportive del calciatore M., e tenuto conto della condotta tenuta daitesserati nel corso dell‘intero procedimento, risultano congrue le sanzioni cosi come indicate nella parte dispositiva. Per questimotivi la C.G.F., visto il deferimento della Procura Antidoping del C.O.N.I., letti gli atti e sentite le parti, infligge le seguentisanzioni: - al calciatore M. F. la squalifica nei limiti del presofferto; - al medico sociale Dott. B. G. inibizione per mesi 3.2. RICORSO DEL CALCIATORE VANSTRATTAN KEDWELL JESS AVVERSO LA DECLARATORIA DI NULLITÀDELLA RISOLUZIONE CONSENSUALE DEL CONTRATTO ECONOMICO SOTTOSCRITTA DAL RECLAMANTE EDALLA SOCIETÀ HELLAS VERONA IN DATA 27.6.<strong>2007</strong> E CONSEGUENTE DECLARATORIA DI NULLITÀ DELCONTRATTO ECONOMICO E DEL TESSERAMENTO SOTTOSCRITTO IN FAVORE DELLA F.C. JUVENTUS(Delibera della Commissione Tesseramenti – Com. Uff. n. 5/D dell‘8.8.<strong>2007</strong>)Con preannuncio di reclamo del 10.8.<strong>2007</strong> seguito poi da rituale e tempestivo appello del 13.8.<strong>2007</strong> il sig. Vanstrattan KedwellJess impugnava l‘epigrafata decisione della Commissione Tesseramenti che aveva dichiarato nulla la risoluzione consensualedi contratto del 27.6.<strong>2007</strong>, intercorsa tra la società Hellas Verona F.C. S.p.A. e lo stesso calciatore e per l‘effetto avevadichiarato nullo il contratto economico e il conseguente tesseramento del medesimo atleta in favore della società F.C. Juventus.Istruito il reclamo e fissata la data della camera di consiglio, nelle more della trattazione, il ricorrente con nota trasmessa il21.8.<strong>2007</strong> inoltrava formale rinuncia agli atti ed all‘azione fornendo altresì prova di analoga comunicazione alla controparte.La Corte premesso che ai sensi dell‘art. 33, comma 12, C.G.S., le parti hanno facoltà di non dare seguito al preannuncio direclamo o di rinunciarvi prima che si sia proceduto in merito e che la rinuncia o il ritiro del reclamo non ha effetto soltanto peri procedimenti di illecito sportivo, per quelli che riguardano la posizione irregolare dei calciatori e per i procedimenti introdottiper iniziativa di Organi federali e operanti nell‘ambito federale (circostanze, quest‘ultime escludibili nel caso di specie),dichiara estinto il procedimento. Per questi motivi la C.G.F. dichiara estinto, per intervenuta rinuncia di parte, il ricorso comesopra proposto dal calciatore Vanstrattan Kedwell Jess e dispone l‘incameramento della tassa reclamo.TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COMUNICATO UFFICIALE N. 101/CGF DEL 5 FEBBRAIO <strong>2008</strong> INRIFERIMENTO ALLE MOTIVAZIONI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 14/CGF – RIUNIONEDEL 30 AGOSTO <strong>2007</strong>1. RICORSO DEL CALCIATORE SCULLI GIUSEPPE GIÀ TESSERATO F.C. CROTONE S.R.L. ED ATTUALMENTETESSERATO PER LA SOCIETÀ GENOA CRICKET AND FOOTBALL CLUB S.P.A., AVVERSO LA SANZIONEDELLA SQUALIFICA INFLITTAGLI PER MESI OTTO, PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1, COMMA 1 E 6, COMMA7 C.G.S., A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER ILLECITO SPORTIVO PERVIOLAZIONE DELL‘ART. 6, COMMI 1 E 5 C.G.S(Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 136 del 28.11.2006)2. RICORSO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO L‘INCONGRUITÀ DELLA SANZIONE INFLITTA ALCALCIATORE SCULLI GIUSEPPE, GIÀ TESSERATO F.C. CROTONE S.R.L. ED ATTUALMENTE TESSERATO PERLA SOCIETÀ GENOA CRICKET AND FOOTBALL CLUB S.P.A.; ED IL PROSCIOGLIMENTO DEI SIGNORI:COTRONEO ROCCO, ALLENATORE ALL‘EPOCA DEI FATTI TESSERATO PER LA SOCIETÀ CESENATICOCALCIO A.S.; CRIACO LEO, CALCIATORE ALL‘EPOCA DEI FATTI TESSERATO PER LA SOCIETÀ F.C.MESSINA PELORO S.R.L.; SALERNO NICOLA, DIRIGENTE ALL‘EPOCA DEI FATTI DELLA SOCIETÀ F.C.MESSINA PELORO S.R.L.; VRENNA RAFFAELE, PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ F.C. CROTONE S.R.L. ASEGUITO DI PROPRIO DEFERIMENTO PER ILLECITO SPORTIVO IN VIOLAZIONE DELL‘ART. 6, COMMA 1 E 5DEL C.G.S.(Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 136 del 28.11.2006).Con atto del 29.11.2006, il calciatore Giuseppe Sculli preannunciava reclamo avverso la decisione della CommissioneDisciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti e chiedeva copia della documentazione ufficiale, quindi, nei termini dirito, depositava le motivazioni del preannunciato reclamo, lamentando analiticamente quanto di seguito:a) lesione del diritto alla difesa, per non aver il primo Giudice ammesso l‘audizione del perito di parte dott. Carmelo Longo,ovvero il suo elaborato diretto a contestare l‘autenticità delle intercettazioni telefoniche acquisite agli atti;b) omessa – contraddittoria pronuncia e/o motivazione su un punto decisivo della controversia, non essendosi il primo Giudicepronunciato sulla inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche;c) totale lacunosità delle indagini, che si sono soffermate ad esaminare le intercettazioni telefoniche, omettendo di estendersiad altri soggetti che pur risultavano ipoteticamente riconducibili alla fattispecie esaminata, impedendo in tal modo di dare unadiversa lettura della fattispecie medesima;d) violazione o falsa applicazione dell‘art. 6 comma 7 C.G.S atteso che, se non vi è alcuna prova di illecito consumato, o,almeno solo tentato, non vi poteva essere il coevo obbligo di Sculli di denunciare alcunché;114


e) erronea e falsa applicazione del‘art. 1 vcomma 1 C.G.S.Il reclamante proseguiva poi sostenendo in via subordinata che:e1) tutt‘al più gli poteva essere addebitato di essere un millantatore-pavoneggiatore per aver inventato fatti che però non sonoreali;e2) non corrisponde al vero che lo stesso abbia avuto un comportamento non collaborativo e dilatorio, atteso che è semprecomparso alle convocazioni e se non ha risposto è solo per avvalersi di una facoltà riconosciuta all‘imputato in sede penale,mentre la mancata comparizione del 25.11.2006 era dovuta ad un infortunio di gioco subito in gara il giorno precedente.In data 1.12.2006, anche la Procura Federale, notificando l‘atto a tutte le parti processuali, preannunciava reclamo avverso laprefata pronuncia della Commissione Disciplinare e, nei termini di rito, depositava le motivazioni con i seguenti punti didoglianza.A) Erronea valutazione in fatto di tutto il materiale probatorio in relazione alle posizioni specifiche e personali di tutti gliincolpati.B) Erronea qualificazione giuridica della fattispecie con riferimento alla condotta accertata a carico dello Sculli.C) Erronea determinazione della sanzione irrogata a carico dello SculliAll‘esito dei dedotti motivi la Procura Federale chiedeva per tutti gli incolpati le sanzioni sollecitate nel corso del primo grado(3 anni e 6 mesi di squalifica o inibizione, a seconda dei ruoli) ed in subordine, una più grave sanzione per lo Sculli. Tutti ideferiti, in replica al reclamo della Procura presentavano controdeduzioni. La C.A.F. per la discussione del reclamo propostodalla Procura Federale e dal calciatore Giuseppe Sculli fissava la discussione alla riunione del 23.1.<strong>2007</strong>, nella quale, conordinanza:a) disponeva la riunione degli appelli;b) disponeva l‘acquisizione del supporto audio delle intercettazioni presso l‘A.G.O.;c) autorizzava il deposito della perizia di parte del calciatore Giuseppe Sculli relativa alla trascrizione delle intercettazionitelefoniche;d) rigettava allo stato ogni ulteriore istanza istruttoria e rinviava la causa a nuovo ruolo.Fissato il prosieguo per la riunione del 14.6.<strong>2007</strong>, all‘esito delle varie istanze proposte dalle parti, la C.A.F., con ordinanza inpari data disponeva:a) la consegna di copia del supporto audio delle intercettazioni telefoniche a tutte le parti che ne avessero fatto richiesta;b) la comparizione delle parti per la successiva riunione, fissata in data 25.6.<strong>2007</strong>, onde procedere alla loro personaleaudizione.Nella detta udienza, il calciatore Sculli presentava memoria scritta con la quale spiegava i motivi che lo inducevano a nonrispondere in relazione all‘audizione personale disposta, il sig. Nicola Salerno documentava con certificazione medical‘impossibilità a comparire in udienza in quanto coevamente impegnato ad accompagnare il figlio per un gravissimo problemadi salute ed il sig. Rocco Cotroneo faceva pervenire anch‘egli certificato medico attestante legittimo motivo di impedimento acomparire. La C.A.F. rinviava ancora la trattazione degli appelli a nuovo ruolo. Con comunicazione del 17.8.<strong>2007</strong> la Corte diGiustizia Federale, succeduta alla C.A.F. nella competenza alla trattazione degli appelli in virtù della recente riforma delCodice di Giustizia Sportiva fissava la riunione del 30.8.<strong>2007</strong> per l‘audizione delle parti e la discussione.Nella detta riunione il calciatore Sculli ribadiva il proprio diritto a non essere ascoltato, invocando il proprio prioritario dirittoalla difesa per coeva pendenza di procedimento penale, mentre il difensore del sig. Rocco Cotroneo producevadocumentazione attestante la permanenza del proprio assistito in Australia, e quindi l‘impossibilità a presenziare in udienza. IlCollegio, ritenuta l‘inutilità di ogni ulteriore attività istruttoria invitava le parti a discutere e si ritirava quindi in camera diconsiglio per deliberare. MOTIVI DELLA DECISIONE Ritiene la Corte di Giustizia Federale di non doversi discostare dalladecisione del primo Giudice, che appare giusta e correttamente motivata, deducendo quindi la infondatezza dei rispettiviappelli proposti dalla Procura Federale e dal calciatore Sculli. Preliminarmente, devesi ribadire la piena ammissibilità delleintercettazioni telefoniche eseguite in ambito di procedimento penale ed acquisite al processo sportivo e non può dubitarsi dellaloro correttezza, essendo assistite da specifica presunzione in tal senso per il semplice fatto di esserestate trascritte da agent i di polizia giudiziaria, ai quali devesi riconoscere l‘ontologica capacità di poter imprimere pubblicafede. D‘altronde, sul punto specifico, la difesa dello Sculli, mentre contrappone altra trascrizione di un proprio consulente diparte, non deduce in particolare fatti o passaggi idonei a stravolgere il primario significato emergente dalle intercettazionimedesime, per come trascritte in ambito di istruttoria penale. Nel merito, il primo Giudice ha minuziosamente esaminato tuttele risultanze istruttorie, trascrivendo anche le intercettazioni telefoniche salienti e dall‘esame complessivo delle richiamateprove ha in maniera corretta dedotto che non può essere ascritto allo Sculli il compimento diretto di un illecito ex art. 6 comma5 C.G.S., risultando di contro lo stesso colpevole della fattispecie meno grave di cui agli artt. 1 comma 1 e 6 comma 7 C.G.S..Ed invero, mentre una carente attività istruttoria non ha consentito di poter accertare (con conseguente sanzione per iresponsabili ), un ‗ attività diretta ad alterare lo svolgimento della gara Crotone - Messina disputata il 2.6.2002, dalleintercettazioni telefoniche, sia pur per riferimento di terze persone, appare plausibile ritenere che il detto accordo, ci possaipoteticamente essere stato. Con riferimento al detto accordo, però, certamente può escludersi che lo Sculli, prima della partita,e fino alla fine del primo tempo della medesima, possa avervi preso parte. La Commissione Disciplinare evidenzia invece chedopo la fine del primo tempo qualcosa possa essere cambiato, sia perché emerge che dopo il goal segnato dal calciatore nelprimo tempo, lo stesso sia stato raggiunto da calciatori avversari negli spogliatoi e nell‘ambito di episodi piuttosto concitati eforse anche violenti, appare plausibile ritenere che delle utilità, in precedenza negate, siano state promesse allo stesso in viadiretta, sia perché è lo stesso Sculli a riferire nel corso di altra telefonata posteriore alla gara, che si sarebbe adoperato permantenere un risultato favorevole alla squadra del Messina. Correttamente però, ha osservato il primo Giudice che il detto115


comportamento di favore, ove commesso, non avrebbe comunque avuto il carattere oggettivo dell‘autonoma idoneità adalterare il risultato, per cui non può integrare la fattispecie di cui all‘art. 6 C.G.S. dovendo di contro rimanere circoscritto nellameno grave fattispecie dell‘art. 1 comma 1 C.G.S.. In definitiva, il calciatore sicuramente ha avuto notizia di atti posti in essereda terzi per alterare lo svolgimento di una gara e/o del conseguente risultato, ed anzi, pur non riuscendovi, ha tentato diinserirsi nelle relative trattative, per cui certamente deve essere riconosciuta la sua responsabilità per omessa denunzia, cosìcome allo stesso deve essere riconosciuta la contestuale responsabilità di cui all‘art. 1 comma 1 C.G.S., ricomprendendo indetta fattispecie il comportamento di chi in astratto avrebbe potuto alterare il risultato di una gara, ma non ha avuto lapossibilità di influirvi in termini concreti, oggettivi e diretti, ravvisandosi comunque anche in detti fatti un comportamentoantisportivo. Se la condotta dello Sculli poteva assumere comunque una specifica valutazione, perché in relazione allo stesso vierano emergenze istruttorie ampie e dettagliate che la Commissione Disciplinare ha compiutamente e correttamente vagliato,veramente carenti sotto il profilo istruttorio appaiono le posizioni degli altri incolpati, che sono stati per l‘effetto tutti proscioltinon essendo emersi, sotto profili diversi in relazione a ciascuno, elementi oggettivamente validi per affermare la lororesponsabilità. Certamente possono residuare dubbi sulle loro posizioni, ma i dubbi, ove poi non ricevano il supporto ed ilconforto di prove oggettivamente rilevanti, non sono di per se idonei per poter affermare la sussistenza di responsabilità edinfliggere le conseguenti sanzioni, anche se residua il disagio di dover amaramente constatare che l‘attività istruttoria, a suotempo, poteva e doveva essere decisamente più approfondita. Questo Giudice, con i poteri che gli sono propri, ha tentato disupplire alle lamentate carenze, disponendo l‘audizione personale degli incolpati, onde poter con gli stessi instaurare uncontraddittorio diretto, con riferimento al testo delle intercettazioni, acquisito nel testo sonoro solo in questo grado di giudizio,ma mentre a tal fine risultano indifferenti alcune posizioni, perché nelle intercettazioni appaiono solo de relato, Sculli eCotroneo, intercettati in via diretta e quindi in grado di riferire elementi utili, non è stato possibile escuterli per motivazionidagli stessi contrapposte in termini validi e condivisibili. Ed invero, il primo si è avvalso della facoltà di non rispondere in virtùdella pendenza del processo penale, a presidio del suo superiore diritto alla difesa (nemo contra se egere deet), ed il secondo hacontrapposto validi motivi di legittimo impedimento a comparire, per cui non è stato possibile acclarare se sia quel ―Rocco‖che nelle intercettazioni appare l‘interlocutore ed il confidente privilegiato del calciatore Sculli. Nessun elemento di contro puòdare fondamento alla incolpazione nei confronti dei sigg.ri Nicola Salerno e Raffaele Vrenna, atteso che non compaiono maidirettamente nelle intercettazioni, ma solo per riferimento di altre persone e non vi è alcun elemento oggettivamenteriscontrabile neanche sotto il profilo del mero indizio certo, grave e concordante, che si tratta effettivamente di loro. Ugualiconsiderazioni debbono da ultimo ritenersi valide anche per il calciatore Leo Criaco, che pur appare in via diretta in unaintercettazione, dal contenuto della quale però non è dato trarsi alcun elemento idoneo a dimostrare e dare fondamento alleincolpazioni contestategli. Per questi motivi la C.G.F., riuniti gli appelli del calciatore Sculli Giuseppe e del ProcuratoreFederale:- respinge l‘appello presentato dal calciatore Sculli Giuseppe e dispone incamerarsi la tassa reclamo;- respinge l‘appello presentato dalla Procura FederaleTESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COMUNICATO UFFICIALE N. 102/CGF DEL 05 FEBBRAIO <strong>2008</strong> INRIFERIMENTO ALLE MOTIVAZIONI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 15/CGF – RIUNIONEDEL 31 AGOSTO <strong>2007</strong>1. RICORSO DEL FUSSBALLCLUB SUDTIROL S.R.L. AVVERSO DECISIONI ERITO GARA FUSSBALLCLUBSUDTIROL/MEZZOCORONA DEL 22.8.<strong>2007</strong>Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 12/CIt del 3.8.<strong>2007</strong>). on atto in data24.8.<strong>2007</strong> la Società ―Fussball Club Sudtirol S.r.l.‖, avente sede in ressanone, propone reclamo avverso la decisione delGiudice Sportivo presso la Lega rofessionisti Serie C, pubblicata con Com. Uff. n. 12/CIt del 23.8.<strong>2007</strong>, con la quale – inrelazione lla gara (valida per la Coppa Italia Serie C) Sudtirol-Mezzocorona, che avrebbe dovuto svolgersi in ressanone il22.8.<strong>2007</strong>, ma poi non disputatasi per la mancata presentazione in campo della ocietà Sudtirol – veniva inflitta, ad essareclamante, la punizione della perdita della gara con il unteggio di 0-3, nonché irrogata l‘ammenda di € 5.000,00 e lapenalizzazione di un punto in lassifica. piega la società Sudtirol che, a causa dello stato di inagibilità dello stadio comunale diressanone, essa, durante tutte ed otto le stagioni sportive di iscrizione al campionato di Serie C2, ra stata sempre autorizzatadagli Uffici Federali competenti a disputare le proprie gare casalinghe ello Stadio ―Druso‖ di Bolzano. Protraendosil‘inagibilità dello stadio di Bressanone, la ricorrente edesima ha presentato la domanda di iscrizione alla corrente stagione<strong>sportiva</strong> <strong>2007</strong>-<strong>2008</strong>, ancora ndicando nel censimento (foglio-notizie) esclusivamente lo stadio ―Druso‖ di Bolzano come quellon cui svolgere le gare interne, ed allegando la relativa dichiarazione di disponibilità del sindaco di olzano. ggiunge, però, lareclamante che il Consiglio Direttivo della Lega Professionisti Serie C, ella riunione del 30.6.<strong>2007</strong>, rilevando il mancatodeposito da parte di essa Sudtirol della ichiarazione di disponibilità del campo di gioco nella città ove ha sede, deliberava diritenere la on iscrivibilità della Sudtirol per la stagione <strong>sportiva</strong> <strong>2007</strong>-<strong>2008</strong>. ccadeva peraltro che il Consiglio Federale, da partesua, con provvedimento in data 9.7.<strong>2007</strong>, ammetteva la Sudtirol alla stagione <strong>sportiva</strong> <strong>2007</strong>-<strong>2008</strong> di Serie C2, approvando laomanda di iscrizione dalla stessa presentata in cui era presente la indicazione del solo Stadio Druso‖ di Bolzano quale stadio―casalingo‖: in tal modo, ―disattendendo e superando‖ le enzionate determinazioni della Lega Professionisti Serie C. enonché,inopinatamente - aggiunge la società -, la Lega Professionisti Serie C, nonostante il eliberato del Consiglio Federale appenacitato - che evidentemente valeva anche come reiterazione ell‘autorizzazione alla Sudtirol a disputare le gare casalinghe pressolo stadio di Bolzano – omunicava in data 18.8.<strong>2007</strong> ad essa Sudtirol che la gara del 22.8.<strong>2007</strong> (Sudtirol – Mezzocorona), i cuisopra si è detto, si disputasse presso lo Stadio comunale di Bressanone (ciò ribadendo la Lega rofessionisti Serie C nel Com.116


Uff. n. 8/Clt, pubblicato in data 20.8.<strong>2007</strong> e relativo a pregressa ichiesta di modifica di orario). tal punto, la società Sudtirol,con missiva del 20.8.<strong>2007</strong>, rappresentava alla F.I.G.C., alla ega Professionisti Serie C ed alla Soc. Mezzocorona, chel‘indicazione dell‘impianto di ressanone risultava in contrasto con il ricordato deliberato del Consiglio Federale della F.I.G.C.el 19.7.<strong>2007</strong>, e pertanto ritenendo che tale indicazione fosse frutto di errore, confermava spressamente che il giorno 22.8.<strong>2007</strong>si sarebbe presentata presso lo Stadio ―Druso‖ di Bolzano er la disputa della gara di Coppa Italia di Serie C in questione.onclude, in punto di fatto, la società reclamante che, non avendo ricevuto alcuna omunicazione in senso difforme né dallaF.I.G.C. né dalla Lega Professionisti Serie C, il 22.8.<strong>2007</strong> ssa si presentava presso l‘indicato Stadio di Bolzano per la disputadella gara, ove però non si resentavano né la società avversaria né gli arbitri. uccessivamente apprendeva che il Mezzocorona ela terna arbitrale si erano presentati presso ‘impianto di Bressanone, evidentemente seguendo l‘indicazione fornita nel citatoCom. Uff. n. 8.Tanto premesso, la società impugnante deduce la illegittimità del provvedimento punitivo del iudice Sportivo menzionato inesordio, in quanto atto consequenziale ad altro provvedimento ella Lega Professionisti Serie C – quello di cui al Com. Uff. n.8/CIt in data 20.8.<strong>2007</strong> - , affetto da llegittimità perché in contrasto con un deliberato del Consiglio Federale della F.I.G.C., daritenersi rgano alla menzionata Lega sovraordinato; rappresentando, altresì, il proprio stato di incolpevole ffidamento -indottoanche dal fatto di non aver ricevuto alcuna controindicazione , in particolare alla Lega Professionisti Serie C, dopo la suacomunicazione del 20.8.<strong>2008</strong>- nella effettiva esignazione dello stadio ―Druso‖ di Bolzano per la disputa della gara del22.8.<strong>2007</strong>, ed allegando, uindi, la piena correttezza e regolarità del comportamento adottato. onclude con la richiesta diannullamento, da parte di questa C.G.F., del provvedimento del iudice Sportivo menzionato in esordio e delle sanzioni delmedesimo irrogate, disponendosi altresì a disputa della gara di cui si tratta presso lo stadio ―Druso‖ di Bolzano.Ritiene la Corte che il reclamo sia fondato e debba essere accolto, nei sensi appresso indicati. utte le particolarità checontraddistinguono lo specifico caso in esame, e che bene si videnziano dalla sequela dei fatti di cui, a ragione, si è inteso dareconto in modo dettagliato, rientano infatti, univocamente e ragionevolmente, per un giudizio di riconoscimento di unacondizione di affidamento, effettivamente incolpevole, della società impugnante nel giungere alla eterminazione di disputare lagara del 22.8.<strong>2007</strong> presso lo Stadio di Bolzano e nel comportamento onseguente. ipercorrendo, per tratti essenziali, lecircostanze del fatto, risulterebbe invero assai difficile sigere dalla società Sudtirol, nella situazione che in concreto si eravenuta configurando, un tteggiamento diverso da quello assunto, che era inevitabilmente condizionato da due fattori,nidirezionalmente convergenti verso l‘individuazione dello Stadio di Bolzano come quello in cui isputare la gara in questione:da un lato, ed anzitutto, il provvedimento del Consiglio Federale del 19.7.<strong>2007</strong>, che, andando i diverso avviso rispetto almenzionato divisamento (di non iscrizione) della Lega Professionisti erie C in data 30.6.<strong>2007</strong>, accoglieva senza riserva alcunala domanda di iscrizione della società al ampionato di Serie C2 per la stagione <strong>2007</strong>-<strong>2008</strong>, cui era allegato – costituendoneparte integrante il foglio di censimento con la indicazione dello Stadio bolzanino quale campo di gioco per leproprie gare casalinghe (e ciò stante la perdurante – ed ormai pluriennale – inagibilità dello Stadiodi Bressanone);rovvedimento seguito, peraltro, in pari data dalla presa d‘atto formale, da parte del onsiglio Direttivo di Lega, delle societàammesse dal Consiglio Federale, ai fini della formazione ei gironi (Com. Uff. n. 11 del 19.7.07); dall‘altro, la mancataricezione da parte della società reclamante di qualsiasi diversa ndicazione da parte dei destinatari della già citatacomunicazione (che non veniva in effetti in alcun odo riscontrata né dalla Federazione né, soprattutto, dalla Lega ProfessionistiSerie C) con cui la tessa, in data 20.8.<strong>2007</strong>, non appena conosciuta la decisione della Lega Professionisti Serie C di far isputarela gara in Bressanone, rappresentava in modo chiaro la propria volontà di presentarsi iceversa presso lo Stadio ―Druso‖ diBolzano, adeguandosi a quanto comunicato al Consiglio Federale. Orbene, sembra alla Corte che i due elementi circostanzialiappena sinteticamente richiamati abbiano del tutto ragionevolmente potuto determinare, nella prospettiva valutativa dellasocietà Sudtirol, una condizione soggettiva di affidamento nella correttezza della propria scelta di disputare la gara con ilMezzocorona in Bolzano. E si tratta di un affidamento da ritenersi giustificato ed incolpevole, anche perché la reclamante, chepure era già in possesso di un sia pur implicito provvedimento autorizzatorio dell‘autorità di ―vertice‖, ossia del ConsiglioFederale (allo svolgimento presso lo Stadio di Bolzano delle gare interne e quindi circa il prosieguo della propria posizionederogatoria), non ha mancato di sottoporre nuovamente la questione – come sostanzialmente fatto con la ricordata missiva del20.8.<strong>2007</strong> – all‘attenzione degli organi federali e della Lega Professionisti Serie C (sia pure ivi manifestando anche le proprievalutazioni ed intenzioni), senza peraltro ricevere né rilievi né indicazioni di sorta; in tal modo davvero mostrando, in ultimaanalisi, di non volersi comunque sottrarre ai precetti degli organi federali. Tutto ciò premesso, attesa la peculiarità del casospecifico (in particolare l‘indicazione di un unico impianto omologato di cui la Federazione ha preso atto), e peraltro del tuttoimpregiudicate le prerogative e competenze della detta Lega, si ritiene che all‘accoglimento del ricorso per i motivisopraindicati, e quindi all‘annullamento della sanzioni inflitte in prime cure, debba parimenti di necessità conseguire, in questocaso, la disputa della gara in argomento presso l‘indicato impianto di Bolzano, secondo le modalità da fissarsi a cura dellacompetente Lega. Per questi motivi la C.G.F. accoglie il reclamo come sopra proposto dal Fussball Club Sudtirol S.r.l. diBressanone (Bolzano) e, per l‘effetto, annulla la decisione del Giudice Sportivo e le relative sanzioni irrogate, nonché disponela disputa della gara a fianco indicata presso il campo ―Druso‖ di Bolzano in data e orario da fissarsi da parte della competenteLega. Dispone restituirsi la tassa reclamo.2. RICORSO DELL‘A.C. MONOPOLI S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA INFLITTA ALCALCIATORE MEMMO MASSIMILIANO PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA(Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 6/C del 21.8.<strong>2007</strong>)La A.C. Monopoli ha tempestivamente proposto ricorso avverso il La A. C. Monopoli ha tempestivamente proposto ricorsoavverso il provvedimento indicato in epigrafe. Sostiene la società ricorrente che le espressioni rivolte dal calciatore all‘arbitro117


durante la gara Martina-Monopoli del 28.8.<strong>2007</strong> dovrebbero essere valutate come manifestazioni di stizza spontanea senzaalcun contenuto offensivo o ingiurioso nei confronti del direttore di gara. Osserva questa Corte che l‘art. 19, comma 4, C.G.S.prevede la squalifica per 2 giornate per i calciatori che si rendano responsabili di condotta ingiuriosa o irriguardosa neiconfronti degli ufficiali di gara. Ora il calciatore Memmo Massimiliano si è rivolto all‘arbitro, con espressione certamenteirriguardosa. E‘ vero che la norma innanzi citata ammette la possibilità di ridurre o aumentare la pena edittale in casorispettivamente di circostanze attenuanti o di circostanze aggravanti, ma nel caso in esame queste circostanze non ricorrono népossono considerarsi tali la singolarità dell‘episodio e l‘assenza di intenti minacciosi o offensivi, invocati nel ricorso comeattenuanti, perché tali profili se esistenti costituirebbero, se del caso, aggravanti e la loro assenza non può quindi valere comeattenuante. Per questi motivi la C.G.F. respinge il reclamo come sopra proposto dall‘A.C. Monopoli di Monopoli (Bari) edispone incamerarsi la tassa reclamo.TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COMUNICATO UFFICIALE N. 103/CGF DEL 5 FEBBRAIO <strong>2008</strong> INRIFERIMENTO ALLE MOTIVAZIONI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 18/CGF – RIUNIONEDEL 14 SETTEMBRE <strong>2007</strong>1. DEFERIMENTO UFFICIO DI PROCURA ANTIDOPING DEL C.O.N.I. A CARICO DEL CALCIATORE E. A. S.,TESSERATO IN FAVORE DELLA SOCIETÀ ARZIGNANO GRIFO C5, PER VIOLAZIONE DELL‘ART. 2.1 DELLENORME SPORTIVE ANTIDOPING.Con atto del 30.7.<strong>2007</strong> la Procura Antidoping deferiva a questa Corte di Giustizia Federale E. A. S., tesserato in favore dellasocietà Arzignano per positività dovuta alla presenza di Furosemide nel campione biologico, esaminato dal LaboratorioAntidoping di Colonia, prelevato per il controllo antidoping previsto al termine della gara di calcio a 5 Arzignano- MarcaTrevigiana dell‘8.5.<strong>2007</strong>. In data 8.6.<strong>2007</strong>, con provvedimento della Commissione Disciplinare presso la Lega NazionaleDilettanti – Divisione Calcio a Cinque, l‘atleta veniva sospeso dall‘attività agonistica con effetto immediato. Lo S. nonrichiedeva l‘effettuazione di controanalisi, e in data 16.7.<strong>2007</strong> faceva pervenire una memoria difensiva nella quale sisosteneva, come del resto dichiarato dal calciatore al momento del prelievo, che la positività era conseguenza dell‘assunzionedel farmaco ― Lasix ―, nella convinzione che lo stesso non rientrasse nelle sostanze vietate, per problemi diuretici e diemicrania. Alla riunione il rappresentante della Procura Antidoping ha concluso richiedendo la sospensione del tesserato per unperiodo di due anni, mentre la difesa ha richiesto applicarsi il minimo possibile della sanzione. Questa Corte ritiene di dover inparte condividere le argomentazioni della Procura, giacchè senza dubbio il giovane, anche a non tenere conto della mancanzadi una qualsiasi prescrizione medica con indicazione della patologia sofferta, avrebbe comunque dovuto accertarsipersonalmente di non assumere, con il sopraindicato farmaco, sostanze proibite, per cui il suo comportamento non può nonessere considerato negligente. Tale acclarata negligenza, tuttavia, non deve essere considerata, a differenza da quanto sostenutodall‘accusa significativa, poiché l‘atteggiamento dello S., che già al controllo aveva fornito le medesime dichiarazionicontenute poi nella memoria difensiva, la mancata richiesta di controanalisi e la natura stessa della sostanza proibita, induconoa concludere per l‘assenza di una pertinace volontà antigiuridica. Vi è, quindi, spazio, ai sensi dell‘art. 10.5.2 del vigenteregolamento, per la riduzione della sanzione alla metà del periodo minimo di squalifica teoricamente applicabile,corrispondente ai due anni richiesti dalla Procura Antidoping, per cui la Corte infligge a E A S la sanzione della squalifica peranni uno con decorrenza dall‘8.6.<strong>2007</strong>, data del soprarichiamato provvedimento di sospensione. Per questi motivi la C.G.F.,visto il deferimento dell‘Ufficio di Procura Antidoping del C.O.N.I. e gli atti del procedimento, infligge al calciatore E. A. S. lasanzione della squalifica per anni uno, detratto il periodo di sospensione cautelare. “Sulla base della decisione assunta dallaCorte di Giustizia Federale in data odierna, il calciatore E A. S., è inserito nel RTP (Registered Testing Pool) nazionale delCONI-NADO ed è tenuto ad adempiere a tutti gli specifici obblighi previsti sino alla fine dell‟anno solare in cui ha terminel‟efficacia del presente provvedimento ovvero sino a quando non comunichi agli Organi Competenti di ritirarsi da qualsiasiattività <strong>sportiva</strong>”.2. DEFERIMENTO UFFICIO DI PROCURA ANTIDOPING DEL C.O.N.I. A CARICO DELLA CALCIATRICE A.C.,TESSERATA IN FAVORE DELL‘ACF. D. CHC DINAMO RAVENNA, PER VIOLAZIONE DELL‘ART. 2.1 DELLENORME SPORTIVE ANTIDOPING DEL C.O.N.I.La Procura Antidoping del C.O.N.I. iniziava procedimento a carico della calciatrice C. A., tesserata in favore della societàA.S.F.D. Dinamo Ravenna, in quanto risultata positiva a metabolita di tetraidrocannabinolo al controllo antidoping effettuatoin occasione della gara Dinamo Ravenna-Romagna Calcio svoltasi a Porto Fuori il 20.5.<strong>2007</strong>. La A. non richiedeval‘effettuazione di controanalisi e con provvedimento del 6.6.<strong>2007</strong> la Commissione Disciplinare Nazionale sospendeva l‘atletain via cautelare da ogni attività agonistica. La stessa atleta, sentita in corso di procedura, ammetteva l‘addebito disciplinarecontestatole dichiarando di aver usato la sostanza vietata dai regolamenti sportivi per motivi personali ed esistenziali e non giàper alterare le sue prestazioni sportive. Sulla base di questi risultati delle indagini l‘Ufficio di Procura Antidoping deferiva lapredetta calciatrice a questa Corte di Giustizia Federale proponendone la sospensione per mesi 4 ai sensi dell‘art. 10.3 delleNorme Sportive Antidoping. Osserva questa Corte che i fatti che hanno portato al deferimento dell‘atleta C. A. risultano inmodo inequivocabile dalle stesse ammissioni della incolpata e dall‘esito non contestato dei risultati delle analisi effettuate dalLaboratorio Antidoping di Roma. Peraltro la sostanza utilizzata dalla Amadei è elencata tra quelle cui fa riferimento l‘art. 10.3delle Norme Sportive Antidoping e, ritenuta verosimile l‘asserzione dell‘atleta che l‘assunzione della sostanza predetta erastata effettuata per motivi personali e non per incrementare le proprie prestazioni sportive, questa Corte reputa equo irrogarealla calciatrice C. A.la sanzione della squalifica per 3 mesi, detratto il periodo della sospensione cautelare. Per questi motivi la118


C.G.F., visto il deferimento dell‘Ufficio di Procura Antidoping del C.O.N.I. e gli atti del procedimento, infligge alla calciatriceA. C.la sanzione della squalifica per mesi 3, detratto il periodo di sospensione cautelare. “Sulla base della decisione assuntadalla Corte di Giustizia Federale in data odierna, la calciatrice C. A., è inserita nel RTP (Registered Testing Pool) nazionaledel CONINADO ed è tenuta ad adempiere a tutti gli specifici obblighi previsti sino alla fine dell‟anno solare in cui ha terminel‟efficacia del presente provvedimento ovvero sino a quando non comunichi agli Organi Competenti di ritirarsi da qualsiasiattività <strong>sportiva</strong>”.3. DEFERIMENTO UFFICIO DI PROCURA ANTIDOPING DEL C.O.N.I. A CARICO DEL CALCIATORE PAGOTTOANGELO, ALL‘EPOCA DEI FATTI TESSERATO IN FAVORE DEL F.C. CROTONE S.R.L., PER VIOLAZIONEDELL‘ART. 2.1 DELLE NORME SPORTIVE ANTIDOPING DEL C.O.N.I.A seguito del controllo antidoping effettuato il 28.4.<strong>2007</strong> al termine della gara del campionato di Serie B Crotone – La Spezia,veniva riscontrata la positività del calciatore Pagotto Angelo, tesserato per la Società Crotone F.C. S.r.l.. La positività(presenza di metabolita di cocaina - Benzoilecgonina) veniva accertata dal laboratorio WADA di Colonia e le controanalisi,effettuate su richiesta del calciatore, confermavano l‘esito di positività riscontrato. Con lettera del 7.8.<strong>2007</strong> il SegretarioGenerale della F.I.G.C. trasmetteva alla competente Corte di Giustizia Federale (v. Com. Uff. n. 18/A del 2.8.<strong>2007</strong>) la nota,datata 3.8.<strong>2007</strong>, pervenuta dall‘Ufficio di Procura Antidoping del C.O.N.I., con allegato l‘atto di deferimento. LaCommissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti, allora competente, con decisione pubblicata sul Com. Uff.n. 383 del 14.6.<strong>2007</strong>, preso atto di analoga segnalazione dell‘Ufficio di Procura Antidoping del C.O.N.I., sospendeva in viacautelare da ogni attività il calciatore Pagotto Angelo. Assunto a verbale il 31.7.<strong>2007</strong> l‘Ufficio di Procura Antidopingcontestava, preliminarmente, al Pagotto la recidiva specifica essendo stato in precedenza sanzionato disciplinarmente poichérisultato positivo per cocaina (v. Com. Uff. n. 31 del 21.2.2000 della Commissione Disciplinare presso la Lega NazionaleProfessionisti e Com. Uff. n. 30/C del 6.4.2000 della Commissione d‘Appello Federale). In sede di esame il Pagotto,ammettendo l‘addebito, giustificava la sua condotta con uno stato di grave depressione determinata dal fatto che non giocavaoltre che da motivi familiari. Assumeva ulteriormente che l‘uso della ―sostanza‖ non era finalizzata al miglioramento della suaprestazione agonistica. Infine precisava che dopo le due esperienze negative, allorché giocava con il Perugia e quella attuale, siera sottoposto ad un programma di psicoterapia già ultimato con previsione di ulteriore fase di psicoterapia di coppia ed a taluopo produceva una relazione dello psicologo Michele G. Festa datata 27.7.<strong>2007</strong>. Dichiarava, infine, di avere acquistato lasostanza a Ventimiglia da persona sconosciuta. Con il rituale atto di deferimento l‘Ufficio di Procura Antidoping, purprendendo atto del lodevole programma di recupero intrapreso dal Pagotto, evidenziava che il medesimo era già stato inprecedenza sanzionato per analoga violazione della normativa antidoping per assunzione di cocaina e richiedeva venisseirrogata la sanzione disciplinare della squalifica a vita. All‘udienza del 14.9.<strong>2007</strong>, ritualmente fissata, compariva davanti aquesta Corte di Giustizia Federale il Procuratore dell‘Ufficio Antidoping Avv. Spinelli il quale, pur valutando positivamente ilrecupero terapeutico al quale il deferito si era sottoposto, concludeva chiedendo che al medesimo, responsabile di una secondaviolazione per uso di sostanza vietata, fosse inflitta, ex art. 10.2 del Codice WADA, la sanzione della squalifica a vita.Compariva, altresì, personalmente il deferito il quale riportandosi al contenuto della prodotta relazione psicologica, ha posto inevidenza i motivi di una sua situazione emotiva–psichica causata da motivi professionali: ―Tenuto in panchina‖ – fisici: ―Gravidisturbi nella gestione dei cicli sonno–veglia‖ – psicologici: ―Momenti di depressione alternati a momenti di euforia e profondacrisi esistenziale‖. Onde superare questo grave stato di stress, che annullava la di lui cosciente volontà, si era, quindi,sottoposto ad un programma di psicoterapia individuale al fine di riabilitare la sua persona, il suo ruolo nello sport e la suaimmagine sia come uomo responsabile delle proprie azioni sia come valido provveditore ai bisogni affettivi ed economici dellasua famiglia. Obiettivo, questo, che si prefiggeva di raggiungere con un ulteriore programma di psicoterapia di coppia da cuitrarre beneficio dall‘incoraggiamento ad esplorare altre possibilità di impegno sempre nel mondo calcistico. Riconoscendo,peraltro, il fondamento di quanto addebitatogli con l‘atto di deferimento, chiedeva a questa Corte di Giustizia Federale che glivenisse inflitta una sanzione diversa da quella richiesta dal Procuratore dell‘Ufficio Antidoping che desse speranza al suofuturo lavorativo nel mondo calcistico. I difensori del Pagotto, Avvocati Rodella e Prioreschi, pur paventando la previsione disanzione individuale, prevista come conseguenza della contestata recidiva, dall‘art. 10.2 del Codice WADA, hanno tenuto asottolineare la assoluta validità del programma psicoterapeutico il cui esito potrebbe essere frustrato dalla sanzione di unasqualifica a vita, vanificando, quindi, gli sforzi del Pagotto tesi a stabilire una relazione di fiducia con se stesso e con il mondoesterno. Infine, pur affacciando come ipotesi argomentativa il principio del patteggiamento, previsto dal vigente Codice diGiustizia della F.I.G.C. ma non recepito dalla normativa antidoping, i difensori hanno tenuto a sottolineare che la condottaposta in essere dal Pagotto era da considerare del tutto incosciente siccome determinata dal suo grave stato psicologico cosìcome illustrato nella prodotta relazione. Conclusivamente richiedevano, in difformità di quanto richiesto dal Procuratoredell‘Ufficio Antidoping, venisse inflitta al Pagotto la sanzione disciplinare di cui all‘art. 10.5.2 del codice WADA, o diversa,minore ed alternativa sanzione. Quanto sopra premesso, questa Corte di Giustizia Federale così osserva preliminarmente.L‘addebito disciplinare di cui all‘atto di deferimento è fondato avendo il Pagotto, con azione recidivante, violato il disposto dicui all‘art. 2.1 del su citato Codice che persegue la finalità di proteggere il diritto fondamentale degli atleti di partecipare adattività sportive libere dal doping e, quindi, promuovere la salute la lealtà e l‘uguaglianza di tutti gli atleti nel mondo. Gli atleti,infatti, sono ritenuti responsabili dell‘assunzione di qualsiasi sostanza vietata, nonché dei relativi metaboliti o marker,rinvenuta nei loro campioni biologici. Ritiene, peraltro, questa Corte che lo stato di sostanziale dipendenza da sostanzastupefacente, che emerge dal contenuto complessivo dell‘elaborato di psicoterapia acquisito agli atti, consente di affermare cheil suo grave stato di stress psicologico abbia gravemente inciso, annullandola, la sua cosciente volontà di violare la normacodicistica essendo stata, invece, la relativa condotta finalizzata unicamente a superare una grave situazione personale del tutto119


estranea a motivazioni sportive. Le umane ragioni, inoltre, che hanno indotto il Pagotto a sottoporsi al programma terapeuticohanno, di sicuro, premiato i suoi sforzi tesi al recupero di fisico e di mente; fattispecie, questa, che valutata positivamente daquesta Corte consente anch‘essa, unitamente a quella appena sopra indicata, di ritenerlo non responsabile di colpa o negligenzasignificativa. Dal punto di vista strettamente giuridico, alla luce dei principi generali del diritto comune, ha un certo rilievoanche la circostanza che la recidiva specifica è stata riscontrata su una base temporale piuttosto ampia e comunque la secondaviolazione è stata accertata ben oltre cinque anni dal primo evento. Va altresì considerato che mai, in alcuna sede, anche diquesto procedimento, il calciatore è venuto meno all‘ammissione delle proprie responsabilità, né ha tentato di celare la propriadelicata situazione personale. Per questi motivi la C.G.F., impregiudicata la futura utilizzazione del calciatore da parte dellaFederazione, secondo i desiderata del medesimo, per apprezzabili finalità sociali di prevenzione e di rieducazione collettiva,questa Corte, visto l‘art. 10.5.2 del Codice WADA, infligge al calciatore Pagotto Angelo la sanzione disciplinare dellasqualifica per anni otto, detratto il periodo di sospensione cautelare. “Sulla base della decisione assunta dalla Corte diGiustizia Federale in data odierna, il calciatore Angelo PAGOTTO, è inserito nel RTP (Registered Testing Pool) nazionale delCONINADO ed è tenuto ad adempiere a tutti gli specifici obblighi previsti sino alla fine dell‟anno solare in cui ha terminel‟efficacia del presente provvedimento ovvero sino a quando non comunichi agli Organi Competenti di ritirarsi da qualsiasiattività <strong>sportiva</strong>”.4. RICORSO DEL SIG. MINGUZZI VINCENZO, DIRIGENTE DELL‘U.S. GROSSETO, AVVERSO LE SANZIONIDELL‘AMMONIZIONE CON DIFFIDA E DELL‘AMMENDA DI EURO 5.000,00 INFLITTA SEGUITO GARAMODENA/GROSSETO DEL 25.8.<strong>2007</strong>(DELIBERA DEL GIUDICE SPORTIVO PRESSO LA LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – COM. UFF. N. 31 DEL28.8.<strong>2007</strong>)Con il reclamo in epigrafe indicato il signor Minguzzi, Direttore sportivo del Grosseto, ha chiesto la riduzione della sanzione diammonizione con diffida ed ammenda di Euro 5.000.00, irrogatagli dal Giudice Sportivo presso la Lega NazionaleProfessionisti, per aver, al termine della gara Modena-Grosseto del 25.8.<strong>2007</strong>, affiancato l‘arbitro sul terreno di giuococriticandone l‘operato con espressioni ingiuriose. Risulta dagli atti che il reclamante si era a fine gara avvicinato all‘arbitro,protestando con le parole ―sei stato scandaloso – ci vuole buon senso – ci vorrebbe più buon senso‖ e successivamente gliaveva gridato contro una frase ingiuriosa. Quest‘ultima offesa non sarebbe stata percepita dall‘interessato, che nel frattempoaveva proseguito verso lo spogliatoio, ma era udita e riportata nel rapporto dal rappresentante della Procura Federale. Ora, senon c‘è dubbio che il Giudice Sportivo abbia esattamente ravvisato un illecito nel comportamento antidoveroso del direttoresportivo, sembra altrettanto chiaro che la complessiva misura della penalità adottata sia stata, in effetti, eccessiva nellafattispecie in esame. E ciò, sia in considerazione dei buoni precedenti dell‘incolpato, del pentimento dimostrato e della sualealtà nell‘ammettere lo svolgimento dei fatti; sia, e soprattutto, tenendo conto della reale entità delle sue proteste nel purburrascoso dialogo con il direttore di gara. La successiva più grave e plateale forma di aggressione verbale, infatti, non è statadirettamente percepita dall‘arbitro, né poteva essere colta dallo stesso nella sua portata ingiuriosa, poiché era stata pronunciataquando questi si era ormai allontanato di una decina di metri e come tale non era più da considerarsi presente. Per questi motivila C.G.F. accoglie il reclamo come sopra proposto dal signor Minguzzi Vincenzo e, per l‘effetto, riduce la sanzione inflittaall‘ammonizione con diffida ed all‘ammenda di Euro 1.000,00. Dispone restituirsi la tassa reclamo.5. RICORSO DELLA POL. VAL DI SANGRO A.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER TREGIORNATE DI GARA INFLITTA AL CALCIATORE GALUPPI LUCA (DELIBERA DEL GIUDICE SPORTIVO PRESSOLA LEGA PROFESSIONISTI SERIE C – COM UFF. N. 18/C DEL 4.9.<strong>2007</strong>)Con il reclamo in epigrafe indicato la Pol. Val di Sangro ha chiesto la riduzione della squalifica predetta da tre ad una giornataed in eventuale subordine da tre a due giornate, non contestando lo svolgimento dei fatti come riferito nel rapporto arbitrale edaccertato dal Giudice Sportivo, ma invocando una sanzione meno severa che tenesse conto cioè dei precedenti di carriera delGaluppi, del particolare stress da lui sofferto in quella fase dell‘incontro anche a causa del rigore fallito e delle manifestazioniostili ricevute da parte della tifoseria ospite: del resto, sarebbe stato anche da tener presente che la condotta del calciatore nonaveva in concreto dato luogo ad incidenti o comportamenti di reazione pericolosi a seguito di questo episodio. Il gravame nonmerita accoglimento. Militano in senso contrario ad un atteggiamento di clemenza la obiettiva gravità e la portata provocatoriadelle espressioni pronunciate, come pure la qualifica di capitano che attribuiva al ricorrente una posizione di particolareresponsabilità. Il fatto, poi, che non si siano verificati incidenti non esclude la potenziale pericolosità del suo comportamento,ma va a merito del senso di responsabilità del pubblico ospite. Né assume rilevanza l‘omissione della circostanza nel refertodel primo assistente, poiché a tutti gli effetti fa fede privilegiata il chiaro ed in equivoco rapporto arbitrale. Per questi motivi laC.G.F. respinge il reclamo come sopra proposto dalla Pol. Val di Sangro A.R.L. di Atessa (Chieti) e dispone l‘incameramentodella tassa reclamo.6. RICORSO DEL SORRENTO CALCIO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER TRE GIORNATEDI GARA INFLITTA AL CALCIATORE SIBILLI SALVATORE (DELIBERA DEL GIUDICE SPORTIVO PRESSO LALEGA PROFESSIONISTI SERIE C – COM UFF. N. 18/C DEL 4.9.<strong>2007</strong>)Con provvedimento del 4.9.<strong>2007</strong>, Com. Uff. n. 18 in pari data, il Giudice Sportivo presso la Lega Professionisti Serie C,squalificava per tre gare il calciatore del Sorrento Calcio S.r.l. Salvatore Sibilli per ―comportamento platealmente ingiurioso edoffensivo verso l‘arbitro‖, tenuto dal giocatore dopo una ammonizione nel corso della partita del Campionato di Serie C/1Sorrento – Potenza disputatasi a Sorrento il 2.9.<strong>2007</strong>. Avverso tale decisione presentava reclamo la società Sorrento Calcio120


S.r.l., la quale non contestava le espressioni indicate nel rapporto arbitrale come profferite dal Sibilli all‘indirizzo del direttoredi gara, ma sosteneva che le parole sfuggite al giocatore, pur offensive, non potevano essere considerate ingiuriose. Sichiedeva, pertanto, una riduzione della sanzione inflitta. Le argomentazioni difensive non possono essere accolte dalla Corte,giacchè l‘espressione rivolta dal Sibilli all‘arbitro, appare all‘evidenza non solo offensiva, ma anche ingiuriosa in quantoattributiva di una caratteristica chiaramente negativa al destinatario. Essa, tuttavia, anche per le modalità di comportamento chel‘hanno accompagnata, non appare rivestire caratteristiche di particolare gravità, per cui vi è spazio per la riduzione dellasqualifica inflitta all‘atleta a due giornate, misura che appare più correttamente commisurata alla rilevanza della infrazionecommessa. Per questi motivi la C.G.F. accoglie il reclamo come sopra proposto dal Sorrento Calcio S.r.l. di Sorrento e, perl‘effetto, infligge al calciatore Sibilli Salvatore la sanzione della squalifica per 2 giornate di gara. Dispone restituirsi la tassareclamo.TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COMUNICATO UFFICIALE N. 104/CGF DEL 5 FEBBRAIO <strong>2008</strong> INRIFERIMENTO ALLE MOTIVAZIONI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 31/CGF – RIUNIONEDEL 30 OTTOBRE <strong>2007</strong>1. RICORSO DEL PARMA F.C. S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELL‘AMMENDA DI EURO 8.000,00 INFLITTAALLA SOCIETÀ, SEGUITO GARA PARMA/ROMA DEL 7.10.<strong>2007</strong>(Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 78 del 16.10.<strong>2007</strong>)Con delibera del 16.10.<strong>2007</strong>, Com. Uff. n. 78 del 16.10.<strong>2007</strong>, il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti, inrelazione alla gara Parma/Roma del 7.10.<strong>2007</strong> infiggeva alla società ospitante l‘ammenda di € 8.000,00 per lancio di unaccendino e di una bottiglietta d‘acqua all‘indirizzo del guardalinee, senza colpirlo. Avverso tale decisione presentava reclamola società Parma la quale, con diffusa motivazione, chiedeva la riduzione dell‘ammenda ad € 2.000,00, o in via gradata ad €4.000,00. L‘impugnazione non può, ad avviso di questa Corte, trovare accoglimento. Non possono, infatti, essere condivise leargomentazioni difensive secondo le quali appare eccessiva la sanzione irrogata in ordine ad un semplice lancio di oggetti sulterreno di giuoco, in quanto, come emerge chiaramente dal referto arbitrale, non di un generico lancio si è trattato, ma dioggetti che erano stati indirizzati al collaboratore dell‘arbitro, e che non lo avevano attinto per mera favorevole casualità,finendo alla distanza di circa un metro dallo stesso segnalinee. L‘entità della ammenda inflitta appare, quindi, appena adeguataalla gravità dell‘episodio e non suscettibile di ulteriore riduzione. Per questi motivi la C.G.F. respinge il reclamo come sopraproposto dal Parma F.C. S.p.A. di Parma e dispone l‘incameramento della tassa reclamo.2. RICORSO DEL TORINO F.C. S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELL‘AMMENDA DI EURO 5.000,00 INFLITTA ALSIG. IENCA MASSIMO SEGUITO GARA ATALANTA/TORINO DEL 21.10.<strong>2007</strong>(Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 83 del 23.10.<strong>2007</strong>)La C.G.F. rinvia il reclamo come sopra proposto dal Torino F.C. S.p.A. di Torino.3. RICORSO DEL RAVENNA CALCIO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER TRE GIORNATEEFFETTIVE DI GARA INFLITTE AL CALCIATORE LAROSA FRANCESCO(Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 84 del 23.10.<strong>2007</strong>)All‘esito dell‘esame degli atti relativi all‘incontro Chievo – Ravenna, disputato in data 20.10.<strong>2007</strong> e valevole per ilCampionato di Serie ―B‖, il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti, con la decisione indicata in epigrafeinfliggeva al calciatore Francesco La Rosa, tesserato per la Società ricorrente, la sanzione di tre giornate di squalifica per aver,al termine della gara, nel tentativo di aggredire un avversario, ―colpito non intenzionalmente un addetto al servizio d‟ordine,cagionandogli lesioni che ne rendevano necessario il trasporto in ospedale‖. Avverso tale decisione ha proposto rituale etempestiva impugnazione la società Ravenna Calcio, la quale, in sintesi, lamenta che la relazione del collaboratore dellaProcura Federale non fa piena prova dei fatti in questione e l‘assenza di condotta violenta o anti<strong>sportiva</strong>, da parte del calciatoreFrancesco La Rosa, chiedendo che la decisone impugnata venga riformata. Alla riunione di questa Corte di Giustizia Federale,tenutasi in data 30.10.<strong>2007</strong>, è presente l‘avv. Andrea Galli nell‘interesse della Società Ravenna Calcio, il quale si riporta alledifese ed alle conclusioni contenute nel proprio ricorso. La Corte, esaminati gli atti, rileva, preliminarmente, che deve esseredichiarata ammissibile e con valore di prova avente fede privilegiata sui fatti oggetto di analisi, la relazione del signor MicheleMessina, collaboratore della Procura Federale. E‘ principio consolidato, infatti, nella giurisprudenza della Commissioned‘Appello Federale, che la relazione del collaboratore dell‘Ufficio Indagini costituisca fonte avente fede privilegiata. In ordine,invece, al merito della questione sottoposta all‘attenzione di questa Corte, si rileva come vi siano elementi che inducano ad unariduzione della sanzione. Ed invero, malgrado la condotta tenuta dal calciatore La Rosa debba ritenersi, senza dubbio, di naturaviolenta, si ritiene sussistente la circostanza attenuante costituita dall‘assenza di volontarietà nel compimento del fatto, cosìcome indicato nella relazione del collaboratore dell‘Ufficio Indagini. A ciò si aggiunga che, dall‘analisi della citata relazione,si evince come il denunciato tentativo di aggressione nei confronti di un avversario non risulta circostanziato né rivolto allapersona poi involontariamente colpita. Per questi motivi la C.G.F. in parziale accoglimento del reclamo come sopra propostodal Ravenna Calcio S.r.l. di Ravenna, riduce a due giornate di squalifica la sanzione inflitta al calciatore Larosa Francesco.Dispone restituirsi la tassa reclamo.121


4. RICORSO DEL CAGLIARI CALCIO S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELL‘AMMENDA DI EURO 15.000,00 CONL‘OBBLIGO DI DISPUTARE UNA GARA CON IL SETTORE ―CURVA NORD‖ INIBITO AGLI SPETTATORI,INFLITTA SEGUITO GARA CAGLIARI/CATANIA DEL 21.10.<strong>2007</strong>(Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 83 del 23.10.<strong>2007</strong>)Il Giudice Sportivo della Lega Nazionale Professionisti, con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 83 del 23.10.<strong>2007</strong> ha inflittoalla società Cagliari Calcio S.p.A. la sanzione dell‘ammenda di € 15.000,00 con l‘obbligo di disputare una gara con settore―curva nord‖ inibito agli spettatori, inflitta seguito gara Cagliari/Catania del 21.10.<strong>2008</strong>. Avverso tale provvedimento la societàCagliari Calcio S.p.A. ha preannunziato reclamo innanzi a questa Corte di Giustizia Federale con atto del 23.10.<strong>2007</strong>,formulando contestuale richiesta degli ―Atti Ufficiali‖. Istruito il reclamo e fissata la data della camera di consiglio, nelle moredella trattazione, la ricorrente, con successiva nota trasmessa in limine litis, inoltrava formale rinuncia agli atti ed all‘azionefornendo altresì prova di analoga comunicazione alla controparte. La Corte premesso che ai sensi dell‘art. 33, comma 12,C.G.S., le parti hanno facoltà di non dare seguito al preannuncio di reclamo o di rinunciarvi prima che si sia proceduto inmerito e che la rinuncia o il ritiro del reclamo non ha effetto soltanto per i procedimenti di illecito sportivo, per quelli cheriguardano la posizione irregolare dei calciatori e per i procedimenti introdotti per iniziativa di Organi federali e operantinell‘ambito federale (circostanze, quest‘ultime escludibili nel caso di specie), dichiara estinto il procedimento. Per questimotivi la C.G.F. dato atto della rinuncia del Cagliari Calcio S.p.A. di Cagliari dichiara estinto il procedimento. Disponel‘incameramento della tassa reclamo.5. RICORSO DELL‘ATALANTA BERGAMASCA CALCIO S.P.A. AVVERSO LE SANZIONI: 1) DELL‘AMMENDA DIEURO 20.000,00 CON DIFFIDA INFLITTA ALLA SOCIETÀ; 2) DELL‘AMMENDA DI EURO 4.000,00 INFLITTA ALCALCIATORE DONI CRISTIANO.(Delibera Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 83 del 23.10.<strong>2007</strong>)Il Giudice Sportivo della Lega Nazionale Professionisti, con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 83 del 23.10.<strong>2007</strong> ha inflittoalla società Atalanta Bergamasca Calcio S.p.A. le sanzioni: - dell‘ammenda di € 20.000,00 con diffida inflitta alla società; -dell‘ammenda di € 4.000,00 inflitta al calciatore Doni Cristiano. Avverso tale provvedimento la società Atalanta BergamascaCalcio S.p.A. ha preannunziato reclamo innanzi a questa Corte di Giustizia Federale con atto del 24.10.<strong>2007</strong>, formulandocontestuale richiesta degli ―Atti Ufficiali‖. Istruito il reclamo e fissata la data della camera di consiglio, nelle more dellatrattazione, la ricorrente, con nota trasmessa il 25.10.<strong>2007</strong>, inoltrava formale rinuncia agli atti ed all‘azione fornendo altresìprova di analoga comunicazione alla controparte. La Corte premesso che ai sensi dell‘art. 33, comma 12, C.G.S., le parti hannofacoltà di non dare seguito al preannuncio di reclamo o di rinunciarvi prima che si sia proceduto in merito e che la rinuncia o ilritiro del reclamo non ha effetto soltanto per i procedimenti di illecito sportivo, per quelli che riguardano la posizioneirregolare dei calciatori e per i procedimenti introdotti per iniziativa di Organi federali e operanti nell‘ambito federale(circostanze, quest‘ultime escludibili nel caso di specie), dichiara estinto il procedimento. Per questi motivi la C.G.F. dato attodella rinuncia dell‘Atalanta Bergamasca Calcio S.p.A. di Zingonia Ciserano (Bergamo) dichiara estinto il procedimento.Dispone l‘incameramento della tassa reclamo.6. RICORSO CON PROCEDURA D‘URGENZA DELLA S.S.C. NAPOLI S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLASQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTE AL CALCIATORE ZALAYETA MARCELLO,SEGUITO SEGNALAZIONE DEL PROCURATORE FEDERALE, EX ART. 35, COMMA 1.3 C.G.S., SEGUITO GARANAPOLI/JUVENTUS DEL 27.10.<strong>2007</strong>(Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 92 del 29.10.<strong>2007</strong>)Premesso che non è consentito agli organi della Giustizia Sportiva sindacare nel merito le valutazioni di carattere tecnico deldirettore di gara; ritenuto, altresì, che pur apprezzabili considerazioni di carattere etico-sportivo sui comportamenti tenuti daicalciatori successivamente ad eventi come quello in questione non possono rilevare ai fini della valutazione circa la sussistenzao meno del comportamento simulatorio dei calciatori stessi; tutto ciò posto, anche alla luce di ulteriori filmati acquisiti agli atticon l‘assenso della Procura Federale e visionati in contraddittorio, emerge che: vi è stata una trattenuta del calciatoreLegrottaglie ai danni del calciatore Zalayeta che potrebbe aver inciso sulla stabilità del calciatore stesso; non può escludersiche vi sia stato un ulteriore contatto tra il ginocchio sinistro di Legrottaglie ed il piede destro dello Zalayeta; la dinamicadell‘azione ed in particolare la posizione assunta dal portiere rispetto alla traiettoria di corsa dello Zalayeta era tale da impedirea quest‘ultimo la prosecuzione della corsa se non scavalcando ovvero impattando con il medesimo portiere; non puòescludersi, altresì, che sull‘innaturale trascinamento della gamba destra da parte del calciatore Zalayeta abbiano inciso latrattenuta e il contatto suddetti. Ritenuto, quindi, che, alla stregua del complessivo dispiegarsi dell‘azione, non risulta integratala fattispecie della ―evidente simulazione‖ richiesta dall‘art. 35.1.3 C.G.S. e che, pertanto, il reclamo merita accoglimentocome da conforme richiesta delle parti. Per questi motivi la C.G.F., in accoglimento del reclamo come sopra proposto dallaS.S.C. Napoli S.p.A. di Napoli, annulla la decisione impugnata. Dispone restituirsi la tassa reclamo.7. RICORSO CON PROCEDURA D‘URGENZA DEL CALCIATORE DA SILVA COUTO FERNANDO MANUELAVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTE SEGUITOSEGNALAZIONE DEL PROCURATORE FEDERALE, EX ART. 35, COMMA 1.3 DEL C.G.S. SEGUITO GARAPARMA/LIVORNO DEL 28.10.<strong>2007</strong>(Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 93 del 30.10.<strong>2007</strong>)122


Preso atto della segnalazione ex articolo 35, comma 1.3., C.G.S., il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti,all‘esito dell‘esame delle immagini televisive, di piena garanzia tecnica e documentale, relative alla gara Parma – Livorno del28.10.<strong>2007</strong>, valevole per il Campionato di Serie A, stagione <strong>2007</strong>/<strong>2008</strong>, con la decisione pubblicata indicata in epigrafe, hainflitto al calciatore Fernando Manuel Da Silva Couto, tesserato per la Parma Football Club S.p.A., la squalifica per tregiornate effettive, per aver tenuto un condotta violenta, costituita dall‘aver indirizzato uno sputo verso il calciatore avversarioEijon Bogdani che gli volgeva parzialmente le spalle. Avverso tale decisione ha proposto ricorso, ai sensi dell‘articolo 37,comma 7, C.G.S., il calciatore Fernando Manuel Da Silva Couto, il quale ha sostenuto, in sintesi, (i) che lo sputo non eradiretto ad alcuno dei soggetti presenti sul campo di gioco e (ii) che il gesto commesso dal ricorrente non potesse essere definitofatto di condotta violenta, perché le immagini televisive non rilevano l‘intenzionalità del gesto stesso, né che lo sputo avessecolpito il calciatore Bogdani. Per tali motivi, il ricorrente ha chiesto la revoca della squalifica inflitta in quanto il fatto dicondotta violenta non sussiste. A supporto di quanto osservato, il calciatore Couto ha prodotto le immagini televisive relativealla citata circostanza e una dichiarazione del calciatore Bogdani con la quale lo stesso afferma di che lo sputo non era rivoltoalla sua persona. Alla riunione di questa Corte di Giustizia Federale, tenutasi in data 30.10.<strong>2007</strong>, sono presenti il ricorrente,personalmente, il quale si riporta alle difese ed alle conclusioni contenute nel proprio ricorso. La Corte, esaminate le immaginitelevisive, ritiene di respingere il ricorso in quanto risultano infondati i motivi esposti dal ricorrente. Questa Corte, infatti, nelcondividere in toto la corretta ed esaustiva motivazione resa dal Giudice Sportivo sui fatti in questione, osserva come dalleimmagini televisive si evinca la volontarietà del gesto e l‘intenzione di rivolgere lo sputo verso il calciatore Bogdani. Talievidenze documentali, peraltro, non possono essere poste in dubbio dalla dichiarazioni del calciatore Bogdani, il quale comecorrettamente sottolineato dal Giudice Sportivo, risulta voltato di spalle ed attorniato da altri tre calciatori. Nell‘impossibilità,quindi, accorgersi del fatto e, conseguentemente, di determinare se lo sputo fosse rivolto verso di lui. Per questi motivi laC.G.F. respinge il reclamo con procedura d‘urgenza come sopra proposto dal calciatore Da Silva Couto Fernando Manuel edispone l‘incameramento della tassa reclamo.TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COMUNICATO UFFICIALE N. 105/CGF DEL 7 FEBBRAIO <strong>2008</strong>1) RICORSO F.C. INTERNAZIONALE MILANO S.P.A. AVVERSO LA SANZIONEDELL‘AMMENDA DI EURO15.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA JUVENTUS/INTERNAZIONALE DEL 4.11.<strong>2007</strong>(Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 105 del 6.11.<strong>2007</strong>)La C.G.F in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla F.C. Internazionale Milano S.p.A. di Milano, riducela sanzione inflitta ad € 14.000,00 e dispone la restituzione della tassa reclamo.2) RICORSO DEL CALC. STENDARDO GUGLIELMO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTAGLI SEGUITO GARA NAPOLI/LAZIO DEL 20.01.<strong>2008</strong>(Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 166 del 2.01.<strong>2008</strong>)La C.G.F da‘ atto della rinuncia al ricorso del calciatore Stendardo Guglielmo e dichiara estinto il procedimento.TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COMUNICATO UFFICIALE N. 106/CGF DEL 7 FEBBRAIO <strong>2008</strong>1) RICORSO DELL‘A.S.D. CALCIO POMIGLIANO AVVERSO LA SANZIONE DELL‘AMMENDA DI € 5.000,00 EDIFFIDA, INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA POMIGLIANO/FRANCAVILLA DEL 20.1.<strong>2008</strong>(Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 75 del 23.1.<strong>2008</strong>)La C.G.F respinge il ricorso come sopra proposto dall‘A.S.D. Calcio Pomigliano di Somigliano D‘Arco (Napoli) e disponeincamerarsi la tassa reclamo.2) RICORSO DELL‘ U.S. CARATESE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GARE EFFETTIVEINFLITTA AL CALCIATORE FACCHINETTI GIUSEPPE SEGUITO GARA CARATESE/BASE 96 DEL 20.1.<strong>2008</strong>(Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 75 del 23.1.<strong>2008</strong>)La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall‘ U.S. Caratese di Carate Brianza (Milano) e dispone incamerarsi latassa reclamo.3) RICORSO DELLA F.C. SAVOIA 1908 S.S.D.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GAREEFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE VENDITTO AURELIO SEGUITO GARA GRAGNANO/SAVOIA DEL27.1.<strong>2008</strong>(Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. 78 del 30.1.<strong>2008</strong>)La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dalla F.C. Savoia 1908 S.S.D.R.L. di Torre Annunziata (Napoli) e disponeincamerarsi la tassa reclamo.4) RICORSO DELLA F.B. BRINDISI 1912 AVVERSO LA SANZIONE DELL‘OBBLIGO DI DISPUTARE UNA GARA APORTE CHIUSE SEGUITO GARA FASANO/BRINDISI DEL 27.01.<strong>2008</strong>(Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. 78 del 30.1.<strong>2008</strong>)La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dalla F.B. Brindisi 1912 di Brindisi e dispone incamerarsi la tassa reclamo.123


TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COMUNICATO UFFICIALE N. 107/CGF DEL 07 FEBBRAIO <strong>2008</strong>(CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE - SEZIONI UNITE)1. RICORSO PER REVOCAZIONE DEL PROCURATORE FEDERALE AI SENSI ART. 39, C.G.S., AVVERSO LADELIBERA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE, RELATIVAMENTE ALLA PARTE RIGUARDANTE LAPOSIZIONE DELLA U.S. RAGUSA S.R.L. E DEI TESSERATI ANTOCI GIUSEPPE, EMANUELE GIAMPICCOLO,ANGELO GALFANO, ROBERTO NOTO, ANTONINO GULINO, MATTEO FEDERICI, ANGELO CATALANO,GIUSEPPE SCRIBANO ADOTTATA A SEGUITO DEL DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER LEVIOLAZIONI DEGLI ARTT. 6, COMMA 1, E 2, COMMA 4, C.G.S.(Del Com. Uff. 21/CGF del 27.09.<strong>2007</strong>).In relazione alla gara del 31 marzo <strong>2007</strong> del Campionato di Serie D, Ragusa-Siracusa, l‘Ufficio Indagini svolgeva una serie diatti tesi a verificare ipotesi di illecito sportivo. Conseguenzialmente all‘esito dell‘indagine il Procuratore Federale deferiva unaserie di tesserati di entrambi le Società nonché le Società stesse a titolo di responsabilità oggettiva avanti la Commissionedisciplinare azionale. La Commissione disciplinare proscioglieva gli incolpati (cfr., Com.Uff. n.5 del 6 agosto <strong>2007</strong>).Proponeva tempestiva impugnazione la Procura Federale avverso la menzionata decisione della Commissione disciplinarenazionale. La Corte di Giustizia Federale riteneva con ordinanza, immediatamente letta, inammissibile impugnazione dellaProcura limitatamente alla posizione della U.S. Ragusa e dei tesserati Giuseppe Antoci; Emanuele Giampiccolo; AngeloGalfano; Roberto Noto; Antonino Gulino; Matteo Federici; Angelo Catalano e Giuseppe Scribano; condannava la società.S.D. Siracusa e gli altri appellati riconoscendone la responsabilità ai sensi degli artt. 7, commi 1 e 4, e 4, comma 2 C.G.S.. Inparticolare la Corte “… visti gli atti, rilevato che dagli avvisi di ricevimento prodotti non risulta che l‟atto di impugnazionedella Procura Federale sia stato notificato…”. Successivamente la Corte stessa ulteriormente osservava, nella motivazionedepositata in seguito e comunicata il 22 ottobre <strong>2007</strong> come, indipendentemente dalla validità, l‘appello non aveva raggiunto loscopo. Il procuratore Federale proponeva ricorso per revocazione della decisione della Corte di Giustizia sopra citata nellaparte in cui ha ritenuto inammissibile l‘impugnazione della Procura Federale medesima. A sostegno della impugnazione venivaposto in rilievo come vi fosse un errore di fatto poiché così come risultava dalla documentazione probatoria la società U.S.RAGUSA non aveva cambiato la sede legale contrariamente a quanto risultante dagli avvisi di ricevimento depositati;dovendosi ritenere poi la notifica validamente avvenuta anche per compiuta giacenza. Chiedeva conseguenzialmente una voltaaccolta la revocazione la condanna degli incolpati. Si costituiva a mezzo dei legali gli interessati che eccepivano una serie diquestioni preliminari (nullità dell‘avviso di convocazione per omesso rispetto dei termini a comparire ex art. 41 n. 3, C.G.S.)tardività dell‘impugnazione per revocazione in quanto il dies a quo andava calcolato dalla data (27 settembre <strong>2007</strong>) di letturadell‘ordinanza di inammissibilità. Comunque poi contestando nel merito le valutazioni della Procura. Osserva la Corte comel‘impugnazione della Procura non possa trovare accoglimento. prescindere dalle sollevate eccezioni preliminari delle difesedei resistenti, deve rilevarsi come con la decisione del 27 settembre <strong>2007</strong> la Corte Federale abbia delibato in merito allavalidità della notifica della impugnazione, espressamente dando atto di aver esaminato gli avvisi di ricevimento prodotti ed inrelazione a detti avvisi statuendo che l‘impugnazione non aveva aggiunto lo scopo. n effetti si deve rilevare che l‘atto diimpugnazione non aveva raggiunto lo scopo per un errore dell‘addetto postale che aveva indicato il trasferimento di unsoggetto che, al contrario, trasferito non era e dovendo comunque in ogni caso farsi applicazione del principio della emissionein termini argomentando ex art. 291 c.p.c. e 184 bis c.p.c.; ma ciò non realizza quella falsa percezione da parte del giudicede1la realtà processuale che giustifica e rende ammissibile l‘istanza di revocazione. Come è noto, tale ipotesi si concreta in unasvista obiettivamente ed immediatamente rilevabile che abbia portato ad affermare l‘esistenza di un fatto decisivo,incontestabilmente escluso dagli atti o dai documenti di causa, ovvero l‘inesistenza di un fatto decisivo che dagli atti edocumenti medesimi risulti invece positivamente accertato. Così inteso, l‘errore di fatto in nessun modo può coinvolgerel‘attività valutativa del giudice in relazione a situazioni processuali esattamente percepite nella loro oggettività e quindi onricorre quando si lamenta una presunta erronea o incompleta valutazione degli atti e delle risultanze processuali o un‘anomaliadel procedimento logico di interpretazione del materiale probatorio, atteso che in questi casi si è in presenza di un errore didiritto (C. di S., Sez. V, 19 marzo <strong>2007</strong>, n. 1298; Sez. IV, 5 ottobre 2006, n. 5936; 24 marzo 2006, n. 1539). Ebbene, nel casodi specie la Corte ha valutato pienamente e compiutamente l‘avviso di ricevimento ritenendo che esso comportasse lacircostanza che l‘atto non avesse raggiunto lo scopo; e ciò attiene ad un apprezzamento del materiale probatorio offerto checome tale porterebbe d una eventuale erronea interpretazione delle circostanze controverse in presenza delle quali potrebbe alpiù trattarsi di un eventuale errore di diritto che in quanto tale impedisce l‘esperimento del rimedio (ex art. 39 C.G.S.) invocatodalla Procura Federale. d infatti non si è trattato dell‘omesso esame di un fatto decisivo ovvero di una impossibilità dipresentazione di documenti necessari ed indispensabili ai fini del decidere avendo a visura camerale in data 15.11.<strong>2007</strong>esclusivamente confermato l‘esattezza del dato postulato all‘indirizzo impresso sulle buste indirizzate alle parti del giudizio.P.Q.M. la Corte di Giustizia Federale dichiara la inammissibilità del ricorso.TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COMUNICATO UFFICIALE N. 108/CGF DEL 07 FEBBRAIO <strong>2008</strong>1. RICORSO DELLA POL. DIL. CANICATTINESE IN DATA 19.12.<strong>2007</strong> AVVERSO LA DECISIONE DELLACOMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE DEL COMITATO REGIONALE SICILIA INERENTE LACONFERMA DELLA SQUALIFICA DEL CALCIATORE FABIO MODICA FINO AL 30 GIUGNO 2009.(Comm. Disc. Terr. Com. Uff. n. 30 del 12.12.<strong>2007</strong>)124


In data 18 dicembre <strong>2007</strong>, la Poli<strong>sportiva</strong> Dilettantistica Canicattinese presentava ricorso a questa Corte di Giustizia Federaleavverso la decisione della Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Sicilia pubblicata sul C.U. n. 30del 12.12.<strong>2007</strong>, riguardante la conferma della squalifica del calciatore Fabio Modica fino al 30 giugno 2009, relativamente allagara Monterosso Almo–Canicattinese disputata in data 18 novembre <strong>2007</strong> del Campionato di 1^ Categoria girone F. L‘appelloè inammissibile, infatti, il Titolo VI (art. 44) del Codice di Giustizia Sportiva che prevede la disciplina <strong>sportiva</strong> in ambitoregionale della L.N.D. e del Settore per l‘Attività Giovanile Scolastica, fissa in due gradi di giudizio la valutazione delleviolazioni sportive. P.Q.M. La Corte di Giustizia Federale dichiara l‘inammissibilità del ricorso presentato.2. RICORSO DELLA A.S.D. EUROPA GRUMESE IN DATA 27.12.<strong>2007</strong> AVVERSO LA DECISIONE DELLACOMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE DEL COMITATO REGIONALE PUGLIA CHE HA CONFERMATOLA SANZIONE DELLA PERDITA DELLE GARA E LA DISPUTA DI DUE GARE EFFETTIVE A PORTE CHIUSE(Comm. Disc. Terr. Com. Uff. n. 31 del 20.12.<strong>2007</strong>)In data 27 dicembre <strong>2007</strong>, l‘A.S.D. Europa Grumese presentava ricorso a questa Corte di Giustizia Federale avverso ladecisione della Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Puglia pubblicata sul C.U. n. 31 del20.12.<strong>2007</strong>, riguardante la conferma della sanzione della perdita della gara e la disputa di due gare effettive a porte chiuse,relativamente ai fatti accaduti durante il corso della gara disputatasi il 28.10.<strong>2007</strong> tra l‘A.S.D. Europa Grumese e l‘A.C SanGiovanni Rotondo. L‘appello è inammissibile; infatti, il Titolo VI (art. 44) del Codice di Giustizia Sportiva, che prevede ladisciplina <strong>sportiva</strong> in ambito regionale della L.N.D. e del Settore per l‘Attività Giovanile Scolastica, fissa in due gradi digiudizio la valutazione delle violazioni sportive. Consequenziali alla pronuncia suddetta dispone l‘incameramento della tassarelativa. P.Q.M. La Corte di Giustizia Federale dichiara l‘inammissibilità del ricorso presentato.TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COMUNICATO UFFICIALE N. 109/CGF DEL 8 FEBBRAIO <strong>2008</strong>1) RICORSO DELLA G.A. BUBI MERANO A.S.D. AVVERSO LE SANZIONI: L‘AMMENDA DI € 1.000,00 CONOBBLIGO DI DISPUTARE A PORTE CHIUSE LE GARE SINO AL .6.<strong>2008</strong>; DELLA SQUALIFICA PER ANNI 5 EPRECLUSIONE ALLA PERMANENZA IN QUALSIASI RANGO E/O CATEGORIA DELLA F.I.G.C. AL SIG.LOTEGHER ROBERTO INFLITTE SEGUITO GARA – CAMPIONATO NAZIONALE CALCIO A 5 UNDER 21 BUBIMERANO/GREEN TOWER TRENTO DEL 20.1.<strong>2008</strong>(Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 384 del 3.1.<strong>2008</strong>)La C.G.F da‘ atto della rinuncia al ricorso della G.A. Bubi Merano A.S.D. di Merano (Bolzano) e dichiara estinto ilprocedimento. Dispone incamerarsi la tassa reclamo.3) RICORSO DELL‘A.S.D. POGGIBONSESE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA INFLITTA PER 4GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE NANNELLI MATTEO SEGUITO GARA GERACI FIRENZE CALCIO A 5/ASDCALCETTO POGGIBONSESE DEL 20.1.<strong>2008</strong>(Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5 C om. Uff. n. 384 del 23.1.<strong>2008</strong>)La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dell‘A.S.D. Poggibonsese di Poggibonsi (Siena) e dispone incamerarsi latassa reclamo.ORDINANZA2) RICORSO DELL‘ASRC AR.TE.MA AVVERSO LE SANZIONI DELL‘AMMENDA DI € 1.500,00 E SQUALIFICADEL CAMPO DI GIUOCO FINO AL 31.12.<strong>2008</strong> CON OBBLIGO DI DISPUTARE LE RELATIVE GARE IN CAMPONEUTRO E A PORTE CHIUSE, NONCHÉ LA PENALIZZAZIONE DI 9 PUNTI IN CLASSIFICA, INFLITTE SEGUITOGARA AR.TE.MA/CITTÀ DI GRAGNANO C5 DEL 19.1.<strong>2008</strong>)(Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 383 del 23.1.<strong>2008</strong>La C.G.F. rinvia, su istanza di parte, alla data del 13.2.<strong>2008</strong> ore 14,00, l‘esame del ricorso come sopra proposto dall‘ASRCAR.TE.MA. di Castellammare di Stabia (Napoli).TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COMUNICATO UFFICIALE N. 110/CGF DEL 8 FEBBRAIO <strong>2008</strong>N. 320 Calciatore Tummiolo Andrea – Segnalazione del Segretario della F.I.G.C.La Corte di Giustizia Federale ,- letti gli atti del procedimento trasmessi a questa Corte di Giustizia Federale dal Segretario della F.I.G.C. in data 8.2.<strong>2008</strong> connota n. 4225.22;- preso atto del risultato positivo del controllo antidoping, come da notifica esito analisi trasmessa con nota 307/UPA/STdall‘Ufficio di Procura Antidoping del C.O.N.I., nei confronti del calciatore Tummiolo Andrea, in occasione della garaOlbia/Valenzana del 16.12.<strong>2007</strong>, tesserato nella stagione <strong>2007</strong>/<strong>2008</strong> per la società Valenzana Calcio S.r.l., partecipante alCampionato Nazionale Serie C2;- visto l‘art. 2, delle Norme Sportive Antidoping – Procedimento disciplinare e istruzioni operative relative all‘attivitàdell‘Ufficio di Procura Antidoping,sospende125


in via cautelare da ogni attività <strong>sportiva</strong> il calciatore Tummiolo Andrea, tesserato in favore della società Valenzana CalcioS.r.l., con decorrenza immediata.“Sulla base della decisione assunta dalla Corte di Giustizia Federale in data odierna, il calciatore Tummiolo Andrea èinserito nel RTP (Registered Testing Pool) nazionale del CONI-NADO ed è tenuto ad adempiere a tutti gli specifici obblighiprevisti sino alla fine dell‟anno solare in cui ha termine l‟efficacia del presente provvedimento ovvero sino a quando noncomunichi agli Organi Competenti di ritirarsi da qualsiasi attività <strong>sportiva</strong>”.TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COMUNICATO UFFICIALE N. 111/CGF DEL 13 FEBBRAIO <strong>2008</strong>1) RICORSO DELL‘ ASRC AR.TE.MA AVVERSO LE SANZIONI DELL‘AMMENDA DI € 1.500,00 E SQUALIFICADEL CAMPO DI GIUOCO FINO AL 31.12.<strong>2008</strong> CON OBBLIGO DI DISPUTARE LE RELATIVE GARE IN CAMPONEUTRO E A PORTE CHIUSE, NONCHÉ LA PENALIZZAZIONE DI 9 PUNTI IN CLASSIFICA, INFLITTE SEGUITOGARA AR.TE.MA/CITTÀ DI GRAGNANO C5 DEL 19.1.<strong>2008</strong>(Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 383 del 23.1.<strong>2008</strong>)La C.G.F respinge il ricorso come sopra proposto dalla ASRC AR.TE.MA. di Castellammare di Stabia (Napoli) e disponeincamerarsi la tassa reclamo.TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COMUNICATO UFFICIALE N. 112/CGF DEL 13 FEBBRAIO <strong>2008</strong>(CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE - SEZIONI UNITE)1. RICORSO DELLA S.P. GROTTAMMARE 1899 AI SENSI DEGLI ARTT. 31 E 37 C.G.S. AVVERSO LA DECISIONEADOTTATA DAL GIUDICE SPORTIVO L.N.D. IN ORDINE ALLA GARA LUCO CANISTRO-GROTTAMMARE DEL9.9.<strong>2007</strong>.(Del. G.S. Com. Uff. n. 28 del 3.10.<strong>2007</strong>).La Corte di Giustizia Federale rigetta il ricorso e rimette gli atti alla Procura Federale per gli accertamenti di competenza.Ordina l‘incameramento della relativa tassa.2. RICORSO PER REVOCAZIONE PROPOSTO DALL‘A.S.D. FUTSAL RMA PIANURA AI SENSI ART. 39, C.G.S.,AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO DELLA DIVISIONE CALCIO A CINQUE RELATIVAMENTEALLE DECISIONI ADOTTATE CIRCA IL RICORSO PER POSIZIONE IRREGOLARE DI UN CALCIATORE DELLAA.S.D. CITTÀ DI GRAGNANO CALCIO A CINQUE.(Delibera Giudice Sportivo Comm. Uff. n. 261 del 12.12.<strong>2007</strong>).La Corte di Giustizia Federale dichiara inammissibile il ricorso per revocazione e rimette in termini la ricorrente, per errorescusabile, ai fini dell‘impugnazione della pronuncia del Giudice Sportivo di cui al Comm. Uff. n. 261 del 12 dicembre <strong>2007</strong>.Ordina l‘incameramento della tassa reclamo.3. RICORSO AI SENSI DEGLI ARTT. 31, COMMA 1, E 33 DEL CODICE GIUSTIZIA SPORTIVA DEL DOTT. ITALOGENTILINI AVVERSO LA SANZIONE DELL‘INIBIZIONE FINO AL 25.5.<strong>2008</strong> INFLITTA A SEGUITO DELDEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONI ART.1 C.G.S., PER IRREGOLAREAMMISSIONE DI SQUADRA AL CAMPIONATO(Delibera C.D.N. Com. Uff. n.26/CDN dell‘ 25.1.<strong>2008</strong>).La Corte di Giustizia Federale rigetta il ricorso e ordina l‘incameramento della relativa tassa.4. RECLAMO AI SENSI DEGLI ARTT. 31, COMMA 1, E 33 DEL CODICE GIUSTIZIA SPORTIVA DEL DOTT. ITALOGENTILINI AVVERSO LA SANZIONE DELL‘INIBIZIONE PER MESI TRE A DECORRERE DAL 26.5.<strong>2008</strong> INFLITTAA SEGUITO DEL DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONI ART.1 C.G.S., PERTESSERAMENTO IRREGOLARE(Delibera C.D.N. Com. Uff. n.26/CDN dell‘ 25.1.<strong>2008</strong>).La Corte di Giustizia Federale dichiara il ricorso parzialmente accolto con riduzione della sanzione della inibizione a tutto il30.6.<strong>2008</strong>; per l‘effetto ordina la restituzione della tassa reclamo.5. RICORSO PER REVOCAZIONE PROPOSTO DALL‘U.S.A. S. CATERINA AI SENSI ART. 39 C.G.S. AVVERSODECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE PRESSO C.R. MARCHE–LND RELATIVI ADEPISODI DI AGGRESSIONE ALL‘ARBITRO NELLA GARA S.CATERINA/U.MANDOLESI CALCIO DEL 23.12.<strong>2007</strong>(Delibera Comm. Disc. Terr. n.85 del 18.1.<strong>2008</strong>).La Corte di Giustizia Federale dichiara inammissibile il ricorso e ordina l‘incameramento della relativa tassa.6. RICORSO DELLA SOCIETÀ ASD U.S. ALTO ASTICO E POSINA IN DATA 23.1.<strong>2008</strong> AVVERSO LA DECISIONEDELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE PRESSO IL COMITATO REGIONALE VENETORELATIVA ALLA DECLARATORIA DI INAMMISSIBILITÀ DEL GRAVAME PRESENTATO (Delibera Comm. Disc.Terr. Com. Uff. n.31 del 17.1.<strong>2008</strong>).La Corte di Giustizia Federale dichiara inammissibile il ricorso e ordina l‘incameramento della relativa tassa.126


7. RICORSO DELLA SOCIETA‘ U.S. FOLGORE DEL 10.1.<strong>2008</strong> AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONEDISCIPLINARE TERRITORIALE DEL COMITATO REGIONALE LOMBARDIA RELATIVA ALLA DECLAMATORIADI INAMMISSIBILITA‘ DEL GRAVAME PROPOSTO(Del. Comm. Disc. Terr. C.R. Lombardia Com. Uff. n. 26 del 8.1.<strong>2008</strong>).La Corte di Giustizia Federale dichiara inammissibile il ricorso e ordina l‘incameramento della relativa tassa.TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COMUNICATO UFFICIALE N. 113/CGF DEL 13 FEBBRAIO <strong>2008</strong>1) RICORSO DELL‘ A.S. CISCO CALCIO ROMA S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE DI CANIO PAOLO SEGUITO GARA CISCO CALCIO ROMA/BENEVENTO DEL 29.1.<strong>2008</strong>(Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 121/C del 29.1.<strong>2008</strong>)La C.G.F respinge il ricorso come sopra proposto dell‘A.S. Cisco Calcio Roma S.r.l. di Roma e dispone incamerarsi la tassareclamo.2) RICORSO DELLA S.S.C. VENEZIA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GARE EFFETTIVEINFLITTA AL SIG. D‘ADDERIO FULVIO SEGUITO GARA SASSUOLO/VENEZIA DEL 3.2.<strong>2008</strong> (Delibera del GiudiceSportivo presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 125/C del 4.2.<strong>2008</strong>)La C.G.F respinge il ricorso come sopra proposto dalla S.S.C. Venezia di Venezia e dispone incamerarsi la tassa reclamo.3) RICORSO DELLA TERNANA CALCIO S.P.A. AVVERSO LE SANZIONI: INIBIZIONE PER MESI 6 AL SIG.PESCE GIULIANO; PENALIZZAZIONE DI 1 PUNTO IN CLASSIFICA GENERALE DA SCONTARSI NELLACORRENTE STAGIONE SPORTIVA E AMMENDA DI € 50.000,00 ALLA RECLAMANTE; INFLITTE A SEGUITO DIDEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER LE VIOLAZIONI RISPETTIVAMENTE ASCRITTEDELL‘ART. 1 C.G.S. ANCHE IN RELAZIONE ALL‘ART. 91, COMMA 2 N.O.I.F. E 2, COMMA 4 DEL PREVIGENTEC.G.S., OGGI 4, COMMA 2 C.G.S.(Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 23/CDN del 10.1.<strong>2008</strong>)La C.G.F in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla Ternana Calcio S.p.A. di Terni annulla la sanzione dipunti 1 in classifica. Conferma nel resto. Dispone, altresì, restituirsi la tassa reclamo.4) RICORSO DELLA S.S. CAVESE 1919 S.R.L. AVVERSO LE SANZIONI INFLITTE: SQUALIFICA PER DUE GAREEFFETTIVE AI CALCIATORI PETRAZZUOLO AMEDEO E SORRENTINO TONINO; AMMENDA DI € 10.000,00 CONDIFFIDA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA VERONA/CAVESE DEL 3.2.<strong>2008</strong>(Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 125/C del 4.2.<strong>2008</strong>)La C.G.F dichiara inammissibile per intervenuta rinuncia il ricorso come sopra proposto dalla S.S. Cavese 1919 S.r.l. di Cavade Tirreni (Salerno) per la posizione del calciatore Sorrentino Tonino e respinge per il resto. Dispone incamerarsi la tassareclamo.5) RICORSO DELLA S.S. MANFREDONIA CALCIO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELL‘AMMENDA DI €20.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PERVIOLAZIONE DELL‘ART. 11 C.G.S. VIGENTE ALL‘EPOCA DEI FATTI OGGI TRASFUSO NELL‘ART. 14 C.G.S.(Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 25/CDN del 18.1.<strong>2008</strong>)La C.G.F accoglie il ricorso come sopra proposto dalla S.S. Manfredonia Calcio S.r.l. di Manfredonia (Foggia) e, per l‘effetto,riduce la sanzione inflitta ad Euro 10.000,00. Dispone restituirsi la tassa reclamo.TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COMUNICATO UFFICIALE N. 114/CGF DEL 18 FEBBRAIO <strong>2008</strong>1) RICORSO DEL SIG. VIVARINI VINCENZO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA INFLITTAGLI FINOAL 24.7.<strong>2008</strong> A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DEGLI ART.1,COMMA 1 C.G.S., 38, COMMA 4, IN RELAZIONE ANCHE ALL‘ART. 35, COMMI 1 E 2 DEL REGOLAMENTO DELSETTORE TECNICO(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Settore Tecnico della F.I.G.C. – Com. Uff. n. 78 del 24.1.<strong>2008</strong>)La C.G.F. rinvia, su istanza di parte, il ricorso come sopra proposto dal signor Vivarini Vincenzo alla riunione del 21.02.<strong>2008</strong>alle ore 12.00.2) RICORSO DEL SIG. DE ROSA LUIGI AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA INFLITTAGLI FINO AL24.4.<strong>2008</strong> A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL‘ART. 1,COMMA 1 C.G.S. ANCHE IN RELAZIONE ALL‘ART. 35, COMMI 1 E 2 DEL REGOLAMENTO DEL SETTORETECNICO(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Settore Tecnico della F.I.G.C. – Com. Uff. n. 78 del 24.1.<strong>2008</strong>)La C.G.F. rinvia il ricorso come sopra proposto dal signor De Rosa Luigi alla riunione del 21.02.<strong>2008</strong> alle ore 12.00.127


3) RICORSO DEL SIG. PERRA VIRGILIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA INFLITTAGLI FINO AL24.7.<strong>2008</strong> A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL‘ART. 1,COMMA 1 C.G.S. E ART. 35 DEL REGOLAMENTO DEL SETTORE TECNICO , IN RELAZIONE AGLI ARTT. 27,COMMA 2 (ORA ART. 30) DELLO STATUTO FEDERALE E 11-BIS (OGGI ART. 15) DEL C.G.S.(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Settore Tecnico della F.I.G.C. – Com. Uff. n. 78 del 24.1.<strong>2008</strong>)La C.G.F. accoglie il ricorso come sopra proposto dal signor Perra Virgilio e, per l‘effetto, ridetermina la sanzione dellasqualifica fino al 29.2.<strong>2008</strong> ai sensi dell‘art. 1 comma 1 C.G.S.. Trasmette gli atti alla Procura Federale ai fini della valutazionedelle dichiarazioni rese dal signor Goveani Roberto all‘epoca dei fatti Presidente del F.C. Nuorese Calcio. Dispone restituirsi latassa reclamo.4) RICORSO DELL‘A.S. VIS FRANCAVILLA FONTANA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 5GARE INFLITTA ALLA CALCIATRICE ASSAINATO TIZIANA SEGUITO GARA PACKCENTER IMOLA CALCIOF./VIS FRANCAVILLA FONTANA DEL 27.1.<strong>2008</strong>(Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio Femminile – Com. Uff. n. 59 del 30.1.<strong>2008</strong>)La C.G.F. accoglie il ricorso come sopra proposto dall‘A.S. Vis Francavilla Fontana di Francavilla Fontana (Brindisi) e, perl‘effetto ridetermina la sanzione della squalifica inflitta in tre gare. Dispone restituirsi la tassa reclamo.5) RICORSO DEL PISA CALCIO FEMMINILE AVVERSO LA SANZIONE DELL‘AMMENDA DI € 1.000,00 INFLITTAALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA ATLETICO ORISTANO/PISA CALCIO FEMMINILE DEL 2.2.<strong>2008</strong>(Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio Femminile – Com. Uff. n. 62 del 6.2.<strong>2008</strong>)La C.G.F. accoglie il ricorso come sopra proposto dal Pisa Calcio Femminile di Migliarino Pisano (Pisa) e, per l‘effetto annullal‘impugnata delibera. Dispone restituirsi la tassa reclamo.6) RICORSO DEL SIG. DELLA PINA GIOVANNI AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GAREINFLITTA AL PROPRIO FIGLIO MINORE DELLA PINNA EDOARDO SEGUITO GARA CAMPIONATO NAZIONALEALLIEVI MASSESE/MODENA DEL 3.2.<strong>2008</strong>(Delibera del Giudice Sportivo presso il Settore Giovanile e Scolastico – Com. Uff. n. 27 del 5.2.<strong>2008</strong>)La C.G.F respinge il ricorso come sopra proposto dal signor Della Pina Giovanni e dispone incamerarsi la tassa reclamo.7) RICORSO DELL‘A.S. TORRINO SPORTING CLUB C5 AVVERSO DECISIONI MERITO GARA TORRINOSPORTING CLUB C5/MARIGLIANO 94 CALCIO A 5 DEL 5.01.<strong>2008</strong>(Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 382 del 23.1.<strong>2008</strong>)La C.G.F respinge il ricorso come sopra proposto dall‘A.S. Torrino Sporting Club Calcio a 5 di Roma e dispone incamerarsi latassa reclamo.ORDINANZA ISTRUTTORIA8) RICORSO DELL‘A.S. BRILLANTE CALCIO A 5 AVVERSO DECISIONI MERITO GARA BRILLANTE CALCIO A5/MARCIANISE CALCIO A 5 DEL 12.1.<strong>2008</strong>(Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 403 del 30.1.<strong>2008</strong>)La C.G.F rilevata la mancanza in atti della notifica del ricorso alla società Marcianise Calcio a 5, chiede alla società reclamantedi fornire la prova della notifica del gravame alla società contro interessata rinviando la trattazione alla riunione del 21.2.<strong>2008</strong>ore 12.00TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COMUNICATO UFFICIALE N. 115/CGF DEL 15 FEBBRAIO <strong>2008</strong>ORDINANZA INTERLOCUTORIA1) RICORSO DEL SIG. GASPARIN SERGIO DIRETTORE GENERALE E CONSIGLIERE DEL F.C. MESSINA PELOROS.R.L., AVVERSO LA SANZIONE DELL‘AMMENDA DI € 4.000,00 ED AMMONIZIONE CON DIFFIDA INFLITTA ALRECLAMANTE SEGUITO GARA MESSINA/RIMINI DEL 19.1.<strong>2008</strong>(Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 167 del 22.1.<strong>2008</strong>)La C.G.F. esaminati gli atti, sentite le argomentazioni di parte ricorrente, ritiene necessario acquisire supplementi di referto daparte degli Ufficiali di gara chiamati a dirigere la gara Messina/Rimini del 19.1.<strong>2008</strong>, affinché gli stessi riferiscano in ordine alcomportamento tenuto dai dirigenti della società Messina Peloro S.r.l. al termine della gara de qua, con particolare riguardoalla circostanza dell‘ingresso dei predetti tesserati negli spogliatoi dedicati agli Ufficiali di gara stessi.2) RICORSO DELLA F.C. JUVENTUS AVVERSO LA SANZIONE DELL‘AMMENDA DI € 15.000,00 INFLITTA ALLARECLAMANTE SEGUITO GARA LIVORNO/JUVENTUS DEL 27.01.<strong>2008</strong>(Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 173 del 29.01.<strong>2008</strong>)La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dalla società F.C. Juventus di Torino. Dispone incamerarsi la tassa reclamo.128


3) RICORSO DELLA F.C. JUVENTUS AVVERSO LA SANZIONE DELL‘AMMENDA DI € 30.000,00 CON DIFFIDAINFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA JUVENTUS/INTERNAZIONALE DEL 30.01.<strong>2008</strong> (Delibera delGiudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 178 del 01.02.<strong>2008</strong>)La C.G.F., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società F.C. Juventus di Torino, riduce la sanzioneinflitta all‘ammenda di Euro 20.000,00. Dispone restituirsi la tassa reclamo.5) RICORSO DELL‘ U.S. GROSSETO F.C. S.R.L. AVVERSO LE SANZIONI: AMMENDA DI € 3.000,00 ALLARECLAMANTE; INIBIZIONE FINO AL 28.2.<strong>2008</strong> ED AMMENDA DI € 5.000,00 AL SIG. CAMILLI PIERO, INFLITTESEGUITO GARA GROSSETO/MODENA DEL 26.1.<strong>2008</strong>(Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 174 del 29.1.<strong>2008</strong>)La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall‘U.S. Grosseto F.C. S.r.l. di Grosseto e dispone incamerarsi la tassareclamo.6) RICORSO CON PROCEDIMENTO D‘URGENZA F.C. TORINO AVVERSO LE SANZIONI DELLA SQUALIFICAPER DUE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA E DELL‘AMMENDA DI € 10.000,00 INFLITTE AL SIG. NOVELLINOWALTER ALFREDO SEGUITO GARA TORINO/PALERMO DEL 10.2.<strong>2008</strong>(Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 185 dell‘11.02.<strong>2008</strong>)La C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso con procedimento d‘urgenza come sopra proposto dal F.C. Torino di Torinoriduce la sanzione inflitta alla squalifica per una giornata di gara confermando l‘ammenda di Euro 10.000,00. Dispone larestituzione della tassa reclamo.7) RICORSO DELL‘ A.C. MILAN AVVERSO LA SANZIONE DELL‘AMMENDA DI € 5.000,00 INFLITTA ALLARECLAMANTE SEGUITO GARA FIORENTINA/MILAN DEL 03.02.<strong>2008</strong>(Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 179 del 5.02.<strong>2008</strong>)La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall‘A.C. Milano di Milano e dispone la restituzione della tassa reclamo.ORDINANZA4) RICORSO DELL‘ U.S. LECCE S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELL‘AMMONIZIONE CON DIFFIDA EDAMMENDA DI € 5.000,00 INFLITTA AL SIG. GIUSEPPE PAPADOPULO SEGUITO GARA LECCE/FROSINONE DEL26.1.<strong>2008</strong>(Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 174 del 29.1.<strong>2008</strong>)La C.G.F rinvia su istanza di parte a nuovo ruolo, il ricorso come sopra proposto dall‘U.S. Lecce S.p.A. di Lecce.TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COMUNICATO UFFICIALE N. 116/CGF DEL 15 FEBBRAIO <strong>2008</strong>N. 335 Calciatore Iovino Pietro – Segnalazione del Segretario della F.I.G.C.La Corte di Giustizia Federale ,- letti gli atti del procedimento trasmessi a questa Corte di Giustizia Federale dal Segretario della F.I.G.C. in data 15.2.<strong>2008</strong>con nota n. 4400.22;- preso atto del risultato positivo del controllo antidoping, come da notifica esito analisi trasmessa con nota 369/UPA/STdall‘Ufficio di Procura Antidoping del C.O.N.I., nei confronti del calciatore Iovino Pietro, in occasione della gara RealBoschese/Sirignano del 26.1.<strong>2008</strong>, tesserato nella stagione <strong>2007</strong>/<strong>2008</strong> per l‘A.S.D. Real Boschese, partecipante al Campionatodi Prima Categoria del Comitato Regionale Campania;- visto l‘art. 2, delle Norme Sportive Antidoping – Procedimento disciplinare e Istruzioni operative relative all‘attivitàdell‘Ufficio di Procura Antidoping,sospendein via cautelare da ogni attività <strong>sportiva</strong> il calciatore Iovino Pietro, tesserato in favore della società A.S.D. Real Boschese condecorrenza immediata. “Sulla base della decisione assunta dalla Corte di Giustizia Federale in data odierna, il calciatoreIovino Pietro è inserito nel RTP (Registered Testing Pool) nazionale del CONI-NADO ed è tenutoad adempiere a tutti gli specifici obblighi previsti sino alla fine dell‟anno solare in cui ha termine l‟efficacia del presenteprovvedimento ovvero sino a quando non comunichi agli Organi Competenti di ritirarsi da qualsiasi attività <strong>sportiva</strong>”.TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COMUNICATO UFFICIALE N. 117/CGF DEL 19 FEBBARIO <strong>2008</strong> INRIFERIMENTO ALLE MOTIVAZIONI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 33/CGF – RIUNIONEDEL 31 OTTOBRE <strong>2007</strong>1. RICORSO FANO CALCIO S.R.L. S.S.D. AVVERSO LA SANZIONE DELL‘AMMENDA DI EURO 3.000,00 INFLITTASEGUITO GARA RUSSI/FANO DEL 23.9.<strong>2007</strong>(Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 26 del 26.9.<strong>2007</strong>)129


Visto il ricorso proposto dalla società Fano Calcio S.r.l. S.S.D., in persona del legale rappresentante in carica, avverso ladecisione del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale pubblicata sul Com. Uff. n. 26 del 26.9.<strong>2007</strong>, con cui allasocietà è stata irrogata la sanzione dell‘ammenda di € 3.000,00 a seguito dell‘incontro Russi/Fano Calcio svoltosi il 23.9.<strong>2007</strong>,visti i motivi di ricorso, vista la decisione impugnata, visti tutti gli atti, premesso che:- la sanzione contestata è stata inflitta ai sensi dell‘art. 11, commi 1 e 3, C.G.S.;- la società ricorrente chiede, in applicazione dell‘art. 13 C.G.S., la revoca dell‘ammenda o, in subordine, una sua congruariduzione;- ai sensi dell‘art. 13, comma 2, C.G.S., ―la responsabilità della società per i comportamenti tenuti dai propri sostenitori inviolazione degli articoli 11 e 12 è attenuata se la società prova la sussistenza di alcune delle circostanze elencate nel precedentecomma 1‖;- ritenuto che la sussistenza delle circostanze di cui all‘art. 13, comma 1, C.G.S. non è in alcun modo provata dalla ricorrente,che non fornisce nemmeno un indizio o un principio di prova a fondamento di quanto dalla stessa solo affermato. Per questimotivi la C.G.F., respinge il reclamo come sopra proposto dal Fano Calcio S.r.l. S.S.D. di Fano (Pesaro e Urbino) e disponel‘incameramento della tassa reclamo.2. RICORSO POL. ADRANO CALCIO O.N.L.U.S. AVVERSO DECISIONI MERITO GARA ADRANO/FORTITUDOCOSENZA DEL 30.9.<strong>2007</strong>(Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 33 del 17.10.<strong>2007</strong>)La C.G.F. rileva:- che la Poli<strong>sportiva</strong> Adrano proponeva ricorso in data 1.10.<strong>2007</strong> relativamente alla posizione del calciatore Cosa Vincenzo,schierato dalla Società Fortitudo Cosenza nell‘ambito della gara del 30.9.<strong>2007</strong> Adrano-Fortitudo Cosenza;- che la reclamante rilevava come il giocatore sopracitato sarebbe stato schierato nonostante avrebbe dovuto scontare lasqualifica di una giornata comminatagli nel corso della stagione precedente (cfr. Com. Uff. n. 181 del 7.5.<strong>2007</strong>) quandomilitava nella squadra Scafatese Calcio;- che non poteva considerarsi regolarmente scontata la squalifica, pur non avendo preso parte il giocatore alla gara Scafatese-Noicattaro del 16.5.<strong>2007</strong>, data la peculiarità del programma delle fasi post campionato rimanendo escluse le gare sia di ―playoff‖ che di ―play out‖, nonchè le gare per l‘aggiudicazione del titolo di ―Campione d‘Italia Dilettanti‖.In buona sostanza la squalifica, secondo la reclamante, doveva essere scontata nella stagione <strong>sportiva</strong> successiva; a questoproposito nelle precedenti quattro gare di campionato il giocatore Cosa Vincenzo era sempre stato impiegato. A sostegno dellapropria tesi, riportava la pubblicazione ―Residui squalifiche S.S. 2006/<strong>2007</strong>‖ a firma del Presidente W. Punghellini. Il GiudiceSportivo rigettava il reclamo (cfr. Com. Uff. n. 33 del 17.10.<strong>2007</strong>). - che con fax in data 18.10.<strong>2007</strong> la Poli<strong>sportiva</strong> Adranoproponeva ricorso evidenziando l‘erroneità della decisione del Giudice Sportivo nella sostanza ribadendo i motivi del reclamoed evidenziando l‘inesistenza dell‘art. 17 comma 9 C.G.S.;- che la società Fortitudo Cosenza S.r.l. con nota del 22.10.<strong>2007</strong> depositava le proprie controdeduzioni.Tutto ciò premesso si osserva quanto segue:- che il calciatore Cosa Vincenzo - già in forza nella <strong>Stagione</strong> Sportiva 2006/<strong>2007</strong> alla società Scafatese - non ha preso partealla gara di ―poule scudetto‖ Scafatese-Noicattaro del 16.5.<strong>2007</strong>, così come pacifico tra le parti;- che il medesimo calciatore doveva scontare una giornata di squalifica secondo quanto risulta dal Com. Uff. n. 181 del7.5.<strong>2007</strong>;- che la fase ―poule scudetto‖ costituisce una prosecuzione del Campionato affatto diversa dalle gare di “play off‖ e ―play out ‖per le quali vigono infatti peculiari sanzioni (ammonizioni e conseguenti squalifiche sono ben più stringenti e scattanoconsequenzialmente, ad esempio, sulla base di un numero di ammonizioni del tutto inferiore);- che espressamente la pubblicazione ―News‖ - ―Elenco residue squalifiche‖ - a firma del Presidente W. Punghellini ―... èpuramente indicativa ...‖;- che pertanto si deve ritenere che il predetto giocatore abbia pienamente scontato la sanzione nella citata gara Scafatese-Noicattaro, con ciò prendendo regolarmente parte alle gare della stagione <strong>sportiva</strong> <strong>2007</strong>/<strong>2008</strong> ed in particolare a quella Adranovs Cosenza del 30.9.<strong>2007</strong>; Per questi motivi la C.G.F., respinge il reclamo come sopra proposto dalla Pol. Adrano CalcioO.N.L.U.S. di Adrano (Catania) e dispone l‘incameramento della tassa reclamo.3. RICORSO A.D.C. ARS ET LABOR GROTTAGLIE AVVERSO LA SANZIONE DELL‘AMMENDA DI EURO 2.000,00INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA FASANO/A.D.C. ARS LABOR GROTTAGLIE DEL 7.10.<strong>2007</strong>(Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 30 del 10.10.<strong>2007</strong>)Visto il ricorso proposto dalla società A.D.C. ―Ars et Labor‖ Grottaglie, in persona del legale rappresentante in carica, avversola decisione del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale pubblicata sul Com. Uff. n. 30 del 10.10.<strong>2007</strong>, con cui allasocietà è stata irrogata la sanzione dell‘ammenda di € 2.000,00 a seguito dell‘incontro Fasano/A.D.C. Ars Labor Grottagliesvoltosi il 7.10.<strong>2007</strong>, visti i motivi di ricorso, vista la decisione impugnata, visti tutti gli atti, premesso che:- la società ricorrente chiede la riduzione dell‘ammenda in considerazione delle attenuanti a parziale propria discarica;- ai sensi dell‘art. 13, comma 2, C.G.S., ―la responsabilità della società per i comportamenti tenuti dai propri sostenitori inviolazione degli articoli 11 e 12 è attenuata se la società prova la sussistenza di alcune delle circostanze elencate nel precedentecomma 1‖. Ritenuto che la sussistenza delle circostanze di cui all‘art. 13, comma 1, C.G.S. non è in alcun modo provata dallaricorrente, che non fornisce nemmeno un indizio o un principio di prova a fondamento di quanto dalla stessa solo affermato.130


Per questi motivi la C.G.F., respinge il reclamo come sopra proposto dalla A.D.C. Ars et Labor Grottaglie di Grottaglie(Taranto) e dispone l‘incameramento della tassa reclamo.4. RICORSO U.S.D. SIRACUSA S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER DUE GIORNATEEFFETTIVE DI GARA INFLITTE AL CALCIATORE BUFALINO FEDERICO SEGUITO GARA SIRACUSA S.R.L./S.ANTONIO ABATE DEL 21.10.<strong>2007</strong>(Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 37 del 24.10.<strong>2007</strong>)La C.G.F. rileva:- che il calciatore Bufalino Federico - in forza alla U.S.D. Siracusa - nel corso della gara Siracusa- S.Antonio Abate del21.10.<strong>2007</strong>, colpiva un calciatore avversario con una gomitata al volto, quando il pallone non era a distanza di gioco, calciatoreavversario che, poco prima, lo aveva colpito con un calcio;- che su segnalazione dell‘assistente dell‘arbitro veniva conseguenzialmente espulso;- che il medesimo calciatore con provvedimento del Giudice Sportivo (cfr. Com. Uff. n. 37 del 24.10.<strong>2007</strong>), veniva squalificatoper due gare effettive;- che con fax in data 24.10.<strong>2007</strong> la Società Siracusa preannunciava reclamo chiedendo copia degli atti;- che con nota del 25.10.<strong>2007</strong> (n. 11570), la Segreteria della Corte di Giustizia trasmetteva gli atti richiesti;- che successivamente giungevano i motivi di ricorso datati 29.10.<strong>2007</strong> con i quali veniva evidenziato che l‘assistente arbitrale,in realtà, avrebbe invertito lo svolgimento dei fatti poiché sarebbe stato il Bufalino ad aver colpito con un calcio l‘avversario equest‘ultimo avrebbe colpito il primo con una gomitata;- che, comunque, data la giovane età e l‘assenza di precedenti la sanziona appariva spropositata anche alla luce deiprovvedimenti che avrebbero colpito l‘altro calciatore, nonchè dei precedenti provvedimenti dei Giudici Sportivi, chiedeva lariduzione della sanzione. Tutto ciò premesso, considerato che la segnalazione dell‘assistente arbitrale appare averpuntualmente riportato lo svolgimento dei fatti, rilevato che l‘episodio è avvenuto lontano dall‘azione ma con il gioco insvolgimento, comunque valutata la tenuità della sanzione, non si rinvengono ragioni per poter fondatamente ritenereaccoglibile il ricorso in questione. Per questi motivi la C.G.F., respinge il reclamo come sopra proposto dalla U.S.D. SiracusaS.r.l. di Siracusa e dispone l‘incameramento della tassa reclamo.5. RICORSO G.S. ARRONE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER TRE GIORNATE EFFETTIVE DIGARA INFLITTE AL CALCIATORE GAMMAIDONI STEFANO(Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 37 del 24.10.<strong>2007</strong>)La C.G.F. rileva:- che il calciatore Gammaidoni Stefano - in forza alla G.S. Arrone - nel corso della gara Arrone- Recanatese del 21.10.<strong>2007</strong>, agioco fermo, all‘8° del secondo tempo, colpiva con una gomitata al volto un calciatore avversario;- che su segnalazione dell‘assistente dell‘arbitro veniva conseguenzialmente espulso;- che il medesimo calciatore con provvedimento del Giudice Sportivo (cfr. Com. Uff. n. 37 del 24.10.<strong>2007</strong>), veniva squalificatoper tre gare effettive;- che con fax in data 25.10.<strong>2007</strong> la Società Arrone preannunciava reclamo chiedendo copia degli atti;- che con nota del 29.10.<strong>2007</strong> (n. 12683.9), la Segreteria della Corte di Giustizia trasmetteva gli atti richiesti;- che successivamente giungevano i motivi di ricorso datati 30.10.<strong>2007</strong> con i quali veniva evidenziato che quasi con un istintodi difesa il calciatore alzava il gomito colpendo di striscio l‘avversario, avversario che lo aveva altresì provocato e che era instrettissimo contatto, di tanto che l‘azione era provocata quasi per liberarsi dalla morsa dell‘avversario medesimo, nonessendoci così una condotta violenta vera e propria, concludeva chiedendo la riduzione a due giornate della squalifica. Tuttociò premesso, considerato che la segnalazione dell‘assistente arbitrale appare aver puntualmente riportato lo svolgimento deifatti, segnalando specificamente che la condotta si verificava a ―gioco fermo‖ e che era connotata da volontarietà, non sirinvengono ragioni per poter fondatamente ritenere accoglibile il ricorso in questione. Per questi motivi la C.G.F., respinge ilreclamo come sopra proposto dalla G.S. Arrone di Arrone (Terni) e dispone l‘incameramento della tassa reclamo.6. RICORSO A.S.D. ISCHIA ISOLAVERDE AVVERSO LE SANZIONI INFLITTE: DELLA SQUALIFICA DEL CAMPODI GIOCO PER 1 GIORNATA DI GARA ED AMMENDA DI EURO 5.000,00 CON L‘OBBLIGO DI RISARCIMENTODANNI SE RICHIESTI E DOCUMENTANTI ALLA RECLAMANTE; DELL‘INIBIZIONE PER 3 GARE EFFETTIVE ALSIG. PUNZO RAFFAELE, SEGUITO GARA ISCHIA/FRANCAVILLA DEL 21.10.<strong>2007</strong> (Delibera del Giudice SportivoNazionale presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 37 del 24.10.<strong>2007</strong>)Il Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale con decisione pubblicata sul Com. Uff. del 24.10.<strong>2007</strong> irrogava a caricodella reclamante la sanzione alla squalifica del campo per una gara e la sanzione dell‘ammenda di € 5.000,00 per indebitapresenza negli spogliatoi di persone non autorizzate nonchè nel presupposto così descritto nel provvedimento impugnato ―altermine della gara, il taxi con a bordo la terna arbitrale e scortato da un‘auto dalla Polizia di Stato, appena varcato il cancellodello stadio, veniva bloccato da numerosi tifosi della squadra ospitante; costoro iniziavano a scuotere con le mani il veicolo(che veniva colpito anche con un calcio) da entrambi i lati e nella circostanza urlavano, rivolgevano all‘indirizzo della ternaarbitrale espressioni ingiuriose e dal contenuto gravemente minaccioso ed intimidatorio. Da uno dei detti sostenitori venivalanciata una pietra che colpiva il vetro anteriore del taxi infrangendolo‖. Nel reclamo si censura la decisione per eccessività esproporzione delle sanzioni, assumendo altresì che sussisterebbero significative circostanze attenuanti quali il regolare131


svolgimento della gara, l‘assenza di qualunque aggressione, l‘opera di prevenzione svolta dalla società e la fattivacollaborazione prestata dal capitano della società;- i fatti dedotti nella decisione impugnata non sono comunque contestati e in ogni caso sono riportati negli atti delprocedimento;- le circostanze attenuanti dedotte dell‘istante non sono sufficienti a vanificare ovvero sminuire la valenza di detti fatti;gli episodi di cui al procedimento appaiono idonei a giustificare la decisione del Giudice Sportivo.Per questi motivi la C.G.F., respinge il reclamo come sopra proposto dalla A.S.D. Ischia Isolaverde di Ischia Porto (Napoli) edispone l‘incameramento della tassa reclamo.TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COMUNICATO UFFICIALE N. 118/CGF DEL 19 FEBBARIO <strong>2008</strong> INRIFERIMENTO ALLE MOTIVAZIONI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 34/CGF – RIUNIONEDEL 2 NOVEMBRE <strong>2007</strong>1) RICORSO RICORSO CON PROCEDURA D‘URGENZA DELL‘A.S. BERGAMO CALCIO A CINQUE AVVERSO LESANZIONE DELLA SQUALIFICA PER DUE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTE AI CALCIATORIDEFENDI EMANUELE, MARTEDDU SIMONE, PEREGO SILVANO E PICONESE ALESSANDRO(Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 153 del 31.10.<strong>2007</strong>)Nel reclamo, con procedura d‘urgenza, presentato dalla A.S. Bergamo Calcio a Cinque avverso il provvedimento di squalificadi tre calciatori per due gare effettive come da Com. Uff. n. 153 emanato a seguito del rapporto dell‘arbitro relativamente aifatti verificatisi in occasione della gara del 27.10.<strong>2007</strong> contro il Toniolo Milano con la quale la squadra reclamante ospitante,alla fine della partita profferiva una serie di insulti agli arbitri ed una conseguente situazione di disordine tale da necessitarel‘intervento della Forza Pubblica. Le ragioni giustificatrici a sostegno del reclamo non sono idonee ad annullare la sanzionecomminata, innanzitutto per effetto di quanto disposto dall‘art. 37 comma 8 C.G.S. in quanto, dal punto di vista procedurale,risulta non essere ammesso il tipo di l‘impugnativa utilizzata dalla squadra nella fattispecie in esame. Nel merito, inoltre, èstato correttamente applicato il disposto dell‘art.19 n.4 lett.a) C.G.S. laddove è espressamente stabilito che ―Ai calciatoriresponsabili di infrazioni commesse in occasione o durante la gara, è inflitta come sanzione minima la squalifica per duegiornate in caso di condotta ingiuriosa o irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara‖. Per questi motivi la C.G.F., respingeil reclamo con procedura d‘urgenza come sopra proposto dall‘A.S. Bergamo Calcio a Cinque di Gone (Bergamo) e disponel‘incameramento della tassa reclamo.TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COMUNICATO UFFICIALE N. 119/CGF DEL 19 FEBBARIO <strong>2008</strong> INRIFERIMENTO ALLE MOTIVAZIONI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 36/CGF – RIUNIONEDEL 7 NOVEMBRE <strong>2007</strong>1. RICORSO DELL‘A.S. MODUGNO CALCIO A CINQUE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA MODUGNOCALCIO A CINQUE/MARCIANISE CALCIO A 5 DEL 22.9.<strong>2007</strong>(Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 75 del 3.10.<strong>2007</strong>)L‘A.S. Modugno Calcio a Cinque ha impugnato la delibera del Giudice Sportivo Nazionale presso la Divisione Calcio aCinque, pubblicata nel Com. Uff. n. 75 del 3.10.<strong>2007</strong>, con la quale, in accoglimento del ricorso della A.S.D. Marcianise Calcioa 5, le è stata inflitta la punizione <strong>sportiva</strong> della perdita della gara con il punteggio di 0-6 per avere schierato nell‘incontroModugno/Marcianise, disputato il 22.9.<strong>2007</strong> per il Campionato Nazionale di Serie A2, Girone B, il calciatore Rodrigo Teixeirain posizione irregolare in quanto non aveva scontato la squalifica per una giornata di gara irrogatagli nella precedente stagione<strong>sportiva</strong>. La reclamante con un unico motivo di reclamo, ha dedotto la inammissibilità del ricorso al Giudice Sportivo inquanto l‘A.S.D Marcianise Calcio a 5 non le avrebbe inviato i motivi di ricorso, come prescritto dall‘art. 33, comma 5, C.G.S..Secondo la società reclamante, la ricevuta postale della raccomandata indirizzatale dalla A.S.D. Marcianise Calcio a 5 e daquesta versata in atti non costituirebbe una valida prova dell‘avvenuta spedizione alla società controinteressata dei motivi delricorso di primo grado, non potendo riferirsi a tale ricorso, giacché reca, come data di spedizione, la data del 18.9.<strong>2007</strong>, unadata, cioè, perfino antecedente al giorno in cui la gara è stata disputata. Il motivo è palesemente infondato, come emergechiaramente dal solo esame degli atti della controversia. Sull‘originale della ricevuta postale della raccomandata diretta dallaricorrente in primo grado alla controinteressata A.S. Modugno Calcio a Cinque, infatti, è impressa, come data di spedizione, inmodo chiaro e non contestabile, la data del 28.9.<strong>2007</strong> e non quella del 18.9.<strong>2007</strong>. L‘argomento che avrebbe dovuto reggere lacensura relativa all‘omesso invio delle motivazioni del ricorso di primo grado è pertanto documentalmente smentito. Ilreclamo, quindi, che, a ben vedere, appare occasionato unicamente dal fatto che la data di spedizione sulla copia fotostaticadella ricevuta postale della raccomandata, inviata alla reclamante tra i documenti ufficiali dalla Segreteria della Corte diGiustizia Federale ai sensi dell‘art. 37, comma 1, C.G.S., sia poco leggibile, si rivela del tutto pretestuoso e privo di ognifondamento. Per questi motivi la C.G.F. respinge il reclamo come sopra presentato dalla società Modugno Calcio a Cinque diModugno (Bari). Dispone l‘incameramento della tassa reclamo.2. RICORSO DELL‘A.S. CITTA‘ DI LATINA AVVERSO LE SANZIONI DELL‘AMMENDA DI EURO 1.000,00 EDELLA SQUALIFICA DEL CAMPO DI GIUOCO PER 3 GARE EFFETTIVE CON OBBLIGO DI DISPUTARLE INCAMPO NEUTRO E A PORTE CHIUSE, INFLITTE SEGUITO GARA CITTÀ DI LATINA/VELLETRI FUTSAL DEL13.10.<strong>2007</strong>132


(Delibera del Giudice Sportivo Nazionale presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 110 del 17.10.<strong>2007</strong>)Con ricorso ritualmente introdotto nei modi e termini di regolamento l‘A.S.D. Città di Latina ha impugnato il provvedimentodel Giudice Sportivo di cui al Com. Uff. n. 110 del 17.10.<strong>2007</strong> con il quale, in relazione alla gara della Divisione Calcio aCinque A.S.D. Città di Latina/A.S.D. Velletri Futsal, veniva inflitta alla ricorrente la sanzione dell‘ammenda di € 1.000,00 edella squalifica del campo di gioco per tre gare effettive da disputare in campo neutro ed a porte chiuse. L‘Associazioneappellante eccepiva l‘incongruità della pronuncia, deducendo, quali motivi d‘impugnazione, il comportamento provocatoriodell‘atleta avversario nei cui confronti i propri sostenitori avevano rivolto ingiurie e cori razzisti, nonché l‘eccellentecomportamento dei dirigenti del sodalizio che, nell‘anno sportivo precedente, alla guida della Società Latina Tecnocar, si eranoclassificati al secondo posto in Coppa Disciplina. Ritiene la Corte che il ricorso non meriti accoglimento e vada pertantodisatteso. In effetti, il comportamento nella stagione 2006/07 degli attuali responsabili dell‘A.S.D. Città di Latina – oltretutto indiverse società e categoria - non svolge alcuna rilevanza nella presente fattispecie nella quale non può conseguentementeconsiderarsi circostanza attenuante, mentre la pretesa condotta provocatoria del calciatore avversario resta allo stato di meradeduzione difensiva in quanto non provata, non avendone fatto alcuna menzione il rapporto arbitrale né risultando indicatoalcun altro elemento probatorio. Quanto alla misura della sanzione, la stessa appare proporzionata alla consistenza degliepisodi contestati e pacificamente ammessi dalla ricorrente; più in dettaglio va osservato che la condotta connotata daspregevole razzismo merita l‘adeguata punizione inflitta perché manifestamente inconciliabile con i principi informatori dellacivile convivenza in genere e dello sport calcistico in particolare, che all‘art. 1 del proprio Codice di Giustizia, prescrive aipropri tesserati di ―comportarsi secondo i principi di lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto comunque riferibileall‘attività <strong>sportiva</strong>‖. Per questi motivi la C.G.F. respinge il reclamo come sopra presentato dalla società A.S. Città di Latina diLatina. Dispone l‘incameramento della tassa reclamo.ORDINANZA ISTRUTTORIA3. RICORSO DELLA SALERNITANA CALCIO 1919 AVVERSO DECISIONI MERITO GARASALERNITANA/TARANTO DEL 7.10.<strong>2007</strong>(Delibera del Giudice Sportivo presso il Settore Giovanile e Scolastico – Com. Uff. n. 8 del 9.10.<strong>2007</strong>)La C.G.F. ritenutane la necessità dispone un supplemento istruttorio volto ad ottenere dall‘arbitro una integrazione di referto inmerito alla possibilità che al momento del suo ingresso sul campo di giuoco ore 09:10 o in un momento successivo e fino alleore 10:45, esistessero le condizioni idonee alla tracciatura del campo. L‘arbitro preciserà, inoltre, se nel medesimo arcotemporale fosse presente l‘addetto alla tracciatura. Fissa per l‘espletamento dell‘incombente istruttorio le ore 14:00 del giorno12.11.<strong>2007</strong> e rinvia la trattazione all‘udienza del 14.11.<strong>2007</strong> ore 16:00.4. RICORSO DELL‘A.S.D. CITTA‘ DI MONTESILVANO C5 AVVERSO DECISIONI MERITO GARA NAPOLI CALCIOA 5/CITTÀ DI MONTESILVANO C5 DEL 22.9.<strong>2007</strong>(Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque - Com. Uff. n. 93 del 10.10.<strong>2007</strong>)Il Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque, con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 93 del 10.10.<strong>2007</strong>respingendo le doglianze rappresentate dalla società Città di Montesilvano avverso l‘esito dell‘incontro Napoli Calcio a 5/Cittàdi Montesilvano del 22.9.<strong>2007</strong>, dichiarava regolare lo svolgimento della gara de qua, confermando il risultato del campo di 4 –4. Avverso tale provvedimento la società A.S.D. Città di Montesilvano ha preannunziato reclamo innanzi a questa Corte diGiustizia Federale con atto dell‘11.10.<strong>2007</strong>, formulando contestuale richiesta degli ―Atti Ufficiali‖. Istruito il reclamo e fissatala data della camera di consiglio, nelle more della trattazione, la ricorrente, con nota trasmessa il 26.10.<strong>2007</strong>, inoltrava formalerinuncia agli atti ed all‘azione. La Corte, premesso che ai sensi dell‘art. 33, comma 12, C.G.S., le parti hanno facoltà di nondare seguito al preannuncio di reclamo o di rinunciarvi prima che si sia proceduto in merito e che la rinuncia o il ritiro delreclamo non ha effetto soltanto per i procedimenti di illecito sportivo, per quelli che riguardano la posizione irregolare deicalciatori e per i procedimenti introdotti per iniziativa di Organi federali e operanti nell‘ambito federale (circostanze,quest‘ultime escludibili nel caso di specie), dichiara estinto il procedimento. La C.G.F. dichiara improcedibile per intervenutarinuncia, il reclamo presentato dalla società A.S.D. Città di Montesilvano C5 di Montesilvano (Pescara) e disponel‘incameramento della tassa reclamo.5. RICORSO DELLA IVREA CALCIO S.r.l. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 05.11.<strong>2007</strong>INFLITTA AL TESSERATO CASTAGNA ALESSANDRO(Delibera del Giudice Sportivo presso il Settore Giovanile Scolastico – Com. Uff. n. 9 del 16.10.<strong>2007</strong>)Il Giudice Sportivo presso il Settore Giovanile Scolastico, con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 9 del 16.10.<strong>2007</strong> hainflitto al sig. Castagna Alessandro – tesserato in favore della società Ivrea Calcio S.r.l. – la sanzione della squalifica fino al5.11.<strong>2007</strong> a seguito di fatti occorsi al termine della gara Valenzana/Ivrea del 14.10.<strong>2007</strong>. Avverso tale provvedimento lasocietà Ivrea Calcio S.r.l. ha preannunziato reclamo innanzi a questa Corte di Giustizia Federale con atto del 18.10.<strong>2007</strong>,formulando contestuale richiesta degli ―Atti Ufficiali‖. Istruito il reclamo e fissata la data della camera di consiglio, nelle moredella trattazione, la ricorrente, con nota trasmessa il 24.10.<strong>2007</strong>, inoltrava formale rinuncia agli atti ed all‘azione. La Corte,premesso che, ai sensi dell‘art. 33, comma 12, C.G.S., le parti hanno facoltà di non dare seguito al preannuncio di reclamo o dirinunciarvi prima che si sia proceduto in merito e che la rinuncia o il ritiro del reclamo non ha effetto soltanto per iprocedimenti di illecito sportivo, per quelli che riguardano la posizione irregolare dei calcia tori e per i procedimenti introdottiper iniziativa di Organi federali e operanti nell‘ambito federale (circostanze, quest‘ultime escludibili nel caso di specie),133


dichiara estinto il procedimento. La C.G.F. dichiara improcedibile per intervenuta rinuncia, il reclamo presentato dalla societàIvrea Calcio S.r.l. di Ivrea (Torino) e dispone l‘incameramento della tassa reclamo.6. RICORSO DELLA BISCEGLIE CALCIO A CINQUE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA AUGUSTAF.C./BISCEGLIE CALCIO A CINQUE DEL 6.10.<strong>2007</strong>(Delibera del Giudice Sportivo Nazionale presso la Divisione Calcio a Cinque - Com. Uff. n. 109 del 17.10.<strong>2007</strong>)La società ―Bisceglie Calcio a Cinque‖ ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo con la quale quest‘ultimo avevaimpugnato l‘esito della gara di Campionato nazionale – Serie A del 6.10. <strong>2007</strong> contro l‘Augusta F.C.. A sostegnodell‘impugnazione il Bisceglie sostiene che tra i calciatori inseriti dall‘Augusta nella distinta di giuoco vi sarebbe anche ilcalciatore Valdemir Bereguela il quale non avrebbe avuto diritto al riconoscimento della cittadinanza italiana. La societàricorrente chiede inoltre alla Corte maggiori approfondimenti sul punto nonché la trasmissione di copie degli atti ditesseramento. Il ricorso, così proposto, è infondato e va, pertanto, respinto. Osserva, in primo luogo, la Corte che il Bisceglieha proposto un ricorso nel quale più che indicare con precisione una ragione di esclusione del giocatore per irregolarità deltesseramento, vengono prospettati dubbi circa il suo diritto all‘ottenimento della cittadinanza italiana. Si richiede, infatti, che laCorte proceda a verifiche più approfondite sulla posizione del calciatore e ciò induce ritenere che il ricorso contro la decisionedel giudice sportivo sia stato proposto ―alla cieca‖ sul presupposto che il calciatore non avesse ottenuto la cittadinanza e nonpotesse, pertanto, essere stato tesserato. Nel merito, comunque, la doglianza, prospettata nella forma perplessa di cui si è detto,è priva di consistenza. Risulta, infatti, che il calciatore in questione è stato regolarmente tesserato, sia pure nella giornataimmediatamente antecedente lo svolgimento della gara. Da qui la piena legittimità della sua partecipazione all‘incontro. Perquesti motivi la C.G.F. respinge il reclamo come sopra proposto dalla società A.S. Bisceglie Calcio a Cinque di Bisceglie(Bari) e dispone l‘incameramento della tassa reclamo.7. RICORSO DELL‘A.S.D. ARIETE CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELL‘AMMENDA DI EURO 600,00INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA FEMMINILE VIRTUS ROMAGNA/ARIETE CALCIO DEL23.9.<strong>2007</strong>(Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio Femminile – Com. Uff. n. 22 del 28.9.<strong>2007</strong>)Con reclamo del 5.10.<strong>2007</strong>, la A.S.D. Ariete Calcio, presentava formale ricorso avverso la decisione del Giudice Sportivoemessa con Com. Uff. n. 22 del 28.9.<strong>2007</strong> per i fatti verificatisi in occasione della gara contro il Femminile Virtus Romagnadisputata a Rimini il 28.9.<strong>2007</strong>. In particolare, nel corso della gara, i sostenitori dell‘associazione reclamante, in campoavverso, hanno ripetutamente profferito frasi offensive all‘indirizzo del Direttore di Gara; per effetto di detti comportamentiinterveniva la Forza Pubblica e quindi la stessa veniva assoggettata alla sanzione di un‘ammenda di € 600,00 a titolo diresponsabilità oggettiva. A propria giustificazione, il sodalizio sosteneva che il comportamento degli ―affezionati sostenitori‖era consequenziale alla notevole distanza dalla città della sede della squadra ed aggiungeva che le trenta persone a sostegnodell‘Ariete Calcio avevano contestato tutti quelli che ritenevano essere errori dell‘arbitro, comunque a svantaggio di entrambele squadre. Dunque, sulla base della suddetta prospettazione dei fatti, riteneva la sanzione eccessiva, chiedendone la riduzione.Il reclamo è infondato e va rigettato. Ed invero, tenuto conto della natura dei fatti accertati che rivelano la reiterata pronunciadi frasi offensive all‘indirizzo dell‘arbitro da parte dei sostenitori, appare, da un canto, essere stato fatto buon governo dellenorme che disciplinano la responsabilità a titolo oggettivo della società per il fatto dei propri sostenitori, e, d‘altro canto, lasanzione si rivela congrua rispetto alla condotta ed al numero dei soggetti che l‘hanno posto in essere. Per questi motivi laC.G.F. respinge il reclamo come sopra proposto dalla società A.S.D. Ariete Calcio di Viallanova di Ceppagatti (Pescara) edispone l‘incameramento della tassa reclamo.8. RICORSO DELL‘A.S.D. POLIZIA PENITENZIARIA MARAN AVVERSO DECISIONI MERITO GARA POL. D.VETUS CECCANO/A.S.D. POLIZIA PENITENZIARIA MARAN DEL 22.9.<strong>2007</strong>(Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 75 del 3.10.<strong>2007</strong>)L‘A.S.D. Polizia Penitenziaria Maran ha proposto reclamo contro la decisione del Giudice Sportivo che, respingendo il ricorsopresentato in data 28.9.<strong>2007</strong>, ha omologato il risultato della gara Pol. D. Vetus Ceccano – A.S.D. Polizia Penitenziaria Maran,disputata in data 22.9.<strong>2007</strong>, valevole per il Campionato Nazionale di Calcio a Cinque - Serie A2 Girone B. In particolare lasocietà reclamante lamentava la irregolarità della gara, poiché alla stessa ha partecipato il calciatore, Iervolino Cabral Rafael,in posizione irregolare, in quanto nei suoi confronti non sarebbe mai stato rilasciato dalla Federazione brasiliana il richiesto―Transfert internazionale‖, nonostante il suddetto calciatore risultasse tesserato presso quella federazione. La societàreclamante deduce di aver richiesto per le vie brevi alla Federazione brasiliana l‘invio di una certificazione attestante ilcurriculum del calciatore, da produrre a questa Corte quale prova inconfutabile dell‘effettivo tesseramento presso lafederazione estera del calciatore indicato, ma la predetta federazione brasiliana si è resa disponibile ad inviare la certificazionein questione solo previa richiesta della F.I.G.C.. Pertanto con il presente reclamo ha chiesto che la documentazione venisseacquisita d‘ufficio e conseguentemente venisse accolto il reclamo, comminando alla Pol. D. Vetus Ceccano la punizione<strong>sportiva</strong> della perdita della gara, prevista dall‘articolo 17, comma 5, lettera), C.G.S., per aver schierato nella gara in oggetto ilcalciatore, Iervolino Cabral Rafael, in posizione irregolare. Il reclamo va rigettato. Infatti, a seguito della richiesta effettuatadalla segreteria della Corte, è stato inviato un attestato da parte della federazione brasiliana, dal quale risulta che il calciatoreindicato non è stato mai tesserato presso quella federazione. Pertanto sulla base di tale inconfutabile prova, e considerato chel‘intera impostazione difensiva della società reclamante era fondata sull‘accertamento di tale circostanza di fatto, la Corte nonpuò che rigettare il reclamo proposto. Per questi motivi la C.G.F. respinge il reclamo come sopra proposto dalla società A.S.D.Polizia Penitenziaria Maran di Spoleto (Perugia) e dispone l‘incameramento della tassa reclamo.134


9. RICORSO DELL‘A.S. U.D.V ARGENTANESE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 6 GAREINFLITTA ALLA CALCIATRICE ARENA CARLAMARIA SEGUITO GARA CUS COSENZA/U.D.V. ARGENTANESEDEL 14.10.<strong>2007</strong>(Delibera del Giudice Sportivo Nazionale presso la Divisione Calcio Femminile – Com. Uff. n. 29 del 17.10.<strong>2007</strong>)In data 25.10.<strong>2007</strong>, la A.S. U.D.V. Argentanese presentava reclamo avverso il provvedimento Com. Uff. n. 29 del 17.10.<strong>2007</strong>a questa Corte pronunciato dal Giudice Sportivo Nazionale – Divisione Calcio Femminile con il quale veniva comminata lasanzione della squalifica per sei gare a carico della calciatrice Carlamaria (detta Zaira) Arena per aver la medesima, a giocofermo, profferito frasi irriguardose al Direttore di Gara e di averlo contestualmente spintonato. Il fatto si è verificato nel corsodella gara del 14.10.<strong>2007</strong> contro il CUS Cosenza, quando la Arena, dopo aver rilevato che una sua compagna di squadra avevasubito un fallo intenzionale da parte di una calciatrice della squadra avversaria, inveiva contro quest‘ultima con vigore tale daessere richiamata dall‘arbitro. Nel reclamo, in particolare, il Presidente del Sodalizio sosteneva che – inavvertitamente –quest‘ultimo, nel sopraggiungere, pestava un piede all‘Arena che, per istinto, allontanò l‘arbitro spingendolo con le mani.Pertanto, sulla base della suddetta prospettazione dei fatti, riteneva la sanzione eccessiva, chiedendone la riduzione. Le ragionigiustificatrici a sostegno del reclamo sono solo parzialmente idonee ad annullare la sanzione comminata dal Giudice Nazionaleper le seguenti ragioni. Risulta infatti essere stato correttamente applicato il disposto dell‘art.19 n.4, se pur con la squalifica delnumero di sei giornate, non previsto nella lettera a) e laddove è espressamente stabilito che ― Ai calciatori responsabili diinfrazioni commesse in occasione o durante la gara, è inflitta come sanzione della squalifica per due giornate in caso dicondotta ingiuriosa o irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara‖. Nel caso di specie, la sanzione prevista è stata triplicata.Effettivamente, a fronte di un illecito la cui gravità è comunque indiscussa, non appare proporzionata una sanzione chetendenzialmente si avvicina al massimo della pena edittale, senza tener conto di circostanze obiettivamente capaci diattenuarne l‘entità, quali, in particolare, la natura sostanzialmente, seppur smodatamente, reattiva al fatto ingiusto altrui. LaCorte stima, pertanto, equo determinare la sanzione nella misura della squalifica per quattro gare. Per questi motivi la C.G.F. inparziale accoglimento del reclamo come sopra proposto dalla società A.S. U.D.V. Argentanese di Fagnano Castello (Cosenza),riduce la sanzione inflitta alla calciatrice Arena Carlamaria a 4 giornate effettive di gara. Dispone la restituzione della tassareclamo.TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COMUNICATO UFFICIALE N. 120/CGF DEL 19 FEBBARIO <strong>2008</strong> INRIFERIMENTO ALLE MOTIVAZIONI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 39/CGF – RIUNIONEDEL 9 NOVEMBRE <strong>2007</strong>1. RICORSO DEL CALCIO PADOVA S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GAREEFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE RABITO ANDREA SEGUITO GARA SASSUOLO/PADOVADELL‘1.11.<strong>2007</strong>(Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 62/C del 2.11.<strong>2007</strong>)La società Calcio Padova S.p.A. richiede in sostanza la derubricazione del fatto da atto violento a semplice condotta scorretta(C.G.S. art. 1), sostenendo la propria richiesta con la considerazione che il referto arbitrale precisa che il colpo inferto dalcalciatore Andrea Rabito ad un suo avversario non ha procurato danni fisici. Sostiene inoltre che l'episodio sanzionato si èsvolto in una fase concitata della partita e che perciò non può considerarsi come atto violento vero e proprio. Il fatto di nonaver provocato danni fisici al calciatore avversario non può essere considerato prova della mancata volontà di compiere un attoviolento da parte del calciatore squalificato. L'atto in sé e per sé considerato è un atto violento, né vi è prova della diversanatura di esso che possa superare quanto risulta dal referto arbitrale. Per questi motivi la C.G.F respinge il reclamo come soprapresentato dalla società Calcio Padova S.p.A. di Padova e dispone l‘incameramento della tassa reclamo.2. RICORSO DELL‘A.C. REGGIANA 1919 S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATEDI GARA INFLITTA AL CALCIATORE OMAR MARTINETTI SEGUITO GARA SPAL/REGGIANA DELL‘1.11.<strong>2007</strong>(Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n.62/C del 2.11.<strong>2007</strong>)L'A.C. Reggiana 1919 S.p.A richiede la revoca o in subordine la riduzione a due giornate della squalifica irrogata al calciatoreOmar Martinetti. Sostiene la propria richiesta sia sulla base delle effettive modalità di successione temporale econsequenzialità con cui il comportamento irriguardoso nei confronti del direttore di gara sarebbe avvenuto, sia in base aprecedente decisione della Commissione Disciplinare richiamata in ricorso per fattispecie che si assume essere analoga. Ilreferto arbitrale riferisce in modo completo ed esauriente i termini dell'atto che ha determinato la squalifica. Mentre ilprecedente richiamato si riferisce a fattispecie meno grave, lo svolgimento dei fatti descritto nel ricorso di parte non èsostenuto da alcuna prova che possa superare il referto. Per questi motivi la C.G.F. respinge il reclamo come sopra presentatodalla A.C. Reggiana 1919 S.p.A. di Reggio Emilia e dispone l‘incameramento della tassa reclamo.3. RICORSO DEL CALCIATORE OUCHENE MEDHY (DELL‘A.C. PRATO) AVVERSO LA SANZIONE DELLASQUALIFICA PER TRE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA(Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 62/C del 2.11.<strong>2007</strong>)Il calciatore Ouchene Medhy, tesserato dell‘A.C. Prato, con atto in data 6.11.<strong>2007</strong>, ha proposto ricorso avverso la sanzionedella squalifica per tre giornate, inflittagli in relazione alla gara Prato - Gubbio dell‘ 1.11.<strong>2007</strong>, comminata con delibera delGiudice Sportivo presso la Lega Professionisti Serie C, come da Com. Uff. n. 62/C del 2.11. <strong>2007</strong>. La decisione gravata è così135


motivata: ―perché, dopo il termine della gara usciva dal proprio spogliatoio e lanciava una bottiglia semipiena verso un gruppodi calciatori della squadra avversaria senza colpire (r. A.A.)‖. Nel citato rapporto dell‘Assistente Arbitro si legge che ―altermine della gara rientrati negli spogliatoi, si accendeva una baruffa tra elementi delle 2 squadre riconoscendo tra questi il n. 8del Prato, Ouchene Medhy, il quale già in accappatoio usciva dal suo spogliatoio e lanciava con violenza una bottigliaparzialmente piena da ½ litro verso il gruppo della squadra avversaria, non riuscendo a colpire nessuno‖. L‘appellante, conl‘atto di gravame - dopo avere confermato di essere ―uscito dal terreno di giuoco prima del termine della gara perchésostituito‖ e di avere ―già fatto la doccia quando le squadre rientravano negli spogliatoi attraverso il sottopassaggio‖ – hasostenuto che stava ―centellinando una bottiglietta di plastica da 1/2 litro d'acqua minerale‖, allorquando, essendogli giunto ilrumore di una ―violenta discussione fra i calciatori delle due squadre‖, era ―istintivamente‖ uscito ―fuori andando verso illuogo da cui il frastuono proveniva‖ e, poiché stava ―per essere coinvolto dalla baruffa proprio perché praticamente nudo inciabatte e con un ingombrante accappatoio e quindi in condizioni di minorata difesa‖, aveva pensato ―bene di tenere lontanochi veniva ad affrontarmi[lo] scagliandogli ma non addosso, a scopo intimidatorio, e non offensivo, la bottiglietta quasi vuota.Senza colpirlo‖. Dopo avere affermato che non aveva ―contribuito a creare la baruffa posta in essere dai soli calciatori edaddetti rientranti‖, non aveva ―voluto colpire nessuno posto che un lancio in un sottopasso pieno di giocatori e addetti sefinalizzato a colpire avrebbe facilmente conseguito lo scopo‖, era ―in condizioni di minorata difesa‖ ed ―il mezzo usato nonaveva nessuna potenzialità offensiva per tale non potendosi ritenere una bottiglietta di plastica da mezzo litro senza tappo(stavo bevendo) e mezza vuota‖, l‘appellante ha lamentato l‘eccessiva ―entità della sanzione‖ ed, ―avendo già scontato unagiornata di squalifica‖, ha concluso perché fosse eliminata ―la restante sanzione‖ o ridotta ―ad una sola giornata‖. Con l‘atto digravame l‘appellante non ha chiesto di essere ascoltato. La Corte di Giustizia Federale, Seconda Sezione, all‘udienza del9.11.<strong>2007</strong>, pertanto ha così deciso:- le modalità essenziali del fatto contestato al calciatore Ouchene Medhy sono certe, giacché lo stesso appellante, con l‘atto digravame, non ha smentito di avere scagliato ―la bottiglietta quasi vuota‖, o – come riferito nel rapporto dell‘Assistente - ―unabottiglia parzialmente piena‖. Il gesto compiuto dal calciatore, quindi, è stato sanzionato in sé e non quale concorso alla―baruffa tra elementi delle 2 squadre‖ ed assume connotati che consentono di qualificarlo intenzionalmente violento, perchèl‘appellante non si è casualmente ed involontariamente trovato coinvolto in uno scontro tra altri soggetti, ma è uscito dallospogliatoio, si è diretto verso i contendenti e, sempre come riferito dal già citato rapporto, avente valore di piena prova ai sensidell‘art. 35, comma 1.1. C.G.S., ha cercato di colpire ―con violenza‖ altri calciatori facenti parte del ―gruppo della squadraavversaria‖. La circostanza che l‘obiettivo non sia stato centrato non costituisce certo dimostrazione dell‘assunto che il lanciodella bottiglia, ―parzialmente piena‖ – pur sempre costituente un corpo contundente scagliato con forza e, quindi, idoneo arecare offesa al soggetto attinto - sia stato effettuato come extrema ratio per motivi di difesa, anche perchè non vi è alcunaprova che l‘appellante fosse stato fatto oggetto di attacco violento da parte di avversari. Del resto, tale assunto è smentito dalrilievo che – se la circostanza affermata fosse vera – la ―bottiglia‖ sarebbe stata usata a mo‘ di clava e non certo ―lanciata‖. Lafattispecie in esame costituisce, quindi, condotta violenta nei confronti di calciatori, sanzionata dal disposto dell‘art. 19.4, lett.b) C.G.S., mentre non ricorrono circostanze attenuanti e, pertanto, la decisione del Giudice Sportivo oggetto di appello vaconfermata. Per questi motivi la C.G.F. respinge il reclamo come sopra presentato dal calciatore Ouchene Medhy e disponel‘incameramento della tassa reclamo.TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COMUNICATO UFFICIALE N. 121/CGF DEL 19 FEBBARIO <strong>2008</strong> INRIFERIMENTO ALLE MOTIVAZIONI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 41/CGF – RIUNIONEDEL 9 NOVEMBRE <strong>2007</strong>1. RICORSO DELL‘ACF. D. GRAPHISTUDIO CAMPAGNA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 5GIORNATE DI GARA INFLITTA ALLE CALCIATRICI SEDONATI SILVIA E TROIANO JESSICA, SEGUITO GARAVILLAPUTZU/GRAPHISTUDIO CAMPAGNA DEL 21.10.<strong>2007</strong>(Delibera del Giudice Sportivo Nazionale presso la Divisione Calcio Femminile – L.N.D. – Com. Uff. n. 32 del 25.10.<strong>2007</strong>)Il Giudice Sportivo Nazionale presso la Divisione Calcio Femminile, in esito all‘esame del referto arbitrale relativo alla garaVillaputzu/Graphistud io Campagna, disputata per il Campionato Nazionale di Serie A2 il 21.10.<strong>2007</strong>, irrogava alle calciatriciSilvia Sedonati e Jessica Troiano della società ACF. D. Graphistudio Campagna la squalifica per cinque giornate di gara inapplicazione dell‘art 11, comma 2, C.G.S. ―per avere rivolto ad un‟avversaria frase offensiva dal contenuto razzista‖ (Com.Uff. n. 32 del 25.10.<strong>2007</strong>). La deliberazione del Giudice Sportivo è impugnata dalla società ACF. D. Graphistudio Campagnache deduce innanzitutto che le due calc iatrici sarebbero state provocate dalle avversarie e, quanto alla natura delle frasiprofferite dalle due calciatrici, che queste non avrebbero il carattere discriminatorio attribuitogli dal Giudice Sportivo edovrebbero, invece, essere qualificate come frasi ingiuriose passibili di una sanzione meno grave, in applicazione quindidell‘art. 1 e non dell‘art. 11 C.G.S.. Le deduzioni della società appellante non possono trovare accoglimento. Ed invero, nelreferto del Direttore di gara, che, come è noto, nei procedimenti disciplinari è fonte di prova privilegiata, non v‘è traccia dicomportamenti provocatori da parte delle calciatrici della squadra avversaria. Nel comportamento tenuto dalle due calciatricidella società ACF. D. Graphistudio Campagna, poi, correttamente è stata ravvisata dal Giudice Sportivo la violazione dell‘art.11, comma 1, C.G.S. per il quale: ―costituisce comportamento discriminatorio sanzionabile quale illecito disciplinare ognicondotta che, direttamente o indirettamente, comporti offesa, denigrazione o insulto per motivi di razza, colore, religione,sesso, nazionalità, origine territoriale o etnica…‖. E‘ indubitabile, infatti, che le espressioni ―sardignoli di m..‖ e ―Sardibastardi‖, rispettivamente pronunciate dalla calciatrice Sadinoti e dalla calcatrice Troiano, denunciano la volontà di offenderecon un insulto dispregiativo della ―gente‖ della quale le calciatrici avversarie, in quanto militano in una squadra della136


Sardegna, sono espressione. Non è quindi discutibile che nella specie sia stata posta in essere una condotta offensivaqualificata da una discriminazione fondata sull'origine geografica e che, correttamente, alle due calciatrici della società ACF.D. Graphistudio Campagna sia stata irrogata la sanzione della squalifica per cinque giornate di gara che costituisce il minimoedittale per le violazioni del citato art. 11 comma 1, C.G.S. in base al secondo comma dello stesso art. 11. Per questi motivi laC.G.F. respinge il reclamo come sopra presentato dall‘ACF. D. Graphistudio Campagna di Maniago (Pordenone). Disponel‘incameramento della tassa reclamo.2. RICORSO DELLA CALCIATRICE SEDONATI SILVIA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 5GIORNATE DI GARA INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA VILLAPUTZU/GRAPHISTUDIOCAMPAGNA DEL 21.10.<strong>2007</strong>(Delibera del Giudice Sportivo Nazionale presso la Divisione Calcio Femminile – L.N.D. – Com. Uff. n. 32 del 25.10.<strong>2007</strong>)Il Giudice Sportivo Nazionale presso la Divisione Calcio Femminile, in esito all‘esame del referto arbitrale relativo alla garaVillaputzu/Graphistudio Campagna, disputata per il Campionato Nazionale di Serie A2 il 21.10.<strong>2007</strong>, irrogava alla calciatriceSilvia Sedonati della società ACF. D. Graphistudio Campagna la squalifica per cinque giornate di gara in applicazione dell‘art11, comma 2, C.G.S. ―per avere rivolto ad un‟avversaria frase offensiva dal contenuto razzista‖ (Com. Uff. n. 32 del25.10.<strong>2007</strong>). La deliberazione del Giudice Sportivo è impugnata dalla calciatrice che contesta di avere profferito la fraseaddebitatale dal Direttore di gara (―sardignola di m…) e, comunque, sostiene che la frase non avrebbe il caratterediscriminatorio attribuitogli dal Giudice Sportivo. La frase dovrebbe invece essere qualificata unicamente come ingiuria,passibile, come tale, di una sanzione meno grave in applicazione dell‘art. 1 e non dell‘art. 11 C.G.S.. Il reclamo non puòtrovare accoglimento. Va rilevata innanzitutto la contraddittorietà delle deduzioni formulate dalla reclamante che, da un lato,negano di avere pronunciato nei confronti di un‘avversaria la frase addebitatale, dall‘altro, tentano di modificare la naturadell‘offesa che la frase racchiude con ciò ammettendo implicitamente di averla pronunciata. In ogni caso, per quanto concerneil primo rilievo, si osserva che esso è in contrasto con la precisa annotazione contenuta nel referto del direttore di gara ed ènoto che, nei procedimenti disciplinari, gli atti degli ufficiali di gara hanno valore di fonte di prova privilegiata, specie quando,come è nel caso in esame, essi si limitano a riferire dei meri elementi di fatto. Quanto al secondo rilievo, deve affermarsi che lafrase pronunciata dalla calciatrice concretizza chiaramente una violazione dell‘art. 11, comma 1, C.G.S. per il quale:―costituisce comportamento discriminatorio sanzionabile quale illecito disciplinare ogni condotta che, direttamente oindirettamente, comporti offesa, denigrazione o insulto per motivi di razza, colore, religione, sesso, nazionalità, originaterritoriale o etnica”. Infatti, non è dubitabile che la frase pronunciata dalla calciatrice Sedonati denuncia la volontà dioffendere con un insulto dispregiativo della ―gente‖ della quale le calciatrice avversaria, in quanto milita in una squadra dellaSardegna, è espressione. Non è quindi discutibile che nella specie sia stata posta in essere una condotta offensiva qualificata dauna discriminazione fondata sull'origine geografica e che, correttamente, alla calciatrice Sedonati sia stata irrogata la sanzionedella squalifica per cinque giornate di gara che costituisce il minimo edittale per le violazioni del citato art. 11, comma 1,C.G.S. in base al secondo comma dello stesso art. 11. Per questi motivi la C.G.F. respinge il reclamo come sopra presentatodalla calciatrice Sedonati Silvia e dispone l‘incameramento della tassa reclamo.3. RICORSO DELLA CALCIATRICE TROIANO JESSICA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 5GIORNATE DI GARA INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA VILLAPUTZU/GRAPHISTUDIOCAMPAGNA DEL 21.10.<strong>2007</strong>(Delibera del Giudice Sportivo Nazionale presso la Divisione Calcio Femminile – L.N.D. – Com. Uff. n. 32 del 25.10.<strong>2007</strong>)Il Giudice Sportivo Nazionale presso la Divisione Calcio Femminile, in esito all‘esame del referto arbitrale relativo alla garaVillaputzu/Graphistudio Campagna, disputata per il Campionato Nazionale di Serie A2 il 21.10.<strong>2007</strong>, irrogava alla calciatriceJessica Troiano della società ACF. D. Graphistudio Campagna la squalifica per cinque giornate di gara in applicazione dell‘art11, comma 2, C.G.S. ―per avere rivolto ad un‟avversaria frase offensiva dal contenuto razzista‖ (Com. Uff. n. 32 del25.10.<strong>2007</strong>). La deliberazione del Giudice Sportivo è impugnata dalla calciatrice che contesta di avere profferito la fraseaddebitatale dal Direttore di gara (―Sardi Bastardi‖) e, comunque, sostiene che la frase non avrebbe il carattere discriminatorioattribuitogli dal Giudice Sportivo. La frase dovrebbe invece essere qualificata unicamente come ingiuria, passibile, come tale,di una sanzione meno grave in applicazione dell‘art. 1 e non dell‘art. 11 C.G.S.. Il reclamo non può trovare accoglimento. Varilevata innanzitutto la contraddittorietà delle deduzioni formulate dalla reclamante che, da un lato, negano di averepronunciato nei confronti di un‘avversaria la frase addebitatale, dall‘altro, tentano di modificare la natura dell‘offesa che lafrase racchiude con ciò ammettendo implicitamente di averla pronunciata. In ogni caso, per quanto concerne il primo rilievo, siosserva che esso è in contrasto con la precisa annotazione contenuta nel referto del direttore di gara ed è noto che, neiprocedimenti disciplinari, gli atti degli ufficiali di gara hanno valore di fonte di prova privilegiata, specie quando, come è nelcaso in esame, essi si limitano a riferire dei meri elementi di fatto. Quanto al secondo appunto, deve rilevarsi che la frasepronunciata dalla calciatrice concretizza chiaramente una violazione dell‘art. 11, comma 1, C.G.S. per il quale: ―costituiscecomportamento discriminatorio sanzionabile quale illecito disciplinare ogni condotta che, direttamente o indirettamente,comporti offesa, denigrazione o insulto per motivi di razza, colore, religione, sesso, nazionalità, origina territoriale o etnica”.Infatti, non è dubitabile che la frase pronunciata dalla calciatrice Troiano denuncia la volontà di offendere con un insultodispregiativo della ―gente‖ della quale le calciatrice avversaria, in quanto milita in una squadra della Sardegna, è espressione.Non è quindi discutibile che nella specie sia stata posta in essere una condotta offensiva qualificata da una discriminazionefondata sull'origine geografica e che, correttamente, alla calciatrice Sedonati sia stata irrogata la sanzione della squalifica percinque giornate di gara che costituisce il minimo edittale per le violazioni del citato art. 11, comma 1, C.G.S. in base al137


secondo comma dello stesso art. 11. Per questi motivi la C.G.F. respinge il reclamo come sopra presentato dalla calciatriceTroiano Jessica e dispone l‘incameramento della tassa reclamo.4. RICORSO DELL‘A.S. TERMOLI CALCIO A 5 AVVERSO DECISIONI MERITO GARA MONTESILVANO CALCIOA 5/TERMOLI CALCIO A 5 DEL 24.10.<strong>2007</strong>(Delibera del Giudice Sportivo Nazionale presso la Divisione Calcio a Cinque – L.N.D. – Com. Uff. n. 144 del 26.10.<strong>2007</strong>)Con fax del 27.10.<strong>2007</strong> l‘A.S. Termoli Calcio a 5 proponeva reclamo alla C.G.F. avverso la decisione del Giudice SportivoNazionale presso la Divisione Calcio a Cinque della Lega Nazionale Dilettanti, Com. Uff. n. 144 del 26.10.<strong>2007</strong>, con la qualeinfliggeva alla società reclamante, per la mancata disputa della gara di Coppa Italia Under 21 Montesilvano Calcio a 5/TermoliCalcio a 5 del 24.10.<strong>2007</strong>, la punizione <strong>sportiva</strong> della perdita della gara per 0 – 6, l‘ammenda di € 250,00 nonché l‘esclusionedal proseguimento della manifestazione; ed infine di corrispondere l‘importo di € 250,00 alla società ospitante a titolo diindennizzo per le spese sostenute per assicurare la regolarità dell‘incontro. Il Termoli Calcio a 5 asserisce che non è stato ingrado di raggiungere il campo presso cui si sarebbe dovuto recare per disputare la gara a causa di un‘avaria sopraggiuntaall‘automezzo in uso ed a fronte di questa sua affermazione allega al reclamo certificazione rilasciata dalla stazione deicarabinieri di Ortona. L‘impugnazione non può, ad avviso di questa Corte, trovare accoglimento. Il ricorso infatti risultainammissibile in quanto non inviato alla società Montesilvano Calcio a 5, controparte necessaria come espressamente previstodall‘art. 37, comma 1 del vigente C.G.S.. Per questi motivi la C.G.F. dichiara inammissibile il reclamo come sopra presentatodall‘A.S. Termoli Calcio a 5 di Termoli (Campobasso) e dispone l‘incameramento della tassa reclamo.5. RICORSO DELL‘A.S.D. FORTITUDO MOZZECANE C.F. AVVERSO LE SANZIONI INFLITTE: DELL‘AMMENDADI EURO 1.500,00 ALLA RECLAMANTE; SQUALIFICA PER TRE GARE ALLA CALCIATRICE GARDONI DENISE,SEGUITO GARA VALBRUNA VICENZA/FORTITUDO MOZZECANE DEL21.10.<strong>2007</strong> (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio Femminile – Com. Uff. n. 32 del 25.10.<strong>2007</strong>)Il Giudice Sportivo Nazionale presso la Divisione Calcio Femminile, in base al referto arbitrale relativo alla gara ValbrunaVicenza/Fortitudo Mozzecane, disputata per il Campionato Nazionale di Serie B il 21.10.<strong>2007</strong>, irrogava alla A.S.D. FortitudoMozzecane l‘ammenda di € 1.500.00, per il comportamento tenuto dai relativi sostenitori che ―nel corso di tutta la durata dellagara, hanno proferito insulti, nonché minacce all‟indirizzo della terna arbitrale‖. Con la stessa deliberazione, il GiudiceSportivo infliggeva alla calciatrice Denise Gardoni la squalifica per tre giornate di gara ―per avere colpito con un pugno unavversario lontano dall‟azione di gioco‖ (Com. Uff. n. 32 del 25.10.<strong>2007</strong>). La deliberazione del Giudice Sportivo è impugnatacon separati ricorsi dalla A.S.D. Fortitudo Mozzecane. Per quanto concerne il comportamento dei sostenitori, il reclamosostiene che, contrariamente a quanto riferito dal Direttore di gara, gli insulti non sarebbero stati manifestati per l‘intera duratadella gara, ma solo nel secondo tempo, e che non vi sarebbero state minacce come emergerebbe dal rapporto del giudice dilinea schierato dalla parte del pubblico che riferisce solo la frase ―neanche i giovanissimi riuscireste ad arbitrare‖ e non quellariportata dal referto arbitrale ―se sopravvivi alle botte che ti darò alla fine alla prossima fai i giovanissimi‖. Per quantoconcerne il comportamento della calciatrice Gardoni, la società reclamante afferma che la stessa non ha dato un pugno ad un‘avversaria ma un semplice tocco di non grave entità e che il Direttore di gara, lontano dall‘accaduto, si è voltato e ha visto solola fase conclusiva dell‘azione interpretando il movimento del braccio della Gardoni come un pugno. I due reclami devonoessere respinti. Ed invero, il Direttore di gara ha chiaramente riferito gli episodi nel referto, dal quale emerge innanzitutto chele frasi offensive sono state profferite per tutto il corso della gara, anche se si sono intensificate nel secondo tempo, e inoltreche le espressioni ingiuriose sono state più di una e tutte connotate anche da una rozza volgarità. Ciò senza dire che le ingiuriee minacce anche se profferite solo nel secondo tempo della gara non sarebbero meno gravi e sarebbero passibili della stessasanzione. Quanto al comportamento della calciatrice, il Direttore di gara ha annotato di averla espulsa al 22‖ del secondotempo ―perché lontano dall‟azione colpiva violentemente con un pugno al volto un‟avversaria‖. L‘espressione ―colpivaviolentemente‖, indicativa dell‘intera azione posta in essere dalla calciatrice, esclude che il Direttore di gara ―abbia visto solola fase conclusiva‖ dell‘azione e, stante la precisione con la quale è stato descritta la fase conclusiva dell‘azione, che questa sisia concretizzata in un ―semplice tocco”. Le contrarie deduzioni della società reclamante tendenti ad accreditare una diversaversione dei fatti sono quindi da respingere, tenuto anche conto che, come è noto, nei procedimenti disciplinari, il refertoarbitrale costituisce fonte di prova privilegiata e che, nella specie, i fatti riferiti dal Direttore di gara sono di semplicerilevazione e non suscettibili di erronea percezione. Per questi motivi la C.G.F. respinge il reclamo come sopra presentatodall‘A.S.D. Fortitudo Mozzecane C.F. di Mozzecane (Verona) e dispone l‘incameramento della tassa reclamo.TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COMUNICATO UFFICIALE N. 122/CGF DEL 19 FEBBARIO <strong>2008</strong> INRIFERIMENTO ALLE MOTIVAZIONI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 42/CGF – RIUNIONEDEL 9 NOVEMBRE <strong>2007</strong>1. RICORSO DELL‘A.S.D. NARNESE CALCIO AVVERSO LE SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GAREEFFETTIVE AL CALCIATORE MORETTI FABRIZIO, SEGUITO GARA NARNESE/GROTTAMMARE DEL 28.10.<strong>2007</strong>(Delibera del Giudice Sportivo Nazionale presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 41 del 31.10.<strong>2007</strong>)La Corte di Giustizia Federale, visti gli atti; - rilevato che la A.S. Dilettantistica Narnese ha proposto reclamo avverso lasqualifica per tre gare effettive inflitta dal Giudice Sportivo al calciatore Moretti Andrea come da motivazione di cui al Com.Uff. n. 41 del 31.10.<strong>2007</strong> del Comitato Interregionale,138


- rilevato che la società reclamante escludeva, attraverso i propri scritti difensivi, la natura violenta delle azioni commesse dalproprio tesserato nei confronti di un avversario e concludeva, pertanto, chiedendo la riduzione della sanzione;- ritenuto, viceversa, che dall‘esame del rapporto arbitrale, che gode di fede probatoria privilegiata ai sensi dell‘art. 35 comma1.1 C.G.S., emerge chiaramente la natura minacciosa, violenta e limitativa della libertà personale dell‘avversario, dei fattiaddebitati, tale per cui, le ragioni prospettate dalla reclamante sono prive di qualsiasi pregio logico e giuridico;- ritenuto che la fattispecie perfezionatasi in tutti i suoi elementi determina la sanzione minima della squalifica per tre gareeffettive, ex art. 19 comma 4 lett. b che risulta correttamente applicata dal Giudice Sportivo.Per questi motivi la C.G.F. respinge il reclamo come sopra presentato dall‘A.S.D. Narnese Calcio di Narni (Terni) e disponel‘incameramento della tassa reclamo.2. RICORSO DEL CALCIATORE PIGNATTA LUCIANO ARIEL AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PERTRE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA, INFLITTE AL RECLAMANTE SEGUITO GARA ARS ET LABORGROTTAGLIE/BITONTO DEL 28.10.<strong>2007</strong>(Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 41 del 31.10.<strong>2007</strong>)La C.G.F. rileva: che il Sig. Pignatta Luciano Ariel, tesserato per la U.S. Bitonto, ha proposto reclamo avverso la decisione delGiudice Sportivo, con la quale veniva sanzionato con la squalifica per tre gare effettive come da motivazione pubblicata nelCom. Uff. n. 41 del 31.10.<strong>2007</strong> del Comitato Interregionale. Il Pignatta rappresentava, attraverso i propri scritti difensivi, chele azioni dallo stesso compiute sono state conseguenza di insulti razzisti ricevuti dall‘allenatore in seconda della squadraospitante. Evidenziava, inoltre, che la descrizione dei fatti eseguita dall‘assistente arbitrale era discordante con ilcomportamento tenuto dallo stesso e, infine, nel giudicare eccessiva la sanzione indicava altre decisioni del Giudice Sportivo,nello stesso comunicato, che per azioni ben più gravi aveva sanzionato con pene più miti. Per questi motivi chiedeva lariduzione della sanzione a lui irrogata. Tanto premesso osserva che le argomentazioni illustrate dal Pignatta in ordine aicomportamenti tenuti dallo stesso nei confronti di un avversario, da cui scaturiva la sua espulsione dal campo, non risultano,invero, di alcun pregio. Infatti gli episodi contestati al Pignatta (spintonava un avversario con entrambi le mani sul petto etentava di colpirlo con un calcio) risultano incontrovertibilmente provati dai documenti ufficiali di gara che formano, ai sensidell‘art 35 comma 1.1 C.G.S., fonte di prova privilegiata. Pertanto, la reiterata condotta violenta posta in essere dal reclamantedetermina l‘applicazione della sanzione minima della squalifica per tre gare così come prevista dall‘art. 19, comma 4, lett. b)C.G.S.. Quanto alla pretesa ―disparità― con altre decisioni del Giudice Sportivo, invocata dal ricorrente, devesi ribadire che ilGiudice Sportivo deve valutare ogni fattispecie in modo specifico e non ponendola in correlazione con altre. Per questi motivila C.G.F. respinge il reclamo come sopra presentato dal calciatore Pignatta Luciano Ariel e dispone l‘incameramento dellatassa reclamo.3. RICORSO DEL CALCIATORE MARCOSANO DONATELLO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA BITONTO/POMIGLIANODELL‘1.11.<strong>2007</strong>(Delibera del Giudice Sportivo Nazionale presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 43 2.11.<strong>2007</strong>)La C.G.F. visto il ricorso proposto dal signor Marcosano Donatello avverso la decisione del Giudice Sportivo presso ilComitato Interregionale pubblicata sul Com. Uff. n. 43 del 2.11.<strong>2007</strong>, con cui al ricorrente è stata irrogata la sanzione dellasqualifica per tre gare effettive a seguito dell‘incontro Bitonto/Pomigliano svoltosi l‘1.11.<strong>2007</strong>;visti i motivi di ricorso;vista la decisione impugnata;visti tutti gli atti;ritenuto che:- dal contesto del fatto e dal comportamento del ricorrente, così come descritti dall‘assistente arbitrale signor Giuseppe Vitelli(a gioco fermo ―spingere con la mano violentemente il volto‖ di un calciatore avversario), la condotta è configurabile come―violenta nei confronti di calciatori‖ anziché ―gravemente anti<strong>sportiva</strong>‖;- la sanzione inflitta è conforme al disposto dell‘art. 19, comma 4, lett. b), C.G.S., che prevede, come sanzione minima, lasqualifica ―per tre giornate o a tempo determinato in caso di condotta violenta nei confronti di calciatori o altre personepresenti‖;Per questi motivi la C.G.F. respinge il reclamo come sopra presentato dal calciatore Marcosano Donatello e disponel‘incameramento della tassa reclamo.4. RICORSO DELL‘A.S.D. CALCIO POMIGLIANO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GAREEFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE AUSIELLO GIUSEPPE SEGUITO GARA BITONTO/POMIGLIANODELL‘1.11.<strong>2007</strong>(Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 43 del 2.11.<strong>2007</strong>)La C.G.F. visto il ricorso proposto dalla società A.S.D. Calcio Pomigliano, in persona del legale rappresentante in carica,avverso la decisione del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale pubblicata sul Com. Uff. n. 43 del 2.11.<strong>2007</strong>, concui al proprio calciatore Ausiello Giuseppe è stata irrogata la sanzione della squalifica per tre gare effettive a seguitodell‘incontro Bitonto/Somigliano svoltosi l‘1.11.<strong>2007</strong>;visti i motivi di ricorso;vista la decisione impugnata;139


visti tutti gli atti;ritenuto che:- dal contesto del fatto e dal comportamento del calciatore della società ricorrente, così come descritti dall‘assistente arbitralesignor Giuseppe Vitelli (a gioco fermo rispondeva al calciatore avversario Marcosano Donatello, che gli spingeva con la manoviolentemente il volto, ―con un violento spintone in petto provocando la caduta del sig. Marcosano‖), la condotta èconfigurabile come ―violenta nei confronti di calciatori‖ anziché ―gravemente anti<strong>sportiva</strong>‖; - la sanzione inflitta è conforme aldisposto dell‘art. 19, comma 4, lett. b), C.G.F., che prevede, come sanzione minima, la squalifica ―per tre giornate o a tempodeterminato in caso di condotta violenta nei confronti di calciatori o altre persone presenti‖;Per questi motivi la C.G.F. respinge il reclamo come sopra presentato dall‘A.S.D. Calcio Pomigliano di Pomigliano D‘Arco(Napoli) e dispone l‘incameramento della tassa reclamo.5. RICORSO DELLA S.P. GROTTAMMARE 1899 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GAREEFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE BUCCHI ANDREA SEGUITO GARA NARNESE/GROTTAMMARE DEL28.10.<strong>2007</strong>(Delibera del Giudice Sportivo Nazionale presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 41 del 31.10.<strong>2007</strong>)La Corte di Giustizia Federale, visti gli atti;- rilevato che la S.P. Grottammare 1899 ha proposto reclamo avverso la squalifica per tre gare effettive inflitta dal GiudiceSportivo (Com. Uff. n. 41 del 31.10.<strong>2007</strong> del Comitato Interregionale) al calciatore Bucchi Andrea ― per avere, a fine gara edin reazione, colpito con una gomitata al petto un calciatore avversario ― ;- rilevato che la società reclamante, pur non contestando il fatto, deduceva, attraverso i propri motivi di doglianza, che lemodalità del gesto di reazione del proprio tesserato scaturivano a seguito di una grave provocazione di un avversario subitadallo stesso, e di conseguenza chiedeva l‘annullamento o in subordine la riforma della decisione impugnata;- ritenuto che il comportamento tenuto dal Bucchi nei confronti di un avversario (gomitata al petto) integra la fattispecie di cuiall‘art. 19 comma 4 lett. b C.G.S., che determina l‘applicazione minima della squalifica per tre gare effettive;- ritenuto, infine, che nessuna particolare valenza, nemmeno in funzione attenuante, possa essere riconosciuta al Bucchi in virtùdell‘invocato stato di provocazione.Per questi motivi la C.G.F. respinge il reclamo presentato dalla S.P. Grottammare 1899 di Grottammare (Ascoli Piceno) edispone l‘incameramento della tassa reclamo.6. RICORSO DELL‘A.S. ROSARNO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GARE EFFETTIVEINFLITTA AL CALCIATORE PAPASIDERO MICHELANGELO SEGUITO GARA ACICATENA/ROSARNODELL‘1.11.<strong>2007</strong>(Delibera del Giudice Sportivo Nazionale presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 43 del 2.11.<strong>2007</strong>)Con la decisione indicata in epigrafe il Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale ha squalificato per tre giornateeffettive, ai sensi dell‘art.19.4 lett. b) C.G.S. il calciatore Papasidero Michelangelo, con la motivazione che, ―a gioco fermo,colpiva con una manata alla nuca un calciatore della squadra avversaria‖. La società ricorrente chiede la riduzione dellasqualifica a due sole giornate, ritenendola sproporzionata rispetto a quanto realmente accaduto ed in riferimento ad altrepronunce concernenti casi analoghi. Rileva questa Corte che la pronuncia impugnata corrisponde esattamente all‘effettivosvolgimento della vicenda, così come chiaramente esposto nel rapporto dell‘Assistente, ed integra, quindi, gli estremi di unacondotta violenta nei confronti di un calciatore avversario, senza che possa attribuirsi alcun rilievo né alla circostanza che nonsia stato arrecato alcun danno al giocatore colpito né che in altre vicende asserite come similari sarebbero state adottatesanzioni meno pesanti. Non sussistendo, pertanto, validi motivi per modificare l‘entità della sanzione inflitta, la decisioneimpugnata deve essere confermata. Per questi motiv la C.G.F. respinge il reclamo come sopra presentato dall‘A.S. Rosarno diRosarno (Reggio Calabria) e dispone l‘incameramento della tassa reclamo.7. RICORSO CON PROCEDURA D‘URGENZA DELLA F.C. FRANCAVILLA AVVERSO LA SANZIONE DELLASQUALIFICA PER 2 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE GIOIA GIANCARLO SEGUITO GARAGRAGNANO/FRANCAVILLA DELL‘1.11.<strong>2007</strong>(Delibera del Giudice Sportivo Nazionale presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 43 del 2.11.<strong>2007</strong>)Con la decisione indicata in epigrafe il Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale ha squalificato per due giornateeffettive il calciatore Giancarlo Gioia, con la motivazione che a fine gara egli aveva profferito frasi minacciose nei confrontidei calciatori della squadra avversaria e tentato di aggredirli, senza riuscirvi per l‘intervento dei propri compagni e delle Forzedell‘Ordine. La società ricorrente chiede la riduzione della squalifica ad una sola giornata, ritenendola sproporzionata nella suagravità rispetto al reale andamento dei fatti. Rileva questa Corte che la pronuncia impugnata corrisponde esattamenteall‘effettivo svolgimento della vicenda, come chiaramente e dettagliatamente esposta nel rapporto dell‘Assistente, dal qualerisulta confermata, alla fine dell‘incontro, non solo la emissione di frasi minacciose da parte del Gioia, ma altresì il suoreiterato tentativo di venire in contatto fisico con i calciatori della società ospitante, i quali per ragioni di prudenza venivanofatti rientrare nello spogliatoio per una porta diversa dal tunnel di accesso. Poiché le circostanze dedotte dalla ricorrente nonrisultano provate nel loro svolgimento o si palesano addirittura non utili ai fini di una riduzione della sanzione ai sensidell‘art.19.4 lett.a) C.G.S., che non prevede comunque al riguardo alcuna attenuante per eventuali provocazioni ricevute daltrasgressore, il ricorso non merita accoglimento. Per questi motivi la C.G.F. respinge il reclamo con procedura d‘urgenza comesopra presentato dalla F.C. Francavilla di Francavilla sul Sinni (Potenza) e dispone l‘incameramento della tassa reclamo.140


TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COMUNICATO UFFICIALE N. 123/CGF DEL 19 FEBBARIO <strong>2008</strong> INRIFERIMENTO ALLE MOTIVAZIONI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 43/CGF – RIUNIONEDEL 14 NOVEMBRE <strong>2007</strong>1. RICORSO DELL‘A.C. MONZA BRIANZA 1912 S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELL‘AMMENDA DI EURO5.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE, SEGUITO GARA MONZA BRIANZA/LEGNANO DELL‘1.10.<strong>2007</strong>(Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 38/C del 2.10.<strong>2007</strong>))La A.C. Monza Brianza 1912 S.p.A. richiede in via principale l'annullamento della decisione del Giudice Sportivo presso laLega Professionisti Serie C sostenendo che i cori segnalati come razzisti dall'arbitro e dal Commissario di campo sarebbero inrealtà esclamazioni del pubblico prive di contenuto razzista. In via subordinata, richiede l'applicazioni delle attenuanti ex art.13 commi 1 e 2 C.G.S. e per l'effetto la riduzione dell'ammenda. La richiesta principale non può che essere respinta, giacché laconcorde testimonianza dell'arbitro e del Commissario di Campo non può essere revocata in dubbio con le genericheosservazioni della parte reclamante. Quanto alle circostanze attenuanti invocate esse non realizzano gli elementi diconcomitanza né gli effetti previsti a norma dell'art. 13 C.G.S.. Per questi motivi la C.G.F. respinge il reclamo come sopraproposto dall‘A.C. Monza Brianza 1912 S.p.A. di Monza (Milano) e dispone l‘incameramento della tassa reclamo.2. RICORSO DELL‘ U.S. FOGGIA S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELL‘AMMENDA DI EURO 6.000,00 INFLITTAALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA FOGGIA/VERONA DEL 21.10.<strong>2007</strong>(Delibera del Giudice Sportivo Nazionale presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 51/C del 23.10.<strong>2007</strong>)La U.S. Foggia S.p.A. richiede in via principale la derubricazione della fattispecie sanzionata da discriminatoria per motivirazziali a semplicemente offensiva, ma non fornisce motivi apprezzabili a sostegno di tale richiesta. In via subordinata, chiedeche sia attenuata la responsabilità oggettiva della società ai sensi dell'art. 13 C.G.S., sostenendo di aver predisposto ogniintervento necessario per evitare o contenere gli episodi sanzionati. La Corte osserva che la predisposizione delle misure di cuiall'art. 13 non è sufficiente, di per sé, ad escludere o attenuare la responsabilità oggettiva della società, quando dette misure nonsiano pervenute a identificare i sostenitori della squadra responsabili delle violazioni. Per questi motivi la C.G.F. respinge ilreclamo come sopra proposto dall‘U.S. Foggia S.p.A. di Foggia e dispone l‘incameramento della tassa reclamo.3. RICORSO DELLA S.S. SAMBENEDETTESE CALCIO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELL‘AMMENDA DIEURO 3.500,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA SAMBENEDETTESE/CROTONE DEL 28.10.<strong>2007</strong>(Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 60/C del 29.10.<strong>2007</strong>)Con ricorso ritualmente introdotto nei modi e termini di regolamento la S.S. Sambenedettese Calcio S.r.l., ha impugnato ilprovvedimento del Giudice Sportivo di cui al Com.Uff. n. 60/C del 27.10.<strong>2007</strong> e 28.10.<strong>2007</strong> con il quale, in relazione alla garadella decima giornata di andata del Campionato di Calcio Serie C1 Sambenedettese-Crotone, veniva inflitta alla ricorrente lasanzione dell‘ammenda di € 3.500,00. La sanzione pecuniaria veniva irrogata perché propri sostenitori, più volte durante lagara, lanciavano verso un assistente arbitrale alcune bottigliette piene d‘acqua, senza colpirlo; per indebita presenza neglispogliatoi di persone non identificate, ma riconducibili alla società, una delle quali protestava energicamente verso l‘arbitro;perché propri sostenitori, nel secondo tempo di gara, intonavano cori offensivi nei confronti dell‘arbitro. L‘Associazioneappellante eccepiva l‘incongruità della pronuncia, deducendo, quali motivi d‘impugnazione l‘infondatezza degli addebitiindicati nei referti arbitrali; in via subordinata richiedeva la riduzione della sanzione. Ritiene la Corte che il ricorso non meritiaccoglimento e vada pertanto disatteso in mancanza di elementi probatori idonei a contestare gli addebiti indicati nei refertiarbitrali. Quanto alla misura della sanzione, la stessa deve ritenersi congrua. Per questi motivi la C.G.F. respinge il reclamocome sopra proposto dalla S.S. Sambenedettese Calcio S.r.l. di San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno) e disponel‘incameramento della tassa reclamo.4. RICORSO DELL‘IVREA CALCIO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GAREEFFETTIVE INFLITTA AL SIG. BRAGHIN MAURIZIO, SEGUITO GARA NUORESE/IVREA DEL 28.10.<strong>2007</strong> (DeliberaDel Giudice Sportivo Nazionale presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 60/C del 29.10.<strong>2007</strong>)Il Giudice Sportivo presso la Lega Professionisti Serie C, con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 60/C del 29.10.<strong>2007</strong> hainflitto al signor Braghin Maurizio, allenatore della società ricorrente, la sanzione della squalifica per tre gare effettive aseguito di comportamento offensivo e minaccioso nei confronti del Direttore di gara durante lo svolgimento della partitaNuorese/Ivrea del 28.10.<strong>2007</strong>. Avverso tale provvedimento la società Ivrea Calcio S.r.l. ha preannunziato reclamo innanzi aquesta Corte di Giustizia Federale con atto del 30.10.<strong>2007</strong>, formulando contestuale richiesta degli ―Atti Ufficiali‖. Istruito ilreclamo e fissata la data della camera di consiglio, nelle more della trattazione, la ricorrente, con nota trasmessa il 6.11.<strong>2007</strong>,inoltrava formale rinuncia agli atti ed all‘azione. La Corte premesso che ai sensi dell‘art. 33, comma 12, C.G.S., le parti hannofacoltà di non dare seguito al preannuncio di reclamo o di rinunciarvi prima che si sia proceduto in merito e che la rinuncia o ilritiro del reclamo non ha effetto soltanto per i procedimenti di illecito sportivo, per quelli che riguardano la posizioneirregolare dei calciatori e per i procedimenti introdotti per iniziativa di Organi federali e operanti nell‘ambito federale(circostanze, quest‘ultime escludibili nel caso di specie), dichiara estinto il procedimento. Per questi motivi la C.G.F. preso attodella rinuncia dell‘Ivrea Calcio S.r.l. di Ivrea (Torino) dichiara estinto il procedimento. Dispone l‘incameramento della tassareclamo.141


5. RICORSO DELLA A.S. GUBBIO 1910 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER DUE GIORNATEEFFETTIVE DI GARA AL CALCIATORE CORALLO ALESSANDRO SEGUITO GARA PRATO/GUBBIODELL‘1.11.<strong>2007</strong>(Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 62/C del 2.11.<strong>2007</strong>)L'Associazione Sportiva Gubbio 1910, presente alla seduta con il dott. Giuseppe Pannacci, richiede la riduzione dellasqualifica sostenendo che il calciatore Corallo Alessandro non ha colpito volontariamente l'avversario. Constatato che nonesistono in atti prove della versione sostenuta dalla parte reclamante, la C.G.S. respinge il ricorso e conferma il provvedimentodel Giudice Sportivo. Per questi motivi la C.G.F. respinge il reclamo come sopra proposto dalla A.S. Gubbio 1910 di Gubbio(Perugia) e dispone l‘incameramento della tassa reclamo.TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COMUNICATO UFFICIALE N. 124/CGF DEL 19 FEBBARIO <strong>2008</strong> INRIFERIMENTO ALLE MOTIVAZIONI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 44/CGF – RIUNIONEDEL 14 NOVEMBRE <strong>2007</strong>1. RICORSO DELLA SALERNITANA CALCIO 1919 S.P.A. AVVERSO DECISIONI MERITO GARASALERNITANA/TARANTO DEL 7.10.<strong>2007</strong>(Delibera del Giudice Sportivo presso il Settore Giovanile e Scolastico – Com. Uff. n. 8 del 9.10.<strong>2007</strong>)Con ricorso introdotto nel pieno rispetto delle prescrizione codicistiche, la Salernitana Calcio 1919 S.p.A. ha impugnato ladecisione assunta dal Giudice Sportivo presso il Settore Giovanile e Scolastico di cui al Com. Uff. n. 8 del 9.10.<strong>2007</strong>, con laquale, in relazione alla gara Salernitana - Taranto del Campionato Nazionale Allievi Girone M, veniva inflitta alla ricorrente,ex art. 17, comma 1, C.G.S., la punizione <strong>sportiva</strong> della perdita della gara per 0-3 nonché l‘ammenda di € 100,00 per averimpedito il regolare svolgimento della stessa. In punto di fatto era accaduto che alle ore 9:10 del giorno stabilito per l‘incontro,l‘arbitro designato a dirigerlo, accertata la mancata segnatura del terreno di gioco, invitava la società ospitante a provvedere inproposito entro le ore 10:00 fissate per la disputa della gara e che, in assenza del personale addetto, la richiesta tracciaturainiziava soltanto alle ore 10:45 per concludersi alle 11:00, conseguendo il rifiuto della società ospitata a scendere in campo.L‘assunto della ricorrente, secondo la quale quest‘ultimo era sostanzialmente impraticabile per le precipitazioni straordinarieverificatesi in precedenza e che nonostante tale situazione essa medesima ricorrente si sarebbe ―adoperata in modoineccepibile‖ per un ritorno alla normalità, risulta smentito dall‘esauriente rapporto arbitrale e dall‘ancor più chiarosupplemento di referto: tali atti certificano, da un lato che ―le condizioni del terreno di gioco consentivano tranquillamente latracciatura del campo‖, dall‘altro che il ritardo nel compimento dell‘incombenza era dovuto alla ―mancanza della personaaddetta a tale compito‖, come ammesso dagli stessi dirigenti locali. In presenza di siffatto stato delle cose è manifestamente unfuor d‘opera invocare, come ha fatto la ricorrente, una (non recente) decisione della C.A.F. (Com. Uff. n. 28/C del 20.04.1989)secondo la quale l‘impedimento determinato da causa di forza maggiore ricorre quando lo stesso sia ―assoluto‖ e soprattuttoladdove ―nessun addebito, neppure a titolo di colpa lievissima, possa muoversi a chi invoca la causa escludente laresponsabilità‖. Nella fattispecie, invero, posto che, come certifica l‘arbitro, il terreno era tracciabile sin dalle ore 9:10, nonappare revocabile in dubbio l‘assenza di impedimenti assoluti, nonché la pure indubitabile grave colpa della Società ospitantedeterminata dall‘impossibilità di procedere tempestivamente, per difetto di personale, a rendere il terreno idoneo alla disputadell‘incontro. Del tutto correttamente, pertanto, il Giudice Sportivo ha applicato la disposizione di cui all‘art. 17.1 C.G.S. condecisione non meritevole di censura: il ricorso va pertanto disatteso con le conseguenze di Regolamento. Per questi motivi laC.G.F. respinge il reclamo come sopra proposto dalla Salernitana Calcio 1919 S.p.A. di Salerno e dispone l‘incameramentodella tassa reclamo.2. RICORSO DELL‘A.S. CAMILLA CALES CALCIO A 5 AVVERSO DECISIONI MERITO GARA F.C.CASAGIOVE/CAMILLA CALES CALCIO A 5 DEL 13.10.<strong>2007</strong>(Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5 – Com. Uff. n. 153 del 31.10.<strong>2007</strong>))La A.S. Camilla Cales Calcio a 5,.in relazione alla gara F.C.Casagiove/Camilla Cales Calcio a 5 del 13.10.<strong>2007</strong>, chiedeva alGiudice Sportivo che venisse comminata in danno del Casagiove la punizione <strong>sportiva</strong> della perdita della gara, previstadall‘art. 17 comma 5 lett)a C.G.S., per aver schierato nella gara in questione il calciatore Di Lella Gianluca destinatario di unprovvedimento DASPO, cioè di un provvedimento che prevede, ai sensi dell‘art. 6 della legge 13.12.1989 n. 401 e successivemodifiche, il divieto, in linea di massima,di assistere a manifestazioni sportive. Avverso il provvedimento del Giudice Sportivoche ha respinto il ricorso (Com. Uff. n. 153 del 13.10.<strong>2007</strong>) omologando la gara, la Camilla Cales propone il presente reclamo,ribadendo che al calciatore Di Lella, quale destinatario di un provvedimento DASPO era inibito l‘entrata in tutti i luoghi dovesi svolgono gare sportive, ivi compreso quello dove si è svolto la gara cui ha partecipato direttamente . Aggiunge poi,l‘appellante, di non essere riuscito ad entrare in possesso del provvedimento DASPO. L‘appello va respinto, poiché, aprescindere dalla rilevanza o meno del provvedimento in questione nell‘ambito dell‘ordinamento sportivo, di cui è notal‘autonomia goduta in relazione agli altri ordinamenti, l‘appellante non ha provato in base al principio generale dell‘onere dellaprova l‘esistenza del provvedimento DASPO, che è alla base dell‘atto di reclamo. Per questi motivi la C.G.F. respinge ilreclamo come sopra proposto dall‘A.S. Camilla Cales Calcio a 5 di Calvi Risorta (Caserta) e dispone l‘incameramento dellatassa reclamo.3. RICORSO DELL‘ A.S.D. CALCIO FEMMINILE ACESE AVVERSO DECISIONI MERITO GARE: DOMINANEAPOLIS ACERRANA/CALCIO FEMMINILE ACESE DEL 21.10.<strong>2007</strong>; ACESE/LUDOS DEL 9.9.<strong>2007</strong>; AQUILE142


PALERMO/ACESE DEL 30.9.<strong>2007</strong>; ARGENTANESE/ACESE DEL 7.10.<strong>2007</strong>; ACESE/PINK SPORT TIME DEL14.10.<strong>2007</strong>; ACESE/CENTRO ESTER DEL 23.9.<strong>2007</strong>; CAVALIERE MATERA/ACESE DEL 30.9.<strong>2007</strong> (Delibera delGiudice Sportivo presso la Divisione Calcio Femminile – Com. Uff. n. 32 del 25.10.<strong>2007</strong>)L‘Associazione Sportiva Dilettantistica Calcio Femminile Acese ha proposto ricorso contro la decisione del Giudice Sportivopresso la Divisione Calcio Femminile deliberata e pubblicata sul Com. Uff. n. 32 del 25.10.<strong>2007</strong>, con la quale sono stateirrogate la punizione <strong>sportiva</strong> della perdita della gara con il punteggio di 3 – 0 e la perdita delle gare fino ad allora disputate, inragione del fatto che alla gara avrebbe partecipato la calciatrice Assunta Maria Randello, non avente titolo a partecipare inquanto svincolata. Nel ricorso viene dedotto l‘errore in cui sarebbe caduto il Giudice Sportivo, essendo documentalmenteprovato che invece la predetta atleta era regolarmente tesserata con la società ricorrente.Preliminarmente, la Corte rileva che il ricorso non è stato notificato a nessuno dei controinteressati. Questo comportal‘inammissibilità dell‘appello, essendo la notifica, al controinteressato, necessaria nel giudizio sportivo, avendo esso carattereimpugnatorio. Per questi motivi la C.G.F dichiara inammissibile ai sensi dell‘art. 37, comma 1 C.G.S., il reclamo come sopraproposto dall‘A.S.D. Calcio Femminile Acese di Aci San‘Antonio di (Catania), per omesso invio di copia del reclamo allecontroparti. Dispone l‘incameramento della tassa reclamo.4. RICORSO DELL‘A.S.D. ACQUAESAPONE MARINA CSA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2GARE EFFETTIVE INFLITTA AL SIG. MARCUCCITTI GIUSEPPE, SEGUITO GARA ACQUAESAPONEMARINA/CIVITANOVA DEL 27.10.<strong>2007</strong>(Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 153 del 31.10.<strong>2007</strong>)Decisione adottata in data 14.11.<strong>2007</strong> sul reclamo di A.S.D. Acqua e Sapone CSA avverso provvedimento adottato in data31.10.<strong>2007</strong>, Com. Uff. n. 153, dal Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque. Con il presente appello la A.S.D.Acquaesapone CSA impugna il provvedimento con cui il Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque ha comminato(Com. Uff. n. 153 del 31.10.<strong>2007</strong>) a Marcuccitti Giuseppe, allenatore della stessa squadra, due giornate di squalifica percomportamento ingiurioso in occasione della gara Acquaesapone Marina/Civitanova del 27.10.<strong>2007</strong>.In particolare deduce che il Marcuccitti ―si è limitato a rimproverare il suo giocatore e non l‘operato dell‘arbitro che nellasituazione era girato e non poteva assolutamente riconoscere l‘origine della protesta.‖ L‘appello va respinto,poiché nel refertoarbitrale sono riportate delle espressioni ingiuriose ed irrispettose,che possono riferirsi solo all‘arbitro e non ad altri. Per questimotivi la C.G.F. respinge il reclamo come sopra proposto dall‘A.S.D. Acquaesapone Marina CSA di Città Sant‘Angelo(Pescara) e dispone l‘incameramento della tassa reclamo.TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COMUNICATO UFFICIALE N. 125/CGF DEL 19 FEBBARIO <strong>2008</strong> INRIFERIMENTO ALLE MOTIVAZIONI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 45/CGF – RIUNIONEDEL 21 NOVEMBRE <strong>2007</strong>1. RICORSO DELL‘A.S. NOICATTARO CALCIO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELL‘AMMENDA DI EURO2.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE, SEGUITO GARA MONOPOLI/NOICATTARO DEL 5.11.<strong>2007</strong> (Delibera delGiudice Sportivo presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 65/C del 6.11.<strong>2007</strong>)L'A.S. Noicattaro Calcio S.r.l. reclama contro la decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Professionisti Serie C dicomminare l'ammenda di € 2.000,00 alla società per la condotta di una persona non identificata che ha minacciato l'arbitro, econtro la squalifica di tre giornate inflitta al calciatore Menolascina per aver rivolto all'arbitro frasi ingiuriose. La Corte ritienedi separare i due reclami. Sotto il primo profilo, è da rilevare il fatto che nel ricorso il presidente della società reclamantecomunica il nominativo della persona che si è resa responsabile del fatto, che sarebbe stato Daniele Faggiano, tesserato dellaSocietà in veste di direttore generale. Il reclamante sostiene che in tal modo si dovrebbe superare il criterio della responsabilitàoggettiva della Società, e perseguire il tesserato che si è individualmente reso responsabile dei fatti. La Corte osserva che laSocietà si è resa comunque responsabile per non aver registrato la presenza nella zona degli spogliatoi del direttore sportivo, ilcui nome non risulta nel referto di gara. Conferma perciò l'ammenda di € 2.000,00. Per questi motivi la C.G.F. respinge ilreclamo come sopra proposto dall‘A.S. Noicattaro Calcio S.r.l. di Noicattaro (Bari) e dispone l‘incameramento della tassareclamo.2) RICORSO DELL‘A.S. NOICATTARO CALCIO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE MENOLASCINA MICHELE, SEGUITO GARAMONOPOLI/NOICATTARO DEL 5.11.<strong>2007</strong>(Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 65/C del 6.11.<strong>2007</strong>)Riguardo al secondo reclamo, la Corte accoglie in parte il gravame, e riduce la squalifica del calciatore Minolascina da tre adue giornate. Per questi motivi la C.G.F. in parziale accoglimento del reclamo come sopra proposto dall‘A.S. Noicattaro CalcioS.r.l. di Noicattaro (Bari), riduce da tre a due le giornate di squalifica inflitte al calciatore Menolascina Michele. Disponerestituirsi la tassa reclamo.3) RICORSO DEL REAL MARCIANISE CALCIO S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2GARE EFFETTIVE INFLITTA AL SIG. GIACOMARRO DOMENICO SEGUITO GARA REAL MARCIANISE/CISCOROMA DEL 4.11.<strong>2007</strong>(Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 65/C del 6.11.<strong>2007</strong>)143


Con ricorso ritualmente introdotto nei modi e termini di regolamento la società Real Marcianise Calcio S.p.A. ha impugnato ilprovvedimento del Giudice Sportivo di cui al Com. Uff. n. 65/C del 6.11.<strong>2007</strong> con il quale, in relazione alla gara della LegaProfessionisti Serie C/2 Real Marcianise/Cisco Roma, veniva inflitta all‘allenatore della ricorrente sig. Giacomarro Domenicola squalifica per due giornate per comportamento offensivo verso un assistente arbitrale durante la gara. La società appellanteeccepiva l‘incongruità della sanzione in relazione a precedenti pronunce di questa Corte di Giustizia Federale, deducendo,quali motivi d‘impugnazione, il comportamento meramente irriguardoso ma non offensivo dell‘allenatore Giacomarro,concretatosi in una semplice protesta per una decisione tecnica assunta dall‘Assistente dell‘Arbitro, nonché l‘assenza diprecedenti di alcun genere in capo allo stesso allenatore. Ritiene la Corte che il ricorso non meriti accoglimento e vada pertantorespinto. In effetti, il comportamento offensivo nei riguardi dell‘Assistente risulta dal referto dello stesso, mentre la pretesamera condotta irriguardosa dell‘allenatore resta allo stato di mera deduzione difensiva in quanto non provata. Quanto allamisura della sanzione, la stessa appare proporzionata alla consistenza degli episodi contestati anche in relazione ai precedenticitati nel ricorso, relativi a casi di atteggiamento irriguardoso (che hanno comportato la squalifica per una giornata) o offensivo(con squalifica di due giornate, come del resto è avvenuto nel caso in esame). Per questi motivi la C.G.F. respinge il reclamocome sopra proposto dal Real Marcianise Calcio S.p.A. di Marcianise (Caserta) e dispone l‘incameramento della tassareclamo.4) RICORSO CON PROCEDIMENTO D‘URGENZA DEL CALCIO PADOVA S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLASQUALIFICA PER 2 GARE EFFETTIVE INFLITTE AL CALCIATORE FAISCA TEIXEIRA VASCO MANUELSEGUITO GARA PRO PATRIA/PADOVA DELL‘11.11.<strong>2007</strong>(Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 67/C del 13.11.<strong>2007</strong>) La società CalcioPadova S.p.A. reclama contro la decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Professionisti Serie C che ha squalificato perdue giornate il calciatore Frasca Texeira. Alla seduta è presente l'avv. Antonio Pazzaglia in rappresentanza della societàreclamante. La delega è in atti. La prova televisiva, richiesta dal reclamante, non può essere ammessa nel caso in questione,giacché il fatto sanzionato è stato punito dall'arbitro, che ne ha riportato i termini nel referto. Né l'episodio in questione rientrafra quelli previsti espressamente dall'art. 35.1.3 C.G.S.. In via subordinata, il reclamante richiede di qualificare il fattosanzionato come un fallo di gioco, e non come condotta violenta, e la conseguente riduzione della squalifica a una solagiornata. L'osservazione dell'arbitro che nell'occasione non si siano prodotti danni fisici non è però sufficiente a qualificarel'atto come non violento, giacché oggetto della sanzione non sono i danni provocati ma l'intenzione di provocarli. Per questomotivo la C.G.F respinge il reclamo come sopra proposto del Calcio Padova S.p.A. di Padova e dispone l‘incameramento dellatassa reclamo.5) RICORSO DELLA S.S. MANFREDONIA CALCIO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALCIATORE ROMITO IVAN SEGUITO GARAFOGGIA/MANFREDONIA DELL‘11.11.<strong>2007</strong>(Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 67/C del 13.11.<strong>2007</strong>)Con ricorso ritualmente introdotto nei modi e termini di regolamento la S.S. Manfredonia Calcio S.r.l., ha impugnato ilprovvedimento del Giudice Sportivo di cui al Com. Uff. n. 67/C del 13.11.<strong>2007</strong> con il quale, in relazione alla gara dellatredicesima giornata di andata del Campionato di Calcio Serie C1 Foggia-Manfredonia dell‘11.11.07, veniva inflitta allaricorrente la sanzione della squalifica per 3 giornate effettive di gara al calciatore Romito Ivan. La sanzione veniva irrogata percomportamento offensivo verso l‘arbitro accompagnato da plateali gesti di scherno. L‘Associazione appellante eccepival‘incongruità della pronuncia, deducendo, quali motivi d‘impugnazione, eccessività e spropositatezza della sanzione irrogata –configurabilità della condotta come meramente irriguardosa e non propriamente offensiva – in ogni caso assenza di platealità edi scherno nel comportamento medesimo – confronto con autorevoli giurisprudenziali su casi analoghi, richiedendo lariduzione della sanzione ad una giornata ovvero, in via subordinata, a due. A tale proposito l‘Associazione appellante citava leseguenti delibere della Corte di Giustizia Federale:- delibera del 5.10.<strong>2007</strong> con la quale veniva ridotta da due ad una gara la squalifica irrogata in primo grado, come da Com. Uff.n. 38/C 2.10.<strong>2007</strong>, all‘allenatore della società Giulianova Calcio S.r.l. sig. Fava Massimiliano, responsabile di ―atteggiamentoirriguardoso verso l‘arbitro durante la gara‖;- delibera del 14.9.<strong>2007</strong> con la quale veniva ridotta da tre a due gare, la squalifica del calciatore della società Sorrento CalcioS.r.l. Sibilli Salvatore, responsabile di ―comportamento platealmente ingiurioso ed offensivo verso l‘arbitro‖ (Com. Uff. n.18/C del 4.9.<strong>2007</strong>).Alla riunione della C.G.F., II sezione, del 21.11.<strong>2007</strong> esponeva le difese del Manfredonia l‘Avvocato Michele Cozzone, giustadelega acquisita agli atti, che confermava integralmente le difese svolte con il ricorso.Il collegio, tenuto conto delle precedenti delibere della C.G.F., Com. Uff. n. 25 del 5.10.<strong>2007</strong> (Giulianova Calcio Srl, calciatoreFava Massimiliano) e Com. Uff. n. 18 del 14.9.<strong>2007</strong> (Sorrento Calcio Srl, calciatore Sibilli Salvatore), ritiene equa la riduzionedella sanzione nei confronti del calciatore Romito Ivan per i fatti addebitati, a due giornate di squalifica.Per questi motivi la C.G.F. in parziale accoglimento del reclamo come sopra proposto dalla S.S. Manfredonia Calcio S.r.l. diManfredonia (Foggia), riduce da tre a due le giornate la squalifica del tesserato calciatore Ivan Romito. Dispone restituirsi latassa reclamo.6) RICORSO DELLA SAMBENEDETTESE CALCIO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELL‘AMMENDA DI EURO5.000,00 INFLITTA SEGUITO GARA SAMBENEDETTESE/JUVE STABIA DELL‘11.11.<strong>2007</strong>144


(Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 67/C del 13.11.<strong>2007</strong>)Con ricorso ritualmente introdotto nei modi e termini di regolamento la S.S. Sambenedettese Calcio S.r.l., ha impugnato ilprovvedimento del Giudice Sportivo di cui al Com. Uff. n. 67/C del 13.11.<strong>2007</strong> con il quale, in relazione alla gara dellatredicesima giornata di andata del Campionato di Calcio Serie C1 Sambenedettese/Juve Stabia, veniva inflitta alla ricorrente lasanzione dell‘ammenda di € 5.000,00. La sanzione pecuniaria veniva irrogata perché propri sostenitori, più volte durante lagara ed al termine della stessa, intonavano cori offensivi verso le forze dell‘ordine, nonché cori inneggianti alladiscriminazione territoriale, verso calciatori della squadra avversaria; gli stessi lanciavano una bottiglia sul terreno di gioco efacevano esplodere, fuori dallo stadio, tre bombe carta, senza conseguenze. L‘Associazione appellante eccepiva l‘incongruitàdella pronuncia, deducendo, quali motivi d‘impugnazione, l‘infondatezza degli addebiti indicati nei referti arbitrali,richiedendo la revoca o, in via subordinata la riduzione della sanzione. Ritiene la Corte che, tenuto conto dei motivi del ricorsoed in particolare della difficoltà di esercitare un controllo preventivo fuori dallo stadio soprattutto in relazione al climaparticolarmente teso della giornata in cui si sono verificati gli accadimenti sanzionati (morte di un tifoso), si ritiene equoridurre la sanzione nella misura di € 3.000,00. Per questi motivi la C.G.F. in accoglimento del reclamo come sopra propostodalla Sambenedettese Calcio S.r.l. di San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno), riduce la sanzione dell‘ammenda inflitta adEuro 3.000,00. Dispone restituirsi la tassa reclamo.TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COMUNICATO UFFICIALE N. 126/CGF DEL 19 FEBBARIO <strong>2008</strong> INRIFERIMENTO ALLE MOTIVAZIONI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 47/CGF – RIUNIONEDEL 22 NOVEMBRE <strong>2007</strong>1) RICORSO DEL CALCIATORE MUTARELLI MASSIMO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA SEGUITO GARA LAZIO/FIORENTINA DEL 3.11.<strong>2007</strong> (Delibera delGiudice Sportivo Nazionale presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 105 del 6.11.<strong>2007</strong>)La C.G.F. in esito alla riunione tenutasi il giorno 22.11.<strong>2007</strong>, ha assunto la seguente decisione nel giudizio iscritto al n. 161 delregistro di Segreteria, instaurato con il ricorso proposto da Massimo Mutarelli avverso la decisione del Giudice Sportivo pressola Lega Nazionale Professionisti pubblicata nel Com. Uff. n. 105, in data 6.11.<strong>2007</strong>. L‘arbitro della gara Lazio – Fiorentina delCampionato di Serie A della Lega Nazionale Professionisti, svoltasi il 3.11.<strong>2007</strong>, ha espulso al 90‘ il calciatore n. 5 della S.S.Lazio, Massimo Mutarelli, ―per proteste, già ammonito‖. Risulta dal referto del collaboratore dell‘arbitro IV Uomo che ―dopoaver preso la 2° ammonizione, mentre stava prendendo la strada per entrare nel sottopasso, il sig. Mutarelli Massimo N° 5 dellaLazio diceva la seguente frase rivolgendosi al collega arbitro Dondarini: ‖. Sulla base delreferto innanzi riportato il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti, con Com. Uff. n. 105, in data 6.11.<strong>2007</strong>,ha inflitto al nominato tesserato la squalifica per tre giornate effettive di gara con la seguente motivazione: ―doppiaammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario e per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara;per avere, al 90° del secondo tempo, all‘atto dell‘espulsione, uscendo dal terreno di giuoco, rivolto un epiteto ingiurioso alDirettore di gara; infrazione rilevata dal Quarto Ufficiale‖. Avverso il provvedimento del Giudice Sportivo il Mutarelli haproposto ricorso a questa Corte di Giustizia Federale, introduttivo del giudizio iscritto al n. 161 del registro di Segreteria,sostenendo che – resosi conto della ―irritualità‖ della condotta ingiuriosa tenuta - ha atteso il Direttore di gara per scusarsidell‘intemperanza, con chiare parole di pentimento e di deferenza, apprezzate dal destinatario, come attestabile da quest‘ultimoe da altri tesserati presenti. Ha chiesto, dunque, la riduzione della sanzione, dovendo la Corte adita dare adeguato rilievo allespontanee scuse formulate nell‘immediatezza del fatto; inoltre, ha chiesto che la Corte tenga conto dell‘adeguatezza dellasanzione inflitta in rapporto ad altre fattispecie analoghe, ma caratterizzate da maggiore platealità, punite con minor rigore.All‘udienza odierna l‘avvocato Gian Michele Gentile, patrono del ricorrente, ha confermato i motivi dell‘atto scritto e ne harafforzate le conclusioni richiamando le attenuanti applicabili in forza dell‘articolo 19 C.G.S., ribadendo la richiesta diaudizione – per conferma - dei tesserati presenti alle scuse porte dal Mutarelli al direttore di gara. La questione all‘esame delCollegio concerne la doglianza di Massimo Mutarelli, calciatore tesserato per la S.S. Lazio, avverso la squalifica per tregiornate effettive di gara inflitta dal Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti a sanzione della condotta da luitenuta nel corso della gara del Campionato Nazionale di Serie A Lazio - Fiorentina, disputata il 3.11.<strong>2007</strong>. Il ricorso èinfondato e deve essere respinto. Come già riportato in fatto, il Direttore della gara in questione ha descritto a referto che ilMutarelli è stato espulso per doppia ammonizione. Il collaboratore IV Uomo ha poi rilevato che il calciatore, a seguitodell‘espulsione, ha profferito frase gravemente ingiuriosa nei confronti del Direttore di gara. Rispetto ai fatti descritti a referto,e non controversi nel ricorso, non è ravvisabile alcun motivo di censura nella decisione assunta dal Giudice Sportivo presso laLega Nazionale Professionisti in rapporto al comportamento del tesserato, in quanto la squalifica inflitta corrisponde:– quanto ad una giornata, quale sanzione per l‘espulsione subita a seguito della doppia ammonizione riportata (articolo 19,comma 10, C.G.S.);– quanto a due giornate, quale sanzione per condotta ingiuriosa nei confronti degli Ufficiali di campo (articolo 19, comma 4,lettera a], C.G.S.).Dunque la sanzione non è irrazionalmente sproporzionata alla condotta tenuta dal tesserato, né può qui assumere rilievol‘asserita ―mitezza‖ con la quale sono state sanzionate, in differenti occasioni, condotte analoghe tenute da altri tesserati,dovendosi escludere qualsivoglia incidenza di valutazioni comparative in ipotesi nelle quali la sanzione non contenga alcunapprezzamento discrezionale da parte del Giudice. Quanto all‘ applicazione, in fattispecie, delle circostanze attenuantirichiamate dal cpv. del comma 4 dello stesso articolo 19 C.G.S., invocata dal ricorrente, la Corte ritiene di non dovervi prestareadesione, in ragione del fatto che la successiva condotta emendativa tenuta dal Mutarelli non è da considerare idonea a145


icostituire l‘onorabilità del Direttore di gara, offesa coram populo. Per questi motivi la C.G.F. respinge il reclamo come sopraproposto dal calciatore Mutarelli Massimo e dispone l‘incameramento della tassa reclamo.2) RICORSO DELLA F.C. INTERNAZIONALE MILANO S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELL‘AMMENDA DIEURO 15.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA JUVENTUS/INTERNAZIONALE DEL 4.11.<strong>2007</strong>(Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 105 del 6.11.<strong>2007</strong>)La C.G.F. rinvia, su istanza di parte, il reclamo come sopra proposto della F.C. Internazionale Milano S.p.A. di Milano.TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COMUNICATO UFFICIALE N. 127/CGF DEL 19 FEBBARIO <strong>2008</strong> INRIFERIMENTO ALLE MOTIVAZIONI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 49/CGF – RIUNIONEDEL 23 NOVEMBRE <strong>2007</strong>1) RICORSO DELL‘A.S.D. MARCIANISE CALCIO A 5 AVVERSO LE SANZIONI DELL‘AMMENDA DI EURO1.500,00 E DELLA SQUALIFICA DEL CAMPO DI GIUOCO PER TRE GARE EFFETTIVE SEGUITO GARAMARCIANISE/NAPOLI BARRESE 27.10.<strong>2007</strong>(Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio A 5 – Com. Uff. n. 152 del 31.10.<strong>2007</strong>)Il Giudice Sportivo Nazionale presso la Divisione Calcio a Cinque, a seguito dell‘esame del referto del Direttore di gararelativo all‘incontro Marcianise Calcio a 5/Napoli Barrese, disputata il 27.10.<strong>2007</strong> per il Campionato Nazionale di Serie A 2,Girone B, con delibera pubblicata nel Com. Uff. n. 152 del 31.10.<strong>2007</strong>, irrogava alla società Marcianise Calcio a 5 la squalificadel campo di giuoco per tre giornate di gara e l‘ammenda di € 1.500,00 perché ―gruppi di sostenitori, nel corso dell‘incontro,sputavano reiteratamente contro l‘arbitro. Perché, a fine della gara, mentre la terna faceva rientro negli spogliatoi, unsostenitore locale scavalcava la recinzione, tentava di colpire con uno schiaffo il secondo arbitro senza riuscirvi perchébloccato dai dirigenti locali. Contemporaneamente altro sostenitore aggrediva il primo arbitro colpendolo con un violentocalcio a una gamba procurandogli intenso dolore che persisteva diverse ore dopo il verificarsi dell‘episodio‖. Con la stessadelibera veniva inflitta al calciatore Dario Sellini della società Marcianise Calcio a 5 la squalifica per due giornate di gara peravere rivolto all‘arbitro una frase gravemente offensiva. La società Marcianise Calcio a 5 ha proposto reclamo avverso taledelibera, deducendo, in relazione alle sanzioni inflitte alla società, che le stesse si rivelano eccessive, stante il comportamentodei dirigenti posto in evidenza anche dal Direttore di gara che ha fatto presente come l‘aggressione al secondo arbitro non siariuscita per il fattivo intervento dei dirigenti della società ospitante. La reclamante richiama, inoltre, varie decisioni dei giudicisportivi, rilevando che le stesse, sebbene riguardanti ben più gravi comportamenti dei relativi sostenitori, abbiano tuttaviainflitto alle società per le quali detti tifosi parteggiavano sanzioni meno gravi di quelle inflitte con la delibera impugnata. Perquanto concerne la squalifica irrogata al calciatore Sellini, la società reclamante ha poi dedotto che il comportamento delcalciatore può definirsi solo come espressione di una protesta, se mai irriguardosa, ma non offensiva. Il reclamo va respinto. Lareclamante società Marcianise Calcio a 5 minimizza la gravità del comportamento tenuto dai propri sostenitori al fine diottenere una riduzione della sanzione. Si osserva in contrario che la descrizione dei fatti contenuta nella deliberazioneimpugnata è assolutamente corretta e che, anzi, non dà conto di un episodio, anch‘esso certamente grave, avvenuto nel corsodella gara, non riferendo che vi è stato da parte di un sostenitore della società Marcianise Calcio a 5 il lancio di una paletta perraccogliere l‘immondizia in direzione dell‘arbitro. Quanto alle decisioni citate dalla Marcianise Calcio a 5, che hanno irrogatoad altre società sanzioni più lievi di quelle inflitte con la delibera impugnata per fatti più gravi posti in essere dai proprisostenitori, si osserva che il richiamo a tali precedenti si rivela inconferente, in quanto in nessuno dei casi richiamati, vi è stata,in aggiunta alle intemperanze e ai lanci di oggetti da parte dei sostenitori delle società sanzionate, un‘aggressione al Direttoredi gara, come quella verificatasi durante la gara in parola, grave anche per le conseguenze fisiche riportate dal Direttore digara. Neppure è meritevole di considerazione il rilievo secondo cui dal calciatore Sellini non sarebbe stata pronunciata neiconfronti del Direttore di gara una frase offensiva ma solo una frase irriguardosa, non potendosi definire semplicementeirriguardoso il comportamento del calciatore seduto in panchina che, entrando in campo, protesta in maniera plateale per unadecisione arbitrale sfavorevole alla propria squadra ed insulta l‘arbitro con espressioni volgari (sulla sua capacità di capire)chiamandolo anche ―deficiente‖. Per questi motivi la C.G.F. respinge il reclamo come sopra proposto dalla A.S.D. MarcianiseCalcio a 5 di Marcianise (Caserta) e dispone l‘incameramento della tassa reclamo.2) RICORSO DELL‘A.S.D. ALBANO CALCIO A CINQUE AVVERSO LE SANZIONI INFLITTE: DELLA SQUALIFICAPER 5 GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE TERMINE DANILO; DELLA SQUALIFICA PER 4 GARE EFFETTIVE ALCALCIATORE FELS GIOVANNI PIETRO, SEGUITO GARA A.S.D. ALBANO CALCIO A CINQUE/PRO CAPOTERRA2000 DEL 3.11.<strong>2007</strong>(Delibera del Giudice Sportivo Nazionale presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. 173 del 7.11.<strong>2007</strong>)La A.S.D. Albano Calcio a 5 ha proposto appello avverso le decisioni adottate dal Giudice Sportivo di primo Grado, inparticolare per le sanzioni inflitte ai calciatori Danilo Termine e Pietro Fels Giovanni, squalificati il primo per cinque gare e ilsecondo per quattro gare. Dal rapporto dell'arbitro si ricava che il primo calciatore, già precedentemente espulso, è rientrato nelterreno di gioco ed ha aggredito un calciatore avversario; immediatamente dopo, il secondo calciatore ha aggredito anch'egli uncalciatore avversario, insultandolo e colpendolo con calci alle gambe. Tale azione veniva supportata dal dirigente dell'Albano,Alessandro Pitocchelli. Tale condotta creava subbuglio tale che non era stato possibile eseguire il saluto di fine gara. La societàappellante , pur non negando la deprecabilità dei fatti, deduce che essi sono stati descritti in maniera esagerata, non essendocistato alcun contatto tra i calciatori in questione e il tutto‖ si è limitato solamente a parole‖, soprattutto per l'intervento del146


mister locale David Calabria Pertanto si chiede di portare le sanzioni entro limiti di minore gravità. Il reclamo non è fondato.Infatti – ad avviso della Corte - dagli atti del procedimento risulta in maniera incontrovertibile che i fatti si sono svolti cosìcome descritti nel rapporto arbitrale e quindi sono idonei a configurare l‘illecito sportivo contestato. Parimenti congrue edadeguate sono le sanzioni inflitte, anche tenendo conto dei precedenti specifici. Per questi motivi la C.G.F. respinge il reclamocome sopra proposto dalla A.S.D. Albano Calcio a Cinque di Albano Laziale (Roma) e dispone l‘incameramento della tassareclamo.3) RICORSO DEL F.C.D. FEMM. REAL CANAVESE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA F.C.D. FEMM. REALCANAVESE/ATHLETIC CLUB GENOVA DEL 14.10.<strong>2007</strong>(Delibera del Giudice Sportivo Nazionale presso la Divisione Calcio Femminile – Com. Uff. n. 32 del 25.10.<strong>2007</strong>)Il F.C.D. Femm. Real Canavese ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio Femminile del25.10.<strong>2007</strong> con la quale quest‘ultimo ha inflitto la sanzione della perdita ( con il risultato di tre a zero) della gara disputatacontro l‘Athletic Club Genova motivando tale decisione in ragione dell‘irregolare tesseramento dell‘atleta Carmen AlessiaMavilia. Sostiene la società ricorrente che l‘atleta in questione è, al contrario, regolarmente tesserata e deduce la conseguenteerroneità della decisione con richiesta di annullamento della sanzione e ripristino del risultato vittorioso per 1 a zero. Il ricorsoè fondato e va pertanto accolto. Risulta, infatti, agli atti della Federazione, che l‘atleta in questione, Carmen Alessia Mavilia,èregolarmente tesserata come comprova il relativo documento n. 160934 rilasciato in data 25.9.<strong>2007</strong>. Da qui l‘evidenteerroneità della decisione assunta dal Giudice Sportivo e la conseguente fondatezza dell‘impugnazione proposta. Per questimotivi la C.G.F in accoglimento del reclamo come sopra proposto dalla F.C.D. Femm. Real Canavese di Chivasso (Torino)annulla l‘impugnata delibera e, per l‘effetto, ripristina il risultato di 1 – 0 conseguito sul campo nella gara sopra indicata edispone la restituzione della tassa reclamo.4) RICORSO DELL‘A.S.D. CALCIO A 5 MANFREDONIA AVVERSO LA SANZIONE DELL‘AMMENDA DI EURO2.000,00 E DIFFIDA DEL CAMPO DI GIUOCO INFLITTA SEGUITO GARA MANFREDONIA C5/TERMOLI CALCIOA 5 DEL 3.11.<strong>2007</strong>(Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 173 del 7.11.<strong>2007</strong>)La A.S.D. Calcio a 5 Manfredonia ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo del 7.11.<strong>2007</strong> con la quale quest‘ultimo hainflitto a titolo di provvedimento disciplinare l‘ammenda di € 2.000,00 e la diffida del campo di giuoco in relazione allereiterate ingiurie, minacce e percosse rivolte dai sostenitori della squadra nel corso dell‘incontro di Campionato Nazionale diSerie B contro il Termoli Calcio a 5 disputatasi il 3.11.<strong>2007</strong>. A sostegno dell‘impugnazione il Manfredonia sostiene che ilGiudice Sportivo avrebbe errato nell‘infliggere un provvedimento ritenuto eccessivamente penalizzante. Il Giudice Sportivonon avrebbe tenuto nel dovuto conto alcune circostanze che avrebbero dovuto condurre ad una più lieve sanzione quali ilcurriculum disciplinare, la fattiva collaborazione prestata dal capitano e dalla dirigenza nell‘allontanare i responsabili degli attidi violenza, la regolare conclusione della gara. La società ricorrente chiede, pertanto, che la sanzione pecuniaria siacongruamente ridotta e sia altresì annullata la diffida del campo di giuoco. Il ricorso è infondato e va, pertanto, respinto per leragioni qui di seguito esposte. Va in primo luogo osservato che i fatti accaduti durante la gara appaiono di particolare gravità.In particolare risultano inaccettabili non solo le ingiurie ripetute verso l‘arbitro ma, soprattutto, la vera e propria aggressionesubita ripetutamente da quest‘ultimo . Questa Corte ritiene che i comportamenti violenti nei confronti dell‘arbitro, proprioperché rivolti verso quel soggetto che, nell‘ambito della competizione <strong>sportiva</strong>, assume il ruolo di garante delle regole e dirappresentante dell‘ordinamento sportivo nel suo complesso, non solo non possano trovare mai alcuna giustificazione, madebbano anche essere adeguatamente sanzionati. In questo senso la Corte ritiene che la sanzione inflitta dal Giudice Sportivorisulti non già penalizzante, come sostiene, la società ricorrente, bensì appaia non adeguata per difetto e, conseguentemente, siimponga un suo inasprimento che deve consistere, quanto meno, nella squalifica del campo di gioco per una giornata. E ciò,pur tenendo conto del fattivo comportamento sia dei dirigenti della squadra che del suo capitano, della circostanza che era statoun rivolto un invito alla forza pubblica di prestare assistenza, del buon curriculum disciplinare precedente, circostanze, queste,che inducono questa Corte a non infliggere una sanzione più penalizzante, adeguata alla oggettiva gravità dei fatti verificatisiin quell‘occasione. Per questi motivi la C.G.F respinge il reclamo come sopra proposto dalla A.S.D. Calcio a 5 Manfredonia diManfredonia (Foggia), ritenuta l‘incongruità della sanzione, la ridetermina confermando l‘ammenda di € 2.000,00 einfliggendo la squalifica del campo per una gara effettiva. Dispone l‘incameramento della tassa reclamo.TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COMUNICATO UFFICIALE N. 128/CGF DEL 21 FEBBARIO1) RICORSO DEL SIG. VIVARINI VINCENZO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA INFLITTAGLI FINOAL 24.7.<strong>2008</strong> A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DEGLI ART.1,COMMA 1 C.G.S., 38, COMMA 4, IN RELAZIONE ANCHE ALL‘ART. 35, COMMI 1 E 2 DEL REGOLAMENTO DELSETTORE TECNICO(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Settore Tecnico della F.I.G.C. – Com. Uff. n. 78 del 24.1.<strong>2008</strong>)La C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dal signor Vivarini Vincenzo, riduce la sanzione dellasqualifica inflitta fino al 24.3.<strong>2008</strong>. Dispone restituirsi la tassa reclamo.2) RICORSO DEL SIG. DE ROSA LUIGI AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA INFLITTAGLI FINO AL24.4.<strong>2008</strong> A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL‘ART. 1,147


COMMA 1 C.G.S. ANCHE IN RELAZIONE ALL‘ART. 35, COMMI 1 E 2 DEL REGOLAMENTO DEL SETTORETECNICO(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Settore Tecnico della F.I.G.C. – Com. Uff. n. 78 del 24.1.<strong>2008</strong>)La C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dal signor De Rosa Luigi, riduce la sanzione dellasqualifica inflitta fino al 24.2.<strong>2008</strong>. Dispone restituirsi la tassa reclamo.3) RICORSO DELL‘ A.S. SPORT FIVE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 30.6.<strong>2008</strong>INFLITTA AL SIG. CEPPI DAVID SEGUITO GARA SPORT FIVE/CALCIO A CINQUE MARTINA DEL 27.1.<strong>2008</strong>(Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 405 del 30.1.<strong>2008</strong>)La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall‘A.S. Sport Five di Putignano (Bari) e dispone l‘incameramento dellatassa reclamo.4) RICORSO DELL‘ A.S.D. NAPOLI VESEVO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA VETUS CECCANO/NAPOLIVESEVO DEL 12.01.<strong>2008</strong>(Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5 – Com. Uff. n. 428 del 06.02.<strong>2008</strong>)La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall‘A.S.D. Napoli Vesevo di Castellammare di Stabia (Napoli) e disponel‘incameramento della tassa reclamo.5) RICORSO DELL‘ A.S. BRILLANTE CALCIO A 5 AVVERSO DECISIONI MERITO GARA BRILLANTE CALCIO A5/MARCIANISE CALCIO A 5 DEL 12.1.<strong>2008</strong>(Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 403 del 30.1.<strong>2008</strong>)La C.G.F. in accoglimento del ricorso come sopra proposto dall‘A.S. Brillante Calcio a 5 di Roma dispone che, a cura dellacompetente divisione, sia fissata la data per la disputa della gara sopra indicata. Dispone restituirsi la tassa reclamo.6) RICORSO DELL‘ A.S.D. FORTITUDO MOZZECANE C.F. AVVERSO LA SANZIONE DELL‘AMMENDA DI €3.000,00 CON DIFFIDA INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA FORTITUDO MOZZECANEC.F./CLARENTIA TRENTO DEL 3.2.<strong>2008</strong>(Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio Femminile – Com. Uff. n,. 62 del 6.3.<strong>2008</strong>)La C.G.F. in accoglimento del ricorso come sopra proposto dall‘A.S.D. Fortitudo Mozzecane C.F. di Mozzecane (Verona),riduce la sanzione dell‘ammenda ad € 500,00. Dispone restituirsi la tassa reclamo.TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COMUNICATO UFFICIALE N. 129/CGF DEL 22 FEBBARIO <strong>2008</strong>1) RICORSO DEL SIG. SPAGNUOLO ARTURO (GIÀ DIRETTORE SPORTIVO DELLA PRO EBOLITANA INIBITOPER ANNI 5) AVVERSO LA SANZIONE DELL‘INIBIZIONE PER ANNI 2, CON DECORRENZA DALLA SCADENZADELLA PRECEDENTE INIBIZIONE, INFLITTAGLI A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATOREFEDERALE PER VIOLAZIONE DELL‘ART. 1 COMMA 1 C.G.S. ANCHE IN RELAZIONE ALL‘ART. 17, COMMA 8C.G.S. VIGENTE ALL‘EPOCA DEI FATTI E ALL‘ART. 1, COMMA 3 C.G.S.(Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 25/CDN del 18.1.<strong>2008</strong>)La C.G.F in accoglimento del ricorso come sopra proposto dal signor Arturo Spagnolo, annulla l‘impugnata delibera e, perl‘effetto rimette gli atti alla Commissione Discip linare Nazionale per quanto di sua competenza. Dispone restituirsi la tassareclamo.2) RICORSO DELL‘ A.S.D. SANTARCANGELO AVVERSO LA SANZIONE DELL‘AMMENDA DI € 2.500,00INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA REAL MONTECCHIO/SANTARCANGELO DEL 27.1.<strong>2008</strong>(Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 78 del 30.1.<strong>2008</strong>)La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall‘ A.S.D. Santarcangelo di Santarcangelo di Romagna (Rimini) e disponeincamerarsi la tassa reclamo.3) RICORSO CON PROCEDIMENTO D‘URGENZA DELL‘A.S.D. BOJANO AVVERSO LE SANZIONI DELLESQUALIFICHE PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTE AI CALCIATORI, PIERLUIGI PITOSCIA, LUCAPETRELLA E LUIGI URSO SEGUITO GARA OLYMPIA AGNONESE/BOJANO DEL 10.02.<strong>2008</strong>(Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 82 del 13.02.<strong>2008</strong>)La C.G.F. respinge il ricorso con procedimento d‘urgenza come sopra proposto dall‘A.S.D. Bo jano di Bojano (Campobasso) edispone incamerarsi la tassa reclamo.TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COMUNICATO UFFICIALE N. 130/CGF DEL 22 FEBBARIO <strong>2008</strong>1) RICORSO DELLA SOCIETÀ SPEZIA CALCIO 1906 S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELL‘AMMENDA DI €25.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA SPEZIA/MODENA DEL 9.2.<strong>2008</strong>(Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 184 del 10.2.<strong>2008</strong>)148


La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dalla società Spezia Calcio 1906 S.r.l. di La Spezia e dispone incamerarsi latassa reclamo.2) RICORSO DEL RAVENNA CALCIO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELL‘AMMENDA DI € 15.000,00 INFLITTAALLA RECLAMANTE A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA A SEGUITO DELLA GARARAVENNA/BOLOGNA DEL 9.02.<strong>2008</strong>(Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 184 del 10.02.<strong>2008</strong>)La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto del Ravenna Calcio S.r.l. di Ravenna e dispone incamerarsi la tassa reclamo.3) RICORSO DEL CAGLIARI CALCIO 1920 AVVERSO LA SANZIONE DELL‘AMMENDA DI € 12.000,00 INFLITTAALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA JUVENTUS/CAGLIARI DEL 3.02.<strong>2008</strong>(Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 179 del 5.02.<strong>2008</strong>)La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal Cagliari Calcio 1920 di Cagliari e dispone incamerarsi la tassa reclamo.4) RICORSO DELL‘ ASCOLI CALCIO 1898 S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALCIATORE SOMMESE VICENZO SEGUITO GARAASCOLI/LECCE DEL 12.2.<strong>2008</strong>(Delibera del giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n . 189 del 13.2.<strong>2008</strong>)La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall‘Ascoli Calcio 1898 S.p.A. di Ascoli Piceno e dispone incamerarsi latassa reclamo.TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COMUNICATO UFFICIALE N. 131/CGF DEL 28 FEBBARIO <strong>2008</strong>2) RICORSO DEL REAL MARCIANISE CALCIO S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL SIG. VULLO SALVATORE SEGUITO GARA REALMARCIANISE/BENEVENTO DEL17.2.<strong>2008</strong>(Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 134/C del 19.2.<strong>2008</strong>)La C.G.F respinge il ricorso come sopra proposto dal Real Marcianise Calcio S.p.A. di Marcianise (Caserta) e disponeincamerarsi la tassa reclamo.ORDINANZA1) RICORSO DELLA S.S. SCAFATESE CALCIO S.R.L. AVVERSO DECISIONI MERITO GARA SCAFATESE/FOGGIADEL 2.2.<strong>2008</strong> DEL CAMPIONATO NAZIONALE ―D. BERRETTI‖(Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Professionisti Serie C – Cm. Uff. n. 86/TB del 13.2.<strong>2008</strong>)La C.G.F, esaminato il ricorso come sopra proposto dalla S.S. Scafatese Calcio S.r.l. di Scafati (Salerno), visto l‘articolo 34,comma 4, C.G.S., manda gli atti alla Procura Federale affinché venga acquisito ogni utile elemento informativo in ordine aquanto accaduto presso il campo di calcio comunale di Scafati il 2 febbraio <strong>2008</strong>, con particolare riferimento all‘asserito furtodi tutte le tessere ed i documenti d‘identità ad eccezione della tessera federale relativa al calciatore Tempesta Leonardo.3) RICORSO DEL CALCIO LECCO 1912 S.R.L. AVVERSO DECISIONI MERITO GARA LECCO/NOVARA DEL10.2.<strong>2008</strong>(Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 134/C del 19.2.<strong>2008</strong>)La C.G.F respinge il ricorso come sopra proposto dal Calcio Lecco 1912 S.r.l. di Lecco e dispone incamerarsi la tassa reclamo.4) RICORSO CON PROCEDIMENTO D‘URGENZA DELL‘U.S. CREMONESE S.P.A. AVVERSO LA SANZIONEDELLA SQUALIFICA PER 1 GARA EFFETTIVA, PER RECIDIVITÀ IN AMMONIZIONE (IV INFR.), INFLITTA ALCALCIATORE BRIOSCHI EMANUELE SEGUITO GARA CITTADELLA/CREMONESE DEL 24.2.<strong>2008</strong>(Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 139/C del 26.2.<strong>2008</strong>)La C.G.F in accoglimento del ricorso con procedimento d‘urgenza come sopra proposto dall‘U.S. Cremonese S.p.A. diCremona, annulla l‘impugnata delibera e, per l‘effetto rimette gli atti al Giudice Sportivo presso la Lega Professionisti Serie Cper quanto di sua competenza. Dispone restituirsi la tassa reclamo.TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COMUNICATO UFFICIALE N. 132/CGF DEL 28 FEBBARIO <strong>2008</strong>1) RICORSO DELLA S.S. LAZIO S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA INFLITTA, PER 2GIORNATE EFFETTIVE DI GARA, AL CALCIATORE FABBRI EMILIANO SEGUITO GARA CISCO CALCIOROMA/LAZIO DEL 3.2.<strong>2008</strong>(Delibera del Giudice Sportivo presso il Settore Giovanile e Scolastico – Com. Uff. n. 27 del 6.2.<strong>2008</strong>)149


La C.G.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell‘art. 37 comma 1 C.G.S., per omesso invio dei motivi di reclamo a seguito dipreannuncio con richiesta copia atti ufficiali il ricorso come sopra proposto dalla S.S. Lazio S.p.A. di Roma. Disponeincamerarsi la tassa reclamo.2) RICORSO DEL F.C. MESSINA PELORO S.R.L. AVVERSO LE SANZIONI INFLITTE, DELL‘AMMENDA DI € 400,00ALLA RECLAMANTE E DELL‘INIBIZIONE FINO AL 30.6.<strong>2008</strong> AL SIG. BONSIGNORE MARIO, SEGUITO GARACAMPIONATO NAZIONALE PROFESSIONISTI ALLIEVI MESSINA/BARI DEL 10.2.<strong>2008</strong>(Delibera del Giudice Sportivo presso il Settore Giovanile e Scolastico – Com. Uff. n. 28 del 12.2.<strong>2008</strong>)La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal F.C. Messina Peloro S.r.l. di Messina e dispone incamerarsi la tassareclamo.3) RICORSO DEL P.C.F. AOSTA CALCIO A CINQUE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CADONEGHEFUTSAL/AOSTA CALCIO A 5 DEL 12.1.<strong>2008</strong>(Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 461 del 14.2.<strong>2008</strong>)La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal P.C.F. Aosta Calcio a Cinque di Aosta e dispone incamerarsi la tassareclamo.4) RICORSO DEL F.C. INTERFIVE VIGEVANO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATEEFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALCIATORE GRANATA DANIELE SEGUITO GARA INTERFIVEVIGEVANO/FUTSAL SAN BIAGIO 1995(Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 454 del 13.2.<strong>2008</strong>)La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal F.C. Interfive Vigevano di Vigevano (Pavia) e dispone incamerarsi latassa reclamo.5) RICORSO DELL‘ A.C.F. AOSTA LE VIOLETTE AVVERSO LE SANZIONI DELLE SQUALIFICHE PER 2GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTE ALLE CALCIATRICI DESANDRE ELISA MARIA E NAUDIN ALICESEGUITO GARA AOSTA LE VIOLETTE/FRANCIACORTA DEL 10.02.<strong>2008</strong>(Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio Femminile – Com. Uff. n. 64 del 13.2.<strong>2008</strong>)La C.G.F respinge il ricorso come sopra proposto dall‘A.C.F. Aosta le Violette di Sarre (Aosta) e dispone incamerarsi la tassareclamo.TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COMUNICATO UFFICIALE N. 133/CGF DEL 29 FEBBARIO <strong>2008</strong>1) RICORSO DELLA PROCURA FEDERALE AVVERSO IL PROSCIOGLIMENTO DEL CALCIATORE BLASIMANUELE (TESSERATO ALL‘EPOCA FATTI F.C. JUVENTUS S.P.A. ATTUALMENTE TESSERATO S.S.C. NAPOLI)A SEGUITO DI PROPRIO DEFERIMENTO PER VIOLAZIONE DELL‘ART. 1, COMMA 1 C.G.S. ANCHE INRELAZIONE ALL‘ART. 92, COMMA 1 NOIF(Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 31/CDN del 14.2.<strong>2008</strong>)La C.G.F. in parziale accoglimento del reclamo come sopra proposto dalla Procura Federale, infligge al calciatore BlasiManuele la sanzione dell‘ammenda di € 5.000,00.2) CALCIO CATANIA AVVERSO LE SANZIONI DELL‘AMMENDA DI € 8.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE EAMMONIZIONE CON DIFFIDA ED AMMENDA DI € 5.000,00 AL SIG. PULVIRENTI ANTONINO SEGUITO GARACATANIA/INTERNAZIONALE DEL 10.2.<strong>2008</strong>(Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 185 dell‘11.02.<strong>2008</strong>)La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal Calcio Catania S.p.A. di Catania e dispone incamerarsi la tassa reclamo.3) VICENZA CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELL‘INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' IN SENOALLA F.I.G.C. A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NELL'AMBITOFEDERALE A TUTTO IL 3 MARZO <strong>2008</strong> ED AMMENDA DI € 4.000,00 INFLITTA AL SIG. VIGNONI SERGIOSEGUITO GARA VICENZA/CESENA DEL 16.02.<strong>2008</strong>(Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. N. 193 del 19.02.<strong>2008</strong>)La C.G.F. respinge il reclamo come sopra proposto dal Vicenza Calcio S.p.A. di Vicenza e dispone incamerarsi la tassareclamo.4) F.C. JUVENTUS S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARAINFLITTE AL CALCIATORE ZANETTI CRISTIANO SEGUITO GARA REGGINA/JUVENTUS DEL 23.2.<strong>2008</strong>(Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 197 del 24.2.<strong>2008</strong>)La C.G.F. in accoglimento del reclamo come sopra proposto dal F.C. Juventus S.p.A. di Torino, riduce la sanzione inflitta aduna giornata di gara. Dispone restituirsi la tassa reclamo.TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COMUNICATO UFFICIALE N. 134/CGF DEL 6 MARZO <strong>2008</strong>150


1) RICORSO DELLA U.S. CREMONESE S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GAREEFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE PERTICONE ROMANO SEGUITO GARA CITTADELLA/CREMONESEDEL 24.2.<strong>2008</strong>(Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 139/C del 26.2.<strong>2008</strong>)La C.G.F. respinge il reclamo come sopra proposto dall‘U.S. Cremonese S.p.A. di Cremona e dispone incamerarsi la tassareclamo.2) RICORSO DELLA U.S. CREMONESE S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GAREEFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE FIETTA GIOVANNI SEGUITO GARA CITTADELLA/CREMONESE DEL24.2.<strong>2008</strong>(Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 139/C del 26.2.<strong>2008</strong>)La C.G.F. respinge il reclamo come sopra proposto dall‘U.S. Cremonese S.p.A. di Cremona e dispone incamerarsi la tassareclamo.3) RICORSO DELLA SOC. GELA CALCIO S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATEEFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALCIATORE D‘AIELLO ROCCO, SEGUITO GARA CELANO O./GELA DEL17.2.<strong>2008</strong>(Delibera del Giudice sportivo presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 134/C del 19.2.<strong>2008</strong>)La C.G.F respinge il reclamo come sopra proposto dalla società Gela Calcio S.p.A. di Gela (Caltanisetta) e dispone incamerarsila tassa reclamo.4) RICORSO DEL GALLIPOLI CALCIO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GIORNATEEFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALCIATORE LO MONACO MASSIMO SEGUITO GARASANGIOVANNESE/GALLIPOLI DEL 17.02.<strong>2008</strong>(Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 134/C del 19.2.<strong>2008</strong>)La C.G.F. respinge il reclamo come sopra proposto dalla società Gallipoli Calcio S.r.l. di Leveranno (Lecce) e disponeincamerarsi la tassa reclamo.5) RICORSO DEL GIULIANOVA CALCIO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GAREEFFETTIVE AL CALCIATORE PAPONETTI LUCA SEGUITO GARA TERAMO/GIULIANOVA DEL 24.2.<strong>2008</strong>(Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 139/C del 26.2.<strong>2008</strong>)La C.G.F. respinge il reclamo come sopra proposto dal Giulianova Calcio S.r.l. di Giulianova dispone incamerarsi la tassareclamo.6) RICORSO DEL SIG. BARBA VINCENZO AVVERSO LA SANZIONE DELL‘INIBIZIONE FINO A TUTTOL‘11.3.<strong>2008</strong> INFLITTAGLI SEGUITO GARA GALLIPOLI/LUCCHESE DEL 24.2.<strong>2008</strong>(Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n.- 139/C del 26.2.<strong>2008</strong>)La C.G.F. respinge il reclamo come sopra proposto dal signor Barba Vincenzo e dispone incamerarsi la tassa reclamo.TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COMUNICATO UFFICIALE N. 135/CGF DEL 06 MARZO <strong>2008</strong> INRIFERIMENTO ALLE MOTIVAZIONI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 112/CGF – RIUNIONEDEL 13 FEBBRAIO <strong>2008</strong>1. RICORSO DELLA S.P. GROTTAMMARE 1899 AI SENSI DEGLI ARTT. 31 E 37 C.G.S. AVVERSO LA DECISIONEADOTTATA DAL GIUDICE SPORTIVO L.N.D. IN ORDINE ALLA GARA LUCO CANISTRO-GROTTAMMARE DEL9.9.<strong>2007</strong>.(Del. G.S. Com. Uff. n. 28 del 3.10.<strong>2007</strong>).FATTO 1 - Il Giudice Sportivo nella seduta del 2 ottobre <strong>2007</strong>, in merito alla gara del 9 settembre <strong>2007</strong> tra Luco Canistro-Grottammare, del Campionato di Serie D, prendeva in esame un reclamo proposto dalla società Grottammare. La societàGrottammare chiedeva che fosse applicata alla Luco Canistro la sanzione della perdita della gara con il punteggio di 0-3 o, insubordine, che fosse ordinata la ripetizione della stessa. A sostegno del reclamo la società Grottammare deduceva che,malgrado il Comitato Interregionale, con Comunicato Ufficiale del 7 settembre <strong>2007</strong>, avesse disposto che fosse disputata aporte chiuse la gara, questa si era invece disputata a porte aperte, avendo, prima dell'inizio della gara, il DirigenteAccompagnatore della squadra ospitante comunicato alla Società ospitata, all'Arbitro ed al Commissario di Campo che ilSindaco del Comune di Luco dei Marsi, proprietario dell'impianto, aveva autorizzato lo svolgimento della gara a porte aperte.Secondo la società reclamante la Luco Canistro aveva strumentalizzato una ordinanza del Sindaco, che in alcun mododisponeva che la gara si disputasse a porte aperte, con ciò venendo meno ai principi di lealtà e correttezza di cui all'art. 1,comma primo, seconda parte del C.G.S.. In ogni caso, deduceva la reclamante che, in presenza di un errore tecnico dell'Arbitrocomunque dovrebbe essere disposta la ripetizione della gara. La società Luco Canistro con le proprie controdeduzioni rilevavache l'Ordinanza del Sindaco era stata tempestivamente trasmessa alla società avversaria il giorno precedente alla disputa dellagara e che la stessa era stata consegnata al Commissario di Campo prima dell'inizio della gara. 2. Il Giudice Sportivo, nella sua151


pronuncia, deduceva al riguardo quanto segue. In primo luogo, sottolineava che l'Ordinanza del Sindaco del Comune di Lucodei Marsi si limitava ad ordinare la "utilizzazione" dello Stadio comunale per le partire in programma il 9 e il 15 settembre<strong>2007</strong> avuto riguardo alla sussistenza delle condizioni di sicurezza dell'impianto. Ma non è tale circostanza che rilevava nellaspecie; in realtà, osservava il Giudice Sportivo, la partita era stata disputata a porte aperte e la circostanza non ha influito sulregolare svolgimento della gara dovendosi una gara considerare regolare quando realizza lo scopo che le è proprio anche inpresenza di fatti o situazioni che, pur riflettendosi sul suo svolgimento, non influiscono sulla sua sostanziale regolarità. Nédagli atti, assume il Giudice Sportivo, emerge la prova della strumentalizzazione del provvedimento sindacale da parte dellasocietà ospitante e, quindi, la violazione dei princìpi di lealtà e correttezza di cui all'art. 1, comma primo, seconda parte delC.G.S.. Risulta, infatti, che copia dell'Ordinanza del Sindaco era stata trasmessa sia al Comitato Interregionale sia alla societàavversaria il giorno precedente la disputa della gara. Poiché la disposizione del Comitato Interregionale, secondo cui la garaavrebbe dovuto disputarsi a porte chiuse, era stata dettata dalla mancata acquisizione della definitiva agibilità dello stadiorilasciata dalla Commissione Provinciale di Vigilanza sui Pubblici Spettacoli, è lecito ritenere che il provvedimento delSindaco, con cui si autorizzava la utilizzazione dello stadio, in quanto, presenti nello stesso, le condizioni di sicurezza e diagibilità, sia stato - prima dell'inizio della gara - da tutti gli interessati (entrambe le società, i rispettivi Dirigenti, l'Ufficiale digara, il Commissario di Campo) interpretato nel senso che la gara poteva disputarsi "regolarmente" e cioè a porte aperte, e checomunque il provvedimento del Sindaco era idoneo a superare la disposizione del Comitato Interregionale. Il fatto che lasocietà Grottammare non abbia depositato alcuna riserva scritta prima dell'inizio della gara - a detta del Giudice Sportivo -induce legittimamente a ritenere che i suoi Dirigenti non consideravano la gara sin dall'inizio irregolare. Le considerazioniinnanzi esposte non valgono però ad escludere la responsabilità della Luco Canistro conseguente alla violazione dell'art. 1,comma primo del C.G.S., nella parte in cui questo dispone che "le società sono tenute all'osservanza degli atti federali". Per lainosservanza del Comunicato del Comitato Interregionale del 7 settembre <strong>2007</strong>, il Giudice Sportivo riteneva doversi applicarela sanzione di cui all'art. 18, comma 1, lett. g) del C.G.S. nella misura dell'ammenda di € 2.000 con diffida. 3 - Avverso taledecisione ha proposto ricorso la S.P. Grottammare 1899 con il patrocinio dell'Avv. Andrea Galli. Le diffuse argomentazionidedotte nel ricorso possono sintetizzarsi nel modo che segue: a) è pacifico che l'ordinanza sindacale di cui trattasi nondisponeva la disputa della gara a porte aperte; b) tale semplice circostanza pone in evidenza la irregolarità dell'evento ecomunque la erroneità del ragionamento del Giudice Sportivo che considera il fatto come irrilevante ai fini della valutazionedella vicenda; c) non appaiono idonei a vanificare l'apprezzamento sulla irregolarità della gara il rilievo che la società ospitanteavrebbe trasmesso alla società Grottammare l'Ordinanza del Sindaco e che, a suo dire, tutti gli operatori avrebbero interpretatol'ordinanza come idonea a superare la disposizione del Comitato Interregionale; d) in ogni caso la società Grottammare pur nonavendo avanzato riserve prima della gara, ha formulato riserva subito dopo la gara; e) in definitiva conferma la correttezzadell'assunto del reclamante la circostanza che le successive due gare non si sono svolte a Luco dei Marsi. In virtù delle esposteconsiderazioni, la reclamante Grottammare rassegna le conclusioni che seguono: a) accertato che la disputa della gara LucoCanistro-Grottammare del 9 settembre <strong>2007</strong> a porte aperte ha influito sul regolare svolgimento della partita e/o sulla regolaritàdel Campionato, ovvero, in subordine, accertata l'illiceità, e comunque la contrarietà ai principi sanciti dall'art. 1 del C.G.S.,del comportamento posto in essere in occasione della medesima gara dalla società ASD Luco Canistro srl, annullare e/oriformare la decisione resa dal Giudice Sportivo del Comitato Interregionale di Serie D della LND-FIGC con Com.Uff. n. 28del 6 ottobre <strong>2007</strong> e disporre a carico di quest'ultima, la sanzione della perdita a tavolino per 0-3, ed ogni altra sanzioneaccessoria, ritenuta di giustizia, in relazione al grado dell'elemento psicologico che sarà accertato; b) (in via subordinata)l'On.le Corte di Giustizia Federale dovrà, accertato che la ASD Luco Canistro srl ha violato l'ordine impartito dal ComitatoInterregionale di disputare la gara L.Canistro- Grottammare del 9 settembre <strong>2007</strong> a porte chiuse, annullare e/o riformare ladecisione resa dal Giudice Sportivo del Comitato Interregionale di Serie D della LND-FIGC con C.U. n. 28 del 6 ottobre <strong>2007</strong>e disporre a carico della società Canistro la sanzione della perdita a tavolino per 0-3, ed ogni altra sanzione accessoria ritenutadi giustizia, in relazione al grado dell'elemento psicologico che sarà accertato; c) (in via ulteriormente subordinata), accertata lasussistenza di un errore tecnico arbitrale, annullare e/o riformare la decisione resa dal Giudice Sportivo del ComitatoInterregionale della Serie D della LND-FIGC con C.U. n. 28 del 6.10.<strong>2007</strong> e ordinare la ripetizione della Gara, con ogni altroprovvedimento ritenuto consequenziale; Ha depositato diffusa memoria l'A.S.D. Luco Canistro s.r.l., con la qualesostanzialmente si conforta la tesi esposta dal Giudice Sportivo; dalla A.S.D. Luco Canistro s.r.l. è stata anche avanzatarichiesta di revoca della sanzione dell'ammenda di € 2.000,00. DIRITTO 1. La Corte di Giustizia Federale è dell‘avviso che ilreclamo della società Grottammare non meriti accoglimento. 2. Va evidenziato in punto di fatto che l‘ordinanza del sindaco diLuco dei Marsi si limita a disporre ―che l‘impianto dello stadio comunale può essere utilizzato per le partite in programma…‖.Risulta dunque evidente che la ―interpretazione‖, che ne ha dato la società calcistica, e secondo cui l‘ordinanza avrebbeimposto l‘apertura al pubblico, è palesemente infondata e appare anzi - contrariamente a quanto ritenuto dal Giudice Sportivo -volutamente strumentale alla elusione del Comunicato del Comitato Interregionale che tale apertura vietava. 3. Si ritienetuttavia che la disputa della gara con presenza di pubblico non costituisca una irregolarità tecnica che ai sensi del comma 1dell‘art. 17 C.G.S., comporta automaticamente la sanzione della perdita della gara stessa. Piuttosto si tratta di uno di quei―fatti‖, previsti dal successivo comma 4 ―che per la loro natura non sono valutabili con criteri esclusivamente tecnici‖ in ordineai quali ―spetta agli organi della giustizia <strong>sportiva</strong> stabilire se e in quale misura abbiano avuto influenza sulla regolarità dellosvolgimento della gara‖. Non si ritiene peraltro che nel caso di specie tale influenza vi sia stata. Pertanto la richiesta avanzatadal ricorrente di applicazione di una delle sanzioni di cui allo stesso comma (perdita della gara o sua ripetizione) non puòessere accolta. 4. In relazione a quanto osservato sub 1., rimane da valutare il comportamento dei dirigenti della società LucoCanistro e a tal fine si dispone la rimessione degli atti alla Procura Federale per i provvedimenti di competenza. 5. La richiestadi revoca dell'ammenda avanzata dalla Luco Canistro è da dichiararsi inammissibile in quanto non contemplato tale strumento152


dal Codice di Giustizia Sportiva. P.Q.M. La Corte di Giustizia Federale rigetta il ricorso e rimette gli atti alla Procura Federaleper gli accertamenti di competenza. Ordina l‘incameramento della relativa tassa2. RICORSO PER REVOCAZIONE PROPOSTO DALL‘U.S.A. S. CATERINA AI SENSI ART. 39 C.G.S. AVVERSODECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE PRESSO C.R. MARCHE RELATIVI ADEPISODI DI AGGRESSIONE ALL‘ARBITRO NELLA GARA S.CATERINA/U.MANDOLESI CALCIO DEL 23.12.<strong>2007</strong>(Delibera Comm. Disc. Terr. C.R. Marche, Com Uff. n. 85 del 18.1.<strong>2008</strong>).Con rituale atto 25-29/01/<strong>2008</strong> la U.S.A. Santa Caterina ha proposto ricorso per revocazione ex art. 39, comma 1, lett. b), c),d), e) del C.G.S. e per revisione ex art. 39 comma 2 C.G.S. avverso la decisione della Commissione Disciplinare Territorialepresso il C.R. Marche – L.N.D., pubblicata sul C.U. n. 85 del 18/01/<strong>2008</strong>, relativamente ad episodi di aggressione all‘arbitrodella gara U.S.A. Santa Caterina/U. Mandolesi Calcio del 23/12/<strong>2008</strong>, valida per il Campionato di 3a Ctg. – Girone I, disputataa Fermo. Con i motivi scritti la ricorrente ha rilevato che quanto riferito dall‘arbitro nel suo referto non aveva trovato riscontronegli atti di indagine penale ―in essere presso la Procura della Repubblica di Fermo‖, dei quali, non avendone ancora ladisponibilità, riteneva necessaria l‘acquisizione unitamente a copia degli atti del procedimento disciplinare innanzi alla C.D.Territoriale. Richiedeva, quindi, l‘annullamento della decisione impugnata al fine di permettere la valutazione di tali nuovielementi di prova. Alla seduta del 13/02/<strong>2008</strong> compariva davanti alla Corte di Giustizia Federale – Sezioni Unite - il difensoredella ricorrente il quale illustrava quanto dedotto nei motivi scritti insistendo per il loro accoglimento. Ciò premesso, il Giudicedella revocazione deve verificare, in via pregiudiziale, se ricorrano una o più condizioni tassativamente indicate dalla norma aifini della ammissibilità del ricorso stesso. Nel caso di specie appare chiaro e inequivocabile che non ricorre alcuna dellecondizioni previste dall‘art. 39, comma 1, lett. b), c), d), e) richiamate dalla ricorrente. Né, in sede di revocazione, è consentitoa questa Corte di Giustizia Federale il riesame del reclamo già proposto alla C.D. Territoriale, quale organo disciplinare disecondo e ultimo grado, dichiarato inammissibile per tardività, ex art. 46, comma 4, del C.G.S., della sua presentazione.P.Q.M. La Corte di Giustizia Federale dichiara inammissibile il ricorso e ordina l‘incameramento della relativa tassa.3. RICORSO DELLA SOCIETÀ ASD U.S. ALTO ASTICO E POSINA IN DATA 23.1.<strong>2008</strong> AVVERSO LA DECISIONEDELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE PRESSO IL COMITATO REGIONALE VENETORELATIVA ALLA DECLARATORIA DI INAMMISSIBILITÀ DEL GRAVAME PRESENTATO(Delibera Comm. Disc. Terr. C.R. Veneto, Com. Uff. n.31 del 17.1.<strong>2008</strong>).Con reclamo 23-28/01/<strong>2008</strong> l‘A.S.D. U.S. Alto Astico e Posina, partecipante al Campionato di Calcio a Cinque femminile,Serie ―B‖, Girone ―A‖, ha impugnato la decisione della Commissione Disciplinare Territoriale presso il C.R. Veneto,pubblicata sul C.U. n.31 del 17/01/<strong>2008</strong>, relativa alla declaratoria di inammissibilità del gravame proposto per la violazione deldisposto di cui all‘art. 33, comma 5, C.G.S., non risultando allegata l‘attestazione di avvenuto invio di copia del reclamo allasocietà controparte. Con i motivi scritti, erroneamente inviati alla Commissione Disciplinare Nazionale e da questa, con nota04/02/<strong>2008</strong>, trasmessi a questa Corte di Giustizia Federale, la Società ricorrente allegava l‘originale della documentazioneattestante la spedizione, avvenuta il 08/01/<strong>2008</strong>, alla controinteressata e chiedeva il riesame del ricorso. Alla seduta del13/0/<strong>2008</strong> fissata dalla Corte di Giustizia Federale – Sezioni Unite, nessuno è comparso per la Società ricorrente. Osserva,preliminarmente, questa Corte di Giustizia Federale che il ricorso è inammissibile sotto il profilo che, ex art. 33, comma 9,C.G.S., ―le irregolarità procedurali che rendano inammissibile il reclamo non possono essere sanate con i reclami‖ o ricorsi,come nel caso di specie, ―in successiva istanza‖. P.Q.M. La Corte di Giustizia Federale dichiara inammissibile il ricorso eordina l‘incameramento della relativa tassa.4. RICORSO DELLA SOCIETA‘ U.S. FOLGORE DEL 10.1.<strong>2008</strong> AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONEDISCIPLINARE TERRITORIALE DEL COMITATO REGIONALE LOMBARDIA RELATIVA ALLA DECLARATORIADI INAMMISSIBILITA‘ DEL GRAVAME PROPOSTO(Del. Comm. Disc. Terr. C.R. Lombardia, Com. Uff. n. 26 del 8.1.<strong>2008</strong>).Con atto 10-16/01/<strong>2008</strong>, erroneamente inviato alla Commissione Disciplinare Nazionale e da questa poi trasmesso a questaCorte di Giustizia Federale con successiva nota del 28/01/<strong>2008</strong>, la U.S. Folgore, partecipante al Campionato ctg. JunioresRegionale – Fascia B – Girone G, ha impugnato la decisione della Commissione Disciplinare Territoriale del C.R. Lombardia,pubblicata sul C.U. n. 26 del 08/01/<strong>2008</strong>, relativa alla declaratoria di inammissibilità del gravame proposto. Con i motivi scrittila ricorrente ha riferito che, aderendo alla richiesta 22/12/<strong>2007</strong> inviata dalla C.D. Territoriale a mezzo fax, aveva trasmesso,con fax del 23 successivo, copia della documentazione attestante l‘invio del reclamo alla società controinteressata; fax,peraltro, non pervenuto per ―errore di comunicazione‖ di cui si era avveduta solo dopo avere preso atto della decisione dideclaratoria di inammissibilità della C.D. Territoriale di cui sopra. Chiedeva, pertanto, un riesame degli atti del il ripristino delrisultato di 3-5 acquisito sul campo al termine della gara del Campionato Juniores Regionale ―B‖ – Girone ―G‖Assago/Folgore disputata il 08/12/<strong>2007</strong>. Alla seduta del 13/02/<strong>2008</strong> fissata dalla Corte di Giustizia Federale – Sezioni Unite,nessuno è comparso per la società ricorrente. Osserva, preliminarmente, questa Corte di Giustizia Federale che il ricorso èinammissibile sotto il profilo che, ex art. 33, comma 9, C.G.S., ―le irregolarità procedurali che rendono inammissibile ilreclamo non possono essere sanate con i reclami‖ o ricorsi, come nel caso di specie, ―in successiva istanza‖. P.Q.M. La Cortedi Giustizia Federale dichiara inammissibile il ricorso e ordina l‘incameramento della relativa tassa.TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COMUNICATO UFFICIALE N. 136/CGF DEL 7 MARZO <strong>2008</strong>153


1) RICORSO DELL‘ A.S.D. VIRTUS MONTECASTELLI AVVERSO DECISIONI MERITO GARA VIRTUSMONTECASTELLI/VIRTUS GUALDO CALCIO ASD DEL 9.1.<strong>2008</strong>(Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 478 del 20.2.<strong>2008</strong>)La C.G.F respinge il reclamo come sopra proposto dall‘A.S.D. Virtus Montecastelli di Umbertine (Perugia) e disponel‘incameramento della tassa reclamo.2) RICORSO DELL‘ A.S. PALEXTRA FANO CALCIO A 5 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL30.04.<strong>2008</strong> INFLITTA CALCIATORE EVERTON SARTORI SEGUITO GARA PALESTRA FANO CALCIO A5/MONTESILVANO CALCIO A 5 DEL 16.02.<strong>2008</strong>(Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 478 del 20.02.<strong>2008</strong>)La C.G.F respinge il reclamo come sopra proposto dall‘A.S. Palestra Fano Calcio a 5 di Fano (Pesaro) e disponel‘incameramento della tassa reclamo.3) RICORSO DELL‘ A.S. CALCIO A CINQUE MARTINA AVVERSO LA SANZIONE INFLITTA PER 3 GAREEFFETTIVE AI CALCIATORI BIANCO ALEXANDRE E FORSSETTO ACHETE ARTHUR SEGUITO GARA AZZURRICONVERSANO/CALCIO A CINQUE MARTINA DEL 16.2.<strong>2008</strong>(Delibera del Giudice sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 478 del 20.2.<strong>2008</strong>)La C.G.F respinge il reclamo come sopra proposto dall‘A.S. Calcio a Cinque Martina di Martina Franca (Taranto) e disponel‘incameramento della tassa reclamo.TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COMUNICATO UFFICIALE N. 137/CGF DEL 7 MARZO <strong>2008</strong>1) RICORSO DELL‘ A.C. BOCA SAN LAZZARO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELL‘AMMENDA DI € 1.500,00INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA BOCA S. LAZZARO/MONTICHIARI DEL 10.2.<strong>2008</strong>(Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n., 82 del 23.3.<strong>2008</strong>)La C.G.F in parziale accoglimento del reclamo come sopra proposto dall‘A.C. Boca San Lazzaro S.r.l. di San Lazzaro diSavena (Bologna) ridetermina la sanzione inflitta in € 1.000,00. Dispone restituirsi la tassa reclamo.2) RICORSO DELL‘ A.G. NOCERINA 1910 S.R.L. AVVERSO LE SANZIONI INFLITTE: SQUALIFICA PER 3 GAREEFFETTIVE AL CALCIATORE GANJE ENRICO MBONDE; SQUALIFICA PER 2 GARE EFFETTIVE ALCALCIATORE COCUZZA SALVATORE, SEGUITO GARA IPPOGRIFO SARNO/NOCERINA DEL 24.2.<strong>2008</strong>(Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 88 del 27.2.<strong>2008</strong>)La C.G.F respinge il reclamo come sopra proposto dall‘A.G. Nocerina 1910 S.r.l. di Nocerina Inferiore (Salerno). Disponeincamerarsi la tassa reclamo.3) RICORSO DELLA S.S.D. GELBISON CILENTOVALLO AVVERSO LE SANZIONI: AMMENDA DI E 3.000,00 ALLARECLAMANTE; INIBIZIONE PER 3 GARE EFFETTIVE AL SIG. MAINENTI CARMINE; SQUALIFICA PER 2 GAREEFFETTIVE AL SIG. TAMBASCO CONTABIA; SQUALIFICA PER 2 GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE REAFELICE, INFLITTE SEGUITO GARA GELBISON CILENTO/F. COSENZA DEL 24.2.<strong>2008</strong>(Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 88 del 27.2.<strong>2008</strong>)La C.G.F respinge il reclamo come sopra proposto dalla S.S.D. Gelbison Cilentovallo di Vallo della Lucania (Salerno) edispone incamerarsi la tassa reclamo.TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COMUNICATO UFFICIALE N. 138/CGF DEL 13 MARZO <strong>2008</strong>1) RICORSO DELL‘A.C.D. FEMMINILE VIRTUS ROMAGNA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINOAL 30.11.<strong>2008</strong> INFLITTA AL SIG. BATTILANI IVANO SEGUITO GARA FEMMINILE VIRUS ROMAGNA/PICENUMCALCIO FEMMINILE DEL 24.2.<strong>2008</strong>(Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio Femminile – Com. Uff. n. 67 del 27.2.<strong>2008</strong>)La C.G.F in parziale accoglimento del reclamo come sopra proposto dall‘A.C.D. Femminile Virus Romagna di Torre Pedrera(Rimini), riduce la squalifica inflitta fino al 30.06.<strong>2008</strong>. Dispone restituirsi la tassa reclamo.2) RICORSO DELL‘A.S. DILETTANTISTICA REGALBUTO AVVERSO LE SANZIONI: AMMENDA DI € 1.200,00ALLA RECLAMANTE E OBBLIGO DI DISPUTARE LE PROSSIME 2 GARE CASALINGHE A PORTE CHIUSE;INIBIZIONE FINO AL 30.6.<strong>2008</strong> AL SIG. INTRAGUGLIELMO IVAN; SQUALIFICA PER 3 GARE EFFETTIVE AL SIG.SACCONE VINCENZO INFLITTE SEGUITO GARA DILETTANTISTICA REGALBUTO/AUGUSTA F.C. DEL24.2.<strong>2008</strong>(Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 490 del 27.2.<strong>2008</strong>)La C.G.F preso atto della rinuncia al reclamo come sopra proposto dall‘A.S. Dilettantistica Regalbuto di Regalbuto (Enna),dichiara estinto il procedimento. Dispone incamerarsi la tassa reclamo.TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COMUNICATO UFFICIALE N. 139/CGF DEL 13 MARZO <strong>2008</strong>154


1) RICORSO DELL‘ A.S. CISCO CALCIO ROMA S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE BOGDANOVIC DANIJEL SEGUITO GARA CISCOROMA/CASSINO DEL 24.2.<strong>2008</strong>(Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 139/C del 26.2.<strong>2008</strong>)La C.G.F. preso atto della rinuncia al reclamo come sopra proposto dall‘A.S. Cisco Calcio Roma S.r.l. di Roma, dichiaraestinto il procedimento. Dispone incamerarsi la tassa reclamo.2) RICORSO DELL‘ASSOCIAZIONE CALCIO MONOPOLI S.R.L. AVVERSO LE SANZIONI: DELLA SQUALIFICAPER 6 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL MEDICO SOCIALE DR. VINCENZO MUOLO E AMMENDADI € 2.000,00 ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA MONOPOLI/MARCIANISE DEL 10.2.<strong>2008</strong> (Delibera del GiudiceSportivo presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 130/C del 12.2.<strong>2008</strong>)La C.G.F. respinge il reclamo come sopra proposto dall‘Associazione Calcio Monopoli S.r.l. di Monopoli (Bari) e disponeincamerarsi la tassa reclamo.3) RICORSO DELLA SIG. BRAGLIA PIERO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 1 GARAEFFETTIVA INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA GALLIPOLI/LUCCHESE DEL 24.2.<strong>2008</strong>(Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 139/C del 26.2.<strong>2008</strong>)La C.G.F, preso atto della rinuncia al reclamo come sopra proposto dal signor Braglia Piero, dichiara estinto il procedimento.Dispone incamerarsi la tassa reclamo.4) RICORSO DEL SIG. PAGLIARI GIOVANNI AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GAREEFFETTIVE INFLITTAGLI SEGUITO GARA MONZA BRIANZA/FOLIGNO DEL 24.2.<strong>2008</strong>(Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 139/C del 26.2.<strong>2008</strong>)La C.G.F. respinge il reclamo come sopra proposto dal signor Pagliari Giovanni e dispone incamerarsi la tassa reclamo.TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COMUNICATO UFFICIALE N. 140/CGF DEL 14 MARZO <strong>2008</strong>1) Ricorso A.S. CISCO CALCIO ROMA S.r.l. avverso la sanzione della squalifica per 3 gare effettive inflitta al calciatore DiCanio Paolo seguito gara Cisco Calcio Roma /Benevento del 29.1.<strong>2008</strong>(Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 121/C del 29.1.<strong>2008</strong>)RESPINTO2) Ricorso S.S.C. VENEZIA avverso la sanzione della squalifica per 2 gare effettive inflitta al Sig. D‘Adderio Fulvio seguitogara Sassuolo/Venezia del 3.2.<strong>2008</strong>(Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 125/C del 4.2.<strong>2008</strong>)RESPINTO3) Ricorso TERNANA CALCIO S.p.A. avverso le sanzioni: inibizione per mesi 6 al Sig. Pesce Giuliano; penalizzazione di1 punto in classifica generale da scontarsi nella corrente <strong>Stagione</strong> Sportiva e ammenda di € 50.000,00 alla reclamante; inflitte aseguito di deferimento del Procuratore Federale per le violazioni rispettivamente ascritte dell‘art. 1 C.G.S. anche in relazioneall‘art. 91, comma 2 delle N.O.I.F. e 2, comma 4 del previgente C.G.S., oggi 4, comma 2 C.G.S.(Delibera PARZIALMENTE ACCOLTO, e, per l‘effetto, annulla la sanzione della penalizzazione di 1 punto in classificainflitta alla reclamante. Conferma nel resto. della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 23/CDN del 10.1.<strong>2008</strong>)4) Ricorso S.S. CAVESE 1919 S.R.L. avverso le sanzioni inflitte: squalifica per due gare effettive ai calciatori PetrazzuoloAmedeo e Sorrentino Tonino; ammenda di € 10.000,00 con diffida alla reclamante seguito gara Verona/Cavese del 3.2.<strong>2008</strong>(Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 125/C del 4.2.<strong>2008</strong>)INAMMISIBILE per intervenuta rinuncia al reclamo per la posizione del calciatore Sorrentino Tonino. RESPINTO nel resto5) Ricorso S.S. MANFREDONIA CALCIO S.r.l. avverso la sanzione dell‘ammenda di € 20.000,00 inflitta alla reclamante aseguito di deferimento del Procuratore Federale per violazione dell‘art. 11 C.G.S. vigente all‘epoca dei fatti oggi trasfusonell‘art. 14 C.G.S.(Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 25/CDN del 18.1.<strong>2008</strong>)ACCOLTO, e, per l‘effetto, riduce la sanzione dell‘ammenda ad € 10,000,00TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COMUNICATO UFFICIALE N. 141/CGF DEL 14 MARZO <strong>2008</strong>1) RICORSO DELL‘ ASD FC BASSANO ROMANO AVVERSO LA SANZIONE DELL‘AMMENDA DI € 1.500,00INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA BASSANO ROMANO/CASTELSARDO DEL 24.2.<strong>2008</strong>(Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 88 del 27.2.<strong>2008</strong>)155


La C.G.F dichiara inammissibile ai sensi dell‘art. 37, comma 1 lett. a), C.G.S., per tardivo invio dei motivi di reclamo a seguitodi preannuncio con richiesta di copia degli atti ufficiali, il reclamo come sopra proposto dall‘ASD FC Bassano Romano diBassano Romano (Tivoli). Dispone l‘incameramento della tassa reclamo.2) RICORSO DEL G.S. ARRONE CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA INFLITTA AL SIG.BORRELLO ROBERTO PER DUE GARE EFFETTIVE(Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 93 del 5.3.<strong>2008</strong>)La C.G.F respinge il reclamo come sopra proposto dal G.S. Arrone Calcio di Arrone (Terni) e dispone l‘incameramento dellatassa reclamo.3) RICORSO DELL‘ A.S.D. CAMPOBELLO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GAREEFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE ELAMRAOUI SAMI SEGUITO GARA CAMPOBELLO/CASTROVILLARIDEL 2.03.<strong>2008</strong>(Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 93 del 5.3.<strong>2008</strong>)La C.G.F respinge il reclamo come sopra proposto dall‘A.S.D. Campobello di Campobello di Ma zara (Trapani) e disponel‘incameramento della tassa reclamo.4) RICORSO DELL‘ U.S. SANREMESE CALCIO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA SANREMESE/SAVONA DEL20.01.<strong>2008</strong>(Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 88 del 27.02.<strong>2008</strong>)La C.G.F respinge il reclamo come sopra proposto dall‘U.S. Sanremese Calcio di Sanremo (Imola) e rimette gli atti allaProcura Federale per quanto di competenza. Dispone l‘incameramento della tassa reclamo.5) RICORSO DEL CALCIATORE GALASSI LORENZO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GAREEFFETTIVE INFLITTEGLI SEGUITO GARA VERRUCCHIO/CARPI DEL 2.3.<strong>2008</strong>(Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. 93 del 5.3.<strong>2008</strong>)La C.G.F respinge il reclamo come sopra proposto dal calciatore Galassi Lorenzo e dispone l‘incameramento della tassareclamo.TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COMUNICATO UFFICIALE N. 142/CGF DEL 18 MARZO <strong>2008</strong>1) RECLAMO CON PROCEDIMENTO D‘URGENZA DELL‘EMPOLI F.B.C. S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLASQUALIFICA PER 3 GIORNATE DI GARA EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE SAUDATI LUCA SEGUITOGARA ATALANTA/EMPOLI DEL 16.3.<strong>2008</strong> A SEGUITO DI SEGNALAZIONE DEL PROCURATORE FEDERALE, EXART. 35, COMMA 1.3 DEL C.G.S.(DELIBERA DEL GIUDICE SPORTIVO PRESSO LA LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – COM. UFF. N. 218 DEL17.3.<strong>2008</strong>)La C.G.F. dichiara ammissibile il reclamo e lo respinge nel merito, dispone l‘addebito della tassa reclamo.TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COMUNICATO UFFICIALE N. 143/CGF DEL 19 MARZO <strong>2008</strong>1) RICORSO DEL BISCEGLIE CALCIO A CINQUE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GAREEFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE LEITE EDENILSON SEGUITO GARA REGGIO CALCIO A 5/BISCEGLIECALCIO A CINQUE DELL‘8.3.<strong>2008</strong>(Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 520 del 10.3.<strong>2008</strong>)La C.G.F., respinge il reclamo come sopra proposto dal Bisceglie Calcio a Cinque di Bisceglie (Bari) e dispone incamerarsi latassa reclamo.2) RICORSO DEL F.C. REGGIO CALCIO A 5 AVVERSO LE SANZIONI: AMMENDA DI € 1.000,00 ALLARECLAMANTE; SQUALIFICA PER 3 GARE EFFETTIVE AL SIG. MOLLUSO GIUSEPPE; SQUALIFICA PER 3 GAREEFFETTIVE AL CALCIATORE ROCHA VAGNER JOSE, INFLITTE SEGUITO GARA REGGIO CALCIO A5/BISCEGLIE CALCIO A/5 DELL‘8.3.<strong>2008</strong>(Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 520 del 10.3.<strong>2008</strong>)La C.G.F. in parziale riforma del reclamo come sopra proposto dal F.C. Reggio Calcio a Cinque di Reggio Calabria,ridetermina la sanzione inflitta al sig. Molluso Giuseppe in 4 giornate di gara. Conferma nel resto la delibera impugnata.Dispone incamerarsi la tassa reclamo.3) RECLAMO DELL‘A.S.D. LAGHI AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GARE EFFETTIVEINFLITTA ALLA CALCIATRICE BROTTO ARIANNA SEGUITO GARA LAGHI/TRASAGHIS DEL 2.3.<strong>2008</strong>(Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio Femminile – Com. Uff. n. 73 dell‘11.3.<strong>2008</strong>)La C.G.F., in parziale accoglimento del reclamo come sopra proposto dall‘A.S.D. Laghi di Tezze Sul Brenta (Vicenza), riducela sanzione inflitta a 2 giornate di squalifica. Dispone restituirsi la tassa reclamo.156


TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COMUNICATO UFFICIALE N. 144/CGF DEL 20 MARZO <strong>2008</strong>1) RICORSO DEL CALCIATORE VOLPARA EMANUELE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3GARE EFFETTIVE INFLITTAGLI SEGUITO GARA POGGIBONSI/CARRARESE DEL 9.3.<strong>2008</strong>(Delibera del Giudice Sportivo presso la LegaProfessionisti Serie C – Com. Uff. n. 149/C dell‘11.3.<strong>2008</strong>)La C.G.F., in parziale accoglimento del reclamo come sopra proposto dal Sig. Volpara Emanuele, riduce ad 1 giornata lasanzione della squalifica inflitta. Dispone restituirsi la tassa reclamo.2) RICORSO DELLA F.C. ESPERIA VIAREGGIO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE BARSOTTI SAMUELE E DELL‘AMMENDA DI € 1.500,00 ALLARECLAMANTE INFLITTE SEGUITO GARA BELLARIA IGEA M./VIAREGGIO DEL 9.3.<strong>2008</strong>(Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 149/C dell‘11.3.<strong>2008</strong>)La C.G.F., respinge il reclamo come sopra proposto dalla F.C. Esperia Viareggio S.r.l. di Viareggio (LU). Dispone incamerarsila tassa reclamo.3) RECLAMO DELLA CELANO F.C. OLIMPIA S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GAREEFFETTIVE INFLITTA AL SIG. MODICA GIACOMO SEGUITO GARA CELANO O./VAL DI SANGRO DEL 9.3.<strong>2008</strong>(Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 149/C dell‘11.3.<strong>2008</strong>)La C.G.F. respinge il reclamo come sopra proposto dalla Celano F.C. Olimpia S.r.l. di Celano (L‘Aquila). Dispone incamerarsila tassa reclamo.TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COMUNICATO UFFICIALE N. 145/CGF DEL 20 MARZO <strong>2008</strong>1) RECLAMO CON PROCEDIMENTO D‘URGENZA DEL BRESCIA CALCIO S.P.A. AVVERSO LA SANZIONEDELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTE AL CALCIATORE STANKEVICIUSMARIUS SEGUITO SEGNALAZIONE EX ART. 35, COMMA 1.3 DEL C.G.S. DEL PROCURATORE FEDERALE,SEGUITO GARA BRESCIA/LECCE DEL 18.3.<strong>2008</strong>(Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 220 del 19.3.<strong>2008</strong>)La C.G.F. respinge il reclamo come sopra proposto dalla Società Brescia Calcio S.p.A. di Brescia e dispone incamerarsi latassa reclamo.TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COMUNICATO UFFICIALE N. 146/CGF DEL 25 MARZO <strong>2008</strong>ORDINANZA1) RICORSO DEL SIG. NAPPI MARCO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA INFLITTAGLI FINO AL21.4.<strong>2008</strong> A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL‘ART. 1,COMMA 1 E 8 DEL C.G.S. E DEGLI ARTT., 35 E 38, COMMA 3 DEL REGOLAMENTO DEL SETTORE TECNICO(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Settore Tecnico della F.I.G.C. – Com. Uff. n. 83 del 21.2.<strong>2008</strong>)La C.G.F., rinvia, su istanza di parte, al 4.4.<strong>2008</strong> ore 14,30 il reclamo come sopra proposto dal signor Nappi Marco.2) RICORSO DEL SIG. GALIA ROBERTO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 30.6.<strong>2008</strong>INFLITTAGLI A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL‘ART. 1,COMMA 1 C.G.S.(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Settore Tecnico della F.I.G.C. – Com. Uff. n. 83 del 21.2.<strong>2008</strong>)La C.G.F. in accoglimento del reclamo come sopra proposto dal signor Galia Roberto, proscioglie l‘incolpato perchél‘addebito non sussiste. Dispone restituirsi la tassa reclamo.TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COMUNICATO UFFICIALE N. 147/CGF DEL 26 MARZO <strong>2008</strong>1) RICORSO DELL‘ ASD FC BASSANO ROMANO AVVERSO LE SANZIONI: SQUALIFICA PER 8 GAREEFFETTIVE AL CALCIATORE CALVANESE LUCIANO; SQUALIFICA PER 5 GARE EFFETTIVE AI CALCIATORIBECCHETTI ANDREA, MINA FRANCESCO E PELLICCIONI VALENTINO; SQUALIFICA PER 3 GARE EFFETTIVEAL CALCIATORE VERRENGIA ANGELO NICOLAS, INFLITTE SEGUITO GARA CAMPIONATO NAZIONALEJUNIORES BASSANO ROMANO/QUARTO DELL‘1.3.<strong>2008</strong>(Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 58 del 5.3.<strong>2008</strong>)La C.G.F respinge il reclamo come sopra proposto dall‘ASD FC Bassano Romano di Bassano Romano (Tivoli) e disponeincamerarsi la tassa reclamo.157


2) RICORSO DEL CALCIO MONTEBELLUNA S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GAREEFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE MORONI DANIELE SEGUITO GARA MONTEBELLUNA/SACILESE DEL9.3.<strong>2008</strong>(Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 96 del 12.3.<strong>2008</strong>)La C.G.F respinge il reclamo come sopra proposto dal Calcio Montebelluna S.r.l. di Montebelluna (Tivoli) e disponeincamerarsi la tassa reclamo.3) RICORSO DEL MONTEVARCHI C.A. 1902 S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GAREEFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE PAGANO MICHELE SEGUITO GARA CECINA/MONTEVARCHI DEL9.3.<strong>2008</strong>(Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 96 del 12.3.<strong>2008</strong>)La C.G.F respinge il reclamo come sopra proposto dal Montevarchi C.A. 1902 S.r.l. di Montevarchi (Arezzo) e disponeincamerarsi la tassa reclamo.TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COMUNICATO UFFICIALE N. 148/CGF DEL 26 MARZO <strong>2008</strong>1. RECLAMO DEL SIG. DURO PANFILO DEL 18.1.<strong>2008</strong> AVVERSO LE DECISIONI DELLA COMMISSIONEDISCIPLINARE TERRITORIALE PRESSO IL COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA RELATIVA ALLAINIBIZIONE FINO AL 18.11.2012(Del. Comm. Disc. Terr. C.R. E.R. Com. Uff. n. 28 del 16.1.<strong>2008</strong>).La Corte di Giustizia Federale dichiara la inammissibilità del ricorso.2. RICORSO DEL CALCIATORE ANDREA COLABRARO DEL 24.1.<strong>2008</strong> AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICESPORTIVO PRESSO LA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI CATANZARO RELATIVA ALLA SQUALIFICA FINO AL20.11.<strong>2008</strong>(Del. G.S. presso D.P. di Catanzaro Com. Uff. n. 38 del 27.11.<strong>2007</strong>)La Corte di Giustizia Federale dichiara la inammissibilità del ricorso e ordina l‘incameramento della relativa tassa.3. RICORSO DELL‘ A.S.D. CARINI DEL 4.2.<strong>2008</strong> AVVERSO LE DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARETERRITORIALE PRESSO IL COMITATO REGIONALE SICILIA ADOTTATE IN MERITO ALLA GARA A.S.D.CARINIAKRAGAS DEL 16.12.<strong>2007</strong>(Del. Comm. Disc. Terr. C.R. Sicilia Com. Uff. n. 34 del 16.1.<strong>2008</strong>).La Corte di Giustizia Federale dichiara la inammissibilità del ricorso e ordina l‘incameramento della relativa tassa.4. RICORSO DEL SIG. LEUCHI UBALDO DELL‘11.2.<strong>2008</strong> AVVERSO LE DECISIONI DELLA COMMISSIONEDISCIPLINARE TERRITORIALE PRESSO IL COMITATO REGIONALE LOMBARDIA RELATIVA ALLA INIBIZIONEFINO AL 22.11.2010(Del. Comm. Disc. Terr. C.R. Lombardia Com. Uff. n. 22 del 31.1.<strong>2008</strong>).La Corte di Giustizia Federale dichiara la inammissibilità del ricorso e ordina l‘incameramento della relativa tassa.5. RICORSO DELLA SOCIETA‘ U.S. VIRTUS ISPICA DELL‘11.2.<strong>2008</strong> AVVERSO LE DECISIONI DELLACOMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE PRESSO IL COMITATO REGIONALE SICILIA RELATIVAMENTEALLA GARA VIRTUS ISPICAPOZZALLO(Del. Comm. Disc. Terr. C.R. Sicilia Com. Uff. n. 37 del 30.1.<strong>2008</strong>).La Corte di Giustizia Federale dichiara la inammissibilità del ricorso e ordina l‘incameramento della relativa tassa.6. RICORSO DELLA SOCIETA‘ A.S.D. SPORTING TERRANOVA DEL 9.2.<strong>2008</strong> AVVERSO LE DECISIONI DELCOLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA L.N.D. RELATIVAMENTE ALLA CONTROVERSIA CON L‘ALLENATORECARLO MARINI(Del. C.A. della L.N.D. Com. Uff. n. 3 del 1.12.<strong>2007</strong>).La Corte di Giustizia Federale dichiara inammissibile il ricorso per inappellabilità del lodo emesso dal Collegio Arbitrale.7. RICORSO DELL‘A.S.D. FUTSAL RMA PIANURA AI SENSI DELL‘ART. 37, COMMA 1, LETT. a), C.G.S.,AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO DELLA DIVISIONE CALCIO A CINQUE CHE HADICHIARATO INAMMISSIBILE IL RICORSO AVVERSO LA POSIZIONE IRREGOLARE DI UN CALCIATOREDELLA A.S.D. CITTÀ DI GRAGNANO CALCIO A CINQUE.(Delibera Giudice Sportivo Comm. Uff. n. 261 del 12.12.<strong>2007</strong>).La Corte di Giustizia Federale accoglie il ricorso e, ai sensi dell‘art. 37, comma 4, C.G.S., rimette gli atti al Giudice Sportivo.Ordina la restituzione della tassa versata per il ricorso.158


8. RICORSO AI SENSI DELL‘ ART. 37, COMMA 1, lett b), STATUTO F.I.G.C. DELL‘ASSOCIATO BRUNO DI COLAAVVERSO LA SANZIONE DELL‘INIBIZIONE FINO AL 29.2.<strong>2008</strong> INFLITTA DALLA COMMISSIONEDISCIPLINARE NAZIONALE A SEGUITO DEL DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE(Delibera C.D.N. C.U. n. 31/CDN del 14 febbraio <strong>2008</strong>).La Corte di Giustizia Federale accoglie il ricorso e per l‘effetto annulla la sanzione della inibizione irrogata dal giudice diprimo grado. Ordina la restituzione della tassa versata per il ricorso.9. RICORSO AI SENSI DELL‘ ART. 37, COMMA 1, lett a), C.G.S. DELLA SOCIETA‘ CAGLIARI CALCIO 1920AVVERSO LA SANZIONE DI TRE PUNTI DI PENALIZZAZIONE ED AMMENDA DI EURO 20.000 E DEL DOTT.MASSIMO CELLINO AVVERSO L‘INIBIZIONE DI ANNI UNO ED AMMENDA DI EURO 10.000 INFLITTE DALLACOMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE A SEGUITO DEL DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE(Delibera C.D.N. C.U. n. 34/CDN del 29 febbraio <strong>2008</strong>).La Corte di Giustizia Federale accoglie il ricorso e per l‘effetto annulla le sanzioni inflitte.Ordina la restituzione della tassa.TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COMUNICATO UFFICIALE N. 149/CGF DEL 28 MARZO <strong>2008</strong>1) RICORSO DELL‘ A.S. CREVOLESE A.S.D. AVVERSO DECISIONI MERITO GARA VARZESE/CREVOLESE DEL30.1.<strong>2008</strong>(Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Piemonte Valle d‘Aosta - Com. Uff. n. 36del 28.2.<strong>2008</strong>7)La C.G.F., dichiara inammissibile il reclamo come sopra proposto dall‘A.S. Crevolese A.S.D. di Masera (Verbano CusioOssola) e dispone l‘incameramento della tassa reclamo.2) RICORSO DEL C.F. VILLAPUTZU AVVERSO LE SANZIONI: INIBIZIONE FINO AL 31.12.<strong>2008</strong> ALLA SIG.RAMELONI MICHELA; SQUALIFICA FINO AL 31.10.<strong>2008</strong> ALLA CALCIATRICE CUCCU CLAUDIA; SQUALIFICA PER11 GARE EFFETTIVE ALLA CALCIATRICE LEPORI ROMINA; SQUALIFICA PER 3 GARE EFFETTIVE ALLACALCIATRICE DI FLUMERI MAURA, INFLITTE SEGUITO GARA F.C. VILLAPUTZU/ATLETICO ORISTANO DEL2.3.<strong>2008</strong>(Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio Femminile – Com. Uff. n. 73 dell‘11.3.<strong>2008</strong>)La C.G.F. in parziale accoglimento del reclamo come sopra proposto dal C.F. Villaputzu di Villaputzu (Cagliari) riduce:- la squalifica della calciatrice Cuccu Claudia fino al 30.9.<strong>2008</strong>;- la squalifica della calciatrice Lepori Romina a 9 giornate di gara effettive.Conferma nel resto. Dispone restituirsi la tassa reclamo.3) RICORSO DEL F.C. CALCIO ACRI AVVERSO DECISIONI MERITO GARA USC CORIGLIANO/CALCIO ACRIDEL 27.1.<strong>2008</strong>(Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria – Com. Uff. n. 110 del 4.3.<strong>2008</strong>)-La C.G.F. dichiara inammissibile il reclamo come sopra proposto dal F.C. Calcio Acri di Acri (Cosenza) e disponel‘incameramento della tassa reclamo.4) RICORSO DELLA S.S.D. CENTOBUCHI CALCIO AVVERSO LE SANZIONI: SQUALIFICA PER 3 GAREEFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE FILIPPONI DANIELE: AMMENDA DI € 800,00 ALLA RECLAMANTE,INFLITTE SEGUITO GARA CAMPIONATO NAZIONALE ALLIEVI PROFESSIONISTI TOLENTINO/CENTOBUCHIDEL 9.3.<strong>2008</strong>(Delibera del Giudice Sportivo presso il Settore Giovanile e Scolastico – Com. Uff. n. 32 dell‘11.3.<strong>2008</strong>)La C.G.F. respinge il reclamo come sopra proposto dalla S.S.D. Centobuchi Calcio di Monteprandone (Ascoli Piceno) edispone l‘incameramento della tassa reclamo.5) RICORSO CON PROCEDIMENTO D‘URGENZA DELL‘A.S.D. DOMOCONFORT LECCE AVVERSO LASANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GARE EFFETTIVE INFLITTA ALLA CALCIATRICE D‘AMICO SERENASEGUITO GARA ACMEI BARI C.F./DOMOCONFORT LECCE DEL 16.3.<strong>2008</strong>(Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio Femminile – Com. Uff. n. 77 del 26.3.<strong>2008</strong>)La C.G.F. respinge il reclamo con procedimento d‘urgenza come sopra proposto dall‘A.S.D. Domoconfort Lecce di Cavallino(Lecce) e dispone l‘incameramento della tassa reclamo.6) RICORSO DELLA TERNANA CALCIO S.P.A. AVVERSO LE SANZIONI: SQUALIFICA FINO AL 14.04.<strong>2008</strong> SIG.ALBERTO PIANTONI ALLENATORE TERNANA; SQUALIFICA PER 4 GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE LUCAOLIVIERI; SQUALIFICA PER 3 GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE ANDREA PROVENZANO; SQUALIFICA PER 4GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE MORENO AGOSTINI, SQUALIFICA PER 3 GARE EFFETTIVE ALCALCIATORE LEONARDO CIANFRUGLIA INFLITTE SEGUITO GARA CAMPIONATO ALLIEVI NAZIONALITERNANA/PERUGIA DEL 16.03.<strong>2008</strong>(Delibera del Giudice Sportivo presso Settore Giovanile e Scolastico – Com. Uff. n. 33 del 18.03.<strong>2008</strong>)159


La C.G.F. respinge il reclamo come sopra proposto dalla Ternana Calcio S.p.A. di Terni e dispone l‘incameramento della tassareclamo.7) RICORSO DELLA POL. FABIO POLIDORO ANGOLANA GIGIOTTO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CUSANCONA/POL. FABIO POLIDORO ANGOLANA GIGIOTTO DEL 16.02.<strong>2008</strong>(Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 532 del 13.3.<strong>2008</strong>)La C.G.F. respinge il reclamo come sopra proposto dalla Pol. Fabio Polidoro Angolana Gigiotto di Chieti Scalo (Chieti) edispone l‘incameramento della tassa reclamo.ORDINANZA ISTRUTTORIA8) RICORSO DELL‘ A.C.F. MILAN AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CAMPIONATO NAZIONALEPRIMAVERA A.C.F. MILAN/FIAMMAMONZA DILETTANTE DEL 24.2.<strong>2008</strong>(Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio Femminile – Com. Uff. n. 74 del 13.3.<strong>2008</strong>)La C.G.F. ritenutane la necessità dispone che l‘arbitro chiarisca: se il campo SNAM 2 fosse in condizioni tali da non renderloidoneo alla disputa della gara; se fosse conforme alle disposizioni regolamentari e a quale distanza si trovasse dal campoSNAM 1. Rinvia la trattazione al 4.4.<strong>2008</strong> alle ore 14:30.TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COMUNICATO UFFICIALE N. 150/CGF DEL 28 MARZO <strong>2008</strong>1) RECLAMO DEL CALCIO CATANIA S.P.A. AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CATANIA/INTERNAZIONALEDEL 10.2.<strong>2008</strong>(Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 209 del 5.3.<strong>2008</strong>)La C.G.F. dichiara inammissibile ai sensi degli artt. 33, comma 12 e 37, comma 1 C.G.S., il reclamo come sopra proposto dallaSocietà Calcio Catania S.p.A. di Catania e dispone incamerarsi la tassa reclamo.2) RECLAMO DEL CALCIATORE SUCCI DAVIDE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTAGLI SEGUITO GARA TRIESTINA/RAVENNA DEL 15.3.<strong>2008</strong>(Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 217 del 16.3.<strong>2008</strong>)La C.G.F. respinge il reclamo come sopra proposto dal Sig. Succi Davide e dispone incamerarsi la tassa reclamo.3) RECLAMO DELL‘A.C. MANTOVA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATEEFFETTIVE DI GARE INFLITTE AL CALCIATORE FIORE STEFANO SEGUITO GARA GROSSETO/MANTOVA DEL18.03.<strong>2008</strong>(Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 220 del 19.3.<strong>2008</strong>)La C.G.F. in parziale accoglimento del reclamo come sopra proposto dall‘A.C. Mantova di Mantova riduce la sanzione dellasqualifica ad 1 giornata ed all‘ammenda di € 5.000,00. Dispone restituirsi la tassa reclamo.TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COMUNICATO UFFICIALE N. 151/CGF DEL 03 APRILE <strong>2008</strong>1) RICORSO DELL‘ A.S. NOICATTARO CALCIO S.R.L. AVVERSO LE SANZIONI: PENALIZZAZIONE DI PUNTI 3IN CLASSIFICA DA SCONTARSI NEL TORNEO BERRETTI DELLA CORRENTE STAGIONE SPORTIVA <strong>2007</strong>/<strong>2008</strong> EINIBIZIONE PER MESI 3 AL SIG. BOFFOLI ANDREA INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELPROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1, COMMA 1 C.G.S. IN RELAZIONE AGLI ARTT. 7,COMMA 1 E 16 DELLO STATUTO FEDERALE, 46, COMMA 6 E 4, COMMA 2 C.G.S.(Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com.Uff. n. 32/CDN del 22.2.<strong>2008</strong>)La C.G.F., dichiara inammissibile, ai sensi dell‘art. 37, comma 1 C.G.S., per omesso invio dei motivi di reclamo allacontroparte Procura Federale, il reclamo come sopra proposto dall‘A.S. Noicattaro Calcio S.r.l. di Noicattaro (Bari). Disponel‘incameramento della tassa reclamo.2) RICORSO DEL NOVARA CALCIO S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELL‘INIBIZIONE FINO AL 1.4.<strong>2008</strong>INFLITTA AL SIG. RECCHI ANTONIO SEGUITO GARA NOVARA/MONZA DEL 9.3.<strong>2008</strong>(Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 149/C dell‘11.3.<strong>2008</strong>)La C.G.F., dichiara inammissibile, ai sensi dell‘art. 37, comma 1 C.G.S., per omesso invio dei motivi di reclamo a seguito dipreannuncio con richiesta di copia degli atti ufficiali, il reclamo come sopra proposto dal Novara Calcio S.p.A. di Novara.Dispone l‘incameramento della tassa reclamo.3) RECLAMO DELLA MANFREDONIA CALCIO S.R.L. AVVERSO LE SANZIONI: INIBIZIONE FINO AL 22.4.<strong>2008</strong>AL SIG. RICCARDI ANGELO; AMMENDA DI € 5.000,00 ALLA RECLAMANTE, INFLITTE SEGUITO GARAMANFREDONIA/CITTADELLA DEL 22.3.<strong>2008</strong>(Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 161/C del 25.3.<strong>2008</strong>)160


La C.G.F. respinge il reclamo come sopra proposto dalla Manfredonia Calcio S.r.l. di Manfredonia (Foggia) e disponel‘incameramento della tassa reclamo.4) RECLAMO DEL POTENZA SPORT CLUB S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALCIATORE DE CESARE CIRO SEGUITO GARALUCCHESE/POTENZA DEL 22.3.<strong>2008</strong>(Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 161/C del 25.3.<strong>2008</strong>)La C.G.F. respinge il reclamo come sopra proposto dal Potenza Sport Club S.r.l. di Potenza e dispone l‘incameramento dellatassa reclamo.TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COMUNICATO UFFICIALE N. 152/CGF DEL 04 APRILE <strong>2008</strong>1) RECLAMO DEL PARMA F.C. S.P.A. AVVERSO LE SANZIONI: • AMMENDA DI € 6.000,00 ―PER AVERE I SUOISOSTENITORI, NEL CORSO DELLA GARA, LANCIATO DUE FUMOGENI NEL PROPRIO SETTORE‖; • AMMENDADI € 5.000,00 ―A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA PER IL COMPORTAMENTO DEL PROPRIOPRESIDENTE‖, INFLITTE ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA PARMA/PALERMO DEL 19.3.<strong>2008</strong>(Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 221 del 20.3.<strong>2008</strong>)La C.G.F. accoglie il reclamo limitatamente all‘ammenda di € 6.000,00 annullando la sanzione. Dispone restituirsi la tassareclamo.2) RECLAMO DEL SIG. GHIRARDI TOMMASO AVVERSO LA SANZIONE DELL‘AMMONIZIONE CON DIFFIDAED AMMENDA DI € 5.000,00 INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA PARMA/PALERMO DEL 19.3.<strong>2008</strong>(Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 221 del 20.3.<strong>2008</strong>)La C.G.F. preso atto della rinuncia al reclamo come sopra proposto dal signor Ghirardi Tommaso, dichiara estinto ilprocedimento. Dispone incamerarsi la tassa reclamo.3) RECLAMO DELL‘A.C. CESENA S.P.A. AVVERSO LE SANZIONI: • AMMENDA DI € 10.000,00 ―PER AVERIMPEDITO, AL TERMINE DELLA GARA, L‘INGRESSO NEI LOCALI ADIBITI AGLI SPOGLIATOI DI NUMEROSEPERSONE NON AUTORIZZATE, UNA DELLE QUALI CONTESTAVA PLATEALMENTE L‘OPERATO ARBITRALECON ESPRESSIONI INGIURIOSE‖; • AMMENDA DI € 4.000,00 ―PER AVERE SUOI SOSTENITORI, AL 30° DELSECONDO TEMPO, LANCIATO SUL TERRENO DI GIUOCO UNA BOTTIGLIETTA IN PLASTICA; ENTITÀ DELLASANZIONE ATTENUATA EX ART. 13 COMMA 1 LETTERE B) ED E) E COMMA 2 C.G.S. PER AVERE LA SOCIETÀCONCRETAMENTE OPERATO CON LE FORZE DELL‘ORDINE A FINI PREVENTIVI; RECIDIVA‖; • SQUALIFICAPER DUE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA AL SIG. TREOSSI FIORENZO; INFLITTE SEGUITO GARACESENA/ASCOLI DEL 21.3.<strong>2008</strong>(Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti - Com. Uff. n. 225 del 25.3.<strong>2008</strong>)La C.G.F. respinge il reclamo come sopra proposto dall‘A.C. Cesena S.p.A. di Cesena e dispone incamerarsi la tassa reclamo.4) RECLAMO DELL‘ U.S. LECCE S.p.A. AVVERSO LA SANZIONE DELL‘AMMENDA DI € 4.000,00 INFLITTAALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA LECCE/RIMINI DEL 21.3.<strong>2008</strong> (Delibera del Giudice Sportivo presso la LegaNazionale Professionisti – Com. Uff. n. 225 del 25.3.<strong>2008</strong>)La C.G.F. respinge il reclamo come sopra proposto dall‘U.S. Lecce S.p.A. di Lecce e dispone l‘incameramento della tassareclamo.TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COMUNICATO UFFICIALE N. 153/CGF DEL 04 APRILE <strong>2008</strong>1) RICORSO DEL SIG. NAPPI MARCO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA INFLITTAGLI FINO AL21.4.<strong>2008</strong> A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL‘ART. 1,COMMA 1 E 8 DEL C.G.S. E DEGLI ARTT., 35 E 38, COMMA 3 DEL REGOLAMENTO DEL SETTORE TECNICO(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Settore Tecnico della F.I.G.C. – Com. Uff. n. 83 del 21.2.<strong>2008</strong>)La C.G.F., preso atto della rinuncia al reclamo come sopra proposto dal signor Nappi Marco, dichiara estinto il procedimento.Dispone incamerarsi la tassa reclamo.2) RICORSO DELL‘ A.C.F. PORTO S. ELPIDIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GAREINFLITTA ALLA CALCIATRICE GALLETTI LAURA SEGUITO GARA PORTO S. ELPIDIO/ATLETICO ORTONA2004 DEL 16.3.<strong>2008</strong>(Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio Femminile – Com. Uff. n. 77 del 26.3.<strong>2008</strong>)La C.G.F., respinge il reclamo come sopra proposto dall‘A.C.F. Porto S. Elpidio di Porto S. Elpidio (Ascoli Piceno) e disponeincamerarsi la tassa reclamo.3) RICORSO DELL‘ A.S.D. CALCIO FEMMINILE ACESE AVVERSO LE SANZIONI: INIBIZIONE FINO AL 30.1.2009AL SIG. NASTASI GREGORIO; SQUALIFICA FINO AL 31.12.<strong>2008</strong> AI SIGNORI CAMIGLIA SEBASTIANO E161


GURRISI SALVATORE; SQUALIFICA FINO AL 27.2.2010 ALLA CALCIATRICE GUERREGGIANTE MARILENA,AMMENDA DI € 1.000,00 CON DIFFIDA ALLA RECLAMANTE, INFLITTE SEGUITO GARA CALCIO FEMMINILEACESE/DOMINA NEAPOLIS ACERRANA DEL 24.2.<strong>2008</strong>(Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio Femminile – Com. Uff. n. 67 del 27.2.<strong>2008</strong>)La C.G.F. in parziale accoglimento del reclamo come sopra proposto dall‘A.S.D. Calcio Femminile Acese di Aci San‘Antonio(Catania) riduce: - la sanzione dell‘inibizione inflitta al Sig. Nastasi Gregorio a tutto il 30.9.<strong>2008</strong>: - la sanzione della squalificainflitta ai Sigg. Camiglia Sebastiano e Gurrisi Salvatore a tutto il 31.7.<strong>2008</strong>; - la sanzione della squalifica inflitta alla calciatriceGuerreggiante Marilena a tutto il 31.1.2009. Conferma nel resto.Dispone restituirsi la tassa reclamo.4) RICORSO DELL‘ A.C.F. MILAN AVVERSO DECISIONI MERITO GARA A.C.F. MILAN/FIAMMAMONZADILETTANTE DEL 24.2.<strong>2008</strong>(Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio Femminile – Com. Uff. n. 74 del 13.3.<strong>2008</strong>)La C.G.F. accoglie il reclamo come sopra proposto dall‘A.C.F. Milan di Milano e, per l‘effetto, annulla la sanzione inflitta edispone la ripetizione della gara ex art. 17, comma 4 lett. c) C.G.S.. Dispone restituirsi la tassa reclamo.5) RICORSO DELL‘ A.C.F.D. VENEZIA 1984 AVVERSO DECISIONI MERITO GARE:1) BARCON/VENEZIA DEL 09.02.<strong>2008</strong>;2) CHIASIELLIS/VENEZIA DEL 14.10.07;3) VENEZIA/BARCON DEL 20.10.<strong>2007</strong>4) VENEZIA/MESTRE DEL 27.10.<strong>2007</strong>;5) TRASAGHIS/VENEZIA DEL 3.11.<strong>2007</strong>;6) VENEZIA/PRO FARRA DEL 10.11.<strong>2007</strong>;7) G. TAVAGNACCO/VENEZIA DEL 18.11.<strong>2007</strong>8) VENEZIA/V. VENETO DEL 24.11.<strong>2007</strong>9) GORDIGE/VENEZIA DEL 01.12.<strong>2007</strong>;10) VENEZIA/BELLUNO DEL 8.12.<strong>2007</strong>11) LIBERTAS PASIANO/VENEZIA DEL 19.1.<strong>2008</strong>12) VENEZIA/G. CAMPAGNA DEL 26.1.<strong>2008</strong>13) VENEZIA/CHIASIELLIS DEL 2.2.<strong>2008</strong>,(Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio Femminile – Com. Uff. n. 74 del 13.3.<strong>2008</strong>)La C.G.F. in parziale accoglimento del reclamo come sopra proposto dall‘A.C.F.D. Venezia di Mestre (Venezia), annulla lesanzioni relative a tutte le gare ad eccezione della gara Barcon/Venezia 1984 disputata il 9.2.<strong>2008</strong>. Dispone restituirsi la tassareclamo.TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COMUNICATO UFFICIALE N. 154/CGF DEL 08 APRILE <strong>2008</strong> INRIFERIMENTO ALLE MOTIVAZIONI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 148/CGF – RIUNIONEDEL 26 MARZO <strong>2008</strong>1. RECLAMO DEL SIG. DURO PANFILO DEL 18.1.<strong>2008</strong> AVVERSO LE DECISIONI DELLA COMMISSIONEDISCIPLINARE TERRITORIALE PRESSO IL COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA RELATIVA ALLAINIBIZIONE FINO AL 18.11.2012(Del. Comm. Disc. Terr. C.R.E.R. Com. Uff. n. 28 del 16.1.<strong>2008</strong>).Con reclamo 18.01.<strong>2008</strong> il Sig. Duro Panfilo, Vice Presidente della A.C. Ravenna Lidi, ha impugnato la decisione dellaCommissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Emilia Romagna (Com.Uff. n. 28 del 16.01.08), relativaalla inibizione fino al 18.11.2012. Con i motivi scritti, erroneamente inviati alla Commissione Disciplinare Nazionale e daquesta trasmessi alla Corte di Giustizia Federale, il reclamante ha contestato la rispondenza al vero di quanto contenuto nelreferto arbitrale concludendo per il suo proscioglimento. All‘udienza del 26/03/<strong>2008</strong>, davanti alla Corte di Giustizia Federale –Sezioni Unite, nessuno è comparso per il ricorrente. Osserva preliminarmente questa Corte che il reclamo è inammissibile exart. 31, comma 1, C.G.S., atteso che la C.G.F. adita è giudice di secondo grado avverso le decisioni dei Giudici SportiviNazionali e della Commissione Disciplinare Nazionale. P.Q.M. La Corte di Giustizia Federale dichiara la inammissibilità delricorso.2. RICORSO DEL CALCIATORE ANDREA COLABRARO DEL 24.1.<strong>2008</strong> AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICESPORTIVO PRESSO LA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI CATANZARO RELATIVA ALLA SQUALIFICA FINO AL20.11.<strong>2008</strong>(Del. G.S. presso D.P. di Catanzaro Com. Uff. n. 38 del 27.11.<strong>2007</strong>)Con ricorso 24.01.08 Colabraro Andrea, tesserato per la ―A.S.D. San Vito Calcio‖ di San Vito Ionio, partecipante alCampionato di 3a Categoria – girone ―G‖, ha proposto ricorso per revocazione ex art. 39 C.G.S. avverso la decisione delGiudice Sportivo. Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Catanzaro (Com.Uff. n. 38 del 27.11.<strong>2007</strong>) relativa allasqualifica per responsabilità oggettiva comminatagli fino al 20.11.<strong>2008</strong>. Con i motivi scritti il ricorrente, che in occasione delladisputa della gara di Campionato Casciolino/San Vito Calcio del 19.12.<strong>2007</strong> rivestiva la qualifica di Capitano, ha eccepito di162


avere successivamente accertato, a seguito di indagini da lui svolte, che il suo compagno di squadra che aveva, seppureinvolontariamente, colpito l‘arbitro, era stato Luca Giorgio, come emergeva da una sua dichiarazione scritta del 22.01.<strong>2008</strong>;chiedeva, pertanto, l‘annullamento della sanzione disciplinare inflittagli stante la sua estraneità ai fatti. Alla seduta del26/03/<strong>2008</strong>, davanti alla C.G.F. – Sezioni Unite, nessuno è comparso per il ricorrente. Ciò premesso, la Corte di GiustiziaFederale – Sezioni Unite – osserva che l‘organo investito della revocazione deve pronunciarsi, ex art. 39, comma 4, C.G.S.,pregiudizialmente sulla ammissibilità del ricorso. Nel caso di specie non appaiono sussistenti i presupposti tassativamenteprevisti ex art. 39, comma 1, C.G.S.. P.Q.M. La Corte di Giustizia Federale dichiara la inammissibilità del ricorso e ordinal‘incameramento della relativa tassa.3. RICORSO DELL‘ A.S.D. CARINI DEL 4.2.<strong>2008</strong> AVVERSO LE DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARETERRITORIALE PRESSO IL COMITATO REGIONALE SICILIA ADOTTATE IN MERITO ALLA GARA A.S.D.CARINIAKRAGAS DEL 16.12.<strong>2007</strong>(Del. Comm. Disc. Terr. C.R. Sicilia Com. Uff. n. 34 del 16.1.<strong>2008</strong>).Con reclamo 23.01.<strong>2008</strong> la A.S.D. Carini, partecipante al Campionato di Eccellenza – girone A, ha impugnato le decisionidella Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Sicilia adottate in merito alla gara A.S.D.Carini/Akragas del 16.12.<strong>2007</strong> (Com.Uff. n. 34 del 16.01.08). Con i motivi scritti la reclamante ha eccepito l‘omessamotivazione su un punto decisivo della controversia, l‘eccessiva onerosità e sproporzione delle sanzioni disciplinari adottate edha concluso per la riduzione delle stesse. All‘udienza del 26.03.<strong>2008</strong>, davanti alla Corte di Giustizia Federale – Sezioni Unite,nessuno è comparso per la reclamante. Osserva preliminarmente questa Corte che il reclamo è inammissibile ex art. 31, comma1, C.G.S., atteso che la stessa è Giudice di secondo grado avverso le decisioni dei Giudici Sportivi Nazionali e dellaCommissione Disciplinare Nazionale. P.Q.M. La Corte di Giustizia Federale dichiara la inammissibilità del ricorso e ordinal‘incameramento della relativa tassa.4. RICORSO DEL SIG. UBALDO LEUCHI DELL‘11.2.<strong>2008</strong> AVVERSO LE DECISIONI DELLA COMMISSIONEDISCIPLINARE TERRITORIALE PRESSO IL COMITATO REGIONALE LOMBARDIA RELATIVA ALLA INIBIZIONEFINO AL 22.11.2010 (Del. Comm. Disc. Terr. C.R. Lombardia Com. Uff. n. 22 del 31.1.<strong>2008</strong>)Fatto Il sig. Ubaldo Leuchi, con atto pervenuto in data 11 febbraio <strong>2008</strong>, ha proposto ricorso avverso la decisione dellaCommissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Lombardia della Lega Nazionale Dilettanti – C. U. n. 32(rectius: 22) del 31 gennaio <strong>2008</strong> – relativa alla gara Varano Calcio/Arnate, del 18 novembre <strong>2007</strong>, con la quale la sanzionedell‘inibizione a svolgere, per quattro anni, ogni attività in seno alla F.I.G.C. - inflittagli dal Giudice Sportivo, come daComunicato Ufficiale n. 13 del 22 novembre <strong>2008</strong> - è stata ridotta a tutto il 22 novembre 2010. La decisione gravata è fondatasul seguente motivo: ―non vi è alcun dubbio su una valutazione severa del comportamento del Leuchi, assolutamentebiasimevole e non accettabile. Preso atto del contenuto del certificato del medico del pronto soccorso, nel quale si legge si deduce la non particolare violenza dell‘azionedel tecnico‖. L‘appellante, con l‘atto di gravame, ha lamentato che ―non c‘e stata … nessuna volontarietà né tantomenointenzione di provocare danni fisici‖. In particolare, il ricorrente ha chiesto ―se non la revoca, almeno una cospicua riduzionedella pena‖. La Corte di Giustizia Federale - Sezione Unite - all‘udienza del 26 marzo <strong>2008</strong>, udita la relazione del componenteall‘uopo delegato ed il sig. Ubaldo Leuchi, appellante – il quale ha insistito per l‘accoglimento del gravame, dichiarando che lostesso deve essere inteso quale istanza di revocazione, ai sensi dell‘art. 39 C.G.S., – si è, quindi, riservata di decidere. Motivi Ilricorso è inammissibile in quanto il ricorrente ha adito la Corte di Giustizia Federale quale ―giudice di terzo grado‖, avversouna decisione emessa dalla Commissione Disciplinare Territoriale operante nell‘ambito dei Campionati della della LegaNazionale Dilettanti, organizzati dai Comitati Regionali, che, a sua volta, ha giudicato in funzione di ―giudice di secondaistanza‖. In altre parole, il ricorrente è stato giudicato in prima istanza dal Giudice sportivo territoriale presso il ComitatoRegionale Lombardia, e successivamente – avendo proposto gravame avverso tale delibera, ai sensi dell‘art. 30, comma 1,C.G.S., dalla Commissione Disciplinare Territoriale quale giudice di seconda (ed ultima) istanza. All‘uopo, occorre rilevareche l‘art. 31 del C.G.S. sancisce che ―la Corte di Giustizia Federale è giudice di secondo grado sui ricorsi presentati avverso ledecisioni dei Giudice Sportivi Nazionali e della Commissione Disciplinare Nazionale‖. Pertanto, non è ammesso un ulteriorericorso, in terzo grado, avverso le decisioni in appello rese dalle Commissioni disciplinari territoriali. Quand‘anche si potessequalificare il gravame proposto dal sig. Ubaldo Leuchi un ricorso per revocazione – come affermato in udienza dal ricorrente,il che appare certamente non consentito, alla luce della formulazione dell‘atto in data 11 febbraio <strong>2008</strong>, che non fa alcun cennoa tale strumento procedimentale - l‘azione non potrebbe trovare ingresso, perché non sussiste alcuno dei presupposti previstidall‘art. 39, comma 1, C.G.S.. In conclusione, quindi, il gravame proposto dal sig. Ubaldo Leuchi avverso la decisione dellaCommissione Disciplinare territoriale presso il Comitato Regionale della Lombardia della Lega Nazionale Dilettanti - C.U.n.22 del 31 gennaio <strong>2008</strong> - deve essere respinto per inammissibilità. P.Q.M. La Corte di Giustizia Federale dichiara lainammissibilità del ricorso e ordina l‘incameramento della relativa tassa.5. RICORSO DELLA SOCIETA‘ U.S. VIRTUS ISPICA DELL‘11.2.<strong>2008</strong> AVVERSO LE DECISIONI DELLACOMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE PRESSO IL COMITATO REGIONALE SICILIA RELATIVAMENTEALLA GARA VIRTUS ISPICAPOZZALLO(Del. Comm. Disc. Terr. C.R. Sicilia Com. Uff. n. 37 del 30.1.<strong>2008</strong>).Fatto La società U.S. Virtus Ispica, con atto in data 6 febbraio <strong>2008</strong>, ha proposto ricorso avverso la decisione dellaCommissione disciplinare territoriale presso il Comitato Regionale Sicilia – Com. Uff. n. 37 del 30 gennaio <strong>2008</strong> - relativa alla163


gara U.S. Virtus Ispica /A.S.D. Pozzallo, del 15 dicembre <strong>2007</strong>, con la quale, la sanzione della perdita della gara con ilpunteggio di 0-3, della squalifica del campo per tre gare e dell‘ammenda di euro 1.500,00 inflittale dal Giudice sportivoterritoriale, pubblicata nel Com.Uff. n. 31 del 19 dicembre <strong>2007</strong>, è stata ridotta alla sola perdita della gara con il punteggio di0-3, nonché all‘ammenda di euro 500,00. La decisione della C.D.T. gravata è fondata sul motivo così articolato: ―tutti gliincidenti accaduti … e la generale tensione che era chiaramente presente in campo e sugli spalti … non possono … essere postia carico della sola società ospitante‖ in quanto ―è … certo che il tentativo di aggressione avvenuto nei minuti finali della garanon è stato addebitato specificamente, per quanto all‘arbitro, ad appartenenti dell‘una o dell‘altra fazione di sostenitori‖. Ilricorrente, con l‘atto di gravame, ha lamentato la ―violazione di norme, l‘errata valutazione di fatti, l‘omessa valutazione dicircostanze decisive, la contraddittorietà di motivazione su punti decisivi, l‘erronea applicazione di norme del C.G.S.‖. Lasocietà ha trasmesso una nota illustrativa del gravame, per l‘udienza di discussione, pervenuta in data 26 marzo <strong>2008</strong>. La Cortedi Giustizia Federale - Sezione Unite - all‘udienza del 26 marzo <strong>2008</strong>, udita la relazione del componente all‘uopo delegato, siè, quindi, riservata di decidere. Motivi Il ricorso è inammissibile in quanto il ricorrente ha adito la Corte di Giustizia Federalequale ―giudice di terzo grado‖, avverso una decisione emessa dalla Commissione disciplinare territoriale operante nell‘ambitodei Campionati della Lega Nazionale Dilettanti, organizzati dai Comitati Regionali, che, a sua volta, ha giudicato in funzionedi ―giudice di seconda istanza‖. In altre parole, il ricorrente è stato giudicato in prima istanza dal Giudice sportivo territorialepresso il Comitato Regionale Sicilia, e successivamente – avendo proposto gravame avverso tale delibera, ai sensi dell‘art. 30,comma 1, C.G.S., dalla Commissione disciplinare territoriale quale giudice di seconda (ed ultima) istanza. All‘uopo, occorrerilevare che l‘art. 31 del C.G.S. sancisce che ―la Corte di Giustizia Federale è giudice di secondo grado sui ricorsi presentatiavverso le decisioni dei Giudice Sportivi Nazionali e della Commissione Disciplinare Nazionale‖. Pertanto, non è ammesso unulteriore ricorso, in terzo grado, avverso le decisioni in appello rese dalle Commissioni disciplinari territoriali. In conclusione,quindi, il ricorso proposto dalla Virus Ispica avverso la decisione della Commissione disciplinare territoriale presso il ComitatoRegionale Sicilia della Lega Nazionale Dilettanti - Com. Uff. n.37 del 30 gennaio <strong>2008</strong> - deve essere respinto perinammissibilità. P.Q.M. La Corte di Giustizia Federale dichiara la inammissibilità del ricorso e ordina l‘incameramento dellarelativa tassa.6. RICORSO DELLA SOCIETA‘ A.S.D. SPORTING TERRANOVA DEL 9.2.<strong>2008</strong> AVVERSO LE DECISIONI DELCOLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA L.N.D. RELATIVAMENTE ALLA CONTROVERSIA CON L‘ALLENATORECARLO MARINI(Del. Coll. Arb. della L.N.D. Com. Uff. n. 3 del 1.12.<strong>2007</strong>)Fatto La società A.S.D. Sporting Terranova, con atto spedito in data 9 febbraio <strong>2008</strong>, ha proposto ricorso avverso la decisionedel Collegio Arbitrale presso la Lega Nazionale Dilettanti, pubblicata nel C.U. n. 3 del 1° dicembre <strong>2007</strong>, con la quale è statofatto ―obbligo alla società Sporting Terranova, di pagare in favore del sig. Marini Carlo, la somma di € 4.000,00 oltre interessilegali a fare data dalla stipula del contratto e sino all‘effettivo soddisfo‖. La ricorrente, con l‘atto di gravame, ha lamentato dinon avere mai ricevuto ―l‘atto di avvio del procedimento che si è concluso con la delibera‖ impugnata con conseguente lesionedel ―diritto alla difesa‖ e che ―nessuna somma è dovuta all‘allenatore considerato che è stato squalificato per ben 195 giorniper sua colpa, provocando alla scrivente un ingente danno‖. La Corte di Giustizia Federale - Sezione Unite - all‘udienza del 26marzo <strong>2008</strong>, udita la relazione del componente all‘uopo delegato – si è, quindi, riservata di decidere. Motivi Il ricorso èinammissibile in quanto la decisione emessa dal Collegio Arbitrale presso la Lega Nazionale Dilettanti è inappellabile. Ilcontratto in data 20 settembre 2006, stipulato tra la A.S.D. Sporting Terranova ed il Sig. Carlo Marini, riporta in calcel‘accordo tra società della L.N.D. e allenatori, il quale, al patto 6, espressamente sancisce che ―qualsiasi controversia sollevatain merito all‘interpretazione ed esecuzione degli accordi sopra riportati sarà risolta dal Collegio Arbitrale istituito presso laLega Nazionale Dilettanti. La Società e l‘allenatore si danno reciproco atto che la pronuncia del Collegio Arbitrale saràconsiderata come diretta ed irrevocabile espressione della volontà delle parti‖. Tale formula induce a ritenere che il lodooggetto del presente giudizio ha natura di arbitrato irrituale, che – secondo la giurisprudenza consolidata della Corte diCassazione – consiste nell‘ ―affidare all'arbitro (o agli arbitri) la soluzione di controversie (insorte o che possano insorgere inrelazione a determinati rapporti giuridici) soltanto attraverso lo strumento negoziale, mediante una composizione amichevole oun negozio di accertamento riconducibile alla volontà delle parti stesse, le quali si impegnano a considerare la decisione degliarbitri come espressione della loro volontà‖ (Cass. civ., Sez. I, sent. 2 luglio <strong>2007</strong>, n.14972). La natura negoziale del lodo oggiimpugnato è indirettamente confermato anche dal disposto dell‘art. 34 dello Statuto della F.I.G.C., che, al comma 4, specificaquali sono gli ―organi della giustizia <strong>sportiva</strong>‖, tra cui non è annoverato alcun Collegio arbitrale, ed al successivo comma 10precisa che ―la Corte di giustizia federale è giudice di secondo grado sui ricorsi presentati avverso le decisioni dei Giudicisportivi nazionali e della Commissione disciplinare nazionale. Inoltre, la Corte di giustizia federale:a) giudica nei procedimenti per revisione e revocazione;b) su ricorso del Presidente federale, giudica sulle decisioni adottate dal Giudici sportivi nazionali o territoriali e dalleCommissioni disciplinari territoriali;c) su richiesta del Presidente federale, interpreta le norme statutarie e le altre norme federali, sempreché non si tratti diquestioni all‘esame degli Organi della giustizia <strong>sportiva</strong> o da essi già giudicate;d) su richiesta del Procuratore federale, giudica in ordine alla sussistenza dei requisiti di eleggibilità dei candidati alle carichefederali e alle incompatibilità dei dirigenti federali;e) esercita le altre competenze previste dalle norme federali‖.164


Appare evidente, quindi, che il Collegio Arbitrale de quo non costituisce un organo della giustizia <strong>sportiva</strong> e dirime lecontroversie tra società ed allenatori mediante uno strumento negoziale, non impugnabile innanzi a questa Corte di GiustiziaFederale.Ad ulteriore conferma di tale approdo, va sottolineato che l‘art. 94/ter, comma 13, N.O.I.F., dispone che ―il pagamento agliallenatori delle società della L.N.D. di somme, accertate con lodo emesso dal competente Collegio Arbitrale, deve essereeffettuato entro 30 giorni dalla comunicazione della decisione. Decorso inutilmente tale termine, si applica la sanzione di cuiall‘art. 7, comma 6 bis del Codice di Giustizia Sportiva. Persistendo la morosità della società per le decisioni del CollegioArbitrale pronunciate entro il 31 maggio, la società inadempiente non sarà ammessa al Campionato L.N.D. della stagionesuccessiva‖. Tale normativa conferma, quindi, che il negozio che disciplina il contenzioso tra società ed allenatore ha caratteredefinitivo, tanto da essere immediatamente applicabile. Inoltre, va sottolineato che l‘art. 8, comma 9, C.G.S. dispone che ―ilmancato pagamento, nel termine previsto dall‘art. 94 ter, comma 11, delle NOIF, delle somme accertate dalla Commissioneaccordi economici della Lega nazionale dilettanti (LND) o dalla Commissione vertenze economiche comporta l‘applicazione, acarico della società responsabile, della sanzione della penalizzazione di uno o più punti in classifica. La stessa sanzione siapplica in caso di mancato pagamento, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione del lodo, delle somme accertate dalCollegio arbitrale della LND per gli allenatori tesserati con società dilettantistiche‖. Dal complesso delle norme innanzirichiamate appare evidente che il lodo arbitrale de quo ha carattere negoziale e definitivo e, quindi, non è impugnabile davantia questa Corte di Giustizia Federale. Il ricorso proposto dalla A.S.D. Sporting Terranova avverso la decisione del CollegioArbitrale presso la Lega Nazionale Dilettanti, pubblicata nel Com.Uff. n.3 del 1 dicembre <strong>2007</strong>, non è suscettibile di appello.P.Q.M. La Corte di Giustizia Federale dichiara inammissibile il ricorso per inappellabilità del lodo emesso dal CollegioArbitrale.7. RICORSO AI SENSI DELL‘ ART. 37, COMMA 1, lett b), STATUTO F.I.G.C. DELL‘ASSOCIATO BRUNO DI COLAAVVERSO LA SANZIONE DELL‘INIBIZIONE FINO AL 29.2.<strong>2008</strong> INFLITTA DALLA COMMISSIONEDISCIPLINARE NAZIONALE A SEGUITO DEL DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE(Delibera C.D.N. Com. Uff. n. 31/CDN del 14 febbraio <strong>2008</strong>).Con provvedimento in data 29 novembre <strong>2007</strong> il Procuratore Federale deferiva alla Commissione Disciplinare Nazionale ilVice Presidente A.I.A. Sig. Bruno Di Cola. Assumeva il Procuratore Federale che in data 1 settembre <strong>2007</strong> presso l‘Hotel DeiMarsi di Avezzano si era svolto il raduno pre campionato degli arbitri abruzzesi di eccellenza e promozione. In tale occasioneil Di Cola incontrava i Presidenti delle otto sezioni arbitrali abruzzesi con i quali si intratteneva presso i locali dell‘Hotel DeiMarsi messi a disposizione per lo svolgimento del raduno. L‘argomento dell‘incontro sarebbe stato inerente le vicende del DiCola in seno alla F.I.G.C.. A quella data il Di Cola risultava gravato da provvedimento sanzionatorio di inibizione per novantagiorni inflitto a seguito del procedimento del Procuratore Federale (delibera C.A.F. Com. Uff. n. 58/C del 12.6.<strong>2007</strong>). Il Sig. DiCola, in sede di audizione, di fatto ha confermato le circostanze indicate, precisando peraltro che l‘incontro sarebbe avvenuto afine lavori e che aveva informato di ciò il Presidente dell‘A.I.A.. Riteneva il Procuratore Federale che la partecipazione del DiCola al raduno di cui sopra anche se a fine lavori, avesse contravvenuto a quanto previsto dall‘art. 19, comma 2, lett. b), CGSche stabilisce che la sanzione dell‘inibizione temporanea comporta ―il divieto di partecipare a qualsiasi attività di organifederali” e lett. d), C.G.S., che stabilisce che la sanzione dell‘inibizione temporanea comporta “il divieto a partecipare ariunione con tesserati F.I.G.C. (..)”; tale violazione è ulteriormente confermata dal disposto di cui all‘art. 22, comma 8, CGS.Rilevava infine la Procura che la qualifica del Di Cola e la sua posizione di soggetto inibito comportava, anche in applicazioneall‘art. 22, comma 8 del C.G.S., la sua soggezione alla potestà disciplinare degli organi della Giustizia Sportiva della F.I.G.C.Il Di Cola depositava una diffusa memoria difensiva con la quale contestava ogni addebito e comunque richiedeva di voleracquisire la testimonianza di vari soggetti; la deposizione di costoro infatti, avrebbe potuto evidenziare a detta del Di Cola, laesatta consistenza dell'incontro del tutto estraneo a vicende afferenti ad attività federali. La Commissione DisciplinareNazionale rilevava che dall‘esame degli atti e dei documenti acquisiti risultava pacifico che in data 1 settembre <strong>2007</strong> il Sig. DiCola si fosse recato presso l‘Hotel Dei Marsi in Avezzano, città in cui risiede, per incontrare alcuni Presidenti di Sezionedell‘Associazione Italiana Arbitri a margine dei lavori del raduno degli arbitri di eccellenza e promozione della RegioneAbruzzo. Altrettanto pacifico doveva rilevarsi che il Di Cola avrebbe preso parte ai lavori del raduno organizzato pressol‘Hotel Dei Marsi e che l‘incontro avvenne in una pausa concessa dai relatori ai partecipanti. Lo stesso Di Cola ha confermatoin dibattimento che in tale occasione ha proceduto alla consegna ai propri interlocutori di una lettera di chiarimenti relativa alprocedimento disciplinare subìto, intrattenendosi con il Presidente della Sezione di Pescara per discutere di problematichegestionali di quella Sezione. Ciò posto, la Commissione era dell‘avviso che i fatti ascritti all‘incolpato concretassero leillegittimità richiamate nell‘atto di deferimento ed in particolare la violazione dell‘art. 19, comma 2, lett. d), C.G.S., cheprescrive, per il soggetto colpito da inibizione, il divieto di ―partecipare a riunioni con tesserati FIGC”. Pur potendosiconvenire sul fatto che la disposizione appena richiamata, nel descrivere gli effetti dell‘irrogazione della sanzionedell‘inibizione, non comporti un divieto assoluto e indiscriminato di incontro del soggetto inibito con altri tesserati, nel caso dispecie, avuto riguardo al contenuto dei colloqui intervenuti tra i partecipanti che hanno avuto ad oggetto, per come ricostruitodallo stesso deferito anche nel corso del dibattimento, materie attinenti la carica rivestita, riteneva la Commissione chel‘incontro di cui trattasi andava ricondotto alla nozione di ―riunione‖ di cui alla norma citata. Conclusivamente l‘incolpatoveniva riconosciuto responsabile della violazione contestata. Di qui la sanzione della inibizione fino al 29 febbraio <strong>2008</strong>. Haproposto reclamo il Di Cola rilevando in particolare che: a) la disposizione normativa cui la Commissione ha fatto riferimentointende riferirsi al divieto di partecipare a ―riunioni ufficiali‖; b) la disposizione di cui trattasi non può precludere ―ogniincontro o colloquio ….. fuori dalle sedi deputate …‖; c) è da escludere che la disposizione in parola possa riferirsi ―anche ad165


un incontro informale‖; d) la lettera distribuita ai Presidenti di Sezione ―era esclusivamente riferita alla mia vicenda personalee non involgeva il ruolo di Vice Presidente A.I.A.‖; e) non era configurabile alcun ―elemento uditivo‖ . Conclude il Di Colarichiedendo la riforma della decisione della Commissione o in subordine la ammissione di tutte le istanze istruttorie formulatein primo grado. La Corte ritiene che il reclamo sia meritevole di accoglimento. In realtà le disposizioni poste a base deldeferimento da parte della Procura Federale e ritenute dalla Commissione Disciplinare Nazionale idonee a giustificare lasanzione irrogata, sono da interpretare nel senso che sono precluse, a colui che sia gravato da provvedimento sanzionatorio, leriunioni ufficiali cioé indette, organizzate e gestite dai competenti organi direttivi centrali o periferici dell'AIA. Nella specieper contro non è corretto pervenire alla conclusione che il Di Cola abbia attivamente partecipato ad una riunione ufficiale diorgano federale. Più verosimilmente la presenza del reclamante in occasione dell'incontro dei Presidenti delle sezioni arbitraliabruzzesi, avvenuto nella città dove egli risiede, alla luce delle circostanze di fatto acquisite, non può considerarsi un effettivoe collaborativo incontro afferente a vicende strettamente correlate a funzioni istituzionali. Conclusivamente la decisione dellaCommissione Disciplinare Nazionale non può condividersi. P.Q.M. La Corte di Giustizia Federale accoglie il ricorso e perl‘effetto annulla la sanzione della inibizione irrogata dal giudice di primo grado. Ordina la restituzione della tassa versata per ilricorso.8.RICORSO AI SENSI DELL‘ ART. 37, COMMA 1, lett a), C.G.S. DELLA SOCIETA‘ CAGLIARI CALCIO 1920AVVERSO LA SANZIONE DI TRE PUNTI DI PENALIZZAZIONE ED AMMENDA DI EURO 20.000 E DEL DOTT.MASSIMO CELLINO AVVERSO L‘INIBIZIONE DI ANNI UNO ED AMMENDA DI EURO 10.000 INFLITTE DALLACOMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE A SEGUITO DEL DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE(Delibera C.D.N. C.U. n. 34/CDN del 29 febbraio <strong>2008</strong>)Fatto Il Procuratore Federale, con atto del 21 gennaio <strong>2008</strong>, deferiva alla Commissione Disciplinare Nazionale il Dott.Massimo Cellino, Presidente del Consiglio di amministrazione della Società Cagliari Calcio 1920, S.p.A., e la Società CagliariCalcio 1920, S.p.A., per rispondere: - il primo della violazione degli artt. 27, commi 2 e 4, dello Statuto della FederazioneItaliana Giuoco Calcio (oggi art. 30 del nuovo Statuto Federale), per non avere rispettato l‘obbligo di accettare la pienaefficacia dei provvedimenti degli organi di giustizia <strong>sportiva</strong> e soggetti delegati della F.I.G.C., e dell‘art. 1 del Codice diGiustizia Sportiva per violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità <strong>sportiva</strong>; - la Società Cagliari Calcio 1920 S.p.A., atitolo di responsabilità diretta, ai sensi dell‘art. 2, comma 4, del Codice di Giustizia Sportiva (oggi art. 4, comma 1, del Codicedi Giustizia Sportiva) in relazione agli addebiti contestati al suo presidente e rappresentante legale. Il Procuratore Federalerilevava che il Dott. Cellino aveva presentato querela per diffamazione a mezzo stampa nei confronti di Gianluca Grassadonia,ex calciatore del Cagliari Calcio e all‘epoca dei fatti in forza alla società Salernitana, senza avere preventivamente esperito imezzi di tutela previsti dall‘ordinamento sportivo e senza avere ottenuto la prescritta autorizzazione ad adire le vie legali. Dagliatti risulta che il predetto calciatore aveva rilasciato dichiarazioni all‘agenzia di stampa ―GRT‖, pubblicate poi da variquotidiani locali e nazionali, in relazione alla sua pregressa militanza nel Cagliari Calcio, adducendo di non avere la certezzama di esprimere il proprio personale convincimento che ci fosse un accordo tra la predetta società ed un certo tipo di tifoseriaper metterlo in condizioni di non tornare più a Cagliari, utilizzando minacce e violenze psicologiche. Il Grassadonia, nellestesse dichiarazioni, ha inoltre affermato che egli stesso ed altri calciatori della Società Cagliari Calcio, nel periodo tra il 1998e il 2003, avrebbero compiuto atti di manipolazione dei prelievi antidoping per coprire un compagno di squadra che faceva usodi sostanze vietate. La Commissione Disciplinare Nazionale, con la decisione pubblicata nel Comunicato Ufficiale n. 34/CDN,del 29 febbraio <strong>2008</strong>, affermava la responsabilità del Dott. Cellino per violazione dell‘art. 27 dello Statuto, ritenendo assorbitain tale norma la violazione dell‘art. 1 del Codice di Giustizia Sportiva, e gli irrogava la sanzione della inibizione per un anno el‘ammenda di Euro 10.000. Alla Società Cagliari Calcio la Commissione Disciplinare Nazionale infliggeva, a titolo diresponsabilità diretta per il fatto ascritto al suo presidente, la sanzione della penalizzazione di 3 punti in classifica e l‘ammendadi Euro 20.000. La decisione fonda su tre punti:1) l‘art. 27 dello Statuto Federale impone l‘autorizzazione del Consiglio Federale per adire ―qualsiasi giurisdizione statale‖,senza distinzione tra gli ordini giurisdizionali o per le posizioni giuridiche soggettive a tutela delle quali l‘azione vienepromossa;2) la necessità di munirsi dell‘autorizzazione non avrebbe leso in alcun modo i diritti del Dott. Cellino che ―avrebbe potutoinoltrare, nell‟immediatezza dei fatti, la richiesta di autorizzazione esplicitando eventualmente l‟urgenza di una tempestivarisposta, stante il termine di tre mesi, oltre il quale la presentazione della querela è tardiva; negli atti d‟indagine non vi ètraccia né dell‟autorizzazione né della sua richiesta‖;3) poiché i fatti oggetto della querela rientrano nella competenza degli organi della giustizia federale, in quanto attinenti airapporti tra la società Cagliari Calcio e una parte dei suoi sostenitori e al comportamento di calciatori della predetta Società, ilDott. Cellino avrebbe dovuto, da un lato, sporgere denuncia agli organi inquirenti della Federazione, dall‘altro, chiederel‘autorizzazione al Consiglio Federale a presentare la querela contro il Grassadonia. Avverso la decisione della CommissioneDisciplinare Nazionale la Società Cagliari Calcio ha presentato ricorso a questa Corte di Giustizia Federale deducendo iseguenti motivi:1) insussistenza della violazione dell‟art. 27 dello Statuto F.I.G.C.;2) mancanza, nella condotta del Dott. Cellino, dell‟elemento soggettivo richiesto dall‟art. 27 dello Statuto F.I.G.C.;3) stante la presenza nella vicenda di soggetti non tesserati e la unitarietà del processo per il reato di diffamazione irrilevanzadella querela proposta dal Dott. Cellino nei confronti del Grassadonia;4) errore scusabile nella interpretazione dell‟art. 27 dello Statuto federale.166


Il primo motivo di ricorso è articolato su più punti: a) la clausola compromissoria non può dirsi violata, in quanto, sia per l‘art.27 dello Statuto della Federazione Italiana Giuoco Calcio che per gli artt. 1 e 2 della legge statale n. 280 del 2003, sonoriservati agli organi della giustizia <strong>sportiva</strong> unicamente le controversie strettamente riconducibili all‘attività <strong>sportiva</strong>, nei suoiprofili tecnici, amministrativi e disciplinari; b) nella specie, non vi è un provvedimento della Federazione impugnato davantiagli organi della giustizia statale e, quindi, non è stato commesso un fatto che rientri nell‘ambito di operatività dell‘art. 27citato, ma solo un‘azione diretta, dal soggetto leso da dichiarazioni infamanti, alla tutela della sua onorabilità; c)nell‘ordinamento sportivo non vi è un giudice che possa sanzionare il comportamento del Grassadonia che, oltretutto,configura un reato e, quindi, un fatto rilevante per l‘ordinamento generale, anche ai fini di una eventuale azione risarcitoria.Con il secondo motivo di ricorso, la Società ricorrente ha sostenuto che non sarebbe configurabile dolo o colpa nella condottadel Dott. Cellino. Questi non solo ha manifestato pubblicamente, immediatamente dopo la pubblicazione sui giornali delledichiarazioni del Grassadonia, la sua volontà di presentare querela nei confronti del calciatore, ma ha anche tempestivamenteinformato di tale sua intenzione la stessa Federazione con lettera indirizzata al Commissario Straordinario della F.I.G.C. e perconoscenza al Presidente della Lega Nazionale Professionisti che porta la data del 9 febbraio <strong>2007</strong> (giorno successivo a quellodella pubblicazione sui quotidiani delle dichiarazioni del Grassadonia). Con tale lettera, comunicata per fax lo stesso 9 febbraio<strong>2007</strong>, il Dott. Cellino ha reso noto agli organi federali in indirizzo di essere in procinto di sporgere querela contro il predettocalciatore (―Invio la presente per comunicarle che in seguito alle gravissime dichiarazioni rese a mezzo stampa dall‟extesserato del Cagliari Gianluca Grassadonia mi accingo a sporgere nei suoi confronti denuncia di natura penale‖) e si èriservato di chiedere la prescritta autorizzazione qualora avesse deciso di proporre azione per il risarcimento del danno(―Rappresento fin d‟ora che nel caso in futuro dovesse rendersi necessario anche l‟avvio d‟azione di natura civile provvederòa richiedere preventiva autorizzazione alla F.I.G.C.‖). Dal tenore di tale nota emergerebbe la buona fede del Dott. Cellino e lamancanza della volontà di trasgredire la norma relativa al vincolo di giustizia. Con il terzo motivo di ricorso, la SocietàCagliari Calcio ha rilevato che, per la configurazione unitaria del reato di diffamazione a mezzo stampa, tutti i soggetticoinvolti, anche se non querelati, ne rispondono, ai sensi dell‘art. 123 c.p. (―La querela si estende di diritto a tutti coloro chehanno commesso il reato‖). La querela proposta contro i quotidiani, i direttori dei giornali, gli editori ecc., nei confronti, cioè,di soggetti estranei all‘ordinamento federale, si sarebbe comunque estesa anche al Grassadonia. Ne conseguirebbe, secondo laSocietà ricorrente, che è del tutto irrilevante la circostanza che il Dott. Cellino non abbia chiesto l‘autorizzazione al ConsiglioFederale per sporgere querela nei confronti del predetto tesserato. Questo ultimo punto ha formato oggetto di ulterioriargomentazioni nella memoria depositata dalla Società Cagliari Calcio il 17 marzo <strong>2008</strong>. In tale memoria, è stata prospettataanche la natura meramente difensiva della querela presentata dal Dott. Cellino nei confronti del Grassadonia, giacché lapubblicazione delle dichiarazioni del calciatore avrebbero potuto avere perconseguenza, nella loro possibile configurazione come notitia criminis, un‘accusa di correità nei confronti dello stesso Dott.Cellino, per avere adombrato una collusione tra questi e una parte della tifoseria per fatti passibili di essere qualificati comereati comuni. Come ultimo motivo di ricorso, la Società ricorrente ha invocato la scusabilità dell‘errore in cui sarebbe incorsoil Dott. Cellino, stante le innegabili difficoltà interpretative dell‘art. 27 (ora art. 30) dello Statuto Federale rilevate anche daquesta Corte di Giustizia Federale che ne ha riconosciuto la complessità ermeneutica nella recente decisione relativa al ricorsodell‘A.C. Arezzo, S.p.A., pubblicata nel Comunicato Ufficiale n. 56 dell‘11 dicembre <strong>2007</strong>. In sede di discussione orale delricorso, la Procura Federale ha eccepito la tardività dei motivi dedotti dalla Società ricorrente con la memoria integrativadepositata il 17 marzo <strong>2008</strong> e, nel merito, ha fatto proprie, argomentandone la portata e il contenuto, le motivazioni poste afondamento della decisione impugnata. La Società ricorrente ha confermato le tesi difensive già formulate nel ricorso. <strong>Diritto</strong>1. - In merito al primo motivo di ricorso (ambito e oggetto del c.d. vincolo di giustizia) si osserva che l‘art. 27 dello StatutoFederale vigente all‘epoca dei fatti (la cui formulazione è stata poi trasfusa nell‘art. 30 dello Statuto Federale attualmente invigore) dispone, al comma 2, che i tesserati, le società affiliate e tutti i soggetti, organismi e loro componenti, che svolgonoattività di carattere agonistico, tecnico, organizzativo, decisionale o comunque rilevanti per l‘ordinamento federale, ―in ragionedella loro appartenenza all‟ordinamento settoriale sportivo o dei vincoli assunti con la costituzione del rapporto associativo,accettano la piena e definitiva efficacia di qualsiasi provvedimento adottato dalla F.I.G.C., dai suoi organi o soggetti delegati,nelle materie comunque riconducibili allo svolgimento dell‟attività federale nonché nelle relative vertenze di carattere tecnico,disciplinare ed economico‖. Il comma 4 della norma in esame, nella parte che qui interessa, stabilisce poi che ―il ConsiglioFederale, per gravi ragioni di opportunità, può autorizzare il ricorso alla giurisdizione statale in deroga al vincolo digiustizia‖. Aggiunge, infine, il comma 4 in discorso che: ―ogni comportamento contrastante con gli obblighi di cui al presentearticolo, ovvero comunque rivolto ad eludere il vincolo di giustizia comporta l‟irrogazione delle sanzioni disciplinari stabilitedalle norme federali‖. L‘art. 15 del Codice di Giustizia Sportiva concernente ―violazione della clausola compromissoria‖, asua volta, stabilisce le sanzioni per le violazioni dell‘art. 30 dello Statuto Federale. Correttamente la decisione impugnata harilevato che la clausola compromissoria ―non impedisce al tesserato l‟esercizio dei propri diritti costituzionalmente garantiti,ma comporta, in caso di sua violazione, esclusivamente la sottoposizione ad un procedimento disciplinare”, spettandoall‘ordinamento sportivo la regolamentazione dei rapporti interni tra gli affiliati (l‘affermazione è coerente con quanto statuitoin proposito dalle Sezioni Unite di questa Corte nella decisione di cui al citato Com. Uff. n. 56/CGF del 11 dicembre <strong>2007</strong>). Edinvero, l‘ordinamento federale, costituito dall‘insieme organico di regole, di carattere tecnico, disciplinare ed economico chedisciplina i rapporti tra gli affiliati alla Federazione, vincola tutti i soggetti che ad esso hanno volontariamente aderito arisolvere le controversie che li concernono ―attinenti a materie riconducibili allo svolgimento dell‟attività federale”, soltantonell‘ambito di tale ordinamento, salvo casi ―di grave opportunità‖, e ha stabilito a tutela di tale regola, fondamentale per la suaautonomia, tutto un sistema di sanzioni disciplinari con validità ed efficacia all‘interno dello stesso ambito federale. Nel suocontenuto l‘art. 15 in esame stabilisce sanzioni sia a carico di chi non accetta, e impugna davanti agli organi di giustizia statale,167


senza l‘autorizzazione del Consiglio Federale, un provvedimento (―un qualsiasi provvedimento‖) già adottato da un organofederale nelle materie riconducibili allo svolgimento dell‟attività federale, sia a carico di chi, senza avere ottenutol‘autorizzazione del Consiglio Federale, promuove davanti agli organi giurisdizionali statali ―le vertenze nelle materiericonducibili all‟attività federale di carattere tecnico, disciplinare ed economico”. Si rivela incongruo, pertanto, in quanto nonattinente al caso in esame il rilievo formulato dalla Società ricorrente, con il primo profilo del motivo di ricorso in esame,secondo cui nella specie l‘art. 27 dello Statuto Federale non sarebbe stato violato in quanto non è stato impugnato davanti adorgani della giustizia statale alcun provvedimento adottato dalla Federazione vertendosi nell‘altra ipotesi regolata dalla normarelativa all‘azione portata davanti ad organi della giustizia statale senza autorizzazione. Deve solo aggiungersi che la materia ècertamente attinente all‘ordinamento sportivo calcistico giacché le dichiarazioni del Grassadonia fanno riferimento a rapportiche sarebbero stati indebitamente intrattenuti dal Dott. Cellino, come presidente del Cagliari Calcio, e i sostenitori di dettaSocietà e, inoltre, che i calciatori del Cagliari Calcio avrebbero volontariamente alterato i prelievi antidoping per coprire uncompagno di squadra che faceva uso di sostanze vietate. 2. - Ritenuto pertanto che la questione su cui si controverte debbaritenersi rientrante nell‘ambito del vincolo di giustizia, può prescindersi dagli ulteriori profili oggettivi di censura, passandoall‘esame di quelli soggettivi. Merita infatti accoglimento, ad avviso della Corte, il motivo di ricorso con il quale la Societàricorrente ha dedotto che la condotta del Dott. Cellino è stata inficiata dall‘erronea convinzione, peraltro in buona fede, che persporgere querela in ordine ad un fatto di rilievo penale non occorresse l‘autorizzazione del Consiglio Federale e che tale erroredebba ritenersi scusabile. Ed invero, l‘esame del comportamento tenuto dal Dott. Cellino conduce a tale conclusione. Il Dott.Cellino, come si è già accennato, ha reso noto pubblicamente, subito dopo la pubblicazione sui quotidiani delle dichiarazionilesive della sua reputazione, che avrebbe presentato querela contro il Grassadonia. Nella lettera del 9 febbraio <strong>2007</strong>, diretta alCommissario Straordinario della F.I.G.C., più indietro testualmente riportata nei punti più rilevanti, il Dott. Cellino mostrachiaramente di ritenere che per la querela (che indica come ―denuncia penale‖) non occorra l‘autorizzazione del ConsiglioFederale, mentre tale autorizzazione ritiene necessaria, riservandosi quindi di chiederla, per l‘eventualità che avesse ritenuto diadire il giudice civile per un‘azione di risarcimento dei danni. Tale convincimento è stato poi indirettamente rafforzato dalcomportamento della Federazione che nel periodo di oltre venti giorni poi trascorso fino alla perfezione della querela non hasollevato obiezioni di sorta. Né va dimenticato che nella decisione delle Sezioni Unite, più volte richiamata, è stata evidenziatala incertezza che fino ad allora si era manifestata in ordine alla portata e ai limiti del vincolo di giustizia. Ne consegue, agiudizio della Corte, l‘assenza dell‘elemento soggettivo necessario per configurare in concreto l‘illecito previsto dal combinatodisposto costituito dall‘art. 30 dello Statuto Federale e dell‘art. 15 del Codice di Giustizia Sportiva. Sussistono quindi validimotivi per concludere che non vi sono le condizioni per ritenere meritevoli, delle sanzioni loro inflitte, la Società CagliariCalcio e il suo presidente con consequenziale annullamento della impugnata delibera dalla Commissione DisciplinareNazionale, assorbite le ulteriori deduzioni formulate nel ricorso. P.Q.M. La Corte di Giustizia Federale accoglie il ricorso e perl‘effetto annulla le sanzioni inflitte. Ordina la restituzione della tassa.TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COMUNICATO UFFICIALE N. 155/CGF DEL 09 APRILE <strong>2008</strong>N. 448 Calciatore Brandimarte Eraldo – Segnalazione del Segretario della F.I.G.C.La Corte di Giustizia Federale , - letti gli atti del procedimento trasmessi a questa Corte di Giustizia Federale dal Segretariodella F.I.G.C. in data 7.4.<strong>2008</strong> con nota n. 5672.22;- preso atto del risultato positivo del controllo antidoping, come da notifica esito analisi trasmessa con nota 831/UPA/STdall‘Ufficio di Procura Antidoping del C.O.N.I., effettuato nei confronti del calciatore Brandimarte Eraldo, in occasione dellagara Sisas Perugia Calcio a 5/Augusta Calcio a 5 del 12.3.<strong>2008</strong>, tesserato nella stagione <strong>2007</strong>/<strong>2008</strong> in favore dell‘A.S.D.Nursia Calcio a 5, trasferito in prestito temporaneo all‘A.S. Sisas Perugia Calcio a 5, partecipante al Campionato NazionaleSerie A;- visto l‘art. 2, delle Norme Sportive Antidoping – Procedimento disciplinare e Istruzioni operative relative all‘attivitàdell‘Ufficio di Procura Antidoping, sospende in via cautelare con decorrenza immediata da ogni attività <strong>sportiva</strong> il calciatoreBrandimarte Eraldo, tesserato in favore dell‘A.S.D. Nursia Calcio a 5, trasferito in prestito temporaneo all‘A.S. Sisas PerugiaCalc io a 5.“Sulla base della decisione assunta dalla Corte di Giustizia Federale in data odierna, il calciatore Brandimarte Eraldo èinserito nel RTP (Registered Testing Pool) nazionale del CONI-NADO ed è tenuto ad adempiere a tutti gli specifici obblighiprevisti sino alla fine dell‟anno solare in cui ha termine l‟efficacia del presente provvedimento ovvero sino a quando noncomunichi agli Organi Competenti di ritirarsi da qualsiasi attività <strong>sportiva</strong>”.TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COMUNICATO UFFICIALE N. 156/CGF DEL 09 APRILE <strong>2008</strong>1. RICORSO DELLA A.S.D. BORRELLO DEL 22.2.<strong>2008</strong> AVVERSO LE DECISIONI DELLA COMMISSIONEDISCIPLINARE TERRITORIALE PRESSO IL COMITATO REGIONALE ABRUZZO RELATIVAMENTE ALLA GARACIVITALUPARELLABORRELLO(Del. Comm. Disc. Terr. C.R. Abruzzo Com. Uff. n. 42 del 14.2.<strong>2008</strong>).La Corte di Giustizia Federale dichiara inammissibile il reclamo come sopra proposto dalla Società A.S.D. Borrello. Disponeincamerarsi la tassa reclamo.168


2. RICORSO DELLA S.S. SAN GIOVANNI DEL 21.2.<strong>2008</strong> AVVERSO LE DECISIONI DELLA COMMISSIONEDISCIPLINARE TERRITORIALE PRESSO IL COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIARELATIVAMENTE ALLA GARA PULCINI CENTRO SEDIA-SAN GIOVANNI(Del. Comm. Disc. Terr. C.R. Friuli Venezia Giulia Com. Uff. n. 41 del 14.2.<strong>2008</strong>).La Corte di Giustizia Federale dichiara inammissibile il reclamo come sopra proposto dalla Società S.S.S. Giovanni. Disponeincamerarsi la tassa reclamo.3. RICORSO PER REVOCAZIONE PROPOSTO DALLA A.S.D. FOOTBALL CLUB SANT‘AGNELLO AI SENSI ART.39, COMMA 1, C.G.S. AVVERSO DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE PRESSO C.R.CAMPANIA RELATIVAMENTE AI FATTI INERENTI LA GARA EDEN VERDE/F.C.SANT‘AGNELLO DEL 5.1.<strong>2008</strong>(Del. Comm. Disc. Terr. Campania Com. Uff. n. 65 del 31.1.<strong>2008</strong>).La Corte di Giustizia Federale dichiara ammissibile il ricorso per revocazione come sopra proposto dalla Società A.S.D.Football Club Sant‘Agnello. Nel merito, lo respinge. Dispone incamerarsi la tassa reclamo.4. RICORSO PER REVISIONE PROPOSTO DAL C.S. S.DONNINO BISENZIO AI SENSI ART. 39, COMMA 2, C.G.S.AVVERSO LA DECISIONE DI PARZIALE ACCOGLIMENTO DA PARTE DEL COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LAL.N.D. PER LA VERTENZA ECONOMICA DELL‘ALLENATORE CORSI SAVERIO GERALDO(Delibera Collegio Arbitrale L.N.D. Com. Uff. n. 5 del 9.02.<strong>2008</strong>).La Corte di Giustizia Federale dichiara inammissibile il ricorso per revisione come sopra proposto dalla Società C.S. S.Donnino Bisenzio. Dispone incamerarsi la tassa reclamo.5. RICORSO PER REVOCAZIONE PROPOSTO DAL FOOTBALL CLUB BASSANO ROMANO AI SENSI ART. 39,COMMA 1, C.G.S. AVVERSO LE DECISIONI DELLA COMMISSIONE VERTENZE ECONOMICHE DI RIGETTO DELRICORSO RELATIVO AL PREMIO DI PREPARAZIONE CALCIATORE MASSIMILIANO FERRINI(Delibera C.V.E. Com. Uff. n. 17 del 18.1.<strong>2008</strong>).La Corte di Giustizia Federale dichiara inammissibile il ricorso per revocazione come sopra proposto dalla Società F.C.Bassano Romano. Dispone incamerarsi la tassa reclamo.6. RICORSO PER REVOCAZIONE PROPOSTO DAL FOOTBALL CLUB BASSANO ROMANO AI SENSI ART. 39,COMMA 1, C.G.S. AVVERSO LE DECISIONI DELLA COMMISSIONE VERTENZE ECONOMICHE DI RIGETTO DELRICORSO RELATIVO AL PREMIO DI PREPARAZIONE CALCIATORE TOMASSINI LUCA(Delibera C.V.E. Com. Uff. n. 17 del 18.1.<strong>2008</strong>).La Corte di Giustizia Federale dichiara inammissibile il ricorso per revocazione come sopra proposto dalla Società F.C.Bassano Romano. Dispone incamerarsi la tassa reclamo.7. RICORSO DEL PROCURATORE FEDERALE, A SEGUITO DI PROPRIO DEFERIMENTO, AVVERSO LASANZIONE DELLA SOSPENSIONE DELL‘ATTIVITA‘ FINO AL 15 MAGGIO <strong>2008</strong> INFLITTA AL SIG. GIANLUCAPAPARESTA(Delibera C.D.N. Com. Uff. n.40/CDN del 19.03.<strong>2008</strong>).8. RICORSO DEL SIG. GIANLUCA PAPARESTA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SOSPENSIONEDELL‘ATTIVITA‘ FINO AL 15 MAGGIO <strong>2008</strong> INFLITTA DALLA COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE ASEGUITO DEL DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE(Delibera C.D.N. Com. Uff. n.40/CDN del 19.03.<strong>2008</strong>).La Corte di Giustizia Federale riuniti i ricorsi di cui ai nn. 7) e 8): respinge quello della Procura Federale e in accoglimento diquello del Sig. Paparesta, annulla la sanzione inflitta. Ordina la restituzione della tassa reclamo.9. RICORSO DEL PROCURATORE FEDERALE, A SEGUITO DI PROPRIO DEFERIMENTO, AVVERSO LASANZIONE DELLA SOSPENSIONE DELL‘ATTIVITA‘ FINO AL 15 APRILE <strong>2008</strong> INFLITTA AL SIG. SALVATORERACALBUTO(Delibera C.D.N. Com. Uff. n.40/CDN del 19.03.<strong>2008</strong>).10. RICORSO DEL SIG. SALVATORE RACALBUTO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SOSPENSIONEDELL‘ATTIVITA‘ FINO AL 15 APRILE <strong>2008</strong> INFLITTA DALLA COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE ASEGUITO DEL DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE(Delibera C.D.N. Com. Uff. n.40/CDN del19.03.<strong>2008</strong>).La Corte di Giustizia Federale riuniti i ricorsi di cui ai nn.9 ) e 10): respinge quello della Procura Federale e in accoglimento diquello del Sig. Racalbuto, annulla la sanzione inflitta. Ordina la restituzione della tassa reclamo.TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COMUNICATO UFFICIALE N. 157/CGF DEL 10 APRILE <strong>2008</strong>169


1) RICORSO DELL‘ A.S.D. AUGUSTA F.C. AVVERSO LE SANZIONI, DELL‘AMMENDA DI € 1.500,00 ALLARECLAMANTE E DELL‘INIBIZIONE FINO AL 30.6.<strong>2008</strong> AL SIG. SANTANIELLO GIOVANNI, INFLITTE SEGUITOGARA C.L.T. TERNI/ASD AUGUSTA F.C. DEL 19.3.<strong>2008</strong>(Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 570 del 26.3.<strong>2008</strong>)La C.G.F., respinge il reclamo come sopra proposto dall‘A.S.D. Augusta F.C. di Augusta (Siracusa). Ridetermina le sanzioniinfliggendo alla reclamante l‘ammenda di € 2.000,00 ed al sig. Santaniello Giovanni l‘inibizione fino al 30.9.<strong>2008</strong>. Disponeincamerarsi la tassa reclamo2) RICORSO DELL‘ A.S.D. ATLETICO ORTONA 2004 AVVERSO LE SANZIONI: - PENALIZZAZIONE DI 1 PUNTOIN CLASSIFICA DA SCONTARSI NELLA STAGIONE SPORTIVA <strong>2008</strong> – 2009; - INIBIZIONE FINO AL 31.12.<strong>2008</strong>ALLA SIG.RA DI BELLO ANNA; - SQUALIFICA FINO AL 24.4.<strong>2008</strong> ALLA CALCIATRICE TOROSANTUCCIGIULIA; - AMMENDA DI € 500,00 ALLA RECLAMANTE, INFLITTE SEGUITO GARA ATLETICO ORTONA/ARIETECALCIO DEL 19.3.<strong>2008</strong>(Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio Femminile – Com. Uff. n. 77 del 26.3.<strong>2008</strong>)La C.G.F., in parziale accoglimento del reclamo come sopra proposto dall‘A.S.D. Atletico Ortona 2004 di Ortona (Chieti)riduce la sanzione inflitta alla sig.ra Di Bello Anna fino al 31.7.<strong>2008</strong>. Conferma nel resto. Dispone restituirsi la tassa reclamo.3) RICORSO DEL PICENUM CALCIO FEMMINILE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GAREINFLITTA ALLA CALCIATRICE SALVATORI RINALDI DEBORAH SEGUITO GARA PICENUM CALCIOFEMMINILE/ARIETE CALCIO DEL 30.3.<strong>2008</strong>(Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio Femminile – Com. Uff. n. 81 del 2.4.<strong>2008</strong>)La C.G.F. respinge il reclamo come sopra proposto dal Picenum Calcio Femminile di Castel di Lama (Ascoli Piceno). Disponeincamerarsi la tassa reclamo.TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COMUNICATO UFFICIALE N. 158/CGF DEL 11 APRILE <strong>2008</strong>1) RECLAMO DEL F.C. JUVENTUS S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELL‘AMMENDA DI € 6.000,00 INFLITTAALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA INTERNAZIONALE/JUVENTUS DEL 22.3.<strong>2008</strong>(Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 224 del 25.3.<strong>2008</strong>)La C.G.F. respinge il reclamo come sopra proposto dal F.C. Juventus S.p.A. di Torino e dispone l‘incameramento della tassareclamo.2) RECLAMO CON PROCEDIMENTO D‘URGENZA DELL‘A.C. BARI AVVERSO LA SANZIONE DELLASQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTE AL CALCIATORE JADID ABDERRAZZAKSEGUITO GARA BRESCIA/BARI DEL 5.04.<strong>2008</strong>(Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 236 del 08.04.<strong>2008</strong>)La C.G.F. accoglie il reclamo con procedimento d‘urgenza come sopra proposto dall‘A.C. Bari di Bari e, per l‘effetto, annullal‘impugnata delibera. Dispone restituirsi la tassa reclamo.3) RECLAMO DELL‘A.C. MILAN S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATEEFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALCIATORE NESTA ALESSANDRO SEGUITO GARA MILAN/ATALANTADEL 30.3.<strong>2008</strong>(Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 228 dell‘1.4.<strong>2008</strong>)La C.G.F. respinge il reclamo come sopra proposto dall‘A.C. Milano S.p.A. di Milano e dispone l‘incameramento della tassareclamo.TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COMUNICATO UFFICIALE N. 159/CGF DEL 11 APRILE <strong>2008</strong>ORDINANZA ISTRUTTORIA1) RICORSO DELL‘ A.C.R.D. ACICATENA CALCIO AVVERSO DECISIONI MERITO GARAROSARNO/ACICATENA DEL 9.03.<strong>2008</strong>(Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 100 del 19.3.<strong>2008</strong>)La C.G.F rilevato che agli atti manca la prova dell‘avvenuta notifica del reclamo - presentato dalla società A.S. Rosarnodinanzi al Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale - alla contro parte A.C.R.D. Acicatena Calcio, ordina alla societàA.S. Rosarno di produrre la cartolina di ricevimento della raccomandata n. 13458939782-1 spedita in data 10.3.<strong>2008</strong>, entro ilgiorno 15.4.<strong>2008</strong>, mediante deposito presso la Segreteria della Corte di Giustizia Federale.2) RICORSO DELL‘ A.C. PATERNO‘ 2004 AVVERSO LE SANZIONI: DELLA SQUALIFICA PER 6 GARE EFFETTIVEINFLITTA AL CALCIATORE GIOVANNI COSTANZO; DELL‘AMMENDA DI € 1.200,00 ALLA RECLAMANTE,INFLITTE SEGUITO GARA PATERNÒ/ADRANO DEL 15.03.<strong>2008</strong>(Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 100 del 19.3.<strong>2008</strong>)170


La C.G.F respinge il reclamo come sopra proposto dall‘A.C. Paternò 2004 di Paterno (Catania); ridetermina la sanzione einfligge al calciatore Giovanni Costanzo, la squalifica per 7 gare effettive. Conferma nel resto.Dispone l‘incameramento della tassa reclamo.3) RICORSO DELL‘ A.C. LEGNAGO SALUS AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GAREEFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE FAVALLI MARVIN SEGUITO GARA COPPA ITALIA DILETTANTILEGNAGO SALUS/SEVEGLIANO DEL 19.3.<strong>2008</strong>(Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti – Com. Uff. n. 121 del 21.3.<strong>2008</strong>)La C.G.F. respinge il reclamo come sopra proposto dall‘A.C. Legnago Salus di Legnago (Verona) e dispone l‘incameramentodella tassa reclamo.4) RICORSO DELL‘ A.C. ISOLA LIRI AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 5 GARE EFFETTIVEINFLITTA AL CALCIATORE GIACALONE ANGELO SEGUITO GARA OSTIA MARE/ISOLA LIRI DEL 30.3.<strong>2008</strong>(Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 108 del 2.4.<strong>2008</strong>)La C.G.F respinge il reclamo come sopra proposto dall‘A.C. Isola Liri di Isola del Liri (Frosinone) e dispone l‘incameramentodella tassa reclamo.TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COMUNICATO UFFICIALE N. 160/CGF DEL 15 APRILE <strong>2008</strong>1) RICORSO DELL‘ U.C. SAMPDORIA AVVERSO LA REIEZIONE DEL RECLAMO PROPOSTO CONTRO LA POL.CIAMPINO IN ORDINE AL PAGAMENTO DEL ―PREMIO ALLA CARRIERA‖ EX ART. 99 BIS N.O.I.F., RELATIVOAL CALCIATORE SODDIMO DANILO(Delibera della Commissione Vertenze Economiche – Com. Uff. n. 19/D del 13.2.<strong>2008</strong>)La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall‘U.C. Sampdoria di Genova e dispone incamerarsi la tassa reclamo.2) DEFERIMENTO DELL‘UFFICIO DI PROCURA ANTIDOPING DEL C.O.N.I. A CARICO DEL CALCIATOREIOVINO PIETRO, ATTUALMENTE TESSERATO A.S.D. REAL BOSCHESE, PER VIOLAZIONE DELL‘ ART. 2.1DELLE NORME SPORTIVE ANTIDOPINGVista la nota del Segretario della F.I.G.C. in data 15.2.<strong>2008</strong>, che trasmette la segnalazione datata 15.2.<strong>2008</strong> dell‘Ufficio diProcura Antidoping del C.O.N.I. prot. 369/UPA/ST, riguardante il calciatore Iovino Pietro, tesserato in favore della SocietàA.S.D. Real Boschese, partecipante al Campionato di Prima Categoria del Comitato Regionale Campania;preso atto del risultato positivo per presenza di cocaina e suoi metaboliti in esito alle analisi sul campione biologico prelevatoin occasione della gara Real Boschese/Sirignano del 26.1.<strong>2008</strong>;visto l‘art. 2, comma 3 delle Norme Sportive Antidoping – Procedimento disciplinare e Istruzioni operative relativeall‘attività dell‘Ufficio di Procura Antidoping,visto il Com. Uff. n. 116/CGF del 15.2.<strong>2008</strong>;preso atto della richiesta di rinvio presentata dal Sig. Iovino Pietro per motivi di salute;vista la richiesta di rinnovo della sospensione cautelare ex art. 2, comma 3, Procedimento disciplinare e Istruzioni operativerelative all‘attività dell‘Ufficio di Procura Antidoping, prot. 896/UPA/ST del 15.4.<strong>2008</strong>;dispone- il rinnovo della sospensione in via cautelare per 30 giorni, da ogni attività <strong>sportiva</strong> a carico del calciatore Iovino Pietro, ex art.2, comma 3 Procedimento disciplinare e Istruzioni operative relative all‘attività dell‘Ufficio di Procura Antidoping condecorrenza immediata;- dispone altresì rinviarsi la trattazione del giudizio alla data 23.4.<strong>2008</strong> – ore 13,00.“Sulla base della decisione assunta dalla Corte di Giustizia Federale in data odierna, il calciatore Iovino Pietro è inserito nelRTP (Registered Testing Pool) nazionale del CONI-NADO ed è tenuto ad adempiere a tutti gli specifici obblighi previsti sinoalla fine dell‟anno solare in cui ha termine l‟efficacia del presente provvedimento ovvero sino a quando non comunichi agliOrgani Competenti di ritirarsi da qualsiasi attività <strong>sportiva</strong>”.3) DEFERIMENTO DELL‘UFFICIO DI PROCURA ANTIDOPING DEL C.O.N.I. A CARICO DEL CALCIATORETUMMIOLO ANDREA, ATTUALMENTE TESSERATO VALENZANA CALCIO S.R.L., PER VIOLAZIONE DELL‘ART. 2.1 DELLE NORME SPORTIVE ANTIDOPINGLa C.G.F. visto il deferimento, letti gli atti, infligge al calciatore Tummiolo Andrea la sanzione della sospensione da ogniattività <strong>sportiva</strong> per mesi 2 a decorrere dalla data di adozione del provvedimento cautelare.“Sulla base della decisione assunta dalla Corte di Giustizia Federale in data odierna, il calciatore Tummiolo Andrea èinserito nel RTP (Registered Testing Pool) nazionale del CONI-NADO ed è tenuto ad adempiere a tutti gli specifici obblighiprevisti sino alla fine dell‟anno solare in cui ha termine l‟efficacia del presente provvedimento ovvero sino a quando noncomunichi agli Organi Competenti di ritirarsi da qualsiasi attività <strong>sportiva</strong>”.4) RICORSO DELLA CALCIATRICE DUDINE ARIANNA AVVERSO LA DECLARATORIA DI VALIDITÀ DELPROPRIO TESSERAMENTO IN FAVORE DELL‘A.C.F. MILAN SEGUITO RICHIESTA DI GIUDIZIO DELLADIVISIONE CALCIO FEMMINILE IN ORDINE ALLO SVINCOLO EX ART. 32 BIS NON171


CONCESSO ALLA RECLAMANTE (Delibera della Commissione Tesseramenti – Com. Uff. n. 18/D del 23.1.<strong>2008</strong>)La C.G.F dichiara inammissibile il ricorso come sopra proposto dalla calciatrice Dudine Arianna per non aver dato prova delcontestuale invio dei motivi di reclamo alle controparti ai sensi dell‘art. 37 comma 1 lett. a) C.G.S. Dispone incamerarsi latassa reclamo.TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COMUNICATO UFFICIALE N. 161/CGF DEL 17 APRILE <strong>2008</strong>1) RICORSO DEL CALCIO PADOVA S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELL‘AMMENDA DI € 5.000,00 INFLITTAALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA VERONA/PADOVA DEL 30.3.<strong>2008</strong>(Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 165/C dell‘1.4.<strong>2008</strong>)La C.G.F. preso atto della rinuncia al reclamo come sopra proposto dal Calcio Padova S.p.A. di Padova, dichiara estinto ilprocedimento. Dispone incamerarsi la tassa reclamo.2) RICORSO DELLA SALERNITANA CALCIO 1919 S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE DI DEO GUIDO SEGUITO GARA ANCONA/SALERNITANA DEL6.4.<strong>2008</strong>(Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 167/C dell‘8.4.<strong>2008</strong>)La C.G.F. respinge il reclamo come sopra proposto dalla Salernitana Calcio 1919 S.p.A. di Salerno e dispone incamerarsi latassa reclamo.3) RECLAMO DEL POTENZA S.C. AVVERSO LE SANZIONI: AMMENDA DI € 10.000,00 ALLA RECLAMANTE EOBBLIGO DI DISPUTARE DUE GARE EFFETTIVE A PORTE CHIUSE, CON DECORRENZA IMMEDIATA, SEGUITOGARA POTENZA/GALLIPOLI DEL 06.04.<strong>2008</strong>(Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 169/C del 10.4.<strong>2008</strong>)La C.G.F. respinge il reclamo come sopra proposto dal Potenza S.C. di Potenza e dispone incamerarsi la tassa reclamo.TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COMUNICATO UFFICIALE N. 162/CGF DEL 18 APRILE <strong>2008</strong>1) RICORSO DELL‘ A.S. BRILLANTE CALCIO A 5 AVVERSO LE SANZIONI;DELLA PERDITA DELLA GARA COL PUNTEGGIO DI 0-6;AMMENDA DI € 1.500,00 PER CONDOTTA ANTISPORTIVA POSTA IN ESSERE DAI PROPRI TESSERATI,NONCHÉ L‘ESCLUSIONE DAL PROSIEGUO DEL CAMPIONATO;PENALIZZAZIONE DI 3 PUNTI IN CLASSIFICA DA SCONTARE NELLA PROSSIMA STAGIONE SPORTIVA DELCAMPIONATO NAZIONALE UNDER 21; SEGUITO GARA CISCO UNIVERSITÀ TOR VERGATA/BRILLANTECALCIO A 5 DEL 27.3.<strong>2008</strong>(Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 581 del 31.3.<strong>2008</strong>)La C.G.F., in parziale accoglimento del reclamo come sopra proposto dall‘A.S. Brillante Calcio a 5 di Roma, riduce:- l‘ammenda ad € 500,00;- la sanzione della penalizzazione ad 1 punto da scontare nella prossima stagione <strong>sportiva</strong> del Campionato Nazionale Under 21.Dispone restituirsi la tassa reclamo.2) RICORSO DELL‘ A.S.D. DOMOCONFORT LECCE AVVERSO LA SANZIONE: DELL‘INIBIZIONE FINO AL2.4.2009 INFLITTA AL SIG. DE LORENZIS PASQUALE INFLITTA SEGUITO GARA DOMOCONFORT LECCE/CHCDINAMO RAVENNA DEL 30.3.<strong>2008</strong>(Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio Femminile – Com. Uff. n. 81 del 2.4.<strong>2008</strong>)La C.G.F. respinge il reclamo come sopra proposto dall‘A.S.D. Domoconfrot Lecce di Cavallino (Lecce) e disponel‘incameramento della tassa reclamo.3) RICORSO DELL‘ A.S.D. POLIZIA PENITENZIARIA MARAN AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICAPER 3 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE PAOLUCCI DANIELE SEGUITO GARA POLIZIA PENITENZ.MARAN/BRILLANTE CALCIO A 5 DEL 5.4.<strong>2008</strong>(Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 602 dell‘8.4.<strong>2008</strong>)La C.G.F. respinge il reclamo come sopra proposto dall‘A.S.D. Polizia Penitenziaria Maran di Spoleto (Perugia) e disponel‘incameramento della tassa reclamo.4) RICORSO DELL‘ U.S.D. LESIGNANO AVVERSO LA SANZIONE DELL‘INIBIZIONE INFLITTA AL SIG.ANGHINETTI FABIO FINO AL 15.2.2011 SEGUITO GARA LESIGNANO/BEGONIA DEL 17.2.<strong>2008</strong>(Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Emilia Romagna – Com. Uff. n. 36 del12.3.<strong>2008</strong>)La C.G.F. dichiara inammissibile il reclamo come sopra proposto dall‘U.S.D. Lesignano di Lesignano Bagni (Parma) edispone l‘incameramento della tassa reclamo.172


5) RICORSO DEL SIGNOR PAGANO NICOLA SALVATORE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINOAL 20.01.2013 SEGUITO GARA ANOIA/REAL ROSALÌ DEL 20.01.<strong>2008</strong>(Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria - Com. Uff. n. 113dell‘11.03.<strong>2008</strong>)La C.G.F. dichiara inammissibile il reclamo come sopra proposto dal signor Pagano Nicola Salvatore e disponel‘incameramento della tassa reclamo.TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COMUNICATO UFFICIALE N. 163/CGF DEL 18 APRILE <strong>2008</strong>1) RICORSO DEL SIG. D‘AVINO FRANCESCO AVVERSO LA SANZIONE DELL‘INIBIZIONE PER ANNI 5INFLITTAGLI A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL‘ART. 1,COMMA 1 C.G.S. IN RELAZIONE ALL‘ART. 21, COMMI 1 E 3 DELLE N.O.I.F.(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Basilicata – Com. Uff. n. 117 del 23.5.<strong>2007</strong>)La C.G.F in parziale accoglimento del reclamo come sopra proposto dal signor D‘Avino Francesco riduce la sanzionedell‘inibizione ad anni 1. Dispone restituirsi la tassa reclamo.2) RICORSO DEL F.B.C. CALANGIANUS AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GARE EFFETTIVEINFLITTA AL SIG. SIBILIA FIANCARLO SEGUITO GARA CALANGIANUS/LUPA FRASCATI DEL 30.3.<strong>2008</strong>(Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 108 del 2.4.<strong>2008</strong>)La C.G.F respinge il reclamo come sopra proposto dal F.B.C. Calangianus di Calangianus (Sassari) e dispone l‘incameramentodella tassa reclamo.3) RICORSO DELL‘ A.C.R.D. ACICATENA CALCIO AVVERSO DECISIONI MERITO GARAROSARNO/ACICATENA DEL 9.03.<strong>2008</strong>(Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 100 del 19.3.<strong>2008</strong>)La C.G.F respinge il reclamo come sopra proposto dall‘A.C.R.D. Acicatena di Acicatena (Catania) e dispone l‘incameramentodella tassa reclamo.4) RICORSO DEL CALCIATORE FUMAROLA ANGELO ALL‘EPOCA DEI FATTI TESSERATO F.C. ROSSANESE1909 A.S.D., ATTUALMENTE TESSERATO A.S.D. NUOVA VIS PESARO 2006, AVVERSO LA SANZIONE DELLASQUALIFICA PER ANNI 1 INFLITTA AL RECLAMANTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATOREFEDERALE PER VIOLAZIONE DELL‘ART. 7, COMMA 8 C.G.S. (VIGENTE ART. 8, COMMA 11) IN RELAZIONEALL‘ART. 94 TER COMMA 2 N.O.I.F. E ART. 7, COMMI 4 E 6 C.G.S. (ATTUALE ART. 8, COMMI 6 E 8) INRELAZIONE ALL‘ART. 94, COMMA 1 LETT. A) N.O.I.F.(Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 41/CDN del 25.3.<strong>2008</strong>)La C.G.F dichiara inammissibile il reclamo come sopra proposto dal calciatore Fumarola Angelo e dispone l‘incameramentodella tassa reclamo.5) RICORSO DELL‘A.C. MACERATESE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 8 GARE EFFETTIVEINFLITTA AL CALCIATORE DALLORO STEFANO SEGUITO GARA SANSEPOLCRO/MACERATESE DEL 29.3.<strong>2008</strong>(Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 66 del 31.3.<strong>2008</strong>)La C.G.F respinge il reclamo come sopra proposto dall‘A.C. Maceratese di Macerata e dispone l‘incameramento della tassareclamo.6) RICORSO DELL‘ U.S.D. VIRTUSVECOMP VERONA AVVERSO DECISIONI MERITO GARASAMBONIFACESE/VIRTUSVECOMP VERONA DEL 9.3.<strong>2008</strong>(Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 108 del 2.4.<strong>2008</strong>)7) RICORSO DELL‘ A.S.D. CALCIO SAMBONIFACESE AVVERSO LA SANZIONE DELLA PENALIZZAZIONE DIPUNTI 3 IN CLASSIFICA INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA SAMBONIFACESE/VIRTUSVECOMPVERONA DEL 9.3.<strong>2008</strong>(Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 108 del 2.4.<strong>2008</strong>)La C.G.F riuniti i reclami come sopra proposti dall‘U.S.D. Virtusvecomp Verona di Verona e dall‘A.S.D. CalcioSambonifacese di Sambonifacio (Verona) li respinge. Dispone incamerarsi le tasse reclamo.8) RICORSO DELL‘ U.S. CASTROVILLARI CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 8 GAREEFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE GRECO DEMETRIO SEGUITO GARA CASTROVILLARI/LIBERTASACATE DEL 6.4.<strong>2008</strong>(Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 112 del 9.4.<strong>2008</strong>)La C.G.F. respinge il reclamo come sopra proposto dall‘U.S. Castrovillari Calcio di Castrovillari (Cosenza) e disponel‘incameramento della tassa reclamo.TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COMUNICATO UFFICIALE N. 164/CGF DEL 18 APRILE <strong>2008</strong>173


1) RECLAMO DEL F.C. MESSINA PELORO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GIORNATEEFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALCIATORE BIANCOLINO RAFFAELE SEGUITO GARAVICENZA/MESSINA DEL 29.3.<strong>2008</strong>(Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 229 dell‘ 1.4.<strong>2008</strong>)La C.G.F. respinge il reclamo come sopra proposto dal F.C. Messina Peloro di Messina e dispone l‘incameramento della tassareclamo.2) RECLAMO DEL SIGNOR SPINELLI ALDO AVVERSO LE SANZIONI: DELL‘INIBIZIONE A SVOLGERE OGNIATTIVITÀ IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETÀNELL‘AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 5.5.<strong>2008</strong> E DELL‘AMMENDA DI € 10.000,00, INFLITTA SEGUITO GARASAMPDORIA/LIVORNO DEL 6.4.<strong>2008</strong>(Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 235 dell‘8.4.<strong>2008</strong>)La C.G.F. respinge il reclamo come sopra proposto dal signor Spinelli Aldo e dispone l‘incameramento della tassa reclamo.TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COMUNICATO UFFICIALE N. 165/CGF DEL 23 APRILE <strong>2008</strong>1) DEFERIMENTO DELL‘UFFICIO DI PROCURA ANTIDOPING DEL C.O.N.I. A CARICO DEL CALCIATOREIOVINO PIETRO, ATTUALMENTE TESSERATO A.S.D. REAL BOSCHESE, PER VIOLAZIONE DELL‘ ART. 2.1DELLE NORME SPORTIVE ANTIDOPINGLa C.G.F in accoglimento del deferimento come sopra proposto dall‘Ufficio di Procura Antidoping del C.O.N.I., dichiara ilcalciatore Pietro Iovino responsabile della violazione disciplinare ascrittagli e infligge la sanzione della squalifica per anni 2 adecorrere dalla data di sospensione cautelare, 15.2.<strong>2008</strong>.TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COMUNICATO UFFICIALE N. 166/CGF DEL 23 APRILE <strong>2008</strong>1) RICORSO GALLIPOLI CALCIO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA POTENZA/GALLIPOLI DEL 06.04.<strong>2008</strong>(Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 169/C del 10.4.<strong>2008</strong>)La C.G.F. respinge il reclamo come sopra proposto dalla società Gallipoli Calcio S.r.l. di Gallipoli (Le). Dispone incamerarsila tassa reclamo.2) RICORSO TERNANA CALCIO S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GARE EFFETTIVEINFLITTA AL CALCIATORE RIGONI MARCO SEGUITO GARA CITTADELLA TERNANA DEL 13.4.<strong>2008</strong>(Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 173/C del 15.3.<strong>2008</strong>)La C.G.F., in accoglimento del reclamo come sopra proposto dalla società Ternana Calcio S.p.A. di Terni, riduce ad 1 giornatadi squalifica la sanzione inflitta al calciatore Rigoni Marco. Dispone restituirsi la tassa reclamo.2) RICORSO CON PROCEDIMENTO D‘URGENZA CALC. FUSCO PIETRO AVVERSO LA SANZIONE DELLASQUALIFICA PER 2 GARE EFFETTIVE SEGUITO GARA CUOIOPELLI C.R./CARRARESE DEL 20.4.08(Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 179/C del 22.4.<strong>2008</strong>)La C.G.F. dichiara inammissibile, per omesso versamento della tassa reclamo, ai sensi dell‘art. 33 comma 8 C.G.S., il ricorsocon procedimento d‘urgenza come sopra proposto dal calciatore Fusco Pietro.3) RICORSO CON PROCEDIMENTO D‘URGENZA CALC. VENDRAME MARCO AVVERSO LA SANZIONE DELLASQUALIFICA PER 2 GARE EFFETTIVE SEGUITO GARA CUOIOPELLI C.R./CARRARESE DEL 20.4.08(Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 179/C del 22.4.<strong>2008</strong>)La C.G.F. dichiara inammissibile, per omesso versamento della tassa reclamo, ai sensi dell‘art. 33 comma 8 C.G.S., il ricorsocon procedimento d‘urgenza come sopra proposto dal calciatore Vendrame Marco.TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COMUNICATO UFFICIALE N. 167/CGF DEL 24 APRILE <strong>2008</strong>1) RICORSO DELLA S.C. DOMUS BRESSO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA BERGAMO CALCIO A5/DOMUS BRESSO DEL 29.3.<strong>2008</strong>(Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – com. Uff. n. 584 dell‘1.4.<strong>2008</strong>)La C.G.F., respinge il reclamo come sopra proposto dalla S.C. Domus Bresso di Bresso (Milano) e dispone l‘incameramentodella tassa reclamo.2) RICORSO DELL‘ A.S.D. PINK SPORT TIME AVVERSO LA SANZIONE DELL‘AMMENDA DI € 250,00 INFLITTAALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA PINK SPORT TIME/ACMEI BARI C.F. DEL 12.04.<strong>2008</strong>(Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio Femminile – Com. Uff. n. 83 del 17.4.<strong>2008</strong>)La C.G.F. in accoglimento del reclamo come sopra proposto dall‘A.S.D. Pink Sport Time di Bari, annulla la sanzionedell‘ammenda inflitta. Conferma nel resto. Dispone restituirsi la tassa reclamo.174


TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COMUNICATO UFFICIALE N. 168/CGF DEL 29 APRILE <strong>2008</strong>1) RECLAMO DEL SIGNOR BERTON GIANBRUNO PRESIDENTE DELL‘A.C. MESTRE AVVERSO LE SANZIONI:- INIBIZIONE PER ANNI 1 AL RECLAMANTE; - PENALIZZAZIONE DI PUNTI 5 IN CLASSIFICA DA SCONTARSINELLA CORRENTE STAGIONE SPORTIVA ALLA SOCIETÀ; INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELPROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL‘ART. 1. C.G.S. IN RIFERIMENTO ALL‘ART. 94 TER,COMMA 13 DELLE N.O.I.F. E ART. 2, COMMA 3 C.G.S. (OGGI ART. 4, COMMA 1 C.G.S.)(Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 43/CDN del 28.3.<strong>2008</strong>)La C.G.F. in parziale accoglimento del reclamo come sopra proposto dal signor Berton Gianbruno, riduce le sanzioni: -dell‘inibizione al signor Berton Gianbruno a 6 mesi; - la penalizzazione a punti 2 in classifica da scontarsi nella corrente<strong>Stagione</strong> Sportiva alla società A.C. Mestre. Dispone restituirsi la tassa reclamo.2) RECLAMO DEL PISA CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELL‘AMMENDA DI € 20.000,00 INFLITTA ALLARECLAMANTE SEGUITO GARA PISA/VICENZA DEL 05.04.<strong>2008</strong>(Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 236 dell‘8.04.<strong>2008</strong>)La C.G.F. respinge il reclamo come sopra proposto dal Pisa Calcio di Pisa e dispone incamerarsi la tassa reclamo.TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COMUNICATO UFFICIALE N. 169/CGF DEL 30 APRILE <strong>2008</strong>1) RICORSO DELL‘A.S. ANDRIA BAT AVVERSO LA SANZIONE DELL‘AMMENDA DI € 5.000,00 INFLITTA ALLARECLAMANTE SEGUITO GARA ANDRIA/REAL MARCIANISE DEL 13.04.<strong>2008</strong>(Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 173/C del 15.4.<strong>2008</strong>)La C.G.F. respinge il reclamo come sopra proposto dall‘A.S. Andria Bat di Andria (Bari) e dispone incamerarsi la tassareclamo.2) RICORSO DEL PRO PATRIA CALCIO 1919 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 6 GAREEFFETTIVE INFLITTE AL CALCIATORE DALLA BONA DANIELE SEGUITO GARA MANFREDONIA/PRO PATRIADEL 20.04.<strong>2008</strong>(Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 179/C del 22.4.<strong>2008</strong>)La C.G.F., in parziale accoglimento del reclamo come sopra proposto dal Pro Patria Calcio 1919 di Busto Arsizio (Varese)riduce la sanzione della squalifica per 5 gare effettive. Dispone restituirsi la tassa reclamo.3) RICORSO DELLA SAMBENEDETTESE CALCIO AVVERSO LE SANZIONI: · DELL‘AMMENDA DI EURO 5.000,00INFLITTA ALLA RECLAMANTE; · DELLA SQUALIFICA PER 2 GARE EFFETTIVE INFLITTE AL CALCIATOREVITIELLO LEANDRO; SEGUITO GARA MASSESE/SAMBENEDETTESE DEL 20.4.<strong>2008</strong>(Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 179/C del 22.4.<strong>2008</strong>)La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dalla Sambenedettese Calcio di San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno) edispone incamerarsi la tassa reclamo.TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COMUNICATO UFFICIALE N. 170/CGF DEL 30 APRILE <strong>2008</strong>1) RICORSO DELLA C.U.S. ANCONA AVVERSO LA SANZIONE DELL‘AMMENDA DI € 600,00 SEGUITO GARACHEVROLET TRE COLLI/C.U.S. ANCONA DEL 06.04.<strong>2008</strong>(Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio A 5 – Com. Uff. 613 del 17.4.<strong>2008</strong>)La C.G.F. respinge il reclamo come sopra proposto dal C.U.S. Ancona di Ancona e dispone incamerarsi la tassa reclamo.TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COMUNICATO UFFICIALE N. 171/CGF DEL 30 APRILE <strong>2008</strong>1) RICORSO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO:· L‘ERRONEA DETERMINAZIONE DELLA SANZIONE DA IRROGARE A CARICO DEL SIG. MASCIA ANTONIO,LEGALE RAPPRESENTANTE ALL‘EPOCA DEI FATTI DELLA SOCIETÀ S.S. SASSARI TORRES, AVVERSO LASANZIONE DELL‘INIBIZIONE PER MESI 6 SEGUITO PROPRIO DEFERIMENTO PER VIOLAZIONE DELL‘ART. 7COMMI 3 E 7 PEL PREVIDENTE C.G.S. APPLICABILE RATIONE TEMPORIS (ART. 8, COMMI 4 E 10 C.G.S.VIGENTE) IN RELAZIONE ALL‘ALLEGATO (B), PARAGRAFO III, LETTERA B N. 4) DEL C.U. DEL C.F. N. 6/A DEL3 MAGGIO <strong>2007</strong>, VIOLAZIONE ART. 7 COMMI 3 E 7 DEL PREVIGENTE C.G.S. APPLICABILE RATIONETEMPORIS (ART. 8, COMMI 4 E 10 C.G.S. VIGENTE) IN RELAZIONE ALL‘ALLEGATO (B), PARAGRAFO III,LETTERA B N. 4) DEL C.U. DEL C.F. N. 6/A DEL 3 MAGGIO <strong>2007</strong> E DELLA VIOLAZIONE DELL‘ART. 10, COMMA3, SECONDA PARTE C.G.S. VIGENTE APPLICABILE RATIONE TEMPORIS (GIÀ ART. 8, COMMA 3, SECONDAPARTE C.G.S. PREVIGENTE) IN RELAZIONE ALL‘ALLEGATO B), PARAGRAFO IV) LETTERA A PUNTO 2 DELC.U. DEL C.F. N. 6/A DEL 3 MAGGIO <strong>2007</strong> (NOTA N. 3606/692PF07-08/SP/MA DEL 18.3.<strong>2008</strong> ); · L‘ERRONEA175


DETERMINAZIONE DELLA SANZIONE DA IRROGARE A CARICO DELLA SOCIETÀ S.S. SASSARI TORRESAVVERSO LA SANZIONE DELLA PENALIZZAZIONE DI 8 PUNTI IN CLASSIFICA NELLA CORRENTE STAGIONESPORTIVA, SEGUITO PROPRIO DEFERIMENTO PER VIOLAZIONE PER VIOLAZIONE ART. 2, COMMA 4 E 7COMMA 3 DEL C.G.S. PREVIGENTE (ART. 8, COMMA 4, C.G.S. VIGENTE), DELL‘ART. 4, COMMA 1 DEL C.G.S.VIGENTE, PER RESPONSABILITÀ DIRETTA, NELLA VIOLAZIONE ASCRITTA AL PROPRIO PRESIDENTE (NOTAN. 3606/692PF07-08/SP/MA DEL 18.3.<strong>2008</strong>)(Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 48/CDN del 22.4.<strong>2008</strong>)2) RICORSO DEL SIG. MASCIA ANTONIO LEGALE RAPPRESENTANTE ALL‘EPOCA DEI FATTI DELLA SOCIETÀS.S. SASSARI TORRES, AVVERSO LA SANZIONE DELL‘INIBIZIONE PER MESI 6 SEGUITO DEFERIMENTO DELPROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL‘ART. 7 COMMI 3 E 7 PEL PREVIDENTE C.G.S.APPLICABILE RATIONE TEMPORIS (ART. 8, COMMI 4 E 10 C.G.S. VIGENTE) IN RELAZIONE ALL‘ALLEGATO(B), PARAGRAFO III, LETTERA B N. 4) DEL C.U. DEL C.F. N. 6/A DEL 3 MAGGIO <strong>2007</strong>, VIOLAZIONE ART. 7COMMI 3 E 7 DEL PREVIGENTE C.G.S. APPLICABILE RATIONE TEMPORIS (ART. 8, COMMI 4 E 10 C.G.S.VIGENTE) IN RELAZIONE ALL‘ALLEGATO (B), PARAGRAFO III, LETTERA B N. 4) DEL C.U. DEL C.F. N. 6/A DEL3 MAGGIO <strong>2007</strong> E DELLA VIOLAZIONE DELL‘ART. 10, COMMA 3, SECONDA PARTE C.G.S. VIGENTEAPPLICABILE RATIONE TEMPORIS (GIÀ ART. 8, COMMA 3, SECONDA PARTE C.G.S. PREVIGENTE) INRELAZIONE ALL‘ALLEGATO B), PARAGRAFO IV) LETTERA A PUNTO 2 DEL C.U. DEL C.F. N. 6/A DEL 3MAGGIO <strong>2007</strong> (NOTA N. 3606/692PF07-08/SP/MA DEL 18.3.<strong>2008</strong>)(Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 48/CDN del 22.4.<strong>2008</strong>)3) RICORSO DELLA S.S. SASSARI TORRES AVVERSO LA SANZIONE DELLA PENALIZZAZIONE DI 8 PUNTI INCLASSIFICA NELLA CORRENTE STAGIONE SPORTIVA, SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATOREFEDERALE PER VIOLAZIONE DELL‘ART. 4, COMMA 1 DEL C.G.S. VIGENTE, PER RESPONSABILITÀ DIRETTA,NELLA VIOLAZIONE ASCRITTA AL PROPRIO PRESIDENTE (NOTA N. 3606/692PF07-08/SP/MA DEL 18.3.<strong>2008</strong>)(Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 48/CDN del 22.4.<strong>2008</strong>)La C.G.F., riuniti i ricorsi nn. 1), 2) e 3) li respinge. Dispone incamerarsi le tasse relative ai ricorsi nn. 2) e 3).4) RICORSO DELLA PROCURATORE FEDERALE AVVERSO:· L‘ERRONEA DETERMINAZIONE DELLA SANZIONE DA IRROGARE A CARICO DEL SIG. DI STANISLAOPAOLO, LEGALE RAPPRESENTANTE ALL‘EPOCA DEI FATTI DELLA SOCIETÀ S.S. LANCIANO, AVVERSO LASANZIONE DELL‘INIBIZIONE PER MESI 6 SEGUITO PROPRIO DEFERIMENTO PER VIOLAZIONE DELL‘ ART. 7COMMI 3 E 7 DEL PREVIGENTE C.G.S. APPLICABILE RATIONE TEMPORIS (ART. 8, COMMI 4 E 10 C.G.S.VIGENTE) IN RELAZIONE ALL‘ALLEGATO (B), PARAGRAFO III, LETTERA B N. 4) DEL C.U. DEL C.F. N. 6/A DEL3 MAGGIO <strong>2007</strong>, VIOLAZIONE ART. 7 COMMI 3 E 7 DEL PREVIGENTE C.G.S. APPLICABILE RATIONETEMPORIS (ART. 8, COMMI 4 E 10 C.G.S. VIGENTE) IN RELAZIONE ALL‘ALLEGATO (B), PARAGRAFO III,LETTERA B N. 4) DEL C.U. DEL C.F. N. 6/A DEL 3 MAGGIO <strong>2007</strong> E DELLA VIOLAZIONE DELL‘ART. 10, COMMA3, SECONDA PARTE C.G.S. VIGENTE APPLICABILE RATIONE TEMPORIS (GIÀ ART. 8, COMMA 3, SECONDAPARTE C.G.S. PREVIGENTE) IN RELAZIONE ALL‘ALLEGATO B), PARAGRAFO IV) LETTERA A PUNTO 2 DELC.U. DEL C.F. N. 6/A DEL 3 MAGGIO <strong>2007</strong> (NOTA N. 3511/672PF07-08/SP/MA DEL 13.3.<strong>2008</strong>)· L‘ERRONEA DETERMINAZIONE DELLA SANZIONE DA IRROGARE A CARICO DELLA S.S. LANCIANOAVVERSO LA SANZIONE DELLA PENALIZZAZIONE DI 8 PUNTI IN CLASSIFICA NELLA CORRENTE STAGIONESPORTIVA SEGUITO PROPRIO DEFERIMENTO PER VIOLAZIONE ART. 2, COMMA 4 E 7 COMMA 3 DEL C.G.S.PREVIGENTE (ART. 8, COMMA 4, C.G.S. VIGENTE), DELL‘ART. 4, COMMA 1 DEL C.G.S. VIGENTE, PERRESPONSABILITÀ DIRETTA, NELLA VIOLAZIONE ASCRITTA AL PROPRIO PRESIDENTE. (NOTA N.3511/672PF07-08/SP/MA DEL 13.3.<strong>2008</strong>)(Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 48/CDN del 22.4.<strong>2008</strong>)5) RICORSO DEL SIG. DI STANISLAO PAOLO LEGALE RAPPRESENTANTE ALL‘EPOCA DEI FATTI DELLASOCIETÀ S.S. LANCIANO, AVVERSO LA SANZIONE DELL‘INIBIZIONE PER MESI 6 SEGUITO DEFERIMENTODEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL‘ ART. 7 COMMI 3 E 7 DEL PREVIGENTE C.G.S.APPLICABILE RATIONE TEMPORIS (ART. 8, COMMI 4 E 10 C.G.S. VIGENTE) IN RELAZIONE ALL‘ALLEGATO(B), PARAGRAFO III, LETTERA B N. 4) DEL C.U. DEL C.F. N. 6/A DEL 3 MAGGIO <strong>2007</strong>, VIOLAZIONE ART. 7COMMI 3 E 7 DEL PREVIGENTE C.G.S. APPLICABILE RATIONE TEMPORIS (ART. 8, COMMI 4 E 10 C.G.S.VIGENTE) IN RELAZIONE ALL‘ALLEGATO (B), PARAGRAFO III, LETTERA B N. 4) DEL C.U. DEL C.F. N. 6/A DEL3 MAGGIO <strong>2007</strong> E DELLA VIOLAZIONE DELL‘ART. 10, COMMA 3, SECONDA PARTE C.G.S. VIGENTEAPPLICABILE RATIONE TEMPORIS (GIÀ ART. 8, COMMA 3, SECONDA PARTE C.G.S. PREVIGENTE) INRELAZIONE ALL‘ALLEGATO B), PARAGRAFO IV) LETTERA A PUNTO 2 DEL C.U. DEL C.F. N. 6/A DEL 3MAGGIO <strong>2007</strong> (NOTA N. 3511/672PF07-08/SP/MA DEL 13.3.<strong>2008</strong>)(Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 48/CDN del 22.4.<strong>2008</strong>)6) RICORSO DELLA S.S. LANCIANO AVVERSO LA SANZIONE DELLA PENALIZZAZIONE DI 8 PUNTI INCLASSIFICA NELLA CORRENTE STAGIONE SPORTIVA SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATOREFEDERALE PER VIOLAZIONE ART. 2, COMMA 4 E 7 COMMA 3 DEL C.G.S. PREVIGENTE (ART. 8, COMMA 4,C.G.S. VIGENTE), DELL‘ART. 4, COMMA 1 DEL C.G.S. VIGENTE, PER RESPONSABILITÀ DIRETTA, NELLAVIOLAZIONE ASCRITTA AL PROPRIO PRESIDENTE. (NOTA N. 3511/672PF07-08/SP/MA DEL 13.3.<strong>2008</strong>)176


(Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 48/CDN del 22.4.<strong>2008</strong>)La C.G.F. riuniti i ricorsi nn. 4), 5) e 6) li respinge. Dispone incamerarsi le tasse relative ai reclami nn. 5) e 6).7) RICORSO DELL‘U.S. CASTELNUOVO GARFAGNANA CALCIO S.R.L. AVVERSO LESANZIONI:· DELL‘INIBIZIONE PER MESI 6 INFLITTA AL SIG. MARCHINI MAURO, ALL‘EPOCA DEI FATTI PRESIDENTEU.S. CASTELNUOVO GARFAGNANA CALCIO S.R.L.;· DELLA PENALIZZAZIONE DI PUNTI 2 IN CLASSIFICA NELLA CORRENTE STAGIONE SPORTIVA;· DELL‘AMMENDA DI € 500,00 ALLA SOCIETÀ;PER VIOLAZIONE, IL MARCHINI, DELL‘ART. 10 COMMA 3 SECONDA PARTE E C.G.S. VIGENTE, IN RELAZIONEALL‘ALLEGATO B) PARAGRAFO IV) LETTERA A) ULTIMA PARTE DEL C.U. DEL C.F. N. 6/A DEL 3 MAGGIO<strong>2007</strong>, PER IL MANCATO PAGAMENTO DEI CONTRIBUTI ENPALS AFFERENTI AGLI EMOLUMENTI DOVUTIPER LA MENSILITÀ DI MAGGIO <strong>2007</strong> NONCHÈ DELL‘ART. 1 COMMA 1 C.G.S. PER AVER DICHIARATO INMANIERA NON VERITIERA DI AVER PROVVEDUTO AL VERSAMENTO DI QUANTO INNANZI NEI TERMINISTABILITI;· LA U.S. CASTELNUOVO GARFAGNANA S.R.L. A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA AI SENSI DELL‘ART.4 COMMA 1 E 10 COMMA 3 SECONDA PARTE C.G.S. PER LA CONDOTTA DEL SUO PRESIDENTE; SEGUITODEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE (NOTA N. 3512/674PF07- 08/SP/MA DEL 13.3.<strong>2008</strong>)(Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 48/CDN del 22.4.<strong>2008</strong>)La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall‘U.S. Castelnuovo Garfagnana Calcio S.r.l. di Castelnuovo Garfagnana(Lucca). Dispone incamerarsi la tassa reclamo.8) RICORSO DELLA OLBIA CALCIO S.R.L. AVVERSO LE SANZIONI:· DELL‘INIBIZIONE PER MESI 6 INFLITTA AL SIG. RUSCONI FRANCO CESARE, LEGALE RAPPRESENTANTEDELLA SOCIETÀ, PER VIOLAZIONE PREVISTA E PUNITA, DALL‘ART. 10 COMMA 3 SECONDA PARTE C.G.S.VIGENTE, IN RELAZIONE ALL‘ALLEGATO B) PARAGRAFO IV) LETTERA A) ULTIMA PARTE DEL C.U. N. 6/ADEL 3 MAGGIO <strong>2007</strong>, PER IL MANCATO PAGAMENTO DELLE RITENUTE IRPEF AFFERENTI AGLIEMOLUMENTI DOVUTI PER LA MENSILITÀ DI GIUGNO <strong>2007</strong> ENTRO IL TERMINE DEL 31 OTTOBRE <strong>2007</strong>,FISSATO DALLE DISPOSIZIONI FEDERALI DI CUI AL C.U. N. 6/A DEL 3 MAGGIO <strong>2007</strong>; INOLTRE DELLAVIOLAZIONE DELL‘ART. 1 COMMA 1, DEL C.G.S. PER AVER ATTESTATO IN MANIERA NON VERITIERAL‘AVVENUTO PAGAMENTO AL 31 OTTOBRE <strong>2007</strong>;· DELLA PENALIZZAZIONE DI PUNTI 2 IN CLASSIFICA NELLA CORRENTE STAGIONE SPORTIVA EDELL‘AMMENDA DI € 500,00 ALLA SOCIETÀ OLBIA CALCIO S.R.L. A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTAAI SENSI DELL‘ART. 4 COMMA 1 E 10 COMMA 3 SECONDA PARTE C.G.S. VIGENTE, PER LE CONDOTTE DELSUO PRESIDENTE; SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE (NOTA N. 3514/677PF07-08/SP/MA DEL 13 MARZO <strong>2008</strong>).(Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 48/CDN del 22.4.<strong>2008</strong>)La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dalla Olbia Calcio S.r.l. di Olbia (Sassari). Dispone incamerarsi la tassareclamo.9) RICORSO DELLA F.C. CATANZARO AVVERSO LA SANZIONE DELLA PENALIZZAZIONE DI 2 PUNTI INCLASSIFICA NELLA CORRENTE STAGIONE SPORTIVA, SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATOREFEDERALE, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA, AI SENSI DI QUANTO PREVISTO DAGLI ARTT. 4,COMMA 1 E 10, COMMA 3, SECONDA PARTE, CGS VIGENTE, PER LA CONDOTTA DEL PRESIDENTE (NOTA N.3515/676PF07-08/SP/MA DEL 13.03.<strong>2008</strong>)(Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 48/CDN del 22.4.<strong>2008</strong>)10) RICORSO DEL SIG. PITTELLI GIANCARLO LEGALE RAPPRESENTANTE FC CATANZARO, AVVERSO LESANZIONI: DELL‘INIBIZIONE PER MESI 6 E DELL‘AMMENDA DI € 500,00 PER VIOLAZIONE DELL‘ART. 10,COMMA 3, SECONDA PARTE CGS, IN RELAZIONE A QUANTO PREVISTO DAL C.U. DEL CONSIGLIO FEDERALEN. 6/A DEL 3 MAGGIO <strong>2007</strong> PER IL MANCATO PAGAMENTO DEI CONTRIBUTI ENPALS RELATIVI AIPAGAMENTI DOVUTI PER LE MENSILITÀ DEL MESE DI GIUGNO <strong>2007</strong> E PER VIOLAZIONE DELL‘ART. 1,COMMA 1, CGS PER AVER DICHIARATO IN MANIERA NON VERITIERA DI AVER PROVVEDUTO ALPAGAMENTO ENTRO IL 31 OTTOBRE <strong>2007</strong>; SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE (NOTAN. 3515/676PF07- 08/SP/MA DEL 13.03.<strong>2008</strong>)(Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 48/CDN del 22.4.<strong>2008</strong>)La C.G.F. riuniti i ricorsi nn. 9) e 10) li respinge. Dispone incamerarsi le tasse reclamo.11) RICORSO DEL PESCARA CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA PENALIZZAZIONE DI 2 PUNTI INCLASSIFICA NELLA CORRENTE STAGIONE SPORTIVA, SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATOREFEDERALE, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA AI SENSI DELL‘ART. 4 COMMA 1 C.G.S. VIGENTE, PERLE CONDOTTE ASCRITTE AI PROPRI LEGALI RAPPRESENTANTI (NOTA N. 3772/673PF07-08/SP/MA DEL27.03.<strong>2008</strong>)(Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 48/CDN del 22.4.<strong>2008</strong>)177


12) RICORSO DEL SIG. DI GIACOMO CLAUDIO LEGALE RAPPRESENTANTE ALL‘EPOCA DEI FATTI DELLASOCIETÀ PESCARA CALCIO SPA, AVVERSO LA SANZIONE DELL‘INIBIZIONE PER MESI 6 SEGUITODEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE PREVISTA E PUNITA DALL‘ART. 10COMMA 3 SECONDA PARTE C.G.S. VIGENTE IN RELAZIONE ALL‘ALLEGATO B) PARAGRAFO IV) LETTERA A)ULTIMA PARTE DEL C.U. DEL C.F. N. 6/A DEL 3 MAGGIO <strong>2007</strong> E DELL‘ART. 8 COMMA 5, DEL C.G.S. (ART. 7COMMA 1 PREVIGENTE) PER IL MANCATO PAGAMENTO DEI EMOLUMENTI DOVUTI PER LE MENSILITÀ DIMAGGIO E GIUGNO <strong>2007</strong> NEI TERMINI STABILITI DALLE DISPOSIZIONI FEDERALI E COMUNQUE PER NONAVER ADEMPIUTO AGLI OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE E DEPOSITO NEI TERMINI STABILITI DALLEDISPOSIZIONI FEDERALI IN MATERIA (NOTA N. 3772/673PF07-08/SP/MA DEL 27.03.<strong>2008</strong>)(Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 48/CDN del 22.4.<strong>2008</strong>)La C.G.F. riuniti i ricorsi nn. 11) e 12) li accoglie, e, per l‘effetto, annulla la delibera impugnata. Dispone restituirsi la tassareclamo.TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COMUNICATO UFFICIALE N. 172/CGF DEL 30 APRILE <strong>2008</strong>N. 495 Calciatrice D‘Alascio Paola – Segnalazione del Segretario della F.I.G.C. La Corte di Giustizia Federale,- letti gli atti del procedimento trasmessi a questa Corte di Giustizia Federale dal Segretario della F.I.G.C. in data 30.4.<strong>2008</strong>con nota n. 6230.22;- preso atto del risultato positivo del controllo antidoping, come da notifica esito analisi trasmessa con nota 996/UPA/STdall‘Ufficio di Procura Antidoping del C.O.N.I., nei confronti della calciatrice D‘Alascio Paola, in occasione della gara PisaC.F./Brescia C.F. del 30.03.<strong>2008</strong>, tesserato nella stagione <strong>2007</strong>/<strong>2008</strong> per la società Pisa Calcio Femminile, partecipante alCampionato Serie A2 – Girone A;- visto l‘art. 2, delle Norme Sportive Antidoping – Procedimento disciplinare e istruzioni operative relative all‘attivitàdell‘Ufficio di Procura Antidoping, sospendein via cautelare da ogni attività <strong>sportiva</strong> la calciatrice D‘Alascio Paola, tesserata in favore della società Pisa Calcio Femminile,con decorrenza immediata. “Sulla base della decisione assunta dalla Corte di Giustizia Federale in data odierna, lacalciatrice D‟Alascio Paola è inserita nel RTP (Registered Testing Pool) nazionale del CONI-NADO ed è tenuta ad adempierea tutti gli specifici obblighi previsti sino alla fine dell‟anno solare in cui ha termine l‟efficacia del presente provvedimentoovvero sino a quando non comunichi agli Organi Competenti di ritirarsi da qualsiasi attività <strong>sportiva</strong>”.TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COMUNICATO UFFICIALE N. 173/CGF DEL 5 MAGGIO <strong>2008</strong>RICORSO PER REVOCAZIONE PROPOSTO DALL‘A.S.D. FUTSAL RMA PIANURA AI SENSI ART. 39, C.G.S.,AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO DELLA DIVISIONE CALCIO A CINQUE RELATIVAMENTEALLE DECISIONI ADOTTATE CIRCA IL RICORSO PER POSIZIONE IRREGOLARE DI UN CALCIATORE DELLAA.S.D. CITTA‘ DI GRAGNANO CALCIO A CINQUE(Delibera Giudice Sportivo Comm. Uff. n. 261 del 12.12.<strong>2007</strong>).FATTO In data 1 dicembre <strong>2007</strong>, veniva disputata la gara tra la A.S.D. Futsal RMA Pianura e la A.S.D. Città di GragnanoCalcio a Cinque, valevole per il Campionato Nazionale di Calcio A5, serie B, Girone F, per la stagione <strong>sportiva</strong> <strong>2007</strong>/<strong>2008</strong>,gara che si concludeva con il risultato di 2 a 5 in favore della squadra di Gragnano. Lamenta la attuale ricorrente che, in quellacircostanza, la società Città di Gragnano aveva schierato, con la maglia n. 12, il calciatore Pacheco Cornehl Luiz Felipe, nato il24 febbraio 1979, in posizione irregolare di tesseramento. Successivamente, in data 3 dicembre <strong>2007</strong>, la società Pianurainoltrava preannuncio di reclamo in relazione alla irregolarità del tesseramento del Pacheco. In data 5 dicembre <strong>2007</strong>, con ilComunicato Ufficiale n. 241, il Giudice Sportivo della Divisione Calcio A5 prendeva atto del preannuncio di reclamo esospendeva ogni decisione in merito al reclamo stesso ed alla consegue nte regolarità della gara. Sempre il giorno 5 dicembrela società Pianura inviava al Giudice Sportivo ed alla controparte (soc. Gragnano) i motivi di reclamo illustrando la posizioneirregolare di tesseramento del Pacheco. Conseguentemente chiedeva che fosse disposta la perdita della gara in capo alla societàGragnano. In data 12 dicembre <strong>2007</strong> il Giudice Sportivo, con il Comunicato Ufficiale n. 261, rilevava, erroneamente, che nonera stato dato seguito al preannunciato reclamo ad opera della società Futsal RMA Pianura e in virtù di tale considerazioneomologava il risultato dell‘incontro che, come detto, aveva visto, sul campo, la vittoria del Gragnano per 5 a 2. Il successivo 13dicembre <strong>2007</strong> il dirigente – allenatore della società Pianura sig. Turtoro contattava la Divisione Calcio A5 lamentando l‘errorein cui era incorso il Giudice Sportivo, chiarendo che le raccomandate, integranti i motivi del Pianura, erano state consegnateall‘ufficio postale in data 5 dicembre <strong>2007</strong>. Alla luce di tale doglianza il Giudice Sportivo, come risulta dal ComunicatoUfficiale n. 274, il successivo 14 dicembre <strong>2007</strong> emanava una nuova pronuncia del seguente tenore letterale: ―considerato cheper un disguido amministrativo interno le ….. motivazioni risultano invece essere state trasmesse entro il terzo giorno ferialesuccessivo ….Ritenuto pertanto di dover annullare la dichiarazione di inammissibilità e di dover valutare nel merito leargomentazioni della reclamante. Rilevato che dagli accertamenti esperiti presso il competente ufficio tesseramenti, ilcalciatore….non risulta tesserato per la società Città di Gragnano e che quindi non aveva titolo a prendere parte all‟incontroin epigrafe”. Quindi, in base a tale decisione veniva annullata la precedente pronuncia del 12 dicembre e veniva sanzionata laperdita della gara in capo alla Società Gragnano. In data 27 dicembre <strong>2007</strong> la stessa società Gragnano proponeva ricorso allaCorte di Giustizia Federale avverso la decisione del 14 dicembre <strong>2007</strong>, contenuta nel Comunicato Ufficiale n. 274, chiedendo,altresì, il ripristino della decisione, del 12 dicembre <strong>2007</strong>, di cui al Comunicato Ufficiale n. 261. In data 4 gennaio <strong>2008</strong> la178


Corte di Giustizia Federale, Sezione IV, accoglieva il ricorso della società Gragnano sulla base della seguente motivazione:―Non può, invero, disconoscersi che il primo giudice, quale organo di giurisdizione, non annoverasse fra le proprieattribuzioni quel potere di revoca, che è riconosciuto solo in capo alla P.A. per finalità di autotutela e non avesse, quindi titoloalcuno per ritornare sul già deciso, annullando una sua precedente pronuncia che, se pur circoscritta all‟aspetto del rito,investiva comunque la violazione disciplinare sottoposta al suo esame. La delibera del 14.12.<strong>2007</strong> va qualificata come un veroe proprio atto abnorme proveniente da terzo ormai estraneo all‟iter processuale, non essendo, per altro verso consentito per leragioni evidenziate dall‟appellante, riconoscere alle stesse funzioni finalità differenti da quelle enunciate nella relativamotivazione. Pertanto l‟atto impugnato va, in accoglimento del ricorso, annullato, così ripristinando la delibera del12.12.<strong>2007</strong>, pubblicata sul Com. Uff. n. 261”. Avverso tale decisione, comunicata alle parti in data 16.1.<strong>2008</strong>, la A.S.D. FutsalRMA Pianura, a mezzo del proprio difensore Avv. Andrea Galli, del Foro di Perugia, interponeva ricorso per revocazione (anorma dell‘art. 39, comma 1, lett. e, del Codice di Giustizia Sportiva), sulla base dell‘errore di fatto commesso dal GiudiceSportivo della Divisione Calcio A5 nella pronuncia resa in data 12 dicembre <strong>2007</strong>. In detto gravame, proposto in data 11gennaio <strong>2008</strong>, venivano illustrate le ragioni dell‘ammissibilità e della fondatezza del ricorso per revocazione l‘omesso esame,su di un fatto decisivo ai fini della pronuncia, l‘irregolare posizione di tesseramento del calciatore Pacheco e venivanoformulate le seguenti conclusioni: ―Per tutti i motivi esposti, si insiste affinché l‟On.le Corte adìta, si compiaccia contrariisreiectis: (pregiudizialmente) dichiarare l‟ammissibilità del presente ricorso per revocazione; (principalmente) accertare chela decisione di cui al C.U. n. 261 del 12.12.<strong>2007</strong> pronunciata dal Giudice Sportivo della Divisione calcio a Cinque della Figc-Lnd è viziata da errore di fatto ai sensi di quanto previsto dall‟art. 39.1.lett. e/Cgs, ovvero (subordinatamente) accertare chela decisione di cui al C.U. n. 261 del 12.12.<strong>2007</strong> pronunciata dal Giudice Sportivo della Divisione calcio a Cinque della Figc-Lnd è viziata da omesso esame di un fatto decisivo che non si è potuto conoscere nel precedente procedimento ai sensi diquanto previsto dall‟art. 39.1.lett.d/Cgs, e per l‟effetto (in ogni caso) revocare la decisione di cui al C.U. n. 261 del12.12.<strong>2007</strong> pronunciata dal Giudice Sportivo della divisione calcio a Cinque della Figc-Lnd, e conseguentemente(principalmente) accertare e dichiarare che il calciatore Pacheco Cornehl Luiz Felipe (nato il 24.2.1979) è stato shieratodalla A.S.D. CITTA‟ DI GRAGNANO CALCIO A CINQUE in posizione di tesseramento irregolare nella gara disputata indata 1.12.<strong>2007</strong> tra A.S.D. FUTSAL RMA PIANURA – A.S.D. CITTA‟ DI GRAGNANO CALCIO A CINQUE, valevole per ilCampionato Nazionale di Calcio a 5 Serie B/F stagione <strong>sportiva</strong> <strong>2007</strong>/<strong>2008</strong>, e per l‟effetto Infliggere alla A.S.D. CITTA‟ DIGRAGNANO CALCIO A CINQUE la punizione <strong>sportiva</strong> prevista dall‟art. 17. 5.lett.a/Cgs della perdita della suddetta garaper 0-6, ovvero (in via gradatamente subordinata) Adire la Commissione Tesseramenti della Figc ai sensi dell‟art. 47. 4.lett.b/ Cgs chiedendo a quest‟ultima di accertare l‟irregolarità della posizione di tesseramento del calciatore Pacheco CornehlLuiz Felipe (nato il 24.2.1979) all‟epoca della gara A.S.D. FUTSAL RMA PIANURA – A.S.D. CITTA‟ DI GRAGNANOCALCIO A CINQUE svolta in data 1.12.<strong>2007</strong> valevole per il Campionato Nazionale di Calcio a 5 Serie B/F stagione <strong>sportiva</strong><strong>2007</strong>/<strong>2008</strong>, ed all‟esito Infliggere alla A.S.D. CITTA‟ DI GRAGNANO CALCIO A CINQUE la punizione <strong>sportiva</strong> previstadall‟art. 17.5. lett.a/Cgs della perdita della suddetta gara per 0-6, esperire presso l‟ufficio Tesseramenti competente tutti gliaccertamenti necessari volti ad accertare e verificare l‟irregolarità della posizione di tesseramento del calciatore PachecoCornehl Felipe (nato il 24.2.1979) all‟epoca della gara A.S.D. FUTSAL RMA PIANURA – A.S.D. CITTA‟ DI GRAGNANOCALCIO A CINQUE svolta in data 1.12.<strong>2007</strong> valevole per il Campionato Nazionale di Calcio a 5 serie B/F stagione <strong>sportiva</strong><strong>2007</strong>/<strong>2008</strong>, ed all‟esito Infliggere alla A.S.D. CITTA‟ DI GRAGNANO CALCIO A CINQUE la punizione <strong>sportiva</strong> previstadall‟art. 17.5. lett.a/Cgs della perdita della suddetta gara per 0-6, rimettere gli atti al G.S. affinché valuti nel merito lerichieste della società A.S.D. FUTSAL RMA PIANURA e si pronunci sull‟irregolarità della posizione di tesseramento delcalciatore Pacheco Cornehl Luiz Felipe (nato il 24.2.1979) nella gara disputata in data 1.12.<strong>2007</strong> tra A.S.D. FUTSAL RMAPIANURA – A.S.D. CITTA‟ DI GRAGNANO CALCIO A CINQUE valevole per il campionato Nazionale di Calcio a 5 SerieB/F stagione <strong>sportiva</strong> <strong>2007</strong>/<strong>2008</strong>, (in ogni caso) pronunciare ogni conseguente e comunque necessario provvedimento, anchein ordine alle versate tasse di reclamo”. Al termine del ricorso la società ricorrente chiedeva di essere ascoltata e formulavaistanza relativa alla acquisizione di taluni mezzi istruttori. Nel corso della riunione del 13 febbraio <strong>2008</strong> venivano ascoltati gliAvvocati Galli (per l‘A.S.D. FUTSAL RMA PIANURA) e Cozzone (per la A.S.D. Città di Gragnano Calcio A5). In relazionealle su esposte vicende la Corte di Giustizia Federale, nella sua composizione a Sezioni Unite, così ha deciso in virtù delleseguenti argomentazioni. DIRITTO Deve essere, preliminarmente, ricordato che il dettato dell‘art. 39 del Codice di GiustiziaSportiva, a differenza di quanto previsto dall‘art. 395 c.p.c., unifica le competenze in materia di revocazione offrendoleesclusivamente alla Corte di Giustizia Federale che diviene, pertanto, l‘unico giudice della revocazione. Tale articolopresuppone anche che, prima di qualsiasi esame relativo alla vicenda, in merito alla quale si chiede la revocazione dellasentenza, la Corte si pronunci, pregiudizialmente, sull‘ammissibilità del ricorso per revocazione (cfr., art. 39, comma 4,C.G.S.). Come è noto la revocazione in qualità di mezzo di impugnazione straordinario necessita che all‘atto dell‘instaurazionedella proposizione dell‘impugnazione non sia nota la vicenda che può dare, successivamente, luogo alla impugnazione perrevocazione. Nel caso di specie, come si è rilevato nell‘ambito dell‘analisi del fatto, era ben chiaro, agli attuali ricorrenti perrevocazione, l‘errore nel quale era incorso il giudice di prime cure; alla luce di ciò sarebbe stato, quindi, necessario operare conuna impugnazione ordinaria avverso detto errore procedurale e non azionare un procedimento di revocazione la cui finalità,come è noto, è ben diversa. Alla luce di questa prima ed assorbente considerazione è necessario dichiarare inammissibile larevocazione proposta innanzi alla Corte di Giustizia Federale. Va, tuttavia, considerata la circostanza che, nel caso di specie,l‘errore in cui è incorso il giudice di prime cure, che ha spontaneamente modificato una sua decisione senza alcun riguardo peril principio, costituzionalmente (art. 111 Cost.) sancito, del rispetto del contraddittorio, non ha visto in alcun modo coinvolta lasocietà Pianura la quale ha finito per patirne incolpevolmente il risultato. Alla luce di tale considerazione appare equo ritenereche la società A.S.D. FUTSAL RMA PIANURA sia incorsa in un errore scusabile e pertanto la stessa debba essere rimessa in179


termini ai fini di una corretta formulazione dell‘impugnazione. P.Q.M. La Corte di Giustizia Federale, dichiara inammissibile ilricorso per revocazione e rimette in termini la ricorrente, per errore scusabile, ai fini dell‘impugnazione della pronuncia delGiudice Sportivo di cui al Com. Uff. n.261 del 12 dicembre <strong>2007</strong>. Ordina l‘incameramento della tassa reclamo.TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COMUNICATO UFFICIALE N. 174/CGF DEL 9 MAGGIO <strong>2008</strong>1) RECLAMO DELL‘ A.S. BARI S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELL‘INIBIZIONE INFLITTA AL SIGNORPERINETTI CASONI GIORGIO A SVOLGERE OGNI ATTIVITÀ IN SENO ALLA F.I.G.C. A RICOPRIRE CARICHEFEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETÀ NELL'AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 20 MAGGIO <strong>2008</strong>(Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti - Com. Uff. n. 248 del 22.4.<strong>2008</strong>)La C.G.F. in accoglimento del reclamo come sopra proposto dall‘A.S. Bari S.p.A. di Bari riduce la sanzione dell‘inibizioneinflitta al pre-sofferto. Dispone restituirsi la tassa reclamo.TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COMUNICATO UFFICIALE N. 175/CGF DEL 9 MAGGIO <strong>2008</strong>1) RICORSO DELL‘ A.S.D. CAMPOBELLO AVVERSO LA SANZIONE DELL‘AMMENDA DI € 5.000,00 SEGUITOGARA CAMPOBELLO/GELBISON CILENTO DEL 6.4.<strong>2008</strong>(Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 112 del 9.4.<strong>2007</strong>)La C.G.F respinge il reclamo come sopra proposto dall‘A.S.D. Campobello di Campobello di Ma zara (Trapani), conferma lasanzione dell‘ammenda ed in riforma della decisione impugnata infligge la sanzione della squalifica del campo per 2 giornate,per la stagione <strong>2008</strong>/2009. Dispone incamerarsi la tassa reclamo.2) RICORSO DELLA S.S.D. GELBISON CILENTOVALLO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELL‘AMMENDA DI €1.500,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA CAMPOBELLO/GELBISON CILENTOVALLO DEL6.4.<strong>2008</strong>(Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 112 del 9.4.<strong>2008</strong>)La C.G.F respinge il reclamo come sopra proposto dalla S.S.D. Gelbison Cilentovallo S.r.l. di Vallo della Lucania (Salerno) edispone incamerarsi la tassa reclamo.3) RICORSO DELL‘ A.S.D. CASERTA CALCIO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA LIBERTASACATE/CASERTA CALCIO DEL 6.01.<strong>2008</strong>(Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 112 del 9.4.<strong>2007</strong>)La C.G.F respinge il reclamo come sopra proposto dall‘A.S.D. Caserta Calcio di Caserta e dispone incamerarsi la tassareclamo.4) RICORSO DELL‘ U.S. TOLENTINO S.R.L. AVVERSO LE SANZIONI: - DELL‘INIBIZIONE A SVOLGERE OGNIATTIVITÀ FINO AL 31.12.<strong>2008</strong> AL SIG. GIORGIO LONGHI; - DELL‘INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITÀPER 3 GARE AL SIG. IVANO ERCOLI, SEGUITO GARA TOLENTINO/MORRO D‘ORO DEL 13.4.<strong>2008</strong>(Delibera del Giudice Sportivo Presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 114 DEL 14.4.<strong>2008</strong>)La C.G.F respinge il reclamo come sopra proposto dall‘U.S. Tolentino S.r.l. di Tolentino (Macerata)ed in riforma della decisione impugnata conferma la sanzione inflitta al signor Ercoli Ivano e ridetermina quella inflitta alsignor Giorgio Longhi sino al 31.3.2009. Dispone incamerarsi la tassa reclamo.5) RICORSO DALL‘U.S. SESTRI LEVANTE AVVERSO LA SANZIONE DELL‘AMMENDA DI € 6.000,00 SEGUITOGARA SESTRI LEVANTE/PRO BELVEDERE DEL 20.04.<strong>2008</strong>(Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – C.U. 116 del 23.4.<strong>2008</strong>)La C.G.F respinge il reclamo come sopra proposto dall‘U.S. Sestri Levante di Sestri Levante (Genova) e dispone incamerarsila tassa reclamo.6) RICORSO DELL‘ U.S. ALESSANDRIA S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 10 GIORNATEEFFETTIVE DI GARA AL CALCIATORE ARTICO FABIO SEGUITO GARA ALESSANDRIA/SAVONA DEL 20.4.<strong>2008</strong>(Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – C.U. 116 del 23.4.<strong>2008</strong>)La C.G.F in accoglimento del reclamo come sopra proposto dall‘U.S. Alessandria S.r.l. di Alessandria riduce la sanzione dellasqualifica per 5 giornate effettive di gara. Dispone restituirsi la tassa reclamo.7) RICORSO DAL F.C. VADO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GARE EFFETTIVE INFLITTAAL CALCIATORE IANNOLO ROBERTO, SEGUITO GARA VADO / DERTHONA DEL 20.4.<strong>2008</strong>(Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. 116 del 23.4.<strong>2008</strong>)La C.G.F. respinge il reclamo come sopra proposto dal F.C. Vado di Valleggia – Quiliano (Savona) e dispone incamerarsi latassa reclamoTESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COMUNICATO UFFICIALE N. 176/CGF DEL 9 MAGGIO <strong>2008</strong>180


1) RICORSO PER REVOCAZIONE EX ART. 39 C.G.S. S.G. GALLARATESE AVVERSO DECISIONI SEGUITODEFERIMENTO DA PARTE DELLA PROCURA FEDERALE DEL CALCIATORE CORDONE DAVIDE ED ALTRITESSERATI DELLA SOCIETÀ U.P. GALLARATESE(Delibera Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Lombardia – Com. Uff. 34 del 6.3.<strong>2008</strong>)La C.G.F. dichiara inammissibile il reclamo per revocazione ex art. 39 C.G.S. come sopra proposto dalla S.G. Gallaratese diGallarate (Varese). Dispone incamerarsi la relativa tassa.2) RICORSO DEL SIG. CHIARI STEFANO PER REVISIONE EX ART. 39 C.G.S. AVVERSO: - LA SANZIONE DELLAINIBIZIONE PER MESI 4, SEGUITO DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE DEL COMITATO REGIONALELOMBARDIA, PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1.1 E 3.1 C.G.S.(DELIBERA COMMISSIONE DISCIPLINARE PRESSO IL COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – COM. UFF. N. 19DEL 23.11.2006) - LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE PER MESI 5, SEGUITO DEFERIMENTO DEL PRESIDENTEDEL C.R. LOMBARDIA PER VIOLAZIONE DELLE NORME PROCEDURALI PER LE ASSEMBLEE DELLA L.N.D.(Delibera della Commissione Disciplinare presso il C.R. Lombardia, Com. Uff. n. 27 del 25.1.<strong>2007</strong> - delibera dellaCommissione d‘Appello Federale, Com. Uff. n. 53/C del 18.5.<strong>2007</strong>)La C.G.F. dichiara inammissibile il reclamo come sopra proposto dal signor Chiari Stefano. Dispone incamerarsi la tassareclamo.3) RICORSO DEL SIG. SALERNO ROBERTO PRESIDENTE A.S.D. TORINO CALCIO FEMMINILE, AVVERSO LESANZIONI: DELL‘INIBIZIONE PER MESI 2 E DELL‘AMMENDA DI € 3.000,00 ALLA SOCIETÀ, INFLITTE SEGUITODEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE RISPETTIVAMENTE PER VIOLAZIONE DELL‘ART. 5 COMMA1 C.G.S. AL SIG. SALERNO ROBERTO E DEGLI ARTT. 4 COMMA 1 E 5 COMMA 2 C.G.S.(Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. 46 del 10.4.<strong>2008</strong>)La C.G.F. respinge il reclamo come sopra proposto dal signor Salerno Roberto relativamente alla sanzione a lui inflitta; lodichiara inammissibile per la parte inerente la sanzione dell‘ammenda inflitta alla società in quanto sottoscritto dal Presidenteinibito. Dispone incamerarsi la tassa reclamo.4) RICORSO DELLA U.S.D. CRAZY COLOMBO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CRAZY COLOMBO-SOMMA DELL‘1.12.<strong>2007</strong>(Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Veneto Com. Uff. n. 46 del 20.2.<strong>2008</strong>)La C.G.F. preso atto della rinuncia al reclamo come sopra proposto dalla U.S.D. Crazy Colombo di Verona, dichiara estinto ilprocedimento. Dispone incamerarsi la tassa reclamo.5) RICORSO DELLA POL. C. CALDARI AVVERSO LA DECLARATORIA DI INAMMISSIBILITÀ DEL RECLAMOPROPOSTO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA S.S. FARESINA/CALDARI DEL 24.02.<strong>2008</strong>(Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Abruzzo – Com. Uff. n. 47 del 13.3.<strong>2008</strong>)La C.G.F. dichiara la propria incompetenza in favore della Commissione Disciplinare Nazionale alla quale rimette gli atti.6) RICORSO PER REVOCAZIONE EX ART. 39 C.G.S. DEL ROYAL FIN CALCIO A 5 AVVERSO LADECLARATORIA DI INAMMISSIBILITÀ DEL RECLAMO PROPOSTO AVVERSO LA SQUALIFICA DEICALCIATORI: TAVERNESE LUI GI GAETANO FINO AL 31.12.2010; VALENTE FRANCESCO FINO AL 31.12.2009(Delibera Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria – Com. Uff. 128 del 15.4.<strong>2008</strong>)La C.G.F. dichiara inammissibile il reclamo per revocazione ex art. 39 C.G.S. come sopra proposto dal Royal Fin Calcio a 5 diCirò Marina (Krotone). Dispone incamerarsi la tassa reclamo.TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COMUNICATO UFFICIALE N. 177/CGF DEL 13 MAGGIO <strong>2008</strong>1) RICORSO DELL‘A.S.D. TORINO CALCIO FEMMINILE AVVERSO LE SANZIONI: - PERDITA DELLA GARA PER0-3; - INIBIZIONE FINO AL 15.5.<strong>2008</strong> INFLITTA AL SIG. MENIGHETTI MASSIMO, SEGUITO GARAFIAMMAMONZA DILETTANTE/TORINO DEL 12.4.<strong>2008</strong>(Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio Femminile – Com. Uff. 83 del 17.4.<strong>2008</strong>)La C.G.F. dichiara inammissibile il reclamo come sopra proposto dall‘A.S.D. Torino Calcio Femminile di Venaria (Torino) edispone incamerarsi la tassa reclamo.2) RICORSO PER REVOCAZIONE AI SENSI DELL‘ART. 39 DEL C.G.S. AZZATE CALCIO MORNAGO AVVERSODECISIONI MERITO GARA FULGOR CARDANO / AZZATE C. MORNAGO DEL 9.3.<strong>2008</strong>(Com. Uff. 38 del 3.4.<strong>2008</strong> e Commissione Disciplinare Nazionale - Com. Uff. 47/CDN del 18.4.<strong>2008</strong>).La C.G.F dichiara inammissibile il reclamo per revocazione ai sensi dell‘art. 39 del C.G.S. come sopra proposto dal C.G.S.Azzate Calcio Mornago di Azzate (Varese) e rimette gli atti alla Procura Federale per quanto di competenza. Disponeincamerarsi la tassa reclamo.181


3) RICORSO DELL‘A.S.D. ATLETICO FUMONE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA SPORT VILLAGEGUARCINO/ATLETICO FUMONE DEL 10.02.<strong>2008</strong>(Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Lazio – Com. Uff. n. 68 del 17.4.<strong>2008</strong>)La C.G.F. dichiara inammissibile il reclamo come sopra proposto dall‘A.S.D. Atletico Fumone di Fumone (Frosinone) edispone incamerarsi la tassa reclamo.TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COMUNICATO UFFICIALE N. 178/CGF DEL 13 MAGGIO <strong>2008</strong> INRIFERIMENTO ALLE MOTIVAZIONI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 163/CGF – RIUNIONEDEL 18 APRILE <strong>2008</strong>4) RICORSO DEL CALCIATORE FUMAROLA ANGELO ALL‘EPOCA DEI FATTI TESSERATO F.C. ROSSANESE1909 A.S.D., ATTUALMENTE TESSERATO A.S.D. NUOVA VIS PESARO 2006, AVVERSO LA SANZIONE DELLASQUALIFICA PER ANNI 1 INFLITTA AL RECLAMANTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATOREFEDERALE PER VIOLAZIONE DELL‘ART. 7, COMMA 8 C.G.S. (VIGENTE ART. 8, COMMA 11) IN RELAZIONEALL‘ART. 94 TER COMMA 2 N.O.I.F. E ART. 7, COMMI 4 E 6 C.G.S. (ATTUALE ART. 8, COMMI 6 E 8) INRELAZIONE ALL‘ART. 94, COMMA 1 LETT. A) N.O.I.F.(Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 41/CDN del 25.3.<strong>2008</strong>)Con ricorso del 31.3.<strong>2008</strong> il calciatore Angelo Fumarola ha impugnato le decisione della Commissione Disciplinare Nazionaleche, con motivazio ne contenuta sul Com. Uff. n. 41 del 25.3.<strong>2008</strong>, infliggeva allo stesso la squalifica per anni uno a seguito dideferimento del Procuratore Federale per le violazioni come in epigrafe indicate. Il Fumarola, attraverso gli scritti difensivipresentati dal proprio difensore, chiedeva, in riforma della decisione assunta in prime cure, l‘assoluzione da tutti gli addebiti alui ascritti perché il fatto non sussiste ovvero perché prescritto. Tanto premesso, la C.G.F. osserva: in via preliminare si rilevache il reclamo si presenta inammissibile in quanto il Fumarola ha omesso di notificare, nei termini, l‘impugnazione allaProcura Federale (alla quale l‘ha inviata per fax solo in data 7.4.<strong>2008</strong>) quindi, non contestualmente all‘introduzione delgiudizio dinanzi a questa Corte così come esigerebbe il disposto dell‘art. 37 C.G.S. che nei procedimenti di tale natura è partenecessaria. La decisione su tale aspetto ha natura assorbente delle altre questioni che sono, in parte, inammissibili,relativamente all‘eccezione di prescrizione perché sollevata per la prima volta in appello, e, in parte, infondate, relativamentealla eccepita ingiustizia della decisione della Commissione Disciplinare Nazionale, che ha ritenuto applicabile l‘art. 91 invecedell‘art. 94 ter N.O.I.F. Per questi motivi la C.G.F dichiara inammissibile il reclamo come sopra proposto dal calciatoreFumarola Angelo e dispone l‘incameramento della tassa reclamo.TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COMUNICATO UFFICIALE N. 179/CGF DEL 15 MAGGIO <strong>2008</strong>(CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE - SEZIONE CONSULTIVA)COMUNICATO UFFICIALE N. 179/CGF del 15ESAME ISTANZE DI GRAZIA DI TESSERATI AI SENSI DEGLI ARTT. 33, COMMA 8, STATUTO FEDERALE E 27CODICE GIUSTIZIA SPORTIVACalciatoriFabio GAGLIARDIla Corte di Giustizia Federale,· vista la richiesta di esame formulata dal Presidente Federale in ordine all‘istanza di grazia inoltrata dal calciatore FabioGAGLIARDI, in relazione alla squalifica inflittagli fino all‘8.11.<strong>2008</strong>;· esaminata la documentazione;· considerato il tipo di illecito e valutati gli elementi forniti in ordine al pentimento nonché la giovane età del calciatore;esprime parere favorevole.Christian MARTELLIla Corte di Giustizia Federale,· vista la richiesta di esame formulata dal Presidente Federale in ordine all‘istanza di grazia inoltrata dal calciatore ChristianMARTELLI, in relazione alla squalifica inflittagli fino al 31.12.<strong>2008</strong>;· esaminata la documentazione;· tenuto conto della sanzione sin qui scontata e della giovane età, in relazione al tipo di comportamento sanzionato;esprime parere favorevole.Salvatore POSCOla Corte di Giustizia Federale,· vista la richiesta di esame formulata dal Presidente Federale in ordine all‘istanza di grazia inoltrata dal calciatore SalvatorePOSCO, in relazione alla squalifica inflittagli fino al 2.10.2009;· esaminata la documentazione;· tenuto conto della incidenza causale del comportamento del calciatore rispetto agli avvenimenti accaduti;esprime parere favorevole.Rocco CAPUTOla Corte di Giustizia Federale,182


· vista la richiesta di esame formulata dal Presidente Federale in ordine all‘istanza di grazia inoltrata dal calciatore RoccoCAPUTO, in relazione alla squalifica inflittagli fino al 2.10.2009;· tenuto conto della incidenza causale del comportamento del calciatore rispetto agli avvenimenti accaduti;esprime parere favorevole.Nicola ANCORAla Corte di Giustizia Federale,· vista la richiesta di esame formulata dal Presidente Federale in ordine all‘istanza di grazia inoltrata dal calciatore NicolaANCORA;· esaminata la documentazione;· tenuto conto degli elementi emersi dall‘analisi degli atti;esprime parere favorevole.CalciatoriAniello ESPOSITO – Giuliano DE CARLO – Aldo GAROFALO – Mariano MUSTO –Giuseppe LOGULLO – FrancescoGIOIA – Francesco PAOLINI – Belfiore CALCAGNILE – Gaetano FURIO– Gabriele COLDAGELLI – Luigi SFORZA –Giovanni CHIAPPAROLI – Stefano CARAMICO – Matteo COSTABELLO – Filippo OLDRINI – Fulvio DE SANTIS –Carlo PARISI – Antonio ZACCARIA – Giuseppe LOPEZ – Ubaldo ANGELETTI – Alessandro GUALDI – AgatinoCONIGLIONE – Sergio MAUGERI – Giuseppe ZAIA – Francesco ZUCCARO – Claudio BISCONTI – Luca CANGELMI –Alessio CESARONI – Enrico FIORE – Francesco STEFANIZZI – Roberto LUCCI – Fiorentino MONTEFUSCO –Alessandro SCUDERI – Andrea DI LUCIA – Fabio LUPACCHIO – Raffaele ARCADIO – Domenico PENNACCHIA – CiroLO GATTO – Angelo PAPPALARDO – Virgilio RUSSO – Salvatore GALILEO – Leandro FERRENTINO – MarinoVASSELLI – Alessandro DAGNINO – Aniello AMATO –Giovanni GIAMBELLUCA – Elio Gaudenzio CAVAGNA –Domenico SABATINO – Francesco ROSSI – Guglielmo IURATO – Mateus COMBERLATO – Lindo PUTZOLU – AlfonsoLAZZARI – Michele DI CANIO – Manuel LICCARDI – Salvatore Antonio ZINNO – Jonathan CORSETTI – GennaroBIANCO – Massimo CASCONE – Pasquale MARINIELLO – Rossano RADAELLI – Valerio OTTAVIANIsfavorevole, in quanto la Corte non ha ritenuto sussistenti i presupposti idonei per la concessione dell‘invocato beneficio.Rino FRIGO (reiterata) – Natale MAGGIO (reiterata) – Fausto MARTINO (reiterata) – Giuseppe CIPOLLETTA (reiterata) –Aurelio ANDREOLI (reiterata) – Pablito BERTAZZO (reiterata) sfavorevole, in quanto non sono emersi elementi nuovi,idonei per la concessione del richiesto beneficio, già negato in precedenza.DirigentiMassimiliano REBBAsfavorevole, in quanto la Corte non ha ritenuto sussistenti i presupposti idonei per la concessione dell‘invocato beneficio.TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COMUNICATO UFFICIALE N. 180/CGF DEL 15 MAGGIO <strong>2008</strong>1) RICORSO DELL‘ A.S. LUCCHESE LIBERTAS S.R.L. AVVERSO LE SANZIONI: · INIBIZIONE DI MESI OTTO PERIL PRESIDENTE SIGNOR FOUZI HADJ; · INIBIZIONE DI MESI SEI PER IL CONSIGLIERE SIGNOR TORREGIOVANNI; · INIBIZIONE DI MESI QUATTRO PER IL PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE SIGNOR PAPINIANDREA; · PUNTI TRE DI PENALIZZAZIONE DA SCONTARSI NELLA PROSSIMA STAGIONE SPORTIVA<strong>2008</strong>/2009 OLTRE AD € 5.000,00 (CINQUEMILA/00) DI AMMENDA PER LA SOCIETÀ A.S. LUCCHESE LIBERTASSRL. SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE, RISPETTIVAMENTE:· IL PRESIDENTE SIGNOR FOUZI HADJ: A) DELLA VIOLAZIONE PREVISTA E PUNITA DALL‘ART. 10 COMMA 3SECONDA PARTE C.G.S. VIGENTE, (GIÀ ART. 8 COMMA 3 SECONDA PARTE C.G.S. PREVIGENTE), INRELAZIONE ALL‘ALLEGATO B), PARAGRAFO IV) LETTERA A PUNTO 2 DEL C.U. DEL C.F. N. 6/A DEL3MAGGIO <strong>2007</strong>, PER AVER OMESSO IL PAGAMENTO DELLE RITENUTE IRPEF E DEI CONTRIBUTI ENPALSRELATIVAMENTE ALLE MENSILITÀ DI MAGGIO E GIUGNO ENTRO IL TERMINE DEL 31 OTTOBRE <strong>2007</strong>, INVIOLAZIONE DELLA NORMATIVA FEDERALE; B) DELLA VIOLAZIONE DI CUI ALL‘ART. 7, COMMA 1, DELPREVIGENTE C.G.S., OGGI TRASFUSO NELL‘ART. 8, COMMA 1, DEL C.G.S. PER AVER SOTTOSCRITTO DUEDICHIARAZIONI DATATE 31 OTTOBRE <strong>2007</strong> E DEPOSITATE PRESSO LA CO.VI.SO.C. ATTESTANTICIRCOSTANZE E DATI CONTABILI NON VERIDICI; · IL CONSIGLIERE SIGNOR GIOVANNI TORRE: A) DELLAVIOLAZIONE DI CUI ALL‘ART. 7, COMMA 1, DEL PRESIDENTE C.G.S., OGGI TRASFUSO NELL‘ART. 8, COMMA1, DEL C.G.S., PER AVER SOTTOSCRITTO UNA DELLE DUE DICHIARAZIONI DATATE 31 OTTOBRE <strong>2007</strong> EDEPOSITATE PRESSO LA CO.VI.SO.C. ATTESTANTI CIRCOSTANZE E DATI CONTABILI NON VERIDICI; B)DELLA VIOLAZIONE DI CUI ALL‘ART. 1, COMMA 1, DEL C.G.S., PER ESSERSI QUALIFICATO IN UNA DELLEDUE DICHIARAZIONI DATATE 31 OTTOBRE <strong>2007</strong> E DEPOSITATE PRESSO LA CO.VI.SO.C. QUALE PRESIDENTEDEL COLLEGIO SINDACALE SENZA AVERNE I POTERI E LA QUALITÀ, RIVESTENDO IL MEDESIMO LAQUALITÀ DI CONSIGLIERE DELLA LUCCHESE SENZA, PERALTRO, DELEGA DI RAPPRESENTANZA; · ILPRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE SIGNOR ANDREA PAPINI DELLA VIOLAZIONE DI CUI ALL‘ART. 7,COMMA 1, DEL PREVIGENTE C.G.S., OGGI TRASFUSO NELL‘ART. 8, COMMA 1, DEL C.G.S., PER AVERSOTTOSCRITTO UNA DELLE DUE DICHIARAZIONE DATATE 31 OTTOBRE <strong>2007</strong> E DEPOSITATE PRESSO LACO.VI.SO.C. ATTESTANTI CIRCOSTANZE E DATI CONTABILI NON VERIDICI; · LA SOC. A.S. LUCCHESELIBERTAS S.R.L. A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA E OGGETTIVA, AI SENSI DELL‘ART. 2, COMMA 4 E7, COMMA 2 DEL C.G.S. PREVIGENTE OGGI TRASFUSI RISPETTIVAMENTE NEGLI ARTT. 4, COMMI 1 E 2, E183


ART. 8, COMMA 3, DEL C.G.S. VIGENTE, PER LE CONDOTTE ASCRITTE AL PROPRIO PRESIDENTE E LEGALERAPPRESENTATE, AL PROPRIO PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE ED AL PROPRIO CONSIGLIERE.(Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. 51/CDN del 6.5.<strong>2008</strong>)La C.G.F. in parziale accoglimento del reclamo come sopra proposto dall‘A.S. Lucchese Libertas S.r.l. di Lucca, ridetermina lesanzioni inflitte nel modo seguente:· inibizione di mesi 4 per il Presidente signor Fouzi Hadj;· inibizione di mesi 3 per il Consigliere signor Torre Giovanni;· inibizione di mesi 2 per il Presidente del Collegio sindacale signor Papini Andrea;· punti 2 di penalizzazione da scontarsi nella prossima stagione <strong>sportiva</strong> <strong>2008</strong>/2009 oltre ad € 3.000,00 (tremila/00) diammenda per la Società A.S. Lucchese Libertas Srl.. Dispone restituirsi la tassa reclamo.TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COMUNICATO UFFICIALE N. 181/CGF DEL 16 MAGGIO <strong>2008</strong>1) RECLAMO DELL‘ A.S. LIVORNO CALCIO S.R.L. AVVERSO LE SANZIONI: - SQUALIFICA PER 5 GIORNATEEFFETTIVE DI GARA AL CALCIATORE GRANDONI ALESSANDRO; - SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVEDI GARA AL CALCIATORE FILIPPINI EMANUELE; - SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA EAMMONIZIONE CON DIFFIDA AL CALCIATORE PASQUALE GIOVANNI; - AMMENDA DI € 5.000,00 ALCALCIATORE BALLERI DAVIDE; SEGUITO GARA ATALANTA/LIVORNO DEL 4.05.<strong>2008</strong>(Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 259 del 06.05.<strong>2008</strong>)La C.G.F. in parziale accoglimento del reclamo come sopra proposto dall‘A.S. Livorno di Livorno riduce la sanzionedell‘ammenda inflitta al calciatore Balleri Davide ad Euro 2.000,00. Conferma nel resto. Dispone restituirsi la tassa reclamo.TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COMUNICATO UFFICIALE N. 182/CGF DEL 16 MAGGIO <strong>2008</strong>1) RICORSO DEL F.B.C. CALANGIANUS 1905 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GAREEFFETTIVE INFLITTE AL CALCIATORE TANNINI SALVATORE SEGUITO GARA CALANGIANUS/ISOLA LIRIDEL 13.04.<strong>2008</strong>(Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 114 del 14.4.<strong>2008</strong>)La C.G.F. dichiara inammissibile il reclamo come sopra proposto dal F.B.C. Calangianus 1905 di Calangianus e disponeincamerarsi la tassa reclamo.2) RICORSO DELL‘ A.S. MOROLO CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 8 GAREEFFETTIVE AL CALCIATORE LISI FRANCESCO SEGUITO GARA MOROLO/CASTELSARDO DEL 20.04.<strong>2008</strong>(Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. 116 del 23.4.<strong>2008</strong>)La C.G.F respinge il reclamo come sopra proposto dall‘ A.S. Morolo Calcio di Morolo (Frosinone) e dispone incamerarsi latassa reclamo.3) RICORSO DELL‘ A.C. SANDONA‘ 1922 S.R.L. AVVERSO LA SQUALIFICA 10 GARE EFFETTIVE INFLITTA ALCALCIATORE MARZOCCHELLA MARCO(Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. 1 del 7.5.<strong>2008</strong>)La C.G.F in accoglimento del reclamo come sopra proposto dall‘A.C. Sandonà 1922 S.r.l. di San Donà di Piave (Venezia),ridetermina la sanzione della squalifica inflitta al calciatore Marzocchella Marco in 5 giornate di gara effettive. Disponerestituirsi la tassa reclamo.4) RICORSO DELL‘ U.S. NOVESE SSD S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GAREINFLITTA AL CALCIATORE NODARI ALEX SEGUITO GARA SESTRESE/NOVESE DEL 27.4.<strong>2008</strong>(Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. 121 del 30.4.<strong>2008</strong>)La C.G.F respinge il reclamo come sopra proposto dall‘U.S. Novese SSD S.r.l. di Novi Ligure (Alessandria) e disponeincamerarsi la tassa reclamo.5) RICORSO DEL SIG. ANTONIO ALTAMURA (ALLENATORE U.S. BITONTO 1921), AVVERSO LA SANZIONEDELL‘INIBIZIONE FINO AL 30.06.<strong>2008</strong> SEGUITO GARA S.S.C. GRAGNANO/U.S. BITONTO DEL 27.04.<strong>2008</strong>(Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. 121 del 30.4.<strong>2008</strong>)La C.G.F respinge il reclamo come sopra proposto dal signor Antonio Altamura e dispone incamerarsi la tassa reclamo.6) RICORSO DELL‘ U.S. BITONTO 1921 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 5 GARE EFFETTIVEINFLITTE AL CALCIATORE MANZO VINCENZO SEGUITO GARA S.S.C. GRAGNANO/U.S. BITONTO DEL27.04.<strong>2008</strong>(Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. 121 del 30.4.<strong>2008</strong>)La C.G.F in parziale accoglimento del reclamo come sopra proposto dall‘U.S. Bitonto 1921 di Bitonto (Bari), riduce lasanzione della squalifica inflitta al calciatore Manzo Vincenzo a 3 giornate di gara effettive. Dispone restituirsi la tassareclamo.184


TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COMUNICATO UFFICIALE N. 183/CGF DEL 21 MAGGIO <strong>2008</strong>1) RICORSO DELL‘ A.C. POGLIANO 1950 AVVERSO DECISIONI SEGUITO GARA VITTUONE/POGLIANO DEL13.4.<strong>2008</strong> -CAMPIONATO GIOVANISSIMI REGIONALE GIRONE H -(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia – Com. Uff. 42 del 2.5.<strong>2008</strong>)La C.G.F. dichiara inammissibile il reclamo come sopra proposto dall‘A.C. Pogliano 1950 di Pogliano Milanese (Milano) edispone incamerarsi la tassa reclamo.2) RICORSO DEL BOLOGNA F.C. 1909 (DISCIPLINATO DAL COM. UFF. N. 73/A DEL 7.3.<strong>2008</strong>) AVVERSO:- DECISIONI MERITO GARA CAMPIONATO NAZIONALE ALLIEVI PROFESSIONISTI CATANIA/BOLOGNA DEL18.5.<strong>2008</strong>; - SANZIONE DELL‘ AMMENDA DI EURO 200,00 ALLA RECLAMANTE; - SANZIONE DELLASQUALIFICA FINO AL 9.6.<strong>2008</strong> AL SIG. MAGNANI PAOLO(Delibera del Giudice Sportivo presso il Settore Giovanile e Scolastico – Com. Uff. 41 del 19.5.<strong>2008</strong>)La C.G.F. preso atto della rinuncia al reclamo come sopra proposto dal Bologna F.C. 1909 di Bologna dichiara estinto ilprocedimento. Dispone incamerarsi la tassa reclamo.3) RICORSO DELL‘ASI MONZA AVVERSO DECISIONI SEGUITO GARA ASI MONZA/ALESSANDRIA DEL20.4.<strong>2008</strong>(Delibera del Giudice Sportivo presso Divisione Calcio Femminile – Com. Uff. 86 del 24.4.<strong>2008</strong>)La C.G.F preso atto della rinuncia al reclamo come sopra proposto dall‘ASI Monza di Monza dichiara estinto il procedimento.Dispone incamerarsi la tassa reclamo.4) RICORSO DELL‘ A.S.D. QUADRIFOGLIGIO‘ PONTICELLI AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA ATUTTO IL 22.2.2009 INFLITTA AL CALCIATORE PAPPAGALLO ETTORE(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania – Com. Uff. 95 del 2.5.<strong>2008</strong>)La C.G.F. dichiara inammissibile il reclamo come sopra proposto dall‘A.S.D. Quadrifigligiò Ponticelli di Napoli e disponeincamerarsi la tassa reclamo.TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COMUNICATO UFFICIALE N. 184/CGF DEL 22 MAGGIO <strong>2008</strong>1) RICORSO DELLA S.S. SCAFATESE CALCIO S.R.L. AVVERSO DECISIONI MERITO GARA, CAMPIONATO D.BERRETTI, SCAFATESE/FOGGIA DEL 2.2.<strong>2008</strong>(Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 86/TB del 13.2.<strong>2008</strong>)La C.G.F. accoglie il reclamo come sopra proposto dalla S.S. Scafatese Calcio S.r.l. di Scafati (Salerno), e, per l‘effetto,annulla l‘impugnata delibera infliggendo la sanzione <strong>sportiva</strong> della perdita della gara su indicata per 0 -3 a carico della societàU.S. Foggia. Dispone restituirsi la tassa reclamo.2) RICORSO DEL SIG. OMODEO ALBERTO AVVERSO LA SANZIONE DELL‘INIBIZIONE FINO AL 30.09.<strong>2008</strong> EDAMMENDA DI € 1.000,00 SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONEDELL‘ART. 1 COMMA 1 C.G.S. NONCHÉ DELL‘ART. 10 C.G.S. (GIÀ 8 C.G.S.)(Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 45/CDN del 4.4.<strong>2008</strong>)La C.G.F. accoglie il reclamo come sopra proposto dal signor Omodeo Alberto e, per l‘effetto, annulla la sanzione inflitta.Dispone restituirsi la tassa reclamo.3) RICORSO DELL‘A.C. PAVIA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GARE EFFETTIVEINFLITTA ALL‘ALLENATORE MANGONE AMEDEO ED AL CALCIATORE DE STEFANO MATTIA, SEGUITOGARA PERGOCREMA/PAVIA DEL 4.5.<strong>2008</strong>(Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. 190/C del 6.5.<strong>2008</strong>)La C.G.F. in parziale accoglimento del reclamo come sopra proposto dall‘A.C. Pavia di Pavia, riduce ad 1 giornata di garaeffettiva la squalifica inflitta all‘allenatore Mangone Amedeo. Conferma nel resto la delibera impugnata. Dispone restituirsi latassa reclamo.4) RICORSO DELL‘A.S. LUCCHESE LIBERTAS AVVERSO LE SANZIONI: _ SQUALIFICA PER 2 GARE EFFETTIVEALL‘ALLENATORE SIG. BRAGLIA PIERO; _ SQUALIFICA PER 2 GARE EFFETTIVE ALL‘ALLENATORE INSECONDA SIG. ISETTO MAURO; _ AMMENDA DI € 5.000,00 ALLA SOCIETÀ A.S. LUCCHESE LIBERTAS,SEGUITO GARA LUCCHESE/PISTOIESE DEL 04.05.<strong>2008</strong>(Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. 189/C del 5.5.<strong>2008</strong>)La C.G.F. respinge il reclamo come sopra proposto dall‘A.S. Lucchese Libertas di Lucca. Dispone incamerarsi la tassareclamo.185


5) RICORSO DEL PESCINA VALLE DEL GIOVENCO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2GIORNATE EFFETTIVE DI GARA AL CALCIATORE BETTINI DARIO SEGUITO GARA VIBONESE/PESCINA DEL4.5.<strong>2008</strong>(Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. 190/C del 6.5.<strong>2008</strong>)La C.G.F. accoglie il reclamo come sopra proposto dal Pescina Valle del Giovenco di Piscina (L‘Aquila), e, per l‘effetto,riduce la sanzione della squalifica inflitta al calciatore Bettini Dario ad 1 giornata effettiva di gara. Dispone restituirsi la tassareclamo.6) RICORSO DEL CALCIATORE NIELSEN BILLE NICKI AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 8GIORNATE DI GARA SEGUITO GARA LUCCHESE/PADOVA DEL 3.5.<strong>2008</strong> VALEVOLE PER IL CAMPIONATONAZIONALE ―D. BERRETTI‖(Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. 134/TB del 5.5.<strong>2008</strong>)La C.G.F. respinge il reclamo come sopra proposto dal calciatore Nielsen Bille Nicki. Dispone incamerarsi la tassa reclamo.7) RICORSO DELL‘A.C. CARPENEDOLO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELL‘AMMENDA DI EURO 15.000,00INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA CARPENDOLO/CALCIO CARAVAGGESE DEL 4.05.<strong>2008</strong>(Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. 190/C del 6.5.<strong>2008</strong>)La C.G.F. respinge il reclamo come sopra proposto dall‘A.C. Carpenedolo S.r.l. di Carpendolo (Brescia). Ridetermina lasanzione dell‘ammenda in € 20.000,00.. Dispone incamerarsi la tassa reclamo.8) RICORSO DEL SIG. BOTTAZZI ANDREA (DIRIGENTE A.C. CARPENDOLO S.R.L.) AVVERSO LA SANZIONEDELL‘INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITÀ IN SENO ALLA F.I.G.C. FINO AL 31.07.<strong>2008</strong> SEGUITO GARACARPENDOLO/CALCIO CARAVAGGESE DEL 4.05.<strong>2008</strong>(Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. 190/C del 6.5.<strong>2008</strong>)La C.G.F. respinge il reclamo come sopra proposto dal signor Bottazzi Andrea. Dispone incamerarsi la tassa reclamo.TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COMUNICATO UFFICIALE N. 185/CGF DEL 22 MAGGIO <strong>2008</strong>1) RECLAMO F.C. INTERNAZIONALE MILANO S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTE AL CALCIATORE JULIO CRUZ, SEGUITO SEGNALAZIONE EX ART.35, COMMA 1.3 C.G.S. DEL PROCURATORE FEDERALE, SEGUITO GARALAZIO/INTERNAZIONALE DEL 7.5.<strong>2008</strong>(Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 267 del 13.5.<strong>2008</strong>)La C.G.F. dichiara inammissibile il reclamo come sopra proposto dalla F.C. Internazionale Milano S.p.A. di Milano, permancata notifica alla Procura Federale. Dispone l‘incameramento della tassa reclamo.2) RECLAMO F.C. INTERNAZIONALE MILANO S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTE AL CALCIATORE MATERAZZI MARCO, SEGUITO GARALAZIO/INTERNAZIONALE DEL 7.5.<strong>2008</strong>(Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 267 del 13.5.<strong>2008</strong>)La C.G.F. respinge il reclamo come sopra proposto dalla F.C. Internazionale Milano S.p.A. di Milano. Disponel‘incameramento della tassa reclamo.TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COMUNICATO UFFICIALE N. 186/CGF DEL 23 MAGGIO <strong>2008</strong> INRIFERIMENTO ALLE MOTIVAZIONI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 156/CGF – RIUNIONEDEL 9 APRILE <strong>2008</strong>1. RICORSO DELLA A.S.D. BORRELLO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CIVITALUPARELLA-BORRELLO(Delibera Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale-Abruzzo - Com. Uff. n. 42 del 14.2.<strong>2008</strong>).L‘A.S.D. Borrello ha proposto ricorso avverso la decisione adottata dalla Commissione Disciplinare Territoriale presso ilComitato Regionale Abruzzo, pubblicata con C.U. n. 42 del 14.02.<strong>2008</strong>, e con la quale, in accoglimento del reclamo propostodalla Civitaluparella, è stata comminata in danno della stessa la perdita della gara Civitaluparella-Borrello disputatasi il27.01.<strong>2008</strong> e valevole per il Campionato di 2° Categoria Girone F indetto dal Comitato Regionale Abruzzo stagione<strong>2007</strong>/<strong>2008</strong> con il punteggio di 3 a 0, con l‘ulteriore sanzione dell‘ammenda di € 52,00 e l‘inibizione del Sig. Alfredo Casciato,dirigente accompagnatore, fino al 29.02.<strong>2008</strong> per non aver la società utilizzato per tutta la gara almeno due calciatori giovaninati dal 1 gennaio 1985 in poi. L‘appello è inammissibile,infatti ai sensi dell‘art. 31 n. 1 C.G.S., la Corte di Giustizia Federaleè giudice di secondo grado nei ricorsi presentati avverso la decisione del Giudice Sportivo Nazionale e della CommissioneDisciplinare Nazionale. Nel caso di specie il provvedimento è stato assunto dalla Commissione Disciplinare Territoriale pressoil Comitato Regionale Abruzzo. P.Q.M. La Corte di Giustizia Federale dichiara inammissibile il reclamo come sopra propostodalla Società A.S.D. Borrello. Dispone incamerarsi la tassa reclamo.186


2. RICORSO DELLA S.S. SAN GIOVANNI DEL 21.2.<strong>2008</strong> AVVERSO DECISIONI SEGUITO GARA PULCINI CENTROSEDIA-SAN GIOVANNI(Delibera Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale-Friuli Venezia Giulia - Com. Uff. n. 41 del14.2.<strong>2008</strong>).In data 21 febbraio <strong>2008</strong>, la S.S. San Giovanni presentava ricorso a questa Corte di Giustizia Federale avverso la decisionedella Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Friuli-Venezia Giulia, pubblicata sul C.U. n. 41 del14.02.<strong>2008</strong>, riguardante l‘inibizione dell‘allenatore Armando Romano (Torneo Pulcini Memorial Cattaruzzi). L‘appello èinammissibile, infatti, l‘art. 44 del Codice di Giustizia Sportiva che regola la disciplina <strong>sportiva</strong> in ambito regionale dellaL.N.D. e del Settore per l‘Attività Giovanile Scolastica, fissa in due gradi di giudizio la valutazione delle violazioni sportive.P.Q.M. La Corte di Giustizia Federale dichiara inammissibile il reclamo come sopra proposto dalla Società S.S.S. Giovanni.Dispone incamerarsi la tassa reclamo.3. RICORSO PER REVOCAZIONE AI SENSI DELL‘ART. 39, COMMA 1, C.G.S. DELL‘ A.S.D. FOOTBALL CLUBSANT‘AGNELLO, AVVERSO DECISIONI MERITO GARA EDEN VERDE/F.C. SANT‘AGNELLO DEL 5.1.<strong>2008</strong>(Delibera Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Campania - Com. Uff. n. 65 del 31.1.<strong>2008</strong>).Con ricorso del 26.02.<strong>2008</strong> ai sensi del combinato disposto degli artt. 31, comma 1 e 39, comma 1, lett. e), C.G.S., la A.S.D.F.C. Sant‘Agnello chiedeva che questa Corte revocasse la deliberazione della Commissione Disciplinare Territoriale presso ilComitato Regionale Campania, pubblicata sul relativo Com. Uff. del 31.1.<strong>2008</strong>, che ne aveva rigettato il reclamo contro ladecisione del Giudice Sportivo relativa alla gara disputata sul campo della A.S.D. Eden Verde nelle sue articolate disposizioniconcernenti tanto il risultato quanto le sanzioni a carico della società e dei suoi tesserati alla stregua delle disposizioniespressamente citate dalla reclamante, che la stessa supponeva vigenti. La reclamante lamentava che la deliberazione di cuichiedeva la revocazione fosse affetta da errore di fatto consistente nella mancata percezione, da parte del Giudice di SecondoGrado che si era pronunciato nel senso della omessa impugnazione della sanzione della perdita della gara, della circostanza cheessa aveva censurato la statuizione in questione attraverso l‘espresso rinvio alla apposita norma del C.G.S. risultante dal testopubblicato sul sito internet della F.I.G.C. (come tale idonea a generare un affidamento tutelabile sulla sua efficacia),successivamente rivelatasi difforme rispetto a quello effettivamente in vigore. La discrepanza tra i due testi, incolpevolmenteignorata dalla reclamante, e il difetto di considerazione da parte del giudice d‘appello del rinvio normativo, coincidente conquello putativamente in vigore, avrebbero integrato i due profili dell‘errore di fatto denunciati con lo strumento revocatorio,azionato allo scopo di conseguire in fase rescissoria l‘annullamento della decisione di primo grado nella sua interezza e, insubordine, della parte di essa afferente all‘applicazione di un‘ammenda a carico della società. Nel corso dell‘udienza didiscussione la reclamante illustrava oralmente le proprie difese. Ciò premesso, la Corte preliminarmente osserva che il ricorsoper revocazione è ammissibile, essendosi effettivamente verificato l‘errore di fatto denunciato. Ed invero, la CommissioneDisciplinare Territoriale ha espressamente affermato che l‘odierna reclamante non aveva impugnato la sanzione della perditadella gara disposta anche a suo carico, così esonerandosi da qualsiasi pronuncia sul punto in omaggio al principio dellanecessaria corrispondenza tra la decisione resa nella fase di impugnazione e le questioni devolute al giudice del gravame. Ora,la Corte rileva che nella nozione di errore di fatto quale è normativamente prevista dall‘art. 39, comma 1, lett.e) C.G.S.rientrano quelle ipotesi, sostanzialmente corrispondenti alla previsione dell‘art. 395 n. 4 c.p.c., in cui il capo della decisionerevocato si fonda o non si fonda su un presupposto o una circostanza di fatto che, rispettivamente, sia incontrovertibilmenteescluso o altrettanto incontrovertibilmente accertato alla stregua degli atti e documenti della causa. E questa situazione difrattura tra la realtà fenomenicamente sussistente e sperimentalmente verificabile e la percezione – più esattamente, la mancatapercezione – di essa da parte dell‘organo giudicante, ricorre pienamente nella fattispecie. Ed infatti, l‘intero corpo del reclamo,tanto nella parte dedicata all‘illustrazione dei motivi posti a suo sostegno quanto nelle richieste conclusive, ruota attornoall‘erroneità ed illogicità della sanzione della perdita della gara inflitta anche alla reclamante; coerentemente, il fine delreclamo in sede d‘appello era diretto all‘applicazione di provvedimenti disciplinari alternativi, e, comunque, più lievi di quelloin concreto pronunciato. Testimone di questa volontà animatrice del reclamo in appello la contestazione rivolta alla decisionedi primo grado sul punto della congiunta applicazione del risultato sfavorevole ad entrambe le società e la conseguenterichiesta di applicare ai fini del risultato la misura alternativa della ripetizione della gara. Non contraddice questa ricostruzionedella volontà dell‘atto e della sua obiettiva consistenza la circostanza che per errore ostativo scusabile – perché derivantedall‘attingimento del dato normativo dal sito internet Federale, che riportava un testo difforme da quello effettivamente vigente– fosse indicata una disposizione per sbaglio identificata con articolo diverso da quello appropriato, ma pienamente coincidentecon il suo contenuto, del tutto idoneo a fondare astrattamente la pretesa riforma della decisione di primo grado. E poiché ilGiudice Territoriale ha declinato per errore inequivocabile di pronunciarsi sulla originaria censura della reclamante, ripropostanella presente sede, compete a questa Corte provvedervi nel momento rescissorio del presente procedimento. Ciò posto, è daosservare che la decisione di primo grado non merita alcuna censura laddove essa, muovendo dalla esatta identificazione deigravi incidenti occorsi nelle fasi finali della gara attraverso il pieno e fedele recepimento delle risultanze del referto arbitrale,ha individuato responsabilità di tesserati di entrambe le società relativamente alla verificazione dei gravi fatti di violenzaanaliticamente descritti in atti. Conseguenzialmente immune da vizi si manifesta la pronuncia stessa che, sul correttopresupposto della corresponsabilità dei contendenti, li ha puniti con la medesima sanzione della perdita della gara. E‘ evidenteche di fronte a schiaccianti risultanze di fatto si rivela del tutto privo di decisività, oltre che sfornito di prova storica,l‘argomento difensivo della mancanza di interesse dei tesserati della società reclamante, che si trovava in vantaggio in terminidi punteggio, a provocare o concorrere a provocare gli episodi violenti. Ed invero, la sanzione persegue chi determini concontributo causale accertato la verificazione di episodi di violenza, quale che fosse il movente soggettivo o il contesto dello187


svolgimento dei fatti. Sotto questo assorbente angolo visuale il reclamo non merita accoglimento, e va, pertanto, rigettato conconseguenziale conferma della decisione impugnata ed incameramento della tassa. P.Q.M. La Corte di Giustizia Federaledichiara ammissibile il ricorso per revocazione come sopra proposto dalla Società A.S.D. Football Club Sant‘Agnello. Nelmerito, lo respinge. Dispone incamerarsi la tassa reclamo.4. RICORSO PER REVISIONE AI SENSI DELL‘ART. 39, COMMA 2, C.G.S. DEL C.S. S.DONNINO BISENZIOAVVERSO DECISIONE COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI RELATIVA ALLAVERTENZA ECONOMICA ALLENATORE CORSI SAVERIO GERALDO(Delibera del Collegio Arbitrale presso la Lega Nazionale Dilettanti - Com. Uff. n. 5 del 9.02.<strong>2008</strong>).Visto il ricorso ―per revisione‖, ai sensi dell‘art. 39 C.G.S., proposto dal Centro Sportivo San Donnino Bisenzio avverso ladecisione del Collegio Arbitrale presso la Lega Nazionale Dilettanti in data 9.2.<strong>2008</strong>, con cui, in parziale accoglimento delricorso dell‘allenatore Saverio Gerardo Corsi, è stato dichiarato l‘obbligo della società, attuale ricorrente, di pagare la sommacomplessiva di € 2.272,50, oltre agli interessi di mora. - Considerato che le decisioni dei Collegi Arbitrali presso la L.N.D.sono inappellabili e che non è altresì proponibile avverso detti lodi ricorso per revocazione/revisione ai sensi del citato art. 39C.G.S., trattandosi di rimedio che può essere proposto avverso ―tutte le decisioni (inappellabili o divenute irrevocabili) adottatedagli Organi della Giustizia <strong>sportiva</strong>‖, quali non possono essere definiti i Collegi arbitrali in discussione ai sensi dell‘art. 34,comma 4, dello Statuto Federale; - considerato, peraltro, che la ricorrente società afferma, allegando la relativadocumentazione, di aver già provveduto al pagamento di quanto dovuto conformemente a quanto deciso nel lodo, con possibiliconseguenze, pertanto, anche sull‘interesse a ricorrere nella presente sede avverso la detta decisione. P.Q.M. La Corte diGiustizia Federale dichiara inammissibile il ricorso per revisione come sopra propostodalla Società C.S. S. Donnino Bisenzio.Dispone incamerarsi la tassa reclamo.5. RICORSO PER REVOCAZIONE AI SENSI DELL‘ART. 39, COMMA 1, C.G.S. DELLA F.C. BASSANO ROMANOAVVERSO LA REIEZIONE DEL RECLAMO TENDENTE AD OTTENERE L‘ANNULLAMENTO DEL RICORSORELATIVO AL PREMIO DI PREPARAZIONE RIFERITO AL CALCIATORE MASSIMILIANO FERRINI(Delibera della Commissione Vertenze Economiche - Com. Uff. n. 17/D del 18.1.<strong>2008</strong>).Con ricorso in data 7.3.<strong>2008</strong>, la F.C. Bassano Romano ha adito questa Corte chiedendo la revocazione, ai sensi dell‘art. 39,comma 1, lettere d) ed e), C.G.S., della decisione della Commissione Vertenze Economiche di cui al Com. Uff. n. 17 del18.10.<strong>2008</strong>. Con l‘impugnata decisione, la Commissione Vertenze Economiche ha rigettato l‘appello coltivato dalla stessa F.C.Bassano Romano avverso la delibera 17.10.<strong>2007</strong> con la quale la Commissione Premi di Preparazione, in accoglimento delricorso della U.S. Ladispoli, ha condannato la F.C. Bassano Romano al pagamento del premio di preparazione previsto dall‘art.96 N.O.I.F. per avere quest‘ultima tesserato, con vincolo pluriennale, per la stagione 2006/<strong>2007</strong> il calciatore MassimilianoFerrini. A sostegno dell‘odierno ricorso, la F.C. Bassano Romano adduce l‘esistenza di nuova documentazione rappresentatada una dichiarazione in data 27.2.<strong>2008</strong> della APD Olimpia, con la quale quest‘ultima attesta che il calciatore Luca Tomassini èstato tesserato con vincolo a tempo indeterminato da essa APD Olimpia in data 19.9.<strong>2007</strong> e dunque il giorno prima del relativotrasferimento alla F.C. Bassano Romano, come quest‘ultima aveva avuto occasione di dimostrare dinanzi alla CommissioneVertenze Economiche, la quale, ciò nonostante, non aveva ritenuto la circostanza rilevante ai fini del pagamento del premio dipreparazione di cui all‘art. 96 N.O.I.F. per le motivazioni esposte nella delibera impugnata e dalla odierna ricorrente ritenuteillegittime. In buona sostanza, ciò di cui la ricorrente si duole in questa sede è che la Commissione Vertenze Economiche nonabbia correttamente valutato la circostanza, ora documentata dalla lettera della APD Olimpia che, tra l‘altro, espressamentedichiara di voler corrispondere essa il premio di preparazione dovuto, dell‘intervenuto tesseramento con vincolo a tempoindeterminato del calciatore da parte dell‘APD Olimpia il giorno prima del relativo trasferimento alla F.C. Bassano Romano,con conseguente illegittimità della decisione impugnata che, nel confermare la decisione della Commissione Premi diPreparazione, sarebbe viziata da errore consistente nel mancato accertamento della carenza di legittimazione passiva in capoalla F.C. Bassano Romano e nella individuazione nella APD Olimpia del soggetto tenuto al pagamento del premio inquestione. In via pregiudiziale, ai sensi del comma 4, dell‘art. 39 C.G.S., a questa Corte compete valutare la ammissibilità delricorso in esame. Il ricorso per revocazione della F.C. Bassano Romano è inammissibile per insussistenza dei presuppostiprevisti dalle lettere d) ed e) dell‘art. 39 C.G.S., dal ricorrente richiamate, a mente delle quali le decisioni degli Organi dellagiustizia <strong>sportiva</strong> possono essere impugnate dinanzi a questa Corte, entro 30 giorni dalla scoperta del fatto o del rinvenimentodei documenti, rispettivamente: ―d) se è stato omesso l‟esame di un fatto decisivo che non si è potuto conoscere nel precedenteprocedimento, oppure sono sopravvenuti, dopo che la decisione è divenuto inappellabile, fatti nuovi la cui conoscenza avrebbecomportato una diversa pronuncia; e) se nel precedente procedimento è stato commesso dall‟organo giudicante un errore difatto risultante dagli atti e documenti dellacausa.‖ Nel caso di specie, infatti, per un verso, il fatto decisivo costituito dall‘avvenuto tesseramento con vincoloindeterminato del calciatore Ferrini da parte della APD Olimpia in data 19.9.<strong>2007</strong> e del successivo trasferimento in data20.9.<strong>2007</strong> al F.C. Bassano Romano è stato preso in considerazione e valutato dalla Commissione Vertenze Economiche inquanto già noto nel procedimento dinanzi alla stessa celebrato (si vedano i chiarimenti forniti dal C.R. Lazio a seguitodell‘ordinanza 14.12.<strong>2007</strong> della C.V.E.) e, per altro verso, nessun errore di fatto è stato commesso dall‘organo giudicante. Inrealtà, il ricorso in esame attribuisce piuttosto alla Commissione Vertenze Economiche di essere incorsa in un errore di dirittoconsistente nella errata valutazione giuridica di un fatto noto che si assume decisivo. Una simile doglianza non può tuttaviaessere fatta valere mediante ricorso per revocazione ai sensi dell‘art. 39 C.G.S., ponendosi essa al di fuori del perimetro deipresupposti richiesti dalle tassative previsioni contemplate dalla citata disposizione. P.Q.M. La Corte di Giustizia Federale188


dichiara inammissibile il ricorso per revocazione come sopra proposto dalla Società F.C. Bassano Romano. Disponeincamerarsi la tassa reclamo.6. RICORSO PER REVOCAZIONE AI SENSI DELL‘ART. 39, COMMA 1, C.G.S. DELLA F.C. BASSANO ROMANOAVVERSO LA REIEZIONE DEL RECLAMO TENDENTE AD OTTENERE L‘ANNULLAMENTO DEL RICORSORELATIVO AL PREMIO DI PREPARAZIONE RIFERITO AL CALCIATORE TOMASSINI LUCA(Delibera della Commissione Vertenze Economiche - Com. Uff. n. 17/D del 18.1.<strong>2008</strong>).Con ricorso in data 7.3.<strong>2008</strong>, la F.C. Bassano Romano ha adito questa Corte chiedendo la revocazione, ai sensi dell‘art. 39,comma 1, lettere d) ed e) del C.G.S., della decisione della Commissione Vertenze Economiche di cui al Com. Uff. n. 17 del18.1.<strong>2008</strong>. Con l‘impugnata decisione, la Commissione Vertenze Economiche ha rigettato l‘appello coltivato dalla stessa F.C.Bassano Romano avverso la delibera 17.10.<strong>2007</strong> con la quale la Commissione Premi di Preparazione, in accoglimento delricorso della U.S. Ladispoli, ha condannato la F.C. Bassano Romano al pagamento del premio di preparazione previsto dall‘art.96 N.O.I.F. per avere quest‘ultima tesserato, con vincolo pluriennale, per la stagione 2006/<strong>2007</strong> il calciatore Luca Tomassini.A sostegno dell‘odierno ricorso, la F.C. Bassano Romano adduce l‘esistenza di nuova documentazione rappresentata da unadichiarazione in data 27.2.<strong>2008</strong> della APD Olimpia, con la quale quest‘ultima attesta che il calciatore Luca Tomassini è statotesserato con vincolo a tempo indeterminato da essa APD Olimpia in data 19.9.<strong>2007</strong> e dunque il giorno prima del relativotrasferimento alla F.C. Bassano Romano, come quest‘ultima aveva avuto occasione di dimostrare dinanzi alla CommissioneVertenze Economiche, la quale, ciò nonostante, non aveva ritenuto la circostanza rilevante ai fini del pagamento del premio dipreparazione di cui all‘art. 96 N.O.I.F. per le motivazioni esposte nella delibera impugnata e dalla odierna ricorrente ritenuteillegittime. In buona sostanza, ciò di cui la ricorrente si duole in questa sede è che la Commissione Vertenze Economiche nonabbia correttamente valutato la circostanza, ora documentata dalla lettera della APD Olimpia che, tra l‘altro, espressamentedichiara di voler corrispondere essa il premio di preparazione dovuto, dell‘intervenuto tesseramento con vincolo a tempoindeterminato del calciatore da parte dell‘APD Olimpia il giorno prima del relativo trasferimento alla F.C. Bassano Romano,con conseguente illegittimità della decisione impugnata che, nel confermare la decisione della Commissione Premi diPreparazione, sarebbe viziata da errore consistente nel mancato accertamento della carenza di legittimazione passiva in capoalla F.C. Bassano Romano e nella individuazione nella APD Olimpia del soggetto tenuto al pagamento del premio inquestione. In via pregiudiziale, ai sensi del comma 4, dell‘art. 39 del C.G.S., a questa Corte compete valutare la ammissibilitàdel ricorso in esame. Il ricorso per revocazione della F.C. Bassano Romano è inammissibile per insussistenza dei presuppostiprevisti dalle lettere d) ed e) dell‘art. 39 C.G.S., dal ricorrente richiamate, a mente delle quali le decisioni degli Organi dellagiustizia <strong>sportiva</strong> possono essere impugnate dinanzi a questa Corte, entro 30 giorni dalla scoperta del fatto o del rinvenimentodei documenti, rispettivamente: ―d) se è stato omesso l‟esame di un fatto decisivo che non si è potuto conoscere nel precedenteprocedimento, oppure sono sopravvenuti, dopo che la decisione è divenuto inappellabile, fatti nuovi la cui conoscenza avrebbecomportato una diversa pronuncia; e) se nel precedente procedimento è stato commesso dall‟organo giudicante un errore difatto risultante dagli atti e documenti della causa.‖ Nel caso di specie, infatti, per un verso, il fatto decisivo costituitodall‘avvenuto tesseramento con vincolo indeterminato del calciatore Tomassini da parte della APD Olimpia in data 19.9.<strong>2007</strong>e del successivo trasferimento in data 20.9.<strong>2007</strong> al F.C. Bassano Romano è stato preso in considerazione e valutato dallaCommissione Vertenze Economiche in quanto già noto nel procedimento dinanzi alla stessa celebrato (si vedano i chiarimentiforniti dal C.R. Lazio a seguito dell‘ordinanza 14.12.<strong>2007</strong> della C.V.E) e, per altro verso, nessun errore di fatto è statocommesso dall‘organo giudicante. In realtà, il ricorso in esame attribuisce piuttosto alla Commissione Vertenze Economiche diessere incorsa in un errore di diritto consistente nella errata valutazione giuridica di un fatto noto che si assume decisivo. Unasimile doglianza non può tuttavia essere fatta valere mediante ricorso per revocazione ai sensi dell‘art. 39 C.G.S., ponendosiessa al di fuori del perimetro dei presupposti richiesti dalle tassative previsioni contemplate dalla citata disposizione. P.Q.M.La Corte di Giustizia Federale dichiara inammissibile il ricorso per revocazione come sopra proposto dalla Società F.C.Bassano Romano. Dispone incamerarsi la tassa reclamo.7. RICORSO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO L‘INCONGRUITA‘ DELLA SANZIONE DELLASOSPENSIONE DALL‘ATTIVITA‘ FINO AL 15.5.<strong>2008</strong> INFLITTA AL SIG. GIANLUCA PAPARESTA, ARBITROEFFETTIVO, A SEGUITO DI PROPRIO DEFERIMENTO DEL 28.12.<strong>2007</strong> – 1828/552-553/PF06/07/SP/en PERVIOLAZIONE DELL‘ART. 1, COMMA 1, C.G.S.(Delibera Commissione Disciplinare Nazionale - Com. Uff. n. 40/CDN del 19.3.<strong>2008</strong>).8. RICORSO DEL SIG. GIANLUCA PAPARESTA, ARBITRO EFFETTIVO, AVVERSO LA SANZIONE DELLASOSPENSIONE DALL‘ATTIVITA‘ FINO AL 15.5.<strong>2008</strong> INFLITTA DALLA COMMISSIONE DISCIPLINARENAZIONALE A SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE DEL 28.12.<strong>2007</strong> – 1828/552-553/PF06/07/SP/en PER VIOLAZIONE DELL‘ART. 1, COMMA 1, C.G.S.(Delibera Commissione Disciplinare Nazionale - Com. Uff. n.40/CDN del 19.3.<strong>2008</strong>).FATTO Con ricorso del 20.3.<strong>2008</strong>, l‘arbitro effettivo Dott. Gianluca Paparesta ha proposto rituale gravame avverso lasanzione della sospensione dall‘attività federale sino al 15.5.<strong>2008</strong> comminata dalla Commissione Disciplinare Nazionalepresso la Lega Nazionale Professionisti a seguito del deferimento 28.12.<strong>2007</strong> del Procuratore Federale (Delibera dellaCommissione Disciplinare Nazionale di cui al Com. Uff. n. 40/CDN del 19.3.<strong>2008</strong>). Con i motivi scritti il ricorrente haeccepito l‘insussistenza dell‘addebito ascrittogli per violazione dell‘art. 1, comma 1, C.G.S., in dipendenza di un suocomportamento omissivo, per avere colpevolmente sottaciuto all‘Ufficio Indagini l‘esistenza di rapporti di affinità con soggettiinteressati alla Società Commerciale Ital Bi Oil S.r.l., nella quale rivestiva il ruolo di Presidente del Collegio Sindacale, in189


favore della quale aveva chiesto ad un dirigente della società A.C. Milan un intervento di favore. Fatti, questi, che a giudiziodella Commissione Disciplinare Nazionale dovevano assumere rilievo autonomo poiché emersi successivamente allaconclusione del precedente procedimento disciplinare promosso contro il Paparesta con deferimento della Procura Arbitrale del2006. Ha, altresì, rilevato che dai verbali dei diversi Uffici dai quali era stato ascoltato emergeva che le domande rivolteglierano state sempre tese ad accertare l‘esistenza di eventuali rapporti con società e/o persone riconducibili al mondo del calcio.Soltanto in data 08.3.<strong>2007</strong>, su specifica domanda degli inquirenti volta ad accertare se vi fossero parenti e affini nella SocietàItal Bi Oil S.r.l., a sua volta aderente alla ASSOBIODIESEL, egli aveva riferito, con immediatezza, della presenza di uncugino della moglie per una quota di € 52,00 pari allo 0.03% e di uno zio acquisito della stessa. Circa la sanzione inflittagli,definita del tutto ingiusta e odiosa, ha ulteriormente eccepito d‘avere già subìto una sospensione cautelare di undici mesicomminatagli dall‘A.I.A. per i rapporti intercorsi col dirigente dell‘A.C. Milan Sig. Meani che erano stati oggetto di indagini,poi archiviate, da parte della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli. Concludeva, quindi, per il suoproscioglimento ed in via gradata per l‘assorbimento di qualsivoglia sanzione nella sospensione di mesi undici già scontata.Con tempestivo e rituale ricorso del 25.3.<strong>2008</strong>, anticipato via fax., il Procuratore Federale ha, parimenti, proposto gravameavverso la decisione su citata, eccependo l‘incongruità della sanzione in relazione alla gravità dei fatti accertati. La decisione,pertanto, per l‘oggettiva sproporzione tra quanto accertato, la richiesta di sanzione della sospensione di mesi 18 e la minoresanzione di sospensione comminata fino al 15.5.<strong>2008</strong>, appariva viziata da errores in judicando. L‘addebito formulato, infatti,era, a giudizio del Procuratore Federale, connotato da un duplice profilo antidisciplinare: A) avere, il Paparesta, attivato ladirigenza di una società di calcio della massima Serie (A.C. Milan) per ottenere un interessamento per suoi fini personali eprofessionali; B) per avere egli sottaciuto di rappresentare all‘Inquirente il suo rapporto di affinità con soggetti titolari di quotepartecipative nella società commerciale per la quale il Paparesta aveva chiesto l‘intervento di favore su citato. Il ProcuratoreFederale ha, altresì; in via preliminare, precisato che la condotta posta in essere dal Paparesta, accertata successivamente aldeferimento del Procuratore Federale del 22.6.2006 e ciò a seguito di un atto formale del 13.1.<strong>2007</strong> di riapertura delle indaginidisposto dal Capo dell‘Ufficio Inquirente, era da ritenersi particolarmente grave essendo lesiva dell‘immagine e credibilitàdell‘A.I.A. e dei valori di imparzialità, di terzietà e di indipendenza che devono permeare, in modo assoluto, l‘operato dei suoitesserati, soprattutto di coloro i quali svolgono attività arbitrale nei massimi campionati professionistici. Ha, quindi, conclusochiedendo che, previa conferma della responsabilità del Paparesta, gli fosse inflitta la sanzione della sospensione per mesi 18 o,comunque, quella più grave, rispetto a quella inflitta in prime cure, ritenuta di giustizia. Avverso l‘impugnazione delProcuratore Federale ha controdedotto il Paparesta eccependone la tardività per violazione del disposto di cui all‘art. 38C.G.S.. Circa il merito, nel riproporre i motivi di gravame di cui al ricorso del 20.3.<strong>2008</strong>, ha rilevato che in data 27.3.<strong>2008</strong>l‘A.I.A. aveva revocato la sospensione inflittagli per la durata di mesi undici che sarebbe stata operativa sino al 19.4.<strong>2008</strong>.Concludeva, pertanto, chiedendo che, previa declaratoria di tardività del gravame proposto dal Procuratore Federale ed inaccoglimento del suo reclamo, venisse prosciolto da ogni addebito, ovvero, in subordine, che gli venisse, in via graduale,inflitta la sanzione del rimprovero, censura scritta, ammonizione o ammenda ovvero sospensione più limitata da computarsinella già scontata sospensione per oltre undici mesi e, in ulteriore subordine, computarsi qualsivoglia periodo ulteriore disospensione a decorrere da 27.3.<strong>2008</strong>, data di intervenuta revoca della sospensione associativa il cui termine, all‘atto delladecisione di 1° grado, era invece fissato al 19.4.<strong>2008</strong>. All‘udienza del 26.3.<strong>2008</strong> comparivano davanti alla C.G.F. – SezioniUnite – il Paparesta ed i rappresentanti della Procura Federale i quali precisavano di avere impugnato davanti alla C.G.F., conatto 25.3.<strong>2008</strong>, la decisione della Commissione Disciplinare Nazionale del 19.3.<strong>2008</strong>; osservavano, inoltre, che al caso dispecie non era applicabile la procedura d‘urgenza ex art. 37, comma 7, C.G.S., dichiarando, comunque, di non opporsi adiscutere i ricorsi previa riunione degli stessi; la difesa del Paparesta concordava sulla proposta della Procura Federale conrinvio della discussione a udienza successiva. Il Presidente, sull‘accordo delle parti, disponeva la cancellazione deiprocedimenti dal ruolo al fine di procedere al loro esame congiunto in una nuova udienza. All‘udienza del 09.4.<strong>2008</strong>, fissataper la trattazione congiunta di entrambi i ricorsi, davanti alla C.G.F. – Sezioni Unite è comparso il sostituto del ProcuratoreFederale il quale, dopo breve trattazione dei motivi di ricorso, si è riportato alle conclusioni ivi enunciate. E‘, altresì, comparsoil Paparesta Gianluca assistito dal suo difensore che ha illustrato i motivi addotti in ricorso, concludendo per l‘accoglimentodelle conclusioni ivi dispiegate. DIRITTO La C.G.F., attesa la connessione oggettiva dei ricorsi, ne dispone la riunione.Osserva preliminarmente la C.G.F. che l‘eccezione di inammissibilità, per tardività, del ricorso proposto dal ProcuratoreFederale è infondata atteso che il gravame è stato inoltrato nel rispetto dei termini di cui all‘art. 37, comma 1, lett. a), delC.G.S.. Circa il merito è opinione di questa C.G.F. che quanto ha formato oggetto dell‘atto di deferimento attiene ai rapporti asuo tempo intrattenuti dal Paparesta con il dirigente della società A.C. Milan Sig. Meani già esaminati in sede di precedentiindagini ed archiviato dall‘Ufficio Indagini. Né alcun rilievo può assumere l‘ulteriore condotta ascritta al Paparesta e cioèl‘aver taciuto l‘esistenza di una partecipazione di un suo affine all‘azionariato della società in questione. Tale circostanzainfatti appare irrilevante sia in relazione alla modestissima entità della partecipazione sia in considerazione della ben piùimportante funzione di componente del collegio sindacale dello stesso Paparesta. Si spiega dunque che questi, non sollecitatocon una domanda puntuale al riguardo, non abbia ritenuto che la circostanza dovesse essere portata a conoscenza dell‘autoritàfederale. Pertanto, non esistendo gli estremi per la riapertura dell‘indagine federale, la sanzione inflitta è illegittima e vaannullata. Di riflesso va respinto il ricorso della Procura Federale. P.Q.M. La Corte di Giustizia Federale riuniti i ricorsi di cuiai nn. 7) e 8): respinge quello della Procura Federale e in accoglimento di quello del Sig. Paparesta, annulla la sanzione inflitta.Ordina la restituzione della tassa reclamo.9. RICORSO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO L‘INCONGRUITA‘ DELLA SANZIONE DELLASOSPENSIONE DALL‘ATTIVITA‘ FINO AL 15.4.<strong>2008</strong> INFLITTA AL SIG. SALVATORE RACALBUTO, ARBITRO190


FUORI QUADRO, A SEGUITO DI PROPRIO DEFERIMENTO DEL 28.12.<strong>2007</strong> – 1828/552-553/PF06/07/SP/en PERVIOLAZIONE DELL‘ART. 1, COMMA 1, C.G.S.(Delibera Commissione Disciplinare Nazionale - Com. Uff. n.40/CDN del 19.3.<strong>2008</strong>).10. RICORSO DEL SIG. SALVATORE RACALBUTO, ARBITRO FUORI QUADRO, AVVERSO LA SANZIONE DELLASOSPENSIONE DALL‘ATTIVITA‘ FINO AL 15.4.<strong>2008</strong> INFLITTA DALLA COMMISSIONE DISCIPLINARENAZIONALE A SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE DEL 28.12.<strong>2007</strong> – 1828/552-553/PF06/07/SP/en PER VIOLAZIONE DELL‘ART. 1, COMMA 1, C.G.S.(Delibera Commissione Disciplinare Nazionale - Com. Uff. n.40/CDN del 19.3.<strong>2008</strong>).Con ricorso del 25.3.<strong>2008</strong> il Procuratore Federale ha proposto rituale gravame avverso la sanzione della sospensione dallaattività federale sino al 15.4.<strong>2008</strong> comminata all‘arbitro fuori quadro Salvatore Racalbuto dalla Commissione DisciplinareNazionale (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale di cui al Com. Uff. n. 40/CDN del 19.3.<strong>2008</strong> e comunicata allaProcura Federale il 21 successivo).Con i motivi scritti il Procuratore Federale, rilevato che l‘Organo Giudicante aveva stabilito la fondatezza dell‘atto dideferimento per avere il Racalbuto, nel corso di una telefonata 8.5.2005 ricevuta dal suo collega Massimo De Santis, ironizzatovolgarmente su un Presidente di una società calcistica, facendo affermazioni offensive, in violazione degli artt. 1, comma 1,C.G.S., e 37, comma 2, lett. b) del Regolamento A.I.A., al tempo dei fatti in vigore, si è doluto della inadeguatezza della minorsanzione comminata dalla Commissione Disciplinare Nazionale rispetto a quella di mesi dieci richiesta in prime cure. Ha,altresì, osservato che la gravità della condotta posta in essere dall‘arbitro Racalbuto era stata, altresì, connotata dalla suaadesione e approvazione degli atteggiamenti ritorsivi e vendicativi espressi dal suo interlocutore e collega Massimo De Santis,al tempo arbitro effettivo della C.A.N. A-B e di ruolo internazionale. Ha, pertanto, concluso affinché l‘adita C.G.F., previarideterminazione della sanzione, voglia comminare al Racalbuto Salvatore la sanzione disciplinare di mesi 10 di sospensionedalla attività federale, già richiesta in prime cure. Con controdeduzioni 27.3.<strong>2008</strong> anticipate a mezzo fax, il Racalbuto haeccepito l‘inammissibilità del ricorso proposto dal Procuratore Federale per la novità dell‘ulteriore contestazione formulata insede di gravame, essendogli stata addebitata una presunta condotta di adeguamento che avrebbe avuto e tenuto a seguitodell‘atteggiamento ritorsivo e vendicativo del De Santis. Lo stesso proponeva a sua volta ricorso, chiedendo l‘annullamentodella presunta condotta illecita derivata da una telefonata privata non destinata, in quanto tale, ad essere resa pubblica.All‘udienza del 09.04.<strong>2008</strong> è comparso davanti alla C.G.F.– Sezioni Unite il difensore del Racalbuto il quale ha illustrato imotivi del ricorso concludendo in conformità. Ciò premesso, osserva preliminarmente questa Corte che in effetti la telefonataintercettata dall‘A.G.O. ai fini penali attiene a una conversazione privata. Essa pertanto, pur coinvolgendo due tesserati, nonconcreta la violazione dell‘articolo del C.G.S:, e cioè dei principi di lealtà, correttezza e probità. La norma infatti impone ilrispetto di tali principi in ―ogni rapporto comunque riferibile all‘attività <strong>sportiva</strong>‖ e tale non può considerarsi un colloquiodestinato, per sua natura e nelle intenzioni dei soggetti coinvolti, a rimanere riservato. La vicenda, venuta alla luce nel ben notocontesto penale, non ha dunque quella rilevanza esterna che la norma esige. P.Q.M. La Corte di Giustizia Federale riuniti iricorsi di cui ai nn.9) e 10): respinge quello della Procura Federale e in accoglimento di quello del Sig. Racalbuto, annulla lasanzione inflitta. Ordina la restituzione della tassa reclamo.TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COMUNICATO UFFICIALE N. 187/CGF DEL 27 MAGGIO <strong>2008</strong>1) RICORSO DELL‘A.S. PRO CALCETTO AVEZZANO AVVERSO LA DECLARATORIA DI NULLITÀ DELTESSERAMENTO IN PROPRIO FAVORE DEL CALCIATORE PIERINI MAX ANTONIO NATO IL 9.2.1983 (Deliberadella Commissione Tesseramenti – Com. Uff. n. 13/D del 6.11.<strong>2007</strong>)La C.G.F respinge il ricorso come sopra proposto dall‘A.S. Pro Calcetto Avezzano di Avezzano (L‘Aquila). Trasmette gli attialla Procura Federale per quanto di competenza. Dispone altresì, incamerarsi la tassa reclamo.2) RICORSO DEI SIGNORI ANDRIERI GIUSEPPE E PAOLETTI FRANCA AVVERSO LA REIEZIONE DELRECLAMO PROPOSTO AL FINE DI OTTENERE L‘ANNULLAMENTO DEL TESSERAMENTO DEL FIGLIO MINOREANDRIERI FRANCESCO NATO IL 21.11.1990 IN FAVORE DELLA POL. SAN FILI(Delibera della Commissione Tesseramenti – Com. Uff. n. 20/D del 20.2.<strong>2008</strong>)La C.G.F respinge il ricorso come sopra proposto dai signori Andrieri Giuseppe e Paoletti Franca. Dispone incamerarsi la tassareclamo.TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COMUNICATO UFFICIALE N. 188/CGF DEL 27 MAGGIO <strong>2008</strong> INRIFERIMENTO ALLE MOTIVAZIONI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 148/CGF – RIUNIONEDEL 26 MARZO <strong>2008</strong>1. RICORSO DELL‘A.S.D. FUTSAL RMA PIANURA AI SENSI DELL‘ART. 37, COMMA 1, LETT. a), C.G.S.,AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO DELLA DIVISIONE CALCIO A CINQUE CHE HADICHIARATO INAMMISSIBILE IL RICORSO AVVERSO LA POSIZIONE IRREGOLARE DI UN CALCIATOREDELLA A.S.D. CITTÀ DI GRAGNANO CALCIO A CINQUE.(Delibera Giudice Sportivo Comm. Uff. n. 261 del 12.12.<strong>2007</strong>).PREMESSE IN FATTO E DIRITTO In data 1.12.<strong>2007</strong>, veniva disputata la gara tra la A.S.D. Futsal RMA Pianura e la A.S.D.Città di Gragnano Calcio a Cinque, valevole per il Campionato Nazionale di Calcio a 5, Serie B, Girone F, per la stagione191


<strong>sportiva</strong> <strong>2007</strong>/<strong>2008</strong>, gara che si concludeva con il risultato di 2 a 5 in favore della squadra di Gragnano. Lamentava la attualericorrente che, in quella circostanza, la società Città di Gragnano aveva schierato, con la maglia n. 12, il calciatore PachecoCornehl Luiz Felipe, nato il 24.2.1979, in posizione irregolare di tesseramento. Successivamente, in data 3.12.<strong>2007</strong>, la societàPianura inoltrava preannuncio di reclamo in relazione alla irregolarità del tesseramento del Pacheco. In data 5.12.<strong>2007</strong>, con ilCom. Uff. n. 241, il Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5 prendeva atto del preannuncio di reclamo e sospendevaogni decisione in merito al reclamo stesso ed alla conseguente regolarità della gara. Sempre il giorno 5.12.<strong>2007</strong> la societàPianura inviava al Giudice Sportivo e alla controparte (Soc. Gragnano) i motivi di reclamo illustrando la posizione irregolare ditesseramento del Pacheco. Conseguentemente chiedeva che fosse disposta la perdita della gara in capo alla società Gragnano.In data 12.12.<strong>2007</strong> il Giudice Sportivo, con il Com. Uff. n.261, rilevava, erroneamente, che non era stato dato seguito alpreannunciato reclamo ad opera della società Futsal RMA Pianura ed in virtù di tale considerazione – dichiarandoinammissibile il reclamo di cui sopra – omologava il risultato dell‘incontro che, come detto, aveva visto, sul campo, la vittoriadel Gragnano per 5 a 2. Il successivo 13.12.<strong>2007</strong> il dirigente – allenatore della Società Pianura sig. Turtoro contattava laDivisione Calcio a 5 lamentando l‘errore in cui era incorso il Giudice Sportivo, chiarendo che le raccomandate, contenenti lemotivazioni del Pianura, erano state consegnate all‘ufficio postale in data 5.12.<strong>2007</strong>. Alla luce di tale doglianza il GiudiceSportivo, come risulta dal Com. Uff. n.274, il successivo 14.12.<strong>2007</strong> emanava una nuova pronuncia del seguente tenoreletterale: ―considerato che per un disguido amministrativo interno le ….. motivazioni risultano invece essere state trasmesseentro il terzo giorno feriale successivo ….Ritenuto pertanto di dover annullare la dichiarazione di inammissibilità e di dovervalutare nel merito le argomentazioni della reclamante. Rilevato che dagli accertamenti esperiti presso il competente UfficioTesseramenti, il calciatore…non risulta tesserato per la società città di Gragnano e che quindi non aveva titolo a prendereparte all‟incontro in epigrafe”. In base a tale decisione veniva annullata la precedente pronuncia del 12.12.<strong>2007</strong> econseguentemente applicata la sanzione della perdita della gara in capo alla Società Gragnano. In data 27.12.<strong>2007</strong> la stessasocietà Gragnano proponeva ricorso alla Corte di Giustizia Federale avverso la decisione del 14.12.<strong>2007</strong>, contenuta nel Com.Uff. n.274, chiedendo, altresì, il ripristino della decisione, del 12.12.<strong>2007</strong>, di cui al Com. Uff. n.261. In data 4.1.<strong>2008</strong> la Cortedi Giustizia Federale, accoglieva il ricorso della società Gragnano sulla base della seguente motivazione: ―Non può, invero,disconoscersi che il primo giudice, quale organo di giurisdizione, non annoverasse fra le proprie attribuzioni quel potere direvoca, che è riconosciuto solo in capo alla P.A. per finalità di autotutela e non avesse, quindi titolo alcuno per ritornare sulgià deciso annullando una sua precedente pronuncia che, se pur circoscritta all‟aspetto del rito, investiva comunque laviolazione disciplinare sottoposta al suo esame. La delibera del 14.12.<strong>2007</strong> va qualificata come un vero e proprio attoabnorme proveniente da terzo ormai estraneo all‟iter processuale, non essendo, per altro verso, consentito per le ragionievidenziate dall‟appellante, riconoscere alle stesse funzioni finalità differenti da quelle enunciate nella relativa motivazione.Pertanto l‟atto impugnato va, in accoglimento del ricorso, annullato, così ripristinando la delibera del 12.12.<strong>2007</strong>, pubblicatasul Com. Uff. n. 261”. Avverso tale decisione, comunicata alle parti in data 16.1.<strong>2008</strong>, la A.S.D. Futsal RMA Pianura, a mezzodel proprio difensore, Avv. Andrea Galli del Foro di Perugia, interponeva ricorso per revocazione, sulla base dell‘errore difatto commesso dal Giudice Sportivo della Divisione Calcio a 5 nella pronuncia resa in data 12.12.<strong>2007</strong>. In data 13.2.<strong>2008</strong> leSezioni Unite della Corte di Giustizia Federale dichiaravano inammissibile la revocazione per difetto dei presupposti contenutinell‘art. 39 C.G.S., tuttavia, considerando l‘errore scusabile nel quale era incorsa la società A.S.D. Futsal RMA Pianura, larimetteva in termini al fine della corretta in proposizione del gravame. Con il presente reclamo, posto in essere dalla difesadella A.S.D. Futsal RMA Pianura all‘atto della emanazione della precedente pronuncia, la stessa Futsal impugna in questa sedela delibera del Giudice Sportivo n. 261 del 12.12.<strong>2007</strong>. Va ricordato che nel corso della riunione del 26.3.<strong>2008</strong> veniva ancheascoltato l‘Avv. Galli, che rappresenta la A.S.D. Futsal RMA Pianura, il quale si richiamava alle conclusioni già prese all‘attodel deposito del reclamo, mentre nessuno era presente per la società di Gragnano. In relazione alle suesposte vicende la Cortedi Giustizia Federale, nella sua composizione a Sezioni Unite, così ha deciso in virtù delle seguenti argomentazioni inDIRITTO Deve essere, preliminarmente, ricordato come la decisione presa da queste stesse Sezioni Unite in data 13.2.<strong>2008</strong>,pur respingendo l‘istanza di revocazione del A.S.D. Futsal RMA Pianura ha ritenuto di dover rimettere la stessa società<strong>sportiva</strong> nel termine per impugna re la deliberazione presa in data 12.12.<strong>2007</strong> dal Giudice Sportivo, essendo la società diPianura incorsa in un errore scusabile. Alla luce di tale prima indicazione giurisprudenziale il reclamo, proposto dalla A.S.D.FutsalRMA Pianura, deve essere dichiarato ammissibile per l‘effetto della rimessione in termini. E‘ ora da accertare la posizionerelativa al merito della vertenza. Invero, il tema del decidere, sgombrato il campo delle molteplici problematiche di naturaprocessuale che hanno contraddistinto la vicenda, resta la questione, squisitamente di natura <strong>sportiva</strong>, legata al corretto utilizzo,o meno, del calciatore Pacheco Cornehl Luiz Felipe, nato il 24.12.1979, nel corso della gara del 1.12.<strong>2007</strong>. In merito a talequestione appare necessaria, a norma del quarto comma dell‘art. 37 C.G.S., la rimessione al primo giudice perché vengaaccertata la ritualità, o no, del tesseramento del calciatore del Gragnano Pacheco Cornehl Luiz Felipe, al momento delladisputa della gara con l‘A.S.D. Futsal RMA di Pia nura nel corretto esercizio del principio del contraddittorio. Taleaccertamento, infatti, non è stato mai attuato nelle precedenti fasi del giudizio nel corretto rispetto della dialettica processuale.Invero, all‘atto della emanazione della prima decisione (12.4.<strong>2007</strong>) da parte del Giudice Sportivo non è stata esaminata ladocumentazione prodotta dall‘attuale ricorrente in quanto il Giudice Sportivo ha erroneamente ritenuto che la società A.S.D.Futsal RMA di Pianura non avesse tempestivamente depositato il preannunciato reclamo. Nel successivo irrituale giudizio,conclusosi con la decisione del 14.12.<strong>2007</strong>, non era stato, in alcun modo rispettato il contraddittorio e si era proceduto, inmodo arbitrario, alla revisione della decisione resa in data 12.12.<strong>2007</strong>. Alla luce della sopra descritta fattispecie appareevidente come non siano stati garantiti, alle parti contrapposte, i reciproci diritti alla difesa, nel corretto esercizio del principiodel contraddittorio, che costituisce elemento essenziale del ―giusto processo‖, come ricorda l‘articolo 111 della Costituzione192


che, come è noto, trova la sua attuazione anche nel contesto dell‘Ordinamento della Giustizia Sportiva. Pertanto, alla luce diquanto sopra esposto, è necessario che gli atti vengano rimessi al competente Giudice Sportivo, affinché nel corretto eserciziodel diritto alla difesa e del principio del contraddittorio, come ricorda l‘art.37 C.G.S., al suo quarto comma, possano svolgersigli accertamenti relativi alla regolarità della posizione di tesseramento del calciatore Gragnano Pacheco Cornehl Luiz Felipe,alla data del 1.12.<strong>2007</strong> quando si disputò la gara con la A.S.D. Futsal RMA di Pianura. P.Q.M. La Corte di Giustizia Federaleaccoglie il ricorso e, ai sensi dell‘art. 37, comma 4, C.G.S., rimette gli atti al Giudice Sportivo. Ordina la restituzione dellatassa versata per il ricorso.TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COMUNICATO UFFICIALE N. 189/CGF DEL 28 MAGGIO <strong>2008</strong>1) RICORSO DELL‘ A.S.D. NUOVA TRE MONTI MONTECASTRILLI AVVERSO LA SANZIONE DELL‘INIBIZIONEFINO AL 31.12.<strong>2008</strong> AL CALCIATORE VALERLO CASCIOTTA SEGUITO GARA REAL SAN LORENZO/TRE MONTIMONTECASTRILLI DEL 30.03.<strong>2008</strong>(Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Umbria – Com. Uff. n. 85 del 18.04.<strong>2008</strong>)La C.G.F. dichiara inammissibile il reclamo come sopra proposto dall‘A.S.D. Nuova Tre Monti Montecastrilli di Montecastrilli(Terni) e dispone incamerarsi la tassa reclamo.TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COMUNICATO UFFICIALE N. 190/CGF DEL 29 MAGGIO <strong>2008</strong>1) RICORSO DELLA SORRENTO CALCIO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELL‘AMMENDA DI EURO 1.000,00INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA SORRENTO/LUCCHESE DEL 27.04.<strong>2008</strong>(Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. 184/C del 29.4.<strong>2008</strong>)La C.G.F. preso atto della rinuncia al reclamo come sopra proposto dalla Sorrento Calcio S.r.l. di Sorrento, dichiara estinto ilprocedimento. Dispone incamerarsi la tassa reclamo.2) RICORSO DEL VIGOR LAMEZIA S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELL‘AMMENDA DI € 2.500,00 INFLITTASEGUITO GARA VIGOR LAMEZIA/ANDRIA BAT DEL 4.5.<strong>2008</strong>(Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 190/C del 6.5.<strong>2008</strong>)La C.G.F accoglie il reclamo come sopra proposto dal Vigor Lamezia S.r.l. di Lamezia Terme, e, per l‘effetto, annullal‘impugnata delibera. Rinvia gli atti al Giudice Sportivo affinché riconsideri l‘intera vicenda alla luce anche di quantocommesso dai tifosi della società Andria Bat. Dispone restituirsi la tassa reclamo3) RICORSO DEL REAL MACIANISE CALCIO S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GAREEFFETTIVE INFLITTA AI SIGG.RI VULLO SALVATORE E ORRÙ NATALINO SEGUITO GARA PLAY OFF VIGORLAMEZIA/REAL MARCIANISE DEL 18.5.<strong>2008</strong>(Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. 205/C del 19.5.<strong>2008</strong>)La C.G.F. in parziale accoglimento del reclamo come sopra proposto dal Real Marcianise Calcio S.p.A. di Marcianise (Ce), e,per l‘effetto, riduce la sanzione inflitta al sig. Vullo Salvatore ad una giornata effettiva di gara. Conferma nel resto. Disponerestituirsi la tassa reclamo.TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COMUNICATO UFFICIALE N. 191/CGF DEL 30 MAGGIO <strong>2008</strong>1) RICORSO DEL CALCIATORE PIROZZI GENNARO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 9GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTAGLI SEGUITO GARA GIULIANO/GRAGNANO DEL 4.5.<strong>2008</strong>(Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. 1 del 7.5.<strong>2008</strong>)La C.G.F. in accoglimento del reclamo come sopra proposto dal calciatore Pirozzi Gennaro, riduce la sanzione della squalificainflitta al calciatore Pirozzi Gennaro a 5 giornate effettive di gara. Dispone restituirsi la tassa reclamo.2) RICORSO DELL‘ A.G. NOCERINA 1910 S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 8 GARE ALCALCIATORE CIRILLO MARCO MASSIMILIANO, INFLITTA SEGUITO GARA NOCERINA/SIRACUSADELL‘11.5.<strong>2008</strong>(Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. 7 del 12.5.<strong>2008</strong>)La C.G.F respinge il reclamo come sopra proposto dall‘ A.G. Nocerina 1910 S.r.l. di Nocera Inferiore (Salerno) e disponeincamerarsi la tassa reclamo.3) RICORSO DELLA POL. NUOVO CAMPOBASSO CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4GIORNATE EFFETTIVE DI GARE INFLITTE AL CALCIATORE DEI MEDICI SIMONE E DELL‘AMMENDA DI €2.000,00 ALLA SOCIETÀ SEGUITO GARA NUOVO CAMPOBASSO/S.S.D. CENTOBUCHI DEL 6.01.<strong>2008</strong>(Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. 2 del 07.5.<strong>2008</strong>)193


La C.G.F respinge il reclamo come sopra proposto dalla Pol. Nuovo Campobasso Calcio di Campobasso e dispone incamerarsila tassa reclamo.4) RICORSO DELL‘A.C.D. RIVOLI 1925 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GARE EFFETTIVEINFLITTE AL CALCIATORE PLACIDA MATTEO SEGUITO GARA VADO/RIVOLI DEL 04.05.08(Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. 1 del 07.05.<strong>2008</strong>)La C.G.F respinge il reclamo come sopra proposto dall‘A.C.D. Rivoli 1925 di Rivoli (Torino) e dispone incamerarsi la tassareclamo.5) RICORSO DELL‘A.S. PRO BELVEDERE VERCELLI AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3GARE EFFETTIVE INFLITTE AL CALCIATORE GRABINSKI CESAR SEGUITO GARA BIELLESE/BELVEDERE DEL18.05.<strong>2008</strong>(Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. 12 del 19.05.<strong>2008</strong>)La C.G.F respinge il reclamo come sopra proposto dall‘A.S. Pro Belvedere Vercelli di Vercelli e dispone incamerarsi la tassareclamo.6) RICORSO DELL‘ U.S.D. SIRACUSA S.R.L. AVVERSO LE SANZIONI: · SQUALIFICA PER 3 GARE EFFETTIVE ALSIG. AUTERI GAETANO; · SQUALIFICA PER 2 GARE EFFETTIVE AL SIG. GALIZIA SEBASTIANO; INFLITTESEGUITO GARA BACOLI SIBILLA/SIRACUSA DEL 18.5.<strong>2008</strong>(Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 12 del 19.5.<strong>2008</strong>)La C.G.F respinge il reclamo come sopra proposto dall‘U.S.D. Siracusa S.r.l. di Siracusa. Ridetermina la sanzione infliggendo:- al signor Auteri Gaetano la squalifica per 4 gare effettive; - al signor Galizia Sebastiano la squalifica per 3 gare effettive.Dispone incamerarsi la tassa reclamo.TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COMUNICATO UFFICIALE N. 192/CGF DEL 30 MAGGIO <strong>2008</strong>1) RECLAMO DELL‘A.S. LIVORNO CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA DEL CAMPO DIGIUOCO PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA, SEGUITO GARA LIVORNO/TORINO DELL‘11.5.<strong>2008</strong>(Delibera del Giudice Sportivopresso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. 264 del 12.5.<strong>2008</strong>)La C.G.F. in parziale accoglimento del reclamo come sopra proposto dall‘A.S. Livorno Calcio di Livorno rimodula la sanzioneinflitta in primo grado disponendo la chiusura del settore ―Curva Nord‖ riservato ai tifosi livornesi, per due giornate di gara dascontarsi nella prossima stagione <strong>sportiva</strong>. Dispone restituirsi la tassa reclamoTESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COMUNICATO UFFICIALE N. 193/CGF DEL 03 GIUGNO <strong>2008</strong>1) RICORSO DELL‘A.S.D. BICCARI AVVERSO LE SANZIONI: SQUALIFICA AL CALCIATORE LUIGIMONTUORI FINO AL 30.04.2009; SQUALIFICA AL CALCIATORE NICOLA GUERRIERI FINO AL 31.12.<strong>2008</strong>;SQUALIFICA AL CALCIATORE MICHELE ROBERTI FINO AL 30.09.<strong>2008</strong> SEGUITO GARA BICCARI/GIOVENTÙCALCIO BOVINO DEL 13.04.<strong>2008</strong>(Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Puglia – Com. Uff. n. 58 del 08.05.<strong>2008</strong>)La C.G.F. dichiara inammissibile il reclamo come sopra proposto dall‘A.S.D. Biccari di Biccari (Foggia) e dispone incamerarsila tassa reclamo.2) RICORSO DELL‘U.S. RIVANAZZANESE AVVERSO DECISIONI MERITOGARAMONTEBELLO/RIVANAZZANESE DEL 27.04.<strong>2008</strong>(Delibera della Commissione DisciplinareTerritoriale presso il Comitato Regionale Lombardia – Com. Uff. n. 44 del15.05.<strong>2008</strong>)La C.G.F. dichiara inammissibile il reclamo come sopra proposto dall‘U.S. Rivanazzanese diRivanazzano (Pavia) e disponeincamerarsi la tassa reclamo.3) A.S.D. LIBERATORE BULZARIELLO AVVERSO DECISIONI MERITO GARALIBERATORE BULZARIELLO /GROTTA SOCCER DELL‘11.4.<strong>2008</strong> (Delibera dellaCommissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Campania – Com. Uff. n. 100del 9.5.<strong>2008</strong>)La C.G.F. dichiara inammissibile il reclamo come sopra proposto dall‘A.S.D. Liberatore Bulzariellodi Melito Irpino (Avellino)e dispone incamerarsi la tassa reclamo.4) A.S.D. AUGUSTA F.C. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA INFLITTA ALSIG. GOMEZ VAZ MILTONFINO AL 24.6.<strong>2008</strong> SEGUITO GARA C.L. TERNI/ASDAUGUSTA FC DEL 25.5.<strong>2008</strong>(Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio aCinque – Com. Uff. n. 733 del 28.5.<strong>2008</strong>)194


La C.G.F. respinge il reclamo come sopra proposto dall‘A.S.D. Augusta F.C. di Augusta (Siracusa) edispone incamerarsi latassa reclamo.TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COMUNICATO UFFICIALE N. 194/CGF DEL 04 GIUGNO <strong>2008</strong> INRIFERIMENTO ALLE MOTIVAZIONI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 4/CGF – RIUNIONEDEL 24 LUGLIO <strong>2007</strong>1. RICORSO DEL FUTSAL FABRIANO A.S.D. AVVERSO LA SANZIONE DELL‘AMMENDA DI € 3.615,00, SEGUITODEFERIMENTO DEL PRESIDENTE DELLA DIVISIONE CALCIO FEMMINILE PER VIOLAZIONE DELL‘ART. 32REGOLAMENTO L.N.D. CON RIFERIMENTO AL COM. UFF. N. 1 DEL 4.7.2006 DELLA DIVISIONE CALCIOFEMMINILE(Delibera della Commissione Disciplinare presso la Divisione Calcio Femminile – Com. Uff. n. 101 del 29.05.<strong>2007</strong>)Con rituale e tempestivo appello la S.S. Futsal Fabriano A.S.D., partecipante al Campionato Nazionale Femminile di Serie―B‖, ha proposto gravame avverso la decisione della Commissione Disciplinare presso la Divisione Calcio Femminile (Com.Uff. n. 101 del 29.5.<strong>2007</strong>) con la quale, su deferimento del Presidente della Divisione Calcio Femminile per la contestataviolazione dell‘art. 32 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti, le era stata inflitta la sanzione pecuniaria di €3.615,00. A supporto del gravame è stata enunciata e motivata la violazione e falsa applicazione dell‘art. 32 del RegolamentoLega Nazionale Dilettante, come specificato nei Com. Uff. n. 1 del 4.7.2006 e n. 3 del 14.7.2006. In sostanza si duolel‘appellante che la Commissione Disciplinare sia incorsa in ―error in judicando‖, non avendo essa correttamente applicato ildisposto di cui al Com. Uff. n. 3 del 14.7.2006 (―Errata corrige al Com. Uff. n. 1 del 4.7.2006) che disponeva che ―Alle Societàpartecipanti al Campionato Nazionale di Serie B è fatto obbligo di prendere parte con la seconda squadra o al CampionatoNazionale Primavera... ... ... o al Torneo Allieve o al Torneo Giovanissime organizzato dal Settore per l‟attività Giovanile eScolastica...‖. La Società appellante, infatti, dopo avere, in data 8.7.2006 presentato domanda di iscrizione al CampionatoNazionale Primavera aveva, con comunicazione a mezzo fax 20.11.2006 inviata alla Divisione Calcio Femminile, optato per lapartecipazione al Campionato Femminile Giovanile Calcio a 5, organizzato dal Comitato Regionale Marche, Settore Giovanilee Scolastico. La Commissione Disciplinare, ad onta di ciò, aveva irrogato ingiustificatamente la sanzione pecuniaria previstadall‘art. 32 del Regolamento Lega Nazionale Dilettanti. Ritenuta, pertanto, illegittima la sanzione inflitta, è stato invocatol‘annullamento della stessa. All‘udienza del 23.7.<strong>2007</strong> è comparso il signor Marinelli per la società appellante che si è riportatoai motivi esposti nel reclamo. Ciò premesso osserva la Corte di Giustizia Federale che l‘appello è fondato e merita di essereaccolto. Il su citato Com. Uff. n. 3 del 14.7.<strong>2007</strong> della Divisione Calcio Femminile, infatti, contiene un precetto inequivocoprevedendo l‘obbligo, per le società partecipanti al Campionato Nazionale di Serie ―B‖, di prendere parte, con la secondasquadra o al Campionato Nazionale Primavera... ... ... o al Torneo Allieve o al Torneo Giovanissime organizzato dal Settoreper l‘attività Giovanile e Scolastica. A questa seconda opzione aveva, quindi, aderito l‘odierna appellante come documentato inatti, per cui ne consegue la assoluta insussistenza dell‘addebito disciplinare ad essa contestato con l‘atto di deferimento delPresidente della Divisione Calcio Femminile per l‘asserita violazione dell‘art. 32 del Regolamento della Lega NazionaleDilettante. Per questi motivi la C.G.F accoglie il ricorso come sopra proposto dalla Futsal Fabriano A.S.D. di Fabriano(Ancona) e, per l‘effetto, annulla la sanzione inflitta. Dispone restituirsi la tassa reclamo.2. RICORSO DEL CERVIA CALCIO FEMMINILE ASD AVVERSO LA SANZIONE DELL‘AMMENDA DI € 3.615,00SEGUITO DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE DELLA DIVISIONE CALCIO FEMMINILE PER VIOLAZIONEDELL‘ART. 32 REGOLAMENTO L.N.D. IN RELAZIONE AL COM. UFF. N. 1 DEL 4.7.2006 DELLA DIVISIONECALCIO FEMMINILE(Delibera della Commissione Disciplinare presso la Divisione Calcio Femminile – Com. Uff. n. 101 del 29.05.<strong>2007</strong>)Con rituale e tempestivo appello il Cervia Calcio Femminile A.S.D., partecipante al Campionato Nazionale Femminile di Serie―B‖, ha proposto gravame avverso la decisione della Commissione Disciplinare presso la Divisione Calcio Femminile (Com.Uff. n. 101 del 29.5.<strong>2007</strong>) con la quale, su deferimento del Presidente della Divisione Calcio Femminile per la contestataviolazione dell‘art. 32 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti, le era stata inflitta la sanzione pecuniaria di €3.615,00. A supporto del gravame è stata enunciata e motivata la violazione e falsa applicazione dell‘art. 32 del RegolamentoLega Nazionale Dilettanti, come specificato nei Com. Uff. n. 1 del 4.7.2006 e n. 3 del 14.7.2006. In sostanza si duolel‘appellante che la Commissione Disciplinare sia incorsa in ―error in judicando‖, non avendo essa correttamente applicato ildisposto di cui al Com. Uff. n. 3 del 14.7.2006 (―Errata corrige al Com. Uff. n. 1 del 4.7.2006) che disponeva che ―Alle Societàpartecipanti al Campionato Nazionale di Serie B è fatto obbligo di prendere parte con la seconda squadra o al CampionatoNazionale Primavera... ... ... o al Torneo Allieve o al Torneo Giovanissime organizzato dal Settore per l‟attività Giovanile eScolastica...‖. La Società appellante, infatti, aveva partecipato al Campionato Primaverile Emilia Romagna – Cat. Allieve,come documentato dal relativo Calendario allegato in atti. La Commissione Disciplinare, ad onta di ciò, aveva irrogatoingiustificatamente la sanzione pecuniaria prevista dall‘art. 32 del Regolamento Lega Nazionale Dilettanti. Ritenuta, pertanto,illegittima la sanzione inflitta, è stato invocato l‘annullamento della stessa. All‘udienza del 23.7.<strong>2007</strong> nessuno è comparso perla Società appellante. Ciò premesso osserva la Corte di Giustizia Federale che l‘appello è fondato e merita di essere accolto. Ilsu citato Com. Uff. n. 3 del 14.7.<strong>2007</strong> emesso dalla Divisione Calcio Femminile, infatti, contiene un precetto inequivocoprevedendo l‘obbligo, per le Società partecipanti al Campionato Nazionale di Serie ―B‖, di prendere parte, con la secondasquadra o al Campionato Nazionale Primavera... ... ... o al Torneo Allieve o al Torneo Giovanissime organizzato dal Settoreper l‘attività Giovanile e Scolastica. A questa seconda opzione aveva, quindi, aderito l‘odierna appellante come documentato in195


atti (v. affogliazione n. 6) per cui ne consegue la assoluta insussistenza dell‘addebito disciplinare ad essa contestato con l‘attodi deferimento del Presidente della Divisione Calcio Femminile per l‘asserita violazione dell‘art. 32 del Regolamento dellaLega Nazionale Dilettante. Per quant‘altro osserva la Corte di Giustizia Federale che la partecipazione al CampionatoNazionale Primavera avrebbe comportato maggiori oneri, per cui del tutto legittima è da ritenersi l‘opzione scelta dall‘odiernaappellante. Per questi motivi la C.G.F accoglie il ricorso come sopra proposto dalla Cervia Calcio Femminile A.S.D. di Cervia(Ravenna) e, per l‘effetto, annulla la sanzione inflitta. Dispone restituirsi la tassa reclamo.3. RICORSO DEL MARSALA CALCIO FEMMINILE ASD, AVVERSO LA SANZIONE DELL‘AMMENDA DI € 3.615,00SEGUITO DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE DELLA DIVISIONE CALCIO FEMMINILE PER VIOLAZIONEDELL‘ART. 32 REGOLAMENTO L.N.D. IN RELAZIONE AL COM. UFF. N. 1 DEL 4.7.2006 DELLA DIVISIONECALCIO FEMMINILE(Delibera della Commissione Disciplinare presso la Divisione Calcio Femminile – Com. Uff. n. 101 del 29.05.<strong>2007</strong>)Con rituale e tempestivo appello la A.S.D. Calcio Femminile Marsala, partecipante al Campionato Nazionale Femminile diSerie ―B‖, ha proposto gravame avverso la decisione della Commissione Disciplinare presso la Divisione Calcio Femminile(Com. Uff. n. 101 del 29.5.<strong>2007</strong>) con la quale, su deferimento del Presidente della Divisione Calcio Femminile per lacontestata violazione dell‘art. 32 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti, le era stata inflitta la sanzione pecuniaria di€ 3.615,00. A supporto del gravame sono stati enunciati e motivati sia la violazione e falsa applicazione dell‘art. 32 delRegolamento Lega Nazionale Dilettanti, come specificato nei Com. Uff. n. 1 del 4.7.2006 e n. 3 del 14.7.2006, che il difetto dimotivazione sotto i profili della incongruenza, inidoneità ed illogicità manifesta. In sostanza si duole l‘appellante che laCommissione Disciplinare sia incorsa in ―error in judicando‖, non avendo essa correttamente applicato il disposto di cui alCom. Uff. n. 3 del 14.7.2006 (―Errata corrige al Com. Uff. n. 1 del 4.7.2006) che disponeva che ―Alle Società partecipanti alCampionato Nazionale di Serie B è fatto obbligo di prendere parte con la seconda squadra o al Campionato NazionalePrimavera... ... ... o al Torneo Allieve o al Torneo Giovanissime organizzato dal Settore per l‟attività Giovanile eScolastica...‖. La società appellante, infatti, non aveva potuto partecipare, pur avendone fatto regolare richiesta, ad alcunCampionato Provinciale del Settore Giovanile e Scolastico in quanto al Comitato Provinciale non erano pervenute richieste diadesione per l‘attività di calcio femminile. La Commissione Disciplinare, però, ritenendo irrilevante la richiesta dipartecipazione ai campionati giovanili ancorché gli stessi non fossero stati organizzati, aveva inflitto la sanzione pecuniaria dicui in epigrafe. Ritenuta, pertanto, illegittima questa sanzione, è stato invocato l‘annullamento della stessa. All‘udienza del23.7.<strong>2007</strong> nessuno è comparso per la società appellante. Ciò premesso osserva la Corte di Giustizia Federale che l‘appello èfondato e merita di essere accolto. Il su citato Com. Uff. n. 3 del 14.7.<strong>2007</strong> emesso dalla Divisione Calcio Femminile, infatti,contiene un precetto inequivoco prevedendo l‘obbligo, per le società partecipanti al Campionato Nazionale di Serie ―B‖, diprendere parte, con la seconda squadra o al Campionato Nazionale Primavera... ... ... o al Torneo Allieve o al TorneoGiovanissime organizzato dal Settore per l‘attività Giovanile e Scolastica. A questa terza opzione aveva, quindi, aderitol‘odierna appellante come documentato in atti (v. affogliazione n. 20) per cui ne consegue la assoluta insussistenzadell‘addebito disciplinare ad essa contestato con l‘atto di deferimento del Presidente della Divisione Calcio Femminile perl‘asserita violazione dell‘art. 32 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti. Per quant‘altro osserva la Corte di GiustiziaFederale che la partecipazione al Campionato Nazionale Primavera avrebbe comportato maggiori oneri, per cui del tuttolegittima è da ritenersi l‘opzione scelta dall‘odierna appellante. Per questi motivi la C.G.F. accoglie il ricorso come sopraproposto dal Marsala Calcio Femminile A.S.D. di Marsala e, per l‘effetto, annulla la sanzione inflitta. Dispone restituirsi latassa reclamo.4. RICORSO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO IL PROSCIOGLIMENTO DEL CALCIATORE PORRINIERIK E DELLA SOCIETÀ U.S.D. SANTERENZINA SEGUITO PROPRIO DEFERIMENTO PER VIOLAZIONERISPETTIVAMENTE DEGLI ARTT. 27 COMMA 2 STATUTO FEDERALE E 2 COMMA 4 C.G.S. A TITOLO DIRESPONSABILITÀ OGGETTIVA(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Liguria – Com. Uff. n. 68 del 07.6.<strong>2007</strong>)Il Procuratore Federale, con atto del 7.5.<strong>2007</strong>, deferiva ―alla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Liguriadella Lega Nazionale Dilettanti: 1. Porrini Erik, calciatore all'epoca dei fatti tesserato per la società U.S.D. S.Terenzina, perrispondere della violazione di cui agli artt. 27, commi 2 e 4 dello Statuto della F.I.G.C. (ora art. 30, commi 2, 3 e 4 del NuovoStatuto) e 1, comma 1, C.G.S.; 2. la società U.S.D. S.Terenzina per rispondere, a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensidell'art. 2, comma 4, C.G.S., della violazione commessa dal suo tesserato‖. L‘Organo requirente poneva, a fondamento di dettoatto, la circostanza che ―dalle indagini esperite emerge che il sig. Porrini ha presentato querela presso l'Autorità GiudiziariaOrdinaria nei confronti del calciatore Conte Maurizio, all'epoca dei fatti tesserato per la U.S.D. Don Bosco Spezia(denunciando di essere stato da questi colpito con un pugno, dopo la fine della gara Terenzina/Don Bosco del Campionato diPrima Categoria, Girone D, del 18.12.2005, mentre si trovava ancora in campo, diretto verso gli spogliatoi)‖. Il ProcuratoreFederale, dopo avere rilevato che ―in ordine a tale denuncia non risulta richiesta‖, da parte del calciatore de quo, ―alcunaautorizzazione ad adire le vie legali‖ e che ―i fatticome sopra descritti costituiscono violazione dell'art. 27, comma 2 e comma 4 dello Statuto della F.I.G.C. (ora art. 30, commi2, 3, e 4 del Nuovo Statuto Federale)‖, precisava, ―al contempo, che in relazione a tali fatti, commessi prima dello svincolo daltesseramento, occorre altresì procedere per responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 2, comma 4, C.G.S., nei confronti dellasocietà U.S.D. S. Terenzina‖. La Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Liguria, con provvedimentopubblicato nel Com. Uff. n. 68 del 7.6.<strong>2007</strong>, proscioglieva ―da ogni addebito Porrini Erik, già tesserato per l‘U.S.D.196


Santerenzina e l'U.S.D. Santerenzina‖. In particolare, la Commissione adita rilevava che ―il fatto contestato al Porrini non puòessere ricondotto alla violazione dell'art. 27 comma 2 Statuto F.I.G.C. per i seguenti motivi:a)- nessun provvedimento di carattere disciplinare era stato adottato in relazione al fatto (del quale non risulta neppure la provacerta che sia avvenuto);b)- il citato art. 27, comma 2, dello Statuto F.I.G.C. stabilisce che la clausola compromissoria è violata solo


Sportiva. Al riguardo, occorre precisare che l‘art. 31 C.G.S. sancisce che ―i rapporti dell‘arbitro, degli assistenti, del quartoufficiale ed i relativi eventuali supplementi fanno piena prova circa il comportamento dei tesserati in occasione dellosvolgimento delle gare‖. In altre parole, tale efficacia probatoria copre, in primo luogo, l‘attestazione in ordine allaprovenienza dell‘atto dall‘ufficiale di gara, che sottoscrivendolo si identifica quale autore dello stesso; l‘efficacia si estende,inoltre, alle modalità di formazione dell‘atto ed in particolare all‘attestazione del luogo e della data in cui è stato redatto.Efficacia di piena prova è, altresì, riconosciuta alle dichiarazioni delle parti che l‘arbitro attesta di aver ricevuto, allecircostanze che si sono verificate alla sua presenza, nonché agli altri fatti che egli dichiara di aver compiuto. Pertanto, dettaefficacia probatoria riguarda, esclusivamente, il c.d. ―estrinseco‖ dell‘atto, ovvero ciò che esso espressamente dice e non può –come insegna costantemente la giurisprudenza -, in alcun caso, essere estesa per dedurre che circostanze in esso non indicatenon siano avvenute. Pertanto, è infondata l‘affermazione della Commissione a quo secondo cui, ―nel caso di specie … ilPorrini, non ha disatteso alcun provvedimento né alcuna norma specifica dell'Ordinamento Federale, e quindi non ha violato laclausola compromissoria perché non è esplicitamente previsto per i tesserati, l'obbligo di richiedere alla F.I.G.C.l'autorizzazione a procedere per vie legali a tutela dei propri diritti per fatti occorsi a fine gara che non siano stati riportatidall'arbitro o non siano stati rilevati da dirigenti federali presenti sul campo, e siano stati preventivamente giudicati dagliOrgani della Giustizia Sportiva con sentenza passata in giudicato‖. All‘uopo, la circostanza rilevata dalla CommissioneDisciplinare che i fatti denunciati dal calciatore ―non siano stati riportati dall'arbitro o non siano stati rilevati da dirigentifederali presenti sul campo‖, non vale a provare che la condotta violenta non sia stata posta in essere. Nel caso di specie, lavicenda esposta nella querela proposta dal sig. Erik Porrini è relativa – come già sottolineato – ad un ―rapporto riferibileall‘attività <strong>sportiva</strong>‖ (cfr. art. 1, comma 1, C.G.S.), che il calciatore aveva obbligo di denunziare agli Organi federali. Non dimeno, la predetta circostanza è ancor più rilevante in considerazione del fatto che la, dichiarata, aggressione è stata posta inessere da altro calciatore, regolarmente tesserato per la U.S. Don Bosco. In merito alle richieste di sanzioni formulate dallaProcura Federale, appare equa quella di sei mesi di squalifica al sig. Erik Porrini, mentre va rilevato che la squadra diappartenenza del calciatore de quo all‘epoca dei fatti deve essere condannata unicamente per responsabilità oggettiva, ma lasanzione non può consistere nella penalizzazione di tre punti, giacché l‘art. 11bis C.G.S. sancisce che ―ai soggetti tenutiall‘osservanza delle norme federali che pongono in essere violazioni o azioni comunque tendenti alla elusione dell‘obbligo dicui all‘art. 27, comma 2 dello Statuto, fatta salva l‘applicazione di misure maggiormente afflittive, sono comminate le seguentisanzioni: a) penalizzazione di almeno tre punti in classifica per le società e le associazioni; b) inibizione o squalifica noninferiore a mesi sei per i calciatori e per gli allenatori e ad anni uno per uno per tutte le altre persone fisiche. Fatta salva ognidiversa disposizione, oltre all‘applicazione delle sanzioni previste dal presente articolo, deve essere irrogata un‘ammenda‖.Poiché - come si è visto – la U.S.D. Santaterenzina non ha direttamente violato o commesso azioni comunque tendentiall‘elusione dell‘obbligo di cui all‘art. 27, comma 2, dello Statuto Federale, la sanzione richiesta dalla Procura non può essereirrogata e va contenuta nell‘ammenda di € 100,00. Per questi motivi la C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopraproposto dal Procuratore Federale infligge: - al calciatore Porrini Erik la squalifica per mesi 6; - alla Società U.S.D.Santerenzina di San Terenzo (La Spezia) la sanzione dell‘ammenda di € 100,00 per responsabilità oggettiva.5. RICORSO DELL‘A.S.D. BOJANO AVVERSO LE SANZIONI INFLITTE: DELL‘INIBIZIONE PER ANNI 1 AL SIG.MALATESTA ANTONIO (PRESIDENTE U.S. BOJANO) PER VIOLAZIONE DELL‘ART. 1, COMMA 1 C.G.S.;DELL‘AMMENDA DI € 3.000,00 ALL‘U.S.D. BOJANO PER RESPONSABILITÀ DIRETTA PER VIOLAZIONEDELL‘ART. 2, COMMA 4 C.G.S.; DELL‘INIBIZIONE PER MESI 6 AL SIG. PRIOLO FERNANDO PAOLO E DELLASQUALIFICA PER 4 GIORNATE DI GARA AL CALCIATORE ANSELMO DARIO PER VIOLAZIONE DELL‘ART. 1,COMMA 1 C.G.S; DELLA INIBIZIONE PER MESI 3 AL SIG. FELICE FABRIZI PER VIOLAZIONE DELL‘ART.1,COMMA 3 C.G.S., SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 188 del 18.5.<strong>2007</strong>)Con comunicazione a mezzo raccomandata A.R. spedita in data 22.6.<strong>2007</strong> l‘A.S.D. Bojano, in persona del Presidente e legalerappresentante sig. Carlo Perrella, interponeva reclamo avverso la decisione della Commissione Disciplinare presso ilComitato Interregionale resa in data 18.5.<strong>2007</strong> con la quale, a seguito del deferimento del Procuratore Federale, era statacomminata la sanzione di anni uno di inibizione al sig. Antonio Malatesta (Presidente A.S.D. Bojano) per violazione dell‘art. 1C.G.S.; ammenda di € 3.000,00 alla società A.S.D. Bojano per violazione dell‘art. 2, comma 4, C.G.S.; mesi sei di inibizione alsig. Fernando Paolo Priolo (Direttore Generale dell‘ A.S.D. Bojano) per violazione dell‘art. 1, comma 1, C.G.S.; quattrogiornate di squalifica al calciatore Dario Anselmo; mesi tre di inibizione al sig. Fabrizio Felice (vice presidente A.S.D. Bojano)per violazione dell‘art. 1, comma 3, C.G.S.; ammonizione dei calciatori Mohamed Saliou Ndiaye e Raffaele Calvello, perviolazione dell‘art. 2, comma 4, C.G.S. Nell‘atto di appello il presidente dell‘A.S.D. Bojano, al fine di meglio illustrare lemotivazioni del reclamo, in premessa ripercorreva le vicende che hanno indotto il Procuratore Federale al deferimento dellasocietà e dei tesserati coinvolti, denunziando delle presunte lacune sia in fase di indagine che in fase di istruttoria e fornendovalutazioni e interpretazioni sui fatti dedotti. La società, in conclusione, eccepiva l‘irregolarità del procedimento innanzi allaCommissione Disciplinare e la relativa delibera perchè in contrasto con l‘art. 27 comma 8 C.G.S. e inoltre, nel merito, eccepival‘infondatezza degli addebiti a carico della società e del Presidente sig. Antonio Malatesta, nonché l‘infondatezza degliaddebiti a carico del calciatore Dario Anselmo e del dirigente Fernando Paolo Priolo perchè dagli atti ufficiali emergerebbeuna situazione differente da quella rappresentata dal Procuratore Federale. In via subordinata chiedeva la riforma deiprovvedimenti adottati nella misura del minimo edittale. All‘udienza del 23.7.<strong>2007</strong> in sede di trattazione del ricorso dinanzialla C.A.F. è comparso il delegato dell‘A.S.D. Bojano che ha nuovamente illustrato le ragioni del gravame insistendo per il suoaccoglimento. Compariva inoltre l‘Ufficio della Procura Federale che insisteva per il rigetto dell‘appello. Con provvedimento198


eso in data odierna questa C.A.F. ha respinto l‘appello proposto dall‘A.S.D. Bojano. L‘eccezione preliminare diinammissibilità del ricorso è priva di fondamento. La norma che si assume violata prevede che le indagini relative a fattidenunciati nel corso di una <strong>Stagione</strong> Sportiva devono essere concluse dalla Procura Federale prima dell‘inizio della <strong>Stagione</strong>Sportiva successiva, nulla prevedendo in merito al deferimento. Nel caso in esame, seppur il deferimento è avvenuto nel mesedi marzo del <strong>2007</strong>, le indagini si sono concluse nel mese di giugno 2006, come si evince dalla relazione dell‘Ufficio Indagini, epertanto nei termini prescritti dall‘art. 27 comma 8 C.G.S.. Nel merito, le argomentazioni svolte dal presidente dell‘A.S.D.Bojano a sostegno del gravame non sono idonee a confutare in alcun modo le conclusioni cui è giunto il Procuratore Federale aseguito delle indagini, conclusioni accolte nella decisione della Commissione Disciplinare in questa sede impugnata. Laviolazione contestata all‘A.S.D. Bojano di avere utilizzato il sig. Arturo Spagnuolo quale Direttore Sportivo della societànonostante il medesimo fosse colpito da provvedimento disciplinare di inibizione dallo svolgimento di attività nell‘ambitodella F.I.G.C., è stata ammessa dal presidente sig. Malatesta nel corso dello svolgimento delle indagini. La dichiarazione delsig. Malatesta, alla quale si può senz‘altro riconoscere valore confessorio, è peraltro supportata da quanto riferito all‘UfficioIndagini dall‘allenatore della A.S.D. Calcio Pomigliano, dall‘allenatore dell‘A.S.D. Bojano sig. Vittorio Belotti e dai calciatoriSpanò e Vitiello. Dalle dichiarazioni rese risulta evidente che il sig. Spagnuolo, anche se la sua carica non risulta ufficialmenteregistrata nella documentazione societaria, abbia di fatto svolto le funzioni dirigenziali. Alla luce delle risultanze delle indaginila Commissione Disciplinare, inoltre, ha correttamente rilevato la evidenza della non veridicità delle dichiarazioni reseall‘Ufficio Indagini dal sig. Fernando Paolo Priolo e dal sig. Dario Anselmo in palese contrasto con quanto esplicitamenteammesso dal sig. Malatesta e confermato dalle altre persone sopra indicate, con tale condotta concretizzando i deferiti laviolazione dei principi di lealtà correttezza e probità richiesti dall‘art. 1 comma 1 C.G.S.. Per questi motivi la C.G.F. respingeil ricorso come sopra proposto dall‘ A.S.D. Bojano di Bojano (Campobasso) e dispone l‘incameramento della tassa reclamo.6. RICORSO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO IL PROSCIOGLIMENTO DEL CALCIATOREGIACOMELLI ALESSANDRO E DELLA POLISPORTIVA OPICINA, A SEGUITO DI PROPRIO DEFERIMENTO PERVIOLAZIONE DEGLI ARTT. 27, COMMA 2, STATUTO FEDERALE, 1, COMMA 1 E 2, COMMA 4 C.G.S.(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia – Com. Uff. n. 51 del 24.5.<strong>2007</strong>)Il Procuratore Federale, con atto del 26.2.<strong>2007</strong>, deferiva ―alla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale FriuliVenezia Giulia: 1. Alessandro Giacomelli, calciatore all'epoca dei fatti e tutt'ora tesserato in favore della Poli<strong>sportiva</strong> Opicina;2. la società Poli<strong>sportiva</strong> Opicina: per rispondere il primo, della violazione di cui all'art. 27, comma 2, dello Statuto dellaF.I.G.C., per aver eluso l'obbligo di accettare la piena efficacia dei provvedimenti degli Organi di Giustizia Sportiva e soggettidelegati della F.I.G.C., nonché della violazione di cui all'art. 1, comma 1, C.G.S., per aver contravvenuto ai principi di lealtà,correttezza e probità <strong>sportiva</strong> come descritto nella parte motiva; la società Poli<strong>sportiva</strong> Opicina a titolo di responsabilitàoggettiva, ai sensi dell'art. 2, comma 4, C.G.S., per la violazione ascritta al proprio tesserato‖. L‘Organo requirente poneva afondamento di detto provvedimento la circostanza che ―il Giacomelli sporgeva, in data 12.5.2006, atto di querela alla Procuradella Repubblica presso il Tribunale di Trieste nei confronti del sig. Alan Zanni, calciatore all'epoca dei fatti tesserato per lasocietà A.S.D. Chiarbola Calcio, per denunciare l'infortunio occorsogli in occasione della gara Poli<strong>sportiva</strong> Opicina -Chiarbola del 12.02.2006 valevole per il Campionato di 2a Categoria - Girone D‖. Il Procuratore Federale - rilevato che―oggetto della sopracitata querela è un fatto (infortunio occorso in occasione di una partita) rientrante pienamente sotto ilcontrollo degli Ufficiali di Gara e degli Organi di Giustizia Sportiva e che ―in ordine a tale denuncia non risulta richiesta‖, né―concessa alcuna autorizzazione al sig. Alessandro Giacomelli ad adire le vie legali nei confronti del sig. Zanni‖ - riteneva―che, pertanto,‖ questo ―ha agito in violazione della clausola compromissoria prevista dall'art. 27, comma 2, dello StatutoFederale‖. La Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia, con provvedimento pubblicatonel Com. Uff. n. 51 del 24.5.<strong>2007</strong>, disponeva ―non doversi sanzionare il fatto per cui è stato deferito il sig. Giacomelli‖ e ―perl'effetto … non sussistere la responsabilità oggettiva della Società‖. In particolare, la Commissione adita rilevava che―l'instaurazione di azione penale da parte del sig. Giacomelli non‖ era ―tesa ad eludere le norme federali, ma‖ trovava ―ampiagiustificazione nella ricerca effettuata dalla parte lesa di tutelare i propri diritti che, all'apparenza,‖ erano ―stati oggettivamentee seriamente violati‖. In altre parole, la Commissione a quo assumeva di ―riconoscere al deferito, nel caso specifico, l'astrattodiritto a presentare la denuncia - querela e considerare giustificato il mancato ricorso al Consiglio Federale, in relazione allaristrettezza dei termini‖. Il Procuratore Federale, con atto spedito il 5.6.<strong>2007</strong>, proponeva appello alla C.A.F. chiedendo di―affermare la responsabilità disciplinare del calciatore Alessandro Giacomelli, per violazione dell'art. 27, comma 2, delloStatuto Federale, con conseguente dichiarazione di responsabilità oggettiva della società Poli<strong>sportiva</strong> Opicina ai sensi dell'art.2, comma 4, C.G.S. e, per l'effetto‖ di irrogare ai predetti ―le sanzioni richieste dal rappresentante di questo ufficio nel corsodel procedimento di primo grado o quelle ritenute di giustizia da Codesta Onorevole Commissione‖. In particolare, la ProcuraFederale sosteneva che ―dalla puntuale ricostruzione della vicenda come operata dalla Commissione Disciplinare conseguenecessariamente l'affermazione di responsabilità a carico del Giacomelli, in quanto: 1- la querela, ritualmente etempestivamente proposta, atteneva ad un reato procedibile a querela di parte; 2- il suddetto atto di impulso procedimentaleriguardava una condotta posta in essere da un avversario al termine di una gara; 3- in sede dibattimentale, oltretutto, lo stessocalciatore ha riconosciuto di aver violato con la propria iniziativa giudiziale la normativa federale in materia di clausolacompromissoria, anche se invocando la buona fede dovuta ad uno stato di necessità come causa giustificatrice del propriocomportamento‖. L‘Ufficio reclamante faceva richiamo alla decisione della Corte Federale del 23.4.1996, pubblicata nel Com.Uff. n. 5/CF, la quale ha stabilito che ―la violazione del cd. è esclusa soltanto nelle ipotesi in cuivengano denunciati fatti di rilievo penale procedibili di ufficio, in relazione ai quali non può sussistere il contrasto fral'ordinamento statuale e quello federale‖. La Procura Federale precisava, poi, che ―è lo stesso Organo di prime cure a ricordare199


che


Tavoleto ed alcuni tesserati di entrambe le società, iscritte al Campionato di 1a categoria nell‘anno sportivo 2005/2006, peraver utilizzato in varie gare di campionato calciatori non più tesserati, in violazione delle norme regolamentari in materia. Inparticolare, dall‘atto di deferimento era emerso che: - i calciatori Tomas Melini (svincolato dal 1.7.2005 e ritesserato in data31.3.2006) e Federico Cancellieri (svincolato dalla Belforte dal 1.7.2005) avevano partecipato, nella compagine della Belforte,a varie gare di campionato nell‘anno sportivo 2005/2006; - i calciatori Marco Pezzani (svincolato dal 1.7.2005) e GiuseppeSignorotti (svincolato dal 15.7.2005) avevano partecipato, nella compagine del Tavoleto, a varie gare di campionato nell‘annosportivo 2005/2006. Su questi presupposti, la Procura aveva chiesto alla Commissione Disciplinare l‘applicazione di sanzioniai calciatori e ai dirigenti delle società deferiti per violazione dell‘art. 1 C.G.S. – costituendo la partecipazione alle gare incarenza di tesseramento violazione del principio di lealtà, correttezza e probità sportive -, nonché l‘applicazione di sanzioni neiconfronti delle società medesime, in applicazione dell‘articolo 2, comma 4, C.G.S.. La Commissione Disciplinare, condecisione pubblicata nel Com. Uff. n. 156, in data 6.6.<strong>2007</strong>, ha ―ritenute integrate le fattispecie di responsabilità dei calciatori,dei dirigenti e delle società‖, per ―l‘indebito utilizzo dei ridetti calciatori nelle gare di cui al deferimento‖, in quanto ―secondola normativa federale vigente i calciatori svincolati che intendono continuare a svolgere attività <strong>sportiva</strong> nell‘ambito dellastessa Società dalla quale hanno ottenuto lo svincolo, devono annualmente sottoscrivere una nuova richiesta di‖, come avrebbero dovuto, in ragione della loro posizione, i calciatori deferitied i dirigenti delle società interessate, ciascuno per quanto di rispettiva competenza. Ritenuta, così, provata la responsabilitàdisciplinare in capo ai tesserati deferiti in ordine ai fatti contestati, nonché quella delle società di rispettiva appartenenza, cosìda essere passibili – avendo violato l‘art. 1 C.G.S. – delle sanzioni di cui agli artt. 13 (per le società) e 14 (per i tesserati)C.G.S., la Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Marche ha squalificato per quattro mesi ciascuno il Melini,il Cancellieri, il Pezzani ed il Signorotti, ha inibito per un mese i dirigenti accompagnatori Andrea Palazzini (A.S.D. Belforte),Pierino Di Luca, Sergio Balsamini, Giancarlo Falconi e Bruno Sartori (U.S. Tavoleto), Domenico Abruzzese (dirigenteaccompagnatore e legale rappresentante dell‘A.S.D. Belforte) e Davide Di Virgilio (dirigente accompagnatore e legalerappresentante dell‘US Tavoleto) ed ha sanzionato le società A.S.D. Belforte e U.S. Tavoleto con la penalizzazione di diecipunti in classifica da scontarsi nel campionato di competenza per l‘anno sportivo <strong>2007</strong>/<strong>2008</strong>, nonché con l‘ammenda di €2.000,00 ciascuna. Avverso la riportata decisione entrambe le società hanno proposto ricorso innanzi a questa Corte. La U.S.Tavoleto (giudizio iscritto al n. 401 del registro di Segreteria) ha invocato la propria buona fede nella vicenda e la mera erroneainterpretazione del metodo di compilazione delle liste di svincolo, peraltro senza poter procedere ad un eventuale controllo,non avendo ottenuto la lista di svincolo suppletiva, circostanze – queste – già dedotte innanzi alla Commissione Disciplinare,ma da quest‘ultima non considerate ai fini della decisione assunta, in quanto ―i nominativi dei calciatori svincolati eranocomparsi nell‘elenco allegato al Com. Uff. n. 7 del 19.8.2005‖. La ricorrente ha contestata l‘argomentazione addotta dallaCommissione Disciplinare, in quanto i tesserati interessati avrebbero confermato il loro impegno senza alcuna soluzione dicontinuità, partecipando all‘intera stagione successiva, così che l‘esigenza di sottoscrizione di un nuovo modulo sarebbe stataagevolmente soddisfatta senza alcun ostacolo, ove ne fosse emersa la necessità, non esistendo motivi per omettere alcunadempimento dovuto. In realtà, l‘omissione sarebbe dipesa dalla novità normativa in materia di svincoli introdotta nell‘art. 32N.O.I.F. e dalla carenza di comunicazioni da parte dell‘Ufficio Tesseramenti. Ritenendo di aver perpetrata un‘irregolaritàmeramente formale e richiamata una più mite sanzione applicata dal Comitato Regionale Lazio nei confronti di una società, inquell‘ambito militante, che era incorsa in analoga infrazione regolamentare, la ricorrente ha concluso chiedendo alla C.A.F. diriformare in senso favorevole la decisione impugnata. La A.S.D. Belforte (giudizio iscritto al n. 402 del registro di Segreteria)ha rassegnato identiche argomentazioni. All‘odierna udienza l‘avvocato Saccucci, intervenuto per entrambe le ricorrenti, haconfermato i motivi di ricorso, ha contestato la congruità delle sanzioni in rapporto alla gravità dei fatti contestati, ha ribaditoancora la mancanza di volontarietà nella condotta tenuta da società e tesserati, tenuto anche conto delle novità normativeintervenute in materia (all‘epoca di recente introduzione) ed ha nuovamente fatto riferimento al provvedimento assunto dallaCommissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio in fattispecie analoga. Il Dr. Spagnoletti, in rappresentanza dellaProcura Federale, ha invece chiesto la conferma dell‘impugnata decisione della Commissione Disciplinare, precisando –comunque – che il precedente invocato dalle ricorrenti si riferisca a violazione di diversa consistenza, visto il numero di gareinteressate dalla partecipazione irregolare del tesserato. La questione all‘esame della Corte concerne le doglianze delle societàA.S.D. Belforte e U.S. Tavoleto circa l‘eccessività delle sanzioni inflitte dalla Commissione Disciplinare presso il ComitatoRegionale Marche a ciascuna, nonché ai rispettivi tesserati (calciatori e dirigenti), per utilizzazione, in varie gare di campionatonell‘anno sportivo 2005/2006, di calciatori in posizione irregolare. I ricorsi - riuniti in rito per la decisione, per ragioni dieconomia processuale, stante la sostanziale identità delle fattispecie e del Campionato di partecipazione delle società, entramberappresentate dal medesimo avvocato, nonché dell‘identità dei motivi di ricorso – debbono esser respinti, in quanto infondati.Le ragioni delle ricorrenti, già diffusamente riportate, possono riassumersi – in effetti – nell‘asserita carenza dell‘elementopsicologico che avrebbe connotata la condotta illegittima a ciascuna ascritta, agevolata da recenti sopravvenute novitànormative in materia di svincolo, non sufficientemente veicolate in termini di comunicazione dai competenti Uffici federali;nell‘assenza di alcun altro ostacolo al tesseramento dei calciatori interessati; nel rapporto esistente con l‘entità delle sanzioniapplicate, in altri contesti territoriali, in fattispecie analoga. Siffatte ragioni debbono essere disattese. Quanto al primoargomento, le disposizioni da applicare nelle fattispecie considerate sono regolate dall‘articolo 32bis delle N.O.I.F., rubricato―Durata del vincolo di tesseramento e svincolo annuale‖, e le ricorrenti avrebbero dovuto darvi applicazione nellaformulazione già vigente da almeno due anni dalla data dei fatti in rassegna, essendo le modifiche intervenute con i CC.UU.nn. 34/A del 14.5.2002 e 167/A del 20.5.2003. Dunque, nessuna attenuazione della responsabilità delle società e dei tesseratipuò esser riferita a pretese difficoltà interpretative di ―prima applicazione‖ di norme nuove, in un contesto – peraltro – nelquale le ricorrenti avevano richiesto il tesseramento dei calciatori con vincolo annuale, così che tutti gl‘interessati avevano201


piena conoscenza, ciascuno per quanto di proprio interesse, della scadenza del vincolo con l‘anno sportivo. Dunque, laresponsabilità dei deferiti, per il perseguimento della quale la Procura ha proceduto, deve ritenersi pienamente configurata: - incapo ai calciatori, per aver partecipato a numerose gare di campionate in compagini nelle quali non avevano titolo a militare; -in capo ai dirigenti, per non aver operato in conformità alle norme di riferimento, pur essendo tenuti – per la posizionefunzionale ricoperta – a conoscerne esistenza e portata; - in capo alle società, perché secondo l‘art. 2, comma 4, C.G.S.,―rispondono direttamente dell‘operato di chi le rappresenta‖ e sono ―oggettivamente responsabili agli effetti disciplinaridell‘operato dei propri dirigenti, soci di associazione e tesserati‖. Siffatta responsabilità trova riscontro nell‘obbligo, impostodall‘art. 1, comma 1, C.G.S., di tenere un comportamento conforme ai principi di lealtà, correttezza e probità <strong>sportiva</strong>.Principio che i deferiti hanno violato avendo determinato, con condotta tenuta in omissione degli obblighi a ciascuno impostidalle disposizioni federali, un‘obbiettiva alterazione della competizione alla quale hanno partecipato nell‘anno sportivo2005/2006, con danno alle consorelle in competizione, realizzata mediante partecipazione di calciatori a gare in posizioneirregolare di tesseramento. Il numero delle gare in questione, non contestato nella sua consistenza, che ammonta a 24 per ilMelini, 26 per il Cancellieri, 29 per il Pezzani e 27 per il Signorotti, fornisce la misura dell‘entità della violazione che –sebbene, come affermato dal difensore delle ricorrenti al dibattimento, si sarebbe realizzata mediante unica condotta, cioè nelmancato regolare tesseramento dei calciatori – deve comunque tenere conto dell‘alterazione in effetti prodotta sullacompetizione, in rapporto alla violazione dei principi dell‘articolo 1 C.G.S. del quale s‘è detto e priva, dunque, di pregio ancheil motivo di ricorso consistente nel richiamo al diverso trattamento asseritamene riservato dal competente Organo di Giustiziain altro contesto territoriale, in quanto, come pure osservato dal rappresentante della Procura, trattatasi di fattispecie di diversaconsistenza. Sulle considerazioni che precedono, la Corte ritiene di dover confermare integralmente l‘impugnata decisione,assunta dalla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Marche, in quanto congruamente motivata in rapportoalle sanzioni inflitte ai diversi soggetti interessati, le quali tengono conto della diversa posizione ricoperta (calciatori, dirigentiaccompagnatori, legali rappresentanti, società) e, dunque, del diverso grado di doverosità violata nella condotta rispettivamentetenuta. La soccombenza in giudizio delle ricorrenti implica che la Corte disponga sia incamerata la tassa da ciascuna versata.Per questi motivi la C.G.F. respinge i ricorsi come sopra proposti dalla U.S. Tavoleto di Tavoleto (Pesaro e Urbino) e dellaA.S.D. Belforte Calcio di Belforte all‘Isauro (Pesaro e Urbino). Dispone l‘incameramento delle tasse reclamo.9. RICORSO DELLA POLISPORTIVA OLYMPIA CUCCURANO AVVERSO LE SANZIONI INFLITTE: DELLASQUALIFICA PER MESI 4 AL CALC. BIAGIONI CHRISTIAN; DELLA PENALIZZAZIONE DI PUNTI 5 NELLACLASSIFICA DEL CAMPIONATO DI COMPETENZA DA SCONTARSI NELLA STAGIONE SPORTIVA <strong>2007</strong>/<strong>2008</strong> EDELL‘AMMENDA DI € 1000,00 A CARICO DELLA SOCIETÀ, SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATOREFEDERALE PER LA VIOLAZIONE, RISPETTIVAMENTE DELL‘ART. 1 COMMA 1 C.G.S. EDELL‘ART. 2 COMMA 4 C.G.S. PER LA CONDOTTA ASCRIVIBILE AI SUOI DIRIGENTI(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Marche – Com. Uff. n. 156 del 6.6.<strong>2007</strong>)In esito alla riunione tenutasi il giorno 23.7. <strong>2007</strong>, la C.G.F. ha assunto la seguente decisione nel giudizio instaurato con ilricorso proposto dalla società Poli<strong>sportiva</strong> Olympia Cuccurano avverso la decisione della Commissione Disciplinare presso ilComitato Regionale Marche pubblicata nel Com. Uff. n. 156, in data 6.6.<strong>2007</strong>. Ritenuto che la Commissione Disciplinarepresso il Comitato Regionale Marche della Lega Nazionale Dilettanti – innanzi alla quale la Procura Federale aveva deferito lasocietà Poli<strong>sportiva</strong> Olympia Cuccurano (1a Categoria nell‘anno sportivo 2005/2006) e taluni calciatori e dirigenti perirregolarità nel tesseramento e conseguente illegittimo schieramento - con decisione pubblicata nel Com. Uff. n. 156, in data6.6.<strong>2007</strong>, ha, tra l‘altro, inflitto: - al calciatore Christian Biagioni la squalifica per quattro mesi; - alla società deferita lapenalizzazione di cinque punti in classifica da scontare nel campionato di competenza nell‘anno sportivo <strong>2007</strong>/<strong>2008</strong>, nonchél‘ammenda di € 1.000,00. Avverso la riportata decisione la società Poli<strong>sportiva</strong> Olympia Cuccurano ha proposto ricorso aquesta Corte, assumendo l‘eccessività della sanzione in rapporto alle violazioni perpetrate, rimarcando l‘assoluta mancanzadell‘elemento volitivo, e ha chiesto che siffatte sanzioni fossero ridotte (quella al Biagioni) o annullate (quelle alla Società),con disposizione della riammissione al campionato di 1a Categoria per l‘anno sportivo <strong>2007</strong>/<strong>2008</strong>. All‘odierna udienza,presente il Presidente della ricorrente signor Franco Biagioli, il Dr. Spagnoletti, in rappresentanza della Procura Federaleunitamente alla dottoressa Grassucci, ha chiesto la conferma dell‘impugnata decisione, precisando – comunque – che l‘appellonon fosse stato notificato alla controinteressata Procura Federale, circostanza, quest‘ultima, ammessa anche dal Presidentedella Società ricorrente. La Corte osserva che il ricorso proposto dalla Poli<strong>sportiva</strong> Olympia Cuccurano dev‘esser dichiaratoinammissibile, in quanto, in violazione dell‘articolo 33, comma 5, C.G.S., non ne risulta la contestuale trasmissione allacontrointeressata Procura Federale, agente nell‘interesse dell‘ordinamento. Dalla dichiarata inammissibilità discende lapreclusione, per questo Giudice, di ogni esame nel merito della controversia, nonché la pronuncia di incameramento della tassaversata; Per questi motivi la C.G.F dichiara inammissibile il ricorso come sopra proposto dalla Poli<strong>sportiva</strong> OlympiaCuccurano di Cuccurano di Fano (Pesaro e Urbino) e dispone l‘incameramento della tassa reclamo.Ordinanza Interlocutoria10. RICORSO DEL SIGNOR D‘AVINO FRANCESCO AVVERSO LA SANZIONE DELL‘INIBIZIONE PER ANNI 5INFLITTAGLI SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL‘ART. 1,COMMA 1 C.G.S. IN RELAZIONE ALL‘ART. 21, COMMI 1 E 3 N.O.I.F.(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Basilicata – Com. Uff. n. 117 del 23.5.<strong>2007</strong>)202


La Corte di Giustizia Federale - LETTO il ricorso presentato dal Signor Francesco D‘Avino contro la delibera pronunciatadalla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Basilicata della Lega Nazionale Dilettanti in data 23.5.<strong>2007</strong>; -UDITI nell‘udienza del 23.7.<strong>2007</strong> gli interventi della Procura Federale e del reclamante; - RITENUTO utile acquisire ai finidel decidere una conoscenza dettagliata dell‘attività svolta dal Sig. D‘Avino presso la Società F.C. Potenza a partire dal giornodella sua nomina ad Amministratore Delegato sino a quella della sua effettiva cessazione della carica, con particolare riguardoal triennio antecedente della sentenza dichiarativa di fallimento, dispone a cura della Procura Federale la produzione di copiaintegrale dei verbali del Consiglio di Amministrazione cui il D‘Avino ha partecipato.TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COMUNICATO UFFICIALE N. 195/CGF DEL 04 GIUGNO <strong>2008</strong> INRIFERIMENTO ALLE MOTIVAZIONI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 32/CGF – RIUNIONEDEL 30 OTTOBRE <strong>2007</strong>1. RICORSO DELLA PAGANESE CALCIO 1926 S.R.L. AVVERSO LA SANZIONEDELL‘AMMENDA DI EURO6.000,00 INFLITTA SEGUITO GARAPAGANESE/PADOVA DEL 7.10.<strong>2007</strong>(Delibera del Giudice Sportivo presso la LegaProfessionisti Serie C – Com. Uff. n. 44/C del 9.10.<strong>2007</strong>)Il Giudice Sportivo presso la Lega Professionisti Serie C, con decisione pubblicata sul Com.Uff. n. 44/C del 9.10.<strong>2007</strong> hainflitto alla società Paganese Calcio S.r.l. la sanzione dell‘ammenda di € 6.000,00 a seguito di fatti occorsi durante la garaPaganese/Padova del 7.10.<strong>2007</strong>.Avverso tale provvedimento la società Paganese Calcio 1926 S.r.l. ha preannunziatoreclamoinnanzi a questa Corte di Giustizia Federale con atto del 10.10.<strong>2007</strong>, formulando contestualerichiesta degli ―AttiUfficiali‖.Istruito il reclamo e fissata la data della camera di consiglio, nelle more della trattazione, laricorrente, con notatrasmessa il 30.10.<strong>2007</strong>, inoltrava formale rinuncia agli atti ed all‘azione.La Corte, premesso che ai sensi dell‘art. 33, comma12, C.G.S., le parti hanno facoltà di non dare seguito al preannuncio di reclamo o di rinunciarvi prima che si sia proceduto inmerito e che la rinuncia o il ritiro del reclamo non ha effetto soltanto per i procedimenti di illecito sportivo, per quelli cheriguardano la posizione irregolare dei calciatori e per i procedimenti introdotti per iniziativa di Organi federali e operantinell‘ambito federale (circostanze, quest‘ultime escludibili nel caso di specie), dichiara estinto il procedimento. La C.G.F. da‘atto della rinuncia della Paganese Calcio 1926 S.r.l. di Pagani (Salerno) e dichiara estinto il procedimento. Disponel‘incameramento della tassa reclamo.2. RICORSO DELLA S.S. JUVE STABIA S.P.A. AVVERSO LE SANZIONI INFLITTE: DELL‘AMMENDA DI EURO4.500,00 ALLA RECLAMANTE; DELLA SQUALIFICA PER 4 GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE GHOMSIANTONIO, SEGUITO GARA JUVE STABIA/CROTONE DEL 7.10.<strong>2007</strong>(Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 44/C del 9.10.<strong>2007</strong>)Il Giudice Sportivo presso la Lega Professionisti Serie C, con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 44 del 9.10.<strong>2007</strong>infliggeva al calciatore Ghomsi Antonio – tesserato in favore della società S.S. Juve Stabia S.p.A. – la sanzione della squalificaper 4 gare effettive per aver posto in essere un gesto di violenza gratuito in danno di un avversario mentre il gioco si svolgevain altra parte del campo ed alla società odierna reclamante, l‘ammenda di € 4.500,00 perché propri sostenitori introducevanoed accendevano nel proprio settore tre fumogeni e facevano esplodere un petardo la cui esplosione provocava forte fragore;per lancio verso un assistente arbitrale di una sigaretta accesa, nonché numerosi sputi e spruzzi d‟acqua che loraggiungevano in più parti del corpo. Avverso tale provvedimento la società S.S. Juve Stabia S.p.A. ha preannunziato reclamoinnanzi a questa Corte di Giustizia Federale, formulando contestuale richiesta degli ―Atti Ufficiali‖. Istruito il reclamo,pervenivano dalla società appellante i motivi di gravame e, conseguentemente, veniva fissata la data della camera di consiglioal giorno 30.10.<strong>2007</strong>. All‘udienza presenziava, a mezzo proprio legale, la società reclamante, la quale, preliminarmente,dichiarava di rinunciare alla parte del ricorso relativa all‘ammenda e provvedeva poi ad argomentare le sue doglianzeesclusivamente sostenendo l‘applicabilità di circostanze attenuanti tali da consentire una riduzione del periodo di squalificainflitta al calciatore e consistenti essenzialmente:a) nell‘aver commesso il gesto ―incriminato‖ durante un‘azione di gioco;b) l‘assenza di qualsivoglia conseguenza fisica in capo al calciatore avversario il quale poteva riprendere regolarmente la gara.Infine richiamava precedenti specifici che per fattispecie analoghe, se non addirittura più gravi di quella in discussione,prevedevano sanzioni più lievi di quella inflitta al Ghomsi. Concludeva, quindi, per una riduzione della squalifica da quattro adue giornate ovvero, in subordine a tre gare. La Corte, premesso che ai sensi dell‘art. 33, comma 12, C.G.S., le parti hannofacoltà di non dare seguito al preannuncio di reclamo o di rinunciarvi prima che si sia proceduto in merito e che la rinuncia o ilritiro del reclamo non ha effetto soltanto per i procedimenti di illecito sportivo, per quelli che riguardano la posizioneirregolare dei calciatori e per i procedimenti introdotti per iniziativa di Organi federali e operanti nell‘ambito federale(circostanze, quest‘ultime escludibili nel caso di specie), dichiara estinto il procedimento per la parte del gravame relativo allasanzione dell‘ammenda. Venendo poi al merito della restante impugnazione, la Corte osserva come la stessa non possa trovareaccoglimento. Dall‘esame degli atti emerge chiaramente che il Ghomsi, disinteressandosi del pallone, nella circostanza lontanodall‘area occupata dai due calciatori, colpiva volontariamente al collo con una gomitata l‘avversario e alla notifica delprovvedimento di espulsione, rivolgeva al Direttore di gara espressioni offensive. Correttamente, pertanto, il Giudice di primecure, con buon governo delle norme di riferimento, sanzionava il calciatore de quo con il minimo edittale ex art. 19 comma 4lett. a) C.G.S. Tale valutazione, pertanto, può ritenersi non suscettibile di variazione, attesa, peraltro, l‘assenza di qualsivogliaapprezzabile circostanza attenuante. Per questi motivi la C.G.F. prende atto della rinuncia al reclamo avverso la sanzione203


dell‘ammenda di € 4.500,00 inflitta alla società S.S. Juve Stabia S.p.A. di Castellammare di Stabia (Napoli); respinge ilreclamo per la parte relativa alla squalifica per 4 gare effettive al calciatore Ghomsi Antonio. Dispone l‘incameramento dellatassa reclamo.3. RICORSO DELLA VIGOR LAMEZIA S.R.L. AVVERSO LE SANZIONI: OBBLIGO DI DISPUTARE UNA GARAEFFETTIVA A PORTE CHIUSE ED AMMENDA DI EURO 2.500,00 INFLITTE ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARAVIBONESE/VIGOR LAMEZIA DEL 21.10.<strong>2007</strong>(Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 51/C del 23.10.<strong>2007</strong>)4. RICORSO DELLA VIGOR LAMEZIA S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELL‘INIBIZIONE A SVOLGERE OGNIATTIVITÀ IN SENO ALLA F.I.G.C. FINO A TUTTO IL 6.11.<strong>2007</strong> INFLITTA AL SIG. DONNARUMMA CARMINE,SEGUITO GARA VIBONESE/VIGOR LAMEZIA DEL 21.10.<strong>2007</strong>(Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 51/C del 23.10.<strong>2007</strong>)5. RICORSO DELLA VIGOR LAMEZIA S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GIORNATEEFFETTIVE DI GARA INFLITTE AL CALCIATORE ROSAMILIA GIOVANNI SEGUITO GARA VIBONESE/VIGORLAMEZIA DEL 21.10.<strong>2007</strong>(Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 51/C del 23.10.<strong>2007</strong>)Con il Com. Uff. n. 51/C del 23.10.<strong>2007</strong>, il Giudice Sportivo presso la Lega Professionisti Serie C ha inflitto alla società VigorLamezia S.r.l. le sanzioni dell'obbligo di disputare una gara a porte chiuse e l'ammenda di € 2.500,00; ha inoltre squalificatoper una gara il portiere della stessa società, Claudio Furlan, inibito il dirigente Donnarumma Carmine fino al 6.11.<strong>2007</strong> esqualificato per 4 giornate effettive il calciatore Rosamilia Giovanni. All'origine dei provvedimenti stanno episodi diversiavvenuti durante la stessa partita, sicché la Corte ritiene di dover separare i tre distinti ricorsi relativi a fattispecie diverse noncollegabili tra loro. Per tutte e tre le fattispecie, d'altra parte, la richiesta della prova televisiva non può essere ammessa, aisensi dell'art. 35 C.G.S.. La sanzione della disputa di una gara effettiva a porte chiuse deriva da un duplice episodio di lancio dipietre da parte del pubblico della società ricorrente all'indirizzo di un assistente arbitrale, avvenuto in due fasi, dapprimadurante il primo tempo e poi, in modo più violento, al 40' del secondo tempo. Il calciatore Furlan avrebbe incitato il pubblico eplaudito all'esito positivo del lancio di pietre. Il reclamo della società ricorrente rileva la contraddittorietà del referto arbitrale,laddove l'arbitro non riporta l'episodio menzionato dal suo assistente nel proprio rapporto. La Corte rileva che, al contrario, ilreferto arbitrale rinvia esplicitamente al rapporto dell'assistente, il che esclude la pretesa contraddittorietà. Per questi motivi laCorte di Giustizia Federale ritiene di dover separare il reclamo presentato dalla Vigor Lamezia S.r.l. di Lamezia Terme(Cosenza) in tre distinti appelli in quanto relativi a fattispecie diverse non collegabili tra loro, ancorchè accadute nel contestodella stessa gara e, rispettivamente: - respinge il reclamo come sopra proposto dalla Vigor Lamezia S.r.l. nella parte relativaall‘obbligo di disputa di una gara effettiva a porte chiuse e dell‘ammenda di € 2.5000,00; - respinge il reclamo come sopraproposto dalla Vigor Lamezia S.r.l. nella parte relativa alla sanzione dell‘inibizione a svolgere ogni attività in seno allaF.I.G.C. fino a tutto il 6.11.<strong>2007</strong> inflitta al Sig. Donnarumma Carmine; - accoglie parzialmente il reclamo come sopra propostodalla Vigor Lamezia S.r.l. nella parte relativa alla sanzione della squalifica inflitta al calciatore Rosamilia Giovanniriducendola a 3 giornate effettive di gara. Dispone l‘incameramento delle tasse relative ai reclami nn. 3) e 4); ordina larestituzione di quella relativa al reclamo n. 5).6. RICORSO DELL‘A.S. VARESE CALCIO 1910 AVVERSO LA SANZIONE DELL‘AMMENDA DI EURO 5.000,00INFLITTA SEGUITO GARA VARESE/SASSARI TORRES DEL 21.10.<strong>2007</strong>(Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 51/C del 23.10.<strong>2007</strong>)Nel corso della gara fra il Varese e la Sassari Torres del 21.10.<strong>2007</strong>, il Commissario di Campo ha segnalato nel proprio refertola presenza in tribuna di una bandiera italiana recante al centro una svastica, esposta dai sostenitori del Varese. Il GiudiceSportivo ha perciò inflitto alla società un'ammenda di € 5.000,00. Nel proprio ricorso, il Varese sostiene che in realtà labandiera in questione non conteneva una svastica, ma una croce runica simbolo di un gruppo di sostenitori della squadra.Allega articoli di giornale corredati di foto, documentazione fotografica e filmata della partita. Preliminarmente, la Corteesclude l'ammissibilità della prova televisiva ai sensi dell'art. 35 C.G.S.. Rileva poi che la documentazione fotograficapresentata dalla ricorrente evidenzia la presenza di almeno due bandiere recanti un simbolo runico lievemente diverso dallasvastica nazista, il che non esclude affatto la presenza sugli spalti di un'altra bandiera, non inquadrata nelle foto, recante lacroce descritta nel referto del Commissario di Campo. Rileva inoltre che il ricorso a simbologia variamente neogotica, al mottoinneggiante a "sangue e onore" (Blood and Honour), a una variante della croce celtica che l'ideologia nazista adotta percelebrare la superiorità di una etnia sulle altre, ricade pienamente nelle fattispecie sanzionate come comportamentodiscriminatorio dall'art. 11 comma 1 C.G.S., anche nel caso, comunque non provato, che il segno denunciato dal Commissariodi Campo non fosse precisamente una svastica del tipo adottato dal nazismo. Per questi motivi la C.G.F. respinge il reclamocome sopra proposto dall‘A.S. Varese Calcio 1910 S.r.l. di Varese e dispone l‘incameramento della tassa reclamo.TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COMUNICATO UFFICIALE N. 196/CGF DEL 04 GIUGNO <strong>2008</strong> INRIFERIMENTO ALLE MOTIVAZIONI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 50/CGF – RIUNIONEDEL 30 NOVEMBRE <strong>2007</strong>1) RICORSO DEL SIGNOR. GALIGANI VITTORIO AVVERSO LA SANZIONE DELL‘AMMONIZIONE CONAMMENDA DI EURO 1.500,00 INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA POTENZA/TARANTO DEL 4.11.<strong>2007</strong>204


(Delibera del Giudice Sportivo Nazionale presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 65/C del 6.11.<strong>2007</strong>)Il Giudice Sportivo presso la Lega Professionisti Serie C, con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 65/C del 6.11.<strong>2007</strong> hainflitto al signor Galigani Vittorio la sanzione dell‘ammonizione con ammenda di € 1.500,00 perché, in stato di squalifica,raggiungeva gli spogliatoi prima dell‘inizio della gara Potenza/Taranto del 4.11.<strong>2007</strong>. Avverso tale provvedimento il signorGaligani ha preannunziato reclamo innanzi a questa Corte di Giustizia Federale con atto del 7.11.<strong>2007</strong>, formulando, con altroatto dell‘8.11.<strong>2007</strong>, contestuale richiesta degli ―Atti Ufficiali‖. Istruito il reclamo e fissata la data della camera di consiglio,nelle more della trattazione, il ricorrente, con nota trasmessa il 29.11.<strong>2007</strong>, inoltrava formale rinuncia agli atti ed all‘azione.La Corte premesso che ai sensi dell‘art. 33, comma 12, C.G.S., le parti hanno facoltà di non dare seguito al preannuncio direclamo o di rinunciarvi prima che si sia proceduto in merito e che la rinuncia o il ritiro del reclamo non ha effetto soltanto peri procedimenti di illecito sportivo, per quelli che riguardano la posizione irregolare dei calciatori e per i procedimenti introdottiper iniziativa di Organi federali e operanti nell‘ambito federale (circostanze, quest‘ultime escludibili nel caso di specie),dichiara estinto il procedimento. Per questi motivi la C.G.F. preso atto della rinuncia del signor Galigani Vittorio dichiaraestinto il procedimento e dispone l‘incameramento della tassa reclamo.2) RICORSO DEL TARANTO SPORT S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELL‘INIBIZIONE FINO A TUTTO IL20.11.<strong>2007</strong> INFLITTA AL SIG. BLASI VITO LUIGI SEGUITO GARA POTENZA/TARANTO DEL 4.11.<strong>2007</strong>(Delibera del Giudice Sportivo Nazionale presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 65/C del 6.11.<strong>2007</strong>)Il Giudice Sportivo presso la Lega Professionisti Serie C, con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 65/C del 6.11.<strong>2007</strong> hainflitto al Presidente Blasi Vito Luigi, dirigente della società Taranto Sport S.r.l., la sanzione dell‘inibizione fino a tutto il20.11.<strong>2007</strong> per aver rivolto al Presidente della squadra avversaria frasi minacciose al termine della gara Potenza/Taranto del4.11.<strong>2007</strong>. Avverso tale provvedimento la società Taranto Sport S.r.l. ha preannunziato reclamo innanzi a questa Corte diGiustizia Federale con atto del 7.11.<strong>2007</strong>, formulando, con altro atto dell‘8.11.<strong>2007</strong>, contestuale richiesta degli ―Atti Ufficiali‖.Istruito il reclamo e fissata la data della camera di consiglio, nelle more della trattazione, il ricorrente, con nota trasmessa il29.11.<strong>2007</strong>, inoltrava formale rinuncia agli atti ed all‘azione. La Corte premesso che ai sensi dell‘art. 33, comma 12, C.G.S., leparti hanno facoltà di non dare seguito al preannuncio di reclamo o di rinunciarvi prima che si sia proceduto in merito e che larinuncia o il ritiro del reclamo non ha effetto soltanto per i procedimenti di illecito sportivo, per quelli che riguardano laposizione irregolare dei calciatori e per i procedimenti introdotti per iniziativa di Organi federali e operanti nell‘ambitofederale (circostanze, quest‘ultime escludibili nel caso di specie), dichiara estinto il procedimento. Per questi motivi la C.G.F.preso atto della rinuncia al ricorso del Taranto Sport S.r.l. di Taranto dichiara estinto il procedimento e disponel‘incameramento della tassa reclamo.3) RICORSO DELL‘A.C. PRATO 1908 AVVERSO LE SANZIONI: -DELLA SQUALIFICA PER 2 GARE EFFETTIVEINFLITTA ALL‘ALLENATORE DI STEFANO OLIVIERIO; - DELLA SQUALIFICA PER 2 GARE EFFETTIVEINFLITTA AL CALCIATORE MANUEL BIANCO; - AMMENDA DI EURO 2.500,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE,SEGUITO GARA PRATO/POGGIBONSI DEL 5.11.<strong>2007</strong>(Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 65/C del 6.11.<strong>2007</strong>)Il Giudice Sportivo presso la Lega Professionisti Serie C, con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 65/C del 6.11.<strong>2007</strong> hainflitto alla società A.C. Prato 1908 le sanzioni: - della squalifica per due gare effettive inflitta all‘allenatore Di StefanoOlivierio; - della squalifica per due gare effettive inflitta al calciatore Manuel Bianco; - dell‘ammenda di € 2.500,00 inflitta allareclamante. Avverso tale provvedimento la società A.C. Prato 1908 ha preannunziato reclamo innanzi a questa Corte diGiustizia Federale con atto del 7.11.<strong>2007</strong>, formulando contestuale richiesta degli ―Atti Ufficiali‖. Istruito il reclamo e fissata ladata della camera di consiglio, nelle more della trattazione, la ricorrente, con nota trasmessa il 28.11.<strong>2007</strong>, inoltrava formalerinuncia agli atti ed all‘azione. La Corte premesso che ai sensi dell‘art. 33, comma 12, C.G.S., le parti hanno facoltà di nondare seguito al preannuncio di reclamo o di rinunciarvi prima che si sia proceduto in merito e che la rinuncia o il ritiro delreclamo non ha effetto soltanto per i procedimenti di illecito sportivo, per quelli che riguardano la posizione irregolare deicalciatori e per i procedimenti introdotti per iniziativa di Organi federali e operanti nell‘ambito federale (circostanze,quest‘ultime escludibili nel caso di specie), dichiara estinto il procedimento. Per questi motivi la C.G.F preso atto dellarinuncia dell‘A.C. Prato 1908 di Prato (Firenze) dichiara estinto il procedimento e dispone l‘incameramento della tassareclamo.4) RICORSO CON PROCEDIMENTO D‘URGENZA DEL CALCIO PADOVA S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLASQUALIFICA PER 1 GIORNATA DI GARA EFFETTIVA INFLITTA AL CALCIATORE VARRICCHIOMASSIMILIANO SEGUITO GARA PRO SESTO/PADOVA CALCIO DEL 25.11.<strong>2007</strong>(Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 79/C del 27.11.<strong>2007</strong>)La Società Padova Calcio reclama contro la decisione del Giudice Sportivo che ha inflitto la sanzione della squalifica per unagiornata effettiva di gara al calciatore Massimiliano Varricchio, "per comportamento gravemente scorretto verso il pubblicolocale" durante la gara svolta il 25 novembre tra Pro Sesto e Padova. Il reclamo non nega l'episodio che ha dato origine allasanzione, ma sottolinea il comportamento provocatorio del pubblico. Richiede in via principale l'annullamento della sanzione,e in via subordinata la sua conversione in un'ammenda di ammontare pari al minimo edittale. La C.G.F. osserva che, fatti salvii casi che prevedono la prova televisiva, che nella fattispecie non sussistono, l'art. 37 comma 8, combinato con l'art. 19 comma1 C.G.S., esclude il ricorso a questa Corte per sanzioni consistenti in una giornata di squalifica. Per questi motivi la C.G.F205


dichiara inammissibile, ai sensi dell‘art. 37, comma 8 e dell‘art. 19, comma 1 C.G.S. il reclamo con procedimento d‘urgenzacome sopra proposto dal Calcio Padova S.p.A. di Padova Dispone l‘incameramento della tassa reclamo.5) RICORSO A.S. CISCO CALCIO ROMA S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATEDI GARA EFFETTIVE INFLITTE AL CALCIATORE DI CANIO PAOLO SEGUITO GARA CISCO ROMA/VIGORLAMEZIA DEL 25.11.<strong>2007</strong>(Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 79/C del 27.11.<strong>2007</strong>)Il provvedimento di squalifica per due giornate inflitte al calciatore Di Canio Paolo adottato dal Giudice Sportivo consegue alcomportamento del predetto tesserato il quale al termine della gara A.S. Cisco Calcio Roma/Vigor Lamezia del 25.11.<strong>2007</strong>proferiva frasi ingiuriose e teneva un comportamento offensivo nei confronti dell'arbitro. La Società "A.S. Cisco Calcio RomaS.r.l." con atto del 28.11.<strong>2007</strong> propone reclamo a questa Corte sostenendo in via principale che le frasi ingiuriose ed ilcomportamento irriguardoso tenuto dal calciatore Di Canio Paolo non erano rivolti al direttore di gara bensì ad un giornalistapresente. La Corte osserva che il reclamo non è corredato di alcun tipo di prove oggettive, né argomenta altrimenti chesostenendo uno svolgimento dei fatti diverso da quello riportato nel referto arbitrale, che ha dato luogo al provvedimento disqualifica. La Corte rileva che le deduzioni difensive restano alquanto confinate nell‘alveo di una diversa ricostruzione fattualedegli accadimenti per cui è causa, no idonea a scalfire la ricostruzione fornita dall‘Ufficiale di Gara, documentazione assistitada fede privilegiata. Per questi motivi la C.G.F respinge il reclamo come sopra proposto dall‘A.S. Cisco Calcio Roma S.r.l. diRoma Dispone l‘incameramento della tassa reclamo.TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COMUNICATO UFFICIALE N. 197/CGF DEL 04 GIUGNO <strong>2008</strong> INRIFERIMENTO ALLE MOTIVAZIONI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 51/CGF – RIUNIONEDEL 30 NOVEMBRE <strong>2007</strong>1) RICORSO DELL‘A.S. CADONEGHE FUTSAL AVVERSO LE SANZIONI: DELL‘AMMENDA DI EURO 1.500,00 EDELLA SQUALIFICA DEL CAMPO DI GIUOCO PER 4 GARE EFFETTIVE CON OBBLIGO DI DISPUTARLE APORTE CHIUSE, INFLITTE SEGUITO GARA CANOTTIERI BELLUNO C 5 / CADONEGHE FUTSAL DEL 10.11.<strong>2007</strong>(Delibera del Giudice Sportivo Nazionale presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. 192 del 14.11.<strong>2007</strong>)L‘A.S.D. Cadoneghe Futsal, militante nel Campionato Nazionale Calcio a Cinque, Serie A2, ha impugnato nei terminiregolamentari, davanti a questa Corte, la decisione del Giudice Sportivo Nazionale che, ritenendola responsabile degli atti diviolenza commessi da un proprio sostenitore ai danni dell‘arbitro n. 1 in occasione della gara Canottieri BellunoC5/Cadoneghe Futsal del 10.11.<strong>2007</strong>, le infliggeva la sanzione della squalifica del campo di giuoco per quattro gare ufficiali,con l‘obbligo di disputarle a porte chiuse e dell‘ammenda nella misura di € 1.500,00. Lamenta di essere stata perseguita coneccessiva severità ed evidenziando sia come solo grazie al fattivo comportamento ed alla collaborazione dei propri dirigenti sifosse pervenuto all‘identificazione del sostenitore responsabile dell‘aggressione, sia i propri ottimi precedenti disciplinari,chiede la revoca della squalifica del campo di giuoco o, comunque, una ―sanzione meno affittiva eventualmente convertibile inpena pecuniaria‖. Il ricorso non può essere accolto. Vi si oppone principalmente la significativa gravità dell‘episodiodesumibile e dalla consistenza del danno fisico patito dall‘Ufficiale di gara che, attinto da un violento pugno alla schiena,rovinava a terra rimanendovi per circa dieci minuti a causa di difficoltà respiratorie e patendo dolore protrattosi per un notevolelasso di tempo, e del carattere proditorio dell‘aggressione avvenuta, a gara conclusa, mentre l‘arbitro lasciava il campo digiuoco. Di contro alcun valore attenuante può riconoscersi all‘invocata collaborazione della società finalizzataall‘individuazione del colpevole. Come infatti risulta inequivocabilmente dal referto di gara, quale privilegiato mezzo di provaex art. 35 n. 1 C.G.S., l‘autore della violenza fu identificato per ―tifoso del Cadoneghe‖ direttamente dall‘arbitro colpito ed èpura illazione obiettare che essendo stato il medesimo raggiunto dal pugno nella regione dorsale non avrebbe potuto scorgernela provenienza. Nessuna rilevanza, infine, possono avere nella vicenda i buoni precedenti disciplinari della ricorrente, troppogenerici ed estranei al contesto per poter sminuire lo spessore antiregolamentare dell‘accaduto. Per questi motivi la C.G.F.respinge il reclamo come sopra proposto dall‘A.S. Cadoneghe Futsal di Cadoneghe (Padova) e dispone l‘incameramento dellatassa reclamo.2) RICORSO DEL A.S.D. CALCIO A 5 IMOLA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CADONEGHEFUTSAL/CALCIO A CINQUE IMOLA DEL 20.10.<strong>2007</strong>(Delibera del Giudice Sportivo Nazionale presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. 192 del 14.11.<strong>2007</strong>)La C.G.F. rinvia, su istanza di parte, il reclamo come sopra proposto dall‘A.S.D. Calcio a 5 Imola di Imola (Bologna).3) RICORSO CON PROCEDIMENTO D‘URGENZA DELL‘A.S.D. UPEA ORLANDIA 97 AVVERSO LE SANZIONI,AMMENDA DI € 2.500,00 E SQUALIFICA DEL CAMPO DI GIUOCO PER 2 GARE, INFLITTE ALLA RECLAMANTESEGUITO GARA UPEA ORLANDIA 97/VIS FRANCAVILLA FONTANA DEL 25.11.<strong>2007</strong>(Delibera del Giudice Sportivo Nazionale presso la Divisione Calcio Femminile – Com. Uff. n. 41del 28.11.<strong>2007</strong>)Con reclamo proposto con procedura d‘urgenza in data 29.11.<strong>2007</strong>, la A.S.D. Upea Orlandia 97 Calcio Femminile impugnavadavanti questa Corte di Giustizia Federale il provvedimento con cui il Giudice Sportivo aveva irrogato l‘ammenda di €2.500,00 a carico della società e disposto la squalifica del campo di giuoco per 2 giornate in relazione a fatti verificatisi nelcorso della gara interna contro la Vis Francavilla. La reclamante contestava la verificazione degli accadimenti posti afondamento dell‘articolata sanzione, in particolare escludendo l‘ingresso di propri sostenitori nel campo di giuoco. Ciò206


premesso, la Corte di Giustizia Federale osserva che il reclamo è infondato e va, pertanto, rigettato. Ed infatti, dagli attiufficiali di gara, sui quali si è esattamente basato il provvedimento di primo grado, emergono con chiarezza i gravi fattiverificatisi lungo tutto il corso della gara. In particolare, è stato possibile accertare dal rapporto arbitrale il comportamentoripetutamente e volgarmente ingiurioso ed intimidatorio tenuto nei confronti dell‘arbitro durante il giuoco. Si ricava, inoltre, lacircostanza dell‘indebito ingresso nel recinto di giuoco a fine gara di un sostenitore della società reclamante, autore di uncomportamento minaccioso e violento nei confronti dell‘arbitro, che veniva dallo stesso strattonato. Così accertati nel lorosvolgimento storico i fatti, interamente ascrivibili alla responsabilità della reclamante, appare del tutto proporzionata alla lorogravità la doppia sanzione inflitta. Per questi motivi la C.G.F respinge il reclamo con procedimento d‘urgenza come sopraproposto dall‘A.S.D. Uepa Orlandia 97 di Capo d‘Orlando (Messina) e dispone l‘incameramento della tassa reclamo.TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COMUNICATO UFFICIALE N. 198/CGF DEL 04 GIUGNO <strong>2008</strong> INRIFERIMENTO ALLE MOTIVAZIONI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 54/CGF – RIUNIONEDEL 05 DICEMBRE <strong>2007</strong>1) RICORSO DELL‘A.S. VITERBESE CALCIO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA PENALIZZAZIONE DIPUNTI 1 IN CLASSIFICA DA SCONTARSI NELLA CORRENTE STAGIONE SPORTIVA INFLITTA A SEGUITO DIDEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER RESPONSABILITÀ DIRETTA, AI SENSI DELL‘ART. 2,COMMA 4 C.G.S., NELLA VIOLAZIONE ASCRITTA AL PROPRIO LEGALE RAPPRESENTANTE DELL‘ART. 7,COMMA 3BIS, (ART. 8, COMMI 5 E 10 DEL VIGENTE C.G.S.), IN RELAZIONE ALL‘ART. 89 N.O.I.F. E AL COM.UFF. N. 180/A DEL 31.3.2006, ALL. A) PAR. I) LETT. C)(Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 8/CDN del 28.9.<strong>2007</strong>)La A.S. Viterbese Calcio S.r.l., iscritta al Campionato Nazionale Serie C2, Girone B, con atto del 4.10.<strong>2007</strong>, ha propostoricorso avverso la sanzione della penalizzazione di un punto in classifica, da scontarsi nella stagione <strong>2007</strong>/<strong>2008</strong>, inflittale dallaCommissione Disciplinare Nazionale – come da Com. Uff. n. 8/CDN del 28.9.<strong>2007</strong> - a seguito di deferimento formulato dalProcuratore Federale il 4.6.<strong>2007</strong> a carico del sig. Giovanni Bisanti (all‘epoca dei fatti Amministratore Unico e legalerappresentante della società), per violazione dell‘art. 7, comma 3 bis C.G.S. in relazione all‘art. 89 N.O.I.F. ed al Com. Uff. n.180/A del 13.3.<strong>2007</strong>, all. A), paragr. I, lett. C), e della medesima società per responsabilità diretta per violazione dell‘art. 2,comma 4 C.G.S.. L‘iniziativa della Procura Federale era stata assunta perchè – come leggesi nel provvedimento impugnato -―la A.S.Viterbese Calcio S.r.l. non ha depositato presso la Lega Professionisti Serie C, entro i termini assegnati, ledichiarazioni liberatorie comprovanti l‘avvenuto pagamento degli emolumenti dovuti ad alcuni tesserati‖ e la decisione gravataha giudicato che ―ogni eccezione ... diretta a giustificare il mancato adempimento‖ non era idonea a tale scopo, ―giacché nonrisulta depositato in giudizio alcun documento attraverso il quale possa non imputarsi alla Società l‘inadempimento ecomunque trovare valide giustificazioni del comportamento inadempiente‖. Pertanto – ―ritenuto che la condotta inadempientedeve essere imputata al Bisanti, quale legale rappresentante della Società, per il rapporto di immedesimazione organica che lolegava alla Società‖ - alla stregua di tali valutazioni, la Commissione Disciplinare, ―considerato che le attuali disposizionifederali da applicare alla fattispecie, in quanto migliorative rispetto alle precedenti, sono quelle di cui agli artt. 8 comma 5 e 8comma 10 C.G.S.‖, ―affermata la responsabilità dei deferiti‖, ―in accoglimento del deferimento‖, ha irrogato ―la sanzione dellainibizione di mesi sei a carico del sig. Giovanni Bisanti e la sanzione della penalizzazione di un punto in classifica a caricodella A.S. Viterbese Calcio S.r.l. da scontarsi nella stagione <strong>sportiva</strong> corrente‖. La società appellante, con l'atto di gravame del4.10.<strong>2007</strong> - dopo avere sostenuto che, in primo grado, aveva ―prodotta copia della convocazione inviata, a mezzo telegramma13.6.2006 (… pregasi massima puntualità…) a tutti i titolari di contratti ratificati dalla Lega Professionisti Serie C per lastagione 05/06, dinanzi al Notaio Tirone per il giorno 23.6.2006 alle ore 14,30‖ e che ―nessuno dei destinatari assenti ebbeperò a preoccuparsi di preannunciare una eventuale assenza‖ – ha dichiarato che ―niente faceva quindi presagire che alcuni deiconvocati, e comunque un numero esiguo rispetto alla totalità, non si sarebbero ingiustificatamente presentati‖, benché fossero―sottoposti ad un vincolo contrattuale ancora in essere e pertanto‖ obbligati a ―rispondere alla convocazione ed a prescindereda quelli che sarebbero poi stati il contenuto e gli sviluppi dell‘incontro‖. Aggiunto, poi, che ―tutti coloro che si presentaronofurono regolarmente pagati ed altrettanto regolarmente sottoscrissero dinanzi al Notaio Tirone le quietanze liberatorie‖, la A.S.Viterbese ha sostenuto, pure, che non aveva dato ―prova della disponibilità dei fondi‖ – necessari ad estinguere i debiti neiconfronti dei calciatori che non avevano risposto alla convocazione – perchè ―trattavasi di fondi personali del Bisanti che nonha comprensibilmente inteso rendere pubblica la propria consistenza liquida e patrimoniale‖ – e che la ―migliore prova ariguardo‖ era desumibile dalla circostanza dell‘‖avvenuto ed immediato pagamento di tutti coloro che risposero allaconvocazione e nei giorni immediatamente successivi degli assenti alcuni dei quali furono addirittura raggiunti nelle loro sedi‖,mentre ―per tre tesserati residenti all‘estero furono addirittura depositati assegni circolari presso la Lega Professionisti SerieC‖. Sulla base di tali affermazioni – poiché, sempre secondo l‘atto di gravame, non si comprendeva ―cosa altro avrebbe potutoe dovuto fare la A.S. Viterbese per fronteggiare un comportamento inadempiente non suo ma di altri‖ – la società appellante haassunto che il Com. Uff. n. 180/A del 31.3.2006 non sarebbe applicabile nel caso di specie, perchè prevedeva che la sanzionedella penalizzazione di un punto in classifica per l‘inosservanza del termine del 27.6.2006 - entro il quale occorreva farpervenire alla Lega competente la documentazione attestante l‘avvenuto pagamento degli emolumenti dovuti ai tesserati,dipendenti e collaborato – doveva essere scontata ―nel campionato 2006/<strong>2007</strong>‖. Pertanto, la società appellante ha conclusochiedendo a questa Corte di Giustizia Federale, ―in riforma della impugnata decisione della CDN in Com. Uff. n. 8 pubblicatoin data 28.9.<strong>2007</strong>‖, di ―prosciogliere la A.S. Viterbese Calcio dall‘addebito contestato in subordine limitare la sanzione ad unaammenda in misura equa e di giustizia‖. La Corte di Giustizia Federale, Seconda Sezione, all'udienza del 5.12.<strong>2007</strong>, uditi il207


elatore e l‘avv. Angelo Antonio Ranucci, difensore della società appellante, ha così deciso. E‘ pacifico che la societàViterbese non ha depositato, entro il giorno 27.6.2006 – come segnalato dalla Lega Professionisti Serie C con nota del30.6.2006 - la documentazione attestante l‘avvenuto pagamento degli emolumenti dovuti fino al marzo 2006 ad alcuni tesseratie precisamente Daniele Bordacconi, Patrizio Fimiani, Elia Giansante, Maximiliano Ginobili, Daniele Goletti, Carlo Perrone,Giovanni Proietti, Carlo Sama, Alessio Scarchilli, Massimiliano Scichilone, Francesco Statuto e Jonathan Vidallé Calvo (cfr.folio 66). La medesima Lega, con successive note del 5 ed 11.7.<strong>2007</strong>, ha certificato il regolare, ma tardivo, adempimento delversamento o la messa a disposizione delle somme dovute anche per i predetti tesserati, provato con il deposito di―dichiarazioni liberatorie originali e/o assegni circolari‖ (cfr. foli 67 e 68). Proprio tale attestazione smentisce la fondatezzadell‘argomento illustrato con l‘atto di gravame, secondo cui la mancata risposta dei tesserati innanzi elencati al telegramma diconvocazione per il giorno 23.6.2006 varrebbe ad escludere l‘imputabilità della società appellante dell‘inosservanza deltermine fissato per il deposito di tutta la documentazione necessaria per l‘iscrizione della squadra al campionato per la stagione2006/<strong>2007</strong>, giacché essa avrebbe potuto depositare presso la Lega di competenza gli assegni circolari per gli emolumentidovuti agli assenti entro il termine del 27.6.<strong>2007</strong>, come poi ha fatto sia pure in ritardo. Questo atto – che poteva essereagevolmente compiuto anche nei quattro giorni successivi alla constatata assenza dei predetti tesserati alla riunione convocataper il giorno 23.6.<strong>2007</strong> - avrebbe dimostrato la reale disponibilità delle somme – proprie o personali del presidente, il che nonconta – necessarie per adempiere l‘obbligo sancito dalla normativa federale e l‘effettiva volontà di provvedere a tanto. Ilritardo de quo – sia pure limitato - costituisce illecito disciplinare per la violazione del dettato dell‘art. 7, comma 3-bis, delC.G.S. vigente all‘epoca, in relazione all‘art. 89 delle N.O.I.F. ed al Com. Uff. n. 180/A del 31.3.2006, alleg. A, paragr. I, lett.C), che comportava l‘irrogazione della sanzione, a carico della società inadempiente, dell‘ammenda o della penalizzazione diun punto; tale sanzione, peraltro, è stata maggiorata dall‘art. 8, comma 5, del vigente C.G.S., che prevede alternativamente –oltre all‘ammenda – anche la penalizzazione di uno o più punti in classifica. Ciò premesso, va osservato che l‘inadempimentodell‘obbligo di depositare, entro il termine improrogabile del 27.6.2006 la documentazione attestante l‘avvenuto pagamentodegli emolumenti dovuti fino al marzo 2006 ad alcuni tesserati costituisce una fattispecie di mera condotta, rilevante sotto ilprofilo disciplinare perchè di carattere formale, il cui avverarsi non consente l‘applicazione di attenuanti. Del resto, il motivoaddotto a giustificazione dell‘inosservanza del predetto termine non consente di ritenere l‘esistenza di un caso di forzamaggiore o di una causa non imputabile all‘Amministratore Unico dell‘A.S. Viterbese e- quindi – direttamente a questa, attesoche – come già rilevato – essi avevano il tempo e la possibilità di rimuovere l‘ostacolo frapposto dai tesserati assenti. Né puòessere accolto il rilievo che il Com. Uff. n. 108/A sanciva che ―l‘inosservanza del suddetto termine .... è sanzionata ... con lapenalizzazione di un punto in classifica, da scontarsi nel campionato 2006/<strong>2007</strong>‖, giacché il principio della efficacia dellasanzione comporta che questa – qualora non sia applicabile nel campionato in corso – debba essere scontata in quellosuccessivo alla stregua di un pacifico e condivisibile orientamento della Giustizia Sportiva. Anche il richiamo – formulatodalla società appellante – alla decisione di proscioglimento della Juve Stabia, pubblicata sul Com. Uff. n. 98/C del 30.11.2006,è privo di fondamento, atteso che è stata resa in relazione ad una vicenda diversa da quella in esame: dimostrata pendenza diliti non temerarie e tempestiva creazione di assegno circolare. Non è dubbio, quindi, che della violazione dell‘art. 7, comma3bis (art. 8, commi 5 e 10 del vigente C.G.S.), in relazione all‘art. 89 N.O.I.F. e al Com. Uff. n. 180/A del 31.3.2006, alleg. A),par. I, lett. C), commessa dal legale rappresentante dell‘A.S. Viterbese Calcio s.r.l., deve rispondere anche questa ultima perresponsabilità diretta, ai sensi dell‘art. 2, comma 4, C.G.S.. pertanto, la decisione del Giudice di primo grado - oggetto diappello - va confermata, perchè correttamente motivata. Per questi motivi la C.G.F. respinge il reclamo come sopra propostodall‘A.S. Viterbese Calcio S.r.l. di Viterbo e dispone l‘incameramento della tassa reclamo.2) RICORSO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO IL PROSCIOGLIMENTO DEL SIGNOR ARRIGOPOLETTI, PRESIDENTE E LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETÀ S.C.C. VENEZIA S.P.A., E DELLASOCIETÀ S.C.C. VENEZIA S.P.A. A SEGUITO DI PROPRIO DEFERIMENTO PER LE VIOLAZIONIRISPETTIVAMENTE ASCRITTE DELL‘ART. 7, COMMA 3BIS VIGENTE ALL‘EPOCA DEI FATTI, OGGI TRASFUSONELL‘ART. 8, COMMA 5 C.G.S. IN RELAZIONE ALL‘ART. 90, COMMA TER N.O.I.F. E AL PAR. V) PRIMA PARTEPUNTO 1) DELL‘ALLEGATO B) AL COM. UFF. N. 6/A DEL 3.5.<strong>2007</strong> E DELL‘ART. 2, COMMA 4 DEL C.G.S.VIGENTE ALL‘EPOCA DEI FATTI , OGGI TRASFUSO NELL‘ART. 4, COMMA 1 DEL VIGENTE C.G.S., ANCHE INRIFERIMENTO ALL‘ART. 7, COMMA 3BIS DEL C.G.S. ORA 8, COMMA 5 DEL VIGENTE C.G.S. PER LAVIOLAZIONE DISCIPLINARE ASCRIVIBILE AL SUO PRESIDENTE E LEGALE RAPPRESENTANTE(Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale –Com. Uff. n. 7/CDN del 18.9.<strong>2007</strong>)Con decisione pubblicata il 18.9.<strong>2007</strong>, in esito dell'udienza celebrata il precedente 15 settembre, la Commissione DisciplinareNazionale ha rigettato il deferimento del dirigente Arrigo Poletti. Respinta l'eccezione della difesa sul riferimento alle normeviolate, rigettati i rilievi di ammissibilità proposti, la sentenza appellata ha preso in esame partitamente gli atti di causa, e inparticolare la documentazione relativa alla fideiussione bancaria che il deferito ha presentato con ritardo, concludendo che leviolazioni denunciate erano state determinate da cause oggettive, estranee ai deferiti. Il Procuratore Federale ricorre controquesta decisione, sostenendo tra l'altro che "il mancato adempimento degli obblighi di comunicazione e di deposito nei terminifissati ... è una violazione di carattere formale, sicché l'adempimento tardivo costituisce ex se violazione disciplinare". Quantoalle motivazioni della sentenza appellata, la Procura ne sostiene l'inconsistenza, perché il ritardo dell'istituto bancario nelrilasciare la fideiussione non dovrebbe esser considerato alla stregua di un evento assolutamente imprevedibile e inevitabile,come sarebbe necessario per configurarsi un "error scusabile". Nelle proprie note difensive, il deferito non contesta laricostruzione dei fatti prospettata dalla Procura, e si concentra invece sul profilo soggettivo; respinge il richiamo alla disciplinadell'errore scusabile, sostenendo che la fattispecie vada inquadrata piuttosto come un caso fortuito e di forza maggiore e208


ibadisce le argomentazioni che in primo grado erano state parzialmente accolte dalla Disciplinare. La C.G.F. osserva che,contrariamente a quanto ritenuto dalla Commissione Disciplinare, il profilo assorbente della questione è rappresentato dallaperentorietà del termine fissato come da violazioni normative indicate in epigrafe, che è stato comunicato alle società con largoanticipo e poteva ben essere osservato. I problemi tecnici cui la documentazione bancaria fa riferimento non sembranosufficienti a integrare l'ipotesi dell'evento di forza maggiore, improvviso e imprevedibile, che solo avrebbe potuto consentire diaggirare la perentorietà del termine. La C.G.F. accoglie il reclamo come sopra proposto dal Procuratore Federale e, perl‘effetto, infligge le seguenti sanzioni: a) inibizione per mesi 6 al sig. Poletti Arrigo; b) penalizzazione di punti 1 in classificada scontarsi nella corrente stagione <strong>sportiva</strong>.3) RICORSO DEL SIG. MAGLIONE GIUSEPPE PRESIDENTE E LEGALE RAPPRESENTANTE DELL‘A.S. MELFIS.R.L., AVVERSO LA SANZIONE DELL‘INIBIZIONE INFLITTAGLI PER MESI 8 A SEGUITO DI DEFERIMENTODEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL‘ART.7, COMMA 3BIS DEL VIGENTE C.G.S.ALL‘EPOCA DEI FATTI OGGI ART. 8, COMMA 5 C.G.S. IN RELAZIONE ALL‘ART. 90 N.O.I.F. E AL PAR. III),LETT. B) PRIMA PARTE E PUNTO 4) DELL‘ALLEGATO B) AL COM. UFF. N. 6/A DEL 3.5.<strong>2007</strong>(Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 8/CDN del 28.9.<strong>2007</strong>)4) RICORSO DELL‘A.S. MELFI S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA PENALIZZAZIONE DI PUNTI 1 INCLASSIFICA DA SCONTARSI NELLA CORRENTE STAGIONE SPORTIVA INFLITTAGLI A SEGUITO DIDEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL‘ART. 2, COMMA 4 C.G.S. ALL‘EPOCAVIGENTE OGGI ART. 4, COMMA 1 C.G.S. ANCHE IN RIFERIMENTO ALL‘ART. 7 COMMA 3BIS DEL VIGENTEC.G.S. ALL‘EPOCA DEI FATTI, OGGI ART. 8, COMMA 5 C.G.S.(Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 8/CDN del 28.9.<strong>2007</strong>)Con due autonomi ricorsi, ma di identico contenuto, entrambi datati 5.10.<strong>2007</strong> e trasmessi con fax di pari data, il Sig. MaglioneGiuseppe, in proprio, e la A.S. Melfi S.r.l. impugnavano, ai sensi degli artt. 31, 33, 34, 37 e 38 C.G.S., la decisione dellaCommissione Disciplinare Nazionale, pubblicata nel Com. Uff. n. 8/CDN del 28.9.<strong>2007</strong>, che, accogliendo il deferimento delProcuratore Federale del 10.8.<strong>2007</strong>, aveva inflitto al Sig. Maglione Giuseppe l‘inibizione per mesi otto e alla A.S. Melfi S.r.l.la penalizzazione di un punto in classifica da scontarsi nella corrente stagione <strong>sportiva</strong> <strong>2007</strong>/08. Il Procuratore Federale avevadeferito il Sig. Maglione, nella sua qualità di Presidente della A.S. Melfi S.r.l., e la Società stessa per non avere provveduto,nel termine perentorio del 30.6.<strong>2007</strong>, a depositare presso la Co.Vi.So.C. l‘attestazione dell‘avvenuto pagamento e/o dellaregolarizzazione dei contributi ENPALS e Fondo Fine carriera relativi agli emolumenti dovuti per il periodo luglio 2006/aprile<strong>2007</strong> compreso ai tesserati, dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati dalla Lega ProfessionistiSerie C. In particolare, aveva rilevato il Procuratore Federale che solo con la determinazione n. 592 del 4.7.<strong>2007</strong>, trasmessaalla Segreteria della Co.Vi.So.C. in data 5.7.<strong>2007</strong>, la Direzione Generale dell‘ENPALS, in accoglimento dell‘istanza della A.S.Melfi S.r.l. del 29.6.<strong>2007</strong>, aveva concesso la rateizzazione del debito contributivo. La Commissione Disciplinare Nazionale,dopo avere rigettato le eccezioni preliminari di nullità dell‘atto di deferimento e di violazione del principio del contraddittorio,aveva ritenuto provata la responsabilità dei deferiti per il mancato rispetto dell‘obbligo di comunicazione e di deposito delladocumentazione prescritta entro il termine perentorio previsto dall‘art. 8 C.G.S., accogliendo il deferimento e infliggendo alPresidente della Società l‘inibizione per mesi otto e alla Società la penalizzazione di un punto in classifica. I due ricorsi, quellodel Presidente della Società e quello della Società stessa, per quanto formalmente autonomi sono di identico contenuto, sicchéappare opportuno che siano riuniti per essere decisi unitariamente. Nei due ricorsi si censura la decisione della CommissioneDisciplinare Nazionale, deducendo cinque motivi di diritto. Con il primo motivo, si deduce la violazione del principio delcontraddittorio e del diritto di difesa degli incolpati; con il secondo motivo, si deduce la non punibilità dei deferiti e,comunque, la nullità dell‘atto di deferimento del 10.8.<strong>2007</strong> per mancata enunciazione in forma chiara e precisa del fatto; con ilterzo motivo, si deduce l‘assenza, in capo agli incolpati, delle violazioni contestate e/o delle responsabilità ascritte; con ilquarto motivo, articolato in più punti, si deduce in via principale la nullità della decisione della Commissione DisciplinareNazionale per inesistenza o carenza di motivazione dei fatti addebitati ai deferiti; in subordine, la non punibilità degli incolpatiper difetto dell‘elemento psicologico e/o per il fatto che la mancata comunicazione dell‘accettazione dell‘istanza dirateizzazione era imputabile esclusivamente alla responsabilità di terzi; in via ancora più subordinata, la non punibilità degliincolpati per avere adempiuto, in piena buona fede, la sostanza degli obblighi di cui all‘art. 8 C.G.S. e al punto 4 dell‘all.to b)al Com. Uff. n. 6/A del 3.5.<strong>2007</strong>; con il quinto motivo si deduce l‘erronea valutazione dell‘entità del fatto ascritto e dellasanzione applicata, chiedendo che l‘inibizione sia ridotta da mesi otto a mesi sei sulla base di quanto deciso dalla stessaCommissione Disciplinare Nazionale in casi analoghi. I primi quattro motivi di ricorso sono palesemente infondati. Quanto alprimo motivo, non sussiste alcuna violazione del principio del contraddittorio e del diritto di difesa degli incolpati, in quantonell‘atto di deferimento i fatti contestati sono descritti analiticamente e con ricchezza di particolari; in secondo luogo, larichiesta di rinvio dell‘udienza di discussione, che oltretutto è stato concesso, era stata motivata dai ricorrenti per generici―impegni familiari‖ del difensore; la richiesta di differimento del termine per la presentazione di memorie difensive, che non èstato invece concesso, era priva di qualunque motivazione, né i deferiti hanno addotto una qualche impossibilità a presentarememorie difensive. Gli ―impegni familiari‖ del difensore potevano essere di impedimento a partecipare all‘udienza del15.9.<strong>2007</strong>, non certo a predisporre adeguate difese. L‘indicazione precisa dei fatti contestati toglie ogni rilievo anche alsecondo motivo di ricorso, non sussistendo alcuna nullità dell‘atto di deferimento stante l‘enunciazione in forma chiara eprecisa dei fatti stessi. Il terzo e il quarto motivo possono essere esaminati congiuntamente. È pacifico in atti che entro iltermine perentorio del 30.6.<strong>2007</strong> non sia stata depositata la prescritta documentazione comprovante l‘adempimento degliobblighi contributivi e/o di comunicazione. A nulla vale richiamarsi al difetto dell‘elemento psicologico in capo agli incolpanti209


ovvero alla buona fede di questi ultimi o al fatto di terzi per il mancato deposito della documentazione necessaria.L‘inosservanza del termine perentorio previsto dal C.G.S. comporta automaticamente la responsabilità dei deferiti, compreso ilPresidente della Società, il quale, proprio per il ruolo istituzionale ricoperto, aveva l‘obbligo di farsi carico del rispetto dellenorme del C.G.S. Appare, invece, accoglibile parzialmente il quinto motivo di ricorso del Presidente della A.S. Melfi S.r.l.Infatti, in casi analoghi decisi dalla Commissione Disciplinare Nazionale al Presidente della Società inadempiente sono statiinflitti sei mesi, anziché otto, di inibizione. Per ragioni di giustizia distributiva è da ritenersi giustificata la richiesta diriduzione del periodo di inibizione inflitta al ricorrente Maglione Giuseppe, Presidente della A.S. Melfi S.r.l., da otto a sei mesicon corrispondente modifica su questo punto della decisione della Commissione Disciplinare Nazionale, pubblicata nel Com.Uff. n. 8/CDN del 28.9.<strong>2007</strong>, ferma restando su ogni altro punto la decisione impugnata, con conferma, quindi, della sanzionedella penalizzazione di punti 1 in classifica inflitta alla A.S. Melfi S.r.l. da scontarsi nella corrente stagione <strong>sportiva</strong>. Per ilparziale accoglimento del ricorso del Presidente della A.S. Melfi S.r.l. si dispone la restituzione della tassa ricorso. Perconverso, il rigetto del ricorso della A.S. Melfi S.r.l. comporta l‘incameramento della tassa ricorso. Per questi motivi la C.G.F.riuniti i reclami nn. 3) e 4): - accoglie in parte l‘appello presentato dal sig. Maglione Giuseppe e per l‘effetto riduce la sanzionedell‘inibizione inflitta a mesi 6. Dispone restituirsi la tassa reclamo; - respinge l‘appello presentato dalla società A.S. MelfiS.r.l. di Melfi (Potenza) e dispone l‘incameramento della tassa reclamo.TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COMUNICATO UFFICIALE N. 199/CGF DEL 04 GIUGNO <strong>2008</strong> INRIFERIMENTO ALLE MOTIVAZIONI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 55/CGF – RIUNIONEDEL 07 DICEMBRE 200071) RICORSO CON PROCEDIMENTO D‘URGENZA DEL PICENUM C.F. AVVERSO LA SANZIONE DELLASQUALIFICA INFLITTA PER 2 GARE EFFETTIVE ALLA CALCIATRICE IANNOTTA ANGELA SEGUITO GARAPICENUM C.F./GORDIGE C.R. DEL 2.12.<strong>2007</strong>(Delibera del Giudice Sportivo presso Divisione Calcio Femminile – Com. Uff. n. 43 del 05.12.<strong>2007</strong>)La Società Picenum Calcio Femminile ha ritualmente impugnato la delibera del Giudice Sortivo di cui al Com. Uff. n. 43 del5.12.<strong>2007</strong> nella parte in cui, in relazione alla gara Picenum C.F./Gordige C.R., ha sanzionato la giocatrice Angela Iannotta conla squalifica per due giornate di gara ―per aver rivolto all‘arbitro frase ingiuriosa‖. Il ricorso è fondato e va accolto. Risultainvero dal rapporto arbitrale che la Angela Iannotta si è limitata a chiedere spiegazioni in relazione alla sua espulsione conespressioni che non contengono alcuna offesa all‘onore ed al decoro del direttore di gara al quale, anzi, si è rivolta dandoeducatamente e correttamente del lei. L‘avanzata richiesta di spiegazioni, ancorchè animata come riferisce il rapporto senzaperaltro precisare in cosa consistesse tale animosità, non giustifica il provvedimento sanzionatorio che è stato adottatounicamente, come sopra osservato, per aver ritenuto come rivolta all‘arbitro un‘ingiuria viceversa mai pronunciata. Per questimotivi la C.G.F. accoglie il reclamo con procedimento d‘urgenza come sopra proposto dal Picenum C.F. di Castel di Lama(Ascoli Piceno) e, per l‘effetto annulla l‘impugnata delibera. Dispone restituirsi la tassa reclamo.TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COMUNICATO UFFICIALE N. 200/CGF DEL 04 GIUGNO <strong>2008</strong> INRIFERIMENTO ALLE MOTIVAZIONI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 59/CGF – RIUNIONEDEL 14 DICEMBRE <strong>2007</strong>1) RICORSO DEL BOLOGNA F.C. 1909 AVVERSO LA SANZIONE DELL‘AMMENDA DI € 15.000,00 INFLITTAALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA BOLOGNA/CHIEVO VERONA DEL 10.11.<strong>2007</strong>(Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 112 del 13.11.<strong>2007</strong>)All‘esito dell‘esame degli atti relativi all‘incontro Bologna – Chievo Verona, disputato in data 10.11.<strong>2007</strong> e valevole per ilCampionato di Serie ―A‖, il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti, con provvedimento pubblicato sulCom.. Uff. n. 112 del 13.11.<strong>2007</strong>, sanzionava la società Bologna F.C. 1909 con l‘ammenda di € 15.000,00, ―per avere i suoisostenitori, nel corso del primo tempo, intonato reiteratamente cori costituenti espressione di discriminazione razziale neiconfronti di un calciatore avversario‖. Avverso tale decisione ha proposto rituale e tempestiva impugnazione la societàBologna F.C. 1909, la quale, in sintesi, sostiene che i cori oggetto del provvedimento impugnato non costituivano espressionedi discriminazione razziale, ma di contestazione nei confronti del calciatore Luciano De Oliveira, già tesserato dellareclamante. Alla riunione di questa Corte di Giustizia Federale, tenutasi in data 14.12.<strong>2007</strong>, è presente il rappresentante dellaSocietà che si riporta alle difese ed alle conclusioni contenute nel proprio reclamo. La Corte, esaminati gli atti, rileva (i) che ildenunciato comportamento dei sostenitori della società Bologna F.C. 1909 si è protratto per l‘intero primo tempo della gara e(ii) che i cori indirizzati verso il calciatore Luciano De Oliveira, così come descritti, seppur potrebbero aver costituitoespressione di contestazione, dovuta a vicende relative alla pregressa militanza dell‘atleta nelle fila della squadra felsinea,erano connotati, senza alcun dubbio, anche da profili di discriminazione razziale Risultano, pertanto, non accoglibili ledoglianze dedotte dalla Società in ordine alla decisione impugnata. Per questi motivi la C.G.F. respinge il reclamo come sopraproposto dal Bologna F.C. 1909 di Bologna e dispone l‘incameramento della tassa reclamo.2) RICORSO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO IL PROSCIOGLIMENTO DEL SIG. DORONZO PIETRO,SEGRETARIO DELL‘A.S. BARI S.P.A., A SEGUITO DI PROPRIO DEFERIMENTO PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1E 8, COMMA 2 C.G.S. ANCHE IN RELAZIONE ALL‘ART. 39 N.O.I.F.(Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 14/CDN del 9.11.<strong>2007</strong>)210


Ricorre il Procuratore federale avverso la decisione della Commissione Disciplinare Nazionaledi cui al Com. Uff. n. 14/CDNdel 9.11.<strong>2007</strong> con cui la ricordata Commissione ha prosciolto da ogni addebito il Doronzo. Occorre rilevare che se, da uncanto, non risulta accertata in maniera incontrovertibile la presenza del Doronzo al momento della sottoscrizione del contrattodi cui è questione, è pur vero che il medesimo Doronzo fosse presente al box del Casale Calcio ed avesse, per sua esplicitaammissione, contezza dell‘assenza del calciatore Fusaro. Così come non vi è dubbio che la posizione del Doronzo, segretariodell‘A.S. Bari, sia diversa da quella del Pari, direttore sportivo e legale rappresentante dell‘A.S. Bari (sanzionato quest‘ultimodalla C.D.N. con un mese di inibizione con la medesima decisione del 9.11.<strong>2007</strong> sul punto però non oggetto di ricorso), inquanto quest‘ultimo ha egli stesso sottoscritto nella sua qualità il contratto. Ritiene pertanto la Corte che possa, nel caso dispecie, ritenersi sussistente la violazione da parte del Doronzo dell‘art. 1 del C.G.S. laddove questo prescrive che l‘attività deisoggetti che svolgono attività comunque rilevante per l‘ordinamento federale debbono essere conformate ai principi di lealtà,correttezza e probità. In particolare, non può non imputarsi al Doronzo un difetto di vigilanza che proprio la qualità disegretario dell‘A.S. Bari gli avrebbe imposto di esercitare con riguardo ai fatti contestati. Appare congruo al riguardo, inaccoglimento del ricorso del Procuratore Federale, irrogare al Doronzo la sanzione dell‘ammonizione, di cui al comma 1, lett.a), dell‘art. 19 del C.G.S. Per questi motivi la C.G.F. in parziale accoglimento del reclamo come sopra proposto dalProcuratore Federale, infligge al signor Doronzo la sanzione dell‘ammonizione.3) RICORSO DEL GENOA CRICKET AND F.C. S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELL‘AMMENDA DI € 15.000,00INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA GENOA/ROMA DEL 24.11.<strong>2007</strong>(Delibera del Giudice Sportivo Nazionale presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 121 del 27.11.<strong>2007</strong>)Con decisione pubblicata mediante il Com. Uff. n. 121 del 27.11.<strong>2007</strong>, il Giudice Sportivo Nazionale presso la Lega NazionaleProfessionisti ha inflitto al Genoa Cricket and F.C, la sanzione di € 15.000,00 ―per avere suoi sostenitori assiepati nella curvanord oltraggiato la memoria di un militare italiano caduto nell‟adempimento del dovere, turbando con fischi il minuto diraccoglimento; sanzione attenuata ex art. 13 lett .d) ed e) C.G.S. per l‟immediata e corale dissociazione manifestata dagli altrispettatori e per l‟attività di prevenzione e vigilanza attuata dalla società‖. Avverso la decisione del giudice di prime cure, hainterposto reclamo la società, all‘uopo deducendo, a fronte del riconoscimento dei deprecabili fischi e cori provenienti dallagradinata nord, l‘assoluta prevalenza della causa di non punibilità di cui alla lettera d) dell‘art. 13 nella fattispecie in trattazionedata dalla tifoseria ―sana‖ che sia durante il minuto di raccoglimento che dopo ha dato ampia prova di voler ―isolare‖ icontestatori, con una chiara dissociazione. La società, inoltre, ha sottolineato, nel reclamo, la propensione ―sociale‖ mostratadalla tifoseria, negli ultimi anni, mediante attività di volontariato che testimonierebbe un sano spirito sportivo nellamaggioranza dei propri tifosi, ben distinta da quella che viene definita ―sedicente‖ tifoseria genoana. La reclamante sottolinea,altresì, che i fischi e i cori ingiuriosi non sono stati rilevati dall‘arbitro, ma solo dal collaboratore della Procura federale. Siconclude per l‘annullamento della sanzione ovvero per la riduzione, con un importante e significativa precisazione e cioè chein caso di revoca o di riduzione della sanzione, l‘importo della sanzione intera nel primo caso ovvero della riduzione nelsecondo, sarebbe stato devoluto alla famiglia del Mar. Palladini. Il reclamo è parzialmente fondato e, per l‘effetto, vaparzialmente accolto per le seguenti considerazioni in Vale, anzitutto, premettere che alcun dubbio residua sull‘esatta dinamicadei fatti in contestazione, esattamente ricostruiti nel rapporto del collaboratore della Procura federale, assistito, com‘è noto, dafede privilegiata. Ed, invero, mette conto evidenziare, coerentemente con le univoche risultanze del suddetto rapporto, chel‘atteggiamento oltraggioso assunto da parte del pubblico genoano sia stato addirittura reiterato, generando in modoassolutamente evidente l‘ipotesi prevista dall‘art. 12 , comma 3 C.G.S., secondo cui ―le società sono…responsabili per cori,grida, e ogni altra manifestazione comunque oscena , oltraggiosa , minacciosa o incitante alla violenza‖. Dal rapporto sievince che durante il minuto di raccoglimento vi sono stati fischi mentre, una volta terminato il minuto, si sono levatiaddirittura cori oltraggiosi contro i Carabinieri. Tale atteggiamento assolutamente deprecabile va, sia umanamente che<strong>sportiva</strong>mente, condannato e merita assolutamente di essere sanzionato. Appare inconferente il tentativo, nel reclamo, digiustificare tali atteggiamenti nel risentimento generale contro le Forze dell‘Ordine maturato a seguito della morte del tifosolaziale Gabriele Sandri, avvenuta l‘11.11.<strong>2007</strong>, in quanto episodio di tutt‘altra natura. Detto ciò, occorre, però, esaminareanche la presenza di situazioni scriminanti o attenuanti. La prima è ben identificata dall‘art. 13, II comma, C.G.S., secondo cui―la responsabilità della società per i comportamenti tenuti dai propri sostenitori in violazione degli artt. 11 e 12 è attenuata sela società prova la sussistenza di alcune delle circostanze elencate nel precedente comma 1‖. Ebbene il riferimento al comma1 va alla lettera d) che parla di ―altri sostenitori che hanno chiaramente manifestato nel corso della gara stessa con condotteespressive di correttezza <strong>sportiva</strong>, la propria dissociazione da tali comportamenti‖. Nella fattispecie che ci occupa taledissociazione è stata dimostrata, in quanto lo stesso rapporto della Procura federale riporta che durante il minuto diraccoglimento i fischi sono stati ―immediatamente coperti da fragorosi applausi provenienti da tutti gli altri settori dellostadio‖. Così come i cori ingiuriosi all‘indirizzo dei Carabinieri avvenuti dopo il minuto di silenzio, anch‘essi sono stati―immediatamente coperti da fischi (di disapprovazione) provenienti da tutti gli altri settori dello stadio‖. Appare, quindi,dimostrata l‘esistenza dell‘attenuante di cui all‘art. 13 comma II combinata con il comma I lett. d). Tale attenuante, comeriformulata dall‘art. 13, era, nella precedente versione del C.G.S. prevista come esimente dall‘art. 10 comma II, in quanto lì sidiceva che ―La responsabilità è esclusa se altri sostenitori hanno annullato nell‟immediatezza, con condotte che sianoespressione di correttezza <strong>sportiva</strong>, l‟offensività dei cori e delle altre manifestazioni‖. Tale circostanza è stata ―declassata‖ adattenuante, in quanto oggi, con il nuovo testo del codice, per dare vita ad un‘esimene occorre il concorso di più circostanze enon basta più solo l‘atteggiamento del pubblico. La vecchia formulazione resta, però, come dato indicativo di una circostanzaparticolarmente importante, in quanto denota una dissociazione dell‘intero pubblico da quello che di fatto resta una sparutaminoranza. Nella fattispecie sembrerebbe essersi prodotto, per larga parte, quell‘ ‖effetto di annullamento”del comportamento211


oltraggioso (cfr. decisone n. 17 C. discipl. in Com. Uff. n. 143 del 21.3.2003). Altra circostanza, degna di rilievo è quella,manifestata nel corpo del reclamo, secondo cui vi sarebbe la disponibilità della società a devolvere l‘importo dell‘interasanzione, in caso di revoca, ovvero della riduzione, in caso di riduzione per l‘appunto a favore della famiglia del Mar.Palladini. Pertanto, anche alla luce del fatto che il Giudice di prime cure aveva già considerato la ricorrenza delle attenuanti dicui alla lettera d) ed e), si può considerare, in questa sede e in virtù delle considerazioni sopra esposte, solo l‘attenuante di cuialla lettera d), riducendo la sanzione, conformemente a quanto previsto dall‘art. 12 comma 6, seconda parte, al minimo edittale,e cioè da € 15.000 ad € 10.000 . Conclusivamente, ribadite le svolte considerazioni, e quindi visto l‘immediato verificarsidell‘attenuante di cui all‘art. 13, comma 1 lett. d), nonché tenuto conto dell‘impegno formale assunto dalla società acorrispondere l‘importo della eventuale riduzione della sanzione ai familiari del Mar. Palladini, tragicamente mancato mentreprestava servizio nella missione in Afghanistan, il ricorso va parzialmente accolto. Per questi motivi la C.G.F. visto il reclamocome sopra proposto dal Genoa Cricket and F.C. S.p.A. di Genova e, l‘immediato verificarsi delle condizioni di cui all‘art. 13comma 1 let. D) C.G.S.; - tenuto conto, inoltre, che la società si è impegnata formalmente a corrispondere l‘ammontare dellasanzione ridotta alla famiglia del Maresciallo Palladini, tragicamente mancato mentre prestava servizio nella missione inAfghanistan, riduce la sanzione al minimo edittale di € 10.000,00 ex art. 13 comma 6 C.G.S.. Dispone restituirsi la tassareclamo.4) RICORSO DELL‘ UDINESE CALCIO S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATEEFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALCIATORE DOSSENA ANDREA SEGUITO GARA ROMA/UDINESE DEL2.12.<strong>2007</strong>(Delibera del Giudice Sportivo Nazionale presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 130 del 3.12.<strong>2007</strong>)L‘ Udinese Calcio S.p.A. ha proposto reclamo alla Corte di Giustizia Federale avverso la decisione del Giudice Sportivopubblicata sul Com. Uff. n. 130 del 3.12.<strong>2007</strong>, con la quale veniva comminata la sanzione della squalifica per due giornateeffettive di gara al calciatore Dossena Andrea a seguito della gara Roma - Udinese del 2.12.<strong>2007</strong>, per aver proferito, a giocofermo, in occasione dell‘espulsione di un suo compagno di squadra, la seguente frase: ―…sei proprio ridicolo‖ nei confrontidell‘arbitro.Questa Corte di Giustizia Federale, alla luce dei fatti avvenuti ed esaminati:• considerate le peculiarità del caso specifico, ed in particolare la circostanza che il calciatore Dossena Andrea non risulta averavuto un atteggiamento, nel suo complesso (anche dopo che la sanzione è stata inflitta), particolarmente aggressivo neiconfronti dell‘arbitro, pur avendo proferito una frase comunque irriguardosa;• tenuto conto del contesto oggettivo dei fatti, avvenuti in un‘atmosfera carica di particolare tensione;• considerati anche i precedenti di condotta del calciatore, per i suddetti motivi, visto anche l‘art. 19 comma 4 C.G.S. e lespecificità del caso in argomento, accoglie parzialmente il ricorso, e per l‘effetto commuta la seconda giornata di squalificanell‘ammenda di € 10.000,00 (diecimila). Per questi motivi la C.G.F. in parziale accoglimento del reclamo come sopraproposto dall‘Udinese Calcio S.p.A. di Udine, infligge al calciatore Dossena la sanzione della squalifica per una giornataunitamente all‘ammenda di € 10.000,00. Dispone restituirsi la tassa reclamo.5) RICORSO DELL‘ A.S. LIVORNO CALCIO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELL‘AMMENDA DI EURO 15.000,00INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA LIVORNO / SAMPDORIA DEL 25.11.<strong>2007</strong>(Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 121 del 27.11.<strong>2007</strong>)Con decisione pubblicata mediante il Com. Uff. n. 121 del 27.11.<strong>2007</strong>, il Giudice Sportivo Nazionale presso la Lega NazionaleProfessionisti ha inflitto all‘A.S. Livorno Calcio, la sanzione di € 15.000,00 ―per avere suoi sostenitori assiepati nella curvanord oltraggiato la memoria di un militare italiano caduto nell‟adempimento del dovere, turbando con fischi il minuto diraccoglimento ;sanzione attenuata ex art. 13 lett .d) ed e) C.G.S. per l‟immediata e corale dissociazione manifestata dagli altrispettatori e per l‟attività di prevenzione e vigilanza attuata dalla società‖. Avverso la decisione del giudice di prime cure, hainterposto reclamo la società, all‘uopo deducendo, a fronte dei deprecabili fischi e cori provenienti dalla gradinata nord,l‘assoluta prevalenza della causa di non punibilità nella fattispecie in trattazione data dalla tifoseria ―sana‖ che durante ilminuto di raccoglimento ha dato ampia prova di voler ―coprire‖ i contestatori con applausi. Poco plausibile appare, invero, laspiegazione data a tali atteggiamenti e cioè che gi stessi sarebbero stata originati da una ―dissociazione ideologica‖ dei tifosidalla missione in Afghanistan. Ebbene ciò appare nel contempo fuorviante ed eccessivo per il contesto in cui si sono svolti ifatti. Si conclude per l‘annullamento della sanzione ovvero per la riduzione, in considerazione delle circostanze di cu allelettere a), b) e c) non ritenute sussistenti dal giudice di prime cure. Il reclamo è infondato e, per l‘effetto, va rigettato per leseguenti considerazioni. Vale, anzitutto, premettere che alcun dubbio residua sull‘esatta dinamica dei fatti in contestazione,esattamente ricostruiti nel rapporto dell‘arbitro e del collaboratore della Procura Federale, assistiti, com‘è noto, da fedeprivilegiata. Ed, invero, mette conto evidenziare, coerentemente con le univoche risultanze dei suddetti rapporti, chel‘atteggiamento oltraggioso assunto da parte del pubblico livornese sia stato addirittura reiterato, generando in modoassolutamente evidente l‘ipotesi prevista dall‘art. 12 , comma 3, C.G.S. secondo cui ―le società sono…responsabili per cori,grida, e ogni altra manifestazione comunque oscena , oltraggiosa , minacciosa o incitante alla violenza‖. Nella fattispecie, dalrapporto dell‘arbitro si evince che durante il minuto di raccoglimento vi sono stati cori particolarmente oltraggiosi all‘indirizzodei Carabinieri mentre, dal rapporto della Procura si evince che già prima dell‘inizio del minuto(―a seguito della decisione diun minuto di raccoglimento…‖) parte della tifoseria aveva già iniziato a fischiare. Tale atteggiamento assolutamentedeprecabile va, sia umanamente che <strong>sportiva</strong>mente, condannato e merita assolutamente di essere sanzionato. Detto ciò,occorre, però, esaminare anche la presenza della situazione scriminante di cui all‘art. 13, II comma, G.G.S., secondo cui ―la212


esponsabilità della società per i comportamenti tenuti dai propri sostenitori in violazione degli artt. 11 e 12 è attenuata se lasocietà prova la sussistenza di alcune delle circostanze elencate nel precedente comma 1‖. Ebbene il riferimento al comma 1va alla lettera d) che parla di ―altri sostenitori che hanno chiaramente manifestato nel corso della gara stessa con condotteespressive di correttezza <strong>sportiva</strong>, la propria dissociazione da tali comportamenti‖. Nella fattispecie che ci occupa taledissociazione vi è stata, ma dal tenore dei due rapporti non è apparsa particolarmente marcata. Secondo il rapporto dellaProcura i fischi suscitavano la protesta del pubblico livornese, che, per quanto apprezzabile, appare un elemento sul quale si ègià pronunciato il giudice di prime cure nel quantificare l‘ammontare dell‘ammenda. Così come i cori ingiuriosi all‘indirizzodei Carabinieri avvenuti durante il minuto di silenzio, anch‘essi sono stati coperti da applausi(come testimoniato dall‘arbitro).Appare, quindi, dimostrata l‘esistenza dell‘attenuante di cui all‘art. 13 comma II combinata con il comma I lett. d), ma nonrisulta essersi prodotto, nella fattispecie in questione, quell‘ ‖effetto di annullamento”del comportamento oltraggioso cheevidenzia in modo assoluto la più piena dissociazione dell‘intero pubblico (cfr. decisone n. 17 C. discipl. in Com. Uff. n. 143del 21.3.2003). L‘attenuante come riformulata dall‘art. 13 era, nella precedente versione del C.G.S prevista come esimentedall‘art. 10 comma II, in quanto lì si diceva che ―La responsabilità è esclusa se altri sostenitori hanno annullatonell‟immediatezza, con condotte che siano espressione di correttezza <strong>sportiva</strong>, l‟offensività dei cori e delle altremanifestazioni‖. Tale circostanza è stata ―declassata‖ ad attenuante, in quanto oggi, con il nuovo testo del codice, per dare vitaad un‘esimente occorre il concorso di più circostanze e non basta più solo l‘atteggiamento del pubblico. Né d‘altronde si puòcondividere l‘impostazione data dal reclamante secondo cui vi sarebbe stato il concorso anche della circostanze di cui allelettere a), b) e c), in quanto nel caso di specie tali attenuanti non possono essere riconosciute, non foss‘altro perché la loropresenza avrebbe reso assai difficile il verificarsi dei fatti oggetto dell‘odierno reclamo. Pertanto, alla luce di quanto detto,occorre confermare la sanzione, ritenendo già considerata dal giudice di prime cure l‘esistenza delle attenuanti.Conclusivamente, ribadite le svolte considerazioni, il ricorso va rigettato. Per questi motivi la C.G.F. respinge il reclamo comesopra proposto dall‘A.S. Livorno Calcio S.r.l. di Livorno e dispone l‘incameramento della tassa reclamo.ORDINANZA INTERLOCUTORIA6) RICORSO DELLA F.C. INTERNAZIONALE MILANO AVVERSO LA SANZIONE DELL‘AMMENDA DI € 15.000,00INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA JUVENTUS/INTERNAZIONALE DEL 4.11.<strong>2007</strong>(Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 105 del 06.11.<strong>2007</strong>)La C.G.F., sentite le argomentazioni di parte ricorrente in relazione alle motivazioni che hanno provocato il ritardato iniziodella gara, ritiene necessaria l‘acquisizione di ulteriore documentazione e segnatamente: - del fascicolo di gara completo (iviovviamente compreso il referto integrale degli ufficiali di gara); - della relazione dei rappresentanti della Procura Federalepresenti in occasione della gara. Si ritiene, altresì, opportuno richiedere un supplemento di referto dell‘arbitro in ordine allacircostanza secondo cui i rappresentanti della F.C. Internazionale, alla presenza dei dirigenti della società Juventus e deirappresentanti della Procura Federale, gli avrebbero fatto presente il motivo del ritardato arrivo della squadra allo stadio.TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COMUNICATO UFFICIALE N. 201/CGF DEL 04 GIUGNO <strong>2008</strong> INRIFERIMENTO ALLE MOTIVAZIONI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 60/CGF – RIUNIONEDEL 14 DICEMBRE <strong>2007</strong>1) RICORSO DELL‘A.S.D. CALCIO A 5 IMOLA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CADONEGHEFUTSAL/CALCIO A CINQUE IMOLA DEL 20.10.<strong>2007</strong>(Delibera del Giudice Sportivo Nazionale presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. 192 del 14.11.<strong>2007</strong>)L‘A.S.D. Calcio a Cinque Imola, nel pieno rispetto delle vigenti disposizioni processuali, ha impugnato il provvedimento delGiudice Sportivo di cui al Com. Uff. 192 del 14.11.<strong>2007</strong> con il quale, in relazione alla gara Cadoneghe Futsal/Calcio a CinqueImola del 20.10.<strong>2007</strong>, veniva respinto il ricorso proposto dall‘odierna appellante onde conseguire, a carico della Cadoneghe, lapunizione <strong>sportiva</strong> della perdita della gara e, di conseguenza, veniva omologato il risultato di 4-4 conseguito dalle squadre sulcampo. A motivo dell‘impugnazione, tanto in primo quanto in secondo grado, la ricorrente ha dedotto l‘irregolare – a suo dire -tesseramento di tre calciatori della squadra avversaria: gli atleti Eduardo Rech De Moura, Alvarindo Pereira De Souza e PabloE. Belsito. Il proposto gravame non ha pregio. Ha correttamente rilevato il primo giudice, con motivazione condivisa e fattapropria da questa Corte, che ―assume efficacia decisoria per la valutazione delle argomentazioni della ricorrente‖ il risultatodelle indagini compiute presso il competente Ufficio Tesseramenti della F.I.G.C. Tale indagine certifica che i tre calciatoriavversari, ritenuti dalla Società imolese in posizione irregolare, erano stati viceversa tesserati per la Cadoneghe Futsal in treepoche diverse, ma tutte precedenti la disputa dell‘incontro per cui è procedimento, con conseguente legittimità della loropartecipazione allo stesso. Osserva ulteriormente la Corte, confermando sul punto l‘orientamento già espresso (procedura n.108/07, Bisceglie-Augusta di cui al Com. Uff. n. 36 del 7.11.<strong>2007</strong>), che in sede di ricorso avverso il risultato di gara per(presunta) posizione irregolare di calciatori che vi hanno partecipato, non è consentito pronunciare ignorando – o comunquederogando - dalle risultanze comunicate in proposito dall‘Ufficio preposto; ogni competenza al riguardo spetta in via esclusivaed in primo grado alla Commissione Tesseramento, mentre la stessa Corte potrà delibare, in eventuale seconda istanza, iprovvedimenti adottati dalla detta Commissione ove tempestivamente e ritualmente gravati. Pare opportuno soggiungere che lapronuncia di revoca di un tesseramento non sembra poter influenzare gare giocate in precedenza dal calciatore che, al momentodi disputare quegli incontri, risultava tesserato per la F.I.G.C. Per questi motivi la C.G.F. respinge il reclamo come sopraproposto dall‘A.S.D. Calcio a 5 Imola di Imola e dispone l‘incameramento della tassa reclamo.213


2) RICORSO DELL‘U.S. CARIANESE CALCIO AVVERSO DECISIONI MERITO GARE CARIANESECALCIO/CLARENTIA TRENTO DEL 18.11.<strong>2007</strong> E ALTRE(Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio Femminile, Com. Uff. n. 40 del 21.11.<strong>2007</strong>)La Carianese Calcio Femminile ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo del 21.11.<strong>2007</strong> con la quale, in relazione allagara del 18.11.<strong>2007</strong> contro la Clarentia Trento, era stata inflitta la sanzione della perdita della gara con il risultato di 0-3 e laulteriore punizione <strong>sportiva</strong> della perdita delle gare di Campionato e di Coppa Italia fino ad allora sostenute. Il GiudiceSportivo aveva deciso di infliggere la punizione in conseguenza dell‘accertamento dell‘utilizzazione da parte della Carianese diuna calciatrice (l‘atleta Beatrice de Stefano) non tesserata e quindi priva del titolo di partecipazione al campionato. A sostegnodell‘impugnazione la Carianese deduceva una serie di motivi che possono così riassumersi: a) l‘illegittimità della punizionedella perdita di tutte le precedenti gare in quanto il potere decisionale del giudice doveva considerarsi circoscritto solo alla garacontestata; b) la buona fede della società che verosimilmente era incorsa in errore nell‘applicare le recenti norme cherichiedono, dopo lo svincolo dell‘atleta, anche il nuovo tesseramento; c) l‘inesistenza di ostacoli o preclusioni di sorta alregolare tesseramento dell‘atleta in questione. Chiedeva pertanto l‘annullamento della sanzione o, subordinatamente, una suaattenuazione. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. L‘art. 33, comma 5, C.G.S. impone che i reclami siano sottoscrittidalle parti o dai loro procuratori e prevede poi (al comma nono) che le eventuali irregolarità formali siano sanabili fino almomento del trattenimento in decisione del reclamo o del ricorso. Nella specie, il ricorso inoltrato dalla Carianese risulta deltutto privo di sottoscrizione e tale irregolarità non risulta sanata anteriormente al trattenimento in decisione. Per questi motivila C.G.F. dichiara inammissibile il reclamo come sopra proposto dall‘U.S. Carianese Calcio di San Pietro in Cariano (Verona),ai sensi dell‘art. 33.5 C.G.S., per omessa sottoscrizione. Dispone l‘incameramento della tassa reclamo.3) RICORSO DELL‘A.S.D. AUGUSTA F.C. AVVERSO DECISIONI SEGUITO GARA AUGUSTA/SISAS PERUGIA DEL3.11.<strong>2007</strong>(Delibera del Giudice Sportivo Nazionale presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 208 del 27.11.<strong>2007</strong>)Con reclamo del 10.12.<strong>2007</strong> l‘ A.S.D. Augusta F.C. impugnava davanti a questa Corte la decisione del Giudice Sportivo pressola Divisione Calcio a Cinque del precedente 27.11.<strong>2007</strong> con cui, in relazione alla gara disputata da codesta società contro lasocietà Sisas Perugia Calcio a Cinque era stata inflitta una ammenda di € 1.000,00 alla reclamante, nonché l‘inibizione a caricodel dirigente Giovanni Santarello fino al 31.12.<strong>2007</strong>. La reclamante eccepiva la erroneità della refertazione arbitrale inriferimento ai fatti dai quali aveva tratto origine la sanzione, sottolineando che nessuno dei propri dirigenti era incorso nelleviolazioni ascrittegli. Ciò premesso la Corte di Giustizia Federale rileva che dagli atti ufficiali di gara emerge in modoinconfutabile e preciso la natura e le modalità di svolgimento degli incidenti che avevano dato luogo all‘applicazionedell‘articolata sanzione. In particolare emerge il comportamento del Presidente della Società che ripetutamente si era introdottonel campo di giuoco ingiuriando l‘arbitro, nonché il fatto di un sostenitore della società che aveva rivolto uno sputo al secondoarbitro. Attesa la gravità e la reiterazione delle condotte, appare perfettamente congrua e proporzionata la sanzione irrogata dalprimo giudice, il cui provvedimento, va pertanto interamente confermato. Per questi motivi la C.G.F. respinge il reclamo comesopra proposto dall‘A.S.D. Augusta F.C. di Augusta (Siracusa). Dispone l‘incameramento della tassa reclamo.4) RICORSO DELL‘A.S. CAMILLA CALES AVVERSO LE SANZIONI: INIBIZIONE FINO AL 19.12.<strong>2007</strong> AL SIG.CIPRO NICOLA E SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA AL CALCIATORE LIETO GERARDO,INFLITTE SEGUITO GARA CATANZARO/CAMILLA CALES DEL 17.11.<strong>2007</strong>(Delibera del Giudice Sportivo Nazionale presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 209 del 27.11.<strong>2007</strong>)La A.S. Camilla Cales ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo con la quale, in relazione alla gara contro il CatanzaroCalcio a 5 disputatasi in data 17.11.<strong>2007</strong>, era stata inflitta la sanzione della squalifica per tre giornate al calciatore LietoGerardo e della inibizione fino al 19.12.<strong>2007</strong> al dirigente Cipro Nicola in conseguenza del comportamento ingiurioso,offensivo e privo di rispetto per le decisioni arbitrali tenuto da entrambi. A sostegno dell‘impugnazione la Camilla Calessostiene, da una parte, che il dirigente non avrebbe pronunziato frasi ingiuriose e, dall‘altra, che il giocatore, punito per un falloche non avrebbe commesso, non avrebbe offeso l‘arbitro. Concludeva richiedendo una drastica riduzione delle squalifiche. Ilricorso è infondato. Non vi sono elementi per distaccarsi dalle puntuali e specifiche risultanze del referto arbitrale chechiarisce, in ogni parte, la dinamica dei comportamenti gravemente scorretti, riporta le ingiurie profferite egli elementi divalutazione offerti al Giudice Sportivo la cui decisione, pertanto, non può che essere confermata. Per questi motivi la C.G.F.respinge il reclamo come sopra proposto dall‘A.S. Camilla Cales di Calvi Risorta (Bologna). Dispone l‘incameramento dellatassa reclamo.5) RICORSO DELL‘A.C. MONTALE 2000 A.S.D. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATEDI GARA INFLITTA ALLA CALCIATRICE TEGGI JESSICA, SEGUITO GARA VIRTUS FOSSANI/MONTALE 2000DEL 25.11.<strong>2007</strong>(Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio Femminile – Com. Uff. n. 41 del 28.11.<strong>2007</strong>)Con reclamo pervenuto il 6.12.<strong>2007</strong> la società A.C. Montale 2000 A.S.D. impugnava davanti a questa C.G.F. il provvedimentocon cui il Giudice Sportivo aveva il precedente 28.11.<strong>2007</strong> inflitto la squalifica per 3 gare alla propria calciatrice Jessica Teggiin relazione a fatti commessi nel corso della gara esterna con la Virtus Fossano. La reclamante adduceva a sostegnodell‘impugnazione l‘eccessività della sanzione a fronte di un comportamento non violento ma denotante semplice nervosismo.Il reclamo è in parte fondato e nei limiti di cui si sta per dire va accolto. Ed invero dal rapporto dell‘arbitro emerge che la214


condotta della calciatrice Teggi non può essere qualificato in termini di comportamento violento quanto ispirato semplicementead uno spirito di protesta e a nervosismo. Ed invero, emerge che la stessa, frustata per quello che appariva ai suoi occhi comeun tentativo dilatorio da parte di un‘avversaria, che tratteneva per se il pallone, la spingeva al solo scopo di riconquistare ilpallone stesso e non con l‘intento di recarle nocumento fisico. Di ciò si ha chiara percezione, tenuto conto che l‘azione dellacalciatrice squalificata era tesa ad un dispiegamento di energie fisiche in direzione del pallone e non del corpo dell‘avversariola cui caduta era il prodotto di una spinta indirizzata a farle perdere la presa sulla sfera da giuoco piuttosto che all‘inflizione diun male fisico. Per questi motivi la C.G.F. accoglie il reclamo come sopra proposto dall‘A.C. Montale 2000 A.S.D. di MontaleRangone (Modena) e, per l‘effetto, riduce la sanzione della squalifica a 2 giornate effettive di gara. Dispone restituirsi la tassareclamo.TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COMUNICATO UFFICIALE N. 202/CGF DEL 05 GIUGNO <strong>2008</strong>1) RICORSO DELLA U.S. MASSESE CALCIO 1919 S.R.L. AVVERSO LE SANZIONI: DELLA INIBIZIONE PERMESI QUATTRO AL SIG. NICOLA FERRARA; DELLA INIBIZIONE PER MESI TRE AL SIG. LUIGI MONTERISI;DELLA AMMENDA DI € 10.000,00 CON DIFFIDA ALLA U.S. MASSESE CALCIO 1919 S.R.L.INFLITTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE NEI CONFRONTI: DEL SIG. NICOLAFERRARA, AMMINISTRATORE UNICO E LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA U.S. MASSESE CALCIO 1919S.R.L., PER VIOLAZIONE DI CUI ALL‘ART. 8 , COMMA 1, C.G.S., PER AVERE SOTTOSCRITTO LADICHIARAZIONE DEPOSITATA PRESSO LA CO.VI.SO.C. IN DATA 28 GENNAIO <strong>2008</strong>, ATTESTANTECIRCOSTANZE E DATI CONTABILI NON VERIDICI E PER VIOLAZIONE DI CUI ALL‘ART. 85, LETT. B) PAR. VN.O.I.F. PER MANCATO PAGAMENTO DELLE RITENUTE IRPEF RELATIVE AGLI EMOLUMENTI DEL MESE DISETTEMBRE <strong>2007</strong> NEI TERMINI STABILITI DALLA NORMATIVA FEDERALE; DEL SIG. LUIGI MONTERISI,PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE DELLA U.S. MASSESE CALCIO 1919 S.R.L. PER VIOLAZIONE DI CUIALL‘ART. 8, COMMA 1, CGS PER AVER SOTTOSCRITTO LA DICHIARAZIONE DEPOSITATA PRESSO LACO.VI.SO.C. IN DATA 28 GENNAIO <strong>2008</strong> ATTESTANTE CIRCOSTANZE E DATI CONTABILI NON VERIDICI;DELLA U.S. MASSESE CALCIO 1919 S.R.L. A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA E OGGETTIVA, AI SENSIDI QUANTO PREVISTO DAGLI ARTT. 4, COMMA 1 E 2 C.G.S. PER LE CONDOTTE ASCRITTE AL PROPRIOLEGALE RAPPRESENTANTE ED AL PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE.(Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. 53/CDN del 15.5.<strong>2008</strong>)La C.G.F. respinge il reclamo come sopra proposto dalla U.S. Massese Calcio 1919 S.r.L. di Massa. Dispone incamerarsi latassa reclamo.2) RICORSO CALCIO PORTOGRUARO SUMMAGA S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE LEVACOVICH FABIO SEGUITO GARA PORTOGRUAROSUMMAGA/SPAL DEL 25.5.<strong>2008</strong>(Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 210/C del 26.5.<strong>2008</strong>)La C.G.F. accoglie il reclamo come sopra proposto dal Calcio Portogruaro Summaga S.r.l. di Summaga di Portogruaro(Venezia) e, per l‘effetto, riduce ad una giornata effettiva di gara la sanzione inflitta al calciatore Levacovich Fabio. Disponerestituirsi la tassa reclamo3) RICORSO DELLA REAL MARCIANISE CALCIO S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE MUROLO MICHELE SEGUITO GARA PLAY OFF CELANO/REALMARCIANISE DELL‘1.6.<strong>2008</strong>(Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 215/C del 3.6.<strong>2008</strong>)La C.G.F accoglie il reclamo come sopra proposto dalla Real Marcianise Calcio S.p.A. di Marcianise (Caserta) e, per l‘effetto,riduce ad una giornata di gara la sanzione inflitta al calciatore Murolo Michele. Dispone restituirsi la tassa reclamo4) RICORSO PER REVOCAZIONE DEL G.S.D. SACRO CUORE MILAZZO AVVERSO DECISIONI MERITO GARATIGER BROLO/SACRO CUORE MILAZZO DEL 4.5.<strong>2008</strong>(Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Sicilia – Com. Uff. n. 54 del 28.5.<strong>2008</strong>)La C.G.F dichiara inammissibile il ricorso per revocazione come sopra proposto dal G.S.D. Sacro Cuore Milazzo di Milazzo(Messina). Dispone incamerarsi la tassa reclamo.TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COMUNICATO UFFICIALE N. 203/CGF DEL 05 GIUGNO <strong>2008</strong> INRIFERIMENTO ALLE MOTIVAZIONI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 61/CGF – RIUNIONEDEL 18 DICEMBRE <strong>2007</strong>1) DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DEL SIGNOR VIGORELLI CLAUDIO, EX AGENTEDEL CALCIATORE BRUNELLI SIMONE, PER VIOLAZIONE DELL‘ART.1, COMMA 1 C.G.S..Con provvedimento del 18.5.<strong>2007</strong> il Procuratore Federale deferiva il sig. Claudio Vigorelli, all‘epoca dei fatti agente delcalciatore Simone Brunelli, per violazione dei doveri di cui all‘art. 1 comma 1 C.G.S. in relazione agli art. 17 e 18 commi 1 e 3del Regolamento Agenti dei Calciatori, poiché a seguito della richiesta di accertamenti avanzata dal calciatore Simone Brunelli215


in merito alla supposta falsità delle sottoscrizioni del menzionato Brunelli apposte sui contratti di prestazione <strong>sportiva</strong> per lasocietà A.C. Milan prima, per la società F.C. Internazionale dopo, per la variazione di tesseramento per tale ultima società edinfine, sul rinnovo dell‘accordo di partecipazione tra le predette società,relativo al calciatore in questione, erano emersi, dagliatti relativi alla istruzione svolta dall‘Ufficio Indagini,profili di rilievo disciplinare a carico del Vigorelli. Ad avviso delProcuratore Federale, l‘agente pur essendo consapevole del fatto che il Brunelli nei giorni in cui sarebbero stati sottoscritti icontratti si trovasse lontano dalla città milanese e quindi nella impossibilità di apporre la propria firma sui documenti inquestione,aveva contestualmente curato, in nome e per conto del Brunelli, la definizione del trasferimento di quest‘ultimo dalMilan all‘Internazionale ed il nuovo tesseramento per tale ultima società. Inoltre il Vigorelli, nella propria qualità di agente delcalciatore Brunelli, avrebbe indotto quest‘ultimo a non eccepire alcunché riguardo alla falsità di tali firme per evitare dicontrastare le due società milanesi e quindi di pregiudicare i rapporti professionali del Brunelli con quest‘ultime: tant‘è che lostesso Brunelli decideva infine di denunciare i fatti in questione ai competenti organi di Giustizia Sportiva a distanza di anni esolo dopo che i rapporti con la società F.C. Internazionale erano irrimediabilmente compromessi. Il Vigorelli, che aveva giàprodotto memoria difensiva, comparso personalmente alla odierna seduta, ha insistito sulla inattendibilità delle dichiarazionirese dal Brunelli ed ha chiesto di essere prosciolto per l‘insussistenza dell‘addebito contestatogli. La Corte Federale,preliminarmente dà atto che la difesa del Vigorelli ha in limine rinunciato alla eccezione preliminare di incompetenza di questaCorte, per modo che non v‘è luogo a provvedere sulla relativa eccezione. Passando al merito del deferimento del ProcuratoreFederale ritiene opportuno la Corte premettere che l‘art. 3 del Regolamento per l‘esercizio della attività di agente di calciatori,definisce la figura professionale dell‘agente come colui che in forza di un incarico a titolo oneroso cura e promuove i rapportitra un calciatore ed un società di calcio in vista della stipula di un contratto di prestazione <strong>sportiva</strong> o la cessione di un contrattodi un calciatore,prestando opera di consulenza a favore del calciatore nelle trattative dirette alla stipula del contratto,assistendolo nella attività finalizzata alla definizione, alla durata e ad ogni altra pattuizione del contratto di prestazione<strong>sportiva</strong>. In linea di principio dunque è cosa certa che l‘agente, pur essendo elemento di raccordo nella formazione delcontratto di prestazione <strong>sportiva</strong> tra il calciatore e la società, è tuttavia elemento estraneo alla stipulazione dell‘atto negozialeche avviene, secondo le norme statutarie, tra la società e il calciatore con la sottoscrizione del contratto di prestazione <strong>sportiva</strong>.Alla luce di tale premessa, posto che l‘agente non è parte contraente nella formazione dell‘atto scritto, non può ritenersi in viapresuntiva che il Vigorelli, stante il fatto che il Brunelli nei giorni della sottoscrizione del contratto era lontano dalla città diMilano e quindi nella impossibilità di apporre la propria firma sul documento contrattuale, abbia personalmente utilizzato l‘attocon la firma apocrifa del Brunelli per attuare il suo trasferimento dal Milan all‘Internazionale. In tale contesto, ad avviso dellaCorte Federale la denuncia del Brunelli che il suo agente, a sua insaputa, avrebbe scientemente utilizzato il documento con lasua sottoscrizione apocrifa, non presenta un sufficiente grado di attendibilità per ritenere provata tale circostanza. Invero taluniindizi, come la vacanza del Brunelli nel periodo 21-28 giugno 2003, la palese difformità delle sottoscrizioni apposte suicontratti del 24 e 26 giugno 2003 rispetto le firme del Brunelli su altri documenti di comparazione e la stessa ambiguità delVigorelli nella sua affermazione di non essere stato a conoscenza della apocrificità delle firme sino al giorno della suaaudizione sebbene egli stesso ammetta di aver comunicato al Brunelli il suo trasferimento all‘Internazionale, depongono per laconsapevole utilizzazione dei contratti in questione senza la firma autentica del calciatore. Trattasi tuttavia di indizi nonunivoci, considerato che nessuno di essi ha un unico significatosuscettibile di una sola interpretazione. Non può escludersiinfatti che il Brunelli abbia interrotto la sua vacanza in Sardegna per poche ore allo scopo di definire personalmente il suotrasferimento dal Milan all‘Internazionale, oppure abbia affidato ad altra persona di sua fiducia la sottoscrizione del contratto eil suo deposito presso la Lega Nazionale Professionisti. Nè d‘altra parte è possibile fare affidamento sulla piena attendibilitàdelle dichiarazioni del Brunelli, considerato che la sua denuncia è stata avanzata a distanza di anni, nonostante il pieno rispettodel contratto di prestazione <strong>sportiva</strong> nelle stagioni successive al suo deposito in Lega e soltanto dopo che i rapporti delcalciatore con la società nerazzurra si erano definitivamente compromessi a causa di contrasti insorti nel corso del rapportoprofessionale . Alla stregua delle considerazioni che precedono, il deferimento del Procuratore Federale nei confronti del sig.Claudio Vigorelli ai sensi dell‘art. 1 comma 1 C.G.S. deve essere respinto e per l‘effetto l‘incolpato prosciolto da ogniaddebito. Per questi motivi la C.G.F. respinge il deferimento come sopra proposto dal Procuratore Federale e, per l‘effetto,proscioglie il signor Vigorelli Claudio dalla incolpazione ascrittagli.2) DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DEL SIGNOR PAOLILLO GAETANO, PERRISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DELL‘ART. 12, COMMA 1 DEL REGOLAMENTO AGENTI DI CALCIATORI.La C.G.F. rinvia, su istanza di parte, la trattazione del deferimento come sopra proposto dal Procuratore Federale.3) DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DEL SIGNOR CALIENDO ANTONIO, PERRISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DELL‘ART. 12, COMMA 1 DEL REGOLAMENTO AGENTI DI CALCIATORI.Con atto del 7.9.<strong>2007</strong>, pervenuto in pari data alla Segreteria di Codesta Corte, la Procura Federale deferiva il sig. AntonioCaliendo per violazione dell‘art.12 comma 1 del regolamento degli Agenti di Calciatori per non aver spontaneamenteottemperato al disposto del lodo arbitrale n. 26 s/s 2004/2005 pronunciato in Roma il 19.12.2005, nella parte in cui sidisponeva la condanna alle spese a carico della parte soccombente. Il sig. Antonio Caliendo faceva pervenire proprie memoriecon le quali, da una parte, deduceva di non essere obbligato ad alcun pagamento perché allo stesso doveva provvedere laFINSTARS S.p.A. e, dall‘altra, che il mancato pagamento era dovuto solo ad una contestazione sulle congruità dei compensiliquidati dal Collegio Arbitrale, mentre da ultimo, documentava comunque che i detti compensi erano stati puntualmentecorrisposti dalla società obbligata, dopo aver chiarito, la parte creditrice, il giusto importo nei limiti tariffari, per cui, chiedevail proscioglimento da ogni addebito. Il deferimento è totalmente infondato e, per l‘effetto, il sig. Antonio Caliendo deve essere216


prosciolto dall‘addebito ascrittogli per i motivi che analiticamente seguono: A) Il Collegio Arbitrale, rituale o irrituale,costituisce una deroga alla Giustizia Ordinaria a cui può accedersi solo in presenza di accordo delle parti (compromesso oclausola compromissoria), che deve avere forma scritta ad substantiam (art. 807 c.p.c.). Il contratto ha forza di legge tra le partie non produce effetti nei riguardi dei terzi, se non nei casi normativamente previsti (art. 1372 c.c.). Il coordinato disposto didette norme porta a ritenere la totale carenza di legittimazione del Caliendo nella procedura arbitrale, a cui non aveva alcuntitolo per partecipare e per essere quindi destinatario di qualsivoglia conseguente provvedimento. Ed invero, lo stesso nelpeculiare rapporto in esame, non ha sottoscritto alcun compromesso o clausola compromissoria, che è stata di controsottoscritta in via esclusiva dalla FINSTARS S.p.A (sottoscrizione peraltro impropria o de relato ed a sua volta improduttiva dieffetti giuridici atteso che la FINSTARS S.p.A. non sarebbe per regolamento assoggettabile ad alcun Collegio Arbitrale attesoche lo stesso può solo inerire a società calcistiche, calciatori o procuratori persone fisiche dei calciatori medesimi). Ciò portaad affermare con certezza che nessun effetto negativo può essere stato prodotto nella sfera giuridica dell‘incolpato, sia perdifetto di forma (mancata sottoscrizione di obbligo compromissorio), sia perché il Caliendo è terzo rispetto al contrattocompromessoo alla clausola compromissoria e, come tale, non può essere destinatario degli effetti negoziali di un rapporto cheresta circoscritto alle parti contraenti. Per mero corollario di quanto dedotto, se la giustizia privata trova la fonte della suapeculiare giurisdizione nella volontà delle parti che ad essa decidono spontaneamente di sottomettersi, la stessa non può essereesercitata e non può aver alcun potere cogente su persone estranee che non l‘hanno voluta (non avendo sottoscritto ilcompromesso o la clausola compromissoria), non l‘hanno invocata dando corso alla procedura arbitrale (che infatti è statapromossa dalla FINSTARS S.p.A. e no n dal Caliendo) e che non possono invocare gli effetti neanche di riflesso, sia pur nelleforme dell‘intervento litisconsortile adesivo, perché la carenza di forma scritta rende nullo ogni rapporto al riguardo. IlCollegio Arbitrale poteva quindi pronuncia rsi unicamente nei confronti delle parti titolari di regolare rapporto compromissorioperché da costoro aveva ricevuto espresso mandato, ma non poteva estendere la sua decisione, qualunque essa fosse, a partiestranee al rapporto compromissorio, perché nei confronti delle stesse non aveva alcun potere. La condanna nei confronti delCaliendo (ove esistente, perché vedremo poi che anche il detto peculiare aspetto appare non sussistere), è nulla perché debordadai limiti del potere riconosciuto agli arbitri dal compromesso o clausola compromissoria, che deve aver quali unici destinatarii relativi sottoscrittori. Se è nulla la condanna, non può, sulla stessa, trovare fondamento il relativo atto di deferimento, perchécome innanzi già anticipato, ciò che è nullo, non può produrre effetti. Conclusivamente quindi, il lodo arbitrale non potevacoinvolgere nella sua pronuncia persona estranea per non avere la stessa sottoscritto alcun compromesso o clausolacompromissoria. La relativa condanna, ove emessa, appare ictu oculi nulla perché resa oltre i limiti del mandato e quindi ineccesso di potere, per cui abilita la parte destinataria a sottrarsi legittimamente al relativo obbligo. Da ciò consegue l‘assolutainfondatezza dell‘atto di deferimento della relativa incolpazione, traendo lo stesso il suo fondamento da antefatto nullo. B) Purritenendo pieno, assorbente e sufficiente quanto innanzi dedotto per la pronuncia di assoluzione, altra autonoma e non menofondata considerazione porta alle medesime conclusioni. L‘attento esame del lodo arbitrale permette infatti di sostenere che ilCaliendo non sia stato mai destinatario di alcuna condanna e, per l‘effetto, non può essere al medesimo ascritta la colpa di nonessersi conformato ad una pronuncia arbitrale. Mentre infatti si ritiene che nella procedura arbitrale non possa essere dispiegatointervento da parte di un terzo che non abbia sottoscritto compromesso o clausola compromissoria, perché la nullità delrapporto di base (difetto di forma), non potrebbe dare ingresso nei suoi confronti ad alcuna arbitrato ed a conseguente validolodo, nel caso di specie, da una parte, si osserva che a tutto concedere, l‘intervento litisconsortile adesivo dipendente non puòavere vita processuale autonoma rispetto alla posizione della parte processuale a cui lo stesso inerisce, per cui, dichiaratainammissibile la posizione della detta parte processuale, da identica sorte è travolto l‘intervento e, dall‘altra, circostanzacertamente più pregnante ai fini del decidere, nella fattispecie no n sussiste nel lodo arbitrale alcuna condanna in danno del sig.Antonio Caliendo. Ed invero, relativamente al detto ultimo punto si osserva: b1) la parte ricorrente è stata condannata arifondere le spese di lite alla controparte, liquidate nella misura di € 500,00 oltre accessori di legge; b2) la parte ricorrente èstata altresì condannata a rifondere ―le spese di funzionamento del Collegio Arbitrale‖, quantificate nella misura globale di €8.000,00 al netto degli acconti eventualmente già percepiti, oltre accessori di legge; b3) ―le spese di funzionamento delCollegio Arbitrale‖, ferma la condanna nei confronti della parte ricorrente, sono state assoggettate al vincolo di solidarietà perentrambe le parti nei confronti degli arbitri. Orbene, tutto l‘equivoco nasce dall‘erronea interpretazione di detto ultimo punto,affermato incidentalmente nel lodo con un‘espressione forse in parte equivoca, che deve essere riportata al suo correttosignificato. Le parti assoggettate al vincolo della solidarietà non sono la parte ricorrente e l‘interveniente, bensì le parti chehanno dato corso alla formazione ed alla decisione del Collegio Arbitrale, vale a dire la parte ricorrente FINSTARS S.p.A. edil calciatore Davide Caremi (resistente), perché loro sono le parti vincolare dall‘obbligo compromissorio e loro hanno dato vitaal Collegio Arbitrale medesimo, conferendo il mandato agli arbitri. La solidarietà nasce, quanto al rapporto interno, dallacircostanza che il mandato agli arbitri è conferito congiuntamente da tutti i compromittenti (mandato plurimo), che pertanto, inmaniera altrettanto congiunta sono tenuti a sostenere le relative spese, mentre relativamente al rapporto esterno, è lo stessoCollegio Arbitrale a decidere chi sia l‘effettivo obbligato, restando al non obbligato l‘azione dei regresso per quanto costuiabbia eventualmente a pagare in virtù del vincolo di solidarietà. Nessuna condanna invece risulta espressa nei confronti del sig.Salvatore Caliendo e ciò è dato coglierlo sia dal tenore letterale del dispositivo del lodo, dove non si fa al medesimo alcunriferimento o richiamo, sia dall‘interpretazione sistematica, dove una condanna resa da un Collegio Arbitrale non può cheinerire in via esclusiva alle parti compromittenti, sia dall‘interpretazione logica, atteso che un Collegio Arbitrale non ha titolo epotere per condannare persone estranee al compromesso o alla clausola compromissoria, dalla quale non ha ricevuto nessunmandato. D‘altronde, ulteriore convincimento di quanto testé affermato, lo si ricava dalla condanna alla rifusione delle spese infavore della parte vittoriosa. Nel peculiare capo del dispositivo si dice testualmente: ―Condanna il ricorrente a rifondere lespese di difesa, che liquida nella misura di € 500,00 oltre accessori di legge per quanto di ragione”. Se la parte terza217


interveniente fosse stata coinvolta nella condanna, la stessa sarebbe stata interessata anche in relazione alle spese di difesa, cheinvece riguardano solo ―la parte ricorrente‖ ed al pari riguardano solo la parte ricorrente, quelle di funzionamento delle spesedi lite. Devesi quindi concludere che il sig. Antonio Caliendo non ha subito alcuna condanna e detta circostanza fa venir menoin radice il fatto costitutivo della dedotta incolpazione. C) Ritenuto assorbente anche il punto che precede, ove mai si possasolo ipotizzare una condanna arbitrale nei confronti dell‘incolpato (circostanza che abbiamo escluso) sussisterebbero ancheragioni di merito per portare al suo proscioglimento. Nel dispositivo del lodo è stata infatti espressa una condanna alpagamento delle spese di funzionamento del lodo nella misura globale di € 8.000,00 oltre accessori di legge, ―al netto degliacconti eventualmente già percepiti‖. Detta ultima locuzione deve essere interpretata come ulteriore aggiunta rispettoall‘acconto già statuito, per cui, la condanna alle spese, in termini globali devesi ritenere pari all‘acconto (€4.000,00)maggiorato del saldo (€ 8.000,00), per un totale di € 12.000,00, oltre accessori di legge. Detto ultimo importo, però, supera del50% il valore tariffario massimo e già era discutibile l‘applicazione del massimo tariffario in una controversia decisa conl‘accoglimento di un eccezione pregiudiziale senza esame del merito, per cui, la parte ben poteva legittimamente contestare laliquidazione operata dal Collegio Arbitrale. Detta contestazione non è peraltro risultata strumentale, perché è dimostrato in attiche quando l‘importo delle spese, con evidente rettifica di quanto disposto nel lodo, è stata circoscritta entro i valori tariffari, viè stato l‘immediato pagamento, per cui, se ne deve dedurre che se ab orgine la condanna fosse stata espressa nell‘ambito deicorretti valori, non sarebbe mai sorta la materia del contendere. Per questi motivi la C.G.F. respinge il deferimento come sopraproposto dal Procuratore Federale e, per l‘effetto, proscioglie il signor Caliendo Antonio dalla incolpazione ascrittagli.4) DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI– OMISSIS –, AGENTE DI CALCIATORI, PERVIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1, COMMA 1 C.G.S. E 12, COMMA 3 DEL REGOLAMENTO PER L‘ESERCIZIODELL‘ATTIVITÀ DI AGENTE DI CALCIATORI VIGENTE ALL‘EPOCA DEI FATTI, OGGI TRASFUSO NELL‘ART.12, COMMA 5, DEL REGOLAMENTO PER L‘ESERCIZIO DELL‘ATTIVITÀ DI AGENTE DI CALCIATORI.Il Procuratore Federale con provvedimento del 5.11.<strong>2007</strong>, deferiva l'avv. – OMISSIS –, Agente di calciatori, per sentirlorispondere, innanzi alla Corte di Giustizia Federale, della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità di cui all'art. 1C.G.S. ed all'art. 12, comma 3 del Regolamento per l'Esercizio dell'Attività di Agente di Calciatori, vigente all'epoca dei fatti(oggi art. 12 5° comma), per aver intrapreso iniziative finalizzate ad indurre un calciatore, avente un rapporto contrattuale inessere con una società, a non adempiere a tutti i suoi doveri contrattuali e per aver effettuato trattative con altra Società senza ilconsenso scritto della società titolare del tesseramento del medesimo calciatore, prima dei 6 mesi antecedenti la scadenza delcontratto. Il deferimento del Procuratore Federale nasceva dagli accertamenti svolti dall'Ufficio Indagini a seguito di unasegnalazione della società "Atalanta Bergamasca Calcio", con la quale si denunciavano azioni poste in essere dall'Agente diCalciatori – OMISSIS – per convincere, con allettanti proposte contrattuali e di carriera, il genitore del minore Gueye SerigneAmath a consentire il trasferimento a società estera , anche al fine di sottrarlo al vincolo in atto. L'Ufficio Indagini accertavache in effetti si erano verificati alcuni incontri tra il padre del calciatore ed il – OMISSIS –, il quale, già in sede di primeindagini, rivendicava la legittimità del suo operato in quanto diretto ad acquisire nuovi assistiti, su presupposto che il calciatorein oggetto non fosse assistito da altri agenti. La relazione dell'Ufficio Indagini concludeva censurando sia il comportamento del– OMISSIS – che quello del padre del calciatore. Nella seduta del 16.12.<strong>2007</strong> erano presenti, il rappresentante della ProcuraFederale dottor Chinè, il quale insisteva per il riconoscimento delle responsabilità del – OMISSIS – e per il deferito chiedeval'applicazione della sanzione dell'ammenda di € 15.000 e della sospensione della licenza per due anni. Erano altresì presenti il– OMISSIS – ed il suo legale di fiducia, il quale eccepiva in via preliminare che il contenuto dell'art. 12 del Regolamento perl'Esercizio dell'Attività di Agenti dei Calciatori attualmente vigente non coincide con quello dello stesso art. 12 vigenteall'epoca dei fatti, facendo discendere da ciò una sostanziale inesistenza degli addebiti mossi al suo assistito, in quanto il –OMISSIS –, essendosi accertati dell'inesistenza di contratti di mandato stipulati dal calciatore, avrebbe ottemperato agli unicidoveri previsti dall'art. 12 del citato Regolamento vigente all'epoca dei fatti. Ritiene codesta Corte di non poter accogliere taleeccezione in quanto, al di là della formulazione letterale delle due versioni dell'art. 12, il principio ispiratore è il medesimo emedesima è la condotta sanzionabile e ciò senza tener conto del generale obbligo all'osservanza dei principi di lealtà, probità ecorrettezza stabiliti dal C.G.S.. L'esame degli atti processuali ed in particolare della condotta del – OMISSIS –, in ordine allalinearità e correttezza dei suoi comportamenti, ha convinto codesta Corte a ritenere accertata la violazione dell'art. 12 comma 5del Regolamento per l'Esercizio dell'Attività di Agente di Calciatore e dell'art. 1 C.G.S., e pertanto, in parziale accoglimentodella richiesta della Procura Federale, infligge a – OMISSIS – la sanzione dell'ammenda di € 5.000,00. Per questi motivi laC.G.F. in parziale accoglimento del deferimento come sopra proposto dal Procuratore Federale, infligge la sanzionedell‘ammenda di € 5.000,00.TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COMUNICATO UFFICIALE N. 204/CGF DEL 05 GIUGNO <strong>2008</strong> INRIFERIMENTO ALLE MOTIVAZIONI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 65/CGF – RIUNIONEDEL 21 DICEMBRE <strong>2007</strong>1) RICORSO DELL‘A.S. COOP. ATLANTE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA COOP. ATLANTE/BERGAMOCALCIO A 5 DEL 10.11.<strong>2007</strong>(Delibera del Giudice Sportivo Nazionale presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 209 del 27.11.<strong>2007</strong>)L‘A.S. Coop. Atlante, con atto del 4.12.<strong>2007</strong>, ha proposto ricorso avverso la decisione in merito alla gara Coop.Atlante/Bergamo Calcio a 5 del 10.11.<strong>2007</strong>, assunta dal Giudice Sportivo Nazionale presso la Divisione Calcio a Cinque nella218


seduta del 19.11.<strong>2007</strong> e resa pubblica con il Com. Uff. n. 209 del 27.11.<strong>2007</strong>, con la quale tale Giudice ha comminato allaAssociazione ricorrente la punizione <strong>sportiva</strong> della perdita della gara con il punteggio di 0-6, prevista dall‘art. 17, comma 5,lett. a), C.G.S., per non aver provveduto a schierare, in occasione dell‘incontro in oggetto, tre giocatori nati successivamente al31.12.1985, così come previsto dalle disposizioni diramate con Com. Uff. n. 1 della <strong>Stagione</strong> Sportiva <strong>2007</strong>/<strong>2008</strong>. Il GiudiceSportivo ha infatti motivato che l‘A.S. ―Coop. Atlante‖non poteva ritenersi aver assolto all‘obbligo sopra menzionato, puravendo indicato nella distinta dei calciatori presentata all‘arbitro tre atleti in possesso del previsto requisito dell‘età, in quantouno dei tre, Keta Arber, cittadino albanese del 1987, risultava tesserato come dilettante extracomunitario, in applicazione dellanormativa ex art. 40, p. 11, sub 1 e 2, N.O.I.F., e quindi doveva essere escluso dal novero dei tesserati ―Under 21‖ per esplicitaprevisione delle norme contenute nel Com. Uff. n. 1. L‘appellante fa valere due motivi di ricorso. Con il primo, un vizio diforma nella comunicazione della decorrenza del tesseramento del calciatore in questione inviatagli dalla Divisione Calcio aCinque, nella quale ―non si fa riferimento alcuno al fatto che tutta l‘operazione sia stata effettuata per quanto previsto dall‘art.40, p. 11, sub 1 e 2, delle N.O.I.F.‖. A supporto di tale argomento l‘appellante presenta la comunicazione relativa ad altrocalciatore di nazionalità straniera, intervenuta nel corso dello stesso anno <strong>2007</strong>, nella quale è invero contenuto espressoriferimento alla citata disposizione delle N.O.I.F.. Con il secondo motivo, l‘appellante sostiene l‘assenza, nella fattispecie, diqualsiasi ―danno procurato‖, come ―punto di riferimento del Giudice che deve decidere…per emanare una sanzione equilibratae razionale‖, facendo rilevare, in particolare, che il calciatore albanese non ha effettivamente partecipato alla gara. La Corteritiene che il gravame sia privo di fondamento. Con riguardo al primo motivo, va opposto il principio per cui la mancatacitazione nel preambolo dell‘atto che fissava la decorrenza del tesseramento del calciatore Keta Arber, comunicato in data18.10.<strong>2007</strong>, delle disposizioni N.O.I.F. sul tesseramento di calc iatori di nazionalità straniera non esimeva l‘Associazioneappellante dal tener conto delle disposizioni medesime, in quanto rilevanti nella fattispecie in forza del richiamo contenuto nelCom. Uff. n. 1/<strong>2007</strong>, e quindi dal tener conto, nello schieramento degli atleti per la gara in oggetto, della nazionalità delcalciatore in questione ai fini del soddisfacimento dell‘obbligo relativo all‘impiego di almeno tre calciatori ―Under 21‖. Ed alcontrario di quanto sostiene l‘appellante, proprio il confronto con la comunicazione relativa ad altro calciatore di nazionalitàstraniera, di qualche mese precedente, e che pure quel riferimento normativo conteneva, avrebbe dovuto indurre l‘appellante adun atteggiamento di maggiore cautela nella verifica della normativa da applicare per la formazione della distinta degli atleti dapresentare all‘arbitro. All‘accoglimento del secondo motivo di ricorso osta il chiaro dettato del disposto di cui al Com. Uff. n. 1<strong>2007</strong>/<strong>2008</strong>, lett. f), che di seguito si riporta esimendo questa Corte da ulteriore argomentazione sul punto: ―Considerate lemodalità di giuoco che prevedono la sostituzione volante, l‘impiego dovrà risultare con l‘obbligo della presenza dei predetticalciatori [cioè, i tre ―Under 21‖] dall‘inizio della gara e di inserimento nella distinta presentata all‘arbitro prima della gara aprescindere dal numero dei calciatori impiegati‖. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall‘A.S.Coop. Atlante di Grosseto e dispone l‘incameramento della tassa reclamo.2) RICORSO DELLA REGGIANA CALCIO A 5 ASD AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL28.2.<strong>2008</strong> INFLITTA AL CALCIATORE DE SA CARVALHO ANTONIO MATEUS SEGUITO GARA KAOSFUTSAL/REGGIANA C 5 DEL 29.11.<strong>2007</strong>(Delibera del Giudice Sportivo presso Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 225 del 30.11.<strong>2007</strong>)L‘A.S.D. Reggiana Calcio a 5, con atto del 6.12.<strong>2007</strong>, ha proposto ricorso avverso la decisione assunta dal Giudice SportivoNazionale presso la Divisione Calcio a Cinque del 30.11.<strong>2007</strong> e resa pubblica con il Com. Uff. n. 225 in pari data, con la qualeè stata comminata la sanzione della squalifica fino al 28.2.<strong>2008</strong> al calciatore De Sa Carvalho Antonio Mateus a seguito dellagara Kaos Futsal/Reggiana Calcio a 5 del 29.11.<strong>2007</strong>, in quanto il suddetto calciatore, ―espulso per intervento falloso su unavversario lanciato a rete senza ostacolo, alla notifica del provvedimento colpiva il braccio dell‘arbitro che gli mostrava ilcartellino facendoglielo cadere senza comunque arrecargli offese fisiche e, nella circostanza, gli profferiva reiterate frasioffensive ed ingiuriose‖. Nel suo gravame l‘appellante chiede ―una equa riduzione della pena‖, contestando la sussistenza nellafattispecie di un caso di violenza e presentando invece la condotta del proprio tesserato come condotta ―solamenteirriguardosa‖, in relazione alla quale è da ritenere ―il suo movimento frutto di reazione istintiva non indirizzata all‘arbitro ma alcartellino‖. La Corte ritiene il gravame privo di fondamento. Il ricorso si basa, infatti, da un lato, su argomentazioni puramenteassertive, come quelle che negano che il calciatore abbia colpito o almeno toccato il direttore di gara, dall‘altro su valutazionipuramente soggettive, come quelle che affermano l‘indirizzamento del movimento del calciatore non contro la ―persona‖dell‘arbitro, ma contro la ―cosa‖ cartellino, senza peraltro che alle une e alle altre venga offerto il supporto di evidenzaprobatoria alcuna, a fronte delle dichiarazioni assolutamente inequivoche in proposito refertate nel rapporto del direttore digara che, come tali, costituiscono elemento determinante per la formazione del convincimento del giudice, ai sensi dell‘art. 35,comma 1.1., C.G.S.. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dalla Reggiana Calcio a 5 di ReggioEmilia e dispone l‘incameramento della tassa reclamo.3) RICORSO DELL‘A.S.D. UPEA ORLANDIA 97 AVVERSO DECISIONI SEGUITO GARA UPEA ORLANDIA97/ROMA DEL 2.12.<strong>2007</strong>(Delibera del Giudice Sportivo presso Divisione Calcio Femminile – Com. Uff. n. 43 del 05.12.<strong>2007</strong>)Il Giudice Sportivo Nazionale presso la Divisione Calcio Femminile, a seguito dell‘esame del referto del direttore di gararelativo all‘incontro Upea Orlandia ‗97/Roma, disputata il 2.12.<strong>2007</strong> per il Campionato Nazionale di Serie A 2, Girone B, condelibera pubblicata nel Com. Uff. n. 43 del 5.12.<strong>2007</strong>, irrogava alla A.S.D. Upea Orlandia ‗97 la squalifica del campo di giocofino al 19.3.<strong>2008</strong>, in quanto ―propri sostenitori, nonostante la partita si disputasse in campo neutro per precedente squalificadel campo, per tutta la durata della gara hanno rivolto nei confronti dell‟arbitro frasi ingiuriose nonché gravi minacce alla219


sua incolumità fisica. Gli stessi sostenitori, per tutta la durata della gara profferivano frasi offensive ed ingiuriose neiconfronti dell‟assistente dell‟arbitro attingendolo con sputi e rivolgendogli gravi minacce alla sua incolumità fisica‖. Inconsiderazione della recidiva e della gravità dei fatti, confermati anche dal supplemento di referto fatto pervenire dal direttoredi gara, il Giudice Sportivo disponeva che gli incontri in campo neutro dovessero essere disputati a porte chiuse e che a portechiuse dovesse essere disputata anche la residuale giornata di squalifica del campo irrogata in precedenza e riportata sul Com.Uff. n. 41 del 24.11.<strong>2007</strong>. Con la stessa delibera, il Giudice Sportivo infliggeva al Sig. Renato Passalacqua, dirigente dellaA.S.D. Upea Orlandia ‘97, l‘inibizione fino al 5.3.<strong>2008</strong> e l‘ammenda di € 500,00 per avere rivolto all‘arbitro frasi ingiuriose e,in seguito, dopo essere stato allontanato dal campo, altre frasi ingiuriose e minacciose. La A.S.D. Upea Orlandia ‘97 haproposto reclamo avverso tale delibera, deducendo un unico motivo di doglianza. Il Giudice Sportivo, secondo la reclamante,avrebbe adottato la delibera fondandosi unicamente sul referto del direttore di gara e di uno dei due assistenti omettendo deltutto l‘esame del rapporto dell‘altro assistente e soprattutto quello del Commissario di campo, che avrebbero escluso la ―graverilevanza‖ dei fatti addebitati ai sostenitori della società reclamante e al dirigente di detta società e avrebbero evitato le pesantisanzioni che ne sono conseguite. Il reclamo va respinto. La circostanza che uno dei due assistenti non abbia segnalato nelproprio rapporto i fatti addebitati ai sostenitori della A.S.D. Upea Orlandia ‘97 è del tutto irrilevante. I fatti più indietro riferitisono stati riportati univocamente e con identità di dettagli sia dal direttore di gara che dall‘altro assistente. Il direttore di gara,inoltre, ha confermato la versione dei fatti, già riferita nel suo rapporto, nel supplemento di referto, nel quale ha ancheprecisato di avere riconosciuto nei sostenitori della A.S.D. Upea Orlandia ‘97 coloro che l‘avevano ingiuriato e minacciato inquanto alcuni di essi indossavano giubbotti con i colori sociali. Deve rilevarsi inoltre che, contrariamente a quanto dedottodalla società reclamante, lo stesso Commissario di campo accenna nella sua relazione al comportamento ingiurioso eminaccioso tenuto dai sostenitori della A.S.D. Upea Orlandia ‘97 (―il pubblico inveiva contro la terna con frasi ingiuriose eminacciose: ti ammazziamo, sei un bastardo, terna maledetta, non tornate mai più, ecc”), pur se, con intento di minimizzarel‘accaduto, riduce il numero dei sostenitori che hanno preso di mira gli ufficiali di gara ad una decina di persone (―una decinadi persone in tutto‖). Gli atti di due ufficiali di gara e del Commissario di campo sono quindi concordanti nel riferire delcomportamento ostile nei confronti del direttore di gara tenuto dai sostenitori della A.S.D. Upea Orlandia ‗97 e ciò rende deltutto privo di rilievo l‘omesso riferimento di quanto accaduto da parte del secondo assistente. E‘ del tutto priva di rilievoprobatorio in favore del Sig. Passalacqua, invece, l‘affermazione contenuta nella relazione del Commissario di campo secondocui detto dirigente, espulso dal terreno di gioco, avrebbe lasciato il campo ―senza proteste‖. Contraddicono tale affermazioni leannotazioni del direttore di gara che riporta nel suo referto, con dovizia di particolari, le frasi ingiuriose e minacciose, dicontenuto fortemente scurrile, pronunciate dal Sig. Passalacqua. Dalla puntuale e dettagliata esposizione del comportamentodel Sig. Passalacqua contenuta nel rapporto arbitrale - che, tra l‘altro, come è noto, ―fa piena prova‖ nei confronti del predettotesserato (art. 35, punto 1,1, C.G.S.) - può solo inferirsi che il Commissario di campo non fosse nei pressi del direttore di gara eche quindi non avesse potuto udire le frasi profferite nei confronti di questi dal dirigente della A.S.D. Upea Orlandia ‗97. Incaso contrario, il Commissario di campo, stante il rilievo disciplinare di tali frasi, non avrebbe potuto ignorarle e le avrebbesicuramente segnalate nel suo rapporto. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall‘A.S.D. UpeaOrlandia 97 di Capo d‘Orlando (Messina) e dispone l‘incameramento della tassa reclamo.4) RICORSO DELL‘A.S. COOP. ATLANTE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GAREEFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE FRUZZETTI GIANNI SEGUITO GARA INTERFIVEVIGEVANO/COOP.ATLANTE DELL‘8.12.<strong>2007</strong>(Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 261 del 12.12.<strong>2007</strong>)Il Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque, con decisione pubblicata sul Com. Uff. 261 del 12.12.<strong>2007</strong>, inrelazione alla gara Interfive Vigevano/Coop Atlante dell‘8.12.<strong>2007</strong>, irrogava nei confronti del calciatore Gianni Fruzzetti lasanzione della squalifica per quattro giornate effettive in quanto il detto atleta ―a fine gara, durante il saluto fair play, colpivacon un leggero schiaffo, un avversario senza procurare conseguenze. Successivamente si portava sulle tribune dove cercava dicolpire un tifoso avversario che lo insultava‖. Avverso tale provvedimento proponeva ricorso nelle forme e terminiregolamentari l‘A.S. Coop Atlante instando per la riduzione della squalifica ad una sola giornata in quanto la prima dellecondotte sanzionate non avrebbe proposto alcuna caratteristica di gravità trattandosi di un ―buffetto‖ e non di uno schiaffo,mentre la seconda era da considerare frutto di equivoco in quanto dagli atti ufficiali risultava che il comportamento consideratodal giudice era stato tenuto da altro giocatore. Il ricorso risulta parzialmente fondato e va, pertanto, parzialmente accolto. ineffetti, sia dal rapporto dell‘arbitro che dalla relazione del Commissario di campo, l‘atleta che aveva cercato di colpire unospettatore dopo aver scavalcato la balaustra è indicato con il numero 11 della Società Atlante, corrispondente a FruzzettiFederico, mentre Fruzzetti Gianni è indicato come il numero 5: la squalifica va dunque adeguatamente ridotta. Ritiene la Cortedi ricondurre la fattispecie sotto la previsione dell‘art. 19, n. 4, lett. a) C.G.S., in quanto l‘aver colpito un avversario con unoschiaffo - o anche soltanto con un ―buffetto‖ come assume la ricorrente – nella fase del fair play, caratterizzata al massimodalla correttezza e lealtà <strong>sportiva</strong>, deve considerarsi condotta gravemente anti<strong>sportiva</strong>, con conseguente irrogazione dellasanzione minima prevista dalla norma in richiamo in due giornate effettive di gara. Infine la Corte, considerato che il calciatoreFederico Fruzzetti, indicato quale autore di uno dei comportamenti erroneamente sanzionato a carico dell‘omonimo GianniFruzzeti, non è stato considerato dal Giudice Sportivo, dispone di rimettere gli atti a quest‘ultimo per gli eventualiprovvedimenti di competenza. Per questi motivi la C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dall‘A.S.Coop. Atlante di Grosseto, riduce la sanzione della squalifica a 2 giornate effettive di gara al calciatore Fruzzetti Gianni.Trasmette gli atti al Giudice Sportivo per i provvedimenti disciplinari da adottarsi nei confronti del calciatore FruzzettiFederico tesserato per la società reclamante. Dispone restituirsi la tassa reclamo.220


TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COMUNICATO UFFICIALE N. 205/CGF DEL 05 GIUGNO <strong>2008</strong> INRIFERIMENTO ALLE MOTIVAZIONI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 68/CGF – RIUNIONEDEL 04 GENNAIO <strong>2008</strong>1) RICORSO DEL SIG. ANTONINO MALLAMACI (ALL‘EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE AS REGGIO CALCIO ACINQUE) AVVERSO LA SANZIONE DELL‘INIBIZIONE PER ANNI 1 DA SCONTARSI NELLA STAGIONESPORTIVA DI PROSSIMO TESSERAMENTO, INFLITTA A SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATOREFEDERALE PER LA VIOLAZIONE DELL‘ART. 1 COMMA 1 CGS E 7 COMMA 3 C.G.S. VIGENTE ALL‘EPOCA DEIFATTI (OGGI TRASFUSO NELL‘ART. 8 COMMA 4 C.G.S.)(Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 18/CDN del 6.12.<strong>2007</strong>)2) RICORSO DELL‘ A.S. REGGIO CALCIO A 5 AVVERSO LA SANZIONE DELLA PENALIZZAZIONE DI PUNTI SEIIN CLASSIFICA, DA SCONTARSI NELLA CORRENTE STAGIONE SPORTIVA <strong>2007</strong>/<strong>2008</strong>, INFLITTA A SEGUITODEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER LA VIOLAZIONE DELL‘ART. 2 COMMA 4 C.G.S VIGENTEALL‘EPOCA DEI FATTI (OGGI TRASFUSO NELL‘ART. 4 COMMA 1 C.G.S.)(Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 18/CDN del 6.12.<strong>2007</strong>)La Procura Federale con atto del 31.08.<strong>2007</strong> deferiva l‘A.S. Reggio Calcio Calcio a 5 e Antonino Mallamaci, (all‘epoca deifatti Presidente della predetta società) per rispondere, quest‘ultimo, della violazione dell‘art. 8, comma 4, C.G.S. per averottenuto l‘iscrizione al Campionato 2006\07 mediante la falsificazione di un documento contabile (fideiussione), la societàReggio Calcio a 5 della violazione dell‘art. 4, comma 1, C.G.S., per i comportamenti ascrivibili al proprio presidente all‘epocadei fatti, a titolo di responsabilità diretta. Con il provvedimento adottato in data 06.12.<strong>2007</strong>, Com. Uff. n. 18/CDN laCommissione Disciplinare Nazionale, accoglieva il deferimento e, per l‘effetto, infliggeva alla società la penalizzazione dipunti sei da scontarsi nel Campionato <strong>2007</strong>\08 ed al sig. Antonino Mallamaci l‘inibizione di anni uno da scontarsi nellastagione <strong>sportiva</strong> di prossimo tesseramento, dopo aver rigettata la proposta di patteggiamento ex art. 23 C.G.S., avanzata dalleparti. Tale provvedimento veniva impugnato sia dalla società in questione che dal sig. Mallamaci con due distinti reclami chevanno riuniti per connessione oggettiva. In particolare i reclamanti sostengono l‘illegittimità delle sanzioni dato che laCommissione aveva ritenuto ―corretta la qualificazione dei fatti‖ in sede di esame della proposta di patteggiamento ex art. 23.Il Mallamaci inoltre, deduce di non aver sottoscrito la fideiussione contestata né la stessa era stata trasmessa per fax. Ilrappresentante della Procura Federale, all‘udienza di discussione, ha dichiarato di costituirsi al solo scopo far dichiararel‘inammissibilità dei gravami, per mancata notifica di questi ultimi alla Procura. Va esaminata in via preliminare l‘eccezionededotta dal rappresentante della Procura. L‘eccezione è fondata. Infatti i reclamanti hanno proposto il preannuncio di reclamocon richiesta degli atti, ma tale preannuncio non è stato comunicato contestualmente alla controparte, così come prevede l‘art.37, comma 1, C.G.S., controparte, che nel caso in esame è la Procura essendo il giudizio iniziato su deferimento della stessaProcura. Né ha alcuna rilevanza il fatto che la Procura aveva dato il consenso alla proposta di patteggiamento di cui all‘art. 23C.G.S., poiché tale norma prevede un procedimento a sè stante che determina la fine del giudizio solo ove l‘organo giudicanteritenga congrua la sanzione proposta. Se, invece, come si è verificato nel caso in esame, l‘organo predetto non accetta laproposta delle parti, (tra cui vi è la Procura) il processo segue il suo iter fino alla decisione dell‘organo giudicante, senza tenerconto di quanto avvenuto nell‘ambito del procedimento di patteggiamento. Per questi motivi la C.G.F., riuniti i ricorsi comesopra proposti dal signor Antonino Mallamaci e dall‘A.S. Reggio Calcio a 5 di Reggio Calabria li dichiara inammissibili aisensi dell‘art. 37.1 C.G.S, per omesso invio dei preannunci di reclamo, con richiesta di copia degli atti, alla Procura Federale.Dispone l‘incameramento delle tasse reclamo.3) RICORSO DEL CITTA‘ DI GRAGNANO CALCIO A 5 AVVERSO DECISIONI MERITO GARA FUTSAL RMAPIANURA/CITTÀ DI GRAGNANO CALCIO A 5 DELL‘1.12.<strong>2007</strong>(Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 274 del 14.12.<strong>2007</strong>)La gara del Campionato di Serie B - Calcio a 5 R.M.A. Pianura/Città di Gragnano, disputata in Napoli l‘1.12.<strong>2007</strong>, non avevaregolare svolgimento a causa dell‘avvenuta utilizzazione, da parte della società ospitata (A.S.D. Città di Gragnano) di uncalciatore, tale Pacheco Cornehl Luiz Felipe, privo di tesseramento. Per tale motivo la R.M.A. Pianura, osservando le formalitàdi rito, inoltrava in data 5.12.<strong>2007</strong>, reclamo al Giudice Sportivo Nazionale ma questi, non avendo ricevuto detto atto per undisguido nel servizio di recapito postale, in data 12.12.<strong>2007</strong>, con pronuncia pubblicata sul Com. Uff. n. 261, dichiarava ilreclamo inammissibile convalidando il risultato (2-5) conseguito sul campo. Avendo però la reclamante dimostrato, contempestività ed attraverso prove documentali, di aver rigorosamente rispettato tutti i termini e gli incombenti processuali, hostesso Giudice Sportivo ritornava sulla propria summenzionata decisione e, con provvedimento del 14.12.<strong>2007</strong>, reso noto sulCom. Uff. n. 274, (recte: revocava) la precedente declaratoria d‘inammissibilità infliggendo all‘A.S.D. Città di Gragnano lapunizione <strong>sportiva</strong> della perdita della gara ai sensi dell‘art. 17, comma 5 lett.a) C.G.S.. Quest‘ultima decisione è stataritualmente impugnata davanti a questa Corte, dal sodalizio sporitivo il quale, in estrema sintesi sostiene come il Giudice diprima istanza non avesse alcun potere di modificare ―una propria precedente decisione sul medesimo oggetto‖, di guisa che ilprovvedimento gravato era da ritenersi nullo ed illegittimo e non perché non era interpretabile come atto di correzione o direttifica del precedente, vertendo su contenuti – merito della vicenda – totalmente diversi. Assume, infine, che l‘avversarioavrebbe dovuto tutelare le proprie ragioni con ricorso a questa Corte contro la prima delibera. Il reclamo deve essere accoltoessendo fondato su argomentazioni decisamente incontrovertibili. Non può invero disconoscersi che il primo giudice, quale221


organo di giurisdizione, non annoverasse fra le proprie attribuzioni quel potere di revoca, che è riconosciuto solo in capo allaP.A. per finalità di autotutela, e non avesse, quindi titolo alcuno per ritornare sul già deciso, annullando una sua precedentepronuncia che, se pur circoscritta all‘aspetto del rito, investiva comunque la violazione disciplinare sottoposta al suo esame. Ladelibera del 14.12.<strong>2007</strong> va qualificata come un vero e proprio atto abnorme proveniente da terzo ormai estraneo all‘iterprocessuale, non essendo, per altro verso consentito per le ragioni evidenziate dall‘appellante, riconoscere alle stesse funzionifinalità differenti da quelle enunciate nella relativa motivazione. Pertanto l‘atto impugnato va, in accoglimento del ricorso,annullato, così ripristinando la delibera del 12.12.<strong>2007</strong>, pubblicata sul Com. Uff. n. 261. Quest‘ultima tuttavia resta tuttoravulnerabile attraverso l‘eventuale ricorso ai mezzi di impugnazione straordinaria previsti dalla vigente legislazione federale,essendo di innegabile evidenza come, per effetto della presente decisione, l‘originaria reclamante, del tutto inconsapevole,finisca col subire, nella sostanza delle cose, nocumento. La C.G.F. in accoglimento del ricorso come sopra proposto dal Città diGragnano Calcio a 5 di Gragnano (Napoli) annulla l‘impugnata delibera e ripristina la decisone assunta dal Giudice Sportivocon Com. Uff. n. 261 del 12.12.<strong>2007</strong>. Dispone restituirsi la tassa reclamo.4) RICORSO DEL FUTSAL CLUB S. MARIA LA CARITA‘ AVVERSO LE SANZIONI: DELL‘AMMENDA DI EURO500,00 E DELLA SQUALIFICA DEL CAMPO DI GIUOCO PER LE 2 PROSSIME GARE INTERNE CON OBBLIGO DIDISPUTARLE A PORTE CHIUSE, INFLITTE SEGUITO GARA ASD AZZURRA S. ALFONSO/FUTSAL CLUB S.MARIA LA CARITÀ DEL 18.12.<strong>2007</strong>(Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. 281 del 19.12.<strong>2007</strong> e Com. Uff. 292 del19.12.<strong>2007</strong> )Con ricorso del 27.12.<strong>2007</strong> il ―Futsal Club Santa Maria‖ ha impugnato la decisione resa dal Giudice Sportivo con la qualequest‘ultimo aveva inflitto alla società la sanzione dell‘ammenda di € 500,00 e la squalifica del campo di giuoco per due gareeffettive con obbligo di disputarle a porte chiuse. Le sanzioni in questione erano conseguenti agli episodi avvenuti durante lagara sostenuta contro la ASD Azzurra S.Alfonso disputatasi in data 18.12.<strong>2007</strong> e nel corso della quale - rilevava il GiudiceSportivo- un sostenitore locale era penetrato sul terreno di giuoco tentando di aggredire un calciatore della squadra avversariaespulso dall‘arbitro ed altri sostenitori locali, a fine gara, erano penetrati sul terreno di giuoco dando vita a tafferugli nei pressidegli spogliatoi con sostenitori della squadra avversaria. Da qui la sanzione deliberata sulla base degli atti di gara. Con ilricorso proposto il ―Futsal Club Santa Maria‖ chiede la sospensione dell‘ammenda nonché della sanzione della disputa a portechiuse della successiva gara del 5.1.<strong>2008</strong>. A sostegno dell‘impugnazione la società ricorrente invocava una diversaricostruzione dei fatti, sottolineando come le tre persone che sarebbero state scambiate per tifosi ospiti venuti alle mani con tretifosi locali altri non erano che il dirigente, il massaggiatore il magazziniere e l‘allenatore del Futsal Santa Maria i quali, tutti,si sarebbero limitati a tentare di dividere l‘aggressore, unico responsabile dell‘accaduto scagliatosi contro il magazziniere. Inaltri termini, il referto arbitrale, conterrebbe una erronea descrizione dei fatti con lo scambio dei tre tecnici del Futsal conaltrettanti tifosi, ed il tafferuglio altro non sarebbe che il tentativo dei tra predetti tecnici di intervenire nell‘aggressione subitadal massaggiatore del Futsal ad opera di un tifoso della squadra avversaria ASD Azzurra Sant‘Alfonso. Il ricorso è infondato eva, pertanto, respinto. Le affermazioni contenute nel ricorso in ordine al preteso errore di fatto in cui sarebbe incorso l‘arbitrosono rimaste del tutto prive di alcun riscontro probatorio. Per converso, il referto arbitrale si rivela chiaro e non contraddittoriosul punto e trova conferma e riscontro nella relazione del Commissario di campo. A tali atti va attribuito un peculiare valorenella ricostruzione delle vicende di ogni gara che può essere superato solo in presenza di elementi di riscontro e di provaspecifici, univoci e concordanti, nella specie, del tutto assenti. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopraproposto dal Futsal Club S. Maria la Carità di S. Maria la Carità (Napoli) e dispone l‘incameramento della tassa reclamo.TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COMUNICATO UFFICIALE N. 206/CGF DEL 05 GIUGNO <strong>2008</strong> INRIFERIMENTO ALLE MOTIVAZIONI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 73/CGF – RIUNIONEDEL 11 GENNAIO <strong>2008</strong>1) RICORSO DELL‘A.C. REGGIANA 1919 S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GAREEFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE INGARI GIUSEPPE, SEGUITO GARA REGGIANA/VITERBESE DEL12.12.<strong>2007</strong>(Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 95 del 13.12.<strong>2007</strong>)Con la decisione oggetto di reclamo, pubblicata nel Com. Uff. n. 95/C del 13.12.<strong>2007</strong>, il Giudice Sportivo presso la LegaProfessionisti Serie C ha comminato al calciatore Ingari Giuseppe della società A.C. Reggiana 1919 S.p.A. la sanzione dellasqualifica per tre giornate effettive di gara ―per aver colpito un avversario con una manata al volto provocandogli fuoriuscita disangue dal labbro". Nel proprio ricorso la società A.C. Reggiana 1919 S.p.A. ha qualificato come eccessiva ed inadeguata lasanzione irrogata dal Giudice Sportivo, chiedendone la revoca e, in subordine, la riduzione a due giornate di squalifica,allegando circostanze che costituirebbero provocazione, dell'atleta squalificato, ad opera del calciatore Giovanni Foderaro dellasquadra Viterbese. La Corte, - visto l‘art. 35.1.1 CGS; - ritenuto che dal rapporto dell‘assistente arbitrale in atti (carta 7)effettivamente emerga, a favore del calciatore Ingari Giuseppe, la ricorrenza della attenuante della provocazione invocata; perquesti motivi la C.G.F. in accoglimento del ricorso come sopra proposto dall‘A.C. Reggiana 1919 S.p.A. di Reggio nell‘Emilia(Reggio Emilia), riduce la squalifica inflitta al calciatore Ingari Giuseppe a due giornate effettive di gara e dispone restituirsi latassa reclamo.222


2) RICORSO DELLA S.S. LANCIANO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER DUE GAREEFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE SILVESTRI NICOLA, SEGUITO GARA CROTONE/LANCIANO DEL12.12.<strong>2007</strong>(Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 95 del 13.12.<strong>2007</strong>)Con la decisione oggetto di reclamo, pubblicata nel Com. Uff. n. 95 del 13.12.<strong>2007</strong>, il Giudice Sportivo presso la LegaProfessionisti Serie C ha comminato al calciatore Silvestri Nicola della società S.S. Lanciano S.r.l. la sanzione della squalificaper due giornate effettive di gara ―perché al termine della gara assumeva comportamento gravemente irriguardoso nei confrontidell‘arbitro‖. Nel proprio ricorso la società S.S. Lanciano S.r.l. ha qualificato come eccessiva e spropositata la sanzioneirrogata dal Giudice Sportivo, ma non ha fornito alcun elemento a supporto di tale eccessività, né a contestato la materialità deifatti addebitati all‘incolpato. La Corte, ritenuto che - ai sensi dell‘art. 35.1.1 C.G.S. il rapporto arbitrale in atti fa piena provacirca il comportamento del calciatore Silvestri Nicola; - che la sanzione oggetto di reclamo è stata comminata nel minimoedittale previsto dall‘art. 19.4 lett. a) C.G.S., per ogni ipotesi di condotta irriguardosa nei confronti dell‘arbitro, senza necessitàdi ulteriore requisito di gravità della stessa; - che comunque non sussiste né è stata allegata l‘esistenza di alcuna attenuante perla condotta del predetto atleta; Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dalla S.S. Lanciano S.r.l. diLanciano (Chieti) e dispone l‘incameramento della tassa reclamo.3) RICORSO DELLA SASSARI TORRES 1903 S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GAREEFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE MASSARO MARIO SEGUITO GARA LUMEZZANE/SASSARI TORRESDEL 16.12.<strong>2007</strong>(Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 100/C del 18.12.<strong>2007</strong>)Con preannuncio di reclamo del 19.12.<strong>2007</strong> la società Sassari Torres 1903 S.r.l. impugnava l‘epigrafata decisione del GiudiceSportivo che aveva inflitto la squalifica per due gare effettive al suo tesserato Mario Massaro. Istruito il reclamo e fissata ladata della camera di consiglio, nelle more della trattazione, la ricorrente, con nota trasmessa il 2.1.<strong>2008</strong>, inoltrava formalerinuncia agli atti ed all‘azione fornendo altresì prova di analoga comunicazione alla controparte. La Corte premesso che aisensi dell‘art. 33, comma 12, C.G.S., le parti hanno facoltà di non dare seguito al preannuncio di reclamo o di rinunciarviprima che si sia proceduto in merito e che la rinuncia o il ritiro del reclamo non ha effetto soltanto per i procedimenti di illecitosportivo, per quelli che riguardano la posizione irregolare dei calciatori e per i procedimenti introdotti per iniziativa di OrganiFederali e operanti nell‘ambito federale (circostanze, quest‘ultime escludibili nel caso di specie), dichiara estinto ilprocedimento. Per questi motivi la C.G.F. preso atto della rinuncia al ricorso come sopra proposto dalla Sassari Torres 1903S.r.l. di Sassari, dichiara estinto il procedimento. Dispone l‘incameramento della tassa reclamo.4) RICORSO DELL‘ A.S. CISCO CALCIO ROMA S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 5GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE MALIARDI ANDREA SEGUITO GARA CISCOROMA/SAMBENEDETTESE DEL 15.12.<strong>2007</strong> CAMPIONATO NAZIONALE ―D. BERRETTI‖(Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 58/TB del 19.12.<strong>2007</strong>)Con preannuncio di reclamo del 20.12.<strong>2007</strong> la società A.S. Cisco Calcio Roma S.r.l. impugnava l‘epigrafata decisione delGiudice Sportivo che aveva inflitto la squalifica per cinque gare effettive al suo tesserato Andrea Mallardi. Istruito il reclamo efissata la data della camera di consiglio, nelle more della trattazione, la ricorrente, con nota trasmessa il 7.1.<strong>2008</strong>, inoltravaformale rinuncia agli atti ed all‘azione fornendo altresì prova di analoga comunicazione alla controparte. La Corte premessoche ai sensi dell‘art. 33, comma 12, C.G.S., le parti hanno facoltà di non dare seguito al preannuncio di reclamo o dirinunciarvi prima che si sia proceduto in merito e che la rinuncia o il ritiro del reclamo non ha effetto soltanto per iprocedimenti di illecito sportivo, per quelli che riguardano la posizione irregolare dei calciatori e per i procedimenti introdottiper iniziativa di Organi Federali e operanti nell‘ambito federale (circostanze, quest‘ultime escludibili nel caso di specie),dichiara estinto il procedimento. Per questi motivi la C.G.F. preso atto della rinuncia al ricorso come sopra proposto dall‘A.S.Cisco Calcio Roma S.r.l. di Roma, dichiara estinto il procedimento. Dispone l‘incameramento della tassa reclamo.5) RICORSO DEL GIULIANOVA CALCIO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GAREEFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE RANALLI CRISTIAN, SEGUITO GARA GIULIANOVA/SANSOVINO DEL9.12.<strong>2007</strong>(Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Professionisti Serie C – com. Uff. n. 91/C del 10.12.<strong>2007</strong>)Il Giudice Sportivo presso la Lega Professionisti Serie C, con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 91/C del 10.12.<strong>2007</strong> hainflitto alla società Giulianova Calcio S.r.l. la sanzione della squalifica per due giornate effettive di gara al calciatore RanalliCristian, seguito gara Giulianova/Sansovino del 9.12.<strong>2007</strong>. Avverso tale provvedimento la società Giulianova Calcio S.r.l. hapreannunziato reclamo innanzi a questa Corte di Giustizia Federale con atto del 13.12.<strong>2007</strong>, formulando contestuale richiestadegli atti ufficiali. Istruito il reclamo e fissata la data della camera di consiglio, nelle more della trattazione, la ricorrente, consuccessiva nota trasmessa il 27.12.<strong>2007</strong>, inoltrava formale rinuncia agli atti ed all‘azione. La Corte, premesso che ai sensidell‘art. 33, comma 12, C.G.S. le parti hanno facoltà di non dare seguito al preannuncio di reclamo o di rinunciarvi prima chesi sia proceduto in merito e che la rinuncia o il ritiro del reclamo non ha effetto soltanto per i procedimenti di illecito sportivo,per quelli che riguardano la posizione irregolare dei calciatori e per i procedimenti introdotti per iniziativa di Organi federali eoperanti nell‘ambito federale (circostanze, quest‘ultime escludibili nel caso di specie), dichiara estinto il procedimento. Perquesti motivi la C.G.F. preso atto della rinuncia al ricorso come sopra proposto dal Giulianova Calcio S.r.l. di Giulianova(Teramo), dichiara estinto il procedimento. Dispone l‘incameramento della tassa reclamo.223


6) RICORSO DEL NOVARA CALCIO S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELL‘AMMENDA DI € 10.000,00 INFLITTAALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA NOVARA/PRO SESTO DEL 12.12.<strong>2007</strong>(Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 95 del 13.12.<strong>2007</strong>)La sanzione di € 10.000 è stata inflitta dal Giudice Sportivo sulla base di un dettagliato referto arbitrale, i cui termini sonoriportati nella motivazione che accompagna la sanzione nel Com. Uff. n. 95 del 13.12.<strong>2007</strong>. La Società reclamante sostiene,nella propria memoria, che i fatti non si sarebbero svolti nei termini descritti dall'arbitro, e in particolare che le espressionirivolte dal pubblico a uno dei calciatori di colore della squadra avversaria non sarebbero state in alcun modo collegate asentimenti razzisti. La Corte rileva che in presenza di un referto preciso e dettagliato come quello in questione il procedimentosportivo non dà luogo ad alcun tipo di prova alternativa, e tanto meno può ammettere diverse ricostruzioni dei fatti nonsostenute da alcuna prova di carattere oggettivo. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal NovaraCalcio S.p.A. di Novara e dispone l‘incameramento della tassa reclamo.7) RICORSO DEL PESCARA CALCIO S.P.A. AVVERSO LE SANZIONI, DELL‘INIBIZIONE FINO A TUTTO IL31.1.<strong>2008</strong> AL SIG. MULTINEDDU GIOVANNI E DELL‘AMMENDA DI € 1.000,00 ALLA RECLAMANTE, INFLITTESEGUITO GARA PESCARA/GALLIPOLI DEL 12.12.<strong>2007</strong> <strong>2007</strong>(Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 95 del 13.12.<strong>2007</strong>)Il Pescara Calcio S.p.A. ha presentato ricorso avverso la decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Professionisti Serie C,di cui al Com. Uff. n. 95 del 13.12.<strong>2007</strong> relativa alle sanzioni inflitte al signor Multineddu Giovanni e alla Società stessa. Ilreclamo, diretto a ottenere un ridimensionamento della sanzione inflitta al signor Multineddu Giovanni (riduzionedell‘inibizione dal 31.1.<strong>2008</strong> al 31.12.<strong>2007</strong>) e all‘annullamento dell‘ammenda di €. 1.000,00 inflitta alla Società, risultatempestivo, ma la C.G.F. osserva preliminarmente che contiene due domande, sia pure proposte con il medesimo atto, sicché ènecessario integrare la tassa reclamo per quanto riguarda la seconda doglianza. Ciò premesso, entrambi i reclami sonoinfondati. Infatti, nei reclami si tenta di accreditare una versione dei fatti completamente diversa da quanto risulta dal refertoarbitrale in ordine al comportamento del dirigente Multineddu e dai referti della Procura in ordine al ruolo delle personeestranee presenti a bordo campo e all‘esplosione di mortaretti nel recinto di gioco. Poiché è giurisprudenza costante il principioche non si ammettono prove contrarie a quanto risulta dal referto arbitrale e dalle relazioni del rappresentante della Procurafederale, i due reclami devono essere respinti anche perché, oltre tutto, non è stata fornita alcuna prova che i fatti addebitati sisiano svolti in modo diverso da come risultano dai referti. Per questi motivi la C.G.F. rilevata la sussistenza di due domandenel corpo del medesimo ricorso ordina l‘integrazione della tassa reclamo per la seconda doglianza. Respinge entrambi i ricorsicome sopra proposti dal Pescara Calcio S.p.A. di Pescara e dispone l‘incameramento delle tasse reclamo.8) RICORSO DELL‘ A.C. CUNEO 1905 S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELL‘AMMENDA DI € 1.000,00 INFLITTAALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA CUNEO/VALENZANA DEL 9.12.<strong>2007</strong>(Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 91/C del 10.12.<strong>2007</strong>)L‘A.C. Cuneo 1905 S.r.l. ha presentato appello avverso la decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Professionisti Serie Cdi cui al Com. Uff. n. 91/C del 10.12.<strong>2007</strong> relativa alla sanzione inflitta alla Società reclamante. Il reclamo, diretto a ottenerel‘annullamento dell‘ammenda di €. 1.000,00 inflitta alla Società, risulta tempestivo. La Corte di Giustizia Federale rileva che ilreclamo risulta parzialmente fondato, in quanto il comportamento dei sostenitori della Società reclamante è stato, almenosuccessivamente, provocato dai gesti volgari del dirigente della Valenzana, sicchè gli insulti rivolti a quest‘ultimo, che sonocomunque da biasimare sul piano del viver civile, costituiscono una reazione al comportamento del suddetto dirigente. Nonhanno, invece, alcuna giustificazione gli insulti rivolti, sempre al summenzionato dirigente, prima che quest‘ultimo si lasciasseandare a gesti volgari verso il pubblico. Ancorché tale comportamento del suddetto dirigente sia altamente biasimevole sulpiano della buona educazione e del ruolo istituzionale rivestito, gli insulti inizialmente rivoltigli dai sostenitori dell‘A.C. Cuneonon sono in alcun modo giustificabili e vanno severamente censurati. Alla luce di quanto sopra, questa Corte di GiustiziaFederale, nell‘auspicare un comportamento più civile di tutti coloro che a vario titolo si trovano all‘interno di uno stadio dicalcio, ritiene equo accogliere parzialmente il reclamo dell‘A.C. Cuneo 1905 S.r.l.. Per questi motivi la C.G.F. in accoglimentodel ricorso come sopra proposto dall‘A.C. Cuneo 1905 S.r.l. di Cuneo, riduce la sanzione dell‘ammenda ad € 500,00. Disponerestituirsi la tassa reclamo.9) RICORSO DEL SIG. ALESSANDRINI MARCO (ALLENATORE DELL‘U.S. GUBBIO 1910) AVVERSO LASANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GARE EFFETTIVE INFLITTA SEGUITO GARA CUOIOPELLI C.R./GUBBIO1910 DEL 23.12.<strong>2007</strong>(Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 104/C del 27.12.<strong>2007</strong>)Il provvedimento di squalifica per due giornate adottato dal Giudice Sportivo fa seguito all'espulsione del reclamante,allenatore dell'A.S. Gubbio, per aver insultato pesantemente l'assistente di gara. Il reclamo non è corredato di alcun tipo diprove oggettive, né argomenta altrimenti che sostenendo uno svolgimento dei fatti diverso da quello riportato nel refertoarbitrale e ripreso nel provvedimento di squalifica. La Corte rileva che il procedimento sportivo non può ammetterericostruzioni dei fatti diverse da quella riferita dal direttore di gara, tanto più quando non sostenute da alcuna prova di carattereoggettivo. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal signor Alessandrini Marco e disponel‘incameramento della tassa reclamo.224


TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COMUNICATO UFFICIALE N. 207/CGF DEL 05 GIUGNO <strong>2008</strong> INRIFERIMENTO ALLE MOTIVAZIONI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 78/CGF – RIUNIONEDEL 18 GENNAIO <strong>2008</strong>1) RICORSO DEL PESCINA VALLE DEL GIOVENCO AVVERSO LA SANZIONE DELL‘AMMENDA DI € 5.000,00INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA PESCINA/REAL MARCIANISE DEL 23.12.<strong>2007</strong>(Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 104/C del 27.12.<strong>2007</strong>)Il Provvedimento della sanzione dell'ammenda di € 5.000,00 adottato dal Giudice Sportivo fa seguito al comportamento tenutodai sostenitori della Società Pescina Valle del Giovenco. Il reclamo non è corredato da prove oggettive, né argomentadiversamente rispetto a quanto già rilevato rispetto allo svolgimento dei fatti dal referto arbitrale sulla cui base si ha avuto ilprovvedimento di ammenda. La Corte rileva che il procedimento sportivo non può ammettere ricostruzioni dei fatti diverse daquella riferita dal direttore di gara, tanto più quando non sostenute da alcuna prova di carattere oggettivo. Per questi motivi laC.G.F respinge il ricorso come sopra proposto dal Pescina Valle del Giovenco di Pescina (L‘Aquila) e dispone incamerarsi latassa reclamo.2) RICORSO CON PROCEDIMENTO D‘URGENZA DELLA HELLAS VERONA F.C. S.P.A. AVVERSO LA SANZIONEDELL‘OBBLIGO DI DISPUTARE UNA GARA EFFETTIVA A PORTE CHIUSE CON DECORRENZA IMMEDIATAINFLITTA SEGUITO GARA PRO SESTO/HELLAS VERONA DEL 12.1.<strong>2008</strong>(Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 111/C del 15.1.<strong>2008</strong>)Con preannuncio di reclamo del 15.1.<strong>2008</strong> la Hellas Verona F.C. S.p.A. impugnava l‘epigrafata decisione del GiudiceSportivo. Istruito il reclamo e fissata la data dell‘odierna camera di consiglio, la società ricorrente depositava, in data18.1.<strong>2008</strong>, un‘ampia memoria difensiva con la quale, sostanzialmente, si sosteneva: 1) l‘erronea interpretazione dellamanifestazione di discriminazione razziale e conseguente inapplicabilità dell‘art. 11 C.G.S.; 2) l‘impossibilità per la società diricorrere all‘esimente di cui all‘art. 13 C.G.S. in quanto la gara si era disputata in trasferta; e, in conclusione, si chiedeva:a) in via principale, il proscioglimento da ogni addebito; b) in via subordinata, la riforma della decisione del Giudice Sportivocon la sanzione della sola ammenda, nella misura minima applicabile o, comunque, ritenuta di giustizia. All‘odierna camera diconsiglio comparivano i rappresentanti processuali della ricorrente, nelle persone dell‘Avv. Stefano Fanini e dell‘Avv. LucianoMalagnini, sentiti dal collegio ai sensi dell‘art. 37, comma 2, del C.G.S., i quali confermavano le tesi difensive espresse in atti.La Corte visti gli articoli 11, comma 3, e 18, comma 1, lett. d), del C.G.S., per il combinato disposto dei quali nei casi direcidiva per “cori, grida e ogni altra manifestazione espressiva di discriminazione” la società responsabile può essere punita,oltre che con l‘ammenda, anche con l‘obbligo di disputare una o più gare a porte chiuse; preso atto che la società ricorrenterisulta destinataria di ben sette precedenti sanzioni per i comportamenti previsti dall‘art. 11, comma 3, secondo periodo, C.G.S.(delibere del Giudice Sportivo presso la Lega Professionisti Serie C di cui ai Com. Uff. nn. 13/C in data 28.8.<strong>2007</strong>, n. 23/C indata 11.9.<strong>2007</strong>, n. 44/C in data 9.10.<strong>2007</strong>, n. 47/C in data 16.10.<strong>2007</strong>, n. 51/C in data 23.10.<strong>2007</strong>, n. 79/C in data 27.11.<strong>2007</strong> en. 104/C in data 27.12.<strong>2007</strong>). Preso atto, altresì, che dal rapporto arbitrale e dalla relazione del collaboratore della ProcuraFederale non risulta posto in essere alcuno dei comportamenti di cui all‘art. 13 C.G.S. idonei ad escludere o attenuare laresponsabilità oggettiva della società per i fatti commessi dalle proprie tifoserie (art. 4, comma 3, C.G.S.), né la stessa societàha fornito prova inconfutabile di essi; ritenuto, pertanto, che le argomentazioni difensive svolte dalla ricorrente, pur validatestimonianza del percorso avviato verso l‘approntamento di strumenti idonei per la ricorrenza delle circostanzeesimenti/attenuanti di cui all‘art. 13, comma 1, lett. a) e b), C.G.S., non siano comunque idonee a superare il grave giudizionegativo sulla specifica vicenda scaturente dall‘esame degli atti e dei fatti dedotti in causa, soprattutto alla luce della plurimarecidiva. Per questi motivi la C.G.F respinge il ricorso con procedimento d‘urgenza come sopra proposto dalla Hellas VeronaF.C. S.p.A. di Verona e dispone incamerarsi la tassa reclamo.3) RICORSO DELL‘ A.C. SANGIOVANNESE 1927 S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2GARE EFFETTIVE INFLITTA AL SIG. TEDINO BRUNO SEGUITO GARA PESCARA/SANGIOVANNESE DEL13.1.<strong>2008</strong>(Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 111/C del 15.1.<strong>2008</strong>)Il provvedimento di squalifica per due giornate adottato dal Giudice Sportivo fa seguito all'espulsione del reclamante,allenatore della Sangiovannese, per aver tenuto un comportamento offensivo nei confronti del direttore di gara. Si rilevapreliminarmente che il preannuncio di reclamo inviato in data 15 gennaio a mezzo fax si riferisce ad altro provvedimentoadottato dallo stesso Giudice Sportivo nello stesso Com. Uff., che squalifica per due gare il calciatore Scotti Francesco. Neltesto del reclamo, invece, il Direttore Generale della Società fa opposizione nei confronti della squalifica dell'allenatore BrunoTedino. Il reclamo non è corredato di alcun tipo di prove oggettive, né argomenta altrimenti che sostenendo uno svolgimentodei fatti diverso da quello riportato nel referto arbitrale, che ha dato luogo al provvedimento di squalifica. La Corte rileva che ilprocedimento sportivo non può ammettere ricostruzioni dei fatti diverse da quella riferita dal direttore di gara, tanto più quandonon sostenute da alcuna prova di carattere oggettivo. Per questi motivi la C.G.F respinge il ricorso come sopra propostodall‘A.C. Sangiovannese 1927 S.p.A. di San Giovanni Valdarno (Arezzo) e dispone incamerarsi la tassa reclamo.225


TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COMUNICATO UFFICIALE N. 208/CGF DEL 05 GIUGNO <strong>2008</strong> INRIFERIMENTO ALLE MOTIVAZIONI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 79/CGF – RIUNIONEDEL 18GENNAIO <strong>2008</strong>1) RICORSO DELL‘ A.S. PISONIANO AVVERSO LA SANZIONE DELLA PENALIZZAZIONE DI PUNTI 10 INCLASSIFICA DA SCONTARSI NELLA STAGIONE SPORTIVA <strong>2007</strong>/<strong>2008</strong> INFLITTAGLI A SEGUITO DIDEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL‘ART. 2, COMMA 4 C.G.S. PERRESPONSABILITA‘ DIRETTA IN ORDINE ALLE VIOLAZIONI ASCRITTE, DELL‘ART. 1 COMMA 1 C.G.S. INRELAZIONE ALL‘ART. 40, COMMI 4 E 5 N.O.I.F. AL CALCIATORE FRANK ANDRE‘ PIZZOLATTO E AL SIG.FILIBERTO LUCIANI (GIA‘ PRESIDENTE A.S. PISONIANO)(Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 17/CDN del 30.10.<strong>2007</strong>)A seguito di accertamenti condotti dall‘Ufficio Indagini in merito al doppio tesseramento del calciatore Pizzolatto FrankAndrei, il Procuratore Federale deferiva il calciatore, il presidente della società Pisoniano nonché la società stessa in quantodetta società avrebbe inviato una richiesta di tesseramento per la <strong>Stagione</strong> Sportiva 2005/2006 utilizzando il relativo moduloove veniva riportato il cognome del calciatore come Pizzolato omettendo di segnalare che si trattava di un aggiornamento diuna posizione già esistente – essendo il calciatore già tesserato con matricola n. 4.169.029 come Pizzolatto Frank Andrè infavore della società Cynthia 1920 per la <strong>Stagione</strong> Sportiva 2004/2005 – così inducendo in errore l‘Ufficio Tesseramenti delComitato Interregionale che non avrebbe consequenzialmente potuto appunto rilevare il precedente tesseramento. Il calciatore,il presidente e la società venivano ritenuti responsabili della violazione e così sanzionati rispettivamente: il calciatore con lasqualifica fino al 31.12.<strong>2007</strong>, il presidente inibito fino al 30.6.2009, la società Pisoniano con 10 punti di penalizzazione dascontare nella stagione <strong>sportiva</strong> <strong>2007</strong>/<strong>2008</strong>. La società Pisoniano ha proposto reclamo avverso la decisione della CommissioneDisciplinare Nazionale chiedendo l‘annullamento in toto della citata sanzione ovvero in via subordinata una sanzione inferioreovvero diversa, comunque chiedendo la diminuzione della penalizzazione. Tutto quanto sopra osservato deve rilevarsi come ilricorso della società appaia fondato. Partendo infatti dalla circostanza pacifica che vi era l‘oggettiva possibilità per il calciatoredi essere svincolato ai sensi dell‘art.32, N.O.I.F. (ricorrevano tutti i presupposti normativamente previsti non avendo mai presoparte nel corso della <strong>Stagione</strong> Sportiva 2004/2005 il calciatore ad alcuna gara), considerato che alla richiesta del Pisoniano eraallegata copia del documento di riconoscimento del calciatore, non sussistono nella fattispecie le ragioni per poter ritenereprovato l‘elemento del ―dolo‖ nel comportamento da parte dei responsabili della società. Con l‘allegazione del documento èinfatti salvaguardata la possibilità per l‘Ufficio Tesseramento del Comitato Interregionale del riscontro della correttezza deglielementi trascritti nel modulo. Statuire in detto contesto sulla sussistenza dell‘elemento doloso dato dall‘alterazione volontariadegli estremi concernenti le qualità personali, poi facilmente riscontrabili, non appare fondatamente corroborato dagliaccadimenti. Se da un lato infatti l‘errore nel nominativo è indubbio – con il che per un comportamento colposo la società ècomunque sanzionabile – dall‘altro non può sottacersi che nella questione non può che trattarsi appunto di mera erroneacompilazione, data la riscontrabilità documentale da parte del competente Ufficio Tesseramento il quale era comunque inpossesso in allegato alla domanda della fotocopia del documento di identità del calciatore con il nominativo facilmenteindividuabile. In detto contesto, a favore della mancanza dell‘elemento del dolo, giova ancora evidenziare il fatto che la stessasocietà Pisoniano ha denunciato la circostanza ai competenti Organismi Federali e comunque sussistendo la potenzialesvincolabilità del calciatore. Giustifica comunque una sanzione a carico della società l‘errore in cui essa è incorsanell‘indicazione del nominativo del calciatore sul modulo, stabilendosi a questo proposito quale sanzione equa la somma di €1.000,00 di ammenda. Per questi motivi la C.G.F in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dall‘A.S. Pisonianodi Pisoniano (Roma) ridetermina la sanzione infliggendo, alla società reclamante, l‘ammenda di € 1.000,00. Dispone restituirsila tassa reclamo.2) RICORSO DEL FORTITUDO COSENZA S.r.l. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GAREEFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE BERNARDI ALESSANDRO SEGUITO GARA ACICATENA/F. COSENZADEL 6.1.<strong>2008</strong>(Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 69 del 9.1.<strong>2008</strong>)Con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 69 del 9.1.<strong>2008</strong>, il Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale ha inflitto lasqualifica per quattro gare effettive al calciatore Bernardi Alessandro per i motivi di cui al predetto Com. Uff.. Sanzione cosìdeterminata ai sensi dell‘art. 19 comma 4 lett. a) C.G.S.. Avverso tale provvedimento, con atto del 5.1.<strong>2008</strong>, la FortitudoCosenza S.r.l. ha proposto reclamo lamentando l‘errata interpretazione, da parte del Giudice Sportivo, della natura dei fatticontestati tale, secondo la tesi prospettata, da aver indotto lo stesso ad effettuare un cumulo di sanzioni a fronte di un unicoaddebito. Questa Corte preliminarmente osserva che il C.G.S. impone al Giudice Sportivo, nella determinazione dellasanzione, di non scendere al di sotto del minimo edittalmente previsto, arginandone la quantificazione tra i criteri legati allaqualificazione del fatto, dettati dall‘art. 19, comma 4, lett. a), b), c) e d). Sicché il Giudice Sportivo, ritenuta integrata lafattispecie incriminatrice, ben potrebbe ritenere un unico addebito sanzionabile con una misura particolarmente afflittiva, nonesistendo alcuna disposizione che lo vincoli ad una stretta corrispondenza aritmetica tra il fatto e la sanzione minima. Fattaquesta premessa, il Collegio ritiene che le censure sollevate dalla reclamante, che muove da un‘errata esegesi del datonormativo, non possono trovare accoglimento. La società, attraverso i propri scritti difensivi, deduce che l‘art. 19, comma 4,C.G.S., prevedendo una determinata sanzione in caso di condotta irriguardosa o ingiuriosa, individuerebbe un‘unica fattispecie,costituendo la qualificazione alternativa, tutt‘al più, un reciproco aspetto di natura aggravante della stessa. Tale ricostruzione èerrata dal punto di vista esegetico della norma ed è la struttura della stessa che ne evidenzia la infondatezza. L‘uso della226


congiunzione disgiuntiva ―o‖, nel caso di specie, è sintomatico dell‘esistenza di termini di scelta di natura opposta, e non di ununico termine di scelta qualificabile con una pluralità di sinonimi, tanto è vero che il dato letterale dell‘art. 19, comma 4,C.G.S., evidenzia che il legislatore ha volutamente individuato due condotte autonome ovvero quella irriguardosa e quellaingiuriosa che possono concorrere nel caso in cui il tesserato si renda autore di più addebiti autonomamente sanzionabili. Taleinterpretazione è l‘unica valida sia per il differente significato dei termini utilizzati (l‘ingiuria è cosa ben diversa dallamancanza di riguardo, tale che quest‘ultima non costituisce un aspetto della prima) sia perché, se fondata la tesi della naturaaggravante, non avrebbe alcun senso la previsione di apertura di cui al comma 4 che impone al Giudice di valutare lecircostanze dell‘addebito. Dall‘esame degli atti emerge, inequivocabilmente, che il Bernardi è responsabile dei fatti allo stessoascritti, pertanto, in presenza di tali comprovati comportamenti antiregolamentari, ciò che rileva è la congruità della sanzioneallo stesso inflitta. Non c‘è dubbio che il Giudice Sportivo, ritenute integrate le distinte fattispecie, abbia fatto correttaapplicazione dello strumento sanzionatorio infliggendo la squalifica che, secondo i dettami richiamati, appare congrua. Perquesti motivi la C.G.F respinge il ricorso come sopra proposto dal Fortitudo Cosenza S.r.L. di Cosenza e dispone incamerarsila tassa reclamo.3) RICORSO DELL‘ A.S.D. COLOGNA PAESE CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE CROCE ANTONIO SEGUITO GARA COLOGNAPAESE/MACERATESE DEL 6.1.<strong>2008</strong>(Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 69 del 9.1.<strong>2008</strong>) Visto il ricorso proposto dall‘A.S.D. Cologna Paese Calcio avverso la decisione del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale pubblicata sulCom.Uff. n. 69 del 9.1.<strong>2008</strong>, con cui al calciatore Croce Antonio è stata irrogata la sanzione della squalifica per quattro gareeffettive a seguito dell‘incontro Cologna Paese/Maceratese svoltosi il 6.1.<strong>2008</strong>; visti i motivi di ricorso; vista la decisioneimpugnata; visti tutti gli atti; ritenuto che: - nel ricorso non viene dedotto alcunché avverso la motivazione dell‘impugnatadecisione del Giudice Sportivo, il quale, applicando l‘art. 19, comma 4, lett. b), C.G.S., ha considerato la ―particolare violenzadella condotta‖ e la ―idoneità della stessa a cagionare gravi danni alla incolumità fisica‖; - è del tutto irrilevante, ai fini di unariduzione della sanzione, l‘invocata circostanza per cui, essendo l‘espulsione del detto calciatore avvenuta al 18° minuto delprimo tempo, è come se la sanzione fosse stata già in parte scontata nella gara relativa; - la sanzione inflitta è conforme aldisposto del citato art. 19, comma 4, lett. b), che prevede, come sanzione soltanto minima, la squalifica ―per tre giornate o atempo determinato in caso di condotta violenta nei confronti di calciatori o altre persone presenti‖; Per questi motivi la C.G.Frespinge il ricorso come sopra proposto dall‘A.S.D. Cologna Paese Calcio di Cologna Paese (Teramo) e dispone incamerarsi latassa reclamo.4) RICORSO DELL‘ U.S.D. RECANATESE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA INFLITTA PER 3 GAREEFFETTIVE AL CALCIATORE SIROTI PAOLO SEGUITO GARA R.C. ANGOLANA/RECANATESE DEL 6.1.<strong>2008</strong>(Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 69 del 9.1.<strong>2008</strong>)Si premette che il provvedimento impugnato è stato adottato con riferimento all‘incontro del Campionato di Serie D, Girone F,svoltosi in data 9.1.<strong>2008</strong> fra la società ricorrente e la R.C. Angolana, nel corso del quale il predetto calciatore durante undiverbio aveva colpito, a gioco fermo, un avversario con uno schiaffo al volto. Ciò premesso la U.S.D. Recanatese purriconoscendo e deprecando il comportamento del proprio tesserato, chiedeva una riforma della sanzione inflitta, ritenendolaeccessiva, trattandosi nella fattispecie di un buffetto e non di uno schiaffo, di un atto compiuto involontariamente e comunquesenza alcuna intenzione di far male o di provocare dolore o danni fisici. I motivi del ricorso non hanno alcun pregio, perchédifformi dal rapporto arbitrale e non coerenti con lo svolgimento dei fatti così come ammesso nel reclamo della stessa società.Sta di fatto che l‘episodio è avvenuto durante un diverbio e non è certamente in occasioni del genere che si compiono gestiamichevoli come quelli di dare un buffetto. La tesi difensiva risulta, oltre tutto, smentita dalla deprecazione del gesto in questione, lealmente operata dalla parte ricorrente. La asserita involontarietà dell‘atto, del resto, non presenta alcuna attendibilità, ameno che non si dimostri che l‘autore della percossa abbia agito in preda ad un vero e proprio raptus. Tanto meno appareprovata l‘assenza di qualsiasi intenzione di far male al contendente. Quanto, infine, alla misura della squalifica è da riflettereche l‘azione non è avvenuta nel contesto e nel contrasto di una determinata fase di giuoco, come si tenta di sostenere, bensì, piùgravemente , ―a giuoco fermo‖, come ha attestato il direttore di gara. La circostanza che il Siroti sia stato più volte fattooggetto di interventi fallosi da parte di avversari, non dispiega al riguardo alcun efficacia scriminante, tanto più se si riconosceche tali interventi erano già stati puniti dall‘arbitro: per cui in nessun caso potrebbero essere dedotti a fondamento di unasuccessiva ed inammissibile forma di autotutela o comunque di rivalsa. Merita piuttosto di essere rilevato che il calciatoresqualificato aveva partecipato alla gara in qualità di vice capitano e pertanto investito di un ruolo che di per sé gli assegnava diun maggior senso di responsabilità nei confronti dei compagni e degli avversari. Per questi motivi la C.G.F respinge il ricorsocome sopra proposto dall‘U.S.D. Recanatese di Recanati (Macerata) e dispone incamerarsi la tassa reclamo.5) RICORSO DELL‘ A.S.D. CASERTA CALCIO AVVERSO LE SANZIONI INFLITTE: DELLA SQUALIFICA PER 2GARE EFFETTIVE AL SIG. PIETROPINTO MARIO; DELLA SQUALIFICA PER 2 GARE EFFETTIVE ALCALCIATORE MANCO ALESSANDRO, SEGUITO GARA LIBERTAS ACATE/CASERTA CALCIO DEL 6.1.<strong>2008</strong>(Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 69 del 9.1.<strong>2008</strong>)Il Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale, con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 69 del 9.1.<strong>2008</strong> ha inflitto allasocietà A.S.D. Caserta Calcio le sanzioni: - della squalifica per 2 giornate effettive di gara al signor Pietropinto Mario; - dellasqualifica per 2 giornate effettive di gara al calciatore Manco Alessandro. Avverso tale provvedimento la società A.S.D.227


Caserta Calcio ha preannunziato reclamo innanzi a questa Corte di Giustizia Federale con atto del 9.1.<strong>2008</strong>, formulandocontestuale richiesta degli atti ufficiali. Istruito il reclamo e fissata la data della camera di consiglio, nelle more dellatrattazione, la ricorrente, con nota trasmessa il 14.1.<strong>2008</strong>, inoltrava formale rinuncia agli atti ed all‘azione. La Corte premessoche ai sensi dell‘art. 33, comma 12, C.G.S., le parti hanno facoltà di non dare seguito al preannuncio di reclamo o dirinunciarvi prima che si sia proceduto in merito e che la rinuncia o il ritiro del reclamo non ha effetto soltanto per iprocedimenti di illecito sportivo, per quelli che riguardano la posizione irregolare dei calciatori e per i procedimenti introdottiper iniziativa di Organi federali e operanti nell‘ambito federale (circostanze, quest‘ultime escludibili nel caso di specie),dichiara estinto il procedimento. Per questi motivi la C.G.F preso atto della rinuncia al ricorso come sopra proposto dell‘A.S.D.Caserta Calcio di Caserta, dichiara estinto il procedimento. Dispone incamerarsi la tassa reclamo.TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COMUNICATO UFFICIALE N. 209/CGF DEL 05 GIUGNO <strong>2008</strong> INRIFERIMENTO ALLE MOTIVAZIONI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 82/CGF – RIUNIONE DEL23GENNAIO <strong>2008</strong>1) RICORSO DELL‘A.S.D. CALCIO A 5 IMOLA AVVERSO LE SANZIONI INFLITTE: DELL‘AMMENDA DI €1.000,00 E SQUALIFICA DEL CAMPO DI GIUOCO PER 3 GARE EFFETTIVE ALLA RECLAMANTE; DELLASQUALIFICA FINO AL 31.1.2012 AL CALCIATORE GUBELLINI ANDREA, SEGUITO GARA CALCIO A 5IMOLA/CIRIÈ CALCIO A 5 DEL 6.1.<strong>2008</strong>(Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 336 del 9.1.<strong>2008</strong>)Il secondo arbitro della gara Calcio a 5 Imola/Ciriè Calcio a 5, disputata il 6.1.<strong>2008</strong> per il Campionato Nazionale di Serie A 2,Girone A, riferiva nel suo rapporto che il calciatore Andrea Gubellini dell‘A.S.D. Calcio a 5 Imola, già ammonito per averecontestato al termine della gara e prima del fa ir play l‘espulsione dal campo di un suo compagno di squadra, gli profferivacontro, con tono minaccioso, frasi gravemente offensive e che il predetto calciatore, portato fuori dal gruppo, per la notifica delprovvedimento di espulsione, alla vista del cartellino rosso, gli sputava in viso continuando ad insultarlo e a spingerlo. Lacronometrista dell‘incontro riferiva, in un allegato al referto arbitrale, che lo stesso Gubellini, dopo la espulsione, l‘avevaraggiunta al centro del campo e, avvicinandosi al suo viso, le aveva urlato contro frasi gravemente oltraggiose avvertendolache l‘avrebbe aspettata all‘interno degli spogliatoi. Riferiva ancora la cronometrista che, nel corridoio che porta agli spogliatoi,il Gubellini le si portava di fronte aggredendola nuovamente con frasi offensive e che, poi, il predetto calciatore, una volta chelei era entrata nel suo camerino, approfittando del fatto che il muro divisorio tra questo e gli spogliatoi dell‘ Imola, alto circadue metri due metri e mezzo, non arrivava fino al soffitto, saliva su una panca e, continuando a profferirle contro frasigravemente ingiuriose, le lanciava una bottiglia d‘acqua da un litro, piena a metà, che la colpiva alla testa, procurandole unforte ed intenso dolore. Per il dolore la cronometrista doveva accovacciarsi per terra dove rimaneva fino a che non venivasoccorsa dall‘osservatore arbitrale e da un dirigente della Calcio a 5 Imola, che le forniva un sacchetto di ghiaccio per attutire ildolore per il bernoccolo immediatamente formatosi. Oltre a tali fatti, la cronometrista annotava nel suo rapporto anche che,subito dopo essere entrata nel suo camerino, era entrato un uomo in borghese, nel quale aveva riconosciuto il Sig. AugustoGubellini, già presidente dell‘A.S.D. Imola, sbattendo con estrema violenza la porta d‘ingresso e urlando improperi contro gliufficiali di gara. Il primo arbitro, a sua volta, nel suo rapporto confermava, con assoluta identità di dettagli, i fatti che eranoavvenuti sul campo di gioco e negli spogliatoi come riferiti dal secondo arbitro e dalla cronometrista. Nel suo rapporto, ilprimo arbitro riferiva anche che, mentre gli ufficiali di gara rientravano negli spogliatoi, erano stati fatti segno di vari insulti diogni tipo dai sostenitori della squadra di casa e che, dopo l‘episodio del Sig. Augusto Gubellini, si era rivolto ad un dirigentedella società Imola, invitandolo ad intervenire, ma che questo gli aveva risposto di non essere in grado di fare alcunché (―ma ioche ci posso fare?‖). Il Giudice Sportivo Nazionale presso la Divisione Calcio a Cinque, a seguito dell‘esame dei rapporti degliufficiali di gara relativi al predetto incontro, con la delibera pubblicata nel Com. Uff. n. 336 del 9.1.<strong>2008</strong>, irrogava al calciatoreGubellini la squalifica fino al 31.1.2012 e alla A.S.D. Calcio a 5 Imola la squalifica del campo per tre giornate di gara el‘ammenda di € 1000,00. Avverso tale delibera ha proposto reclamo A.S.D. Calcio a 5 Imola. La reclamante, per quantoconcerne la squalifica irrogata al calciatore, ha rilevato che, pur dovendosi riconoscere che la condotta del questi non ègiustificabile, si è irrogata una sanzione pesante in modo eccessivo, considerando che non vi è cenno di alcuno sputo neiconfronti della cronometrista nel rapporto di questa, che il calciatore non è mai incorso nella sua carriera <strong>sportiva</strong> in altriepisodi simili e che, comunque, la sanzione si rivela spropositata se si considerano altre decisioni nelle quali fatti di maggioregravità commessi da calciatori sono stati sanzionati in modo più lieve. Per quanto concerne la sanzione della squalifica delcampo per tre giornate effettive di gara, la reclamante sostiene che i comportamenti tenuti dai calciatori durante le gare nonsono stati mai posti a carico delle società, che, nella specie, il comportamento del calciatore Gubellini non ha inciso sullaregolarità della gara, che la società aveva predisposto un adeguato servizio di ordine pubblico e che, in ogni caso, non vi eranoa carico della stessa precedenti della stessa indole, né specifici né generici. Il reclamo va respinto. In fatto, si deve precisareche lo sputo non figura nel rapporto della cronometrista, non perché il calciatore Gubellini non ha posto in essere taledeprecabile gesto, come implicitamente si sostiene dalla reclamante, ma solo perché lo sputo non ha avuto come suo obiettivola cronometrista. Lo sputo, come emerge chiaramente dai rapporti di entrambi gli arbitri della gara, ha colpito il secondoarbitro al momento in cui questi ha espulso dal campo il Gubellini, ed è evidentemente connesso a tale provvedimentodisciplinare. Quanto alla entità della sanzione per la condotta tenuta dal calciatore, va rilevato che, contrariamente a quantoprospetta la reclamante, è da ritenere congrua - se mai pecca per difetto - se si tiene conto del complessivo comportamentotenuto dal calciatore: del crescendo stato d‘ira di questi, manifestato nei confronti degli ufficiali di gara con espressioniminacciose e culminato con il tentativo di aggredirli anche fisicamente, dello sputo che ha colpito uno dei due arbitri, del228


lancio della bottiglia che ha colpito alla testa la cronometrista. Tutto ciò senza dire delle espressioni offensive pronunciate neiconfronti di tutti gli ufficiali di gara, che non sono state riportate nel loro contenuto come descritto nei vari referti tanto essesono volgari. Meno che meno potevano essere riferite quelle scurrili e infamanti dirette specificamente alla cronometrista.Quanto alla sanzione irrogata alla società, va rilevato che alla stessa può fondatamente essere addebitato un comportamento deltutto omissivo rispetto all‘accaduto, nessun dirigente della società si è adoperato per impedire o per bloccare il comportamentodel calciatore che pure non è stato momentaneo ma si è concretizzato a più riprese e in un certo periodo di tempo. Neppure si èimpedito che entrasse con violenza negli spogliatoi l‘ex presidente della società, che ha così potuto porre in essere le ingiurie ele offese nei confronti della cronometrista e degli arbitri riportate nel referto di detto ufficiale di gara. Anche il comportamentodei sostenitori della società Imola è sanzionabile per le offese rivolte agli ufficiali di gara al rientro negli spogliatoi. Di fronte atutto ciò si pone il diniego di un dirigente della società ad intervenire. Il comportamento tenuto dalla società, quindi, non èaffatto esente da censure. La stessa, pertanto, correttamente e adeguatamente è stata sanzionata dal Giudice Sportivo anche perfatto proprio e non solo per la condotta anti<strong>sportiva</strong> al massimo grado tenuta dal suo calciatore. Per questi motivi la C.G.F.respinge il ricorso come sopra proposto dall‘A.S.D. Calcio a 5 Imola di Imola (Bologna) e dispone incamerarsi la tassareclamo.2) RICORSO DELL‘A.C.D. FEMMINILE VIRTUS ROMAGNA AVVERSO LE SANZIONI DELL‘ AMMENDA DI €750,00 ALLA RECLAMANTE E DELLA SQUALIFICA FINO AL 23.4.<strong>2008</strong> AL SIG BATTILANI IVANO, INFLITTESEGUITO GARA PACKCENTER IMOLA CALCIO F/FEMMINILE VIRTUS ROMAGNA DEL 6.1.<strong>2008</strong>(Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio Femminile – Com. Uff. n. 50 del 9.1.<strong>2008</strong>)L‘A.C.D. Virtus Romagna ha proposto ricorso avverso le decisioni del Giudice Sportivo inerent i la gara di Coppa Italia SerieA femminile Packcenter Imola /Virtus Romagna, riportate sul Com. Uff. n. 50 del 9.1.<strong>2008</strong>, con le quali sono state irrogatel‘ammenda di € 750,00 alla società medesima e la squalifica fino al 23.4.<strong>2008</strong> all'allenatore della società stessa, IvanoBattilani. La società ricorrente deduce che il referto arbitrale della gara contiene delle affermazioni inesatte. Pertanto chiedeche l'ammenda venga rimossa e che la squalifica del tecnico venga considerata come una semplice espulsione dal campo. LaCorte osserva che la descrizione precisa delle frasi offensive pronunciate, il numero esiguo di sostenitori della societàricorrente e l'episodio della precedente espulsione dal campo costituiscono circostanze che rendono verosimile il fatto chel‘arbitro abbia potuto percepire esattamente lo svolgersi dei fatti e, in particolare, la condotta tenuta dal tecnico Battimani, cherimane l‘autore dei fatti a lui ascritti. Tuttavia la Corte ritiene equo riformare le pene irrogate, riducendo la sanzione dellasqualifica del tecnico fino al 29.2.<strong>2008</strong> e l‘ammenda alla società ad € 500,00. Per questi motivi la C.G.F. in parzialeaccoglimento del reclamo come sopra proposto dall‘A.C.D. Femminile Virtus Romagna di Torre Pedrera (Rimini) riduce lesanzioni inflitte ad € 500.00 di ammenda per la società e dell‘inibizione fino a tutto il 29.2.<strong>2008</strong> per il signor Battilani Ivano.Dispone restituirsi la tassa reclamo.3) RICORSO DEL S.C. DOMUS BRESSO AVVERSO LA SANZIONE DELLE SQUALIFICA PER 3 GARE EFFETTIVEINFLITTA AL CALCIATORE MBOW GORAM, SEGUITO GARA INTERFIVE VIGEVANO/DOMUS BRESSO DEL5.1.<strong>2008</strong>(Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 337 del 9.1.<strong>2008</strong>)La società Domus Bresso Play TV ha proposto reclamo contro la decisione del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio aCinque, che ha irrogato la sanzione della squalifica di tre giornate al calciatore Goram Mbow , come si evince dal Com. Uff. n.337 del 10.1.<strong>2008</strong>. Il predetto calciatore, espulso per doppia ammonizione, all'atto della notifica del provvedimentodisciplinare rivolgeva all'arbitro una frase offensiva. La società ricorrente ritiene che la squalifica sia eccessiva visto che nonha avuto nessun tipo di comportamento scorretto nei confronti degli avversari e soprattutto non ha assolutamente offesodirettori di gara. La Corte rileva che il rapporto del giudice di gara, la cui veridicità non può essere messa in dubbio dalleapodittiche affermazioni contenute nel ricorso, descrive in maniera circostanziata il comportamento del calciatore sanzionato epertanto, su questa base, è del tutto verosimile che egli abbia pronunciato l'espressione offens iva a lui ascritta. La Corteosserva altresì che l‘eventuale comportamento corretto, precedentemente tenuto dal calciatore, non può avere una rilevanza taleda mettere in dubbio quanto affermato nel rapporto arbitrale. Pertanto il reclamo va rigettato e la decisione del GiudiceSportivo va integralmente confermata. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dalla S.C. DomusPresso di Bresso (Milano) e dispone incamerarsi la tassa reclamo.TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COMUNICATO UFFICIALE N. 210/CGF DEL 05 GIUGNO <strong>2008</strong> INRIFERIMENTO ALLE MOTIVAZIONI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 85/CGF – RIUNIONEDEL 25 GENNAIO <strong>2008</strong>1) RICORSO DEL SAN MARINO CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GARE EFFETTIVEINFLITTA AL CALCIATORE FLORIDO MICHELE, SEGUITO GARA SAN MARINO/VITERBESE DEL 13.01.<strong>2008</strong>(Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 111/C del 15.1.<strong>2008</strong>)Con ricorso ritualmente introdotto nei modi e termini di regolamento la società San Marino Calcio S.r.l., ha impugnato ilprovvedimento del Giudice Sportivo di cui al Com. Uff. n. 111 del 15.1.<strong>2008</strong> con il quale, in relazione alla gara delCampionato di Calcio Serie C2 – girone B – San Marino/Viterbese del 13.1.<strong>2008</strong>, veniva inflitta al calciatore Michele Florindola sanzione della squalifica per tre gare effettive. La sanzione veniva irrogata perché ―a gioco fermo colpiva con un pestonevolontariamente un calciatore avversario rimasto a terra dopo un contrasto di gioco‖. La società appellante eccepiva229


l‘incongruità della squalifica, deducendo, quali motivi d‘impugnazione: 1) che non si era realizzata la condizione di ―giocofermo‖ attribuita all‘intervento del calciatore Florindo che in realtà, sarebbe ―da intendersi più propriamente comecontemporaneità con l‟uscita della palla dal campo (che ha determinato l‟interruzione del gioco), essendo lo stesso derivatoda un movimento scoordinato originato , senza interruzione dinamica, da un contrasto di gioco‖. 2) che il contatto conl‘avversario sarebbe ―del tutto privo della volontà di provocare effetti negativi”. 3) che il calciatore colpito non riportavaconseguenze dall‘intervento falloso tanto che ―non risultava necessario l‟intervento dei sanitari e rimaneva in campo sino altermine della partita‖. 4) che l‘atteggiamento composto e corretto dopo l‘espulsione unitamente alla assenza di precedentisqualifiche da parte del calciatore consentivano di ritenere irreprensibile la sua condotta. La società ricorrente, pertanto,richiedeva la riduzione della squalifica comminata al calciatore. Ritiene la Corte che il ricorso non meriti accoglimento e vadapertanto disatteso in mancanza di elementi probatori idonei a contestare gli addebiti indicati nei referti arbitrali. Quanto allamisura della sanzione, la stessa deve ritenersi congrua. Per questi motivi la C.G.F respinge il ricorso come sopra proposto dalSan Marino Calcio di Serravalle (Repubblica San Marino) e dispone incamerarsi la tassa reclamo.2) RICORSO DELLA SPAL 1907 S.P.A AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GARE EFFETTIVEINFLITTA AL CALCIATORE LA GROTTERIA CRISTIAN, SEGUITO GARA SPAL/BELLARIA DEL 13.01.<strong>2008</strong>(Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 111/C del 15.1.<strong>2008</strong>)Il Giudice Sportivo presso la Lega Professionisti Serie C, con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 111/C del 15.1.<strong>2008</strong> hainflitto al calciatore della Spal 1907 S.p.A. Grotteria Cristian la squalifica per due giornate effettive di gara per comportamentooffensivo verso l‘arbitro nel corso della gara del Campionato di Serie C2, girone B, Spal/Bellaria disputata il 13.1.<strong>2008</strong>.Avverso siffatto provvedimento la Spal 1907 S.p.A. ha preannunziato reclamo innanzi a questa Corte di Giustizia Federale conatto del 16.1.<strong>2008</strong>, formulando contestuale richiesta degli atti ufficiali. La medesima società, con altro atto in data 21.1.<strong>2008</strong> haespresso formale rinuncia al giudizio, considerato che dalla rinuncia al giudizio espressa dalla ricorrente deve conseguire ladichiarazione di estinzione del giudizio stesso. Per questi motivi la C.G.F. preso atto della rinuncia al ricorso come sopraproposto dalla Spal 1907 S.p.A. di Ferrara dichiara estinto il procedimento. Dispone l‘incameramento della tassa reclamo.3) RICORSO CON PROCEDIMINTO D‘URGENZA DELL‘A.C. PRATO 1908 AVVERSO LA SANZIONE DELLASQUALIFICA PER 2 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE LAMMA GIULIANO, SEGUITO GARACUOIOPELLI C.R./PRATO DEL 20.01.<strong>2008</strong>(Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 116/C del 22.01.<strong>2008</strong>)Il Provvedimento di squalifica per 2 (due) giornate adottato dal Giudice Sportivo fà seguito al comportamento del calciatoreLamma Giuliano della società "A.C. Prato 1908" poiché rivolgeva frasi offensive e di discriminazione razziale verso unproprio compagno di squadra. Il Giudice Sportivo con provvedimento pubblicato con Com. Uff. n. 116/C del 22.1.<strong>2008</strong>squalificava il calciatore per due gare effettive. La società "A.C. Prato 1908 S.p.A." proponeva reclamo in persona del legalerappresentante Donatella Toccafondi proponendo motivi di doglianza; 1) preliminarmente eccepisce la irritualità dellapronuncia e la conseguente inammissibilità della sanzione poiché il fatto addebitato al calciatore Lamma non è contenuto nelreferto arbitrale e degli assistenti arbitrali bensì sulla dichiarazione del collaboratore della Procura Federale che non sarebbesoggetto legittimato a proporre dichiarazioni con valenza analoga a quella del rapporto arbitrale; 2) le frasi usate dal Lammanon vanno considerate come offensive né contenenti epiteti di discriminazione razziale in quanto le frasi usate vanno valutatenel contesto dei rapporti interpersonali esistenti tra i giocatori nei normali comportamenti tenuti sia durante gli allenamenti chenella vita di tutti i giorni. La reclamante chiede pertanto la revoca del provvedimento impugnato per mancanza di contenutooffensivo e discriminante nelle frasi del Lamma. La Corte, uditi i calciatori interessati alla vicenda e analizzati i motivi didoglianza, rigetta il primo motivo poiché le norme del C.G.S. prevedono che il procedimento avanti il Giudice Sportivo puòessere incardinato da tutti i collaboratori dell'arbitro per cui anche coloro che, su incarico del Procuratore Federale, rilevinodurante lo svolgimento di una gara fatti estranei al normale svolgimento di giuoco per i quali, comunque, può avere inizio unprocedimento disciplinare, questi hanno titolo per farlo e il procedimento è regolarmente instaurato. La Corte accoglie ilsecondo motivo di doglianza rilevando che la oggettiva situazione di giuoco (la squadra era in vantaggio e il richiamo era adalzarsi e giocare e non a rimanere fermo a perder tempo) evidenzia la volontà del giocatore Lamma di indurre il propriocompagno di squadra ad un comportamento sportivo e che l'epiteto usato rientra nel linguaggio comune utilizzato dai calciatoridi quella squadra nel comunicare fra loro. Per questi motivi la C.G.F. in accoglimento del ricorso con procedimento d‘urgenzacome sopra proposto dall‘A.C. Prato 1908 di Prato annulla l‘impugnata delibera rideterminando la sanzione nella solaammenda di € 500,00. Dispone restituirsi la tassa reclamo.4) RICORSO DELL‘A.C. REGGIANA 1919 S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GAREEFFETTIVE INFLITTA AL SIG. PANE ALESSANDRO SEGUITO GARA PORTOGRUARO S./REGGIANA DEL20.1.<strong>2008</strong>(Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 116/C del 22.1.<strong>2008</strong>)Con comunicazione a mezzo raccomandata A/R anticipata tramite telefax in data 23.1.<strong>2008</strong> la Associazione Calcio Reggiana1919 S.p.A. interponeva gravame avverso la decisione del Giudice Sportivo di cui al comunicato ufficiale n. 116/C del22.1.<strong>2008</strong>, con la quale era stata comminata la squalifica per due gare effettive all‘allenatore signor Alessandro Pane percomportamento offensivo nei confronti dell‘arbitro durante la gara. Con il ricorso la società contesta l‘eccessiva afflittività edinadeguatezza della sanzione irrogata, assumendo che la condotta dell‘allenatore squalificato si sia concretizzata in unasemplice contestazione. Con provvedimento reso in data odierna questa C.G.F. ha respinto l‘appello della Associazione Calcio230


Reggiana 1919 S.p.A., rilevando l‘infondatezza del motivo di impugnazione. Poiché l‘art. 19, comma 5, C.G.S. prevede qualesanzione edittale la squalifica per 2 giornate in caso di condotta irriguardosa ed ingiuriosa nei confronti dell‘arbitro, l‘appellonon può trovare accoglimento. Nel ricorso non è infatti contestato che il sig. Pane abbia protestato nei confronti dell‘arbitroritenendo inadeguata una decisione arbitrale e, in assenza di prova contraria, non vi è motivo di dubitare della veridicità dellefrasi riportate nel referto arbitrale che, indubbiamente, appalesano il concretizzarsi della condotta sanzionata dalle norme citatee che fanno piena prova. La sanzione inflitta al signor Alessandro Pane dal Giudice Sportivo è da ritenersi adeguata atteso chenel caso di specie la squalifica per due giornate è la sanzione minima prevista e non risultano sussistenti circostanze attenuanti.Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall‘A.C. Reggiana 1919 S.p.A. di Reggio nell‘Emilia(Reggio Emilia) e dispone incamerarsi la tassa reclamo.TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COMUNICATO UFFICIALE N. 211/CGF DEL 05 GIUGNO <strong>2008</strong> INRIFERIMENTO ALLE MOTIVAZIONI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 87/CGF – RIUNIONEDEL 25 GENNAIO <strong>2008</strong>1) RICORSO DELL‘ A.C. CHIEVO VERONA AVVERSO LA SANZIONE DELL‘AMMENDA DI € 5.000,00 INFLITTAALLA RECLAMANTE PER RESPONSABILITÀ OGGETTIVA IN RELAZIONE ALLE DICHIARAZIONI DELCALCIATORE SEMIOLI FRANCO (ALL‘EPOCA DEI FATTI TESSERATO A.C. CHIEVO VERONA ATTUALMENTETESSERATO A.C.F. FIORENTINA) RESE IN DATA 27/05/<strong>2007</strong> AL TERMINE DELLA GARA CATANIA/CHIEVOVERONA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER LA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3COMMA 1 E 4 COMMI 1 E 3 C.G.S. (TRASFUSI NELL‘ART. 5 COMMI 1, 5 E 6 LETT. D) DEL VIGENTE C.G.S) EDELLA SOCIETÀ CHIEVO VERONA CALCIO PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 2 COMMA 4 E 3 COMMA 2 C.G.S(TRASFUSO NELL‘ARTT. 4 E 5 VIGENTE C.G.S.)(Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 21/CDN del 20.12.<strong>2007</strong>)All‘esito dell‘esame degli atti relativi all‘incontro Catania /Chievo Verona, disputato in data 27.5.<strong>2007</strong> e valevole per ilCampionato di Serie ―A‖, la Procura Federale deferiva il calciatore Franco Semioli, all‘epoca dei fatti tesserato per la A.C.Chievo Verona, dinnanzi alla Commissione Disciplinare Nazionale per violazione degli artt. 3, comma 1, e 4, commi 1 e 3,C.G.S. (trasfusi nell‘art. 5, commi 1, 5 e 6 lett. d) del vigente C.G.S), in relazione alle dichiarazioni rilasciate al termine dellacitata gara. La Procura Federale, deferiva, altresì, la A.S. Chievo Verona, per responsabilità oggettiva in relazione alla condottatenuta dal proprio tesserato. In particolare, la violazione contestata all‘atleta riguardava le dichiarazioni dello stesso rese in unaintervista a fine gara, nel corso della quale il Semioli affermava ―sapevamo come sarebbe finita altrove era già tutto scritto‖,facendo riferimento alle altre gare disputate nel medesimo giorno, i cui risultati avevano determinato la retrocessione dellapropria squadra. Successivamente, interrogato dall‘Ufficio Indagini, l‘atleta confermava le dichiarazioni rese nell‘intervista dequa. Con provvedimento reso in data 20.12.<strong>2007</strong>, pubblicato nel Com. Uff. n. 21/CDN, la Commissione DisciplinareNazionale dichiarava i deferiti responsabili delle violazioni contestate ed infliggeva agli stessi l‘ammenda di € 5.000,00ciascuno. Avverso tale decisione ha proposto rituale e tempestiva impugnazione la A.C. Chievo Verona, la quale, in sintesi,lamenta (i) la contraddittorietà della decisione della Commissione, in riferimento alla posizione del Semioli, e (ii) lairragionevolezza della stessa in ordine alla responsabilità oggettiva della società ed alla equiparazione delle sanzioni tra l‘atletae la società. Alla riunione di questa Corte di Giustizia Federale, tenutasi in data 25.1.<strong>2008</strong>, sono presenti il rappresentante dellaProcura Federale, che chiede la conferma delle sanzioni applicate dalla Commissione, e l‘avv. Malagnini per la A.C. ChievoVerona, il quale si riporta alle difese ed alle conclusioni contenute nel proprio reclamo. La Corte, esaminati gli atti, rileva,preliminarmente, che, nei casi di dichiarazioni lesive rilasciate da tesserati, la responsabilità oggettiva delle società diappartenenza al momento dei fatti è stabilità dall‘art. 5, comma 2, C.G.S., così come la determinazione delle ammende dainfliggere alle stesse, prevista invece dal comma 7 della medesima disposizione codicistica nella medesima misura inflitta alcalciatore. Risultano irrilevanti, pertanto, le doglianze manifestate dalla società in ordine alla propria responsabilità edall‘ammontare dell‘ammenda. Per quanto riguarda, infine, le contestazioni relative alla contraddittorietà della decisioneimpugnata, la circostanza posta a fondamento della presunta incoerenza, mancata quotazione da parte dei gestori dellescommesse sportive degli incontri decisivi per la permanenza nel Campionato di Serie ―A‖, risulta assolutamente irrilevante aifini della valutazione della condotta tenuta dal calciatore Franco Semioli. Per questi motivi la C.G.F respinge il ricorso comesopra proposto dall‘A.C. Chievo Verona di Verona e dispone incamerarsi la tassa reclamo.2) RICORSO DEL SIG. TRUCCOLO CARLO COLLABORATORE A.S. LIVORNO CALCIO S.R.L., AVVERSO LASANZIONE DELL‘INIBIZIONE FINO AL 31.1.<strong>2008</strong> INFLITTAGLI A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELPROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL‘ART. 1, COMMA 1 C.G.S.(Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 24/CDN dell‘11.1.<strong>2008</strong>)3) RICORSO DELL‘A.S. LIVORNO CALCIO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE: DELL‘INIBIZIONE FINO AL 31.1.<strong>2008</strong>AL SIG. CARLO VIVALDI E DELL‘AMMENDA DI € 2.500,00 ALLA RECLAMANTE INFLITTE A SEGUITO DIDEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER LE VIOLAZIONI RISPETTIVAMENTE ASCRITTEDELL‘ART. 1, COMMA 1 C.G.S. E DELL‘ART. 4, COMMA 2 C.G.S.(Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 24/CDN dell‘11.1.<strong>2008</strong>)Con provvedimento adottato dalla Commissione Disciplinare Nazionale, Com. Uff. n. 24/CDN dell‘11.1.<strong>2008</strong>, al signor CarloTruccolo, dipendente CONI Servizi S.p.A., veniva irrogata la sanzione dell‘inibizione sino al 31.1.<strong>2008</strong> per avere posto in231


essere un comportamento ― evidentemente preordinato al fine di avere anticipata conoscenza delle designazioni arbitrali dellagara Napoli/Livorno del 26.9.<strong>2007</strong>, quando le stesse non erano state ancora pubblicate‖. Nella stessa occasione, ed in relazionealla medesima vicenda, la Commissione Disciplinare Nazionale infliggeva al signor Carlo Vivaldi, dirigente della società A.S.Livorno Calcio S.r.l. la sanzione dell‘inibizione sino al 31.1.<strong>2008</strong> per concorso nel comportamento del Truccolo avendocomunicato, le informazioni sulla terna arbitrale, ― a sua volta all‘addetto stampa della società, contribuendo così alla loropubblicazione sul sito Internet‖. A carico della società veniva, infine, disposta l‘ammenda di € 2.500,00. Avverso lesopranotate decisioni presentavano reclamo a questa Corte sia il Truccolo che il Vivaldi e la società Livorno Calcio, conargomentazioni che, seppure diverse, afferivano comunque alla medesima vicenda, per cui risultava opportuna la riunione deidue procedimenti. Quanto al contenuto delle doglianze difensive, si deve dar conto in primo luogo di una eccezione sollevatadal Truccolo circa la carenza di giurisdizione da parte della Commissione Disciplinare, secondo la quale sarebbero soggetti algiudizio della Commissione Disciplinare del Settore Tecnico tutti gli allenatori ai quali siano contestate condotte antidoveroseposte in essere, come nel caso di specie, fuori dal contesto agonistico, vale a dire non in occasione dello svolgimento di unagara. In ordine, poi al merito della questione i reclami, con ampia e diffusa motivazione, sostenevano l‘assoluta irrilevanza, sulpiano disciplinare, del comportamento dei due tesserati, e di conseguenza della società Livorno Calcio, poiché il Truccolo siera limitato, come del resto spesso faceva, a chiedere una informazione al personale dell‘agenzia di viaggi che a Covercianocura gli spostamenti delle terne arbitrali, nel presupposto che i nominativi degli ufficiali di gara fossero già stati resi pubblici illunedì precedente il turno infrasettimanale, come normalmente avveniva, informandone poi il dirigente del Livorno, società perla quale lo stesso Truccolo era tesserato con la qualifica di tecnico. Il Vivaldi, da parte sua ancora più inconsapevolmente,ricevuta la comunicazione telefonica si era limitato a fornire la notizia al suo addetto stampa, il quale ne aveva curato lapubblicazione sul sito Internet della società, così implicitamente dimostrando assoluta buona fede, posto che talepubblicizzazione era di per sé stessa in contrasto con qualsiasi fine non lecito che si fosse voluto perseguire. Si chiedeva,pertanto, l‘annullamento delle soprariportate sanzioni. Le doglianze difensive possono trovare, ad avviso della Corte, soloparziale accoglimento. Esaminando preliminarmente, come è ovvio, la sollevata questione di competenza, se ne deve rilevarel‘infondatezza. Il Truccolo è stato deferito per violazione dell‘art. 1, comma 1, C.G.S., per essere cioè venuto meno ai principidi lealtà, correttezza e probità cui tutti i tesserati devono ispirare le proprie azioni. La citata norma sanzionatoria è, però, normaa contenuto libero, non vincolato, con la conseguenza che può realizzarsi una violazione del precetto in essa contenuto con unamolteplicità di comportamenti non altrimenti tipizzabili, e, forse, potrebbe fondatamente sostenersi anche che essa costituiscenorma di chiusura nei confronti di attività non sussumibili in differenti tipi di illecito disciplinare. Ne deriva che può aversiviolazione dell‘art. 1, comma 1, C.G.S. sia con comportamenti collegati alle attività tecnicamente proprie del deferito, sia aseguito di attività poste in essere come semplice tesserato e, quindi, non rapportabili alle funzioni specifiche od allaprofessione del soggetto da giudicare. Nel primo caso si instaurerebbe la competenza della Commissione Disciplinare delSettore Tecnico, prescindendo dal fatto che ci sia collegamento, o meno, con l‘attività agonistica, nel secondo caso siradicherebbe la competenza della Commissione Disciplinare. Venendo al caso di specie, risulta evidente come il Truccoloabbia agito al di fuori delle sue attribuzioni di tecnico della società Livorno Calcio, e che, quindi, il suo operato, come quello diun qualunque tesserato, debba essere sottoposto al vaglio della Commissione Disciplinare la quale ha esercitato legittimamentela sua competenza in proposito. Quanto al merito della vicenda, la Corte condivide solo in parte le rimostranze della difesacirca l‘assoluta buona fede nel comportamento del Truccolo e del Vivaldi, poiché, se è accettabile l‘osservazione che lasussistenza di un atteggiamento fraudolento non si concilierebbe con l‘immediata pubblicizzazione della notizia sul sitoInternet della società, è altrettanto vero che i due deferiti si sono meritati almeno un giudizio di colpevole leggerezza, ilTruccolo per avere omesso, tanto più nella sua duplice posizione di dipendente CONI e di tesserato del Livorno, di usare quelminimo di prudenza che gli avrebbe impedito di chiedere notizie di sicura delicatezza ad un dipendente di una agenzia diviaggi piuttosto che consultare il sito ufficiale della Federazione, il Vivaldi per avere diffuso, sulla scorta di una semplicetelefonata e senza accertare che la notizia fosse pubblica, l‘informazione ricevuta e relativa alla propria società. Talicomportamenti costituiscono, per le esposte considerazioni, violazione dell‘art. 1, comma 1, C.G.S., e produconoresponsabilità sanzionabili a carico dei deferiti e della società di appartenenza. La Corte, tuttavia, ritiene più adeguate allaconsistenza dei fatti accertati ed alla loro gravità, così come emersi anche alla luce delle considerazioni difensive, la sanzionedell‘ammonizione per il Truccolo ed il Vivaldi, e della multa di € 1.000,00 nei confronti della società Livorno Calcio S.r.l., inquesti sensi modificando la decisione del giudice di prime cure. Per questi motivi la C.G.F. riuniti i reclami nn. 2) e 3) inparziale accoglimento dei ricorsi come sopra proposti ridetermina le sanzioni inflitte come segue: ammonizione ai sigg.ri CarloTruccolo e Carlo Vivaldi e ammenda di € 1.000,00 alla società A.S. Livorno Calcio S.r.l. di Livorno. Dispone restituirsi latassa reclamo.TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COMUNICATO UFFICIALE N. 212/CGF DEL 05 GIUGNO <strong>2008</strong> INRIFERIMENTO ALLE MOTIVAZIONI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 146/CGF – RIUNIONEDEL 25 MARZO <strong>2008</strong>ORDINANZA1) RICORSO DEL SIG. NAPPI MARCO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA INFLITTAGLI FINO AL21.4.<strong>2008</strong> A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL‘ART. 1,COMMA 1 E 8 DEL C.G.S. E DEGLI ARTT., 35 E 38, COMMA 3 DEL REGOLAMENTO DEL SETTORE TECNICO(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Settore Tecnico della F.I.G.C. – Com. Uff. n. 83 del 21.2.<strong>2008</strong>)232


La C.G.F., rinvia, su istanza di parte, al 4.4.<strong>2008</strong> ore 14,30 il reclamo come sopra proposto dal signor Nappi Marco.2) RICORSO DEL SIG. GALIA ROBERTO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 30.6.<strong>2008</strong>INFLITTAGLI A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL‘ART. 1,COMMA 1 C.G.S.(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Settore Tecnico della F.I.G.C. – Com. Uff. n. 83 del 21.2.<strong>2008</strong>)L‘allenatore Roberto Galia, nel rispetto dei termini e modalità di Regolamento, ha impugnato la decisione della CommissioneDisciplinare presso il Settore Tecnico della F.I.G.C., resa in data 21.02.<strong>2008</strong> e pubblicata sul Com. Uff. n. 83 del detto Settore,con la quale l‘odierno ricorrente è stato squalificato fino al 30.06.<strong>2008</strong> per violazione dell‘art. 1, comma 1, C.G.S.. Secondol‘atto di deferimento della Procura Federale, le cui richieste sono state accolte dal Giudice di prime cure, il Roberto Galiaavrebbe violato la disposizione sopra ricordata in quanto, al termine della <strong>Stagione</strong> Sportiva 2003/2004, aveva sottoscrittoquietanza liberatoria in favore della Calcio Como S.p.A., per la quale era tesserato senza accertarsi che l‘assegno di contocorrente consegnatogli in pagamento a saldo delle proprie spettanze per la detta stagione fosse coperto di provvista. Secondol‘incolpazione, le dette circostanze di fatto, pur costituendo ―infrazioni disciplinari connesse ad irregolari pattuizionieconomiche‖, risultavano prescritte ai sensi dell‘art. 18 C.G.S.vigente all‘epoca dei fatti, ma integravano, altresì, la violazione dei doveri di lealtà e probità come sopra contestati, in quanto―con la firma della quietanza liberatoria‖ il Galia avrebbe ―consentito alla società Calcio Como S.p.A. di iscriversi senzaaverne diritto al Campionato successivo e tali condotte devono considerarsi autonome rispetto alle infrazioni relative agliirregolari pagamenti‖ (rectjus: inesistenti pagamenti). La Corte fissava la seduta al 25.3.<strong>2008</strong> per la discussione del ricorso, allaquale partecipavano tanto la Procura Federale che la stessa parte a mezzo di difensore, chiedendo, la prima conferma delladecisione impugnata ed il secondo accoglimento delle conclusioni gradatamente formulate nell‘atto d‘appello. Ritiene la Corteche il ricorso sia fondato e debba essere accolto, con conseguente cassazione dell‘appellata decisione. Osserva preliminarmenteil Collegio che la statuizione di primo grado si pone in evidente contraddizione con l‘atto di incolpazione: mentre quest‘ultimo,come sopra ricordato, ritiene che le infrazioni disciplinari siano connesse alle ―irregolari pattuizioni economiche‖, per ilprovvedimento gravato ―i fatti addebitati prescindono da una connessione con la fattispecie tipica della regolarità o menodell‘accordo economico‖: già tale situazione di contrasto determina notevoli perplessità in ordine alla conformità a giustiziadella reclamata statuizione. Rileva quindi la Corte che la violazione contestata non è costituita dalla ricezione dell‘assegno,sebbene dal fatto che il Galia, con il proprio comportamento, avrebbe consentito l‘iscrizione al campionato di società che, adire dell‘Ufficio inquirente e della stessa Commissione Disciplinare, non ne avrebbe avuto titolo. Senonchè, di tale circostanzanon esiste prova in atti, restando indimostrato e non potendo darsi per scontato che, ove il Galia non avesse sottoscritto laliberatoria, con certezza la società Calcio Como non avrebbe conseguito l‘iscrizione al campionato di competenza; difettainoltre l‘elemento psicologico del ―reato‖ sportivo, in quanto nemmeno è stato dedotto che la più volte richiamatasottoscrizione della quietanza sarebbe dolosamente preordinata allo scopo di favorire l‘iscrizione al campionato della società diappartenenza dell‘odierno ricorrente. Per questi motivi la C.G.F. in accoglimento del reclamo come sopra proposto dal signorGalia Roberto, proscioglie l‘incolpato perché l‘addebito non sussiste. Dispone restituirsi la tassa reclamo.TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COMUNICATO UFFICIALE N. 213/CGF DEL 10 GIUGNO <strong>2008</strong>1) DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DEL SIG. MAESTRINI PAOLO, AGENTE DICALCIATORE F.I.F.A., PER VIOLAZIONE DI CUI AGLI ARTT. 1, COMMA 1 DEL C.G.S. (VECCHIO E NUOVOTESTO), PER VIOLAZIONE DEI DOVERI DI LEALTÀ E CORRETTEZZA RICHIAMATI DALL‘ART. 12 DELREGOLAMENTO PER L‘ESERCIZIO DELL‘ATTIVITÀ DI AGENTE DI CALCIATORI (VECCHIO E NUOVO TESTO)E 7, COMMA 1 E 10, COMMA 1, DELLO STESSO REGOLAMENTO (VECCHIO E NUOVO TESTO)La C.G.F., preso atto dell‘accordo fra le parti ritiene congrua la sanzione di mesi 2 e giorni 20 di sospensione ed ammenda diEuro 2.000,00 a carico del Sig. Maestrini Paolo e ne dispone l‘applicazione ai sensi dell‘art. 23 C.G.S.. Ordina la chiusura delprocedimento.2) RICORSO DEL SIG. AUTIERO GENNARO AVVERSO LA REIEZIONE DEL RECLAMO TENDENTE ADOTTENERE L‘ANNULLAMENTO DEL TRASFERIMENTO A TITOLO DEFINITIVO DALLA SORRENTO CALCIO ALCASALE CALCIO(Delibera della Commissione Tesseramenti – Com. Uff. 22/D del 13.3.<strong>2008</strong>)La C.G.F accoglie il ricorso come sopra proposto dal signor Autiero Gennaro e, per l‘effetto, annulla la decisione impugnataripristinando il vincolo del calciatore Autiero Gennaro in favore della società Sorrento Calcio. Dispone restituirsi la tassareclamo.3) DEFERIMENTO DELL‘UFFICIO DI PROCURA ANTIDOPING DEL C.O.N.I. A CARICO DELLA CALCIATRICED‘ALASCIO PAOLA, ATTUALMENTE TESSERATA IN FAVORE DELLA SOCIETÀ PISA CALCIO FEMMINILE, PERVIOLAZIONE DELL‘ ART. 2.1 DELLE NORME SPORTIVE ANTIDOPINGLa C.G.F., visti gli atti, in accoglimento del deferimento come sopra proposto dall‘Ufficio di Procura Antidoping del C.O.N.I.,dichiara la calciatrice D‘Alascio Paola responsabile della violazione ascrittale e infligge la sanzione della squalifica per mesi 3a decorrere dalla data di sospensione cautelare, 30.4.<strong>2008</strong>.233


4) DEFERIMENTO DELL‘UFFICIO DI PROCURA ANTIDOPING DEL C.O.N.I. A CARICO DEL CALCIATOREBRANDIMARTE ERALDO, ATTUALMENTE TESSERATO IN FAVORE DELL‘A.S. SISAS PERUGIA CALCIO ACINQUE, PER VIOLAZIONE DELL‘ ART. 2.1 DELLE NORME SPORTIVE ANTIDOPINGLa C.G.F. visti gli atti, in accoglimento del deferimento come sopra proposto dall‘Ufficio di Procura Antidoping del C.O.N.I.,dichiara il calc iatore Brandimarte Eraldo responsabile della violazione ascrittagli e infligge la sanzione della squalifica permesi 3 a decorrere dalla data di sospensione cautelare, 9.4.<strong>2008</strong>.5) SOSPENSIONE CAUTELARE DA OGNI ATTIVITÀ SPORTIVA RELATIVA ALLA CALCIATRICE MANCAFRANCESCA, TESSERATA IN FAVORE DELL‘AC.F.D. AQUILE PALERMO RICHIESTA DALL‘UFFICIO DIPROCURA ANTIDOPING DEL C.O.N.I..La Corte di Giustizia Federale:· preso atto del risultato positivo del controllo antidoping effettuato dalla Commissione Ministeriale ex legge 376/2000 a Bari il20 aprile <strong>2008</strong>, nei confronti della calciatrice Manca Francesca, come da notifica esito analisi prot. 1305/UPA/ST del 5 giugno<strong>2008</strong>, trasmessa dall‘Ufficio di Procura Antidoping del C.O.N.I.;· visto l‘art. 2, comma 1 delle Norme Sportive Antidoping – Procedimento disciplinare e istruzioni operative relative all‘attivitàdell‘Ufficio di Procura Antidoping,DISPONEla sospensione in via cautelare da ogni attività <strong>sportiva</strong> della calciatrice MANCA Francesca, tesserata A.C.F.D. AquilePalermo, con decorrenza immediata.“Sulla base della decisione assunta dalla Corte di Giustizia Federale in data odierna, la calciatrice Manca Francesca èinserita nel RTP (Registered Testing Pool) nazionale del CONI-NADO ed è tenuta ad adempiere a tutti gli specifici obblighiprevisti sino alla fine dell‟anno solare in cui ha termine l‟efficacia del presente provvedimento ovvero sino a quando noncomunichi agli Organi Competenti di ritirarsi da qualsiasi attività <strong>sportiva</strong>”.TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COMUNICATO UFFICIALE N. 214/CGF DEL 10 GIUGNO <strong>2008</strong> INRIFERIMENTO ALLE MOTIVAZIONI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 89/CGF – RIUNIONEDEL 29 GENNAIO <strong>2008</strong>1) RICORSO DEL SIGNOR MASSANO CLAUDIO AVVERSO LA REIEZIONE DEL RECLAMO PROPOSTO AL FINEDI OTTENERE LO SVINCOLO, PER CAMBIO DI RESIDENZA, EX ART.111 N.O.I.F. DALL‘A.S.D. SAVIGLIANESE(Delibera della Commissione Tesseramenti – Com. Uff. n. 13/D del 6.11.<strong>2007</strong>)Con la decisione di cui in epigrafe la Commissione Tesseramenti ha respinto il ricorso inoltrato dal calciatore Claudio Massanodiretto ad ottenere lo svincolo dalla A.S.D. Saviglianese per cambio di residenza ai sensi dell‘art. 111 N.O.I.F. Ad avviso dellaCommissione, ai fini dello svincolo non era sufficiente il semplice trasferimento della residenza anagrafica, dal momento che ilcambio anagrafico doveva essere accompagnato dall‘effettivo trasferimento della residenza. Il Massano non aveva soddisfattotale requisito in quanto dalle sue stesse dichiarazioni risultava che lo stesso pur avendo trasferito la propria residenzaanagrafica presso il Comune di Sant‘Antioco nel settembre 2006, di fatto aveva continuato a risiedere ad Alba, avendotrascorso a Sant‘Antioco il solo mese di settembre 2006 e la primavera-estate<strong>2007</strong>, mentre aveva vissuto ad Alba il restanteperiodo. Avverso tale decisione ricorre a questa Corte il Massano deducendo che la sua richiesta di svincolo trae fondamentodal fatto che egli effettivamente risiedeva e risiede tutt‘ora a Sant‘Antioco in quanto presta assistenza alla nonna anziana e che,in ogni caso, possiede i requisiti richiesti dall‘art. 111 N.O.I.F. che deve essere considerato nel suo tenore letterale. Deduce,altresì, che non avendo ricevuto alcuna comunicazione di convocazione per sostenere la preparazione estiva precampionato<strong>2007</strong>/<strong>2008</strong>, oltre al rinnovo annuale della visita medico-<strong>sportiva</strong> obbligatoria, ha comunque diritto allo svincolo per inattività aisensi dell‘art. 109 N.O.I.F. Il ricorso è infondato e come tale va rigettato. Invero ai sensi dell‘art. 111 N.O.I.F., del tuttoconforme alla norma codicistica che disciplina il domicilio e la residenza delle persone, ogni qualvolta venga in rilievo laresidenza, si deve aver riguardo alla residenza effettiva, ovvero il luogo dove la persona soggiorna abitualmente e vi mantieneil centro delle proprie relazioni familiari e sociali. Nella fattispecie il luogo della residenza abituale del Massano non risultacoincidere con quello certificato dai registri anagrafici. I dati estrinseci forniti dallo stesso calciatore relativi alle sueconsuetudini di vita evidenziano non soltanto un elemento di prevalenza quantitativa (il Massano infatti ha dichiarato di avertrascorso a Sant‘Antioco, presso la nonna, il solo mese di settembre 2006 e la primavera-estate<strong>2007</strong>, mentre aveva vissuto adAlba, ove risiedono i suoi genitori, nel restante periodo) ma soprattutto una prevalenza qualitativa della originaria dimora inAlba, dove il calciatore ha mantenuto il centro delle proprie relazioni familiari e sociali. A tale proposito sta di fatto che ilMassano è iscritto alla Facoltà di Economia Aziendale di Torino e come egli stesso ha dichiarato è stato presente nella sedeuniversitaria anche nel periodo ottobre- marzo <strong>2007</strong> per sostenere gli esami e alcuni seminari specifici per approfondimentopersonale. Peraltro a smentire la preordinata fissazione solo apparente della residenza strumentale ai fini dello svincolo ex art.111 N.O.I.F. concorrono in maniera univocamente concludente le dichiarazioni scritte rilasciate dal Presidente della societàCorneliano Calcio di Alba, secondo il quale il calciatore avrebbe usufruito degli impianti sportivi solo occasionalmente nelperiodo estivo, ossia proprio nel periodo in cui il Massano, secondo le sue affermazioni, avrebbe dovuto essere a Sant‘Antiocodalla nonna. Risulta infine manifestamente inammissibile la richiesta formulata in questa sede per la prima volta di svincoloper inattività ai sensi dell‘art. 109 N.O.I.F. in quanto a norma dell‘art. 37 comma 3 C.G.S. sono vietate le domande nuove inappello. Per questi mo tivi la C.G.F respinge il ricorso come sopra proposto dal signor Massano Claudio e dispone incamerarsila tassa reclamo.234


2) DEFERIMENTO DELL‘ UFFICIO PROCURA ANTIDOPING DEL C.O.N.I. A CARICO DEI CALCIATORI: MANNINIDANIELE E POSSANZINI DAVIDE, ATTUALMENTE TESSERATI PER LA SOCIETÀ BRESCIA CALCIO, PERVIOLAZIONE DEGLI ARTT. 6.2 E 6.6 DELLE ISTRUZIONI OPERATIVE DEL COMITATO CONTROLLIANTIDOPING DI CUI ALLE NORME SPORTIVE ANTIDOPINGCon atto pervenuto alla Segreteria di Codesta Corte il 14.1.08, l‘Ufficio della Procura Antidoping deferiva i calciatori DanieleMannini e Davide Possanzini del Brescia Calcio S.p.A. per violazione degli artt. 6.2 e 6.4 delle Istruzioni Operative delComitato Controllo Antidoping e chiedeva in loro danno l‘irrogazione della sanzione di un mese di sospensione ex art. 4.2delle citate Istruzioni Operative. Deduceva l‘Ufficio di Procura che i predetti calciatori, sorteggiati dopo la garaBrescia/Chievo Verona per essere sottoposti ai controlli antidoping si sarebbero presentati per l‘espletamento delle relativeoperazioni con 25 minuti di ritardo, omettendo in tal maniera la dovuta collaborazione alle operazioni di prelievo (urina esangue). I calciatori, sentiti in sede di indagine confermavano la circostanza del ritardo, ma la giustificavano riconducendolo adun ordine perentorio e tassativo loro rivolto dalla Società di appartenenza di partecipazione ad una preventiva riunione conl‘Allenatore ed il Presidente per effettuare le considerazioni e le valutazioni della grave situazione derivante dal risultatoconseguito sul campo (terza sconfitta consecutiva e quinta sconfitta su un totale di sette partite disputate). Non ritiene CodestaCorte di ravvisare nella dedotta fattispecie le contestate violazioni, sulla base delle argomentazioni di seguito esposte. Purregolamentando in maniera dettagliata e minuziosa tutta la disciplina antidoping, l‘Ordinamento Sportivo non prevede unaspecifica sanzione per il caso di ritardo degli atleti nel sottoporsi ai prelievi necessari per l‘effettuazione delle analisi. Trattasiindubbiamente di una lacuna legislativa ed il riempimento di detta lacuna è compito del Legislatore e non del Giudice.Quest‘ultimo, peraltro, ha il potere di interpretare la legge, ma l‘attività ermeneutica non può spingersi fino alla creazione diuna norma inesistente. In siffatta situazione, facendo ricorso proprio ad un principio di interpretazione sistematica, soccorre ildettato della nostra Norma Fondamentale, in virtù del quale “Nessuno può essere punito se non in forza di una legge che siaentrata in vigore prima del fatto commesso” ed alla stregua di detto principio, non essendovi un espresso precettosanzionatorio nei termini di cui alla richiesta di condanna, i calciatori debbono essere assolti dalle relative incolpazioni. Ritieneperaltro la Corte che debba essere valutato se nelle espressioni poco urbane del calciatore Mannini, ovvero, nel comportamentodi entrambi i calciatori, dell‘allenatore o della società che hanno accettato o assunto decisioni in contrasto con l‘obbligo diconsentire l‘immediata effettuazione delle analisi relative agli atleti sorteggiati, siano stati violati i doveri di cui all‘art.1 delC.G.S. ed a tal riguardo, è opportuno rimette gli atti alla Procura Federale. Per questi motivi la C.G.F, per il deferimento comesopra proposto dall‘Ufficio di Procura Antidoping del C.O.N.I., proscioglie i calciatori Mannini Daniele e Possanzini Davidedalle incolpazioni loro ascritte e trasmette gli atti alla Procura Federale per l‘accertamento di eventua li responsabilità in capoai calciatori medesimi e/o ad altri soggetti svolgenti attività tecnica, organizzativa o decisionale per la società Brescia CalcioS.p.A. per violazione dei doveri e degli obblighi generali di cui l‘art. 1 comma 1 C.G.S.3) DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DEL SIGNOR PAOLILLO GAETANO AGENTE DICALCIATORI, PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DELL‘ART. 12, COMMA 1 DEL REGOLAMENTO AGENTIDI CALCIATORICon atto ricevuto, da Codesta Corte il 7.9.<strong>2007</strong>, il Procuratore Federale deferiva l‘Agente di Calciatori signor Paolillo Gaetanoper violazione dell‘art. 12 comma 1 del Regolamento degli Agenti di Calciatori avendo, questi, omesso il pagamento delcompenso agli Arbitri chiamati a dirimere la controversia di cui al lodo n. 04 <strong>Stagione</strong> Sportiva 2005/2006 intercorso tra ilmedesimo agente Paolillo ed il calciatore Fava Passaro. L‘incolpato inoltrava rituale memoria difensiva e nel richiedere ildifferimento dell‘udienza di discussione, già fissata per il girono 18.12.<strong>2008</strong> adducendo un proprio personale impedimento,non contestava la condotta ascrittagli, ma la giustificava con una sorta di contestazione che aveva voluto portare alla decisioneArbitrale, nella parte in cui aveva posto le spese di funzionamento del Collegio a carico di entrambi i contendenti in partiuguali, nonostante la soccombenza del Calciatore Fava Passaro, sia pur per un minore importo rispetto alla domanda proposta.Non è negata dallo stesso incolpato la circostanza di cui all‘atto di deferimento ed anzi, quest‘ultimo dichiara espressamente dinon volersi sottrarre alle proprie responsabilità invocando l‘irrogazione di una sanzione corrispondente ai minimi edittali. LaCorte deduce che non è suo compito valutare la correttezza della decisione resa sul punto dal Collegio Arbitrale non essendoGiudice Superiore rispetto al Collegio medesimo, preposto alla valutazione di un‘eventuale impugnazione che in tal sensol‘Ordinamento non prevede. Resta pertanto incontestata la fattispecie dell‘incolpazione e la relativa responsabilità. Quantoall‘irrogazione della sanzione, considerato che l‘incolpato ha tenuto un corretto e leale comportamento processuale, che lecontestazioni dell‘agente, pur irrilevanti sotto il profilo processuale, nascono da un‘individuale istanza di Giustizia Sostanzialee che in ogni caso, giusta quanto è emerso in corso di udienza, le relative debenze hanno costituito oggetto di appositacomposizione bonaria, appare equo infliggere una pena rapportata ai minimi edittali. Per questi motivi la C.G.F inaccoglimento del deferimento come sopra proposto dal Procuratore Federale infligge al signor Paolillo Gaetano l‘ammenda di€ 1.000,00.4) DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DEL SIGNOR GRIMALDI STANISLAO, AGENTEDI CALCIATORI, PRESIDENTE E LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA WORLD FOOTBALL SERVICE S.R.L., PERVIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1, COMMA 1 C.G.S., 17 E 23 REGOLAMENTO AGENTI DEI CALCIATORI E 30STATUTO FEDERALE.Con provvedimento del 13.12.<strong>2007</strong> il Procuratore Federale deferiva il rag. Stanislao Grimaldi, Agente di Calciatori e legalerappresentante della "World Football Service S.r.l." per sentirlo rispondere innanzi alla Corte di Giustizia Federale della235


violazione degli artt. 1 comma 1 C.G.S., 17 e 23 del Regolamento dell'Esercizio dell'Attività di Agente di Calciatori e 30 delloStatuto della F.I.G.C., per aver disatteso la clausola compromissoria prevista nel citato Regolamento, così violando l'obbligo diaccettare la piena efficacia delle dicisioni degli organi di Giustizia Sportiva. La vicenda processuale nasce da un contenzioso dinatura civile instaurato dalla "World Football Service S.r.l." contro la "A.C. Chievo Verona S.r.l." innanzi al Tribunale diRoma, per l'accertamento e la condanna al pagamento in proprio favore di un compenso dovuto in forza di apposito accordostipulato tra le parti in data 19.8.2005. L'aver adito gli organi giurisdizionali ordinari senza aver prima esperito i mezzi di tutelaapprontati dall'Ordinamento Sportivo, costituisce l'addebito mosso al rag. Stanislao Grimaldi, il quale avrebbe in tal modoviolato le norme citate. Nella seduta del 28.1.<strong>2008</strong> il rappresentante della Procura Federale insiste per il riconoscimento dellaresponsabilità del Grimaldi e chiede l'applicazione della sanzione dell‘ inibizione per un anno. Sono presenti, altresì, il rag.Stanislao Grimaldi ed il suo legale, il quale contesta gli addebiti mossi al suo assistito, sottolineando, in particolare, che nellafattispecie in esame egli ha agito, non nella sua qualità di Agente di Calciatori ma, quale legale rappresentante della "WorldFootball Service S.r.l.", società di capitale non assoggettata all'ordinamento interno della F.I.G.C., in quanto non svolge alcunaattività riconducibile a quella degli Agenti di Calciatori,ed evidenziando che il credito vantato da tale società trovagiustificazione in un rapporto di diritto privato (accordo sottoscritto il data 19.8.2005). La Corte, dopo aver procedutoall'esame della posizione del rag. Stanislao Grimaldi ritiene di doverlo prosciogliere dagli addebiti mossigli, in quanto egli haagito nella sua qualità di legale rappresentante della società "World Football Service S.r.l.", persona giuridica privata, estraneaall'ordinamento sportivo, a nulla rilevando il fatto che egli sia anche iscritto nell'elenco degli Agenti di Calciatori. La Corteritiene comunque di dover rimettere gli atti alla Procura Federale per accertare eventuali responsabilità in ordine alla legittimitàdei comportamenti dei soggetti coinvolti nella vicenda ed in particolare di quelli che hanno sottoscritto la scrittura privata del19.8.2005 per vagliarne la rispondenza ai principi di lealtà, probità e correttezza, sanciti dal Codice di Giustizia Civile. Perquesti motivi la C.G.F, per il deferimento come sopra proposto dal Procuratore Federale, proscioglie il signor GrimaldiStanislao e rimanda gli atti alla Procura Federale per accertare la responsabilità dei soggetti e delle società interessate inconsiderazione di eventuali comportamenti contrari allo spirito ed alla disciplina del Regolamento degli Agenti dei Calciatori.5) DEFERIMENTO DELL‘UFFICIO PROCURA ANTIDOPING DEL C.O.N.I. A CARICO DEL CALCIATORECHERUBIN NICOLÒ, ATTUALMENTE TESSERATO REGGINA CALCIO S.P.A., PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT.6.2 E 6.6 DELLE ISTRUZIONI OPERATIVE DEL COMITATO CONTROLLI ANTIDOPING DI CUIALLE NORME SPORTIVE ANTIDOPINGCon atto pervenuto alla Segreteria di Codesta Corte il 14.1.<strong>2008</strong>, l‘Ufficio della Procura Antidoping deferiva il calciatoreNicolò Cherubin tesserato per la Reggina Calcio S.p.A. per violazione degli artt. 6.2 e 6.4 delle Istruzioni Operative delComitato Controllo Antidoping e chiedeva in suo danno l‘irrogazione della sanzione di un mese di sospensione ex art. 4.2 dellecitate Istruzioni Operative. Deduceva l‘Ufficio di Procura che il predetto calciatore, sorteggiato dopo la gara Reggina/Livornoper essere sottoposto ai controlli antidoping, si sarebbe presentato presso la sala antidoping una prima volta alle ore 22.25 equindi, dopo essersi allontanato senza autorizzazione ed essersi trattenuto presso lo spogliatoio chiuso a chiave unitamente aglialtri compagni ed all‘allenatore, vi avrebbe fatto ritorno alle ore 22.55, omettendo in tal maniera la dovuta collaborazione alleoperazioni di prelievo (urina e sangue). Il calciatore, sentito in sede di indagine, precisava di essersi in realtà recato in saladoping unasola volta e direttamente alle ore 22.55, giustificando la circostanza con la necessaria partecipazione all‘animata discussione inatto nello spogliatoio tra la squadra, il Presidente della società, l‘allenatore e il direttore sportivo, e culminata poi nell‘esonerodell‘allenatore Ficcadenti. Non ritiene questa Corte, cui non sfugge la non univoca descrizione dei fatti di cui sopra, diravvisare nella dedotta fattispecie le contestate violazioni, sulla base delle assorbenti ragioni di seguito esposte. Purregolamentando in maniera dettagliata e minuziosa tutta la disciplina antidoping, l‘Ordinamento Sportivo non prevede unaspecifica sanzione per il caso di ritardo degli atleti nel sottoporsi ai prelievi necessari per l‘effettuazione delle analisi. Trattasiindubbiamente di una lacuna legislativa ed il riempimento di detta lacuna è compito del Legislatore e non del Giudice.Quest‘ultimo, peraltro, ha il potere di interpretare la legge, ma l‘attività ermeneutica non può spingersi fino alla creazione diuna norma inesistente. In siffatta situazione, facendo ricorso proprio ad un principio di interpretazione sistematica, soccorre ildettato della nostra Norma Fondamentale, in virtù del quale ―Nessuno può essere punito se non in forza di una legge che siaentrata in vigore prima del fatto commesso‖ ed alla stregua di detto principio, non essendovi un espresso precettosanzionatorio nei termini dì cui alla richiesta di condanna, i calciatori debbono essere assolti dalle relative incolpazioni. Ritieneperaltro la Corte che debba essere valutato se il comportamento del calciatore o eventuali decisioni dell‘allenatore o dellasocietà che hanno determinato il ritardo nell‘effettuazione delle analisi antidoping, abbiano concretato la violazione dei doveridi cui all‘art. 1 C.G.S. ed a tal riguardo, è opportuno rimettere gli atti alla Procura Federale. Per questi motivi la C.G.F. per ildeferimento come sopra proposto dall‘Ufficio di Procura Antidoping del C.O.N.I., proscioglie il calciatore Cherubin Nicolòdalle violazioni contestate e trasmette gli atti alla Procura Federale per l‘accertamento di eventuali responsabilità in capo alCherubin e/o ad altri soggetti svolgenti attività tecnica, organizzativa o decisionale per la società Reggina Calcio S.p.A. perviolazione dei doveri e degli obblighi generali di cui l‘art. 1 comma 1 C.G.S.ORDINANZE6) RICORSO DELLA F.C. MONTEPONI IGLESIAS AVVERSO LA DECLARATORIA DI NULLITÀ DELTESSERAMENTO IN PROPRIO FAVORE DEL CALCIATORE TODDE FABIANO NATO IL 18.11.1988Delibera della Commissione Tesseramenti – Com. Uff. n. 15/D del 7.12.<strong>2007</strong>)236


La C.G.F rimette gli atti del ricorso come sopra proposto dalla F.C. Monteponi Iglesias di Iglesias (Carbonia-Iglesias), allaProcura Federale affinché accerti i profili inerenti l‘asserita apocrifia della sottoscrizione interpellando il titolare della firma.7) RICORSO DELL‘ A.S. PRO CALCETTO AVEZZANO AVVERSO LA DECLARATORIA DI NULLITÀ DELTESSERAMENTO IN PROPRIO FAVORE DEL CALCIATORE PIERINI MAX ANTONIO NATO IL 9.2.1983(Delibera della Commissione Tesseramenti – Com. Uff. n. 13/D del 6.11.<strong>2007</strong>)La C.G.F dispone procedere, per il ricorso come sopra proposto dall‘A.S. Pro Calcetto Avezzano di Avezzano (L‘Aquila), aCTU tecnico-grafica sulla firma posta ed attribuita al calciatore Pierini in calce alla richiesta di tesseramento prot. <strong>2007</strong>/973,alla luce delle scritture di comparazione e della relazione della dottoressa Mastropietro in atti, riservandosi ogniprovvedimento.TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COMUNICATO UFFICIALE N. 215/CGF DEL 10 GIUGNO <strong>2008</strong> INRIFERIMENTO ALLE MOTIVAZIONI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 90/CGF – RIUNIONEDEL 31GENNAIO <strong>2008</strong>1) RICORSO DELLA HELLAS VERONA F.C. S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GAREEFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE PIOCELLE SEBASTIEN SEGUITO GARA HELLAS VERONA/SASSUOLODEL 20.1.<strong>2008</strong>(Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 116/C del 22.1.<strong>2008</strong>)Con preannuncio di reclamo del 25.1.<strong>2008</strong> la Hellas Verona F.C. S.p.A. impugnava l‘epigrafata decisione del Giudice Sportivopresso la Lega Professionisti Serie C. Istruito il reclamo e fissata la data dell‘odierna camera di consiglio, la società ricorrentedepositava, in data 30.1.<strong>2008</strong>, un‘ampia memoria difensiva con la quale, sostanzialmente, si deduceva:1) la non volontarietà dell‘intervento falloso che, seppur violento, doveva essere considerato come un tentativo istintivo,scomposto e scoordinato, di togliere il pallone all‘avversario. Tale tesi di parte ricorrente evidenziava l‘erronea interpretazionee l‘inappropriatezza lessicale della definizione ―atto di violenza verso un avversario in azione di gioco, disinteressandosi delpallone‖ adottata dall‘arbitro nella descrizione dei fatti;2) l‘eccessiva sanzione inflitta al calciatore Piocelle, considerando:– che nessun danno era stato arrecato all‘avversario;– il comportamento complessivamente tenuto dal giocatore, che era andato immediatamente a scusarsi con l‘avversario e, alfischio finale, a chiarire l‘accaduto con l‘arbitro: elementi che, secondo la parte ricorrente, rendevano necessariol‘inquadramento dell‘evento in questione in un contesto meno grave; e, in conclusione, si chiedeva la riduzione della squalificainflitta al giocatore Sebastien Piocelle ad una gara effettiva. All‘odierna camera di consiglio compariva il rappresentanteprocessuale della ricorrente, nella persona dell‘Avv. Stefano Fanini, del Foro di Verona, sentito dal collegio ai sensi dell‘art.37, comma 2, C.G.S. il quale confermava le tesi difensive espresse in atti. La Corte visto l‘art. 35, comma 1.1, C.G.S. per ilquale ―i rapporti dell‟arbitro, degli assistenti, del quarto ufficiale e i relativi eventuali supplementi fanno piena prova circa ilcomportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare‖; visto l‘art. 19, comma 4, lett. b), C.G.S. che prevede lasqualifica ―per tre giornate o a tempo determinato in caso di condotta violenta nei confronti di calciatori o altre personepresenti‖; ritiene equa la decisione adottata dal Giudice di prime cure. Per questi motivi la C.G.F respinge il ricorso comesopra proposto dalla Hellas Verona F.C. S.p.A. di Verona e dispone incamerarsi la tassa reclamo.TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COMUNICATO UFFICIALE N. 216/CGF DEL 10 GIUGNO <strong>2008</strong> INRIFERIMENTO ALLE MOTIVAZIONI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 105/CGF – RIUNIONEDEL 07 FEBBRAIO <strong>2008</strong>1) RICORSO F.C. INTERNAZIONALE MILANO S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELL‘AMMENDA DI EURO15.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA JUVENTUS/INTERNAZIONALE DEL 4.11.<strong>2007</strong>(Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 105 del 6.11.<strong>2007</strong>))All‘esito dell‘esame degli atti relativi all‘incontro Juventus/Internazionale, disputato in data 4.11.<strong>2007</strong> e valevole per ilCampionato di Serie ―A‖, il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti, con provvedimento pubblicato sul Com.Uff. n. 105 del 6.11.<strong>2007</strong>, sanzionava la società F.C. Internazionale Milano S.p.A. con l‘ammenda di € 15.000,00, ―per avere isuoi sostenitori, nel corso della gara, acceso due fumogeni nel proprio settore e lanciato nel settore avversario altro fumogenoed un petardo” e “a titolo di responsabilità oggettiva per aver ingiustificatamente ritardato l‟inizio della gara di trediciminuti‖. Avverso tale decisione proponeva rituale e tempestiva impugnazione la società F.C. Internazionale Milano S.p.A..Alla riunione di questa Corte tenutasi in data 14.12.<strong>2007</strong>, i rappresentanti della reclamante, l‘amministratore delegato, dott.Paolillo, nonché il difensore nominato, avv. Raffaelli, limitavano i propri motivi di impugnazione alla questione relativa alritardo dell‘inizio della gara. Esponeva la reclamante che il citato ritardo sarebbe stato causato dalla sosta del pullman dellasquadra fuori dallo stadio, sosta imposta dalle forze dell‘ordine, e che l‘arbitro era a conoscenza dei fatti, in quanto informatodai dirigenti dell‘Inter dinanzi ai dirigenti della Juventus ed al rappresentante della Procura Federale. La Corte, sentite leargomentazioni di parte reclamante, con ordinanza interlocutoria, disponeva l‘acquisizione del fascicolo di gara completo,della relazione dei rappresentanti della Procura Federale presenti in occasione della gara e di un supplemento di refertodell‘arbitro in ordine alla descritta circostanza, secondo la quale il direttore di gara sarebbe stato messo a conoscenza deimotivi del ritardo. Alla successiva riunione di questo Giudice tenutasi in data 7.2.<strong>2008</strong>, è presente per la società F.C.237


Internazionale Milano S.p.A l‘avv. Farina, il quale dichiara che non è stato possibile ottenere un‘attestazione da parte dellaQuestura di Torino che confermasse quanto esposto dalla reclamante. La Corte, preso atto, preliminarmente, dell‘avvenutaacquisizione agli atti della documentazione integrativa richiesta alla precedente riunione del 14.12.<strong>2007</strong>, rileva che la citatadocumentazione non permette di comprovare quanto affermato dalla reclamante in ordine ai motivi che hanno causato laposticipazione dell‘inizio dell‘incontro. La Corte, però, tenuto conto (i) del limitato tempo di ritardo e (ii) delle dichiarazionirese dal direttore di gara, signor Rocchi, nel supplemento del referto arbitrale, ritiene, comunque, di ridurre di € 1.000,00l‘ammenda relativa al ritardato inizio della gara. Per questi motivi, la C.G.F in parziale accoglimento del ricorso come sopraproposto dalla F.C. Internazionale Milano S.p.A. di Milano, riduce la sanzione inflitta ad € 14.000,00 e dispone la restituzionedella tassa reclamo.2) RICORSO DEL CALC. STENDARDO GUGLIELMO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTAGLI SEGUITO GARA NAPOLI/LAZIO DEL 20.01.<strong>2008</strong>(Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 166 del 22.01.<strong>2008</strong>)Con tempestivo e rituale preannuncio con richiesta degli ―atti ufficiali‖ del 22.1.<strong>2008</strong>, il signor Guglielmo Stendardo tesseratoall‘epoca dei fatti in favore della S.S. Lazio S.p.A. preannunziava l‘intenzione di impugnare la decisione del Giudice Sportivopresso la Lega Nazionale Professionisti di cui al Com. Uff. n. 166 del 22.1.<strong>2008</strong> con la quale si infliggeva al predetto calciatorela sanzione della squalifica per tre giornate effettive di gara all‘esito della condotta tenuta nel corso della gara del campionatodi serie A Napoli/Lazio, disputata il 20.1.<strong>2008</strong>; Ritenuto che, tuttavia, il medesimo tesserato, con altro atto del 1.2.<strong>2008</strong>, haespresso formale rinuncia al giudizio;considerato che dalla rinuncia al giudizio espressa dal ricorrente deve conseguire ladichiarazione di estinzione del giudizio stesso. Per questi motivi la C.G.F. da‘ atto della rinuncia al ricorso del calciatoreStendardo Guglielmo, dichiara estinto il procedimento. Dispone incamerarsi la tassa reclamoTESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COMUNICATO UFFICIALE N. 217/CGF DEL 10 GIUGNO <strong>2008</strong> INRIFERIMENTO ALLE MOTIVAZIONI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 106/CGF – RIUNIONEDEL 07 FEBBRAIO <strong>2008</strong>1) RICORSO DELL‘A.S.D. CALCIO POMIGLIANO AVVERSO LA SANZIONE DELL‘AMMENDA DI € 5.000,00 EDIFFIDA, INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA POMIGLIANO/FRANCAVILLA DEL 20.1.<strong>2008</strong>(Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 75 del 23.1.<strong>2008</strong>)La A.S.D. Calcio Pomigliano ha proposto reclamo avverso le sanzioni dell‘ammenda di € 5.000,00 e diffida, inflitte dalGiudice Sportivo presso il Comitato Interregionale (Com. Uff. n. 75 del 23.1.<strong>2008</strong>). L‘arbitro della garaSomigliano/Francavilla del 20.1.<strong>2008</strong> ha riferito che:1) alcuni sostenitori locali urlavano all‘indirizzo di un calciatore di colore della squadra avversaria cori a sfondo razziale;2) a fine gara veniva ingiuriato ed insultato ripetutamente da una persona che sostava indebitamente nel recinto di gioco;3) nel momento in cui si accingeva a lasciare lo spogliatoio veniva minacciato da tre persone anch‘esse non autorizzate asostare nel recinto di gioco. La società reclamante, attraverso i propri scritti difensivi, chiedeva a questa Corte una congruariduzione dell‘ammenda e l‘annullamento della sanzione aggiuntiva della diffida. Motivava tali richieste, in primo luogo, sulpresupposto che per fattispecie analoghe lo stesso Giudice Sportivo ha applicato sanzioni inferiori rispetto a quella ad essainflitta e comunque, in riferimento ai riferiti ―cori a sfondo razziale‖, che si è trattato di un comportamento da parte di alcuniragazzi e per pochi secondi. Il reclamo è infondato e va pertanto rigettato. Orbene, pur dando atto che il richiamo a decisionidel Giudice Sportivo, su casi analoghi, è del tutto irrilevante, ciò che in questa sede rileva, e che pertanto comporta la confermadel decisum di primo grado, è che non si evincono affatto i lamentati connotati di sproporzione nelle sanzioni inflitte. E ciòtenuto conto, in primo luogo, del comportamento dei sostenitori locali sugli spalti consistito nell‘indirizzare cori a sfondorazziale ad un calciatore di colore della squadra avversaria, e delle gravi minacce e offese da parte di alcune persone nonidentificate nei confronti del Direttore di gara in ambienti prossimi a quelli riservati allo stesso, fatti, questi ultimi, ignoratidalla società reclamante. Infine è opportuno evidenziare che le sanzioni sono state determinate anche in considerazione dellarecidiva specifica per i fatti di cui al Com. Uff. n. 40 del 31.10.<strong>2007</strong>. Per questi motivi la C.G.F respinge il ricorso come sopraproposto dall‘A.S.D. Calcio Pomigliano di Pomigliano D‘Arco (Napoli) e dispone incamerarsi la tassa reclamo.2) RICORSO DELL‘ U.S. CARATESE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GARE EFFETTIVEINFLITTA AL CALCIATORE FACCHINETTI GIUSEPPE SEGUITO GARA CARATESE/BASE 96 DEL 20.1.<strong>2008</strong>(Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 75 del 23.1.<strong>2008</strong>)La U.S. Caratese ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale Com. Uff. n. 75 del23.1.<strong>2008</strong> con la quale, in relazione alla gara Caratese/Base 96 disputatasi in data 20.1.<strong>2008</strong>, era stata inflitta la sanzione dellasqualifica per quattro giornate al calciatore Facchinetti Giuseppe per avere a gioco fermo, colpito da terra, a livello delpolpaccio, un calciatore avversario in reazione a un fallo subito dal medesimo e per avere rivolto all‘indirizzo della ternaarbitrale, mentre abbandonava il recinto di gioco, espressione gravemente offensiva. A sostegno dell‘impugnazione diretta aottenere una riduzione della sanzione, la Caratese ha sostenuto la scarsa pericolosità effettiva della reazione e lo stato dimomentaneo nervosismo del calciatore, ammettendo peraltro il carattere del Facchinetti ―ben conosciuto dalle squadreavversarie‖. Il ricorso è infondato. Non vi sono elementi per distaccarsi dalle puntuali e specifiche risultanze del refertoarbitrale che chiarisce la dinamica del comportamento di reazione tenuto e dell‘offesa rivolta alla terna arbitrale. Tali elementidi valutazione sono stati considerati dal giudice sportivo la cui decisione, pertanto, non può che essere confermata dovendosi238


considerare comportamento violento e antisportivo con la conseguente applicazione dell‘art. 19 comma 4 lett. a) C.G.S. nonrilevando in alcun modo la vaghe giustificazioni addotte dalla ricorrente. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso comesopra proposto dall‘ U.S. Caratese di Carate Brianza (Milano) e dispone incamerarsi la tassa reclamo.3) RICORSO DELLA F.C. SAVOIA 1908 S.S.D.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GAREEFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE VENDITTO AURELIO SEGUITO GARA GRAGNANO/SAVOIA DEL27.1.<strong>2008</strong>(Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. 78 del 30.1.<strong>2008</strong>)Il F.C. Savoia 1908 ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale Com. Uff. 78 del30.1.<strong>2008</strong> con la quale, in relazione alla gara Gragnano/Savoia disputatasi in data 27.1.<strong>2008</strong>, era stata inflitta la sanzione dellasqualifica per tre giornate al calciatore Venditto Aurelio in conseguenza del comportamento tenuto nei confronti di unavversario che è consistito in una manata al volto, a gioco fermo, e conseguente caduta al suolo dell‘avversario con necessariointervento del medico. A sostegno dell‘impugnazione diretta a ottenere una riduzione della sanzione, il Savoia ha sostenuto cheil giocatore avrebbe commesso tale atto in reazione ad una aggressione subita e che la manata sarebbe stata di particolaretenuità. Il ricorso è infondato. Non vi sono elementi per distaccarsi dalle puntuali e specifiche risultanze del referto arbitraleche chiarisce la dinamica del comportamento violento. Di tali elementi di valutazione ha tenuto conto il Giudice Sportivo la cuidecisione, pertanto, non può che essere confermata dovendosi considerare comportamento violento con la conseguenteapplicazione dell‘art. 19 comma 4 lett. b) C.G.S., non rilevando in alcun modo la provocazione subita. Per questi motivi laC.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dalla F.C. Savoia 1908 S.S.D.R.L. di Torre Annunziata (Napoli) e disponeincamerarsi la tassa reclamo.4) RICORSO DELLA F.B. BRINDISI 1912 AVVERSO LA SANZIONE DELL‘OBBLIGO DI DISPUTARE UNA GARA APORTE CHIUSE SEGUITO GARA FASANO/BRINDISI DEL 27.01.<strong>2008</strong>(Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. 78 del 30.1.<strong>2008</strong>)La Corte di Giustizia Federale, visti gli atti, letto il reclamo PREMESSO Gli addebiti posti a fondamento delle sanzioni inflittedal Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale e contenute nel Com. Uff. n. 78 del 30.1.<strong>2008</strong>, sono inconfutabilmenteprovati dalle risultanze dei documenti ufficiali di gara e sostanzialmente non smentiti dalla stessa società reclamante, la qualesi è limitata, nella propria difesa, a chiedere unicamente la revoca della decisione del Giudice Sportivo a far disputare una garaa porte chiuse motivando, tale richiesta, sul presupposto che il Giudice di prime cure abbia applicato tale sanzione facendoerroneamente riferimento ad una recidiva, che tuttavia non ha mai colpito la società istante come si evincerebbe dal richiamatoCom. Uff. n. 43 del 2.11.<strong>2007</strong>. Tanto premesso, la Corte di Giustizia Federale osserva che il reclamo è infondato e va pertantorigettato. L‘unico motivo addotto dalla Football Brindisi 1912 è irrilevante alla luce della gravità dei fatti posti in essere daisostenitori della società reclamante. Pertanto, una volta accertati gli addebiti, la Corte deve valutare, rispetto ad essi, lacongruità delle sanzioni inflitte. E sotto questo profilo, la misura delle sanzioni irrogate dal Giudice Sportivo appaionocertamente in linea con la gravità degli addebiti. Il lancio di fumogeni,di tubi di ferro, di un sifone e di altri oggetti sul terrenodi gioco nonchè di numerose bottigliette di plastica una delle quali, piena di acqua, attingeva alla testa un assistente arbitralecagionando, al medesimo, momentaneo stordimento, non possono che portare all‘integrale conferma della decisione adottatadal Giudice di prime cure. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dalla F.B. Brindisi 1912 diBrindisi e dispone incamerarsi la tassa reclamoTESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COMUNICATO UFFICIALE N. 218/CGF DEL 10 GIUGNO <strong>2008</strong> INRIFERIMENTO ALLE MOTIVAZIONI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 111/CGF – RIUNIONEDEL 13 FEBBRAIO <strong>2008</strong>1) RICORSO DELL‘ ASRC AR.TE.MA AVVERSO LE SANZIONI DELL‘AMMENDA DI € 1.500,00 E SQUALIFICADEL CAMPO DI GIUOCO FINO AL 31.12.<strong>2008</strong> CON OBBLIGO DI DISPUTARE LE RELATIVE GARE IN CAMPONEUTRO E A PORTE CHIUSE, NONCHÉ LA PENALIZZAZIONE DI 9 PUNTI IN CLASSIFICA, INFLITTE SEGUITOGARA AR.TE.MA/CITTÀ DI GRAGNANO C5 DEL 19.1.<strong>2008</strong>(Delibera delGiudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 383 del 23.1.<strong>2008</strong>)I fatti di cui al presente reclamo si sono verificati in occasione della gara tra la A.S. AR.TE.MA. Città di Castellamare C5contro Città di Gragnano C5 disputata a Castellamare di Stabia, in data 19.1.<strong>2008</strong>; gli eventi sono stati sanzionati dal GiudiceSportivo presso la Divisione Calcio a Cinque con il Com. Uff. in epigrafe che ha comminato alla società ospitante l‘ammendadi € 1.500,00 e squalifica del campo di giuoco sino al 31.12.<strong>2008</strong> con obbligo di disputare le relative gare in campo neutro aporte chiuse, nonché la penalizzazione di nove punti in classifica. La sanzione è stata irrogata per effetto del comportamento diun gruppo di sostenitori dell‘AR.TE.MA., i quali, per tutta la durata della gara, hanno rivolto ingiurie, minacce e sputi sia agliavversari che agli ufficiali di gara. In particolare, alla fine della gara, trenta tifosi, penetrando sul terreno di gioco attraverso uncancello inopinatamente aperto da un appartenente alla società ospitante, rincorrevano ed aggredivano diversi calciatori dellasquadra avversaria, due dei quali venivano colpiti più volte con pugni al volto ed all‘addome; uno dei due, una voltaaccasciatosi al suolo, veniva ulteriormente colpito con calci alla testa. Gli incidenti continuavano negli spogliatoi, nei qualidieci ulteriori intrusi malmenavano altri due calciatori: uno di essi per liberarsi era costretto a rifugiarsi nello spogliatoio degliarbitri. Questo è quanto risulta dagli atti ufficiali. Contro tale decisione ha proposto reclamo la società AR.TE.MA. sulla basedi un unico articolato motivo, nel quale si sottolinea, anche con riferimento a precedenti decisioni, la asserita eccessiva severitàdella sanzione. Si evidenzia in via immediata l‘assoluta gravità del comportamento della AR.TE.MA. nella vicenda in239


questione, la quale - anziché collaborare attivamente per impedire gli eventi - ha tenuto, come ampiamente ed esaurientementeevidenziato nel provvedimento reclamato, un comportamento del tutto omissivo non ponendo in essere alcunché di fattivo persedare l‘incontenibile e pericolosa ira dei tifosi della propria squadra. A conferma di detto deprecabile contegno, basticonsiderare che le Forze dell‘Ordine sono intervenute solo ed esclusivamente su iniziativa dell‘arbitro che ben a ragionetemeva per l‘incolumità di sé stesso e dei calciatori anche della squadra avversaria i quali, si son dovuti far scortare per potersiallontanare dall‘impianto sportivo senza incorrere in ulteriori pericoli. Peraltro, è indubitabile che i fatti presentino unostraordinario indice di gravità per la loro reiterazione nel tempo, per la loro prosecuzione dopo il termine della gara, per la loroestensione ai locali degli spogliatoi, per la concreta, oltre che intrinseca, pericolosità delle condotte dei sostenitori dellareclamante, rispetto all‘incolumità dei calciatori della squadra avversaria e degli stessi organi tecnici. Di eccezionale serietà èpoi il fatto che sia stato possibile ai facinorosi introdursi nel terreno di giuoco attraverso un cancello la cui chiusura avrebbedovuto essere custodita a cura della società reclamante. In altri termini, vi erano tutte le premesse perché dalla serie diaccadimenti prima narrata potessero trarre origine tragiche conseguenze alla vita di persone, solo fortuitamente evitate e nonper intervento cooperativo da parte della reclamante. Ad avviso della Corte, è evidente quanto indiscutibile il profilo diresponsabilità addebitabile alla reclamante manifestatosi, da un canto, nell‘omissione delle dovute misure preventive edattenuative dei fatti, e dall‘altro canto, nella diretta ed oggettiva imputabilità alla stessa degli effetti dei comportamenti violenti,aggressivi, irriguardosi dei propri sostenitori. Né, ad avviso della Corte, sono in alcun modo conferenti i precedenti citati,rispetto ai quali non solo non è dato rinvenire la gravità e ripetizione dei fatti violenti ma è possibile riscontrare l‘unicità della,peraltro, sostanzialmente fortuita, condotta che diede causa alla sanzione (lancio di un tamburo in campo che colpì l‘assistentedi gara, senza che sussistesse la prova che il lancio stesso fosse diretto alla persona). Alla stregua delle osservazioni cheprecedono ed in una logica di trattamento sanzionatorio avente efficacia anche dissuasiva, oltre che debitamente punitiva,appare congrua ed immeritevole di riduzione la articolata sanzione inflitta dal primo giudice. Il reclamo va pertanto rigettatocon conferma della decisione impugnata ed incameramento della tassa. Per questi motivi la C.G.F respinge il ricorso comesopra proposto dall‘ ASRC AR.TE.MA. di Castellammare di Stabia (Napoli) e dispone incamerarsi la tassa reclamo.TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COMUNICATO UFFICIALE N. 219/CGF DEL 10 GIUGNO <strong>2008</strong> INRIFERIMENTO ALLE MOTIVAZIONI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 114/CGF – RIUNIONEDEL 15 FEBBRAIO <strong>2008</strong>1) RICORSO DEL SIG. VIVARINI VINCENZO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA INFLITTAGLI FINOAL 24.7.<strong>2008</strong> A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DEGLI ART.1,COMMA 1 C.G.S., 38, COMMA 4, IN RELAZIONE ANCHE ALL‘ART. 35, COMMI 1 E 2 DEL REGOLAMENTO DELSETTORE TECNICO(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Settore Tecnico della F.I.G.C. – Com. Uff. n. 78 del 24.1.<strong>2008</strong>)La C.G.F. rinvia, su istanza di parte, il ricorso come sopra proposto dal signor Vivarini Vincenzo allariunione del 21.02.<strong>2008</strong> alle ore 12.00.2) RICORSO DEL SIG. DE ROSA LUIGI AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA INFLITTAGLI FINO AL24.4.<strong>2008</strong> A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL‘ART. 1,COMMA 1 C.G.S. ANCHE IN RELAZIONE ALL‘ART. 35, COMMI 1 E 2 DEL REGOLAMENTO DEL SETTORETECNICO(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Settore Tecnico della F.I.G.C. – Com. Uff. n. 78 del 24.1.<strong>2008</strong>)La C.G.F. rinvia il ricorso come sopra proposto dal signor De Rosa Luigi alla riunione del 21.02.<strong>2008</strong> alle ore 12.00.3) RICORSO DEL SIG. PERRA VIRGILIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA INFLITTAGLI FINO AL24.7.<strong>2008</strong> A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL‘ART. 1,COMMA 1 C.G.S. E ART. 35 DEL REGOLAMENTO DEL SETTORE TECNICO , IN RELAZIONE AGLI ARTT. 27,COMMA 2 (ORA ART. 30) DELLO STATUTO FEDERALE E 11-BIS (OGGI ART. 15) DEL C.G.S. (Delibera dellaCommissione Disciplinare presso il Settore Tecnico della F.I.G.C. – Com. Uff. n. 78 del 24.1.<strong>2008</strong>)Il signor Virgilio Perra, con atto dell‘1.2.<strong>2008</strong>, ha proposto ricorso avverso la delibera assunta dalla Commissione Disciplinarepresso il Settore Tecnico della F.I.G.C. nella seduta del 28.1.<strong>2008</strong> e resa pubblica con il Com. Uff. n. 78 in pari data, con laquale gli è stata comminata la sanzione della squalifica fino al 24.7.<strong>2008</strong> in quanto dichiarato responsabile dell‘addebitodisciplinare mossogli dal Procuratore Federale con atto del 3.12.<strong>2007</strong>, per aver adito, nella stagione <strong>sportiva</strong> 2005/2006, gliorgani di giustizia statale, querelando, senza alcuna autorizzazione federale, il presidente della società Nuorese Calcio, pressocui svolgeva all‘epoca la propria attività di allenatore, con ciò violando l‘art. 1, comma 1, C.G.S. e l‘art. 35 del Regolamentodel Settore Tecnico, in relazione agli artt. 27, comma 2 (ora art. 30) dello Statuto Federale e 11-bis (oggi art. 15) C.G.S.. Con ilgravame, presentato per il tramite dell‘Avv. Antonio Incerti, il Perra ha chiesto di essere prosciolto da ogni accusa e ilconseguente annullamento della squalifica inflittagli, adducendo una pluralità di motivi;a) per aver regolarmente presentato in data 8.6.2006 alla Federazione la richiesta di autorizzazione a sporgere querela perdiffamazione nei confronti dell‘allora presidente della società Nuorese Calcio, signor Roberto Geovani, a seguito delledichiarazioni da quest‘ultimo rese alla stampa locale in data 4.5.2006 e dal Perra stesso ritenute gravemente lesive della suareputazione personale oltre che <strong>sportiva</strong>;240


) non essendovi stato alcun tipo di seguito alla sua richiesta di autorizzazione entro il termine utile, ai sensi della legge penale,per la presentazione della querela (nella fattispecie il 3.8.2006), per aver provveduto a tale adempimento solo in prossimitàdella scadenza del termine stesso (l‘1.8.<strong>2008</strong>), dovendosi ritenere formato il silenzio-assenso sulla richiesta in questione aisensi della Legge 241/1990 sul procedimento amministrativo;c) per aver egli esercitato, con la presentazione di detta querela, un suo diritto costituzionalmente garantito, che, a giudizio delricorrente, non potrebbe trovare ―limitazione alcuna in clausole sebbene pattiziamente accettate‖, in quanto tali clausoledevono essere riferite a ―controversie prettamente sportive‖, implicanti ―questioni puramente tecniche e/o economiche ma pursempre connesse in qualche modo alla vita <strong>sportiva</strong>‖, mentre nella fattispecie sarebbero state messe in questione anche l‘onoree la dignità della persona. Va innanzitutto precisato da questa Corte che i comportamenti rilevanti, ai fini dell‘applicazionedella disposizione incriminatrice di cui all‘art. 15 C.G.S. ad una fattispecie come quella in esame, possono essere riferiti a duedistinte manifestazioni: l‘aver adito gli organi di giustizia statale in assenza di qualsiasi richiesta concernente la prescrittaautorizzazione federale; l‘aver agito comunque in difetto di tale autorizzazione. Ora, il comportamento del primo tipo, nel casodi specie, è pacificamente escluso dagli atti del giudizio, né una tale contestazione è stata mossa nell‘atto di deferimento daparte del Procuratore Federale, avendo anzi il Perra presentato ritualmente alla Federazione la prescritta richiesta diautorizzazione in termini ragionevolmente brevi rispetto alla conoscenza avuta del comportamento di altro tesserato, dal Perrastesso ritenuto lesivo della sua dignità personale e <strong>sportiva</strong>. D‘altro canto, non sono stati acquisiti elementi che consentano diconoscere la sorte della suddetta richiesta e di affermare con certezza se ed eventualmente quando essa sia stata accolta.Manca, pertanto, la prova della sussistenza di uno degli elementi strutturali della fattispecie incriminatrice contestata, il giàcitato art. 15 C.G.S. come integrato dal richiamo all‘art. 30 dello Statuto Federale, e cioè il promovimento di azione all'esternodell'ordinamento sportivo in difetto di autorizzazione. Ed infatti, se l'incolpato ha escluso di aver ricevuto alcunacomunicazione circa l'esito della propria richiesta, non può in alcun modo escludersi che, pur in difetto di formalecomunicazione, il Consiglio Federale si sia comunque pronunciato al riguardo. Da questo punto di vista, la Corte ritiene chemanchi la prova che l'azione giudiziaria sia stata intentata in difetto di autorizzazione; e da questo stesso punto di vista ritienealtresì ininfluente il richiamo, fatto dal ricorrente, alla disciplina dettata dalla Legge n. 241/1990. Se, quindi, può escludersi ladeterminata volontà del Perra di sottrarsi all‘osservanza del vincolo sportivo, nondimeno il comportamento dello stesso nellavicenda complessivamente considerata deve rilevarsi presentare un qualche profilo di contraddittorietà. È infatti certo che ilrichiedente omise, da un canto, di sollecitare il pur doveroso provvedimento in merito alla richiesta autorizzativa quando siapprossimava la scadenza del termine per la presentazione della querela; d'altro canto, egli non prese in considerazione le purastrattamente possibili azioni a difesa della sua posizione di cui l'ordinamento federale gli consentiva di avvalersi (denunciaalla Procura Federale, risoluzione del rapporto con la società per colpa: ipotesi, la prima, pure richiamata nello stesso atto dideferimento; ipotesi, la seconda, alla quale lo stesso reclamante pure fa espresso riferimento nella richiesta di autorizzazione).Così considerata la complessiva condotta del reclamante, essa mostra di avere assunto su di sé il rischio di apparire in conflittocon i doveri generali di lealtà <strong>sportiva</strong>, cui ai sensi dell'art. 1 comma 1 C.G.S. devono ispirarsi i tesserati: a questa stregua lacondotta stessa va qualificata e, tenendo nel debito conto le ragioni che hanno spinto il reclamante a perseguire la tutela delproprio onore personale e della dignità professionale, appare equa e nel contempo rispettosa del principio di afflittività dellasanzione ex art. 19, lett. f), C.G.S., la misura della squalifica a tempo determinato. La Corte ritiene, altresì, che si imponga ilgiudizio della Procura Federale relativamente alla condotta del Presidente Geovani: a questo scopo si dispone la trasmissionedegli atti a tale organo. Per questi motivi la C.G.F. accoglie il ricorso come sopra proposto dal signor Perra Virgilio e, perl‘effetto, ridetermina la sanzione della squalifica fino al 29.2.<strong>2008</strong> ai sensi dell‘art. comma 1 C.G.S.. Trasmette gli atti allaProcura Federale ai fini della valutazione delle dichiarazioni rese dal signor Goveani Roberto all‘epoca dei fatti Presidente delF.C. Nuorese Calcio. Dispone restituirsi la tassa reclamo.4) RICORSO DELL‘A.S. VIS FRANCAVILLA FONTANA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 5GARE INFLITTA ALLA CALCIATRICE ASSAINATO TIZIANA SEGUITO GARA PACKCENTER IMOLA CALCIOF./VIS FRANCAVILLA FONTANA DEL 27.1.<strong>2008</strong>(Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio Femminile – Com. Uff. n. 59 del 30.1.<strong>2008</strong>)Con ricorso introdotto nel rispetto delle prescrizioni e termini regolamentari, l‘A.S. Vis Francavilla ha impugnato ilprovvedimento del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio Femminile di cui al Com. Uff. n. 59 del 30.1.<strong>2008</strong> con il qualeil detto Giudice sanzionava con cinque giornate di squalifica la calciatrice Assainato Tiziana ―per aver reagito ad un normalefallo di gioco colpendo volontariamente con un calcio all‘addome una calciatrice avversaria costringendola a ricorrere alle curesanitarie‖. La sanzione come sopra irrogata veniva determinata a sensi dell‘art. 19, comma 4, lett. c) C.G.S.. Il propostogravame è fondato e va accolto in conformità al motivo d‘appello relativo alla qualificazione della condotta. In effetti, lasanzione di cui all‘applicato art. 19, comma 4, lett. c) prevista ―in caso di particolare gravità della condotta violenta‖, nellafattispecie, è manifestamente insussistente in quanto, come certificato dal rapporto arbitrale, la calciatrice colpita riprendevaregolarmente il gioco dopo l‘intervento dei sanitari. Tale caratteristica dell‘episodio porta ad escludere che lo stesso possaconsiderarsi ―condotta violenta di particolare gravità‖ e va quindi ricondotto sotto la previsione di cui all‘art. 19, comma 4, lett.b) che prevede una squalifica per tre giornate di gara in caso di condotta violenta. Per questi motivi la C.G.F. accoglie il ricorsocome sopra proposto dall‘A.S. Vis Francavilla Fontana di Francavilla Fontana (Brindisi) e, per l‘effetto ridetermina la sanzionedella squalifica inflitta in tre gare. Dispone restituirsi la tassa reclamo.5) RICORSO DEL PISA CALCIO FEMMINILE AVVERSO LA SANZIONE DELL‘AMMENDA DI € 1.000,00 INFLITTAALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA ATLETICO ORISTANO/PISA CALCIO FEMMINILE DEL 2.2.<strong>2008</strong>241


(Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio Femminile – Com. Uff. n. 62 del 6.2.<strong>2008</strong>)Con comunicazione dell‘8.2.<strong>2008</strong>, la A.S.D. Pisa Calcio Femminile presentava formale reclamo avverso la decisione delGiudice Sportivo presso la Divisione Calcio Femminile emessa con Com. Uff. n. 62 del 6.2.<strong>2008</strong> per i fatti verificatisi inoccasione della gara contro l‘Atletico Oristano C.F. disputata a Oristano il 2.2.<strong>2008</strong>, con la quale veniva comminatal‘ammenda di € 1.000,00 al Pisa Calcio Femminile ai sensi dell‘art. 12 commi 5 e 6 C.G.S.. Il fatto è consistito nell‘aver lagiocatrice Silvia Fiorini ripetutamente insultato il pubblico con gesti provocatori ed irriguardosi e, di tali fatti, dava unaprospettazione meno grave così ritenendo la sanzione eccessiva e chiedendone la riduzione. Il reclamo non può essere accolto epertanto la sanzione inflitta deve essere confermata. Le violazioni poste in essere dalla calciatrice hanno integrato gli estremidell‘art. 12 commi 5. e 6 C.G.S. che disciplina la prevenzione degli atti violenti laddove le società rispondono delcomportamento dei loro atleti nell‘esercizio delle attività di gara. In particolare le stesse sono responsabili delle dichiarazioni edei comportamenti posti in essere dai loro tesserati e nel caso di specie non sono state rispettate le buone regole di condotta<strong>sportiva</strong>. Anche il fatto stesso che la società abbia riconosciuto la gravità del comportamento della propria giocatrice non esimela società dal risponderne attraverso la sanzione, oltretutto non eccessivamente elevata. La sanzione comminata dunque nonpuò essere né ridotta né eliminata in ragione della necessità oggettiva di esercitare l‘opportuna autorità da parte del sodalizioche ha il preciso compito di garantire la correttezza del comportamento dei propri giocatori e dirigenti e anche di svolgere, a talfine, attività preventiva allo scopo di impedire il verificarsi di eventi offensivi di siffatta portata Per questi motivi la C.G.F.accoglie il ricorso come sopra proposto dal Pisa Calcio Femminile di Migliarino Pisano (Pisa) e, per l‘effetto annullal‘impugnata delibera. Dispone restituirsi la tassa reclamo.6) RICORSO DEL SIG. DELLA PINA GIOVANNI AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GAREINFLITTA AL PROPRIO FIGLIO MINORE DELLA PINNA EDOARDO SEGUITO GARA CAMPIONATO NAZIONALEALLIEVI MASSESE/MODENA DEL 3.2.<strong>2008</strong>(Delibera del Giudice Sportivo presso il Settore Giovanile e Scolastico – Com. Uff. n. 27 del 5.2.<strong>2008</strong>)Con comunicazione dell‘8.2.<strong>2008</strong>, i Sigg. Giovanni Della Pina e Caterina Bonfigli, nella qualità di genitori esercenti la potestàgenitoriale sul minore Edoardo Della Pina, presentavano reclamo con procedura ordinaria avverso la decisione del GiudiceSportivo emessa con Com. Uff. n. 27 del 5.2.<strong>2008</strong> presso il Settore Giovanile e Scolastico, per effetto del quale il calciatoreEdoardo Della Pina, in occasione della gara Massese/Modena disputata a Massa il 3.2.<strong>2008</strong>, era stata comminata la sanzionedella squalifica per tre gare effettive in quanto aveva ripetutamente insultato l‘arbitro e per aver reiterato tale comportamentonei confronti della terna arbitrale alla fine della partita, nonché per aver gettato a terra, dopo l‘espulsione, la fascia di capitanodella squadra. Adducevano i genitori che il comportamento del ragazzo era stato determinato dalla tensione generale che si eracreata durante lo svolgimento della gara ed in ragione della discutibilità della decisione arbitrale. Eccepivano altresì chetrattandosi di un ragazzo di appena sedici anni l‘aggressività manifestata dall‘arbitro nei suoi confronti aveva scatenatol‘indignazione ben comprensibile nel carattere in via di formazione in un adolescente e, sulla base delle suddetteprospettazioni, ritenevano la sanzione eccessiva, chiedendone la riduzione. La decisione deve essere confermata. Nellafattispecie si configurano infatti gli estremi di cui all‘art.19 n.4 lett. b) C.G.S. in ragione del comportamento del ragazzo nelcorso della gara che ha posti in essere una condotta gravemente anti<strong>sportiva</strong>, peraltro rafforzata dalla gravità delcomportamento simbolico del ―gettare la fascia di capitano a terra‖, proprio da parte di colui il quale, a maggior ragione ètenuto a ―dare buon esempio‖ ai compagni di squadra, fermo restando che, in ogni caso, avrebbe dovuto contenere la contestatacondotta ingiuriosa ed anti<strong>sportiva</strong>. Per questi motivi la C.G.F respinge il ricorso come sopra proposto dal signor Della PinaGiovanni e dispone incamerarsi la tassa reclamo.7) RICORSO DELL‘A.S. TORRINO SPORTING CLUB C5 AVVERSO DECISIONI MERITO GARA TORRINOSPORTING CLUB C5/MARIGLIANO 94 CALCIO A 5 DEL 5.01.<strong>2008</strong>(Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 382 del 23.1.<strong>2008</strong>)L‘arbitro della gara del Campionato Nazionale Calcio a 5, Serie A2, Torrino Sporting Club Calcio/Marigliano 94, disputata il5.1.<strong>2008</strong>, decretava la sospensione definitiva dell‘incontro all‘inizio del secondo tempo per impraticabilità del campo di gioco.Nel referto l‘arbitro annotava che ―durante la fase di riscaldamento e per tutta a durata del primo tempo si sono verificatedelle infiltrazioni d‟acqua dal telo di copertura sul terreno di gioco. Tali perdite sono gradualmente aumentate d‟intensità,causa un violento temporale. Nonostante il prodigarsi della società, l‟intensificarsi del temporale ha causato un gradualeallagamento di parte delle aree di rigore e di una zona a due metri dalla linea mediana, tanto che i calciatori incontravanodifficoltà a restare in piedi e si verificavano numerose cadute. Nonostante tali difficoltà il primo tempo si concludevaregolarmente‖. Più oltre, il direttore di gara soggiungeva che, prima di iniziare il secondo tempo, aveva rilevato che ―il telo dicopertura presentava delle sacche d‟acqua che rendeva continuo il gocciolare sul terreno di gioco, continuando ad alimentarele pozzanghere nelle aree di rigore e a centro campo”. Rilevata la impossibilità di asciugare il terreno di gioco, concludeval‘arbitro, la gara veniva definitivamente sospesa senza dare inizio al secondo tempo. Il Giudice Sportivo, adito dalla societàMarigliano 94 Calcio a 5, con decisione pubblicata nel Com. Uff. n. 382 del 23.1.<strong>2008</strong>, irrogava alla società Torrino SportingClub Calcio a 5 la sanzione della punizione <strong>sportiva</strong> della perdita della gara con il punteggio di 0-6, in applicazione dell‘art.17, comma 1, del C.G.S.. Il Giudice Sportivo ha ritenuto la responsabilità della società ospitante per la mancata conclusionedell‘incontro, motivata dal rilievo che le società che partecipano al Campionato di Serie A ed A2 hanno l‘obbligo di disputarele gare interne in un impianto al coperto che risponda ai requisiti richiesti dal Regolamento impianti sportivi della DivisioneCalcio a 5 e che la sospensione definitiva dell‘incontro è derivata dal cattivo stato di manutenzione dell‘impianto. Avverso taledecisione ha proposto reclamo la società Torrino Sporting Club Calcio a 5. La reclamante ha dedotto, in primo luogo, che non242


le si può addossare la responsabilità della cattiva manutenzione dell‘impianto, in quanto di questo è soltanto locataria mentregestore è il Centro Sportivo Divino Amore e ad essa è vietato ogni tipo di intervento sull‘impianto in base alla convenzionestipulata per la locazione. In secondo luogo, la reclamante deduce che la impraticabilità del campo è stata causata dalverificarsi di un temporale di eccezionale gravità che ha determinato il formarsi di una condensa, che ha comportato laformazione di gocce d‘acqua all‘interno della copertura, pur non essendosi questa lacerata e neanche rovinata in alcun punto. Ilreclamo è infondato. Ed invero, dalla descrizione della situazione di fatto contenuta nel referto arbitrale è evidente che laregolare effettuazione della gara è stata impedita dallo stato della copertura di tela dell‘impianto, dalla quale l‘acqua piovana, acausa di un forte temporale, è penetrata all‘interno, sul terreno di gioco, in quantità tale da creare delle vere e proprie―pozzanghere‖ (tali ―da non poter essere asciugate”). La mancata regolare conclusione della gara, pertanto, è ascrivibile allecarenti condizioni della copertura e al cattivo stato di impermeabilizzazione della stessa (sulla quale, secondo il direttore digara si erano formate ―delle sacche d‟acqua che rendevano continuo il gocciolare sul terreno di gioco‖) delle quali èoggettivamente responsabile la società ospitante, sulla quale incombe l‘obbligo della manutenzione dell‘impianto in modo daconsentire il regolare svolgimento della gare di campionato, con conseguenziale soggezione in caso di inottemperanza allasanzione della perdita della gara (―in quanto fatto che ha impedito la regolare effettuazione della gara‖ giusta l‘art. 17, comma1, C.G.S.). Entrambe le deduzioni formulate in contrario dalla società Torrino Sporting Club Calcio a 5 sono prive difondamento. Il rapporto in base al quale la reclamante ha la disponibilità dell‘impianto di cui trattasi, e i limiticonvenzionalmente stabiliti in ordine alla manutenzione dell‘impianto, è assolutamente irrilevante sull‘obbligo gravante sullastessa società nei confronti dell‘ordinamento sportivo di tenere il terreno di gioco in stato di agibilità. Quanto poi allacircostanza secondo cui, per le condizioni atmosferiche eccezionali, si sarebbe formata all‘interno della copertura dell‘impiantouna condensa dalla quale sarebbero cadute le gocce d‘acqua, si rileva che, in fatto, tale descrizione non collima con quellaarbitrale che fa riferimento ad un ―allagamento‖ del terreno di gioco in alcune parti di questo e a ―pozzanghere‖ e che,comunque il fenomeno della condensa, alla quale possono essere soggetti gli ambienti chiusi, specie nella stagione fredda, puòessere efficacemente contrastata con materiali isolanti, guarnizioni, deumidificatori ed altro. Anche in questi casi, pertanto, èd‘obbligo una corretta attività di manutenzione che fa carico alla società che si serve dell‘impianto per disputarvi le gare dicampionato. Per questi motivi la C.G.F respinge il ricorso come sopra proposto dall‘A.S. Torrino Sporting Club Calcio a 5 diRoma e dispone incamerarsi la tassa reclamo.ORDINANZA ISTRUTTORIA8) RICORSO DELL‘A.S. BRILLANTE CALCIO A 5 AVVERSO DECISIONI MERITO GARA BRILLANTE CALCIO A5/MARCIANISE CALCIO A 5 DEL 12.1.<strong>2008</strong>(Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 403 del 30.1.<strong>2008</strong>)La C.G.F rilevata la mancanza in atti della notifica del ricorso alla società Marcianise Calcio a 5, chiede alla società reclamantedi fornire la prova della notifica del gravame alla società contro interessata rinviando la trattazione alla riunione del 21.2.<strong>2008</strong>ore 12.00TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COMUNICATO UFFICIALE N. 220/CGF DEL 11 GIUGNO <strong>2008</strong> INRIFERIMENTO ALLE MOTIVAZIONI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 160/CGF – RIUNIONEDEL 15 APRILE <strong>2008</strong>2) DEFERIMENTO DELL‘UFFICIO DI PROCURA ANTIDOPING DEL C.O.N.I. A CARICO DEL CALCIATORETUMMIOLO ANDREA, ATTUALMENTE TESSERATO VALENZANA CALCIO S.R.L., PER VIOLAZIONE DELL‘ART. 2.1 DELLE NORME SPORTIVE ANTIDOPINGCon atto del 28.3 <strong>2008</strong> l‘Ufficio di Procura Antidoping del CONI disponeva il deferimento a questa CGF del calciatoreTummiolo Andrea, a seguito di provvedimento di sospensione cautelare disposto in data 8.2.<strong>2008</strong> con Com. Uff. n. 110/CGF.Al termine della gara Olbia/Valenzana del 16.12.<strong>2007</strong>, Campionato Serie C2, veniva ritualmente effettuato il controlloantidoping nei confronti dell‘atleta Tummilo e dall‘esame dei campioni biologici, effettuato presso il Laboratorio Antidopingdi Roma, lo stesso risultava positivo per la presenza di sostanza vietata, in quanto inclusa nella classe ―diuretici e agentimascheranti ―, in particolare Carboxy-Finasteride. L‘atleta non aveva formulato richiesta di effettuazione di controanalisi.Disposta l‘audizione del calciatore in data 5.3.<strong>2008</strong> lo stesso sosteneva l‘uso di un farmaco prescrittogli dal medico specialistadermatologo Dr. Maniscalco, sostanza assunta anche a seguito della prescrizione con ricetta del 10.10.<strong>2007</strong> sottoscritta dalmedico sociale Dr. Guido Ferrarsi; in sede di audizione sosteneva che al momento del controllo aveva dichiarato l‘assunzionedel farmaco sopra indicato. Date le caratteristiche specifiche del farmaco di sostanza vietata in quanto ―coprente‖ e data lanecessaria presunzione di conoscenza della regolamentazione Antidoping vigente da parte del calciatore, in sede dibattimentaleil rappresentante della Procura Antidoping Avv. Spinelli richiedeva l‘inflizione nei confronti del calciatore della sospensioneper un periodo di mesi 2. In considerazione del periodo intercorso dalla data di sospensione cautelare (8.2.<strong>2008</strong>) a quella deldibattimento 15.4.<strong>2008</strong>, stante la ritenuta violazione commessa dall‘atleta, questa Corte ritiene, in adesione alle richieste dellaProcura Antidoping, di infliggere al calciatore Tummiolo Andrea la sanzione dell‘inibizione per mesi 2 a decorrere dalla datadi sospensione cautelare. Per questi motivi la C.G.F. visto il deferimento, letti gli atti, infligge al calciatore Tummiolo Andreala sanzione della sospensione da ogni attività <strong>sportiva</strong> per mesi 2 a decorrere dalla data di adozione del provvedimentocautelare. “Sulla base della decisione assunta dalla Corte di Giustizia Federale in data odierna, il calciatore TummioloAndrea è inserito nel RTP (Registered Testing Pool) nazionale del CONIANDO ed è tenuto ad adempiere a tutti gli specifici243


obblighi previsti sino alla fine dell‟anno solare in cui ha termine l‟efficacia del presente provvedimento ovvero sino a quandonon comunichi agli Organi Competenti di ritirarsi da qualsiasi attività <strong>sportiva</strong>”.TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COMUNICATO UFFICIALE N. 222/CGF DEL 19 GIUGNO <strong>2008</strong> INRIFERIMENTO ALLE MOTIVAZIONI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 165/CGF – RIUNIONEDEL 23 APRILE <strong>2008</strong>1) DEFERIMENTO DELL‘UFFICIO DI PROCURA ANTIDOPING DEL C.O.N.I. A CARICO DEL CALCIATOREIOVINO PIETRO, ATTUALMENTE TESSERATO A.S.D. REAL BOSCHESE, PER VIOLAZIONE DELL‘ ART. 2.1DELLE NORME SPORTIVE ANTIDOPINGCon atto del 26.3.<strong>2008</strong> l‘Ufficio della Procura Antidoping del C.O.N.I. deferiva al competente organo di Giustizia Federaledella F.I.G.C. il calciatore Pietro Iovino, tesserato all‘epoca dei fatti in favore della società Real Boschese, il quale in esito alleanalisi del campione biologico prelevatogli in occasione del controllo antidoping, senza preavviso, effettuato al termine dellagara del Campionato Regionale Campania, 1a Categoria, Girone E Real Boschese/Sirignano, disputata a Boscoreale il26.1.<strong>2008</strong>, era risultato positivo per la presenza di cocaina di benzoilecgonina e di ecgonina (metaboliti della cocaina). Ilmenzionato atleta non chiedeva l‘effettuazioni delle controanalisi e come previsto dalla normativa di settore, veniva sospeso invia cautelare da ogni attività agonistica, con decorrenza immediata, con provvedimento del 15.2.<strong>2008</strong> di questa Corte diGiustizia Federale, reiterato in data 15.4.<strong>2008</strong>, a seguito del rinvio dell‘ udienza di trattazione del procedimento richiestodall‘atleta per motivi di salute. Il calciatore sentito in sede di indagine, alla presenza del suo difensore, negava l‘assunzionediretta della sostanza e giustificava la sua positività con il fatto che il venerdì antecedente alla gara in un locale di Cava deiTirreni aveva conosciuto una ragazza, con la quale dopo i primi approcci, nel corso della serata aveva avuto un rapportointimo. Durante alcuni intervalli del rapporto, la ragazza gli aveva offerto di fumare una strana sigaretta, diversa da altresigarette sia per la forma che per la sostanza. Aggiungeva inoltre che baciando le parti intime della ragazza aveva avvertito unsapore molto amaro nella bocca. All‘esito della istruttoria, l‘Ufficio di Procura Antidoping nel disporre il deferimento delcalciatore Pietro Iovino per la violazione della norma di cui all‘art. 2.1 del Codice WADA dinanzi a questo organo di giustiziafederale, ha chiesto nei suoi confronti, ai sensi dell‘art. 10.2 Codice WADA, la sanzione della sospensione dall‘attivitàagonistica per anni due. Nella odierna riunione il deferito, assistito dal suo difensore, richiamandosi alle giustificazioni addottein sede istruttoria, ha chiesto l‘applicazione in suo favore della diminuente prevista dall‘art. 10.5.2 delle Norme SportiveAntidoping per assenza di colpa e negligenza significativa. Osserva la Corte Federale che non essendo contestata in punto difatto la positività dell‘incolpato per la presenza di cocaina, la questione residuale di cui occorre occuparsi concerneesclusivamente la richiesta dell‘atleta del riconoscimento della attenuante prevista dall‘art. 10.5.2 delle Norme SportiveAntidoping per assenza di colpa o negligenza significativa. Alla stregua delle risultanze istruttorie, l‘assunto difensivodell‘incolpato, che è bene ricordare a norma dell‘art. 10.5.2 per la riduzione della squalifica ―deve dimostrare‖ in che modo lasostanza vietata è penetrata nel suo organismo, si fonda esclusivamente sul suo racconto delle circostanze in cui sarebbeavvenuta l‘assunzione involontaria della droga. Ad avviso della Corte, anche se in linea di principio, non può escludersi che leargomentazioni difensive dell‘incolpato, riguardo ai tempi, modi e circostanze di assunzione della sostanza proibita, nonpossono di per sé ritenersi inidonee a giustificare il riconoscimento della attenuante solo perché provenienti da colui che èsottoposto al procedimento disciplinare, nella fattispecie, le affermazioni dello Iovino costituiscono un mero assunto difensivoche non possono assurgere ad elemento probatorio in quanto prive del benché minimo riscontro obiettivo. Non senzaconsiderare che in base agli stessi dati indicati dall‘incolpato non sembra possibile ritenere ai fini del riconoscimento dellaipotesi premiale quoad poenam, che l‘assunzione della sostanza proibita sia avvenuta in assenza di colpa o negligenzasignificativa, dal momento, che a parte il sapore acre avvertito nel corso del coito orale, lo stesso Iovino racconta che la suacompagna gli aveva offerto da fumare una strana sigaretta, diversa da altre sigarette sia per la forma che per la sostanza. Il che,sia pure in via di congettura, se vale ad escludere l‘assunzione diretta e volontaria della droga non esenterebbe il calciatore dauna colpevole negligenza. La sanzione richiesta dalla Procura Antidoping a carico dello Iovino deve pertanto essere accolta eper l‘effetto all‘atleta comminata la squalifica di anni due. Per questi motivi la C.G.F in accoglimento del deferimento comesopra proposto dall‘Ufficio di Procura Antidoping del C.O.N.I., dichiara il calciatore Pietro Iovino responsabile dellaviolazione disciplinare ascrittagli e infligge la sanzione della squalifica per anni 2 a decorrere dalla data di sospensionecautelare, 15.2.<strong>2008</strong>. “Sulla base della decisione assunta dalla Corte di Giustizia Federale in data odierna, il calciatore PietroIOVINO, è inserito nel RTP (Registered Testing Pool) nazionale del CONI-NADO ed è tenuto ad adempiere a tutti gli specificiobblighi previsti sino alla fine dell‟anno solare in cui ha termine l‟efficacia del presente provvedimento ovvero sino a quandonon comunichi agli Organi Competenti di ritirarsi da qualsiasi attività <strong>sportiva</strong>”.TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COMUNICATO UFFICIALE N. 223/CGF DEL 20 GIUGNO <strong>2008</strong>1) RICORSO DELL‘A.S.D. SORA CALCIO 1907 AVVERSO LE SANZIONI INFLITTE, DELL‘AMMENDA DI € 1.500,00ALLA RECLAMANTE E DELLA SQUALIFICA FINO AL 31.10.<strong>2008</strong> AL CALCIATORE FOSCA CHRISTIAN SEGUITOGARA S.S. TORRICE/A.S.D. SORA CALCIO 1907 DEL 6.4.<strong>2008</strong>(Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Lazio – Com. Uff. n. 153 del 15.5.<strong>2008</strong>)La C.G.F. dichiara inammissibile il reclamo come sopra proposto dall‘A.S.D. Sora Calcio 1907 di Frosinone e disponel‘incameramento della tassa reclamo.244


2) RICORSO PER REVOCAZIONE EX ART. 39 CGS DELLA S.S. PRETURO AVVERSO LA SANZIONEDELL‘AMMENDA DI € 600,00 CON L‘OBBLIGO DEL RISARCIMENTO DEI DANNI IN FAVORE DEL DIRETTOREDI GARA, INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA PRETURO/SAN VITTORINO DEL 14.10.<strong>2007</strong>(Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Abruzzo – Com. Uff. n. 22 del15.11.<strong>2008</strong>)La C.G.F. dichiara inammissibile il reclamo per revocazione come sopra proposto dalla S.S. Preturo di Preturo (L‘Aquila) edispone l‘incameramento della tassa reclamo.3) RICORSO DELLA S.S. MIRTO CALCIO A CINQUE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA ENZOGRASSO/MIRTO CALCIO A CINQUE DEL 31.5.<strong>2008</strong>(Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 748 del 4.6.<strong>2008</strong>)La C.G.F. respinge il reclamo come sopra proposto dalla S.S. Mirto Calcio a Cinque di Mirto Crosia (Cosenza) e disponel‘incameramento della tassa reclamo.4) RICORSO DELL‘A.S.D. CITTA‘ DI MONTESILVANO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL31.12.2009 AL SIG. DI PIETRO ALDO INFLITTAGLI SEGUITO GARA CITTÀ DI MONTESILVANO C5/AOSTACALCIO A CINQUE DELL‘1.6.<strong>2008</strong>(Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 750 del 5.6.<strong>2008</strong>)La C.G.F. in parziale accoglimento del reclamo come sopra proposto dall‘A.S.D. Città di Montesilvano di Montesilvano(Pescara), riduce la sanzione della squalifica inflitta al signor Di Pietro Aldo, fino al 30.6.2009. Dispone restituirsi la tassareclamo.TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COMUNICATO UFFICIALE N. 224/CGF DEL 20 GIUGNO <strong>2008</strong>1) RICORSO DELLA POL. NUOVO CAMPOBASSO CALCIO AVVERSO: DECISIONI MERITO GARACAMPIONATO NAZIONALE JUNIORES N. CAMPOBASSO/MONTEROTONDO DEL 26.5.<strong>2008</strong>; SQUALIFICA DELCAMPO PER 2 GIORNATE E AMMENDA DI € 3.000.00 ALLA RECLAMANTE; SQUALIFICA PER 3 GAREEFFETTIVE AL CALCIATORE SCHIPANI FABRIZIO;(Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 7 del 26.5.<strong>2008</strong>)La C.G.F. respinge il reclamo come sopra proposto dalla Pol. Nuovo Campobasso Calcio di Campobasso e disponel‘incameramento della tassa reclamo.2) RICORSO DELL‘A.S. BISCEGLIE 1913 – DON UVA AVVERSO LE SANZIONI: SQUALIFICA DEL CAMPO FINOAL 30.6.2009 CON OBBLIGO DI DISPUTARE LE GARE IN CAMPO NEUTRO E A PORTE CHIUSE; SQUALIFICAFINO AL 30.6.2011 AL SIG. PEDONE VINCENZO; INFLITTE SEGUITO GARA DI SPAREGGIO FRA LE SECONDECLASSIFICATE NEI CAMPIONATI DI ECCELLENZA – PRIMO TURNO - BISCEGLIE 1913/TRAPANI DEL 31.5.<strong>2008</strong>(Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti – Com. Uff. n. 179 del 4.6.<strong>2008</strong>)La C.G.F respinge il reclamo come sopra proposto dall‘ A.S. Bisceglie 1913 – Don Uva di Risceglie (Bari) e disponel‘incameramento della tassa reclamo.3) RICORSO DELL‘A.S.D. CASERTA CALCIO AVVERSO LE SANZIONI: SQUALIFICA DEL CAMPO PER 3 GAREEFFETTIVE ED AMMENDA DI € 10.000,00 ALLA RECLAMANTE; SQUALIFICA PER 10 GARE EFFETTIVE ALCALCIATORE TUCCI GENNARO LUCA, INFLITTE SEGUITO GARA CASERTA/CASTROVILLARI DEL 25.5.<strong>2008</strong>(Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 18 del 26.5.<strong>2008</strong>)La C.G.F respinge il reclamo come sopra proposto dall‘A.S.D. Caserta Calcio di Caserta e dispone l‘incameramento della tassareclamo.4) RICORSO DELL‘A.S. CINGOLANA CALCIO 1963 AVVERSO LE SANZIONI: SQUALIFICA DEL CAMPO PER 3GIORNATE E AMMENDA DI € 2.000,00 ALLA RECLAMANTE; SQUALIFICA PER 3 GARE AL CALCIATORESIMONCELLI MICHELE, INFLITTE SEGUITO GARA DI SPAREGGIO FRA LE SECONDE CLASSIFICATE NEICAMPIONATI DI ECCELLENZA – PRIMO TURNO – CINGOLANA 1963/APRILIA DEL 31.5.<strong>2008</strong> (Delibera del GiudiceSportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti – Com. Uff. n. 179 del 4.6.<strong>2008</strong>)La C.G.F respinge il reclamo come sopra proposto dall‘A.S. Cingolana Calcio 1963 di Cingoli (Macerata). Si trasmettono gliatti del procedimento alla Procura Federale per i provvedimenti di competenza in relazione al contenuto del reclamo. Disponel‘incameramento della tassa reclamo.TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COMUNICATO UFFICIALE N. 225/CGF DEL 20 GIUGNO <strong>2008</strong> INRIFERIMENTO ALLE MOTIVAZIONI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 91/CGF – RIUNIONEDEL 31 GENNAIO <strong>2008</strong>245


1) RICORSO DELL‘ A.S.D. SPORTING PELORO MESSINA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE BONATTO CARLOS EDUARDO, SEGUITO GARA SPORTINGPELORO MESSINA/A.S.D. RAGALBUTO DEL 12.1.<strong>2008</strong>(Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 359 del 16.1.<strong>2008</strong>)Con ricorso del 21.1.<strong>2008</strong> la A.S.D. Sporting Peloro Messina ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo che avevacomminato – in relazione alla gara svoltasi il 12.1.<strong>2008</strong> contro la A.S.D. Regalbuto - la sanzione della squalifica di tre gareeffettive al proprio calciatore Carlos Eduardo Bonatto per aver quest‘ultimo colpito un avversario. A sostegno del ricorso laA.S.D. Sporting Peloro Messina deduceva la errata valutazione della gravità del fatto e della situazione da parte del GiudiceSportivo il quale avrebbe irrogato la sanzione sulla base di un referto arbitrale ritenuto inesatto ed incompleto. In particolare sisosteneva che il giocatore non avrebbe reagito sferrando un pugno all‘avversario, bensì una semplice gomitata e che,comunque, il comportamento sarebbe stato in qualche modo giustificato dallo stato di stress psicofisico del calciatore. Laricorrente chiedeva, pertanto, una riduzione della sanzione e, in via subordinata, l‘annullamento della squalifica. Il ricorso èinfondato. La decisione di primo grado appare corretta dal momento che il Giudice Sportivo ha fondato la propria decisione sulreferto arbitrale che appare chiaro e inequivocabile ed al quale va riconosciuta valenza probatoria qualificata in assenza di vizilogici o contraddizioni evidenti. Il ricorrente si limita a prospettare invece una diversa ricostruzione dei fatti priva di alcuneffettivo riscontro. Per questi motivi la C.G.F respinge il ricorso come sopra proposto dall‘A.S.D. Sporting Peloro Messina diMessina e dispone incamerarsi la tassa reclamo.2) RICORSO DELL‘ A.S.C. PRO CAPOTERRA 2000 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 5 GAREEFFETTIVE INFLITTE AL CALCIATORE AMAR FEDERICO JUAN SEGUITO GARA PRO CAPOTERRA2000/ALGUER DEL 12.1.<strong>2008</strong>(Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 359 del 16.1.<strong>2008</strong>)Con ricorso del 21.1.08 la A.S.C. Capoterra ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo che aveva comminato – inrelazione alla gara contro l‘Alguer del 12.1.<strong>2008</strong> - la squalifica di cinque giornate al proprio giocatore Juan Federico Amar peraver commesso fallo da tergo su di un avversario, averlo afferrato per la testa schiacciandolo a terra ed aver poi offeso, all‘attodell‘espulsione, l‘arbitro. Secondo la ricorrente il filmato relativo alla gara dimostrerebbe la estraneità del calciatore ai fatti, ilfallo si sarebbe verificato durante un‘azione di giuoco e comunque la sanzione sarebbe sproporzionata all‘evento. Il ricorsonon è fondato. Al riguardo è, in primo luogo, da osservare, che la società ricorrente, in evidente contraddizione, afferma, dauna parte, che ―il fallo contestato era un normale fallo di gioco, a seguito del quale è seguito un semplice diverbio tra i duecontendenti, in alcun modo esso non è degenerato‖; dall‘altra,asserisce che ―il filmato relativo alla gara dimostra la assoluta estraneità del calciatore ai fatti imputati‖. E‘ evidente, allora,che non già l‘estraneità del calciatore al fatto contestato entra in giuoco, bensì una diversa qualificazione del fatto contestato alcalciatore. In secondo luogo è da ricordare che, ai sensi dell‘art. 35 C.G.S. gli Organi di Giustizia Sportiva hanno facoltà diutilizzare ―anche riprese televisive o altri filmati che offrano piena garanzia tecnica e documentale, qualora essi dimostrinoche i documenti ufficiali indicano quale ammonito, espulso o allontanato soggetto diverso dall‟autore dell‟infrazione‖. Nellaspecie, non solo la ricorrente non ha precisato se il filmato indicato nel ricorso fosse in grado di offrire quelle garanzie tecnichee documentali richieste dalla norma, ma è evidente come la ripresa televisiva (presumibilmente amatoriale) si riferisca – standoproprio al tenore del ricorso – al calciatore espulso e non a soggetto diverso, con la conseguenza che essa risulterebbecomunque inutilizzabile come fonte di prova. Non resta, pertanto - in applicazione di quanto previsto dal punto 1.1. delrichiamato art. 35 C.G.S., a tenore del quale i rapporti dell‘arbitro fanno piena prova circa il comportamento dei tesserati inoccasione dello svolgimento della gara – che confermare la decisione del giudice in ordine all‘addebito contestato. Quanto allasanzione irrogata la Corte ritiene equo limitarla a sole tre giornate riducendo conseguentemente la squalifica comminata. Perquesti motivi la C.G.F in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dell‘A.S.C. Pro Capoterra 2000 di Capoterra(Cagliari), ridetermina la squalifica inflitta al calciatore Amar Federico Juan, a 3 giornate effettive di gara. Dispone restituirsila tassa reclamo.3) RICORSO DELL‘ A.S.D. MARCA TREVIGIANA CALCIO A 5 AVVERSO DECISIONI MERITO GARA NAPOLICALCIO A 5/MARCA TREVIGIANA CALCIO DEL 29.12.<strong>2007</strong>(Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 382 del 23.1.<strong>2008</strong>)Con ricorso introdotto nelle forme e termini regolamentari, l‘A.S.D Marca Trevigiana Calcio a 5 ha impugnato la delibera delcompetente Giudice Sportivo di cui al Com. Uff. n. 382 del 23.1.<strong>2008</strong> con la quale il detto giudice ha respinto il reclamodell‘odierna ricorrente, omologando l‘incontro fra la stessa e la Napoli Calcio a 5 con il risultato di 1-1 conseguito sul campo.Tanto in prime, quanto in seconde cure, l‘appellante deduce che alla gara in discorso aveva irregolarmente partecipato ilcalciatore Carlos Luiz Chilavert in corso di squalifica per non aver compiutamente scontato precedente sanzione. Osservava,ed osserva, in particolare la ricorrente, che il detto atleta era stato squalificato in Italia al termine della <strong>Stagione</strong> Sportiva2004/2005 per dodici giornate effettive di gara e che, trasferitosi in Spagna presso due distinte società nei campionati2005/2006 e 2006/<strong>2007</strong>, non avrebbe scontato, tanto meno interamente, la detta sanzione secondo quanto risulterebbe dal sitoufficiale della Federazione spagnola. Assume quindi la società Trevigiana che, in conseguenza di tale stato di cose, ilChilavert, tornato in Italia e tesserato per la Napoli Calcio a 5 per il campionato <strong>2007</strong>/<strong>2008</strong>, avrebbe illegittimamentepartecipato alla gara per cui è procedimento, con le conseguenze di regolamento sul risultato della stessa. Il ricorso è infondatoe va respinto. Come questa Corte ha già avuto modo di pronunciare con decisione 16.1.<strong>2008</strong> di cui a Com. Uff. n. 77/CGF, lasussistenza di sanzioni disciplinari, anche residue, per calciatori provenienti da federazioni estere, deve necessariamente246


isultare dal Certificato di Trasferimento Internazionale, a nulla rilevando altre fonti informative, in quanto non ufficiali. Lastessa Corte, nel procedimento conclusosi con la richiamata decisione, ha avuto modo di accertare, previa acquisizione deldocumento dal competente Ufficio Federale, che il C.T.I. riguardante il calciatore Chilavert, rilasciato dalla Federazionespagnola nel settembre <strong>2007</strong>, non presenta alcuna indicazione di giornale di squalifica non ancora scontate, e comunquenessuna ―pendenza‖ disciplinare, con la conseguenza che la partecipazione dell‘atleta nelle fila del Napoli Calcio a 5 alla garacon la Marca Trevigiana si manifesta del tutto legittima, non presentando alcun profilo di irregolarità. Per questi motivi laC.G.F respinge il ricorso come sopra proposto dell‘A.S.D. Marca Trevigiana Calcio a 5 di Castelfranco Veneto (Treviso) edispone incamerarsi la tassa reclamo.TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COMUNICATO UFFICIALE N. 226/CGF DEL 20 GIUGNO <strong>2008</strong> INRIFERIMENTO ALLE MOTIVAZIONI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 128/CGF – RIUNIONEDEL 21 FEBBRAIO <strong>2008</strong>1) RICORSO DEL SIG. VIVARINI VINCENZO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA INFLITTAGLI FINOAL 24.7.<strong>2008</strong> A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DEGLI ART.1,COMMA 1 C.G.S., 38, COMMA 4, IN RELAZIONE ANCHE ALL‘ART. 35, COMMI 1 E 2 DEL REGOLAMENTO DELSETTORE TECNICO(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Settore Tecnico della F.I.G.C. – Com. Uff. n. 78 del 24.1.<strong>2008</strong>)2) RICORSO DEL SIG. DE ROSA LUIGI AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA INFLITTAGLI FINO AL24.4.<strong>2008</strong> A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL‘ART. 1,COMMA 1 C.G.S. ANCHE IN RELAZIONE ALL‘ART. 35, COMMI 1 E 2 DEL REGOLAMENTO DEL SETTORETECNICO(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Settore Tecnico della F.I.G.C. – Com. Uff. n. 78 del 24.1.<strong>2008</strong>)In data 13.12.<strong>2007</strong> il Procuratore Federale deferiva alla competente Commissione Disciplinare presso il Settore Tecnico,Vivarini Vincenzo, tesserato quale collaboratore tecnico della prima squadra del Pesaro Calcio e De Rosa Luigi all‘epoca deifatti allenatore di detta società, contestando al primo di avere, sebbene privo della prescritta qualifica, svolto di fatto le funzionidi allenatore della squadra, militante nel Campionato di Serie B (violazione ex art. 1, comma 1, C.G.S. in relazione agli artt.35, commi 1 e 2, 38 comma 4 del Regolamento del Settore Tecnico) ed al secondo di aver favorito l‘irregolarità su descrittaoffrendosi come prestanome e consentendo che la conduzione tecnica della squadra fosse affidata al Vivarini (violazione exart. 1, comma 1 C.G.S., in relazione all‘art. 35, commi 1 e 2 del Regolamento del Settore Tecnico). L‘impianto accusatorio, abase della contestazione, si fondava principalmente su una constatazione diretta da parte di un collaboratore dell‘allora UfficioIndagini che avendo assistito all‘incontro Pescara/Brescia del 3.6.<strong>2007</strong> aveva avuto modo di notare come la gestione tecnicadella gara venisse effettuata in prima persona dal Vivarini (che si sarebbe dovuto sedere nella c.d. ―panchina aggiuntiva‖)nell‘inerzia dell‘allenatore De Rosa, e fruiva di implicite conferme sia da notizie di stampa indicanti sempre il Vivarini quale―allenatore del Pescara‖, sia da alcune dichiarazioni rese ai media dall‘allora Presidente della società il quale si riferiva alpredetto come se fosse l‘allenatore effettivo. Gli elementi, come sopra succintamente descritti, venivano considerati sufficientidal primo organo di giustizia per ritenere provata la responsabilità degli incolpati, e conseguentemente comminare agli stessi,con separati provvedimenti, la sanzione della squalifica, estesa, per il Vivarini fino al 24.7.<strong>2008</strong>, per il De Rosa, fino al24.4.<strong>2008</strong>. Tali decisioni sono state impugnate, con atti distinti, davanti a questa Corte da entrambi i tesserati che coralmentesottolineano come il tessuto probatorio a loro carico non fosse sufficiente a configurare le irregolarità ascritte, sostenendo chequeste, perché abbiano a concretarsi, postulano (come chiarito da precedenti giurisprudenziali in casi analoghi) ―reiteratezza dicomportamenti ben precisi e determinati‖ e come, sia i richiami alle notizie di stampa che alle generiche dichiarazioni attribuitealla dirigenza societaria abbiano ambigua e modesta caratura indiziante per cui chiedono la totale riforma delle delibere gravateo, in via subordinata, una congrua riduzione delle sanzioni loro inflitte. Preliminarmente rileva questo collegio che i duereclami, oggettivamente connessi, vanno riuniti per essere esaminati in unico contesto. Nel merito le prospettazioni difensivenon sembra possano essere del tutto disattese. E‘ un fatto che il corredo delle prove processualmente apprezzabili (comeperaltro può anche evincersi dalla stringata motivazione delle decisioni appellate) si esaurisce con la relazione delcollaboratore dell‘Ufficio Indagini riguardante una gara di fine campionato con il Pescara già matematicamente retrocesso edel tutto demotivato. Ora se è vero che in tale frangente il Vivarini esercitò, in concreto, con la tacita connivenza del De Rosa,funzioni che non avrebbe potuto esercitare, è però altrettanto vero che, da siffatto episodio non si può desumere con certezza,attraverso un anomalo processo di dilatazione, l‘esistenza di comportamenti antiregolamentari stabili e reiterati che consentanodi affermare l‘essere stato il Vivarini stesso, sempre o comunque con notevole frequenza, l‘allenatore di fatto della primasquadra. Né vale a dimostrare il contrario la ponderosa rassegna stampa prodotta dall‘accusa i cui contenuti oltre ad esserenotoriamente frutto di opinioni ed interpretazioni assolutamente soggettive e quindi inefficienti sul piano della pienaattendibilità, potrebbero essere utilizzati solo per corroborare qualcosa di già in ogni caso provato nell‘interezza dei terminidella contestazione. Il che, per quanto sopra detto, non è, nella fattispecie, sostenibile. Da ultimo nessun pregio puòriconoscersi alle affermazioni fatte alla stampa dall‘allora Presidente della società, affermazioni alquanto generiche edambigue, inidonee comunque a fugare i dubbi e le perplessità circa l‘effettiva natura, la permanenza e la durata del rapportointercorrente con il Vivarini. Le considerazioni che precedono portano inevitabilmente ad un ridimensionamento dei terminidelle accuse formulate a carico degli attuali incolpati, accuse che le prove acquisite con tranquillante certezza inducono acircoscrivere unicamente all‘episodio del 3.6.<strong>2007</strong> relazionato dall‘inquirente. Ciò comporta, in parallelo, la necessitò di247


idurre le sanzioni della squalifica irrogate che si ritiene equo e proporzionato contenere, per il Vivarini, fino al 24.3.<strong>2008</strong> e peril De Rosa fino al 24.2.<strong>2008</strong>. Per questi motivi la C.G.F. in parziale accoglimento dei ricorsi come sopra proposti dai signoriVivarini Vincenzo e De Rosa Luigi: - riduce la sanzione della squalifica inflitta al signor Vivarini Vincenzo fino al 24.3.<strong>2008</strong>;- riduce la sanzione della squalifica inflitta al signor De Rosa Luigi fino al 24.2.<strong>2008</strong>. Dispone restituirsi le tasse reclamo.3) RICORSO DELL‘ A.S. SPORT FIVE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 30.6.<strong>2008</strong>INFLITTA AL SIG. CEPPI DAVID SEGUITO GARA SPORT FIVE/CALCIO A CINQUE MARTINA DEL 27.1.<strong>2008</strong>(Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 405 del 30.1.<strong>2008</strong>)Con reclamo dell‘11.2.<strong>2008</strong> la A.S.D. Sport Five di Putignano impugnava la decisione del Giudice Sportivo che aveva inflittoall‘allenatore Davide Ceppi la squalifica fino al 30 giugno in relazione ai fatti avvenuti nel corso della partita contro la A.S.Calcio a cinque Martina disputatasi il 27.1.<strong>2008</strong>. La ricorrente, a sostegno della richiesta di riduzione della squalifica inflittaentro il minimo edittale di cui all‘art. 19, comma quarto, lett. B e/o c) C.G.S., o comunque in misura più ridotta rispetto aquanto stabilito, deduceva la eccessività della sanzione comminata in relazione al reale svolgimento dei fatti, la noncorrispondenza tra la ricostruzione dei fatti contenuta nella decisone del Giudice Sportivo con quanto effettivamente accadutoe, in ogni caso, la non assimilabilità dell‘accaduto rispetto a quanto previsto dall‘art. 19, 4 comma, lett, b) o c). Nel ricorso siprecisava che il Ceppi non averbbe colpito un calciatore avversario bensì lo avrebbe strattonato e ciò sarebbe avvenuto solodopo che il calciatore della squadra avversaria D‘Aversa aveva, a sua volta, sferrato un pugno ad un suo avversario. A sostegnodi una simile ricostruzione veniva allegata una dichiarazione resa dal presidente della squadra avversaria e veniva poi precisatocome in altre occasioni il Giudice Sportivo avesse adottato sanzioni più miti in relazione ad episodi ritenuti anche più gravi. Daqui la ritenuta sproporzione tra il comportamento e la sanzione inflitta. Il ricorso è infondato. Dal referto arbitrale emergeinfatti che il comportamento tenuto dal Ceppi sia stato di particolare gravità considerato che egli, a giuoco fermo, risulta avereattraversato l‘intero campo per poi scagliarsi con un violento pugno sul collo del calciatore avversario e successivamenterisulta essersi avventato poi sul calciatore medesimo dopo la caduta a terra di quest‘ultimo. Nessun rilievo può assumere,dinanzi ad un referto arbitrale di puntuale chiarezza ed univocità, la dichiarazione resa dal presidente della squadra avversaria.E‘ noto, infatti, il valore probatorio privilegiato che deve essere riconosciuto al referto arbitrale il cui contenuto può esseremesso in discussione solo dinanzi ad una incoerenza o illogicità ricavabile dal contesto del referto stesso mentre ogni altradocumentazione può, tutt‘al più, assumere valore suppletivo solo in presenza delle richiamate caratteristiche di incoerenza edillogicità interne al referto arbitrale. Nella specie ci si trova di fronte ad un referto sicuramente non censurabile in punto dicoerenza e logicità ed anzi puntuale ed attento. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall‘A.S.Sport Five di Putignano (Bari) e dispone l‘incameramento della tassa reclamo.4) RICORSO DELL‘ A.S.D. NAPOLI VESEVO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA VETUS CECCANO/NAPOLIVESEVO DEL 12.01.<strong>2008</strong>(Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5 – Com. Uff. n. 428 del 06.02.<strong>2008</strong>) Con ricorso del 18.2.<strong>2008</strong> laA.S.D. Napoli Vesevo Calcio a 5 impugnava la decisione del Giudice Sportivo del 6.2.<strong>2008</strong> con la quale quest‘ultimo avevariconosciuto la sussistenza dei presupposti per la declaratoria della causa di forza maggiore in relazione alla gara che avrebbedovuto svolgersi in data 12.1.<strong>2008</strong> contro la Vetus Ceccano e ne chiedeva l‘annullamento con conseguente irrogazione dellasanzione della perdita della gara con il punteggio di 0-6. A sostegno dell‘impugnazione il Napoli Vesevo deduceva l‘errore delGiudice per aver riconosciuto la sussistenza della causa di forza maggiore e in particolare per avere attribuito valenza decisivoall‘atto a firma del Geom Giovannone, Dirigente del V Settore del Comune di Ceccano che disponeva la sospensionedell‘utilizzo del Palasport in quanto temporaneamente inagibile. Sosteneva il Napoli Vesevo che a tale atto non avrebbe dovutoattribuirsi alcuna valenza e che, comunque, i responsabili della Vetus Caccano avrebbero dovuto necessariamente essere aconoscenza delle condizioni dell‘impianto sportivo e individuare soluzioni alternative per il regolare svolgimento della gara.Richiamava, al riguardo, alcuni precedenti decisioni del Giudice Sportivo che in casi analoghi avrebbero ritenuto lainsussistenza dei presupposti di forza maggiore. Il ricorso è infondato. In realtà il Giudice Sportivo risulta aver fatto correttogoverno delle risultanze probatorie ed essere pervenuto alla esatta conclusione della sussistenza della causa di forza maggiore.Non vi è dubbio, infatti, che la determinazione del Dirigente comunale di settore emanata proprio il giorno in cui avrebbedovuto svolgersi la gara che disponeva la sospensione dell‘utilizzo del Palasport in relazione alle infiltrazioni d‘acquaintervenute, ed alla conseguente inagibilità, rappresenti un evento rispetto al quale la squadra ospitante si è trovata nellamateriale impossibilità di offrire e predisporre soluzioni alternative per lo svolgimento della gara. Sul punto non appaionoconferenti le osservazioni della società ricorrente in ordine alla irrilevanza del provvedimento ed al merito del provvedimentomedesimo rispetto al quale nessun sindacato è possibile, mentre deve riconoscersi che l‘improvvisa inagibilità del campodeterminata per disposto della pubblica autorità non può essere in alcun modo addebitata alla società ospitante che non potevafare altro che ottemperare trovandosi nella materiale, oggettiva, impossibilità di ricercare una soluzione per lo svolgimentodella partita. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall‘A.S.D. Napoli Vesevo di Castellammaredi Stabia (Napoli) e dispone l‘incameramento della tassa reclamo.5) RICORSO DELL‘ A.S. BRILLANTE CALCIO A 5 AVVERSO DECISIONI MERITO GARA BRILLANTE CALCIO A5/MARCIANISE CALCIO A 5 DEL 12.1.<strong>2008</strong>(Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 403 del 30.1.<strong>2008</strong>)La A.S.D. Brillante Calcio a 5 ha proposto reclamo contro la decisione pubblicata con il Com. Uff. n. 403 del 31.1.<strong>2008</strong>, con ilquale il Giudice Sportivo ha ritenuto la sua responsabilità oggettiva per la sospensione della gara, fra la ricorrente e la248


Marcianise calcio 5, del 12.1.<strong>2008</strong>, comminandole la punizione <strong>sportiva</strong> della perdita dell'incontro con il punteggio di 0-6. Lamotivazione della decisione impugnata si fonda sull'asserita inadempienza della ricorrente al proprio onere di allegazione dellaprova ―sull'eccezionalità delle precipitazioni che avrebbero determinato in maniera repentina e del tutto ineluttabile danni allacopertura dell'impianto sportivo tali da non consentire in tempo utile le dovute riparazioni‖. La società ricorrente deduce lastraordinarietà del nubifragio che si è abbattuto su Roma il giorno dell'incontro e la impossibilità della società ricorrente diesercitare sull'impianto del controllo costante concreto, in quanto il medesimo è di proprietà del C.O.N.I., che lo affitta perdiverse manifestazioni. Il ricorso è fondato. La sezione ritiene che le circostanze probatorie addotte dalla società ricorrentesono idonee ad escludere la sua responsabilità ,sia pure oggettiva, per l'impossibilità della disputa dell'incontro di calcio inesame. Infatti, dai ritagli dei giornali allegati - e comunque costituisce fatto notorio - il giorno 12.1.<strong>2008</strong> vi sono stati nella cittàdi Roma violenti temporali. Inoltre, agli atti è stata allegata una dichiarazione del direttore degli impianti sportivi del ConiServizi, nella quale viene affermato che le persistenti e abbondanti piogge cadute precedentemente l'inizio dell'incontro hannocreato delle piccole lesioni in alcuni punti della copertura dell'impianto consentendo infiltrazioni di acqua, che non hanno resopossibile effettuare alcun intervento per ripristinare una situazione di normalità, escludendo in maniera assoluta laresponsabilità della squadra ospitante, che pure -cosa di cui viene dato anche nel referto arbitrale - si è molto prodigata pertentare di riparare le fessure createsi nell'impianto. A fronte di tali risultanze probatorie, la sezione ritiene che in questa sede siastata fornita la prova che il Giudice Sportivo aveva escluso circa ―il nesso di causalità tra le precipitazioni e il danno arrecatoalla copertura del palazzetto‖, non sussistono presupposti e condizioni per riferire al fatto della ricorrente la mancata disputadella gara e, quindi, per affermare la responsabilità oggettiva. Per questi motivi la C.G.F. in accoglimento del ricorso comesopra proposto dall‘A.S. Brillante Calcio a 5 di Roma dispone che, a cura della competente divisione, sia fissata la data per ladisputa della gara sopra indicata. Dispone restituirsi la tassa reclamo.6) RICORSO DELL‘ A.S.D. FORTITUDO MOZZECANE C.F. AVVERSO LA SANZIONE DELL‘AMMENDA DI €3.000,00 CON DIFFIDA INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA FORTITUDO MOZZECANEC.F./CLARENTIA TRENTO DEL 3.2.<strong>2008</strong>(Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio Femminile – Com. Uff. n,. 62 del 6.3.<strong>2008</strong>)Il Giudice Sportivo della Divisione Calcio Femminile, con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 62 del 6.2.<strong>2008</strong>, sanzionavacon l‘ammenda di € 3.000,00 l‘A.S.D. Fortitudo Mozzecane C.F. ―per aver proferito per tutta la durata della gara e anche altermine della medesima frasi gravemente offensive nei confronti della terna arbitrale. Sanzione comminata anche in relazionedei precedenti specifici‖. Avverso tale statuizione la società Fortitudo Mozzecane proponeva tempestivo ricorso, assistito dalleprescritte formalità procedurali, lamentando l‘eccessività della sanzione di cui chiedeva riduzione. Ad avviso della Corte ilgravame è fondato e va conseguentemente accolto. Deve osservarsi preliminarmente che la motivazione del provvedimentoomette di individuare nei sostenitori della ricorrente gli autori delle espressioni offensive che, del resto, non sono state proferiteper ―tutta la gara‖, ma successivamente all‘inizio della stessa. Inoltre, non può trascurarsi che dal rapporto arbitrale e da quellodegli assistenti risulta che le offese erano rivolte solo nei confronti dell‘arbitro e non ―della terna‖ come inesattamente ritenutodal Giudice di prime cure, così come va ulteriormente considerato che i ―precedenti specifici‖ che hanno concorso adeterminare la sanzione di primo grado sono, in realtà, un‘unica occasione e costituiscono, quindi, unico precedente. La Corte,in considerazione di quanto sopra osservato e della ricorrenza della circostanza di cui all‘art. 13, lett. c), C.G.S., ritiene equo, inaccoglimento del gravame, ridurre la sanzione al minimo edittale, e pertanto all‘ammenda di € 500,00. Per questi motivi laC.G.F. in accoglimento del ricorso come sopra proposto dall‘A.S.D. Fortitudo Mozzecane C.F. di Mozzecane (Verona), riducela sanzione dell‘ammenda ad € 500,00. Dispone restituirsi la tassa reclamo.TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COMUNICATO UFFICIALE N. 227/CGF DEL 20 GIUGNO <strong>2008</strong> INRIFERIMENTO ALLE MOTIVAZIONI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 129/CGF – RIUNIONEDEL 22 FEBBRAIO <strong>2008</strong>1) RICORSO DEL SIG. SPAGNUOLO ARTURO (GIÀ DIRETTORE SPORTIVO DELLA PRO EBOLITANA INIBITOPER ANNI 5) AVVERSO LA SANZIONE DELL‘INIBIZIONE PER ANNI 2, CON DECORRENZA DALLA SCADENZADELLA PRECEDENTE INIBIZIONE, INFLITTAGLI A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATOREFEDERALE PER VIOLAZIONE DELL‘ART. 1 COMMA 1 C.G.S. ANCHE IN RELAZIONE ALL‘ART. 17, COMMA 8C.G.S. VIGENTE ALL‘EPOCA DEI FATTI E ALL‘ART. 1, COMMA 3 C.G.S.(Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 25/CDN del 18.1.<strong>2008</strong>)L‘Ufficio Indagini della Federcalcio esperiva accertamenti tesi a verificare la fondatezza della segnalazione secondo la quale ilsignor Arturo Spagnuolo svolgeva funzioni di Direttore Sportivo della società Bojano pur essendo inibito a seguito disqualifica comminatagli per illecito sportivo. Le puntuali verifiche dell‘allora Ufficio Indagini portavano al riscontro positivodella segnalazione. Consequenzialmente il signor Spagnuolo veniva deferito avanti alla Commissione Disciplinare per lariunione del 18.5.<strong>2007</strong>. Rilevata la omessa comunicazione del deferimento e dell‘avviso di udienza, il Procuratore Federalechiedeva termine per rinotificare il deferimento. Con nuovo atto dell‘11.10.<strong>2007</strong> nei confronti del signor Spagnuolo venivaemesso nuovo deferimento. Incardinato il procedimento avanti la Commissione Disciplinare con decisione pubblicata sul Com.Uff. 25/CND del 18.1.<strong>2008</strong> il medesimo veniva sanzionato con una inibizione di ulteriori dueanni decorrenti dalla scadenza della precedente inibizione. Avverso la detta sanzione l‘interessato proponeva ricorso allaC.G.F. evidenziando come la questione dovesse essere regolata secondo i principi del C.G.S. in vigore sino al 30.6.<strong>2007</strong>.Sosteneva poi la nullità del deferimento non avendo mai avuto notizia né dell‘invito a presentarsi avanti ai collaboratori249


dell‘Ufficio Indagini, né del successivo deferimento né infine della data di convocazione avanti alla Commissione DisciplinareNazionale rilevando di essere rimasto coinvolto in un grave incidente stradale e di essersi trasferito in una nuova residenzadiversa da quella in cui gli sono state effettuate tutte le comunicazioni. Ha proposto poi motivi aggiunti producendo certificatostorico di residenza da cui risulta che dal 17.9.<strong>2007</strong> si è trasferito in Eboli (Salerno), via S. Giovanni n. 60; comunqueritenendo di non essere sottoponibile al giudizio degli Organismi Federali in quanto non più tesserato per alcuna società. Ciòpremesso osserva la Corte come la impugnazione del signor Spagnuolo sia fondata limitatamente al diritto alla remissionedegli atti avanti alla Commissione Disciplinare per un nuovo giudizio. Risulta infatti che lo Spagnuolo ha avuto pienacognizione del deferimento producendo una memoria per l‘udienza del 18.5.<strong>2007</strong> rilevando a questo proposito di non aver mairicevuto formale convocazione (cfr. secondo capoverso, punto fatto, del ricorso del 25.1.<strong>2008</strong>). Ciò posto deve altresì rilevarsiche gli atti con i quali lo Spagnuolo è stato deferito ed è stato convocato avanti la Commissione Disciplinare sono stati inviatiall‘indirizzo di Bojano (CB) Loc. Cucciolone, 54, e sono stati rispediti al mittente con la dicitura dell‘Ufficiale Postale―compiuta giacenza‖. Tale attestazione impediva alla Procura Federale ed alla Commissione Disciplinare ogni ulterioreadempimento, dovendosi ritenere per detti organismi che l‘attestazione della ―compiuta giacenza‖ avesse determinato ilraggiungimento dello scopo; essendo così loro non imputabile la avvenuta mancata convocazione per la rinnovata udienza ed ilnuovo deferimento. In sostanza essendo i due organismi in piena buona fede il giudizio deve essere rimesso davanti all‘Organodi Giustizia Sportiva di primo grado per il successivo seguito. A questo proposito si rileva che comunque data l‘innovazionenormativa il procedimento segue le attuali regole codicistiche (tant‘è che di tali regole lo Spagnuolo chiede di avvalersi nelmomento in cui in via subordinata invoca l‘applicazione di pena su richiesta delle parti) e che sussiste la giurisdizionecomunque essendo assoggettato lo Spagnuolo al rispetto della normativa anche se non tesserato in quanto temporalmenteinibito. Consequenzialmente dato per provato il cambio di indirizzo, vista l‘attestazione dell‘Ufficiale Postale gli atti vannorimessi alla Commissione Disciplinare per ogni ulteriore adempimento. Per questi motivi la C.G.F in accoglimento del ricorsocome sopra proposto dal signor Arturo Spagnolo, annulla l‘impugnata delibera e, per l‘effetto rimette gli atti alla CommissioneDisciplinare Nazionale per quanto di sua competenza. Dispone restituirsi la tassa reclamo.2) RICORSO DELL‘ A.S.D. SANTARCANGELO AVVERSO LA SANZIONE DELL‘AMMENDA DI € 2.500,00INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA REAL MONTECCHIO/SANTARCANGELO DEL 27.1.<strong>2008</strong>(Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 78 del 30.1.<strong>2008</strong>)Con la decisione indicata in epigrafe, la società <strong>sportiva</strong> A.S.D. Santarcangelo è stata colpita dalla sanzione pecuniaria di €2.500,000 per avere i suoi tifosi, in occasione della gara con il Real Montecchio del 27.1.<strong>2008</strong>, in campo avverso, lanciato duebottigliette di plastica semipiene e tre bicchieri di liquido che raggiungevano un assistente arbitrale, il quale veniva altresì fattooggetto di sputi che lo raggiungevano per due volte: nella stessa circostanza, inoltre, gli stessi sostenitori lanciavano sul terrenodi giuoco un fumogeno acceso, con evidente pericolo per la incolumità fisica dei partecipanti. Nel ricorso si chiede unasostanziale riduzione dell‘ammenda inflitta, prospettandone la sproporzione rispetto ad altri analoghi episodi di intolleranzameno gravemente sanzionati, imputando alla ridotta distanza fra il campo e la tribuna una concausa dei lanci subitidall‘assistente ed infine ponendo in luce l‘assenza di precedenti di intemperanza da parte della tifoseria interessata, come purela non necessità di interventi nella vicenda da parte della forza pubblica presente. I motivi come sopra ricordati non hannoalcun pregio e come tali non meritano accoglimento. In conformità a quanto questa Corte ha in molte pronunce ribadito, infatti,del tutto irrilevante appare il richiamo a precedenti decisioni giurisprudenziali in un sistema che, come più volte rilevato, nonconosce il principio dello stare decisis e non subisce il vincolo del precedente. La vicinanza fra il pubblico che assisteall‘incontro ed il luogo di svolgimento di questo non può, a sua volta, costituire una esimente e nemmeno una circostanzaattenuante per la commissione di illeciti, i quali nella specie sono stati molteplici ed hanno altresì costituito fonte di pericoloper i presenti ed i partecipanti alla partita. La non necessità dell‘intervento della forza pubblica è al riguardo parimentiininfluente, se non si vuole avallare la paradossale conclusione che un intervento del genere concorra a qualificare ed agraduare la responsabilità per le violazioni di quelle elementari regole di comportamento, che ripugnano come tali alla comunecoscienza civile e nel C.G.S. trovano adeguata previsione. Per questi motivi La C.G.F. respinge il ricorso come sopra propostodall‘ A.S.D. Santarcangelo di Santarcangelo di Romagna (Rimini) e dispone incamerarsi la tassa reclamo.3) RICORSO CON PROCEDIMENTO D‘URGENZA DELL‘A.S.D. BOJANO AVVERSO LE SANZIONI DELLESQUALIFICHE PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTE AI CALCIATORI, PIERLUIGI PITOSCIA, LUCAPETRELLA E LUIGI URSO SEGUITO GARA OLYMPIA AGNONESE/BOJANO DEL 10.02.<strong>2008</strong> (Delibera delGiudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 82 del 13.02.<strong>2008</strong>)La U.S. Boxano, con procedimento d‘urgenza, ho proposto ricorso fondando le proprie richieste di revoca e riduzione deiprovvedimenti disciplinari di cui al Com. Uff. n. 82 del 13.2.<strong>2008</strong>, con i quali il Giudice Sportivo ha inflitto la squalifica perdue gare effettive ai calciatori Pitoscia, Petrella e Urso, sostenendo che gli episodi, così come descritti nei rapporti ufficiali digara, benché meritevoli di censura, non appaiaono di particolare gravità. Conclude, infine, la società reclamante, invocandol‘applicazione delle attenuanti come contemplate dall‘art. 19 comma 4 C.G.S.. Tanto premesso, la Corte osserva che gli episodicontestati ai calciatori, dai quali scaturivano i provvedimenti sanzionatori da parte del Giudice Sportivo, risultanoincontrovertibilmente provati dai documenti ufficiali di gara, che formano, ai sensi dell‘art. 35 C.G.S., fonte di fede probatoriaprivilegiata. A nulla rilevano, quindi, con riferimento all‘accertamento dei fatti, le allegazioni difensive tendentiesclusivamente ad ingenerare dubbi in merito alla loro riferibilità ai propri tesserati. Per quanta riguarda le squalifiche inflitteai calciatori Petrella, Urso (comportamento gravemente minaccioso nei confronti dell‘Arbitro) e Pitoscia (comportamentooffensivo nei confronti del pubblico), le stesse sono state correttamente sanzionate dal Giudice Sportivo che si è limitato ad250


applicare il minimo della sanzione edittalmante prevista ex art. 19 comma 4 lett. a). Per questi motivi la C.G.F. respinge ilricorso con procedimento d‘urgenza come sopra proposto dall‘A.S.D. Bojano di Bojano (Campobasso) e dispone incamerarsila tassa reclamo.TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COMUNICATO UFFICIALE N. 228/CGF DEL 20 GIUGNO <strong>2008</strong> INRIFERIMENTO ALLE MOTIVAZIONI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 131/CGF – RIUNIONEDEL 28 FEBBRAIO <strong>2008</strong>2) RICORSO DEL REAL MARCIANISE CALCIO S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL SIG. VULLO SALVATORE SEGUITO GARA REALMARCIANISE/BENEVENTO DEL 17.2.<strong>2008</strong>(Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 134/C del 19.2.<strong>2008</strong>)Con ricorso ritualmente introdotto nei modi e termini di regolamento la società Real Marcianise Calcio ha impugnato ilprovvedimento del Giudice Sportivo di cui al Com. Uff. n. 134 del 19.2.<strong>2008</strong> con il quale, in relazione alla gara della LegaProfessionisti Serie C/2 Real Marcianise/Benevento, veniva inflitta all‘allenatore della ricorrente signor Vullo Salvatore lasqualifica per due giornate per comportamento offensivo verso l‘arbitro durante la gara. La società appellante eccepival‘incongruità della sanzione in relazione a precedenti pronunce di questa Corte di Giustizia Federale, deducendo, quali motivid‘impugnazione, il comportamento meramente irriguardoso ma non offensivo dell‘allenatore Vullo, concretatosi in unasemplice protesta per una decisione tecnica assunta dall‘arbitro, nonché l‘assenza di precedenti di alcun genere in capo allostesso allenatore. Ritiene la Corte che il ricorso non meriti accoglimento e vada pertanto respinto. In effetti, il comportamentooffensivo nei riguardi dell‘arbitro risulta dal referto dello stesso, mentre la pretesa mera condotta irriguardosa dell‘allenatoreresta allo stato di mera deduzione difensiva in quanto non provata. Quanto alla misura della sanzione, la stessa appareproporzionata alla consistenza degli episodi contestati anche in relazione ai precedenti citati nel ricorso, relativi a casi diatteggiamento irriguardoso (che hanno comportato la squalifica per una giornata) o offensivo (con squalifica di due giornate,come del resto è avvenuto nel caso in esame). Per questi motivi, la C.G.F respinge il ricorso come sopra proposto dal RealMarcianise Calcio S.p.A. di Marcianise (Caserta) e dispone incamerarsi la tassa reclamo.1) RICORSO DELLA S.S. SCAFATESE CALCIO S.R.L. AVVERSO DECISIONI MERITO GARA SCAFATESE/FOGGIADEL 2.2.<strong>2008</strong> DEL CAMPIONATO NAZIONALE ―D. BERRETTI‖(Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Professionisti Serie C – Cm. Uff. n. 86/TB del 13.2.<strong>2008</strong>)La C.G.F, esaminato il ricorso come sopra proposto dalla S.S. Scafatese Calcio S.r.l. di Scafati (Salerno), visto l‘articolo 34,comma 4, C.G.S., manda gli atti alla Procura Federale affinché venga acquisito ogni utile elemento informativo in ordine aquanto accaduto presso il campo di calcio comunale di Scafati il 2 febbraio <strong>2008</strong>, con particolare riferimento all‘asserito furtodi tutte le tessere ed i documenti d‘identità ad eccezione della tessera federale relativa al calciatore Tempesta Leonardo.3) RICORSO DEL CALCIO LECCO 1912 S.R.L. AVVERSO DECISIONI MERITO GARA LECCO/NOVARA DEL10.2.<strong>2008</strong>(Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 134/C del 19.2.<strong>2008</strong>)La società Calcio Lecco 1912 S.p.A., ha presentato reclamo avverso la delibera del Giudice Sportivo presso la LegaProfessionisti Serie C di cui al Com. Uff. n. 134/C del 19.2.<strong>2008</strong> con il quale, in relazione alla gara della 6a giornata di ritornodel Campionato di Calcio Serie C1 – Girone A - Lecco/Novara del 10.2.<strong>2008</strong>, veniva confermato il risultato della garaacquisito in campo (Lecco 2 – Novara 3). La società Calcio Lecco 1912 aveva presentato reclamo ai sensi dell‘art. 29/4 C.G.S.chiedendo la ripetizione della gara in quanto al minuto 8° del secondo tempo il calciatore del Novara n. 10 Amore EnricoMaria, veniva sostituito dal numero15 Morganti Paolo, iscritto però nella lista con il numero 16, fondando il proprio gravamesulla base dell‘art.17, comma 4, C.G.S. in quanto la non coincidenza tra il numero concretamente indossato e quello risultantedalla lista arbitrale avrebbe determinato una violazione influente sulla regolarità della gara, che, a suo dire si sarebbe dovutaripetere. Il Giudice Sportivo, dopo aver disposto ed acquisito un supplemento di referto arbitrale ed in decisione del reclamoproposto dalla società odierna appellante, rigettava il reclamo in considerazione del fatto che ―l‘erronea indicazione di magliadei due calciatori, comunque inseriti in distinta, avrebbe comportato la violazione di adempimenti formali sanzionatadall‘art.17/6 lett. c) C.G.S.‖ (decisione Com. Uff. n. 134/C del 19.2.<strong>2008</strong>). La società appellante impugnava la citata decisionedel Giudice Sportivo, deducendo, quali motivi d‘appello, il configurarsi di circostanze di fatto la cui imprevedibilità avrebbeinevitabilmente influito sul regolare svolgimento della gara ex art. 17 comma 4 C.G.S. per violazione dei principi di lealtà ecorrettezza, sanzionabile con la ripetizione della gara stessa; evidenziava altresì l‘illogicità della decisione laddove, purqualificando il fatto alla stregua di un inadempimento formale, non avrebbe applicato le sanzioni a società, dirigenteaccompagnatori e calciatori. In data 28.2.<strong>2008</strong> la società Novara Calcio S.p.A., avversaria del Lecco nella partita vittoriosaoggetto del reclamo del Lecco, presentava controdeduzioni per la conferma dell‘impugnata decisione n.134/<strong>2008</strong> del GiudiceSportivo in quanto il fatto oggetto del giudizio integrerebbe un mero errore materiale inidoneo ad essere sanzionato con laripetizione della gara, tesi che sarebbe supportata in tal senso da precedenti della Corte Federale. Ritiene la Corte, esaminati gliatti e documenti e dopo la discussione del ricorso alla riunione del 28.2.<strong>2008</strong>, che il ricorso non meriti accoglimento e vadapertanto disatteso in mancanza di elementi probatori idonei a contestare la decisione impugnata. Invero non si ritiene che lafattispecie contestata, in relazione alla concreta dinamica dei fatti, non si configuri quale violazione tecnica sanzionabile ai251


sensi dell‘art.17 comma 4 C.G.S. in quanto i due calciatori suindicati risultavano iscritti regolarmente nella distinta consegnataall‘arbitro, che li aveva preventivamente identificati, e avevano diritto a partecipare alla gara, fatti in realtà incontestatidall‘appellante medesimo. D‘altra parte non risultano provati i supposti atti o comportamenti sleali o scorretti ascritti da parteappellante ai tesserati della società Novara calcio. Deve ritenersi che l‘episodio contestato in realtà non sia configurabilenemmeno alla stregua di un inadempimento formale, che di per sé è comunque inidoneo a rimettere in discussione la regolaritàdella gara anche in conformità a precedenti di giustizia <strong>sportiva</strong> (tra gli altri decisione C.A.F., Com. Uff. n. 30 del 19.1.2006),quanto piuttosto di un errore materiale dovuto ad uno scambio di maglie sulla cui colpevolezza dei tesserati della societàNovara calcio nessun elemento di prova è stato introdotto dal reclamante. La decisione impugnata deve, pertanto ritenersiimmune da vizi anche laddove si prospetta dall‘appellante illogicità della motivazione tra qualificazione del fatto qualeinadempimento formale e sua sanzionabilità ex art. 17 comma 6 lett. c) e mero rigetto del reclamo senza l‘irrogazione disanzioni per la società avversaria ed i suoi tesserati. In realtà il Giudice Sportivo ha solo prospettato, in linea teorica e in unobiter dictum, che ―ove accertata‖ l‘erronea indicazione del numero di maglia di due calciatori comunque inseriti nella distintaarbitrale sia ravvisabile soltanto un inadempimento formale sanzionabile unicamente ai sensi dell‘art.17 comma 6 lett. c). Nelcaso di specie in realtà anche il Giudice Sportivo ha riconosciuto l‘insussistenza di qualsiasi inadempimento a carico dellasocietà avversaria. Peraltro la domanda del reclamante è sempre stata limitata alla richiesta di ripetizione della gara. Per questimotivi la C.G.F respinge il ricorso come sopra proposto dal Calcio Lecco 1912 S.r.l. di Lecco e dispone incamerarsi la tassareclamo.4) RICORSO CON PROCEDIMENTO D‘URGENZA DELL‘U.S. CREMONESE S.P.A. AVVERSO LA SANZIONEDELLA SQUALIFICA PER 1 GARA EFFETTIVA, PER RECIDIVITÀ IN AMMONIZIONE (IV INFR.), INFLITTA ALCALCIATORE BRIOSCHI EMANUELE SEGUITO GARA CITTADELLA/CREMONESE DEL 24.2.<strong>2008</strong>(Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 139/C del 26.2.<strong>2008</strong>)All‘esito dell‘esame della documentazione relativa alla gara Cittadella/Cremonese del 24.2.<strong>2008</strong> valevole per il Campionato diSerie C, il Giudice Sportivo presso la Lega Professionisti di Serie C ha inflitto al giocatore Emanuele Brioschi la squalifica peruna giornata effettiva di gara per recidività in ammonizione (quarta infrazione). Avverso tale decisione, la U.S. Cremonese haproposto reclamo d‘urgenza ai sensi dell‘art. 37 comma 7 C.G.S. con il quale ha sostenuto che l‘ammonizione comminata acarico del giocatore Brioschi Emanuele, per un fallo di mano al decimo minuto del primo tempo, a causa del quale l‘arbitroaveva assegnato un calcio di rigore a favore del Cittadella, era stata inflitta al giocatore Fietta Giovanni e che, pertanto, taleammonizione è stata irrogata al giocatore Fietta Giovanni ma erroneamente riportata a carico del giocatore Emanuele Brioschiper errore di compilazione del referto arbitrale. A supporto di quanto lamentato, la reclamante ha prodotto le riprese televisiverelative a tale circostanza. La Corte, nella riunione tenutasi il giorno 28.2.<strong>2008</strong>, esaminati gli atti ritiene opportuno esaminarepreliminarmente la questione relativa alla ammissibilità delle riprese televisive prodotte dalla reclamante quale mezzo di prova.Sul punto la Corte rileva che, ai sensi dell'art. 35 comma 1.2 C.G.S. "gli Organi di Giustizia Sportiva hanno facoltà diutilizzare quale mezzo di prova, al solo fine dell‟irrogazione di sanzioni disciplinari,.... anche riprese televisive o altri filmatiche offrano piena garanzia tecnica e documentale". La Corte ritiene pertanto che il dettato della norma intende attribuire a tuttigli Organi di Giustizia Sportiva un autonomo potere di discrezione nella assunzione delle prove, pertanto resta insindacabilefacoltà della Corte valutare tale mezzo di prova come idoneo. Alla luce di quanto sopra, le riprese televisive prodotte sonoconsiderate un mezzo di prova ammesso. Sul merito della questione, la Corte, udita la Parte, si è riservata di prendere unadecisione dopo aver visionato la prova audiovisiva, nella quale si vede chiaramente che l'arbitro estrae il cartellino giallodell'ammonizione nei confronti del numero 10 della squadra "U.S. Cremonese", Fietta Giovanni, e non nei confronti delgiocatore Emanuele Brioschi. Per questi motivi la C.G.F in accoglimento del ricorso con procedimento d‘urgenza come sopraproposto dall‘U.S. Cremonese S.p.A. di Cremona, annulla l‘impugnata delibera e, per l‘effetto rimette gli atti al GiudiceSportivo presso la Lega Professionisti Serie C per quanto di sua competenza. Dispone restituirsi la tassa reclamo.TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COMUNICATO UFFICIALE N. 229/CGF DEL 20 GIUGNO <strong>2008</strong> INRIFERIMENTO ALLE MOTIVAZIONI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 133/CGF – RIUNIONEDEL 29 FEBBRAIO <strong>2008</strong>1) RICORSO DELLA PROCURA FEDERALE AVVERSO IL PROSCIOGLIMENTO DEL CALCIATORE BLASIMANUELE (TESSERATO ALL‘EPOCA FATTI F.C. JUVENTUS S.P.A. ATTUALMENTE TESSERATO S.S.C. NAPOLI)A SEGUITO DI PROPRIO DEFERIMENTO PER VIOLAZIONE DELL‘ART. 1, COMMA 1 C.G.S. ANCHE INRELAZIONE ALL‘ART. 92, COMMA 1 NOIF(Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 31/CDN del 14.2.<strong>2008</strong>)Con ricorso 19.2.<strong>2008</strong> il Procuratore Federale ha proposto rituale gravame avverso il proscioglimento del calciatore BlasiEmanuele (tesserato all‘epoca dei fatti in favore della F.C. Juventus S.p.A., attualmente con S.S.C. Napoli) a seguito di propriodeferimento per violazione dell‘art. 1, comma 1, C.G.S., anche in relazione all‘art. 92, comma 1 N.O.I.F. (delibera dellaCommissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 31/C.D.N. del 14.2.<strong>2008</strong>). Con i motivi scritti il Procuratore Federale, noncondividendo la decisione della C.D.N. che, ritenuto l‘inadempimento del Blasi di natura privatistica che sfugge di per séall‘ordinamento sportivo ed, in specie, alla norma che si assume essere stata violata, lo aveva prosciolto dagli addebitiformulatigli, ha eccepito che: 1) la decisione era in contrasto con la normativa federale vigente e con analoghi precedenti dellagiurisprudenza <strong>sportiva</strong>; 2) per consolidata giurisprudenza della S.C. il principio della successiva normativa abrogativa omodificativa in senso favorevole all‘incolpato, statuita espressamente dall‘art. 2 del C.P., non era peraltro applicabile in252


materia disciplinare in considerazione dei peculiari principi che regolano tale materia; 3) in ogni caso, a voler ritenere anche indenegata ipotesi l‘applicabilità del principio del ―favor rei‖, l‘entrata in vigore del nuovo Regolamento Agenti del 1.2.<strong>2007</strong>,comportante l‘abrogazione dell‘art. 11, comma 2, del Regolamento per le procedure arbitrali, allegato B del Regolamento perl‘esercizio dell‘attività di Agenti di Calciatori, considera antiregolamentare e sanziona con eguale vigore il comportamentotenuto dal deferito Blasi per la mancata esecuzione del lodo arbitrale e ciò per quanto disposto dall‘art. 23, commi 5 – 6 delvigente Regolamento Agenti, e dell‘art. 28, comma 1, del Regolamento della Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sportpresso il C.O.N.I.; 4) il contenuto dichiarativo e non condannatorio attinente alla parte dispositiva del Lodo soggiaceva atermini in parte non ancora scaduti al momento della sua pubblicazione, 21.3.<strong>2007</strong>, di talché era del tutto corretto il relativodispositivo. Ciò premesso, concludeva richiedendo che, in totale riforma della decisione impugnata, la C.G.F. dichiarasse laresponsabilità disciplinare del Blasi in relazione alle violazioni ad esso contestate con l‘atto di deferimento, comminando allostesso la sanzione dell‘ammenda di € 15.000,00 o quella ritenuta di giustizia. Con rituali controdeduzioni il Blasi eccepiva: 1)l‘inconferenza dei precedenti disciplinari citati dal Procuratore Federale decisi in costanza di vigenza del vecchio Regolamentoper l‘esercizio dell‘attività di Agente, oggi sostituito dal Regolamento Agenti entrato in vigore il 1.2.<strong>2007</strong>; 2) univocagiurisprudenza in ambito sportivo, nazionale ed internazionale, ha ritenuto applicabile il principio del ―favor rei‖ anche inambito disciplinare; 3) il Blasi, per il principio dell‘abolitio criminis, non poteva né può soggiacere a sanzione alcuna inragione di una norma abrogata; 4) il richiamo all‘art. 92 N.O.I.F., ora abrogato, era da ritenersi inconferente poiché relativo arapporti tra società e tesserati, categoria, quest‘ultima, alla quale l‘Agente Antonelli Stefano non era più appartenente all‘attodel mancato ottemperamento, da parte del Blasi, al lodo arbitrale del 21/03/07. Concludeva, pertanto, per il rigetto del ricorsodel Procuratore Federale ed in subordine per l‘irrogazione di una sanzione di € 100,00. Alla seduta del 29.2.<strong>2008</strong> compariva,davanti alla Corte di Giustizia Federale – Sezione Ia, il Procuratore Federale il quale insisteva per l‘accoglimento del ricorso;compariva, altresì il difensore del Blasi il quale, stante l‘abrogazione delle norme incriminatrici che qualificavano la condottaposta in essere come illecito disciplinare, insisteva per il rigetto del ricorso ed in subordine perché venisse comminata unaammenda simbolica di € 100,00. Ciò premesso, osserva questa Corte di Giustizia Federale che il ricorso è fondato e deveessere accolto per quanto di ragione. Non può, infatti, dubitarsi che la protratta inesecuzione nel tempo del Lodo emesso il21.3.<strong>2007</strong> costituisca violazione di doveri e obblighi generali di cui all‘art. 1 C.G.S. così come contestato nell‘atto dideferimento, non assumendo alcun rilievo, ai fini disciplinari e sanzionatori, il riferimento all‘art. 92, comma 1 N.O.I.F.. Ilprovvedimento del Collegio Arbitrale, infatti, essendo immediatamente esecutivo ex art. 23, commi 5 – 6, del vigenteRegolamento Agenti pubblicato l‘1.2.<strong>2007</strong> (Com. Uff. n. 50/<strong>2007</strong>), avrebbe dovuto essere prontamente eseguito dal Blasi ilquale era ed è tenuto, ex art. 1 comma 1 C.G.S., all‘osservanza delle norme e degli atti federali in conformità all‘obbligo dicomportarsi secondo i principi di lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto comunque riferibile, come nella fattispecie,all‘attività <strong>sportiva</strong>. La sua condotta antidisciplinare deve essere, quindi, sanzionata come da dispositivo. Per questi motivi laC.G.F. in parziale accoglimento del reclamo come sopra proposto dalla Procura Federale, infligge al calciatore Blasi Manuelela sanzione dell‘ammenda di € 5.000,00.2) RICORSO DEL CALCIO CATANIA AVVERSO LE SANZIONI DELL‘AMMENDA DI € 8.000,00 INFLITTA ALLARECLAMANTE E AMMONIZIONE CON DIFFIDA ED AMMENDA DI € 5.000,00 AL SIG. PULVIRENTI ANTONINOSEGUITO GARA CATANIA/INTERNAZIONALE DEL 10.2.<strong>2008</strong>(Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 185 dell‘11.02.<strong>2008</strong>)All‘esito dell‘esame degli atti relativi all‘incontro Catania/Internazionale, disputato in data 10.2.<strong>2008</strong> e valevole per ilCampionato di Serie ―A‖, il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti ammoniva con diffida ed infliggeva alpresidente, signor Antonino Pulvirenti, del Catania Calcio S.p.A. l‘ammenda di € 5.000,00, per avere, al termine della predettagara, rivolto al direttore di gara e ad un assistente espressioni irriguardose, in violazione dell‘art. 5, commi 1, 5 e 6 lett. b) e d)del vigente C.G.S. Il Giudice Sportivo della Lega Nazionale Professionisti infliggeva, altresì, alla società Calcio Catania S.p.A.l‘ammenda di € 8.000,00 a titolo di responsabilità diretta per il comportamento del proprio Presidente, nonché per aver i suoisostenitori, nel corso del secondo tempo dell‘incontro de quo, intonato continuativamente cori ingiuriosi nei confronti deldirettore di gara. In particolare, il signor Pulvirenti, al termine dell‘incontro, si rivolgeva al direttore di gara, signor Farina, e,successivamente al suo assistente, signor Cariolato, con espressioni del seguente tenore: ―ti devi vergognare, vergogna, erafuorigioco di un metro‖. Quanto ai sostenitori, il comportamento sanzionato consisteva nell‘intonazione, a partire dal minuto30° del secondo tempo di gioco, di cori oltraggiosi nei confronti dell‘arbitro, violazione per cui la società Calcio Catania S.p.A.era stata già in passato sanzionata. Avverso tale decisione ha proposto rituale e tempestiva impugnazione la Calcio CataniaS.p.A., la quale, in sintesi, lamenta, (i) con riferimento alla posizione del proprio Presidente, l‘incongruità della decisione delGiudice Sportivo, in considerazione del fatto che le dichiarazioni oggetto di contestazione erano rivolte ad un assistente e nonall‘arbitro, mentre (ii) con riferimento alla posizione della società, l‘irragionevolezza dell‘equiparazione delle sanzioni tra ilPresidente e la Società e l‘eccessiva rilevanza attribuita ai cori dei propri sostenitori. A giustificazione del comportamento delproprio Presidente, la società assume, inoltre, la circostanza che l‘arbitro abbia, in seguito, riconosciuto lo sbaglio commessonel dichiarare valida la rete del vantaggio dell‘Internazionale. Alla riunione di questa Corte di Giustizia Federale, tenutasi indata 29.2.<strong>2008</strong>, è presente, per la Calcio Catania S.p.a, l‘Avv. Fiorillo, la quale si riporta alle difese ed alle conclusionicontenute nel proprio ricorso. La Corte, esaminati gli atti, rileva che la precisazione in ordine al destinatario delle dichiarazionilesive rese dal Presidente risulta infondata in quanto l‘art. 5 C.G.S. sanziona il soggetto dell‘ordinamento federale che rendedichiarazioni idonee a ledere il prestigio, la reputazione o la credibilità dell‘istituzione federale, senza alcuna distinzione inmerito ai soggetti ai quali le stesse sono rivolte. Nessuna riduzione dell‘ammenda può, pertanto, essere presa in considerazione.Quanto, invece, alla posizione della società, la Corte precisa che, in caso di dichiarazioni lesive rilasciate da dirigenti e253


tesserati, la responsabilità delle società è stabilità dall‘articolo 5, comma 2, C.G.S. e la relativa sanzione dal comma 7 dellamedesima disposizione codicistica. Risultano irrilevanti, pertanto, le doglianze manifestate dalla Società in ordine alla propriaresponsabilità ed all‘ammontare dell‘ammenda. Risulta irrilevante, altresì, la circostanza, presunta attenuante, dell‘ammissionedell‘arbitro circa l‘irregolarità del gol. Per questi motivi, la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal Calcio CataniaS.p.A. di Catania e dispone incamerarsi la tassa reclamo.3) RICORSO DEL VICENZA CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELL‘INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA'IN SENO ALLA F.I.G.C. A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NELL'AMBITOFEDERALE A TUTTO IL 3 MARZO <strong>2008</strong> ED AMMENDA DI € 4.000,00 INFLITTA AL SIG. PIGNONI SERGIOSEGUITO GARA VICENZA/CESENA DEL 16.02.<strong>2008</strong>(Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. N. 193 del 19.02.<strong>2008</strong>)Con decisione pubblicata mediante il comunicato ufficiale n. 193 del 19.2.<strong>2008</strong>, il Giudice Sportivo Nazionale presso la LegaNazionale Professionisti ha applicato nei confronti di Sergio Vignoni, Direttore Sportivo del Vicenza Calcio S.p.A., le sanzionidell‘inibizione a svolgere ogni attività in seno alla F.I.G.C., a ricoprire cariche federali ed a rappresentare la società nell‘ambitofederale a tutto il 3.3.<strong>2008</strong> e dell‘ammenda di € 4.000,00. Tanto per avere, al 21° del secondo tempo, contestato una decisionearbitrale, uscendo dall‟area tecnica e rivolgendo un‟espressione ingiuriosa al Direttore di gara; recidiva specifica. Avverso ladecisione del Giudice di prime cure, hanno interposto ricorso la società Vicenza Calcio S.p.A. ed il Direttore Sportivo SergioVignoni, all‘uopo deducendo la sproporzione della sanzione pecuniaria comminata a quest‘ultimo rispetto ai fatti incontestazione. Sulla scorta del descritto costrutto giuridico, i ricorrenti hanno, quindi, concluso per una parziale riforma delladecisione impugnata, con conseguente annullamento della statuizione recante l‘applicazione dell‘ammenda, ovvero, in viasubordinata, per la riduzione dell‘entità della detta sanzione Il ricorso è infondato e, pertanto, va respinto. Vale, anzitutto,premettere che alcun dubbio residua sull‘esatta dinamica dei fatti in contestazione, puntualmente ricostruiti nel rapporto delQuarto Ufficiale. Ed, invero, alla stregua delle univoche risultanze del suddetto rapporto, deve ritenersi acclarato che il sig.Vignoni, al 21° del secondo tempo, si alzava e, recandosi verso la linea laterale del terreno di gioco, urlava “arbitro se undisonesto, falla finita”. Del pari, avuto riguardo al chiaro contenuto offensivo dell‘espressione utilizzata, non può essererevocata in dubbio la qualificazione come illecita della condotta in esame, sicuramente concretante una fattispecie diespressione ingiuriosa rivolta al direttore di gara. Quanto poi alla misura della sanzione inflitta, la Corte ritiene, contrariamentea quanto dedotto, che l‘ammenda comminata al signor Vignoni sia proporzionata alla natura ed alla gravità dei fatti commessi;e ciò – non solo per le modalità plateali della condotta ingiuriosa – ma anche in ragione della recidiva specifica e reiterata delpredetto Direttore Sportivo. Ed, invero, mette conto evidenziare che il prevenuto ha riportato un lasso temporale di appenaquattro mesi altre tre sanzioni per illeciti della medesima indole. Tale circostanza, smentendo le deduzioni difensive incentratesulla eccezionalità dell‘evento, dimostra con assoluta evidenza una spiccata propensione del signor Vignoni ad assumereatteggiamenti in chiara distonia con le norme dell‘ordinamento sportivo. Per questi motivi la C.G.F. respinge il reclamo comesopra proposto dal Vicenza Calcio S.p.A. di Vicenza e dispone incamerarsi la tassa reclamo.4) RICORSO DEL F.C. JUVENTUS S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATEEFFETTIVE DI GARA INFLITTE AL CALCIATORE ZANETTI CRISTIANO SEGUITO GARA REGGINA/JUVENTUSDEL 23.2.<strong>2008</strong>(Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 197 del 24.2.<strong>2008</strong>)Sulla scorta del rapporto arbitrale relativo alla gara Reggina/Juventus del 23.2.<strong>2008</strong>, il Giudice Sportivo presso la legaNazionale Professionisti ha irrogato al calciatore Cristiano Zanetti, espulso alla fine della gara sopra ricordata, la sanzione dellasqualifica per due giornate effettive di gara ―per avere, al termine della partita, scalciato un avversario‖ (cfr. Com. Uff. n. 197del 24.2.<strong>2008</strong>). Con il reclamo in esame, la società Juventus S.p.A. in persona del suo Amministratore Delegato e nell‘interessedel proprio tesserato Cristiano Zanetti, ha chiesto alla adita Corte di Giustizia Federale che venga ridotta la sanzione inflitta alproprio tesserato ad una sola giornata. Nell‘atto di reclamo, la ricorrente non nega la commissione del fallo, contestandonepiuttosto la gravità, tale da comportare una squalifica per due giornate e comunque qualificando l‘episodio come scontro digioco intervenuto a gara non ultimata. Il reclamo è meritevole di accoglimento. Ed infatti la circostanza che ha condotto ilGiudice Sportivo ad irrogare la contestata sanzione della squalifica per due giornate è senza ombra di dubbio la circostanza percui il calciatore sanzionato avrebbe scalciato un avversario ―al termine della partita‖. Il Giudice Sportivo fonda, infatti, lasanzione esclusivamente sulla richiamata circostanza, che – ove rispondente al vero – connoterebbe l‘episodio di quei tratti digravità idonei e sufficienti a ritenere congrua una squalifica per due giornate. Deve poi ritenersi che il Giudice Sportivo abbiatratto detto convincimento dal rapporto del quarto ufficiale di gara, il quale riferisce che ―immediatamente dopo il fischio difine gara da parte dell‟arbitro il sig. Zanetti Cristiano n. 6 della Soc. Juventus colpiva con un calcio all‟altezza della gambaun giocatore avversario che stava proteggendo il pallone al momento del fischio‖. A ben considerare, però, è proprio lacircostanza per cui il fallo sarebbe avvenuto a gara oramai terminata, assumendo così quel tratto di gravità che caratterizza ifalli a gioco ultimato, che non emerge con la necessaria chiarezza e certezza. In tal senso depongono più rilievi. Innanzitutto, ilfatto che il giocatore della Reggina colpito stesse proteggendo il pallone, per come asserito dal quarto ufficiale di gara, il che faragionevolmente pensare ad un‘azione di gioco ancora in corso, altrimenti risultando detta protezione del tutto inutile. Insecondo luogo, non è certo se al momento della commissione del fallo fosse intervenuto il triplice fischio che solo segna la fineeffettiva della gara, limitandosi il quarto ufficiale di gara a riferire di ―fischio di fine gara‖. Non senza, da ultimo, considerarela particolare concitazione che caratterizza ogni fine gara, in particolare quelle fasi in cui il calciatore della squadra insvantaggio tenta, verosimilmente con azione anche scomposta, il recupero del pallone negli ultimi istanti di gara. In254


conclusione, ribadite le svolte considerazioni, deve essere rilevata la fondatezza del ricorso in esame. Per questi motivi laC.G.F. in accoglimento del reclamo come sopra proposto dal F.C. Juventus S.p.A. di Torino, riduce la sanzione della squalificaad una giornata di gara. Dispone restituirsi la tassa reclamo.TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COMUNICATO UFFICIALE N. 230/CGF DEL 20 GIUGNO <strong>2008</strong> INRIFERIMENTO ALLE MOTIVAZIONI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 138/CGF – RIUNIONEDEL 13 MARZO <strong>2008</strong>1) RICORSO DELL‘A.C.D. FEMMINILE VIRTUS ROMAGNA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINOAL 30.11.<strong>2008</strong> INFLITTA AL SIG. BATTILANI IVANO SEGUITO GARA FEMMINILE VIRUS ROMAGNA/PICENUMCALCIO FEMMINILE DEL 24.2.<strong>2008</strong>(Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio Femminile – Com. Uff. n. 67 del 27.2.<strong>2008</strong>)Il Giudice Sportivo Nazionale presso la Divisione Calcio Femminile, a seguito dell‘esame del referto del direttore di gararelativo all‘incontro Virtus Romagna/Picenum, disputata il 24.2.<strong>2008</strong> per il Campionato Nazionale di Serie A, con deliberapubblicata nel Com. Uff. n. 67 del 27.2.<strong>2008</strong>, irrogava all‘allenatore della società A.C.D.F. Virtus Romagna, signor IvanoBattimani la squalifica fino al 30.11.<strong>2008</strong> perché ―già squalificato sino al 23.4.<strong>2008</strong> sostava per tutta la durata della garadietro la rete di recinzione del campo di gara e protestava e contestava ogni decisione del direttore di gara. A fine gara sirecava nei locali spogliatoi, allontanato (recidivo). Sanzione così determinata in considerazione della sosta dell‟attivitàagonistica‖. L‘ A.C.D.F. Virtus Romagna ha proposto reclamo avverso tale delibera, deducendo, innanzitutto, che nelladeliberazione impugnata erroneamente si è indicata come termine finale della preesistente squalifica a carico del signorBattilani la data del 23.4.8, mentre a seguito di ricorso proposto il 12.1.8 la squalifica è stata ridotta al 29.2.<strong>2008</strong>. In ordine allanuova squalifica, la scietà reclamante deduce che il signor Battilani è entrato nell‘area antistante gli spogliatoi trenta minutidopo la conclusione della gara e solo per accertarsi dello stato di salute di una calciatrice che aveva subito un grave incidentenel corso della gara ed era stata colta da frequenti svenimenti. Il reclamo può essere accolto in parte. Preliminarmente si rilevache è ininfluente, sulla controversia in esame, l‘argomento relativo alla durata della squalifica gravante sul signor Battilani. Il24.2.<strong>2008</strong>, giorno di disputa della gara, comunque, il signor Battilani era ancora squalificato.Per quanto concerne la nuova squalifica irrogata al tecnico, si rileva che la stessa è conseguente al fatto che questi, benché glifosse precluso l‘accesso agli spogliatoi in quanto squalificato, vi abbia ugualmente fatto ingresso e per avere protestato econtestato il direttore di gara ad ogni decisione sfavorevole alla sua squadra. Il Collegio ritiene che correttamente il primoGiudice abbia irrogato una sanzione a carico del signor Battilani, giacché questi ha effettivamente posto in essere ilcomportamento antiregolamentare addossatogli ed è recidivo. Tuttavia, la sanzione appare eccessiva, considerate, inparticolare, le ragioni che sembrano avere spinto il signor Battilani a recarsi negli spogliatoi. Per questi motivi la C.G.F inparziale accoglimento del reclamo come sopra proposto dall‘A.C.D. Femminile Virtus Romagna di Torre Pedrera (Rimini),riduce la squalifica inflitta fino al 30.06.<strong>2008</strong>. Dispone restituirsi la tassa reclamo.2) RICORSO DELL‘A.S. DILETTANTISTICA REGALBUTO AVVERSO LE SANZIONI: AMMENDA DI € 1.200,00ALLA RECLAMANTE E OBBLIGO DI DISPUTARE LE PROSSIME 2 GARE CASALINGHE A PORTE CHIUSE;INIBIZIONE FINO AL 30.6.<strong>2008</strong> AL SIG. INTRAGUGLIELMO IVAN; SQUALIFICA PER 3 GARE EFFETTIVE AL SIG.SACCONE VINCENZO INFLITTE SEGUITO GARA DILETTANTISTICA REGALBUTO/AUGUSTA F.C. DEL24.2.<strong>2008</strong>(Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 490 del 27.2.<strong>2008</strong>)Il Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque, con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 490 del 27.2.<strong>2008</strong> hainflitto all‘A.S. Dilettantistica Regalbuto le sanzioni: a. dell‘ammenda di € 1.200,00 alla reclamante e obbligo di disputare lesuccessive 2 gare casalinghe a porte chiuse per comportamento antisportivo dei propri sostenitori; b.inibizione fino al30.6.<strong>2008</strong> al signor Intraguglielmo Ivan per comportamento offensivo nei confronti dell‘arbitro; c. squalifica per 3 gareeffettive al signor Saccone Vincenzo per comportamento offensivo nei confronti dell‘arbitro; inflitte seguito garaRegalbuto/Augusta F.C. del 24.2.<strong>2008</strong>. Avverso tale provvedimento l‘A.S. Dilettantistica Rega lbuto ha preannunziato reclamoinnanzi a questa Corte di Giustizia Federale con atto del 29.2.<strong>2008</strong> formulando contestuale richiesta degli ―Atti Ufficiali‖.Istruito il reclamo e fissata la data della camera di consiglio, nelle more della trattazione, la ricorrente, con nota trasmessa il12.3.<strong>2008</strong>, inoltrava formale rinuncia agli atti ed all‘azione. La Corte, premesso che ai sensi dell‘art. 33, comma 12, C.G.S., leparti hanno facoltà di non dare seguito al preannuncio di reclamo o di rinunciarvi prima che si sia proceduto in merito e che larinuncia o il ritiro del reclamo non ha effetto soltanto per i procedimenti di illecito sportivo, per quelli che riguardano laposizione irregolare dei calciatori e per i procedimenti introdotti per iniziativa di Organi federali e operanti nell‘ambitofederale (circostanze, quest‘ultime escludibili nel caso di specie), dichiara estinto il procedimento. Per questi motivi la C.G.Fpreso atto della rinuncia al reclamo come sopra proposto dall‘A.S. Dilettantistica Regalbuto di Regalbuto (Enna), dichiaraestinto il procedimento. Dispone incamerarsi la tassa reclamo.TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COMUNICATO UFFICIALE N. 231/CGF DEL 20 GIUGNO <strong>2008</strong> INRIFERIMENTO ALLE MOTIVAZIONI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 139/CGF – RIUNIONEDEL 13 MARZO <strong>2008</strong>255


1) RICORSO DELL‘ A.S. CISCO CALCIO ROMA S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE BOGDANOVIC DANIJEL SEGUITO GARA CISCOROMA/CASSINO DEL 24.2.<strong>2008</strong>(Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 139/C del 26.2.<strong>2008</strong>)Il Giudice Sportivo presso la Lega Professionisti Serie C, con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 139/C del 26.2.<strong>2008</strong> hainflitto la sanzione della squalifica per 4 gare effettive inflitta al calciatore Bogdanovic Danijel, per aver colpito un avversarioe rivolto frasi minacciose nei confronti dell‘arbitro, seguito gara A.S. Cisco Calcio Roma S.r.l. /Cassino del 24.2.<strong>2008</strong>.Avverso tale provvedimento la società A.S. Cisco Calcio Roma S.r.l. ha preannunziato reclamo innanzi a questa Corte diGiustizia Federale con atto del 26.2.<strong>2008</strong>, formulando contestuale richiesta degli ―Atti Ufficiali‖. Istruito il reclamo e fissata ladata della camera di consiglio, nelle more della trattazione, la ricorrente, con nota trasmessa il 12.3.<strong>2008</strong>, inoltrava formalerinuncia agli atti ed all‘azione. La Corte, premesso che ai sensi dell‘art. 33, comma 12, C.G.S., le parti hanno facoltà di nondare seguito al preannuncio di reclamo o di rinunciarvi prima che si sia proceduto in merito e che la rinuncia o il ritiro delreclamo no n ha effetto soltanto per i procedimenti di illecito sportivo, per quelli che riguardano la posizione irregolare deicalciatori e per i procedimenti introdotti per iniziativa di Organi federali e operanti nell‘ambito federale (circostanze,quest‘ultime escludibili nel caso di specie), dichiara estinto il procedimento. Per questi motivi la C.G.F. preso atto dellarinuncia al reclamo come sopra proposto dall‘A.S. Cisco Calcio Roma S.r.l. di Roma, dichiara estinto il procedimento.Dispone incamerarsi la tassa reclamo.2) RICORSO DELL‘ASSOCIAZIONE CALCIO MONOPOLI S.R.L. AVVERSO LE SANZIONI: DELLA SQUALIFICAPER 6 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL MEDICO SOCIALE DR. VINCENZO MUOLO E AMMENDADI € 2.000,00 ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA MONOPOLI/MARCIANISE DEL 10.2.<strong>2008</strong> (Delibera del GiudiceSportivo presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 130/C del 12.2.<strong>2008</strong>)La società Calcio Monopoli reclama contro il provvedimento del Giudice Sportivo che, con decisione di cui al Com. Uff. n.130/C del 12.2.<strong>2008</strong>, ha squalificato per sei giornate effettive di gara il medico della squadra Vincenzo Muolo. Questi infatti,al termine della partita disputata il 10.2.<strong>2008</strong> contro il Marcianise, tentava di aggredire l'arbitro, venendo bloccato grazieall‘intervento di due poliziotti. Nello stesso reclamo, la società Monopoli ricorre anche avverso l'ammenda di € 2.000,00 che ilGiudice Sportivo ha comminato con provvedimento pubblicato nello stesso Com. Uff., sanzionando il comportamentoaggressivo di un gruppo di tifosi che, all'uscita dello stadio, avevano offeso la terna arbitrale e sputato contro l'automobiledell'arbitro. Nel proprio reclamo, la società contesta che il medico abbia voluto aggredire l'arbitro, sostenendo anche che lafrase riportata nel referto non possa configurarsi come un insulto, ma debba esser derubricata a espressione irriguardosa.Quanto all'ammenda inflitta, la società reclamante rileva imprecisioni nella descrizione dei fatti contenuta nel referto. Inparticolare rileva incongruenze cronologiche e topografiche, e richiede di conseguenza una riduzione dell'ammenda. La Corteosserva quanto ad entrambi i vizi lamentati che la ricorrente offre una valutazione dei fatti del tutto ―domestica‖ contrastantecon i documenti ufficiali di gara, che monolitica giurisprudenza <strong>sportiva</strong>, considera assistiti da fede privilegiata. Pertantodifettando ogni prova contraria non può dubitarsi circa l‘effettivo svolgersi degli eventi così come rappresentati dall‘ufficialedi gara. Per questi motivi la C.G.F. respinge il reclamo come sopra proposto dall‘Associazione Calcio Monopoli S.r.l. diMonopoli (Bari) e dispone incamerarsi la tassa reclamo.3) RICORSO DELLA SIG. BRAGLIA PIERO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 1 GARAEFFETTIVA INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA GALLIPOLI/LUCCHESE DEL 24.2.<strong>2008</strong>(Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 139/C del 26.2.<strong>2008</strong>)Il Giudice Sportivo presso la Lega Professionisti Serie C, con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 139/C del 26.2.<strong>2008</strong> hainflitto al signor Braglia Piero la sanzione della squalifica per 1 gara effettiva, per comportamento offensivo nei confrontidell‘arbitro, seguito gara Gallipoli/Lucchese 24.2.<strong>2008</strong>. Avverso tale provvedimento il signor Braglia ha preannunziatoreclamo innanzi a questa Corte di Giustizia Federale con atto del 28.2.<strong>2008</strong>. Istruito il reclamo e fissata la data della camera diconsiglio, nelle more della trattazione, la ricorrente, con nota trasmessa il 12.3.<strong>2008</strong>, inoltrava formale rinuncia agli atti edall‘azione. La Corte, premesso che ai sensi dell‘art. 33, comma 12, C.G.S., le parti hanno facoltà di non dare seguito alpreannuncio di reclamo o di rinunciarvi prima che si sia proceduto in merito e che la rinuncia o il ritiro del reclamo non haeffetto soltanto per i procedimenti di illecito sportivo, per quelli che riguardano la posizione irregolare dei calciatori e per iprocedimenti introdotti per iniziativa di Organi federali e operanti nell‘ambito federale (circostanze, quest‘ultime escludibilinel caso di specie), dichiara estinto il procedimento. Per questi motivi la C.G.F, preso atto della rinuncia al reclamo come sopraproposto dal signor Braglia Piero, dichiara estinto il procedimento. Dispone incamerarsi la tassa reclamo.4) RICORSO DEL SIG. PAGLIARI GIOVANNI AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GAREEFFETTIVE INFLITTAGLI SEGUITO GARA MONZA BRIANZA/FOLIGNO DEL 24.2.<strong>2008</strong>(Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 139/C del 26.2.<strong>2008</strong>)Il signor Pagliari Giovanni reclama contro il provvedimento del Giudice Sportivo che, con Com. Uff. n. 139/C del 26.2.<strong>2008</strong>,lo ha squalificato per tre giornate. Questi, nel corso della partita disputata il 24.2.<strong>2008</strong> contro il Foligno, era stato espulso peraver insultato l'arbitro e, uscendo dal campo, aveva continuato a insultare il direttore di gara con epiteti che risultano nel refertoarbitrale. Il reclamante sostiene, nella propria memoria, che i fatti non si sarebbero svolti nei termini descritti nel refertodell'arbitro, e in particolare che non avrebbe affatto pronunciato le parole che l'arbitro riporta nel suo referto. Chiede che laC.G.F. acquisisca una prova televisiva e la dichiarazione di un addetto della Croce Rossa intesa a descrivere i fatti in modo256


difforme da quanto risulta nel referto arbitrale. La Corte rileva che il procedimento sportivo è regolato da norme precise inmateria di prova, le quali non consentono l'acquisizione di elementi diversi dai documenti ufficiali di gara, ed escludono conciò l'ammissibilità della dichiarazione allegata. Quanto alla prova televisiva, altrettanto stringenti sono le norme procedurali, lequali escludono l'ammissibilità di tale prova quando i fatti sanzionati siano stati descritti nel referto arbitrale. Per questi motivila C.G.F. respinge il reclamo come sopra proposto dal signor Pagliari Giovanni e dispone incamerarsi la tassa reclamo.TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COMUNICATO UFFICIALE N. 232/CGF DEL 20 GIUGNO <strong>2008</strong> INRIFERIMENTO ALLE MOTIVAZIONI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 150/CGF – RIUNIONEDEL 28 MARZO <strong>2008</strong>1) RECLAMO DEL CALCIO CATANIA S.P.A. AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CATANIA/INTERNAZIONALEDEL 10.2.<strong>2008</strong>(Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 209 del 5.3.<strong>2008</strong>)Con rituale dichiarazione del 7.3.<strong>2008</strong> la società Catania Calcio S.p.A. ha, ex art. 37, comma 1 lett. a), interposto appelloavverso la delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti, pubblicata sul Com. Uff. n. 209 del 5.3.<strong>2008</strong>,in merito alla gara Catania/Internazionale del 10.2.<strong>2008</strong>, valevole per il Campionato di Serie A <strong>2007</strong>/<strong>2008</strong>, con contestualerichiesta di copia degli atti ufficiali, che venivano trasmessi il 10.3.<strong>2008</strong>. Giova, preliminarmente, osservare che il CalcioCatania, in sede di reclamo al Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti, aveva ricorso avverso la regolaritàdella gara Catania/Internazionale adducendo la posizione irregolare del calciatore dell‘Internazionale Materazzi Marco per laviolazione dell‘art. 76, comma 3 N.O.I.F. chiedendo, per gli effetti di cui all‘art. 17, comma 5 lett. b), C.G.S. che venissecomminata la punizione <strong>sportiva</strong> della perdita della gara de qua con il punteggio di 0 – 3. Eccepiva, infatti, che il Materazzinon aveva risposto alla convocazione della Nazionale per la gara Italia/Portogallo del 6.2.<strong>2008</strong> però aveva poi, partecipato allagara successiva di Campionato Catania/Inter del 10.2.<strong>2008</strong>. Controdeduceva la società Internazionale F.C. eccependo lamanifesta infondatezza delle avverse richieste ed osservando che il Materazzi aveva puntualmente risposto alla convocazionedella Nazionale presentatosi in ritiro ove, per la patologia segnalata dai sanitari della società, era stato sottoposto ad accuraticontrolli all‘esito dei quali il medico della Nazionale Prof. Andrea Ferretti, valutate le sue precarie condizioni fisiche, ne avevasconsigliato l‘utilizzo al Commissario Tecnico signor Donadoni. Concludeva, pertanto, per il rigetto delle avverse richiestepoiché infondate in fatto ed in diritto. Peraltro, il Giudice Sportivo, richiedeva alla Procura Federale urgenti indagini in merito,all‘esito delle quali veniva accertato che il Materazzi si era presentato al raduno fissato per la gara Italia/Portogalloabbandonando poi la squadra stante l‘indisponibilità per motivi fisici accertati da Prof. Andrea Ferretti. Con la decisione oggiimpugnata il Giudice Sportivo rigettava il reclamo così come proposto dalla società Calcio Catania S.p.A.. Ciò premesso rilevaquesta C.G.F. che la ricorrente, pur avendo ricevuto copia degli atti ufficiali il 10.3.<strong>2008</strong>, non ha provvedudo a trasmettere isuoi motivi scritti e che, anzi, con nota fax del 17.3.<strong>2008</strong> ha dichiarato di rinunciare al ricorso per la cui trattazione era statafissata la seduta del 28.3.<strong>2008</strong>. La società Internazionale F.C., con nota fax del 27.3.<strong>2008</strong> dichiarava di accettare questarinuncia. Alla fissata seduta nessuno è comparso per le succitate società. Osserva preliminarmente la C.G.F. che l‘art. 33,comma 12 C.G.S., sancisce che la rinuncia o il ritiro del reclamo non ha effetto per quelli che, come nel caso di specie,riguardano la posizione irregolare dei calciatori. Per questi motivi la C.G.F. dichiara inammissibile ai sensi degli artt. 33,comma 12 e 37, comma 1 C.G.S., il reclamo come sopra proposto dalla Società Calcio Catania S.p.A. di Catania e disponeincamerarsi la tassa reclamo.2) RECLAMO DEL CALCIATORE SUCCI DAVIDE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTAGLI SEGUITO GARA TRIESTINA/RAVENNA DEL 15.3.<strong>2008</strong> (Deliberadel Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 217 del 16.3.<strong>2008</strong>)Con reclamo 17.3.<strong>2008</strong> il calciatore professionista Succi Davide, tesserato della società Ravenna Calcio S.r.l., ha propostogravame avverso la sanzione della squalifica per 3 giornate effettive di gara inflittagli dal Giudice Sportivo presso la LegaNazionale Professionisti a seguito della gara Triestina/Ravenna, valevole per il Campionato di Serie B TIM, disputata il15.3.<strong>2008</strong> (Com. Uff. n. 217 del 16.3.<strong>2008</strong>). Con i motivi scritti il reclamante, sanzionato per condotta violenta nei confronti diun avversario, per quanto refertato dal direttore di gara, ha negato la materialità della condotta a lui addebitata, eccependo chesi era trattato di un gesto del tutto involontario. A supporto del suo assunto ha prodotto un DVD, contenente la registrazionevideo dell‘episodio, chiedendone l‘esame unitamente a rassegna stampa allegata. All‘udienza del 28.3.<strong>2008</strong> sono comparsi,davanti alla C.G.F. – Sezione 1a, il reclamante ed il suo difensore i quali hanno illustrato i motivi scritti chiedendo la revoca oannullamento della sanzione inflitta ed in subordine la riduzione della stessa nei minimi di giustizia. Osserva preliminarmentequesta C.G.F. che i mezzi di prova prodotti dal reclamante non sono ammissibili ex art. 35 comma 1.3 C.G.S. posto che lacondotta violenta sanzionata dal Giudice Sportivo è stata posta in essere sotto il controllo visivo del direttore di gara il quirapporto fa piena prova circa il comportamento dei tesserati in occasione dello svolgimento delle gare. Per questi motivi laC.G.F. respinge il reclamo come sopra proposto dal Sig. Succi Davide e dispone incamerarsi la tassa reclamo.3) RECLAMO DELL‘A.C. MANTOVA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATEEFFETTIVE DI GARE INFLITTE AL CALCIATORE FIORE STEFANO SEGUITO GARA GROSSETO/MANTOVA DEL18.03.<strong>2008</strong>(Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 220 del 19.3.<strong>2008</strong>)257


Con decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti, Com. Uff. n. 220 del 19.3.<strong>2008</strong>, veniva inflitta alcalciatore del Mantova Stefano Fiore, in relazione alla partita Grosseto/Mantova disputata il 18.3.<strong>2008</strong>, la squalifica per duegiornate effettive di gara per aver ―rivolto ad un Assistente un‘espressione ingiuriosa; infrazione rilevata dal medesimoUfficiale di gara‖. Contro tale decisione presentava ricorso l‘A. C. Mantova secondo la quale le frasi pronunciate dal calciatoresarebbero prive della offensività necessaria per essere qualificate come ingiuriose, per cui risultando eccessiva la sanzioneinflitta, se ne chiedeva la riduzione ad una giornata o, in via subordinata, la commutazione della seconda giornata di squalificain un‘ammenda proporzionata alla categoria di appartenenza. Le doglianze difensive meritano , a giudizio della Corte, di essereaccolte almeno quanto alla richiesta subordinata. L‘espressione ascritta al Fiore, così come trascritta nel rapportodell‘assistente arbitrale, risulta, infatti, essere la seguente: ― non fare il fenomeno che sei maleducato e devi solo assistere‖.Appare, allora evidente che la frase, come sostenuto dall‘appellante, è irriguardosa più che ingiuriosa, in quanto pur dovendoessere valutata come inopportuna e fondata su una valutazione negativa del comportamento dell‘assistente arbitrale, risultapriva del carattere dell‘offensività che deriva dall‘attribuzione all‘interlocutore di qualità oggettivamente negative. Neconsegue che più adeguatamente commisurata alla gravità dell‘episodio risulta essere la sanzione della squalifica per unagiornata di gara, oltre all‘ammenda di € 5.000,00 per cui in questo senso deve ritenersi modificata la decisione di primo grado,con restituzione alla società appellante della tassa di reclamo. Per questi motivi la C.G.F. in parziale accoglimento del reclamocome sopra proposto dall‘A.C. Mantova di Mantova riduce la sanzione della squalifica ad 1 giornata ed all‘ammenda di €5.000,00. Dispone restituirsi la tassa reclamo.TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COMUNICATO UFFICIALE N. 233/CGF DEL 20 GIUGNO <strong>2008</strong> INRIFERIMENTO ALLE MOTIVAZIONI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 153/CGF – RIUNIONEDEL 4 APRILE <strong>2008</strong>1) RICORSO DEL SIG. NAPPI MARCO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA INFLITTAGLI FINO AL21.4.<strong>2008</strong> A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL‘ART. 1,COMMA 1 E 8 DEL C.G.S. E DEGLI ARTT., 35 E 38, COMMA 3 DEL REGOLAMENTO DEL SETTORE TECNICO(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Settore Tecnico della F.I.G.C. – Com. Uff. n. 83 del 21.2.<strong>2008</strong>)Il signor Marco Nappi, con atto del 29.2.<strong>2008</strong>, ha proposto, per il tramite dell‘avv. Maurizio Mascia, ricorso avverso ladelibera assunta dalla Commissione disciplinare presso il Settore Tecnico della F.I.G.C. nella seduta del 21.2.<strong>2008</strong> e resapubblica con il Com. Uff. n. 83 in pari data, con la quale gli è stata comminata la sanzione della squalifica fino al 21.4.<strong>2008</strong> inquanto dichiarato responsabile dell‘addebito disciplinare mossogli dal Procuratore Federale con atto del 7.1.<strong>2008</strong>, concernentela contestazione di aver svolto attività, nella <strong>Stagione</strong> Sportiva 2006/<strong>2007</strong>, sia pur non ufficiale, per conto e, comunque,nell‘interesse della società A.S.D. Figenpa, pur essendo tesserato per la aocietà A.C. Internazionale di Genova, nello specificoproponendo in più occasioni ad alcuni calciatori delle leve giovanili della A.C. Internazionale di Genova di lasciare tale ultimasquadra per iscriversi alla Scuola Calcio della suddetta A.S.D. Figenpa, con ciò violando l‘art. 1, comma 1, e 8 C.G.S. e gli art.35 e 38, comma 3, del Regolamento del Settore Tecnico. La riunione per la discussione di tale ricorso davanti a questa Corte èstata una prima volta fissata in data 25.3.<strong>2008</strong>, alle ore 14.30, ed essendo pervenuta alla Corte stessa in pari data via fax unacertificazione medica attestante l‘impedimento del ricorrente alla partecipazione, per la quale pure era stata avanzata espressarichiesta, una seconda volta in data 4.4.<strong>2008</strong>, alle ore 14.30. Di entrambe le date è stato dato avviso mediante ritualecomunicazione. La data del 4 aprile è stata inoltre fissata in considerazione della accertata disponibilità del difensore, comerisultante dagli atti del presente giudizio. In tale seconda data, prima della riunione il signor Nappi ha fatto pervenire via fax,con atto sottoscritto e autenticato dall‘Avv. Mascia, dichiarazione di rinuncia al ricorso proposto, accompagnandola con alcuneconsiderazioni relative principalmente al giudizio avanti la Commissione disciplinare. Preso atto che l‘oggetto del ricorso inquestione riguarda materia che rientra nella piena e libera disponibilità dell‘interessato e non è ascrivibile ai procedimenti per iquali la rinuncia non ha effetto ai sensi dell‘art. 33, comma 12, C.G.S., la Corte non può che assumere la dichiarazione dirinuncia proveniente dal ricorrente nella sua portata dispositiva, dovendosi considerare a tale fine irrilevante, in quanto nonincidente sul contenuto essenziale dell‘atto stesso come rivolto a produrre l‘effetto abdicativo rispetto al presente giudizio,qualsiasi argomentazione e valutazione contestualmente aggiunta dal rinunciante. Per questi motivi la C.G.F., preso atto dellarinuncia al reclamo come sopra proposto dal signor Nappi Marco, dichiara estinto il procedimento. Dispone incamerarsi latassa reclamo.2) RICORSO DELL‘ A.C.F. PORTO S. ELPIDIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GAREINFLITTA ALLA CALCIATRICE GALLETTI LAURA SEGUITO GARA PORTO S. ELPIDIO/ATLETICO ORTONA2004 DEL 16.3.<strong>2008</strong>(Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio Femminile – Com. Uff. n. 77 del 26.3.<strong>2008</strong>)Con comunicazione del 27.3.<strong>2008</strong>, la A.S.D. Calcio Femminile Porto S. Elpidio, presentava formale ricorso avverso ladecisione del Giudice Sportivo emessa con Com. Uff. n. 77 del 26.3.<strong>2008</strong> per i fatti verificatisi in occasione della gara control‘Atletico Ortona 2004 disputata a Porto Sant‘Elpidio il 16.3.<strong>2008</strong> e per aver la calciatrice Laura Galletti profferitoreiteratamente frasi ingiuriose ed offensive nei confronti del direttore di gara. E ancora: una volta espulsa, la stessa ritardaval‘uscita dal terreno di gioco e perseverava nel suo comportamento ingiurioso. Al termine della gara si posizionava di fronte lospogliatoio della terna arbitrale rivolgendo frasi ingiuriose. Eccepiva nel reclamo il legale rappresentante del PortoSant‘Elpidio che la calciatrice al momento dell‘espulsione era di spalle al Direttore di gara e ―…stava parlando con lo scrivente(Massimo lucani, Presidente del sodalizio reclamante - n.d.r)‖ e che, pertanto, l‘arbitro la espelleva sulla mera indicazione di258


una giocatrice della squadra avversaria. L‘espulsa ritardava l‘uscita dal terreno solo perché infatti la stessa chiedeva ―sbalorditaed incredula‖ la motivazione della sanzione. Dunque, sulla base della suddetta prospettazione dei fatti, riteneva la sanzioneeccessiva, chiedendone la riduzione. La decisione deve essere confermata e la sanzione risulta essere adeguata. Effettivamentela calciatrice, durante il corso dell‘attività di gara, profferiva frasi molto offensive all‘arbitro che, come tali, hanno determinatol‘espulsione per tre giornate. La sanzione contestata in questa sede si rivela invece assolutamente congrua, anche in ragione delfatto che l‘atleta stessa continuava a reiterare i comportamenti contestati, nonostante l‘esibizione del cartellino rosso. Perquesti motivi la C.G.F., respinge il reclamo come sopra proposto dall‘A.C.F. Porto S. Elpidio di Porto S. Elpidio (AscoliPiceno) e dispone incamerarsi la tassa reclamo.3) RICORSO DELL‘ A.S.D. CALCIO FEMMINILE ACESE AVVERSO LE SANZIONI: INIBIZIONE FINO AL 30.1.2009AL SIG. NASTASI GREGORIO; SQUALIFICA FINO AL 31.12.<strong>2008</strong> AI SIGNORI CAMIGLIA SEBASTIANO EGURRISI SALVATORE; SQUALIFICA FINO AL 27.2.2010 ALLA CALCIATRICE GUERREGGIANTE MARILENA,AMMENDA DI € 1.000,00 CON DIFFIDA ALLA RECLAMANTE, INFLITTE SEGUITO GARA CALCIO FEMMINILEACESE/DOMINA NEAPOLIS ACERRANA DEL 24.2.<strong>2008</strong>(Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio Femminile – Com. Uff. n. 67 del 27.2.<strong>2008</strong>)Con il presente reclamo l‘A.S.D. Acese impugna il provvedimento con cui il Giudice Sportivo presso la Divisione CalcioFemminile ha inflitto (Com. Uff. n. 67 del 27.2.<strong>2008</strong>) a seguito della gara Acese/Acerrana alla stessa società l‘ammenda di €1.000,00, nonchè al dirigente Nastasi Gregorio l‘inibizione fino al 30.1.2009, all‘allenatore in seconda Camiglia Sebastaianoed all‘allenatore Gurrisi Salvatore la squalifica fino al 31.1.<strong>2008</strong>, ed infine alla calciatrice Guerreggiante Marillena lasqualifica fino al 27.2.2010 . In particolare secondo il referto arbitrale il Nastasi, il Gurrisi ed il Camiglia sono stati allontanatial 25° del I Tempo per le continue proteste ed intimidazioni nei confronti dell‘arbitro e dei suoi ―colleghi‖, e la Guerreggiante―al 47° del 2° tempo a gioco fermo dopo essere stata spinta dall‘allenatore della squadra avversaria reagiva colpendolo con unpugno ed uno schiaffo al viso‖ (negli spogliatoi accadeva un nuovo alterco tra i predetti). Con il presente gravame l‘appellantechiede la riduzione dell‘entità delle sanzioni in quanto il Nastasi sarebbe responsabile di un solo episodio, le squalifiche delGurrisi e del Camiglia sarebbero eccessive anche in relazione alla sanzione adottata a carico del dirigente della squadraavversaria (squalifica fino al 2.4.<strong>2008</strong>) e il comportamento della Guerreggiante sarebbe una reazione al comportamentodell‘allenatore della squadra avversaria. Il reclamo va accolto in parte ritenendo equo, alla luce dei differenti rapporti causaliforniti dai reclamanti e dal contesto in cui i fatti si sono svolti, ridurre le sanzioni che sono così fissate:inibizione al Nastasifino al 30.9.<strong>2008</strong>, squalifica a Gurrisi e Camiglia fino al 31.7.<strong>2008</strong>, squalifica alla Guerreggiante fino al 31.1.2009.Resta fermal‘ammenda a carico della reclamante ai sensi dell‘art. 4 C.G.S. che è stata stabilita in misura congrua rispetto all‘entità dei fatti.Per questi motivi la C.G.F. in parziale accoglimento del reclamo come sopra proposto dall‘A.S.D. Calcio Femminile Acese diAci San‘Antonio (Catania) riduce: - la sanzione dell‘inibizione inflitta al Sig. Nastasi Gregorio a tutto il 30.9.<strong>2008</strong>: - lasanzione della squalifica inflitta ai Sigg. Camiglia Sebastiano e Gurrisi Salvatore a tutto il 31.7.<strong>2008</strong>; - la sanzione dellasqualifica inflitta alla calciatrice Guerreggiante Marilena a tutto il 31.1.2009. Conferma nel resto. Dispone restituirsi la tassareclamo.4) RICORSO DELL‘ A.C.F. MILAN AVVERSO DECISIONI MERITO GARA A.C.F. MILAN/FIAMMAMONZADILETTANTE DEL 24.2.<strong>2008</strong>(Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio Femminile – Com. Uff. n. 74 del 13.3.<strong>2008</strong>)L‘A.C.F. Milan ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo che aveva inflitto la punizione della perdita della garadisputatasi il 24.2.<strong>2008</strong> contro la squadra del Fiammamonza dilettante femminile, con il risultato di 0-3. Tale decisione erastata assunta in relazione alla circostanza che, non essendo stata richiesta dal Milan alcuna variazione del campo di gara edessendosi reso indisponibile per la disputa della partita il campo a suo tempo comunicato (sito in Milano, Via Caviaga, n. 4)doveva per tale ragione addebitarsi al Milan la mancata disputa della gara A sostegno dell‘impugnazione l‘A.C.F. Milandeduceva una serie di mortivi che possono essere così riassunti sinteticamente:a) per mero disguido il campo indicato ad iniziostagione, denominato SNAM 1, era occupato per una gara di campionato interregionale; b) le due squadre pronte a disputarel‘incontro si erano spostate nel vicino campo denominato SNAM2; c) entrambi le squadre avevano presentato all‘arbitro lalista delle calciatrici e l‘arbitro aveva proceduto all‘appello e al formale riconoscimento; d) le due squadre avevano effettuato ilnormale riscaldamento; e) solo a questo punto il Fiammamonza aveva eccepito la mutazione del campo di gara ed avevarifiutato di disputare la partita. Sosteneva, pertanto, il Milan che il rifiuto del Fiammamonza doveva ritenersi inspiegabile edingiustificabile considerato che il campo SNAM 1 era indisponibile per mero disguido non imputabile alla società ospitante eche, comunque, vi era la disponibilità del contiguo campo SNAM 2 sul quale le squadre si erano già trasferite per disputare lapartita. Chiedeva pertanto che fosse annullata la decisione della perdita della gara e, in subordine, che la Corte adìtaconcedesse la ripetizione della partita. Con ordinanza istruttoria questa Corte richiedeva chiarimenti all‘arbitro in ordine allaposizione del campo SNAM 2 rispetto al campo SNAM 1, in ordine alla sua idoneità alla disputa della gara ed alla suaconformità alle norme regolamentari. L‘ordinanza veniva eseguita e pervenivano a questa Corte i chiarimenti richiesti. Ilricorso appare fondato per le ragioni e nei limiti qui di seguito indicati. La A.C.F. Milan risulta aver stipulato ad inizio stagioneun accordo con la società SNAM proprietaria dei due impianti denominati con i nn. 1 e 2. E‘ pur vero che per la disputa dellegare del Campionato Femminile era stato indicato il campo n. 1 ma deve riconoscersi che la indisponibilità del campo 1 si eramanifestata in relazione ad un disguido organizzativo dovuto alla fissazione nel medesimo orario di altra gara. Ma ciò che piùrileva, in questa sede, è che vi era la piena disponibilità di altro campo appartenente alla medesima struttura e posto inposizione molto vicina, come ha precisato l‘arbitro in sede di chiarimenti. Il campo in questione risultava idoneo e pienamente259


agibile per il regolare svolgimento dell‘incontro. A ciò si aggiunga che le due squadre si erano già spostate sul campo edavevano avuto luogo gli adempimenti preliminari. Particolare rilievo assume, in questa prospettiva, la circostanza che legiovani atlete avevano già iniziato il riscaldamento ed erano ormai pronte ad affrontarsi. Conseguentemente, il rifiuto oppostodalla dirigenza del Fiammamonza sembrerebbe configurarsi più come un espediente per conseguire un risultato utile che comeun richiamo imposto da un evidente inadempimento dell‘avversario. Circostanza, questa, che deve essere valutata anche inriferimento all‘affidamento che le giovani atlete avevano ormai fatto sull‘inizio della gara e che avrebbe dovuto indurre, anchein riferimento al valore della lealtà <strong>sportiva</strong>, i dirigenti del Fiammamonza a far disputare comunque la partita. Alla luce diqueste considerazioni, e tenuto conto dei poteri attribuiti agli Organi di Giustizia Sportiva in relazione a fatti non valutabili concriteri esclusivamente tecnici, ai sensi dell‘art. 17 C.G.S., appare giusto consentire la ripetizione della gara. Per questi motivi laC.G.F. accoglie il reclamo come sopra proposto dall‘A.C.F. Milan di Milano e, per l‘effetto, annulla la sanzione inflitta edispone la ripetizione della gara ex art. 17, comma 4 lett. c) C.G.S.. Dispone restituirsi la tassa reclamo.5) RICORSO DELL‘ A.C.F.D. VENEZIA 1984 AVVERSO DECISIONI MERITO GARE:1) BARCON/VENEZIA DEL 09.02.<strong>2008</strong>;2) CHIASIELLIS/VENEZIA DEL 14.10.07;3) VENEZIA/BARCON DEL 20.10.<strong>2007</strong>4) VENEZIA/MESTRE DEL 27.10.<strong>2007</strong>;5) TRASAGHIS/VENEZIA DEL 3.11.<strong>2007</strong>;6) VENEZIA/PRO FARRA DEL 10.11.<strong>2007</strong>;7) G. TAVAGNACCO/VENEZIA DEL 18.11.<strong>2007</strong>8) VENEZIA/V. VENETO DEL 24.11.<strong>2007</strong>9) GORDIGE/VENEZIA DEL 01.12.<strong>2007</strong>;10) VENEZIA/BELLUNO DEL 8.12.<strong>2007</strong>11) LIBERTAS PASIANO/VENEZIA DEL 19.1.<strong>2008</strong>12) VENEZIA/G. CAMPAGNA DEL 26.1.<strong>2008</strong>13) VENEZIA/CHIASIELLIS DEL 2.2.<strong>2008</strong>,(Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio Femminile – Com. Uff. n. 74 del 13.3.<strong>2008</strong>)Il Giudice Sportivo Nazionale presso la Divisione Calcio Femminile, su reclamo proposto dalla società G.S. Barcon relativoalla gara Barcon/Venezia 1984, disputata per il Campionato Primavera il 9.2.<strong>2008</strong>, accertava che alla predetta gara avevanopreso parte per la società A.C.F.D. Venezia 1984 le calciatrici Sara Costantini, Marta Mason e Giada Malaponti privedell‘Attestato di Maturità Agonistica prescritto dall‘art. 34 delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C. da esse ottenutosolo successivamente alla predetta gara come risultava dal Com. Uff. n. 28 del 14.2.<strong>2008</strong>. Il reclamo della società Barcon,quindi, stante la posizione irregolare delle tre calciatrici nella gara in contestazione, era da accogliere e alla società A.C.F.D.Venezia 1984 doveva essere inflitta la punizione <strong>sportiva</strong> della perdita della gara in contestazione con il punteggio di 0-3. IlGiudice Sportivo, peraltro, estendeva i suoi accertamenti ad altre gare dell‘A.C.F.D. Venezia 1984 e riscontrava che le predettecalciatrici avevano partecipato anche alle gare Chiasellis/Venezia 1984 del 14.10.<strong>2007</strong>, Venezia 1984/Barcon del 20.10.<strong>2007</strong>,Venezia 1984/Mestre del 27.10.<strong>2007</strong>, Trasaghis/Venezia 1984 del 3.11.<strong>2007</strong>, Venezia 1984/Pro Farra del 10.11.<strong>2007</strong>, G.Tavagnacco/Venezia 1984 del 18.11.<strong>2007</strong>, Venezia 1984/V. Veneto del 24.11.<strong>2007</strong>, Gordige/Venezia 1984 dell‘1.12.<strong>2007</strong>,Venezia 1984/Belluno dell‘8.12.<strong>2007</strong>, Libertas Pasiano/Venezia 1984 del 19.1.<strong>2008</strong>, Venezia 1984/G. Campagna del26.1.<strong>2008</strong>, Venezia 1984/Chiasellis del 2.2.<strong>2008</strong>. A seguito di tali verifiche, il Giudice Sportivo, con la decisione pubblicatasul Com. Uff. n. 74 del 13.3.<strong>2008</strong>, ha inflitto all‘ A.C.F.D. Venezia 1984, oltre alla punizione <strong>sportiva</strong> della perdita della garaoggetto del reclamo della società Barcon con il punteggio di 3-0, la punizione <strong>sportiva</strong> della perdita della gara con lo stessopunteggio di 3-0 per tutte le altre partite, alle quali avevano partecipato le tre calciatrici, ad eccezione della gara Venezia1984/Chiasellis per la quale confermava il risultato acquisito sul campo che aveva visto la vittoria della società ospite con ilpunteggio di 5-1. All‘A.C.F.D. Venezia 1984 era irrogato anche un punto di penalizzazione per ciascuna delle predette gare eun‘ammenda di € 250,00. L‘A.C.F.D. Venezia 1984 propone reclamo avverso tale decisione contestandone la parteconcernente la irrogazione della punizione <strong>sportiva</strong> della perdita della gara per tutte le partite diverse da quella del 9.2.<strong>2008</strong>,oggetto del reclamo della Società Barcon. Il reclamo è meritevole di accoglimento. Il Giudice Sportivo, con la pronunciaimpugnata, ha ritenuto che nel decidere il reclamo azionato dalla società Barcon gli fosse consentito di verificare d‘ufficio laregolarità di tutte le gare in precedenza disputate dall‘A.C.F.D. Venezia. L‘art. 29 del Codice di Giustizia Sportiva, peraltro,disponendo, al comma 3, che i Giudici Sportivi giudicano in prima istanza sulla regolarità dello svolgimento delle gare, tienenettamente distinti, al comma 4, i procedimenti d‘ufficio da quelli dovuti ai reclami di parte e stabilisce che i primi debbano―instaurarsi‖, cioè iniziare, ―sulla base dei documenti ufficiali‖. L‘iniziativa d‘ufficio, quindi, deve fondarsi sui rapporti degliufficiali di gara e degli eventuali supplementi nonché su atti ufficiali trasmessi da organi della Federazione Italiana GiocoCalcio, dalle Leghe, Divisioni e Comitati (giusta l‘elencazione dei documenti ufficiali contenuta nell‘art. 35, commi 3 e 3.1,del Codice di Giustizia Sportiva). E‘ da escludere, pertanto, che sulla base di un reclamo di parte, il Giudice Sportivo possaprendere l‘iniziativa di controllare la regolarità di altre gare di uno dei soggetti del procedimento portato al suo esame, e diestendere i suoi poteri sanzio natori oltre il caso sul quale è stato chiamato a decidere. Il reclamo proposto dall‘ A.C.F.D.Venezia 1984, in conclusione, è respinto per quanto concerne la sanzione della punizione <strong>sportiva</strong> della perdita con ilpunteggio di 3-0 della gara Barcon/Venezia 1984, del 9.2.<strong>2008</strong> ed è accolto per quanto riguarda tutte le altre sanzioni irrogatedal Giudice Sportivo con la decisione impugnata, dovendosi ritenere che i punti di penalizzazione e l‘ammenda siano statiirrogati tenendosi conto della pluralità delle violazioni addebitata alla società reclamante. Per questi motivi la C.G.F. in260


parziale accoglimento del reclamo come sopra proposto dall‘A.C.F.D. Venezia di Mestre (Venezia), annulla le sanzionirelative a tutte le gare ad eccezione della gara Barcon/Venezia 1984 disputata il 9.2.<strong>2008</strong>. Dispone restituirsi la tassa reclamo.TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COMUNICATO UFFICIALE N. 234/CGF DEL 20 GIUGNO <strong>2008</strong> INRIFERIMENTO ALLE MOTIVAZIONI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 157/CGF – RIUNIONEDEL 19 APRILE <strong>2008</strong>1) RICORSO DELL‘ A.S.D. AUGUSTA F.C. AVVERSO LE SANZIONI, DELL‘AMMENDA DI € 1.500,00 ALLARECLAMANTE E DELL‘INIBIZIONE FINO AL 30.6.<strong>2008</strong> AL SIG. SANTANIELLO GIOVANNI, INFLITTE SEGUITOGARA C.L.T. TERNI/ASD AUGUSTA F.C. DEL 19.3.<strong>2008</strong>(Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 570 del 26.3.<strong>2008</strong>)Con il presente appello l‘ASD Augusta impugna il provvedimento con cui il Giudice Sportivo ha comminato (Com. Uff. n. 570del 26.3.<strong>2008</strong>) alla società l‘ammenda di € 1.500,00 ed a Santarello Giovanni, presidente della stessa squadra, l‘inibizione finoal 3.6.<strong>2008</strong> per condotta ―gravemente irriguardosa nei confronti dell‘osservatore arbitrale‖ e, nonché per aggressione ad unospettatore a fine gara., in occasione della gara Terni-Augusta del 19.3.<strong>2008</strong>. In particolare deduce che in base alla deliberaassembleare del 19.10.<strong>2007</strong> il Santanello è stato sostituito nella carica di presidente da Vella Fabio dal 19.10.<strong>2007</strong> . L‘appellova respinto, poiché il comportamento irriguardoso addebitato al Santanello risulta provato nei rapporti dell‘arbitro edell‘osservatore ufficiale. Inoltre la delibera del 19.10.<strong>2007</strong> non risulta mai pervenuta agli uffici competenti ai sensi dell‘art.37, comma 1, N.O.I.F., che prevede l‘obbligo di comunicare i nominativi dei dirigenti, nonché ogni variazione al riguardoentro venti giorni dal verificarsi. Il comportamento del Santanello è.quindi, riferibile alla società, che va, pertanto, sanzionatacon addebito dell‘ammenda, che va rideterminata in € 2.000,00, mentre l‘inibizione del Santarello è rideterminata fino al30.9.<strong>2008</strong> Per questi motivi la C.G.F., respinge il reclamo come sopra proposto dall‘A.S.D. Augusta F.C. di Augusta(Siracusa). Ridetermina le sanzioni infliggendo alla reclamante l‘ammenda di € 2.000,00 ed al sig. Santaniello Giovannil‘inibizione fino al 30.9.<strong>2008</strong>. Dispone incamerarsi la tassa reclamo2) RICORSO DELL‘ A.S.D. ATLETICO ORTONA 2004 AVVERSO LE SANZIONI: - PENALIZZAZIONE DI 1 PUNTOIN CLASSIFICA DA SCONTARSI NELLA STAGIONE SPORTIVA <strong>2008</strong> – 2009; - INIBIZIONE FINO AL 31.12.<strong>2008</strong>ALLA SIG.RA DI BELLO ANNA; - SQUALIFICA FINO AL 24.4.<strong>2008</strong> ALLA CALCIATRICE TOROSANTUCCIGIULIA; - AMMENDA DI € 500,00 ALLA RECLAMANTE, INFLITTE SEGUITO GARA ATLETICO ORTONA/ARIETECALCIO DEL 19.3.<strong>2008</strong>(Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio Femminile – Com. Uff. n. 77 del 26.3.<strong>2008</strong>)Con ricorso introdotto nel rispetto delle prescritte modalità processuali, l‘A.S.D. Atletico Ortona 2004 ha impugnato ladelibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio Femminile pubblicata sul Com. Uff. n. 77 del 26.3.<strong>2008</strong> con la quale,in relazione alla gara Ortona/Ariete Calcio, Campionato Primavera, il detto Giudice deliberava: a) la punizione <strong>sportiva</strong> dellaperdita della gara per 0-3 nei confronti dell‘Ortona; b) la penalizzazione di un punto in classifica a carico della medesimasocietà; c) l‘inibizione della dirigente Anna Di Bello fino al 31.12.<strong>2008</strong>; d) la squalifica fino al 27.4.<strong>2008</strong> della calciatriceGiulia Torosantucci; e) l‘ammenda di € 500,00 in danno dell‘odierna ricorrente. Le ricordate sanzioni venivano determinate inconseguenza dell‘alterazione, nella distinta delle giocatrici partecipanti alla gara sopra indicata, della data di nascita dell‘atletaTorosantucci che, dal 14.1.1988 veniva ―anticipata‖ al 14.1.1989, così precludendo la violazione della prescrizioneregolamentare che, per il campionato di specie, consente la partecipazione soltanto di tre giocatrici nate fra il 1.1.1986 ed il31.12.1988. A fondamento del reclamo l‘appellante deduce la buona fede della dirigente addetta a compilare la distinta stessa,tenuto conto della concitazione con la quale quest‘ultima era stata predisposta a seguito del ritardato arrivo dell‘arbitro, insostituzione di quello designato. Ritiene la Corte che il ricorso sia solo parzialmente fondato, trovando piena legittimazione nelC.G.S. le sanzioni previste ai superiori capi a), b), d) ed e): scontate, infatti, la perdita della gara e la penalizzazione per lapartecipazione di atleta non avente diritto perché in sovranumero rispetto a quelle autorizzate a partecipare all‘incontro,altrettanto adeguata si manifesta la squalifica inflitta alla calciatrice Torosantucci e l‘ammenda irrogata alla società,plurirecidiva nella contestata violazione. Non altrettanto può affermarsi in ordine all‘inibizione nei confronti della dirigenteAnna Di Bello che appare eccessiva anche in relazione a sanzioni adottate in altre e diverse occasioni nei confronti di tesseraticolpevoli di più consistenti violazioni regolamentari: ad avviso della Corte appare pertanto equo rideterminare l‘inibizione diche trattasi fino al 31.7.<strong>2008</strong>. Per questi motivi la C.G.F., in parziale accoglimento del reclamo come sopra propostodall‘A.S.D. Atletico Ortona 2004 di Ortona (Chieti) riduce la sanzione inflitta alla sig.ra Di Bello Anna fino al 31.7.<strong>2008</strong>.Conferma nel resto. Dispone restituirsi la tassa reclamo.3) RICORSO DEL PICENUM CALCIO FEMMINILE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GAREINFLITTA ALLA CALCIATRICE SALVATORI RINALDI DEBORAH SEGUITO GARA PICENUM CALCIOFEMMINILE/ARIETE CALCIO DEL 30.3.<strong>2008</strong>(Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio Femminile – Com. Uff. n. 81 del 2.4.<strong>2008</strong>)La società calcistica Picenum Calcio Femminile ha proposto reclamo contro la delibera del Giudice Sportivo, con la quale haadottato la decisione, in ordine alla gara disputata il 30.3.<strong>2008</strong> contro l‘Ariete Calcio, della squalifica per tre gare della propriatesserata, Salvatori Rinaldi Deborah, che, secondo quanto riferisce l'arbitro nel suo rapporto, avrebbe colpito volontariamentecon un calcio all'altezza della caviglia destra un'avversaria. La società reclamante deduce che l'atleta avrebbe colpitol‘avversaria, ma non volontariamente, come si evince da una attenta disamina del filmato in possesso della società reclamante e261


che viene allegato agli atti. La sezione rileva preliminarmente che il mezzo di prova indicato dalla ricorrente non èammissibile. Infatti l'articolo 35 del Codice di Giustizia ammette l'esame di filmati solamente nell'ipotesi in cui vi sia stato unoscambio di persona circa l'imputazione della condotta sanzionabile oppure nel caso servano a documentare fatti di condottaviolenta o gravemente anti<strong>sportiva</strong>, non visti dall'arbitro. Nel caso di specie, invece, la reclamante ammette la circostanza che acommettere il fatto sia stata, sia pure non volontariamente, l‘atleta sanzionata. Va da sé che l'inammissibilità del mezzo diprova comporta che quanto dichiarato dall'arbitro nel rapporto costituisce piena prova circa il comportamento antisportivodella tesserata. Per questi motivi la C.G.F. respinge il reclamo come sopra proposto dal Picenum Calcio Femminile di Castel diLama (Ascoli Piceno). Dispone incamerarsi la tassa reclamo.TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COMUNICATO UFFICIALE N. 235/CGF DEL 23 GIUGNO <strong>2008</strong> INRIFERIMENTO ALLE MOTIVAZIONI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 159/CGF – RIUNIONEDEL 11 APRILE <strong>2008</strong>ORDINANZA ISTRUTTORIA1) RICORSO DELL‘ A.C.R.D. ACICATENA CALCIO AVVERSO DECISIONI MERITO GARAROSARNO/ACICATENA DEL 9.03.<strong>2008</strong>(Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 100 del 19.3.<strong>2008</strong>)La C.G.F rilevato che agli atti manca la prova dell‘avvenuta notifica del reclamo - presentato dalla società A.S. Rosarnodinanzi al Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale - alla contro parte A.C.R.D. Acicatena Calcio, ordina alla societàA.S. Rosarno di produrre la cartolina di ricevimento della raccomandata n. 13458939782-1 spedita in data 10.3.<strong>2008</strong>, entro ilgiorno 15.4.<strong>2008</strong>, mediante deposito presso la Segreteria della Corte di Giustizia Federale.2) RICORSO DELL‘ A.C. PATERNO‘ 2004 AVVERSO LE SANZIONI: DELLA SQUALIFICA PER 6 GARE EFFETTIVEINFLITTA AL CALCIATORE GIOVANNI COSTANZO; DELL‘AMMENDA DI € 1.200,00 ALLA RECLAMANTE,INFLITTE SEGUITO GARA PATERNÒ/ADRANO DEL 15.03.<strong>2008</strong>(Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 100 del 19.3.<strong>2008</strong>)Con le decisioni indicate in epigrafe, la società ricorrente è stata condannata al pagamento di € 1.200,00 ed il suo calciatore,signor Giovanni Costanzo, ad una squalifica per sei giornate di gara. La prima sanzione è stata motivata sotto un dupliceprofilo: a) per avere nel corso del secondo tempo i sostenitori della società Paternò lanciato in campo all‘indirizzo di unAssistente Arbitrale bottiglie di plastica ed agrumi, rivolgendo nella circostanza espressioni offensive e minaccioseall‘indirizzo del medesimo; b) per indebita presenza nel corso della gara di persone non identificate all‘interno del recinto digara, che costringevano l‗arbitro ad interrompere il gioco per tre volte allo scopo do farle allontanare. La società Paternò tendead ottenere una riduzione della multa, assumendo che nella fattispecie le persone estranee al bordo del campo sarebbero state,in realtà, aiutanti del cassiere che, raccolto il denaro proveniente dalla vendita dei biglietti, lo stavano portando al cassiereprincipale nella zona spogliatoi, aggiungendo che in tale circostanza nessuno ha insultato l‘arbitro né inveito contro di lui. Oraè da considerare che mentre quest‘ultima evenienza non è rilevante, in quanto non è stataminimamente assunta a fondamentodella motivazione del giudice sportivo per l‘episodio in contestazione, rimane il fatto che in ogni caso anche eventuali membridel personale interno alla amministrazione della società avrebbero comunque dovuto farsi previamente identificare e richiederein base alla motivazione di cui sopra espressa autorizzazione al direttore di gara per attraversare e ad ogni modo non certo pertrattenersi in luogo non consentito. Sta di fatto, invece, che la loro presenza ha costretto il direttore di gara ad interrompere perben tre volte lo svolgimento dell‘incontro. Nessuna giustificazione è stata, poi, invocata quanto alla condotta aggressiva postain essere – come si è sopra ricordato - nei confronti di un Assistente Arbitrale.Per cui il ricorso non appare sotto alcun aspettomeritevole di accoglimento. Quanto, poi, alla sanzione posta a carico del calciatore Costanzo Giovanni, va preliminarmenteosservato, sul terreno probatorio, che non è ammissibile, ai sensi dell‘art. 35 C.G.S., acquisire ed utilizzare nella specie copiedi CD che riprendano televisivamente episodi della gara contestata. La normativa citata stabilisce, infatti, che ―i rapportidell‟arbitro, degli assistenti, del quarto ufficiale e i relativi eventuali supplementi fanno piena prova circa il comportamento ditesserati in occasione dello svolgimento delle gare‖, aggiungendo inoltre soltanto che ―gli organi della giustizia <strong>sportiva</strong>hanno facoltà di utilizzare quale mezzo di prova…anche riprese televisive o altri filmati che offrano piena garanzia tecnica edocumentale, qualora essi dimostrino che i documenti ufficiali indicano quale ammonito, espulso o allontanato soggettodiverso dall‟autore dell‟infrazione‖. Ciò premesso, è da rilevare che, a ben riflettere, la sanzione inflitta è stata dal GiudiceSportivo unitariamente applicata con erroneo riferimento complessivo a ben tre distinti comportamenti, che vanno inveceanaliticamente considerati nella loro corrispondenza ad altrettante fattispecie ipotizzate nell‘art. 19, comma 4 C.G.S. e non giàerroneamente fatti rientrare nella sola previsione dell‘art. 14, comma 4 lett. b). Sta di fatto che il Costanzo ha in primo luogocolpito con uno schiaffo al volto un avversario, in violazione del precetto di cui alla lettera b) di quella disposizione,rendendosi così passibile per ciò solo di una squalifica per tre giornate, senza che possa riconoscersi nella descrizione del fattoalcuna esagerazione, come sostiene la difesa, né tanto meno alcuna rilevanza diminuente in diritto per le circostanze che lapersona percossa sia riuscita a mantenersi in piedi e non sia caduta in terra, né abbia riportato alcun infortunio o ferita.Inoltreva tenuto presente che in aggiunta a tale condotta, sebbene ad essa indubbiamente connessa sotto il profilo causale ecronologico, lo stesso giocatore, in un atteggiamento di inaccettabile reazione al conseguente provvedimento di espulsionedalla gara, si è rivolto all‘Assistente Arbitrale con espressioni offensive e gravemente minacciose, condotta senza alcun dubbiogravemente anti<strong>sportiva</strong> nei confronti di un ufficiale di gara e vietata come tale dalla lettera a) dello stesso art. 19.4 che lapunisce come sanzione minima con due giornate di squalifica. Sul punto non sembra possibile, infatti, mitigare la sanzione,262


tenendo conto delle varie circostanze menzionate dalla società ricorrente, come importanza dell‘incontro ai fini della lotta perevitare la retrocessione, il dato che al momento in cui si è verificato l‘episodio la squadra fosse in svantaggio nel punteggio, laconstatazione che il colpevole in azione di giuoco fosse stato strattonato dagli avversari e/o avesse a propria volta proceduto aspintonarli e così via. Merita piuttosto di essere tenuto presente in argomento il dato che persino la stessa società afferma diaver biasimato e stigmatizzato il comportamento del suo calciatore nei confronti degli ufficiali di gara ed in particolar mododell‘Assistente Arbitrale. Indipendentemente da quanto sopra una attenta considerazione è, infine, da dedicare al tentativocompiuto dal Costanzo di colpire con un pugno lo stesso Assistente Arbitrale, senza tuttavia riuscirvisolo grazie al meritevole eprovvidenziale intervento dei suoi stessi compagni di squadra e della Forza Pubblica. La gravità della condotta risulta di tuttaevidenza, come pure la carica di violenza e di pericolosità in essa implicita, per modo che appare paradossale e quasieufemistico qualificarla, ai sensi dell‘art. 19 lettera a), alla stregua di una ―condotta ingiuriosa o irriguardosa nei confrontidegli ufficiali di gara‖, passibile di una squalifica per due giornate. Del resto, la serie di sanzioni disciplinari riportate dallostesso calciatore non depone certamente a suo favore. Per questi motivi la C.G.F respinge il reclamo come sopra propostodall‘A.C. Paternò 2004 di Paterno (Catania); ridetermina la sanzione e infligge al calciatore Giovanni Costanzo, la squalificaper 7 giornate di gara effettive. Conferma nel resto. Dispone l‘incameramento della tassa reclamo.3) RICORSO DELL‘ A.C. LEGNAGO SALUS AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GAREEFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE FAVALLI MARVIN SEGUITO GARA COPPA ITALIA DILETTANTILEGNAGO SALUS/SEVEGLIANO DEL 19.3.<strong>2008</strong>(Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti – Com. Uff. n. 121 del 21.3.<strong>2008</strong>)La A.C. Legnago Salus ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo con la quale, in relazione alla gara contro il Seveglianodisputatasi in data 19.3.<strong>2008</strong>, era stata inflitta la sanzione della squalifica per due giornate al calciatore Favalli Marvin inconseguenza del comportamento tenuto nei confronti di un avversario che è consistito in una gomitata. A sostegnodell‘impugnazione diretta a ottenere una riduzione della sanzione il Legnago ha richiamato il fatto che il referto arbitrale recitache il fallo non ha provocato danno all‘avversario. Il ricorso è infondato. Non vi sono elementi per distaccarsi dalla decisionepresa dal Giudice Sportivo in quanto alla fattispecie si ritiene di applicare l‘art. 19 comma 4 lett, a) C.G.S.. Per questi motivi laC.G.F. respinge il reclamo come sopra proposto dall‘A.C. Legnago Salus di Legnago (Verona) e dispone l‘incameramentodella tassa reclamo.4) RICORSO DELL‘ A.C. ISOLA LIRI AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 5 GARE EFFETTIVEINFLITTA AL CALCIATORE GIACALONE ANGELO SEGUITO GARA OSTIA MARE/ISOLA LIRI DEL 30.3.<strong>2008</strong>(Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 108 del 2.4.<strong>2008</strong>)Visto il ricorso proposto da A.C. Isola Liri avverso la decisione del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionalepubblicata sul Com. Uff. n. 108 del 2.4.<strong>2008</strong>, con cui al calciatore della ricorrente, signor Giacalone Angelo, è stata irrogata lasanzione della squalifica per cinque gare effettive a seguito gara Ostia Mare/Isola Liri svoltosi il 30.3.<strong>2008</strong>; visti i motivi diricorso; vista la decisione impugnata; visti tutti gli atti; ritenuto che: - nel ricorso viene sostenuta una dinamica dei fatti diversada quella riferita dall‘arbitro nel proprio rapporto; - la ricorrente non fornisce nemmeno un indizio o un principio di prova afondamento di quanto dalla stessa solo affermato, mentre, ai sensi dell‘art. 35, comma 1.1, C.G.S., ―i rapporti dell‘arbitrofanno piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare‖; - la sanzione inflitta èconforme al disposto dell‘art. 19, comma 4, lett. b), C.G.S., il quale prevede, come sanzione soltanto minima, la squalifica ―pertre giornate o a tempo determinato in caso di condotta violenta nei confronti di calciatori o altre persone presenti‖; - nellaspecie, la squalifica per cinque gare consegue a due comportamenti illeciti commessi dal signor Giacalone, come descrittidall‘arbitro nel proprio rapporto, ossia:1) l‘avere colpito un avversario con un pugno al viso;2) successivamente, dopo avere avvicinato l‘avversario stesso il quale intanto era caduto a terra,l‘averlo colpito sul polpaccio con un forte pestone; Per questi motivi la C.G.F respinge il reclamo come sopra propostodall‘A.C. Isola Liri di Isola del Liri (Frosinone) e dispone l‘incameramento della tassa reclamo.TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COMUNICATO UFFICIALE N. 236/CGF DEL 23 GIUGNO <strong>2008</strong> INRIFERIMENTO ALLE MOTIVAZIONI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 161/CGF – RIUNIONEDEL 17 APRILE <strong>2008</strong>1) RICORSO DEL CALCIO PADOVA S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELL‘AMMENDA DI € 5.000,00 INFLITTAALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA VERONA/PADOVA DEL 30.3.<strong>2008</strong>(Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 165/C dell‘1.4.<strong>2008</strong>)Il Giudice Sportivo presso la Lega Professionisti Serie C, con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 165/C dell‘ 1.4.<strong>2008</strong> hainflitto alla società Calcio Padova S.p.A. la sanzione dell‘ammenda di € 5.000,00 per aver i propri sostenitori rivoltoespressioni di natura razzista nei confronti di un calciatore di colore della squadra avversaria, inflitte seguito garaVerona/Padova del 30.3.<strong>2008</strong>. Avverso tale provvedimento società Calcio Padova S.p.A. ha preannunziato reclamo innanzi aquesta Corte di Giustizia Federale con atto dell‘ 1.4.<strong>2008</strong> formulando contestuale richiesta degli ―Atti Ufficiali‖. Istruito ilreclamo e fissata la data della camera di consiglio, nelle more della trattazione, la ricorrente, con nota trasmessa il 3.4.<strong>2008</strong>,263


inoltrava formale rinuncia agli atti ed all‘azione. La Corte, premesso che ai sensi dell‘art. 33, comma 12, C.G.S., le parti hannofacoltà di non dare seguito al preannuncio di reclamo o di rinunciarvi prima che si sia proceduto in merito e che la rinuncia o ilritiro del reclamo non ha effetto soltanto per i procedimenti di illecito sportivo, per quelli che riguardano la posizioneirregolare dei calciatori e per i procedimenti introdotti per iniziativa di Organi federali e operanti nell‘ambito federale(circostanze, quest‘ultime escludibili nel caso di specie), dichiara estinto il procedimento. Per questi motivi la C.G.F. presoatto della rinuncia al reclamo come sopra proposto dal Calcio Padova S.p.A. di Padova, dichiara estinto il procedimento.Dispone incamerarsi la tassa reclamo.2) RICORSO DELLA SALERNITANA CALCIO 1919 S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE DI DEO GUIDO SEGUITO GARA ANCONA/SALERNITANA DEL6.4.<strong>2008</strong>(Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 167/C dell‘8.4.<strong>2008</strong>)Con preannuncio di reclamo del 9.4.<strong>2008</strong> la Salernitana Calcio 1919 S.p.A. impugnava l‘epigrafata decisione del GiudiceSportivo. Istruito il reclamo e fissata la data dell‘odierna camera di consiglio, la società ricorrente depositava, in data15.4.<strong>2008</strong>, un‘ampia memoria difensiva con la quale, sostanzialmente, si sosteneva che:1) le parole pronunciate dal Di Deo non erano rivolte alla terna arbitrale bensì al compagno di squadra che, facendosiammonire, era finito nella lista dei diffidati;2) pur volendo considerare la frase pronunciata dal Di Deo rivolta agli ufficiali di gara, la sanzione inflitta risulta eccessiva nonrivestendo le parole in questione i connotati dell‘ingiuria o dell‘irriguardoso; e, in conclusione, si chiedeva, in via principalel‘annullamento della delibera inerente la squalifica per due giornate al calciatore Di Deo e, in subordine, la riduzione dellasqualifica ad una gara effettiva. All‘odierna camera di consiglio compariva il Segretario Generale della società ricorrente, nellapersona del signor Sergio Leoni, sentito dal collegio ai sensi dell‘art. 37, comma 2, C.G.S., il qualeconfermava le tesi difensive espresse in atti. Stante la palese infondatezza delle questioni addotte a sostegno della tesidifensiva; visto l‘art. 19 comma 4 lett. A) C.G.S. che prevede la squalifica ―per due giornate in caso di condotta gravementeanti<strong>sportiva</strong> e in caso di condotta ingiuriosa o irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara‖; Per questi motivi la C.G.F.respinge il reclamo come sopra proposto dalla Salernitana Calcio 1919 S.p.A. di Salerno e dispone incamerarsi la tassareclamo.3) RECLAMO DEL POTENZA S.C. AVVERSO LE SANZIONI: AMMENDA DI € 10.000,00 ALLA RECLAMANTE EOBBLIGO DI DISPUTARE DUE GARE EFFETTIVE A PORTE CHIUSE, CON DECORRENZA IMMEDIATA, SEGUITOGARA POTENZA/GALLIPOLI DEL 06.04.<strong>2008</strong>(Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 169/C del 10.4.<strong>2008</strong>)Con ricorso ritualmente introdotto la società Potenza Sport Club S.r.l., ha impugnato il provvedimento del Giudice Sportivo dicui al Com. Uff. n. 169/C del 10.4.<strong>2008</strong> con il quale, in relazione alla gara Potenza/Gallipoli del Campionato di Calcio SerieC1, veniva inflitta alla ricorrente la sanzione consistente nell‘obbligo di disputare due gare effettive a porte chiuse, condecorrenza immediata, nonché l‘ammenda di € 10.000,00. Le sanzioni venivano irrogate per atti di violenza di particolaregravità avvenuti sia prima che durante l‘evento sportivo, in quanto il Giudice Sportivo ha rilevato che: ―dalla valutazione ditali episodi emerge in modo chiaro ed inequivocabile la responsabilità oggettiva della società Potenza, alla quale vaaddebitata la condotta omissiva della totale mancanza di collaborazione da parte dei propri dirigenti nella prevenzione enella interdizione dei fatti stessi, nonché l‟attiva partecipazione agli episodi di violenza verbale e fisica di addetti al serviziod‟ordine il cui controllo e coordinamento ricade nelle competenze della società stessa. Tale accertata responsabilità vaconseguentemente sanzionata non solo per la particolare gravità dei fatti, ma anche in considerazione della potenzialereiterabilità dei comportamenti addebitati‖ (così deciso nel Com. Uff. n. 169/C del 10.4.<strong>2008</strong>). L‘Associazione appellante, condiversi motivi di impugnativa, eccepiva l‘incongruità della pronuncia, l‘eccessiva e spropositatezza delle sanzioni irrogate dalGiudice Sportivo, la sussistenza di svariate e significative circostanze attenuanti, valutabili ai sensi degli artt. 13 e 14 C.G.S.,nonchè di autorevoli precedenti giurisprudenziali su casi analoghi. La società Potenza Sport Club S.r.l. richiedeva pertanto diaccogliere il ricorso e per l‘effetto: - commutare la sanzione dell‘obbligo di disputa di due gare effettive a porte chiuse inammenda, ovvero, in via subordinata, ridurre la sanzione medesima ad una sola giornata; - diminuire l‘ulteriore ammenda di €10.000,00. La Corte, letti i motivi del ricorso, ritiene che le motivazioni della decisione impugnata devono ritenersi immuni daivizi lamentati, anche con riferimento alla congruità delle sanzioni inflitte, e conformi ai principi espressi con le recentidecisioni di cui al Com. Uff. n. 94/CGF (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n.61 del 27.9.<strong>2007</strong>). La decisione impugnata è peraltro in linea con i precedenti richiamati dal ricorrente. Deve invero ritenersiche il Giudice Sportivo abbia adeguatamente considerato tutti gli elementi previsti dagli artt. 13, 14 e 18 C.G.S. in relazione alconcreto svolgimento degli accadimenti contestati. Per questi motivi la C.G.F. respinge il reclamo come sopra proposto dalPotenza S.C. di Potenza e dispone incamerarsi la tassa reclamo.TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COMUNICATO UFFICIALE N. 237/CGF DEL 23 GIUGNO <strong>2008</strong> INRIFERIMENTO ALLE MOTIVAZIONI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 164/CGF – RIUNIONEDEL 18 APRILE <strong>2008</strong>264


1) RECLAMO DEL F.C. MESSINA PELORO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GIORNATEEFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALCIATORE BIANCOLINO RAFFAELE SEGUITO GARAVICENZA/MESSINA DEL 29.3.<strong>2008</strong>(Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 229 dell‘ 1.4.<strong>2008</strong>)La società F.C. Messina Peloro ha proposto reclamo avverso la decisione assunta dal Giudice Sportivo presso la LegaNazionale Professionisti pubblicato con Com. Uff. n. 229 dell'1.4.<strong>2008</strong>, con la quale è stata comminata la sanzione dellasqualifica per 4 giornate effettive di gara al calciatore Biancolino Raffaele per avere al 15° del secondo tempo rivolto unpesante insulto all'Arbitro, afferrandolo con veemenza ad un braccio, durante la gara Vicenza-Messina del 29.3.<strong>2008</strong>.Eccepisce la società F.C. Messina Peloro che il Giudice Sportivo ha erroneamente contestualizzato la condotta posta in esseredal signor Raffaele Biancolino al minuto 15 del 2° tempi, rispetto a quella emergente dalla refertazione dell'Arbitro, nontenendo conto altresì dello scopo effettivo e reale della condotta posta in essere dal calciatore. La società F.C. Messina Pelororitiene, in ultimo, che la sanzione inflitta sia eccessiva e sproporzionata rispetto ai precedenti casi analoghi in materia. QuestaCorte di Giustizia Federale, esaminato il ricorso in oggetto ed i fatti avvenuti per come riportati a referto, ritiene la sanzioneapplicata dal Giudice Sportivo appena congrua in relazione ai due eventi rilevanti, concernenti sia l'atteggiamento violentotenuto dal Biancolino nei confronti dell'arbitro, sia l'espressione pesantemente ingiuriosa dallo stesso rivolta al direttore digara. Per questi motivi la C.G.F. respinge il reclamo come sopra proposto dal F.C. Messina Peloro di Messina e disponel‘incameramento della tassa reclamo.2) RECLAMO DEL SIGNOR SPINELLI ALDO AVVERSO LE SANZIONI: DELL‘INIBIZIONE A SVOLGERE OGNIATTIVITÀ IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETÀNELL‘AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 5.5.<strong>2008</strong> E DELL‘AMMENDA DI € 10.000,00, INFLITTA SEGUITO GARASAMPDORIA/LIVORNO DEL 6.4.<strong>2008</strong>(Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 235 dell‘8.4.<strong>2008</strong>)All‘esito dell‘esame degli atti relativi all‘incontro Sampdoria/Livorno, disputato in data 6.4.<strong>2008</strong> e valevole per il Campionatodi Serie ―A‖, il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti inibiva il signor Aldo Spinelli, Presidente della A.S.Livorno Calcio S.r.l., a svolgere ogni attività in seno alla F.I.G.C., a ricoprire cariche federali ed a rappresentare la societànell‘ambito federale a tutto il 5.5.<strong>2008</strong> e gli infliggeva l‘ammenda di € 10.000,00 per avere, al termine della predetta gara,contestato l‘operato del direttore di gara con espressioni irriguardose e reiterato tale comportamento con pubblichedichiarazioni rese a vari organi di informazione, in violazione dell‘art. 5, commi 1, 5 e 6 lett. b) e d) del vigente C.G.S. Inparticolare, il signor Spinelli, al termine dell‘incontro, nello spogliatoio dell‘arbitro, si rivolgeva a quest‘ultimo con espressionioffensive (―è scandaloso, il gol era valido, se andiamo in serie B è colpa sua, è un furto!‖) e successivamente, in sala stampa,ribadiva il medesimo giudizio ai microfoni delle diverse emittenti radio-televisive presenti. Avverso tale decisione ha propostorituale e tempestiva impugnazione il signor Aldo Spinelli, il quale, in sintesi, (i) adduce a giustificazione del propriocomportamento la delusione derivante dall‘andamento negativo della gara de qua, nonché (ii) lamenta l‘irragionevolezzadell‘entità della sanzione inflitta, in considerazione del fatto che le proprie dichiarazioni, rese nei confronti dell‘arbitro ed insala stampa, devono essere considerate rientranti nel medesimo contesto temporale, configurando non la reiterazione ma lacontinuità della propria condotta. Alla riunione di questa Corte di Giustizia Federale, tenutasi in data 18.4.<strong>2008</strong>, è presentel‘Avv. Lorenzo Cantamessa per il signor Aldo Spinelli, il quale si riporta alle difese ed alle conclusioni contenute nel proprioricorso. La Corte, esaminati gli atti, rileva che, anche qualora si dovesse riconoscere la continuità della condotta posta in esseredal presidente del Livorno in luogo della reiterazione della stessa, la sanzione inflitta al signor Spinelli dal Giudice di primogrado deve necessariamente considerarsi congrua, anche in considerazione della carica societaria ricoperta dal reclamante.Risulta irrilevante, altresì, la circostanza, presunta attenuante, dello stato d‘animo di disappunto del signor Spinelli che avrebbeindotto lo stesso a porre in essere il comportamento de quo. Per questi motivi la C.G.F. respinge il reclamo come sopraproposto dal signor Spinelli Aldo e dispone l‘incameramento della tassa reclamo.TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COMUNICATO UFFICIALE N. 238/CGF DEL 23 GIUGNO <strong>2008</strong> INRIFERIMENTO ALLE MOTIVAZIONI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 167/CGF – RIUNIONEDEL 24 APRILE <strong>2008</strong>1) RICORSO DELLA S.C. DOMUS BRESSO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA BERGAMO CALCIO A5/DOMUS BRESSO DEL 29.3.<strong>2008</strong>(Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – com. Uff. n. 584 dell‘1.4.<strong>2008</strong>)La S.C. Domus Bresso, con atto del 2.4.<strong>2008</strong>, ha proposto ricorso avverso la decisione in merito alla gara Bergamo Calcio a5/Domus Bresso del 29.3.<strong>2008</strong>, assunta dal Giudice Sportivo Nazionale presso la Divisione Calcio a 5 nella seduta del31.3.<strong>2008</strong> e resa pubblica con il Com. Uff. n. 584 dell‘ 1.4.<strong>2008</strong>, con la quale tale Giudice ha comminato alla società ricorrentela punizione <strong>sportiva</strong> della perdita della gara con il punteggio di 0-6, prevista dall‘art. 17, comma 5, lett. a), C.G.S., per averschierato, in occasione dell‘incontro in oggetto, il calciatore Grasta Biagio Luca che era in posizione irregolare in quanto,squalificato per una giornata effettiva di gara con Com. Uff. n. 404 del 30.1.<strong>2008</strong>, nelle giornate successive di svolgimento delrelativo campionato (ivi compresa quella in oggetto) è risultato sempre essere stato incluso nella distinta dei giocatoripresentata all‘arbitro. L‘appellante fa valere due motivi di ricorso, uno a carattere procedurale, l‘altro nel merito. Con il primoafferma di non aver mai ricevuto‖nessun avviso né via raccomandata, né via e-mail, né via fax‖ circa la documentazionepresentata dalla A.S. Bergamo Calcio a 5 in occasione del reclamo da questa esperito davanti al Giudice Sportivo. Con il265


secondo, sostiene che la posizione del calciatore Grasta era regolare: secondo la ricostruzione contenuta nel ricorso, l‘atleta erastato espulso per doppia ammonizione durante la partita Domus Bresso/Real Cornaredo del 26.1.<strong>2008</strong>, quindi automaticamentesqualificato per una giornata di gara ai sensi dell‘art. 45, c. 2, e 19, c. 10, C.G.S.; tale squalifica era risultata, per i soli effetti dicui all‘art. 22, comma 11, C.G.S, dal Com. Uff. n. 404 del 30.1.<strong>2008</strong> del Giudice Sportivo, e dovendo in pari data la societàstessa giocare una partita di recupero del campionato di pertinenza, il calciatore Grasta non aveva partecipato a tale gara, conl‘effetto di scontare la squalifica ai sensi dell‘art. 22, c. 4, C.G.S.. La Corte ritiene che il gravame sia privo di fondamento. Conriguardo al primo motivo, infatti, è agli atti acquisiti al presente giudizio la documentazione prodotta dalla A.S. BergamoCalcio a 5 dalla quale si evince non solo il contestuale invio da parte di detta Associazione all‘attuale ricorrente del reclamopresentato dalla Associazione stessa al Giudice Sportivo, ma anche l‘avvenuta ricezione da parte della Domus Bresso delreclamo in questione secondo l‘attestazione automaticamente rilasciata dall‘apparecchio per la trasmissione via fax, ove risultala perfetta corrispondenza tra il numero di utenza della Domus Bresso e il numero del destinatario della comunicazione segnatosull‘attestazione medesima. All‘accoglimento del secondo motivo di ricorso, per altro verso, osta la corretta lettura che deveessere fornita delle disposizioni del Codice di Giustizia Sportiva pure richiamate dal ricorso della società appellante, e che, conparticolare riguardo a quella di cui all‘art. 45, comma 2, impone di ritenere, come risulta in modo chiaro dal testo della normaconsiderata, specificamente applicabile tale disposizione ai soli campionati in ambito regionale della Lega NazionaleDilettanti. Anzi, proprio il distinto ambito di riferimento della disposizione citata rispetto a quella che deve invece essereapplicata nella controversia de qua, cioè l‘art. 19, comma 10, induce a trarre dal confronto tra le due disposizioni gli elementiche valgono a differenziare la disciplina da esse rispettivamente disposta, nel senso che mentre nel testo dell‘art. 45 l‘utilizzodell‘avverbio ―automaticamente― vale effettivamente a produrre l‘effetto sostenuto nel ricorso, cioè l‘applicazione senzadeclaratoria del Giudice della squalifica per una giornata all‘atleta che è stato espulso nel corso di una gara, nel testo dell‘art.19 lo stesso avverbio è utilizzato invece per indicare il minino edittale della sanzione che deve essere pronunciata da parte delGiudice Sportivo a carico dell‘atleta per il medesimo evento, in quanto è espressamente previsto il potere del giudice stesso diaggravare, in relazione alla specificità del caso concreto, la sanzione da irrogare. In altri termini, la pronuncia del GiudiceSportivo risultante dal Com. Uff. unicamente nel caso disciplinato dall‘art. 45 è da ritenere abbia valore solo ricognitivo, e ilComunicato stesso mera portata notiziale, mentre nel caso disciplinato dall‘art. 19 la pronuncia del Giudice Sportivo ha valorepienamente costitutivo dell‘effetto sanzionatorio, e il Com. Uff. portata determinante la decorrenza della sanzioneconcretamente comminata, decorrenza che, ai sensi dell‘art. 22, comma 2, è stabilita a partire dal giorno successivo allapubblicazione del Comunicato stesso. Pertanto, la errata applicazione della norma rilevante per la specifica fattispecie da partedella attuale ricorrente, concretata nella partecipazione del calciatore Grasta a tutte le gare ufficiali che hanno avuto luogo apartire dalla data di giuridica decorrenza della sanzione <strong>sportiva</strong>, ha prodotto l‘effetto che la squalifica comminata al calciatorestesso non è stata scontata. Per questi motivi, la C.G.F., respinge il reclamo come sopra proposto dalla S.C. Domus Bresso diBresso (Milano) e dispone l‘incameramento della tassa reclamo.2) RICORSO DELL‘ A.S.D. PINK SPORT TIME AVVERSO LA SANZIONE DELL‘AMMENDA DI € 250,00 INFLITTAALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA PINK SPORT TIME/ACMEI BARI C.F. DEL 12.04.<strong>2008</strong>(Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio Femminile – Com. Uff. n. 83 del 17.4.<strong>2008</strong>)La A.S. Dilettantistica Pink Sport Time proponeva reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo che aveva inflittol‘ammenda di € 250,00 in relazione alla mancata presentazione in campo di quattro atlete nel corso della gara del 12.4.<strong>2008</strong>contro la Acmei Bari C.F. ritenuta immotivata e ingiustificata. A sostegno dell‘impugnazione la reclamante deduceva che lamancata presenza delle atlete era conseguenza di cause non dipendenti dalla volontà della società e delle stesse giocatricialcune delle quali avevano subito infortuni mentre altre avevano accusato malori invalidanti. La ricorrente chiedeva, pertanto,l‘annullamento della sanzione . Il ricorso appare fondato e meritevole di accoglimento. In realtà, ai sensi dell‘art. 53, comma 2delle N.O.I.F,. l‘ammenda non poteva essere applicata non essendovi stata rinunzia alla gara. Comunque, anche se vi fossestata rinunzia l‘applicazione dell‘ammenda può avvenire solo su istanza della procura (art. 1 C.G.S.) mentre nella specienessuna istanza è pervenuta. Per questi motivi la C.G.F. in accoglimento del reclamo come sopra proposto dall‘A.S.D. PinkSport Time di Bari, annulla la sanzione dell‘ammenda inflitta. Conferma nel resto. Dispone restituirsi la tassa reclamo.TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COMUNICATO UFFICIALE N. 239/CGF DEL 23 GIUGNO <strong>2008</strong> INRIFERIMENTO ALLE MOTIVAZIONI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 169/CGF – RIUNIONEDEL 30 APRILE <strong>2008</strong>1) RICORSO DELL‘A.S. ANDRIA BAT AVVERSO LA SANZIONE DELL‘AMMENDA DI € 5.000,00 INFLITTA ALLARECLAMANTE SEGUITO GARA ANDRIA/REAL MARCIANISE DEL 13.04.<strong>2008</strong>(Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 173/C del 15.4.<strong>2008</strong>)Con ricorso ritualmente introdotto nei modi e termini di regolamento la società Andria Bat ha impugnato il provvedimento delGiudice Sportivo di cui al Com. Uff. n. 173/C del 15.4.<strong>2008</strong> con il quale, in relazione alla gara della Lega Professionisti SerieC/2 Andria/Marcianise, veniva inflitta alla società l‘ammenda di € 5.000,00 perché persone non identificate, ma riferibili allasocietà, indebitamente presenti sul terreno di gioco al termine della gara rivolgevano frasi offensive e minacciose versotesserati della squadra avversaria ed una di queste persone non identificate rivolgeva anche al direttore di gara frasi offensive eminacciose. La società appellante eccepiva l‘incongruità della sanzione inflitta in relazione agli accadimenti, dovutiall‘amarezza e allo sconforto per la vittoria inaspettatamente sfuggita.. Ritiene la Corte che il ricorso non meriti accoglimento evada pertanto respinto. La presunta minor gravità della condotta, asserita nel ricorso, resta allo stato di mera deduzione266


difensiva in quanto non provata. Quanto alla misura della sanzione, la stessa appare proporzionata alla consistenza degliepisodi contestati anche in relazione ai precedenti di questa Corte. Per questi motivi, la C.G.F. respinge il reclamo come sopraproposto dall‘A.S. Andria Bat di Andria (Bari) e dispone incamerarsi la tassa reclamo.2) RICORSO DEL PRO PATRIA CALCIO 1919 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 6 GAREEFFETTIVE INFLITTE AL CALCIATORE DALLA BONA DANIELE SEGUITO GARA MANFREDONIA/PRO PATRIADEL 20.04.<strong>2008</strong>(Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 179/C del 22.4.<strong>2008</strong>)Con ricorso ritualmente introdotto nei modi e termini di regolamento la società Pro Patria ha impugnato il provvedimento delGiudice Sportivo di cui al Com. Uff. n. 179/C del 22.4.<strong>2008</strong> con il quale, in relazione alla gara della Lega Professionisti SerieC/1 Manfredonia/Pro Patria, veniva inflittaal calciatore Dalla Bona Daniele la sanzione della squalifica per sei giornate per attodi violenza verso un avversario a gioco fermo; espulso, afferrava la maglia dell‘arbitro, lo strattonava due volte e gli rivolgevauna frase irriguardosa. La società appellante eccepiva l‘incongruità della sanzione chiedendo di visionare le immagini allegateal ricorso. Ritiene la Corte che il ricorso meriti accoglimento parziale. Non è infatti in questo caso ammissibile la provatelevisiva; tuttavia, considerato che il Giudice Sportivo ha comminato al calciatore per il comportamento violento nei confrontidi un avversario a gioco fermo la sanzione attenuata di due giornate, si ritiene di poter diminuire da sei a cinque le giornateinflitte per il comportamento verso il direttore di gara, riconoscendo quindi la medesima circostanza attenuante. Per questimotivi, la C.G.F., in parziale accoglimento del reclamo come sopra proposto dal Pro Patria Calcio 1919 di Busto Arsizio(Varese), riduce la sanzione della squalifica a 5 gare effettive. Dispone restituirsi la tassa reclamo.3) RICORSO DELLA SAMBENEDETTESE CALCIO AVVERSO LE SANZIONI: DELL‘AMMENDA DI € 5.000,00INFLITTA ALLA RECLAMANTE; DELLA SQUALIFICA PER 2 GARE EFFETTIVE INFLITTE AL CALCIATOREVITIELLO LEANDRO; SEGUITO GARA MASSESE/SAMBENEDETTESE DEL 20.4.<strong>2008</strong>(Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 179/C del 22.4.<strong>2008</strong>)Con ricorso ritualmente introdotto nei modi e termini di regolamento la società Sambenedettese Calcio ha impugnato ilprovvedimento del Giudice Sportivo presso la Lega Professionisti Serie C di cui al Com. Uff. n. 179/C del 22.4.<strong>2008</strong> con ilquale, in relazione alla gara Massese/Sambenedettese, veniva inflitta al calciatore Vitiello Leandro la sanzione della squalificaper due giornate per comportamento offensivo nei confronti dell‘arbitro ed alla società l‘ammenda di € 5.000,00 per corirazzisti rivolti dai propri sostenitori a un calciatore della squadra avversaria La società reclamante eccepiva l‘incongruità dellasanzione inflitta al calciatore chiedendo di visionare le immagini della partita nonché quella inflitta alla società non risultandoil comportamento sanzionato dai propri sostenitori dal referto arbitrale. Ritiene la Corte che il ricorso non meriti accoglimentoe vada pertanto respinto. Non è infatti in questo caso ammissibile la prova televisiva e quindi la presunta minor gravità dellacondotta del calciatore, asserita nel ricorso, resta allo stato di mera deduzione difensiva in quanto non provata. Per quel checoncerne i cori razzisti, essi sono documentati dal referto arbitrale che menziona gli ―ululati di scherno all‘indirizzo delgiocatore di colore avversario‖ e da quello del Collaboratore Federale. Quanto alla misura della sanzione, la stessa appareproporzionata alla consistenza degli episodi contestati anche in relazione ai precedenti di questa Corte. Per questi motivi, laC.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dalla Sambenedettese Calcio di San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno) edispone incamerarsi la tassa reclamo.TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COMUNICATO UFFICIALE N. 240/CGF DEL 23 GIUGNO <strong>2008</strong> INRIFERIMENTO ALLE MOTIVAZIONI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 177/CGF – RIUNIONEDEL 13 MAGGIO <strong>2008</strong>1) RICORSO DELL‘A.S.D. TORINO CALCIO FEMMINILE AVVERSO LE SANZIONI: - PERDITA DELLA GARA PER0-3; - INIBIZIONE FINO AL 15.5.<strong>2008</strong> INFLITTA AL SIG. MENIGHETTI MASSIMO, SEGUITO GARAFIAMMAMONZA DILETTANTE/TORINO DEL 12.4.<strong>2008</strong>(Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio Femminile – Com. Uff. 83 del 17.4.<strong>2008</strong>)Il Torino Calcio Femminile, con atto del 18.4.<strong>2008</strong>, ha preannunciato reclamo con richiesta di copia atti avverso la decisionedel Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio Femminile con Com. Uff. n. 83 del 17.4.<strong>2008</strong> per le sanzioni: della perditadella gara per 0 – 3 e l‘inibizione fino al 15.5.<strong>2008</strong> inflitta al signor Menighetti Massimo seguito gara FiammamonzaDilettate/Torino del 12.4.<strong>2008</strong>. Il Giudice Sportivo aveva deciso la perdita della gara a carico della società A.C.F. Torino per 3– 0, ai sensi dell‘art. 17, comma 5 lett. a) C.G.S., poiché la calciatrice Pasqui Maria Ilaria, inserita nella distinta di gara, erarisultata tesserata presso la Federazione Americana con la società Poli Blues dal 4.4.<strong>2008</strong>. All‘udienza odierna, nonostante laregolarità degli avvisi, non sono stati presentati i motivi di reclamo e nessuno è comparso per la società. Per questi motivi laC.G.F. dichiara inammissibile il reclamo come sopra proposto dall‘A.S.D. Torino Calcio Femminile di Venaria (Torino) edispone incamerarsi la tassa reclamo.2) RICORSO PER REVOCAZIONE AI SENSI DELL‘ART. 39 DEL C.G.S. AZZATE CALCIO MORNAGO AVVERSODECISIONI MERITO GARA FULGOR CARDANO /AZZATE C. MORNAGO DEL 9.3.<strong>2008</strong>(Com. Uff. 38 del 3.4.<strong>2008</strong> e Commissione Disciplinare Nazionale - Com. Uff. 47/CDN del 18.4.<strong>2008</strong>).267


L‘Azzate Calcio Mornago ha impugnato per revocazione davanti a questa Corte la decisione della Commissione DisciplinareNazionale (Com. Uff. n. 47 del 18.4.<strong>2008</strong>) che, a conferma di quanto già deliberato dalla Commissione DisciplinareTerritoriale presso il Comitato Regionale Lombardia (Com. Uff. n. 38 del 3.4.<strong>2008</strong>), rigettava la sua richiesta di ritenere la garadel Campionato di Promozione Lombardo Azzate Mornago/Fulgor Cardano del 9.3.<strong>2008</strong>, viziata dall‘avvenuta partecipazionenelle fila della Fulgor Cardano, del calciatore Oldrini Davide in posizione irregolare perché squalificato, applicando diconseguenza all‘avversaria la punizione <strong>sportiva</strong> prevista dall‘art. 17, comma 1 C.G.S.. Assume che la decisione gravatasarebbe inficiata da ―errore di fatto nell‘esame della vicenda‖ che, ex art. 39 lett. e) C.G.S. ne legittimerebbe la revocazione, inquanto l‘ultimo giudice, come comproverebbe la documentazione prodotta a sostegno dell‘istanza, avrebbe omesso di rilevarecome l‘Oldrini Davide, colpito sempre per recidività in ammonizioni, da tre distinti provvedimenti di squalifica per unagiornata di gara (Com. Uff. n. 41 del 4.5.<strong>2007</strong>, n. 44 del 24.5.<strong>2008</strong> e n. 25 del 20.12.<strong>2007</strong>) ne avrebbe scontate soltanto due (inoccasione delle gare Modenese/Fulgor del 16.9.<strong>2007</strong> e Fulgor/Guanzanese del 23.12.<strong>2007</strong>) così mantenendo il suo ―status‖ diirregolare in tutti gli incontri, compreso ovviamente quello oggetto dell‘originario reclamo, in cui risultava essere statoutilizzato. Il ricorso non può essere ammesso perché difetta dell‘invocata causa di revocazione. Il ―vulnus‖ all‘intangibilità delgiudicato è consentito da già mentovato art. 39 C.G.S. solo in alcuni casi specificamente e tassativamente elencati, tra i qualiquello – l‘essere incorso, l‘organo giudicante che ha emesso la decisione impugnata, in un errore di fatto risultante dagli atti edocumenti di causa – ritenuto sussistente dalla ricorrente. Ovviamente, quando il legislatore federale parla di ―atti e documentidi causa‖, si riferisce a quelli costituenti il pacchetto probatorio del procedimento già concluso con la decisione impugnata.Nella specie, posto che l‘errore segnalato consisteva nel non aver rilevato come l‘Oldrini non avesse ancora espiato una delletre giornate di squalifica inflittegli, è incontestabile che tale circostanza poteva essere inequivocabilmente provata soloattraverso una specifica documentazione (produzione delle distinte dei calciatori utilizzati dalla Fulgor Cardano in tutte lepartite del Campionato di Promozione Piemontese <strong>2007</strong>/<strong>2008</strong>) che nel giudiziose precedente mancava vuoi per negligenzadell‘attuale ricorrente (che vi ha in qualche modo ovviato solo tardivamente in questa sede di revocazione), vuoi per inerziadello stesso giudicante che avrebbe potuto assumere iniziative disponendo apposite indagini. Mancava, quindi, perché nedifettavano i presupposti, la possibilità di quell‘errore di fatto posto a base dell‘istanza di revocazione che va, di conseguenza ecome già detto, dichiarata inammissibile. Per questi motivi la C.G.F dichiara inammissibile il reclamo per revocazione ai sensidell‘art. 39 del C.G.S. come sopra proposto dal C.G.S. Azzate Calcio Mornago di Azzate (Varese) e rimette gli atti alla ProcuraFederale per quanto di competenza. Dispone incamerarsi la tassa reclamo.3) RICORSO DELL‘A.S.D. ATLETICO FUMONE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA SPORT VILLAGEGUARCINO/ATLETICO FUMONE DEL 10.02.<strong>2008</strong>(Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Lazio – Com. Uff. n. 68 del 17.4.<strong>2008</strong>)Nel corso della gara Sport Village Guardino/Atletico Fumone del 10.2.<strong>2008</strong> di Calcio a 5 Campionato III Categoria Frosinone,l‘Arbitro, al 42‘ del secondo tempo, nel rilevare il comportamento offensivo e minaccioso di tre giocatori dell‘A.S.D. AtleticoFumone verso i tifosi della società ospitante e nel considerare che la loro espulsione avrebbe determinato la sopravvenutainsufficienza del numero dei rimanenti giocatori della stessa Atletico Fumone (numero necessario per la prosecuzione dellapartita), decideva di non espellere i suddetti, anche al fine di non accrescere la tensione nel campo e fuori e di evitare graverischio all‘incolumità dello stesso Arbitro e decideva, altresì, di porre fine alla gara con l‘emissione del triplice fischio dichiusura. Il Giudice Sportivo della Delegazione provinciale di Frosinone (Com. Uff. n. 52 del 28.2.<strong>2008</strong>), visto che l‘AtleticoFumone non aveva dato seguito al preannuncio di reclamo ed esaminato il referto arbitrale, decideva di dichiarareinammissibile il reclamo della società, con addebito della relativa tassa e di infliggere alla stessa la punizione <strong>sportiva</strong> dellaperdita della gara con punteggio di 0-3 e ammenda di € 150,00. La Commissione Disciplinare Territoriale (Com. Uff. n. 132del 10.4.<strong>2008</strong>) in ordine al reclamo proposto dall‘Atletico Fumone avverso la decisione del Giudice Sportivo, considerato che ifatti riferiti ―investono decisioni disciplinari adottate in campo dal direttore di gara che, in base all‘art. 29 comma 3 C.G.S.sono di sua esclusiva competenza, riteneva, nemmeno parzialmente, assumibili le doglianze avanzate col ricorso‖ Pertanto laCommissione respingeva il reclamo in ordine alla ripetizione della gara, accogliendo solo la richiesta di riduzione dell‘importodell‘ammenda (da € 150,00 a € 100,00). L‘Atletico Fumone nel reclamo a questa Corte chiede l‘annullamento della sanzionedella perdita della gara, con ogni conseguenza in ordine alla ripetizione della partita, a causa dell‘evidente errore tecnicodell‘arbitro che, come detto, invece di espellere previa esibizione del cartellino rosso n. 3 giocatori dello stesso AtleticoFumone, ha posto fine alla gara. La reclamante pone in rilievo che, in realtà, l‘Arbitro aveva considerato la partitaregolarmente terminata, mentre nel supplemento di referto lo stesso Arbitro ha, poi, considerato la partita terminata per unapresunta, ma mai avvenuta, espulsione dei tre giocatori dell‘ Atletico Fumone. Esaminando gli atti, anzitutto, sotto il profiloprocedurale, il Collegio rileva un primo motivo di inammissibilità per intempestività del reclamo dell‘A.S.D. Atletico Fumone,atteso che esso risulta essere stato trasmesso alla Corte Federale il 22.4.<strong>2008</strong> e alla controparte Poli<strong>sportiva</strong> Sport VillaneGuarcino, con raccomandata a mano, il giorno successivo 23.4.<strong>2008</strong>, laddove ai sensi del combinato disposto degli art. 33comma 5 e 38 comma 2 C.G.S., il reclamo va trasmesso al Giudice entro iltermine perentorio di sette giorni successivi alla datadi pubblicazione del Com. Uff. in cui è riportata la impugnanda decisione (nella specie, delibera Commissione DisciplinareTerritoriale presso il Comitato Regionale Lazio - Com. Uff. n. 132 del 10.4.<strong>2008</strong>) e copia di esso va inviata contestualmentealla controparte. Il Collegio riscontra, poi, un secondo motivo di inammissibilità del reclamo in esame, considerato che laCorte di Giustizia Federale, ai sensi dell‘art. 31 comma 1 C.G.S., è competente a giudicare in secondo grado sui ricorsipresentati avverso le decisioni dei Giudici sportivi nazionali e della Commissione disciplinare nazionale, ipotesi che nonricorre nel caso di specie, ove invece sono intervenute decisioni assunte solamente da Giudici territoriali. Dunque non èipotizzabile, in questi casi, la competenza della Corte di Giustizia Federale, come giudice di terzo grado. La Corte, peraltro, è268


competente (quale unico Giudice Federale) a pronunciarsi nei procedimenti per revisione e revocazione (cfr. anche art. 39C.G.S.). Nel caso in esame, anche ove si voglia invocare l‘applicabilità della citata norma, non si verterebbe in tema direvisione, atteso che non si tratta di dare un giudizio in base a nuove prove sopravvenute o scoperte. Qualora, poi, si vogliaintendere il reclamo come istanza di revocazione, il Collegio rileva che non ricorrrerebbero nella specie i motivi di carattereeccezionale solo in presenza dei quali il detto istituto è ammesso. In particolare, non sarebbe invocabile il caso dell‟errore difatto contemplato dall‘art. 1 lett. e) del citato art. 39. Infatti, dagli atti risulta chiaramente che i precedenti giudici hannoesaminato tutti i fatti che si sono verificati durante lo svolgimento della gara del 10.2.<strong>2008</strong> e li hanno valutati, secondo il loroapprezzamento logico-giuridico, come idonei a far maturare il giudizio finale di inammissibilità (da parte del Giudice SportivoTerritoriale) e di rigetto (da parte della Commissione Disciplinare Territoriale) del ricorso. Non è dunque rinvenibile un erroredi fatto, il quale si sostanzia in un‘erronea od omessa percezione, da parte dell‟organo giudicante, del contenuto meramentemateriale degli atti del giudizio, idoneo a determinare detto organo a decidere sulla base di un falso presupposto. L‘erroretecnico dell‘Arbitro, lamentato dalla società ricorrente, non potrebbe comunque essere ricondotto al concetto di errore di fattocensurabile, anzitutto perché è un errore dell‘Ufficiale di gara e non del giudice e, poi, perché si ricollega a decisioni adottateappunto dall‘arbitro sul campo, nella sue esclusive discrezionalità tecnica e competenza. Per questi motivi la C.G.F. dichiarainammissibile il reclamo come sopra proposto dall‘A.S.D. Atletico Fumone di Fumone (Frosinone) e dispone incamerarsi latassa reclamo.TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COMUNICATO UFFICIALE N. 241/CGF DEL 24 GIUGNO <strong>2008</strong> INRIFERIMENTO ALLE MOTIVAZIONI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 144/CGF – RIUNIONEDEL 20 MARZO <strong>2008</strong>1) RICORSO DEL CALCIATORE VOLPARA EMANUELE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3GARE EFFETTIVE INFLITTAGLI SEGUITO GARA POGGIBONSI/CARRARESE DEL 9.3.<strong>2008</strong>(Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 149/C dell‘11.3.<strong>2008</strong>)Con ricorso ritualmente introdotto nei modi e termini di regolamento il signor Volpara Emanuele ha impugnato ilprovvedimento del Giudice Sportivo di cui al Com.Uff. n. 149/C dell‘11.3.<strong>2008</strong> con il quale, in relazione alla gara della LegaProfessionisti Serie C/2 Poggibonsi/Carrarese, gli veniva inflitta la squalifica per tre gare effettive ―perché al termine dellagara, rientrando negli spogliatoi, colpiva con un calcio una bottiglietta d‟acqua, lanciata sul terreno di gioco, cheraggiungeva ad una gamba un‟assistente arbitrale, procurandogli un‟ecchimosi”. L‘appellante eccepiva l‘incongruità dellasanzione in relazione a quanto realmente accaduto, deducendo l‘involontarietà della conseguenza del suo gesto ed inparticolare l‘assenza di alcuna intenzione di colpire l‘assistente arbitrale. Ritiene la Corte che il ricorso meriti accoglimento evada pertanto parzialmente accolto. In effetti, il comportamento potenzialmente lesivo è stato realmente posto in essere dalricorrente; tuttavia tale gesto non risulta intenzionale. Il tesserato ha colpito l‘assistente arbitrale che era nei pressi (comeconfermato dallo stesso assistente sentito telefonicamente nel corso della seduta dellaCorte di Giustizia Federale), in modo del tutto accidentale, allontanando con un calcio la bottiglietta lanciata dall‘esterno.Pertanto, quanto alla misura della sanzione, la stessa va ridotta ad una giornata per ricondurla alla consistenza degli episodiaccaduti. Per questi motivi, la C.G.F., in parziale accoglimento del reclamo come sopra proposto dal signor Volpara Emanuele,riduce ad 1 giornata la sanzione della squalifica inflitta. Dispone restituirsi la tassa reclamo.2) RICORSO DELLA F.C. ESPERIA VIAREGGIO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE BARSOTTI SAMUELE E DELL‘AMMENDA DI € 1.500,00 ALLARECLAMANTE INFLITTE SEGUITO GARA BELLARIA IGEA M./VIAREGGIO DEL 9.3.<strong>2008</strong>(Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 149/C dell‘11.3.<strong>2008</strong>)Con ricorso, ritualmente introdotto nei modi e termini di regolamento, la società F.C. Esperia Viareggio ha impugnato ilprovvedimento del Giudice Sportivo, di cui al Com.Uff. n. 149/C dell‘11.3.<strong>2008</strong>, con il quale, in relazione alla gara della LegaProfessionisti Serie C/2 Bellaria Igea Marina/Viareggio, veniva inflitta la squalifica per quattro gare effettive al calciatoreBarsotti Samuele, nonché l‘ammenda di € 1.500,00, ―per aver ripetutamente rivolto frasi offensive all‟arbitro e per averlostrattonato per un braccio”. L‘appellante eccepiva l‘incongruità della sanzione in relazione a quanto realmente accaduto,deducendo che lo strattonamento aveva il solo fine di richiamare l‘attenzione del direttore di gara sulla mancata concessione diun calcio di rigore. Ritiene la Corte che il ricorso non meriti accoglimento e vada, pertanto, respinto. In effetti, ilcomportamento gravemente offensivo e lesivo è stato realmente posto in essere dal tesserato della ricorrente che ha rivolto,come risulta dal referto arbitrale, ripetutamente frasi offensive all‘arbitro e lo ha inoltre strattonato per un braccio. Quanto allamisura della sanzione, la stessa appare proporzionata alla consistenza degli episodi contestati in relazione a precedentidecisioni, anche in considerazione del fatto che trattasi del capitano della squadra. Inoltre, per quanto, sin qui, esposto anche laammenda, nella sua misura di € 1.500,00, deve essere confermata. Per questi motivi, la C.G.F., respinge il reclamo come sopraproposto dalla F.C. Esperia Viareggio S.r.l. di Viareggio (Lucca). Dispone incamerarsi la tassa reclamo.3) RECLAMO DELLA CELANO F.C. OLIMPIA S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GAREEFFETTIVE INFLITTA AL SIG. MODICA GIACOMO SEGUITO GARA CELANO O./VAL DI SANGRO DEL 9.3.<strong>2008</strong>(Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 149/C dell‘11.3.<strong>2008</strong>)Seguito reclamo, ritualmente proposto, dal Celano F.C. Olimpia S.r.l. avverso la sanzione della squalifica per due gare effettiveinflitta all‘allenatore signor Giacomo Modica, in relazione alla gara Celano F.C. Olimpia/Val di Sangro del 9.3.<strong>2008</strong> (Delibera269


del Giudice Sportivo presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 149/C dell‘11.3.<strong>2008</strong>), il Celano F.C. Olimpia S.r.l.ha inteso gravare detta decisione. Invero, il reclamo, diretto a ottenere la riduzione della squalifica da due a una gara effettiva,risulta tempestivo, ma questa Corte di Giustizia Federale osserva che è completamente infondato. Infatti, con il reclamo si tentadi accreditare una versione dei fatti del tutto diversa da quella che risulta dal rapporto dell‘assistente arbitro, al quale sirichiama il referto arbitrale, in ordine al comportamento dell‘allenatore Giacomo Modica. E‘ giurisprudenza costante ilprincipio che non si ammettono prove contrarie a quanto risulta dal referto arbitrale e dal rapporto degli assistenti arbitri, che,oltre tutto, nel caso di specie, sono precisi e circostanziati, il reclamo deve essere respinto poichè non è stata fornita alcunaprova che i fatti addebitati all‘allenatore Modica si siano svolti in modo diverso da come risultano dal rapporto dell‘assistentearbitro riportato nel referto arbitrale (la Società reclamante tenta di accreditare la versione che le parole dell‘allenatore Modicasiano state fraintese dall‘assistente arbitro). Il gravame proposto non può trovare accoglimento in quanto, non solo a sostegnodella tesi difensiva sono state addotte prove inammissibili, alla luce della normativa <strong>sportiva</strong> e della giurisprudenza, ma ilcomportamento del signor Modica, totalmente fuori luogo, appare aggravato dal suo ruolo di allenatore. Per dette ragioni, nonè ravvisabile materia per una riduzione della squalifica da due a una gara effettiva, in quanto il comportamento dell‘allenatoreappare ingiustificato da ogni punto di vista. Oltre tutto il comportamento dell‘allenatore Modica è ancora di più stigmatizzabilese si considera che, in quanto allenatore, egli costituisce punto di riferimento per la squadra e, quindi, più di ogni altro il suocomportamento avrebbe dovuto essere corretto e irreprensibile. Per questi motivi, la C.G.F. respinge il reclamo, come sopraproposto, della Celano F.C. Olimpia S.r.l. di Celano (L‘Aquila). Dispone incamerarsi la tassa reclamo.TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COMUNICATO UFFICIALE N. 242/CGF DEL 24 GIUGNO <strong>2008</strong> INRIFERIMENTO ALLE MOTIVAZIONI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 181/CGF – RIUNIONEDEL 16 MAGGIO <strong>2008</strong>1) RECLAMO DELL‘ A.S. LIVORNO CALCIO S.R.L. AVVERSO LE SANZIONI: SQUALIFICA PER 5 GIORNATEEFFETTIVE DI GARA AL CALCIATORE GRANDONI ALESSANDRO; SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVEDI GARA AL CALCIATORE FILIPPINI EMANUELE;SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA EAMMONIZIONE CON DIFFIDA AL CALCIATORE PASQUALE GIOVANNI; AMMENDA DI € 5.000,00 ALCALCIATORE BALLERI DAVIDE; SEGUITO GARA ATALANTA/LIVORNO DEL 4.05.<strong>2008</strong>(Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 259 del 06.05.<strong>2008</strong>)Con rituale e tempestivo reclamo l‘A.S. Livorno Calc io S.r.l. ha proposto gravame avverso la delibera, pubblicata sul Com.Uff. n. 259 del 6.5.<strong>2008</strong>, con la quale il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti ha inflitto le sanzioni dellasqualifica: per cinque giornate effettive di gara al calciatore Grandoni Alessandro, per tre giornate effettive di gara al calciatoreFilippini Emanuele, per due giornate effettive di gara al calciatore Pasquale Giovanni, dell‘ammenda di € 5.000,00 al calciatoreBalleri David. Con i motivi scritti la reclamante ha eccepito ed osservato che: a) le parole proferite dal Pasquale alrappresentante della Procura Federale non integravano i connotati dell‘ingiuria, né della frase irriguardosa, bensì di unaespressione vivace, fosse poco educata, ed, al più, di un comportamento irrispettoso; ha, inoltre, precisato che si era così rivoltoal rappresentante della Procura Federale non conoscendone il ruolo e le funzioni espletate; ha concluso, pertanto, eccependol‘erronea applicazione da parte del Giudice Sportivo dell‘art. 19, comma 4, C.G.S. che prevede per la condotta addebitata lasanzione minima di due giornate di gara;b) il Filippini Emanuele nessuna espressione dal tenore ingiurioso aveva rivolto al rappresentante della Procura Federale, nonidentificato, e che peraltro aveva scambiato per un dirigente dell‘Atalanta; il suo intervento era stato determinato dall‘intento diimpedire che il fratello Antonio si scontrasse con gli avversari, non essendo vero l‘atteggiamento aggressivo nei confronti delcalciatore avversario Simone Padoin così come addebitatogli;c) il Grandoni si era limitato ad appoggiare le mani sul petto del rappresentante della Procura Federale, peraltro non facilmentericonoscibile, senza volontà lesiva né intimidatoria;d) la sanzione dell‘ammenda di € 5.000,00 inflitta al David Balleri è eccessivamente gravosa e non proporzionata agliemolumenti corrispostigli dalla Società. Ha, quindi, concluso chiedendo per il Pasquale la rid uzione della squalifica ad unagara effettiva, per il Filippini la riduzione della squalifica ad una gara effettiva, per il Grandoni la riduzione della squalifica atre gare effettive ovvero nella misura ritenuta di giustizia, per il Balleri l‘annullamento dell‘ammenda, ovvero, in subordine, lariduzione della stessa nella misura ritenuta di giustizia. All‘udienza del 16.5.<strong>2008</strong> è comparso davanti alla C.G.F. – 1a Sezione– il difensore della reclamante il quale ha illustrato sinteticamente i motivi scritti, insistendo per l‘accoglimento delle formulateconclusioni. Ciò premesso, questa C.G.F. osserva che il reclamo è parzialmente fondato per quanto attiene alla posizione delcalciatore David Balleri al quale, il Giudice Sportivo, unitamente all‘ammenda di € 5.000,00 aveva inflitto anche la sanzione,non reclamata, della squalifica per una giornata effettiva di gara; l‘entità della ammenda è da ritenersi, peraltro, eccessivamenteafflittiva dovendo essere adeguata nella diversa misura indicata nel dispositivo. Ritiene, per contro, che il reclamo relativo allesanzioni delle squalifiche inflitte ai calciatori Pasquini Giovanni, Filippini Emanuele e Grandoni Alessandro, sia del tuttoinfondato e, di conseguenza, debba essere rigettato. Questa C.G.F., infatti, condivide in toto le esaustive motivazioni delGiudice Sportivo il quale hacorrettamente applicato le sanzioni in conformità alle risultanze del rapporto del rappresentante della Procura Federale il quale,come da lui precisato, si era qualificato invitando alla calma ed a desistere da atteggiamenti aggressivi verso un calciatoreavversario, ricevendo, per contro, espressioni insultanti, ingiuriose ed intimidatorie. Per questi motivi la C.G.F. in parzialeaccoglimento del reclamo come sopra proposto dall‘A.S. Livorno di Livorno riduce la sanzione dell‘ammenda inflitta alcalciatore Balleri Davide ad € 2.000,00. Conferma nel resto. Dispone restituirsi la tassa reclamo.270


TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COMUNICATO UFFICIALE N. 243/CGF DEL 24 GIUGNO <strong>2008</strong> INRIFERIMENTO ALLE MOTIVAZIONI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 183/CGF – RIUNIONEDEL 21 MAGGIO <strong>2008</strong>1) RICORSO DELL‘ A.C. POGLIANO 1950 AVVERSO DECISIONI SEGUITO GARA VITTUONE/POGLIANO DEL13.4.<strong>2008</strong> CAMPIONATO GIOVANISSIMI REGIONALE GIRONE H -(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia – Com. Uff. 42 del 2.5.<strong>2008</strong>)L‘A.C. Pogliano 1950 ha impugnato innanzi la Corte di Giustizia Federale la decisione della Commissione DisciplinareTerritoriale presso il Comitato Regionale Lombardia di cui al Com. Uff. n. 42 del 2.5.<strong>2008</strong> relativa alla gara Vittuone/A.C.Pogliano 1950, Giovanissimi Regionali, disputatasi il 13.4.<strong>2008</strong>. Con tale provvedimento la detta Commissione confermava lestatuizioni del Giudice Sportivo che aveva squalificato l‘allenatore Davide Croce, il massaggiatore Andrea Castegnaro el‘assistente Salvatore Macrina, fino al 16.10.<strong>2008</strong>, infliggendo altresì alla Società poglianese l‘ammenda di € 200,00. Il ricorsoè, all‘evidenza, inammissibile. Nel nuovo Codice di Giustizia Sportiva il procedimento disciplinare si articola su un doppiogrado di giurisdizione, come può agevolmente evincersi dalla norma di carattere generale portata dall‘art. 31 del detto Codiceche individua la Corte di Giustizia Federale quale ―giudice di secondo grado‖ rispetto alle decisioni assunte in ambitonazionale e, più segnatamente, dall‘art. 44.1, applicabile nella fattispecie, che, per la disciplina <strong>sportiva</strong> in ambito regionaledella Lega Nazionale Dilettanti, prevede (soltanto) ―due gradi di giudizio‖, esauribili davanti agli organi di giustiziaterritoriale. L‘unica eccezione a tale principio è costituita dal mezzo di impugnazione straordinaria dei giudicati che è il ricorsoper revocazione. Nel caso che ne occupa l‘A.C. Pogliano 1950 si è rivolta a questa Corte quando aveva già completato l‘iterprocessuale consentitogli, così ed in maniera del tutto anomala richiedendo un non previsto e non disciplinato terzo grado digiudizio, determinando in tal modo l‘inammissibilità del proposto gravame e l‘incameramento della tassa. Per questi motivi laC.G.F. dichiara inammissibile il reclamo come sopra proposto dall‘A.C. Pogliano 1950 di Pogliano Milanese (Milano) edispone incamerarsi la tassa reclamo.2) RICORSO DEL BOLOGNA F.C. 1909 (DISCIPLINATO DAL COM. UFF. N. 73/A DEL 7.3.<strong>2008</strong>) AVVERSO: -DECISIONI MERITO GARA CAMPIONATO NAZIONALE ALLIEVI PROFESSIONISTI CATANIA/BOLOGNA DEL18.5.<strong>2008</strong>; - SANZIONE DELL‘ AMMENDA DI EURO 200,00 ALLA RECLAMANTE; - SANZIONE DELLASQUALIFICA FINO AL 9.6.<strong>2008</strong> AL SIG. MAGNANI PAOLO(Delibera del Giudice Sportivo presso il Settore Giovanile e Scolastico – Com. Uff. 41 del 19.5.<strong>2008</strong>)Il Giudice Sportivo presso il Settore Giovanile e Scolastico, con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 41 del 19.5.<strong>2008</strong> hainflitto alla società Bologna F.C. 1909 le sanzioni: - decisioni merito gara Campionato Nazionale Allievi ProfessionistiCatania/Bologna del 18.5.<strong>2008</strong>; a. dell‘ammenda di € 200,00 alla reclamante per il comportamento tenuto in campo daicalciatori e dirigenti nei confronti degli avversari; b.squalifica fino al 9.6.<strong>2008</strong> al signor Magnani Paolo per condottairriguardosa nei confronti dell‘arbitro; inflitte seguito gara Catania/Bologna del 18.5.<strong>2008</strong>. Avverso tale provvedimento societàBologna F.C. 1909 ha preannunziato reclamo innanzi a questa Corte di Giustizia Federale con atto del 19.5.<strong>2008</strong> formulandocontestuale richiesta degli ―Atti Ufficiali‖. Istruito il reclamo e fissata la data della camera di consiglio, nelle more dellatrattazione, la ricorrente, con nota trasmessa il 20.5.<strong>2008</strong>, inoltrava formale rinuncia agli atti ed all‘azione. La Corte, premessoche ai sensi dell‘art. 33, comma 12, C.G.S., le parti hanno facoltà di non dare seguito al preannuncio di reclamo o dirinunciarvi prima che si sia proceduto in merito e che la rinuncia o il ritiro del reclamo non ha effetto soltanto per iprocedimenti di illecito sportivo, per quelli che riguardano la posizione irregolare dei calciatori e per i procedimenti introdottiper iniziativa di Organi federali e operanti nell‘ambito federale (circostanze, quest‘ultime escludibili nel caso di specie),dichiara estinto il procedimento. Per questi motivi la C.G.F. preso atto della rinuncia al reclamo come sopra proposto dalBologna F.C. 1909 di Bologna dichiara estinto il procedimento. Dispone incamerarsi la tassa reclamo.3) RICORSO DELL‘ASI MONZA AVVERSO DECISIONI SEGUITO GARA ASI MONZA/ALESSANDRIA DEL20.4.<strong>2008</strong>(Delibera del Giudice Sportivo presso Divisione Calcio Femminile – Com. Uff. 86 del 24.4.<strong>2008</strong>)Il Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio Femminile, con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 86 del 24.4.<strong>2008</strong> hainflitto alla società Asi Monza le sanzioni: c. dell‘ammenda di € 1.500,00 alla reclamante; d.squalifica per 2 gare effettive allesignore Bastrup Ulla, Marrano Barbara, Corizza Chiara e Gagliardi Daniela per condotta irriguardosa nei confronti dell‘arbitro;e. squalifica per 1 gara effettiva al signor Mosca Giacomo per condotta irriguardosa nei confrontidell‘arbitro; inflitte seguito gara Asi Monza/Alessandria del 20.4.<strong>2008</strong>. Avverso tale provvedimento società Asi Monza hapreannunziato reclamo innanzi a questa Corte di Giustizia Federale con atto del 28.4.<strong>2008</strong> formulando contestuale richiestadegli ―Atti Ufficiali‖. Istruito il reclamo e fissata la data della camera di consiglio, nelle more della trattazione, la ricorrente,con nota trasmessa il 16.5.<strong>2008</strong>, inoltrava formale rinuncia agli atti ed all‘azione. La Corte, premesso che ai sensi dell‘art. 33,comma 12, C.G.S., le parti hanno facoltà di non dare seguito al preannuncio di reclamo o di rinunciarvi prima che si siaproceduto in merito e che la rinuncia o il ritiro del reclamo non ha effetto soltanto per i procedimenti di illecito sportivo, perquelli che riguardano la posizione irregolare dei calciatori e per i procedimenti introdotti per iniziativa di Organi federali eoperanti nell‘ambito federale (circostanze, quest‘ultime escludibili nel caso di specie), dichiara estinto il procedimento. Per271


questi motivi la C.G.F preso atto della rinuncia al reclamo come sopra proposto dall‘ASI Monza di Monza dichiara estinto ilprocedimento. Dispone incamerarsi la tassa reclamo.4) RICORSO DELL‘ A.S.D. QUADRIFOGLIGIO‘ PONTICELLI AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA ATUTTO IL 22.2.2009 INFLITTA AL CALCIATORE PAPPAGALLO ETTORE(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania – Com. Uff. 95 del 2.5.<strong>2008</strong>)Il Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Campania (Com. Uff. n. 74 del 28.2.<strong>2008</strong>), squalificava fino al 22.8.2010 ilgiocatore Pappagallo Ettore della società Quadrifogligiò Ponticelli perché ―a fine gara al rientro negli spogliatoi, colpival‘arbitro con un calcio ad un polpaccio, procurandogli dolore‖. La Commissione Disciplinare Territoriale (Com. Uff. n. 95 del2.5.<strong>2008</strong>) in parziale accoglimento del ricorso presentato dalla società, riduceva la suddetta squalifica a tutto il 22.8.2009, uditol‘arbitro e considerato che questo ―pur confermando quanto asserito nel referto circa la paternità del calcio attribuita alcalciatore, ha descritto l‘episodio e le sue conseguenze in maniera meno grave rispetto a quanto narrato nel referto‖. La societàQuadrifogligiò Ponticelli col ricorso in esame, indirizzato alla ―Commissione d‘Appello Federale‖ lamenta che laCommissione Disciplinare Territoriale abbia ammesso ad audizione solo l‘arbitro (il quale peraltro ha oralmenteridimensionato la originaria gravità del fatto descritta nel referto) e non anche i Commissari F.I.G.C. presenti sul luogo di garaed il signor Nocerino Pasquale, (il quale si era autoaccusato di aver sferrato il calcio) e lamenta che la suddetta Commissioneabbia deciso una diminuzione, non richiesta, della squalifica anziché il completo proscioglimento del tesserato.Conclusivamente la reclamante chiede l‘audizione della stessa e dei suoi tesserati, attori degli episodi descritti e chiede che ilsuddetto Pappagallo venga riabilitato. All‘odierna udienza è intervenuto il Presidente della società Quadrifogligiò Ponticelli, ilquale ha brevemente reiterato i motivi del ricorso, Il Collegio rileva l‘ inammissibilità del reclamo in esame, considerato che laCorte di Giustizia Federale, ai sensi dell‘art. 31 comma 1 del vigente C.G.S., è competente a giudicare in secondo grado suiricorsi presentati avverso le decisioni dei Giudici sportivi nazionali e della Commissione Disciplinare Nazionale, ipotesi chenon ricorre nel caso di specie, ove invece sono intervenute decisioni assunte solamente da Giudici Territoriali. Dunque non èipotizzabile, in questi casi, la competenza della Corte di giustizia federale, come giudice di terzo grado. La Corte, peraltro, ècompetente (quale unico giudice federale) a pronunciarsi nei procedimenti per revisione e revocazione (cfr. anche art. 39C.G.S.). Nel caso in esame, anche ove si voglia invocare l‘applicabilità della citata norma, non si verterebbe in tema direvisione, atteso che non si tratta di dare un giudizio in base a nuove prove sopravve nute o scoperte. Qualora, poi, si vogliaintendere il reclamo come istanza di revocazione, il Collegio rileva che non ricorrerebbero nella specie i motivi di carattereeccezionale solo in presenza dei quali il detto istituto è ammesso. In particolare, non sarebbe invocabile il caso dell‟errore difatto contemplato dall‘art. 1 lett. e) del citato art. 39. Infatti, la Commissione disciplinare territoriale ha esaminato tutti i fattiattinenti allo svolgimento della gara del 23.1.<strong>2008</strong> (ivi compresa la dichiarazione del signor Noverino Pasquale) e li ha valutati,secondo il suo apprezzamento logico-giuridico, come idonei a far maturare il giudizio finale di riduzione della squalificacomminata. Consegue la pronuncia di inammissibilità del reclamo.- Per questi motivi la C.G.F. dichiara inammissibile ilreclamo come sopra proposto dall‘A.S.D. Quadrifigligiò Ponticelli di Napoli e dispone incamerarsi la tassa reclamo.TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COMUNICATO UFFICIALE N. 244/CGF DEL 24 GIUGNO <strong>2008</strong> INRIFERIMENTO ALLE MOTIVAZIONI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 184/CGF – RIUNIONEDEL 22 MAGGIO <strong>2008</strong>1) RICORSO DELLA S.S. SCAFATESE CALCIO S.R.L. AVVERSO DECISIONI MERITO GARA, CAMPIONATO D.BERRETTI, SCAFATESE/FOGGIA DEL 2.2.<strong>2008</strong>(Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 86/TB del 13.2.<strong>2008</strong>)Con preannuncio di reclamo del 13.2.<strong>2008</strong> la S.S. Scafatese Calcio s.r.l. impugnava l‘epigrafata decisione del Giudice Sportivocon la quale veniva accolto il ricorso proposto dall‘U.S. Foggia S.p.A. avverso l‘omologazione del risultato della garaScafatese/Foggia del 2.2.<strong>2008</strong> che non si era potuta disputare stante l‘impossibilità dell‘arbitro di identificare i tesserati delFoggia a seguito dell‘asserito furto dei loro documenti. Con la delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 86/TB del 13.2.<strong>2008</strong> ilGiudice Sportivo, riconoscendo l‘esimente della causa di forza maggiore, rimetteva gli atti alla Lega Professionisti Serie C peril recupero della sopracitata gara. Istruito il reclamo e fissata la data del 28.2.<strong>2008</strong> per la camera di consiglio, la societàricorrente depositava, in data 19.2.<strong>2008</strong>, un‘ampia memoria difensiva con la quale, in buona sostanza, si evidenziava la pienaed esclusiva responsabilità dell‘U.S. Foggia in ordine alla mancata disputa della suddetta gara e l‘assoluta insussistenza dellacausa di forza maggiore, ritenendo che la mancanza dei documenti identificativi dei tesserati fosse da imputarsi ad unasemplice dimenticanza dei propri dirigenti. In particolare si evidenziava come: la denuncia di furto non era stata presentata lostesso 2.2.<strong>2008</strong> alla stazione dei Carabinieri di Scafati bensì due giorni dopo alla Questura di Foggia; la tessera federaleintestata al calciatore Tempesta Leonardo, che figurava nella denuncia come una di quelle sottratte, risultava nella distinta digara relativa alla partita Foggia/Cassino del 16.2.<strong>2008</strong> (quindi in epoca successiva al presunto furto); e, in conclusione,chiedeva che, riconoscendo la responsabilità dell‘U.S. Foggia s.r.l. in ordine alla mancata disputa della gara Scafatese/Foggiadel 2.2.<strong>2008</strong>, fosse inflitta alla stessa la sconfitta con il punteggio di 0-3. La società Foggia, in data 27.2.<strong>2008</strong>, controdeducevasostenendo che: nell‘immediatezza dei fatti, il dirigente accompagnatore della società pugliese aveva informato sia i dirigentidella Scafatese sia, soprattutto, il direttore di gara; - a carico del medesimo dirigente sussisteva solo l‘obbligo di informare ildirettore di gara di quanto accaduto, avendo poi 90 giorni di tempo per formalizzare la denuncia di furto. Malgrado ciò, ildirigente si era recato alla locale stazione dei Carabinieri per presentare denuncia di furto ma era stato invitato dal personale diturno a presentare la denuncia direttamente a Foggia, stante l‘assenza di urgenza; la Scafatese, in quanto società ospitante,272


doveva ritenersi responsabile della sicurezza e dell‘ordine pubblico all‘interno dell‘impianto ma, pur essendo stata informatadell‘accaduto, non aveva provveduto a chiamare le forze dell‘ordine affinchè accertassero i fatti; la tessera federale delcalciatore Tempesta era stata erroneamente inclusa nell‘elenco dei documenti rubati; e, in conclusione, chiedeva, che venisserigettato il reclamo proposto dalla Scafatese Calcio e confermata integralmente la decisione del Giudice Sportivo impugnata.Nella camera di consiglio del 28.2.<strong>2008</strong>, la Corte, esaminati gli atti, mandava gli stessi alla Procura Federale affinchè venisseacquisito ogni utile elemento informativo in ordine a quanto accaduto presso il campo di calcio comunale di Scafati il2.2.<strong>2008</strong>, con particolare riferimento all‘asserito furto di tutte le tessere ed i documenti d‘identità ad eccezione della tesserafederale relativa al calciatore Leonardo Tempesta. In data 16.4.<strong>2008</strong>, la Procura Federale restituiva gli atti a questa Corteunitamente alla relazione relativa all‘istruttoria, dalla quale si evinceva che non vi era prova certa del furto dei documenti. Lostesso signor Alberto Mangano, dirigente accompagnatore dell‘U.S. Foggia ed estensore della denuncia, ascoltato dallaProcura in data 5.4.<strong>2008</strong>, era giunto per deduzione alla conclusione di aver subito un furto, convinto di aver portato con sè idocumenti ma non avendoli poi trovati nella valigetta nello spogliatoio; nella sua audizione, comunque, il Mangano, non usavamai il termine “furto” dei documenti, ma parlava sempre di “smarrimento”. La Procura Federale evidenziava anche il fattoche le tessere riutilizzate dopo la denuncia erano molte, e non soltanto quella del calciatore Tempesta. Il dirigente Mangano,sentito anche su questo argomento, aveva riferito, dapprima, che trattavasi di duplicati con lo stesso numero di quelli smarriti,per poi non essere in grado di rispondere quando l‘ufficio inquirente gli aveva contestato il fatto che per altri tesserati i numeridelle nuove tessere rilasciate dalla Lega erano diversi da quelli delle vecchie. Viste le risultanze dell‘istruttoria svolta dallaProcura Federale, in base alla quale appare più verosimile l‘ipotesi della dimenticanza o dello smarrimento dei documenti daparte dei dirigenti dell‘U.S. Foggia piuttosto che quella del furto degli stessi da parte di ignoti. Considerato che, come principiogenerale dell‘ordinamento giuridico, l‘onere della prova dei fatti spetta alla parte che li adduce a sostegno della propria tesi.Considerato che la società U.S. Foggia non è stata in grado di approntare un idoneo quadro probatorio – o quantomenoindiziario, corroborato dalle tipiche caratteristiche di gravità, precisione e concordanza – a sostegno della tesi del furto deidocumenti, dovendosi così ritenere non invocabile l‘esimente della causa di forza maggiore. Per questi motivi la C.G.F.accoglie il reclamo come sopra proposto dalla S.S. Scafatese Calcio S.r.l. di Scafati (Salerno), e, per l‘effetto, annullal‘impugnata delibera infliggendo la sanzione <strong>sportiva</strong> della perdita della gara su indicata per 0 -3 a carico della società U.S.Foggia. Dispone restituirsi la tassa reclamo.2) RICORSO DEL SIG. OMODEO ALBERTO AVVERSO LA SANZIONE DELL‘INIBIZIONE FINO AL 30.09.<strong>2008</strong> EDAMMENDA DI € 1.000,00 SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONEDELL‘ART. 1 COMMA 1 C.G.S. NONCHÉ DELL‘ART. 10 C.G.S. (GIÀ 8 C.G.S.)(Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 45/CDN del 4.4.<strong>2008</strong>)Il ricorso, debitamente proposto, prende le mosse dalla sanzione della inibizione (fino al 30.9.<strong>2008</strong>) e dell'ammenda di €1.000,00, irrogata al signor Omodeo Alberto, quale presidente della società "Valenzana Calcio S.r.l." a seguito del deferimentodel Procuratore Federale e in forza del provvedimento della Commissione Disciplinare Nazionale del 4.4.<strong>2008</strong>, per i seguentifatti: il signor Omodeo Alberto avrebbe promosso l'organizzazione di alcune partite amichevolifinalizzate alla selezione di giovani calciatori per la partecipazione al Campionato Nazionale "Primavera" della stagionecalcistica <strong>2008</strong>/2009. A tal fine, avrebbe creato un gruppo di lavoro composto dai signori Petrone Vito (con il ruolo diselezionatore), Donatacci Nicola (osservatore) e l'avvocato Donatacci Fabio (consulente legale). Tali gare, in particolar modo,quella svoltasi il 27.2.<strong>2007</strong>, presso il Centro Sportivo "Lascaris" di Pianezza (TO) contro la squadra juniores del Lascaris, nonvenivano autorizzate dalla F.I.G.C. e mancavano dei necessari nulla osta delle società di appartenenza dei calciatori convocatie tesserati per altre società, tra cui la A.S. Biellese 1902. La C.D.N., ritenuta la responsabilità oggettiva del signor OmodeoAlberto, ha accolto il deferimento della Procura Federale ed ha irrogato la sanzione oggi reclamata. Il signor Omodeo Albertopropone reclamo avverso detto provvedimento adducendo le argomentazioni che si sintetizzano nella assoluta e inconfutabileinsussistenza delle violazioni attribuite al ricorrente, per assenza di ogni coinvolgimento dello stesso rispetto ai fatti contestati.Il signor Omodeo, infatti, riconosce di avere promosso, anche a mezzo stampa, l‘idea e la volontà di creare una squadra perpartecipare al Campionato Primavera, ma contesta di avere mai dato disposizioni, o incaricato alcuno di promuovere unincontro di calcio finalizzato a ―provini‖ per giovani calciatori, né, tantomeno, quello in questione del 27.2.<strong>2007</strong> del Lascaris,organizzato, esclusivamente, dai signori Petrone Vito, Donatacci Fabio e Donatacci Nicola. Il tutto supportato da una precipuaanalisi delle testimonianze rese alla Procura Federale in sede ispettiva dai singoli interessati alla vicenda. Pertanto il ricorrentechiede la riforma della decisione della C.D.N., in via principale, il proscioglimento da ogni addebito con annullamentointegrale delle sanzioni comminate in primo grado, in subordine una congrua e sensibile riduzione delle sanzioni medesime. Latesi relativa all‘incolpazione promossa dalla Procura Federale e recepita dal giudice di prime cure non è, in base alladocumentazione prodotta, supportata da un esaustivo impianto probatorio; essa si poggia su mere illazioni che non possonoconsentire l‘accoglimento di detta tesi, conseguentemente, non può essere confermata la pronuncia di prime cure che si limita arecepire le tesi della Procura senza sottoporle ad un vaglio critico e non riscontrando, alla luce delle testimonianze, l‘assenza diun nesso di causalità. Per questi motivi la C.G.F. accoglie il reclamo, come sopra, proposto dal signor Omodeo Alberto e, perl‘effetto, annulla la sanzione inflitta. Dispone restituirsi la tassa reclamo.3) RICORSO DELL‘A.C. PAVIA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GARE EFFETTIVEINFLITTA ALL‘ALLENATORE MANGONE AMEDEO ED AL CALCIATORE DE STEFANO MATTIA, SEGUITOGARA PERGOCREMA/PAVIA DEL 4.5.<strong>2008</strong>(Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. 190/C del 6.5.<strong>2008</strong>)273


proposto dal Pescina Valle del Giovenco di Pescina (L‘Aquila), e, per l‘effetto, riduce la sanzione della squalifica inflitta alcalciatore Bettini Dario ad 1 giornata effettiva di gara. Dispone restituirsi la tassa reclamo.6) RICORSO DEL CALCIATORE NIELSEN BILLE NICKI AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 8GIORNATE DI GARA SEGUITO GARA LUCCHESE/PADOVA DEL 3.5.<strong>2008</strong> VALEVOLE PER IL CAMPIONATONAZIONALE ―D. BERRETTI‖(Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. 134/TB del 5.5.<strong>2008</strong>)Con ricorso ritualmente introdotto nei modi e termini di regolamento il calciatore Bille Nicki Nielsen, tesserato a titolotemporaneo in favore della A.S. Lucchese Libertas S.r.l. di Lucca, proveniente dalla Reggina Calcio S.p.A. di Reggio Calabria,propone ricorso avverso la decisione del Giudice Sportivo di cui al Com. Uff. n. 134/TB del 5.5.<strong>2008</strong> con il quale, in relazionealla gara del Campionato di Calcio Nazionale ―D. Berretti‖ del 3.5.<strong>2008</strong> (finali nazionali), veniva inflitta allo stesso la sanzionedella squalifica per otto gare effettive. La sanzione veniva irrogata ―per atto di violenza verso un avversario in azione di gioco;espulso, rivolgeva all‘arbitro frasi reiteratamente offensive spingendolo con entrambe le mani sul petto e facendoloindietreggiare; abbandonando il terreno di gioco si toglieva la maglia lanciandola verso gli spalti e rivolgeva al pubblicoreiterate frasi offensive‖. Il ricorrente avverso tale decisione proponeva il ricorso, così motivando il proprio comportamento:―sicuramente censurabile, ma la sanzione comminatami appare sproporzionata soprattutto se valutata all‟interno del contestoin cui tutto è accaduto ed alle conseguenze di un gesto istintivo…(omissis)…la suddetta sanzione dovrà essere scontata nelcorso della prossima stagione, con la prima squadra della mia nuova società e ciò potrebbe compromettere seriamente lapossibilità di trovare occupazione per la stagione <strong>2008</strong>/2009”. Il ricorrente, pertanto, richiedeva l‘accoglimento del ricorso econseguentemente la rideterminazione della decisione del Giudice Sportivo nella misura che la Corte vorrà stabilire. Ritiene laCorte che il ricorso non meriti accoglimento e vada pertanto disatteso in mancanza di elementi probatori idonei a contestare gliaddebiti indicati nei referti arbitrali. Quanto alla misura della sanzione, la stessa deve ritenersi congrua. Per questi motivi laC.G.F. respinge il reclamo come sopra proposto dal calciatore Nielsen Bille Nicki. Dispone incamerarsi la tassa reclamo.7) RICORSO DELL‘A.C. CARPENEDOLO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELL‘AMMENDA DI EURO 15.000,00INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA CARPENDOLO/CALCIO CARAVAGGESE DEL 4.05.<strong>2008</strong>(Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. 190/C del 6.5.<strong>2008</strong>)Nel proprio ricorso, la società Carpenedolo S.r.l. reclama contro la sanzione dell‘ammenda di € 15.000,00 inflitta dal GiudiceSportivo perché durante la gara del 4.5.<strong>2008</strong> cori offensivi di contenuto razzista sono stati indirizzati verso un giocatore dicolore della squadra ospite, e perché l'arbitro era stato fatto oggetto di insulti e di tentativi di aggressione da parte di personericonducibili alla società ospitante. Il ricorso argomenta soltanto contro il primo addebito, contestando l'attendibilità del refertoarbitrale per tre motivi: in primo luogo perché un verbale del responsabile dell'ordine pubblico non conferma la circostanza; insecondo luogo perché i tifosi del Carpenedolo avrebbero inviato ad un giornale locale una lettera nella quale negavano di averintonato cori razzisti; in terzo luogo perché tra i tifosi vi sono alcune persone di colore, il che ad avviso del reclamanterenderebbe impossibile l'atteggiamento razzista della tifoseria. Dei primi due motivi non risultano allegate prove, mentre per ilterzo motivo sono inviate alcune fotografie degli spalti gremiti. La C.G.F. osserva che, in questo come in molti altri casi, ilprocedimento sportivo non prevede che la descrizione di fatti sanzionabili prodotta dall'arbitro e dagli altri ufficiali di garapossa esser posta in dubbio con qualsivoglia prova contraria. Già per questo solo motivo, dunque, non è possibile procedere adalcun esame delle argomentazioni avanzate dalla reclamante e occorre rigettare il ricorso. Nel caso in questione, però, lamancanza della documentazione annunciata nel ricorso e l'assoluta inconsistenza degli argomenti avanzati consiglia diriconsiderare l'entità della sanzione in senso afflittivo, giacché il ricorso, oltre che infondato, appare anche inutile epretestuoso. Per questi motivi la C.G.F. respinge il reclamo come sopra proposto dall‘A.C. Carpenedolo S.r.l. di Carpenedolo(Brescia). Ridetermina la sanzione dell‘ammenda in € 20.000,00. Dispone incamerarsi la tassa reclamo.8) RICORSO DEL SIG. BOTTAZZI ANDREA (DIRIGENTE A.C. CARPENDOLO S.R.L.) AVVERSO LA SANZIONEDELL‘INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITÀ IN SENO ALLA F.I.G.C. FINO AL 31.07.<strong>2008</strong> SEGUITO GARACARPENDOLO/CALCIO CARAVAGGESE DEL 4.05.<strong>2008</strong>(Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. 190/C del 6.5.<strong>2008</strong>)Il signor Bottazzi Andrea dirigente della società Carpenedolo ricorre contro il provvedimento del Giudice Sportivo, che conCom. Uff. n. 190/C del 6.5.<strong>2008</strong> infliggeva la sanzione dell'inibizione a svolgere attività in seno alla F.I.G.C. fino al 31.7.<strong>2008</strong>.Il ricorso sostiene il "fattivo comportamento del Bottazzi" fondandosi su un passaggio del referto arbitrale nel quale per laverità non v'è traccia di collaborazione con il giudice di gara, giacché riferisce del rifiuto di ottemperare all'indicazione disedersi in panchina e si conclude con un grave insulto. Riporta poi alcune sanzioni inflitte a dirigenti per irregolarità analoghe aquella contestata al Bottazzi, che sarebbero state di entità inferiore e non avrebbero finora mai impedito ad un presidente diprendere parte al mercato di luglio. La Corte osserva che la gravità del comportamento del ricorrente appare correttamentevalutata dal Giudice Sportivo, a norma dell'art. 19 lett. h) C.G.S.. Per questi motivi la C.G.F. respinge il reclamo come sopraproposto dal signor Bottazzi Andrea. Dispone incamerarsi la tassa reclamo.TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COMUNICATO UFFICIALE N. 245/CGF DEL 24 GIUGNO <strong>2008</strong> INRIFERIMENTO ALLE MOTIVAZIONI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 187/CGF – RIUNIONEDEL 27 MAGGIO <strong>2008</strong>275


1) RICORSO DELL‘A.S. PRO CALCETTO AVEZZANO AVVERSO LA DECLARATORIA DI NULLITÀ DELTESSERAMENTO IN PROPRIO FAVORE DEL CALCIATORE PIERINI MAX ANTONIO NATO IL 9.2.1983 (Deliberadella Commissione Tesseramenti – Com. Uff. n. 13/D del 6.11.<strong>2007</strong>)Con ricorso in data 17.1.<strong>2008</strong>, la A.S. Pro Calcetto Avezzano ha impugnato e chiesto l‘integrale riforma della delibera dellaCommissione Tesseramenti – Com. Uff. n. 13/D del 6.11.<strong>2007</strong>, che, in accoglimento del reclamo proposto dal calciatore MaxAntonio Pierini, ha dichiarato nullo e privo di effetti il tesseramento del predetto calciatore in favore della A.S. Pro CalcettoAvezzano per la stagione <strong>2007</strong>/<strong>2008</strong>. In particolare, la società ricorrente si duole che la Commissione Tesseramenti avrebbedato erroneamente credito al disconoscimento da parte del calciatore della sottoscrizione del modulo di tesseramento per lastagione <strong>2007</strong>/<strong>2008</strong> al medesimo attribuita, nonostante le prove della autenticità di detta sottoscrizione offerte dallaAssociazione e consistenti nelle affermazioni rese in tal senso, anche per iscritto, dal Presidente della stessa Associazione, daldi lui fratello e da tale signor Alessandro Iania, tutti presenti in occasione della firma di detto modulo da parte del Pierini e tuttipronti a rendere testimonianza. A confutazione della decisone impugnata, che conclude per l‘apocrifia della firma delcalciatore sul modulo di tesseramento, in questa sede la Associazione allega ―Parere‖ tecnico-grafico della dott.ssa ChiaraMastropietro che afferma essere invece ―altamente probabile‖ che la firma apposta dal calciatore sul modulo di tesseramenti inquestione sia riconducibile al sig. Max Antonio Pierini. Espletata la Consulenza tecnica d‘ufficio a base grafologica disposta daquesta Corte ed affidata alla dott.ssa Carla Avenali, perito grafico e consulente del Tribunale di Roma, si è acquisita la relativarelazione peritale datata 22.4.<strong>2008</strong> che, dopo aver concluso ―Questi Gesti Tipo di carattere del tutto personale, costituisconouna sorta di “sigillo” identificatorio, molto difficile da riprodurre per chi voglia tentare una imitazione. Pertanto, si puòsostenere nella totale certezza, che dal confronto tra la sottoscrizione in verifica e le autografe comparative è riconoscibile lapresenza di due diverse personalità grafiche‖, ha così risposto al quesito posto: ―La sottoscrizione a nome Max Antonio Pieriniapposta in calce al documento di tesseramento alla F.I.G.C. relativo all‟anno <strong>2007</strong>/<strong>2008</strong> è apocrifa, non attribuibile al signorMax Antonio Pierini‖. Alla C.T.U. ha replicato la società ricorrente, mediante Controdeduzioni Tecnico-Grafiche della dott.ssaMastropietro, che, in totale divergenza con le risultanze della CTU, si concludono con la conferma della autografia della firmaapposta a nome del calciatore Pierini in calce al documento di richiesta di tesseramento. Il reclamo è infondato e va rigettato.Questa Corte non ha ragione di discostarsi dalle conclusioni tecniche alle quali perviene, all‘esito dell‘analisi delle autografieacquisite agli atti del procedimento e con ampia, documentata, dirimente e condivisibile motivazione, la CTU all‘uopoespletata, che, come detto, con certezza afferma che è apocrifa e non attribuibile al signor Max Antonio Pierini la firma appostain calce al modulo di tesseramento per cui è controversia. Non appaiono idonee a sovvertire una tale conclusione lecontrodeduzioni tecniche pure allegate dalla Associazione ricorrente, anche in ragione del fatto che la C.T. dott.ssaMastropietro afferma espressamente di non potersi esprimere in termini di certezza assoluta non avendo avuto a disposizionel‘originale del documento in verifica. Per questi motivi la C.G.F respinge il ricorso come sopra proposto dall‘A.S. Pro CalcettoAvezzano di Avezzano (L‘Aquila). Trasmette gli atti alla Procura Federale per quanto di competenza. Dispone altresì,incamerarsi la tassa reclamo.2) RICORSO DEI SIGNORI ANDRIERI GIUSEPPE E PAOLETTI FRANCA AVVERSO LA REIEZIONE DELRECLAMO PROPOSTO AL FINE DI OTTENERE L‘ANNULLAMENTO DEL TESSERAMENTO DEL FIGLIO MINOREANDRIERI FRANCESCO NATO IL 21.11.1990 IN FAVORE DELLA POL. SAN FILI (Delibera della CommissioneTesseramenti – Com. Uff. n. 20/D del 20.2.<strong>2008</strong>)Con ricorso alla Commissione Tesseramenti i sigg.Giuseppe Andrieri e Franca Paletti, nella loro qualità di genitori esercenti lapotestà genitoriale sul minore Francesco Andrieri, hanno chiesto la declaratoria di nullità, per apocrifia delle rispettivesottoscrizioni, della richiesta di tesseramento del predetto minore in favore della società Poli<strong>sportiva</strong> San Fili con vincolopluriennale, assumendo che né loro, né il proprio figlio avevano sottoscritto alcuna richiesta di tesseramento in favore dellaprefata società. La Commissione Disciplinare del Comitato Regionale Calabria, con delibera di cui al Com. Uff. n. 70/<strong>2007</strong> del14.12.<strong>2007</strong> aveva investito la Commissione Tesseramenti per accertare la regolarità del tesseramento dello stesso calciatoreFrancesco Andrieri con la società Comprensorio Montalto Uffugo. Ciò in quanto il citato organo disciplinare era stato adito perdeliberare in merito alla regolarità della gara Comprensorio Montalto Uffugo/Isola Capo Rizzuto disputata il 18.11.<strong>2007</strong> nellaquale aveva partecipato il calciatore Andrieri risultante tesserato per la società Poli<strong>sportiva</strong> San Fili. La CommissioneTesseramenti ha rigettato il reclamo degli Andrieri e pronunciando sulla richiesta di giudizio della Commissione Disciplinareha dichiarato valido il tesseramento del calciatore Francesco Andrieri in favore della società Poli<strong>sportiva</strong> San Fili. Controquesta decisione ricorrono Giuseppe Andrieri e Franca Paoletti. Gli stessi lamentano che la Commissione Tesseramenti non hatenuto conto del disconoscimento delle firme, violando in tal modo il principio che se vi è disconoscimento chi intendeavvalersi del documento deve proporre istanza di verificazione, altrimenti il documento non può essere utilizzato ai fini delladecisione. I ricorrenti lamentano altresì che la Commissione Tesseramenti ha ritenuto valido il tesseramento anche sullaconsiderazione che per tutta la stagione <strong>sportiva</strong> l‘Andrieri ha giocato con la Poli<strong>sportiva</strong> San Fili, senza tener conto dellacircostanza del duplice tesseramento del calciatore risultante dal fatto che in tutte le distinte delle gare cui ha partecipatol‘Andrieri risultava indicato il numero di matricola corrispondente al tesseramento in favore della società Nova Castrolibero.Tale divergenza dimostrerebbe ad avviso dei ricorrenti che gli stessi hanno firmato solo una richiesta di tesseramento in favoredella società Nova Castrolibero e che non hanno mai firmato per la Poli<strong>sportiva</strong> San Fili. Il ricorso, che presenta indubbielementi di inammissibilità, è comunque infondato. La Commissione Tesseramenti dopo avere rilevato che il tesseratoFrancesco Andrieri aveva riconosciuto come autentica la propria sottoscrizione, così smentendo l‘assunto contenuto nel276


eclamo dei suoi genitori, secondo cui neppure il minore avrebbe sottoscritto l‘atto, in merito alla pretesa apocrifia dellasottoscrizione di Giuseppe Andrieri e Franca Paletti, ha osservato che dal confrontocon le scritture di comparazione tutte le firme appaiono sovrapponibili, quanto meno compatibili con quelle rilasciate daireclamanti per struttura, pressione delle lettere e conformazione delle stesse. Nel dettaglio ha rilevato tra l‘altro con riferimentoalla firma apposta dalla sig.ra Paoletti, che la lettera ‖F‖ del nome, particolare nella sua conformazione, risulta identica in tuttele firme poste, ivi compresa quella contestata. Contro queste argomentazioni, che costituiscono il nucleo fondante delladecisione, i ricorrenti tralasciano ogni specifica censura, incorrendo ineludibilmente nel vizio di inammissibilità del ricorso, dalquale non si sottraggono con la loro richiesta di una perizia calligrafica che la Commissione Tesseramenti ha ritenutosuperflua, dal momento che ha adeguatamente motivato il proprio convincimento. Né vale a modificare le conclusioniraggiunte, la pretesa necessità,a fronte del disconoscimento delle firme di far ricorso al procedimento di verificazione dellascrittura disconosciuta, in quanto trattasi di un istituto proprio del sistema processuale civile che non può trovare ingressonell‘ordinamento sportivo senza una espressa norma di rinvio. Né maggior pregio presenta l‘ulteriore rilievo dei ricorrenti circail duplice tesseramento del calciatore, dal momento che la sottoscrizione di un tesseramento non esclude in punto di fatto lasottoscrizione di altra richiesta di tesseramento per una diversa società, mentre è un dato certo che l‘Andrieri nella stagione<strong>sportiva</strong> 2006/<strong>2007</strong> ha partecipato al Campionato Allievi per conto della Poli<strong>sportiva</strong> San Fili, elemento questo che avvaloraulteriormente le conclusioni cui è pervenuta la Commissione Tesseramenti. Il ricorso è infondato e pertanto va rigettato. Perquesti motivi la C.G.F respinge il ricorso come sopra proposto dai signori Andrieri Giuseppe e Paoletti Franca. Disponeincamerarsi la tassa reclamo.TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COMUNICATO UFFICIALE N. 246/CGF DEL 24 GIUGNO <strong>2008</strong> INRIFERIMENTO ALLE MOTIVAZIONI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 189/CGF – RIUNIONEDEL 28 MAGGIO <strong>2008</strong>1) RICORSO DELL‘ A.S.D. NUOVA TRE MONTI MONTECASTRILLI AVVERSO LA SANZIONE DELL‘INIBIZIONEFINO AL 31.12.<strong>2008</strong> AL CALCIATORE VALERIO CASCIOTTA SEGUITO GARA REAL SAN LORENZO/TRE MONTIMONTECASTRILLI DEL 30.03.<strong>2008</strong>(Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Umbria – Com. Uff. n. 85 del 18.04.<strong>2008</strong>)L‘A.S.D Nuova Tre Monti Montecastrilli ha impugnato innanzi la Corte di Giustizia Federale la decisione della CommissioneDisciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Umbria di cui al Com. Uff. n. 85 del 18.4.<strong>2008</strong> relativa alla gara Real S.Lorenzo /Nuova Tre Monti, 3° Categoria, Girone D, disputatasi il 30.3.<strong>2008</strong>. Con tale provvedimento la detta Commissioneconfermava, per inammissibilità del reclamo, la statuizione resa dal Giudice Sportivo che aveva squalificato il calciatoreValerio Casciotti fino al 31.12.<strong>2008</strong>. Il ricorso è, all‘evidenza, inammissibile. Nel nuovo Codice di Giustizia Sportiva ilprocedimento disciplinare si articola su un doppio grado di giurisdizione, come può agevolmente evincersi dalla norma dicarattere generale portata dall‘art. 31 del detto Codice che individua la Corte di Giustizia Federale quale ―giudice di secondogrado‖ rispetto alle decisioni assunte in ambito nazionale e, più segnatamente, dall‘art. 44.1, applicabile nella fattispecie, che,per la disciplina <strong>sportiva</strong> in ambito regionale della Lega Nazionale Dilettanti, prevede (soltanto) ―due gradi di giudizio‖,esauribili davanti agli organi di giustizia territoriale. L‘unica eccezione a tale principio è costituita dal mezzo di impugnazionestraordinaria dei giudicati che è il ricorso per revocazione. Nel caso che ne occupa l‘A.S.D. Nuova Tre Monti si è rivolta aquesta Corte quando aveva già completato l‘iter processuale consent itogli, così ed in maniera del tutto anomala richiedendo unnon previsto e non disciplinato terzo grado di giudizio, determinando in tal modo l‘inammissibilità del proposto gravame el‘incameramento della tassa. Per questi motivi la C.G.F. dichiara inammissibile il reclamo come sopra proposto dall‘A.S.D.Nuova Tre Monti Montecastrilli di Montecastrilli (Terni) e dispone incamerarsi la tassa reclamo.TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COMUNICATO UFFICIALE N. 247/CGF DEL 24 GIUGNO <strong>2008</strong> INRIFERIMENTO ALLE MOTIVAZIONI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 190/CGF – RIUNIONEDEL 29 MAGGIO <strong>2008</strong>1) RICORSO DELLA SORRENTO CALCIO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELL‘AMMENDA DI EURO 1.000,00INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA SORRENTO/LUCCHESE DEL 27.04.<strong>2008</strong>(Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. 184/C del 29.4.<strong>2008</strong>)Il Giudice Sportivo presso la Lega Professionisti Serie C, con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 184/C del 29.4.<strong>2008</strong> hainflitto alla società Sorrento Calcio S.r.l. la sanzione dell‘ammenda di € 1.000,00 per il comportamento antisportivo dei propritifosi inflitta seguito gara Sorrento/Lucchese del 27.4.<strong>2008</strong>. Avverso tale provvedimento il Sorrento Calcio S.r.l. hapreannunziato reclamo innanzi a questa Corte di Giustizia Federale con atto del 30.4.<strong>2008</strong> formulando contestuale richiestadegli ―Atti Ufficiali‖. Istruito il reclamo e fissata la data della camera di consiglio, nelle more della trattazione, la ricorrente,con nota trasmessa il 26.5.<strong>2008</strong>, inoltrava formale rinuncia agli atti ed all‘azione. La Corte, premesso che ai sensi dell‘art. 33,comma 12, C.G.S., le parti hanno facoltà di non dare seguito al preannuncio di reclamo o di rinunciarvi prima che si siaproceduto in merito e che la rinuncia o il ritiro del reclamo non ha effetto soltanto per i procedimenti di illecito sportivo, perquelli che riguardano la posizione irregolare dei calciatori e per i procedimenti introdotti per iniziativa di Organi federali eoperanti nell‘ambito federale (circostanze, quest‘ultime escludib ili nel caso di specie), dichiara estinto il procedimento. Perquesti motivi, la C.G.F. preso atto della rinuncia al reclamo come sopra proposto dalla Sorrento Calcio S.r.l. di Sorrento,dichiara estinto il procedimento. Dispone incamerarsi la tassa reclamo.277


2) RICORSO DEL VIGOR LAMEZIA S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELL‘AMMENDA DI € 2.500,00 INFLITTASEGUITO GARA VIGOR LAMEZIA/ANDRIA BAT DEL 4.5.<strong>2008</strong>(Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 190/C del 6.5.<strong>2008</strong>)Il Vigor Lamezia, con fax del 7.5.<strong>2008</strong>, ha chiesto l‘invio di copia degli atti ufficiali relativi alla sopraindicata gara VigorLamezia/Andria del 4.5.<strong>2008</strong>, volendo ricorrere avverso la decisione dal Giudice Sportivo presso la Lega Professionisti SerieC, di cui al Com. Uff. n. 190/C del 6.5.<strong>2008</strong> relativa alla sanzione inflitta alla società stessa. Il ricorso, diretto in via principalea ottenere l‘annullamento della decisione del Giudice Sportivo e, in subordine, la riduzione della sanzione pecuniaria di €2.500,00 inflitta alla ricorrente, risulta tempestivo, ma la Corte di Giustizia Federale rileva che la delibera del Giudice Sportivoappare viziata perché non ha tenuto conto del comportamento dei sostenitori dell‘Andria Bat, anzi ha attribuito ai sostenitoridel Vigor Lamezia comportamenti (ad es., lancio in campo di rotoli di carta igienica) ascrivibili invece ai sostenitoridell‘Andria Bat. Ciò impone di annullare la decisione del Giudice Sportivo e la conseguente sanzione inflitta al Vigor LameziaS.r.l. e la rimessione degli atti al Giudice Sportivo affinché riesamini gli atti ufficiali di gara tenendo conto del comportamentodei sostenitori di entrambe le squadre. Per questi motivi la C.G.F accoglie il reclamo come sopra proposto dal Vigor LameziaS.r.l. di Lamezia Terme, e, per l‘effetto, annulla l‘impugnata delibera. Rinvia gli atti al Giudice Sportivo affinché riconsideril‘intera vicenda alla luce anche di quanto commesso dai tifosi della società Andria Bat. Dispone restituirsi la tassa reclamo3) RICORSO DEL REAL MARCIANISE CALCIO S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2GARE EFFETTIVE INFLITTA AI SIGG.RI VULLO SALVATORE E ORRÙ NATALINO SEGUITO GARA PLAY-OFFVIGOR LAMEZIA/REAL MARCIANISE DEL 18.5.<strong>2008</strong>(Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. 205/C del 19.5.<strong>2008</strong>)Con ricorso ritualmente introdotto nei modi e termini di regolamento la società Real Marcianise Calcio S.p.A., ha impugnato ilprovvedimento del Giudice Sportivo di cui al Com. Uff. n. 205/C del 19.5.<strong>2008</strong> con il quale, in relazione alla gara delcampionato di calcio serie C2 Play Off – girone C - Vigor Lamezia – Real Marcianise del 18.5.<strong>2008</strong>, veniva inflittaall‘allenatore Vullo Salvatore e all‘allenatore in seconda Orru‘ Natalino la sanzione della squalifica per due gare effettive. Lasanzione veniva irrogata per comportamento offensivo verso l‘arbitro durante la gara. La società appellante eccepival‘incongruità della squalifica, deducendo, quali motivi d‘impugnazione, ―eccessività e spropositatezza della sanzione irrogatadal Giudice Sportivo agli allenatori sigg. Vullo Salvatore ed Orru‘ Natalino – configurabilità delle condotte ascritte agli stessicome meramente irriguardose verso il direttore di gara e non propriament e offensive - assenza di qualunque connotazioneoffensiva ed ingiuriosa nelle espressioni pronunciate dai tecnici in questione – confronto con autorevoli giurisprudenziali sucasi analoghi‖. La società appellante richiedeva la riduzione delle sanzioni ad una giornata ovvero, la commutazione perentrambi della sanzione residua in ammenda, nella misura minima prevista dal C.G.S. Il collegio, in considerazione dei motividi ricorso, dei precedenti della Corte Federale, delle richieste formulate dall‘Avv. Fiorillo Monica nell‘udienza del 29.5.<strong>2008</strong>,in relazione alla specifica posizione dell‘allenatore in prima Vullo Salvatore, ritiene equa la riduzione ad una giornata disqualifica della sanzione nei confronti dell‘allenatore Vullo Salvatore per i fatti addebitati, mentre rigetta il ricorso conriferimento alla decisione adottata nei confronti dell‘allenatore in seconda Orru‘ Natalino. Per questi motivi la C.G.F. inparziale accoglimento del reclamo come sopra proposto dal Real Marcianise Calcio S.p.A. di Marcianise (Caserta), e, perl‘effetto, riduce la sanzione inflitta al sig. Vullo Salvatore ad una giornata effettiva di gara. Conferma nel resto. Disponerestituirsi la tassa reclamo.TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COMUNICATO UFFICIALE N. 248/CGF DEL 24 GIUGNO <strong>2008</strong> INRIFERIMENTO ALLE MOTIVAZIONI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 202/CGF – RIUNIONEDEL 5 GIUGNO <strong>2008</strong>1) RICORSO DELLA U.S. MASSESE CALCIO 1919 S.R.L. AVVERSO LE SANZIONI: DELLA INIBIZIONE PER MESIQUATTRO AL SIG. NICOLA FERRARA; DELLA INIBIZIONE PER MESI TRE AL SIG. LUIGI MONTERISI;DELLAAMMENDA DI € 10.000,00 CON DIFFIDA ALLA U.S. MASSESE CALCIO 1919 S.R.L.INFLITTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE NEI CONFRONTI: DEL SIG. NICOLAFERRARA, AMMINISTRATORE UNICO E LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA U.S. MASSESE CALCIO 1919S.R.L., PER VIOLAZIONE DI CUI ALL‘ART. 8 , COMMA 1, C.G.S., PER AVERE SOTTOSCRITTO LADICHIARAZIONE DEPOSITATA PRESSO LA CO.VI.SO.C. IN DATA 28 GENNAIO <strong>2008</strong>, ATTESTANTECIRCOSTANZE E DATI CONTABILI NON VERIDICI E PER VIOLAZIONE DI CUI ALL‘ART. 85, LETT. B) PAR. VN.O.I.F. PER MANCATO PAGAMENTO DELLE RITENUTE IRPEF RELATIVE AGLI EMOLUMENTI DEL MESE DISETTEMBRE <strong>2007</strong> NEI TERMINI STABILITI DALLA NORMATIVA FEDERALE; DEL SIG. LUIGI MONTERISI,PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE DELLA U.S. MASSESE CALCIO 1919 S.R.L. PER VIOLAZIONE DI CUIALL‘ART. 8, COMMA 1, CGS PER AVER SOTTOSCRITTO LA DICHIARAZIONE DEPOSITATA PRESSO LACO.VI.SO.C. IN DATA 28 GENNAIO <strong>2008</strong> ATTESTANTE CIRCOSTANZE E DATI CONTABILI NON VERIDICI;DELLA U.S. MASSESE CALCIO 1919 S.R.L. A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA E OGGETTIVA, AI SENSIDI QUANTO PREVISTO DAGLI ARTT. 4, COMMA 1 E 2 C.G.S. PER LE CONDOTTE ASCRITTE AL PROPRIOLEGALE RAPPRESENTANTE ED AL PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE.(Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. 53/CDN del 15.5.<strong>2008</strong>)278


Avverso la decisione della Commissione Disciplinare Nazionale, che ha irrogato le sanzioni di cui sopra, hanno presentatoricorso la società Massese, il rag. Ferrara e il dott. Monterisi, non contestando i fatti nella loro materialità ma sottolineando chele dichiarazioni non veridiche sarebbero dipese da un mero errore e non già da una volontà fraudolenta e comunque che ilmancato pagamento delle ritenute Irpef è stato sanato autonomamente in epoca antecedente al deferimento della Procura. Nelricorso si segnala infatti che, come pure considerato dal primo Giudice, l'errore sarebbe dipeso dalla circostanza che fino almese di dicembre <strong>2007</strong> sui modelli F 24 non era richiesta l'indicazione del mese di riferimento del versamento delle ritenuteIrpef; avendo dunque i deferiti, seppure svolga no la professione di commercialista, visionato tre deleghe di pagamento F 24prima di sottoscrivere la dichiarazione Co.Vi.So.C. in questione, essi avrebbero ritenuto, senza dolo alcuno, che fosse statarispettata anche la scadenza relativa al settembre <strong>2007</strong>: per tali motivi i ricorrenti chiedono dunque una riduzione dellasanzione inflitta. Nel corso della discussione orale il difensore dei ricorrenti ha illustrato nuovamente le proprie tesi ed haconfermato la richiesta di riduzione delle sanzioni inflitte; il rappresentante della Procura Federale ha insistito per la confermadella decisione della Commissione Disciplinare Nazionale, rilevando che la medesima aveva già mitigato le conclusioni e lerichieste sanzionatorie che essa Procura aveva formulato in prime cure. I fatti, nella loro materialità, non sono contestati.Quanto alla commisurazione delle sanzioni irrogate, questa Corte ritiene di confermare l'operato della CommissioneDisciplinare Nazionale, che ha correttamente adeguato e contenuto le sanzioni in considerazione del carattere non fraudolentodella violazione. Tuttavia la mancanza di dolo – mentre persiste un profilo di colpa, anche a ragione della particolarecompetenza professionale dei due deferiti - non può consentire di escludere la sanzionabilità dei fatti contestati. Ed invero, ladichiarazione che deve essere resa sulla regolarità dei pagamenti, disposta dall'art. 10 comma 3, C.G.S. è richiesta a garanziadell'effettivo versamento delle somme prescritte e la proibizione di dichiarazioni non veritiere non ha come scopo l'induzionedelle società alla pratica della sincerità, ma la corretta gestione dei conti societari. Per questi motivi la C.G.F. respinge ilreclamo come sopra proposto dalla U.S. Massese Calcio 1919 S.r.L. di Massa. Dispone incamerarsi la tassa reclamo.2) RICORSO CALCIO PORTOGRUARO SUMMAGA S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE LEVACOVICH FABIO SEGUITO GARA PORTOGRUAROSUMMAGA/SPAL DEL 25.5.<strong>2008</strong>(Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 210/C del 26.5.<strong>2008</strong>)Il reclamo prende le mosse dal provvedimento del Giudice Sportivo Nazionale presso la Lega Professionisti Serie C il qualesqualificava per due gare effettive il calciatore della Calcio Portogruaro Summaga S.r.l., Levacovich Fabio, per fatti avvenutialla fine del primo tempo della gara Portogruaro Summaga/Spal del 25.5.<strong>2008</strong>. Il Giudice Sportivo Nazionale squalificava ilcalciatore Levacovich Fabio sulla base delle dichiarazioni del referto arbitrale il quale testualmente riferisce: "durantel'intervallo ho ritenuto espulso il signor Levacovich Fabio / n.17 / in quanto avvicinandosi a me nello spazio antistanti glispogliatoi mi proferiva parole volgari e irriguardose. A seguito della comunicazione della sanzione al capitano del Portogruaro,il signor Levacovich non procurava più alcuna turbativa. Ricorre la società Calcio Portogruaro Summaga in persona del suorappresentante legale proponendo i seguenti motivi: la condotta tenuta dal giocatore, pur essendo stata giustamente sanzionatadall'arbitro con l'espulsione, va contestualizzata e pertanto, poiché il calciatore non intendeva essere irriguardoso nei confrontidell'arbitro poiché non vi era intenzionalità di ledere o offendere l'integrità morale dell'arbitro come si evince dal tenore dellafrase riportata nel referto in cui la parola volgare va intesa come un intercalare rafforzativo di una frase e non comeirriguardosa nei confronti del direttore di gara. Pertanto la sanzione appare sproporzionata ed eccessivamente afflittiva e laricorrente chiede di ridurre la squalifica inflitta al giocatore Levacovich Fabio ad una giornata effettiva ed in subordine dicommutare la seconda giornata in un'ammenda che verrà ritenuta di giustizia e di ragione. La Corte rileva il contesto oggettivonel quale la gara è stata disputata e il comportamento remissivo del calciatore Levacovich Fabio; rileva altresì il tenore noningiurioso delle frasi proferite. Per questi motivi la C.G.F. accoglie il reclamo come sopra proposto dal Calcio PortogruaroSummaga S.r.l. di Summaga di Portogruaro (Venezia) e, per l‘effetto, riduce ad una giornata effe ttiva di gara la sanzioneinflitta al calciatore Levacovich Fabio. Dispone restituirsi la tassa reclamo3) RICORSO DELLA REAL MARCIANISE CALCIO S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE MUROLO MICHELE SEGUITO GARA PLAY OFF CELANO/REALMARCIANISE DELL‘1.6.<strong>2008</strong>(Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 215/C del 3.6.<strong>2008</strong>)Il reclamo prende le mosse dal provvedimento del Giudice Sportivo Nazionale presso la Lega Professionisti Serie C il quale,con Com. Uff. n. 215/C del 3.6.<strong>2008</strong> squalificava per due gare effettive il calciatore della Real Marcianise Calcio S.p.A.,Murolo Michele a causa dei fatti relativi alla gara Celano F.C. Olimpia S.r.l. /Real Marcianise Calcio S.p.A. dell‘ 1.6.<strong>2008</strong>valevole per i play-off del Campionato di Serie C2 <strong>2007</strong>/<strong>2008</strong> - Girone C, per avere lo stesso calciatore applaudito a terminegara, ironicamente, i sostenitori della squadra avversaria. La ricorrente propone impugnazione per ingiustificabilità edinfondatezza oltreché per eccessività della punizione irrogata poiché non vi è configurabilità della condotta ascritta alcalciatore come ingiuriosa o provocatoria. Il ricorrente rileva che, durante il corso della gara, lo stesso calciatore veniva fattooggetto di ingiurie da parte dei sostenitori della squadra del Celano come peraltro risulta dal referto arbitrale. Rileva quindi laricorrente che il comportamento del calciatore Murolo Michele non va considerato come antisportivo ma semmai ironico efinalizzato a stigmatizzare, al contrario, il comportamento denigratorio tenuto dai sostenitori della squadra Celano F.C.Olimpia S.r.l. A seguito delle motivazioni, la ricorrente chiede, in via principale di annullare integralmente la sanzionecomminata dal Giudice Sportivo al calciatore Murolo Michele; in subordine commutare la stessa in ammenda nella misuraminima prevista dal C.G.S.; in via estremamente gradata, ridurre la squalifica de qua da due a una giornata. La Corte rileva che279


il contesto della partita e l'importanza della stessa hanno sicuramente acceso gli animi sia dei sostenitori che dei giocatori oltremisura; che, pur stigmatizzando il comportamento tenuto dai sostenitori della squadra "Celano F.C. Olimpia S.r.l.", ciò non dimeno i calciatori devono tenere un comportamento consono al ruolo che essi stessi hanno. Che il comportamento del calciatoreMurolo Michele non va considerato come antisportivo ma comunque va sanzionato per la mancanza di controllo che lo stessogiocatore avrebbe dovuto mantenere sia durante che al termine della gara. Per questi motivi la C.G.F accoglie il reclamo comesopra proposto dalla Real Marcianise Calcio S.p.A. di Marcianise (Caserta) e, per l‘effetto, riduce ad una giornata di gara lasanzione inflitta al calciatore Murolo Michele. Dispone restituirsi la tassa reclamo4) RICORSO PER REVOCAZIONE DEL G.S.D. SACRO CUORE MILAZZO AVVERSO DECISIONI MERITO GARATIGER BROLO/SACRO CUORE MILAZZO DEL 4.5.<strong>2008</strong>(Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Sicilia – Com. Uff. n. 54 del 28.5.<strong>2008</strong>)La G.S.D. Sacro Cuore Milazzo, con atto spedito il 30.5.<strong>2008</strong>, ha proposto a questa Corte di Giustizia Federale ―ricorso –impugnazione (revocazione)‖ avverso la decisione della Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato RegionaleSicilia, pubblicata sul Com. Uff. n. 54 del 28.5.<strong>2008</strong>, che ha così descritto la vicenda in esame: ―Il fatto contestato riguarda laesecuzione dei calci di rigore che alla fine della gara, conclusasi dopo i tempi supplementari sul punteggio di parità (2-2),richiedeva appunto la effettuazione dei calci di rigore per decretare la vincente con diritto al passaggio nella categoriasuperiore. Cita l'arbitro nel proprio referto che procedeva al sorteggio preliminare per determinare la squadra che per primaavrebbe iniziato la fase dei tiri dal dischetto facendosi subito dopo indicare i primi cinque calciatori designati ai tiri.Sussistendo dopo i primi cinque tiri di entrambe le squadre il risultato di parità si proseguiva con i tiri ad oltranza ma,trovandosi a fine gara la Tiger Brolo in inferiorità numerica di un calciatore a seguito delle espulsioni subite dalle due squadrenel corso dei tempi regolamentari e supplementari (due gli espulsi della Tiger Brolo, uno per la Sacro Cuore Milazzo), la SacroCuore Milazzo come da regolamento era tenuta a ridurre il numero del propri calciatori per eguagliarlo a quello della squadraavversaria. La Sacro Cuore Milazzo indicava all'arbitro la esclusione dalla effettuazione dei tiri del proprio portiere AndaloroAntonio il quale però rimaneva sul terreno di giuoco opponendosi, per il ruolo di portiere ricoperto, ai tiri dal dischetto dirigore effettuati dai calciatori della Tiger Brolo. Effettuati nove tiri per ciascuna società e persistendo ancora una volta ilrisultato di parità (9-9) iniziavano le proteste dei calciatori e dei dirigenti della società Tiger Brolo: questi sostenevano che ildecimo tiro spettasse al calciatore della Sacro Cuore Milazzo che non aveva calciato alcun tiro (per l'appunto il portiereAndaloro Antonio) e che era presente sul terreno di giuoco e che la procedura eseguita era irregolare perché sarebbero statidieci i calciatori incaricati dei tiri dal dischetto per conto della Sacro Cuore Milazzo in contrapposizione ai nove calciatoridesignati dalla Tiger Brolo che erano peraltro gli unici presenti sul terreno di giuoco. L'arbitro non riteneva fondate leopposizioni manifestate sul campo dalla società Tiger Brolo e disponeva la prosecuzione dei calci di rigore escludendo dai tiri,come indicato dalla Sacro Cuore Milazzo, il portiere Andaloro Antonio al quale però aveva consentito e continuava aconsentire la opposizione ai tiri dal disco di rigore effettuati dai calciatori della Tiger Brolo. Inoltre l'arbitro consentiva che icalciatori incaricati dei tiri di rigore della seconda tornata (tutti i calciatori designati ne avevano a quel punto tirati almeno uno)venissero liberamente scelti da ciascuna delle due squadre senza seguire l'ordine in precedenza tenuto, scatenando nuovamentele proteste della società Tiger Brolo che riteneva irregolare anche questa procedura ritenuta invece del tutto conforme alregolamento dall'arbitro. La Tiger Brolo poi a seguito dell'errore di un proprio calciatore nel primo tiro di rigore della secondatornata, veniva dichiarata perdente sul risultato complessivo di 11-12‖. L‘ A.S. Tiger Brolo proponeva reclamo al GiudiceSportivo avverso la regolarità della gara, sostenendo che durante l‘esecuzione dei ―tiri di rigore‖ l‘arbitro era incorso in un―errore tecnico circa la procedura di esecuzione‖. Il Giudice Sportivo respingeva il reclamo, ma – a seguito di ulterioregravame – la Commissione Disciplinare Territoriale, ritenendo fondate le doglianze della A.S. Tiger Brolo, ha accolto―l‘appello inoltrato dalla società A.S. Tiger Brolo (Me), disponendo la ripetizione della gara reclamata in data e orario a curadel Comitato Regionale Sicilia‖. La G.S.D. Sacro Cuore Milazzo ha sostenuto che il gravame da essa oggi proposto a questaCorte di Giustizia ―è sicuramente ammissibile in quanto, per come si vedrà innanzi, verte su circostanze sulle quali la C.G.F.ha il potere di pronunciarsi nonostante la pronuncia definitiva in seconda ed ultima istanza da parte della CommissioneDisciplinare Territoriale. Questo in quanto gli organi di Giustizia Sportiva territoriale, hanno ritenuto, errando, di potersipronunciare nel merito circa il fatto sottoposto al loro esame, mentre ad essi era preclusa ogni sindacabilità del . Neconsegue che gli organi avrebbero dovuto respingere il reclamo poiché la materia era completamente sottratta al lorogiudicato‖. A sostegno di tale assunto, la ricorrente ha sostenuto che la ―decisione della Commissione Disciplinare deve essereriformata in quanto la stessa è caduta in un gravissimo errore ontologico, allorquando, ha disposto la ripetizione della gararelativamente ad un fatto, quello della sottratto al suo potere decisionale‖. La A.S.D. TigerBrolo ha depositato memoria, con la quale ha eccepito l‘inammissibilità del gravame. La Corte di Giustizia Federale, SezioneSeconda, all‘udienza del 5.6.<strong>2008</strong>, udita la relazione del componente all‘uopo delegato, e gli avv.ti Gaetano Aita, difensoredella G.S.D. Sacro Cuore Milazzo – il quale ha insistito per l‘accoglimento del gravame –, e l‘avv. Stefano Vitali, difensoredella A.S. Tiger Brolo – che ha rinnovato l‘eccezione di inammissibilità del ricorso - si è, quindi, riservata di decidere. Ilgravame in discussione è stato qualificato dalla G.S.D. Sacro Cuore Milazzo quale impugnazione per ―revocazione‖, sulpresupposto che la decisione resa dal Giudice a quo costituisce una ―pronuncia definitiva in seconda ed ultima istanza‖. In talcaso l‘unico rimedio proponibile per la modifica di una decisione dell‘Organo giudicante non condivisa è disciplinato dall‘art.39 C.G.S., il quale testualmente dispone: ―1. Tutte le decisioni adottate dagli Organi della giustizia <strong>sportiva</strong>, inappellabili odivenute irrevocabili, possono essere impugnate per revocazione innanzi alla Corte di Giustizia Federale, entro trenta giornidalla scoperta del fatto o dal rinvenimento dei documenti:a) se sono l'effetto del dolo di una delle parti in danno all'altra;280


) se si è giudicato in base a prove riconosciute false dopo la decisione;c) se, a causa di forza maggiore o per fatto altrui, la parte non ha potuto presentare nel precedente procedimento documentiinfluenti ai fini del decidere;d) se è stato omesso l‘esame di un fatto decisivo che non si è potuto conoscere nel precedente procedimento, oppure sonosopravvenuti, dopo che la decisione è divenuta inappellabile, fatti nuovi la cui conoscenza avrebbe comportato una diversapronuncia;e) se nel precedente procedimento è stato commesso dall‘organo giudicante un errore di fatto risultante dagli atti e documentidella causa‖.La decisione oggi gravata non può essere considerata viziata sotto alcuno dei profili previsti dalla norma. Esclusi i casi da a) ac), non è possibile sostenere che le censure oggi formulate investano una delle fattispecie sub d) ed e). Non sussiste quella di―omesso l‘esame di un fatto decisivo che non si è potuto conoscere nel precedente procedimento‖, perché l‘assunto di unerroneo svolgimento della procedura dei tiri di calci di rigore è stato ampiamente dibattuto innanzi alla CommissioneDisciplinare Territoriale e trattato nella decisione oggi gravata. Né è possibile ritenere che questa abbia commesso ―un erroredi fatto risultante dagli atti e documenti della causa‖. Anche a voler considerare che l‘arbitro non abbia correttamentedisciplinato la fase di esecuzione dei calci di rigore, non si può certo sostenere che si verta in un caso di ―errore di fatto‖, ma –a voler tutto concedere – di un‘erronea interpretazione di una norma del regolamento dettato per le ―procedure per determinarela squadra vincente di una gara‖. Neppure la censura proposta dalla G.S.D. Sacro Cuore Milazzo alla decisione gravata peravere ―disposto la ripetizione della gara, relativamente ad un fatto, quello della sottratto al suopotere decisionale‖ può essere ritenuto elemento idoneo a legittimare la revocazione della decisione, giacché non investe certoun errore di fatto. Si deve concludere, quindi, che il gravame oggi proposto costituisce un vano tentativo di un riesame nelmerito di una decisione definitiva, non consentito dal dettato dell‘art. 39 C.G.S. e, quindi, inammissibile. Per questi motivi laC.G.F dichiara inammissibile il ricorso per revocazione come sopra proposto dal G.S.D. Sacro Cuore Milazzo di Milazzo(Messina). Dispone incamerarsi la tassa reclamo.TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COMUNICATO UFFICIALE N. 249/CGF DEL 24 GIUGNO <strong>2008</strong> INRIFERIMENTO ALLE MOTIVAZIONI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 143/CGF – RIUNIONEDEL 19 MARZO <strong>2008</strong>1) RICORSO DEL BISCEGLIE CALCIO A CINQUE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GAREEFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE LEITE EDENILSON SEGUITO GARA REGGIO CALCIO A 5/BISCEGLIECALCIO A CINQUE DELL‘8.3.<strong>2008</strong>(Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 520 del 10.3.<strong>2008</strong>)Con reclamo dell‘11.3.<strong>2008</strong>, la S.S. Bisceglie Calcio a 5, presentava formale ricorso avverso la decisione del Giudice Sportivoemessa con Com. Uff. n. 520 del 10.3.<strong>2008</strong>, di cui chiedeva la riforma, per i fatti verificatisi in occasione della gara contro ilReggio Calcio a 5 disputata a Reggio Calabria l‘8.3.<strong>2008</strong> e con la quale veniva comminata la squalifica per due gare delgiocatore Leite Edenilson, il quale - a fine gara - rivolgeva ai sostenitori della squadra avversaria gesti irridenti e provocatori.In particolare, la reclamante rilevava che, dal supplemento di relazione del Commissario di campo, al termine della gara, dopol‘effettuazione del cerimoniale fair play, mentre la maggior parte di calciatori e la terna arbitrale si erano già avviati nel tunnelverso gli spogliatoi, il calciatore n. 8 del Bisceglie si attardava sul terreno di gioco irridendo ripetutamente verbalmente ed agesti (portando le quattro dita sul pollice con fare ritmato), ponendo in essere gesti irriguardosi. Occorre rilevare che, a seguitodi detto atteggiamento provocatorio, lo stesso calciatore veniva avvicinato dall‘allenatore del Reggio, signor Molluso, che locolpiva al volto con uno schiaffo, così che ne derivava una colluttazione che ha determinato la necessità dell‘intervento dellaforza pubblica e del servizio medico a seguito del quale il Leite Edenilson veniva ricoverato presso gli Ospedali riuniti diCalabria dove gli sono stati applicati cinque punti di sutura; in ragione di detti eventi subiti dal giocatore, riteneva la sanzioneeccessiva, chiedendone la riduzione. La decisione deve essere confermata rivelandosi il comportamento del calciatore grave diper sé e, conseguentemente, la sanzione adeguata in relazione ai gravi comportamenti accertati. A questa stregua apparecongrua la sanzione irrogata, tenuto conto della gravità e violenza della condotta contestata e la serietà delle conseguenze cheessa ha prodotto. Per questi motivi la C.G.F., respinge il reclamo come sopra proposto dal Bisceglie Calcio a Cinque diBisceglie (Bari) e dispone incamerarsi la tassa reclamo.2) RICORSO DEL F.C. REGGIO CALCIO A 5 AVVERSO LE SANZIONI: AMMENDA DI € 1.000,00 ALLARECLAMANTE; SQUALIFICA PER 3 GARE EFFETTIVE AL SIG. MOLLUSO GIUSEPPE; SQUALIFICA PER 3 GAREEFFETTIVE AL CALCIATORE ROCHA VAGNER JOSE, INFLITTE SEGUITO GARA REGGIO CALCIO A5/BISCEGLIE CALCIO A/5 DELL‘8.3.<strong>2008</strong>(Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 520 del 10.3.<strong>2008</strong>)Con reclamo del 12.3.<strong>2008</strong>, la S.S. Reggio Calcio a 5 presentava formale ricorso avverso la decisione del Giudice Sportivoemessa con Com. Uff. n. 520 del 10.3.<strong>2008</strong> per i fatti verificatisi in occasione della gara contro il Bisceglie Calcio a 5 disputataa Reggio Calabria l‘8.3.<strong>2008</strong>. Le sanzioni sono consistite nell‘ammenda di € 1.000,00 a carico del Reggio perché i proprisostenitori rivolgevano ingiurie e minacce nei confronti degli occupanti della panchina della squadra avversaria sputando lorocontro ed attingendoli, così costringendo alcuni agenti delle forze dell‘ordine a intervenire per far cessare le intemperanze,nonché una squalifica di tre gare effettive all‘allenatore Giuseppe Molluso perché, a fine gara, mentre faceva rientro neglispogliatoi, colpiva con uno schiaffo al viso un calciatore della squadra avversaria. Nel reclamo veniva sottolineato che il281


comportamento del Molluso era stato determinato dalle continue provocazioni da parte della squadra avversaria, e di cui erarimasto vittima e, pertanto, sulla base della suddetta prospettazione dei fatti, riteneva la sanzione eccessiva, chiedendone lariduzione. La decisione va confermata, sia perché i fatti sono risultati provati attraverso il referto arbitrale e gli atti ad essoallegati, sia perchè la sanzione sia rivela del tutto congrua alla natura e serietà delle condotte contestate. Per questi motivi laC.G.F. in parziale riforma del reclamo come sopra proposto dal F.C. Reggio Calcio a Cinque di Reggio Calabria, rideterminala sanzione inflitta al sig. Molluso Giuseppe in 4 giornate di gara. Conferma nel resto la delibera impugnata. Disponeincamerarsi la tassa reclamo.3) RECLAMO DELL‘A.S.D. LAGHI AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GARE EFFETTIVEINFLITTA ALLA CALCIATRICE BROTTO ARIANNA SEGUITO GARA LAGHI/TRASAGHIS DEL 2.3.<strong>2008</strong>(Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio Femminile – Com. Uff. n. 73 dell‘11.3.<strong>2008</strong>)Con comunicazione reclamo del 13.3.<strong>2008</strong>, la A.S.D. Laghi, presentava formale ricorso avverso la decisione del GiudiceSportivo emessa con Com. Uff. n. 73 dell‘11.3.<strong>2008</strong>, con la quale veniva comminata alla calciatrice Arianna Brotto unasqualifica di tre giornate per i fatti verificatisi in occasione della gara contro il Trasaghis disputata a Stroppari (Tezze sulBrenta) il 2.3.<strong>2008</strong>. Detta sanzione era stata comminata per ave r la stessa compiuto un fallo violento nei confronti diun‘avversaria peraltro lontana dall‘azione di gioco, ai sensi dell‘art. 19 c.4 lett. b) C.G.S.. Il sodalizio, a fondamento delricorso, sosteneva che la calciatrice non fosse responsabile, eccependo che si era trattato di uno ―scambio di persona‖ ecomunque riteneva la sanzione eccessiva e ne richiedeva la riduzione. La decisione deve essere confermata rivelandosi ilcomportamento grave e la sanzione adeguata. Ed infatti la condotta violenta di cui si parla, posta in essere dalla calciatrice che- come si legge dal referto arbitrale - ha ―sgambettato‖ da tergo l‘avversaria con pallone a distanza dal campo di gioco,costituisce comportamento scorretto che integra in pieno la violazione contestata. A questa stregua, la sanzione appareadeguata alla natura del fatto. Per questi motivi la C.G.F., in parziale accoglimento del reclamo come sopra propostodall‘A.S.D. Laghi di Tezze Sul Brenta (Vicenza), riduce la sanzione inflitta a 2 giornate di squalifica. Dispone restituirsi latassa reclamo.TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COMUNICATO UFFICIALE N. 250/CGF DEL 24 GIUGNO <strong>2008</strong> INRIFERIMENTO ALLE MOTIVAZIONI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 213/CGF – RIUNIONEDEL 10 GIUGNO <strong>2008</strong>4) DEFERIMENTO DELL‘UFFICIO DI PROCURA ANTIDOPING DEL C.O.N.I. A CARICO DEL CALCIATOREBRANDIMARTE ERALDO, ATTUALMENTE TESSERATO IN FAVORE DELL‘A.S. SISAS PERUGIA CALCIO ACINQUE, PER VIOLAZIONE DELL‘ ART. 2.1 DELLE NORME SPORTIVE ANTIDOPINGCon atto in data 23.5.<strong>2008</strong> l‘Ufficio della Procura Antidoping del C.O.N.I. deferiva al competente Organo di GiustiziaFederale della F.I.G.C. il calciatore Eraldo Brandimarte, tesserato all‘epoca dei fatti in favore della società Perugina Calcio aCinque, il quale in esito alle analisi del campione biologico prelevatogli in occasione del controllo antidoping al termine dellagara del Campionato di Calcio a Cinque, SerieA1 ‖Perugina/Augusta‖ disputata a Perugia il 12.3.<strong>2008</strong>, era risultato positivoper la presenza di metabolita di tetraidrocannabinolo, in concentrazione superiore alla soglia limite. Il menzionato atleta, chenon ha chiesto l‘effettuazione delle controanalisi, come previsto dalla normativa di settore, veniva con decorrenza immediatasospeso in via cautelare da ogni attività agonistica, con provvedimento del 9.4.<strong>2008</strong> di questa Corte di Giustizia Federale.L‘Ufficio di Procura Antidoping, nel disporre il deferimento del calciatore Eraldo Brandimarte per la violazione dell‘art. 2comma 1 del codice WADA dinanzi a questo Organo di Giustizia Federale, ha chiesto nei suoi confronti la sospensione dallaattivita agonistica per mesi tre. Nella seduta del 10.6.<strong>2008</strong>, presente il legale di fiducia dell‘incolpato, il rappresentante dellaProcura Antidoping ha chiesto nei suoi confronti, conformemente all‘atto di deferimento, la sospensione dalla attivitàagonistica per mesi tre. Osserva la Corte Federale che le risultanze del procedimento giustificano pienamente il deferimentodell‘atleta per la violazione della norma di cui all‘art. 2 comma 1 del codice WADA, posto che il Brandimarte è risultatopositivo per la presenza di metabolita di tetraidrocannabinolo in concentrazione superiore alla soglia limite e che vi è stataammissione di colpevolezza da parte del calciatore che ha riconosciuto di aver fumato il sabato prima della gara svoltasi ilmercoledì una sigaretta drogata offertagli da un suo amico. Sussistono quindi elementi certi di colpevolezza del Brandimarte inordine alla violazione disciplinare contestatagli (art 2. comma 1 Codice WADA). Tenuto conto del comportamento processualedell‘atleta, conformemente alla richiesta della Procura Antidoping, stimasi adeguata la sanzione della sospensione dalla attivitàagonistica per mesi tre. Per questi motivi la C.G.F. visti gli atti, in accoglimento del deferimento come sopra propostodall‘Ufficio di Procura Antidoping del C.O.N.I., dichiara il calciatore Brandimarte Eraldo responsabile della violazioneascrittagli e infligge la sanzione della squalifica per mesi 3 a decorrere dalla data di sospensione cautelare, 9.4.<strong>2008</strong>. “Sullabase della decisione assunta dalla Corte di Giustizia Federale in data odierna, il calciatore Brandimarte Eraldo è inserito nelRTP (Registered Testing Pool) nazionale del CONINADO ed è tenuto ad adempiere a tutti gli specifici obblighi previsti sinoalla fine dell‟anno solare in cui ha termine l‟efficacia del presente provvedimento ovvero sino a quando non comunichi agliOrgani Competenti di ritirarsi da qualsiasi attività <strong>sportiva</strong>”.TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COMUNICATO UFFICIALE N. 251/CGF DEL 26 GIUGNO <strong>2008</strong>IN RIFERIMENTO ALLE MOTIVAZIONI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 53/CGF –RIUNIONE DEL 05 DICEMBRE <strong>2007</strong>282


1.RICORSO DELL‘ARMANDO PICCHI CALCIO S.R.L. AI SENSI DELL‘ART. 50, COMMA 9, C.G.S. AVVERSO LADECISIONE DELLA COMMISSIONE VERTENZE ECONOMICHE RIGUARDANTE IL PREMIO ALLA CARRIERADEL CALCIATORE CRISTIANO LUCARELLI (Delibera C.V.E. Com. Uff. n.6/D del 12.9.<strong>2007</strong>).Con istanza del 13.9.<strong>2007</strong> la società Armando Picchi Calcio s.r.l. di Livorno ha adito l‘Ufficio Lavoro e Premi della F.I.G.C.per ottenere il riconoscimento del premio alla carriera, ex art. 99 bis NOIF, in dipendenza dell‘esordio del calciatore CristianoLucarelli, all‘epoca tesserato per l‘A.S. Livorno Calcio, nella selezione Nazionale A nel corso della gara Italia - Isole Faroerdel 2.6.<strong>2007</strong>, per essere stato il calciatore medesimo tesserato in favore della società istante nel corso delle stagioni sportive1988/89, 1989/90, 1990/91 e 1991/92. Con certificazione del 15.6.<strong>2007</strong> l‘Ufficio adito ha riconosciuto alla società istante, perla causale suddetta, un premio alla carriera nella misura di € 72.000,00. Con reclamo del 3.7.<strong>2007</strong> l‘A.S. Livorno Calcio haimpugnato avanti alla Commissione Vertenze Economiche tale provvedimento, sostenendo che l‘Ufficio Lavoro e Premi nonavrebbe tenuto conto che nei riguardi del calciatore Lucarelli due dei presupposti previsti per il riconoscimento del premio allacarriera si fossero realizzati diverse stagioni prima dell‘entrata in vigore dell‘art. 99 bis NOIF (14.5.2002), avendo lo stessocalciatore esordito nella selezione Nazionale Under 21 in data 3.10.1996 (quando lo stesso era tesserato in favore del PadovaCalcio), mentre il suo esordio nella serie maggiore era avvenuto in data 31.8.1997 (allorquando era tesserato in favore dellasocietà Atalanta Bergamasca Calcio). Con delibera pubblicata con Com.Uff. n. 6/D del 12.9.<strong>2007</strong> la C.V.E. ha accolto ilreclamo proposto dal Livorno Calcio, annullando la suddetta certificazione dell‘Ufficio Lavoro e Premi della F.I.G.C.. Avversotale decisione, con rituale preavviso del 13.10.<strong>2007</strong>, ha interposto reclamo l‘Armando Picchi Calcio S.r.l., denunciando falsaapplicazione della norma di cui all‘art. 99 bis NOIF, contraddittorietà ed omissione della motivazione del provvedimentoimpugnato. Al proposto gravame, che viene oggi in decisione, resiste con controdeduzioni l‘A.S. Livorno Calcio. Il formulatoreclamo è privo di fondamento, e come tale va respinto. In particolare, reputa questa Corte non sia possibile accedere alla tesisostenuta dalla reclamante, secondo la quale gli eventi descritti dall‘art. 99 bis NOIF starebbero fra loro in un regime dialternatività, non cumulabilità e perfetta equivalenza, talché l‘essersi realizzato uno solo di tali eventi (esordio nella selezioneNazionale A) successivamente all‘entrata in vigore della norma integrerebbe il presupposto per il riconoscimento del premioalla carriera, ancorché le altre due condizioni indicate nella medesima norma (esordio nella selezione Nazionale Under 21 e nelCampionato di la Serie A) si siano verificate in epoca anteriore alla stessa entrata in vigore. Sul punto, infatti, leargomentazioni con le quali la Commissione Vertenze Economiche ha contraddetto l‘assunto della reclamante, già prospettatoavanti all‘organo di giustizia <strong>sportiva</strong> di prime cure, appaiono perfettamente calzanti ed immuni da qualsiasi vizio logico, nonpotendosi in questa sede che ribadire le stesse. In particolare, reputa questa Corte corretta l‘affermazione motivazionalesecondo la quale gli eventi indicati nell‘art. 99 bis NOIF non sono tre, come sostenuto dalla reclamante, bensì due, posto chequello relativo all‘esordio nella selezione Nazionale appare concepito unitariamente, con riferimento tanto alla rappresentativamaggiore, quanto a quella Under 21. Di talché, una volta verificatosi uno dei due eventi (normalmente, ma nonnecessariamente, quello dell‘esordio nella nazionale Under 21), l‘unitario presupposto deve considerarsi integralmenteconsumato, con totale ed assoluta inefficacia di quello ulteriore. Nel caso di specie, essendosi perfezionato l‘eventodell‘esordio in Nazionale del Lucarelli (in particolare nella selezione Under 21) in data precedente a quella dell‘entrata invigore dell‘art. 99 bis NOIF, deve comunque reputarsi in tale momento coronata con successo la carriera formativa del giovanecalciatore, con conseguente irrilevanza degli eventi successivi, ancorché contemplati nella medesima norma. P.Q.M.La Cortedi Giustizia Federale respinge il ricorso e ordina l‘incameramento della relativa tassa.TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COMUNICATO UFFICIALE N. 252/CGF DEL 24 GIUGNO <strong>2008</strong> INRIFERIMENTO ALLE MOTIVAZIONI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 132/CGF – RIUNIONEDEL 28 FEBBRAIO <strong>2008</strong>1) RICORSO DELLA S.S. LAZIO S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA INFLITTA, PER 2GIORNATE EFFETTIVE DI GARA, AL CALCIATORE FABBRI EMILIANO SEGUITO GARA CISCO CALCIOROMA/LAZIO DEL 3.2.<strong>2008</strong>(Delibera del Giudice Sportivo presso il Settore Giovanile e Scolastico – Com. Uff. n. 27 del 6.2.<strong>2008</strong>)Il Giudice Sportivo presso il Settore Giovanile e Scolastico con delibera del 5.2.<strong>2008</strong> (Com. Uff.n. 27) infliggeva la sanzione della squalifica per due giornate di gara al calciatore Fabbri Emiliano a seguito della gara CiscoCalcio Roma\Lazio del 3.2.<strong>2008</strong>. Con il reclamo in esame la S.S. Lazio chiede l‘annullamento del predetto provvedimento. LaCommissione osserva che la reclamante non ha inviato i motivi di reclamo successivamente al preannuncio di reclamo conrichiesta degli atti, con conseguente inammissibilità del presente gravame ai sensi dell‘art. 37, comma 1, C.G.S. Per questimotivi la C.G.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell‘art. 37 comma 1 C.G.S., per omesso invio dei motivi di reclamo a seguitodi preannuncio con richiesta copia atti ufficiali il ricorso come sopra proposto dalla S.S. Lazio S.p.A. di Roma.Dispone incamerarsi la tassa reclamo.2) RICORSO DEL F.C. MESSINA PELORO S.R.L. AVVERSO LE SANZIONI INFLITTE, DELL‘AMMENDA DI € 400,00ALLA RECLAMANTE E DELL‘INIBIZIONE FINO AL 30.6.<strong>2008</strong> AL SIG. BONSIGNORE MARIO, SEGUITO GARACAMPIONATO NAZIONALE PROFESSIONISTI ALLIEVI MESSINA/BARI DEL 10.2.<strong>2008</strong>(Delibera del Giudice Sportivo presso il Settore Giovanile e Scolastico – Com. Uff. n. 28 del 12.2.<strong>2008</strong>)Con il presente appello la F.C. Messina Peloro impugna il provvedimento con cui il Giudice Sportivo presso il SettoreGiovanile e Scolastico ha inflitto (Com. Uff. n. 28 del 12.2.<strong>2008</strong>) alla stessa società l'ammenda di € 400,00 ed a Bonsignore283


Mario, responsabile del Settore Giovanile, l'inibizione fino al 30.6.<strong>2008</strong> per comportamento ingiurioso e minaccioso diquest'ultimo, nonché di alcuni sostenitori, in occasione della gara Messina/Bari del 10.2.<strong>2008</strong>. In particolare deduce che ilMonsignore "non ha 'mai rivolto alcuna espressione ingiuriosa néirriguardosa nei confronti dell'arbitro nè ha mai assunto alcun atteggiamento minaccioso o intimidatorio nei confronti dellostesso". Il reclamo va respinto, poiché nel referto arbitrale risulta il comportamento del Monsignore minaccioso ed ingiuriosoverso l'arbitro (mi impediva di uscire .è meglio che non torni più è meglio per lei). La completezza e la precisione del refertoda piena contezza delle modalità di svolgimento dei fatti e consente alla Corte, senza che occorra procedere ad alcunaintegrazione istruttoria, di valutare tanto la sussistenza quanto la gravità della reiterata condotta che, in ragionedell'impedimento fisico alla libertà di movimento del direttore di gara e della importante qualità soggettiva dell'incolpato, haricevuto adeguata sanzione. Il reclamo va, pertanto, rigettato. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopraproposto dal F.C. Messina Peloro S.r.l. di Messina e dispone incamerarsi la tassa reclamo.3) RICORSO DEL P.C.F. AOSTA CALCIO A CINQUE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CADONEGHEFUTSAL/AOSTA CALCIO A 5 DEL 12.1.<strong>2008</strong>(Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 461 del 14.2.<strong>2008</strong>)Con ricorso tempestivamente e ritualmente introdotto l‘Aosta Calcio a cinque ha impugnato la decisione del Giudice Sportivopresso la Divisione Calcio a Cinque, pubblicata sul Com. Uff. n. 461 del 14.2.<strong>2008</strong>, con la quale il detto giudice, disattendendoil reclamo proposto dall‘odierna ricorrente, ha confermato il risultato conseguito sul campo nella gara Cadoneghe Futsal/AostaCalcio A/5. Tanto l‘iniziale reclamo quanto il ricorso alla Corte di Giustizia Federale sono fondati sull‘asserita illegittimapartecipazione alla gara di specie del calciatore Alvarindo Pereira De Souza il cui tesseramento, a dire dell‘appellante,risulterebbe irregolare in quanto, in contrasto con agli accertamenti effettuati dal primo giudice, il detto calciatore sarebbeprovenuto dalla Federazione Paranaense, (come da documentazione allegata), privo di Certificato di TrasferimentoInternazionale, la cui mancanza avrebbe impedito di tesserarlo in Italia. Eccepisce ancora la ricorrente che le motivazioni delprovvedimento gravato non sarebbero suffragate dagli atti ufficiali, in quanto gli stessi certificherebbero soltanto iltesseramento dal 4.10.<strong>2007</strong> del calciatore De Souza con lo status di dilettante (codice 3). Fissata la seduta di discussione delricorso, alla quale la parte non partecipava per impossibilità a presenziare, la Corte disponeva l‘acquisizione del certificatostorico relativo al tesseramento del calciatore Alvarindo Pereira De Souza dal quale risulta che lo stesso è stato tesserato, findalla stagione 2003-2004, per varie società sempre appartenenti alla Federazione Italiana Gioco Calcio, prima con il codice 80e successivamente con quello numero 3. Siffatto inoppugnabile stato degli atti, oltre a confermare la correttezza della decisioneimpugnata, non consente alcun‘altra indagine alla Corte, dovendosi semmai ritenere irregolare il tesseramento per laFederazione Paranaense, successivo a quello per la F.I.G.C., che – come già osservato - non presenta soluzioni di continuità equindi non presuppone alcun transfert per la stagione <strong>2007</strong>/<strong>2008</strong>. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopraproposto dal P.C.F. Aosta Calcio a Cinque di Aosta e dispone incamerarsi la tassa reclamo.4) RICORSO DEL F.C. INTERFIVE VIGEVANO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATEEFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALCIATORE GRANATA DANIELE SEGUITO GARA INTERFIVEVIGEVANO/FUTSAL SAN BIAGIO 1995(Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 454 del 13.2.<strong>2008</strong>)Con il presente appello la F.C. Interfive Vigevano impugna il provvedimento con cui il Giudice Sportivo presso la DivisioneCalcio a Cinque ha inflitto (Com. Uff. n. 454 del 13.2.<strong>2008</strong>) al calciatore Granata Gabriele la sanzione della squalifica per tregiornate ―perché,a gioco fermo,colpiva un calciatore avversario con una gomitata al volto‖, in occasione della gara InterfiveVigevano/Futsal San Biagio 1995 del 9.2.<strong>2008</strong>. In particolare deduce che ―qualsiasi eventuale contatto fra il Granata ― e l‘altrogiocatore non sarebbe avvenuto a gioco fermo in base ad un filmato allegato al reclamo. Il reclamo va respinto, poiché,premesso che il referto arbitrale afferma in modo chiaro che il fatto si è verificato a gioco fermo, non esiste alcuna norma cheprevede la possibilità di utilizzare i filmati a fini probatori in fattispecie come questa ed al di fuori dei casi espressamenteprevisti dalla norma di riferimento. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal F.C. InterfiveVigevano diVigevano (Pavia) e dispone incamerarsi la tassa reclamo.5) RICORSO DELL‘ A.C.F. AOSTA LE VIOLETTE AVVERSO LE SANZIONI DELLE SQUALIFICHE PER 2GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTE ALLE CALCIATRICI DESANDRE ELISA MARIA E NAUDIN ALICESEGUITO GARA AOSTA LE VIOLETTE/FRANCIACORTA DEL 10.02.<strong>2008</strong>(Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio Femminile – Com. Uff. n. 64 del 13.2.<strong>2008</strong>)L‘A.C.F. Aosta Le Violette ha proposto ricorso avverso il provvedimento di squalifica per duegiornate effettive di gara inflitta alle calciatrici Elisa Maria Desandrè ed Alice Naudin a seguito della gara Aosta LeViolette/Francia Corta del 10.2.<strong>2008</strong>, comminata dal Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio Femminile di cui al Com.Uff. n. 64 del 13.2.<strong>2008</strong>. La sanzione in discorso era stata pronunciata a carico delle dette calciatrici per aver rivolto all‘arbitrofrasi ingiuriose a fine gara, con conseguente applicazione dell‘art. 19, comma 4, lett. a) C.G.S.. Secondo la società ricorrente ilrapporto arbitrale non sarebbe veritiero, sia perché le atlete non avrebbero proferito le espressioni ad esse attribuite dalrapporto del direttore di gara, sia per il comportamento di quest‘ultimo che avrebbe provocato entrambe le giocatrici. Osservala Corte che le circostanze di fatto determinanti la sanzione per cui è causa non possono venir dubitate essendo statescrupolosamente refertate dall‘arbitro, mentre non esiste in atti traccia alcuna della provocazione asseritamente subita dalle284


atlete. Per questi motivi la C.G.F respinge il ricorso come sopra proposto dall‘A.C.F. Aosta le Violette di Sarre (Aosta) edispone incamerarsi la tassa reclamo.TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COMUNICATO UFFICIALE N. 253/CGF DEL 24 GIUGNO <strong>2008</strong> INRIFERIMENTO ALLE MOTIVAZIONI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 149/CGF – RIUNIONEDEL 28 MARZO <strong>2008</strong>1) RICORSO DELL‘ A.S. CREVOLESE A.S.D. AVVERSO DECISIONI MERITO GARA VARZESE/CREVOLESE DEL30.1.<strong>2008</strong>(Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Piemonte Valle d‘Aosta - Com. Uff. n. 36del 28.2.<strong>2008</strong>7)L‘A.S. Crevolese ha impugnato innanzi la Corte di Giustizia Federale la decisione della Commissione Disciplinare Territorialepresso il Comitato Regionale Piemonte Valle d‘Aosta di cui al Com. Uff. n. 36 del 28.2.<strong>2008</strong> relativa alla gara U.S.Varzese/A.S. Crevolese, disputatasi il 31.1.<strong>2008</strong>. Con tale provvedimento la detta Commissione - riformando la statuizione delGiudice Sportivo che aveva assegnato gara persa alla società Varzese per responsabilità in ordine all‘agibilità dell‘impianto digioco - disponeva la ripetizione della partita. Il ricorso è, all‘evidenza, inammissibile. Nel nuovo Codice di Giustizia Sportivail procedimento disciplinare si articola su un doppio grado di giurisdizione, come può agevolmente evincersi dalla norma dicarattere generale portata dall‘art. 31 del detto Codice che individua la Corte di Giustizia Federale quale ―giudice di secondogrado‖ rispetto alle decisioni assunte in ambito nazionale e, più segnatamente, dall‘art. 44.1, applicabile nella fattispecie, che,per la disciplina <strong>sportiva</strong> in ambito regionale della Lega Nazionale Dilettanti, prevede (soltanto) ―due gradi di giudizio‖,esauribili davanti agli organi di giustizia territoriale. L‘unica eccezione a tale principio è costituita da quel mezzo diimpugnazione straordinaria dei giudicati che è il ricorso per revocazione. Nel caso che ne occupa l‘A.S. Crevalese si è rivolta aquesta Corte quando aveva già completato l‘iter processuale consentitogli, così ed in maniera del tutto anomala richiedendo unnon previsto e non disciplinato terzo grado di giudizio. Per questi motivi la C.G.F., dichiara inammissibile il reclamo comesopra proposto dall‘A.S. Crevolese A.S.D. di Masera (Verbano Cusio Ossola) e dispone l‘incameramento della tassa reclamo.2) RICORSO DEL C.F. VILLAPUTZU AVVERSO LE SANZIONI: INIBIZIONE FINO AL 31.12.<strong>2008</strong> ALLA SIG.RAMELONI MICHELA; SQUALIFICA FINO AL 31.10.<strong>2008</strong> ALLA CALCIATRICE CUCCU CLAUDIA; SQUALIFICA PER11 GARE EFFETTIVE ALLA CALCIATRICE LEPORI ROMINA; SQUALIFICA PER 3 GARE EFFETTIVE ALLACALCIATRICE DI FLUMERI MAURA, INFLITTE SEGUITO GARA F.C. VILLAPUTZU/ATLETICO ORISTANO DEL2.3.<strong>2008</strong>(Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio Femminile – Com. Uff. n. 73 dell‘11.3.<strong>2008</strong>)La C.F. Villaputzu, nel rispetto della prescritta procedura, ha proposto ricorso avverso il provvedimento del Giudice Sportivopresso la Divisione Calcio Femminile del 6.3.<strong>2008</strong>, pubblicato sul Com. Uff. n. 73 dell‘11.3.<strong>2008</strong>, con il quale, in relazionealla gara C.F. Villaputzu/Atletico Oristano del 2.3.<strong>2008</strong>, venivano irrogate le seguenti sanzioni disciplinari: nei confronti delladirigente Michela Meloni inibizione fino al 31.12.<strong>2008</strong>; nei confronti delle calciatrici Claudia Cuccu, Romina Lepori e MairaDi Flumeri squalifica, rispettivamente, al 31.10.<strong>2008</strong>, per 11 giornate e per tre giornate di gara. A sostegno della propostaimpugnazione la ricorrente sostanzialmente eccepisce la non totale conformità del referto arbitrale all‘effettivo svolgimento deifatti; sollecitava di conseguenza la riduzione delle come sopra comminate sanzioni riconoscendo che, almeno in parte, lecondotte antiregolamentari erano state tenute. Ad avviso della Corte gli addebiti contestati risultano inequivocamente dalrapporto arbitrale che, costituendo fonte privilegiata di prova, non può venir smentito dalle interessate dichiarazioni dispettatori prodotte dalla ricorrente, né, tantomeno, dalle attestazioni di stima nei confronti dell‘atleta Claudia Cuccu, pureversate in atti. Ritiene peraltro la Corte che, mentre l‘inibizione a carico della dirigente Michela Meloni e la squalificacomminata alla calciatrice Maria De Flumeri vadano confermate in quanto, la primapienamente adeguata alla condotta tenuta che appare di estrema gravità, e la seconda corrispondente al minimo edittale, nonaltrettanto può ritenersi per le calciatrici Claudia Cuccu e Romina Lepori. Nei confronti di quest‘ultime, invero, le sanzioniadottate appaiono, sia pure di poco, sicuramente eccessive in relazione agli addebiti mossi ed a taluni precedenti in materia; perconseguenza le sanzioni stesse si mostrano meritevoli di una contenuta riduzione che può indicarsi nella squalifica fino al30.9.<strong>2008</strong> per la Claudia Cuccu ed in 9 giornate effettive di gara per la Romina Lepore. Per questi motivi la C.G.F. in parzialeaccoglimento del reclamo come sopra proposto dal C.F. Villaputzu di Villaputzu (Cagliari) riduce: - la squalifica dellacalciatrice Cuccu Claudia fino al 30.9.<strong>2008</strong>; - la squalifica della calciatrice Lepori Romina a 9 giornate di gara effettive.Conferma nel resto. Dispone restituirsi la tassa reclamo.3) RICORSO DEL F.C. CALCIO ACRI AVVERSO DECISIONI MERITO GARA USC CORIGLIANO/CALCIO ACRIDEL 27.1.<strong>2008</strong>(Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria – Com. Uff. n. 110 del 4.3.<strong>2008</strong>)-Il F.C. Calcio Acri ha impugnato davanti a questa C.G.F. la decisione della Commissione Disciplinare Territoriale presso ilComitato Regionale Calabria Com. Uff. n. 110 del 4.3.<strong>2008</strong>, nella parte in cui rigettava un suo reclamo contro la delibera delGiudice Sportivo Territoriale Com. Uff. n. 100 del 13.2.<strong>2008</strong> che, con riferimento alla gara del Campionato di EccellenzaCalabro Corigliano/Calcio Acri giocata il 27.1.<strong>2008</strong>, infliggeva alla società Corigliano, in applicazione del disposto di cuiall‘art. 17, comma 1 C.G.S., la sanzione della penalizzazione di tre punti in classifica; ha chiesto un aggravamento di detta285


sanzione a suo avviso inadeguata rispetto alla gravità dei fatti. Il ricorso è, all‘evidenza, inammissibile. Nel nuovo Codice diGiustizia Sportiva, il procedimento disciplinare si articola su un doppio grado di giurisdizione come può agevolmente evincersie dalla norma di carattere generale portata dall‘art. 31 che al primo comma chiarisce che la Corte di Giustizia Federale è―giudice di secondo grado‖ rispetto alle decisioni assunte in ambito nazionale e, più segnatamente, dall‘art. 44, comma 1,applicabile nella fattispecie, che per la disciplina <strong>sportiva</strong> in ambito regionale della Lega Nazionale Dilettanti prevede ―duegradi di giudizio‖ esauribili davanti agli organi di Giustizia Territoriale. L‘unica eccezione a tale principio è costituita da quelmezzo di impugnazione straordinaria dei giudicati che è il ricorso per revocazione. Nel caso che ne occupa il F.C. Acri si èrivolto a questa Corte quando aveva già completato l‘iter processuale consentitogli, così ed in maniera del tutto anomalarichiedendo un inesistente terzo grado di giudizio. Per questi motivi la C.G.F. dichiara inammissibile il reclamo come sopraproposto dal F.C. Calcio Acri di Acri (Cosenza) e dispone l‘incameramento della tassa reclamo.4) RICORSO DELLA S.S.D. CENTOBUCHI CALCIO AVVERSO LE SANZIONI: SQUALIFICA PER 3 GAREEFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE FILIPPONI DANIELE: AMMENDA DI € 800,00 ALLA RECLAMANTE,INFLITTE SEGUITO GARA CAMPIONATO NAZIONALE ALLIEVI PROFESSIONISTI TOLENTINO/CENTOBUCHIDEL 9.3.<strong>2008</strong>(Delibera del Giudice Sportivo presso il Settore Giovanile e Scolastico – Com. Uff. n. 32 dell‘11.3.<strong>2008</strong>)La società Centobuchi Calcio ha avanzato appello a questa Corte contro le decisioni del Giudice Sportivo presso il SettoreGiovanile e Scolastico Com. Uff. n. 32 dell‘11.3.<strong>2008</strong> che, con riferimento alla gara del Campionato Nazionale AllieviProfessionisti Tolentino/Centobuchi svoltasi in Tolentino il 9.3.<strong>2008</strong>, infliggeva ad un suo calciatore, tale Filipponi Daniele,reo di avere proferito ingiurie all‘indirizzo dell‘arbitro al momento della notifica di un provvedimento di espulsione, lasqualifica per tre giornate ed alla società, responsabile del comportamento offensivo e minaccioso dei propri sostenitori,comportamento protrattosi per tutta la durata dell‘incontro, nei confronti del direttore di gara, la sanzione dell‘ammenda di €800,00, così determinata anche a cagione della recidiva reiterata e specifica. Lamenta genericamente come sia del tuttoopinabile ed incerta l‘identificazione, quali propri sostenitori, dei facinorosi segnalati in referto e chiede, in buona sostanza,una congrua riduzione delle sanzioni comminate sia ad essa società che al proprio tesserato. L‘appello, infondato, non puòessere accolto. E‘ necessario anzitutto chiarire come nessun dubbio possa coltivarsi circa la riferibilità della violazionecontestata alla tifoseria dell‘attuale ricorrente. L‘identificazione operata dall‘arbitro fu del tutto sicura ed agevolata dallaconstatazione che uno degli esagitati indossava un indumento riportante la denominazione sociale della Centobuchi Calcio. Ifatti, già di per sé di notevole gravità, acquistano maggiore rilievo antiregolamentare se si riflette sul particolare contesto in cuiebbero a verificarsi una gara del Campionato Nazionale Allievi che dovrebbe svolgersi nel pieno rispetto di regole disportività, lealtà e correttezza. Le considerazioni che precedono valgono anche per la posizione processuale del Filipponi cherisulta non nuovo a condotte censurabili. Le sanzioni irrogate, quindi, si palesano pienamente adeguate e insuscettibili didecurtazioni, anche alla luce della reiterazione delle condotte oggetto di sanzione. Per questi motivi la C.G.F. respinge ilreclamo come sopra proposto dalla S.S.D. Centobuchi Calcio di Monteprandone (Ascoli Piceno) e dispone l‘incameramentodella tassa reclamo.5) RICORSO CON PROCEDIMENTO D‘URGENZA DELL‘A.S.D. DOMOCONFORT LECCE AVVERSO LASANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GARE EFFETTIVE INFLITTA ALLA CALCIATRICE D‘AMICO SERENASEGUITO GARA ACMEI BARI C.F./DOMOCONFORT LECCE DEL 16.3.<strong>2008</strong>(Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio Femminile – Com. Uff. n. 77 del 26.3.<strong>2008</strong>)Con ricorso con procedimento d‘urgenza ritualmente introdotto, la A.S.D. Domoconfort Lecce ha gravato il provvedimento delGiudice Sportivo presso la Divisione Calcio Femminile pubblicato sul Com. Uff. n. 77 del 26.3.<strong>2008</strong> con il quale, inriferimento alla gara Acmei Bari/ Domoconfort Lecce del 16.3.<strong>2008</strong>, la calciatrice Serena D‘Amico è stata squalificata per duegiornate di gara ―per aver rivolto ad un Assistente Arbitrale frase ingiuriosa‖. Eccepisce la ricorrente che nella fattispecie ilrefertante sarebbe incorso in un errore di persona in quanto, mentre l‘episodio contestato si era verificato al termine della gara,e precisamente al minuto 45 del secondo tempo di gioco, l‘atleta D‘Amico era stata sostituita al 5° minuto del medesimotempo a seguito di infortunio, ed aveva immediatamente lasciato l‘impianto sportivo di Bari per far ritorno a Lecce: la stessa,pertanto, non avrebbe potuto tenere la condotta contestatale.Ad avviso della Corte il gravame è infondato e va disatteso. Ed invero, l‘identificazione da parte dell‘Assistente Arbitrale dellacalciatrice che gli aveva rivolto, ripetendola più volte, un‘espressione ingiuriosa appare inequivoca, tenuto altresì conto che laricorrente non è stata in grado di produrre prova alcuna in ordine al dedotto abbandono dell‘impianto da parte della calciatrice,circostanza che, ove adeguatamente comprovata, avrebbe determinato l‘accoglimento del ricorso. Per questi motivi la C.G.F.respinge il reclamo con procedimento d‘urgenza come sopra proposto dall‘A.S.D. Domoconfort Lecce di Cavallino (Lecce) edispone l‘incameramento della tassa reclamo.6) RICORSO DELLA TERNANA CALCIO S.P.A. AVVERSO LE SANZIONI: SQUALIFICA FINO AL 14.04.<strong>2008</strong> SIG.ALBERTO PIANTONI ALLENATORE TERNANA; SQUALIFICA PER 4 GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE LUCAOLIVIERI; SQUALIFICA PER 3 GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE ANDREA PROVENZANO; SQUALIFICA PER 4GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE MORENO AGOSTINI, SQUALIFICA PER 3 GARE EFFETTIVE ALCALCIATORE LEONARDO CIANFRUGLIA INFLITTE SEGUITO GARA CAMPIONATO ALLIEVI NAZIONALITERNANA/PERUGIA DEL 16.03.<strong>2008</strong>(Delibera del Giudice Sportivo presso Settore Giovanile e Scolastico – Com. Uff. n. 33 del 18.03.<strong>2008</strong>)286


La Ternana Calcio S.p.A. con reclamo del 25.3.<strong>2008</strong> impugnava la decisione del Giudice Sportivo con il quale erano stateinflitte alcune giornate di squalifica all‘allenatore Piantoni Alberto ed ai calciatori Olivieri Luca, Provenzano Andrea, AgostiniMoreno e Cianfruglia Leonardo in conseguenza dei comportamenti posti in essere durante lo svolgimento della gara contro lasquadra del Perugia. La società chiedeva una riduzione delle squalifiche ritenute eccessivamente penalizzanti in relazione alreale svolgimento dei fatti, sottolineando come le frasi offensive pronunziate dagli atleti dovessero essere inquadrate nel climadi tensione della gara, mentre altre espressioni avrebbero dovuto considerarsi come non irriguardose se il Giudice sportivo leavesse valutate nell‘ambito della situazione di forte campanilismo che aveva caratterizzato la gara con la squadra del vicinoPerugia. Il ricorso è infondato e va pertanto respinto. In realtà i comportamenti censurati dal Giudice sportivo appaiono diparticolare gravità e, oggettivamente valutati, non possono che essere interpretati come una reiterata violazione dei doveri dicorrettezza e lealtà che dovrebbero costantemente ispirare l‘azione degli atleti e delle stesso allenatore. Si tratta, nel complesso,di frasi ingiuriose, di atteggiamenti e di atti materiali che non trovano alcuna giustificazione nell‘ambito di una gara <strong>sportiva</strong> erispetto ai quali le sanzioni inflitte appaiono correttamente commisurate alla loro gravità. Per questi motivi la C.G.F. respingeil reclamo come sopra proposto dalla Ternana Calcio S.p.A. di Terni e dispone l‘incameramento della tassa reclamo.7) RICORSO DELLA POL. FABIO POLIDORO ANGOLANA GIGIOTTO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CUSANCONA/POL. FABIO POLIDORO ANGOLANA GIGIOTTO DEL 16.02.<strong>2008</strong>(Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 532 del 13.3.<strong>2008</strong>)La S.P. Fabio Polidoro Angolana Gigiotto con sede in Chieti impugnava la decisione del Giudice Sportivo, relativa alla garacontro il Cus Ancona disputata il 16.2.<strong>2008</strong>, con la quale, sulla scorta del tempestivo reclamo proposta dal Cus Ancona, erastata comminata la punizione <strong>sportiva</strong> della perdita della gara col punteggio di 0-6 per avere la Fabio Polidoro schierato tra icalciatori un atleta non tesserato (nella specie il calciatore Bruno Roberto De Oliveira) A sostegno dell‘impugnazione sideduceva, da una parte, che il mancato tesseramento del calciatore in questione era da addebitare ad asserite inefficienzedell‘Ufficio centrale tesseramenti – settore dilettantistico e, dall‘altra, che la società aveva schierato l‘atleta sulla scortadell‘esito di una telefonata intervenuta con un funzionario dell‘Ufficio tesseramenti che avrebbe affermato l‘avvenutoperfezionamento della pratica di tesseramento. Da qui la richiesta di riforma totale della decisione del primo giudice conconseguente accertamento della responsabilità di quanto accaduto in capo all‘ufficio tesseramenti Il ricorso non è fondato. Alriguardo deve sottolinearsi che dalla documentazione ufficiale esistente presso la federazione, cui deve essere riconosciutoassorbente e vincolante rilievo probatorio, risulta che il calciatore De Oliveira è stato tesserato solo in data successiva allosvolgimento della gara e, precisamente, in data 28.2.<strong>2008</strong>. Egli, pertanto, non aveva titolo a partecipare alla gara in questione.Alcun rilievo può essere attribuito a non meglio precisate assicurazioni ottenute per via telefonica, considerato che deveconsiderarsi dovere delle società sportive accertare, solo sulla base di inoppugnabili riscontri documentali ufficiali, la posizionedei propri atleti. Per questi motivi la C.G.F. respinge il reclamo come sopra proposto dalla Pol. Fabio Polidoro AngolanaGigiotto di Chieti Scalo (Chieti) e dispone l‘incameramento della tassa reclamo.ORDINANZA ISTRUTTORIA8) RICORSO DELL‘ A.C.F. MILAN AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CAMPIONATO NAZIONALEPRIMAVERA A.C.F. MILAN/FIAMMAMONZA DILETTANTE DEL 24.2.<strong>2008</strong>(Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio Femminile – Com. Uff. n. 74 del 13.3.<strong>2008</strong>)La C.G.F. ritenutane la necessità dispone che l‘arbitro chiarisca: se il campo SNAM 2 fosse in condizioni tali da non renderloidoneo alla disputa della gara; se fosse conforme alle disposizioni regolamentari e a quale distanza si trovasse dal campoSNAM 1. Rinvia la trattazione al 4.4.<strong>2008</strong> alle ore 14:30.. TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COMUNICATO UFFICIALE N. 254/CGF DEL 30 GIUGNO <strong>2008</strong> INRIFERIMENTO ALLE MOTIVAZIONI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 192/CGF – RIUNIONEDEL 30 MAGGIO <strong>2008</strong>1) RECLAMO DELL‘A.S. LIVORNO CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA DEL CAMPO DIGIUOCO PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA, SEGUITO GARA LIVORNO/TORINO DELL‘11.5.<strong>2008</strong>(Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. 264 del 12.5.<strong>2008</strong>)Con decisione pubblicata mediante Com. Uff. n. 264 del 12.5.<strong>2008</strong>, il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionistiha comminato all‘A.S. Livorno Calcio S.r.l. la sanzione della squalifica del campo per 1 gara effettiva. Tanto per ilcomportamento assunto dai sostenitori della detta compagine nel corso della gara Livorno/Torino disputatasi l‘11.5.<strong>2008</strong>. Inparticolare, il Giudice di prime cure ha dato atto, in base ai rapporti di gara, ( referto arbitrale e relazioni dei collaboratori dellaProcura Federale) che: - sostenitori della società Livorno, al 18° del secondo tempo, lanciavano nel recinto e sul terreno digiuoco numerosi petardi e fumogeni, pezzi di piastrelle in ceramica, bottigliette, nonché una pietra;- …un pezzo di piastrella e tre bottigliette venivano lanciate verso un Assistente, che ne veniva sfiorato; - …talecomportamento veniva reiterato al 40° del secondo tempo. Evidenziava, inoltre, la particolare gravità del fatto in contestazioneper la potenzialità lesiva dei ―ripetuti lanci nei confronti delle persone presenti sul terreno di gioco, tale da costringere l‘Arbitroa sospendere la gara, in entrambe le circostanze, per due minuti‖. Avverso la suddetta decisione ha interposto reclamo lasocietà Livorno S.r.l., all‘uopo deducendo la sproporzione della sanzione comminata rispetto ai fatti in contestazione. Sulla287


scorta del descritto costrutto giuridico, la reclamante ha, quindi, concluso per la riforma della decisione impugnata, conconseguente applicazione, in via principale, della sanzione dell‘ammenda nella misura minima di € 10.000,00, ovvero nellamisura ritenuta di giustizia e, in via subordinata, della sanzione dell‘obbligo di disputare una gara con il settore denominato―Curva Nord‖ chiuso al pubblico. Il ricorso è parzialmente fondato e, pertanto, va accolto nei limiti di seguito evidenziato.Vale, anzitutto, premettere che alcun dubbio residua sull‘esatta dinamica dei fatti, puntualmente ricostruiti nei rapporti di garae, peraltro, non contestati dalla società ricorrente. Del pari, appare condivisibile la qualificazione dell‘illecito in contestazione,non essendo revocabile in dubbio la particolare gravità dei fatti violenti posti in essere dai sostenitori del Livorno.Segnatamente, la gravità degli addebiti, già fatta palese dalla intrinseca attitudine lesiva della condotta in sè, concretatasi nellancio di oggetti contraddistinti da indubbia potenzialità offensiva, è resa ancor più evidente, da un lato, dalla reiterazione degliepisodi di violenza, che si sono protratti nel corso di un ampio arco temporale, e, dall‘altro, dalle modalità esecutive che –proprio disvelando nel loro concreto svolgimento un effettivo pericolo per la pubblica incolumità hanno costretto il direttore digara a sospendere, per ben due volte, l‘incontro. Proprio in ragione di ciò, quanto alla misura della sanzione inflitta, la Corteritiene, contrariamente a quanto dedotto, che la gravità dei fatti come sopra accertati non possa essere elisa – nell‘ambito di unponderato bilanciamento di circostanze di segno opposto – dalla fattiva collaborazione, preventiva e successiva, assicuratadalla società ricorrente agli organi preposti alla tutela dell‘ordine della sicurezza pubblica (come documentato nella nota dellaQuestura di Livorno del 20.5.<strong>2008</strong>). Ciò nondimeno, a giudizio del Collegio, è doveroso tener conto, nella complessivavalutazione dei fatti, sia delle suddette circostanze, sia, non da ultimo, della riconducibilità dei fatti ad un settore circoscritto ditifosi, cosicché appare equo, in relazione alla confermata gravità dei fatti stessi, rimodulare la sanzione inflitta in primo grado,applicando sì la misura meno affittiva della chiusura del solo settore dello stadio denominato ―Curva Nord‖, abitualmenteoccupato dai tifosi livornesi, ma questo per due giornate, da scontarsi nella prossima stagione <strong>sportiva</strong>. La misura, noncomportando la chiusura dello stadio anche se per una sola giornata, risulta all‘evidenza di minore lesività per gli interessidella ricorrente. Per questi motivi la C.G.F. in parziale accoglimento del reclamo come sopra proposto dall‘A.S. LivornoCalcio di Livorno rimodula la sanzione inflitta in primo grado disponendo la chiusura del settore ―Curva Nord‖ riservato aitifosi livornesi, per 2 giornate di gara da scontarsi nella prossima <strong>Stagione</strong> Sportiva. Dispone restituirsi la tassa reclamo.TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COMUNICATO UFFICIALE N. 255/CGF DEL 30 GIUGNO <strong>2008</strong> INRIFERIMENTO ALLE MOTIVAZIONI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 221/CGF – RIUNIONEDEL 12 MAGGIO <strong>2008</strong>1) RECLAMO DEL SIG. PREZIOSI ENRICO (LEGALE RAPPRESENTANTE E ATTUALE SOCIO DI RIFERIMENTODEL GENOA CRICKET AND FOOTBAL CLUB S.P.A.) AVVERSO LA SANZIONE DELL‘INIBIZIONE INFLITTAGLIPER ANNI 5 A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONEDELL‘ART. 1, COMMA 1 C.G.S. (DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – COM. UFF. N.54/CDN DEL 15.5.<strong>2008</strong>)2) RECLAMO DEL SIG. MASSIMO D‘ALMA (GIÀ AMMINISTRATORE UNICO CALCIO COMO SPA) AVVERSO LASANZIONI DELL‘INIBIZIONE INFLITTAGLI PER ANNI 2 SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATOREFEDERALE PER VIOLAZIONE DELL‘ART. 1, COMMA 1 C.G.S. (DELIBERA DELLA COMMISSIONEDISCIPLINARE NAZIONALE – COM. UFF. N. 54/CDN DEL 15.5.<strong>2008</strong>)Svolgimento del procedimento Al termine delle indagini diffusamente espletate, il cui esito veniva racchiuso nella relazionedel 20.12.2005, il Procuratore Federale deferiva, il 24 novembre dell‘anno successivo, alla competente CommissioneDisciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti, Enrico Preziosi, legale rappresentante e socio di riferimento della societàGenoa Cricket and Football Club S.p.A., Aleardo Luciano Guido Dall‘Oglio e Massimo D‘Alma, rispettivamente giàPresidente del Consiglio d‘Amministrazione ed Amministratore Unico del Calcio Como S.p.A., per violazione dell‘art. 1,comma 1, C.G.S. con riferimento ad una serie di condotte distrattive, illustrate dalle lettere da a) a e) del punto ii) dell‘atto diincolpazione che venivano ascritte al Preziosi, sinteticamente descrivibili quali sottrazioni delle risorse patrimonialicorrispondenti al valore dei propri tesserati a favore del Genoa Cricket and Football Club S.p.A. società in cui, nel periodo ditempo rilevante, egli rivestiva le cariche prima ricordate. La società Genoa veniva tratta a giudizio per rispondere ai sensidell‘art. 2, comma 4, C.G.S. a titolo di responsabilità diretta, delle medesime violazioni ascritte al Preziosi. In particolare, egliavrebbe ceduto al Genoa la quota di partecipazione pari al 50% del calciatore Bjelanovic al minor prezzo di € 150.000,00,rispetto al valore effettivo di € 1.000.000,00; il Preziosi, inoltre, avrebbe sopravvalutato l‘entità della partecipazione deicalciatori Felice Piccolo ed Alex Pederzoli, a favore della società Genoa ed in danno del Como, nella misura di € 1.580.000,00;analoga operazione distrattiva in danno del Como il Preziosi avrebbe compiuto, in concorso con il Dall‘Oglio, relativamente alcalciatore Alessandro Colasante, con un danno di € 750.000,00, e, per una cifra corrispondente, relativamente al calciatoreDaniele Gregori; al Preziosi, veniva, infine, contestata, in concorso con il D‘Alma, la distrazione ai danni del Como ed infavore del Genoa della somma di € 500.000,00 corrispondente all‘effettivo valore di mercato alla data di cessione a titologratuito dall‘una società all‘altra del calciatore Carlo Gervasoni, poi ceduto dalla seconda alla Hellas Verona F.C. S.p.A. per ilcorrispettivo pari, appunto, alla cifra appena indicata. In esito al dibattimento di primo grado la Commissione Disciplinaredichiarava la responsabilità di tutti gli incolpati infliggendo, con deliberazione pubblicata con Com. Uff. della Lega NazionaleProfessionisti n.379 dell‘11.6.<strong>2007</strong>, a Preziosi l‘inibizione per 5 anni con proposta di preclusione alla permanenza in qualsiasirango o categoria F.I.G.C., al D‘Alma l‘inbizione per un periodo di 3 anni, a Dall‘Oglio l‘inibizione per un periodo di sei mesied alla società Genoa la sanzione dell‘ammenda di € 150.000,00. Nei confronti della deliberazione appena riassunta veniva288


proposto ricorso in ultima istanza da parte del Preziosi, del Dall‘Oglio e della società Genoa. Con pronuncia pubblicata nelCom. Uff. n.3/CGF del 20.7.<strong>2007</strong> le Sezioni Unite della Corte di Giustizia Federale, riuniti i ricorsi, li accoglieva, annullandola decisione impugnata con rinvio al giudice di primo grado per un nuovo esame del merito ―nel corretto rispetto delcontraddittorio‖. In particolare, le Sezioni Unite osservavano che la fattispecie contestata (e cioè l‘elusione e l‘aggiramentodelle regole in tema di controllo e partecipazione azionaria delle squadre di calcio) avrebbe dovuto essere sussunta nelparadigma tipico dell‘art. 16 bis delle N.O.I.F. e non in quello generale e sussidiario di cui all‘art. 1 C.G.S., ―che al contrario eper definizione, si applica esclusivamente alle condotte disciplinarmente rilevanti poste in essere dagli appartenentiall‘ordinamento federale, qualora le stesse risultino prive di apposito e specifico regime sanzionatorio‖. Tale circostanzaavrebbe dovuto portare alla specifica contestazione della violazione dell‘art. 16 bis N.O.I.F. allo scopo di assicurarel‘effettività del contraddittorio. In sede di rinvio davanti alla Commissione Disciplinare Nazionale il rappresentate dellaProcura Federale contestava al Preziosi ed al Genoa in via suppletiva la violazione dell‘art. 16 bis N.O.I.F. perché, quale legalerappresentante e socio di riferimento della società Genoa Cricket and Football Club S.p.A. ed amministratore di fatto dellasocietà Calcio Como S.p.A. dal settembre 2003 al 22 dicembre 2004, data di fallimento di quest‘ultima società, avevacontrollato e gestito contemporaneamente entrambe le società iscritte allo stesso Campionato Professionistico; la medesimacontestazione suppletiva veniva estesa alla società Genoa a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell‘art. 2 C.G.S.. LaCommissione, ritenuta l‘ammissibilità della contestazione suppletiva e tenuto conto del diritto degli incolpati ai termini adifesa, rinviava l‘udienza di discussione dal 20 marzo al 23 aprile <strong>2008</strong>, così assorbendo l‘originaria istanza di rinvio delPreziosi, concedendo altresì alle parti la facoltà di depositare difese scritte. In esito all‘udienza dibattimentale, svoltasi allapresenta di tutte le parti originariamente deferite, la Commissione, con decisione pubblicata nel Com. Uff. 54/CDN del15.5.<strong>2008</strong>, dichiarava la responsabilità di tutti gli incolpati, infliggendo a Preziosi l‘inibizione per cinque anni, a D‘Almal‘inibizione per due anni, a Dall‘Oglio l‘inibizione per sei mesi e alla società Genoa l‘ammenda di € 50.000,00. LaCommissione qualificava, in primo luogo, come legittima e non rimuovibile la partecipazione del D‘Alma al dibattimento, alquale egli aveva peraltro manifestato interesse, in virtù della pronuncia di annullamento con rinvio di queste Sezioni Unite. Iprimi giudici rilevavano, inoltre, la ammissibilità della contestazione suppletiva alla stregua della riapertura dell‘istruzionedibattimentale a seguito del rinvio, della concessione di adeguati termini a difesa e della identità degli elementi di fatto edocumentali tra contestazione originaria e contestazione suppletiva. La Commissione escludeva, altresì, sia l‘inadeguatezzadocumentale che l‘inutilizzabilità di atti provenienti dal processo penale in considerazione, da un canto, del carattere esaurientedelle acquisizioni documentali e della insussistenza di concreti e probanti elementi capaci di screditare specifici atti istruttoripenali, escludendo, al contempo, la ricorrenza di cause di sospensione del giudizio in attesa della definizione di quello penale.Quanto al merito, la Commissione poneva a fondamento della propria decisione l‘accertato possesso, da parte di ciascuna dellepersone fisiche deferite, delle cariche dalle quali traevano origine le contestazioni mosse al loro carico. Ulteriormente, ladecisione di primo grado dichiarava provato, alla luce di specifiche deposizioni rese in sede penale, che il Preziosi fosse ilsoggetto che aveva di fatto deciso e realizzato le cessioni dei calciatori indicate nel capo di incolpazione. Analogamente, iprimi giudici affermavano che anche il Dall‘Oglio e il D‘Alma, in ragione delle cariche rispettivamente ricoperte, nonpotevano ignorare le circostanze di fatto loro contestate. La decisione impugnata spiegava che il metro di valutazione delvalore dei calciatori era stato esattamente dedotto attraverso il riferimento a parametri obiettivi (quali l‘età, il ruolo, ilcompenso, l‘esperienza, lo stato di salute dei calciatori), così sottraendosi a qualsiasi rilievo di arbitrarietà. Con riferimento allesingole incolpazioni la Commissione osservava quanto segue. Relativamente alla cessione dal Como al Genoa per €150.000,00 della compartecipazione nella misura del 50% del cartellino del calciatore Bjelanovic la decisione metteva inrilievo, da un canto, la affidabilità della maggior valutazione effettuata dal consulente del P.M. in sede penale e, d‘altro canto,la conferma della relativa congruità da parte del teste Imborgia; veniva, inoltre, ritenuta provata sia la partecipazione delPreziosi alla stipulazione della cessione, sia la sua perfetta consapevolezza del disvalore dell‘operazione, desunta dal concorsodi cariche in entrambe le società da parte dell‘incolpato, cui non poteva ragionevolmente sfuggire l‘oggettivo vantaggio che ilGenoa avrebbe conseguito dalla valutazione in esame e, d‘altro canto, la possibilità di occultare i pesanti risultati negativi dibilancio della società Como. Non dissimili erano le considerazioni svolte dalla Commissione con riferimento alla secondaincolpazione, rispetto alla quale si osservava che la partecipazione del Como rispetto al cartellino dei calciatori Piccolo ePederzoli era stata risolta, con la cessione a favore della Juventus per l‘esiguo importo di € 10.000,00 per ciascun calciatore deldiritto alle loro prestazioni sportive. A tal riguardo, i primi giudici si sono avvalsi nella formazione del proprio convincimentodelle dichiarazioni del Dall‘Oglio, che poneva in rilievo come la risoluzione della comproprietà attraverso il versamento dellacifra prima indicata contraddicesse un precedente accordo tra le società che determinava il valore della partecipazione in €1.600.000,00 complessivi. La deposizione chiariva che Preziosi si sarebbe reso inadempie nte all‘obbligo di versare la sommacosì spettante al Como trattenendola a favore del Genoa. Circa la violazione di cui alla lettera c) del punto ii) dell‘atto diincolpazione, concernente la cessione dal Genoa al Como del calciatore Alessandro Colasante per il corrispettivo di €750.000,00 nonostante il suo valore di mercato fosse pari a zero, la Commissione osservava che in sede di indagini penali lostesso calciatore aveva dichiarato che la trattativa per il suo trasferimento era condotta direttamente dal Preziosi, che nonmancò di sottolineare di essere ancora il proprietario del Como, aggiungendo che effettivamente doveva ritenersi pari a zero ilsuo valore di mercato tenuto conto della sua non più giovane età. La testimonianza del commercialista della società Lo.Da.(intestataria delle quote del Como) dottor Sironi, chiariva che l‘operazione era rivolta alla diminuzione del debito del Genoaverso la Lega Calcio come gli era stato riferito dal Dall‘Oglio; lo stesso Preziosi, del resto, aveva dichiarato al P.M. che ilprezzo di acquisto ―era stato gonfiato‖. Quanto alla contestazione relativa alla cessione a titolo gratuito del calciatore DanieleGregori in data 4.8.2003 dal Como al Genoa ed alla successiva retrovendita nel gennaio successivo per il corrispettivo di €750.000,00, la Commissione rilevava che la colpevolezza dei co-deferiti Preziosi e Dall‘Oglio trovava in primo luogo conforto289


nella deposizione giudiziale dello stesso calciatore, dalla quale si ricavava che Preziosi gli aveva chiesto di prestare il proprioconsenso al ritrasferimento al Como in considerazione del fatto che il Genoa aveva tesserato troppi calciatori ed alla luce dellarassicurazione circa il fatto che il Como Calcio non sarebbe mai fallito fornitagli dallo stesso incolpato. In sensocorrispondente la Commissione valutava ancora una volta le dichiarazioni del teste Sironi dalle quali emergeva la volontàfavoritistica del Genoa sottostante all‘operazione risoltasi con un incremento patrimoniale di € 750.000,00 a beneficio di quellasocietà. Ed infine, la Commissione perveniva alla dichiarazione di responsabilità, in concorso tra loro, del Preziosi e delD‘Alma relativamente alla cessione gratuita in data 16.8.2004 dal Como al Genoa del calciatore Carlo Gervasoni. Al riguardo,i primi giudici osservavano che il valore di mercato del calciatore non poteva essere inferiore ai € 500.000,00, corrispettivo cheappena 13 giorni dopo la precedente cessione il Genoa aveva conseguito dalla società cessionaria Hellas Verona. Venivaancora posto in rilievo che la apicale posizione societaria del D‘Alma precludeva la possibilità che egli non fosse a conoscenzadell‘intento fraudolento dell‘operazione, che oggettivamente assecondava la accertata, in relazione alle precedenti incolpazioni,volontà favoritistica del Genoa attuata dal Preziosi. Ed infine, veniva stabilita la responsabilità del Genoa limitatamente altrasferimento del calciatore Gervasoni, unica violazione rispetto alla quale i primi giudici ritenevano che la prescrizione nonfosse maturata. Per ciò che concerne, finalmente, la contestazione suppletiva mossa al Preziosi, nella decisione impugnata siponeva in rilievo che la stessa, legittimamente e ritualmente avanzata, fosse anche fondata in ragione delle prove,precedentemente illustrate, del contemporaneo controllo da parte dell‘incolpato delle società Genoa e Como che nella <strong>Stagione</strong>Sportiva 2003/2004 avevano militato nel Campionato di Serie B. Contro tale decisione proponevano distinti appelli a questaCorte solo il D‘Alma ed il Preziosi. Il primo appellante chiedeva, sulla base di un duplice, articolato motivo di impugna zionela riforma della decisione di primo grado con pronuncia assolutoria e, in subordine, congrua riduzione della pena. Inparticolare, il D‘Alma eccepiva che l‘insussistenza di prove circa la riconducibilità a lui delle condotte del Preziosi e, in ognicaso, il difetto della prova della consapevolezza del relativo carattere illecito con riferimento alla cessione del calciatoreGervasoni. In ogni caso veniva denunciata l‘eccessività della pena soprattutto se commisurata a quella molto più lieve inflitta,per comportamenti analoghi, al Dall‘Oglio. L‘impugnazione del Preziosi era volta ad ottenere in via principale l‘annullamentosenza rinvio della deliberazione impugnata e, in subordine, l‘annullamento con rinvio della stessa. I mezzi di impugnazionedenunciavano:1) la tardività della pubblicazione della decisione;2) la inammissibilità della contestazione suppletiva, anche in considerazione del fatto che essa non provenisse dal ProcuratoreFederale;3) l‘erroneità della decisione in conseguenza del fatto che la Procura Federale avrebbe consumato il proprio potere diincolpazione in relazione alle medesime condotte poste in essere dal Preziosi con la prima contestazione ex art. 1 che avrebbeprecluso una nuova qualificazione ai sensi dell‘art. 16 bis N.O.I.F;4) violazione del principio del contraddittorio sotto il profilo che la violazione suppletiva avrebbe dovuto essere contestataanche ai concorrenti necessari Dall‘Oglio e D‘Alma: la mancata incolpazione avrebbe reso inconfigurabile la violazione stessa;5) l‘acquisizione di cosa giudicata della decisione originaria dei primi giudici poi annullata da questa Corte con riferimento allaposizione del D‘Alma che non l‘aveva impugnata, con conseguente necessità di estromissione del D‘Alma stesso dal giudiziodi rinvio;6), 7), 8) l‘insussistenza di tutte le violazioni contestate per mancanza di prove, per omessa o insufficiente motivazione, perincertezza nella determinazione erogata. All‘udienza dibattimentale del 12.6.<strong>2008</strong> comparivano Procura Federale edimpugnanti i quali discutevano oralmente. Motivi della decisione Entrambi i reclami sono infondati e vanno, pertanto, rigettaticon conferma della decisione impugnata ed incameramento delle tasse versate. Quanto all‘impugnazione di D‘Alma la Corteosserva quanto segue. La responsabilità dell‘incolpato è stata dai giudici di primo grado esattamente ed adeguatamenteravvisata attraverso la logica ricostruzione del contesto nel quale ebbe luogo la cessione del calciatore Gervasoni. Inparticolare, i primi giudici hanno dato conto della circostanza che - come inequivocabilmente accertato sia in base alletestimonianze del medesimo interessato e del commercialista Sironi che alle dichiarazioni sostanzialmente confessorie delPreziosi - l‘operazione realizzasse effettivamente uno scopo distrattivo dal Como al Genoa della somma corrispondenteall‘effettivo valore del calciatore, cui invece il Como rinunciò grazie ad un trasferimento a titolo gratuito. È, pertanto,inconfutabile che l‘operazione – che fu poi seguita da una cessione a titolo oneroso da Genoa ad altra società – privasse ilComo, che versava in una situazione prefallimentare, del giusto corrispettivo, senza che ad essa abbia opposto la minimaobiezione, resistenza, azione di difesa della società di cui era Amministratore Delegato il D‘Alma. Non può, quindi,condividersi la censura dell‘appellante secondo cui l‘affermazione della sua responsabilità sarebbe unicamente derivata da unapetizione di principio (―non poteva non sapere‖) essendo, piuttosto, la stessa fondata su un incontrovertibile argomento logico,quello dell‘immotivato depauperamento sociale nell‘ambito di un generale disegno del Preziosi solo attuabile, e di fattoattuato, grazie all‘interposizione del D‘Alma, ed alla sua indeclinabile partecipazione negoziale all‘operazione illecita. Ilcontributo causale dell‘appellante si rivela così fondamentale ed insostituibile nell‘economia del disegno antidoveroso e meritala sanzione nei suoi confronti irrogata dai primi giudici, che hanno persuasivamente posto in evidenza come la positivacondotta processuale dell‘altro incolpato Dall‘Oglio di per sé giustificasse la mitigazione della sanzione. Relativamente aimotivi di reclamo del Preziosi la Corte osserva quanto segue. È infondato il primo motivo che lamenta la violazione dell‘art.34 C.G.S. in combinato disposto con l‘art. 38 del medesimo codice con riguardo alla pubblicazione della decisione di primogrado avvenuta dopo il termine perentorio di 15 giorni dalla relativa adozione. La previsione del comma 6 dell‘art. 38, secondocui ―Tutti i termini previsti dal presente Codice sono perentori‖ va letta e interpretata nel contesto in cui si inserisce. E talecontesto è appunto il sistema dei termini di apertura e di sviluppo del procedimento fissati nei commi290


precedenti dello stesso articolo. Conformemente alla regola di gran lunga prevalente nei processi, il termine di deposito dellasentenza, che non è ricompreso nei commi in questione, si deve ritenere pertanto ordinatorio. È altresì infondato il secondomotivo di impugnazione con il quale si denuncia una pretesa irritualità della contestazione suppletiva, che avrebbecompromesso il diritto alla difesa. Al riguardo la Corte osserva che, da un canto, la contestazione suppletiva trasse legittimaorigine dall‘annullamento con rinvio disposto a tal fine da queste Sezioni Unite della originaria decisione di primo grado e,d‘altro canto, che in conformità al principio di economia degli atti giuridici ed in sostanziale corrispondenza con i principipropri del processo penale costituenti generale parametro di riferimento, in quanto compatibili, anche in sede di giustizia<strong>sportiva</strong>, le nuove contestazioni nascenti da violazioni connesse con quelle originarie sono ammissibili, rientrano nellaconsolidata prassi e non trovano alcun ostacolo nelle norma procedimentali che qui rilevano. Non può, peraltro, dimenticarsiche opportunamente la Commissione Disciplinare Nazionale dispose il rinvio di circa un mese dell‘udienza dibattimentaleall‘espresso scopo di consentire la difesa degli incolpati. Né può negarsi che la persona fisica investita del potere delegato dirappresentare in udienza l‘ufficio della Procura Federale sia contestualmente titolare di tutte le facoltà strumentali alsostenimento dell‘accusa, tra le quali ricade quella di proporre contestazioni suppletive. Egualmente infondato è il terzo motivodi reclamo, con il quale sostanzialmente si fa valere la tesi della preclusione alla riqualificazione da parte della ProcuraFederale dei fatti già costituenti oggetto della originaria incolpazione. La tesi non tiene, infatti, conto né dell‘obbligatorioadeguamento della Procura stessa alla decisione di annullamento con rinvio della prima pronuncia né della circostanza cheinerisce necessariamente alla no zione di contestazione suppletiva in relazione a violazioni connesse con le prime violazioni eche trovano il proprio fondamento nella medesima realtà fenomenica. Il quarto motivo, che lamenta la mancata estensionedella contestazione suppletiva al Presidente dall‘Amministratore delegato del Como Calcio, muove da un erroneo presuppostodi diritto. Ed infatti, contrariamente a quanto sostenuto dal reclamante, la fattispecie di cui all‘art. 16 bis N.O.I.F. nonconfigura una violazione di carattere concorsuale necessario, tale, cioè, da attrarre nella propria orbita più soggetti oltrel‘autore della violazione tipica e cioè il detentore di più partecipazioni societarie in sodalizi militanti nel medesimocampionato. In ogni caso, un eventuale interesse al coinvolgimento di altre persone – e che peraltro non è stato dedotto oprospettato dal Preziosi – non esclude la responsabilità di quest‘ultimo. Alla medesima sorte si espone il quinto motivo diricorso che lamenta la mancata dichiarazione da parte dei primi giudici che la loro originaria decisione, poi annullata conrinvio da queste Sezioni Unite, avrebbe acquisito autorità di cosa giudicata nei confronti del D‘Alma. Ed infatti, nessuninteresse apprezzabile può individuarsi in capo al reclamante, una volta che come si metterà subito in rilievo gli argomentiposti a fondamento della sua condanna sono del tutto autonomi e non mutuati da analoga pronuncia nei confronti dell‘altroincolpato. D‘altro canto, va osservato che, ancora una volta assumendo come generale parametro di riferimento il dirittocomune, destinato a riempire le lacune normative riscontrabili nella giustizia <strong>sportiva</strong>, la pronuncia di annullamento dellaprima decisione, adottata a seguito di un‘impugnazione proposta anche da alcuni soltanto degli incolpati, ne consentì l‘effettoestensivo verso i non appellanti, cui di fatto riattribuì la qualità di parte nel giudizio di rinvio e la connessa facoltà, in concretoesercitata in questa sede, di appello. Il sesto, il settimo e l‘ottavo motivo vanno esaminati congiuntamente in quanto tuttiafferenti al merito della decisione impugnata sia per ciò che attiene all‘affermazione di responsabilità del Preziosi, sia in ordinealla misura della pena applicata. Ed infatti, i giudici di 1° Grado hanno congruamente dimostrato, con riferimento a ciascunadelle incolpazione rivolte al Preziosi, la sussistenza di tutti gli elementi costitutivi delle violazioni a lui contestate. Inparticolare, è stato provato, secondo quanto chiaramente traspare dalla precedente parte espositiva, che tutti i trasferimentioggetto di contestazione hanno prodotto il concorrente risultato di compromettere decisivamente la posizione patrimoniale delComo avvantaggiando corrispondentemente quella del Genoa, attraverso, di volta in volta, la privazione – accertata anche inbase alle accurate indagini tecnico-contabili espletate in sede penale – alla prima società di corrispettivi dovuti in ragione delvalore del calciatore o, all‘opposto, di attribuzione allo stesso Como di oneri indebitamente riversati a favore del Genoa.Ciascuna delle operazioni è stata posta in essere dal Preziosi nella piena consapevolezza dei suoi irreparabili effettipatrimoniali a danno del Como, come è dimostrato tanto attraverso le deposizioni di soggetti non portatori di interessi direttiquanto dalle ammissioni del Dall‘Oglio e, ciò che più conta, dello stesso Preziosi, il cui comportamento si è poi rivelato, comenel caso dei calciatori Piccolo e Pederzoli, addirittura contraddittorio rispetto ad una promessa fo rmalmente assunta di difesadegli interessi del Como. Ed infine, è stata raggiunta la prova piena ed incontrovertibile della attività di controllo edamministrazione piena e contemporanea dal settembre 2003 al 22 dicembre 2004 da parte del Preziosi delle due società iscritteallo stesso Campionato professionistico: in proposito appaiono dirimenti le plurime e concordanti testimonianze da cui si trael‘immagine di un incolpato che non rifugge dal far pesare la propria posizione di dominus, arrivando allo scopo di rassicurare isuoi calciatori, a escludere in modo certo il rischio del fallimento del Como, nonché a comunicare a terzi il propriointendimento di concepire un gioco di sponda tra le due società ed a costituire un unico centro di scambi nelle cessioni deicalciatori, anche se sempre in forma unidirezionalmente diretta a privilegiare gli interessi del Genoa con pregiudizio di quellidel Como. Il quadro che emerge dalle risultanze probatorie, in modo esauriente trasfuse dal ramo dell‘indagine penale alversante sportivo, che ha comunque, consentito la piena esplicazione del diritto di difesa degli incolpati, descrive con nettezzadi contorni reiterate violazioni del dovere di astensione dal compimento di operazioni contemporaneamente riconducibili allasfera di interessi di due società militanti nel medesimo campionato e rientranti nella sfera di controllo ed amministrazione dellastessa persona, che, ulteriormente violando i propri doveri funzionali, ha finito per privilegiare la posizione di uno dei due enti,aprendo le porte al rovinoso fallimento dell‘altro. La gravità, la reiterazione, l‘assenza di ogni repisiscenza nelle condottedell‘incolpato spiegano la sanzione applicata dai primi giudici che questa Corte reputa congrua alle circostanze del caso. Indefinitiva, entrambi gli appelli vanno rigettati. P.Q.M. La C.G.F. Sezioni Unite, riuniti i ricorsi nn. 1) e 2) li respinge. Disponeincamerarsi le tasse reclamo.291


TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COMUNICATO UFFICIALE N. 256/CGF DEL 30 GIUGNO <strong>2008</strong> INRIFERIMENTO ALLE MOTIVAZIONI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 180/CGF RIUNIONEDEL 15 MAGGIO <strong>2008</strong>1) RICORSO DELL‘ A.S. LUCCHESE LIBERTAS S.R.L. AVVERSO LE SANZIONI:· INIBIZIONE DI MESI OTTO PER IL PRESIDENTE SIGNOR FOUZI HADJ;· INIBIZIONE DI MESI SEI PER IL CONSIGLIERE SIGNOR TORRE GIOVANNI;· INIBIZIONE DI MESI QUATTRO PER IL PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE SIGNOR PAPINI ANDREA; ·PUNTI TRE DI PENALIZZAZIONE DA SCONTARSI NELLA PROSSIMA STAGIONE SPORTIVA <strong>2008</strong>/2009 OLTREAD € 5.000,00 (CINQUEMILA/00) DI AMMENDA PER LA SOCIETÀ A.S. LUCCHESE LIBERTAS SRL. SEGUITODEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE, RISPETTIVAMENTE: · IL PRESIDENTE SIGNOR FOUZI HADJ:A) DELLA VIOLAZIONE PREVISTA E PUNITA DALL‘ART. 10 COMMA 3 SECONDA PARTE C.G.S. VIGENTE, (GIÀART. 8 COMMA 3 SECONDA PARTE C.G.S. PREVIGENTE), IN RELAZIONE ALL‘ALLEGATO B), PARAGRAFO IV)LETTERA A PUNTO 2 DEL C.U. DEL C.F. N. 6/A DEL 3MAGGIO <strong>2007</strong>, PER AVER OMESSO IL PAGAMENTODELLE RITENUTE IRPEF E DEI CONTRIBUTI ENPALS RELATIVAMENTE ALLE MENSILITÀ DI MAGGIO EGIUGNO ENTRO IL TERMINE DEL 31 OTTOBRE <strong>2007</strong>, IN VIOLAZIONE DELLA NORMATIVA FEDERALE;B) DELLA VIOLAZIONE DI CUI ALL‘ART. 7, COMMA 1, DEL PREVIGENTE C.G.S., OGGI TRASFUSO NELL‘ART.8, COMMA 1, DEL C.G.S. PER AVER SOTTOSCRITTO DUE DICHIARAZIONI DATATE 31 OTTOBRE <strong>2007</strong> EDEPOSITATE PRESSO LA CO.VI.SO.C. ATTESTANTI CIRCOSTANZE E DATI CONTABILI NON VERIDICI;· IL CONSIGLIERE SIGNOR GIOVANNI TORRE: A) DELLA VIOLAZIONE DI CUI ALL‘ART. 7, COMMA 1, DELPRESIDENTE C.G.S., OGGI TRASFUSO NELL‘ART. 8, COMMA 1, DEL C.G.S., PER AVER SOTTOSCRITTO UNADELLE DUE DICHIARAZIONI DATATE 31 OTTOBRE <strong>2007</strong> E DEPOSITATE PRESSO LA CO.VI.SO.C. ATTESTANTICIRCOSTANZE E DATI CONTABILI NON VERIDICI;B) DELLA VIOLAZIONE DI CUI ALL‘ART. 1, COMMA 1, DEL C.G.S., PER ESSERSI QUALIFICATO IN UNA DELLEDUE DICHIARAZIONI DATATE 31 OTTOBRE <strong>2007</strong> E DEPOSITATE PRESSO LA CO.VI.SO.C. QUALE PRESIDENTEDEL COLLEGIO SINDACALE SENZA AVERNE I POTERI E LA QUALITÀ, RIVESTENDO IL MEDESIMO LAQUALITÀ DI CONSIGLIERE DELLA LUCCHESE SENZA, PERALTRO, DELEGA DI RAPPRESENTANZA;· IL PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE SIGNOR ANDREA PAPINI DELLA VIOLAZIONE DI CUI ALL‘ART.7, COMMA 1, DEL PREVIGENTE C.G.S., OGGI TRASFUSO NELL‘ART. 8, COMMA 1, DEL C.G.S., PER AVERSOTTOSCRITTO UNA DELLE DUE DICHIARAZIONE DATATE 31 OTTOBRE <strong>2007</strong> E DEPOSITATE PRESSO LACO.VI.SO.C. ATTESTANTI CIRCOSTANZE E DATI CONTABILI NON VERIDICI;· LA SOC. A.S. LUCCHESE LIBERTAS S.R.L. A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA E OGGETTIVA, AI SENSIDELL‘ART. 2, COMMA 4 E 7, COMMA 2 DEL C.G.S. PREVIGENTE OGGI TRASFUSI RISPETTIVAMENTE NEGLIARTT. 4, COMMI 1 E 2, E ART. 8, COMMA 3, DEL C.G.S. VIGENTE, PER LE CONDOTTE ASCRITTE AL PROPRIOPRESIDENTE E LEGALE RAPPRESENTATE, AL PROPRIO PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE ED ALPROPRIO CONSIGLIERE.(Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. 51/CDN del 6.5.<strong>2008</strong>)La Commissione Disciplinare Nazionale ha irrogato le sanzioni oggetto del ricorso di cui sopra, - quanto al presidente signorFouzi Hadj, a) per violazione dell‘art. 10 comma 3 seconda parte C.G.S. vigente (già art. 8 comma 3 seconda parte C.G.S.previgente), in relazione all‘allegato b), paragrafo IV) letT. a) punto 2 del Com. Uff. n. 6/a del 3.5.<strong>2007</strong>, per aver omesso ilpagamento delle ritenute Irpef e dei contributi Enpals relativamente alle mensilità di maggio e giugno entro il termine del31.10.<strong>2007</strong>, in violazione della normativa federale e per violazione dell‘art. 7, comma 1, del previgente C.G.S., oggi trasfusonell‘art. 8, comma 1, C.G.S. per aver sottoscritto due dichiarazioni datate 31.10.<strong>2007</strong> e depositate presso la Co.Vi.So.C.attestanti circostanze e dati contabili non veridici; - quanto al consigliere signor Giovanni Torre, a) per violazione dell‘art. 7,comma 1, del presidente C.G.S.., oggi trasfuso nell‘art. 8, comma 1, C.G.S., per aver sottoscritto una delle due dichiarazionidatate 31.10.<strong>2007</strong> e depositate presso la Co.Vi.So.C. attestanti circostanze e dati contabili non veridici; b) per violazionedell‘art. 1, comma 1, C.G.S., per essersi qualificato in una delle due dichiarazioni datate 31.10.<strong>2007</strong> e depositate presso laCo.Vi.So.C. quale presidente del collegio sindacale senza averne i poteri e la qualità, rivestendo il medesimo la qualità diconsigliere della Lucchese senza, peraltro, delega di rappresentanza; - quanto al presidente del collegio sindacale signorAndrea Papini, per violazione dell‘art. 7, comma 1, del previgente C.G.S., oggi trasfuso nell‘art. 8, comma 1, C.G.S., per aversottoscritto una delle due dichiarazione datate 31.10.<strong>2007</strong> e depositate presso la Co.Vi.So.C. attestanti circostanze e daticontabili non veridici; - quanto alla società A.S. Lucchese Libertas S.r.l. a titolo di responsabilità diretta e oggettiva, ai sensidell‘art. 2, comma 4 e 7, comma 2 C.G.S. previgente oggi trasfusi rispettivamente negli artt. 4, commi 1 e 2, e art. 8, comma 3,C.G.S. vigente, per le condotte ascritte al proprio presidente e legale rappresentate, al proprio presidente del collegio sindacaleed al proprio consigliere. Avverso tale decisione ricorre la società Lucchese, lamentando, sotto un primo profilo, l‘asseritaerronea valutazione, da parte della Commissione Disciplinare Nazionale, della mendacità delle dichiarazioni - avendo i propridirigenti sottoscritto le dic hiarazioni trasmesse alla Co.Vi.So.C. sulla base delle deleghe bancarie ―accettate‖ e della mancataconoscenza di un provvedimento di sequestropenale, che avrebbe di fatto impedito l‘esecuzione delle deleghe medesime -; lamentando, in subordine, la sperequazione dellasanzione, sia in relazione a casi analoghi, sia a ragione della eccessiva afflittività della medesima perché ―il ritardo con cui èstato elevato il deferimento alla Lucchese, rispetto alle altre consorelle, ha fatto sì che, essendo terminati i procedimenti acampionati ancora in corso, seppure prossimi alla conclusione, tutte le sanzioni siano state inflitte nella corrente stagione‖,292


mentre ciò non è avvenuto quanto alla reclamante. La Procura Federale, anche nel corso della discussione orale, ha oppostoche non è stata data prova alcuna del sequestro penale allegato dalla Lucchese – che comunque sarebbe stato notificato allamedesima e dunque a questo eventualmente noto -; ha poi aggiunto che dagli atti di causa risulterebbe comunque l‘esistenza,alla data delle contestazioni, di altro conto corrente bancario sul quale la società deferita avrebbe potuto operare e chequest‘ultima si sarebbe attivata presso la banca delegata solo dopo l‘atto di deferimento. I fatti, nella loro materialità, no n sonoefficacemente contestati e la stessa difesa della società Lucchese ha incentrato la discussione orale esclusivamente sulledomande subordinate di riduzione delle sanzioni inflitte, sottolineando soprattutto la eccessiva afflittività della sanzione dellapenalizzazione a causa del momento storico in cui si è giunti a giudizio e dunque per la impossibilità che la medesima siascontata nell‘attuale campionato, ormai concluso. Sotto codesto ultimo profilo ritiene questa Corte che il reclamo debba essereparzialmente accolto. Ed invero, per circostanze indipendenti dalla Lucchese, il deferimento è avvenuto con apprezzabileritardo non solo rispetto al momento di materiale commissione dei fatti censurati, ma altresì rispetto a quanto è avvenuto per lapiù parte delle altre società partecipanti al medesimo campionato incolpate di fatti analoghi. Quanto poi alle sanzioni irrogatealle persone fisiche, ritiene questa Corte che, valutata la propria precedente giurisprudenza per violazioni analoghe, si debbaprocedere ad una parziale rideterminazione in riduzione delle sanzioni medesime. Per questi motivi la C.G.F. in parzialeaccoglimento del reclamo come sopra proposto dall‘A.S. Lucchese Libertas S.r.l. di Lucca, ridetermina le sanzioni inflitte nelmodo seguente: · inibizione di mesi 4 per il Presidente signor Fouzi Hadj; · inibizione di mesi 3 per il Consigliere signor TorreGiovanni; · inibizione di mesi 2 per il Presidente del Collegio sindacale signor Papini Andrea; · punti 2 di penalizzazione dascontarsi nella prossima <strong>Stagione</strong> Sportiva <strong>2008</strong>/2009 oltre ad € 3.000,00 (tremila/00) di ammenda per la società A.S.Lucchese Libertas Srl.. Dispone restituirsi la tassa reclamo.TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COMUNICATO UFFICIALE N. 257/CGF – RIUNIONE DEL 01LUGLIO <strong>2008</strong> IN RIFERIMENTO ALLE MOTIVAZIONI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N.109/CGF DEL 30 APRILE <strong>2008</strong>1) RICORSO DELLA G.A. BUBI MERANO A.S.D. AVVERSO LE SANZIONI: DELL‘AMMENDA DI € 1.000,00 CONOBBLIGO DI DISPUTARE A PORTE CHIUSE LE GARE SINO AL 30.6.<strong>2008</strong>; DELLA SQUALIFICA PER ANNI 5 EPRECLUSIONE ALLA PERMANENZA IN QUALSIASI RANGO E/O CATEGORIA DELLA F.I.G.C. AL SIG.PLOTEGHER ROBERTO INFLITTE SEGUITO GARA – CAMPIONATO NAZIONALE CALCIO A 5 UNDER 21 BUBIMERANO/GREEN TOWER TRENTO DEL 20.1.<strong>2008</strong>(Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 384 del 23.1.<strong>2008</strong>)Il Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque, con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 384 del 23.1.<strong>2008</strong> hainflitto alla società G.A. Bubi Merano A.S.D. le sanzioni: dell‘ammenda di € 1.000,00, con obbligo di disputare a porte chiusele gare fino al 30.6.<strong>2008</strong>; della squalifica per 5 anni e preclusione alla permanenza in qualsiasi rango e/o categoria dellaF.I.G.C. al signor Plotegher Roberto per aver aggredito l‘arbitro durante la gara Bubi Merano/Green Tower Trento del20.1.<strong>2008</strong>. Avverso tale provvedimento la G.A. Bubi Merano A.S.D. ha preannunziato reclamo innanzi a questa Corte diGiustizia Federale con atto del 25.1.<strong>2008</strong> formulando contestuale richiesta degli ―Atti Ufficiali‖. Istruito il reclamo e fissata ladata della camera di consiglio, nelle more della trattazione, la ricorrente, con nota trasmessa il 7.2.<strong>2008</strong>, inoltrava formalerinuncia agli atti ed all‘azione. La Corte, premesso che ai sensi dell‘art. 33, comma 12, C.G.S., le parti hanno facoltà di nondare seguito al preannuncio di reclamo o di rinunciarvi prima che si sia proceduto in merito e che la rinuncia o il ritiro delreclamo non ha effetto soltanto per i procedimenti di illecito sportivo, per quelli che riguardano la posizione irregolare deicalciatori e per i procedimenti introdotti per iniziativa di Organi federali e operanti nell‘ambito federale (circostanze,quest‘ultime escludibili nel caso di specie), dichiara estinto il procedimento. Per questi motivi, la C.G.F da‘ atto della rinunciaal ricorso della G.A. Bubi Merano A.S.D. di Merano (Bolzano) e dichiara estinto il procedimento. Dispone incamerarsi la tassareclamo.3) RICORSO DELL‘A.S.D. POGGIBONSESE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GAREEFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE NANNELLI MATTEO SEGUITO GARA GERACI FIRENZE CALCIO A5/ASD CALCETTO POGGIBONSESE DEL 20.1.<strong>2008</strong>(Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5 – C om. Uff. n. 384 del 23.1.<strong>2008</strong>)Con comunicazione spedita in data 26.1.<strong>2008</strong>, la A.S.D. Calcetto Poggibonsese presentava formale ricorso avverso ladecisione del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5 emessa con Com. Uff. n. 384 del 23.1.<strong>2008</strong> relativamente alCampionato Nazionale Under 21 Calcio a Cinque per i fatti verificatisi in occasione della gara A.S.D. CalcettoPoggibonsese/Geraci Firenze Calcio a Cinque disputata a Scandicci (Firenze) il 20.1.<strong>2008</strong> che avevano determinatol‘espulsione del calciatore Matteo Nannelli nel corso della gara a seguito di un fallo di gioco, nonché per aver il medesimorivolto frasi offensive all‘arbitro: il primo giudice aveva, pertanto, inflitto al calciatore la squalifica per 4 giornate di gara. Nelreclamo si lamentava l‘eccessività della sanzione, di cui si chiedeva una congrua riduzione in relazione alla natura dei fatti edall‘impeto agonistico. La decisione deve essere confermata in quanto la sanzione risulta essere adeguata. Ed invero, è statoaccertato attraverso gli atti ufficiali che il calciatore aveva rivolto nel corso della gara frasi particolarmente offensiveall‘arbitro: tale condotta, irriguardosa e volgare, giustifica la sanzione inflitta. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorsocome sopra proposto dell‘A.S.D. Poggibonsese di Poggibonsi (Siena) e dispone incamerarsi la tassa reclamo.ORDINANZA293


2) RICORSO DELL‘ASRC AR.TE.MA AVVERSO LE SANZIONI DELL‘AMMENDA DI € 1.500,00 E SQUALIFICADEL CAMPO DI GIUOCO FINO AL 31.12.<strong>2008</strong> CON OBBLIGO DI DISPUTARE LE RELATIVE GARE IN CAMPONEUTRO E A PORTE CHIUSE, NONCHÉ LA PENALIZZAZIONE DI 9 PUNTI IN CLASSIFICA, INFLITTE SEGUITOGARA AR.TE.MA/CITTÀ DI GRAGNANO C5 DEL 19.1.<strong>2008</strong>(Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 383 del 23.1.<strong>2008</strong> La C.G.F. rinvia, suistanza di parte, alla data del 13.2.<strong>2008</strong> ore 14,00, l‘esame del ricorso come sopra proposto dall‘ASRC AR.TE.MA. diCastellammare di Stabia (Napoli).TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COMUNICATO UFFICIALE N. 258/CGF – RIUNIONE DEL 01LUGLIO <strong>2008</strong> IN RIFERIMENTO ALLE MOTIVAZIONI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N.136/CGF DEL 07 MARZO <strong>2008</strong>1) RICORSO DELL‘ A.S.D. VIRTUS MONTECASTELLI AVVERSO DECISIONI MERITO GARA VIRTUSMONTECASTELLI/VIRTUS GUALDO CALCIO ASD DEL 9.1.<strong>2008</strong>(Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 478 del 20.2.<strong>2008</strong>)All‘esito dell‘incontro Virtus Montecastelli/Virtus Gualdo Tadino, disputata il 9.1.<strong>2008</strong> e valevole per il Campionato di SerieB – Girone E del Calcio a 5, la società ospitata avanzava rituale reclamo al Giudice Sportivo Nazionale denunciandol‘avvenuta utilizzazione, nelle fila dell‘avversaria di un calciatore, tale Lombardi Maceira Leonardo, di nazionalità brasiliana,in posizione irregolare non avendo richiesto il ―transfert internazionale‖ prescritto dall‘art. 40, comma 6 delle N.O.I.F.. A taluopo produceva una documentazione rilasciata dalla Federazione Paranense di Calcio a 5 dalla quale risultava che il Lombardiera stato tesserato con una società <strong>sportiva</strong> della sua città natale, A.A.B.B. Curitiba, dal 2004 fino al <strong>2007</strong>. All‘accoglimentodel reclamo si opponeva la Virtus Montecastelli assumendo genericamente che il Lombardi, come da dichiarazione da luisottoscritta, non era mai stato tesserato con alcuna società brasiliana. L‘organo adito, svolte le opportune indagini e acquisiteinformazioni dall‘Ufficio Tesseramenti della F.I.G.C., da cui si evinceva che il calciatore risultava tesserato con la VirtusMontecastelli a far data dal 14.1.<strong>2008</strong>, di guisa che non poteva essere regolarmente impiegato nella gara del 9.1.<strong>2008</strong>,accoglieva il ricorso comminando al sodalizio predetto la punizione <strong>sportiva</strong> prevista dall‘art. 17, comma 1 C.G.S. con ilrisultato di 0 – 6. Contro siffatta decisione si è rivolta a questa Corte, in termini, la società punita, sostenendo che il primoGiudice aveva errato ne ritenere il 14.1.<strong>2008</strong> quale data utile per la validità del tesseramento, in quanto, ai sensi dell‘art. 39,comma 3 delle N.O.I.F., al fine di cui sopra, andava tenuto conto della data di deposito della richiesta o di spedizione del plicopostale contenente la richiesta; e poiché essa appellante aveva inviato alla F.I.G.C. detta richiesta fin dal 16.11.<strong>2007</strong>, iltesseramento doveva ritenersi valido, nulla rilevando che la stessa fosse incompleta (priva cioè del certificato di residenza edella sua dichiarazione attestante di non essere mai stato tesserato per Federazione estera) in quanto tale incompletezza –peraltro facilmente sanabile con successive produzioni ad integrazione – configurava soltanto ―un‘ipotesi di mera irregolaritàformale‖ e non inficiava, almeno seconda una riportata decisione della Commissione Tesseramenti Federale, la validità delvincolo. Ha chiesto, di conseguenza, l‘annullamento della delibera gravata. A conclusioni diametralmente opposte è pervenutala Virtus Gualdo Tadino nelle proprie controdeduzioni; per la parte resistente, infatti, che si avvale di uno specifico precedentegiurisprudenziale della Commissione Disciplinare, la richiesta di tesseramento è produttiva di effetti dalla data di decorrenzaindicata nel comma 3 dell‘art. 39 N.O.I.F., solo nel caso in cui sia corredata da tutta la documentazione richiesta perchésoltanto così diventa suscettibile di completa valutazione da parte del competente Ufficio Tesseramenti. Inoltre, asserendo cheil Lombardi, benché ancora privo del necessario transfert internazionale, continua ad essere impiegato dalla VirtusMontecastelli in altre gare del campionato, ha sollecitato l‘applicazione delle ulteriori sanzioni contemplate dall‘art. 17,comma 8 C.G.S.. L‘appello non può essere accolto. Per bene definire i termini della vicenda sottoposta al giudizio di questaCorte è bene preliminarmente evidenziare come la medesima abbia, per specifico oggetto, una particolare tipologia ditesseramento, quella di calciatore straniero extracomunitario, già tesserato in favore di società appartenente a Federazioneestera (secondo quanto si ricava inoppugnabilmente dalla documentazione, richiamata in narrativa, agli atti) da parte di società,la Virtus Montecastelli, operante nell‘ambito della Lega Nazionale Dilettanti. La norma di riferimento, quindi, utile perstabilire quale sia il momento iniziale per l‘operatività della richiesta di tesseramento, non è tanto il più volte menzionatocomma 3 dell‘art. 39 N.O.I.F. che enuncia un mero principio di caratura generica, bensì il successivo art. 40, di più vasto especifico contenuto, che, in forza del dettato di cui ai commi 6 e 11, si attaglia perfettamente alla materia in esame. Dallalettura di tali disposizioni si evince, senza possibilità di equivoco, che la richiesta di tesseramento del Lombardi andavacorredata contestualmente da apposita documentazione (certificato di residenza del predetto e, stanti i suoi precedenti vincolisportivi con una società estera, transfert internazionale attestante la sua qualifica di non professionista) e che il tesseramentooperava dalla ―data di autorizzazione della F.I.G.C.‖ (comma 11, n. 3 u.p.). In termini diversi, se la documentazione di corredoviene ritenuta dal Legislatore Federale condizione imprescindibile per ottenere il tesseramento richiesto in quanto consente diverificare all‘Ufficio Tesseramenti se il calciatore possa o meno svolgere attività agonistica in Italia, è solo al realizzarsi didetta condizione (produzione documentale) che bisogna risalire per stabilire la data di decorso del tesseramento. Criterio,questo, armonico rispetto all‘enunciato regolamentare correttamente applicato, nel caso in esame dall‘Ufficio Tesseramenti.Le argomentazione che precedono impongono la reiezione del ricorso. Da ultimo va‘ detto che non può darsi accesso allarichiesta di aggravamento della sanzione proposta dalla resistente, vuoi perché nulla prova, in atti, la denunciata violazionedisciplinare, vuoi perché ogni iniziativa in tal senso spetta alla Procura Federale cui, a tale scopo, vanno rimessi gli atti perquanto di sua eventuale competenza. Per questi motivi la C.G.F respinge il reclamo come sopra proposto dall‘A.S.D. VirtusMontecastelli di Umbertide (Perugia) e dispone l‘incameramento della tassa reclamo.294


2) RICORSO DELL‘ A.S. PALEXTRA FANO CALCIO A 5 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL30.04.<strong>2008</strong> INFLITTA CALCIATORE EVERTON SARTORI SEGUITO GARA PALESTRA FANO CALCIO A5/MONTESILVANO CALCIO A 5 DEL 16.02.<strong>2008</strong>(Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 478 del 20.02.<strong>2008</strong>)Con atto del 26.2.<strong>2008</strong> la A.S. Palestra Fano Calcio a 5 proponeva reclamo contro la decisione del Giudice Sportivo presso laDivisione Calcio a Cinque Com. Uff. n. 478 del 20.02.<strong>2008</strong> con cui, in relazione alla gara contro il Montesilvano Calcio ed acausa di atti di violenza nei confronti sia di un calciatore avversario che dell‘arbitro, Everton Sartori era stato squalificato finoal 30 aprile successivo. Nel reclamo si lamentava l‘eccessiva severità della sanzione, di cui si chiedeva una congrua riduzione.La decisione va confermata, in quanto la sanzione si rivela del tutto adeguata alla accettata condotta violenta ed irriguardosanei confronti dell‘arbitro posta in essere da reclamante, che risulta, altresì, aver posto in essere atti di violenza a giuoco fermoanche nei confronti di un calciatore avversario. Per questi motivi la C.G.F respinge il reclamo come sopra proposto dall‘A.S.Palestra Fano Calcio a 5 di Fano (Pesaro) e dispone l‘incameramento della tassa reclamo.3) RICORSO DELL‘ A.S. CALCIO A CINQUE MARTINA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3GARE EFFETTIVE INFLITTA AI CALCIATORI BIANCO ALEXANDRE E FORSSETTO ACHETE ARTHUR SEGUITOGARA AZZURRI CONVERSANO/CALCIO A CINQUE MARTINA DEL 16.2.<strong>2008</strong>(Delibera del Giudice sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 478 del 20.2.<strong>2008</strong>)Con comunicazione anticipata via telefax in data 26.2.<strong>2008</strong>, la A.S. Calcio a 5 Martina presentava formale ricorso avverso ladecisione del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque emessa con Com. Uff. n. 478 del 20.2.<strong>2008</strong> per i fattiverificatisi in occasione della gara di Campionato di Serie B girone D, Azzurri Conversano/A.S. Calcio a 5 Martina disputata aConversano il 16.2.<strong>2008</strong> e per la squalifica per 3 giornate di gara ai calciatori Bianco Alexandre e Forssetto Achete Arthur.Dagli atti ufficiali di gara risulta che il primo era stato espulso perché aveva commesso fallo da tergo su un avversario lanciatoa rete senza ostacolo e poi, al momento dell‘espulsione, aveva rivolto minacce verbali nei confronti dell‘arbitro numero due;l‘altro calciatore era stato espulso per condotta violenta in quanto, dopo aver dissentito su una decisione tecnica dell‘arbitro,spintonava calciatori avversari incitando i propri compagni al contatto fisico. Eccepiva nel reclamo il legale rappresentantedella A.S. Calcio a 5 Martina che, per quanto concerne il primo calciatore vi era stata un‘errata indicazione dell‘infrazione (sisarebbe trattato di fallo di mano volontario da ultimo uomo), mentre per quanto concerne il secondo calciatore si contestava lagravità della condotta addebitata. La decisione deve essere confermata in quanto la sanzione risulta essere adeguata.Effettivamente il calciatore Alexandre Bianco ha tenuto un comportamento inequivocabilmente antisportivo che, sulla basedell‘orientamento consolidato, deve essere adeguatamente sanzionato alla luce della gravità della condotta. Analogheconsiderazioni valgono per il reclamante Achete, la cui condotta si è connotata per violenza e palese disprezzo del ruolodell‘arbitro. Per questi motivi la C.G.F respinge il reclamo come sopra proposto dall‘A.S. Calcio a Cinque Martina di MartinaFranca (Taranto) e dispone l‘incameramento della tassa reclamo.TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COMUNICATO UFFICIALE N. 259/CGF – RIUNIONE DEL 01LUGLIO <strong>2008</strong> IN RIFERIMENTO ALLE MOTIVAZIONI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N.170/CGF DEL 30 APRILE <strong>2008</strong>1) RICORSO DELLA C.U.S. ANCONA AVVERSO LA SANZIONE DELL‘AMMENDA DI € 600,00 SEGUITO GARACHEVROLET TRE COLLI/C.U.S. ANCONA DEL 06.04.<strong>2008</strong>(Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio A 5 – Com. Uff. 613 del 17.4.<strong>2008</strong>)Con comunicazione alla F.I.G.C. del 23.4.<strong>2008</strong>, il C.U.S. Ancona presentava formale reclamo avverso la decisione del GiudiceSportivo presso la Divisione Calcio a Cinque diffusa con Com. Uff. n. 613 del 17.4.<strong>2008</strong> per i fatti verificatisi in occasionedella gara contro la Chevrolet Tre Colli disputata a Montesicuro (Ancona) il 6.4.<strong>2008</strong> per i quali veniva comminata la sanzionedell‘ammenda di € 600,00. Quest‘ultima veniva irrogata per effetto del comportamento di alcuni sostenitori del C.U.S. Anconai quali, inizialmente davano vita sugli spalti ad un tafferuglio con alcuni sostenitori della squadra avversaria e,successivamente, si riversavano sul terreno di gioco costringendo l‘arbitro a sospendere l‘incontro che ricominciava dopo seiminuti, grazie all‘intervento dei dirigenti di entrambe le società che provvedevano ad allontanare i sostenitori dal terreno digioco; contestualmente, uno dei sostenitori rivolgeva al direttore di gara frase offensiva e minacciosa. Eccepiva nel reclamo illegale rappresentante del sodalizio che ―..non v‟era alcuna barriera che separasse la tribunetta dal terreno di gioco ed il tifosoha preso il calciatore poi espulso per le spalle, strattonandolo e percuotendolo da dietro‖; eccepiva inoltre che lo staff tecnicoed i calciatori non avevano attribuito a tale gesto un carattere aggressivo. La reclamante chiedeva, pertanto, la riduzione di unasanzione ritenuta eccessiva. Ciò premesso, la Corte ritiene che l‘indiscutibile gravità dei fatti accertati e la mancata adozione,da parte della società reclamante, di misure idonee alla prevenzione dei fatti di cui si discute, siano stati adeguatamente edequamente considerati uniti dal primo giudice. A questa stregua, pertanto, la decisione va confermata con conseguenteincameramento della tassa. Per questi motivi la C.G.F. respinge il reclamo come sopra proposto dal C.U.S. Ancona di Anconae dispone incamerarsi la tassa reclamo.TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COMUNICATO UFFICIALE N. 260/CGF – RIUNIONE DEL 02LUGLIO <strong>2008</strong> IN RIFERIMENTO ALLE MOTIVAZIONI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N.185/CGF DEL 22 MAGGIO <strong>2008</strong>295


1) RECLAMO F.C. INTERNAZIONALE MILANO S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTE AL CALCIATORE JULIO CRUZ, SEGUITO SEGNALAZIONE EX ART.35, COMMA 1.3 C.G.S. DEL PROCURATORE FEDERALE, SEGUITO GARA LAZIO/INTERNAZIONALE DEL7.5.<strong>2008</strong>(Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 267 del 13.5.<strong>2008</strong>)Con decisione del 13.5.<strong>2008</strong> Com. Uff. n. 267 il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti, in relazione allasemifinale di TIM-Cup Inter/Lazio del 7.5.<strong>2008</strong>, deliberava, a seguito della riservata segnalazione, ex art. 35, comma 1.3C.G.S., del Procuratore Federale, di infliggere al calciatore Julio Cruz (società Internazionale) la squalifica per 3 giornateeffettive di gara. La sanzione era originata dall‘acquisizione di immagini televisive, tempestivamente inviate dalla ProcuraFederale, le quali documentavano come, nel corso di una manovra d‘attacco interista sviluppatasi sulla fascia laterale destra delcampo, il Cruz, trovandosi al centro dell‘area di rigore laziale affollata da numerosi calciatori delle due squadre, con unimprovviso e rapido movimento del braccio destro colpiva con un pugno al capo, nella zona temporale destra, il calciatoredella Lazio Aleksander Kolarov il quale, per effetto del colpo, cadeva a terra. Avverso tale decisione presentava ricorso aquesta Corte di Giustizia Federale la F.C. Internazionale Milano S.p.A. che, con diffusa motivazione, sosteneva, in primoluogo, la inapplicabilità al caso di specie della normativa afferente alla prova televisiva, in quanto, ai sensi dell‘art. 35. comma1.3 C.G.S., tale mezzo di prova è ammesso solamente in relazione ad episodi sfuggiti all‘attenzione del direttore di gara,circostanza questa non verificatasi nella vicenda per cui è causa, visto l‘intervento dell‘arbitro che aveva ammonito in veritàalcuni attimi dopo e per fatto diverso da quello in contestazione sia il Cruz che il Kolarov. In secondo luogo, ed in viasubordinata, la società ricorrente sottolineava l‘eccessività della sanzione inflitta, irrogata sul presupposto erroneo di uncomportamento violento del calciatore interista, il quale aveva agito, invece, in conseguenza dello stretto contatto posto inessere dal Kolarov che cercava di ostacolare un‘azione offensiva dell‘Inter, richiedendo una riduzione della sanzionecomminata dal Giudice Sportivo. Tali essendo le doglianze difensive, non è possibile esaminarle nel merito poiché questaCorte deve rilevare, in via preliminare, l‘inammissibilità del ricorso. Si evince, infatti, dall‘esame degli atti, che il reclamopresentato, nei termini, dalla società Internazionale Milano S.p.A. non risulta notificato alla Procura Federale che, avendodeterminato con la sua segnalazione l‘intervento del giudice di prime cure, secondo quanto stabilito dalla normativa in tema diprova televisiva, assume nel presente procedimento la veste di parte necessaria alla quale avrebbe dovuto essere comunicatol‘atto di impugnazione. Per questi motivi la C.G.F. dichiara inammissibile il reclamo come sopra proposto dalla F.C.Internazionale Milano S.p.A. di Milano, per mancata notifica alla Procura Federale. Dispone l‘incameramento della tassareclamo.2) RECLAMO F.C. INTERNAZIONALE MILANO S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTE AL CALCIATORE MATERAZZI MARCO, SEGUITO GARALAZIO/INTERNAZIONALE DEL 7.5.<strong>2008</strong>(Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com.Uff. n. 267 del 13.5.<strong>2008</strong>)Con decisione pubblicata mediante il Com. Uff. n. 267 del 13.5.<strong>2008</strong>, il Giudice Sportivo presso la Lega NazionaleProfessionisti ha inflitto al calciatore Marco Materazzi la squalifica per 2 giornate effettive di gara: ―per avere, al 37‟ delsecondo tempo, colpito volontariamente, in azione di giuoco, con un calcio ad una gamba un avversario non più in possessodel pallone; infrazione rilevata da un Assistente‖. Avverso la decisione del Giudice di prime cure, la società ha interpostoreclamo, all‘uopo deducendo l‘assenza di motivazione della decisione del Giudice Sportivo e, per l‘effetto l‘accoglimento delreclamo con riduzione da 2 ad 1 giornata la squalifica inflitta al calciatore. Il reclamo è infondato e, per l‘effetto, va rigettatoper le seguenti considerazioni in diritto. Vale, anzitutto, premettere che alcun dubbio residua sull‘esatta dinamica dei fatti incontestazione, puntualmente ricostruiti nel rapporto dell‘arbitro e, nel caso di specie, del quarto uomo,assistiti, com‘è noto, dafede privilegiata. In particolare sull‘asserita assenza di motivazione da parte del Giudice Sportivo, occorre sottolineare come lastessa non necessiti di particolari integrazioni, in quanto l‘applicazione di una giornata di squalifica rappresenta il minimumprevisto dal comma 10 dell‘art. 19 C.G.S. per il calciatore che viene espulso. A ciò vanno ad aggiungersi, discrezionalmente, agiudizio del Giudice Sportivo, valutate le circostanze del caso, ulteriori giornate di squalifica (a partire da tre a salire, comeprevede il comma 4, in caso di condotta violenta. Ebbene la fattispecie che ci occupa appare qualificabile come gratuitamenteanti<strong>sportiva</strong>, in quanto il Materazzi è intervenuto sull‘avversario quando questi non aveva più il possesso del pallone, fatto cherende il gesto realmente futile. A fronte di ciò è stata comminata 1 sola giornata in più rispetto a quella ―automaticamente‖scattata con l‘espulsione del Materazzi dal campo. Conclusivamente, ribadite le svolte considerazioni, il ricorso va rigettato Perquesti motivi la C.G.F. respinge il reclamo come sopra proposto dalla F.C. Internazionale Milano S.p.A. di Milano. Disponel‘incameramento della tassa reclamo.TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COMUNICATO UFFICIALE N. 213/CGF DEL 10 GIUGNO <strong>2008</strong>TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COMUNICATO UFFICIALE N. 261/CGF – RIUNIONE DEL 08LUGLIO <strong>2008</strong> IN RIFERIMENTO ALLE MOTIVAZIONI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N.142/CGF DEL 18 MARZO <strong>2008</strong>1) RECLAMO CON PROCEDIMENTO D‘URGENZA DELL‘EMPOLI F.B.C. S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLASQUALIFICA PER 3 GIORNATE DI GARA EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE SAUDATI LUCA SEGUITO296


GARA ATALANTA/EMPOLI DEL 16.3.<strong>2008</strong> A SEGUITO DI SEGNALAZIONE DEL PROCURATORE FEDERALE, EXART. 35, COMMA 1.3 DEL C.G.S.(DELIBERA DEL GIUDICE SPORTIVO PRESSO LA LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – COM. UFF. N. 218 DEL17.3.<strong>2008</strong>)Con decisione pubblicata mediante il Com. Uff. n. 218 del 17.3.<strong>2008</strong>, il Giudice Sportivo presso la Lega NazionaleProfessionisti ha inflitto al calciatore Luca Saudati la sanzione della squalifica per 3 giornate effettive di gara, scaturita da―riservata segnalazione‖ da parte del Procuratore Federale ai sensi dell‘art. 35, comma 1.3. C.G.S.. Durante il primo tempo(esattamente al 27‘) della partita Atalanta/Empoli, infatti, il Saudati procedeva, in fase di attacco, affiancato dal calciatoredell‘Atalanta, Leonardo Jose Talamonti, lungo la fascia laterale sinistra del campo, allorquando il Saudati allungava il bracciodestro, protendendolo all‘indietro e colpendo l‘avversario in pieno volto. Tale colpo provocava un‘epistassi al Talamonti, tantoche i sanitari erano costretti ad intervenire. Secondo il Giudice di prime cure, tale gesto era chiaramente intenzionale, in virtùdella innaturale estensione raggiunta dal braccio stesso unitamente al movimento rivolto verso dietro ed alla rapidità del gesto.L‘arbitro sopraggiungeva a distanza e non poteva di certo vedere:da ciò l‘ammissibilità della prova televisiva ex art. 35 comma1.3 C.G.S. e la sanzionabilità ex art. 19 comma 4 lett. b) nella misura del minimo edittale, cioè di tre giornate effettive disqualifica. Avverso la decisione del giudice di prime cure, ha interposto reclamo l‘Empoli, per conto del Saudati, all‘uopocontestando in particolare le tre giornate di squalifica derivanti dalla condotta del calciatore. In via subordinata l‘Empoli chiedela riduzione della sanzione. Il reclamo è infondato e, per l‘effetto, va respinto per le seguenti considerazioni. Va innanzituttoesaminata l‘eccezione di inammissibilità sollevata dalla Procura Federale in udienza, in quanto la stessa ritiene di non esserestata preventivamente informata dei motivi di reclamo da parte dell‘Empoli F.C., pur trattandosi di una procedura di urgenza.Tale questione di inammissibilità va, però, superata proprio alla luce dell‘inquadramento normativo della procedura di urgenzaprevista dall‘art. 37, comma 7, C.G.S., secondo cui :‖Il reclamo deve essere proposto entro le ore 12.00 del giorno ferialeseguente a quello in cui è stato pubblicato il comunicato ufficiale relativo alla decisione del giudice di primo grado;contestualmente deve essere avvisata la eventuale controparte, la quale può formulare le proprie osservazioni. I motivi scrittidel reclamo devono essere depositati presso la Corte prima del dibattimento….‖. Nel caso di specie, una volta provato che ilpreannuncio di reclamo è stato contestualmente comunicato anche alla Procura Federale, non si configura alcuna ipotesi ditardività, in quanto i motivi scritti sono stati presentati prima dell‘inizio della discussione e il legale del reclamante ha chiestodi scambiarli con il rappresentante della Procura Federale. Tale adempimento, pertanto, rende ammissibile il reclamo che vaanalizzato nel merito. Anche l‘eccezione di inutilizzabilità della prova televisiva, in quanto l‘arbitro avrebbe visto(intendendosi per arbitro la quaterna arbitrale), va disattesa, in quanto appare di tutta evidenza, proprio dalla visione delfilmato, che i calciatori erano di spalle rispetto al guardalinee ed all‘arbitro e che gli stessi non potevano notare il gesto delSaudati. Dalla superiore eccezione il reclamante inferisce anche l‘irritualità dell‘utilizzo della prova televisiva, trattandosi difatto già visto e, quindi, valutato dall‘arbitro. Qui, però, non si tratta di ritornare su una valutazione già fatta, ma su un‘omessavalutazione, in quanto l‘arbitro e gli assistenti non hanno potuto vedere. Da ciò si evince la necessità della prova televisiva e lalegittima applicazione della procedura di cui all‘art. 35 C.G.S. che si connota proprio per la deroga alla cd.‖fede privilegiata‖dei rapporti di gara. Sul merito della condotta tenuta dal Saudati, appare evidente che si sia trattato di condotta violenta, avendodato vita a lesioni: il filmato, in proposito, ha confermato la volontarietà del gesto sia per le modalità che per la rapidità dellostesso. Giova precisare che per condotta violenta, come altre volte ribadito da questa Corte, non deve intendersi quellacostituita solo da fatti volontari produttori di lesioni personali, ma anche da atteggiamenti che pur non provocando lesioni,siano in grado di porre in pericolo l‘integrità fisica della vittima. Il caso che ci occupa, a maggior ragione, appare violento insenso stretto. In definitiva, pur apprezzando l‘atteggiamento del Saudati che, in sede di audizione, si è rammaricato per quantoaccaduto pur ribadendo la non volontarietà del proprio gesto, si ritiene equa la decisione del Giudice sportivo di prime cure inrelazione alla sanzione di tre giornate effettive di squalifica a carico del calciatore. Per questi motivi la C.G.F. dichiaraammissibile il reclamo con procedimento d‘urgenza dell‘Empoli F.B.C. S.p.A. di Empoli (Firenze) e lo respinge nel merito,dispone l‘addebito della tassa reclamo.TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COMUNICATO UFFICIALE N. 262/CGF – RIUNIONE DEL 08LUGLIO <strong>2008</strong> IN RIFERIMENTO ALLE MOTIVAZIONI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N.145/CGF DEL 20 MARZO <strong>2008</strong>1) RECLAMO CON PROCEDIMENTO D‘URGENZA DEL BRESCIA CALCIO S.P.A. AVVERSO LA SANZIONEDELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTE AL CALCIATORE STANKEVICIUSMARIUS SEGUITO SEGNALAZIONE EX ART. 35, COMMA 1.3 DEL C.G.S. DEL PROCURATORE FEDERALE,SEGUITO GARA BRESCIA/LECCE DEL 18.3.<strong>2008</strong>(Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 220 del 19.3.<strong>2008</strong>)Preso atto della segnalazione ex art. 35, comma 1.3., C.G.S., il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti,all‘esito dell‘esame delle immagini televisive, di piena garanzia tecnica e documentale, relative alla gara Brescia/Lecce del18.3.<strong>2008</strong>, valevole per il Campionato di Serie B, <strong>Stagione</strong> Sportiva <strong>2007</strong>/<strong>2008</strong>, con la decisione pubblicata indicata inepigrafe, ha inflitto al calciatore Marius Stankevicius, tesserato per il Brescia Calcio S.p.A., la squalifica per tre giornateeffettive di gara, per aver tenuto un condotta violenta non vista dall‘arbitro costituita dall‘aver colpito intenzionalmente alvolto, alzando il gomito del braccio destro, il calciatore avversario Andrea Ardito ―che cadeva al suolo rimanendovi conatteggiamento sofferente‖. Avverso tale decisione ha proposto ricorso, ai sensi dell‘art. 37, comma 7, C.G.S., il Brescia CalcioS.p.A. sostenendo, in sintesi:297


A) che la prova televisiva (tratta da un servizio della RAI) utilizzata per verificare la responsabilità del calciatore Stankeviciusdeve ritenersi insufficiente atteso che dalle immagini non si individua l‘esatta posizione dell‘arbitro e, quindi, non si percepiscecon compiutezza il campo visivo di cui godeva lo stesso al momento dell‘azione incriminata, oltre a non essere chiaro nelleimmagini lo sviluppo dell‘azione di giuoco;B) che il gesto commesso dallo Stankevicius non potesse essere definito fatto di condotta violenta, perché le immaginitelevisive non rilevano l‘intenzionalità del gesto stesso, né disvelano i necessari elementi circa la potenzialità lesiva delcolpo.Per tali motivi, il ricorrente ha chiesto il proscioglimento del calciatore Stankevicius e la revoca della squalifica inflitta.A supporto di quanto osservato, la Società ricorrente ha prodotto le immagini televisive di altra emittente, relative allecircostanze indicate nel ricorso, a conforto della fondatezza delle prospettazioni svolte. Alla riunione di questa Corte diGiustizia Federale, tenutasi in data 20.3.<strong>2008</strong>, sono presenti il difensore della società ricorrente nonché il rappresentante dellaProcura Federale i quali si riportano alle difese ed alle conclusioni contenute negli atti prodotti in giudizio. La Corte, esaminatele immagini televisive, ritiene di respingere il ricorso in quanto risultano infondati i motivi esposti dalla società ricorrente.Questa Corte, infatti, nel condividere in toto la corretta ed esaustiva motivazione resa dal Giudice Sportivo sui fatti inquestione, osserva come dalle immagini televisive si evinca la volontarietà del gesto posto in essere dallo Stankevicius el‘intenzione di alzare il braccio destro e, con il gomito, colpire il calciatore avversario. Tali evidenze documentali, peraltro, nonpossono essere poste in dubbio dalla visione del contributo televisivo prodotto in sede istruttoria dalla Società ricorrente, attesoche dalle immagini si evidenzia con chiarezza come il campo visivo dell‘arbitro fosse impedito, con riferimento specifico allazona di campo ove è avvenuto il fatto qui in esame, dalla presenza di altri calciatori impegnati in quella fase di gioco in diversisegmenti del campo che si frapponevano tra l‘arbitro e la coppia di calciatori Stankevicius-Ardito. Giova per completezzarammentare che, ai fini della irrogazione della sanzione disciplinare per effetto di prova televisiva, in ragioni delle disposizionicontenute nel C.G.S., non ha alcun rilievo la posizione degli assistenti di gara circa la possibilità di vedere le fasi di giocoincriminate, ma rileva esclusivamente la posizione dell‘arbitro e la possibilità (o meno) di quest‘ultimo di essere in grado divedere ed intervenire. D‘altronde, quale elemento di ulteriore conferma di ciò che appare dalle immagini televisive, l‘azioneviolenta posta in essere dallo Stankevicius si è svolta quanto quest‘ultimo si era già liberato della palla e quindi l‘azione digioco si era già esaurita. Per questi motivi la C.G.F. respinge il reclamo con procedimento d‘urgenza come sopra propostodalla società Brescia Calcio S.p.A. di Brescia e dispone incamerarsi la tassa reclamo.TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COMUNICATO UFFICIALE N. 263/CGF – RIUNIONE DEL 08LUGLIO <strong>2008</strong> IN RIFERIMENTO ALLE MOTIVAZIONI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N.169/CGF DEL 29 APRILE <strong>2008</strong>1) RECLAMO DEL SIGNOR BERTON GIANBRUNO PRESIDENTE DELL‘A.C. MESTRE AVVERSO LE SANZIONI:- INIBIZIONE PER ANNI 1 AL RECLAMANTE; - PENALIZZAZIONE DI PUNTI 5 IN CLASSIFICA DA SCONTARSINELLA CORRENTE STAGIONE SPORTIVA ALLA SOCIETÀ; INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELPROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL‘ART. 1. C.G.S. IN RIFERIMENTO ALL‘ART. 94 TER,COMMA 13 DELLE N.O.I.F. E ART. 2, COMMA 3 C.G.S. (OGGI ART. 4, COMMA 1 C.G.S.)(Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 43/CDN del 28.3.<strong>2008</strong>)Il Procuratore Federale presso la F.I.G.C. deferiva alla Commissione Disciplinare Nazionale il signor Gianbruno Berton,presidente della società calcistica A.C. Mestre, nonché la medesima società, all‘uopo formulando i seguenti addebiti: quanto alprimo, violazione dei doveri di lealtà e correttezza di cui all‘art. 1 C.G.S. con riferimento alla mancata osservanza di quantodisposto dell‘art. 94 ter comma 13 N.O.I.F. (circa l‘obbligo di tempestivo pagamento agli allenatori delle società della LegaNazionale Dilettanti di somme accertate con lodo emesso dal competente Collegio Arbitrale); nei confronti dell‘A.C. Mestre atitolo di responsabilità diretta ex art. 4, comma 1 del nuovo C.G.S. per la condotta antiregolamentare tenuta dal propriopresidente. Segnatamente, veniva dedotto in contestazione il mancato adempimento di due lodi arbitrali che accertavanol‘obbligo dell‘A.C. Martellago (cui poi subentrava l‘A.C. Mestre) di corrispondere al signor Claudio Lucano, già allenatore diprima squadra della detta società, due anni di retribuzione per le Stagioni Sportive 2003/2004 e 2004/2005. Il medesimo atto dideferimento veniva spedito anche nei confronti di Giovanni Guardini, presidente del Comitato Regionale Veneto della LegaNazionale Dilettanti, la cui posizione veniva però definita separatamente mediante patteggiamento. Il procedimento di primogrado proseguiva, invece, nei confronti degli altri deferiti ed, all‘esito, la Commissione Disciplinare Nazionale, con decisioneresa pubblica con Com. Uff. n. 43 del 28.3.<strong>2008</strong>, applicava, in ragione degli addebiti ad essi rispettivamente ascritti, al signorGianbruno Berton la sanzione dell‘inibizione di un anno ed alla A.C. Mestre la penalizzazione di cinque punti in classifica.Avverso la suddetta decisione ha interposto ricorso il signor Gianbruno Berton, in proprio e quale legale rappresentantedell‘A.C. Mestre, chiedendo: - in via preliminare, di dichiararsi la prescrizione dei diritti vantati dal Lucano e, dunque, perl‘effetto, il non luogo a procedere perché il fatto non ha più rilevanza disciplinare; - in via principale, previa riforma integraledella decisione di primo grado, il proscioglimento in toto dagli addebiti contestati, con conseguente annullamento dellesanzioni comminate dal Giudice di prime cure; - in via subordinata, la riduzione delle sanzioni de quibus nella misura ritenutapiù equa e, comunque, quanto all‘A.C. Mestre, non superiore ad un punto di penalizzazione in classifica. Le medesimeconclusioni sono state rassegnate dai ricorrenti all‘esito dell‘udienza di discussione. La Corte, letto l‘atto di gravame, sentito ildifensore dei ricorrenti ed esaminati gli atti ufficiali, ritiene che il ricorso sia parzialmente fondato e che, pertanto, vada accoltonei limiti di seguito indicati. Preliminarmente, ai fini di una compiuta delibazione della res iudicanda, s‘impone un‘analiticaricostruzione, in fatto, della complessa vicenda sottoposta all‘attenzione del Collegio, vicenda che prende abbrivio da un298


esposto presentato dal signor Lucano Claudio, già allenatore dell‘A.C. Martellago (cui poi è subentrata l‘A.C. Mestre) e che,per effetto delle acquisizioni probatorie compendiate agli atti del procedimento, può essere così sintetizzata. In data 25.6.2005,acquisivano il predicato della definitività due decisioni arbitrali (n. 99/45 e n. 99/45 bis), a seguito delle quali l‘A.C.Martellago veniva condannata al pagamento, in favore del proprio allenatore Lucano Claudio, della somma di € 11.320,00 perla <strong>Stagione</strong> Sportiva 2003/2004 e della somma di € 10.920,00 per la <strong>Stagione</strong> Sportiva 2004/2005. Il successivo 30.6.2005, ilpresidente del Comitato Regionale Veneto presso la Lega Nazionale Dilettanti (Giovanni Guardini), con nota indirizzataall‘A.C. Martellago, in cui si evidenziava giustappunto che le deliberazioni in argomento erano inappellabili ed esecutive,sollecitava il pagamento delle suddette poste debitorie. Nello stesso periodo veniva perfezionato un progetto di fusione tral‘A.C. Mestre e l‘A.C. Martellago che portava alla costituzione della nuova società A.C. Mestre. La domanda di fusione,avanzata fin dal 25.6.2005, veniva ratificata dalla F.I.G.C. in data 13.7.2005. Il successivo 14.7.2005, la nuova società A.C.Mestre, in persona del suo vicepresidente, signor Mauro Marella, forniva riscontro alla nota di sollecito del ComitatoRegionale Veneto presso la Lega Nazionale Dilettanti, chiedendo, unitamente ad una dilazione di pagamento, una proroga ditempo necessaria al recupero di tutti i documenti relativi al rapporto tra l‟A.C. Martellago e l‟allenatore Lucano Claudio..Venivano, poi, prodotte in tale torno temporale, che va dal 14.7.2005 al 3.8.2005 (non è certo da chi, ma comunque da soggettipur sempre riconducibili alla dirigenza della nuova società Mestre), due quietanze liberatorie, datate 5 maggio e 15 novembre2004, solo apparentemente rilasciate e sottoscritte dal sig. Lucano Claudio a completa tacitazione delle sue rivendicazioni perle stagioni calcistiche in contestazione. Sulla scorta di tali (presunte) ―sopravvenienze‖ il Presidente del Comitato RegionaleVeneto presso la Lega Nazionale Dilettanti rilasciava il prescritto nulla osta per l‘iscrizione al campionato del Mestre ed, indata 3.8.2005, informava il Collegio Arbitrale che le pendenze de quibus dovevano oramai ritenersi estinte. Nel sopra descrittocontesto storico, il signor Gianbruno Berton assumeva, in data 16.9.2005, l‘incarico di Presidente del Mestre. Successivamente(nel luglio <strong>2007</strong>), il signor Lucano Claudio presenterà un esposto e, nel corso degli accertamenti di riscontro condottidall‘Ufficio Indagini, renderà dichiarazioni di formale disconoscimento delle sottoscrizioni apposte in calce alle dettequietanze, ribadendo di non aver giammai riscosso le retribuzioni concordate con l‘A.C. Martellago per le Stagioni Sportive2003/2004 e 2004/2005. Così ricostruita la vicenda in esame, la Corte di Giustizia Federale ritiene sussistere la responsabilitàdei soggetti deferiti per gli addebiti loro ascritti. Preliminarmente, priva di pregio si rivela l‘eccezione di prescrizione sollevatadalla difesa dei ricorrenti in riferimento all‘art. 25 C.G.S., nella parte in cui dispone che ―i diritti di natura economica siprescrivono al termine della stagione <strong>sportiva</strong> successiva a quella in cui sono maturati”. Sul punto, è sufficiente obiettare cheoggetto del presente giudizio non è l‘attuale esigibilità delle rivendicazioni retributive azionate dal signor Lucano, bensì ladiversa fattispecie di un illecito amministrativo omissivo rispetto al quale il rapporto creditorio rileva solo come meroantefatto. E‘, invero, di tutta evidenza che l‘autonoma rilevanza (tanto più sotto il profilo della prescrizione) di tale rapportocreditorio è destinata ad esaurirsi con la definizione del procedimento di accertamento della dedotta inadempienza e, quindi,con la pronuncia della decisione finale: ad essa si correla, invero, la genesi di un nuovo obbligo (destinato a sovrapporsi aquello proprio dell‘originario rapporto) al quale viene accordata autonoma dignità e rilevanza giuridica, presidiata – nellaspecie – da una specifica sanzione disciplinare soggetta ad un proprio termine di prescrizione. Sotto tale profilo, ed anche aifini di una compiuta perimetrazione dell‘ambito cognitivo del presente procedimento contenzioso, giova richiamare il chiarocontenuto precettivo della disposizione di cui all‘art. 94 comma 13 N.O.I.F., secondo cui “il pagamento agli allenatori dellesocietà della Lega Nazionale Dilettanti di somme, accertate con lodo emesso dal competente Collegio Arbitrale, deve essereeffettuato entro trenta giorni dalla comunicazione della decisione”. Orbene, disattese le questioni di rito, rispetto al merito,rilievo dirimente assume la circostanza che, all‘epoca dell‘insediamento del Presidente Berton, i debiti della società A.C.Mestre, per come accertati dai lodi arbitrali (n. 99/45 e n. 99/45 bis), dovevano ritenersi ancora pendenti. E ciò per l‘evidenteinettitudine strutturale delle quietanze (apparentemente) rilasciate dal Lucano ad accreditare un effetto solutorio opponibile,idoneo cioè a vanificare la portata precettiva delle statuizioni compendiate nelle richiamate decisioni arbitrali. Ed invero, taliquietanze, ancorchè antecedenti alla data di celebrazione dei giudizi arbitrali, non sono state giammai prodotte nei suddettigiudizi, sì da rimanere estranee al fuoco della decisione finale, che, pertanto, si fondava, all‘opposto, sulla perduranzadell‘inadempimento dell‘A.C. Martellago. In ragione di ciò, la fondatezza delle ragioni creditorie del Lucano (affermazionecon la quale le quietanze in argomento erano in evidente contrasto) non poteva essere più messa in discussione. Ogni diversaricostruzione doveva, infatti, ritenersi assorbita nel giudicato. Quanto appena evidenziato è già, di per sé, sufficiente aconvalidare il giudizio di responsabilità mosso dal Giudice di prime cure: la produzione delle due quietanze non poteva valere,in alcun modo, ad estinguere, con la pretesa automaticità, gli obblighi di pagamento gravanti sulla società e rilevanti, ai finidisciplinari, ai sensi e per gli effetti di cui all‘art. 94 comma 13 N.O.I.F. Peraltro, anche sotto un profilo prettamenteprobatorio, non può dubitarsi dell‘inidoneità delle più volte menzionate quietanze a certificare i pagamenti in esse attestati.Com‘è noto, la scrittura privata fa piena prova, fino a querela di falso [cfr. art. 2702 c.c.], della provenienza delle dichiarazionida chi l'ha sottoscritta, se colui contro il quale la scrittura è prodotta ne riconosce la sottoscrizione, ovvero se questa èlegalmente considerata come riconosciuta. E ciò (vale a dire il disconoscimento) è quanto appunto avvenuto nel caso di specieper effetto dell‘esposto e delle dichiarazioni rese dal Lucano, con la conseguenza evidente di ribaltare sulla società deducentel‘onere di dimostrare l‘autenticità del documento e della sua sottoscrizione. Tale prova non è stata fornita. Né sul punto puòritenersi – contrariamente a quanto dedotto - che la società ricorrente sia stata in qualche modo concretamente impeditanell‘esercizio delle sue facoltà difensive. D‘altro canto non appariva, comunque, predicabile – anche ove formalmente richiesta– alcuna attività di verificazione perché la suddetta indagine avrebbe dovuto essere svolta, non già sul documento originale(giammai prodotto), bensì solo su mere fotocopie degli atti di quietanza, già di per se stesse connotate da un‘efficaciaprobatoria condizionata [cfr. art. 2719 c.c.] e, comunque, non suscettive di accertamenti peritali dall‘esito affidabile. Di contro,tutti gli elementi di prova evincibili dall‘intero procedimento depongono per l‘inverosimiglianza di tali documenti. Ed, invero299


anche a voler prescindere dal dato empirico della diretta percezione di una diversità della firma apposta in calce alle quietanzerispetto alle altre sottoscrizioni riferibili al Lucano, viene in rilievo, così come efficacemente evidenziato dal Giudice di primecure, l‘assenza di un qualsivoglia riscontro contabile idoneo a supportare le deduzioni difensive della società ricorrente. Sulpunto, nel corso delle stesse indagini la stessa A.C. Mestre evidenziava, nella propria nota del 19.10.<strong>2007</strong>, di non essere ―inpossesso di alcun riscontro contabile dell‟allora A.C. Martellago ed in ogni caso antecedente la data del 16.9.2005”: in altritermini, l‘unica traccia della vicenda in esame era data dalle sole quietanze esibite, esse stesse prive di qualsivogliaregistrazione contabile. E tale ―impossibilità‖ di fornire una giustificazione contabile dei presunti pagamenti ha cadenzato ilcomportamento della società ricorrente anche nel corso dell‘intero giudizio. Né, peraltro, è stato offerto un contributoricostruttivo di tipo diverso idoneo a chiarire, comunque, indipendentemente cioè dal mancato rispetto degli obblighi diregistrazione contabile, i luoghi, i tempi e le forme (per assegni, con accredito, in contanti…) in cui sarebbero avvenuti isuddetti pagamenti. E tali omissioni appaiono davvero ingiustificate se si considera, da un lato, l‘entità (non trascurabile) dellesomme in questione e, dall‘altro, la dimensione economica dell‘A.C. Martellago, i cui flussi finanziari (verosimilmentemodesti) dovrebbero essere di per se stessi facilmente ricostruibili. Vengono poi in rilievo le argomentazioni logiche (giàutilizzate dal giudice di prime cure) chetraggono alimento da una disamina del comportamento del Lucano, le cui iniziative recuperatorie nell‘ipotesi della autenticitàdelle quietanze - risulterebbero davvero incomprensibili in quanto suscettive di facile e clamorosa smentita, sì da evocare unafattispecie tipica di lite temeraria. Peraltro, tale argomentazione non appare scalfita nella sua valenza indiziaria dalle deduzionidifensive dei ricorrenti volte ad evidenziare profili di incoerenza nel comportamento (successivamente) tenuto dal Lucano, ilquale sebbene già gravato da una forte esposizione debitoria - avrebbe solo con notevole ritardo compulsato l‘Ufficio Indaginidella F.I.G.C. onde recuperare il suo credito. Ed, invero, il segnalato ritardo riguarda, al più, la sola denuncia dell‘illecitodisciplinare ma non tocca le iniziative recuperatorie in quanto tali, già tempestivamente intraprese dal Lucanonell‘immediatezza dei fatti e positivamente coltivate fino al favorevole riscontro delle decisioni arbitrali. La correttaricostruzione cronologica degli avvenimenti rende, anche rispetto a tale specifico punto, verosimile il racconto del Lucano, ilquale ha riferito di aver denunciato in sede disciplinare solo nel <strong>2007</strong> il protratto inadempimento (già però formalmenteaccertato in sede arbitrale) in ragione dei rapporti di amicizia che lo legavano ai dirigenti della sua ex società, cuievidentemente voleva (in ogni caso) evitare l‘irrogazione di sanzioni disciplinari. All‘inverso, mette conto evidenziare che lequietanze di pagamento – pur apparentemente risolutive di ogni pendente rapporto tra la A.S. Martellago ed il Lucano – nonsono mai state esibite nella sede propria (id est nei giudizi arbitrali) e tale (incomprensibile) atteggiamento di indifferenza nonpuò essere spiegato solo con (presunti) vizi di notifica della domanda di arbitrato, atteso che non risulta che sia giammai stataassunta qualsivoglia iniziativa per rimuovere tali statuizioni pregiudizievoli, preferendo (e ciò indipendentemente dallaconcreta predicabilità di un‘azione di nullità o di revocazione delle decisioni arbitrali) eluderle attraverso la (tardiva) esibizionedelle più volte menzionate quietanze di pagamento. In definitiva, tutte le circostanze indiziarie sopra rappresentate, ciascuna diesse già assistita da una propria valenza dimostrativa, riflettono un‘indubbia concludenza probatoria ove congiuntamenteesaminate nel valore coagulante della prova generica, lasciando serenamente concludere per l‘inverosimiglianza dellequietanze in argomento. Né, peraltro, è possibile ritenere, contrariamente a quanto dedotto, che, rispetto alla nuova A.C.Mestre, tale circostanza abbia una valenza neutra per il solo fatto che tali documenti si riferiscono alla pregressa gestione dellaA.C. Martellago e non è stato identificato l‘autore materiale della falsificazione. Non può, invero, essere trascurato l‘indubbiorilievo sintomatico riveniente dall‘interesse specifico ed esclusivo (in applicazione del principio del "cui prodest") che ha rettola produzione dei documenti in questione. Ed, invero, proprio sotto la gestione della nuova A.C. Mestre tali quietanze furonorinvenute e consegnate; e ciò proprio al fine di estinguere ogni pendenza debitoria della nuova A.C. Mestre (subentrata allaA.C. Martellago) si‘ da legittimarne l‘iscrizione al campionato. Di contro, a tali quietanze giammai aveva fatto ricorso la A.C.Martellago, pur convenuta dinanzi al Collegio Arbitrale proprio per il mancato pagamento delle retribuzioni rivendicate dalLucano. D‘altronde, il dovere di puntuale diligenza esigibile dalla direzione della nuova società A.C. Mestre (subentrata allaMartellago) non poteva di certo arrestarsi con l‘esibizione delle suddette quietanze, rinvenute e depositate, come già detto, inun contesto tuttora rimasto avvolto dal mistero e la cui stessa origine è da ritenersi oscura, in quanto rimaste avulse sia daprecisi riferimenti spazio – temporali sia da qualsivoglia giustificazione contabile. Giova ribadire che di ciò la stessa societàera pienamente consapevole: l‘A.C. Mestre ha infatti evidenziato, nella propria nota del 19.10.<strong>2007</strong>, di non essere ―in possessodi alcun riscontro contabile dell‟allora A.C. Martellago ed in ogni caso antecedente la data del 16.9.2005”: E proprio inconsiderazione di quanto appena detto era facilmente rilevabile l‘inverosimiglianza dei suddetti documenti. Né può assumererilievo esimente la circostanza che il Berton abbia assunto l‘incarico di Presidente dell‘A.C. Mestre solo il 16.9.2005, dopoperaltro aver ricevuto rassicurazioni sull‘inesistenza di pendenze debitorie della società. In relazione agli aspetti finora passatiin rassegna emerge chiaramente la responsabilità del prevenuto: sotto la sua gestione l‘A.C. Mestre ha continuato a nononorare i debiti rinvenienti dai lodi arbitrali soprarichiamati, provvedendo solo in data 9.3.<strong>2008</strong>, in concomitanza con l‘atto dideferimento, ad effettuare i pagamenti cui era tenuta. Si è preferito prestare ossequiosa fede a due atti di quietanza senzaesercitare opportuni controlli sulla loro affidabilità, controlli tanto più doverosi se si considera che si trattava di documenti(apparentemente) perfezionati già molto tempo prima delle decisioni arbitrali (e dunque da esse superati) ed emersi incircostanze tuttora non chiarite, oltre che del tutto privi di qualsivoglia riscontro contabile. Ed appare alquanto anomalo che ilBerton, pur potendo riscontrare direttamente e con immediatezza le omissioni ed irregolarità che avevano caratterizzato lagestione della vicenda in argomento, abbia più volte chiesto al Comitato Regionale Veneto rassicurazioni circa l‘assenza dipendenze economiche a carico dell‘A.C. Mestre. Tanto più che il Berton era verosimilmente già venuto a conoscenza dellavicenda contenziosa intercorsa tra l‘A.C. Martellago ed il signor Lucano. E ciò in ragione dei diversi ruoli, sempre di rilievo,ricoperti nell‘A.C. Mestre fin dalla sua costituzione: consigliere, cassiere, domiciliatario delle comunicazioni indirizzate300


all‘A.C. Mestre nella domanda di fusione, direttore generale e poi presidente. Tale circostanza, peraltro, viene ammessa daglistessi ricorrenti, secondo i quali il Berton ―ne sarà plausibilmente venuto a conoscenza perché il Comitato Regionale Venetopresso la Lega Nazione Dilettanti insisteva per il pagamento del Martellago sin dal 30.6.2005…”(cfr. fol 10 rigo 8 e ss. Delricorso). In definitiva, il quadro probatorio sopra tratteggiato consente di ascrivere il mancato adempimento degli obblighiposti dai lodi arbitrali alla censurabile negligenza con cui il Berton e la società Martellago hanno curato gli adempimentiimposti dalle vincolanti decisioni arbitrali. Ciò nondimeno, la misura di responsabilità soggettiva (a titolo di colpa) accertata acarico dei soggetti deferiti inducono, in ossequio al principio di proporzionalità, a rivedere l‘entità delle sanzioni irrogate. Ciòanche per il particolare contesto storico in cui sono maturati i fatti in contestazione, segnati da un progetto di fusione tra duesocietà che, giocoforza, ha indebolito (senza evidentemente eliderlo) il rapporto di conoscenza e di piena signoria della nuovadirigenza su fatti societari che traevano, comunque, alimento e si collegavano a vicende verificatesi prima del perfezionarsi ditali mutamenti. Sotto tale ultimo profilo, il ricorso va, dunque, parzialmente accolto e, per l‘effetto, vanno riformate le sanzionicomminate dal giudice di prime cure nella misura di seguito indicata: la sanzione dell‘inibizione comminata al signorGianbruno Berton va ridotta alla durata di sei mesi e quella inflitta alla società Mestre a 2 punti di penalizzazione, da scontarsinella corrente <strong>Stagione</strong> Sportiva. Per questi motivi la C.G.F. in parziale accoglimento del reclamo come sopra proposto dalsignor Berton Gianbruno, riduce le sanzioni: - dell‘inibizione al signor Berton Gianbruno a 6 mesi; - la penalizzazione a punti2 in classifica da scontarsi nella corrente <strong>Stagione</strong> Sportiva alla società A.C. Mestre. Dispone restituirsi la tassa reclamo.2) RECLAMO DEL PISA CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELL‘AMMENDA DI € 20.000,00 INFLITTA ALLARECLAMANTE SEGUITO GARA PISA/VICENZA DEL 05.04.<strong>2008</strong>(Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 236 dell‘8.04.<strong>2008</strong>)All‘esito dell‘esame degli atti relativi all‘incontro Pisa/Vicenza, disputato in data 5.4.<strong>2008</strong> e valevole per il Campionato diSerie ―B‖, il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti infliggeva al Pisa Calcio l‘ammenda di € 20.000,00 peraver i suoi sostenitori, al termine della predetta gara, contestato l‘operato della terna arbitrale e scagliato contro l‘arbitro alcunioggetti. In particolare, mentre l‘arbitro, il signor Luca Marelli si dirigeva verso gli spogliatoi, allontanandosi dal terreno digioco, la tifoseria del Pisa lanciava nella direzione del direttore di gara monetine, barattoli di latta di caramelle ed unaccendino, che colpiva quest‘ultimo alla mano provocandogli un intenso ma momentaneo dolore. Avverso tale decisione, haproposto rituale e tempestiva impugnazione la società Pisa Calcio, la quale chiede che venga riconosciuta la ricorrenza, nellaspecie, unitamente alle due circostanze attenuanti previste dalla lettere b) ed e) dell‘art. 13 comma 1 in caso di violazione degliartt. 11 e 12 C.G.S., di cui il Giudice Sportivo ha dato atto nella decisione impugnata, anche di quella prevista nella lettera a)del medesimo art. 13 comma 1. Ciò al fine di ottenere l‘annullamento della sanzione irrogata, atteso che la compresenza di tredelle cinque circostanze attenuanti di cui all‘art 13 comma 1 C.G.S. permette alla società di non rispondere per icomportamenti tenuti dai propri sostenitori. La società lamenta, altresì, in subordine, l‘eccessiva entità della sanzione,comminata dal Giudice Sportivo Nazionale, rispetto a precedenti provvedimenti con cui sono state punite fattispecie similari.Alla riunione di questa Corte di Giustizia Federale, tenutasi in data 29.4.<strong>2008</strong>, è presente l‘Avv. Vitale per la Pisa Calcio, ilquale si riporta alle difese ed alle conclusioni contenute nel proprio ricorso. La Corte, esaminati gli atti, rileva che icomportamenti tenuti dai sostenitori del Pisa non possono che considerarsi come una manifestazione di violenza,concretamente pericolosa per l‘arbitro e potenzialmente pericolosa per l‘incolumità delle altre persone presenti nel campo digioco e nelle zone limitrofe. Si tratta, pertanto, di fatti gravi che comportano l‘applicazione dell‘art. 14 C.G.S. (e non giàdell‘art. 12 C.G.S) che, come noto, disciplina la responsabilità delle società per fatti violenti dei sostenitori. L‘applicazione delpredetto articolo fa sì che non possa operare, con riferimento alla fattispecie in questione, l‘esimente invocata dal Pisa. Ciòdetto, atteso che l‘ultimo comma dell‘art. 14 C.G.S. attribuisce all‘Organo della Giustizia Sportiva la facoltà di non applicare oattenuare la sanzione qualora venga verificata la sussistenza di una delle circostanze di cui alle sole lettere a) e b) dell‘art. 13comma 1 e che la sussistenza della fattispecie di cui alla lett. b) dell‘articolo appena richiamato è già stata accertata dal GiudiceSportivo, questa Corte ritiene che la sanzione de qua sia congrua, anche in considerazione della recidiva, riconosciuta al Pisa.Per questi motivi la C.G.F. respinge il reclamo come sopra proposto dal Pisa Calcio di Pisa e dispone incamerarsi la tassareclamo.TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COMUNICATO UFFICIALE N. 264/CGF – RIUNIONE DEL 08LUGLIO <strong>2008</strong> IN RIFERIMENTO ALLE MOTIVAZIONI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N.163/CGF DEL 18 APRILE <strong>2008</strong>3) RICORSO DELL‘ A.C.R.D. ACICATENA CALCIO AVVERSO DECISIONI MERITO GARAROSARNO/ACICATENA DEL 9.03.<strong>2008</strong>(Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 100 del 19.3.<strong>2008</strong>)La A.C.R.D. Acicatena impugnava la decisione del Giudice Sportivo che, con motivazione contenuta sul Com. Uff. n. 100 del19.3.<strong>2008</strong>, disponeva la ripetizione della gara Rossanese/Acicatena del 9.3.<strong>2008</strong>, per errore tecnico dell‘arbitro. La societàreclamante, attraverso i propri scritti difensivi, chiedeva di riesaminare la decisione del Giudice Sportivo alla luce delledichiarazioni rese, a fine gara, sia dall‘arbitro che dal commissario arbitrale circa la regolare conclusione dell‘incontro. Ilreclamo non è fondato e, pertanto, va rigettato. L‘errore tecnico nel quale è incorso il Direttore di gara, e segnalato dalcommissario arbitrale nel proprio rapporto, consistito nella mancata espulsione del calciatore Savonarola Giuseppe ammonitodue volte nel corso della gara. E‘ inequivocabilmente ammesso dallo stesso arbitro nel supplemento di referto allegato agli atti.A nulla rilevano, quindi, con riferimento all‘accertamento dei fatti, le allegazioni difensive tendenti esclusivamente ad301


ingenerare dubbi. Per questi motivi la C.G.F respinge il reclamo come sopra proposto dall‘A.C.R.D. Acicatena di Acicatena(Catania) e dispone l‘incameramento della tassa reclamo.6) RICORSO DELL‘ U.S.D. VIRTUSVECOMP VERONA AVVERSO DECISIONI MERITO GARASAMBONIFACESE/VIRTUSVECOMP VERONA DEL 9.3.<strong>2008</strong>(Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 108 del 2.4.<strong>2008</strong>)7) RICORSO DELL‘ A.S.D. CALCIO SAMBONIFACESE AVVERSO LA SANZIONE DELLA PENALIZZAZIONE DIPUNTI 3 IN CLASSIFICA INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA SAMBONIFACESE/VIRTUSVECOMPVERONA DEL 9.3.<strong>2008</strong>(Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 108 del 2.4.<strong>2008</strong>)All‘esito della gara del 9.3.<strong>2008</strong> Sambonifacese/Virtusvecomp Verona, terminata con il punteggio di 1-0, il dirigenteaccompagnatore della Virtusvecomp chiedeva che non venisse omologato il risultato della partita in quanto un calciatore (n. 5Saorin Matteo) della sua squadra era stato costretto a lasciare il campo ed ad essere sostituito, poiché veniva colpito da unamoneta lanciata dai tifosi avversari che gli provocava una ferita tale da impedirgli la prosecuzione alla gara stessa.Successivamente la Virtusvecomp proponeva reclamo al Giudice Sportivo, chiedendo che la Sambonifacese venisse punita conla perdita della gara con il punteggio di 0-3, in subordinechiedeva la ripetizione della gara; allegando copia del certificatomedico del pronto soccorso. Il Giudice Sportivo (cfr. Com. Uff. n. 108 del 2.4.<strong>2008</strong>) accoglieva il reclamo con determinazionediversa da quella invocata dalla Virtusvecomp, convalidando il risultato e infliggendo alla Sambonifacese la sanzione dellapenalizzazione di 3 punti in classifica. In particolare il Giudice motivava che in conseguenza dell‘alterazione del potenzialeatletico della squadra avversaria era applicabile la seconda parte del comma 1 dell‘ art. 17 C.G.S., poiché l‘esclusione delSaorin che pure aveva influito nello svolgimento della gara non ne aveva determinato la irregolarità. Ha proposto ricorso laVirtusvecomp, impugnando il deliberato del Giudice Sportivo, sottolineando che la gara dal momento in cui era avvenuto ilfatto era proseguita in un clima di agitazione e turbamento essendo i giocatori preoccupati per la sorte del loro compagno e perla loro incolumità personale, deduceva in particolare la errata valutazione dei fatti, l‘inapplicabilità e l‘erronea interpretazione,da parte del Giudice Sportivo, dell‘ art. 17, comma 1 seconda parte C.G.S.. Nel ricorso veniva appunto sottolineato come ilGiudice non avesse considerato il clima di terrore e tensione creatosi a seguito dell‘episodio, tant‘è che anche l‘assistentedell‘arbitro era stato fatto segno di ripetuti lanci di oggetti, che vi erano stati cori razzisti e che i giocatori erano dovuti usciredallo stadio scortati dai carabinieri. Nel ricorso si evidenziava ancora la illogicità e contraddittorietà non potendo rientrare dettiepisodi nella fisiologia della gara, essendo altresì del tutto irragionevole la sanzione irrogata poiché la perdita del giocatore, acausa dell‘episodio, si era riverberata unicamente a danno della Virtusvecomp medesima. Infine la ricorrente evidenziava comenessun provvedimento sarebbe stato adottato nei confronti dei calciatori della squadra avversaria che avrebbero occultato lamoneta che aveva colpito il Saorin. Avverso la citata decisione del Giudice Sportivo proponeva ricorso anche laSambonifacese, che contestava la decisione evidenziando come il calciatore colpito si sarebbe trovato vicino alla linea lateraleconfinante la tribuna occupata dai sostenitori della Virtusvecomp; che la gara si era svolta in assoluta serenità senza alcuncondizionamento ambientale e senza alcuna alterazione del potenziale atletico.Tutto ciò considerato osserva la Corte comeentrambi i ricorsi siano infondati. Così come esattamente statuito dal Giudice Sportivo nella parte motiva del Com. Uff. n.108/<strong>2008</strong>, l‘art. 17 comma 1 C.G.S. contiene due distinte e ben separate ipotesi.a) nella prima parte è espresso un principio in base al quale è prevista la punizione della perdita della gara con il punteggio di0-3 nell‘ ipotesi in cui siano accaduti fatti o situazioni che abbiano influito sul regolare svolgimento della gara;b) nella seconda parte vi è una specificazione al principio generale in base alla quale se i fatti che hanno influito sul regolaresvolgimento della gara sono imputabili ad accompagnatori ammessi al recinto di gioco o sostenitori a seguito della società eche abbiano comportato unicamente alterazioni al potenziale atletico non viene applicata la sanzione della perdita della gara,essendo prevista una penalizzazione che nel minimo è rapportata ai punti conquistati con il risultato connesso a quello dellagara stessa. Le due fattispecie sono pertanto assolutamente distinte contenendo la seconda parte del comma 1 una tipizzazionedel principio generale espresso nella prima parte del medesimo comma 1. In applicazione, pertanto, di detta fattispecie tipicaessendo il fatto avvenuto per una situazione imputabile ai sostenitori della società Sambonifacese correttamente il GiudiceSportivo ha sanzionato la società stessa con una penalizzazione di punti in classifica. A questo proposito non riescono ascalfire le statuizioni della decisione di I° grado le pur argute deduzioni di entrambe le società. In primo luogo l‘arbitro non hasegnalato nel proprio referto e nel supplemento alcuna circostanza ultronea oltre a quella appunto della sostituzione del Saorinche era stato colpito da una moneta, non evidenziando alcun clima di instabilità, di turbamento e agitazione. Ancora si rileva ilfatto che sin da subito l‘arbitro è venuto a conoscenza che il Saorin era stato colpito da una moneta; infatti, detta circostanzaindipendentemente dal comportamento dei calciatori della Sambonifacese, è stata comunque percepita dall‘arbitro medesimoche è appunto entrato in possesso della moneta lanciata dagli spalti, segnalando l‘episodio espressamente. L‘arbitro, del resto,pur non specificando espressamente da quali sostenitori fosse occupata la tribuna dalla quale sarebbe avvenuto il lancio, nonpare lasciare spazio a dubbio alcuno sul fatto che i sostenitori responsabili appartenessero alla Sambonifacese. Ciò ècorroborato inoltre dal fatto che la riserva ed il reclamo sono stati presentati nell‘immediatezza dalla Virtusvecomp, maiavendo dedotto a contrario nulla la Sambonifacese.Correttamente pertanto il Giudice Sportivo è giunto all‘adozione delcontestato provvedimento. Per questi motivi la C.G.F riuniti i reclami come sopra proposti dall‘U.S.D. Virtusvecomp Veronadi Verona e dall‘A.S.D. Calcio Sambonifacese di Sambonifacio (Verona) li respinge. Dispone incamerarsi le tasse reclamo.302


8) RICORSO DELL‘ U.S. CASTROVILLARI CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 8 GAREEFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE GRECO DEMETRIO SEGUITO GARA CASTROVILLARI/LIBERTASACATE DEL 6.4.<strong>2008</strong>(Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 112 del 9.4.<strong>2008</strong>)Con atto dell‘11.4.<strong>2008</strong> la U.S. Castrovillari Calcio ha adito la Corte di Giustizia Federale preannunciando ricorso concontestuale richiesta di copia degli atti, avverso la sanzione indicata in epigrafe. Al termine della gara Castrovillari/LibertasAcate l‘arbitro riportava nel referto che era stato colpito da un calcio da dietro in una convulsa fase di contestazione dal suooperato, ma di non essere riuscito ad individuare il responsabile. Il Giudice Sportivo, in osservanza del principio posto dall‘art.3, comma 2, C.G.S. ovvero, in caso di mancata individuazione del responsabile dell‘atto violento, ha sanzionato il capitanodella squadra Greco Demetrio Alessandro, commisurando in 8 giornate di gara il periodo inibitorio in forza della gravitàdell‘atto, provvedimento adottato con Com. Uff. n. 112 del 9.4.<strong>2008</strong>. Con successivo atto dell‘11.4.<strong>2008</strong> la società reclamantetrasmetteva mezzo fax al Giudice Sportivo uno scritto con il quale il calciatore Corbino Rocco si autoaccusava del gestoviolento in discussione, assumendosi ogni responsabilità in proposito. La U.S. Castrovillari Calcio, pertanto, ha fondato lapropria richiesta di revoca della squalifica sostenendo, appunto, che l‘autore della condotta antiregolamentare posta in esserenei confronti del Direttore di gara, non fosse il Greco quanto, piuttosto, il calciatore Corbino Rocco tesserato in favore dellamedesima appellante. Tanto premesso, la Corte osserva che il reclamo è infondato e va pertanto rigettato. L‘indicazione daparte di chi vanta un interesse diretto a che un proprio tesserato, nella specie il capitano della squadra, non subisca la squalificaal posto di un altro, così come la dichiarazione autoaccusatoria resa successivamente alla conoscenza del provvedimento disqualifica, non sono prove idonee a far ritenere accertata la individuazione del terzo, asserito autore dell‘atto, e quindi adeterminare l‘esenzione di responsabilità del capitano. Per questi motivi la C.G.F. respinge il reclamo come sopra propostodall‘U.S. Castrovillari Calcio di Castrovillari (Cosenza) e dispone l‘incameramento della tassa reclamo.TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COMUNICATO UFFICIALE N. 265/CGF – RIUNIONE DEL 21LUGLIO <strong>2008</strong> IN RIFERIMENTO ALLE MOTIVAZIONI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N.25/CGF DEL 05 OTTOBRE <strong>2007</strong>1. RICORSO DELLA SOCIETÀ A.C.R.D. ACICATENA CALCIO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA FORTITUDOCOSENZA/ACICATENA DEL 9.9.<strong>2007</strong>(Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 24/C del 19.9.<strong>2007</strong>)Con atto del 22.9.<strong>2007</strong> la società A.C.R.D. Acicatena Calcio preannunciava reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivopresso il Comitato Interregionale con Com. Uff. n. 24/C del 19.9.<strong>2007</strong> seguito gara Fortitudo Consenta/Acicatena del 9.9.<strong>2007</strong>.Con successivo atto del 27.9.<strong>2007</strong> proponeva, a mezzo raccomandata, motivi di reclamo, inviati in pari data alla controparte. Ilreclamo è inammissibile per tardività. Giova ricordare che il ricorso avverso le decisioni adottate dal Giudice Sportivo, deveessere prodotto entro 7 giorni da quello successivo alla pubblicazione stessa, 19.9.<strong>2007</strong>, e quindi entro il 26.9.<strong>2007</strong>; essendostato spedito l‘ottavo giorno è da considerarsi tardivo come eccepito anche dalla controparte Fortitudo Cosenza nellecontrodeduzioni inviate alla C.G.F., quindi ne è precluso l‘esame di merito. Per questi motivi la C.G.F. dichiara inammissibile,per tardività, ai sensi dell‘art. 37, comma 1 C.G.S. il reclamo come sopra proposto dalla A.C.R.D. Acicatena Calcio diAcicatena (Catania) e dispone l‘incameramento della tassa reclamo.2. RICORSO DELL‘A.C. MONZA BRIANZA 1912 S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 5GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AI CALCIATORI FONTANA FRANCESCO E NENADOVIC STEFAN,SEGUITO GARA MONZA BRIANZA/LEGNANO DEL 23.9.<strong>2007</strong>(Delibera del Giudice Sportivo presso il Settore Giovanile e Scolastico – Com. Uff. n. 6 del 25.9.<strong>2007</strong>)Il Giudice Sportivo presso il Settore Giovanile Scolastico, con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 6 del 25.9.<strong>2007</strong> ha inflittoai calciatori Fontana Francesco e Nenadovic Stefan - tesserati in favore della società A.C. Monza Brianza 1912 S.p.A. - lasanzione della squalifica per 5 giornate effettive di gara per fatti occorsi a seguito della gara Monza Brianza/Legnano del23.9.<strong>2007</strong>. Avverso tale provvedimento la società A.C. Monza Brianza 1912 S.p.A ha preannunziato reclamo innanzi a questaCorte di Giustizia Federale con atto del 26.9.<strong>2007</strong>, formulando contestuale richiesta degli ―Atti Ufficiali‖. Istruito il reclamo efissata la data della camera di consiglio, nelle more della trattazione, la ricorrente, con nota trasmessa il 2.10.<strong>2007</strong>, inoltravaformale rinuncia agli atti ed all‘azione. La Corte, premesso che ai sensi dell‘art. 33, comma 12, C.G.S. le parti hanno facoltà dinon dare seguito al preannuncio di reclamo o di rinunciarvi prima che si sia proceduto in merito e che la rinuncia o il ritiro delreclamo non ha effetto soltanto per i procedimenti di illecito sportivo, per quelli che riguardano la posizione irregolare deicalciatori e per i procedimenti introdotti per iniziativa di Organi federali e operanti nell‘ambito federale (circostanze,quest‘ultime escludibili nel caso di specie), dichiara estinto il procedimento. La C.G.F. dà atto della rinuncia e dichiara estintoil reclamo come sopra proposto dalla A.C. Monza Brianza 1912 S.p.A. di Monza (Milano) e dispone l‘incameramento dellatassa reclamo.3. RICORSO DEL TORINO F.C. S.P.A. AVVERSO LE SANZIONI INFLITTE: DELL‘AMMENDA DI EURO 10.000,00AL SIG. NOVELLINO WALTER ALFREDO E DELL‘AMMENDA DI EURO 5.000,00 AL SIG. IENCA MASSIMO,SEGUITO GARA PARMA/TORINO DEL 26.9.<strong>2007</strong>(Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 61 del 27.9.<strong>2007</strong>)303


Il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti, con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 61 del 27.9.<strong>2007</strong> hainflitto a carico di tesserati della compagine piemontese le seguenti sanzioni:- ammenda € 10.000,00 al signor Novellino Walter Alfredo;- ammenda € 5.000,00 al signor Ienca Massimo,per fatti occorsi a seguito della gara Parma/Torino del 26.9.<strong>2007</strong>. Avverso tale provvedimento la società Torino F.C. S.p.A. hapreannunziato reclamo innanzi a questa Corte di Giustizia Federale con atto del 28.9.<strong>2007</strong>, formulando contestuale richiestadegli ―Atti Ufficiali‖. Istruito il reclamo e fissata la data della camera di consiglio, nelle more della trattazione, la ricorrente,con nota trasmessa il 3.10.<strong>2007</strong>, inoltrava formale rinuncia agli atti ed all‘azione. La Corte, premesso che ai sensi dell‘art. 33,comma 12, C.G.S., le parti hanno facoltà di non dare seguito al preannuncio di reclamo o di rinunciarvi prima che si siaproceduto in merito e che la rinuncia o il ritiro del reclamo non ha effetto soltanto per i procedimenti di illecito sportivo, perquelli che riguardano la posizione irregolare dei calciatori e per i procedimenti introdotti per iniziativa di Organi federali eoperanti nell‘ambito federale (circostanze, quest‘ultime escludibili nel caso di specie), dichiara estinto il procedimento. LaC.G.F. dà atto della rinuncia e dichiara estinto il reclamo come sopra proposto dal Torino F.C. S.p.A. di Torino e disponel‘incameramento della tassa reclamo.4. RICORSO CON PROCEDIMENTO D‘URGENZA DELLA S.S.D. TRENTO CALCIO 1921 S.P.A. AVVERSO LASANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE CRIVELLARI LUCA,SEGUITO GARA DARFO BOARIO/TRENTO CALCIO 1921 DEL 23.9.<strong>2007</strong>(Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 26 del 26.9.<strong>2007</strong>)La società Trento Calcio 1921 S.p.A. ha impugnato davanti alla C.G.F. la decisione del Giudice Sportivo (Com. Uff. n. 26 del26.9.<strong>2007</strong>) in riferimento alla squalifica inflitta al suo tesserato Luca Crivellari per n. 3 giornate. I motivi della decisioneimpugnata consistono nell‘aver colpito, a gioco fermo, con una testata un avversario ―senza, tuttavia, avergli procurato alcundanno fisico‖ durante la gara Darfo Boario/Trento Calcio 1921 tenutasi il 23.9.<strong>2007</strong>. Il ricorso è stato esaminato all‘udienza del5.10.<strong>2007</strong> alla quale nessuna è comparso per la società ricorrente . Il ricorso è infondato. Dagli atti i fatti materiali contestatiposti a base della decisione del Giudice Sportivo risultano pienamente confermati. Il signor Crivellari, come del resto il suoavversario signor Longo Federico, si sono colpiti reciprocamente con una testata senza farsi del male. Il Collegio ha ritenuto disentire telefonicamente il signor Guglielmi Alessandro, arbitro della gara, che ha confermato l‘accaduto chiarendo cheeffettivamente l‘atto è stato effettuato da entrambi i giocatori con violenza ancorché senza procurarsi danni fisici. Tutto ciòpremesso il Collegio ritiene di confermare la decisione del Giudice Sportivo (tre giornate di squalifica) nei confronti deltesserato appartenente alla società ricorrente (la squalifica di pari durata inflitta al tesserato della Darfo non è stata impugnata).Per questi motivi la C.G.F. respinge il reclamo come sopra proposto dalla S.S.D. Trento Calcio 1921 S.p.A. di Trento edispone l‘incameramento della tassa reclamo.5. RICORSO CON PROCEDURA D‘URGENZA DELLA CALCIO PORTOGRUARO SUMMAGA S.R.L. AVVERSO LASANZIONE DELLA SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE MADASCHI ADRIANANTONY, SEGUITO GARA GUBBIO/PORTOGRUARO SUMMAGA DEL 30.9.<strong>2007</strong>(Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 38/C del 2.10.<strong>2007</strong>)All‘esito dell‘esame della documentazione relativa alla gara Gubbio/Portogruaro Summaga del 30.9.<strong>2007</strong>, valevole per ilCampionato di Serie C2, <strong>Stagione</strong> Sportiva <strong>2007</strong>/<strong>2008</strong>, Girone B, il Giudice Sportivo, con decisione pubblicata nel Com. Uff.n. 38/C del 2.10.<strong>2007</strong>, ha inflitto al calciatore Adrian Anthony Madaschi, tesserato in favore della società PortogruaroSummaga, la sanzione della squalifica per 2 gare effettive, per aver commesso ―un atto di violenza verso un avversario con ilpallone non a distanza di gioco‖. Avverso tale decisione ha proposto reclamo, ai sensi dell‘articolo 37, comma 7 conprocedura d‘urgenza, C.G.S., la società Portogruaro Summaga, la quale ha sostenuto che il proprio tesserato non ha tenuto lacondotta sanzionata dal Giudice Sportivo, allegando due supporti video sui quali sono state registrate le immagini relative alfatto in questione. Per tale motivo ha chiesto l‘annullamento della sanzione comminata al calciatore Adrian AnthonyMadaschi. Alla riunione tenutasi in data 5.10.<strong>2007</strong>, questa Corte, esaminati gli atti, rileva che il reclamo debba essere rigettatoper l‘inammissibilità dell‘unico mezzo di prova prodotto dalla reclamante. Ed invero, ai sensi dell‘art. 35, comma 1.3., C.G.S.,per quel che qui interessa, l‘Organo di Giustizia Sportiva può valutare le riprese televisive relative alla gara oggetto delgiudizio solo quando le stesse dimostrino ―fatti di condotta violenta…non visti dall‟arbitro‖. Nel caso di specie, invece, ilmezzo di prova televisivo dimostra alcun fatto non visto dall‘arbitro, atteso che il calciatore è stato espulso su segnalazionedell‘assistente del direttore di gara. Per questi motivi la C.G.F. respinge il reclamo come sopra proposto dal Calcio PortogruaroSummaga S.r.l. di Portogruaro (Verona) e dispone l‘incameramento della tassa reclamo.6. RICORSO CON PROCEDURA D‘URGENZA DELLA CALCIO PORTOGRUARO SUMMAGA S.R.L. AVVERSO LASANZIONE DELLA SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE GIARDINASALVATORE, SEGUITO GARA GUBBIO/PORTOGRUARO SUMMAGA DEL 30.9.<strong>2007</strong>(Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 38/C del 2.10.<strong>2007</strong>)All‘esito dell‘esame della documentazione relativa alla gara Gubbio/Portogruaro Summaga del 30 30.9.<strong>2007</strong>, valevole per ilCampionato di Serie C2, <strong>Stagione</strong> Sportiva <strong>2007</strong>/<strong>2008</strong>, Girone B, il Giudice Sportivo, con decisione pubblicata nel Com. Uff.n. 38/C del 2.10.<strong>2007</strong>, ha inflitto al calciatore Salvatore Giardina, tesserato in favore della società Portogruaro Summaga, lasanzione della squalifica per 2 gare effettive, per aver tenuto un ―comportamento offensivo verso l‟arbitro‖. Avverso taledecisione ha proposto reclamo, ai sensi dell‘art. 37, comma 7 con procedura d‘urgenza, C.G.S., la società Portogruaro304


Summaga, la quale ha sostenuto, esclusivamente, che il proprio tesserato ha dichiarato di non aver rivolto le espressionioffensive citate nel referto arbitrale verso l‘arbitro ma nei confronti di un avversario. Alla riunione tenutasi in data 5.10.<strong>2007</strong>,questa Corte, esaminati gli atti, rileva che il reclamo debba essere rigettato. Non sono, invero, condivisibili le doglianze dellareclamante, in quanto dirette a contestare la veridicità dei referti arbitrali attraverso dichiarazioni rese, peraltro, dall‘atleta reodella condotta sanzionata. Sul punto, è noto come principio fondamentale dell‘ordinamento calcistico sia quello dettatodall‘articolo 35, par. 1.1, C.G.S., che attribuisce ai referti degli ufficiali di gara il carattere di prova privilegiata in ordine ai fattidi rilievo disciplinare. La ricostruzione dei fatti contenuta nel referto arbitrale, peraltro, giustifica, indubbiamente, l‘adozionedi sanzioni a carico dell‘atleta. Per questi motivi la C.G.F. respinge il reclamo come sopra proposto dal Calcio PortogruaroSummaga S.r.l. di Portogruaro (Verona) e dispone l‘incameramento della tassa reclamo.7. RICORSO CON PROCEDURA D‘URGENZA DELLA GIULIANOVA CALCIO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONEDELLA SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE INFLITTA AL SIG. FAVO MASSIMILIANO SEGUITO GARAGIULIANOVA/ROVIGO DEL 30.9.<strong>2007</strong>(Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Professionisti Serie C – com. Uff. n. 38/C del 2.10.<strong>2007</strong>)La società Giulianova Calcio ricorre contro il provvedimento del Giudice Sportivo presso la Lega Professionisti Serie C che,nel Com. Uff. n. 38/C del 2.10.<strong>2007</strong> ha squalificato l‘allenatore della società, Roberto Di Palma, per due giornate. Inconsiderazione del linguaggio non particolarmente offensivo adoperato dal tecnico (―Arbitro, c‘è un calciatore del Rovigo cherisponde al nostro pubblico. Ti devi svegliare!‖), la C.G.F. riduce la squalifica a una giornata, con restituzione della tassa. Perquesti motivi la C.G.F. in accoglimento del reclamo come sopra proposto del Giulianova Calcio S.r.l. di Giulianova (Teramo),riduce la squalifica ad 1 giornata di gara. Dispone restituirsi la tassa reclamo.ORDINANZA ISTRUTTORIA8. RICORSO DELL‘U.P.C. GRAPHISTUDIO TAVAGNACCO AVVERSO LA SANZIONE INFLITTADELL‘AMMENDA DI EURO 750,00(Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio Femminile – Com. Uff. 19 del 19.9.<strong>2007</strong>)La C.G.F. esaminato il ricorso come sopra proposto dall‘U.P.C. Graphistudio Tavagnaccio di Adegliacco di Tavagnacco(Udine), ritenutane l‘opportunità, richiede al direttore di gara maggiori elementi in ordine agli insulti ricevuti dai sostenitoridella società ricorrente.TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COMUNICATO UFFICIALE N. 266/CGF – RIUNIONE DEL 21LUGLIO <strong>2008</strong> IN RIFERIMENTO ALLE MOTIVAZIONI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N.57/CGF DEL 11 DICEMBRE <strong>2007</strong>1) RICORSO CON PROCEDIMENTO D‘URGENZA DELLA TERNANA CALCIO S.P.A. AVVERSO LA SANZIONEDELLA SQUALIFICA PER 1 GIORNATA EFFETTIVA DI GARA INFLITTA AL CALCIATORE TRINCHERASTUFANO SEGUITO GARA FOGGIA/TERNANA DEL 9.12.<strong>2007</strong>(Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 91/C del 10.12.<strong>2007</strong>)Il provvedimento di squalifica per 1 giornata adottato dal Giudice Sportivo presso la Lega Professionisti Serie C Com. Uff. n.91/C del 10.12.<strong>2007</strong> fa‘ seguito al deferimento del calciatore della "Ternana Calcio S.p.A." Trinchera Stefano perchérientrando negli spogliatoi al termine della gara Foggia/Ternana del 9.12.<strong>2007</strong> assumeva un comportamento gravementescorretto verso un avversario. La società "Ternana Calcio S.p.A." proponeva reclamo con procedura d'urgenza a norma dell'art.37 commi 7 ed 8 C.G.S. La Corte rileva che il reclamo è inammissibile poiché presentato in ritardo rispetto ai tempiprevisti nell'art. 37 comma 7 C.G.S. Per questi motivi la C.G.F. dichiara inammissibile il reclamo con procedimento d‘urgenzacome sopra proposto dalla Ternana Calcio S.p.A. di Terni e dispone l‘incameramento della tassa reclamo.2) RICORSO DEL POTENZA SPORT CLUB S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALCIATORE CUOMO LUIGI SEGUITO GARAPOTENZA/PERUGIA DEL 2.12.<strong>2007</strong>(Delibera del Giudice Sportivo presso Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 85/C del 4.12.<strong>2007</strong>)Il Giudice Sportivo presso la Lega Professionisti Serie C con Com. Uff. n. 85/C del 4.12.<strong>2007</strong> infliggeva la sanzione dellasqualifica per 3 gare effettive al calciatore Cuomo Luigi, a seguito della gara Potenza/Perugia del 2.12.<strong>2007</strong>, in conseguenzadell‘espulsione avvenuta per aver colpito con una manata violenta, il volto di un avversario facendolo cadere a terra. La societàPotenza Sport Club S.r.l. proponeva preannuncio di reclamo con fax del 6.12.<strong>2007</strong> con richiesta di copia degli atti. Nei motividi reclamo la società lamentava l‘eccessività e la spropositatezza della sanzione inflitta rispetto al comportamento descrittodall‘arbitro, in particolare in merito all‘atteggiamento avuto dal Cuomo in seguito all‘espulsione. A detta della reclamanteinfatti, in taluni casi precedenti si sono applicate sanzioni afflittive. Il reclamo può essere accolto. L‘art. 19, comma 4 b),C.G.S. prevede la sanzione edittale di 3 giornate per il comportamento violento, ma consente anche l‘applicazione di attenuantiquando il fatto violento non sia conseguenza di una specifica e preordinata ―volontà di ledere‖ l‘avversario, ma derivi invecedalla concitazione del giuoco. Per questi motivi la C.G.F. accoglie il reclamo come sopra proposto dal Potenza Sport Club305


S.r.l. di Potenza e, per l‘effetto, riduce la sanzione della squalifica, inflitta al calciatore Cuomo Luigi, da 3 a 2 giornate effettivedi gara. Dispone restituirsi la tassa reclamo.TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COMUNICATO UFFICIALE N. 267/CGF – RIUNIONE DEL 21LUGLIO <strong>2008</strong> IN RIFERIMENTO ALLE MOTIVAZIONI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N.66/CGF DEL 21 DICEMBRE <strong>2007</strong>1) RICORSO CON PROCEDIMENTO D‘URGENZA DELLA S.S. LANCIANO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLASQUALIFICA INFLITTA AL CALCIATORE LAURIA FABIO PER 1 GARA EFFETTIVA(Delibera del Giudice Sportivo presso Lega Professionisti Serie C - Com. Uff. n. 85/C del 4.12.<strong>2007</strong>)Il Giudice Sportivo presso la Lega Professionisti Serie C, con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 85/C del 4.12.<strong>2007</strong> hainflitto la sanzione della squalifica per 1 gara effettiva al calciatore Lauria Fabio seguito gara Martina/S.S. Lanciano del2.12.<strong>2007</strong>, per recidività in ammonizione. Avverso tale provvedimento la società S.S. Lanciano S.r.l. ha preannunziato reclamocon procedimento d‘urgenza dinnanzi a questa Corte di Giustizia Federale con atto del 5.12.<strong>2007</strong>, formulando contestualerichiesta degli ―Atti Ufficiali‖. Istruito il reclamo e fissata la data della camera di consiglio, nelle more della trattazione, laricorrente, con nota trasmessa il 7.12.<strong>2007</strong>, inoltrava formale rinuncia agli atti ed all‘azione. La Corte, premesso che ai sensidell‘art. 33, comma 12, C.G.S., le parti hanno facoltà di non dare seguito al preannuncio di reclamo o di rinunciarvi prima chesi sia proceduto in merito e che la rinuncia o il ritiro del reclamo non ha effetto soltanto per i procedimenti di illecito sportivo,per quelli che riguardano la posizione irregolare dei calciatori e per i procedimenti introdotti per iniziativa di Organi federali eoperanti nell‘ambito federale (circostanze, quest‘ultime escludibili nel caso di specie), dichiara estinto il procedimento. Perquesti motivi la C.G.F., preso atto della rinuncia al ricorso con procedimento d‘urgenza come sopra proposto dalla S.S.Lanciano S.r.l. di Lanciano (Chieti), dichiara estinto il procedimento e dispone l‘incameramento della tassa reclamo.2) RICORSO DELL‘A.C. PRO SESTO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GAREEFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE CATTANEO DAVIDE SEGUITO GARA PRO SESTO/MONZA BRIANZADEL 9.12.<strong>2007</strong>(Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 91/C del 10.12.<strong>2007</strong>)Il Giudice Sportivo presso la Lega Professionisti Serie C con Com. Uff. n. 91/C del 10.12.<strong>2007</strong> infliggeva la sanzione dellasqualifica per 3 gare effettive al calciatore Cattaneo Davide, seguito gara Pro Sesto/Monza Brianza del 9.12.<strong>2007</strong>, per aver,quest‘ultimo, volontariamente colpito con un violento calcio sul ginocchio un avversario che era costretto ad abbandonare ilterreno di giuoco. La società A.C. Pro Sesto S.r.l. proponeva preannuncio di reclamo con fax dell‘11.12.<strong>2007</strong> con richiesta dicopia degli atti. Con memoria trasmessa il 15.12.<strong>2007</strong> invia motivi nei quali viene definita la ricostruzione degli eventi fattadal Giudice, ―illogica, inveritiera e del tutto arbitraria‖ e la descrizione degli fatti esposta dall‘arbitro sostanzialmente erronearispetto al reale andamento dei fatti. Giova osservare che il Giudice Sportivo, a seguito dell‘esame del referto arbitrale, ha solopreso atto del comportamento ―violento‖ e ―volontario‖ del Cattaneo nei confronti dell‘avversario, riconoscendo la natura delgesto come sanzionabile ai sensi dell‘art. 19, comma 4 b) C.G.S., commisurando giustamente la squalifica in 3 giornate.Quanto poi ―descritto‖, circa la ricostruzione degli eventi, dalla società, non può essere oggetto di alcuna considerazione,avendo l‘ufficiale di gara esposto compiutamente la dinamica dell‘azione e qualificandolo nel suo svolgersi; risulta utilecomunque ricordare che il referto gode di ―fede privilegiata‖ nel suo contenuto. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorsocome sopra proposto dalla A.C. Pro Sesto S.r.l. di Milano e dispone l‘incameramento della tassa reclamo.3) RICORSO DELL‘A.C. SANGIOVANNESE 1927 S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE SCUGUGIA BATTISTA SEGUITO GARASANGIOVANNESE/PERUGIA DEL 12.12.<strong>2007</strong>(Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff.n. 95 del 13.12.<strong>2007</strong>)Con fax di preannuncio del 14.12.<strong>2007</strong>, la società A.C. Sangiovannese 1927 S.p.A. tempestivamente richiedeva copia degli attirelativi al provvedimento di cui in epigrafe. Il Giudice Sportivo aveva inflitto al calciatore Scugugia Battista la sanzione dellasqualifica per 2 giornate effettive di gara in quanto – come descritto dall‘assistente arbitro – al termine della gara teneva ―uncomportamento offensivo‖ nei confronti dello stesso. La società "A.C. Sangiovannese 1927 S.p.A." proponeva reclamoammettendo esplicitamente che il calciatore era ―….visibilmente e psicologicamente scosso dall‘andamento della gara….‖ Esostenendo che la frase irriguardosa era riferito all‘arbitro assistenste. Concludeva richiedendo la riduzione ad 1 sola giornatadi squalifica. Il reclamo non è corredato di alcun tipo di prove oggettive, né argomenta altrimenti che sostenendo unosvolgimento dei fatti diverso da quello riportato nel referto arbitrale, che ha dato luogo al provvedimento di squalifica. LaCorte rileva che il procedimento sportivo non può ammettere ricostruzioni dei fatti diverse da quella riferita dal direttore digara, tanto più quando non sostenute da alcuna prova di carattere oggettivo. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorsocome sopra proposto dall‘A.C. Sangiovannese 1927 S.p.A. di San Giovanni Valdarno (Arezzo) e dispone l‘incameramentodella tassa reclamo.TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COMUNICATO UFFICIALE N. 268/CGF – RIUNIONE DEL 21LUGLIO <strong>2008</strong> IN RIFERIMENTO ALLE MOTIVAZIONI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N.134/CGF DEL 06 MARZO <strong>2008</strong>306


1) RICORSO DELLA U.S. CREMONESE S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GAREEFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE PERTICONE ROMANO SEGUITO GARA CITTADELLA/CREMONESEDEL 24.2.<strong>2008</strong>(Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 139/C del 26.2.<strong>2008</strong>)Il provvedimento di squalifica per 2 giornate adottato dal Giudice Sportivo fà seguito alla sanzione della squalifica, per doppiaammonizione, del calciatore della U.S.Cremonese S.p.A. Perticone Romano il quale urlava frasi ingiuriose e teneva uncomportamento offensivo verso l'arbitro. Il Giudice Sportivo con provvedimento n. 139/C del 26.2.<strong>2008</strong> squalificava ilcalciatore per 2 gare effettive. La società "U.S. Cremonese S.p.A." proponeva reclamo a mezzo del suo Direttore GeneraleComm. Giacomo Randazzo. Il reclamo non è corredato di alcun tipo di prove oggettive, né argomenta altrimenti chesostenendo uno svolgimento dei fatti diverso da quello riportato nel referto arbitrale, che ha dato luogo al provvedimento disqualifica. La Corte rileva che il procedimento sportivo non può ammettere ricostruzioni dei fatti diverse da quella riferita dalDirettore di gara, tanto più quando non sostenute da alcuna prova di carattere oggettivo. Per questi motivi la C.G.F. respinge ilreclamo come sopra proposto dall‘U.S. Cremonese S.p.A. di Cremona e dispone incamerarsi la tassa reclamo.2) RICORSO DELLA U.S. CREMONESE S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GAREEFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE FIETTA GIOVANNI SEGUITO GARA CITTADELLA/CREMONESE DEL24.2.<strong>2008</strong>(Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 139/C del 26.2.<strong>2008</strong>)Il provvedimento di squalifica per 2 giornate adottato dal Giudice Sportivo fa' seguito alla sanzione della squalifica perespulsione del calciatore della U.S. Cremonese S.p.A. Fietta Giovanni "per avere volontariamente colpito da tergo unavversario disinteressandosi del pallone". Il Giudice Sportivo con provvedimento n. 139/C del 26.2.<strong>2008</strong> squalificava ilcalciatore per 2 gare effettive. La società "U.S. Cremonese S.p.A." proponeva reclamo a mezzo del suo Direttore GeneraleComm. Giacomo Randazzo. Il reclamo non è corredato di alcun tipo di prove oggettive, né argomenta altrimenti chesostenendo uno svolgimento dei fatti diverso da quello riportato nel referto arbitrale, che ha dato luogo al provvedimento disqualifica. La Corte rileva che il procedimento sportivo non può ammettere ricostruzioni dei fatti diverse da quella riferita dalDirettore di gara, tanto più quando non sostenute da alcuna prova di carattere oggettivo. Per questi motivi la C.G.F. respinge ilreclamo come sopra proposto dall‘U.S. Cremonese S.p.A. di Cremona e dispone incamerarsi la tassa reclamo.3) RICORSO DELLA SOC. GELA CALCIO S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATEEFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALCIATORE D‘AIELLO ROCCO, SEGUITO GARA CELANO O./GELA DEL17.2.<strong>2008</strong>(Delibera del Giudice sportivo presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 134/C del 19.2.<strong>2008</strong>)La società Gela Calcio S.p.A., con atto spedito in data 19.2.<strong>2008</strong>, ha proposto ricorso avverso la sanzione della squalifica per 2giornate effettive di gare inflitta al calciatore Rocco D‘Aiello in relazione alla gara Celano O./Gela del 17.2.<strong>2008</strong>, comminatacon delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Professionisti Serie C, come da Com. Uff. n. 134/C del 19.2.<strong>2008</strong>. Ladecisione gravata è fondata sul seguente motivo: ―per atto di violenza verso un avversario al termine della gara‖. Nel rapportodell‘Arbitro si legge che ―al termine della gara, dopo il triplice fischio, quando le squadre erano sul terreno di gioco, il signorD‘Aiello Rocco n. 5‖ era espulso ―perché sferrava violentemente uno schiaffo in pieno volto nei confronti di un avversario,facendolo cadere‖. La società, con l‘atto di gravame, ha lamentato che ―dopo la fine della gara iniziava … una rissa dove ilcalciatore D‘Aiello nel cercare di separare e proteggere il proprio compagno Omolade che nel frattempo era stato attorniato ecolpito a vario modo dai calciatori del Celano‖, si era reso compartecipe dell‘episodio oggetto del giudizio. In particolare, lasocietà Gela Calcio S.p.A. ha dichiarato che, ―in tale confusione, il tesserato D‘Aiello non ha dato nessuno schiaffo volontarioa nessun calciatore del Celano ma evidentemente è intervenuto per cercare di sedare gli animi per risolvere positivamente larissa in atto‖. Pertanto, la reclamante ha concluso perché la Corte di Giustizia Federale adita riducesse la squalifica comminata―ad una sola giornata derubricando il in reciproche scorrettezze con altri calciatori‖. La Corte di Giustizia Federaleall‘udienza del 6.3.<strong>2008</strong> udito il calciatore Rocco D‘Aiello – il quale ha ribadito che il suo gesto non era violento ma direttounicamente ad allontanare i contendenti della lite che era sorta tra altri calciatori ed ha insistito per l‘accoglimento del gravame– si è, quindi, riservata di decidere. Le modalità del fatto contestato al sig. Rocco D‘Aiello sono certe, giacché lo stessoappellante, con l‘atto di gravame, non ha smentito che nella fattispecie de qua si siano verificate ―reciproche scorrettezze conaltri calciatori‖. Però l‘atto incriminato, secondo quanto il Direttore di gara ha riferito nel suo rapporto, avente valore di provaai sensi dell‘art. 35, comma 1.1. C.G.S., è stato, dal medesimo, qualificato violento, come è confermato pure dalla circostanzache il calciatore del Celano, colpito dal D‘Aiello, era caduto al suolo. Pertanto, questa Corte deve confermare che devonoessere ritenuti certi l‘episodio così come descritto dall‘arbitro e la responsabilità dell‘incolpato per la violazione contestagli,nonché congrua la sanzione irrogatagli dal Giudice Sportivo, onde il gravame proposto dalla società Gela S.p.A. va respinto.Per questi motivi la C.G.F respinge il reclamo come sopra proposto dalla società Gela Calcio S.p.A. di Gela (Caltanisetta) edispone incamerarsi la tassa reclamo.4) RICORSO DEL GALLIPOLI CALCIO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GIORNATEEFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALCIATORE LO MONACO MASSIMO SEGUITO GARASANGIOVANNESE/GALLIPOLI DEL 17.02.<strong>2008</strong>307


(Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 134/C del 19.2.<strong>2008</strong>)La società Gallipoli Calcio reclama contro il provvedimento del Giudice Sportivo che, con Com. Uff. n. 134/C del 19.2.<strong>2008</strong>,ha squalificato per complessive 4 giornate il calciatore Massimo Lo Monaco. Questi, nel corso della partita disputata il17.2.<strong>2008</strong> contro la Sangiovannese, era stato espulso per aver insultato l‘arbitro e, uscendo dal campo, aveva insultato ilpubblico, contro il quale aveva anche rivolto uno sputo. La società reclamante sostiene, nella propria memoria, che i fatti nonsi sarebbero svolti nei termini descritti dai referti dell‘arbitro e dal supplemento del rappresentante della Procura Federale, e inparticolare che il calciatore squalificato non avrebbe effettivamente rivolto uno sputo al pubblico. La Corte rileva che inpresenza di referti precisi e dettagliati come quelli in questione il procedimento sportivo non dà luogo ad alcun tipo di provaalternativa, e tanto meno può ammettere diverse ricostruzioni dei fatti non sostenute da alcuna prova di carattere oggettivo. Perquesti motivi la C.G.F. respinge il reclamo come sopra proposto dalla società Gallipoli Calcio S.r.l. di Leverano (Lecce) edispone incamerarsi la tassa reclamo.5) RICORSO DEL GIULIANOVA CALCIO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GAREEFFETTIVE AL CALCIATORE PAPONETTI LUCA SEGUITO GARA TERAMO/GIULIANOVA DEL 24.2.<strong>2008</strong>(Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 139/C del 26.2.<strong>2008</strong>)La società Giulianova Calcio reclama contro il provvedimento del Giudice Sportivo che, con Com. Uff. n. 139/C del26.2.<strong>2008</strong>, ha squalificato per 4 giornate effettive il calciatore Luca Paponetti. Dai referti circostanziati e dettagliati deldirettore di gara, dei suoi collaboratori e del rappresentante della Procura Federale, appaiono descritti senza possibili incertezzei comportamenti che hanno dato luogo dapprima all‘espulsione e poi alle sanzioni comminate dal Giudice Sportivo. Inparticolare, il calciatore espulso ha tenuto un comportamento aggressivo e offensivo sia verso il pubblico sia verso unrappresentante della squadra avversaria, sia verso le strutture dell‘impianto sportivo. La società reclamante argomenta ilproprio reclamo sottolineando le condizioni di forte emotività nelle quali si trovava il calciatore squalificato, e propone unaricostruzione dei fatti meno grave di quanto si evinca dagli atti di gara. La Corte rileva che in presenza di referti precisi edettagliati come quelli in questione il procedimento sportivo non dà luogo ad alcun tipo di prova alternativa; che le circostanzeemotive nelle quali si trovano i calciatori non sono considerate come attenuanti né sono prese in considerazione dalprocedimento sportivo, che giudica soltanto dei comportamenti esteriori e non delle motivazioni psicologiche dei calciatori;che l‘unica fonte ammissibile di ricostruzione dei fatti è costituita dagli atti ufficiali di gara, sicché non giova proporre unadiversa ricostruzione non sostenuta da alcuna prova di carattere oggettivo. Per questi motivi la C.G.F. respinge il reclamo comesopra proposto dal Giulianova Calcio S.r.l. di Giulianova e dispone incamerarsi la tassa reclamo.6) RICORSO DEL SIG. BARBA VINCENZO AVVERSO LA SANZIONE DELL‘INIBIZIONE FINO A TUTTOL‘11.3.<strong>2008</strong> INFLITTAGLI SEGUITO GARA GALLIPOLI/LUCCHESE DEL 24.2.<strong>2008</strong>(Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n.- 139/C del 26.2.<strong>2008</strong>)Il signor Vincenzo Barba, con atto spedito in data 2.3.<strong>2008</strong>, ha proposto ricorso avverso la sanzione della inibizione a svolgereogni attività in seno alla F.I.G.C. fino a tutto l‘11.3.<strong>2008</strong>, inflittagli in relazione alla gara Gallipoli/Lucchese del 24.2.<strong>2008</strong>,comminata con delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Professionisti Serie C, come da Com. Uff. n. 139/C del 26.2.<strong>2008</strong>.La decisione gravata è fondata sul seguente motivo: ―non inserito in distinta assisteva alla gara all‘interno del recinto di gioco,non attenendosi agli inviti a recarsi in tribuna da parte di addetti federali (rapporto del Commissario di Campo e rapporto delrappresentante della Procura Fedrale.)‖. Nel rapporto del Commissario di Campo si legge che ―il presidente locale signorBarba, alle ore 14,25 circa, si portava nello spogliatoio arbitrale per salutare la terna a porte aperte mentre la stessa terna siapprestava a dirigersi in campo per l‘inizio gara; invitato poi dall‘arbitro ad accomodarsi gentilmente in tribuna il Barbadapprima vi accedeva, ma dopo qualche minuto prendeva posizione all‘interno del campo, precisamente all‘uscita del tunnel diingresso sul terreno di giuoco per rimanervi nonostante solleciti diretti ad allontanarsi sia nella prima che nella secondafrazione di gioco‖. Nel rapporto del Sostituto Procuratore Federale si legge, altresì, che ―il presidente del Gallipoli sig.Vincenzo Barba … durante tutta la durata della gara ha sostato nel recinto di gioco, nonostante fosse stato invitato dalCommissario di Campo e dal personale della propria società ad accomodarsi in tribuna‖. L‘appellante, con l‘atto di gravame,ha lamentato che ―la pesante sanzione irrogata non può che ritenersi assolutamente sproporzionata perché assolutamente noncommisurata alla natura ed all‘entità dei fatti commessi‖. In particolare, il ricorrente ha dichiarato che ―la sanzione previstadall‘art. 19, comma 1, lett. h) C.G.S. rappresenta una misura estrema conseguente alla consumazione di condotte di particolareviolenza o di particolare gravità, certamente non riscontrabili nel caso di specie‖. Pertanto, l‘appellante ha concluso perché―l‘On.le Corte di Giustizia Federale voglia annullare la decisione assunta dal Giudice Sportivo Lega Professionisti di Serie C;in subordine voglia … ridurre sensibilmente la sanzione comminata dal Giudice Sportivo al Presidente del Gallipoli CalcioS.r.l., disponendo l‘inibizione temporanea a svolgere ogni attività in seno alla F.I.G.C. per soli 7 giorni, anziché 14, ovverofino a tutto il 4.3.<strong>2008</strong> e non già fino all‘11.3.<strong>2008</strong> o nella minor misura che questa Ecc.ma Corte riterrà opportuna‖. La Cortedi Giustizia Federale all‘udienza del 6.3.<strong>2008</strong> udito l‘avv. Sandro Matino, difensore dell‘appellante – il quale ha insistito perl‘accoglimento del gravame – si è, quindi, riservata di decidere. Le modalità del fatto contestato al signor Vincenzo Barba sonocerte, giacché lo stesso appellante, con l‘atto di gravame, non ha smentito che, nella fattispecie de qua, ―il Presidente delGallipoli assisteva alla gara al limite del recinto di gioco, ovvero, in prossimità della galleria di ingresso agli spogliatoi …L‘atto incriminato, secondo quanto risulta dal rapporto del Commissario di Campo, nonché, da quello del Sostituto ProcuratoreFederale, aventi valore di prova ai sensi dell‘art. 35, comma 1.1.C.G.S., costituisce, certamente, violazione dell‘art. 66 delleN.O.I.F. che sancisce che ―per le gare organizzate … dalla Lega Professionisti Serie C … sono ammessi nel recinto di gioco,per ciascuna delle squadre interessate, purchè muniti di tessera valida per la stagione in corso: a) un dirigente accompagnatore;308


) un medico sociale; c) il tecnico responsabile e, se la società lo ritiene, anche un allenatore in seconda, quest‘ultimo previaautorizzazione del Settore Tecnico, ai sensi delle vigenti norme regolamentari; d) un operatore sanitario ausiliario designato dalmedico responsabile sanitario della società; e) i calciatori di riserva; f) per la sola ospitante, anche il dirigente addetto agliufficiali di gara‖. Peraltro, il comma 3 di detta norma precisa che ―tutte le persone ammesse nel recinto di giuoco debbonoessere identificate dall‘arbitro mediante documento di riconoscimento personale‖. Al riguardo, occorre precisare che, com‘ènoto, il recinto di gioco è composto dal terreno di gioco (rettangolo entro il quale si svolge il gioco), dal campo perdestinazione (fascia piana di terreno larga almeno mt. 1,50 situata intorno al terreno di gioco e a livello dello stesso), dalleeventuali piste e pedane atletiche sino alla rete o altro mezzo appropriato di recinzione. All‘uopo, la circostanza dichiarata dalricorrente che ―assisteva alla gara … in prossimità alla galleria di ingresso agli spogliatoi‖ dimostra, per tabulas, che il signorVincenzo Barba ha assistito alla gara suindicata all‘interno del recinto di gioco. Pertanto, la circostanza che il ricorrente si siatrattenuto, comunque, nel recinto di gioco – sia pure ―in prossimità della galleria d‘ingresso agli spogliatoi‖, senza essere statoinserito nella distinta predisposta dalla società e presentata all‘arbitro ai fini del riconoscimento, comporta la violazione, oltrealla norma NOIF suindicata, anche dell‘art. 1 C.G.S., che stabilisce che ―le società, i dirigenti, gli atleti, i tecnici, gli ufficiali digara e ogni altro soggetto che svolge attività di carattere agonistico, tecnico, organizzativo, decisionale o comunque rilevanteper l‘ordinamento federale, sono tenuti all‘osservanza delle norme e degli atti federali e devono comportarsi secondo i principidi lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto comunque riferibile all‘attività <strong>sportiva</strong>‖. In caso di violazione di detti obblighi,si applica la sanzione dell‘inibizione temporanea a svolgere ogni attività in seno alla F.I.G.C. disciplinata alla lettera h),dell‘art. 19, comma 1, C.G.S., che può giungere fino ad un massimo di cinque anni. Nel caso di specie, l‘entità della duratadella sanzione – appena quattordici giorni - appare modesta e quasi minima e, quindi, proporzionata alla violazione commessa.Pertanto, questa Corte respinge il gravame, con conferma della sanzione comminata dal Giudice Sportivo. Per questi motivi laC.G.F. respinge il reclamo come sopra proposto dal signor Barba Vincenzo e dispone incamerarsi la tassa reclamo.TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COMUNICATO UFFICIALE N. 269/CGF – RIUNIONE DEL 21LUGLIO <strong>2008</strong> IN RIFERIMENTO ALLE MOTIVAZIONI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N.151/CGF DEL 03 APRILE <strong>2008</strong>1) RICORSO DELL‘ A.S. NOICATTARO CALCIO S.R.L. AVVERSO LE SANZIONI: PENALIZZAZIONE DI PUNTI 3IN CLASSIFICA DA SCONTARSI NEL TORNEO BERRETTI DELLA CORRENTE STAGIONE SPORTIVA <strong>2007</strong>/<strong>2008</strong> EINIBIZIONE PER MESI 3 AL SIG. BOFFOLI ANDREA INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELPROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1, COMMA 1 C.G.S. IN RELAZIONE AGLI ARTT. 7,COMMA 1 E 16 DELLO STATUTO FEDERALE, 46, COMMA 6 E 4, COMMA 2 C.G.S.(Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 32/CDN del 22.2.<strong>2008</strong>)La società A.S. Noicattaro Calcio ha impugnato le decisioni della Commissione Disciplinare Nazionale di cui al Com. Uff. n.32/CDN del 22.2.<strong>2008</strong> con il quale, in relazione al deferimento del Procuratore Federale, veniva inflitta al calciatore dellaricorrente signor Kelijon Ostaku la squalifica per 1 giornata, al dirigente Boffoli Andrea l‘inibizione per mesi 3 e lapenalizzazione di tre punti per la società da scontarsi nel campionato Berretti nella corrente stagione <strong>sportiva</strong>. Le sanzioni sonostate inflitte dalla Commissione Disciplinare Nazionale in dipendenza del fatto che il menzionato calciatore Kelijon Ostaku hadisputato, in data 22.9.<strong>2007</strong> una gara per la società Noicattaro senza averne alcun titolo perché non tesserato; il dirigenteBoffoli Andrea ha sottoscritto una distinta di gara nella quale dichiarava che i calciatori ivi menzionati erano regolarmentetesserati e partecipavano alle gare sotto la responsabilità della società; tali violazioni sono state contestate alla società nell‘attodi deferimento formulato dalla Procura Federale. L‘omesso invio di copia dei motivi di reclamo alla controparte ProcuraFederale comporta la declaratori di inammissibilità del reclamo. Per questi motivi la C.G.F., dichiara inammissibile, ai sensidell‘art. 37, comma 1 C.G.S., il reclamo come sopra proposto dall‘A.S. Noicattaro Calcio S.r.l. di Noicattaro (Bari). Disponel‘incameramento della tassa reclamo.2) RICORSO DEL NOVARA CALCIO S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELL‘INIBIZIONE FINO AL 1.4.<strong>2008</strong>INFLITTA AL SIG. RECCHI ANTONIO SEGUITO GARA NOVARA/MONZA DEL 9.3.<strong>2008</strong>(Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 149/C dell‘11.3.<strong>2008</strong>)Il ricorso fa' seguito alla sanzione della inibizione a svolgere ogni attività in seno alla F.I.G.C. (art. 19 h) C.G.S.) fino all‘1.4.<strong>2008</strong> al signor Recchi Antonio (Novara Calcio S.p.A.) per comportamento offensivo verso l'arbitro al termine della gara"Novara Calcio/Monza Calcio". Il Giudice di prime cure ha irrogato la sanzione sulla base del referto arbitrale descrittivo deglieventi accaduti. Il signor Recchi Antonio ha presentato preannuncio di reclamo con richiesta della copia degli atti in data12.3.<strong>2008</strong> con conseguente consegna degli atti da parte della C.G.F. previsti dal nuovo C.G.S. Il signor Recchi Massimo nonha poi depositato nei tempi i motivi di reclamo prodromici e necessari alla discussione della causa de qua. Per questi motivi laC.G.F., dichiara inammissibile, ai sensi dell‘art. 37, comma 1 C.G.S., per omesso invio dei motivi di reclamo a seguito dipreannuncio con richiesta di copia degli atti ufficiali, il reclamo come sopra proposto dal Novara Calcio S.p.A. di Novara.Dispone l‘incameramento della tassa reclamo.3) RECLAMO DELLA MANFREDONIA CALCIO S.R.L. AVVERSO LE SANZIONI: INIBIZIONE FINO AL 22.4.<strong>2008</strong>AL SIG. RICCARDI ANGELO; AMMENDA DI € 5.000,00 ALLA RECLAMANTE, INFLITTE SEGUITO GARAMANFREDONIA/CITTADELLA DEL 22.3.<strong>2008</strong>309


(Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 161/C del 25.3.<strong>2008</strong>)Nel corso della gara "Manfredonia /Cittadella" del 22.3.<strong>2008</strong> accadevano fatti ed eventi riportati nel referto arbitrale tenuti dalsignor Angelo Riccardi e da persone non identificabili, ma riconducibili alla società Manfredonia Calcio.A seguito di questifatti, il Giudice Sportivo assumeva il provvedimento de qua motivando: - nei confronti del signor Angelo Riccardi "perché altermine della gara assumeva un comportamento reiteratamente offensivo e minaccioso verso la terna arbitrale (refertorappresenta Procura Federale)"; - nei confronti del Manfredonia Calcio "perché persone non identificate, ma riconducibili allasocietà, indebitamente presenti nella zona antistante l'ingresso agli spogliatoi, al rientro al termine della gara, assumevano uncomportamento ripetutamente offensivo ed intimidatorio verso i calciatori della squadra avversaria, verso l'arbitro ed i suoiassistenti, uno dei quali veniva anche spintonato". La società Manfredonia Calcio ricorre verso la decisione del GiudiceSportivo descritta in epigrafe motivando come segue: - "riguardo al signor Angelo Riccardi, contestando l'esatto svolgimentodei fatti e la particolare afflittività della sanzione irrogata nei suoi confronti alla luce dei fatti effettivamente accaduti"; -"riguardo al S.S. Manfredonia Calcio S.r.l.", sostenendo che a) a prescindere dalle condotte ascritte ad estranei, si ha avuto unregolare svolgimento della gara; b) che la società ha svolto una meritoria opera di prevenzione ed ha predisposto un adeguatoservizio di ordine pubblico e che non vi è stata alcuna aggressione con conseguenza fisica a danno degli ufficiali di gara". Iricorrenti, pertanto, chiedono la riforma della sentenza appellata con una congrua e significativa riduzione per l'inibizioneirrogata in prima istanza al signor Angelo Riccardi e per l'ammenda inflitta alla società Manfredonia Calcio. La Corte rilevache il reclamo non è corredato di alcun tipo di prove oggettive, né argomenta altrimenti che sostenendo uno svolgimento deifatti diverso da quello riportato nel referto arbitrale, che ha dato luogo al provvedimento di squalifica. La Corte rileva, altresì',che il procedimento sportivo non può ammettere ricostruzioni dei fatti diverse da quella riferita dagli Ufficiali di gara, tanto piùquando non sostenute da alcuna prova di carattere oggettivo. Per questi motivi la C.G.F. respinge il reclamo come sopraproposto dalla Manfredonia Calcio S.r.l. di Manfredonia (Foggia) e dispone l‘incameramento della tassa reclamo.4) RECLAMO DEL POTENZA SPORT CLUB S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALCIATORE DE CESARE CIRO SEGUITO GARALUCCHESE/POTENZA DEL 22.3.<strong>2008</strong>(Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 161/C del 25.3.<strong>2008</strong>)Il reclamo della società Potenza Sport Club contro il provvedimento del Giudice Sportivo pubblicato nel Com. Uff. n. 161/Cdel 25.3.<strong>2008</strong> propone due motivi. In primo luogo eccepisce la nullità del provvedimento, che sarebbe provocata dalla mancatamenzione della norma che avrebbe dato origine alla squalifica per due giornate del calciatore Ciro De Cesare. In secondo luogoricostruisce i fatti in modo difforme da quanto riportato nel referto arbitrale, e in particolare attribuisce al calciatore espulsouna frase meno offensiva di quella riportata dall'arbitro. In sede di discussione, la società reclamante richiede l'applicazione dicircostanze attenuanti, sottolineando il carattere irreprensibile della carriera <strong>sportiva</strong> del calciatore squalificato. Quanto alsecondo motivo avanzato nel ricorso, la C.G.F. ricorda che il procedimento sportivo non prevede la possibilità di discutereintorno al fatto riportato nel referto arbitrale, nemmeno in presenza di fonti di prova testimoniale o televisiva. A maggiorragione esclude tassativamente che possa porsi in questione quanto avvenuto in campo senza il soccorso di prove di alcun tipo.Quanto al primo motivo, la Corte osserva che il richiamo puntuale alla norma che dà origine al provvedimento sarebbeauspicabile, ma che tuttavia l'omissione del dato normativo non può esser considerato alla stregua di una causa di nullità delprovvedimento. L'ordinamento sportivo, infatti, non presenta una complessità tale da poter ravvisare una violazione del dirittoalla difesa quando un provvedimento di squalifica non menzioni l'art. 19 comma 4 lett. a) Codice di Giustizia Sportiva. LaCorte, infine, rileva che l'applicazione della sanzione nel minimo edittale esclude di per sé l'applicazione di circostanzeattuenuanti nella determinazione dell'entità della squalifica. Per questi motivi la C.G.F. respinge il reclamo come sopraproposto dal Potenza Sport Club S.r.l. di Potenza e dispone l‘incameramento della tassa reclamo.TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COMUNICATO UFFICIALE N. 270/CGF – RIUNIONE DEL 21LUGLIO <strong>2008</strong> IN RIFERIMENTO ALLE MOTIVAZIONI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N.152/CGF DEL 04 APRILE <strong>2008</strong>1) RECLAMO DEL PARMA F.C. S.P.A. AVVERSO LE SANZIONI: AMMENDA DI € 6.000,00 ―PER AVERE I SUOISOSTENITORI, NEL CORSO DELLA GARA, LANCIATO DUE FUMOGENI NEL PROPRIO SETTORE‖ AMMENDADI € 5.000,00 ―A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA PER IL COMPORTAMENTO DEL PROPRIOPRESIDENTE‖, INFLITTE ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA PARMA/PALERMO DEL 19.3.<strong>2008</strong>(Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 221 del 20.3.<strong>2008</strong>)Con rituale e tempestivo reclamo la società Parma F.C. S.p.A. ha proposto gravame avverso le ammende di € 6.000.00 e di €5.000,00 seguito gara Parma/Palermo del 19.3.<strong>2008</strong>, valevole per il Campionato di Serie ―A‖ inflitta dal Giudice Sportivopresso la Lega Nazionale Professionisti (Com. Uff. n. 221 del 20.3.<strong>2008</strong>). Con motivi scritti e per quanto attiene all‘ammendadi € 6.000,00 comminata ―per avere i suoi sostenitori, nel corso della gara, acceso due fumogeni nel proprio settore” haeccepito la reclamante che la condotta sanzionata, come si ricava dal rapporto dei Collaboratori della Procura Federale, erastata posta in essere non dai suoi sostenitori bensì dai tifosi del Palermo che, in circa 200/250, erano stati sistemati in un ospicchio della Curva Sud ed avevano acceso due fumogeni nel proprio settore. Per quanto, invece, attiene all‘ammenda di €5.000,00 comminata a titolo di responsabilità diretta per il comportamento del Presidente comunicava di non dare seguito alpreannuncio di reclamo. All‘udienza del 4.4.<strong>2008</strong> compariva davanti alla Corte di Giustizia Federale . 1^ Sezione – il difensore310


della reclamante il quale illustrava i motivi scritti concludendo per l‘annullamento della sanzione impugnata. Ciò premessoosserva questa Corte di Giustizia Federale – 1^ Sezione – che il reclamo è fondato e deve essere accolto. Invero nel rapportodei Collaboratori della Procura Federale agli atti sussiste la prova della fondatezza del proposto reclamo ed è pertanto superfluaogni ulteriore disquisizione in merito. Per questi motivi la C.G.F. accoglie il reclamo limitatamente all‘ammenda di € 6.000,00annullando la sanzione. Dispone restituirsi la tassa reclamo.2) RECLAMO DEL SIG. GHIRARDI TOMMASO AVVERSO LA SANZIONE DELL‘AMMONIZIONE CON DIFFIDAED AMMENDA DI € 5.000,00 INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA PARMA/PALERMO DEL 19.3.<strong>2008</strong>(Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 221 del 20.3.<strong>2008</strong>)Con rituale e tempestivo atto il signor Ghirardi Tommaso, Presidente della società Parma F.C. S.p.A., reclamava avverso lasanzione dell‘ammonizione con diffida ed ammenda di € 5.000,00 comminatagli dal Giudice Sportivo presso la LegaNazionale Professionisti seguito gara Parma/Palermo del 19.3.<strong>2008</strong> valida per il Campionato di Serie ―A‖ (Com. Uff. n. 221del 20.3.<strong>2008</strong>) ―per avere al termine del 1^ tempo, negli spogliatoi, rivolto all‟arbitro, una espressione irrispettosa”. Consuccessivo atto del 31.3.<strong>2008</strong> il Presidente Tommaso Ghirardi ha comunicato di rinunciare al reclamo. All‘udienza del4.4.<strong>2008</strong> la corte di Giustizia federale -. 1^ Sezione – dato atto della espressa rinuncia dichiara estinto il procedimento edispone incamerarsi la tassa reclamo. Per questi motivi la C.G.F. preso atto della rinuncia al reclamo come sopra proposto dalsignor Ghirardi Tommaso, dichiara estinto il procedimento. Dispone incamerarsi la tassa reclamo.3) RECLAMO DELL‘A.C. CESENA S.P.A. AVVERSO LE SANZIONI: AMMENDA DI € 10.000,00 ―PER NON AVERIMPEDITO, AL TERMINE DELLA GARA, L‘INGRESSO NEI LOCALI ADIBITI AGLI SPOGLIATOI DI NUMEROSEPERSONE NON AUTORIZZATE, UNA DELLE QUALI CONTESTAVA PLATEALMENTE L‘OPERATO ARBITRALECON ESPRESSIONI INGIURIOSE‖; AMMENDA DI € 4.000,00 ―PER AVERE SUOI SOSTENITORI, AL 30° DELSECONDO TEMPO, LANCIATO SUL TERRENO DI GIUOCO UNA BOTTIGLIETTA IN PLASTICA; ENTITÀ DELLASANZIONE ATTENUATA EX ART. 13 COMMA 1 LETTERE B) ED E) E COMMA 2 C.G.S. PER AVERE LA SOCIETÀCONCRETAMENTE OPERATO CON LE FORZE DELL‘ORDINE A FINI PREVENTIVI; RECIDIVA‖; SQUALIFICAPER DUE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA AL SIG. TREOSSI FIORENZO; INFLITTE SEGUITO GARACESENA/ASCOLI DEL 21.3.<strong>2008</strong>(Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti - Com. Uff. n. 225 del 25.3.<strong>2008</strong>)Con decisione pubblicata mediante il Com. Uff. n. 225 del 25.3.<strong>2008</strong>, il Giudice Sportivo presso la Lega NazionaleProfessionisti ha inflitto all‘A.C. Cesena S.p.A. l‘ammenda di € 10.000,00 ―per non avere impedito al termine della garal‟ingresso nei locali adibiti agli spogliatoi di numerose persone non autorizzate, una delle quali contestava platealmentel‟operato arbitrale con espressioni ingiuriose”, l‘ammenda di € 4.000,00” per avere suoi sostenitori, al 30‟ del secondotempo, lanciato sul terreno di giuoco una bottiglietta di plastica; entità della sanzione attenuata ex art. 13 comma 1 lett. b) ede) e comma 2 C.G.S. per avere la società concretamente operato con le forze dell‟ordine a fini preventivi; recidiva‖ e lasqualifica per 2 giornate effettive di gara al signor Fiorenzo Treossi. Avverso le decisioni del Giudice di prime cure, la societàha interposto un solo ed unico reclamo per così dire ―cumulativo‖ avverso le tre sanzioni, all‘uopo deducendo, l‘abnormitàdelle sanzioni stesse e chiedendo una riduzione per tutte. Il reclamo è infondato e, per l‘effetto, va rigettato per le seguenticonsiderazioni in diritto. Vale, anzitutto, premettere, che alcun dubbio residua sull‘esatta dinamica dei fatti in contestazione,esattamente ricostruiti nel rapporto dell‘arbitro e del collaboratore della Procura Federale, assistiti, com‘è noto, da fedeprivilegiata. In particolare:a) Per ciò che attiene all‘ammenda di € 10.000,00 viene sminuita e sconfessata la circostanza che all‘interno degli spogliatoi, afine partita, vi fossero una decina di persone non autorizzate. Tra questi vi era sicuramente l‘ex presidente dell‘A.C. Cesena,Edmeo Lugaresi, attualmente Presidente onorario della società, il quale avrebbe, a giudizio della difesa della societàromagnola, farfugliato frasi senza senso non dirette con esattezza a nessuno degli astanti. La difesa fonda la propria tesi sulrapporto del rappresentante della Procura Federale, il quale avvalorerebbe tale circostanza, basandosi proprio sulle peculiaritàdel detto Presidente, spesso fatto oggetto della satira <strong>sportiva</strong>. Tale lettura del rapporto della Procura Federale, però, non tieneconto di alcuni elementi determinanti che hanno indotto il Giudice di prime cure a comminare l‘ammenda oggi impugnata. LaProcura conferma la circostanza di grida a fine partita, di circa 50 persone che rientravano negli spogliatoi e il fatto che ilLugaresi sarebbe entrato grazie alla condiscendenza di uno steward. Tale ricostruzione dà l‘idea di un quadro di caos,certamente non auspicabile all‘interno degli spogliatoi, a fine gara, nel momento cioè in cui gli animi sono più accesi e lo stresspsico- fisico raggiunge i livelli più alti. Il rapporto della Procura Federale, pertanto, presenta molti più punti di contatto con larelazione arbitrale di quanti la difesa voglia far credere. Appare, pertanto, confermata la relazione dell‘arbitro, il quale hafotografato in modo più netto la situazione, descrivendo per lo meno una decina di persone non autorizzate e non in distintache a fine partita hanno dato luogo ad un parapiglia all‘interno degli spogliatoi con i calciatori dell‘Ascoli. Il Treossi e il Lelliprontamente intervenivano per riportare la calma, ma ciò non impediva al presidente onorario della società, entrato senzaautorizzazione negli spogliatoi, di rivolgersi all‘arbitro con far minaccioso gridandogli ―sei un bastardo, sei un venduto , tispacco la faccia‖. Ora, al di là della persona coinvolta, rimane il comportamento omissivo della società per non aver impeditoche persone non autorizzate si introducessero negli spogliatoi a fine partita. Va rigettata, pertanto, la richiesta di riduzionedell‘ammontare dell‘ammenda da € 10.000,00 ad € 3.000,00 e confermata la sanzione dell‘ammenda di € 10.000,00.b) In merito all‘ammenda di € 4.000,00 per aver lanciato una bottiglietta di plastica sul terreno di giuoco, occorre ribadire cheil giudice di prime cure ha già tenuto conto del fatto che la stessa non ha colpito il portiere dell‘Ascoli. E‘ stata applicata anchel‘attenuante di cui all‘art. 13, comma 1 lett. b) ed e) e secondo comma, in quanto la società si è attivata per prevenire fatti311


simili. Pur tuttavia pesa sul giudizio il fatto che trattasi di recidiva. Infatti ben quattro episodi similari sono stati contestati alCesena in questo campionato e tale situazione incide inevitabilmente sulla conferma della sanzione che va conferma ta in €4.000.00. c) Anche per ciò che attiene alla squalifica per due giornate effettive inflitta al dirigente accompagnatore dell‘A.C.Cesena, Fiorenzo Treossi, questa Corte ritiene di confermare il giudizio espresso in prime cure, atteso l‘atteggiamentoirriguardoso ed oltraggioso avuto dallo stesso nei confronti dell‘arbitro. ―Devi fischiare anche per noi. Non potete fare semprequel cazzo che volete!‖ è frase vagamente minatoria che non lascia adito a dubbi sulla natura del gesto. Anche i precedentirichiamati dalla difesa in sede di reclamo non sembrano pertinenti, in quanto ad esempio il caso del calciatore Dossena sembraessere stato meno invasivo, anche come contesto, rispetto a quello ci occupa. Oltre tutto anche su tale fattispecie incide larecidiva (Cesena /Lecce del 5.12.<strong>2007</strong>). Conclusivamente, ribadite le svolte considerazioni, il ricorso va rigettato Per questimotivi la C.G.F. respinge il reclamo come sopra proposto dall‘A.C. Cesena S.p.A. di Cesena e dispone incamerarsi la tassareclamo.4) RECLAMO DELL‘ U.S. LECCE S.p.A. AVVERSO LA SANZIONE DELL‘AMMENDA DI € 4.000,00 INFLITTAALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA LECCE/RIMINI DEL 21.3.<strong>2008</strong>(Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 225 del 25.3.<strong>2008</strong>)Con decisione pubblicata mediante il Com. Uff. n. 225 del 25.3.<strong>2008</strong>, il Giudice Sportivo presso la Lega NazionaleProfessionisti ha inflitto all‘U.S. Lecce S.p.A. l‘ammenda di € 4.000,00 per aver ―suoi sostenitori , nel corso della gara, nelpropri settore, acceso un bengala e un fumogeno; entità della sanzione attenuata ex art. 13 comma 1 lett. b) ed e) e comma 2C.G.S. per avere la società concretamente operato con le forze dell‟ordine a fini preventivi; recidiva‖. Avverso la decisionedel Giudice di prime cure, la società ha interposto reclamo, all‘uopo deducendo, l‘assoluta prevalenza delle attenuanti di cuiall‘art. 13 C.G.S. e chiedendo l‘annullamento della sanzione. Il reclamo è infondato e, per l‘effetto, va rigettato per le seguenticonsiderazioni in diritto. Vale, anzitutto, premettere che alcun dubbio residua sull‘esatta dinamica dei fatti in contestazione,compiutamente ricostruiti nel rapporto dell‘arbitro e del collaboratore della Procura Federale, assistiti, com‘è noto, da fedeprivilegiata. In particolare non appare sufficiente la preventiva organizzazione messa in campo, correttamente dalla società, pergiungere addirittura alla richiesta applicazione della invocata esimente. Al più detta organizzazione può valere ai fini diun‘attenuazione della stessa, circostanza peraltro esaminata dal Giudice di prime cure, il quale ha però dovuto fare i conti conben quattro episodi di recidiva in questo campionato. La qual cosa pone un dubbio anche sullo stesso modello di sicurezza dicui si discute nel reclamo. Conclusivamente, ribadite le svolte considerazioni, il ricorso va rigettato. Per questi motivi la C.G.F.respinge il reclamo come sopra proposto dall‘U.S. Lecce S.p.A. di Lecce e dispone l‘incameramento della tassa reclamo.TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COMUNICATO UFFICIALE N. 271/CGF – RIUNIONE DEL 21LUGLIO <strong>2008</strong> IN RIFERIMENTO ALLE MOTIVAZIONI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N.166/CGF DEL 23 APRILE <strong>2008</strong>1) RICORSO GALLIPOLI CALCIO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA POTENZA/GALLIPOLI DEL 06.04.<strong>2008</strong>(Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 169/C del 10.4.<strong>2008</strong>)Con ricorso ritualmente introdotto nei modi e termini di regolamento la società Gallipoli Calcio ha impugnato ilprovvedimento del Giudice Sportivo presso la Lega Professionisti Serie C di cui al Com. Uff. n. 169 del 10.4.<strong>2008</strong> con il quale,in relazione alla gara Potenza/Gallipoli del 6.4.<strong>2008</strong>, veniva inflitta alla società ospitante l‘ammenda di € 10.000,00 e l‘obbligodi disputare due gare effettive a porte chiuse. La società appellante eccepiva l‘incongruità della sanzione in relazione ai graviepisodi accaduti prima, durante e dopo la gara che avrebbero dovuto configurare l‘ipotesi prevista dall‘art. 17 Codice diGiustizia Sportiva e, conseguentemente, comportare l‘irrogazione della sanzione della perdita della partita e l‘attribuzione delpunteggio di 0-3. Ritiene la Corte che il ricorso non meriti accoglimento e vada pertanto respinto. In effetti, comeopportunamente evidenziato in primo grado dal Giudice Sportivo, non risultata verificata nella documentazione ufficialel‘esistenza di fatti che a) abbiano influito sul regolare andamento della gara; b) abbiano comportato alterazioni al potenzialeatletico della squadra del Gallipoli. Pertanto, pur tenendosi in debita considerazione la fattispecie venutasi a creare in occasionedella menzionata gara e che ha comportato, tra l‘altro, la reiezione da parte di questa Corte di Giustizia, nella seduta del17.4.<strong>2008</strong>, del ricorso proposto dal Potenza Sport Club con conseguente conferma delle sanzioni irrogate dal Giudice Sportivoa tale società, non è possibile accedere alla tesi propugnata dal Gallipoli in assenza di prove documentali che la sostanzino. Perquesti motivi, la C.G.F. respinge il reclamo come sopra proposto dalla società Gallipoli Calcio S.r.l. di Gallipoli (Lecce).Dispone incamerarsi la tassa reclamo.2) RICORSO TERNANA CALCIO S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GARE EFFETTIVEINFLITTA AL CALCIATORE RIGONI MARCO SEGUITO GARA CITTADELLA TERNANA DEL 13.4.<strong>2008</strong>(Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 173/C del 15.3.<strong>2008</strong>)Il reclamo ha ad oggetto la squalifica per 2 giornate del calciatore Rigoni Marco per aver colpito con una manata al volto unavversario a gioco fermo. La società ―Ternana Calcio S.p.A.‖, a mezzo dell‘Amministratore Unico, dott. Dominicis Stefano,difeso e rappresentato dall‘avv. Fabio Giotti, propone reclamo contestando, in primo luogo, l‘esatta indicazione del motivodella squalifica che, nel referto arbitrale, il fatto avveniva riportato nel modo seguente: ―…nel tentativo di recuperare il pallonenei pressi della panchina avversaria, colpiva con una manata al volto un avversario‖. La ricorrente ricostruiva l‘accaduto come312


una veemente e censurabile fase di gioco e non come un violento comportamento del giocatore squalificato e chiedeva laderubricazione della squalifica ad 1 giornata effettiva ai sensi dell‘art. 19 punto 10 C.G.S. La ricorrente chiedeva, nonostanteavesse riconosciuto che il comportamento del calciatore Rigoni Marco fosse censurabile alla luce dei principi di lealtà ecorrettezza, che fosse ascoltato l‘arbitro della partita, signor Baratta Silvio, affinché lo stesso potesse meglio precisare il suorapporto di gara. La Corte ha accolto tale richiesta ed ha ascoltato l‘arbitro, il quale ha lucidamente fornito spiegazioni riguardoall‘accaduto, dando al fatto una connotazione più casuale che violenta. Per questi motivi la C.G.F., in accoglimento delreclamo come sopra proposto dalla società Ternana Calcio S.p.A. di Terni, riduce ad 1 giornata di squalifica la sanzione inflittaal calciatore Rigoni Marco. Dispone restituirsi la tassa reclamo.2) RICORSO, CON PROCEDIMENTO D‘URGENZA, DEL CALCIATORE FUSCO PIETRO AVVERSO LA SANZIONEDELLA SQUALIFICA PER 2 GARE EFFETTIVE SEGUITO GARA CUOIOPELLI C.R./CARRARESE DEL 20.4.08(Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 179/C del 22.4.<strong>2008</strong>)Il ricorso segue la squalifica del calciatore Fusco Pietro per 2 giornate effettive di gioco irrogata a seguito della gara"Cuoiocapelli C.R./Carrarese" del 20.4.<strong>2008</strong> stabilita con Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Professionisti Serie C -Com. Uff. n.179/C del 22.4.<strong>2008</strong>. Il signor Fusco Pietro ha presentato ricorso, con procedimento d'urgenza, ai sensi dell'art. 33C.G.S. senza versare però la dovuta e obbligatoria tassa reclamo nei termini previsti dal comma 8 dell'art. 33 C.G.S. Per questimotivi la C.G.F. dichiara inammissibile, per omesso versamento della tassa reclamo, ai sensi dell‘art. 33 comma 8 C.G.S., ilricorso con procedimento d‘urgenza come sopra proposto dal calciatore Fusco Pietro.3) RICORSO, CON PROCEDIMENTO D‘URGENZA, DEL CALCIATORE VENDRAME MARCO AVVERSO LASANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GARE EFFETTIVE SEGUITO GARA CUOIOPELLI C.R./CARRARESE DEL20.4.08(Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 179/C del 22.4.<strong>2008</strong>)Il ricorso segue la squalifica del calciatore Vendrame Marco per 2 giornate effettive di gioco irrogata a seguito della gara"Cuoiocapelli C.R./Carrarese" del 20.4.<strong>2008</strong> stabilita con delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Professionisti Serie C -Com. Uff. n.179/C del 22.4.<strong>2008</strong>. Il signor Vendrame Marco ha presentato ricorso con procedimento d'urgenza ai sensi dell'art.33 C.G.S. senza versare però la dovuta e obbligatoria tassa reclamo nei termini previsti dal comma 8 dell'art. 33 C.G.S. Perquesti motivi la C.G.F. dichiara inammissibile, per omesso versamento della tassa reclamo, ai sensi dell‘art. 33 comma 8C.G.S., il ricorso con procedimento d‘urgenza come sopra proposto dal calciatore Vendrame Marco.TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COMUNICATO UFFICIALE N. 272/CGF – RIUNIONE DEL 21LUGLIO <strong>2008</strong> IN RIFERIMENTO ALLE MOTIVAZIONI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N.161/CGF DEL 30 MAGGIO <strong>2008</strong>1) RICORSO DEL CALCIATORE PIROZZI GENNARO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 9GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTAGLI SEGUITO GARA GIULIANO/GRAGNANO DEL 4.5.<strong>2008</strong> (Deliberadel Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. 1 del 7.5.<strong>2008</strong>)Con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 1 del 7.5.<strong>2008</strong>, il Giudice Sportivo, in relazione alla gara S.S.C. Giugliano/S.S.C.Gragnano del 4.6.<strong>2008</strong>, ha inflitto al calciatore Pirozzi Gennaro la squalifica per 9 giornate effettive di gara ―per avereprotestato nei confronti dell‘Arbitro battendogli tre volte la mano sul petto in maniera non forte ―. Il Pirozzi, sostanzialmente,rappresentava, attraverso i propri motivi di doglianza, che la condotta a lui ascritta dal giudice di prime cure, non poteva esserequalificata come violenta, essendosi concretata in una semplice manifestazione di dissenso. Il ricorrente, pertanto,chiedeva unacongrua riduzione della squalifica a lui inflitta, facendo riferimento ad altre decisioni adottate da questa Corte nei riguardi dicalciatori che, nonostante avessero commesso azioni ben più gravi, siano stati sanzionati con pene più miti. Tanto premesso laCorte osserva che le argomentazioni illustrate dal Pirozzi, in ordine al comportamento tenuto dallo stesso nei confrontidell‘arbitro, e consistito, secondo il reclamante, unicamente in una manifestazione di dissenso escludendo qualsiasi gestoaggressivo o di contatto, non risultano, invero, di alcun pregio. Infatti l‘episodio contestato al Pirozzi, risulta provato dalrapporto dello stesso Direttore di gara che dichiara, al contrario, che il Pirozzi lo abbia toccato battendogli per tre volte, inmaniera non forte, la mano sul petto. Quanto alla pretesa disparità con altre decisioni adottate da questa Corte, invocata dalricorrente, devesi ribadire che la Corte di Giustizia Federale deve valutare ogni fattispecie in modo specifico e non ponendolein correlazione con altre. Questa Corte, tuttavia, fermo restando la censurabilità del gesto, ritiene che il comportamento postoin essere dal Pirozzi non integra quelle manifestazioni propriamente fisiche e violente. La fattispecie concreta,conseguenzialmente, presenta quegli elementi di non peculiare rilevanza della consumata condotta violenta – le manate nonhanno procurato alcun danno fisico al Direttore di gara. Pertanto è da ritenere fondata la doglianza relativa alla incongruitàdella sanzione e accoglibile la richiesta di riduzione della medesima. Per questi motivi la C.G.F. in accoglimento del reclamocome sopra proposto dal calciatore Pirozzi Gennaro, riduce la sanzione della squalifica inflitta al calciatore Pirozzi Gennaro a 5giornate effettive di gara. Dispone restituirsi la tassa reclamo.2) RICORSO DELL‘ A.G. NOCERINA 1910 S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 8 GARE ALCALCIATORE CIRILLO MARCO MASSIMILIANO, INFLITTA SEGUITO GARA NOCERINA/SIRACUSADELL‘11.5.<strong>2008</strong>313


(Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. 7 del 12.5.<strong>2008</strong>)La A.G. Nocerina 1910 ha fondato le proprie richieste di annullamento o in subordine di riduzione del provvedimentodisciplinare della squalifica per 8 gare emesso dal Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale, con Com. Uff. n. 7 del12.5.<strong>2008</strong>, nei confronti del calciatore Cirillo Marco Massimiliano, sostenendo che l‘autore degli atti violenti nei confronti deicalciatori avversari, non fosse il Cirillo quanto invece il calciatore Cirilli Emanuele della la società medesima. Al riguardo lareclamante, per dimostrare lo scambio di persona, produceva ripresa filmata contenuta su DVD. Tale diversa ricostruzione deifatti, fatta dalla società ricorrente, è priva di valido riscontro probatorio. Ad avviso di questa Corte, gli episodi contestati alcalciatore Cirillo Marco Massimiliano, resosi colpevole di gravissimi atti violenti nei confronti degli avversari a fine gara,risultano incontrovertibilmente provati dal referto arbitrale, che forma, ai sensi dell‘art. 35, comma 1.1, C.G.S., fonte di provaprivilegiata. A nulla rilevano quindi, con riferimento all‘accertamento dei fatti, le allegazioni difensive, tendenti elusivamentead ingenerare dubbi in merito alla loro riferibilità al proprio calciatore. D‘altro canto non può essere utilizzata, ai fini probatori,la ripresa filmata prodotta dalla reclamante, posto che la descrizione dei fatti da parte dell‘arbitro, estremamente chiara, non fadubitare né dell‘operato dello stesso né della precisa individuazione del Cirillo quale autore dei fatti a lui addebitati,precludendo, ai sensi dell‘art. 35 comma 1.2 C.G.S., il ricorso alla prova televisiva richiesto dalla reclamante, il cuipresupposto risiede nella errata individuazione del soggetto ammonito, espulso o allontanato. Né può essere consideratorilevante quanto dedotto dalla reclamante in ordine all‘assenza di comportamenti violenti nei confronti degli Agenti di P.S..Difatti, per quanto emerge chiaramente dagli atti ufficiali di gara, il Giudice Sportivo ha determinato la sanzione tenendoesattamente conto sia dell‘azione aggressiva nei confronti dei calciatori avversari sia del contegno tenuto nei confronti degliAgenti, della quale si può escludere la matrice violenta ma, sicuramente, non quella intimidatoria e perciò sanzionabile. Il capodi incolpazione corrisponde esattamente a quanto riferito dall‘arbitro, in ma niera precisa e dettagliata, e non può esseresmentito dalla dichiarazione del Dott. Pietro Caserta, del Commissariato di P.S. di Cava de‘ Tirreni, non essendo stato mai indiscussione il compimento di fatti violenti che avrebbero sicuramente determinato gravi conseguenze penali, anche in ordine amisure restrittive della libertà personale. In una tale situazione, ciò che rileva è la valutazione della congruità o meno dellasanzione inflitta al Cirillo in merito ai fatti a lui addebitati. Da un attento esame degli atti questa Corte deve ritenere congrua lasqualifica inflitta dal Giudice Sportivo. Difatti il reiterato comportamento violento da parte del Cirillo nei confronti deicalciatori avversari, a fine gara, che avrebbe potuto innescare eventi ancor più gravi, rappresenta fatti di tale gravità da meritarela squalifica così come sanzionata e motivata dal Giudice Sportivo. Per questi motivi la C.G.F respinge il reclamo come sopraproposto dall‘ A.G. Nocerina 1910 S.r.l. di Nocera Inferiore (Salerno) e dispone incamerarsi la tassa reclamo.3) RICORSO DELLA POL. NUOVO CAMPOBASSO CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4GIORNATE EFFETTIVE DI GARE INFLITTE AL CALCIATORE DEI MEDICI SIMONE E DELL‘AMMENDA DI €2.000,00 ALLA SOCIETÀ SEGUITO GARA NUOVO CAMPOBASSO/S.S.D. CENTOBUCHI DEL 6.01.<strong>2008</strong>(Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. 2 del 07.5.<strong>2008</strong>)La decisione indicata in epigrafe ha tratto occasione da un reclamo della società Centobuchi, inteso a lamentare unaingiustificata espulsione del proprio calciatore Vidallè Calvo Jonathan ed una aggressione subita dallo stesso sia durantel‘incontro, sia nel tunnel che conduce agli spogliatoi, come pure un tentativo di violenza nei confronti del proprio allenatoresignor Sestilio Marocchi anch‘egli colpito nel tunnel di collegamento mentre si allontanava dal campo su invito dell‘arbitro. IlGiudice Sportivo ha sospeso inizialmente ogni decisione, su preannuncio di reclamo da parte della società interessata, la qualetrasmetteva successivamente due referti medici del presidio ospedaliero A. Cardarelli di Campobasso, attestantirispettivamente un trauma contusivo al ginocchio sinistro < 24h per l‘allenatore ed un trauma contusivo sternale e rachidecervicale anch‘esso 24h per l‘atleta. A seguito di ciò lo stesso Giudice Sportivo trasmetteva gli atti alla Procura Federale per gliopportuni accertamenti in merito ad episodi ―che si assumono verificati non in presenza del Direttore di gara e dei suoicollaboratori‖. La Procura ha poi inoltrato, a sua volta, una dettagliata relazione, dopo aver provveduto ad interrogare unaserie di persone e particolarmente i tesserati Maffucci Roberto, Medici Simone e Camarchioli Lino del Campobasso; VidallèCalvo Jonathan, Marocchi Sestilio, Cocci Giuseppe, Cameli Gianfranco e Costantini Franco del Centobuchi, mentre non èriuscita ad acquisire perché coperta da segreto istruttorio, copia del rapporto inviato alla Procura della Repubblica da parte deldott. Farinacci, responsabile dell‘ordine pubblico in occasione della partita in oggetto. Su questa base è stata emessa dalGiudice Sportivo la pronuncia che viene ora impugnata dalla Pol. Nuovo Campobasso Calcio S.r.l., ma che appare senz‘altromeritevole di conferma in ogni sua parte. Occorre in proposito tener adeguatamente distinti gli episodi che si assumono svoltisul terreno di giuoco da quelli che si sarebbero verificati nel tunnel che conduce agli spogliatoi. Quanto ai primi, ed inparticolare al pugno che sarebbe stato diretto al calciatore Vidallè da parte dell‘avversario Maffucci subito dopo larealizzazione di un calcio di rigore ed ancora alle percosse cui egli sarebbe stato fatto segno nella stessa circostanza ad opera dialtri componenti della squadra del Campobasso, come in particolare del portiere Rocco Stefano, non può non rilevarsi che sitratta di circostanze che per la loro gravità non avrebbero potuto e dovuto sfuggire all‘attenzione del direttoredi gara il quale non ne fa viceversa la minima menzione nel suo rapporto. Ed è appena il caso di aggiungere che, in base all‘art.35 C.G.S., questo forma piena prova circa il comportamento dei tesserati in occasione dello svolgimento delle gare. Nésembrano da trascurare allo stesso fine le dichiarazioni nel corso dell‘istruttoria svolta dalla Procura Federale rese da parte delCameli Gianfranco, compagno di squadra del Vidallè, che lealmente ammette di averlo visto a terra insultato ed aggredito, madi non aver visto sferrare pugni o calci. Da quanto sopra consegue, quindi, la impossibilità di dedurne elementi atti a farconsiderare irregolare lo svolgimento dell‘incontro ed il risultato acquisito sul campo. Non a caso, del resto, questo aspettodella decisione non è stato impugnato dalla parte che in essa è rimasta soccombente. Quanto ai secondi, che si sono svolti al difuori del controllo dell‘arbitro e degli altri ufficiali di gara, possono reputarsi senz‘altro acclarate alcune circostanze che non314


influiscono peraltro sulla regolarità del risultato dell‘incontro. Si tratta, in primo luogo, del calc io con il quale è stato colpitoalla regione sternale il Vidallè dall‘avversario Dei Medici: v. al riguardo, nonostante le opposte ed isolate smentite diquest‘ultimo, le precise e circostanziate dichiarazioni all‘Ufficio Indagini non solo della parte lesa (―…al momento dellaespulsione avvenuta all‟inizio del secondo tempo… sono stato accompagnato negli spogliatoi da Cameli e credo dalmagazziniere. Qui ho trovato il giocatore del CB De Medici, che alla presenza di due poliziotti, ci veniva incontro insultandociper poi colpirmi sul petto con un calcio. Non sono caduto all‟indietro appoggiandomi al muro‖, ma le conferme anche delcompagno Cameli la cui attendibilità si è già sopra avuto modo di apprezzare ed ancora dal magazziniere Costantini Francodella stessa soc. Centobuchi, oltre al referto sanitario che con esse pienamente concorda. In senso contrario a tali risultanze, delresto, non è possibile trarre alcun elemento di prova dalla deposizione del sig. Camarchioli del Campobasso, poichè egli persua stessa ammissione dopo la partita non si trovava negli spogliatoi, ma nell‘area ad essi antistante ed ha potuto notareunicamente una grande concitazione dovuta alla presenza di numerosi dirigenti e giornalisti. Si tratta, in secondo luogo delcalcio al ginocchio con il quale è stato colpito l‘allenatore della squadra ospitata, signor Marocchi Sestilio (v. le dichiarazionidella stessa parte lesa e del Cameli, oltre al corrispondente referto sanitario). E‘ da rilevare sul punto che l‘autore di questaaggressione è stato indicato dall‘aggredito e dal Cameli nella persona del preparatore dei portieri e descritto come di altastatura, ma che non è stato possibile identificare con esattezza, dal momento che non risultava compresa né in distinta, nènell‘organigramma della Pol. Nuovo Campobasso Calcio, per cui è da considerare indebitamente presente nel tunnel di accessoagli spogliatoi. Per conseguenza la responsabilità per il primo dei due episodi come sopra analiticamente ricostruiti va senzaombra di dubbio attribuita al calciatore Dei Medici, che è stato coerentemente punito dal Giudice Sportivo con la squalificanella misura di 4 giornate di gara; per il secondo, invece, è stata correttamente sanzionata con la ammenda di € 2.000,00 lasocietà ospitante che tale presenza non è stata comunque in grado di evitare. Per questi motivi la C.G.F respinge il reclamocome sopra proposto dalla Pol. Nuovo Campobasso Calcio di Campobasso e dispone incamerarsi la tassa reclamo.4) RICORSO DELL‘A.C.D. RIVOLI 1925 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GARE EFFETTIVEINFLITTE AL CALCIATORE PLACIDA MATTEO SEGUITO GARA VADO/RIVOLI DEL 04.05.08 (Delibera del GiudiceSportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. 1 del 07.05.<strong>2008</strong>)La decisione di cui in epigrafe consiste nella squalifica per 3 gare effettive nei confronti del calciatore Placida che, nel corsodell‘incontro Vado – Rivoli disputato il 4.5.<strong>2008</strong>, si era rivolto all‘arbitro dopo essere stato ammonito con espressioneingiuriosa ed aveva reiterato tale comportamento offensivo in esito alla conseguente espulsione. Il ricorso, proposto dallasocietà Rivoli, ammette che il calciatore si era comportato in modo non educato, ma nega che in tale occasione egli sia trascesoin offese, essendosi limitato a chiedere maggiore attenzione nella valutazione degli episodi della partita. Tale difesa non hapregio, in quanto contrastante con le parole pronunciate dall‘atleta e testualmente riportate nel rapporto arbitrale, il quale aisensi dell‘art. 35 C.G.S. fa piena prova circa il comportamento dei tesserati in occasione delle svolgimento delle gare. Cosicchénon si ravvisa nella vicenda alcuna ragione idonea per procedere ad una riduzione della sanzione applicata. Per questi motivi laC.G.F respinge il reclamo come sopra proposto dall‘A.C.D. Rivoli 1925 di Rivoli (Torino) e dispone incamerarsi la tassareclamo.5) RICORSO DELL‘A.S. PRO BELVEDERE VERCELLI AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3GARE EFFETTIVE INFLITTE AL CALCIATORE GRABINSKI CESAR SEGUITO GARA BIELLESE/BELVEDERE DEL18.05.<strong>2008</strong>(Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. 12 del 19.05.<strong>2008</strong>)Nel ricorso proposto, la A.S. Pro Belvedere Vercelli reclama avverso la sanzione della squalifica per 3 gare effettive inflitta dalGiudice Sportivo nei confronti del calciatore Cesar Grabinski, il quale ha afferrato per i capelli a gioco fermo calciatore dellasquadra avversaria Lunardon, nel corso della gara Biellese/Belvedere del 18.05.<strong>2008</strong>. Secondo quanto argomentato dallaricorrente, infatti, che chiede la riduzione della sanzione, il comportamento del giocatore sanzionato non avrebbe dovuto essereconsiderato violento, poiché il Grabinski si sarebbe limitato ad intervenire per ristabilire la calma e sarebbe poi uscito dalcampo insieme al giocatore avversario Lunardon, senza che tra i due fosse ravvisabile alcuna tensione. Questa Corte, ad ognimodo, rileva come la relazione predisposta dall'arbitro sia molto chiara sul punto e nel riportare il comportamento violentointercorso tra i due giocatori, Grabinski e Lunardon. "Al 41' del II tempo - si legge nella sezione dedicata alle motivazioni delleespulsioni dei calciatori disposte durante la gara - il n. 9 (Grabinski Cesar) perché afferrava ai capelli calciatore avversario(17). Il tutto avveniva a gioco fermo". La Corte, pertanto, osservando come la procedura <strong>sportiva</strong> non consenta, neanche nelpresente caso, di contestare la descrizione dei comportamenti sanzionabili riportata dall'arbitro e dagli altri ufficiali di gara,ritiene corretta la decisione assunta dal Giudice Sportivo, il quale, in applicazione della previsione contenuta nell'art. 19,comma 4, lett b) del Codice di Giustizia Sportiva per "condotta violenta nei confronti dei calciatori o altre persone presenti", hadisposto la sanzione della squalifica per tre giornate. Per questi motivi la C.G.F respinge il reclamo come sopra propostodall‘A.S. Pro Belvedere Vercelli di Vercelli e dispone incamerarsi la tassa reclamo.6) RICORSO DELL‘ U.S.D. SIRACUSA S.R.L. AVVERSO LE SANZIONI: SQUALIFICA PER 3 GARE EFFETTIVE ALSIG. AUTERI GAETANO; SQUALIFICA PER 2 GARE EFFETTIVE AL SIG. GALIZIA SEBASTIANO; INFLITTESEGUITO GARA BACOLI SIBILLA/SIRACUSA DEL 18.5.<strong>2008</strong>(Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 12 del 19.5.<strong>2008</strong>)La U.S.D. Siracusa S.r.l. ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo del 19.5.<strong>2008</strong>, nella parte in cui questi aveva inflittoai signori Sebastiano Galizia e Gaetano Autieri le sanzioni della squalifica, rispettivamente, per 2 e per 3 gare effettive, in315


elazione alle minacce ed alle ingiurie rivolte all'arbitro nel corso della gara Bacoli Sibilla/Siracusa del 18.5.<strong>2008</strong>. Al fine diargomentare la propria impugnazione, la U.S.D. Siracusa sostiene che il Giudice Sportivo avrebbe commesso un errorenell'infliggere quelle sanzioni, ritenute dalla ricorrente eccessive, basate su accuse infondate e su motivazioni illogiche. Inparticolare, il Giudice Sportivo non avrebbe tenuto nel dovuto conto, da una parte, il fatto che sarebbe stato illogico per ilsignor Galizia insultare l'arbitro, in considerazione del fatto che il risultato della gara era, in quel momento, favorevole alSiracusa, e, dall'altra parte, il fatto che il sig. Autieri sarebbe entrato nel campo di gioco solo per allontanare il dirigente dellapropria squadra Di Mauro, entrato a sua volta in campo per protestare contro una decisione arbitrale. La società ricorrentechiede, pertanto, la riforma della decisione pronunciata dal Giudice Sportivo e che le sanzioni siano ridotte. Il ricorso èinfondato e va, pertanto, respinto per le ragioni qui di seguito esposte. Occorre rilevare l'estrema gravità dei fatti accaduti nelcorso della gara in discorso e provati dal rapporto dell'arbitro. In particolare, per questa Corte appaiono del tutto inaccettabilitanto le ingiurie rivolte da entrambi i soggetti sanzionati nei confronti dell'arbitro tanto, e ancor di più, le minacce che gli sonostate rivolte dal sig. Autieri. Il fatto che tali ingiurie e tali minacce siano state rivolte all'arbitro, ovvero quel soggetto che,nell‘ambito della competizione <strong>sportiva</strong>, assume il ruolo di garante delle regole e di rappresentante dell‘ordinamento sportivonel suo complesso, impone secondo tale Corte che esse non siano in nessun caso giustificate e siano anzi adeguatamentesanzionate. Alla luce di tali considerazioni, ed alla luce della recidiva che caratterizza il comportamento dei soggetti sanzionati,questa Corte ritiene che la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo risulti non già eccessiva, come sostiene la società ricorrente,bensì appaia non adeguata per difetto e, conseguentemente, la Corte ritiene che sia necessario inasprirla, aumentando di unagara effettiva la durata di entrambe le squalifiche. Per questi motivi la C.G.F respinge il reclamo come sopra propostodall‘U.S.D. Siracusa S.r.l. di Siracusa. Ridetermina la sanzione infliggendo: - al signor Auteri Gaetano la squalifica per 4 gareeffettive; - al signor Galizia Sebastiano la squalifica per 3 gare effettive. Dispone incamerarsi la tassa reclamo.TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COMUNICATO UFFICIALE N. 273/CGF – RIUNIONE DEL 29LUGLIO <strong>2008</strong> IN RIFERIMENTO ALLE MOTIVAZIONI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N.113/CGF DEL 13 FEBBRAIO <strong>2008</strong>1) RICORSO DELL‘ A.S. CISCO CALCIO ROMA S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE DI CANIO PAOLO SEGUITO GARA CISCO CALCIO ROMA/BENEVENTO DEL 29.1.<strong>2008</strong>(Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 121/C del 29.1.<strong>2008</strong>)La A.S. Cisco Calcio Roma S.r.l. ha presentato appello avverso la decisione del Giudice Sportivo presso la Lega ProfessionistiSerie C, di cui al Com. Uff. n. 121/C del 29.1.<strong>2008</strong> relativa alla sanzione inflitta al calciatore Di Canio Paolo. Il reclamo,diretto a ottenere in via principale l‘annullamento della sanzione inflitta al calciatore Paolo Di Canio o, in subordine, lariduzione della squalifica da 3 a 2 gare effettive, risulta tempestivo, ma questa Corte di Giustizia Federale osserva che ilreclamo è completamente infondato. Infatti, nel reclamo si tenta di accreditare una versione dei fatti del tutto diversa da quellache risulta dal referto arbitrale in ordine al comportamento del calciatore Paolo Di Canio. Poiché è giurisprudenza costante ilprincipio che non si ammettono prove contrarie a quanto risulta dal referto arbitrale, che, oltre tutto nel caso di specie, èpreciso e circostanziato, il reclamo deve essere respinto anche perché non è stata fornita alcuna prova che i fatti addebitati alcalciatore Di Canio si siano svolti in modo diverso da come risultano dal referto (la società reclamante tenta di accreditare laversione che il comportamento ingiurioso sarebbe stato tenuto verso altro calciatore della stessa società, Bogdanovic Danjel, enon già nei confronti dell‘arbitro). Non vi è neanche materia per una riduzione della squalifica da 3 a 2 gare effettive in quantoil comportamento del calciatore Di Canio è ancora più grave se si considera che è il capitano della squadra e (sono parole dellostesso reclamo) è il leader della stessa e ha carattere di spiccata personalità. Per queste ragioni il comportamento del calciatoreDi Canio appare ancora di più stigmatizzabile da ogni punto di vista. Il rigetto del reclamo comporta l‘incameramento dellarelativa tassa. Per questi motivi la C.G.F respinge il ricorso come sopra proposto dell‘A.S. Cisco Calcio Roma S.r.l. di Roma edispone incamerarsi la tassa reclamo.2) RICORSO DELLA S.S.C. VENEZIA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GARE EFFETTIVEINFLITTA AL SIG. D‘ADDERIO FULVIO SEGUITO GARA SASSUOLO/VENEZIA DEL 3.2.<strong>2008</strong>(Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 125/C del 4.2.<strong>2008</strong>)Con ricorso ritualmente introdotto nei modi e termini di regolamento la società Venezia Calcio S.p.A, ha impugnato ilprovvedimento del Giudice Sportivo presso la Lega Professionisti Serie C di cui al Com. Uff. n. 125/C del 5.2.<strong>2008</strong> con ilquale, in relazione alla gara della 5a giornata di ritorno del Campionato di Calcio Serie C1 – Girone A - Sassuolo/Venezia del3.2.<strong>2008</strong>, veniva inflitta all‘allenatore D‘Adderio Fulvio la sanzione della squalifica per 2 gare effettive per ―comportamentooffensivo verso l‘arbitro (espulso)‖. La società appellante eccepiva l‘incongruità della squalifica, deducendo, con diversimotivi di impugnativa, la non offensività della condotta posta in essere dall‘allenatore D‘Adderio, in considerazione delleparticolari connotazioni della gara (importanza ai fini della classifica), del concreto svolgimento della direzione dell‘incontro,nonché ai contenuti e alle modalità di pronunciamento della frase proferita che sarebbe da ascrivere più ad un richiamo che aduna offesa. La società ricorrente, pertanto, richiedeva la riduzione della squalifica comminata al proprio tecnico. Ritiene laCorte che il ricorso non meriti accoglimento e vada pertanto disatteso in mancanza di elementi probatori idonei a contestare gliaddebiti esposti nel referto arbitrale, che, sulla base della consolidata giurisprudenza <strong>sportiva</strong>, costituisce fonte di provaprivilegiata. Quanto alla misura della sanzione, la stessa deve ritenersi congrua, sia in relazione al contenuto delle espressioni316


usate dal D‘Adderio, sia con riferimento all‘atteggiamento da questi tenuto neri confronti dell‘Arbitro. Per questi motivi laC.G.F respinge il ricorso come sopra proposto dalla S.S.C. Venezia di Venezia e dispone incamerarsi la tassa reclamo.3) RICORSO DELLA TERNANA CALCIO S.P.A. AVVERSO LE SANZIONI: • INIBIZIONE PER MESI 6 AL SIG.PESCE GIULIANO; • PENALIZZAZIONE DI 1 PUNTO IN CLASSIFICA GENERALE DA SCONTARSI NELLACORRENTE STAGIONE SPORTIVA E AMMENDA DI € 50.000,00 ALLA RECLAMANTE; INFLITTE A SEGUITO DIDEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER LE VIOLAZIONI RISPETTIVAMENTE ASCRITTEDELL‘ART. 1 C.G.S. ANCHE IN RELAZIONE ALL‘ART. 91, COMMA 2 N.O.I.F. E 2, COMMA 4 DEL PREVIGENTEC.G.S., OGGI 4, COMMA 2 C.G.S.(Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 23/CDN del 10.1.<strong>2008</strong>)Il deferimento della Ternana S.p.A. e del suo dirigente signor Giuliano Pesce trae origine da una denuncia dell‘AssociazioneItaliana Calciatori, che segnalava alle autorità federali gravi violazioni degli obblighi di correttezza e probità di cui all‘art. 1C.G.S., nonché dell‘obbligo di assicurare a ciascun tesserato lo svolgimento dell‘attività <strong>sportiva</strong> di cui all‘art. 91 NOIF. Dopoampie indagini, il Procuratore Federale ha deferito la società e il dirigente Pesce con provvedimento del 25.9.<strong>2007</strong> sostenendo,in particolare: a) “che alcuni calciatori tesserati con la società Ternana Calcio, nonostante loro ripetute richiese, nonvenivano ammessi agli allenamenti con la prima squadra e venivano privati di attrezzature idonee alla preparazione atletica,in violazione dell‟art. 10 dell‟accordo collettivo che tuttora regola i rapporti tra le società di Serie C e gli atleti, nonchédell‟art. 91 delle NOIF”…… b) “che alcuni di quegli atleti si rivolgevano al Collegio Arbitrale per chiedere il reintegro nelleattività della prima squadra, e che tale Organo disponeva in conformità”…… c) “che, nonostante quelle decisioni, la societàimpediva a quei calciatori di allenarsi con la prima squadra, permettendoglielo solo a seguito dell‟intervento della Polizia,chiamata dagli stessi atleti”…… All‘udienza dell‘ 8.1.<strong>2008</strong>, rigettati tutti i rilievi difensivi avanzati dalla società ricorrente, laCommissione Disciplinare Nazionale ha irrogato al Pesce la sanzione dell‘inibizione per 6 mesi, ed alla società Ternana Calciola penalizzazione di un punto in classifica generale da scontarsi nella <strong>Stagione</strong> Sportiva già in atto, nonché l‘ammenda di €50.000,00, così come richiesto dalla Procura Federale. Nella memoria con cui si rivolge a questa Corte per ottenere la riformadel provvedimento, la società reclamante contesta innanzitutto la sanzione della penalizzazione di un punto in classifica. A talfine richiama copiosa giurisprudenza per enuclearne i principii: - che la sanzione irrogata debba essere espressamente previstadalla norma federale; - che la penalizzazione di punteggio è sanzione che può applicarsi solo quando i comportamenti nonregolamentari delle società producano vantaggi nella competizione <strong>sportiva</strong>; - che nelle competizioni dilettantistiche talesanzione si applichi anche come monito per salvaguardare l‘incolumità delle terne arbitrali; - che tale sanzione debba sempreessere giustificata e motivata. Richiede perciò l‘annullamento della sanzione della penalizzazione, perché irrogata al di fuoridei limiti consolidati dalla giurisprudenza <strong>sportiva</strong> e non motivata. La C.G.F. osserva che la penalizzazione di 1 punto appareeccessivamente gravosa nel caso di specie. Quanto alla ricostruzione dei fatti avvenuti il 16.2.<strong>2007</strong> durante un ritiro adAcquasparta, la ricorrente lamenta la discordanza delle dichiarazioni dei calciatori e la mancata acquisizione del verbale dellaDIGOS da parte della Procura Federale. La C.G.F. osserva in merito che l‘episodio appare sufficientemente delineato nei suoiaspetti rilevanti sul piano disciplinare. Sulle posizioni personali dei singoli calciatori che, esclusi dagli allenamenti, si sonorivolti alla AIC e hanno dato inizio al procedimento, la società Ternana avanza rilievi sulle singole situazioni, che in gran parterisultano già delibati dapprima dal Collegio Arbitrale presso la Lega Professionisti Serie C e poi dalla stessa CommissioneDisciplinare Nazionale. In particolare, si argomenta in base al fatto che nelle prime gare utili successive ai lodi arbitrali chehanno imposto alla società di reintegrare i calciatori nell‘organico, gli stessi atleti siano stati immediatamente schierati incampo, cosa che sarebbe stata impossibile per calciatori che non avevano potuto allenarsi per lunghi periodi. Sul punto laC.G.F. osserva che la deduzione difensiva opposta dalla reclamante è piuttosto debole, giacché è da credersi, piuttosto, che laforma fisica dei professionisti in questione sia stata mantenuta con sedute di allenamento private, che non smentiscono affattola ricostruzione, in fatto, prospettata dalla Procura Federale e fatta propria dalla Commissione Disciplinare Nazionale. LaTernana rileva inoltre che le controversie che hanno opposto la società ai calciatori e che si sono concluse con arbitratifavorevoli a questi ultimi non devono riverberarsi automaticamente nella sfera disciplinare, poiché sia l‘accordo collettivo dicategoria (art. 16) sia la dottrina interpretano l‘ordinamento nel senso che non ogni violazione della correttezza del rapporto ditesseramento abbia effetti disciplinari e prevede una sanzionabilità su quel piano. La reclamante rileva, altresì, verbalmente inudienza, che il Collegio Arbitrale avrebbe dovuto semmai segnalare alla Procura Federale la rilevanza disciplinare dei fattiaccertati. La C.G.F. osserva in merito che il comportamento tenuto dalla società e per essa dallo squalificato signor Pesce hadeterminato una violazione del rapporto di lealtà che la società deve tenere nei confronti dei propri tesserati, mettendoli incondizione di esercitare al meglio la propria attività professionale, condizione questa contenuta nel rapporto sinallagmatico cheè alla base della prestazione <strong>sportiva</strong>. Ulteriore osservazione della società reclamante rileva la carenza del quadro probatoriopresentato dall‘Ufficio Indagini, che avrebbe omesso di ascoltare altri calciatori oltre a quelli che avevano avuto contrasti conla società. Allega all‘uopo anche un DVD contente fasi degli allenamenti. A giudizio della reclamante, infatti, l‘UfficioIndagini avrebbe dovuto accertare direttamente lo svolgersi dei fatti durante gli allenamenti. La C.G.F. osserva che non rientranelle proprie competenze l‘esame delle procedure seguite nel corso delle indagini federali e che comunque appare irrituale laformulazione di tale capo d‘impugnazione svincolata da qualsiasi censura relativa alla sentenza di primo grado. Quantoall‘individuazione del signor Giuliano Pesce quale responsabile personale per le violazioni addebitate, la reclamante rileva chenegli atti non risulta affatto preminente la posizione del dirigente sanzionato, il quale non appare menzionato in tutte ledeposizioni dei calciatori, e che perciò non dovrebbe essere qualificato come responsabile unico o principale della condottasanzionata. La Corte osserva che anche se in alcuni dei casi decisi per arbitrato il responsabile personale dei fatti risulta esserediverso dal signor Pesce, tuttavia il presente giudizio trae origine da atti di deferimento che hanno rilevato comportamenti317


specifici tenuti dal dirigente, e che l‘eventuale coinvolgimento di altri dirigenti della società non modifica il procedimentoinstaurato nei confronti del Pesce, né rileva ai fini della valutazione della sua condotta, in quanto i comportamenti a lui ascrittirisultano pacificamente in atti e non appaiono neppure contestati dalla difesa del Pesce. Per questi motivi la C.G.F in parzialeaccoglimento del ricorso come sopra proposto dalla Ternana Calcio S.p.A. di Terni annulla la sanzione di punti 1 in classifica.Conferma nel resto. Dispone, altresì, restituirsi la tassa reclamo.4) RICORSO DELLA S.S. CAVESE 1919 S.R.L. AVVERSO LE SANZIONI INFLITTE: SQUALIFICA PER DUE GAREEFFETTIVE AI CALCIATORI PETRAZZUOLO AMEDEO E SORRENTINO TONINO; AMMENDA DI € 10.000,00 CONDIFFIDA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA VERONA/CAVESE DEL 3.2.<strong>2008</strong>(Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 125/C del 4.2.<strong>2008</strong>)Con atto di impugnazione in data 12.2.<strong>2008</strong>, la S.S. Cavese 1919 S.r.l., in persona del suo rappresentante legale signor BrunettiGennaro, si duole innanzi a questa Corte di Giustizia Federale contro la decisione del Giudice Sportivo presso la LegaProfessionisti di Serie C pubblicata in data 5.2.<strong>2008</strong>, con la quale -in relazione ai fatti accaduti in occasione della gara HellasVerona F.C. – S.S. Cavese 1919 S.r.l. disputata il 3.2.<strong>2008</strong> – veniva inflitta al proprio calciatore Petrazzuolo Amedeo lasqualifica per 2 giornate e ad essa società l‘ammenda di € 10.000,00 con diffida. Con il medesimo atto, nel contempo, lasocietà impugnante ―dichiara formalmente di rinunciare al ricorso‖ avverso la squalifica per 2 giornate dell‘altro calciatoreSorrentino Antonio (di cui al preannuncio di reclamo in data 6.2.<strong>2008</strong>).Quanto alle doglianze avanzate, la società deduce la eccessiva severità della sanzioni irrogate, atteso che, da un lato, ilcomportamento del calciatore Petrazzuolo verso l‘arbitro della gara, più che offensivo, avrebbe dovuto considerarsi―irriguardoso‖, essendo consistito unicamente nella pronuncia della espressione ―Ora basta, ci fischi tutto contro….‖,dall‘altro, il contegno dei tifosi, da cui era scaturita la punizione della S.S. Cavese, non avrebbe comunque in alcun modoinfluito sul regolare svolgimento della gara, né sarebbe mai trasceso ad atti di aggressione in danno degli ufficiali di gara(dovendosi anche considerare che la responsabilità della società era attenuata essendosi i fatti verificati in campo esterno). Inogni caso – secondo la ricorrente – avrebbe dovuto considerarsi che in contesti comportamentali analoghi (sia con riferimentoal calciatore che ai tifosi) il trattamento sanzionatorio praticato dal Giudice Sportivo era stato più blando di quello stabilitonella fattispecie. Deve questa Corte, preliminarmente, dichiarare la inammissibilità del ricorso proposto dalla S.S. Cavese inrelazione alla squalifica inflitta al calciatore Sorrentino Antonio, per la sopravvenuta rinuncia al ricorso stesso. Si ritiene, per ilresto, che l‘impugnazione non possa trovare accoglimento, perché non possono essere condivise le valutazioni di ridottagravità delle condotte ascritte, per quali avanzate dalla società ricorrente. Ed infatti, circa il comportamento del calciatorePetrazzuolo, va rilevato che, contrariamente a quanto assunto in ricorso, il medesimo non si limitò, alla luce delle risultanze delreferto arbitrale, a pronunciare l‘espressione più sopra riportata, ma ebbe a preporre ad essa una frase dal tenore certamenteoffensivo, come ―hai rotto il c….‖. La società ricorrente, inoltre, trascura che il prevenuto – come l‘arbitro riferisce –accompagnò le parole con il gesto aggressivo di avanzare per quattro o cinque metri dalla panchina verso il terreno di gioco, intal modo di sicuro oltrepassando l‘ambito di un contegno meramente irriguardoso. Giudizio di altrettanta giusta severità vareso in ordine alla condotta osservata dai sostenitori della Società ricorrente, la quale viene descritta in termini assai puntualinella pur sintetica decisione impugnata (sulla base di un più ampio referto del Collaboratore Federale). In tale decisione si dàatto di una serie di comportamenti violenti e pericolosi per la sicurezza pubblica ( consistiti anche nell‘eseguire un tentativo diassalto alle Forze dell‘Ordine) tenuti dai circa cinquanta tifosi della S.S. Cavese, otto dei quali – sintomaticamente – venivanosottoposti a fermo di polizia, (comportamenti) rispetto ai quali appare del tutto adeguata la misura della sanzione adottata. Ilricorso della S.S. Cavese 1919 S.r.l. deve essere pertanto rigettato in relazione alle posizioni del calciatore Petrazzuolo e dellastessa società. Per questi motivi la C.G.F dichiara inammissibile per intervenuta rinuncia il ricorso come sopra proposto dallaS.S. Cavese 1919 S.r.l. di Cava de Tirreni (Salerno) per la posizione del calciatore Sorrentino Tonino e respinge per il resto.Dispone incamerarsi la tassa reclamo.5) RICORSO DELLA S.S. MANFREDONIA CALCIO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELL‘AMMENDA DI €20.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PERVIOLAZIONE DELL‘ART. 11 C.G.S. VIGENTE ALL‘EPOCA DEI FATTI OGGI TRASFUSO NELL‘ART. 14 C.G.S.(Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 25/CDN del 18.1.<strong>2008</strong>)Con la decisione oggetto di reclamo, la Commissione Disciplinare Nazionale ha comminato alla S.S. Manfredonia Calcio S.r.l.la sanzione della ammenda di € 20.000,00 inflitta alla reclamante a seguito di deferimento del Procuratore Federale perviolazione dell'articolo 11 C.G.S. vigente all'epoca dei fatti (oggi trasfuso all'articolo 14 C.G.S.) per la responsabilità oggettivadella reclamante in relazione all'aggressione subita dal giornalista signor Antonio Di Donna ad opera di sostenitori delManfredonia Calcio all'interno dello stadio al termine della gara Manfredonia - Foggia del 25.3.<strong>2007</strong>. Nel proprio ricorso, lasocietà Manfredonia Calcio lamenta in principalità che essa società <strong>sportiva</strong> non sarebbe imputabile per l'incivilecomportamento di propri pseudo sostenitori, ricorrendo entrambe le circostanze di cui all'articolo 14 comma 5 ed almeno tre diquelle previste dall'articolo 13 comma 1 C.G.S., in via subordinata sostiene la assoluta abnormità e spropositatezza dellasanzione irrogata. Quanto al primo profilo di ricorso, ritiene questa Corte che esso sia infondato. Ed invero, comeesplicitamente indicato nella decisione impugnata, la sanzione in questione è stata irrogata a titolo di responsabilità oggettivaex art. 14 C.G.S.: non è stata infatti ritenuta sussistente alcuna responsabilità diretta della società, né sono state ritenutesussistenti, quali esimenti, le circostanze di cui alle lett. a) e b) dell'art. 13 C.G.S., non essendo stata documentata e provata laricorrenza della circostanza di cui sub a) (al di là della generica allegazione della presenza di personale di servizio), né diquella di cui sub b) (sotto il profilo della prevenzione, mentre ricorre in parte, come si dirà, sotto il profilo dell‘ausilio ex post a318


fini repressivi e sanzionatori dei colpevoli). E‘ tuttavia fondato, nei limiti di cui infra, il secondo profilo di impugnazione,proposta in via subordinata. Ed invero, la stessa decisione impugnata, nella parte finale della motivazione, ha consideratosussistente un ausilio alle forze dell'ordine, da parte della società Manfredonia, nell'identificazione dei responsabilidell'aggressione (integrandosi così, sotto il profilo della valenza attenuante riconosciuta dall'articolo 14 comma 5, lacircostanza di cui all'articolo 13 comma 1 lett. b) ultima parte, C.G.S.); inoltre, come risulta dai documenti in atti, lo stessoPresidente della società calcistica, venuto a conoscenza dell'aggressione, ha avuto parole di ferma condanna del fatto e si è piùvolte interessato alle condizioni di salute del giornalista vittima dell'aggressione. A ragione di ciò, ed in considerazione delminimo e del massimo editale previsto dall'articolo 14 comma 2 C.G.S. per le società di serie C, ritiene questa Corte che lasanzione in concreto irrogata debba essere ridotta da € 20.000,00 ad € 10.000,00. Per questi motivi la C.G.F accoglie il ricorsocome sopra proposto dalla S.S. Manfredonia Calcio S.r.l. di Manfredonia (Foggia) e, per l‘effetto, riduce la sanzione inflitta adEuro 10.000,00. Dispone restituirsi la tassa reclamo.TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COMUNICATO UFFICIALE N. 274/CGF – RIUNIONE DEL 30LUGLIO <strong>2008</strong> IN RIFERIMENTO ALLE MOTIVAZIONI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N.193/CGF DEL 3 GIUGNO <strong>2008</strong>1) RICORSO DELL‘A.S.D. BICCARI AVVERSO LE SANZIONI: · SQUALIFICA AL CALCIATORE LUIGI MONTUORIFINO AL 30.04.2009; · SQUALIFICA AL CALCIATORE NICOLA GUERRIERI FINO AL 31.12.<strong>2008</strong>; · SQUALIFICA ALCALCIATORE MICHELE ROBERTI FINO AL 30.09.<strong>2008</strong> SEGUITO GARA BICCARI/GIOVENTÙ CALCIO BOVINODEL 13.04.<strong>2008</strong>(Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Puglia – Com. Uff. n. 58 del 08.05.<strong>2008</strong>)L‘A.S.D. Biccari, militante nel Campionato Provinciale Pugliese di 3a Categoria, ha impugnato davanti a questa Corte ladecisione della Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Puglia, Com. Uff. n. 58 del 30.4.<strong>2008</strong>,che, riformando parzialmente la prima pronuncia del Giudice Sportivo, Com. Uff. n. 42 del 17.4.<strong>2008</strong>, riduceva le sanzioniinflitte ad alcuni suoi tesserati resisi responsabili di violazioni disciplinari in occasione della gara Biccari/Gioventù CalcioBovino del 13.4.<strong>2008</strong>. Prospettando una propria versione edulcorata degli accadimenti antiregolamentari perseguiti ha chiesto,in buona sostanza, ulteriori decurtazioni delle sanzioni comminate ed il totale proscioglimento di uno degli incolpati, taleGuerririeri Nicola. Al reclamo non può darsi alcun seguito perché palesemente inammissibile. Come già più volte chiarito daquesta Corte, nel nuovo C.G.S. il procedimento disciplinare si articola su un doppio grado di giurisdizione secondo quantorecita sia la norma di portata generale di cui all‘art. 31 che al primo comma specifica come la C.G.F. si ―giudice di 2° grado‖rispetto alle decisioni assunte in ambito nazionale e quindi non abilitata al riesame, salvo casi particolari, di pronunce adottateda organi con competenza regionale, sia, e più segnatamente, l‘art. 44 comma 1, applicabile nella fattispecie, che per ladisciplina <strong>sportiva</strong> in ambito regionale della Lega Nazionale Dilettanti prevede due gradi di giudizio esperibili ed esauribilisoltanto davanti agli Organi di Giustizia Territoriali. Nel caso in esame l‘A.S.D. Biccari si è attivata col presente reclamoquando ormai aveva già completato l‘iter processuale consentitole con l‘attuale normativa che, per quanto detto, non prevedeun terzo grado di giudizio. Per questi motivi la C.G.F. dichiara inammissibile il reclamo come sopra proposto dall‘A.S.D.Biccari di Biccari (Foggia) e dispone incamerarsi la tassa reclamo.2) RICORSO DELL‘U.S. RIVANAZZANESE AVVERSO DECISIONI MERITO GARAMONTEBELLO/RIVANAZZANESE DEL 27.04.<strong>2008</strong>(Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Lombardia – Com. Uff. n. 44 del15.05.<strong>2008</strong>)Con reclamo del 17.5.<strong>2008</strong>, la A.S.D. U.S. Rivanazzanese proponeva reclamo contro la decisione del Comitato RegionaleLombardia LND che aveva confermato le sanzioni applicate dal nei confronti suoi e del calciatore Miche le Marro. Ciòpremesso, il ricorso va dichiarato inammissibile non potendosi proporre impugnazione davanti questa Corte contro le decisioniin grado d‘appello degli organi territoriali. Per questi motivi la C.G.F. dichiara inammissibile il reclamo come sopra propostodall‘U.S. Rivanazzanese di Rivanazzano (Pavia) e dispone incamerarsi la tassa reclamo.3) A.S.D. LIBERATORE BULZARIELLO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA LIBERATORE BULZARIELLO /GROTTA SOCCER DELL‘11.4.<strong>2008</strong>(Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Campania – Com. Uff. n. 100 del9.5.<strong>2008</strong>)Con reclamo del 16.5.<strong>2008</strong>, la A.S.D. Liberatore Bulzariello chiedeva a questa Corte la riforma della decisione del precedente9 maggio adottata dalla Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Campania che aveva annullato ladecisione del giudice sportivo territoriale confermando il risultato acquisito sul campo nel corso della gara disputata dallareclamante contro la A.S.D. Grottasoccer. Ciò premesso, la Corte rileva che il reclamo è inammissibile non essendo consentitaun‘impugnazione davanti ad essa di decisioni adottate ingrado di appello dalle Commissioni Disciplinari Territoriali. Per questimotivi la C.G.F. dichiara inammissibile il reclamo come sopra proposto dall‘A.S.D. Liberatore Bulzariello di Melito Irpino(Avellino) e dispone incamerarsi la tassa reclamo.4) A.S.D. AUGUSTA F.C. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA INFLITTA AL SIG. GOMEZ VAZMILTON FINO AL 24.6.<strong>2008</strong> SEGUITO GARA C.L. TERNI/ASD AUGUSTA FC DEL 25.5.<strong>2008</strong>319


(Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 733 del 28.5.<strong>2008</strong>)All‘esito della gara del Campionato ―Under 21‖ di Calcio a Cinque C.L. Terni/Augusta disputata il 25.5.<strong>2008</strong>, il Giud iceSportivo presso la Divisione Calcio a Cinque, sulla base di quanto riportato nel referto arbitrale, infliggeva la squalifica fino al24.06.<strong>2008</strong>all‘allenatore dell‘Augusta F.C., Gomez Vaz Milton perché, espulso manteneva reiteratamente comportamentioffensivi e minacciosi nei confronti dei direttori di gara, continuando, quindi, dalla tribuna ad impartire direttive ai propricalciatori, nonché l‘ammenda di € 250,00 alla società quale responsabile oggettiva (Com. Uff. n. 733 del 28.05.<strong>2008</strong>). Controtale pronuncia ha proposto appello a questa Corte la società punita, criticando l‘operato dei due arbitri che, a suo avviso,giustificherebbe la reiezione dell‘allenatore e chiedendo una riduzione della sanzione irrogata a quest‘ultimo attraverso la―commutazione in giornate di squalifica da scontare unicamente in gare del Campionato Under 21‖. L‘appello non è fondato eva pertanto respinto. La precisa descrizione delle ripetute condotte antiregolamentari poste in essere dal Gomez Vaz Miltonquale si ricava dalla lettura del rapporto arbitrale, giustifica ampiamente la sanzione, tutt‘altro che severa, inflitta al GiudiceSportivo, il quale correttamente ha dovuto tener conto, nella quantificazione della pena, anche della pluralità e della diversitàdelle violazioni disciplinari realizzate. Segnatamente, l‘aver l‘allenatore continuato, benché espulso, a svolgere dalla tribuna, leproprie attribuzioni, denota una pervicacia ed una totale assenza di resipiscenza che, già da sole, ostano a qualsivogliapossibilità di accoglimento delle richieste societarie. La C.G.F. respinge il reclamo come sopra proposto dall‘A.S.D. AugustaF.C. di Augusta (Siracusa) e dispone incamerarsi la tassa reclamo.TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COMUNICATO UFFICIALE N. 275/CGF – RIUNIONE DEL 07AGOSTO <strong>2008</strong> IN RIFERIMENTO ALLE MOTIVAZIONI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N.213/CGF DEL 10 GIUGNO <strong>2008</strong>3) DEFERIMENTO DELL‘UFFICIO DI PROCURA ANTIDOPING DEL C.O.N.I. A CARICO DELLA CALCIATRICED‘ALASCIO PAOLA, TESSERATA IN FAVORE DELLA SOCIETÀ PISA CALCIO FEMMINILE, PER VIOLAZIONEDELL‘ ART. 2.1 DELLE NORME SPORTIVE ANTIDOPINGProcedimento a carico dell‘Atleta D‘Alascio Paola, a seguito del deferimento dell‘Ufficio di Procura Antidoping del C.O.N.I.tesserata in favore della società Pisa Calcio Femminile, per violazione dell‘ art. 2.1 delle Norme Sportive Atidoping. Con attodel 13.5.<strong>2008</strong> l‘ufficio di Procura Antidoping ha deferito presso questa Corte l‘atleta D‘Alascio Paola nell‘ambito delprocedimento di indagine n. 17/08. La Procura riferiva che l‘Atleta era trovata positiva al Metabolita di Tetraidrocannabinolo(in concentrazione superiore alla soglia limite), in occasione del controllo svolto al termine della gara Pisa/Brescia, disputata aPisa il 30.3.<strong>2008</strong> e valevole per il Campionato Calcio Femminile Serie A 2 Girone A. Scaduti i termini per la richiesta dicontroanalisi, l‘atleta era convocata in Procura per il giorno 13.5.<strong>2008</strong>, al fine di essere ascoltata sui fatti contestati. In taleoccasione, l‘Atleta dichiarava che ―otto giorni prima della gara sono stata invitata ad andare in un locale locato da personeche non conosco personalmente e durante la festa ho fumato una canna. Anzi preciso ho fatto qualche tiro‖. L‘atleta erasospesa in via cautelativa da ogni attività agonistica con provvedimento del 30.4.<strong>2008</strong>, con Com. Uff. n. 172/CGF. Constatatal‘ammissione di responsabilità dell‘interessata, la Procura deferiva l‘atleta, chiedendo, in ragione del tipo di sostanza assunta edel riconoscimento dell‘addebito, una sospensione dell‘attività agonistica pari a 3 mesi. Occorre premettere che la presenza delmetabolita della sostanza vietata nel campione biologico dell‘atleta, quale risultante all‘esito degli esami di laboratorio, è datopacifico e non contestato, integrante la violazione di cui all‘art. 2.1. del Regolamento. In proposito mette conto osservare che ladisciplina vigente non richiede, per l‘accertamento della violazione in parola, la dimostrazione di alcun atteggiamentopsicologico dell‘atleta (art. 2.1.1. Reg.), con la conseguenza che la sussistenza dell‘illecito prescinde dall‘elemento soggettivoe discende dalla mera constatazione della presenza nel campione biologico. Sul piano meramente obiettivo, il Regolamento(art. 4) prevede una Lista delle sostanze vietate e dei metodi proibiti, alla stregua della quale valutare l‘esito dei controlli. Talelista, per espressa previsione normativa ―...può inoltre individuare una categoria di sostanze specifiche, in considerazione: -della loro diffusa presenza in prodotti medicinali che può provocare più facilmente violazioni non intenzionali delRegolamento; - perché sono meno suscettibili di essere utilizzate con successo come agenti dopanti...‖. Ancorché talecircostanza non escluda l‘illecito, orbene, è utile segnalare come l‘assunzione delle sostanze specifiche incluse in tale lista - esegnatamente l‘assunzione di tetraidrocannabinolo - non possa considerarsi suscettibile di incrementare le prestazioni sportive.Giova al riguardo rammentare come il tetraidrocannabinolo determini effetti collaterali a carico del sistema nervoso centrale,cardiocircolatorio e respiratorio. Esso implica notoriamente (v. anche lo specifico studio Pubblicato dal Settore Tecnico dellaFederazione sul doping nel calcio) conseguenze incompatibili con ogni ipotetico artificiale miglioramento della perfomance<strong>sportiva</strong>, quali riduzione della forza muscolare, riduzione della capacità di concentrazione, alterazione dell'equilibrio,alterazione della percezione del tempo, alterazione della personalità, aumento della frequenza cardiaca. Considerando dunqueche si tratta della prima violazione della disciplina antidoping contestata all‘atleta; considerato il contegno processualedell‘atleta; considerato infine che, ai sensi dell‘art. 10.3, comma 2, Norme Sportive Antidoping, la sanzione applicabile va dalminimo di un nota di biasimo al massimo di un anno di squalifica, la richiesta della Procura appare ragionevole e proporzionataalla violazione accertata. Per questi motivi la C.G.F., visti gli atti, in accoglimento del deferimento come sopra propostodall‘Ufficio di Procura Antidoping del C.O.N.I., dichiara la calciatrice D‘Alascio Paola responsabile della violazione ascrittalee infligge la sanzione della squalifica per mesi 3 a decorrere dalla data di sospensione cautelare, 30.4.<strong>2008</strong>. “Sulla base delladecisione assunta dalla Corte di Giustizia Federale in data odierna, la calciatrice D‟Alascio Paola è inserita nel RTP(Registered Testing Pool) nazionale del CONI-NADO ed è tenuta ad adempiere a tutti gli specifici obblighi previsti sino allafine dell‟anno solare in cui ha termine l‟efficacia del presente provvedimento ovvero sino a quando non comunichi agli OrganiCompetenti di ritirarsi da qualsiasi attività <strong>sportiva</strong>”.320


TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COMUNICATO UFFICIALE N. 276/CGF – RIUNIONE DEL 15SETTEMBRE <strong>2008</strong> IN RIFERIMENTO ALLE MOTIVAZIONI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N.224/CGF DEL 20 GIUGNO <strong>2008</strong>1) RICORSO DELLA POL. NUOVO CAMPOBASSO CALCIO AVVERSO: • DECISIONI MERITO GARACAMPIONATO NAZIONALE JUNIORES N. CAMPOBASSO/MONTEROTONDO DEL 26.5.<strong>2008</strong>; • SQUALIFICA DELCAMPO PER 2 GIORNATE E AMMENDA DI € 3.000.00 ALLA RECLAMANTE; • SQUALIFICA PER 3 GAREEFFETTIVE AL CALCIATORE SCHIPANI FABRIZIO;(Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 7 del 26.5.<strong>2008</strong>)Con atto del 28.5.<strong>2008</strong> la Pol. Nuovo Campobasso Calcio interponeva rituale e tempestivo reclamo a questa Corte avverso ladelibera in epigrafe. Gli addebiti posti a fondamento delle sanzioni inflitte dal Giudice Sportivo e contenute nel Com. Uff. n. 7del 26.5.<strong>2008</strong>, in merito alla gara Pol. Nuovo Campobasso Calcio/Pol. Monterotondo del 24.5.<strong>2008</strong>, sono inconfutabilmenteprovati dalle risultanze dei documenti ufficiali di gara. La società reclamante, attraverso i propri motivi di doglianza, ai limitidell‘ammissibilità, ricorreva avverso i provvedimenti disciplinari emessi dal Giudice Sportivo e chiedeva l‘annullamentodell‘incontro de quo. Tanto premesso, la C.G.F. osserva che il reclamo è infondato e va pertanto rigettato non essendosostenuto da alcun elemento rilevante e probatoriamente valido, in quanto la pretesa avversione della terna arbitrale noncostituisce motivo di impugnazione. A seguito di un attento esame della documentazione in atti e di approfondita discussione,questa Corte rileva che la prospettazione dei fatti rimessa alla sua cognizione non può essere posto a fondamento diun‘impugnazione di decisioni del Giudice Sportivo, semmai, al limite, di una richiesta rivolta alla Procura Federale, fermarestandone, allo stato, la sua totale inconsistenza. Per mero tuziorismo, è opportuno rilevare che proprio la natura dei fattidenunciati è tale da non poter essere ritenuta semplicemente suffragata dalle prospettazioni difensive rese in fase diimpugnazione. Risulta invece provata la gravità dei fatti posti in essere da alcune persone, non identificate, che, nel sostareindebitamente nel sottopassaggio che conduce agli spogliatoi, a fine gara, hanno tentato di aggredire l‘arbitro ed hanno colpitocon calci in varie parti del corpo un assistente arbitrale, anche attinto al volto con uno sputo, perdipiù facendo oggetto tutti icomponenti della terna di espressioni gravemente ingiuriose e minacciose. Pertanto, posta la certezza e la indubbia gravità deifatti contestati, la Corte valuta congrue le sanzioni inflitte. Per questi motivi la C.G.F. respinge il reclamo come sopra propostodalla Pol. Nuovo Campobasso Calcio di Campobasso e dispone l‘incameramento della tassa reclamo.2) RICORSO DELL‘A.S. BISCEGLIE 1913 – DON UVA AVVERSO LE SANZIONI: • SQUALIFICA DEL CAMPO FINOAL 30.6.2009 CON OBBLIGO DI DISPUTARE LE GARE IN CAMPO NEUTRO E A PORTE CHIUSE; • SQUALIFICAFINO AL 30.6.2011 AL SIG. PEDONE VINCENZO; INFLITTE SEGUITO GARA DI SPAREGGIO FRA LE SECONDECLASSIFICATE NEI CAMPIONATI DI ECCELLENZA – PRIMO TURNO - BISCEGLIE 1913/TRAPANI DEL 31.5.<strong>2008</strong>(Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti – Com. Uff. n. 179 del 4.6.<strong>2008</strong>)Con atto del 4.6.<strong>2008</strong> l‘A.S. Bisceglie 1913 - Don UVA, interponeva reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo pressola Lega Nazionale Dilettanti pubblicata nel Com. Uff. n. 179 del 4.6.<strong>2008</strong>, con la quale venivano applicate rispettivamente allaA.S. Bisceglie la sanzione della squalifica del campo fino al 30.6.2009 con obbligo di disputare le gare in campo neutro e aporte chiuse; ed al signor Pedone Vincenzo, dirigente della predetta associazione poli<strong>sportiva</strong>, la squalifica fino al 30.6.2011. Ilprimo Giudice motivava la propria decisione nei termini che seguono: a) nei riguardi dell‘associazione <strong>sportiva</strong> Bisceglie :―Per avere, all'arrivo della squadra ospite, calciatori e Dirigenti locali non identificati accolto la stessa con minacce verbali,sputi e spintoni ad evidente fine intimidatorio; b) per avere nel corso del secondo tempo propri sostenitori lanciato sul terrenodi gioco numerosi oggetti (pietre, lattine di bibita, bottiglie di acqua piene e vuote, una bottiglia di vetro) una - lattina di bibita- colpiva alla spalla il Commissario di Campo provocandogli lieve dolore; c) per avere un proprio incaricato non identificato,qualificatosi coordinatore della sicurezza, tenuto per l'intera durata della gara, atteggiamento minaccioso nei confronti deicalciatori della squadra ospite, inveendo reiteratamente contro i medesimi e contro la terna arbitrale. Per avere il medesimo, afine gara unitamente ad altra persona non identificata, tentato di aggredire gli Ufficiali di Gara senza tuttavia riuscirenell'intento per l'intervento del Commissario di Campo e di un Carabiniere. Nella circostanza i due individui rivolgevano aicomponenti la terna arbitrale espressioni irriguardose e minacciose. Il medesimo, unitamente a quattro calciatori della propriasquadra non identificati, sfondava la porta dello spogliatoio arbitrale e, penetrati nel locale, aggredivano gli Ufficiali di Gara.Nella circostanza l'Arbitro veniva raggiunto da calci alle gambe, pugni e schiaffi alla testa. Per avere il medesimo incaricato dicui innanzi colpito alla nuca il Commissario di Campo con la propria adio ricetrasmittente cagionando al medesimo fortissimodolore e stato confusionale, tanto da richiedere l'intervento di un sanitario. Per indebita presenza, al termine della gara di proprisostenitori nello spazio antistante gli spogliatoi ove si erano collocati dopo aver scavalcato la rete di recinzione; perassembramento ostile dei propri sostenitori al termine della gara nello spazio antistante gli spogliatoi. All'uscita degli Ufficialidi Gara detti sostenitori, capeggiati dal predetto coordinatore della sicurezza, aggredivano il Direttore di Gara colpendolo concalci alle gambe e pugni al corpo, cagionandogli dolori e stordimento e costringendolo a rifugiarsi nei pressi di una vettura deiC.C.. Nella circostanza il Commissario di Campo veniva bloccato, nel mentre tentava di prestare aiuto all'Arbitro, da personanon identificata, la quale gli afferrava il braccio procurandogli dolore. La terna arbitrale riusciva a lasciare l'impianto grazieall'intervento dei C.C. ai quali venivano fatti constatare i danni subiti dall'auto di proprietà di uno degli A.A.. Durante l'uscitadall'impianto, la vettura veniva attinta da sputi e colpita con calci e pugni. Dopo circa due ore dal termine della gara anche iCommissari riuscivano a lasciare l'impianto ove erano rimasti asserragliati a causa dell'assembramento ostile dei sostenitorilocali i quali rivolgevano loro frasi offensive. Il Commissario di Campo constatava la rottura degli occhiali da vista e da sole,321


nonché uno strappo alla propria giacca. Si fa obbligo di risarcire i danni subiti dagli Ufficiali di Gara e dal Commissario diCampo se richiesti e documentati. Sanzione così determinata non soltanto in considerazione della eccezionale gravità dei fatti edella reiterazione dei comportamenti violenti, oggettivamente idonei a porre in pericolo la incolumità fisica degli Ufficiali diGara e dei C.d.C., ma anche in considerazione del fatto che alle aggressioni hanno partecipato un Dirigente della società ed unincaricato alla sicurezza. ―; d) nei riguardi di Pedone Vincenzo ―per avere, al termine della gara aggredito l‘arbitro colpendolocon calci alle gambe e pugni al corpo, procurandogli dolori e stordimento. Sanzione così determinata in considerazionedell‘eccezionale gravità dei fatti, della particolare qualifica del soggetto, nonché in considerazione dell‘articolo 19, comma 1,lett. h) C.G.S..‖ La Corte osserva che nel ricorso si censura la decisione adottata nei confronti della A.P.D. Bisceglie 1913sotto il profilo della eccessività e sproporzione delle sanzioni; mentre per quanto attiene alla posizione del dirigente, signorPedone, si assume il provvedimento sarebbe frutto di errore materiale in quanto il predetto tesserato sarebbe del tutto estraneoai fatti addebitatigli. Considerato da un lato le circostanze di fatto nella rappresentata decisione impugnata posta a fondamentola responsabilità della A.P.D. Bisceglie 1913, non sono comunque contestati, mentre dall‘altro le circostanze dedotte dallaricorrente non sono sufficienti a vanificare ovvero sminuire la valenza di detti fatti; considerato, peraltro, che la condottacontestata al Pedone Vincenzo risulta in modo inequivoco dagli atti del procedimento, fonte privilegiata di prova. Ritenuto, indefinitiva, che gli episodi di cui al procedimento appaiono idonei a giustificare la decisione del Giudice Sportivo sia neiconfronti dell‘associazione <strong>sportiva</strong> che del dirigente Pedone. . Per questi motivi la C.G.F respinge il reclamo come sopraproposto dall‘ A.S. Bisceglie 1913 – Don Uva di Bisceglie (Bari) e dispone l‘incameramento della tassa reclamo.3) RICORSO DELL‘A.S.D. CASERTA CALCIO AVVERSO LE SANZIONI: SQUALIFICA DEL CAMPO PER 3 GAREEFFETTIVE ED AMMENDA DI € 10.000,00 ALLA RECLAMANTE; SQUALIFICA PER 10 GARE EFFETTIVE ALCALCIATORE TUCCI ENNARO LUCA, INFLITTE SEGUITO GARA CASERTA/CASTROVILLARI DEL 25.5.<strong>2008</strong>(Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 18 del 26.5.<strong>2008</strong>)La società A.S.D. Caserta Calcio con atto del 28.5.<strong>2008</strong> interponeva rituale e tempestivo reclamo a questa Corte avverso ladelibera in epigrafe. La decisione impugnata si basa su di una serie di gravi e reiterati comportamenti posti in essere ad operadei sostenitori della società reclamante, i quali hanno: a) lanciato alcune bottiglie piene d‘acqua contro la panchina di ambeduele squadre, colpendo con una di esse al braccio l‘allenatore della società ospitante; b) nel corso del secondo tempo, lanciato sulterreno di gioco monete, accendini, pezzi di ferro delle dimensioni di una mano e sassi, colpendo l‘arbitro con un sasso alpolpaccio, uno degli assistenti arbitrali ad una coscia ed al fianco con un pezzo di ferro ed un sasso, il Commissario di campocon una bottiglia piena d‘acqua; c) inveito con insulti ed espressioni pesantemente ingiuriose e minacciose al termine del primotempo e nel corso della ripresa contro l‘arbitro ed uno degli assistenti; d) tentato di colpire con un pugno il Direttore di gara epoi anche uno degli assistenti. Il ricorso non contesta lo svolgimento dei fatti come acclarato dal Giudice Sportivo , né la entitàdelle responsabilità in cui la società è incorsa, ma si limita a ricordare che essa aveva preparato con molta accuratezzal‘organizzazione dell‘incontro, proprio al fine di evitare quanto è poi effettivamente accaduto. Ciò premesso e consideratealtresì le peculiari e reiterate caratteristiche degli episodi di antisportività verificatisi, non si ravvisano ragioni in alcun modosufficienti per mitigare la entità delle sanzioni comminate. Rimane da esaminare la congruità della squalifica inflitta alcalciatore Tucci, cui è stato addebitato: - di aver proferito più volte espressioni irriguardose nei confronti dell‘arbitro esuccessivamente di averlo afferrato per la maglia, colpendolo tre volte al petto e cagionandogli una sensazione dolorifica. Ilreclamo si basa sulla circostanza, peraltro non dimostrata, secondo la quale il Tucci si sarebbe limitato a ―toccare” il direttoredi gara, senza dar luogo ad una vera e propria condotta violenta. In senso nettamente contrario sta, però, il dettagliato rapportoarbitrale che, con qualificata efficacia probatoria, sul punto testualmente riferisce che al 36° del II tempo il calciatore, “unavolta arrivato a mezzo metro da me con forza e con entrambe le mani afferrava la mia maglia, mi colpiva ripetutamente pertre volte al petto (procurandomi dolore)”. Da questo punto di vista è semmai da constatare che il colpevole ha ricevuto untrattamento sanzionatorio particolarmente mite, tenuto conto che per il comportamento in questione l‘art. 19.4 lett. d) giàprevede una squalifica per 8 giornate in caso di condotta violenta nei confronti degli ufficiali di gara, mentre in via del tuttoautonoma la stessa disposizione di cui alla lett. a) autonomamente sancisce una ulteriore squalifica per 2 giornate di gara nelladistinta eventualità di condotta ingiuriosa od irriguardosa sempre in danno degli stessi ufficiali di gara. A parte il rilievo dellamaggiore responsabilità che allo stesso ineriva, in quanto capitano della squadra. Sulla base delle predette considerazioni,pertanto, il ricorso non merita accogliemtno in alcuna delle sue parti. Per questi motivi la C.G.F respinge il reclamo comesopra proposto dall‘A.S.D. Caserta Calcio di Caserta e dispone l‘incameramento della tassa reclamo.4) RICORSO DELL‘A.S. CINGOLANA CALCIO 1963 AVVERSO LE SANZIONI: SQUALIFICA DEL CAMPO PER 3GIORNATE E AMMENDA DI € 2.000,00 ALLA RECLAMANTE; SQUALIFICA PER 3 GARE AL CALCIATORESIMONCELLI MICHELE, INFLITTE SEGUITO GARA DI SPAREGGIO FRA LE SECONDE CLASSIFICATE NEICAMPIONATI DI ECCELLENZA – PRIMO TURNO – CINGOLANA 1963/APRILIA DEL 31.5.<strong>2008</strong>(Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti – Com. Uff. n. 179 del 4.6.<strong>2008</strong>)Con ricorso del 6.6.<strong>2008</strong> la A.S. Cingolana Calcio 1963 ha impugnato la decisione resa dal Giudice Sportivo con la qualequest‘ultimo aveva inflitto alla reclamante la sanzione dell‘ammenda di € 2.000,00 e la squalifica del campo di giuoco per 3gare effettive e al calciatore Simoncelli Michele la squalifica per 3 gare. Quanto precede in conseguenza degli episodi avvenutidurante e successivamente la gara sostenuta contro la società Aprilia disputatasi in data 31.5.<strong>2008</strong>. Nell‘impugnazione lasocietà ricorrente addebitava la responsabilità dell‘accaduto ―al comportamento disdicevole e sconcertante della ternaarbitrale‖. Il ricorso è infondato e va, pertanto, respinto. Il referto arbitrale si rivela chiaro e trova conferma e riscontro nellarelazione del Commissario di Campo. La decisione del Giudice Sportivo è appropriata. L‘impugnazione deve quindi essere322


espinta con incameramento della tassa reclamo e trasmissione degli atti alla Procura Federale in relazione al tenore delleaffermazioni contenute nel reclamo. Per questi motivi la C.G.F respinge il reclamo come sopra proposto dall‘A.S. CingolanaCalcio 1963 di Cingoli (Macerata). Si trasmettono gli atti del procedimento alla Procura Federale per i provvedimenti dicompetenza in relazione al contenuto del reclamo. Dispone l‘incameramento della tassa reclamo.TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COMUNICATO UFFICIALE N. 277/CGF – RIUNIONE DEL 16SETTEMBRE <strong>2008</strong> IN RIFERIMENTO ALLE MOTIVAZIONI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N.171/CGF DEL 30 APRILE <strong>2008</strong>1) RICORSO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO: • L‘ERRONEA DETERMINAZIONE DELLA SANZIONEDA IRROGARE A CARICO DEL SIG. MASCIA ANTONIO, LEGALE RAPPRESENTANTE ALL‘EPOCADEI FATTI DELLA SOCIETÀ S.S. SASSARI TORRES, AVVERSO LA SANZIONE DELL‘INIBIZIONE PER MESI 6SEGUITO PROPRIO DEFERIMENTO PER VIOLAZIONE DELL‘ART. 7 COMMI 3 E 7 PEL PREVIDENTE C.G.S.APPLICABILE RATIONE TEMPORIS (ART. 8, COMMI 4 E 10 C.G.S. VIGENTE) IN RELAZIONE ALL‘ALLEGATO(B), PARAGRAFO III, LETTERA B N. 4) DEL C.U. DEL C.F. N. 6/A DEL 3 MAGGIO <strong>2007</strong>, VIOLAZIONE ART. 7COMMI 3 E 7 DEL PREVIGENTE C.G.S. APPLICABILE RATIONE TEMPORIS (ART. 8, COMMI 4 E 10 C.G.S.VIGENTE) IN RELAZIONE ALL‘ALLEGATO (B), PARAGRAFO III, LETTERA B N. 4) DEL C.U. DEL C.F. N. 6/A DEL3 MAGGIO <strong>2007</strong> E DELLA VIOLAZIONE DELL‘ART. 10, COMMA 3, SECONDA PARTE C.G.S. VIGENTEAPPLICABILE RATIONE TEMPORIS (GIÀ ART. 8, COMMA 3, SECONDA PARTE C.G.S. PREVIGENTE) INRELAZIONE ALL‘ALLEGATO B), PARAGRAFO IV) LETTERA A PUNTO 2 DEL C.U. DEL C.F. N. 6/A DEL 3MAGGIO <strong>2007</strong> (NOTA N. 3606/692PF07-08/SP/MA DEL 18.3.<strong>2008</strong>); • L‘ERRONEA DETERMINAZIONE DELLASANZIONE DA IRROGARE A CARICO DELLA SOCIETÀ S.S. SASSARI TORRES AVVERSO LA SANZIONE DELLAPENALIZZAZIONE DI 8 PUNTI IN CLASSIFICA NELLA CORRENTE STAGIONE SPORTIVA, SEGUITO PROPRIODEFERIMENTO PER VIOLAZIONE PER VIOLAZIONE ART. 2, COMMA 4 E 7 COMMA 3 DEL C.G.S. PREVIGENTE(ART. 8, COMMA 4, C.G.S. VIGENTE), DELL‘ART. 4, COMMA 1 DEL C.G.S. VIGENTE, PER RESPONSABILITÀDIRETTA, NELLA VIOLAZIONE ASCRITTA AL PROPRIO PRESIDENTE (NOTA N. 3606/692PF07-08/SP/MA DEL18.3.<strong>2008</strong>)(Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 48/CDN del 22.4.<strong>2008</strong>)2) RICORSO DEL SIG. MASCIA ANTONIO LEGALE RAPPRESENTANTE ALL‘EPOCA DEI FATTI DELLA SOCIETÀS.S. SASSARI TORRES, AVVERSO LA SANZIONE DELL‘INIBIZIONE PER MESI 6 SEGUITO DEFERIMENTO DELPROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL‘ART. 7 COMMI 3 E 7 PEL PREVIDENTE C.G.S.APPLICABILE RATIONE TEMPORIS (ART. 8, COMMI 4 E 10 C.G.S. VIGENTE) IN RELAZIONE ALL‘ALLEGATO(B), PARAGRAFO III, LETTERA B N. 4) DEL C.U. DEL C.F. N. 6/A DEL 3 MAGGIO <strong>2007</strong>, VIOLAZIONE ART. 7COMMI 3 E 7 DEL PREVIGENTE C.G.S. APPLICABILE RATIONE TEMPORIS (ART. 8, COMMI 4 E 10 C.G.S.VIGENTE) IN RELAZIONE ALL‘ALLEGATO (B), PARAGRAFO III, LETTERA B N. 4) DEL C.U. DEL C.F. N. 6/A DEL3 MAGGIO <strong>2007</strong> E DELLA VIOLAZIONE DELL‘ART. 10, COMMA 3, SECONDA PARTE C.G.S. VIGENTEAPPLICABILE RATIONE TEMPORIS (GIÀ ART. 8, COMMA 3, SECONDA PARTE C.G.S. PREVIGENTE) INRELAZIONE ALL‘ALLEGATO B), PARAGRAFO IV) LETTERA A PUNTO 2 DEL C.U. DEL C.F. N. 6/A DEL 3MAGGIO <strong>2007</strong> (NOTA N. 3606/692PF07-08/SP/MA DEL 18.3.<strong>2008</strong>)(Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 48/CDN del 22.4.<strong>2008</strong>)3) RICORSO DELLA S.S. SASSARI TORRES AVVERSO LA SANZIONE DELLA PENALIZZAZIONE DI 8 PUNTI INCLASSIFICA NELLA CORRENTE STAGIONE SPORTIVA, SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATOREFEDERALE PER VIOLAZIONE DELL‘ART. 4, COMMA 1 DEL C.G.S. VIGENTE, PER RESPONSABILITÀ DIRETTA,NELLA VIOLAZIONE ASCRITTA AL PROPRIO PRESIDENTE (NOTA N. 3606/692PF07-08/SP/MA DEL 18.3.<strong>2008</strong>)(Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 48/CDN del 22.4.<strong>2008</strong>)1) Ricorso del Procuratore Federale avverso l‘erronea determinazione delle sanzioni irrogate – a seguito del propriodeferimento - a carico: a) del signor Antonio Mascia, legale rappresentante all‘epoca dei fatti della società S.S. Sassari Torres,dell‘inibizione per mesi 6 per la violazione dell‘art. 7, commi 3 e 7, del previgente C.G.S., applicabile ratione temporis (art. 8,commi 4 e 10 C.G.S. vigente), in relazione all‘allegato (B), paragrafo III, lett. b) n. 4) del Com. Uff. del C.F. n. 6/A del 3.5.<strong>2007</strong>, e dell‘art. 10, comma 3, seconda parte, C.G.S. vigente, applicabile ratione temporis (già art. 8, comma 3, seconda parte,C.G.S. previgente), in relazione all‘allegato B), paragrafo IV) lett. a) punto 2 del Com. Uff. del C.F. n. 6/A del 3.5.<strong>2007</strong> (notan. 3606/692pf07- 08/SP/ma del 18.3.<strong>2008</strong> ); b) della società S.S. Sassari Torres 1903 della penalizzazione di 8 punti inclassifica nella corrente <strong>Stagione</strong> Sportiva, per la violazione degli artt. 2, comma 4, e 7, comma 3, C.G.S. previgente (art. 8,comma 4, C.G.S. vigente), e dell‘art. 4, comma 1, C.G.S. vigente, per responsabilità diretta, nella violazione ascritta al proprioPresidente (nota n. 3606/692pf07-08/SP/ma del 18.3.<strong>2008</strong>). (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff.n. 48/CDN del 22.4.<strong>2008</strong>). 2) Ricorso del signor Antonio Mascia, legale rappresentante all‘epoca dei fatti della società S.S.Sassari Torres, avverso la sanzione irrogatagli - su deferimento del Procuratore Federale - dell‘inibizione per mesi 6 per laviolazione dell‘art. 7, commi 3 e 7, del previgente C.G.S., applicabile ratione temporis (art. 8, commi 4 e 10 C.G.S. vigente),in relazione all‘allegato (B), paragrafo III, lett. b) n. 4) del Com. Uff. del C.F. n. 6/A del 3.5.<strong>2007</strong>, e dell‘art. 10, comma 3,seconda parte, C.G.S. vigente, applicabile ratione temporis (già art. 8, comma 3, seconda parte, C.G.S. previgente) in relazioneall‘allegato B), paragrafo IV) lett. a) punto 2 del Com. Uff. del C.F. n. 6/A del 3.5.<strong>2007</strong> (nota n. 3606/692pf07- 08/SP/ma del18.3.<strong>2008</strong> ). (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 48/CDN del 22.4.<strong>2008</strong>).323


3) Ricorso della società S.S. Sassari Torres, avverso la sanzione irrogatale - su deferimento del Procuratore Federale - dellapenalizzazione di 8 punti in classifica nella corrente <strong>Stagione</strong> Sportiva, per la violazione degli artt. 2, comma 4, e 7, comma 3,del C.G.S. previgente (art. 8, comma 4, C.G.S. vigente), e dell‘art. 4, comma 1, del C.G.S. vigente, per responsabilità diretta,nella violazione ascritta al proprio Presidente (nota n. 3606/692pf07-08/SP/ma del 18.3.<strong>2008</strong>). (Delibera della CommissioneDisciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 48/CDN del 22.4.<strong>2008</strong>). La Commissione di Vigilanza sulle società di CalcioProfessionistiche, in breve Co.Vi.Soc., nella riunione del 10.1.<strong>2008</strong> - esaminata la relazione della verifica ispettiva effettuata il19.12.<strong>2007</strong>, presso la sede della Sassari Torres 1903 s.r.l. - rilevava che questa, il 29.6.<strong>2007</strong>, aveva depositato presso dettaCommissione una dichiarazione con la quale aveva attestato il pagamento delle ritenute IRPEF, dei contributi ENPALS e delFondo di Fine Carriera relativamente agli emolumenti fino al mese di aprile <strong>2007</strong> compreso, così come prescritto dal Com.Uff. n. 6/A del 3.5.<strong>2007</strong>, allegato B), paragrafo III), lett. b), punto 4), corredata dai modelli F24 e conseguenti attestazioni diavvenuta trasmissione telematica, relativi al versamento delle ritenute IRPEF delle mensilità da settembre 2006 ad aprile <strong>2007</strong>,dall‘attestazione di correntezza contributiva rilasciata dall‘E.n.p.a.l.s. e piano di ammortamento relativo alla rateazione deltotale del debito contributivo per il periodo settembre 2006 – aprile <strong>2007</strong>, da attestazione di avvenuta trasmissione telematica,relativa al versamento a titolo di pregiudiziale per l‘ottenimento della suddetta rateazione. Peraltro, in sede di verifica ispettiva,era stato accertato che la dichiarazione attestante l‘avvenuto pagamento delle ritenute irpef e dei contributi Enpals, dovuto perl‘ammissione al campionato di competenza <strong>2007</strong>/<strong>2008</strong>, era mendace, poiché era stato riscontrato che la società non avevaprovveduto, a partire dal mese di ottobre 2006, a tale adempimento in relazione agli emolumenti corrisposti ai dipendenti, cosìcome rilevato dal Collegio Sindacale della Sassari Torres 1903 s.r.l. nelle verifiche effettuate il 23.6.<strong>2007</strong> ed il 25.7.<strong>2007</strong>, nonrisultando addebitati presso la banca di appoggio i modelli F24 indicati ed allegati alla già richiamata dichiarazione del29.6.<strong>2007</strong>. Inoltre, non avendo provveduto al versamento dei ratei previsti dal piano di ammortamento proposto all‘Enpals, lasocietà era decaduta dal beneficio della rateizzazione, come comunicato dalla sede compartimentale di Cagliari di detto Ente,con nota del 29.11.<strong>2007</strong>. Pertanto, la Co.Vi.Soc., nella predetta riunione del 10.1.<strong>2008</strong>, aveva accertato che la società avevaottenuto l‘ammissione al Campionato di competenza <strong>2007</strong>/<strong>2008</strong> producendo la dichiarazione di avvenuto pagamento delleritenute e dei contributi dovuti non veridica e, quindi, che il comportamento di detta società configurava l‘ipotesi di violazionedi cui all‘art. 8, comma 4, C.G..S.. La Segreteria della Commissione di Vigilanza trasmetteva, con nota n. 93.04/GC/cc del17.1.<strong>2008</strong>, pervenuta il 22.1.<strong>2008</strong>, gli atti relativi a tale accertamento alla Procura Federale ―per gli adempimenti dicompetenza‖. Sulla scorta di tali elementi, la Procura Federale, con nota n. 3606/692pf07-08/SP/ma del 18.3.<strong>2008</strong>, deferivaalla Commissione Disciplinare Nazionale: - il signor Antonio Mascia, nella qualità di Presidente della società Sassari Torres,per rispondere ―della violazione prevista e punita dell‘art. 7, commi 3 e 7, del previgente C.G.S. applicabile ratione temporis(art. 8, commi 4 e 10 C.G.S. vigente) in relazione all‘allegato B), paragrafo III), lett. b) n. 4) del Com. Uff. del C.F. n. 6/A del3.5.<strong>2007</strong>, per aver ottenuto l‘indebita iscrizione al Campionato di competenza (Serie C1 – Girone B) della società SassariTorres per la <strong>Stagione</strong> Sportiva <strong>2007</strong>/<strong>2008</strong> mediante dichiarazione e rappresentazione non veridica in ordine alla regolarità deiversamenti delle ritenute irpef e dei contributi Enpals afferenti agli emolumenti dovuti sino al mese di aprile <strong>2007</strong> compreso,nonché della violazione‖ prevista e punita ―dall‘art. 10, comma 3, seconda parte, C.G.S. vigente, applicabile ratione temporis(già art. 8, comma 3, seconda parte, C.G.S. previgente), in relazione all‘allegato B), paragrafo IV) lett. a) punto 2 del Com.Uff.del C.F. n. 6/A del 3.5.<strong>2007</strong>‖. La società Sassari Torres S.r.l., ―a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell‘art. 2, comma 4 e 7comma 3 C.G.S. previgente (art. 8, comma 4, C.G.S. vigente), dell‘art. 4, comma 1 C.G.S. vigente, per le condotte ascritte alproprio Presidente‖. Gli incolpati facevano pervenire, nei termini assegnati nell‘atto di contestazione degli addebiti, le lorodifese scritte e, quindi, nella riunione del 22.4.<strong>2008</strong>, veniva celebrato il dibattimento, nel corso del quale il rappresentante dellaProcura Federale chiedeva, ―previa unificazione delle contestazioni sotto il vincolo della continuazione, la dichiarazione dellaresponsabilità degli incolpati e la condanna alla sanzione della inibizione di un anno per il Mascia e quella della retrocessioneall‘ultimo posto in classifica del campionato di competenza e dell‘ammenda di € 10.000,00 per la società Sassari Torres‖. Asua volta ―il difensore degli incolpati‖ – ―dopo aver illustrato ulteriormente i motivi già esposti in memoria‖, aveva insistitonelle conclusioni già formulate negli atti scritti, con le quali si era chiesto: a) in merito alla prima violazione di cui all‘atto dideferimento: in via principale applicare al caso di specie la disposizione di cui all‘art. 7, comma 3 bis del previgente C.G.S., inrelazione all‘allegato B), paragrafo III, lett. b), n. 4 del Com. Uff. F.I.G.C. n. 6/A del 3.5.<strong>2007</strong>, e, per l‘effetto, irrogare allaSassari Torres 1903 S.r.l. una penalizzazione non superiore ad 1 punto; in subordine, qualora dovesse inopinatamenteconfigurarsi l‘ipotesi di cui all‘art. 7, comma 3, del preesistente C.G.S., comminare alla società medesima una penalizzazionenon superiore a 4 punti, così come sancito dalla costante ed univoca giurisprudenza in materia; b) in ordine alla secondacontestazione di cui all‘atto di deferimento: in via principale, applicare le disposizioni (più favorevoli al Sodalizio deferito) dicui all‘art. 8, comma 5 dell‘attuale C.G.S. e, pertanto, infliggere alla Sassari Torres 1903 s.r.l. la sanzione dell‘ammenda; in viagradata, statuire a carico della società sarda la penalizzazione di un punto in classifica‖. All‘esito del dibattimento, laCommissione Disciplinare Nazionale irrogava al signor Antonio Mascia, legale rappresentante all‘epoca dei fatti della societàS.S. Sassari Torres, la sanzione dell‘inibizione per mesi 6 ed alla Sassari Torres S.r.l. quella della penalizzazione di 8 puntinella classifica relativa al campionato in corso <strong>2007</strong>/<strong>2008</strong>. Tale delibera è stata pubblicata nel Com. Uff. n. 48/CDN del22.4.<strong>2008</strong> ed è stata impugnata, con distinti gravami, dal Procuratore Federale (ricorso del 24.4.<strong>2008</strong>, n. 480), dal signorAntonio Mascia (ricorso del 26.4.<strong>2008</strong>, n. 487) e dalla Sassari Torres S.r.l. (ricorso del 26 aprile n. 488). Il ProcuratoreFederale ha sostenuto che il provvedimento appellato è viziato dalla ―erronea determinazione della sanzione da irrogare acarico della società‖, perché incongrua ―rispetto alla gravità dei fatti accertati‖ ed insufficiente sotto il profilo della ―afflittivitàdella sanzione‖; del pari erronea appare l‘entità della sanzione comminata al sig. Antonio Mascia per ―la obiettiva gravità deifatti‖. Pertanto, ha chiesto a questa ―Corte di Giustizia Federale, in parziale riforma della decisione appellata‖ di ―rideterminarele sanzioni rispettivamente irrogate a carico della società Sassari Torres e del signor Antonio Mascia, e, per l‘effetto, ...324


comminare: A) alla società la sanzione della retrocessione all‘ultimo posto in classifica del Campionato di competenza, di cuialla lett. g) dell‘art. 13 C.G.S. vigente all‘epoca dei fatti o, in via subordinata, la penalizzazione ritenuta di giustizia da CodestaOnorevole Corte ma, comunque, maggiormente affittiva rispetto a quella determinata in primo grado; B) al signor AntonioMascia l‗inibizione di anni uno o, in via subordinata, quella ritenuta di giustizia da Codesta Onorevole Corte ma, comunque, dimaggiore durata rispetto a quella determinata in primo grado‖. Il sig. Antonio Mascia, a sua volta, con l‘atto rubricato al n.487, ha lamentato: 1) in merito alla violazione dell‘art. 7 commi 3 e 7 del previgente C.G.S. - ora art. 8 commi 4 e 10dell‘attuale C.G.S. - in relazione all‘allegato B) Paragrafo III) lett. b) n. 4) del Com. Uff. F.I.G.C. n. 6/a del 3.5.<strong>2007</strong>:Insussistenza ed infondatezza della contestazione relativa al mancato versamento, entro il termine del 30.6.<strong>2007</strong>, dei contributiEnpals per gli emolumenti sino a tutto il mese di aprile <strong>2007</strong> - avvenuto pagamento dei contributi medesimi mediante mod.F24 quietanzato dal Banco di Sardegna s.p.a. in data 25.6.<strong>2007</strong> - pertanto, limitazione della paventata inadempienza alle soleritenute IRPEF - in ordine alle stesse, peraltro, non rilevabilità di nessuna falsificazione di documenti contabili edamministrativi, finalizzata all‘indebita iscrizione al campionato di competenza – per l‘effetto, non configurabilità dellaviolazione di cui all‘art. 7 comma 3 del previgente C.G.S., bensì di quella prevista dall‘art. 7 comma 3bis del preesistenteC.G.S., in relazione all‘allegato B) paragrafo III) lett. b) n. 4) del Com. Uff. F.I.G.C. n. 6/a del 3.5. <strong>2007</strong> - conseguenteapplicabilità, a carico del Mascia, della sanzione minima prevista dal C.G.S. - in ogni caso, pur nella inopinata eventualità diriconoscimento della fattispecie prospettata dalla Procura e ritenuta sussistente dal Giudice di prime cure, contenimento dellasanzione entro limiti assai meno gravosi ed afflittivi di quelli statuiti dalla Commissione Disciplinare Nazionale‖. 2) In ordinealla violazione dell‘art. 10 comma 3 seconda parte dell‘attuale C.G.S. - già art. 8 comma 3 seconda parte del previgente C.G.S.— in relazione all‘allegato B) paragrafo IV) lett. a) punto 2) del Com. Uff. F.I.G.C. n. 6/a del 3.5.<strong>2007</strong>: anche in tal caso,limitazione della contestata inadempienza alle sole ritenute irpef, essendo la Sassari Torres 1903 s.r.l. in regola con larateizzazione Enpals — in diritto, applicabilità, nella fattispecie in esame, della normativa più favorevole ai deferiti (vale a direle disposizioni di cui all‘art. 8 commi 5 e 10 C.G.S., anziché quelle, indicate dalla Procura Federale e fatte proprie dallaCommissione Disciplinare Nazionale, ex art. 10 comma 3 C.G.S.) — conseguente sanzione da contenersi, per il Mascia, nellamisura minima prevista dal C.G.S. — confronto con autorevoli precedenti giurisprudenziali su casi analoghi‖. La SassariTorres 1903 S.r.l., con l‘atto rubricato al n. 488, ha censurato il provvedimento gravato, denunciando: 1) in merito allaviolazione dell‘art. 7 commi 3 e 7 del previgente C.G.S. - ora art. 8 commi 4 e 10 dell‘attuale C.G.S. - in relazione all‘allegatoB) Paragrafo III) lett. b) n. 4) del Com. Uff. F.I.G.C. n. 6/a del 3.5.<strong>2007</strong>: Insussistenza ed infondatezza della contestazionerelativa al mancato versamento, entro il termine del 30.6.<strong>2007</strong>, dei contributi Enpals per gli emolumenti sino a tutto il mese diaprile <strong>2007</strong> - avvenuto pagamento dei contributi medesimi mediante mod. F24 quietanzato dal Banco di Sardegna S.p.A. indata 25.6.<strong>2007</strong> - pertanto, limitazione della paventata inadempienza alle sole ritenute irpef - in ordine alle stesse, peraltro, nonrilevabilità di nessuna falsificazione di documenti contabili ed amministrativi, finalizzata all‘indebita iscrizione al campionatodi competenza – per l‘effetto, non configurabilità della violazione di cui all‘art. 7 comma 3 del previgente C.G.S., bensì diquella prevista dall‘art. 7 comma 3bis del preesistente C.G.S., in relazione all‘allegato B) paragrafo III) lett. b) n. 4) del Com.Uff. F.I.G.C. n. 6/a del 3.5.<strong>2007</strong> - conseguente applicabilità, a carico della società deferita, della penalizzazione di un punto inclassifica per l‘unico inadempimento accertato, così come statuito dal citato Comunicato Ufficiale - in ogni caso, pur nellainopinata eventualità di riconoscimento della fattispecie prospettata dalla Procura e ritenuta sussistente dal Giudice di primecure, contenimento della sanzione entro limiti assai meno gravosi ed afflittivi di quelli statuiti dalla Commissione DisciplinareNazionale – confronto con autorevoli precedenti giurisprudenziali in materia‖. 2) In ordine alla violazione dell‘art. 10 comma 3seconda parte dell‘attuale C.G.S. - già art. 8 comma 3 seconda parte del previgente C.G.S. — in relazione all‘allegato B)paragrafo IV) lett. a) punto 2) del Com. Uff. F.I.G.C. n. 6/a del 3.5.<strong>2007</strong>: anche in tal caso, limitazione della contestatainadempienza alle sole ritenute irpef, essendo la Sassari Torres 1903 s.r.l. in regola con la rateizzazione Enpals — in diritto,applicabilità, nella fattispecie in esame, della normativa più favorevole ai deferiti (vale a dire le disposizioni di cui all‘art. 8commi 5 e 10 del C.G.S., anziché quelle, indicate dalla Procura Federale e fatte proprie dalla Commissione DisciplinareNazionale, ex art. 10 comma 3 C.G.S.) — conseguente sanzione da limitarsi per la società, all‘ammenda ovvero, in via gradata,alla penelizzazione di un punto in classifica — confronto con autorevoli precedenti giurisprudenziali su casi analoghi‖. Ilsignor Antonio Mascia e la Sassari Torres 1903 s.r.l. hanno depositato distinte controdeduzioni all‘appello proposto dallaProcura Federale, chiedendone il rigetto. La Corte di Giustizia Federale, all‘udienza del 30.4.<strong>2008</strong>, ha disposto,preliminarmente la riunione dei tre gravami nn. 480, 487 e 488, perché relativi al medesimo provvedimento; quindi, udita larelazione del componente all‘uopo delegato, i rappresentanti della Procura Federale, avv. Alfredo Mensitieri, ProcuratoreFederale vicario, e dott. Leonardo Spagnoletti, Sostituto Procuratore Federale, gli avv.ti Michele Cozzone, difensore del sig.Antonio Mascia, ed Eduardo Chiacchio, difensore della Sassari Torres 1903 s.r.l. – che hanno insistito per l‘accoglimento deirispettivi motivi di gravame – il Collegio giudicante si è riservato di decidere. Ragioni di ordine logico impongono di trattare,preliminarmente, i gravami proposti dal signor Antonio Mascia e dalla Sassari Torres 1903 S.r.l.. Entrambi gli appellanti noncontestano la circostanza del mancato versamento, entro il termine del 30.6.<strong>2007</strong>, delle ritenute I.r.p.e.f. sugli emolumentipagati ai dipendenti, mentre assumono che i contributi E.n.p.a.l.s. sono stati pagati sino a tutto il mese di aprile <strong>2007</strong>, comerisulta dal modello F24 quietanzato dal Banco di Sardegna S.p.A. con la data 25.6.<strong>2007</strong>. Al riguardo va osservato che ladecisione della Commissione Disciplinare Nazionale del 22.4.<strong>2008</strong>, pubblicata nel Com. Uff. n. 48/CDN in pari data, oggettodel presente procedimento, ha sottolineato che: a) in sede di verifica ispettiva [effettuata il 19.12.<strong>2007</strong> dai sigg.ri EnricoNegretti ed Alberto De Nigro, n.d.r.] era stato riscontrato che la dichiarazione attestante l‘avvenuto pagamento delle ritenuteIRPEF e dei contributi ENPALS dovuto per l‘ammissione al campionato di competenza <strong>2007</strong>/<strong>2008</strong> era mendace; in particolaregli ispettori avevano riscontrato che la società non aveva provveduto, a partire dal mese di ottobre 2006, al pagamento delleritenute irpef e dei contributi enpals sugli emolumenti pagati. Infatti, il Collegio Sindacale nelle verifiche effettuate aveva325


ilevato: a) in data 23.6.<strong>2007</strong> il mancato delle ritenute irpef e dei contributi enpals fino al mese di aprile <strong>2007</strong>; b) in data29.6.<strong>2007</strong> aveva preso atto della documentazione predisposta dalla società relativamente al pagamento delle ritenute econtributi previdenziali, con conseguente decisione di sottoscrivere la dichiarazione inviata a questa segreteria perl‘ammissione al campionato <strong>2007</strong>/<strong>2008</strong>; c) in data 25.7.<strong>2007</strong> aveva riscontrato, con riferimento alla dichiarazione inviata allaCo.Vi.So.C. in data 29.6.<strong>2007</strong>, il mancato pagamento delle ritenute irpef e dei contributi enpals dovuti al 30.4.<strong>2007</strong>, nonrisultando addebitati presso la banca di appoggio i modelli F24 indicati ed allegati alla stessa dichiarazione; b) che conriferimento alla rateizzazione dei contributi previdenziali, la società, non avendo provveduto al versamento a titolo dipregiudiziale ed ai successivi ratei previsti dal piano di ammortamento era decaduta dal beneficio della rateizzazione stessa,come comunicato dall‘ENPALS – sede compartimentale di Cagliari - con nota del 29.11.<strong>2007</strong>; c) che la società aveva ottenutol‘ammissione al campionato di competenza <strong>2007</strong>/<strong>2008</strong> producendo la dichiarazione di avvenuto pagamento delle ritenute e deicontributi‖. Detta motivazione non merita alcuna censura, perché basata su dati di fatto certi. Infatti, come risulta testualmentedalla relazione redatta dagli ispettori federali – a seguito di verifica effettuata il 19.12.<strong>2007</strong>, mediante esame, tra l‘altro, deilibri sociali e fiscali -, acquisita agli atti del procedimento, essi hanno dichiarato, tra l‘altro, di avere ―esaminato la contabilitàrelativa al pagamento degli stipendi ai tesserati ed al versamento delle trattenute i.r.p.e.f., dei contributi E.n.p.a.l.s e dei premiI.n.a.i.l., rilevando quanto segue: ..... Ritenute e Contributi Gli scriventi Ispettori hanno riscontrato che dal mese di ottobre2006 ad oggi la società non provvede al versamento né dei contributi previdenziali né delle ritenute su stipendi e compensi divario genere. La società ha prodotto un foglio riepilogativo in excel (All. 4) in cui sono indicati tutti i mancati versamenti ed ilcalcolo di eventuali sanzioni così come richiesto dal Collegio Sindacale. Si evidenzia il mancato versamento per il periodo1.10.2006 – 30.6.<strong>2007</strong> dell'importo totale di € 545.421,66= così meglio dettagliato:- INPS per € 43.257,79—- ENPALS per € 239.379,16=- IRPEF per € 129.428,45=- INAIL per € 35.152,44=- IRPEF rit. a terzi per € 98.203,82=Per il periodo 1.7.<strong>2007</strong> — 30.11.<strong>2007</strong> si evidenzia il mancato versamento dell'importo totale di € 162.097,24= così megliodettagliato:- INPS per € 19.182,34=- ENPALS per € 88.045,59=- IRPEF per € 43.119,88=- INAIL per € 11.749,43—La società ha avviato, come comunicato dal consulente fiscale Dott. Manca, degli incontri con i vari Enti finalizzati allaproposta di un piano di rateizzazione delle somme non versate‖. Gli ispettori federali – sempre come risulta dalla richiamatarelazione - hanno esaminato pure ―la documentazione relativa all‘iscrizione al Campionato in corso trasmessa lo scorso 29giugno via fax alla segreteria‖, rilevando ―l‘irregolarità relativamente alla dichiarazione di avvenuto pagamento delle ritenuteIrpef e dei contributi Enpals fino al mese di aprile <strong>2007</strong> attestata (All. 6) con firma dell‘amministratore unico signor AntonioMascia e dal Presidente del Collegio Sindacale Rag. Antonio Carta; infatti, le predette ritenute IRPEF e Contributiprevidenziali non risultano versati‖ ed hanno – quindi – concluso che ―la società non risulta in regola con gli adempimentirelativi ai versamenti di ritenute, contributi e IVA. L'amministratore unico signor Mascia e l'ex Presidente del CollegioSindacale saignor Carta in sede di iscrizione al campionato <strong>2007</strong>-<strong>2008</strong> hanno firmato la dichiarazione che attesta il pagamentodi Contributi e Ritenute mentre tali versamenti non risultano effettuati‖. Detta ―dichiarazione di avvenuto pagamento delleritenute IRPEF, dei contributi ENPALS e Fondo Fine Carriera‖, sottoscritta il 28.6.<strong>2007</strong> e spedita alla F.I.G.C., recitatestualmente: ―Il sottoscritto Antonio Mascia, ...., in qualità di legale rappresentante della Sassari Torres 1903 ed il sottoscrittoCarta Antonio Giuseppe ..., in qualità di soggetto responsabile del controllo contabile/presidente del collegio sindacaledichiarano che la società, alla data odierna, ha effettuato tutti i versamenti delle ritenute irpef, dei contributi Enpals e FondoFine Carriera, riguardanti gli emolumenti dovuti, fino al mese di aprile <strong>2007</strong> compreso, ai tesserati, dipendenti e collaboratoriaddetti al settore sportivo con contratti ratificati dalla Lega Professionisti Serie C‖. Appare evidente che tale attestazione nonrispondeva al vero, perché la stessa società – in sede di verifica ispettiva - aveva dichiarato che sussistevano le esposizionielencate nel prospetto esibito (cfr. alleg. n. 4 relazione ispettiva). Né la falsità della dichiarazione può essere superatadall‘avvenuta produzione, a cura degli incolpati, delle copie del mod. F 24 in data 25.6.<strong>2007</strong> per € 16.813,00, con firma delBanco di Sardegna e della nota di questo del 27.6.<strong>2007</strong>, con la quale si era dato atto alla società che la ―delega di pagamentounificata MOD. F24 ... con importo/saldo pari a € 16.813,00‖ era stata ―addebitata sul Vs conto corrente: 000070075940‖. Talidocumenti non sono idonei a dimostrare la correttezza della dichiarazione in data 28.6.007 presentata alla F.I.G.C. –Co.Vi.So.C. dall‘amministratore unico della Sassari Torres 1903 e dal Presidente pro tempore del Collegio Sindacale, anzi lasmentiscono. A prescindere dal rilievo che la delega e la lettera innanzi citate recano solo firme a stampa della medesimapersona, della quale si ignorano le generalità e le funzioni, va sottolineato che risultano acquisite agli atti la nota in data15.4.<strong>2008</strong> scritta dalla Sassari Torres 1903 s.r.l. al Banco di Sardegna - con la quale si segnalava che i pagamenti disposti conle ―deleghe inoltrate ... per via telematica il 25.6.<strong>2007</strong> e 31.10.<strong>2007</strong> ... relative al pagamento dell‘Irpef e dei contributi Enpals... a seguito evidentemente di un disguido ... non sono pervenuti agli enti beneficiari‖ - nonché la risposta del Filiale di Sassarin. 7 del Banco di Sardegna, in data 17.4.<strong>2008</strong>, con la quale si assicurava che si era ―provveduto a dare corso alle istruzioniimpartite‖. Questi chirografi confermano che – per motivi ignoti – i pagamenti ordinati dalla società appellante non erano statieffettuati alla data del 28.6.<strong>2007</strong>, onde, a voler tutto concedere, si potrebbe ritenere che a quella data la società aveva avviato laprocedura per ottenere la dilazione del debito contratto con l‘E.n.p.a.l.s. – come del resto dichiarato dal consulente fiscale della326


società nel corso della verifica ispettiva -, ma non aveva certo pagato quanto dovuto. In conclusione si deve affermare cherisulta dimostrato che, alla data della predetta verifica, emergevano dagli atti contabili della società e dal prospettoriepilogativo da questa fornito debiti rilevanti, oltre che per ritenute I.r.p.e.f., anche per versamenti dovuti all‘E.n.p.a.l.s.,relativi al periodo ottobre 2006 – 30 giugno <strong>2007</strong>. In proposito, va aggiunto che l‘allegato (B), paragrafo III, lett. b), n. 4) delCom. Uff. del C.F. n. 6/A del 3.5.<strong>2007</strong>, nel fissare le modalità per l‘iscrizione al Campionato Professionistico Serie C<strong>2007</strong>/<strong>2008</strong> - testualmente disponeva che le società dovevano, ―entro il termine del 30.6.<strong>2007</strong>, osservare i seguentiadempimenti‖ : 4) depositare presso la Co.Vi.So.C., anche mediante fax, la dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentantedella società e dal soggetto responsabile del controllo contabile o dal presidente del collegio sindacale, corredata dai modelli―F24‖, attestante l‘avvenuto pagamento delle ritenute irpef, dei contributi Enpals e fondo Fine Carriera, riguardanti gliemolumenti dovuti, fino al mese di aprile <strong>2007</strong> compreso, ai tesserati, dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo concontratti ratificati dalla Lega Professionisti Serie C. In caso di rateazione e/o transazione le società devono depositare presso laCo.Vi.So.C. anche mediante fax, la documentazione attestante l‘avvenuto pagamento delle rate scadute al 30.4.<strong>2007</strong>,unitamente agli atti di rateazione e/o transazione. In caso di accordi di dilazione concessi dagli enti impositori le societàdevono, altresì, depositare presso la Co.Vi.So.C., anche mediante fax, la documentazione attestante l‘avvenutaregolarizzazione degli stessi. Infine, in caso di contenzioso, le società devono depositare presso la Co.Vi.So.C., anche mediantefax, la documentazione comprovante la pendenza della lite non temeraria innanzi al competente organo. L‘inosservanza delsuddetto termine, anche ad uno soltanto degli adempimenti previsti dai precedenti punti 2), 3) e 4), costituisce illecitodisciplinare ed è sanzionata, su deferimento della Procura Federale, dagli organi della giustizia <strong>sportiva</strong> con la penalizzazionedi un punto in classifica, per ciascun inadempimento, da scontarsi nel campionato <strong>2007</strong>/<strong>2008</strong>‖. Dalle disposizioni ora trascritterisulta chiaramente che le società, all‘atto della presentazione delle domande di iscrizione al campionato di Serie C1, dovevanodepositare presso la Co.Vi.So.C., nell‘ipotesi che avessero ottenuto una rateazione dei debiti contributivi, ―la documentazioneattestante l‘avvenuto pagamento delle rate scadute al 30.4.<strong>2007</strong>, unitamente agli atti di rateazione e/o transazione‖ ed ―in casodi accordi di dilazione ... la documentazione attestante l‘avvenuta regolarizzazione degli stessi‖. Nel caso in esame, quindi, ilsignor Antonio Mascia, amministratore unico della Sassari Torres 1903 ed il Presidente pro tempore del Collegio Sindacale -allorquando hanno firmato la dichiarazione in data 28.6.<strong>2007</strong>, che attestava che erano stati effettuati ―tutti i versamenti delleritenute irpef, dei contributi Enpals e Fondo Fine Carriera, riguardanti gli emolumenti dovuti, fino al mese di aprile <strong>2007</strong>compreso, ai tesserati‖ -, hanno fatto un‘affermazione non vera, in riferimento non solo alle ritenute i.r.p.e.f., come è pacifico,ma anche per i contributi E.n.p.a.l.s.. Per quanto riguarda questi ultimi, infatti, è stata acquisita agli atti la nota della sedecompartimentale di Cagliari dell‘E.n.p.a.l.s. del 29.11.<strong>2007</strong>, diretta alla Sassari Torres 1903 S.r.l., con la quale si comunicavache ―A seguito di riscontri effettuati sulla posizione contabile di codesta impresa in relazione alla rateazione del debitocontributivo di € 130.571,35 concessa con determinazione dirigenziale n. 613 del 13.7.<strong>2007</strong>, per il periodo settembre 2006 —aprile <strong>2007</strong>, si è rilevato il mancato pagamento dei ratei previsti dal piano di ammortamento. Considerato, pertanto, checodesta impresa non ha ottemperato agli obblighi contratti in sede di concessione dell'istanza di rateazione, la stessa èconsiderata decaduta dal beneficio della dilazione del pagamento del debito ai sensi della circolare n. 15 del 30.4.2002 art.8 esi provvederà, pertanto, al recupero coattivo dell'intero credito mediante le procedure esecutive previste dalle vigentidisposizioni di legge‖. E‘ così confermato ancora una volta, documentalmente, che alla data del 28.6.<strong>2007</strong> il debitocontributivo della società nei confronti dell‘E.n.p.a.l.s. non era stato saldato, né era stata ancora concessa la relativa―rateazione‖, intervenuta solo con il successivo provvedimento ―dirigenziale n. 613 del 13.7.<strong>2007</strong>, per il periodo settembre2006 — aprile <strong>2007</strong>‖. L‘accertato, mancato, tempestivo pagamento dei contributi dovuti all‘E.N.P.A.L.S. e delle ritenuteI.r.p.e.f. – non sanato dall‘alternativo invio della ―documentazione attestante l‘avvenuta regolarizzazione‖ delle rate scadute al30.4.<strong>2007</strong>, in realtà non ancora conseguita – dimostra la non veridicità della dichiarazione sottoscritta il 28.6.<strong>2007</strong>, spedita allaF.I.G.C., ed integra la fattispecie prevista e punita dall‘art. 7, comma 3, del previgente C.G.S. applicabile ratione temporisnella vicenda in esame. Si è in presenza, infatti, di una condotta, culminata nella compilazione di una falsa dichiarazione, cheha consentito – attraverso una rappresentazione di fatti non veri – l‘iscrizione della società al Campionato di Serie C/1, GironeB, per la <strong>Stagione</strong> Sportiva <strong>2007</strong>/<strong>2008</strong>. E‘ pacifico, secondo principi ormai consolidati nella giurisprudenza della Corte diCassazione la falsità ideologica può consistere, in qualunque artificio o altro comportamento atto a sorprendere l'altrui buonafede. A tal fine possono rilevare, accanto a condotte descrittive o constatative volte a rappresentare una distorta realtà fattuale,quando le stesse provengano da soggetti la cui posizione istituzionale o le cui qualità professionali siano tali da suscitareragionevole affidamento nel pubblico ufficiale che le riceve. Nel caso di specie la dichiarazione non vera - pur se non è statafatta in un atto pubblico, ma in un‘istanza finalizzata ad ottenere l‘iscrizione al campionato e, quindi, qualificabile come un―documento amministrativo‖ (art. 7, comma 3, C.G.S. previgente) – mirava ad attestare la ricorrenza di una situazione cheavrebbe legittimato tale effetto e, quindi, ha i caratteri essenziali di un vero e proprio falso ideologico. Alla luce di fatti oraelencati, pertanto, questa Corte giudica che entrambe le violazioni contestate alla società Sassari Torres 1903 ed al signorAntonio Mascia sono state commesse e le critiche da questi proposte alla decisione della Commissione Disciplinare Nazionalenon possono essere accolte. Anche le doglianze formulate dagli appellanti circa l‘entità delle sanzioni loro irrogate non sonofondate. La Commissione Disciplinare Nazionale, nel caso in esame, ha correttamente ritenuto che la ―falsa rappresentazioneagli organi federali deputati al controllo dei profili di correttezza gestionale ed economica delle società calcistiche di requisitiessenziali ai fini dell‘iscrizione al campionato di competenza‖ deve essere sanzionata in virtù del disposto dell‘art. 7, comma 3del previgente C.G.S., applicabile ratione temporis e che ―l‘omesso versamento delle ritenute IRPEF e dei contributi ENPALSrelativi alle mensilità di maggio e giugno <strong>2007</strong>, ossia di mensilità non considerate ai fini dell‘ammissione ai campionatiprofessionistici, integra la fattispecie prevista e sanzionata dall‘art. 10, comma 3, seconda parte C.G.S. vigente, applicabileratione temporis‖. Da ciò deriva che deve essere affermata la responsabilità del signor Antonio Mascia, all‘epoca Presidente e327


appresentante legale della Società, e di conseguenza quella diretta dalla società stessa. La gravità dei fatti accertati e la carenzadi qualsiasi motivo che ne possa attenuare l‘entità non consentono di apportare riduzioni alle sanzioni irrogate con la decisionegravata. Né hanno rilevanza i precedenti degli organi di Giustizia Sportiva invocati dagli appellanti, perché relativi a vicendenon identiche e non costituenti parametri immodificabili di valutazione. Gli appelli proposti dal signor Antonio Mascia e dallaS.S. Sassari Torres 1903, quindi, vanno rigettati. Analogo provvedimento va assunto per il gravame proposto dal ProcuratoreFederale, che si duole per una erronea determinazione delle sanzioni irrogate con la delibera della Commissione DisciplinareNazionale de qua. Per quanto attiene all‘inibizione di sei mesi irrogata al signor Antonio Mascia va osservato che il Giudice aquo ha ritenuto di potere applicare la pena in misura pari a quella minima oggi prevista dall‘art. 8, comma 10, C.G.S., che haridotto quella – sempre nel minimo - di un anno fissata dall‘art. 7, comma 7, C.G.S. previgente, mentre la penalizzazione di 8punti in classifica a carico della società non appare inadeguata, sia sotto il profilo della gravità delle violazioni accertate, siadell‘afflittività della sanzione. Per questi motivi la C.G.F., riuniti i ricorsi nn. 1), 2) e 3) li respinge. Dispone incamerarsi letasse relative ai ricorsi nn. 2) e 3).4) RICORSO DELLA PROCURATORE FEDERALE AVVERSO: • L‘ERRONEA DETERMINAZIONE DELLASANZIONE DA IRROGARE A CARICO DEL SIG. DI STANISLAO PAOLO, LEGALE RAPPRESENTANTEALL‘EPOCA DEI FATTI DELLA SOCIETÀ S.S. LANCIANO, AVVERSO LA SANZIONE DELL‘INIBIZIONE PERMESI 6 SEGUITO PROPRIO DEFERIMENTO PER VIOLAZIONE DELL‘ ART. 7 COMMI 3 E 7 DEL PREVIGENTEC.G.S. APPLICABILE RATIONE TEMPORIS (ART. 8, COMMI 4 E 10 C.G.S. VIGENTE) IN RELAZIONEALL‘ALLEGATO (B), PARAGRAFO III, LETTERA B N. 4) DEL C.U. DEL C.F. N. 6/A DEL 3 MAGGIO <strong>2007</strong>,VIOLAZIONE ART. 7 COMMI 3 E 7 DEL PREVIGENTE C.G.S. APPLICABILE RATIONE TEMPORIS (ART. 8,COMMI 4 E 10 C.G.S. VIGENTE) IN RELAZIONE ALL‘ALLEGATO (B), PARAGRAFO III, LETTERA B N. 4) DELC.U. DEL C.F. N. 6/A DEL 3 MAGGIO <strong>2007</strong> E DELLA VIOLAZIONE DELL‘ART. 10, COMMA 3, SECONDA PARTEC.G.S. VIGENTE APPLICABILE RATIONE TEMPORIS (GIÀ ART. 8, COMMA 3, SECONDA PARTE C.G.S.PREVIGENTE) IN RELAZIONE ALL‘ALLEGATO B), PARAGRAFO IV) LETTERA A PUNTO 2 DEL C.U. DEL C.F. N.6/A DEL 3 MAGGIO <strong>2007</strong> (NOTA N. 3511/672PF07-08/SP/MA DEL 13.3.<strong>2008</strong>) • L‘ERRONEA DETERMINAZIONEDELLA SANZIONE DA IRROGARE A CARICO DELLA S.S. LANCIANO AVVERSO LA SANZIONE DELLAPENALIZZAZIONE DI 8 PUNTI IN CLASSIFICA NELLA CORRENTE STAGIONE SPORTIVA SEGUITO PROPRIODEFERIMENTO PER VIOLAZIONE ART. 2, COMMA 4 E 7 COMMA 3 DEL C.G.S. PREVIGENTE (ART. 8, COMMA 4,C.G.S. VIGENTE), DELL‘ART. 4, COMMA 1 DEL C.G.S. VIGENTE, PER RESPONSABILITÀ DIRETTA, NELLAVIOLAZIONE ASCRITTA AL PROPRIO PRESIDENTE. (NOTA N. 3511/672PF07-08/SP/MA DEL 13.3.<strong>2008</strong>)(Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 48/CDN del 22.4.<strong>2008</strong>)5) RICORSO DEL SIG. DI STANISLAO PAOLO LEGALE RAPPRESENTANTE ALL‘EPOCA DEI FATTI DELLASOCIETÀ S.S. LANCIANO, AVVERSO LA SANZIONE DELL‘INIBIZIONE PER MESI 6 SEGUITO DEFERIMENTODEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL‘ ART. 7 COMMI 3 E 7 DEL PREVIGENTE C.G.S.APPLICABILE RATIONE TEMPORIS (ART. 8, COMMI 4 E 10 C.G.S. VIGENTE) IN RELAZIONE ALL‘ALLEGATO(B), PARAGRAFO III, LETTERA B N. 4) DEL C.U. DEL C.F. N. 6/A DEL 3 MAGGIO <strong>2007</strong>, VIOLAZIONE ART. 7COMMI 3 E 7 DEL PREVIGENTE C.G.S. APPLICABILE RATIONE TEMPORIS (ART. 8, COMMI 4 E 10 C.G.S.VIGENTE) IN RELAZIONE ALL‘ALLEGATO (B), PARAGRAFO III, LETTERA B N. 4) DEL C.U. DEL C.F. N. 6/A DEL3 MAGGIO <strong>2007</strong> E DELLA VIOLAZIONE DELL‘ART. 10, COMMA 3, SECONDA PARTE C.G.S. VIGENTEAPPLICABILE RATIONE TEMPORIS (GIÀ ART. 8, COMMA 3, SECONDA PARTE C.G.S. PREVIGENTE) INRELAZIONE ALL‘ALLEGATO B), PARAGRAFO IV) LETTERA A PUNTO 2 DEL C.U. DEL C.F. N. 6/A DEL 3MAGGIO <strong>2007</strong> (NOTA N. 3511/672PF07-08/SP/MA DEL 13.3.<strong>2008</strong>)(Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 48/CDN del 22.4.<strong>2008</strong>)6) RICORSO DELLA S.S. LANCIANO AVVERSO LA SANZIONE DELLA PENALIZZAZIONE DI 8 PUNTI INCLASSIFICA NELLA CORRENTE STAGIONE SPORTIVA SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATOREFEDERALE PER VIOLAZIONE ART. 2, COMMA 4 E 7 COMMA 3 DEL C.G.S. PREVIGENTE (ART. 8, COMMA 4,C.G.S. VIGENTE), DELL‘ART. 4, COMMA 1 DEL C.G.S. VIGENTE, PER RESPONSABILITÀ DIRETTA, NELLAVIOLAZIONE ASCRITTA AL PROPRIO PRESIDENTE. (NOTA N. 3511/672PF07-08/SP/MA DEL 13.3.<strong>2008</strong>)(Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 48/CDN del 22.4.<strong>2008</strong>)La Commissione Disciplinare Nazionale ha irrogato le sanzioni oggetto dei tre ricorsi di cui sopra rilevando che: quanto alcomportamento di cui alla prima violazione contestata nell'atto di deferimento, vi è stata una non veridica dichiarazione diregolarità fiscale e contributiva e dunque la falsa rappresentazione ad Organi Federali di requisiti essenziali ai finidell'iscrizione al campionato di competenza, integrandosi così la falsificazione prevista dall'art. 7 comma 3 del previgenteC.G.S.; quanto alla condotta di cui alla seconda violazione contestata nell'atto di deferimento (omesso versamento ritenuteIrpef e contributi Enpals per il mese di maggio e giugno <strong>2007</strong>: mensilità non considerate ai fini dell'ammissione ai campionatiprofessionistici), essa integra comunque la fattispecie prevista dall'articolo 10 comma tre seconda parte C.G.S.. In particolare,quanto alla prima condotta contestata, la Commissione Disciplinare Nazionale ha rilevato che essa rientra "nell'alveo dellanorma indicata nell'atto di deferimento, ossia l'art. 7, comma 3, C.G.S. previgente, dal momento che essa è diretta a sanzionarequalsiasi condotta elusiva dei requisiti richiesti per l'iscrizione al campionato, per cui il termine falsificazione deve intendersiin senso ampio, al di là dell'alterazione e/o contraffazione del singolo documento, ma con riguardo al contenuto e, quindi,all'obiettivo che con tale contenuto si intende perseguire‖. Avverso tale decisione ricorrono sia la Procura federale, sia lasocietà Lanciano ed il signor Paolo Di Stanislao. Nella propria impugnazione la Procura lamenta l‘incongruità della sanzione328


ispetto alla gravità dei fatti accertati e chiede dunque che, in parziale riforma della decisione impugnata, siano rideterminate lesanzioni rispettivamente carico della società Lanciano, comminando alla medesima la retrocessione all'ultimo posto inclassifica nel campionato di competenza o, in via subordinata, penalizzazione comunque maggiormente afflittiva rispetto aquella di primo grado, e al signor Paolo Di Stanislao l'inibizione di anni uno o, in via subordinata, sanzione comunque dimaggior durata rispetto a quella determinata in primo grado. Nelle impugnazioni della società Lanciano e del signor Paolo DiStanislao si sostiene che sarebbe stato erroneamente applicato l'art. 7 comma 3 del previgente C.G.S., perché non vi sarebbestata falsificazione in quanto la società "si limitava presentare una serie di modelli F 24 accompagnati dalle relative richieste diaddebito in conto degli stessi, senza alcuna alterazione e/o contraffazione, né, tantomeno, una artefatta rappresentazione dellarealtà‖, aggiungendo che tali versamenti, purtroppo, non andavano a buon fine, per problemi finanziari e bancari delladirigenza allora in carica; la difesa dei deferiti ha chiesto dunque in via principale, in relazione alla prima violazione di cuiall'atto di deferimento, di applicare l‘art. 7 comma 3bis del previgente C.G.S. e dunque irrogare alla società <strong>sportiva</strong> Lancianouna penalizzazione non superiore a 2 punti e, in subordine una penalizzazione non superiore a 4 punti e, in ordine alla secondacontestazione di cui all'atto di deferimento, in via principale infliggere alla società la sanzione dell'ammenda e in viasubordinata quella della penalizzazione di un punto in classifica; con riferimento al signor Paolo Di Stanislao ha chiesto che,riqualificate giuridicamente le contestate violazioni ed unificate le stesse sotto il vincolo della continuazione, si inflittaall'appellante la sanzione minima prevista dal C.G.S. ovvero sia congruamente e significativamente ridotta l'inibizione statuitaa suo carico in primo grado. Nel corso della discussione orale la Procura ha chiesto anzitutto la cancellazione, dagli attidifensivi dei deferiti, delle espressioni ingiuriose ed offensive che qualificano come temeraria e pretestuosa l'impugnazionedella Procura Federale medesima; quanto al merito del ricorso ha sostenuto che la falsificazione, contemplata dalla normaapplicata in primo grado, non è riferibile esclusivamente al falso materiale ma a qualsiasi rappresentazione non veridica dellarealtà e dunque ricomprende anche il falso ideologico e non solo quello materiale. A tal proposito ha ricordato che gli incolpatihanno posto in essere incontestabilmente una dichiarazione di asseverazione ideologicamente falsa e dunque rimane integratala fattispecie punita dalla norma applicata in primo grado, nella quale il termine falso è giuridicamente riferito anche alcontenuto asseverativo del documento; inoltre ha precisato che non può ritenersi sussistente la più lieve fattispeciedell'omissione di deposito di documenti, perché tale previsione presuppone l'esistenza di documenti veri, il che qui non ricorre;ha dunque concluso come in atti. La difesa degli incolpati ha insistito sull'erronea qualificazione della fattispecie denunciatanei propri ricorsi, ribadendo che non vi sarebbe stata alcuna falsificazione materiale di atti ed ha reiterato le conclusioni di cuiai propri reclami. I tre ricorsi, attenendo alla medesima deliberazione della Commissione Disciplinare Nazionale, vannopreliminarmente riuniti. Va inoltre confermata l'ordinanza, letta in udienza, che ha rigettato l'istanza di intervento della societàMartina, non ricorrendo le ipotesi previste nell'art. 33 comma 3 C.G.S.. Ancora, in via preliminare, in accoglimento dell'istanzadella Procura Federale, la Corte dispone la cancellazione dagli scritti dei deferiti delle espressioni che qualificano l'appellodella Procura come temerario e pretestuoso, trattandosi di espressioni sconvenienti ed offensive, - contrarie al dovere di lealtà eprobità incombente sui difensori che patrocinano anche dinanzi a questa Corte – in quanto espressioni che dimenticano che ilruolo esercitato dalla Procura Federale non è al servizio di interessi particolari ma di quello superiore dello sport. Quanto almerito dei ricorsi riuniti, questa Corte ritiene che devono essere tutti rigettati. Ed invero, in relazione al ricorso della Procura,ritiene la Corte che l'afflittività delle sanzioni irrogate dal primo Giudice sia stata motivatamente ponderata dalla CommissioneDisciplinare Nazionale, con decisione che merita conferma. Quanto alle censure degli incolpati, condivide questa Corte laprospettazione della Procura Federale, in ordine all'interpretazione del termine falsificazione, di cui alla norma applicata dallaCommissione Disciplinare Nazionale, e dunque ritiene che tale locuzione ricomprenda non solo il falso materiale, ma altresì ilfalso ideologico e dunque anche la asseverazione ideologicamente falsa posta in essere dagli incolpati medesimi (rilevandoperaltro, in punto di fatto, che le delegazioni di pagamento di cui ai modelli F24 presentati non hanno in concreto trovatoattuazione perché, come risulta dagli atti, nelle quasi totalità dei medesimi le coordinate dei conti di addebito erano stateindicate in modo errato, rendendo non incontestabile la volontà di impartire un effettivo ordine di addebito alla propria bancada parte della società). Per questi motivi la C.G.F. riuniti i ricorsi nn. 4), 5) e 6) li respinge. Dispone incamerarsi le tasserelative ai reclami nn. 5) e 6).7) RICORSO DELL‘U.S. CASTELNUOVO GARFAGNANA CALCIO S.R.L. AVVERSO LE SANZIONI: •DELL‘INIBIZIONE PER MESI 6 INFLITTA AL SIG. MARCHINI MAURO, ALL‘EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE U.S.CASTELNUOVO GARFAGNANA CALCIO S.R.L.; • DELLA PENALIZZAZIONE DI PUNTI 2 IN CLASSIFICA NELLACORRENTE STAGIONE SPORTIVA; • DELL‘AMMENDA DI € 500,00 ALLA SOCIETÀ; PER VIOLAZIONE, ILMARCHINI, DELL‘ART. 10 COMMA 3 SECONDA PARTE E C.G.S. VIGENTE, IN RELAZIONE ALL‘ALLEGATO B)PARAGRAFO IV) LETTERA A) ULTIMA PARTE DEL C.U. DEL C.F. N. 6/A DEL 3 MAGGIO <strong>2007</strong>, PER ILMANCATO PAGAMENTO DEI CONTRIBUTI ENPALS AFFERENTI AGLI EMOLUMENTI DOVUTI PER LAMENSILITÀ DI MAGGIO <strong>2007</strong> NONCHÉ DELL‘ART. 1 COMMA 1 C.G.S. PER AVER DICHIARATO IN MANIERANON VERITIERA DI AVER PROVVEDUTO AL VERSAMENTO DI QUANTO INNANZI NEI TERMINI STABILITI; •LA U.S. CASTELNUOVO GARFAGNANA S.R.L. A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA AI SENSI DELL‘ART. 4COMMA 1 E 10 COMMA 3 SECONDA PARTE C.G.S. PER LA CONDOTTA DEL SUO PRESIDENTE; SEGUITODEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE (NOTA N. 3512/674PF07-08/SP/MA DEL 13.3.<strong>2008</strong>)(Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 48/CDN del 22.4.<strong>2008</strong>)Ricorso avverso le sanzioni: a) dell'inibizione per mesi 6 inflitta al signor Marchini Mauro, all'epoca dei fatti Presidentedell'U.S. Castelnuovo Garfagnana Calcio S.r.l.; - della penalizzazione di punti 2 in classifica nella corrente <strong>Stagione</strong> Sportiva; -dell'ammenda di € 500,00 alla società; per violazione, il Marchini, dell'art.10 comma 3 seconda parte C.G.S. vigente, in329


elazione all'allegato B) paragrafo IV) lettera a) ultima parte del Com. Uff. del C.F. n. 6/A del 3.5.<strong>2007</strong>, per il mancatopagamento dei contributi ENPALS afferenti agli emolumenti dovuti per la mensilità di maggio <strong>2007</strong> nonché dell'art.1 comma 1C.G.S. per aver dichiarato in maniera non veritiera di aver provveduto al versamento di quanto innanzi nei termini stabiliti; b)la U.S. Castelnuovo Garfagnana S.r.l. a titolo di responsabilità diretta ai sensi degli artt.4 comma 1 e 10 comma 3 secondaparte C.G.S. per la condotta del suo Presidente; seguito deferimento del Procuratore Federale (nota n. 35122/674PF07-08/SP/ma del 13.3.<strong>2008</strong>) - Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale - Com. Uff. n.48/CDN del 22.4.<strong>2008</strong>. Lasocietà U.S. Castelnuovo Garfagnana Calcio S.r.l propone ricorso, ex art. 37 C.G.S., avverso la delibera in epigrafe chiedendoil proscioglimento degli addebiti contestati alla società in sede di Giudizio di I grado dinanzi alla Commissione DisciplinareNazionale (Com. Uff. 48/CDN del 22.4.<strong>2008</strong>) ritenendo che il comportamento della società non integrerebbe gli illecitidisciplinari ascritti per i seguenti motivi: 1) la rateizzazione relativa ai pagamenti ENPALS alla data della dichiarazione resadal rappresentante legale della società sussisteva poiché non erano ancora scaduti i termini per il pagamento dell'ultima rata,anzi, la società aveva provveduto al pagamento di 3 delle 4 rate previste con il piano di rateizzazione concordato con laDirezione della Sede Compartimentale di Firenze dell'ENPALS e poiché la quarta rata della rateizzazione scadeva il giorno31.10.<strong>2007</strong>, il giorno 28.10.<strong>2008</strong> - data della dichiarazione resa dal signor Mauro Marchini - non era ancora decorso il termineper adempiere e la società era ancora nei termini per assolvere il pagamento, ben potendo dichiarare di essere in regola, a taledata, senza timore di riferire inesattezze; 2) alla luce del primo motivo, ritiene la ricorrente che non doveva intendersi decadutadal beneficio della rateizzazione alla data della dichiarazione resa dal rappresentante legale della società e pertanto ancora inregola ai fini del pagamento dei contributi ENPALS, precisando peraltro che la decadenza dal beneficio della rateizzazione nonopera automaticamente bensì con espressa disposizione dell'Amministrazione Pubblica. 3) Ad avviso della ricorrente, nonrileva la successiva regolarizzazione o mancata regolarizzazione del debito contributivo dovendo cristallizzare il momentodell'inadempimento del pagamento dei contributi ENPALS al momento della dichiarazione. Per tali motivi, la ricorrente chiedeil proscioglimento degli addebiti contestati e la ammissione del reclamo presentato nella sua interezza. La Procura Federalerileva che i pagamenti delle rate relative ai contributi ENPALS devono risultare adempiuti alla data della presentazione delledichiarazioni di conformità. La Corte osserva che gli addebiti ascritti alla società ricorrente sono determinati da fatti che ladifesa non ha confutato ed in particolare dal fatto dell'omesso pagamento. La dichiarazione che deve essere resa sulla regolaritàdei pagamenti, disposta dall'art. 10 comma 3, è richiesta a garanzia dell'effettivo versamento delle somme prescritte, e laproibizione di dichiarazioni non veritiere non ha come scopo l'induzione delle società alla pratica della sincerità, ma la correttagestione dei conti societari. Sicché non può dirsi che una dichiarazione veritiera ma attestante il mancato pagamento siasuscettibile di sanzione, giacché non la veridicità, ma la funzione probatoria della dichiarazione è oggetto della norma. In altritermini: la verità che la norma vuol perseguire è solo quella che ha per contenuto l'adempimento degli obblighi contabili, e nonuna qualsiasi sincerità che manifesti apertamente un comportamento inadempiente.Del resto, nel modello previsto dallaCovisoc, si precisa che "in caso di rateazione o transazione" è obbligo delle società "depositare presso la covisoc... ladocumentazione attestante l'avvenuta regolarizzazione degli stessi": con il che si intende correttamente la mens della norma,orientata come si è detto a indurre le società alla regolare gestione dei conti e a darne veritiera e corretta segnalazione allaFederazione. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall‘U.S. Castelnuovo Garfagnana CalcioS.r.l. di Castelnuovo Garfagnana (Lucca). Dispone incamerarsi la tassa reclamo.8) RICORSO DELLA OLBIA CALCIO S.R.L. AVVERSO LE SANZIONI:• DELL‘INIBIZIONE PER MESI 6 INFLITTAAL SIG. RUSCONI FRANCO CESARE, LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETÀ, PER VIOLAZIONEPREVISTA E PUNITA, DALL‘ART. 10 COMMA 3 SECONDA PARTE C.G.S. VIGENTE, IN RELAZIONEALL‘ALLEGATO B) PARAGRAFO IV) LETTERA A) ULTIMA PARTE DEL C.U. N. 6/A DEL 3 MAGGIO <strong>2007</strong>, PER ILMANCATO PAGAMENTO DELLE RITENUTE IRPEF AFFERENTI AGLI EMOLUMENTI DOVUTI PER LAMENSILITÀ DI GIUGNO <strong>2007</strong> ENTRO IL TERMINE DEL 31 OTTOBRE <strong>2007</strong>, FISSATO DALLE DISPOSIZIONIFEDERALI DI CUI AL C.U. N. 6/A DEL 3 MAGGIO <strong>2007</strong>; INOLTRE DELLA VIOLAZIONE DELL‘ART. 1 COMMA 1,DEL C.G.S. PER AVER ATTESTATO IN MANIERA NON VERITIERA L‘AVVENUTO PAGAMENTO AL 31OTTOBRE <strong>2007</strong>; • DELLA PENALIZZAZIONE DI PUNTI 2 IN CLASSIFICA NELLA CORRENTE STAGIONESPORTIVA E DELL‘AMMENDA DI € 500,00 ALLA SOCIETÀ OLBIA CALCIO S.R.L. A TITOLO DIRESPONSABILITÀ DIRETTA AI SENSI DELL‘ART. 4 COMMA 1 E 10 COMMA 3 SECONDA PARTE C.G.S.VIGENTE, PER LE CONDOTTE DEL SUO PRESIDENTE; SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATOREFEDERALE (NOTA N. 3514/677PF07-08/SP/MA DEL 13 MARZO <strong>2008</strong>). (Delibera della Commissione DisciplinareNazionale – Com. Uff. n. 48/CDN del 22.4.<strong>2008</strong>)Con atto di reclamo del 26.4.<strong>2008</strong>, l‘Olbia Calcio S.r.l., in persona del suo rappresentante ―pro tempore‖ signor DeianaLuciano, si duole della decisione assunta dalla Commissione Disciplinare Nazionale, di cui al Com. Uff. n. 48/CDN del22.4.<strong>2008</strong>, con la quale venivano irrogate al signor Rusconi Franco Cesare, nella qualità di rappresentante legale della stessaOlbia Calcio S.r.l., ed a quest‘ultima società, rispettivamente, le sanzioni della inibizione per 6 mesi e la penalizzazione di 2punti in classifica, oltre all‘ammenda per € 500,00. Le violazioni ascritte riguardavano l‘omesso versamento da parte dellasocietà, entro il 31.10.<strong>2007</strong>, delle ritenute IRPEF relative agli emolumenti dovuti per il mese di giugno <strong>2007</strong> (art. 10, comma 3,C.G.S.), e la falsa attestazione da parte del citato Rusconi della regolarità dei versamenti effettuati dalla società (art.. 1, comma1, C.G.S.). Sostiene la reclamante: a) la ―inapplicabilità sanzionatoria‖ della normativa richiamata nell‘atto di deferimento, eritenuta applicabile dalla Commissione Disciplinare Nazionale, dovendo viceversa adottarsi il regime punitivo - piùvantaggioso – di cui all‘art. 7, comma 3 bis del ―vecchio‖ C.G.S., vigente all‘epoca dell‘adozione del Com. Uff. n. 6/A del3.5.<strong>2007</strong>, con il quale si individuavano tutti gli adempimenti necessari ai fini dell‘ammissione ai campionati; b) (in ogni caso)330


la eccessività della sanzione applicata, anche in relazione agli altri provvedimenti assunti nello stesso comunicato dallaCommissione Disciplinare Nazionale, risultanti meno severi ancorché riferibili a condotte di non minore gravità. A talestregua, la Società impugnante invoca l‘applicazione del citato art. 7, comma 3bis, del previgente C.G.S. e, quindi, lairrogazione della sola ammenda, oltre alla riduzione della inibizione a carico del signor Rusconi. I motivi di ricorso sono prividi fondamento. Risultando chiaro ed indiscusso, in punto di fatto, che la società di cui si tratta non ebbe a documentare allaCo.Vi.So.C., nel previsto termine del 31.10.<strong>2007</strong>, l‘avvenuto pagamento delle ritenute IRPEF relative agli emolumenti dovutiper la mensilità di giugno <strong>2007</strong>, sembra altrettanto pacifico che a tale condotta omissiva debba applicarsi la disciplinanormativa vigente al tempo in cui la omissione ebbe a consumarsi (ossia al 31.10.<strong>2007</strong>),e, quindi, quella del nuovo C.G.S.―medio tempore‖ (dall‘1.7.<strong>2007</strong>) entrato in vigore. Si tratta nient‘altro che dell‘applicazione della previsione di rinvio(recettizio) operata nell‘allegato B), paragrafo IV), lett. A), ultima parte, del Com. Uff. del Consiglio Federale n. 6/A del3.5.<strong>2007</strong>, ove si stabilisce che l‘inosservanza di tutte le prescrizioni riguardanti gli emolumenti (e, dunque, anche di quellerelative al mancato versamento delle ritenute ad essi afferenti) ―comporterà l‘applicazione delle sanzioni previste dal C.G.S.‖.La natura recettizia del rinvio operata nel citato allegato al Com. Uff. n. 6/A-<strong>2007</strong>, fa indubitabilmente sì che alla omissionecontestata debbano applicarsi le disposizioni codicistiche previste per la violazione del precetto con necessario riferimento altempo in cui tale violazione è avvenuta: esprimendo – tali disposizioni – il giudizio di disvalore ―attuale‖, sul fatto,dell‘ordinamento sportivo vigente. In tal senso, non sembra pertanto equivocabile che la norma regolatrice sia proprio quelladell‘art. 10, comma 3, C.G.S. vigente applicata dalla Commissione Disciplinare Nazionale, ove viene espressamente previsto epunito ―il mancato pagamento, nei termini fissati dalle disposizioni federali, delle ritenute Irpef……‖. In base a ciò, non vi èspazio neppure per l‘accoglimento della richiesta di riduzione della sanzione della penalizzazione per la società, quale fissatanella decisione impugnata, poiché, per come è facile constatare dal tenore letterale dello stesso art. 10, comma 3, C.G.S.appena citato (ove si stabilisce che la sanzione debba essere irrogata in ―misura non inferiore a 2 punti di penalizzazione inclassifica‖), la sanzione stessa è stata applicata dalla Commissione Disciplinare Nazionale nel minimo previsto. Non siindividuano correlativamente ragioni per una riduzione della sanzione della inibizione per 6 mesi nella misura irrogata alsignor Rusconi, la quale non appare affatto sproporzionata, ove si consideri che essa concerne entrambe le violazioni a luiriferibili nella veste di rappresentante legale della società, e cioè sia l‘illecito amministrativo di cui si è più sopra trattato, sia laattestazione non veritiera dal Rusconi medesimo resa. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dallaOlbia Calcio S.r.l. di Olbia (Sassari). Dispone incamerarsi la tassa reclamo.9) RICORSO DELLA F.C. CATANZARO AVVERSO LA SANZIONE DELLA PENALIZZAZIONE DI 2 PUNTI INCLASSIFICA NELLA CORRENTE STAGIONE SPORTIVA, SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATOREFEDERALE, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA, AI SENSI DI QUANTO PREVISTO DAGLI ARTT. 4,COMMA 1 E 10, COMMA 3, SECONDA PARTE, CGS VIGENTE, PER LA CONDOTTA DEL PRESIDENTE (NOTA N.3515/676PF07-08/SP/MA DEL 13.03.<strong>2008</strong>) (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 48/CDN del22.4.<strong>2008</strong>) 10) RICORSO DEL SIG. PITTELLI GIANCARLO LEGALE RAPPRESENTANTE FC CATANZARO,AVVERSO LE SANZIONI: DELL‘INIBIZIONE PER MESI 6 E DELL‘AMMENDA DI € 500,00 PER VIOLAZIONEDELL‘ART. 10, COMMA 3, SECONDA PARTE CGS, IN RELAZIONE A QUANTO PREVISTO DAL C.U. DELCONSIGLIO FEDERALE N. 6/A DEL 3 MAGGIO <strong>2007</strong> PER IL MANCATO PAGAMENTO DEI CONTRIBUTI ENPALSRELATIVI AI PAGAMENTI DOVUTI PER LE MENSILITÀ DEL MESE DI GIUGNO <strong>2007</strong> E PER VIOLAZIONEDELL‘ART. 1, COMMA 1, CGS PER AVER DICHIARATO IN MANIERA NON VERITIERA DI AVER PROVVEDUTOAL PAGAMENTO ENTRO IL 31 OTTOBRE <strong>2007</strong>; SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE(NOTA N. 3515/676PF07-08/SP/MA DEL 13.03.<strong>2008</strong>)(Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 48/CDN del 22.4.<strong>2008</strong>)La società F.C. Catanzaro Calcio ricorre contro la sanzione della penalizzazione di 2 punti in classifica comminata dallaCommissione Disciplinare Nazionale in seguito al deferimento della Procura Federale che contestava al presidente dellasocietà, e alla società stessa a titolo di responsabilità diretta, il mancato pagamento dei contributi ENPALS relativi agliemolumenti dovuti per la mensilità di giugno <strong>2007</strong> e la violazione dell'art. 1 comma 1 C.G.S. per aver dichiarato in manieranon veritiera di aver provveduto al pagamento entro il 31.10.<strong>2007</strong>. La reclamante sostiene che la penalizzazione di 2 punti,comminata in applicazione dell'art. 10 comma 3 C.G.S., costituirebbe una pena troppo severa in relazione all'entità dell'illecitosanzionato, che sarebbe limitata alla morosità nei confronti dell'ENPALS per una sola mensilità, come ammesso dalla stessasocietà con nota del 31.10.<strong>2007</strong> in atti. Il fatto oggetto del deferimento, che la ricorrente non nega, non sarebbe aggravato dalladichiarazione non veritiera, giacché alla data della comunicazione il termine per il versamento dell'ultima rata non era ancoraperento La società aveva ottenuto la rateizzazione dei contributi richiesti e alla data della dichiarazione le rate scadute eranoeffettivamente state corrisposte, mentre l'ultima rata non era stata versata perché non ancora scaduta. Secondo la tesi della F.C.Catanzaro, la fattispecie che si è configurata non sarebbe dunque inquadrabile nella previsione dell'art. 10 comma 3 C.G.S.,poiché non vi sarebbe falsa comunicazione. Si dovrebbe invece ricostruire il caso secondo le previsioni dell'art. 8 comma 5,che sanziona il mancato adempimento degli obblighi di comunicazione e di deposito. Ulteriore motivo di ricorso è il confrontodella sanzione comminata al Catanzaro con quella di 1 punto di penalizzazione, irrogata nei confronti del Giugliano Calcio, alquale è stato inflitto un solo punto di penalizzazione, pur in presenza di inadempimenti simili o più gravi di quelli contestati alCatanzaro. In quel caso fu applicata la sanzione prevista dall'art. 8 commi 5 e 10 C.G.S.. La Procura Federale rileva per contro,che prima della comunicazione del 31 ottobre la società F.C. Catanzaro aveva trasmesso i formulari di rito nei quali attestava laregolarità dei versamenti, il che invera l'addebito di dichiarazione non veritiera. La comunicazione del 31 ottobre sarebbeperciò, a parere della Procura Federale, un'ammissione di responsabilità che non sana la precedente dichiarazione non veritiera.331


La Corte osserva che gli addebiti ascritti alla società ricorrente sono determinati da fatti che la difesa non ha confutato, ed inparticolare dell'omesso pagamento. La dichiarazione che deve essere resa sulla regolarità dei pagamenti disposta dall'art. 10comma 3 è richiesta a garanzia dell'effettivo versamento delle somme prescritte, e la proibizione di dichiarazioni non veritierenon ha come scopo l'induzione delle società alla pratica della sincerità, ma la corretta gestione dei conti societari. Sicché nonpuò dirsi che una dichiarazione veritiera ma attestante il mancato pagamento sia insuscettibile di sanzione, giacché non laveridicità, ma la funzione probatoria della dichiarazione è oggetto della norma. In altri termini: la verità che la norma vuolperseguire è solo quella che ha per contenuto l'adempimento degli obblighi contabili, e non una qualsiasi sincerità chemanifesti apertamente un comportamento inadempiente. Del resto, nel modello previsto dalla covisoc, si precisa che "in caso dirateazione o transazione" è obbligo delle società "depositare presso la covisoc ... la documentazione attestante l'avvenutaregolarizzazione degli stessi": con il che si intende correttamente la mens della norma, orientata come si è detto a indurre lesocietà alla regolare gestione dei conti e a darne veritiera e correta segnalazione alla Federazione. Per questi motivi la C.G.F.riuniti i ricorsi nn. 9) e 10) li respinge. Dispone incamerarsi le tasse reclamo.11) RICORSO DEL PESCARA CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA PENALIZZAZIONE DI 2 PUNTI INCLASSIFICA NELLA CORRENTE STAGIONE SPORTIVA, SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATOREFEDERALE, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA AI SENSI DELL‘ART. 4 COMMA 1 C.G.S. VIGENTE, PERLE CONDOTTE ASCRITTE AI PROPRI LEGALI RAPPRESENTANTI (NOTA N. 3772/673PF07-08/SP/MA DEL27.03.<strong>2008</strong>) (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 48/CDN del 22.4.<strong>2008</strong>) 12) RICORSO DELSIG. DI GIACOMO CLAUDIO LEGALE RAPPRESENTANTE ALL‘EPOCA DEI FATTI DELLA SOCIETÀ PESCARACALCIO SPA, AVVERSO LA SANZIONE DELL‘INIBIZIONE PER MESI 6 SEGUITO DEFERIMENTO DELPROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE PREVISTA E PUNITA DALL‘ART. 10 COMMA 3 SECONDA PARTEC.G.S. VIGENTE IN RELAZIONE ALL‘ALLEGATO B) PARAGRAFO IV) LETTERA A) ULTIMA PARTE DEL C.U.DEL C.F. N. 6/A DEL 3 MAGGIO <strong>2007</strong> E DELL‘ART. 8 COMMA 5, DEL C.G.S. (ART. 7 COMMA 1 PREVIGENTE)PER IL MANCATO PAGAMENTO DEI EMOLUMENTI DOVUTI PER LE MENSILITÀ DI MAGGIO E GIUGNO <strong>2007</strong>NEI TERMINI STABILITI DALLE DISPOSIZIONI FEDERALI E COMUNQUE PER NON AVER ADEMPIUTO AGLIOBBLIGHI DI COMUNICAZIONE E DEPOSITO NEI TERMINI STABILITI DALLE DISPOSIZIONI FEDERALI INMATERIA (NOTA N. 3772/673PF07-08/SP/MA DEL 27.03.<strong>2008</strong>)(Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 48/CDN del 22.4.<strong>2008</strong>)Con dichiarazioni di ricorso del 23.4.<strong>2008</strong> il signor Claudio Di Giacomo e il Pescara Calcio S.p.A. impugnavano l‘epigrafatadecisione della Commissione Disciplinare Nazionale con la quale veniva accolto il deferimento della Procura Federale avversoil Di Giacomo, in qualità di legale rappresentante della società, e il Pescara Calcio S.p.A., a titolo di responsabilità diretta aisensi dell‘art. 4, comma 1, del C.G.S. vigente, in relazione al mancato pagamento ai tesserati, entro il termine del 30 settembre<strong>2007</strong>, degli stipendi relativi ai mesi di maggio e giugno <strong>2007</strong>. Istruito il ricorso e fissata la data dell‘odierna camera diconsiglio, i ricorrenti depositavano, in data 26.4.<strong>2008</strong>, ampie memorie difensive con le quali, in buona sostanza, si evidenziavache: 1) in data 27.9.<strong>2007</strong> la società pescarese aveva impartito l‘ordine di pagamento degli stipendi all‘istituto bancarioCARIPE S.p.A., con richiesta di valuta fissa al beneficiario 28.9.<strong>2007</strong> (a fronte del termine fissato al 30.9.<strong>2007</strong>); 2) in data 28settembre <strong>2007</strong> (a fronte del termine fissato al 30.9.<strong>2007</strong>) era stata trasmessa via fax alla Lega Professionisti Serie C la“documentazione comprovante l‟avvenuto pagamento degli emolumenti dovuti … per le mensilità di maggio e giugno <strong>2007</strong>”;3) in data 17.10.<strong>2007</strong> era stata resa una mera integrazione informativa rispetto alla documentazione contabile trasmessa il 28settembre, per spiegare le piccole differenze tra gli importi contrattualmente stabiliti e quelli liquidati, piuttosto che pertrasmettere “il prospetto riepilogativo … delle mensilità corrisposte di Maggio e Giugno <strong>2007</strong>”, ripetitivo delle informazionicontenute nelle “contabili bancarie” già in possesso della Lega Professionisti Serie C fin dal 28.9.<strong>2007</strong>; 4) successivamente, esolo a margine di tali circostanze, il Pescara Calcio, avendo notato dalle ricevute dei bonifici una discordanza tra la data divaluta e quella di registrazione, aveva chiesto spiegazioni alla banca onerata, la quale (con nota in data 22.10.<strong>2007</strong>) assumevain toto la responsabilità dell‘accaduto, imputandolo ad un mero disguido tecnico connesso allo spostamento delladomiciliazione del conto corrente di traenza; 5) in data 15.10.<strong>2007</strong> l‘Associazione Italiana Calciatori aveva imputato al PescaraCalcio l‘omesso pagamento delle retribuzioni di maggio e giugno <strong>2007</strong> entro il termine del 30.9.<strong>2007</strong> ma successivamente (indata 26 novembre <strong>2007</strong>) il difensore e procuratore domiciliatario della maggior parte dei tesserati dello stesso Pescara Calcioaveva inviato al Collegio Arbitrale presso la Lega Professionisti Serie C una dichiarazione ―liberatoria‖ con la qualeformalizzava la rinuncia al contenzioso per avvenuto pagamento – medio tempore – di quanto dovuto a ciascun calciatore,mediante bonifici bancari aventi tutti valuta 28 settembre <strong>2007</strong>; 6) esisteva uno specifico e noto precedente giurisprudenzialepienamente favorevole alla tesi delle parti ricorrenti (decisione della Commissione Disciplinare presso la Lega ProfessionistiSerie C relativa all‘A.S. Melfi S.r.l., in Com. Uff. n. 317/C del 6.5. 2006); e, in conclusione, si chiedeva: a) in via principale, ilproscioglimento da ogni addebito, annullando le sanzioni comminate in primo grado; b) in via subordinata, la condanna allesole sanzioni connesse all‘incompletezza della documentazione relativa all‘avvenuto pagamento, pur evidenziando che anchedalla disposizione federale asseritamente violata (Com. Uff. F.I.G.C. n. 6/A del 3.5.<strong>2007</strong>, allegato B, paragrafo IV, lett. a),punto 2) non si evinceva con esattezza quale fosse la documentazione da depositare obbligatoriamente. All‘odierna camera diconsiglio comparivano: - i rappresentanti della Procura federale, nelle persone del Procuratore Federale vicario Avv. AlfredoMensitieri e del Sostituto Procuratore Federale dott. Leonardo Spagnoletti, i quali chiedevano la conferma della sentenza dicondanna del Giudice di prime cure, richiamando l‘attenzione del Collegio sulla circostanza che i pagamenti degli emolumenti,benché disposti fin dal 27.9.<strong>2007</strong>, erano stati – ad avviso della stessa Procura – accompagnati da intese per le vie brevi conl‘istituto bancario, finalizzate a ―congelare‖ gli stessi pagamenti fino alla effettiva cessione delle quote societarie a Soglia332


Gerardo e alla Soglia Hotel Group S.r.l., cessione formalizzata solo in data 7.10.<strong>2007</strong>. Tali intese per le vie brevi sarebberorisultate implicitamente da talune dichiarazioni rese alla stampa da rappresentanti della società calcistica nonchè dalla nota indata 15.10.<strong>2007</strong> inviata alla Lega Professionisti Serie C dal Segretario Generale del Pescara Calcio S.p.A. (laddove siprecisava che “in seguito all‟ingresso della nuova compagine societaria, documentata con verbali di Assemblee dei Soci del17.9.<strong>2007</strong> e 7.10.<strong>2007</strong> … è stato possibile dare seguito al pagamento delle mensilità”); - i difensori dei ricorrenti, nellepersone dell‘avv. Eduardo Chiacchio per il Pescara Calcio S.p.A. e dell‘avv. Michele Cozzone per il signor Di Giacomo,sentiti dal collegio ai sensi dell‘art. 37, comma 2, C.G.S., i quali confermavano le tesi difensive espresse in atti e, evidenziandol‘assoluta inconferenza della tesi sostenuta dalla pubblica accusa, rinunciavano alla richiesta in via subordinata, invocando solol‘assoluzione piena dei ricorrenti da ogni addebito loro ascritto. La Corte preso atto che le norme federali – ivi incluso il Com.Uff. F.I.G.C. n. 6/A del 3.5.<strong>2007</strong>, allegato B), paragrafo IV), lett. a), punto 2), secondo il quale ―le società devono farpervenire alla Lega competente, secondo le modalità dalla stessa stabilite, entro il termine del 30.9.<strong>2007</strong>, la documentazioneattestante l‟avvenuto pagamento degli emolumenti dovuti ai tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settoresportivo per le mensilità di maggio e giugno <strong>2007</strong>‖ – non chiariscono con esattezza qual‘è la necessaria documentazioneattestante il pagamento degli stipendi nei termini fissati e con quali modalità essa deve essere presentata; ritenuto, pertanto, chela documentazione trasmessa via fax alla Lega Professionisti Serie C in data 28.9.<strong>2007</strong> possa ritenersi sostanzialmenteesaustiva degli obblighi posti dal citato Com. Uff. federale alle società calcistiche, tenuto conto anche del fatto che – secondo ilprincipio dell‘id quod plerumque accidit – la gran parte dei pagamenti viene ormai disposta a mezzo bonifici bancari, anzichéper contanti, e che tale sistema di pagamento a valuta fissa sembra coniugare adeguatamente le esigenze di certezza nellatempestiva corresponsione degli emolumenti con quelle di necessitata correntezza gestionale; ritenuto, inoltre, che ladocumentazione presentata in data 17.10.<strong>2007</strong>, cioè dopo la scadenza del termine fissato, appare effettivamente – comesostenuto dalle parti ricorrenti – una mera integrazione della precedente presentata in data 28.9.<strong>2007</strong>, non apportando alcunnuovo elemento conoscitivo relativo all‘avvenuto pagamento dei corrispettivi; ritenuto, infine, che, nel caso di specie, laritardata contabilizzazione dei bonifici possa attribuirsi per intero all‘istituto di credito onerato, attesa la sua formaleassunzione di responsabilità e – d‘altro canto – considerata la dubbia sostenibilità della tesi propugnata dalla Procura Federalein ordine alle elusive intese intercorse (per le vie brevi) tra il Pescara Calcio S.p.A. e la Banca CARIPE S.p.A., tesi che ilCollegio ritiene non corroborata da un quadro probatorio, o anche solo indiziario, adeguato (le dichiarazioni giornalistichecitate dalla Procura appaiono inconferenti ai fini del decidere, mentre l‘invocata nota in data 15.10.<strong>2007</strong> non apparedeterminante, giacchè fin dall‘Assemblea dei Soci del 17.9.<strong>2007</strong> era stato deliberato l‘azzeramento del capitale sociale, consuccessiva emissione di nuove azioni, a ripianamento delle perdite contabilizzate al 30.6.<strong>2007</strong>, per ―l‟urgenzadell‟adempimento da parte della Pescara Calcio S.p.A. alle obbligazioni assunte nei confronti dei creditori ed in particolaredei tesserati”, dovendosi così ritenere che già all‘indomani di tale deliberazione la società potesse disporre contabilmente dellerisorse finanziarie necessarie per procedere con i pagamenti de quibus); preso atto dello specifico precedente giurisprudenzialerichiamato dalle parti ricorrenti, dal quale questo Giudice non ritiene di doversi discostare; Per questi motivi la C.G.F. riuniti iricorsi nn. 11) e 12) li accoglie, e, per l‘effetto, annulla la delibera impugnata. Dispone restituirsi la tassa reclamo.TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COMUNICATO UFFICIALE N. 278/CGF – RIUNIONE DEL 16SETTEMBRE <strong>2008</strong> IN RIFERIMENTO ALLE MOTIVAZIONI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N.67/CGF DEL 21 DICEMBRE <strong>2007</strong>1) RICORSO DEL CATANIA CALCIO S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATEEFFETTIVE DI GARA ED AMMENDA DI € 3.000,00 INFLITTA AL CALCIATORE SPINESI GIONATHA SEGUITOGARA LAZIO/CATANIA DEL 9.12.<strong>2007</strong> (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff.n. 140 dell‘11.12.<strong>2007</strong>) Con decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti, Com. Uff. n. 140dell‘11.12.<strong>2007</strong>, veniva inflitta al calciatore del Catania Gionatha Spinesi, in relazione alla partita Lazio/Catania disputata il9.12.<strong>2007</strong>, la squalifica per 2 giornate di gara e l‘ammenda di € 3.000,00 per aver rivolto all‘arbitro ―un‘espressione ingiuriosa,toccandogli irriguardosamente il braccio‘‘. Contro tale decisione presentava appello la società Calcio Catania la quale, condiffusa motivazione, sosteneva l‘eccessività della sanzione irrogata, ritenendo l‘espressione pronunciata dal calciatoremeramente irriguardosa e non ingiuriosa, e priva di qualunque carattere antigiuridico il successivo tocco del braccio deldirettore di gara ad opera dello stesso atleta, chiedendo in via principale la riduzione della squalifica ad una giornata, conl‘annullamento dell‘ammenda, ed in via subordinata ugualmente la riduzione della squalifica ad una giornata lasciandoimmutata l‘ammenda o, in ulteriore subordine, la commutazione della residua giornata di squalifica in una ulteriore sanzionepecuniaria. Le doglianze difensive non possono trovare accoglimento. Premesso, infatti, che il tocco del braccio dell‘arbitro daparte del calciatore assume, nel caso di specie autonomo rilievo, almeno nel senso di essere stato considerato dal direttore digara non un semplice gesto di saluto, bensì un atto irriguardoso, tanto da essere annotato nel referto di gara, esso appare,quindi, suscettibile di un‘ autonoma sanzione. Quanto alle frasi rivolte all‘arbitro dal calciatore, esse sono sicuramenteingiuriose e non semplicemente irriguardose come sostenuto dalla difesa, poiché consistono in espressioni sostanzialmentedenigratorie della personalità del destinatario ripetutamente, e perciò stesso consapevolmente, rivolte al direttore di gara inseguito, e quale contestazione, di un suo intervento sul piano disciplinare, vale a dire di un atto espressione tipica del suopotere di direzione dell‘incontro. Non vi è, di conseguenza, spazio per nessuna riduzione della sanzione inflitta, che deveessere integralmente confermata. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal Catania Calcio S.p.A.di Catania e dispone l‘incameramento della tassa reclamo.333


2) RICORSO DEL CALCIATORE LA ROSA FRANCESCO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 1GIORNATA EFFETTIVA DI GARA DELL‘AMMENDA DI € 3.000,00 INFLITTE SEGUITO GARA RAVENNA/RIMINIDELL‘1.12.<strong>2007</strong>(Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 132 del 4.12.<strong>2007</strong>)Con decisione pubblicata mediante il Com. Uff. n. 132 del 4.12.<strong>2007</strong>, il Giudice Sportivo presso la Lega NazionaleProfessionisti ha applicato nei confronti di Francesco La Rosa, calciatore tesserato in favore della società Ravenna CalcioS.r.l., le sanzioni della squalifica per 1 giornata effettiva di gara e dell‘ammenda di € 3.000,00 in ragione di una “doppiaammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario e per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara eper aver, al 42° del secondo tempo, all‟atto dell‟espulsione, toccato la mano dell‟arbitro che impugnava il cartellino”Avverso la decisione del Giudice di prime cure, limitatamente al capo in cui prevede ( in aggiunta alla sanzione dellasqualifica) l‘ulteriore sanzione dell‘ammenda, ha interposto ricorso il suddetto calciatore, all‘uopo deducendo la sproporzionedella sanzione pecuniaria comminatagli rispetto ai fatti in contestazione, nonché l‘illegittimità della medesima misura punitivaa cagione delle ricadute pregiudizievoli che la sua esecuzione determinerebbe rispetto ai diritti del lavoratorecostituzionalmente garantiti. Sulla scorta del descritto costrutto giuridico, il ricorrente ha, quindi, concluso per una parzialeriforma della decisione impugnata, con conseguente annullamento della statuizione recante l‘applicazione dell‘ammenda,ovvero, in via subordinata, per la riduzione dell‘entità della detta sanzione, con restituzione – in ogni caso – della tassa direclamo versata. Il ricorso è infondato e, pertanto, va respinto. Vale, anzitutto, premettere che alcun dubbio residua sull‘esattadinamica dei fatti in contestazione, puntualmente ricostruiti nel rapporto dell‘arbitro, assistito, com‘è noto, da fede privilegiata.Ed, invero, mette conto evidenziare, coerentemente con le univoche risultanze del suddetto rapporto, che il ricorrente, dopoessere stato espulso per protesta ( era infatti già stato ammonito), mentre l‘arbitro si accingeva ad estrarre il cartellino rosso,stringeva la mano del direttore di gara ( ancorchè senza procuragli dolore) per impedirgli di espellerlo. ―Poi, rilasciata la mano,la protesta terminava‖. Del pari può ritenersi ampiamente acclarata la piena imputabilità al ricorrente della descritta condottaillecita, anche cioè sotto il profilo della sua partecipazione psichica, senza che, ai suddetti fini, possa assumere rilievo, qualeesimente, la dedotta ―enfasi agonistica‖ in cui il prevenuto, suo malgrado, si sarebbe trovato. In disparte ogni considerazionesulla portata meramente assertiva delle suddette allegazioni, appare di tutta evidenza come le stesse non valgano ad accreditarela tesi difensiva di un comportamento scorretto tenuto dal ricorrente ―inconsciamente‖. Di contro, la puntuale cura dell‘obbligodi contenere i propri impulsi emotivi, onde evitare che degenerino in scomposte reazioni di protesta, costituisce uncomportamento incondizionatamente esigibile da ogni calciatore, tanto più se professionista. In altri termini le condotte dequibus ricadono nella sfera di piena signoria di tali soggetti e, pertanto, vanno necessariamente governate con un appropriatoautocontrollo. Quanto poi alla misura della sanzione inflitta, la Corte ritiene, contrariamente a quanto dedotto, che l‘ammendacomminata al ricorrente sia proporzionata alla natura ed alla gravità dei fatti commessi, anche in ragione dell‘insistita azione diprotesta posta in essere dal ricorrente, culminata in una gesto oggettivamente irriguardoso che, di fatto, ha impedito al direttoredi gara di dare immediata esecuzione, attraverso l‘estrazione del cartellino, alla decisione dal medesimo assunta di espellere ilcalciatore. Nè sul punto è possibile valorizzare le residue osservazioni censoree che impingono nella necessità di salvaguardarei minimi livelli retributivi assicurati ai calciatori dai vigenti accordi collettivi, che, secondo la prospettazione del ricorrente,potrebberso restare compromessi dalla possibile riduzione della retribuzione fino ad un massimo del 50% del compenso annuolordo dovuto per il periodo di squalifica. Ed invero, le divisate implicazioni, afferenti alla possibile riduzione della retribuzionedovuta al ricorrente, investono esclusivamente i rapporti con la società di appartenenza e si rivelano, pertanto, non decisiverispetto alla diversa questione della commisurazione della sanzione concretamente applicabile, per la quale assumono primariorilievo elementi circostanziali già verificatisi ed immediatamente apprezzabili per la loro concreta incidenza sulla gravità deifatti consumati. Conclusivamente, ribadite le svolte considerazioni, il ricorso va respinto e, per l‘effetto, s‘imponel‘incameramento della tessa versata. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal calciatore La RosaFrancesco e dispone l‘incameramento della tassa reclamo.TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COMUNICATO UFFICIALE N. 279/CGF – RIUNIONE DEL 9OTTOBRE <strong>2008</strong> IN RIFERIMENTO ALLE MOTIVAZIONI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N.10/CGF DEL 08 AGOSTO <strong>2007</strong>1. RICORSO DEL CALCIATORE MERLI MARCO AVVERSO LA DECLARATORIA DI INAMMISSIBILITÀ DELRECLAMO PROPOSTO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA INFLITTAGLI FINO AL 15.11.<strong>2007</strong>SEGUITO GARA TELCO SISTEMI/COREA AS 90 DEL 2.6.<strong>2007</strong>(Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Toscana – Com. Uff. n. 1 del 5.7.<strong>2007</strong>)In data 12.7.<strong>2007</strong>, il calciatore Merli Marco tesserato in favore della società Telcosistemi, ha proposto ricorso a questaCommissione di Appello Federale avverso la delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Toscana,pubblicata nel Com. Uff. n. 1 del 5.7.<strong>2007</strong>. Con tale provvedimento, la Commissione Disciplinare ha dichiarato inammissibileil ricorso, presentato dal calciatore Merli Marco, contro la sentenza del Giudice Sportivo il quale gli aveva comminato lasanzione della squalifica fino al 15.11.<strong>2007</strong>, in quanto riconosciuto colpevole di aver strattonato e spintonato il Direttore diGara, proferendo nei suoi confronti frasi offensive. Nel dichiarare inammissibile il ricorso, la suddetta Commissione harilevato che il reclamo ad essa presentato dal calciatore Merli Marco, essendo stato redatto da un legale, delegato con mandato―ad lites‖, e non sottoscritto personalmente dal calciatore tesserato, si pone in contrasto con il disposto dell‘ art. 29 C.G.S. Ilricorso presentato dal calciatore Merli Marco della società Telcosistemi va dichiarato inammissibile per quanto di ragione.Preliminarmente, questa Commissione d‘Appello Federale, ritiene pienamente ammissibile la proposizione dell‘ atto di appello334


avverso la decisione della Commissione Disciplinare. Risultano, infatti, concretamente rispettate le formalità previste, per lapresentazione di reclami e ricorsi, dal disposto dell‘art. 33 C.G.S., come risultante nella nuova formulazione entrata in vigoredall‘1.7.<strong>2007</strong>, applicabile, quindi, alla fattispecie in esame. Tuttavia, bisogna rilevare come il fatto su cui si controverte, ètemporalmente precedente la modifica del Codice di Giustizia Sportiva. Risulta, pertanto, ricompreso nella disciplina dell‘art.29 comma 1 C.G.S., nella vecchia formulazione. Il principio, infatti, del ―Tempus Regit Actum‖, importa l‘applicazione dellanormativa in vigore al tempo in cui il fatto è stato compiuto. Ne deriva, quindi, la piena applicabilità, al caso in esame, deldisposto del suddetto art. 29 comma 1 C.G.S. che legittima direttamente le società, i loro dirigenti, i soci e tesserati che viabbiano interesse a proporre reclamo avverso le sanzioni disciplinari. La norma in questione, supportata da una copiosagiurisprudenza C.A.F., afferma, quindi, il carattere esclusivamente personale dell‘atto di impugnazione, principio dal quale nescaturisce l‘estraneità dell‘ istituto della rappresentanza processuale alla normativa Federale. Per questi motivi la C.G.F.respinge il ricorso come sopra proposto dal calciatore Merli Marco e dispone l‘incameramento della tassa reclamo.2. RICORSO DEL CALCIATORE LEMMI JONATHAN AVVERSO LA DECLARATORIA D‘INAMMISSIBILITÀ DELRECLAMO PROPOSTO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA INFLITTAGLI PER 6 GIORNATEEFFETTIVE DI GARA, SEGUITO GARA TELCO SISTEMI/COREA AS 90 DEL 2.6.<strong>2007</strong>(Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Toscana – Com. Uff. n. 1 del 5.7.<strong>2007</strong>)In data 12.7.<strong>2007</strong>, il calciatore Lemmi Jonathan tesserato in favore della società Telcosistemi, ha proposto ricorso a questaCommissione d‘Appello Federale avverso la delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Toscana,pubblicata nel Com. Uff. n. 1 del 5.7.<strong>2007</strong>. Con tale provvedimento, la Commissione Disciplinare ha dichiarato inammissibileil ricorso, presentato dal calciatore Lemmi Jonathan, contro la sentenza del Giudice Sportivo il quale gli aveva comminato lasanzione della squalifica per sei gare, in quanto riconosciuto colpevole di aver, a fine gara, offeso e minacciato la ternaarbitrale, rivolto parole offensive agli organi federali e di aver colpito la porta dello spogliatoio del direttore di gara, dopo avertentato inutilmente di entrarvi. Nel dichiarare inammissibile il ricorso, la suddetta Commissione ha rilevato che il reclamo adessa presentato dal calciatore Lemmi Jonathan, essendo stato redatto da un legale, delegato conmandato ―ad lites‖, e non sottoscritto personalmente dal calciatore tesserato, si pone in contrasto con il disposto dell‘art. 29 delC.G.S.. Il ricorso presentato dal calicatore Lemmi Jonathan della società Telcosistemi va dichiarato inammissibile per quantodi ragione. Preliminarmente, questa Commissione d‘Appello Federale, ritiene pienamente ammissibile la proposizione dell‘atto di appello avverso la decisione della Commissione Disciplinare. Risultano, infatti, concretamente rispettate le formalitàpreviste, per la presentazione di reclami e ricorsi, dal disposto dell‘art. 33 C.G.S., come risultante nella nuova formulazioneentrata in vigore dall‘1.7.<strong>2007</strong>, applicabile, quindi, alla fattispecie in esame. Tuttavia, bisogna rilevare come il fatto su cui sicontroverte, è temporalmente precedente la modifica del Codice di Giustizia Sportiva. Risulta, pertanto, ricompreso nelladisciplina dell‘art. 29 comma 1 C.G.S., nella vecchia formulazione. Il principio, infatti, del ―Tempus Regit Actum‖,importal‘applicazione della normativa in vigore al tempo in cui il fatto è stato compiuto. Ne deriva, quindi, la piena applicabilità, alcaso in esame, del disposto del suddetto art. 29 comma 1 C.G.S. che legittima direttamente le società, i loro dirigenti, i soci etesserati che vi abbiano interesse a proporre reclamo avverso le sanzioni disciplinari. La norma in questione, supportata da unacopiosa giurisprudenza C.A.F., afferma, quindi, il carattere esclusivamente personale dell‘atto di impugnazione, principio dalquale ne scaturisce l‘estraneità dell‘istituto della rappresentanza processuale alla normativa Federale. Per questi motivi laC.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal calciatore Lemmi Jonathan e dispone l‘incameramento della tassa reclamo.3. RICORSO DEL CALCIATORE FANTONI JACOPO AVVERSO LA DECLARATORIA D‘INAMMISSIBILITÀ DELRECLAMO PROPOSTO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA INFLITTAGLI PER 6 GIORNATEEFFETTIVE DI GARA, SEGUITO GARA TELCO SISTEMI/COREA AS 90 DEL 2.6.<strong>2007</strong>(Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Toscana – Com. Uff. n. 1 del 5.7.<strong>2007</strong>)Il calciatore Fantoni Jacopo tesserato in favore della società Telcosistemi, ha proposto ricorso a questa Commissione d‘AppelloFederale avverso la delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Toscana, pubblicata nel Com. Uff.n. 1 del 5.7.<strong>2007</strong>. Con tale provvedimento, la Commissione Disciplinare ha dichiarato inammissibile il ricorso, presentato dalcalciatore, contro la sentenza del Giudice Sportivo il quale gli aveva comminato la sanzione della squalifica per sei gare, inquanto riconosciuto colpevole di aver, a fine gara, offeso e minacciato la terna arbitrale, rivolto parole offensive agli organiFederali e di aver colpito la porta dello spogliatoio del direttore di gara, dopo aver tentato inutilmente di entrarvi. Neldichiarare inammissibile il ricorso, la suddetta Commissione ha rilevato che il reclamo ad essa presentato dal calciatoreFantoni Jacopo, essendo stato redatto da un legale, delegato con mandato ―ad lites‖, e non sottoscritto personalmente dalcalciatore tesserato, si pone in contrasto con il disposto dell‘art. 29 del C.G.S.. Il ricorso presentato dal calciatore FantoniJacopo della società Telcosistemi va dichiarato inammissibile per quanto di ragione. Preliminarmente, questa Commissioned‘Appello Federale, ritiene pienamente ammissibile la proposizione dell‘ atto di appello avverso la decisione dellaCommissione Disciplinare. Risultano, infatti, concretamente rispettate le formalità previste, per la presentazione di reclami ericorsi, dal disposto dell‘art. 33 C.G.S., come risultante nella nuova formulazione entrata in vigore dall‘1.7.<strong>2007</strong>, applicabile,quindi, alla fattispecie in esame. Tuttavia, bisogna rilevare come il fatto su cui si controverte, è temporalmente precedente lamodifica del C.G.S.. Risulta, pertanto, ricompreso nella disciplina dell‘ art. 29 comma 1 C.G.S., nella vecchia formulazione. Ilprincipio, infatti, del ―Tempus Regit Actum‖, importa l‘applicazione della normativa in vigore al tempo in cui il fatto è statocompiuto. Ne deriva, quindi, la piena applicabilità, al caso in esame, del disposto del suddetto art. 29 comma 1 C.G.S. chelegittima direttamente le società, i loro dirigenti, i soci e tesserati che vi abbiano interesse a proporre reclamo avverso lesanzioni disciplinari. La norma in questione, supportata da una copiosa giurisprudenza C.A.F., afferma, quindi, il carattere335


esclusivamente personale dell‘atto di impugnazione, principio dal quale ne scaturisce l‘estraneità dell‘istituto dellarappresentanza processuale alla normativa Federale. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dalcalciatore Fantoni Jacopo e dispone l‘incameramento della tassa reclamo.4. RICORSO DELLA POL. CASALE MACCABEI AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CASALEMACCABEI/CAMPOLI M.T. DEL 31.3.<strong>2007</strong>(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania – Com. Uff. n.7 del 19.7.<strong>2007</strong>).Con delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 88 del 12.4.<strong>2007</strong> il Giudice Sportivo ha inflitto alla Poli<strong>sportiva</strong> Casale Maccabei, inrelazione ai fatti verificatisi nel corso della gara disputata sul proprio terreno in data 31.3.<strong>2007</strong> con la società Campoli M.T. -ed in particolare per le intemperanze poste in essere da alcuni soggetti, che erano riusciti ad accedere al terreno di gioco, indanno dei calciatori del Campoli M.T. mentre questi rientravano negli spogliatoi al termine del primo tempo, intemperanzeche, per la loro gravità, avevano costretto il direttore di gara a sospendere l‘incontro - la punizione <strong>sportiva</strong> della perdita dellagara con il punteggio di 0 a 3, quella dell‘ammenda di € 500,00 e quella dell‘obbligo di disputare due gare interne a portechiuse. Avverso tale decisione ha proposto reclamo avanti alla Commissione Disciplinare presso il Comitato RegionaleCampania la Pol. Casale Maccabei, sostanzialmente lamentando l‘erroneità della decisione del direttore di gara di sospenderel‘incontro, non ricorrendone, a suo dire, i presupposti, ed il successivo travisamento dei reali fatti da parte del GiudiceSportivo, in quanto dagli atti di giudizio emergerebbe che non vi sarebbe stata alcuna aggressione ai danni dei calciatori delCampoli M.T. da parte di sostenitori della reclamante, ma una vera e propria zuffa fra le due diverse fazioni, cui avrebberopartecipato in maniera del tutto attiva proprio i calciatori della società ospite; ha chiesto, pertanto, l‘integrale annullamento delgravato provvedimento. Con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 99 del 4.5.<strong>2007</strong>, la Commissione Disciplinare adita hadeliberato:a) di respingere il reclamo in ordine alle sanzioni dell‘ammenda di € 500,00 e dell‘obbligo di disputare due gare a porte chiuse;b) di sospendere il giudizio in ordine all‘irrogata punizione <strong>sportiva</strong> della perdita della gara con il punteggio di 0 a 3,disponendo la trasmissione degli atti all‘Ufficio Indagini della F.I.G.C. per accertare l‘effettivo svolgimento dei fatti violentiverificatisi nell‘intervallo della gara. Acquisita la relazione dell‘Ufficio Indagini - dalla quale risulta che, in sintesi, almomento del rientro delle squadre negli spogliatoi si è effettivamente verificata un‘aggressione da parte di uno sparuto gruppodi sostenitori del Casale Maccabei, dei quali peraltro faceva parte anche il Presidente della società, signor Iannace Nascenzio, adanno dei calciatori del Campoli M.T.; che questi ultimi, tuttavia, hanno reagito con veemenza all‘aggressione, provocandouna rissa generale, che ha coinvolto gran parte dei componenti della squadra, opposti agli aggressori, e che è proseguita percirca cinque minuti, senza che tuttavia alla stessa prendessero parte i calciatori del Casale Maccabei; che, effettivamente, talifatti violenti non consentivano la prosecuzione della gara – con successiva decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 7 del19.7.<strong>2007</strong>, la Commissione Disciplinare, per quanto qui di interesse, ha respinto il reclamo della Pol. Casale Maccabei, altresìcomminando la sanzione dell‘inibizione per mesi tre al Presidente della stessa, signor Iannace Nascenzio. Avverso taleprovvedimento ha proposto ulteriore gravame avanti a questa Corte di Giustizia Federale la Pol. Casale Maccabei, lamentandonullità della decisione impugnata, sotto diversi profili, ed insussistenza dei presupposti per la sospensione della gara. Ilproposto reclamo può essere solo parzialmente accolto. In particolare, reputa questa Corte che dalle emergenze istruttorie, edin particolare dalla relazione dell‘Ufficio Indagini, risaltino con ogni evidenza, tanto la gravità dei fatti accaduti nel corsodell‘intervallo della gara in esame, quanto la responsabilità nella causazione degli stessi di soggetti comunque riconducibili allasocietà reclamante, quanto, infine, la logicità e non contraddittorietà delle motivazioni addotte dal Direttore di gara a sostegnodella propria decisione di non far proseguire la gara, in ragione della mancanza delle condizioni di sicurezza per lacontinuazione della stessa. In tale ottica, destituito di ogni fondamento appare il tentativo della reclamante di descrivere lagenerale rissa venutasi a creare come una ―breve scaramuccia tra i tesserati di entrambe le squadre‖, laddove la relazionedell‘Ufficio Indagini conferma appieno quanto riferito a più riprese dall‘Arbitro dell‘incontro, vale a dire che si trattò di unavera e propria rissa, con calci, pugni, sputi e quant‘altro, che coinvolse un considerevole numero di persone e venne adescludere la sussistenza delle condizioni di sicurezza necessarie per la prosecuzione dell‘incontro. Sotto tale profilo, dunque, ilproposto gravame non può trovare accoglimento. Ciò nondimeno, reputa la Corte che la misura della sanzione inibitoriairrogata al Presidente della società reclamante, signor Iannace Nascenzio, che è pure risultato coinvolto nella predetta rissa,appaia eccessiva rispetto alla condotta contestata al medesimo, soprattutto se posta in relazione con le sanzioni inflitte agli altritesserati che hanno preso parte alla colluttazione (ai calciatori della società Campoli M.T. identificati dall‘arbitro sono stateinflitte complessivamente n. 4 giornate di squalifica), ragion per cui la medesima sanzione, in parziale riforma del gravatoprovvedimento, può essere ridotta nei termini di cui al dispositivo, apparendo tale più limitata misura congrua e proporzionataall‘addebito disciplinare mosso al predetto Iannace. Per questi motivi la C.G.F. accoglie parzialmente il ricorso come sopraproposto dalla Pol. Casale Maccabei di San Leucio del Sanno (Benevento), e, per l‘effetto, riduce l‘inibizione inflitta alPresidente Iannace Nascenzio a tutto il 31.08.<strong>2007</strong>.Conferma nel resto.5. RICORSO DEL SIG. CAPUANO EZIO AVVERSO LA SANZIONE DELL‘INIBIZIONE FINO AL 31.12.<strong>2007</strong>INFLITTAGLI A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL‘ART. 1,COMMA 1, C.G.S. IN RELAZIONE ALL‘ART. 92, COMMA 1, DELLE N.O.I.F. E ALL‘ART. 43 DEL REGOLAMENTODELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI, NONCHÉ PER VIOLAZIONE DELL‘ART. 27, COMMA 2 DELLOSTATUTO DELLA F.I.G.C.336


(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Settore Tecnico – Com. Uff. n. 141 del 15.6.<strong>2007</strong>)A seguito di deferimento del Procuratore Federale alla Commissione Disciplinare presso il Settore Tecnico della F.I.G.C.dell‘allenatore professionista di seconda categoria dell‘A.S.D. San Paolo Bari, Capuano Ezio, per violazione dell‘art. 1 comma1 C.G.S. in relazione all‘art. 92 comma 1 N.O.I.F. e all‘art. 43 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti, nonchèdell‘art. 27 comma 2 dello Statuto della F.I.G.C., per non avere ottemperato al contratto stipulato con la società SanPaolo, violando i doveri ed obblighi generali sanciti dall‘art.1 C.G.S., nonchè per violazione della clausola compromissoria. LaCommissione Disciplinare, con la decisione di cui in epigrafe, riteneva il Capuano parzialmente responsabile degli addebiticontestatigli e di conseguenza, considerata anche la recidiva generica, gli infliggeva la sanzione della squalifica fino al31.12.<strong>2007</strong>. Avverso tale decisione ha proposto ricorso il Capuano a questa Corte sostenendo di non avere trasgredito ai doveridi lealtà e probità, nè di essere tenuto all‘obbligo di rassegnare per iscritto le proprie dimissioni non avendo volontariamenteabbandonata la guida tecnica della squadra, ma al contrario essendo stato posto per l‘ostilità manifestatagli dal Presidente Sianiin condizioni di non poter più prestare la propria opera professionale. In ogni caso anche se nel suo comportamento potesseravvisarsi una qualche inadempienza si tratterebbe comunque di inottemperanza agli obblighi contrattuali di competenza delCollegio Arbitrale presso la Lega Nazionale Dilettanti. Il ricorrente contesta altresì la violazione della clausolacompromissoria, che la decisione impugnata ha configurato in relazione alla denuncia-querela presentata in data 9.2.2006, inconseguenza di un articolo pubblicato sul quotidiano ―La Città‖ il 6.2.2006, in cui erano riportate affermazioni del Sianioltremodo offensive nei suoi confronti, nel comprensibile intento di difendere la propria immagine di uomo e di professionista,che in quel momento non avrebbe potuto trovare analogo strumento di tutela nell‘ambito della Giustizia Sportiva. Il ricorso èinfondato. La violazione del precetto posto dall‘art. 43 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti, oltre che per la suaspecificità, costituisce un comportamento gravemente contrario all‘eticaportiva, che si pone in aperto contrasto ai principi di lealtà e correttezza ai quali devono conformare la propria condotta coloroche sono tenuti all‘osservanza delle norme Federali. Nella fattispecie l‘addebito nei confronti del Capuano non concernel‘abbandono della guida tecnica della squadra e le ragioni che hanno determinato la volontà del tesserato di risolvereunilateralmente il rapporto contrattuale, bensì il mancato adempimento formale di comunicare alla controparte a mezzo dilettera raccomandata con A/R le proprie dimissioni. Come opportunamente ha evidenziato la Commissione Disciplinare,l‘acceso clima conflittuale tra il Capuano e il presidente del sodalizio, non può in alcun modo giustificare l‘allontanamentosenza alcuna comunicazione scritta, in quanto proprio detto clima imponeva da parte del tecnico, allenatore professionista, ilmassimo rispetto delle norme Federali. Va altresì respinta la tesi difensiva secondo cui in ogni caso si tratterebbe di unasemplice inadempienza contrattuale poichè la violazione dell‘art. 43 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanticostituisce una infrazione di carattere disciplinare alle norme comportamentali dei soggetti dell‘ordinamento federale, del tuttoautonoma rispetto i rapporti contrattuali tra le società associate nella Lega e i tesserati che agiscono nel suo ambito. Del pariinfondata è la censura che ha ad oggetto la violazione della clausola compromissoria. Nella fattispecie non sussisteva unasituazione di urgenza indifferibile, tale da comportare un pregiudizio grave e irreparabile atto a giustificare l‘omessa richiestadi autorizzazione ad adire il giudice statale in deroga al vincolo di giustizia. In tale contesto anche in presenza dicomportamenti penalmente rilevanti deve ritenersi vietata, in assenza di autorizzazione, ogni azione potenzialmente idonea adeterminare un contrasto di decisioni per fatti comunque giudicabili sotto il profilo disciplinare nell‘ambito della giustiziadomestica. Infine la sanzione applicata dalla Commissione Disciplinare, oltre che conforme al tipo legale previstodall‘ordinamento, appare adeguata alla natura delle violazioni contestate e comunque non risulta eccessivamente afflittivaperchè modulata sui minimi edittali. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal signor CapuanoEzio e dispone l‘incameramento della tassa reclamo.6. RICORSO DELL‘ASD. US CAVESE 1919 AVVERSO LA SANZIONE DELL‘AMMENDA DI € 800,00 INFLITTASEGUITO GARA CAVESE 1919/FONTE NUOVA DEL 3.6.<strong>2007</strong>(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio – Com. Uff. n. 117 del 28.6.<strong>2007</strong>)In seguito alla gara ASD U.S. Cavese 1919/Fonte Nuova del 3.6.<strong>2007</strong>, valevole quale gara di play off del CampionatoPromozione, il Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Lazio, con Com. Uff. n. 109 del 4.6.<strong>2007</strong>, sanzionava la ASDU.S. Cavese 1919 con l‘ammenda di € 800,00, per il grave comportamento tenuto dai propri tifosi nei confronti della ternaarbitrale. La società ASD U.S. Cavese 1919 impugnava il provvedimento di fronte alla Commissione Disciplinare presso ilComitato Regionale Lazio, che, con la decisione indicata in epigrafe, respingeva il reclamo. Avverso tale provvedimento haproposto rituale e tempestivo reclamo la ASD U.S. Cavese 1919, la quale, tra l‘altro, ha evidenziato l‘ammissibilitàdell‘appello dinanzi alla Corte di Giustizia Federale, in quanto la decisone impugnata risulta nelle motivazioni lacunosa econtraddittoria. Alla riunione di questa Commissione di Giustizia Federale tenutasi in data 17.8.<strong>2007</strong>, sono presenti irappresentanti della società ricorrente, i quali si riportano alle argomentazioni e conclusioni esposte nel ricorso. LaCommissione esaminati gli atti, rileva preliminarmente che (i) non sussiste alcuna lacuna o contraddizione nella motivazionedel provvedimento impugnato e, pertanto, (ii) il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto investe,sostanzialmente, questioni di merito già esaminate nei due precedenti gradi di giudizio. Per questi motivi la C.G.F. dichiarainammissibile il ricorso come sopra proposto dalla U.S. Cavese 1919 di Cave (Roma) e dispone l‘incameramento della tassareclamo.7. RICORSO DELL‘A.S.D. LOANESI S. FRANCESCO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA INFLITTA ALCALCIATORE DAGNINO ALESSANDRO FINO AL 6.6.<strong>2008</strong>, SEGUITO RICHIAMO ATTI DEL PRESIDENTE DEL337


COMITATO REGIONALE LIGURIA DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO AI SENSI DELL‘ART. 40, COMMA9, C.G.S(Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Liguria del Settore Giovanile e Scolastico – Com.Uff. n. 55 del 21.6.<strong>2007</strong>)Con fax del 28.6.<strong>2007</strong> la A.S.D. Loanesi San Francesco dichiarava di proporre appello alla Corte di Giustizia Federale avversola decisione del Giudice Sportivo di 2° grado del Comitato Regionale Liguria del Settore Giovanile e Scolastico, pubblicata nelCom. Uff. n. 55 del 21.6.<strong>2007</strong>, con la quale veniva inflitta la sanzione della squalifica fino al 6.6.<strong>2008</strong> al signor DagninoAlessandro, calciatore della A.S.D. Loanesi San Francesco. Successivamente, in data 31.7.<strong>2007</strong>, la predetta associazionefaceva pervenire alla Corte di Giustizia Federale rinuncia al proposto reclamo prima di ogni pronuncia al riguardo; ma conulteriore comunicazione del 2.8.<strong>2007</strong> formulava motivi di appello avverso la decisione del Giudice Sportivo di 2° Gradoindicata più sopra. Osserva la Corte di Giustizia Federale che il ricorso è irricevibile ai sensi dell‘art. 37 del vigente C.G.S. inquanto questa norma dispone che il procedimento davanti alla Corte va instaurato con ricorso della parte da inviarsi entro ilsettimo giorno successivo alla data di pubblicazione del Comunicato Ufficiale con il quale è stata resa nota la decisione che siintende impugnare; cioè, nella specie, entro il 28.6.<strong>2007</strong>. Orbene il ricorso in esame è stato preannunciato, come si è visto,entro tale data ma la motivazione necessaria a completare l‘impugnazione è stata formulata solo con la comunicazione del2.8.<strong>2007</strong> di qui la tardività e la conseguente irricevibilità del ricorso medesimo. Per questi motivi la C.G.F. dichiarairricevibile, per tardività, ai sensi dell‘art. 37 comma 1 C.G.S., il ricorso come sopra proposto dalla U.S.D. Loanesi S.Francesco di Loano (Savona) e dispone l‘incameramento della tassa reclamo.8. RICORSO DELL‘A.P.D. SAN PAOLO OSTIENSE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA INFLITTA ALCALCIATORE LA ROSA MIRKO FINO AL 31.10.2012, SEGUITO GARA SAN PAOLO OSTIENSE/ANGUILLARADEL 2.6.<strong>2007</strong>(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio – Com. Uff. n. 4 del 12.7.<strong>2007</strong>)Con il ricorso indicato in epigrafe la A.P.D. San Paolo Ostiense impugna la decisione della Commissione Disciplinarecompetente che infliggeva al calciatore La Rosa Mirko la sanzione della squalifica fino al 31.10.2012 per aver lo stesso,compiuto nei confronti dell‘arbitro gravi gesti (violento calcio alla gamba e sputo sul viso). Invero la ricorrente argomentandoesclusivamente un punto di fatto, lamenta che la Commissione Disciplinare non abbia tenuto conto di elementi probatori daessa forniti ed abbia dato pieno ed esclusivo credito alle dichiarazioni rese dal direttore di gara (ndr sentito a chiarimento dal 2°giudice per ben due volte ed in entrambe le circostanze identificava il La Rosa come autore dei fatti contestati). Chiedepertanto lo svolgimento di nuova istruttoria e l‘annullamento della decisione impugnata. Premette questa Corte che, essendoiniziato il procedimento de quo nella vigenza del C.G.S. ora abrogato, si applicano le norme previgenti e quindi l‘art. 33 ilquale delimitava la competenza della Commissione d‘Appello Federale ora Corte di Giustizia Federale. Ciò posto, va esclusala possibilità di un terzo grado di giudizio nel merito che è appunto quello che chiede la A.P.D. San Paolo Ostiense . Per questimotivi la C.G.F. dichiara inammissibile il ricorso come sopra proposto dalla A.P.D. San Paolo Ostiense di Roma e disponel‘incameramento della tassa reclamo.TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COMUNICATO UFFICIALE N. 280/CGF – RIUNIONE DEL 9OTTOBRE <strong>2008</strong> IN RIFERIMENTO ALLE MOTIVAZIONI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N.16/CGF DEL 06 SETTEMBRE <strong>2007</strong>1. RICORSO DELL‘A.S.D. PALERMO CALCIO A 5 AVVERSO LE SANZIONI:• DELLA SQUALIFICA PER ANNI 2 INFLITTA AL SIG. MATTA SALVATORE;• DELLA PENALIZZAZIONE DI PUNTI 15 DA SCONTARSI NEL CAMPIONATODI PROSSIMA ISCRIZIONE E L‘AMMENDA DI EURO 2.000,00 A CARICO DELLA SOCIETÀ;• DELLA SQUALIFICA INFLITTA AI CALCIATORI RIVAS DOMINGUEZ ANTONIO RAMON, LARREA FLORESDIGNO DANIEL, NUNEZ AVALOS FELICIANO RAMON PER ANNI 3,SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL‘ART.1 COMMA 1 C.G.S. INRELAZIONE ALL‘ART. 40 N.O.I.F. NONCHÉ DELL‘ART. 8 COMMA 6 C.G.S. E LA SOCIETÀ PER VIOLAZIONEDEGLI ARTT. 8 COMMA 7 E 2 COMMA 4 C.G.S.(Delibera della Commissione Disciplinare presso la Divisione Calcio a 5 – Com. Uff. n. 747 del 7.06.<strong>2007</strong>)L'A.S.D. Palermo Calcio a 5 ha proposto reclamo avverso la decisione della Commissione Disciplinare presso la DivisioneCalcio a 5, che aveva inflitto le sanzioni della squalifica per 2 anni al signor Matta Salvatore, della penalizzazione di 15 punti el'ammenda di € 2.000,00 a carico della società e della squalifica per 3 anni inflitta ai calciatori Rivas Dominguez, LarreaFlores, Nunez Avalos. Tali sanzioni erano state decise sulla base del deferimento operato dal Procuratore Federale perviolazione dell'art. 1 C.G.S. che impone a tutti coloro che sono tenuti all'osservanza delle norme federali di comportarsi"secondo i principi di lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto comunque riferibile all‘attività <strong>sportiva</strong>", in relazione aquanto disposto all'art. 40 N.O.I.F. in materia di limitazioni nel tesseramento dei calciatori. La Procura Federale, inoltre, avevaravvisato una violazione dell'art. 8, comma 6 C.G.S., il quale sanziona come "grave illecito sportivo" la violazione delle NormeFederali in materia di tesseramenti di calciatori extracomunitari, compiuta mediante falsa attestazione di cittadinanza. Pertanto,la Procura aveva richiesto che venisse applicata la medesima disposizione laddove sancisce che "le società, i loro dirigenti, socie tesserati che compiano direttamente o tentino di compiere, ovvero consentano che altri compiano, atti volti ad ottenere338


attestazioni o documenti di cittadinanza falsi o comunque alterati al fine di eludere le norme in materia di ingresso in Italia etesseramento di calciatori extracomunitari" debbano essere ritenuti responsabili e pertanto richiedeva che venissero puniti aisensi dei seguenti commi 7 e 8. In particolare, in applicazione del citato comma 7, la società doveva per l'accusa essere ritenutaresponsabile direttamente ai sensi dell'art. 2, comma 4, C.G.S. e pertanto punita ai sensi dell'art. 13, comma 1. Questa Corte diGiustiza Federale deve rilevare il fatto che la società istante, pur avendo presentato richiesta degli atti relativi al procedimentoin discorso in data 12.6.<strong>2007</strong> ed avendoli ricevuti in data 26.7.<strong>2007</strong>, non ha nei giorni successivi provveduto ad inviare lemotivazioni del reclamo, con ciò violando la previsione contenuta all'art. 37, comma 1, lett. a) del nuovo C.G.S. che disponeche "nel caso di richiesta dei documenti ufficiali, l‘appellante deve inviare i motivi di reclamo entro il settimo giornosuccessivo a quello in cui ha ricevuto copia degli stessi". Per questi motivi la C.G.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell‘art.37, comma 1 C.G.S., il reclamo come sopra proposto dalla A.S.D. Palermo Calcio a 5 di Palermo per omesso invio dei motividi reclamo a seguito del ricevimento di copia degli atti. Dispone l‘incameramento della tassa reclamo.2. RICORSO DELL‘A.C.F. TORINO AVVERSO LA SANZIONE DELLA PENALIZZAZIONE DI PUNTI 1 INCLASSIFICA, DA SCONTARE NELLA STAGIONE SPORTIVA <strong>2007</strong>/<strong>2008</strong>, NONCHÉ AVVERSO LA SANZIONEDELL‘INIBIZIONE PER ANNI 1 INFLITTA AL SIG. BERSANO COSIMO, A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELPROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 94 TER, COMMA 11 N.O.I.F. E 2, COMMA 4 C.G.S.(Delibera della Commissione Disciplinare presso la Divisione Calcio Femminile – Com. Uff. n. 110 del 21.6.<strong>2007</strong>)All‘esito dell‘esame della informativa inviata dal Segretario della F.I.G.C., con la quale veniva trasmessa una lettera dellacalciatrice Selena Mazzantini, all‘epoca dei fatti tesserata per la A.C.F. Torino Femminile, in cui l‘atleta segnalava il mancatopagamento di parte delle proprie spettanze economiche da parte della stessa A.C.F. Torino Femminile relative alla <strong>Stagione</strong>Sportiva 2005/2006, e valutata la decisione della C.A.E. in data 15.12.2006 - passata in giudicato in quanto non impugnatadalla società - con la quale il citato organo (i) aveva riscontrato tale violazione in capo alla medesima società ed (ii) avevaordinato il pagamento in favore della calciatrice della somma di € 4.800,00, la Procura Federale deferiva il signor CosimoBersano, presidente della A.C.F. Torino Femminile, e la stessa società per rispondere, il primo, della violazione degli artt. 1,comma 1, C.G.S. e 94 ter, comma 11, N.O.I.F., la seconda, ai sensi di quest‘ultimo articolo e dell‘art. 2, comma 4, C.G.S., atitolo di responsabilità diretta. La Commissione Disciplinare presso la Divisione Calcio Femminile, con decisione del21.6.<strong>2007</strong>, ha accolto la richiesta della Procura Federale, applicando i minimi edittali attraverso la sanzione di un punto dipenalizzazione alla società, da scontare nella <strong>Stagione</strong> Sportiva <strong>2007</strong>/<strong>2008</strong>, e l‘inibizione per anni uno al presidente dellasocietà stessa, signor Cosimo Bersano. Avverso tale decisione ha proposto ricorso a questa Corte la A.C.F. Torino Femminilelamentando:1) che la società ha concluso nel marzo del <strong>2007</strong> - quindi successivamente al decorso del termine previsto dall‘art. 94 ter,comma 11, N.O.I.F - un accordo transattivo con la calciatrice che prevede il differimento del pagamento di quanto dovuto,sostenendo come il nuovo termine convenzionalmente determinato dalle parti sostituisca il termine di pagamento indicato dallanormativa federale;2) la contraddittorietà della decisone della Commissione Disciplinare rispetto ad alcuni precedenti giurisprudenziali.3) l‘abnormità delle sanzioni rispetto alla condotta tenuta della società ed ai precedenti citati nel ricorso;4) l‘impossibilità di comminare l‘inibizione al presidente, in quanto, ai sensi dell‘art. 7, comma 7, C.G.S. non è stata accertatala partecipazione dello stesso all‘illecito. Per quanto esposto, la ricorrente ha richiesto l‘annullamento delle sanzionicomminate dalla Commissione Disciplinare presso la Divisione Calcio Femminile e, in subordine, la riduzione delle stesse.Alla riunione di questa Corte di Giustizia Federale tenutasi in data 6.9.<strong>2007</strong>, sono presenti il signor Cosimo Bersano,personalmente, ed il legale della A.C.F. Torino Femminile, avv. Mattia Grassani, il quale si riporta alle argomentazioni ed alleconclusioni rappresentate nel proprio ricorso e ne chiede l‘accoglimento. E‘ presente, altresì, il rappresentante della ProcuraFederale che conclude per la conferma della sanzione applicata alla società e per la riduzione dell‘inibizione al Presidente dellasocietà nella misura del minimo edittale, mesi 6, previsto dal nuovo C.G.S. per la medesima violazione. La C.G.F., esaminatigli atti, rileva che debba essere confermata la sanzione di un punto di penalizzazione nei confronti della società, perchè (i) nonvi è prova né principio di prova in ordine al presunto accordo transattivo tra la società stessa e la calciatrice Mazzantini, direttoa dilazionare il pagamento dei compensi in questione, in quanto lo stesso accordo non è mai stato prodotto in atti, così come(ii) non è stata provata l‘estraneità del Presidente della società, Cosimo Bersano ai fatti in questione e, in ogni caso, (iii)prevale il dettato della norma federale, art. 94, comma 11, delle N.O.I.F., che impone, in caso di mancata impugnazione delladecisione della C.A.E., il pagamento di quanto dovuto entro 30 giorni dalla comunicazione di tale decisione. In ordine, invece,alla sanzione inflitta al signor Cosimo Bersano, questa Corte ritiene di accogliere la richiesta della Procura Federale, tenutoconto del minimo edittale stabilito dal nuovo Codice di Giustizia Sportiva per la violazione oggetto del presente procedimento.Per questi motivi la C.G.F. accoglie parzialmente il reclamo come sopra proposto dall‘A.C.F. Torino di Venaria (Torino) e, perl‘effetto, visto l‘art. 8 comma 10 C.G.S., dispone la riduzione dell‘inibizione inflitta al signor Bersano Cosimo a mesi 6.Conferma nel resto. Dispone restituirsi la tassa reclamo.3. RICORSO DEL SIG. MARIN MAURIZIO AVVERSO LA SANZIONE DELL‘INIBIZIONE INFLITTAGLI FINO AL31.12.<strong>2007</strong>, SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL‘ART. 1, COMMA1 C.G.S., CON RIFERIMENTO ALL‘ART. 38. 2 DEL REGOLAMENTO DEL SETTORE TECNICO(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Settore Tecnico della F.I.G.C. – Com. Uff. n. 7 del 26.7.<strong>2007</strong>)A seguito di deferimento del Procuratore Federale dell‘allenatore di base Maurizio Marin ai sensi dell‘art. 1 comma 1 inrelazione all‘art. 38 del Regolamento del Settore Tecnico, per avere svolto di fatto, pur non essendo tesserato, funzioni di339


allenatore della squadra Allievi Regionali dell‘A.S.D. Savignanese dal 17 settembre al 3 dicembre 2006 e successivamente indata 21.12.2006 per essere stato tesserato dall‘A.S.D.Santarcangelo per allenare la prima squadra partecipante al Campionatodi Serie D, la Commissione Disciplinare presso il Settore Tecnico della F.I.G.C., con la decisione di cui in epigrafe, ritenuto ilMarin responsabile dell‘addebito disciplinare contestatogli, gli infliggeva la sanzione della squalifica fino al 31.12.<strong>2007</strong>.Avverso tale decisione ha proposto ricorso a questa Corte il Marin, assumendo di non aver svolto alcuna attività di allenatoredella società Savignanese e che la presenza del suo nominativo nelle distinte di alcune gare a livello giovanile era frutto di unaleggerezza dettata esclusivamente dalla ignoranza della normativa federale. In linea gradata all‘accoglimento del ricorso hachiesto una congrua riduzione della sanzione disciplinare. Il ricorso è parzialmente fondato e va accolto per quanto di ragione.Nel merito correttamente la Commissione Disciplinare ha ritenuto il fatto accertato nella sua obiettiva materialità, non soltantoin virtù delle prove documentali acquisite, ma anche in considerazione della ammissione del Marin, in sede istruttoria, di aversvolto le funzioni di allenatore nel corso delle gare disputate dalla società Savignanese. Sussiste pertanto la violazioneregolamentare addebitata al Marin dal momento che l‘art. 38 del Regolamento del Settore Tecnico sanziona in manieraesplicita e inequivoca l‘attività svolta dai tecnici nel corso della medesima <strong>Stagione</strong> Sportiva per più di una società, ancorchédi fatto e indipendentemente dal ramento. Ad avviso della Corte di Giustizia Federale ricorrono invece giusti motivi perrideterminare in maniera più contenuta la sanzione inflitta dal primo giudice, considerata la buona fede dell‘incolpato che haagito con un grado di intensità scarsamente doloso ed ha prontamente riconosciuto la violazione regolamentare. Per questimotivi la C.G.F. accoglie parzialmente il reclamo come sopra proposto signor Marin Maurizio, riducendo la sanzione inflitta atutto il 31.10.<strong>2007</strong>. Dispone restituirsi la tassa reclamo.4. RICORSO DELL‘A.C. MEZZOCORONA S.R.L. AVVERSO DECISIONI MERITO GARA DI CAMPIONATO DISERIE C/2 MEZZOCORONA/NUORESE DEL 26.8.<strong>2007</strong>(Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 13/C del 28.8.<strong>2007</strong>)La C.G.F. rinvia il reclamo come sopra proposto dalla A.C. Mezzocorona S.r.l. di Mezzocorona (Trento).5. RICORSO DELL‘A.C. MEZZOCORONA S.R.L. AVVERSO DECISIONI MERITO GARA DI COPPA ITALIAMEZZOCORONA/UNION QUINTO DEL 29.8.<strong>2007</strong>(Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 17/CIt del 30.8.<strong>2007</strong>)La C.G.F. rinvia il reclamo come sopra proposto dalla A.C. Mezzocorona S.r.l. di Mezzocorona (Trento).TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COMUNICATO UFFICIALE N. 281/CGF – RIUNIONE DEL 9OTTOBRE <strong>2008</strong> IN RIFERIMENTO ALLE MOTIVAZIONI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N.69/CGF DEL 04 GENNAIO <strong>2008</strong>1) RICORSO DELL‘ A.S.D. LUPA FRASCATI AVVERSO LA SANZIONE DELL‘AMMENDA DI € 2.000,00 EDOBBLIGO DI RISARCIRE I DANNI SE RICHIESTI E DOCUMENTATI, INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITOGARA BASSANO ROMANO/LUPA FRASCATI DEL 18.11.<strong>2007</strong>(Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 50 del 21.11.<strong>2007</strong>)Con rituale e tempestivo gravame, l‘A.S.D. Lupa Frascati impugnava dinanzi a questa C.G.F. la delibera in epigrafe al fine diveder attenuata la responsabilità conseguente alla consumazione di condotte antiregolamentari sanzionate dal Giudice di primecure e meglio specificate infra. Premesso in fatto che il Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale, con decisionepubblicata sul Com. Uff. n. 50 del 21.11.<strong>2007</strong>, irrogava a carico della reclamante la sanzione di € 2.000,00 per avere, in corsodi gioco sostenitori della stessa Associazione Sportiva divelto numerosi seggiolini della tribuna ed averli gettati sul terreno digioco insieme a due aste portabandiera, senza che nessuno dei presenti fosse colpito; - preso atto che nel reclamo si chiedetestualmente di ―voler rivedere la decisione impugnata‖ tenuto conto che i dirigenti della società, presenti in tribuna, el‘allenatore, all‘interno del campo di gioco, erano riusciti, con intervento fattivo e tempestivo, a calmare gli animi e a ristabilirela normalità tanto che l‘arbitro non era stato costretto ad interrompere l‘incontro, tutto ciò nonostante l‘assenza allo stadio dellaForza Pubblica; e si precisa, inoltre, che l‘Associazione reclamante attuerà seri provvedimenti nei confronti degli autori deifatti incresciosi verificatisi in corso di gara; - considerato che i fatti su cui è basata la decisione impugnata non sono contestatie in ogni caso riportati negli atti del procedimento e che le circostanze dedotte dall‘istante non sono sufficienti a vanificareovvero sminuire la valenza di detti fatti; - ritenuto in definitiva che gli episodi di cui al procedimento appaiono idonei agiustificare la decisione del Giudice Sportivo. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall‘A.S.D.Lupa Frascati di Frascati (Roma) e dispone l‘incameramento della tassa reclamo.2) RICORSO DELL‘ U.S. IMPERIA 1923 S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELL‘AMMENDA DI € 2.300,00 INFLITTAALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA IMPERIA/NOVESE DEL 25.11.<strong>2007</strong>(Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 53 del 28.11.<strong>2007</strong>)Con rituale e tempestivo gravame, l‘U.S. Imperia 1923 S.r.l. impugnava dinanzi a questa C.G.F. la delibera in epigrafe.Premesso in fatto che il Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale, con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 53 del28.11.<strong>2007</strong>, irrogava a carico della reclamante la sanzione di € 2.300,00 nel presupposto così descritto nel provvedimentoimpugnato: ― Per avere propri sostenitori, per tutta la durata della gara, profferito all‘indirizzo di un Assistente Arbitraleespressioni dal contenuto offensivo. Per avere propri sostenitori nel corso del secondo tempo e per la durata di circa 10 minutiintonato cori gravemente oltraggiosi all‘indirizzo delle Forze dell‘Ordine e per avere gli stessi, prima dell‘inizio del secondo340


tempo, lanciato sputi contro un‘Assistente Arbitrale senza tuttavia attingerlo. Per assembramento ostile dei propri sostenitori iquali, al termine della gara, rivolgevano all‘indirizzo della terna arbitrale espressioni ingiuriose e minacciose‖. Preso atto chenel reclamo si chiede l‘applicazione della esimente prevista nell‘art. 13 C.G.S. deducendo di non poter riconoscere come proprisostenitori ―i cosiddetti ULTRAS‖ che sarebbero responsabili dei fatti indicati nel rapporto dell‘Arbitro e degli Assistenti inquanto i predetti, da anni, avrebbero commesso atti riprovevoli al solo fine di danneggiare indirettamente la U.S. Imperia; diavere adottato da almeno due stagioni modelli di gestione e di organizzazione idonei a prevenire comportamenti simili a quelliverificatisi, ingaggiando addetti alla sorveglianza e alla vigilanza, a pagamento in luogo dei volontari in precedenza impiegati,e coordinandoli con la Forza Pubblica; di aver aperto un‘altra cassa di vendita dei biglietti per separare gli ULTRAS dal restodegli spettatori; di cooperare settimanalmente mediante coordinamento con le Forze dell‘Ordine in occasione di trasferte o digare casalinghe, predisponendo operazioni di filtraggio e bonifica mediante localizzazione di Operatori di Polizia minuti ditelecamere ed apparecchi fotografici; e precisando inoltre che, in occasione della gara a cui si riferisce la sanzione comminata,la stragrande maggioranza dei sostenitori della U.S. Imperia ha disapprovato i cori contro la forza pubblica e la Dirigenza dellasocietà. Considerato che i fatti su cui è basata la decisione impugnata non sono contestati e in ogni caso riportati negli atti delprocedimento, laddove le circostanze dedotte dall‘istante, nonostante la serietà delle argomentazioni svolte, non hannoriscontro probatorio; Ritenuto in definitiva che gli episodi di cui al procedimento appaiono idonei a giustificare la decisione delGiudice Sportivo. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall‘U.S. Imperia 1923 S.r.l. di Imperia edispone l‘incameramento della tassa reclamo.3) RICORSO DELLA POL. OLYMPIA AGNONESE A.S.D. AVVERSO DECISIONI MERITO GARA OLYMPIAAGNONESE/MORRO D‘ORO CALCIO DEL 6.10.<strong>2007</strong>(Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 32 del 28.11.<strong>2007</strong>)Con la decisione in oggetto indicata il Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale pur dichiarando inammissibileperché fuori termini, l'appello, della società Morro D‘Oro, avverso la decisione in merito alla gara di Campionato NazionaleJuniores <strong>2007</strong>/<strong>2008</strong> del 6.10.<strong>2007</strong> disputatasi tra la squadra appellante e il Morro d‘Oro, irrogava la sanzione della sconfitta,con il punteggio di 0-3 a favore del Morro d‘Oro, per aver la società ospitante Poli<strong>sportiva</strong> Olympia impiegato cinquecalciatori fuori quota, e quindi contravvenendo alla norma di cui alla lettera M del Com. Uff. n. 1 del 2.7.<strong>2007</strong> del ComitatoInterregionale. Motivo del contendere non è se fosse stata contravvenuta la norma sopra citata ma se il Giudice Sportivo, dopoaver ―omologato‖ la gara, potesse irrogare una sanzione a seguito di una ―notizia‖ appresa da un ricorso dichiarato da lui stessoinammissibile. La risposta è sicuramente negativa. Il Giudice Sportivo all‘atto dell‘‖omologazione‖ del risultato conseguito incampo,dalla visione della distinta arbitrale ,era a conoscenza delle date di nascita degli atleti e da un semplice controllo potevarilevare la violazione e quindi irrogare la sanzione. All‘uopo v‘ è da rilevare che in materia,vi è giurisprudenza costante chedichiara,che il giudice, dopo aver "omologato", la gara,dopo il risultato dell'incontro,se non ci sono fatti nuovi,possa procedered'ufficio. Vedesi tra l‘altro la decisione della C.A.F. Com. Uff. n. 27/C del 21.12.2006, in un caso similare stabilì che ilGiudice Sportivo non poteva pronunziarsi d‘Ufficio, essendosi ormai il suo potere in tal senso irrimediabilmente consumato edessendo il risultato della gara conseguito sul campo, oramai intangibile essendo ai sensi dell‘art 24 comma 9 lett. a) C.G.S.esaurita la sua possibilità di instaurare d‘Ufficio un procedimento. Per questi motivi la C.G.F. accoglie il ricorso come sopraproposto dalla Pol. Olympia Agnonese A.S.D. di Agnone (Isernia) e, per l‘effetto, annulla l‘impugnata delibera ripristinando ilrisultato di 0 – 0 conseguito sul campo nella gara sopra indicata. Dispone la restituzione della tassa reclamo.4) RICORSO DELL‘ A.S. BIELLESE 1902 S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GAREEFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE RICCARDI VINCENZO SEGUITO GARA ALESSANDRIA/BIELLESE DEL9.12.<strong>2007</strong>(Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 57 del 12.12.<strong>2007</strong>)La società A.C. Biellese propone reclamo avverso la sanzione della squalifica per 3 gare effettive inflitta dal Giudice Sportivopresso il Comitato Interregionale Com. Uff. n. 57 del 12.12.<strong>2007</strong>, al proprio tesserato Riccardo Vincenzo a seguitodell‘espulsione dal campo al 34° del 2° tempo della partita del Campionato Nazionale Serie D ―Girone A‖ avvenuta per avercolpito una manata alla bocca un avversario causandogli una ferita al labbro interno inferiore della bocca. La società pur nondisconoscendo i fatti chiede che venga ridotta la sanzione inflitta considerando la stessa sproporzionata ai fatti accaduti. Larichiesta non può essere accolta. Il Giudice Sportivo ha infatti sanzionato il fatto ai sensi dell‘ art. 19 comma 4 lett. b) C.G.S.implicando il minimo edittale e quindi non può essere ridotta la pena inflitta. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorsocome sopra proposto dall‘A.S. Biellese 1902 S.p.A. di Biella e dispone l‘incameramento della tassa reclamo.5) RICORSO DEL BACOLI SIBILLA FLEGREA AVVERSO LE SANZIONI, DELLA SQUALIFICA PER CINQUE GAREEFFETTIVE AL CALCIATORE FERRARA PASQUALE E DELL‘AMMENDA DI € 1.500,00 ALLA RECLAMANTE,INFLITTE SEGUITO GARA BACOLI SIBILLA/COSENZA DEL 9.12.<strong>2007</strong>(Delibera del Giudice Sportivo presso la Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 57 del 12.12.<strong>2007</strong>)Al termine della gara Bacoli Sibilla Flegrea/Cosenza del 9.12.<strong>2007</strong>, mentre le squadre lasciavano il terreno di gioco, il signorFerraro Pasquale n. 9 del Bacoli - il quale dal primo minuto del secondo tempo aveva lasciato il terreno di gioco essendo statosostituito - colpiva con violenza un avversario. Successivamente si accendeva un parapiglia nel quale si distingueva sempre ilmedesimo calciatore che tentava più volte di colpire gli avversari con calci e pugni. I suoi tentativi sono stati vanificatidall‘intervento dei dirigenti della propria squadra e dei compagni. Successivamente ai fatti cercava di lasciare l‘impianto.Sempre nel corso della medesima partita l‘assistente dell‘arbitro veniva più volte colpito da sputi indirizzatigli dai sostenitori341


della Soc. Sibilla e reiteratamente insultato. Il Giudice Sportivo nella seduta dell‘11.12.<strong>2007</strong> (cfr. Com. Uff. n. 57, del12.12.<strong>2007</strong>), squalificava per 5 gare il calciatore Ferraro Pasquale comminando altresì € 1.500,00 di ammenda alla società peril comportamento dei propri tifosi. Ha preannunciato reclamo con fax del 2.12.<strong>2007</strong> la società, chiedendo copia degli atti. Connota del 20.12.<strong>2007</strong> (n. 16399.9), la Segreteria della Corte ha riscontrato la richiesta inviando copia degli atti. Con missivaRacc. A/R dell‘21.12.<strong>2007</strong>, la società in proprio e nell‘interesse del calciatore - documentando il pagamento della tassa - haproposto i motivi, chiedendo la riduzione di entrambe le sanzioni. In particolare contestava che il giocatore della squadra delCosenza colpito avesse subito danni fisici e che il Ferraro avesse intenzione di scappare dall‘impianto evidenziando comunquecome attenuante di responsabilità il pronto intervento dei Dirigenti e dei compagni. Analogamente, per quanto riguarda la parteeconomica, poneva in rilievo la mancanza di ogni precedente. Ritiene questa Corte, esaminati gli atti, come l‘impugnazione - aprescindere dalla sua ammissibilità - sia infondata. E‘ indubbio, così come emerge dagli atti degli Ufficiali di gara,minimamente scalfiti dalle circostanze evidenziate nel ricorso, che il giocatore ha colpito un avversario a gara terminata,rientrando sul terreno di gioco a distanza di tempo dopo la sua sostituzione. La premeditazione del gesto, comprovata altresìdall‘attesa durante tutto il secondo tempo di gioco, pone in rilievo una acredine ed una mancanza dei principi di lealtà che nonpossono essere minimamente scalfiti dal pur pronto intervento dei compagni e dei Dirigenti. Ciò, del resto, ha comportatoaltresì una grave possibilità che si scatenassero incidenti tant‘è che è derivato dal comportamento del giocatore medesimo, loscatenarsi di un parapiglia, sedato solo dalle Forze dell‘Ordine. Consequenzialmente non rileva alcuna particolare circostanzaattenuante che possa influire sulla sanzione inflitta. Analogamente per la misura pecuniaria risultando che l‘assistente arbitrale,per tutta la durata dell‘incontro, è stato oggetto di comportamenti assolutamente deprecabili non giustificabili nemmeno lacircostanze date dall‘assenza di precedenti. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal BacoliSibilla Flegrea di Monte di Procida (Napoli) e dispone l‘incameramento della tassa reclamo.6) RICORSO DEL CALCIATORE TRAVERSA MARTINO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PEROTTO GARE EFFETTIVE INFLITTA SEGUITO GARA F.C. LAVELLO/FRANCAVILLA DEL 9.12.<strong>2007</strong>(Delibera del Giudice Sportivo presso la Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 57 del 12.12.<strong>2007</strong>)Con la decisione indicata in epigrafe, il signor Martino Traversa ha subito una squalifica per 8 giornate ai sensi dell‘art. 19,comma 4, lett. d) C.G.S., in quanto, in occasione della gara F.C. Lavello/Francavilla, del 9.12.<strong>2007</strong>, dopo che un suocompagno di squadra era stato espulso, si è avvicinato con atteggiamento minaccioso all‘arbitro, al quale rivolgeva una frasedal contenuto gravemente intimidatorio e sollevava il braccio con atteggiamento gravemente intimidatorio nel chiaro intento dicolpirlo: fermato dai suoi colleghi di squadra aveva in tale occasione rivolto espressioni offensive nei confronti del direttore digara. Avverso tale sanzione l‘interessato ricorre, deducendo che nella fattispecie l‘arbitro non era rimasto intimidito dalcomportamento sanzionato, il quale non può comunque essere punito come tentativo di condotta violenta, poiché unafattispecie del genere non è prevista dal codice sportivo ma integra solamente gli estremi di una condotta gravementeanti<strong>sportiva</strong> e di una condotta ingiuriosa od irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara ai sensi dell‘art. 19, comma 4 lett.a). Inoltre, ed in subordine, si invoca la presenza di circostanze attenuanti generiche e codificate, sulla base anche di recentidecisioni giurisprudenziali. Il ricorso è parzialmente fondato e come tale deve essere accolto con una parziale riduzione dellasanzione comminata. Si osserva anzitutto che non ha alcun pregio la circostanza che nel caso in esame l‘arbitro non sia rimastominimamente intimidito od intimorito dalla condotta del Traversa. La mancanza in fatto di tale ulteriore conseguenza nonpresenta alcun rilievo ai fini della normativa applicata e come tale non può in alcun modo essere valutata a favore delricorrente. Fondata appare, invece, la considerazione che il C.G.S. punisce unicamente la consumazione di un illecito, ma nonanche il suo tentativo. In questo senso, pertanto, la fattispecie va ricondotta alla previsione della lett. a) anzichè a quella dellalett. d) del citato art. 19, comma 4, trattandosi semplicemente di una condotta gravemente anti<strong>sportiva</strong> ed in ogni casoirriguardosa ed ingiuriosa nei confronti di un ufficiale di gara, per cui corrispondentemente la misura base della sanzioneedittale scende da 8 a 2 giornate di squalifica, salva la applicazione di circostanze aggravanti. Nel caso in esame è, poi, dariflettere che la frase ―ti spacco la faccia‖, pronunciata levando il braccio con il pugno chiuso in un contesto nel quale soltantoil provvidenziale intervento dei compagni di squadra riusciva ad impedire che la minaccia si traducesse in una concreta lesioneo quanto meno percossa, costituisce un esempio di particolare gravità ai fini della concreta determinazione della misura dellasqualifica la quale non sembra possa in concreto valutarsi al di sotto di 4 giornate.di gara. Va aggiunto, inoltre, che nellafattispecie il ricorrente rivestiva altresì la qualità di capitano e che in tale veste a lui spettava anche la responsabilità di guidaree moderare il comportamento dei suoi colleghi durante la competizione, oltre che ovviamente di offrire loro con la suamaggiore esperienza un buon esempio per gli atteggiamenti da assumere nel corso della competizione. Paradossalmente,invece, si è verificato proprio il contrario: nel senso, cioè, che sono stati gli altri ad operare correttamente, mostrando nei suoiconfronti di possedere un più spiccato senso di sportività e di moderazione, nel rispetto della autorità che è riconosciuta a chidirige la gara. La misura della sanzione è, quindi, per questa ragione da elevare con la comminatoria di una ulteriore giornata,che conduce in definitiva al risultato di cinque giornate di penalizzazione (quattro più una), mentre non presenta alcunainfluenza l‘asserito pentimento del colpevole. Irrilevante appare, infine, il richiamo a precedenti decisioni giurisprudenziali inun sistema che, come più volte rilevato, non conosce il principio dello stare decisis e non subisce il vincolo del precedente. Perquesti motivi la C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dal calciatore Traversa Martino riduce lasanzione inflitta a 5 giornate di gara. Dispone la restituzione della tassa reclamo.7) RICORSO DELL‘ A.S. MOROLO CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 5 GAREEFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE FABIO FACCI SEGUITO GARA FERENTINO/MOROLO DEL 16.12.<strong>2007</strong>(Delibera del Giudice Sportivo presso la Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 60 del 19.12.<strong>2007</strong>)342


Si premette che il provvedimento impugnato è stato adottato con riferimento all‘incontro di Campionato Interregionale GironeG, svoltosi il 16.12.<strong>2007</strong>, tra il Ferentino e l‘A.S. Morolo, nel corso del quale il Facci è stato espulso per avere, a gioco fermo,colpito al volto un avversario con entrambe le mani, proferendo poi all‘indirizzo dell‘arbitro espressioni gravemente ingiuriose.Appare chiaro, pertanto, che la entità della sanzione non risulta da una discrezionale complessiva valutazione del GiudiceSportivo, ma dal semplice cumulo materiale delle penalità previste dal citato art. 19 C.G.S. per le due fattispecie ivi descritte epiù precisamente: 2 giornate in caso di condotta ingiuriosa nei confronti degli ufficiali di gara lett.a), più 3 giornate in caso di condotta violenta nei confronti di calciatori lett.b). E‘ da aggiungere che la decisione del Giudice Sportivo corrisponde fedelmente ed integralmente a quanto attestato inmateria nel rapporto dell‘arbitro, signor Simeoni Antonio, che in ordine all‘esatto svolgimento dei fatti non lascia adito a dubbiod incertezze di sorta. La difesa delle parti ricorrenti si limita semplicemente a contestare lo svolgimento dei fatti cosìcome puntualmente descritti e ricostruiti, senza offrire alcun elemento che possa ragionevolmente far sorgere il benchè minimodubbio in ordine alla loro reale sussistenza ed alle modalità del loro effettivo accadimento. Né per tali ragioni apparemeritevole di accoglimento l‘istanza istruttoria dedotta quanto all‘uso di una invocata prova televisiva, in quanto un tale mezzodi prova appare ammissibile solo se utile non a corroborare unilaterali ed aprioristiche smentite, ma soltanto in quellefattispecie nelle quali possa emergere nella documentazione agli atti qualche elemento di oggettiva incertezza odincompletezza. Un secondo argomento difensivo invoca, poi, l‘applicazione di una attenuazione nella misura della squalifica,posto che il Facci sarebbe stato in precedenza a lungo strattonato dal suo avversario ed inoltre perché l‘interruzione del giuocosarebbe avvenuta da parte dell‘arbitro in una fase e con modalità che non avrebbero tenuto conto della c.d. regola delvantaggio. Sta di fatto, tuttavia, che la condotta irregolare in precedenza tenuta da chi aveva commesso un fallo nei suoiconfronti risulta essere stata notata ed adeguatamente sanzionata con l‘ammonizione da parte del direttore di gara e non era,quindi, suscettibile di costituire una circostanza attenuante per ingiustificate reazioni ad opera di chi lo aveva subìto, tanto piùche il codice non prevede l‘eventualità di una provocazione come ipotesi di circostanza attenuante nella determinazione dellapena. Quanto alla regola del vantaggio, che si assume non essere stata osservata nel caso in esame, ancor meno si prestava adessere invocata come eventuale motivo di possibili e gravi aggressioni verbali nei confronti del direttore di gara, che sarebbealtrimenti esposto a continue e reiterate espressioni irriguardose od ingiuriose per ogni errore od inesattezza nello svolgimentodella sua funzione. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall‘A.S. Morolo Calcio di Morolo(Frosinone) e dispone l‘incameramento della tassa reclamo.TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COMUNICATO UFFICIALE N. 282/CGF – RIUNIONE DEL 9OTTOBRE <strong>2008</strong> IN RIFERIMENTO ALLE MOTIVAZIONI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N.74/CGF DEL 11 GENNAIO <strong>2008</strong>1) RICORSO DEL CALCIO CATANIA S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELL‘AMMENDA DI € 15.000,00 INFLITTASEGUITO GARA CATANIA/SAMPDORIA DEL 28.10.<strong>2007</strong>(Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 140 dell‘11.12.<strong>2007</strong>)Con decisione resa pubblica con Com. Uff. n. 140 del 28.10.<strong>2007</strong>, il Giudice Sportivo Nazionale presso la Lega NazionaleProfessionisti ha inflitto alla società Calcio Catania S.p.A. la sanzione dell‘ammenda di € 15.000,00 a titolo di responsabilitàoggettiva in relazione a deprecabili episodi occorsi al direttore sportivo ed al preparatore portieri della Soc. Sampdoria, squadraospite nella partita Catania/Sampdoria del 28.10.<strong>2007</strong>. Ad avviso del Giudice Sportivo si versa nella fattispecie di cui all‘art.14 C.G.S., cioè di fatti violenti commessi in occasione della gara sia all‘interno che all‘esterno dell‘impianto sportivo da cuiderivi pericolo all‘incolumità o danno alla persona. Invero, lo stesso Giudice Sportivo, nel graduare la sanzione, pone l‘accentosulla costante e concreta attività di cooperazione con le forze dell‘ordine svolta dal Catania Calcio. Va solo ricordato che ilGiudice Sportivo ha operato sulla scorta degli accertamenti esperiti dai collaboratori della Procura Federale. Avverso ladecisione del giudice di prime cure, ha interposto reclamo la società Catania Calcio, chiedendo in via principale l‘annullamentodella sanzione inflitta ed in via subordinata una sua significativa riduzione. A sostegno delle conclusioni rassegnate, lareclamante deduce in prima battuta l‘assenza di qualunque riscontro probatorio alle dichiarazioni rilasciate da tesseterati dellasocietà Sampdoria in merito ai presunti incidenti verificatisi prima della gara in oggetto nonché il carattere del tutto parziale edunilaterale sia delle affermazioni medesime sia delle risultanze istruttorie dell‘attività investigativa svolta dalla ProcuraFederale. In via subordinata, come già ricordato, la reclamante deduce eccessività e spropositatezza dell‘ammenda comminata,attesa la sussistenza di svariate e significative circostanze attenuanti ex art. 13 C.G.S. completamente ignorate o, comunquenon sufficientemente apprezzate dal Giudice Sportivo. Alla riunione odierna è comparso il difensore della reclamante, il qualeha ulteriormente illustrato le proprie argomentazioni difensive, richiamandosi alle conclusioni già rassegnate. La Corte, lettol‘atto di gravame, sentito il difensore della reclamante ed esaminati gli atti ufficiali, ritiene sia infondata la domanda principaleintesa all‘annullamento della sanzione irrogata al Catania Calcio, dovendosi invece accogliere la subordinata richiesta dirimodulazione della sanzione medesima, che infatti appare congruo fissare in € 10.000,00. A giudizio di questa Corte, infatti,mentre non è affatto sostenibile la tesi dedotta in via principale, intesa a sostenere addirittura la mancanza di elementi atti acomprovare quanto accaduto avuto infatti riguardo ai compiuti accertamenti condotti dai collaboratori della Procura Federale,appare di contro fondata la pretesa volta alla riduzione dell‘ammenda di cui trattasi. Ritiene, infatti, la Corte non sia stataadeguatamente valutata in sede di quantificazione dell‘ammenda il ruolo e la collaborazione della dirigenza locale con le forzedell‘ordine, pur richiamate dal Giudice Sportivo nella decisione di prime cure. Proprio la delicatezza della cd. responsabilitàoggettiva impone, infatti, una attenta valutazione di quanto le Società approntano sia in chiave di prevenzione di fatti edepisodi il cui accadere origina la fattispecie della responsabilità oggettiva sia in termini di collaborazione intesa alla343


identificazione dei soggetti responsabili. Lo stesso regolare svolgimento della gara depone, da ultimo, nel senso dellaopportunità di una congrua riduzione dell‘ammenda. Per questi motivi la C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso comesopra proposto dal Calcio Catania S.p.A. di Catania, riduce la sanzione dell‘ammenda inflitta ad € 10.000,00. Disponerestituirsi la tassa reclamo.2) RICORSO DELLA F.C. INTERNAZIONALE 1908 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO A TUTTOIL 28 FEBBRAIO <strong>2008</strong> AL CALCIATORE ESPOSTO DENNIS SEGUITO GARA CAMPIONATO PRIMAVERA TIM―TROFEO GIACINTO FACCHETTI‖ TRIESTINA/INTER DEL 15/16.12.<strong>2007</strong>(Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 148 del 19.12.<strong>2007</strong>)La F.C. Internazionale Milano s.p.a. ha proposto reclamo alla Corte di Giustizia Federale avverso la decisione del GiudiceSportivo di cui al Com. Uff. n. 148 del 19.12.<strong>2007</strong> con la quale è stata irrogata la squalifica fino a tutto il 28.2.<strong>2008</strong> alcalciatore Esposito Dennis che, nel corso della gara Triestina-Inter del 15.12.<strong>2007</strong> del Campionato Primavera, dopo essere giàstato espulso per doppia ammonizione, ha tenuto un comportamento irriguardoso, ingiurioso e minaccioso nei confrontidell‘arbitro e del suo assistente. Con il reclamo la società chiede, in primis, la riduzione della pena evidenziando l‘eccessivagravosità della stessa e, in subordine, l‘applicazione della sospensione condizionale della sanzione quanto meno per una partedella pena irrogata. Il reclamo merita un parziale accoglimento. Il fatto contestato è particolarmente grave in quanto dal refertodell‘arbitro risulta che Esposito dopo essere stato espulso dalla gara per doppia ammonizione (gioco falloso e proteste neiconfronti dell‘arbitro), con fare ostile, si è avvicinato al volto dell‘arbitro ingiuriandolo ripetutamente e minacciandolo, inoltre,prima di uscire dal campo di gioco ha rivolto espressioni minacciose e offensive anche all‘assistente dell‘arbitro. Ciònonostante il Collegio, rileva che va valutato il comportamento precedente e successivo al fatto contestato. Il calciatore, infatti,era privo di precedenti nella attuale stagione <strong>sportiva</strong> e ha riconosciuto nel corso del dibattimento la sua responsabilità e lagravità dei fatti. Va anche tenuto presente la giovanissima età del calciatore nonché la circostanza che una così lunga squalificapuò pregiudicare seriamente la carriera calcistica del calciatore. Tutto ciò premesso appare equo ridurre il periodo di squalificairrogata fino a tutto il 10.2.<strong>2008</strong>. Per questi motivi la C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dallaF.C. Internazionale 1908 di Milano riduce la sanzione della squalifica inflitta a tutto il 10.2.<strong>2008</strong>. Dispone restituirsi la tassareclamo.3) RICORSO DELL‘ U.S. GROSSETO F.C. S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELL‘AMMENDA DI € 2.000,00INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA BOLOGNA/GROSSETO DEL 18.12.<strong>2007</strong>(Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 147 del 18.12.<strong>2007</strong>)Con decisione resa pubblica con Com. Uff. n. 147 del 18.12.<strong>2007</strong>, il Giudice Sportivo Nazionale applicava all‘U.S. GrossetoF.C. S.r.l. la sanzione dell‘ammenda di € 2.000,00 ―a titolo di responsabilità oggettiva per aver ingiustificatamente ritardatol‟inizio del secondo tempo della gara per circa due minuti. Il direttore di gara, nel rapporto relativo alla partita disputata tra ilBologna ed il Grosseto in data 18.12.<strong>2007</strong>, aveva infatti evidenziato che “un‟ora prima dell‟inizio della gara, allapresentazione delle divise da gioco, il dirigente del Grosseto dichiarava di essere in possesso solo della divisa rossa o nera edi non avere nessun altro tipo di divisa da gioco ufficiale come dichiarato sulla lista comunicata alla Lega Calcio. Quindi ilnostro invito ad indossare un‟altra divisa veniva negato. Durante l‟intervallo mi veniva comunicato dai giocatori del Grossetoche avevano una muta di divise da gioco bianca, che poi hanno indossato nel secondo tempo. Quando ho chiesto spiegazioniai dirigenti del Grosseto mi hanno risposto che non erano a conoscenza dell‟esistenza di una muta bianca come loro divisa digioco ufficiale. A seguito di ciò il 2° tempo è cominciato con 2 minuti di ritardo”. Avverso la decisione del giudice di primecure, ha interposto reclamo la società del Grosseto, chiedendo l‘annullamento e/o la revoca della suddetta sanzione. A sostegnodelle conclusioni rassegnate, la reclamante deduce che il ritardo in contestazione non è addebitabile al club, dal momento che il―Grosseto‖, in occasione della gara in questione, si era dichiarato disponibile ad indossare una delle due divise da giocotempestivamente comunicate alla Lega Nazionale Professionisti nel numero minimo (2) consentito dal relativo regolamento.Ciò nondimeno, la terna arbitrale aveva sollecitato il Grosseto ad indossare una divisa diversa da quelle esibite, evidentementereputando confondibili con i colori sociali dell‘altra squadra sia quelli della prima maglia (maglia rossa con banda bianca) chequelli della seconda maglia (rossa con banda bianca). Pur non essendovi tenuta, la società ricorrente, durante l‘intervallo, reperìuna divisa (non ufficiale) di colore bianco ed acconsentì, sempre dietro espressa richiesta dell‘arbitro, a farla utilizzare dallapropria squadra nel prosieguo di gara. Alla riunione odierna è comparso il difensore della reclamante, il quale ha ulteriormenteillustrato le proprie argomentazioni difensive, richiamandosi alle conclusioni già rassegnate. La Corte, letto l‘atto di gravame,sentito il difensore della reclamante ed esaminati gli atti ufficiali, ritiene che il ricorso sia fondato. Giusta quanto anticipato inpremessa, il ritardo (pari a due minuti) sull‘inizio della seconda frazione della gara disputata, in data 18.12.<strong>2007</strong>, tra il Bolognaed il Grosseto è stato addebitato all‘U.S. Grosseto F.C. S.r.l. a cagione del tempo impiegato dalla suddetta società per reperireuna divisa da gioco diversa da quelle (in numero di due) disponibili. A giudizio di questa Corte, il comportamento tenuto dallasocietà del Grosseto appare pienamente coerente con la normativa di settore, che disciplina in maniera chiara gli adempimentiesigibili, in subiecta materia, dalle società che partecipano alle competizioni ufficiali organizzate dalla Lega NazionaleProfessionisti. Ed, invero, il ―Regolamento delle divise da gioco‖, all‘art. 2 comma 1, espressamente prevede che “ogni societàdeve disporre di una prima divisa da giuoco, con i propri colori ufficiali, che dovrà essere utilizzata nelle partite interne ed intutte le partite esterne in cui non vi sia confondibilità di colori con la squadra avversaria, e di una seconda divisa ( oeventualmente altre), che dovrà essere notevolmente diversa ed in contrasto con la prima”. Il chiaro contenuto precettivo delladisposizione de qua consente di perimetrare compiutamente gli obblighi prescritti a carico delle singole società, che restanotenute – alla stregua della divisata normativa - a dotarsi di almeno due divise da gioco. Di contro, l‘inclusione nel relativo344


elenco di mute aggiuntive (rispetto alla suddetta dotazione minima) viene rimessa alla libera scelta delle società medesime el‘opzione di non avvalersi di tale facoltà resta evidentemente non suscettiva di sindacato. Trova, dunque, diretto conforto nellapiana lettura della suindicata disposizione il costrutto giuridico della società reclamante, che ha dedotto l‘inesigibilità dellarichiesta di sostituzione delle divise da gioco ufficiale con altra muta non dichiarata, all‘inizio della stagione, alla LegaNazionale Professionisti. Ed invero, alla stregua delle risultanze documentali in atti, è emerso che l‘U.S. Grosseto F.C. S.r.l. ,in piena coerenza con le richiamate prescrizioni regolamentari, comunicava alla Lega Nazionale Professionisti, all‘inizio dellastagione, le proprie divise ufficiali, vale a dire:a) una prima divisa (1a maglia) da indossare nelle gare casalinghe: maglia rossa con banda bianca, calzoncini rossi, calzettonirossi;b) una seconda divisa (2a maglia) da utilizzare nelle gare in trasferta: maglia nera con bandabianca, calzoncini neri, calzettonineri.La società ricorrente non si avvaleva, invece, della facoltà – pur prevista dal relativo regolamento – di indicare ulteriori diviseda gioco, in aggiunta cioè a quelle minime (in numero di due) espressamente prescritte e da ritenersi obbligatorie. Acclaratociò, è di tutta evidenza che non era predicabile, nei confronti della società ricorrente, la pretesa di far indossare alla propriasquadra una muta (di colore bianco) diversa da quelle ricomprese nella dotazione ufficiale, resa disponibile per la gara con ilBologna ma ritenuta non idonea dall‘arbitro. Ciò nondimeno, mentre il primo tempo era stato giocato con la divisa da trasferta(vale a dire con la maglia nera con banda bianca), la società reclamante si è fattivamente adoperata per soddisfare le richiestedel direttore di gara, procurandosi, durante l‘intervallo, una divisa non ufficiale (da allenamento), che è stata poi indossata nelprosieguo di gara. Alla stregua di quanto evidenziato, alcun addebito può, dunque, essere mosso alla società reclamante inordine al ritardo accumulato per il compimento delle suddette operazioni ovvero per le spiegazioni che la detta società è statachiamata a fornire all‘arbitro, essendo la condotta complessivamente tenuta, non solo pienamente coerente con la disciplina diriferimento, ma anche manifestamente collaborativa con le decisioni assunte dal direttore di gara. Conclusivamente, ribadite lesvolte considerazioni, il ricorso va accolto e, per l‘effetto, s‘impone l‘annullamento della sanzione disciplinare inflitta allasocietà del Grosseto, con conseguente restituzione della tassa reclamo. Vale in aggiunta evidenziare che il gravame in epigrafereca, altresì, al punto 2, ulteriori motivi di doglianza, irritualmente articolati avverso altra decisione – non collegata a quellasopra esaminata - assunta sempre dal Giudice Sportivo Nazionale e resa pubblica con il medesimo Com. Uff. n. 147 del18.12.<strong>2007</strong>. Con tale ulteriore decisione sono state, invero, comminate all‘allenatore Stefano Pioli dell‘U.S. Grosseto F.C. S.r.l.le sanzioni della squalifica per 1 giornata effettiva di gara e l‘ammenda di € 2.000,00 per aver, al termine della gara (del18.12.<strong>2007</strong> tra il Bologna ed il Grosseto), rivolto un‟espressione ingiuriosa all‟arbitro, invitando provocatoriamentel‟Assistente a prenderne atto; infrazione rilevata dal medesimo Assistente. A giudizio della Corte, le censure proposte dallasocietà del Grosseto avverso tale ultima decisione non possono trovare ingresso nel presente giudizio. Ed invero, il gravame inepigrafe, così come la rituale dichiarazione di preannunzio, sono stati spediti – giusta quanto sopra osservato – avverso,anzitutto, la sanzione dell‘ammenda di € 2.000,00, inflitta all‘U.S. Grosseto F.C. S.r.l. ―a titolo di responsabilità oggettiva peraver ingiustificatamente ritardato l‟inizio del secondo tempo della gara per circa due minuti, sicchè non è possibile utilizzareil medesimo ricorso anche per veicolare una nuova ed aggiuntiva impugnazione proposta avverso altra decisione non legataalla prima da alcun collegamento e, dunque, attinente ad un illecito disciplinare diverso. La necessità di evitare confusione tracontroversie del tutto diverse induce a ritenere predicabile anche nel procedimento dinanzi agli organi di giustizia <strong>sportiva</strong> ilprincipio generale che fa divieto di promuovere azioni cumulative, imponendo, di converso, che il ricorso sia diretto contro unsolo atto. In definitiva, non vi è luogo a provvedere sull‘impugnazione aggiuntiva presentata dal Grosseto avverso la sanzioneinflitta al proprio allenatore Stefano Pioli. Per questi motivi la C.G.F. accoglie il ricorso come sopra proposto dall‘U.S.Grosseto F.C. S.r.l. di Grosseto e, per l‘effetto, annulla la sanzione inflitta. Dispone restituirsi la tassa reclamo.4) RICORSO DEL CALCIATORE PIOLI STEFANO AVVERSO LA SANZIONE DELL‘AMMENDA DI € 2.000,00INFLITTAGLI SEGUITO GARA BOLOGNA/GROSSETO DEL 18.12.<strong>2007</strong>(Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 147 del 18.12.<strong>2007</strong>)Con decisione resa pubblica con Com. Uff. n. 147 del 18.12.<strong>2007</strong>, il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionistiapplicava all‘allenatore Stefano Pioli dell‘U.S. Grosseto F.C. S.r.l. le sanzioni della squalifica per 1 giornata effettiva di gara el‘ammenda di € 2.000,00 ―per aver, al termine della gara (del 18.12.<strong>2007</strong> tra il Bologna ed il Grosseto) rivolto un‟espressioneingiuriosa all‟arbitro, invitando provocatoriamente l‟Assistente a prenderne atto; infrazione rilevata dal medesimoAssistente”. Avverso la decisione del giudice di prime cure, limitatamente al capo in cui prevede (in aggiuntaalla sanzione della squalifica) l‘ulteriore sanzione dell‘ammenda, l‘allenatore Stefano Pioli, con atto del 19.12.<strong>2007</strong>, hapreannunciato reclamo, chiedendo, al contempo, di ricevere gli atti di gara. Alla suddetta interlocutoria comunicazione non hapoi fatto seguito la proposizione del relativo atto di gravame. Né, ai suddetti fini, possono essere utilizzati i motivi di doglianzaarticolati dalla società di appartenenza (U.S. Grosseto F.C. S.r.l.), che ha proposto, in proprio, un distinto reclamo, recante – inuno ad altra contestazione - anche l‘impugnativa della decisione in argomento. In ragione di quanto evidenziato il reclamopreannunziato da Stefano Pioli – cui non ha fatto seguito la proposizione di specifici motivi di doglianza - va dichiaratoinammissibile. Mette poi conto evidenziare che, a norma dell‘art. 33 comma 6 C.G.S., i reclami, anche se soltantopreannunziati, sono gravati dalla prescritta tassa. Inoltre, il successivo comma 13 prevede che ―le tasse dei reclami accolti,anche parzialmente sono restituite; sono incamerate in ogni altro caso‖ e, dunque, anche nelle ipotesi – com‘è quella in esame– di inammissibilità. Conclusivamente, ribadite le svolte considerazioni il reclamo preannunziato va dichiarato inammissibilee, per l‘effetto, va ordinato l‘incameramento della tassa cui resta tenuto il tesserato Stefano Pioli; Per questi motivi la C.G.F.345


dichiara inammissibile, ai sensi dell‘art. 37, comma 1 C.G.S., il ricorso come sopra proposto dal calciatore Pioli Stefano edispone l‘incameramento della tassa reclamo.5) RICORSO DEL CALCIATORE DIAW DOUDOU AVVERSO LE SANZIONI DELLA SQUALIFICA PER 3GIORNATE EFFETTIVE DI GARA E DELL‘AMMENDA DI €. 500,00 INFLITTE SEGUITO GARAAVELLINO/CESENA DEL 18.12.<strong>2007</strong>(Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 147 del 18.12.<strong>2007</strong>)Con decisione pubblicata mediante il Com. Uff. n. 147 del 18.12.<strong>2007</strong>, il Giudice Sportivo Nazionale presso la Lega NazionaleProfessionisti ha inflitto al calciatore Diaw Doudou la sanzione della squalifica per 3 giornate e € 500,00 di ammenda, scaturitada ―doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario e per proteste nei confronti degli ufficialidi gara; sanzione aggravata perché capitano della squadra, per avere, al 48‟ del secondo tempo, all‟atto dell‟espulsione,rivolto all‟arbitro un‟espressione ingiuriosa‖. Trattasi, pertanto, di sanzione composta, in quanto formata da una giornata disqualifica per somma di ammonizioni nell‘ambito della stessa partita e altre 2 giornate per la frase irriguardosa rivoltaall‘arbitro al momento dell‘espulsione. Il tutto aggravato dal fatto che il Doudou era capitano del Cesena. Avverso la decisionedel giudice di prime cure, ha interposto reclamo il Doudou, all‘uopo contestando in particolare le 2 giornate di squalificaderivanti dalla frase irriguardosa, peraltro non smentita, rivolta all‘arbitro. Sugli altri due punti, vale a dire l‘ammenda e l‘altragiornata di espulsione non ha svolto difese, prestando acquiescenza alla statuizione di prime cure. Il Doudou, quindi, a frontedel riconoscimento dell‘espressione avuta nei confronti dell‘arbitro, contesta l‘―abnormità‖ della sanzione di tre giornateeffettive complessivamente(1 giornata di squalifica derivata ―automaticamente‖ da quanto previsto dal comma 10 dell‘art. 19C.G.S. più la sanzione di € 500,00 di ammenda e da ulteriori due giornate per le espressioni avute con l‘arbitro econcretizzatesi soprattutto nell‘aver rivolto allo stesso la frase, ripetuta per due volte ―sei scarso, sei scarso!‖). Taleespressione, per il Doudou non rappresenterebbe un‘espressione ingiuriosa, per lo meno secondo quanto previsto dall‘art. 594c.p. , in quanto sarebbe stata una mera critica rivolta all‘operato dell‘arbitro, senza alcuna volontà di offendere il decoro dellostesso. Il Giudice di prime cure male avrebbe interpretato, quindi, secondo il reclamante, l‘art. 19 comma 4, C.G.S., laddoveprevede la squalifica per 2 giornate in caso di ‖condotta gravemente anti<strong>sportiva</strong> e in caso di condotta ingiuriosa oirriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara‖. Conclude per la riduzione della squalifica da 3 a 2 giornate con confermadell‘ammenda di € 500,00 ovvero per la riduzione da tre a due con inasprimento della sola ammenda. Il reclamo è fondato e,per l‘effetto, va accolto per le seguenti considerazioni in diritto. Vale, anzitutto, premettere che alcun dubbio residua sull‘esattadinamica dei fatti in contestazione, esattamente ricostruiti nel rapporto dell‘arbitro, assistito, com‘è noto, da fede privilegiata.Ed, invero, mette conto evidenziare, coerentemente con le univoche risultanze del suddetto rapporto, che l‘atteggiamentoassunto da parte del calciatore non può essere catalogato in modo certo tra i comportamenti ingiuriosi veri e propri, ma rientrasicuramente tra quelli irriguardosi di cui parla espressamente l‘art. 19 comma 4 lett. a). Il ripetere per due volte l‘espressione―sei scarso‖ rappresenta un giudizio di merito assolutamente irriguardoso per chi in quel momento esercita professionalmenteil ruolo di arbitro. Rispetto ad altri epiteti di altri casi riportati dalla difesa del reclamante appare addirittura più offensivo il―sei scarso‖ di Doudou rispetto al ―sei ridicolo‖ di Dossena nella partita Roma/Udinese del 2.12.<strong>2007</strong>. Oltre tutto taleespressione è stata reiterata. Detto questo, v‘è anche, però, da sottolineare come la fattispecie in questione non integri in tutto eper tutto quanto prescritto dalla lett. a) del comma 4 sopra citato, perché lì si parla espressamente di condotta anti<strong>sportiva</strong>associata (vi è la congiunzione e) con la condotta ingiuriosa o irriguardosa. Ebbene qui la condotta andrebbe qualificata comeanti<strong>sportiva</strong>, ma qualche dubbio residuerebbe sull‘avverbio ‖gravemente‖: al di là del grave giudizio espresso nei confrontidell‘arbitro, v‘è da precisare che il calciatore stava uscendo dal campo, già in espiazione della espulsione per doppiaammonizione (seconda ammonizione originata da proteste nei confronti di altro calciatore). Pertanto l‘espressione rivoltaall‘arbitro va correttamente analizzata come episodio a sé stante e come tale può qualificarsi tra gli atteggiamenti antisportivi,ma non di grave entità, anche perché accompagnato da un atteggiamento irriguardoso (più che irrispettoso come sostiene ilreclamante), ma, in ogni caso, non ingiurioso. I precedenti citati dalla difesa di Doudou sono indubbiamente, in alcuni casi,anche più gravi della fattispecie in trattazione e il fatto che in quelle occasioni ci si sia orientati per una qualche forma diriduzione testimonia l‘orientamento di questa Corte su tali episodi. Pertanto, in accoglimento di quanto chiesto dal Doudou, siritiene di riformulare in questo modo il quadro sanzionatorio: confermare, ai sensi dell‘art. 19 comma 10 C.G.S, la giornata disqualifica per l‘espulsione a seguito di doppia ammonizione, ridurre da 2 ad 1 la sanzione per la frase irriguardosa direttaall‘arbitro, aggiungendo, però, in luogo della giornata di squalifica, un‘ulteriore ammenda di € 2.500,00 e confermare l‘altraammenda di € 500,00 per l‘aggravante derivante dalla condizione di capitano della squadra. In definitiva 1 giornata perl‘espulsione, 2 giornate più € 2.500,00 per la frase irriguardosa, € 500,00 per l‘aggravante di essere capitano Per questi motivila C.G.F. accoglie il ricorso come sopra proposto dal calciatore Diaw Doudou e, per l‘effetto, ridetermina la sanzionecomplessiva in 2 giornate di squalifica e nell‘ammenda di € 3.000,00. Dispone restituirsi la tassa reclamo.6) RICORSO DELLA S.S.C. NAPOLI S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATEEFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALCIATORE MARCELO ZALAYETA, SEGUITO GARA NAPOLI/TORINODEL 23.12.<strong>2007</strong>, A SEGUITO DI SEGNALAZIONE DEL PROCURATORE FEDERALE, EX ART. 35, COMMA 1.3C.G.S.(Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 155 del 24.12.<strong>2007</strong>)“ORDINANZALa C.G.F. preso atto delle eccezioni formulate dal rappresentante della Procura Federale in merito all‟ammissibilità delfilmato, relativo alla vicenda dedotta in controversia, acquisito dalla ricorrente nel sito internet “Youtube”; ritenuta346


l‟eccezione meritevole di accoglimento, in quanto: - a tenore dell‟art. 35, comma 1.2, C.G.S., gli Organi di Giustizia hannofacoltà di utilizzare, quale mezzo di prova, al solo fine dell‟irrogazione di sanzioni disciplinari nei confronti di tesserati“riprese televisive o altri filmati che offrano piena garanzia tecnica e documentale”; - a tenore dell‟art. 35, comma 1.3,secondo paragrafo, la ricorrente aveva facoltà di depositare presso l‟Ufficio del Giudice Sportivo Nazionale una richiesta perl‟esame di “filmati di documentata provenienza”; - che le immagini provenienti dal sito “Youtube”, anche a tenore dei“termini d‟uso” del sito (in particolare, il punto 8.3), depositati dalla Procura Federale al dibattimento, non offrono legaranzie di “documentata provenienza” di cui alla menzionata disposizione regolamentare, da considerare “speciale”rispetto alle altre dettate sui mezzi di prova, non essendo a tutt‟oggi nota, peraltro, l‟originaria fonte di provenienza delfilmato e tale non potendo considerarsi, per sua natura, il sito predetto PER QUESTI MOTIVI ACCOGLIE l‟eccezione diinammissibilità formulata dalla Procura Federale e dichiara inammissibile – quale mezzo di prova – il filmato prodotto dallaricorrente in data odierna.− sentito il rappresentante della Procura Federale nella persona dell‘avvocato Sciacchitano ed il patrono della reclamanteavvocato Grassani;− letti gli atti;− presa visione dei filmati della RAI e di SKY relativi alla vicenda dedotta in controversia;− dichiarato inammissibile, con separata ordinanza, il mezzo di prova dedotto dalla reclamante al dibattimento;ha pronunciato la seguenteDECISIONE nel giudizio iscritto al n. 242 del registro di Segreteria, instaurato con il reclamo proposto dalla S.S.C. Napoliavverso al decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti di cui al Com. Uff. n. 155 del 24.12.<strong>2007</strong>,con la quale è stata inflitta al calciatore Marcelo Zalayeta la squalifica per due giornate effettive di gara, per condottagravemente anti<strong>sportiva</strong> tenuta nella gara del Campionato di Serie A Napoli – Torino del 23.12.<strong>2007</strong>; RITENUTO CHEdall‘esame dei filmati in premessa è emerso che, nell‘azione contestata a seguito della quale il direttore di gara ha assegnato alNapoli un calcio di rigore, lo Zalayeta – presunta vittima del fallo di gioco – ha manifestato un‘innaturale caduta seguita alsuperamento del portiere avversario proteso in tuffo; in base a siffatta circostanza – avvenuta, peraltro, quando il pallone delquale il calciatore aveva già perduto il controllo (e quindi non più giocabile) si dirigeva velocemente verso la linea di fondo –la caduta non è stata provocata dal contatto con il portiere avversario, bensì da un‘autonoma perdita di equilibrio da parte delloZalayeta, che ha accentuato notevolmente l‘irregolare sviluppo della sua corsa; in virtù di tale manifestazione della condottarisultano integrati i requisiti minimi della ―evidenza della simulazione‖ di cui alla fattispecie delineata dall‘art. 35, comma 1.3,IV paragrafo, punto 1), C.G.S.; pertanto, la sanzione della squalifica per due giornate inflitta dal Giudice Sportivo della LegaNazionale Professionisti al tesserato è congrua alla previsione dell‘art. 19, comma 4, lettera a), C.G.S. e deve essereconfermata in questa sede; PER QUESTI MOTIVI RESPINGE il reclamo della S.S.C. Napoli avverso la decisione del GiudiceSportivo presso la Lega Nazionale Professionisti, Com. Uff. n. 155, in data 24.12.<strong>2007</strong> e, per l‘effetto, conferma la sanzionedella squalifica del calciatore Marcelo Zalayeta (S.S.C. Napoli) per due giornate effettive di gara.7) RICORSO DEL TREVISO F.C. 1993 S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATEEFFETTIVE DI GARA ED AMMONIZIONE ED AMMENDA DI € 2.000,00 INFLITTA AL CALCIATORE BEGHETTOLUIGI SEGUITO GARA TREVISO/BARI DEL 15.12.<strong>2007</strong>(Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 147 del 18.12.<strong>2007</strong>)Con tempestivo ricorso 27.12.<strong>2007</strong> il calciatore Beghetto Luigi, tesserato in favore del Treviso F.C. 1993 S.r.l., partecipante alCampionato Nazionale di Serie B, proponeva gravame avverso la sanzione della squalifica di 2 giornate effettive di gara,ammonizione ed ammenda di € 2.000,00 inflittagli dal Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti a seguito dellagara Treviso/Bari del 15.12.<strong>2007</strong> (Delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 147 del 18.12.<strong>2007</strong>). Con i motivi scritti il Beghetto hanegato di avere proferito le frasi ingiuriose refertate dal 1° assistente signor Franzi e, a riprova di ciò, ha eccepito ulteriormenteche alcunché era stato riferito dal 2° assistente, dal quarto ufficiale e dal Direttore di gara che, a detta del signor Franzi, non erapresente al momento della rilevata condotta. Ha sottolineato, altresì, che di norma gli Ufficiali di gara, sia prima dell‘inizio cheal termine della stessa, entrano ed escono dal terreno di gioco contestualmente, accompagnati, ex art. 65 N.O.I.F., dal dirigenteincaricato all‘assistenza degli stessi. Ha eccepito, pertanto, che, pur ammettendo per assurdo di avere tenuto la condottaaddebitatagli, non vi è la prova che si fosse riferito all‘arbitro. In presenza, quindi, di una quadro probatorio carente oltre checontraddittorio, ha concluso per l‘accoglimento del proposto gravame. Alla fissata udienza dell‘11.1.<strong>2008</strong> è comparso ildifensore Avv. Salvatore Raciti, che ha illustrato i motivi scritti, ed il Beghetto, che, a domanda di questa Corte di Giustizia, hariconosciuto che l‘arbitro signor Tommasi Dino, che aveva diretto la gara Treviso/Bari del 15.12.<strong>2007</strong>, aveva in precedenzadiretto anche Spezia/Treviso del 27.10.<strong>2007</strong>, conclusasi con il risultato di 4-2 (rectius 5- 2).Ciò premesso la Corte osservapreliminarmente che, ex art. 35, comma 1.1 C.G.S., i rapporti dell‘arbitro, degli assistenti, del quarto ufficiale ed i relativisupplementi fanno piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare. Ne consegue,quindi, che il contenuto del rapporto del 1° assistente arbitrale signor Franzi Ettore, il quale ha riferito che il Beghetto Luigi,aveva inveito nei confronti del collega arbitro, ancora non presente negli spogliatoi, costituisce prova a suo carico checorrettamente è stata disciplinarmente sanzionata dal Giudice Sportivo. Osserva, infine, la Corte, contraddicendo l‘assunto delBeghetto, che al termine della gara, seguendo una prassi consolidata, l‘uscita dal terreno di gioco avviene come segue:1) 1° assistente che precede le squadre,2) arbitro e quarto ufficiale,3) 2° assistente in chiusura.347


Il che da ragione del fatto che il Franzi, 1° assistente, non essendo ancora giunto negli spogliatoi il direttore di gara, futestimone del comportamento antidisciplinare tenuto dal Beghetto che gridando proferì ripetutamente la frase ―è statoscandaloso è la seconda volta che ci fa perdere...‖. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dalTreviso F.C. 1993 S.r.l. di Treviso e dispone l‘incameramento della tassa reclamo.8) RICORSO DEL CAGLIARI CALCIO AVVERSO LE SANZIONI DELL‘INIBIZIONE INFLITTA FINO AL 31.01.<strong>2008</strong>NEI CONFRONTI DEL PRESIDENTE SIG. MASSIMO CELLINO E DELL‘AMMENDA DI EURO 6.000,00 INFLITTAALLO STESSO CELLINO ED ALLA RECLAMANTE, A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATOREFEDERALE PER VIOLAZIONE RISPETTIVAMENTE: DELL‘ART. 5, COMMA 1 C.G.S. E DEGLI ARTT. 4, COMMA 1E 5, COMMA 2 C.G.S.(Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 21/CDN del 20.12.<strong>2007</strong>)La società Cagliari Calcio S.p.A. ha proposto reclamo avverso la decisione assunta dalla Commissione Disciplinare Nazionalepubblicato sul Com. Uff. n. 21/CDN il 20.12.<strong>2007</strong> con la quale è stata inflitta la sanzione dell‘inibizione fino al 31.1.<strong>2008</strong> el‘ammenda di € 6.000,00 nei confronti del Presidente del C.D.A. signor Massimo Cellino, nonché l‘ammenda di € 6.000,00alla Cagliari Calcio S.p.A. per aver il signor Massimo Cellino, nonché la Cagliari Calcio S.p.A., per responsabilità diretta,espresso, nel corso di dichiarazioni pubblicate da organi di informazione, giudizi e rilievi lesivi della reputazione del GiudiceSportivo, nonché delle Istituzioni Federali nel loro complesso. Difatti, il signor Massimo Cellino, aveva affermato, attraverso ilsito ufficiale della società, che la chiusura della curva avrebbe reso ―il Giudice complice del gesto disonesto‖ e, anziché punireil colpevole, avrebbe penalizzato i tifosi, con ciò denigrando l‘operato del Giudice Sportivo e delle Istituzioni Federali nel lorocomplesso. In udienza, il rappresentante della società ricorrente, Avv. Grassani, rinuncia alla richiesta in via principaledell‘annullamento e/o revoca della sanzione dell‘inibizione fino al 31.1.<strong>2008</strong> irrogata nei confronti del Presidente della società,signor Massimo Cellino, nonché dell‘annullamento e/o della revoca della sanzione delle ammende di € 6.000,00 ciascunoinflitte rispettivamente alla società e al signor Massimo Cellino. Ribadisce, nella stessa sede, il solo accoglimento delladomanda in via subordinata e cioè: - riduzione della sanzione dell‘inibizione inflitta al Presidente del C.d.A., signor MassimoCellino, al pre-sofferto; - riduzione di entrambe le ammende comminate da € 6.000,00 a € 2.500,00 somma già indicata nellarichiesta del Procuratore Federale nel giudizio dinnanzi alla Commissione Disciplinare Nazionale. Questa Corte di GiustiziaFederale, - considerando che il signor Cellino Marco non ha rilasciato alcuna intervista diretta ad organi di stampa, in quanto lefrasi dello stesso risultano pubblicate sul sito internet della società;- pur rilevando l‘avvenuto uso di una espressione oggettivamente infelice, come del resto ammesso anche dalla stessa partericorrente, va considerato, altresì, che la portata delle affermazioni lesive è stata oggettivamente rettificata, almeno in parte,mediante pubblicazione tempestiva di comunicazione sullo stesso sito della società. Per questi motivi la C.G.F. la C.G.F.accoglie il ricorso come sopra proposto dal Cagliari Calcio di Cagliari e, per l‘effetto, riduce la sanzione dell‘inibizione alpresofferto e le ammende inflitte ad € 2.500,00. Dispone restituirsi la tassa reclamo.TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COMUNICATO UFFICIALE N. 283/CGF – RIUNIONE DEL 9OTTOBRE <strong>2008</strong> IN RIFERIMENTO ALLE MOTIVAZIONI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N.86/CGF DEL 26 GENNAIO <strong>2008</strong>1) RICORSO DELL‘ A.C.D. GIACOMENSE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GAREEFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE CACURIO RAFFAELE SEGUITO GARA GIACOMENSE/MEZZOLARADEL 6.1.<strong>2008</strong>(Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 69 del 9.1.<strong>2008</strong>)La A.C. Giacomense ha impugnato la decisione di cui in epigrafe con la quale, in relazione alla gara contro il Mezzolaradisputatasi in data 6.1.<strong>2008</strong>, era stata inflitta la sanzione della squalifica per 3 giornate al calciatore Cacurio Raffaele inconseguenza del comportamento tenuto verso un avversario che è consistito in uno schiaffo al volto. A sostegnodell‘impugnazione diretta a ottenere una riduzione della sanzione la Giacomense ha sostenuto che il giocatore avrebbecommesso tale atto in reazione ad una aggressione subita a sua volta da un avversario. Il ricorso è infondato. Non vi sonoelementi per distaccarsi dalle puntuali e specifiche risultanze del referto arbitrale che chiarisce la dinamica del comportamentotenuto. Di tali elementi di valutazione ha tenuto conto il Giudice Sportivo la cui decisione, pertanto, non può che essereconfermata dovendosi considerare comportamento violento e non solo antisportivo, quello posto in essere dal calciator Cacuriocon la conseguente applicazione dell‘art. 19 comma 4 lett. b) C.G.S. non rilevando in alcun modo la provocazione subita. Perquesti motivi la C.G.F respinge il ricorso come sopra proposto dall‘A.C.D. Giacomense di Masi San Giacomo (Ferrara) edispone incamerarsi la tassa reclamo.2) RICORSO DELLA S.S.C. GRAGNANO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GARE EFFETTIVEINFLITTA AL CALCIATORE SALOMONE ANTONIO SEGUITO GARA BARLETTA/GRAGNANO DEL 6.1.<strong>2008</strong>(Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 69 del 9.1.<strong>2008</strong>)La S.S. Gragnano ha impugnato la decisione in epigrafe indicata con la quale, in relazione alla gara contro il Barlettadisputatasi in data 6.1.<strong>2008</strong>, era stata inflitta la sanzione della squalifica per 3 giornate al calciatore Salomone Antonio inconseguenza del comportamento tenuto verso un avversario che è consistito in una manata al volto. A sostegnodell‘impugnazione diretta a ottenere una riduzione della sanzione il Gragnano ha richiamato precedenti decisioni del Giudice348


Sportivo a suo dire favorevoli. Il ricorso è infondato. Non vi sono elementi per distaccarsi dalle puntuali e specifiche risultanzedel referto arbitrale che chiarisce la dinamica del comportamento violento tenuto. Di tali elementi di valutazione ha tenutoconto il giudice sportivo la cui decisione, pertanto, non può che essere confermata dovendosi considerare comportamentoviolento e non solo antisportivo quello posto in essere dal Salomone con la conseguente applicazione dell‘art. 19 comma 4 lett.b) C.G.S.. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dalla S.S.C. Gragnano di Gragnano (Napoli) edispone incamerarsi la tassa reclamo.3) RICORSO DELL‘A.C. PATERNO‘ 2004 AVVERSO LA SANZIONE DELL‘AMMENDA DI € 4.000,00, INFLITTASEGUITO GARA SIRACUSA/PATERNÒ DEL 13.1.<strong>2008</strong>(Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 72 del 16.1.<strong>2008</strong>)La Corte di Giustizia Federale, visti gli atti, letto il reclamo;- premesso in fatto che alla A.C. Paternò sono state comminate le sanzioni dell‘ammenda di € 4.000,00 e l‘obbligo di disputareuna gara a porte chiuse, come da motivazione del Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale, pubblicata sul Com. Uff. n.73 del 16.1.<strong>2008</strong>;- rilevato che le argomentazioni difensive, poste a base del reclamo, si sostanziano nella mera contestazione del contenuto delrapporto dell‘assistente arbitrale ed in una doglianza sull‘entità della sanzione tanto da chiederne l‘annullamento o in subordinela riduzione;- rilevato, altresì, che i motivi di doglianza finalizzati alla contestazione del referto dell‘assistente arbitrale sono inidonei ascalfire la fede privilegiata di cui gode tale atto ai sensi dell‘art. 35 comma 1.1 C.G.S;- ritenuto che le ripetute condotte poste in essere dai sostenitori della società reclamante emergono con chiarezza e precisionedagli atti ufficiali, e che le deduzioni difensive non offrono alcun elemento per una diversa valutazione dei fatti posti afondamento del provvedimento impugnato;- ritenuto, conclusivamente, che le sanzioni appaiono eque e proporzionate alla gravità delle manifestazioni violente nelle qualisi sono concretizzati i fatti così come contestati. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall‘A.C.Paternò 2004 di Paterno (Catania) e dispone incamerarsi la tassa reclamo.4) RICORSO DELL‘A.C. VOGHERA S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELL‘AMMENDA DI € 2.500,00 INFLITTAALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA VOGHERA/DARFO BOARIO DEL 16.1.<strong>2008</strong>(Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 73 del 17.1.<strong>2008</strong>)La A.C. Voghera ha impugnato la decisione in epigrafe fondando le proprie richieste di riduzione della sanzione dell‘ammendadi € 2.500,00, irrogata dal Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale, come da motivazione pubblicata sul Com. Uff.n. 73 del 17.1.<strong>2008</strong>, sull‘asserito presupposto di una contraddittorietà nelle risultanze dei rapporti degli ufficiali di gara e,comunque, dell‘eccessività della misura della sanzione rispetto ai fatti contestati. Con riferimento al primo profilo, si deverilevare l‘assoluta infondatezza delle eccezioni sollevate dalla reclamante. Difatti, le circostanze che sia l‘Assistentedell‘arbitro che il Direttore di gara abbiano dichiarato, il primo di essere stato attinto da sputi e fatto oggetto, da parte deisostenitori locali, di espressioni gravemente offensive, ed il secondo di essere stato minacciato al termine della gara, noncostituiscono assolutamente elementi di contraddittorietà, in quanto si tratta di rappresentazione dei fatti assolutamente logica ecredibile, inidonea a scalfire la fede probatoria privilegiata di cui godono gli atti ufficiali di gara ai sensi dell‘art. 35 comma 1.1C.G.S. In merito al secondo profilo, relativo alla congruità della sanzione pecuniaria inflitta, la stessa appare, a parere di questaCorte, proporzionata alla gravità e alla pluralità delle manifestazioni antiregolamentari nelle quali si sono concretizzati i fatticosì come contestati. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall‘A.C. Voghera S.r.l. di Voghera(Pavia) e dispone incamerarsi la tassa reclamo.5) RICORSO DELL‘ U.S. TOLENTINO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVEINFLITTA AL CALCIATORE SAVINI ANDREA, SEGUITO GARA GROTTAMMARE/TOLENTINO DEL 9.12.<strong>2007</strong>(Delibera del Giudice Sportivo presso la Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 57del 12.12.<strong>2007</strong>)Il Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale, con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 57 del 12.12.<strong>2007</strong> ha inflitto alcalciatore Savini Andrea la sanzione in epigrafe indicata e ciò sulla base del comportamento antiregolamentare da questi tenutoin occasione della gara Grottammare/Tolentino del 9.12.<strong>2007</strong> allorquando colpiva alla fronte un avversario con una testata.Avverso tale provvedimento la società U.S.D. Tolentino ha preannunziato reclamo innanzi a questa Corte di Giustizia Federalecon atto del 17.12.<strong>2007</strong>, formulando contestuale richiesta degli ―Atti Ufficiali‖. Tanto premesso, la Segreteria di questa Corte,provvedeva a trasmettere alla reclamante, con atto del 20.12.<strong>2007</strong>, la documentazione ufficiale relativa alla gara sopraemarginata. Fissata la data della camera di consiglio, la ricorrente, tuttavia, non inviava, nei termini di rito, i previsti motivi digravame, né prendeva parte alla fissata udienza pur essendo stata tempestivamente informata con comunicazione del24.1.<strong>2008</strong>. La Corte premesso che ai sensi dell‘art. 33, comma 12, C.G.S., le parti hanno facoltà di non dare seguito alpreannuncio di reclamo o di rinunciarvi prima che si sia proceduto in merito, dichiara inammissibile il reclamo. Per questimotivi la C.G.F. dichiara inammissibile il ricorso come sopra proposto dall‘U.S. Tolentino di Tolentino (Macerata), peromesso invio dei motivi di reclamo a seguito di preannuncio con richiesta di copia degli atti e dispone incamerarsi la tassareclamo.349


6) RICORSO DELL‘U.S. CASTROVILLARI CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GAREEFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE ALDERUCCIO PIETRO, SEGUITO GARA NOCERINA/CASTROVILLARIDEL 12.1.<strong>2008</strong>(Delibera delGiudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 72 del 16.1.<strong>2008</strong>)Il Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale, con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 72 del 16.1.<strong>2008</strong> ha inflitto alcalciatore Alderuccio Pietro, dell‘U.S. Castrovillari Calcio, la sanzione della squalifica per 3 gare effettive a seguito di fattioccorsi durante la gara Nocerina/Castrovillari del 12.1.<strong>2008</strong>. Avverso tale provvedimento l‘U.S. Castrovillari Calcio hapreannunziato reclamo innanzi a questa Corte di Giustizia Federale con atto del 17.1.<strong>2008</strong>, formulando contestuale richiestadegli ―Atti Ufficiali‖. Istruito il reclamo e fissata la data della camera di consiglio, nelle more della trattazione, la ricorrente,con nota trasmessa il 22.7.<strong>2008</strong>, inoltrava formale rinuncia all‘azione. La Corte, premesso che ai sensi dell‘art. 33, comma 12,C.G.S., le parti hanno facoltà di non dare seguito al preannuncio di reclamo o di rinunciarvi prima che si sia proceduto inmerito e che la rinuncia o il ritiro del reclamo non ha effetto soltanto per i procedimenti di illecito sportivo, per quelli cheriguardano la posizione irregolare dei calciatori e per i procedimenti introdotti per iniziativa di Organi federali e operantinell‘ambito federale (circostanze, quest‘ultime escludibili nel caso di specie), dichiara estinto il procedimento. Per questimotivi la C.G.F. preso atto della rinuncia al ricorso come sopra proposto dall‘U.S. Castrovillari Calcio di Castrovillari(Cosenza) dichiara estinto il procedimento e dispone incamerarsi la tassa reclamo.TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COMUNICATO UFFICIALE N. 284/CGF – RIUNIONE DEL 9OTTOBRE <strong>2008</strong> IN RIFERIMENTO ALLE MOTIVAZIONI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N.137/CGF DEL 07 MARZO <strong>2008</strong>1) RICORSO DELL‘ A.C. BOCA SAN LAZZARO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELL‘AMMENDA DI € 1.500,00INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA BOCA S. LAZZARO/MONTICHIARI DEL 10.2.<strong>2008</strong>(Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n., 82 del 23.3.<strong>2008</strong>)Premesso in fatto che il Giudice Sportivo, con decisione pubblicata nel Com. Uff. n. 82 del 13.2.<strong>2008</strong>, irrogava a carico dellareclamante la sanzione dell‘ammenda di € 1.500,00 per aver sostenitori della AC Boca San Lazzaro, fatto esplodere nei pressidella pista di atletica un petardo di notevole potenza. La predetta sanzione veniva determinata, come si legge nelprovvedimento impugnato, ―in considerazione della idoneità di tale condotta a provocare danni all‘incolumità fisica, ai sensidell‘art. 12, comma 3 e dell‘art. 14 comma 1 C.G.S.‖. Nel reclamo si contesta quanto indicato dall‘arbitro nel suo referto sullacircostanza che il petardo sia stato fatto esplodere dai tifosi locali e, sotto altro profilo, l‘applicabilità dell‘art. 14 comma 1C.G.S. , affermando che la zona in cui è esploso il petardo è chiusa al pubblico. La Corte ha ritenuto opportuno sentire, per levie brevi, l‘arbitro dell‘incontro il quale ha precisato, a chiarimento di quanto scritto nel suo referto, che la zona in cui èscoppiato il petardo non è accessibile al pubblico. In base agli elementi acquisiti, la Corte ritiene di non poter accogliere ladoglianza relativa alla non attribuibilità del fatto agli sportivi locali in quanto contraddetta dal contenuto del referto arbitrale.Non ricorre, invece, l‘ipotesi prevista dall‘art. 14 comma 1 C.G.S. in quanto il petardo è stato fatto esplodere in zona nonaccessibile al pubblico, come precisato dal direttore di gara nel chiarimento fornito direttamente a questa Corte, e quindi vaescluso il pericolo per l‘incolumità pubblica che costituisce presupposto per l‘applicabilità della norma in esame. In definitivail reclamo va parzialmente accolto escludendo la maggior sanzione applicabile quando ricorre l‘ipotesi dell‘art. 14 comma 1C.G.S. e l‘ammenda a carico della società ricorrente va ridotta ad € 1.000,00. Per questi motivi la C.G.F in parzialeaccoglimento del reclamo come sopra proposto dall‘A.C. Boca San Lazzaro S.r.l. di San Lazzaro di Savena (Bologna)ridetermina la sanzione inflitta in € 1.000,00. Dispone restituirsi la tassa reclamo.2) RICORSO DELL‘ A.G. NOCERINA 1910 S.R.L. AVVERSO LE SANZIONI INFLITTE: SQUALIFICA PER 3 GAREEFFETTIVE AL CALCIATORE GANJE ENRICO MBONDE; SQUALIFICA PER 2 GARE EFFETTIVE ALCALCIATORE COCUZZA SALVATORE, SEGUITO GARA IPPOGRIFO SARNO/NOCERINA DEL 24.2.<strong>2008</strong> (Deliberadel Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 88 del 27.2.<strong>2008</strong>)Il Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale, con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 88 del 27.2.<strong>2008</strong> ha inflitto icalciatori Ganje Enrico Mbonde e Cocuzza Salvatore rispettivamente la sanzione della squalifica per tre e due gare effettive eciò sulla base del comportamento antiregolamentare da questi tenuto in occasione della gara Ippogrifo Sarno/Nocerina del24.2.<strong>2008</strong> allorquando il primo, in seguito ad un contatto con un avversario, poi caduto a terra, lo calpestava con un piedesfiorandogli una coscia; il secondo, in reazione ad un fallo, colpiva con una manata al volto l‘avversario. Avverso taleprovvedimento la società A.G. Nocerina 1910 S.r.l. ha preannunziato reclamo innanzi a questa Corte di Giustizia Federale conatto del 27.2.<strong>2008</strong>, formulando contestuale richiesta degli ―Atti Ufficiali‖. Tanto premesso, gli atti di gara venivano trasmessi acura della Segreteria della Corte alla reclamante il 28.2.<strong>2008</strong> e, nei termini di rito, pervenivano i motivi di reclamo. La difesadel sodalizio appellante, affidava la proprie deduzioni, per ciò che attiene alla posizione di Ganje, essenzialmente alla asseritapresenza di circostanze attenuanti [(a) la condotta per cui è causa si originava ―in seguito a un contrasto con un avversario, checommetteva fallo su di lui‖; b) assenza di volontà lesiva; c) assenza di conseguenze fisiche per l‘avversario;c) precedentifavorevole su caso analogo della Corte di Giustizia Federale [(Com. Uff. 73 CGF dell‘11.1.208 – A.C. Reggiana 191 S.p.A.)].Sostanzialmente conforme, poi, a quanto sopra esposto per Ganje, la tesi difensiva assunta in favore dell‘altro calciatore,Cocuzza. Concludeva, quindi per la riduzione delle squalifiche inflitte ai calciatori Ganje e Cocuzza, rispettivamente da tre adue e da due a una giornata effettive di gara. Questi i fatti la Corte osserva come il reclamo proposto non possa trovare350


accoglimento. Risulta, infatti, dagli atti ufficiali, fonte privilegiata in materia <strong>sportiva</strong>, che entrambi i tesserati abbianoinequivocabilmente posto in essere una ―condotta violenta‖ [cfr art. 19 comma 4 lett. b) C.G.S.] e per ciò congruamentesanzionati dal Giudice di prime cure, il Ganje, con il minimo edittale ivi previsto, il Cocuzza, ( due giornate) conl‘applicazione delle previste attenuanti desunte dalle circostanze fattuali riportate in referto. Per questi motivi la C.G.F respingeil reclamo come sopra proposto dall‘A.G. Nocerina 1910 S.r.l. di Nocerina Inferiore (Salerno). Dispone incamerarsi la tassareclamo.3) RICORSO DELLA S.S.D. GELBISON CILENTOVALLO AVVERSO LE SANZIONI: AMMENDA DI E 3.000,00 ALLARECLAMANTE; INIBIZIONE PER 3 GARE EFFETTIVE AL SIG. MAINENTI CARMINE; SQUALIFICA PER 2 GAREEFFETTIVE AL SIG. TAMBASCO CONTABIA; SQUALIFICA PER 2 GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE REAFELICE, INFLITTE SEGUITO GARA GELBISON CILENTO/F. COSENZA DEL 24.2.<strong>2008</strong>(Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 88 del 27.2.<strong>2008</strong>)La S.S.D. Gelbison Cilento Vallo chiedeva, a questa Corte, la revoca o riduzione dei provvedimenti disciplinari emessi dalGiudice Sportivo, contenuti e motivati nel Com. Uff. n. 88 del 27.2.<strong>2008</strong>, coi quali ha inflitto la squalifica per tre gare effettiveal signor Mainenti Carmine, dirigente accompagnatore, per due gare al calciatore Rea Felice e al signor Tabasco Contagia,massaggiatore della squadra ed, infine, l‘ammenda di € 3.000,00 alla società. La reclamante ha fondato le proprie richiestesostenendo che gli episodi, così come descritti nei rapporti ufficiali di gara, non sarebbero conformi al vero. Tanto premesso, laCorte di Giustizia Federale osserva che gli episodi contestati al calciatore, ai tesserati della società ed alla stessa, dai qualiscaturivano i provvedimenti sanzionatori da parte del Giudice Sportivo, risultano provati dai documenti ufficiali di gara a cuil‘art. 35 comma 1.1 C.G.S. attribuisce fede probatoria privilegiata. A nulla rilevano, quindi, con riferimento all‘accertamentodei fatti, le allegazioni difensive tendenti esclusivamente ad ingenerare dubbi in merito alla loro riferibilità ai propri tesserati eal proprio calciatore. Per quanto riguarda la squalifica inflitta al calciatore Rea Felice si evidenzia che la stessa è stata applicataa seguito del comportamento ingiurioso tenuto dallo stesso nei confronti del Direttore di Gara. Pertanto l‘addebito contestato alRea è stato correttamente sanzionato dal Giudice Sportivo ai sensi dell‘art. 19 comma 4 letta. a) C.G.S.. Quanto alla posizionedei signori Mainetti e Tabasco, sanzionati per aver rivolto all‘Arbitro espressioni offensive e gravemente minacciose, il primo,e frasi ingiuriose nei confronti della terna arbitrale, il secondo, il Giudice Sportivo si è limitato ad applicare il minimo dellapena edittalmente prevista. Anche in relazione, infine, alla sanzione dell‘ammenda comminata alla società, questa Corte laritiene congrua a causa del reiterato comportamento ingiurioso e minaccioso tenuto dai tifosi durante l‘incontro e a fine gara,così come dettagliatamente descritto nei rapporti ufficiali. Per questi motivi la C.G.F respinge il reclamo come sopra propostodalla S.S.D. Gelbison Cilentovallo di Vallo della Lucania (Salerno) e dispone incamerarsi la tassa reclamo.TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COMUNICATO UFFICIALE N. 285/CGF – RIUNIONE DEL 9OTTOBRE <strong>2008</strong> IN RIFERIMENTO ALLE MOTIVAZIONI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N.141/CGF DEL 14 MARZO <strong>2008</strong>1) RICORSO DELL‘ ASD FC BASSANO ROMANO AVVERSO LA SANZIONE DELL‘AMMENDA DI € 1.500,00INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA BASSANO ROMANO/CASTELSARDO DEL 24.2.<strong>2008</strong> (Deliberadel Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 88 del 27.2.<strong>2008</strong>)Con la decisione indicata in epigrafe il Giudice Sportivo ha condannato la società ASD FC Bassano Romano al pagamentodell‘ammenda di € 1.500,00, per mancanza di assistenza medica e per avere i suoi sostenitori, al termine della gara con ilCastelsardo svoltasi il 24.2.<strong>2008</strong>, lanciato sassi contro un calciatore della squadra avversaria, senza tuttavia colpirlo, insultato ilmedesimo e tentato anche di scavalcare il recinto di gioco. A seguito di preannuncio di reclamo, questa Corte ha trasmesso amezzo fax copia degli atti relativi alla predetta gara in data 3.3.<strong>2008</strong>. Senonchè l‘atto di impugnazione veniva spedito alla datadell‘11 marzo successivo, come risulta da accertamenti compiuti presso il centro postale di Bassano a cura della Segreteria diquesto Ufficio, mentre, a norma dell‘art. 37. comma 1 lett. a) C.G.S. avrebbe dovuto pervenire alla Corte entro il settimogiorno successivo a quello della ricezione degli atti predetti.Non sussiste alcun dubbio, pertanto, in merito alla tardività del ricorso, che come tale va dichiarato inammissibile. Per questimotivi la C.G.F dichiara inammissibile ai sensi dell‘art. 37, comma 1 lett. a), C.G.S., per tardivo invio dei motivi di reclamo aseguito di preannuncio con richiesta di copia degli atti ufficiali, il reclamo come sopra proposto dall‘ASD FC Bassano Romanodi Bassano Romano (Tivoli). Dispone l‘incameramento della tassa reclamo.2) RICORSO DEL G.S. ARRONE CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA INFLITTA AL SIG.BORRELLO ROBERTO PER DUE GARE EFFETTIVE(Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 93 del 5.3.<strong>2008</strong>)Con la decisione indicata in epigrafe al calciatore Borriello Roberto è stata comminata la squalifica per 2 giornate di gara, peravere, al termine della gara svoltasi il 2.3.<strong>2008</strong> con il Tolentino, rivolto all‘arbitro una espressione improntata ad estremavolgarità. La società ricorrente chiede l‘annullamento della sanzione inflitta o quanto meno la sua sostituzione con una multaed, in eventuale subordine, la sua riduzione, sostenendo al riguardo una diversa versione dei fatti. Nel rapporto arbitrale silegge, invero, che l‘allenatore avrebbe apostrofato il direttore di gara con la frase ―salutami tuo padre, pezzo di merda!‖.Secondo la parte ricorrente, invece, lo stesso soggetto, trovandosi ad ascoltare, mentre le squadre rientravano nei rispettivispogliatoi, un dialogo fra l‘allenatore avversario e l‘arbitro nel corso del quale il primo avrebbe incaricato l‘altro di recare isuoi cordiali saluti al padre ed il secondo avrebbe risposto assicurandone cortesemente il ricambio, si sarebbe in quel contesto351


ironicamente limitato a commentare testualmente: ―adesso capisco‖, senza aggiungere alcuna parola volgare. Senonchè diquesta ricostruzione, che si contrappone nettamente ed irriducibilmente al rapporto dell‘arbitro ed alla sua peculiare efficaciaprobatoria quanto al reale svolgimento dei fatti, non sussiste alcun elemento di prova, od anche il benché minimo indizio. Népuò invocarsi una più o meno opinabile, più o meno variabile interpretazione dell‘accaduto, come potrebbe avvenire, peresempio, con riferimento alle modalità ed al tono relativi alla pronuncia delle parole riferite, alla più o meno accentuatabonomia o semplicità o viceversa malignità o semplice impertinenza delle espressioni proferite, trattandosi di una frase e di unepiteto del tutto in equivoci e non confondibili nella loro verbale e tipica portata aggressiva. Ne deriva, quindi, senza la benchéminima ombra di dubbio la infondatezza del gravame proposto. Per questi motivi la C.G.F respinge il reclamo come sopraproposto dal G.S. Arrone Calcio di Arrone (Terni) e dispone l‘incameramento della tassa reclamo.3) RICORSO DELL‘ A.S.D. CAMPOBELLO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GAREEFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE ELAMRAOUI SAMI SEGUITO GARA CAMPOBELLO/CASTROVILLARIDEL 2.03.<strong>2008</strong>(Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 93 del 5.3.<strong>2008</strong>)Con decisione del 5.3.<strong>2008</strong> e pubblicata con Com. Uff. n. 93, il Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale hasqualificato il calciatore Sami Elamraouì per 3 gare effettive ―per avere a fine gara colpito con uno schiaffo al volto uncalciatore avversario senza tuttavia procurargli conseguenze fisiche‖. Avverso tale provvedimento, con atto del 6.3.<strong>2008</strong>, laA.S.D. Campobello ha proposto reclamo chiedendo la riduzione della squalifica inflitta al proprio tesserato, denunciando, inprimo luogo, la ingiustizia della decisione per violazione e falsa applicazione dell‘art. 19 comma 4 lett. b) C.G.S. sia per averela stessa, erroneamente qualificato la condotta del Elamraouì come violenta sia per l‘omessa applicazione di attenuanti sebbeneil Giudice di prime cure avesse dato atto dell‘assenza di conseguenze fisiche derivanti dal fatto. Con secondo motivo di ricorso,la reclamante denunciava l‘omessa, insufficiente e contradditoria motivazione della decisione nella parte in cui il GiudiceSportivo, non uniformandosi, a detta della stessa, a precedenti pronunce rese su casi analoghi, avrebbe inflitto una sanzione piùgrave al proprio tesserato. Tanto promesso, la C.G.F. osserva che il proposto appello non può trovare accoglimento. Quantoalla pretesa disparità di trattamento con altre decisioni del Giudice Sportivo, invocata dalla ricorrente, devesi ribadire che ilGiudice Sportivo deve valutare ogni fattispecie in modo specifico e non ponendole in correlazione con altre. Per quantoriguarda la invocata circostanza dalla quale dovrebbe discendere una diminuzione di pena, la stessa non può essere ritenutaattenuante in quanto la natura violenta della condotta, nella sua configurazione essenziale, non è determinata dall‘effettoprovocato ma dal semplice compimento. Pertanto, la decisione del Giudice Sportivo deve ritenersi immune dai vizi denunciatidalla reclamante e comunque corretta sia in ordine alla qualificazione della condotta del Elamraouì come di ―particolareviolenza‖ sia in ordine alla conseguente necessaria applicazione della sanzione minima di 3 giornate di squalifica previstadall‘art. 19 comma 4 lett. b) C.G.S., che appare congrua e proporzionata in relazione ai fatti allo stesso ascritti.Per questi motivi la C.G.F respinge il reclamo come sopra proposto dall‘A.S.D. Campobello di Campobello di Mazara(Trapani) e dispone l‘incameramento della tassa reclamo.4) RICORSO DELL‘ U.S. SANREMESE CALCIO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA SANREMESE/SAVONA DEL20.01.<strong>2008</strong>(Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 88 del 27.02.<strong>2008</strong>)La U.S. Sanremese Calcio S.p.A. ha impugnato la decisione con la quale il Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale,con Com. Uff. n. 88 del 27.2.<strong>2008</strong>, ha respinto il ricorso con il quale l‘appellante aveva chiesto accertarsi l‘irregolarità dellaposizione del calciatore Monti Ivan nella gara del 23.1.<strong>2008</strong>, tra U.S. Sanremese Calcio S.p.A. e l‘ASD Savona, terminata conil punteggio di 0 -1. A sostegno della tesi, ha prodotto liste di svincolo, pervenute dalla Federazione, e nota diaccompagnamento dalle quali si poteva desumere che il signor Monti continuava ad essere un proprio tesserato, non essendonestato autorizzato lo svincolo. Tanto premesso, la Corte di Giustizia Federale osserva che la decisione del Giudice Sportivo èimmune da qualsiasi vizio e va pertanto confermata. Risulta, difatti, che il signor Monti Ivan sia stato tesserato per la U.S.Sanremese dal 17.8.<strong>2007</strong> al 3.9.<strong>2007</strong>, quindi per la A.S.D. Loanesi S. Francesco dal 14.11.<strong>2007</strong> all‘11.12.<strong>2007</strong>, dalla quale si èsvincolato in data 17.12.<strong>2007</strong> per essere definitivamente tesserato con la A.S.D. Savona. Pertanto, la posizione del signorMonti nella gara di che trattasi era regolare e la presenza del suo nominativo nelle liste di svincolo della U.S. Sanremese,ancorché inviate dalla Federazione successivamente al trasferimento, è imputabile, probabilmente, alla mancanza diaggiornamento delle stesse, circostanza questa che, di certo, non può inficiare il dato inequivocabile del tesseramento perl‘A.S.D. Savona. Il contegno tenuto dalla reclamante, che ha taciuto la circostanza che il signor Monti non era più un propriotesserato per essersi trasferito alla A.S.D. Loanesi S. Francesco prima di approdare alla società di attuale appartenenza,prospettando, perdipiù, che il calciatore non fosse stato autorizzato allo svincolo, integra una evidente violazione dellanormativa che obbliga i tesserati ad ispirare le proprie azioni ai principi di correttezza, lealtà e probità e determina larimessione degli atti alla Procura Federale per l‘accertamento delle relative responsabilità disciplinari e l‘adozione deiprovvedimenti ritenuti più opportuni. Per questi motivi la C.G.F respinge il reclamo come sopra proposto dall‘U.S. SanremeseCalcio di Sanremo (Imola) e rimette gli atti alla Procura Federale per quanto di competenza. Dispone l‘incameramento dellatassa reclamo.5) RICORSO DEL CALCIATORE GALASSI LORENZO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GAREEFFETTIVE INFLITTEGLI SEGUITO GARA VERRUCCHIO/CARPI DEL 2.3.<strong>2008</strong>(Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. 93 del 5.3.<strong>2008</strong>)352


Rilevato che il Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale, con delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 93 del 5.3.<strong>2008</strong>, hasanzionato il calciatore Galassi Lorenzo, tesserato per la F.C. Carpi, con la squalifica per 2 gare effettive, avendo egli, a giocofermo, tentato di colpire un avversario con uno schiaffo. Rilevato che avverso tale decisione ha presentato ricorso il Galassi ilquale, pur ammettendo la propria responsabilità, chiedeva a questa Corte una riduzione della squalifica ritenendola eccessiva ededuceva, a sostegno del gravame proposto, che il suo gesto (un semplice ed innocente ―buffetto‖) era diretto a manifestare ilproprio dissenso nei confronti di un avversario dal quale in precedenza aveva subito un duro intervento, e non certo quello dicolpirlo con cattiveria. Ritenuto che dall‘esame del referto arbitrale emerge, in maniera inequivocabile, che il signor Galassiabbia tentato di colpire volontariamente ed a giuoco fermo un avversario. Ritenuto, pertanto, che la fattispecie, perfezionatasiin tutti i suoi elementi, determina la sanzione minima della squalifica per 2 gare, ex art. 19 comma 4 lett. a) C.G.S., che risultacorrettemente applicata dal Giudice Sportivo. Per questi motivi la C.G.F respinge il reclamo come sopra proposto dalcalciatore Galassi Lorenzo e dispone l‘incameramento della tassa reclamo.TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COMUNICATO UFFICIALE N. 286/CGF – RIUNIONE DEL 9OTTOBRE <strong>2008</strong> IN RIFERIMENTO ALLE MOTIVAZIONI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N.147/CGF DEL 26 MARZO <strong>2008</strong>1) RICORSO DELL‘ ASD FC BASSANO ROMANO AVVERSO LE SANZIONI:SQUALIFICA PER 8 GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE CALVANESE LUCIANO; SQUALIFICA PER 5 GAREEFFETTIVE AI CALCIATORI BECCHETTI ANDREA, MINA FRANCESCO E PELLICCIONI VALENTINO;SQUALIFICA PER 3 GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE VERRENGIA ANGELO NICOLAS, INFLITTE SEGUITOGARA CAMPIONATO NAZIONALE JUNIORES BASSANO ROMANO/QUARTO DELL‘1.3.<strong>2008</strong>(Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 58 del 5.3.<strong>2008</strong>)A seguito del ricorso proposto da A.S.D. F.C. Bassano Romano, Bassano Romano avverso la decisione del Giudice Sportivopresso il Comitato Interregionale pubblicata nel Com. Uff. n. 58 del 5.3.<strong>2008</strong>, con la quale venivano irrogate ai calciatori dellaA.S.D. F.C. Bassano Romano le seguenti sanzioni e precisamente: - la squalifica per 8 gare a Calvanese Giuliano; - lasqualifica per 5 gare ciascuno a Becchetti Andrea, Mina Francesco, Pelliccioni Valentino; - la squalifica per 3 gare a VarrengiaAngelo Nicolas; La Corte di Giustizia Federale ha adottato la seguente decisione. Premesso in fatto che il Giudice Sportivo,con decisione pubblicata nel Com. Uff. n. 58 del 5.3.<strong>2008</strong>, irrogava a carico del calciatore Calvanese Giuliano la squalifica per8 gare effettive ―per avere , dopo la realizzazione di una rete da parte della propria squadra, colpito con estrema violenza concalci e pugni un calciatore avversario determinando una rissa tra i calciatori delle due squadre terminata la quale, grazie alfattivo comportamento dei dirigenti delle due società, afferrava un bastone di legno e tentava di colpire nuovamente gliavversari. Inoltre, mentre la terna rientrava negli spogliatoi, a fine gara, profferiva ad un Assistente Arbitrale frase gravementeminacciosa‖; ai calciatori Becchetti, Mina e Pelliccioni squalifica per 5 gare ciascuno ―per avere partecipato ad una rissacolpendo con calci e pugni un calciatore avversario a terra‖; al calciatore Varrengia la squalifica per 3 gare ―per avere presoparte attiva ad una rissa colpendo con forti spintoni i calciatori avversari.‖ Preso atto che nel reclamo, oltre a considerazionirelative ad un asserito errore tecnico dell‘arbitro che non possono essere valutate perché attengono alla omologazione dellagara non ancora avvenuta, sostanzialmente si censurano le decisioni del Giudice Sportivo che sarebbero eccessive esproporzionate e si chiede la riduzione delle sanzioni comminate. Considerato che i fatti dedotti nei provvedimenti impugnatirisultano dagli atti del procedimento e che le sanzioni comminate appaiono proporzionate alla gravità dei comportamento postiin essere dai singoli calciatori. Ritenuto in definitiva che gli episodi di cui al procedimento appaiono idonei a giustificare ledecisioni del Giudice Sportivo Per questi motivi la C.G.F respinge il reclamo come sopra proposto dall‘ASD FC BassanoRomano di Bassano Romano (Tivoli) e dispone incamerarsi la tassa reclamo.2) RICORSO DEL CALCIO MONTEBELLUNA S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GAREEFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE MORONI DANIELE SEGUITO GARA MONTEBELLUNA/SACILESE DEL9.3.<strong>2008</strong>(Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 96 del 12.3.<strong>2008</strong>)A seguito del ricorso proposto da Calcio Montebelluna S.r.l., avverso la decisione del Giudice Sportivo presso il ComitatoInterregionale pubblicata nel Com. Uff. n. 96 del 12.3.<strong>2008</strong>, con la quale veniva irrogata al calciatore Moroni Daniele,tesserato presso la società ricorrente, la squalifica per 3 gare; la Corte di Giustizia Federale ha adottato la seguente decisione.Premesso in fatto che il Giudice Sportivo, con decisione pubblicata nel Com. Uff. n. 96 del 12.3.<strong>2008</strong>, irrogava a carico delcalciatore Moroni Daniele la squalifica per 3 gare effettive nel presupposto così descritto nel provvedimento impugnato ―peravere colpito un calciatore avversario con una manata al volto procurandogli una lieve fuoriuscita di sangue.‖ Preso atto chenel reclamo si censura la decisione perché asseritamente ―severa e ingiusta‖. Considerato che i fatti dedotti nella decisioneimpugnata risultano dagli atti del procedimento e che la sanzione comminata corrisponde al minimo edittale (art. 19, comma 4,lett. b) C.G.S). Per questi motivi la C.G.F respinge il reclamo come sopra proposto dal Calcio Montebelluna S.r.l. diMontebelluna (Tivoli) e dispone incamerarsi la tassa reclamo.3) RICORSO DEL MONTEVARCHI C.A. 1902 S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GAREEFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE PAGANO MICHELE SEGUITO GARA CECINA/MONTEVARCHI DEL9.3.<strong>2008</strong>(Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 96 del 12.3.<strong>2008</strong>)353


Il Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale, con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 96 del 12.3.<strong>2008</strong> ha inflitto alcalciatore Pagano Michele la squalifica per tre gare effettive e ciò sulla base del comportamento antiregolamentare da questitenuto in occasione della gara Cecina/Montevarchi del 9.3.<strong>2008</strong> allorquando, a gioco fermo, nella convinzione di passareinosservato, colpiva volontariamente con una testata al mento l‘avversario, nonché per aver strattonato la divisa dell‘assistentearbitro mentre si allontanava dal campo a seguito dell‘espulsione subita. Avverso tale provvedimento la società MontevarchiC.A. 1902 S.r.l. interponeva tempestivo e rituale reclamo affidando la propria difesa essenzialmente a due motivi:a) il proprio calciatore reagiva ad un fallo subito;b) il calciatore avversario non subiva conseguenze fisiche.Concludeva, pertanto, per l‘attenuazione della sanzione siccome eccessiva rispetto al concreto svolgimento dei fatti. La Corte,ritenuto che nessuna particolare valenza, nemmeno in funzione attenuante, possa essere riconosciuta al Pagano in virtùdell‘invocato stato di provocazione conferma la decisione gravata, ritenendo integrata la fattispecie di cui all‘art. 19 comma 4lett. b del C.G.S., che determina l‘applicazione minima della squalifica per tre gare effettive. La C.G.F respinge il reclamocome sopra proposto dal Montevarchi C.A. 1902 S.r.l. di Montevarchi (Arezzo) e dispone incamerarsi la tassa reclamo.TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COMUNICATO UFFICIALE N. 287/CGF – RIUNIONE DEL 9OTTOBRE <strong>2008</strong> IN RIFERIMENTO ALLE MOTIVAZIONI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N.160/CGF DEL 15 APRILE <strong>2008</strong>1) RICORSO DELL‘ U.C. SAMPDORIA AVVERSO LA REIEZIONE DEL RECLAMO PROPOSTO CONTRO LA POL.CIAMPINO IN ORDINE AL PAGAMENTO DEL ―PREMIO ALLA CARRIERA‖ EX ART. 99 BIS N.O.I.F., RELATIVOAL CALCIATORE SODDIMO DANILO(Delibera della Commissione Vertenze Economiche – Com. Uff. n. 19/D del 13.2.<strong>2008</strong>)Con raccomandata A.R., anticipata via fax e spedita il 14.3.<strong>2008</strong>, la U.C. Sampdoria proponeva reclamo a Codesto Giudiceavverso la decisione resa dalla Commissione Vertenze Economiche della F.I.G.C. pubblicata nel Com. Uff. n. 19/D del13.2.<strong>2008</strong>. Censurava la reclamante il mancato riconoscimento della dedotta eccezione di prescrizione in relazione al premioalla Carriera di cui all‘art. 99 bis N.O.I.F. riconosciuto in favore della Poli<strong>sportiva</strong> Ciampino per l‘esordio in serie A delcalciatore Danilo Soddimo, avvenuto il 30.4.2006 nel corso della gara Sampdoria/Udinese. Deduceva in particolare lareclamante che il diritto matura a far data dall‘esordio del calciatore costituendo detta circostanza il presupposto del dirittomedesimo, per cui i termini prescrizionali andavano computati dalla detta data e non dal primo giorno successivo al terminedella stagione agonistica in cui l‘evento è maturato. Chiedeva quindi l‘integrale riforma della pronuncia impugnata previaaffermazione dell‘intervenuta prescrizione nel corso della stagione agonista 2006/<strong>2007</strong>. Il reclamo è infondato e va respinto perle seguenti considerazioni. Se infatti è vero che il diritto di cui all‘art. 99 bis N.O.I.F. viene ad esistenza per il mero di fatto cheil calciatore esordisca in serie A ovvero quando partecipi con lo status di professionista ad una gara della Nazionale A o dellaUnder 21, il relativo compenso deve essere corrisposto entro la fine della stagione <strong>sportiva</strong> in cui si è verificato l‘evento.Dispone l‘art. 1184 c.c. che se per l‘adempimento è fissato un termine, questo si presume a favore del debitore, qualora nonrisulti stabilito a favore del creditore o di entrambi. Giusta il disposto del successivo art. 1185 c.c., il creditore non può esigerela prestazione prima della scadenza, salvo che il termine sia stabilito esclusivamente in suo favore. L‘art. 99 bis N.O.I.F.dispone che il compenso per premio alla carriera debba essere corrisposto dalla società onerata entro la fine della <strong>Stagione</strong>Sportiva in cui si è verificato l‘evento. La <strong>Stagione</strong> Sportiva ha termine il 30 giugno di ciascun anno per cui, dovendosiqualificare il termine di cui all‘art. 99 bis N.O.I.F., riconosciuto presuntivamente in favore del debitore ex art. 1184 c.c., laprestazione, giusta il disposto dell‘art. 1185 c.c. può essere richiesta solo a far data dal primo luglio, non essendo esigibile inpendenza del termine. Dispone altresì l‘art. 2935 c.c. che la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto puòessere fatto valere. Nel caso di specie il diritto è sorto inequivocabilmente il 30.4.2006, giorno dell‘esordio del calciatore inserie A ma l‘Ordinamento Sportivo concede termine e consente quindi di differire l‘adempimento alla fine della stagione in cuilo stesso è venuto ad esistenza, per cui, in caso di inadempimento, giusta il combinato disposto degli artt. 1184, 1185 e 2935c.c., il diritto poteva essere fatto valere solo dal giorno 1.7.2006. Dispone l‘art. 25 n. 3 C.G.S. che i diritti di natura economicasi prescrivono al termine della <strong>Stagione</strong> Sportiva successiva a quella in cui gli stessi sono maturati, laddove per maturazionedel diritto, ai fini prescrizionali, deve intendersi non il giorno in cui lo stesso è sorto in astratto ma quello in cui se ne puòesigere la prestazione in concreto. L‘obbligazione sottoposta a termine, infatti, pur avendo i requisiti di validità, non ha quelladell‘efficacia, potendosi pretendere la prestazione solo dopo la scadenza del termine medesimo. Ritenuto per fermo quantosopra, il credito maturato poteva esigersi solo dal giorno 1.7.2006, vale a dire nell‘ambito della stagione 2006/<strong>2007</strong>, e dettodiritto deve ritenersi prescritto ove non richiesto o azionato entro la successiva stagione <strong>2007</strong>/<strong>2008</strong>. E‘ pacifico in atti che indata 4.9.<strong>2007</strong>, quindi entro la <strong>Stagione</strong> Sportiva <strong>2007</strong>/<strong>2008</strong>, la società Ciampino ha inoltrato all‘Ufficio del Lavoro e Premidella F.I.G.C. la richiesta della certificazione delpremio alla carriera del calciatore Soddimo ed in data 21.12.<strong>2007</strong>, il detto Ufficio ha certificato il premio nella misura di €13.000,00. Il diritto quindi è stato richiesto nell‘ambito e non oltre il termine prescrizionale, per cui si appalesa totalmenteinfondata l‘eccezione di prescrizione. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall‘U.C. Sampdoriadi Genova e dispone incamerarsi la tassa reclamo.2) DEFERIMENTO DELL‘UFFICIO DI PROCURA ANTIDOPING DEL C.O.N.I. A CARICO DEL CALCIATOREIOVINO PIETRO, ATTUALMENTE TESSERATO A.S.D. REAL BOSCHESE, PER VIOLAZIONE DELL‘ ART. 2.1DELLE NORME SPORTIVE ANTIDOPING354


• Vista la nota del Segretario della F.I.G.C. in data 15.2.<strong>2008</strong>, che trasmette la segnalazione datata 15.2.<strong>2008</strong> dell‘Ufficio diProcura Antidoping del C.O.N.I. prot. 369/UPA/ST, riguardante il calciatore Iovino Pietro, tesserato in favore della SocietàA.S.D. Real Boschese, partecipante al Campionato di Prima Categoria del Comitato Regionale Campania;• preso atto del risultato positivo per presenza di cocaina e suoi metaboliti in esito alle analisi sul campione biologico prelevatoin occasione della gara Real Boschese/Sirignano del 26.1.<strong>2008</strong>; • visto l‘art. 2, comma 3 delle Norme Sportive Antidoping –Procedimento disciplinare e Istruzioni operative relative all‘attività dell‘Ufficio di Procura Antidoping,• visto il Com. Uff. n. 116/CGF del 15.2.<strong>2008</strong>;• preso atto della richiesta di rinvio presentata dal Sig. Iovino Pietro per motivi di salute;• vista la richiesta di rinnovo della sospensione cautelare ex art. 2, comma 3, Procedimento disciplinare e Istruzioni operativerelative all‘attività dell‘Ufficio di Procura Antidoping, prot. 896/UPA/ST del 15.4.<strong>2008</strong>; dispone- il rinnovo della sospensione in via cautelare per 30 giorni, da ogni attività <strong>sportiva</strong> a carico del calciatore Iovino Pietro, ex art.2, comma 3 Procedimento disciplinare e Istruzioni operative relative all‘attività dell‘Ufficio di Procura Antidoping condecorrenza immediata; - dispone altresì rinviarsi la trattazione del giudizio alla data 23.4.<strong>2008</strong> – ore 13,00. “Sulla base delladecisione assunta dalla Corte di Giustizia Federale in data odierna, il calciatore Iovino Pietro è inserito nel RTP (RegisteredTesting Pool) nazionale del CONI-NADO ed è tenuto ad adempiere a tutti gli specifici obblighi previsti sino alla fine dell‟annosolare in cui ha termine l‟efficacia del presente provvedimento ovvero sino a quando non comunichi agli Organi Competentidi ritirarsi da qualsiasi attività <strong>sportiva</strong>”.4) RICORSO DELLA CALCIATRICE DUDINE ARIANNA AVVERSO LA DECLARATORIA DI VALIDITÀ DELPROPRIO TESSERAMENTO IN FAVORE DELL‘A.C.F. MILAN SEGUITO RICHIESTA DI GIUDIZIO DELLADIVISIONE CALCIO FEMMINILE IN ORDINE ALLO SVINCOLO EX ART. 32 BIS NON CONCESSO ALLARECLAMANTE(Delibera della Commissione Tesseramenti – Com. Uff. n. 18/D del 23.1.<strong>2008</strong>)In data 1.7.2003, l‘atleta Arianna Dudine, all‘epoca tesserata per la Vallassinese, richiedeva alla Divisione Calcio Femminile(di seguito: ―DF‖) lo svincolo per dacadenza del tesseramento a norma dell‘art. 32 bis delle Norme organizzative interne dellaF.I.G.C. (di seguito: ―NOIF‖); la documentazione allegata alla richiesta, tuttavia, non perveniva alla Divisione Femminile; Indata 13.7.2005, nondimeno la calciatrice Dudine otteneva lo svincolo d‘ufficio in considerazione della rinuncia dellaVallassinese al campionato di competenza; In data 23.12.2005, la calciatrice Dudine si tesserava per l‘A.C.F. Milan in virtùdello svincolo d‘ufficio sopracitato; In data 1.9.<strong>2007</strong>, l‘atleta Dudine si tesserava con la società Riozzese femminile, convinta,come emerge dalla documentazione proveniente dalla stessa atleta, di essere svincolata non a seguito di quanto indicato sub2), sibbene a seguito della sua originaria richiesta, menzionata sub 1); In data 1.10.<strong>2007</strong>, la Divisione Femminile comunicavaalla società Riozzese la non titolarità del tesseramento dell‘atleta Dudine, sostenendo che la stessa atleta fosse già tesserata perla società A.C.F. Milan. A seguito di tale comunicazione, l‘atleta Dudine faceva nuovamente pervenire alla DivisioneFemminile la richiesta di svincolo già prodotta, indicata sub 1). La Divisione Femminile, pertanto, in data 8.11.<strong>2007</strong>,richiedeva il giudizio della Commissione Tesseramenti (di seguito: ―CT‖) in ordine al mancato svincolo della calciatriceDudine ex art. 32 bis NOIF; la Commissione Tesseramenti, con delibera del 23.1.<strong>2008</strong>, dichiarava valido il tesseramento dellacalciatrice Dudine in favore dell‘A.C.F. Milan, sulla base dei seguenti motivi: (a) la calciatrice Dudine si era limitata apresentare richiesta di svincolo alla DF (vedi sub 1); (b) a tale richiesta non era seguito alcun provvedimento espresso dellaDivisione Femminile in ordine al diniego o alla concessione dello svincolo; al proposito, la Divisione Femminile ha sostenutodi non aver mai ricevuto la documentazione allegata alla richiesta della calciatrice Dudine; (c) non ostante la calciatrice Dudinenon avesse ricevuto comunicazione alcuna da parte della Divisione Femminile in risposta alla sua istanza (appunto perché maiun provvedimento fu adottato), ella non si è mai attivata per sollecitare la delibera di concessione (o diniego) dello svincolo;(d) ciò posto, la Commissione Tesseramenti evidenzia come ‖la presentazione della domanda per richiedere la decadenza deltesseramento al raggiungimento dell‟età, richiesta dalle norme federali [ossia 25 anni ex art. 32 bis NOIF], non può essere dasola sufficiente a provocare lo svincolo in assenza del provvedimento da parte del competente comitato o divisione‖. In data20.2.<strong>2008</strong>, la calciatrice Dudine proponeva reclamo alla Corte di Giustizia Federale (di seguito: ―CGF‖) avverso la decisionedella Commissione Tesseramenti, ai sensi dell‘art. 44, comma 5, C.G.S.. Pendente gravame, in data 7.4.<strong>2008</strong>, perveniva aquesta C.G.F. comunicazione con la quale l‘atleta Dudine rinunciava al proposto reclamo. Sulla base di quanto esposto questoOrgano Giudicante, ha adottato la seguente decisione. L‘appellante ha proposto reclamo avverso la declaratoria di validità deltesseramento in favore dell‘A.C.F. Milan in data 20.2.<strong>2008</strong>; al reclamo non era tuttavia allegata la ricevuta raccomandataattestante la contestuale notifica dell‘appello alla società controparte, siccome prescritto dall‘art. 37 C.G.S.. Questo OrganoGiudicante ritiene quindi inammissibile il proposto reclamo per mancanza della prova da parte dell‘appelante di averenotificato alla controparte il reclamo medesimo e, conseguentemente, conferma la delibera della Commissione Tesseramentidel 23.1.<strong>2008</strong> – Com. Uff. n. 18/D, con la quale si è pronunciata la declaratoria di validità del tesseramento della calciatriceArianna Dudine in favore della società A.C.F. Milan. Per questi motivi la C.G.F dichiara inammissibile il ricorso come sopraproposto dalla calciatrice Dudine Arianna per non aver dato prova del contestuale invio dei motivi di reclamo alle contropartiai sensi dell‘art. 37 comma 1 lett. a) C.G.S. Dispone incamerarsi la tassa reclamo.TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COMUNICATO UFFICIALE N. 288/CGF – RIUNIONE DEL 9OTTOBRE <strong>2008</strong> IN RIFERIMENTO ALLE MOTIVAZIONI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N.213/CGF DEL 10 GIUGNO <strong>2008</strong>355


1) DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DEL SIG. MAESTRINI PAOLO, AGENTE DICALCIATORE F.I.F.A., PER VIOLAZIONE DI CUI AGLI ARTT. 1, COMMA 1 DEL C.G.S. (VECCHIO E NUOVOTESTO), PER VIOLAZIONE DEI DOVERI DI LEALTÀ E CORRETTEZZA RICHIAMATI DALL‘ART. 12 DELREGOLAMENTO PER L‘ESERCIZIO DELL‘ATTIVITÀ DI AGENTE DI CALCIATORI (VECCHIO E NUOVO TESTO)E 7, COMMA 1 E 10, COMMA 1, DELLO STESSO REGOLAMENTO (VECCHIO E NUOVO TESTO)La C.G.F., preso atto dell‘accordo fra le parti ritiene congrua la sanzione di mesi 2 e giorni 20 di sospensione ed ammenda diEuro 2.000,00 a carico del Sig. Maestrini Paolo e ne dispone l‘applicazione ai sensi dell‘art. 23 C.G.S.. Ordina la chiusura delprocedimento.2) RICORSO DEL SIG. AUTIERO GENNARO AVVERSO LA REIEZIONE DEL RECLAMO TENDENTE ADOTTENERE L‘ANNULLAMENTO DEL TRASFERIMENTO A TITOLO DEFINITIVO DALLA SORRENTO CALCIO ALCASALE CALCIO(Delibera della Commissione Tesseramenti – Com. Uff. 22/D del 13.3.<strong>2008</strong>)Con ricorso presentato innanzi codesta Corte, il signor Autiero Gennaro ricorreva contro la decisione della CommissioneTesseramenti, che nella riunione tenutasi in data 13.3.<strong>2008</strong>, aveva deliberato di rigettare il reclamo, presentato dallo stessoAutiero, tendente ad ottenere l'annullamento del suo trasferimento definitivo dalla società "Sorrento Calcio" alla società"Casale Calcio". Il reclamo era fondato sostanzialmente sulla circostanza che, a dire del ricorrente, nè lui, nè i suoi genitoriavevano sottoscritto il modulo federale necessario al trasferimento dell'atleta da una società all'altra. La CommissioneTesseramenti rigettava il reclamo in oggetto argomentando che: - il documento in oggetto era stato sottscritto sicuramente dalpadre; - che la firma del calciatore (apposta non contestualmente) per alcune caratteristiche grafiche non appariva palesementedissimile da quella contenuta nei documenti ufficiali; - che la falsità della firma della madre, pur essendo sicuramente elementotale da inficiare la validità del tesseramento, nel caso di specie non assumerebbe rilevanza in quanto il comportamentosuccessivo, pienamente consapevole del tesserato, avrebbe determinato una acquiescenza con impossibilità di far valere il viziooriginario. In sostanza la Commissione Tesseramenti, dopo aver dato come provati i fatti posti a sostegno delle prime dueargomentazioni sopra indicate, sancisce un principio secondo il quale i comportamenti successivi, peraltro oggetto divalutazione univoca da parte della Commissione stessa, nel caso di specie, avrebbero avuto una rilevanza tale da sanare i viziderivanti dal mancato rispetto formale delle norme in tema di trasferimento. Il ricorso dell'Autiero è fondato e meritaaccoglimento per la dirimente considerazione che, ad avviso di questa Corte, il letterale tenore dell'art. 95 N.O.I.F., cherichiede a pena di nullità la sottoscrizione del calciatore e di chi esercita la potestà genitoriale, non consente la sanabilità delvizio in forza di comportamenti successivi. Oltretutto è opinione di questa Corte che, nel caso di specie, non risulta accertatanemmeno lasottoscrizione dell'atleta sul modulo federale necessario al trasferimento, in quanto a fronte della decisaaffermazione dell'interessato di non aver mai sottoscritto il documento in oggetto (con richiesta di eventuale periziacalligrafica) non sono emersi dall'istruttoria elementi tali da contrastare fondatamente tale affermazione. Da un lato, infatti, èemerso che il modulo federale consegnato dal Sorrento Calcio al Casale Calcio non risultava sottoscritto dall'Autiero, dall'altrova rilevato che l'affermazione generica del dirigente del Casale Calcio che " le firme dei ragazzi furono raccolti nei 2/3 giornisccessivi" non indica circostanze, tempi e luoghi per risultare apprezzabile processualmente.Per questi motivi la C.G.F accoglie il ricorso come sopra proposto dal signor Autiero Gennaro e, per l‘effetto, annulla ladecisione impugnata ripristinando il vincolo del calciatore Autiero Gennaro in favore della società Sorrento Calcio. Disponerestituirsi la tassa reclamo.5) SOSPENSIONE CAUTELARE DA OGNI ATTIVITÀ SPORTIVA RELATIVA ALLA CALCIATRICE MANCAFRANCESCA, TESSERATA IN FAVORE DELL‘AC.F.D. AQUILE PALERMO RICHIESTA DALL‘UFFICIO DIPROCURA ANTIDOPING DEL C.O.N.I..La Corte di Giustizia Federale:• preso atto del risultato positivo del controllo antidoping effettuato dalla Commissione Ministeriale ex legge 376/2000 a Bari il20 aprile <strong>2008</strong>, nei confronti della calciatrice Manca Francesca, come da notifica esito analisi prot. 1305/UPA/ST del 5 giugno<strong>2008</strong>, trasmessa dall‘Ufficio di Procura Antidoping del C.O.N.I.;• visto l‘art. 2, comma 1 delle Norme Sportive Antidoping – Procedimento disciplinare e istruzioni operative relativeall‘attività dell‘Ufficio di Procura Antidoping, DISPONE la sospensione in via cautelare da ogni attività <strong>sportiva</strong> dellacalciatrice MANCA Francesca, tesserataA.C.F.D. Aquile Palermo, con decorrenza immediata. “Sulla base della decisioneassunta dalla Corte di Giustizia Federale in data odierna, la calciatrice Manca Francesca è inserita nel RTP (RegisteredTesting Pool) nazionale del CONI-NADO ed è tenuta ad adempiere a tutti gli specifici obblighi previsti sino alla fine dell‟annosolare in cui ha termine l‟efficacia del presente provvedimento ovvero sino a quando non comunichi agli Organi Competentidi ritirarsi da qualsiasi attività <strong>sportiva</strong>”.TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COMUNICATO UFFICIALE N. 289/CGF – RIUNIONE DEL 03MARZO 2009 IN RIFERIMENTO ALLE MOTIVAZIONI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N.7/CGF DEL 31 LUGLIO <strong>2007</strong>1. RICORSO U.S. LADISPOLI AVVERSO DECISIONI MERITO GARA LADISPOLI/BASSANO ROMANO DEL4.3.<strong>2007</strong>(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio – Com. Uff. n. 87 del 19.4.<strong>2007</strong>)356


Con provvedimento del 19.4.<strong>2007</strong>, Com. Uff. n. 87, la Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Laziorespingeva il ricorso presentato dall‘U.S. Ladispoli, in relazione alla gara Ladispoli/Bassano Romano del 4.3.<strong>2007</strong>,confermando la decisione assunta dal Giudice Sportivo che aveva convalidato il risultato dell‘incontro. Avverso tale decisionepreannunziava reclamo alla Commissione d‘Appello Federale, oggi Corte di Giustizia Federale, la U.S. Ladispoli, alla quale indata 15.5.<strong>2007</strong> veniva trasmessa copia degli atti con missiva restituita, per compiuta giacenza, il giorno 5.6.<strong>2007</strong>.Successivamente a tale data la U.S. Ladispoli non faceva pervenire alcuna ulteriore comunicazione. Per questi motivi la C.G.F.dichiara inammissibile il ricorso come sopra proposto dalla U.S. Ladispoli di Ladispoli (Roma) e dispone l‘incameramentodella tassa reclamo.2. RICORSO U.S. ORSA CORTE FRANCA AVVERSO LE SANZIONI DELL‘INIBIZIONE PER ANNI 2 A CARICO DELSUO PRESIDENTE SIG. PIANTONI MORENO, DELLA SQUALIFICA PER ANNI 1 INFLITTA AL CALC. HUBNERDARIO E DELL‘AMMENDA DI EURO 5.000,00 CON PENALIZZAZIONE DI PUNTI 1 IN CLASSIFICA DASCONTARSI NELLA STAGIONE SPORTIVA <strong>2007</strong>/<strong>2008</strong> A CARICO DELLA SOCIETÀ, SEGUITO DEFERIMENTODEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL‘ART. 1 COMMA 1 C.G.S. IN RELAZIONE AGLI ARTT.94 N.O.I.F. E 39 COMMA 2 REGOLAMENTO L.N.D.(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia – Com. Uff. n. 47 del 14.6.<strong>2007</strong>)Con delibera del 7.6.<strong>2007</strong>, Com. Uff. n. 47 del 14.6.<strong>2007</strong>, la Commissione Disciplinare presso il Comitato RegionaleLombardia, in seguito al deferimento del Procuratore Federale, comminava al calciatore Fabio Hubner la squalifica di un anno,al Presidente della U.S. Orsa Corte Franca Moreno Piantoni la inibizione per due anni, ed alla società U.S. Orsa Corte Francal‘ammenda di € 5.000,00, oltre alla penalizzazione di 1 punto da scontare nel prossimo campionato. Avverso tale decisione,adottata in conseguenza della stipula, tra l‘Hubner e la società U.S. Orsa Corte Franca nella persona del suo Presidente, di unascrittura privata relativa alla <strong>Stagione</strong> Sportiva 2006/<strong>2007</strong> ritenuta in contrasto con gli artt. 94 N.O.I.F., 39 comma 2,Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti e 1 comma 1 C.G.S., nonché, per quel che concerne la società, con l‘art. 2comma 4, C.G.S., presentava reclamo alla Commissione d‘Appello Federale, oggi Corte di Giustizia Federale, la U.S. OrsaCorte Franca, per sé, per il suo Presidente e per il suo tesserato. Con diffusa motivazione si sosteneva nell‘impugnativa lainsussistenza di un nesso sinallagmatico tra le prestazioni del calciatore Hubner ed i premi, previsti nella sopracitata scritturaprivata, di € 7.500,00 in caso di raggiungimento da parte della U.S. Orsa Corte Franca dei play off, e di € 10.000,00 in caso diraggiungimento del 1° posto in campionato, oltre al regolare rimborso spese di € 7.500,00. Ad avviso della società ricorrente lesomme in questione, non essendo collegate ad un numero minimo di gare, dovevano essere considerate come un atto diliberalità della società nei confronti del suo tesserato, non in violazione della normativa riferentesi agli accordi economici trasocietà e calciatori non professionisti. Aggiungeva, poi, la società Orsa Corte Franca, che anche a voler ritenere la scritturaprivata non conforme ai principi generali del settore dilettantistico, tale difformità potrebbe, al più, concretare la violazionedell‘art. 1 comma 1 C.G.S., con la disciplina sanzionatoria di cui agli artt. 13 e 14 C.G.S. e non quella, più grave, previstadall‘art. 7 comma 6 applicato dalla Commissione Disciplinare. L‘impugnazione non può trovare accoglimento. La vicenda,infatti, è stata correttamente ricostruita dalla Commissione Disciplinare la quale ha opportunamente distinto la parte legittimadell‘accordo da quella illegittima, chiarendo come la tipologia dell‘atto impediva di poter ritenere che la società avesse volutoriconoscere al calciatore solamente un rimborso spese. Lo stesso tenore letterale della scrittura privata, del resto, rende prive dipregio le argomentazioni difensive, giacché in essa il calciatore si impegna esplicitamente ―alla prestazione calcistica nelle filedell‘U.S. Orsa Corte Franca per la stagione agonistica 2006/<strong>2007</strong>‖. In successione, ed usando addirittura le medesimeespressioni, la società si ―impegna a versare‖ prima un rimborso spese di € 7.500,00, e poi il premio una tantum di € 10.000,00in caso di vittoria in campionato (1° posto), o di € 7.500,00 in caso di raggiungimento dei play-off. L‘accordo si conclude conil punto n. 5 secondo il quale ―a garanzia delle parti, copia del presente atto sarà depositato presso lo studio del ……….‖. Sonole stesse parti, quindi, che definiscono ―contratto‖ la scrittura privata, evidenziando che le somme in esso indicate sarannodovute dalla società al calciatore in cambio della sua ―prestazione calcistica‖, così costituendo la perfetta sinallagmaticità delrapporto. Appare, allora, irrilevante che per la corresponsione delle somme non sia previsto un certo numero di gare, giacché,all‘evidenza, la società si era impegnata a versare al giocatore le somme indicate nell‘accordo a prescindere dalla quantità dipartite che questi avrebbe disputato. Anche sul piano strettamente logico appare impossibile accreditare la versione sostenutadalla parte ricorrente, se solo si tiene presente l‘ultimo punto dell‘accordo, secondo il quale ―copia del presente contratto saràdepositato ………. a garanzia delle parti‖. Non si capisce, infatti, perché un atto di spontanea liberalità dovrebbe non soloessere formalizzato in un atto scritto, ma addirittura depositato presso terzi a garanzia dell‘adempimento. Neppure l‘ultimadoglianza della U.S. Orsa Corte Franca relativa alla applicabilità dell‘art. 1 C.G.S. può trovare accoglimento, giacché l‘art. 7richiamato dalla Commissione Disciplinare non è norma che contiene precetti ma solo sanzioni collegate alla violazione diprincipi contenuti in diversi punti, nella specie gli artt. 94 N.O.I.F., 39, comma 2 Regolamento Lega Nazionale Dilettanti, 1,comma 1, C.G.S., nonché, per la società, l‘art. 2 comma 4 C.G.S., in relazione ai quali le misure applicabili sono appuntoindicate nell‘art. 7 C.G.S.. In ordine, infine, alla misura delle sanzioni inflitte, non è possibile addivenire ad alcuna riduzione,poiché esse risultano già applicate nel minimo edittale. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra propostodalla U.S. Orsa Corte Franca di Corte Franca (Brescia) e dispone l‘incameramento della tassa reclamo.3. RICORSO DEL CALCIATORE LANOTTE GIUSEPPE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICAINFLITTAGLI FINO AL 6.5.2009 A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA ANTIDOPING DEL C.O.N.I.,PER VIOLAZIONE DELL‘ART. 2.1 DELLE NORME SPORTIVE ANTIDOPING DEL C.O.N.I.(Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 1/CDN del 6.7.<strong>2007</strong>)357


A seguito del controllo antidoping eseguito il giorno 11.3.<strong>2007</strong> al termine dell‘incontro del Campionato di Calcio di Serie ―D‖,girone H, Barletta – Matera, veniva riscontrata la positività del signor Giuseppe Lanotte, calciatore tesserato per la A.S.D.Barletta. In particolare, le analisi evidenziavano la presenza nelle urine dell‘atleta di benzoilecgonina, metabolita della cocaina.All‘esito delle citate analisi, con provvedimento in data 13.4.<strong>2007</strong>, pubblicato nel Com. Uff. n. 166, la CommissioneDisciplinare presso il Comitato Interregionale disponeva la sospensione cautelare del signor Lanotte da ogni attività <strong>sportiva</strong>con decorrenza immediata. Sulla base dei risultati delle controanalisi, in data 16.5.<strong>2007</strong>, il signor Lanotte, accompagnato dalproprio legale, veniva ascoltato dall‘Ufficio della Procura Antidoping sui fatti in questione. In tale occasione, l‘atletadichiarava di non aver mai fatto uso di cocaina e che la presenza della sostanza vietata nel proprio organismo era da ricondursiall‘utilizzo di un anestetico locale presente in alcune pomate somministrategli a seguito dell‘effettuazione di un tatuaggio duegiorni prima della gara Barletta – Matera. Nella medesima sede, l‘atleta produceva documentazione a sostegno di quantorappresentato e si riservava, come poi effettivamente avvenuto, di depositare ulteriori documenti. Sulla base dell‘esito delleanalisi e dell‘audizione effettuata, l‘Ufficio della Procura Antidoping, con provvedimento in data 6.6.<strong>2007</strong>, deferiva il signorGiuseppe Lanotte dinanzi ai competenti Organi di Giustizia Sportiva, per rispondere della violazione dell‘articolo 2.1 delvigente Regolamento Antidoping, chiedendo l‘applicazione della sanzione stabilita dall‘articolo 10.2. del medesimoRegolamento. All‘udienza del 5.7.<strong>2007</strong>, la Commissione Disciplinare, ascoltati il rappresentate dell‘Ufficio della ProcuraAntidoping, nonché il deferito ed il proprio difensore, che confermavano quanto dichiarato nell‘audizione del 6.6.<strong>2007</strong>, (i)ritenuto che la presenza di metaboliti della cocaina nel risultato delle analisi era indubbia e (ii) considerato che dall‘analisidella condotta tenuta dal deferito non si ravvisavano elementi tali da far sussistere le attenuanti indicate dall‘articolo 10.5.2. delRegolamento Antidoping, dichiarava la responsabilità del signor Giuseppe Lanotte e infliggeva allo stesso la sanzione dellasqualifica di anni due. Avverso tale decisione ha proposto rituale e tempestiva impugnazione il signor Giuseppe Lanotte, ilquale, preliminarmente rettifica le proprie dichiarazioni rilasciate dinanzi all‘Ufficio della Procura Antidoping, assumendo diaver riconsiderato gli eventi antecedenti alla gara e di ricordare che il lunedì precedente alla gara in questione lo stesso hapartecipato ad una festa e alcuni amici, atteso lo stato di depressione sofferto dall‘atleta per la recente morte del padre, glihanno fatto inalare un composto in polvere che, per quanto saputo successivamente, conteneva cocaina. L‘atleta, pertanto,ritenuto lo stato psicologico di particolare difficoltà, l‘occasionalità del fatto e manifestando un profondo pentimento perquanto avvenuto, considera che sussistano le attenuanti previste dall‘articolo 10.5.2. e, per tale motivo, chiede che, in riformadella decisione impugnata, la squalifica venga ridotta ad un anno. Alla riunione odierna di questa Corte di Giustizia Federale, ècomparso il rappresentante della Procura Antidoping, il quale, visto quanto rappresentato dall‘atleta nell‘atto di impugnazione,in particolare l‘ammissione dell‘assunzione della sostanza vietata da parte del Lanotte e la fattiva collaborazione prestata dallostesso, richiede, in via del tutto eccezionale, che la squalifica venga ridotta ad un anno. E‘ comparso, altresì, il signor GiuseppeLanotte, assistito dal proprio difensore, avvocato Michele Cozzone, il quale, in virtù della richiesta formulata dalla ProcuraAntidoping, dichiara che in caso di accoglimento della stessa, rinuncerebbe sin d‘ora al diritto di proporre ulteriore gravamedinanzi al Giudice di Ultima Istanza del C.O.N.I. La C.G.F., preso atto degli intendimenti delle parti, e ritenuti sussistenti (vistianche gli elementi forniti dal ricorrente) i presupposti per la riduzione della sanzione edittale nella misura prevista dalle normespeciali, accoglie il ricorso come sopra proposto dal Sig. Lanotte Giuseppe e, per l‘effetto riduce ad anni 1 la sanzione inflittaal calciatore Lanotte Giuseppe. Dispone la restituzione della tassa reclamo. “Sulla base della decisione assunta dalla Corte diGiustizia Federale in data odierna, il calciatore Giuseppe LANOTTE, è inserito nel RTP (Registered Testing Pool) nazionaledel CONINADO ed è tenuto ad adempiere a tutti gli specifici obblighi previsti sino alla fine dell‟anno solare in cui ha terminel‟efficacia del presente provvedimento ovvero sino a quando non comunichi agli Organi Competenti di ritirarsi da qualsiasiattività <strong>sportiva</strong>”.4. RICORSO DEL CALCIATORE LUPACCHIO FABIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICAINFLITTAGLI FINO AL 16.5.<strong>2008</strong> A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA ANTIDOPING DEL C.O.N.I.,PER VIOLAZIONE DELL‘ART. 2.1 DELLE NORME SPORTIVE ANTIDOPING DEL C.O.N.I.(Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 1/CDN del 6.7.<strong>2007</strong>)Con rituale reclamo il calciatore Lupacchio Fabio, tesserato per la Società F.C. Francavilla, partecipante al Campionato diSerie D, ha proposto gravame avverso la decisione (v. Com. Uff. n. 1/C.D.N.) con la quale, per la violazione delle NormeSportive Antidoping, è stato squalificato per anni uno che, tenutosi conto del periodo di sospensione cautelare già scontata,scadrà il 16.5.<strong>2008</strong>. Il Lupacchio, era, infatti, risultato positivo alle analisi effettuate sul campione A presso il LaboratorioAntidoping della FMSI in occasione della gara Turris/Francavilla disputata a Torre del Greco il 15.4.<strong>2007</strong>. La C.D.N.,pertanto, preso atto del fatto che la sostanza (Benzoilecgonina ed Ecgonina Metilestere, metaboliti della cocaina) era inseritanella lista di quelle vietate, che il Lupacchio non aveva richiesto l‘effettuazione delle controanalisi riconoscendo di avere fattouso di cocaina in due occasioni antecedenti il controllo, che il calciatore non aveva alcun precedente specifico in materia didoping, gli aveva irrogato, valutato il suo comportamento collaborativo, la sanzione ridotta di anni uno ex art. 10.5.2 delleNorme Sportive Antidoping. Con il proposto reclamo il Lupacchio si doleva, sostanzialmente, della eccessività della sanzioneinflittagli eccependo la falsa ed erronea applicazione di norme giuridiche, l‘insufficienza di motivazione, l‘irragionevolezza,l‘illogicità, la contraddittorietà, incoerenza ed iniquità manifesta. Richiamando la normativa F.I.F.A. e financo l‘art. 27 dellaCostituzione della Repubblica Italiana, concludeva, quanto al merito, per la riduzione della squalifica nella misura nonsuperiore a mesi tre. All‘udienza del 30.7.<strong>2007</strong> compariva il Lupacchio Fabio assistito dal suo difensore il quale illustrava imotivi dedotti a difesa. E‘ pure comparso il Sostituto dell‘Ufficio di Procura Antidoping il quale ha chiesto la conferma delprovvedimento sanzionatorio. Osserva la Corte di Giustizia Federale che il reclamo è privo di giuridico fondamento e deve,quindi, essere rigettato. Infatti, la positività a metabolita della cocaina non consente di ricondurre l‘illecito sportivo ad una358


previsione che preveda l‘applicazione di una sanzione inferiore rispetto a quella inflitta in prime cure. La C.D.N., la cuimotivazione esaustiva ed appagante viene condivisa da questa Corte di Giustizia Federale, ha correttamente valutato ilcomportamento collaborativo del Lupacchio ed in particolare la mancanza di precedenti specifici in materia di doping,determinando, conseguentemente, la sanzione nella misura ridotta, e non ulteriormente riducibile ai sensi delle norme speciali,di anni uno, in corretta applicazione del disposto di cui all‘art. 10.5.2 sovra richiamato. Per questi motivi la C.G.F. respinge ilricorso come sopra proposto dal Sig. Lupacchio Fabio e dispone l‘incameramento della tassa reclamo. ―Sulla base delladecisione assunta dalla Corte di Giustizia Federale in data odierna, il calciatore Giuseppe LANOTTE, è inserito nel RTP(Registered Testing Pool) nazionale del CONINADO ed è tenuto ad adempiere a tutti gli specifici obblighi previsti sino allafine dell‘anno solare in cui ha termine l‘efficacia del presente provvedimento ovvero sino a quando non comunichi agli OrganiCompetenti di ritirarsi da qualsiasi attività <strong>sportiva</strong>‖.5. RICORSO A.S.D. SPORT NOCI AVVERSO LE SANZIONI: DELLA SQUALIFICA DEL CAMPO FINO AL 31.10.<strong>2007</strong>,DELL‘INIBIZIONE FINO AL 31.12.<strong>2008</strong> A CARICO DEL DIRIGENTE SIG. SCIATTA FRANCESCO PAOLO, DELLASQUALIFICA FINO AL 30.5.<strong>2008</strong> INFLITTA AI CALCIATORI SCIATTA PIETRO, TURI GIUSEPPE, NETTIGIANLUCA, MANSUETO PIETRO SEGUITO GARA A.S.D. SPORT NOCI/NORBA CONVERSANO DEL 27.5.<strong>2008</strong>(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Puglia – Com. Uff. n. 58 del 14.6.<strong>2007</strong>)Con atto del 20.6.<strong>2007</strong> la società A.S.D. Sport Noci proponeva reclamo alla C.G.F. avverso le sanzioni: della squalifica delcampo fino al 31.10.<strong>2007</strong>; dell‘inibizione fino al 31.12.<strong>2008</strong> a carico del dirigente signor Sciatta Francesco Paolo; dellasqualifica fino al 30.5.<strong>2008</strong> a carico dei calciatori Sciatta Pietro, Turi Giuseppe, Netti Gianluca e Mansueto Pietro inflitte dallaCommissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Puglia con Com. Uff. n. 58 del 14.6.<strong>2007</strong>, per aver tenuto uncomportamento aggressivo e minaccioso nei confronti dell‘arbitro e dei calciatori avversari durante la gara A.S.D. SportNoci/Norba Conversano del 27.5.<strong>2008</strong>. La medesima società chiedeva pertanto la riduzione o l‘annullamento delle squalificheinflitte ai calciatori e la revoca della squalifica del campo. Considerato che questa Commissione non può assurgere qualeorgano di giudizio di grado ulteriore sui medesimi fatti già giudicati due volte dai ―precedenti‖ Organi di Giustizia Sportiva e,ritenendo che i fatti sopra descritti si siano svolti sotto il vigore dell‘art. 33.1 del vecchio C.G.S., stante anche il principio―tempus regit actum‖, la C.G.F. ritiene conseguentemente che debba trovare applicazione il vecchio articolo 33.1 del C.G.S.,essendo i fatti accaduti sotto la vigenza del citato articolo. Per questi motivi la C.G.F. dichiara inammissibile il ricorso comesopra proposto dalla A.S.D. Sport Noci di Noci (Bari) e dispone l‘incameramento della tassa reclamo.6. RICORSO U.S. SIRACUSA S.R.L. AVVERSO LE SANZIONI INFLITTE: DELL‘INIBIZIONE FINO ALL‘1.10.<strong>2007</strong>DEL SIG. MAUCERI MARCO E DELLA SQUALIFICA PER 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA AL CALCIATORECOSTANZO DOMENICO(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 211 del 28.6.<strong>2007</strong>)Con ricorso in data 23.7.<strong>2007</strong>, la U.S.D. Siracusa S.r.l., in persona del suo presidente, impugnava innanzi a questa Corte diGiustizia Federale la delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Interregionale, pubblicata sul Com. Uff. n.211 del 28.6.<strong>2007</strong>, con la quale veniva respinto il reclamo proposto dalla stessa società contro le sanzioni inflitte dal GiudiceSportivo presso il menzionato Comitato dell‘inibizione fino all‘ 1.10.<strong>2007</strong> del dirigente signor Mauceri Marco, nonché dellasqualifica per 4 gare effettive del calciatore signor Costanzo Domenico. Si censura nell‘atto di gravame in questione, nellasostanza, la eccessività delle sanzioni comminate nella fattispecie nei confronti di entrambi i soggetti indicati, invocandosene―congrua e sensibile riduzione‖, necessaria soprattutto in considerazione del meno severo regime sanzionatorio applicato inaltri -citati- casi analoghi, nei confronti di tesserati incolpati di fatti similari. Ritiene la Corte che il ricorso debba essererigettato, in quanto privo di fondamento. Ed invero non può sfuggire -se non a condividere una lettura ingiustificatamentebenevola dell‘accaduto- la rilevante gravità dei comportamenti osservati sia dal dirigente che dal calciatore. Il primo, per comesi trae dal tenore letterale delle espressioni impiegate verso l‘arbitro della partita (Sibilla Cuma/Siracusa, del 17.6.<strong>2007</strong>), non silimitava al termine della competizione a pronunciare frasi volgarmente offensive nei confronti del direttore di gara, ma lominacciava pesantemente e con modalità aggressive, al punto da dover essere allontanato dalla Forza pubblica presente. Ilgesto del calciatore, autore di una vera e propria aggressione fisica, appare contrassegnato, da parte sua, oltre che da elevataantisportività, anche da grande slealtà, per le modalità proditorie che fondatamente lo accompagnarono: se è vero checonsistette -siccome non si dubita nel colpire con una gomitata al volto il calciatore della squadra avversaria, mentre il giocoera fermo. Al riguardo, del tutto ragionevolmente -e non in congruamente, come sembra ritenere la ricorrente la CommissioneDisciplinare ha sottolineato la idoneità del gesto, per le sue stesse connotazioni, a produrre conseguenze lesive più gravi diquelle in concreto determinate. Se quelle appena descritte sono state le condotte dei prevenuti, appare del tutto adeguato e noneccessivamente severo il trattamento sanzionatorio ad esse riservato. Quanto alla denunciata disparità di trattamento tra il casoin esame ed altri precedenti asseritamente analoghi, si tratta di profilo che questa Corte di Giustizia Federale non sarebbe inogni caso oggettivamente in grado di apprezzare, per la mancanza di informazioni precise e specifiche sulle circostanze checaratterizzarono i casi pregressi. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall‘U.S. Siracusa S.r.l. diSiracusa e dispone l‘incameramento della tassa reclamo.7. RICORSO U.S.D. MARINESE AVVERSO LA SANZIONE DELL‘INIBIZIONE INFLITTA AL SIG. TARFANOROBERTO FINO AL 6.6.2011 A SEGUITO DI RICHIAMO DEGLI ATTI, AI SENSI DELL‘ART. 40, COMMA 9 C.G.S.,DA PARTE DEL PRESIDENTE DEL COMITATO REGIONALE TOSCANA S.G.S.359


(Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Toscana del Settore Giovanile e Scolastico – Com.Uff. n. 58 del 30.6.<strong>2007</strong>)Con atto del 9.7.<strong>2007</strong> la società U.S.D. Marinese Garzella proponeva reclamo alla C.G.F. avverso la sanzione della squalificafino al 6.6.2011 inflitta al signor Tarfano Roberto dal Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Toscana delSettore Giovanile e Scolastico con Com. Uff. n. 58 del 30.6.<strong>2007</strong>. Stante la pubblicazione in data 30.6.<strong>2007</strong> del su indicatoCom. Uff. e la spedizione del reclamo il 9° giorno, esso è da ritenere inammissibile per tardività in quanto presentato oltre il 7°giorno, come disposto sia dal vigente che dal pre-vigente C.G.S. Per questi motivi la C.G.F. dichiara inammissibile pertardività il ricorso come sopra proposto dalla U.S.D. Marinese di Marina di Pisa (Pisa) e dispone l‘incameramento della tassareclamo.8. RICORSO PER REVOCAZIONE EX ART. 39 C.G.S. DELL‘A.S. SAN GIOVANNI AVVERSO DECISIONI MERITOGARA SAN GIOVANNI/ATLETICO COLLI ALBANI DEL 3.12.2006(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio – Com. Uff. n. 56 del 25.1.<strong>2007</strong> – DeliberaCommissione d‘Appello Federale - Com. Uff. n. 41/C del 20.3.<strong>2007</strong>)Con atto di impugnazione presentato mediante consegna a mano in data 16.7.<strong>2007</strong>, l‘A.S. San Giovanni, in persona del legalerappresentante signor Mario Auciello, vice-presidente, chiede a questa Corte di Giustizia Federale di disporre la revocazionedella delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio (Com. Uff. n. 56 del 25.1.<strong>2007</strong>), con laquale – sul presupposto del fraudolento impiego del calciatore D‘Innocenti Danilo (tesserato con altra società) sotto le vesti diPanzironi Giuliano (calciatore tesserato con la S.S. San Giovanni), in occasione della gara SS. San Giovanni – A.S.D. AtleticoColli Albani disputatasi il 3.12.2006 – le veniva comminata la punizione <strong>sportiva</strong> della perdita della gara con il punteggio di 0-3, l‘ammenda di € 400,00, la penalizzazione di tre punti in classifica, nonché l‘inibizione per un anno al dirigenteaccompagnatore. Rappresenta la società impugnante di avere scoperto un fatto nuovo, consistente nella certificazione acquisitain data 15.6.<strong>2007</strong> presso l‘Ufficio Anagrafe del comune di Monteporzio Catone, da cui risulta la prova della mancanza diqualsiasi alterazione nel documento di identità del Panzironi Giuliano e la corrispondenza della foto presente sullo stesso aquella depositata presso gli archivi comunali. Su tale innovata fattuale base, la società medesima sollecita il provvedimento direvocazione. La impugnazione non può essere accolta, poiché, a parte la palese irregolarità della sua presentazione –irritualmente avvenuta mediante deposito ―brevi manu‖ presso gli uffici di questa C.G.F., risulta anche superato il termineperentorio di trenta giorni ―dalla scoperta del fatto‖ (nuovo), entro cui, ex art. 39, comma 1, C.G.S., l‘impugnazione stessaavrebbe dovuto essere proposta. Ed infatti, per come verbalmente confermato in udienza dal difensore e rappresentante dellaS.S. San Giovanni, la circostanza ―nuova‖, più sopra segnalata, è stata ―scoperta‖ dalla ricorrente già il 15.6.<strong>2007</strong>, laddove ilgravame risulta proposto, per quanto già rappresentato, in data 16.7.<strong>2007</strong> (e cioè il trentunesimo giorno dalla scoperta). Perquesti motivi la C.G.F. dichiara inammissibile per tardività il ricorso per revocazione come sopra proposto dalla A.S. SanGiovanni di Roma e dispone l‘incameramento della tassa reclamo.TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COMUNICATO UFFICIALE N. 290/CGF – RIUNIONE DEL 03MARZO 2009 IN RIFERIMENTO ALLE MOTIVAZIONI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N.40/CGF DEL 09 NOVEMBRE <strong>2007</strong>1. RICORSO DEL TORINO F.C. S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELL‘AMMENDA DI EURO 5.000,00 INFLITTA ALSIG. IENCA MASSIMO SEGUITO GARA ATALANTA/TORINO DEL 21.10.<strong>2007</strong>(Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 83 del 23.10.<strong>2007</strong>)La Torino F.C. S.p.A. ha proposto reclamo alla Corte di Giustizia Federale avverso la decisione del Giudice Sportivopubblicata sul Com. Uff. n. 83 del 23.10.<strong>2007</strong>, con la quale veniva comminata un‘ammenda di € 5.000,00 al proprio dirigente,signor Ienca Massimo per aver, al termine della gara assunto un atteggiamento provocatorio nei confronti di un calciatoreavversario (Doni), e per avere altresì, successivamente, negli spogliatoi, tenuto un comportamento petulante e molesto neiconfronti dei collaboratori della Procura Federale. Questa Corte di Giustizia Federale, alla luce dei fatti avvenuti ed esaminati,considerato che la violazione ascritta al signor Ienca Massimo risulta solo ―de relato‖ e tenuto altresì conto della sanzioneinflitta al calciatore accoglie il ricorso, riducendo la sanzione comminata ad € 2000,00. Per questi motivi la C.G.F. in parzialeaccoglimento del reclamo come sopra presentato dal Torino F.C. S.p.A. di Torino, riduce la sanzione dell‘ammenda inflitta alsignor Ienca Massimo ad € 2.000,00. Dispone la restituzione della tassa reclamo.2. RICORSO DEL RAVENNA CALCIO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELL‘INIBIZIONE A SVOLGERE OGNIATTIVITA' IN SENO ALLA F.I.G.C. A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA'NELL'AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 31.1.<strong>2008</strong> INFLITTA AL SIG. FABBRI GIANNI(Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 84 del 23.10.<strong>2007</strong>)Il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti, con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 84 del 23.10.<strong>2007</strong> hainflitto al presidente del Ravenna Calcio Gianni Fabbri l‘inibizione a svolgere ogni attività federale e sociale a tutto il31.1.<strong>2008</strong> all‘esito della condotta tenuta al termine del primo tempo della gara del Campionato di serie B, ChievoVerona/Ravenna, disputata il 20.10.<strong>2007</strong>. In particolare, il Giudice Sportivo ha irrogata la sanzione per avere il tesserato―nell‘intervallo della gara, nel sottopassaggio che adduce agli spogliatoi, rivolto delle espressioni ingiuriose ad un assistente, eper essere entrato, poco dopo, nello spogliatoio riservato agli Ufficiali di gara, assumendo un atteggiamento intimidatorio ereiterando le ingiurie nei confronti del medesimo assistente‖. Avverso siffatto provvedimento il Ravenna Calcio ha proposto360


eclamo innanzi a questa Corte di Giustizia Federale, deducendo vari motivi difensivi consistenti: - nell‘affermazionedell‘insussistenza delle violazioni ascritte al Fabbri, per non aver rivolto agli Ufficiali di gara espressioni ingiuriose, senza –quindi – alcuna reiterazione e senza aver dato luogo ad alcun atteggiamento intimidatorio; - nell‘affermazione del difetto dialcun precedente, specifico o generico, in capo al tesserato; - nell‘affermazione del provato impegno sociale del tesseratomedesimo; ed ha concluso chiedendo alla Corte, previa audizione ed assunzione dei necessari mezzi di prova a confutazionedel referto, nonché eventuale sospensione del procedimento e remissione degli atti alla Procura Federale per l‘accertamento deireali accadimenti, di accogliere la doglianza annullando la sanzione inflitta, ovvero, in subordine, di ridurla alla misura digiustizia, con ogni conseguente statuizione in merito alla tassa versata. Nell‘odierna riunione, l‘avvocato Galli, patrono delFabbri, s‘è soffermato sul valore della fede privilegiata attribuita ai referti arbitrali e sulla concreta impossibilità di addurreprova contraria, in violazione dei principi costituzionali in tema di diritto di difesa. Nel merito ha evidenziato che i fattirisultano dal referto di uno solo degli assistenti, a conferma della veridicità del fatto come riferito dalla ricorrente. Confermatetutte le istanze istruttorie e le conclusioni del ricorso, lo stesso avvocato ha evidenziato la eccessiva gravità della sanzione, inrapporto a richiamate fattispecie consimili e in assenza, nel Fabbri (mai sanzionato in precedenza), di alcuna volontà dioffendere, nonché l‘insussistenza di alcuna reiterazione della condotta, svoltasi in un unico contesto. Il tesserato, poi, comparsopersonalmente, ha fatto riferimento alla mancata identificazione, da parte dell‘ufficiale refertante, di colui che abbiapronunciato le frasi offensive, sottolineando che il risultato del campo (pareggio conseguito dal Ravenna al 46‘ del secondotempo) non determinasse neppure condizioni di malanimo che abbiano potuto fomentare alcuna reazione da parte sua neiconfronti degli Ufficiali di gara. Considerato che il ricorso deve essere accolto, in quanto parzialmente fondato. Precisato chegli episodi dai quali il procedimento ha preso avvio si riferiscono al termine del primo tempo (così, testualmente, nel rapportoin atti), dalle verifiche istruttorie è risultato che le offese percepite dall‘Ufficiale di gara refertante non possano essere attribuiteal Fabbri e, conseguentemente, nessuna sanzione questi deve subire in conseguenza di una condotta tenuta da altri (nonidentificato). Diverse considerazioni la Corte ritiene di dover svolgere, invece, in merito al successivo comportamento delricorrente. Questi è entrato nello spogliatoio arbitrale senza preventiva autorizzazione ed ha intimato – seppure ricorrendo atermini non scurrili né intrinsecamente offensivi – agli Ufficiali di gara di non allontanarlo, pena il subirne le ―conseguenze‖,nonché all‘Ufficiale refertante, tacciandolo di essere un bugiardo, di ―stare attento‖ a quello che avrebbe poi scritto inesecuzione dei doveri propri della funzione, perché ove si fosse permesso di attribuirgli le precedenti offese ―finisce male‖.Osserva la Corte che le frasi profferite dal Fabbri, aldilà delle giuste ragioni del tesserato a non essere indicato quale autore diuna condotta offensiva mai tenuta, contenessero elementi intimidatori, sebbene generici, non consoni certamente alla qualificadi Presidente della società ospite, ma ancor meno alla funzione di ―dirigente addetto all‘arbitro‖ che egli si era riservata nellacircostanza, come risulta dal referto relativo alla gara, peraltro in violazione della regola 5 del regolamento del gioco delcalcio, la quale prevede siffatta figura esclusivamente nell‘ambito delle persone ammesso nel recinto di gioco per la solasocietà ospitante. In buona sostanza, dunque, il Fabbri è venuto meno all‘obbligo di tenere una condotta corretta nei confrontidegli Ufficiali di gara e di assicurare, nella funzione (peraltro impropriamente rivestita) di curare il rispetto degli Ufficialistessi, impedendo ogni comportamento lesivo del loro prestigio. Né, diversamente che ―offensivo‖ può definirsi l‘epiteto di―bugiardo‖ che il tesserato ha rivolto al secondo assistente nella circostanza nella quale ha assunto la condotta intimidatoria giàinnanzi descritta. Da tutto quanto precede, la Corte considera che il Fabbri sia comunque meritevole di sanzione, benché piùcontenuta di quella irrogatagli dal Giudice Sportivo Nazionale, in ragione del complesso dei comportamenti effettivamentetenuti nella circostanza ed a lui attribuibili con certezza. Dispone, pertanto, che l‘inibizione sia contenuta nel termine del31.12.<strong>2007</strong>. Per questi motivi la C.G.F. in parziale accoglimento del reclamo come sopra presentato dal Ravenna Calcio S.r.l.di Ravenna riduce la sanzione dell‘inibizione inflitta al Sig. Fabbri Gianni a tutto il 31.12.<strong>2007</strong>. Dispone la restituzione dellatassa reclamo.3. RICORSO DELL‘A.S. LIVORNO CALCIO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3GIORNATE EFFETTIVE DI GARA ED AMMONIZIONE INFLITTA AL CALCIATORE DE VEZZE DANIELE,SEGUITO GARA PARMA/LIVORNO DEL 28.10.<strong>2007</strong>(Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 92 del 29.10.<strong>2007</strong>)La società A.S. Livorno Calcio S.r.l. ha proposto reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo pubblicata sul Com. Uff.n. 92 del 29.10.<strong>2007</strong> con la quale veniva comminata una squalifica per 3 giornate effettive di gara ed ammonizione alcalciatore De Vezze Daniele, in occasione della gara Parma/Livorno del 28.10.<strong>2007</strong>, per avere il calciatore stesso tenuto uncomportamento scorretto nei confronti di un avversario, colpendo, a giuoco fermo, un avversario riverso al suolo con un calcioalla schiena. Questa Corte di Giustizia Federale, al di là delle conseguenze fisiche subite e non subite dal calciatore avversario,ritenendo la sussistenza dei fatti, trattandosi di atto violento in quanto il giuoco era fermo ed il calciatore avversario era già perterra, respinge il reclamo ed ordina l‘incameramento della tassa, ritenendo congrua la sanzione inflitta. Per questi motivi laC.G.F. respinge il reclamo come sopra proposto dall‘A.S. Livorno Calcio S.r.l. di Livorno e dispone l‘incameramento dellatassa reclamo.4. RICORSO DEL TORINO F.C. S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER DUE GIORNATEEFFETTIVE DI GARA INFLITTE AL SIG. VAILATTI TOMMASO SEGUITO GARA UDINESE/TORINO DEL31.10.<strong>2007</strong>(Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 97 dell‘1.11.<strong>2007</strong>)Con delibera del Giudice Sportivo, Com. Uff. n. 97 dell‘ 1.11.<strong>2007</strong> relativo alla gara Udinese/Torino del 31.10.<strong>2007</strong>, venivainflitta al calciatore Vailatti Tommaso la squalifica per 2 giornate ― per avere, al 43° del primo tempo, a giuoco fermo,361


scalciato un avversario‖. Avverso tale decisione presentava reclamo la società Torino F.C., la quale sosteneva che la vicendanon era avvenuta a giuoco fermo, ma aveva essa stessa determinato l‘interruzione dell‘azione da parte dell‘arbitro, per cui ilfallo compiuto dal Vailatti doveva essere considerato un normale fallo di giuoco; in ogni caso la dinamica dell‘evento era statatale da non evidenziare la intenzionalità del comportamento del giocatore, per cui si chiedeva la riduzione ad una sola giornatadi squalifica della sanzione irrogata. Le doglianze della società reclamante non possono trovare accoglimento. Il refertoarbitrale, fonte privilegiata di prova, e, nel caso di specie, unico elemento di valutazione, riporta, infatti, con assoluta chiarezzal‘episodio, evidentemente visto e giudicato dal direttore di gara, per cui non è nemmeno possibile, come riconosce la stessaricorrente, accedere alla prova televisiva per avvalorare diverse dinamiche di svolgimento dell‘azione. Ed è di tutta evidenzache, in tale situazione, non può contrapporsi al citato rapporto arbitrale, con uguale valenza probatoria, la ricostruzione delfatto fornita dalla parte interessata. Fermo restando, quindi, che di fallo a giuoco fermo si è trattato, non vi è spazio peraccedere alla richiesta difensiva di riduzione della sanzione, perché essa è già stata irrogata nel minimo. Per questi motivi laC.G.F. ha respinto il reclamo come sopra presentato dal Torino F.C. S.p.A. di Torino e dispone l‘incameramento della tassareclamo.5. RICORSO DELL‘U.S. AVELLINO S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO A TUTTO IL31.12.<strong>2007</strong> INFLITTA AL CALCIATORE RAGOSTA ARCANGELO(Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 95 del 31.10.<strong>2007</strong>)Il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti, con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 95 del 31.10.<strong>2007</strong> hainflitto al calciatore Ragosta Arcangelo, tesserato in favore della società ricorrente, la sanzione della squalifica fino a tutto il31.12.<strong>2007</strong> a seguito di fatti occorsi durante lo svolgimento della gara Avellino/Reggina del 27.10.<strong>2007</strong>. Avverso taleprovvedimento la società U.S. Avellino S.p.A. ha preannunziato reclamo innanzi a questa Corte di Giustizia Federale con attodel 31.10.<strong>2007</strong>, formulando contestuale richiesta degli ―Atti Ufficiali‖. Istruito il reclamo e fissata la data della camera diconsiglio, nelle more della trattazione, la ricorrente, con nota trasmessa il 6.11.<strong>2007</strong>, inoltrava formale rinuncia agli atti edall‘azione. La Corte premesso che ai sensi dell‘art. 33, comma 12, C.G.S., le parti hanno facoltà di non dare seguito alpreannuncio di reclamo o di rinunciarvi prima che si sia proceduto in merito e che la rinuncia o il ritiro del reclamo non haeffetto soltanto per i procedimenti di illecito sportivo, per quelli che riguardano la posizione irregolare dei calciatori e per iprocedimenti introdotti per iniziativa di Organi federali e operanti nell‘ambito federale (circostanze, quest‘ultime escludibilinel caso di specie), dichiara estinto il procedimento. Per questi motivi la C.G.F. preso atto della rinuncia dell‘U.S. AvellinoS.p.A. di Avellino dichiara estinto il procedimento. Dispone l‘incameramento della tassa reclamo.6. RICORSO DEL CALCIATORE AGOMERI ANTONELLI FILIPPO (DELL‘U.S. TRIESTINA CALCIO) AVVERSO LASANZIONE DELL‘AMMENDA DI EURO 3.000,00 INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA TRIESTINA/BARIDEL 31.10.<strong>2007</strong>(Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 94 del 31.10.<strong>2007</strong>)Con delibera del 31.10.<strong>2007</strong>, Com. Uff. n. 94, il Giudice Sportivo, in relazione alla gara Triestina/Bari del 30.10.<strong>2007</strong>,infliggeva al calciatore della Triestina Agomeri Antonello Filippo le sanzioni della squalifica per una giornata effettiva di garae l‘ammenda di € 3.000,00, ― per avere, al 48° del secondo tempo, assunto un atteggiamento intimidatorio ed aggressivo neiconfronti di un avversario‖. Avverso tale decisione presentava reclamo a questa Corte di Giustizia Federale lo stesso calciatoreil quale, con diffusa motivazione sosteneva di avere semplicemente risposto al comportamento di alcuni calciatori dellasquadra avversaria, in particolare al Tabbiani, i quali lo accusavano di non aver interrotto il giuoco, calciando la palla in fallolaterale, con un avversario a terra; pur ammettendo di aver reagito con veemenza e concitazione, escludeva, però, di averassunto atteggiamento aggressivo ed intimidatorio. Chiedeva, pertanto l‘annullamento delle sanzioni inflitte, o, in viasubordinata, la riduzione al minimo della ammenda comminata. Le soprariportate doglianze non possono trovare accoglimento.Il referto arbitrale, infatti, descrive analiticamente l‘episodio in questione con le seguenti parole: ―al 48° Agomeri Antonelli n.11 Triestina e Tabbiani Luca n. 4 Bari per condotta violenta, a giuoco fermo si aggrappavano per la gola con violenza e subitodopo si spingevano con altrettanta violenza‖. E‘ evidente, allora, che non solo il direttore di gara ha visto e valutatochiaramente l‘episodio espellendo i protagonisti, per cui non è possibile ricorrere a diversi mezzi di prova, ma anche che ilcomportamento dell‘Agomeri, così come riportato dall‘arbitro, appare più che intimidatorio ed aggressivo addirittura ai limitidella violenza, di guisa che risulta appena adeguata la sanzione inflitta dal giudice di primo grado, e non vi è spazio perulteriori riduzioni. Per questi motivi la C.G.F respinge il reclamo come sopra proposto dal calciatore Agomeri AntonelliFilippo e dispone l‘incameramento della tassa reclamo.TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COMUNICATO UFFICIALE N. 291/CGF – RIUNIONE DEL 03MARZO 2009 IN RIFERIMENTO ALLE MOTIVAZIONI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N.52/CGF DEL 04 DICEMBRE <strong>2007</strong>1) RICORSO DELL‘A.C. CHIEVO VERONA S.R.L. AVVERSO LA QUANTIFICAZIONE DEL ―PREMIO ALLACARRIERA‖ RELATIVO AL CALCIATORE RRUDHO XHULIAN DOVUTO ALLA SOCIETÀ A.C.D. CARENI PIEVE(OGGI A.D.C. ECLISSE CARENIPIEVIGINA) AI SENSI DELL‘ART. 99 BIS N.O.I.F.(Delibera della Commissione Vertenze Economiche – Com. Uff. n.6/D dell‘11.09.<strong>2007</strong>)La Commissione Vertenze Economiche, con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 6/D dell‘ 11.9.<strong>2007</strong> ha disposto che lasocietà A.C. Chievo Verona S.r.l. corrispondesse alla società A.D.C. Eclisse Carenipievigina il complessivo importo di €362


72.000,00 a titolo di ―premio alla carriera‖ relativo al calciatore Rrudho Xhulian. Avverso tale provvedimento la società A.C.Chievo Verona S.r.l. ha preannunziato reclamo innanzi a questa Corte di Giustizia Federale con atto dell‘ 1.10.<strong>2007</strong>. Istruito ilreclamo e fissata la data della camera di consiglio, nelle more della trattazione, la ricorrente, con nota trasmessa il 3.12.<strong>2007</strong>,inoltrava formale rinuncia agli atti ed all‘azione. La Corte premesso che ai sensi dell‘art. 33, comma 12, C.G.S., le parti hannofacoltà di non dare seguito al preannuncio di reclamo o di rinunciarvi prima che si sia proceduto in merito e che la rinuncia o ilritiro del reclamo non ha effetto soltanto per i procedimenti di illecito sportivo, per quelli che riguardano la posizioneirregolare dei calciatori e per i procedimenti introdotti per iniziativa di Organi federali e operanti nell‘ambito federale(circostanze, quest‘ultime escludibili nel caso di specie), dichiara estinto il procedimento. Per questi motivi la C.G.F. preso attodella rinuncia al ricorso dell‘A.C. Chievo Verona S.r.l. di Verona dichiara estinto il procedimento e dispone l‘incameramentodella tassa reclamo.2) RICHIESTA DI ARCHIVIAZIONE UFFICIO DI PROCURA ANTIDOPING DEL C.O.N.I. EX ART. 3, COMMA 4DELLE NORME SPORTIVE ANTIDOPING - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE E ISTRUZIONI RELATIVEALL‘ATTIVITÀ DELL‘UFFICIO DI PROCURA ANTIDOPING A SEGUITO DI PROCEDIMENTO DISCIPLINARE ACARICO DEL CALCIATORE GRASSADONIA GIANLUCA.OSSERVA premesso che: 1) in data 8.2.<strong>2007</strong> apparivano sulla stampa alcune dichiarazioni che sarebbero state rese dalcalciatore Gianluca Grassadonia, attualmente militante nella Società Salernitana calcio; 2) in particolare, in un articolo a firmaMassimo Cecchini, pubblicato sulla Gazzetta dello Sport, erano riportate le seguenti dichiarazioni del Grassadonia: ―quandoero al Cagliari un mio compagno si è rovinato la vita con il doping. Io e i miei compagni spesso abbiamo urinato al suo postoai controlli per aiutarlo ed anche la società ha fatto di tutto per cercare di tirarlo fuori dalla spirale del doping‖; 3)dall‘articolo risultava che tali dichiarazioni erano state rese dallo stesso atleta nel corso di un convegno organizzatodall‘Università di Salerno, l‘Ufficio di Procura Antidoping del C.O.N.I. (―U.P.A.‖) apriva un un procedimento di indagine (n.017/07) a carico dell‘atleta citato per violazione dell‘art. 2.8 delle vigenti Norme Sportive Antidoping (―N.S.A.‖), svolgendo iseguenti atti istruttori: 1) A norma dell‘art. 3.3 delle N.S.A., l‘U.P.A. tempestivamente convocava l‘atleta Grassadonia per lasua audizione al fine di approfondire e accertare i fatti oggetto di indagine; 2) in data 20.2.<strong>2007</strong>, il calciatore Grassadonia, allapresenza del suo difensore, veniva effettivamente ascoltato dinanzi all‘U.P.A., rappresentata dal Procuratore Dr. Ettore Torri, edichiarava testualmente: ―Non ho mai rilasciato una intervista del genere né al Mattino né all‟agenzia GRT né ho conosciuto ilgiornalista Massimo Cecchini…E‟ vero però che ho tenuto una conferenza a Fisciano (Sa) presso l‟Università di Salerno inmateria di doping; in quella occasione ho parlato di un compagno di squadra di cui non ho fatto il nome né quello dellasocietà che si era effettivamente rovinato con la cocaina‖. Aggiungeva inoltre: ―circa la mia affermazione relativa ad un mioex compagno di squadra posso dire che si tratta di Fabio Macellari con il quale ho giocato dal 1997 al 2000 al Cagliari.Preciso ancora una volta che, pur senza farne il nome, si era rovinato con la cocaina escludo invece di aver detto che talvoltaera stato sostituito da altri giocatori nel prelievo delle urine. Escludo altresì che nell‟ambito del Cagliari o di altre squadrecon le quali ho giocato si sia adottato il sistema di sostituirsi agli altri atleti estratti ai controlli né mai ne ho sentito parlare‖;3) in data 22.2.<strong>2007</strong>, al fine di reperire maggiori informazioni il Procuratore Dr. Torri contattava informalmente il giornalistade La Gazzetta dello Sport Massimo Cecchini il quale, il giorno seguente 23.2.<strong>2007</strong>, comunicava per e-mail di aver pubblicatol‘articolo contenente le dichiarazioni dell‘atleta Grassadonia traendole da un precedente articolo pubblicato su Il Mattino afirma Ernesto Curcione, peraltro citando la fonte. Sulla base di quanto esposto ed in mancanza di elementi più precisi di quelliraccolti, l‘U.P.A. ha ritenuto di chiedere a questo Organo Giudicante l‘archiviazione del procedimento disciplinare istruito acarico del calciatore Gianluca Grassadonia. MOTIVI DELLA DECISIONE Emerge dalla documentazione in atti che l‘U.P.A.ha correttamente iniziato un procedimento disciplinare a carico del calciatore Gianluca Grassadonia in quanto le sue presuntedichiarazioni riportate dalla stampa rendevano necessarie indagini al fine di individuare elementi rilevanti per eventualmenteimputare allo stesso atleta la violazione dell‘art. 2.8 delle Norme Sportive Antidoping (―Somministrazione o tentatasomministrazione di una sostanza vietata o di un metodo proibito a un Atleta, o altrimenti fornire assistenza, incoraggiamentoe aiuto, istigare, dissimulare o assicurare complicità in altra forma in riferimento a una violazione o tentata violazione delleregole antidoping‖). Effettivamente, dalle dichiarazioni dell‘atleta Grassadonia risultava che, nel periodo di tempo compresotra il 1998 e il 2003, egli stesso ed altri calciatori sarebbero stati protagonisti di ripetuti atti di manomissione della correttaesecuzione dei prelievi antidoping, allo scopo di coprire un compagno di squadra che assumeva sostanze vietate. L‘attivitàistruttoria svolta dall‘U.P.A. per accertare se il contenuto delle notizie di stampa corrispondesse a verità appare a questa Cortepienamente adeguata allo scopo. L‘U.P.A. ha, infatti, senza ritardo convocato e sentito il calciatore Grassadonia che, avanti alProcuratore, ha affermato di non aver mai rilasciato le dichiarazioni attribuitegli e di non aver mai coperto le condotte dopantidi alcun atleta (in particolare sostituendolo al momento del versamento delle urine in sede di controllo antidoping),confermando soltanto di essere a conoscenza della dipendenza da cocaina di un proprio compagno (ossia il calciatore FabioMacellari col quale il Grassadonia aveva militato al Cagliari tra il 1997 e il 2000). Oltre l‘audizione del calciatore Grassadonia,l‘U.P.A. ha contattato informalmente il giornalista de La Gazzetta dello sport Massimo Cecchini per ottenere elementi diindagine ulteriori. Il Dr. Cecchini si è limitato ad evidenziare di aver tratto le presunte dichiarazioni del calciatore Grassadoniada altre fonti di stampa. Considerando che le attività istruttorie svolte sono del tutto appropriate e confacenti ai compitid‘indagine attribuiti dalle Norme Sportive Antidoping all‘U.P.A., e considerando che dalle stesse attività non emergonoelementi sufficientemente apprezzabili e precisi per procedere disciplinarmente nei confronti del calciatore Grassadonia,questo Organo Giudicante ritiene giustificata, allo stato degli atti, la richiesta di archiviazione formulata dall‘U.P.A. Per questimotivi la C.G.F., visti gli atti, dispone l‘archiviazione del procedimento come sopra proposto dall‘Ufficio di Procura363


Antidoping del C.O.N.I.. Dispone la trasmissione degli atti alla Procura Federale per le valutazioni di competenza ai finidell‘art. 1 C.G.S.3) RICORSO DELL‘A.C. POGLIANO 1950 AVVERSO LA DECLARATORIA DI NULLITÀ DEL TESSERAMENTODEL CALCIATORE FILICE AMIR, NATO IL 24.4.1991, IN PROPRIO FAVORE(Delibera della Commissione Tesseramenti – Com. Uff. n. 9/D del 27.9.<strong>2007</strong>)Con ricorso in data 23.10.<strong>2007</strong>, la A.C. Pogliano 1950 ha proposto reclamo avverso la decisione, pubblicata nel Com. Uff.9/D, con la quale la Commissione Tesseramenti, in accoglimento del reclamo presentato dalla signora Orsola Seccia, madre delcalciatore minorenne Filice Armir, ha annullato il tesseramento del figlio in favore della predetta A.C. Pogliano 1950, perapocrifia della sottoscrizione attribuita alla signora Seccia e apposta in calce al modulo di tesseramento n. 221406. Adduce lasocietà reclamante che la decisione impugnata sarebbe meritevole di censura in quanto: i) assume erroneamente la fondatezzadel ricorso della signora Seccia dalla circostanza che la Società non abbia formulato controdeduzioni riguardo alla contestataautenticità della firma, così finendo inammissibilmente per qualificare come un obbligo quello che, per le norme federali, èinvece un diritto; ii) erroneamente rileva la mancata trasmissione alla Commissione Tesseramenti della prova dell‘invio allacontroparte della nota difensiva tardivamente inviata dal legale della Società, prova che nessuna norma federale imporrebbe difornire; iii) erroneamente rileva il mancato rilascio da parte della Società di delega in favore del legale estensore della predettanota difensiva, trattandosi di lettera e non di atto; iv) nel merito, nessun obbligo di verifica o autenticazione della firma da partedegli esercenti la potestà genitoriale sussiste in capo alla Società, così che nessuna responsabilità può essere alla stessa ascritta.Il reclamo è infondato e deve essere rigettato. Correttamente la decisione impugnata ha rilevato il mancato rispetto da partedella società del termine a difesa previsto dall‘art. 48, secondo comma, C.G.S., avendo essa controdedotto al ricorsoavversario, per quanto emerge dagli atti, ben oltre il termine previsto dalla citata norma, termine da intendersi perentorio aisensi del dell‘art.38, comma 6, C.G.S.. Del pari correttamente la Commissione Tesseramenti rileva, nella fattispecie, laviolazione delle modalità di comunicazione degli atti contemplate dall‘art. 38, settimo comma, C.G.S. – cui espressamenterinvia il citato art. 48, secondo comma – a tenore del quale ―tutti gli atti previsti dal presente Codice possono esserecomunicati a mezzo di telegramma, telefax o posta elettronica, a condizione che sia garantita e provabile la ricezione deglistessi da parte dei destinatari‖. Alla luce di quanto precede, nessuna rilevanza assume la questione del mancato rilascio delladelega in favore del legale della società, essendo comunque inammissibile la nota dal primo redatta nell‘interesse dellaseconda. Nel merito, la decisione impugnata è immune da vizi e deve essere condivisa, non avendo addotto in questa sede laSocietà reclamante elementi idonei a sovvertire le risultanze del procedimento di prima istanza e le valutazioni all‘esito di essoespresse dalla Commissione Tesseramenti. Per questi motivi la C.G.F respinge il reclamo come sopra proposto dall‘A.C.Pogliano 1950 di Milano e dispone l‘incameramento della tassa reclamo.4) RICORSO DELL‘ A.S.D. ANZOLAVINO CALCIO AVVERSO LA DECLARATORIA DI NULLITÀ DELTESSERAMENTO DEL CALCIATORE MORICI LUCA, NATO IL 15.6.1989, IN PROPRIO FAVORE(Delibera della Commissione Tesseramenti – Com. Uff. n. 11/D del 12.10.<strong>2007</strong>)Con ricorso del 12.11.<strong>2007</strong>, la A.S.D. Anzolavino Calcio impugnava la decisione, resa dalla Commissione Tesseramentil‘11.10.<strong>2007</strong> e pubblicata nel Com. Uff. n. 11/D del 12.10.<strong>2007</strong>, con la quale si dichiarava nullità del tesseramento delcalciatore Morici Luca. La Delibera della Commissione decideva sul reclamo, promosso dallo stesso calciatore, il qualedichiarava che l‘atto di tesseramento per la <strong>Stagione</strong> Sportiva 2006/<strong>2007</strong> recava sottoscrizione apocrifa; la firma della madre,necessaria essendo il calciatore ancora minorenne, era stata falsificata dal padre. Il padre, in altri termini, aveva firmato l‘attodi tesseramento tra il Morici e la società Anzolavino, apponendo in calce all‘atto la sottoscrizione della madre. Avverso alladelibera spiegava ricorso la società Anzolavino. Il ricorso della società si affida a duplice argomento: l‘uno, di fatto, volto acontestare che la madre del Morici fosse all‘oscuro del tesseramento del figlio; l‘altro, di diritto, con il quale si prova adimostrare che la sottoscrizione paterna sarebbe comunque idonea a conferire validità all‘atto di tesseramento. Entrambi imotivi non meritano accoglimento. Recita l‘art. 39, comma 2, N.O.I.F., che la richiesta di tesseramento deve essere sottoscrittadal calciatore, ―e, nel caso di minori, anche dall‘esercente la potestà genitoriale‖. Osserva, in primo luogo, questa Corte che laeventuale consapevolezza, da parte della madre, del tesseramento del Morici non vale a sanare il vizio di forma: se lasottoscrizione fu falsificata, allora non può che derivarne la invalidità dell‘atto. Il giudizio di conformità della sottoscrizionerispetto all‘originale è accertamento di fatto: atto di intelligenza e non di volontà, che si compie attraverso il confronto trafirma apposta sul tesseramento e originale della sottoscrizione. Tale accertamento non è influenzato, né potrebbe, davalutazioni ulteriori. Non si esce dalla stringente alternativa: la firma, se non è originale, è apocrifa. Con il secondo argomento,la società ricorrente si richiama alla disciplina della patria potestà. L‘attenzione si ferma, in particolare, su due norme: l‘art.320, cod. civ., che autorizza ciascun genitore, singolarmente e senza necessità di consenso dell‘altro, a porre in essere perconto del figlio atti di ordinaria amministrazione; l‘art. 317, comma 1, cod. civ., che, per l‘ipotesi di impossibilità di ungenitore, consente all‘altro di esercitare la potestà in maniera esclusiva. Quest‘ultima norma, afferma la ricorrente, verrebbequi in rilievo, avendo la madre dichiarato di non aver potuto sottoscrivere ―poiché assente‖. Orbene, la difesa della A.S.D.Anzolavino sembra sovrapporre e confondere profili diversi: altro è il problema della sottoscrizione apocrifa, la quale fuapposta abusivamente in luogo dell‘originale; altro, il fatto che il falso fu opera del padre. La circostanza che a falsificare lafirma della madre di Morici fu il padre del calciatore non significa affatto che egli abbia così esercitato la patria potestà. Ilpadre, infatti, non ha firmato in proprio, ma usando il nome della madre, e così commettendo il falso. Codesto falso benavrebbe potuto compiersi da parte di qualsiasi terzo, senza che per ciò si sarebbe giunti ad altro e diverso risultato. La qualitàdi padre, in altri termini, non vale mutare la qualificazione giuridica del fatto: la sottoscrizione apocrifa, da chiunque provenga,364


è sempre un falso, che determina la nullità dell‘atto, cui è apposta. Nel caso in esame, dell‘atto di tesseramento del Morici perla <strong>Stagione</strong> Sportiva 2006/<strong>2007</strong>. Diverse conclusioni, in linea con le norme citate dalla difesa della ricorrente, potevanorassegnarsi a condizione che il padre del Morici avesse sottoscritto in proprio; a condizione, cioè, che egli, assumendo lapaternità dell‘atto, avesse esercitato la patria potestà. La falsificazione della firma materna costituisce, invece, comportamentoillegittimo, dal quale discende invalidità del tesseramento. Per questi motivi la C.G.F respinge il reclamo come sopra propostodall‘A.S.D. Anzolavino Calcio di Anzola Emilia (Bologna) e dispone l‘incameramento della tassa reclamo.TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COMUNICATO UFFICIALE N. 292/CGF – RIUNIONE DEL 03MARZO 2009 IN RIFERIMENTO ALLE MOTIVAZIONI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N.115/CGF DEL 18 FEBBRAIO <strong>2008</strong>2) RICORSO DELLA F.C. JUVENTUS AVVERSO LA SANZIONE DELL‘AMMENDA DI € 15.000,00 INFLITTA ALLARECLAMANTE SEGUITO GARA LIVORNO/JUVENTUS DEL 27.01.<strong>2008</strong>(Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 173 del 29.01.<strong>2008</strong>)Il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti, con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 173 del 29.1.<strong>2008</strong>, hainflitto alla società Juventus F. C. l‘ammenda di € 15.000,00, per avere i suoi sostenitori, nel corso della gara del campionato diserie A Livorno/Juventus, disputata il 27.1.<strong>2008</strong>, ―fatto esplodere numerosi petardi e lanciato due fumogeni nel recinto digiuoco, e per avere, nel corso del primo tempo, esposto, per qualche minuto, uno striscione con un‘espressione oltraggiosa perle Forze dell‘ordine; entità della sanzione attenuata ex art. 13 comma 1 lett. b) ed e) e comma 2 C.G.S. per avere la societàconcretamente operato con le forze dell‘ordine a fini preventivi; recidiva‖. Avverso siffatto provvedimento la Juventus F. C. haproposto reclamo innanzi a questa Corte di Giustizia Federale, deducendo – sostanzialmente – l‘esistenza dei presupposti perl‘applicazione dell‘esimente di cui all‘art. 13, comma 1, C.G.S., essendosi realizzate, in fattispecie, oltre che le circostanze dicui alle lett. b) ed e), già riconosciute dal Giudice Sportivo ai fini dell‘attenuazione della sanzione, quella di cui alla lett. a). Insede di discussione orale l‘avvocato, patrono designato dalla reclamante, s‘è riportato ai motivi dell‘atto scritto ed alla copiosadocumentazione, ad esso compiegata, relativa all‘organizzazione predisposta dalla società ai fini della prevenzione di condottenon regolamentari da parte dei sostenitori ed ha confermato le conclusioni già ivi rassegnate. Osserva questa Corte che per lasussistenza della circostanza di cui alla lett. a) dell‘art. 13 C.G.S., invocata dalla reclamante, occorre che risulti provata nonsolo l‘adozione di efficaci modelli di organizzazione e di gestione astrattamente idonei a prevenire i comportamenti sanzionatidalla norma, ma è, altresì, necessario fornire la prova che gli stessi siano stati efficacemente attuati prima del fatto. Nel caso dispecie, pur dandosi atto che la reclamante disputava la gara in trasferta, non è stato provato che la Juventus F. C. abbia, nelsettore di pertinenza della propria tifoseria, previsto misure preventive ed alcun presidio di vigilanza, anche con la presenza diun numero adeguato di personale appositamente dedicato, che potesse prevenire le condotte illecite ovvero consentirel‘immediata individuazione dei sostenitori violenti per segnalarli all‘Autorità di P.S. ai fini dell‘adozione dei conseguentiprovvedimenti sanzionatori. Pertanto, proprio in dipendenza della mancata predisposizione di misure adeguate di prevenzione,in occasione della gara nel corso della quale sono avvenuti i fatti generatori della sanzione impugnata, la reclamante è chiamataa rispondere a titolo di responsabilità oggettiva, non ricorrendo nella fattispecie l‘ulteriore circostanza di cui all‘art. 13, comma1, lett. a) C.G.S. e, dunque, difettando i presupposti per l‘applicazione dell‘invocata esimente. Per questi motivi la C.G.F.respinge il ricorso come sopra proposto dalla società F.C. Juventus di Torino. Dispone incamerarsi la tassa reclamo.3) RICORSO DELLA F.C. JUVENTUS AVVERSO LA SANZIONE DELL‘AMMENDA DI € 30.000,00 CON DIFFIDAINFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA JUVENTUS/INTERNAZIONALE DEL 30.01.<strong>2008</strong>(Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 178 dell‘1.2.<strong>2008</strong>)Il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti, con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 178 dell‘1.2.<strong>2008</strong>, hainflitto alla società Juventus F. C. l‘ammenda di € 30.000,00, oltre che la diffida, per avere i suoi sostenitori, nel corso dellagara di Coppa Italia Juventus/Internazionale, disputata il 30.1.<strong>2008</strong>, ―intonato cori costituenti espressione di discriminazionerazziale nei confronti di calciatori della squadra avversaria; per avere reiteratamente rivolto espressioni ingiuriose nei confrontidell‘allenatore della squadra avversaria; per avere altresì lanciato nel settore avversario un bengala ed un fumogeno; entitàdella sanzione attenuata ex art. 13 comma 1 lett. b) ed e) e comma 2 C.G.S. per avere la società concretamente operato con leforze dell‘ordine a fini preventivi; recidiva specifica‖. Avverso siffatto provvedimento la Juventus F. C. ha proposto reclamoinnanzi a questa Corte di Giustizia Federale, deducendo – sostanzialmente – l‘esistenza dei presupposti per l‘applicazionedell‘esimente di cui all‘art. 13, comma 1, C.G.S., essendosi realizzate, in fattispecie, oltre che le circostanze di cui alle lett. b)ed e), già riconosciute dal Giudice Sportivo ai fini dell‘attenuazione della sanzione, quella di cui alla lettera a). Inoltre, lareclamante ha eccepito l‘insussistenza dei presupposti per l‘applicazione della sanzione della diffida, in ragione della natura edell‘entità delle violazioni contestate ed ha formulata anche subordinata domanda di annullamento quantomeno di tale ulteriorepunizione. In sede di discussione orale l‘avvocato, patrono designato dalla reclamante, s‘è riportato ai motivi dell‘atto scrittoed alla copiosa documentazione, ad esso compiegata, relativa all‘organizzazione predisposta dalla società ai fini dellaprevenzione di condotte non regolamentari da parte dei sostenitori ed ha confermato le conclusioni già ivi rassegnate. Osservaquesta Corte che per la sussistenza della circostanza di cui alla lett. a) dell‘art. 13 C.G.S., invocata dalla reclamante, occorreche risulti provata non solo l‘adozione di efficaci modelli di organizzazione e di gestione astrattamente idonei a prevenire icomportamenti sanzionati dalla norma, ma è, altresì, necessario fornire la prova che gli stessi siano stati efficacemente attuatiprima del fatto. Nel caso di specie non è stato provato che la Juventus F. C. abbia, nel settore di pertinenza della propriatifoseria, previsto misure preventive tali da far configurare realizzata la previsione tipizzata dalla norma di riferimento – la365


quale, testualmente, parla di ―adottato ed efficacemente attuato‖ – così da prevenire le condotte illecite ovvero consentirel‘immediata individuazione dei sostenitori violenti per segnalarli all‘Autorità di P.S. ai fini dell‘adozione dei conseguentiprovvedimenti sanzionatori. In sostanza, pur prendendo atto della ―adozione‖, da parte della reclamante, di tutta una serie diaccorgimenti organizzativi preventivi dei quali è stata data ampia descrizione nella documentazione annessa al reclamo, laCorte rileva che, ai fini che qui interessano, essa deve congiungersi con una ―efficace attuazione‖ nella circostanza di volta involta presa in considerazione. Lo svolgimento dei fatti, così come descritti ed assunti dal Giudice a quo, nega implicitamenteche l‘efficacia prevista dalla norma sia stata conseguita. Pertanto, proprio in dipendenza della mancata predisposizione dimisure adeguate di prevenzione, in occasione della gara nel corso della quale sono avvenuti i fatti generatori della sanzioneimpugnata, la reclamante è chiamata a rispondere a titolo di responsabilità oggettiva, non ricorrendo nella fattispecie l‘ulteriorecircostanza di cui all‘art. 13, comma 1, lett. a) C.G.S. e, dunque, difettando i presupposti per l‘applicazione dell‘invocataesimente. Tanto premesso, la Corte osserva, altresì, che i fatti contestati, per il loro contenuto intrinseco, debbono essersanzionati con la minore ammenda di € 20.000,00 – anziché 30.000,00 – e che essi non hanno dato luogo a quella ―recidivaspecifica‖ (anche a tener conto della condotta dei sostenitori della reclamante nel corso della gara di Campionato di serie A,Livorno/Juventus del 27.1.<strong>2008</strong>) per la quale il Giudice Sportivo ha inflitto l‘ulteriore sanzione della diffida. Per questi motivila C.G.F., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società F.C. Juventus di Torino, riduce la sanzioneinflitta all‘ammenda di € 20.000,00. Dispone restituirsi la tassa reclamo.5) RICORSO DELL‘ U.S. GROSSETO F.C. S.R.L. AVVERSO LE SANZIONI: AMMENDA DI € 3.000,00 ALLARECLAMANTE; INIBIZIONE FINO AL 28.2.<strong>2008</strong> ED AMMENDA DI € 5.000,00 AL SIG. CAMILLI PIERO, INFLITTESEGUITO GARA GROSSETO/MODENA DEL 26.1.<strong>2008</strong>(Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 174 del 29.1.<strong>2008</strong>)Premesso che risulta dagli atti prodotti che i fatti si dimostrano come effettivamente verificati, tenuto conto della forzafidefacente del rapporto dell‘arbitro e della relazione del rappresentante della Procura Federale presente all‘evento sportivo,come già più volte affermato dagli Organi della Giustizia Sportiva; - rilevato che nel rapporto del direttore di gara ètestualmente rappresentato che ―a fine gara mentre mi dirigevo verso gli spogliatoi venivo avvicinato nel sottopassaggio dalPresidente della società Grosseto signor Camilli che mi rivolgeva urlando da circa un metro da me le seguenti frasi: sei undisonesto! mascalzone! venduto! Non ti faccio più arbitrare! Questo comportamento continuava per tutto il tragitto fino aglispogliatoi e si prolungava per circa cinque minuti‖; - rilevato altresì che dal rapporto del rappresentante della Procura Federaleemerge che il predetto signor Camilli pronunciava frasi ingiuriose all‘indirizzo dell‘arbitro che rientrava negli spogliatoi a finegara ed in particolare ―sei un farabutto ed un disonesto! non meriti di arbitrare sei un incapace!‖ e che successivamente,mantenendosi al di fuori della porta dello spogliatoio della terna arbitrale, lo stesso Signor Camilli frasi particolarmenteoffensive e denigratorie esposte con toni di significativa violenza; - ritenuto che la circostanza che il signor Camilli abbiapronunciato frasi ingiuriose con espressioni dal contenuto e dal significato gravi all‘indirizzo dell‘arbitro è stata pienamenteconfermata dalla documentazione esaminata e che le difese dell‘incolpato non consentono di affievolire la gravità del fatto,neppure con riferimento alla contestata recidiva che, pur tenuto conto di quanto sostenuto dalla stessa difesa del SignorCamilli, deve confermarsi nella sua applicazione; - stimata, conclusivamente, congrua la sanzione inflitta, in considerazione ditutto quanto sopra si è osservato. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall‘U.S. Grosseto F.C.S.r.l. di Grosseto e dispone incamerarsi la tassa reclamo.6) RICORSO CON PROCEDIMENTO D‘URGENZA F.C. TORINO AVVERSO LE SANZIONI DELLA SQUALIFICAPER DUE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA E DELL‘AMMENDA DI € 10.000,00 INFLITTE AL SIG. NOVELLINOWALTER ALFREDO SEGUITO GARA TORINO/PALERMO DEL 10.2.<strong>2008</strong>(Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 185 dell‘11.02.<strong>2008</strong>)Con rituale reclamo 13.2.<strong>2008</strong> con procedimento d‘urgenza, il F.C. Torino proponeva gravame avverso le sanzioni dellasqualifica per 2 giornate effettive di gara e dell‘ammenda di € 10.00,00, oltre recidiva reiterata specifica, inflitte dal GiudiceSportivo presso la Lega Nazionale Professionisti al tecnico signor Novellino Walter Alfredo a seguito della gara delCampionato di Serie A Torino/Palermo del 10.2.<strong>2008</strong>, pubblicata sul Com. Uff. n. 185 dell‘11.2.<strong>2008</strong>. Con i motivi scritti lareclamante eccepiva che il provvedimento disciplinare era da considerarsi erroneo nei presupposti di fatto. Rilevava, a taluopo, che il signor Novellino, in relazione all‘episodio refertato dal quarto Ufficiale, è vero che, senza rendersi conto, erauscito dall‘area tecnica per alcuni metri, ma ciò aveva fatto per rivolgere al suo calciatore Stellone espressioni esortative alrispetto degli schemi di gioco; lo Stellone, infatti, aveva appena concluso malamente una azione di attacco anziché servire ilcompagno Di Michele che, in quella fase, era libero ed in posizione migliore per concludere a rete. Le frasi annotate dal quartoUfficiale erano state, quindi, da lui rivolte allo Stellone e non agli Ufficiali di gara. I fatti, pertanto, erano stati travisati cosìcome l‘espressione ingiuriosa, pronunciata al momento del suo allontanamento disposto dall‘arbitro, diretta, però, al dirigenteaccompagnatore che tentava di richiamalo al rispetto dei limiti dell‘area tecnica. Concludeva, pertanto, per l‘accoglimento delreclamo con revoca del provvedimento impugnato ed in via gradata, rilevando la necessità di proporzionalità tra condottaantidisciplinare e sanzione prevista, invocava la riduzione della stessa. Alla seduta del 15.2.<strong>2008</strong> compariva personalmentedavanti a questa Corte di Giustizia Federale il signor Novellino, assistito dal suo difensore il quale illustrava ampiamente imotivi scritti ai quali si riportava per deduzioni e conclusioni. Il signor Novellino, pur riconoscendo il suo carattere reattivo,ribadiva che la frase ingiuriosa era stata diretta, a mò di protesta, allo Stellone e non di sicuro agli Ufficiali di gara ancheperché l‘azione di gioco era stata fluida e non interrotta da alcuna decisione tecnica degli Ufficiali di gara. Ciò premesso,osserva la Corte di Giustizia Federale che il supplemento di referto del quarto Ufficiale, redatto su richiesta del Giudice366


Sportivo, non impedisce di accreditare la tesi sostenuta dal signor Novellino, peraltro evidentemente compatibile con il refertooriginario, atteso che la sua condotta, non essendo stata conseguente ad un intervento tecnico o disciplinare degli Ufficiali digara, non aveva avuto alcun motivo di essere agli stessi riferibile. Ciò nondimeno osserva la Corte di Giustizia Federale che,contrariamente a quanto dedotto dalla reclamante, l‘altra frase ingiuriosa, refertata dal quarto Ufficiale e pronunciata dal signorNovellino, era evidentemente diretta all‘arbitro allorché aveva decretato il suo allontanamento dal recinto di gioco, convintocome era di essersi rivolto, nei momenti precedenti, ai suoi calciatori e, nello specifico, all‘attaccante Stellone. Pertanto, laplatealità della condotta antidisciplinare realizzata, con particolare riguardo, non da ultimo, alla reazione scomposta alprovvedimento sanzionatorio inflitto, nonché la recidiva reiterata specifica, correttamente addebitata al signor Novellino,meritano di essere sanzionate come da dispositivo. Per questi motivi la C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso conprocedimento d‘urgenza come sopra proposto dal F.C. Torino di Torino riduce la sanzione inflitta alla squalifica per unagiornata di gara confermando l‘ammenda di € 10.000,00. Dispone la restituzione della tassa reclamo.7) RICORSO DELL‘ A.C. MILAN AVVERSO LA SANZIONE DELL‘AMMENDA DI € 5.000,00 INFLITTA ALLARECLAMANTE SEGUITO GARA FIORENTINA/MILAN DEL 03.02.<strong>2008</strong>(Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 179 del 5.02.<strong>2008</strong>)Con rituale reclamo 13.2.<strong>2008</strong> l‘A.C. Milan ha proposto gravame avverso la sanzione dell‘ammenda di € 5.000,00 inflittaglidal Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti a seguito della gara Fiorentina/Milan – Campionato di Serie ―A‖,disputata il 3.2.<strong>2008</strong>, pubblicata sul Com. Uff. n. 179 del 5.2.<strong>2008</strong>. Il Giudice Sportivo, infatti, aveva inflitto alla Societàreclamante l‘ammenda sovra riferita per avere suoi sostenitori, nel corso del primo tempo, fatto esplodere due petardi nelproprio settore; entità della sanzione attenuata, ex art. 13, comma 7, lett. b) ed e) e comma 2, C.G.S., per avere la societàconcretamente operato con le forze dell‘ordine ai fini preventivi – con recidiva. Con i motivi scritti, l‘A.C. Milan, producendodocumenti specifici di supporto, ha invocato l‘esimente di cui all‘art. 13, comma 1, C.G.S., e ciò sul presupposto che, oltre lecircostanze di cui alle lett. b) ed e), già riconosciute dal Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti, ricorrevaanche quella di cui alla lett. a). Concludeva, pertanto, per la revoca della sanzione inflitta e, in via istruttoria, l‘audizione delladirigente dott.ssa Daniela Gozzi circa le iniziative di prevenzione adottate ex art. 6 del D.Lgs. 231/01 sulla responsabilitàamministrativa delle persone giuridiche. Alla seduta del 15.2.<strong>2008</strong> compariva davanti alla Corte di Giustizia Federale ildifensore della reclamante il quale ha illustrato i motivi scritti concludendo in conformità. E‘ stata, inoltre, ascoltata la dott.ssaDaniela Gozzi, la quale ha riferito circa i modelli organizzativi adottati dalla Società idonei a prevenire i comportamenti tenutidai propri sostenitori in violazione degli articoli 11 e 12 C.G.S.. Ciò premesso osserva questa C.G.F. che per la sussistenzadella circostanza di cui alla lettera a), invocata dalla reclamante, occorre che risulti provata non solo l‘adozione di efficacimodelli di organizzazione e di gestione astrattamente idonei a prevenire i comportamenti sanzionati dalla norma, essendoinoltre, necessario fornire la prova che gli stessi siano stati efficacemente attuati prima del fatto. Nel caso di specie, purdandosi atto che la reclamante disputava la gara in trasferta, non è stato provato che l‘A.C. Milan abbia, nel settore dipertinenza della propria tifoseria, previsto misure preventive ed alcun presidio di vigilanza anche con la presenza di un numeroadeguato di stewards che potesse consentire l‘individuazione dei sostenitori violenti sì da segnalarli all‘Autorità della Polizia diStato per l‘adozione dei conseguenti provvedimenti sanzionatori. Ciò perché, come rilevato dalla stessa reclamante, un gruppodi tifoseria organizzata era solito porre in essere lanci di petardi durante le gare per danneggiarla in quanto non si piegava arichieste ricattatorie ed illecite. E‘, quindi, proprio in dipendenza della mancata predisposizione di misure adeguate diprevenzione, in occasione della gara di campionato Fiorentina/Milan, che la reclamante è chiamata a rispondere a titolo diresponsabilità oggettiva, non ricorrendo nella fattispecie l‘ulteriore circostanza di cui all‘art. 13, comma 1, lett. a) C.G.S.. Perquesti motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall‘A.C. Milano di Milano e dispone la restituzione della tassareclamo.TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COMUNICATO UFFICIALE N. 293/CGF – RIUNIONE DEL 03MARZO 2009 IN RIFERIMENTO ALLE MOTIVAZIONI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N.162/CGF DEL 18 APRILE <strong>2008</strong>1) RICORSO DELL‘ A.S. BRILLANTE CALCIO A 5 AVVERSO LE SANZIONI; DELL‘AMMENDA DI € 1.500,00; DELLA PENALIZZAZIONE DI 3 PUNTI IN CLASSIFICA DA SCONTARE NELLA PROSSIMA STAGIONE SPORTIVADEL CAMPIONATO NAZIONALE UNDER 21; SEGUITO GARA CISCO UNIVERSITÀ TOR VERGATA/BRILLANTECALCIO A 5 DEL 27.3.<strong>2008</strong>(Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 581 del 31.3.<strong>2008</strong>)L‘incontro del Campionato Nazionale Under 21 del Calcio a 5, Cisco Università Tor Vergata/Brillante Calcio a 5 del23.3.<strong>2008</strong>, non veniva portato regolarmente a termine in quanto al 12° del 2° tempo, la squadra ospitata, contestando alcunedecisioni arbitrali, abbandonava il terreno di gioco. Per tali accadimenti, il Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio aCinque, oltre ad irrogare sanzioni personali di varia durata ad un dirigente e a due calciatori dell‘A.S. Brillante Calcio a 5,comminava a detto sodalizio la punizione <strong>sportiva</strong> della perdita della gara nonché l‘ammenda di € 1.500,00, percomportamento scorretto imputabile ai suoi sostenitori, e la penalizzazione di 3 punti da scontare nella classifica del medesimoCampionato disputato nella prossima <strong>Stagione</strong> Sportiva (Com. Uff. n. 581 del 31.3.<strong>2008</strong>). La decisione di cui sopra, impugnatadalla società punita, limitatamente ai punti concernenti la sanzione pecuniaria e la penalizzazione, dev‘essere, sia pureparzialmente, riformata. Ed invero il primo giudice, nel quantificare la penalizzazione, ha peccato per eccesso, ignorandoquanto, per la fattispecie che ne occupa, dispone l‘art. 53 comma 2 N.O.I.F., secondo il quale, la società che rinuncia a367


―proseguire nella disputa‖di una gara, soggiace alla punizione <strong>sportiva</strong> della perdita della stessa, nonché alla penalizzazione di1 punto in classifica. In tal senso, pertanto, va ridimensionata la sanzione in parola. Uguale percorso va seguito per quantoriguarda l‘ammenda inflitta che appare oggettivamente eccessiva rispetto alle condotte perseguite. Nel referto arbitrale infatti siaddebitano genericamente alla tifoseria dell‘attuale reclamante ―malumori e proteste‖; in altri termini, manifestazioni didissenso, probabilmente inurbane, ma sicuramente contenute, che non legittimano un intervento punitivo così oneroso edaffittivo. Più equa e proporzionata all‘occorso si reputa una sanzione pecuniaria ridotta alla misura di € 500,00. Per questimotivi la C.G.F., in parziale accoglimento del reclamo come sopra proposto dall‘A.S. Brillante Calcio a 5 di Roma, riduce: -l‘ammenda ad € 500,00; - la sanzione della penalizzazione ad 1 punto da scontare nella prossima stagione <strong>sportiva</strong> delCampionato Nazionale Under 21. Dispone restituirsi la tassa reclamo.2) RICORSO DELL‘ A.S.D. DOMOCONFORT LECCE AVVERSO LA SANZIONE: DELL‘INIBIZIONE FINO AL2.4.2009 INFLITTA AL SIG. DE LORENZIS PASQUALE INFLITTA SEGUITO GARA DOMOCONFORT LECCE/CHCDINAMO RAVENNA DEL 30.3.<strong>2008</strong>(Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio Femminile – Com. Uff. n. 81 del 2.4.<strong>2008</strong>)L‘A.S.D. Domoconfort Lecce, militante nel Campionato di Serie A2 del Calcio Femminile, ha impugnato davanti a questaCorte la decisione del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio Femminile di cui in epigrafe, che irrogava al suo Presidente,ritenuto colpevole di aver reiteratamente insultato e minacciato l‘arbitro della gara Domoconfort Lecce/Dinamo Ravenna del30.3.<strong>2008</strong>, nonché di aver tentato di forzare la porta dello spogliatoio arbitrale, la sanzione dell‘inibizione fino al 2.4.2009 edalla società, a titolo di responsabilità oggettiva, l‘ammenda di € 200,00. Nei motivi rassegnati, ampi ed elaborati, lamenta chele disposizioni procedurali federali siano di ostacolo ad un completo e corretto esercizio del diritto di difesa e chiede che gli attisiano rimessi alla Procura Federale per un approfondimento delle indagini, in quanto, a suo avviso, la versione dei fattiriportata in referto, non sarebbe del tutto corrispondente al vero, essendo stato omesso di segnalare come la condottaantiregolamentare, peraltro censurabile, del De Lorenzis fosse stata determinata da atteggiamenti ed espressioni provocatorieda parte del direttore di gara. Il reclamo è privo di fondamento e va pertanto respinto. La descrizione di quanto accaduto inoccasione dell‘incontro Domoconfort Lecce/Dinamo Ravenna, dettagliatamente fatta nel rapporto di gara, non appare viziatané da evidenti lacune, né da palesi incongruenze, né da manifeste contraddizioni o illogicità, sicchè il documento conservaintatto quel valore probatorio privilegiato riconosciutogli dalle norme. Regola questa – è bene ricordarlo – non impostaautoritariamente dall‘ordinamento, ma liberamente accettata dai soggetti federali all‘atto dell‘affiliazione. Non ha alcun senso,quindi, contestare a fini difensivi il principio e chiedere ulteriori mezzi di prova per confutare ciò che è inoppugnabilmenteprovato agli atti. Le violazioni disciplinari commesse dal De Lorenzis, peraltro più volte recidivo, vuoi per le qualità delsoggetto, vuoi per il loro ripetersi, vuoi infine per la connotazione di violenza estrinsecatasi nel tentativo di forzare la portadello spogliatoio, sono state, all‘evidenza, perseguite in maniera adeguata dal primo giudice e non consentono riduzioni. Permero spirito di completezza è da chiarire che la parte dell‘appello riguardante la sanzione pecuniaria del tutto tardiva perchénon indicata nelle ragioni del preannuncio, mancherebbe addirittura di titolo per un riesame da parte di questa Corte. Per questimotivi la C.G.F. respinge il reclamo come sopra proposto dall‘A.S.D. Domoconfrot Lecce di Cavallino (Lecce) e disponel‘incameramento della tassa reclamo.3) RICORSO DELL‘ A.S.D. POLIZIA PENITENZIARIA MARAN AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICAPER 3 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE PAOLUCCI DANIELE SEGUITO GARA POLIZIAPENITENZIARIA MARAN/BRILLANTE CALCIO A 5 DEL 5.4.<strong>2008</strong>(Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 602 dell‘8.4.<strong>2008</strong>)Il Giudice Sportivo Nazionale presso la Divisione Calcio a Cinque, a seguito dell‘esame del referto del direttore di gararelativo all‘incontro Polizia Penitenziaria Maran/Brillante Calcio a 5, disputata il 5.4.<strong>2008</strong> per il Campionato Nazionale diSerie A 2, Girone B, con delibera pubblicata nel Com. Uff. n. 602 dell‘8.4.<strong>2008</strong>, irrogava al calciatore Daniele Paolucci dellaPolizia Penitenziaria Maran la squalifica per 3 giornate di gara ―per avere colpito con uno schiaffo un avversario‖. L‘A.S.D.Polizia Penitenziaria Maran propone reclamo avverso tale delibera sostenendo che, contrariamente a quanto rilevato dalGiudice Sportivo, il calciatore Paolucci non avrebbe posto in essere alcun atto violento. Il calciatore, ―avendo subito unintervento falloso, istintivamente si è rialzato ed ha solo spintonato, l‟avversario senza usare violenza allo stesso, noncolpendolo con uno schiaffo ma solo allontanandolo da sé appoggiandogli la mano sul viso‖. La tesi difensiva propugnatadalla società reclamante non può trovare accoglimento, in quanto diretta ad accreditare una versione dei fatti diversa da quellacontenuta nel referto arbitrale che, come è noto, nei procedimenti disciplinari costituisce fonte di prova privilegiata. Il refertoarbitrale, del resto, descrive precisamente, in modo da non ingenerare dubbi sul fatto ascritto al calciatore, che questi era statoespulso dal campo ―perché a mano aperta colpiva l‟avversario sulla guancia”. Poiché inconfondibilmente anche da taledescrizione del referto emerge che il Paolucci ha schiaffeggiato un avversario è da ritenere congrua la squalifica di 3 giornatedi gara inflitte al calciatore. Per questi motivi la C.G.F. respinge il reclamo come sopra proposto dall‘A.S.D. PoliziaPenitenziaria Maran di Spoleto (Perugia) e dispone l‘incameramento della tassa reclamo.4) RICORSO DELL‘ U.S.D. LESIGNANO AVVERSO LA SANZIONE DELL‘INIBIZIONE INFLITTA AL SIG.ANGHINETTI FABIO FINO AL 15.2.2011 SEGUITO GARA LESIGNANO/BEDONIA DEL 17.2.<strong>2008</strong>(Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Emilia Romagna – Com. Uff. n. 36 del12.3.<strong>2008</strong>)368


Con ricorso del 19.5.<strong>2008</strong> la U.S.D. Lesignano ha impugnato la decisione della Commissione Disciplinare Territoriale presso ilComitato Regionale Emilia Romagna indicato in epigrafe, con la quale era stata disposta la sanzione della inibizione aldirigente accompagnatore ufficiale Fabio Anghinetti perché al termine della gara, affrontava il Direttore di gara, dapprimarivolgendogli una frase offensiva e poi afferrandolo al collo con entrambe le mani fino a fargli mancare il fiato per alcunisecondi, nonché per averlo spintonato nonostante l‘intervento di alcuni dirigenti locali che cercavano di allontanarlo.Circostanze, peraltro, confermate dalla stesso arbitro sentito a chiarimenti dalla Commissione Disciplinare. Con il ricorso sichiedeva una riduzione della sanzione in relazione alla asserita minor gravità dei fatti commessi dal dirigente rispetto a quelliaccertati. Il ricorso è inammissibile. Come è noto, ai sensi dell‘art. 31 C.G. S., la Corte di Giustizia Federale è competente adecidere in secondo grado sulle decisioni adottate dai Giudici Sportivi Nazionali e dalla Commissione Disciplinare Nazionale,mentre rispetto alle decisioni delle Commissioni Disciplinari Territoriali ha una competenza limitata ai soli ricorsi presentatidal Presidente Federale. Per questi motivi la C.G.F. dichiara inammissibile il reclamo come sopra proposto dall‘U.S.D.Lesignano di Lesignano Bagni (Parma) e dispone l‘incameramento della tassa reclamo.5) RICORSO DEL SIGNOR PAGANO NICOLA SALVATORE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINOAL 20.01.2013 SEGUITO GARA ANOIA/REAL ROSALÌ DEL 20.01.<strong>2008</strong>(Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria - Com. Uff. n. 113dell‘11.03.<strong>2008</strong>)Il calciatore Nicola Salvatore Pagano, tesserato in favore della società A.S. Anoia, ha impugnato la decisione dellaCommissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria del 13.03.<strong>2008</strong> con la quale, in relazione allagara disputata con la Real Rosali del 20.1.<strong>2008</strong>, gli era stata irrogata la sanzione della squalifica fino al 20.1.2013, per averselvaggiamente colpito con calci, pugni e sputi il Direttore di gara caduto a terra mentre tentava di raggiungere gli spogliatoiper sottrarsi alla ―caccia all‘uomo‖ che sostenitori, dirigenti e calciatori della società A.S. Anoia avevano intrapreso al terminedella gara de qua. A sostegno del ricorso il Pagano affermava la sua estraneità ai fatti per i quali era stata decisa la sanzione . Ilricorso è inammissibile. Come è noto, ai sensi dell‘art. 31 C.G. S., la C.G.F. è competente a decidere in secondo grado sulledecisioni adottate dai Giudici Sportivi Nazionali e dalla Commissione Disciplinare Nazionale, mentre rispetto alle decisionidelle Commissioni Disciplinari Territoriali ha una competenza limitata ai soli ricorsi presentati dal Presidente Federale. Perquesti motivi la C.G.F. dichiara inammissibile il reclamo come sopra proposto dal signor Pagano Nicola Salvatore e disponel‘incameramento della tassa reclamo.TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COMUNICATO UFFICIALE N. 294/CGF – RIUNIONE DEL 17LUGLIO 2009 IN RIFERIMENTO ALLE MOTIVAZIONI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N.06/CGF DEL 26 LUGLIO <strong>2007</strong>1. RICORSO DELLA VIRTUS NONE A.S.D. AVVERSO DECISIONI MERITO GARA VIRTUS NONE/VIRTUSBRICHERASIO DEL 18.3.<strong>2007</strong>(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Piemonte Valle d‘Aosta – Com. Uff. n. 37 del5.4.<strong>2007</strong>)La Virtus None A.S.D. ha proposto, in data 11.4.<strong>2007</strong>, reclamo avverso le decisioni emesse dalla Commissione Disciplinare epubblicate con il Com. Uff. n. 37 del 5.4.<strong>2007</strong>, a seguito del reclamo proposto dalla A.S.D. Virtus Bricherasio. In tale reclamosi adduceva che, in occasione della gara del Campionato di 2^ Categoria Virtus None/Virtus Bricherasio, disputatasi il18.3.<strong>2007</strong>, e terminata con il risultato di 3 a 1 a favore della Virtsu None, quest'ultima squadra aveva schierato i calciatoriAlessio Ambrogio, Angelo Rovelli e Donato Pellegrini in posizione irregolare, poiché non utilizzabili in gare della LegaNazionale Dilettanti, in quanto tesserati per il settore giovanile. A seguito di tale reclamo, pertanto, la CommissioneDisciplinare rilevato che i giocatori sopra menzionati risultavano tesserati per il settore giovanile della società None e chealcuni di loro risultavano anche sprovvisti di valido certificato medico, aveva ritenuto la gara invalidata ai sensi dell'articolo12, n. 5, lett. a) C.G.S.. La Commissione, inoltre, aveva deliberato di infliggere alla A.S.D. None la punizione <strong>sportiva</strong> diperdita della gara con il punteggio di 0-3 e l'ammenda di € 180,00, di squalificare il calciatore Angelo Rovelli per una giornatadi gara, di inibire il dirigente accompagnatore della società Virtus None, signor Antonio Pellegrino, sino al 30.6.<strong>2007</strong>. LaVirtus None A.S.D. ha proposto reclamo innanzi a questa Corte di Giustizia Federale avverso tali decisioni, affermando diesser venuta a conoscenza del ricorso proposto dalla A.S.D. Virtus Bricherasio solamente tramite il Com. Uff. n. 37 del5.4.<strong>2007</strong>, contenente il giudizio negativo nei suoi confronti della Commissione Disciplinare, e di aver ricevuto solamente ilgiorno 7.4.<strong>2007</strong> la raccomandata, inviata il 5.4.<strong>2007</strong>, con cui la A.S.D. Virtus Bricherasio annunciava tale reclamo. La VirtusNone A.S.D., pertanto, rilevando una violazione del proprio diritto di interloquire nel procedimento, si è appellata alladisposizione contenuta all'articolo 29, comma 9, C.G.S. chiedendo che venisse dichiarata l'inammissibilità del reclamoproposto dall'A.S.D. Virus Bricherasio. Questa Corte di Giustizia Federale, rilevando come la condotta della A.S.D. VirusBricherasio integri un'inosservanza delle formalità di cui al comma 5 del medesimo art. 29 C.G.S., ai sensi del quale "tutti ireclami e i ricorsi devono essere motivati e trasmessi, a cura degli interessati, agli Organi competenti con le modalità e neitermini fissati dall‘art. 34. Copia della dichiarazione e dei motivi del reclamo o del ricorso deve essere inviata,contestualmente, all‘eventuale controparte". Per questi motivi la C.G.F. accoglie il ricorso come sopra proposto dalla VirtusNone A.S.D. di None (Torino), annulla l‘impugnata delibera e, per l‘effetto, ripristina il risultato di 3-1 conseguito sul camponella gara Virtus None/Virtus Bricherasio del 18.3.<strong>2007</strong>. Dispone restituirsi la tassa reclamo.369


2. RICORSO DELLA U.S. ANTELLA 99 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA INFLITTA ALCALCIATORE GRIFONI CHRISTIAN FINO AL 12.4.2009 SEGUITO GARA ANTELLA/SCARPERIA DEL25.2.<strong>2007</strong>(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Toscana – Com. Uff. n. 53 del 24.5.<strong>2007</strong>)In data 30.5.<strong>2007</strong>, la U.S. Antella 99 ha proposto ricorso a questa Commissione d‘Appello Federale avverso la delibera dellaCommissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Dilettanti - Comitato Regionale Toscana, pubblicata nel Com. Uff. n. 53del 24.5.<strong>2007</strong>. Con tale provvedimento, la Commissione Disciplinare respinse il reclamo, proposto dalla società Antella‘ 99,contro una precedente decisione dello stesso organo di giustizia, a sua volta provocata dal ricorso del calciatore MorantiClaudio. Quest‘ ultimo, infatti si rivolse alla Commissione Disciplinare per veder riformata la sentenza del Giudice Sportivo ilquale aveva disposto la squalifica dello stesso per aver colpito, a fine gara, il Direttore di gara con un violento calcio allacoscia sinistra. Nell‘accogliere la domanda del predetto calciatore, la Commissione Disciplinare decise di addebitarel‘accaduto, ai sensi e per gli effetti dell‘art. 2, comma 2 C.G.S., al calciatore Grifoni Christian, capitano della squadra dellasocietà Antella 99, disponendone la sospensione fino al 12.4.2009. Nel respingere il ricorso la suddetta Commissione,basandosi sull‘attività istruttoria già esperita e richiamata dalla precedente decisione della stessa, ha rilevato che, mancando sulfatto l‘individuazione del responsabile, questa è fatta ricadere sul capitano della squadra; tale sanzione, ha precisato, ha luogoper il solo fatto di rivestire un ruolo e non per aver commesso il fatto. Le argomentazioni addotte dagli istanti a questaCommissione, attengono a elementi di legittimità della pronuncia impugnata. In concreto, viene lamentata la violazione o falsaapplicazione degli artt. 4/2- bis 30 e 31/a 1 C.G.S.(art 33/1, lett. b), C.G.S.), anche dal punto di vista della quantificazione dellasanzione, e l‘omessa o contraddittorietà della motivazione su un punto decisivo della controversia e sulla quantificazione dellasanzione (art. 33/1, lett. c), C.G.S.). Per questi motivi i ricorrenti chiedono l‘annullamento della decisione della CommissioneDisciplinare, disponendo la revoca della squalifica attribuita al calciatore Christian Grifoni, o comunque la riduzione dellastessa. La Commissione d‘Appello Federale ritiene pienamente integrata la prova che il fatto oggetto di giudizio si siaverificato nelle modalità descritte dal direttore di gara nella relazione compilata afine competizione. Si rileva, inoltre, che allo stato attuale degli atti, non essendo stato possibile risalire all‘identità del veroautore del fatto, nessuna responsabilità diretta può essere addebitata ad alcun calciatore. Ne deriva, quindi, la pienaapplicabilità, alla fattispecie in esame, del disposto dell‘ art. 2, comma 2 C.G.S., il quale disponendo che, il calciatore chefunge da capitano della squadra in una determinata gara è responsabile degli atti di violenza a danno degli ufficiali di gara,compiuti da calciatori della sua squadra non individuati, fa ricadere la responsabilità oggettiva, per l‘ evento sopra esposto, incapo al capitano della squadra della società Antella 99 Grifoni Christian. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso comesopra proposto dalla U.S. Antella 99 di Bagno a Ripoli (Firenze) e dispone l‘incameramento della tassa reclamo.3. RICORSO DELL’ U.S. RIVER 65 AVVERSO LE SANZIONI DELL’INIBIZIONE FINO AL 31.12.<strong>2008</strong> INFLITTAAL SIG. ROMANO ANTONIO, PRESIDENTE U.S. RIVER 65, LA PENALIZZAZIONE DI PUNTI 10 INCLASSIFICA DA SCONTARSI NELLA STAGIONE SPORTIVA <strong>2007</strong>/<strong>2008</strong> A CARICO DELLA PRIMA SQUADRAE L’AMMENDA DI € 2.500,00; LA SQUALIFICA PER N. 5 GARE AI CALCIATORI, D’ALTERIO ALESSANDRO,LONARDO MARCO, MALLOZZI MARCO, CIARALDI GIOVANNI, ESPOSITO ALESSANDRO, MACIOCEMARCO, SARACINO GIORGIO E SARACINO SIMONE, SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATOREFEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 COMMA 1 C.G.S. IN RELAZIONE ALL’ART. 40 COMMA E)NOIF E LA SOCIETÀ DELL’ART. 2 COMMA 4 C.G.S. PER RESPONSABILITÀ DIRETTA NELLA VIOLAZIONEASCRITTA AL PROPRIO PRESIDENTE(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Abruzzo – Com- Uff. n. 73 del 21.6.<strong>2007</strong>)Con telefax del 18.6.<strong>2007</strong> il signor Antonio Romano e la società U.S. River 65 nonché i sigg.ri Lonardo Vincenzo e StefanelliFrancesca nella loro qualità di genitori esercenti la potestà sul minore Lonardo Marco, i sigg.ri Ciaraldi Maurizio e TregliaAntonella nella loro qualità di genitori esercenti la potestà sul minore Ciaraldi Giovanni, i sigg.ri Macioce Vincenzo e ReaTiziana nella loro qualità di genitori esercenti la potestà sul minore Macioce Marco e i sigg.ri Saracino Giuseppe e PrioreGrazia nella loro qualità di genitori esercenti la potestà sui minori Saracino Giorgio e Simone preannunciavano reclamoavverso la decisione assunta dalla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Abruzzo pubblicata il 14.6.<strong>2007</strong>con Com. Uff. n. 73 e formalmente comunicate alle parti con la quale il Giudice di prime cure, letto il deferimento delProcuratore Federale della F.I.G.C. del 24.4.<strong>2007</strong> (con il quale l‘Ufficio requirente contestava al signor Antonio Romano,presidente della società U.S. River 65, alla stessa società e ai calciatori D‘Alterio Alessandro, Lonardo Marco, MallozziMarco, Ciaraldi Giovanni, Esposito Alessandro, Ma cioce Marco, Saracino Giorgio e Saracino Simone rispettivamente, per lepersone fisiche, la violazione dell‘art. 1 comma 1 C.G.S. in relazione all‘art. 40 comma 3 N.O.I.F., ed alla società laresponsabilità oggettiva ex art. 2 comma 4 C.G.S. per la condotta ascritta al Presidente) fissata l‘udienza di discussione esentite le parti, infliggeva le seguenti sanzioni: - ―al signor Romano Antonio, Presidente della società U.S. River 65,l‟inibizione fino al 31.12.<strong>2008</strong>; - alla società U.S. River 65 la penalizzazione di 10 punti in classifica da scontarsi nellaprossima stagione a carico della prima squadra (campionato di seconda categoria) e l‟ammenda di € 2.500,00; - ai calciatoriD‟Alterio Alessandro, Lonardo Marco, Mallozzi Marco, Ciaraldi Giovanni, Esposito Alessandro, Macioce Marco, SaracinoGiorgio e Saracino Simone la squalifica per 5 gare..‖ Con successivo atto del 21.6.<strong>2007</strong> trasmesso mezzo telefax, i predettiricorrenti formalizzavano le motivazioni del preannunciato reclamo. L‘appello è inammissibile. La Corte osserva in viapreliminare come dalla lettura dei documenti di causa emerga a chiare lettere il vizio procedurale che impedisce a questoGiudice di poter esaminare le doglianze rappresentate in questa sede in quanto i ricorrenti hanno infranto l‘inviolabile principiodel contraddittorio omettendo di notiziare la loro necessaria controparte, ovvero la Procura Federale, delle loro intenzioni. Non370


v‘è prova, infatti, che sia il preannuncio di reclamo che il successivo ricorso sia stato contestualmente inviato all‘Ufficio dellaProcura Federale così come chiaramente disposto dall‘art. 33 comma 1 C.G.S. oggi trasfuso nell‘art. 37 C.G.S., eccezione,peraltro, sollevata dallo stesso rappresentante della Procura Federale in sede dibattimentale. Per questi motivi la C.G.F.dichiara inammissibile il ricorso come sopra proposto dall‘U.S. River 65 di Chieti Scalo (Chieti) e dispone l‘incameramentodella tassa reclamo.4. RICORSO DEL SIGNOR TOSONE EDDI AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE PER ANNI 1 (FINOAL 14.6.<strong>2008</strong>) SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1COMMA 1 C.G.S. IN RELAZIONE AGLI ARTT. 100 E 106 N.O.I.F.(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia – Com. Uff. n. 54 del 14.6.<strong>2007</strong>)Il signor Tosone Eddi ha proposto reclamo alla Commissione d‘Appello Federale avverso la decisione della CommissioneDisciplinare presso il Comitato Regionale del Friuli Venezia Giulia, pubblicata sul Com. Uff. n. 54 del 14.6.<strong>2007</strong> riguardantel‘inibizione per anni uno inflitta al ricorrente per aver tentato, in tre episodi distintamente esaminati, di assumere iniziative inmateria di tesseramento di giovani calciatori non ispirate a principi di lealtà e correttezza nei confronti della società diappartenenza dei giovani tesserati e in violazione della normativa federale in materia. La C.G.F. osserva preliminarmente che ilreclamo non è stato trasmesso in copia alla controparte Procura Federale, venendo meno all‘obbligo di integrazione delcontraddittorio, così come previsto dal C.G.S.. Per questi motivi la C.G.F. dichiara inammissibile il ricorso come sopraproposto dal signor Tosone Eddi e dispone l‘incameramento della tassa reclamo.5. RICORSO DELLA A.S. ROMA VIII AVVERSO IL PROSCIOGLIMENTO DEI PROPRI TESSERATIBOCCHINI FEDERICO, PAPARELLI GIORGIO, SPERATI MARCO, VIOLA DAVIDE, FORTE DANIELE,GRASSI MARCO, BRUGNOLI LUCA, TARQUINI EMANUELE, PASQUALI ALESSANDRO E DI RAIMONDOFABIO SEGUITO PROPRIO DEFERIMENTO AI SENSI DELL’ARTICOLO 92 COMMA 1 E 4 DELLE NOIF(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio – Com. Uff. n. 113 del 14.6.<strong>2007</strong>)La A.S.D. Roma VIII ha proposto reclamo alla Commissione d‘Appello Federale avverso la decisione della CommissioneDisciplinare presso il Comitato Regionale Lazio pubblicata sul Com. Uff. n. 113 pubblicato del 14.6.<strong>2007</strong>. La compaginelaziale, sull‘assunto ammutinamento dei proprio calciatori, rei, a suo dire, di aver abbandonato gli allenamenti e l‘attivitàagonistica, lasciando la società, in lotta per la salvezza, priva di strumenti per poter sperare nella permanenza nella seriepromozione, li deferiva, ai sensi dell‘art. 92 comma 1 e 4 N.O.I.F., alla competente Commissione Disciplinare al fine di vederriconosciute le sue ragioni. Tuttavia il Giudice di I° Grado, con la delibera in epigrafe indicata, ritenendo non sussistenti gliilleciti contestati, proscioglieva tutti i calciatori chiamati in causa dall‘A.S. Roma VIII. Avverso tale decisione, interponeappello a questa C.G.F. l‘A.S. Roma VIII. Le motivazioni adottate dalla società reclamante in questa sede, che costituiscono,sostanzialmente, repliche alle deduzioni offerte dai calciatori in prime cure, possono riassumersi come segue: - dalla decisionedi ritirare la squadra dal Campionato al giorno della convocazione dei calciatori per comunicare loro che il Campionatocontinuava sono passati solo 16 giorni e precisamente la pausa è stata dal 22.12.2006 all‘8.1.<strong>2007</strong> esattamente il periodonatalizio, quindi non determinante ai fini dello stato fisico; - dal giorno della convocazione dell‘8.1.<strong>2007</strong> i sigg.ri calciatorideferiti si sono presentati direttamente il 14.1.<strong>2007</strong> alla gara con il Torbellamonaca; - non vi è stato alcun avvicendamento sianella conduzione tecnica che in quella dirigenziale. L‘allenatore, signor Vergili Lino, si era dimesso il 19.11.2006 ed al suoposto nella settimana successiva è subentrato il signor Cervelloni Maurizio che sedeva in panchina già dalla gara successivadel 26 novembre. Vi è rimasto fino al 25.2.<strong>2007</strong>, quando si è dimesso insieme ai calciatori in questione come risultaampiamente documentato dalle liste gare allegate al presente che la Commissione Disciplinare aveva riferito di conoscere einvece pare non ne abbiano tenuto affatto conto. Stessa cosa dicasi per i dirigenti che erano e sono riamasti sempre gli stessicon l‘unica eccezione del Marronaro che però aveva dato le dimissioni in concomitanza con le dimissioni del mister Vergili; -dall‘8.1.<strong>2007</strong> cioè quando sono stati convocati di nuovo i calciatori non vi è stata alcuna ―serie di abbandoni dalla rosa deicalciatori più esperti‖ in quanto gli stesse, ovvero numero 3calciatori andarono via con le dimissioni del mister Vergili Lino e cioè nel mese di dicembre 2006 con gli svincoli suppletivi; -il comunicato letto ai calciatori dopo la gara di Genazzano è stato un atto dovuto a seguito di una pessima figuraccia di scarsoimpegno: sono stati richiamati tutti i calciatori ad un maggior impegno ricordandogli che l‘A.S.D. Roma VIII, tra l‘altro, allamaggior parte di loro aveva rilasciato i fogli di svincolo a luglio 2006 in fase di tesseramento; - al calciatore Forte, poi, non èstato mai riferito di lasciare la squadra, se lo ha fatto è stata solo una sua decisione esclusiva; non ci risulta infatti alcunacomunicazione ufficiale da parte dell‘A.S.D. Roma VIII e comunque dopo l‘abbandono lo stesso si è allenato presso ilTorbellamonaca insieme al calciatore Trassi Marco; - la Commissione Disciplinare non ha tenuto in alcun conto le nostrememorie scritte nonché quelle verbali ma ha ritenuto valide le dichiarazioni di sette giovani calciatori facendoli passare pervittime!; - la Commissione Disciplinare addirittura formula giudizi di merito su come dovrebbe organizzarsi una società<strong>sportiva</strong> per un campionato di Promozione definendolo ―un campionato tecnicamente ed organizzativamente elevato”giudicando così il nostro operato dall‘esterno e mettendo in dubbio la nostra organizzazione amministrativ-tecnicoeconomica……. La società appellante, infine, si diffonde nell‘esposizione delle caratteristiche degi impianti sportivi nella suadisponibilità, sottolineando come gli stessi siano di prima qualità. Tanto premesso, l‘esame dei copiosi documenti versati inatti, e le dichiarazioni offerte dai calciatori interessati dalla vicenda, consentono di affermare con tranquillante certezza che ilcomportamento tenuto dagli stessi sia esente da responsabilità. Condivisibili, infatti, risultano le motivazioni espresse dallaCommissione Disciplinare di I° Grado che con accuratezza ed iter logico motivazionale immune da censure, giunge allaconclusione del proscioglimento; decisione che deve, oggi, essere confermata con la conseguenza che il reclamo deve essere371


espinto. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dalla A.S. Roma VIII di Colle Prenestino (Roma)e dispone l‘incameramento della tassa reclamo.6. RICORSO DEL CALCIATORE SESTILI UMBERTO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICAINFLITTAGLI PER ANNI 1, SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONEDEGLI ARTT. 94 N.O.I.F., 39, COMMA 2 DEL REGOLAMENTO DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI E 1,COMMA 1 DEL C.G.S.(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Umbria – Com, Uff. n. 108 dell‘1.6.<strong>2007</strong>)In data 7.6.<strong>2007</strong>, il calciatore Sestili Umberto ha proposto ricorso a questa Commissione d‘Appello Federale, ora Corte diGiustizia Federale, avverso la delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Umbria, pubblicata nelCom, Uff. n. 108 dell‘1.6.<strong>2007</strong>. Con tale provvedimento, la Commissione Disciplinare infliggeva al reclamante la sanzionedella squalifica per 1 anno, a seguito di deferimento del Procuratore Federale, per violazione degli artt. 94 N.O.I.F., 39, comma2 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti e 1, comma 1 C.G.S.. In fase di udienza l‘avv. Angeletti, difensore delSestili, eccepiva preliminarmente la mancata integrazione del contraddittorio non avendo potuto prendere parte alprocedimento di 1° grado innanzi alla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Umbria, non essendo maipervenute al ricorrente né è stata eseguita nei modi previsti dal regolamento‖ la controversia. La C.G.F. rileva la fondatezzadell‘eccezione proposta, in quanto il fax di fissazione del dibattimento è stato inviato al Sestili presso società di precedentetesseramento. Per questi motivi la C.G.F. accoglie il ricorso come sopra proposto dal calciatore Sestili Umberto, annullal‘impugnata delibera per difetto di contraddittorio e rimette gli atti alla Commissione Disciplinare Territoriale presso ilComitato Regionale Umbria. Dispone restituirsi la tassa reclamo.7. RICORSO DEL SIGNOR GIANNINI MARIO AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE INFLITTA ATUTTO IL 5.04.<strong>2008</strong> SEGUITO DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE DEL COMITATO REGIONALE MOLISE –SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO PER VIOLAZIONE DELL’ART. 3 C.G.S.(Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Molise – Settore Giovanile e Scolastico – Com Uff.n. 50 del 14.6.<strong>2007</strong>)In data 12.6.<strong>2007</strong>, il signor Giannini Mario ha proposto ricorso a questa Commissione d‘Appello Federale, ora Corte diGiustizia Federale, avverso la delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Molise – SettoreGiovanile e Scolastico, pubblicata nel Com. Uff. n. 50 del 14.6.<strong>2007</strong>. Con tale provvedimento, il Giudice Sportivo di 2° Gradoinfliggeva al reclamante la sanzione dell‘inibizione a tutto il 5.4.<strong>2008</strong>, seguito deferimento del Presidente del ComitatoRegionale Molise – Settore Giovanile e Scolastico per violazione dell‘art. 3 C.G.S.. In fase di udienza l‘avv. Cozzone,difensore del Giannini, eccepiva preliminarmente la nullità del procedimento in quanto la notifica della delibera era statainviata alla società e quindi mai notificata direttamente all‘interessato. La C.G.F. rileva la fondatezza dell‘eccezione proposta.Per questi motivi la C.G.F. accoglie il ricorso come sopra proposto dal signor Giannini Mario, annulla l‘impugnata delibera perdifetto di contraddittorio e rimette gli atti alla Commissione Disciplinare Territoriale, attualmente competente, presso ilComitato Regionale Molise. Dispone restituirsi la tassa reclamo.8. RICORSO DEL SIGNOR ARLEO PASQUALE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA INFLITTAFINO AL 31.12.<strong>2007</strong> SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONEDELL’ART. 1 COMMA 1 C.G.S. IN RELAZIONE AGLI ARTT. 35 E 38, COMMI 1 E 2 DEL REGOLAMENTODEL SETTORE TECNICO(Delibera della Commissione Disciplinare del Settore Tecnico – Com. Uff. n. 141 del 13.06.<strong>2007</strong>)Con atto del 6.7.<strong>2007</strong>, il signor Pasquale Arleo proponeva formale reclamo avverso il provvedimento della CommissioneDisciplinare del Settore Tecnico di cui al Com. Uff. n. 141, che, riconoscendo la fondatezza dell‘addebito contestato, gliirrogava la sanzione della squalifica fino al 31.12.<strong>2007</strong>, deducendo, a sostegno delle proprie ragioni: a) la propria assolutabuona fede nella vicenda che aveva dato luogo all‘addebito disciplinare; b) l‘eccessività della sanzione inflitta, anche inrelazione a pregressi giudizi di casi similari. Nel corso della riunione intervenivano, per la Procura Federale, il dott. Palazzi,che insisteva per la conferma del provvedimento, e per l‘incolpato l‘avv. Chiacchio che ribadiva i motivi di reclamo,illustrandoli oralmente. Interveniva altresì personalmente il signor Arleo, che nulla aggiungeva rispetto al contenuto del ricorsoed all‘illustrazione del proprio difensore. Non si pone il problema della sussistenza dei motivi di addebito, perché il signorArleo, con comportamento collaborativo e leale ha riconosciuto di aver prestato, nell‘ambito della medesima stagione, lapropria attività, sia pur in tempi diversi e consecutivi, per due Società diverse. Ritiene però la C.G.F., che la sanzione inflittaall‘incolpato sia stata eccessiva, non avendo tenuto conto il primo giudice, nella propria determinazione sanzionatoria, leseguenti circostanze, che avrebbero dovuto indurlo ad altra determinazione meno afflittiva: a) in primo luogo, va riconosciutoall‘incolpato il comportamento corretto e leale d‘aver confessato la propria responsabilità; b) l‘opera prestata dal signor Arleoper l‘A.S. Calcio Potenza S.r.l. (Beretti) si è sostanziata in sole 5 sedute di allentamento, aventi finalità forse più amatoriali cheprofessionali, atteso che nella detta squadra militava il proprio figlio; c) in effetti, instaurato il rapporto professionale con lasocietà F.C. Lavello, l‘incolpato ha cessato comunque ogni rapporto con l‘A.S. Calcio Potenza, e ciò avvalora la circostanzache i pregressi allenamenti con la detta ultima squadra non erano riconducibili ad un vero legame professionale, che nonappare peraltro mai formalizzato; d) da ultimo, ma non per ultimo, valutate congiuntamente tutte le dedotte circostanze, lacomparazione del caso in esame con precedenti similari, talvolta anche più gravi, ma sanzionati i maniera minore, induce aritenere che la pena irrogata sia stata eccessiva e particolarmente affittiva, per cui ritiene codesto Giudice di dover riportare ad372


equità nei termini di cui al dispositivo, il rapporto precetto – sanzione. Per questi motivi la C.G.F. in parziale accoglimento delricorso come sopra proposto dal signor Arleo Pasquale, riduce la sanzione della squalifica inflitta al reclamante sino al13.9.<strong>2007</strong>. Dispone restituirsi la tassa reclamo.9. RICORSO DEL SIGNOR POSTIGLIONE GIUSEPPE, GIÀ PRESIDENTE DELL’A.S.D. BASILICATAAVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE INFLITTAGLI PER MESI 6 A SEGUITO DI DEFERIMENTODEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1 E 3 DEL C.G.S.(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Basilicata – Com. Uff. n. 123 del 30.6.<strong>2007</strong>)Con nota del 16.4.<strong>2007</strong> (prot. 1585/362pf/sp/mc), il Procuratore Federale deferiva innanzi alla Commissione Disciplinarepresso il Comitato Regionale Basilicata il signor Postiglione Giuseppe, all‘epoca presidente della A.S.D. Basilicata. Narrava ilProcuratore Federale che, in seguito a segnalazione ricevuta dal Presidente della Lega Nazionale Dilettanti Comitato RegionaleBasilicata (a sua volta avvertito dal Giudice Sportivo Michele Sibelloni), erano state svolte indagini intorno a presuntedichiarazioni lesive della reputazione del G.S. Sibelloni, rese dal Postiglione durante una trasmissione <strong>sportiva</strong> trasmessa daemittente locale. All‘esito dell‘istruttorie, il Procuratore Federale deferiva il Postiglione alla Commissione Disciplinare, aisensi dell‘art. 1, commi 1 e 3, C.G.S. La Commissione provvedeva alla rituale convocazione delle parti all‘udienza del16.6.<strong>2007</strong>. In tale data, ―preso atto che i deferiti, benché ritualmente convocati, non si sono presentati‖, infliggeva alPostiglione ―l‘inibizione a svolgere mansioni in ambito F.I.G.C. per 6 mesi‖. Avverso alla decisione, pubblicata nel Com. Uff.n. 123 del 30.6.<strong>2007</strong>, propone ricorso il signor Postiglione. Il ricorrente svolge duplice motivo di ricorso: in rito, eccepiscenullità dell‘avviso di convocazione all‘udienza del 16.6.<strong>2007</strong>; nel merito, insiste per l‘insufficienza delle prove, che hannocondotto alla decisione della Commissione. Il primo motivo è infondato. Come afferma lo stesso ricorrente, la notificazionedell‘avviso fu effettuata al domicilio del Postiglione. Essa fu, quindi, eseguita nel rispetto del principio, stabilito dall‘art. 139,cod. proc. civ.. A nulla vale rilevare, in senso contrario, che l‘atto non fu ricevuto personalmente dal destinatario. Comechiaramente recita la norma citata, l‘atto può essere consegnato anche ad altri soggetti addetti alla casa o all‘azienda, purchènon incapaci. Ne discende che, essendo stato l‘avviso consegnato a persona che in quel momento era appunto addetta allamanutenzione della casa di Postiglione, la notificazione sia andata a buon fine. Il secondo motivo merita, invece, parzialeaccoglimento. Sia il Procuratore Federale sia la Commissione Disciplinare affermano come non sia stato possibile acquisireagli atti copia registrata della trasmissione televisiva, durante la quale il Postiglione rese le dichiarazioni antisportive a dannodel G.S. Sibelloni. La prova di tali dichiarazioni si fonda esclusivamente sulle affermazioni dello stesso Sibelloni:affermazioni, peraltro contestate dal Postiglione. Proprio codesta difficoltà di acquisire altre fonti di prova, insieme con lacircostanza che l‘unica testimonianza disponibile è quella del soggetto offeso, spinge questa Corte a ridurre la misura dellasqualifica, inflitta al Postiglione. Per questi motivi la C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalsignor Postiglione Giuseppe, riduce la sanzione della squalifica inflitta al reclamante al 30.11.<strong>2007</strong>. Dispone restituirsi la tassareclamo.TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COMUNICATO UFFICIALE N. 295/CGF – RIUNIONE DEL 17LUGLIO 2009 IN RIFERIMENTO ALLE MOTIVAZIONI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N.20/CGF DEL 21 SETTEMBRE <strong>2007</strong>1. RICORSO DELLA TERRANOVA TERRACINA BEACH SOCCER AVVERSO LA SANZIONE DELLASQUALIFICA INFLITTA AL CALCIATORE HILTON JUNIOR NEGAO PER 6 GIORNATE EFFETTIVE DIGARA(Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti – Com. Uff. n. 37/BS dell‘11.8.<strong>2007</strong>)Con rituale preannuncio al quale ha fatto seguito tempestivo reclamo, la società A.S.D. Terranova Terracina ha impugnato ladecisione con la quale il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti aveva inflitto al calciatore Hilton Junior Negaola sanzione della squalifica per 6 giornate di gara effettive ―per avere tenuto condotta violenta nei confronti di un calciatoreavversario a gara terminata, prendendolo e tirandolo per i capelli‖, come rilevato dall‘arbitro della gara A.S.D. Milano BeachSoccer/A.S.D. Terranova Terracina, disputata l‘11.8.<strong>2007</strong> e valevole quale semifinale del Campionato Serie A <strong>2007</strong>. Lasocietà reclamante, pur riconoscendo che il comportamento realizzato dal proprio calciatore fosse censurabile ed ingiustificato,evidenziava che la fattispecie antidisciplinare dovesse essere ricondotta quanto meno in quella di cui alla lett. b) del comma 4dell‘art. 19 del C.G.S. (condotta violenta nei confronti di calciatori); si doleva, pertanto, della eccessività della sanzione inflittarilevando: 1) che il Giudice Sportivo aveva erroneamente inquadrato tale condotta nella fattispecie di cui alla lett. c) del citatoart. 19 C.G.S.; 2) che non si era tenuto conto del fatto che il calciatore si era sempre comportato correttamente, tant‘è che nonera mai stato, in precedenza, disciplinarmente sanzionato. Invocava, infine, il mancato riconoscimento dell‘attenuante dellaprovocazione determinata da un precedente comportamento antidisciplinare posto in essere da un avversario nei confronti di unsuo compagno di squadra. Alla seduta del 21.9.<strong>2007</strong> nessuno è comparso per la reclamante. Ciò premesso osserva questaC.G.F. che il reclamo, quoad poenam, è parzialmente fondato. Rileva questa Corte che la condotta posta in essere dal calciatorea gara terminata, pur assumendo gli aspetti della particolare gravità, può essere valutata come diretta conseguenza dellaprovocazione più sopra riferita, con conseguente riduzione della sanzione inflitta. Per questi motivi la C.G.F. accoglie ilreclamo come sopra proposto dalla Terranova Terracina Beach Soccer di Terracina (Latina) e, per l‘effetto, riduce la sanzioneinflitta al calciatore Hilton Junior Negao alla squalifica per 4 giornate effettive di gara. Dispone restituirsi la tassa reclamo.373


2. RICORSO DELLA HELLAS VERONA F.C. S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI EURO5.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA HELLAS VERONA/PRO SESTO DEL 9.9.<strong>2007</strong>(Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 23/C dell‘11.9.<strong>2007</strong>)Il Giudice Sportivo presso la Lega Professionisti Serie C, con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 23/C dell‘11.9.<strong>2007</strong> hainflitto alla società Hellas Verona F.C. S.p.A. la sanzione dell‘ammenda di € 5.000,00 seguito gara Hellas Verona/Pro Sestodel 9.9.<strong>2007</strong>, per aver, i suoi sostenitori, intonato ripetutamente cori razzisti nei confronti di calciatori di colore avversari.Avverso tale provvedimento la società Hellas Verona F.C. S.p.A. ha preannunziato reclamo innanzi a questa Corte di GiustiziaFederale con atto del 12.9.<strong>2007</strong>, formulando contestuale richiesta degli ―Atti Ufficiali‖. Istruito il reclamo e fissata la data dellacamera di consiglio, nelle more della trattazione, la ricorrente, con nota trasmessa il 18.9.<strong>2007</strong>, inoltrava formale rinuncia agliatti ed all‘azione. La Corte, premesso che ai sensi dell‘art. 33, comma 12, C.G.S., le parti hanno facoltà di nondare seguito alpreannuncio di reclamo o di rinunciarvi prima che si sia proceduto in merito e che la rinuncia o il ritiro del reclamo non haeffetto soltanto per i procedimenti di illecito sportivo, per quelli che riguardano la posizione irregolare dei calciatori e per iprocedimenti introdotti per iniziativa di Organi federali e operanti nell‘ambito federale (circostanze, quest‘ultime escludibilinel caso di specie), dichiara estinto il procedimento. Per questi motivi la C.G.F., dato atto della rinuncia, per l‘effetto dichiaraestinto il procedimento come sopra proposto dalla Hellas Verona F.C. S.p.A. di Verona. Dispone l‘incameramento della tassareclamo.3. RICORSO DEL FUSSBALL CLUB SUDTIROL S.R.L. AVVERSO LE SANZIONI INFLITTE ALLARECLAMANTE, DELLA PERDITA DELLA GARA SUDTIROL/BASSANO VIRTUS DEL 5.9.<strong>2007</strong> PER 0-3;DELLA PENALIZZAZIONE DI 1 PUNTO IN CLASSIFICA E DELL’AMMENDA DI EURO 5.000,00 (Delibera delGiudice Sportivo presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 21/CIt del 6.9.<strong>2007</strong>)La società Fussball Club Sudtirol con atto del 10.9.<strong>2007</strong> proponeva reclamo alla C.G.F. avverso la decisione del GiudiceSportivo presso la Lega Professionisti di Serie C pubblicata con Com. Uff. n.21/CIt del 6.9.<strong>2007</strong> con la quale, in relazione allagara valida per la Coppa Italia di Serie C, Sudtirol/Bassano Virtus del 5.9.<strong>2007</strong> che avrebbe dovuto svolgersi in Bressanonepresso lo stadio comunale alle ore 20:30 ma non disputatasi per la mancata presentazione in campo della società Sudtirol,venivano inflitte alla reclamante le sanzioni: perdita della gara con un punteggio di 0-3, ammenda di € 5.000,00 epenalizzazione di un punto in classifica. Avverso tale decisione, motiva la società Sudtirol, con sede in Bressanone, che in tuttee sette le stagioni sportive precedenti alla stagione <strong>2007</strong>/<strong>2008</strong>, è stata iscritta senza soluzione di continuità al Campionato diSerie C2 con indicazione dello stadio comunale di Bressanone e con deroga a disputare le gare casalinghe presso lo stadio―Druso‖ di Bolzano. Ciò in quanto lo stadio di Bressanone non era omologabile per i Campionati Professionistici, in quanto lacittà di Bressanone per latitudine ed altezza soffre di condizioni climatiche che comunque lo rendono impraticabile per tutta lastagione invernale. All‘atto dell‘iscrizione <strong>2007</strong>/<strong>2008</strong> avendo la società conquistato, per l‘ottavo anno consecutivo il titolosportivo per iscriversi al Campionato di Serie C2, accertatasi della irreversibilità delle condizioni di non omologabilità edimpraticabilità dello stadio comunale di Bressanone, presentava la relativa domanda indicando lo stadio ―Druso‖ di Bolzanocome unico impianto sportivo per la disputa delle gare casalinghe ufficiali. Aggiunge però la reclamante che il ConsiglioDirettivo della L.P.S.C. nella riunione del 30.6.<strong>2007</strong>, rilevando il mancato deposito da parte della società Sudtirol delladichiarazione della disponibilità del campo di gioco nella città ove ha sede, deliberava la sua non iscrivibilità per la stagione<strong>2007</strong>/<strong>2008</strong> al Campionato. In data 19.7.<strong>2007</strong> il Consiglio Federale della F.I.G.C ammetteva la società Sudtirol alla <strong>Stagione</strong>Sportiva <strong>2007</strong>/<strong>2008</strong> di Serie C2, approvando la domanda di iscrizione dalla stessa presentata in cui si indicava il solo stadio―Druso‖ di Bolzano quale impianto sportivo per tutte le gare casalinghe, in tal modo disattendendo e superando ledeterminazione della Lega Professionisti di Serie C. La Lega Professionisti di Serie C con Com. Uff. n. 18/CIt del 3.9.<strong>2007</strong>disattendendo la decisione del Consiglio Federale sopra riportata, la decisione della Corte di Giustizia Federale relativamentead precedente procedimento (Com. Uff. n. 15/CGF del 31.08.<strong>2007</strong>), convocava nuovamente la società Sudtirol a disputare laseconda gara casalinga ufficiale di Coppa Italia di Serie C presso lo stadio comunale di Bressanone ove come in precedenza haprontamente inviato il direttore di gara ed i suoi assistenti. A seguito la reclamante inviava una lettera al Presidente Federale,alla L.P.S.C. e alla società ospite Bassano Virtus, nella quale ribadiva l‘illiceità della disposizione della L.P.S.C. ed il propriodiritto di disputare la gara al ―Druso‖ di Bolzano; impianto presso il quale ancora si sarebbe presentata in ossequio alla deliberadel Consiglio Federale del 19.7.<strong>2007</strong>. È conseguito che il direttore di gara, come per la prima gara casalinga, accertata lapresenza in Bressanone della società ospite Bassano e l‘assenza della società Sudtirol, riportava nel referto ―gara non disputataper mancanza della società Sudtirol‖. Il Giudice Sportivo con Com. Uff. n. 21/CIt del 6.9.<strong>2007</strong> disponeva per la seconda voltadi infliggere alla società Sudtirol la punizione della perdita della gara con il punteggio dello 0-3 a favore della società ospite,l‘ammenda di € 5.000,00 e la penalizzazione di un punto in classifica. Tanto premesso la reclamante deduce la illegittimità delprovvedimento del Giudice Sportivo sopra menzionato, perché in contrasto con un deliberato del Consiglio Federale, organosovraordinato alla Lega Professionisti di Serie C e conclude con la richiesta di annullamento da parte di questa Corte diGiustizia del provvedimento del Giudice Sportivo (Com. Uff. n. 21/Cit del 6.9.<strong>2007</strong>), delle sanzione dal medesimo irrogate edi ordinare alla L.P.S.C. la riconvocazione delle società Sudtirol e Bassano Virtus presso lo stadio Druso di Bolzano per ladisputa della gara Sudtirol/Bassano valevole per la Coppa Italia di Serie C. In subordine la reclamante chiede altresì disospendere l‘omologazione del risultato di 0-3, decretato dal Giudice Sportivo della L.P.S.C. con il Comunicato appellato, inattesa della pronuncia della Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport presso il Coni nel procedimento istaurato conistanza del 23.8.<strong>2007</strong>. Il reclamo è fondato e merita di essere accolto. La società reclamante ha, infatti correttamente osservato,sul presupposto della illiceità della disposizione della L.P.S.C., la sussistenza del suo diritto di disputare la gara al ―Druso‖ diBolzano e ciò in conformità alla delibera 19.7.<strong>2007</strong> del Consiglio Federale della F.I.G.C., organo questo, sovraordinato rispetto374


alla L.P.S.C. Per questi motivi la C.G.F., accoglie il reclamo come sopra proposto dalla Fussball Club Sudtirol S.r.l. diBressanone (Bolzano) e, per l‘effetto, annulla la decisione del Giudice Sportivo e le relative sanzioni inflitte, nonché dispone ladisputa della gara sopra indicata presso impianto disponibile, agibile e ritenuto idoneo dai competenti organi federali ai finidell‘effettiva disputa della gara stessa. Dispone restituirsi la tassa reclamo.4. RICORSO DELL’A.C. LEGNANO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA INFLITTA AL SIG.GABETTA CLAUDIO PER DUE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA, SEGUITO GARA PADOVA/LEGNANODEL 9.9.<strong>2007</strong>(Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 23/C dell‘11.9.<strong>2007</strong>)Con la decisione indicata in epigrafe, il Giudice Sportivo ha squalificato per due gare effettive il signor Claudio Gabetta cheera stato espulso nel corso della gara Padova/Legnano per comportamento offensivo verso l‘arbitro, nei cui confronti avevagridato ―arbitro sei un disonesto!!! Devi fischiare anche per noi‖. La società ricorrente ammette la predetta versione dei fatti,con la sola eccezione della prima frase che non sarebbe stata pronunciata dall‘allenatore; sottolinea la brevità dell‘episodio e ladisciplinata accettazione da parte sua del provvedimento disciplinare adottato nei suoi confronti; considera eccessiva lasanzione comminata anche alla luce di precedenti orientamenti della giustizia <strong>sportiva</strong>. Rileva questo Giudice che dei fattiavvenuti in campo, comprese le dichiarazioni rese dai protagonisti della gara fa piena fede il rapporto arbitrale e che unatteggiamento che non fosse stato di piena e pronta ottemperanza, ma di ulteriore contestazione o addirittura di ribellione daparte del Gabetta avrebbe avuto il solo effetto di aggravare ulteriormente la sua posizione. Né va sottovalutata l‘importanzanegativa delle contestazioni rivolte al direttore di gara da parte di un soggetto che, in quanto allenatore, in ragione delle suespecifiche funzioni professionali e della guida non solamente tecnica affidatagli nei confronti di una squadra <strong>sportiva</strong>, risultainvestito di una peculiare responsabilità, esercitando un ruolo ed offrendo un esempio particolarmente delicato anche neiconfronti dei giovani che si formano alle sue dipendenze. Sulla base di quanto sopra non si ravvisano, pertanto, ragionisufficienti per accogliere il ricorso. Per questi motivi la C.G.F. respinge il reclamo come sopra proposto dall‘A.C. LegnanoS.r.l.di Legnano (Milano) e dispone l‘incameramento della tassa reclamo.5. RICORSO DEL TREVISO F.C. 1993 S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI EURO 15.000,00INFLITTA SEGUITO GARA TREVISO/CHIEVO VERONA DEL 9.9.<strong>2007</strong>(Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 44 dell‘11.9.<strong>2007</strong>)Il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti, con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 44 dell‘11.9.<strong>2007</strong> hainflitto alla società Treviso F.C. 1993 S.r.l. la sanzione dell‘ammenda di € 15.000,00 seguito gara Treviso/Chiedo Verona del9.9.<strong>2007</strong>, per aver, i suoi sostenitori, intonato ripetutamente cori razzisti nei confronti di un calciatore avversario. Avverso taleprovvedimento la società Treviso F.C. 1993 S.r.l. ha preannunziato reclamo innanzi a questa Corte di Giustizia Federale conatto del 13.9.<strong>2007</strong>, formulando contestuale richiesta degli ―Atti Ufficiali‖. Istruito il reclamo e fissata la data della camera diconsiglio, nelle more della trattazione, la ricorrente, con nota trasmessa il 18.9.<strong>2007</strong>, inoltrava formale rinuncia agli atti edall‘azione. La Corte, premesso che ai sensi dell‘art. 33, comma 12, C.G.S., le parti hanno facoltà di non dare seguito alpreannuncio di reclamo o di rinunciarvi prima che si sia proceduto in merito e che la rinuncia o il ritiro del reclamo non haeffetto soltanto per i procedimenti di illecito sportivo, per quelli che riguardano la posizione irregolare dei calciatori e per iprocedimenti introdotti per iniziativa di Organi federali e operanti nell‘ambito federale (circostanze, quest‘ultime escludibilinel caso di specie), dichiara estinto il procedimento. Per questi motivi la C.G.F., dato atto della rinuncia, per l‘effetto dichiaraestinto il procedimento come sopra proposto dal Treviso F.C. 1993 S.r.l. di Treviso. Dispone l‘incameramento della tassareclamo.TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COMUNICATO UFFICIALE N. 296/CGF – RIUNIONE DEL 17LUGLIO 2009 IN RIFERIMENTO ALLE MOTIVAZIONI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N.75/CGF DEL 11 GENNAIO <strong>2008</strong>1) RICORSO DELL’ U.S.D. MORTIZZA AVVERSO LA DECLARATORIA DI INAMMISSIBILITÀ DELRECLAMO PROPOSTO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA INFLITTA AL CALCIATOREFRESCHI PAOLO FINO AL 31.5.2010(Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Emilia Romagna – Com. Uff. n. 23 del5.12.<strong>2007</strong>)Con telefax del 7.12.<strong>2007</strong> la società U.S. Mortizza preannunciava alla C.G.F. reclamo avverso la delibera di cui in epigrafe concui la Commissione Disciplinare presso il Comitato Emilia Romagna aveva dichiarato inammissibile, per tardività in quantopresentato oltre il settimo giorno successivo alla pubblicazione del Com. Uff. del Giudice Sportivo, il reclamo avverso lasanzione della squalifica sino al 3.5.2010 inflitta al calciatore Freschi Paolo. Al preannuncio sopra indicato la societàreclamante non faceva seguire altro. Il reclamo deve essere dichiarato improcedibile ai sensi dell‘art. 33 C.G.S. in quanto solopreannunciato senza produzione di motivi in via successiva. Per questi motivi la C.G.F. dichiara improcedibile il ricorso comesopra proposto dall‘U.S.D. Mortizza di Piacenza. Dispone incamerarsi la tassa reclamo.2) RICORSO DELL’A.S.D. BARLETTA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE DIGARE EFFETTIVE INFLITTE AL CALCIATORE ROMANO GAETANO, SEGUITO GARAFASANO/BARLETTA DEL 23.12.<strong>2007</strong>375


(Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 62 del 28.12.<strong>2007</strong>)Con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 62 del 28.12.<strong>2007</strong>, il Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale, ha inflittola squalifica per due gare effettive al calciatore Romano Gaetano ―per comportamento offensivo nei confronti del pubblico‖.Sanzione così determinata ai sensi dell‘art. 19 comma 4 lett. a) C.G.S.. Avverso tale provvedimento, con atto del 7.1.<strong>2008</strong>, laA.S.D. Barletta ha proposto reclamo chiedendo la riduzione della squalifica inflitta al proprio tesserato, in quanto il GiudiceSportivo non avrebbe tenuto nel dovuto conto, in sede di commisurazione della sanzione inflitta, della circostanza che lacondotta del Romano sarebbe consistita in una reazione all‘aggressione subita da un suo compagno di squadra, seduto intribuna, da parte di alcuni sostenitori locali. La società ricorrente assumeva, inoltre, attraverso i propri scritti difensivi, che ilRomano non aveva posto in essere alcun comportamento offensivo nei confronti del pubblico, ma lo stesso si era limitato soloa chiedere l‘ausilio delle forze dell‘ordine per sedare l‘aggressione nei confronti del proprio compagno. Reputa questa Corteche il proposto appello non possa trovare accoglimento. L‘atteggiamento tenuto dall‘incolpato (reazione asseritamente dovutaall‘aggressione subita da un suo compagno di squadra) non può essere considerato né causa esclusiva dell‘illecito né comecircostanza attenuante. Per invocarne il ricorrere, il Romano avrebbe dovuto provare che il comportamento contestatogli fossestato provocato da un fatto ingiusto commesso ai propri danni con l‘intenzione specifica di suscitare una determinata reazione.Posto, al contrario, che ―vittima‖ dell‘aggressione è stato un terzo estraneo, ancorché conoscente del Romano, e chequest‘ultimo, come risulta dal referto arbitrale, ha proferito espressioni offensive e minacciose (e non si sarebbe limitato, comesurrettiziamente asserito, a richiedere l‘intervento delleforze dell‘ordine), è in re ipsa l‘impossibilità per lo stesso di invocare cause di esclusione o di mitigazione della responsabilità,in quanto il contegno attuato non solo era inidoneo ad interrompere l‘aggressione ma potenzialmente idoneo ad aggravarne leconseguenze. Pertanto, nel ritenere corretta la qualificazione data dal Giudice Sportivo alla condotta contestata, la cui natura―gravemente anti<strong>sportiva</strong>‖ integra l‘ipotesi prevista dall‘art. 19, comma 4 lett. a), C.G.S. per la quale è prevista una sanzioneminima di due giornate di squalifica, non resta che affermare che la sanzione inflitta è congrua e proporzionata in relazione aifatti allo stesso ascritti, non potendo tale sanzione essere contenuta al di sotto del minimo edittale. Per questi motivi la C.G.F.respinge il ricorso come sopra proposto dall‘A.S.D. Barletta di Barletta (Bari). Dispone incamerarsi la tassa reclamo.3) RICORSO DELLA S.S.C. GRAGNANO AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 1.800,00 INFLITTAALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA GRAGNANO/GIUGLIANO DEL 16.12.<strong>2007</strong>(Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 60 del 19.12.<strong>2007</strong>)A seguito del ricorso proposto dalla società Sportiva Calcio Gragnano, avverso la decisione del Giudice Sportivo presso ilComitato Interregionale pubblicata sul Com. Uff. n. 60 del 19.12.<strong>2007</strong>, con la quale è stata irrogata la sanzione dell‘ammendadi € 1.800,00; ha adottato la seguente decisione. Premesso in fatto che il Giudice Sportivo irrogava a carico della reclamante lasanzione dell‘ammenda di € 1.800,00 nel presupposto così descritto nel provvedimento impugnato: ― per avere proprisostenitori fatto oggetto un Assistente Arbitrale del lancio di sputi, attingendolo due volte. Per rifiuto da parte dei propricalciatori di effettuare il rituale saluto del fair play al termine della gara.‖ Nel reclamo si censura la decisione solo nella parteriguardante il rifiuto dei calciatori della società Gragnano assumendo che costoro, alla fine dell‘ incontro, si erano subito direttiverso il centro campo per il rituale saluto di fair play in attesa dei calciatori del Giuliano i quali, invece, si erano attardati aprotestare per la concessione, in pieno recupero, del calcio di rigore alla squadra avversaria, tanto a lungo da indurre l‘arbitro afare rientrare tutti i giocatori negli spogliatoi senza il saluto finale; si deduce, inoltre, sulla base di queste considerazioni che seil detto saluto non aveva avuto luogo, ciò doveva addebitarsi esclusivamente ai calciatori della società Giuliano. Pertanto laricorrente chiede che, fermo restando il resto della motivazione dell‘ammenda a suo carico, venga annullata la decisionerelativa al fair play con conseguente riduzione dell‘ammenda sanzionata a suo carico. Considerato che l‘arbitro della gara inquestione afferma, nel suo referto, testualmente : ―saluto del fair play non effettuato perché non vi erano i presupposti a causadel nervosismo di entrambe le squadre da me riscontrato‖ smentendo, così, la tesi difensiva della ricorrente secondo la quale ilmancato saluto finale sarebbe da attribuirsi esclusivamente al comportamento dei giocatori della squadra avversaria. Ritenutoin definitiva che gli episodi di cui al procedimento appaiono idonei a giustificare la decisione del Giudice Sportivo Per questimotivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto della S.S.C. Gragnano di Gragnano (Napoli). Disponel‘incameramento della tassa reclamo.TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COMUNICATO UFFICIALE N. 297/CGF – RIUNIONE DEL 17LUGLIO 2009 IN RIFERIMENTO ALLE MOTIVAZIONI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N.130/CGF DEL 22 FEBBRAIO <strong>2008</strong>1) RICORSO DELLA SOCIETÀ SPEZIA CALCIO 1906 S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI €25.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA SPEZIA/MODENA DEL 9.2.<strong>2008</strong>(Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 184 del 10.2.<strong>2008</strong>)All‘esito dell‘esame degli atti relativi all‘incontro Spezia/Modena, disputato in data 9.2.<strong>2008</strong> e valevole per il Campionato diSerie ―B‖, il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti, con provvedimento pubblicato sul Com. Uff. n. 184 del10.2.<strong>2008</strong>, sanzionava la società Spezia Calcio 1906 S.r.l. con l‘ammenda di € 25.000,00, ―per avere i suoi sostenitori, al 28°del primo tempo, lanciato sul terreno di giuoco una bottiglietta, senza conseguenze lesive; per avere, al 48° del secondotempo, attinto un Assistente con numerosi sputi e lanciato verso la sua persona alcune monete; per avere, al 48° del secondotempo, intonato un coro costituente espressione di discriminazione razziale nei confronti di un calciatore avversario;recidiva”. Avverso tale decisione proponeva rituale e tempestiva impugnazione la società Spezia Calcio 1906 S.r.l. Esponeva376


la reclamante, che il coro dai contenuti discriminatori avverso il calciatore del Modena era scaturito da una evidente condottaprovocatoria nei confronti dei tifosi dello Spezia, tenuta dal medesimo calciatore di colore della squadra ospite al momento delgoal del pareggio. Per tale motivo, richiedeva la revoca della sanzione inflitta e, in subordine, la riduzione della stessa. Si rilevacome la reclamante non abbia esposto alcuna argomentazione difensiva in ordine ai gravi fatti di cui è rimasto vittimal‘assistente dell‘arbitro. Alla riunione di questa Corte tenutasi in data 22.2.<strong>2008</strong>, nessuno è comparso per la reclamante. LaCorte, valutata l‘impugnazione proposta, rileva come gli argomenti dedotti dalla reclamante non siano sufficienti a giustificarela condotta tenuta dal pubblico, sia nei confronti dell‘Assistente dell‘arbitro che del calciatore Koffi tesserato per il Modena, aseguito della segnatura della squadra avversaria. In particolare, l‘atteggiamento provocatorio del citato calciatore del Modenanon risulta essere stato tale da poter giustificare la reazione del pubblico descritta dal provvedimento impugnato e rilevata dalladocumentazione in atti. A tanto si aggiunga, che la sanzione inflitta appare congrua anche in considerazione della constatataabitualità da parte dei tifosi della reclamante a tenere comportamenti come quelli oggetto del presente procedimento. Per questimotivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dalla società Spezia Calcio 1906 S.r.l. di La Spezia e disponeincamerarsi la tassa reclamo.2) RICORSO DEL RAVENNA CALCIO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 15.000,00INFLITTA ALLA RECLAMANTE A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA A SEGUITO DELLA GARARAVENNA/BOLOGNA DEL 9.02.<strong>2008</strong>(Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 184 del 10.02.<strong>2008</strong>)Con tempestivo ricorso del 18.2.<strong>2008</strong> la società Ravenna Calcio S.r.l. ha proposto gravame avverso la sanzione dell‘ammendadi € 15.000,00 inflittagli dal Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti a seguito della gara Ravenna/Bologna,valevole per il campionato di Serie B, del 9.2.<strong>2008</strong> pubblicata sul Com. Uff. n. 184 del 10.2.<strong>2008</strong>. Con i motivi scritti laricorrente ha rilevato che la decisione impugnata, sotto il profilo dei tre addebiti di responsabilità enunciati dal GiudiceSportivo, risultava non adeguatamente motivata e del tutto carente in relazione alla condotta asseritamente tenuta dal signorFabbri Gianni e dal collaboratore Casalboni Ido, oltre che eccessiva rispetto all‘entità dei fatti commessi. All‘udienza del22.2.<strong>2008</strong> compariva davanti a questa Corte di Giustizia Federale il difensore della ricorrente il quale illustrava i motivi scritticonfermando le richiesta conclusive ivi specificate. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato. Pur osservando,preliminarmente, questa Corte di Giustizia Federale, che non può sottacersi che la motivazione della decisione impugnata nonappare del tutto congrua e chiara, rileva, peraltro, che la sanzione dell‘ammenda, così come complessivamente determinata, ècomunque rispondente, nella misura indicata, al complesso delle condotte sanzionate, ovvero: - alle gravi condotte poste inessere dal sgnor Fabbri Gianni che, quale dirigente accompagnatore ufficiale, rappresentava, ex art. 66 n. 4 N.O.I.F., la società,e dal collaboratore signor Casalboni Ido; - all‘omesso controllo, da parte dei responsabili della detta società ospitante, dellospogliatoio arbitrale, non essendo stato impedito a persona non autorizzata di accedervi e di rivolgere agli Ufficiali di garaespressioni gravemente ingiuriose; - ai cori ingiuriosi verso gli Ufficiali di gara verificatisi sugli spalti. Per questi motiv laC.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto del Ravenna Calcio S.r.l. di Ravenna e dispone incamerarsi la tassa reclamo.3) RICORSO DEL CAGLIARI CALCIO 1920 AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 12.000,00INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA JUVENTUS/CAGLIARI DEL 3.02.<strong>2008</strong>(Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 179 del 5.02.<strong>2008</strong>)Con preannuncio di reclamo dell‘8.2.<strong>2008</strong> la società Cagliari richiedeva copia degli atti ufficiali relativi alla garaJuventus/Cagliari del 3.2.<strong>2008</strong>, al fine di predisporre i motivi di reclamo avverso la sanzione indicata in epigrafe. Con Com.Uff. n. 64 del 5.2.<strong>2008</strong> il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti aveva sanzionato con l‘ammenda di €12.000,00 l‘attuale reclamante ―per avere suoi sostenitori, prima dell‘inizio della gara, fatto esplodere numerosi petardi, sia nelproprio settore che in quello avversario; entità della sanzione attenuata ex art. 13 comma 1 lett. b) ed e) e comma 2 C.G.S. peravere la società concretamente operato con le forze dell‘ordine ai fini preventivi; recidiva‖. Con tempestivi e dettagliati motivila società Cagliari deduceva: - attenuante del campo avverso; - sulla giurisprudenza; - sulla genericità della contestazione; - sulquantum dell‘ammenda – sperequazione della stessa; - mancato riconoscimento di ulteriore attenuante; - sulla condottaprocessuale (pregressa) della società; Al dibattimento del 22.2.<strong>2008</strong> compariva il rappresentante della parte, avv. Vitale, cheriportandosi ai motivi di reclamo, ne chiedeva l‘accoglimento, con conseguente congrua riduzione della sanzione. Il reclamocosì come proposto è infondato deve essere rigettato. Osserva, infatti, questa Corte, che sussiste, seppur limitatamenteattenuata ex art. 13 comma 1 lett. b) ed e) e comma 2 C.G.S., (ma già tenuta in debito conto dal Giudice Sportivo) laresponsabilità oggettiva della reclamante in dipendenza della condotta antidisciplinare posta in essere dai suoi sostenitori;adeguata appare infine la commisurazione della sanzione stessa. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopraproposto dal Cagliari Calcio 1920 di Cagliari e dispone incamerarsi la tassa reclamo.4) RICORSO DELL’ ASCOLI CALCIO 1898 S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALCIATORE SOMMESE VICENZO SEGUITO GARAASCOLI/LECCE DEL 12.2.<strong>2008</strong>(Delibera del giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n . 189 del 13.2.<strong>2008</strong>)L‘Ascoli Calcio 1898 S.p.A. ha proposto ricorso alla Corte di Giustizia Federale avverso la decisione del Giudice Sportivopresso la Lega Nazionale Professionisti pubblicata sul Com. Uff. n. 189 del 13.2.<strong>2008</strong> con la quale è stata disposta la squalificaper due giornate effettive di gara a Sommese Vincenzo. La sanzione è stata applicata per aver egli rivolto parole offensive neiconfronti dell‘assistente dell‘arbitro al 10° minuto del primo tempo della gara Ascoli/Lecce giocata ad Ascoli il 12.2.<strong>2008</strong>,377


quarta giornata di ritorno del campionato Serie B Tim. Il ricorso è infondato. La parte ricorrente ha impostato il gravame sudue considerazioni: la prima attiene alla sussistenza del fatto contestato in quanto, ad avviso del Sommese, la frase era stataindirizzata non all‘assistente dell‘arbitro ma ad altro giocatore della squadra avversa che lo aveva colpito con un fallo dadietro. La seconda attiene alla natura non offensiva della espressione rivolta per ben due volte all‘assistente dell‘arbitro.Quanto alla prima considerazione il Collegio ha ritenuto di contattare l‘assistente dell‘arbitro, il quale ha confermato quantoindicato nel rapporto di gara, ed in particolare che il Sommese gli ha indirizzato le parole in questione; il tutto è da ritenersi,secondo l‘assistente, in quanto gli rimproverava di non aver segnalato all‘arbitro un presunto fallo dallo stesso Sommese subitoper opera di un giocatore della squadra avversaria. A prescindere dalla natura probatoria privilegiata che ha il referto arbitrale edalla conferma suddetta, il fatto contestato trova parziale conferma dalla stessa deposizione del Sommese che ha riconosciutodi aver pronunciato le parole contestate guardando il guardalinee che gli era di fronte e non l‘avversario che gli avevacommesso il presunto fallo. Infondata è anche la seconda considerazione in quanto alla parola profferita ripetuta due volte dalSommese, non può che attribuirsi un significato irriguardoso e ingiurioso nei confronti dell‘assistente dell‘arbitro. Né ha pregioil richiamo alla giurisprudenza penale in quanto è evidente che l‘illiceità penale si fonda su presupposti completamente diversidalla mera illiceità <strong>sportiva</strong>. L‘ordinato svolgimento di una competizione <strong>sportiva</strong> presuppone il rispetto di elementari regole dicorrettezza a prescindere dai limiti dell‘illecito penale. Va anche rilevato che se è vero che l‘uso frequente della suindicataespressione ha attenuato il significato osceno riconducibile al suo contenuto letterale non di meno l‘espressione è rimasta, nelsenso comune, di significato irriguardoso e offensivo e, come tale, è percepita dalla maggioranza dei consociati. Per questimotivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall‘Ascoli Calcio 1898 S.p.A. di Ascoli Piceno e dispone incamerarsila tassa reclamo.TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COMUNICATO UFFICIALE N. 298/CGF – RIUNIONE DEL 17LUGLIO 2009 IN RIFERIMENTO ALLE MOTIVAZIONI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N.140/CGF DEL 14 MARZO <strong>2008</strong>1) RECLAMO DEL SIG. GASPARIN SERGIO, DIRETTORE GENERALE E CONSIGLIERE DEL F.C. MESSINAPELORO S.R.L., AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 4.000,00 ED AMMONIZIONE CON DIFFIDAINFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA MESSINA/RIMINI DEL 19.1.<strong>2008</strong>(Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 167 del 22.1.<strong>2008</strong>)In data 29.1.<strong>2008</strong> perveniva alla Corte ricorso motivato del signor Gasparin Sergio che avversava il provvedimento indicato inepigrafe. Il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti aveva inflitto al signor Gasparin, direttore generale econsigliere del F.C. Messina, le sanzioni indicate perché lo stesso―al termine della gara, entrato senza autorizzazione per breviattimi nello spogliatoio arbitrale, rivolgendo agli Ufficiali di gara un‘espressione irriguardosa‖. Dall‘esame degli atti la Corterileva che la sanzione è scaturita da quanto è stato riportato dal rapporto del rappresentante della Procura Federale. Nonrilevandosi, viceversa, analoga rilevazione dai rapporti degli ufficiali di gara, la Corte, sentita la parte signor Gasparinunitamente all‘avv. Galli, nel dibattimento del 15.2.<strong>2008</strong>, disponeva la sospensione del giudizio con ordinanza interlocutoriapubblicata con Com. Uff. n. 115/CGF del 15.2.<strong>2008</strong> di cui si riporta il testo: ―La C.G.F. esaminati gli atti, sentite leargomentazioni di parte ricorrente, ritiene necessario acquisire supplementi di referto da parte degli Ufficiali di gara chiamati adirigere la gara Messina/Rimini del 19.1.<strong>2008</strong>, affinché gli stessi riferiscano in ordine al comportamento tenuto dai dirigentidella società Messina Peloro S.r.l. al termine della gara de qua, con particolare riguardo alla circostanza dell‘ingresso deipredetti tesserati negli spogliatoi dedicati agli Ufficiali di gara stessi‖. I dettagliati supplementi di rapporto forniti dai quattroufficiali di gara alla Corte, consentono di accogliere il reclamo del signor Gasparin, annullando pertanto le sanzioni inflitteglidal Giudice Sportivo, in quanto il comportamento sanzionato sopra descritto non emerge dalle ricostruzioni delle fasi del dopogara così come rispettivamente ricostruite dagli interpellati. L‘ingresso nello spogliatoio, le espressioni rivolte al direttore digara e, infine, le modalità di allontanamento del signor Gasparin dallo spogliatoio degli ufficiali gara, sono, a giudizio di questaCorte, privi di contenuti in violazioni delle norme federali e improntati a correttezza ed educazione. Per questi motivi la C.G.F.in accoglimento del reclamo come sopra proposto dal Sig. Gasparin Sergio, annulla la delibera impugnata. Dispone restituirsila tassa reclamo2) RECLAMO DEL F.C. INTERNAZIONALE MILANO S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA ATUTTO IL 10.6.<strong>2008</strong> INFLITTA AL CALCIATORE FEDERICI DANIELE SEGUITO GARA 60° TORNEOMONDIALE DI CALCIO GIOVANILE “COPPA CARNEVALE <strong>2008</strong>” EMPOLI/INTERNAZIONALEDELL’11.2.<strong>2008</strong>(Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 195 del 20.2.<strong>2008</strong>)Nel corso dello svolgimento del 60° Torneo Mondiale di calcio giovanile ―Coppa Carnevale <strong>2008</strong>‖ e, in particolare, inrelazione alla gara Empoli/Internazionale, disputata in data 11.2.<strong>2008</strong>, la Commissione del Torneo infliggeva al calciatoreDaniele Federici la squalifica fino al 14.2.<strong>2008</strong>. All‘esito dell‘esame degli atti relativi all‘incontro citato, il Giudice Sportivopresso la Lega Nazionale Professionisti, aumentando la sanzione inflitta dalla Commissione del predetto Torneo, squalificava atutto il 10.6.<strong>2008</strong> il calciatore Daniele Federici per avere, dopo essere stato espulso, rivolto al direttore di gara ed al suoassistente espressioni irriguardose ed offensive. Avverso tale decisione ha proposto rituale e tempestiva impugnazione la F.C.Internazionale Milano S.p.A., la quale lamenta (i) l‘incompetenza del Giudice Sportivo Nazionale e la conseguente nullità delprovvedimento dallo stesso emesso in ragione della competenza, nel caso di specie, della Commissione speciale del Torneo dequo, nonché del generale principio del ne bis in idem, attesa la già avvenuta emissione, per il comportamento tenuto dal378


Federici, di una sanzione ad opera della predetta Commissione, (ii) l‘eccessiva entità della sanzione, comminata dal GiudiceSportivo Nazionale e derivante da un comportamento (quello, appunto, del giocatore Federici Daniele) non provato attraversofilmati. Pertanto, la società ha richiesto (i) la nullità del provvedimento emesso dal Giudice Sportivo Nazionale, (ii) lariduzione della sanzione (iii) o, in via subordinata, l‘applicazione della sospensione condizionale della stessa. Alla riunione diquesta Corte di Giustizia Federale, tenutasi in data 14.3.<strong>2008</strong>, è presente il calciatore signor Federici con il proprio difensore difiducia, Avv. De Carolis, il quale si riporta alle difese ed alle conclusioni contenute nel proprio ricorso. La Corte, esaminati gliatti, rileva che l‘eccezione sollevata di incompetenza del Giudice Sportivo Nazionale risulta infondata, in quanto laCommissione speciale del Torneo ―Coppa Carnevale‖ è legittimata a comminare sanzioni soltanto nell‘ambito e per la duratadel predetto torneo, secondo quando stabilito dall‘art. 9 del regolamento di quest‘ultimo. Ne consegue che, qualora laviolazione, commessa durante la gara in questione, meriti una pena superiore rispetto a quella che la Commissione de qua èlegittimata ad infliggere (come nella fattispecie in esame), l‘autorità competente, nel caso di specie Giudice SportivoNazionale, dovrà adeguare tale sanzione. Nessun doppio giudizio ha, quindi, avuto luogo, dal momento che il Giudicecompetente ha reso la sanzione, già inflitta al signor Federici, proporzionata rispetto alla violazione commessa con il propriocomportamento, alla stregua dei criteri dettati dall‘art. 19 n. 4 del vigente C.G.S.. In ordine all‘eccezione di difetto della provadel comportamento tenuto dall‘atleta, la Corte evidenzia come l‘art. 35, comma 1.1 C.G.S. conferisce al rapporto dell‘arbitropiena prova dei fatti in essi descritti Non potrà, infine, essere accolta la richiesta di sospensione condizionale della sanzioneapplicata al signor Federici, in quanto, come, tra l‘altro, confermato nel ricorso, non è un istituto previsto dalle norme vigenti,né la Corte ritiene, sulla base di precedenti sentenze di questo Collegio, di dover dar corso ad un filone giurisprudenziale in talsenso. La Corte, in ogni caso, ritiene che sia più opportuno ridurre la squalifica, per maggiore congruità della stessa, fino atutto l‘11.4.<strong>2008</strong>. Per questi motivi, la C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dall‘F.C.Internazionale Milano S.p.A. di Milano, riduce la squalifica inflitta a tutto l‘11.4.<strong>2008</strong>. Dispone restituirsi la tassa reclamo.3) RECLAMO DELL’U.S. LECCE S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMONIZIONE CON DIFFIDA EDAMMENDA DI € 5.000,00 INFLITTA AL SIG. GIUSEPPE PAPADOPULO SEGUITO GARA LECCE/FROSINONEDEL 26.1.2006(Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 174 del 29.1.<strong>2008</strong>)All‘esito dell‘esame degli atti relativi all‘incontro Lecce/Frosinone, disputato in data 26.1.<strong>2008</strong> e valevole per il Campionato diSerie ―B‖, il Giudice Sportivo presso Lega Nazionale Professionisti ammoniva con diffida ed infliggeva all‘allenatore dellaU.S. Lecce S.p.A., signor Giuseppe Papadopulo, l‘ammenda di € 5.000,00, per avere, durante il secondo tempo della predettagara, rivolto ad alcuni sostenitori della propria squadra, che ne avevano contestato l‘operato, espressioni e gesti ingiuriosi. Inparticolare, il signor Papadopulo, al minuto 48° del secondo tempo di gara, portandosi dietro la propria panchina, inveiva,utilizzando espressioni molto offensive e provocatorie, nei confronti di un gruppo di spettatori, presenti in tribuna centrale,nonché, cercando di individuarli, indicava ripetutamente questi ultimi al servizio d‘ordine della propria Società. Avverso taledecisione ha proposto rituale e tempestiva impugnazione la U.S. Lecce S.p.A., la quale, in sintesi, lamenta l‘irragionevolezzadell‘entità della sanzione, in quanto il gesto del signor Papadopulo era dettato da un sentimento di esasperazione dovuto ad unreiterato atteggiamento offensivo dei sostenitori de quibus. Alla riunione di questa Corte di Giustizia Federale, tenutasi in data14.3.<strong>2008</strong>, nessuno è comparso per la U.S. Lecce S.p.A.. La Corte, esaminati gli atti, rileva che, tenuto conto dei consolidaticriteri sanzionatori dalla stessa utilizzati in fattispecie analoghe, la sanzione inflitta debba essere ridotta. Per questi motivi laC.G.F., in parziale accoglimento del reclamo come sopra propostodall‘U.S. Lecce S.p.A. di Lecce, riduce la sanzione inflitta all‘ammonizione con diffida ed ammenda di € 2.500,00. Disponerestituirsi la tassa reclamo.TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COMUNICATO UFFICIALE N. 299/CGF – RIUNIONE DEL 17LUGLIO 2009 IN RIFERIMENTO ALLE MOTIVAZIONI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N.150/CGF DEL 11 APRILE <strong>2008</strong>1) RECLAMO DEL F.C. JUVENTUS S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 6.000,00INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA INTERNAZIONALE/JUVENTUS DEL 22.3.<strong>2008</strong> (Delibera delGiudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 224 del 25.3.<strong>2008</strong>)Sulla scorta del referto arbitrale relativo alla gara Inter – Juventus del 22.3.<strong>2008</strong>, il Giudice Sportivo presso la Lega NazionaleProfessionisti ha irrogato alla società Juventus S.p.A. la sanzione dell‘ammenda pari a € 6.000,00 ―per avere i suoi sostenitori,nel corso della gara, nel proprio settore, acceso due fumogeni e due bengala e fatto esplodere un petardo‖. Il GiudiceSportivo, peraltro, ha disposto per una entità della sanzione attenuata ex art. 13, comma 1, lett. b) e c) e comma 2 C.G.S. peravere la società in questione concretamente operato con le forze dell‘ordine a fini preventivi, pur segnalando sul punto la―recidiva‖. Con il reclamo in esame, la società Juventus, in persona del suo Amministratore Delegato, ha chiesto alla aditaCorte di Giustizia Federale l‘annullamento della ricordata decisione del Giudice sportivo, anche in ordine alla contestatarecidiva. Nell‘atto di reclamo, la ricorrente – richiamate le determinazioni dell‘Osservatorio nazionale sulle manifestazionisportive n. 19/<strong>2008</strong> del 6.3.<strong>2008</strong> ed il conseguente decreto del Prefetto della Provincia di Milano in data 11.3.<strong>2008</strong> con cui èstato eliminato per la gara Inter/Juventus del 22.3.<strong>2008</strong> il ―settore ospiti‖ con annullamento dei relativi tagliandi eventualmentegià venduti ed è stata disposta la vendita dei biglietti esclusivamente per i residenti nella provincia di Milano – asseriscel‘impossibilità di attribuire le condotte illecite censurate a titolo di responsabilità oggettiva alla ricorrente società. E ciò nonessendo possibile a monte, ad avviso della medesima ricorrente, imputare con certezza a tifosi e supporters della medesima379


Juventus l‘accensione di bengala e l‘esplosione di petardi rilevati nel referto arbitrale. Il reclamo, pur affidato a suggestiveargomentazioni, non è tuttavia meritevole di accoglimento. A ben considerare, l‘argomento che muove dalle formaliprescrizioni dettate dall‘Osservatorio e quindi dalla Prefettura di Milano per asserire che ciò solo comporta l‘estraneità deitifosi della Juventus ai fatti contestati prova, come si suol dire, troppo. Laddove, di contro, il referto è circostanziato nelricondurre la condotta censurata ad un ristretto settore della curva altrimenti riservata ai tifosi ospiti (nella specie, la curva sud),nel quale ristretto settore i detti tifosi della squadra ospite sono stati per tali agevolmente individuati in sede di referto. Sulpiano logico e fattuale la ricostruzione operata nel referto arbitrale e condivisa dal GiudiceSportivo è poi corroborata dalla coincidenza dell‘accensione dei fumogeni al momento della realizzazione delle reti da partedella Juventus ed al fischio di chiusura della gara, consacrante la vittoria fuori casa di questa squadra. In corrispondenza, cioè,di momenti di oggettiva esultanza della tifoseria juventina, apparendo francamente fantasioso il solo ipotizzare chel‘esplosione di gioia e con essa di fumogeni sia riconducibile alla tifoseria interista debitamente camuffata. Da ultimo,corrisponde ad un dato notorio che le prescrizioni quali quelle sopra richiamate intese a limitare la presenza in determinate garedella tifoseria ospite, sono appunto idonee a limitarla, essendo oggettivamente impossibile escluderla del tutto. Non a caso, nelreferto arbitrale si parla di tifosi juventini sistemati in uno spicchio della sola curva sud dello stadio ―Meazza‖. In conclusione,avuto anche riguardo alla recidiva della società ricorrente quanto alla imputabilità ad essa a titolo di responsabilità oggettiva dianaloghe e ripetute condotte tenute dalla propria tifoseria nella presente stagione <strong>2007</strong>/<strong>2008</strong>, deve essere affermata lainfondatezza del ricorso in esame. Per questi motivi la C.G.F. respinge il reclamo come sopra proposto dal F.C. JuventusS.p.A. di Torino e dispone l‘incameramento della tassa reclamo.2) RECLAMO CON PROCEDIMENTO D’URGENZA DELL’A.C. BARI AVVERSO LA SANZIONE DELLASQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTE AL CALCIATORE JADID ABDERRAZZAKSEGUITO GARA BRESCIA/BARI DEL 5.04.<strong>2008</strong>(Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 236 del 08.04.<strong>2008</strong>)All‘esito della gara Brescia/Bari del 5.4.<strong>2008</strong>, il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti infliggeva alcalciatore Jadid Abderrazzak la sanzione della squalifica per due giornate di gara ―per avere, al termine della gara, colpito conun pugno la porta dello spogliatoio arbitrale, rivolgendo un‘espressione ingiuriosa agli ufficiali di gara, infrazione rilevata dalcollaboratore della Procura federale‖. Ricorreva alla Corte, con procedimento d‘urgenza ex art. 37.7 C.G.S., la società Bari. Aldibattimento fissato per l‘11.4.<strong>2008</strong> erano presenti il calciatore Jadid ed il Segretario signor D‘Oronzo. La società sostenevanel reclamo e le parti presenti ribadivano: - che la partita, pur molto combattuta, non aveva portato strascichi polemici riferiti adecisioni arbitrali e di conseguenza non potevano esserci motivi di protesta da parte del calciatore nei confronti degli ufficialidi gara; - che ai calciatori del Bari era stato riconosciuto dagli avversari un ―eccessivo impegno‖ agonistico; - che il calciatoreJadid, militava da pochi mesi nelle file del Bari pervenendo, da pochi mesi in prestito proprio dal Brescia; - che la frase volgarepercepita dal rappresentante della Procura federale non era rivolta agli ufficiali di gara, bensì agli ex compagni del Brescia chelo avevano ―beccato‖ (provocato) nel corso della gara; - che dai rapporti degli ufficiali di gara nulla era stato dedotto in meritoall‘episodio; - che il gesto e la frase, pur deprecabili, erano frutto solo di uno sfogo personale nei confronti degli ex compagni enon degli ufficiali di gara e conseguentemente la sanzione inflitta, frutto di un equivoco, ingiusta. Il reclamo così comeproposto è fondato e deve essere accolto. Non appare, infatti, provato che la frase volgare del calciatore Jadid fosse diretta agliufficiali di gara essendo, per contro, verosimile, che la stessa fosse, invece indirizzata ai suoi ex compagni di squadra che nelcorso della gara lo avevano provocato in conseguenza dello ―eccessivo impegno‖ che lo stesso Jadid aveva profuso nel corsodella gara. A riprova di ciò milita il fatto che gli ufficiali di gara alcunché avevano repertato circa l‘episodio di cui trattasi. Perquesti motivi la C.G.F. accoglie il reclamo con procedimento d‘urgenza come sopra proposto dall‘A.C. Bari di Bari e, perl‘effetto, annulla l‘impugnata delibera. Dispone restituirsi la tassa reclamo.3) RECLAMO DELL’A.C. MILAN S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATEEFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALCIATORE NESTA ALESSANDRO SEGUITO GARAMILAN/ATALANTA DEL 30.3.<strong>2008</strong>(Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 228 dell‘1.4.<strong>2008</strong>)Con la decisione in epigrafe il Giudice Sportivo Nazionale presso la Lega Nazionale Professionisti ha applicato nei confronti diAlessandro Nesta, calciatore tesserato per l‘A.C. Milan S.p.A., la sanzione della squalifica per due giornate effettive di gara. Eciò in ragione del fatto che, al 47° del secondo tempo della gara Milan/Atalanta, tenutasi in data 30.3.<strong>2008</strong>, il predettocalciatore pronunciava all‘indirizzo dell‘arbitro un‘espressione ingiuriosa. Avverso la decisione del giudice di prime cure, hainterposto ricorso l‘A.C. Milan S.p.A., all‘uopo deducendo la sproporzione della sanzione comminata sia rispetto allacontenuta valenza offensiva della condotta in contestazione sia in ragione della correttezza del proprio calciatore, fatta palesedal suo ―curriculum‖ disciplinare. Sulla scorta del descritto costrutto giuridico, la società ricorrente, intervenendo nel corsodell‘udienza di discussione, ha, quindi, concluso per una parziale riforma della decisione impugnata, con conseguenteriduzione dell‘entità della detta sanzione. Il ricorso è infondato e, pertanto, va respinto. Vale, anzitutto, premettere che alcundubbio residua sull‘esatta dinamica dei fatti in contestazione, puntualmente ricostruiti nel rapporto dell‘arbitro, assistito, com‘ènoto, da fede privilegiata. Del pari, non può dubitarsi dell‘intrinseca attitudine offensiva dell‘espressione in contestazione,manifestamente idonea di per se stessa a riflettere – anche in considerazione della tipologia del rapporto che intercorre tral‘arbitro ed il calciatore - carattere di spregio e, dunque, tale da offendere l'onore ed il decoro del suo diretto destinatario (appunto il direttore di gara). Quanto poi alla misura della sanzione inflitta, la Corte ritiene, contrariamente a quanto dedotto,che la sanzione comminata al ricorrente sia proporzionata alla natura ed alla gravità dei fatti commessi, anche in380


considerazione del particolare disvalore che la condotta in esame, per le sue modalità esecutive, riflette. Sotto tale profilo, nonpuò non essere rimarcata l‘insistita azione di protesta posta in essere in modo plateale dal calciatore che, per ben due volte, ha―urlato‖ all‘arbitro, quando il gioco era fermo e da una distanza di appena un metro, la sopra riportata espressione ingiuriosa.Le gravi modalità esecutive con cui Nesta ha attuato i suoi propositi di offesa rendono, dunque, prive di rilievo, in unponderato giudizio di bilanciamento, il vissuto sportivo del menzionato atleta che, pertanto, non vale ad attenuare la caricaoffensiva della condotta, punita con la sanzione edittale. Né ai medesimi fini, può essere valorizzata, quale esimente, la dedotta―enfasi agonistica‖ che avrebbe caratterizzato il contesto di riferimento, dal momento che le pressioni di ordine emotivoevocate nel ricorso – piuttosto che fattori fortuiti imprevedibili ed inevitabili - costituiscono un dato costante di ognicompetizione, tanto più se di alto livello, sicchè il loro controllo costituisce un comportamento incondizionatamente esigibileda ogni calciatore. Conclusivamente, ribadite le svolte considerazioni, il ricorso va respinto. Per questi motivi la C.G.F.respinge il reclamo come sopra proposto dall‘A.C. Milano S.p.A. di Milano e dispone l‘incameramento della tassa reclamo.TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COMUNICATO UFFICIALE N. 300/CGF – RIUNIONE DEL 17LUGLIO 2009 IN RIFERIMENTO ALLE MOTIVAZIONI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N.174/CGF DEL 08 MAGGIO <strong>2008</strong>1) RECLAMO DELL’ A.S. BARI S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE INFLITTA AL SIGNORPERINETTI CASONI GIORGIO A SVOLGERE OGNI ATTIVITÀ IN SENO ALLA F.I.G.C. A RICOPRIRECARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETÀ NELL'AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 20MAGGIO <strong>2008</strong>(Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti - Com. Uff. n. 248 del 22.4.<strong>2008</strong>)Con fax del 24.4.<strong>2008</strong> la società Bari preannunciava reclamo avverso la decisione di cui in epigrafe, richiedendo copia degliatti. A seguito della gara Bologna/Bari del 19.4.<strong>2008</strong> il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti infliggeva alsignor Perinetti Casoni Giorgio la sanzione dell‘inibizione a tutto il 20.5.<strong>2008</strong> ―per avere, al 36° del secondo tempo, contestatoplatealmente una decisione arbitrale rivolgendo al direttore di gara un‘espressione gravemente insultante‖. Tempestivamentepervenivano i motivi di reclami che sottolineavano l‘assoluta spropositatezza della sanzione rispetto al, deprecabile,―sfogo‖manifestato dal dirigente scaturente da una eccessiva partecipazione emotiva e dall‘evolversi agonistico della gara. Ricordavache il Perinetti non aveva precedenti specifici e che al termine della gara si era scusato avanti al direttore di gara e all‘organotecnico. Chiedeva conclusivamente una riduzione della sanzione. Al dibattimento è presente il rappresentante delegato avv.Gironda che si riporta ai motivi di reclamo ed alle conclusioni in esso contenute. Il reclamo può essere accolto. Osserva laCorte che il comportamento del dirigente è sicuramente deprecabile nel modo e nei contenuti manifestati, ma congrua appare lasanzione della inibizione limitatamente al presofferto. Per questi motivi la C.G.F. in accoglimento del reclamo come sopraproposto dall‘A.S. Bari S.p.A. di Bari riduce la sanzione dell‘inibizione inflitta al pre-sofferto. Dispone restituirsi la tassareclamo.TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COMUNICATO UFFICIALE N. 301/CGF – RIUNIONE DEL 17LUGLIO 2009 IN RIFERIMENTO ALLE MOTIVAZIONI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N.175/CGF DEL 08 MAGGIO <strong>2008</strong>1) RICORSO DELL’ A.S.D. CAMPOBELLO AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 5.000,00SEGUITO GARA CAMPOBELLO/GELBISON CILENTO DEL 6.4.<strong>2008</strong>(Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 112 del 9.4.<strong>2007</strong>)La A.S.D. Campobello proponeva reclamo avverso la delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale che, conmotivazioni contenute nel Com. Uff. n. 112 del 9.4.<strong>2008</strong>, infliggeva alla società appellante l‘ammenda di € 5.000,00, a seguitodei fatti accaduti durante e alla fine del primo tempo della gara A.S.D. Campobello/S.S.D. Gelbison Cilento Vallo del6.4.<strong>2008</strong>. La ricorrente, pur deprecando gli episodi verificatisi nella gara in questione,riteneva eccessiva l‘ammenda inflitta ene chiedeva la riduzione. Il reclamo è infondato e va, pertanto, rigettato. Gli episodi contestati alla A.S.D. Campobello e aipropri tesserati, dai quali scaturivano i provvedimenti sanzionatori da parte del Giudice Sportivo, sono di gravità tale che per laloro natura e per gli effetti lesivi che hanno determinato non possono essere esaustivamente sanzionati con la sola ammenda,ma, altresì, con la ulteriore punizione <strong>sportiva</strong> della squalifica del campo, cosi come previsto dall‘art, 18 lett. f) C.G.S., che siritiene congrua determinare in due giornate da scontare nel prossimo campionato di iscrizione. Per questi motivi la C.G.Frespinge il reclamo come sopra proposto dall‘A.S.D. Campobello di Campobello di Mazara (Trapani), conferma la sanzionedell‘ammenda ed in riforma della decisione impugnata infligge la sanzione della squalifica del campo per 2 giornate, per lastagione <strong>2008</strong>/2009. Dispone incamerarsi la tassa reclamo.2) RICORSO DELLA S.S.D. GELBISON CILENTOVALLO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDADI € 1.500,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA CAMPOBELLO/GELBISON CILENTOVALLODEL 6.4.<strong>2008</strong>(Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 112 del 9.4.<strong>2008</strong>)La S.S.D. Gelbison Cilento ha proposto reclamo avverso la sanzione dell‘ammenda di € 1.500,00 inflitta dal Giudice Sportivopresso il Comitato Interregionale con motivazione contenuta nel Com. Uff. n. 112 del 9.4.<strong>2008</strong>. La società ricorrente lamenta,381


nei propri motivi di doglianza, la ingiustizia e la eccessività della sanzione, e ne chiede l‘annullamento o la riduzione,assumendo che i propri tesserati sono stati costretti a reagire, ma solo al fine di difendersi. Le doglianze sono infondate e ilreclamo deve essere, pertanto, rigettato. I comportamenti tenuti da alcuni calciatori della società Gelbison Cilento, coinvolti inuna rissa con calciatori e dirigenti della squadra locale, sono descritti nei rapporti ufficiali di gara, atti muniti, ai sensi dell‘art.35 lett. a) C.G.S., di fede probatoria privilegiata. Non può essere accolta la tesi difensiva secondo la quale i propri tesserati sisono solo difesi dalle aggressioni subite dai calciatori e dirigenti della squadra avversaria, non essendo, i rapporti ufficiali digara, suscettibili di interpretazioni diverse da quelle che indicano anche i calciatori della soc Gelbison Cilento comepartecipanti agli atti violenti di cui al reclamo. Per questi motivi la C.G.F respinge il reclamo come sopra proposto dalla S.S.D.Gelbison Cilentovallo S.r.l. di Vallo della Lucania (Salerno) e dispone incamerarsi la tassa reclamo.3) RICORSO DELL’ A.S.D. CASERTA CALCIO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA LIBERTASACATE/CASERTA CALCIO DEL 6.01.<strong>2008</strong>(Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 112 del 9.4.<strong>2007</strong>)All‘esito della gara del 6.1.<strong>2008</strong> Libertas Acate/Caserta Calcio, terminata con il punteggio di 4-1, la società Casertapreannunciava reclamo con telefax del 7.1.<strong>2008</strong> chiedendo che non venisse omologato il risultato della partita. Dalsupplemento di referto redatto dall‘arbitro si rilevava che il calciatore n. 10 (Capuozzo Vincenzo) della società Caserta erastato colpito da un pugno al rientro negli spogliatoi tra il primo e il secondo tempo, e pertanto non poteva prendere parte alprosieguo della gara. Dal referto dell‘arbitro si evidenziava che il tutto avveniva alla presenza della forza pubblica e ilresponsabile della condotta violenta sarebbe stato soggetto non autorizzato a sostare negli spogliatoi. Il Giudice Sportivosospendeva ogni decisione. Successivamente la società Caserta con nota del 9.1.<strong>2008</strong> proponeva i motivi di reclamo al GiudiceSportivo, chiedendo che la Libertas Acate venisse punita con la perdita della gara con il punteggio di 0-3. Allegando copia delcertificato medico del pronto soccorso nonché denuncia querela presentata alla questura di Caserta. Il Giudice Sportivo (cfr.Com. Uff. n. 112 del 9.4.<strong>2008</strong>) dopo una ricostruzione puntuale delle modalità dell‘aggressione ed anche del soggetto che siera reso responsabile della aggressione (La Serra Antonio allenatore in seconda della Libertas Acate) accoglieva parzialmenteil reclamo con determinazione diversa da quella invocata dalla società Caserta. Più in particolare convalidava il risultatoconseguito sul campo ed infliggeva alla Libertas Acate la sanzione della penalizzazione di 3 punti in classifica. In particolare ilGiudice motivava che in conseguenza dell‘alterazione del potenziale atletico della squadra avversaria era applicabile laseconda parte del 1° comma dell‘ art. 17 C.G.S., poiché la sostituzione del calciatore colpito, che pure aveva influito nellosvolgimento della gara non ne aveva determinato la irregolarità in quanto l‘aggressione era avvenuta da parte di soggetto chenon essendo incluso nella distinta consegnata all‘arbitro, era da considerarsi quale mero sostenitore, in quanto non ammessalegittimamente nel recinto di gioco, e non aveva inciso l‘aggressione medesima sul sostanziale esito della gara. Ha propostoricorso la Caserta Calcio, impugnando il deliberato del Giudice Sportivo, ed evidenziando che alcuni calciatori dellacompagine ( Di Maio G. e Ruggiero A.) preoccupati per la sorte del loro compagno e per la loro incolumità personale nonvolevano nemmeno riprendere a giocare, sottolineando che la partita dal momento in cui era avvenuto il fatto era proseguita inun clima di agitazione e turbamento. Deduceva in particolare la errata valutazione dei fatti, l‘inapplicabilità e l‘erroneainterpretazione, da parte del Giudice Sportivo, dell‘ art. 17 C.G.S. comma 1 seconda parte. Nel ricorso veniva appuntosottolineato come il Giudice non avesse considerato il clima di tensione creatosi a seguito dell‘episodio, e che il potenzialeatletico era stato alterato essendo il Capuozzo uno dei migliori calciatori, che aveva segnato più reti. Nel ricorso si evidenziavaancora la illogicità e contraddittorietà non potendo rientrare detti episodi nella fisiologia della gara, essendo altresì del tuttoirragionevole la sanzione irrogata poiché la perdita del calciatore, a causa dell‘episodio, si era riverberata unicamente a dannodella Caserta Calcio medesima. Tutto ciò considerato osserva la Corte che il ricorso è infondato. Così come esattamentestatuito dal Giudice Sportivo nella parte motiva del Com. Uff. n. 112/<strong>2008</strong>, l‘art. 17 C.G.S. comma 1 contiene due distinte eben separate ipotesi. a) nella prima parte è espresso un principio in base al quale è prevista la punizione della perdita della garacon il punteggio di 0-3 nell‘ ipotesi in cui siano accaduti fatti o situazioni che abbiano influito sul regolare svolgimento dellagara; b) nella seconda parte vi è una specificazione al principio generale in base alla quale se i fatti che hanno influito sulregolare svolgimento della gara sono imputabili ad accompagnatori ammessi al recinto di gioco o sostenitori a seguito dellasocietà e che abbiano comportato unicamente alterazioni al potenziale atletico non viene applicata la sanzione della perditadella gara, essendo prevista una penalizzazione che nel minimo è rapportata ai punti conquistati con il risultato connesso aquello della gara stessa. Le due fattispecie sono pertanto assolutamente distinte contenendo la seconda parte del comma 1 unatipizzazione del principio generale espresso nella prima parte del medesimo comma 1. In applicazione, pertanto, di dettafattispecie tipica essendo il fatto avvenuto per una situazione imputabile ad un soggetto non iscritto in lista da qualificarsipertanto quale mero sostenitore della società correttamente il Giudice Sportivo ha sanzionato la società stessa con unapenalizzazione di punti in classifica. A questo proposito non riescono a scalfire le statuizioni della decisione di I° grado le purargute deduzioni di entrambe della Caserta. In primo luogo l‘arbitro non ha segnalato nel proprio referto e nel supplementoalcuna circostanza ultronea oltre a quella appunto della sostituzione del Capuozzo che era stato colpito dal pugno, nonevidenziando alcun clima di instabilità, di turbamento e agitazione, pur essendo sin da subito venuto a Conoscenza che ilcalciatore Capuozzo era stato colpito dal pugno sferrato dal La Serra; in quanto avvisato da un‘Agente di P.S.. Correttamentepertanto il Giudice Sportivo è giunto all‘adozione del qui contestato provvedimento. Per questi motivi la C.G.F respinge ilreclamo come sopra proposto dall‘A.S.D. Caserta Calcio di Caserta e dispone incamerarsi la tassa reclamo.4) RICORSO DELL’ U.S. TOLENTINO S.R.L. AVVERSO LE SANZIONI: - DELL’INIBIZIONE A SVOLGEREOGNI ATTIVITÀ FINO AL 31.12.<strong>2008</strong> AL SIG. GIORGIO LONGHI; - DELL’INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI382


ATTIVITÀ PER 3 GARE AL SIG. IVANO ERCOLI, SEGUITO GARA TOLENTINO/MORRO D’ORO DEL13.4.<strong>2008</strong>(Delibera Del Giudice Sportivo Presso Il Comitato Interregionale – Com. Uff. N. 114 Del 14.4.<strong>2008</strong>)La U.S. Tolentino S.r.l. ha impugnato la decisione del Giudice sportivo con la quale, in relazione alla gara contro il Morrod‘Oro disputatasi in data 13.4.<strong>2008</strong>, era stata inflitta la sanzione di inibizione a svolgere ogni attività ai sensi dell‘art. 19 C.G.S.sino al 31.12.<strong>2008</strong> al presidente Longhi Giorgio e per tre gare effettive al vicepresidente Ercoli Ivano. A sostegnodell‘impugnazione diretta a ottenere una riduzione delle sanzioni la ricorrente ha sostenuto che la condotta di detti esponentidella società nei confronti dell‘arbitro non giustificava sanzioni così rilevanti. Il ricorso è infondato. Anzi la particolare gravitàdei fatti così come emersi dal referto arbitrale induce a riformare la decisione del giudice sportivo in peius per quanto riguardail presidente Longhi attribuendogli una inibizione sino al 31.3.2009 confermando il resto della decisione stessa. Per questimotivi la C.G.F respinge il reclamo come sopra proposto dall‘U.S. Tolentino S.r.l. di Tolentino (Macerata) ed in riforma delladecisione impugnata conferma la sanzione inflitta al signor Ercoli Ivano e ridetermina quella inflitta al signor Giorgio Longhisino al 31.3.2009. Dispone incamerarsi la tassa reclamo.5) RICORSO DALL’U.S. SESTRI LEVANTE AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 6.000,00SEGUITO GARA SESTRI LEVANTE/PRO BELVEDERE DEL 20.04.<strong>2008</strong>(Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – C.U. 116 del 23.4.<strong>2008</strong>)La U.S. Sestri Levante 1919 ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n.116 del 23.4.<strong>2008</strong> con la quale, in relazione alla gara contro il Pro Belvedere disputatasi in data 20.4.<strong>2008</strong>, era stata inflitta laammenda di € 6.000,00 per avere per l‘intera durata della gara sostenitori della società ricorrente rivolto agli assistenti arbitralifrasi gravemente offensive, minacciose ed intimidatorie, nonchè per avere lanciato sputi contro uno di essi e colpito l‘ufficialedi gara con getti di oggetti vari. A sostegno dell‘impugnazione diretta a ottenere una riduzione della sanzione la ricorrente hasostenuto che la condotta dei propri sostenitori era giustificata da alcune decisioni errate prese dalla terna arbitrale e dal fattoche gli eventi non erano così gravi. Il ricorso è infondato. Non vi sono elementi per distaccarsi dalla decisione presa dal giudicesportivo in base al referto arbitrale. Per questi motivi la C.G.F respinge il reclamo come sopra proposto dall‘U.S. SestriLevante di Sestri Levante (Genova) e dispone incamerarsi la tassa reclamo.6) RICORSO DELL’ U.S. ALESSANDRIA S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 10GIORNATE EFFETTIVE DI GARA AL CALCIATORE ARTICO FABIO SEGUITO GARAALESSANDRIA/SAVONA DEL 20.4.<strong>2008</strong>(Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – C.U. 116 del 23.4.<strong>2008</strong>)Con preannuncio di reclamo del 23.4.<strong>2008</strong> la società U. S. Alessandria richiedeva gli atti relativi al provvedimento di cui inepigrafe. A seguito della gara Alessandria/Savona del 20.4.<strong>2008</strong> il Giudice Sportivo sanzionava il calciatore Artico Fabio conla squalifica per dieci giornate effettive di gara perché ―a gioco fermo si avvicinava al Direttore di gara e gli rivolgevaespressioni gravemente ingiuriose e minacciose. Invitato a lasciare il terreno di gioco, per l‘intervenuta espulsione, si rifiutavae tentava di colpire l‘arbitro con uno schiaffo tenendo la mano aperta e cercando il contatto fisico, senza riuscire nell‘intentoper il pronto intervento dei compagni di squadra che si frapponevano tra lui ed il Direttore di gara, lo bloccavano e lo facevanoindietreggiare. Successivamente su invito degli stessi, si allontanava profferendo all‘indirizzo degli Ufficiali di gara e degliorgani Federali altre espressioni gravemente offensive. Sanzione così determinata ai sensi dell‘art. 19, comma 4, lett. a) e d)C.G.S. ed in considerazione anche della particolare gravità della condotta sintomatica sia di una personalità del tutto sprovvistadei principi di lealtà, correttezza e probità che devono informare i rapporti riferibili all‘attività <strong>sportiva</strong>, sia del carattereviolento del soggetto.‖ Tempestivamente la società Alessandria proponeva ampi motivi di reclamo sinteticamente sottoindicati,poi reiterati verbalmente in sede di audizione a cura del delegato avv. Paolo Bordonaro. a) consapevolezza del comportamentosgradevole tenuto dal calciatore ed ammissione delle frasi offensive reiterate all‘atto dell‘espulsione; b) non consumazione diatti di violenza nei confronti dell‘arbitro – con diffusa disamina dei fatti refertati sia dal direttore di gara che dall‘assistente -ma solo tentativi di contatto e minacce sventati, comunque, dall‘intervento del capitano e dei compagni; c) limitata duratatemporale dell‘episodio prima dell‘uscita dal campo; d) assenza di precedenti specifici in carriera; e) scuse nei confronti deldirettore di gara per il suo comportamento; f) richiesta di ―visionatura‖ del filmato della gara; g) allegazione di dichiarazionidel dott. Scarrone e dei calciatori avversari; h) giurisprudenza in casi analoghi; i) richiesta di riduzione della sanzione ai sensidell‘art. 19.4 CGS j) richieste istruttorie di visione filmato e audizione testi. Giova preventivamente sottolineare che le istanzedi cui ai punti f), g) e j) non sono accoglibili, la prima perché normativamente disciplinata ai sensi dell‘art. 35 C.G.S. per comeintrodotta in primo grado di giudizio, le seconde perché il rapporto degli ufficiali di gara appare dettagliato, esaustivo efidefacente circa lo svolgersi dei fatti. A nulla rileva quanto esposto sub d). Nel merito il reclamo può essere parzialmenteaccolto nei termini che seguono. Il comportamento gravemente ingiurioso, irriguardoso e minaccioso tenuto reiteratamente dalcalciatore nei confronti del direttore di gara comporta un particolare inasprimento della sanzione prevista dall‘art. 19.4 lett. a)C.G.S. che comporta una riduzione della sanzione della squalifica, asseritamente ritenuta congrua in cinque giornate di gara.Per questi motivi la C.G.F in accoglimento del reclamo come sopra proposto dall‘U.S. Alessandria S.r.l. di Alessandria riducela sanzione della squalifica a 5 giornate effettive di gara. Dispone restituirsi la tassa reclamo.7) RICORSO DAL F.C. VADO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GARE EFFETTIVEINFLITTA AL CALCIATORE IANNOLO ROBERTO, SEGUITO GARA VADO / DERTHONA DEL 20.4.<strong>2008</strong>(Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. 116 del 23.4.<strong>2008</strong>)383


Il Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale, con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 116 del 23.4.<strong>2008</strong> ha inflitto alcalciatore Iannolo Roberto la squalifica per tre gare effettive e ciò sulla base del comportamento antiregolamentare da questitenuto in occasione della gara Vado/Derthona del 20.4.<strong>2008</strong> allorquando colpiva volontariamente con uno schiaffo alla nuca unavversario (rapporto AA). Avverso tale provvedimento la società F.C. Vado interponeva tempestivo e rituale reclamoeccependo sostanzialmente che il proprio calciatore, più volte soggetto ad interventi fallosi nel corso dell‘intera gara, inreazione alle vessazioni subite, attingeva, dopo aver subito una gomitata, con uno ―scappellotto‖ l‘avversario. Concludeva,pertanto, per l‘attenuazione della sanzione siccome incongrua/eccessiva rispetto al concreto svolgimento dei fatti sull‘assuntodella insussistenza della contestata condotta violenta. Il reclamo deve essere respinto è ciò sulla base dei seguenti elementi didiritto. La condotta contestata al tesserato deve senz‘altro inquadrarsi nella fattispecie disciplinata dall‘art. 19 comma 4 lett.b)C.G.S. in quanto dagli atti di gara si evince chiaramente che il calciatore Cannolo abbia posto in essere un gratuito attoviolento in danno dell‘avversario a gioco fermo, adeguatamente sanzionato dal Giudice Sportivo con l‘inflizione del minimoedittale ivi previsto. Né, viste le circostanze fattuali risultanti dal referto arbitrale, questa Corte ritiene di potersi discostaredalla decisione gravata che deve, pertanto, essere confermata. La C.G.F. respinge il reclamo come sopra proposto dal F.C.Vado di Valleggia – Quiliano (Savona) e dispone incamerarsi la tassa reclamo.TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COMUNICATO UFFICIALE N. 302/CGF – RIUNIONE DEL 17LUGLIO 2009 IN RIFERIMENTO ALLE MOTIVAZIONI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N.176/CGF DEL 08 MAGGIO <strong>2008</strong>1) RICORSO PER REVOCAZIONE EX ART. 39 C.G.S. S.G. GALLARATESE AVVERSO DECISIONI SEGUITODEFERIMENTO DA PARTE DELLA PROCURA FEDERALE DEL CALCIATORE CORDONE DAVIDE EDALTRI TESSERATI DELLA SOCIETÀ U.P. GALLARATESE(Delibera Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Lombardia – Com. Uff. 34 del 6.3.<strong>2008</strong>)La società Gallaratese A.S.D., con istanza del 31.3.<strong>2008</strong> ha chiesto la revocazione della delibera della CommissioneDisciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Lombardia, la quale, in relazione all‘atto di deferimento della ProcuraFederale, aveva comminato la squalifica per due gare al calciatore Davide Cordone nonchè un mese di inibizione a RobertoBuzzi, Fabio Fumagalli e Giorgio Carmesoni. A fondamento dell‘istanza veniva dedotto l‘asserito travisamento di fatto peraver ritenuto che fosse sufficiente la raccomandata inviata dalla U.P. Gavirate Calcio all‘Ufficio tesseramenti della F.I.G.C. perconsiderare tesserato un calciatore, mentre tale lettera non avrebbe dovuto considerarsi come costitutiva del diritto di fargiocare il Cordone. Il ricorso è inammissibile. La Corte osserva che la dedotta violazione non appare riconducibile ad alcunadelle ipotesi di revocazione contemplate dall‘art. 39 C.G.S. Il ricorrente deduce infatti un asserito errore di diritto individuato―nell‘erronea valorizzazione di un documento‖ e non già ―un errore di fatto risultante dagli atti e documenti di causa‖ chegiustificherebbe – stando al tenore del punto e) della richiamata disposizione –un ricorso per revocazione. Da qui l‘evidenteinammissibilità del ricorso. Per questi motivi la C.G.F. dichiara inammissibile il reclamo per revocazione ex art. 39 C.G.S.come sopra proposto dalla S.G. Gallaratese di Gallarate (Varese).Dispone incamerarsi la relativa tassa.2) RICORSO DEL SIG. CHIARI STEFANO PER REVISIONE EX ART. 39 C.G.S. AVVERSO: - LA SANZIONEDELLA INIBIZIONE PER MESI 4, SEGUITO DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE DEL COMITATOREGIONALE LOMBARDIA, PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1.1 E 3.1 C.G.S. (DELIBERA COMMISSIONEDISCIPLINARE PRESSO IL COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – COM. UFF. N. 19 DEL 23.11.2006) - LASANZIONE DELLA INIBIZIONE PER MESI 5, SEGUITO DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE DEL C.R.LOMBARDIA PER VIOLAZIONE DELLE NORME PROCEDURALI PER LE ASSEMBLEE DELLA L.N.D.(Delibera della Commissione Disciplinare presso il C.R. Lombardia, Com. Uff. n. 27 del 25.1.<strong>2007</strong> - delibera dellaCommissione d‘Appello Federale, Com. Uff. n. 53/C del 18.5.<strong>2007</strong>)Con atto 05.04.<strong>2008</strong> il sig. Stefano Chiari ha richiesto alla Corte di Giustizia Federale di disporre, previa declaratoria diammissibilità dell‘istanza, la riforma per revisione dei provvedimenti resi dalla Commissione Disciplinare del ComitatoRegionale Lombardia di cui ai CC.UU. n. 19 del 23.11.2006 e n. 27 del 25.01.<strong>2007</strong>, con i quali la detta Commissione avevainflitto al ricorrente l‘inibizione, rispettivamente, per mesi quattro e cinque. A fondamento della così proposta domanda ilChiari deduce una serie di argomentazioni che si sostanziano: a) nella veridicità delle dichiarazioni rilasciate alla stampa inoccasione ed oggetto della prima sanzione; b) nella necessità di partecipare all‘assemblea del Comitato della RegioneLombardia nonostante la ricordata inibizione per denunciare ―una pluralità di condotte illecite integranti un‘irregolare attivitàdi gestione contabile-amministrativa da parte del Presidente del C.R., rag. Giuliano Milesi‖ che avrebbero portato allacondanna dello stesso in sede <strong>sportiva</strong>, addirittura aggravata in appello. Secondo il ricorrente tali circostanze consentirebberola revisione delle decisioni irrevocabili come sopra adottate e pertanto chiedeva al competente organo di giustizial‘accoglimento del proposto ricorso. La Corte, innanzi la quale la trattazione dell‘istanza interveniva nella seduta del 9 maggio<strong>2008</strong> assente il ricorrente e suoi difensori e/o delegati, si è preliminarmente posta il problema della propria competenzagiurisdizionale a conoscere l‘avanzato ricorso dal momento che lo Stefano Chiari non era più tesserato per la F.I.G.C., nonchél‘ulteriore interrogativo in ordine alla legittimità del pagamento della tassa reclamo che lo stesso ricorrente aveva richiestoaddebitarsi sul conto della A.S.D. Sirmione, matricola federale 17020. Sul primo punto la Corte, in conformità a specificiprecedenti della C.A.F., ritiene di poter conoscere la domanda di revisione in considerazione della circostanza che,384


indubitabilmente, il Chiari all‘epoca cui si riferiscono i fatti sanzionati era tesserato federale, mentre per quanto attiene laseconda delle ricordate problematiche, fermo restando quale principio d‘ordine generale l‘inammissibilità della delegazione dipagamento ex art. 1269 cod. civ., la stessa appare irrilevante nel caso di specie in quanto la mancata contestazionedell‘addebito da parte della società sirmionese, terzo delegato, consente all‘atto di produrre i suoi effetti e pertanto impediscela declaratoria di inammissibilità del ricorso. Per quanto, viceversa, riguarda il merito dell‘istanza, quest‘ultima non può veniraccolta. Ed invero, ai sensi dell‘art. 39.2 del Codice di Giustizia Sportiva la revisione di provvedimenti irrevocabili può venirdisposta dalla Corte nel concorso di una delle seguenti condizioni: a) la sopravvenienza o la scoperta di nuove prove idonee, dasole ovvero unite a quelle già valutate, a dimostrare che il sanzionato doveva essere prosciolto; b) l‘inconciliabilità dei fattiposti a fondamento delle decisioni revisionabili con quelli di altra decisione irrevocabile; c) l‘acclarata falsità in atti o ingiudizio. La fattispecie dedotta in causa dal Chiari, pacificamente non individua alcun caso di acclarata falsità ovvero diinconciliabilità dei fatti posti a fondamento delle decisioni sanzionatorie con quelli di altra decisione (federale) irrevocabile,conseguentemente la verifica alla quale la Corte è chiamata è quella relativa a prove nuove che possano, eventualmente incombinazione con quelle già acquisite, dimostrare l‘innocenza del sanzionato. Nel caso in esame le deduzioni rassegnate dalricorrente non individuano alcuna novità di prova, tantomeno decisiva, posto che la prima sanzione adottata nei suoi confrontinon risulta relativa alla non veridicità delle dichiarazioni rese, ma alla lesione dell‘onorabilità di soggetti operanti in ambitofederale, e la seconda, all‘indebita partecipazione ad un‘assemblea di Comitato alla quale il sanzionato non aveva titolo perpartecipare. In effetti, la delibera della Corte di Giustizia Federale del 12.12.<strong>2007</strong> recante inibizione per mesi quattordici acarico del Presidente Giuliano Milesi per essersi reso colpevole di gravi irregolarità amministrativo-contabili, non costituisceprova alcuna della non lesività delle dichiarazioni rese dal Chiari ed inizialmente sanzionate, tenuto conto che gli attiprocessuali non consentono di accertare che quelle dichiarazioni riguardavano la condotta del Milesi avendo piuttosto adoggetto interviste stampa ―contenenti giudizi e rilievi (lesivi) della reputazione di altre persone e di organi operanti nell‘ambitodella F.I.G.C.‖ da individuare, sempre stando agli atti, in arbitri ed assistenti. Non v‘è dubbio, poi, che l‘inibito Chiari nonavesse alcun titolo per partecipare all‘assemblea del Comitato Regionale Lombardia e che la denuncia dei comportamentiintrattenuti dal Presidente di quel Comitato ben avrebbe potuto venir proposta in altre forme, con adeguati esposti aicompetenti organi Federali. Per questi motivi la C.G.F. dichiara inammissibile il reclamo come sopra proposto dal signorChiari Stefano. Dispone incamerarsi la tassa reclamo.3) RICORSO DEL SIG. SALERNO ROBERTO PRESIDENTE A.S.D. TORINO CALCIO FEMMINILE, AVVERSOLE SANZIONI: DELL’INIBIZIONE PER MESI 2 E DELL’AMMENDA DI € 3.000,00 ALLA SOCIETÀ, INFLITTESEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE RISPETTIVAMENTE PER VIOLAZIONEDELL’ART. 5 COMMA 1 C.G.S. AL SIG. SALERNO ROBERTO E DEGLI ARTT. 4 COMMA 1 E 5 COMMA 2C.G.S.(Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. 46 del 10.4.<strong>2008</strong>)Il signor Roberto Salerno, Presidente dell‘A.S.D. Torino Calcio Femminile, con atto del 17.4.<strong>2008</strong>, ha proposto ricorsoavverso la delibera assunta dalla Commissione disciplinare nazionale nella seduta del 10.4.<strong>2008</strong> e resa pubblica con il Com.Uff. n. 46/CDN in pari data, con la quale è stata comminata al ricorrente medesimo la sanzione della inibizione di mesi due ealla società Torino Calcio Femminile quella dell‘ammenda di € 3.000,00, in quanto dichiarati responsabili degli addebitidisciplinari mossi dal Procuratore Federale con atto del 22.1.<strong>2008</strong>, concernente la contestazione, al signor Salerno, di avererilasciato, al termine della gara Fiorentina/Torino del 19.1.<strong>2008</strong>, con riferimento alla direzione arbitrale della stessa,dichiarazioni riportate dal quotidiano ―Tuttosport‖ del 20.1.<strong>2008</strong>, rimaste prive di rettifica, contenenti giudizi lesivi dellareputazione dell‘arbitro della citata gara e idonee a ledere direttamente o indirettamente la reputazione, il prestigio e lacredibilità della istituzione federale nel suo complesso ed in particolare di una sua specifica struttura, con ciò violando l‘art. 5,comma 1, C.G.S., nonché, alla società Torino CF, la responsabilità diretta per quanto ascritto al suo Presidente, ai sensidell‘art. 4, comma 1 e dell‘art. 5, comma 2, C.G.S.. Con il suo gravame il Salerno ha chiesto l‘annullamento senza rinvio e intutte le sue parti della decisione impugnata, adducendo una pluralità di motivi tutti peraltro sostanzialmente riconducibiliall‘affermazione principale, secondo il ricorrente avente portata giuridicamente decisiva in quanto assistita da caratterepregiudiziale, secondo la quale le dichiarazioni rilasciate, come le iniziative successivamente poste in essere, sarebbero stateassunte dal ricorrente medesimo non nella sua qualità di presidente di una società calcistica, ma nella sua qualità diparlamentare e agendo in tale veste, e pertanto da doversi ritenere insindacabili e tutelate dall‘immunità che le normecostituzionali Assicurano ai membri del Parlamento, e come tali quindi sottratte alla competenza degli Organi di GiustiziaSportiva. In particolare, il Salerno sostiene la sua affermazione sia con elementi di ordine formale, sia con la considerazioneper cui le sue dichiarazioni ed iniziative devono essere ritenute rientrare nella sua attività di parlamentare, in quanto―dimostrano l‘intento dello scrivente di contrastare il verificarsi di danni sociali ed economici che lo stesso ha ritenuto possibiliconseguenze delle carenze della direzione di gara‖. La Corte di Giustizia Federale non ritiene di poter accogliere il ricorso, perla posizione riguardante il signor Salerno. A ciò ostano, innanzitutto, ormai consolidati orientamenti giurisprudenziali rilevantisia sul piano degli ordinamenti generali che sul piano dell‘ordinamento sportivo, che da un lato delimitano l‘ambito funzionaledi applicazione della prerogativa costituzionale a favore dei parlamentari e dall‘altro sanciscono la necessità di un giustobilanciamento tra gli interessi generali di cui si presume portatore il titolare della carica elettiva e i diritti fondamentali disingoli soggetti, anche a carattere non individuale (nella fattispecie individuabili sia nell‘arbitro cui si riferivano ledichiarazioni sia nella stessa F.I.G.C., nei confronti della cui reputazione, prestigio e affidabilità esse apparivano, secondo lavalutazione della Procura deferente, lesive). In questo senso, infatti, va per un verso richiamato l‘argomento del giudiceitaliano delle leggi, per cui ―ciò che rileva, ai fini dell‘insindacabilità, a prescindere dalla ‗localizzazione‘ dell‘atto posto in385


essere, è il collegamento necessario con le ‗funzioni‘ del Parlamento, cioè l‘ambito funzionale entro cui l‘atto si iscrive, aprescindere dal suo contenuto comunicativo, che può essere il più vario, ma che in ogni caso deve essere tale da rappresentareesercizio in concreto delle funzioni proprie dei membri delle Camere, anche se attuato in forma ‗innominata‘ sul pianoregolamentare‖, e quindi le attività di ispezione, di divulgazione, di critica e di denuncia politica devono rientrare nell‘areadella garanzia dell‘insindacabilità apprestata dalla norma costituzionale, solo se risultano in connessione con l‘esercizio difunzioni parlamentari, proprio perché è ―questo ‗nesso‘ il presidio delle prerogative parlamentari e, insieme, del principio dieguaglianza e dei diritti fondamentali dei terzi lesi‖, non potendosi al contrario ritenere che ―ogni espressione dei membri delleCamere, in ragione del rapporto rappresentativo che li lega agli elettori, sia per ciò solo assistita dalla garanzia dell‘immunità‖,in quanto ―garanzia e funzione sono inscindibilmente legate fra loro da un nesso che, reciprocamente, le definisce e giustifica‖(Corte Costituzionale, sentenza n. 120/2004). E parimenti, in ambito europeo, va richiamata l‘affermazione generale dellaCorte dei diritti dell‘uomo, per cui ―la mancanza di una chiara connessione con l‘attività parlamentare richiede che vengaadottata una stretta interpretazione del concetto di proporzionalità tra il fine perseguito ed i mezzi impiegati‖ (CEDU, ricorso45649/99) . Per altro verso, va richiamata l‘affermazione degli organi di giustizia <strong>sportiva</strong>, per la quale se è vero che―l‘autonomia degli ordinamenti (ed anche di quello sportivo) non esclude che questi siano assoggettati ai principicostituzionali‖, e vada quindi presa in considerazione, se del caso, la scriminante ex art. 68 Cost., l‘accertamento della valenza―politica‖ delle dichiarazioni rese da un tesserato che rivesta altresì la carica di parlamentare ―non può considerarsi sottrattoalla competenza [dell‘organo sportivo] in sede di giudizio disciplinare promosso a carico di soggetti tenuti all‘osservanza dellenorme federali‖, non essendo del resto previsto dalle norme dell‘Ordinamento sportivo il deferimento di tale accertamento adaltro organo (C.A.F., Com. Uff. n. 17/C del 5.2.1998) . D‘altro canto, risultano irrilevanti, ai fini della presente decisione sulpunto in questione, gli elementi di ordine formale quanto alle modalità di compimento dell‘atto in questione indicati nel punto1 dei motivi di ricorso; ed ancora, la sequenza temporale dei comportamenti del ricorrente, pure richiamati nel suo gravame,dalla quale invero risulta che le altre iniziative assunte dallo stesso (ivi compresa una interrogazione parlamentare) sono tuttesuccessive alle dichiarazioni rilasciate al giornale ―Tuttosport‖, vale a confermare che è mancata nella fattispecie laconnessione funzionaledell‘atto con una attività parlamentare già posta in essere. Dovendosi dunque rigettare, per quanto sopra detto, il motivo digravame avente portata pregiudiziale in quanto volto ad escludere la sottoponibilità della fattispecie considerata neldeferimento della Procura federale agli organi di giustizia <strong>sportiva</strong> e non risultando del resto motivi specifici di ricorso volti adomandare a questa Corte di rivalutare direttamente la fattispecie stessa in quanto assoggettata al disposto di cui all‘art. 5,comma 1, C.G.S., il ricorso, per questa parte, deve essere respinto. Per quanto riguarda poi la posizione della società TorinoCF, il ricorso è inammissibile. Ai sensi dell‘art. 19, comma 2, C.G.S., infatti, per il dirigente la sanzione della inibizionetemporanea comporta in ogni caso, tra l‘altro, ―il divieto di rappresentare la società di appartenenza in attività rilevanti perl‘ordinamento sportivo nazionale e internazionale‖. Pertanto, qualsiasi atto posto in essere dal tesserato come esercizio del suoincarico dirigenziale con la società di appartenenza deve essere considerato, nel periodo di applicazione della sanzione, privodi effetti giuridicamente rilevanti per la società medesima. Per questi motivi la C.G.F. respinge il reclamo come sopra propostodal signor Salerno Roberto relativamente alla sanzione a lui inflitta; lo dichiara inammissibile per la parte inerente la sanzionedell‘ammenda inflitta alla società in quanto sottoscritto dal Presidente inibito. Dispone incamerarsi la tassa reclamo.4) RICORSO DELLA U.S.D. CRAZY COLOMBO AVVERSO DECISIONI SEGUITO GARA CRAZY COLOMBO-SOMMA DELL’1.12.<strong>2007</strong>(Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Veneto Com. Uff. n. 46 del 20.2.<strong>2008</strong>)La Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Veneto, con Com. Uff. n. 46 del 20.2.<strong>2008</strong> hacondannato la società U.S.D. Crazy Colombo, al risarcimento del furto subito dalla società Somma durante l‘incontro CrazyColombo/Somma disputatasi l‘1.12.<strong>2007</strong>. Avverso tale provvedimento la società U.S.D. Crazy Colombo presentava reclamoinnanzi a questa Corte di Giustizia Federale con atto del 27.2.<strong>2008</strong>. Istruito il reclamo e fissata la data della camera diconsiglio, nelle more della trattazione, la ricorrente, con nota trasmessa il 6.3.<strong>2008</strong>, inoltrava formale rinuncia all‘azione. LaCorte premesso che ai sensi dell‘art. 29, comma 12, C.G.S., le parti hanno facoltà di non dare seguito al preannuncio direclamo o di rinunciarvi prima che si sia proceduto in merito e che la rinuncia o il ritiro del reclamo non ha effetto soltanto peri procedimenti di illecito sportivo, per quelli che riguardano la posizione irregolare dei calciatori e per i procedimenti introdottiper iniziativa di Organi federali e operanti nell‘ambito federale (circostanze, quest‘ultime escludibili nel caso di specie),dichiara estinto il procedimento. Per questi motivi la C.G.F. preso atto della rinuncia al reclamo come sopra proposto dallaU.S.D. Crazy Colombo di Verona, dichiara estinto il procedimento. Dispone incamerarsi la tassa reclamo.5) RICORSO DELLA POL. C. CALDARI AVVERSO LA DECLARATORIA DI INAMMISSIBILITÀ DELRECLAMO PROPOSTO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA S.S. FARESINA/CALDARI DEL 24.02.<strong>2008</strong>(Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Abruzzo – Com. Uff. n. 47 del 13.3.<strong>2008</strong>)La Poli<strong>sportiva</strong> Caldari Calcio, con atto del 20.3.<strong>2008</strong>, ha proposto ricorso avverso la decisione assunta dalla CommissioneDisciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Abruzzo nella seduta del 10.3.<strong>2008</strong> e resa pubblica con il Com. Uff. n.47 del 13.3.<strong>2008</strong>, con la quale tale Commissione ha rigettato per difetto di sottoscrizione, ai sensi dell‘art. 33, comma 5,C.G.S., il reclamo presentato dalla Poli<strong>sportiva</strong> medesima in merito alla gara S.S. Faresina/Caldari del 24.2.<strong>2008</strong>, affinchévenisse inflitta alla S.S. Faresina la punizione <strong>sportiva</strong> della perdita della gara, prevista dall‘art. 17, comma 5, lett. a), C.G.S.,per avere quest‘ultima utilizzato quale assistente dell‘arbitro una persona non autorizzata in conformità all‘art. 63, comma 2,N.O.I.F.. La Corte di Giustizia Federale deve rilevare che il ricorso in oggetto è stato irritualmente presentato davanti alla386


Corte medesima. Ai sensi dell‘art. 46, commi 3 e 4, C.G.S., infatti, i reclami avverso la posizione di tesserati che abbiano presoparte ad una gara, anche con l'utilizzazione quali assistenti di parte, dopo essere stati proposti alla Commissione disciplinareterritoriale competente, possono essere riproposti, come ricorsi di secondo grado, esclusivamente davanti alla CommissioneDisciplinare Nazionale entro il settimo giorno successivo alla data di pubblicazione del comunicato Ufficiale con il quale èstata resa nota la decisione che si intende impugnare. Per questi motivi la C.G.F. dichiara la propria incompetenza in favoredella Commissione Disciplinare Nazionale alla quale rimette gli atti.6) RICORSO PER REVOCAZIONE EX ART. 39 C.G.S. DEL ROYAL FIN CALCIO A 5 AVVERSO LADECLARATORIA DI INAMMISSIBILITÀ DEL RECLAMO PROPOSTO AVVERSO LA SQUALIFICA DEICALCIATORI: TAVERNESE LUIGI GAETANO FINO AL 31.12.2010; VALENTE FRANCESCO FINO AL31.12.2009(Delibera Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria – Com. Uff. 128 del15.4.<strong>2008</strong>)Nel Com. Uff. n. 107 del 27.2.<strong>2008</strong> del Comitato Regionale Calabria – LND veniva pubblicato il Com. Uff. n. 67/A dellaF.I.G.C. - avente ad oggetto: ―Abbreviazione dei termini procedurali dinanzi agli Organi di Giustizia Sportiva per le ultimequattro giornate e per gli eventuali spareggi dei Campionati Regionali e Provinciali di Calcio a 11 e di Calcio a 5, maschili efemminili, della Lega Nazionale Dilettanti - <strong>Stagione</strong> Sportiva <strong>2007</strong>/<strong>2008</strong>‖ – Comunicato Ufficiale che stabiliva, tra l‘altro chegli ―eventuali reclami alla Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale, avverso le decisioni delGiudice Sportivo territoriale, dovranno pervenire a mezzo telefax o altro mezzo idoneo o essere depositati presso la sede delComitato Regionale entro le ore 12,00 del secondo giorno successivo alla pubblicazione del Comunicato Ufficiale recante iprovvedimenti del Giudice Sportivo territoriale con contestuale invio – sempre nel predetto termine – di copia alla controparte,oltre al versamento della relativa tassa‖. Il Com. Uff. n. 124 del 2.4.<strong>2008</strong> del Comitato Regionale Calabria pubblicava ladecisione con la quale il Giudice Sportivo, letti gli atti ufficiali della gara del 29.3.<strong>2008</strong> Kroton/Royal Fin delCampionato Calcio a Cinque ―Serie C1‖ infliggeva, oltre a sanzioni varie a carico della predetta seconda società, le squalifichea tre suoi calciatori (Tavernese Luigi Gaetano, Valente Francesco e De Luca Natale) rispettivamente fino al 31.12.2010, al31.12.2009 e di due giornate. Il conseguente reclamo n. 177 del 4.4.<strong>2008</strong> della Royal Fin Calcio a 5, mirante ad ottenerel‘annullamento e/o la riduzione delle squalifiche dei suddetti giocatori Tavernese e Valente, veniva dichiarato inammissibiledalla Commissione Disciplinare (cfr. Com. Uff. n. 128 del 15.4.<strong>2008</strong> del Comitato Regionale Calabria) nel rilievo che il―ricorso è stato trasmesso (con lettera raccomandata in data 8.4.<strong>2008</strong> e quindi) oltre i termini stabiliti dal Com. Uff. n. 67/Adella F.I.G.C. pubblicato nel Com. Uff. n. 107 del Comitato Regionale Calabria, pubblicato e affisso il 27.2.<strong>2008</strong>‖. La societàRoyal Fin Calcio a 5, con l‘atto in esame chiede che, previa dichiarazione di ammissibilità del ricorso per revocazione, vengaannullata la decisione impugnata (con conseguente devoluzione del giudizio alla Commissione Disciplinare Territoriale pressoil Comitato Regionale Calabria per l‘esame del merito), adducendo i seguenti motivi: a) ―violazione art. 33 comma 5 C.G.S., dicui all‘art. 38 il quale stabilisce che il reclamo motivato deve essere proposto entro sette giorni successivi alla data dipubblicazione del Com. Uff. in cui è riportata la decisione dell‘Organo che si intende impugnare; b) errata applicazione delCom. Uff. n. 67/A della F.I.G.C., pubblicato nel Com. Uff. n. 107 del Comitato Regionale Calabria poiché il reclamo propostodalla società Royal Fin Calcio A 5 non interessa le ultime quattro giornate di campionato in quanto trattasi di squalifiche chevanno oltre il riferimento alle gare riferite nel summenzionato Comunicato n 67/A della F.I.G.C.‖. Come noto, l‘istituto dellarevocazione è un rimedio offerto dall‘ordinamento giuridico avverso decisioni non più appellabili ovvero divenute irrevocabili,presupponendo dunque esso un giudizio già validamente concluso. Ed è per questo che la relativa sentenza, definitiva, puòessere revocata (con conseguente riesame del merito del giudizio) solamente in certi casi e per certi motivi di fatto e, dunque,in presenza di situazioni di carattere eccezionale. A differenza dell‘ordinamento civile, nel quale il ricorso per revocazione èrivolto allo stesso Giudice che ha emesso la sentenza impugnata, nell‘ordinamento federale l‘unico Giudice della revocazione èla Corte di Giustizia Federale la quale, ai sensi dell‘art. 39 C.G.S., si pronuncia nei casi ivi espressamente e tassativamenteelencati, peraltro affrontando pregiudizialmente la questione dell‘ammissibilità del ricorso stesso. Nella fattispecie in esame,parte ricorrente invoca due motivi di revocazione, descritti nella parte in fatto. Al riguardo, il Collegio rileva che il primo diessi (violazione dell‘art. 33 comma 5 C.G.S., in combinazione col successivo art. 38) non è compreso nell‘elenco dei motivi direvocazione di cui al citato art. 39. Inoltre i menzionati artt. 33 e 38 (che indicano i termini ordinari dei reclami) non sonoinvocabili nel caso di specie, essendo invece applicabile il Com. Uff. n. 67/A della F.I.G.C. che indica i termini abbreviati perle ultime 4 giornate di Campionato di Calcio a 5. Quanto al secondo dei motivi (errata applicazione del Com. Uff. n. 67/A dellaF.I.G.C.) il Collegio constata che anch‘esso non rientra tra i casi di revocazione, atteso che la lamentata errata applicazioneattiene propriamente ad un giudizio emesso dal giudice nel procedimento logico giuridico da lui seguito. Sotto quest‘ultimoprofilo, il motivo di ricorso non potrebbe essere ricondotto all‘ipotesi contemplata alla lett. e) del citato art. 39 (errore di fattodel giudice risultante dagli atti e documenti di causa), posto che siffatta ipotesi si concretizza in un‘erronea od omessapercezione, da parte dell‘organo giudicante, del contenuto meramente materiale degli atti del giudizio, idoneo a determinaredetto organo a decidere sulla base di un falso presupposto e, come tale, costituente un vero e proprio errore di fatto. In sintesi,l‘errore deve incidere sulla percezione delle risultanze documentali e non già sull‘apprezzamento o sulla loro interpretazione equindi non deve essere il frutto di un giudizio sul punto controverso. Nella specie, la Commissione Disciplinare, lungidall‘essere incorsa in una svista o in un‘omissione o in uno sbaglio di lettura, inducendosi a decidere con una falsa percezionedella realtà, ha ritenuto applicabile nella fattispecie (vertendosi nelle ultime 4 giornate di campionato) il suddetto Com. Uff.67/A e non gli art. 33 comma 5 e 38 comma 2 C.G.S.. Quanto al rilievo, di fatto, della ricorrente società Royal Fin Calcio a 5 -secondo cui il reclamo proposto non interessa le ultime quattro giornate di campionato di cui al Comunicato n 67/A della387


F.I.G.C. trattandosi di squalifiche che riguardano un periodo temporale che va oltre tali gare – il Collegio constata che almomento della decisione del Giudice Sportivo (Com. Uff. n. 124 del 2.4.<strong>2008</strong> per la gara disputatasi il 29.3.<strong>2008</strong>) restavano dagiocare altre due gare del campionato previste per il 5 aprile e 12 aprile <strong>2008</strong>. Pertanto, il Comunicato n 67/A è statocorrettamente applicato nella fattispecie, con riguardo sia al giocatore De Luca Natale, squalificato appunto per due giornate,sia ai calciatori Tavernese Luigi Gaetano e Valente Francesco, pur se la loro squalifica si proiettava anche al di la di tali dueultime giornate. Per questi motivi la C.G.F. dichiara inammissibile il reclamo per revocazione ex art. 39 C.G.S. come sopraproposto dal Royal Fin Calcio a 5 di Cirò Marina (Krotone). Dispone incamerarsi la tassa reclamo.TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COMUNICATO UFFICIALE N. 303/CGF – RIUNIONE DEL 17LUGLIO 2009 IN RIFERIMENTO ALLE MOTIVAZIONI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N.182/CGF DEL 16 MAGGIO <strong>2008</strong>1) RICORSO DEL F.B.C. CALANGIANUS 1905 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GAREEFFETTIVE INFLITTE AL CALCIATORE TANNINI SALVATORE SEGUITO GARA CALANGIANUS/ISOLALIRI DEL 13.04.<strong>2008</strong>(Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 114 del 14.4.<strong>2008</strong>)Visto il preannuncio di reclamo inoltrato dall‘ F.B.C. Calangianus1905 il 16.4.<strong>2008</strong> avverso la decisione del Giudice Sportivopresso il Comitato Interregionale resa pubblica il 14.4.<strong>2008</strong> con Com. Uff. n. 114; visto altresì il tempestivo invio degli attiUfficiali da parte della Segreteria di questa Corte avvenuto, mezzo fax, il 17.4.<strong>2008</strong> e la contestuale avvenuta ricezione deglistessi da parte della società reclamante; considerato altresì, che il sodalizio sardo non inviava motivato gravame nei termini dirito così come disposto dall‘art. 38, comma 2 C.G.S.. Ritenuto che siffatto comportamento evidenzi il venir meno in capo all‘F.B.C. Calangianus 1905 del suo interesse a coltivare l‘attivazione dello strumento processuale Per questi motivi la C.G.F.dichiara inammissibile il reclamo come sopra proposto dal F.B.C. Calangianus 1905 di Calangianus e dispone incamerarsi latassa reclamo.2) RICORSO DELL’ A.S. MOROLO CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 8 GAREEFFETTIVE AL CALCIATORE LISI FRANCESCO SEGUITO GARA MOROLO/CASTELSARDO DEL 20.04.<strong>2008</strong>(Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. 116 del 23.4.<strong>2008</strong>)Il Giudice Sportivo, con decisione pubblicata sul Com.Uff. n. 116 del 23.4.<strong>2008</strong>, irrogava a carico del calciatore Lisi Francescola sanzione della squalifica per 8 gare effettive per aver spintonato il Direttore di gara. La predetta sanzione venivadeterminata, come si legge nel provvedimento impugnato, ―per avere spintonato con il petto il Direttore di gara colpendolo allaschiena. L‘arbitro preso alla sprovvista, per il colpo ricevuto, accusava una forte e persistente emicrania che perdurava per tuttala serata‖. Preso atto che nel reclamo si afferma che l‘urto tra il Lisi e il Direttore di gara era avvenuto del tutto fortuitamentein quanto il calciatore, nel corso della gara, si era girato velocemente senza avvedersi che il Direttore di gara era dietro di lui.Considerato che le affermazioni in fatto della reclamante appaiono in contrasto con quanto esposto dal Direttore di gara che nelsuo referto precisa : ― il Lisi mi colpiva violentemente alla schiena con il petto‖ , con tale espressione chiarendo che l‘azionedel calciatore era stata volontaria e non fortuita. Ritenuto in definitiva che l‘episodio di cui al procedimento appare idoneo agiustificare la decisione del giudice sportivo Per questi motivi la C.G.F respinge il reclamo come sopra proposto dall‘ A.S.Morolo Calcio di Morolo (Frosinone) e dispone incamerarsi la tassa reclamo.3) RICORSO DELL’ A.C. SANDONA’ 1922 S.R.L. AVVERSO LA SQUALIFICA 10 GARE EFFETTIVE INFLITTAAL CALCIATORE MARZOCCHELLA MARCO(Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. 1 del 7.5.<strong>2008</strong>)All‘11° del secondo tempo della gara Sandonà/Sambonifacese, il direttore di gara, procedeva all‘espulsione del calciatore - n.18 Marzocchella Marco - del Sandonà che dopo una decisione presa dallo stesso direttore di gara nel gridare in segno diprotesta offensiva lo colpiva più volte con tre dita sul torace con forza e, come si legge nel referto arbitrale, senza procurarealcun dolore o conseguenza fisica. Il Giudice sportivo squalificava per dieci gare il calciatore. Ha preannunciato reclamo confax del 7.5.<strong>2008</strong> la società Sandonà, chiedendo copia degli atti. Con missiva fax del 13.5.<strong>2008</strong>, la società ha proposto i motivi,evidenziando l‘eccessivo rigorismo della sanzione a fronte di un comportamento non così grave, instando per la riduzione dellasqualifica. Precisa la parte ricorrente che non si rileva nel comportamento del giocatore alcuna intenzionalità violenta, ma unapuntualizzazione del disappunto per le decisioni prese dal direttore di gara. Viene poi evidenziato che il giocatore in sostanza ilcontatto è stato di lievissima entità contenuto in una esuberante gestualità, tant‘è vero che l‘arbitro non riportava alcun dolorene alcuna conseguenza fisica. Ritiene questa Corte, esaminati gli atti, come l‘impugnazione sia fondata. E‘ indubbio, così comeemerge dallo stesso tenore del ricorso, che vi è stato un contatto fisico tra il giocatore e l‘arbitro, contatto ammesso anche insede di reclamo. Dall‘esame del referto arbitrale emerge a questo proposito che il contratto è stato reiterato ―colpiva più voltecon tre dita‖. Dal contesto così delineato può affermarsi, proprio dalla ricostruzione delle modalità dei fatti, come il contattocon l‘arbitro è stato cercato dal giocatore, anche se nella veemenza delle modalità della protesta. A questo proposito premessoche ogni manifestazione nei confronti dell‘arbitro deve essere connotata da quei canoni di educazione e rispetto che devonoimprontare i rapporti fra i partecipanti alla competizione, non può non rilevarsi come le circostanze attenuanti proprie dellaprevisione normativa - secondo cui fattispecie di tenuità e comunque modesta entità – debbano in ogni caso esserecompiutamente valutate. Appare, infatti, che il principio (cfr. art. 19, n. 4, lett. d) C.G.S.) secondo cui la sanzione minima nonpossa essere inferiore ad 5 giornate di squalifica, debba essere letto nella più compiuta portata della previsione ed in base al388


combinato disposto secondo cui, appunto, particolari circostante attenuanti possano influire anche sulla sanzione minima dellasqualifica. In applicazione di tale dettame la fattispecie concreta nella sua connotazione può essere così ricostruita. Il calciatoresi è avvicinato all‘arbitro e ―lo colpiva più volte con tre dita‖ mentre protestava, dovendosi inquadrare il fatto in unaesuberanza della protesta, con un crescendo che travalica la mera reazione verbale, ma che non integra quelle manifestazionipropriamente fisiche e violente come del resto dimostra le modalità dei colpi. La fattispecie concreta, conseguenzialmente,presenta quegli elementi di non peculiare rilevanza della consumata condotta violenta – le ditate non hanno provocato alcundanno al direttore di gara, nè vi è stata alcuna menomazione dell‘azione dell‘arbitro, che non risulta sia rimasto intimiditoovvero particolarmente scosso dal fatto. Pertanto, in applicazione dell‘art. 19 n. 4 del Codice di Giustizia Sportiva, si ritieneequo ridurre la squalifica a 5 (cinque) giornate rispetto alle 10 (dieci) comminate dal Giudice Sportivo, poiché deve farsiapplicazione della attenuante di una manifestazione impulsiva e di lieve e modesta connotazione violenta che si ritieneassolutamente prevalente proprio per la tenuità della consumata violenza. Per questi motivi la C.G.F in accoglimento delreclamo come sopra proposto dall‘A.C. Sandonà 1922 S.r.l. di San Donà di Piave (Venezia), ridetermina la sanzione dellasqualifica inflitta al calciatore Marzocchella Marco in 5 giornate di gara effettive. Dispone restituirsi la tassa reclamo.4) RICORSO DELL’ U.S. NOVESE SSD S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GAREEFFETTIVE INFLITTE AL CALCIATORE NODALI ALEX SEGUITO GARA SESTRESE/NOVESE DEL 27.4.<strong>2008</strong>(Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. 121 del 30.4.<strong>2008</strong>)Nel corso della gara Sestrese/Novese del 27.4.<strong>2008</strong> veniva espulso dall‘arbitro, il calciatore della società Novese Alex Nodari;il quale a gioco fermo metteva una mano in faccia ad un avversario facendolo cadere in terra. Il Giudice Sportivo (cfr. Com.Uff. n. 121 del 30.4.<strong>2008</strong>) squalificava per 3 giornate il Nodari. Avverso detta sanzione proponeva reclamo il 5.5.<strong>2008</strong> laNovese dolendosi della sanzione inflitta al proprio calciatore. Veniva evidenziato nel ricorso della società come i fattiandavano inquadrati in una diversa dinamica non connotata da alcuna violenza e si precisava, infatti, che a seguito di unaprecedente spinta di un avversario, in realtà, vi era stato solo un contatto petto contro petto; e consequenzialmente venivachiesta la riduzione delle giornate di squalifica. Ritiene questa Corte, esaminati gli atti, come l‘impugnazione sia infondata. E‘indubbio, così come emerge dagli atti dell‘arbitro Ufficiale di gara, minimamente scalfiti dalle circostanze evidenziate nelricorso, che il calciatore Nodari ha colpito un avversario con una manata al volto. Il gesto è puntualmente evidenziato nelreferto arbitrale che inquadra precisamente i fatti, tant‘è che viene specificato come l‘avversario colpito dal Nodari si rialzavaprontamente senza riportare alcun danno. Consequenzialmente non rileva la ricostruzione di parte non in grado di intaccareminimamente il resoconto arbitrale puntualmente trasfuso nella decisione del Giudice Sportivo oggi impugnata. Per questimotivi la C.G.F respinge il reclamo come sopra proposto dall‘U.S. Novese SSD S.r.l. di Novi Ligure (Alessandria) e disponeincamerarsi la tassa reclamo.5) RICORSO DEL SIG. ANTONIO ALTAMURA (ALLENATORE U.S. BITONTO 1921), AVVERSO LASANZIONE DELL’INIBIZIONE FINO AL 30.06.<strong>2008</strong> SEGUITO GARA S.S.C. GRAGNANO/U.S. BITONTO DEL27.04.<strong>2008</strong>(Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. 121 del 30.4.<strong>2008</strong>)Il signor Altamura Antonio, allenatore della U.S. Bitonto, ha proposto reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo conla quale veniva squalificato sino al 30.6.<strong>2008</strong>, come da motivazione contenuta e pubblicata nel Com. Uff. n. 121 del 30.4.<strong>2008</strong>.Il reclamante rappresentava, attraverso i motivi di doglianza, che le azioni contestate, commesse ai danni del Commissario dicampo, erano conseguenza dalla grave aggressione subita da parte dei calciatori e tesserati della squadra locale e evidenziava,inoltre, che sua intenzione era manifestare il proprio disappunto nei confronti degli uomini delle Forza dell‘ordine e non versoil Commissario di campo che, non qualificandosi come tale, era stato scambiato per un agente della P.S.. Infine l‘Altamura, nelgiudicare eccessiva la sanzione, ne chiedeva la riduzione a due sole gare, previa derubricazione da art. 19 comma 4 lettera d)ad art. 19 comma 4 lett. a) C.G.S.. Le deduzioni difensive dall‘Altamura sono prive di qualsiasi pregio. Infatti gli episodicontestati allo stesso, consistiti nello spintonare con forza il Commissario di campo, rivolgendogli espressioni offensive edintimidatorie, risultano provati dai documenti ufficiali di gara che formano, ai sensi dell‘art. 35 comma 1.1 C.G.S., fonte diprova privilegiata. Pertanto la condotta contestata integra una evidente ipotesi di violenza ed è stata correttamente sanzionatadal Giudice Sportivo Per questi motivi la C.G.F respinge il reclamo come sopra proposto dal signor Antonio Altamura edispone incamerarsi la tassa reclamo.6) RICORSO DELL’ U.S. BITONTO 1921 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 5 GAREEFFETTIVE INFLITTE AL CALCIATORE MANZO VINCENZO SEGUITO GARA S.S.C. GRAGNANO/U.S.BITONTO DEL 27.04.<strong>2008</strong>(Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. 121 del 30.4.<strong>2008</strong>)La U.S. Bitonto impugnava la decisione del Giudice Sportivo che sanzionava con cinque giornate di squalifica il calciatoreManzo Vincenzo come da delibera motivata nel Com. Uff. n. 121 del 30.4.<strong>2008</strong>. La società reclamante, attraverso i propriscritti difensivi, assumeva, sostanzialmente, che il comportamento posto in essere dal proprio tesserato, il quale si è limitatounicamente a difendersi dall‘aggressione subita dai calciatori della squadra locale, non possa essere ricondotto alla fattispeciedi cui all‘art. 19 comma 4 lett. c) C.G.S. e per tali motivi, chiedeva la riduzione della squalifica. Sebbene, dall‘esame degli atti,risulti, in maniera incontrovertibile, la partecipazione del Manzo ai fatti contestati, è pur vero che il capo di incolpazione nondescrive in maniera analitica le condotte delle quali si sarebbe reso effettivamente autore. Pertanto, se da un lato il Manzoavrebbe reagito ad una aggressione ingiusta, dall‘altro risulta che allo stesso sia stata applicata la sanzione in assenza della389


specificazione e quantificazione delle azioni in maniera tale da poter determinare, nel caso di specie, la riduzione della stessanella misura di tre giornate. Per questi motivi la C.G.F in parziale accoglimento del reclamo come sopra proposto dall‘U.S.Bitonto 1921 di Bitonto (Bari), riduce la sanzione della squalifica inflitta al calciatore Manzo Vincenzo a 3 giornate di garaeffettive. Dispone restituirsi la tassa reclamo.TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COMUNICATO UFFICIALE N. 304/CGF – RIUNIONE DEL 17LUGLIO 2009 IN RIFERIMENTO ALLE MOTIVAZIONI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N.223/CGF DEL 20 GIUGNO <strong>2008</strong>1) RICORSO DELL’A.S.D. SORA CALCIO 1907 AVVERSO LE SANZIONI INFLITTE, DELL’AMMENDA DI €1.500,00 ALLA RECLAMANTE E DELLA SQUALIFICA FINO AL 31.10.<strong>2008</strong> AL CALCIATORE FOSCACHRISTIAN SEGUITO GARA S.S. TORRICE/A.S.D. SORA CALCIO 1907 DEL 6.4.<strong>2008</strong>(Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Lazio – Com. Uff. n. 153 del 15.5.<strong>2008</strong>)Con ricorso del la A.S.Dilettantistica Sora Calcio 1907 ha proposto appello avverso la decisione della CommissioneDisciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Lazio di cui al Com. Uff. n. 153 del 15.5.<strong>2008</strong>. Quest‘ultima decisione,sempre su ricorso della A.S.D. Sora Calcio 1907, aveva parzialmente accolto l‘impugnazione proposta avverso la decisione delGiudice sportivo territoriale che, in relazione a fatti relativi alla gara disputata in data 6.4.<strong>2008</strong> contro la squadra del Torrice,aveva inflitto l‘ammenda di € 2.000,00 a carico della società con diffida del campo, nonchè la squalifica, rispettivamente, finoal 31.10.<strong>2008</strong> e fino al 30.6.<strong>2008</strong> ai calciatori Fosca Christian, Di Pietra Ivan e Di Vona Daniele. A sostegno dell‘appello oggiproposto la Sora Calcio articola una serie di motivi in fatto e in diritto che possono così riassumersi: inesistenza delleviolazioni e travisamento dei fatti nel referto, mancanza di motivazione della decisione del Giudice Sportivo e contraddittoriamotivazione della commissione disciplinare; disparità di trattamento, esclusione della responsabilità oggettiva, attenuante dellaprovocazione. L‘appellante concludeva, preliminarmente, per l‘accertamento della inesistenza e nullità o annullabilità delprovvedimento disciplinare del Giudice Sportivo Territoriale, nonchè con la richiesta di riforma della decisione dellaCommissione Territoriale del Lazio. Svolgeva poi una serie di domande principali e subordinate. Il ricorso è palesementeinammissibile. E‘ noto, infatti, che il sistema di giustizia <strong>sportiva</strong>, così come delineato dal vigente Codice, si articola su duegradi di giudizio. Il sistema attribuisce ai Giudici Sportivi Territoriali la competenza in primo grado per i Campionati e lecompetizioni territoriali (art. 29, comma 1) ed attribuisce il ruolo di Giudice di secondo grado avverso le decisioni dei GiudiciSportivi territoriali alla Commissione Disciplinare Territoriale (art. 30, comma 1). La Corte di Giustizia riveste, invece, il ruolodi Giudice di secondo grado avverso le decisioni dei Giudici Sportivi Nazionali e della sola Commissione DisciplinareNazionale (art. 31, comma 1). E‘ pertanto evidente che nessuna impugnazione può configurarsi nei confronti di una decisionedella Commissione Disciplinare Territoriale la quale è Giudice di secondo grado e statuisce, dunque, in via definitiva. Perquesti motivi la C.G.F. dichiara inammissibile il reclamo come sopra proposto dall‘A.S.D. Sora Calcio 1907 di Frosinone edispone l‘incameramento della tassa reclamo.2) RICORSO PER REVOCAZIONE EX ART. 39 CGS DELLA S.S. PRETURO AVVERSO LA SANZIONEDELL’AMMENDA DI € 600,00 CON L’OBBLIGO DEL RISARCIMENTO DEI DANNI IN FAVORE DELDIRETTORE DI GARA, INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA PRETURO/SAN VITTORINO DEL14.10.<strong>2007</strong>(Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Abruzzo – Com. Uff. n. 22 del15.11.<strong>2008</strong>)Con comunicazione spedita in data 3.6.<strong>2008</strong>, la S.S. Preturo presentava formale ricorso avverso la decisione dellaCommissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Abruzzo della F.I.G.C. emessa con Com. Uff. n. 22 del 15.11.<strong>2007</strong>,per i fatti verificatisi in occasione della gara di Campionato III Categoria, tra S.S. Preturo e A.S.D. San Vittorino disputata aPreturo il 14.10.<strong>2007</strong> con cui era stata inflitta alla società reclamane l‘ammenda di € 600,00. Nel reclamo si chiedeva larevocazione della decisione sotto il profilo che con comunicazione del 5 maggio precedente l‘arbitro avrebbe modificato laversione dei fatti, relativa a violenze e minacce subite ad opera della S.S. Preturo, da cui avrebbe tratto origine la sanzioneimpugnata. Ciò premesso la Corte rileva che il reclamo è inammissibile, in quanto ai fini della revocazione (o anche dellarevisione) gli elementi sopravvenuti capaci di dar luogo alla rescissione del precedente giudizio devono possedere carattere,oltre che di decisività, anche di inconfutabile certezza, sì da costituire prova antagonista e prevalente rispetto a quelleconsiderate ai fini della decisione revocanda. Ora, nel caso di specie è evidente che il carattere in questione manca nelladichiarazione dell‘arbitro che, senza una plausibile ragione, ribalta la propria precedente versione dei fatti sì da creare uninsuperabile dubbio circa la veridicità dell‘ultima dichiarazione. A questa stregua, è evidente che difettano le condizioni perl‘accoglimento del reclamo, che va, pertanto, dichiarato inammissibile. Per questi motivi la C.G.F. dichiara inammissibile ilreclamo per revocazione come sopra proposto dalla S.S. Preturo di Preturo (L‘Aquila) e dispone l‘incameramento della tassareclamo.3) RICORSO DELLA S.S. MIRTO CALCIO A CINQUE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA ENZOGRASSO/MIRTO CALCIO A CINQUE DEL 31.5.<strong>2008</strong>(Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 748 del 4.6.<strong>2008</strong>)La S.S. Mirto Calcio a 5 ha impugnato davanti a questa Corte la decisione del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio aCinque Com. Uff. n. 748 del 4.6.<strong>2008</strong> che, in relazione alla gara del Campionati di Calcio a Cinque, Serie C1 Play Off, Enzo390


Grass/Mirto Calcio a 5 giocata in Siracusa il 31.5.<strong>2008</strong>, aveva rigettato la sua richiesta di ottenere ―partita vinta‖ per esserestato, a suo dire, l‘incontro su indicato, disputato in struttura diversa da quella indicata nei documenti ufficiali (C.C.U.U. nn.710 e 725 del <strong>2008</strong>), con conseguente nocumento per essa reclamante. Sostiene, con l‘ausilio di una copiosa documentazione,che il primo giudice, nelle sue valutazioni, sarebbe incorso in un evidente errore ed insiste nelle sue istanze originarie. Ilricorso non può essere accolto. Osta ad un possibile riesame della vicenda un‘insuperabile preclusione di natura proceduraleche, anche se ignorata dal Giudice Sportivo, mantiene i suoi effetti paralizzanti in ogni grado di giudizio e no può essere, inalcun modo, pretermessa. A mente, invero, dell‘art. 29, commi 3 e 4 b) C.G.S. i reclami che investono la regolarità disvolgimento delle gare, qual è quello in esame, devono essere ―preannunciati entro le 24 ore del giorno successivo a quellodella gara‖ a cui si riferiscono. L‘omessa integrale osservanza di tale formalità impedisce la regolare instaurazione delprocedimento. Nella fattispecie, la S.S. Mirto Calcio a 5 ha manifestato la sua intenzione di ricorrere contro la regolaritàdell‘incontro svoltosi il 31.5.<strong>2008</strong>, con preannuncio, in data 3.6.<strong>2008</strong>, data che, essendo all‘evidenza tardiva rispetto al termineperentorio indicato dall‘art. 29 surrichiamato, rende inammissibile il successivo reclamo. Pronuncia, questa, che il GiudiceSportivo avrebbe dovuto privilegiare la relativa omissione non incide, comunque, sulla persistenza del rilevato vizioprocedurale e ciò comporta inevitabilmente il rigetto dell‘appello. Per questi la C.G.F. respinge il reclamo come sopra propostodalla S.S. Mirto Calcio a Cinque di Mirto Crosia (Cosenza) e dispone l‘incameramento della tassa reclamo.4) RICORSO DELL’A.S.D. CITTA’ DI MONTESILVANO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINOAL 31.12.2009 AL SIG. DI PIETRO ALDO INFLITTAGLI SEGUITO GARA CITTÀ DI MONTESILVANOC5/AOSTA CALCIO A CINQUE DELL’1.6.<strong>2008</strong>(Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 750 del 5.6.<strong>2008</strong>)Con ricorso tempestivamente e ritualmente introdotto a norma di regolamento, l‘A.S.D. Città di Montesilvano Calcio a 5 haimpugnato la delibera del competente Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque pubblicata nel Com. Uff. n. 750del 5.6.<strong>2008</strong>, con la quale il detto Giudice, in relazione alla gara Montesilvano/Aosta, aveva, fra l‘altro, squalificato il signorAldo Di Pietro, allenatore della ricorrente, fino al 31.12.2009 per aver colpito uno degli arbitri della partita al termine dellastessa. Assume l‘appellante che la circostanza contestata non avrebbe potuto realizzarsi in quanto il direttore di gara,nell‘allontanarsi dal terreno di gioco, era protetto dai dirigenti di essa società ospitante, sicchè era da escludersi che il fattopotesse essersi verificato con le modalità refertate, essendosi il Di Pietro limitato ad inveire contro l‘arbitro; instava, pertanto,per la totale riforma della decisione sanzionatoria, con riformulazione delle accuse e più adeguata sanzione, da adottare inridotta misura. Osserva la Corte che la ricostruzione dell‘episodio è stata effettuata dal referto arbitrale con assoluta puntualitàdi riferimenti e particolari, né appare contraddittoria o comunque smentita da altre acquisizioni processuali che, anzi, laconfermano: la veridicità dell‘evento non può quindi venir dubitata. Ritiene tuttavia la stessa Corte di poter ridurre l‘ irrogatasqualifica in considerazione della modestia delle conseguenze dell‘aggressione, descritte dallo stesso arbitro come ―lieve emomentaneo dolore‖. In presenza di tale risultanza appare equo ridurre la squalifica al 30.6.2009. Per questi motivi la C.G.F.in parziale accoglimento del reclamo come sopra proposto dall‘A.S.D. Città di Montesilvano di Montesilvano (Pescara), riducela sanzione della squalifica inflitta al signor Di Pietro Aldo, fino al 30.6.2009. Dispone restituirsi la tassa reclamo.TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COMUNICATO UFFICIALE N. 305/CGF – RIUNIONE DEL 06AGOSTO 2009 IN RIFERIMENTO ALLE MOTIVAZIONI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N.17/CGF DEL 13 SETTEMBRE <strong>2007</strong>1. RICORSO DELL’A.C. MEZZOCORONA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA DI COPPA ITALIAMEZZOCORONA/BASSANO VIRTUS DEL 19.8.<strong>2007</strong>(Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 9/CIt del 20.8.<strong>2007</strong>)2. RICORSO DELL’A.C. MEZZOCORONA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA DI CAMPIONATO DI SERIEC/2 MEZZOCORONA/NUORESE DEL 26.8.<strong>2007</strong>(Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 13/C del 28.8.<strong>2007</strong>)3. RICORSO DELL’A.C. MEZZOCORONA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA DI CAMPIONATO SERIEC/2 MEZZOCORONA/NUORESE DEL 26.8.<strong>2007</strong>(Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 18/C del 4.9.<strong>2007</strong>)4. RICORSO DELL’A.C. MEZZOCORONA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA DI COPPA ITALIAMEZZOCORONA/UNION QUINTO DEL 29.8.<strong>2007</strong>(Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 17/CIt del 30.8.<strong>2007</strong>)5. RICORSO DELL’A.C. MEZZOCORONA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA DI COPPA ITALIAMEZZOCORONA/UNION QUINTO DEL 29.8.<strong>2007</strong>(Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 20/CIt del 4.9.<strong>2007</strong>)La società A.C. Mezzocorona S.r.l., con rituali, tempestivi, distinti e progressivi atti d preannuncio avverso le delibere delGiudice Sportivo presso la Lega Professionisti Serie C in epigrafe rispettivamente indicate, dichiarava la sua intenzione digravare innanzi alla Corte di Giustizia Federale, le suddette pronunzie, con le quali, in relazione alle programmate gare diCampionato e di Coppa Italia calendarizzate nell‘arco temporale 19 – 26 agosto <strong>2007</strong>, il Giudice Sportivo le infliggeva lapunizione <strong>sportiva</strong> della perdita della gara con il punteggio di 0 – 3 in favore delle rispettive avversarie a cagione della mancatadisputa delle gare stesse per inaccessibilità dello stadio comunale di Mezzocorona, ai sensi dell‘art. 53/1 N.O.I.F..Preventivamente la Corte, ritenutane l‘opportunità per identità di violazione normativa ed accadimenti fattuali, riunisce i391


eclami come sopra indicati. La reclamante affidava la propria difesa ad un‘articolata memoria nella quale si eccepivano unaserie di questioni, in fatto e diritto, che avrebbero senz‘altro dovuto condurre, secondo le prospettazioni della reclamante,questa Corte all‘annullamento delle decisioni impugnate. In particolare, riassumendo le questioni in quanto comuni a tutti ecinque gli appelli proposti, con l‘unica differenza rappresentata dalla diversa controparte, la società A.C. Mezzocorona S.r.l.deduceva come segue. L‘assenza di qualsivoglia inadempimento in capo alla stessa in ordine alla disponibilità dell‘impianto.Sostiene la reclamante che quanto esposto in fatto, ovvero il mancato Soddisfacimento dei requisiti minimi del campo diMezzocorona per l‘ammissione alla gare ufficiali di Serie C2, raggiunta al termine del Campionato di Serie D 2006/<strong>2007</strong>,l‘inerzia della Lega Professionisti Serie C, e la soluzione dell‘autorizzazione in deroga ex art 19 comma 2 N.O.I.F. alla disputadelle gare di Campionato presso lo stadio comunale di Trento e la definitiva accettazione della domanda di iscrizione allapredetta competizione professionistica resa dal Consiglio Federale F.I.G.C. in data 19.7.<strong>2007</strong>, dimostra inequivocabilmentecome la predetta situazione fosse nota all'ente organizzatore delle manifestazioni, nonché alla F.I.G.C., almeno fin dal 31maggio <strong>2007</strong>, allorquando, nella missiva, a firma del Presidente della L.P.S.C., veniva chiaramente riportato, in premessa, che"lo stadio comunale di Mezzocorona (ripetesi, l'unico impianto sportivo che insista sul Comune in cui ha sede la società) èstato riconosciuto non adeguabile al regolamento di Serie C2". Il testo della riportata Comunicazione concludeva conl'assunto: "lo stadio comunale di Mezzocorona non può essere presentato per essere utilizzato nel campionalo di Serie C/2 -<strong>2007</strong>- <strong>2008</strong>". Detta determinazione risultava decisiva, inoltre, per l'intervento del Sindaco di Mezzocorona che, in data 13agosto <strong>2007</strong>, ordinava il divieto di effettuare qualsiasi tipo di gara ufficiale presso l'impianto de quo, dopo aver espressamenteprecisato che siffatto provvedimento era stato assunto "fatta propria la comunicazione della Lega Professionisti di Serie C del31 maggio <strong>2007</strong> per cui lo Stadio di Mezzocorona è stato riconosciuto non adeguabile al Regolamento Impianti Sportivi diSerie C/2 per la stagione <strong>sportiva</strong> <strong>2007</strong>/<strong>2008</strong>", confermando siffatto provvedimento in data 30 agosto <strong>2007</strong>. Il secondo rilievo,connesso al primo, consisteva nell‘opposizione, a giustificazione della condotta posta in essere dalla società appellante, delprovvedimento amministrativo di divieto di utilizzo dello Stadio di Mezzocorona, emesso dal Sindaco della città trentina,anche a seguito dei rilievi circa l'inagibilità sollevati dalla L.P.S.C. con la missiva del 31 maggio <strong>2007</strong>, confermato, su richiestaprefettizia, in data 30 agosto <strong>2007</strong>. Detta determinazione (tempestivamente comunicata alla Lega) è stata assunta proprio ilgiorno precedente all'invio della missiva, a firma del Presidente Rag. Macalli, con cui si informava l'A.C. Mezzocorona S.r,1.che avrebbe dovuto disputare le proprie gare interne solo e soltanto nella località ove si trova la sede sociale. Pertanto, ilrepentino cambio di orientamento (dopo la perentoria comunicazione del 31 maggio <strong>2007</strong> e l'ammissione incondizionata del 19luglio <strong>2007</strong> al Campionato di Serie C) manifestato dalla L.P.S.C. incontra un ulteriore ostacolo. Prosegue poi la societàappellante sostenendo che la mancata osservanza del provvedimento prefettizio, esporrebbe i propri dirigenti, il legalerappresentante in primis, ai conseguenti accertamenti dell'autorità giudiziaria penale, dovuti all'inottemperanza di unprovvedimento di pubblica autorità, fattispecie prevista come reato dall'art. 650 c.p. Inoltre, l‘A.C. Mezzocorona S.r.lrichiamava, a sostegno delle proprie tesi, il precedente relativo alla società Ternana di cui al Com. Uff. 30/C del 16.1.<strong>2007</strong>ritenuto dalla stessa perfettamente calzante al caso di specie. Deduceva, infine, l‘errata applicazione dell‘art. 53 N.O.I.F. inquanto, secondo l‘interpretazione offerta, una società deve, infatti, considerarsi "rinunciataria", laddove manifesti,volontariamente, la propria indisponibilità a disputare o proseguire un incontro, ovvero le predette condizioni si sianoverificate per fatti imputabili alla società. L' A.C. Mezzocorona S.r.l, tuttavia, mai ha rappresentato siffatta volontà,effettuando, come gli atti ufficiali dimostrano, tutti gli adempimenti previsti per la regolare celebrazione della partita. Fissata lacamera di consiglio in data 12.9.<strong>2007</strong>, la parte, rappresentata dall‘avv. Grassoni riassumeva la tesi esposta nei motivi digravame e concludeva in conformità. Ciò premesso ritiene questa Corte che i motivi di ricorso siano fondati e meritevoli diaccoglimento. Nessuna responsabilità, infatti, può essere ascritta alla società ricorrente poichè la mancata disponibilitàdell‘impianto (perché non rispondente ai requisiti di ammissione al Campionati C/2) era già nota alla LPSC.. Da considerareinoltre la determinazione del sindaco di Mezzocorona del 13.8.0<strong>2007</strong> con la quale era stato ordinato il divieto di effettuarequalunque gara ufficiale proprio come deciso dal Presidente del LPSC. Alcun valore e significativo può essere attribuito alrepentino cambio di orientamento manifestato dalla LPSC anche in considerazione del fatto che la determinazione del sindacodi Mezzocorona era stata confermata, su ordinanza prefettizia in data 13.8.<strong>2007</strong> (la cui violazione avrebbe comportato ipotesidel reato di cui all‘art. n. 650 c.p.). Inconferente, in fine, il richiamo del Giudice Sportivo all‘art. 53/1 N.O.I.F attinente alla―rinuncia gara‖ ipotesi questa ravvisabile allorché venga manifestata l‘indisponibilità disputare o proseguire un incontro operlopiù i motivi di indisponibilità dell‘impianto si siano manifestati per fatti imputabili alla società. Circostanze queste, chenon si sono verificate. Per questi motivi la C.G.F. ha riuniti i ricorsi come sopra proposti dall‘A.C. Mezzocorona diMezzocorona (Trento), li accoglie nei sensi che seguono: sono annullate le sanzioni delle punizioni sportive delle perdite dellegare sopra indicate per 0-3 inflitte dal Giudice Sportivo; si dispone la disputa delle gare in impianto disponibile, agibile eritenuto idoneo dai competenti Organi Federali ai fini dell‘effettiva disputa delle gare stesse. Dispone la restituzione delle tassereclamo.392


DECISIONI INTEGRALI393


DELLACOMMISSIONE DISCIPLINARENAZIONALESTAGIONE SPORTIVA <strong>2007</strong> - <strong>2008</strong>394


DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE - STAGIONE SPORTIVA <strong>2007</strong>-<strong>2008</strong>TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COMUNICATO UFFICIALE N. 1/CDN DEL 6 LUGLIO <strong>2007</strong>1- DEFERIMENTO DELL‘UFFICIO DI PROCURA ANTIDOPING A CARICO DEL CALCIATORE FABIO LUPACCHIO(tesserato F.C. Francavilla) PER VIOLAZIONE DELLE NORME SPORTIVE ANTIDOPING (nota n. 779 del 4.6.<strong>2007</strong>)La Commissione Disciplinare Nazionale, ricevuto dall‘Ufficio di Procura Antidoping del C.O.N.I. il deferimento del calciatoreFabio Lupacchio, tesserato per la Società F.C. Francavilla (procedimento d‘indagine n. 35/07), risultato positivo perBenzoilecgonina e per Ecgonina Metilestere (metaboliti della cocaina) in occasione del controllo antidoping effettuato altermine della gara Turris-Francavilla svoltasi il 15.4.<strong>2007</strong> valevole per il Campionato Serie D; letti gli atti del fascicolo edascoltati nella riunione del giorno 5.7.<strong>2007</strong> l‘atleta deferito, assistito dal proprio difensore, ed il rappresentante della ProcuraAntidoping, Dott. Mario Marchetti March, che concludeva con la richiesta di squalifica per anni uno; letto il deferimento con ilquale l‘Ufficio di Procura Antidoping ha deferito il calciatore Fabio Lupacchio, tesserato con la Società F.C. Francavilla, conla richiesta della sanzione prevista dall‘art. 10.2 delle Norme Sportive Antidoping, nella misura ridotta di un periodo di anniuno di squalifica dall‘attività <strong>sportiva</strong>; preso atto che l‘atleta deferito non richiedeva l‘effettuazione delle controanalisi, e nelcorso dell‘indagine ammetteva l‘addebito contestato, riconoscendo di aver fatto uso di cocaina in due occasioni antecedenti ilcontrollo; considerato infine che, benché la sostanza sia inserita nella lista di quelle vietate, e conseguentemente la suaassunzione non possa non essere sanzionata, il comportamento collaborativo dell‘atleta nel corso del procedimento, ed il fattoche lo stesso non abbia precedenti specifici in materia di doping, consentono una riduzione di pena nella misura della metà,così come richiesto dallo stesso Ufficio di Procura Antidoping, secondo quanto previsto dall‘art. 10.5.2 delle Norme SportiveAntidoping, sanzione che deve tener conto del periodo di sospensione cautelare di 60 giorni già scontato, P.Q.M. Accoglie ildeferimento e, per l‘effetto, irroga al calciatore Fabio Lupacchio la sanzione della squalifica per anni uno, che, tenuto conto delperiodo di sospensione cautelare già scontato, andrà a scadere in data 16 maggio <strong>2008</strong>. Secondo le disposizioni della F.I.G.C.:―Sulla base della decisione sopra riportata, secondo quanto espressamente indicato dalla normativa antidoping, si informa cheil calciatore/la calciatrice è inserito nell‘RTP (Registered Testing Pool) del CONI-NADO ed è tenuto ad adempiere a tutti glispecifici obblighi previsti, sino al termine dell‘anno solare in cui ha termine l‘efficacia del presente provvedimento, ovverosino a quando non comunichi agli Organi Competenti di ritirarsi da qualsiasi attività <strong>sportiva</strong>‖.2 - DEFERIMENTO DELL‘UFFICIO DI PROCURA ANTIDOPING A CARICO DEL CALCIATORE GIUSEPPELANOTTE (tesserato A.S.D. Barletta) PER VIOLAZIONE DELLE NORME SPORTIVE ANTIDOPING (nota n. 806 del7.6.<strong>2007</strong>)La Commissione Disciplinare Nazionale, letto l‘atto di deferimento della Procura Antidoping del C.O.N.I.; ascoltato ilrappresentante della Procura nella persona del dott. Tammaro Maiello, che conclude per l‘irrogazione della sanzione di annidue di squalifica ai sensi dell‘art. 10.2 delle Norme Sportive Antidoping; ascoltato il calciatore assistito dal proprio legale;OSSERVA con atto del 6.6.<strong>2007</strong>, la Procura Antidoping del C.O.N.I. ha deferito il calciatore Giuseppe Lanotte, tesserato perla Società A.S.D. Barletta, militante nel Campionato Serie D nella stagione <strong>sportiva</strong> 2006/<strong>2007</strong>, alla base del deferimentoveniva posta la circostanza che il calciatore Lanotte era stato riscontrato positivo per la presenza della benzoilecgonina(metabolica della cocaina), accertata dal laboratorio antidoping di Roma nel campione biologico prelevato in occasione delcontrollo antidoping effettuato al termine della gara Barletta-Matera valevole per il Campionato di Serie D dell‘11.3.<strong>2007</strong> ilcalciatore Lanotte contestava l‘addebito, assumendo che la sostanza presente nel campione biologico esaminato erariconducibile all‘utilizzo di anestetico locale (lidocaina) presente in alcune pomate somministrategli a seguitodell‘effettuazione di un tatuaggio due giorni prima della gara. Il deferimento è fondato e va accolto. La circostanza dellapositività riscontrata non è in dubbio, né, a diversa conclusione può giungersi, in base all‘affermazione del calciatore di nonaver mai assunto cocaina. Al contrario, la mancata richiesta delle controanalisi, nonché l‘omessa denuncia agli organicompetenti dell‘uso delle indicate pomate prima della gara Barletta-Matera, oltre all‘atteggiamento poco professionale che ildeferito ha manifestato con l‘effettuazione del tatuaggio nella imminenza della partita (che, è noto, richiede l‘assunzione difarmaci al fine di evitare infezioni e quant‘altro), costituiscono elementi che non permettono di far ritenere, ai sensi dell‘art.10.5.2 delle Norme Sportive Antidoping, che il deferito non abbia tenuto un atteggiamento non colpevole o nonsignificativamente negligente, tale da potersi applicare l‘attenuante di cui alla ricordata norma. Ne consegue, quindi, lanecessità di irrogare al calciatore la sanzione così come richiesta dalla Procura, ovvero la squalifica per anni due che deve tenerconto del periodo di sospensione cautelare di 60 giorni già scontato, P.Q.M. Accoglie il deferimento e, per l‘effetto, irroga alcalciatore Giuseppe Lanotte la sanzione della squalifica per anni due che, tenuto conto del periodo di sospensione cautelaregià scontato, andrà a scadere in data 6 maggio 2009. Secondo le disposizioni della F.I.G.C.: ―Sulla base della decisione soprariportata, secondo quanto espressamente indicato dalla normativa antidoping, si informa che il calciatore/la calciatrice èinserito nell‘RTP (Registered Testing Pool) del CONI-NADO ed è tenuto ad adempiere a tutti gli specifici obblighi previsti,sino al termine dell‘anno solare in cui ha termine l‘efficacia del presente provvedimento, ovvero sino a quando non comunichiagli Organi Competenti di ritirarsi da qualsiasi attività <strong>sportiva</strong>‖.3 - SOSPENSIONE CAUTELARE NEI CONFRONTI DELLA CALCIATRICE C.A. (tesserata A.C.F.D. Dinamo Ravenna).La Commissione Disciplinare Nazionale, letti gli atti del procedimento trasmessi a questa Commissione dalla F.I.G.C. in data5.7.<strong>2007</strong> con nota n. 36.22; preso atto del risultato positivo del controllo antidoping, come da notifica esito analisi trasmessadall‘Ufficio di Procura Antidoping del C.O.N.I., di cui alla legge 376/2000, nei confronti della calciatrice C. A., tesserata per laSocietà A.C.F.D. Dinamo Ravenna, in occasione della gara Dinamo Ravenna-Romagna Calcio Campionato Nazionale395


DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE - STAGIONE SPORTIVA <strong>2007</strong>-<strong>2008</strong>Femminile - Serie A2; visto l‘art. 2 delle Norme Sportive Antidoping – Procedimento disciplinare e istruzioni operativerelative all‘attività dell‘Ufficio di Procura Antidoping, P.Q.M. Dispone la sospensione in via cautelare da ogni attività <strong>sportiva</strong>della calciatrice C. A., tesserata per la Società A.C.F.D. Dinamo Ravenna con decorrenza immediata. Secondo le disposizionidella F.I.G.C.: ―Sulla base della decisione sopra riportata, secondo quanto espressamente indicato dalla normativa antidoping,si informa che il calciatore/la calciatrice è inserito nell‘RTP (Registered Testing Pool) del CONI-NADO ed è tenuto adadempiere a tutti gli specifici obblighi previsti, sino al termine dell‘anno solare in cui ha termine l‘efficacia del presenteprovvedimento, ovvero sino a quando non comunichi agli Organi Competenti di ritirarsi da qualsiasi attività <strong>sportiva</strong>‖.TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COMUNICATO UFFICIALE N. 2/CDN DEL 13 LUGLIO <strong>2007</strong>1 - SOSPENSIONE CAUTELARE NEI CONFRONTI DEL CALCIATORE A. R. (all‘epoca dei fatti tesserato Gela CalcioS.p.A.) PARTECIPANTE AL CAMPIONATO NAZIONALE SERIE C.La Commissione Disciplinare Nazionale, letti gli atti del procedimento trasmessi a questa Commissione dalla F.I.G.C. in data10.7.<strong>2007</strong> con nota n. 56.22; preso atto del risultato positivo del controllo antidoping, come da notifica riscontro analitico dipositività trasmessa dalla Commissione Antidoping del C.O.N.I., nei confronti del calciatore A. R., tesserato all‘epoca dei fattiper la Società Gela Calcio S.p.A., in occasione della gara Potenza-Gela; visto l‘art. 2 delle Norme Sportive Antidoping –Procedimento disciplinare e istruzioni operative relative all‘attività dell‘Ufficio di Procura Antidoping, P.Q.M. Dispone lasospensione in via cautelare da ogni attività <strong>sportiva</strong> del calciatore A. R., tesserato all‘epoca dei fatti Gela Calcio S.p.A., condecorrenza immediata. Secondo le disposizioni della F.I.G.C.: ―Sulla base della decisione sopra riportata, secondo quantoespressamente indicato dalla normativa antidoping, si informa che il calciatore/la calciatrice è inserito nell‘RTP (RegisteredTesting Pool) del CONI-NADO ed è tenuto ad adempiere a tutti gli specifici obblighi previsti, sino al termine dell‘anno solarein cui ha termine l‘efficacia del presente provvedimento, ovvero sino a quando non comunichi agli Organi Competenti diritirarsi da qualsiasi attività <strong>sportiva</strong>‖.2 - SOSPENSIONE CAUTELARE NEI CONFRONTI DEL CALCIATORE F. M. (all‘epoca dei fatti tesserato Teramo CalcioS.p.A.) PARTECIPANTE AL CAMPIONATO NAZIONALE SERIE C.La Commissione Disciplinare Nazionale, letti gli atti del procedimento trasmessi a questa Commissione dalla F.I.G.C. in data10.7.<strong>2007</strong> con nota n. 57.22; preso atto del risultato positivo del controllo antidoping, come da notifica riscontro analitico dipositività trasmessa dalla Commissione Antidoping del C.O.N.I., nei confronti del calciatore F. M., tesserato all‘epoca dei fattiper la Società Teramo Calcio S.p.A., in occasione della gara Teramo-Ancona; visto l‘art. 2 delle Norme Sportive Antidoping –Procedimento disciplinare e istruzioni operative relative all‘attività dell‘Ufficio di Procura Antidoping, P.Q.M. Dispone lasospensione in via cautelare da ogni attività <strong>sportiva</strong> del calciatore F. M., tesserato all‘epoca dei fatti Teramo Calcio S.p.A.,con decorrenza immediata. Secondo le disposizioni della F.I.G.C.: ―Sulla base della decisione sopra riportata, secondo quantoespressamente indicato dalla normativa antidoping, si informa che il calciatore/la calciatrice è inserito nell‘RTP (RegisteredTesting Pool) del CONI-NADO ed è tenuto ad adempiere a tutti gli specifici obblighi previsti, sino al termine dell‘anno solarein cui ha termine l‘efficacia del presente provvedimento, ovvero sino a quando non comunichi agli Organi Competenti diritirarsi da qualsiasi attività <strong>sportiva</strong>‖.TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COMUNICATO UFFICIALE N. 3/CDN DEL 30 LUGLIO <strong>2007</strong>1 - DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DEI CALCIATORI: DAVID DI MICHELE,MASSIMO MARGIOTTA, THOMAS MANFREDINI DELLA VIOLAZIONE ART. 5 C.G.S. ANTERIORMENTE ALLANOVELLA DEL 2005 (C.U. 122/A DEL 25.11.2005), VINCENZO SOMMESE SIA DELLA VIOLAZIONE ART. 5 C.G.S.ANTERIORMENTE ALLA NOVELLA DEL 2005 (C.U. 122/A DEL 25.11.2005) SIA DELLA VIOLAZIONE ART. 5C.G.S. E DELLE SOCIETA‘ UDINESE CALCIO S.P.A., VICENZA CALCIO S.P.A. E ASSOCIAZIONE CALCIOMANTOVA S.R.L. DELLA VIOLAZIONE ART. 2 COMMA 4 C.G.S. (nota n. 2386/651/pf/SP/mc del 26.6.<strong>2007</strong>).Con provvedimento del 16 luglio 2004, il Procuratore Federale ha deferito a questa Commissione:1) David DI MICHELE;2) Massimo MARGIOTTA;3) Vincenzo SOMMESE;4) Thomas MANFREDINI;5) UDINESE Calcio s.p.A;6) VICENZA Calcio s.p.A.;7) Associazione Calcio MANTOVA s.r.l.per rispondere:- David DI MICHELE e Massimo MARGIOTTA della violazione di cui alla fattispecie disciplinare prevista dall‘art. 5 delCodice di Giustizia Sportiva anteriormente alla novella del 2005 (CU 122\A del 25 novembre 2005), per aver effettuatoscommesse, direttamente o per interposta persona, aventi ad oggetto i risultati relativi ad incontri di calcio organizzatinell‘ambito della FIGC, come specificamente descritto nella parte motiva, con riferimento alle singole rispettive posizionitrattate;396


DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE - STAGIONE SPORTIVA <strong>2007</strong>-<strong>2008</strong>- Thomas MANFREDINI della violazione di cui alla fattispecie disciplinare prevista dall‘art. 5 del Codice di GiustiziaSportiva anteriormente alla novella del 2005 (CU 122\A del 25 novembre 2005), per aver effettuato scommesse, per interpostapersona, aventi ad oggetto i risultati relativi ad incontri di calcio organizzati nell‘ambito della FIGC, come specificamentedescritto nella parte motiva, con riferimento alla singola posizione trattata;- Vincenzo SOMMESE sia della violazione disciplinare prevista dall‘art. 5 del Codice di Giustizia Sportiva anteriormente allanovella del 2005 (CU 122/A del 23.11.2005), con riferimento alla gara Juventus-Milan del 30-10-05, sia della violazionedisciplinare prevista dall‘art. 5 del CGS, per aver effettuato scommesse, direttamente o per interposta persona, aventi adoggetto i risultati relativi ad incontri di calcio organizzati nell‘ambito della FIFA, della UEFA e della FIGC, comespecificamente descritto nella parte motiva, con riferimento alla singola posizione trattata;- le società UDINESE Calcio s.p.A della violazione dell‘ art. 2 comma 4 del CGS per responsabilità oggettiva nella violazioneascritta al proprio tesserato DI MICHELE;- il VICENZA Calcio s.p.A. della violazione dell‘ art. 2 comma 4 del CGS per responsabilità oggettiva nella violazione ascrittaal proprio tesserato MARGIOTTA;l‘Associazione Calcio MANTOVA s.r.l. della violazione dell‘ art. 2 comma 4 del CGS per responsabilità oggettiva nellaviolazione ascritta al proprio tesserato SOMMESE.Nei termini assegnati nell'atto di convocazione, gli incolpati hanno fatto pervenire memorie difensive.All‘inizio del dibattimento i signori DAVID DI MICHELE, MASSIMO MARGIOTTA, THOMAS MANFREDINI eVINCENZO SOMMESE hanno proposto istanza di applicazione di sanzioni ai sensi dell‘art. 23 CGS, sulla quale ha espressoil proprio consenso il Procuratore federale. A seguito di tali istanze, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza n. 1:“La Commissione disciplinare nazionale premesso- che, con atto del 26 giugno <strong>2007</strong>, il Procuratore federale ha deferito a questa Commissione:1) David DI MICHELE;2) Massimo MARGIOTTA;8) Vincenzo SOMMESE;9) Thomas MANFREDINI;10) UDINESE Calcio s.p.A;11) VICENZA Calcio s.p.A.;12) Associazione Calcio MANTOVA s.r.l.per rispondere:- David DI MICHELE e Massimo MARGIOTTA della violazione di cui alla fattispecie disciplinare prevista dall‟art. 5 delCodice di Giustizia Sportiva anteriormente alla novella del 2005 (CU 122\A del 25 novembre 2005), per aver effettuatoscommesse, direttamente o per interposta persona, aventi ad oggetto i risultati relativi ad incontri di calcio organizzatinell‟ambito della FIGC, come specificamente descritto nella parte motiva, con riferimento alle singole rispettive posizionitrattate;- Thomas MANFREDINI della violazione di cui alla fattispecie disciplinare prevista dall‟art. 5 del Codice di GiustiziaSportiva anteriormente alla novella del 2005 (CU 122\A del 25 novembre 2005), per aver effettuato scommesse, per interpostapersona, aventi ad oggetto i risultati relativi ad incontri di calcio organizzati nell‟ambito della FIGC, come specificamentedescritto nella parte motiva, con riferimento alla singola posizione trattata;- Vincenzo SOMMESE sia della violazione disciplinare prevista dall‟art. 5 del Codice di Giustizia Sportiva anteriormente allanovella del 2005 (CU 122/A del 23.11.2005), con riferimento alla gara Juventus-Milan del 30-10-05, sia della violazionedisciplinare prevista dall‟art. 5 del CGS, per aver effettuato scommesse, direttamente o per interposta persona, aventi adoggetto i risultati relativi ad incontri di calcio organizzati nell‟ambito della FIFA, della UEFA e della FIGC, comespecificamente descritto nella parte motiva, con riferimento alla singola posizione trattata;- le società UDINESE Calcio s.p.A della violazione dell‟ art. 2 comma 4 del CGS per responsabilità oggettiva nella violazioneascritta al proprio tesserato DI MICHELE;- il VICENZA Calcio s.p.A. della violazione dell‟ art. 2 comma 4 del CGS per responsabilità oggettiva nella violazione ascrittaal proprio tesserato MARGIOTTA;- l‟Associazione Calcio MANTOVA s.r.l. della violazione dell‟ art. 2 comma 4 del CGS per responsabilità oggettiva nellaviolazione ascritta al proprio tesserato SOMMESE;- che all‟inizio del dibattimento, i signori DAVID DI MICHELE, MASSIMO MARGIOTTA, THOMAS MANFREDINI eVINCENZO SOMMESE hanno proposto istanza di applicazione di sanzioni ai sensi dell‟art. 23 CGS;- che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale; visti- l‟art. 23, comma 1, del CGS, secondo il quale i soggetti di cui all‟art. 1 comma 1 possono accordarsi con la Procurafederale, prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all‟organo giudicante l‟applicazione di unasanzione ridotta, indicandone le specie e la misura;- l‟art. 23, comma 2, del CGS, secondo il quale l‟organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti comeformulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l‟applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude ilprocedimento nei confronti del richiedente; rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalleparti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue, anche tenendo conto di quanto disposto dall‟art. 24 del CGS inmateria di collaborazione degli incolpati e dall‟art. 16 del CGS in tema di poteri disciplinari degli Organi della giustizia<strong>sportiva</strong>;397


DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE - STAGIONE SPORTIVA <strong>2007</strong>-<strong>2008</strong>che, in particolare, le sanzioni sono state così determinate:- David DI MICHELE: sanzione base 12 mesi di squalifica, diminuita, in applicazione dell‟art. 24 del CGS, a 6 mesi,aumentata di € 40.000,00 di ammenda per la pluralità di condotte contestate, diminuita, ai sensi dell‟art. 23 del CGS, a 3 mesidi squalifica, con € 20.000,00 di ammenda, nonché con la disponibilità a partecipare, in applicazione dell‟art. 16 del CGS, asei incontri formativi e didattici da organizzarsi a cura della FIGC;- Massimo MARGIOTTA: sanzione base 12 mesi di squalifica, diminuita, inapplicazione dell‟art. 24 del CGS, a 6 mesi,aumentata di € 20.000,00 di ammenda per la pluralità di condotte contestate, diminuita, ai sensi dell‟art. 23 del CGS, a 4 mesidi squalifica, con € 10.000,00 di ammenda, nonché con la disponibilità a partecipare, in applicazione dell‟art. 16 del CGS, atre incontri formativi e didattici da organizzarsi a cura della FIGC;- Thomas MANFREDINI: sanzione base 9 mesi di squalifica, diminuita, in applicazione dell‟art. 24 del CGS, a 4 mesi e 15giorni, aumentata di 15 giorni per la pluralità di condotte contestate, diminuita, ai sensi dell‟art. 23 del CGS, a 3 mesi disqualifica;- Vincenzo SOMMESE: sanzione base 18 mesi di squalifica, diminuita, in applicazione dell‟art. 24 del CGS, a 9 mesi,aumentata di € 20.000,00 di ammenda per la pluralità di condotte contestate, diminuita, ai sensi dell‟art. 23 del CGS, a 5 mesie 20 giorni di squalifica, con € 10.000,00 di ammenda, da versarsi in due rate; dispone l‟applicazione delle seguenti sanzioni:- David DI MICHELE: 3 mesi di squalifica e ammenda di € 20.000,00, con la disponibilità a partecipare a sei incontriformativi e didattici da organizzarsi a cura della FIGC;- Massimo MARGIOTTA: 4 mesi di squalifica e ammenda di € 10.000,00, con la disponibilità a partecipare a tre incontriformativi e didattici da organizzarsi a cura della FIGC;- Thomas MANFREDINI: 3 mesi di squalifica;- Vincenzo SOMMESE: 5 mesi e 20 giorni di squalifica e ammenda di € 10.000,00, da versarsi in due rate, di cui la prima atre mesi e la seconda a sei mesi dalla data della presente ordinanza; dispone altresì di procedersi oltre nei confronti delle Soc.UDINESE Calcio s.p.a., VICENZA Calcio s.p.a. e Associazione Calcio MANTOVA s.r.l.‖. Dopo la lettura dell‘ordinanza n. 1,anche le Soc. VICENZA Calcio s.p.a. e l‘Associazione Calcio MANTOVA s.r.l. hanno proposto istanza di applicazione disanzioni ai sensi dell‘art. 23 CGS, sulle quali ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale. A seguito di tali istanze,la Commissione ha adottato la seguente ordinanza n. 2: ―La Commissione disciplinare nazionale premesso - che, con atto del26 giugno <strong>2007</strong>, il Procuratore federale ha deferito a questa Commissione:1) David DI MICHELE;2) Massimo MARGIOTTA;13) Vincenzo SOMMESE;14) Thomas MANFREDINI;15) UDINESE Calcio s.p.A;16) VICENZA Calcio s.p.A.;17) Associazione Calcio MANTOVA s.r.l.per rispondere:- David DI MICHELE e Massimo MARGIOTTA della violazione di cui alla fattispecie disciplinare prevista dall‟art. 5 delCodice di Giustizia Sportiva anteriormente alla novella del 2005 (CU 122\A del 25 novembre 2005), per aver effettuatoscommesse, direttamente o per interposta persona, aventi ad oggetto i risultati relativi ad incontri di calcio organizzatinell‟ambito della FIGC, come specificamente descritto nella parte motiva, con riferimento alle singole rispettive posizionitrattate;- Thomas MANFREDINI della violazione di cui alla fattispecie disciplinare prevista dall‟art. 5 del Codice di GiustiziaSportiva anteriormente alla novella del 2005 (CU 122\A del 25 novembre 2005), per aver effettuato scommesse, per interpostapersona, aventi ad oggetto i risultati relativi ad incontri di calcio organizzati nell‟ambito della FIGC, come specificamentedescritto nella parte motiva, con riferimento alla singola posizione trattata;- Vincenzo SOMMESE sia della violazione disciplinare prevista dall‟art. 5 del Codice di Giustizia Sportiva anteriormente allanovella del 2005 (CU 122/A del 23.11.2005), con riferimento alla gara Juventus-Milan del 30-10-05, sia della violazionedisciplinare prevista dall‟art. 5 del CGS, per aver effettuato scommesse, direttamente o per interposta persona, aventi adoggetto i risultati relativi ad incontri di calcio organizzati nell‟ambito della FIFA, della UEFA e della FIGC, comespecificamente descritto nella parte motiva, con riferimento alla singola posizione trattata;- le società UDINESE Calcio s.p.A della violazione dell‟ art. 2 comma 4 del CGS per responsabilità oggettiva nella violazioneascritta al proprio tesserato DI MICHELE;- il VICENZA Calcio s.p.A. della violazione dell‟ art. 2 comma 4 del CGS per responsabilità oggettiva nella violazione ascrittaal proprio tesserato MARGIOTTA;- l‟Associazione Calcio MANTOVA s.r.l. della violazione dell‟ art. 2 comma 4 del CGS per responsabilità oggettiva nellaviolazione ascritta al proprio tesserato SOMMESE;- che, successivamente alla lettura della prima ordinanza, le Soc. VICENZA Calcio s.p.a. e l‟Associazione Calcio MANTOVAs.r.l. hanno proposto istanza di applicazione di sanzioni ai sensi dell‟art. 23 CGS;- che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale; visti- l‟art. 23, comma 1, del CGS, secondo il quale i soggetti di cui all‟art. 1 comma 1 possono accordarsi con la Procurafederale, prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all‟organo giudicante l‟applicazione di unasanzione ridotta, indicandone le specie e la misura;398


DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE - STAGIONE SPORTIVA <strong>2007</strong>-<strong>2008</strong>- l‟art. 23, comma 2, del CGS, secondo il quale l‟organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti comeformulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l‟applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude ilprocedimento nei confronti del richiedente;rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicaterisultano congrue, anche tenendo conto di quanto disposto dall‟art. 24 del CGS in materia di collaborazione degli incolpati;che, in particolare, le sanzioni sono state così determinate: - VICENZA Calcio s.p.a.: sanzione base € 20.000,00 diminuita, inapplicazione dell‟art. 24 del CGS, a € 10.000,00, aumentata di € 2.000,00 in considerazione della pluralità di condottecontestate, diminuita, ai sensi dell‟art. 23 del CGS, a € 7.000,00;- Associazione Calcio MANTOVA: sanzione base € 20.000,00 diminuita, in applicazione dell‟art. 24 del CGS, a € 10.000,00,aumentata di € 2.000,00 in considerazione della pluralità di condotte contestate, diminuita, ai sensi dell‟art. 23del CGS, a € 7.000,00; dispone l‟applicazione delle seguenti sanzioni:- VICENZA Calcio s.p.a.: ammenda di € 7.000,00;- Associazione Calcio MANTOVA: ammenda di € 7.000,00;dispone altresì di procedersi oltre nei confronti delle Soc. UDINESE Calcio s.p.a.” Dopo la lettura dell‘ordinanza n. 2, èintervenuta la Procura Federale, la quale ha chiesto la dichiarazione di responsabilità della Società deferita e l‘irrogazione dellasanzione dell‘ammenda di € 15.000,00, determinata diminuendo la sanzione base di € 20.000,00 in ai sensi dell‘art. 24, comma2, del CGS. La Soc. Udinese ha rilevato, innanzitutto, che dagli atti risulterebbe che il comportamento del DI MICHELEsarebbe stato attuato avendo avuto la massima cura per evitare che la Società potesse avere conoscenza o anche solo ―dubitantepercezione‖ del comportamento dello stesso calciatore, con la conseguenza che verrebbe esclusa ―anche solo una colpa‖ incapo alla Società per non aver impedito o vigilato adeguatamente; in secondo luogo, che non sarebbe prevista nessuna ipotesidi responsabilità oggettiva delle società in via espressa e tipizzata per le ipotesi di illecito disciplinare consistente nellaviolazione del divieto di scommesse; in terzo luogo, che la Società risponderebbe dell‘operato dei propri tesserati e non anchedei loro comportamenti che risultino ―privi dell‘indispensabile adeguato riferimento e collegamento con le incombenzeattribuite al tesserato-calciatore‖, quali quelle rientranti nella sfera personale. Conseguentemente, ha chiesto il proscioglimentodall‘addebito contestato e, in subordine, l‘applicazione di una sanzione minima. La Commissione, esaminati gli atti, rilevaquanto segue. Nel caso di specie il Di MICHELE ha riconosciuto la propria responsabilità per la violazione dell‘art. 5 del CGS.Alla responsabilità del calciatore segue quella diretta della Società di appartenenza, al momento della realizzazione dellecondotte illecite. Sul punto è sufficiente ricordare che, secondo l‘orientamento costante degli Organi della giustizia <strong>sportiva</strong> (direcente, tra le altre, CAF 23.9.2004, in CU n. 10/C), l‘art. 4 (già art. 2) del CGS pone un principio di carattere generale,laddove stabilisce che le società sono oggettivamente responsabili agli effetti disciplinari dell‘operato dei propri tesserati. Sottoquesto profilo, l‘istituto della responsabilità oggettiva, infatti, si configura come uno strumento essenziale e ineludibile per laregolarità delle competizioni e dei campionati. In particolare la disposizione di cui all‘art. 4 del CGS non consente didistinguere tra atti riferibili o meno al rapporto organico che si instaura tra società e tesserati, sulla base della meraqualificazione dell‘attività illecita contestata. Si aggiunga che non può sostenersi che l‘attività posta in essere dal DIMICHELE nel caso di specie non rientri nelle ipotesi tipizzate dall‘ordinamento sportivo e che la mancata osservanza di normefederali espressive di divieto di scommettere esuli dal rapporto organico con la società di appartenenza, in presenza dicomportamenti antidisciplinari posti in essere dai propri tesserati, comunque funzionali all‘attività <strong>sportiva</strong>. PQM laCommissione delibera di infliggere l‘ammenda di € 15.000,00 alla Soc. UDINESE Calcio s.p.a.TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COMUNICATO UFFICIALE N. 4/CDN DEL 2 AGOSTO <strong>2007</strong>1 - DEFERIMENTO DELL‘UFFICIO DI PROCURA ANTIDOPING DEL CONI A CARICO DEL CALCIATORE C. A.(tesserato A.S. Ferentino) PER VIOLAZIONE DELLE NORME SPORTIVE ANTIDOPING (nota n. 974 del 3.7.<strong>2007</strong>).Letto l‘atto di deferimento della Procura Antidoping del C.O.N.I.; ascoltato il rappresentante della Procura nella personadell‘avv. Franco Cosenza, che conclude per l‘irrogazione della sanzione di anni due di squalifica ai sensi dell‘art. 10.2 delleNorme Sportive Antidoping; preso atto che nessuno è presente per il calciatore deferito all‘odierna udienza e che non èpervenuta memoria difensiva; OSSERVA con atto del 3 luglio <strong>2007</strong>, la Procura Antidoping del C.O.N.I. ha deferito ilcalciatore C. A., tesserato per la Società A.S.D. Ferentino, militante nel Campionato Serie D nella stagione <strong>sportiva</strong> 2006/<strong>2007</strong>.Alla base del deferimento veniva posta la circostanza che il calciatore A. era stato riscontrato positivo per la presenza dellaBenzoilecgonina ed Ecgonina Metilestere (metaboliti della cocaina), nonché per presenza di Metabolita diTetraidrocannabinolo in concentrazione superiore al limite WADA, accertata dal laboratorio antidoping di Roma, nelcampione biologico prelevato in occasione del controllo antidoping effettuato al termine della gara Ferentino – Astrea,valevole per il Campionato di Serie D del 29.04.<strong>2007</strong>. Il calciatore Auricchio, in sede di interrogatorio davanti all‘Ufficio diProcura Antidoping, contestava l‘addebito, assumendo che la sostanza presente nel campione biologico esaminato erariconducibile all‘utilizzo del farmaco articaina con adrenalina, prescrittogli dal proprio medico dentista per cureodontoiatriche. Il deferimento è fondato e va accolto. La circostanza della positività riscontrata non è in dubbio, né, a diversaconclusione può giungersi, laddove si desse valore alle dichiarazioni del calciatore, prive di riscontro nei metaboliti rinvenuti,che non possono non derivare dalla diretta assunzioni di cocaina. La mancata richiesta delle controanalisi non costituisceelemento che permetta di far ritenere, ai sensi dell‘art. 10.5.2 delle Norme Sportive Antidoping, che il deferito non abbia tenutoun atteggiamento non colpevole o non significativamente negligente, tale da potersi applicare l‘attenuante di cui alla ricordatanorma. Ne consegue, quindi, la necessità di irrogare al calciatore la sanzione così come richiesta dalla Procura, ovvero la399


DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE - STAGIONE SPORTIVA <strong>2007</strong>-<strong>2008</strong>squalifica per anni due che deve tener conto del periodo di sospensione cautelare già scontato, PQM Accoglie il deferimento e,per l‘effetto, irroga al calciatore C.A. la sanzione della squalifica per anni due che, tenuto conto del periodo di sospensionecautelare già scontato, andrà a scadere in data 8 giugno 2009. Secondo le disposizioni della F.I.G.C.: ―Sulla base delladecisione sopra riportata, secondo quanto espressamente indicato dalla normativa antidoping, si informa che il calciatore/lacalciatrice è inserito nell‘RTP (Registered Testing Pool) del CONI-NADO ed è tenuto ad adempiere a tutti gli specificiobblighi previsti, sino al termine dell‘anno solare in cui ha termine l‘efficacia del presente provvedimento, ovvero sino aquando non comunichi agli Organi Competenti di ritirarsi da qualsiasi attività <strong>sportiva</strong>‖.TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COMUNICATO UFFICIALE N. 5/CDN DEL IL 6 AGOSTO <strong>2007</strong>1 - DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GIUSEPPE ANTOCI (Presidente U.S. RagusaS.r.l.), EMANUELE GIAMPICCOLO (d.s. U.S. Ragusa S.r.l.) ANGELO GALFANO (allenatore U.S. Ragusa S.r.l.),ROBERTO NOTO (allenatore in seconda U.S. Ragusa S.r.l.), ANTONINO GULINO, MATTEO FEDERICI, ANGELOCATALANO (calciatori tesserati U.S. Ragusa S.r.l.), GIUSEPPE SCRIVANO (tesserato U.S. Ragusa S.r.l.), ANTONIOCICCARONE (d.s. USD Siracusa S.r.l.), PAOLO LOMBARDO (allenatore USD Siracusa S.r.l.), E SEBASTIANO APRILE(allenatore in seconda USD Siracusa S.r.l.) PER VIOLAZIONE ART. 6 COMMA 1 CGS E DELLE SOCIETA‘ U.S.RAGUSA S.r.l. e USD SIRACUSA S.r.l. PER VIOLAZIONE ART. 2 COMMA 4 CGS (nota n. 2263/571pf/SP/mc del14.6.<strong>2007</strong>).FATTO1.- Al termine della gara Ragusa / Siracusa del 31.03.<strong>2007</strong>, il I Assistente Arbitrale Patrick Pepe dava atto – nel propriorapporto – che, immediatamente dopo la realizzazione (43° st) del goal della vittoria da parte della squadra ospitata delSiracusa, l‘allenatore in seconda della società ospitante Ragusa, sig. Roberto Noto, si era rivolto ai componenti della panchinadella squadra avversaria Siracusa dolendosi dell‘accaduto, e ricevendo una prima risposta, da parte dell‘allenatore del Siracusa,che avrebbe manifestato evidente sconcerto, rappresentando la casualità dell‘accaduto: ―è stato un tiro da 30 metri‖. Seguiva –sempre secondo il rapporto dell‘Assistente Arbitrale – un vivace scambio di idee tra i componenti delle due panchine nel corsodel quale l‘allenatore della società ospitante Ragusa, sig. Angelo Galfano, si rivolgeva ai colleghi avversari dicendo ―cel‟avevate chiesto Voi! Non si fa così però! Glielo dovevate dire!‖, mentre il sig. Sebastiano Aprile, allenatore in seconda dellasocietà ospitata Siracusa, rispondeva testualmente ―Mister! Che ci possiamo fare! E‟ andata così!‖, ed il sig. Roberto Noto(allenatore in seconda del Ragusa) replicava, per parte sua: ―Vi dovete scansare! Avete fatto il danno! Ora levatevi e fatecisegnare‖. L‘Assistente Arbitrale riferiva, inoltre, ulteriori scambi di insulti e battute successivamente avvenuti, anche tra altrisoggetti – e sempre con riferimento ad un preteso accordo non rispettato - sino al momento del rientro negli spogliatoi.2.- Il II Assistente Arbitrale Valerio Pegorin nulla riferiva, invece, con specifico riferimento a colloqui, discussioni o litifondate sul mancato rispetto di un preteso accordo volto a predeterminare il risultato della gara.3.- L’Arbitro dell’incontro sig. Antonio Simeone nulla riferiva nel proprio rapporto in ordine ai fatti refertati dal IAssistente Arbitrale. Con supplemento di rapporto del 02.04.<strong>2007</strong> – fatto pervenire, in pari data, al Giudice Sportivo,invero in unico contesto con il rapporto di gara e con i richiamati rapporti degli assistenti - l’arbitro narrava, però,alcune circostanze apparentemente riferibili al preteso accordo di cui sopra, precisando come il calciatore AntonioGiulino della società Ragusa avesse cercato di aggredire l‘avversario Gaetano Romano, lamentandosi, in tale frangente, che icalciatori si erano ―messi d‟accordo prima‖, e come poi i calciatori del Ragusa Conti, Presti, e Cosenza lo avrebberominacciato di stare zitto ―altrimenti mi pestavano a sangue‖.4.- In data 03.04.<strong>2007</strong> il Giudice sportivo trasmetteva gli atti di cui sopra alla Procura Federale, la quale – con nota 04.04.<strong>2007</strong>– invitava l‘Ufficio Indagini a svolgere gli accertamenti di competenza.5.- L’ufficio Indagini procedeva, quindi a: - raccogliere la testimonianza del Presidente del Cosenza sig. Nucaro, il qualeriferiva di aver assistito ―in viva voce‖ ad una telefonata tra il vicepresidente Mollo ed il calciatore del Ragusa AngeloCatalano, nel corso della quale quest‘ultimo avrebbe riferito in ordine ad un accordo per il pareggio intervenuto tra i calciatorinel corso della gara, e poi disatteso;- acquisire una serie di articoli pubblicati sulla stampa <strong>sportiva</strong>, in uno dei quali – ―La Sicilia‖ 01.04.<strong>2007</strong> – il Presidentedel Ragusa Antoci si sarebbe lamentato del fatto che il D.S. del Siracusa Antonio Ciccarone avrebbe reiteratamente tentato diconvincere i giocatori del Siracusa ad una non beligeranza;- acquisire il filmato della gara;- interrogare i tesserati ipoteticamente responsabili dell’accordo, ovvero a conoscenza del medesimo.Nel corso di tali interrogatori tutti i pretesi responsabili dell’accordo negavano ogni addebito. In particolare ilVicepresidente Mollo negava il contenuto della telefonata con il giocatore Catalano ad esso attribuita dal Presidente delCosenza Nucaro, ed il Presidente del Ragusa Antoci negava il contenuto dell‘intervista apparsa al giornale ―La Sicilia‖. In data23.05.<strong>2007</strong> gli incaricati dell‘ufficio indagini consegnavano la relazione ad essi richiesta6.- Il Procuratore Federale – con atto del 14.06.<strong>2007</strong> – ritenuta – per le ragioni dettagliatamente espresse nell’attomedesimo - la sussistenza di responsabilità disciplinari di alcuni tesserati, deferiva avanti a questa commissione – iseguenti soggetti:- Giuseppe ANTOCI, Presidente del U.S. Ragusa;- Emanuele GIAMPICCOLO, Direttore Sportivo del U.S. Ragusa;- Angelo GALFANO, Allenatore del U.S. Ragusa;400


DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE - STAGIONE SPORTIVA <strong>2007</strong>-<strong>2008</strong>- Roberto NOTO, Allenatore in seconda del U.S. Ragusa;- Antonino GULINO, Calciatore tesserato del U.S. Ragusa;- Matteo FEDERICI, Calciatore tesserato del U.S. Ragusa;- Angelo CATALANO, Calciatore tesserato del U.S. Ragusa;- Giuseppe SCRIBANO, tesserato del U.S. Ragusa;- Antonio CICCARONE, Direttore Sportivo del U.S.D. Siracusa;- Paolo LOMBARDO, Allenatore del U.S.D. Siracusa;- Sebastiano APRILE, Allenatore in seconda del U.S.D. Siracusatutti per violazione dell‘art. 6, comma 1, del C.G.S., perché, nel corso della gara Ragusa –Siracusa del 31 marzo <strong>2007</strong> del campionato di serie D, Girone I, si accordavano verbalmente per alterare lo svolgimentodella gara medesima; - la soc. U.S. RAGUSA; - la soc. U.S.D. SIRACUSA entrambe per responsabilità oggettiva, ai sensidell’art. 2, comma 4, C.G.S., per l‘operato dei suoi dirigenti o tesserati. 7.- Nei termini assegnati nell’atto di convocazione,tutti gli incolpati hanno fatto pervenire le proprie memorie difensive in ordine ai cui contenuti – se pur in viameramente indicativa, e non esaustiva delle difese svolte – appare opportuno, in sintesi, rilevare come:- Giuseppe Antoci ed Emanuele Giampiccolo hanno eccepito l‘insussistenza delle condotte illecite in capo ai deferiti; negatoogni addebito, e chiesto il conseguente proscioglimento;- Angelo Galfano ha eccepito la nullità del deferimento per pretesa incompletezza degli atti conclusivi dell‘Ufficio Indagini;l‘insussistenza della condotta illecita in capo al deferito; negato comunque ogni addebito, e chiesto il conseguenteproscioglimento;- Roberto Noto e L‘U.S. Ragusa hanno eccepito la pretesa lesione del diritto di difesa per mancata allegazione di importantipassi relativi alle conclusioni cui è giunto l‘Ufficio Indagini; l‘inattendibilità delle dichiarazioni del Sig. Mauro Nucaro;l‘insussistenza delle condotte illecite in capo ai deferiti, e chiesto il conseguente proscioglimento; in via istruttoria, inoltre, essihanno proposto istanza di prova testimoniale;- Antonino Gulino e Matteo Federici hanno eccepito l‘incompletezza della documentazione consegnata alla difesa; e generaleinfondatezza del deferimento, e chiesto il conseguente proscioglimento;- Giuseppe Scribano e Angelo Catalano hanno eccepito la pretesa lesione del diritto di difesa per incompletezza degli atticonclusivi dell‘Ufficio Indagini; l‘inattendibilità delle dichiarazioni del Sig. Nucaro; la generale infondatezza del deferimento,e chiesto il conseguente proscioglimento;- Antonio Ciccarone, Paolo Lombardo, Sebastiano Aprile e l‘U.S.D. Siracusa hanno eccepito la nullità dell‘atto di deferimento;la nullità dell‘atto di convocazione; la nullità e/o inutilizzabilità dei referti dell‘arbitro e dei suoi assistenti; la inattendibilitàdelle dichiarazioni rilasciate dal Sig. Nucaro; la generale infondatezza del deferimento, e chiesto il conseguenteproscioglimento; Antonio Ciccarone ha altresì avanzato istanza di ammissione di prova testimoniale;8.- Alla riunione del 03.08.<strong>2007</strong> – verificata la ritualità, e tempestività, delle convocazioni – sì è dato corso al dibattimento, nelcorso del quale:- La Commissione ha rigettato, con separati provvedimenti letti in udienza, tutte le eccezioni preliminari e le istanze istruttorieavanzate dagli incolpati;- sono stati ascoltati, a conferma e precisazione, gli incolpati presenti; - la Procura federale in persona dell‘avv. FedericoBagattini, assistito dai sostituti, Barbagallo, Benedetti, De Sanctis, De Santis e Mormando, ha illustrato le proprie conclusionied avanzato la conseguente richiesta di accertare la responsabilità di tutti i soggetti deferiti ex art. 6 comma 1 ed art. 2 comma4 CGS, irrogando ad essi le sanzioni che seguono:Giuseppe Antoci anni tre e mesi sei di inibizione:Antonio Ciccarone anni quattro di inibizione;Emanuele Giampiccolo anni tre e mesi sei di inibizione;Angelo Galfano anni tre di squalifica;Roberto Noto anni tre di squalifica;Antonino Gulino anni tre di squalifica;Matteo Federici anni tre di squalifica;Angelo Catalano anni tre di squalifica;Giuseppe Scrivano anni tre di inibizione;Paolo Lombardo anni tre di squalifica;Sebastiano Aprile anni tre di squalifica;Società U.S. Ragusa S.r.l. ultimo posto in classifica e tre punti di penalizzazione da scontarsi nella stagione <strong>sportiva</strong><strong>2007</strong>/<strong>2008</strong>;Società U.S.D. Siracusa S.r.l. penalizzazione di nove punti da scontarsi nella stagione <strong>sportiva</strong> <strong>2007</strong>/<strong>2008</strong>.tutti i difensori e gli incolpati hanno proposto ed illustrato le argomentazioni difensive finaliDIRITTO(i) Il deferimento non appare fondato e va, in conseguenza, disposto il proscioglimento di tutti i soggetti deferiti.La tesi accusatoria muove dalla circostanza che l‘accordo, evidentemente finalizzato a determinare il risultato dell‘incontro,sarebbe “intervenuto durante la gara”. A prova dell‘assunto la Procura Federale ha posto, tra le altre, le risultanze dei refertidella terna arbitrale, da cui risultano espressioni rese, durante lo svolgimento della gara, da calciatori e tecnici, che avrebberodovuto (e dovrebbero) far ritenere la volontà di accomodare il risultato della partita. Ora, essendo questo il punto di partenza da401


DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE - STAGIONE SPORTIVA <strong>2007</strong>-<strong>2008</strong>cui muovere per esaminare la fondatezza delle contestazioni sollevate, non può non evidenziarsi una prima, assorbente,incongruenza tra la tesi accusatoria e la prova dell‘esistenza di una tale intesa.(ii) L‘assunto della Procura, difatti, è quello di un accordo, che avrebbe coinvolto anche dirigenti e tecnici delle due società,che avrebbe necessariamente visto, quali necessari protagonisti, i calciatori delle due squadre presenti in campo. Una taleimpostazione porta, necessariamente, a dover individuare fatti e comportamenti riferibili sia ai calciatori del Ragusa che delSiracusa. Ora, come risulta dall‘esame dei documenti di gara, non vi è alcuna espressione imputabile ai giocatori del Siracusa,società della quale, non a caso,alcun giocatore è stato deferito per i fatti in contestazione. A ciò va aggiunto che, avendo ilSiracusa vinto l‘incontro – l‘asserito accordo sarebbe stato finalizzato a conseguire un risultato di parità – con una marcaturarealizzata, peraltro, circa nove minuti prima che fosse disposto il termine della gara – e quindi con possibilità di consentire agliavversari di pareggiare la partita – viene meno qualunque possibilità di individuare un elemento probatorio a sostegnodell‘intervenuto accordo, non essendovi, al di là della mancanza di qualche espressione verbale ad essi riferibile, alcuncomportamento che potesse (e possa) lasciare intendere che i calciatori del Siracusa si fossero resi partecipi dell‘intesa vietata.(iii) Ne consegue che la tesi accusatoria della Procura Federale perde un caposaldo, ed il caposaldo principale, e cioè chedurante l‘incontro, i soggetti deferiti si sarebbero accordati per ―combinare‖ il risultato, restando ―estranei‖ a detto accordoproprio coloro che avrebbero dovuto ―perfezionarlo‖ durante la gara e dargli ―esecuzione‖. E difatti, il deferimento, essendorivolto esclusivamente nei confronti dei dirigenti e tecnici del Siracusa, ma non dei calciatori, rende poco credibile tale tesiche, peraltro, come detto, si pone in contrasto con quello che è stato lo stesso svolgimento della gara (con un calciatore delRagusa espulso per proteste) e con il risultato finale determinatosi sul campo. Peraltro, proprio il direttore sportivo del SiracusaCiccarone che, secondo la Procura sarebbe stato il soggetto chiave dell‘illecito, non era iscritto nelle liste di gara e dunque nonsi trovava in campo, laddove si sarebbe dovuto perfezionare l‘accordo illecito.(iv) Sotto altro profilo, va poi considerato che le singole espressioni verbali imputate ai deferiti, appaiono assolutamentegeneriche, non tali da poter fornire prova, univoca e concordante, quantomeno di un tentativo di illecito. E difatti, la loroportata, ai fini che quiinteressa, deve essere valutata con riferimento alla riferibilità certa ad una tale fattispecie di illecito,riferibilità che, nel caso in esame, non può essere data per provata, ed anzi smentita dallo stesso svolgimento dell‘incontro.(v) A ciò va aggiunto che la testimonianza resa dal Presidente del Cosenza, sig. Nucaro - il quale ha fatto riferimento ad uncolloquio telefonico intercorso tra il vicepresidente della sua società, sig. Mollo, ed il calciatore del Ragusa Catalano, da cuisarebbe emerso l‘accomodamento della partita in oggetto – assume scarsa rilevanza in considerazione della smentita resa dallostesso Mollo e dal Catalano sui termini esatti del colloquio avuto.(vi) La denuncia a mezzo stampa rivolta dall‘Antoci e dal Giampiccolo nei confronti del direttore sportivo del SiracusaCiccarone lascia perplessi in considerazione anche della successiva smentita resa dallo stesso Antoci. Ed inoltre, la ProcuraFederale non ha fornito altro mezzo di prova idoneo a comprovare un‘ipotesi di illecito. Alla luce di quanto sopra, il quadroprobatorio non appare tale da poter ritenere fondato il deferimento proposto. P.Q.M. Respinge il deferimento e per l‘effettoproscioglie i soggetti deferiti.TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COMUNICATO UFFICIALE N. 6/CDN DEL 4 SETTEMBRE <strong>2007</strong>1 - DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MASSIMO CELLlNO (Presidente e legalerappresentante Cagliari Calcio S.p.A.), PER VIOLAZIONE ART. 1 COMMA 1 NONCHE‘ EX ART. 2 COMMA 1 CGS EDELLA SOCIETA‘ CAGLIARI CALCIO S.p.A. PER VIOLAZIONE ART. 2 COMMA 4 CGS (nota n. 2295/476pf/SP/mcdel 15.6.<strong>2007</strong>).Con provvedimento del 15/6/<strong>2007</strong>, il Procuratore federale ha deferito a questa Commissione Massimo Cellino, Presidente elegale rappresentante della Soc. Cagliari, per violazione dell‘art. 1, comma 1, del CGS, con riferimento all‘art. 2, comma 1, delCGS, nonché la Soc. Cagliari per violazione dell‘art. 2, comma 4, del CGS, per responsabilità diretta e oggettiva in ordine agliaddebiti contestati al proprio Presidente e ai propri tesserati. Nei termini assegnati nell'atto di convocazione, gli incolpati hannofatto pervenire una memoria difensiva nella quale si rileva che, avendo la Commissione disciplinare del Settore tecnicoprosciolto Gianfranco Ibba e Giorgio Melis da ogni addebito con decisione del 26.7.<strong>2007</strong>, verrebbe meno il presupposto deldeferimento. Di conseguenza, si chiede il proscioglimento dagli addebiti contestati. Alla riunione odierna, è comparso ilProcurare federale, il quale, preso atto della decisione della Commissione disciplinare del Settore tecnico del 26.7.<strong>2007</strong>, chenon è soggetta ad impugnazione da parte della Procura federale stessa, ha chiesto il proscioglimento dagli addebiti contestatiper il Cellino per la Soc. Cagliari. La Commissione, esaminati gli atti, rileva quanto segue. Il presente deferimento si fonda suquanto affermato nella relazione dell‘Ufficio indagini, che ai sensi dell‘art. 35, comma 1.1., del CGS può essere utilizzato afini di prova dagli Organi della giustizia <strong>sportiva</strong>. Da tale relazione risulta che, nel corso della stagione 2006/07, l‘allenatoredella squadra Primavera della Soc. Cagliari, Gianfranco Ibba, ha svolto le proprie funzioni congiuntamente a Giorgio Melis,tesserato per la stessa Soc. Cagliari come allenatore dilettante di terza categoria e, dunque, sprovvisto della necessariaabilitazione. In particolare, in primo luogo, durante gli allenamenti della squadra, Ibba si occupava della parte atletica, mentreMelis si occupava di quella tecnica e, in secondo luogo, in occasione della gara del Campionato Primavera Cagliari-Triestina,entrambi i tecnici si sono recati in panchina impartendo suggerimenti e direttive i calciatori. Tuttavia, con decisione del26.7.<strong>2007</strong>, pubblicata in C.U. n. 7, la Commissione disciplinare del Settore tecnico ha ritenuto che non sono emersi elementisufficienti per ritenere tali comportamenti in contrasto con quanto sancito con l‘art. 1, comma 1, del CGS, in riferimento agliartt. 35, commi 1 e 2, e 38, comma 4, del Regolamento del Settore tecnico, e, conseguentemente, ha prosciolto Gianfranco Ibbae Giorgio Melis da ogni addebito. Ne deriva che, in mancanza di violazioni regolamentari da parte dei tesserati, non può essere402


DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE - STAGIONE SPORTIVA <strong>2007</strong>-<strong>2008</strong>addebitata alcuna ipotesi di responsabilità a carico della Soc. Cagliari e del suo Presidente. P.Q.M. la Commissione proscioglieMassimo Cellino e la Soc. Cagliari Calcio S.p.A. dagli addebiti contestati.2 - DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: CRISTIANO COPELLI (assistente arbitro) PERVIOLAZIONE ART. 1 CGS E 37 COMMA 2 LETT. B) DEL REGOLAMENTO AIA OGGI TRASFUSO NELL‘ART. 40COMMA 3 LETT. C) DEL REGOLAMENTO AIA (nota n. 236/405pf06-07/SP/ma del 31.7.<strong>2007</strong>).Con provvedimento del 31.7.<strong>2007</strong>, il Procuratore federale ha deferito a questa Commissione Cristiano Copelli, assistentearbitro, per rispondere della violazione dell‘art. 1 del CGS e dell‘art. 37, comma 2, lett. b), del Regolamento AIA, in vigoreall‘epoca dei fatti (oggi art. 40, comma 3, lett. c), per aver intrattenuto, in più occasioni, colloqui telefonici con LeonardoMeani, tesserato della Soc. Milan, nel corso dei quali sono state espresse ―considerazioni e commenti contrari ai principi dilealtà, correttezza, probità e trasparenza di cui alle norme sopra indicate, riguardanti la posizione di singoli associati e leproblematiche del mondo arbitrale e specifiche decisioni tecniche concernenti decisioni e segnalazioni adottate nel corso dialcune gare, con la circostanza aggravante del pregiudizio arrecato, per la notorietà dei fatti, all‘immagine dell‘AIA‖. Afondamento di tale deferimento la Procura federale ha posto le risultanze dell‘attività svolta dall‘Ufficio Indagini (riportatenella relazione prot. 1496.FSB.gm, con i relativi allegati), a seguito della acquisizione, ai sensi dell‘art. 1, comma 3, dellalegge n. 401/1989, della documentazione (intercettazioni telefoniche e ambientali ed altro) trasmessa dalla Procura dellaRepubblica di Napoli nell‘ambito del procedimento penale n. 439 15/02 r.g. Nei termini assegnati nell'atto di convocazione,l‘incolpato ha fatto pervenire una memoria difensiva, nella quale si eccepisce, in via pregiudiziale, l‘improcedibilitàdell‘azione per decorrenza del termine previsto dall‘art. 32, comma 11, del CGS; in via preliminare, l‘improcedibilità per ildivieto del bis in idem, in quanto sulla fattispecie si sarebbe già espressa la Commissione disciplinare dell‘AIA con decisionen. 16 del 31.10.2006; nel merito, la mancanza di violazione dell‘art. 1, in quanto il contenuto dei colloqui telefonici nonconsentirebbe di individuare comportamenti contrari ai principi dell‘etica <strong>sportiva</strong> con la conseguente mancanza diresponsabilità del Copelli nei fatti a lui ascritti. Alla riunione odierna, è comparso il Procuratore federale, il quale, richiamate leragioni del deferimento, ha chiesto la dichiarazione di responsabilità del deferito e l‘irrogazione della sanzione dellasospensione per mesi tre. È comparso altresì il Copelli, assistito dal proprio difensore, il quale, dopo aver illustratoulteriormente i motivi già esposti in memoria, ha chiesto il proscioglimento dagli addebiti contestati o, in subordine,l‘applicazione della sanzione minima. La Commissione, esaminati gli atti, rileva quanto segue. Dalla relazione dell‘Ufficioindagini (che ai sensi dell‘art. 35, comma 1.1., del CGS può essere utilizzato a fini di prova dagli Organi della giustizia<strong>sportiva</strong>) e dai suoi allegati (intercettazioni telefoniche) risulta che il Copelli, nel periodo marzo-aprile 2005, ha intrattenutocolloqui telefonici con Leonardo Meani, tesserato della Soc. Milan, nel corso dei quali sono stati espressi commenti econsiderazioni sulla posizione di singoli associati e su specifiche decisioni tecniche concernenti il settore arbitrale. Si tratta diun comportamento in contrasto con quanto sancito dall‘art. 1, comma 1, del CGS, secondo il quale le società, i dirigenti, gliatleti, i tecnici, gli ufficiali di gara e ogni altro soggetto che svolge attività di carattere agonistico, tecnico, organizzativo,decisionale o comunque rilevante per l‘ordinamento federale, sono tenuti all'osservanza delle norme e degli atti federali edevono comportarsi secondo i principi di lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto comunque riferibile all‘attività <strong>sportiva</strong>,nonché dell‘art. 37, comma 2, lett. b), del Regolamento AIA, in vigore all‘epoca dei fatti (oggi art. 40, comma 3, lett. c),secondo il quale gli arbitri devono improntare il proprio comportamento ai principi di lealtà, trasparenza, rettitudine, dellacomune morale a difesa della credibilità e della immagine dell‘AIA. Le argomentazioni difensive concernenti l‘improcedibilitàdell‘azione per decorrenza del termine previsto dall‘art. 32, comma 11, del CGS e l‘improcedibilità per il divieto del bis inidem non risultano fondate, in quanto, da una parte, l‘Ufficio indagini risulta aver completato tempestivamente i propriaccertamenti nei termini previsti dalle norme all‘epoca in vigore, e, dall‘altra, la Commissione disciplinare dell‘AIA ha assuntouna decisione di improcedibilità dell‘originario deferimento per carenza di giurisdizione, senza esaminare il merito dellavicenda. Sanzione equa, tenuto conto del contenuto dei colloqui telefonici e, in particolare, dei doveri di riservatezza e dicorrettezza propri degli associati all‘AIA, nonché degli orientamenti degli Organi della giustizia <strong>sportiva</strong> in casi analoghi,appare quella della sospensione per mesi tre. Ai fini della esecuzione della sanzione, peraltro, deve tenersi conto che il Copelliha già scontato un periodo di sospensione cautelare dal 31.7.2006 al 31.10.2006: tale periodo, dunque, deve essere computatonella sanzione irrogata. P.Q.M. la Commissione delibera di infliggere a Cristiano Copelli la sanzione della sospensione per tremesi (sanzione già scontata nel periodo di sospensione cautelare dal 31.7.2006 al 31.10.2006).TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COMUNICATO UFFICIALE N. 7/CDN DEL 18 SETTEMBRE <strong>2007</strong>1 - DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: DANTE PATERNA (all‘epoca dei fatti Presidentee legale rappresentante Pescara Calcio S.p.A.) PER VIOLAZIONE ART. 7 COMMA 3bis CGS VIGENTE ALL‘EPOCA DEIFATTI OGGI ART. 8 COMMA 5 CGS IN RELAZIONE ALL‘ART. 90 NOIF E AL PARA III) LETT. B) PRIMA PARTE EPUNTO 4) DELL‘ALLEGATO B) AL C.U. N. 6/A DEL 3.5.<strong>2007</strong> E DELLA SOCIETA‘ PESCARA CALCIO S.p.A. PERVIOLAZIONE ART. 2 COMMA 4 CGS ALL‘EPOCA VIGENTE OGGI ART. 4 COMMA 1 CGS ANCHE CONRIFERIMENTO ALL‘ART. 7 COMMA 3bis CGS ALL‘EPOCA VIGENTE OGGI ART. 8 COMMA 5 CGS (nota n.202/080pf07-08/SP/ma del 10.8.<strong>2007</strong>).Preso atto che su rilievo della Procura Federale è stato deferito a questa Commissione il sig. Dante Paterna che all‘epoca deifatti, di cui al deferimento, non risultava essere Presidente della Società deferita Pescara Calcio S.p.A. come da foglio dicensimento in atti, dispone la trasmissione degli atti alla Procura Federale per l‘adozione dei provvedimenti di conseguenza.403


DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE - STAGIONE SPORTIVA <strong>2007</strong>-<strong>2008</strong>2 - DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GIUSEPPE RUGGIERI (Presidente e legalerappresentante Spezia Calcio 1906 S.r.l.) PER VIOLAZIONE ART. 7 COMMA 3bis CGS VIGENTE ALL‘EPOCA DEIFATTI OGGI ART. 8 COMMA 5 CGS IN RELAZIONE ALL‘ART. 90 NOIF E AL PARA I) LETT. A) PRIMA PARTE EPUNTO 5) DELL‘ALLEGATO B) AL C.U. N. 6/A DEL 3.5.<strong>2007</strong> E DELLA SOCIETA‘ SPEZIA CALCIO 1906 S.r.l. PERVIOLAZIONE ART. 2 COMMA 4 CGS VIGENTE ALL‘EPOCA DEI FATTI OGGI ART. 4 COMMA 1 CGS ANCHE CONRIFERIMENTO ALL‘ART. 7 COMMA 3bis CGS OGGI ART. 8 COMMA 5 CGS (nota n. 200/078pf07-08/SP/ma del10.8.<strong>2007</strong>).Letti gli atti; ascoltato il rappresentante della Procura Federale dott. Leonardo Spagnoletti; rilevata l‘assenza dei deferiti,ritualmente convocati; OSSERVA Con atto del 10.8.<strong>2007</strong>, il Procuratore Federale ha deferito i soggetti di cui in epigrafe perl‘inosservanza di quanto disposto dal C.U. n. 6/A del 3.5.<strong>2007</strong>, relativamente al deposito, entro il termine del 30.6.<strong>2007</strong>, pressola Co.Vi.So.C., della dichiarazione, corredata dal Mod. F24, attestante l‘avvenuto pagamento delle ritenute IRPEF, deicontributi ENPALS e Fondo Fine Carriera, riguardante gli emolumenti dovuti, fino al mese di aprile <strong>2007</strong> compreso, aitesserati, dipendenti e collaboratori addetti al serttore sportivo con contratti ratificati dalla Lega Nazionale Professionisti. Nellariunione odierna il rappresentante della Procura federale ha concluso per l‘affermazione di responsabilità dei deferiti,chiedendo, per la Società, la penalizzazione di punti 1 (uno) in classifica, da scontarsi nella corrente stagione <strong>sportiva</strong>, e per ilPresidente Giuseppe Ruggieri, l‘inibizione per mesi 6 (sei), ai sensi del vigente art. 8 comma 1 CGS. Il deferimento è fondato eva pertanto accolto. Risulta per tabulas, che i soggetti deferiti hanno assolto agli obblighi loro imposti solo il 10.7.<strong>2007</strong>, datanella quale, peraltro, hanno effettuato i versamenti richiesti. La pacifica violazione del termine e l‘assenza di memoriedifensive de deferiti, tese a provare una realtà diversa, comporta l‘accoglimento delle richieste della Procura Federale el‘applicazione delle sanzioni conformemente alle disposizioni vigenti, PQM Accoglie il deferimento e, per l‘effetto, infliggealla Società Spezia Calcio 1906 S.r.l. la penalizzazione di punti 1 (uno) in classifica, da scontarsi nella corrente stagione<strong>sportiva</strong> (<strong>2007</strong>/<strong>2008</strong>), ed al Presidente della stessa, Giuseppe Ruggieri, l‘inibizione per mesi 6 (sei).3 - DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ARRIGO POLETTI (Presidente e legalerappresentante S.C.C. Venezia S.p.A.) PER VIOLAZIONE ART. 7 COMMA 3bis CGS VIGENTE ALL‘EPOCA DEI FATTIOGGI ART. 8 COMMA 5 CGS IN RELAZIONE ALL‘ART. 90 NOIF E AL PARA V) PRIMA PARTE E PUNTO 1)DELL‘ALL. B) AL C.U. N. 6/A DEL 3.5.<strong>2007</strong> E DELLA SOCIETA‘ S.C.C. VENEZIA S.p.A. PER VIOLAZIONE ART. 2COMMA 4 CGS VIGENTE ALL‘EPOCA DEI FATTI OGGI ART. 4 COMMA 1 CGS ANCHE CON RIFERIMENTOALL‘ART. 7 COMMA 3bis CGS ORA ART. 8 COMMA 5 CGS (nota n. 204/082pf07-08/SP/ma del 10.8.<strong>2007</strong>).Visti gli atti; Letto il deferimento disposto dalla Procura Federale in data 10 agosto <strong>2007</strong> nei confronti del sig. Arrigo Poletti,Presidente della S.S.C. Venezia S.p.A., per violazione dell‘art. 7, comma 3 bis CGS vigente all‘epoca dei fatti, oggi trasfusonell‘art. 8, comma 5 CGS, in relazione all‘art. 90 comma ter NOIF e al para V) prima parte e punto 1) dell‘allegato B) al C.U.n. 6/A del 03.05.<strong>2007</strong>, per non aver provveduto entro il termine perentorio del 30 giugno <strong>2007</strong> a depositare l‘originale dellegaranzie fidejussorie a favore della stessa Lega e nei confronti della S.S.C. Venezia S.p.A., a titolo di responsabilità diretta aisensi dell‘art. 2, comma 4 CGS vigente all‘epoca dei fatti, oggi trasfuso nell‘art. 4 comma 1, del vigente CGS, anche conriferimento all‘art. 7, comma 3 bis CGS, ora art. 8, comma 5 del vigente CGS per la violazione disciplinare ascrivibile al suoPresidente e Legale Rappresentante; Lette le memorie difensive depositate dai soggetti deferiti in data 5.9.<strong>2007</strong>; Ascoltati ilPresidente Arrigo Poletti, assistito dal proprio legale, ed il rappresentante della Procura Federale dott. Leonardo Spagnolettiche ha concluso per l‘affermazione di responsabilità dei deferiti chiedendo l‘irrogazione di un punto di penalizzazione dascontarsi nella corrente stagione <strong>sportiva</strong> per la S.S.C. Venezia S.p.A. e l‘inibizione per mesi sei per il Presidente sig. ArrigoPoletti; Rilevato, preliminarmente, che l‘eccezione in ordine alle norme applicabili appare irrilevante in considerazione delfatto che il deferimento risulta effettuato ritualmente con riferimento alla normativa che si assume violata all‘epoca dei fatti edalla normativa oggi vigente che verrà utilizzata ai fini del decidere ove non maggiormente afflittiva rispetto alla precedente;Esaminata la eccezione preliminare relativa alla inamissibilità del deferimento disposto nei confronti del Presidente Poletti,non può che disporsi il rigetto della stessa non potendosi condividere le deduzioni della difesa del soggetto deferito giacchè,ove accertato l‘inadempimento posto in essere dalla Società in materia gestionale ed economica, in assenza di diverseimputazioni di responsabilità, della stessa condotta non può essere ritenuto che responsabile il Presidente della SocietàVenezia; Rilevato che nel merito la fattispecie in esame va correttamente inquadrata con riferimento alla documentazionedepositata in giudizio; Accertato che è sicuro che la Banca Antonveneta abbia emesso in data 29 giugno <strong>2007</strong> la fidejussionebancaria n. 2270/60 in favore della Lega Professionisti Serie C (circostanza peraltro, non contestata dalla Procura Federale);che risulta protocollata dalla stessa Lega in data 30 giugno <strong>2007</strong> nota della Banca Antonveneta datata 29 giugno <strong>2007</strong> con cuisi comunica che …‖ il Ns. Istituto, per motivi tecnici non è riuscito a rilasciare le garanzie nei tempi previsti dal regolamento(30.06.<strong>2007</strong>). A tal proposito Vi comunichiamo che la stessa sarà rilasciata dal Ns. Istituto lunedì 2 luglio <strong>2007</strong>‖; che il 29giugno <strong>2007</strong>, data di emissione della fidejussione, era venerdì, che iltermine di consegna della stessa era fissato al 30.06.<strong>2007</strong>(sabato) e che, dunque, il riferimento alla data di rilascio della stessa (2 luglio <strong>2007</strong>) deve intendersi come il primo giorno utiledal punto di vista bancario considerato che, notoriamente, gli Istituti di credito chiudono i loro uffici nelle giornate di sabato edomenica; che risulta altresì depositata agli atti nota del 30 giugno <strong>2007</strong> dal Venezia a firma del Presidente Poletti con cui sicomunica alla Lega Professionisti Serie C che la mancata consegna della fidejussione nel termine del 30 giugno <strong>2007</strong> dovevaimputarsi a ―problemi tecnici‖ della Banca; che risulta inoltre depositata in giudizio copia della lettera 2 luglio <strong>2007</strong> e del fax 2luglio <strong>2007</strong> con cui il Venezia Calcio trasmetteva alla Lega Professionisti Serie C la fideiussione emessa dalla Banca404


DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE - STAGIONE SPORTIVA <strong>2007</strong>-<strong>2008</strong>Antonveneta; lette le disposizioni relative all‘ammissione ai campionati professionistici <strong>2007</strong>/<strong>2008</strong> con le quali l‘inosservanzadei termini (ovvero anche il ritardo) viene qualificato come illecito disciplinare, considerato che per la concretizzazionedell‘illecito disciplinare occorre far riferimento ad un comportamento direttamente ascrivibile al soggetto deferito; rilevato chedalla documentazione sopra menzionata appare certo che la fideiussione bancaria richiesta era stata tempestivamente emessadall‘Istituto Bancario e che, solo per motivi tecnici estranei ai deferiti, il documento non è potuto pervenire tempestivamentepresso la Federazione Italiana Gioco Calcio; ritenuto che, essendo sicuramente stata emessa la fidejussione bancaria in data 29giugno <strong>2007</strong> (nulla avendo eccepito al riguardo la Procura Federale) il documento sarebbe pervenuto tempestivamente inFederazione ove il giorno 30 giugno <strong>2007</strong> fosse stato un giorno lavorativo per gli Istituti Bancari; considerato che il giorno 2luglio <strong>2007</strong>, primo giorno utile lavorativo per le Banche dopo il 29 giugno <strong>2007</strong>, il documento è stato immediatamenterilasciato alla Società che l‘ha fatto pervenire immediatamente negli Uffici di Lega; ritenuto applicabile, nella fattispecie,l‘istituo dell‘errore scusabile in rapporto alla inevitabilità della situazione maturata, determinata da cause oggettive, estranee aideferiti sicchè va esclusa la colpevolezza degli stessi; rilevato, infine, che non può nemmeno essere imputata una mancanza didiligenza dei soggetti deferiti considerato che la fidejussione risulta tempestivamente emessa e non pervenuta negli Ufficifederali per motivi estranei alla loro volontà, PQM Rigetta il deferimento.TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COMUNICATO UFFICIALE N. 8/CDN DEL 28 SETTEMBRE <strong>2007</strong>1 - DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GIUSEPPE MAGLIONE (Presidente e legalerappresentante A.S. Melfi S.r.l.) PER VIOLAZIONE ART. 7 COMMA 3bis CGS VIGENTE ALL‘EPOCA DEI FATTI OGGIART. 8 COMMA 5 CGS IN RELAZIONE ALL‘ART. 90 NOIF E AL PARA III) LETT. B) PRIMA PARTE E PUNTO 4)DELL‘ALLEGATO B) AL C.U. N. 6/A DEL 3.5.<strong>2007</strong> E DELLA SOCIETA‘ A.S. MELFI S.r.l. PER VIOLAZIONE ART. 2COMMA 4 CGS ALL‘EPOCA VIGENTE OGGI ART. 4 COMMA 1 CGS ANCHE CON RIFERIMENTO ALL‘ART. 7COMMA 3bis CGS ALL‘EPOCA DEI FATTI OGGI ART. 8 COMMA 5 CGS (nota n. 201/079pf07-08/SP/ma del10.8.<strong>2007</strong>).Letto il deferimento, esaminati gli atti, sentiti il rappresentante della Procura Federale dott. Leonardo Spagnoletti che hachiesto l‘inibizione per mesi otto per il Presidente Giuseppe Maglione e la penalizzazione di punti uno per la Società A.S.Mellfi Srl nonché il difensore dei deferiti che ne ha chiesto il proscioglimento, osserva:Il Procuratore Federale ha deferito Giuseppe Maglione e la Società A.S. Melfi Srl, il primo nella qualità di Presidente, per nonaver provveduto entro il termine perentorio del 30.6.<strong>2007</strong> a depositare presso la Co.Vi.So.C. l‘attestazione dell‘avvenutopagamento e/o la regolarizzazione dei contributi ENPALS e Fondo Fine Carriera riguardante gli emolumenti dovuti fino almese di aprile <strong>2007</strong> compreso ai tesserati, dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati dalla LegaProfessionisti Serie C;I deferiti hanno chiesto il proscioglimento sostenendo che la mancata presentazione della documentazione richiesta eraaddebitabile ad un ritardo dell‘ENPALS nel rilascio della documentazione di competenza. Inoltre il difensore dei deferiti haeccepito la nullità dell‘atto di deferimento per l‘errata indicazione in esso della autorità competente alla ratifica dei contratti deitesserati. Inoltre ha eccepito la violazione del principio del contraddittorio per la mancata concessione della remissione intermini richiesta con istanza inviata via fax il 6.9.<strong>2007</strong> a questa Commissione;Le eccezioni preliminari sono infondate. L‘atto di deferimento reca con dovizie di particolari la descrizione dei fatti contestati,senza alcuna possibilità di errore dei deferiti che sono stati messi in condizione di conoscere perfettamente quanto a loroaddebitato e, conseguentemente, di esibire le proprie argomentazioni difensive. Il riferimento alla LNP, contenuto nell‘atto dideferimento allorchè si riporta parte del testo della norma violata (seguito da puntini di sospensione) e nella parte finale di taleatto, non altera in alcun modo il senso ed il contenuto dell‘atto di deferimento né crea difficoltà alcuna ai deferiti nell‘eserciziodei propri diritti. In relazione alla eccezione di violazione del principio del contraddittorio, va riscontrato che il 6.9.<strong>2007</strong> ildifensore dei deferiti ha chiesto il rinvio dell‘udienza fissata per il giorno 15.9.<strong>2007</strong> per generici ―impegni famigliari‖. Per glistessi motivi chiedeva la remissione in termini. Questa Commissione aderiva alla richiesta di rinvio dell‘udienza respingendoquella di remissione in termini. Tale istituto non è previsto dalla normativa <strong>sportiva</strong> e, comunque, nessuna impedibilità apresentare le memorie difensive è stata dedotta dai deferiti, tantomeno non addebitabile a fatto proprio. Il rinvio dell‘udienza,peraltro, ha consentito ai deferiti di svolgere adeguatamente le proprie difese; La responsabilità dei deferiti è provata. Infattil‘art. 7 dell‘allora vigente CGS ora trasfuso nell‘art. 8 ed il C.U. n. 6/A del 3.5.<strong>2007</strong> prevedono l‘obbligo di comunicazione edi deposito della necessaria documentazione entro termini perentori. Tale obbligo non è stato rispettato e tale violazione èaddebitabile anche al Presidente della Società che avrebbe dovuto provvedere all‘incombenza. Peraltro la responsabilità deideferiti è prevista espressamente dall‘art. 8 comma 10 CGS. Sul punto va precisato che il fatto addebitato al Presidente delMelfi è chiaramente esposto nel deferimento. La mancata espressa enunciazione della norma di cui all‘art. 8 comma 10 CGSnon ha alcuna rilevanza in quanto è il capo di imputazione che deve contenere i fatti addebitati al deferito al fine di consentiglil‘individuazione della norma violata;Per le violazioni contestate sanzione congrua appare quella di mesi otto di inibizione per il Maglione e un punto dipenalizzazione per il Melfi, P.Q.M. Accoglie il deferimento ed infligge a Giuseppe Maglione l‘inibizione per mesi otto e allaSocietà A.S. Melfi S.r.l. la penalizzazione di un punto in classifica da scontarsi nella corrente stagione <strong>sportiva</strong>.2 - DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: CARLO BATTINI (nella qualità di Presidente elegale rappresentante Cuoiopelli Cappiano R. S.r.l.) E MICHELE VIDETTA (nella qualità di Presidente e legale405


DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE - STAGIONE SPORTIVA <strong>2007</strong>-<strong>2008</strong>rappresentante Cuoiopelli Cappiano R. S.r.l.) PER VIOLAZIONE ART. 7 COMMA 3bis CGS VIGENTE ALL‘EPOCA DEIFATTI OGGI ART. 8 COMMA 5 CGS IN RELAZIONE ALL‘ART. 90 NOIF E AL PARA III) LETT. B) PRIMA PARTE EPUNTO 4) DELL‘ALLEGATO B) AL C.U. N. 6/A DEL 3.5.<strong>2007</strong> E DELLA SOCIETA‘ CUOIOPELLI CAPPIANO R. S.r.l.PER VIOLAZIONE ART. 2 COMMA 4 CGS VIGENTE ALL‘EPOCA DEI FATTI OGGI ART. 4 COMMA 1 CGS ANCHEIN RELAZIONE ALL‘ART. 7 COMMA 3bis CGS VIGENTE ALL‘EPOCA DEI FATTI OGGI ART. 8 COMMA 5 CGS(nota n. 203/081pf07-08/SP/ma del 10.8.<strong>2007</strong>).Letti gli atti e le deduzioni difensive presentate dai soggetti deferiti; ascoltato il rappresentante della Procura Federale dott.Leonardo Spagnoletti nonché i deferiti; OSSERVA Con atto del 10.8.<strong>2007</strong>, il Procuratore Federale ha deferito i soggetti di cuiin epigrafe per l‘inosservanza di quanto disposto dal C.U. n. 6/A del 3.5.<strong>2007</strong>, relativamente al deposito, anche concomunicazione a mezzo fax, entro il termine del 30.6.<strong>2007</strong>, presso la Co.Vi.So.C., della dichiarazione sottoscritta dal legalerappresentante della Società e dal soggetto responsabile del controllo contabile o dal presidente del Collegio Sindacale,corredata dal Mod. F24, attestante l‘avvenuto pagamento delle ritenute IRPEF, dei contributi ENPALS e Fondo Fine Carriera,riguardante gli emolumenti dovuti, fino al mese di aprile <strong>2007</strong> compreso, ai tesserati, dipendenti e collaboratori addetti alsettore sportivo con contratti ratificati dalla Lega Nazionale Professionisti. Nella riunione odierna il rappresentante dellaProcura Federale ha concluso per l‘affermazione di responsabilità dei deferiti, chiedendo, per la Società, la penalizzazione dipunti 1 (uno) in classifica, da scontarsi nella corrente stagione <strong>sportiva</strong>, e per i Presidenti e legali rappresentanti, l‘inibizioneper mesi 6 (sei), ai sensi del vigente art. 8 comma 1 CGS. I deferiti, ammettendo la colpa ed invocando la loro completa buonafede, hanno proposto istanza di patteggiamento, alla quale la Procura non ha prestato il consenso o pronuncia ex art. 24 CGS. Ildeferimento è fondato e va pertanto accolto. La violazione del termine imposto ai deferiti, i quali hanno, come detto, ammessola loro responsabilità, comporta l‘accoglimento delle richieste della Procura Federale e l‘applicazione delle sanzioniconformemente alle disposizioni vigenti. Relativamente alle richieste dei deferiti, questa Commissione, pur evidenziando labuona fede ed il contegno procedimentale degli stessi, ritiene inapplicabile l‘art. 24 CGS che ha natura premiale nel caso in cuiil fatto controverso venga chiarito, non solo con l‘ammissione di responsabilità ma anche con la fattiva collaborazionefinalizzata alla scoperta o all‘accertamento del fatto stesso. E tale non può essere considerato il caso di specie nel quale laviolazione attiene semplicemente alla decadenza da un termine. P.Q.M. Accoglie il deferimento e, per l‘effetto, infligge allaSocietà Cuoiopelli Cappiano R. S.r.l. la penalizzazione di punti 1 (uno) in classifica, da scontarsi nella corrente stagione<strong>sportiva</strong> (<strong>2007</strong>/<strong>2008</strong>), ed ai Presidenti della stessa, Carlo Battini e Michele Videtta, l‘inibizione per mesi 6 (sei).3 - DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GIOVANNI BISANTI (all‘epoca dei fattiAmministratore Unico e Legale Rappresentante A.S. Viterbese Calcio S.r.l.) PER VIOLAZIONE ART. 7 COMMA 3bis CGSIN RELAZIONE ALL‘ART. 89 NOIF E AL C.U. N. 180/A DEL 31.3.<strong>2007</strong> ALL. A) PAR. I) LETT C) E DELLA SOCIETA‘A.S. VITERBESE CALCIO S.r.l. PER VIOLAZIONE ART. 2 COMMA 4 CGS (nota n. 2116/70pf/SP/ma del 4.6.<strong>2007</strong>).Visti gli atti; letto il deferimento disposto dal Procuratore Federale in data 4.6.<strong>2007</strong> nei confronti del sig. Giovanni Bisantiall‘epoca dei fatti Amministratore Unico e legale rappresentante della Società A.S. Viterbese Calcio S.r.l. per violazionedell‘art. 7 comma 3bis CGS, in relazione all‘art. 89 NOIF ed al C.U. n. 180/A del 31.3.2006 all. A) par. I) lett. C) e dellaSocietà A.S. Viterbese Calcio S.r.l., per responsabilità diretta, ai sensi dell‘art. 2 comma 4 CGS per le condotte ascrivibili alsuo legale rappresentante; ascoltato il difensore della Società deferita e preso atto della mancata comparizione del sig.Giovanni Bisanti; ascoltato, altresì, il rappresentante della Procura Federale dott. Leonardo Spagnoletti, il quale ha conclusoper l‘affermazione di responsabilità dei deferiti con richiesta di irrogazione della inibizione per mesi sei al Bisanti e dellapenalizzazione di un punto in classifica a carico della A.S. Viterbese Calcio S.r.l. da scontarsi nella corrente stagione <strong>sportiva</strong>;rilevato, in via preliminare, che i fatti contestati risultano comprovati in atti visto che la A.S. Viterbese Calcio S.r.l. non hadepositato presso la Lega Professionisti Serie C entro i termini assegnati le dichiarazioni liberatorie comprovanti l‘avvenutopagamento degli emolumenti dovuti ad alcuni tesserati; rigettata ogni eccezione formulata dalla difesa della Società deferitadiretta a giustuficare il mancato adempimento giacchè non risulta depositato in giudizio alcun documento attraverso il qualepossa non imputarsi alla Società l‘inadempimento e comunque trovare valide giustificazioni del comportamento inadempiente;ritenuto che la condotta inadempiente deve essere imputata al Bisanti, quale legale rappresentante della Società, per il rapportodi immedesimazione organica che lo legava alla Società; Esaminata la eccezione formulata dalla difesa della Società deferitache ha sostenuto l‘inapplicabilità alla fattispecie in esame del C.U. n. 180/A del 31.3.2006 in quanto detto Comunicato prevedeuna penalizzazione da applicarsi limitatamente alla stagione <strong>sportiva</strong> 2006/<strong>2007</strong>; Valutata la irrilevanza di detta eccezione inquanto l‘art. 7, comma 3bis CGS sanziona la Società inadempiente con l‘ammenda o con un punto di penalizzazione inclassifica ―secondo quanto previsto dalle medesime disposizioni federali‖; Considerato che le attuali disposizioni federali daapplicare alla fattispecie, in quanto migliorative rispetto alle precedenti, sono quelle di cui agli artt. 8 comma 5 e 8 comma 10CGS; affermata la responsabilità dei deferiti, P.Q.M. In accoglimento del deferimento, irroga la sanzione della inibizione dimesi sei a carico del Sig. Giovanni Bisanti e la sanzione della penalizzazione di un punto in classifica a carico della A.S.Viterbese Calcio S.r.l. da scontarsi nella stagione <strong>sportiva</strong> corrente.TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COMUNICATO UFFICIALE N. 9/CDN DEL 4 OTTOBRE <strong>2007</strong>1 - DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: PASQUALE D‘ADDATO (osservatore arbitrale)PER VIOLAZIONE ART. 1 CGS E DELL‘ART. 37 COMMA 2 LETT. B) E J) OGGI TRASFUSO ART. 40 COMMA 3LETT. C) E M) DEL REGOLAMENTO AIA (nota n. 281/406pf06-07/SP/ma del 6.8.<strong>2007</strong>).406


DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE - STAGIONE SPORTIVA <strong>2007</strong>-<strong>2008</strong>Con provvedimento del 6 agosto <strong>2007</strong>, il Procuratore Federale ha deferito a questa Commissione Pasquale D‘Addato,osservatore arbitrale, per rispondere della violazione di cui all‘art. 1 del CGS e dell‘art. 37, n. 2, lett. b) e j), del RegolamentoAIA, in vigore all‘epoca dei fatti (oggi art. 40, n. 3, lett. c), in primo luogo, per aver contattato, in tre occasioni, LeonardoMeani, tesserato della Soc. Milan, al fine di chiedere interventi personali a proprio favore e, in secondo luogo, per averaccettato di esprimere una valutazione favorevole di un assistente. Nei termini assegnati nell'atto di convocazione, l‘incolpatoha fatto pervenire una istanza di applicazione di sanzioni ai sensi dell‘art. 23 CGS, sulla quale ha espresso il proprio consensoil Procuratore federale. Alla riunione odierna, sono comparsi i rappresentanti della Procura federale e l‘incolpato, assistito dalproprio difensore. A seguito di tale istanza, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza: “La Commissione disciplinarenazionale premesso - che, con atto del 6 agosto <strong>2007</strong>, il Procuratore federale ha deferito a questa Commissione PasqualeD‟Addato, osservatore arbitrale, per rispondere della violazione di cui all‟art. 1 del CGS e dell‟art. 37, comma 2, lett. b) e j),del Regolamento AIA, in vigore all‟epoca dei fatti (oggi art. 40, n. 3, lett. c); - che, con istanza del 17 settembre <strong>2007</strong>, ilD‟Addato ha chiesto l‟applicazione di sanzioni ai sensi dell‟art. 23 CGS;- che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale; visti- l‟art. 23, n. 1, del CGS, secondo il quale i soggetti di cui all‟art. 1 comma 1 possono accordarsi con la Procura federale,prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all‟organo giudicante l‟applicazione di una sanzioneridotta, indicandone le specie e la misura;- l‟art. 23, n. 2, del CGS, secondo il quale l‟organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulatadalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l‟applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude ilprocedimento nei confronti del richiedente; rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalleparti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue, anche tenendo conto di quanto disposto dall‟art. 24 del CGS inmateria di collaborazione degli incolpati e dall‟art. 16 del CGS in tema di poteri disciplinari degli Organi della giustizia<strong>sportiva</strong>; che, in particolare, le sanzioni sono state così determinate: sanzione base: mesi 12; diminuzione in applicazionedell‟art. 24 fino alla misura di mesi 6; aumento di mesi 1 in considerazione della pluralità delle condotte considerate;diminuzione in via definitiva a mesi 4 e giorni 2, essendo stato sospeso in via cautelare dalla Commissione di disciplinanazionale AIA, con nota del 5.7.2006 (sanzione cessata a seguito di declaratoria di difetto di giurisdizione della Commissionedi disciplina nazionale AIA del 7.11.2006); dispone l‟applicazione della sanzione della sospensione per mesi 4 e giorni 2,sanzione già scontata per effetto della sospensione in via cautelare disposta dalla Commissione di disciplina nazionale AIA,con nota del 5.7.2006.” Dopo aver dato lettura della ordinanza, la Commissione ha dichiarato chiuso il procedimento.TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COMUNICATO UFFICIALE N. 10/CDN DELl’ 8 OTTOBRE <strong>2007</strong>1 - DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GIULIANO MILESI (Presidente del ComitatoRegionale Lombardia della LND) PER VIOLAZIONE ART. 1 COMMA 1 CGS ANCHE IN RELAZIONE ALLEDISPOSIZIONI CONCERNENTI LA GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE DEL CR DI CUI ALREGOLAMENTO AMMINISTRATIVO CONTABILE DELLA LND (nota n. 298/383pf06-07/SP/en del 7.8.<strong>2007</strong>).La Commissione disciplinare, letto il deferimento, esaminati gli atti, sentiti i rappresentanti della Procura federale dott.Mensitieri e dott. Spagnoletti nonché il deferito e il di lui difensore, osserva quanto segue. - Con provvedimento del 6/8/<strong>2007</strong>,il Procuratore Federale ha deferito a questa Commissione Giuliano Milesi, Presidente del Comitato regionale della Lombardiadella LND, per rispondere della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità di cui all‘art. 1, comma 1, CGS, perché,nello svolgimento delle proprie attribuzioni, si sarebbe reso responsabile di irregolarità amministrative e contabili. - Neitermini assegnati nell'atto di convocazione, l‘incolpato ha fatto pervenire una memoria difensiva nella quale si rileva che nonvi sarebbe stata alcuna violazione disciplinare, in quanto tutto si sarebbe svolto secondo quanto stabilito dalla normativa invigore. - All‘udienza del 4/10/<strong>2007</strong> i rappresentanti della Procura federale, richiamate le ragioni del deferimento, hanno chiestola dichiarazione di responsabilità del deferito e l‘irrogazione della sanzione della inibizione per tre anni. Il Milesi, assistito dalproprio difensore, dopo aver illustrato ulteriormente i motivi già esposti in memoria, ha chiesto, in via istruttoria, di produrrealcuni documenti e, nel merito, il proscioglimento dagli addebiti contestati. - È opportuno precisare che il presenteprocedimento ha ad oggetto esclusivamente i capi di incolpazione di cui al deferimento e non anche le vicende legateall‘esposto che ha provocato l‘intervento dell‘Ufficio indagini, sia in relazione agli effettivi autori di tale esposto, sia perquanto attiene le ulteriori gravi accuse contenute in tale atto sulle quali non sono emersi indizi sufficienti a giustificare ildeferimento. Tali vicende, peraltro, sono oggetto di esame da parte dell‘Autorità giudiziaria ordinaria e, ove provate,risulterebbero particolarmente gravi, ma sono completamente estranee al presente giudizio disciplinare. - Ciò premesso, in viapreliminare e istruttoria, si rileva che la richiesta di esibizione di nuova documentazione è irrilevante, perché ha ad oggettocircostanze già provate o comunque valutabili sulla base di comuni conoscenze afferenti alla sfera del notorio. - Nel merito, sirileva che, secondo quanto risulta dalla relazione dell‘Ufficio indagini (che ai sensi dell‘art. 35, n. 1.1., CGS può essereutilizzata a fini di prova dagli Organi della giustizia <strong>sportiva</strong>) e dai suoi allegati (documentazione acquisita e testimonianzeassunte), in più occasioni, il Milesi ha tenuto un comportamento non pienamente conforme ai principi di corretta gestionecontabile-amministrativa e, quindi, più in generale, a quelli di lealtà, correttezza e probità sanciti dall‘art. 1, comma 1, CGS. Inprimo luogo, il Milesi ha affidato una prestazione di servizi di ospitalità alberghiera per il raduno organizzato dal CR all‘HotelDesenzano di Desenzano del Garda senza osservare la procedura di cui all‘All. A dell‘art. 8 del RAC per i Comitati regionalidella LND approvato il 21 marzo 1997. In particolare, non solo non ha provveduto a richiedere all‘inizio di ogni anno i prezzidei prodotti e servizi offerti dai fornitori di fiducia, né ha fatto valutare la congruità e la convenienza di tali prezzi dal407


DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE - STAGIONE SPORTIVA <strong>2007</strong>-<strong>2008</strong>Consiglio direttivo, ma anche ha provveduto al pagamento della relativa spesa, pari a € 12.000,00, dietro presentazione disemplice preventivo, da lui stesso consegnato agli impiegati amministrativi del CR, senza pretendere poi immediatamentel‘emissione della relativa fattura. Successivamente, in vista e in relazione alla verifica ispettiva del ISVA della LND, qualegiustificativo della spesa, è stata utilizzata una fattura mai registrata dal predetto prestatore di servizi, emessa due anni dopo laprestazione con predatazione e, quindi, palesemente non veridica. In secondo luogo, il Milesi ha affidato, senza svolgimento dialcuna gara in forma di licitazione privata secondo quanto previsto dall‘art. 8 RAC una prestazione di servizi informaticirelativi al sito internet del CR alla società Sportweb s.r.l. La circostanza che tale iniziativa fosse stata autorizzata dallaassemblea delle Società del CR, infatti, non assume rilevanza, posto che, in ogni caso, la scelta del contraente doveva avveniresulla base della normativa vigente. In ogni caso, poi, una maggiore trasparenza nella scelta del contraente avrebbe evitatol‘insorgere di dubbi e perplessità che certamente non giovano al prestigio e all‘onorabilità dell‘intero movimento sportivodilettantistico. In terzo luogo, il Milesi ha omesso di operare un controllo sulla effettiva attività svolta dal collaboratore ElioDodesini per conto del CR lombardo, attività che si è rivelata quantomeno ambigua, anche in relazione alla poco chiaraerogazione di compensi a tale collaboratore da parte di fornitori del Comitato medesimo. - In definitiva, al deferito vannoaddebitate una non corretta gestione contabile amministrativa e una omissione di quel dovere di vigilanza che è proprio delPresidente del CR.- Tenuto conto di quanto previsto dagli articoli 16 e 19 del CGS e, in particolare, della carica ricoperta dal Milesi e valutata lagravità dei comportamenti posti in essere, sanzione congrua appare quella di mesi dieci di inibizione. P.Q.M. la Commissioneinfligge a Giuliano Milesi la sanzione della inibizione per mesi dieci.TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COMUNICATO UFFICIALE N. 11/CDN DEL 9 OTTOBRE <strong>2007</strong>1 - DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: PIERO MANCINI (Presidente e Legalerappresentante A.C. Arezzo S.p.A.) PER VIOLAZIONE ARTT. 27, 2° E 3° COMMA DELLO STATUTO DELLA FIGC(ORA ART. 30) E 11 BIS CGS (ORA ART. 15) E DELLA SOCIETA‘ A.C. AREZZO SpA PER VIOLAZIONE ART. 2COMMA 4 CGS ( ORA ART. 4 COMMA 1) (nota n. 300/045pf06-07/SP/ma del 7.8.<strong>2007</strong>).Visti gli atti; Letto il deferimento disposto in data 7 agosto <strong>2007</strong> dalla Procura Federale nei confronti del sig. Piero Mancini,Presidente della Società A.C. Arezzo Spa, per violazione degli artt. 27, 2° e 4° comma, dello Statuto FIGC (ora art. 30 nuovoStatuto FIGC) e 11 bis del CGS (ora art. 15 nuovo CGS) ―per aver contravvenuto ed eluso gli obblighi di accettare la piena edeffettiva efficacia dei provvedimenti degli Organi di Giustizia Sportiva e soggetti delegati della FIGC‖, proponendo ricorsidinanzi al TAR Lazio e al Consiglio di Stato in assenza di preventiva autorizzazione; e nei confronti della Società AC ArezzoSpa a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell‘art. 2, comma 4 CGS (ora art. 4, comma 1 nuovo CGS) in ordine agli addebiticontestati al sig. Piero Mancini, Presidente e legale rappresentante della società stessa; Letta, altresì, la memoria a sostegno deldeferimento depositata dalla Procura Federale in data 28 settembre <strong>2007</strong> e le deduzioni difensive della A.C. Arezzo Spadepositate dai deferiti; Ascoltato il Presidente Mancini, assistito dal proprio legale di fiducia, ed i rappresentanti della ProcuraFederale, in persona dei dott. Alfredo Mensitieri e Mario Alberto di Nezza i quali hanno concluso per l‘affermazione diresponsabilità dei deferiti chiedendo l‘irrogazione delle seguenti sanzioni: - anni 1 di inibizione per il Presidente PieroMancini; - penalizzazione di punti 3 in classifica ed euro 15.000,00 di ammenda per la società A.C. Arezzo; Esaminati gli attidel giudizio dai quali è dato rilevare che, all‘esito dei giudizi sportivi, la società proponeva ricorso al TAR Lazio per ottenerel‘annullamento: a) della decisione in data 12 dicembre 2006 con cui la Camera di Conciliazione per lo Sport presso il CONI haconfermato la decisione della Corte Federale FIGC con cui erano stati irrogati 6 punti di penalizzazione in classifica dascontarsi nella stagione <strong>sportiva</strong> 2006-<strong>2007</strong>; b) della menzionata decisione della Corte Federale FIGC pubblicata in data 4settembre 2006; c) della decisione 17 agosto 2006 con cui la CAF aveva irrogato all‘Arezzo la penalizzazione di 9 punti ; d)per quanto di ragione, di alcune disposizioni dello Statuto FIGC e del CGS in materia di nomina dei componenti degli Organidi Giustizia Federale e in materia di ―responsabilità presunta‖; Rilevato che la società A.C. Arezzo proponeva appello dinanzial Consiglio di Stato avverso la sentenza a lei contraria emessa dal TAR Lazio e contestualmente proponeva nella stessa sedeazione risarcitoria per l‘importo di euro 15.000.000,00; Preso atto che il Consiglio di Stato, con decisione 31 luglio <strong>2007</strong>,respingeva l‘istanza cautelare proposta con il ricorso; Considerato che il deferimento oggi all‘esame di questa Commissionetende a voler sanzionare il comportamento del Presidente Mancini e della Società A.C. Arezzo in quanto volti ad eludere ilvincolo di giustizia; Esaminati con la massima attenzione tutti i precedenti giurisprudenziali dei Giudici Sportivo, Ordinario edAmministrativo; Ritenuto, che alla luce di una attenta valutazione delle problematiche in esame, appare corretto affermare chese, da una parte, deve essere sempre consentito impugnare liberamente dinanzi al Giudice Statale provvedimenti federaliriguardanti materie ―non riservate all‘Ordinamento Sportivo‖ (logicamente esauriti i gradi di giudizio dinanzi alla giustizia<strong>sportiva</strong>), deve sicuramente opporsi la esistenza del vincolo di giustizia nel caso in cui le controversie sottoposte al GiudiceStatale siano ―riservate‖ all‘ordinamento sportivo (leggi questioni di carattere disciplinare); Valutato che la fattispecie che hadato origine ai procedimenti in sede <strong>sportiva</strong> a carico della società AC Arezzo aveva natura prettamente disciplinare, così comeperaltro confermato dai deferiti nelle proprie memorie difensive in atti, ragion per cui, vertendosi in ―materia riservata‖,l‘attivazione dei giudizi dinanzi al Giudice Amministrativo, in difetto di preventiva autorizzazione federale, deve ritenersicome comportamento volto ad eludere il vincolo di giustizia; Ritenuto che i comportamenti sopra descritti comportanol‘irrogazione delle sanzioni disciplinari stabilite dalle norme federali, avendo cura di applicare nella fattispecie l‘art.11 bisCGS, e non l‘art.15 nuovo CGS, in quanto più favorevole ai deferiti, P.Q.M. in accoglimento del deferimento, irroga le408


DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE - STAGIONE SPORTIVA <strong>2007</strong>-<strong>2008</strong>sanzioni della inibizione per anni 1 al Presidente sig. Piero Mancini, della penalizzazione di punti 3 in classifica da scontarsinella stagione <strong>sportiva</strong> <strong>2007</strong>-<strong>2008</strong> e l‘ammenda di Euro 15.000,00 a carico della A.C. Arezzo S.p.A.TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COMUNICATO UFFICIALE N. 12/CDN DEL 17 OTTOBRE <strong>2007</strong>1 - DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GIUSEPPE LOVERI (Amministratore Unico S.S.Giugliano Calcio S.r.l.) PER VIOLAZIONE ART. 8 COMMA 3 CGS ALL‘EPOCA VIGENTE IN RELAZIONE ALL‘ART.89 NOIF E DELLA SOCIETA‘ S.S. GIUGLIANO CALCIO S.r.l. PER VIOLAZIONE ART. 2 COMMA 4 CGSALL‘EPOCA VIGENTE (nota n. 255/390pf06-07/SP/ma del 1.8.<strong>2007</strong>).Visti gli atti; letto il deferimento disposto in data 1° agosto <strong>2007</strong> dalla Procura Federale nei confronti del sig. Giuseppe Loveri,amministratore unico della S.S. Giugliano Calcio S.r.l. per violazione degli adempimenti in ordine alla ammissione alcampionato 2006/<strong>2007</strong> e della S.S. Giugliano Calcio S.r.l. a titolo di responsabilità diretta; esaminate le memorie e ladocumentazione a sostegno depositate dai deferiti in data 10.9.<strong>2007</strong> e 24.9.<strong>2007</strong>; ascoltato il difensore dei deferiti ed ilrappresentante della Procura Federale avv. Salvatore Sciacchitano il quale ha concluso per l‘affermazione di responsabilità deideferiti con l‘irrogazione della sanzione della inibizione di mesi sei a carico del sig. Giuseppe Loveri e della penalizzazione dipunti due in classifica da scontarsi nel campionato <strong>2007</strong>/<strong>2008</strong> a carico della Società; rilevato che il deferimento è stato dispostogiacchè, in contrasto con la dichiarazione datata 16.1.<strong>2007</strong> trasmessa dalla Società alla Co.Vi.So.C. attestante il pagamentodelle ritenute IRPEF, dei contributi ENPALS e del Fondo di fine carriera relativi agli emolumenti dovuti ai tesserati, lavoratoridipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati dalla competente Lega per le mensilità di aprile,maggio e giugno 2006, la documentazione in atti proveniente dall‘ENPALS attesta la interruzione del pagamento rateale deidebiti pregressi nel mese di aprile 2006 con conseguente decadenza dal beneficio della rateizzazione ed il mancato versamentodei contributi dal mese di aprile 2006 a gennaio <strong>2007</strong>; accertato che, a fronte del contestato mancato pagamento delle mensilitàdi aprile, maggio e giugno 2006 (previsto e sanzionato dal C.U. n. 180/A del Consiglio Federale), i deferiti hanno depositatodocumentazione inidonea a comprovare l‘adempimento in quanto: A) la dichiarazione datata 16.1.<strong>2007</strong> risulta trasmessa dallaSocietà alla Co.Vi.So.C. via fax il 18.1.<strong>2007</strong>, ore 16,01, dunque in violazione dei termini previsti; B) la documentazioneattestante l‘assunto pagamento in compensazione (mod. F24) porta le date di effettuazione (tramite Remote Banking MPS) del16 e del 17 gennaio <strong>2007</strong>, dunque in violazione dei termini previsti; C) la stessa documentazione depositata a sostegnodell‘assunta compensazione (leggi documentazioni contributi indebitamente versati per i ―Giovani in addestramento tecnico‖non è stata ritenuta idonea dall‘ENPALS considerato che, con nota 15.5.<strong>2007</strong>, richiedeva ulteriori chiarimenti alla Societànonostante la detta comunicazione fosse stata già inviata all‘ENPALS in data 16.1.<strong>2007</strong>; ritenuto che, alla luce delladocumentazione in atti, i soggetti deferiti devono essere ritenuti responsabili delle violazioni loro ascritte; considerato che, perla particolare fattispecie, va applicata la normativa più favorevole ai deferiti (leggi art. 8 comma 5 e art. 8 comma 10) CGS,P.Q.M. In parziale accoglimento del deferimento, irroga la sanzione della inibizione per mesi sei al sig. Giuseppe Loveri edella penalizzazione di un punto in classifica da scontarsi nella stagione <strong>sportiva</strong> <strong>2007</strong>/<strong>2008</strong> alla S.S. Giugliano Calcio S.r.l..2 - DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MAURO MARCHINI (Presidente e legalerappresentante U.S. Castelnuovo Garfagnana S.r.l.) PER VIOLAZIONE ART. 7 COMMA 3bis CGS VIGENTE ALL‘EPOCADEI FATTI OGGI ART. 8 COMMA 5 CGS IN RELAZIONE ALL‘ART. 90 NOIF E AL PARA III) LETT. B) PUNTO 4NONCHE‘ AL PARA V) PRIMA PARTE E PUNTO 1) DELL‘ALLEGATO B) AL C.U. N. 6/A DEL 3.5.<strong>2007</strong> E DELLASOCIETA‘ CASTELNUOVO GARFAGNANA S.r.l. PER VIOLAZIONE ART. 2 COMMA 4 CGS VIGENTE ALL‘EPOCADEI FATTI OGGI ART. 4 COMMA 1 CGS ANCHE CON RIFERIMENTO ALL‘ART. 7 COMMA 3bis CGS ORA ART. 8COMMA 5 CGS (nota n. 326/109pf07-08/SP/ma del 22.8.<strong>2007</strong>).Letto il deferimento, esaminati gli atti, sentito il rappresentante della Procura Federale avv. Salvatore Sciacchitano che hachiesto l‘inibizione di mesi otto per Mauro Marchini e la penalizzazione di punti due per la U.S. Castelnuovo Garfagnana S.r.l.,osserva: - Il Procuratore Federale ha deferito Mauro Marchini e la Società U.S. Castelnuovo Garfagnana per violazionedell‘art. 7 comma 3 bis del CGS vigente all‘epoca dei fatti, ora art. 8 comma 5 del CGS, in relazione al mancato deposito entroil termine del 30.06.<strong>2007</strong>: a) della dichiarazione corredata dei modelli F24 attestante l‘avvenuto pagamento delle ritenuteIRPEF, dei contributi ENPALS e Fondo Fine Carriera; b) dell‘originale della garanzia a favore della Lega da fornire a mezzodi fidejussione bancaria; - I deferiti dopo aver chiesto ed ottenuto un rinvio per il legittimo impedimento del Marchini, nonsono comparsi all‘udienza del 17.10.<strong>2007</strong> né hanno fatto pervenire memorie difensive; - La responsabilità dei deferiti apparedocumentalmente provata. Infatti la fidejussione è stata emessa in data 12.07.<strong>2007</strong>, cioè dopo la scadenza del termine del30.06.<strong>2007</strong>. Inoltre nella lettera 14.07.<strong>2007</strong> della Società deferita è contenuta la piena confessione di non aver adempiuto entroil termine del 30.06.<strong>2007</strong> al deposito della dichiarazione prevista al punto 3 lett. B n. 4 del C.U. n. 6/A del 03.05.<strong>2007</strong>. Peraltrola responsabilità non è stata contestata dai deferiti che non hanno svolto alcuna attività difensiva; - Le violazioni contestatesono due e pertanto alla Società Castelnuovo Garfagnana devono essere inflitti due punti di penalizzazione da scontare nellastagione <strong>sportiva</strong> <strong>2007</strong>/<strong>2008</strong>. Sanzione congrua per il Presidente della Società Mauro Marchini appare quella della inibizioneper mesi otto. P.Q.M. Accoglie il deferimento ed infligge alla Società U.S. Castelnuovo Garfagnana S.r.l. la penalizzazione dipunti due da scontare nella stagione <strong>sportiva</strong> <strong>2007</strong>- <strong>2008</strong>; infligge a Mauro Marchini l‘inibizione per mesi otto.3 - DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MASSIMILIANO PINCIONE (Presidente e legalerappresentante Pescara Calcio SpA) PER VIOLAZIONE ART. 7 COMMA 3bis CGS VIGENTE ALL‘EPOCA DEI FATTI409


DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE - STAGIONE SPORTIVA <strong>2007</strong>-<strong>2008</strong>OGGI ART. 8 COMMA 5 CGS IN RELAZIONE ALL‘ART. 90 NOIF E AL PAR. III) LETT. B) PRIMA PARTE E PUNTO4) DELL‘ALLEGATO B) AL C.U. N. 6/A DEL 3.5.<strong>2007</strong> E DELLA SOCIETA‘ PESCARA CALCIO SpA PERVIOLAZIONE ART. 2 COMMA 4 CGS ALL‘EPOCA VIGENTE OGGI ART. 4 COMMA 1 CGS ANCHE CONRIFERIMENTO ALL‘ART. 7 COMMA 3bis CGS VIGENTE ALL‘EPOCA DEI FATTI OGGI ART. 8 COMMA 5 CGS(nota n. 489/080pf07-08/SP/ma del 18.9.<strong>2007</strong>).Letti gli atti e le deduzioni difensive presentate dai soggetti deferiti; ascoltato il rappresentante della Procura Federale, avv.Salvatore Sciacchitano, nonché per la Società deferita il sig. Antonio Falcone su delega del Presidente; OSSERVA Con attodel 18.09.<strong>2007</strong>, che ha modificato ed integrato il precedente del 10.08.<strong>2007</strong>, la Procura Federale ha deferito il Sig.Massimiliano Pincione, già Presidente del Soc. Pescara Calcio S.p.a. all‘epoca degli addebiti ed la Soc. Pescara Calcio S.p.a.per le violazioni di cui in epigrafe, per non aver depositato, entro il termine del 30 giugno <strong>2007</strong>, la dichiarazione, corredata daimodelli F24, attestante l‘avvenuto pagamento delle ritenute IRPEF riguardanti gli emolumenti dovuti, fino al mese di aprile<strong>2007</strong> compreso, ai tesserati, dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati dalla L.N.P.. Allariunione del 17.10.<strong>2007</strong>, il rappresentante della Procura Federale ha concluso chiedendo per la Società, la penalizzazione dipunti 1 (uno) in classifica, da scontarsi nella corrente stagione <strong>sportiva</strong>, e per il Presidente l‘inibizione per mesi 6 (sei), ai sensidelle vigenti disposizioni. Il rappresentante della Società ha invece insistito per il proscioglimento o, in via subordinata, per ilriconoscimento della natura oggettiva della responsabilità ascritta alla propria rappresentata. Il deferimento è fondato e vapertanto accolto. Risulta pacifico che la Società deferita si sia resa inadempiente all‘obbligo alla stessa imposto, avendoinviato, solo in data 07.07.<strong>2007</strong>, pertanto oltre il termine di cui al C.U., una dichiarazione di avvenuto pagamento delle ritenuteIRPEF, integrativa di quella precedentemente depositata il 29.06.<strong>2007</strong>, dalla quale difatti risultava cancellata la relativa voce.Le deduzioni difensive del Pescara Calcio S.p.a., che eccepisce la inapplicabilità dell‘art. 4, co. 1, C.G.S. e la natura nonperentoria del termine di deposito, sono prive di qualsiasi pregio logico e giuridico. Invero, la responsabilità dei deferiti per ifatti di che trattasi trova specifica previsione normativa negli artt. 8, co. 5 e 10, ed 1, co. 5 (al quale il co. 10 rimanda), C.G.S. –aventi natura precettiva e sanzionatoria - che individuano la concorrente responsabilità della Società e dei soggetti cui èriconducibile il controllo della stessa nella violazione delle norme federali, ponendosi, quindi, in rapporto di specialità conl‘art. 4, co. 1, C.G.S.. Pertanto, la circostanza che nell‘atto di deferimento siano richiamate entrambe le norme, la generale e lespeciali, se da un lato comporta l‘inapplicabilità della prima ricorrendo le seconde, dall‘altro non esclude che il comportamentosia stato correttamente descritto nell‘atto di deferimento e possa essere sanzionato ai sensi delle vigenti disposizioni, ovverol‘art. 8, co. 5 e 10, C.G.S. in quanto migliorative rispetto alle precedenti. Relativamente, invece, alla ulteriore eccezionesollevata, questa Commissione rileva che la natura perentoria del termine è chiaramente stabilita dal C.U. che, oltre ad indicareespressamente il termine – e si riporta il dato letterale - ―entro il‖ quale assolvere all‘obbligo di deposito, ne rafforza ilcontenuto precettivo prevedendo, ancora in maniera espressa, che l‘inosservanza dello stesso, anche in relazione ad unosoltanto degli adempimenti previsti, viene specificamente sanzionata di talché il termine non può che essere perentorio.Pertanto, la deferita non potrà invocare né la buona fede né escludere la propria responsabilità per mancanza dell‘elementopsicologico risultando, per tabulas, la volontaria cancellazione, nella dichiarazione del 29.06.<strong>2007</strong>, della voce relativa alversamento delle ritenute IRPEF, la cui trasmissione non è stata tempestiva. La violazione del termine imposto ai deferiticomporta l‘accoglimento delle richieste della Procura Federale e l‘applicazione delle sanzioni conformemente alle disposizionivigenti anche nei confronti di chi non è più tesserato, mantenendo l‘ordinamento federale l‘interesse a perseguirecomportamenti illeciti commessi da soggetti nel periodo di loro tesseramento. P.Q.M. Accoglie il deferimento e, per l‘effetto,infligge alla Società Pescara Calcio S.p.A. la penalizzazione di punti 1 (uno) in classifica, da scontarsi nella corrente stagione<strong>sportiva</strong> (<strong>2007</strong>/<strong>2008</strong>), ed al Sig. Massimiliano Pincione, l‘inibizione per mesi 6 (sei) da scontarsi nella stagione <strong>sportiva</strong> diprossimo tesseramento.TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COMUNICATO UFFICIALE N. 13/CDN DEL 18 OTTOBRE <strong>2007</strong>1 - DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: NAZARENO CECCARELLI (arbitro benemerito)PER VIOLAZIONE ART. 1 CGS E DELL‘ART. 37 COMMA 2 LETT. B) VIGENTE ALL‘EPOCA DEI FATTI OGGITRASFUSO ART. 40 COMMA 3 LETT. C) DEL REGOLAMENTO AIA (nota n. 241/401pf06-07/SP/en del 31.7.<strong>2007</strong>).Visti gli atti; letto il deferimento disposto dalla Procura Federale in data 31.7.<strong>2007</strong> nei confronti di Nazzareno Ceccarelli,arbitro benemerito, per violazione di cui all‘art. 1 CGS e dell‘art. 37, comma 2 lett. b) Regolamento AIA (oggi art. 40 comma3 Regolamento AIA) ―per avere, nel corso dei contatti telefonici intercorsi con l‘AE Massimo De Santis, nel novembre 2005, aseguito di una specifica richiesta di costui, diretta a far acquisire informazioni relative alla votazione assegnata dall‘osservatorearbitrale della gara Teramo-Napoli ad uno degli assistenti arbitrali, rappresentato allo stesso De Santis di aver contattato ilPresidente della Sezione di Latina, Giancarlo Bersanetti, invitandolo ad ottenere le informazioni richieste e ad influenzare ilgiudizio dell‘osservatore sulle prestazioni dell‘AA Sergio De Santis, con ciò violando i principi di lealtà, correttezza, probità etrasparenza di cui alle norme sopra indicate con le aggravanti del pregiudizio derivato, per la notorietà dei fatti, al buon nomeed all‘immagine dell‘AIA e della carica associativa ricoperta al momento dei fatti‖; letta la memoria difensiva depositata dalsig. Nazzareno Ceccarelli in data 12.10.<strong>2007</strong>; ascoltati il deferito, assistito dal proprio difensore, ed il rappresentante dellaProcura Federale dott. Roberto Proietti, il quale ha concluso per l‘affermazione di responsabilità del sig. Nazzareno Ceccarellichiedendo l‘irrogazione della sanzione della sospensione per anni 1 (uno); considerato, in via preliminare, che il colloquiotelefonico intercorso tra il Ceccarelli e l‘arbitro Massimo De Santis non forma oggetto di contestazione e che alla richiesta delDe Santis (di intercedere nei confronti del Presidente della Sezione di Latina) il Ceccarelli non solo non oppose alcun rifiuto410


DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE - STAGIONE SPORTIVA <strong>2007</strong>-<strong>2008</strong>ma si prestò a far credere che si sarebbe attivato per influenzare in senso positivo l‘osservatore che aveva visionato uno degliassistenti arbitrali della gara Teramo-Napoli; rilevato che, in realtà, è risultato poi accertato che il Ceccarelli non avrebbeeffettuato l‘intervento richiesto; ritenuto che il comportamento del Ceccarelli va però, in ogni caso, censurato in quanto,lasciando intendere al De Santis di avere effettuato l‘intervento richiesto, ha sicuramente ingenerato la convinzione di poteressere interprete di manovre oscure idonee a creare disdoro al buon nome ed all‘immagine dell‘AIA; considerato, altresì, che ilcomportamento tenuto dal Ceccarelli, anche se non può essere ritenuto grave e rilevante, concretizza certamente la violazionedei principi di lealtà e correttezza di cui all‘art. 1 CGS in relazione all‘art. 40 comma 3 del Regolamento AIA; valutato che ilCeccarelli ha già scontato la sospensione per mesi tre (dal 5.7.2006 al 4.10.2006) a lui irrogata dalla Commissione diDisciplina Nazionale AIA (delibera n. 9 del dell‘11.9.2006), P.Q.M. In accoglimento del deferimento, dispone la sospensionedel sig. Nazzareno Ceccarelli per mesi 3 (tre), precisando che detta sospensione è stata già scontata dal deferito dal 5.7.2006 al4.10.2006.2 - DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GABRIELE CONTINI (assistente arbitro) PERVIOLAZIONE ART. 1 CGS E DELL‘ART. 37 COMMA 2 LETT. B) VIGENTE ALL‘EPOCA DEI FATTI OGGITRASFUSO ART. 40 COMMA 3 LETT. C) DEL REGOLAMENTO AIA (nota n. 279/404pf06-07/SP/ma del 6.8.<strong>2007</strong>).Letto il deferimento, esaminati gli atti, uditi il rappresentante della Procura Federale Roberto Proietti che ha chiesto lasospensione del Contini per mesi 8 (otto) e la difesa del deferito che ha chiesto che venga dichiarata l‘inammissibilità deldeferimento e che, comunque, il deferito venga prosciolto da ogni addebito, osserva: Il Procuratore Federale ha deferitoGabriele Contini per la violazione di cui all‘art. 1 CGS e all‘art. 37, comma 2 lett. b) del Regolamento AIA vigente all‘epocadei fatti, oggi trasfuso nell‘art. 40, comma 3, lett. c) del Regolamento AIA, per avere intrattenuto, in più occasioni, nei mesi dimarzo ed aprile 2005, colloqui telefonici con il tesserato dell‘AC Milan Leonardo Meani nel corso dei quali sono state espresseconsiderazioni, valutazioni e commenti che – avuto riguardo al loro specifico contenuto e al soggetto cui erano diretti –risultano contrari ai principi di lealtà, correttezza, probità e trasparenza di cui alle norme contestate, in quanto riguardanti laposizione di singoli associati e le problematiche del mondo arbitrale e specifiche decisioni tecniche concernenti decisioni esegnalazioni adottate nel corso di alcune gare, con le circostanze aggravanti del pregiudizio arrecato, per la notorietà dei fatti,all‘immagine dell‘AIA e alla carica associativa ricoperta al momento dei fatti;Il Contini ha depositato memoria difensiva eccependo preliminarmente l‘inammissibilità sotto diversi profili del deferimento esostenendo comunque, di non aver commesso le violazioni contestate essendosi limitato ad intrattenere normali conversazionitelefoniche con un personaggio da lui conosciuto allorchè svolgeva funzioni di arbitro nelle categorie minori della LND; Leeccezioni preliminari sono palesemente infondate. Nessun giudizio è stato già emesso nei confronti del Contini per i fattioggetto del presente provvedimento. Infatti del deferito si sono occupati solo gli Organi inquirenti che per di più non si sonomai pronunciati sui fatti oggi addebitati al Contini. Manca quindi il presupposto stesso della eccezione, cioè l‘esistenza di unprecedente giudizio o comunque di un provvedimento valutativo in contrasto con l‘attuale deferimento. E‘ pacifico poi che ildivieto di bis in idem valga solo in presenza di provvedimenti giurisdizionali passati in giudicato che, come detto, nellafattispecie non sono stati pronunciati. Il fatto che la Procura Federale non abbia disposto il deferimento del Contininell‘ambito del procedimento principale (c.d. ―Calciopoli‖) ma solo successivamente, rientra tra le scelte discrezionalidell‘organo inquirente non suscettibili di valutazioni da parte di questa Commissione;Altrettanto infondate sono le eccezioni ditempestività e indeterminatezza del deferimento. Infatti le indagini sono state tempestivamente completate nei termini previstied i fatti contestati al Contini sono riportati dettagliatamente nel capo di incolpazione che riporta tra virgolette le frasi chesecondo l‘ipotesi accusatoria avrebbero travalicato i limiti di lealtà, correttezza, probità e trasparenza imposti dalle normefederali; Nel merito appare raggiunta la prova della responsabilità del deferito. Infatti dalla relazione dell‘Ufficio Indagini (cheai sensi dell‘art. 35 comma 1 punto 1 CGS può essere utilizzata a fini di prova dagli Organi di Giustizia Sportiva) e dai suoiallegati (intercettazioni telefoniche) risulta che il Contini nel marzo-aprile 2005 ha intrattenuto colloqui telefonici con iltesserato dell‘AC Milan Leonardo Meani nel corso dei quali sono stati espressi commenti e considerazioni sulla posizione disingoli associati e su specifiche decisioni tecniche relative al settore arbitrale. Tale condotta è certamente in contrasto con l‘art.1 comma 1 CGS che impone a Società, dirigenti, atleti, tecnici, ufficiali di gara e ogni altro soggetto che svolge attività dicarattere tecnico, organizzativo, decisionale o comunque rilevante per l‘ordinamento federale, di comportarsi secondo iprincipi di lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto comunque riferibile all‘attività <strong>sportiva</strong>. Inoltre la condotta contestata alContini viola l‘art. 40 comma 3 lett. c) del Regolamento AIA secondo il quale gli arbitri devono improntare il propriocomportamento ai principi di lealtà, trasparenza, rettitudine, della comune morale e difesa della credibilità e dell‘immaginedell‘AIA; In considerazione del contenuto dei colloqui telefonici e del pregiudizio arrecato all‘immagine dell‘AIA, sanzionecongrua appare quella di mesi tre di sospensione, P.Q.M. Accoglie il deferimento ed infligge a Gabriele Contini la sospensionedi mesi 3 (tre).3 - RICORSO DELLA SOCIETA‘ A.S. CENTALLO AVVERSO LE DECISIONI DELLA C.D.T. PIEMONTE V.A.MERITO GARA CENTALLO-SANTENESE DEL 9.9.<strong>2007</strong> CAMPIONATO PROMOZIONE (C.U. n. 11 del 20.9.<strong>2007</strong>).Il Giudice Sportivo del C.R. Piemonte V.A.. con provvedimento pubblicato sul C.U. n. 43 del 17.05.<strong>2007</strong>, squalificava per unagiornata di gara, per recidività in ammonizione, il calciatore Armando Moreno della Società attualmente reclamante. Talesqualifica veniva scontata nella gara Cavour-Centallo disputata il 20.05.<strong>2007</strong>, immediatamente successiva a quella del13.05.<strong>2007</strong>, nel cui contesto la sanzione era maturata. Sicchè il calciatore Armando Moreno aveva titolo di partecipare allagara del 09.09.<strong>2007</strong>, in oggetto. La Commissione Disciplinare Territoriale, in accoglimento del ricorso della Società Santenese,411


DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE - STAGIONE SPORTIVA <strong>2007</strong>-<strong>2008</strong>constatato che alla gara aveva partecipato il calciatore Armando Moreno in posizione di squalifica e quindi irregolare,comminava alla Società Centallo la perdita della gara per 0–3; al calciatore Armando Moreno la squalifica per una garaulteriore; al dirigente accompagnatore sig. Giuseppe Di Tora l‘inibizione sino al 19 dicembre <strong>2007</strong>; alla Società l‘ammenda di€150,00. Avverso tale decisione propone reclamo la Società Centallo, chiedendo la revoca della decisione per i motivi sopraevidenziati. Il reclamo è fondato e merita accoglimento. Risulta documentalmente provato che il calciatore Armando Moreno,squalificato per una giornata in seguito alla gara del 13.05.<strong>2007</strong>, non aveva partecipato a quella del 20.05.<strong>2007</strong>, scontando cosìla sanzione. Egli, pertanto, ben poteva prendere parte alla gara del 09.09.<strong>2007</strong>, P.Q.M. Accoglie il reclamo e, per l‘effetto,annulla la decisione impugnata ripristinando il risultato conseguito sul campo, Centallo/Santenese 1-0 (CampionatoPromozione). Nulla per la tassa non versata.TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COMUNICATO UFFICIALE N. 14/CDN DEL 9 NOVEMBRE <strong>2007</strong>1 - DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: FAUSTO PARI (direttore sportivo A.S. BariS.p.A.), PIETRO DORONZO (segretario A.S. Bari S.p.A.) PER VIOLAZIONE ARTT. 1 COMMA 1 E 8 COMMA 2 CGSANCHE IN RELAZIONE ALL‘ART. 39 NOIF E DELLA SOCIETA‘ A.S. BARI S.p.A. PER VIOLAZIONE ART. 2COMMA 4 CGS (nota n. 1613/520pf/SP/ma del 18.4.<strong>2007</strong>).Il Procuratore Federale in data 18.04.<strong>2007</strong> ha deferito Pari Fausto, Direttore Sportivo e legale rappresentante dell‘A.S. BariCalcio, Doronzo Pietro segretario della medesima Società nonché la stessa A.S. Bari contestando ai primi due la violazionedegli artt. 1 e 8 comma 2 CGS anche in relazione all‘art. 39 NOIF ed alla terza la responsabilità diretta ed oggettiva ai sensidell‘art. 2 comma 4 CGS per le violazioni ascritte ai propri tesserati. I deferiti Pari e Doronzo, comparsi in udienza hannocontestato gli addebiti chiedendo il proscioglimento. Il rappresentante della Procura ha concluso in udienza chiedendo lacondanna a sei mesi di inibizione per il Pari e il Doronzo e a € 10.000,00 di ammenda per l‘A.S. Bari S.p.A. I fatti posti afondamento del deferimento appaiono pacifici. Infatti è certo che le firme del calciatore Fusaro Danilo in calce ai documentirelativi alla variazione di tesseramento del 04.07.2005 sono apocrife essendo state apposte dal procuratore del calciatore, taleCardinale Alessandro. Tale circostanza, evidente ictu oculi, per la evidente difformità della firma, è confermata anche dalledichiarazioni rese all‘Ufficio Indagini dal Fusaro, dal Doronzo e perfino dal Pari che dopo una diversa versione, afferma di nonricordare se il Fusaro fosse o meno presente al momento della sottoscrizione. Va però precisato che il Fusaro ha affermato diavere espressamente autorizzato il suo procuratore a sottoscrivere per suo conto i documenti. Ciò non esclude la violazione deidoveri di lealtà, correttezza e probità, ma ridimensiona la gravità dei fatti trattandosi di falsità esclusivamente formale che nontradisce la volontà del soggetto contraente. Per quanto attiene alla responsabilità dei deferiti, essa appare certa per il Pari. Egliinfatti non solo è uno dei sottoscrittori dei documenti che recano la firma apocrifa del Fusaro, ma ha tenuto un comportamentoprocessuale discutibile, rendendo all‘Ufficio Indagini dichiarazioni palesemente contrarie al vero allorchè ha affermato che lafirma del Fusaro era autentica. A diverse conclusioni occorre pervenire per il Doronzo la cui presenza al momento dellasottoscrizione dei documenti non è supportata da adeguati elementi probatori. Non è certa quindi la sua consapevolezza inordine alla falsità della firma del Fusaro. Dall‘accertamento della colpevolezza del Pari discende la responsabilità diretta dellaA.S. Bari S.p.A.. Sanzioni congrue in relazione alla gravità dei fatti come sopra ridimensionati, appaiono quelle dell‘inibizioneper mesi uno per il Pari e di € 5000,00 di ammenda per l‘A.S. Bari S.p:A., P.Q.M. Accoglie il deferimento nei confronti diFausto Pari e dell‘A.S. Bari S.p.A. infliggendo al primo la sanzione di mesi uno di inibizione ed alla seconda quelladell‘ammenda di € 5.000,00 (cinquemila). Proscioglie il Doronzo dagli addebiti.2 - DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: RAFFAELE BIANCOLINO (all‘epoca dei fattitesserato U.S. Avellino S.p.A. attualmente tesserato F.C. Messina Peloro S.r.l.) PER VIOLAZIONE ART. 1 COMMA 1 CGSIN RELAZIONE ALL‘ART. 92 COMMA 1 NOIF (nota n. 2260/487pf06-07pf/SP/ma del 14.6.<strong>2007</strong>).Con provvedimento del 14/06/07, il Procuratore federale ha deferito a questa Commissione il calciatore RaffaeleBIANCOLINO, tesserato per la Soc. Avellino (attualmente soc.Messina), per violazione dell‘art. 1, comma 1, del CGS, inrelazione all‘art. 92, comma 1, delle NOIF, per non aver dato esecuzione all‘ordinanza pronunciata dal Collegio Arbitrale dellaF.I.G.C. in data 16 maggio 2005, con la quale il BIANCOLINO veniva condannato al pagamento degli onorari per ilfunzionamento del predetto Collegio, determinato nella somma complessiva di Euro 2.750,00. Nei termini assegnati nell'atto dicontestazione degli addebiti, l‘incolpato non ha fatto pervenire memoria difensiva . Alla riunione odierna, è comparso ilrappresentante della Procura federale, il quale ha chiesto la dichiarazione della responsabilità del BIANCOLINO e la condannaalla sanzione dell‘ammenda di € 2.000,00. La Commissione, esaminati gli atti, rileva che il comportamento del BIANCOLINOè censurabile. Dagli atti ufficiali risulta che il BIANCOLINO non ha dato esecuzione all‘ordinanza pronunciata dal CollegioArbitrale della F.I.G.C. in data 16 maggio 2005, nonostante la stessa sia stata comunicata alle parti con lettera raccomandataA/R del 16 maggio 2005. Tale comportamento - a prescindere dal problema della applicabilità del Regolamento per l‘eserciziodell‘attività di agenti di calciatori abrogato in data 27/12/2006 e dell‘art. 92, comma 1, delle NOIF - integra comunque laviolazione dell‘art. 1 del CGS secondo il quale coloro che sono tenuti all'osservanza delle norme federali devono attenersi aiprincipi di lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto comunque riferibile all‘attività <strong>sportiva</strong>. Del resto è indubbio che ilprovvedimento del Collegio Arbitrale, al di là della qualificazione come lodo, avrebbe dovuto essere eseguito dal tesserato.Deve conseguentemente affermarsi la responsabilità del BIANCOLINO. Sanzione equa appare quella di cui al dispositivo.P.Q.M. la Commissione delibera di infliggere la sanzione dell‘ammenda di € 1.5.00,00 a Raffaele BIANCOLINO.412


DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE - STAGIONE SPORTIVA <strong>2007</strong>-<strong>2008</strong>3 - APPELLO DELLA SOCIETA‘ A.C. FORMIGINE AVVERSO LA SANZIONE DELL‘AMMENDA DI € 400,00 ASEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE (delibera Commissione Disciplinare Territoriale pressoil C.R. Emilia Romagna – C.U. n. 11 del 12.9.<strong>2007</strong>). APPELLO DELLA SOCIETA‘ POL. NONANTOLA AVVERSO LASANZIONE DELL‘AMMENDA DI € 500,00 E L‘INIBIZIONE PER MESI TRE AL PRESIDENTE FABRIZIO FIORINI ASEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE(Delibera Commissione Disciplinare Territoriale presso il C.R. Emilia Romagna – C.U. n. 11 del 12.9.<strong>2007</strong>).Letti gli atti; esaminato il reclamo proposto in data 19.9.<strong>2007</strong> dalla FC Formigine avverso la decisione della CommissioneDisciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Emilia Romagna(pubblicata sul C.U. n. 11 del 12.7.<strong>2007</strong>) con cui è statairrogata a detta Società l‘ammenda di € 400,00 per violazione dell‘art. 2 commi 3 e 4 CGS a titolo di responsabilità oggettivaper comportamenti ascritti al proprio allenatore sig. Stefano Paraluppi (avrebbe svolto in contemporanea l‘attività sia qualeallenatore dell‘AC Formigine che per la squadra giovanissimi sperimentali ‘93 della Pol. Nonantola); esaminato, altresì, ilreclamo proposto in data 19.9.<strong>2007</strong> dalla Pol. Nonantola avverso la stessa decisione della Commissione DisciplinareTerritoriale presso il Comitato Regionale Emilia Romagna con cui sono state altresì irrogate al sig. Fabrizio Fiorini, Presidentedella Società, l‘inibizione per mesi tre per la violazione dell‘art. 1 comma 1 CGS per aver concorso nella violazione dell‘art. 38comma 1 del Regolamento del Settore Tecnico da parte del sig. Stefano Paraluppi, ed alla Pol. Nonantola l‘ammenda di €500,00 per violazione dell‘art. 2 comma 4 CGS a titolo di responsabilità oggettiva per i comportamenti ascrivibili al proprioPresidente; riuniti i due reclami per evidente connessione oggettiva; ascoltato il rappresentante della Procura Federale avv.Andrea Magnanelli il quale ha concluso per l‘affermazione di responsabilità dei deferiti con conferma delle sanzioni irrogatedalla Commissione Disciplinare Territoriale presso il C:R. Emilia Romagna ed il legale dei deferiti che ha concluso per ilproscioglimento degli stressi; ritenuto che la Commissione Disciplinare del Settore Tecnico della FIGC ha già giudicato per icomportamenti sopra menzionati (C.U. n. 38 del 25.10.<strong>2007</strong>) il sig. Stefano Paraluppi prosciogliendo da ogni addebitodisciplinare non essendo stato raggiunto un pieno convincimento sui fatti contestati; considerato che, alla luce della decisioneassunta, in difetto di accertati comportamenti antiregolamentari del Paraluppi, non può essere irrogata alcuna sanzione né allaSocietà di appartenenza di detto allenatore, né alla Pol. Nonantola ed al suo Presidente, P.Q.M. In accoglimento dei reclami,annulla la decisione della Commissione Disciplinare Territoriale presso il C.R. Emilia Romagna, pubblicata sul CU n. 11 del12.9.<strong>2007</strong>, assunta nei confronti della AC Formigine, del sig. Fabrizio Fiorini, Presidente della Pol. Nonantola e della stessaPol. Nonantola e, per l‘effetto, proscioglie da ogni addebito i deferiti. Nulla per le tasse non versate.4 - RECLAMO DELLA SOCIETA‘ A.S. ASSAGHESE CALCIO AVVERSO LE DECISIONI MERITO GARAASSAGHESE-VALLEAMBROSIA DEL 16.9.<strong>2007</strong>(Delibera Commissione Disciplinare Territoriale presso il C.R. Lombardia C.U. n. 15 dell‘11.10.<strong>2007</strong> – Campionato 2^Categoria).Con ricorso del 16.10.<strong>2007</strong> la AS Assaghese Calcio ha chiesto l‘annullamento della decisione della Commissione disciplinareterritoriale del CR Lombardia n. 15 del 11.10.<strong>2007</strong>. Nel ricorso si rileva che, in data 17.9.<strong>2007</strong>, la ASD Valleambrosia haproposto reclamo al Giudice sportivo con riferimento alla gara del campionato di seconda categoria Assaghese-Valleambrosiadel 16.9.<strong>2007</strong>, lamentando la posizione irregolare di un calciatore della Assaghese; che il Giudice sportivo, ritenuta la propriaincompetenza con riferimento a quanto previsto dall‘art. 44 CGS, ha trasmesso gli atti alla Commissione disciplinareterritoriale; che quest‘ultima ha accolto il reclamo della Valleambrosia, comminando alla Assaghese, tra l‘altro, la punizione<strong>sportiva</strong> della perdita della gara; che tale decisione sarebbe illegittima, in quanto la Commissione avrebbe dovuto dichiararel‘inammissibilità del ricorso per violazione dell‘art. 33, comma 5, CGS. Di conseguenza, si chiede l‘annullamento, senzarinvio, della decisione impugnata nella parte relativa alla sanzione della punizione <strong>sportiva</strong> della perdita della gara. LaCommissione, esaminati gli atti, rileva che, secondo il costante orientamento degli Organi della giustizia <strong>sportiva</strong>, i reclamiindirizzati per errore a un giudice diverso da quello previsto, qualora siano tempestivi e regolari per ogni altro verso, nonvanno considerati inammissibili, ma devono essere trasmessi d‘ufficio al giudice competente, per essere sottoposti alla suacognizione e decisione. Poiché nel caso di specie ricorrono tali presupposti, il ricorso della Assaghese deve ritenersi infondato.P.Q.M. la Commissione delibera di respingere il ricorso e dispone l'incameramento della tassa.5 - RECLAMO DELLA SOCIETA‘ A.S.D. VAL BIDENTE AVVERSO LE DECISIONI MERITO GARA VAL BIDENTE-CORREGGESE DEL 22.9.<strong>2007</strong>(Delibera Commissione Disciplinare Territoriale presso il C.R. Emilia Romagna C.U. n. 16 del 17.10.<strong>2007</strong> – Campionato diCalcio a 5 Serie C2).Visti gli atti; letto il reclamo proposto dalla ASD Val Bidente avverso la decisione della Commissione Disciplinare Territorialedel C.R. Emilia Romagna (C.U. n. 16 del 17.10.<strong>2007</strong>) con cui, in accoglimento del reclamo proposto dalla A.C. Correggese, hadisposto di infliggere alla A.S. Val Bidente la punizione <strong>sportiva</strong> della perdita per 0-6 della gara Val Bidente- Correggese del22.10.<strong>2007</strong> ed al calciatore Alberto Barchi n. 1 giornata di squalifica; rilevato che il reclamo della A.C. Correggese, si basa sulfatto che alla gara in questione ha partecipato il calciatore Alberto Barchi squalificato per una gara per recidività inammonizione (C.U. n. 40 C:R. E.R. del 26.4.<strong>2007</strong>); esaminate le controdeduzioni depositate in giudizio dalla A.C. Correggesein data 29.10.<strong>2007</strong>; accertato che successivamente alla irrogazione della squalifica del 26.4.<strong>2007</strong> il calciatore Barchi avrebbedovuto partecipare alla gara di spareggio Virtus. Cibeno-Val Bidente fissata per il 5.5.<strong>2007</strong>; rilevato che, a seguito dipreannuncio di rinuncia alla partecipazione a detta gara da parte della Virtus Cibeno (comunicata al C.R. via fax) il GiudiceSportivo del C.R. Emilia Romagna deliberava di infliggere alla Virtus Cibeno la punizione <strong>sportiva</strong> della perdita della gara con413


DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE - STAGIONE SPORTIVA <strong>2007</strong>-<strong>2008</strong>il punteggio di 0-6 e l‘ammenda di € 55,00 quale rinuncia (C.U. n. 41/bis del 4.5.<strong>2007</strong>); considerato che, alla luce di quantoprevisto dall‘art. 22, comma 4 CGS ―le gare, con riferimento alle quali le sanzioni a carico dei tesserati si considerano scontate,sono quelle che hanno conseguito un risultato valido agli effetti della classifica o della qualificazione in competizioni ufficiali,ivi incluse quelle vinte per 3-0 o 6-0 ai sensi dell‘art. 17 ……‖;ritenuto che può conseguentemente affermarsi che il calciatoreAlberto Barchi abbia scontato la squalifica a lui irrogata in occasione della gara Virtus Cibeno-Val Bidente (C.U. n. 41/bis del4.5.<strong>2007</strong> del Giudice Sportivo del C.R. Emilia Romagna), P.Q.M. In accoglimento del reclamo proposto dalla ASD ValBidente, dispone l‘annullamento del provvedimento della C.D. Territoriale C.R: Emilia Romagna e, per l‘effetto, ripristina ilrisultato conseguito sul campo Val Bidente – Correggese 7-3. Dispone la restituzione della tassa versata.6 - RECLAMO DELLA SOCIETA‘ ASD DUE TORRI AVVERSO LA SQUALIFICA FINO AL 31.12.<strong>2007</strong> ALCALCIATORE FAMA BERNARDO(Delibera C.D. Territoriale Sicilia C.U. n. 21 dell‘11.10.<strong>2007</strong> – Campionato Eccellenza).Visti gli atti; letto il ricorso; considerato che l‘Associazione Sportiva Dilettantistica Due Torri ricorre avverso la decisionedella Commissione disciplinare territoriale della Sicilia che ha respinto il ricorso presentato dalla stessa Associazione per lasqualifica inflitta al calciatore Bernardo Fama dal Giudice sportivo territoriale; considerato che, a norma dell‘art. 30, n. 1,CGS, da una parte, avverso le decisioni dei Giudici sportivi territoriali è possibile proporre ricorso esclusivamente alleCommissioni disciplinari territoriali e, dall‘altra, la Commissione disciplinare nazionale è competente a decidere i ricorsipresentati avverso le decisioni delle Commissioni disciplinari territoriali soltanto nei procedimenti instaurati su deferimento delProcuratore federale; considerato che, conseguentemente, nel caso in questione, si sono esauriti i due gradi del giudizioprevisti, P.Q.M. dichiara il ricorso inammissibile e dispone l‘incameramento della tassa.TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COMUNICATO UFFICIALE N. 15/CDN DEL 15 NOVEMBRE <strong>2007</strong>1 - DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: PATRIZIO DI MARCO (arbitro fuori quadro, VicePresidente CRA Abruzzo) PER VIOLAZIONE ART. 1 COMMA 1 (nota n. 1980/380pf06-07/SP/ma del 22.5.<strong>2007</strong>).1) Il deferimento Con provvedimento del 22.5.<strong>2007</strong>, il Procuratore federale ha deferito a questa Commissione Patrizio DiMarco, arbitro fuori quadro, vice presidente del CRA Abruzzo, per rispondere della violazione dell‘art. 1, comma 1, CGS.2) Le memorie difensive Nei termini assegnati nell'atto di convocazione, l‘incolpato ha fatto pervenire una memoria difensivanella quale si rileva che, in realtà, il premio abbinato al biglietto vincente sarebbe stato un assegno di importo di € 5.800,00vincolato all‘acquisto di una autovettura Ford KA; che il biglietto vincente sarebbe stato venduto a un terzo al prezzo di €5.500,00 (e non di € 5.000,00, come erroneamente indicato dalla Procura federale); che tale somma sarebbe stata versata sulconto corrente intestato alla Sezione dell‘Aia; che, quindi, il Di Marco avrebbe agito correttamente, al fine di perseguire ilmaggior vantaggio per la Sezione. Di conseguenza, si chiede il proscioglimento da ogni addebito.3) Il dibattimento Alla riunione odierna, sono comparsi il rappresentante della Procura federale, il quale ha chiesto ladichiarazione di responsabilità del deferito e l‘irrogazione della sanzione della inibizione per un anno e due mesi. È comparsoaltresì il deferito, assistito dal proprio difensore, il quale, dopo aver illustrato ulteriormente i motivi già esposti in memoria, si èriportato alle conclusioni già formulate.4) I motivi della decisione La Commissione, esaminati gli atti, rileva quanto segue. Dalla relazione dell‘Ufficio indagini edalla documentazione ad essa allegata risulta che il Di Marco, nella qualità di vice presidente del CRA Abruzzo, innanzitutto,ha disposto l‘acquisto di numerosi tagliandi della lotteria ―Tullio Bucchiarone Abruzzo 2006‖, tra i quali si è trovato compresoanche quello relativo alla vincita del primo premio, consistente nel corrispettivo per l‘acquisto di una determinata autovetturaFord KA presso la concessionaria Piemme Auto; in secondo luogo, ha informato oralmente alcuni componenti del Consigliodirettivo della necessità di alienare il tagliando vincente; in terzo luogo, ha venduto il tagliando al cugino della propria moglieal prezzo inferiore al valore commerciale della autovettura. A giudizio della Commissione, tali comportamenti non integranogli estremi della violazione dell‘art. 1, comma 1, del CGS. Infatti, il Di Marco, dopo aver informato i componenti del Consigliodirettivo della necessità di vendere il tagliando vincente, atteso che il CRA Abruzzo non poteva acquisire la proprietà dellaautovettura, ha provveduto, a seguito di alcuni tentativi, a trovare un acquirente del tagliando stesso, ad un prezzo lievementeinferiore al valore del contributo, in considerazione del fatto che si trattava di una autovettura già individuata nel tipo, nelcolore e nei suoi accessori e, dunque, meno ―commerciabile‖. Infatti, il premio ceduto dal Di Marco al proprio conoscenteaveva un valore di € 5.800,00, costituito da un assegno vincolato all‘acquisto di quella specifica autovettura, mentre ilcorrispettivo versato al Di Marco e da questi riversato nelle casse della Sezione AIA ammonta ad € 5.500,00. In particolare, laCommissione rileva che il Di Marco, da una parte, essendo, nella sua qualità di Presidente, responsabile della gestioneamministrativa del CRA, non doveva necessariamente convocare il Consiglio direttivo per avere l‘autorizzazione alla venditadel tagliando e, dall‘altra, ha puntualmente provveduto a tutti gli adempimenti amministrativi relativi alla vicenda, senzaricavare dall‘operazione un vantaggio economico personale.5) Il dispositivo Per tali motivi, la Commissione proscioglie Patrizio Di Marco dagli addebiti contestati.2 - APPELLO DELLA SOCIETA‘ A.C. CITTA‘ DI CASTELLO E DEL SIG. IVANO MASSETTI AVVERSO LASANZIONE DI 15 PUNTI DI PENALIZZAZIONE ALLA PRIMA E L‘INIBIZIONE PER ANNI TRE AL SECONDO ASEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE (delibera C.D. Territoriale presso il C.R. Umbria – C.U.414


DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE - STAGIONE SPORTIVA <strong>2007</strong>-<strong>2008</strong>n. 22 del 5.10.<strong>2007</strong>). APPELLO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO LA DICHIARAZIONEL‘IMPROCEDIBILITA‘ DEL DEFERIMENTO A CARICO DI AMANTINI ENZO SEGUITO PROPRIO DEFERIMENTO(Delibera C.D. Territoriale presso il C.R. Umbria – C.U. n. 22 del 5.10.<strong>2007</strong>).Con distinti atti degli 11 e 12. 10. <strong>2007</strong>, la Procura Federale da una parte e Massetti Ivano e l‘AC Città di Castello S.r.l.dall‘altra hanno impugnato la decisione con la quale la Commissione Disciplinare Territoriale di Perugia, in data 4.10.<strong>2007</strong>, hadichiarato improcedibile il deferimento a carico di Amantini Enzo ed ha inflitto al Sig. Ivano Massetti la sanzionedell‘inibizione per tre anni ed alla A.C. Città di Castello S.r.l. la sanzione della penalizzazione di 15 punti in classifica dascontare nel campionato in corso, riconoscendoli responsabili delle violazioni agli stessi ascritte. In particolare, limitatamenteai capi di impugnazione, la Commissione di primo grado ha ritenuto fondata la eccezione di improcedibilità nei confrontidell‘Amantini in quanto non tesserato e quindi estraneo alla giurisdizione <strong>sportiva</strong> e comunque non risultando che lo stessoricoprisse, all‘epoca dei fatti, posizioni di controllo della società. Relativamente, invece, alla posizione dei due reclamanti, laCommissione ha ritenuto sussistente la responsabilità degli stessi in quanto la documentazione acquisita agli atti e l‘istruttoriaespletata avrebbero confermato la fondatezza degli addebiti sia in relazione alla cessione del titolo sportivo dalla A.C. Città diCastello S.r.l. alla SSD Castello Football Club a r.l., al fine di consentire a quest‘ultima di disputare il campionato <strong>2007</strong>/<strong>2008</strong>di Eccellenza in luogo di quello di Promozione (capo A) sia in relazione alla commissione di comportamenti tesi ad eludere ildivieto di cessione del titolo sportivo della società A.C. Città di Castello S.r.l. alla Società SS Spello al fine di consentire aquest‘ultima di disputare il campionato <strong>2007</strong>/<strong>2008</strong> di Eccellenza in luogo di quello di Promozione (capo C). La ProcuraFederale ha dedotto la erronea e falsa applicazione dell‘art. 1, co. 1 e 5, del C.G.S. ritenendo per tale motivo la decisioneviziata nella parte in cui ha ritenuto estraneo ai fatti di cui agli addebiti il Sig. Amantini il quale, secondo la tesi accusatoria,ancorché intestatario dell‘1% delle quote societarie, sarebbe comunque titolare di poteri di ordine e controllo. La difesa deideferiti, invece, ritiene la decisione illegittima ed ingiusta perché il Massetti, già alla data del 5.4.<strong>2007</strong>, non sarebbe stato piùtitolare delle quote societarie, cedute il precedente 29.3.<strong>2007</strong> al Sig. Mario Celani, come risulterebbe da copia didocumentazione depositata unitamente all‘impugnazione. Alla udienza del 15.11.<strong>2007</strong>, previa riunione dei procedimenti, laProcura Federale, nella persona dell‘Avv. Sciacchitano e dell‘Avv. Ricciardi, hanno eccepito, in via preliminare, lainammissibilità del reclamo del Massetti e della Società per la violazione dell‘art. 33 co. 5 C.G.S., stante la omessa notificadell‘impugnazione alla Procura stessa. Nel merito ha insistito per la riforma della decisione di primo grado e, quindi, perl‘accoglimento del deferimento nei confronti dell‘Amantini. I deferiti hanno insistito per l‘accoglimento dei motivi diimpugnazione e, relativamente alla eccezione di inammissibilità, hanno dedotto che l‘impugnazione sarebbe stata ritualmentenotificata alla Procura Federale in data 8.10.<strong>2007</strong>, con raccomandata a.r. n. 13091767639, ed alla C.D.N. in data 11.10.<strong>2007</strong>,con raccomandata a.r. n. 13032185333 – 1, delle quali hanno esibito in originale e prodotto in copia le sole ricevute dispedizione, non disponendo delle cartoline di ricevimento . Il reclamo della Procura è infondato mentre quello dei deferiti èinammissibile. In relazione a tale ultimo punto, la cui trattazione viene anticipata per la natura preliminare della questione,l‘eccezione della Procura deve ritenersi fondata. Gli artt. 33, co. 5, 36, co. 10 e 11, e 37 C.G.S. impongono che il reclamanteinvii il proprio atto all‘eventuale controparte. A prescindere dalla circostanza relativa alla mancanza della prova delricevimento dell‘impugnazione, questa Commissione ritiene che i reclamanti non abbiano soddisfatto l‘onere della prova su disé incombente, in ordine al contenuto del plico asseritamene inviato alla Procura, risultando peraltro circostanza estremamentecontroversa, oltre che irrituale, che l‘impugnazione sia stata spedita dapprima alla Procura e solo dopo alla CommissioneDisciplinare, in violazione dell‘art. 33, co. 5, C.G.S. che prescrive l‘invio contestuale del reclamo all‘organo giudicante ed allacontroparte. La violazione di tali prescrizioni, così come avvenuto nel caso di specie, comporta l‘inammissibilità del ricorsoche preclude ulteriori indagini nel merito. Relativamente, invece, alla tesi della Procura secondo la quale l‘Amantini dovrebbeessere ritenuto responsabile delle violazioni allo stesso scritte, questa Commissione, posta l‘estraneità del deferitoall‘Ordinamento federale all‘epoca dei fatti, ritiene che la valutazione delle azioni contestate non possa prescindere da due datidi fatto: 1) la natura del rapporto societario; 2) il contegno dallo stesso tenuto nei fatti contestati. La modifica del C.G.S.individua la responsabilità di chi abbia, più o meno manifestamente, il controllo e la direzione della Società, ancorché lo stessonon rivesta la qualità di socio. Sebbene la novella abbia sicuramente innovato in maniera incisiva nell‘ordinamento dellagiustizia sportivo in ordine a tale aspetto, non si può non rilevare che il comportamento oggetto della prescrizione debba avereun quid pluris consistente nella rilevanza per l‘ordinamento federale (art. 1, co. 5). È tale connotazione che fissa l‘effettivodiscrimine tra le condotte punibili e quelle irrilevanti, tant‘è vero che ricorre in altre disposizioni delle Carte Federali, (a solotitolo esemplificativo negli artt. 21 e 22 N.O.I.F., nei quali rileva la responsabilità ed i rapporti dei dirigenti e dei collaboratorinell‘ambito dell‘attività <strong>sportiva</strong> organizzata). Pertanto, la semplice detenzione di quote della società, a prescindere dallapercentuale detenuta, di per sé non può essere indicativa, in via assoluta, del controllo della stessa, qualora non si estrinsechi inattività e comportamenti rilevanti per l‘ordinamento federale. Per di più, con il termine controllo non si intende, come ritenutodalla Procura, la mera possibilità di verificare l‘operato degli amministratori ma un potere molto più radicato e penetrante diorientamento delle scelte politiche, economiche e gestionali della Società tale da determinarne, a tutti gli effetti, il possessosostanziale, prescindendo, per l‘appunto, dalla titolarità delle quote. Pertanto, ferma restando la circostanza, non contestata, chel‘Amantini fosse uscito dall‘ordinamento federale in epoca antecedente ai fatti, si evidenzia comunque che l‘aver rivestito ilruolo di segretario nel corso di alcune assemblee o la proprietà, in capo allo stesso, dell‘1% della Società così come la semplicepresenza silenziosa al momento dei fatti non sono indicative del ruolo prospettato dalla Procura né possono essere ritenutesufficienti per integrare gli estremi del deferimento, non risultando provata una diversa situazione di titolarità sostanziale.P.Q.M. La Commissione Disciplinare Nazionale dichiara inammissibile il reclamo del Sig. Massetti e della A.S. Città di415


DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE - STAGIONE SPORTIVA <strong>2007</strong>-<strong>2008</strong>Castello s.r.l. e rigetta il reclamo della Procura Federale nei confronti del Sig. Amantini con integrale conferma della decisioneassunta dalla Commissione Disciplinare Territoriale in data 4.10.<strong>2007</strong>. Dispone l‘incameramento della tassa reclamo versata.3 - RECLAMO DELLA SOCIETA‘ U.S. GRAND PARADIS AVVERSO LE DECISIONI MERITO GARA GRANDPARADIS-BELLAVISTA 05 DEL 23.9.<strong>2007</strong>(Delibera C.D. Territoriale presso il C.R. Piemonte V.A. C.U. n. 15 dell‘11.10.<strong>2007</strong> – Campionato 3^ Categoria).Letto il reclamo proposto dalla società GRAND PARADIS avverso la decisione della Commissione Disciplinare Territorialedel C.R. Piemonte e Valle D‘Aosta (C.U. n. 15 dell‘11.10.<strong>2007</strong>) con cui, in accoglimento del reclamo proposto dalla U.S.D.Bellavista 05, ha disposto di infliggere alla società GRAND PARADIS la punizione <strong>sportiva</strong> della perdita per 0-3 della garaGRAND PARADIS-BELLAVISTA 05, del 23.09.<strong>2007</strong>, l‘ammenda di €. 150,00 alla stessa società GRAND PARADIS,l‘inibizione del dirigente accompagnatore della società GRAND PARADIS, Sig. Godioz Enrica, sino a tutto il 23.12.<strong>2007</strong>, lasqualifica del tesserato Sorace Diego sino a tutto il 23.12.<strong>2007</strong>; rilevato che le argomentazioni difensive poste alla base delladomanda principale del reclamo della società U.S. GRAND PARADIS si sostanziano unicamente nella mera affermazione cheil calciatore Sorace Diego, al momento della gara del 23.09.<strong>2007</strong>, era un regolare tesserato della società e pertanto legittimato adisputare la medesima gara, essendosi svincolato automaticamente al termine della stagione <strong>sportiva</strong> 2006/<strong>2007</strong> dalla SocietàSaint Pierre in virtù dell‘art. 32 NOIF ; rilevato che il riferimento all‘art. 32 ter NOIF è del tutto inconferente in quanto taledettato normativo non prevede nessuna automaticità dello svincolo; rilevato invece che dagli accertamenti effettuati pressol‘Ufficio Tesseramenti del C.R. Piemonte-Valle D‘Aosta, il calciatore Sorace Diego risulta al contrario tesserato dal03.03.<strong>2007</strong> per la società ST. Pierre U.S.D., come da comunicazione del 03.10.<strong>2007</strong> del medesimo Comitato Regionale, e chepertanto lo stesso non poteva essere schierato dalla società GRAND PARADIS nella gara disputata in data 23.09.<strong>2007</strong>; rilevatoche le argomentazioni difensive addotte nella domanda subordinata, in merito all‘annullamento della squalifica del calciatoreSorace Diego sino al 23.12.<strong>2007</strong> in quanto eccessiva, non sono meritevoli di accoglimento e la sanzione irrogata appare equa eproporzionata ai fatti contestati; P.Q.M. Respinge il reclamo e dispone l‘incameramento della tassa versata.4 - RECLAMO DELLA SOCIETA‘ A.C. SAN ZENO AVVERSO LE DECISIONI MERITO GARA BENACO-SAN ZENODEL 23.9.<strong>2007</strong>(Delibera C.D. Territoriale Veneto C.U. n. 26 del 24.10.<strong>2007</strong> – Campionato 1^ Categoria).Visti gli atti; letto il ricorso; considerato che l‘A.C. San Zeno ricorre avverso la decisione della Commissione disciplinareterritoriale del Veneto che ha respinto il ricorso presentato dalla stessa Associazione per l‘esito della gara in epigrafe perpresunto errore dell‘organo tecnico preposto alla designazione dell‘arbitro; considerato che, da una parte, avverso le decisionidei Giudici sportivi territoriali è possibile proporre ricorso esclusivamente alle Commissioni disciplinari territoriali e,dall‘altra, la Commissione disciplinare nazionale è competente a decidere i ricorsi presentati avverso le decisioni delleCommissioni disciplinari territoriali nei procedimenti instaurati su deferimento del Procuratore federale e in quelli aventi adoggetto la posizione irregolare dei calciatori; considerato che, conseguentemente, nel caso in questione, si sono esauriti i duegradi del giudizio previsti, P.Q.M. dichiara il ricorso inammissibile e dispone l‘incameramento della tassa.TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COMUNICATO UFFICIALE N. 16/CDN DEL 22 NOVEMBRE <strong>2007</strong>1 - DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GIUSEPPE RICCIARDI (Amministratore Unicodella Castel S. Pietro Terme Calcio S.r.l.) PER VIOLAZIONE ART. 1 COMMA 1 CGS E DELLA SOCIETA‘ CASTEL S.PIETRO TERME CALCIO S.r.l. PER VIOLAZIONE ART. 2 COMMA 3 E 4 CGS (nota n. 2320/458pf/SP/ma del20.6.<strong>2007</strong>).1. Il deferimento Con provvedimento del 20 giugno <strong>2007</strong>, il Procuratore Federale deferiva a questa Commissione il SignorGiuseppe RICCIARDI e la Società Castel San Pietro Terme Calcio, per rispondere il primo della violazione di cui all‘art. 1,comma 1, del C.G.S., per aver posto in essere comportamenti antiregolamentari, e la seconda della violazione dell‘art. 2,comma 3 e 4 del C.G.S., per responsabilità diretta ascrivibile al proprio Presidente ed al proprio tesserato.2. Memorie difensive Nei termini assegnati nell‘atto di convocazione ritualmente notificato, gli incolpati non hanno fattopervenire alcuna memoria difensiva.3. Il dibattimento All‘odierna riunione è comparso il rappresentante della Procura Federale, il quale ha chiesto ladichiarazione di responsabilità dei deferiti e l‘irrogazione della sanzione dell‘inibizione per mesi 3 (tre) per il Sig. GiuseppeRICCIARDI, e dell‘ammenda di € 5.000,00 (cinquemila/00) per la società Castel San Pietro Terme Calcio. Nessuno ècomparso per i deferiti.4. I motivi della decisione La Commissione, esaminati gli atti e sentite le parti, rileva quanto segue. La condotta contestata aideferiti riguarda l‘abusivo svolgimento dell‘attività di allenatore della società Castel San Pietro da parte del Sig. FilippoROGNONI, sprovvisto della abilitazione del settore tecnico della Federcalcio necessaria per allenare una squadra militante nelcampionato di C2, in sostituzione del Sig. Gianfranco ZELI. Dalla relazione dell‘ufficio indagini e dalla documentazione adessa allegata, quale fonte di prova privilegiata, risulta che il Sig. Filippo ROGNONI, benché titolare della licenza di allenatoredi base, nel corso della stagione calcistica 2005/2006 abbia svolto il ruolo e ricoperto la funzione di allenatore della Castel SanPietro Terme Calcio, partecipante al campionato di Serie C2, girone B, e ciò nonostante che la squadra formalmente fosseassegnata al Sig. Gianfranco ZELI. Quest‘ultimo, a sua volta, benché titolare del patentino di 2° categoria, risulta aver svoltoessenzialmente la funzione di ―secondo‖, fornendo tutt‘al più suggerimenti ed indicazioni tecniche connesse alla maggiore416


DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE - STAGIONE SPORTIVA <strong>2007</strong>-<strong>2008</strong>esperienza. Inoltre, con provvedimento del 25 ottobre <strong>2007</strong> (C.U. n. 38) il settore tecnico F.I.G.C. dichiarava i Signori FilippoROGNONI e Gianfranco ZELI responsabili dell‘addebito disciplinare contestato, infliggendo loro la sanzione della squalificafino al 31 gennaio <strong>2008</strong>. A giudizio della Commissione dall‘accertamento della condotta sopra descritta deriva per il Sig.RICCIARDI, Amministratore Unico della Castel San Pietro Terme Calcio, la violazione dell‘art. 1, comma 1, C.G.S., nelmomento in cui, pur avendo esatta conoscenza della titolarità della licenza di allenatore di base da parte del ROGNONI,consentiva a quest‘ultimo di svolgere di fatto ed in maniera sistematica la funzione di allenatore di prima, pur in presenza delSig. ZELI, titolare della licenza di allenatore di 2° categoria. Invero, dalle fonti di prova raccolte dal collaboratore dell‘UfficioIndagini (cfr. accertamenti svolti di persona nel corso dello svolgimento delle partite, dichiarazioni rese dai soggetti sentiti,articoli di stampa) è emerso da un lato che il ROGNONI ha svolto nel corso della stagione calcistica 2005/2006 la funzione diallenatore della Castel San Pietro Terme Calcio, partecipante al campionato di Serie C2, girone B, e dall‘altro lato che haconsentito tale ―illegittima sostituzione‖ senza aver mai nulla da rilevare.La condotta del Sig. RICCIARDI sopra censurataintegra altresì la violazione di cui all‘art. 2, commi 3 e 4 del C.G.S. e la connessa responsabilità della società Castel San PietroTerme Calcio, a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva.5. Il dispositivo Per tali motivi la Commissione delibera di infliggere al Sig. RICCIARDI la sanzione della inibizione sino al21 febbraio <strong>2008</strong> ed alla società Castel San Pietro Terme Calcio la sanzione dell‘ammenda di € 5.000,00 (cinquemila/00).2 - RECLAMO DELLA SOCIETA‘ U.S. ASD PALESTRINA AVVERSO LE DECISIONI MERITO GARA PALESTRINA-MONTEROTONDO DEL 16.9.<strong>2007</strong>(Delibera C.D. Territoriale presso il C.R. Lazio C.U. n. 35 del 4.10.<strong>2007</strong> – Campionato di Promozione).La Commissione disciplinare Lazio, con decisione pubblicata sul Comunicato ufficiale n. 35 del 4 ottobre <strong>2007</strong>, inaccoglimento del reclamo della società Monterotondo Scalo avverso la regolarità della gara Palestrina - Monterotondo Scalodel 16 settembre <strong>2007</strong> campionato regionale di Promozione, comminava alla società Palestrina la punizione <strong>sportiva</strong> dellaperdita della gara per 0-3 e l‘ammenda di € 150,00; inibiva il dirigente accompagnatore della squadra sino al 19 ottobre <strong>2007</strong>;squalificava il calciatore Tajarol Stefano per una giornata di gara. Il reclamo della società Monterotondo era motivato sulpresupposto della posizione irregolare del calciatore Tajarol Stefano, che, sanzionato con la squalifica di una gara per recidivitàin ammonizione (gara del 17 giugno <strong>2007</strong>, Comunicato n. 144 del 21 giugno <strong>2007</strong>), non aveva scontato la squalifica e nonaveva pertanto titolo di partecipare alla gara di cui sopra. Avverso tale decisione propone ricorso la U.S. ASD Palestrina,chiedendo la declaratoria di inammissibilità del reclamo della società Monterotondo Scalo e di nullità della decisioneimpugnata per difetto di capacità processuale della reclamante. Ha dedotto la ricorrente che la società Monterotondo Scalo: 1°)violando l‘art. 46 nn. 3 e 5 C.G.S, non le aveva inviato la copia del reclamo e le aveva conseguentemente impedito l‘eserciziodel diritto della difesa; 2°) nel redigere il reclamo, non aveva indicato la fonte del potere di rappresentanza di chi lo avevasottoscritto, rendendone così incerta la provenienza; 3°) non aveva offerto riscontro probatorio sulla squalifica del calciatoreTajarol Stefano, in quanto aveva prodotto solo il comunicato dal quale risultava la squalifica del calciatore, ma non iprovvedimenti afferenti la recidività in ammonizione del Tajarol. Nessuno dei motivi addotti dalla reclamante è fondato. Ilreclamo della società Monterotondo Scalo, datato 17 settembre <strong>2007</strong>, tempestivamenteproposto, è stato inviato con lettera raccomandata dal 18 settembre successivo al Comitato regionale competente e, ai fini dellaconoscenza, alla U.S. Palestrina presso Cerasi Claudio, Via Loreto n. 35 Palestrina (Roma). È questo l‘indirizzo percorrispondenza della U.S. Palestrina, che risulta dal foglio di censimento della società per la stagione <strong>sportiva</strong> <strong>2007</strong>/<strong>2008</strong>sicchè non può esservi dubbio che la società Monterotondo Scalo ha in effetti rispettato la norma di cui sopra. Il reclamo dellasocietà Monterotondo Scalo, inoltre, è stato firmato da persona che, dallo stesso foglio di censimento, risulta ricoprire la caricadi presidente, come tale legittimato a rappresentare la società. Al reclamo in oggetto, infine, risultano allegati in fotocopia ilcomunicato ufficiale n. 114 pag. 4 del 21 giugno <strong>2007</strong> recante la squalifica del calciatore Tajarol Stefano, nonché la distinta deigiocatori della U.S. Palestrina partecipanti alla gara del 16 settembre <strong>2007</strong> contro la società Monterotondo Scalo, tra i quali ilcalciatore Tajarol Stefano schierato in campo con il n. 9, con il che appare totalmente assolto l‘onere probatorio a carico dellasocietà ricorrente. Aggiungasi, per completezza di esposizione, che la irregolare partecipazione del calciatore Tajarol Stefanoalla gara in oggetto non risulta contestata dalla U.S. Palestrina, il cui reclamo è stato proposto per vizi procedurali e formali.P.Q.M. respinge il reclamo della U.S. - ASD Palestrina avverso la decisione della Commissione disciplinare Territoriale Lazioe dispone addebitare la tassa reclamo non versata.3 - RECLAMO DELLA SOCIETA‘ S.C. CEPRANO AVVERSO LE DECISIONI MERITO GARA CEPRANO-VIRTUSBROCCOSTELLA DEL 16.9.<strong>2007</strong>(Delibera C.D. Territoriale Lazio - C.U. n. 38 dell‘11.10.<strong>2007</strong> – Campionato 1^ Categoria).Visti gli atti, letto il reclamo proposto dalla S.C. Ceprano avverso la decisione della Commissione Disciplinare Territoriale delC. R. Lazio ( C.U. n. 38 dell‘ 11/10/<strong>2007</strong>), con cui, in accoglimento del reclamo proposto dalla A. S. D. Broccostella, hadisposto di infliggere alla S. C. Ceprano la punizione <strong>sportiva</strong> della perdita della gara meglio indicata in epigrafe con ilpunteggio di 0-3 e l‘ammenda di Euro 150,00, oltre alla squalifica del calciatore Del Monte Antonio per 1 ulteriore giornata digara; rilevato che il reclamo della A. S. D. Broccastella, si basa sul fatto che alla gara in questione ha partecipato il calciatoreDel Monte Antonio squalificato per una gara, così come risulta da C. U. n. 101 C. R. Lazio del 17/05/<strong>2007</strong>; accertato chesuccessivamente alla irrogazione della squalifica del 17/05/<strong>2007</strong>, il calciatore Del Monte non ha osservato il rispetto del turnodi squalifica prendendo parte a Tutte le gare sin qui disputate, sia con la vecchia società di appartenenza (VirusStrangolagalli), sia con la nuova società di appartenenza (S. C. Ceprano); considerato che, alla luce di quanto previsto ex art.417


DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE - STAGIONE SPORTIVA <strong>2007</strong>-<strong>2008</strong>22 c IV CGS ―le gare, con riferimento alle quali le sanzioni a carico di tesserati si considerano scontate, sono quelle che hannoconseguito un risultato valido agli effetti della classifica o della qualificazione in competizioni ufficiali, ivi incluse quelle vinteper 3-0 o 6-0 ai sensi dell‘ art. 17….‖; ritenuto che deve affermarsi che il calciatore Del Monte Antonio in occasione della garaCeprano- Broccastella non aveva ancora scontato la squalifica a lui irrogata con il C. U. n. 101 del 17/05/<strong>2007</strong> del C. R. Lazio;P.Q.M. la Commissione delibera di respingere il reclamo e dispone l‘incameramento della tassa versata.4 - RECLAMO DELLA SOCIETA‘ S.C. CEPRANO AVVERSO LE DECISIONI MERITO GARA FROSINONE 2000-CEPRANO DEL 7.10.<strong>2007</strong>(Delibera C.D. Territoriale Lazio - C.U. n. 43 del 18.10.<strong>2007</strong> – Campionato 1^ Categoria).Visti gli atti, letto il reclamo proposto dalla S.C. Ceprano avverso la decisione della Commissione Disciplinare Territoriale delC. R. Lazio (C.U. n. 43 del 18/10/<strong>2007</strong>), con cui, in accoglimento del reclamo proposto dal G.S. Frosinone 2000, ha dispostodi infliggere alla S. C. Ceprano la punizione <strong>sportiva</strong> della perdita della gara meglio indicata in epigrafe con il punteggio di 0-3, oltre all‘ ammenda di Euro 100,00; rilevato che il reclamo del G.S. Frosinone 2000, si basa sul fatto che alla gara inquestione ha partecipato il calciatore Del Monte Antonio squalificato per una gara, così come risulta da C. U. n. 101 C. R.Lazio del 17/05/<strong>2007</strong>; accertato che successivamente alla irrogazione della squalifica del 17/05/<strong>2007</strong>, il calciatore Del Montenon ha osservato il rispetto del turno di squalifica prendendo parte a tutte le gare sin qui disputate, sia con la vecchia società diappartenenza (Virus Strangolagalli), sia con la nuova società di appartenenza (S. C. Ceprano); considerato che, alla luce diquanto previsto ex art. 22 c IV CGS ―le gare, con riferimento alle quali le sanzioni a carico di tesserati si considerano scontate,sono quelle che hanno conseguito un risultato valido agli effetti della classifica o della qualificazione in competizioni ufficiali,ivi incluse quelle vinte per 3-0 o 6-0 ai sensi dell‘ art. 17….‖; ritenuto che deve affermarsi che il calciatore Del Monte Antonioin occasione della gara Frosinone2000-Ceprano non aveva ancora scontato la squalifica a lui irrogata con il C. U. n. 101 del17/05/<strong>2007</strong> del C. R. Lazio; P.Q.M. la Commissione delibera di respingere il reclamo e dispone l‘incameramento della tassaversata.5 - RECLAMO DELLA SOCIETA‘ A.C. LENO AVVERSO LE DECISIONI MERITO GARA CASTELSANGIORGIO-LENO DEL 4.10.<strong>2007</strong>(Delibera C.D. Territoriale Comitato Provinciale Autonomo di Trento - C.U. n. 18 del 18.10.<strong>2007</strong> – Campionato 1^ Categoria).Con provvedimento pubblicato sul C.U. n. 18 del 18 ottobre <strong>2007</strong>, la Commissione disciplinare territoriale del ComitatoProvinciale Autonomo di Trento, a fronte del reclamo proposto nei termini dalla A.S.D. Castelsangiorgio, infliggeva allasocietà A.C. Leno la perdita con il risultato di 0 – 3 della gara U.S. Castelsangiorgio – A.C. Leno disputata in data 4 ottobre<strong>2007</strong> per il campionato di prima categoria, ed un‘ammenda di € 100,0, stante la partecipazione a detta gara, nella file dellasuddetta società, del calciatore Alessio Volani, risultato come non tesserato. A carico di detto calciatore, con il medesimoprovvedimento, veniva peraltro irrogata la sanzione della squalifica di una giornata di gara. Avverso la suindicata decisioneproponeva reclamo nei termini la A.C. Leno chiedendo, in via principale, l‘annullamento del provvedimento sanzionatorioadottato a proprio carico e, in via subordinata, la ripetizione della gara in oggetto, terminata, sul campo, con il risultato diparità. A sostegno della propria domanda, la società reclamante ha sostanzialmente fatto riferimento ad un generico―affidamento‖ sulla non irregolarità della posizione del calciatore Volani, derivante dal fatto che la stessa ne avrebbe avutonotizia solo a seguito della pubblicazione del C.U. n. 16 del 4 ottobre <strong>2007</strong>, e quindi in pari data a quella di svolgimentodell‘incontro di che trattatasi, contenente, da parte del Giudice Sportivo, la ―segnalazione‖ al Presidente del ComitatoProvinciale della posizione irregolare del Volani. In altre parole, la reclamante fonda le proprie argomentazioni difensive sullasussistenza di un errore scusabile, legato ad un mancato preventivo ―avvertimento‖, che sarebbe dovuto provenire, a suo dire,dagli organi federali, della posizione di tesseramento del Volani. L‘assunto è infondato e, in conseguenza, il reclamo deveessere respinto. E difatti, è preciso onere delle società avere diretta cognizione dello stato di tesseramento dei propri calciatori,non potendo la società essere ritenuta liberata da un tale onere sul presupposto di un mancato preventivo ―avvertimento‖ daparte degli organi federali di cui non vi è traccia nelle norme federali. In conseguenza di quanto sopra, non può checonfermarsi la decisione adottata dalla Commissione territoriale, le cui sanzioni risultano congrue rispetto al‘addebito. P.Q.M.Respinge il reclamo della A.C. Leno, e, per l‘effetto, conferma la decisione adottata dalla Commissione disciplinare territorialedel Comitato Provinciale Autonomo di Trento con C.U. n. 18 del 18 ottobre <strong>2007</strong>. Dispone l‘addebito della tassa non versata.TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COMUNICATO UFFICIALE N. 17/CDN DEL 30 NOVEMBRE <strong>2007</strong>1 - DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ANDREA CARNEVALE (dirigente UdineseCalcio S.p.A.) PER VIOLAZIONE ART. 1 CGS NONCHE‘ LA NORMA DI CUI ALL‘ART. 8 COMMA 1 CGS (OGGITRASFUSO NELL‘ART. 10 CGS); MIGUEL SCHERF PER VIOLAZIONE ART. 1 COMMA 1 CGS E DELL‘ART. 17COMMA 8 CGS VIGENTE ALL‘EPOCA DEI FATTI (OGGI TRASFUSO NELL‘ART. 22 COMMA 8 CGS) E DELLASOCIETA‘ UDINESE CALCIO S.p.A. PER VIOLAZIONE ART. 2 COMMA 4 CGS (OGGI TRASFUSO NELL‘ART. 4COMMA 2 CGS) (nota n. 205/480pf06-07/SP/ma del 10.8.<strong>2007</strong>).Esaminato il deferimento del Procuratore federale disposto in data 10 agosto <strong>2007</strong> nei confronti: - del sig. Andrea Carnevaleper avere, nella qualità di dirigente della società Udinese Calcio, violato i doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all‘art.1del C.G.S. (oggi trasfuso nell‘art.10 del vigente C.G.S.), essendosi avvalso – per il raggiungimento di accordi con altre societàcalcistiche volti alla valorizzazione di giovani calciatori locali – di collaboratore privo di veste sociale e ruolo federale (anche418


DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE - STAGIONE SPORTIVA <strong>2007</strong>-<strong>2008</strong>perché già inibito per sei mesi per comportamenti antiregolamentari), che ha strumentalizzato l‘incarico svolto di fatto perassumere iniziative ritorsive ai danni dei dirigenti della società Fiume Veneto; - del sig. Miguel Scherf, per violazionedell‘art.1, comma 1, del C:G.S. e dell‘art. 17, comma 8,del Codice di Giustizia Sportiva vigente all‘epoca dei fatti, oggitrasfuso nell‘art.22, comma 8, del vigente C.G.S. per avere svolto, benché inibito, attività di collaborazione per la societàUdinese Calcio spa, peraltro in assenza di tesseramento per la medesima Società, nonché per violazione dell‘art. 1, comma 1,del C.G.S. poiché, nello svolgimento di tale attività, ha utilizzato un metodo integrante un comportamento in violazione deiprincipi di lealtà, correttezza e probità; - della società Udinese Calcio spa per violazione di cui all‘art.2, comma 4 (oggitrasfuso nell‘art. 4, comma 2, del vigente C.G.S.) per responsabilità oggettiva nella violazione ascritta al proprio dirigente sig.Andrea Carnevale Ritenuto che all‘inizio del dibattimento il sig. Andrea Carnevale, il sig. Miguel Scherf e la società UdineseCalcio, tramite i propri difensori, hanno proposto istanza di applicazione di sanzioni ai sensi di quanto previsto dall‘art. 23C.G.S. Rilevato che su tali istanze ha espresso il proprio consenso il rappresentante della Procura Federale Visto l‘art.23,comma 1, C.G.S. secondo il quale i soggetti di cui all‘art.1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale, prima chetermini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all‘Organo Giudicante l‘applicazione di una sanzione ridotta,indicandone la specie e la misura; Visto l‘art.23, comma 2, C.G.S. secondo il quale l‘Organo Giudicante, se ritiene corretta laqualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l‘applicazione con ordinanza nonimpugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente; Rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione deifatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue Dispone l‘applicazione delle seguentisanzioni:- Andrea Carnevale : inibizione per mesi quattro;- Miguel Scherf : inibizione per mesi quattro;- Udinese Calcio S.p.A. : ammenda di euro 12.000,00 (dodicimila/00).2 - DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: FILIBERTO LUCIANI (già Presidente ASDPisoniano) E FRANK ANDRE‘ PIZZOLATTO (calciatore attualmente tesserato Ostia Mare Lidocalcio S.r.l.) PERVIOLAZIONE ART. 1 COMMA 1 CGS IN RELAZIONE ALL‘ART. 40 COMMI 4 E 5 NOIF E DELLA SOCIETA‘ ASDPISONIANO PER RESPONSABILITA‘ DIRETTA AI SENSI DELL‘ART. 2 COMMA 4 CGS (nota n. 2202/455pf06-07/SP/ma del 12.6.<strong>2007</strong>).Letto il deferimento ed esaminati gli atti presenti nel fascicolo, tra cui le memorie difensive prodotte dal sig. Pizzolatto edall‘A.S.D. Pisoniano, rilevato che alla riunione odierna sono comparsi il Presidente della Pisoniano, il calciatore Pizzolattoassistito dal proprio legale ed il rappresentante della Procura Federale, il quale ha concluso per l‘affermazione di responsabilitàdei deferiti, con la richiesta dell‘irrogazione delle seguenti sanzioni: squalifica per mesi sei per il Pizzolatto; inibizione per anniuno al Luciani e penalizzazione di punti quindici per la Società Pisoniano; osserva quanto segue. Innanzitutto vanno prese inesame le eccezioni preliminari formulate dai deferiti. La difesa del Pizzolatto invoca l‘inapplicabilità al caso in esame del 4°comma dell‘art. 40 delle N.O.I.F giacché le due richieste di tesseramento sono state sottoscritte in altrettante, diverse stagioni enon nella stessa come indica tale norma. Quest‘ultima va però interpretata nel senso di considerare illecita una ulteriorerichiesta di tesseramento quando vi è in atto un vincolo con una diversa società, come è avvenuto nel caso in questione. Dalsuo canto il Pisoniano eccepisce l‘incompetenza di questa Commissione a favore di quella dell‘Ufficio Tesseramenti apronunciarsi sull‘accaduto, ma a tale affermazione deve controbattersi che l‘esistenza del doppio tesseramento si è verificatanell‘aver redatto la nuova richiesta con dati difformi rispetto a quelli veritieri, circostanza che ha portato alla nascita di duedifferenti posizioni federali intestate ad altrettanti soggetti (apparentemente) diversi. In punto di fatto, deve considerarsipacifica la circostanza che la richiesta di nuovo tesseramento è stata compilata dall‘allora presidente del Pisoniano sig. Luciani,il quale per farlo si è avvalso del documento d‘identità fornitogli dal calciatore. Orbene, nel modulo non è riportato soltanto uncognome diverso da quello risultante dal passaporto dell‘interessato, con l‘omissione di una ―t‖, ma è anche diverso il nome,poiché si indica l‘interessato come ―Frank‖ e non come ―Frank Andrè‖. A questo punto deve valutarsi se le differenze sianodovute ad un mero errore materiale, ovvero ad un preciso disegno. Non appare credibile che il Pisoniano non fosse aconoscenza del fatto che il Pizzolatto avesse già giocato in Italia e quindi aveva l‘obbligo di non accontentarsi di quantodichiarato dal Lanzetta e di porre in essere più accurati accertamenti preso l‘Ufficio Tesseramenti. Molto più condivisibile è latesi in base alla quale la società fosse informata dell‘esistenza del vincolo e che, pur di avvalersi di un così valido calciatore, ilquale non aveva il tempo materiale per svincolarsi in modo lecito, abbia indicato nel modulo generalità lievemente diverse daquelle reali, facendo ripetere la differenza sul certificato medico. Per quanto attiene invece la posizione del Pizzolatto, non puòcondividersi l‘immagine di ingenuo e sprovveduto calciatore straniero strumentalizzato ed ingannato da più soggetti (Cynthia,Lanzetta, Pisoniano, Ufficio Tesseramenti) che di lui cerca di dare il suo difensore: quale sarebbe stata la ragione di questocomplesso certamen ordito ai suoi danni non è peraltro dato comprendere. Il calciatore infatti ben sapeva di essersi tesseratocon il sodalizio di Genzano e che il presunto accordo per lo svincolo asseritamene raggiunto con esso, e del quale non vi èprova alcuna, era rimasto lettera morta. Inoltre, non avendo, negligentemente, visionato il modulo di nuovo tesseramento haomesso di denunciare che il cognome ed il nome in esso riportati non erano i suoi e lo stesso dicasi per quanto attiene ilcertificato medico e la tessera federale. Né può ritenersi credibile che nel corso dei vari controlli effettuati dagli arbitri inoccasione di ogni incontro il Pizzolatto non si sia mai accorto di essere indicato con cognome e nome errati. Si può quindiipotizzare che, al fine di aggirare le norme federali e gli ostacoli al trasferimento eventualmente frapposti da parte del Cynthia,il Luciani abbia compilato il modulo di richiesta di nuovo tesseramento che riportava dati falsi, e ciò al fine di rendereinevidenziabile la realizzazione del doppio tesseramento. In ogni caso, è assodato che il Luciani, violando gli obblighi419


DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE - STAGIONE SPORTIVA <strong>2007</strong>-<strong>2008</strong>impostigli dalla normativa federale in materia, non provvide ai necessari accertamenti in ordine al precedente tesseramento delPizzolatto e fece compilare al calciatore un modulo in bianco per un nuovo tesseramento, mentre non poteva ignorare il fattoche il Pizzolatto aveva in precedenza già giocato in Italia. Al Pizzolatto deve invece imputarsi una condotta omissiva nonavendo egli verificato l‘esistenza o meno dello svincolo ed accettato i rischi che gli potevano derivare dall‘aver sottoscritto ilmodulo in bianco. La loro responsabilità disciplinare, unitamente a quella diretta del Pisoniano, deve pertanto essere dichiaratain ordine agli addebiti loro rispettivamente mossi. Nel determinare le sanzioni, questa Commissione ritiene di dover tenerconto, per quanto riguarda il Luciani, della diretta partecipazione dello stesso alla compilazione del modulo relativo altesseramento del Pizzolatto, che il calciatore sottoscrisse ―in bianco‖, secondo quanto dallo stesso dichiarato all‘odiernariunione. Va inoltre rilevata la gravità del comportamento quantomeno omissivo del deferito, sul quale incombeva, nella suaqualità di Presidente di società, uno stringente obbligo di preventivo controllo sulla libertà da vincoli del calciatore datesserare, la cui violazione non si giustifica con l‘affidamento su quanto dichiarato dal procuratore del Pizzolatto. Per quantoriguarda il calciatore, deve esserne apprezzata la condotta collaborativi culminata nella ammissione della propria responsabilitàdisciplinare, consistente nella sottoscrizione di un modulo ―in bianco‖. Infine, per quanto attiene alla Società Pisoniano, laCommissione ritiene di doversi discostare, secondo l‘orientamento implicito nell‘entità delle richieste del Procuratore Federale,dall‘applicazione dell‘art. 17 comma 8 CGS che prevede la penalizzazione di un punto in classifica per ogni gara disputata dalcalciatore in posizione irregolare, irrogando invece una sanzione complessiva, comunque proporzionata al rilevante numero digare disputate dal Pizzolatto, che si ritiene di quantificare in 10 punti di penalizzazione in classifica, P. Q. M. accoglie ildeferimento e per l‘effetto dichiara la responsabilità disciplinare dei sigg.ri Frank Andrè Pizzolatto e Filiberto Luciani nonchéquella diretta, per il fatto commesso dal suo legale rappresentante, dell‘A.S.D. Pisoniano in ordine agli addebiti lororispettivamente mossi, applicando al sig. Frank Andrè Pizzolatto la sanzione della squalifica fino al 31 dicembre <strong>2007</strong>, al sig.Filiberto Luciani la sanzione dell‘inibizione fino al 30 giugno 2009 ed all‘A.S.D. Pisoniano la sanzione della penalizzazione didieci punti in classifica da scontarsi nel corso della presente stagione <strong>sportiva</strong>.3 - RECLAMO DELLA SOCIETA‘ AS TOR DE‘ CENCI AVVERSO LE DECISIONI MERITO GARA TOR DE‘ CENCI-BORGO FLORA DEL 16.9.<strong>2007</strong>(Delibera C.D. Territoriale presso il C.R. Lazio C.U. n. 38 dell‘11.10.<strong>2007</strong> – Campionato di Promozione).La Commissione Disciplinare Nazionale, visti gli atti; PREMESSO CHE - Con provvedimento pubblicato sul ComunicatoUfficiale n. 38 dell‘11.10.<strong>2007</strong> la Commissione Disciplinare Territoriale del C.R. Lazio respingeva il reclamo proposto dallastessa società A.S. Tor De‘ Cenci in merito alla irregolare posizione del calciatore Pellegrino Gianluca – appartenente allasocietà Borgo Flora Calcio – nella gara del 16.09.<strong>2007</strong> disputata tra l‘odierna reclamante e la medesima società Borgo FloraCalcio e valevole per il Campionato di Promozione, e confermava il risultato acquisito sul campo; - Avverso la suddettadecisione proponeva reclamo avanti a questa Commissione Disciplinare Nazionale la società A.S. Tor De‘ Cenci deducendoche nella gara del 16.09.<strong>2007</strong> la società Borgo Flora Calcio non poteva schierare il calciatore Pellegrino Gianluca, in quantoquest‘ultimo avrebbe dovuto scontare un residuo di squalifica comminata con C.U. n. 110 della scorsa stagione <strong>sportiva</strong>,pubblicato il 07.06.<strong>2007</strong>, e riferita ad una gara del Torneo Elio Tortora, seconda fase, quando lo stesso calciatore era tesseratoper la società Pomezia Calcio; - A tal fine, l‘odierna reclamante osservava che il Torneo Elio Tortora non può essereconsiderato come una tradizionale Coppa Regione, e pertanto la squalifica comminata al calciatore Pellegrino Gianluca nellascorsa stagione <strong>sportiva</strong> doveva necessariamente essere scontata nella gara di campionato A.S. Tor De‘ Cenci-Borgo FloraCalcio; - Pertanto, in conseguenza della irregolare posizione del calciatore Pellegrino Gianluca, l‘odierna reclamanteconcludeva chiedendo che fosse inflitta alla società Borgo Flora Calcio la punizione <strong>sportiva</strong> della perdita della gara disputatain data 16.09.<strong>2007</strong> con il punteggio di 3-0; - All‘odierna udienza, per la società A.S. Tor De‘ Cenci è comparso il difensore chesi è riportato alle argomentazioni di cui al reclamo. Nessuno dei motivi addotti dalla reclamante è fondato ed il reclamo devepertanto essere respinto. A tal fine, va preliminarmente rilevato che l‘esatta denominazione del torneo Elio Tortora nella scorsastagione <strong>sportiva</strong> era – come da Comunicato Ufficiale n. 110 del 07.06.<strong>2007</strong> - Coppa Lazio – 14° Trofeo Elio Tortora,denominazione che è rimasta identica nella presente stagione <strong>sportiva</strong>, come risulta dal Comunicato Ufficiale n. 1 del02.07.<strong>2007</strong>. Pertanto, dal chiaro dato testuale e dalle modalità di partecipazione al predetto torneo, e contrariamente a quantoadduce l‘odierna reclamante, il Torneo in questione deve essere necessariamente qualificato come Coppa regionale diCategoria. Orbene, ciò posto, secondo quanto chiaramente statuito dall‘art. 19, comma 11.1, del CGS, le sanzioni inflitte dagliOrgani della Giustizia Sportiva in relazione a gare di Coppa Italia e delle Coppe Regioni organizzate dai Comitati Regionali siscottano esclusivamente nelle rispettive competizioni. A ciò si aggiunga che secondo quanto statuito dall‘art. 22, comma 6, delCGS, la distinzione tra attività ufficiale di campionato e quella della coppa regionale rimane valevole anche nell‘ipotesi in cuiil calciatore – oggetto di sanzione <strong>sportiva</strong> – abbia cambiato società e/o categoria di appartenenza. Del resto, l‘assunto dellareclamante secondo cui la giurisprudenza <strong>sportiva</strong> avrebbe fissato un principio in virtù del quale le sanzioni non scontaterelative a gare di Coppa andrebbero scontate in Campionato è del tutto infondato, atteso che la distinzione tra le sanzioniriportate in gare di campionato e le sanzioni riportate in gare di coppa regioni e di cui all‘art. 19, comma 11.1, non conosceeccezioni. L‘ormai consolidato principio della separatezza delle competizioni non appare derogabile neanche in virtù delleeccezioni che la sanzione potrebbe rivelarsi inefficace o perlomeno tardiva, in quanto tale eventualità è stata ben presa inconsiderazione dal legislatore, il quale però non ha ritenuto di prevedere una deroga espressa e non rinvenibile in altredisposizioni. Pertanto, nel caso de quo, il calciatore Pellegrino Gianluca poteva legittimamente disputare la gara A.S. Tor De‘Cenci –Borgo Flora Calcio valevole per il Campionato di Promozione, in quanto il residuo di squalifica comminatagli con C.U.n. 110 della scorsa stagione <strong>sportiva</strong>, pubblicato il 07.06.<strong>2007</strong>, e riferita ad una gara del Torneo Elio Tortora, seconda fase –420


DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE - STAGIONE SPORTIVA <strong>2007</strong>-<strong>2008</strong>quando lo stesso giocatore era tesserato per la società Pomezia Calcio – dovrà essere scontata dallo stesso giocatore nella primagara utile valevole appunto per la Coppa Regionale di categoria. P.Q.M. Respinge il reclamo e dispone l‘incameramento dellatassa versata.4 - RECLAMO DELLA SOCIETA‘ SGS SPES ARTIGLIO AVVERSO LE DECISIONI MERITO GARAMONTEROTONDO-SPES ARTIGLIO DEL 30.9.<strong>2007</strong>(Delibera C.D. Territoriale presso il C.R. Lazio C.U. n. 48 del 25.10.<strong>2007</strong> – Campionato Allievi Regionali Eccellenza).Letto il reclamo ritualmente proposto dalla società <strong>sportiva</strong> A.S.D. S.G.S. Spes Artiglio avverso la decisione della C.D.Territoriale del C.R. Lazio (C.U. N. 48 del 25/10/<strong>2007</strong>), con cui, in accoglimento di quello interposto, in prima istanza, dallaPoli<strong>sportiva</strong> Monterotondo Calcio S.r.l., è stata inflitta, alla società <strong>sportiva</strong> odierna reclamante, la punizione <strong>sportiva</strong> dellaperdita, per 0-3, della gara Poli<strong>sportiva</strong> Monterotondo Calcio S.r.l.-A.S.D. S.G.S. Spes Artiglio (30/09/<strong>2007</strong>), valevole per la1° giornata del Campionato Allievi Regionali Eccellenza, Girone B, s.s. <strong>2007</strong>/08, oltre alla sanzione dell'ammenda di importopari a € 75,00, nonché all'inibizione del dirigente accompagnatore ufficiale, Sig. Bruno Argenti, sino al 08/11/<strong>2007</strong> e allasqualifica del calciatore, Sig. Marco Benedetti, per una giornata ulteriore di gara, in base ad una riscontrata posizioneirregolare dell'indicato calciatore, tesserato in forza alla A.S.D. S.G.S. Spes Artiglio; - rilevato che le argomentazioni difensiveche la Società Spes Artiglio ha posto a fondamento del reclamo, si sostanziano: a) in un'eccezione preliminare, asseritamenteassorbente rispetto ad ogni altra ulteriore statuizione, in ordine ad una presunta violazione del principio del contraddittorio, inquanto la società <strong>sportiva</strong> non avrebbe ―mai avuto notizia della fissazione della seduta del 24/10/<strong>2007</strong>, con conseguente―mancata costituzione in giudizio e impossibilità di presenziare all'udienza‖; b) in punto di merito, in ordine alla posizioneirregolare del calciatore, Sig. Marco Benedetti, così come acclarata da parte della C.D.T. del C.R. Lazio in prima istanza,nell'assunto secondo cui il giocatore Benedetti, squalificato per una gara (recidività in ammonizione -quarta-, G.S. C.R. Lazio,C.U. n. 51 del 26/04/<strong>2007</strong>), nell'ambito dello svolgimento della ―Coppa Lazio Allievi‖, s.s. 2006/07, avrebbe potutolegittimamente partecipare alla gara del Campionato Allievi Regionali Eccellenza, Girone B, s.s. <strong>2007</strong>/08, essendo,quest'ultimo -ad avviso della reclamante- competizione di tutt'altra natura rispetto alla prima, senza che tra le due si potesse“ipotizzare alcun legame di consequenzialità e nemmeno alcun motivo logico-giuridico a supporto di tale conclusione” ; -considerato che l'eccezione sollevata, in via preliminare, dalla società <strong>sportiva</strong> reclamante, risulta destituita di qualsivogliafondamento, e ciò, in considerazione delle seguenti circostanze:1) la Poli<strong>sportiva</strong> Monterotondo Calcio S.r.l. ha ritualmente inviato alla controparte, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46, c. 1,C.G.S, a mezzo racc. a.r. n. 12737172783-0, copia del ricorso;2) l'A.S.D. S.G.S. Spes Artiglio, di contro, non ha provveduto a depositare le proprie eventuali controdeduzioni nel termineperentorio di tre giorni dal ricevimento dei motivi del ricorso de quo, ex art. 38, c. 3, C.G.S. né ha fatto espressa richiesta diaudizione;3) la fissazione dell'udienza, contrariamente a quanto si evince dalle contestazioni formulate dalla A.S.D. S.G.S. Spes Artglio,non è atto antecedente e prodromico rispetto al deposito di eventuali controdeduzioni, semmai, successivo; senza considerare,in via ulteriore, come la stessa società, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto di cui agli artt. 34, c. 6, 36, c. 11 e 37, c.2, ult. parte, C.G.S., nemmeno abbia tempestivamente esercitato il diritto di essere sentita, con la conseguenza che, indefinitiva, non emergono affatto gli estremi dell'asserita ”abnorme lesione del diritto di difesa” avuto riguardo alprocedimento di prima istanza; - osservato, in punto di merito, che, al contrario di quanto sostiene la A.S.D. S.G.S. SpesArtiglio, la postulata ―particolare natura‖ della Coppa Lazio Allievi (riservata, per la s.s. 2006/07, alla partecipazione dei natidal 1991 in poi) non costituisce, di per sé, elemento sufficientemente idoneo ad escluderne la caratterizzazione di vero eproprio campionato, e comunque di attività ―diversa da quella di Coppa Regione‖, quale, invece, si rivela, alla stregua deglialtri organizzati dal C.R. F.I.G.C. Lazio a livello giovanile regionale, senza che, al riguardo, peraltro, possa assumere rilievoalcuno la partecipazione alla Coppa Lazio Allievi di squadre giovanili appartenenti a Leghe diverse o lo specifico regolamentoche disciplina lo svolgimento di detta competizione. La C.D.N. ritiene di poter senz'altro aderire, integralmente, alleosservazioni formulate dal giudice di prima istanza, e, in particolare, alla puntuale individuazione di quegli ―univoci econcordanti indizi‖ che hanno permesso, e permettono anche in questa sede, di attribuire, pacificamente, alla Coppa LazioAllievi, nell'ambito del Settore per l'attività giovanile e scolastica, la natura di vero e proprio ―campionato‖ e non quellapropria (e tipica) di una Coppa Regioni organizzata da un C.R. F.I.G.C., eventualmente riconducibile, ai fini dell'esecuzionedelle sanzioni, all'art. 19, c. 11.1, C.G.S.. Quanto sopra, anche tenuto conto del C.U. n. 25 del 13/09/<strong>2007</strong> (menzionato dallastessa A.S.D. S.G.S. Spes Artiglio a supporto delle proprie argomentazioni difensive) il quale, invero, disciplina losvolgimento dei vari campionati riservati, per la s.s. <strong>2007</strong>/08, alla categoria Allievi e Giovanissimi regionali, e, tra questi,anche di quello di Coppa Lazio Allievi (analogamente a quanto previsto per la s.s. 2006/07). - considerato, pertanto, che ai finidella corretta individuazione del contesto spazio temporale relativo alla esecuzione delle sanzioni, nella nostra fattispecie trovaapplicazione il c.d. principio della separatezza delle competizioni di cui al richiamato art. 19, c. 11.1, C.G.S., con laconseguenza che la sanzione inflitta al calciatore doveva essere scontata in competizione ―omogenea‖; - ritenuto, in definitiva,che il calciatore Marco Benedetti (classe 1991), non più rientrante nella fascia d'età richiesta per partecipare alla Coppa LazioAllievi, s.s. <strong>2007</strong>/08 (partecipazione riservata ai nati dal 01/01/1992 in poi), a seguito del semplice cambiamento di categoriadi appartenenza nell'ambito dell'attività del Settore giovanile e scolastica, in ossequio agli imprescindibili principi diultrattività, effettività e afflittività della sanzione, avrebbe dovuto scontarne la parte residuale (una giornata di squalifica) nellaprima gara ufficiale della prima squadra della nuova categoria di appartenenza, ovvero proprio in quella disputata, in data30/09/<strong>2007</strong>, dalla categoria Allievi Regionali eccellenza della A.S.D. S.G.S. Spes Artiglio; gara, per quanto precedentemente421


DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE - STAGIONE SPORTIVA <strong>2007</strong>-<strong>2008</strong>affermato, del tutto ―omogenea‖ (in tema, si segnala anche il parere interpretativo della Corte Federale, C.U. n. 12/C.F del12/01/2004) rispetto all'altra (Coppa Lazio Allievi, s.s. 2006/07) relativamente alla quale era maturata la sanzione dellasqualifica del calciatore Benedetti per recidiva in ammonizione. P.Q.M. la C.D.N. respinge il reclamo e disponel'incameramento della tassa versata.5 - RECLAMO DEL CALCIATORE NICHOLAS MARCUZZI (tesserato ASD Ranger) AVVERSO LA PROPRIASQUALIFICA FINO AL 16.10.2010(Delibera C.D. Territoriale Friuli V.G. C.U. n. 21 dell‘8.11.<strong>2007</strong> – Campionato 3^ Categoria).Visti gli atti; letto il ricorso; considerato che il calciatore Nicholas Marcuzzi ricorre avverso la decisione della Commissionedisciplinare territoriale Friuli V.G. che ha respinto il ricorso presentato dalla Società ASD Ranger avverso la squalifica dellostesso calciatore fino al 16.10.2010; considerato che, avverso le decisioni dei Giudici sportivi territoriali è possibile proporrericorso esclusivamente alle Commissioni disciplinari territoriali essendo previsti, ai sensi dell‘art. 44 CGS, soltanto due gradidi giudizio per le infrazioni che riguardano l‘attività agonistica, mentre la Commissione disciplinare nazionale è competente adecidere i ricorsi avverso le decisioni delle Commissioni disciplinari territoriali unicamente nei procedimenti instaurati sudeferimento del Procuratore federale e in quelli aventi ad oggetto la posizione irregolare dei calciatori; considerato che nel casoin questione, si sono esauriti i due gradi del giudizio previsti dal citato art. 44 CGS, e pertanto il ricorso è inammissibile;rilevato che, in ogni caso, il ricorso non è stato sottoscritto dal calciatore e pertanto deve, anche sotto tale profilo , esseredichiarato inammissibile, P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e dispone l‘incameramento della tassa versata.TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COMUNICATO UFFICIALE N. 18/CDN DEL 6 DICEMBRE <strong>2007</strong>1 - DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ANTONINO MALLAMACI (all‘epoca dei fattiPresidente AS Reggio Calcio a Cinque) PER VIOLAZIONE ART. 1 COMMA 1 CGS E 7 COMMA 3 CGS VIGENTEALL‘EPOCA DEI FATTI (OGGI TRASFUSO NELL‘ART. 8 COMMA 4 CGS) E DELLA SOCIETA‘ AS REGGIOCALCIO A CINQUE PER VIOLAZIONE ART. 2 COMMA 4 CGS VIGENTE ALL‘EPOCA DEI FATTI (OGGITRASFUSO NELL‘ART. 4 COMMA 1 CGS) (nota n. 362/792pf06-07/SP/en del 31.8.<strong>2007</strong>).Letti gli atti e le deduzioni difensive presentate oralmente dai soggetti deferiti; ascoltato il rappresentante della ProcuraFederale, Avv. Lorenzo Giua, nonché i deferiti, assistiti dall‘Avv. Antonino Mallamaci; OSSERVA Con atto del 31.08.<strong>2007</strong>,la Procura Federale ha deferito il Sig. Antonino Mallamaci, Presidente della A.S. Reggio Calcio a 5 all‘epoca degli addebiti, el‘A.S. Reggio Calcio a 5 per le violazioni di cui in epigrafe. Alla riunione del 6.12.<strong>2007</strong>, la Procura Federale, nell‘occasionerappresentata dall‘Avv. Lorenzo Giua, ed i deferiti, difesi dall‘Avv. Mallamaci, hanno proposto istanza ex art. 23 C.G.S.chiedendo l‘applicazione delle sanzioni di punti 1 (uno) in classifica ed € 1.000,00 di ammenda. Questa Commissione,ritenendo incongrua la quantificazione, ha rigettato la richiesta disponendo la prosecuzione del procedimento. Pertanto,esaurita la discussione, la Procura ha concluso chiedendo per la Società, la penalizzazione di punti 3 (tre) in classifica el‘ammenda di € 3.000,00 e per il Sig. Antonino Mallamaci l‘inibizione per anni 1 (uno), ai sensi delle vigenti disposizioni. Ildeferimento è fondato e va pertanto accolto. Dall‘esame degli atti risulta, in maniera incontrovertibile, che la Società hatrasmesso, anticipandola via fax in data 30.06.2006, la documentazione necessaria per l‘iscrizione al campionato nella quale lacopia della fideiussione che, apparentemente, era stata rilasciata dalla Banca di Crotone, risultava sottoscritta. Pertanto, laformazione di un documento idoneo a raggiungere lo scopo al quale è preordinato, nella specie l‘iscrizione al campionatoottenuta in data 11.08.2006, e la sua estrinsecazione nella realtà attraverso la trasmissione in Federazione hanno comportato laconsumazione dell‘illecito contestato. L‘art. 8, co. 4, C.G.S. punisce in via diretta la Società che, mediante falsificazione deipropri documenti ovvero mediante qualsiasi altra attività illecita o elusiva, tenta di ottenere od ottenga l‘iscrizione a unacompetizione cui non avrebbe potuto essere ammessa sulla base delle disposizioni vigenti. In virtù di tale disposizione, laresponsabilità dei deferiti per i fatti di che trattasi discende dal richiamato art. 8, co. 4 e 10, e dall‘art. 1, co. 5 (al quale il co. 10rimanda), C.G.S. - aventi natura precettiva e sanzionatoria - che individuano la concorrente responsabilità della Società e deisoggetti cui è riconducibile il controllo della stessa nella violazione delle norme federali, ponendosi, quindi, in rapporto dispecialità con gli artt. 1, co. 1, e 4, co. 1, C.G.S.. Sebbene nell‘atto di deferimento siano richiamate entrambe le norme, lagenerale e le speciali, se da un lato comporta l‘inapplicabilità della prima ricorrendo le seconde, dall‘altro non esclude che ilcomportamento sia stato correttamente descritto nell‘atto di deferimento e possa essere sanzionato ai sensi delle vigentidisposizioni, ovvero l‘art. 8, co. 4 e 10, C.G.S., anche dal punto di vista sanzionatorio stante la disciplina più favorevoleapplicabile rispetto alla normativa vigente all‘epoca della commissione dei fatti. Individuato il quadro normativo applicabile, èopportuno vagliare il contegno tenuto dal Mallamaci, anche in sede di indagini, al fine di quantificare esattamente la sanzioneda infliggersi. Il deferito, assunto a sommarie informazioni, ha prospettato che il documento inviato sarebbe stato una bozza inattesa di approvazione da parte della Federazione (in quanto difforme dal fac simile richiesto dalla stessa) tanto che sarebbestato privo della firma e comunque accompagnato da una nota esplicativa (prodotta in fase di indagini) con la quale ilMallamaci, all‘atto della trasmissione, ne avrebbe chiarito il contenuto, tanto è vero che nell‘indice non era siglata la relativacasella. Tale documento, prosegue il deferito, sarebbe stato sottoscritto e poi spedito da ignoti. Le giustificazioni addotte dalMallamaci sono prive di qualsiasi pregio logico e giuridico. Il deferito, in sede di interrogatorio, ha disconosciuto la firmapresente sul documento ed ha dichiarato di non sapere chi l‘avesse apposta, chiarendo, comunque, che lo stesso non potesseavere alcuna efficacia sia perché l‘omesso riempimento della relativa casella dell‘indice avrebbe comunque dimostrato lavolontà di non attribuirgli alcuna efficacia sia perché era ancora attiva altra fideiussione avente scadenza 31.07.2006.422


DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE - STAGIONE SPORTIVA <strong>2007</strong>-<strong>2008</strong>Dirimente è la circostanza che nella documentazione spedita in via anticipata a mezzo fax, in data 30.06.2006, la fideiussionefosse già sottoscritta e che non fosse presente alcuna accompagnatoria. Pertanto, anche a voler ammettere la ―credibilità‖ dellegiustificazioni, questa Commissione ritiene estremamente peculiare che il Presidente della Società, tra l‘altro direttore dellastessa Banca che avrebbe emesso la garanzia, consapevole della sostanziale inefficacia della stessa e della importanza perdeterminare l‘iscrizione non abbia mai contattato la Divisione per avere notizie. Risulta, altresì, estremamente controverso chelo stesso, accortosi sin da subito della spedizione ad opera di terzi di un documento di rilevante importanza contenuto in unabusta lasciata aperta sulla propria scrivania ed ignorando chi vi avesse provveduto, non abbia effettuato alcun accertamento e,soprattutto, in assenza di notizie dalla Federazione abbia appreso dell‘iscrizione al Campionato e, profittando in manieraevidentemente consapevole dell‘errore nel quale la stessa era incorsa, sia rimasto inerte sino al dicembre del 2006, quando,sollecitato con raccomandata del 29.11.2006, ha spedito un assegno di € 15.500,00 a garanzia. Non risulta poi verosimile cheterzi rimasti ignoti, profittando dell‘assenza del Presidente, si siano recati indisturbati nella sua stanza nella quale era statacasualmente lasciato il plico aperto proprio per spedire quella documentazione sulla quale si sono prima premurati di apporrela sottoscrizione. Nessun altro, all‘infuori dei deferiti, poteva avere interesse ad ottenere l‘iscrizione che, in assenza dellarichiesta fideiussione, non sarebbe mai stata concessa. È irrilevante, pertanto, quanto dedotto dai deferiti circa la nonnecessarietà di detto documento, anche alla luce della asserita capienza del conto spese intestato alla Società. Difatti, aprescindere dalla circostanza che in esso, alla data dell‘1.07.2006, non erano presenti somme pari alla richiesta fideiussione, sirileva che la normativa non prevedeva una facoltà o un‘obbligazione alternativa ma un comportamento specifico: la consegnadella fideiussione. Non risponde infine al vero quanto asserito circa la presenza di una lettera accompagnatoria a chiarimentodella natura della fideiussione, della quale il Mallamaci si è ricordato solo nel corso di un secondo interrogatorio, avvenuto indata 31.03.<strong>2007</strong>. Tra i documenti trasmessi via fax non era presente alcunché che potesse impedire alla Federazione di ritenerlivalidi e completi, tanto è vero che ha provveduto all‘iscrizione. Pertanto, tutti i tentativi di dimostrare una realtà contraria aquella emersa sono resi vani dalla idoneità del documento falso a determinare l‘iscrizione al campionato e dall‘evidenteapprofittamento dei deferiti, con il loro comportamento omissivo, dell‘errore ingenerato, al quale hanno posto rimedio solo aseguito del sollecito della Federazione. I fatti commessi ed il contegno tenuto in sede di indagini determinano una sostanzialeincongruità della sanzione richiesta dalla Procura per la Società, la quale non può rimanere al di sotto di 6 punti dipenalizzazione, posta l‘inapplicabilità dell‘ammenda al caso di specie, non essendo specificamente prevista dalle normeviolate. La attuale estraneità del Sig. Mallamaci all‘ordinamento federale non esclude la applicabilità della sanzione anche neisuoi confronti atteso il sostanziale interesse dell‘ordinamento federale a perseguire i comportamenti illeciti attuati nel periododi tesseramento, comminando una sanzione che verrà scontata nella stagione <strong>sportiva</strong> di prossimo tesseramento. P.Q.M.Accoglie il deferimento e, per l‘effetto, infligge alla Società la penalizzazione di punti 6 (sei) in classifica, da scontarsi nellacorrente stagione <strong>sportiva</strong> (<strong>2007</strong>/<strong>2008</strong>), ed al Sig. Antonino Mallamaci l‘inibizione per anni 1 (uno) da scontarsi nella stagione<strong>sportiva</strong> di prossimo tesseramento.2 - DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MARIA ROSA LIANORA BELLINZONA(Presidente ACF Alessandria) PER VIOLAZIONE ART. 1 COMMA 1 CGS IN RELAZIONE ALL‘ART. 95 NOIF E DELLASOCIETA‘ ACF ALESSANDRIA A TITOLO DI RESPONSABILITA‘ DIRETTA AI SENSI DELL‘ART. 2 COMMA 4CGS (nota n. 366/755pf06-07/SP/ma del 31.8.<strong>2007</strong>).Il Procuratore Federale ha deferito Bellinzona Maria Rosa Lianora e la Società ACF Alessandria, la prima per violazionedell‘art. 1 comma 1 CGS in relazione all‘art. 35 NOIF e la seconda per la conseguente responsabilità diretta ex art. 2 comma 4CGS. Ai deferiti viene contestato di aver inserito nell‘elenco dei tesserati dell‘ACF Alessandria la calciatrice Viotto Cristina,tesserata anche per la CF Sport Valenza. Ascoltata dall‘Ufficio Indagini la deferita ha ammesso il fatto, addebitandolo a meroerrore ed indicando altro caso per il quale era stato commesso analogo sbaglio. Nel corso dell‘udienza odierna, ilrappresentante della Procura ha chiesto la inibizione per mesi due per la Bellinzona, e l‘ammenda di € 200,00 per la ACFAlessandria. La Bellinzona, comparsa personalmente in udienza, ha chiesto il proscioglimento. La sussistenza dei fatticontestati è pacifica essendo provata per tabulas ed essendo oggetto di piena confessione da parte della Bellinzona. Appareevidente che i deferiti non hanno tratto alcun vantaggio dalla negligenza della loro condotta. Si tratta in sostanza di fatticommessi per incuria e scarsa diligenza che certamente configurano gli illeciti disciplinari contestati, ma non rivestonocaratteri di particolare gravità, anche perché il tesseramento della calciatrice Viotto per la CF Sport Valenza è risultato del tuttoregolare. Sanzione congrua appare quindi quella dell‘inibizione fino al 31.12.<strong>2007</strong> per la Bellinzona e dell‘ammenda di €200,00 per la ACF Alessandria, P.Q.M. delibera di infliggere a Bellinzona Maria Rosa Lianora la sanzione dell‘inibizione finoal 31.12.<strong>2007</strong> ed alla Società ACF Alessandria quello dell‘ammenda di € 200,00 (duecento/00).3 - RECLAMO DELLA SOCIETA‘ FCD MISTERBIANCO AVVERSO LE DECISIONI MERITO GARAMISTERBIANCO-MINEO DEL 13.10.<strong>2007</strong>(Delibera C.D. Territoriale presso il C.R. Sicilia - C.U. n. 24 del 2.11.<strong>2007</strong> – Campionato di 1^ Categoria).La società F.C.D. Misterbianco, partecipante al campionato prima categoria Comitato regionale Sicilia, aveva propostoreclamo alla Commissione disciplinare territoriale avverso la regolarità della gara di campionato Misterbianco – Mineo del 13ottobre <strong>2007</strong>, deducendo che ad essa aveva partecipato in corso di squalifica il calciatore Russo Salvatore, numero 5 delladistinta Mineo, la cui sanzione gli era stata inflitta nella precedente stagione. Precisava la reclamante che il Russo avevamaturato due giornate di squalifica, una per il campionato, l‘altra per la Coppa Sicilia e che, scontata la prima in campionato,anche l‘ultima doveva essere scontata in campionato perché la società Mineo non partecipava nella stagione in corso alla423


DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE - STAGIONE SPORTIVA <strong>2007</strong>-<strong>2008</strong>Coppa regionale. La Commissione disciplinare adita, con decisione del 31 ottobre <strong>2007</strong> C.U. n. 24, rilevato che il calciatoreRusso Salvatore aveva scontato la propria giornata di squalifica non partecipando alla gara di campionato precedente quellareclamata e che aveva pertanto titolo di partecipare a tale ultima gara, respingeva il reclamo. Avverso questa decisione ricorrela società Misterbianco, denunciando violazione degli artt. 22 comma 6 e 19 comma 11 C.G.S. e riproponendo le istanze delprimo grado. Resiste la società Mineo, controdeducendo ed insistendo per la conferma della decisione della Commissionedisciplinare territoriale. Il ricorso è infondato. E‘ incontestato che la squalifica del calciatore Russo Salvatore, sui cui verte latesi della ricorrente, era stata comminata nella stagione 2006 – <strong>2007</strong> nel Torneo Coppa Sicilia e che al Torneo la società Mineonella stagione in corso non ha partecipato. Ai sensi dell‘art. 19 comma 11.1 C.G.S. le sanzioni inflitte per le gare di CoppaItalia e di Coppe Regioni si scontano nelle rispettive competizioni. L‘assunto della ricorrente, che le squalifiche non scontatenelle Coppe andrebbero scontate in campionato, non trova alcun riscontro normativo, essendo di contro certo il principio dellaseparazione delle competizioni e delle relative sanzioni. (Cfr. Corte federale, Parere interpretativo degli artt. 14 e 17 CodiceGiustizia Sportiva in relazione a quesiti diversi formulati dalla Lega Nazionale Dilettanti, concernenti le modalità per scontarele squalifiche irrogate a calciatori. Comunicato Ufficiale n. 12 C/f 2003 /2004) La contestata partecipazione del calciatoreRusso Salvatore alla gara di cui trattasi era pertanto del tutto regolare. Egli aveva già scontato in campionato la squalifica ivicomminata; l‘altra squalifica, maturata in gara di Coppa Sicilia, non potrà che essere scontata in questa manifestazione,considerato anche il tenore letterale dell‘art. 22 comma 6 che, introducendo una deroga alla disciplina prevista dall‘art. 19comma 11.1, fa esclusivo riferimento alla Coppa Italia e non alle sanzioni da scontare inflitte nelle gare di Coppa Regioni,P.Q.M. respinge il reclamo e dispone incamerarsi la tassa versata.TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COMUNICATO UFFICIALE N. 19/CDN DEL 12 DICEMBRE <strong>2007</strong>1 - DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GIUSEPPE CANNELLA (direttore sportivo elegale rappresentante Hellas Verona FC S.p.A.) PER VIOLAZIONE ART. 3 COMMI 1 E 4 CGS (OGGI ART. 5 COMMI 1 E4 CGS) E DELLA SOCIETA‘ HELLAS VERONA FC S.p.A. PER VIOLAZIONE ART. 2 COMMA 4 CGS VIGENTEALL‘EPOCA DEI FATTI (OGGI ART. 4 COMMA 1 CGS) (nota n. 860/714pf06- 07/SP/en del 25.10.<strong>2007</strong>).Con provvedimento del 25/10/<strong>2007</strong>, il Procuratore federale ha deferito a questa Commissione Giuseppe Cannella, Direttoresportivo e legale rappresentante della Soc. Verona, per violazione dell'art. 3, comma 1 e 4, CGS vigente all‘epoca dei fatti(oggi art. 5, comma 1 e 4), per avere espresso giudizi lesivi della reputazione di altro soggetto operante nell‘ambito federale,nonché la Soc. Verona per violazione dell'art. 2, comma 4, CGS vigente all‘epoca dei fatti (oggi art. 4, comma 1), perresponsabilità diretta nella violazione ascritta al proprio tesserato. Nei termini assegnati nell'atto di contestazione degliaddebiti, gli incolpati hanno fatto pervenire una memoria difensiva, nella quale si rileva che le dichiarazioni del Cannellasarebbero state espressione del diritto di critica e, in ogni caso, prive di contenuto offensivo e di intenti lesivi. In conseguenza,si chiede il proscioglimento da ogni addebito. Alla riunione odierna, è comparso il rappresentante della Procura federale, ilquale ha chiesto la dichiarazione della responsabilità degli incolpati e la condanna alla sanzione dell‘inibizione per mesi dueper il Cannella e a quella dell‘ammenda di € 5.000,00 per la Soc. Verona. È comparso altresì il difensore della Soc. Verona ilquale, dopo aver illustrato ulteriormente i motivi già esposti in memoria, ha insistito nelle conclusioni già formulate. LaCommissione, esaminati gli atti, rileva che le dichiarazioni del Cannella riportate sul quotidiano ―Gazzetta dello Sport‖ del6/2/<strong>2007</strong> travalicano il lecito diritto di critica, perché tendono a insinuare dubbi sulla correttezza del comportamento di un altrotesserato, senza trovare alcun riscontro nella realtà. Alla responsabilità del Cannella segue quella diretta della Società diappartenenza. Ai fini della quantificazione della sanzione, peraltro, occorre tener conto della limitatezza della portata delleespressioni utilizzate. P.Q.M. la Commissione delibera di infliggere la sanzione della inibizione sino al 15 gennaio <strong>2008</strong> aGiuseppe Cannella e quella dell‘ammenda di € 2.500,00 (duemilacinquecento/00) alla Soc. Hellas Verona FC S.p.A..2 - DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: PIERA CASSANDRA MAGLIO (calciatrice ASDCalcio Chiasiellis) PER VIOLAZIONE ART. 3 COMMI 1 E 4 CGS VIGENTE ALL‘EPOCA DEI FATTI (OGGI ART. 5COMMI 1 E 4 CGS) E DELLA SOCIETA‘ ASD CALCIO CHIASIELLIS PER VIOLAZIONE ARTT. 2 COMMA 4 E 3COMMA 2 CGS VIGENTE ALL‘EPOCA DEI FATTI (OGGI ARTT. 4 COMMA 2 E 5 COMMA 2 CGS) (nota n.860/714pf06-07/SP/en del 25.10.<strong>2007</strong>).Con provvedimento del 16/10/<strong>2007</strong>, il Procuratore federale ha deferito a questa Commissione Piera Cassandra Maglio,calciatrice della Soc. Calcio Chiasiellis, per violazione dell'art. 3, comma 1 e 4, CGS vigente all‘epoca dei fatti (oggi art. 5,comma 1 e 4), per avere espresso giudizi lesivi della reputazione di soggetti e organismi operanti nell‘ambito federale, nonchéla Soc. Calcio Chiasiellis per violazione degli art. 2, comma 4, e 3, comma 2, CGS vigente all‘epoca dei fatti (oggi art. 4,comma 2, e 5, comma 2), per responsabilità oggettiva nella violazione ascritta alla propria tesserata. Nei termini assegnatinell'atto di contestazione degli addebiti, gli incolpati hanno presentato memorie difensive. In quella presentata dalla Maglio sirileva che si sarebbe trattato di uno sfogo di una atleta in conseguenza di un torto subito. In quella presentata dalla Soc.Chiasiellis si rileva che l‘intervista sarebbe stata rilasciata in data anteriore al tesseramento della calciatrice e che, pertanto, allaSocietà non potrebbe essere attribuita alcuna responsabilità. Di conseguenza, ambedue gli incolpati chiedono ilproscioglimento dagli addebiti contestati. Alla riunione odierna, è comparso il rappresentante della Procura federale, il quale hachiesto la dichiarazione della responsabilità degli incolpati e la condanna alla sanzione dell‘ammonizione con diffida per laMaglio e a quella dell‘ammonizione per la Soc. Calcio Chiasiellis. La Commissione, esaminati gli atti, rileva che ledichiarazioni della Maglio riportate sul mensile ―Il calciatore‖ dell‘ottobre 2006 travalicano il lecito diritto di critica, perché424


DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE - STAGIONE SPORTIVA <strong>2007</strong>-<strong>2008</strong>tendono a insinuare dubbi sulla correttezza del comportamento di Organi operanti nell‘ambito federale. Alla responsabilitàdella Maglio segue quella oggettiva della Società di appartenenza, rilevando la data nella quale le dichiarazioni sono state resepubbliche. Ai fini della quantificazione della sanzione, peraltro, occorre tener conto della limitatezza della portata delleespressioni utilizzate e della loro genericità. P.Q.M. la Commissione delibera di infliggere la sanzione della ammonizione condiffida a Piera Cassandra Maglio e quella dell‘ammonizione a lla Soc. Calcio Chiasiellis.3 - RECLAMO DELLA SOCIETA‘ AS REAL BOVILLE ERNICA 2004 AVVERSO LE DECISIONI MERITO GARALAPISEBAMOLESE-REAL BOVILLE 2004 DEL 21.10.<strong>2007</strong> (delibera C.D. Territoriale presso il C.R. Lazio - C.U. n. 57dell‘8.11.<strong>2007</strong> – Campionato di 2^ Categoria).visti gli atti; premesso che: con provvedimento pubblicato sul Comunicato Ufficiale n. 57 del 08.11.<strong>2007</strong> la CommissioneDisciplinare Territoriale del C.R. Lazio accoglieva il reclamo proposto dalla società Lapisebamolese in merito alla irregolareposizione del calciatore Paglia Roberto – appartenente alla società Real Boville 2004 – nella gara del 21.10.<strong>2007</strong> disputata trala reclamante e la società Lapisebamolese e valevole per il Campionato Regionale di 2° categoria, e per l‘effetto comminavaalla società Real Boville 2004 la punizione <strong>sportiva</strong> della perdita della gara con il punteggio di 3-0 e l‘ammenda di €. 200,00,nonché al dirigente accompagnatore Danesi Alberto l‘inibizione sino al 22.11.<strong>2007</strong> e al calciatore Paglia Roberto la squalificaper una giornata ulteriore di gara; la predetta posizione irregolare del calciatore Paglia Roberto derivava dal fatto che lo stessocalciatore, al momento dell‘utilizzo nella gara in questione, non aveva ancora scontato la squalifica per due gare effettiveinflittagli con comunicato ufficiale n. 46 del 21.06.<strong>2007</strong> del Comitato Provinciale di Frosinone, in conseguenza dell‘espulsionedal campo di gioco durante la VI° Edizione della Coppa Provincia di Frosinone; avverso la suddetta decisione proponevareclamo avanti a questa Commissione la società Real Boville 2004 deducendo che nella gara del 21.10.<strong>2007</strong> il propriocalciatore Paglia Roberto poteva essere legittimamente schierato, in quanto la squalifica per due gare effettive inflittaglidurante la Coppa Provincia di Frosinone non deve essere scontata durante le gare di campionato, bensì proprio nelle gare dellamedesima ―Coppa Provincia di Frosinone‖; pertanto, in conseguenza del legittimo utilizzo e della regolare posizione delcalciatore Paglia Roberto, l‘odierna reclamante chiedeva l‘annullamento della decisione oggi impugnata; Nessuno dei motiviaddotti dalla reclamante è fondato e, pertanto, il reclamo deve essere respinto. A tal fine, va preliminarmente rilevato che dalComunicato Ufficiale n. 4 del 12.10.2006 e dal Comunicato Ufficiale n. 46 del 21.06.<strong>2007</strong> del Comitato Provinciale diFrosinone il Campionato di 3° categoria – composto da 3 gironi - consta di una ―Regular Season‖, nonché di ―Play-Off‖, questiultimi riservati alle squadre classificatesi dal 2° al 5° posto nei rispettivi gironi. Orbene, la denominazione ufficiale di tali―Play-off‖ è per l‘appunto Coppa Provincia di Frosinone, come si evince dai comunicati ufficiali sopra richiamati. Ne derivache la Coppa Provincia di Frosinone rappresenta la normale prosecuzione della ―regular season‖ del Campionato di 3°categoria e che le gare della stessa Coppa sono omogenee e tipologicamente corrispondenti alle gare della ―regular season‖ ,costituendo gare del medesimo Campionato di 3° categoria. Tanto è vero che alla stessa Coppa Provincia di Frosinonepartecipano solamente le squadre classificatesi dal 2° al 5° posto durante la ‖regular season‖ e che la vincitrice della CoppaProvincia di Frosinone acquisisce il diritto al primo posto della graduatoria per l‘ammissione al Campionato superiore di 2°Categoria per la stagione <strong>sportiva</strong> successiva. Pertanto, dal chiaro dato testuale e dalle modalità di partecipazione al predettotorneo, contrariamente a quanto adduce la reclamante, le gare relative alla Coppa Provincia di Frosinone rappresentano gare dicampionato di 3° categoria e, conseguentemente, la Coppa Provincia di Frosinone non costituisce una manifestazione <strong>sportiva</strong>a sé stante. Ciò posto, va altresì ricordato che il regolamento della Coppa Provincia di Frosinone della scorsa stagione <strong>sportiva</strong>– di cui al Comunicato Ufficiale n. 4 del 12.10.2006 – nella parte relativa alla disciplina <strong>sportiva</strong> si richiama all‘art. 19, comma13, del CGS, il quale, con riferimento alle gare di play-off e play-out, dispone che le ―sanzioni di squalifica che non possonoessere scontate in tutto o in parte nelle gare di play-off e play-out devono essere scontate, anche per il solo residuo … nelcampionato successivo”. Inoltre, anche nell‘ipotesi in cui la Coppa Provincia di Frosinone venga considerata unamanifestazione <strong>sportiva</strong> a sé stante, essa non può in alcun caso essere qualificata come Coppa Regioni ovvero come CoppaItalia. Di conseguenza, la squalifica rimediata in occasione di una gara della Coppa Provincia di Frosinone e non ancorascontata deve necessariamente essere scontata in campionato, in quanto l‘art. 19, comma 11.3, statuisce che “le medesimesanzioni inflitte in relazione a gare diverse da quelle di Coppa Italia e delle Coppe regioni si scontano nelle gare dell‟attivitàufficiale diversa dalla Coppa Italia e delle Coppe Regioni”. In forza di quanto sopra, la squalifica per due gare effettive inflittaal calciatore Paglia Roberto nella Coppa Provincia di Frosinone della stagione <strong>sportiva</strong> 2006/<strong>2007</strong> doveva e deve esserescontata nelle gare del Campionato relativo alla stagione <strong>sportiva</strong> successiva : pertanto, lo stesso calciatore non poteva essereutilizzato durante la gara del 21.10.<strong>2007</strong> contro la società Lapisebamolese. P.Q.M. Respinge il reclamo e dispone addebitarsi latassa non versata.4 - RECLAMO DELLA SOCIETA‘ USD JUNIOR SAN GAUDENZIO AVVERSO LE DECISIONI MERITO GARAJUNIOR SAN GAUDENZIO-EURO SPORTMANAGER DEL 14.10.<strong>2007</strong>(Delibera C.D. Territoriale presso il C.R. Piemonte V.A. - C.U. n. 19 dell‘8.11.<strong>2007</strong> – Campionato di 3^ Categoria).Visti gli atti, letto il reclamo proposto dalla USD Junior San Gaudenzio, avverso la decisione della Commissione DisciplinareTerritoriale del C.R. Piemonte V.A. (C.U. n. 19 dell‘ 08/11/<strong>2007</strong>), con cui, in accoglimento del reclamo proposto dalla A.S.D.Eurosportmanager, ha disposto di infliggere alla U.S.D. Junior San Gaudenzio la punizione <strong>sportiva</strong> della perdita della garameglio indicata in epigrafe con il punteggio di 0- 3 e l‘ammenda di Euro 150,00, oltre alla inibizione del dirigenteaccompagnatore sig. Rova Marco sino all‘ 08/02/08; rilevato che il reclamo della U. S. D. Junior San Gaudenzio, si basa sulfatto che alla gara in questione la partecipazione del calciatore Martani Claudio era legittimata dall‘avvenuto tesseramento425


DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE - STAGIONE SPORTIVA <strong>2007</strong>-<strong>2008</strong>effettuato presso il competente ufficio tesseramento a mezzo ar inviata in data 6/10/07 e che pertanto aveva scontato la propriagiornata di squalifica comminata nel campionato 2006/<strong>2007</strong> C.U. 45 del 10/05/07, non partecipando alla gara del 7/10/07;accertato dalla Commissione Territoriale tramite l‘Ufficio Tesseramento competente che il calciatore in questione alla data del2/11/07 risultava svincolato dalla Junior San Gaudenzio in data 16/07/07 e allo stato non tesserato e che, pertanto, lapartecipazione alla gara del sig. Martani era del tutto irregolare; le ulteriori argomentazioni poste a sostegno del reclamodebbono ritenersi prive di ogni fondamento, sia sotto il profilo della logica, sia soprattutto sotto il profilo probatorio, avendoindicato genericamente come unico responsabile del mancato tesseramento proprio l‘Ufficio Tesseramenti,che avrebbesmarrito la documentazione inerente al calciatore Martani Claudio, ma non quella del calciatore Gennari Iglis che è statoregolarmente tesserato; P.Q.M. la Commissione delibera di respingere il reclamo e dispone l‘incameramento della tassa.5 - RECLAMO DELLA SOCIETA‘ ASD CALCETTO ELMAS 01 AVVERSO LE DECISIONI MERITO GARAATLETICO TREXENTA-CALCETTO ELMAS DEL 20.10.<strong>2007</strong>(Delibera C.D. Territoriale presso il C.R. Sardegna - C.U. n. 18 del 15.11.<strong>2007</strong> – Campionato di 3^ Categoria).La Commissione disciplinare territoriale Sardegna, con decisione pubblicata sul C.U. n. 18 del 15 novembre <strong>2007</strong>, avevarespinto il reclamo della società calcetto Elmas 01 avverso la regolarità della gara calcio a 5 serie C1 Atletico Trexenta –Calcetto Elmas 01 del 20 ottobre <strong>2007</strong>. Il reclamo era motivato sul presupposto della posizione irregolare di tesseramento delcalciatore Santos Araujo Wilson (n. 10 della distinta della società Atletico Trexenta), in quanto privo di transfertinternazionale, avendo egli giocato nella stagione scorsa in altro campionato estero. Avverso tale decisione propone ricorso lasocietà calcetto Elmas 2001 con atto datato 22 novembre <strong>2007</strong>, sfornito di firma del suo estensore, regolarizzato e sanato conatto del successivo 26 novembre giusto l‘art. 33.9 C.G.S., per lo stesso motivo dedotto in primo grado. Il ricorso è infondato.Risulta infatti dai tabulati di tesseramento che il calciatore Santos Araujo Wilson, nato il 31 maggio 1982, status dilettanteextracomunitario, matricola 3722294, già tesserato per la ATS Città di Quartu, svincolato il 1° luglio 2006, è tesserato per lasocietà Atletico Trexenta a far data dal 25 settembre <strong>2007</strong>. Pertanto, egli aveva titolo di partecipare alla gara in oggetto.L‘assunto della ricorrente sulla partecipazione del calciatore a campionato estero nella stagione scorsa è rimasto privo diriscontro, P.Q.M. respinge il ricorso e dispone incamerarsi la tassa versata.TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COMUNICATO UFFICIALE N. 20/CDN DEL 13 DICEMBRE <strong>2007</strong>1 - DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ANDREA CONSOLO (assistente arbitro),SALVATORE MARANO (osservatore arbitrale) E SERGIO DE SANTIS (assistente arbitro) PER VIOLAZIONE ART. 1CGS E ART. 37 COMMA 2 LETT. B) DEL REGOLAMENTO AIA VIGENTE ALL‘EPOCA DEI FATTI (ORA ART. 40COMMA 3 LETT. C) DEL VIGENTE REGOLAMENTO AIA (nota n. 280/403-407- 414pf06-07/SP/ma del del 6.8.<strong>2007</strong>).Visti gli atti; Letto il deferimento disposto dal Procuratore Federale in data 6 agosto <strong>2007</strong> nei confronti di: - Andrea Consolo,assistente arbitro, per rispondere della violazione di cui all‘art. 1 del Codice di Giustizia Sportiva e all‘art. 37, comma 2, lett. b)del Regolamento A.I.A. vigente all‘epoca dei fatti, ora trasfuso nell‘art. 40, comma 3 lett. c) del vigente Regolamento AIA, peraver posto in essere una condotta finalizzata, attraverso contatti telefonici avvenuti, in data 24 aprile 2005, con gli associatiMassimo De Santis e Salvatore Marano, alla rivelazione ed alla modificazione della valutazione dell‘osservatore arbitrale dellagara Gela-Ragusa del campionato di serie C, relativamente alla posizione dell‘A.A. Sergio De Santis, con ciò violando iprincipi di lealtà, correttezza, probità e trasparenza di cui alle norme sopraindicate, con la circostanza aggravante delpregiudizio derivato, per la notorietà dei fatti, al buon nome ed alla immagine dell‘A.I.A. - Salvatore Marano, osservatorearbitrale, per rispondere della violazione di cui all‘art. 1 del Codice di Giustizia Sportiva e all‘art. 37, comma 2, lett. b) delRegolamento A.I.A. vigente all‘epoca dei fatti, ora trasfuso nell‘art. 40, comma 3 lett. c) del vigente Regolamento AIA, peravere, in concorso con l‘A.A. Andrea Consolo, posto in essere, in data 24 aprile 2005, una condotta finalizzata alla rivelazioneed alla modificazione della valutazione dell‘osservatore arbitrale della gara Gela-Ragusa del campionato di Serie C,relativamente alla posizione dell‘A.A. Sergio De Santis, con ciò violando i principi di lealtà, correttezza, probità e trasparenzadi cui alle norme sopraindicate, con la circostanza aggravante del pregiudizio derivato, per la notorietà dei fatti, al buon nomeed all‘immagine dell‘A.I.A. - Sergio De Santis, assistente arbitro, contestando la violazione di cui all‘art. 1 del Codice diGiustizia Sportiva e all‘art. 37, comma 2, lett. b) del Regolamento A.I.A. vigente all‘epoca dei fatti, ora trasfuso nell‘art. 40,comma 3 lett. c) del vigente Regolamento A.I.A., per avere, in più occasioni, nel corso della stagione <strong>sportiva</strong> 2004-2005,contattato, subito dopo le gare nelle quali aveva svolto la funzione di assistente arbitrale, il collega Massimo De Santis,riferendogli dettagli della sua prestazione, ed il nominativo dell‘osservatore arbitrale intervenuto a valutarlo, al fine diinfluenzare, attraverso contatti, diretti ed indiretti, posti in essere dal suo interlocutore, a suo vantaggio, il contenuto dellarelazione dell‘osservatore, anche attraverso l‘aumento della votazione assegnata, con ciò violando i principi di lealtà,correttezza, probità e trasparenza di cui alle norme sopraindicate, con la circostanza aggravante del pregiudizio derivato, per lanotorietà dei fatti, al buon nome ed all‘immagine dell‘A.I.A. Letta la memoria difensiva prodotta in giudizio dal deferitoAndrea Consolo con la quale ha chiesto dichiararsi il non luogo a procedere a seguito delle dimissioni dall‘AIA presentate indata 21 agosto <strong>2007</strong> Letta la memoria depositata in giudizio dal deferito Salvatore Marano con la quale ha chiesto di essereassolto da ogni addebito per non aver commesso il fatto contestato Ascoltato il rappresentante della Procura Federale dr.Giuseppe Chinè il quale ha concluso per l‘affermazione di responsabilità dei deferiti chiedendo l‘irrogazione della inibizioneper anni uno per ognuno dei deferiti Ascoltato il deferito Salvatore Marano, assistito dal proprio difensore di fiducia Ritenutoche i comportamenti che hanno condotto ai deferimenti risultano comprovati dalla attività investigativa effettuata dall‘Ufficio426


DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE - STAGIONE SPORTIVA <strong>2007</strong>-<strong>2008</strong>Indagini per approfondire gli esiti degli accertamenti della Procura della Repubblica di Napoli (Proc. Penale 43915/02 RG NR)Accertato, in effetti, che l‘assistente Consolo, in accoglimento di una richiesta indebita del collega Massimo De Santis, ponevain essere comportamenti finalizzati alla rivelazione ed alla modificazione della valutazione dell‘osservatore arbitraleconcernente l‘assistente Sergio De Santis Accertato, invece, che l‘osservatore Marano, in concorso con il Consolo, poneva inessere comportamenti attinenti alla valutazione dell‘osservatore arbitrale concernente l‘assistente Sergio De Santis che vannoconsiderati come idonei a violare i principi di lealtà e correttezza di cui all‘art. 1 CGS ed all‘art. 37, comma 2 (oggi 40, comma3 lett. c)) Regolamento AIA e ad arrecare grave pregiudizio al buon nome ed all‘immagine dell‘AIA Accertato, infine, chel‘assistente Sergio De Santis, in più occasioni, nel corso della stagione 2004-2005, contattava il collega Massimo De Santis perriferirgli delle proprie prestazioni ed il nominativo dell‘osservatore arbitrale inviato per valutarlo al fine di influenzare dettavalutazione, e che , inoltre, dalla lettura degli atti emerge un quadro sconcertante nel quale rappresentanti del mondo arbitrallesi attivavano per condizionare gli osservatori in favore dell‘assistente Sergio De Santis violando in modo gravissimo i principidi cui all‘art. 1 CGS ed all‘art. 37, comma 2, lett. b) (oggi 40, comma 3, lett. c) Regolamento AIA Considerato che lededuzioni formulate dal deferito Marano non appaiono idonee ad avvalorare situazioni di tipo diverse tali da togliere credibilitàall‘impianto accusatorio Rilevato che , per il deferito Consolo, le dimissioni dall‘AIA intervenute in data 21 agosto <strong>2007</strong> nonrisultano accettate, a norma di quanto espressamente previsto dall‘art.51 lett.a Regolamento Associazione Italiana Arbitri edunque inidonee a produrre qualsivoglia effetto nel presente giudizio Ritenuto che, nella determinazione delle sanzioni, si ètenuto conto del fatto che i sogetti deferiti sono stati assoggettati a sospensione cautelare, successivamente condannati dallaCommissione Nazionale di Disciplina dell‘AIA con sentenze poi dichiarate nulle dalla Commissione di Disciplina d‘Appellodell‘AIA Valutato che le responsabilità dei deferiti devono essere gradate in relazione ai diversi comportamenti tenuti daisoggetti deferiti P.Q.M. In accoglimento del deferimento, irroga le seguenti sanzioni:- inibizione sino al 30 aprile <strong>2008</strong> al sig. Andrea Consolo, assistente arbitrale- inibizione sino al 31 agosto <strong>2008</strong> al sig. Salvatore Marano, osservatore arbitrale- inibizione sino al 28 febbraio 2009 al sig. Sergio De Santis, assistente arbitrale2 - DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: FRANCESCO BOLZOMI‘ (all‘epoca dei fattiVice Presidente Sezione AIA di Locri, attualmente a.f.q. associato Sezione AIA di Locri) PER VIOLAZIONE ART. 1COMMA 1 CGS E GIUSEPPE JERVASI (a.f.q. associato Sezione AIA di Locri) PER VIOLAZIONE ART. 1 COMMA 1CGS (nota n. 412/696pf06-07/SP/ma del 10.9.<strong>2007</strong>).A) Con atto di deferimento del 10/9/07 il Procuratore Federale della F.I.G.C. contesta a Borzomì Francesco, all'epoca VicePresidente della Sezione A.I.A. di Locri, la violazione dell'art.1 comma 1 C.G.S, per essere intervenuto in maniera illecita sulprogramma "Sinfonia" della predetta Sezione, facendo risultare che 7 gare della stagione 2002/2003, effettivamente arbitratedal sig. Giuseppe JERVASI, apparissero invece come dirette dal proprio figlio, Sig. Giuseppe BORZOMI'. Con lo stessodeferimento si contesta a Jervasi Giuseppe la violazione dell'art.1 comma 1 C.G.S, in quanto, nel corso della stagione <strong>sportiva</strong>2003/2004, in più occasioni risultava arbitrare e fare l'osservatore contemporaneamente in due luoghi diversi. Sempre a diredella Procura, lo JERVASI, malgrado fosse stato più volte sollecitato dal Collaboratore dell'Ufficio Indagini, avrebbe tenuto uncomportamento assolutamente reticente, in sede di audizione e successivamente ad essa, non fornendo alcuna delucidazione inmerito, impedendo, in tal modo, un compiuto e regolare approfondimento dell'attività istruttoria. Resiste con memoria il Sig.Jervasi, affermando di non essere colpevole e depositando documentazione a riprova della sua tesi. Alcuna memoria, invece,ha depositato il Sig. Borzomì. All‘udienza del 13/12/07 il rappresentante della Procura ha chiesto per il Sig. Borzomìl‘inibizione per un anno e per il Sig. Jervasi di quattro mesi. Il Sig. Borzomì ha invece chiesto la propria assoluzione. E‘rimasto assente il Sig. Jervasi.B) Ritiene la scrivente Commissione di dover decidere separatamente le due vicende, trattandosi di fattispecie distinte, riferitea diversi soggetti.a) Borzomì FrancescoI fatti attribuiti al Sig. Borzomì risultano provati dall‘esplicita ammissione dello stesso incolpato che, insede di audizione innanzi all‘Ufficio Indagini, ha testualmente affermato: ―Ammetto di aver operato sul programma Sinfoniadella sezione di Locri nella stagione <strong>sportiva</strong> 2002/2003, assegnando, in modo forzoso, sette gare arbitrate effettivamente daJervasi Giuseppe, (risultato peraltro ignaro della vicenda –ndr.), a mio figlio Borzomì Giuseppe, che, trovandosi a Torino permotivi di studio, non aveva raggiunto in quella stagione <strong>sportiva</strong> il numero di gare necessario. Questa mia operazione non èmai stata comunicata a nessuno: né a mio figlio, Borzomì Giuseppe, né al Sig. Jervasi Giuseppe. Quest‘ultimo è stato da meavvisato che, per un errore di trascrizione delle partite, i rimborsi spese afferenti proprio quelle sette gare gli sarebbero staticorrisposti direttamente dalla sezione. Successivamente io stesso ho provveduto a pagare i rimborsi spese suindicati a JervasiGiuseppe mediante assegno bancario tratto sul mio conto corrente personale, acceso presso il S. Paolo Imi di Reggio Calabria,fil. 5 Staz. Centrale.‖ A fronte di tale confessione risulta acclarato che nella specie è stato violato l‘art. 1 c. 1 CGS, chesancisce espressamente: ―Coloro che sono tenuti all‘osservanza delle norme federali devono comportarsi secondo i principi dilealtà, correttezza e probità in ogni rapporto comunque riferibile all‘attività <strong>sportiva</strong>‖. Ciò poiché il Borzomì, comeespressamente da lui confessato, è scientemente intervenuto sul programma "Sinfonia" della Sezione AIA di Locri, allo scopodi far illegittimamente risultare che 7 gare effettivamente arbitrate dal sig. JERVASI apparissero invece come dirette dalproprio figlio, Sig. Giuseppe BORZOMI'. Peraltro la ―giustificazione‖ di aver realizzato il tutto per aiutare il figlio e di avercomunque provveduto a pagare di tasca propria al Sig. Jervasi le competenze per le 7 gare irregolarmente attribuite al Sig.Giuseppe Borzomì, non attenua la responsabilità del deferito, che ha comunque palesemente concretizzato comportamentisleali e scorretti, nel chiaro ed illegittimo fine di trarre un indubbio vantaggio a favore del figlio. Orbene non vi è chi non veda427


DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE - STAGIONE SPORTIVA <strong>2007</strong>-<strong>2008</strong>che l‘atteggiamento dell‘incolpato è sicuramente grave, anche perché posto in essere da chi, all‘epoca, rivestiva la qualifica diVice Presidente della Sezione A.I.A. di Locri; esso, quindi, risulta realizzato da un soggetto che proprio per la sua carica,avrebbe dovuto essere di esempio agli altri e soprattutto garantire la regolarità delle procedure adottate nell‘ambito delprogramma ―Sinfonia‖. Peraltro si osservi che il deferito ha comunque assunto un atteggiamento collaborativi avendo spiegatola propria versione dei fatti all‘ufficio Indagini e tale circostanza, tenuta nella debita considerazione, consente a questo Giudicedi irrogare una sanzione comunque ridotta, pur trattandosi, come sopra detto, di fatti indubbiamente gravi.b) Jervasi Giuseppe. Sostiene la Procura Federale che, durante la stagione <strong>sportiva</strong> 2003/2004, in più occasioni egli risultavaarbitrare e contemporaneamente fare l'osservatore in due luoghi diversi. Lo Jervasi, inoltre, avrebbe tenuto un comportamentoassolutamente reticente, non fornendo alcuna delucidazione in merito, impedendo, in tal modo, un compiuto e regolareapprofondimento dell'attività istruttoria. Va preliminarmente osservato che, nel deferimento, la Procura non ha analiticamenteindicato le partite durante le quali si sarebbero verificate le irregolarità attribuite all‘incolpato, essendosi genericamentelimitata a far riferimento alla ―stagione <strong>sportiva</strong> 2003/2004‖. Solamente dalla relazione dell‘Ufficio Indagini risulta che le gareoggetto dell‘indagine fossero le seguenti:1) giorno 09.11.2003: arbitro nella gara di 3° Categoria Monteleone –Sciconidoni, e nella gara Forever Reggio-Sorianello;2) giorno 23.11.2003: arbitro nella gara N. Folgore-Bruzzano, e nella gara Calcio a 5 Serie D Kalabria-Pellarese;3) giorno 18.01.2004: arbitro nella gara di 3° Categoria Folgore San Luca-Kappa 2003 Natile e nella gara Sorbo San Basile -Zona 2002;4) giorno 27/2/05: arbitro nella gara Ardorese-Galatro e in quella Oratorio Salesiano-Pro Reggina;5) giorno 16/4/05: arbitro nellagara Fol Rosso Verde-Nuova Gioiese e in quella Zona 2002-Club Quadrifoglio. Peraltro,considerato che il deferimento si riferisce esclusivamente alla stagione <strong>sportiva</strong> 2003/2004, le partite dell‘anno 2005 nondevono far parte dell‘odierno esame di questa Commissione. Chiarito quanto sopra, si osservi che, nella propria memoria, ildeferito ha affermato: il ―giorno 09.11.2003 ho espletato solo la funzione di arbitro nella gara di 3° Categoria Monteleone –Sciconidoni, giocata a Spilinga alle ore 14.30, come emerge dalla copia del referto arbitrale allegata. Non ho espletato lafunzione di Osservatore Arbitrale perchè ho rifiutato la designazione nella gara Forever Reggio-Sorianello, come risultadall'attestato rilasciato dal CRA Calabria su mia richiesta; il giorno 23.11.2003 ho espletato la funzione di arbitro nella gara N.Folgore-Bruzzano, disputatasi a S.Luca (RC) alle ore 14.30. Nella stessa giornata ho espletato la funzione di OsservatoreArbitrale nella gara Calcio a 5 Serie D Kalabria-Pellarese svoltasi a Catona alle ore 18.30. La distanza di tra S.Luca e Catona èKm. 102, tale da consentirmi di espletare le due funzioni in orari diversi. Il giorno 18.01.2004 ho espletato solo la funzionearbitrale nella gara di 3° Categoria Folgore San Luca-Kappa 2003 Natile, disputata a S.Luca alle ore 14,30. Non ho espletata lafunzione di osservatore arbitrale nella gara Sorbo San Basile – Zona 2002 perchè da me rifiutata. (vedi allegato referto) Facciopresente che all'epoca dell'inchiesta non ero in grado di fornire al Collaboratore la richiamata documentazione.‖ Nulla haaffermato il deferito circa le gare svolte nel 2005, che, si ribadisce, non sono oggetto del capo di accusa e, conseguentemente,nemmeno dell‘esame dello scrivente giudice. Ciò detto, si osservi che la ricostruzione dei fatti ad opera del Sig. Jervasi, risultaeffettivamente comprovata dai documenti depositati in atti, quali l‘attestazione del Presidente CRA Calabria del 26/11/07, cheafferma che l‘incolpato non espletò la funzione di osservatore arbitrale nelle gare del 9/11/03 e 18/1/04, per aver rifiutato gliincarichi; ed i referti arbitrali relativi alle gare del 23/11/03, da cui risulta che la gara N. Folgore-Bruzzano terminò alle ore16,20 e che la gara Kalabria-Pellarese, svoltasi in pari data, iniziò alle ore 16,45, (con tutto il tempo per lo Jervasi di trasferirsida un paese all‘altro, stante la distanza di circa 100 km). Quanto all‘asserito comportamento reticente che l‘incolpato avrebbeposto in essere, impedendo una compiuta indagine, si osservi che in atti non solo non vi è alcuna prova a riguardo, ma risultaassolutamente credibile che, all‘epoca della sua deposizione (avvenuta peraltro a distanza di qualche anno dai fatti) e nelleimmediate vicinanze, il Sig. Jervasi non fosse in possesso dei documenti poi depositati con la sua memoria difensiva. Non èquindi dato rilevare alcun atteggiamento reticente da parte dell‘incolpato, che,conseguentemente, deve andar assolto dalleimputazioni a lui ascritte. P.Q.M. a) irroga al Sig. Borzomì Francesco l‘inibizione temporanea a svolgere ogni attività in senoalla FIGC a ricoprire cariche federali ed a rappresentare le società in ambito federale sino al 31.12.<strong>2008</strong>;b) proscioglie il Sig. Jervasi Giuseppe dalle accuse a lui ascritte.3 - RECLAMO DELLA SOCIETA‘ AS VIS TERRACINA AVVERSO LE DECISIONI MERITO GARA SCAURIMINTURNO-VIS TERRACINA DEL 14.10.<strong>2007</strong>(Delibera C.D. Territoriale presso il C.R. Lazio - C.U. n. 57 dell‘8.11.<strong>2007</strong> – Campionato di Promozione).Con atto del 14.11.<strong>2007</strong>, la A.S. Vis Terracina ha impugnato la decisione con la quale la Commissione DisciplinareTerritoriale del Lazio, con C.U. n. 57 dell‘8.11.<strong>2007</strong>, ha comminato alla Società la punizione <strong>sportiva</strong> della perdita della garacon il punteggio di 0 – 3 e l‘ammenda di € 150,00, al Dirigente accompagnatore Sig. Senesi Filippo l‘inibizione sino al21.11.<strong>2007</strong> ed all‘allenatore Iannitti Luigi la squalifica sino al 21.11.<strong>2007</strong>. In particolare, la Commissione di primo grado haritenuto irregolare la posizione del calciatore Luigi Iannitti, che aveva preso parte alla gara disputata il 14.10.<strong>2007</strong> contro laScauri Minturno, su denuncia del cui Presidente ha avuto impulso il procedimento, in quanto tesserato come allenatore per laPol. Gaeta S.r.l.. Detto tesseramento, prosegue la Commissione, sarebbe pervenuto il 21.9.<strong>2007</strong> al Settore Tecnico dellaF.I.G.C. e, poiché l‘istanza di annullamento inoltrata dalla stessa Pol. Gaeta S.r.l., all‘epoca della gara, non risultava ancoraaccolta, il tesseramento richiesto quale calciatore il 4.10.<strong>2007</strong> non sarebbe stato valido ai sensi dell‘art. 40, co. 2, N.O.I.F.. LaSocietà ha lamentato la erroneità della decisione perché fondata sul falso presupposto che lo Iannitti fosse ancora tesseratocome allenatore, laddove invece, dalla documentazione in atti, sarebbe risultata unicamente una richiesta in tal senso, maiperfezionatasi. Prosegue la difesa che la stessa sarebbe stata affetta da nullità, o comunque da inefficacia, per mancato invio428


DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE - STAGIONE SPORTIVA <strong>2007</strong>-<strong>2008</strong>dell‘accordo economico e per mancato pagamento della quota di iscrizione annuale all‘albo. Ha concluso eccependo la nullitào comunque l‘inefficacia della richiesta di tesseramento o del tesseramento con la Poli<strong>sportiva</strong> Gaeta per incompletezza dellastessa. Il reclamo è infondato e va pertanto rigettato. La apparente concorrenza del tesseramento come tecnico e comecalciatore impone la disamina della normativa sottesa alla fattispecie in esame, costituita dagli artt. 38 e 40 N.O.I.F. 17, 18, 31,33 e 34 Regolamento del Settore Tecnico. L‘art. 38 N.O.I.F. sancisce che: ―I tecnici iscritti negli albi o elenchi o ruoli tenutidal Settore Tecnico debbono chiedere il tesseramento per la Società per la quale intendono prestare la propria attività (co. 1)‖.L‘art. 40 N.O.I.F. sancisce che: ―Gli iscritti negli elenchi degli allenatori dilettanti possono richiedere il tesseramento qualicalciatori solo per la società per la quale prestano attività di tecnico (co. 2)‖. L‘art. 17 R.S.T. sancisce che: ―Il conseguimentodell‘abilitazione da parte del S.T….è condizione per l‘iscrizione all‘Albo dei Tecnici (co. 2)…I Tecnici, ancorché iscrittiall‘Albo, se non in regola con le condizioni previste per l‘appartenenza all‘Albo, non possono essere tesserati da parte dellesocietà (co. 3)‖. L‘art. 18 R.S.T. sancisce che: ―I Tecnici che non versano le quote d‘iscrizione annuali sono sospesitemporaneamente dall‘Albo (co. 1, lett. a)…sono cancellati dall‘Albo qualora ne facciano richiesta (co. 1, lett. c)…I Tecnicipossono richiedere la sospensione volontaria dall‘Albo alle condizioni indicate nell‘art. 30. I Tecnici, anche se sospesitemporaneamente dall‘Albo, sono soggetti a tutti gli obblighi derivanti dallo ―status di tecnico‖ (co. 3)‖. L‘art. 31 R.S.T.sancisce che: ―Il tesseramento dei Tecnici iscritti all‘Albo viene effettuato a cura del Settore Tecnico per delega della F.I.G.C.(co. 1)‖ L‘art. 33 R.S.T. sancisce che: ―I Tecnici, per poter espletare attività calcistica diversa da quella derivante dalle proprieattribuzioni, devono presentare al Settore Tecnico domanda di sospensione dall‘Albo precisando la natura della nuova attività(co. 1)…Sono perseguibili disciplinarmente i tecnici che espletano attività calcistica diversa da quella derivante dalle proprieattribuzioni senza aver chiesto ed ottenuto la sospensione (co. 3)‖. L‘art. 34 R.S.T. sancisce infine che: ―le attività di allenatoree di calciatore possono essere svolte soltanto presso la medesima società (co. 2)‖. Da queste premesse deriva che: 1.l‘iscrizione all‘Albo dei Tecnici ed il tesseramento per una società sono posizioni giuridiche distinte e la prima è condizionenecessaria per il secondo; 2. gli iscritti negli elenchi degli allenatori dilettanti possono richiedere il tesseramento qualicalciatori solo per la società per la quale prestano attività di tecnico; 3. la sospensione ―coatta‖ dall‘Albo dei Tecnici – quindianche per l‘omesso pagamento delle quote sociali – non fa perdere lo status di tecnico; 4. (solo) la sospensione ―volontaria‖dall‘Albo dei Tecnici consente lo svolgimento di attività calcistica diversa da quella derivante dalle proprie attribuzioni, previapresentazione, al Settore Tecnico, di domanda di sospensione dall‘Albo precisando la natura della nuova attività; Pertanto, invia assoluta, la permanenza di iscrizione all‘Albo dei Tecnici è incompatibile con il tesseramento da calciatore a meno che – ela deroga vale solo in ambito dilettantistico – il tecnico intenda svolgere anche l‘attività di calciatore per la stessa squadra cheallena o richieda la sospensione dal predetto Albo al fine di svolgere attività calcistica diversa da quella derivante dalle proprieattribuzioni. Lo Iannitti, per quanto emerge dai documenti, al fine di svolgere l‘attività di calciatore si è limitato ad inviare unadichiarazione di annullamento del tesseramento come allenatore in seconda della Pol. Gaeta che, sebbene sia stata sottoscrittadal Presidente della stessa, non è atto idoneo a determinare la sospensione dall‘Albo, che è l‘unica condizione perl‘espletamento della nuova attività. Risulta pertanto irrilevante, per i motivi già dedotti, sia il prospettato mancatoperfezionamento del tesseramento per la Pol. Gaeta, ancorché per questioni attinenti all‘invio dell‘accordo economico ed allaintegrale compilazione dello stesso, sia l‘inefficacia di detto tesseramento per il mancato pagamento della quota di iscrizioneall‘Albo. La posizione irregolare dello Iannitti nella gara di che trattasi deriva, pertanto, dalla sua permanenza nell‘Albo deiTecnici e giustifica la responsabilità dello stesso, del Dirigente Accompagnatore – che ha sottoscritto la distinta di gioco – edella Società ai sensi delle vigenti norme disciplinari. PQM la Commissione Disciplinare Nazionale rigetta il reclamo edispone l‘incameramento della relativa tassa.TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COMUNICATO UFFICIALE N. 21/CDN DEL 20 DICEMBRE <strong>2007</strong>1 - DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: PASQUALE FOTI (Presidente e legalerappresentante Reggina Calcio SpA) PER VIOLAZIONE ARTT. 1 COMMA 1 E 10 COMMA 6 CGS VIGENTEALL‘EPOCA DEI FATTI E DELLA SOCIETA‘ REGGINA CALCIO SpA PER VIOLAZIONE ARTT. 2 COMMA 4 E 10COMMA 4 CGS VIGENTE ALL‘EPOCA DEI FATTI (nota n. 681/238pf06-07/SP/ma dell‘ 8.10.<strong>2007</strong>).Con provvedimento del 8.10.<strong>2007</strong>, il Procuratore Federale ha deferito avanti questa Commissione il signor Pasquale Foti,Presidente della Soc. Reggina, per violazione degli artt. 1, comma 1 e 10, comma 6 del Codice di Giustizia Sportiva vigenteall‘epoca dei fatti, per avere – in occasione della gara Reggina -Sampdoria del 17.12.2006 - rivolto all‘arbitro Rosetti una fraseingiuriosa specificamente richiamata nell‘atto di deferimento ed evidenziata nel corso della trasmissione televisiva ―LaDomenica Sportiva‖, andata in onda sulla seconda rete RAI in pari data. Con il medesimo provvedimento, il ProcuratoreFederale ha altresì deferito la Soc. Reggina a titolo di responsabilità oggettiva in relazione a quanto ascritto al Foti, ai sensidegli artt. 2, comma 4 e 10, comma 4 del C.G.S. vigente al momento dei fatti. In data 14.12.<strong>2007</strong> i deferiti hanno presentatouna memoria difensiva eccependo, in via preliminare, l‘improcedibilità dell‘azione disciplinare per violazione dell‘art. 31, lett.a3) del C.G.S. allora vigente (oggi art. 35, comma 1.3), atteso che la segnalazione della Procura Federale sarebbe avvenutaoltre il termine previsto dalla norma indicata. Sempre in via preliminare, i deferiti eccepiscono l‘inutilizzabilità della ―provatelevisiva‖, costituita da immagini per le quali non vi sarebbe stato il consenso previsto dal d.lgsl. 196/2003 e trattandosi, inogni caso, di immagini parziali che non conferiscono certezza allo svolgimento degli eventi. Nel merito, gli incolpaticontestano la ricostruzione dei fatti contenuta nell‘atto di deferimento, disconoscendo che la frase incriminata sia stataeffettivamente riferita all‘arbitro dal Foti (che si sarebbe invece rivolto ad un tifoso della propria squadra nel tentativo disedarne l‘animosità) e producendo, a riscontro, copia del C.U. n. 159/2006 del Giudice Sportivo. Da ultimo, entrambi i deferiti429


DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE - STAGIONE SPORTIVA <strong>2007</strong>-<strong>2008</strong>contestano la sanzionabilità della condotta del Foti, in quanto all‘epoca dei fatti colpito da inibizione. Tale situazione giuridicaprecluderebbe l‘applicazione delle norme richiamate nel deferimento, specie con riguardo alla Soc. Reggina, non rappresentata– al momento del fatto - dal signor Foti. In conclusione, gli incolpati chiedono – previa declaratoria di inutilizzabilità della―prova televisiva‖ acquisita – che sia dichiarata l‘improcedibilità e/o l‘inammissibilità dell‘azione disciplinare. Nel merito,chiedono il proscioglimento dagli addebiti contestati per non aver commesso il fatto. Alla riunione odierna è comparso ilrappresentante della Procura Federale, il quale ha chiesto l‘affermazione della responsabilità dei deferiti e l‘applicazione dellasanzione dell‘inibizione per giorni 10 e dell‘ammenda di € 10.000,00 a carico del Foti, nonché dell‘ammenda di € 10.000,00per la Soc. Reggina. E‘ comparso altresì l‘avv. Panuccio in rappresentanza dei deferiti chiedendo il proscioglimento. LaCommissione, letti gli atti e sentite le parti, OSSERVA Vanno anzitutto disattese le eccezioni preliminari sollevate dai deferitinella memoria difensiva in atti (cfr. par. 1 -3). Deducono in primo luogo gli incolpati che l‘azione disciplinare di cuiall‘odierno deferimento non poteva essere iniziata e comunque non possa essere proseguita in ragione della violazione deltermine previsto dall‘art. 31, lett. a3) del C.S.G. vigente al momento dei fatti. Ad avviso dei deferiti, poiché il fatto contestatosarebbe ―avvenuto in occasione dello svolgimento di una gara‖ e costituirebbe per la Procura procedente “un fatto violento edaggressivo”, troverebbe applicazione la norma indicata che prevede, quale condizione di procedibilità, la segnalazione dellaProcura Federale entro le ore 12 del giorno successivo allo svolgimento della gara (cfr. memoria par. 1). Rileva laCommissione che la disposizione invocata dai deferiti non trova applicazione nel caso di specie. La norma, invero,regolamenta quelle situazioni, infrazioni connesse allo svolgimento delle gare, in cui fatti di condotta violenta o gravementeanti<strong>sportiva</strong>, nel senso specificato dalla stessa disposizione, non siano stati visti dall‘Arbitro che – conseguentemente – non hapotuto assumere decisioni in merito. Il termine ivi previsto è invero relativo alla segnalazione della Procura Federale al GiudiceSportivo per l‘assunzione di eventuali provvedimenti. Tutt‘altra la situazione descritta dalla norma richiamata nell‘atto dideferimento che tanto nella sua formulazione originaria (art. 10, comma 6) quanto in quella attuale (art. 12, comma 7) hariguardo non a condotte violente connesse alla gara, ma a condotte contrarie al dovere di prevenzione di fatti violenti e, inparticolare, alle dichiarazioni comunque rese da dirigenti, soci e tesserati ai mass-media e/o ai comportamenti pubblicamentetenuti, idonei a costituire incitamento alla violenza o a costituirne apologia. Tale fattispecie non ricade all‘evidenza nell‘alveodi applicabilità della limitazione temporale di cui all‘art. 31, lett. a3) citato. Senza contare che il Procuratore Federale contestaal signor Foti anche la violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità sanciti dall‘art. 1 del C.G.S. per cui non v‘ècertamente questione di termini ai fini della procedibilità. Ne deriva che l‘eccezione dife nsiva non può trovare accoglimento.Analoghe considerazioni valgono ad escludere la fondatezza dell‘eccezione di inutilizzabilità della ―prova televisiva‖ (cfr.memoria par. 2 e 3). Ad avviso dei deferiti, le immagini acquisite, costituenti -si afferma- ―prova televisiva‖, non potrebberoessere utilizzate difettando il necessario consenso ai sensi del d.lgsl.vo 196/2003 e trattandosi di immagini ―non reali‖,estrapolate da una trasmissione televisiva e inidonee a garantire una ricostruzione del fatto contestato. Quest‘ultimo, per gliincolpati, sarebbe unicamente tratto dall‘interpretazione del labiale del signor Foti, mentre l‘art. 31 del C.G.S. nonindicherebbe tra i mezzi di prova ―la ripresa televisiva o la lettura dei labiali‖. Rileva la Commissione che l‘eccezioneproposta risulta infondata sotto entrambi i profili. Da un lato, infatti, occorre ribadire che l‘odierno deferimento ha ad oggettonon già infrazioni connesse allo svolgimento della gara (per cui varrebbero le limitazioni all‘utilizzo di immagini televisive dicui all‘art. 31 allora vigente), ma comportamenti – in ipotesi – contrari ai doveri di lealtà, correttezza e probità e ai doveri diprevenzione di fatti violenti, posti in essere questi ultimi attraverso dichiarazioni o condotte comunque idonee ad alimentare laviolenza per cui non valgono le preclusioni probatorie invocate. Da quanto sopra risulta evidente l‘infondatezza dell‘assuntodifensivo volto a limitare il novero delle prove utilizzabili, nella materia in discorso, dalla Commissione. Né è rilevante ilrichiamo del testo unico in materia di privacy atteso che si tratta, nel caso di specie, di riprese relative ad una manifestazionepubblica, nel pieno esercizio del diritto di cronaca giornalistica che non richiede – come noto - la prestazione di alcun consensoda parte dell‘interessato, anch‘esso ―uomo pubblico‖. L‘ulteriore eccezione dei deferiti è connessa allo status del Foti all‘epocadei fatti. Alla data del 17.12.2006, il Presidente della Soc. Reggina risultava colpito da inibizione con provvedimento in fase diesecuzione, sicchè gli effetti del tesseramento sarebbero stati sospesi o inefficaci al momento del fatto. Anche tale deduzioneproposta dagli incolpati è priva di fondamento. Se infatti è pacifico che il signor Foti fosse inibito al momento del fattocontestatogli nell‘atto di deferimento, è altrettanto pacifico che tale sanzione, secondo il C.G.S. allora vigente comenell‘attuale, comporta la preclusione temporanea allo svolgimento delle attività ivi specificamente indicate, non già ladecadenza dallo status di tesserato. Con la conseguenza che il soggetto inibito ma non precluso resta comunque soggettodell‘ordinamento sportivo e sottoposto ai relativi doveri. Come già chiarito dalla giurisprudenza <strong>sportiva</strong>, inoltre, la sanzionedell‘inibizione non rompe il rapporto di immedesimazione organica tra Presidente-inibito e Società di appartenenza, sicchéeventuali comportamenti disciplinarmente rilevanti posti in essere dal primo nel periodo di inibizione non escludono laresponsabilità della società. Dall‘esame degli atti e dei documenti acquisiti risulta evidente che il Foti abbia effettivamentepronunciato la frase oggetto del deferimento. La visione delle immagini consente invero di ritenere raggiunta la prova delcontenuto dell‘affermazione proferita e della direzione della stessa nei riguardi dell‘arbitro. La tesi difensiva, volta a sostenereche il Presidente della Soc. Reggina si fosse in realtà rivolto con l‘apprezzamento incriminato ad un tifoso della propriasquadra, si appalesa infondata avuto riguardo al fatto che il nome del direttore di gara precede immediatamente, nella frase dequa, l‘espressione irriguardosa. Del resto, lo stesso Foti in sede di dichiarazioni all‘Ufficio Indagini non ha negatol‘esternazione in sé, limitandosi a lamentare la parzialità del filmato andato in onda. Anche l‘atteggiamento emergente dalleimmagini allegate dalla Procura Federale riscontra la ricostruzione operata nell‘atto di deferimento, mentre risulta irrilevante,perchè de relato, la testimonianza dell‘allenatore Mazzarri. Ciò posto è indubitabile, ad avviso della Commissione, che ilcontenuto dell‘affermazione proferita costituisca offesa alla reputazione personale e professionale dell‘arbitro. Rivolgere frasi430


DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE - STAGIONE SPORTIVA <strong>2007</strong>-<strong>2008</strong>volgarmente ingiuriose nei riguardi del direttore di gara va ben al di là, infatti, delle esternazioni legittimamente consentite dalcorretto esercizio del diritto di critica. Altrettanto indubitabile è che il comportamento tenuto dal deferito sia contrario ai doveridi lealtà, probità e correttezza che fondano l‘ordinamento sportivo, anche in considerazione della qualifica soggettiva dalmedesimo rivestita al momento del fatto, commesso per di più in costanza di esecuzione di una precedente sanzionedell‘Organo disciplinare. Rileva tuttavia la Commissione che i fatti contestati non possano ritenersi sussumibili nell‘ipotesi dicui all‘art. 10, comma 6 C.G.S., così come richiamata nell‘atto di deferimento. Se è vero, infatti, che le espressioni incriminatenon possono in alcun modo giustificarsi per un appartenente all‘ordinamento sportivo e che le stesse sono state profferitepubblicamente, pare difettare nel caso di specie il requisito della idoneità del gesto a costituire incitamento alla violenza,neppure in senso potenziale, ovvero apologia di comportamenti violenti. Nondimeno la condotta posta in essere dal deferitoresta, come detto, rilevante quale violazione dell‘art. 1 del C.G.S. di cui concreta tutti gli elementi costitutivi. Limitatamente atale violazione va dunque affermata la responsabilità del Foti alla quale consegue, per le ragioni già dette, quella della Soc.Reggina. Avuto riguardo alla gravità del fatto contestato e allo status di inibito dell‘incolpato Foti al momento della suacommissione, si ritengono eque le sanzioni di cui al dispositivo. Il dispositivo Per tali motivi, la Commissione delibera diinfliggere a Pasquale Foti l‘inibizione fino al 15.1.<strong>2008</strong> e l‘ammenda di € 5.000,00 (cinquemila/00) e la sanzionedell‘ammenda di € 5.000,00 (cinquemila/00) alla Società Reggina Calcio S.p.A.2 - DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MASSIMO CELLINO (amministratore delegato erappresentante legale Cagliari Calcio SpA) PER VIOLAZIONE ART. 5 COMMA 1 CGS E DELLA SOCIETA‘ CAGLIARICALCIO SpA PER VIOLAZIONE ARTT. 4 COMMA 1 E 5 COMMA 2 CGS (nota n. 925/372pf07- 08/SP/ma del26.10.<strong>2007</strong>).Il procedimento Con provvedimento del 26 ottobre <strong>2007</strong> il Procuratore Federale ha deferito a questa Commissione ilPresidente e Amministratore Delegato e legale rappresentante della Soc. Cagliari Calcio S.p.A. per violazione dell‘art.5comma 1 CGS per avere espresso nel corso di dichiarazioni rese ad organi di informazione giudizi lesivi della reputazione dipersone e organismi operanti nell‘ambito federale. La Procura ha altresì deferito a questa Commissione la Soc. Cagliari perviolazione degli artt. 4 comma 1 e 5 comma 2 C.G.S per responsabilità diretta nella violazione ascritta al proprio legalerappresentante. Nei termini assegnati nell‘atto di contestazione degli addebiti gli incolpati non hanno fatto pervenire memoriadifensiva Alla riunione odierna, è comparso il rappresentante della Procura Federale, il quale ha chiesto la dichiarazione dellaresponsabilità degli incolpati e la condanna alla sanzione della inibizione di 15 giorni e dell‘ammenda di € 2.500,00 sia perCellino che per la Società Cagliari Calcio SpA.I motivi della decisione La Commissione Disciplinare, esaminati gli atti e sentite le parti, ritiene che le dichiarazioni delCellino rilasciate ad alcuni organi di informazione a seguito della gara Cagliari Catania, non smentite nel loro contenuto, sianocensurabili. Osserva preliminarmente la Commissione che per giurisprudenza costante della stessa il diritto di critica siconcretizza nell‘espressione di un giudizio o di una opinione la quale, come tale, non può pretendersi rigorosamente obiettiva.Si tratta dunque di una valutazione di un fatto per sua natura fondata su una interpretazione necessariamente soggettiva e,dunque, di ―parte‖. Tuttavia, tale diritto non è assoluto, perché trova un limite invalicabile nel corrispondente diritto alladignità e al rispetto delle persone, con la conseguenza che non risultano ammissibili né gli attacchi gratuiti ed immotivati chemettono in evidenza profili della personalità e dell‘agire funzionale non collegati al fatto cui ci si riferisce. Altresì non sonoconsentite le generiche contumelie, le ingiurie e le insinuazioni di carattere vago volte al mero discredito dei destinatari. E'vero che la giurisprudenza <strong>sportiva</strong> in più occasioni ha ribadito che il dissenso rispetto al fatto criticato può essere espressoanche attraverso espressioni ―vivaci, colorite e polemiche‖, ma ciò non toglie che lo stesso non possa essere manifestatomediante denigrazioni ingiustificate e gratuite. Come hanno già avuto modo di osservare in passato gli organi di giustizia<strong>sportiva</strong> in tali frangenti non viene in evidenza il problema del riconoscimento della libertà di manifestazione del pensiero (cheè incontestabile in quanto espressamente riconosciuta ex art.21 Cost.), quanto piuttosto quello delle modalità del suo esercizioche di fatto non possono essere tali da oltrepassare il lecito diritto di critica. Orbene, nel caso in questione, le espressioniutilizzate da Cellino, tenuto conto del contenuto letterale e valutate nel loro complesso nonché nel contesto di riferimento,travalicano ogni lecito diritto di critica, in quanto si risolvono, non contenendo alcun elemento di concreto riscontro, in giudizilesivi della reputazione di persone operanti nell‘ambito federale. Le affermazioni dell‘incolpato “[….] con questa sentenza ilgiudice si rende complice del gesto di un disonesto e, anziché punire il colpevole penalizza i tifosi e le persone perbene chefanno tanti sacrifici per seguire la propria squadra. La sanzione, anziché prevenire la violenza, danneggia chi organizza unospettacolo positivo cercando di adempiere alle leggi” non possono essere ritenute estrinsecazione del legittimo esercizio di undiritto di critica. In particolare le stesse si risolvono in una forma di oggettiva denigrazione dell‘operato del Giudice Sportivo.Altresì non può considerarsi un‘esimente neppure il fatto che l‘incolpato con le espressioni usate abbia voluto sottolineare unacondizione di vittimismo particolarmente sentita nell‘opinione pubblica cagliaritana , volendo quindi lanciare un "grido diallarme" su certe incongruenze sanzionatorie previste dalla disciplina <strong>sportiva</strong>. In merito si osserva che i problemi per quantoritenuti rilevanti devono, comunque, essere trattati sempre in termini non diffamatori nei contenuti e nelle stesse modalità diespressione. Questo, a maggior ragione, come nel caso di specie, quando la diffusione delle dichiarazioni avviene tramite gliorgani di stampa ed i media radio-televisivi Deve pertanto affermarsi la responsabilità del Cellino e, conseguentemente, quelladella Soc. Cagliari in relazione ai fatti contestati. Sanzioni eque, tenuto conto della gravità delle dichiarazioni, della loroidoneità a ledere il prestigio, la reputazione e la credibilità dell‘istituzione federale nel suo complesso, risultano quelle di cui aldispositivo.431


DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE - STAGIONE SPORTIVA <strong>2007</strong>-<strong>2008</strong>Il dispositivo Per tali motivi, la Commissione delibera di infliggere a Massimo Cellino l‘inibizione fino al 31.1.<strong>2008</strong> el‘ammenda di € 6.000,00 (seimila/00) e la sanzione dell‘ammenda di € 6.000,00 (seimila/00) alla Società Cagliari Calcio SpA.3 - DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: FRANCO SEMIOLI (calciatore all‘epoca dei fattitesserato AC Chievo Verona Srl attualmente tesserato ACF Fiorentina SpA) PER VIOLAZIONE ARTT. 3 COMMA 1 E 4COMMI 1 e 3 CGS (TRASFUSI NELL‘ART. 5 COMMI 1, 5 E 6 LETT. D DEL VIGENTE CGS) E DELLA SOCIETA‘CHIEVO VERONA CALCIO Srl PER VIOLAZIONE ARTT. 2 COMMA 4 E 3 COMMA 2 CGS (TRASFUSI ART. 4 E 5DEL VIGENTE CGS (nota n. 978/411pf07- 08/SP/ma del 30.10.<strong>2007</strong>).- La Procura Federale ha deferito Semioli Franco, all‘epoca calciatore tesserato per la soc. A.C. Chievo per violazione degliartt. 3 comma 1 e 4 commi 1 e 3 CGS, trasfusi nell‘art. 5 commi 1, 5 e 6 lettera D del vigente C.G.S. in relazione alledichiarazione rese in data 27/5/07 al termine della gara Catania-Chievo. Ha altresì deferito la soc. A.C. Chiedo Verona Calcios.r.l. per responsabilità oggettiva in relazione alla condotta addebitata al Suo tesserato. - Al termine della partita Catania-Chievo il calciatore Semioli nel corso di un intervista ha affermato “Sapevamo come sarebbe finita altrove era tutto giàscritto” facendo evidentissimo riferimento alle altre gare effettuate nel medesimo giorno i cui risultati avevano determinato laretrocessione del Chievo. Interrogato dall‘Ufficio indagini il Semioli ha confermato le sue dichiarazioni precisando che esse,frutto della delusione per la retrocessione, erano motivate da non meglio precisati voci sull‘esito scontato delle altre partiterilevanti per la permanenza in serie A e delle quote sulle scommesse sportive. Il Semioli precisava anche di non aver volutoipotizzare veri e propri illeciti sportivi dei quali non aveva prova. - I deferiti hanno fatto pervenire memorie difensivechiedendo il proscioglimento. - All‘udienza odierna il difensore dell‘ A.C. Chievo si è riportato alla memoria difensivainsistendo per il proscioglimento mentre il rappresentante della Procura ha chiesto la condanna del Semioli a due giornate disqualifica e € 5.000,00 di ammenda e la condanna dell‘A.C. Chievo ad € 5.000,00 di ammenda. - L‘effetto diffamatorio didichiarazioni oggettivamente offensive, non viene escluso dalla forma allusiva o dubitativa utilizzata dall‘autore che anzidimostra come le illazioni del Semioli fossero del tutto sfornite di prova. La delusione per la retrocessione costituisce ilmovente delle dichiarazioni rese dal deferito ma non ne esclude la illiceità. E‘ evidente infatti la capacità lesiva delle paroleutilizzate dal Semioli nei confronti delle altre società e degli altri tesserati coinvolti nella lotta per la retrocessione nelcampionato 2006-<strong>2007</strong>. Non appaiono fondate le eccezioni del Semioli secondo le quali non sarebbero identificabili idestinatari delle affermazioni del deferito e, comunque, esse non sarebbero offensive. E‘ chiarissimo infatti il riferimento allealtre squadre impegnate in partite rilevanti per la salvezza e, in ogni caso , le dichiarazioni del Semioli sono lesive dell‘interaistituzione federale. Né tantomeno appare apprezzabile la tesi secondo la quale le dichiarazioni del deferito sarebbero il fruttodi una valutazione probabilistica sulla base dell‘id quod plerumque accidit. Tra l‘altro le giustificazioni rese dal Semioliall‘Ufficio Indagini sono smentite dalla circostanza obiettiva che nell‘occasione di cui si discute, le partite oggetto deIledichiarazioni del Semioli non furono quotate per le scommesse sportive . Semioli, pertanto, è responsabile delle violazionidisciplinari contestate e da ciò deriva la responsabilità oggettiva dell‘A.C. Chievo. - Sanzione congrua per entrambi i deferiti,alla luce dei criteri previsti dall‘art. 4 CGS all‘ epoca dei fatti vigente, appare quella dell‘ ammenda di € 5.000,00. P.Q.M.dichiara i deferiti responsabili delle violazioni contestate ed infligge a Franco Semioli l‘ammenda di € 5.000,00(cinquemila/00) e alla Società A.C. Chievo Verona Srl la sanzione dell‘ammenda di € 5.000,00 (cinquemila/00).4 - RECLAMO DELLA SOCIETA‘ GS BUTESE AVVERSO LE DECISIONI MERITO GARA BUTESE-CEVOLESE DEL20.10.<strong>2007</strong>(Delibera C.D. Territoriale presso il C.R. Toscana - C.U. n. 23 del 22.11.<strong>2007</strong> – Campionato di 3^ Categoria).La Commissione disciplinare territoriale Toscana, con decisione pubblicata sul C.U. n. 23 del 22 novembre <strong>2007</strong>, accoglieva ilricorso della A.S.D. Cevolese avverso la regolarità della gara Butese – Cevolese del 20 ottobre <strong>2007</strong> del campionato di terzacategoria provinciale di Pisa ed infliggeva alla società Butese la punizione <strong>sportiva</strong> della perdita della gara per posizioneirregolare del calciatore Pieracci Simone, squalificava quest‘ultimo per una ulteriore giornata, inibiva il dirigenteaccompagnatore della stessa sino al 22 dicembre <strong>2007</strong>, irrogava alla società l‘ammenda di € 150,00. Avverso tale decisionereclama la società Butese Calcio per la declaratoria di inesistenza e/o nullità della decisione medesima e per la conseguenteconferma del risultato acquisito sul campo, deducendo che la società Cevolese non avrebbe proposto il ricorso nei termini enon le avrebbe inviato copia dello stesso. Precisa la reclamante con note aggiuntive al reclamo che la copia del ricorso sarebbestata dalla Cevolese inviata a indirizzo errato (G.S. Butese – Via Casteltonini n. 2 56032 Calci Pi, anziché G.S. Butese ViaRoma 56032 Buti Pi) e di aver avuto la raccomandata a.r. contenente il ricorso da persona amica del tutto estranea alla società.Controdeduce la società Cevolese, chiedendo il rigetto del reclamo e la conferma della impugnata decisione sull‘assunto chel‘indirizzo per corrispondenza della società Butese lo aveva estratto dal sito Internet del Comitato Regionale Toscana e che ladestinataria del ricorso aveva in ogni caso ricevuto la raccomandata, come era provato dall‘avviso di ricevimento,controfirmato e datato 5 novembre <strong>2007</strong>, che depositava. Il reclamo è infondato. La gara in oggetto è stata disputata il 20ottobre <strong>2007</strong> ed il ricorso della società Cevolese risulta proposto con raccomandata del 26 ottobre <strong>2007</strong>. A ciò consegue che iltermine di proposizione di cui all‘art. 46 1. C.G.S. è stato rispettato. La società Cevolese ha inviato la copia del ricorso ad unindirizzo errato della società Butese: risulta infatti dalla domanda d‘iscrizione per la corrente stagione che l‘indirizzo percorrispondenza è Via Roma snc Buti cap. 56032 ed è a questo indirizzo che il ricorso doveva essere inviato. La società Butese,tuttavia, per sua stessa ammissione e per l‘avviso di ricevimento della raccomandata depositato dalla società Cevolese, èvenuta in piena cognizione del ricorso, per di più in tempo utile (5 novembre <strong>2007</strong>) per poter contraddire. Essa ha pertanto432


DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE - STAGIONE SPORTIVA <strong>2007</strong>-<strong>2008</strong>sanato il vizio nella quale la società Cevolese era indubbiamente incorsa. P.Q.M. respinge il reclamo e dispone incamerarsi latassa versata.5 - RECLAMO DELLA SOCIETA‘ ASD PRO MENDE CALCIO AVVERSO LA SQUALIFICA DEL CALCIATOREMICHELE BURRASCANO FINO AL 31.10.2012(Delibera C.D. Territoriale Sicilia C.U. n. 28 del 28.10.<strong>2007</strong> – Campionato 1^ Categoria).visti gli atti; letto il ricorso; considerato che la Società ASD Pro Mende Calcio ricorre avverso la decisione della Commissionedisciplinare territoriale presso il C.R. Sicilia che ha accolto il reclamo riducendo la squalifica del calciatore MicheleBurrascano fino al 30.11.<strong>2008</strong>; considerato che, avverso le decisioni dei Giudici sportivi territoriali è possibile proporre ricorsoesclusivamente alle Commissioni disciplinari territoriali essendo previsti, ai sensi dell‘art. 44 CGS, soltanto due gradi digiudizio per le infrazioni che riguardano l‘attività agonistica, mentre la Commissione disciplinare nazionale è competente adecidere i ricorsi avverso le decisioni delle Commissioni disciplinari territoriali unicamente nei procedimenti instaurati sudeferimento del Procuratore federale e in quelli aventi ad oggetto la posizione irregolare dei calciatori; considerato che nel casoin questione, si sono esauriti i due gradi del giudizio previsti dal citato art. 44 CGS, e pertanto il ricorso è inammissibile;P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e dispone l‘addebito della tassa non versata.TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COMUNICATO UFFICIALE N. 22/CDN DEL 4 GENNAIO <strong>2008</strong>1 - DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: SIRO D‘ALESSANDRO (delegato regionale perl‘attività di base del C.R. Molise SGS) PER VIOLAZIONE ART. 1 COMMA 1 CGS (nota n. 1954/505pf05-06/SP/ma del21.5.<strong>2007</strong>).Con atto del 21.5.<strong>2007</strong> il Procuratore Federale deferiva alla C.A.F. il Sig. D‘Alessandro Siro, delegato regionale per l‘attivitàdi base del C.R. Molise per violazione dell‘art. 1, comma 1 C.G.S. per avere lo stesso, in data 2/06/06 all‘interno delloimpianto sportivo sito in Contrada Serrapiana, Campobasso, durante lo svolgimento di un torneo giovanile, aggreditoverbalmente il Sig. Alfonso Sticca, Presidente del Comitato Provinciale di Campobasso, profferendo nei suoi confronti leseguenti parole: ―lacchè del presidente, ruffiano della Federazione, che cazzo ci sei venuto a fare allo stadio, vaffanculo‖. Taledeferimento seguiva ad un completo ed esaustivo rapporto dell‘Ufficio Indagini iniziato a seguito di esposto-denunciapresentato dalla parte lesa in data 12/06/06. In tale sede venivano ascoltati i diretti interessati ed alcuni testi. Lo stessoincolpato ammetteva di aver mandato lo Sticca ―a quel paese‖. Riassumendo, i fatti si svolgevano in un unico contestotemporale durato pochi minuti e si concretizzavano in una frase ingiuriosa. Tutto ciò premesso, rilevato che le parti non hannodepositato memorie; sentito il rappresentante della Procura Federale che concludeva con la richiesta di sei mesi di inibizione,nonché il deferito sig. Siro D‘Alessandro; accertata la propria competenza a deliberare in merito; la Commissione osserva indiritto: - che risulta provata la violazione all‘art. 1, comma 1 del CGS, vigente all‘epoca dei fatti; - che, i dirigenti, inparticolare i delegati di un settore come quello giovanile a contatto diretto con i ragazzi, sono in primi a dover dare esempio dicomportamento corretto e scevro da aggressività; - che, comunque, nel caso di specie trattasi di un fatto ove l‘ingiuria si èconcretizzata nell‘uso di un termine oramai entrato nel linguaggio e nell‘uso comune; - che inoltre l‘incolpato ha collaboratocon l‘Ufficio Indagini ammettendo prontamente la propria responsabilità; - visto l‘art. 14 comma 1 vecchio CGS; - visto l‘art.34 comma 2 CGS; P.Q.M. infligge al Sig. D‘Alessandro Siro la sanzione dell‘inibizione fino a tutto il 27 gennaio <strong>2008</strong>.2 - DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: INNOCENZO NATIELLO (componente delConsiglio Direttivo AIAC Basilicata e allenatore di base) PER VIOLAZIONE ART. 38 COMMA 2 DEL REGOLAMENTODEL SETTORE TECNICO; CLAUDIO MAZZA (Presidente ASD Vietri e all‘epoca dei fatti consigliere della stessa) ECARMINE GRANDE (Consigliere ASD Vietri e all‘epoca dei fatti Presidente della stessa) PER VIOLAZIONE ART. 1COMMA 1 CGS IN RELAZIONE ALL‘ART. 38 NOIF E DELLA SOCIETA‘ ASD VIETRI PER RESPONSABILITA‘DIRETTA ED OGGETTIVA (nota n. 1988/174pf06-07/SP/ma del 23.5.<strong>2007</strong>).Visti gli atti; letto l'atto di deferimento, ritualmente notificato, disposto dal Procuratore Federale, in data 23 maggio <strong>2007</strong>, neiconfronti di: - Sig. Innocenzo Natiello, componente del Consiglio Direttivo A.I.A.C. Basilicata e Allenatore di base, in ordinealla violazione dell'art. 38, c. 2, Regolamento del Settore Tecnico, per aver svolto, nel corso della s.s. 2005/06, attività ditecnico in duplice veste, ovvero quale Allenatore di base dell'A.S. Brienza Calcio (società <strong>sportiva</strong> per la quale era tesserato) e,nel contempo, di fatto, della squadra ―Esordienti‖ del F.C. Vietri (ora A.S.D. Vietri); - Sig. Claudio Mazza e Sig. CarmineGrande, all'epoca dei fatti, rispettivamente, Presidente e Consigliere del F.C. Vietri (ora A.S.D. Vietri), in ordine allaviolazione dell'art. 1, c. 1, C.G.S. in relazione all'art. 38 NOIF, per aver consentito al Sig. Innocenzo Natiello, già tesserato inforza ad altra società <strong>sportiva</strong> (A.S. Brienza Calcio), di svolgere attività tecnica di allenatore dei giovani calciatori (cat.Esordienti) del F.C. Vietri (ora A.S.D. Vietri); - A.S.D. Vietri (già F.C. Vietri nella s.s. 2005/06), per responsabilità diretta eoggettiva in relazione alle condotte poste in essere dai due propri tesserati; osservato che i soggetti deferiti non hannodepositato alcuna memoria difensiva; preso atto della presenza del Sig. Innocenza Natiello il quale, in via preliminare haeccepito l'incompetenza della C.D.N., ritenendo competente, in ordine al suo deferimento, la C.D. presso il Settore TecnicoFIGC, concludendo, in ogni caso, per l'integrale proscioglimento; ascoltato il rappresentante della Procura Federale, Dr. Giua,che ha concluso per l'affermazione di responsabilità dei deferiti, chiedendo l'irrogazione delle seguenti sanzioni: a carico delSig. Innocenzo Natiello la squalifica per mesi 10; a carico del Sig. Claudio Mazza l'inibizione per mesi 6; a carico del Sig.Carmine Grande l'inibizione per mesi 6; a carico dell'A.S.D. Vietri (già F.C. Vietri) l'ammenda di importo pari € 2.000,00;433


DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE - STAGIONE SPORTIVA <strong>2007</strong>-<strong>2008</strong>osservato che il deferimento ha ad oggetto l'attività svolta dal Natiello in veste di allenatore in ambito territoriale (Basilicata),con la conseguenza che ai fini del deferimento è competente la C.D.T. c/o il C.R. Basilicata, ai sensi e per gli effetti dell'art.30, seconda parte, CGS. P.Q.M. dichiara la propria incompetenza e dispone la trasmissione degli atti alla Procura federale pergli adempimenti del caso.3 - RECLAMO DEL CALCIATORE UMBERTO SESTILI AVVERSO LA PROPRIA SQUALIFICA DI UN ANNOINFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE(Delibera C.D. Territoriale presso il C.R. Umbria - C.U. n. 33 del 9.11.<strong>2007</strong>).La Commissione disciplinare nazionale, letto il reclamo proposto in favore del sig. Sestili Umberto avverso la decisione dellaCommissione disciplinare territoriale presso il Comitato regionale Umbria: sentito il difensore che si è riportato alle memoriedifensive; sentito il rappresentante della Procura federale, che ha richiesto dichiararsi la inammissibilità del reclamo. Osservaquanto segue. A seguito di deferimento disposto dalla Procura federale la Commissione disciplinare territoriale presso ilcomitato regionale Umbria, in sede di rinvio dalla Corte di giustizia federale deliberava, in data 08.11.<strong>2007</strong> di infliggere alcalciatore Sestili Umberto la squalifica di un anno, per violazione degli artt. 94 NOIF e 39 comma 2 del regolamento LND.Avverso tale provvedimento, pubblicato sul CU n. 33 del 9.11.<strong>2007</strong> e notificato alla parte in data 16.11.<strong>2007</strong> (v. R.R. in paridata), il Sestili, a mezzo del suo difensore, proponeva reclamo, con atto redatto in data 15.11.<strong>2007</strong> e pervenuto a questaCommissione in data 21.11.<strong>2007</strong>. Successivamente, in data 13.12.<strong>2007</strong>, il ricorrente trasmetteva a mezzo fax copia dellaricevuta relativa alla spedizione della lettera raccomandata indirizzata alla Procura federale in data 12.12.<strong>2007</strong>, contenentecopia del reclamo. Ciò posto, va rilevata la violazione da parte del reclamante degli artt. 33 n. 5 e 37 n. 1 lett. A) CGS, conconseguente inammissibilità del reclamo. L‘art 33 n. 5 CGS fa obbligo alle parti ricorrenti o reclamanti di comunicare allacontroparte nei termini fissati dall‘art. 38 CGS i motivi del reclamo o del ricorso. L‘art. 37 n. 1 lett. A) CGS fissa i terminiperentori entro i quali deve essere inoltrato l‘atto di impugnazione.Nel caso in esame, appaiono rispettati i termini dipresentazione del reclamo, essendo stato inoltrato entro sette giorni indicati dall‘art. 38 n. 2 CGS, ma non anche quelli ditrasmissione contestuale dell‘atto d‘impugnazione alla Procura federale, risultando quest‘ultimo essere stato spedito il12.12.<strong>2007</strong>, quindi oltre il termine fissato dal medesimo articolo. P.Q.M. dichiara inammissibile il reclamo proposto da SestiliUmberto e dispone incamerarsi la tassa versata.4 - RECLAMO DELLA SOCIETA‘ US FOLGORE VERANO AVVERSO LE DECISIONI MERITO GARACARAVAGGIO-FOLGORE VERANO DELL‘1.11.<strong>2007</strong>(Delibera C.D. Territoriale presso il C.R. Lombardia - C.U. n. 22 del 29.11.<strong>2007</strong> – Campionato di Eccellenza).La U.S. Folgore Verano, partecipante al campionato Eccellenza regionale lombardo, con atto del 5 dicembre <strong>2007</strong> haimpugnato la decisione della Commissione disciplinare territoriale presso il Comitato Regionale Lombardia, pubblicata a pag.1475 del C.U. n. 22 del 29 novembre <strong>2007</strong>, che aveva dichiarato inammissibile il reclamo della stessa società avverso laregolarità della gara Caravaggio – Folgore Verano del 1° novembre <strong>2007</strong>. Motiva la ricorrente che alla gara di cui trattasiaveva partecipato il calciatore Crea Roberto, numero sette della distinta della società Caravaggio, che era in posizioneirregolare per violazione dell‘art. 117 comma 4 NOIF, in quanto nel corso della stessa stagione <strong>sportiva</strong> aveva dapprimastipulato e rescisso un contratto da professionista per poi sottoscrivere un tesseramento da dilettante, partecipando alla gara inoggetto. Chiede pertanto la ricorrente a carico della società Caravaggio la punizione <strong>sportiva</strong> della perdita della gara, con ogniconsequenziale pronuncia. Controdeduce la U.S. Caravaggio, ripercorrendo le date di tesseramento del calciatore, deducendoche al caso di specie sarebbe applicabile l‘art. 114 comma 1 NOIF in forza del quale il calciatore Crea Roberto era statotesserato e concludendo per il rigetto dell‘avversa impugnativa. Allega la controdeducente una decisione della Commissionedisciplinare toscana, che aveva giudicato una situazione analoga in modo conforme al proprio convincimento. Tanto esposto infatto, ritiene questa Commissione di non doversi discostare dalla decisione del primo giudice. La società Folgore Verano avevaproposto il ricorso alla Commissione territoriale lombarda, limitandosi ad asserire la posizione irregolare del calciatore CreaRoberto senza tuttavia esporre alcuna motivazione, non potendosi qualificare come tale il generico riferimento all‘art. 117comma 4 NOIF contenuto nel ricorso. Per cui la Commissione territoriale in applicazione dell‘art. 33 comma 6 CGS avevagiudicato inammissibile il reclamo. Tale decisione, peraltro, non risulta impugnata dall‘attuale reclamante, che avrebbe dovutosostenere l‘ammissibilità in prime cure del reclamo, denunciare l‘errore dell‘organo giudicante e chiedere su questo punto larevoca della decisione, con conseguente definitività della stessa. P.Q.M. respinge il reclamo e dispone l‘addebito della tassanon versata.TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COMUNICATO UFFICIALE N. 23/CDN DEL 10 GENNAIO <strong>2008</strong>1 - DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: PIETRO LO MONACO (Amministratore dellaSocietà Calcio Catania SpA) PER VIOLAZIONE ARTT. 3 COMMA 1 E 4 COMMI 1 E 3 CGS (OGGI STRASFUSINELL‘ART. 5 COMMI 1, 5 E 6 LETT. D) DEL VIGENTE CGS) E DELLA SOCIETA‘ CALCIO CATANIA SpA PERVIOLAZIONE ARTT. 2 COMMA 4 E 3 COMMA 2 CGS (OGGI TRASFUSI NELL‘ART. 4 E 5 CGS) (nota n. 981/410pf07-08/SP/ma del 30.10.<strong>2007</strong>).Il procedimento Con provvedimento del 30 ottobre <strong>2007</strong> il Procuratore Federale ha deferito a questa Commissione il Sig.Pietro Lo Monaco, Amministratore Delegato della Soc. Catania per violazione dell‘art. 3, comma 1 con le aggravanti previstedall‘art. 4, commi 1 e 3 del C.G.S. (trasfusi nell‘art. 5, comma 1, 5 e 6 lett. d del vigente C.G.S.) per avere, mediante434


DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE - STAGIONE SPORTIVA <strong>2007</strong>-<strong>2008</strong>dichiarazioni rilasciate alla stampa e richiamate nella parte motiva dell‘atto di deferimento, espresso giudizi lesivi sulle altresocietà coinvolte nella lotta per la retrocessione nel campionato 2006-<strong>2007</strong>. Con lo stesso provvedimento è anche stata deferitala Soc. Catania ai sensi dell‘art. 2 comma 4 e 3, comma 2 del C.G.S. (trasfusi nell‘art. 4 e 5 del vigente CGS) per responsabilitàdiretta in ordine a quanto ascritto al suo Amministratore Delegato. Nei termini assegnati nell‘atto di contestazione degliaddebiti gli incolpati hanno fatto pervenire una memoria difensiva nella quale chiedono: in via principale, il proscioglimentodei deferiti da ogni addebito; in via subordinata, l‘applicazione del minimo edittale. Nel merito evidenziano che il Signor LoMonaco non avrebbe inteso ―mettere in discussione la regolarità della competizione allora in corso, né paventare presuntiaccordi illeciti in ordine a talune gare‖, quanto piuttosto si sarebbe limitato ―a sottolineare la stranezza da un punto di vistameramente tecnico-agonistico dell‟andamento di alcune partite, con precipuo riguardo per Empoli-Reggina del 20 maggio<strong>2007</strong>‖, nel corso del quale ad un primo tempo che aveva visto l‘Empoli segnare tre reti aveva fatto seguito un secondo tempodurante il quale in pochi minuti la Reggina aveva pareggiato. L‘utilizzazione del termine ―farsa‖ usato dal Lo Monaco perdefinire l‘incontro sopra richiamato, per quanto ―esagerato ed improprio‖ troverebbe la sua giustificazione nel clima diparticolare tensione e stress emotivo venutosi a creare dopo i tragici eventi della gara con il Palermo del 2 febbraio <strong>2007</strong>.Relativamente alle gare dell‘ultima giornata di Campionato, Reggina-Milan, il Lo Monaco si sarebbe limitato a chiedere chegli Organi competenti vigilassero sulla loro effettiva regolarità, dal momento che le Agenzie di scommesse proponessero aquote ―ridicole‖ le vittorie di Reggina e Siena, a dispetto della ben più alta valutazione delle vittorie della Lazio e del Milan,squadre indiscutibilmente di ben altro rango. Le espressioni del Lo Monaco si sarebbero mantenute entro ―limiti più cheaccettabili, senza lasciarsi andare ad osservazioni categoriche ed indiscutibili, ma al contrario adoperando sempre ilcondizionale e limitandosi ad esprimere meri dubbi‖. Sulla base delle richiamate deduzioni si esclude la sussistenzadell‘aggravante di cui all‘art. 4, comma 3 del C.G.S., che in ogni caso non potrebbe trovare applicazione alla luce della suanuova riproposizione nelle lettere c) e d) dell‘art. 5, comma 6 (che non la considera più come aggravante, ma solo comeelemento di valutazione nella determinazione della sanzione da irrogare) stante i principi del ―ius superveniens‖ e del ―favorrei‖ e stante l‘assenza di una specifica disciplina transitoria che proroghi l‘applicazione della ―disciplina antecedente al 1 luglio<strong>2007</strong> a scapito di quella successiva‖. Alla riunione del 20 dicembre <strong>2007</strong> i deferiti hanno inoltrato richiesta di rinvio motivatacon il contestuale impegno della soc. Catania con la soc. Milan per la disputa di un turno di Coppa Italia. La Procura si èopposta. La Commissione disciplinare ha rinviato alla data odierna, con provvedimento del seguente tenore: ―vista l‟istanza dirinvio presentata dalla difesa del Lo Monaco motivata sulla partecipazione del predetto all‟odierna gara di Coppa ItaliaMilan/Catania; rilevata l‟opposizione della Procura Federale, considerato che l‟impedimento dedotto dalla difesa apparelegittimo in quanto attinente allo svolgimento delle funzioni proprie dell‟incolpato accoglie l‟istanza e rinvia la discussionedel procedimento alla data del 10 gennaio <strong>2008</strong> ore 15:00‖. Alla riunione odierna è comparso il Vice Procuratore Federale, ilquale ha chiesto la dichiarazione della responsabilità degli incolpati e la condanna del Lo Monaco alla sanzione dellainibizione di mesi 4 e dell‘ammenda di € 20.000,00, nonché la condanna alla sanzione € 20.000,00 di ammenda per la Soc.Catania. Il deferito non è comparso, mentre è comparso il difensore, il quale, dopo aver ulteriormente illustrato i motivi di cuialla memoria difensiva, si è riportato alle conclusioni in essa rassegnate.I motivi della decisione La Commissione Disciplinare, esaminati gli atti e sentite le parti, ritiene che le dichiarazioni del LoMonaco rilasciate ad alcuni organi di informazione a seguito della gara Empoli- Reggina del 20 maggio <strong>2007</strong> sono censurabili,in quanto lesive della reputazione delle altre società coinvolte nella lotta per la retrocessione. Osserva preliminarmente laCommissione che, per giurisprudenza costa nte della stessa, il diritto di critica si concretizza nell‘espressione di un giudizio odi una opinione la quale, come tale, non può pretendersi rigorosamente obiettiva. Si tratta dunque di una valutazione di un fattoper sua natura fondata su un‘interpretazione necessariamente soggettiva e, dunque, di ―parte‖. Tuttavia, tale diritto non èassoluto, perché trova un limite invalicabile nel corrispondente diritto alla dignità e al rispetto delle persone, con laconseguenza che non risultano ammissibili gli attacchi gratuiti ed immotivati che mettono in evidenza profili della personalitàe dell‘agire funzionale non collegati al fatto cui ci si riferisce. Altresì non sono consentite le generiche contumelie, le ingiurie ele insinuazioni di carattere vago volte al mero discredito dei destinatari. Nel caso di specie non si possono condividere gliassunti difensivi relativi alla considerazione che il Lo Monaco non si sarebbe lasciato andare ad osservazioni categoriche edindiscutibili, adoperando sempre il condizionale e limitandosi ad esprimere meri dubbi. L‘orientamento di questa Commissionesi è consolidato nell‘affermare che, se da un lato è possibile, e comunque lecito, esprimere apprezzamenti e critiche, dall‘altrotali apprezzamenti devono essere manifestati attraverso modalità espressive pacate e non offensive. Le espressioni utilizzatedal Lo Monaco, tenuto conto del contenuto letterale e valutate nel loro complesso nonché nel contesto di riferimento,travalicano ogni lecito diritto di critica, in quanto si risolvono in giudizi lesivi della reputazione delle altre società coinvoltenella lotta per non retrocedere nel campionato 2006-<strong>2007</strong>. A sostegno si osserva, che frasi come ―quello che dovrebbe essere ilcalcio pulito è quello visto contro il Catania …………. la domenica precedente a Livorno, invece, avevano assistito ad unapantomima‖ …… ―mentre ieri ho assistito ad una farsa‖ … ―dico solo che sono risultati inusuali, strani, non pilotati, mastranissimi‖ … ―il calcio pulito in questo momento mi sembra una utopia‖ ….. ―la Reggina ha rimontato 3 goals in manieradubbiosissima‖ …… ―siamo allo squallore più totale‖ ….. ―ho visto troppe stranezze che devono essere comunquevagliate‖…. ‖Abbiamo parlato per tanto tempo di calcio pulito, avevamo trovato il capro “Moggi e Moggiopoli” ma i modi difare che vedo adesso ricalcano l‟andazzo precedente‖ … ―credo che non sia più possibile assistere agli spettacoli visti a Sienae sugli altri campi coinvolti per la salvezza o partite come Empoli- Reggina‖, intese nella loro oggettività semantica –finiscono con l‘esorbitare dall‘ambito di operatività della scriminante, proprio per la loro intrinseca offensività, risolvendosi inuna forma di denigrazione dell‘altrui reputazione mediante lo strumento della subdola insinuazione. Tali modalità espressive,pertanto, non possono essere ritenute estrinsecazione del legittimo esercizio di un diritto di critica. In relazione poi alla causa435


DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE - STAGIONE SPORTIVA <strong>2007</strong>-<strong>2008</strong>dell‘eccesso espressivo, si ribadisce che anche lo stato d‘animo di palese amarezza conseguente ai fatti tragici connessi con lagara contro il Palermo del 2 febbraio <strong>2007</strong> non può giustificare insinuazioni comunque offensive, denigratorie e dispregiativeche mettono in dubbio la regolarità del campionato 2006-<strong>2007</strong>. In merito, si conferma che i problemi (per quanto ritenutirilevanti) devono, comunque, essere trattati sempre in termini non diffamatori, nei contenuti e nelle stesse modalità diespressione. Questo, a maggior ragione, come nel caso di specie, quando la diffusione delle dichiarazioni avviene tramite gliorgani di stampa ed i media radio-televisivi (e non in una sede istituzionale). L‘estrema gravità del fatto e delle dichiarazioni,valutati nel complesso, inducono dunque ad affermare la responsabilità del Lo Monaco in relazione agli addebiti contestati, cuiconsegue quella della società di appartenenza a titolo di responsabilità diretta. Sanzioni eque, tenuto conto dell‘assenza direttifiche intervenute nell‘immediatezza dell‘addebito contestato e della gravità delle dichiarazioni rese, idonee a ledere ancheil prestigio e la reputazione delle altre società coinvolte nella lotta per non retrocedere e la credibilità dell‘istituzione federalenel suo complesso, nonché del ruolo di responsabilità del Lo Monaco in ambito societario, risultano quelle di cui al dispositivo.Il dispositivo Per tali motivi la Commissione delibera di infliggere al Lo Monaco la sanzione dell‘inibizione sino al 5 febbraio<strong>2008</strong> e dell‘ammenda di € 8.000,00 (ottomila/00) ed alla soc. Calcio Catania SpA l‘ammenda di € 8.000,00 (ottomila/00).2 - DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: FRANCO SOLDATI (Presidente Udinese CalcioSpA) PER VIOLAZIONE ART. 1 COMMA 1 CGS E DELLA SOCIETA‘ UDINESE CALCIO SpA PER VIOLAZIONEART. 2 COMMA 4 CGS (OGGI TRASFUSO NELL‘ART. 4 COMMA 1 CGS) (nota n. 494/179pf06-07pf/SP/ma del19.9.<strong>2007</strong>).Con atto in data 19/9/<strong>2007</strong> il Procuratore Federale della F.I.G.C. ha deferito il Sig. Franco Soldati, Presidente dell'UdineseCalcio, nonchè quest‘ultima società, per rispondere: il primo della violazione di cui all'art. 1, comma 1, del C.G.S., per averpermesso che il Sig. Massimiliano Allegri svolgesse attività tecnica in favore della predetta società, nonostante fosse stato giàtesserato, per la stessa stagione <strong>sportiva</strong> 2006/<strong>2007</strong>, con il Grosseto FC., e la società Udinese Calcio SpA per la violazione dicui all'art. 2, comma 4, del C.G.S., vigente all'epoca dei fatti, oggi trasfuso nell'art. 4, comma 1 del C.G.S., per responsabilitàdiretta in relazione alla condotta antiregolamentare ascritta al proprio Presidente. Asserisce la Procura che il Sig. MassimilianoAllegri, tesserato per l‘anno 2006/<strong>2007</strong> con il Grosseto Calcio Srl e da questa società esonerato il 31/10/06, avrebbe "prestatola sua opera a favore dell'Udinese Calcio (campionato di serie A) svolgendo compiti di collaborazione nella conduzionetecnica della prima squadra", come del resto affermato dal Segretario dell‘AIAC, Sig. Ragonesi che ebbe ad informare dellavicenda la Procura Federale e l‘Ufficio Indagini. Sostiene la Procura che l‘istruttoria svolta avrebbe acclarato che nella specieil Sig. Allegri avrebbe posto in essere ―una presenza continuativa che dava luogo ad un‘effettiva attività tecnica dello stessonella gestione della prima squadra dell‘Udinese‖. I deferiti non hanno presentato memorie. All‘udienza del 10/1/08 la ProcuraFederale ha fatto presente che il Sig. Soldati ha presentato richiesta di patteggiamento, cui la stessa Procura non si è opposta,quantificando la richiesta di sanzione in giorni 15 di inibizione. La Procura ha poi chiesto porsi a carico dell‘Udinesel‘ammenda di Euro 20.000,00. La società deferita ha invece chiesto irrogarsi una sanzione minima, tenuto conto chel‘eventuale attività tecnica svolta dall‘Allegri in seno all‘Udinese sarebbe minima. Ritiene la scrivente Commissione che perstabilire se sussista la responsabilità degli incolpati sia assolutamente necessario acclarare se l‘attività svolta dall‘Allegriconsistesse nella attività tecnica in favore della squadra. Ciò detto, si osservi che il deferimento prende le mosse, oltre che dallenotizie di cronaca riportate su articoli di giornale depositati in atti e da filmati audiovisivi, anche dalla relazione dell‘ufficioindagini della FIGC, confortata da numerose testimonianze, rese anche da soggetti tesserati, all‘epoca dei fatti, per l‘Udinese.A tale proposito si osservi che lo stesso Presidente del Comitato Regionale F.V.G, Sig. Mauro Brusadin, avendo osservato laseduta di allenamento del 14/12/06, ha affermato che: ―il predetto -(il Sig. Allegri, ndr.)- ha diretto in prima persona la sedutadi allenamento della fase preliminare, consistente in riscaldamento con esercizi di palleggio ed in colloqui con i singoligiocatori, alle fasi propriamente didattiche con istruzioni verbali con giocatori in cerchio con guida verbale diretta delleesercitazioni tattiche cui hanno seguito precise indicazioni, sollecitazioni, correzioni dei movimenti dei giocatori sul terreno digioco, fino alle fasi conclusive consistenti in istruzioni e controllo della partita a due squadre contrapposte…Ho assistitoinoltre ad una seconda seduta di martedì 19/12/06, antecedente l‘incontro di campionato che impegnava l‘Udinese conl‘Atalanta…Il Sig. Allegri ha diretto in prima persona la successiva fase tecnico-tattica…con indicazioni verbali ai giocatorisui movimenti da eseguire e dettando personalmente tempi e modi deimovimenti stessi grazie alla gestione diretta delletraiettorie del pallone. Alcune indicazioni facevano preciso riferimento a caratteristiche organizzative offensive e difensivedella squadra avversaria da incontrare il giorno successivo e alle relative adeguate contromisure‖ Ed ancora sempre ledichiarazioni del Brusadin: ―Non esiste il minimo dubbio sul ruolo di dominus esercitato da Allegri nella direzione di tutte lesedute di allenamento verificate a cui peraltro ha assistito in modo del tutto passivo l‘allenatore titolare, Galeone.‖ Le soprariportate dichiarazioni, rese peraltro da persona della cui attendibilità non è lecito dubitare, anche perché totalmente svincolata,(a differenza dei tesserati), da ogni eventuale rapporto di subalternità o dipendenza con i deferiti, denotano senza dubbioalcuno l‘attività tecnica di allenatore svolta dall‘Allegri. A ciò, peraltro, si aggiunga che gli articoli di giornale, proprio inquanto provenienti da più fonti e da diverse testate, ben possono costituire indizi gravi, precisi e concordanti, tali da poteressere considerati a tutti gli effetti argomenti probatori pieni, specialmente se aggiunti alla sopra riportata testimonianza. Edetti articoli parlano, in gran parte, di attività tecnica di allenatore svolta dal Sig. Allegri. Inoltre si osservi che lo stessoallenatore dell‘Udinese, Sig. Giovanni Galeone, interrogato dall‘Ufficio Indagini, pur affermando che l‘attività dell‘Allegri nonsi sarebbe mai sovrapposta alla sua, ha comunque asserito di non escludere di aver chiesto al Sig. Allegri di dargli una mano eche l‘Allegri lo ―aiutava o lo sostituiva nelle esercitazioni a tema.‖ Il calciatore Obodo Christian, pur asserendo che ilriferimento per i giocatori era comunque il Sig. Galeone, ha comunque affermato che il Sig. Allegri aiutava o sostituiva il436


DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE - STAGIONE SPORTIVA <strong>2007</strong>-<strong>2008</strong>Galeone nelle esercitazioni a tema durante gli allenamenti. Il giocatore Gabriele Paoletti ha affermato invece che durante letrasferte il Sig. Allegri viaggiava con i calciatori e dava loro consigli sempre ed esclusivamente tecnici e che era solito entrarenegli spogliatoi prima, durante e dopo la gara. Ed il sig. Zanzi Roberto, tesserato per l‘Udinese quale responsabile per l‘areatecnica, ha affermato al collaboratore dell‘ufficio indagini che durante la gara interna contro il Milan: ―il Sig. Allegri si èintrodotto all‘interno dello spogliatoio‖. Tutte queste dichiarazioni vanno considerate, nel loro insieme, come indizi gravi,precisi e concordanti, che testimoniano lo svolgimento, da parte dell‘Allegri, dell‘attività tecnica che egli, invece, non avrebbepotuto svolgere. Alla luce di quanto sopra, risulta pienamente provato che il Sig. Allegri ha svolto, in seno all‘Udinese, attivitàtecnica, che peraltro egli non poteva svolgere in quanto tesserato per altra società. Una volta accertato che il Sig. Allegri hasvolto l‘attività che gli era inibita, ne consegue l‘inevitabile responsabilità del Sig. Soldati, all‘epoca dei fatti legale rappr.tedell‘Udinese Calcio spa, che, proprio per la sua carica, non poteva non conoscere le funzioni svolte dall‘Allegri e lecircostanze sopra rappresentate. E‘ quindi assolutamente certo e ragionevole ritenere che il Soldati fosse non solo a perfettaconoscenza della vicenda, ma addirittura che ne fosse uno degli artefici, con conseguente violazione dei principi di lealtà,correttezza e probità sanciti dall‘art. 1 c. 1 CGS. Sul punto, peraltro, si osservi che non sposta i termini della questione lacircostanza che il Soldati sia stato sostituito nella carica, per solo il periodo dal 14/12/06 al 12/1/07 dal Sig. Campoccia, attesoche detta circostanza si è verificata allorquando i fatti per cui è lite si erano in parte già verificati, e considerato che, in ognicaso, le date degli articoli di stampa documentano in maniera assai credibile l‘inizio del rapporto tra l‘Allegri e l‘Udinese daprima del dicembre 2006. Dalla acclarata responsabilità del predetto dirigente consegue anche quella della società ai sensidell‘art. 4, n. 1 CGS. Ciò detto, considerato che il Sig. Soldati ha esperito la procedura di patteggiamento, P.Q.M. condanna lasocietà Udinese Calcio S.p.a. alla sanzione dell‘ammenda di euro 10.000,00 (diecimila/00). Esaminato atto del Procuratorefederale disposto in data 19/9/<strong>2007</strong> con cui il Sig. Franco Soldati, Presidente dell'Udinese Calcio, è stato deferito perrispondere della violazione di cui all'art. 1, comma 1, del C.G.S., per aver permesso che il Sig. Massimiliano Allegri svolgesseattività tecnica in favore della predetta società, nonostante fosse stato già tesserato, per la stessa stagione <strong>sportiva</strong> 2006/<strong>2007</strong>,con il Grosseto FC, Ritenuto che all‘inizio del dibattimento il sig. Franco Soldati, tramite il proprio difensore, ha propostoistanza di applicazione di sanzioni ai sensi di quanto previsto dall‘art. 23 C.G.S. Rilevato che su tali istanze ha espresso ilproprio consenso il rappresentante della Procura Federale Visto l‘art.23, comma 1, C.G.S. secondo il quale i soggetti di cuiall‘art.1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale, prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, perchiedere all‘Organo Giudicante l‘applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; Visto l‘art.23, comma2, C.G.S. secondo il quale l‘Organo Giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti econgrua la sanzione indicata, ne dispone l‘applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento neiconfronti del richiedente; Rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta ele sanzioni indicate risultano congrue Dispone l‘applicazione della seguente sanzione al Sig. Franco Soldati: giorni 15 diinibizione.3 - DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GIULIANO PESCE (dirigente Ternana CalcioSpA) PER VIOLAZIONE ART. 1 CGS ANCHE IN RELAZIONE ALL‘ART. 91 COMMA 2 NOIF E DELLA SOCIETA‘TERNANA CALCIO SpA PER VIOLAZIONE ART. 2 COMMA 4 CGS (OGGI ART. 4 COMMA 2 CGS) (nota n.859/712pf06-07/SP/ma del 25.9.<strong>2007</strong>).Letti gli atti Visto il deferimento disposto dal Procuratore Federale in data 25 settembre <strong>2007</strong> nei confronti del sig. GiulianoPesce, dirigente della Ternana Calcio spa, per rispondere della violazione dei doveri di correttezza e probità di cui all‘art.1CGS anche in relazione all‘art.91 comma 2 NOIF e della società Ternana Calcio spa per responsabilità oggettiva ai sensidell‘art. 2 comma 4 del previgente CGS oggi 4,comma 2, CGS Ritenuto che il deferimento è stato disposto essendo risultatoaccertato che i giocatori Joseph Oshadoggan, Emanuele Troise, Daniele Fortunato, Vincenzo Aurino, Tiziano MariaMaggiolini, Rocco Giannone, Loris Delnevo, Orlando Fanasca, Houssine Kharja, Graces Luis Antonio Jimenez e NicolaCorrent, tutti tesserati per la Ternana Calcio, non erano stati ammessi,nonostante loro ripetute richieste, agli allenamenti dellaprima squadra e venivano privati di attrezzature idonee alla preparazione atletica Considerato che il deferimento è stato altresìdisposto in considerazione del fatto che la Società non ottemperava alle decisioni dei Collegi Arbitrali ai quali alcuni di dettigiocatori si erano rivolti e che l‘allenamento con la prima squadra si rendeva possibile solo dopo l‘intervento della Polizia,chiamata dagli stessi atleti Esaminata la memoria difensiva tempestivamente prodotta in giudizio dai deferiti Ascoltati i deferitiassistiti dal proprio legale Preso atto delle conclusioni del Vice Procuratore Federale avv. Giorgio Ricciardi il quale haconcluso per l‘affermazione di responsabilità dei deferiti chiedendo l‘irrogazione della sanzione della inibizione per mesi seiper il sig. Giuliano Pesce e della penalizzazione di 1 punto in classifica generale da scontarsi nella presente stagione <strong>sportiva</strong> edell‘ammenda di euro 50.000,00 per la società Ternana Calcio Valutate analiticamente le posizioni dei singoli giocatori inordine alle quali può affermarsi: - Joseph Oshadoggan – risulta confermato che al calciatore è stato di fatto impedito diallenarsi con la rosa della prima squadra, che il calciatore stesso si è rivolto al Collegio Arbitrale della LPSC che hariconosciuto le sue ragioni con decisione del 25 novembre 2006, che la società si è resa poi inadempiente a dette decisione, cheil contratto tra giocatore e Società è stato dichiarato risolto sicchè successivamente il giocatore si è tesserato per altra Societàall‘estero. Ininfluenti le ragioni esposte dalla Società in ordine alla molteplicità delle azioni proposte dall‘Oshadoggansuccessivamente alla decisione del 25 novembre 2006 - Emanuele Troise – risulta confermato che al calciatore è stato di fattoimpedito di allenarsi con la rosa della prima squadra, che il calciatore si è rivolto al Collegio Arbitrale della LPSC che hariconosciuto le sue ragioni con decisione del 13 gennaio 2006, che la società si è resa poi inadempiente a detta decisione, che aseguito della persistenza di tale inadempimento il giocatore si vedeva costretto a chiedere l‘intervento della Digos in data 16437


DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE - STAGIONE SPORTIVA <strong>2007</strong>-<strong>2008</strong>febbraio <strong>2007</strong>. Irrilevanti le deduzioni della Società che richiama al riguardo mancate conferme in ordine a quanto accaduto indata 16 febbraio <strong>2007</strong> - Daniele Fortunato – risulta confermato che al giocatore è stato di fatto impedito di allenarsi con la rosadella prima squadra, che il calciatore si è rivolto al Collegio Arbitrale della LPSC che ha riconosciuto le sue ragioni condecisione del 26 gennaio <strong>2007</strong>, che successivamente a tale pronunzia il giocatore veniva reintegrato nella rosa. Irrilevante lamancata o minima utilizza zione successiva del giocatore da parte della Società - Vincenzo Aurino – risulta confermato che algiocatore è stato di fatto impedito di allenarsi con la rosa della prima squadra, che il calciatore si è rivolto al Collegio Arbitraledella LPSC che ha riconosciuto le sue ragioni con decisione del 22 dicembre 2006, che a seguito di tale decisione la Societàprima si rendeva inadempiente adducendo le motivazioni più varie e solo più tardi reintegrava il giocatore nella rosa. Irrilevantile considerazioni della Società in ordine ad una contraddizione che emergerebbe a seguito del reintegro in rosa avvenuto solodue mesi dopo la pronuncia del Collegio Arbitrale - Tiziano Maria Maggiolini – risulta confermato che al giocatore è stato difatto impedito di allenarsi con la rosa della prima squadra, che il calciatore si è rivolto al Collegio Arbitrale della LPSC che hariconosciuto le sue ragioni con decisione del 22 dicembre 2006, che a seguito di tale decisione la Società prima si rendevainadempiente e solo più tardi reintegrava il giocatore nella rosa. Irrilevanti le considerazioni della Società in ordine aiprocedimenti attivati nei confronti del giocatore successivamente al reintegro in rosa confermati dalla pronuncia del CollegioArbitrale della LPSC del 28 aprile <strong>2007</strong> che ha sanzionato il giocatore con la multa di 1500,00 euro - Rocco Giannone - –risulta confermato che al giocatore è stato di fatto impedito di allenarsi con la rosa della prima squadra, che il calciatore si èrivolto al Collegio Arbitrale della LPSC che ha riconosciuto le sue ragioni con decisione del 5 gennaio <strong>2007</strong>, chesuccessivamente a tale pronunzia la società si rendeva inadempiente a detta decisione e che il giocatore veniva reintegrato nellarosa solo in data 18 marzo <strong>2007</strong> a seguito del cambio della conduzione tecnica della squadra. Irrilevanti le deduzioni dellaSocietà in merito alla contraddittorietà di alcune dichiarazioni rese dal giocatore. - Loris Delnevo - risulta confermato che algiocatore è stato di fatto impedito di allenarsi con la rosa della prima squadra, che il calciatore si è rivolto al Collegio Arbitraledella LPSC che ha riconosciuto le sue ragioni con decisione del 22 dicembre 2006, che successivamente a tale pronunzia lasocietà si rendeva inadempiente a detta decisione e che il giocatore veniva reintegrato nella rosa solo in data 15 febbraio <strong>2007</strong> aseguito del cambio della conduzione tecnica della squadra. Irrilevanti le deduzioni della Società in merito alla partecipazionedel Delnevo ai fatti verificatisi in data 16 febbraio <strong>2007</strong>. - Orlando Fanasca - - risulta confermato che al giocatore è stato difatto impedito di allenarsi con la rosa della prima squadra, che il calciatore si è rivolto al Collegio Arbitrale della LPSC che hariconosciuto le sue ragioni con decisione del 5 gennaio <strong>2007</strong>, che successivamente a tale pronunzia la società lo reintegravanella rosa anche se solo formalmente visto che si allenava in orari diversi dalla prima squadra. Alla luce delle deduzioni dellaSocietà risulta invece la successiva utilizzazione del giocatore nella gara di Coppa Italia Ternana – Foggia del 31 gennaio<strong>2007</strong>. - Houssine Kharja – Per il giocatore in questione si tratta di diverso tipo di contenzioso concluso con la pronunzia delCollegio Arbitrale della LPSC del 13 marzo <strong>2007</strong> che ha assunto il provvedimento di decadenza del tesseramento del giocatorea far data dal 1 luglio 2006. La posizione in questione non può pertanto essere presa in considerazione da questa Commissioneconsiderato che l‘esclusione originaria dalla rosa non è stata contestata dal calciatore - Graces Luis Antonio Jimenez – Anchela posizione del giocatore in questione non può essere presa in considerazione trattandosi di diverso tipo di contenziosoall‘esito del quale il calciatore è stato ceduto in prestito alla S:S:Lazio in data 15 gennaio <strong>2007</strong> e valutato che l‘originariaesclusione dalla rosa non è stata contestata dal calciatore - Nicola Corrent – La posizione del giocatore in questione appareirrilevante al fine del decidere in considerazione del fatto che il Corrent è stato ceduto in via definitiva alla Società HellasVerona in data 25 gennaio <strong>2007</strong> e non risulta alcun comportamento ascrivibile alla Società disciplinarmente rilevante valutatoche l‘originaria esclusione dalla rosa non è stata contestata dal calciatore Rigettata la richiesta istruttoria formulata daldifensore dei deferiti in quanto ritenuta irrilevante al fine del decidere perché nulla potrebbe aggiungere agli accertamenti giàeffettuati dai quali è emerso che prima dell‘intervento della Digos la Società aveva di fatto impedito l‘inserimento dei giocatorinella rosa di prima squadra negando altresì agli stessi gli indumenti di gioco Considerato che alla luce di tutto quanto sopraprecisato risulta evidente la condotta ostruzionistica e inadempiente messa in atto dalla Società Ternana Calcio nella qualehanno assunto particolare rilievo i comportamenti tenuti dal dirigente coordinatore tecnico Giuliano Pesce che appare come ilpunto di riferimento della Società nella vicenda in esame Ritenuto che assume particolare rilevanza al fine del decidere quantoaccaduto in data 16 febbraio <strong>2007</strong> quando ad alcuni dei giocatori (Troise, Maggiolini, Giannone, Aurino) ad Acquaspartaveniva impedito di allenarsi con gli altri giocatori della prima squadra con la motivazione della mancanza degli indumenti digioco, impedimento che veniva rimosso a seguito dell‘intervento della Digos richiesto da alcuni giocatori Rilevato che,complessivamente, va valutato che la società Ternana Calcio che ha tenuto comportamenti disciplinarmente rilevanti neiconfronti di un elevato numero di calciatori Ritenuto che il dirigente Giuliano Pesce va sanzionato per evidente violazione deidoveri di correttezza e probità di cui all‘art.1 CGS anche in relazione all‘art.91 ,comma 2, NOIF e conseguentemente la SocietàTernana Calcio per responsabilità oggettiva in ordine all‘addebito contestato al proprio dirigente ai sensi dell‘art.2, comma 4del previdente CGS, oggi art.4, comma 2, CGS Valutato che le sanzioni richieste dal rappresentante della Procura federaleappaiono congrue P.Q.M. Irroga al sig. Giuliano Pesce la sanzione dell‘inibizione per mesi sei ed alla Società Ternana Calciospa la penalizzazione di 1 punto in classifica generale da scontarsi nella corrente stagione <strong>sportiva</strong> e l‘ammenda di euro50.000,00 (cinquantamila/00).TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COMUNICATO UFFICIALE N. 24/CDN DEL 11 GENNAIO <strong>2008</strong>438


DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE - STAGIONE SPORTIVA <strong>2007</strong>-<strong>2008</strong>1 - DEFEIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: CARLO TRUCCOLO (collaboratore AS VLivornoSrl) E CARLO VIVALDI (dirigente AS Livorno Srl) PER VIOALZIONE ART. 1 COMMA 1 CGS E DELLA SOCIETA‘ ASLIVORNO Srl PER VIOLAZIONE ART. 4 COMMA 2 CGS (nota n. 798/235pf07-08/SP/ad del 19.10.<strong>2007</strong>).1) Il deferimento Con provvedimento del 19.10.<strong>2007</strong>, il Procuratore federale ha deferito a questa Commissione CarloTruccolo e Carlo Vivaldi, rispettivamente collaboratore e dirigente della Soc. Livorno, per rispondere della violazione dell‘art.1, comma 1, CGS, nonché la Soc. Livorno, per rispondere della violazione dell‘art. 4, comma 2, CGS per responsabilitàoggettiva in ordine al comportamento dei propri tesserati.2) Le memorie difensive Nei termini assegnati nell‘atto di convocazione, sia il Truccolo, sia il Vivaldi e la Soc. Livornohanno fatto pervenire memorie difensive. In quella presentata dal Truccolo si eccepiscono la carenza di giurisdizione in capoalla Commissione disciplinare nazionale, l‘insussistenza di antidoverosità dei fatti attribuiti e l‘insussistenza dell‘elementosoggettivo dell‘incolpato: di conseguenza, si chiede, in via preliminare, la dichiarazione di carenza di giurisdizione e, in viasubordinata e nel merito, il proscioglimento da ogni addebito. In quella presentata dal Vivaldi e dalla Soc. Livorno sieccepiscono l‘insussistenza di antidoverosità dei fatti attribuiti e l‘insussistenza dell‘elemento soggettivo dell‘incolpato,nonché l‘inconfigurabilità nel caso di specie della responsabilità oggettiva a carico della Società: di conseguenza, si chiede ilproscioglimento da ogni addebito.3) Il dibattimento Alla riunione odierna, sono comparsi il rappresentante della Procura federale, il quale ha chiesto ladichiarazione di responsabilità dei deferiti e l‘irrogazione della sanzione della inibizione per quattro mesi sia per il Truccolo siaper il Vivaldi e a quella dell‘ammenda di € 10.000,00 per la Soc. Livorno. Sono comparsi altresì il Vivaldi e il difensore deideferiti, il quale, dopo aver illustrato ulteriormente i motivi già esposti nelle memorie, si è riportato alle conclusioni giàformulate.4) I motivi della decisione La Commissione, esaminati gli atti, rileva quanto segue. In via preliminare, si rileva che, secondoquanto si evince dal Ced della Figc, il Truccolo è tesserato per la Soc. Livorno con la qualifica di ―tecnico‖: tuttavia,l‘eccezione di carenza di giurisdizione non si rivela fondata, in quanto il comportamento del Truccolo risulta comunqueinerente all‘attività agonistica, non attenendo a fatti interni di natura associativa. Nel merito, dalla relazione dell‘Ufficioindagini si evince che il Truccolo, prima, ha chiesto alla agenzia di viaggi incaricata dalla Figc di preparare i biglietti diviaggio degli arbitri il nominativo del direttore di gara e degli assistenti designati per la gara Napoli-Livorno del 26.9.<strong>2007</strong> e,poi, ha telefonato al Vivaldi per riferirgli quanto appreso. Tali circostanze, che peraltro non sono contestate dai deferiti,trovano puntuale riscontro nella documentazione allegata alla relazione dell‘Ufficio indagini. Rivolgersi a un soggetto diversoda quello istituzionalmente preposto alla comunicazione delle designazioni al fine di venire anticipatamente a conoscenza dellestesse integra un comportamento in contrasto con quanto sancito dall‘art. 1, comma 1, CGS, secondo il quale i dirigenti e ognialtro soggetto che svolge attività di carattere agonistico, tecnico, organizzativo, decisionale o comunque rilevante perl‘ordinamento federale devono comportarsi secondo i principi di lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto comunqueriferibile all‘attività <strong>sportiva</strong>. Alla responsabilità dei tesserati segue quella della Società di appartenenza a titolo diresponsabilità oggettiva, ai sensi dell‘art. 4, comma 2, CGS. Al fine della determinazione delle sanzioni occorre tenere contosia della incertezza del procedimento formale di comunicazione delle designazioni, sia della esistenza di una consolidataconsuetudine di comunicazione alla agenzia di viaggi incaricata dalla Figc delle designazioni stesse, sia del comportamentoleale e collaborativo dei deferiti.5) Il dispositivo Per tali motivi, delibera di infliggere a Carlo Truccolo e a Carlo Vivaldi la sanzione dell‘inibizione sino al 31gennaio <strong>2008</strong> e alla Soc. Livorno quella dell‘ammenda di € 2.500,00 (duemilacinquecento/00).2 - DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: PAOLO CHIARUCCI (Presidente US Pergolese)PER VIOLAZIONE ART. 1 COMMA 1 CGS E DELLA SOCIETA‘ US PERGOLESE PER VIOLAZIONE ART. 2 COMMA4 (TRASFUSO NELL‘ART. 4 COMMA 1 CGS) (nota n. 885/751pf06-07/SP/ma del 25.10.<strong>2007</strong>).1) Il deferimento Con provvedimento del 25 ottobre <strong>2007</strong>, il Procuratore federale deferiva a questa Commissione PaoloChiarucci, Presidente della U.S. Pergolese, per rispondere della violazione di cui all‘art. 1, comma 1, CGS, per comportamentinon regolamentari, e la U.S. Pergolese, per rispondere della violazione dell‘art. 4, comma 1, CGS, per responsabilità direttaascrivibile alla condotta antiregolamentare del proprio Presidente.2. Le memorie difensive Nei termini assegnati nell‘atto di convocazione degli addebiti, i deferiti non hanno fatto pervenirealcuna memoria difensiva.3. Il dibattimento All‘odierna riunione è comparso il rappresentante della Procura federale, il quale ha chiesto la dichiarazionedi responsabilità dei deferiti e l‘irrogazione della sanzione dell‘inibizione per mesi tre per il Chiarucci e dell‘ammenda di €1.500,00 per l‘U.S. Pergolese.4. I motivi della decisione La Commissione, esaminati gli atti, rileva quanto segue. Secondo quanto risulta dagli atti ufficialie, in particolare, dal rapporto del commissario di campo, che ha valore di prova privilegiata, è emerso che il Chiarucci, nelcorso della gara di calcio Pergolese-Verucchio del 25.5.<strong>2007</strong>, è stato allontanato dal campo dall‘arbitro. In seguito, al terminedella gara, nelle vicinanze dello spogliatoio, il Chiarucci ha insultato il direttore sportivo e l‘allenatore della propria squadra,accusandoli in particolare di essersi venduti la partita, in quanto non avevano messo in campo i giocatori migliori. A giudiziodella Commissione, dall‘accertamento della condotta sopra descritta il Chiarucci ha contravvenuto a quanto previsto dall‘art. 1,comma 1, CGS perchè le accuse mosse all‘allenatore e al direttore sportivo della U.S. Pergolese non hanno trovato alcunfondamento. Alla responsabilità del Presidente segue quella della Società di appartenenza a titolo di responsabilità diretta, ai439


DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE - STAGIONE SPORTIVA <strong>2007</strong>-<strong>2008</strong>sensi dell‘art. 4, comma 1, CGS. P.Q.M. delibera di infliggere a Paolo Chiarucci la sanzione dell‘inibizione sino al 15 marzo<strong>2008</strong> e alla U.S. Pergolese quella dell‘ammenda di € 1.000,00 (mille/00).3 - RECLAMO DELLA SOCIETA‘ US COMACCHIO-LIDI AVVERSO DECISIONI MERITO GARA IMOLESE-COMACCHIO-LIDI DEL 28.10.<strong>2007</strong>(Delibera CD Territoriale presso il CR Emilia Romagna – CU n. 22 del 28.11.<strong>2007</strong> – Campionato di Eccellenza).L‘US Comacchio-Lidi ha proposto reclamo avverso la decisione della Commissione disciplinare territoriale c/o il comitatoregionale Emilia Romagna pubblicata con C.U. n.22 del 28.11.<strong>2007</strong> che aveva rigettato il ricorso relativo alla utilizzazione diun calciatore in posizione irregolare nel corso della partita Comacchio–Lidi/Imolese del 28.10.<strong>2007</strong>. In udienza il difensore edil Presidente della reclamante hanno insistito per l‘accoglimento del reclamo. I fatti si riferiscono alla utilizzazione delcalciatore Alfonso Selleri, tesserato in precedenza con società professionistica che lo aveva schierato da ultimo in una gara del7.1.<strong>2007</strong>. La norma di cui all‘art. 114 delle NOIF vieta il tesseramento come dilettante di un calciatore già professionista primadi trenta giorni dalla sua ultima partita da professionista. E‘ evidente che tale divieto è rivolto non tanto e non solo a un astrattotesseramento del calciatore, quanto al suo effettivo utilizzo in una gara. Nessuna rilevanza può avere la ricezione da parte degliorgani federali della richiesta di tesseramento. Tale richiesta non autorizza alcunché, né tanto meno può ingenerare alcunlegittimo affidamento sulla possibile utilizzazione del calciatore. Obbligo primario di ogni tesserato è conoscere le normefederali come quella prevista dall‘art. 114 NOIF . La violazione contestata pertanto sussiste. Effettivamente il calciatore Selleriha giocato la sua ultima partita da professionista in data 7.10.<strong>2007</strong> nelle file del Pavia ed è stato impiegato nella squadra delAC Imolese il successivo 28.10.<strong>2007</strong>, vale a dire prima del termine di 30 giorni previsto dall‘art. 114 NOIF. La sanzioneconseguente è quella della perdita della gara con il punteggio di 0-3. Il reclamo deve pertanto essere accolto. P.Q.M. accoglie ilreclamo ed infligge alla Società A.C. Imolese la punizione <strong>sportiva</strong> della perdita della gara Comacchio Lidi-Imolese del28.10.<strong>2007</strong> con il punteggio di 0-3. Nulla per la tassa non versata.4 - RECLAMO DELLA SOCIETA‘ AC DOZZESE ASD AVVERSO DECISIONI MERITO GARA DOZZESE-IMOLESEDELL‘1.11.<strong>2007</strong>(Delibera CD Territoriale presso il CR Emilia Romagna – CU n. 22 del 28.11.<strong>2007</strong> – Campionato di Eccellenza).L‘A.C. Dozzese ha proposto reclamo avverso la decisione della Commissione disciplinare territoriale c/o il Comitato regionaleEmilia Romagna pubblicata con C.U. n. 22 del 28.11.<strong>2007</strong>, che aveva rigettato il ricorso relativo alla utilizzazione di uncalciatore in posizione irregolare nel corso della partita Dozzese–Imolese del 1 .11.<strong>2007</strong>. In udienza il difensore ed ilPresidente della reclamante hanno insistito per l‘accoglimento del reclamo. I fatti si riferiscono alla utilizzazione del calciatoreAlfonso Selleri, tesserato in precedenza con società professionistica che lo aveva schierato da ultimo in una gara del 7.10.<strong>2007</strong>.La norma di cui all‘art. 114 NOIF vieta il tesseramento come dilettante di un calciatore già professionista prima di trenta giornidalla sua ultima partita da professionista. E‘ evidente che tale divieto è rivolto non tanto e non solo ad un astratto tesseramentodel calciatore, quanto al suo effettivo utilizzo in una gara. Nessuna rilevanza può avere la ricezione da parte degli organifederali della richiesta di tesseramento. Tale richiesta non autorizza alcunché, né tanto meno può ingenerare alcun legittimoaffidamento sulla possibile utilizzazione del calciatore. Obbligo primario di ogni tesserato è conoscere le norme federali comequella prevista dall‘art. 114 NOIF. La violazione contestata pertanto sussiste . Effettivamente il calciatore Selleri ha giocato lasua ultima partita da professionista in data 7.10.<strong>2007</strong> nelle file del Pavia ed è stato impiegato nella squadra del A.C.Imolese ilsuccessivo 1.11.<strong>2007</strong>, vale a dire prima del termine di 30 giorni previsto dall‘art. 114 NOIF. La sanzione conseguente è quelladella perdita della gara con il punteggio di 0-3. Il reclamo deve pertanto essere accolto. P.Q.M. accoglie il reclamo ed infliggealla Società A.C. Imolese la punizione <strong>sportiva</strong> della perdita della gara Dozzese–Imolese del 1.11.<strong>2007</strong> con il punteggio di 0-3.Nulla per la tassa non versata.5 - RECLAMO DELLA SOCIETA‘ AC DORIA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA DORIA-LATTARICO DEL25.11.<strong>2007</strong>(Delibera CD Territoriale presso il CR Calabria – CU n. 70 dell‘11.12.<strong>2007</strong> – Campionato di 1^ Categoria).La Doria A.C. con atto datato 14 dicembre <strong>2007</strong>, ha impugnato la decisione della Commissione disciplinare territoriale pressoil Comitato Regione Calabria, pubblicata sul C.U. n. 70 dell‘11 dicembre <strong>2007</strong>, che aveva respinto il suo ricorso avverso laregolarità della gara Doria–Lattarico del 25 novembre <strong>2007</strong> campionato prima categoria, proposto per la posizione irregolaredel calciatore Marano Massimiliano. Deduce la reclamante che il primo giudice non avrebbe correttamente valutato iltesseramento del calciatore, il quale, nel mentre si trovava in prestito dalla società Fortitudo Cosenza alla società JordanAugufum, era stato trasferito da quest‘ultima alla società Lattarico e che tale operazione aveva violato l‘art. 103 bis NOIF.Aggiunge la reclamante che lo stesso giudice, con precedente decisione del 13 novembre <strong>2007</strong>, aveva invece accolto analogoreclamo di altra società, irrogando alla società Lattarico la punizione <strong>sportiva</strong> della perdita della gara per l‘irregolarepartecipazione a essa del calciatore Marano Massimiliano, ma aveva tuttavia omesso di sanzionare tanto la società, quanto ilcalciatore. Il ricorso è infondato. Risulta dagli atti trasmessi a codesta Commissione dal Comitato Regionale Calabria che indata 31 ottobre <strong>2007</strong> era stata inviata all‘Ufficio tesseramento del medesimo Comitato la dichiarazione a firma congiunta dellesocietà Jordan Augufum e Fortitudo Cosenza, nonché del calciatore Marano Massimiliano, di richiesta di applicazione dell‘art.101, comma 5, NOIF e di conseguente variazione del titolo di trasferimento del calciatore di cui alla lista n. 8429 del 12settembre <strong>2007</strong> da considerarsi definitivo e che in data 2 novembre <strong>2007</strong> era stata altresì inviata all‘Ufficio tesseramento lalista di trasferimento temporaneo del calciatore Marano Massimiliano dalla società Jordan Augufum alla società Lattarico. A440


DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE - STAGIONE SPORTIVA <strong>2007</strong>-<strong>2008</strong>ciò consegue che la partecipazione del calciatore Marano Massimiliano alla gara in oggetto era stata regolare. Quanto alladoglianza della reclamante afferente la decisione della Commissione territoriale del 13 novembre <strong>2007</strong> e alla asserita mancataadozione di provvedimenti disciplinari a carico della società Lattarico e del calciatore Marano Massimiliano, osserva codestaCommissione che l‘assunto appare ininfluente ai fini della presente decisione e che comunque il provvedimento di cui trattasirisulta coperto da giudicato. P.Q.M. respinge il reclamo e dispone l‘addebito della tassa non versata.6 - RECLAMO DELLA SOCIETA‘ ACS VILLAGRAZIA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA COLOMBA BIANCA-VILLAGRAZIA DEL 18.11.<strong>2007</strong>(Delibera CD Territoriale presso il CR Sicilia – CU n. 30 del 13.12.200 – Campionato di 2^ Categoria).La Villagrazia A.C.S.D. con atto 27 dicembre <strong>2007</strong> ha impugnato la decisione della Commissione disciplinare territorialepresso il Comitato Regione Sicilia, pubblicata sul C.U. n. 30 del 12 dicembre <strong>2007</strong>, che aveva respinto il suo reclamo avversola regolarità della gara Colomba Bianca–Villagrazia del 18 novembre <strong>2007</strong>, campionato seconda categoria. Secondo ilconvincimento della reclamante, a tale gara aveva partecipato il calciatore Adelfio Gaetano, squalificato sino al 30 giugno2009, utilizzando il nome e il documento d‘identità di altro calciatore. Lamenta la reclamante che il primo giudice avrebbedisatteso le prove richieste e si sarebbe limitato a giudicare sulla sola base del referto dell‘arbitro, che aveva attestato la validitàdel documento d‘identità e la conformità tra esso ed i tratti fisiognomici del calciatore. Evidenzia altresì la reclamante di averinvestito del caso la Procura Federale, a cui aveva rimesso in data 11 dicembre <strong>2007</strong> la relazione dei fatti, formulando istanzaper l‘apertura degli accertamenti. Il reclamo è infondato. Ai sensi dell‘art. 35, n. 1.1, CGS i rapporti dell‘arbitro, degliassistenti, del quarto ufficiale e i relativi eventuali supplementi fanno piena prova circa il comportamento di tesserati inoccasione dello svolgimento delle gare. La norma è in correlazione con il successivo n. 3.1 dello stesso articolo, che, trattandodi procedimenti in ordine allo svolgimento della gara, alla regolarità del campo di giuoco e alla posizione irregolare deitesserati partecipanti alla gara, prevede che tali procedimenti si svolgano sulla base del rapporto degli ufficiali di gara e deglieventuali supplenti, nonché sulla base di atti ufficiali trasmessi da Organi della FIGC, dalle Leghe, Divisioni e Comitati. Altrimezzi di prova, che la norma contempla e che devono offrire garanzie tecnica e documentale, hanno carattere residuale epossono essere utilizzati solo quando il rapporto non appare sufficiente all‘accertamento del fatto contestato. Nel caso inesame, l‘arbitro, in quanto richiesto dalla reclamante che gli aveva consegnato riserva scritta sul documento d‘identità delcalciatore, aveva refertato quanto segue: ―devo dichiarare che io ho constatato che il documento era valido ed inoltre almomento del riconoscimento il giocatore a me risultava identico al documento presentatomi‖. Giustamente il primo giudice haritenuto tale dichiarazione esaustiva ai fini del decidere. Non osta alla presente decisione l‘iniziativa della reclamante presso laProcura federale, non costituendo essa espressione di quanto previsto dall‘art. 34, comma 4, CGS. P.Q.M. respinge il reclamo edispone l‘addebito della tassa non versata.TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COMUNICATO UFFICIALE N. 25/CDN DEL 18 GENNAIO <strong>2008</strong>1 - DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DELLA SOCIETA‘ SS MANFREDONIA CALCIOSrl PER VIOLAZIONE ART. 11 CGS VIGENTE ALL‘EPOCA DEI FATTI (OGGI TRASFUSO NELL‘ART. 14 CGS) (notan. 1013/544pf06-07/SP/en del 5.11.<strong>2007</strong>).Letto il deferimento ed esaminati gli atti presenti nel fascicolo, tra cui la memoria prodotta dal difensore dell‘incolpata,ascoltato il rappresentante della Procura federale avv. Andrea Magnanelli nonché il difensore della Società deferita, osservaquanto segue. Il fatto storico posto alla base del deferimento risulta compiutamente ricostruito sulla base delle indagini svoltedal competente ufficio federale e su quelle compiute dall‘Autorità Giudiziaria. E‘ emerso in modo pacifico che l‘aggressioneposta in essere nei confronti del giornalista sig. Antonio Di Donna è stata opera di sostenitori della SS Manfredonia Calcio Srle che essa è avvenuta all‘interno dello stadio. Da ciò deriva l‘indubbia responsabilità oggettiva del sodalizio, mentre occorrevalutare una serie di elementi per valutare il grado della stessa. Appare evidente che il fatto ha avuto grande risaltogiornalistico, con conseguente, incontestabile lesione dell‘immagine del gioco del calcio, anche se non ci si può esimere dalrilevare i toni esagerati usati dalla stampa, soprattutto nell‘immediatezza dell‘accaduto. E‘ poi emerso che i facinorosi hannominacciato e strattonato il giornalista, facendolo cadere a terra, senza peraltro colpirlo ulteriormente, tantochè egli non hariportato ferite ma un forte shock, circostanza riferita dal Commissario di PS; ciò non diminuisce comunque la brutalitàdell‘aggressione. La circostanza che già durante lo svolgimento della gara il sig. Di Donna ed altri giornalisti erano statioggetto di palesi atteggiamenti minacciosi da parte di una porzione del pubblico avrebbe dovuto indurre la dirigenza delManfredonia ad adottare misure cautelari per salvaguardare l‘incolumità della stampa durante gli spostamenti all‘interno dellatribuna, momento di contatto con la tifoseria. Gli addetti del sodalizio, in presenza di una situazione di oggettivo pericolo, nonandavano utilizzati secondo le normali procedure, ma una parte di essi doveva essere deputata alla salvaguardia dell‘incolumitàdei giornalisti. Di contro, va sottolineato il positivo comportamento tenuto dal Presidente del Manfredonia il quale, venutosuccessivamente a conoscenza dell‘aggressione, si è più volte interessato alla situazione fisica del sig. Di Donna. Il Dirigentedel Commissariato della Polizia di Stato ha riferito che il suo ufficio è riuscito ad identificare i colpevoli, sottoposti a DASPO,e ad accertare che gli stessi sono sostenitori del sodalizio deferito. A carico di quest‘ultimo va pertanto dichiarata laresponsabilità oggettiva in relazione al fatto e la sanzione da comminare deve essere determinata sulla base dei vari elementiinnanzi illustrati, tenendo conto del disposto di cui alla lett. b) dell‘art. 13 comma 1 CGS sotto il profilo dell‘ausilioall‘identificazione dei responsabili dell‘aggressione. P. Q. M. accoglie il deferimento e per l‘effetto infligge alla Società SSManfredonia Calcio Srl la sanzione dell‘ammenda di €. 20.000,00 (ventimila/00).441


DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE - STAGIONE SPORTIVA <strong>2007</strong>-<strong>2008</strong>2 - DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: JOSHUA CREVACORE (calciatore tesserato ACCastellettese attualmente in prestito AC Vergiatese) PER VIOLAZIONE ART. 1 COMMA 1 CGS E DELLA SOCIETA‘ ACCASTELLETTESE PER VIOLAZIONE ART. 2 COMMA 4 CGS (TRASFUSO NELL‘ART. 4 COMMA 2 CGS) (nota n.797/537pf06-07/SP/ma del 19.10.<strong>2007</strong>).Letti gli atti; ascoltato il rappresentante della Procura Federale, Avv. Andrea Magnanelli; OSSERVA Con atto del 19.10.<strong>2007</strong>,la Procura Federale ha deferito il Sig. Joshua Crevacore e l‘A.C. Castellettese, il primo per violazione dell‘art. 1, comma 1,CGS per l‘aggressione posta in essere ai danni di un avversario di gioco, la seconda per responsabilità oggettiva ai sensidell‘art. 4, comma 2, CGS, per la violazione ascritta al proprio tesserato. Alla riunione del 18.1.<strong>2008</strong>, alla quale i deferiti,ritualmente convocati, non hanno partecipato, la Procura Federale ha concluso chiedendo, per il Sig. Crevacore la squalificaper mesi 6 (sei) e per la Società, l‘ammenda di € 1.000,00, ai sensi delle vigenti disposizioni. Il deferimento è fondato e vapertanto accolto. La questione attinente all‘evento lesivo è pacifica per essere stata ammessa dallo stesso tesserato nel corsodelle indagini, pertanto, ciò che rileva, è la congruità della sanzione <strong>sportiva</strong> richiesta dalla Procura Federale. QuestaCommissione, pur valutando positivamente il contegno tenuto dal Crevacore, anche in relazione alla manifestata disponibilitàdi refusione delle spese mediche, ritiene però che il fatto contestato sia grave, soprattutto per gli effetti lesivi residuati, tale dafar ritenere incongrua la sanzione richiesta dalla Procura nei confronti del deferito. A prescindere dalle modalità dicommissione dell‘illecito e dalla asserita, ma non provata reazione ad un fatto ingiusto subito, è sicuramente censurabile egrave la condotta di chi, aggredendo alle spalle, colpisce con un pugno un avversario causandogli una ferita lacero – contusasuturata con tre punti. La percossa inferta, perdipiù, sembra aver causato una limitazione dell‘elevazione dell‘O.D. nellosguardo in alto a destra, sulla cui natura permanente, allo stato, non c‘è prova, ma che ha comunque determinato un‘invaliditàtemporanea protrattasi dal 19.11.2006, perlomeno, sino al 22.2.<strong>2007</strong>, data nella quale il calciatore aggredito, assunto asommarie informazioni, ha confermato l‘esistenza delle problematiche. Peraltro, la giovane età del deferito – che all‘epoca deifatti aveva 17 anni – se, da un lato, ed in diverse condizioni, potrebbe determinare una valutazione leggermente meno rigorosadella responsabilità, per essere lo stesso stato vittima di stati emozionali dovuti anche all‘inesperienza ed all‘esuberanzagiovanile, dall‘altro, proprio per come sono maturati gli eventi, per la loro natura indiscutibilmente violenta e per gli effetti chehanno avuto, implica una valutazione specificamente rigorosa non essendo idonea a costituire una circostanza attenuante.Pertanto, tenuto conto, in maniera positiva, dell‘ammissione del fatto e della disponibilità a rifondere le spese mediche, siritiene congrua la sanzione <strong>sportiva</strong> della squalifica sino al 31.12.<strong>2008</strong>. La posizione di tesserato del Crevacore per la AS LaCastellettese determina la conseguenziale responsabilità oggettiva della stessa, ai sensi delle vigenti disposizioni. P.Q.M.Accoglie il deferimento e, per l‘effetto, infligge al Sig. Crevacore Joshua la sanzione <strong>sportiva</strong> della squalifica sino al31.12.<strong>2008</strong> ed alla Società AS La Castellettese l‘ammenda di € 1.000,00 (mille/00).3 - DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ARTURO SPAGNUOLO (già direttore sportivoPro Ebolitana inibito per anni cinque) PER VIOLAZIONE ART. 1 COMMA 1 CGS ANCHE IN RELAZIONE ALL‘ART. 17COMMA 8 CGS VIGENTE ALL‘EPOCA DEI FATTI E DI CUI ALL‘ART. 1 COMMA 3 CGS (nota n. 716/510pf06-07/SP/ma dell‘11.10.<strong>2007</strong>).Il Procuratore Federale ha deferito il tesserato Spagnuolo Arturo per rispondere della violazione dell‘art. 1 commi 1 e 3 CGSanche in relazione all‘art. 17 comma 8 CGS vigente all‘epoca dei fatti, per aver svolto nelle stagioni 2004 – 2005 e 2005-2006l‘attività di direttore sportivo dell‘US Boiano nonostante fosse stato dichiarato inibito per anni 5 con decisione dellaCommissione Disciplinare presso il Comitato Interregionale confermata dalla CAF il 4/6/2003 e per non aver risposto allaconvocazione dell‘Ufficio Indagini per i giorni 3/5/06 e 24/5/2006. Il rappresentante della Procura in udienza ha chiesto lacondanna del deferito alla inibizione per anni due. Il presente procedimento trae origine da altro giudizio disciplinare relativoai medesimi fatti nel quale la posizione dello Spagnuolo è stata stralciata a causa della omessa comunicazione della fissazionedell‘udienza. Tale precedente procedimento si è concluso con la condanna di tutti gli altri deferiti. Effettivamente apparepienamente provato che lo Spagnuolo, nonostante la sanzione dell‘inibizione subita, ha svolto la funzione di direttore sportivodel Boiano durante le stagioni 2004 – 2005 e 2005-2006. Ciò risulta inequivocabilmente dalla dichiarazione rese all‘UfficioIndagini dal Presidente della società Malatesta e dai tesserati La Cava, Bellotti, Spanò e Vitello. In particolare il Presidente delBoiano ha affermato: ―In merito al sig. Spagnuolo Arturo preciso che lo stesso è il direttore sportivo del Boiano dalla stagione<strong>sportiva</strong> 2004-2005. Anche per la stagione <strong>sportiva</strong> 2005-2006 il sig. Spagnuolo ha rivestito la carica di direttore sportivo delBoiano. Le funzioni del sig. Spagnuolo consistono nel portare i calciatori in visione alla società Boiano. Ci siamo rivolti alsig. Spagnuolo perché è un grande conoscitore di calciatori che militano nell‟interregionale‖. Di fronte a tali precise ecircostanziate dichiarazioni auto ed etero accusatorie , confermate dagli altri suindicati testimoni e da numerosi riscontrioggettivi, la responsabilità dello Spagnuolo per i fatti addebitatigli appare indubitabile. Altrettanto certo è che lo Spagnuolo,convocato dall‘Ufficio Indagini presso il Comitato Regionale Molise per i giorni 3/5/2006 e 24/5/2006 non si è presentatosenza addurre alcun legittimo impedimento. Quindi le fattispecie disciplinari contestate si sono realizzate e la condotta delloSpagnuolo appare particolarmente grave non solo per il disprezzo dimostrato per le Istituzioni federali ma anche in relazione aitentativi fraudolenti posti in essere, con l‘ausilio dei soggetti giudicati e condannati nell‘altro procedimento, per evitarel‘accertamento della verità Sanzione congrua appare quindi quella di due anni di inibizione a decorrere dalla data di scadenzadella inibizione in corso. P.Q.M. in accoglimento del deferimento infligge a Spagnuolo Arturo la sanzione dell‘inibizione peranni due con decorrenza dalla scadenza della precedente inibizione.442


DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE - STAGIONE SPORTIVA <strong>2007</strong>-<strong>2008</strong>4 - RECLAMO DELLA SOCIETA‘ AC MM SAREGO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA ILLASI-SAREGODELL‘11.11.<strong>2007</strong>(Delibera CD Territoriale presso il CR Veneto – CU n. 31 del 22.11.<strong>2007</strong> – Campionato di 1^ Categoria).La società Sarego impugna la decisione 22 novembre <strong>2007</strong> della Commissione Disciplinare Territoriale Regione Veneto dirigetto del ricorso della stessa avverso la regolarità della gara 11 novembre <strong>2007</strong> Illasi – Sarego campionato prima categoria, acui aveva partecipato il calciatore antagonista Rossetto Francesco in corso di squalifica. Deduce la reclamante l‘errore delprimo giudice di non aver considerato che il calciatore non aveva scontato la sanzione nella gara precedente del 4 novembre<strong>2007</strong>, immediatamente successiva alla sanzione, nella quale egli non aveva giocato, in quanto tale gara non aveva avutoregolare svolgimento ed era stata decisa dal Giudice Sportivo con provvedimento disciplinare pubblicato in epoca successiva lagara dell‘11 novembre <strong>2007</strong>. Chiede la revoca della decisione impugnata con ogni consequenziale provvedimento, ovvero, indifetto ed in subordine, la ripetizione della gara reclamata. Il reclamo è infondato. Risulta dagli atti che il calciatore era statosqualificato per una gara il 31 ottobre <strong>2007</strong> e che egli non aveva partecipato alla gara del 4 novembre <strong>2007</strong>. Tale gara, sospesaper incidenti e data persa ad entrambe le squadre, aveva conseguito un risultato valido agli effetti della classifica, per cui lasqualifica del calciatore alla data dell‘11 novembre <strong>2007</strong> di disputa della gara reclamata, doveva ritenersi a tutti gli effettiscontata ai sensi dell‘art. 22 quarto comma C.G.S. A nulla rileva ai fini del decidere la circostanza che il provvedimentodisciplinare afferente la gara del 4 novembre <strong>2007</strong> era stato pubblicato sul C.U. del 14 novembre <strong>2007</strong>, successivo alla garareclamata, P.Q.M. respinge il reclamo e dispone l‘incameramento della tassa versata.TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COMUNICATO UFFICIALE N. 26/CDN DEL 25 GENNAIO <strong>2008</strong>1 - DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: LUIGI GUGLIELMI (capitano SS AzzurriConversano) PER VIOLAZIONE ART. 1 COMMA 1 CGS NONCHE‘ ART. 9 BIS (OGGI TRASFUSO ART. 11 CGS) EDELLA SOCIETA‘ SS AZZURRI CONVERSANO PER VIOLAZIONE ART. 2 COMMA 4 CGS (OGGI TRASFUSONELL‘ART. 4 COMMA 2 CGS) NONCHE‘ DEGLI ARTT. 9 COMMA 2, 9 BIS COMMI 3 E 4 E 10 COMMA 4 CGS(TRASFUSI NEGLI ARTT. 4, 11 E 14 CGS) (nota n. 1160/090pf07-08/SP/ma del 9.11.<strong>2007</strong>).Con provvedimento del 9 Novembre <strong>2007</strong>, il Procuratore Federale deferiva a questa Commissione il Signor Luigi Guglielmi,calciatore della SS Azzurri Conversano, per rispondere della violazione di cui all‘art. 1, comma 1, CGS, per comportamentinon regolamentari, e la S.S. Azzurri Conversano, squadra inserita nel Girone D, Serie B del Campionato di Calcio a Cinque,per rispondere della violazione dell‘art. 4 comma 2 a titolo di responsabilità oggettiva, e degli artt. 4, 11 e 14 del CGS, per icomportamenti ascrivibili a carico dei propri tesserati, dirigenti e tifosi.2. Le memorie difensive Nei termini assegnati nell‘atto di convocazione degli addebiti, il Signor Luigi Guglielmi facevapervenire una memoria difensiva, nella quale contestava il comportamento ascrittogli, e riferiva di essere stato comunque giàsanzionato per i fatti oggetto del presente deferimento con la squalifica per una gara. La SS Azzurri Conversano facevapervenire a sua volta una memoria difensiva, con la quale contestava la richiesta di deferimento in quanto era già statasanzionata dal competente Giudice Sportivo con la squalifica del campo per due gare e l‘ammenda di euro 1.000,00.3. Il dibattimento All‘odierna riunione è comparso il rappresentante della Procura federale, il quale ha chiesto la dichiarazionedi responsabilità dei deferiti e l‘irrogazione della sanzione della squalifica per sei giornate per il Signor Luigi Guglielmi edell‘ammenda di € 25.000,00 per la SS Azzurri Conversano. Sono comparsi altresì il Signor Luigi Guglielmi ed il Presidentedella SS Azzurri Conversano, i quali si sono riportati alle memorie difensive ed hanno insistito nella richiesta diproscioglimento per i deferiti. .4. I motivi della decisione La Commissione, esaminati gli atti, rileva quanto segue. I fatti posti a fondamento della richiesta dideferimento da parte della Procura Federale sono già stati giudicati e sanzionati dal Giudice Sportivo competente, così comelascia intendere la nota difensiva del Signor Luigi Guglielmi e della SS Azzurri Conversano, e soprattutto il ComunicatoUfficiale n° 335 della <strong>Stagione</strong> Sportiva 2006/<strong>2007</strong> della FIGC – Divisione Calcio a Cinque. Dalla lettura del suddettocomunicato, risulta in effetti che il Giudice Sportivo aveva già preso in esame i fatti contestati con il richiesto deferimento, sianei riguardi del Signor Luigi Guglielmi, con la squalifica per una gara, sia nei confronti della SS Azzurri Conversano, conl‘ammenda di € 1.000,00 e la squalifica del campo di giuoco per due gare. L‘art. 2 comma 3 del CGS, stabilisce che ―icomunicati ufficiali si intendono conosciuti, con presunzione assoluta, a far data dalla loro pubblicazione‖. Il noto principio delne bis in idem, prevede che non è possibile giudicare per una seconda volta in primo grado sia il Signor Guglielmi che la SSAzzurri Conversano, in quanto sono già stati giudicati e sanzionati dal competente Giudice Sportivo. P.Q.M. La CommissioneDisciplinare Nazionale proscioglie il Signor Luigi Guglielmi e la SS Azzurri Conversano dagli addebiti contestati.2 - DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: FRANCO DI SANTE all‘epoca dei fatti PresidenteAS Roseto Girls) PER VIOLAZIONE ART. 1 COMMA 1 CGS IN RELAZIONE ALL‘ART. 34 DEL REGOLAMENTODELLA LND NONCHE‘ ART. 1 COMMA 3 CGS; ANTONIETTA MARINI (all‘epoca dei fatti dirigente AS Roseto Girlsattualmente Presidente) PER VIOLAZIONE ART. 1 COMMA 1 CGS IN RELAZIONE ALL‘ART. 34 DELREGOLAMENTO LND E DELLA SOCIETA‘ AS ROSETO GIRLS PER VIOLAZIONE ART. 2 COMMA 4 CGS (OGGITRASFUSO ART. 4 COMMI 1 E 2 CGS) (nota n. 1054/515pf06-07/SP/en del 6.11.<strong>2007</strong>).Letti gli atti: Esaminato il deferimento disposto dal Procuratore Federale in data 6 novembre <strong>2007</strong> nei confronti: - del sig.Franco Di Sante, all‘epoca dei fatti tesserato per la AS Roseto Girls in qualità di Presidente, per violazione dell‘art.1, comma 1,CGS (vigente all‘epoca dei fatti) in relazione all‘art. 34 Regolamento LND a seguito di utilizzazione del cartellino della443


DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE - STAGIONE SPORTIVA <strong>2007</strong>-<strong>2008</strong>calciatrice Elena Patacchini, non più tesserata per la sua Società, per far partecipare altre calciatrici sotto il nome diquest‘ultima a n.8 gare del campionato di serie B femminile stagione 2006/<strong>2007</strong> e nell‘aver, quale dirigente accompagnatoreufficiale, falsamente attestato che le calciatrici elencate nella distinta avevano titolo a partecipare alla gara; per violazionedell‘art. 1, comma 3 CGS (vigente all‘epoca dei fatti) perché non si presentava, ancorchè ritualmente convocato, alcollaboratore dell‘Ufficio Indagini per essere ascoltato in ordine al procedimento sopramenzionato - della sig.ra AntoniettaMarini, per violazione di cui all‘art.1 comma 3 CGS (vigente all‘epoca dei fatti) in relazione all‘art. 34 Regolamento LND peraver falsamente attestato che le calciatrici elencate nella distinta avevano titolo a partecipare alla gara AS Roseto Girls–Montecassiano del 19 novembre 2006 - della Società AS Roseto Girls, a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensidell‘art.2, comma 4, CGS (vigente all‘epoca dei fatti) oggi trasfuso nell‘art. 4, commi 1 e 2, CGS per quanto ascritto al propriopresidente ed al proprio Dirigente Ascoltato il rappresentante della Procura Federale cons. Giuseppe Chinè, il quale haconcluso per l‘affermazione di responsabilità dei deferiti chiedendo l‘irrogazione delle seguenti sanzioni: inibizione per anniuno al Presidente Franco Di Sante, inibizione per mesi sei al Dirigente Antonietta Marini, penalizzazione di 7 punti inclassifica generale da scontare nella corrente stagione <strong>sportiva</strong> ed ammenda di euro 1.000,00 alla Società AS Roseto Girls;Rilevato che non è comparso nessuno dei deferiti, ne‘ gli stessi hanno depositato alcuno scritto difensivo Premesso che gliaccertamenti espletati dall‘Ufficio Indagini della Federcalcio hanno condotto ad acclarare che la AS Roseto Girls haeffettivamente utilizzato il cartellino della calciatrice Elena Patacchini, non più tesserata per la Società, per far giocare altregiocatrici sotto mentite spoglie Rilevato che tale illegittima situazione è risultata confermata per n.8 gare della stagione<strong>sportiva</strong> 2006/<strong>2007</strong> ed in particolare per le partite contro: Francavilla Fontana (8 ottobre 2006), Lecce (15 ottobre 2006), ACFemminile Aquila (12 novembre 2006), Montecassiano (19 novembre 2006), Pessano Femminile ( 26 novembre 2006),Femminile Campobasso (3 dicembre 2006), Barletta (10 dicembre 2006), Montacassiano (18 marzo <strong>2007</strong>) Ritenuto, peraltro,che gli stessi fatti contestati sono stati confermati dalla stessa calciatrice Elena Patacchini che ha escluso di aver più giocatoper la Società deferita dalla stagione 2005/2006 Considerato che le responsabilità ascritte al Di Sante ed alla Marini risultanoconfermate dalla documentazione in atti visto che le distinte risultano sottoscritte tutte dal Di Sante salvo una sottoscritta dallaMarini Rilevato che non è stata fornita dai deferiti alcuna prova e/o controindicazione diretta ad escludere i fatti contestatiAffermata la gravità dei comportamenti tenuti dai soggetti deferiti Considerato, inoltre, che il Di Sante, nonostante ritualeconvocazione, non è comparso dinanzi all‘Ufficio Indagini FIGC senza fornire alcuna giustificazione. P.Q.M. In accoglimentodel deferimento, irroga: al sig. Franco Di Sante la sanzione della inibizione sino al 25 gennaio 2009; alla sig.ra AntoniettaMarini la inibizione sino al 25 marzo <strong>2008</strong>; alla Società AS Roseto Girls n. 4 punti di penalizzazione da scontarsi nellapresente stagione <strong>sportiva</strong> e l‘ammenda di euro 1.000,00 (mille/00).3 - DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ITALO GENTILINI (Presidente del ComitatoProvinciale di Bologna) PER VIOLAZIONE ART. 1 COMMA 1 CGS IN RELAZIONE AL DISPOSTO DEI CC.UU. N. 2DEL 13.7.2006 E N. 3 DEL 21.7.2006 DEL C.P. DI BOLOGNA; ANTONIO PALLONE (Presidente ASD Virus Calcio) PERVIOLAZIONE ART. 1 COMMA 1 CGS E DELLA SOCIETA‘ ASD VIRTUS CALCIO PER VIOLAZIONE ART. 2COMMA 4 CGS (nota n. 1449/127pf/SP/ma del 30.3.<strong>2007</strong>).Letti gli atti e le memorie difensive; ascoltato il rappresentante della Procura Federale, Dott. Giuseppe Chiné e l‘avv. MattiaGrassani, difensore del deferito, Sig. Italo Gentilini; OSSERVA Con atto del 30.3.<strong>2007</strong>, la Procura Federale ha deferito il Sig.Italo Gentilini, Presidente del Comitato Provinciale di Bologna, il Sig. Antonio Pallone, Presidente dell‘ASD Virus Calcio e laSocietà A.S.D. Virtus Calcio, per le violazioni specificate nell‘atto di deferimento. Alla riunione del 25.1.<strong>2008</strong>, la ProcuraFederale ha concluso chiedendo, per il Sig. Italo Gentilini, la inibizione per mesi 6 (sei), per il Sig. Antonio Pallone, lainibizione per mesi 1 (uno), e per la Società, l‘ammenda di € 500,00. L‘avv. Grassani ha chiesto invece il proscioglimento delSig. Gentilini. La responsabilità dei deferiti risulta provata e l‘atto di incolpazione va pertanto accolto. Dall‘esame degli attirisulta che il Sig. Italo Gentilini abbia effettivamente consentito l‘iscrizione della Società Pianorese, quando ormai era scadutoil termine sancito dai CU n. 2 del 13.7.2006 e n. 3 del 21.7.2006, emanato dal Comitato Provinciale di Bologna presiedutoproprio dal deferito. Le motivazioni che hanno determinato questa decisione sono irrilevanti, dovendosi considerare il terminedi iscrizione perentorio e non ammettendo le Istituzioni Federali che propri dirigenti si rendano autori della violazione dinorme, peraltro poste dagli organismi locali dagli stessi presieduti. La qualifica del Sig. Gentilini aggrava il comportamentoallo stesso contestato. Allo stesso modo, il Sig. Pallone si sarebbe dovuto astenere dal cercare di ottenere informazionicarpendo la buona fede del proprio interlocutore, e, nel caso in cui avesse ritenuto che il contegno del Sig. Gentilini fosseirregolare, avrebbe dovuto utilizzare gli strumenti messi a disposizione di ogni tesserato dalle norme interne. La violazioneascrivibile al suo Presidente determina la conseguenziale responsabilità diretta della ASD Virtus Calcio, ai sensi delle vigentidisposizioni. P.Q.M. Accoglie il deferimento e, per l‘effetto, infligge al Sig. Italo Gentilini la inibizione fino al 25.5.<strong>2008</strong>, alSig. Antonio Pallone la inibizione fino al 25.2.<strong>2008</strong>, ed alla ASD Virtus Calcio l‘ammenda di € 500,00 (cinquecento/00).4 - DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ITALO GENTILINI (Presidente del ComitatoProvinciale di Bologna), FREDIANO GUERRA (Presidente ASD Croce Coperta Turris), FABIO PROPATO (già tesseratoASD Croce Coperta Turris) PER VIOLAZIONE ART. 1 COMMA 1 CGS IN RELAZIONE ALL‘ART. 40 COMMA 3 NOIFE LA SOCIETA‘ ASD CROCE COPERTA TURRIS PER VIOLAZIONE ART. 2 COMMA 4 CGS (OGGI TRASFUSOART. 4 COMMA 1 CGS) (nota n. 1449/046pf07-08/SP/ma del 9.11.<strong>2007</strong>).Letti gli atti e le memorie difensive; ascoltato il rappresentante della Procura Federale, Dott. Giuseppe Chiné, l‘Avv. MattiaGrassani, difensore del Sig. Italo Gentilini nonché il minore Fabio Propato, accompagnato dal padre, Sig. Giuseppe Propato;444


DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE - STAGIONE SPORTIVA <strong>2007</strong>-<strong>2008</strong>OSSERVA Con atto del 9.11.<strong>2007</strong>, la Procura Federale ha deferito il Sig. Italo Gentilini, Presidente del Comitato Provincialedi Bologna, il Sig. Frediano Guerra, Presidente dell‘ASD Croce Coperta Turris, il Sig. Fabio Propato, già tesserato ASD CroceCoperta Turris, per la violazione dell‘art. 1, co. 1, C.G.S. in relazione all‘art. 40, co. 3, NOIF e la Società ASD Croce CopertaTurris, per la violazione dell‘art. 2, co. 4, CGS per responsabilità diretta in relazione alla violazione ascritta al proprioPresidente. Alla riunione del 25.1.<strong>2008</strong>, la Procura Federale ha concluso chiedendo, per il Sig. Italo Gentilini, la inibizione permesi 2 (due), per il Sig. Frediano Guerra, la inibizione per mesi 6 (sei), per il Sig. Fabio Propato, la squalifica sino al 30.6.<strong>2008</strong>e, per la Società, la penalizzazione di punti 3 (tre). L‘Avv. Grassani ha chiesto invece il proscioglimento del Sig. Gentilini dalqualsiasi addebito. Il deferimento è fondato e va pertanto accolto. L‘art. 40, co. 3, NOIF, che prescrive che i minori degli anni16 possono essere tesserati soltanto a favore di società che abbia sede nella regione in cui risiedono con la famiglia, nel caso dispecie, viene integrato dal CU di cui in atti con il quale la FIGC ha prescritto che le richieste di nuovo tesseramento (e tale sidoveva considerare quella del Propato trasferitosi, nella stagione <strong>sportiva</strong> 2005/2006 dall‘Ancora Calcio alla ASD CroceCoperta Turris) fossero accompagnate da specifici documenti, non potendo il calciatore beneficiare della deroga ivi prevista.Se da un lato risulta pacifica la circostanza, per esplicita ammissione delle parti, che nella provincia di Bologna era invalsa laprassi di tesserare i giovani, per gli anni successivi al primo, senza l‘allegazione dei documenti richiesti dalla Federazionedall‘altro è pur vero che, ciò che rileva nella fattispecie di che trattasi, ancorché il settore destinatario della normativa siaquello giovanile, è il precetto fissato dalle NOIF che, combinato con il CU, impone l‘osservanza delle risultanze anagrafichedeterminante il luogo di tesseramento. Gli atti evidenziano, con certezza, che il Propato si trovasse da anni in Emilia Romagnaal seguito della madre, trasferitasi da Potenza per motivi lavorativi, senza però aver assolto all‘onere del trasferimento dellaresidenza anagrafica. Pertanto, si è integrata la violazione dell‘art. 1, co. 1, CGS sia in relazione all‘art. 40, co. 3, NOIF, sia inrelazione al CU n. 1 del 1°.7.2006 che sanciva l‘obbligo per le Società di accompagnare le richieste di tesseramento con laproduzione di specifici documenti. Tale obbligo, per espressa ammissione dei tesserati, è rimasto volutamente inosservato edetermina pertanto la responsabilità del Sig. Italo Gentilini, aggravata dal rivestire lo stesso un incarico federale, e del Sig.Frediano Guerra, quale Presidente della ASD Croce Coperta Turris, per aver tesserato il Sig. Fabio Propato, nonché diquest‘ultimo, sebbene la sua responsabilità dovrà essere notevolmente mitigata in ragione della giovane età e della specificitàdella normativa violata. La violazione ascrivibile al suo Presidente determina la conseguenziale responsabilità diretta dellaASD Coperta Turris, ai sensi delle vigenti disposizioni. P.Q.M. Accoglie il deferimento e, per l‘effetto, infligge al Sig. ItaloGentilini la inibizione di mesi tre a decorrere dal 26.5.<strong>2008</strong>, al Sig. Frediano Guerra la inibizione sino al 25.4.<strong>2008</strong>, al Sig.Fabio Propato la squalifica per una giornata ed alla ASD Croce Coperta Turris l‘ammenda di € 200,00 (duecento/00).5 - APPELLO DELLA SOCIETA‘ AS CESENATICO CHIMICART AVVERSO LA SANZIONE DELLAPENALIZZAZIONE DI 3 PUNTI IN CLASSIFICA DA SCONTARE NELLA CORRENTE STAGIONE SPORTIVA ASEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE(Delibera Commissione Disciplinare Territoriale presso il C.R. Emilia Romagna – C.U. n. 24 del 12.12.<strong>2007</strong>).L‘AS Cesenatico Chimicart ha proposto reclamo avverso la decisione 12/12/07 con la quale la Commissione Disciplinareterritoriale c/o il Comitato Regionale Emilia Romagna ha irrogato la sanzione dell‘inibizione di un anno per il sig. ThomasBagnolini, all‘epoca Presidente della società, nonché quella della penalizzazione di tre punti in classifica per la AS CesenaticoChimicart, già AS Real Cesenatico Calcio. Ciò in accoglimento del deferimento del Procuratore Federale del 13 novembre<strong>2007</strong>, con cui si contestava la violazione della c.d. clausola compromissoria, di cui all‘art. 30 Statuto FIGC, per averecontravvenuto ed eluso gli obblighi di accettare la piena e definitiva efficacia dei provvedimenti degli Organi di giustizia esoggetti delegati della FIGC, citando il sig. Daniele Baldi innanzi al Giudice di Pace di Rimini. A sostegno del gravame lareclamante afferma che oggetto della citazione dinnanzi all‘A.G.O. sarebbe stata la richiesta di ripetizione di un corrispettivoulteriore rispetto a quello oggetto del contratto con l‘allenatore Baldi, pattuito in violazione delle norme federali (e fiscali) epertanto non soggetto alla norma di cui all‘art. 24 comma 2 dello Statuto FIGC (oggi trasfuso nell‘art. 30). Infatti, secondo lareclamante, ai sensi dell‘art. 94 2° comma NOIF l‘azione giudiziaria avente ad oggetto la ripetizione di una somma percepita aseguito di un accordo in contrasto con le norme federali non costituirebbe violazione della clausola compromissoria. Nelreclamo si precisa espressamente che esso viene proposto solo nell‘interesse dell‘AS Cesenatico in quanto il Bagnolini nonaveva interesse all‘impugnazione. La discutibile ma suggestiva tesi della reclamante rimane però assorbita da una preliminareed insuperabile obiezione in punto di fatto. Infatti l‘atto di citazione dinnanzi al Giudice di Pace di Rimini non riguarda affattocompensi ulteriori rispetto a quelli previsti dal contratto inter partes ed oggetto del giudizio del Collegio Arbitrale presso laLND. E‘ sufficiente leggere l‘atto di citazione per poter riscontrare che esso tende a rimettere in discussione proprio ladecisione dell‘organo di giustizia domestica in quanto in quella sede secondo la reclamante non era stato possibile produrrealcuni documenti dei quali l‘AS Cesenatico era entrata in possesso solo dopo la decisione 25/2/05 del Collegio Arbitrale. Delresto non solo nell‘atto di citazione ma anche nelle dichiarazioni rese all‘Ufficio Indagini e nelle memorie difensive prodotteprima all‘Ufficio Indagini e poi dinnanzi alla Commissione Disciplinare del CR Emilia Romagna, gli attuali reclamantisostengono che la somma di € 2.500,00 oggetto dell‘azione introdotta dinnanzi al Giudice di Pace, costituiva parte delcompenso di € 7.500,00 previsto dal contratto inter partes e già oggetto del giudizio dinnanzi al Collegio Arbitrale. Anzi laviolazione della clausola compromissoria viene ivi giustificata proprio con l‘asserita impossibilità di tutelare adeguatamente ipropri diritti dinnanzi all‘organo di giustizia domestica. In particolare il sig. Gaudenzio Bagnolini, ascoltato dall‘UfficioIndagini, ha dichiarato che in occasione della sottoscrizione del contratto, ―il signor Baldi mi chiese di corrispondergli unanticipo sulla somma di € 7.500,00 concordata quale ingaggio come allenatore. Mi dichiarai disponibile ad anticipargli lasomma di € 2.500,00 che, infatti, gli corrisposi immediatamente mediante i 2 assegni bancari di € 1.250,00 cadauno, allegati445


DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE - STAGIONE SPORTIVA <strong>2007</strong>-<strong>2008</strong>in copia alla memoria difensiva, che compilai io personalmente”. A.d.r. “Riconosco la mia firma in calce al contrattosottoscritto con il signor Baldi, che apposi in rappresentanza del Cesenatico Calcio in forza di delega ricevuta dal Presidentesignor Thomas Bagnolini”. A.d.r. “Confermo che è in corso un giudizio avanti il Giudice di Pace di Rimini, promosso dallaA.S.R. Cesenatico Calcio, al fine di ottenere la restituzione della somma di € 2.500,00 di cui ai predetti assegni bancari”. Inverità come si evince dalla semplice lettura degli atti del giudizio dinnanzi al Collegio Arbitrale, l‘atto di citazione dinnanzi alGiudice di Pace ripete quasi testualmente la tesi esposta dalla società reclamante dinnanzi all‘organo di Giustizia domestica edivi ritenuta non provata. Pertanto non può essere messo in discussione che l‘oggetto della domanda proposta dalla reclamantedinnanzi il Giudice di Pace di Rimini con atto notificato il 22/11/06 rientri nell‘ambito di operatività dell‘art. 27, commi 1 e 2,(adesso recepiti nell‘art. 30, commi 1 e 2) dello Statuto della FIGC. Tale norma dispone che tutte le società e coloro chesvolgono nell‘ambito delle medesime, della FIGC e delle Leghe, qualsiasi attività di tipo agonistico, tecnico, organizzativo oaffine, nella qualità di dirigenti, soci hanno l‘obbligo di osservare le norme federali, nonché di impegnarsi, con l‘affiliazione adaccettare la piena e definitiva efficacia di tutti i provvedimenti generali e di tutte le decisioni particolari adottati dalla F.I.G.C.,dai suoi organi e soggetti delegati nelle materie comunque attinenti all‘attività <strong>sportiva</strong> e nelle relative vertenze di caratteretecnico, disciplinare ed economico. Peraltro l‘A.S. Cesenatico, se riteneva di non aver potuto adeguatamente tutelare i propridiritti, avrebbe potuto rimanere nell‘ambito della normativa federale avvalendosi del medesimo art. 27 dello Statuto che alcomma 4, (adesso recepito nell‘art. 30, comma 4) dispone che, per gravi motivi di opportunità, il Consiglio Federale puòautorizzare il ricorso alla giurisdizione statale in deroga al vincolo di giustizia. La decisione impugnata merita, pertanto,integrale conferma. P.Q.M. Respinge il reclamo e dispone l‘addebito della tassa non versata.TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COMUNICATO UFFICIALE N. 27/CDN DEL 31 GENNAIO <strong>2008</strong>1 - RECLAMO DELLA SOCIETA‘ ASD FC AMATORI CARPINONE AVVERSO DECISIONI MERITO GARACARPINONE-SPORTING PETTORANELLO DELL‘8.12.<strong>2007</strong>(Delibera CD Territoriale presso il CR Molise – CU n. 67 del 10.1.<strong>2008</strong> – Campionato di 3^ Categoria).La società F.C. Amatori Carpinone censura la decisione della Commissione disciplinare territoriale presso il ComitatoRegionale Molise, pubblicata sul C.U. n. 67 del 10 gennaio <strong>2008</strong>, che aveva dichiarato inammissibile il reclamo avverso laregolarità della gara Amatori Carpinone – Sporting Pettoranello dell‘8 dicembre <strong>2007</strong> campionato terza categoria, per averomesso la reclamante di inviare copia dei motivi di reclamo alla società controinteressata, in ciò violando l‘art. 46 comma 1C.G.S. Deduce la ricorrente che il reclamo era stato dalla medesima inviato al presidente della società antagonista, che neaveva avuto pertanto conoscenza e che, comunque, il primo giudice avrebbe dovuto ugualmente esaminare il merito delreclamo, poiché si trattava di calciatori in posizione irregolare e quindi di un fatto oggettivamente grave. Chiede la revoca delladecisione e l‘accoglimento del reclamo. Il ricorso è infondato. Risulta dagli atti che il reclamo non è stato inviato alla societàSporting Pettoranello, bensì all‘attenzione di una persona fisica neppure qualificata presidente della società controinteressata ead un indirizzo che, seppur verosimilmente appartenente a tale persona, non è stato provato che fosse coincidente con quellodella società destinataria della lettera. È pertanto evidente la violazione dell‘art. 46 comma 5 CGS, giustamente rilevata dalprimo giudice e per di più reiterata in questa fase della procedura, ove l‘attestazione dell‘invio del reclamo alla controparte nonè stata allegata. Con conseguente inammissibilità anche del presente ricorso. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e disponel‘addebito della tassa non versata.2 - RECLAMO DELLA SOCIETA‘ FC FUTSAL CASINA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA REAL CORREGGIO-FUTSAL CASINA DEL 14.10.<strong>2007</strong>(Delibera CD Territoriale presso il CR Emilia Romagna – CU n. 25 del 19.12.<strong>2007</strong> – Campionato Calcio a Cinque Serie D).La Commissione disciplinare territoriale presso il Comitato Regione Emilia Romagna, con decisione del 19 dicembre <strong>2007</strong>accoglieva il ricorso della società Real Correggio calcio a 5 e comminava alla società antagonista Futsal Casina la punizione<strong>sportiva</strong> della perdita della gara del 14 ottobre <strong>2007</strong> per la posizione irregolare del calciatore Moscatelli Matteo. Avverso taledecisione ricorreva la Società Futsal Casina chiedendo che fosse accertato se il ricorso della società Real Correggio era statopreannunciato entro le ore 24,00 del giorno successivo a quello della gara al quale lo stesso si riferiva e che fosse disposta larevoca della decisione di primo grado e la conseguente omologa della gara in oggetto con il risultato conseguito sul campo ne lcaso in cui tale preannuncio fosse risultato inesistente. Il ricorso, per come è stato formulato, è inammissibile perché esso, dalcontenuto meramente esplorativo in quanto rivolto alla ricerca della prova, risulta privo di motivazione ed incontra, come tale,la sanzione di cui all‘art. 33 comma 6 CGS. Comunque, nel caso in esame, il preannuncio di reclamo non è previsto dall‘art. 46comma 3 CGS. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e dispone l‘addebito della tassa non versata.3 - RECLAMO DELLA SOCIETA‘ ASO ALZATE ALTA BRIANZA AVVERSO DECISIONI MERITO GARAALBATESE-ALZATE BRIANZA DEL 28.10.<strong>2007</strong>(Delibera CD Territoriale presso il CR Lombardia – CU n. 20 del 15.11.<strong>2007</strong> – Campionato Allievi Regionali Fascia A).La società ASO Alzate Alta Brianza impugna la decisione della Commissione disciplinare territoriale presso il ComitatoRegione Lombardia, resa il 15 novembre <strong>2007</strong>, con la quale era stato accolto il reclamo della società Albatese avverso laregolarità della gara Albanese – ASO Alzate Brianza campionato allievi regionali fascia A per la partecipazione ad essa delcalciatore Massimo Sorbara in corso di squalifica. Sostiene la reclamante che tale calciatore, avendo subito la sanzionenell‘ambito di una gara afferente il campionato allievi regionali fascia B, aveva titolo di partecipare alla gara in oggetto,446


DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE - STAGIONE SPORTIVA <strong>2007</strong>-<strong>2008</strong>trattandosi di squadre diverse, con conseguente erroneità della decisione di primo grado stante il disposto dell‘art. 22 comma 3CGS. Aggiunge la reclamante che, anche nel caso in cui fosse stata considerata non la distinzione delle squadre bensì l‘unicitàdel campionato Allievi, il calciatore aveva comunque titolo di partecipare alla gara in oggetto in quanto aveva scontato lasqualifica, non partecipando alle due gare immediatamente successive a quella nella quale la sanzione era maturata. Resiste alricorso la società Albatese. Il ricorso è infondato. Occorre premettere che la ricorrente partecipa al Campionato Allievi, le cuifasce A e B si differenziano unicamente in ragione dell‘età dei calciatori, alcuni dei quali possono prendere parte ad entrambele fasce. Va in ogni caso affermato che, per l‘esecuzione delle sanzioni ai sensi dell‘art. 22 comma 3 CGS, non vi è distinzionetra le due fasce, dovendosi considerare l‘unicità della squadra partecipante al Campionato Allievi. Nel caso in esame, ilcalciatore di cui trattasi è stato sanzionato nella gara valevole per la 6^ giornata, indipendentemente se di fascia A o B edavrebbe dovuto scontare la squalifica di due gare effettive che gli era stata comminata nella 7^ e nell‘8^ giornata. Poiché lagara oggetto di reclamo è risultata essere della 7^ giornata di Campionato il calciatore non aveva titolo di parteciparvi nonavendo scontato la squalifica. Se così non fosse, si verificherebbe l‘ipotesi di un calciatore che, profittando delle due fasce e digare non coincidenti nelle date, si troverebbe a non scontare le sanzioni. P.Q.M. respinge il reclamo e dispone l‘addebito dellatassa non versata4 - RECLAMO DELLA SOCIETA‘ USD FCG FLORIA 2000 AVVERSO DECISIONI MERITO GARA VIRTUSFIRENZE-FLORIA 2000 DEL 24.11.<strong>2007</strong>(Delibera CD Territoriale presso il CR Toscana – CU n. 28 del 3.1.<strong>2008</strong> – Campionato Allievi Fascia B).visti gli atti; PREMESSO CHE - Con provvedimento pubblicato sul Comunicato Ufficiale n. 28 del 03.01.<strong>2008</strong> laCommissione Disciplinare Territoriale del CR Toscana accoglieva il reclamo proposto dalla società USD Virtus Firenze inmerito alla irregolare posizione del calciatore Balloni Gabriele – appartenente alla società USD FCG Floria 2000 – nella garadel 24.11.<strong>2007</strong> disputata tra l‘odierna reclamante e la medesima società USD Virtus Firenze e valevole per il CampionatoAllievi Fascia B, Girone D, e per l‘effetto comminava alla società USD FCG Floria 2000 la punizione <strong>sportiva</strong> della perditadella gara con il punteggio di 0-3 e l‘ammenda di €. 50,00, all‘accompagnatore ufficiale, Sig. Giachi Claudio, della medesimasocietà l‘inibizione di un mese, al calciatore Gabriele Balloni la squalifica per una giornata ulteriore di gara;- La predetta posizione irregolare del calciatore Gabriele Balloni derivava dal fatto che lo stesso calciatore, al momentodell‘utilizzo nella gara in questione, non aveva ancora scontato la squalifica per una gara effettiva inflittagli con comunicatoufficiale n. 19 del 21.11.<strong>2007</strong> del Comitato Regionale della Toscana- Delegazione Provinciale di Firenze, in conseguenza dellarecidiva in ammonizioni comminata allo stesso calciatore durante una gara disputata dalla medesima società USD FCG Floria2000 durante una gara del Campionato Allievi Fascia B, Girone A ; - Difatti, la medesima società USD FCG Floria 2000partecipa al medesimo Campionato Allievi Fascia B con due squadre, una nel girone A e l‘altra nel girone D, sebbene inquest‘ultimo girone non abbia diritto di classifica; - Avverso la suddetta decisione proponeva reclamo avanti a questaCommissione Disciplinare Nazionale la società USD FCG Floria 2000 premettendo di partecipare con due squadre alCampionato Allievi Fascia B, una nel girone A e una nel girone D e deducendo che nella gara del 24.11.<strong>2007</strong> contro la societàUSD Virtus Firenze – valevole per il girone D del Campionato Allievi Fascia B - il proprio calciatore Gabriele Balloni potevaessere legittimamente schierato, in quanto la squalifica per una gara effettiva ad egli inflitta era relativa al girone A e pertantoera in tale girone che doveva essere scontata e non nel girone D, in quanto le sanzioni riportate nell‘uno ovvero nell‘altrogirone devono essere suddivise in relazione alla singola squadra ed al singolo girone e non possono essere cumulate tra loro; -Pertanto, in conseguenza del legittimo utilizzo e della regolare posizione del calciatore Gabriele Balloni nella gara del24.11.<strong>2007</strong> contro la società USD Virus Firenze, l‘odierna reclamante concludeva chiedendo l‘annullamento della decisioneoggi impugnata; Nessuno dei motivi addotti dalla reclamante è fondato ed il reclamo deve pertanto essere respinto. A tal fine,va preliminarmente rilevato che secondo il disposto dell‘art. 22, comma 3, del CGS, “…il calciatore colpito da squalifica peruna o più giornate di gara deve scontare la sanzione nelle gare ufficiali della squadra nella quale militava quando è avvenutol‟infrazione che ha determinato il provvedimento…”. A ciò si aggiunga che l‘art. 19, comma 11.1, del CGS, prevede che lesanzioni inflitte dagli Organi della Giustizia Sportiva in relazione a gare di Coppa Italia e delle Coppe Regioni organizzate daiComitati Regionali si scontano esclusivamente nelle rispettive competizioni, mentre lo stesso art. 19, comma 13, prevede chele medesime sanzioni inflitte in relazione a gare diverse da quelle di Coppa Italia e delle Coppe regioni si scontano nelle garedell‘attività ufficiale diversa dalla Coppa Italia e delle Coppe Regioni. Pertanto, da quanto sopra, risulta evidente la nettaseparazione che esiste tra sanzioni riportate in gare di campionato e sanzioni riportate in gare di Coppa Italia e Coppa Regioni,in quanto le prime devono essere necessariamente ed esclusivamente scontate in gare di campionato e le secondeesclusivamente scontate in gare di Coppa. Tale separazione tra sanzioni riportate in gare di campionato e sanzioni riportate ingare di coppa è assoluta ed è l‘unica distinzione che l‘ordinamento ammette e peraltro non è derogabile neanche sulla scortadell‘eccezione in virtù della quale la sanzione potrebbe rivelarsi inefficace o perlomeno tardiva, in quanto tale eventualità èstata ben presa in considerazione dal legislatore. Ciò posto, va rilevato che nel caso di specie non può essere richiamata edapplicata la predetta disciplina relativa alla distinzione tra sanzioni riportate in gare di campionato e sanzioni riportate in garedi coppa, in quanto nella fattispecie de qua si tratta di gare del medesimo campionato e pertanto è ben possibile garantirel‘effettività e la tempestività nell‘applicazione della sanzione. A tal fine, va rilevato che – come risulta dal CU n. 19/<strong>2007</strong> - lasocietà USD FCG Floria 2000 partecipa allo stesso Campionato Allievi Fascia B con due rappresentative, una nel girone A –girone di merito in cui sono previste promozioni e retrocessioni - ed una, fuori classifica, nel girone D – la cui vincenteacquisisce il diritto a partecipare al girone di merito nella stagione successiva. Tuttavia, i due predetti gironi non sonoautonomi tra loro, ma fanno parte del medesimo campionato Allievi Fascia B, come peraltro si evince dalla documentazione in447


DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE - STAGIONE SPORTIVA <strong>2007</strong>-<strong>2008</strong>atti, con conseguente possibilità per una società che partecipi a più gironi di utilizzare ed intercambiare tra loro uno o piùgiocatori in diversi gironi. In forza di quanto sopra e trattandosi quindi di gironi costituenti il medesimo campionato, le garedei diversi gironi sono omogenee tra loro – trattandosi tutte di gare di campionato - e pertanto la sanzione riportata da ungiocatore nell‟ambito di un determinato girone gli impedisce di poter legittimamente disputare la successiva gara anche in ungirone diverso, in quanto, a voler ragionare diversamente, la sanzione stessa sarebbe elusa se si consentisse ad un giocatoresqualificato di poter disputare con la medesima società la successiva gara relativa ad un girone diverso. Del resto, ilComunicato Ufficiale n. 19/<strong>2007</strong>, relativo alle sanzioni inflitte con riferimento al Campionato Allievi Fascia B, prende inconsiderazione il Campionato stesso nella sua interezza, senza che vi sia alcuna distinzione tra società e/o giocatoriappartenenti ai diversi gironi, e ciò ad ulteriore dimostrazione dell‟omogeneità delle gare di campionato disputate nei diversigironi. In forza di quanto sopra, la società USD FCG Floria 2000 non poteva legittimamente schierare il calciatore BalloniGabriele nella gara – valevole per il Campionato Allievi Fascia B Girone D - del 24.11.<strong>2007</strong> contro la società USD VirtusFirenze, in quanto lo stesso doveva scontare una giornata effettiva di squalifica, sebbene quest‟ultima gli fosse stata inflitta inrelazione al girone A del medesimo Campionato. P.Q.M. Respinge il reclamo e dispone l‘incameramento della tassa versata.5 - RECLAMO DELLA SOCIETA USD CASAL VELINO AVVERSO LE DECISIONI MERITO GARA PADULA-CASALVELINO DEL 14.10.<strong>2007</strong>(Delibera C.D. Territoriale presso il C.R. Campania - C.U. n. 39 del 15.11.<strong>2007</strong> – Campionato di 1^ Categoria).La Commissione Disciplinare Territoriale presso il CR Campania rigettava il reclamo proposto dalla Società USD CasalVelino avverso l‘esito della gara Padula-Casal Velino del 14.10.<strong>2007</strong>, valevole per il Campionato di 1^ Categoria, per presuntaposizione irregolare del calciatore Gaetano Danze nelle fila della Società Padula. Avverso tale provvedimento preannunciavareclamo la Società USD Casal Velino richiedendo copia degli atti (17.11.<strong>2007</strong>), cui non faceva seguire i motivi del reclamoentro il settimo giorno successivo a quello in cui ha ricevuto copia degli stessi (17.12.<strong>2007</strong>), P.Q.M. Dichiara inammissibile ilreclamo ai sensi dell‘art. 33 comma 8, e 12 CGS e dispone l‘addebito della tassa non versata.TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COMUNICATO UFFICIALE N. 28/CDN DEL 01 FEBBRAIO <strong>2008</strong>1 - DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI:Innocenzo MAZZINI, già Vice Presidente FIGC inibito per anni 5 con proposta di preclusione;Fabio BRESCI, Presidente del Comitato Regionale Toscana;Pietro COLZI, Presidente Pol. Firenze Ovest ASD;Ferdinando BERNARDINI, Segretario con delega di rappresentanza AC Quarrata Olimpia;Franco BADINI, all‘epoca dei fatti Presidente AC Calenzano ASD, attualmente consigliere;Aleandro AIAZZI, consigliere con delega di rappresentanza VFD Colligiana Srl attualmente denominata Valdelsa FootballColligiana Srl;Dino BONCI, all‘epoca dei fatti Presidente USD Tegoleto, attualmente vice Presidente;Luca TEGLIA, all‘epoca dei fatti Presidente Pol. Dil. San Donato Acli, attualmente consigliere;Paolo SALVETTI, qualificatosi dirigente US Montescudaio;Alessandro DINELLI, all‘epoca dei fatti socio ASD Fortis Lucchese 1905 Srl, attualmente consigliere;Paolo GIANNI, dirigente all‘epoca dei fatti USD Altopascio Marginone 2000;Ennio ALLEGRI, consigliere con delega di rappresentanza ASD Orlando Calcio.E DELLE SOCIETA‘:ASD ORLANDO CALCIO;AC CALENZANO ASD;POL. DIL. SAN DONATO ACLI;POL. FIRENZE OVEST ASD;US MONTESCUDAIO ASD;USD TEGOLETO;ASD FORTIS LUCCHESE 1905 Srl;USD ALTOPASCIO MARGINONE 2000;VALDELSA FOOTBALL COLLIGIANA Srl;AC QUARRATA OLIMPIA.(nota n. 604/791pf06-07/SP/MC del 1.10.<strong>2007</strong>).1) Il deferimento Con provvedimento del 1/10/<strong>2007</strong>, il Procuratore federale ha deferito a questa Commissione i signori:1) Innocenzo MAZZINI, già Vice Presidente della FIGC, inibito per 5 anni con proposta di preclusione (C.U. 2/Cf del 4 agosto2006);2) Fabio BRESCI, Presidente del CR Toscana;3) Piero COLZI, Presidente della società Poli<strong>sportiva</strong> Firenze Ovest;4) Ferdinando BERNARDINI, Segretario con delega di rappresentanza della società Quarrata Olimpia;5) Franco BADINI, all‘epoca dei fatti Presidente della società Calenzano, attualmente Consigliere;6) Aleandro AIAZZI, Consigliere con delega di rappresentanza della società V.F.D. Colligiana, attualmente denominataValdelsa Football Colligiana;448


DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE - STAGIONE SPORTIVA <strong>2007</strong>-<strong>2008</strong>7) Dino BONCI, all‘epoca dei fatti Presidente della società Tegoleto, attualmente Vice Presidente;8) Luca TEGLIA, all‘epoca dei fatti Presidente della società Poli<strong>sportiva</strong> Dilettantistica San Donato Acli, attualmenteConsigliere;9) Paolo SALVETTI, qualificatosi quale dirigente della società Montescudaio;10) Alessandro DINELLI, all‘epoca dei fatti socio della società Fortis Lucchese 1905 S.r.l., attualmente Consigliere;11) Paolo GIANNI, dirigente all‘epoca dei fatti della società Altopascio Marginone 2000;12) Ennio ALLEGRI, consigliere con delega di rappresentanza della società Orlando Calcio;per rispondere:A) Mazzini della violazione dell‘art. 1, commi 1 e 2, CGS vigente all‘epoca dei fatti e vigente, dell‘art. 3, commi 1 e 4, CGSvigente all‘epoca dei fatti (ora art. 5, comma 1, 4 e 5 CGS), dell‘art. 17, comma 8, CGS vigente all‘epoca dei fatti (ora art. 19,comma 2, lettera d), e 22, comma 8, CGS) perché, con unica condotta plurioffensiva, in violazione di più disposizioni del CGS,pur essendo assoggettato alla sanzione disciplinare esecutiva dell‘inibizione, partecipava a una affollata riunione di caratteresportivo cui convenivano centinaia di dirigenti, soci e tesserati di società sportive calcistiche toscane, oltre a dirigenti del CRdella Toscana della LND, rilasciando dichiarazioni relative a procedimento disciplinare ancora in corso di svolgimento, stantela pendenza della procedura arbitrale presso la CCA del CONI, diffondendo giudizi negativi, ironici, derisori e denigratori neiconfronti di dirigenti federali, presidenti di leghe, organi della giustizia <strong>sportiva</strong>, con pregiudizio del prestigio dell‘interaistituzione federale, anche in relazione al discredito così indotto sull‘effettività e afflittività della sanzione disciplinareirrogatagli, discredito aggravato dall‘ampia risonanza del fatto assicurata dalla presenza di giornalisti e organi di stampa, cheprovvedevano a dare grande risalto all‘avvenimento;B) Bresci della violazione dell‘art. 1, comma 1, C.G.S. vigente all‘epoca dei fatti e vigente, perché, pur non potendogli nédovendogli sfuggire, in qualità di dirigente federale, Presidente del CR della Toscana della LND, il carattere illecito di unainiziativa intesa alla promozione di una riunione di società sportive con un dirigente federale colpito dalla sanzione disciplinareesecutiva dell‘inibizione, non si adoperava perché fosse ritirata la ―mozione d‘ordine‖ sottoscritta da rappresentanti e/odirigenti di società calcistiche dilettantistiche, del tutto estranea all‘ordine del giorno dell‘assemblea e, quindi, inammissibileoltre che manifestamente illegittima, in quanto intesa a promuovere la suddetta riunione, né si adoperava comunquequantomeno per chiarire, dopo la votazione della medesima da parte dell‘assemblea ordinaria del CR, l‘inammissibilità eillegittimità della medesima e la totale contrarietà dell‘iniziativa alle regole dell‘ordinamento giuridico federale, al fine didissuadere le società sportive associate dal prendere parte alla programmata riunione; nonché per aver presenziato egli stessoalla suddetta riunione, così contribuendo ad accrescerne il rilievo e prestigio, ingenerando confusione in ordine alla possibilelegittimità dell‘iniziativa;C) Colzi, Bernardini, Badini, Aiazzi, Bonci, Teglia, Salvetti, Dinelli, Gianni E Allegri della violazione dell‘art. 1, comma 1,CGS vigente all‘epoca dei fatti e vigente, per avere promosso l‘illecita iniziativa intesa alla promozione di riunione di societàsportive con un dirigente federale colpito dalla sanzione disciplinare esecutiva dell‘inibizione, sottoscrivendo tutti la ―mozioned‘ordine‖ presentata all‘assemblea ordinaria del C.R. Toscana della LND, Bernardini anche illustrandola, Colzi anchesostenendo le spese di organizzazione della riunione, Bernardini e Badini anche pubblicizzandola contattando società sportivedilettantistiche, e per aver quindi consentito le gravi violazioni disciplinari contestate al Mazzini; nonché le seguenti societàsportive dilettantistiche:13) A.S.D. ORLANDO CALCIO, a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell‘art. 2, comma 4, CGS vigente all‘epoca deifatti (oggi art. 4, comma 1, CGS), ascrivibile a Ennio Allegri, Consigliere con delega di rappresentanza;14) A.C. CALENZANO A.S.D. a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell‘art. 2, comma 4, CGS, vigente all‘epoca dei fatti(oggi art. 4, comma 1, CGS), ascrivibile a Franco Badini, all‘epoca dei fatti Presidente della società e attualmente Consigliere;15) POLISPORTIVA DILETTANTISTICA SAN DONATO ACLI a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell‘art. 2, comma4, CGS vigente all‘epoca dei fatti (oggi art. 4, comma 1, CGS), ascrivibile a Luca Teglia, all‘epoca dei fatti Presidente dellasocietà e attualmente Consigliere;16) POLISPORTIVA FIRENZE OVEST ASD a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell‘art. 2, comma 4, CGS vigenteall‘epoca dei fatti (oggi art. 4, comma 1, CGS), ascrivibile a Piero Colzi, Presidente della società;17) U.S. MONTESCUDAIO ASD a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell‘art. 2, comma 4, CGS vigente all‘epoca deifatti (oggi art. 4, comma 1, CGS), ascrivibile a Paolo Salvetti, qualificatosi quale dirigente della società;18) U.S.D. TEGOLETO a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell‘art. 2, comma 4, CGS, vigente all‘epoca dei fatti (oggiart. 4, comma 1, CGS), ascrivibile a Dino Bonci, all‘epoca dei fatti Presidente della società e attualmente Vice Presidente;19) A.S.D. FORTIS LUCCHESE 1905 S.r.l. a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell‘art. 2, comma 4, CGS vigenteall‘epoca dei fatti (oggi art. 4, comma 1, CGS), ascrivibile a Alessandro Dinelli, all‘epoca dei fatti socio della società eattualmente Consigliere;20) U.S.D. ALTOPASCIO MARGINONE 2000 a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell‘art. 2, comma 4, CGS vigenteall‘epoca dei fatti (oggi art. 4, comma 1, CGS), ascrivibile a Paolo Gianni, dirigente all‘epoca dei fatti della società;21) VALDELSA FOOTBALL COLLIGIANA S.r.l., all‘epoca dei fatti V.F.D. COLLIGIANA S.r.l., a titolo di responsabilitàdiretta, ai sensi dell‘art. 2, comma 4, vigente all‘epoca dei fatti (oggi art. 4, comma 1, CGS), ascrivibile a Aleandro Aiazzi,Consigliere con delega di rappresentanza della società;22) A.C. QUARRATA OLIMPIA a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell‘art. 2, comma 4, CGS vigente all‘epoca deifatti (oggi art. 4, comma 1, CGS), ascrivibile a Ferdinando Bernardini, Segretario con delega di rappresentanza della società.449


DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE - STAGIONE SPORTIVA <strong>2007</strong>-<strong>2008</strong>2) Le memorie difensive Nei termini assegnati nell'atto di convocazione, solo le società Montescudaio, Fortis Lucchese eOrlando Calcio, unitamente all‘Allegri, hanno fatto pervenire memorie difensive, nelle quali hanno precisato le rispettiveposizioni e concluso con la richiesta di proscioglimento dagli addebiti contestati.3) Il dibattimento Alla riunione odierna, è comparso il rappresentante della Procura federale, il quale ha chiesto ladichiarazione di responsabilità dei deferiti e l‘irrogazione delle seguenti sanzioni:1) per Innocenzo MAZZINI: inibizione per 1 anno;2) per Fabio BRESCI: inibizione per 6 mesi;3) per Piero COLZI: inibizione per 1 anno e 4 mesi;4) per Ferdinando BERNARDINI: 1 anno e 4 mesi;5) per Franco BADINI: inibizione per 1 anno e 4 mesi;6) per Aleandro AIAZZI: inibizione per 1 anno e 2 mesi;7) per Dino BONCI: inibizione per 1 anno e 2 mesi;8) per Luca TEGLIA: inibizione per 1 anno e 2 mesi;9) per Paolo SALVETTI: inibizione per 1 anno e 2 mesi;10) per Alessandro DINELLI: inibizione per 1 anno e 2 mesi;11) per Paolo GIANNI: inibizione per 1 anno e 2 mesi;12) per Ennio ALLEGRI: inibizione per 1 anno e 2 mesi;13) per l‘A.S.D. ORLANDO CALCIO: ammenda di € 2.400,00;14) per l‘A.C. CALENZANO A.S.D.: ammenda di € 3.000,00;15) per la POLISPORTIVA DILETTANTISTICA SAN DONATO ACLI: ammenda di € 2.400,00;16) per la POLISPORTIVA FIRENZE OVEST ASD: ammenda di € 3.000,00;17) per l‘U.S. MONTESCUDAIO ASD: ammenda di € 2.000,00;18) per l‘U.S.D. TEGOLETO: ammenda di € 2.400,00;19) per l‘A.S.D. FORTIS LUCCHESE 1905 S.r.l.: ammenda di € 2.000,00;20) per l‘U.S.D. ALTOPASCIO MARGINONE 2000: ammenda di € 2.000,00;21) per la VALDELSA FOOTBALL COLLIGIANA S.r.l., all‘epoca dei fatti V.F.D. COLLIGIANA S.r.l.: ammenda di €2.400,00;22) per l‘A.C. QUARRATA OLIMPIA: ammenda di € 3.000,00;Sono comparsi il Bresci di persona e gli altri deferiti (ad eccezione di Salvetti, Allegri e delle società Montescudaio e Orlando)assistiti dai propri difensori, i quali hanno illustrato i propri motivi di difesa chiedendo il proscioglimento dei sigg. InnocenzoMazzini e Fabio Bresci e per gli altri deferiti il proscioglimento o in subordine l‘applicazione di sanzioni minime.4) I motivi della decisione La Commissione, esaminati gli atti, rileva quanto segue. I fatti posti a base del deferimento, cosìcome dettagliatamente accertati dall‘Ufficio Indagini con relazione n.286/IN/06-07 del 5 giugno <strong>2007</strong>, risultano confermati enon contestati dalle difese dei soggetti deferiti. Risulta dunque accertato che nel corso dell‘Assemblea Ordinaria del ComitatoRegionale della Toscana della Lega Nazionale Dilettanti svoltasi in Firenze il 25 novembre 2006, il sig. FerdinandoBernardini, Direttore generale dell‘A.C. Quarrata Olimpia presentava una mozione d‘ordine sottoscritta dal medesimo (comeprimo firmatario) e da rappresentanti di altre nove società dilettantistiche associate al predetto Comitato (Ennio Allegri per laOrlando Calcio, Franco Badini per la AC Calenzano, Luca Teglia per la ACLI S. Donato, Piero Colzi per la Poli<strong>sportiva</strong>Firenze Ovest, Paolo Salvetti per la US Montescudaio, Dino Bonci per la US Tegoleto, Alessandro Dinelli per la FortisLucchese1905, Paolo Gianni per la US Altopascio Marginone 2000, Aleandro Aiazzi per la Valdelsa Football Colligiana ) conla quale ―in virtù dei rapporti intercorsi ed intercorrenti dal 1990 ad oggi con il dott. Innocenzo Mazzini, che ha semprerappresentato per il ns. Calcio Dilettantistico e Giovanile una guida ed un punto di riferimento ispiratore di cambiamenti evalori, considerati i noti e recenti fatti che l‟hanno coinvolto personalmente lasciandoci in uno stato di imbarazzo edincertezza, considerato anche il rapporto affettivo che ci lega, si chiede a questa Assemblea di votare tale mozione, affinché lastessa dia mandato ai sottoscrittori della presente mozione di organizzare un incontro tra il dott. Innocenzo Mazzini e leSocietà Toscane”. La mozione veniva approvata quasi all‘unanimità con il solo voto contrario di tre Società. A questo punto,soprattutto grazie alla partecipazione attiva dei sigg. Piero Colzi, Ferdinando Bernardini, Franco Badini ed Alessandro Aiazzi,veniva organizzata una riunione presso l‘Hotel Sheraton di Firenze con la massiccia partecipazione di dirigenti e tesserati ( trale 400 e le 500 persone). In tale riunione, alla quale secondo quanto riferito dal Presidente del Comitato Regionale Toscano,partecipavano varie componenti del mondo sportivo e politico della Toscana, il Mazzini esprimeva valutazioni critichenegative sull‘operato della Giustizia Federale e sui massimi Dirigenti federali. Di tale riunione il Presidente regionale Brescidava notizia al Presidente della Lega Dilettanti Carlo Tavecchio con nota del 23 gennaio <strong>2007</strong> per rassicurarlo che la riunionenon era stata organizzata dal Comitato Regionale della Toscana e che pertanto non aveva avuto alcun carattere di ufficialità alivello istituzionale. Tutto quanto sopra descritto deve intendersi come serie di comportamenti censurabili dal punto di vistadella lealtà e correttezza. Che il Mazzini, già vice presidente della Federazione Italiana Giuoco Calcio, fosse stato sanzionatodalla Corte Federale in data 4 agosto 2006 con l‘inibizione per anni 5 con proposta di radiazione costituisce fatto notorio perdirigenti e tesserati e che, pertanto, in virtù di tale sanzione allo stesso fosse precluso ogni tipo di attività è circostanza che, dalmomento della pubblicazione della decisione, deve intendersi ben nota a soggetti aderenti alla Federazione Italiana GiuocoCalcio. La presentazione di una mozione diretta a favorire un incontro di massa con un dirigente inibito deve dunque intendersicome comportamento sicuramente censurabile in sede disciplinare. Tale comportamento va dunque ascritto ai dieci firmataridella mozione e, per responsabilità diretta e/o oggettiva alle rispettive Società di appartenenza. Per alcuni dei firmatari la450


DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE - STAGIONE SPORTIVA <strong>2007</strong>-<strong>2008</strong>posizione dal punto di vista disciplinare deve comunque essere considerata di maggiore gravità. Al Colzi va imputato di averaddirittura sostenuto le spese per organizzare la riunione presso l‘Hotel Sheraton, al Bernardini, al Badini ed all‘Aiazzi diessersi particolarmente adoperati per garantire la presenza del maggior numero di Società della Regione Toscana. In talequadro va inserita la posizione del Presidente del Comitato Regionale della Toscana Bresci, il quale non risulta aver cercato diimpedire in alcun modo la presentazione della mozione in una sede ufficiale come era quella della Assemblea Ordinaria delComitato da lui presieduto e di aver dato notizia formale al Presidente della Lega Dilettanti Tavecchio solo tre giorni dopo chela riunione era stata tenuta ( si badi bene al riguardo che l‘Assemblea Ordinaria che aveva approvato la mozione si tenneaddirittura il 25 novembre 2006 e da quella data non risulta in atti alcuna comunicazione preventiva rivolta al PresidenteTavecchio). Va poi ricordato che i contenuti delle dichiarazioni rese dal dott. Mazzini nel corso della riunione del 20 gennaio<strong>2007</strong> sono sicuramente censurabili non essendo consentito a soggetto inibito di rivolgere pubblicamente dinanzi ad unaaffollata platea di tesserati accuse agli Organi di Giustizia Sportiva della Federcalcio e giudizi lesivi nei confronti di dirigentifederali (peraltro tali accuse e giudizi non sono stati negati neppure dal difensore del Mazzini). Alla luce di tutto quanto sopraprecisato, questa Commissione ritiene di dover graduare le sanzioni da irrogare come segue: Innocenzo Mazzini –Riconosciuta la censurabilità dei comportamenti ascritti al deferito, va tenuto presente che il Mazzini sta scontando la sanzionedisciplinare a lui irrogata dalla Corte Federale in data 4 agosto 2006 (inibizione per anni cinque con proposta di radiazione).Alla luce del principio previsto dall‘art. 19.3 del Regolamento di Giustizia che sancisce che non può irrogarsi una inibizionesuperiore ai cinque anni (con eventuale proposta di radiazione), visto che il Mazzini ha già scontato dal 5 agosto 2006 ilperiodo di inibizione di 513 giorni, può ben essere irrogata la ulteriore inibizione per anni uno sicchè (sempre fatta salva laproposta di radiazione) la inibizione già irrogata andrà a scadere non più il 4 agosto 2011 ma il 4 agosto 2012;Fabio Bresci – Tenuto conto del comportamento omissivo allo stesso ascritto appare equa la sanzione della inibizione sino al30 aprile <strong>2008</strong>; Piero Colzi – In considerazione della sottoscrizione della mozione e della propria partecipazione attivaall‘organizzazione della riunione tenuta all‘Hotel Sheraton di Firenze appare equa la sanzione della inibizione sino al 30novembre <strong>2008</strong>; Poli<strong>sportiva</strong> Firenze Ovest – Per i comportamenti tenuti dal sig. Piero Colzi, a titolo di responsabilità diretta,appare equa la sanzione della ammenda di euro 1.500,00; Ferdinando Bernardini - In considerazione della sottoscrizione dellamozione e della propria partecipazione attiva all‘organizzazione della riunione tenuta all‘Hotel Sheraton di Firenze appareequa la sanzione della inibizione sino al 30 novembre <strong>2008</strong>; A.C.Quarrata Olimpia – Per i comportamenti tenuti dal sig.Ferdinando Bernardini , a titolo di responsabilità diretta, appare equa la sanzione della ammenda di euro 1.500,00; FrancoBadini - In considerazione della sottoscrizione della mozione e della propria partecipazione attiva all‘organizzazione dellariunione tenuta all‘Hotel Sheraton di Firenze appare equa la sanzione della inibizione sino al 30 novembre <strong>2008</strong>; ACCalenzano - Per i comportamenti tenuti dal sig. Franco Badini , a titolo di responsabilità diretta, appare equa la sanzione dellaammenda di euro 1.500,00; Alessandro Aiazzi - In considerazione della sottoscrizione della mozione e della propriapartecipazione attiva all‘organizzazione della riunione tenuta all‘Hotel Sheraton di Firenze appare equa la sanzione dellainibizione sino al 30 novembre <strong>2008</strong>; Valdelsa Football Colligiana - Per i comportamenti tenuti dal sig.. Alessandro Aiazzi , atitolo di responsabilità diretta, appare equa la sanzione della ammenda di euro 1.500,00; Dino Bonci – In considerazione dellasottoscrizione della mozione diretta a favorire l‘incontro tra dirigenti e tesserati delle società sportive toscane ed il Mazzini,soggetto inibito, appare equa la sanzione della inibizione sino al 31 agosto <strong>2008</strong>; US Tegoleto – Per i comportamenti tenuti dalsig. Dino Bonci, a titolo di responsabilità diretta, appare equa la sanzione di euro 1.200,00; Luca Teglia - In considerazionedella sottoscrizione della mozione diretta a favorire l‘incontro tra dirigenti e tesserati delle società sportive toscane ed ilMazzini, soggetto inibito appare equa la sanzione della inibizione sino al 31 agosto <strong>2008</strong>; Pol. ACLI San Donato - Per icomportamenti tenuti dal sig. Luca Teglia, a titolo di responsabilità diretta, appare equa la sanzione di euro 1.200,00; PaoloSalvetti - In considerazione della sottoscrizione della mozione diretta a favorire l‘incontro tra dirigenti e tesserati delle societàsportive toscane ed il Mazzini, soggetto inibito appare equa la sanzione della inibizione sino al 31 agosto <strong>2008</strong>; USMontescudaio - Per i comportamenti tenuti dal sig. Paolo Salvetti, a titolo di responsabilità oggettiva, appare equa la sanzioned euro 1.200,00; Alessandro Dinelli – Per il Dinelli va precisato in via preliminare che non possono essere prese inconsiderazione le eccezioni formulate dal difensore dello stesso dirette a comprovare che egli non fosse socio della FortisLucchese 1905: La documentazione in atti raccolta dall‘Ufficio Indagini comprova che la stessa Società lo indica in documentoufficiale come proprio associato. In considerazione del fatto, inoltre, che il Dinelli ha partecipato alla Assemblea Ordinaria del25 novembre 2006 sottoscrivendo la nota mozione per conto della Fortis Lucchese 1905 appare equa la sanzione dellainibizione sino al 31 agosto <strong>2008</strong>; Fortis Lucchese 1905 - Per i comportamenti tenuti dal sig. Alessandro Dinelli, a titolo diresponsabilità oggettiva, appare equa la sanzione di euro 1.200,00; Paolo Gianni - In considerazione della sottoscrizione dellamozione diretta a favorire l‘incontro tra dirigenti e tesserati delle società sportive toscane ed il Mazzini, soggetto inibito,appare equa la sanzione della inibizione sino al 31 agosto <strong>2008</strong>; US Altopascio Marginone 2000 - Per i comportamenti tenutidal sig. Paolo Gianni, a titolo di responsabilità oggettiva, appare equa la sanzione di euro 1.200,00; Ennio Allegri - Inconsiderazione della sottoscrizione della mozione diretta a favorire l‘incontro tra dirigenti e tesserati delle società sportivetoscane ed il Mazzini, soggetto inibito, appare equa la sanzione della inibizione sino al 31 agosto <strong>2008</strong>; AS Orlando Calcio -Per i comportamenti tenuti dal sig. Ennio Allegri, a titolo di responsabilità diretta, appare equa la sanzione di euro 1.200,00;Nel corso della discussione dinanzi a questa Commissione il Presidente del Comitato Regionale Bresci ha prodotto copia diverbale del Consiglio Direttivo della Lega Nazionale Dilettanti ed intervista stampa resa dal Vice presidente della Leganazionale Dilettanti Alberto Mambelli (che, peraltro, presiedeva l‘Assemblea del 25 novembre 2006) che questa Commissioneritiene di dover trasmettere alla Procura Federale per le valutazioni di sua competenza.5) Il dispositivo In accoglimento del deferimento, la Commissione irroga le seguenti sanzioni:451


DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE - STAGIONE SPORTIVA <strong>2007</strong>-<strong>2008</strong>Innocenzo Mazzini – inibizione per anni uno e, per le ragioni esposte in motivazione, sino al 4 agosto 2012;Fabio Bresci – inibizione sino al 30 aprile <strong>2008</strong>;Piero Colzi – inibizione sino al 30 novembre <strong>2008</strong>;Poli<strong>sportiva</strong> Firenze Ovest ASD – ammenda di euro 1.500,00 (millecinquecento/00);Ferdinando Bernardini – inibizione sino al 30 novembre <strong>2008</strong>;AC Quarrata Olimpia – ammenda di euro 1.500,00 (millecinquecento/00);Franco Badini – inibizione sino al 30 novembre <strong>2008</strong>;AC Calenzano ASD – ammenda di euro 1.500,00 (millecinquecento/00);Alessandro Aiazzi – inibizione sino al 30 novembre <strong>2008</strong>;Valdelsa Football Colligiana Srl – ammenda di euro 1.500,00 (millecinquecento/00);Dino Bonci – inibizione sino al 31 agosto <strong>2008</strong>;USD Tegoleto – ammenda di euro 1.200,00 (milleduecento/00);Luca Teglia – inibizione sino al 31 agosto <strong>2008</strong>;Pol. Dil San Donato ACLI – ammenda di euro 1.200,00 (milleduecento/00);Paolo Salvetti – inibizione sino al 31 agosto <strong>2008</strong>;US Montescudaio ASD – ammenda di euro 1.200,00 (milleduecento/00);Alessandro Dinelli – inibizione sino al 31 agosto <strong>2008</strong>;ASD Fortis Lucchese 1905 Srl - ammenda di euro 1.200,00 (milleduecento/00);Paolo Gianni – inibizione sino al 31 agosto <strong>2008</strong>;USD Altopascio Marginone 2000 – ammenda di euro 1.200,00 (milleduecento/00);Ennio Allegri – inibizione sino al 31 agosto <strong>2008</strong>;ASD Orlando Calcio – ammenda di euro 1.200,00 (milleduecento/00).Trasmette gli atti alla Procura Federale per ogni determinazione di sua competenza.TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COMUNICATO UFFICIALE N. 29/CDN DEL 08 FEBBRAIO <strong>2008</strong>1 - DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MAURO MELCHIORRE (all‘epoca dei fattiPresidente ASD Scerne Calcio) E DOMENICO FERRETTI (all‘epoca dei fatti Amministratore delegato ed attualmenteAmministratore unico Morro D‘Oro Calcio Srl) PER VIOLAZIONE ART. 1 COMMA 1 CGS ANCHE IN RELAZIONEAGLI ARTT. 35 E 38 COMMA 1 DEL REGOLAMENTO DEL SETTORE TECNICO E ALL‘ART. 38 NOIF E DELLESOCIETA‘ ASD SCERNE CALCIO E MORRO D‘ORO CALCIO Srl PER VIOLAZIONE ART. 2 COMMA 4 CGS (OGGITRASFUSO ART. 4 COMMA 1 CGS) (nota n.1323/25pf07-08/SP/en del 22.11.<strong>2007</strong>)Il Procuratore Federale ha deferito alla Commissione Disciplinare Nazionale i seguenti soggetti per i motivi appresso indicati:Mauro Melchiorre, all‘epoca dei fatti Presidente dello Scerne Calcio, per aver fatto assumere la conduzione tecnica dellaSocietà a Di Marco Leone, soggetto non tesserato per tale funzione ma solo per il ruolo di calciatore – indicandoloformalmente nelle distinte come allenatore nonostante la collaborazione fosse di mero fatto – ed impegnato in qualità dipreparatore atletico, con diversa Società; Domenico Ferretti, all‘epoca dei fatti Amministratore Unico del Morro D‘Oro, peraver fatto svolgere l‘attività di preparatore atletico a Di Marco Leone, soggetto non tesserato, pur essendo a conoscenzadell‘impegno da questi assunto come allenatore di fatto, oltre che calciatore tesserato, nei mesi compresi tra gennaio e marzo,per altra Società; Le società ASD Scerne Calcio e Morro D‘Oro Calcio s.r.l. a titolo di responsabilità diretta, per la condottaascrivibile al proprio Presidente, per quanto riguarda lo Scerne Calcio, ed al proprio Amministratore Unico, per quantoriguarda il Morro D‘Oro, ai sensi dell‘art. 2, comma 4, del CGS vigente all‘epoca dei fatti, oggi trasfuso nell‘art. 4, comma 1,del CGS. Il Procuratore Federale ha proceduto separatamente contro Di Marco Leone, dinnanzi alla Commissione disciplinarepresso il settore tecnico della FIGC. All‘udienza del 8/2/08 il rappresentante della Procura dott. Spagnoletti ha chiestol‘inibizione per mesi sei per Melchiorre e Ferretti e l‘ammenda di € 1.000,00 per le società Scerne Calcio e Morro d‘Oro.Nessuno è comparso per i deferiti. Preliminarmente va disposto lo stralcio della posizione della società ASD Scerne Calcio cheè stata dichiarata inattiva per la stagione <strong>sportiva</strong> <strong>2007</strong>-<strong>2008</strong> (vedi CU n. 7 del 9.8.<strong>2007</strong> CR Abruzzo) e che, in ogni caso, nonrisulta ritualmente avvisata della fissazione del dibattimento. Dall‘attività istruttoria compiuta dall‘Ufficio Indagini si evinceche effettivamente Di Marco Leone ha collaborato come preparatore atletico del Morro d‘Oro a inizio stagione 2006 – <strong>2007</strong>senza essere tesserato e senza alcun contratto, come attestano le dichiarazioni dell‘interessato, dell‘amministratore unico, deidirigenti e dei giocatori sentiti. Il Di Marco Leone, senza contratto né tesseramento, ha poi allenato lo Scerne Calcio dagennaio a marzo <strong>2007</strong>, come attestano i documenti ufficiali di gara e le dichiarazioni dell‘interessato, del presidente, deidirigenti e dei calciatori sentiti. Pur non essendoci, quindi, contratti o tesseramenti firmati che confermino i due impegnisportivi del Di Marco nella stagione 2006-<strong>2007</strong>, le concordi testimonianze, anche dell‘interessato, e alcuni documenti di gara,dimostrano che, di fatto, lo stesso ha effettivamente svolto i due ruoli specificati in precedenza. In ordine alla contemporaneitàdei due ruoli, risultano decisive le dichiarazioni di tre tesserati del Morro d‘Oro (Di Nicola Ercole, Di Nicola Daniele e DiPietro Domenico) che concordemente confermano che il Di Marco, da gennaio a marzo <strong>2007</strong>, pur diminuendo la frequenzadella sua collaborazione, ha continuato a lavorare per il Morro d‘Oro nonostante la sua contestuale attività di allenatore delloScerne Calcio. Tali condotte integrano la violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità <strong>sportiva</strong> previsti dall‘art. 1,comma 1, del CGS vigente all‘epoca dei fatti, oggi trasfuso nell‘art. 1, comma 1, del C.G.S. anche in relazione a quantoprevisto dagli artt. 35 e 38, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico e all‘art. 38 delle NOIF. A tale titolo devono quindi452


DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE - STAGIONE SPORTIVA <strong>2007</strong>-<strong>2008</strong>essere sanzionati Melchiorre Mauro e Ferretti Domenico. La società Morro d‘Oro calcio s.r.l. risponde a titolo di responsabilitàdiretta della condotta del suo rappresentante legale. Sanzione congrua per le violazioni contestate appare quella dell‘inibizionefino al 30/6/08 per Melchiorre e Ferretti e quella dell‘ammenda di € 500,00 per il Morro d‘Oro. P.Q.M. in accoglimento deldeferimento infligge l‘inibizione fino al 30/6/08 a Melchiorri Mauro e Ferretti Domenico e l‘ammenda di € 500,00(cinquecento/00) alla Società Morro D‘Oro Calcio Srl. Dispone lo stralcio degli atti relativi alla soc. ASD Scerne Calcio e laloro trasmissione alla Procura Federale.2 - DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GIUSEPPE GENTILE (all‘epoca dei fatti eattualmente Presidente AC Castellettese), GIOVANNA GARBIERI (all‘epoca dei fatti e attualmente Presidente GC SoccerBoys) E CRISTIANO DONATO (all‘epoca dei fatti e attualmente Presidente ASD Arona G.OL.IN.PAR) PER VIOLAZIONEART. 1 COMMA 1 CGS ANCHE IN RELAZIONE AGLI ARTT. 35 E 38 COMMA 1 DEL REGOLAMENTO DELSETTORE TECNICO E ALL‘ART. 38 NOIF E DELLE SOCIETA‘ AC CASTELLETTESE, GS SOCCER BOYS E ASDARONA G.OL.IN.PAR PER VIOLAZIONE ART. 2 COMMA 4 CGS (OGGI TRASFUSO ART. 4 COMMA 1 CGS) (notan.1367/809pf06-07/SP/en del 26.11.<strong>2007</strong>)Letti gli atti e le memorie difensive; ascoltato il rappresentante della Procura Federale, Dott. Leonardo Spagnoletti;OSSERVA Con atto del 29.11.<strong>2007</strong>, la Procura Federale ha deferito il Sig. Giuseppe Gentile, la Sig.ra Giovanna Garbieri ed ilSig. Cristiano Donato per la violazione dell‘art. 1, co. 1, CGS anche in relazione agli artt. 35 del Settore Tecnico e 38 NOIF ela Società AC Castellettese, la Società GS Soccer Boys e la Società ASD Arona G.OL.IN.PAR., per la violazione dell‘art. 2,co. 4, CGS, oggi art. 4, co. 1, CGS per responsabilità diretta in relazione alla violazione ascritta al proprio Presidente. Allariunione dell‘8.2.<strong>2008</strong>, alla quale i deferiti, sebbene ritualmente convocati, sono rimasti assenti, la Procura Federale haconcluso chiedendo, per il Sig. Giuseppe Gentile la inibizione per mesi 3 (tre), per la Sig.ra Giovanna Garbieri la inibizione permesi 6 (sei) e per il Sig. Cristiano Donato la inibizione per mesi 9 (nove), e, per la Società AC Castellettese, l‘ammenda di €500,00, per la Società GS Soccer Boys, l‘ammenda di € 1,000,00, e per la Società ASD Arona G.OL.IN.PAR., l‘ammenda di €2.000,00. Il deferimento è fondato e va pertanto accolto. Fermo restando il precetto di cui all‘art. 35 del Settore Tecnico,speculare all‘art. 1, co. 1, CGS, l‘art. 38 NOIF impone ai tecnici di chiedere il tesseramento per la società per la qualeintendono prestare la propria attività. Dall‘esame della documentazione in atti e delle prove raccolte emerge,inequivocabilmente, che i Sigg.ri Alfonso Pagliuca e Sergio Ferraro, nel corso della stagione <strong>sportiva</strong> 2006/<strong>2007</strong> hannoassunto, di fatto, la conduzione tecnica delle squadre del settore giovanile della AC Castellettese e della ASD AronaG.OL.IN.PAR ed il solo Ferraro anche quella della GS Soccer Boys. Pertanto, appurata la responsabilità dei deferiti per leviolazioni agli stessi ascritte, ciò che rileva, ai fini della quantificazione delle sanzioni infliggende, è la natura delle condottecontestate. La volontaria e protratta inosservanza della normativa di settore fa sorgere la responsabilità dei Presidenti deferiti equella, conseguenziale, delle Società dagli stessi presiedute, ai sensi delle vigenti disposizioni. P.Q.M.Accoglie il deferimento e, per l‘effetto, infligge al Sig. Giuseppe Gentile, alla Sig.ra Giovanna Garbieri ed al Sig. CristianoDonato la inibizione sino al 30.6.<strong>2008</strong> ed alla Società AC Castellettese, alla Società GS Soccer Boys ed alla Società ASDArona G.OL.IN.PAR. l‘ammenda di € 500,00 (cinquecento/00) ciascuna.3 - APPELLO DELLA SOCIETA‘ ASD POL. CARSO AVVERSO L‘AMMENDA DI € 2.000,00 E L‘INIBIZIONE PERMESI 12 E MESI 6 A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE(Delibera CD Territoriale presso il CR Lazio – CU n. 67 del 29.11.<strong>2007</strong>)la Commissione Disciplinare; letto il ricorso; uditi la parte ricorrente ed il rappresentante della Procura Federale che haeccepito la mancata notificazione del gravame alla Procura ed ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso;esaminati gli atti; osservato che il ricorso è inammissibile giacchè nelle carte del procedimento non si rinviene la prova che ireclamanti abbiano inviato alla parte contro interessata, nella fattispecie la Procura Federale, copia del gravame; rilevato chetale omissione, peraltro riconosciuta dai ricorrenti, comporta la violazione dell‘art. 33 comma 5 CGS, da cui deriva de planol‘inammissibilità del ricordo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e, per l‘effetto, dispone l‘incameramento della tassaversata.4 - RECLAMO DELLA SOCIETA‘ POL. PAULI ARBAREI AVVERSO LE DECISIONI MERITO GARA PAULIARBAREI-SADALI DEL 2.12.<strong>2007</strong>(Delibera Giudice Sportivo C.U. n. 21 del 6.12.<strong>2007</strong> e delibera C.D. Territoriale presso il C.R. Sardegna C.U. n. 25 del10.1.<strong>2008</strong> – Campionato 2^ Categoria).Visti gli atti; letto il ricorso; lette le controdeduzioni della Società UP Sadali; considerato che la Società Pol. Pauli Arbareiricorre avverso la decisione della Commissione disciplinare territoriale presso il CR Sardegna che ha accolto il ricorsopresentato dalla Società Pol. Sadali avverso la decisione del Giudice Sportivo che disponeva la ripetizione della gara inepigrafe; considerato che, avverso le decisioni dei Giudici sportivi territoriali è possibile proporre ricorso esclusivamente alleCommissioni disciplinari territoriali essendo previsti, ai sensi dell‘art. 44 CGS, soltanto due gradi di giudizio per le infrazioniche riguardano l‘attività agonistica, mentre la Commissione disciplinare nazionale è competente a decidere i ricorsi avverso ledecisioni delle Commissioni disciplinari territoriali unicamente nei procedimenti instaurati su deferimento del Procuratorefederale e in quelli aventi ad oggetto la posizione irregolare dei calciatori; considerato che nel caso in questione, si sonoesauriti i due gradi del giudizio previsti dal citato art. 44 CGS, e pertanto il ricorso è inammissibile; rilevato che, in ogni caso,la Società ricorrente preannunciava appello a questa Commissione in data 15.1.<strong>2008</strong> (fuori termine), chiedendo copia dei453


DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE - STAGIONE SPORTIVA <strong>2007</strong>-<strong>2008</strong>documenti ufficiali, ma ometteva l‘analoga comunicazione contestuale alla controparte, come disposto dall‘art. 37 comma 1CGS e pertanto deve, anche sotto tale profilo, essere dichiarato inammissibile, P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso edispone l‘incameramento della tassa versata.5 - RECLAMO DELLA SOCIETA‘ BOLOGNA CALCIO FEMMINILE AVVERSO DECISIONI MERITO GARAANCORA-BOLOGNA DEL 2.12.<strong>2007</strong>(Delibera C.D. Territoriale presso il C.R. Emilia Romagna C.U. n. 27 del 9.1.<strong>2008</strong> – Campionato Calcio Femminile Serie C).La Commissione disciplinare territoriale presso il C.R. Emilia Romagna, con decisione pubblicata sul C.U. n. 27 del 9.1.<strong>2008</strong>,accoglieva il reclamo della società Ancora e per l‘effetto comminava alla società Bologna Calcio Femminile la punizione<strong>sportiva</strong> della perdita della gara Ancora–Bologna del 2.12.<strong>2007</strong> Campionato regionale femminile serie C ed alla calciatriceMoiani Giulia, della cui posizione irregolare si trattava, una giornata di squalifica. Avverso tale decisione ricorre la SocietàBologna Calcio Femminile per ottenere la revoca della stessa e la conseguente omologa della gara con il risultato conseguitosul campo. Deduce la ricorrente di non aver ricevuto dalla Società antagonista la copia del reclamo e che l‘omissione comportadi per sé l‘insanabile nullità del procedimento di primo grado. La società Ancora non ha controdedotto. Il ricorso è fondato.Risulta dagli atti (foglio di censimento) che la sede e l‘indirizzo per la corrispondenza della ricorrente è sito in Bologna ViaMartin Luter King civico n. 1 e che il reclamo della Società Ancora Calcio Femminile è stato inoltrato in data 3.12.<strong>2007</strong> alcivico n. 5 della stessa via e non al civico n. 1, come avrebbe dovuto essere, con visibile e non contestabile errore della Societàall‘epoca reclamante. Ciò lascia supporre, oltre ogni ragionevole dubbio, che la ricorrente non abbia ricevuto il reclamo e chel‘art. 46 comma 5 C.G.S. sia stato in effetti violato. P.Q.M. in accoglimento del ricorso, annulla la decisione dellaCommissione disciplinare territoriale di cui in premessa ed ogni provvedimento ad essa connesso, e, per l‘effetto, omologa lagara Ancora–Bologna del 2.12.<strong>2007</strong> valevole per il Campionato di Calcio femminile serie C con il risultato di 1–2 acquisito sulcampo. Dispone la restituzione della tassa versata.TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COMUNICATO UFFICIALE N. 30/CDN DEL 13 FEBBRAIO <strong>2008</strong>DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: PASQUALE SANTORO (arbitro benemerito e VicePresidente CRA Puglia) PER VIOLAZIONE ART. 1 COMMA 1 CGS E DELL‘ART. 40 COMMI 1 E 2 LETT. B) DELREGOLAMENTO AIA (nota n.1309/606pf06-07/SP/ma del 22.11.<strong>2007</strong>)La Commissione Disciplinare Nazionale, letti gli atti, sentito il Procuratore Federale ed il deferito Pasquale Santoro, osserva: Il28 marzo <strong>2007</strong> l‘Arbitro Cosimo Carulli, iscritto alla Sezione AIA di Lecce, inviava al proprio Presidente, una ―comunicazioneurgente‖ contenente denuncia nei confronti del Vice Presidente del Comitato Regionale Arbitri e Responsabile del Calcio a 5Sig. Pasquale Santoro. Quest‘ultimo nella qualità di osservatore tecnico, presente alla partita diretta dal Carulli, al termine dellastessa ed in occasione del ―colloquio di valutazione‖ lo avrebbe consigliato, ―con affermazioni crescenti nei toni e neicontenuti, ad operare una lunga e meditata riflessione circa l‟entità della posizione disciplinare di un calciatore del Polignanoa Mare‖; ammonito - si precisava in denuncia - prima per vibranti proteste verbali e poi espulso direttamente per minacce edun tentativo di aggressione all‘arbitro stesso. Il Carulli, concludeva il suo esposto, affermando che il Santoro dopo averlonuovamente invitato a riflettere e a pensarci, lo consigliava di non infierire in sede di referto sul calciatore espulso,suggerendogli di trasformare ―l‘espulsione diretta in espulsione per doppia ammonizione per infrazioni di minore entità‖ e ditralasciare gli episodi di violenza nei suoi confronti potendo gli stessi appesantire il giudizio del Giudice Sportivo in modo daconsentire, invece, un tranquillo finale di campionato alla Società. La denuncia, tempestivamente trasmessa dagli OrganiFederali competenti e da questi al Capo dell‘Ufficio Indagini, dava luogo ad immediati accertamenti che, trasmessi allaProcura Federale, determinavano il deferimento del Sig. Pasquale Santoro, innanzi a questa Commissione, in quanto ritenutoresponsabile della violazione degli artt. 1 co. 1 CGS e 40 co. 1 e 2 lett. B) del Regolamento AIA. Alla riunione dell‘8 febbraio<strong>2008</strong> il rappresentante della Procura Federale ha concluso per l‘affermazione di responsabilità del deferito ed ha chiestol‘applicazione della inibizione per mesi sei è comparso altresì il Santoro il quale ha chiesto il proscioglimento. MOTIVIDELLA DECISIONE La Commissione ritiene, che non sia stata raggiunta la prova dell‘illecito contestato al Santoro. Invero,l‘attività svolta dall‘Ufficio Indagini appare carente, in quanto circoscritta all‘esame dei due soggetti interessati, le cuidichiarazioni contrapposte non forniscono alcun contributo all‘accertamento della verità. Non è, infatti, condivisibilel‘opinione espressa dal Procuratore Federale, secondo cui, nella fattispecie, non emergerebbero motivi per dubitare dellaveridicità dei fatti così come esposti dal Carulli, e tantomeno che possa tassativamente essere escluso un possibile interesse diquest‘ultimo a rappresentare fatti non veritieri o di interpretazione soggettiva. Non va dimenticato, invero, che quanto riferitodal Carulli, si è verificato nel corso del colloquio valutativo durante il quale l‘osservatore Sig. Pasquale Santoro ha espresso,nel complesso, un giudizio sulla direzione della gara da poco conclusasi, non proprio positivo; da qui la possibilità che ilCarulli abbia interpretato le censure e i rilievi mossigli, come inviti a modificare o attenuare le motivazioni da adottare nelreferto. Non può sottacersi, d‘altronde, che nella vicenda che ci occupa il Carulli si pone come parte offesa e come taleportatore di un interesse. Tale veste, impone un rigoroso vaglio sulla attendibilità intrinseca della denuncia del Carulli;accertamento che può esser fatto solo, sotto il profilo logico essendo, ogni altra possibilità, preclusa della carenza investigativa,e, pertanto, raggiungibile solo escludendo in via assoluta l‘interesse del denunciante a vedere vanificata la valutazione negativaespressa dall‘Osservatore Tecnico. P.Q.M. Proscioglie dalla incolpazione il sig. Pasquale Santoro.TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COMUNICATO UFFICIALE N. 31/CDN DEL 14 FEBBRAIO <strong>2008</strong>454


DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE - STAGIONE SPORTIVA <strong>2007</strong>-<strong>2008</strong>DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MASSIMO AMBROSINI (calciatore tesserato ACMilan SpA) PER VIOLAZIONE ART. 1 COMMA 1 CGS E DELLA SOCIETA‘ AC MILAN SpA PER VIOLAZIONE ART2 COMMA 4 CGS (OGGI ART. 4 COMMA 2) (nota n.1412/171pf07-08/SP/MC del 28.11.<strong>2007</strong>)Esaminato il deferimento del Procuratore federale disposto in data 28.11.<strong>2007</strong> nei confronti di:- Massimo Ambrosini, calciatore tesserato per la Società AC Milan, per rispondere della violazione dell‘art. 1, comma 1 delCodice di Giustizia Sportiva, per avere esposto – in occasione dei festeggiamenti seguiti alla conquista della Champion‘sLeague 2006/<strong>2007</strong> - uno striscione dal contenuto offensivo specificamente richiamato nell‘atto di deferimento e raffiguranteuno scudetto coperto dalla lettera ―X‖;- Società Milan per responsabilità oggettiva in relazione a quanto ascritto al proprio calciatore, ai sensi dell‘art. 2, comma 4 delC.G.S. vigente al momento dei fatti (oggi art. 4, comma 2).Ritenuto che all‘inizio del dibattimento il difensore del signor Ambrosini e della società Milan, munito di procura speciale, conil consenso del rappresentante della Procura Federale, ha proposto istanza di applicazione di sanzioni ai sensi di quantoprevisto dall‘art. 23 C.G.S. Visto l‘art. 23, comma 1, CGS secondo il quale i soggetti di cui all‘art. 1, comma 1, possonoaccordarsi con la Procura federale, prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all‘Organo Giudicantel‘applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; Visto l‘art. 23, comma 2, CGS secondo il qualel‘Organo Giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, nedispone l‘applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente; Rilevato che,nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrueDispone l‘applicazione ai deferiti Massimo Ambrosini e la Società AC Milan SpA della sanzione dell‘ammenda di Euro8.000,00 (ottomila/00) ciascuno.DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MANUELE BLASI (tesserato all‘epoca dei fatti FCJuventus SpA attualmente tesserato SSC Napoli SpA) PER VIOLAZIONE ART. 1 COMMA 1 CGS ANCHE INRELAZIONE ALL‘ART. 92 COMMA 1 NOIF (nota n.1582/185pf07-08/SP/MC del 7.12.<strong>2007</strong>)Il Procuratore Federale, ai sensi dell‘art. 32 comma 4 e 44 comma 6 CGS, ha deferito il calciatore professionista BlasiManuele, all‘epoca dei fatti tesserato con la Società FC Juventus Spa, per violazione dell‘art. 1 comma 1 C.G.S. anche inrelazione all‘art. 92comma 1 NOIF. Ha dedotto che il calciatore non aveva ottemperato al Lodo Arbitrale del 21 marzo <strong>2007</strong> recante la condanna apagare € 250.000,00 all‘agente Antonelli Stefano, che aveva promosso l‘arbitrato, mancando altresì di corrispondere le spesedi funzionamento del Collegio, liquidate nel Lodo e poste in ugual misura a carico delle parti. Ha aggiunto che tale Lododoveva essere eseguito dal calciatore anche se il nuovo Regolamento degli Agenti aveva abrogato l‘art. 11 comma 2 afferentele Procedure Arbitrali ed anche al di là della qualificazione giuridica che era possibile dare al Provvedimento e che la mancataesecuzione imputabile al calciatore comportava in ogni caso la violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità sancitidall‘art. 1 comma 1 cit. Il Deferimento rinviava infine ad ulteriori indagini l‘accertamento di una presunta violazione dell‘art.30 dello Statuto Federale ascrivibile al calciatore per aver questi impugnato il Lodo avanti la Corte d‘Appello di Roma, comeera desumibile da un‘ordinanza resa dalla Corte, presente in atti ma tuttavia stralciata, in quanto ritenuta priva di riferimenti inordine alle parti ed all‘oggetto del giudizio. Il calciatore Blasi Manuele resiste al Deferimento e chiede in via principale diessere prosciolto ovvero, in subordine, di essere sanzionato con ammenda di importo simbolico. Deduce, a mezzo di difensoremunito di procura, l‘insussistenza di norme che imporrebbero lo spontaneo adempimento di un lodo arbitrale, così che, essendostato incolpato per una disciplina che era stata abrogata, non avrebbe dovuto essere né deferito né tanto meno punito. Deducenel merito che il 12 luglio 2004 aveva conferito all‘Antonelli un mandato di rappresentanza e che il rapporto era statoconsensualmente risolto il 14 settembre 2005 con assunzione in capo al calciatore dell‘obbligo di corrispondere all‘agente lasomma di € 250.000,00 per l‘attività da quest‘ultimo svolta nel corso dell‘unico anno di durata del rapporto. E che, trattandosidi una sorta di buona uscita che il contratto calciatore – agente non prevedeva e che peraltro si riferiva ad un‘attività compiutadall‘agente il cui esito era stato fallimentare, la pattuizione era nulla. Ha aggiunto di aver impugnato il Lodo avanti la Corted‘Appello di Roma e di aver formulato istanza di sospensione della forza esecutiva del Provvedimento, di guisa che, stante lapendenza del giudizio ed in attesa dell‘esito di esso, non aveva corrisposto all‘agente ciò che era stato stabilito dal Collegiodegli Arbitri. Ha ancora dedotto che in merito alla impugnativa del Lodo aveva informato gli Organi Federali e la Società diappartenenza e che l‘Antonelli, avendo ottenuto su sua richiesta la sospensione della licenza di agente a far data dal 13 giugno<strong>2007</strong>, non aveva attivato alcuna procedura finalizzata alla riscossione coattiva del credito, anche se lo avrebbe potuto fare, nonessendo più soggetto ai regolamenti federali. Ha precisato, infine, che il riferimento all‘art. 92 NOIF contenuto nel deferimentoera del tutto inconferente. Fissata la discussione orale del Deferimento, la Procura Federale si è riportata agli atti ed ha chiestoche fosse irrogata al deferito l‘ammenda di € 15.000,00, previa declaratoria di violazione della normativa richiamata. Ilcalciatore Blasi Manuele, come sopra rappresentato, richiamate la proprie difese, ha insistito per il proscioglimento, ovvero, indifetto, per l‘irrogazione di sanzione pecuniaria di contenuta entità. In tale preciso contesto, ritiene questa Commissione che ilcalciatore Blasi Manuele, per il fatto di aver mancato di corrispondere all‘Antonelli l‘importo a cui si era obbligato con lascrittura privata del 14 settembre 2005, depositata presso la Commissione Agenti il 16 settembre successivo, si sia resoinadempiente oltre ogni ragionevole dubbio al patto che aveva sottoscritto. L‘inadempimento, tuttavia, ha natura privatistica,che sfugge di per sé all‘ordinamento sportivo ed in particolare alla norma che si assume violata. Né può accogliersi la tesi cheil calciatore, non ottemperando al Lodo, sia incorso nella violazione di cui trattasi. Non sfugge a questa Commissione che455


DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE - STAGIONE SPORTIVA <strong>2007</strong>-<strong>2008</strong>l‘abrogazione dell‘art. 11 comma 2 del Regolamento per le Procedure Arbitrali allegato B del Regolamento per l‘eserciziodell‘Attività di Agenti di Calciatori, entrata in vigore il 1° febbraio 2006 e la parte dispositiva del Lodo che appare dicontenuto dichiarativo e non condannatorio, inducono a considerare la posizione del calciatore non riconducibile allaviolazione che gli è stata ascritta. P.Q.M. Proscioglie il calciatore Manuele Blasi dalle violazioni ascritte.DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: LUIGI VITO BLASI (Presidente Taranto Sport Srl)PER VIOLAZIONE ART. 1 COMMA 1 CGS E 28 STATUTO LPSC IN RELAZIONE A QUANTO PREVISTO NEL CU n.2/C DEL 31.7.2006 DELLA LEGA PROFESSIONISTI SERIE C E DELLA SOCIETA‘ TARANTO SPORT Srl PERVIOLAZIONE ART. 2 COMMA 4 CGS (OGGI ART. 4 COMMA 1) (nota n.1468/110pf07-08/SP/en del 3.12.<strong>2007</strong>)La CD Nazionale, letto il deferimento, visti gli atti, sentito il rappresentante della Procura Federale, dott. Roberto Proietti, cheha concluso per l‘accoglimento del deferimento proposto e l‘irrogazione della sanzione dell‘inibizione di mesi due a carico delsig. Luigi Vito Blasi, quale Presidente della Taranto Sport Srl, e dell‘ammenda di € 2.000,00 (duemila/00) a carico dellaTaranto Sport Srl (d‘ora in avanti anche detta ―Taranto‖) OSSERVA La Procura Federale ha deferito dinanzi a questaCommissione il sig. Blasi, nella sua qualità di Presidente del Taranto, per la violazione di cui agli artt. 1, comma 1 del CGS e28 Statuto L.P.S.C. in relazione a quanto previsto nel C.U. n. 2/C del 31 luglio 2006 della Lega Professionisti Serie C ed ilTaranto per la violazione dell‘art.2, comma 4 del CGS vigente all‘epoca dei fatti, trasfuso nell‘art.4, comma 1 del C.G.S.,considerato che la “CVE (Commissione Vertenze Economiche, n.d.r.) ha accertato la responsabilità della società TarantoSport S.r.l. in quanto la percentuale del 15% corrisposta”, con riferimento alla partecipazione agli incassi relativi alla garaTaranto / Sambenedettese del 22.1.<strong>2007</strong> in favore di quest‘ultima, “è stata conteggiata non già sul rateo pari ad € 5.799,31bensì sull‟importo di € 869,90 ed inoltre la società Taranto Sport S.r.l. non ha rispettato gli obblighi relativi allapredisposizione del borderò che risulta privo del visto della SIAE e della società ospitante.”. Il deferimento è fondato e vaaccolto. E, difatti, gli addebiti in contestazione risultano assolutamente provati dalla documentazione agli atti. In merito allasanzione richiesta, risulta però particolarmente affittiva la sanzione dell‘ammenda di € 2.000,00 a carico della società deferita,risultando congrua, rispetto all‘addebito, quella, minore, di € 1.000,00, mentre risulta congrua la sanzione richiesta a carico delsig. Blasi dell‘inibizione di mesi due. P.Q.M. Accoglie il deferimento proposto e, per l‘effetto, infligge al sig. Luigi Vito Blasi,Presidente della Taranto Sport S.r.l., la sanzione dell‘inibizione di mesi due ed alla Taranto Sport S.r.l. la sanzionedell‘ammenda di € 1.000,00 (mille/00).DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MARIO MAZZOLENI (arbitro FQ) PERVIOLAZIONE ART. 40 COMMA 3 LETT. D) DEL REGOLAMENTO AIA (OGGI ART. 40 COMMA 4 LETT. D)) (notan.1443/355pf06-07/SP/MC del 30.11.<strong>2007</strong>)Il procedimento Con provvedimento del 30 novembre <strong>2007</strong> il Procuratore Federale ha deferito a questa Commissione il Sig.Mario Mazzoleni, per violazione art. 40, comma 3, lett. d) del Regolamento dell‘AIA previgente (trasfuso nell‘art. 40, comma4. lett. d) del vigente Reg. AIA) per avere partecipato, ivi rilasciando dichiarazioni, a due puntate della trasmissione ―Lunedì dirigore‖, andate in onda sulla rete televisiva ―Antenna 3‖ nelle date 13.11.2006 e 20.11.2006, senza aver mai ricevutopreventiva autorizzazione da parte del Presidente dell‘AIA. Nei termini assegnati nell‘atto di contestazione dell‘addebito,l‘incolpato non ha fatto pervenire memoria difensiva . Alla riunione odierna è comparso il Vice Procuratore Federale, il qualeha chiesto la dichiarazione della responsabilità dell‘incolpato e la condanna del Mazzoleni alla sanzione della sospensione dimesi 2. Il deferito non è comparso, mentre è comparso il difensore, il quale ha fatto presente che con decorrenza 8 novembre<strong>2007</strong> il Mazzoleni non è più tesserato AIA, avendo prodotto lettera di dimissioni datata 8 novembre <strong>2007</strong>, e ha chiestosentenza di non luogo a procedere e, in via subordinata, l‘irrogazione del minimo edittale.I motivi della decisione La Commissione Disciplinare, esaminati gli atti e sentite le parti, rileva che la condotta contestata alMazzoleni è censurabile, in quanto in evidente contrasto con il contenuto dell‘art. 40 , comma 3, lett. d) del Regolamentodell‘AIA previgente (trasfuso nell‘art. 40, comma 4. lett. d) del vigente Reg. AIA). Invero, per come emerge dalla relazione edagli accertamenti compiuti dall‘Ufficio Indagini e per come lo stesso Mazzoleni ha dichiarato nel corso della audizione del 18maggio <strong>2007</strong> al Collaboratore dell‘Ufficio Indagini, è acclarato che l‘incolpato ha partecipato, rilasciando dichiarazioni, allatrasmissione ―Lunedì di rigore‖ andata in onda nelle date 13.11.2006 e 20.11.2006 sulla rete televisiva ―Antenna 3‖.Relativamente alla mancata preventiva autorizzazione, nessuna rilevanza può essere attribuita all‘assunto difensivo (di cui alladichiarazione rilasciata dal Mazzoleni il 18 maggio <strong>2007</strong>) secondo il quale, avendo inviato richiesta di autorizzazione, lamancata ricezione della diffida a partecipare equivarrebbe alla autorizzazione ―ritenendo valido il concetto del silenzioassenso‖. L‘assunto è infondato. In primo luogo, perché nel caso di specie, non opera l‘istituto del silenzio assenso, dalmomento che la norma richiede il rilascio della preventiva autorizzazione; in secondo luogo, perché il Mazzoleni, nonostante lereiterate richieste, non ha fornito neanche la prova dell‘invio della richiesta di autorizzazione. A nulla rileva ai fini dellapresente decisione la produzione della lettera di dimissioni, dal momento che il Mazzoleni, all‘epoca dei fatti, era ancoratesserato AIA. Senza considerare che non vi è prova alcuna della spedizione e ricezione da parte del destinatario della lettera didimissioni prodotta dalla difesa del deferito. Sanzioni eque, tenuto conto della recidiva di cui all‘art. 21, comma 1 CGS,avendo il Mazzoleni già subito sanzioni per analoga violazione compiuta nella medesima stagione <strong>sportiva</strong>, risultano quelle dicui al dispositivo.Il dispositivo Per tali motivi la Commissione delibera di infliggere a Mario Mazzoleni la sanzione della sospensione sino al 20aprile <strong>2008</strong>.456


DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE - STAGIONE SPORTIVA <strong>2007</strong>-<strong>2008</strong>DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MARIO MAZZOLENI (arbitro FQ) PERVIOLAZIONE ART. 40 COMMA 3 LETT. D) DEL REGOLAMENTO AIA (OGGI ART. 40 COMMA 4 LETT. D)) (notan.1442/556pf06-07/SP/MC del 30.11.<strong>2007</strong>)Il procedimento Con provvedimento del 30 novembre <strong>2007</strong> il Procuratore Federale ha deferito a questa Commissione il Sig.Mario Mazzoleni, per violazione art. 40, comma 3, lett. d) del Regolamento dell‘AIA previgente (trasfuso nell‘art. 40, comma4. lett. d) del vigente Reg. AIA) per avere partecipato, ivi rilasciando dichiarazioni, alla trasmissione ―QSVS‖, andata in ondasulla rete televisiva ―Tele Lombardia‖ in data 18 febbraio <strong>2007</strong>, senza aver mai ricevuto preventiva autorizzazione da parte delPresidente dell‘AIA. Nei termini assegnati nell‘atto di contestazione dell‘addebito, l‘incolpato non ha fatto pervenire memoriadifensiva. Alla riunione odierna è comparso il Vice Procuratore Federale, il quale ha chiesto la dichiarazione dellaresponsabilità dell‘incolpato e la condanna del Mazzoleni alla sanzione della sospensione di mesi 2. Nessuno è comparso per ildeferito.I motivi della decisione La Commissione Disciplinare, esaminati gli atti e sentito il Vice Procuratore Federale, rileva che lacondotta contestata al Mazzoleni è censurabile, in quanto in evidente contrasto con il contenuto dell‘art. 40 , comma 3, lett. d)del Regolamento dell‘AIA previgente (trasfuso nell‘art. 40, comma 4. lett. d) del vigente Reg. AIA). Invero, per come emergedalla relazione e dagli accertamenti compiuti dall‘Ufficio Indagini e per come lo stesso Mazzoleni ha dichiarato nel corso dellaaudizione del 18 maggio <strong>2007</strong> al Collaboratore dell‘Ufficio Indagini, è acclarato che l‘incolpato ha partecipato, rilasciandodichiarazioni, alla trasmissione QSVS andata in onda il 18 febbraio <strong>2007</strong>, sulla rete televisiva ―Tele Lombardia‖.Relativamente alla mancata preventiva autorizzazione, nessuna rilevanza può essere attribuita all‘assunto difensivo (di cui alladichiarazione rilasciata dal Mazzoleni il 18 maggio <strong>2007</strong>) secondo il quale, avendo inviato richiesta di autorizzazione, lamancata ricezione della diffida a partecipare equivarrebbe alla autorizzazione ―ritenendo valido il concetto del silenzioassenso‖. L‘assunto è infondato. In primo luogo, perché nel caso di specie, non opera l‘istituto del silenzio assenso, dalmomento che la norma richiede il rilascio della preventiva autorizzazione; in secondo luogo, perché il Mazzoleni, nonostante lereiterate richieste, non ha fornito neanche la prova dell‘invio della richiesta di autorizzazione. Sanzioni eque, tenuto conto dellarecidiva di cui all‘art. 21, comma 1 C.G.S., avendo il Mazzoleni già subito sanzioni per analoga violazione compiuta nellamedesima stagione <strong>sportiva</strong>, risultano quelle di cui al dispositivo.Il dispositivo Per tali motivi la Commissione delibera di infliggere a Mario Mazzoleni la sanzione della sospensione di duemesi a decorrere dal 20 aprile <strong>2008</strong>.DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: BRUNO DI COLA (Vice Presidente AIA) PERVIOLAZIONE ART. 1 COMMA 1 CGS IN RELAZIONE AGLI ARTT. 19 COMMA 2 LETT. B) E C) E 22 COMMA 8 CGS(nota n.1424/248pf07- 08/SP/ma del 29.11.<strong>2007</strong>)Con provvedimento del 29.11.<strong>2007</strong>, il Procuratore Federale ha deferito avanti questa Commissione il signor Bruno Di Cola,attualmente Vice Presidente Nazionale dell‘Associazione Italiana Arbitri, per rispondere della violazione dell‘art. 1, comma 1del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all‘art. 19, comma 2, lett. b) e d) del CGS per aver partecipato, in data 1.9.<strong>2007</strong>,ad una riunione con tesserati FIGC, nonostante fosse in tale data ancora inibito in forza di precedente provvedimentodisciplinare. In data 7.2.<strong>2008</strong>, il deferito ha presentato una memoria difensiva contestando i fatti per come esposti nell‘atto dideferimento e precisando di essersi limitato, nell‘occasione, ad incontrare in maniera informale e previo accordo telefonicoalcuni Presidenti sezionali dell‘Associazione (di cui allega dichiarazioni scritte) e di aver consegnato ai medesimi una letterapersonale di chiarimenti in merito al procedimento disciplinare conclusosi con la sanzione dell‘inibizione. Rileva inoltre ildeferito l‘inapplicabilità al caso di specie delle norme contestate, attesa la natura non ufficiale e meramente privatadell‘incontro con i Presidenti sezionali, svoltosi al di fuori delle funzioni istituzionali dei partecipanti e al termine dei lavori delraduno organizzato presso l‘Hotel Dei Marsi di Avezzano, città ove peraltro il Di Cola risiede. Conclude pertanto il deferitochiedendo il proscioglimento dagli addebiti, previa audizione avanti la Commissione e previa assunzione, ove ritenutonecessario, delle testimonianze indicate nella memoria difensiva. Alla riunione odierna è comparso il rappresentante dellaProcuratore Federale, il quale ha chiesto l‘affermazione di responsabilità dell‘incolpato e la conseguente applicazione dellasanzione dell‘inibizione per mesi uno. Sono altresì comparsi il signor Di Cola personalmente, il quale ha reso dichiarazionicome da verbale d‘udienza, nonché il difensore che ha ulteriormente illustrato quanto dedotto nella memoria in atti, chiedendoil proscioglimento. La Commissione, letti gli atti e sentite le parti, OSSERVA Dall‘esame degli atti e dei documenti acquisitirisulta pacifico e non contestato che in data 1.9.<strong>2007</strong> il signor Di Cola si sia recato presso l‘Hotel Dei Marsi di Avezzano, cittàin cui risiede, per incontrare alcuni Presidenti di Sezione dell‘Associazione Italiana Arbitri a margine dei lavori del radunodegli arbitri di eccellenza e promozione della regione Abruzzo e che in tale momento il deferito stesse scontando la sanzionedell‘inibizione temporanea precedentemente inflittagli con CU n. 58/C del 12.6.<strong>2007</strong>, confermato il 20.7.<strong>2007</strong>. Altrettantopacifico ed incontestato è che il Di Cola non prese parte ai lavori del raduno precampionato organizzato presso l‘Hotel DeiMarsi e che l‘incontro avvenne in una pausa concessa dai relatori ai partecipanti. Lo stesso Di Cola ha confermato indibattimento che in tale occasione ha proceduto alla consegna ai propri interlocutori di una lettera di chiarimenti relativa alprocedimento disciplinare subito, intrattenendosi con il Presidente della Sezione di Pescara per discutere di problematichegestionali di quella Sezione. Ciò posto, ritiene la Commissione che i fatti ascritti all‘incolpato siano sussumibili nelleviolazioni richiamate nell‘atto di deferimento ed in particolare nella fattispecie di cui all‘art. 19, comma 2 lett. d) del C.G.S.,che prescrive per il soggetto colpito da inibizione il divieto di “partecipare a riunioni con tesserati FIGC”. Pur potendosiconvenire sul fatto che la disposizione appena richiamata, nel descrivere gli effetti dell‘irrogazione della sanzionedell‘inibizione, non comporti un divieto assoluto e indiscriminato di incontro del soggetto inibito con altri tesserati, nel caso di457


DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE - STAGIONE SPORTIVA <strong>2007</strong>-<strong>2008</strong>specie, avuto riguardo al contenuto dei colloqui intervenuti tra i partecipanti che hanno avuto ad oggetto, per come ricostruitodallo stesso deferito anche nel corso del dibattimento, materie attinenti la carica rivestita, ritiene la Commissione che l‘incontrodi cui trattasi vada ricondotto alla nozione di ―riunione‖ di cui alla norma citata. L‘incolpato va dunque riconosciutoresponsabile della violazione contestata. Avuto riguardo alle circostanze del caso e all‘entità del fatto, si ritiene equa lasanzione di cui al dispositivo. P.Q.M. La Commissione accoglie il deferimento ed infligge al signor Bruno di Cola la sanzionedell‘inibizione fino al 29 febbraio <strong>2008</strong>.TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COMUNICATO UFFICIALE N. 32/CDN DEL 22 FEBBRAIO <strong>2008</strong>(112) - DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: EMILIANO VIVIANO (tesserato BresciaCalcio SpA) PER VIOLAZIONE ART. 1 COMMA 1 CGS ANCHE IN RELAZIONE ALL‘ART. 92 COMMA 1 NOIF (notan. 1547/012pf07-08/SP/ma del 6.12.<strong>2007</strong>)letto il deferimento, letta la memoria difensiva depositata dal difensore del calciatore Viviano, letti gli atti, sentito ilrappresentante della Procura Federale, avv. Andrea Magnanelli, che ha concluso per l'accoglimento del deferimento proposto el'irrogazione della sanzione dell‘ammenda di € 10.000,00 (diecimila/00) a carico del deferito, sentito il difensore del Viviano,avv. Luca Albano, che ha concluso, in via principale, per il proscioglimento e, in via subordinata, per l‘irrogazione di unasanzione minima di importo simbolico o comunque ritenuta di giustizia OSSERVA La Procura Federale ha deferito, dinanzi aquesta Commissione Disciplinare, il calciatore Emiliano Viviano "per rispondere della violazione di cui all'art. 1, comma 1(principi di lealtà, correttezza e probità) del CGS, anche in relazione all'art. 92, comma 1, delle NOIF," per non avere datoesecuzione, nei termini di rito, al lodo arbitrale pronunciato in data 26 marzo <strong>2007</strong> dalla Camera Arbitrale della FIGC, con cuiera stato condannato al pagamento, nei confronti del suo agente sig. Claudio Orlandini, della somma di € 48.992,00, oltre allesomme anticipate a titolo di acconto sul funzionamento del Collegio Arbitrale. Il deferito sostiene di non aver dato esecuzioneal lodo nei termini per indisponibilità economiche e, in ogni caso, di essersi comunque adoperato affinché il pagamento dellasomma venisse effettuato dalla propria Società di appartenenza attraverso la trattenuta del quinto del suo stipendio mensile,senza, tuttavia, fornire prova documentale di tale assunto. Il deferimento è fondato e va accolto. E infatti, considerato chel'intervenuta abrogazione dell'art. 11, comma 2 del Regolamento per le Procedure Arbitrali allegato B del Regolamento perl'esercizio dell'Attività di Agenti di Calciatori, entrato in vigore il 1° febbraio <strong>2007</strong>, non spiega alcun effetto sull‘efficaciaesecutiva della pronuncia arbitrale, il mancato spontaneo adempimento nel termine di trenta giorni dal pronunciamento dellodo integra la violazione dell‘art.1 del CGS. Quanto alla sanzione, questa Commissione, tenuto conto dell‘intervenutosuccessivo pagamento della somma dovuta ritiene congrua la sanzione dell‘ammenda nella misura di € 2.000,00 (duemila/00).P.Q.M. accoglie il deferimento e, per l‘effetto, irroga al calciatore Emiliano Viviano la sanzione dell‘ammenda di € 2.000,00(duemila/00).(113) - DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MAX PINCIONE (Presidente Pescara CalcioSpA) PER VIOLAZIONE ART. 1 COMMA 1 CGS IN RELAZIONE AGLI ARTT. 35 E 38 COMMI 1 E 2REGOLAMENTO DEL SETTORE TECNICO E DELLA SOCIETA‘ PESCARA CALCIO SpA PER VIOLAZIONE ART. 2COMMA 4 CGS (OGGI ART. 4 COMMI 1 E 2) (nota n. 1674/10pf07-08/SP/en del 13.12.<strong>2007</strong>)Visti gli atti; letto il deferimento disposto dal Procuratore Federale in data 13 dicembre <strong>2007</strong> nei confronti:del sig. Max Pincione, Presidente della Società Pescara Calcio spa per violazione dell‘art. 1, comma 1, CGS in relazione agliartt. 35 e 38, commi 1 e 2, Regolamento Settore Tecnico per aver consentito al sig. Vincenzo Vivarini di svolgere funzioni diallenatore della prima squadra anche se tesserato come ―collaboratore‖ della prima squadra e dunque sprovvisto dellanecessaria abilitazione;del Pescara Calcio spa per violazione dell‘art. 2, comma 4, CGS (oggi art. 4, commi 1 e 2 CGS) per responsabilità diretta edoggettiva con riferimento al fatto sopra denunciato;Esaminata la memoria depositata in giudizio in data 15 febbraio <strong>2008</strong> dal Pescara Calcio Spa con la quale si segnala che ilVivarini ha sempre svolto un ruolo di collaborazione con i tecnici della prima squadra che si sono succeduti nel tempo(Ballardini, Di Battista, De Rosa) e conseguentemente si chiede il proscioglimento della Società da ogni addebito. Ascoltato ilrappresentante della Procura Federale avv. Andrea Manganelli il quale ha concluso per l‘affermazione di responsabilità deideferiti chiedendo l‘irrogazione delle seguenti sanzioni: - mesi tre di inibizione per il sig. Max Pincione; ammenda di euro5.000,00 per il Pescara Calcio Spa. Ascoltato altresì l‘avv. Luciano Ruggiero Malanini, nell‘interesse del Pescara Calciomentre non è comparso il sig. Max Pincione; Valutato che attraverso una attenta lettura della Relazione dell‘Ufficio Indagini èemerso che:in data 3 giugno <strong>2007</strong>, in occasione della partita Pescara–Brescia, il sig. Vivarini sedeva sulla panchina del Pescara e davacontinue istruzioni a tutta la squadra sostituendosi all‘allenatore De Rosa, pur presente sulla stessa panchina;in sede di interrogatorio il sig. Vivarini confermava di avere avuto rapporti molto stretti con il De Rosa e che in occasionedella partita Pescara–Brescia, causa particolari circostanze, avrebbe tenuto un comportamento particolarmente attivo;le testimonianze rese dai calciatori Papini, Aquilani ed Olivieri non confermano gli assunti del deferimento che, pertanto,trova giustificazione esclusivamente per i comportamenti tenuti in occasione della partita Pescara – Brescia;che, in ogni caso, lo svolgimento da parte del Vivarini di mansioni non autorizzate sono confermate dalla rassegna stampanella quale il Viviani viene individuato come l‘allenatore del Pescara Calcio;458


DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE - STAGIONE SPORTIVA <strong>2007</strong>-<strong>2008</strong>Ritenuto che è dunque ipotizzabile che al Vivarini in un momento di particolare difficoltà della Società siano stati affidaticompiti che non avrebbe potuto svolgere e che detti compiti siano stati dal Vivarini stesso in concreto svolti;Rilevato che avendo comunque svolto il Vivarini la propria attività (di collaboratore della prima squadra) sempre al fianco diallenatori abilitati, l‘addebito non può essere considerato di particolare gravità giacché possono soltanto ravvisarsicomportamenti non legittimi interferenti con l‘attività altrui; Precisato che a carico del sig. Max Pincione non risultanoaccertati comportamenti censurabili; Valutato che il Pescara calcio va dunque sanzionato solo per responsabilità oggettiva peril comportamento tenuto dai propri tesserati Vivarini e De Rosa nella particolare fattispecie sopra meglio descritta P.Q.M. Inparziale accoglimento del deferimento: proscioglie il sig. Max Pincione; irroga la sanzione dell‘ammenda di € 2.500,00(duemilacinquecento/00) a carico delPescara Calcio SpA.(116) - DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: KELION OSTAKU (calciatore tesserato ASNoicattaro Calcio Srl) E ANDREA BOFFOLI (dirigente accompagnatore ufficiale AS Noicattaro Calcio Srl) PERVIOLAZIONEART. 1 COMMA 1 CGS IN RELAZIONE AGLI ARTT. 7 COMMA 1 E 16 DELLO STATUTO FEDERALE E DELLASOCIETA‘ AS NOICATTARO CALCIO Srl PER VIOLAZIONE ART. 46 COMMA 6 CGS NONCHE‘ ART. 4 COMMA 2CGS (nota n. 1436/249pf07-08/SP/en del 26.11.<strong>2007</strong>)Il Procuratore Federale ha deferito alla Commissione Disciplinare Nazionale il calciatore Ostaku Keljon, il dirigente AndreaBoffoli e l‘AS Noicattaro Calcio Srl, per rispondere: il primo della violazione di cui all‘art. 1, comma 1, del Codice diGiustizia Sportiva, in relazione agli artt. 7, comma 1, e 16 dello Statuto Federale, per violazione dei principi di lealtà,correttezza e probità, per aver disputato in data 22/9/<strong>2007</strong> una gara per la società Noicottaro senza averne titolo perché nontesserato ; il secondo della violazione di cui all‘art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione agli artt. 7,comma 1 e 16 dello Statuto Federale per violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità, per aver sottoscritto una distintadi gara in cui dichiarava che i giocatori ivi menzionati erano regolarmente tesserati e partecipavano alle gare sotto laresponsabilità della società di appartenenza, malgrado il calciatore Ostaku Keljon non ne avesse titolo; la società ASNoicattaro Calcio Srl ai sensi dell‘art. 46, comma 6, CGS per aver beneficiato della partecipazione di un calciatore non aventetitolo in occasione della gara del Campionato Nazionale ―Dante Berretti‖, nonché a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensidell‘art. 4, comma 2, del C.G.S., nelle violazione ascritte ai propri tesserati ovvero ai soggetti che comunque abbiano svoltoattività nel suo interesse ai sensi dell‘art. 1, comma 5, CGS. Effettivamente è provato che il calciatore extracomunitario OstekuKeljon in data 22/9/07 ha preso parte alla gara Noicattaro–Crotone del Campionato Nazionale Dante Berretti come risultainconfutabilmente dalla distinta di gara. In tale data il calciatore non era ancora regolarmente tesserato. Infatti ai sensi dell‘art.39 comma 3 NOIF il tesseramento ha efficacia a partire dalla data di concessione del visto di esecutività da parte della Legacompetente. Nella fattispecie, l‘Ufficio tesseramenti in data 25/9/07 ha richiesto alla società di appartenenza l‘ulteriorenecessaria documentazione non ancora inviata e solo in data 11/10/07 ha comunicato alla Società AS Noicattaro Calcio che ilvisto di esecutività era stato concesso in data 10/10/07 e che il tesseramento era in corso a partire dalla data dellacomunicazione. Non vi è dubbio pertanto che alla data del 22/9/07 il calciatore deferito non avesse titolo per partecipare allagara Noicattaro-Crotone. Ciò comporta anche la responsabilità disciplinare del Boffoli Andrea, all‘epoca dirigenteaccompagnatore della squadra, che sottoscrivendo la distinta di gara ha dichiarato contrariamente al vero che Osteku Keljonera regolarmente tesserato. La partecipazione alla gara citata di un calciatore non avente titolo comporta provvedimentidisciplinari anche a carico della Società Noicattaro. Essendo decorso il termine di cui all‘art. 46 comma 3 CGS si applica allafattispecie la norma di cui all‘art. 46 comma 6 CGS. Inoltre la società Noicattaro risponde anche per l‘operato dei propritesserati a titolo di responsabilità oggettiva. Il deferimento quindi merita accoglimento e sanzioni congrue appaiono quelledella squalifica per una giornata per il calciatore Ostaku Keljon, dell‘inibizione per mesi tre per Boffoli Andrea e di tre punti dipenalizzazione per l‘AS Noicattaro. P.Q.M. accoglie il deferimento e applica ai deferiti le seguenti sanzioni: Una giornata disqualifica per Ostaku Keljon, mesi tre di inibizione per Boffoli Andrea e tre punti di penalizzazione per la Società ASNoicattaro Calcio Srl da scontarsi nel campionato Berretti della corrente stagione <strong>2007</strong>-<strong>2008</strong>.TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COMUNICATO UFFICIALE N. 33/CDN DEL 28 FEBBRAIO <strong>2008</strong>(164) - RECLAMO DELLA SOCIETA‘ ASD LEONZIO 1909 AVVERSO DECISIONI MERITO GARE LEONZIO-TRACASTAGNI DEL 18.11.<strong>2007</strong> E VILLAFRANCA TIRRENA-LEONZIO DEL 25.11.<strong>2007</strong>(Delibera CD Territoriale presso il CR Sicilia – CU n. 35 del 23.1.<strong>2008</strong> – Campionato di Eccellenza).Letto il reclamo, visti gli atti sentito il difensore della Società reclamante, osserva: il ricorso della società Leonzio avverso ledecisioni della Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regione Sicilia di cui al CU n. 35 del 23 gennaio<strong>2008</strong> è infondato. Tali decisioni, distinte l‘una dall‘altra e relative ognuna a due diverse gare del campionato Eccellenza,avevano sanzionato la ricorrente con la punizione <strong>sportiva</strong> della perdita di entrambe le gare per la posizione irregolare delcalciatore Licandri Sandro, il quale, in prestito dalla società Real Paternò alla società Belpasso, era stato trasferito a titolodefinitivo da quest‘ultima alla ricorrente. Deduce la società Leonzio che la società Belpasso poteva trasferire il calciatoreLicandri Sandro in quanto il suo trasferimento dalla Real Paternò alla Belpasso datato 19 settembre <strong>2007</strong> era stato corretto datemporaneo a definitivo e che ciò risultava dal segno di correzione apposto sulla lista di trasferimento. Lamenta il ritardo concui L‘Ufficio Tesseramenti le aveva comunicato il rigetto del trasferimento, lasciando così insorgere nella ricorrente, per il459


DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE - STAGIONE SPORTIVA <strong>2007</strong>-<strong>2008</strong>tempo intercorso tra la data della lista di trasferimento a quella della comunicazione dell‘Ufficio, durante il quale le gare inoggetto erano state disputate, il convincimento che il tesseramento del calciatore fosse stato ratificato. Ciò premesso, risulta dalfoglio meccanografico dell‘Ufficio Tesseramenti afferente la posizione del calciatore che questi, alla data del 20 settembre<strong>2007</strong>, era in prestito alla società Belpasso; a ciò consegue che la società Belpasso non poteva trasferirlo. Dalla stesso fogliomeccanografico risulta altresì che la società Real Paternò il 10 dicembre <strong>2007</strong> aveva svincolato il calciatore, a conferma che ilcalciatore apparteneva alla società Paternò e che di lui la società Belpasso non poteva disporre. P.Q.M. respinge il ricorso edispone incamerarsi la tassa versata.(168) - RECLAMO DELLA SOCIETA‘ AC MONTEMURLO ASD AVVERSO DECISIONI MERITO GARAMONTEMURLO-MASSETANA DEL 6.1.<strong>2008</strong>(Delibera CD Territoriale presso il CR Toscana – CU n. 32 del 31.1.<strong>2008</strong> – Campionato di Eccellenza).Visti gli atti, letto il reclamo ed udito il rappresentante della Società richiedente; rilevato che la CD Territoriale presso ilComitato regionale Toscana, con il C.U. n° 32 del 31.1.<strong>2008</strong>, rigettava il reclamo proposto dalla AC Montemurlo, in relazionealla posizione irregolare del calciatore Fioretti Daniele che ha partecipato alla gara AC Montemurlo – USD Massetanadisputata il 6.1.<strong>2008</strong>; considerato che gli argomenti sostenuti innanzi codesta Commissione non possono indurre la stessa amodificare quanto stabilito in via preliminare dalla Commissione Disciplinare Territoriale Toscana, che ha dichiaratoinammissibile il reclamo per la violazione dell‘art. 33 c. V° e VII° CGS, le cui motivazioni debbono qui ritenersi integralmentetrascritte; P.Q.M. Respinge il reclamo e dispone l‘addebito della tassa non versata.(162) - RECLAMO DELLA SOCIETA‘ ASD BIAGIO NAZZARO CHIARAVALLE AVVERSO DECISIONI MERITOGARA BIAGIO NAZZARO-PIANO SAN LAZZARO DEL 23.11.<strong>2007</strong>(Delibera CD Territoriale presso il CR Marche – CU n. 85 del 18.1.<strong>2008</strong> – Campionato di Eccellenza).La ASD Biagio Nazzaro Chiaravalle impugna la decisione della Commissione Disciplinare Territoriale presso il ComitatoRegionale Marche del 18 gennaio <strong>2008</strong>, che ha respinto il reclamo dalla medesima proposto avverso la regolarità della garaBiagio Nazzaro – Piano S. Lazzaro del 23 dicembre <strong>2007</strong> Campionato di Eccellenza. Deduce la ricorrente che a tale gara avevapartecipato il calciatore Tacconi Moreno, che era in posizione irregolare in quanto la lista di svincolo che gli era stata concessadalla società Nuova Vis Pesaro e che gli aveva poi consentito di tesserarsi per la società Piano S. Lazzaro era a sua voltairregolare perché sottoscritta da persona che non poteva in quel momento rappresentare la società, non essendo stata ancoracomunicata agli organi federali la sua nomina a nuovo presidente. Chiede la revoca della decisione impugnata con ogniconsequenziale pronuncia in merito alla gara. Controdeduce la società Piano S. Lazzaro. Il ricorso è infondato. Il documentoacquisito agli atti, avente ad oggetto le liste di svincolo suppletive art. 107 NOIF della società Vis Pesaro, nel qua le erainserito il calciatore di cui trattasi, è stato sottoscritto, per stessa ammissione della ricorrente, dall‘effettivo legalerappresentante della società titolare della lista, risultando così rispettate le norme NOIF sul tesseramento dei calciatori. Laricorrente, inoltre, non può dolersi del fatto che la nomina del legale rappresentante della società che aveva sottoscritto la listaera stata comunicata agli organi competenti solo in epoca successiva l‘inoltro della lista, essendo ciò di per sé irrile vante, tantoè vero che il vincolo pluriennale del calciatore in favore della società Piano S. Lazzaro precedente la gara di cui trattasi erastato ratificato dal competente Ufficio Tesseramenti. P.Q.M. respinge il ricorso e dispone incamerarsi la tassa versata.(169) - RECLAMO DELLA SOCIETA‘ ASD BARGE CALCIO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CARAGLIO-BARGE DEL 16.12.<strong>2007</strong>(Delibera G.S. C.U. n. 25 del 20.12.<strong>2007</strong> e delibera C.D. Territoriale presso il C.R. Piemonte V.A. C.U. n. 32 del 31.1.<strong>2008</strong> –Campionato 1^ Categoria).Visti gli atti; letto il ricorso; considerato che la Società ASD Barge Calcio ricorre avverso la decisione della Commissionedisciplinare territoriale presso il CR Piemonte V.A. che ha inflitto, a carico della stessa la perdita della gara Caraglio-Barge per3-0 nonché la penalizzazione di 1 punto in classifica; considerato che, avverso le decisioni dei Giudici sportivi territoriali èpossibile proporre ricorso esclusivamente alle Commissioni disciplinari territoriali essendo previsti, ai sensi dell‘art. 44 CGS,soltanto due gradi di giudizio per le infrazioni che riguardano l‘attività agonistica, mentre la Commissione disciplinarenazionale è competente a decidere i ricorsi avverso le decisioni delle Commissioni disciplinari territoriali unicamente neiprocedimenti instaurati su deferimento del Procuratore federale e in quelli aventi ad oggetto la posizione irregolare deicalciatori; considerato che nel caso in questione, si sono esauriti i due gradi del giudizio previsti dal citato art. 44 CGS, epertanto il ricorso è inammissibile; P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e dispone l‘addebito della tassa non versata.(170) - RECLAMO DELLA SOCIETA‘ ASD POZZALLO AVVERSO LE DECISIONI MERITO GARA VIRTUS ISPICA-POZZALLO DEL 15.12.<strong>2007</strong>(Delibera G.S. C.U. n. 31 del 19.12.<strong>2007</strong> e delibera C.D. Territoriale presso il C.R. Sicilia C.U. n. 37 del 30.1.<strong>2008</strong> –Campionato Promozione).Visti gli atti; letto il ricorso; considerato che la Società ASD Pozzallo ricorre avverso la decisione della Commissionedisciplinare territoriale presso il CR Sicilia che ha inflitto, a carico delle due Società, la punizione <strong>sportiva</strong> di perdita della garacon il punteggio di 0-3 nonché ammenda di € 500,00 su ricorso presentato dalla Società US Virtus Ispica avverso la deliberadel Giudice Sportivo che infliggeva alla sola Societa Ispica la punizione <strong>sportiva</strong> della perdita della gara; considerato che,avverso le decisioni dei Giudici sportivi territoriali è possibile proporre ricorso esclusivamente alle Commissioni disciplinari460


DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE - STAGIONE SPORTIVA <strong>2007</strong>-<strong>2008</strong>territoriali essendo previsti, ai sensi dell‘art. 44 CGS, soltanto due gradi di giudizio per le infrazioni che riguardano l‘attivitàagonistica, mentre la Commissione disciplinare nazionale è competente a decidere i ricorsi avverso le decisioni delleCommissioni disciplinari territoriali unicamente nei procedimenti instaurati su deferimento del Procuratore federale e in quelliaventi ad oggetto la posizione irregolare dei calciatori; considerato che nel caso in questione, si sono esauriti i due gradi delgiudizio previsti dal citato art. 44 CGS, e pertanto il ricorso è inammissibile; P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e disponel‘incameramento della tassa versata.RECLAMO DELLA SOCIETA SC AUDAX SALERNO AVVERSO LE DECISIONI MERITO GARA AUDAX SALERNO-REAL SANTA MARIA A VICO DEL 30.9.<strong>2007</strong>(Delibera C.D. Territoriale presso il C.R. Campania - C.U. n. 58 del 17.1.<strong>2008</strong> – Campionato 1^ Categoria).letto il reclamo proposto dalla Società SC Audax Salerno avverso la decisione della CD Territoriale presso il CR Siciliapubblicata sul C.U. n. 58 del 17.1.<strong>2008</strong>, considerato che la Società reclamante ha preannunciato reclamo e richiesto copia degliatti in data 21.1.<strong>2008</strong>, ritualmente trasmessi e ricevuti in data 8.2.<strong>2008</strong>, rilevato che lo stesso andava proposto entro i settegiorni successivi alla data di ricezione degli stessi, a termini del disposto di cui all‘art. 37, comma 1 CGS; rilevato che ilreclamo de quo è stato spedito alla Segreteria di questa Commissione disciplinare il 19.2.<strong>2008</strong>, P.Q.M. dichiara inammissibileil reclamo proposto dalla Società SC Audax Salerno e, per l‘effetto, dispone l‘incameramento della tassa versata.TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COMUNICATO UFFICIALE N. 34/CDN DEL 29 FEBBRAIO <strong>2008</strong>(166) - DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MASSIMO CELLINO (Presidente delconsiglio di amministrazione Cagliari Calcio SpA) PER VIOLAZIONE ART. 27 COMMA 2 DELLO STATUTO DELLAFIGC (OGGI ART. 30) NONCHE‘ ART. 1 COMMA 1 CGS E DELLA SOCIETA‘ CAGLIARI CALCIO SpA PERVIOLAZIONE ART. 2 COMMA 4 CGS (OGGI ART. 4 COMMA 1) (nota n. 2218/397pf06- 07/SP/en del 21.1.<strong>2008</strong>)Il procedimento Con provvedimento del 21 gennaio <strong>2008</strong>, il Procuratore Federale ha deferito a questa Commissione MassimoCellino, Presidente del Consiglio di Amministrazione della Soc. Cagliari Calcio S.p.A., per rispondere della violazione dell‘art.27 comma 2 (oggi art. 30), dello Statuto della FIGC, per aver violato l‘obbligo di accettare la piena efficacia dei provvedimentidegli Organi di Giustizia <strong>sportiva</strong> e soggetti delegati della FIGC nonché della violazione di cui all‘art. 1, comma 1, del CGS,per avere contravvenuto ai principi di lealtà, correttezza e probità <strong>sportiva</strong>, nonché la Società Cagliari Calcio S.p.A. perrispondere della violazione di cui all‘art. 2, comma 4 del C.G.S., oggi trasfuso nell‘art. 4, comma 1 del C.G.S. a titolo diresponsabilità diretta per i comportamenti ascritti al proprio Presidente. Nell‘atto di deferimento veniva evidenziato che la Soc.Cagliari Calcio S.p.A., in persona del Signor Massimo Cellino, in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione, e lostesso Massimo Cellino personalmente, nel corso del <strong>2007</strong> avrebbero presentato, dinanzi alla Procura della Repubblica diOristano, nei confronti del Signor Gianluca Grassadonia, all‘epoca dei fatti Calciatore tesserato nel campionato di serie C1,una querela per diffamazione a mezzo stampa aggravata ex art. 595, commi 2 e 3 cod. pen., quale autore delle dichiarazioniapparse su un articolo lanciato il 7 febbraio <strong>2007</strong> dall‘Agenzia di Stampa G.R.T., in difetto di preventiva autorizzazionefederale. Nei termini assegnati nell‘atto di contestazione degli addebiti, gli incolpati hanno fatto pervenire una memoriadifensiva nella quale si fa presente che la querela in questione ha rappresentato un atto inevitabile, spontaneo, ―che dovevanecessariamente ad immediatamente essere esperito‖ per ristabilire serenità nell‘ambiente e nella tifoseria, turbati dalledichiarazioni del Grassadonia, e si deduce la supremazia, indipendenza ed estraneità della giurisdizione penale rispetto al cd.vincolo di giustizia <strong>sportiva</strong>, sia nel merito che sotto il profilo processuale. Invero, di fronte a tale interesse pubblico superiorenon avrebbe senso la distinzione che si trae nell‘atto di deferimento, ―dal momento che la perseguibilità d‟ufficio o la quereladi parte sono solo due modi diversi, comunque finalizzati alla obbligatorietà della punizione del reato‖. A ciò si aggiungal‘erroneità dell‘impostazione del deferimento improntata sulla considerazione della fattispecie come ―un mero contenzioso ditipo civilistico – privatistico, relativo a diritti disponibili‖, laddove la vicenda avrebbe ―una connotazione eminentementepubblicistica superiore od estranea al diritto sportivo‖. Infine, si richiama l‘attenzione su procedimenti giurisprudenzialirelativi ai rapporti tra giustizia <strong>sportiva</strong> e giustizia ordinaria. Per questi motivi si chiede, previa declaratoria della mancanza deipresupposti di fatto e di diritto e stante, comunque, l‘infondatezza del deferimento, il proscioglimento dei deferiti. Allariunione odierna é comparso il rappresentante della Procura Federale, il quale ha chiesto la dichiarazione di responsabilità degliincolpati e la loro condanna alla sanzione di un anno di inibizione ed € 10.000,00 di ammenda per Massimo Cellino e di 3punti di penalizzazione ed € 20.000,00 di ammenda per la Società Cagliari Calcio SpA. Per i deferiti è comparso il difensore, ilquale si è riportato al contenuto della memoria difensiva e delle conclusioni in essa rassegnate. I motivi della decisionePreliminarmente occorre escludere l‘applicabilità alla fattispecie in esame dell‘art. 1 CGS quale norma a carattere generale, inpresenza di una norma speciale quale l‘art. 27, comma 2, (oggi 30) dello Statuto della FIGC. Nel merito la Commissione,esaminati gli atti, sentite le parti, ritiene provata la responsabilità di Massimo Cellino e della società Cagliari Calcio SpA, ilquale ha adito l‘Autorità Giudiziaria ordinaria (nel caso di specie quella penale) in assenza di autorizzazione da parte delConsiglio Federale e, pertanto, in evidente violazione della clausola compromissoria. Nessuna rilevanza può essere attribuitaagli assunti difensivi richiamati in narrativa laddove si consideri che: la clausola compromissoria non distingue tra dirittisoggettivi e interessi legittimi o pubblici, sottoponendo ad autorizzazione il ricorso a qualsiasi ―giurisdizione statale‖; lanecessità di premunirsi di autorizzazione non avrebbe leso in alcun modo i diritti dei soggetti offesi dalle dichiarazioni delGrassadonia, in quanto essi avrebbero potuto inoltrare, nell‘immediatezza dei fatti, la richiesta di autorizzazione esplicitandoeventualmente l‘urgenza di una tempestiva risposta, stante il termine di 3 mesi, oltre il quale la presentazione della querela è461


DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE - STAGIONE SPORTIVA <strong>2007</strong>-<strong>2008</strong>tardiva; negli atti d‘indagine non vi è traccia né dell‘autorizzazione, né della sua richiesta; l‘operatività della clausolacompromissoria non impedisce al tesserato l‘esercizio dei propri diritti costituzionalmente garantiti, ma comporta, in caso disua violazione, esclusivamente la sottoposizione ad un procedimento disciplinare; non vi è alcun contrasto tra l‘autonomiadell‘ordinamento sportivo e la giurisdizione ordinaria, laddove spetta a quest‘ultima accertare o meno la sussistenzadell‘ipotesi di reato denunciato, mentre spetta al primo la regolamentazione dei rapporti interni tra i propri tesserati.Sennonché, nel caso di specie, i fatti oggetto delle querele sporte da Massimo Cellino e dalla società Cagliari Calcio SpApoiché rientravano nell‘ambito della competenza degli Organi di Giustizia Sportiva – trattandosi di presunti rapporti tra unaparte della tifoseria e la società Cagliari Calcio SpA, nonché le modalità di analisi dirette ad accertare l‘uso di sostanze dopantida parte di un calciatore della società – avrebbero dovuto indurre, da un lato, a sporgere denuncia agli organi inquirentidesignati dallo Statuto Federale della FIGC e, dall‘altro, a richiedere l‘autorizzazione a presentare la querela alla competenteAutorità Giudiziaria ordinaria. Poiché tale condotta integra la violazione egli artt. 27, comma 2 e 4, dello Statuto Federale(oggi art. 30), deve affermarsi la responsabilità di Massimo Cellino e della società Cagliari Calcio SpA. L‘accertamento dellaresponsabilità dei deferiti comporta l‘applicazione delle sanzioni di cui all‘art. 11 bis CGS (oggi art. 15 del CGS) ossia, oltreall‘irrogazione di un‘ammenda, la penalizzazione di almeno 3 punti in classifica per le Società; l‘inibizione e la squalifica noninferiore a mesi 6 per i calciatori e gli allenatori e non inferiore a un anno per tutte le altre persone fisiche. Sanzioni equeappaiono quelle di cui al dispositivo. Il dispositivo Per tali motivi la Commissione delibera di infliggere a Massimo Cellino lasanzione della inibizione di un anno e dell‘ammenda di € 10.000,00 (diecimila/00) ed alla Società Cagliari Calcio SpA lasanzione della penalizzazione di 3 punti in classifica da scontarsi nell‘attuale stagione calcistica e dell‘ammenda di € 20.000,00(ventimila/00) a titolo di responsabilità diretta.(103) – APPELLO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO IL PROSCIOGLIMENTO DEL SIG. MARCOBARANTANI (già tess. Pol. Lentigione ora FC Soragna) A SEGUITO DI PROPRIO DEFERIMENTO(Delibera CD Territoriale presso il CR Emilia Romagna – CU n. 21 del 21.11.<strong>2007</strong>)Il Procuratore federale, con provvedimento del 28.11.<strong>2007</strong> n. 1413/723PF 06-07/SP/en, ha proposto appello avverso ladecisione della Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Emilia Romagna a mezzo della qualequest‘ultima respingeva il deferimento presentato dalla stessa Procura federale a carico del calciatore Marco Barantani perviolazione dell‘art. 1 del CGS, prosciogliendo da ogni addebito lo stesso calciatore, non sussistendo alcun obbligo in capo alcalciatore di seguire l‘iter del proprio tesseramento, atteso altresì che l‘art. 39 delle NOIF pone tale obbligo esclusivamentesulle società e non su altri soggetti. In particolare, nel predetto appello, il Procuratore federale rilevava che:a) il calciatore, nella stagione <strong>sportiva</strong> 2006/<strong>2007</strong>, era stato utilizzato dalla società Poli<strong>sportiva</strong> Dil. Lentigione Calcio in n. 14gare di Campionato Promozione – Girone A, sebbene fosse in posizione irregolare di tesseramento, in quanto svincolato a fardata dal 01.07.2006;b) lo stesso calciatore, nella memoria difensiva depositata in primo grado, aveva sostenuto che era stata sua convinzione che,dopo aver sottoscritto il modulo di tesseramento, le procedure di completamento della medesima pratica di tesseramentodovessero essere svolte esclusivamente dalla società di appartenenza;c) la stessa società – sanzionata dalla Commissione Disciplinare Territoriale per i medesimi fatti con la penalizzazione di 14punti in classifica e l‘ammenda di €. 300,00 – si era assunta espressamente la responsabilità del mancato inoltro all‘UfficioTesseramento del modulo comunque sottoscritto dal calciatore.Ciò posto, il Procuratore Federale si doleva del fatto che la Commissione Disciplinare non avesse valutato in maniera correttala responsabilità disciplinare del calciatore deferito – il quale aveva partecipato a n. 14 gare di campionato – in quantoquest‘ultimo, pur avendo firmato il modulo di trasferimento e pur non essendo obbligato a depositare personalmente il predettomodulo, non aveva ottemperato all‘obbligo di verificare che il proprio tesseramento fosse stato effettivamente perfezionatoprima di poter disputare le gare in questione. Pertanto, lo stesso Procuratore federale, rilevata la violazione di tale obbligoposto a carico del calciatore, chiedeva la riforma dell‘impugnata decisione della Commissione Disciplinare Territoriale el‘irrogazione della sanzione di mesi tre di squalifica al calciatore Marco Barantani – così come richiesta nel procedimento diprimo grado – ovvero di quelle sanzioni ritenute di giustizia. Il deferito Marco Barantani, nei termini assegnati, non ha fattopervenire memoria difensiva. Il deferito, comparso in udienza con l‘assistenza del proprio difensore, ha contestato gli addebitichiedendo il proscioglimento. Il rappresentante della Procura Federale ha concluso in udienza chiedendo affermarsi laresponsabilità del Sig. Marco Barantani in ordine ai fatti a lui contestati e la conseguente sanzione di mesi tre di squalifica. LaCommissione Disciplinare, esaminati gli atti e sentite le parti, ritiene che l‘impugnata decisione sia esente da vizi e/o censure eche pertanto vada confermata, con conseguente rigetto dell‘odierno appello. E‘ incontrovertibile che il calciatore BarantaniMarco – il quale ha ammesso di aver sottoscritto il modulo di tesseramento presente in atti - sia stato utilizzato dalla societàPoli<strong>sportiva</strong> Dil. Lentigione Calcio in n. 14 gare della stagione <strong>sportiva</strong> 2006/20007 pur essendo in posizione irregolare ditesseramento, in quanto svincolato. La suddetta società, per tale comportamento, è stata sanzionata dalla CommissioneDisciplinare Territoriale con la penalizzazione di 14 punti in classifica e l‘ammenda di €. 300,00 e si è peraltro assuntaespressamente la responsabilità del mancato inoltro all‘Ufficio Tesseramento del modulo comunque sottoscritto dal calciatore.Ciò posto, occorre rilevare che l‘art. 39 delle NOIF dispone testualmente al comma 1 che “I calciatori sono tesserati per laFIGC su richiesta sottoscritta e inoltrata per il tramite delle società per la quale intendono svolgere l‟attività <strong>sportiva</strong>…” edal comma 4 che “l‟utilizzo del calciatore prima della scadenza del termine o della data del visto di esecutività è punito con lasanzione dell‟ammenda a carico della società…”. Orbene, dal chiaro dato testuale della predetta norma – la quale prevedeespressamente sanzioni esclusivamente a carico delle società in caso di violazione degli obblighi che regolano la procedura di462


DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE - STAGIONE SPORTIVA <strong>2007</strong>-<strong>2008</strong>tesseramento e ciò ad ulteriore riprova dei soggetti destinatari di tale obbligo - e come peraltro ben ha rilevato la CommissioneDisciplinare Territoriale, tutti gli obblighi relativi al tesseramento di un calciatore, una volta che quest‘ultimo abbia già firmatoil modulo di tesseramento, incombono sulla società che intende avvalersi della sua prestazione <strong>sportiva</strong>, ivi compreso l‘obbligodi trasmissione del modulo firmato all‘Ufficio Tesseramento. Pertanto, e contrariamente a quanto dedotto dalla ProcuraFederale, non sussiste alcuna norma che ponga in capo al calciatore, una volta che quest‘ultimo abbia sottoscritto il modulo ditesseramento, l‘obbligo di seguire l‟iter procedimentale del tesseramento e del relativo perfezionamento, atteso altresì che uncalciatore non ha certamente alcun potere di sostituirsi alla società nell‘adempimento di obblighi posti a carico ed eseguibiliesclusivamente da quest‘ultima. Del resto, e come già rilevato dalla Commissione Disciplinare Territoriale, codestaCommissione si era già espressa in passato in tal senso: “…incombendo tutti gli oneri conoscitivi al riguardo sulla società cheintende procedere al tesseramento…” (25.05.1995 app. G.S. Calcetto Valmontone). A ciò si aggiunga che nella fattispecie dequa non emerge dagli atti alcun elemento che possa anche solo far presumere una condotta del deferito contraria alla buonafede ovvero concorrente al mancato invio del modulo di tesseramento, atteso altresì che il deferito non aveva alcun elementoche gli potesse permettere di nutrire dubbi sul perfezionamento della procedura di tesseramento, atteso altresì che avevafirmato regolarmente il modulo previsto dall‘art. 39 delle NOIF. Pertanto, nel caso di specie, non è configurabile alcunaresponsabilità disciplinare in capo al deferito Marco Barantani. In forza di quanto sopra, le motivazioni addotte dalla ProcuraFederale non sono meritevoli di accoglimento e l‘appello va dunque rigettato. P.Q.M. la Commissione rigetta l‘appello econferma l‘impugnata decisione della Commissione Disciplinare Territoriale del Comitato Regionale Emilia Romagna.(151) – APPELLO DELLA SOCIETA‘ POL. GAETA Srl AVVERSO LA SANZIONE DELLA PENALIZZAZIONE DI 1PUNTO DA SCONTARE NEL CORRENTE CAMPIONATO A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATOREFEDERALE(Delibera CD Territoriale presso il CR Lazio – CU n. 84 del 3.1.<strong>2008</strong>)(152) – APPELLO DEL SIG. COSMO BUCCARELLO AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE PER MESI 6 ASEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE(Delibera CD Territoriale presso il CR Lazio – CU n. 84 del 3.1.<strong>2008</strong>)Con distinti atti del 4.2.<strong>2008</strong>, la Poli<strong>sportiva</strong> Gaeta Srl ed il Sig. Cosmo Buccarello, già Presidente della stessa all‘epoca deifatti di che trattasi, hanno impugnato la decisione con la quale la Commissione Disciplinare Territoriale del Lazio, con CU n.84 del 3.1.<strong>2008</strong>, riconoscendo la Società direttamente responsabile per i fatti ascritti al proprio Presidente, ha comminato allaprima la penalizzazione di 1 (un) punto in classifica e l‘ammenda di € 5.000,00 ed al secondo l‘inibizione per mesi 6 (sei). Allariunione del 29.02.<strong>2008</strong>, previa riunione dei procedimenti di cui in epigrafe su concorde istanza delle parti, i reclamanti hannoinsistito per l‘accoglimento dei rispettivi reclami e il rappresentante della Procura federale ha concluso chiedendo la confermadella decisione impugnata. Il procedimento trova origine nel deferimento proposto dalla Procura federale nei confronti degliodierni appellanti a causa della protesta, attuata da un delegato del Sig. Cosmo Buccarello alla gestione della Società, consistitanel non far partecipare le compagini femminili e giovanili della Poli<strong>sportiva</strong> ad alcune gare dei rispettivi campionati, per cui lestesse erano già state sanzionate ai sensi dell‘art. 53 NOIF. Nei rispettivi atti di impugnazione, gli appellanti hanno lamentato,in via principale, la omessa pronuncia, da parte della Commissione di I° grado, in ordine all‘eccezione di improponibilità deldeferimento per la violazione del divieto del ―ne bis in idem‖, in via gradata hanno chiesto la revoca della penalizzazione e lariduzione dell‘ammenda nei limiti richiesti dalla Procura Federale ovvero € 3.000,00. Il reclamo del Sig. Cosmo Buccarello èinfondato e va pertanto rigettato mentre quello della Società deve essere accolto. Il motivo con il quale gli appellanti hannodenunciato il vizio di omessa pronuncia in ordine alla eccezione di improponibilità del deferimento per la violazione del ―nebis in idem‖ è fondato ma porta a conseguenze giuridiche diverse nel senso qui di seguito chiarito. La CommissioneDisciplinare Territoriale, effettivamente, ha omesso di pronunciarsi in merito alla eccezione sollevata della quale, però, si potràavvalere unicamente la Società. Difatti, è evidente che la Poli<strong>sportiva</strong>, sanzionata, ai sensi dell‘art. 53 NOIF, tante volte quantesono state le rinunce alle gare indicate nel deferimento, è stata nuovamente giudicata, e soprattutto sanzionata, per gli stessifatti, anche se a titolo diverso e, quindi, anche nell‘ipotesi prevista dall‘art. 4, co. 1, CGS. Il Sig. Buccarello, pertanto, deveessere ritenuto l‘unico responsabile della condotta anti<strong>sportiva</strong> allo stesso contestata, ancorché posta in essere dal Sig.Magliozzi, in quanto, delegando la gestione della Società ad un terzo ed essendo a conoscenza della forma di protesta che lostesso intendeva attuare, ha mostrato, colpevolmente, una passiva acquiescenza e, quindi, accettazione di tutte le conseguenzederivanti dal suo operato, da cui l‘imputazione di che trattasi. Pertanto, la decisione della Commissione DisciplinareTerritoriale andrà confermata sul punto, dovendo invece essere riformata relativamente alla responsabilità della Società per imotivi già illustrati. P.Q.M. Accoglie l‘appello proposto dalla Poli<strong>sportiva</strong> Gaeta Srl, confermando, nel resto, la decisione dellaCommissione Disciplinare Territoriale. Dispone l‘incameramento della sola tassa versata dal Sig. Cosmo Buccarello.(161) - DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: PAOLO DI STANISLAO (Presidente SSLanciano Srl) PER VIOLAZIONE ARTT. 1 COMMA 1 E 7 COMMA 1 CGS (OGGI ARTT. 1 COMMA 1 E 8 COMMA 1)IN RELAZIONE AL CU n. 6/A DEL 3.5.<strong>2007</strong> NONCHE‘ DELLA VIOLAZIONE DELL‘ART. 1 COMMA 3 CGSALFREDO DI PAOLO (amministratore unico e legale rappresentante SS Lanciano Srl) PER VIOLAZIONE ARTT. 1COMMA 1 E 7 COMMA 1 CGS (OGGI ARTT. 1 COMMA 1 E 8 COMMA 1) IN RELAZIONE AL CU n. 6/A DEL3.5.<strong>2007</strong> NONCHE‘ DELLA VIOLAZIONE DELL‘ART. 8 COMMA 5 CGS IN RELAZIONE ALL‘ART. 85 PUNTO VINOIF E DELLA SOCIETA‘ SS LANCIANO Srl PER VIOLAZIONE ART. 2 COMMA 4 CGS (OGGI ART. 4 COMMA 1)(nota n. 2124/058pf07-08/SP/en del 15.1.<strong>2008</strong>)463


DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE - STAGIONE SPORTIVA <strong>2007</strong>-<strong>2008</strong>1) Il deferimento Con provvedimento del 15.1.<strong>2008</strong>, il Procuratore federale ha deferito a questa Commissione:1) Di Stanislao Paolo, Presidente della SS Lanciano, per rispondere:a) della violazione degli artt. 1, comma 1, e 7, comma 1, CGS vigente all‘epoca dei fatti, oggi trasfusi, rispettivamente, negliart. 1, comma 1, ed 8, comma 1, CGS in relazione al C.U. n. 6/A del 3 maggio <strong>2007</strong>, allegato B, paragrafo IV;b) della violazione di cui all‘art. 1, comma 3, CGS, perchè, benché ritualmente convocato, non si è presentato al collaboratoredella Procura federale per essere ascoltato in ordine al procedimento di cui sopra;2) Di Paolo Alfredo, amministratore unico e legale rappresentante della S.S. Lanciano, per rispondere:a) della violazione degli artt. 1, comma 1, e 7, comma 1, CGS vigente all‘epoca dei fatti, oggi trasfusi, rispettivamente, negliart. 1, comma 1, e 8, comma 1, CGS, in relazione al C.U. n. 6/A del 3 maggio <strong>2007</strong>, allegato B, paragrafo IV;b) della violazione dell‘art. 8, comma 5, C.G.S., in relazione all‘art. 85, punto VI, NOIF e al C.U. n. 6/A del 3 maggio <strong>2007</strong>,allegato B, paragrafo IV;3) la società S.S. Lanciano s.r.l., a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell‘art. 2, comma 4, CGS, oggi trasfuso nell‘art. 4,comma 1, per le violazioni disciplinari ascrivibili al suo Presidente e al suo legale rappresentante.2) Le memorie difensiveNei termini assegnati nell'atto di convocazione, gli incolpati hanno fatto pervenire memorie difensive, nelle quali si nega che leviolazioni indicate dalla Procura federale siano state poste in essere. Di conseguenza, si chiede il proscioglimento da ogniaddebito o, in subordine, l‘applicazione della sanzione minima.3) Il dibattimentoAlla riunione odierna, sono comparsi il rappresentante della Procura federale, il quale ha chiesto la dichiarazione diresponsabilità dei deferiti e l‘irrogazione delle seguenti sanzioni:- per Di Stanislao Paolo: inibizione per un anno;- per Di Paolo Alfredo: inibizione per un anno e sei mesi;- per S.S. Lanciano: penalizzazione di punti 9 da scontarsi nel campionato <strong>2007</strong>/08.Sono comparsi altresì il rappresentante della Società e i difensori dei deferiti, i quali, dopo aver illustrato ulteriormente i motivigià esposti in memoria, si sono riportati alle conclusioni già formulate.4) I motivi della decisioneLa Commissione, esaminati gli atti e valutate le argomentazioni addotte dalle parti, rileva che il deferimento è fondato per iseguenti motivi, formulati ai sensi dell‘art. 34, comma 2, CGS. Dalla relazione del Collaboratore della Procura Federale,nonché dalla documentazione in atti, risulta che alcuni giocatori della S.S. Lanciano hanno firmato la quietanza liberatoriadegli emolumenti da percepire, nella stagione <strong>sportiva</strong> 2006/<strong>2007</strong>, senza aver ricevuto l‘effettivo pagamento. Piùspecificamente, risulta che:a) il calciatore Roberto Maurantonio non ha percepito gli emolumenti dei mesi di febbraio, marzo e aprile <strong>2007</strong>, nonché quellidell‘ulteriore periodo dal 1 luglio al 17 luglio <strong>2007</strong>, mentre il calciatore Michele Lanzillotta non ha percepito gli emolumentidei mesi di febbraio, marzo, aprile e luglio <strong>2007</strong>, con la conseguenza che le quietanze liberatorie risultano palesemente nonveritiere, in quanto i suddetti giocatori non hanno incassato le somme pattuite (tanto che il Maurantonio è stato costretto arivolgersi al Collegio arbitrale della LNPS);b) l‘allenatore di base e preparatore dei portieri Colucci Massimiliano non ha ricevuto il compenso per l‘attività da febbraio agiugno <strong>2007</strong>;c) il calciatore Sacilotto Luiz Gabriel non ha ricevuto il compenso per le mensilità di marzo, aprile, maggio e giugno <strong>2007</strong>(tanto che è stato costretto a rivolgersi al Collegio arbitrale della LNPS);d) il calciatore Figueroa Luca Emanuele non ha ricevuto il compenso per le mensilità da febbraio ad ottobre <strong>2007</strong> (tanto che èstato costretto a rivolgersi al Collegio arbitrale della LNPS);6) il calciatore Improta Umberto non ha ricevuto il compenso per le mensilità di maggio e giugno <strong>2007</strong> (tanto che è statocostretto a rivolgersi al Collegio arbitrale della LNPS).Va rilevato, peraltro, che la Società non ha prodotto alcun documento attestante l‘effettivo incasso delle somme da parte deicitati calciatori (anzi, alcuni bonifici bancari risultano non onorati), che l'azionista di maggioranza della Società PatriziaBernardi, a fronte dell‘accertata mancata corresponsione degli emolumenti successiva alla liberatoria firmata il 30 aprile <strong>2007</strong>dai calciatori Ruiz Gabriel Filho Sacilotto e Roberto Maurantonio, non ha fornito alcuna spiegazione, che il Presidente dellasocietà Paolo Di Stanislao, benché ritualmente convocato, non si è presentato al collaboratore della Procura federale, né hafornito alcuna giustificazione della sua assenza. Tali comportamenti, dei quali sono responsabili il Presidente e il legalerappresentante della Società, costituiscono illecito disciplinare perché sono in contrasto con quanto sancito dal C.U. n. 6/A del3 maggio <strong>2007</strong>, allegato B, paragrafo IV, il quale, per le società professionistiche, ha previsto che il pagamento degliemolumenti fino al mese di aprile <strong>2007</strong> compreso avrebbe dovuto essere effettuato entro il 27 giugno <strong>2007</strong>, mentre quello dellemensilità relative ai mesi di maggio e giugno <strong>2007</strong> avrebbe dovuto essere effettuato entro 30 settembre <strong>2007</strong>. Leargomentazioni difensive degli incolpati non risultano fondate. A ben vedere, infatti, se è vero che sussistono agli atti leliberatorie firmate nonché gli ordini di bonofico, nessuna prova la difesa ha fornito sull‘effettivo pagamento delle sommedovute. Alla responsabilità del Presidente nonché dell‘amministratore unico e legale rappresentante segue quella della Società,a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell‘art. 2, comma 4, CGS, oggi trasfuso nell‘art. 4, comma 1.5) La determinazione delle sanzioniPer quanto riguarda le sanzioni a carico della Società, ai sensi dell‘allegato B al C.U. n. 6/A del 3 maggio <strong>2007</strong>, la sempliceinosservanza del termine del 27 giugno <strong>2007</strong> è sanzionata con la penalizzazione di un punto in classifica, da scontarsi nel464


DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE - STAGIONE SPORTIVA <strong>2007</strong>-<strong>2008</strong>campionato <strong>2007</strong>/<strong>2008</strong>, mentre la semplice inosservanza delle prescrizioni riguardanti gli emolumenti di maggio e giugno<strong>2007</strong> comporta l‘applicazione delle sanzioni previste dall‘art. 18 del CGS. Per quanto riguarda le sanzioni a carico dei deferiti,invece, trovano applicazione le sanzioni previste dall‘art. 8 del CGS. Sanzioni eque, tenuto conto anche del comportamento deideferiti e della necessità di graduare le sanzioni in relazione alla gravità della contestazione, nonché degli orientamenti degliOrgani della giustizia <strong>sportiva</strong> in casi analoghi, appaiono quelle di cui al dispositivo. In particolare, si ritengonosufficientemente afflittive per le violazioni di cui al capo a) del deferimento le sanzioni della penalizzazione di punti uno dascontarsi nel campionato <strong>2007</strong>/08 e dell‘ammenda di € 3.000,00 e per le violazioni di cui al capo b) del deferimento lasanzione della penalizzazione di punti uno da scontarsi nel campionato <strong>2007</strong>/08.6) Il dispositivoPer tali motivi, la Commissione delibera di infliggere:- a Di Stanislao Paolo la sanzione dell‘inibizione sino al 30 giugno <strong>2008</strong>;- a Di Paolo Alfredo la sanzione dell‘inibizione sino al 31 agosto <strong>2008</strong>;- alla SS Lanciano Srl la sanzione della penalizzazione di due punti da scontarsi nelCamponato <strong>2007</strong>/<strong>2008</strong> e dell‘ammenda di € 3.000,00 (tremila/00).TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COMUNICATO UFFICIALE N. 35/CDN DEL 05 MARZO <strong>2008</strong>(158) – APPELLO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO L‘INCONGRUITA‘ DELLA SANZIONE INFLITTAALLA SOCIETA‘ POL. BADIA AGNANO (penalizzazione di 20 punti da decurtarsi nella stagione <strong>sportiva</strong> <strong>2007</strong>-<strong>2008</strong>) ASEGUITO DI PROPRIO DEFERIMENTO(Delibera CD Territoriale presso il CR Toscana – CU n. 28 del 3.1.<strong>2008</strong>)(139) – APPELLO DELLA SOCIETA‘ POL. BADIA AGNANO AVVERSO LA SANZIONE DELLA PENALIZZAZIONEDI 20 PUNTI DA DECURTARSI NELLA STAGIONE SPORTIVA <strong>2007</strong>-<strong>2008</strong> A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELPROCURATORE FEDERALE(Delibera CD Territoriale presso il CR Toscana – CU n. 28 del 3.1.<strong>2008</strong>)(137) – APPELLO DEL TESSERATO MARCO STOPPONI AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE PER ANNI3 A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE(Delibera CD Territoriale presso il CR Toscana – CU n. 28 del 3.1.<strong>2008</strong>)(138) – APPELLO DEL CALCIATORE ALESSANDRO PERUZZI AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICAPER ANNI 3 A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE(Delibera CD Territoriale presso il CR Toscana – CU n. 28 del 3.1.<strong>2008</strong>)Con lettera del 20/5/06 il Presidente del Camucia Calcio Accioli Alessandro denunciava un tentativo di illecito sportivoasseritamente operato dal Presidente del Badia Agnano Stopponi Marco per il tramite di altro tesserato, Peruzzi Alessandro neiconfronti del portiere del Camucia Calcio, Mariotti Alessandro. Al termine delle necessarie indagini il Procuratore Federaledeferiva alla Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Toscana, Stopponi Marco, PeruzziAlessandro e la soc. Poli<strong>sportiva</strong> Badia Agnano per rispondere i primi 2 delle violazioni di cui agli articoli 7, commi 1 e 2 (art.6, commi 1,2 e 3 e 4 del Codice in vigore all‘epoca dei fatti) in relazione all‘illecito sportivo sopra indicato e di cui all‘art. 1,comma 1 (principi di lealtà, correttezza e probità <strong>sportiva</strong>) del vigente Codice di Giustizia Sportiva; la società Badia Agnanoper responsabilità diretta e presunta ai sensi dell‘art. 4, comma 1 e art. 7 commi 3 e 4, del vigente CGS (art. 2, comma 4 e 6commi 3 e 4 del Codice in vigore all‘epoca dei fatti) per le violazioni ascrivibili al suo presidente ed al calciatore AlessandroPeruzzi. Con decisione 21.12.<strong>2007</strong> pubblicata con C.U. n. 28 del 3/1/<strong>2008</strong> la CD Territoriale presso il Comitato RegionaleToscana, ritenuta la responsabilità degli incolpati per tutti i fatti contestati, applicava loro le seguenti sanzioni: al tesseratoStopponi Marco 3 anni di inibizione; al calciatore Peruzzi Alessandro, 3 anni di squalifica, alla società Badia Agnano 20 puntidi penalizzazione da scontarsi nella stagione <strong>sportiva</strong> <strong>2007</strong>-<strong>2008</strong>. Avverso tale decisione proponevano appello alla CDNazionale sia tutti gli incolpati che la Procura Federale. Stopponi Marco si protestava innocente e lamentava l‘erroneavalutazione delle risultanze processuali e, comunque, l‘insufficiente e/o contraddittoria motivazione in ordine agli elementiprobatori. Chiedeva quindi il pieno proscioglimento o, in subordine, attesa la natura indiziaria del procedimento, la riduzione invia equitativa della sanzione applicata. Peruzzi Alessandro si protestava anche lui estraneo ai fatti contestati lamentando la loroerronea ricostruzione, l‘erronea valutazione delle prove, l‘erronea applicazione delle norme di diritto e l‘illogicità econtraddittorietà della motivazione della decisione impugnata. Chiedeva quindi il proscioglimento; in via istruttoria chiedevaalla CD Nazionale di escutere nuovamente il teste Mariotti Alessandro, disponendo se del caso confronto col Peruzzi. LaPoli<strong>sportiva</strong> Badia Agnano denunciava l‘erronea valutazione delle risultanze del procedimento disciplinare, l‘insufficienza e lacontraddittorietà della motivazione e, comunque la violazione e/o la falsa applicazione dell‘art. 4 comma 5 CGS sul puntodella responsabilità presunta. Chiedeva quindi la revoca della sanzione applicata alla società o, in subordine, la sua riduzionestante la natura indiziaria degli elementi raccolti e la presunta scarsa rilevanza della condotta contestata sul piano degli effetticoncreti. Anche la Procura Federale impugnava la decisione della CD Territoriale del Comitato Regionale Toscana in relazioneall‘entità della sanzione inflitta alla Badia Agnano. Rilevava la Procura che in caso di responsabilità diretta di una società in unillecito sportivo, alla luce dell‘art. 6 comma 3 CGS vigente all‘epoca dei fatti e trasfuso nell‘art. 7 comma 3, la pena minimaedittale è quella della esclusione del campionato di competenza, già richiesta dal rappresentante della Procura alla CDTerritoriale. All‘udienza del 28.2.<strong>2008</strong> i tre appelli avverso la medesima decisione sono stati riuniti ed il rappresentante dellaProcura Federale avv. Avagliano ed i difensori degli incolpati hanno insistito per l‘accoglimento dei rispettivi appelli.465


DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE - STAGIONE SPORTIVA <strong>2007</strong>-<strong>2008</strong>Passando ai fatti oggetto del presente procedimento, dagli accertamenti compiuti dall‘ufficio indagini risulta che il PresidenteAccioli, sentito il giorno 8 luglio 2006, ha confermato integralmente quanto esposto nella sua denuncia del 20 maggio 2006. Insintesi, il Presidente Accioli ha ribadito che nella settimana prima della partita Camicia Calcio – Badia Agnano, valida per iplay-off del Campionato Provinciale Dilettante di Terza Categoria, girone A, un suo calciatore Alessandro Mariotti, era statopiù volte contattato telefonicamente sulla propria utenza cellulare, dal calciatore Alessandro Peruzzi, suo amico ed excompagno di squadra in una formazione dilettanti in stagioni calcistiche precedenti. Il Presidente Accioli, una volta informatodal proprio tesserato circa il contenuto della telefonata del Peruzzi suggeriva al Mariotti, di registrare eventuali nuovi contattitelefonici riferibili alla richiesta di accordo. In sede di audizione, il Presidente Accioli ha consegnato all‘ufficio Indagini un CDaudio, a suo dire contenente la registrazione della seconda telefonata ricevuta dal Mariotti ma la registrazione risultava nonintelligibile. Per quanto riferito dall‘Accioli, il Peruzzi, parlando in nome e per conto del Presidente della società Badia-Agnano, avrebbe offerto al Mariotti l‘importo di euro 2.000,00, affinché lo stesso, quale portiere della squadra CamuciaCalcio, acconsentisse illecitamente di subire delle reti durante la partita valida per i play-off, Camucia Calcio – Badia Agnanodel 21 maggio 2006. Convocato presso la sede della società di appartenenza, in data 8 luglio 2006, il calciatore AlessandroMariotti, ribadiva tutto quanto già riferito dal suo Presidente Accioli. In particolare il Mariotti dichiarava che il giorno 15maggio 2006, intorno alle ore 22:45, aveva ricevuto una telefonata sulla sua utenza cellulare dal Peruzzi, che non sentiva daoltre un anno e mezzo e che conosceva perché era stato suo compagno di squadra nel Cortona Camucia, nella quale entrambiavevano militato nella stagione calcistica 2003-2004. Il Mariotti riferiva che nel corso della prima telefonata il Peruzzi gliaveva chiesto chiarimenti sulla volontà del Camucia Calcio, di vincere la partita di ritorno dei play-off da disputarsi lasuccessiva domenica 21 maggio 2006. Il Peruzzi, secondo il Mariotti, nel prosieguo della telefonata aveva affermato dichiamare in quanto amico del Presidente del Badia Agnano, il quale voleva sapere se ai giocatori del Camucia Calcio potesseinteressare di perdere la partita. Sentita la sua risposta negativa, il Peruzzi dichiarava, di non aver bisogno di una immediataaccettazione ma di attenderla dopo che si fosse confrontato con il resto della squadra del Camucia Calcio. Il Mariotti riferivapoi che il giorno successivo aveva informato dell‘accaduto il Presidente Accioli, il quale, immediatamente lo consigliava diregistrare eventuali nuove telefonate relative a proposte di accordi sulla partita della domenica successiva. Il venerdi 19maggio 2006, due giorni prima della gara dei play-off, il Mariotti, veniva contattato per ben due volte dalla stessa utenzacellulare intestata al calciatore Peruzzi. Dopo non aver risposto alla telefonata delle 14:58, una volta munitosi di registratore, ilMariotti rispondeva e registrava la seconda telefonata proveniente dal Peruzzi. In questa seconda telefonata, a dire del Mariotti,il Peruzzi gli confidava di chiamare in nome del Presidente del Badia Agnano, il quale offriva 2.000,00 euro al fine di farvincere al Badia Agnano la partita dei play-off. Veniva quindi ascoltato il calciatore Peruzzi il quale confermava di conoscereil Presidente del Badia Agnano (che lui stesso identificava in Marco Stopponi) in quanto persona che frequentava lo stesso Bardel paese di Badia Agnano. Il Peruzzi, confermava altresì di conoscere il calciatore Alessandro Mariotti quale ex compagno disquadra del Cortona Camucia, formazione di dilettanti in cui aveva giocato. Il Peruzzi confermava anche di aver chiamatotelefonicamente Alessandro Mariotti, proprio la settimana prima della partita tra il Badia Agnano e il Camucia Calcio del 21maggio 2006, ma affermava di non poter ricordare se le telefonate fatte al Mariotti fossero state una o due. Secondo il Peruzzi,quella telefonata era stata solo un‘occasione per sapere come stava il Mariotti oltrechè per chiedergli, in modo scherzoso,―come si dice tra i calciatori‖, se come squadra il Camucia Calcio ambisse a salire di categoria. Il Peruzzi, sollecitato dalrappresentante dell‘Ufficio Indagini, specificava di non aver mai avuto motivi di attrito con il Mariotti. Negava invece ogniaddebito sul tentativo di illecito sportivo contestatogli. Il Peruzzi quindi ha negato sia di aver offerto soldi al Mariotti, in nomee per conto del Presidente del Badia Agnano Marco Stopponi, sia di aver parlato per telefono con il Presidente Stopponi, nellasettimana precedente la partita valida per i play off tra il Camucia Calcio e il Badia Agnano, poi svoltasi regolarmente con lavittoria del Badia Agnano. L‘Ufficio Indagini evidenziava che durante l‘audizione del Peruzzi, lo stesso, pur smentendo ognitentativo di illecito sportivo, confermava però di aver sentito il Mariotti per telefono e, senza che questo gli fosse stato chiesto,ricordava perfettamente la circostanza di averlo sentito proprio nella settimana prima della partita dei play off del 21 maggio2005. Dalla relazione dell‘Ufficio Indagini si evince che il collegamento tra la telefonata e la partita dei play-off era stato fattospontaneamente dal Peruzzi e non era mai emerso prima. Il Presidente della Badia Agnano, Stopponi Marco, interrogato il6/10/06 ammetteva di conoscere il calciatore Alessandro Peruzzi ma negava decisamente di avergli chiesto di offrire dei soldial portiere del Camucia Calcio. In data 16 novembre 2006, Alessandro Peruzzi veniva nuovamente convocato dall‘UfficioIndagini, questa volta insieme al calciatore Alessandro Mariotti. Il Peruzzi, in presenza del Mariotti confermava la circostanzadi averlo sentito telefonicamente prima della partita dei play-off del 21 maggio 2006. Diversamente dall‘audizione del 2ottobre 2006, il Peruzzi dichiarava che nel periodo antecedente ai fatti, in seguito ad un intervento chirurgico aveva avutoimportanti problemi psicologici tali, da non consentirgli di ricordare esattamente il contenuto delle telefonate con il Mariotti.Sentito il Mariotti, presente all‘audizione del Peruzzi, a sua volta presente alle dichiarazione del Mariotti, lo stesso confermavainteramente quanto dichiarato nell‘audizione del 8 luglio 2006, ossia di aver ricevuto due telefonate del Peruzzi, il quale, innome del Presidente del Badia Agnano, gli offriva 2.000,00 euro, quale portiere del Camucia Calcio, al fine di far perdere lapartita del 21 maggio 2006 alla sua squadra contro il Badia Agnano. Il Peruzzi nuovamente sentito sul punto, sempre allapresenza del Mariotti, confermavasoltanto la circostanza di aver parlato al telefono con il Mariotti prima della partita macontinuava a negare tutto il resto. Passando all‘esame dei gravami proposti, va preliminarmente rigettata l‘istanza istruttoriaavanzata dal difensore del Peruzzi nell‘atto di appello e reiterata in udienza. Il teste Mariotti è stato sentito sia dall‘UfficioIndagini che dalla CD Territoriale ed ha reso dichiarazioni sempre sostanzialmente chiare e coerenti. Non c‘è quindi alcunmotivo per escuterlo nuovamente. In ordine alle singole responsabilità la CD Nazionale ritiene che gli elementi a carico delPeruzzi assurgano al rango di vere e proprie prove e siano sufficienti ad affermarne la responsabilità. Il Mariotti ha riferito fatti466


DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE - STAGIONE SPORTIVA <strong>2007</strong>-<strong>2008</strong>da lui direttamente percepiti (le telefonate del Peruzzi) che realizzano di per sé l‘illecito disciplinare contestato. Infatti ilcontenuto di entrambe le telefonate è tale da poter essere qualificato come atto diretto ad alterare lo svolgimento o il risultato diuna gara. Le dichiarazioni del Mariotti sono credibili, coerenti e logiche e sono supportate da numerosi riscontri oggettivi. Inprimo luogo il Peruzzi ha ammesso di aver effettivamente telefonato al Mariotti dopo circa un anno e mezzo che non losentiva. Spontaneamente e senza alcuna sollecitazione, ha collocato tale telefonata proprio pochi giorni prima dei play-off.Inoltre il Peruzzi ha ammesso di conoscere il Presidente del Badia Agnano (paese dove anche il Peruzzi abita) e lo ha indicatonello Stopponi. Infine nessuno degli incolpati ha saputo neppure ipotizzare un motivo per il quale il Mariotti avrebbe dovutofalsamente accusare il Peruzzi (che non era neppure tesserato per il Badia Agnano) di un illecito sportivo. E‘ assolutamentepriva di rilevanza la circostanza (peraltro non provata) che il Mariotti, di fronte al Peruzzi, avrebbe mostrato un certoimbarazzo, tenuto conto del fatto, certamente poco piacevole, che in seguito alle sue dichiarazioni il suo ex compagno disquadra avrebbe inevitabilmente subito gravi conseguenze disciplinari. Per quanto attiene lo Stopponi ci troviamo di fronte adelementi solo indiziari, ma tali indizi sono gravi, molteplici e concordanti. Abbiamo già detto che il Peruzzi ha ammesso diconoscere lo Stopponi e del resto sarebbe stato veramente incredibile il contrario. E‘ nozione di comune esperienza che in unpiccolo paese come Badia Agnano i residenti si conoscano tutti tra loro. Del resto anche lo Stopponi ha dichiarato di conoscereil Peruzzi. Ed è stato proprio il Peruzzi ad indicare immediatamente il nome dello Stopponi allorché nel corso dell‘audizionecon l‘Ufficio Indagini si fece riferimento al ―Presidente‖ del Badia Agnano, superando così il dubbio di un possibile equivococon altro soggetto, che ricopriva la medesima carica. Del resto se sono provate le telefonate del Peruzzi al Mariotti ed il lorocontenuto, il corollario inevitabile è la credibilità anche dell‘indicazione come mandante del ―Presidente‖ del Badia Agnano,poi identificato nello Stopponi dallo stesso Peruzzi. Peraltro perché mai il Peruzzi avrebbe dovuto falsamente coinvolgere ilPresidente del Badia Agnano nella vicenda? E chi più del Presidente della società avrebbe avuto interesse al buon esito deiplay-off? A tal proposito è bene precisare che non corrisponde al vero che il Badia Agnano era già certo di conseguire unrisultato positivo sul campo. Infatti non solo la prima partita con il Camucia era terminata in parità ma, come ricordato dalPresidente Accioli nelle dichiarazioni rese all‘Ufficio Indagini in data 8.7.2006, in virtù della migliore posizione in classifica altermine del campionato, un ulteriore pareggio avrebbe qualificato il Camucia. Pertanto anche la responsabilità dello Stopponideve ritenersi provata. Da ciò consegue che la soc. Badia Agnano risponde dell‘illecito sportivo per responsabilità diretta delsuo Presidente. Accertata la responsabilità di tutti gli incolpati va ora affrontato il problema delle sanzioni. Infatti tutti gliappellanti hanno impugnato la decisione della CD Territoriale anche in ordine alla determinazione del trattamentosanzionatorio. In primo luogo va detto che questa CD Nazionale non condivide la tesi prospettata dalla difesa dello Stopponisecondo la quale ―l‘assenza di prove effettive‖ comporterebbe la possibilità di scendere al di sotto delle pene edittali.L‘eventuale assenza di prove sufficienti comporterebbe il proscioglimento dell‘incolpato. Ma se invece la CD Nazionaleritiene provata la responsabilità disciplinare non può far altro che applicare la normativa vigente, anche per quanto attienel‘entità della sanzione. L‘art. 6 comma 5 CGS vigente all‘epoca dei fatti e trasfuso nell‘attuale (identico) art. 7 comma 5prevede che la sanzione minima per i soggetti di cui all‘art. 1 commi 1 e 5 CGS riconosciuti responsabili di illecito sportivo,sia quella dell‘inibizione o della squalifica per anni tre. Deve pertanto essere integralmente confermata la decisione della CDTper quanto attiene il Peruzzi e lo Stopponi. A diversa conclusione deve pervenirsi per quanto riguarda l‘AS Badia Agnano inrelazione all‘appello proposto dalla Procura. Infatti l‘art. 6 comma 3 CGS vigente all‘epoca dei fatti (trasfuso nell‘art. 1 comma3 dell‘attuale CGS) in caso di responsabilità diretta della società per illecito sportivo, prevede che vengano applicate, asecondo della gravità, le sanzioni della retrocessione all‘ultimo posto in classifica o quella dell‘esclusione del campionato dicompetenza. Ritiene questa CD Nazionale che nella fattispecie sanzione congrua sia quella della retrocessione all‘ultimo postoin classifica ed in tal senso deve essere riformata la decisione della CD Territoriale. P.Q.M. in parziale accoglimentodell‘appello proposto del Procuratore Federale infligge all‘AS Badia Agnano la sanzione della retrocessione all‘ultimo posto inclassifica. Respinge per quant‘altro tutti gli altri appelli e conferma nel resto l‘impugnata decisione. Dispone l‘incameramentodelle tasse versate.TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COMUNICATO UFFICIALE N. 36/CDN DEL 06 MARZO <strong>2008</strong>(135) - RECLAMO DELLA SOCIETA FUTSAL GIUGLIANO CALCIO A CINQUE AVVERSO LE DECISIONI MERITOGARA REDAS NAPOLI-FUTSAL GIUGLIANO DEL 6.10.<strong>2007</strong>(Delibera C.D. Territoriale presso il C.R. Campania - C.U. n. 50 del 20.12.<strong>2007</strong> – Campionato Calcio a Cinque Serie C).La Commissione Disciplinare Territoriale presso il CR Campania accoglieva il reclamo proposto dalla Società Redas NapoliBS avverso l‘esito della gara Redas Napoli-Futsal Giugliano del 6.10.<strong>2007</strong>, valevole per il Campionato di Calcio a CinqueSerie C, per posizione irregolare del calciatore Antonio Ranucci nelle fila della Società Futsal Giugliano. Avverso taleprovvedimento preannunciava reclamo la Società Futsal Giugliano Calcio a Cinque richiedendo copia degli atti (27.12.<strong>2007</strong>),cui non faceva seguire i motivi del reclamo entro il settimo giorno successivo a quello in cui ha ricevuto copia degli stessi(3.1.<strong>2008</strong>), P.Q.M. Dichiara inammissibile il reclamo ai sensi dell‘art. 33 commi 8, e 12 CGS e dispone l‘addebito della tassanon versata.(167) - RECLAMO DELLA SOCIETA ASD GROTTA SOCCER AVVERSO LE DECISIONI MERITO GARA MONTETABURNO-GROTTA SOCCER DEL 18.11.<strong>2007</strong>(Delibera C.D. Territoriale presso il C.R. Campania - C.U. n. 61 del 24.1.<strong>2008</strong> – Campionato 1^ Categoria).467


DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE - STAGIONE SPORTIVA <strong>2007</strong>-<strong>2008</strong>La Società Grotta Soccer impugna la decisione della Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato RegioneCampania, pubblicata sul C.U. n. 61 del 24 gennaio <strong>2008</strong>, che ha respinto il reclamo della stessa società avverso la regolaritàdella gara del campionato di prima categoria Campoli Monte Taburno – Grotta Soccer del 18 novembre <strong>2007</strong>. Deduce laricorrente che a tale gara avevano partecipato quattro calciatori della società antagonista in posizione irregolare, in quanto essi,ancorché liberi dal vincolo, erano stati tesserati con l‘uso di liste di trasferimento. Deduce altresì che la Società Campoli MonteTaburno, non solo aveva omesso l‘uso della lista di trasferimento o di aggiornamento posizione di tesseramento che lo statusdei calciatori richiedeva, ma aveva altresì trasmesso il tesseramento ad un organo incompetente a riceverlo (nella specie ilComitato Provinciale di Benevento). Il ricorso è infondato. Risulta agli atti del procedimento che il tesseramento dei quattrocalciatori (Caporaso Pellegrino, Spirito Paolo, Carraturo Vincenzo, Giarletta Giovanni) era stato richiesto dalla societàCampoli Monte Taburno il 14 novembre <strong>2007</strong> e che esso era stato ratificato dagli organi competenti. Poiché la gara venivadisputata il 18 novembre successivo, la partecipazione ad essa dei calciatori era regolare. La decisione impugnata è pertantoimmune da vizi e deve essere confermata. Peraltro, trattandosi di questione attinente al tesseramento, la ricorrente avrebbedovuto promuovere il procedimento di cui all‘art. 47 comma 4 a) CGS, che è stato invece omesso. P.Q.M. respinge il ricorso edispone l‘addebito della tassa non versata.(177) - RECLAMO DELLA SOCIETA MONTESANTO CALCIO AVVERSO LE DECISIONI MERITO GARA SANTAMARIA APPARENTE-MONTESANTO DEL 19.1.<strong>2008</strong>(Delibera C.D. Territoriale presso il C.R. Marche - C.U. n. 105 del 15.2.<strong>2008</strong> – Campionato 2^ Categoria).Con ricorso del 21.2.<strong>2008</strong>, l‘ASD Montesanto Calcio ha impugnato la decisione con la quale la Commissione DisciplinareTerritoriale Marche ha rigettato il reclamo dalla stessa proposto avverso l‘esito della gara di cui in epigrafe, con il quale avevadenunciato la posizione irregolare del calciatore Simone Preani, che aveva preso parte alla stessa sebbene squalificato, comerisultante dal CU n. 85 del 18.1.<strong>2008</strong>. Detta squalifica era stata causata dall‘erronea indicazione del suddetto Preani Simone (n.7) come ammonito al posto del calciatore effettivamente sanzionato ovvero Petrini Cristian (n. 5). Tale motivazione era stataposta a fondamento delle difese della Società S. Maria Apparente la quale aveva altresì chiarito di non aver dubitato dellapossibilità di schierare il calciatore in quanto, nella copia della distinta consegnata dall‘Arbitro al termine del gara, lo stessonon risultava ammonito, e per tale motivo di non essere stata indotta a consultare il CU per verificare la presenza di squalifichea carico dello stesso. Il ricorso è fondato e va pertanto accolto. Fatta salva qualsiasi considerazione in merito alla tempestivitàed alla natura del provvedimento di revoca adottato dal GS, è innegabile che, alla data di disputa della gara, il Sig. Preanirisultasse squalificato con comunicato ufficiale la cui conoscenza , ai sensidell‘art. 2, co. 3, CGS, si presume assoluta dalla data di pubblicazione e, nel caso di specie, non può essere esclusa dalla buonafede invocata. Tra l‘altro, è opportuno osservare che l‘unico rimedio utile per modificare la decisione ritenuta erronea, peraltrosolo uno volta che la stessa sia diventata definitiva, è la revocazione prevista dall‘art. 39 CGS, per la quale risulta esseredecorso infruttuosamente il termine di proposizione. PQM Accoglie il ricorso e, per l‘effetto, in riforma della decisioneimpugnata, infligge alla S. Maria Apparente la punizione <strong>sportiva</strong> della perdita della gara S. Maria Apparente – ASDMontesanto con il punteggio di 0 – 3. Dispone la restituzione della tassa di reclamo.TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COMUNICATO UFFICIALE N. 37/CDN DEL 07 MARZO <strong>2008</strong>119) - DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: RODRIGO SOARES DOS SANTOS(calciatore della LND Divisione Calcio a Cinque) PER VIOLAZIONE ART. 1 COMMA 1 CGS (nota n. 1673/732pf06-07/SP/en del 13.12.<strong>2007</strong>)Visti gli atti;letto il deferimento disposto dal Procuratore federale, in data 13.12.<strong>2007</strong>, ritualmente notificato, ex art. 38, c. 8 , lett. c), CGS,nei confronti del Sig. Rodrigo Soares Dos Santos; osservato che il soggetto deferito non ha depositato alcuna memoriadifensiva; ascoltato il rappresentante della Procura Federale, avv. Giua, che ha concluso per l'affermazione di responsabilità deldeferito, chiedendo, a suo carico, l'irrogazione della sanzione della squalifica per mesi sei; la Commissione ritiene che ilcomportamento e la conseguente violazione ascritta al soggetto indicato risultino pacificamente comprovati da quanto é emersoall'esito delle conclusioni formulate dal collaboratore dell‘Ufficio indagini in seno alla relazione del 3.4.<strong>2007</strong>. Infatti, il quadroricostruttivo delle circostanze oggetto di contestazione, così come individuabile, in particolare, alla luce delle dichiarazionirese, in sede di accertamento, dal Presidente della AS Napoli Calcio a 5 al collaboratore dell'Ufficio indagini, non lascia adito adubbi di sorta in ordine all'attribuzione di responsabilità, come specificamente enucleate nell'atto di deferimento, a carico deiSig. Rodrigo Soares Dos Santos. L'atleta, dopo il perfezionamento del relativo tesseramento per la s.s. 2006/<strong>2007</strong>,inopinatamente, nel mese di novembre 2006, abbandonava la società di appartenenza, nonostante avesse percepito, tra l'altro,sino a quel momento, un corrispettivo di importo pari a € 8.000,00, a titolo di rimborso anticipato, come risulta dalle ricevutedi pagamento prodotte. La circostanza, poi, che il deferito non abbia risposto alle convocazioni regolarmente inviategli dallasocietà <strong>sportiva</strong> di appartenenza, come risulta dai telegrammi versati in atti, non costituisce altro che la conferma di uncomportamento tenuto dal Sig. Rodrigo Soares Dos Santos non solo in violazione dell'art. 1, c. 1, ma anche, sotto il profilo piùspecificamente connesso al rapporto giuridico in essere tra il tesserato e la società <strong>sportiva</strong> di appartenenza, dell'art. 92, c. 1,NOIF . P.Q.M. La Commissione delibera di infliggere al Sig. Rodrigo Soares Dos Santos la sanzione della squalifica di mesi 6(sei).468


DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE - STAGIONE SPORTIVA <strong>2007</strong>-<strong>2008</strong>(123) - DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: SANDRO SILVESTRI (fiduciario regionaledei campi sportivi) E PASQUALE MURACA (Presidente GSD Amor Portuense) PER VIOLAZIONE ART. 1 COMMA 1CGS E DELLA SOCIETA‘ GSD AMOR PORTUENSE PER VIOLAZIONE ART. 2 COMMA 4 CGS (OGGI ART. 4COMMA 1) (nota n. 1465/151pf06-07/SP/en del 3.12.<strong>2007</strong>)1) Il deferimentoCon provvedimento del 3.12.<strong>2007</strong>, il Procuratore federale ha deferito a questa Commissione Sandro Silvestri, fiduciarioregionale dei campi sportivi, e Pasquale Muraca, Presidente della Soc. Amor Portuense, per rispondere della violazionedell‘art. 1, comma 1, CGS in relazione all‘art. 27, comma 1 B, lett. c), del regolamento della LND, nonché la Soc. AmorPortuense, a titolo di responsabilità diretta per la violazione ascritta al proprio presidente. Secondo la Procura federale,considerato che il campo di giuoco della Soc. Amor Portuense è stato dichiarato agibile dal fiduciario regionale dei campisportivi, pur non rispettando quanto previsto nel succitato art. 27, in relazione alla distanza minima del campo per destinazione,dovrebbe ravvisarsi la violazione dell‘art. 1, comma 1, CGS in relazione all‘art. 27 comma 1 B, lett. c) del Regolamento dellaLND, da parte del Silvestri e del Muraca, per non aver assicurato la perfetta idoneità del campo di giuoco e degli annessiservizi. Nei termini assegnati nell'atto di convocazione, gli incolpati non hanno fatto pervenire memorie difensive. Allariunione odierna, sono comparsi il rappresentante della Procura federale, il quale ha chiesto il proscioglimento dagli addebiticontestati per il Silvestri e la dichiarazione di responsabilità degli atri deferiti, con irrogazione delle seguenti sanzioni:- per Pasquale Muraca: inibizione per sei mesi;- per la Soc. Amor Portuense: ammenda di € 2.000,00.Sono comparsi altresì i deferiti, assistiti dai propri difensori, i quali, dopo aver illustrato le proprie difese, hanno chiesto ilproscioglimento dagli addebiti contestati. In particolare, il Silvestri ha eccepito di non rivestire la qualifica di dirigente ai sensidell‘art. 10 NOIF.2) I motivi della decisioneLa Commissione, esaminati gli atti e sentiti gli interessati, rileva quanto segue. Quanto al Silvestri, non si ravvisa alcunaresponsabilità a suo carico. Secondo quanto risulta dalla relazione dell‘incaricato dell‘Ufficio indagini e dalla documentazioneallegata, l‘incolpato ha svolto correttamente le funzioni di controllo tecnico sulla idoneità del campo da giuoco al momento delsopralluogo effettuato in data 4.4.2006, provvedendo a tutte le verifiche necessarie ed esaurendo con ciò il proprio compito. Ilproscioglimento nel merito del Silvestri consente alla Commissione di astenersi dall‘esaminare la questione preliminareconcernente la qualifica dello stesso ai sensi dell‘art. 10 NOIF, che, peraltro, attribuisce la qualifica di dirigente federaleesclusivamente a ―coloro che sono preposti a organismi federali ovvero ne costituiscono, quali componenti, i collegi direttivi,di controllo, di carattere tecnico, amministrativo e disciplinare‖. Quanto al Muraca, invece, il deferimento è fondato.L‘incolpato, in qualità di presidente della Soc. Amor Portuense, doveva assicurare la perfetta idoneità del campo di giuoco,utilizzato per lo svolgimento delle gare ufficiali, non solo al momento del sopralluogo, ma durante tutta la stagione agonistica(cosa che, come è stato accertato, perlomeno in due occasioni non è avvenuto). Alla responsabilità del Presidente segue quelladella Società, a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell‘art. 2, comma 4, CGS, oggi trasfuso nell‘art. 4, comma 1. Sanzionieque, tenuto conto anche del comportamento dei deferiti e della necessità di graduare le sanzioni in relazione alla gravità dellacontestazione, nonché degli orientamenti degli Organi della giustizia <strong>sportiva</strong> in casi analoghi, appaiono quelle di cui aldispositivo.3) Il dispositivoPer tali motivi, la Commissione delibera di prosciogliere Sandro Silvestri dall‘addebito contestato e di infliggere la sanzionedella inibizione sino al 31 maggio <strong>2008</strong> a Pasquale Muraca e quella dell‘ammenda di €. 500,00 (cinquecento/00) alla Soc.Amor Portuense.(173) – APPELLO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO IL PROSCIOGLIMENTO DELLA SOCIETA‘ GSPEGLIESE A SEGUITO DI PROPRIO DEFERIMENTO(Delibera CD Territoriale presso il CR Liguria – CU n. 26 del 6.12.<strong>2007</strong>)Letto il ricorso, esaminati gli atti e udito il rappresentante della Procura federale, la Commissione osserva quanto segue. Ilricorso avverso l‘impugnata decisione adottata dalla Commissione territoriale si limita alla posizione del GS Pegliese, deferitoper responsabilità oggettiva in relazione alla violazione della clausola compromissoria posta in essere dal proprio calciatoresig. Andrea Montefiori. In prime cure la Società è stata prosciolta in considerazione della circostanza che il comportamento deltesserato non poteva ricadere sulla società stessa, giacché l‘atleta avrebbe agito nell‘ambito della propria sfera soggettiva epersonale. Avverso tale decisione ha proposto appello la Procura federale eccependo la contraddittorietà della motivazionefornita dal primo giudice, in quanto ogni infrazione disciplinare del tesserato (dovendosi ritenere tale quella nella fattispeciericonosciuta a carico del calciatore, che infatti in relazione ad essa è stato sanzionato) ricadrebbe in via oggettiva sul sodaliziodi cui egli fa parte. La tesi posta alla base del gravame appare fondata. Invero, la Commissione territoriale ha considerato comeviolazione disciplinare la condotta tenuta dal calciatore, valutandola quindi come rientrante nell‘ambito dell‘attività agonistica,e conseguentemente lo ha sanzionato, ma poi, nel valutare la posizione del GS Pegliese, ha operato una radicale inversione diindirizzo e ha ricondotto l‘illecito commesso dal sig. Montefiori alla sfera soggettiva e personale di questi. Delle due l‘una: oquanto posto in essere dal calciatore ha comportato la violazione della clausola compromissoria, ed allora andava dichiarata laresponsabilità oggettiva del sodalizio, ovvero il tutto doveva ricondotto al di fuori dell‘attività federale. Orbene, il fatto inrelazione al quale il sig. Montefiori ha proposto la querela è avvenuto nel corso di una partita ufficiale e quindi nell‘ambitodell‘attività agonistica; pertanto, è stato palesemente violato dal calciatore il c.d. vincolo di giustizia con conseguente illecito469


DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE - STAGIONE SPORTIVA <strong>2007</strong>-<strong>2008</strong>disciplinare, del quale deve rispondere, in via oggettiva, anche la società per cui egli è tesserato. Sanzioni eque appaiono quelledi cui al dispositivo, quantificate ai sensi dell‘art. 15 CGS. P. Q. M. accoglie il ricorso e, per l‘effetto, in parziale riformadell‘impugnata decisione della CD Territoriale presso il CR Liguria pubblicata sul CU n. 26 del 6.12.<strong>2007</strong>, dichiara laresponsabilità oggettiva del GS Pugliese ai sensi dell‘art. 2, comma 4 (oggi art. 4, comma 2) CGS, infliggendole la sanzionedella penalizzazione di 3 punti in classifica da scontarsi nella corrente stagione <strong>sportiva</strong> e dell‘ammenda di € 500,00(cinquecento/00).(174) - RECLAMO DELLA SOCIETA CS VITTUONE AVVERSO LE DECISIONI MERITO GARA ACC.INTERNAZIONALE-VITTUONE DEL 27.1.<strong>2008</strong>(Delibera C.D. Territoriale presso il C.R. Lombardia - C.U. n. 31 del 14.2.<strong>2008</strong> – Campionato Allievi Regionali).Letto il ricorso ritualmente promosso dalla società <strong>sportiva</strong> CS Vittuone avverso la decisione della C.D. Territoriale c/o C.R.Lombardia (CU n. 31 del 14.2.<strong>2008</strong>), con cui veniva respinto, in prima istanza, il reclamo avente ad oggetto la partecipazione,in posizione di asserita irregolarità, del calciatore Andrea Pantaleo, tesserato in forza all'Accademia Internazionale, alla garaAccademia Internazionale-C.S. Vittuone, valevole per la 2° giornata di ritorno (27/1/<strong>2008</strong>) del Campionato Allievi Regionali,Fascia A, Girone H (s.s. <strong>2007</strong>/<strong>2008</strong>); lette le controdeduzioni fatte pervenire dall'Accademia Internazionale; ascoltata la società<strong>sportiva</strong> controparte nella persona del Presidente; - rilevato che le argomentazioni difensive spiegate dalla CS Vittuone e postea fondamento dell'odierno ricorso, si sostanziano:a) nel rilievo per cui la decisione della CD Territoriale c/o il CR Lombardia, oggetto dell'odierna impugnazione, in base allaquale l'organo giudicante di prima istanza, assumendo la distinta natura del Campionato Allievi Regionali, Fascia B, s.s.2006/<strong>2007</strong> (denominato anche ―Coppa Lomabardia‖, atteso che alla squadra vincente viene assegnato lo specifico trofeo)rispetto a quello di Fascia A, aveva stabilito che “le squalifiche comminate nella Coppa Lombardia devono essere scontate inCoppa Lombardia, per cui il calciatore Andrea Pantaleo aveva titolo a partecipare alla gara di campionato (CampionatoAllievi Regionali, Fascia A, Girone H) oggetto del reclamo‖, risulterebbe erronea e, in ogni caso, in contrasto con quantodisposto, relativamente ad un presunto caso analogo, dalla CDN (CU n. 17 del 30.11.<strong>2007</strong>).b) sull'ulteriore rilievo per cui la sanzione della squalifica di tre giornate di gara comminata al Pantaleo in relazione alle fasifinali del Campionato Regionali Allievi, Fascia B, s.s. 2006/07, avrebbe dovuto impedire la partecipazione del calciatore alleprime (tre) gare ufficiali della squadra della nuova categoria di appartenenza, ovvero della categoria Allievi Regionali, FasciaA, (il Pantaleo non avrebbe potuto disputare, nella s.s. <strong>2007</strong>/08, il Campionato Allievi Regionali, Fascia B, per superamentodei limiti anagrafici), in ossequio al generale principio contenuto in seno all'art. 22, c. 6, CGS in tema di esecuzione dellesanzioni non scontate, in tutto o in parte, nel corso della stagione <strong>sportiva</strong> in cui siano state irrogate;c) sull'assunto in base al quale, tuttavia, sino alla partita del 27.1.<strong>2008</strong>, il Pantaleo non avesse scontato affatto le tre giornate disqualifica residuali, con la conseguenza che questi non avrebbe potuto essere impiegato dall'Accademia Internazionale inoccasione dell'incontro di calcio disputato, in quella data, contro il CS Vittuone;d) sull'ulteriore assunto secondo cui la mancata partecipazione del Pantaleo alle prime (tre) gare del Campionato AllieviRegionali, Fascia A, Girone H, s.s. <strong>2007</strong>/<strong>2008</strong>, risultasse pacificamente ―documentata‖ in seno al reclamo proposto in primogrado dalla CS Vittuone e, in particolare, sulla base della ―distinta della formazione dell'Accademia Internazionale‖ relativaalla gara disputata contro il CS Vittuone in occasione della 2° giornata (di andata) del predetto campionato;- osservato che, in primo luogo, il CS Vittuone, in questa sede, si è limitato esclusivamente a ―ipotizzare‖ (testuale) la mancataespiazione della sanzione de qua da parte del Pantaleo sino alla data del 27.1.<strong>2008</strong>, di talché tutte le partite disputatedall'Accademia Internazionale sino al 27.1.<strong>2008</strong>, compresa quella in contestazione, sarebbero state, in definitiva, affette dairregolarità;- considerato che, tuttavia, la società <strong>sportiva</strong> ricorrente, a sostegno del proprio specifico assunto difensivo, non ha fornitoalcuna prova certa, se non relativamente alla partita disputata contro l'Accademia Internazionale in occasione della 2° giornatadi andata (23/9/<strong>2008</strong>) della più volte citata competizione giovanile, come in effetti risulta dalla distinta di gara versata in atti;- ritenuto, peraltro, che le argomentazioni della CS Vittuone si appalesano formulate in senso genericoP.Q.M. la Commissione respinge il ricorso e dispone l‘addebito della tassa non versata.TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COMUNICATO UFFICIALE N. 38/CDN DEL 13 MARZO <strong>2008</strong>(130) - DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ALFREDO CAZZOLA (Presidente BolognaFC 1909 SpA) PER VIOLAZIONE ARTT. 3 COMMA 1 E 4 COMMI 1 E 3 CGS (OGGI ART. 5 COMMI 1, 5 E 6 LETT. D))E DELLA SOCIETA‘ BOLOGNA FC 1909 SpA PER VIOLAZIONE ARTT. 2 COMMA 4 E 3 COMMA 2 CGS (OGGIART. 4 E 5) (nota n. 1802/824pf06-07/SP/ma del 20.12.<strong>2007</strong>)Il procedimento Con provvedimento del 20 dicembre <strong>2007</strong> il Procuratore Federale ha deferito a questa Commissione il Sig.Alfredo Cazzola, Presidente della Soc. Bologna per violazione dell‘art. 3, comma 1 con le aggravanti previste dall‘art. 4,commi 1 e 3 del CGS (trasfusi nell‘art. 5, comma 1, 5 e 6 lett. d) del vigente CGS) per avere, mediante dichiarazioni rilasciatealla stampa e richiamate nella parte motiva dell‘atto di deferimento, espresso giudizi lesivi delle istituzioni federali nel lorocomplesso e per avere negato o messo in dubbio l‘imparzialità degli ufficiali di gara. Con lo stesso provvedimento è anchestata deferita la Soc. Bologna ai sensi dell‘art. 2 comma 4 e 3, comma 2 del CGS (trasfusi nell‘art. 4 e 5 del vigente CGS) perresponsabilità diretta, in ordine a quanto ascritto al suo Presidente. Nei termini assegnati nell‘atto di contestazione degliaddebiti gli incolpati hanno fatto pervenire una memoria difensiva nella quale chiedono: in via preliminare, di essere sentiti a470


DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE - STAGIONE SPORTIVA <strong>2007</strong>-<strong>2008</strong>mezzo dei propri difensori; nel merito, in via principale, il proscioglimento dei deferiti da ogni addebito per improcedibilitàdell‘azione disciplinare; nel merito, in via subordinata, di essere condannati a pena contenuta, attese le attenuanti dellacontinuazione e della collaborazione. Nel merito evidenziano, innanzitutto, l‘improcedibilità dell‘azione disciplinare, dalmomento che le dichiarazioni de quibus, indubbiamente lesive dell‘immagine delle istituzioni federali, tuttavia sarebberomaturate nel medesimo contesto ―disciplinarmente rilevante e (temporalmente coincidente) che avrebbero costituito ilpresupposto di fatto‖ per il quale il Sig. Cazzola sarebbe già stato condannato dal Giudice Sportivo a 6 mesi di inibizione (cfr.C.U. 368 del 22 maggio <strong>2007</strong>), con la conseguente applicazione del principio processual-penalistico del ne bis in idem. In viameramente subordinata, si chiede comunque il riconoscimento della ricorrenza delle attenuanti della continuazione di cuiall‘art. 81, comma 2, del codice penale, nonché della collaborazione offerta dall‘incolpato alle indagini ex art. 24 CGS. Allariunione odierna è comparso il rappresentante della Procura federale, il quale ha chiesto la dichiarazione della responsabilitàdegli incolpati e la condanna del Cazzola alla sanzione della inibizione di giorni 15 e dell‘ammenda di € 50.000,00, nonché lacondanna alla sanzione € 50.000,00 di ammenda per la Soc. Bologna. Il deferito non è comparso, mentre è comparso ildifensore, il quale, dopo aver ulteriormente illustrato i motivi di cui alla memoria difensiva, si è riportato alle conclusioni inessa rassegnate. I motivi della decisione In via preliminare deve respingersi l‘eccezione di duplicazione del giudicato (ne bis inidem), avanzata dalla parte ricorrente, atteso che le dichiarazioni rese dal signor Cazzola, lesive degli organi federali, seppurprossime rispetto ai fatti già oggetto di condanna da parte del Giudice sportivo (6 mesi di inibizione, cfr. C.U. 368 del 22maggio <strong>2007</strong>) sono state comunque manifestate in luoghi e nei confronti di soggetti diversi. Invero, il Cazzola è statoprecedentemente sanzionato per la condotta tenuta durante la partita e sul campo nei confronti degli Ufficiali di gara, laddovel‘azione disciplinare, che ha introdotto il procedimento disciplinare de quo, riguarda il contenuto delle dichiarazioni rese allastampa e riportate sui maggiori quotidiani sportivi. Nel merito, la Commissione Disciplinare, esaminati gli atti e sentite le parti,ritiene che le dichiarazioni del Cazzola rilasciate ad alcuni organi di informazione a seguito della gara Bologna-Brescia del 19maggio <strong>2007</strong> siano meritevoli di censura, in quanto contenenti giudizi lesivi della immagine e della reputazione delleIstituzioni federali nel loro complesso e per aver negato o messo in dubbio l‘imparzialità degli ufficiali di gara. E‘giurisprudenza costante di questa Commissione che il diritto di critica si concretizza nell‘espressione di un giudizio o di unaopinione la quale, come tale, non può pretendersi rigorosamente obiettiva. Si tratta dunque di una valutazione di un fatto persua natura fondata su un‘interpretazione necessariamente soggettiva e, dunque, di ―parte‖. Tuttavia, tale diritto non è assoluto,trovando un limite invalicabile nel corrispondente diritto alla dignità e al rispetto delle persone, talchè non possono tollerarsiattacchi gratuiti ed immotivati che mettono in evidenza profili della personalità e dell‘agire funzionale, non collegati al fattocui ci si riferisce. Parimenti non risultano consentite le generiche contumelie, ingiurie ed insinuazioni di carattere vago, volte almero discredito dei destinatari. L‘orientamento di questa Commissione si è consolidato nell‘affermare che, se da un lato èpossibile, e comunque lecito, esprimere apprezzamenti e critiche, dall‘altro lato tali apprezzamenti devono essere manifestatiattraverso modalità espressive pacate e non offensive. Le espressioni utilizzate dal Cazzola, tenuto conto del contenuto letteralee valutate nel loro complesso nonché nel contesto di riferimento, travalicano ogni lecito diritto di critica, in quanto si risolvonoin giudizi lesivi della reputazione delle istituzioni federali e della imparzialità degli ufficiali di gara. A sostegno si osserva, chefrasi come ―Oggi abbiamo tutti assistito ad un evento che nulla ha a che fare con lo sport: un evento alterato da dinamichegestite dalla terna arbitrale e che fanno riferimento ad un sistema mediatico, televisivo, organizzativo ed arbitrale che hastabilito forse fin dall‟inizio dell‟anno cosa sarebbe dovuto succedere‖. ―Io ho letto le pagine e tutte le dichiarazioni delleindagini di Calciopoli … a me pare di vedere nei fatti quotidiani quello che ho letto un anno e mezzo fa ..… La decisione è checi siano tre società che vadano in Serie A senza play off: questo è l‟obiettivo‖. ―Adesso, secondo me, continua ad esisterequesta situazione, con la differenza che quest‟anno il sistema si è concentrato sulla Serie B: ..… Il sistema, di cui non so chi nefaccia parte, è intervenuto anche in quel contesto, evidentemente‖. ―In questo paese esiste un sistema arbitrale ..… non so chilo orienta‖. ―In serie B abbiamo visto un sistema a fasce che è stato attivato e che ha dato tutte quelle condizioni perconcordare e stabilire quali fossero le squadre che in qualche modo devono andare in serie A e quelle no‖. ―C‟eraun‟associazione a delinquere di 8/9 arbitri, assistenti, giornalisti, federazione, associati, che non è stata smantellata‖(riportate negli allegati di cui alla Relazione del Collaboratore dell‘Ufficio Indagini depositata in data 14 dicembre <strong>2007</strong>, Prot.n. 1700, presso la Procura Federale) esorbitano dall‘ambito di operatività della scriminante, per l‘intrinseca offensività,risolvendosi in una forma di denigrazione dell‘altrui reputazione, mediante lo strumento della subdola insinuazione. Talimodalità espressive, pertanto, non possono essere ritenute estrinsecazione del legittimo esercizio di un diritto di critica. Inmerito, si conferma che le eventuali contestazioni devono, comunque, essere rese in termini non diffamatori, nei contenuti enelle stesse modalità di espressione. Questo, a maggior ragione, come nel caso di specie, quando la diffusione delledichiarazioni avviene tramite gli organi di stampa, i media radio-televisivi e mediante pubblicazione su siti internet (e non inuna sede istituzionale). L‘estrema gravità del fatto e delle dichiarazioni, valutati nel complesso, inducono dunque ad affermarela responsabilità del Cazzola in relazione agli addebiti contestati, cui consegue quella della società di appartenenza a titolo diresponsabilità diretta. Deve comunque riconoscersi la continuazione fra i fatti contestati stante l‘evidente collegamentotemporale e finalistico, fra l‘atteggiamento mantenuto nei confronti degli Ufficiali di gara e quanto espresso nei confronti degliorgani di stampa. Considerando la condotta processuale ed il vincolo della continuazione fra i fatti contestati, appare equal‘applicazione della sanzione dell‘ammenda di € 25.000,00, stante l‘assenza di rettifiche intervenute nell‘immediatezzadell‘addebito contestato nonché del ruolo di responsabilità del Cazzola in ambito societario, risultano quelle di cui aldispositivo. Il dispositivo Per tali motivi la Commissione delibera di infliggere al Sig. Alfredo Cazzola la sanzionedell‘ammenda di € 25.000,00 (venticinquemila/00) ed alla Soc. Bologna FC 1909 SpA l‘ammenda di € 25.000,00(venticinquemila/00).471


DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE - STAGIONE SPORTIVA <strong>2007</strong>-<strong>2008</strong>(131) - DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MASSIMO MARAZZINA (calciatoretesserato Bologna FC 1909 SpA) PER VIOLAZIONE ARTT. 3 COMMA 1 E 4 COMMI 1 E 3 CGS (OGGI ART. 5 COMMI1, 5 E 6 LETT. D)) E DELLA SOCIETA‘ BOLOGNA FC 1909 SpA PER VIOLAZIONE ARTT. 2 COMMA 4 E 3 COMMA2 CGS (OGGI ART. 4 E 5) (nota n. 1801/825pf06-07/SP/ma del 20.12.<strong>2007</strong>)Con atto del 20.12.<strong>2007</strong>, la Procura Federale ha deferito il Sig. Massimo Marazzina, tesserato con il Bologna Football Club1909 S.p.a., per aver rilasciato dichiarazioni, integranti la violazione di cui agli artt. 3, co. 1, e 4, co. 1 e 3, CGS, trasfusinell‘art. 5, co. 1, 5 e 6, lett. d), CGS, pubblicate sul quotidiano ―La Gazzetta dello Sport‖ del 4.5.<strong>2007</strong>. Alla riunione del13.3.<strong>2008</strong>, la Procura Federale ha insistito per la dichiarazione di responsabilità del deferito, richiedendo applicarsi allo stessoed alla Società la sanzione dell‘ammenda di € 10.000,00 ciascuno. Il Sig. Marazzina, a mezzo del suo difensore, si è riportatoalla memoria difensiva ed ha concluso per il proscioglimento da ogni addebito. Il deferimento è fondato e va pertanto accolto.Dall‘esame degli atti risulta difatti che il Marazzina non si sia limitato, così come prospettato nell‘atto di deferimento, apronunciare la frase di cui al capo di incolpazione, ma abbia articolato una serie di accuse, con il richiamo di specifici episodi,che escludono sia il legittimo esercizio del diritto di critica sia la natura impetuosa delle stesse sia l‘invocato fair play,rivelando, invece, di essere frutto di malanimo covato da tempo. Tale convincimento discende proprio del tenore delle frasipubblicate, consone più ad una intervista ragionata che ad una dichiarazione rilasciata a caldo, e mai smentite: ―nelle ultimepartite hanno avuto aiuti, per esempio qualche episodio e qualche rigore non dato. Guardo gli ultimi tre arbitri di Marassi emi sembra che abbiano fatto cose che magari possono portare punti…siccome c‟è più di un episodio, beh, allora a pensaremale ti ci portano di conseguenza…ci metto anche il rigore non dato all‟Albinoleffe contro il Napoli…magari qualcunoregalasse qualcosa pure a noi…Però basta poco per cambiare l‟inerzia di un match e gli episodi bisogna guardarli. Evalutarli bene‖. Il tenore delle dichiarazioni è più consono ad una intervista che ad uno sfogo ed esula dal diritto di criticacostituzionalmente garantito. Pertanto, attesa la idoneità lesiva delle dichiarazioni di cui all‘atto di deferimento, in relazione siaal soggetto autore delle stesse sia all‘attribuzione di fatti ben determinati dei quali non è stata provata la verità sia al contenutodelle stesse in quanto volte a negare la regolarità delle gare nonché l‘imparzialità degli ufficiali di gara; attesa, altresì,l‘inesistenza di qualsiasi rettifica da parte del deferito e di dissociazione, da parte della Società, dalla dichiarazioni lesive,P.Q.M. accoglie il deferimento e, per l‘effetto, infligge al Sig. Massimo Marazzina ed alla Società Bologna FC 1909 SpA, aisensi dell‘art. 5, co. 7, CGS, la sanzione dell‘ammenda di € 10.000,00 (diecimila/00) ciascuno, ai sensi della vigentenormativa.(132) - DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: FABRIZIO SALVATORI (dirigente tesseratoBologna FC 1909 SpA) PER VIOLAZIONE ARTT. 3 COMMA 1 E 4 COMMI 1 E 3 CGS (OGGI ART. 5 COMMI 1, 5 E 6LETT. D)) E DELLA SOCIETA‘ BOLOGNA FC 1909 SpA PER VIOLAZIONE ARTT. 2 COMMA 4 E 3 COMMA 2 CGS(OGGI ART. 4 E 5) (nota n. 1802/824pf06-07/SP/ma del 20.12.<strong>2007</strong>)Con atto del 20.12.<strong>2007</strong>, la Procura Federale ha deferito il Sig. Fabrizio Salvatori, dirigente del Bologna Football Club 1909S.p.a., per aver rilasciato dichiarazioni, integranti la violazione di cui agli artt. 3, co. 1, e 4, co. 1 e 3, CGS, trasfusi nell‘art. 5,co. 1, 5 e 6, lett. d), CGS, pubblicate sui quotidiani ―Tuttosport‖ ed ―Il Corriere dello Sport‖ del 13.5.<strong>2007</strong>. Alla riunione del13.3.<strong>2008</strong>, la Procura Federale ha insistito per la dichiarazione di responsabilità del deferito, richiedendo applicarsi allo stessoed alla Società la sanzione dell‘ammenda di € 10.000,00 ciascuno. Il Sig Salvatori, a mezzo del suo difensore, si è riportato allamemoria difensiva ed ha concluso per il proscioglimento da ogni addebito. Il deferimento è fondato e va pertanto accolto.Dall‘esame degli atti risulta che le esternazioni del deferito, comunque circoscritte e seppur con toni pacati, hanno comunqueinsinuato l‘esistenza di una sorta di disegno, ai danni del Bologna, per evitare che lo stesso partecipasse ai play off. Pertanto,attesa la idoneità lesiva delle dichiarazioni di cui all‘atto di deferimento, in relazione sia alla qualifica dirigenziale dallo stessorivestita sia all‘attribuzione di un fatto ben determinato del quale non è stata provata la verità; attesa, altresì, l‘inesistenza diqualsiasi rettifica da parte del deferito e di dissociazione, da parte della Società, dalladichiarazioni lesive, P.Q.M. accoglie il deferimento e, per l‘effetto, infligge al Sig. Fabrizio Salvatori ed alla Società BolognaFC 1909 SpA, ai sensi dell‘art. 5, co. 7, CGS, la sanzione dell‘ammenda di € 5.000,00 (cinquemila/00) ciascuno, ai sensi dellavigente normativa.(178) - RECLAMO DELLA SOCIETA ASCD VECCHIO CASTAGNA QUARTO AVVERSO LE DECISIONI MERITOGARA VECCHIO CASTAGNA-RIVAROLESE DEL 2.2.<strong>2008</strong>(Delibera C.D. Territoriale presso il C.R. Liguria - C.U. n. 47 del 21.2.<strong>2008</strong> – Campionato 2^ Categoria).Con reclamo de 25.2.<strong>2008</strong>, la ASCD Vecchio Castagna Quarto ha impugnato la decisone con la quale la CommissioneDisciplinare Territoriale Liguria ha inflitto alla stessa la punizione <strong>sportiva</strong> della perdita della gara disputata con la Rivarolese,in data 2.2.<strong>2008</strong>, per avere fatto partecipare alla stessa il calciatore Marano Luca, precedentemente squalificato per due (2)giornate con CU del Comitato Provinciale di Genova n. 33 del 24.1.<strong>2008</strong>. Sostiene la reclamante che avrebbe fatto scontare lasanzione, maturata a seguito di espulsione nella gara del 19.1.<strong>2008</strong>, nelle giornate del 23.1.<strong>2008</strong>, in ragione dell‘automatismodella squalifica conseguente all‘espulsione, e del 26.1.<strong>2008</strong>. Chiarisce inoltre l‘istante che l‘interpretazione data alla fattispecieaveva trovato il conforto del Direttivo del Comitato Provinciale e dello stesso Giudice Sportivo. Alla riunione del 13.3.<strong>2008</strong>,l‘appellante ha insistito per l‘accoglimento della domanda. L‘appello è infondato e va pertanto rigettato. Posto che la funzioneinterpretativa delle norme è prerogativa della sola Corte di Giustizia, è opportuno chiarire che l‘art. 19, co. 10, CGS sancisceche al solo calciatore espulso dal campo è automaticamente applicata la sanzione minima della squalifica. Dall‘esame degli atti472


DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE - STAGIONE SPORTIVA <strong>2007</strong>-<strong>2008</strong>risulta, invece, che al Sig. Marano sia stato notificato il provvedimento di espulsione quando ormai la partita era finita e,pertanto, la norma richiamata risulta inapplicabile al caso di specie, potendo la squalifica essere eseguita solo a seguito dellapubblicazione nel CU. Per i motivi suddetti, alla data del 2.2.<strong>2008</strong>, il calciatore era squalificato e non aveva alcun diritto dipartecipare alla gara. P.Q.M. Rigetta l‘appello proposto dalla ASCD Vecchio Castagna Quarto, confermando integralmente ladecisione della Commissione Disciplinare Territoriale. Dispone l‘incameramento della tassa versata.(180) - RECLAMO DELLA SOCIETA GSD ENNA CALCIO AVVERSO LE DECISIONI MERITO GARA AKRAGAS-ENNA DEL 20.1.<strong>2008</strong>(Delibera C.D. Territoriale presso il C.R. Sicilia - C.U. n. 40 del 20.2.<strong>2008</strong> – Campionato Allievi Regionali).La società Enna Calcio, con atto del 24 gennaio <strong>2008</strong>, aveva promosso reclamo alla Commissione Disciplinare Territorialepresso il Comitato Regione Sicilia avverso la regolarità della gara Akragas – Enna del 20 gennaio <strong>2008</strong>, campionato Allieviregionali. La reclamante aveva eccepito la posizione irregolare del calciatore Agozzino Riccardo, che, avendo in precedenzapartecipato a più della metà delle gare della prima squadra militante nel campionato Eccellenza, non aveva titolo dipartecipazione alla gara in oggetto, giusto l‘art. 34 comma 1 NOIF. Il primo giudice, con decisione 20 febbraio <strong>2008</strong> C.U. n.40, rilevato che il calciatore aveva partecipato a nove delle diciotto gare disputate dalla propria squadra nel campionato diEccellenza e che tale numero non era superiore alla metà del totale, respingeva il reclamo, stante la posizione regolare delcalciatore, che veniva affermata. La società Enna Calcio impugna tale decisione, riproponendo lo stesso motivo di cui alreclamo. Il ricorso è infondato. Dalle distinte dei calciatori della società Akragas afferenti diciannove gare del campionatoEccellenza, acquisite agli atti, risulta infatti che il calciatore Agozzino Riccardo, ancorché presente in diciassette gare, ha presoparte a nove di esse, rimanendo inutilizzato nelle restanti gare, con conseguente rispetto dell‘art. 34 comma 1 NOIF. P.Q.M.rigetta il ricorso e dispone incamerarsi la relativa tassa.TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COMUNICATO UFFICIALE N. 39/CDN DEL 17 MARZO <strong>2008</strong>(133) – APPELLO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO L‘INCONGRUITA‘ DELLE SANZIONI A CARICODELLA SOCIETA‘ US CALCIO MONTENERO E DEI SIGG.RI ALFONSO COLAMEO, MARCO MORONE E DIEGODI LISA A SEGUITO PROPRIO DEFERIMENTO(delibera CD Territoriale presso il CR Molise – CU n. 51 del 12.12.<strong>2007</strong>)(125) – APPELLO DELLA SOCIETA‘ US CALCIO MONTENERO AVVERSO LA SANZIONE DELLAPENALIZZAZIONE DI 20 PUNTI DA SCONTARSI NELLA STAGIONE IN CORSO E AMMENDA € 2.000,00 ASEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE(delibera CD Territoriale presso il CR Molise – CU n. 51 del 12.12.<strong>2007</strong>)(126) – APPELLO DEL TESSERATO ALFONSO COLAMEO AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE PERANNI 1 E MESI 10 A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE(delibera CD Territoriale presso il CR Molise – CU n. 51 del 12.12.<strong>2007</strong>)(127) – APPELLO DEL TESSERATO MARCO MORONE AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE PER ANNI 2A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE(delibera CD Territoriale presso il CR Molise – CU n. 51 del 12.12.<strong>2007</strong>)Con atto del 19.12.<strong>2007</strong>, la Procura Federale ha impugnato la decisione con la quale la Commissione Disciplinare Territorialepresso il Comitato Regionale Molise ha prosciolto il Sig. Diego Di Lisa, arbitro della gara disputata in data 13.5.<strong>2007</strong> tra USMontenero e AS San Giacomo Basso Molise e, derubricando gli addebiti ascritti al Sig. Alfonso Colameo ed al Sig. MarcoMorrone da art. 7 CGS ad art. 1, co. 1, CGS, ha inflitto agli stessi la inibizione, rispettivamente, per anni uno (1) e mesi dieci(10) e per anni due (2), ed alla Società, ai sensi dell‘art. 4, co. 1, CGS, la penalizzazione di venti (20) punti in classifica el‘ammenda di € 2.000,00. La Procura Federale ritiene ingiusta la decisione in relazione sia al proscioglimento del Sig. Di Lisasia alla derubricazione del fatto tale da aver determinato sanzioni più lievi di quelle richieste. I Sigg.ri Alfonso Colameo,Marco Morrone e la US Calcio Montenero, con autonomi reclami, dal canto loro, denunciano la ingiustizia dei capi delladecisione che hanno accolto il deferimento nei loro confronti, in quanto fondatisi su prove delle quali reiterano l‘eccezione diinammissibilità e, comunque, la eccessività delle sanzioni in ragione della derubricazione effettuata dalla CommissioneDisciplinare Territoriale. Alla riunione del 6.3.<strong>2008</strong>, le parti, ad esclusione del Sig. Di Lisa, rimasto assente, dopo ampia edarticolata discussione, hanno insistito per l‘accoglimento delle rispettive richieste. Al fine di una migliore comprensione deimotivi di appello e delle eccezioni sollevate è opportuno ripercorrere, brevemente, gli eventi che hanno portato al deferimento.In data 6.5.07 si svolge l‘incontro di andata dei play out tra la AS San Giacomo Basso Molise e la US Montenero, conclusosicon il punteggio di 2-1, valevole per la permanenza nella relativa categoria. Al termine della partita, il Presidente della AS SanGiacomo Basso Molise nota un contatto tra l‘allenatore della US Montenero ed alcuni calciatori tesserati con la sua Società elo ritiene finalizzato al raggiungimento di un accordo illecito per combinare il risultato della gara di ritorno, che si sarebbesvolta in data 13.5.07. Nei giorni del 7 e dell‘8.5.07, il Sig. Morrone contatta numerose volte il Sig. Basler, consulente dimercato della AS San Giacomo Basso Molise e gli propone di incontrarsi l‘indomani. Il Basler, intuendo le intenzioni delMorrone, si reca all‘appuntamento con un registratore sul quale imprime i contenuti del colloquio che, secondo quanto èemerso in fase di indagini, riferisce immediatamente al Presidente dell‘AS San Giacomo Basso Molise, fornendogli la relativaregistrazione. In data 12.5.07, alle ore 17.05, quest‘ultimo invia un fax all‘Ufficio Indagini, protocollato il successivo 14.5.07,nel quale denuncia ―tentativi di contatto telefonico…nei confronti di un collaboratore non censito…probabili tentativi di473


DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE - STAGIONE SPORTIVA <strong>2007</strong>-<strong>2008</strong>contatto perpetrati presso tesserati della AS San Giacomo‖. In data 13.5.07, il Sig. La Fratta, Vice Presidente dell‘AS SanGiacomo Basso Molise, nel corso di un incontro con il padre del Sig. Di Lisa, chiede allo stesso se il figlio abbia ricevutopressioni dall‘US Montenero per la gara che si sarebbe svolta di lì a breve ed a questi, nel frattempo sopraggiunto, rivolgel‘esortazione ad arbitrare serenamente ricevendo rassicurazione che lo avrebbe fatto al meglio delle proprie possibilità. La garadi ritorno, giocata per l‘appunto il 13.5.07, viene vinta dalla US Montenero che, in tale modo, conquista la permanenza nellacategoria. In data 26.5.07, il Sig. Morrone raggiunge il Basler presso il ristorante di proprietà di quest‘ultimo e, alla presenza diun teste, lo minaccia proferendo la seguente frase: ―se mi succede qualcosa a me ed alla Società, ti perseguiterò per tutta lavita‖. In data 31.5.07, il Presidente della AS San Giacomo Basso Molise invia alla Procura una integrazione della denunciafatta il 12.5.<strong>2007</strong> nella quale, per la prima volta, riferisce dell‘incontro avvenuto tra il Colameo, il Morrone ed il Basler efornisce la relativa registrazione. La stessa verrà poi trasmessa al RIS di Roma che ne rende più chiaro il contenuto. Perchiarezza espositiva, questa Commissione tratterà singolarmente le posizioni delle parti del presente procedimento e gliaddebiti ad essi contestati, rimandando la questione in ordine all‘eccezione di inammissibilità delle prove sollevata dai Sigg.riColameo e Morrone e dall‘US Montenero al relativo paragrafo. § 1) Sig. Diego Di Lisa. Il Collegio di prime cure ha proscioltolo stesso da ogni addebito ritenendo insussistente l‘ipotesi di illecito prospettata dalla Procura. La decisione assunta apparesostanzialmente corretta e puntualmente motivata. Difatti, a prescindere dalla circostanza dell‘avvenuto patteggiamento delSig. La Fratta e della Società della quale lo stesso era vice presidente all‘epoca dei fatti, non è possibile trarre un giudizio diresponsabilità dell‘arbitro dalla risposta dallo stesso data al Sig. La Fratta – che lo esortava ad arbitrare serenamente – cheavrebbe effettuato una prestazione al meglio delle proprie possibilità. Ciò anche se, come risulta, il La Fratta, tra l‘altroconoscente di famiglia, nel corso del colloquio con il padre del Di Lisa aveva fatto intendere a quest‘ultimo, nel frattemposopraggiunto, che nutriva dei sospetti in ordine a determinati comportamenti dei Dirigenti dell‘US Montenero. Pertanto,l‘appello della Procura, sul punto, deve essere rigettato. § 2) Sig. Alfonso Colameo, Sig. Marco Morrone, U.S. Montenero.Questioni sulla ammissibilità del materiale probatorio. Prima di procedere alla trattazione dei relativi appelli è necessarioeffettuare delle osservazioni sul materiale probatorio raccolto dalla Procura e sulla eccezione di inammissibilità dellaregistrazione sollevata dagli appellanti. Sebbene desti notevoli perplessità il contegno tenuto dalla AS San Giacomo BassoMolise – che, nonostante la originaria disponibilità della prova del contestato tentativo di illecito, non ne ha fatto menzionenella denuncia cautelativa del 12.5.<strong>2007</strong>, lasciando che si svolgesse la partita e, solo in data 31.5.<strong>2007</strong>, si è determinato arivelare quanto accaduto fornendo la registrazione – è il complesso del materiale raccolto che consente di ritenere avvenuto ilfatto contestato. Base di partenza del ragionamento è costituita dalla comunicazione fax del 12.5.<strong>2007</strong>. È indiscutibile che ilcontenuto della stessa sia incomprensibile, ma è altrettanto vero che ciò non può essere considerato elemento che esclude ilfatto contestato, soprattutto alla luce dei riscontri probatori. Un primo elemento è costituito dalla circostanza che la ASD SanGiacomo Basso Molise, con l‘invio di detta denuncia, non poteva ignorare che si sarebbe esposta ad una indagine, cheavrebbero imposti riscontri e verifiche anche presso terzi estranei. Solo in un‘ottica suicida, la Società avrebbe messo in motoun meccanismo di tale portata – con l‘attivazione di terzi con un ruolo istituzionale e degli organi di giustizia <strong>sportiva</strong> – che,inevitabilmente, le si sarebbe ritorto contro in assenza di un qualsiasi elemento utile a suffragare la denuncia. A tal proposito,la Commissione osserva che sarebbe stato estremamente controproducente riferire fatti – e soprattutto dire di averli riferiti – alSig. Chistinzi, Presidente del Comitato Regione Molise, il quale ha tra l‘altro assicurato che se non fosse stata fatta immediatadenuncia avrebbe provveduto personalmente ad interessare gli Organi di Giustizia. Un secondo elemento è costituito dallafigura del Basler, per certi versi nodo centrale della vicenda. Questa Commissione osserva che, contrariamente a quantoprospettato dagli appellati, lo stesso, pur non essendo tesserato, rivestiva un ruolo importante a livello societario, e quindinell‘indagine, in quanto aveva possibilità di intervenire su quelli che lo stesso ha definito ―suoi‖ giocatori. Un terzo elemento ècostituito dall‘episodio delle minacce. Se – come prospettato dai deferiti – il Basler fosse stato un quisque de populo,ovviamente dal punto di vista sportivo oltre che nella vicenda che ci occupa, risultano incomprensibili i motivi che hannospinto il Colameo sia a contattarlo sia a minacciarlo pesantemente peraltro in un momento, il 26.5.<strong>2007</strong>, nel quale, dal punto divista ―documentale‖, l‘unico atto esistente era la denuncia cautelativa a firma del Presidente della San Giacomo nella quale,sostanzialmente, non si diceva nulla. Ovvero, all‘epoca, il Basler non aveva alcuna importanza se non per le persone che,evidentemente, temevano che lo stesso potesse riferire quanto accaduto. Di cosa era così preoccupato il Colameo in unmomento in cui l‘indagine non era ancora attivata? Detti elementi sono estremamente indicativi della attendibilità del Baslerche ha chiaramente riferito sia i tentativi di contatto con l‘utenza cellulare del Colameo – indicandone il relativo numero – siail contenuto della proposta ricevuta il cui fine è chiarissimo. Agli stessi poi se ne aggiungono altri conseguenti alla eccezionesollevata dai deferiti in ordine alla incapacità – inattendibilità del Basler. Non c‘è dubbio che lo stesso sia collegato allaSocietà, ma questo non porta automaticamente alle conseguenze prospettate dagli appellanti sia perché non si comprende chemovente dovrebbe spingere il Basler a dichiarare il falso sia perché le dichiarazioni dallo stesso rilasciate non portano alcunvantaggio alla ASD San Giacomo Basso Molise, in quanto il risultato della gara e la conseguente retrocessione sono ormaiacquisiti. Tali considerazioni, unite alla estraneità dello stesso all‘ordinamento federale, escludono comunque una sorta diincapacità a testimoniare connaturata all‘interesse che, nel processo ordinario, ne legittimerebbe la partecipazione al giudizio.Ed ecco allora che in questa sede convergono una serie di elementi univoci e credibili tali da rendere il quadro probatorioidoneo a sostenere le ragioni dell‘accusa, perlomeno dal punto di vista degli accadimenti, ma non da quello dellainterpretazione giuridica degli stessi, essendo del tutto condivisibile la decisione della Commissione Disciplinare Territoriale.Ritenuto avvenuto l‘incontro, è indubbio che la scelta di rivolgersi al Basler fosse idonea, dal punto di vista del Colameo e delMorrone, in ragione della posizione dallo stesso rivestita, a ritenere raggiunto il ―segmento conclusivo‖ costituito dai calciatori,ma è pur vero che la proposta è rimasta circoscritta all‘incontro nel quale il Basler ha più volte declinato l‘offerta, quindi in474


DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE - STAGIONE SPORTIVA <strong>2007</strong>-<strong>2008</strong>uno stato embrionale inidoneo a configurare l‘illecito contestato dalla Procura Federale anche dal solo punto di vista deltentativo. Pertanto, la natura preparatoria dell‘azione integra unicamente la violazione dell‘art. 1, co. 1, CGS tale dadeterminare una riduzione delle sanzioni inflitte dalla Commissione Disciplinare Territoriale Molise ad esclusionedell‘ammenda che, invece, dovrà essere aggravata in ragione sia della natura della proposta sia della qualifica rivestita daiproponenti. Per completezza espositiva, questa Commissione evidenzia, infine, che il contegno procedimentale tenuto daideferiti non può essere valutato ai fini dell‘aggravamento delle sanzioni inflitte, non esistendo, per un verso, alcuna norma cheimponga al deferito di auto incolparsi, per un altro, un‘autonoma fattispecie aggravante. P.Q.M. Rigetta l‘appello propostodalla Procura Federale e, in parziale accoglimento degli appelli proposti dai Sigg.ri Colameo, Morrone e dalla US CalcioMontenero, riforma la decisione della Commissione Disciplinare Territoriale presso il CR Molise, infliggendo agli stessi lasanzione della inibizione di anni uno (1) dal quale dovrà essere detratto il periodo già scontato ed alla Società US Montenero lapenalizzazione di punti dieci (10) da scontarsi nel campionato in corso e l‘ammenda di € 4.000,00. Dispone la restituzionedelle tasse di reclamo.TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COMUNICATO UFFICIALE N.40/CDN DEL 19 MARZO <strong>2008</strong>(183) - DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: SALVATORE RACALBUTO E GIANLUCAPAPARESTA PER VIOLAZIONE ART. 1 COMMA 1 CGS (nota n. 1828/552-553pf06-07/SP/en del 28.12.<strong>2007</strong>)1) Il deferimentoCon provvedimento del 28.12.<strong>2007</strong>, il Procuratore federale ha deferito a questa Commissione Salvatore Racalbuto e GianlucaPaparesta, all‘epoca dei fatti arbitri effettivi a disposizione della CAN A e B, per rispondere della violazione dell‘art. 1, comma1, CGS, per essere venuti meno ai principi di lealtà, correttezza e probità. Nei termini assegnati nell'atto di convocazione, gliincolpati hanno fatto pervenire memorie difensive. In quella presentata dal Racalbuto, in via preliminare, si eccepiscel‘incompetenza della Commissione disciplinare e, nel merito, si contesta che il comportamento tenuto abbia integrato laviolazione dell‘art. 1. Di conseguenza, si chiede il proscioglimento dagli addebiti contestati e, in subordine, l‘applicazionedella sanzione minima. In quella presentata dal Paparesta si rilevano l‘inammissibilità e l‘infondatezza del deferimento, inquanto, da una parte, i fatti in questione sarebbero già stati ritenuti irrilevanti sotto il profilo disciplinare con decisione dellaCorte federale del 4.10.06 e, dall‘altra, nessun nuovo elemento sarebbe emerso successivamente, né vi sarebbe stato alcuncomportamento omissivo; si precisa, poi, che in ogni caso, l‘incolpato avrebbe scontato, del tutto ingiustificatamente, primauna sanzione di tre mesi e poi unasospensione di undici mesi. Di conseguenza, si chiede il proscioglimento dagli addebiticontestati. Alla riunione odierna, sono comparsi il rappresentante della Procura federale, il quale ha chiesto la dichiarazione diresponsabilità dei deferiti e l‘irrogazione delle seguenti sanzioni:- per Salvatore Racalbuto: inibizione per mesi 10;- per Gianluca Paparesta: inibizione per mesi 18.Sono comparsi altresì il Paparesta e i difensori dei deferiti, i quali, dopo aver illustrato ulteriormente i motivi di difesa, si sonoriportati alle conclusioni formulate nelle memorie.2) I motivi della decisioneLa Commissione, esaminati gli atti e sentiti gli interessati, affermata la propria competenza ai sensi dell‘art. 30, comma 1,CGS, rileva che il deferimento è fondato, per i motivi indicati di seguito ai sensi dell‘art. 34, comma 2, CGS. Secondo quantorisulta dalla relazione dell‘incaricato dell‘Ufficio indagini e dalla documentazione allegata:a) nel corso di una telefonata avvenuta in data 8.5.2005, il Racalbuto ha ironizzato volgarmente su un Presidente di una Societàcalcistica, facendo affermazioni offensive;b) il Paparesta ha colpevolmente sottaciuto all‘Ufficio indagini l‘esistenza di rapporti di affinità con soggetti interessati ad unasocietà commerciale in favore della quale aveva chiesto un intervento di favore a un dirigente della Soc. Milan, incorrendo inun comportamento quanto meno omissivo e, come tale, di ostacolo allo svolgimento dell‘attività inquirente; va evidenziato,peraltro, che tali fatti sono emersi successivamente alla conclusione del precedente procedimento disciplinare conseguente aldeferimento della Procura arbitrale del 2006 e, pertanto, assumono rilievo autonomo. Le condotte dei deferiti sono in contrastocon quanto sancito dall‘art. 1, comma 1, CGS, secondo il quale le società, i dirigenti, gli atleti, i tecnici, gli ufficiali di gara eogni altro soggetto che svolge attività di carattere agonistico, tecnico, organizzativo, decisionale o comunque rilevante perl‘ordinamento federale, sono tenuti all'osservanza delle norme e degli atti federali e devono comportarsi secondo i principi dilealtà, correttezza e probità in ogni rapporto comunque riferibile all‘attività <strong>sportiva</strong>, nonché dall‘art. 37, comma 2, lett. b), delRegolamento AIA, in vigore all‘epoca dei fatti (oggi art. 40, comma 3, lett. c), secondo il quale gli arbitri devono improntare ilproprio comportamento ai principi di lealtà, trasparenza, rettitudine, della comune morale a difesa della credibilità e dellaimmagine dell‘AIA. Sanzioni eque, tenuto conto anche della necessità di graduare le sanzioni in relazione alla gravità deicomportamenti e degli orientamenti degli Organi della giustizia <strong>sportiva</strong> in casi analoghi, nonché della condotta del Paparestail quale, seppur in un secondo momento, ha riconosciuto di aver sottaciuto l‘esistenza dei rapporti di affinità in questione,appaiono quelle di cui al dispositivo. Per quanto attiene al Paparesta, occorre precisare che, ai fini della esecuzione dellasanzione, il periodo di sospensione cautelare già scontato non può essere computato nella sanzione irrogata, in quanto ha adoggetto ipotesi di addebito diverse da quelle di cui al presente deferimento e, dunque, non omogenee.3) Il dispositivoPer tali motivi, la Commissione delibera di infliggere la sanzione della sospensione dall‘attività sino al 15 aprile <strong>2008</strong> aSalvatore Racalbuto e sino al 15 maggio <strong>2008</strong> a Gianluca Paparesta.475


DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE - STAGIONE SPORTIVA <strong>2007</strong>-<strong>2008</strong>(186) – RECLAMO DELLA SOCIETA‘ ACD BRIGA NOVARESE AVVERSO LE DECISIONI MERITO GARA BRIGA-SANMAURIZIESE DEL 3.2.<strong>2008</strong>(Delibera C.D. Territoriale presso il C.R. Piemonte V.A. - C.U. n. 35 del 21.2.<strong>2008</strong> – Campionato 1^ Categoria).Con atto del 25.2.<strong>2008</strong>, la ACD Briga Novarese ha impugnato la decisione con la quale la Commissione DisciplinareTerritoriale Piemonte ha rigettato il ricorso con il quale la stessa aveva denunciato la posizione irregolare del calciatore FlavioMazzotta nella gara ACD Briga Novarese – La Mauriziese del 3.2.<strong>2008</strong>. Sostiene la reclamante che, ai sensi dell‘art. 34 NOIF,il Mazzotta avrebbe potuto disputare gare agonistiche solo previa autorizzazione da parte del Comitato Regionale,che non avrebbe mai ottenuto. Specifica, inoltre, che tale limite di età non era stato raggiunto dal calciatore il 1° gennaiodell‘anno in cui aveva iniziato la stagione <strong>sportiva</strong>. Il reclamo è fondato e va pertanto accolto. L‘art. 34, co. 3, NOIF sancisceche ―i calciatori giovani tesserati…possono prendere parte soltanto a gare espressamente riservate a calciatori dellecategorie giovanili. I calciatori giovani, che abbiano compiuto anagraficamente il 15° anno di età … possono tuttaviapartecipare anche ad attività agonistiche … purché autorizzati dal Comitato Regionale – LND …‖.Dall‘esame degli atti risulta che detto calciatore, tesserato il 29.9.<strong>2007</strong>, il 1° gennaio dell‘anno in cui ha avuto inizio lastagione agonistica non aveva compiuto i sedici anni, pertanto, la sua posizione era irregolare. P.Q.M. Accoglie l‘appelloproposto dalla ACD Briga Novarese e per l‘effetto, in riforma della decisione della Commissione Disciplinare TerritorialePiemonte, infligge alla Società La Mauriziese la punizione <strong>sportiva</strong> della perdita della gara con il punteggio di 0 – 3. Nulla perla tassa non versata.(188) – RECLAMO DELLA SOCIETA‘ ASD VALLE CASTELLANA AVVERSO LE DECISIONI MERITO GARAVALLE CASTELLANA-VILLA PIGNA DEL 6.2.<strong>2008</strong>(Delibera C.D. Territoriale presso il C.R. Marche - C.U. n. 113 del 29.2.<strong>2008</strong> – Campionato 2^ Categoria).Con reclamo del 6.3.<strong>2008</strong>, la ASD Valle Castellana ha impugnato la decisione con la quale la Commissione DisciplinareTerritoriale Marche ha inflitto alla stessa la punizione <strong>sportiva</strong> della perdita della gara con il punteggio di 0 – 3 per la posizioneirregolare, in quanto infrasedicenne, del calciatore Giuseppe D‘Anselmo, nella gara ASD Valle Castellana – ASD Villa Pignadel 6.2.<strong>2008</strong>. La reclamante ha sostanzialmente ammesso la violazione , ma ha invocato la propria buona fede e ha dedottol‘ininfluenza della contestata partecipazione ai fini del risultato finale, a detta della stessa, ormai acquisito. Il reclamo èinfondato e va pertanto rigettato. Ai sensi dell‘art. 34 NOIF, i calciatori ―giovani‖ possono disputare gare agonistiche soloprevia autorizzazione da parte del Comitato Regionale, che il D‘Anselmo non ha mai ottenuto, pertanto, la sua posizione erairregolare. A nulla rilevano le deduzioni difensive della reclamante in quanto è la partecipazione alla gara a essere sanzionata, aprescindere dal contributo dato alla stessa, e la buona fede non scrimina. La decisione della Commissione DisciplinareTerritoriale Marche è immune da vizi. P.Q.M. Rigetta l‘appello proposto dalla ASD Valle Castellana, confermandointegralmente la decisione della Commissione Disciplinare Territoriale. Dispone l‘incameramento della tassa versata dallaASD Valle Castellana.(181) - RECLAMO DELLA SOCIETA AC MATHEOLA AVVERSO LE DECISIONI MERITO GARA MATHEOLA-SPORTING GENZANO DEL 29.12.<strong>2007</strong>(Delibera C.D. Territoriale presso il C.R. Basilicata - C.U. n. 76 del 20.2.<strong>2008</strong> – Campionato Regionale Allievi).Con reclamo del 25.2.<strong>2008</strong>, la AC Matheola Matera ha impugnato la decisione con la quale la Commissione DisciplinareTerritoriale Basilicata ha inflitto alla stessa la punizione <strong>sportiva</strong> della perdita della gara con il punteggio di 0 – 3 perché, nellagara AC Matheola – Sporting Genzano del 29.12.<strong>2007</strong>, il calciatore Luciano Contini si sarebbe trovato in posizione irregolarein quanto squalificato con CU 41 del 9.5.<strong>2007</strong>. La reclamante ha invocato la propria buona fede in merito ai fatti contestatideducendo di essere stata indotta in errore dalla circostanza che il calciatore squalificato avrebbe militato in altra compagine,nella specie l‘Invicta Matera, diversa da quella di provenienza del Contini, che invece era la FC Matera. Il reclamo è infondatoe va pertanto rigettato. Risulta difatti che il giovane Luciano Contini, prima di essere tesserato per la FC Matera, lo era proprioper l‘Invicta Matera. Pertanto, sebbene risulti frutto di un errore l‘indicazione da parte del GS della Invicta Matera qualeSocietà di appartenenza dello stesso alla data del 9.5.<strong>2007</strong>, è pur vero che non risulta credibile che la reclamante, la quale persua esplicita ammissione ha rappresentato al Contini la situazione, non abbia ottenuto chiarimenti in ordine ai precedentitesseramenti dello stesso. La decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Basilicata è immune da vizi. P.Q.M.Rigetta l‘appello proposto dalla AC Matheola Matera, confermando integralmente la decisione della Commissione DisciplinareTerritoriale. Dispone l‘incameramento della tassa versata.TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COMUNICATO UFFICIALE N.41/CDN DEL 25 MARZO <strong>2008</strong>(129) - DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ANGELO FUMAROLA (all‘epoca dei fattitesserato FC Rossanese 1909 ASD attualmente tesserato ASD Nuova Vis Pesaro 2006) E ANTONIO FERRANTE (all‘epocadei fatti Presidente FC Rossanese 1909 ASD) PER VIOLAZIONE ART. 7 COMMA 8 CGS (VIGENTE ART. 8 COMMA 11)IN RELAZIONE ALL‘ART. 94 TER COMMA 2 NOIF E DELL‘ART. 7 COMMI 4 E 6 CGS (ATTUALE ART. 8 COMMI 6E 8) IN RELAZIONE ALL‘ART. 94 COMMA 1 LETT. A) NOIF E DELLA SOCIETA‘ FC ROSSANESE PERVIOLAZIONE ART. 2 COMMA 4 CGS (VIGENTE ART. 4 COMMA 1) E ART. 7 COMMI 4 E 6 CGS (ATTUALE ART. 8COMMI 6 E 8) IN RELAZIONE ALL‘ART. 94 COMMA 1 LETT A) NOIF (nota n. 1743/099pf07-08/SP/en del 18.11.<strong>2007</strong>)476


DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE - STAGIONE SPORTIVA <strong>2007</strong>-<strong>2008</strong>Il calciatore Angelo Fumarola, all‘epoca dei fatti tesserato per la società Rossanese 1909 militante nel campionatoInterregionale, attualmente in forza alla Vis Pesaro, con atto dell‘8 novembre 2006 adiva la Commissione Accordi Economicipresso la Lega Nazionale Dilettanti e, deducendo che la società Rossanese non aveva rispettato l‘accordo economico con luisottoscritto per la stagione <strong>sportiva</strong> 2005/2006 mancando di corrispondere l‘intero importo pattuito di € 15.500,00, chiedeva lacondanna della società al pagamento della somma. La società Rossanese, con atto del 5 febbraio <strong>2007</strong>, contestava la domandae sosteneva che l‘accordo economico effettivamente sottoscritto tra le parti era stato di € 22.000,00, a fronte del quale avevaversato al calciatore € 16.500,00 ed € 3.500,00, somme incamerate e quietanzate dal calciatore. Ammetteva di essere rimastadebitrice del saldo di € 2.000,00 che, unitamente al compenso dell‘agente del calciatore di € 1.500,00 per il totale di €3.500,00, era portato da assegno bancario insoluto. A tale deduzione replicava il calciatore affermando che l‘unico accordoeconomico esistente era quello di € 15.500,00 depositato presso il Comitato Interregionale, che le quietanze di pagamentoprodotte dalla società erano false; che egli tuttavia aveva effettivamente percepito dalla società € 4.000,00, per cui il creditovantato doveva ridursi ad € 11.500,00. A seguito di convocazione del calciatore e della società avanti la Commissione di cuisopra, compariva soltanto il calciatore, il quale affermava la falsità della proprie firme apposte sui documenti che la societàaveva prodotto e di cui ne contestava peraltro il contenuto. La Commissione Accordi Economici sospendeva il procedimento etrasmetteva gli atti all‘Ufficio Indagini presso la FIGC affinché fosse fatta chiarezza in merito alle contestazioni che la societàaveva mosso al reclamo del calciatore. Dagli accertamenti dell‘Ufficio risultava che tra le parti esisteva un doppio accordoeconomico risalente al 3 novembre 2005, da esse stesse ammesso, recante due importi tra loro diversi; che entrambi gli accordinon erano stati depositati; che, più in particolare, il primo dei due, recante il minor importo di € 15.500,00, era stato respintodal Comitato Interregionale perché incompleto e ritenuto nullo; che nella vicenda vi era stata la presenza, a fianco delcalciatore, di un agente operante in ambito dilettantistico privo di regolare licenza. In questo contesto, il Procuratore Federaleprocedeva al deferimento in epigrafe trascritto. Il calciatore faceva pervenire memoria con la quale, impugnati gli addebiti,venivano richiesti o il proscioglimento del deferito in via principale, ovvero, in subordine, la sola violazione dell‘art. 94 tercomma secondo NOIF con applicazione della sanzione minima prevista dell‘art. 8 comma 11 CGS. Nessuna deduzione erasvolta dalla società Rossanese e da Ferrante Antonio nella qualità di presidente della società stessa nel periodo contestato. Insede di audizione innanzi codesta Commissione Disciplinare, la Procura Federale, richiamati gli accertamenti eseguiti ed i capidi imputazione, concludeva affinché fossero irrogate le seguenti sanzioni: 2 mesi di squalifica per il calciatore FumarolaAngelo, 1 anno di inibizione per Ferrante Antonio, l‘ammenda di € 22.000,00 e 2 punti di penalizzazione in classifica per lasocietà Rossanese. Fumarola Angelo, a mezzo del proprio difensore, chiedeva differirsi il dibattimento stante l‘impossibilità acomparire e, nel merito, si riportava al dedotto, eccepito e concluso nella memoria a difesa. Tanto succintamente esposto,questa Commissione, ritenuto ininfluente ai fini del decidere l‘istanza di rinvio, accoglie il deferimento nei limiti che seguono.Si ritiene violato oltre ogni ragionevole dubbio l‘art. 94 comma 1 NOIF. La violazione si concretizza nella stipula del secondoaccordo economico del 3 novembre 2005 di € 22.000,00, in quanto contrastante con la pattuizione di pari data, conclusa per laminor somma di € 15.500,00. Quest‘ultimo accordo era stato depositato dalla società Rossanese presso il Comitato dicompetenza, ma non era stato accettato da tale Organo. Il secondo accordo, recante l‘effettiva consistenza economica delrapporto tra la società ed il calciatore, doveva con tutta evidenza rimanere circoscritto alle parti che l‘avevano firmato e talesarebbe rimasto se l‘iniziativa del calciatore di adire la Commissione Accordi Economici con la finalità di incassare anchel‘importo del primo accordo dopo che egli aveva già riscosso buona parte del secondo, non avesse indotto la società a svelarlo,per evitare di versare al calciatore importi che non gli erano dovuti. Non si ritiene invece sussistere la violazione dell‘art. 94 tercomma secondo NOIF per non avere le parti compiutamente depositato il relativo accordo economico. La società Rossanese, ineffetti, aveva depositato il primo accordo economico di € 15.500,00, che tuttavia le era stato respinto, sicchè, non essendoavvenuta l‘ipotesi di omesso deposito, la violazione ascritta non è fondata. Quanto alla mancata pattuizione del pagamentorateale, tale forma di pagamento non è stata dalle parti rispettata e la conseguente sanzione può considerarsi ricompresa inquella di cui al dispositivo. Dev‘essere infine respinto il capo di imputazione afferente la responsabilità diretta della societàRossanese per violazione dell‘art. 1 CGS ascritta al proprio dirigente Ferrante Antonio, in quanto tale violazione non risultaessere stata in effetti contestata. Ristretto il campo alla violazione dell‘art. 94 comma 1 NOIF, devono essereconseguentemente applicate a carico dei deferiti le sanzioni previste dal previgente art. 7 comma 6 CGS (attuale art. 8 comma8 CGS), applicabile con riferimento all‘epoca dei fatti, come da seguente dispositivo. P.Q.M. commina: a carico del calciatoreFumarola Angelo la squalifica per anni uno; a carico del dirigente Ferrante Antonio l‘inibizione per anni due; a carico dellasocietà FC Rossanese l‘ammenda di € 6.500,00 (seimilacinquecento/00), pari alla differenza tra la maggiore e la minoresomma dei due accordi economici, nonché la penalizzazione di un punto in classifica, da scontarsi nella corrente stagione<strong>sportiva</strong>.TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COMUNICATO UFFICIALE N.42/CDN DEL 27 MARZO <strong>2008</strong>(159) – APPELLO DELLA SOCIETA‘ POL. CESSANITI DIL. AVVERSO LA SANZIONE DELLA PENALIZZAZIONEDI 15 PUNTI DA SCONTARSI NEL CAMPIONATO IN CORSO A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATOREFEDERALE(delibera CD Territoriale presso il CR Calabria – CU n. 85 del 15.1.<strong>2008</strong>)Letti gli atti; Esaminato il reclamo proposto dalla Società Poli<strong>sportiva</strong> Cessaniti avverso la decisione resa dalla CommissioneDisciplinare Territoriale Reggio Calabria (pubblicata su C.U. Comitato Regione Calabria n. 85 del 15 gennaio <strong>2008</strong>) con ilquale è stata irrogata a carico della Società la sanzione della penalizzazione di punti 15 da scontarsi nel campionato in corso ex477


DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE - STAGIONE SPORTIVA <strong>2007</strong>-<strong>2008</strong>art. 6, comma 4 CGS (oggi art. 7, comma 4 CGS) in relazione all‘art.13, comma 1 CGS (oggi art.16, comma 1 lett. G)Ascoltati il difensore della Poli<strong>sportiva</strong> Cessaniti che ha concluso per l‘accoglimento del reclamo ed il rappresentante dellaProcura Federale avv. Andrea Magnanelli che ha concluso per il rigetto del reclamo; Rilevato che, nella decisione di primogrado, sono stati ravvisati nella condotta del sig. Francesco Barbieri gli estremi dell‘illecito sportivo e, conseguentemente, laPoli<strong>sportiva</strong> Cessaniti è stata sanzionata per responsabilità oggettiva per i fatti ascrivibili al suo dirigente; Ritenuto che nellaimpugnativa proposta:- si nega l‘esistenza di atti idonei a perseguire lo scopo di turbare la regolarità della competizione <strong>sportiva</strong>;- si rileva l‘esistenza di contatti fra tesserati tutt‘al più definibili come contrari al principio di lealtà, correttezza e probità;- si censura l‘eccessività della sanzione irrogata in considerazione del fatto che i comportamenti ascritti al Barbieri sarebbero diportata marginale e comunque sarebbero rimasti a livello di mero tentativo ed in relazione al fatto che la normaapplicata prevede la penalizzazione di un solo punto come sanzione minima;- si evidenzia che il comportamento censurato è da imputarsi a soggetto non qualificato come legale rappresentante dellaSocietà trattandosi di ex dirigente;- si fa notare come il risultato conseguito sul campo per la gara in questione sia stato negativo per la Società sanzionata che,pertanto, non aveva tratto alcun concreto vantaggio dalla condotta del BarbieriConsiderato che, a seguito di attenta lettura degli atti del giudizio, è emerso:- che il sig. Francesco Barbieri all‘epoca dei fatti rivestiva la carica di consigliere della Poli<strong>sportiva</strong> Cessaniti;- che il Barbieri tentava più volte nei giorni precedenti la gara Pol. Cessaniti – ASC Tropea, nonché il giorno della gara edurante l‘intervallo della stessa di convincere la dirigenza della ASC Tropea ad accordarsi per far vincere o comunque perchiudere la gara con un risultato utile alla Pol. Cessaniti;- che tale circostanza veniva ammessa dallo stesso Barbieri concretizzando così l‘esistenza di atti idonei a turbare la regolaritàdella competizione <strong>sportiva</strong>;- che la ASC Tropea non aderiva alle richieste del BarbieriValutato che i comportamenti tenuti dal Barbieri sono stati giustamente censurati dalla Commissione Disciplinare Territorialeche ha ritenuto lo stesso responsabile di illecito sportivo per avere compiuto atti diretti ad alterare lo svolgimento ed il risultatodella gara in adesione alle prescrizioni dell‘art. 6 commi 1 e 2 CGS all‘epoca dei fatti (oggi art. 7, commi 1 e 2 CGS), atti che,alla luce delle considerazioni sopra riportate, non sono inquadrabili nella meno grave violazione del principio di lealtà,correttezza e probità Accertata la gravissima responsabilità del Barbieri e scaturendo dalla stessa la responsabilità oggettivadella Poli<strong>sportiva</strong> Cessaniti l‘entità della sanzione irrogata va valutata proprio in relazione alla gravissima responsabilità deltesserato sicchè appare equa la sanzione irrogata anche in relazione alla giurisprudenza recentemente consolidatasi in seno aquesta Commissione. P.Q.M. Rigetta il reclamo proposto dalla Società Poli<strong>sportiva</strong> Cessaniti. Dispone l‘incameramento dellatassa reclamo già versata.(222) - RECLAMO DELLA SOCIETA‘ USC CORIGLIANO CALCIO AVVERSO LE SANZIONI MERITO GARACORIGLIANO-CALCIO ACRI DEL 27.1.<strong>2008</strong>(delibera G.S. CC.UU. n. 94 del 30.1.<strong>2008</strong> e n. 100 del 13.2.<strong>2008</strong> e delibera C.D. Territoriale presso il C.R. Calabria C.U. n.110 del 4.3.<strong>2008</strong> – Campionato di Eccellenza).Visti gli atti; letto il ricorso; considerato che la Società USC Corigliano Calcio ricorre avverso la decisione della Commissionedisciplinare territoriale presso il CR Calabria che ha rigettato i reclami avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale dicui ai CC.UU. n. 94 del 30.1.<strong>2008</strong> (ammenda € 150,00, inibizione sig. Fabio Antonio Falbo fino al 27.3.<strong>2008</strong> e inibizione sig.Antonio Palummo fino al 20.3.<strong>2008</strong>) e n. 100 del 13.2.<strong>2008</strong> (penalizzazione di 3 punti in classifica); considerato che, avversole decisioni dei Giudici sportivi territoriali è possibile proporre ricorso esclusivamente alle Commissioni disciplinari territorialiessendo previsti, ai sensi dell‘art. 44 CGS, soltanto due gradi di giudizio per le infrazioni che riguardano l‘attività agonistica,mentre la Commissione disciplinare nazionale è competente a decidere i ricorsi avverso le decisioni delle Commissionidisciplinari territoriali unicamente nei procedimenti instaurati su deferimento del Procuratore federale e in quelli aventi adoggetto la posizione irregolare dei calciatori; considerato che nel caso in questione, si sono esauriti i due gradi del giudizioprevisti dal citato art. 44 CGS, e pertanto il ricorso è inammissibile; P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e disponel‘addebito della tassa non versata.TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COMUNICATO UFFICIALE N.43/CDN DEL 28 MARZO <strong>2008</strong>(171) - DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GIOVANNI GUARDINI (Presidente delComitato Regionale Veneto della LND), GIAMBRUNO BERTON (Presidente AC Mestre) PER VIOLAZIONE ART. 1 CGSCON RIFERIMENTO ALLA MANCATA OSSERVANZA DI QUANTO DISPOSTO DALL‘ART. 94 TER COMMA 13NOIF E DELLA SOCIETA‘ AC MESTRE PER VIOLAZIONE ART. 2 COMMA 4 (OGGI ART. 4 COMMA 1) (nota n.2312/123pf07-08/SP/en del 23.1.<strong>2008</strong>)Il Procuratore Federale ha deferito a questa CD Nazionale i seguenti tesserati:1) Il sig. Giovanni Guardini, Presidente del Comitato Regionale Veneto della LND;2) Il sig. Gianbruno Berton, Presidente della società calcistica AC Mestre;3) La Società calcistica AC Mestre; per rispondere:478


DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE - STAGIONE SPORTIVA <strong>2007</strong>-<strong>2008</strong>- il primo, della violazione dei doveri di lealtà e correttezza e probità di cui all‘art. 1 del CGS con riferimento alla mancataosservanza di quanto disposto dal comma 13 dell‘art. 94 ter delle NOIF, per quanto di propria specifica competenza;- il secondo, per la violazione dei doveri di lealtà e correttezza di cui all‘art. 1 del CGS con riferimento alla mancataosservanza di quanto disposto dal comma 13 dell‘art. 94 ter delle NOIF, per quanto di propria specifica competenza;- la società calcistica, ai sensi del previgente art. 2, comma 4 del CGS, oggi sostituito dal corrispondente art. 4, comma 1 delnuovo CGS, a titolo di responsabilità diretta, per la condotta antiregolamentare tenuta dal proprio Presidente.I deferiti hanno depositato memorie a firma dei loro difensori, chiedendo il proscioglimento. Alla riunione del 27.3.<strong>2008</strong>all‘inizio del dibattimento il deferito Guardini ed il suo difensore con il consenso del rappresentante della Procura Federalehanno proposto istanza di applicazione di sanzioni ai sensi di quanto previsto dall‘art. 23 CGS indicando quale sanzione finalela inibizione per giorni trenta. La Commissione ha ritenuto corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti econgrua la sanzione indicata alla luce della ammissione di responsabilità del Guardini, della sua collaborazione fattiva e quindidell‘applicabilità della diminuente di cui all‘art. 24 comma 1 CGS. Ha disposto pertanto ai sensi dell‘art. 23 comma 2 CGSl‘applicazione della sanzione suddetta e la chiusura del procedimento nei confronti del richiedente. Il procedimento èproseguito nei confronti degli altri deferiti ed il rappresentane della Procura ha chiesto irrogarsi le sanzioni di: inibizione peranni uno per il Berton e la penalizzazione di dieci punti in classifica da scontarsi nella corrente stagione <strong>sportiva</strong> nei confrontidella Società AC Mestre. Il difensore dei deferiti ha chiesto il proscioglimento degli stessi. Il procedimento trae originedall‘esposto trasmesso all‘Ufficio indagini dal sig. Claudio Lucano, con il quale lo stesso riferiva il mancato adempimento didue lodi arbitrali emessi nei confronti dell‘AC Martellago, che disponevano nei confronti di detta società l‘obbligo dicorrispondere al Lucano due anni di retribuzione per l‘attività di allenatore di prima squadra. L‘esponente segnalava di avereappreso, a seguito di una sua visita presso il CR Veneto, che il suo credito risultava già saldato, sulla base di quietanze da luiapparentemente sottoscritte in date antecedenti a quella dei lodi arbitrali, ma dal medesimo disconosciute per falsità ideologicae materiale delle stesse. Nell‘esposto in questione, il Lucano lamentava, inoltre, la condotta tenuta, nella circostanza, dalpresidente del CR Veneto Giovanni Guardini, il quale aveva ritenuto liberatori documenti disconosciuti ed antecedenti alladelibera del collegio arbitrale, senza neppure avvertire la parte creditrice, consentendo così l‘elusione delle norme di cui all‘art.94 ter della NOIF e perfino l‘iscrizione della società debitrice ai campionati successivi al lodo arbitrale. I fatti così comeesposti appaiono provati. In ordine alle due quietanze di pagamento esibite dell‘AC Mestre, anche a prescindere dalla non cosìevidente differenza ictu oculi tra la firma apposta in calce ad esse ed altre sottoscrizioni provenienti certamente dal Lucano (v.verbali di audizione, esposto, carta d‘identità etc.) è noto che ai sensi dell‘art. 2702 C.C. il disconoscimento dellasottoscrizione priva una scrittura privata di qualsiasi valore probatorio. E‘ onere di chi vuol far valere la scrittura provarel‘autenticità della sottoscrizione. Inoltre la società interessata non è stata in grado di esibire alcun riscontro contabile dei duepresunti pagamenti relativi alle succitate quietanze, pur trattandosi di somme ragguardevoli (€ 10.500,00 cadauna). E‘ chiaroche non è credibile che siano stati effettuati due esborsi di tale entità, senza lasciare alcuna traccia contabile, pur tenendo contodell‘avvenuta fusione tra l‘AC Martellago e l‘AC Mestre. Occorre poi sottolineare che le date delle quietanze contestate sononotevolmente anteriori sia a quella dei lodi arbitrali che a quella dell‘atto introduttivo del relativo giudizio, per cui l‘azionepromossa dal Lucano per ottenere il pagamento dei suoi compensi sarebbe stata inspiegabile ovvero incredibilmente temeraria.Di contro, se ammettiamo l‘autenticità delle quietanze in parola, resta incomprensibile la mancata produzione delle stesse nelcorso del giudizio arbitrale da parte della società convenuta. Appare fondato anche il rilievo sollevato dall‘allenatore circal‘oggettiva scarsa attendibilità della seconda quietanza datata 15/11/2004, relativa alle prestazioni rese nel campionato2004/05, in quanto è del tutto inusuale un pagamento anticipato effettuato ad inizio di stagione <strong>sportiva</strong>. La responsabilità delBerton appare certa anche se la sua nomina a Presidente risale al 16.9.2005. Egli non è stato in grado di esibiredocumentazione contabile relativa alle quietanze asseritamente sottoscritte dal Lucano. A tal proposito va tenuto presente chenon solo già dal 25.8.2005 il Berton faceva parte dell‘AC Mestre quale direttore generale della società ma che egli seguiva findalla fusione le sorti dell‘AC Mestre. Infatti fin dal 22.6.2005 il Berton era ―consigliere e cassiere‖ della società (vedi attocostitutivo prodotto dalla difesa del Berton). Inoltre nella domanda di fusione fra società presentata il 25.6.2005 il Berton vieneindicato quale domiciliatario delle comunicazioni indirizzate all‘AC Mestre. Ricordiamo che tale società è il frutto dellafusione tra AC Mestre ASD e AC Martellago e quindi succede in tutti i loro rapporti attivi e passivi. Il Berton, quindi, eraperfettamente a conoscenza del contenzioso con il signor Lucano. Sembra perciò incredibile che lo stesso non abbia a suotempo preteso dall‘AC Martellago l‘esibizione dei relativi documenti contabili, mentre ha avuto cura di richiedere più volte alCR Veneto rassicurazioni in ordine all‘assenza di pendenze economiche a carico dell‘AC Mestre, prima di assumerneformalmente la presidenza. Nella sua memoria difensiva il Berton afferma testualmente di essersi ―sincerato, al momento diaccettare l‘incarico della regolarità contabile della gestione‖. E‘ evidente quindi che non avrebbe potuto ignorare una cosìevidente e macroscopica operazione in nero. Del resto l‘anonima produzione della quietanza presso il CR Veneto è avvenuta inuna data compresa tra il 14.7.2005 (data della richiesta di proroga del termine di pagamento inviata al CR Veneto dall‘ACMestre) ed il 3/8/05 (data dell‘invio di copia delle quietanze alla LND da parte del Guardini). In questo periodo il Berton eragià ―consigliere-cassiere‖ e certamente, quindi, era a conoscenza dei fatti. In ogni caso la mancata esecuzione dei lodi arbitrali(fatto principale che viene contestato al Berton) è certamente a lui addebitabile, con una pervicace condotta che è proseguitafino all‘esecuzione coattiva successiva al deferimento. Si ricorda infatti che le quietanze prodotte ove autentiche, nonproverebbero l‘avvenuta esecuzione dei lodi essendo precedenti ad essi, ma ne proverebbero, in ipotesi, l‘erroneità. Come ènoto il lodo emesso dal Collegio Arbitrale presso la LND è inappellabile ed immediatamente esecutivo. L‘eventuale scopertadi nuovi documenti non legittima certo l‘inadempimento ad esso ma può, al limite, giustificare una istanza di revocazione. Afronte di tali considerazioni appare evidente che, contrariamente a quanto sostenuto nella memoria difensiva del Berton, questi479


DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE - STAGIONE SPORTIVA <strong>2007</strong>-<strong>2008</strong>e la soc. AC Mestre abbiano tratto un vantaggio immediato ed evidente dalla utilizzazione delle quietanze apocrife: quello dinon pagare quanto dovuto nè al Lucano né al di lui creditore che aveva proprio in quei giorni notificato un pignoramentopresso terzi che avrebbe imposto all‘AC Mestre, pur nell‘inerzia del Lucano, di corrispondere al creditore procedente quantodovuto. Pertanto risultano evidenti elementi quanto meno di colpa grave nella condotta del Berton che:A) non ha tratto le dovute conseguenze dal fatto che non figurasse contabilmente l‘esborso in favore del Lucano;B) Non ha adempiuto al lodo arbitrale e si è sottratto al pignoramento presso terzi anche dopo l‘inizio del presenteprocedimento disciplinare.C) Si è avvalso di fatto delle quietanze disconosciute per eludere l‘applicazione dell‘art. 94 ter NOIF salvo poi sostenere chenulla ne sapeva.Dalla condotta antiregolamentare tenuta dal Berton deriva la responsabilità diretta dell‘A.C. Mestre ai sensi del previgente art.2 comma 4 CGS oggi sostituito dall‘art. 4 comma 1 CGS. Sanzioni congrue per i fatti suesposti alla luce di quanto dispostodall‘art. 94 ter comma 13 NOIF e dall‘ivi richiamato art. 7 comma 6 bis previgente CGS appaiono quelle dell‘inibizione peranni uno per il Berton e di punti 5 di penalizzazione da scontarsi nella corrente stagione per l‘AC Mestre. P.Q.M. Visto l‘art.23 comma 2 CGS dispone l‘applicazione al deferito Giovanni Guardini della sanzione della inibizione per giorni trenta.Infligge a Berton Gianbruno la sanzione della inibizione per anni uno ed alla Società AC Mestre la sanzione dellapenalizzazione di punti cinque in classifica da scontarsi nella corrente stagione <strong>sportiva</strong>.TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COMUNICATO UFFICIALE N. 44/CDN DEL 04 APRILE <strong>2008</strong>(165) – RECLAMO DELLA SOCIETA ASP CALCETTO AVEZZANO AVVERSO LE DECISIONI MERITO GARA ASPCALCETTO AVEZZANO – DON ORIONE del 5.1.<strong>2008</strong>(delibera C.D. Territoriale presso il C.R. Abruzzo – C.U. n. 39 del 31.1.<strong>2008</strong> – Campionato Calcio a Cinque Serie C/1).(172) - RECLAMO DELLA SOCIETA ASP CALCETTO AVEZZANO AVVERSO LE DECISIONI MERITO GARA ASPCALCETTO AVEZZANO-SD FRATELLI CAMBISE C/5 DEL 19.1.<strong>2008</strong>(delibera C.D. Territoriale presso il C.R. Abruzzo - C.U. n. 42 del 14.2.<strong>2008</strong> – Campionato Calcio a Cinque Serie C/1).(176) - RECLAMO DELLA SOCIETA ASP CALCETTO AVEZZANO AVVERSO LE DECISIONI MERITO GARA ASPCALCETTO AVEZZANO-SAGITTARIO DEL 2.2.<strong>2008</strong>(delibera C.D. Territoriale presso il C.R. Abruzzo - C.U. n. 43 del 21.2.<strong>2008</strong> – Campionato Calcio a Cinque Serie C/1).(182) – RECLAMO DELLA SOCIETA ASP CALCETTO AVEZZANO AVVERSO LE DECISIONI MERITO GARA ASDUNITED CEPAGATTI-ASP CALCETTO AVEZZANO DEL 9.2.<strong>2008</strong>(delibera C.D. Territoriale presso il C.R. Abruzzo – C.U. n. 44 del 28.2.<strong>2008</strong> – Campionato Calcio a Cinque Serie C/1).Con distinti ricorsi, la AS Pro Calcetto Avezzano ha impugnato i provvedimenti con i quali la Commissione DisciplinareTerritoriale presso il Comitato Regionale Abruzzo LND, su reclami proposti dalle Società di cui in epigrafe, ha comminato lapunizione <strong>sportiva</strong> della perdita dei rispettivi incontri con il punteggio di 0 – 6, ―per aver schierato, nel corso della gare, ilcalciatore Santos Wallace Barbosa in posizione irregolare di tesseramento‖ . Alla riunione del 27.3.<strong>2008</strong>, alla quale erapresente personalmente il Presidente della Società appellante, Sig. Giovanni Cosimo, attesa la connessione oggettiva e laprevalente identità delle questioni di diritto da trattare, i procedimenti sono stati riuniti. La ricorrente, dopo aver eccepito laimprocedibilità dei reclami proposti dalla ASD Sagittario Pratola e SD Fratelli Cambise, perché non preannunciati, e lairritualità dei reclami da parte dell‘ASD Don Orione e ASD United Cepagatti, perché proposti al Giudice Sportivo e non allaCommissione Disciplinare, ha dedotto di aver regolarmente tesserato il calciatore sin dal precedente 7.12.<strong>2007</strong> e, quindi, halamentato l‘erroneità ed ingiustizia della decisione sia, e solo in relazione al reclamo proposto dalla ASD Don Orione, perdifetto di rappresentanza e legittimazione ad agire del Sig. Demetrio Desperini sia (e questi sono motivi comuni) per carenza dimotivazione sia per omessa valutazione delle controdeduzioni perché intempestive e, solo in relazione ai reclami proposti dallaASD Don Orione e ASD Fratelli Cambise, per eccesso di potere. Ha quindi concluso chiedendo l‘accoglimento dei ricorsiprevia sospensione di tutti i reclami pendenti presso la CDT Abruzzo. In via preliminare, deve dichiararsi la inammissibilitàdella richiesta di sospensione in quanto un provvedimento del genere, al limite, potrebbe essere adottato solo dallaCommissione innanzi alla quale il ricorso pende, a parte ogni considerazione sul fumus boni iuris e sul periculum in mora, ilcui ricorrere sembra discutibile alla luce dei provvedimenti adottati dall‘Ufficio Tesseramenti. Il reclamo proposto avverso ladelibera C.D. Territoriale presso il C.R. Abruzzo – C.U. n. 44 del 28.2.<strong>2008</strong> in merito alla gara ASD UNITED CEPAGATTI-ASP CALCETTO AVEZZANO del 9.2.<strong>2008</strong>, è parzialmente fondato mentre i restanti sono infondati e vanno pertanto rigettatiper i motivi qui di seguito chiariti. Infondata è l‘eccezione di improcedibilità dei reclami per l‘omesso invio del preannuncio.Norma di riferimento per la risoluzione della fattispecie sottoposta all‘esame di questa Commissione è l‘art. 46, co. 3, CGS cheindividua l‘organo competente e detta le norme relative allo specifico procedimento avente ad oggetto la posizione irregolaredei calciatori. La lettera della stessa non impone altro onere che quello di inviare il reclamo, entro sette giorni dallosvolgimento della gara, alla CDT. La apparente contraddittorietà tra tale disposizione e quelle previste dal co. 1 dello stesso art.46 e dall‘art. 29, co. 7, CGS – che parrebbero imporre la necessità di trasmettere il preannuncio di reclamo – è superata siadalla specificità dei procedimenti devoluti alla competenza del GS sia dalla necessità di escludere che il procedimento innanzialla CDT sia regolato da ulteriori norme, peraltro contraddittorie e non funzionali al procedimento. Ad avviso di questaCommissione, la necessità di preannunciare il reclamo al GS oltre a non avere senso, non essendo l‘organo competente, nondeterminerebbe la cristallizzazione del risultato che, a seguito della decisione della CDT, ben potrà essere revocato. Perdipiù,se il legislatore avesse voluto articolare il procedimento previsto dall‘art. 46, co. 3, CGS, lo avrebbe fatto espressamente e non480


DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE - STAGIONE SPORTIVA <strong>2007</strong>-<strong>2008</strong>avrebbe dettato una disciplina che, invece, per come è strutturata, ha natura estremamente specifica ed insuscettibile di―integrazioni normative‖. Infondata è l‘eccezione di irritualità del reclamo perché proposto al Giudice Sportivo e non allaCommissione Disciplinare Territoriale. Sebbene la novella del CGS abbia devoluto alla CDT la cognizione dei procedimentiaventi ad oggetto la posizione irregolare dei calciatori, è pur vero che non ha espressamente previsto sanzioni decadenziali ocomunque preclusive della ammissibilità o proponibilità del ricorso nel caso in cui, come è accaduto, non sia statocorrettamente indicato l‘organo destinatario dell‘atto. Sebbene l‘art. 33, co. 5, CGS impone agli interessati di trasmettere ireclami ed i ricorsi agli organi competenti è pur vero che sancisce la inammissibilità (co. 6) solo per quelli redatti senzamotivazione e comunque in forma generica. Pertanto, in assenza di espressa previsione, l‘erronea indicazione dell‘Organocompetente non determina la consumazione del mezzo purché l‘atto sia dotato dei requisiti essenziali suoi propri e siatempestivamente proposto determinando la trasposizione degli atti all‘organo competente. Infondato è il motivo con il quale lareclamante si duole dell‘omessa valutazione delle controdeduzioni. Anche su tale punto le decisioni della CDT sonoineccepibili in quanto, a mente dell‘art. 38 CGS, la parte avverso la quale è proposto il reclamo può inviare le propriecontrodeduzioni entro tre giorni dal ricevimento dei motivi e non dalla decisione con la quale il GS rimette gli atti all‘Organocompetente. Infondate sono le eccezioni con le quali la Pro Calcetto Avezzano ha denunciato i vizi di omessa motivazione delreclamo e di eccesso di potere nel quale sarebbe incorsa la CDT. Le stesse, vertendo sullo stesso capo della decisione, possonoessere trattate congiuntamente unitamente al merito della questione. La reclamante lamenta che la mera richiesta di verifica deltesseramento da parte della ASD Don Orione avrebbe precluso alla CDT un tale accertamento e quindi la decisione sarebbeviziata da ultrapetita. Chiarisce, altresì, la reclamante che, comunque, la CDT, verificando una irregolarità del tesseramentodel Barbosa, avrebbe dovuto sospendere il giudizio, rimettendo gli atti all‘esame della competente Commissione. Taliinterpretazioni non sono condivisibili. Posto, difatti, che all‘Organo di Giustizia non è precluso alcun accertamento che possaeffettuarsi anche di ufficio, è bene osservare che, al momento della gara, il Barbosa non era tesserato. Difatti, risulta agli attiche la richiesta di tesseramento del calciatore sia stata sospesa dal preposto Ufficio, con comunicazione 16585.13 VB/MF del28.12.<strong>2007</strong>, in attesa della produzione dei documenti utili al suo perfezionamento. Pertanto, senza volersi soffermare sulcontenuto della ulteriore comunicazione dell‘Ufficio Tesseramenti 1254.13 VB/mf del 21.1.<strong>2008</strong>, allo stato, rileva,unicamente, la circostanza che il calciatore, al momento della gara, non risultava tesserato e, quindi, si trovava in posizioneirregolare. Infondate sono le eccezioni di difetto di potere di rappresentanza e di carenza legittimazione ad agire sollevate solonei confronti dell‘ASD Don Orione in relazione. La Commissione Disciplinare Territoriale ha rilevato, previa acquisizionedella relativa documentazione, che il Sig. Desprini era ed è soggetto titolare del potere di rappresentanza e di firma, pertanto ilricorso è stato legittimamente proposto. È invece fondato il motivo con il quale la reclamante lamenta l‘erroneità delladecisione in merito alla gara disputata contro la ASD Sagittario Pratola, nella parte in cui ha inflitto la sanzione dell‘inibizionea carico del Dirigente Sig. Claudio Cosimo. In effetti, dagli atti, risulta che detto Dirigente non fosse presente al momento dellagara e, pertanto, la decisione, sul punto, andrà riformata non avendo lo stesso sottoscritto la distinta di gara. A soli fini dicompletezza espositiva, questa Commissione evidenzia che tale comportamento, se effettivamente commesso, come daorientamento consolidato, avrebbe determinato l‘insorgere della responsabilità del Dirigente accompagnatore sul quale graval‘obbligo di accertarsi, prima di ogni gara, della regolarità della posizione dei calciatori inseriti in lista. P.Q.M. In parzialeaccoglimento del ricorso proposto avverso la delibera C.D. Territoriale presso il C.R. Abruzzo - C.U. n. 43 del 21.2.<strong>2008</strong> –Campionato Calcio a Cinque Serie C/1, in merito alla gara ASP Calcetto Avezzano-Sagittario del 2.2.<strong>2008</strong>, annulla la sanzionedella inibizione inflitta al Sig. Cosimo Claudio fino al 30.4.<strong>2008</strong>, e conferma, nel resto, la decisione impugnata. Nulla per latassa non versata Rigetta i restanti ricorsi e dispone l‘addebito delle tasse non versate.TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COMUNICATO UFFICIALE N. 45/CDN DEL 04 APRILE <strong>2008</strong>(179) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI WILLIAM PUNGHELLINI (Presidente delComitato Interregionale) PER VIOLAZIONE ART. 1 COMMA 1 CGS (nota n. 3092/602pf06-07/SP/ma del 26.2.<strong>2008</strong>)Con provvedimento del 26/2/<strong>2008</strong>, il Procuratore federale ha deferito a questa Commissione William Punghellini, Presidentedel Comitato Interregionale, per rispondere della violazione dell‘art. 1, comma 1, CGS. All‘inizio della riunione, l‘incolpato hadepositato una istanza di applicazione di sanzioni ai sensi dell‘art. 23 CGS, sulla quale ha espresso il proprio consenso ilProcuratore federale. Sono comparsi i rappresentanti della Procura federale e l‘incolpato, assistito dai propri difensori, i quali,in particolare, hanno chiesto, ai sensi dell‘art. 20, comma 5, CGS che il periodo di autosospensione sofferto dal Punghellini, adecorrere dal 27.12.<strong>2007</strong>, sia computato nella sanzione. Il Procuratore federale si è opposto alla decorrenza della sanzione neitermini richiesti dai difensori dell‘incolpato. A seguito di tale istanza, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza:“LaCommissione disciplinare nazionale premesso - che, con atto del 26/2/<strong>2008</strong>, il Procuratore federale ha deferito a questaCommissione William Punghellini, Presidente del Comitato Interregionale, per rispondere della violazione dell‟art. 1, comma1, CGS; - che, con istanza del 3 aprile <strong>2008</strong>, il Punghellini ha chiesto l‟applicazione di sanzioni ai sensi dell‟art. 23 CGS; -che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale; visti - l‟art. 23, comma 1, del CGS, secondo ilquale i soggetti di cui all‟art. 1 comma 1 possono accordarsi con la Procura federale, prima che termini la fase dibattimentaledi primo grado, per chiedere all‟organo giudicante l‟applicazione di una sanzione ridotta, indicandone le specie e la misura; -l‟art. 23, comma 2, del CGS, secondo il quale l‟organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti comeformulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l‟applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude ilprocedimento nei confronti del richiedente; rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalleparti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue, anche tenendo conto di quanto disposto dall‟art. 24 del CGS in481


DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE - STAGIONE SPORTIVA <strong>2007</strong>-<strong>2008</strong>materia di collaborazione degli incolpati e dall‟art. 16 del CGS in tema di poteri disciplinari degli Organi della giustizia<strong>sportiva</strong>; che, in particolare, le sanzioni sono state così determinate: sanzione base: inibizione per mesi 13 e 15 giorni;diminuzione in applicazione dell‟art. 23, tenuto conto del comportamento del Punghellini nel corso dell‟attività di indagine edella dichiarazione resa in data odierna: fino alla misura di 9 mesi; ulteriore diminuzione in applicazione dell‟art. 24: finoalla misura di 6 mesi; sanzione da applicare: 6 mesi; rilevato altresì che il periodo di autosospensione sofferto dall‟incolpatonon può esser computato nella sanzione, in quanto la previsione di cui all‟art. 20, comma 5, CGS si riferisce a fattispeciediversa, con la conseguenza che i due istituti non sono assimilabili; che il Procuratore federale non ha alcun potere di ratificain ordine a eventuali decisioni di autosospensione, né comunque risulta che, nel caso di specie, si sia verificata tale ipotesi;che non vi è stato accordo tra la Procura federale e l‟incolpato in punto di anticipazione del termine di decorrenza dellasanzione; che non ricorre il caso della commutazione in prescrizioni alternative, non essendo stataformulata alcuna propostain tal senso da parte della Procura Federale; che il Procuratore federale ha precisato che la propria adesione all‟istanzaformulata dall‟incolpato presupponeva l‟applicazione della sanzione dal momento della decisione dell‟organo giudicante,senza avere effetto retroattivo; dispone l‟applicazione a William Punghellini della sanzione della inibizione per 6 (sei) mesi, adecorrere dalla data di comunicazione del presente provvedimento alla parte”. Dopo aver dato lettura della ordinanza, laCommissione ha dichiarato chiuso il procedimento.(140) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI SANTO ALLEGRA (AE della Sezione AIA diCatania) PER VIOLAZIONE ART. 1 COMMA 1 CGS E 40 COMMI 1 E 2 PUNTO G) DEL REGOLAMENTO DELL‘AIA(oggi art. 40 commi 1 e 3 punto h))(nota n. 1804/550pf06-07/SP/en del 20.12.<strong>2007</strong>)Con provvedimento del 20 Dicembre <strong>2007</strong>, il Procuratore Federale deferiva a questa Commissione il Signor Santo Allegra,A.E. della Sezione A.I.A. di Catania, per rispondere della violazione di cui all‘art. 1, comma 1, CGS, per comportamenti nonregolamentari, nonché dell‘Art. 40 Commi 1 e 2 punto G) del regolamento A.I.A. vigente all‘epoca dei fatti, trasfuso nell‘art.40 commi 1 e 3 punto h) del vigente regolamento A.I.A.. 2. Le memorie difensive Nei termini assegnati nell‘atto diconvocazione degli addebiti, il Signor Santo Allegra faceva pervenire una dichiarazione del Signor Ignazio Terranova, titolaredel ristorante ―La Trattoria‖ di Modica. 3. Il dibattimento All‘odierna riunione è comparso il rappresentante della ProcuraFederale, il quale ha chiesto la dichiarazione di responsabilità del deferito e l‘irrogazione della sanzione dell‘inibizione per 6mesi. E‘ comparso altresì personalmente il Signor Santo Allegra unitamente al proprio difensore il quale ha richiestol‘irrogazione della sanzione dell‘ammenda, nei confronti del proprio assistito. 4. I motivi della decisione La Commissione,esaminati gli atti, rileva quanto segue. I fatti posti a fondamento della richiesta di deferimento da parte della Procura Federaleriguardano un‘infrazione commessa dall‘arbitro effettivo Santo Allegra della Sezione AIA di Catania, il quale ha presentatouna richiesta di rimborso spese all‘Ufficio Rimborso Spese dell‘AIA. Tale richiesta veniva formulata con l‘allegazione dellaricevuta n. 928 del 25/10/06, emessa dal titolare del ristorante ―La Trattoria‖ di Modica. A seguito di alcuni accertamenti, taledocumento fiscale risultava visibilmente alterato e modificato nell‘importo originario pari ad euro 15,00, con il differenteimporto di euro 45,00, in seguito richiesto dall‘incolpato nella propria nota spese. I fatti contestati al deferito, sono staticonfermati dallo stesso, il quale si è detto pentito della leggerezza commessa. Il comportamento posto in essere dal deferitocomporta la violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità <strong>sportiva</strong>, così come previsto dall‘art.1 comma 1 del CGS,nonché dall‘art. 40 commi 1 e 2 punto g) oggi trasfuso nell‘art. 40 commi 1 e 3 punto c) del vigente regolamento AIA. P.Q.M.La Commissione Disciplinare Nazionale, in accoglimento del deferimento, irroga al sig. Santo Allegra la sanzione dellasospensione dall‘attività sino al 30 giugno <strong>2008</strong>.(87) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ALBERTO OMODEO (qualificatori PresidenteValenzana Calcio Srl e risultante socio di maggioranza della stessa Società nella stagione <strong>sportiva</strong> 2006-<strong>2007</strong>, nonchéamministratore unico della medesima nella stagione <strong>sportiva</strong> <strong>2007</strong>-<strong>2008</strong>),VITO PETRONE (all‘epoca dei fatti allenatore dibase tesserato GSD Mappanese) e delle Società VALENZANA CALCIO Srl e GSD MAPPANESE (nota n. 1152/569pf06-07/SP/ma del 9.11.<strong>2007</strong>)Letto il deferimento ed esaminati gli atti presenti nel fascicolo, tra cui le memorie prodotte rispettivamente dal difensore delsig. Vito Petrone e dal GSD Mappanese, udite le conclusioni delle parti, ha innanzitutto preso in esame le eccezioni preliminarie pregiudiziali formulate nella prima memoria, ritenendole tutte infondate, così come quella avanzata dal difensore del sig.Omodeo e della Valenzana nel corso dell‘odierna riunione. A riguardo la Commissione ha emesso ordinanza di rigetto. Lapresunta violazione di quanto disposto dai commi 6 e 11 dell‘art. 32 del CGS non comporta in ogni caso l‘inammissibilità deldeferimento giacchè tali norme non prevedono detta sanzione. Peraltro, le indagini, il cui epilogo è rappresentato dal depositodella relazione del competente ufficio, si sono chiuse quando la stagione relativa ai fatti non era ancora terminata e quindi nelpieno rispetto del termine previsto dal citato comma 11. Parimenti, va evidenziato che l‘avviso della conclusioni delle indaginimedesime è implicitamente contenuto nel deferimento comunicato a tutte le parti e quindi risulta rispettata anche ladisposizione contenuta nel richiamato comma 6. Nel contempo, la Commissione ritiene la sussistenza della propria competenzaa conoscere dei fatti contestati giacchè questi coinvolgono soggetti e campionati di livello nazionale; tale competenza siestende anche alle persone tesserate a livello locale. Il fatto storico posto alla base del deferimento, peraltro mai contestato danessuno degli incolpati, risulta compiutamente ricostruito sulla base delle indagini svolte dal competente ufficio federale. Deveperò valutarsi se il provino effettuato il 27 febbraio <strong>2007</strong> sia stato organizzato nell‘interesse della Biellese, come affermato daifratelli Donatacci, ovvero della Valenzana, che a detta del sig. Omodeo avrebbe aderito alla proposta di costituire una propriacompagine Primavera solo dopo lo svolgimento del provino stesso. A sostegno della tesi della Procura, in base alla quale la482


DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE - STAGIONE SPORTIVA <strong>2007</strong>-<strong>2008</strong>visione dei calciatori è partita da una iniziativa della Valenzana, vi sono elementi di fatto e considerazioni fondate sulla logica.Tra i primi, le dichiarazioni rese da tutti i calciatori coinvolti i quali hanno riferito che l‘Avv. Donatacci ha sempre parlato delprogetto della Valenzana e che l‘autorizzazione al provino era stata richiesta alla Biellese, nonché le affermazioni contenutenella memoria difensiva del sig. Petrone analoghe come contenuto a quelle innanzi richiamate. Sotto il profilo della logicadeve evidenziarsi che non vi sarebbe stata ragione, se il provino fosse stato organizzato su iniziativa della Biellese, di farvisionare i suoi stessi calciatori, di assicurare l‘esistenza della sua autorizzazione, di incaricare della direzione tecnicadell‘avvenimento l‘allenatore di un altro sodalizio. E‘ quindi evidente che il provino era finalizzato alla formazione dellacompagine Primavera della Valenzana, obiettivo più volte esternato da parte del sig. Omodeo, che aveva indicato nei fratelliDonatacci e nel sig. Petrone i soggetti da lui incaricati di valutare la fattibilità del progetto. Ben può dirsi che i risultati delleindagini portano a ritenere provate e quindi fondate le contestazione rispettivamente mosse ai diversi deferiti. Per quantoriguarda le due società coinvolte, appare credibile la tesi proposta dalla Mappanese secondo la quale il sodalizio era all‘oscurodell‘attività svolta dal sig. Petrone; ciò non toglie che il suddetto Gruppo Sportivo debba essere chiamato a rispondere, a titolooggettivo, della condotta del proprio tesserato. Parimenti deve essere dichiarata la responsabilità oggettiva della Valenzanagiacchè il sig. Omodeo, seppur autodefinitosi Presidente della società, all‘epoca dei fatti ne era il socio di maggioranza ma nonil legale rappresentante. P. Q. M. accoglie il deferimento ed applica al sig. Omodeo Alberto l‘inibizione fino al 30 settembre<strong>2008</strong> e l‘ammenda di €. 1.000,00 (mille/00), al sig. Petrone Vito l‘inibizione fino al 30 giugno <strong>2008</strong>, alla Valenzana Calcio Srll‘ammenda di €. 2.000,00 (duemila/00), al GSD Mappanese l‘ammenda di €. 200,00 (duecento/00).(221) – RECLAMO DELLA SOCIETA‘ AC VIS MACERATA AVVERSO LE DECISIONI MERITO GARA SAMB.MONTECASSIANO-VIS MACERATA DEL 1.2.<strong>2008</strong>(Delibera C.D. Territoriale presso il C.R. Marche - C.U. n. 105 del 15.2.<strong>2008</strong> – Campionato Provinciale Allievi).La Commissione Disciplinare Nazionale, visti gli atti; PREMESSO CHE - Con provvedimento pubblicato sul ComunicatoUfficiale n. 105 del 15.02.<strong>2008</strong> la Commissione Disciplinare Territoriale presso il CR Marche respingeva il reclamo propostodalla stessa società AC VIS Macerata in merito alla irregolare pozione del calciatore Giaconi Massimiliano – appartenente allasocietà Samb Montecassiano– nella gara del 1.2.<strong>2008</strong> disputata tra l‘odierna reclamante e la medesima società SambMontecassiano e valevole per il Campionato Provinciale Allievi, girone A, e confermava il risultato acquisito sul campo; -Avverso la suddetta decisione proponeva reclamo avanti a questa Commissione Disciplinare Nazionale la Società AC VISMacerata deducendo che o nella gara del 15.2.<strong>2008</strong> la società Samb Montecassiano non poteva schierare il calciatore GiaconiMassimiliano, in quanto quest‘ultimo, squalificato per una gara effettiva con provvedimento del Giudice Sportivo Territorialedella Delegazione Provinciale di Macerata pubblicato sul Comunicato Ufficiale n. 33 del 23.1.<strong>2008</strong> della medesimaDelegazione Provinciale, non avrebbe scontato la predetta squalifica nel turno successivo, pur non prendendo parte all‘incontrodisputato contro la società Civitanovese ―B‖ valevole per il medesimo Campionato, atteso che tale ultima società è fuoriclassifica e che pertanto la gara disputata contro di essa dalla società Samb Montecassiano non poteva essere considerata ai finidell‘applicazione della sanzione disciplinare; o pertanto, il calciatore Giaconi Massimiliano avrebbe dovuto scontare lagiornata di squalifica nella gara disputata tra la Samb Montecassiano e la A.C. Vis Macerata; - In forza di quanto sopra e delladedotta irregolare posizione del calciatore Giaconi Massimliano , l‘odierna reclamante concludeva pertanto chiedendo chefosse inflitta alla società Samb Montecassiano la punizione <strong>sportiva</strong> della perdita della gara disputata in data 01.02.<strong>2008</strong>;Nessuno dei motivi addotti dalla reclamante è fondato ed il reclamo deve pertanto essere respinto. A tal fine, vapreliminarmente rilevato che è l‘art. 22, comma 4, del Codice di Giustizia Sportiva – e non l‘art. 17, comma 4, comeerroneamente dedotto da controparte – che disciplina l‘esecuzioni delle sanzioni a carico dei tesserati, così statuendo: “…Legare con riferimento alle quali le sanzioni a carico dei tesserati si considerano scontate sono quelle che hanno conseguito unrisultato valido agli effetti della classifica o della qualificazione in competizioni ufficiali, ivi incluse quelle vinte per 3-0 o 6-0ai sensi dell‟art. 17, e non sono state successivamente annullate con decisione definitiva degli organi della GiustiziaSportiva…”. Dalla lettura del predetto articolo si evince chiaramente che le sanzioni inflitte ai tesserati devono essere scontatenella prima gara ufficiale utile successiva al provvedimento irrogativo della sanzione, e ciò anche al fine di garantirel‘immediatezza e l‘efficacia della sanzione irrogata. Orbene, ciò posto e venendo al caso in esame, non vi può esser alcundubbio che la gara disputata tra Samb Montecassiano e Civitanovese ―B‖ sia una gara ufficiale del Campionato ProvincialeAllievi, Girone A, e che pertanto il calciatore Giaconi Massimiliano, non prendendovi parte, abbia effettivamente scontato lagiornata di squalifica comminatagli con provvedimento del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale diMacerata pubblicato sul Comunicato Ufficiale n. 33 del 23.1.<strong>2008</strong> della medesima Delegazione Provinciale. A nulla valel‘assunto della reclamante secondo cui, in conseguenza del fatto che la società Civitanovese ―B‖ non concorre alla classificafinale del campionato, la gara sopra citata non può essere considerata una gara valida ai fini dell‘esecuzione della sanzioneinflitta al calciatore Giaconi Massimiliano, atteso altresì che sia la società Samb Montecassiano sia la società Civitanovese ―B‖sono iscritte e partecipano regolarmente al Campionato Provinciale Allievi Girone A e che pertanto la gara da loro disputata èuna gara ufficiale del predetto Campionato. Pertanto, nel caso de quo, non avendo il calciatore Giaconi Massimiliano presoparte all‘incontro disputatosi tra la società Samb Montecassiano-Civitanovese ―B‖ ed avendo pertanto scontato in tale gara lagiornata di squalifica precedentemente comminatagli, egli poteva legittimamente disputare la successiva gara SambMontecassiano –A.C. Vis Macerata. P.Q.M. Respinge il reclamo e dispone l‘incameramento della tassa versata.241) - RECLAMO DEL CALCIATORE ANTONIO CAROPRESE (tesserato PD Poseidon SpA) AVVERSO LA PROPRIASQUALIFICA FINO AL 31.3.2009483


DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE - STAGIONE SPORTIVA <strong>2007</strong>-<strong>2008</strong>(Delibera Giudice Sportivo C.U. n. 24 del 5.3.<strong>2008</strong> e delibera C.D. Territoriale presso il C.R. Calabria C.U. n. 117 del18.3.<strong>2008</strong> – Campionato Allievi). Visti gli atti; letto il ricorso; considerato che il calciatore Antonio Caroprese ricorre avversola decisione della Commissione disciplinare territoriale presso il CR Calabria che ha parzialmente accolto il ricorso dellaSocietà PD Poseidon riducendo la propria squalifica fino al 31.3.2009, avverso la decisione del Giudice Sportivo CU. n. 24 del5.3.<strong>2008</strong> che aveva inflitto al medesimo la squalifica fino al 5.3.2011; considerato che, avverso le decisioni dei Giudici sportiviterritoriali è possibile proporre ricorso esclusivamente alle Commissioni disciplinari territoriali essendo previsti, ai sensidell‘art. 44 CGS, soltanto due gradi di giudizio per le infrazioni che riguardano l‘attività agonistica, mentre la Commissionedisciplinare nazionale è competente a decidere i ricorsi avverso le decisioni delle Commissioni disciplinari territorialiunicamente nei procedimenti instaurati su deferimento del Procuratore federale e in quelli aventi ad oggetto la posizioneirregolare dei calciatori; considerato che nel caso in questione, si sono esauriti i due gradi di giudizio previsti dal citato art. 44CGS, e pertanto il ricorso è inammissibile; P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e dispone l‘incameramento della tassaversata.TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COMUNICATO UFFICIALE N. 46/CDN DEL 10 APRILE <strong>2008</strong>(190) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GIANLUCA GRASSADONIA (calciatoretesserato Salernitana Calcio 1919 SpA) PER VIOLAZIONE ART. 5 COMMA 1 CGS (già art. 3 comma 1) E DELLASOCIETA‘ SALERNITANA CALCIO 1919 SpA PER VIOLAZIONE ART. 4 COMMA 2 CGS (già art. 2 comma 4) (nota n.2219/397pf06-07/SP/en del 21.1.<strong>2008</strong>)La CD Nazionale, letto il deferimento, lette le memorie difensive depositate dai difensori del calciatore Grassadonia e dellaSalernitana Calcio 1919 S.p.A. (d'ora in avanti anche detta "Salernitana"), letti gli atti, sentito il rappresentante della ProcuraFederale, che ha concluso per l'accoglimento del deferimento proposto e ha chiesto l'irrogazione della sanzione della squalificadi mesi due per il calciatore e dell'ammenda di € 10.000,00 per la società di appartenenza, sentiti i difensori dei soggettideferiti, OSSERVA La Procura Federale ha deferito, dinanzi a questa CD, il calciatore Gianluca Grassadonia "per rispondere... della violazione dell'art.5, comma 1 del C.G.S. .... per avere espresso, nel corso di dichiarazioni pubblicate da organi diinformazione, giudizi e rilievi lesivi della reputazione del sig. Massimo Cellino, presidente della Soc. Cagliari e di quest'ultimasocietà..." e la Salernitana "della violazione di cui all'art. 4, comma 2 del CGS .... a titolo di responsabilità oggettiva per laviolazione ascritta al proprio tesserato". In particolare, tra le altre, le dichiarazioni poste a base del deferimento hanno adoggetto l'asserito coinvolgimento del Cellino nei comportamenti violenti tenuti da ignoti nei confronti del Grassadonia nelperiodo di sua permanenza presso la società sarda. Il deferimento è fondato e va accolto. Risulta provato che il Grassadoniaabbia rilasciato ad organi di informazione le suindicate dichiarazioni e che non abbia potuto dare prova, dinanzi a questa CD,della veridicità dei fatti in esse indicati. A tale proposito, non risulta accoglibile l'eccezione avanzata dalla difesa del deferito,tendente alla sospensione del presente procedimento in attesa della conclusione del procedimento penale attualmente pendenterelativa agli stessi fatti che hanno formato oggetto delle dichiarazioni, perchè, quello che qui rileva è, da un lato, l'accertamentodell'avvenuto rilascio delle dichiarazioni lesive della reputazione di soggetti tesserati e, dall'altro, l'attuale impossibilità, inquesta sede, di fornire prova in merito alla veridicità dei fatti indicati. Parimenti deve essere rigetta ta l'eccezione avanzatadalla Salernitana, la quale ritiene di non poter essere chiamata a rispondere per responsabilità oggettiva, in quanto ledichiarazioni rese dal Grassadonia non si riferirebbero, in alcuna maniera, a rapporti che coinvolgerebbero la società stessa odorgani federali. Non congrue rispetto alle contestazioni risultano, viceversa, le sanzioni richieste dalla Procura, la CD, tenutoconto degli orientamenti degli organi della giustizia <strong>sportiva</strong> in casi analoghi e della peculiarità del fatto, ritiene eque lesanzioni di cui al dispositivo. P.Q.M. Accoglie il deferimento proposto e, per l'effetto, irroga al calciatore GianlucaGrassadonia la sanzione dell'ammenda di € 2.500,00 (duemilacinquecento/00) e quella della squalifica sino a tutto il 25 aprile<strong>2008</strong> e alla Salernitana Calcio 1919 SpA la sanzione dell'ammenda di € 2.500,00 (duemilacinquecento/00).(118) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: VINCENDO BRUZZESE (tesserato ASIppogrifo Sarno) PER VIOLAZIONE ART. 1 COMMA 1 CGS E ART. 66 NOIF, ANIELLO PEPE (dirigente AS IppogrifoSarno) E FIANCARLO GIOIA (calciatore FC Francavilla) PER VIOLAZIONE ART. 1 COMMA 1 CGS E DELLESOCIETA‘ AS IPPOGRIFO SARNO E FC FRANCAVILLA PER VIOLAZIONE ART. 2 COMMA 4 (oggi art. 2 comma 4)(nota n. 1584/600pf06-07/SP/en del 7.12.<strong>2007</strong>)Letti gli atti; Esaminato il deferimento disposto dalla Procura federale in data 7 dicembre <strong>2007</strong> nei confronti:1) del sig.Vincenzo Bruzzese, per rispondere della violazione dell‘art.1 comma 1 CGS e dell‘art.66 NOIF ; 2) del sig. Aniello Pepe perrispondere della violazione dell‘art.1 comma 1 CGS; 3) della AS Ippogrifo Sarno per rispondere a titolo di responsabilitàoggettiva ai sensi dell‘allora vigente art.2 comma 4 CGS (oggi art.4 comma 2 CGS) in relazione agli addebiti mossi a caricodei propri tesserati; 4) del sig. Giancarlo Gioia per rispondere della violazione dell‘art.1 comma 1 CGS; 5) del FC Francavillaper rispondere a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell‘allora vigente art.2 comma 4 CGS (oggi art. 4 comma 2 CGS) inrelazione agli addebiti mossi al proprio tesserato . Ascoltati tutti i deferiti e preso atto delle deduzioni del rappresentante dellaProcura Federale che ha concluso per l‘affermazione di responsabilità degli stessi chiedendo l‘irrogazione delle seguentisanzioni: squalifica per n.5 gare al sig. Vincenzo Bruzzese, inibizione per n. 45 giorni al sig. Aniello Pepe, ammenda di euro1000,00 per la AS Ippogrifo Sarno, squalifica per n. 2 gare per il sig. Giancarlo Gioia, ammenda di euro 500,00 per il FCFrancavilla. Valutate le risultanze degli accertamenti effettuati dall‘Ufficio indagini e preso atto delle deduzioni ex adversoformulate dai deferiti. Accertato che la responsabilità del sig. Vincenzo Bruzzese, conosciuto come magazziniere della Società484


DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE - STAGIONE SPORTIVA <strong>2007</strong>-<strong>2008</strong>Ippogrifo Sarno pur se tesserato come calciatore, è stata ammessa dalla stessa Società di appartenenza che l‘ha ritenutoresponsabile per rissa e invasione del terreno di giuoco. Rilevato che per il sig. Aniello Pepe non è stato possibile accertare unadiretta partecipazione alla rissa sviluppatasi giacchè l‘unica testimonianza resa da uno degli assistenti arbitrali non arriva adindividuare il Pepe, ma una persona dalle sue caratteristiche fisiche che potrebbe essere il Pepe. Considerato che il sig.Giancarlo Gioia, nell‘interrogatorio reso dinanzi all‘Ufficio indagini, ha riconosciuto di aver partecipato alla rissa se pur soloper difendersi. Valutato che le due Società, a titolo di responsabilità oggettiva, vanno sanzionate per i comportamenti tenuti dalsig. Vincenzo Bruzzese e dal sig. Giancarlo Gioia P.Q.M. In parziale accoglimento del deferimento, proscioglie da ogniaddebito il sig. Aniello Pepe, irroga la sanzione della squalifica sino a tutto il 15 maggio <strong>2008</strong> al sig. Vincenzo Bruzzese, lasanzione della squalifica per n. 2 gare al sig. Giancarlo Gioia, la sanzione dell‘ammenda di € 800,00 (ottocento/00) alla ASIppogrifo Sarno, la sanzione dell‘ammenda di € 400,00 (quattrocento/00) al FC Francavilla.(189) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ROBERTO SALERNO (Presidente TorinoCalcio Femminile) PER VIOLAZIONE ART. 5 COMMA 1 CGS E DELLA SOCIETA‘ TORINO CALCIO FEMMINILEPER VIOLAZIONE ART. ARTT. 4 COMMA 1 E 5 COMMA 2 CGS (nota n. 1804/550pf06-07/SP/en del 20.12.<strong>2007</strong>)Con provvedimento 22 gennaio <strong>2008</strong>, il Procuratore federale ha deferito avanti a questa Commissione Roberto Salerno,Presidente della Soc. Torino CF, militante nel campionato femminile nazionale di Serie A, per violazione dell‘art. 5, comma 1del CGS, per avere rilasciato, al termine della gara Fiorentina–Torino del 19.1.<strong>2008</strong>, con riferimento alla direzione arbitraledella stessa, dichiarazioni riportate dal quotidiano ―Tuttosport‖ del 20.1.<strong>2008</strong>, rimaste prive di rettifica, specificamenterichiamate nell‘atto di deferimento, contenenti giudizi lesivi della reputazione dell‘arbitro della citata gara e idonee a lederedirettamente o indirettamente la reputazione, il prestigio e la credibilità della istituzione federale nel suo complesso ed inparticolare di una sua specifica struttura. Con il medesimo provvedimento, il Procuratore federale ha altresì deferito la Soc.Torino CF a titolo di responsabilità diretta per quanto ascritto al suo presidente, ai sensi dell‘art. 4, comma 1 e dell‘art. 5,comma 2, CGS. Il deferito Salerno ha fatto pervenire una nota difensiva in cui assume di avere rilasciato le dichiarazionioggetto del deferimento, pertanto non contestate, non già quale presidente di una società calcistica, bensì nella sua veste diParlamentare della Repubblica, e, pertanto, insindacabili e tutelate dalla Costituzione, senza attinenza ad interessi nelladisciplina oggetto e, quindi, da ricondursi nell‘ambito della ―mera critica politico-sociale sul fenomeno del calcio malato epoco attento ai risvolti sportivi-sociali e economici che eventi poco spiegabili e dubbi all‟interno delle partite, determinanonelle folle, nella economia e nella società‖. A dire del deferito ―da ciò sono scaturite le mie dichiarazioni e determinato lesuccessive azioni‖. Alla riunione odierna è comparso il rappresentante della Procura, il quale ha chiesto affermarsi laresponsabilità dei deferiti e l‘applicazione della sanzione della inibizione per mesi 2 (due) a carico del Salerno, nonchédell‘ammenda di €. 5.000,00 (euro cinquemila/00) a carico della Soc. Torino CF. Nessuno è comparso per i deferiti. LaCommissione, letti gli atti, O S S E R V A 1. Preliminare alla valutazione del contenuto delle dichiarazioni rese dal deferitoSalerno è l‘esame della posizione del medesimo rispetto alle norme federali, avendo questi invocato la immunità parlamentareprevista dall‘art. 68 Cost., secondo cui >. Che l‘immunità dei parlamentari, per le opinioni dai medesimiespresse nell‘esercizio delle loro funzioni, rappresenti un principio costituzionale è un dato acquisito. Altrettanto acquisito è ilprincipio della osservanza, da parte dell‘ordinamento sportivo, dei dettami provenienti da norme di rango superiore quali sonoquelle costituzionali, ritenuto che, tanto, non ne lede l‘autonomia, espressamente riconosciuta dal D.L. n. 220/2003, a cui l‘art.2, comma 1, lett. b, riserva espressamente, tra l‘altro, ―la disciplina delle questioni aventi ad oggetto i comportamenti rilevantisul piano disciplinare e l'irrogazione ed applicazione delle relative sanzioni‖. Di qui la necessità del preventivo vaglio sullasindacabilità delle dichiarazioni rese dal deferito, al quale deve procedere questa Commissione, sia in forza della autonomiadisciplinare della Federazione (art. 2, comma 1, lett. b, D.L. cit.); sia perché, nell‘ambito di tale autonomia, le norme federalinon prevedono che tale vaglio sia rimesso ad un soggetto terzo; sia per l‘obbligo di osservanza allo statuto della FIGC e adogni altra norma federale di ―tesserati e società affiliate‖ (art.30, comma 1, Statuto) che, con la costituzione del vincoloassociativo, ―accettano la piena e definitiva efficacia di qualsiasi provvedimento adottato dalla FIGC, dai suoi organi osoggetti delegati, nelle materie comunque riconducibili allo svolgimento dell‟attività federale nonché nelle relative vertenze dicarattere tecnico, disciplinare ed economico‖ (art.30, comma 2, Statuto). Orbene, precisato che, per qualificare unadichiarazione quale opinione espressa nell‘esercizio delle funzioni parlamentari ciò che rileva non è il luogo della esternazione,ma il suo nesso funzionale con l‘attività parlamentare, è principio costituzionalmente acquisito che il nesso funzionale è datodallo stretto collegamento con un‘attività parlamentare già posta in essere dal soggetto. Deve trattarsi, in altri termini, diriproduzione e divulgazione all‘esterno di atti compiuti nell‘esercizio di funzioni parlamentari, onde sono coperti da immunitàsolo gli >, anche se posti in essere al di > delle Camere, in modo che le primepossano considerarsi delle seconde. Alla luce di tali considerazioni, non può dirsi che le dichiarazioniattribuite al Salerno, così come riportate dal quotidiano Tuttosport, rappresentino una esteriorizzazione di precedente attivitàparlamentare del medesimo: sia perché di tale precedente attività non v‘è cenno nella nota difensiva del deferito, il qualerichiama, invece, unicamente e genericamente, azioni successive determinate dai fatti di quella sera; sia perché escluso dalcontenuto letterale delle stesse dichiarazioni e dal loro riferimento ad un evento sportivo appena conclusosi: ―c‟èevidentemente una giustificazione a sospettare questa gara di condizionamento se non addirittura di corruzione. Occorrerànon solo un esposto alla Procura ma che si mettano in moto anche gli Organi di Garanzia e disciplina del calcioprofessionistico, perché di fronte a quanto successo a Firenze il calcio non può più essere uno sport nazionale e non puòessere più una disciplina educativa per la società italiana ―. La dichiarazione resa, pertanto, non ha natura di ‖atto di485


DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE - STAGIONE SPORTIVA <strong>2007</strong>-<strong>2008</strong>funzione‖ e non è coperta dal presidio della immunità parlamentare. 2. All‘indomani della gara Fiorentina-Torino del19.1.<strong>2008</strong> il quotidiano nazionale ―Tuttosport‖ pubblicava, la dichiarazione attribuita al Salerno indicata nell‘atto dideferimento, la cui copia integrale è acquisita agli atti del procedimento. Successivamente alla pubblicazione delladichiarazione non sono state pubblicate rettifiche ai sensi dell‘art. 8 della legge 8 febbraio 1948 n. 47. La dichiarazione de qua,dunque, proviene inconfutabilmente dal deferito On.le Salerno, dal medesimo non contestata nemmeno in sede di memoriadifensiva. Ritiene, questa Commissione, che detta dichiarazione contenga giudizi lesivi della reputazione dell‘arbitro che hadiretto la gara, e sia idonea a ledere direttamente oindirettamente la reputazione, il prestigio e la credibilità dell‘istituzione Federale ed in particolare di una sua specificastruttura, in quanto tale costituente violazione dell‘art.5, comma 1, del CGS. Il deferito, premesse le personali opinioni sulladinamica che aveva portato alla assegnazione di due calci di rigore alla Fiorentina, in ordine a cui si riservava la possibilità diun esposto alle Procure penali di Torino e Firenze, affermava la altrettanto personale opinione della ―evidentissima palese emacroscopica‖ insussistenza del secondo; attribuiva tali circostanze, quindi, a ipotesi di “condizionamento e corruzione‖ dalmedesimo ritenute giustificate, tale essendo il senso da attribuire alla dichiarazione: ―C‟è evidentemente una giustificazione asospettare questa gara di condizionamento e corruzione‖. A dire del deferito, cioè, stante il convincimento in questideterminato unicamente dalla dinamica della direzione arbitrale della gara, era lecito affermare che la stessa fosse statacondizionata nel risultato o addirittura oggetto di corruzione. Ebbene, non v‘è dubbio che tali affermazioni rappresentino unagrave, immotivata e indimostrata denuncia di presunti poteri in grado di condizionare l‘operato dei direttori di gara in generalee, in particolare, del direttore della gara in questione ovvero di poteri in grado di strumentalizzare la classe arbitrale o taluniesponenti della stessa e indurla alla compimento di fatti che, ove accertati, configurerebbero addirittura ipotesi reato. 3. Allaaffermazione di responsabilità del Salerno consegue quella della Soc. Torino CF, ex art. 4, comma 1 e art. 5, comma 2, CGS,atteso il rapporto organico che lega il primo alla seconda. Ai fini della responsabilità diretta della società non è necessario chel‘esponente della stessa specifichi a che titolo esprima il giudizio lesivo e/o che spenda il nome della società. Della Soc. TorinoCF il Salerno era ed è presidente e legale rappresentante; la società, a sua volta, si esprime all‘esterno e nei rapporti con laFederazione tramite il suo presidente attraverso cui, al momento dell‘affiliazione, si è obbligata ad osservare lo Statuto ed ognialtra norma federale, in esse comprese le norme del CGS e l‘art.4 che ne prevede la responsabilità diretta. 4. Accertata eritenuta la responsabilità disciplinare dei deferiti; avuto riguardo alla gravità del fatto contestato, idoneo a ledere la reputazionedell‘arbitro della gara, nonché il prestigio, la reputazione e la credibilità dell‘Istituzione federale nel suo complesso ed inparticolare di una sua struttura specifica; visto l‘art. 5, 5° e 6° comma, CGS, sanzioni congrue sono ritenute quelle di cui aldispositivo. P.Q.M. Dichiara i deferiti responsabili delle violazioni loro contestate e, per l‘effetto, infligge a Salerno Roberto lasanzione della inibizione di mesi 2 (due) e alla Società Torino Calcio Femminile quella dell‘ammenda di €.3.000,00(tremila/00).(184) APPELLO DEL CALCIATORE SILVIO SAPONARO (tesserato Atletico Montecchio) AVVERSO LA SANZIONEDELLA SQUALIFICA DI MESI TRE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE(Delibera Commissione Disciplinare Territoriale presso il C.R. Umbria – C.U. n. 71 del 29.2.<strong>2008</strong>).Visti gli atti, letto l‘appello proposto dal calciatore Silvio Saponaro; ascoltati il difensore del calciatore nonché ilrappresentante della Procura federale; FATTO il calciatore Silvio Saponaro veniva deferito dal Procuratore Federale per essersireso responsabile della violazione di cui all‘art. 27, comma 2 dello Statuto Federale per non aver ottemperato all‘obbligo diaccettare la piena efficacia ed autonomia dei provvedimenti degli organi di giustizia <strong>sportiva</strong> e soggetti delegati della FIGC,nonché di aver violato l‘art. 1 comma 1 CGS in quanto, contravveniva ai principi di lealtà, correttezza e probità <strong>sportiva</strong>. Condelibera della CD Territoriale presso il CR Umbria del 29.2.<strong>2008</strong> il calciatore Saponaro ritenuto responsabile degli addebiti alui contestati veniva sanzionato con la squalifica di mesi tre. Avverso tale decisione il suddetto proponeva reclamo, chiedendo,in via principale l‘annullamento senza rinvio della decisione impugnata ed in via subordinata, applicarsi nei suoi confronti unasanzione meno afflittiva. DIRITTO Appare pacifico e incontrovertibile dagli atti del procedimento che il calciatore SilvioSaponaro, onde ottenere il risarcimento dei danni fisici patiti durante la gara Canepino- Riano del 2.10.2005, ha citato ingiudizio avanti il Giudice ordinario (Tribunale di Roma) un altro tesserato senza acquisire la relativa autorizzazione federale aisensi dell‘art. 15 CGS, così non rispettando l‘autonomia dell‘ordinamento sportivo. Risulta privo di fondamento quanto sideduce dal ricorrente nell‘atto di impugnativa, là dove ritiene che la clausola compromissoria di cui all‘art. 27 dello StatutoFederale debba intendersi tacitamente abrogata dalla L. 280/2003, atteso che proprio questa legge all‘art. 3, comma 1, rafforzaancor più la priorità della giustizia <strong>sportiva</strong> su quella ordinaria e l‘efficacia e la validità dell‘art. 27. P.Q.M. Rigetta l‘appello edispone l‘incameramento della tassa versata.TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COMUNICATO UFFICIALE N. 47/CDN DEL 18 APRILE <strong>2008</strong>(231) – APPELLO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO L‘INCONGRUITA‘ DELLA SANZIONE INFLITTAALLA SOCIETA‘ UP GAVIRATE CALCIO A SEGUITO DI PROPRIO DEFERIMENTO(Delibera CD Territoriale presso il CR Lombardia – CU n. 34 del 6.3.<strong>2008</strong>)letto il ricorso; esaminati gli atti, con esclusione della memoria difensiva prodotta dalla U P Gavirate Calcio perché depositataoltre lo spirare del termine all‘uopo previsto dalle norme regolamentari; udite le conclusioni delle parti, osserva quanto segue Ilricorso avverso l‘impugnata decisione adottata dalla Commissione territoriale si limita alla posizione della UP Gavirate Calcio,deferita per responsabilità oggettiva in relazione alle violazioni addebitate ai propri tesserati, compiutamente provate nel corso486


DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE - STAGIONE SPORTIVA <strong>2007</strong>-<strong>2008</strong>del procedimento svoltosi innanzi alla Commissione Disciplinare Territoriale.. In prime cure il sodalizio è stato sanzionato conl‘ammenda di €. 300,00. Avverso tale decisione ha proposto appello la Procura Federale eccependo la insufficiente afflittivitàdella sanzione adottata nei confronti della UP Gavirate Calcio in considerazione del negligente comportamento da essa tenuto,dei vantaggi agonistici derivati dai fatti in oggetto, dell‘entità delle sanzioni comminate agli altri deferiti, della gravitàoggettiva dell‘accaduto. Le doglianze poste alla base del gravame appaiono fondate, mentre non sono in toto condivisibili leconclusioni della Procura in merito all‘entità della sanzione da infliggere alla U P Gavirate Calcio. Questa ha commesso unaevidente leggerezza, ha tratto vantaggio in classifica dall‘utilizzo di un calciatore non tesserato per essa ma ha agito in modocolposo e non doloso. Peraltro, qualora fosse adottata la quantificazione proposta dalla Procura Federale si verrebbe aconcretizzare una sperequazione rispetto all‘entità delle sanzioni inflitte ai tesserati della U. P. Gavirate Calcio. LaCommissione ritiene invece congrua la definizione della sanzione siccome risultante dal dispositivo. P. Q. M. accoglieparzialmente il ricorso e per l‘effetto, in parziale riforma dell‘impugnata decisione della CD Territoriale pubblicata sul CU n.34 del 6.3.<strong>2008</strong>, applica alla UP Gavirate Calcio la penalizzazione di due punti in classifica, da scontarsi nella stagione incorso, e conferma nel resto(187) - RECLAMO DELLA SOCIETA‘ US VIGOR SENIGALLIA AVVERSO LE DECISIONI MERITO GARA VIGORSENIGALLIA-PIANO SAN LAZZARO DEL 10.2.<strong>2008</strong>(Delibera C.D. Territoriale presso il C.R. Marche - C.U. n. 113 del 29.2.<strong>2008</strong> – Campionato di Eccellenza).Il calciatore Bartocetti Luca, nato il 21 luglio 1979, aveva chiesto ed ottenuto dalla società Rio Salso lo svincolo per decadenzadi tesseramento avente decorrenza dal 1° luglio 2006. Ai sensi dell‘art. 32 bis NOIF tale calciatore, per continuare a svolgereattività federale, avrebbe dovuto assumere con la propria o con altra società un vincolo avente durata solo per una stagione<strong>sportiva</strong>, con automatica decadenza del tesseramento al termine della stessa, fatta salva la facoltà di ritesseramento per ognisuccessiva singola stagione. Egli il 5 gennaio <strong>2007</strong> si tesserava per la società Vigor Senigallia contraendo un vincolo che,ancorché dalle parti qualificato pluriennale, veniva a cessare al termine della stagione a mezzo di svincolo automaticodecorrente dal 1° luglio <strong>2007</strong>. Nella successiva stagione, che è quella che qui interessa, il calciatore non si era ritesserato per lasocietà Vigor Senigallia e partecipava ugualmente alla gara in oggetto, che veniva reclamata dalla società antagonista PianoSan Lazzaro per la posizione del calciatore medesimo, dalla reclamante ritenuto in difetto di tesseramento. La società VigorSenigallia controdeduceva e sosteneva che il tesseramento del calciatore era in essere anche per la corrente stagione in quanto,al termine della precedente, il calciatore non aveva chiesto la decadenza del tesseramento, rinunciando così ad avvalersi dellafacoltà concessa dall‘art. 32 bis NOIF, con la conseguenza che, alla data del 1° luglio <strong>2007</strong>, egli doveva considerarsi ancoratesserato per la Vigor Senigallia con il vincolo pluriennale, che la società aveva trasmesso al Comitato competente il 5 gennaio<strong>2007</strong>. La Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regione Marche, con decisione pubblicata sul C.U. n. 113del 29 febbraio <strong>2008</strong>, in accoglimento del reclamo, infliggeva alla Vigor Senigallia la sanzione della perdita della gara per 0-3,comminava alla società sanzionata l‘ammenda di € 300,00, inibiva il dirigente accompagnatore della squadra per mesi uno,squalificava il calciatore per quattro gare; nel contempo, inviava gli atti alla Procura Federale per quanto di competenza inordine alle ulteriori utilizzazioni del calciatore da parte della Vigor Senigallia. Avverso tale decisione ricorre la società VigorSenigallia deducendo: l‘inammissibilità del reclamo per essere stato proposto alla Commissione Disciplinare Territorialeanziché al Giudice Sportivo e perché privo del preavviso di reclamo; l‘infondatezza del reclamo per i motivi già svolti in primogrado; e, comunque ed in subordine, la eccessiva onerosità della sanzione. Conclude la ricorrente per la revoca della decisione.Il ricorso è infondato. Trattandosi di gara afferente il Campionato Regionale di Eccellenza, per il richiamo contenuto nelcomma 7 dell‘art. 29 CGS è applicabile al caso in esame l‘art. 46 comma 3 CGS, in forza del quale i reclami avverso laposizione di tesserati che abbiano preso parte ad una gara, anche con l‘utilizzazione quali assistenti di parte, sono proposti allaCommissione Disciplinare Territoriale nel termine di sette giorni dallo svolgimento della gara stessa, senza il preavviso di cuial comma 1 dello stesso articolo, che disciplina ipotesi diversa da quella di che trattasi, che tuttavia appare mal conciliarsi conla norma in esame. Pertanto la procedura del 1° grado del giudizio è esente da vizi. In merito all‘art. 32 bis NOIF, recante lafacoltà dei calciatori over 25 di chiedere lo svincolo per decadenza del tesseramento, era stato chiarito dalla Lega NazionaleDilettanti, con comunicazione 20 maggio 2003, pubblicata sul C.U. Comitato Regionale Marche n. 91 del 29 maggio 2003, chei calciatori che avevano ottenuto all‘inizio della stagione in corso lo svincolo per decadenza del tesseramento sarebbero statiautomaticamente svincolati a conclusione della medesima stagione <strong>sportiva</strong> stante la natura annuale del vincolo e che, perproseguire l‘attività, avrebbero dovuto provvedere al rinnovo del tesseramento sempre di durata annuale, sia che fosserorimasti con la stessa società, sia che avessero inteso trasferirsi ad altra. È pertanto di tutta evidenza che tale normativa non èstata rispettata dalla società ricorrente e che la decisione impugnata, esaurientemente motivata, dev‘essere confermata. Inrelazione alla violazione commessa dalla ricorrente, la sanzione ad essa comminata, unitamente a quella a carico del calciatoree del dirigente accompagnatore, appare congrua. P.Q.M. respinge il ricorso e dispone l‘addebito della tassa non versata.(244) - RECLAMO DELLA SOCIETA‘ AZZATE CALCIO MORNAGO AVVERSO LE DECISIONI MERITO GARAFULGOR CARDANO-AZZATE C. MORNAGO DEL 9.3.<strong>2008</strong>(Delibera C.D. Territoriale presso il C.R. Lombardia - C.U. n. 38 del 3.4.<strong>2008</strong> – Campionato di Promozione).Con reclamo del 4.4.<strong>2008</strong> la Società Azzate Calcio Mornago ha impugnato la decisione con la quale la CD Territoriale pressoil CR Lombardia ha rigettato il ricorso con la quale la stessa ha denunciato la posizione irregolare del calciatore DavideOldrini. Ha dedotto la reclamante che allo stesso, al termine della precedente stagione <strong>sportiva</strong>, sarebbero state inflitte, con CUn. 41 del 3.5.<strong>2007</strong> e n. 44 del 24.5.<strong>2007</strong>, due squalifiche per una giornata, delle quali ha asserito che solo la prima sarebbe stata487


DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE - STAGIONE SPORTIVA <strong>2007</strong>-<strong>2008</strong>scontata all‘inizio della stagione in corso, e, con CU del 20.12.<strong>2007</strong>, una terza, anch‘essa come le prime per recidività inammonizione, in data 16.9.<strong>2008</strong>, scontata il 23.12.<strong>2007</strong>. Lamenta, pertanto, che la mancata espiazione della seconda giornatadi squalifica avrebbe determinato l‘irregolarità della posizione del calciatore al momento della gara di che trattasi. Il reclamo èinfondato e va pertanto rigettato. Dall‘esame degli atti questa Commissione ritiene che i motivi di impugnazione siano mereprospettazioni sfornite della prova che, effettivamente, il Sig. Davide Oldrini, nel maggio <strong>2007</strong>, sia stato schieratocontinuamente nonostante la squalifica. A tal proposito si evidenzia che l‘appellante, mentre nulla dice riguardo al periodo trala prima e la seconda squalifica (dal 3 al 24 maggio), nel quale sono state disputate ben tre partite (in due delle quali hariportato altre due ammonizioni), precisa, invece, con insistenza, che solo successivamente al 16.9.<strong>2007</strong> detto calciatoresarebbe stato sempre impiegato, ad eccezione della giornata di squalifica rimediata nel dicembre <strong>2007</strong>. La decisione della CDTerritoriale dovrà pertanto essere integralmente confermata. P.Q.M. Rigetta il reclamo e dispone l‘incameramento della tassa.(229) - RECLAMO DELLA SOCIETA‘ SS PAPPIANA CALCIO AD AVVERSO LE DECISIONI MERITO GARAPAPPIANA-CEVOLESE DEL 9.2.<strong>2008</strong>(Delibera C.D. Territoriale presso il C.R. Toscana - C.U. n. 37 del 6.3.<strong>2008</strong> – Campionato 3^ Categoria).(230) - RECLAMO DELLA SOCIETA‘ GS SAN PIERO FRATRES AVVERSO LE DECISIONI MERITO GARACEVOLESE-SAN PIERO FRATRES DEL 2.2.<strong>2008</strong>(Delibera C.D. Territoriale presso il C.R. Toscana - C.U. n. 37 del 6.3.<strong>2008</strong> – Campionato 3^ Categoria).(236) - RECLAMO DELLA SOCIETA‘ GS BUTESE AVVERSO LE DECISIONI MERITO GARA CEVOLESE-BUTESEDEL 16.2.<strong>2008</strong>(Delibera C.D. Territoriale presso il C.R. Toscana - C.U. n. 38 del 13.3.<strong>2008</strong> – Campionato 3^ Categoria).Con distinti ricorsi, la GS San Piero Fratres, la SS Pappiana Calcio e la GS Butese hanno impugnato i provvedimenti con iquali la Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Toscana LND ha rigettato i ricorsi con i quali leistanti hanno denunciato la posizione irregolare del calciatore Piccinetti Andrea, per non avere mai lo stesso scontato lasqualifica per una giornata inflittagli con CU n. 29 del 24.1.<strong>2008</strong>. Alla riunione del 18.4.<strong>2008</strong>, alla quale erano presenti leSocietà reclamanti, attesa la connessione oggettiva e la prevalente identità delle questioni di diritto da trattare, i procedimentisono stati riuniti. Le ricorrenti, a sostegno delle proprie tesi, sostanzialmente identiche, hanno dedotto che l‘inserimento delnominativo di detto calciatore nelle distinte era indice evidente della partecipazione dello stesso alle gare successive a quella incui era maturata la squalifica che, pertanto, non sarebbe mai stata scontata. Lamentano, pertanto, la ingiustizia della decisionein quanto fondata sul presupposto, asseritamente errato, che il mero inserimento del nominativo del Piccinetti, nonaccompagnato da altri segni o indicazioni, in moduli prestampati utilizzati come distinte di gara nei quali erano presenti inominativi di tutti gli altri calciatori della rosa, non fornisse la prova della partecipazione dello stesso alle gare in questione. Ireclami sono infondati e vanno pertanto rigettati. Dall‘esame degli atti risulta evidente che i moduli di che trattasi (utilizzatianche dalla GS Butese Calcio) sono stati predisposti dalla Società con l‘inserimento dei nominativi di tutti i calciatoriunicamente per motivi pratici, in modo che l‘effettuazione delle formalità preliminari alla gara sia più rapida e semplice,essendo sufficiente, per individuare i calciatori presenti, l‘indicazione del numero di maglia ed altro segno letterale, al fine di―rendere efficace agli Organi di Giustizia Sportiva…il controllo ed ogni adempimento necessario‖. Per converso (anche se taleprecisazione dovrebbe essere superflua), gli altri dovranno essere considerati non presenti. Pertanto, al momento delle gare, laposizione del calciatore Piccinetti Andrea era da considerarsi regolare, avendo lo stesso correttamente scontato la squalificanella gara successiva a quella di pubblicazione del CU n. 29 del 24.1.<strong>2008</strong>. P.Q.M. Rigetta i reclami e disponel‘incameramento delle tasse.(245) - RECLAMO DELLA SOCIETA‘ AS PRO CALCETTO AVEZZANO AVVERSO LE DECISIONI MERITO GARAPRO CALCETTO AVEZZANO-UNICENTRO CALCIO A 5 DEL 8.3.<strong>2008</strong>(Delibera C.D. Territoriale presso il C.R. Abruzzo - C.U. n. 50 del 3.4.<strong>2008</strong> – Campionato di Calcio a Cinque Serie C).(246) - RECLAMO DELLA SOCIETA‘ AS PRO CALCETTO AVEZZANO AVVERSO LE DECISIONI MERITO GARACOLONNELLA CALCIO A 5-PRO CALCETTO AVEZZANO DEL 15.3.<strong>2008</strong>(Delibera C.D. Territoriale presso il C.R. Abruzzo - C.U. n. 50 del 3.4.<strong>2008</strong> – Campionato di Calcio a Cinque Serie C).La commissione Disciplinare Nazionale, visti gli atti; PREMESSO CHE - Con separati ricorsi, la AS Pro Calcetto Avezzanoha impugnato le decisioni con le quali la Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Abruzzo LND,su reclami proposti dalle Società di cui in epigrafe, ha comminato la punizione <strong>sportiva</strong> della perdita dei rispettivi incontri conil punteggio di 0 – 6, ―…per aver schierato, nel corso della gara, il calciatore Santos Wallace Barbosa in posizione irregolaredi tesseramento‖, nonché, rispettivamente, quanto alla prima decisione, l‘inibizione fino al 30.12.2009 del dirigente CosimoClaudio e l‘ammenda di €. 1.000,00, e, quanto alla seconda decisione, l‘inibizione fino al 30.06.2010 del dirigente CosimoClaudio e l‘ammenda di €. 1.250,00. - La reclamante, dopo aver eccepito la improcedibilità del reclamo proposto dalla societàASD Colonnella Calcio a 5 perché non preannunciato, e la irritualità del reclamo proposto dalla società ASD Unicentro Calcioa 5, perché proposto al Giudice Sportivo e non alla Commissione Disciplinare, ha dedotto la carenza di motivazione dientrambi i reclami e delle delibere impugnate, nonché, con specifico riferimento alla delibera relativa al reclamo proposto dallasocietà ASD Unicentro Calcio a 5, l‘errore di fatto e di diritto e lacontraddittorietà della medesima delibera impugnata. - Pertanto, la reclamante ha concluso chiedendo l‘accoglimento dei duedistinti ricorsi ed il conseguente annullamento delle sanzioni inflitte alla società e l‘omologazione dei risultati di garaconseguiti sul campo. - All‘odierna udienza, per la società reclamante è comparso il Presidente Sig. Cosimo Giovanni assistito488


DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE - STAGIONE SPORTIVA <strong>2007</strong>-<strong>2008</strong>dal suo difensore, riportandosi alle argomentazioni di cui ai reclami. Preliminarmente questa Commissione, attesa laconnessione oggettiva e la prevalente identità delle questioni di diritto sottoposte al suo esame, ritiene opportuno disporre lariunione dei due procedimenti. Ciò posto, i due reclami sono entrambi infondati e vanno pertanto respinti per i motivi quidi seguito esposti. Per quanto concerne l‘eccezione di improcedibilità del reclamo proposto dalla società A.S.D. ColonnellaCalcio a 5 per l‘omesso invio del preannuncio, va rilevato che la norma di riferimento per la risoluzione della fattispeciesottoposta all‘esame di questa Commissione è unicamente l‘art. 46, co. 3, del CGS, che identifica l‘organo competente e dettale norme concernenti lo specifico procedimento relativo alla posizione irregolare dei calciatori. Orbene, dal dato testuale dellanorma citata, si evince chiaramente che l‘unico onere previsto è quello di inviare il reclamo, entro sette giorni dallosvolgimento della gara, alla Commissione Disciplinare Territoriale. Pertanto, nel procedimento relativo alla posizioneirregolare dei tesserati, non possono certamente trovare applicazione le norme dettate dall‘art. 46, comma 1, e dall‘art. 29,comma 7, CGS, le quali regolano i procedimenti sottoposti alla cognizione del Giudice Sportivo, prevedendo esclusivamenteper tali ultimi procedimenti la necessità di preannunciare il reclamo. Del resto, il procedimento innanzi alla CommissioneDisciplinare Territoriale relativo alla posizione irregolare dei tesserati ha una sua specificità e non può certamente essereregolato da ulteriori norme che sono invece applicabili esclusivamente in procedimenti di competenza di altri organi digiustizia <strong>sportiva</strong>. Ed inoltre, la necessità di preannunciare il reclamo al Giudice Sportivo, oltre a non avere alcun senso, inquanto quest‘ultimo non è l‘organo competente, non determinerebbe la cristallizzazione del risultato il quale, a seguito delladecisione della Commissione Disciplinare Territoriale, ben potrà essere revocato. Peraltro, questa Commissione si era giàpronunciata in tal senso con decisione pubblicata sul C.U. n. 44 del 03.04.<strong>2008</strong>, relativa a quattro reclami presentati propriodalla stessa società AS Pro Calcetto Avezzano, la quale già in quella sede aveva articolato infondatamente un‘eccezione diimprocedibilità per omesso preannuncio di reclamo. In forza di quanto sopra, la suddetta eccezione di improcedibilità peromesso preannuncio di reclamo della società ASD Colonnella Calcio a 5 deve essere dunque rigettata. Altrettanto infondata èl‘eccezione di irritualità del reclamo della società A.S.D. Unicentro Calcio a 5 perché proposto al Giudice Sportivo e non allaCommissione Disciplinare Territoriale. A tal proposito, deve rilevarsi che, sebbene la riforma del CGS abbia assegnato allacognizione della Commissione Disciplinare Territoriale i procedimenti relativi alla posizione irregolare dei calciatori, non sonostate in alcun modo previste sanzioni decadenziali o comunque preclusive della ammissibilità o proponibilità del reclamo nelcaso in cui, come nella fattispecie de qua, non sia stato correttamente indicato l‘organo destinatario dell‘atto. Difatti, sebbenel‘art. 33, 5° comma, CGS prescriva agli interessati di trasmettere i reclami ed i ricorsi agli organi competenti, è altresì vero chelo stesso art. 33, comma 6°, sancisce la inammissibilità esclusivamente per i reclami redatti senza motivazione e comunque informa generica. Orbene, in assenza di specifica e puntuale previsione di decadenza ed in applicazione del costante principiogiuridico della conservazione degli atti, l‘erronea indicazione dell‘Organo competente non comporta la consumazionedell‘impugnazione a condizione che l‘atto sia dotato dei requisiti essenziali suoi propri e sia tempestivamente propostodeterminando la trasposizione degli atti all‘organo competente. In tal senso, oltre a numerosi precedenti relativi a passatestagioni calcistiche – quali ad esempio quelli pubblicati sul CU n. 31 della stagione <strong>sportiva</strong> 1998/1999 e sul C.U. n. 19 dellastagione <strong>sportiva</strong> 1999/2000 - Codesta Commissione si era già pronunciata con decisione pubblicata sul CU n. 44 del03.04.<strong>2008</strong>, relativa a quattro reclami presentati proprio dalla stessa società A.S. Pro Calcetto Avezzano, la quale già in quellasede aveva articolato infondatamente un‘eccezione di irritualità del reclamo proposto al Giudice Sportivo e non alla CDTerritoriale. Altresì infondati, ed anzi del tutto pretestuosi, sono i motivi con i quali la società A.S. PRO CALCETTOAVEZZANO si duole per la carenza e/o contraddittorietà della motivazione dei reclami proposti dalle società A.S.D.Unicentro Calcio a 5 e A.S.D. Colonnella Calcio a 5 e delle relative deliberazioni della CDT e per l‘errore di fatto e di dirittodella delibera relativa al reclamo proposto dalla società A.S.D. Unicentro Calcio a 5. Per quanto concerne la carenza dimotivazione dei reclami proposti dalle due predette società e delle relative delibere di accoglimento della CD Territoriale,Codesta Commissione rileva che i due reclami erano adeguatamente e specificatamente motivati, così come le delibere diaccoglimento. A ciò si aggiunga che, per quanto concerne il reclamo proposto dalla società ASD Unicentro Calcio a 5, talereclamo non contiene alcun riferimento all‘articolo 12, mentre la delibera impugnata, sintetizzando i motivi posti alla base delreclamo e cioè la posizione irregolare del calciatore de quo, ha richiamato l‘art. 12, comma 5, lettera a) del CGS per meroerrore materiale, atteso che prima della novella del CGS era appunto la norma di cui al predetto articolo 12 a disporre lasanzione della perdita della gara a carico delle società che avessero schierato calciatori che non avevano titolo a parteciparealla gara, norma che dopo la riforma del CGS è stata trasfusa nell‘art. 17. Del resto, la CD Territoriale ha correttamenteapplicato la normativa oggi vigente in materia di posizione irregolare dei tesserati, e ciò a riprova che il richiamo all‘art. 12doveva e deve intendersi come richiamo all‘attualmente vigente art. 17 del CGS. Ciò posto, e rilevato che all‘organo diGiustizia Sportiva non è precluso alcun accertamento che possa effettuarsi anche di ufficio, risulta accertato che, al momentodelle gare in questione, il calciatore Barbosa non era tesserato. Difatti, risulta che la richiesta di tesseramento del calciatore nonsia stata perfezionata; del resto, la società reclamante non ha offerto elementi di prova da cui possa desumersi l‘avvenutocompletamento dell‘iter relativo al tesseramento del calciatore de quo. Pertanto, allo stato degli atti, risulta accertato che ilcalciatore de quo, al momento delle gare in questione, non risultava tesserato e, quindi, si trovava in posizione irregolare. Inforza di quanto sopra ed in considerazione del fatto che il dirigente accompagnatore ha sottoscritto la distinta di gara senzaaccertarsi preventivamente della regolarità della posizione del calciatore de quo, le delibere impugnate sono meritevoli diconferma e le sanzioni ivi irrogate sono congrue e proporzionate ai fatti contestati, anche in considerazione della reiterazionedel comportamento della società reclamante nello schierare il calciatore de quo sebbene quest‘ultimo sia da tempo in posizioneirregolare, come peraltro già accertato da Codesta Commissione con decisione pubblicata sul CU n. 44 del 3.4.<strong>2008</strong>. P.Q.M.Respinge i reclami e dispone l‘addebito delle tasse non versate.489


DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE - STAGIONE SPORTIVA <strong>2007</strong>-<strong>2008</strong>(185) - RECLAMO DELLA SOCIETA‘ ASD NUOVA SANSEVERINESE AVVERSO LE DECISIONI MERITO GARASANSEVERINESE-PASTENA DEL 25.11.<strong>2007</strong>(Delibera C.D. Territoriale presso il C.R. Campania - C.U. n. 64 del 21.2.<strong>2008</strong> – Campionato Allievi Regionali).La società Nuova Sanseverinese impugna la decisione della Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato RegioneCampania, pubblicata sul C.U n. 64 del 21 febbraio <strong>2008</strong>, di rigetto del ricorso proposto dalla stessa società avverso laregolarità della gara del 25 novembre <strong>2007</strong> Nuova Sanseverinese – N.A.G.C. L. Pastena, a cui aveva partecipato inquest‘ultima squadra il calciatore Lardo Cosimo, tesserato per la società Benevento Calcio spa appartenente alla LegaProfessionisti Serie C. Deduce la reclamante che tale calciatore era stato svincolato dalla Benevento Calcio per rinuncia aisensi dell‘art. 107 NOIF e che lo svincolo decorreva dal 17 dicembre <strong>2007</strong>, giusta pubblicazione sul Comunicato UfficialeLega Professionisti Serie C n. 103 del 18 gennaio <strong>2008</strong>. Il reclamo è fondato. Risulta dagli atti trasmessi dalla CommissioneDisciplinare Territoriale Campania che lo svincolo del calciatore decorreva in effetti dal 17 dicembre <strong>2007</strong> e che la decisionetestè impugnata era stata determinata dall‘erronea valutazione del tesseramento del calciatore. La società N.A.G.C. L. Pastena,difatti, aveva tesserato il calciatore il 9 novembre <strong>2007</strong>, vigente il vincolo della società Benevento Calcio spa, per cui ilcalciatore non aveva titolo di partecipare alla gara in oggetto. P.Q.M. accoglie il reclamo e, per l‘effetto, infligge alla SocietàNAGC L. Pastena la punizione <strong>sportiva</strong> della perdita per 0-3 della gara Nuova Sanseverinese-NAGC L. Pastena del 25novembre <strong>2007</strong> Campionato Allievi Regionali; Dispone la restituzione alla reclamante della tassa versata.TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COMUNICATO UFFICIALE N. 48/CDN DEL 22 APRILE <strong>2008</strong>(224) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: FRANCO CESARE RUSCONI (nella qualitàdi legale rappresentante Olbia Calcio Srl) E DELLA SOCIETA‘ OLBIA CALCIO Srl (nota n. 3514/677pf07-08/SP/ma del13.3.<strong>2008</strong>)Il Procuratore Federale ha deferito alla CDN Rusconi Franco Cesare e la Olbia Calcio s.r.l. per rispondere il primo, nellaqualità di Presidente della società deferita della violazione prevista e punita dall‘art. 10 comma 3 seconda parte C.G.S. vigente,in relazione all‘allegato B) paragrafo IV) lettera A) ultima parte del C.U. n. 6/A del 3 maggio <strong>2007</strong>, per il mancato pagamentodelle ritenute IRPEF afferenti agli emolumenti dovuti per la mensilità di giugno <strong>2007</strong> entro il termine del 31 ottobre <strong>2007</strong>,fissato dalle disposizioni federali di cui al C.U. n. 6/A del 3 maggio <strong>2007</strong>; inoltre della violazione dell‘art. 1 comma 1, delC.G.S. per aver attestato in maniera non veritiera l‘avvenuto pagamento al 31 ottobre <strong>2007</strong>. La Olbia Calcio s.r.l. a titolo diresponsabilità diretta ai sensi dell‘art. 4 comma 1 e 10 comma 3 seconda parte C.G..S. vigente, per le condotte di cui al puntoA del suo Presidente. I deferiti hanno fatto pervenire note difensive con le quali contestano la fondatezza dell‘ipotesiaccusatoria e chiedono il proscioglimento. In via subordinata chiedono che venga applicata la sola sanzione dell‘ammenda o, invia gradata, quella di un punto di penalizzazione. Nella riunione del 22/4/08 il rappresentante della Procura Federale ha chiestol‘applicazione ai deferiti della sanzione dell‘inibizione per mesi sei per il Rusconi e della penalizzazione di due punti inclassifica per la Olbia Calcio. Il difensore dei deferiti si è riportato alle note depositate ed in via ulteriormente gradata hachiesto che la penalizzazione per la soc. Olbia venisse scontata nella prossima stagione <strong>sportiva</strong>. Il procedimento trae originedalla nota con la quale la Co.Vi.So.C. comunicava di aver rilevato l‘omesso versamento da parte della Olbia Calcio s.r.l. delleritenute IRPEF relative agli emolumenti dovuti per il mese di giugno <strong>2007</strong> entro il termine del 31 ottobre <strong>2007</strong>, stabilitodall‘allegato B) paragrafo IV) lettera A9 ultima parte del C.U. n. 6/a del 3 maggio <strong>2007</strong>. Il pagamento è avvenuto soltanto indata 15 novembre <strong>2007</strong>, secondo quanto documentato dalla stessa società. Ciò si pone in contrasto con la dichiarazione resaalla Co.Vi.So.C. in data 31/10/07 dal Rusconi, con la quale, contrariamente al vero, si attestava l‘avvenuto versamento. Ledisquisizioni sull‘astratta equità della norma contenute nelle note difensive non sono di competenza di questa Commissioneche deve limitarsi a verificarne l‘avvenuta violazione e, in caso affermativo, ad applicare le sanzioni previste. L‘omessoversamento negli specifici termini fissati dalle disposizioni federali ( il 31 ottobre <strong>2007</strong>) di ritenute IRPEF afferenti al mese digiugno <strong>2007</strong>, ossia di mensilità non considerata ai fini dell‘ammissione ai campionati professionistici, integra la fattispecieprevista e sanzionata dall‘art. 10 comma 3 seconda parte C.G.S. vigente. Tale norma, contrariamente a quanto sostenuto daideferiti, ha un contenuto che non si presta ad equivoco alcuno e fa espresso riferimento alle ritenute IRPEF, che peraltro sonoquella parte degli emolumenti che il datore di lavoro trattiene quale sostituto d‘imposta. Detta violazione è ascrivibile al legalerappresentante dell‘Olbia Calcio, sig. Rusconi, per il rapporto di immedesimazione organica del medesimo con la società.Inoltre il Rusconi ha falsamente attestato la regolarità dei pagamenti incorrendo nella violazione dell‘art. 1 comma 1 C.G.S. Datale condotta consegue la responsabilità diretta della società, ai sensi dell‘art. 4, comma 1, del C.G.S. non solo per l‘illecitoamministrativo ma anche per la violazione dell‘art.1 comma 1 CGS. Per tale violazione deve essere inflitta alla Olbia calcioun‘ulteriore sanzione Sanzioni congrue per le violazioni così come accertate sono quella di mesi sei per il Rusconi e dellapenalizzazione di due punti in classifica da scontarsi nella corrente stagione <strong>sportiva</strong> oltre che dell‘ammenda di Euro 500,00per l‘Olbia Calcio. Infatti non puo‘ essere accolta l‘istanza di differire alla prossima stagione <strong>sportiva</strong> la penalizzazione inquanto ai sensi dell‘art. 18 comma g CGS tale possibilità è prevista solo nel caso in cui la penalizzazione si appalesi inefficaceove scontata nella stagione in corso. P.Q.M. infligge a Rusconi Franco Cesare la sanzione dell‘inibizione per mesi sei e allasoc. Olbia Calcio quella della penalizzazione di due punti in classifica da scontarsi nella corrente stagione <strong>sportiva</strong> oltre chedell‘ammenda di Euro 500,00 .490


DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE - STAGIONE SPORTIVA <strong>2007</strong>-<strong>2008</strong>(225) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: LAMBERTO MAGGINI (nella qualità dilegale rappresentante AS Viterbese Calcio Srl) E DELLA SOCIETA‘ AS VITERBESE CALCIO Srl (nota n. 3513/678pf07-08/SP/ma del 13.3.<strong>2008</strong>)Visti gli atti; Letto il deferimento disposto in data 13 marzo <strong>2008</strong> dal Procuratore Federale nei confronti: -del sig. LambertoMaggini, legale rappresentante della AS Viterbese Calcio srl, per violazione dell‘art.10, comma 3, seconda parte CGS, inrelazione a quanto previsto dal C.U. del Consiglio federale n.6/A del 3 maggio <strong>2007</strong> per il mancato pagamento delle ritenuteIRPEF e dei contributi ENPALS relativi ai pagamenti dovuti per le mensilità dei mesi di maggio e giugno <strong>2007</strong> ; - dellaViterbese Calcio srl, a titolo di responsabilità diretta, ai sensi di quanto previsto dagli artt. 4, comma 1 e 10, comma 3, secondaparte, CGS Ascoltato il sig. Lamberto Maggini, in proprio e nella qualità, ed il rappresentante della Procura Federale che haconcluso per l‘affermazione di responsabilità dei deferiti con l‘irrogazione delle sanzioni della penalizzazione di 2 punti inclassifica generale da scontarsi nella corrente stagione <strong>sportiva</strong> a carico della Società e della inibizione per mesi sei per il sig.Lamberto Maggini Rilevato che il deferimento è stato disposto a seguito della nota con la quale la Segreteria della Co.vi.so.c.ha comunicato l‘omesso versamento da parte della Viterbese Calcio delle ritenute IRPEF e dei contributi ENPALS relativi agliemolumenti dovuti per il mese di maggio e giugno <strong>2007</strong>; Valutato che il sig. Maggini ha personalmente riconosciuto leviolazioni contestate alla Società giustificandole con una difficile situazione societaria e con il passaggio del pacchettoazionario dalla vecchia alla attuale proprietà Ritenuto di dover apprezzare il comportamento collaborativo tenuto in giudiziodal sig. Lamberto Maggini P.Q.M. In accoglimento del deferimento, riconosciuta la responsabilità dei deferiti, irroga lasanzione della inibizione per mesi 3 (tre) al sig. Lamberto Maggini e della penalizzazione di punti 2 (due) da scontarsi nellacorrente stagione <strong>sportiva</strong> alla Viterbese Calcio Srl(223) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: FIANCARLO PITTELLI (nella qualità dilegale rappresentante FC Catanzaro SpA) E DELLA SOCIETA‘ FC CATANZARO SpA (nota n. 3515/676pf07-08/SP/ma del13.3.<strong>2008</strong>)Visti gli atti; Letto il deferimento disposto in data 13 marzo <strong>2008</strong> dal Procuratore Federale nei confronti: -del sig. GiancarloPittelli, legale rappresentante del FC Catanzaro SpA , per violazione dell‘art. 10, comma 3, seconda parte CGS, in relazione aquanto previsto dal C.U. del Consiglio federale n.6/A del 3 maggio <strong>2007</strong> per il mancato pagamento dei contributi ENPALSrelativi ai pagamenti dovuti per le mensilità del mese di giugno <strong>2007</strong> e per violazione dell‘art. 1,comma 1, CGS per averdichiarato in maniera non veritiera di aver provveduto al pagamento entro il 31 ottobre <strong>2007</strong>; - del FC Catanzaro spa, a titolo diresponsabilità diretta, ai sensi di quanto previsto dagli artt. 4, comma 1 e 10, comma 3, seconda parte, CGS Esaminata lamemoria 17 aprile <strong>2008</strong> depositata in atti dalla difesa dei deferiti Ascoltato i difensori del sig. Giancarlo Pittelli e del FCCatanzaro ed il rappresentante della Procura Federale che ha concluso per l‘affermazione di responsabilità dei deferiti conl‘irrogazione delle sanzioni della penalizzazione di 2 punti in classifica generale da scontarsi nella corrente stagione <strong>sportiva</strong> acarico della Società e della inibizione per mesi sei per il sig. Giancarlo Pittelli; Rilevato che il deferimento è stato disposto aseguito della comunicazione con cui la Segreteria della Co.vi.so.c. ha rilevato l‘omesso versamento da parte del FC Catanzarodei contributi ENPALS relativi agli emolumenti dovuti per il mese di giugno <strong>2007</strong> ed anche per i contenuti della dichiarazionenon veritiera datata 31 ottobre <strong>2007</strong> trasmessa dalla Società alla Co.vi.so.c. attestante il pagamento delle ritenute IRPEF, deicontributi ENPALS e Fondo Fine Carriera riguardanti gli emolumenti dovuti (per i mesi di maggio e giugno <strong>2007</strong>) a tesserati,dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati dalla Lega competente, Tenuto conto delladocumentazione in atti proveniente dall‘ENPALS che attesta la interruzione del pagamento rateale dei debiti pregressi nelmese di giugno <strong>2007</strong> con conseguente decadenza dal beneficio rateale accordato in caso di mancato adempimento entro i 30giorni successivi; Accertato che in pari data (31 ottobre <strong>2007</strong>) il FC Catanzaro ha comunicato alla Co.vi.so.c. di non essere ingrado di pagare i contributi ENPALS maturati sugli emolumenti del mese di giugno ma di avere comunque intenzione diadempiere al più presto; Ritenuto che tale ultima comunicazione non può escludere la responsabilità del FC Catanzaro e delsuo legale rappresentante sig. Giancarlo Pittelli che, peraltro, nella stessa memoria difensiva confessano il proprioinadempimento; Valutato che, al contrario di quanto assunto dalla difesa dei deferiti, non rientra nella disponibilità di questaCommissione applicare altra norma che non abbia riferimento al deferimento intervenuto (solo perchè più favorevole aglistessi) considerato che la presente fattispecie risulta espressamente regolata da norma vigente del Codice di Giustizia Sportiva;Considerato che il sig. Giancarlo Pittelli deve essere ritenuto non solo responsabile per la violazione dell‘art.10, comma 3seconda parte CGS ma anche per la violazione dell‘art.1, comma1, per aver sottoscritto il documento trasmesso alla Co.vi.so.c.in data 31 ottobre <strong>2007</strong> P.Q.M. In accoglimento del deferimento, riconosciuta la responsabilità dei deferiti, irroga la sanzionedella inibizione per mesi 6 (sei) ed un‘ammenda di euro 500,00 al sig. Giancarlo Pittelli e della penalizzazione di punti 2 (due)da scontarsi nella corrente stagione <strong>sportiva</strong> al FC Catanzaro SpA.(226) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MAURO MARCHINI (Presidente e legalerappresentante US Castelnuovo Garfagnana Srl) E DELLA SOCIETA‘ US CASTELNUOVO GARFAGNANA Srl (nota n.3512/674pf07- 08/SP/ma del 13.3.<strong>2008</strong>)Il Procuratore Federale ha deferito alla C.D.N. Marchini Mauro e la U.S. Castelnuovo Garfagnana s.r.l. per rispondere ilMarchini Mauro, all‘epoca dei fatti Presidente della società deferita, della violazione prevista e punita dall‘art. 10 comma 3seconda parte e comma 4 C.G.S. vigente, in relazione all‘allegato B) paragrafo IV) lettera A) ultima parte del C.U. del C.F. n.6/A del 3 maggio <strong>2007</strong>, per il mancato pagamento dei contributi ENPALS afferenti agli emolumenti dovuti per la mensilità dimaggio <strong>2007</strong> e dell‘art. 1 comma 1 del C.G.S. per aver dichiarato in maniera non veritiera di aver provveduto al491


DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE - STAGIONE SPORTIVA <strong>2007</strong>-<strong>2008</strong>versamento di quanto innanzi nei termini stabiliti; la U.S. Castelnuovo Garfagnana s.r.l. a titolo di responsabilità diretta ai sensidell‘art. 4 comma 1 e 10 comma 3 seconda parte C.G.S. per la condotta del Suo Presidente. La società deferita ha presentatonote difensive con le quali contesta la fondatezza dell‘ipotesi accusatoria e chiede il proscioglimento. Nella riunione del22/4/08 il rappresentante della Procura Federale ha chiesto l‘applicazione ai deferiti della sanzione di mesi sei di inibizione peril Marchini e della penalizzazione di due punti in classifica per la soc. U.S. Castelnuovo Garfagnana. Il difensore della societàdeferita si è riportato alle note difensive ed ha depositato attestazione rilasciata dall‘ENPALS. Dalla documentazione allegataalla dichiarazione presentata alla Co.Vi.So.C per ottenere l‘iscrizione al campionato di serie C della stagione <strong>2007</strong>-<strong>2008</strong> (tremodelli F24 relativi al pagamento delle somme di € 4.132,50, € 4.108,11 ed € 4.108,11 alle rispettive scadenze del 31 luglio<strong>2007</strong>, 26 settembre <strong>2007</strong> e 15 ottobre <strong>2007</strong>) emerge che la U.S. Castenuovo s.r.l. alla data del 31/10/<strong>2007</strong> aveva provveduto alpagamento soltanto di 3 delle quattro rate di cui al piano di rateizzazione concordato con la Direzione della Sedecompartimentale di Firenze dell‘ENPALS. Tale piano prevedeva espressamente, in caso di omissioni o ritardi nei pagamenti, ladecadenza dal beneficio della rateazione, cosicché come osservato dalla Co.Vi.So.C. non può ritenersi corrisposto ilpagamento dei contributi ENPALS relativi agli emolumenti del mese di maggio <strong>2007</strong> compresi nel periodo rateizzato (cheriguardava appunto il periodo 1 agosto 2006-31 maggio <strong>2007</strong>). Infatti per conservare il beneficio della rateazione – cheavrebbe consentito di ritenere assolto l‘obbligo di versamento dei contributi – l‘U.S. Castelnuovo Garfagnana s.r.l. avrebbedovuto effettuare sino al 31 ottobre <strong>2007</strong>, quattro versamenti, con scadenze al 31 luglio <strong>2007</strong>, 31 agosto <strong>2007</strong>, 30 settembre<strong>2007</strong>, 31 ottobre <strong>2007</strong>. Non ha alcuna rilevanza ai fini della normativa <strong>sportiva</strong> una successiva regolarizzazione del debitocontributivo. Infatti la norma contestata impone alle società iscritte ai Campionati di versare quanto dovuto nel rispetto deitermini previsti. La violazione si realizza nel momento in cui vengono omessi i pagamenti nei termini previsti a prescinderedalla successiva regolarizzazione. Non c‘è dubbio che l‘omesso versamento dei contributi ENPALS relativi alla mensilità dimaggio <strong>2007</strong>, ossia di mensilità non considerate ai fini dell‘ammissione ai campionati professionistici, integra la fattispecieprevista e sanzionata dall‘art. 10 comma 3 seconda parte C.G.S.; Detta violazione è ascrivibile al legale rappresentante dellaU.S. Castelnuovo Garfagnana s.r.l., Marchini Mauro, per il rapporto di immedesimazione organica del medesimo con lasocietà. Inoltre il Marchini ha falsamente attestato la regolarità dei pagamenti incorrendo nella violazione dell‘art. 1 comma 1CGS. Da tale condotta consegue la responsabilità diretta della società, ai sensi dell‘art. 4, comma 1, del C.G.S. . non solo perl‘illecito amministrativo ma anche per la violazione dell‘art.1 comma 1 CGS. Per tale violazione deve essere inflitta alla U.S.Castelnuovo Garfagnana un‘ulteriore sanzione. Sanzione congrua per le violazioni così come accertate è quella di mesi sei diinibizione per il Marchini e della penalizzazione di due punti in classifica da scontarsi nella corrente stagione <strong>sportiva</strong> oltreall‘ammenda di € 500,00 per la U.S. Castelnuovo Garfagnana P.Q.M. Infligge a Marchini Mauro la sanzione di mesi sei diinibizione e alla soc. U.S. Castelnuovo Garfagnana quella della penalizzazione di due punti in classifica da scontarsi nellacorrente stagione <strong>sportiva</strong> oltre all‘ammenda di € 500,00(227) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ROMANO MALAVOLTA (nella qualità dilegale rappresentante Teramo Calcio SpA) E DELLA SOCIETA‘ TERAMO CALCIO SpA (nota n. 3536/675pf07-08/SP/madel 14.3.<strong>2008</strong>)Visti gli atti; Letto il deferimento disposto in data 14 marzo <strong>2008</strong> dal Procuratore Federale nei confronti: -del sig. RomanoMalavolta, legale rappresentante del Teramo Calcio spa, per violazione dell‘art.10, comma 3, seconda parte CGS, in relazionea quanto previsto dal C.U. del Consiglio federale n.6/A del 3 maggio <strong>2007</strong> per il mancato pagamento delle ritenuteIRPEF e dei contributi ENPALS relativi ai pagamenti dovuti per le mensilità dei mesi di maggio e giugno <strong>2007</strong> ; - del TeramoCalcio spa, a titolo di responsabilità diretta, ai sensi di quanto previsto dagli artt. 4, comma 1 e 10, comma 3, seconda parte,CGS Esaminata la memoria difensiva depositata in giudizio dal legale del Teramo Calcio e del sig. MalavoltaAscoltati il legale del Teramo Calcio e del sig. Romano Malavolta ed il rappresentante della Procura Federale che ha conclusoper l‘affermazione di responsabilità dei deferiti con l‘irrogazione delle sanzioni della penalizzazione di 2 punti in classificagenerale da scontarsi nella corrente stagione <strong>sportiva</strong> a carico della Società e della inibizione per mesi sei per il sig. RomanoMalavolta Rilevato che il deferimento è stato disposto a seguito della nota con la quale la Segreteria della Co.vi.so.c. hacomunicato l‘omesso versamento da parte del Teramo Calcio delle ritenute IRPEF e dei contributi ENPALS relativi agliemolumenti dovuti per il mese di maggio e giugno <strong>2007</strong>; risultato confermato nel corso del giudizio Rigettata l‘eccezionepreliminare di inapplicabilità sanzionatoria della normativa richiamata nell‘atto di deferimento visto che l‘attuale Codice diGiustizia Sportiva fa espresso riferimento alla fattispecie in esame prevedendone le relative sanzioni Rigettata ogni ulterioreeccezione e/o considerazione formulate in ordine alla particolare afflittività delle norme vigenti, valutazioni che noncompetono a questo Organo giudicante Ritenuti non pertinenti i riferimenti giurisprudenziali menzionati dalla difesa deideferiti Accertate le violazioni poste in essere dai soggetti deferiti P.Q.M. In accoglimento del deferimento, riconosciuta laresponsabilità dei deferiti, irroga la sanzione della inibizione per mesi 6 (sei) al sig. Romano Malavolta e della penalizzazionedi punti 2 (due) da scontarsi nella corrente stagione <strong>sportiva</strong> al Teramo Calcio SpA(232) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: PIETRO MAROSO (nella qualità diPresidente, Amministratore unico e legale rappresentante AS Varese 1910 Srl) E DELLA SOCIETA‘ AS VARESE 1910 Srl(nota n. 3608/693pf07- 08/SP/ma del 18.3.<strong>2008</strong>)Il Procuratore Federale ha deferito alla Commissione Disciplinare Nazionale Maroso Pietro, nella qualità di Presidente e laA.S. Varese 1910 s.r.l., per rispondere il primo della violazione prevista e punita dall‘art. 10 comma 3 seconda parte C.G.S.vigente, in relazione all‘allegato B) paragrafo IV) lettera A) punto 2 del C.U. del C.F. n. 6/A del 3 maggio <strong>2007</strong>, per il mancato492


DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE - STAGIONE SPORTIVA <strong>2007</strong>-<strong>2008</strong>pagamento delle ritenute IRPEF relativamente alla mensilità di giugno <strong>2007</strong> e per avere mendacemente attestato il versamentodella detta ritenuta IRPEF; la A.S. Varese 1910 s.r.l. a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell‘art. 4 comma 1 e 10 comma 3seconda parte C.G.S. vigente, per le condotte ascrivibili al proprio legale rappresentante. I deferiti hanno fatto pervenire notedifensive con le quali contestano l‘ipotesi accusatoria e chiedono il proscioglimento. Nella riunione del 21/4/08 ilrappresentante della Procura ha chiesto l‘inibizione di mesi sei per il Maroso e la penalizzazione di due punti in classifica per ilVarese. Il difensore dei deferiti si è riportato alle note depositate ed ha prodotto copia della ricevuta di avvenuta presentazionein via telematica del modello Unico <strong>2007</strong> dal quale si evince il tempestivo invio del medesimo e la legittima sussistenza delcredito IRES compensabile con altri tributi e/o contributi. Il procedimento trae origine dalla nota con la quale la COVISOC hacomunicato di avere riscontrato che la soc. A.S. Varese 1910 s.r.l. non aveva adempiuto, entro il termine del 31 ottobre <strong>2007</strong>,al pagamento delle ritenute IRPEF, così come prescritto dal Comunicato Ufficiale del C.F. n. 6/A del 3 maggio <strong>2007</strong>, all. B)paragrafo IV) lettera A punto 2. Inoltre risulta depositata in data 25 ottobre <strong>2007</strong> presso la Co.Vi.So.C. una dichiarazione,sottoscritta dal Maroso, con la quale si attestava l‘avvenuto pagamento delle ritenute IRPEF, dei contributi Enpals e del Fondodi Fine Carriera relativamente agli emolumenti di maggio e giugno <strong>2007</strong>. All‘esito del dibattimento e‘ risultato invece che ideferiti hanno legittimamente operato la compensazione del credito IRES risultante dal Modello Unico <strong>2007</strong> con il debitod‘imposta contestato. Come è noto la normativa fiscale prevede la compensazione come ordinario metodo di pagamento deitributi dovuti. Pertanto il Varese aveva effettivamente adempiuto agli obblighi imposti dalla normativa fiscale e la relativadichiarazione resa alla COVISOC deve ritenersi sostanzialmente veridica. P.Q.M. proscioglie i deferiti dagli addebiti.(240) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: CLAUDIO DI GIACOMO (all‘epoca dei fattivice Presidente e legale rappresentante Pescara Calcio SpA), LUIGI GRAMEZI (all‘epoca dei fatti segretario generale e legalerappresentante Pescara Calcio SpA) E DELLA SOCIETA‘ PESCARA CALCIO SpA (nota n. 3772/673pf07-08/SP/ma del27.3.<strong>2008</strong>)Letti gli atti e le deduzioni difensive presentate dai soggetti deferiti; ascoltata la Procura Federale ed i deferiti; OSSERVA Conatto del 27.3.<strong>2008</strong>, la Procura Federale ha deferito il Sig. Claudio Di Giacomo, già Vice Presidente, ed il Sig. Luigi Gramenzi,già Segretario Generale, nella qualità di legali rappresentanti della Pescara Calcio SpA all‘epoca degli addebiti nonché la stessaPescara Calcio SpA per le violazioni di cui in epigrafe, per l‘omesso pagamento, entro il termine del 30 settembre <strong>2007</strong>, degliemolumenti dovuti per le mensilità di maggio e giugno <strong>2007</strong> e comunque per non aver adempiuto agli obblighi dicomunicazione e deposito nei termini stabiliti. Alla riunione del 22.4.<strong>2008</strong>, la Società Martina, vantandosi portatrice diinteressi ex art. 47, co. 7, CGS, ha chiesto di partecipare al giudizio. Tale istanza, alla quale i deferiti e la Procura Federale sisono opposti, sostenendo, altresì, la necessità che venisse notificata alle parti, è stata dichiarata inammissibile. Difatti, postoche l‘art. 47, co. 7, CGS non onera il terzo di altro adempimento che di quello di formalizzare la richiesta prima dell‘aperturadel dibattimento, lo stesso, richiamando espressamente l‘art. 33, co. 3, CGS, limita detta partecipazione ai soli procedimentiper illecito sportivo, conseguentemente escludendo quelli in materia gestionale ed economica. Sulla ulteriore eccezione,qualificata pregiudiziale dalla difesa del Sig. Gramenzi, di improcedibilità del deferimento a carico dello stesso, per non averequesti rivestito ruoli di legale rappresentanza della Società, questa Commissione ha rinviato la decisione all‘esito del giudizio,trattandosi di questione determinante la necessità di entrare nel merito della vicenda. Superata la fase preliminare, le partihanno illustrato le rispettive tesi e formulato le proprie conclusioni. La Procura Federale ha quindi richiesto infliggersi allaSocietà la penalizzazione di punti due (2) in classifica, da scontarsi nella corrente stagione <strong>sportiva</strong>, ed ai deferiti l‘inibizioneper mesi 6 (sei), ai sensi delle vigenti disposizioni. I deferiti hanno invece insistito per il proscioglimento o in subordine perl‘applicazione del minimo edittale, all‘infuori della difesa del Sig. Gramenzi che ha mantenuto ferma l‘eccezione diimprocedibilità. Il deferimento è parzialmente fondato e deve essere accolto nei termini qui di seguito precisati. La circostanzache l‘istituto di credito abbia provveduto tardivamente al pagamento degli importi, ancorché in presenza di ordine di bonificoimpartito tempestivamente dalla Società, non esime la deferita dalle responsabilità su di sé gravanti, perlomeno in termini diculpa in vigilando. Le conseguenze del fatto illecito dell‘incaricato, per pri ncipi giuridici consolidati, ricadono sul titolaredell‘interesse che ad esso si è affidato il quale, come già chiarito, ha omesso di esercitare il necessario controllo sino aldefinitivo, ed ovviamente puntuale, esito della procedura di pagamento. Tra l‘altro, è bene ricordare che la norma di cui al CUimpone alla Società di corrispondere effettivamente le somme di che trattasi e di fornire la prova di tale corresponsione, entroun termine la cui natura perentoria è indiscutibile. Dai documenti risulta, invece, che tali formalità siano rimaste inosservate, inquanto l‘ordine di bonifico costituisce, tutt‘al più, manifestazione della volontà di adempiere ma non sicuramenteadempimento. La circostanza che il pagamento sia stato effettuato con valuta antecedente rispetto al termine predetto èirrilevante, trattandosi di disposizione contabile unilateralmente predisposta inidonea a superare il dato oggettivo, e temporale,della tardiva corresponsione degli importi. Parimenti ininfluente, ai fini del decidere, è la rinuncia dei tesserati alla vertenzaeconomica già promossa innanzi al Collegio arbitrale – Lega Professionisti Serie C. Tale circostanza, che scaturiscedall‘esercizio di diritti soggettivi individuali, non prevale, escludendolo, sull‘interesse delle Istituzioni al rispetto dellanormativa federale che, nel caso di specie, è stata violata. Né, infine, può essere accolta la richiesta di proscioglimento deideferiti sulla base delmero richiamo di precedente decisione resa dalla CDN che, per consolidata giurisprudenza, non è vincolante per l‘Organo diGiustizia successivamente adito. Per tali motivi il deferimento dovrà essere accolto nei confronti della Società e del Sig. DiGiacomo, legale rappresentate all‘epoca dei fatti, ma non del Sig. Gramenzi. Risulta documentalmente che lo stesso, all‘epocadei fatti, rivestisse la qualità di Segretario Generale della deferita con delega di firma per l‘ordinaria amministrazione sino allaconcorrenza di € 30.000,00. Tale ruolo, che comunque non avrebbe consentito al Gramenzi di dare disposizioni di pagamento493


DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE - STAGIONE SPORTIVA <strong>2007</strong>-<strong>2008</strong>per l‘importo di € 575.337,64 di cui all‘ordine di bonifico, non assume di certo la rilevanza rappresentativa esterna richiestadalle norme federali e non può discendere dalla mera comunicazione del 28.9.<strong>2007</strong>. Tra l‘altro, nel verbale del CdA del24.8.<strong>2007</strong>, risulta in maniera chiara che l‘incarico di rappresentanza in Lega fosse stato conferito al solo Di Giacomo. Per talimotivi il deferimento, sul punto, dovrà essere respinto. Prima di passare alla quantificazione delle sanzioni, è opportunoeffettuare una breve premessa. La responsabilità dei deferiti per i fatti di che trattasi trova specifica previsione normativa negliartt. 8, co. 5 e 10, ed 1, co. 5 (al quale il co. 10 rimanda), C.G.S. – aventi natura precettiva e sanzionatoria - che individuano laconcorrente responsabilità della Società e dei soggetti cui è riconducibile il controllo della stessa nella violazione delle normefederali, ponendosi, quindi, in rapporto di specialità con l‘art. 4, co. 1, C.G.S.. Pertanto, la circostanza che nell‘atto dideferimento siano richiamate entrambe le norme, la generale e le speciali, se da un lato comporta l‘inapplicabilità della primaricorrendo le seconde, dall‘altro non esclude che il comportamento sia stato correttamente descritto nell‘atto di deferimento epossa essere sanzionato ai sensi delle vigenti disposizioni, ovvero l‘art. 8, co. 5 e 10, C.G.S.. Relativamente alle sanzioni,questa Commissione rileva che la normativa di che trattasi impone ai tesserati, entro il termine previsto, di provvederetempestivamente al pagamento degli emolumenti (art. 10, co. 3, CGS) e di assolvere all‘obbligo di comunicazione (art. 8, co. 5,CGS), la cui violazione, pertanto, determina l‘applicazione delle sanzioni in essa previste, consistenti nella penalizzazione dipunti in classifica (art. 10, co. 3, CGS) e nell‘ammenda ai danni della Società (art. 8, co. 5, CGS), e nella inibizione ai dannidel legale rappresentante (art. 8, co. 10, CGS). P.Q.M. Infligge alla Società Pescara Calcio SpA la penalizzazione di due (2)punti in classifica da scontarsi nella stagione in corso e l‘ammenda di € 500,00 ed al Sig. Claudio Di Giacomo la inibizione permesi sei (6). Proscioglie il Sig. Luigi Gramenzi.(233) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ANTONIO MASCIA (nella qualità diPresidente e legale rappresentante Sassari Torres Srl) E DELLA SASSARI TORRES Srl (nota n. 3606/692pf07-08/SP/ma del18.3.<strong>2008</strong>)Il procedimento Con provvedimento del 18.3.<strong>2008</strong>, il Procuratore Federale ha deferito a questa Commissione AntonioMASCIA, nella qualità di Presidente della Soc. SASSARI TORRES, per violazione dell‘ art. 7 commi 3 e 7 del previgenteC.G.S. applicabile ratione temporis (art. 8, commi 4 e 10 C.G.S. vigente) in relazione all‘allegato (B), paragrafo III, lettera Bn. 4) del C.U. del C.F. n. 6/A del 3 maggio <strong>2007</strong>, violazione art. 7 commi 3 e 7 del previgente C.G.S. applicabile rationetemporis (art. 8, commi 4 e 10 C.G.S. vigente) in relazione all‘allegato (B), paragrafo III, lettera B n. 4) del C.U. del C.F. n.6/A del 3 maggio <strong>2007</strong> e della violazione dell‘art. 10, comma 3, seconda parte C.G.S. vigente applicabile ratione temporis (giàart. 8, comma 3, seconda parte C.G.S. previgente) in relazione all‘allegato B), paragrafo IV) lettera A punto 2 del C.U. del C.F.n. 6/A del 3 maggio <strong>2007</strong>, nonché la Soc. SASSARI TORRES per violazione art. 2, comma 4 e 7 comma 3 del C.G.S.previgente (art. 8, comma 4, C.G.S. vigente), dell‘art. 4, comma 1 del C.G.S. vigente, per responsabilità diretta, nellaviolazione ascritta al proprio Presidente. Nei termini assegnati nell‘atto di contestazione degli addebiti, gli incolpati hanno fattopervenire una memoria difensiva, nella quale si osserva: - in merito alla prima violazione di cui all‘atto di deferimento,l‘insussistenza e l‘infondatezza della contestazione della Procura Federale in ordine al mancato versamento, entro il terminedel 30 giugno <strong>2007</strong>, dei contributi ENPALS per gli emolumenti sino a tutto il mese di aprile <strong>2007</strong>, essendo lo stesso avvenutomediante modello F24 quietanzato dal Banco di Sardegna s.p.a. in data 25 giugno <strong>2007</strong>, con conseguente limitazione dellacondotta inadempiente alle sole ritenute IRPEF. Per queste ultime, tuttavia, non sarebbe contestabile alcuna condottainadempiente non essendo intervenuta alcuna falsificazione dei documenti contabili ed amministrativi finalizzata all‘indebitaiscrizione al campionato di competenza. Pertanto, la violazione da contestare non sarebbe quella di cui all‘art. 7, comma 3 delprevigente C.G.S., bensì quella dell‘art. 7, comma 3 bis del preesistente C.G.S. sanzionato con la penalizzazione di un punto inclassifica per l‘unico inadempimento accertato. In via subordinata, la difesa auspica il contenimento della sanzione entro ilimiti sanciti dalla giurisprudenza in materia, ossia la penalizzazione di 4 punti in classifica; - in merito alla seconda violazionedi cui all‘atto di deferimento che, anche in tal caso, l‘inadempienza contestata dovrebbe essere limitata alle sole ritenuteIRPEF, piuttosto che anche a quelle ENPALS, e che nella fattispecie in esame dovrebbe essere applicata la normativa piùfavorevole ai deferiti, ossia quella di cui all‘art. 8, commi 5 e 10 del C.G.S., con conseguente sanzione da contenersi per lasocietà all‘ammenda, ovvero, in via gradata, alla penalizzazione di un punto in classifica, sulla base anche degli autorevoliprecedenti giurisprudenziali adottati in casi analoghi. In conseguenza, si chiede:a) in merito alla prima violazione di cui all‘atto di deferimento: in via principale applicare al caso di specie la disposizione dicui all‘art. 7, comma 3 bis del previgente C.G.S., in relazione all‘allegato B), paragrafo III, lettera B), n. 4 del C.U. F.I.G.C. n.6/A del 3 maggio <strong>2007</strong>, e, per l‘effetto, irrogare alla SASSARI TORRES 1903 s.r.l. una penalizzazione non superiore ad unpunto; in subordine, qualora dovesse inopinatamente configurarsi l‘ipotesi di cui all‘art. 7, comma 3, del preesistente C.G.S.,comminare alla Società medesima una penalizzazione non superiore a quattro punti, così come sancito dalla costante edunivoca giurisprudenza in materia; b) in ordine alla seconda contestazione di cui all‘atto di deferimento: in via principale,applicare le disposizioni (più favorevoli al Sodalizio deferito) di cui all‘art. 8, comma 5 dell‘attuale C.G.S. e, pertanto,infliggere alla SASSARI TORRES 1903 s.r.l. la sanzione dell‘ammenda; in via gradata, statuire a carico della società sarda lapenalizzazione di un punto in classifica. Alla riunione odierna, è comparso il rappresentante della Procura Federale, il quale hachiesto, previa unificazione delle contestazioni sotto il vincolo della continuazione, la dichiarazione della responsabilità degliincolpati e la condanna alla sanzione della inibizione di un anno per il MASCIA e quella della retrocessione all‘ultimo posto inclassifica del campionato di competenza e dell‘ammenda di € 10.000,00 per la soc. SASSARI TORRES. È comparso altresì ildifensore degli incolpati il quale, dopo aver illustrato ulteriormente i motivi già esposti in memoria, ha insistito nelleconclusioni già formulate. I motivi della decisione La Commissione, esaminati gli atti e sentite le parti, rileva che il494


DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE - STAGIONE SPORTIVA <strong>2007</strong>-<strong>2008</strong>comportamento di cui al deferimento è sanzionabile. Dagli atti ufficiali risulta: A) che con nota n. 93.04/GC/CC del 17 gennaio<strong>2008</strong>, la CO.VI.SOC. rilevava: a) che la SASSARI TORRES 1903 s.r.l. aveva depositato in data 29 giugno <strong>2007</strong> presso laCO.VI.SO.C. una dichiarazione con la quale si attestava il pagamento delle ritenute IRPEF, dei contributi ENPALS e delFondo di Fine Carriera relativamente agli emolumenti fino al mese di aprile <strong>2007</strong> compreso, così come prescritto dal C.U. n.6/A del 3 maggio <strong>2007</strong>, allegato B), paragrafo III), lettera B), punto 4), correlata dai seguenti documenti: modelli F24 econseguenti attestazioni di avvenuta trasmissione telematica, relativi al versamento delle ritenute IRPEF delle mensilità dasettembre 2006 – aprile <strong>2007</strong>; attestazione di avvenuta trasmissione telematica, relativa al versamento a titolo di pregiudizialeper l‘ottenimento della suddetta rateazione ENPALS; b) che in sede di verifica ispettiva era stato riscontrato che ladichiarazione attestante l‘avvenuto pagamento delle ritenute IRPEF e dei contributi ENPALS dovuto per l‘ammissione alcampionato di competenza <strong>2007</strong> – <strong>2008</strong> era mendace; in particolare gli ispettori avevano riscontrato che la società non avevaprovveduto, a partire dal mese di ottobre 2006, al pagamento delle ritenute IRPEF e dei contributi ENPALS sugli emolumentipagati. Infatti, il Collegio Sindacale nelle verifiche effettuate aveva rilevato: a) in data 23 giugno <strong>2007</strong> il mancato delle ritenuteIRPEF e dei contributi ENPALS fino al mese di aprile <strong>2007</strong>; b) in data 29 giugno <strong>2007</strong> aveva preso atto della documentazionepredisposta dalla società relativamente al pagamento delle ritenute e contributi previdenziali, con conseguente decisione disottoscrivere la dichiarazione inviata a questa segreteria per l‘ammissione al campionato <strong>2007</strong> – <strong>2008</strong>; c) in data 25 luglio <strong>2007</strong>aveva riscontrato, con riferimento alla dichiarazione inviata alla CO.VI.SO.C. in data 29 giugno <strong>2007</strong>, il mancato pagamentodelle ritenute IRPEF e dei contributi ENPALS dovuti al 30 aprile <strong>2007</strong>, non risultando addebitati presso la banca di appoggio imodelli F24 indicati ed allegati alla stessa dichiarazione; c) che con riferimento alla rateizzazione dei contributi previdenziali,la società, non avendo provveduto al versamento a titolo di pregiudiziale ed ai successivi ratei previsti dal piano diammortamento era decaduta dal beneficio della rateizzazione stessa, come comunicato dall‘ENPALS – sede compartimentaledi Cagliari - con nota del 29 novembre <strong>2007</strong>; d) che la società aveva ottenuto l‘ammissione al campionato di competenza <strong>2007</strong>– <strong>2008</strong> producendo la dichiarazione di avvenuto pagamento delle ritenute e dei contributi dovuti non veridica. B) che con notan. 94/04/GC del 17 gennaio <strong>2008</strong>, la CO.VI.SO.C. rilevava: a) che la S.S. SASSARI TORRES s.r.l. non aveva adempiuto,entro il temine del 31 ottobre <strong>2007</strong>, al pagamento delle ritenute IRPEF e dei contributi ENPALS, così come prescritto dalComunicato Ufficiale del C.F. n. 6/A del 3 maggio <strong>2007</strong>, all. B), paragrafo IV), lettera A, punto 2; b) aveva depositato in data31 ottobre <strong>2007</strong> presso la CO.VI.SO.C. una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante, con la quale si attestava ilpagamento delle ritenute IRPEF, dei contributi ENPALS e del Fondo di Fine Carriera relativamente agli emolumenti dimaggio e giugno <strong>2007</strong> corredata dai modelli F24: ma che la stessa dichiarazione dalla visita ispettiva effettuata in data 19dicembre <strong>2007</strong> era mendace non avendo la società provveduto, in realtà al versamento delle ritenute IRPEF e dei contributiENPALS dei mesi di maggio e giugno <strong>2007</strong>; c) il Collegio Sindacale della società stessa, nel verbale del 6 novembre avevarilevato il mancato versamento delle ritenute IRPEF e dei contributi ENPALS dei mesi di maggio e giugno <strong>2007</strong>, non avendoacquisito definitivamente l‘addebito in contrasto con la non vedirica dichiarazione resa dal legale rappresentante. Le condottesopra descritte integrano le violazioni contestate. Invero, per quanto riguarda la condotta sub A), relativamente alla nonveridicità della dichiarazione e comunque della effettiva situazione di non regolarità fiscale e contributiva, integra una falsarappresentazione agli organi federali deputati al controllo dei profili di correttezza gestionale ed economica delle societàcalcistiche di requisiti essenziali ai fini dell‘iscrizione al campionato di competenza, e quindi la falsificazione prevista esanzionata dall‘art. 7, comma 3 del previgente C.G.S., applicabile ratione temporis (art. 8, comma 4, C.G.S. vigente). Perquanto riguarda la condotta sub B), l‘omesso versamento delle ritenute IRPEF e dei contributi ENPALS relativi alle mensilitàdi maggio e giugno <strong>2007</strong>, ossia di mensilità non considerate ai fini dell‘ammissione ai campionati professionistici, integra lafattispecie prevista e sanzionata dall‘art. 10, comma 3 seconda parte C.G.S. vigente, applicabile ratione temporis (già art. 8,comma 3, seconda parte C.G.S. previgente). Inaccoglibili in quanto infondati si appalesano, poi, gli assunti difensivi. Èindubbio che le condotte contestate rientrano nell‘alveo della norma indicata nell‘atto di deferimento, ossia l‘art. 7, comma 3,del C.G.S. previgente, dal momento che essa è diretta a sanzionare qualsiasi condotta elusiva dei requisiti richiesti perl‘iscrizione al campionato, per cui il termine falsificazione deve intendersi in senso ampio, al di là dell‘alterazione e/ocontraffazione del singolo documento, ma con riguardo al contenuto e, quindi, all‘obiettivo che con tale contenuto si intendeperseguire. Sennonché è proprio attraverso una documentazione non rispondente al vero, per come accertato dallaCO.VI.SO.C. – i cui rilievi per questa Commissione configurano fonte di prova privilegiata – che la società ha potuto ottenerel‘iscrizione al campionato di competenza. Deve conseguentemente affermarsi la responsabilità del MASCIA, quale Presidentee rappresentante legale della Società, alla quale segue quella diretta dalla Società stessa. Sanzioni eque, appaiono quelle di cuial dispositivo. Il dispositivo Per tali motivi, la Commissione delibera di infliggere la sanzione della inibizione per 6 (sei) mesi aAntonio MASCIA e quella della penalizzazione di 8 punti nella classifica relativa al campionato in corso alla Soc. SASSARITORRES.(228) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: PAOLO DI STANISLAO (nella qualità diPresidente e legale rappresentante SS Lanciano Srl all‘epoca dei fatti) E DELLA SOCIETA‘ SS LANCIANO Srl (nota n.3511/672pf07- 08/SP/ma del 13.3.<strong>2008</strong>)Il procedimento Con provvedimento del 13.3.<strong>2008</strong>, il Procuratore Federale ha deferito a questa Commissione Paolo DISTANISLAO, nella qualità di Presidente della Soc. S.S. LANCIANO, per violazione dell‘ art. 7 commi 3 e 7 del previgenteC.G.S. applicabile ratione temporis (art. 8, commi 4 e 10 C.G.S. vigente) in relazione all‘allegato (B), paragrafo III, lettera Bn. 4) del C.U. del C.F. n. 6/A del 3 maggio <strong>2007</strong>, violazione art. 7 commi 3 e 7 del previgente C.G.S. applicabile rationetemporis (art. 8, commi 4 e 10 C.G.S. vigente) in relazione all‘allegato (B), paragrafo III, lettera B n. 4) del C.U. del C.F. n.495


DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE - STAGIONE SPORTIVA <strong>2007</strong>-<strong>2008</strong>6/A del 3 maggio <strong>2007</strong> e della violazione dell‘art. 10, comma 3, seconda parte C.G.S. vigente applicabile ratione temporis (giàart. 8, comma 3, seconda parte C.G.S. previgente) in relazione all‘allegato B), paragrafo IV) lettera A punto 2 del C.U. del C.F.n. 6/A del 3 maggio <strong>2007</strong>, nonché la S.S. LANCIANO per violazione art. 2, comma 4 e 7 comma 3 del C.G.S. previgente (art.8, comma 4, C.G.S. vigente), dell‘art. 4, comma 1 del C.G.S. vigente, per responsabilità diretta, nella violazione ascritta alproprio Presidente. Nei termini assegnati nell‘atto di contestazione degli addebiti, gli incolpati hanno fatto pervenire unamemoria difensiva, nella quale si osserva: - in merito alla prima violazione di cui all‘atto di deferimento, l‘insussistenza dialcuna condotta inadempiente non essendo intervenuta alcuna falsificazione dei documenti contabili ed amministrativifinalizzata all‘indebita iscrizione al campionato di competenza. Pertanto, la violazione da contestare non sarebbe quella di cuiall‘art. 7, comma 3 del previgente C.G.S., bensì quella dell‘art. 7, comma 3 bis del preesistente C.G.S. sanzionato con lapenalizzazione di un punto in classifica per l‘unico inadempimento accertato. In via subordinata, la difesa auspica ilcontenimento della sanzione entro i limiti sanciti dalla giurisprudenza in materia, ossia la penalizzazione di 4 punti inclassifica; - in merito alla seconda violazione di cui all‘atto di deferimento che, anche in tal caso, nella fattispecie in esamedovrebbe essere applicata la normativa più favorevole ai deferiti, ossia quella di cui all‘art. 8, commi 5 e 10 del C.G.S., conconseguente sanzione da contenersi per la società all‘ammenda, ovvero, in via gradata, alla penalizzazione di un punto inclassifica, sulla base anche degli autorevoli precedenti giurisprudenziali adottati in casi analoghi. In conseguenza, si chiede: c)in merito alla prima violazione di cui all‘atto di deferimento: in via principale applicare al caso di specie la disposizione di cuiall‘art. 7, comma 3 bis del previgente C.G.S., in relazione all‘allegato B), paragrafo III, lettera B), n. 4 del C.U. F.I.G.C. n. 6/Adel 3 maggio <strong>2007</strong>, e, per l‘effetto, irrogare alla S.S. LANCIANO s.r.l. una penalizzazione non superiore a due punti; insubordine, qualora dovesse inopinatamente configurarsi l‘ipotesi di cui all‘art. 7, comma 3, del preesistente C.G.S., comminarealla Società medesima una penalizzazione non superiore a quattro punti, così come sancito dalla costante ed univocagiurisprudenza in materia; d) in ordine alla seconda contestazione di cui all‘atto di deferimento: in via principale, applicare ledisposizioni (più favorevoli al Sodalizio deferito) di cui all‘aret. 8, comma 5 dell‘attuale C.G.S. e, pertanto, infliggere alla S.S.LANCIANO s.r.l. la sanzione dell‘ammenda; in via gradata, statuire a carico della società sarda la penalizzazione di un puntoin classifica. Alla riunione odierna, è comparso il rappresentante della Procura Federale, il quale ha chiesto la dichiarazionedella responsabilità degli incolpati e la condanna alla sanzione della inibizione di un anno per il DI STANISLAO e quella dellaretrocessione all‘ultimo posto in classifica del campionato di competenza e dell‘ammenda di € 10.000,00 per la soc. S.S.LANCIANO. È comparso il difensore degli incolpati il quale, dopo aver illustrato ulteriormente i motivi già esposti inmemoria, ha insistito nelle conclusioni già formulate. È altresì comparso il Dott. Giovanni Carlo TRINETTI, nella qualità dicuratore del Fallimento della Società Sportiva LANCIANO s.r.l., dichiarato nelle more del giudizio in data 8 aprile <strong>2008</strong> dalTribunale di Lanciano. I motivi della decisione La Commissione, esaminati gli atti e sentite le parti, rileva che ilcomportamento di cui al deferimento è sanzionabile. Dagli atti ufficiali risulta che con nota n. 32.04/GC/CC del 17 gennaio<strong>2008</strong>, la CO.VI.SO.C. rilevava: a) l‘omesso versamento da parte della S.S. LANCIANO s.r.l. (m.f. 70449) delle ritenuteIRPEF relative agli emolumenti dovuti sino al mese di aprile <strong>2007</strong> compreso, nonché l‘omesso versamento della quota deicontributi ENPALS a carico dei lavoratori per la somma pari a € 69.369,45 con conseguente decadenza, dichiaratadall‘ENPALS con nota del 16 novembre <strong>2007</strong>, dal beneficio della rateazione accordato con nota del 26 giugno <strong>2007</strong>, conconseguente indebita ammissione al campionato di competenza per la stagione <strong>sportiva</strong> <strong>2007</strong>/<strong>2008</strong> (serie C1, girone B), sullabase della non veridica dichiarazione resa dal legale rappresentante Signor Paolo DI STANISLAO ai sensi dell‘allegato B)paragrafo III lettera B) n. 4) del C.U. del C.F. n. 6/A del 3 maggio <strong>2007</strong>; b) l‘omesso versamento da parte della S.S.LANCIANO s.r.l. (m.f. 70449) delle ritenute IRPEF e dei contributi ENPALS relative agli emolumenti dovuti per i mesi dimaggio e giugno <strong>2007</strong>, in contrasto con la non veridica dichiarazione resa dal legale rappresentante signor Paolo DISTANISLAO ai sensi dell‘allegato B) paragrafo IV lettera A) ultima parte del C.U. del C.F. n. 6/A del 3 maggio <strong>2007</strong>, Lecondotte sopra descritte integrano le violazioni contestate. Invero, per quanto riguarda la condotta sub a), relativamente allanon veridicità della dichiarazione e comunque della effettiva situazione di non regolarità fiscale e contributiva, integra unafalsa rappresentazione agli organi federali deputati al controllo dei profili di correttezza gestionale ed economica delle societàcalcistiche di requisiti essenziali ai fini dell‘iscrizione al campionato di competenza, e quindi la falsificazione prevista esanzionata dall‘art. 7, comma 3 del previgente C.G.S., applicabile ratione temporis (art. 8, comma 4, C.G.S. vigente). Perquanto riguarda la condotta sub b), l‘omesso versamento delle ritenute IRPEF e dei contributi ENPALS relativi alle mensilitàdi maggio e giugno <strong>2007</strong>, ossia di mensilità non considerate ai fini dell‘ammissione ai campionati professionistici, integra lafattispecie prevista e sanzionata dall‘art. 10, comma 3 seconda parte C.G.S. vigente, applicabile ratione temporis (già art. 8,comma 3, seconda parte C.G.S. previgente). Inaccoglibili in quanto infondati si appalesano, poi, gli assunti difensivi. Èindubbio che le condotte contestate rientrano nell‘alveo della norma indicata nell‘atto di deferimento, ossia l‘art. 7, comma 3,del C.G.S. previgente, dal momento che essa è diretta a sanzionare qualsiasi condotta elusiva dei requisiti richiesti perl‘iscrizione al campionato, per cui il termine fa lsificazione deve intendersi in senso ampio, al di là dell‘alterazione e/ocontraffazione del singolo documento, ma con riguardo al contenuto e, quindi, all‘obiettivo che con tale contenuto si intendeperseguire. Sennonché è proprio attraverso una documentazione non rispondente al vero, per come accertato dallaCO.VI.SO.C. – i cui rilievi per questa Commissione configurano fonte di prova privilegiata – che la società ha potuto ottenerel‘iscrizione al campionato dicompetenza. Deve conseguentemente affermarsi la responsabilità del DI STANISLAO, quale Presidente e rappresentantelegale della Società, alla quale segue quella diretta dalla Società stessa. Sanzioni eque, appaiono quelle di cui al dispositivo. Ildispositivo Per tali motivi, la Commissione delibera di infliggere la sanzione della inibizione per 6 (sei) mesi a Paolo DISTANISLAO e quella della penalizzazione di 8 punti nella classifica relativa al campionato in corso alla SS. LANCIANO s.r.l.496


DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE - STAGIONE SPORTIVA <strong>2007</strong>-<strong>2008</strong>TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COMUNICATO UFFICIALE N. 49/CDN DEL 29 APRILE <strong>2008</strong>(253) - RECLAMO DEL CALCIATORE MANUEL VESCOVI AVVERSO LA PROPRIA SQUALIFICA FINO AL24.2.2011(Delibera G.S. C.U. n. 34 del 27.2.<strong>2008</strong> e delibera C.D. Territoriale presso il C.R. Emilia Romagna C.U. n. 36 del 12.3.<strong>2008</strong> –Campionato 1^ Categoria).Visti gli atti; letto il ricorso; considerato che il calciatore Manuel Vescovi ricorre avverso la decisione della Commissionedisciplinare territoriale presso il CR Emilia Romagna che ha respinto il ricorso della Società Pol. Sabbionese avverso ladecisione del Giudice Sportivo pubblicata sul CU. n. 34 del 27.2.<strong>2008</strong> che aveva inflitto allo stesso la squalifica fino al24.2.2011; considerato che, avverso le decisioni dei Giudici sportivi territoriali è possibile proporre ricorso esclusivamente alleCommissioni disciplinari territoriali essendo previsti, ai sensi dell‘art. 44 CGS, soltanto due gradi di giudizio per le infrazioniche riguardano l‘attività agonistica, mentre la Commissione disciplinare nazionale è competente a decidere i ricorsi avverso ledecisioni delle Commissioni disciplinari territoriali unicamente nei procedimenti instaurati su deferimento del Procuratorefederale e in quelli aventi ad oggetto la posizione irregolare dei calciatori; considerato che nel caso in questione, si sonoesauriti i due gradi del giudizio previsti dal citato art. 44 CGS, e pertanto il ricorso è inammissibile; P.Q.M. dichiarainammissibile il ricorso e dispone l‘incameramento della tassa versata.(259) - RECLAMO DELLA SOCIETA‘ ASD SETTEVILLE CASE ROSSE AVVERSO SQUALIFICA FINO AL 31.12.2010INFLITTA AL MASSAGGIATORE ANDREI ANNIBALDI(Delibera G.S. C.U. n. 132 del 13.3.<strong>2008</strong> e delibera C.D. Territoriale presso il C.R. Lazio C.U. n. 132 del 10.4.<strong>2008</strong> –Campionato Allievi Provinciali).Visti gli atti; letto il ricorso; considerato che la Società ASD Setteville Case Rosse ricorre avverso la decisione dellaCommissione disciplinare territoriale presso il CR Lazio che ha accolto il ricorso della stessa avverso la squalifica delmassaggiatore Andrea Annibaldi, inizialmente inflitta dal Giudice Sportivo, riducendola dal 31.12.2011 al 31.12.2010;considerato che, avverso le decisioni dei Giudici sportivi territoriali, è possibile proporre ricorso esclusivamente alleCommissioni disciplinari territoriali essendo previsti, ai sensi dell‘art. 44 CGS, soltanto due gradi di giudizio per le infrazioniche riguardano l‘attività agonistica, mentre la Commissione disciplinare nazionale è competente a decidere i ricorsi avverso ledecisioni delle Commissioni disciplinari territoriali unicamente nei procedimenti instaurati su deferimento del Procuratorefederale e in quelli aventi ad oggetto la posizione irregolare dei calciatori; considerato che nel caso in questione, si sonoesauriti i due gradi del giudizio previsti dal citato art. 44 CGS, e pertanto il ricorso è inammissibile; P.Q.M. dichiarainammissibile il ricorso e dispone l‘addebito della tassa non versata.(243) - RECLAMO DELLA SOCIETA‘ US CALCIO MONTENERO AVVERSO LE DECISIONI MERITO GARACALCIO MONTENERO-ATLETICO TRIVENTO DEL 24.2.<strong>2008</strong>(Delibera C.D. Territoriale presso il C.R. Molise - C.U. n. 97 del 27.3.<strong>2008</strong> – Campionato di Eccellenza).La società calcio Montenero proponeva reclamo alla Commissione Disciplinare Territoriale Molise avverso la regolarità dellagara Calcio Montenero – Atletico Trivento del 24 febbraio <strong>2008</strong> Campionato Eccellenza, perché nella stessa era statoimpiegato il calciatore Antonio Corradino, che, essendo iscritto nell‘Albo Allenatori e non potendo tesserarsi come calciatore,non aveva titolo di partecipare alla gara. La C.D.T. con decisione del 27 marzo <strong>2008</strong> rigettava il reclamo. Ricorre la societàMontenero per la revoca di tale decisione, deducendo gli stessi motivi esposti in primo grado e citando a sostegno la decisione13 dicembre <strong>2007</strong> di questa Commissione. Il ricorso è infondato. Risulta dagli atti che il calciatore di cui trattasi, ancorchéiscritto nell‘Albo Allenatori, di fatto non svolgeva la conseguente attività, sicchè egli poteva richiedere il tesseramento qualecalciatore dilettante giusto l‘art. 40 comma secondo NOIF. La sua partecipazione alla gara in oggetto era stata pertanto deltutto regolare. Non sussiste contraddittorietà tra la presente decisione e quella richiamata dalla ricorrente, trattandosi di diversafattispecie afferente il caso di un tesserato che, nel mentre svolgeva l‘attività di allenatore per una società, era nel contempotesserato quale calciatore per altra società, così incorrendo nel divieto deducibile a contrario dal medesimo art. 40 commasecondo cit. P.Q.M. respinge il ricorso e dispone l‘addebito della tassa non versata.(279) - RECLAMO DELLA SOCIETA‘ ASD VALDIVARA AVVERSO LE DECISIONI MERITO GARACORNIGLIANESE-VALDIVARA DEL 13.4.<strong>2008</strong>(Delibera C.D. Territoriale presso il C.R. Liguria - C.U. n. 57 del 17.4.<strong>2008</strong> – Campionato di Eccellenza).La società Valdivara proponeva reclamo alla Commissione Disciplinare Territoriale Liguria avverso la regolarità della garaCorniglianese – Valdivara del 13 aprile <strong>2008</strong> Campionato Eccellenza per la partecipazione ad essa del calciatore PessotAlessio che non risultava tesserato per la società Corniglianese. La C.D.T. con decisione del 17 aprile <strong>2008</strong> respingeva ilreclamo, motivando che la società Corniglianese aveva in effetti richiesto l‘aggiornamento del tesseramento del calciatorePessot Alessio e che tale richiesta erroneamente era stata registrata a nome Pessotti Alessio, con conseguente emissione dinuova tessera e nuovo numero di matricola. E che l‘errore era stato tuttavia corretto, per cui la società Corniglianese nella garareclamata aveva impiegato il calciatore Pessot Alessio che era l‘effettivo tesserato. Ricorre la società Valdivara, chiedendo larevoca della decisione, adducendo gli stessi motivi del reclamo. Il ricorso è infondato. Risulta oltre ogni ragionevole dubbioche la società Corniglianese aveva tesserato e successivamente utilizzato il calciatore Pessot Alessio e che l‘emissione tessera a497


DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE - STAGIONE SPORTIVA <strong>2007</strong>-<strong>2008</strong>nome Pessotti Alessio era frutto di un errore del competente Ufficio Tesseramento, poi sanato. Errore su cui la societàCorniglianese non aveva inteso equivocare, seguitando ad utilizzare il calciatore per come lo aveva tesserato. P.Q.M. respingeil ricorso e dispone l‘addebito della tassa non versata.(247) - RECLAMO DELLA SOCIETA‘ VIS TERRACINA AVVERSO LE DECISIONI MERITO GARA VIRTUSLATINA-VIS TERRACINA DEL 2.3.<strong>2008</strong>(Delibera C.D. Territoriale presso il C.R. Lazio - C.U. n. 129 del 3.4.<strong>2008</strong> – Campionato di Promozione).La società Vis Terracina inoltrava reclamo alla Commissione Disciplinare Territoriale Lazio avverso la regolarità della garaVirus Latina Calcio – Vis Terracina del 2 marzo <strong>2008</strong> Campionato Promozione, deducendo che alla stessa avevano preso partequattro calciatori (Di Magno Giampaolo, Facci Mauro, Luceri Sandro, Cacciapuoti Marco), che, essendo iscritti nell‘Albo delSettore Tecnico come allenatori, non potevano essere tesserati quali calciatori per la società Virtus Latina in quanto nonrisultavano tesserati come tecnici per la stessa società. Per cui tali calciatori non avevano titolo di partecipare alla gara, stantela mancata osservanza degli degli artt. 38 e 40 comma secondo N.O.I.F., nonché degli artt. 17, 18, 31, 33 e 34 Regolamento delSettore Tecnico. La C.D.T., con decisione pubblicata il 3 aprile <strong>2008</strong>, respingeva il reclamo, motivando che i calciatori di cui sitrattava, iscritti nell‘Albo del Settore Tecnico, non risultava no tuttavia tesserati come tecnici per alcuna società, sicchèpotevano tesserarsi come calciatori, la cui partecipazione alla gara in oggetto era pertanto del tutto regolare. Ricorre la societàVis Terracina, riproponendo gli stessi motivi del reclamo ed aggiungendo che questa Commissione, giudicando su casoanalogo, aveva deciso in modo conforme alle ragioni della ricorrente. Il ricorso è infondato. La C.D.T. ha motivato che, dallacorrelazione degli artt. 40 N.O.I.F. e 34 del Regolamento del Settore Tecnico, si evince che gli allenatori dilettanti possonotesserarsi come calciatori o per le società presso le quali svolgono attività di tecnici ovvero per qualsiasi società nel caso in cuil‘attività di tecnico non sia di fatto svolta. E poiché i quattro calciatori di cui sopra non avevano contratto alcun rapporto qualitecnici, essi potevano tesserarsi come calciatori, per cui la loro partecipazione alla gara in oggetto era regolare. Tale decisione,che va confermata, non contrasta con quella di questa Commissione, richiamata dalla ricorrente, che aveva ad oggetto ildiverso caso di un tesserato che, iscritto nell‘Albo Allenatori, svolgeva attività di tecnico per una società e, nel contempo,risultava tesserato quale calciatore per altra società, così che, giusto il disposto dell‘art. 40 comma secondo N.O.I.F., la suapartecipazione alla gara reclamata era del tutto irregolare. P.Q.M. respinge il ricorso e dispone l‘addebito della tassa nonversata.(248) - RECLAMO DELLA SOCIETA‘ ASD VIRTUS M. SANTANGIOLESE AVVERSO LE DECISIONI MERITOGARA VIRTUS M. SANTANGIOLESE-VASTOGIRARDI DEL 30.3.<strong>2008</strong>(Delibera C.D. Territoriale presso il C.R. Molise - C.U. n. 101 del 10.4.<strong>2008</strong> – Campionato di Promozione).La società Vastogirardi aveva chiesto che la Commissione Disciplinare Territoriale Molise comminasse alla societàSantangiolese la punizione <strong>sportiva</strong> della perdita della gara Virus M. Santangiolese – Vastogirardi del 30 marzo <strong>2008</strong>Campionato Promozione per la partecipazione ad essa di un calciatore (Matera Carmine) in corso di squalifica. La CDTerritoriale il 10 aprile <strong>2008</strong> accoglieva il reclamo e decideva come da domanda. Ricorre la società Santangiolese e chiede larevoca della decisione per erronea interpretazione dell‘art. 17 comma terzo C.G.S. in cui sarebbe incorso il giudice di primogrado. Il ricorso è per altri versi fondato. Occorre premettere che la gara immediatamente successiva alla squalifica delcalciatore, fissata per il 16 marzo <strong>2008</strong> e nella quale la squalifica si sarebbe dovuta scontare, era stata annullata per l‘esclusionedal campionato della società antagonista della ricorrente. Poiché l‘esclusione era avvenuta durante il girone di ritorno, ai sensidell‘art. 53 comma quarto NOIF la gara non disputata era da considerarsi perduta con il punteggio di 0 – 3 ed aveva avuto unrisultato valido ai fini della classifica. Il calciatore, non essendo stato inserito tra i partecipanti a tale gara ed avendo scontato lasqualifica ai sensi dell‘art. 22 comma quarto CGS, aveva titolo di partecipare alla successiva gara del 30 marzo <strong>2008</strong>, oggettodel ricorso. P.Q.M. accoglie il ricorso, e, per l‘effetto, annulla la decisione impugnata, con tutte leconseguenze in relazione alla omologazione della gara. Dispone la restituzione della tassa versata.(242) - RECLAMO DELLA SOCIETA‘ US DIL. CASAL VELINO AVVERSO LE DECISIONI MERITO GARA LEONIPOSTIGLIONE-CASALVELINO DEL 24.2.<strong>2008</strong>(Delibera C.D. Territoriale presso il C.R. Campania - C.U. n. 80 del 20.3.<strong>2008</strong> – Campionato di 1^ Categoria).La società Casal Velino aveva proposto reclamo alla Commissione Disciplinare Territoriale Campania avverso la regolaritàdella gara I Leoni Postiglione – Casal Velino del 24 febbraio <strong>2008</strong> Campionato Prima Categoria per la partecipazione ad essadi un calciatore della società antagonista (Bonavoglia Lorenzo) in corso di squalifica. Deduceva la reclamante che la squalificadel calciatore non era stata scontata né nella gara immediatamente successiva alla sanzione, che non era stata disputata perrinuncia della squadra avversaria, né nelle gare successive. Precisava che, in seguito alla rinuncia di cui sopra, quella società,rinunciataria per la quarta volta, era stata esclusa dal campionato e che tutte le gare sino a quel momento disputate non avevanovalore ai fini della classifica. Il provvedimento, maturato nel corso del girone d‘andata, era stato deliberato dal GiudiceSportivo con provvedimento pubblicato sul C.U. n. 58 del 17 gennaio <strong>2008</strong>. La CD Territoriale respingeva il reclamo,motivando che il calciatore aveva scontato la squalifica in quanto non aveva partecipato alla gara del 16 dicembre <strong>2007</strong>, laquale, ancorché non disputata per assenza della squadra avversaria, non poteva essere ricondotta nella fattispecie dell‘art. 22comma quarto CGS afferente l‘annullamento successivo della gara da parte degli Organi di Giustizia Sportiva. Ricorre lasocietà Casal Velino, chiedendo la revoca della decisione per gli stessi motivi dedotti nel precedente grado di giudizio. Ilricorso è fondato. Ai sensi dell‘art. 53 comma terzo NOIF, l‘esclusione dal campionato di una società durante il girone498


DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE - STAGIONE SPORTIVA <strong>2007</strong>-<strong>2008</strong>d‘andata comporta che tutte le gare in precedenza disputate dalla esclusa non hanno valore ai fini della classifica, che vieneformata senza tenere conto dei risultati di tali gare. Essendo questo il caso che qui interessa, il calciatore Bonavoglia Lorenzonon aveva scontato la squalifica né nella gara del 16 dicembre <strong>2007</strong> (che era quella che non aveva avuto un risultato valido perla classifica), né nelle gare successive, per cui egli nella gara oggetto del ricorso era ancora sanzionato e si trovava pertanto inposizione irregolare. P.Q.M. accoglie il ricorso; ed infligge alla società I Leoni Postiglione la perdita per 0 – 3 della gara ILeoni Postiglione – Casal Velino del 24 febbraio <strong>2008</strong> Campionato Prima Categoria Regione Campania. Dispone larestituzione della tassa versata.(260) - RECLAMO DELLA SOCIETA‘ ASD CARPINONE CALCIO AVVERSO LE DECISIONI MERITO GARANUOVO VINCHIATURO-CARPINONE CALCIO DEL 16.3.<strong>2008</strong>(Delibera C.D. Territoriale presso il C.R. Marche - C.U. n. 101 del 10.4.<strong>2008</strong> – Campionato di 2^ Categoria).La società Carpinone Calcio aveva proposto reclamo alla Commissione Disciplinare Territoriale Molise avverso la regolaritàdella gara Nuovo Vinchiaturo – Carpinone Calcio del 16 marzo <strong>2008</strong> Campionato Seconda Categoria, stante la partecipazionead essa di tre calciatori della Nuova Vinchiaturo (Marra Giovanni, Iacobucci Giovanni, Pistilli Paolo) in corso di squalifica. LaC.D.T. con decisione del 10 aprile <strong>2008</strong> respingeva il reclamo. Ricorre la società Carpinone Calcio per la revoca di taledecisione, deducendo che i calciatori di cui trattasi non avevano scontato la sanzione loro irrogata perché la gara della societàNuovo Vinchiaturo del 6 gennaio <strong>2008</strong>, nella quale la sanzione avrebbe dovuto essere scontata, si era conclusa conl‘abbandono del campo da parte della società Nuova Vinchiaturo e pertanto non aveva avuto effetti ai fini delle squalifiche. Ilricorso è infondato. Il Giudice Sportivo Comitato Regionale Molise, in relazione alla gara del 6 gennaio <strong>2008</strong>, avevasanzionato la società Nuova Vinchiaturo ai sensi del comma secondo dell‘art. 53 N.O.I.F., comminando ad essa la punizione<strong>sportiva</strong> della perdita della gara per 0 a 3. Tale gara era pertanto valida ai fini della classifica ed i calciatori indicati dallaricorrente, che non vi avevano preso parte in quanto squalificati, avevano in questa circostanza scontato la squalifica (art. 22comma quarto C.G.S.). La loro partecipazione alla gara in oggetto è stata, pertanto, regolare. P.Q.M. respinge il reclamo edispone incamerarsi la relative tassa.(261) - RECLAMO DELLA SOCIETA‘ AC MONTEPORZIO AVVERSO LE SANZIONI INFLITTE MERITO GARAMOMBAROCCIO-MONTE PORZIO DEL 8.3.<strong>2008</strong>(Delibera C.D. Territoriale presso il C.R. Marche - C.U. n. 126 del 28.3.<strong>2008</strong> – Campionato di 2^ Categoria).Letto il reclamo proposto dalla AC Monteporzio avverso la decisione emessa il 28.3.<strong>2008</strong> dalla CD Territoriale presso il CRMarche pubblicata sul CU n. 126 con la quale veniva disposta, a carico della Società ricorrente la perdita della gara con ilpunteggio di 0-3 per ver utilizzato nel corso della partita Mombaroccio-Monteporzio disputata l‘8.3.<strong>2008</strong>, i calciatori AldoGuidi e Samuale Morganti, pur se non regolarmente tesserati, disponendo inoltre, a carico della Società Monteporziol‘ammenda di € 150,00; a carico del dirigente accompagnatore sig. Paolo Manfredi, l‘inibizione per mesi uno e dei calciatori lasqualifica per 4 giornate. Osserva la reclamante ha proposto impugnazione avverso al suindicata decisione limitatamentealla squalifica per 4 giornate inflitta ai calciatori Guidi e Morganti, e all‘inibizione per mesi uno, disposta nei confronti delproprio dirigente Paolo Manfredi; lamentando implicitamente la gravità della sanzione ed invocando a giustificazione del fattoillecito una mera ―distrazione‖. Il reclamo non può essere accolto perché infondato. La irregolare posizione dei due calciatori èdocumentalmente provata. Le sanzioni inflitte dalla CD Territoriale sono state commisurate entro i limiti edittali previstidall‘art. 19 CGS. P.Q.M. Respinge il reclamo e dispone l‘addebito della tassa non versata.(238) – RECLAMO DELLA SOCIETA ASP CALCETTO AVEZZANO AVVERSO LE DECISIONI MERITO GARA CUSTERAMO-PRO CALCETTO AVEZZANO del 23.2.<strong>2008</strong>(Delibera C.D. Territoriale presso il C.R. Abruzzo – C.U. n. 48 del 20.3.<strong>2008</strong> – Campionato Calcio a Cinque Serie C/1).(239) – RECLAMO DELLA SOCIETA ASP CALCETTO AVEZZANO AVVERSO LE DECISIONI MERITO GARA CUSL‘AQUILA-PRO CALCETTO AVEZZANO DEL 1.3.<strong>2008</strong>(Delibera C.D. Territoriale presso il C.R. Abruzzo – C.U. n. 48 del 20.3.<strong>2008</strong> – Campionato Calcio a Cinque Serie C/1).La Commissione Disciplinare Nazionale, visti gli atti; premesso che - Con separati ricorsi, la AS Pro Calcetto Avezzano haimpugnato le decisioni con le quali la Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Abruzzo LND, sureclami proposti dalle Società di cui in epigrafe, ha comminato la punizione <strong>sportiva</strong> della perdita dei rispettivi incontri con ilpunteggio di 0 – 6, ―…per aver schierato, nel corso della gare, il calciatore Santos Wallace Barbosa in posizione irregolare ditesseramento‖, nonché, rispettivamente, quanto alla prima decisione, l‘inibizione fino al 31.12.<strong>2008</strong> del dirigenteaccompagnatore Cosimo Claudio e l‘ammenda di €. 500,00, e, quanto alla seconda decisione, l‘inibizione fino al 30.06.2009del dirigente Cosimo Claudio e l‘ammenda di €. 750,00. - La reclamante, dopo aver eccepito la improcedibilità del reclamoproposto dalla società ASD CUS L‘Aquila Sett. Calcio perché non preannunciato nonché del reclamo proposto dalla societàCUS Teramo in quanto il Giudice Sportivo, con provvedimento pubblicato sul C.U. n. 45 del 06.03.<strong>2008</strong>, avrebbe dichiaratoinammissibile il reclamo proposto dalla stessa società, lamentava inoltre, la carenza di motivazione dei reclami e delle delibereimpugnate, nonché l‘errore di fatto e di diritto e la contraddittorietà delle medesime delibere impugnate, eccependo altresìl‘eccesso di potere della stessa delibera impugnata. - Pertanto, la reclamante ha concluso chiedendo l‘accoglimento dei duedistinti ricorsi ed il conseguente annullamento delle sanzioni inflitte alla società e l‘omologazione dei risultati di garaconseguiti sul campo. Preliminarmente Codesta Commissione, attesa la connessione oggettiva e la prevalente identità dellequestioni di diritto sottoposte al suo esame, ritiene opportuno disporre la riunione dei due procedimenti. Ciò posto, i due499


DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE - STAGIONE SPORTIVA <strong>2007</strong>-<strong>2008</strong>reclami sono entrambi infondati e vanno pertanto respinti per i motivi qui di seguito esposti. Per quanto concerne l‘eccezionedi improcedibilità dei due reclami - quello proposto dalla società ASD CUS L‘Aquila Sett. Calcio per l‘omesso invio delpreannuncio e quello proposto dalla società CUS Teramo in quanto il Giudice Sportivo si era già pronunciato su tale reclamodichiarandolo inammissibile - va rilevato che la norma di riferimento per la risoluzione della fattispecie sottoposta all‘esame diquesta Commissione è unicamente l‘art. 46, co. 3, del CGS, che identifica l‘organo competente e detta le norme concernenti lospecifico procedimento relativo alla posizione irregolare dei calciatori. Orbene, dal dato testuale della norma citata, si evincechiaramente che l‘unico onere previsto è quello di inviare il reclamo, entro sette giorni dallo svolgimento della gara, allaCommissione Disciplinare Territoriale, la quale è l‘unico Organo di Giustizia Sportiva competente a decidere in materia diposizione irregolare di tesseramento. Pertanto, nel procedimento relativo alla posizione irregolare dei tesserati, non possonocertamente trovare applicazione le norme dettate dall‘art. 46, comma 1, e dall‘art. 29, comma 7, CGS, le quali regolano iprocedimenti sottoposti alla cognizione del Giudice Sportivo, prevedendo esclusivamente per tali ultimi procedimenti lanecessità di preannunciare il reclamo. Del resto, il procedimento innanzi alla Commissione Disciplinare Territoriale relativoalla posizione irregolare dei tesserati ha una sua specificità e non può certamente essere regolato da ulteriori norme che sonoinvece applicabili esclusivamente in procedimenti di competenza di altri organi di giustizia <strong>sportiva</strong>. Ed inoltre, la necessità dipreannunciare il reclamo al Giudice Sportivo, oltre a non avere alcun senso, in quanto quest‘ultimo non è l‘organo competente,no n determinerebbe la cristallizzazione del risultato il quale, a seguito della decisione della Commissione DisciplinareTerritoriale, ben potrà essere revocato. Peraltro, questa Commissione si era già pronunciata in tal senso con decisionepubblicata sul C.U. n. 44 del 03.04.<strong>2008</strong> e con decisione pubblicata sul C.U. n. 47 del 18.04.<strong>2008</strong>, relative a sei reclamipresentati proprio dalla stessa società AS Pro Calcetto Avezzano, la quale già in quelli sedi aveva articolato infondatamenteun‘eccezione di improcedibilità per omesso preannuncio di reclamo. Per quanto concerne l‘eccezione di irritualità edimprocedibilità del reclamo proposto dalla società CUS Teramo, risulta pacificamente dagli atti che lo stesso è statoritualmente e tempestivamente presentato alla Commissione Disciplinare Territoriale – unico Organo di Giustizia competentein materia - in data 28.02.<strong>2008</strong>. Pertanto a nulla rileva che il Giudice sportivo, nel caso de quo, abbia dichiaratol‘inammissibilità del reclamo in quanto lo stesso Organo di Giustizia Sportiva non poteva - attesa la propria incompetenza - inalcun modo pronunciarsi sullo stesso, peraltro correttamente indirizzato e proposto avanti alla Commissione DisciplinareTerritoriale e non certamente al Giudice Sportivo. In forza di quanto sopra, le suddette eccezioni di improcedibilità devonoessere dunquerigettate. Altresì infondati, ed anzi del tutto pretestuosi, sono i motivi con i quali la società AS Pro Calcetto Avezzano si duoledella carenza di motivazione dei reclami e delle conseguenti delibere impugnate, nonché eccepisce l‘errore di fatto e di diritto,l‘eccesso di potere e la contraddittorietà delle medesime delibere impugnate. Per quanto concerne la carenza di motivazionedei reclami proposti dalle predette Società e delle relative delibere di accoglimento della CDT, questa Commissione rileva chei reclami erano adeguatamente e specificatamente motivati, così come le delibere di accoglimento. Per quanto poi concerne illamentato profilo dell‘errore di fatto e di diritto e l‘eccesso di potere delle delibere di accoglimento dei predetti reclami, siosserva che non ha alcuna giuridica rilevanza l‘erronea citazione effettuata nei reclami all‘art. 12 del CGS, in quanto è statadedotta l‘avvenuta partecipazione alla gara in questione di un calciatore in posizione irregolare e pertanto la CDT hacorrettamente applicato l‘art. 17, comma 5, lettera a) del nuovo CGS che sanziona tale illegittimo comportamento, tenutoaltresì conto che, prima della novella del CGS, era appunto la norma di cui al predetto articolo 12 erroneamente citato adisporre la sanzione della perdita della gara a carico delle società che avessero schierato calciatori che non avevano titolo apartecipare alla gara, norma che dopo la riforma del CGS è stata appunto trasfusa nell‘art. 17. Pertanto, non vi è stato nel casodi specie né alcun errore di fatto e/o di diritto né alcun eccesso di potere della CDT. Ciò posto, e rilevato che all‘Organo diGiustizia Sportiva non è precluso alcun accertamento che possa effettuarsi anche di ufficio, risulta accertato che, al momentodelle gare in questione, il calciatore Barbosa non era tesserato. Difatti, risulta che la richiesta di tesseramento del calciatore nonsia stata perfezionata e, del resto, la società reclamante non ha offerto elementi di prova da cui possa desumersi l‘avvenutocompletamento dell‘iter relativo al tesseramento del calciatore de quo. Pertanto, allo stato degli atti, risulta accertato che ilcalciatore de quo, al momento delle gare in questione, non risultava tesserato e, quindi, si trovava in posizione irregolare. Inforza di quanto sopra ed in considerazione del fatto che il dirigente accompagnatore ha sottoscritto la distinta di gara senzaaccertarsi preventivamente della regolarità della posizione del calciatore de quo, le delibere impugnate sono meritevoli diconferma e le sanzioni ivi irrogate sono congrue e proporzionate ai fatti contestati, anche in considerazione della persistentereiterazione del comportamento della società reclamante nello schierare il calciatore de quo, sebbene quest‘ultimo sia da tempoin posizione irregolare, come peraltro già accertato da questa Commissione con decisione pubblicata sul C.U. n. 44 del03.04.<strong>2008</strong> e con decisione pubblicata sul C.U. n. 47 del 18.04.<strong>2008</strong>. P.Q.M. Respinge i reclami e dispone l‘addebito delletasse non versate.TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COMUNICATO UFFICIALE N. 50/CDN DEL 05 MAGGIO <strong>2008</strong>(280) - RECLAMO DELLA SOCIETA‘ ASD BIANCAVILLA AVVERSO LE DECISIONI MERITO GARA NOTO-BIANCAVILLA DEL 15.3.<strong>2008</strong>(Delibera C.D. Territoriale presso il C.R. Sicilia - C.U. n. 48 del 16.4.<strong>2008</strong> – Campionato di Promozione).1) Il ricorsoLa Soc. Biancavilla ha proposto reclamo avverso la decisione della Commissione disciplinare territoriale Comitato RegionaleSicilia relativa alla gara Noto-Biancavilla del 15.3.<strong>2008</strong>. La Società reclamante rileva che la Commissione disciplinare500


DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE - STAGIONE SPORTIVA <strong>2007</strong>-<strong>2008</strong>territoriale non avrebbe tenuto conto della posizione irregolare del calciatore Salvatore Buccheri della Soc. Noto, che nonaveva ancora scontato la sanzione della squalifica per una giornata di gara. Di conseguenza, chiede l‘annullamento delladecisione stessa e l‘adozione della sanzione della punizione <strong>sportiva</strong> della perdita della gara a carico della Soc. Noto. Nellapropria memoria difensiva, la Soc. Noto, dopo aver rilevato che il provvedimento della Commissione disciplinare (dopo i duegradi di giudizio) sulla ripetizione della gara, da cui discenderebbe l'obbligo di scontare la squalifica, non sarebbe definitivoperché sottoposto all'impugnativa del Presidente federale, osserva che il provvedimento con il quale il Giudice sportivo avevasqualificato il Buccheri doveva ritenersi definitivo, in quanto, al momento della gara, non era stato ancora presentato gravameda parte della Soc. Belvedere. Di conseguenza, chiede il rigetto del reclamo, perché inammissibile e, comunque, infondato.Alla riunione odierna, è comparso il rappresentante della Società reclamante, assistito dal proprio difensore, il quale, dopo averillustrato e approfondito ulteriormente i motivi già esposti in memoria, si è riportato alle conclusioni già formulate.2) I motivi della decisioneLa Commissione, esaminati gli atti, rileva che il reclamo è fondato , per i motivi indicati di seguito ai sensi dell‘art. 34, n. 2,CGS. A norma dell‘art. 22, n. 4, CGS, le gare con riferimento alle quali le sanzioni a carico dei tesserati si consideranoscontate sono quelle che hanno conseguito un risultato valido agli effetti della classifica o della qualificazione in competizioniufficiali, ivi incluse quelle vinte per 3-0 o 6-0 ai sensi dell‘art. 17, e che non sono state successivamente annullate condecisione definitiva degli Organi della giustizia <strong>sportiva</strong>. In quest‘ultimo caso, il calciatore deve scontare la squalifica ―nellagara immediatamente successiva alla pubblicazione del provvedimento definitivo‖. Come ha avuto modo di precisare la Cortedi appello federale (decisione del 28.2.2005 in CU 32/C, adottata con riferimento a quanto previsto dall‘allora vigente art. 17CGS di identico contenuto ), la ―definitività‖ del provvedimento di annullamento ―va valutata in quanto tale in un precisomomento storico e, quindi, siccome effettivamente perfezionatasi‖. Ne deriva che non è ammissibile ―una mera valutazioneeffettuata ex post sulla base degli accadimenti successivamente intervenuti‖ (nel caso in questione si trattava di decorrenza deitermini senza impugnativa). Conseguentemente, ove si verifichi l‘ipotesi dell‘annullamento di una gara, ―il calciatore devescontare la squalifica nella gara immediatamente successiva alla acquisizione della definitività del provvedimento pubblicatodi annullamento‖ da parte degli Organi della giustizia <strong>sportiva</strong>. Nella fattispecie, risulta che, a seguito di espulsione durante lagara Virus Catania-Noto del 15.12.<strong>2007</strong>, al calciatore Salvatore Buccheri della Soc. Noto veniva comminata la sanzione dellasqualifica per una giornata di gara; che il Buccheri non partecipava alla successiva gara Belvedere-Noto del 6.1.<strong>2008</strong>, che peròveniva sospesa dal Direttore di gara; che tale gara non veniva omologata dal Giudice sportivo, con decisione confermata dallaCommissione disciplinare territoriale divenuta definitiva soltanto a seguito della pubblicazione nel CU n. 43 del 11.3.<strong>2008</strong>; cheil Buccheri disputava la gara successiva Noto-Biancavilla del 15.3.<strong>2008</strong> in posizione irregolare, non avendo ancora scontato lasanzione della squalifica per una giornata, in quanto la gara disputata in data 6.1.<strong>2008</strong> era stata annullata dagli Organi dellagiustizia <strong>sportiva</strong> con decisione definitiva pubblicata in CU n. 43 del 11.3.<strong>2008</strong> e, quindi, non aveva conseguito un risultatovalido. La posizione irregolare del Buccheri nella gara Noto-Biancavilla comporta l‘applicazione della sanzione dellapunizione <strong>sportiva</strong> della perdita della gara a carico della Soc. Noto con il punteggio di 0-3, ai sensi dell‘art. 17, n. 5, CGS. Leargomentazioni difensive esposte dalla Soc. Noto, oltretutto contraddittorie, non risultano fondate, sia con riferimento allapresunta ―non definitività‖ della decisione della Commissione disciplinare territoriale perchè sottoposta all'impugnativa delPresidente Federale, essendo quest‘ultimo un mezzo di impugnazione straordinario, sottratto alla disponibilità delle parti, chenon pregiudica né limita il passaggio in giudicato della pronuncia, sia con riferimento al presunto obbligo di fermare ilcalciatore a tempo indeterminato perchè, sino alla data di adozione del provvedimento definitivo, esso ben poteva essereutilizzato.3) Il dispositivoPer tali motivi, la Commissione disciplinare nazionale delibera di accogliere il ricorso e, per l‘effetto, in riforma delladecisione della Commissione disciplinare territoriale Comitato Regionale Sicilia relativa alla gara Noto-Biancavilla del15.3.<strong>2008</strong> pubblicato in CU n. 48 del 16.4.<strong>2008</strong>, infligge alla Soc. Noto la sanzione della punizione <strong>sportiva</strong> della perdita dellagara Noto-Biancavilla del 15.3.<strong>2008</strong> con il punteggio di 0-3; dispone la restituzione della tassa.(237) - RECLAMO DELLA SOCIETA‘ VIRTUS GOTI 97 AVVERSO LE DECISIONI MERITO GARA DUGENTA-VIRTUS GOTI DEL 23.12.<strong>2007</strong>(Delibera C.D. Territoriale presso il C.R. Campania - C.U. n. 80 del 20.3.<strong>2008</strong> – Campionato di 2^ Categoria).Con reclamo del 20.4.<strong>2008</strong>, preannunciato in data 22.3.<strong>2008</strong>, la Società Virtus Goti 97 ha impugnato la delibera con la quale laCommissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Campania ha rigettato il ricorso con il quale la stessaaveva denunciato la posizione irregolare del Sig. Tavini Luca, nella gara tra la reclamante e la Società Dugenta, disputata indata 23.12.<strong>2007</strong>. A sostegno delle proprie ragioni la Società ha dedotto che detto calciatore, alla data del 23.12.<strong>2007</strong>, nonavrebbe mai scontato la squalifica per una gara per recidività in ammonizione inflittagli con CU n. 101 del 10.5.<strong>2007</strong>, relativoall‘ultima gara del campionato 2006/<strong>2007</strong>. Ha lamentato, quindi, la ingiustizia della decisione impugnata fondatasi sull‘erratopresupposto che il non essere stato lo stesso schierato nella gara del 15.12.<strong>2007</strong> si riferisse al turno di squalifica inflitto nellastagione precedente e non, invece, a quello inflitto con CU n. 48 del 13.12.<strong>2007</strong>. Il reclamo è fondato e va pertanto accolto.Posto, difatti, che il Tavini ha riportato un turno di squalifica nell‘ultima giornata di campionato, la reclamante ha dimostrato,documentalmente, che lo stesso, sino al 23.12.<strong>2007</strong>, data della partita di che trattasi, non avesse mai scontato detta squalifica eche, in effetti, la circostanza che non fosse stato schierato nella gara del 15.12.<strong>2007</strong> fosse ascrivibile alla squalifica inflitta conCU n. 48 del 13.12.<strong>2007</strong>. PQM in riforma della decisione impugnata, accoglie il reclamo, e, a modifica del risultato conseguito501


DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE - STAGIONE SPORTIVA <strong>2007</strong>-<strong>2008</strong>sul campo, infligge alla Società Dugenta la sanzione <strong>sportiva</strong> della perdita della gara Dugenta-Virtus Goti del 23.12.<strong>2007</strong>, conil punteggio di 0 -3. Dispone restituirsi la tassa di reclamo.(249) - RECLAMO DELLA SOCIETA‘ ASD COMASINA 1969 AVVERSO LE DECISIONI MERITO GARACOMASINA-ATLETICO CINISELLO DEL 9.3.<strong>2008</strong>(Delibera C.D. Territoriale presso il C.R. Lombardia - C.U. n. 37 del 28.3.<strong>2008</strong> – Campionato di 3^ Categoria).Letto il reclamo, trasmesso a questa CD Nazionale dalla Corte di giustizia federale, alla quale era stato trasmesso dalla CDTerritoriale presso il CR Lombardia, in quanto inviato erroneamente alla stessa dalla Società Comasina; rilevato chel‘appellante non ha dato dimostrazione della corretta integrazione del contraddittorio omettendo di dimostrare l‘avvenuto inviodel reclamo alla Società controparte, come previsto dall‘art. 33 comma 5 CGS; rilevato che tale inadempienza comporta ladeclaratoria di inammissibilità del reclamo, P.Q.M. dichiara inammissibile il reclamo e dispone l‘addebito della tassa nonversata.(283) - RECLAMO DELLA SOCIETA‘ REAL VENTIMIGLIA AVVERSO LE DECISIONI MERITO GARA MERONIRIVOLI-REAL VENTIMIGLIA DEL 6.4.<strong>2008</strong>(Delibera C.D. Territoriale presso il C.R. Piemonte - C.U. n. 44 del 17.4.<strong>2008</strong> – Campionato di 3^ Categoria).La Commissione Disciplinare Territoriale Piemonte e Valle D‘Aosta, con decisione del 17 aprile <strong>2008</strong>, accoglieva il reclamodella società Meroni Rivoli e, per l‘effetto, infliggeva alla società Real Ventimiglia la punizione <strong>sportiva</strong> della perdita per 0-3della gara Meroni Rivoli – Real Ventimiglia del 6 aprile <strong>2008</strong> Campionato Terza Categoria per la posizione irregolare di duecalciatori, comminava alla stessa società l‘ammenda di € 150,00, inibiva il dirigente accompagnatore ufficiale sino al 10 luglio<strong>2008</strong>. Ricorre la società Real Ventimiglia chiedendo la riforma della decisione impugnata ed il ripristino dell‘omologazionedella gara vinta sul campo. Deduce la ricorrente di non aver ricevuto copia del reclamo della società Meroni Rivoli, reclamoche, peraltro, non sarebbe stato dalla reclamante neppure presentato alla C.D.T., che era stata investita della riserva scritta dellasocietà ma non del reclamo. Il ricorso è infondato. La riserva scritta della società Meroni Rivoli datata 7 aprile <strong>2008</strong>, pervenutaalla C.D.T. il 9 aprile <strong>2008</strong>, preceduta da telegramma 8 aprile <strong>2008</strong> di preannuncio reclamo, è reclamo a tutti gli effetti,contenendo l‘indicazione della gara di riferimento e la richiesta della verifica del tesseramento di due calciatori della societàantagonista. Copia di tale reclamo risulta essere stata inviata alla ricorrente a mezzo lettera raccomandata 7 aprile <strong>2008</strong>7, daquest‘ultima ricevuta il 9 aprile <strong>2008</strong>, con assoluto rispetto dei termini a difesa, atteso che la decisione è stata adottata il 17aprile <strong>2008</strong>. Alcun gravame è stato proposto dalla ricorrente sulla posizione dei calciatori. P.Q.M. respinge il ricorso e disponel‘addebito della tassa non versata.(252) - RECLAMO DELLA SOCIETA‘ AC ALBA NOCERINA AVVERSO LE DECISIONI MERITO GARA REALCORBARA-ALBA NOCERINA DEL 2.3.<strong>2008</strong>(Delibera C.D. Territoriale presso il C.R. Campania - C.U. n. 83 del 3.4.<strong>2008</strong> – Campionato di 3^ Categoria).La Commissione Territoriale Campania, con decisione del 3 aprile <strong>2008</strong>, respingeva il reclamo della società Alba Nocerina perla posizione irregolare del calciatore Padovano Domenico partecipante alla gara Alba Nocerina-Real Corbara del 2 marzo <strong>2008</strong>Campionato Terza Categoria. Motivata la C.D.T. che tale calciatore risultava tesserato per la società Real Corbara a far datadal 27 dicembre <strong>2007</strong> e che, pertanto, la sua partecipazione alla gara in oggetto era regolare. Ricorre la società Alba Nocerina,deducendo che il tesseramento del calciatore era avvenuto in violazione dell‘art. 107 NOIF e che la decisione della CDTerritoriale doveva essere riformata in quanto erronea, con accoglimento della domanda. Il ricorso è infondato. Occorrepremettere che l‘art. 107 terzo comma NOIF prevede che lo svincolo del calciatore (non professionista, giovane dilettante ogiovane di serie), purché tesserato entro il 30 giugno e il 30 novembre, è consentito una sola volta per ciascuno dei due periodie che il calciatore svincolato ha diritto di chiedere il nuovo tesseramento a favore di qualsiasi società in qualsiasi momentodella stagione purché non ricompreso nei periodi di cui sopra. Risulta dagli atti che il calciatore Padovano Domenico, tesseratoper la società Victoria Real Bagnese il 4 settembre <strong>2007</strong>, era stato svincolato il 17 dicembre <strong>2007</strong> ed il 27 dicembre <strong>2007</strong>veniva tesserato per la società Real Corbara. Essendo valido lo svincolo del 17 dicembre <strong>2007</strong> in quanto il calciatore era statotesserato dalla società Victoria Real Bagnese il 4 settembre <strong>2007</strong> e cioè entro la data del 30 novembre <strong>2007</strong>, egli potevatesserarsi per la società Real Carbonara, come in effetti è avvenuto. P.Q.M. respinge il ricorso e dispone l‘addebito della tassanon versata.(278) – RECLAMO DELLA SOCIETA ASP CALCETTO AVEZZANO AVVERSO LE DECISIONI MERITO GARA PROCALCETTO AVEZZANO-REAL ORTONA DEL 12.4.<strong>2008</strong>(Delibera C.D. Territoriale presso il C.R. Abruzzo – C.U. n. 52 del 17.4.<strong>2008</strong> – Campionato Calcio a Cinque Serie C).La Commissione Disciplinare Territoriale Abruzzo, con decisione del 17 aprile <strong>2008</strong>, accoglieva il reclamo della società RealOrtona e, per l‘effetto, infliggeva alla società Pro Calcetto Avezzano la punizione <strong>sportiva</strong> della perdita per 0–6 della gara ProCalcetto Avezzano – Real Ortona del 12 aprile <strong>2008</strong> Campionato Regionale Calcio a 5 serie C1 e comminava alla stessasocietà l‘ammenda di € 1.500,00, nonché l‘inibizione sino al 14 maggio <strong>2008</strong> del dirigente accompagnatore Pacella Fabio.Avverso tale decisione ricorre la società Pro Calcetto Avezzano, deducendo violazione del diritto di difesa in quanto la copiadel reclamo della società Real Ortona le era stato spedita per lettera raccomandata, che era stata ricevuta il 18 aprile <strong>2008</strong>, ilgiorno successivo della decisione impugnata. Lamenta la Società ricorrente l‘inosservanza dell‘art. 33 comma 11 CGS conriferimento a quanto disposto sul CU n. 67/A del 25.2.<strong>2008</strong>, che, nel disciplinare l‘abbreviazione dei termini dei reclami502


DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE - STAGIONE SPORTIVA <strong>2007</strong>-<strong>2008</strong>afferenti le ultime quattro giornate di Campionato, non prevede l‘uso della raccomandata per l‘inoltro di copia del reclamo allacontroparte, bensì l‘uso del telefax o di altro mezzo idoneo, a ragione dell‘urgenza. Lamenta altresì la Società ricorrente lacarenza di motivazione della decisione impugnata, che, comminando le sanzioni di cui sopra per l‘irregolare partecipazionealla gara del calciatore Santos Wallace Barbosa in quanto non tesserato, non aveva espresso alcun riferimento normativo chegiustificava l‘accoglimento del reclamo. Il primo motivo del ricorso è fondato ed assorbe ogni altra contestazione. È evidenteche, trattandosi di reclamo da proporsi e discutersi in via d‘urgenza, l‘uso della lettera raccomandata tanto per la proposizionedel reclamo quanto per l‘invio di copia del reclamo alla controparte non è previsto dalle modalità procedurali afferentil‘abbreviazione dei termini di cui alle disposizioni sopra richiamate. Tanto è vero che, nel caso in esame, il ricorso dellaSocietà Real Ortona alla C.D. Territoriale risulta essere stato consegnato a mani, mentre la copia dello stesso alla Società ProCalcetto Avezzano risulta essere pervenuta alla contro interessata addirittura il giorno successivo alla adozione della decisione.P.Q.M. accoglie il ricorso e annulla la decisione della CD Territoriale Abruzzo del 17 aprile <strong>2008</strong> afferente la gara Pro CalcettoAvezzano–Real Ortona del 12 aprile <strong>2008</strong>, ripristinando il risultato conseguito sul campo Pro Calcetto Avezzano–Real Ortona3-2. Nulla per la tassa non versata.TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COMUNICATO UFFICIALE N. 51/CDN DEL 06 MAGGIO <strong>2008</strong>(285) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: FOUZI HADJ (Presidente e legalerappresentante AS Lucchese Libertas Srl), GIOVANNI TORRE (Consigliere AS Lucchese Libertas Srl), ANDREA PAPINI(Presidente del Collegio sindacale AS Lucchese Libertas Srl) E DELLA SOCIETA‘ AS LUCCHESE LIBERTAS Srl (nota n.4403/1177pf07-08/SP/ad del 26.4.<strong>2008</strong>)Il Procuratore Federale ha deferito alla Commissione Disciplinare Nazionale Fouzi Hadj, Torre Giovanni, Andrea Papinirispettivamente Presidente e legale rappresentante, Consigliere e Presidente del Collegio sindacale della AS Lucchese LibertasSrl nonché la medesima AS Lucchese Libertas Srl per rispondere:- Il Presidente Fouzi Hadj: A) della violazione prevista e punita dall‘art. 10 comma 3 seconda parte CGS vigente, (già art. 8comma 3 seconda parte CGS previgente), in relazione all‘allegato B), paragrafo IV) lettera A punto 2 del C.U. del C.F. n. 6/Adel 3 maggio <strong>2007</strong>, per aver omesso il pagamento delle ritenute IRPEF e dei contributi Enpals relativamente alle mensilità dimaggio e giugno entro il termine del 31 ottobre <strong>2007</strong>, in violazione della normativa federale; B) della violazione di cui all‘art.7, comma 1, del previdente CGS, oggi trasfuso nell‘art. 8, comma 1, del CGS per aver sottoscritto due dichiarazioni datate 31ottobre <strong>2007</strong> e depositate presso la Co.Vi.So.C. attestanti circostanze e dati contabili non veridici;- il Consigliere Sig. Giovanni Torre: A) della violazione di cui all‘art. 7, comma 1, del previdente CGS, oggi trasfuso nell‘art.8, comma 1, del CGS, per aver sottoscritto una delle due dichiarazioni datate 31 ottobre <strong>2007</strong> e depositate presso laCo.Vi.So.C. attestanti circostanze e dati contabili non veridici; B) della violazione di cui all‘art. 1, comma 1, del C.G.S., peressersi qualificato in una delle due dichiarazioni datate 31 ottobre <strong>2007</strong> e depositate presso la Co.Vi.So.C. quale Presidente delCollegio Sindacale senza averne i poteri e la qualità, rivestendo il medesimo la qualità di Consigliere della Lucchese senza,peraltro, delega di rappresentanza;- il Presidente del Collegio sindacale Andrea Papini della violazione di cui all‘art. 7, comma 1, del previgente CGS, oggitrasfuso nell‘art. 8, comma 1, del CGS, per aver sottoscritto una delle due dichiarazione datate 31 ottobre <strong>2007</strong> e depositatepresso la Co.Vi.So.C. attestanti circostanze e dati contabili non veridici;- la Soc. AS Lucchese Libertas s.r.l. a titolo di responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell‘art. 2, comma 4 e 7, comma 2 delCGS previgente oggi trasfusi rispettivamente negli artt. 4, commi 1 e 2, e art. 8, comma 3, del CGS vigente, per le condotteascritte al proprio Presidente e Legale rappresentate, al proprio Presidente del Collegio sindacale ed al proprio Consigliere.I deferiti hanno fatto pervenire note difensive con le quali hanno richiesto il loro proscioglimento. Alla riunione del 6.5.<strong>2008</strong> ilrappresentante della Procura ha richiesto l‘irrogazione delle seguenti sanzioni: mesi otto per Fouzi Hadj, mesi sei per TorreGiovanni, mesi quattro per Papini Andrea e la penalizzazione di punti quattro da scontarsi nella prossima stagione oltreall‘ammenda di € 10.000,00 per la Soc. AS Lucchese. Il deferito Papini, comparso personalmente, ha affermato la pienalegittimità del proprio comportamento. I difensori dei deferiti si sono riportati alle note difensive insistendo per ilproscioglimento ed affermando, in subordine, l‘eccessività delle richieste di condanna avanzate dalla Procura. Dalla nota edalla documentazione inviate dalla Co.Vi.So.C. risulta che la Soc. Lucchese Libertas s.r.l. non ha adempiuto, entro il terminedel 31 ottobre <strong>2007</strong>, al pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi Enpals, relativi alle mensilità di maggio e giugno <strong>2007</strong>,così come prescritto dal C.U. n. 6/A del 3 maggio <strong>2007</strong>, all. B), paragrafo IV, lett. A) n. 2. La società, in data 31 ottobre <strong>2007</strong>,ha depositato presso la Co.Vi.So.C. una dichiarazione, sottoscritta dal Presidente Fouzi Hadj e da sig. Torre Giovanni,qualificatosi Presidente del Collegio Sindacale, con la quale attestava falsamente il pagamento delle ritenute Irpef, deicontributi Enpals e del Fondo di Fine Carriera relativamente agli emolumenti di maggio e giugno <strong>2007</strong>, corredata dai modelliF24 inviati telepaticamente. La Co.Vi.So.C. in data 18 marzo <strong>2008</strong>, rilevava che la suddetta dichiarazione risultava sottoscritta,oltre che dal Presidente della Società, dal sig. Torre Giovanni, che rivestiva la qualità di Consigliere di amministrazione e nondi Presidente del Collegio Sindacale, come dallo stesso attestato. Per questo motivo convocava la società per il giorno 27marzo <strong>2008</strong>, invitandola a produrre una serie di documenti. Nonostante la Co.Vi.So.C. avesse accolto la richiesta della societàdi posticipare l‘incontro al 1° aprile <strong>2008</strong>, i Dirigenti della società non si presentavano presso la sede della Co.Vi.So.C. edepositavano una comunicazione, sottoscritta dal Segretario della Lucchese, con allegata una seconda dichiarazione datata 31ottobre <strong>2007</strong> sottoscritta dal Presidente e dal Presidente del Collegio Sindacale, Andrea Papini attestante l‘avvenuto pagamento503


DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE - STAGIONE SPORTIVA <strong>2007</strong>-<strong>2008</strong>delle ritenute Irpef e dei contributi Enpals relativi alle mensilità di maggio e giugno <strong>2007</strong>. In sede di verifica ispettiva effettuatain data 22 aprile <strong>2008</strong>, la Co.Vi.So.C. riscontrava che entrambe le dichiarazioni sopra citate erano mendaci, in quanto laLucchese non aveva provveduto al versamento delle ritenute e dei contributi de quibus. Il mancato pagamento delle ritenute edei contributi relativi alle mensilità di maggio e giugno <strong>2007</strong>, è comprovato dalla documentazione trasmessa dalla Co.Vi.So.C..In particolare risulta che il Collegio Sindacale della Lucchese, con verbale del 20 dicembre <strong>2007</strong> ha accertato, alla data del 30novembre <strong>2007</strong>, il mancato versamento delle ritenute Irpef e dei contributi Enpals in questione. I fatti posti nelle note difensivea sostegno della richiesta di proscioglimento non sono stati provati. Non è stato prodotto il presunto provvedimento disequestro che avrebbe ―congelato‖ le operazioni bancarie, dal quale sarebbe stato possibile verificare l‘esatta natura delprovvedimento stesso. Né tanto meno è stata prodotta la prova dell‘avvenuto pagamento delle ritenute e dei contributi che giàera stato invano richiesta dalla Co.Vi.So.C. con la nota 18.3.<strong>2008</strong>. Anziché gli originali dei modelli F24 ovvero le ricevutetelematiche di essi, è stato prodotto un estratto conto prelevato dal sistema informatico home banking privo di qualsiasigaranzia di autenticità. Per di più tale documento risale al 2.11.<strong>2007</strong> mentre dal mastrino contabile del conto corrente bancariode quo allegato n. 8 alla nota Co.Vi.So.C. del 24.4.<strong>2008</strong>, risulta che le operazioni di pagamento in tale data sono state stornate.Pertanto risulta provato per tabulas che i deferiti erano pienamente consapevoli dell‘inadempimento fin dal 2.11.<strong>2007</strong>. Dalverbale del Collegio Sindacale risulta anche che alla data del 30/9/07 la Lucchese era titolare di altro conto corrente bancariopresso la Banca Unicredit e che in data 3.12.<strong>2007</strong> la società ha provveduto a chiudere il conto corrente sulla Banca Intesa,rendendo così ancora più scarsamente rilevante la dichiarazione 30.4.<strong>2008</strong> allegato n.14 alle note difensive. Peraltro va rilevatala singolarità e la incredibilità della circostanza dedotta dai deferiti secondo la quale pur conoscendo l‘avvenuto―congelamento‖ del conto corrente, il Presidente della Società avrebbe operato ugualmente su di esso. La dichiarazione30.4.<strong>2008</strong> dell‘Istituto San Paolo, in disparte la notazione in ordine all‘assoluta incertezza sulla provenienza, non provanull‘altro che l‘omesso pagamento contestato. Si rileva infine l‘incomprensibile silenzio tenuto dai deferiti fino al deferimentononostante le ripetute richieste di chiarimento avanzate dalla Co.Vi.So.C. Non c‘è dubbio che l‘omesso versamento delleritenute Irpef e dei contributi Enpals relativi alle mensilità di maggio e giugno <strong>2007</strong>, ossia di mensilità non considerate ai finidell‘ammissione ai campionati professionistici, integra la fattispecie contestata nel deferimento. Detta violazione è ascrivibileal Presidente e Legale rappresentante della Lucchese sig. Fouzi Hadj, per il rapporto di immedesimazione organica delmedesimo con la società. Inoltre, la non veridicità delle due dichiarazioni 31.10.<strong>2007</strong> depositate dalla Lucchese presso laCo.Vi.So.C. realizza la violazione di cui all‘art. 7, comma 1, del previgente CGS, oggi trasfuso nell‘art. 8, comma 1, del CGS,ascrivibile al Presidente della Lucchese sig. Fouzi Hadj, al Presidente del Collegio sindacale Andrea Papini ed al Consiglieresig. Giovanni Torre, i quali hanno sottoscritto le dichiarazioni de quibus, attestando circostanze non veridiche. Ciò integra unafalsa rappresentazione agli organi federali deputati al controllo dei profili di correttezza gestionale ed economica delle societàcalcistiche. Infine il sig. Giovanni Torre, deve rispondere anche della violazione di cui all‘art. 1, comma 1, del CGS, per essersiqualificato nella più volte citata dichiarazione depositata presso la Co.Vi.So.C. quale Presidente del Collegio Sindacale, senzaaverne i poteri e la qualità, rivestendo il medesimo la qualità di Consigliere della Lucchese senza delega di rappresentanza.Tale comportamento è senz‘altro contrario ai doveri di lealtà e probità imposti dall‘ordinamento sportivo. Da tali condotteconsegue la responsabilità diretta ed oggettiva della società Lucchese Libertas Srl, ai sensi dell‘art. 2, comma 4 e 7, comma 2del CGS previgente oggi trasfusi rispettivamente negli artt. 4, commi 1 e 2, e art. 8, comma 3, del CGS vigente) per le condotteascritte al proprio Presidente e Legale rappresentante, al Presidente del Collegio sindacale ed al proprio Consigliere, anche inrelazione alla violazione dell‘art. 1 comma 1 CGS contestata al solo Torre. Sanzioni congrue per tali violazioni disciplinariappaiono quelle di mesi otto di inibizione per il Fouzi Hadj, mesi sei di inibizione per il Torre, mesi quattro per il Papini epunti tre di penalizzazione oltre ad € 5.000,00 di ammenda per la AS Lucchese. I punti di penalizzazione devono esserescontati nella prossima stagione <strong>sportiva</strong> vista la non afflittività della sanzione se riferita alla stagione corrente. P.Q.M. infliggeai deferiti le seguenti sanzioni: inibizione di mesi otto per Fouzi Hadj, inibizione di mesi sei per Torre Giovanni, inibizione dimesi quattro per Papini Andrea, punti tre di penalizzazione da scontarsi nella prossima stagione <strong>sportiva</strong> <strong>2008</strong>/2009 oltre ad €5.000,00 (cinquemila/00) di ammenda per la Società AS Lucchese Libertas Srl.TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COMUNICATO UFFICIALE N. 52/CDN DEL 08 MAGGIO <strong>2008</strong>(218) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: FRANCESCO TOTTI (calciatore tesserato ASRoma SpA) PER VIOLAZIONE ART. 5 COMMA 1 CGS E DELLA SOCIETA‘ AS ROMA SpA PER VIOLAZIONEARTT. 4 COMMA 2 E 5 COMMA 2 CGS (nota n. 3254/890pf07-08/SP/en del 3.3.<strong>2008</strong>)La CD, letti il deferimento e la memoria difensiva depositata dai soggetti deferiti, visti gli atti, ascoltati il rappresentante dellaProcura Federale, che ha concluso chiedendo l‘accoglimento del deferimento e l‘irrogazione della sanzione dell‘ammenda di €15.000 a carico sia del calciatore Francesco Totti che della AS Roma SpA, ed il difensore di questi ultimi, avv. Antonio Conte,che ha concluso chiedendo il proscioglimento dei propri assistiti. OSSERVA La Procura Federale ha deferito dinanzi a questaCD il calciatore Francesco Totti, tesserato con l‘AS Roma SpA, e quest‘ultima società, per rispondere, il primo, dellaviolazione dell‘art. 5, comma 1, del CGS, “per aver espresso, nel corso di dichiarazioni pubblicate da organi di informazione,giudizi tesi a negare la regolarità del campionato e idonei a ledere direttamente o indirettamente la reputazione, il prestigio ela credibilità delle Istituzioni Federali”, la seconda, della violazione di cui agli artt. 4, comma 2 e 5, comma 2, del CGS, “atitolo di responsabilità oggettiva per la violazione ascritta al proprio tesserato”. A sostegno dell‘atto di deferimento, laProcura Federale ha riportato una serie di dichiarazioni rese dal calciatore, riprese dagli organi di informazione in data 12febbraio <strong>2008</strong> e successivamente allo svolgimento della gara Inter – Roma del 27 febbraio <strong>2008</strong>. Rispetto a dette dichiarazioni,504


DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE - STAGIONE SPORTIVA <strong>2007</strong>-<strong>2008</strong>la difesa dei deferiti ha rilevato come le stesse debbano essere qualificate, nel loro insieme, quali espressioni di dissensonell‘esercizio del diritto di critica e, come tali, non censurabili, non avendo le stesse, in quanto tali, alcuna idoneità lesiva. Ildeferimento è fondato e va accolto. Difatti, se è vero, come correttamente evidenziato dalla difesa dei deferiti, che parte delledichiarazioni contestate al calciatore e poste a base della contestazione non possano essere ritenute lesive , in quantoespressioni del diritto di critica (si fa riferimento, in particolare, a quelle relative all‘espulsione del calciatore Mexes ovvero alvalore calcistico della squadra dell‘Inter), altre, viceversa, non possono essere che lette, nel loro univoco significato, cometendenti a negare la regolarità del campionato e, conseguentemente, idonee a ledere la reputazione, il prestigio e la credibilitàdelle Istituzioni Federali. Ci si riferisce, in particolare, alle seguenti dichiarazioni: a) “… oggi come oggi non posso fare ameno di pensare che qualcosa sotto ci sia. Cosa? Beh, mi pare che qualche aiutino lo hanno avuto”; b) “… gli errori,insomma, ci stanno, ma quando però sono tutti dalla stessa parte un po‟ ti fa pensare… poi loro vincono perché sono forti operché hanno qualche aiuto. La Roma, quando sbaglia, le partite le perde … All‟Inter non capita mai…”. Dette dichiarazioni,difatti, non lasciano dubbi sulla volontà del calciatore di denunciare l‘esistenza di un atteggiamento, quantomeno da parte dellaclasse arbitrale, tendente a favorire la squadra dell‘Inter, al di là dei suoi meriti sportivi (che il calciatore non nega), nellosvolgimento delle gare e, conseguentemente, di denunciare la non regolarità dello stesso campionato. In conseguenza di quantosopra, il deferimento deve trovare accoglimento e le sanzioni dell‘ammenda nelle misure richieste dalla Procura Federaledevono essere ridotte – stante che parte delle dichiarazioni poste a base dell‘addebito, come sopra detto, risultano legittime -nell‘importo di € 10.000,00, sia per il calciatore che per la Società di appartenenza. P.Q.M. Accoglie il deferimento proposto,ed infligge al calciatore Francesco Totti la sanzione dell‘ammenda di € 10.000,00 (diecimila/00) ed alla AS Roma SpA lasanzione dell‘ammenda di € 10.000,00 (diecimila/00).(215) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: FABRIZIO GARILLI (Presidente PiacenzaFC SpA) PER VIOLAZIONE ART. 1 COMMA 1 CGS E DELLA SOCIETA‘ PIACENZA FC SpA PER VIOLAZIONEART. 4 COMMI 1 E 2 CGS (nota n. 2504/160pf07-08/SP/mc del 1.2.<strong>2008</strong>)Il Procuratore Federale ha deferito alla Commissione Disciplinare Nazionale Fabrizio Garilli, presidente della soc. Piacenza FCSpA e la Società Piacenza Football Club SpA, per rispondere il primo, della violazione dell‘art. 1, comma 1, del CGS inrelazione alla conduzione tecnica della prima squadra della società Piacenza, militante nel Campionato di Serie B, che sarebbestata svolta di fatto, dal sig. Gianmarco Remondina, allenatore professionista di seconda categoria, mentre l‘allenatore inprima, sig. Felice Secondini, avrebbe svolto il ruolo di prestanome; la società Piacenza, per rispondere della violazione dell‘art.4, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per responsabilità diretta ed oggettiva con riferimento alle condotte ascrivibiliai propri tesserati ed al proprio presidente. I deferiti hanno fatto pervenire note difensive con le quali chiedono, in viaprincipale, il proscioglimento e, in via subordinata, che venga irrogata una sanzione ridotta al minimo. Nel corso della riunionedel 8.5.<strong>2008</strong> il rappresentante della Procura ha chiesto l‘irrogazione della sanzione di mesi sei di inibizione per il Garilli edell‘ammenda di € 20.000,00 per la soc. Piacenza Football Club. Il difensore dei deferiti si è riportato alle note difensiveinsistendo per il proscioglimento degli incolpati. Va preliminarmente rilevato che i tesserati Remondina e Secondini sono giàstati giudicati per i medesimi fatti dalla Commissione Disciplinare del Settore Tecnico. Il Remondina ha richiesto ed ottenutol‘applicazione di una sanzione ridotta ex art. 23 CGS. Il Secondini è stato invece ritenuto responsabile della violazione dell‘art.1 CGS e dell‘art. 35 del Regolamento del Settore Tecnico. Nel corso di tale giudizio il Secondini ha ammesso di aver espletatofunzioni di coordinatore delegando all‘allenatore in seconda tutta la preparazione tecnico-tattica della prima squadra,spogliandosi così della funzione tipica dell‘allenatore in prima. E‘ indubbio che su tutta la vicenda grava un ombra diincertezza dovuta all‘opinabilità delle valutazioni sulle condotte dei tesserati Remondina e Secondini. Elemento dirimenteappare però, oltre alle dichiarazioni rese dal Secondini alla Commissione Disciplinare del Settore Tecnico, anche la circostanzache al recente esonero del sig. Remondina da parte del Piacenza Calcio ha fatto seguito l‘ingaggio di altro tecnico responsabile,il signor Marco Somma, relegando al ruolo di allenatore in seconda il sig. Felice Secondini. Ciò ha confermato che laresponsabilità della conduzione della squadra era in precedenza in realtà affidata al signor Gianmarco Remondina. Gli addebitimossi ai deferiti sono quindi provati e sanzioni congrue appaiono quelle di mesi uno di inibizione per il Garilli e di € 3.000,00per la soc. Piacenza FC. P.Q.M. infligge a Garilli Fabrizio la sanzione di mesi uno di inibizione ed alla soc. Piacenza FootballClub SpA quella di € 3.000,00 (tremila/00) di ammenda.(258) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ANTONIO SODA (allenatore Spezia Calcio1906 Srl) PER VIOLAZIONE ART. 5 COMMA 1 CGS E DELLA SOCIETA‘ SPEZIA CALCIO 1906 Srl PERVIOLAZIONE ARTT. 4 COMMA 2 E 5 COMMA 2 CGS (nota n. 3552/961pf07-08/SP/gb del 17.3.<strong>2008</strong>)Con provvedimento del 17.3.<strong>2008</strong> il Procuratore federale ha deferito a questa Commissione Antonio Soda e la società SpeziaCalcio 1906 Srl per rispondere il primo della violazione dell‘art. 5 comma 1 CGS e la seconda a titolo di responsabilitàoggettiva per la violazione ascritta al proprio tesserato. All‘inizio della riunione, gli incolpati hanno depositato istanza diapplicazione di sanzioni ai sensi dell‘art. 23 CGS, sulla quale ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale. Vistol‘art. 23, comma 1, del CGS, secondo il quale i soggetti di cui all‘art. 1 comma 1 possono accordarsi con la Procura federale,prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all‘organo giudicante l‘applicazione di una sanzioneridotta, indicandone le specie e la misura; Visto l‘art. 23, comma 2, del CGS, secondo il quale l‘organo giudicante, se ritienecorretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l‘applicazione conordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente; rilevato che, nel caso di specie, laqualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue; in particolare, le505


DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE - STAGIONE SPORTIVA <strong>2007</strong>-<strong>2008</strong>sanzioni sono state per entrambi i deferiti così determinate: sanzione base:ammenda di € 7.500,00; diminuzione di un terzo inapplicazione dell‘art. 23 CGS ; sanzione finale da applicare: ammenda di € 5.000,00. P.Q.M. Dispone l‘applicazione a SodaAntonio ed alla soc. Spezia Calcio 1906 Srl dell‘ammenda di € 5.000,00 (cinquemila/00) per ciascuno. Dichiara chiuso ilprocedimento nei confronti dei deferiti.(211) – APPELLO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO L‘INCONGRUITA‘ DELLA SANZIONE INFLITTAALLA SOCIETA‘ ODB VALLE SALIMBENE A SEGUITO DI PROPRIO DEFERIMENTO (delibera CD Territoriale pressoil CR Lombardia – CU n. 32 del 21.2.<strong>2008</strong>)la Commissione Disciplinare; letto il ricorso; esaminati gli atti; tra cui la memoria difensiva prodotta dalla ODB ValleSalimbene, udite le conclusioni del rappresentante della Procura Federale il quale ha chiesto la applicazione a carico dellaODB Valle Salimbene della penalizzazione di 4 punti in classifica e dell‘ammenda di € 500,00, osserva quanto segue Il ricorsodella Procura Federale avverso l‘impugnata decisione adottata dalla Commissione Territoriale si limita alla posizione dellaODB Valle Salimbene, deferita per responsabilità oggettiva in relazione alle violazioni addebitate ai propri tesserati,compiutamente provate nel corso del procedimento svoltosi innanzi alla Commissione Territoriale. In prime cure il sodalizio èstato sanzionato con l‘ammenda di €. 300,00 Avverso tale decisione ha proposto appello la Procura Federale eccependo lainsufficiente afflittività della sanzione adottata nei confronti della ODB Valle Salimbene in considerazione del negligentecomportamento da essa tenuto, dei vantaggi agonistica derivatile dai fatti in oggetto, dell‘entità delle sanzioni comminate aglialtri deferiti, della gravità oggettiva dell‘accaduto. Le doglianze poste alla base del gravame appaiono fondate ed a riguardonon offrono concreti elementi contrari le argomentazioni poste alla base della memoria difensiva prodotta dall‘appellata. Nonsono invece in toto condivisibili le conclusioni della Procura in merito all‘entità della sanzione da infliggere alla ODB ValleSalimbene. Questa ha commesso una evidente leggerezza, ha tratto vantaggio in classifica dall‘utilizzo di un calciatore nontesserato per essa ma ha agito in modo colposo e non doloso. Peraltro, qualora fosse adottata la quantificazione proposta dallaProcura Federale si verrebbe a concretizzare una sperequazione rispetto all‘entità delle sanzioni inflitte ai tesserati della ODBValle Salimbene. La Commissione ritiene invece congrua la definizione della sanzione siccome risultante dal dispositivo. P. Q.M. accoglie per quanto di ragione il ricorso e, per l‘effetto, in parziale riforma dell‘impugnata decisione della CD Territorialepresso il CR Lombardia pubblicata sul CU n° 32 del 21.2.<strong>2008</strong>, infligge alla ODB Valle Salimbene la penalizzazione di unpunto in classifica, da scontarsi nella stagione in corso. Conferma nel resto.(287) - RECLAMO DELLA SOCIETA‘ US AS REAL SAN BARTOLOMEO AVVERSO LE DECISIONI MERITO GARAREAL SAN BARTOLOMEO-MIRABELLO DEL 6.4.<strong>2008</strong>(delibera C.D. Territoriale presso il C.R. Molise C.U. n. 107 del 24.4.<strong>2008</strong> – (Campionato di 1^ Categoria).La CD Territoriale presso il CR Molise, con decisione del 24 aprile <strong>2008</strong>, accoglieva il reclamo della società Mirabello e, perl‘effetto, sanzionava la Società Sanbartolomeo con la punizione <strong>sportiva</strong> della perdita della gara Real Sanbartolomeo –Mirabello del 6 aprile <strong>2008</strong> Campionato prima categoria perché alla stessa aveva partecipato il calciatore Neddal Omar, nato il1° marzo 1993, non ancora sedicenne, sprovvisto dell‘autorizzazione prevista dall‘art. 34 NOIF. La C.D.T. comminava altresìl‘inibizione di gg. 15 a carico del dirigente accompagnatore Reino Domenico. Ricorre la Società Sanbartolomeo, chiedendo larevoca della decisione, deducendo che il calciatore Neddal Omar è nato il 1° marzo 1992, come da carta d‘identità dello stesson. AO 2535688 che produce e che la data di nascita del calciatore, recante l‘anno 1993, era stata trascritta per errore nelladistinta dei calciatori partecipanti alla gara in oggetto. Deduce altresì che il Reino Domenico era stato ingiustamentesanzionato in quanto egli aveva svolto le funzioni di guardalinee e non quelle di dirigente accompagnatore ufficiale, di cuiperaltro la Società era nell‘occasione sprovvista. Il ricorso è fondato. La ricorrente ha provato che in effetti l‘anno di nascitadel calciatore è il 1992 per cui, avendo egli compiuto il sedicesimo anno d‘età alla data della gara (6 aprile <strong>2008</strong>), la suapartecipazione alla gara stessa era del tutto regolare, dovendosi imputare la compilazione della distinta ad un mero erroremateriale. La circostanza è confermata dalla documentazione proveniente dall‘Ufficio tesseramento centrale della FIGCafferente il tesseramento del calciatore, acquisita in atti da questa Commissione dalla quale risulta che la data di nascita delcalciatore è il 1.3.1992. L‘accoglimento del motivo principale del ricorso assorbe quello afferente l‘inibizione di ReinoDomenico. P.Q.M. accoglie il ricorso, annulla la decisione impugnata, ripristina il risultato della gara conseguito sul campoReal San Bartolomeo-Mirabello del 6.4.<strong>2008</strong> (5-0). Nulla per la tassa non versata.(284) - RECLAMO DELLA SOCIETA‘ US TORELLA AVVERSO LE DECISIONI MERITO GARA TORELLA DELSANNIO-SALCITO DEL 30.3.<strong>2008</strong>(delibera C.D. Territoriale presso il C.R. Molise C.U. n. 104 del 17.4.<strong>2008</strong> – (Campionato di 2^ Categoria).La CD Territoriale presso il CR Molise, con decisione resa il 17 aprile <strong>2008</strong>, accoglieva il reclamo della società Salcito e, perl‘effetto, comminava alla società Torella la punizione <strong>sportiva</strong> della perdita della gara Torella–Salcito del 30 marzo <strong>2008</strong>campionato seconda categoria per la posizione irregolare del calciatore Ciamarra Domenico in corso di squalifica. Ricorre lasocietà Torella chiedendo la revoca di tale decisione deducendo l‘errore nel quale sarebbe incorsa la C.D. Territoriale nell‘averscambiato il calciatore Ciamarra Domenico (nato il 19 luglio 1975 matricola 2648217), che non aveva partecipato alla gara inquanto squalificato, con l‘omonimo Ciamarra Domenico (nato il 18 luglio 1972 matricola 3618498), che aveva titolo dipartecipare alla gara perché non sanzionato. Il ricorso è fondato. L‘assunto della ricorrente risulta provato dalla distinta deicalciatori partecipanti alla gara Torella-Terventum del 16.3.<strong>2008</strong>, acquisita agli atti da questa Commissione, dalla quale sievince la partecipazione del calciatore Ciamarra Domenico nato il 17.7.1975 matricola n. 2648217, sanzionato506


DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE - STAGIONE SPORTIVA <strong>2007</strong>-<strong>2008</strong>successivamente con il CU n. 95 del 20.3.<strong>2008</strong>. Per cui la partecipazione alla gara in oggetto dell‘altro calciatore CiamarraDomenico nato il 18.7.1972 matricola 3618498 era legittima P.Q.M. Accoglie il ricorso e, per l‘effetto, annulla la decisioneimpugnata e ripristina il risultato conseguito sul campo Torella -Salcito del 30.3.<strong>2008</strong> (3-2). Nulla per la tassa non versata.TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COMUNICATO UFFICIALE N. 53/CDN DEL 12 MAGGIO <strong>2008</strong>(291) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: NICOLA FERRARA (nella qualità diamministratore unico e legale rappresentante US Massese 1919 Srl), LUIGI MONTERISI (Presidente del collegio sindacaleUS Massese 1919 Srl) E DELLA SOCIETA‘ US MASSESE 1919 Srl (nota n. 4508/991pf07-08/SP/ma del 2.5.<strong>2008</strong>)Visti gli atti; Letto il deferimento disposto in data 2 maggio <strong>2008</strong> dal Procuratore Federale nei confronti:-del sig. Nicola Ferrara, amministratore unico e legale rappresentante della US Massese 1919 Srl per violazione di cui all‘art. 8, comma 1, CGS, per avere sottoscritto la dichiarazione depositata presso la Co.vi.so.c. in data 28 gennaio <strong>2008</strong> attestantecircostanze e dati contabili non veridici e per violazione di cui all‘art.85, lett. B) par. V NOIF per mancato pagamento delleritenute IRPEF relative agli emolumenti del mese di settembre <strong>2007</strong> nei termini stabiliti dalla normativa federale;- del sig. Luigi Monterisi, Presidente del Collegio Sindacale della US Massese 1919 Srl per violazione di cui all‘art.8, comma1, CGS per aver sottoscritto la dichiarazione depositata presso la Co.viso.c. in data 28 gennaio <strong>2008</strong> attestante circostanze edati contabili non veridici;- della US Massese 1919 Srl a titolo di responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi di quanto previsto dagli artt. 4, comma 1 e 2CGS per le condotte ascritte al proprio legale rappresentante ed al Presidente del Collegio Sindacale Esaminata la memoria 9maggio <strong>2008</strong> depositata in atti dalla difesa dei deferiti Ascoltato il difensore dei deferiti, il Presidente della US Massese 1919Srl sig. Nicola Ferrara ed il rappresentante della Procura Federale che ha concluso per l‘affermazione di responsabilità deideferiti con l‘irrogazione delle sanzioni della inibizione per mesi otto al sig. Nicola Ferrara, della inibizione per mesi sei al sig.Luigi Monterisi e della ammenda di euro 20.000,00 con diffida alla US Massese 1919 Srl Rilevato che il deferimento è statodisposto a seguito della comunicazione con cui la Segreteria della Co.vi.so.c. ha rilevato l‘omesso pagamento nei terministabiliti da parte della U.S. Massese 1919 srl del pagamento delle ritenute Irpef relative agli emolumenti del mese di settembre<strong>2007</strong> e per i contenuti della dichiarazione non veritiera datata 28 gennaio <strong>2008</strong> trasmessa dalla Società alla Co.vi.so.c.attestante il pagamento delle ritenute IRPEF, dei contributi ENPALS e Fondo Fine Carriera riguardanti gli emolumenti dovuti(per i mesi di luglio, agosto e settembre <strong>2007</strong>) Preso atto dei contenuti della memoria difensiva depositata in atti dai soggettideferiti con la quale si assume che non sarebbe stata violata alcuna norma poiché tutto quanto verificatosi sarebbe statodeterminato da un disguido prontamente ed autonomamente sanato. Rilevato che, in effetti, la Società deferita ha commessoun errore nel pagamento delle ritenute IRPEF determinato dal fatto che fino al mese di dicembre del <strong>2007</strong> sui modelli F 24 nonera richiesta l‘indicazione del mese di riferimento del versamento delle ritenute IRPEF e che tale mancata indicazione potevaindurre facilmente in errore Ritenuto che le suddette considerazioni su quanto accaduto non possono però escludere laresponsabilità del legale rappresentante e del Presidente del Collegio Sindacale della US Massese che, peraltro, di fatto, nellastessa memoria difensiva confessano il proprio inadempimento; Valutato che, oltre all‘inadempimento consistente nel mancatotempestivo pagamento delle ritenute IRPEF va presa in considerazione la attestazione non veritiera depositata presso laCo.vi.so.c. che, però, proprio per le considerazioni sopra esposte, va inquadrata come comportamento privo di ogniconnotazione dolosa dei deferiti Apprezzate le attenuanti del caso nella determinazione delle sanzioni da irrogare ai deferiti, lacui responsabilità può in conclusione essere definita come semplice ―culpa in vigilando‖ P.Q.M. In accoglimento deldeferimento, irroga le sanzioni della inibizione per mesi quattro al sig. Nicola Ferrara, della inibizione per mesi tre al sig. LuigiMonterisi e della ammenda di € 10.000,00 (diecimila/00) con diffida alla US Massese 1919 Srl.(286) - RECLAMO DELLA SOCIETA‘ USD NISCEMI AVVERSO LE DECISIONI MERITO GARA NOTO-NISCEMIDEL 5.5.<strong>2008</strong>(delibera C.D. Territoriale presso il C.R. Sicilia C.U. n. 49 del 24.4.<strong>2008</strong> – (Campionato di Promozione).La Commissione Disciplinare Nazionale, visti gli atti; PREMESSO CHE- Con provvedimento di cui al Comunicato Ufficiale n. 49 del 23.4.<strong>2008</strong> e pubblicato in data 24.4.<strong>2008</strong> la CommissioneDisciplinare Territoriale del C.R. Sicilia rigettava, in quanto inammissibile, il reclamo proposto dalla società USD Niscemi inmerito alla irregolare pozione del calciatore Buccheri Salvatore – appartenente alla medesima società– nella gara del05.04.<strong>2008</strong> disputata tra l‘odierna reclamante e la società USD NOTO e valevole per il Campionato Regionale di Promozione;- Avverso la suddetta decisione proponeva reclamo avanti a questa Commissione Disciplinare Nazionale la società USDNiscemi deducendo che o il reclamo alla CDT era stato fatto pervenire a mezzo telefax solamente alle ore 13.00 del 07.04.<strong>2008</strong>in quanto il medesimo telefax del C.R. Sicilia era malfunzionante, tanto è vero che la medesima reclamante aveva tentato difarlo pervenire più volte, ma con esito negativo, già nelle ore antecedenti; o in ogni caso, il reclamo era pervenuto alla CDTsolamente con un‘ora di ritardo, e pertanto non poteva reputarsi violata la normativa dettata in materia di abbreviazione deitermini e di celerità dei procedimenti, atteso altresì che la stessa reclamante aveva anche provveduto ad inoltrare il proprioreclamo sia alla società controinteressata sia alla CDT con due distinte lettere raccomandate inviate in data 07.04.<strong>2008</strong> dopo leore 17.00; o nel merito, il calciatore Buccheri Salvatore aveva disputato la gara de qua in posizione irregolare, in quantodoveva ancora scontare un turno di squalifica;507


DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE - STAGIONE SPORTIVA <strong>2007</strong>-<strong>2008</strong>- In forza di quanto sopra, l‘odierna reclamante concludeva pertanto chiedendo che fosse annullata la delibera della CDT delC.R. Sicilia di cui al C.U. n. 49 del 23.04.<strong>2008</strong>, pubblicato in data 24.04.<strong>2008</strong>, con contestuale rimessione degli atti e delmerito del procedimento alla CDT;- All‘odierna udienza, per la società USD Niscemi è comparso il difensore che si è riportato alle argomentazioni di cui alreclamo. Il reclamo proposto dalla USD Niscemi a Codesta Commissione Disciplinare Nazionale è infondato e deve pertantoessere respinto. A tal fine occorre rilevare che, secondo quanto statuito dal Comunicato Ufficiale n. 67/A pubblicato in data25.02.<strong>2008</strong> e relativo all‘abbreviazione dei termini procedurali dinanzi agli organi di giustizia <strong>sportiva</strong> per le ultime quattrogare e degli eventuali spareggi dei campionati organizzati dai comitati regionali e delegazioni provinciali o distrettuali “…glieventuali reclami alla Commissione Disciplinare Territoriale a norma dell‟art. 46 comma 3, C.G.S. dovranno pervenire viatelefax o altro mezzo idoneo o essere depositati presso la sede del Comitato Regionale entro le ore 12.00 del secondo giornosuccessivo alla data di effettuazione della gara con contestuale invio – sempre nel predetto termine – di copia alla controparteoltre al versamento della relativa tassa. L‟attestazione dell‟invio alla eventuale controparte deve essere allegata al reclamo..”.Tali termini e la relativa procedura – che non prevede l‘invio per via telefax come unico modo di attivazione del reclamo -devono ritenersi perentori ed inderogabili, in quanto dettati al fine di garantire da un lato la celerità delle decisioni durante lapredetta fase dei Campionati e dall‘altro i diritti di difesa delle società controinteressate. Orbene, dagli atti risulta che l‘odiernareclamante abbia inviato a mezzo telefax il proprio reclamo alla CDT solamente alle ore 13.00 del 07.04.<strong>2008</strong>, e quindi conun‘ora di ritardo rispetto al termine perentorio stabilito dalla suddetta normativa . A ciò si aggiunga che dagli atti non risulta inalcun modo che l‘odierna reclamante abbia inviato, nel termine di cui sopra, il proprio reclamo – attinente al giudizio davantialla CDT - alla società USD Noto, con ciò configurandosi un‘ulteriore violazione della predetta normativa. A nulla valgono ledue lettere raccomandate effettuate dall‘odierna reclamante, inoltrate verso le ore 17.00 del 7.4.<strong>2008</strong>, poiché la letteraraccomandata non è prevista come mezzo idoneo per la comunicazione del reclamo alle controparti in regime di abbreviazionedei termini, in ragione dei tempo incompatibili con la rapidità di tali provvedimenti. Pertanto, il reclamo doveva e deveritenersi inammissibile e ben ha fatto la CDT a reputarlo tale. Tale motivo rende del tutto irrilevante e superfluo l‘esame delmerito del reclamo. P.Q.M. Respinge il reclamo e dispone l‘addebito della tassa non versata.(298) - RECLAMO DELLA SOCIETA‘ SS SCORDIA AVVERSO LE DECISIONI MERITO GARA SCORDIA-D‘ANNUNZIO DEL 20.4.<strong>2008</strong>(delibera C.D. Territoriale presso il C.R. Sicilia C.U. n. 50 del 2.5.<strong>2008</strong> – (Campionato di 1^ Categoria).La Commissione Disciplinare Nazionale, visti gli atti; PREMESSO CHE- Con provvedimento di cui al Comunicato Ufficiale n. 50 del 30.04.<strong>2008</strong> e pubblicato in data 02.05.<strong>2008</strong> la CommissioneDisciplinare Territoriale del C.R. Sicilia accoglieva il reclamo proposto dalla società ASD D‘Annunzio in merito allairregolare pozione del calciatore Monteleone Claudio – appartenente alla Società SS Scordia – nella gara del 20.04.<strong>2008</strong>disputata tra l‘odierna reclamante e la medesima società ASD D‘Annunzio e valevole per il Campionato Prima Categoria,girone F, Play-Off ed infliggeva alla SS Scordia la punizione <strong>sportiva</strong> della perdita della gara con il punteggio di 0-3;- Avverso la suddetta decisione proponeva reclamo avanti a questa Commissione Disciplinare Nazionale la società SS Scordiadeducendo che nel procedimento di I° Grado, la società ASD D‘Annunzio non aveva inviato copia del proprio reclamo allastessa società SS Scordia e che pertanto la Commissione Disciplinare Territoriale non poteva pronunciarsi d‘ufficio su unreclamo inammissibile per violazione dellaprocedura prevista in materia di reclami.- In forza di quanto sopra, l‘odierna reclamante concludeva pertanto chiedendo che fosse dichiarata l‘inammissibilità delreclamo proposto dalla società ASD D‘Annunzio e che fosse annullata la delibera della CDT del CR Sicilia di cui al CU n. 50del 30.4.<strong>2008</strong>, pubblicato in data 2.5.<strong>2008</strong>;Il reclamo proposto dalla SS Scordia a questa Commissione Disciplinare Nazionale è inammissibile e deve pertanto essererespinto. A tal fine occorre rilevare che, secondo quanto statuito dal Comunicato Ufficiale n. 68/A pubblicato in data25.02.<strong>2008</strong> e relativo all‘abbreviazione dei termini procedurali dinanzi agli organi di giustizia <strong>sportiva</strong> per le gare di play-off eplay-out, “…l‟eventuale appello alla Commissione Disciplinare Nazionale…deve essere proposto con atto motivato datrasmettere alla società contro interessata e, in uno alla prova di invio dell‟atto da parte di tale società, alla stessaCommissione Disciplinare Nazionale. Il tutto mediante trasmissione via telefax entro il giorno successivo a quello dipubblicazione della decisione appellata sul Comunicato Ufficiale del Comitato Regionale…”. Orbene, dagli atti, risulta chel‘odierna reclamante abbia inviato in proprio atto alla Società D‘Annunzio non a mezzo telefax, bensì a mezzo raccomandatadel 3.5.<strong>2008</strong>, con ciò violando la norma sopra richiamata, che prevede esclusivamente e tassativamente l‘utilizzo del telefaxper l‘inoltro dei reclami alla controparte e ciò a tutela delle esigenze di celerità nella discussione e decisione dei reclamidurante la fase dei play-off e play-out ed a garanzia della pienezza dei diritti di difesa della controparte. P.Q.M. Dichiarainammissibile il reclamo e dispone l‘incameramento della tassa versata.TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COMUNICATO UFFICIALE N. 54/CDN DEL 15 MAGGIO <strong>2008</strong>(175) - DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ENRICO PREZIOSI (legale rappresentante eattuale socio di riferimento della Società Genoa Cricket and Football Club SpA), ALEARDO LUCIANO DALL‘OGLIO (giàPresidente del consiglio d‘Amministrazione Calcio Como SpA) E MASSIMO D‘ALMA (già amministratore unico Calcio508


DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE - STAGIONE SPORTIVA <strong>2007</strong>-<strong>2008</strong>Como SpA) PER VIOLAZIONE ART. 1 COMMA 1 CGS E DELLA SOCIETA‘ GENOA CRICKET AND FOOTBALLCLUB SpA PER VIOLAZIONE ART. 2 COMMA 4 CGS (nota n. 603/232pf/SP/ma del 24.11.2006)FATTOCon atto in data 24.11.2006 la Procura Federale deferiva alla scrivente Commissione:1) il signor Enrico Preziosi, legale rappresentante e socio di riferimento della società Genoa Cricket and Football Club SpA;2) il signor Aleardo Luciano Guido Dall'Oglio, già Presidente del Consiglio d'Amministrazione del Calcio Como SpA;3) il signor Massimo D'Alma, già Amministratore Unico del Calcio Como SpA;4) la società Genoa Cricket and Football Club SpA, per rispondere, i primi tre, della violazione dell'art. 1, comma 1, CGS ed ilGenoa Cricket and Football Club S.p.A. di responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 2, comma 4, CGS, con riferimento allacondotta ascritta al sig. Preziosi.In particolare la Procura, esaminati gli atti dell‘indagine concernenti l‘accertamento di eventuali responsabilità disciplinari ditesserati con riguardo ad ipotesi di reato ravvisate dalla Procura di Como in relazione al fallimento della Calcio Como SpA,esaminata la relazione del Collaboratore dell‘Ufficio Indagini del 5/6/06, visto il decreto con cui il Gip presso il Tribunale diComo disponeva il giudizio immediato del Sig. Preziosi, ascrivendogli episodi di distrazione realizzati tra il luglio del 2003 el'agosto del 2004 attraverso operazioni di compravendita di calciatori, ai danni del Calcio Como SpA ed a beneficio del GenoaCricket and Football Club SpA, ascriveva al Preziosi di aver posto in essere le seguenti attività distrattive: a) «avendo ceduto al"Genoa Cricket And Football Club SpA" in data 29.8.2003 il giocatore Sasa Bjelanovic, con accordo di partecipazione al 50%,al prezzo complessivo di 2.000.000,00, ed avendo conseguentemente incassato 1.000.000,00, cedeva al Genoa in data23.6.2004, la quota residua di partecipazione pari al 50%, al minor prezzo di 150.000,00, essendo il valore della quota residuariscattata pari a 1.000.000,00, distraendo in tal modo, in favore del Genoa, la somma di 850.000,00»; b) «avendo risolto icontratti di partecipazione in data 11.07.2003 tra Calcio Como e la società Juventus. relativi ai giocatori Piccolo Felice ePederzoli Alex, sulla base dei quali il Como era creditore della somma complessiva di 1.600.000,00 e sostituendoli con altri indata 22.06.2004, che valutavano la partecipazione dei medesimi giocatori in 10.000,00 ciascuno, distraeva la somma di1.580.000,00 in favore del Genoa, stipulando altro contratto di vendita dei giocatori Volpe Francesco Massimiliano e CrescitoDomenico dal "Genoa Cricket And Football Club SpA" alla Juventus, con accordo di partecipazione al 50% in data 29.6.2004,con il quale ne sopravvalutava il valore in misura corrispondente»; c) in concorso con il sig. Aleardo Luciano Guido Dall'Oglio«stipulava contratto di acquisto dal "Genoa Cricket And Football Club SpA" in favore del Como Calcio in data 12.1.2004 delgiocatore Alessandro Colasante, al prezzo di 750.000,00, essendo il valore di mercato del medesimo giocatore alla data dicessione pari a zero, (così valutato il giocatore nell'agosto 2003 e nei precedenti trasferimenti), distraendo in tal modo in favoredel Genoa, la somma di € 750.000,00»; d) in concorso con il sig. Aleardo Luciano Guido Dall‘Oglio, «distraeva la somma di €750.000,00 corrispondente al corrispettivo pattuito per il riacquisto dal Genoa del calciatore Daniele Gregori, (cedutogratuitamente dal Calcio Como alla società "Genoa Cricket And Football Club S.P.A." in data 31.7.2003), avvenuto in data8.1.2004»; e) in concorso con il sig. Massimo D'Alma, «distraeva in favore del "Genoa Cricket And Football Club SpA" lasomma di 500.000,00 € corrispondente all'effettivo valore di mercato alla data di cessione, del calciatore Gervasoni Carlo,giocatore ceduto dal Calcio Como a titolo gratuito in data 16.08.2004 alla Società Genoa e da quest'ultima società rivendutoalla società "Hellas Verona FC SpA" in data 17.8.2004 al prezzo di 500.000,00». La Procura, inoltre, ascriveva taluni deipredetti episodi (in particolare, sub c) e d) del precedente capoverso anche al sig. Aleardo Luciano Guido Dall‘Oglio, cheaveva patteggiato con sentenza ex art. 444 c.p.p. di condanna alla pena di anni uno e mesi quattro di reclusione (e concessionedella sospensione condizionale) per il delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione; nonché l‘ipotesi di responsabilità delsig. Massimo D'Alma per il fatto dedotto sub e), attesa la pendenza del giudizio penale a suo carico ex art. 429 c.p.p. Nelle sueaccuse la Procura considerava che, all'epoca dei fatti (e, nella specie, a decorrere dal 12 novembre 2003), il sig. EnricoPreziosi, oltre ad esserne socio di riferimento, era Presidente del Consiglio d'Amministrazione del Genoa Cricket and FootballClub SpA, e che, in quel medesimo lasso di tempo, i sig.ri Aleardo Luciano Guido Dall'Oglio e Massimo D'Alma eranoPresidente del Consiglio d'Amministrazione del Calcio Como S.p.A. e Amministratore unico della predetta Società, ed infineche, in data 22 dicembre 2004, era intervenuto il fallimento del Calcio Como SpA. La difesa del Sig. Preziosi e del Genoadepositava memoria in cui affermava che la tesi accusatoria della Procura Federale sarebbe sommaria, sbrigativa e farebberiferimento unicamente alla relazione del collaboratore dell‘Ufficio Indagini del 5.6.2006, che, a sua volta, si sarebbe―appiattito‖ sulle conclusioni del PM penale, facendole in toto proprie. Faceva inoltre presente che non sarebbe intervenutoprovvedimento penale di condanna alcuno (il presente procedimento prende le mosse dalle indagini svolte in sede penale aseguito del fallimento del Como Calcio SpA). In particolare evidenziava la lacunosità dell'attività inquirente, svolta, a suo dire,con un sistema di scatole cinesi, grazie al quale si passerebbe dalla relazione dell'Ufficio Indagini, all'ordinanza di custodiacautelare de1 GIP, alla richiesta di applicazione di misure cautelari del PM, alla consulenza peritale svolta dal Dott. MaurizioGrassano. Eccepiva, inoltre, l'infondatezza del deferimento, laddove le cessioni dei calciatori contestate non costituirebbero attidi distrazione dal patrimonio sociale del Como Calcio e tanto meno rappresenterebbero una lesione dei canoni di lealtà,correttezza e probità che si assumerebbero violati; rilevava quindi l'inutilizzabilità della consulenza del Dott. Grassano, in uncontesto di assoluta carenza di elementi gravi, precisi e concordanti "in direzione del principio di colpevolezza su cui si fondail deferimento", considerata anche la circostanza che il Grassano sarebbe indagato, ancorchè nell'ambito di un diversoprocedimento, dalla Procura presso il Tribunale di Milano per truffa ai danni dello Stato. Eccepiva poi il difetto di rilevanzadisciplinare delle singole cessioni dei calciatori Bjelanovic, Piccolo, Pederzoli, Volpe, Criscito, Colasante, Gregori eGervasoni, che andrebbero considerate in modo unitario, tenendo peraltro in considerazione il fatto dell'accollo da parte dellasocietà acquirente degli ingaggi riconosciuti ai calciatori oggetto di cessione, con conseguente riduzione dell'indebitamento da509


DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE - STAGIONE SPORTIVA <strong>2007</strong>-<strong>2008</strong>parte della società cedente. Rilevava poi la mancanza dell'elemento soggettivo dell'illecito contestato al Preziosi, nonchèl'insussistenza di responsabilità diretta in capo alla Soc. Genoa. Rilevava, quindi, la necessità di regressione del presenteprocedimento alla fase inquirente, ovvero la sospensione dello stesso in attesa della definizione del processo penale. La difesadel Sig. Dall‘Oglio chiedeva il proscioglimento dagli addebiti contestati, deducendo la carenza di effettivi poteri decisionali,esercitati da altri soggetti; la non conoscenza del reale stato delle finanze del Como Calcio SpA; il ruolo di amministratore difatto ricoperto dal Signor Preziosi, sia durante il periodo di presidenza dello stesso Dall'Oglio, sia successivamente; il ruolototalmente preponderante del Signor Preziosi, definito "unico proprietario del Como"; l'irrilevanza della sentenza dipatteggiamento, ai fini di una sua eventuale ammissione di responsabilità nell'ambito del procedimento disciplinare. Il SignorD'Alma, per parte sua, non inviava alcuna memoria difensiva. Svoltosi il procedimento disciplinare, la CommissioneDisciplinare presso la LNP, con delibera pubblicata su CU n. 379 del 11.6.<strong>2007</strong>, infliggeva a Enrico Preziosi la sanzionedell‘inibizione per un periodo di anni cinque, con proposta al Presidente Federale di preclusione alla permanenza in qualsiasirango o categoria FIGC; a Massimo D‘Alma la sanzione dell‘inibizione per un periodo di anni tre; ad Aleardo Luciano GuidoDall‘Oglio la sanzione dell‘inibizione per mesi sei; alla Società Genoa la sanzione dell‘ammenda di € 1500.000 Avverso taledecisione interponevano tempestivo reclamo avanti alla Corte di Giustizia Federale, i sigg.ri Preziosi e Dall‘Oglio, oltre allasocietà Genoa CFC, richiedendo l‘annullamento della decisione impugnata ovvero, subordinatamente, la riduzione dellesanzioni inflitte. La CGF, previa riunione dei cennati ricorsi, annullava, a norma dell'art. 37, comma 4, CGS, la decisioneimpugnata e rinviava alla Commissione Disciplinare Nazionale perché provvedesse ad un nuovo esame del merito, nel correttorispetto del contraddittorio ed ordinava la restituzione delle tasse versate. Ciò in quanto l‘organo di prime cure avevasostanzialmente reputato "raggiunta la prova della responsabilità disciplinare dei deferiti in ordine alle contestazionirispettivamente loro ascritte" essenzialmente sulla base dei fatti dichiarati in sede dibattimentale dal Dall'Oglio, "conriferimento ai rapporti intercorsi con il Preziosi, in occasione della cessione delle quote della società Como, in particolare agliaccordi sottostanti le formali pattuizioni, e al ruolo dallo stesso Preziosi svolto nella gestione di tale società", tralasciando deltutto di considerare i fatti originariamente contestati ai deferiti, vale a dire gli episodi di distrazione del capitale sociale delComo, in precedenza descritti. In buona sostanza, la Commissione Disciplinare ha sanzionato i deferiti trascurandocompletamente, a quanto è dato ricavare dalla stessa parte motiva della gravata decisione, l'esame del merito dellecontestazioni loro mosse; tralasciando di considerare, di conseguenza, le difese dagli stessi svolte in ordine ai fatti contestati;reputandoli, infine, responsabili di violazioni disciplinari basate su fattispecie e riconducibili a condotte non contestate nell'attodi deferimento.‖ Il giudizio è tornato quindi alla competente Commissione Disciplinare, che ha fissato la data del 20.3.<strong>2008</strong>per la discussione. La difesa del Sig. Dall‘Oglio depositava memoria del 14.3.<strong>2008</strong>, in cui eccepiva l‘assenza di effettivi poteridecisionali in capo al deferito, che sarebbe stato di fatto ―affiancato e sovrastato da altri soggetti tutti esponenti dellaprecedente proprietà, diretto riferimento del Sig. Preziosi‖, a suo dire unico e reale proprietario ed amministratore della ComoCalcio SpA. Nello specifico, circa le cessioni dei giocatori Colasante e Gregori eccepiva di non aver avuto sostanzialmentealcuna voce in capitolo e di non aver partecipato agli accordi de quibus, come a suo dire confermato da alcune testimonianze(Carmine Gentile, Colasante, Bressan). Rileva quindi l‘assenza di comportamenti sanzionabili da lui posti in essere ed infineeccepisce l‘irrilevanza, ai fini del convincimento dello scrivente giudice, della sentenza penale da lui patteggiata in relazione aireati ascrittigli. La difesa del Sig. D‘Alma depositava memoria in data 15.3.<strong>2008</strong> e chiedeva il proscioglimento del deferito,eccependo l‘assenza in capo al D‘Alma di qualsiasi potestà decisionale ed autonomia operativa, per essere egli merointestatario di comodo del 75% delle azioni della Como Calcio SpA e per essere stato il Sig. Preziosi l‘amministratore di fattodel predetto Como Calcio sino alla declaratoria di fallimento. La predetta difesa chiedeva poi, in via di subordine, riconoscersil‘atteggiamento collaborativo del deferito, che avrebbe consentito di ricostruire gli eventi per cui è lite. La difesa della societàGenoa e del Preziosi, con memoria del 14.3.<strong>2008</strong>, eccepiva la prescrizione degli asseriti illeciti al 30.6.<strong>2007</strong>, almeno perquanto riguarda il procedimento a carico della società e, nel merito, rilevava l‘assoluta ―aleatorietà e soggettività dellevalutazioni dei calciatori‖, tale da non rendere possibile ―una stima esatta del valore di trasferimento di un calciatore‖.Contestava poi nel dettaglio le singole valutazioni dei giocatori, riportate nel deferimento, evidenziando la circostanza che leoperazioni di mercato de quibus si sarebbero rese necessarie in quanto diversamente il Como Calcio avrebbe dovuto sostenereingaggi ―assolutamente insopportabili‖. Il Sig. Preziosi, con istanza del 18.3.<strong>2008</strong>, chiedeva rinvio del dibattimento perpregressi impegni lavorativi. All‘udienza del 20.3.2003 la Procura contestava formalmente al Preziosi ed al Genoa i nuovi fattiemersi; in particolare, quanto a Preziosi, contestava la violazione dell‘art. 16 bis NOIF , perché quale legale rappresentante esocio di riferimento della società GenoaCricket and Football Club SpA ed amministratore di fatto della Società Calcio Como SpA dal settembre 2003 al 22 dicembre2004, data di fallimento di quest'ultima Società, avrebbe controllato e gestito contemporaneamente entrambe le predetteSocietà calcistiche, iscritte allo stesso campionato professionistico; e quanto al Genoa a titolo di responsabilità diretta, ai sensidell‘art. 2, c. 2 CGS per le condotte ascritte al suo legale rappresentante. La difesa del Preziosi e del Genoa eccepival‘irritualità e tardività della nuova contestazione, chiedendone il rigetto ed in via di mero subordine chiedeva i termini a difesa.La Commissione, considerata assorbita la richiesta di rinvio per impedimento del Preziosi, concedeva i termini a difesa inrelazione ai nuovi fatti contestati e rinviava all‘udienza del 23/4/08, ritenendo legittima e rituale la nuova contestazione. Ladifesa del Preziosi e del Genoa depositava poi nuovi atti difensivi, ribadendo l‘irritualità della contestazione suppletiva percarenza di indicazione fattuale e probatoria su cui si fonderebbe la contestazione, per violazione del diritto di difesa, perviolazione del principio del contraddittorio e per l‘assenza degli elementi necessari alla realizzazione del presunto illecito.Eccepiva poi il passaggio in giudicato della decisione della Commissione Disciplinare presso la LNP nei confronti del soloD‘Alma, del quale, consegue ntemente, chiedeva l‘estromissione dal presente giudizio.510


DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE - STAGIONE SPORTIVA <strong>2007</strong>-<strong>2008</strong>All‘udienza del 23.4.<strong>2008</strong>, presenti i difensori delle parti ed il Sig. Preziosi di persona, la difesa di quest‘ultimo reiteraval‘istanza di estromissione dal giudizio del Sig. D‘Alma, ma la scrivente Commissione, sentita sul punto anche la difesa delD‘Alma, che ribadiva il proprio interesse a partecipare al giudizio, rigettava la richiesta, come da provvedimento trascritto sulverbale di udienza, disponendo la prosecuzione del giudizio. Risolta la questione pregiudiziale, la Procura concludevachiedendo l‘inibizione del Preziosi per 5 anni ―con proposta al Presidente Federale per la radiazione‖, l‘irrogazione diun‘ammenda di 150.000,00 Euro per il Genoa, l‘inibizione per il D‘Alma per tre anni e per il Dall‘Oglio per 6 mesi, stante ilsuo atteggiamento collaborativo. La difesa del Preziosi e del Genoa concludeva riportandosi alla memoria difensiva echiedendo il proscioglimento dei due incolpati, come del resto chiedevano le difese del D‘Alma e del Dall‘Oglio per i propriassistitiDIRITTOA) a) In via pregiudiziale, circa la questione dell‘estromissione del D‘Alma, la scrivente Commissione, non può checonfermare le ragioni del provvedimento reso in udienza. In particolare è evidente la carenza di interesse giuridico del Preziosialla estromissione del D‘Alma nonché l‘effetto estensivo dell‘impugnazione del Preziosi alla luce del quale non si può ritenereche la sentenza della Commissione Disciplinare presso la LNP sia passata in giudicato solo nei confronti del D‘Alma, inquanto detta sentenza è stata comunque riformata dalla CGF, che l‘ha annullata. A ciò si aggiunga che l‘interessato avevacomunque tempestivamente manifestato l‘intenzione di proporre reclamo avverso la detta sentenza ed infine che la stessa Cortedi Giustizia Federale, con la sua decisione, aveva espressamente rinviato alla scrivente Commissione perché provvedesse ―adun nuovo esame del merito, nel corretto rispetto del contraddittorio.‖ b) Ciò detto, devesi preliminarmente rilevare che, comeanche disposto dalla CGF con la decisione di cui al CU n. 8 (<strong>2007</strong>/<strong>2008</strong>), la scrivente Commissione deve esaminareesclusivamente le fattispecie riportate nell‘atto di deferimento e non altre, al fine di valutare se i comportamenti ascritti agliincolpati siano sanzionabili disciplinarmente. Peraltro ai fatti contestati con il primo deferimento si è sono aggiunti quellicontestati all‘udienza del 20.3.<strong>2008</strong>. Come già detto tale contestazione è da ritenersi rituale, atteso che, nonostante si verta infase di rinvio, l‘esame del merito, di fatto, inizia ex novo e che nessuna violazione del diritto di difesa si è verificata, attesa laconcessione dei relativi termini a difesa e rilevato infine che non sussiste norma alcuna che impedisca l‘ulteriore contestazionesuppletiva (alla cui firma è legittimato il rappresentante della Procura in udienza), direttamente in sede dibattimentale. Infine siosservi che gli atti e documenti su cui si fonda la contestazione suppletiva sono gli stessi su cui è fondata quella iniziale. Daultimo va detto che la fattispecie reale oggetto della contestazione suppletiva, a differenza di quanto eccepito nella memoriadifensiva del Preziosi e del Genoa, risulta individuare chiaramente i comportamenti ritenuti illeciti ed il loro periodo diriferimento, consentendo così ai deferiti di articolare le loro difese, nel pieno rispetto del principio del contraddittorio. Ilpresente giudizio, quindi, analizzerà anche la fattispecie relativa alla presunta violazione, da parte del Preziosi, dell‘art. 16 bisNOIF e dell‘eventuale e conseguente violazione dell‘art. 2, c 2 per il Genoa. Prima di passare all‘esame delle singolefattispecie, peraltro, è necessario chiarire alcuni aspetti che sono stati sollevati dalla difesa dei deferiti. c) In particolare ladifesa del Preziosi e del Genoa lamenta che la documentazione depositata dalla Procura nel presente giudizio non sarebbesufficiente e comunque inutilizzabile ai fini della decisione, tanto che si chiede che il presente giudizio torni alla faseinquirente per le successive indagini, ovvero sia sospeso in attesa dell‘esito del processo penale. Sul punto ritiene la scriventeCommissione che la documentazione acquisita agli atti, che non consiste nella sola ordinanza del GIP in data 19.9.2005 o nellarelazione del collaboratore dell‘ufficio indagini, ma anche in documenti ed atti da questi richiamati, oltre che in documentidepositati dalla difesa dei deferiti, consente un giudizio più che dettagliato sulle fattispecie oggetto del presente giudizio. Nonsussiste, pertanto, la necessità che il procedimento torni alla fase inquirente per eventuali ulteriori accertamenti. d) Nemmeno èfondata l‘eccezione della difesa secondo cui la consulenza del Dr Grassano, perito del PM in sede penale, non sarebbeutilizzabile, poichè egli sarebbe indagato dai PM di Milano per truffa ai danni dello stato. Non vi è, infatti, prova alcuna, (né loafferma la difesa stessa), che la consulenza de qua sia stata redatta in maniera truffaldina, e che il perito sia stato indagato daiPM di Milano proprio per aver redatto artificiosamente detta perizia. e) Tantomeno sussiste la necessità della sospensione delpresente giudizio in attesa dell‘esito di quello penale, atteso che, indipendentemente dalla sussistenza o meno dei reati ascrittiagli imputati in sede penale, le fattispecie ben possono essere valutate sotto il solo profilo disciplinare e ciò anche senza chesiano intervenute sentenze di condanna. Del resto giustizia penale e disciplinare hanno, come ben noto, ambiti ben diversi, chenon necessariamente si sovrappongono, competendo alla prima l‘accertamento del reato ed alla seconda dell‘eventuale illecitodisciplinare. Nel caso in esame, quindi, il giudicante ritiene di poter decidere allo stato degli atti. B) Ciò chiarito, si passi ora avalutare il ruolo effettivo svolto dagli incolpati. Si osservi innanzitutto che, come risulta dal deferimento stesso, all'epoca deifatti il sig. Enrico Preziosi, oltre ad esserne socio di riferimento, era Presidente del Consiglio d'Amministrazione del GenoaCricket and Football Club SpA, e che, in quel medesimo lasso di tempo, i sig.ri Aleardo Luciano Guido Dall'Oglio e MassimoD'Alma erano Presidente del Consiglio d'Amministrazione del Calcio Como SpA e Amministratore unico della predettaSocietà, ed infine che, in data 22 dicembre 2004, era intervenuto il fallimento del Calcio Como Spa. Dalla relazionedell‘Ufficio Indagini della FIGC risulta, peraltro, quanto segue: a) Preziosi Enrico, socio di maggioranza, tramite la societàFingiochi SpA, Presidente del Consiglio di Amministrazione dal 26 febbraio 1998 al 18 ottobre 2003 e, poi, di "amministratoredi fatto" della Società "Calcio Como SpA ". È stato Presidente del Consiglio di Amministrazione del "Genoa Cricket andFootball Club SpA " dal 12 novembre 2003 e si è dimesso da tale carica nel luglio 2005 a seguito delle vicende che hannoportato alla retrocessione del Genoa per illecito sportivo connesso a frode <strong>sportiva</strong> (tentativo di corruzione nei confronti dialcuni giocatori del Venezia). Il pacchetto azionario del Genoa è comunque posseduto dal Preziosi sin dal 7 luglio 2003 tramitela "Fingiochi SpA ", prima, e, poi, la "Enrico Preziosi Srl"; b) Dall'Oglio Aleardo Luciano Guido, Presidente del Consiglio diAmministrazione della Società "Calcio Como SpA " dal 18 ottobre 2003 al 21 giugno 2004. Ad oggi non ricopre alcuna carica511


DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE - STAGIONE SPORTIVA <strong>2007</strong>-<strong>2008</strong>o incarico rilevante ai fini della giustizia <strong>sportiva</strong>; c) D'Alma Massimo, "Amministratore Unico" della Società "Calcio ComoSpA " dal 21 giugno 2004 sino alla data del fallimento. Ad oggi non ricopre alcuna carica o incarico rilevante ai fini dellagiustizia <strong>sportiva</strong>. Tali circostanze, (con riferimento alla tempistica delle cariche sociali rivestite dai deferiti), oltre a risultareper tabulas, non sono state contestate e possono quindi considerarsi comprovate. Queste le posizioni e cariche dei singolideferiti; peraltro oltre a ciò si osservi che il Sig. Preziosi è risultato essere il soggetto che di fatto ha deciso e realizzato lecompravendite dei giocatori di cui ai capi di deferimento. Sul punto, infatti, vi sono numerose testimonianze, rese da più di unapersona: deposizione del dipendente del Como Calcio, Sig. Antonino Imborgia, che in data 2/5/05 ha dichiarato al PM pressola Procura di Como: ―In sintesi la campagna acquisti per il campionato 2003/2004 è stata fatta da Preziosi, me e Gentile. Hogià detto che io e Gentile eseguivamo gli ordini di Preziosi.‖; ed ancora deposizione di Ciccone Michele, (direttore sportivo delComo dal giugno del 2004), del 24.6.2005: ―La mia impressione fu che era Preziosi a decidere e che parlava del Como come sefosse suo…Per ogni acquisto io chiedevo l‘ok a Preziosi, il quale, quindi, ha deciso tutti gli acquisti‖. Anche il Sig. GiovanniBlondet, direttore sportivo del Genoa, ha confermato che la campagna acquisti dei calciatori provenienti dal Como è statagestita personalmente da Preziosi, (cfr. deposizione riportata al foglio 34 del provvedimento del GIP in data 19/9/05 dicustodia cautelare del Preziosi). Sempre dalla citata ordinanza di custodia cautelare risulta il ruolo di dominus del Preziosinella gestione ed amministrazione del Como anche dopo la cessione delle quote al Sig. Dall‘Oglio; tale circostanza è stataconfermata sia da quest‘ultimo (cfr. memoria difensiva del 14.3.<strong>2008</strong>), che dal D‘alma, (cfr. punto 1 del provvedimento dicustodia cautelare).Alla luce di quanto sopra appare quindi indubbio che il Preziosi, proprio per il suo ruolo effettivo di dominus del Como (eglirisulta essere stato Presidente del CdA del Como dal 1997 al 18 ottobre 2003) -anche dopo la cessione al Dall‘Oglio- e delGenoa, per un certo periodo di tempo anche in contemporanea, ha deciso le operazioni di mercato per le quali è stato deferito.Il Sig. Preziosi, quindi, non può sostenere di non conoscere le circostanze fattuali e di esserne estraneo, atteso che risultaprovato che è stato proprio lui a realizzarle. Del pari è ragionevole affermare che anche il Dall‘Oglio ed il D‘Alma, proprio perle loro rispettive cariche di Presidente del CdA ed AU del Como Calcio, non potevano non conoscere le circostanze dei fatti dicui al deferimento; del resto lo stesso Dall‘Oglio, nella sua memoria difensiva, ammette espressamente di non aver presoufficialmente le distanze, ―rinnegando due operazioni (ndr. Cessioni Colasante e Gregori) prive di logica". Bisognerà oravedere se la loro partecipazione ai fatti sia stata diretta, o meno, ma tale aspetto sarà valutato nel prosieguo; in ogni caso, siribadisce, non è sostenibile che costoro non conoscessero i fatti. C) Circa l‘eccepita aleatorietà e soggettività delle valutazionidei giocatori, sollevata dalla difesa del Genoa e del Preziosi, si osservi che, come notorio, esistono dei parametri che offronoindicazioni di massima, (quali ad esempio l‘età, il ruolo, il compenso, l‘esperienza, lo stato di salute, la storia economica deitrasferimenti, la possibilità concreta di impiego, tanto per citarne alcuni), e che consentono, quindi, di stimare il valore delgiocatore; diversamente, del resto, lo stesso calcio-mercato non potrebbe esistere. D) Si passi ora ad esaminare le singolefattispecie per vedere se esse costituiscano illeciti sanzionabili disciplinarmente. 1) Circa la violazione di cui al punto ii) a) deldeferimento. Di essa è chiamato a rispondere il solo Sig. Preziosi (e non anche i Sigg.ri Dall‘Oglio e D‘alma), il quale, a diredella Procura, avrebbe ceduto al Genoa, per la somma di Euro 150.000, la compartecipazione al 50% del cartellino delgiocatore Bjelanovic, precedentemente stimato in Euro 2.000.000, (1.000.000 la compartecipazione del Como), distraendo infavore del Genoa la somma di Euro 850.000. Sostiene la difesa del deferito (e della Società) che la contestazione sarebbeinfondata, in quanto la svalutazione dovrebbe attribuirsi all'eccessiva iniziale valutazione del calciatore rispetto al reale valoredi mercato dello stesso, come sarebbe dimostrato dagli importi relativi ai prezzi dei successivi trasferimenti; alla posizione disquilibrio contrattuale delle parti (Genoa in B, Como retrocesso in C/1), dovuta all‘elevata volatilità del settore calcistico everificatisi anche successivamente, in occasione del trasferimento dal Genoa all‘Ascoli del 2005/2006, con la società Genoanell'identica posizione del Como nel luglio 2003. La valutazione di E. 2.000.000 ai fini della cessione sarebbe stata fatta poichéil giocatore non si sarebbe integrato nel campionato italiano, tanto che il nuovo allenatore del Como, Sig. Fascetti, avrebbechiesto il tesseramento di un nuovo centravanti in luogo di Bjelanovic, (che tra l‘altro aveva un lucroso contratto) equest‘ultimo fu ceduto a titolo temporaneo e gratuito al Chievo Verona SpA. Anche in tale società il giocatore non avrebberisposto alle aspettative e proprio in tale contesto sarebbe maturata l‘idea di cederlo in compartecipazione al Genoa. Il Como,peraltro, con la cennata cessione, avrebbe comunque risparmiato il costo di un ingente ingaggio, con notevole risparmio dispesa. Inoltre il valore del giocatore si sarebbe ulteriormente ridotto durante la sua militanza nelle file del Lecce, cui era statoceduto in prestito per la somma di Euro 150.000 e che non lo avrebbe riscattato al termine della stagione <strong>sportiva</strong>, stante laricordata svalutazione del giocatore. Tali eccezioni risultano smentite non solo da quanto affermato dal perito del PM in sedepenale, Avv. Mario Adinolfi, (agente della FIGC e quindi soggetto esperto del settore e dei criteri di stima dei giocatori, le cuiconclusioni paiono essere condivisibili poiché fondate su criteri di stima ragionevoli -cfr. foglio 35, 36 e 37 del provvedimentodi custodia cautelare), ma anche e soprattutto dalla testimonianza diretta del Sig. Imborgia Antonino, che, il 2/5/05, sentito dalPM di Como, ha testualmente affermato: ―Bjelanovic fu venduto al Genoa ad 1 Ml di euro per la partecipazione al 50%, taleera il suo valore sul mercato‖; (in realtà tale cessione fu fatta per Euro 150.000, ma in ogni caso rimane il fatto che, comeriferito dal teste, il suo valore era di 1.000.000 di Euro). Per inciso va detto che tale genuina testimonianza non consente aquesto Giudice di poter ritenere congrua la perizia di parte del Prof. Perini, depositata dalla difesa del Genoa, che invece operavalutazioni basate su criteri di stima fondati principalmente, (ma non unicamente), sull‘ingaggio dei calciatori. Il testeImborgia, quindi, ha sostanzialmente confermato la congruità della valutazione fatta dal consulente del PM e riportata nelprovvedimento di custodia cautelare del GIP, (foglio 48), laddove il CT, ritenendo congruo il valore di cessione di 2.000.000E. al momento della cessione del 29.8.2003, ma non quello dato al giocatore nell‘estate 2004, afferma: ―Infatti, proprio nelluglio 2004, Genoa e Lecce hanno attribuito al giocatore un valore di 2 milioni di euro ed, inoltre, il Lecce ha pure pagato al512


DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE - STAGIONE SPORTIVA <strong>2007</strong>-<strong>2008</strong>Genoa un corrispettivo di € 150.000, addirittura per il solo e semplice prestito annuale, segno dell'effettiva ottima quotazionedi Bjelanovic. In sostanza, il valore del giocatore nell'estate 2004, non può certo dirsi diminuito rispetto all'estate precedente.Anzi, a parere dello scrivente, andrebbe aggiunto un surplus, derivante dalle buone prestazioni del giocatore fornite nellastagione 2003-2004 e dall'oramai completato ambientamento nel campionato italiano. Ad ogni modo, può senza alcun dubbioaffermarsi che nell'estate 2004 Bjelanovic avesse un valore compreso fra. E. 2.000.000 e 2.500.000. Pertanto, la cessione delrestante 50% del giocatore effettuata dal Como al Genoa il 23.6.2004 (con la risoluzione dell'accordo di partecipazione fra talisocietà, sottoscritta solo poche settimane prima degli accordi poi intercorsi fra Genoa e Lecce) per il corrispettivo di E.150.000, può dirsi non congrua. La perdita economica per il Como può quindi essere stimata, in relazione al giocatoreBjelanovic, in un importo variabile fra € 850.000 (uguale alla differenza fra il 50% di 150.000 effettivamente corrisposti) ed €1.100.000 (50% di E. 2.500.000 stima massima, meno quanto effettivamente corrisposto)‖. Risulta quindi ragionevolmenteprovato che il valore del giocatore Bjelanovic è stato sottostimato, con conseguente ed ovvia perdita economica per il Como.Risulta inoltre provato che è stato proprio Preziosi a determinare detto importo, in quanto, come già detto, deus ex machinadelle operazioni di mercato oggetto del presente esame ed i suoi collaboratori prendevano ordini da lui, senza nulla decidereautonomamente. Si tratta ora di vedere se nella specie sussistesse l‘elemento soggettivo necessario alla qualificazione diillecito disciplinare, (e quindi se il Preziosi volesse effettivamente sottostimare il suo giocatore per scopi di lucro), ovvero se,come invece sostiene la sua difesa, fosse convinto ―di operare in una situazione di costante riequilibrio delle partite ricorrentitra Como e Genoa‖. Ebbene, considerata la lunga esperienza del Preziosi in materia di calcio mercato e quindi la suaconoscenza dei criteri di stima dei giocatori (i testi in sede penale hanno dichiarato che era lui a decidere il mercato del Como edel Genoa), atteso che risulta dagli atti che il Preziosi, essendo contemporaneamente socio di maggioranza delle due società edovendo optare per una delle due, era ormai interessato al Genoa ed a mollare il Como, non vi è chi non veda che èassolutamente ragionevole affermare che l‘incolpato ha volutamente sottostimato il valore di Bjelanovic, al fine diavvantaggiare il Genoa, causando contestualmente un minor incasso al Como Calcio, che peraltro già si trovava in situazionedi grave crisi economica, (che il Preziosi non poteva non conoscere), tanto che di lì a poco sarebbe fallito. Tale conclusione èlegittimata anche dalla considerazione dei ripetuti comportamenti distrattivi accertati dal curatore del fallimento del ComoCalcio, che nella sua relazione ex art. 33 LF, (un cui stralcio è depositato in atti), afferma, (dalla sua posizione di pubblicoufficiale), quanto segue: ―l) La Fingiochi SpA è stata sino al 18.10.2003 socio di maggioranza sia del Como che del Genoa,Enrico Preziosi è stato Presidente del Consiglio di amministrazione del Como sino al 18.10.2003 e dal novembre 2003 nelConsig1io di Amministrazione del Genoa. Si ritiene pertanto che il Presidente del CdA del Calcio Como ben conosceva lostato d‘insolvenza della società, operando con i passaggi tra Como-Modena-Genoa ha causato notevoli danni alla società Comodistraendo cespiti attivi, con i quali avrebbe potuto coprire parte dell‘indebitamento. 2) Le operazioni elencate nel capitoloprecedente dimostrano che le omesse rilevazioni relative ai giocatori, ai fini del bilancio, hanno comportato la possibilità dinascondere il pesante risultato negativo. 3) Quanto sopra è stato determinato dai dubbi che sono sorti con le varie cessionigratuite con pesanti conseguenze a carico del Calcio Como e gli enormi benefici del Genoa Calcio, aggiungendo infine che èpalese il contrasto di interessi esistenti trattandosi dello stesso soggetto. 4) Le operazioni di cessioni e riacquisto hanno causatouna diminuzione delle attività patrimoniali della società. 5) Le immotivate svalutazioni dei diritti dei calciatori ottenuteanticipatamente hanno permesso di evitare la rivelazione di pesanti minusvalenze di bilancio. 6) I bilanci redatti in base allarilevazione di plusvalenze in occasione delle cessioni incrociate di giocatori con altre squadre hanno consentito di presentarebilanci apparentemente regolari, mentre in effetti erano redatti in forza di artifizi, comportando: - esposizione di fatti nonrispondenti al vero …‖ Se ne ricavano, quindi, elementi gravi, precisi e concordanti, che sono più che sufficienti a comprovarela volontà e consapevolezza del Preziosi nel porre in essere una stima inferiore a quella reale, al fine di realizzare un indubbiovantaggio economico per il Genoa, in danno del Como calcio, con conseguente illiceità del comportamento posto in essere.Deve quindi ritenersi provata la responsabilità disciplinare del deferito, che ha posto in essere un comportamento assai grave,in patente violazione del disposto di cui all‘art. 1, c. 1 CGS. 2) Circa la violazione di cui al punto ii) b) del deferimento:compravendite dei giocatori Piccolo Felice e Pederzoli Alex e Volpe Massimiliano e Crescito Domenico. Di essa è chiamato arispondere il solo Sig. Preziosi. Sostiene la difesa del deferito che l‘ipotesi accusatoria della Procura, secondo cui il deferitoavrebbe sopravvalutato il valore di alcuni giocatori passati dal Genoa alla Juventus per distrarre dal patrimonio del CalcioComo un credito che questa società vantava nei confronti del club piemontese, camuffandolo con l'abbattimento dellevalutazioni dei calciatori da cui detto credito derivava, sarebbe priva di fondamento. Ciò in quanto, con riferimento ai giocatoriPiccolo e Pederzoli, in atti esisterebbe il solo contratto di cessione per il prezzo di Euro 10.000 cadauno e non anche quello diEuro 1.600.000 ognuno, di cui ad una scrittura privata non depositata in atti ed alla quale si riferisce, nella sua testimonianza, ilSig. Carmine Gentile. L‘ipotesi accusatoria, quindi, sarebbe fondata su mere ed apodittiche asserzioni. Inoltre eccepisce chetutta la trattativa sarebbe stata realizzata tra il Sig. Moggi ed il Sig. Gentile, con estraneità del Preziosi ai fatti. Il Moggi,inoltre, sfruttando il suo carisma sul Gentile ed il suo ruolo di ―contraente forte‖, ottenendo la stipula di una scrittura privata alatere, avrebbe ottenuto di riscattare sottocosto i due promettenti calciatori, per poi corrispondere il loro reale valore (permantenere buoni rapporti con il Como) esclusivamente se gli stessi avessero reso secondo le aspettative. In caso contrariosarebbe stato facile, per la Juventus, invocare la citata giurisprudenza perché un'eventuale domanda giudiziale del Comorelativa al rispetto della (presunta) scrittura privata fosse rigettata. Quindi, più che per "distrarre" liquidità al Como, lasvalutazione dei calciatori Piccolo e Pederzoli dovrebbe intendersi, a dire della difesa del Preziosi e del Genoa, ―come un'abile(forse anche oltre i limiti regolamentari., ma non ai fini che interessano) operazione di mercato condotta dal Sig. Moggi, che havisto come "parte soccombente", beffato dall'astuzia del dirigente juventino, Carmine Gentile, e, quindi, il Calcio Como Spa.‖La difesa contesta inoltre l‘interdipendenza tra la cennata operazione e quella concernente il trasferimento dei calciatori513


DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE - STAGIONE SPORTIVA <strong>2007</strong>-<strong>2008</strong>Criscito e Volpe dal Genoa alla Juventus; tale correlazione, infatti, non sarebbe provata. Contesta poi le valutazioni deicalciatori fatte dall‘Avv Adinolfi, perito del PM, (che aveva stimato il 50% del cartellino di Criscito Euro 125.000/175.000 equello di Volpe 150.000/200.000), atteso che il primo giocatore si sarebbe rivelato poi essere ―uno dei migliori difensoriitaliani‖ , mentre per il Volpe vi sarebbero ―significative ragioni per ritenere che l‘atleta abbia buone possibilità di affermarsinelle categorie professionistiche, anche di vertice.‖ La Commissione osserva quanto segue. Dal provvedimento di custodiacautelare, (foglio 50), risulta che, in realtà, la scrittura privata tra le due società Como e Juventus è stata effettivamente stilata,come confermata è la circostanza che l‘accordo fu preso tra il Moggi ed il Preziosi. Sul punto, infatti, leggasi la testimonianzadel Sig. Carmine Gentile, che afferma: ―Nel luglio del 2003, nel corso della campagna acquisti estiva il Como acquisì a titologratuito (in gergo si definisce gratuita una cifra irrisoria tipo 10.000 euro) Piccolo e Pederzoli dalla Juventus, al 50%. Firmai ioil contratto, e mi fu recapitato a Milano dal segretario della Juve, Scapini. Si trattava di due giocatori abbastanza bravi.L'accordo prevedeva l'obbligo per la Juventus di riscattare il 50% dei giocatori a termine della stagione, versando per ciascunodi essi euro 800.000. So che l'accordo è stato preso da Imborgia e Preziosi con Moggi. Come ho detto il contratto è stato a merecapitato a Milano da SCAPINI che allora lavorava alla Juve. …. Sono certo che l'obbligo di riscatto dei due giocatori acarico della Juve era di euro 800.000 ciascuno. Il vantaggio per la Juve era quello di valorizzare un giocatore pur se giocandoin una serie minore. Pederzoli fu ceduto a gennaio in prestito al RIMINI. Io non mi sono più occupato del riscatto dei duegiocatori perchè è successivo alle mie dimissioni. Il tipo di contratto di cui ho parlato è un contratto di natura privata tra societàche non viene depositato in Lega. E' una scrittura privata non riportata sui moduli federali.‖ Risulta poi non contestata lacircostanza che la partecipazione è stata risolta in data 22.6.2004 in favore della Juventus per l'importo di 10.000 per ciascungiocatore. Inoltre fondamentale ai fini del convincimento del Giudice è la testimonianza del Dall‘Oglio, resa al PM in data11.7.2005, il quale, nel ricostruire la vicenda (foglio 51 -52) dell‘atto del PM, ha affermato: ―Con riferimento alla cessione deigiocatori Piccolo e Pederzoli la vicenda si è svolta nel modo seguente: dal direttore sportivo Gentile avevo saputo che nelluglio del 2003, il Como e la Juventus avevano stipulato una convenzione relativa ai calciatori Alex Pederzoli e Felice Piccolo.Sulla base di tale convenzione che produco in fotocopia, convenzioni datate 11.7.2003, e intestate Juventus Football Club,Juventus e Como stipularono un accordo di partecipazione, con riferimento alle prestazioni sportive 2003/2004. L'accordoprevedeva che la Juventus si obbligasse a risolvere consensualmente a proprio favore la partecipazione per la somma di euro800.000 a giocatore. In totale euro 1.600.000. Ciò significava che al termine della stagione la Juventus si obbligava a versarenelle casse del Como, per la metà dei giocatori Pederzoli e Piccolo, la somma complessiva di € 1.600.000. Verso la metà digiugno del 2004, la situazione del Como, dal punto di vista economico era particolarmente difficile perché mancavano i soldiper pagare gi stipendi e i creditori. Ricordo che Preziosi mi interpellò dicendomi che la soluzione dei problemi economici,quantomeno in parte, poteva essere risolta tramite i proventi che sarebbero arrivati al Como a seguito della risoluzione deicontratti dei calciatori Pederzoli e Piccolo di cui ho parlato. In effetti se avessimo incassato € 1.600.000 il Como avrebbepotuto far fronte ai debiti correnti più urgenti, quali stipendi, liberatorie, ecc. Preziosi mi disse però che i fondi presso la Legaerano stati bloccati dall'Erario per cui l‘operazione non avrebbe dovuto passare attraverso la Lega, pena l‘inutilizzibilità delcorrispettivo pagato dalla Juventus. Mi spiegò che se avessimo depositato il contratto in Lega, il pagamento della Juve avrebbedovuto passare presso tale ente ed in tal caso il corrispettivo sarebbe stato bloccato dall'Erario. Mi propose allora una soluzioneche avrebbe consentito al Como di incassare direttamente il corrispettivo pagato per Pederzoli e Piccolo seguendo il seguentemeccanismo: bisognava depositare in Lega due contratti dai quali risultava che i due giocatori ritornavano di proprietà dellaJuve che li riscattava al prezzo di € 10.000 ciascuno. Disse che lui si sarebbe fatto pagare il residuo pari a € 1.580.000 dallaJuve attraverso il Genoa. Io pensai, anche se lui non me lo disse, che il Genoa avrebbe venduto alla Juve uno o più giocatori.sopravvalutandoli in misura pari ad € 1.580.000. Io gli domandai quali garanzie era disposto a dare al Como circa l'effettivorientro del corrispettivo e lui mi disse che avrebbe garantito con un assegno del Genoa. Aggiunse che lui, quando il Genoaavesse ricevuto gli importi dalla Juve attraverso la Lega, avrebbe personalmente versato tali importi nelle casse del Como,attraverso di me, come finanziamento a fondo perduto. Io mi convinsi perché in tal modo il Como poteva disporre di unimporto ragguardevole idoneo a consentire una soluzione dei problemi di una certa importanza. Dopo qualche giorno cirecammo a Torino, io, Preziosi, il sig. Scarpini del Genoa, nella sede della Juventus, dove incontrammo Moggi e Giraudo.Scarpini lo trovammo a Torino. La trattativa era già stata gestita da Preziosi perché come arrivammo presso la sede dellaJuventus, in una saletta del club, mi furono presentati da sottoscrivere, i due contratti di cessione dei giocatori Piccolo ePederzoli per € 10.000 ciascuno. Contemporaneamente alla firma, Preziosi, a garanzia dell'accordo di cui ho parlato, mi diedeun assegno tratto sul c/c del Genoa Cricket per l‘importo di € 800.000. Si trattava di un importo a garanzia legato allamaturazione dei crediti e per tale motivo inferiore rispetto al totale dovuto. Ricordo che Preziosi disse a me di compilarel'assegno e lui lo sottoscrisse. Ricordo anche con precisione che l'assegno riportava la denominazione con timbro GenoaCricket, o qualcosa di simile. Solo in un secondo momento incontrai Moggi e Giraudo ma non si parlò dei contratti di Piccoloo Pederzoli.‖ Anche Ciccone Michele nella sua testimonianza del 24/6/05 (foglio 53) afferma: ―Mi risulta che nell'agosto del2004, Preziosi vendette alla Juve la comproprietà del calciatore Piccolo per 1.600.000 euro. Non so chi abbia firmato ilcontratto. So che il giocatore fu ceduto e il corrispettivo della vendita avrebbe dovuto essere versato nelle casse sociali delComo per assicurarne la gestione e la sopravvivenza, ma così non avvenne. ...omissis...Circa la vendita di Piccolo ricordo unincontro nell'ufficio di Dall‘Oglio a Milano. Dall‘Oglio aveva ricevuto uno dei due assegni da 800.000 euro pagatidall'acquirente per il giocatore Piccolo. Preziosi si rivolse a Dall‘Oglio e gli disse di ridargli l'assegno che avrebbe poiprovveduto lui a versarlo nelle casse del Como, cosa che non avvenne. Non so che fine abbia fatto l'altro assegno. Dall‘Ogliolo restituì. In quel contesto io vidi strappare un assegno ma non sono in grado di dire a cosa si riferisse.‖ Oltre a quanto sopra siaggiunga che, con un ragionamento che appare corretto, in quanto esente da vizi logici e fondato su concreti ed oggettivi514


DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE - STAGIONE SPORTIVA <strong>2007</strong>-<strong>2008</strong>presupposti, il perito del PM, Avv Adinolfi, ha affermato (foglio 54 dell‘ordinanza Gip): ―Il valore complessivo del giocatorein tale periodo -avuto riguardo all'età, all'ingaggio, al ruolo ed al confronto con i "colleghi", può stimarsi come compreso fragli € 250.000 e gli € 350.000, e pertanto un valore da ritenersi congruo per acquisire la metà del cartellino del giocatore puòstimarsi fra gli Euro 125.000 e gli Euro 175.000.‖ Ed ancora, sempre il CTU, in relazione alla valutazione di CrescitoDomenico: ―..omissis...il valore complessivo del giocatore in tale periodo -avuto riguardo all'età, all'ingaggio, al ruolo ed alconfronto con i "colleghi" - può stimarsi come compreso fra gli 250.000 e gli 350.000, e pertanto un valore da ritenersicongruo per acquisire la metà del cartellino del giocatore può stimarsi fra gli Euro 125.000 e gli Euro 175.000‖. ed in relazionea Volpe Francesco Massimiliano: "...omissis...si può stimare che il valore complessivo del giocatore Francesco Volpe, nelgiugno 2004, fosse compreso fra gli 300.000 e, al più, gli 400.000; di talché un valore congruo per l'acquisto della metà delcartellino poteva ritenersi compreso fra gli € 150.000 e gli € 200.000‖. Tale valutazione teneva anche in considerazione il fattoche i due giocatori, entrambi nati nel 1986, non vantavano alcuna presenza nel calcio professionistico, non avendo mai esorditoin prima squadra, né in serie A, né nelle serie inferiori ed avendo militato unicamente nelle formazioni giovanili e Primaveraed erano, pertanto, privi di una consolidata "storia economica‖, come del resto risulta dal provvedimento Gip (foglio 54).Risulta quindi ragionevolmente provato che il valore dei giocatori di cui sopra è stato alterato. E che sia stato proprio il Sig.Preziosi a determinare il detto valore non vi è dubbio, in quanto, come già sopra cennato, era proprio lui il deus ex machinadelle operazioni di mercato. Quanto alla sussistenza dell‘elemento soggettivo, ci si riporta alle considerazioni sul punto svolteper la fattispecie relativa alla compravendita del giocatore Bjelanovic. I comportamenti ascritti al Sig. Preziosi, quindi,integrano la violazione di cui all‘art. 1, c. 1 CGS e, come tali, meritano la sanzione. 3) Circa la violazione di cui al punto ii) c)del deferimento: cessione dal Genoa al Como del iocatore Alessandro Colasante, per il prezzo di Euro 750.000, nonostante ilsuo valore di mercato fosse pari a zero, con conseguente distrazione della somma di euro 750.000, in favore del Genoa. Diessa è chiamato a rispondere oltre al Sig. Preziosi anche il Sig. Dall‘Oglio. Sostiene al difesa del deferito Preziosi che il valoreeffettivo del calciatore al momento della cessione dal Genoa al Como in data 12.1.2004 non fosse pari a zero, in quanto in basealle singole prestazioni fornite dal calciatore nelle file del Como c‘era stato un obiettivo incremento di rendimento. Affermapoi che il prezzo di trasferimento di un calciatore non sempre corrisponderebbe al valore di mercato dello stesso e, quindi, cheun successivo trasferimento a costi superiori non costituirebbe, automaticamente, dolosa alterazione della quotazione. Sostiene,inoltre, che la cessione del giocatore Colasante, al pari di quella del Gregori di cui si dirà dopo, sarebbero state fatte comesostegno economico ad opera del Preziosi e non dal calcio Como spa, il tutto nell‘intendimento di utilizzare meglio e piùefficacemente gli atleti. Più precisamente le due operazioni di cessione avevano lo scopo di compensare un credito che laFingiochi spa, facente capo al Preziosi, vantava nei riguardi del Como; in conseguenza di tali operazioni il Como avrebbeottenuto una minusvalenza in grado di estinguere il credito vantato dalla Fingiochi. In sostanza, quindi, a dire della difesa, ilGenoa avrebbe beneficiato non di una regalia del Como, bensì di un importante sostegno finanziario che proveniva dal Preziosiattraverso la Fingiochi spa. La difesa del deferito Dall‘Oglio sostiene che, ―nell‘esercizio concreto del suo operato, il deferitoera affiancato e sovrastato da altri soggetti, tutti esponenti della precedente proprietà, diretto riferimento del Sig. Preziosi. Glistessi hanno continuato a rispondere del proprio operato esclusivamente a quest‘ultimo, disinteressandosi del parere e dellevolontà differenti manifestate dal deferito‖. Afferma poi di aver avuto nella fattispecie un ruolo del tutto marginale, essendoall‘oscuro delle operazioni di mercato. Nella specie, poi, la trattativa per il passaggio del giocatore dal Genoa al Como sarebbeavvenuta direttamente tra il Preziosi ed il giocatore stesso, senza alcuna possibilità di intervento di terzi. La Commissioneosserva che, nella testimonianza resa il 2.6.2005 al PM, il calciatore Colasante ha affermato che la trattativa per il suotrasferimento fu fatta direttamente dal Preziosi, che gli chiarì di essere ancora lui il proprietario del Como, affermando: ―Hoceduto solo il 20% delle azioni perché non posso tenere due squadre nella stessa categoria‖. Il calciatore ha poi asserito chenella trattativa non entrò mai il Dall‘Oglio e che il relativo contratto fu stipulato in un momento successivo. Oltre a ciò lostesso giocatore ha espressamente affermato di essere venuto solo successivamente a conoscenza che il valore della suacessione era stato di Euro 750.000, ma che, in quel momento, il suo valore sul mercato non poteva essere diverso da quellopagato per lui nei precedenti acquisti, ossia zero; ciò anche a causa del fatto che al momento della cessione egli aveva ormaitrent‘anni e non era più considerato calcisticamente giovane. A ciò si aggiunga che il teste Sironi, commercialista della societàLo.Da, (intestataria delle quote del Como), ha dichiarato in data 11/7/05 al PM: ―Dall‘Oglio mi spiegò che per fare un favore aPreziosi che glielo aveva chiesto, i due giocatori ndr. Colasante e Gregori) erano stati sopravvalutati, perché il Genoa avevabisogno di diminuire il suo debito verso la Lega Calcio. Dall‘Oglio riteneva che, poiché il favore era stato fatto al Genoa,l‘effetto era che non soltanto Preziosi non era intervenuto come da impegni, assunti, ma si era avvantaggiato in danno delComo‖ (cfr. foglio 18 provvedimento Gip). Infine si noti che lo stesso Preziosi, in data 15.6.2005, durante l‘interrogatorio resoal PM, ha affermato: ―…Io dissi che potevo mettergli a disposizione un difensore, Gregori ed un centrocampista, Colasante.Concordammo quindi l‘acquisto indicando il prezzo di Euro 750.000 ciascuno. Riconosco che il prezzo era all‘evidenza―gonfiato‖, ma esistevano dei validi motivi che mi accingo a spiegare.‖ Tale dichiarazione ben può essere ritenuta confessoria,avendo il Preziosi espressamente parlato di valori ―gonfiati‖ e non ritenendo la scrivente Commissione che le motivazioniaddotte per giustificare tale ingiustificato aumento del prezzo siano condivisibili. Del resto lo stesso CT, Avv. Adinolfi, con unragionamento che appare corretto, in quanto esente da vizi logici e fondato su concreti ed oggettivi presupposti, (fogli 60 e 61del provvedimento del GIP), ha stimato in zero euro il valore del giocatore all‘epoca dei fatti. Quanto alla sussistenzadell‘elemento soggettivo, ci si riporta alle considerazioni sul punto svolte per la fattispecie relativa alla compravendita delgiocatore Bjelanovic. Se ne ricava, quindi, un quadro probatorio fondato su prove, ma anche su indizi gravi, precisi econcordanti, che sono più che sufficienti a comprovare la volontà e consapevolezza del Preziosi nel porre in essere una stimasuperiore a quella reale, al fine di realizzare un indubbio vantaggio economico per il Genoa, in danno del Como calcio, con515


DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE - STAGIONE SPORTIVA <strong>2007</strong>-<strong>2008</strong>conseguente illiceità del comportamento posto in essere. Quanto alla responsabilità del Dall‘Oglio, essa si evince dalla soprariportata dichiarazione del Sironi; in ogni caso non è comunque credibile che Dall‘Oglio non fosse a conoscenzadell‘operazione, stante il ruolo da lui rivestito nella società. Si deve pertanto ritenere che vi sia stata una suacompartecipazione. Ciò detto, non vi è chi non veda che nella specie sussiste la responsabilità dei deferiti, in quanto icomportamenti loro ascritti contrastano palesemente con l‘art. 1 comma 1 CGS. 4) Circa la violazione di cui al punto ii) d) deldeferimento: compravendita giocatore Daniele Gregori, ceduto il 4.8.2003, a titolo gratuito, dal Como al Genoa esuccessivamente, nel gennaio 2004, ritrasferito al Como per il prezzo di Euro 750.000. Di essa è chiamato a rispondere oltre alSig. Preziosi anche il Sig. Dall‘Oglio. Sostiene al difesa del deferito Preziosi che il trasferimento dal Como al Genoa avvenneper consentire al Como di evitare di pagare l‘ingente ingaggio dell‘atleta, essendo la società retrocessa e che con il cambio disquadra avrebbe giovato al giocatore, che sarebbe poi stato nuovamente richiesto dall‘allenatore del Como, Sig. Fascetti.Anche in questo caso la difesa del Preziosi (e del Genoa) sostiene che la cessione del giocatore Gregori, al pari di quella delColasante di cui si è sopra detto, sarebbero state fatte come sostegno economico ad opera del Preziosi e non dal calcio Comospa, al fine di utilizzare meglio e più efficacemente gli atleti e con lo scopo di compensare un credito che la Fingiochi SpA,facente capo al Preziosi, vantava nei riguardi del Como; in conseguenza di tali operazioni il Como avrebbe ottenuto unaminusvalenza in grado di estinguere il credito vantato dalla Fingiochi. In sostanza, quindi, a dire della difesa, il Genoa avrebbebeneficiato non di una regalia del Como, bensì di un importante sostegno finanziario che proveniva dal Preziosi attraverso laFingiochi SpA. La difesa del deferito Dall‘Oglio sostiene che, anche in questo caso, la trattativa venne fatta direttamente tra ilgiocatore ed il Preziosi, in quanto dominus del Genoa, ma anche del Como Calcio. La Commissione osserva che, nellatestimonianza resa il 22.6.2005 al PM il calciatore Gregori, (foglio 62 dell‘atto GIP), ha affermato quanto segue: ―.Ho giocatonel Como, provenendo dal Pescara sino all'estate del 2003, quando fui ceduto gratuitamente al Genoa. In occasione di quellacessione ricordo che avevo ricevuto altre richiesta tra le quali l'Ascoli. Mi aveva telefonato l'allenatore Dominissini, il quale miaveva proposto dipassare nella sua squadra. La cosa non ebbe seguito perché Imborgia, direttore generale del Como e poi del Genoa, telefonò aDominissini dicendo di lasciare perdere perché io sarei dovuto passare al Genoa. All'epoca il mio valore di cessione non potevaessere superiore a € 250.000 tenuto conto dell'ingaggio che avevo. Fu Imborgia a fare la trattativa con me e mi propose unallungamento del contratto con un piccolo aumento di ingaggio. Nel dicembre de1 2003, se ben ricordo, nel corsodell'allenamento con la squadra del Genoa a Pegli, fui avvicinato da Preziosi il quale mi disse che io ero nella lista fatta da DeCanio allenatore del Genoa, relativa ai giocatori che dovevano andar via. io avevo altre richieste di altre società, nonimmediate ma comunque reali quali Bari, Messina, Cagliari e lo feci presente a Preziosi. Anche lui era al corrente di qualchevoce di mercato che mi riguardava. Preziosi mi disse però di fargli il favore di andare al Como perché aveva bisogno di salvarela squadra. Diceva che in caso di retrocessione avrebbe perso un sacco di soldi. Io ero riconoscente per quel che aveva fatto inprecedenza per me e quindi gli dissi che avrei accettato a condizione di andare a Como in prestito. Non mi diede una rispostama mi disse che ne avremmo parlato. Nel gennaio 2004, fui convocato a Cogliate con il mio procuratore Tullio Tinti diBrescia. Quel giorno fu convocato anche Colasante con il suo procuratore. La trattativa avvenne tra me, Preziosi, il mioprocuratore e Carmine Gentile direttore sportivo del Como. Trattammo io e Preziosi il contenuto dell'accordo. Lui insistette perla cessione definitiva perché aveva troppi giocatori sotto contratto con il Genoa. Io gli dissi che ero preoccupato perché le vocisul Como non erano rassicuranti. Preziosi mi rassicurò dicendo che il Como era ancora suo e non sarebbe mai fallito. Migarantì lui il pagamento dei corrispettivi anche degli anni a venire purché accettassi il trasferimento definitivo al Como. Io mifidai delle sue rassicurazioni e non chiesi che fosse lui a pagarmi direttamente. Accettai anche perché il mio ingaggiocontrattuale veniva migliorato. Tutte le condizioni economiche furono stabilite da Preziosi con il mio accordo. Nella trattativanon entrò Dall‘Oglio. Ho conosciuto Dall‘Oglio due o tre giorni dopo quando arrivai a Como. Il contratto che mi riguarda fufirmato in data 08.01.2004 e fu compilato dal mio procuratore. Prendo atto che il mio contratto porta la data del 08.01.2004mentre quello di Colasante la data del 12.1.2004. Spiego l'apparente contrasto nel modo seguente: è certo che io e Colasanteabbiamo concordato il trasferimento lo stesso giorno. Io firmai subito perché la domenica dovevo giocare a Como. Colasantenon firmò subito perché la domenica doveva giocare un‘ ultima partita con il Genoa avendo i centrocampisti contati. Ritengoquindi che la data del contratto dovesse risultare successiva al giorno dell'effettivo accordo. A.D.R. Solo da poco ho saputo diessere stato ceduto al Como per € 750.000 e mi sono stupito perché, come ho detto il mio valore era notevolmente inferiore.Inoltre, solo pochi mesi prima ero stato ceduto dal Como al Genoa gratuitamente.‖ Del resto lo stesso CT, Avv. Adinolfi, conun ragionamento che appare corretto, in quanto esente da vizi logici e fondato su concreti ed oggettivi presupposti, (fogli 61 e62 del provvedimento del GIP), valutando il valore del Gregori, ha affermato: ―Si deve necessariamente premettere che lavalutazione di questo giocatore ha poco senso, in quanto vi sono delle evidenze oggettive che dimostrano la fittizietà -intesacome valutazione economica del tutto estranea ai reali valori tecnici del giocatore – dei trasferimenti operati fra Como eGenoa. Infatti, non vi è alcuna logica nel passaggio a costo zero di Gregori dal Como al Genoa nell'agosto 2003 e nelsuccessivo riacquisto del giocatore da parte del Como, nel gennaio 2004 (dopo poche e non certo memorabili presenze, semprein Serie B), all'esorbitante cifra di € 750.000. Fatta tale doverosa premessa, si cercherà ugualmente di stabilire il valoreeconomico del giocatore sia al momento della cessione sia al momento del riacquisto. È chiaro che il valore di quasi mezzomilione di euro, attribuitogli un anno e mezzo prima, in occasione dell'acquisto dal Pescara nel marzo 2001, non può piùconsiderarsi un valore plausibile nell'estate 2003, alla luce delle non brillanti prestazioni rese successivamente dal giocatore,che non si è dimostrato all'altezza del massimo campionato. Così, anche in considerazione dell'età non più verde e delle scarseprospettive di crescita del giocatore, nonché in considerazione del paragone con altri giocatori ceduti dallo stesso Como (inparticolare, si pensi a Stellini, valutato € 500.000, anch'egli difensore e superiore a Gregori, per carriera e prestazioni rese516


DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE - STAGIONE SPORTIVA <strong>2007</strong>-<strong>2008</strong>nelle, ultime stagioni), si può al massimo. stimare il valore di Gregori come compreso fra gli € 200.000 e gli € 250.000. Talevalutazione, peraltro, non può certamente considerarsi aumentata dopo l'ini zio stagione 2003-2004 nel Genoa ed, anzi, dovràal più considerarsi ulteriormente diminuita –per le poche e non convincenti prestazioni e per l'aumentare dell'età -situandosi almassimo fra gli € 150.000 e gli € 200.000. Concludendo, il valore di Gregori al momento della cessione effettuata dal Como il4.8.2003 può determinarsi come compreso fra gli € 200.000 e gli € 250.000 e la cessione del giocatore al Genoa a titologratuito può quindi dirsi non congrua. Ancora, nel gennaio 2004, il valore di Gregori può determinarsi in una cifra compresafra gli € 150.000 e gli € 200.000 e la cessione del giocatore al Corno per il corrispettivo di. 750.000 può senz'altro considerarsinon congrua. La perdita economica sofferta dal Como in relazione al giocatore Gregori, fra la cessione nell'estate 2003 ed ilriacquisto nel gennaio 2004. può quindi essere stimata in un importo variabile fra un minimo (assolutamente logico, per quantodetto all'inizio) di € 750.000 ed un massimo di € 850.000 (a seconda di quale degli estremi della forbice di valori si prenda inconsiderazione per ciascun trasferimento).‖ A ciò si aggiungano le dichiarazioni del teste Sironi, commercialista della societàLo.Da, (intestataria delle quote del Como), in data 11.7.2005 al PM: ―Dall‘Oglio mi spiegò che per fare un favore a Preziosiche glielo aveva chiesto, i due giocatori (ndr. Colasante e Gregori) erano stati sopravvalutati, perché il Genoa aveva bisogno didiminuire il suo debito verso la Lega Calcio. Dall‘Oglio riteneva che, poiché il favore era stato fatto al Genoa, l‘effetto era chenon soltanto Preziosi non era intervenuto come da impegni, assunti, ma si era avvantaggiato in danno del Como‖ (cfr. foglio 18provvedimento Gip). Infine si noti che lo stesso Preziosi, in data 15.6.2005, durante l‘interrogatorio reso al PM, ha affermato:―…Io dissi che potevo mettergli a disposizione un difensore, Gregori ed un centrocampista, Colasante. Concordammo quindil‘acquisto indicando il prezzo di Euro 750.000 ciascuno. Riconosco che il prezzo era all‘evidenza ―gonfiato‖, ma esistevanodei validi motivi che mi accingo a spiegare.‖ Tale dichiarazione ben può essere ritenuta confessoria, avendo il Preziosiespressamente parlato di valori ―gonfiati‖ e non ritenendo la scrivente Commissione che le motivazioni addotte per giustificaretale ingiustificato aumento del prezzo siano condivisibili. Se ne ricava, quindi, un quadro probatorio fondato su prove ed anchesu indizi gravi, precisi e concordanti, che sono più che sufficienti a comprovare la volontà e consapevolezza del Preziosi nelporre in essere una stima del giocatore ben diversa da quella reale, al fine di realizzare un indubbio vantaggio economico per ilGenoa, in dannodel Como calcio, con conseguente illiceità del comportamento posto in essere. Quanto alla responsabilità del Dall‘Oglio, essasi evince dalla sopra riportata dichiarazione del Sironi; in ogni caso non è comunque credibile che egli non fosse a conoscenzadell‘operazione, stante il ruolo da lui rivestito nella società. Si deve pertanto ritenere che vi sia stata comunque una suacompartecipazione ai fatti. Ciò detto, non vi è chi non veda che nella specie sussiste la responsabilità dei deferiti, inquanto i comportamenti loro ascritti contrastano palesemente con l‘art. 1 comma 1 CGS. 5) Circa la violazione di cui al puntoii) e) del deferimento: cessione gratuita dal Como al Genoa del calciatore Gervasoni Carlo, ceduto il 16/8/04 a titolo gratuitodal Como Calcio al Genoa. Di essa è chiamato a rispondere oltre al Sig. Preziosi anche il Sig. D‘Alma, che, all‘epoca dei fattiera l‘AU del Como Calcio SpA. Sostiene la difesa del deferito Preziosi che l‘operazione, al pari di quelle sopra trattate, sarebbestata fatta nell‘ottica di un risanamento della società Como e che la stima del valore pari a zero del giocatore sarebbe dovuta adun errore di valutazione dei dirigenti del Como. Sostiene la difesa del D‘Alma, come già detto in fatto, l‘assenza di qualsiasipotestà decisionale ed autonomia operativa, per essere il D‘Alma mero intestatario di comodo del 75% delle azioni della ComoCalcio spa e per essere stato il Sig. Preziosi l‘amministratore di fatto del Como sino al fallimento. La predetta difesa chiede, invia di subordine, riconoscersi l‘atteggiamento collaborativo del deferito, che avrebbe consentito di ricostruire gli eventi per cuiè lite. La Commissione osserva che il Sig. Lingg, Presidente della società Sùdtirol, che ha ceduto il 50% del cartellino delcalciatore in data 23/6/04 al Como Calcio ha dichiarato (foglio71 dell‘atto GIP): ―Noi avevamo richiesto al Como la somma di120.000 per il riscatto di Gervasoni perché sapevamo che era un giocatore molto bravo e che molte società di B eranointeressati al suo acquisto. Ricordo per esempio Modena, Verona e la Triestina potevano essere interessate al calciatore. Per meGervasoni valeva sicuramente almeno € 300.000 ma essendo quella stagione un pò difficile, ritenemmo sufficiente per ilriscatto del suo 50%, l'importo di € 120.000. Il Como, invece ( pur avendo appena riscatto il giocatore per 120.000 e trattandosidi un giovane promettente e con un contratto economico non oneroso) in data 16 agosto 2004 (il contratto risulta depositato inLEGA e pertanto esecutivo dal 17.08), lo ha ceduto "GRATUITAMENTE" al GENOA CRICKET AND FOOTBALL CLUB.Contestualmente il GENOA il 17 agosto 2004, ha ceduto GERVASONI alla società ―HELLAS VERONA F.c. S.p.A." perl‘importo complessivo"di 500.000 con accordo di partecipazione al 50%‖. Ciò detto, atteso che, per quanto sopra detto è ormaiacclarato che il dominus del Como era il Preziosi e che egli non poteva non sapere delle trattative di calcio mercato e quindianche dell‘operazione Gervasoni, si deve concludere affermando che il trasferimento a titolo gratuito di Gervasoni al Genoa,nell'agosto del 2004, e cioè 4 mesi prima del fallimento, costituisce distrazione per l'importo di 500.000 e confermaulteriormente la strategia di Preziosi volta a favorire il patrimonio giocatori del Genoa a scapito del Como. Circa la posizionedel D‘Alma si osservi che se è pur vero che egli non ha direttamente architettato l‘operazione, non è comunque credibile chenon ne fosse a conoscenza, atteso il ruolo da lui rivestito nella società e considerata la circostanza che egli ha dichiarato (cfr.pg 7 della sua memoria difensiva) di essersi limitato ―a sottoscrivere il trasferimento‖ di Gervasoni; il che significa checomunque egli si è reso strumento (consapevole, secondo questo Giudice) del Preziosi. Si deve pertanto ritenere che vi sia statocomunque una sua compartecipazione, seppur ―esterna‖, all‘operazione. Ciò detto, non vi è chi non veda che nella speciesussiste la responsabilità dei deferiti, in quanto i comportamenti loro ascritti contrastano palesemente con l‘art. 1 comma 1CGS. E) Circa la responsabilità del Genoa CFC. In via pregiudiziale, per ciò che concerne l‘eccepita prescrizione, si osserviche l‘articolo 18 del codice di giustizia <strong>sportiva</strong>, 2 ° comma, vigente all‘epoca dei fatti, stabiliva che le sanzioni di caratteredisciplinare delle quali possono essere chiamate a rispondere le società si prescrivono al termine della seconda stagionesuccessiva a quella in cui è stato posto in essere l‘ultimo atto diretto a commettere le infrazioni. L‘apertura di una inchiesta da517


DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE - STAGIONE SPORTIVA <strong>2007</strong>-<strong>2008</strong>parte della Federcalcio interrompe la prescrizione. La prescrizione decorre nuovamente dal momento dell‘interruzione, ma itermini non possono in nessun caso essere prolungati oltre la metà, cioè un altro anno. Si tratta quindi di verificare in concretoil momento in cui è stato commesso l‘illecito sotto il profilo sportivo, (tenendo conto che la stagione sortiva termina il 30giugno di ogni anno), per vedere se la prescrizione sia maturata in pendenza della vecchia normativa, ossia vigente ilprecedente art. 18 CGS, ovvero in pendenza di quanto prescritto dall‘art. 25 del CGS, entrato in vigore dal 1.7.<strong>2007</strong>, cheprevede, peraltro, un termine prescrizionale ben più lungo. Orbene non vi è dubbio che la prescrizione, pur considerando iltermine lungo, (stante l‘apertura dell‘inchiesta da parte dell‘ufficio indagini), è maturata il 30.6.<strong>2007</strong>, ossia precedentementeall‘entrata in vigore del nuovo testo del CGS, perlomeno in relazione agli illeciti disciplinari di cui ai punti a),b),c),d) dellostesso atto di deferimento. Per ciò che invece concerne la fattispecie relativa al trasferimento del calciatore Gervasoni, il cuitrasferimento dal Como al Genoa è avvenuto il 16.8.2004, la prescrizione non è ancora maturata. Conseguentemente per lasocietà Genoa il procedimento disciplinare deve essere dichiarato estinto per quanto attiene agli addebiti di cui ai puntia),b),c),d) dell‘atto di deferimento, per intervenuta prescrizione, mentre, per ciò che attiene alla vicenda della cessione delgiocatore Gervasoni, l‘accertata responsabilità in capo al Preziosi fa scaturire necessariamente la responsabilità diretta dellasocietà di appartenenza, che, conseguentemente, deve essere sanzionata. F) Si passi ora ad esaminare l‘ipotesi disciplinarecontestata al Preziosi ed al Genoa solo all‘udienza del 20.3.<strong>2008</strong>. Come sopra detto sub B) la contestazione deve ritenersilegittima e rituale. a) Circa la posizione del Preziosi. Fermo restando quanto scritto sub B), si osservi che nelle loro memoriedifensive i deferiti Dall‘Oglio e D‘Alma hanno ambedue chiaramente dichiarato di non aver, di fatto, avuto alcun poteredecisionale circa la gestione del Como, essendo sostanzialmente il Sig. Preziosi il dominus. Orbene, se a queste dichiarazioni,aventi un indubbio valore confessorio, si aggiungono le considerazioni scritte sub B), non vi è chi non veda che il Preziosi,quale contemporaneo dominus del Genoa e del Como, che fino al ha violato il disposto di cui all‘art. 16 bis NOIF vigenteall‘epoca che vietava la contemporanea detenzione (anche di fatto) di partecipazioni societarie in Società che militavano nellostesso campionato professionistico. Del resto si osservi che nella stagione 2003/2004 il Genoa ed il Como militavano ambeduenello stesso campionato di Serie B. Ovviamente alcuna violazione può essere ascritta al Preziosi per il periodo successivo.Infine si osservi che si ritiene corretta l‘osservazione della difesa del Preziosi e del Genoa secondo cui, una volta che laProcura ha deferito il presunto ―controllore‖ (del Genoa e del Como), avrebbe dovuto procedere necessariamente anche controil presunto ―controllato‖, ossia nei confronti dei Sigg.ri Dall‘Oglio e D‘Alma, seppur non sotto il profilo del cennato art. 16 bisNOIF , atteso che questi ultimi due soggetti non risultavano avere posto in essere il contemporaneo controllo di due societàcalcistiche iscritte allo stesso campionato professionistico. Valuterà quindi la Procura se procedere nei confronti dei predetti. b)Circa la posizione del Genoa. Sul punto si deve rilevare che è intervenuta la prescrizione ex art. 18 CGS all‘epoca vigente. G)Da ultimo va evidenziato il comportamento collaborativo del Dall‘Oglio, (come affermato anche nella sentenza dellaCommissione Disciplinare poi riformata e di cui al C.U. 379 dell‘11.6.<strong>2007</strong>), nei cui confronti, quindi, può essere irrogata unasanzione contenuta. Va infine messo doverosamente in luce il forte e sincero attaccamento che il Sig. Preziosi ha manifestatoin udienza per il mondo del calcio e ciò induce il Collegio ad irrogare una sanzione ridotta rispetto a quanto richiesto dallaProcura. Il che, peraltro, esime questa Commissione dall‘esaminare la questione riguardante l‘individuazione della normativaapplicabile per l‘irrogazione della preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della FIGC, chiesta dalla procuraFederale e di cui al 3° comma dell‘art. 19 del vigente CGS. P.Q.M. la Commissione Disciplinare Nazionale delibera diinfliggere le seguenti sanzioni: a Preziosi Enrico l‘inibizione per anni cinque; a D‘Alma Massimo l‘inibizione per anni due; aDall‘Oglio Aleardo Luciano Guido l‘inibizione per sei mesi alla Società Genoa FC SpA l‘ammenda di Euro 50.000,00(cinquantamila/00).TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COMUNICATO UFFICIALE N. 55/CDN DEL 16 MAGGIO <strong>2008</strong>(58) - DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: DELIO ROSSI (allenatore SS Lazio SpA) PERVIOLAZIONE ART. 1 COMMA 1 CGS E DELLA SOCIETA‘ SS LAZIO SpA PER VIOLAZIONE ART. 2 COMMA 4CGS VIGENTE ALL‘EPOCA DEI FATTI, OGGI TRASFUSO NELL‘ART. 4 COMMA 2 CGS (nota n. 680/460pf06-07/SP/ma dell‘8.10.<strong>2007</strong>).1) Il deferimentoCon provvedimento del 8.10.<strong>2007</strong>, il Procuratore federale ha deferito a questa Commissione Delio Rossi, allenatore della Soc.Lazio, per rispondere della violazione dell‘art. 1, comma 1, CGS, nonché la Soc. Lazio per violazione dell‘art. 2, comma 4,CGS vigente all‘epoca dei fatti (oggi art. 4, comma 2), per responsabilità oggettiva in ordine all‘addebito contestato al propriotesserato. A fondamento di tale deferimento la Procura federale ha posto le risultanze dell‘attività svolta dall‘Ufficio indagini(riportate nella relazione in data 17.4.<strong>2007</strong>, con i relativi allegati), a seguito della acquisizione, ai sensi dell‘art. 1, comma 3,della legge n. 401/1989, della intercettazione telefonica del 17.4.2006, trasmessa dalla Procura della Repubblica di Romanell‘ambito del procedimento penale n. 14908/06N. Secondo la Procura federale, nel corso della telefonata, il Rossi avrebbesollecitato il Presidente Claudio Lotito a effettuare pressioni sulla dirigenza della Soc. Lecce al fine di ottenerne unatteggiamento remissivo in occasione della gara di campionato da disputarsi qualche tempo dopo. In particolare, la Procurafederale ritiene che la condotta istigatrice del Rossi – peraltro non accolta dal Lotito – abbia concretizzato non l‘ipotesidell‘illecito sportivo previsto dall‘allora vigente art. 6 CGS, neppure sotto forma di tentativo, bensì quella dell‘illecitodisciplinare previsto dall‘art. 1, comma 1, CGS, dal momento che avrebbe assunto―una sufficiente esteriorizzazione‖.2) Le memorie difensive518


DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE - STAGIONE SPORTIVA <strong>2007</strong>-<strong>2008</strong>Nei termini assegnati nell'atto di convocazione, gli incolpati hanno fatto pervenire memorie difensive. In quelle presentate dalRossi, innanzitutto, in via preliminare, si eccepisce l‘inutilizzabilità della conversazione telefonica, in quanto acquisita in unprocedimento diverso da quello nell‘ambito del quale è stata disposta; in secondo luogo, nel merito, si rileva che l‘illegittimapubblicazione su un quotidiano della telefonata avrebbe prodotto una ingiustificata intrusione nella sfera privata del Rossi, taleda non consentire l‘integrazione dell‘ipotesi sanzionata dall‘art. 1 del CGS; che le riflessioni espresse in una conversazionepersonale non assumerebbero il requisito della esteriorizzazione; che le frasi del Rossi sarebbero state riferite al mercato, comesi evincerebbe dall‘ascolto dell‘intera telefonata (e non solo del passaggio riportato dalla Procura federale). In via istruttoria sichiede l‘acquisizione del testo integrale della telefonata e l‘audizione dei dirigenti della Soc. Lazio e della Soc. Lecce in ordinealla ricostruzione della trattativa per l‘acquisto di un calciatore da parte delle Soc. Lazio. In quelle presentate dalla Soc. Laziosi eccepisce l‘inutilizzabilità dell‘intercettazione telefonica, sia perché acquisita illegittimamente, sia perché in violazione deldiritto alla libertà e alla segretezza delle comunicazioni, e si osserva che non vi sarebbe stata alcuna istigazione in quanto privadel carattere della concretezza e della serietà; che, comunque, le riflessioni intime scambiate con altre persone, anche se―azzardate‖, non possono assumere rilevanza disciplinare, ove non escano al di fuori della sfera personale; chel‘interpretazione delle affermazioni del Rossi fornita dalla Procura federale non corrisponderebbe alla realtà, in quanto noncontestualizzata all‘interno di un lungo colloquio avente ad oggetto le trattative di mercato della Soc. Lazio e, in particolare,l‘acquisto di un calciatore della Soc. Lecce; e, infine, che non vi sarebbe responsabilità oggettiva della Soc. Lazio, in quanto ilcomportamento del tesserato sarebbe rimasto all‘interno della sfera giuridica e organizzativa di questa. In via istruttoria sichiede l‘audizione di tesserati in ordine alla ricostruzione della trattativa per l‘acquisto di un calciatore da parte delle Soc.Lazio. Sia il Rossi sia la Soc. Lazio concludono chiedendo il proscioglimento da ogni addebito.3) Il dibattimentoAlla riunione del 22.11.<strong>2007</strong>, in parziale accoglimento dell‘istanza formulata dai deferiti, la Commissione ha adottato laseguente ordinanza:“In ordine alle eccezioni preliminari e alle richieste istruttorie proposte dai deferiti, la Commissione disciplinare nazionaleosserva quanto segue. A) Con riferimento all‟eccezione di inutilizzabilità della intercettazione della conversazione telefonicaintercorsa tra il Lotito e il Rossi in data 17.4.2006, eseguita nell‟ambito del procedimento penale avviato dalla Procura dellaRepubblica di Roma, si rileva che, secondo l‟orientamento consolidato degli Organi della giustizia <strong>sportiva</strong>, ai finidell‟acquisizione e dell‟utilizzo delle intercettazioni telefoniche e/o delle loro trascrizioni, è sufficiente la provenienza dellestesse dalla Autorità giudiziaria, dovendosi presupporre da tale derivazione la legittimità della loro assunzione in conformitàdell‟art. 268 c.p.p. Nel caso di specie, nessuna limitazione all‟utilizzo di un simile materiale processuale può derivare né daldisposto dell‟art. 270 c.p.p., in quanto siffatta limitazione opera soltanto nell‟ambito del processo penale ai sensi del relativocodice di rito, non essendo invece preclusa la utilizzazione di trascrizioni, legittimamente acquisite, in procedimenti diversi daquello penale stesso, come è appunto quello disciplinare (trattasi di interpretazione già da tempo condivisa anche dal Garanteper la protezione dei dati personali, come da provvedimento del 27.6.2001, in Bollettino n. 21/2001, p. 18); né dallacircostanza che l‟intercettazione avrebbe potuto essere espunta dal processo in quanto non attinente; né dalla circostanza chela sua pubblicazione sugli organi di stampa sarebbe avvenuta inmodo illecito. In particolare, nella fattispecie opera il combinato disposto degli articoli 2, comma 3, della legge n. 401/1989 e24 e 27 (ed eventualmente anche 21) del d.lgs. n. 196/2003: tale articolato normativo realizza una evidente disciplina disettore, configurando una regola di carattere speciale che – per quanto qui rileva – legittima gli organi della disciplina<strong>sportiva</strong> a richiedere (e, conseguentemente, a utilizzare) copia degli atti del procedimento penale ai sensi dell‟art. 116 c.p.p.Ne consegue che la previsione limitativa derivante, con effetti endoprocessuali in ambito penale, dall‟art. 270 c.p.p. trovaderoga ampliativa proprio in forza del principio – contenuto in fonte legislativa di pari rango - secondo cui “il trattamento didati giudiziari da parte di privati o di soggetti pubblici è consentito soltanto se autorizzato da espressa disposizione di legge”,quale appunto quella del citato art. 2, comma 3, della legge n. 401/1989. B) Con riferimento alle richieste istruttorie, tenutoconto che, secondo la prospettazione difensiva, la conversazione tra il Lotito e il Rossi del 17.4.2006 si sarebbe articolata inpiù telefonate successive, il cui esame deve essere compiuto in un unico contesto ai fini di una più completa valutazione delsignificato delle affermazioni riferite al Rossi, rilevato che la Procura federale non si è opposta a tali richieste, si ritiene utilel‟acquisizione delle conversazioni telefoniche in data 16.4.2006, ove esistenti;P.Q.M.la Commissione disciplinare nazionale1) rigetta le eccezioni preliminari proposte dai deferiti in ordine alla inutilizzabilità della intercettazione della conversazionetelefonica intercorsa tra il Lotito e il Rossi in data 17.4.2006;2) dispone l‟acquisizione di tutte le conversazioni telefoniche intercorse tra il Lotito e il Rossi in data 17.4.2006, mandandoalla Procura federale per i conseguenti adempimenti;3) sospende il presente procedimento.”A seguito della trasmissione da parte della Procura federale del testo integrale della conversazione telefonica del 17.4.2006, laCommissione ha convocato nuovamente le parti. Alla riunione odierna, sono comparsi il rappresentante della Procura federale,il quale ha chiesto la dichiarazione di responsabilità dei deferiti e l‘irrogazione della sanzione della squalifica per 8 (otto)giornate di gara per il Rossi e a quella della ammenda di € 20.000,00 per la Soc. Lazio. Sono comparsi altresì il Rossi e ilPresidente della Soc. Lazio, i quali hanno ribadito la propria versione dei fatti, respingendo ogni addebito, nonché i difensoridei deferiti, i quali, dopo aver illustrato ulteriormente i motivi già esposti nelle memorie, hanno insistito nelle conclusioni già519


DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE - STAGIONE SPORTIVA <strong>2007</strong>-<strong>2008</strong>formulate, formulando altresì istanza di ascolto in contraddittorio del contenuto della conversazione telefonica. Al terminedella discussione, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza:“In ordine alla richiesta formulata in sede di discussione dalla difesa degli incolpati, la Commissione disciplinare nazionale,rilevato che non si ravvisa la necessità dell‟ascolto in contraddittorio della conversazione telefonica del 17.4.2006, nonessendovi contestazione sulla intelligibilità del contenuto della stessa, P.Q.M. Rigetta l‟istanza ”.Concluso il dibattimento, la Commissione si è riunita in camera di consiglio.4) I motivi della decisioneLa Commissione rileva che, nel corso di una conversazione telefonica del 17.4.2006 – che la Commissione ha ascoltatointegralmente - ad un certo punto, il Rossi si è rivolto al Presidente Lotito dicendogli ―dobbiamo intavolare le trattative con ilLecce perché abbiamo bisogno che vengano abbastanza ammorbiditi qua a giocare‖ e perché, considerato che sono una buonasquadra e che, ove decidano di giocare, possono creare problemi, ―se vedono che possono fare degli affari … non dovrebberovenire col dente avvelenato‖. Dal punto di vista logico interpretativo, tali affermazioni erano dirette a invocare unatteggiamento di minore aggressività <strong>sportiva</strong> del Lecce in occasione dell‘imminente svolgimento della gara di campionato del30.4.<strong>2007</strong>. Esse, dunque, lungi dal concretizzare un tentativo di illecito sportivo previsto dall‘art. 6 CGS vigente all‘epoca deifatti (ora art. 7), non essendo idonee a produrre un danno o un pericolo per gli interessi protetti da quella disposizione (comeperaltro riconosciuto dalla stessa Procura federale), integrano la violazione dell‘art. 1, comma 1, CGS, secondo il quale lesocietà, i dirigenti, gli atleti, i tecnici, gli ufficiali di gara e ogni altro soggetto che svolge attività di carattere agonistico,tecnico, organizzativo, decisionale o comunque rilevante per l‘ordinamento federale, devono comportarsi secondo i principi dilealtà, correttezza e probità in ogni rapporto comunque riferibile all‘attività <strong>sportiva</strong>. Le spiegazioni fornite dal Rossi e dalLotito non trovano riscontro né nel senso letterale della trascrizione, né in quello delle parole utilizzate e della logica comune.È vero, infatti, che la conversazione ha avuto ad oggetto quasi esclusivamente le strategie di mercato della Soc. Lazio e, inparticolare, il possibile acquisto di un calciatore della Soc. Lecce, ma è altrettanto vero che le affermazioni del Rossi, perquanto circoscritte, isolate e superficiali, risultano comunque essere il risultato di un atteggiamento non consono ai doveri dicorrettezza che devono informare il comportamento dei tesserati. Sanzioni eque, tenuto conto degli orientamenti degli Organidella giustizia <strong>sportiva</strong> in casi analoghi, appaiono quelle di cui al dispositivo. Ai fini della loro quantificazione, occorreconsiderare, per un verso, che la conversazione era di natura personale e non avrebbe avuto alcuna rilevanza esterna ove essafosse stata espunta – come sarebbe stato opportuno – dal procedimento penale in corso, in quanto non attinente, e ove essa nonfosse stata pubblicata – come avrebbe dovuto – su un quotidiano, in quanto coperta da segreto istruttorio, e, per l‘altro, che alleaffermazioni del Rossi non può attribuirsi particolare rilievo, visto che non vi era un effettivo interesse della Società Lazio a untrattamento di favore, tenuto conto che, in quel momento, la situazione di classifica rendeva molto probabile il raggiungimentodell‘obiettivo del piazzamento Uefa perseguito dalla stessa Società. Alla responsabilità del Rossi segue quella oggettiva dellaSoc. Lazio per il comportamento tenuto dal proprio tesserato.5) Il dispositivoPer tali motivi, la Commissione delibera di infliggere a Delio Rossi la sanzione della squalifica per 3 (tre) giornate ufficiali digara e alla Soc. SS Lazio SpA quella dell‘ammenda di € 10.000,00 (diecimila/00).(219) - DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: PIETRO LO MONACO (Amministratoredelegato e legale rappresentante Calcio Catania SpA) PER VIOLAZIONE ART. 10 COMMA 1 CGS VIGENTE ALL‘EPOCADEI FATTI, OGGI ART. 12 COMMA 1 CGS, E DELLA SOCIETA‘ CALCIO CATANIA SpA PER VIOLAZIONE ART. 2COMMA 4 CGS VIGENTE ALL‘EPOCA DEI FATTI, OGGI TRASFUSO NELL‘ART. 4 COMMA 1 CGS (nota n.3276/664pf07-08/SP/ma del 4.3.<strong>2008</strong>).1. Il deferimentoCon provvedimento del 4 marzo <strong>2008</strong>, il Procuratore Federale deferiva a questa Commissione: il Signor Pietro Lo Monaco,Amministratore Delegato e Legale Rappresentante della Società per azioni ―Calcio Catania‖, per rispondere a seguito dicomportamenti non regolamentari, della violazione di cui all‘art. 10, comma 1, CGS vigente all‘epoca dei fatti, ed oggitrasfuso nell‘art. 12 comma 1 del vigente CGS e di conseguenza la società per azioni ―Catania Calcio‖ per responsabilitàdiretta a causa dei fatti ascrivibili al Signor Pietro Lo Monaco, ai sensi dell‘art. 2 comma 4 vigente all‘epoca dei fatti, trasfusonell‘art. 4 comma 1 del vigente CGS.2. Le memorie difensiveNei termini assegnati nell‘atto di convocazione degli addebiti, il Signor Pietro Lo Monaco ed il Calcio Catania SpA facevanopervenire una memoria difensiva congiunta.3. Il dibattimentoAll‘odierna riunione è comparso il rappresentante della Procura federale, il quale ha chiesto la dichiarazione di responsabilitàdei deferiti e l‘irrogazione della sanzionedell‘inibizione di 1 mese e dell‘ammenda per il Calcio Catania SpA di € 10.000,00. E‘comparso altresì il difensore del Signor Pietro Lo Monaco e del Calcio Catania SpA, il quale ha chiesto il proscioglimento deideferiti, o in via subordinata dell‘applicazione delle sanzioni minime previste dal CGS.4. I motivi della decisioneLa Commissione, esaminati gli atti, rileva quanto segue: i fatti posti a fondamento della richiesta di deferimento da parte dellaProcura Federale riguardano la presunta concessione ad alcuni gruppi organizzati di tifosi etnei di abbonamenti per lo stadio.Le tessere, valide per la stagione 2006/<strong>2007</strong> del campionato Italiano di Calcio di Serie A, permettevano infatti ad alcuni gruppiorganizzati di entrare gratuitamente all‘interno dello Stadio Comunale di Catania ―Cibali – Angelo Massimino‖, così come520


DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE - STAGIONE SPORTIVA <strong>2007</strong>-<strong>2008</strong>confermato dal Signor Pietro Lo Monaco, amministratore delegato e legale rappresentante del Catania Calcio SpA. A seguitodi un accurato esame delle prove prodotte dalla procura federale, delle memorie difensive depositate dai deferiti, ed all‘esitodel dibattimento, sono emerse prove sufficienti ad evidenziare che, il comportamento posto in essere da parte dal Signor PietroLo Monaco risulta essere contrario a quanto previsto dall‘art. 10 comma 1 del CGS vigente all‘epoca dei fatti ed oggi trasfusonell‘ art. 12 comma 1 del vigente CGS; di conseguenza è configurabile una responsabilità diretta a carico del Calcio CataniaSpA, per violazione dell‘articolo 2 comma 4 del CGS vigente all‘epoca dei fatti ed oggi trasfuso nell‘art. 4 comma 1 del CGS.5. il dispositivoLa Commissione Disciplinare Nazionale, in accoglimento del deferimento proposto, infligge al Signor Pietro Lo Monaco lasanzione dell‘inibizione sino al 22 giugno <strong>2008</strong> ed al Calcio Catania SpA la sanzione dell‘ammenda di € 10.000,00(diecimila/00).(300) - RECLAMO DELLA SOCIETA‘ ASD UNION ‗91 AVVERSO LE DECISIONI MERITO GARA UNION 91-TORVISCOSA DEL 27.4.<strong>2008</strong>(Delibera C.D. Territoriale presso il C.R. Friuli VG - C.U. n. 59 del 2.5.<strong>2008</strong> – Campionato di Eccellenza).La società Union 91 con ricorso trasmesso a mezzo telefax il 9 maggio <strong>2008</strong> impugna la decisione della CommissioneDisciplinare Territoriale Friuli Venezia Giulia pubblicata sul C. U. n. 59 del 2 maggio <strong>2008</strong>, che aveva respinto il reclamodella stessa Union 91 avverso la regolarità della gara Union 91–Torviscosa del 27 aprile <strong>2008</strong> Campionato Eccellenza. Lenorme sulla abbreviazione dei termini disposte dalla Presidenza Federale in relazione all‘art. 33 comma 11 C.G.S., pubblicatesul C.U. n. 67/A del 25 febbraio <strong>2008</strong>, prevedono che il ricorso come quello in oggetto deve essere trasmesso allaCommissione Disciplinare Nazionale via telefax entro il giorno successivo di pubblicazione della decisione appellata sulComunicato Ufficiale del Comitato Regionale. E‘ di tutta evidenza che la norma non è stata rispettata dalla ricorrente, cheavrebbe dovuto inoltrare il ricorso entro venerdì 3 maggio <strong>2008</strong>, con conseguente tardività dello stesso. La tesi della ricorrente,che la normativa sulla abbreviazione dei termini non sarebbe applicabile alle ipotesi di impugnazione proposte ai sensi dell‘art.46 comma 4 CGS, non è fondata, rientrando nella competenza di questa Commissione anche i ricorsi avverso le decisioni delleCD Territoriali assunte ai sensi dell‘art. 46 comma 3 CGS, con conseguente applicabilità della normativa di cui sopra. P.Q.M.dichiara inammissibile il ricorso e dispone incamerarsi la tassa addebitata in conto.(303) - RECLAMO DELLA SOCIETA‘ POL. CALDARI CALCIO AVVERSO LE DECISIONI MERITO GARAFARESINA-CALDARI DEL 24.2.<strong>2008</strong>(Delibera C.D. Territoriale presso il C.R. Abruzzo - C.U. n. 47 del 13.3.<strong>2008</strong> – Campionato di 2^ Categoria).La Commissione Disciplinare Territoriale Abruzzo, con decisione pubblicata il 13 marzo <strong>2008</strong>, dichiarava inammissibile perdifetto di sottoscrizione il reclamo della Poli<strong>sportiva</strong> Caldari Calcio avverso la regolarità della gara Varesina–Caldari del 24febbraio <strong>2008</strong> Campionato 2^ Categoria. Su tale reclamo risultavano difatti opposti il timbro della reclamante, l‘indicazione dicognome e nome del presidente, ma non la firma di quest‘ultimo. Propone ricorso la Società Caldari (presentatoinopinatamente alla Corte di Giustizia Federale in data 20 marzo <strong>2008</strong> e rimesso a questa Commissione il 12 maggio <strong>2008</strong>protocollo n. 5118.9 AM/ri), deducendo che l‘autografia della sottoscrizione non costituisce requisito di esistenza giuridicadell‘atto allorquando dal suo contesto appare certo l‘autore. Per cui la C.D.T. avrebbe dovuto esaminare il merito del reclamo,che sarebbe stato suscettibile di accoglimento in quanto la società antagonista aveva utilizzato nella gara in oggetto qualeassistente dell‘arbitro una persona non tesserata. Il ricorso è infondato. La mancata sottoscrizione del reclamo alla CDTerritoriale, che non è contestata, comporta il vizio di inammissibilità del reclamo stesso che si ricava dal comma 5 art. 33CGS e che è di per sé insanabile e che, comunque, l‘attuale ricorrente non ha chiesto di sanare prima della decisioneimpugnata, che dev‘essere pertanto confermata. P.Q.M. respinge il reclamo e dispone l‘addebito della tassa non versata.(301) - RECLAMO DELLA SOCIETA‘ ASD NUOVA SANTANTONESE AVVERSO LE DECISIONI MERITO GARANUOVA SANTANTONESE-ATLETICO PEDARA DEL 3.5.<strong>2008</strong>(Delibera C.D. Territoriale presso il C.R. Sicilia - C.U. n. 51 del 7.5.<strong>2008</strong> – Campionato di 2^ Categoria).La società Santantonese impugna la decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Sicilia, pubblicata sul C.U. n. 51dell‘8 maggio <strong>2008</strong>, che aveva accolto il reclamo della società Atletico Pedara avverso la regolarità della gara NuovaSantantonese – Atletico Pedara del 3 maggio <strong>2008</strong> Play Off Seconda Categoria, infliggendo alla società ricorrente la perditadella gara in quanto alla stessa aveva partecipato il calciatore Fichera Giuseppe in corso di squalifica. La ricorrente deduce cheil reclamo della società Atletico Pedara doveva essere dichiarato inammissibile e improcedibile per inosservanza delledisposizioni di cui al C.U. n. 68/A del 28.02.<strong>2008</strong> relative alla abbreviazione dei termini per l‘inoltro dei reclami dinanzi allaCommissione Disciplinare Territoriale in ottemperanza all‘art. 33 comma 11 C.G.S. Secondo la ricorrente, la società AtleticoPedara, trasmesso il reclamo a mezzo telefax presso il Comitato Regionale Sicilia in data 4 maggio <strong>2008</strong>, ovvero il giornosuccessivo alla gara disputata il 3 maggio <strong>2008</strong>, aveva inviato copia del reclamo alla società ricorrente per lettera raccomandataavviso ricevimento il giorno 5 maggio <strong>2008</strong>, così violando la richiamata normativa sulla abbreviazione dei termini. Sostienealtresì la ricorrente che la Commissione Disciplinare Territoriale avrebbe dovuto comunque respingere il reclamo, perché ilcalciatore Fichera Giuseppe, sanzionato con la squalifica per una gara per recidività in ammonizione riportata nell‘ultimagiornata di campionato, doveva scontare la squalifica nella stagione <strong>sportiva</strong> successiva, avendo così titolo di partecipare allagara di play off, che era stata reclamata giusto l‘art. 14 comma 12 CGS. Il ricorso è fondato. Ai sensi della normativa sullaabbreviazione dei termini procedurali, pubblicata sul C.U. n. 68/A del 25 febbraio <strong>2008</strong>, i reclami alla Commissione521


DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE - STAGIONE SPORTIVA <strong>2007</strong>-<strong>2008</strong>Disciplinare territoriale devono pervenire via telefax o altro mezzo idoneo o essere depositati presso la sede del ComitatoRegionale entro le ore 12.00 del secondo giorno successivo alla data di effettuazione della gara, con contestuale invio – semprenel predetto termine – di copia alla controparte. Nel caso in esame risulta che la società Pedara non ha rispettato la contestualità dell‘invio di copia del reclamo alla società Santantonese, atteso che tale copia è stata inviata alla controinteressata ilgiorno 5 maggio <strong>2008</strong> e per di più a mezzo di lettera raccomandata, non prevista dalla normativa sopra richiamata. Il reclamodoveva essere pertanto dichiarato inammissibile, a nulla rilevando che la Società Santantonese si era costituita con memoria,con la quale, peraltro, l‘inammissibilità era stata eccepita. L‘accoglimento del primo motivo di ricorso assorbe ogni altromotivo di ricorso. P.Q.M. accoglie il ricorso, annulla la decisione impugnata e, per l‘effetto, ripristina il risultato di 0 – 0conseguito sul campo della gara Nuova Santantonese – Atletico Pedara del 3 maggio <strong>2008</strong> Campionato 2° Categoria Play Off.Dispone la restituzione della tassa reclamo.TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COMUNICATO UFFICIALE N. 56/CDN DEL 20 MAGGIO <strong>2008</strong>(288) - RECLAMO DELLA SOCIETA‘ POL. COMIZIANESE AVVERSO LE DECISIONI MERITO GARACOMIZIANESE-RANGER S. ROCCO DEL 30.3.<strong>2008</strong>(Delibera C.D. Territoriale presso il C.R. Campania - C.U. n. 88 del 17.4.<strong>2008</strong> – Campionato di 2^ Categoria).La Commissione Disciplinare Territoriale Campania, con decisione del 17 aprile <strong>2008</strong>, respingeva il reclamo della societàComizianese avverso la regolarità della gara Comizianese – Ranger San Rocco del 30 marzo <strong>2008</strong> Campionato SecondaCategoria. Motivava il primo giudice che, contrariamente all‘assunto della reclamante, i calciatori Parisi Enrico, Liguori Ivan eMagni Pasquale risultavano tesserati per la società Ranger San Rocco ed avevano pertanto titolo di partecipare alla gara.Ricorre la società Comizianese e chiede la revoca della decisione, deducendo che il calciatore Parisi Enrico è tesserato dal 20settembre <strong>2007</strong> per la società Real San Rocco e non per la società Ranger San Rocco, per cui la sua partecipazione alla gara inoggetto nella squadra Ranger San Rocco era irregolare. Il ricorso è fondato. In effetti, dall‘attestazione dell‘ufficioTesseramenti Comitato Regionale Campania, che si rinviene in atti, il calciatore risulta tesserato per la società Real San RoccoMarano e non per la società Ranger San Rocco, per cui la sua partecipazione alla gara reclamata è irregolare. P.Q.M. accoglieil ricorso; annulla la decisione impugnata, infligge alla società Ranger S. Rocco la punizione <strong>sportiva</strong> della perdita per 0 -3della gara Comizianese – Ranger San Rocco del 30 marzo <strong>2008</strong> Campionato Seconda Categoria; dispone la restituzione dellatassa versata.(282) - RECLAMO DELLA SOCIETA‘ ASD REAL SANNIO DONNE AVVERSO LE DECISIONI MERITO GARA LAMIMOSA PADULA-REAL SANNIO DONNEFARESINA DEL 24.2.<strong>2008</strong>(Delibera C.D. Territoriale presso il C.R. Campania - C.U. n. 85 del 10.4.<strong>2008</strong> – Calcio Femminile Serie C).La società Real Sannio Donne ricorre avverso la decisione 10 aprile <strong>2008</strong> della Commissione Disciplinare TerritorialeCampania di rigetto del reclamo della stessa avverso la regolarità della gara La Mimosa Padula – Real Sannio Donne del 24febbraio <strong>2008</strong>, Calcio Femminile Serie C. Deduce la ricorrente che il reclamo si era fondato sulla irregolare partecipazione allagara della calciatrice Petraglia Melani, priva dell‘autorizzazione di cui all‘art. 34 N.O.I.F. e che la C.D.T., prendendo in esamele controdeduzioni della società antagonista che non le erano state comunicate, non si era espressa sul punto, limitandosi amotivare la decisione sul fatto che l‘arbitro della gara aveva commesso l‘errore materiale di attribuire le sostituzioni effettuateda una squadra all‘altra e viceversa e che nessuna calciatrice si trovava in posizione irregolare. Chiede la ripetizione della garain quanto inficiata da errore tecnico dell‘arbitro, Il reclamo è infondato. All‘attestazione dell‘Ufficio Tesseramenti presso ilComitato Regionale Campania, acquisita agli atti del procedimento, risulta che la calciatrice Petraglia Melani, munitadell‘autorizzazione ai sensi dell‘art. 34 N.O.I.F., è tesserata per la società La Mimosa dal 29 gennaio <strong>2008</strong>; la stessa, peraltro,indicata in distinta dalla società La Mimosa quale calciatrice di riserva, non aveva partecipato alla gara. Risulta altresì chel‘arbitro, in sede di supplemento di referto, ha ammesso di aver errato nella trascrizione dei nomi delle sostituzioni,ingenerando così nella ricorrente l‘inesatto convincimento che la calciatrice Petraglia Melani avesse effettivamente partecipatoal giuoco. Trattasi con tutta evidenza di mero errore materiale, che non ha alterato il regolare svolgimento della gara al paridell‘omessa trascrizione del nome di altra calciatrice della La Mimosa, che in effetti è stata inserita con il solo cognome, mache era stata identificata dall‘arbitro. La circostanza che la Società La Mimosa non ha comunicato le proprie controdeduzioniall‘attuale ricorrente è irrilevante ai fini della presente decisione. P.Q.M. respinge il reclamo e dispone l‘addebito della tassanon versata.TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COMUNICATO UFFICIALE N. 57/CDN DEL 22 MAGGIO <strong>2008</strong>DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: FRANCESCO DE MATTEIS, EUGENIOPETRELLI, FRANCESCO BRAMBILLA PISONI (calciatori ASD Nuova Cavallino), VALERIO CARICATO (dirigenteASD Nuova Cavallino), ANGELO SERAFINO (Dirigente Federale con qualifica di componente della delegazione Provincialedi Lecce della FIGC) E DELLA SOCIETA‘ ASD NUOVA CAVALLINO (nota n. 3184/174pf07-08/SP/en del 28.2.<strong>2008</strong>).Il deferimento Con provvedimento del 28.02.<strong>2008</strong>, il Procuratore Federale ha deferito a questa Commissione DisciplinareNazionale: De Matteis Francesco, Calciatore della Società Nuova Cavallino; Petrelli Eugenio, Calciatore della Società NuovaCavallino; Brambilla Pisoni Francesco, Calciatore della Società Nuova Cavallino; Caricato Valerio, Dirigente della Società522


DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE - STAGIONE SPORTIVA <strong>2007</strong>-<strong>2008</strong>Nuova Cavallino; Serafino Angelo, Dirigente Federale con la qualifica di Componente della Delegazione Provinciale di Leccedella FIGC, per rispondere della violazione dell'art. 1, comma 1, CGS: Il primo, per avere aggredito e seriamente ferito con unpugno il calciatore del Caprarica Fabio Bardoscia; per avere offeso e minacciato il Dirigente della Società Caprarica Pio DeMarco; per avere aggredito con l‘ausilio di altre persone il calciatore della Società Caprarica Massimo Tommasi, che riportavalesioni al volto. Il secondo ed il terzo per avere aggredito il Presidente del Caprarica Antonio Delle Donne ed inoltre per laviolazione dell‘Art. 17 comma 8 (oggi trasfuso nell‘art. 22 comma 8) del CGS per essere entrati negli spogliatoi prima dellagara benché fossero squalificati. Il quarto sia per non avere risposto alla convocazione del Collaboratore della Procura Federalebenché regolarmente convocato, sia per avere svolto le funzioni di allenatore senza la prescritta abilitazione. Il quinto per avereomesso di riportare i fatti così come nella realtà accaduti ed avvenuti sotto la sua diretta cognizione e per aver resodichiarazioni non veritiere al Collaboratore della Procura Federale in sede di audizione. Inoltre la Società ASD NuovaCavallino è stata deferita per rispondere della violazione dell‘art. 2 comma 4 (oggi trasfuso nell‘art. 4 comma 2 del CGS) perresponsabilità oggettiva per i fatti ascritti ai suoi tesserati e della violazione dell‘art. 12 comma 1 (oggi trasfuso nell‘Art. 14comma 1) del CGS per i fatti violenti commessi in occasione della gara Nuova Cavallino-Caprarica del 13.5.<strong>2007</strong>, con gravedanno all‘incolumità fisica di un tesserato (scil: due tesserati) della Società AC Caprarica. Alla riunione odierna, sonocomparsi il rappresentante della Procura Federale, il quale ha chiesto la dichiarazione di responsabilità dei deferiti el'irrogazione delle seguenti sanzioni: Per De Matteis Francesco, calciatore della Società Nuova Cavallino anni tre di squalifica;Per Petrelli Eugenio, calciatore della Società Nuova Cavallino anni tre di squalifica; Per Brambilla Pisoni Francesco, calciatoredella Società Nuova Cavallino anni tre di squalifica; Per Caricato Valerio, Dirigente della Società Nuova Cavallino dodici mesidi inibizione; Per Serafino Angelo, Dirigente Federale con la qualifica di Componente della Delegazione Provinciale di Leccedella FIGC dodici mesi di inibizione; Per la Società Nuova Cavallino tre punti di penalizzazione ed € 5.000,00= di ammenda,ed il sig. Serafino Angelo il quale ha chiesto in via principale il proprio proscioglimento ed in subordine l‘applicazione dellaammonizione ovvero ammonizione con diffida. I motivi della decisione La Commissione, esaminati gli atti e sentiti gliinteressati, rileva che il deferimento è fondato, per i motivi indicati di seguito. Secondo quanto risulta dalla relazionedell'incaricato dell'Ufficio indagini e dalla documentazione allegata, il 13 maggio <strong>2007</strong> nel campo sportivo di Cavallino, inoccasione della gara Nuova Cavallino-Caprarica, alle ore 15,30 circa si sono svolti episodi di violenza ed intimidazione adopera di un gruppo di persone riconducibili alla Nuova Cavallino, tra cui sono stati identificati con certezza i calciatoriFrancesco De Matteis, Eugenio Petrelli e Francesco Brambilla Pisoni. Né la Società Nuova Cavallino, che non ha assicuratol‘ordine pubblico in occasione dell‘avvenimento sportivo, né il Commissario di campo Angelo Serafino hanno collaborato congli accertamenti sia di Polizia Giudiziaria sia del Collaboratore della Procura Federale. Alla documentazione in atti sonoallegati, tra gli altri, i referti di Pronto Soccorso presso la AUSL LE/1 Stabilimento ―Vito Fazzi‖ di Lecce, cui hanno dovutoricorrere, alla medesima data del 13.05.07 alle ore 17,10 circa, i calciatori del Caprarica Massimo Tommasi e Fabio Bardoscia.Il Comando della Stazione Carabinieri di Cavallino, a seguito delle indagini svolte in occasione dei disordini avvenuti presso ilcampo sportivo di Cavallino il 13 maggio <strong>2007</strong>, ha denunciato alla Procura della Repubblica di Lecce: Petrelli Eugenio eBrambilla Pisoni Francesco per i reati di cui agli artt. 610 e 339 C.P. (per avere compiuto - in più persone riunite- atti idonei diviolenza e minaccia nei confronti di Delle Donne Antonio, Tommasi Massimo e Bardoscia Fabio della AC Caprarica, al fine diindurli ad abbandonare il campo di giuoco). Ha inoltre denunciato alla Procura della Repubblica di Lecce il Commissario diCampo Serafino Angelo per il reato di cui all‘art. 378 C.P. (per avere omesso di riferire alla Polizia Giudiziaria circostanzeutili alla identificazione degli autori della aggressione consumata ai danni di alcuni componenti della squadra del Caprarica). Indata 30 maggio <strong>2007</strong> il Questore della Provincia di Lecce, viste le indagini svolte dalla DIGOS e dai Carabinieri di Cavallino,acclarata la responsabilità di Brambilla Pisoni Francesco e De Matteis Francesco dei fatti del 13.5.<strong>2007</strong> a Cavallino, haordinato che venga fatto loro divieto di accedere a tutti gli stadi e campi sportivi dove si svolgono i campionati o incontri dicalcio, per un periodo di anni tre, e vietando altresì agli stessi di accedere per il raggio di un chilometro alle zone circostanti glistadi ed i campi sportivi a partire da due ore prima dell‘inizio a due ore dopo la conclusione degli incontri di calcio ividisputati. Sono inoltre forniti di evidenza documentale i seguenti fatti: - Valerio Caricato, Dirigente della Nuova Cavallino hasvolto funzioni di allenatore senza averne titolo, ometteva di riferire i fatti così come accaduti e, benché convocato, omettevadi presentarsi dinnanzi al Collaboratore della Procura Federale. - Eugenio Petrelli e Francesco Brambilla Pisoni erano presentinegli spogliatoi benché fossero stati squalificati per un turno. Dagli accertamenti eseguiti emerge quindi in manierainconfutabile la responsabilità dei deferiti in ordine ai fatti loro rispettivamente contestati, che configurano la violazionedell‘art. 1 comma 1 CGS, che impone ai tesserati di comportarsi secondo i principi di lealtà, correttezza e probità in ognirapporto comunque riferibile all‘attività <strong>sportiva</strong>. In particolare, il De Matteis è responsabile della violenta aggressione ai dannidei calciatori del Caprarica Bardoscia e Tommasi, ai quali ha provocato lesioni di rilevante entità, nonché di offese e minaccenei confronti del dirigente De Marco. Il Petrelli ed il Brambilla Pisoni devono essere dichiarati responsabili dell‘aggressione,dapprima verbale e poi fisica, ai danni del Presidente del Caprarica Delle Donne. Inoltre agli stessi deve essere addebitatal‘indebita presenza negli spogliatoi in pendenza di squalifica. Analoghe considerazioni valgono per il dirigente ValerioCaricato il quale non solo ha svolto funzioni di allenatore senza averne titolo, come risulta dagli atti ufficiali, masuccessivamente ha omesso di presentarsi al Collaboratore dell‘Ufficio Indagini, benché regolarmente convocato, venendomeno agli obblighi imposti ai tesserati, ed in particolar modo ai dirigenti di Società, nella fase di accertamento di violazionidisciplinari da parte degli organi a ciò preposti. La mancata presentazione di difese da parte dei suddetti incolpati è ulterioreelemento che ne conferma la responsabilità. Un discorso a parte va fatto per il commissario di campo Serafino Angelo il qualeè comparso davanti a questa Commissione Disciplinare dichiarando di non aver assistito agli episodi di violenza e di averriportato nel referto i fatti caduti sotto la sua diretta percezione, senza nulla omettere. La commissione ritiene inattendibili le523


DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE - STAGIONE SPORTIVA <strong>2007</strong>-<strong>2008</strong>giustificazioni addotte dal Serafino poichè le stesse contrastano con le dichiarazioni rese dal Delle Donne e dal De Marco iquali, in sede di audizione da parte del collaboratore dell‘Ufficio Indagini, hanno affermato che il Serafino era presenteall‘episodio dell‘aggressione fisica e verbale nei confronti del Presidente del Caprarica. Almeno per quant‘ultimo episodiodeve pertanto essere affermata la responsabilità del Serafino per omessa refertazione e per reticenza in sede di audizione daparte del collaboratore dell‘Ufficio Indagini. Dalla responsabilità dei tesserati discende quella oggettiva della Nuova Cavallino,ai sensi dell‘art. 2 comma 4 CGS vigente all‘epoca dei fatti. In considerazione delle condotte ascritte ai deferiti, appaionocongrue le sanzioni di cui al dispositivo. Per quanto riguarda in particolare la Società Nuova Cavallino la Commissione ritienedi dover applicare oltre l‘ammenda anche la sanzione della penalizzazione di punti in classifica stante l‘inaudita violenzadell‘aggressione posta in essere da una pluralità di tesserati e da altre persone rimaste non identificate ma riconducibili allaSocietà, ai danni di due calciatori, di un dirigente e del Presidente della Società avversaria. P.Q.M. la Commissione delibera diinfliggere le seguenti sanzioni: A De Matteis Francesco, calciatore della Società Nuova Cavallino tre anni di squalifica. APetrelli Eugenio, calciatore della Società Nuova Cavallino tre anni di squalifica. A Brambilla Pisoni Francesco, calciatore dellaSocietà Nuova Cavallino tre anni di squalifica. A Caricato Valerio, dirigente della Società Nuova Cavallino un anno diinibizione. A Serafino Angelo, dirigente Federale con la qualifica di Componente della Delegazione Provinciale di Lecce dellaFIGC inibizione fino al 31 dicembre <strong>2008</strong>. Alla Società ASD Nuova Cavallino 3 punti di penalizzazione da scontarsi nellastagione <strong>sportiva</strong> <strong>2008</strong>/2009 ed ammenda di € 5.000,00 (cinquemila/00).TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COMUNICATO UFFICIALE N. 58/CDN DEL 27 MAGGIO <strong>2008</strong>(307) - RECLAMO DELLA SOCIETA‘ ASD POLISPORTIVA ZUNGOLI AVVERSO LE DECISIONI MERITO GARASAVIGNANESE-ZUNGOLI DELL‘8.3.<strong>2008</strong>(Delibera C.D. Territoriale presso il C.R. Campania C.U. n. 101 del 15.5.<strong>2008</strong> – (Campionato di 3^ Categoria).La Polisportivo Zungoli impugna la decisione della CD Territoriale presso il CR Campania del 15.5.<strong>2008</strong>, con la quale è statorepinto il reclamo della stessa Società Zungoli avverso la regolarità della gara Savignanese-Zungoli dell‘8.3.<strong>2008</strong> Campionatodi 3^ Categoria. Deduce la ricorrente l‘errore del primo giudice che ha ritenuto regolare la posizione dell‘assistente di parte DeLillo Leonardo, quanto invece non lo era. Il ricorso è fondato. Come si legge nella distinta di gara della Società Savignanese, lemansioni di assistente dell‘arbitro sono state svolte da De Lillo Leonardo munito di CI n. AH3954078. Il documento acquisitoagli atti del presente ricorso appartiene a De Lillo Leonardo nato il 23.1.1950, che è persona diversa dal De Lillo Leonardonato il 17.5.1981, che la Commissione Disciplinare Territoriale ha ritenuto essere in posizione regolare. Ma neppurequest‘ultimo De Lillo Leonardo era in posizione regolare. Risulta dalla certificazione dell‘Ufficio Tesseramenti presso il CRCampania che nessun De Lillo Pasquale è tesserato per la Società Savignanese e che il De Lillo Pasquale nato il 17.5.1981 ètesserato per la Società AS Cisliano partecipante al Campionato di Promozione CR Lombardia. A ciò consegue che la SocietàSavignanese nella gara in oggetto ha impiegato come assistente dell‘arbitro persona sprovvista di titolo, così incorrendo nellasanzione di cui all‘art. 17 comma 5 CGS, P.Q.M. Accoglie il reclamo, annulla la decisione impugnata ed infligge alla SocietàSavignanese la punizione <strong>sportiva</strong> della perdita per 0-3 della gara Savignanese-Zungoli dell‘8.3.<strong>2008</strong> valevole per ilCampionato di 3^ Categoria. Dispone la restituzione della tassa versata.TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COMUNICATO UFFICIALE N. 59/CDN DEL 29 MAGGIO <strong>2008</strong>(210) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: JACOPO FURLAN (calciatore tesseratoEmpolI FC SpA), GIUSEPPE VITALE (Direttore Generale Empoli FC SpA) E FABRIZIO CORSI (Presidente Empoli FCSpA) E DELLA SOCIETA‘ EMPOLI FC SpA (nota n. 2612/300pf07-08/SP/ad del 6.2.<strong>2008</strong>)Il procedimento Con provvedimento del 6.2.<strong>2008</strong>, il Procuratore federale ha deferito a questa Commissione Jacopo Furlan,calciatore tesserato per la Soc. Empoli, Giuseppe Vitale e Fabrizio Corsi, rispettivamente Direttore generale e Presidente dellaSoc. Empoli, per violazione dell‘art. 1, n. 1, del CGS, per violazione dell‘art. 40, n. 3, delle NOIF, nonché la Soc. Empoli perviolazione dell‘art. 4, n. 1 e 2, del CGS, per responsabilità diretta e oggettiva in ordine agli addebiti contestati ai propritesserati. Nei termini assegnati nell‘atto di contestazione degli addebiti, il Furlan ha fatto pervenire una memoria difensivanella quale si effettua una ricostruzione dei fatti, evidenziando che di fatto l‘intero nucleo familiare risiederebbe nella regionesin dal 2005. Di conseguenza, si chiede il proscioglimento dagli addebiti contestati. Alla riunione odierna, è comparso ilrappresentante della Procura federale, il quale ha chiesto la dichiarazione della responsabilità degli incolpati e la condanna allasanzione della squalifica per una giornata di gara per il Furlan, dell‘inibizione per due mesi per il Vitale e per il Corsi edell‘ammenda di € 10.000,00 per la Soc. Empoli. Sono comparsi altresì il difensore del Furlan e i rappresentanti del Vitale, delCorsi e della Soc. Empoli, i quali hanno illustrato le proprie posizioni. I motivi della decisione La Commissione, esaminati gliatti e valutate le argomentazioni addotte dalle parti, ritiene che i comportamenti dei deferiti non siano censurabili. Secondoquanto risulta dalla puntuale documentazione esibita in atti, la famiglia Furlan – intesa nella accezione comune cioè comestretto nucleo familiare (marito, moglie e figli) – ha effettivamente trasferito la propria residenza nella regione Toscana sin dal2005. Di conseguenza, nelle stagioni agonistiche 2006/07 e <strong>2007</strong>/08 sussistevano i requisiti richiesti dall‘art. 40, n. 3, delleNOIF, in presenza dei quali è consentito il tesseramento di calciatori con età inferiore ai 16 anni (residenza con la propriafamiglia nella regione dove ha sede la società interessata o in una provincia confinante con la regione stessa). Ciò consente diaffermare che il tesseramento del Furlan da parte della Soc. Empoli è avvenuto in conformità con quanto previsto dallanormativa federale posta a tutela dei giovani calciatori, non rilevando al contrario la circostanza che la Soc. Empoli abbia524


DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE - STAGIONE SPORTIVA <strong>2007</strong>-<strong>2008</strong>trasmesso il relativo certificato di stato di famiglia anagrafica rilasciato dal Comune di Viareggio soltanto in data 2.4.<strong>2008</strong>,atteso che il trasferimento effettivo della residenza era già avvenuto in precedenza. Il dispositivo Per questi motivi, laCommissione delibera di prosciogliere Jacopo Furlan, Giuseppe Vitale, Fabrizio Corsi e la Soc. Empoli FC SpA dagli addebiticontestati.(213) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ANDREI AQUILANTE (calciatore) ENICOLA FERRARA (Amministratore Unico US Massese 1919 Srl) E DELLA SOCIETA‘ US MASSESE 1919 Srl (nota n.2701/324pf07-08/SP/ma del 12.2.<strong>2008</strong>)Con atto del 12.2.<strong>2008</strong>, la Procura Federale ha deferito il Sig. Andrea Aquilante, il Sig. Nicola Ferrara e la US Massese 1919,il primo per la violazione dell‘art. 40, co. 4, NOIF per avere sottoscritto, nella stessa stagione <strong>sportiva</strong>, due richieste ditesseramento, in data 22.8.<strong>2007</strong> per la ACD Ninfea Torrelaghese, ed il 17.9.<strong>2007</strong> per la US Massese 1919; il secondo per laviolazione dell‘art. 10, co. 2 e 4, CGS per aver tentato di tesserare il Sig. Andrea Aquilante per la US Massese 1919 ed infinequest‘ultima per responsabilità diretta ai sensi dell‘art. 4, co. 1, CGS. Alla riunione del 29.5.<strong>2008</strong>, la Procura Federale haconcluso chiedendo per il Sig. Aquilante la squalifica per mesi due (2); al Sig. Nicola Ferrara la inibizione per mesi quattro (4)ed alla US Massese 1919 l‘ammenda di € 5.000,00. I deferiti hanno invece insistito per il proscioglimento eccependo lacarenza di legittimazione passiva del Sig. Ferrara, in quanto il modulo di tesseramento di che trattasi sarebbe stato sottoscrittoda altro dirigente, Sig. Giuliano Niccolai, all‘epoca dei fatti responsabile del settore giovanile della Società. Ai finidell‘accoglimento di detta eccezione, il Ferrara ha formalmente disconosciuto la firma apposta, a sua insaputa, sul modello divariazione del tesseramento, allegato in copia alla memoria difensiva e contraddistinto dal n. 2, ed hanno richiesto di provaretale circostanza indicando, come teste, proprio il Sig. Niccolai. Nel merito, la Società deferita ha asserito che il doppiotesseramento era stato causato da una incomprensione con il calciatore, con il quale sarebbe esistito una accordo verbale inforza del quale lo stesso avrebbe dovuto militare nella US Massese 1919. Il deferimento è fondato e va pertanto accolto.Risulta, per tabulas, che il calciatore Andrea Aquilante il 22.8.<strong>2007</strong> si fosse tesserato per la ACD Ninfea Torrelaghese e,pertanto, la sottoscrizione di successiva richiesta di tesseramento in data 17.9.<strong>2007</strong>, integra le violazioni contestate ai deferiticon conseguente applicazione delle sanzioni richieste dalla Procura Federale e ritenute di giustizia. In merito aldisconoscimento operato dal Ferrara, si osserva che la sottoscrizione presente sul modulo di che trattasi appartiene, a giudiziodella Commissione, allo stesso – ed a tal fine è sufficiente la semplice comparazione tra quella disconosciuta e quelle appostesul mandato professionale per l‘assistenza nel presente procedimento e sui moduli in atti perverificare che sono identiche – tanto da determinare il rigetto dell‘eccezione, fermo restando che l‘attribuzione della firma adaltri, la cui sottoscrizione è palesemente difforme, costituisce un contegno sicuramente censurabile dal punto di vistaprocessuale. In merito alla eccepita non corrispondenza della firma, questa Commissione rileva che se ne venisse accertata lafalsità, ciò determinerebbe conseguenze ben più gravi sia in ordine alla validità del tesseramento, che sarebbe nullo, sia inordine alla posizione irregolare del calciatore, sia in ordine al fatto che tale tesseramento sia stato fatto a sua totale insaputa.A tal proposito non risulta credibile che il dirigente di che trattasi ignorasse il tesseramento di un calciatore e l‘esistenza dellostesso sino al ricevimento del deferimento. È ovvio, pertanto, che non potrà essere chiamato a testimoniare chi, secondo laprospettazione della difesa, ha commesso materialmente l‘illecito, ed è per questo motivo che la richiesta di prova vienerigettata. Quanto dedotto non risulta in alcun modo credibile, ma è comunque irrilevante ai fini della presente decisione inquanto la Società ha comunque ottenuto il tesseramento. Per tali motivi gli atti dovranno essere trasmessi alla Procura Federaleper l‘adozione dei provvedimenti di competenza. Nel merito, si osserva, altresì, che non risulta credibile quanto dedotto daideferiti in ordine ad un errore di comprensione con il Sig. Aquilante, atteso che tra la stipula dei due contratti è intercorsomeno di un mese. PQM La Commissione infligge al Sig. Andrea Aquilante la squalifica per mesi due (2), al Sig. NicolaFerrara, già sanzionato con decisione pubblicata in CU n. 53 12.5.<strong>2008</strong>, la inibizione per ulteriori mesi sei (6) ed alla USMassese 1919 Srl l‘ammenda di € 5.000,00 (cinquemila/00). Trasmette gli atti alla Procura Federale per l‘adozione deiprovvedimenti di competenza in ordine ai rilievi effettuati circa la sottoscrizione apposta sul modulo di tesseramento.(195) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GIUSEPPE CANNELLA (all‘epoca dei fattidirettore sportivo, munito di potere di firma in rappresentanza della Hellas Verona FC SpA) E DELLA SOCIETA‘ HELLASVERONA FC SpA (nota n. 2313/077pf07-08/SP/ma del 23.1.<strong>2008</strong>)Con atto del 23.1.<strong>2008</strong>, la Procura Federale ha deferito il Sig. Giuseppe Cannella, all‘epoca dei fatti direttore sportivodell‘Hellas Verona FC SpA con poteri di rappresentanza, e l‘Hellas Verona F.C. S.p.A. stessa, il primo per la violazionedell‘art. 1, co. 1, CGS e la seconda per responsabilità diretta ai sensi dell‘art. 4, co. 1, CGS, per aver sottoscritto, in data4.6.<strong>2007</strong>, nella quale il Cannella era sottoposto alla sanzione della inibizione sino al successivo 7.6.<strong>2007</strong>, contratto economicocon il calciatore Marco Ferrante. Alla riunione del 29.5.<strong>2008</strong>, la Procura Federale ha richiesto infliggersi al Sig. GiuseppeCannella, nelle more del procedimento non più tesserato, la inibizione per mesi e per la Hellas Verona FC SpA l‘ammenda di €5.000,00. I deferiti, dal canto loro, hanno concluso per il proscioglimento, asserendo che il contratto sarebbe stato sottoscrittonel gennaio del <strong>2007</strong> e consegnato al Ferrante il quale avrebbe autonomamente apposto la data del 4.6.<strong>2007</strong>. Ai fini di unamigliore comprensione dei fatti è opportuno effettuare una ricostruzione della vicenda e delle indagini. l procedimento trovaorigine nella nota del 2.7.<strong>2007</strong> con la quale la Hellas Verona FC SpA ha rappresentato alla Federazione che l‘accordoeconomico datato 4.6.07, depositato dal Sig. Marco Ferrante in data 26.6.<strong>2007</strong>, era da ritenersi nullo in quanto stipulato dalSig. Giuseppe Cannella, in quel momento soggetto alla sanzione della inibizione sino al 7.6.<strong>2007</strong>. La Lega, preso atto di taledichiarazione, ha annullato il contratto di che trattasi in data 9.7.<strong>2007</strong> ed inviato gli atti alla Procura Federale, con nota prot. n.525


DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE - STAGIONE SPORTIVA <strong>2007</strong>-<strong>2008</strong>198 del 26.7.<strong>2007</strong>, per le verifiche ed i provvedimenti di competenza. Le indagini effettuate dalla Procura Federale hannopermesso di accertare l‘esistenza di tre accordi tra la Hellas Verona FC SpA ed il Ferrante, il n. 857 ed il n. 859 redatti sumoduli forniti dalla Lega ed il n. 650 su modulo libero. Quest‘ultimo, recante la data del 21.1.<strong>2007</strong> ed avente ad oggetto leprestazioni del Ferrante sino al 30.6.<strong>2007</strong>, per l‘importo di € 180.000,00 netti, non è stato autorizzato dalla Lega per lapresenza di una condizione ritenuta non legittima perché peggiorativa , ovvero il rinnovo del contratto per la successivastagione <strong>sportiva</strong> verso il corrispettivo di € 200.000,00 netti, solo nel caso in cui la Società avesse raggiunto la salvezza.Pertanto, con successivo contratto del 22.1.<strong>2007</strong>, n. 859, depositato in Lega, il Ferrante e l‘Hellas Verona FC SpA si sonoaccordati sino al termine della stagione <strong>sportiva</strong> 2006/<strong>2007</strong> per l‘importo di € 90.000,00 netti. Sembra poi che,contestualmente, sia stato rilasciato dalla Lega altro modulo, contraddistinto con n. 857, quindi apparentemente antecedente aquello depositato e valevole per la stagione in corso, che prevedeva l‘accordo per la stagione <strong>sportiva</strong> <strong>2007</strong>/<strong>2008</strong> per l‘importodi € 180.000,00 netti. Tale accordo, sul quale è stata apposta la data del 4.6.<strong>2007</strong> è stato depositato il 26.6.<strong>2007</strong>.Successivamente, con nota pervenuta in Lega in data 6.7.<strong>2007</strong>, la Hellas Verona FC SpA comunicava che detto contrattosarebbe stato affetto da nullità in quanto stipulato in epoca nella quale il deferito era sottoposto alla sanzione della inibizione e,di conseguenza, la Lega provvedeva all‘annullamento dello stesso . Il Cannella, in sede di indagini, ha dichiarato che ilcontratto n. 857 sarebbe stato stipulato nel gennaio del <strong>2007</strong>, senza l‘apposizione di alcuna data, al fine di garantire il Ferranteper la stagione successiva, e avrebbe avuto natura di preliminare divenendo operativo solo nel caso in cui il Verona avesseconseguito la permanenza in serie B. Le circostanze relative alla stipulazione contestuale dei tre contratti e della anteriorità deln. 857 è stata chiarita dal Sig. Marzola, dirigente responsabile del settore amministrativo dell‘Hellas Verona FC SpA in data14.9.<strong>2007</strong>, in occasione della quale ha depositato il modulo n. 650. Il Ferrante ha invece confermato solamente che il contrattogli sarebbe stato sottoposto il 3.6.<strong>2007</strong>, data della partita Pescara – Hellas Verona (vinta da quest‘ultima con la unica segnaturadel Ferrante), sul pullman che stava facendo ritorno a Verona e che, trattandosi di domenica, le parti decidevano di apporre ladata del 4.6.<strong>2007</strong>. Nel caso di specie diviene rilevante la combinazione dei seguenti elementi ovvero la contestualità temporaledei tre contratti, la forma e la natura degli stessi, la decorrenza degli effetti, il fine perseguito dalle parti. Nel caso in cui ilcontratto sia un ―preliminare‖, ai sensi dell‘art. 105, co. 3, NOIF, l‘accordo ―deve essere redatto su modulo predisposto dallaLega, che contiene comunque tutti gli elementi essenziali del contratto. Esso deve essere depositato presso la Lega competenteentro la stessa stagione nella quale è posto in essere ed acquista efficacia, ad ogni effetto, dalla data del deposito‖. Nel caso incui il contratto abbia natura definitiva, gli artt. 93 e 39 NOIF, oltre ad imporre il rispetto del dato formale del documento nelquale versare l‘accordo, determinano (art. 39, co. 3) che ―se si tratta di calciatore “professionista” la decorrenza deltesseramento e del rapporto contrattuale è stabilita dalla data di deposito o di arrivo della documentazione presso la legacompetente, purché venga concesso il visto di esecutività da parte della medesima Lega‖. Dalle norme emerge che il depositoin Lega ed il successivo visto di esecutività costituiscono condizione di efficacia del contratto ma, stante la distinzione travalidità e efficacia degli atti, sulla base dei principi generali, è chiaro che la prima sia ancorata alla capacità di agire specificadel soggetto contraente che, alla data del 4.6.<strong>2007</strong>, ne sarebbe risultato privo in quanto inibito. Alla luce della documentazioneacquisita agli atti, delle dichiarazioni rese in fase di indagini e delle deduzioni difensive dei deferiti, non può non rilevarsi cheil contegno tenuto dall‘Hellas Verona FC SpA desti notevoli perplessità, anche ai fini della determinazione della effettiva datadi conclusione . Se vera la circostanza che il contratto fosse stato stipulato solo il 3 o 4 giugno, e quindi affetto da nullità per undifetto, ancorché temporaneo, dei poteri di rappresentanza del Cannella, non si comprende perché la Società non abbia agitosin da subito, attendendo invece il deposito del contratto. Non è credibile difatti che il direttore sportivo, anche alla luce delledimensioni della Società e della evidente onerosità dell‘ingaggio, abbia agito in totale autonomia senza informare la stessa, perdi più sul pullman della Società, alla presenza della squadra al completo e dello staff tecnico e dirigenziale, e soprattutto nellaconsapevolezza di compiere un atto nullo perché inibito. Ma, soprattutto, non si comprende il contenuto delle difese dellaSocietà che, asserendo che il contratto sarebbe stato concluso nel gennaio <strong>2007</strong>, smentisce categoricamente la nota del2.7.<strong>2007</strong> con la quale aveva denunciato la nullità dello stesso perché sottoscritto, in data 4.6.<strong>2007</strong>, dal Dirigente inibito. Lacontraddittorietà esistente tra i due documenti, sicuramente da censurare, fornisce la ulteriore conferma che la Società fosse aconoscenza di tutta la vicenda e che la predisposizione del contratto n. 857 e la consegna al Ferrante sia stata fatta proprio nelgennaio <strong>2007</strong>, al fine di eludere il provvedimento con il quale la Lega non aveva autorizzato la conclusione del contratto n.650. Difatti, mentre la deferita poteva agire per la nullità del contratto sin da subito, se vera la stipulazione del 4.6.<strong>2007</strong>, hainvece atteso la certezza della retrocessione (avvenuta il 21.6.<strong>2007</strong>) ed il deposito del contratto da parte del Ferrante perraggiungere lo stesso fine che avrebbe raggiunto invocando il mancato avveramento della condizione sospensiva contenuta nelmodulo n. 650, ritenuta dalla Lega non conforme perché peggiorativa. Tale contegno fornisce la prova dell‘esistenzadell‘accordo relativo alla operatività del contratto solo in caso di permanenza in serie B. Tale premessa è stata necessaria inquanto, ad avviso di questa Commissione, il contratto n. 857, depositato il 26.6.<strong>2007</strong>, è stato materialmente sottoscritto ocomunque predisposto nel gennaio del <strong>2007</strong> e dissimula la condizione contenuta nel contratto n. 650, ritenuta non valida dallaLega. Lo stesso, pertanto, secondo l‘intenzione delle parti, aveva natura preliminare e l‘utilizzo di un modulo diverso da quellopredisposto dalla Lega e, soprattutto, la volontaria elusione del divieto di apposizione della ripetuta condizione ne determinanola nullità. Per questi motivi il deferimento non può essere accolto ma, poiché i comportamenti attuati dai soggetti deferitiintegrano, comunque, un illecito , vengono trasmessi gli atti alla Procura Federale per l‘adozione dei provvedimenti dicompetenza. P.Q.M. La Commissione proscioglie i deferiti e trasmette gli atti alla Procura Federale per l‘adozione deiprovvedimenti di competenza in ordine ai fatti di cui nella parte motiva .526


DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE - STAGIONE SPORTIVA <strong>2007</strong>-<strong>2008</strong>(206) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ADRIANO RAFFO (dirigente US SestriLevante) E DELLA SOCIETA‘ US SESTRI LEVANTE (nota n. 2486/788pf06-07/SP/ma del 1.2.<strong>2008</strong>)Il Procuratore Federale ha deferito a questa Commissione Adriano Raffo, dirigente dell‘US Sestri Levante, e quest‘ultimasocietà per rispondere il Raffo, della violazione dei doveri di correttezza e probità di cui all‘art. 1, comma 1, del CGS, peravere aggredito l‘Osservatore Arbitrale sig. Cerioni Giorgio, sugli spalti dello stadio Comunale di Sestri Levante, dapprimaspingendolo ripetutamente con il petto fino a farlo cadere sulla fila di posti inferiore, quindi colpendolo con due calciall‘altezza dei glutei; la Società US Sestri Levante, per violazione dell‘art. 2, comma 4, del CGS vigente all‘epoca dei fatti,oggi trasfuso nell‘art. 4, comma 2, CGS, a titolo di responsabilità oggettiva per i comportamenti ascritti al suo dirigente. IlRaffo ha fatto pervenire memoria nella quale ammette sostanzialmente l‘addebito chiedendo una sanzione limitata al minimo.All‘udienza del 29 maggio <strong>2007</strong> nessuno è comparso per i deferiti, ritualmente avvisati, mentre il rappresentante della Procuraha richiesto l‘inibizione per anni due per il Raffo e l‘ammenda di € 1.500,00 per l‘US Sestri Levante. L‘esposto presentatodall‘osservatore arbitrale Cerioni Giorgio, dal quale nasce il presente procedimento, ha trovato piena conferma dall‘attivitàistruttoria compiuta dall‘Ufficio Indagini. Dalle dichiarazioni del Comandante della Stazione dei Carabinieri di Sestri Levante,che ha identificato l‘incolpato e dalle stesse ammissioni del Raffo, si evince con assoluta certezza che, nel corso della garaSestri Levante – Savona dell‘11/3/07 dopo che l‘arbitro aveva disposto la ripetizione di un calcio di rigore contro la squadra dicasa, l‘Osservatore Arbitrale Cerioni Giorgio veniva avvicinato da un tifoso e da un dirigente del Sestri Levante, poiidentificato per Raffo Adriano, che lo spintonavano facendolo cadere sul gradone di sotto. Lo stesso dirigente sferrava unviolento calcio sul gluteo al Cerioni. L‘O.A. chiedeva l‘aiuto di due Carabinieri presenti a pochi metri e questiaccompagnavano gli aggressori presso il centro della tribuna ove venivano successivamente identificati dal Comandante dellalocale Stazione Carabinieri. I fatti oggetto del procedimento , quindi, sono stati provati ed essi realizzano la violazionecontestata. Sanzione congrua per il Raffo appare quella di anni due di inibizione. Da ciò consegue anche la responsabilitàoggettiva dell‘US Sestri Levante per la condotta tenuta dal suo dirigente, che va sanzionata con l‘ammenda di € 5.000,00.P.Q.M. la Commissione infligge a Raffo Adriano la sanzione di anni due di inibizione e all‘USSestri Levante l‘ammenda di € 5.000.00 (cinquemila /00).(251) APPELLO DELLA SOCIETA‘ SS INTER CLUB PARMA AVVERSO L‘AMMENDA DI € 250,00 E L‘INIBIZIONEPER MESI TRE AL PRESIDENTE MAURO DANNI A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATOREFEDERALE (delibera CD Territoriale presso il CR Emilia Romagna – CU n. 40 del 9.4.<strong>2008</strong>)Danni Mauro e l‘associazione Inter Club Parma ASD hanno proposto reclamo avverso la decisione 7/4/<strong>2008</strong> dellaCommissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Emilia Romagna che aveva inflitto al Danni l‘inibizioneper mesi tre e all‘ASD Inter Club Parma l‘ammenda di € 250,00. I reclamanti eccepiscono la nullità del procedimento di primogrado per la violazione del diritto di difesa, la carenza dell‘elemento soggettivo del dolo e della colpa in capo al Danni e laconseguente insussistenza della responsabilità diretta dall‘ASD Inter Club Parma. All‘udienza del 29 maggio <strong>2008</strong> nessuno ècomparso per i reclamanti, mentre il rappresentante della Procura ha chiesto di dichiarare inammissibile il reclamo e,comunque, di respingerlo. Numerosi principi generali del diritto contraddicono il primo motivo di reclamo. E‘ noto infatti chela nullità deve essere espressamente comminata dalla norma per la violazione contestata, che la nullità è sempre esclusa sel‘atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato, che comunque le nullità sono sanate se la parte si è avvalsa della facoltà al cuiesercizio l‘atto omesso o nullo è preordinato. Nel caso specifico, i reclamanti lamentano che la convocazione per l‘udienza del7/4/08 dinnanzi la C.D.T. non recava l‘avviso che le parti avevano la facoltà di prendere visione degli atti e di chiederne copiaentro il termine di cinque giorni prima della data fissata per la convocazione. Tale eccezione era stata già sollevata in primogrado con memoria datata 26.3.<strong>2008</strong>. Vale a dire che, in disparte l‘osservazione che l‘art. 30 n. 8 CGS non commina la nullitàper l‘inosservanza della prescrizione in questione, in data 26.3.<strong>2008</strong>, dodici giorni prima dell‘udienza, in seguito allaconvocazione ricevuta, gli incolpati, essendo a conoscenza della facoltà di consultare gli atti e di estrarne copia, hanno potutosvolgere esaurientemente il loro diritto di difesa e, comunque, avrebbero potuto regolarmente esercitare tutte le facoltàdifensive. Pertanto, l‘atto di convocazione, pur se irregolare sotto il profilo della carenza dell‘avviso previsto dall‘art. 30comma 8 CGS, ha raggiunto lo scopo al quale era destinato (consentire agli incolpati di svolgere il loro diritto alla difesa); inogni caso, poi, gli incolpati si sarebbero potuti avvalere di tutte le facoltà loro concesse e se non lo hanno fatto è stato solo perloro libera scelta. Per di più, come già rilevato, l‘art. 30 n. 8 non prevede la nullità dell‘atto di convocazione per l‘inosservanzaformale contestata dagli incolpati. Tale irregolarità avrebbe potuto giustificare tutt‘al più una richiesta di rinvio, richiesta cheinvece gli incolpati non hanno mai avanzato. Non si deve neppure dimenticare che , nell‘ambito dell‘ordinamento sportivo,primo dovere di ogni tesserato è quello di conoscere le norme che regolano l‘attività <strong>sportiva</strong> della Federazione alla quale siaderisce volontariamente, accettandone le regole, ivi comprese quelle che regolano le procedure disciplinari. Per meraaccademia si osserva infine che l‘eventuale nullità dell‘atto di convocazione non comporterebbe il proscioglimento degliincolpati ma solo l‘annullamento della decisione di primo grado e la restituzione degli atti alla CDT in sede di rinvio. Nelmerito il reclamo è altrettanto infondato. Infatti, il Danni ha ammesso la propria piena consapevolezza e la conseguenteaccettazione dell‘attività svolta dell‘allenatore Occozzoli in favore della U.S. Torrile San Paolo, in violazione dell‘art. 38 delRegolamento del Settore Tecnico. Nonostante ciò il Danni ha consentito che l‘Occozzoli proseguisse ad allenare l‘ASD InterClub Parma, venendo così meno ai doveri imposti dall‘art. 1 comma 1 CGS in relazione all‘art. 38 del Regolamento del SettoreTecnico. Poiché le sanzioni irrogate appaiono congrue, il reclamo deve essere integralmente respinto. P.Q.M. La Commissionerigetta il reclamo e dispone l‘addebito della tassa non versata.527


DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE - STAGIONE SPORTIVA <strong>2007</strong>-<strong>2008</strong>TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COMUNICATO UFFICIALE N. 60/CDN DEL 30 MAGGIO <strong>2008</strong>(198) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ANTONIO MASCIA (Presidente SassariTorres 1903 Srl) E DELLA SOCIETA‘ SASSARI TORRES 1903 Srl (nota n. 1573/136pf07-08/SP/en del 17.12.<strong>2007</strong>)Visti gli atti; Letto il deferimento disposto in data 17 dicembre <strong>2007</strong> dal Procuratore Federale nei confronti: -del sig. AntonioMascia, Presidente della Società Sassari Torres 1903 Srl; -della Società Sassari Torres 1903 Srl; per rispondere: il primo, qualePresidente della Società Sassari Torres 1903, in relazione alla violazione dell‘ art. 1, comma 1 del CGS con riferimento all‘ art.39 comma 3 delle NOIF, come regolamentato dal C.U. n° 217 del 4 maggio <strong>2007</strong>; la Società Sassari Torres 1903 dellaviolazione dell‘ art. 4, comma 1 del CGS, per responsabilità diretta in ordine a quanto ascritto al suo Presidente. Esaminata lamemoria 23 maggio <strong>2008</strong> depositata in atti dalla difesa dei deferiti; ascoltato il difensore delle parti deferite ed ilrappresentante della Procura Federale che ha concluso per l‘affermazione di responsabilità dei soggetti deferiti con la richiestadelle seguenti sanzioni: per Antonio Mascia mesi sei di inibizione e l‘ammenda di € 10.000,00 per la Società Sassari Torres seipunti di penalizzazione da scontarsi nella stagione <strong>sportiva</strong> <strong>2008</strong>/2009 o in alternativa l‘esclusione dalla Coppa Italia Serie Coltre l‘ammenda di € 10.000,00. Ritenuto che l‘applicazione della delibera del 26 marzo <strong>2008</strong> pubblicata nel CU n° 154 CorteGiustizia Federale, invocata dalla difesa delle parti convenute, non può trovare ingresso e accoglimento da parte di questaCommissione, poichè le argomentazioni addotte sono prive di ogni fondamento in relazione al caso in esame, tra l‘altro dinatura ed oggetto completamente diverso da quello giudicato dalle Sezioni Unite della Corte Giustizia Federale,che ha ritenutola buona fede di un tesserato nell‘intraprendere l‘azione penale nei confronti di un altro tesserato, in considerazione che lostesso, nel comunicare al Commissario Straordinario della FIGC di avere intrapreso la predetta azione penale, si riservava dirichiedere l‘autorizzazione del Consiglio Federale per l‘eventualità che avesse ritenuto di adire il giudice civile per un‘azionedi risarcimento dei danni. Rilevato che il deferimento è stato disposto a seguito di comunicazione del Presidente della Lega diSerie C che, con propria nota del 27 agosto <strong>2007</strong> segnalava delle irregolarità in ordine alla partecipazione di sette calciatorischierati dalla Società Sassari Torres nell‘incontro disputato il 19 agosto <strong>2007</strong>, contro la FC Nuorese, valevole per il torneo diCoppa Italia Serie C - <strong>2007</strong>/<strong>2008</strong>. Accertato che, in effetti, nel predetto incontro sono stati impiegati irregolarmente i calciatoriZani Filippo, Serao Giovanni, Lizzori Cristian, Massaio Mario, Federici Daniele, Mascia Alessandro e Molino Daniele, inquanto al momento dello svolgimento della gara non era ancora pervenuto il visto di esecutività del tesseramento dei predetticalciatori. Infatti, la Soc. Sassari Torres 1903 ha inviato alla Lega di appartenenza la richiesta di tesseramento dei suddetticalciatori in data 16 agosto <strong>2007</strong> (ricevuta in Lega il 17 agosto <strong>2007</strong>) ed ottenuto dalla stessa il visto di esecutività il 22 agosto<strong>2007</strong>, quindi tre giorni dopo la disputa della gara. Pertanto, alla luce di quanto sopra accertato (anche in relazione alriconoscimento della violazione commessa da parte del Presidente della Torres sig. Antonio Mascia, che ha giustificatol‘occorso come un banale equivoco commesso dalla sua Società) è pacifica la violazione all‘ art. 39 comma 3 NOIF, da partedei soggetti deferiti; Tale norma infatti dispone che la decorrenza del tesseramento è comunque condizionata alla concessionedel visto di esecutività da parte della Lega competente. In quanto alla sanzione da irrogare, la Commissione rileva che l‘art. 39comma 4 NOIF punisce l‘utilizzo di un calciatore in data antecedente alla concessione del visto di esecutività è punito conl‘ammenda a carico della Società. Non pare quindi accoglibile la richiesta della Procura federale di applicazione di sanzioni didiversa natura. L‘ammenda viene quantificata nella misura indicata nel dispositivo, in considerazione della natura da una latodella natura colposa dell‘infrazione e dall‘altro lato del numero di calciatori impiegati in posizione di tesseramento non ancoraperfezionato. Per il Presidente Mascia appare sanzione adeguata quella in dispositivo. P.Q.M. In accoglimento del deferimento,irroga al sig. Antonio Mascia la sanzione dell‘inibizione per mesi 1 (uno) e alla Società Sassari Torres 1903 l‘ammenda di €10.000,00 (diecimila/00).(255) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: STEFANO DOMINICIS (AmministratoreUnico Ternana Calcio SpA), EMIDIO ADAMI (coordinatore del settore giovanile Ternana Calcio SpA), MATTIATROMBETTA (attualmente tesserato ASD Civitavecchia 1920) E DELLA SOCIETA‘ TERNANA CALCIO SpA (nota n.3341/730pf06-07/SP/en del 17.3.<strong>2008</strong>)Con deferimento del 17.3.<strong>2008</strong> la Procura Federale ha deferito alla Commissione Disciplinare Nazionale:1. il Sig. Stefano Dominicis, Amministratore Unico della Ternana Calcio SpA;2. il sig. Emidio Adami, coordinatore del settore giovanile della Ternana Calcio SpA;3. il Sig. Mattia Trombetta, attualmente tesserato per la ASD Civitavecchia 1920;4. la società Ternana Calcio SpA, per rispondere:a) i primi due della violazione dei doveri di correttezza e probità di cui all'art. 1, comma 1, in relazione all'art. 40, comma 3delle NOIF per aver richiesto il tesseramento di un calciatore minore di 16 anni e sprovvisto dei requisiti previsti dalla citatanorma delle NOIF per le stagioni sportive 2003/2004, 2004/2005, 2005/2006; nonché della violazione degli artt. 1, comma 1del CGS e art. 8, comma 2, del CGS vigente all'epoca dei fatti, oggi art. 10, commi 2 e 6, del CGS, anche in relazione all'art. 6,comma 1, dello Statuto vigente all'epoca dei fatti, oggi art. 7, comma 1, dello Statuto, per aver consentito a Mattia Trombettadi partecipare a numerosi incontri con la squadra, pur non avendo proceduto al tesseramento, nè aver richiesto il tesseramentoin deroga alla FIGC per la stagione <strong>sportiva</strong> 2006/<strong>2007</strong>; b) il Sig. Mattia Trombetta della violazione dei doveri di lealtà ecorrettezza di cui all'art. 1 del C.G.S. in relazione all'art. 40, comma 3 delle NOIF per essersi tesserato con la Ternana nellestagioni sportive 2003/2004, 2004/2005, 2005/2006 in assenza dei requisiti richiesti dalla normativa federale per i minori dianni 16, nonchè la violazione dell'art. 1, comma 1, del CGS, in relazione all'art. 8, comma 2, del CGS vigente all'epoca deifatti, oggi art. 10, commi 2 e 6, del CGS, per aver partecipato a gare in forza della Terzana Calcio in posizione irregolare in528


DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE - STAGIONE SPORTIVA <strong>2007</strong>-<strong>2008</strong>assenza di tesseramento; c) la società Ternana Calcio SpA per responsabilità diretta ed oggettiva, ex art, 2 comma 4, (oggi art.4 commi 1) e 2 CGS per i comportamenti ascritti ai propri dirigenti e tesserati. Resiste il Sig. Dominicis, affermando di esserestato nominato AU della Ternana in data 18/7/06 e quindi di non dover rispondere per le annate precedenti a quella 2006/2207.Resiste la Ternana Calcio sostenendo che, in ragione del principio tempus regit actum, alla fattispecie si dovrebbe applicare laprescrizione prevista dal previgente art. 18 CGS, che prevedeva che le infrazioni disciplinari delle società si prescrivevano altermine della seconda stagione <strong>sportiva</strong> successiva a quella in cui è stato posto in essere l‘ultimo atto diretto a commettere leinfrazioni stesse.‖ Asserisce, quindi, che i fatti concernenti la stagione <strong>sportiva</strong> 2003/2004 sarebbero prescritti. Afferma,inoltre, la difesa del Dominicis e della Ternana che la copertura assicurativa sarebbe stata operante, attesa l‘esistenza di unapolizza stipulata dalla società direttamente con la Axa Ass.ni, polizza che avrebbe ricompreso anche il Trombetta. Infineesclude la difesa che dalla vicenda si sarebbero voluti trarre indebiti vantaggi tecnici ed agonistici, in quanto la società avrebbesempre fornito al Comitato Provinciale di Terni la documentazione attestante la residenza del minore a Civitavecchia.All‘udienza del 29.5.<strong>2008</strong> le parti concordano per l‘applicazione della procedura di patteggiamento di cui all‘art. 23 CGS, (conapplicazione anche del disposto dell‘art. 24 CGS per le posizioni dei deferiti, ad eccezione del Sig. Adami), che dichiaranoconcordemente di voler esperire nei seguenti termini, con l‘applicazione delle sotto riportate sanzioni: a) quanto a DominicisStefano 1 mese di inibizione + Euro 3.300,00 di ammenda; b) quanto a Adami Emidio ammenda di 6 mesi; c) quanto allasocietà Terzana ammenda di Euro 6.700,00; d) quanto al calciatore Trombetta Mattia 3 giornate di squalifica. La Commissioneritiene che la procedura di patteggiamento possa essere nella specie utilmente esperita, considerando le richieste delle parti e lacongruità delle sanzioniconcordate tra le parti, P.Q.M. la Commissione delibera di applicare le seguenti sanzioni: a) quanto a Dominicis Stefano unmese di inibizione più € 3.300,00 (tremilatrecento/00) di ammenda; b) quanto a Adami Emidio l‘ammenda di 6 mesi; c) quantoalla società Ternana l‘ ammenda di Euro 6.700,00 (seimilasettecento/00); d) quanto al calciatore Trombetta Mattia 3 giornatedi squalifica.(199) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: VINCENZO CAMPITELLI (all‘epoca deifatti Presidente SSD Sapri Calcio SpA), LAFRANCO FORTUNATO MASSIMILIANO (all‘epoca dei fatti dirigente FCSavoia 1908 SSDRL) E DELLE SOCIETA‘ SAPRI CALCIO Srl (già SSD Sapri Calcio SpA nella stagione <strong>sportiva</strong>2006/<strong>2007</strong>) E FC SAVOIA 1908 SSDRL (nota n. 2100/601pf06-07/SP/en del 14.1.<strong>2008</strong>)Visti gli atti; letto il provvedimento, ritualmente notificato alle parti, mediante cui il Procuratore Federale, in data 14 gennaio<strong>2008</strong>, ha disposto il deferimento nei confronti di: - Sig. Vincenzo Campitelli, all'epoca dei fatti, Presidente della SSD SapriCalcio, per aver reso al collaboratore dell‘Ufficio Indagini in data 13.5.<strong>2007</strong> dichiarazioni reticenti e intrinsecamentecontraddittorie, in violazione dell‘art. 1 comma 1 CGS per aver tra l‘altro ostacolato l‘attività degli organi di giustizia <strong>sportiva</strong>nonchè per la violazione di cui all'art. 1, c. 1, CGS, relativamente all'art. 66 NOIF, per aver stazionato, nel corso della gara del31.3.<strong>2007</strong> tra Sapri e Savoia (Campionato Nazionale Dilettanti, Girone I), all'interno del recinto di giuoco e degli spogliatoi,pur non essendo inserito nella distinta di gara presentata dalla società di appartenenza all'arbitro; - Sig. Massimiliano Lafranco,all'epoca dei fatti, dirigente del FC Savoia 1908 SSDRL (Campionato Nazionale Dilettanti, Girone I), per essere entrato edaver stazionato negli spogliatoi in occasione della gara del 31.7.<strong>2007</strong> tra Sapri e Savoia, sia nell'intervallo tra il primo e ilsecondo tempo che subito dopo la conclusione della gara stessa, pur non essendo inserito nella distinta di gara presentata dallasocietà di appartenenza all'arbitro; - SSD Sapri Calcio Srl, per responsabilità diretta in ordine alla violazione ascritta al propriotesserato (Presidente); - FC 1908 Savoia SSDRL, per responsabilità oggettiva in ordine alla violazione ascritta al propriotesserato (dirigente); - verificata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 30, c. 1, CGS, la competenza funzionale di questa CDNazionale in ordine al suddetto deferimento - osservato che i soggetti deferiti non hanno depositato alcuna memoria difensiva;- ascoltato il rappresentante della Procura Federale, che ha concluso per l'affermazione di responsabilità dei deferiti, chiedendol'irrogazione delle seguenti sanzioni: - a carico del Sig. Vincenzo Campitelli l‘inibizione per mesi otto; - a carico del Sig.Massimiliano Fortunato Lafranco l‘inibizione per mesi due; - a carico della SSD Sapri Calcio Srl l‘ammenda di € 2.500,00; - acarico del FC 1908 Savoia SSDRL l‘ammenda di € 1.000,00; - ritenuto che i comportamenti sulla cui base é stato disposto ildeferimento dei due tesserati e delle società di rispettiva appartenenza risultano pacificamente comprovati da quanto é emersoall'esito dell'attività inquirente espletata dall‘Ufficio Indagini. In particolare, in base alle dichiarazioni rese al collaboratoredell'Ufficio Indagini incaricato, sia il Sig. Campitelli che il Sig. Lafranco hanno pacificamente ammesso di aver tenutocomportamenti violativi della disciplina contenuta nell'art. 66 NOIF, dovendosi, peraltro, considerare, quanto al Sig.Campitelli, la singolarità della motivazione che lo aveva indotto a stazionare, indebitamente, per quanto emerso, sia nel recintodi giuoco che negli spogliatoi. Inoltre va tenuto conto per quanto riguarda il Campitelli che lo stesso ha reso all‘UfficioIndagini dichiarazioni reticenti e contraddittorie relativamente ad un episodio controverso avvenuto in occasione della garaSapri-Savoia del 30.3.<strong>2007</strong>, ostacolando con tale condotta lo svolgimento dell‘attività delle indagini. Sanzioni congrueappaiono quelle di cui al dispositivo. P.Q.M. la Commissione Disciplinare, in accoglimento del deferimento, infligge al sig.Vincenzo Campitelli la sanzione dell‘inibizione per mesi 3 (tre); al sig. Fortunato Massimiliano Lafranco la sanzionedell‘inibizione per mesi 1 (uno); alla Società Sapri Calcio Srl la sanzione dell‘ammenda di € 2.000,00 (duemila/00) e allaSocietà FC Savoia 1908 SSDRL la sanzione di € 1.000,00 (mille/00).(208) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: FRANCESCO SABATINI (dirigente CaglieseCalcio) E DELLA SOCIETA‘ CAGLIESE CALCIO (nota n. 2426/609pf06-07/SP/en del 30.1.<strong>2008</strong>)529


DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE - STAGIONE SPORTIVA <strong>2007</strong>-<strong>2008</strong>Visti gli atti; letto il provvedimento, ritualmente notificato alle parti, in base al quale il Procuratore Federale, in data 30gennaio <strong>2008</strong>, ha disposto il deferimento nei confronti di: - Sig. Francesco Sabatini, dirigente dell'ASD Cagliese Calcio, inordine alla violazione dell'art. 1, c. 1, CGS, per aver aggredito l'allenatore della società <strong>sportiva</strong> Real Montecchio, Sig, LazzaroGaudenzi, al termine della gara ASD Cagliese-Real Montecchio del 28.1.<strong>2008</strong>; - A.S.D. Cagliese Calcio, per responsabilitàoggettiva in ordine alla violazione ascritta al proprio tesserato (dirigente); - verificata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 30, c. 1.CGS, la competenza funzionale di questa Commissione in ordine ai suddetti deferimenti, inizialmente attribuiti alla cognizionedella CAF e x art. 26, c. 1, CGS vigente all'epoca dei fatti; - osservato che i soggetti deferiti non hanno depositato alcunamemoria difensiva; ascoltato il rappresentante della Procura Federale che ha concluso per l'affermazione di responsabilità deideferiti, chiedendo l'irrogazione delle seguenti sanzioni: a carico del Sig. Francesco Sabatini mesi sei di inibizione; a caricodell'A.S.D. Cagliese Calcio l‘ammenda di € 10.000,00 con diffida; - ritenuto che il comportamento tenuto dal Sig. Sabatini sicolloca nel contesto di un burrascoso post gara (come si evince dagli atti di indagine e dalle dichiarazioni rese dai soggettiinterpellati), frutto sia delle condizioni ambientali (trattavasi di incontro tradizionalmente molto sentito), sia della tranceagonistica che aveva pervaso non solo i calciatori, ma anche altri componenti dei due sodalizi (tra cui anche il Sig. Sabatini), eche dopo la conclusione della partita, non si era affatto affievolita; - ritenuto, tuttavia, che, in considerazione delle non lieviconseguenze di natura fisica riportate dall'allenatore del Real Montecchio (Sig. Gaudenzi), puntualmente certificate (traumadistorsivo del rachide cervicale e trauma contusivo-distorsivo del ginocchio sinistro), si ha motivo di ritenere, con buon gradodi ragionevolezza, come tra il Sig. Sabatini e il tecnico del Real Montecchio non siano intervenuti, contrariamente a quantodichiarato dallo stesso soggetto deferito (pag. 3, Relazione Ufficio Indagini), un semplice ―alterco‖ e un ―tocco involontario‖(da parte del Sig. Sabatini), a causa dei quali si sarebbe verificata la caduta del Sig. Gaudenzi. E‘ stata acquisita infatti, ladeposizione del dirigente della Real Montecchio Claudio Imperatori il quale ha riferito che il Sabatini, dopo aver aggredito aparole il Gaudenzi, lo aveva preso per il collo sbattendolo a destra e a sinistra e facendolo cadere nello spazio sottostante loscivolo degli spogliatoi; - considerato, dunque, che il nocumento fisico subito dal tecnico del Real Montecchio, di entitàpiuttosto consistente, come già osservato, non può che essere ricondotto ad una vera e propria forma di aggressione da partedel Sig. Sabatini, connotata da un certo grado di violenza; - considerato pertanto che la condotta posta in essere dal Sabatini indanno del Gaudenti si connota di rilevante gravità anche in considerazione di quanto dispone l'art. 62, c. 1, NOIF, che imponealle società il dovere di accogliere cortesemente e di ampiamente tutelare i dirigenti federali, gli ufficiali di gara e le comitivedelle Società ospitate prima, durante e dopo lo svolgimento della gara. Il comportamento tenuto dal Sig. Sabatini si rivelapalesemente antitetico sia rispetto ai generali doveri di cui all'art. 1, c. 1, CGS, sia a quanto prescrive la richiamatadisposizione regolamentare NOIF, tanto più in considerazione della sua posizione apicale nell'ambito dei quadri societari delsodalizio di appartenenza (Vice-Presidente dell'ASD Cagliese Calcio), il che avrebbe dovuto ind urlo ad adoperarsi più di ognialtro allo scopo di cercare di distendere gli animi ormai esacerbati. P.Q.M. la Commissione Disciplinare, in accoglimento deldeferimento, infligge al sig. Francesco Sabatini la sanzione dell‘inibizione per mesi 6 (sei) e alla Società ASD Cagliese Calciol‘ammenda di € 10.000,00 (diecimila/00).TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COMUNICATO UFFICIALE N. 61/CDN DEL 03 GIUGNO <strong>2008</strong>(304) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MAURIZIO ZAMPARINI (Presidente USCittà di Palermo SpA) E DELLA SOCIETA‘ AS CITTA‘ DI PALERMO SpA (nota n. 3719/1001pf07-08/SP/gm del25.3.<strong>2008</strong>)Il deferimento Con provvedimento del 25/3/<strong>2008</strong>, il Procuratore Federale ha deferito a questa Commissione MaurizioZamparini, Presidente della Soc. Palermo, per violazione dell'art. 5, n. 1, CGS, per avere espresso, nel corso di dichiarazionirese ad organi di informazione, giudizi diretti a negare la regolarità del campionato e idonei a ledere la reputazione, il prestigioe la credibilità delle istituzioni federali, nonché la Soc. Palermo per violazione dell'art. 4, n. 1 e 5, CGS, per responsabilitàdiretta nella violazione ascritta al proprio Presidente. Nei termini assegnati nell'atto di contestazione degli addebiti, gliincolpati hanno fatto pervenire una memoria difensiva, nella quale, dopo aver precisato che Zamparini non aveva intenzione diadombrare dubbi sulla regolarità del campionato, né ledere il prestigio delle Istituzioni federali, si eccepisce l‘insussistenzadelle violazioni ascritte. I motivi della decisione Alla riunione odierna, è comparso il rappresentante della Procura federale, ilquale ha chiesto la dichiarazione della responsabilità degli incolpati e la condanna alla sanzione dell‘ammenda di € 50.000,00 edell‘inibizione per giorni 15 per Zamparini e a quella dell‘ammenda di € 50.000,00 per la Soc. Palermo. È comparso altresì ildifensore della Soc. Palermo, il quale, dopo aver illustrato ulteriormente i motivi già esposti in memoria, ha chiesto ilproscioglimento dagli addebiti contestati e, in subordine, l‘applicazione della sanzione minima. La Commissione, esaminati gliatti, rileva che le dichiarazioni del Presidente Zamparini riportate negli articoli pubblicati dai quotidiani "Corriere dello Sport -Stadio" e ―Tuttosport‖ del 20/3/<strong>2008</strong>, sono censurabili. Affermare, tra l‘altro, "vogliono mandare il Palermo in B", "il disegnoè quello di spedire il Palermo in B" e ―se Gussoni vuole mandarci in B ce lo dica prima‖ travalica il lecito diritto di critica,risolvendosi in una forma di denigrazione e in una accusa generalizzata di parzialità. A nulla rileva che il comportamento inquestione sia stato causato da una decisione ritenuta ingiusta, posto che, in ogni caso, i tesserati sono tenuti ad una condottaconforme ai principi sportivi della lealtà, della probità e della rettitudine, nonché della correttezza morale e materiale in ognirapporto di natura agonistica, economica e sociale. Deve conseguentemente affermarsi la responsabilità del PresidenteZamparini, alla quale segue quella diretta della Società di appartenenza. Sanzioni eque, tenuto conto della portata delleespressioni e delle circostanze di fatto, nonché delle previsioni di cui all‘art. 5, n. 6, appaiono quelle di cui al dispositivo. Il530


DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE - STAGIONE SPORTIVA <strong>2007</strong>-<strong>2008</strong>dispositivo Per tali motivi, la Commissione delibera di infliggere la sanzione dell‘ammenda di € 35.000,00 sia a MaurizioZamparini, sia alla Soc. Palermo.(299) APPELLO DEL SIG. WALTER CAPRIOLI (all‘epoca dei fatti allenatore RC Garbatella) AVVERSO L‘INIBIZIONEPER ANNI DUE INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE(Delibera CD Territoriale presso il CR Lazio – CU n. 135 del 17.4.<strong>2008</strong>)La Commissione Disciplinare Nazionale rilevato che il ricorrente non ha versato la tassa reclamo, nonostante la Segreteria diquesta Commissione lo abbia sollecitato; considerato altresì che il ricorso privo della relativa tassa non può essere istruitogiusto il disposto dell‘art. 33 comma 8 CGS; rilevato che il ricorso non risulta essere stato notificato alla Procura Federale cosìcome previsto dall‘art. 33 comma 5 CGS. P.Q.M. dichiara il non luogo a procedere.(163) APPELLO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO L‘ASSOLUZIONE DEL SIG. GRAZIANORAVAROTTO (all‘epoca dei fatti Presidente Calcio Monselice) E DELLA SOCIETA‘ CALCIO MONSELICE A SEGUITODI PROPRIO DEFERIMENTO(Delibera CD Territoriale presso il CR Veneto – CU n. 41 del 16.1.<strong>2008</strong>)Con ricorso del 29.1.<strong>2008</strong>, la Procura Federale ha impugnato la decisione, pubblicata su CU n. 41/08, con la quale laCommissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Veneto ha prosciolto il Sig. Ravarotto G., Presidente della ASDCalcio Monselice 1926 Sweden, e la Società stessa dagli addebiti agli stessi ascritti con deferimento del 5.6.<strong>2007</strong>, nel quale haprospettato che il primo avesse consentito al Sig. Pietro Giacomini, soggetto radiato dalla permanenza in qualsiasi rango ocategoria della FIGC, lo svolgimento di attività sociali e il reclutamento di calciatori. A sostegno della propria tesi, la Procurafederale, riportandosi sostanzialmente alla relazione dell‘Ufficio Indagini del 30.11.2006, prot. n. 1230 del 5.12.2006, haindicato numerose e inequivoche dichiarazioni il cui contenuto, lamenta la reclamante, sarebbe state disatteso dallaCommissione Disciplinare del Comitato Regionale Veneto. La Procura si duole, in particolare, che la Commissione di primecure avrebbe omesso di valutare la circostanza, pienamente provata, della sussistenza di continuativi rapporti finalizzati alcompimento di attività istituzionali, essendo altresì accertata la presenza del Giacomini all‘interno delle strutture. Continua lareclamante asserendo che il ruolo attivo del Giacomini avrebbe dovuto ritenersi provato sia da quanto dichiarato dallo stessoRavarotto, destinatario di alcune ―imbeccate‖ in merito a taluni calciatori da contattare, sia dalla sua presenza alle gare ufficialied agli allenamenti della società, in occasione dei quali si sarebbe intrattenuto con dirigenti e calciatori. Per tali motivi, laProcura chiede la riforma della decisione impugnata concludendo perché venga inflitta al Sig. Ravarotto la sanzione dellainibizione per mesi sei (6) e alla Società l‘ammenda di € 500,00. Alla riunione del 3.6.<strong>2008</strong>, la Procura ha insistito nelleproprie richieste, mentre nessuno era presente per gli appellati. Il reclamo è infondato e va pertanto rigettato. Il quadroaccusatorio ha profili troppo sfumati e incerti perché possa giungersi a un giudizio di responsabilità dei soggetti deferiti.Difatti, la presenza di un soggetto, ancorché radiato, presso le strutture societarie e alle partite, non è sufficiente a dimostrareche lo stesso svolga le prestazioni ―sommerse‖, indicate nell‘atto di incolpazione. Tanto più che, anche dalla accennatarelazione dell‘Ufficio Indagini, è emerso che il Sig. Giacomini, già presidente della Monselice, intratteneva rapporti diamicizia con il Sig. Ravarotto (e ovviamente ciò non può essere oggetto di censura) al quale, di certo, non potrà neanche essereimputato di avere ricevuto suggerimenti in ordine a presunti acquisti. Non è sufficiente la semplice relazione tra i due soggettia determinare la prova dello svolgimento dei compiti istituzionali da parte del Giacomini. Tra l‘altro, è bene sottolineare che lostesso è soggetto evidentemente non gradito a taluni i quali sono rimasti nell‘anonimato ma che, comunque, nell‘esposto cheha dato origine all‘indagine, hanno lamentato, unicamente, la presenza del Giacomini all‘interno della Società, senza che ciòsia indicativo di alcuna attività illecita. Anche dall‘esame approfondito della relazione dell‘Ufficio Indagini non emergonoelementi tali da poter ritenere configurato l‘illecito prospettato. Peraltro, solo alcuni dei soggetti escussi hanno genericamenteriferito di una presenza sfocata del Giacomini e, l‘unico elemento ―incisivo‖ dal punto di vista probatorio, parrebbe costituitoda informazioni rilasciate da un confidente, rimasto anonimo, ma, comunque non versate in alcun verbale e, pertanto, nonsuscettibili di alcuna valutazione. V‘è infine da rilevare che la richiamata decisione della CAF, pubblicata su CU FIGC n. 34/cdel 23.5.2002, non può essere posta a fondamento della responsabilità di soggetti per fatti dei quali si è prospettatol‘accadimento a distanza di anni. PQM rigetta il reclamo.TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COMUNICATO UFFICIALE N. 62/CDN DEL 06 GIUGNO <strong>2008</strong>(200) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: LUCA PAPONETTI (all‘epoca dei fatticalciatore Pescara Calcio attualmente tesserato Giulianova Calcio Srl), GIUSEPPE POSTIGLIONE (Amministratore Unico eLegalerappresentante pro tempore Potenza Sport Club Srl), PASQUALE GIUZIO (dirigente accompagnatore nonché delegatoPotenza Sport Club) E DELLA SOCIETA‘ POTENZA SPORT CLUB Srl (nota n. 2125/188pf07-08/SP/en del 15.1.<strong>2008</strong>)Il Procuratore Federale ha deferito alla Commissione Disciplinare Nazionale: 1) Il calciatore Luca Paponetti, all‘epoca deifatti, calciatore tesserato per la società Pescara Calcio, ed attualmente tesserato per la società Giulianova Calcio Srl; 2) Il sig.Giuseppe Postiglione, Amministratore Unico e Legale Rappresentante pro tempore della società Potenza Sport Club Srl; 3) Ilsig. Pasquale Giuzio, Dirigente accompagnatore, della società Potenza Sport Club Srl; 4) Il Potenza Sport Club Srl; perrispondere: - i primi tre della violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all‘art. 1 del CGS e per la violazionedel disposto di cui all‘art. 40/4 delle NOIF; - la Società, ai sensi dell‘art. 4, commi 1 e 2 del CGS. Il difensore dei deferiti531


DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE - STAGIONE SPORTIVA <strong>2007</strong>-<strong>2008</strong>Postiglione Giuseppe e soc. Potenza Sport Club ha fatto pervenire memoria con la quale chiede il proscioglimento dei suoirappresentati o, in subordine, l‘irrogazione di una sanzione contenuta nel minimo. All‘udienza del 5/6/08 il rappresentantedella Procura ha richiesto le seguenti sanzioni: mesi 4 di inibizione per il Postiglione,mesi sei di inibizione per il Giuzio, mesi4 di squalifica per il Paponetti e € 2.000,00 per la soc. Potenza Sport Club. I difensori dei deferiti hanno chiesto ilproscioglimento o, in subordine, una sanzione contenuta nel minimo. Sulla base dell‘attività di indagine svolta dalla ProcuraFederale, deve ritenersi provato che il calciatore Luca Paponetti abbia violato l‘art. 40/4 delle NOIF, che non consente iltesseramento contemporaneo per più società, tesserandosi con il Potenza, nonostante il precedente tesseramento per la stagione<strong>sportiva</strong> <strong>2007</strong>/<strong>2008</strong> sottoscritto in data 9/8/<strong>2007</strong> con il Pescara, che in data 18.8.<strong>2007</strong> aveva avuto dalla Lega Professionisti diSerie C il visto di esecutività. Nel contempo il Potenza S.C. risulta avere avviato la trattativa con il Paponetti nonostante fossea conoscenza che lo stesso calciatore avesse già firmato il rinnovo del tesseramento con il Pescara Calcio e, comunque, senzaeffettuare adeguati accertamenti in ordine a tale circostanza. In particolare il Potenza SC, ha operato senza prima accertarsipresso la Lega Professionisti di Serie C, se il precedente tesseramento del Paponetti con il Pescara Calcio, sottoscritto in data9.8.<strong>2007</strong> avesse ricevuto il visto di esecutività e, comunque, senza preoccuparsi minimamente dello status del calciatore. Lapresenza fisica del Presidente Postiglione alle trattative intercorse con il Paponetti appare provata dalle concordi dichiarazionidel calciatore e dal suo agente ―di fatto‖ Di Campli. In ogni caso la presenza o l‘assenza del Postiglione al momento dellaconclusione delle trattative non ha rilevanza in quanto, il Presidente, per sua stessa ammissione (vedidichiarazioni rese alla procura Federale) era certamente al corrente dei contatti tra la società ed il Paponetti ed avrebbe dovutocomunque usare la massima diligenza nei controlli sulla situazione del calciatore, anche alla luce della carica federalericoperta. Pertanto la responsabilità del Postiglione appare accertata quanto meno a titolo di colpa. Analoghe valutazionivalgono per il Giuzio che ha sottoscritto gli atti nella sua qualità di delegato. I fatti contestati realizzano la violazione deidoveri di lealtà e correttezza di cui all‘art. 1 del CGS, e dell‘art. 40/4 delle NOIF, da parte del calciatore Paponetti,dell‘Amministratore Unico e Legale rappresentante del Potenza SC Srl, sig. Postiglione e del Dirigente del Potenza SC Srl, sig.Giuzio. I precedenti giurisprudenziali della CGF citati nella memoria difensiva del Postiglione e del Potenza, non hanno alcunaattinenza con la presente fattispecie, riguardando fatti e circostanze del tutto diverse. Inoltre, al calciatore Paponetti si deveaddebitare una ulteriore condotta antiregolamentare, anche essa in violazione dei doveri di lealtà e correttezza <strong>sportiva</strong> di cuiall‘art. 1 CGS, consistita nell‘essersi avvalso, in occasione della trattativa svoltasi in data 20.8.<strong>2007</strong> presso lo Stadio diPotenza, dell‘agente FIFA Donato Di Campli, nonostante in tale data il Paponetti fosse ancora legato, con vincolo di mandato,all‘agente FIFA avv. Fernando Arbotti (tale ultimo mandato, risulta essere stato revocato dal Paponetti solo il giorno21.8.<strong>2007</strong>, per poi essere nuovamente rinnovato in data 27.8.<strong>2007</strong> allo stesso Arbotti). Della condotta tenutadall‘Amministratore Unico e Legale Rappresentante e dal dirigente del Potenza calcio deve essere chiamata a rispondere, atitolo di responsabilità diretta ed oggettiva, anche la stessa società Potenza Calcio, ai sensi dell‘art. 4, commi 1 e 2 del nuovoCGS. Sanzioni congrue per i fatti così come accertati appaiono quelle di cui al dispositivo. P.Q.M. infligge ai deferiti leseguenti sanzioni: mesi due di inibizione a Postiglione Giuseppe, mesi due di inibizione a Giuzio Pasquale, mesi quattro disqualifica a Paponetti Luca ed € 2.000,00 (duemila/00) alla soc. Potenza Sport Club Srl.(114) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: VINCENDO SILVESTRINI (Presidente protemporePerugia Calcio SpA), ROBERTO PASSERI (Presidente pro-tempore ASD Ponte Felcino) E DELLE SOCIETA‘PERUGIA CALCIO SpA E ASD PONTE FELCINO (nota n. 1671/110pf06-07/SP/ma del 13.12.<strong>2007</strong> Visti gli atti ; Letto ildeferimento disposto in data 13 dicembre <strong>2007</strong> dal Procuratore Federale nei confronti :1) sig. Vincenzo Silvestrini, Presidente pro – tempore del Perugia Calcio SpA;2) sig. Roberto Passeri, Presidente pro – tempore dell‘ ASD Ponte Felcino;3) Perugia Calcio SpA;4) ASD Ponte Felcino;per rispondere :i primi due, della violazione di cui agli artt. 1, comma 1, del CGS e dell‘art. 96 delle NOIF; la società Perugia Calcio SpA el‘ASD Ponte Felcino, entrambe della violazione di cui all‘art. 2, comma 4, del CGS, per i comportamenti ascritti ai rispettiviPresidenti. Esaminata la memoria difensiva del 30 maggio <strong>2008</strong> , fatta pervenire nei termini dal Perugia Calcio e dal sig.Vincenzo Silvestrini ; ascoltato il difensore delle parti di cui alla suddetta memoria difensiva ed il rappresentante della ProcuraFederale che ha concluso per l‘affermazione di responsabilità dei soggetti deferiti con la richiesta delle seguenti sanzioni: mesisei di inibizione per il Silvestrini e per il Passeri ed ammenda di € 50.000,00 per il Perugia Calcio SpA ed € 5.000,00 per laASD Ponte Felcino. Le indagini esperite dall‘Ufficio competente sono risultate pienamente soddisfacenti sotto ogni aspetto evanno condivise in toto. La vicenda in questione, nasce da una richiesta di accertamento presentata presso gli Organicompetenti della FIGC dal Presidente dell‘AS Perugia Giovane, con la quale denunciava l‘esistenza di un accordo nonconsentito tra le società Perugia Calcio e Pontefelcino, al fine di porre in essere dei tesseramenti fittizi tra loro. In effetti, talecomportamento, emergeva prima da una telefonata (cfr trascrizione in atti) intercorsa tra il Presidente della Perugia Giovanesig. Dominici (presentatosi come sig Leonardi dell‘Ascoli Calcio) e il Passeri (presidente Ponte Felcino) nel corso della qualequest‘ultimo ha ammesso l‘esistenza di un accordo con il Perugia Calcio in relazione al tesseramento di alcuni giovanicalciatori al fine di aggirare la normativa sui premi di preparazione. Ulteriore prova inconfutabile di riscontro, emerge dalledichiarazioni rilasciate dal sig. Roberto Passeri innanzi all‘ Ufficio Indagini in data 22 gennaio <strong>2007</strong> dove afferma ―l‘operazione di tesseramento dei giovani del 1991 (n° 7) fu organizzata dal sig. Oliovecchio (tesserato per il Perugia Calcio); lostesso mi specificò il motivo del tesseramento con l‘ASD Pontefelcino solamente dopo la firma dei moduli federali, quando532


DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE - STAGIONE SPORTIVA <strong>2007</strong>-<strong>2008</strong>ormai non potevo più tirarmi indietro. A quel punto accettai di trasferire i ragazzi in prestito al Perugia Calcio SpA così daconsentire alla società professionistica di evitare il pagamento del premio di preparazione. Per quanto concerne, invece, iltesseramento dei 10 giovani nati nel 1992, avvenuto nel mese di agosto del 2006, lo stesso fu concordato telefonicamente conil sig. Oliovecchio‖. Pertanto, la condotta posta in essere dal sig. Oliovecchio, non può ritenersi personale, occasionale e voltaunicamente a tenere unito un gruppo di ragazzi amici, anche nei rapporti extra sportivi, dei quali faceva parte anche il propriofiglio Jacopo; infatti ad un‘attenta analisi di quanto accertato dall‘Ufficio Indagini, appare del tutto evidente la reiterazione delsistema adottato per eludere il pagamento dei premi di preparazione anche nei confronti dei 10 calciatori nati nel 1992,anch‘essi tesserati con il medesimo sistema per il Perugia Calcio. In merito all‘assunto difensivo in relazione alla delibera dellaCommissione Disciplinare c/o LNP, CU n° 92 del 7 ottobre 2004, si deve precisare che i fatti e le modalità sono di naturacompletamente diversi da quelli oggetto del presente procedimento. In special modo all‘esito delle minuziose indagini svolte,non sono emersi fatti, elementi o prove contrarie tali da poter escludere la responsabilità sia del sig. Vincenzo Silvestrini e siadella Società dallo stesso legalmente rappresentata all‘epoca dei fatti. Pertanto, alla luce di quanto sopra argomentato edaccertato, appare del tutto pacifica la violazione delle norme meglio indicate in epigrafe da parte dei soggetti deferiti,ritenendosi altresì congrua la richiesta esperita dalla Procura Federale, quantificata in € 50.000,00 in danno del Perugia CalcioSpA, che così facendo ha ottenuto un vantaggio economico rilevante, tenuto conto che il parametro federale previsto dall‘art.96 NOIF tra la Società Perugia Giovane e l‘ASD Ponte Felcino equivale ad € 900,00 pro calciatore, mentre quello tra laPerugia Giovane e la Perugia Calcio SpA è pari ad € 9.000,00 pro calciatore. P.Q.M. In accoglimento del deferimento infliggel‘inibizione per mesi sei ai sig.ri Vincenzo Silvestrini e Roberto Passeri, nonché l‘ammenda di € 50.000,00 (cinquantamila/00)alla Società Perugia Calcio SpA ed € 5.000,00 (cinquemila/00) alla Società ASD Ponte Felcino.TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COMUNICATO UFFICIALE N. 63/CDN DEL 06 GIUGNO <strong>2008</strong>(315) RECLAMO DELLA SOCIETA ASD GALLIANESE AVVERSO LE DECISIONI MERITO GARA GALLIANESE-BOGO A MOZZANO DEL 25.5.<strong>2008</strong>(delibera C.D. Territoriale presso il C.R. Toscana - C.U. n. 50bis del 28.5.<strong>2008</strong> – Campionato 1^ Categoria Play Off).letto il reclamo proposto dalla Società ASD Gallianese avverso la decisione della CD Territoriale presso il CR Toscanapubblicata sul CU n. 50bis del 28.5.<strong>2008</strong>, rilevato che lo stesso andava proposto entro il giorno successivo a quello dipubblicazione della decisione appellata sul CU del Comitato Regionale, a termini del disposto di cui al CU n. 68/A del25.2.<strong>2008</strong>; rilevato che il reclamo de quo è stato spedito alla Segreteria di questa Commissione disciplinare il 30.5.<strong>2008</strong>,P.Q.M. dichiara inammissibile il reclamo e, per l‘effetto, dispone l‘addebito della tassa non versata.(312) APPELLO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO LE SANZIONI IRROGATE A SEGUITO DI PROPRIODEFERIMENTO A CARICO DI: ROCCO VERZOLA, RENATO BAGGIO, FRANCO ROMERO AGUILAR E DELLASOCIETA‘ AC SONA M. MAZZA(delibera CD Territoriale presso il CR Veneto – CU n. 70 del 23.5.<strong>2008</strong>)(311) – APPELLO DELLA SOCIETA AC SONA M. MAZZA AVVERSO LA PENALIZZAZIONE DI PUNTI 8 INCLASSIFICA, DA SCONTARSI NELLA STAGIONE SPORTIVA <strong>2008</strong>/2009 E AMMENDA DI € 1.000,00 A SEGUITO DIDEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE(delibera CD Territoriale presso il CR Veneto – CU n. 70 del 23.5.<strong>2008</strong>)(310) – APPELLO DEL SIG. ROCCO VERZOLA (dirigente AS Sona M. Mazza)AVVERSO LA PROPRIA INIBIZIONE PER MESI 3 A DECORRERE DAL 1.9.<strong>2008</strong> A SEGUITO DI DEFERIMENTODEL PROCURATORE FEDERALE(delibera CD Territoriale presso il CR Veneto – CU n. 70 del 23.5.<strong>2008</strong>)(309) – APPELLO DEL SIG. RENATO BAGGIO (dirigente AS Sona M. Mazza) AVVERSO LA PROPRIA INIBIZIONEPER MESI 2 A DECORRERE DAL 1.9.<strong>2008</strong> A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE(Delibera C.D.Territoriale presso il CR Veneto – CU n. 70 del 23.5.<strong>2008</strong>) la Commissione Disciplinare Nazionale;letti i ricorsi; esaminati gli atti; udite le conclusioni delle parti presenti, osserva quanto segue.La decisione adottata dalla CD Territoriale è stata autonomamente gravata dalla Procura Federale, dal sig. Rocco Verzola, dalsig. Renato Baggio e dall‘AC Sona M. Mazza sotto diversi profili; i relativi procedimenti sono stati preliminarmente riuniti perconnessione oggettiva. Sempre in via preliminare i difensori dei dirigenti e della Società AC Sona M. Mazza hanno eccepitol‘inammissibilità del reclamo proposto dalla Procura federale per inosservanza delle formalità previste dal CU n. 107/A del15.5.<strong>2008</strong>, sul punto questa Commissione ha pronunciato la seguente ordinanza: ―esaminate le eccezioni preliminari formulatedalle difese del Verzola e del Baggio, alle quali si è associata la difesa della Società, in ordine alla procedura utilizzata nelgiudizio di primo grado e nel presente procedimento; rilevato che all‘udienza dinanzi alla CD Territoriale del CR Veneto laProcura Federale derubricava ―la contestazione di cui al deferimento nell‘addebito di cui all‘art. 1 primo comma anziché diquello di cui all‘illecito sportivo di all‘art. 7, comma 1 CGS‖; ritenuto che, dunque, in primo grado la procedura prevista dalCU n. 107/A risultalegittimamente utilizzata; valutato che nella presente fase di giudizio non viene presa in considerazione alcuna fattispecie diillecito sportivo e che conseguentemente è stata correttamente utilizzata la procedura ordinaria; considerata la irrilevanza di533


DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE - STAGIONE SPORTIVA <strong>2007</strong>-<strong>2008</strong>ogni altra eccezione relativa alla mancata comparizione al giudizio di primo grado del Verzola, il cui assunto impedimento nonrisulta comprovato in atti; P.Q.M. Rigetta le eccezioni preliminari e invita le parti alla discussione.‖ I sigg.ri Verzola e Baggiolamentano la lesione del proprio diritto di difesa asserendo di aver dimostrato il proprio legittimo impedimento a comparirealla riunione fissata innanzi al primo Giudice. Questi ha però rigettato le relative istanze di rinvio proposte dai due deferitiemettendo ordinanza le cui motivazioni questa Commissione condivide pienamente. La Società reitera l‘eccezione proposta inprimo grado e rigettata dalla Commissione disciplinare territoriale, in merito alla presunta tardività della comunicazione dellafissazione della riunione dibattimentale che sarebbe stata effettuata senza rispettare il termine di cui all‘art. 30 comma 9 delCGS; la medesima eccezione viene avanzata dai sigg.ri Verzola e Baggio. Come già motivato dal primo Giudice, nellafattispecie che ci occupa deve trovare ingresso quanto sancito dal CU n° 107/A del 15.5.<strong>2008</strong> vertendosi, sulla base deldeferimento, in materia di illecito sportivo, giacchè la procedura da applicare è quella inerente l‘astratta ipotesi accusatoria delmomento, a prescindere dalle successive modifiche di essa.e dalla sua fondatezza o meno. Tale comunicato prevede lariduzione alla metà del termine in parola. I medesimi ricorrenti lamentano poi che il primo Giudice non avrebbe rispettatoneppure tale termine abbreviato poiché la convocazione per la riunione del 21 maggio è stata inoltrata in data 16 maggio <strong>2008</strong>.In proposito questa Commissione rileva che la tempestiva comunicazione del differimento della riunione al 22 maggio <strong>2008</strong>,eseguita il giorno 20, ha permesso il rispetto delle modalità regolamentari assicurando ai deferiti il tempo necessario perl‘esercizio dei loro diritti difensivi. Ad abundantiam deve evidenziarsi che nel corso della riunione nè la società odiernaappellante né il suo difensore hanno eccepito alcunché a riguardo, atteggiamento che deve considerarsi quale tacita quiescenzache sana ogni ipotetica irregolarità. Entrando nel merito della vicenda, ben può affermarsi che il fatto storico posto alla basedel procedimento è compiutamente provato e quindi pacifico. Nelle loro impugnazioni il sig. Verzola, il sig. Baggio e l‘ACSona M. Mazza invocano il proprio proscioglimento giacchè mancherebbe il presupposto per la declaratoria di responsabilitàoggettiva del sodalizio, cioè la responsabilità dei propri dirigenti; questi infatti hanno agito senza dolo alcuno e quindidovevano essere prosciolti poiché il fatto in esame richiederebbe un‘azione volontaria e non una mera negligenza. LaCommissione non ritiene di condividere tale tesi in considerazione della circostanza che ogni società, e per essa i suoi dirigenti,hanno l‘obbligo, prima di schierare un giocatore, di verificarne la regolarità del tesseramento. Nella fattispecie questo controllonon è stato effettuato in maniera adeguata dai dirigenti dell‘ AC Sona M. Mazza, che così hanno violato il loro obbligo dicorrettezza, coinvolgendo per responsabilità oggettiva la società. Tutti gli appellanti contestano quindi, ovviamente sottoopposti profili, l‘entità delle varie sanzioni applicate dalla Commissione Territoriale, e la Procura Federale anche ildifferimento delle stesse alla prossima stagione. Sotto il profilo dell‘entità, il collegio ritiene adeguate le sanzionirispettivamente inflitte ai due dirigenti sulla base del numero delle partite disputate in assenza di regolare tesseramento e deglieffetti avuti sulla classifica dall‘impiego del calciatore. In considerazione del comportamento meramente negligente tenutodall‘AC Sona M. Mazza, dei vantaggi agonistici derivatile dai fatti in oggetto, dell‘entità delle sanzioni comminate agli altrideferiti, della gravità oggettiva dell‘accaduto, deve invece ritenersi altrettanto congrua la sanzione inflitta alla società. LaProcura Federale ha inoltre impugnato la decisione di primo grado sul punto relativo al differimento alla prossima stagioneagonistica dell‘efficacia delle sanzioni inflitte ai due dirigenti ed alla società. La doglianza è assolutamente condivisibile.Innanzitutto deve rilevarsi come la CD Territoriale non abbia assolutamente motivato tale sua decisione omettendo di spiegarele ragioni che l‘hanno indotta ad assumerla. Peraltro, gli artt. 18 lettera g) e 22 n° 12 CGS impongono l‘immediataapplicazione delle sanzioni e quindi la loro esecuzione nell‘ambito della stagione in cui la decisione è stata assunta, con unicaderoga quella di una loro non effettiva afflittività se non posticipate al campionato successivo. Nel caso in questione,l‘immediata applicazione della sanzione di penalizzazione è adeguatamente affittiva con riferimento alla stagione <strong>sportiva</strong> incorso. Sul punto quindi l‘impugnata decisione deve essere riformata. P. Q. M. accoglie per quanto di ragione il ricorso delProcuratore Federale e, per l‘effetto, in parziale riforma dell‘impugnata decisione della CD Territoriale presso il CR Venetopubblicata sul CU n° 70 del 23.5.<strong>2008</strong> dispone che le sanzioni inflitte ai sigg.ri Vergola Rocco e Baggio Renato siano scontatecon decorrenza immediata, dispone altresì che la sanzione della penalizzazione di punti 8 inflitta alla AC Sona M. Mazza siada scontarsi nella stagione <strong>sportiva</strong> in corso. Rigetta i ricorsi proposti dai sigg.ri Rocco Verzola e Renato Baggio e dallaSocietà AC Sona M. Mazza. Dispone l‘incameramento delle tasse versate dai reclamanti.TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COMUNICATO UFFICIALE N. 64/CDN DEL 12GIUGNO <strong>2008</strong>(235) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ADRIANO GALLIANI (Vice Presidentevicario ed Amministratore delegato AC Milan SpA); GABRIELE ORIALI (all‘epoca dei fatti direttore tecnico attualmentedirigente FC Internazionale SpA); MASSIMO MORETTI (all‘epoca dei fatti Direttore generale FC Internazionale SpA);RINALDO GHELFI (già Amministratore delegato e attualmente Vice Presidente FC Internazionale SpA); MAUROGAMBARO (all‘epoca dei fatti Amministratore delegato FC Internazionale SpA) E DELLE SOCIETA‘ AC MILAN SpA EFC INTERNAZIONALE SpA (nota n. 2581/296-812pf06-07/SP/ma del 4.2.<strong>2008</strong>) Esaminato il deferimento del Procuratorefederale disposto in data 4 febbraio <strong>2008</strong> nei confronti di:1) Adriano GALLIANI, vice presidente vicario ed amministratore delegato dell'AC MILAN, per aver violato i principi dilealtà, probità e correttezza sanciti dall'art. 1, comma 1, del CGS, ponendo in essere la condotta di abnorme e strumentalevalutazione dei diritti alle prestazioni sportive dei calciatori indicati nella parte motiva ai punti 4.1, 4.5, 4.6 e 4.7;2) Adriano GALLIANI, vice presidente vicario ed amministratore delegato dell'AC MILAN, per aver violato i principi dilealtà, probità e correttezza sanciti dall'art. 1, comma 1, del CGS e le disposizioni di cui all'art. 7, comma 1, del CGSprevigente, trasfuso nell'art. 8, comma 1, del vigente CGS, ponendo in essere la condotta consistente nella contabilizzazione534


DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE - STAGIONE SPORTIVA <strong>2007</strong>-<strong>2008</strong>nel bilancio chiuso al 30 giugno 2003 delle plusvalenze (fittizie) derivanti dalla stipula dei contratti di cessione concorrispettivi di gran lunga superiori a quelli realmente attribuibili, come meglio specificato nella parte motiva ai punti 4.11,4.13, 4.14, 4.15 e 4.16;3) Adriano GALLIANI, vice presidente vicario ed amministratore delegato dell'AC MILAN, per aver violato i principi dilealtà, probità e correttezza sanciti dall'art. 1, comma 1, del CGS e le disposizioni di cui all'art. 7, comma 1, del CGSprevigente, trasfuso nell'art. 8, comma 1, del vigente CGS, ponendo in essere le condotte consistenti nella mancatasvalutazione nei bilanci chiusi nel 2004 e nella situazione patrimoniale al 31 marzo 2005, delle poste attive già contabilizzateal 30 giugno 2003, come meglio precisato nella parte motiva ai punti 5.1, 5.2 e 5.3, condotte connesse fra di loro e con quelledi cui ai punti 1 e 2 della parte dispositiva, e tutte finalizzate a far apparire perdite inferiori a quelle realmente esistenti;4) società AC MILAN, per responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 2, comma 4, del previgente CGS, trasfuso nell'art. 4, comma1, del vigente CGS, con riferimento alle condotte contestate al suo vice presidente vicario ed amministratore delegato ai punti1, 2 e 3 che precedono, tutte connesse fra loro e finalizzate a far apparire perdite inferiori a quelle realmente esistenti;5) Gabriele ORIALI, all'epoca dei fatti direttore tecnico, attualmente dirigente, della FC INTERNAZIONALE, per aver violatoi principi di lealtà, probità e correttezza sanciti dall'art. 1, comma 1, del CGS, ponendo in essere la condotta di abnorme estrumentale valutazione dei diritti alle prestazioni sportive dei calciatori indicati nella parte motiva al punto 4.1;6) Massimo MORETTI, all'epoca dei fatti direttore generale della FC INTERNAZIONALE, per aver violato i principi dilealtà, probità e correttezza sanciti dall'art. 1, comma 1, del CGS, ponendo in essere la condotta di abnorme e strumentalevalutazione dei diritti alle prestazioni sportive dei calciatori indicati nella parte motiva al punto 4.1;7) Rinaldo GHELFI, già amministratore delegato e attualmente vice Presidente della FC INTERNAZIONALE, per averviolato i principi di lealtà, probità e correttezza sanciti dall'art. 1, comma 1, del CGS e le disposizioni di cui all'art. 7, comma 1,del CGS previgente, trasfuso nell'art. 8, comma 1, del vigente CGS, ponendo in essere la condotta consistente nellacontabilizzazione nel bilancio chiuso al 30 giugno 2003 delle plusvalenze (fittizie) derivanti dalla stipula dei contratti dicessione con corrispettivi di gran lunga superiori a quelli realmente attribuibili, come meglio specificato nella parte motiva aipunti 4.11, 4.13, 4.14, 4.15 e 4.16, nonché le condotte consistenti nella mancata svalutazione nel bilancio chiuso al 30 giugno2004 e nella situazione patrimoniale ai 31 marzo 2005, delle poste attive già contabilizzate al 30 giugno 2003, come meglioprecisato nella parte motiva ai punti 5.1, 5.2 e 5.3, condotte connesse fra di loro e con quelle di cui ai punti 5, 6 e 8 della partedispositiva, e tutte finalizzate a far apparire perdite inferiori a quelle realmente esistenti.8) Mauro GAMBARO, all'epoca dei fatti amministratore delegato della FC INTERNAZIONALE, per aver violato i principi dilealtà, probità e correttezza sanciti dall'art. 1, comma 1, del CGS e le disposizioni di cui all'art. 7, comma 1, del CGSprevigente, trasfuso nell'art. 8, comma 1, del vigente CGS, ponendo in essere le condotte consistenti nella mancatasvalutazione nella situazione patrimoniale al 31 marzo 2005, delle poste attive già contabilizzate al 30 giugno 2003, comemeglio precisato nella parte motiva ai punti 5.1, 5.2 e 5.3, condotte connesse fra di loro e con quelle di cui ai punti 5, 6 e 7della parte dispositiva, e tutte finalizzate a far apparire perdite inferiori a quelle realmente esistenti;9) società FC INTERNAZIONALE per responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 2, comma 4, del previgente CGS, trasfusonell'art. 4, comma 1, del vigente CGS, con riferimento alle condotte contestate ai suoi Dirigenti e legali rappresentanti sopraindicati ai punti nn. 5, 6, 7 e 8 che precedono condotte tutte connesse fra loro e finalizzate a far apparire perdite inferiori aquelle realmente esistenti;Ritenuto che all‘inizio del dibattimento i deferiti Galliani, Ghelfi, Gambaro, Oriali, Moretti, FC Internazionale SpA, AC MilanSpA, tramite i propri difensori, hanno proposto istanza di applicazione di sanzione ai sensi di quanto previsto dall‘art. 23 CGS.Considerato che su tali istanze ha espresso il proprio consenso il rappresentante della Procura Federale Visto l‘art. 23, comma1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all‘art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura Federale prima che termini lafase dibattimentale di primo grado, per chiedere all‘Organo Giudicante l‘applicazione di una sanzione ridotta, indicandone laspecie e la misura; Visto l‘art. 23, comma 2, CGS secondo il quale l‘Organo Giudicante, se ritiene corretta laqualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l‘applicazione con ordinanza nonimpugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente; Rilevato che nel, caso di specie, la quantificazione deifatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue.P.Q.M.Dispone l‘applicazione delle seguenti sanzioni:Adriano Galliani: ammenda di euro 60.000,00 (sessantamila/00)AC Milan SpA: ammenda di euro 90.000,00 (novantamila/00)Rinaldo Ghelfi: ammenda di euro 20.000,00 (ventimila/00)Mauro Gambaro: ammenda di euro 20.000,00 (ventimila/00)Gabriele Oriali: ammenda di euro 10.000,00 (diecimila/00)Massimo Moretti: ammenda di euro 10.000,00 (diecimila/00)FC Internazionale SpA: ammenda di euro 90.000,00 (novantamila/00)(254) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GIUSEPPE MAROTTA (all‘epoca dei fattiConsigliere e Procuratore speciale UC Sampdoria SpA); GIUSEPPE MAROTTA (all‘epoca dei fatti ed attualmenteAmministratore delegato UC Sampdoria SpA); RICCARDO GARRONE (Presidente del Consiglio di Amministrazione UCSampdoria SpA) E DELLA SOCIETA‘ UC SAMPDORIA SpA (nota n. 4150/688pf07-08/SP/ad del 14.4.<strong>2008</strong>)Esaminato il deferimento del Procuratore federale disposto in data 14 aprile <strong>2008</strong> nei confronti di:535


DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE - STAGIONE SPORTIVA <strong>2007</strong>-<strong>2008</strong>1. Giuseppe MAROTTA, all‘epoca dei fatti Consigliere e Procuratore Speciale dell‘UC SAMPODORIA, per aver violato iprincipi di lealtà, probità e correttezza sanciti dall‘art. 1, comma 1, del CGS, ponendo in essere la condotta di abnorme estrumentale valutazione dei diritti alle prestazioni sportive dei calciatori indicati nella parte motiva del deferimento;2. Giuseppe MAROTTA, all‘epoca dei fatti ed attualmente Amministratore Delegato dell‘UC SAMPODORIA, per averviolato i principi di lealtà, probità e correttezza sanciti dall‘art. 1, comma 1, del CGS e le disposizioni di cui all‘art. 7, comma1, del CGS previgente, trasfuso nell‘art. 8, comma 1, del vigente CGS, ponendo in essere le condotte consistenti nella mancatasvalutazione nei Bilanci successivi a quello chiuso il 30 giugno 2003 come meglio precisato nella parte motiva e nellesituazioni patrimoniali al 31 marzo 2004, al 31 marzo 2005 e al 31 marzo 2006, delle poste attive già contabilizzate al 30giugno 2003, condotte connesse fra di loro e con quelle di cui al punto 1 della parte dispositiva, e tutte finalizzate a far apparireperdite inferiori a quelle realmente esistenti;3. Riccardo GARRONE, Presidente del Consiglio di Amministrazione della UC SAMPDORIA, per aver violato i principi dilealtà, probità e correttezza sanciti dall‘art. 1, comma 1, del CGS e le disposizioni di cui all‘art. 7, comma 1, del CGSprevigente, trasfuso nell‘art. 8, comma 1, del vigente CGS, ponendo in essere la condotta consistente ne alla contabilizzazionenel bilancio chiuso il 30 giugno 2003 della plusvalenza (fittizia) derivante dalla stipula dei contratti di cessione concorrispettivi di gran lunga superiori a quelli realmente attribuibili nonchè le condotte consistenti nella mancata svalutazione neibilanci dei successivi esercizi, delle poste attive già contabilizzate al 30 giugno 2003, come meglio precisato nella partemotiva, condotte connesse fra di loro e con quelle di cui al punto 1 della parte dispositiva, e tutte finalizzate a far apparireperdite inferiori a quelle realmente esistenti;4. società UC SAMPDORIA, per responsabilità diretta, ai sensi dell‘art. 2, comma 4, del previgente CGS, trasfuso nell‘art. 4,comma 1, del vigente CGS, con riferimento alle condotte contestate ai suoi Dirigenti e legali rappresentanti sopra indicati, tutteconnesse fra loro e finalizzate a far apparire perdite inferiori a quelle realmente esistenti.Ritenuto che all‘inizio del dibattimento i deferiti, tramite i propri difensori, hanno proposto istanza di applicazione di sanzioneai sensi di quanto previsto dall‘art. 23 CGS. Considerato che su tali istanze ha espresso il proprio consenso il rappresentantedella Procura Federale. Visto l‘art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all‘art. 1, comma 1, possonoaccordarsi con la Procura Federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all‘Organo Giudicantel‘applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura;Visto l‘art. 23, comma 2, CGS secondo il quale l‘Organo Giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti comeformulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l‘applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude ilprocedimento nei confronti del richiedente.Rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicaterisultano congrue.P.Q.M.Dispone l‘applicazione delle seguenti sanzioni:Giuseppe Marotta: ammenda di € 20.000,00 (ventimila /00);Riccardo Garrone: ammenda di € 18.000,00 (diciottomila /00);UC Sampdoria SpA: ammenda di € 36.000,00 (trentaseimila /00).TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COMUNICATO UFFICIALE N. 65/CDN DEL 18 GIUGNO <strong>2008</strong>(302) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: LUCIANO MOGGI (all‘epoca dei fattitesserato Juventus FC SpA), MARIANO FAGIANI (all‘epoca dei fatti dirigente FC Messina Peloro Srl), Pietro FRANZA(Presidente FC Messina Peloro Srl), MARIO BONSIGNORE (all‘epoca dei fatti tesserato quale dirigente FC Messina PeloroSrl), GIANLUCA PAPARESTA (arbitro effettivo associato presso la Sezione AIA di Bari), ROMEO PAPARESTA (all‘epocadei fatti arbitro benemerito) TIZIANO PIERI (arbitro effettivo associato presso la Sezione AIA di Lucca), SALVATORERACALBUTO (già arbitro effettivo), STEFANO CASSARA‘ (già arbitro effettivo), ANTONIO DATTILO (già arbitroeffettivo), PAOLO BESTINI (arbitro effettivo associato presso la Sezione AIA di Arezzo), MARCO GABRIELE (già arbitroeffettivo), MASSIMO DE SANTIS (già arbitro effettivo), MARCELLO AMBROSINO (assistente associato presso la SezioneAIA di Torre del Greco NA), E DELLE SOCIETA‘ JUVENTUS FC SpA e FC MESSINA PELORO Srl (nota n.4349/602quinviciespf06-07/SP/ad del 23.4.<strong>2008</strong>)Esaminato il deferimento del Procuratore federale disposto in data 23 aprile <strong>2008</strong> nei confronti di: Pietro FRANZA, Presidentedella società FC MESSINA PELORO Srl, per la violazione dei doveri di lealtà probità e correttezza sanciti dall‘art. 1, comma1, CGS, per aver posto in essere le condotte di cui alla parte motiva del deferimento; Mario BONSIGNORE, all‘epoca dei fattitesserato quale Dirigente del MESSINA PELORO s.r.l. per la violazione dei doveri di lealtà probità e correttezza sancitidall‘art. 1, comma 1, CGS, per aver posto in essere le condotte di cui alla parte motiva del deferimento; GianlucaPAPARESTA, arbitro effettivo associato presso la Sezione AIA di Bari, per la violazione dei doveri di lealtà probità ecorrettezza sanciti dall‘art. 1, comma 1, CGS, per aver posto in essere le condotte di cui alla parte motiva del deferimento;Romeo PAPARESTA, all‘epoca dei fatti arbitro benemerito, per la violazione dei doveri di lealtà probità e correttezza sancitidall‘art. 1, comma 1, CGS, per aver posto in essere le condotte di cui alla parte motiva del deferimento; la società JUVENTUSFC SpA, a titolo di responsabilità diretta per le violazioni ascritte al suo dirigente con legale rappresentanza ai sensi dell‘art. 2,comma 4, parte prima, del Codice di Giustizia Sportiva vigente all‘epoca dei fatti contestati, trasfuso nei contenuti nell‘art. 4,comma 1, del vigente CGS; la Società FC MESSINA PELORO Srl, a titolo di responsabilità diretta o oggettiva ai sensi536


DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE - STAGIONE SPORTIVA <strong>2007</strong>-<strong>2008</strong>dell‘art. 2, comma 4, del CGS, vigente all‘epoca dei fatti, oggi trasfuso nell‘art. 4 del CGS vigente, per i comportamentiaddebitati al proprio Presidente ed ai propri Dirigenti. Ritenuto che prima del dibattimento erano state presentate da parte diRomeo PAPARESTA, Gianluca PAPARESTA e della Società JUVENTUS FC SpA istanze di applicazione di sanzione aisensi dell‘art. 23 CGS e per i soli Romeo e Gianluca PAPARESTA anche ai sensi dell‘art. 24 CGS. Ritenuto che all‘inizio deldibattimento i deferiti Pietro FRANZA, Mario BONSIGNORE e FC MESSINA PELORO Srl, tramite i propri difensori, hannoproposto istanza di applicazione di sanzione ai sensi di quanto previsto dall‘art. 23 CGS. Considerato che su tali istanze haespresso il proprio consenso il Procuratore Federale; Visto l‘art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all‘art. 1,comma 1, possono accordarsi con la Procura Federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedereall‘organo giudicante l‘applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura. Visto l‘art. 24, comma 1, CGSche, in caso di ammissione di responsabilità e di collaborazione fattiva da parte dei soggetti sottoposti al procedimentodisciplinare per la scoperta o l‘accertamento di violazioni regolamentari, prevede che gli organi giudicanti possano ridurre, suproposta della Procura federale, le sanzioni previste dalla normativa federale ovvero commutarle in prescrizioni alternative odeterminarle in via equitativa; Visto l‘art. 23, comma 2, CGS secondo il quale l‘organo giudicante, se ritiene corretta laqualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l‘applicazione con ordinanza nonimpugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente. Rilevato che nel, caso di specie, la qualificazione deifatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue. P.Q.M. Dispone l‘applicazione delleseguenti sanzioni: Pietro FRANZA: inibizione per mesi 6 (sei); Mario BONSIGNORE: inibizione per mesi 6 (sei); RomeoPAPARESTA: inibizione per mesi 20 (venti); Gianluca PAPARESTA: inibizione per mesi 2 (due) oltre all‘obbligo dipartecipare a n. 4 incontri educativi da stabilirsi, da parte della FIGC, ai sensi dell‘art. 16, comma 4, CGS; JUVENTUS FCSpA: ammenda di euro 100.000,00 (centomila/00) all‘anno da corrispondersi negli anni <strong>2008</strong>, 2009, 2010; FC MESSINAPELORO Srl: ammenda di euro 60.000,00 (sessantamila/00). Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti di: PietroFRANZA, Mario BONSIGNORE, Romeo PAPARESTA, Gianluca PAPARESTA e delle Società JUVENTUS FC SpA e FCMESSINA PELORO Srl. Rinvia a nuovo ruolo il procedimento a carico di tutti gli altri deferiti.TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COMUNICATO UFFICIALE N. 66CDN DEL 18 GIUGNO <strong>2008</strong>(235) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: LUIGI DALLA COSTA (già Presidente delconsiglio di amministrazione Genoa Cricket FC SpA), Giovanni BLONDET (già Direttore generale Genoa Cricket FC SpA),ENRICO PREZIOSI (Presidente del consiglio di amministrazione Genoa Cricket FC SpA), PIERPAOLO MARINO (già VicePresidente del consiglio di amministrazione Udinese Calcio SpA), FRANCO SOLDATI (Presidente del consiglio diamministrazione Udinese Calcio SpA), PASQUALE FOTI (Presidente del consiglio di amministrazione Reggina Calcio SpA)E DELLE SOCIETA‘ GENOA CRICKET FC SpA, UDINESE CALCIO SpA E REGGINA CALCIO SpA (nota n.5519/547pf06-07/SP/bld del 12.6.<strong>2008</strong>) Esaminato il deferimento del Procuratore federale disposto in data 12 giugno <strong>2008</strong> neiconfronti di:1) Luigi DALLA COSTA, già Presidente del Consiglio di Amministrazione del GENOA CRICKET AND FC SpA, per averviolato i principi di lealtà, probità e correttezza sanciti dall‘art. 1, comma 1, del CGS, ponendo in essere la condotta di abnormee strumentale valutazione dei diritti alle prestazioni sportive dei calciatori indicati nella parte motiva deldeferimento;2) Luigi DALLA COSTA, già Presidente del Consiglio di Amministrazione del GENOA CRICKET AND FC SpA, per averviolato i principi di lealtà, probità e correttezza sanciti dall‘art. 1, comma 1, del CGS e le disposizioni di cui all‘art. 7, comma3, del CGS previgente, trasfuso nell‘art. 8, comma 4, del vigente CGS, ponendo in essere la condotta consistente nellacontabilizzazione nel bilancio chiuso al 30 giugno 2002 di plusvalenze fittizie derivanti dalla stipula dei contratti di cessionecon corrispettivi di gran lunga superiori a quelli realmente attribuibili, condotta connessa con quella di cui alla parte dispositivae tutte finalizzate a far apparire perdite inferiori a quelle realmente esistenti e ad ottenere l‘iscrizione al campionato dicompetenza della stagione 2003/2004 in assenza dei requisiti previsti dalla normativa federale;3) Giovanni BLONDET, già Direttore Generale del GENOA CRICKET AND FC SpA, per aver violato i principi di lealtà,probità e correttezza sanciti dall‘art. 1, comma 1, del CGS, ponendo in essere la condotta di abnorme e strumentale valutazionedei diritti alle prestazioni sportive dei calciatori indicati nella parte motiva del deferimento;4) Enrico PREZIOSI, Presidente del Consiglio di Amministrazione del GENOA CRICKET AND FC SpA, per aver violato iprincipi di lealtà, probità e correttezza sanciti dall‘art. 1, comma 1, del CGS, ponendo in essere la condotta di abnorme estrumentale valutazione dei diritti alle prestazioni sportive dei calciatori indicati nella parte motiva del deferimento;5) Enrico PREZIOSI, Presidente del Consiglio di Amministrazione del GENOA CRICKET AND FC SpA, per aver violato iprincipi di lealtà, probità e correttezza sanciti dall‘art. 1, comma 1, del CGS e le disposizioni di cui all‘art. 7, comma 3, delCGS previgente, trasfuso nell‘art. 8, comma 4, del vigente CGS, ponendo in essere la condotta consistente nellacontabilizzazione nei bilanci chiusi al 30 giugno 2003 ed al 30 giugno 2004 nonché nella situazione infrannuale al 31 marzo2004 di plusvalenze fittizie derivanti dalla stipula dei contratti di cessione con corrispettivi di gran lunga superiori a quellirealmente attribuibili nonché le condotte consistenti nella mancata svalutazione nei bilanci al 30 giugno 2004 e 30 giugno 2005nonché nelle situazioni infrannuali al 31 marzo 2004 e 31 marzo 2005 delle poste attive contabilizzate al momentodell‘acquisizione dei diritti alle prestazioni dei calciatori, come meglio precisato nella parte motiva del deferimento, condotteconnesse fra di loro e con quelle della parte dispositiva e tutte finalizzate a far apparire perdite inferiori a quelle realmenteesistenti e ad ottenere l‘iscrizione al campionato di competenza delle stagioni 2004/2005 e 2005/2006 in assenza dei requisitiprevisti dalla normativa federale.537


DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE - STAGIONE SPORTIVA <strong>2007</strong>-<strong>2008</strong>6) la società GENOA CRICKET AND FC SpA per responsabilità diretta, ai sensi dell‘art. 2, comma 4, del previgente CGS,trasfuso nell‘art. 4, comma 1, del vigente CGS, con riferimento alle condotte contestate ai suoi Dirigenti e legali rappresentantisopra indicati, condotte tutte connesse fra loro e finalizzate a far apparire perdite inferiori a quelle realmente esistenti edottenere l‘iscrizione ai Campionati di competenza delle stagioni 2003/2004, 2004/2005 e 2005/2006 in assenza dei requisitiprevisti dalla normativa federale;7) Pierpaolo MARINO, già Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione dell‘UDINESE, per aver violato i principi dilealtà, probità e correttezza sanciti dall‘art. 1, comma 1, del CGS, ponendo in essere la condotta di abnorme e strumentalevalutazione dei diritti alle prestazioni sportive dei calciatori indicati nella parte motiva del deferimento;8) Franco SOLDATI, Presidente del Consiglio di Amministrazione dell‘UDINESE, per aver violato i principi di lealtà, probitàe correttezza sanciti dall‘art. 1, comma 1, del CGS e le disposizioni di cui all‘art. 7, comma 3, del CGS previgente, trasfusonell‘art. 8, comma 4, del vigente CGS, ponendo in essere la condotta consistente nella contabilizzazione nei bilanci chiusi al 30giugno 2003 ed al 30 giugno 2004 nonché nella situazione infrannuale al 31 marzo 2004 di plusvalenze fittizie derivanti dallastipula dei contratti di cessione con corrispettivi di gran lunga superiori a quelli realmente attribuibili nonché le condotteconsistenti nella mancata svalutazione nel bilancio al 30 giugno 2004 e nella situazione infrannuale al 31 marzo 2005 delleposte attive contabilizzate al momento dell‘acquisizione dei diritti alle prestazioni dei calciatori, come meglio precisato nellaparte motiva del deferimento, condotte connesse fra di loro e con quelle di cui alla parte dispositiva e tutte finalizzate a farapparire perdite inferiori a quelle realmente esistenti e ad ottenere l‘iscrizione al campionato di competenza delle stagioni2004/2005 e 2005/2006 in assenza dei requisiti previsti dalla normativa federale.9) la società UDINESE CALCIO SpA per responsabilità diretta, ai sensi dell‘art. 2, comma 4, del previgente CGS, trasfusonell‘art. 4, comma 1, del vigente CGS, con riferimento alle condotte contestate ai suoi Dirigenti e legali rappresentanti sopraindicati, condotte tutte connesse fra loro e finalizzate a far apparire perdite inferiori a quelle realmente esistenti ed ottenerel‘iscrizione ai Campionati di competenza delle stagioni 2004/2005 e 2005/2006 in assenza dei requisiti previsti dalla normativafederale;10) Pasquale FOTI, Presidente del Consiglio di Amministrazione della REGGINA CALCIO SPA, per aver violato i principi dilealtà, probità e correttezza sanciti dall‘art. 1, comma 1, del CGS, ponendo in essere la condotta di abnorme e strumentalevalutazione dei diritti alle prestazioni sportive dei calciatori indicati nella parte motiva del deferimento;11) Pasquale FOTI, Presidente del Consiglio di Amministrazione della REGGINA CALCIO SPA, per aver violato i principi dilealtà, probità e correttezza sanciti dall‘art. 1, comma 1, del CGS e le disposizioni di cui all‘art. 7, comma 1, del CGSprevigente, trasfuso nell‘art. 8, comma 1, del vigente CGS, ponendo in essere la condotta consistente nella contabilizzazionenella situazione infrannuale al 31 marzo 2004 di plusvalenze fittizie derivanti dalla stipula dei contratti di cessione concorrispettivi di gran lunga superiori a quelli realmente attribuibili;12) Pasquale FOTI, Presidente del Consiglio di Amministrazione della REGGINA CALCIO SpA, per aver violato i principi dilealtà, probità e correttezza sanciti dall‘art. 1, comma 1, del CGS e le disposizioni di cui all‘art. 7, comma 3, del CGSprevigente, trasfuso nell‘art. 8, comma 4, del vigente CGS, ponendo in essere la condotta consistente nella contabilizzazionenel bilancio chiuso al 30 giugno 2004 di plusvalenze fittizie derivanti dalla stipula dei contratti di cessione con corrispettivi digran lunga superiori a quelli realmente attribuibili nonché la condotta consistente nella mancata svalutazione nel Bilancio al 30giugno 2004 di poste attive contabilizzate al momento dell‘acquisizione dei diritti alle prestazioni dei calciatori, condotte chehanno prodotto effetto sostanziale sulla situazione infrannuale al 31 marzo 2005, come meglio precisato nella parte motiva deldeferimento, tutte condotte connesse fra di loro e con quella di cui al punto 10 e 11 della parte dispositiva e tutte finalizzate afar apparire perdite inferiori a quelle realmente esistenti e ad ottenere l‘iscrizione al campionato di competenza della stagione2005/2006 in assenza dei requisiti previsti dalla normativa federale;13) la Società REGGINA CALCIO SpA per responsabilità diretta, ai sensi dell‘art. 2, comma 4, del previgente CGS, trasfusonell‘art. 4, comma 1, del vigente CGS, con riferimento alle condotte contestate al suo Dirigente e legale rappresentante sopraindicato, condotte tutte connesse fra loro e finalizzate a far apparire perdite inferiori a quelle realmente esistenti ed ottenerel‘iscrizione al Campionato di competenza della stagione 2005/2006 in assenza dei requisiti previsti dalla normativa federale.Rilevato che nel, caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicaterisultano congrue. Ritenuto che all‘inizio del dibattimento i deferiti ad eccezione del sig. Luigi DALLA COSTA la cuiposizione viene stralciata e rimessa a nuovo ruolo non essendovi certezza del buon fine della notifica della convocazione perl‘odierna udienza, direttamente e/o tramite i propri difensori, hanno proposto istanza di applicazione di sanzione ai sensi diquanto previsto dall‘art. 23 CGS e dall‘art.24 CGS e per i soli Marino e Blondet ai sensi dell‘ art. 23 CGS. Considerato che sutali istanze ha espresso il proprio consenso il Procuratore Federale; Visto l‘art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggettidi cui all‘art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura Federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado,per chiedere all‘organo giudicante l‘applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura. Visto l‘art. 24,comma 1, CGS che, in caso di ammissione di responsabilità e di collaborazione fattiva da parte dei soggetti sottoposti alprocedimento disciplinare per la scoperta o l‘accertamento di violazioni regolamentari, gli organi giudicanti possono ridurre, suproposta della Procura federale, le sanzioni previste dalla normativa federale ovvero commutarle in prescrizioni alternative odeterminarle in via equitative; Visto l‘art. 24, comma 2, CGS che nei casi suddetti consente di estendere la riduzione dellasanzione anche alle società che rispondono a titolo di responsabilità diretta od oggettiva; Visto l‘art. 23, comma 2, CGSsecondo il quale l‘organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua lasanzione indicata, ne dispone l‘applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti delrichiedente. P.Q.M. Dispone l‘applicazione delle seguenti sanzioni:538


DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE - STAGIONE SPORTIVA <strong>2007</strong>-<strong>2008</strong>Pasquale FOTI: inibizione per mesi 1 (uno) ed ammenda di Euro 20.000,00 (ventimila/00); Giovanni BLONDET: ammenda diEuro 15.000,00 (quindicimila/00); Enrico PREZIOSI: inibizione per mesi 4 (quattro) ed ammenda di Euro 15.000,00(quindicimila/00) ; Franco SOLDATI: inibizione per mesi 3 (tre) ed ammenda di Euro 30.000,00 (trentamila/00); PierpaoloMARINO: ammenda di euro 15.000,00 (quindicimila/00); REGGINA CALCIO SpA: ammenda di euro 400.000,00(quattrocentomila/00) da corrispondersi entro il 31.7.<strong>2008</strong>;. GENOA CRICKET AND FC SpA: ammenda di euro 400.000,00(quattrocentomila/00) da corrispondersi entro il 31.7.<strong>2008</strong>; UDINESE CALCIO SpA: ammenda di euro 400.000,00(quattrocentomila/00) da corrispondersi entro il 31.7.<strong>2008</strong>;. Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei deferiti adeccezione di Luigi DALLA COSTA la cui posizione viene stralciata e rimessa a nuovo ruolo.TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COMUNICATO UFFICIALE N. 67CDN DEL 23 GIUGNO <strong>2008</strong>(274) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: SERSE COSMI (allenatore tesserato CalcioBrescia SpA) E DELLA SOCIETA‘ CALCIO BRESCIA SpA (nota n. 3732/1023pf07-08/SP/pp del 25.3.<strong>2008</strong>)Con provvedimento del 25/3/<strong>2008</strong>, il Procuratore Federale ha deferito a questa Commissione Serse Cosmi, allenatore tesseratoper la Soc. Brescia, per violazione dell'art. 5, n. 1, CGS, per avere espresso, nel corso di dichiarazioni rese ad organi diinformazione, giudizi diretti a negare la regolarità del campionato e idonei a ledere la reputazione, il prestigio e la credibilitàdelle istituzioni federali, nonché la Soc. Brescia per violazione dell'art. 4, n. 2 e 5, CGS, per responsabilità oggettiva nellaviolazione ascritta al proprio tesserato. Nei termini assegnati nell'atto di contestazione degli addebiti, gli incolpati hanno fattopervenire una memoria difensiva, nella quale hanno esposto le proprie ragioni. Alla riunione del 3/6/<strong>2008</strong>, il Cosmi hapresentato richiesta di rinvio della discussione, alla quale non si è opposta la Procura federale. Alla riunione odierna, laCommissione disciplinare nazionale: - considerato che gli incolpati hanno presentato istanze di applicazione di sanzione aisensi dell‘art. 23 CGS; - considerato che su tali istanze ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale; - visto l‘art. 23,comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all‘art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima chetermini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all‘organo giudicante l‘applicazione di una sanzione ridotta,indicandone la specie e la misura; - visto l‘art. 23, comma 2, CGS secondo il quale l‘organo giudicante, se ritiene corretta laqualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l‘applicazione con ordinanza nonimpugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente; - rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione deifatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue; P.Q.M. dispone l‘applicazione delleseguenti sanzioni:Serse Cosmi: ammenda di € 6.000,00 (seimila/00);Soc. Brescia: ammenda di € 6.000,00 (seimila/00).Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei deferiti.(256) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: NASCIMENTO SANTOS ALDAIR,HILTON SANTOS JUNIOR NEGAO E MARCELO BUENO (all‘epoca dei fatti tesserati per la Società ASD TerranovaTerracina Beach Soccer) E DELLA SOCIETA‘ ASD TERRANOVA TERRACINA BEACH SOCCER (nota n. 3491/108pf07-08/SP/en del 13.3.<strong>2008</strong>)Visti gli atti del procedimento, sentiti il rappresentante della Procura Federale il quale ha chiesto l‘irrogazione della esclusionedella Società e dei tesserati dall‘attività di competenza ai sensi dell‘art. 7 del Regolamento di Beach Soccer di cui al CU n. 107,nonché il Presidente della Società deferita assistito dal proprio legale e il calciatore Nascimento Santos Aldair, osserva quantosegue. La Procura Federale ha deferito a questa Commissione Disciplinare i calciatori tesserati per la società ASD TerranovaTerracina Beach Soccer Nascimento Santos Aldair, Hilton Santos Junior Negao e Marcelo Bueno per violazione dell‘art. 1comma 1 del CGS in relazione al punto 7) del Comunicato Ufficiale n. 107 Beach Soccer n. 1/BS pubblicato il 16 febbraio<strong>2007</strong>, stante la loro partecipazione ad un torneo non autorizzato della LND; il presidente della Società ASD TerranovaTerracina Beach Soccer sig. Giampiero D‘Alessio per aver permesso ai calciatori di cui sopra di partecipare a tale torneo; lasocietà ASD Terranova Terracina a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell‘art. 2 comma 4 CGS (oggi trasfuso nell‘art. 4comma 1 del vigente CGS) per i comportamenti ascritti al proprio presidente. Era difatti emerso, su iniziativa del DipartimentoBeach Soccer LND della FIGC, che i calciatori indicati, ricevuta l‘autorizzazione del presidente D‘Alessio e dell‘allenatoreEmiliano Del Duca della società Terranova Terracina Beach Soccer, avevano in effetti preso parte in data 27 e 28 luglio <strong>2007</strong>ad una manifestazione di Beach Soccer denominata Torneo Deborah, non autorizzata della LND, organizzata da IBS diMaurizio Iorio, trasmessa su programma televisivo Sky. Con ciò contravvenendo al richiamato punto 7) del ComunicatoUfficiale n. 107 che, stabilita la partecipazione ai campionati nazionali ed alla Coppa Italia della specialità in oggetto solo allesocietà associate alla Lega Nazionali Dilettanti in quanto non aderenti in via diretta o per il tramite di propri tesseratiall‘attività di Beach Soccer di altre associazioni diverse dalla LND, comminava l‘esclusione dall‘attività alla società ovvero altesserato che non avevano rispettato il divieto nel periodo compreso tra il 1° maggio ed il 30 settembre <strong>2007</strong>. Nel corso degliaccertamenti, il calciatore Nascimento Santos Aldair ammetteva di aver partecipato al torneo, dichiarava che era statoautorizzato a farlo dal presidente e dall‘allenatore, affermava che aveva coinvolto i compagni di squadra Hilton Santos Junior eMarcelo Bueno e che era convinto di poter partecipare al torneo, trattandosi di semplici esibizioni. L‘allenatore della squadrasig. Emiliano Del Duca dichiarava che i calciatori Hilton Santos Junior e Marcelo Bueno gli avevano chiesto l‘autorizzazione apartecipare ad una esibizione, che egli aveva dato loro perché il campionato a quella data era fermo. Aggiungeva che solo acose fatte aveva appreso che si trattava di un torneo non autorizzato e che per questo aveva rimproverato i calciatori che non539


DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE - STAGIONE SPORTIVA <strong>2007</strong>-<strong>2008</strong>l‘avevano correttamente informato. Non venivano sentiti il presidente della Società D‘Alessio ed i calciatori Hilton SantosJunior e Marcelo Bueno. In questo contesto, si osserva quanto segue. I tre calciatori deferiti sono responsabili della violazioneloro ascritta; pertanto, il deferimento dei tre calciatori va accolto. Dev‘essere di contro respinto il deferimento del Presidentedella società sig. Giampiero D‘Alessio per mancata indicazione a suo carico della norma che si assume violata e perché,comunque, agli atti del procedimento non vi è prova che egli abbia effettivamente autorizzato i calciatori a partecipare allamanifestazione, non potendosi ritenere tale la generica dichiarazione del calciatore Nascimento Santos Aldair. Anche ildeferimento della Società ASD Terranova Terracina va disatteso, non essendo ravvisabile la responsabilità diretta che le è statacontestata. L‘allenatore sig. Emiliano del Duca, pur se sentito, non risulta essere stato deferito. P.Q.M. Infligge ai calciatoriNascimento Santos Aldair, Hilton Santos Junior Negao e Marcelo Buento l‘esclusione dalla attività di competenza per lastagione in corso; respinge il deferimento a carico del sig. Giampiero D‘Alessio e della società ASD Terranova TerracinaBeach Soccer.(192) APPELLO DEL SIG. VINCENZO FACCENDA (arbitro benemerito Sezione AIA Salerno) AVVERSO L‘INIBIZIONEPER MESI DICIOTTO INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE (delibera CDTerritoriale presso il CR Campania – CU n. 73 del 26.2.<strong>2008</strong>)L‘Ufficio Indagini, con relazione 18 giugno <strong>2007</strong> trasmessa il 26 giugno successivo alla Procura Federale che l‘aveva richiesta,accertava che il sig. Vincenzo Faccenda, arbitro benemerito della sezione di Salerno, in stato di sospensione di mesi trecomminata dalla Commissione Disciplinare AIA, per aver partecipato senza autorizzazione ad alcune trasmissioni televisive,nel corso dell‘Assemblea elettiva della Sezione AIA di Salerno del 10 novembre 2006, convocata per la nomina dei delegatiregionali, alla quale il Faccenda partecipava senza esprimere voto, aveva contestato al Presidente della Sezione che, anchenella sede di Salerno, si era costituita una lobby e che andavano avanti solo alcune persone, diversamente da ciò che avvenivain passato, quando era consentito di diventare un buon arbitro anche a chi non aveva collegamenti con la famiglia arbitrale edera di umili origini. Il Faccenda, in tale circostanza, aveva rivolto allo stesso Presidente di Sezione ed alla presenza di piùassociati una espressione che, riferita al lavoro del padre di quest‘ultimo da poco deceduto, poteva sintetizzarsi nella parole cheera stato fatto arbitro il figlio di un salumiere. L‘Ufficio accertava altresì che il sig. Vincenzo Faccenda, nel corso di unatrasmissione televisiva del 13 novembre successivo, aveva affermato che il Comitato Campano era in realtà retto da personadiversa dal Presidente e che il suo precedente deferimento, che gli aveva comportato la sospensione di cui sopra, ancorchésottoscritta da quest‘ultimo, era stato voluto da tale diversa persona. Il Faccenda, nel contesto della stessa trasmissione,dichiarava che i componenti della Sezione AIA di Salerno, in occasione del suo deferimento, lo avevano completamenteabbandonato e messo alla gogna e che costoro avevano indirizzato verso i propri scopi l‘assemblea del 10 novembreprecedente di nomina dei delegati per l‘elezione del Presidente, tanto che ―avevano già preparato il cappotto‖. La ProcuraFederale, all‘esito di tale accertamento, con provvedimento datato 12 ottobre <strong>2007</strong>, deferiva il sig. Vincenzo Faccenda allaCommissione Disciplinare Territoriale Campania per la violazione degli art. 1 comma 1 e 3 comma 1 CGS e dell‘art. 40commi 1 e 2 lett. b) e comma 3 lett. e) del Regolamento AIA di cui al Comunicato n. 20 del 31.10.2006, in vigore all‘epoca deifatti. La Commissione, con decisione del 26 febbraio <strong>2008</strong>, infliggeva al sig. Vincenzo Faccenda l‘inibizione di mesi diciotto.Nel corso del procedimento, la Commissione deliberava la non congruità dell‘accordo intervenuto tra la Procura e il deferito aisensi dell‘art. 23 CGS circa l‘applicazione a carico di quest‘ultimo della sanzione ridotta di mesi otto di inibizione; respingevale eccezioni e le istanze formulate dal deferito e, descritti i fatti, si pronunciava adottando la inibizione sopra riportata. Avversotale decisione ricorre il sig. Vincenzo Faccenda, il quale chiede la congrua riduzione della inibizione in quanto spropositata,eccessiva e lontana dalla prassi dello stesso giudice che l‘aveva adottata. Ripropone le istanze istruttorie formulate in primogrado afferenti l‘acquisizione da parte della Commissione adita dei verbali delle dichiarazioni rese alla Procura Federale dallostesso deferito, nonché da soggetti appartenenti alla Figc, nell‘ambito di un‘indagine avviata su suo esposto e che avevaaccertato, secondo il ricorrente, le ingerenze del Segretario del Comitato Regionale Campania. Eccepisce di nuovo il difetto digiurisdizione della Commissione Territoriale e la competenza a decidere della Associazione Italiana Arbitri in forza dell‘art. 3del Regolamento AIA. Reitera la circostanza relativa allo status di non tesserato del Segretario del Comitato RegionaleCampania, che, in quanto dipendente CONI con relativa retribuzione, non poteva rivestire la qualifica di dirigente. Contesta nelmerito la decisione, deducendo che le affermazioni che gli sono state attribuite non avevano carattere denigratorio,diffamatorio o ingiurioso, in quanto costituivano espressione di una critica forte e legittima. Più in particolare, egli non volevaoffendere alcuno e la frase che si riferiva al figlio di un salumiere non aveva una finalità offensiva e non poteva essere ritenutalesiva. Infine, che la sanzione della inibizione che gli era stata inflitta non era prevista dal Regolamento AIA e, pertanto,violava il principio di legalità. Questi essendo i termini della questione, si osserva quanto segue. 1°) Giustamente laCommissione Disciplinare Territoriale non ha ammesso le istanze istruttorie dell‘attuale ricorrente in quanto tardivamenteformulate rispetto ai termini di cui all‘art. 30 comma 8 CGS. Poiché l‘udienza di discussione del deferimento era stata fissata il26 novembre <strong>2007</strong>, le istanze dovevano essere proposte nei cinque giorni precedenti tale data, cioè entro il 21 novembre <strong>2007</strong>.Risulta dagli atti che il termine di cui sopra non è stato rispettato, né avrebbe potuto in realtà esserlo in quanto l‘esposto allaProcura Federale, al quale l‘attuale ricorrente aveva fatto riferimento, era datato 29 novembre <strong>2007</strong> ed era successivo allaprima udienza del dibattimento. 2°) Altrettanto giustamente la Commissione Disciplinare Territoriale ha affermato la propriagiurisdizione, escludendo la competenza dell‘Associazione Italiana Arbitri a pronunciarsi sul caso in esame. L‘art. 1 comma 1CGS rende destinatari della norma anche gli ufficiali di gara e ogni altro soggetto che svolge attività rilevante perl‘ordinamento federale, con la conseguenza che competenti a pronunciarsi sulla violazione degli obblighi previsti dalla normasono le Commissioni Disciplinari Territoriali e la Commissione Disciplinare Nazionale nei procedimenti instaurati su540


DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE - STAGIONE SPORTIVA <strong>2007</strong>-<strong>2008</strong>deferimento della Procura Federale. Peraltro, lo stesso art. 3 del Regolamento AIA, nel prevedere che gli arbitri per leinfrazioni a specifiche norme federali sono sottoposti alla disciplina generale di cui all‘art. 30 terzo comma dello StatutoFederale, esclude che nella materia oggetto del presente ricorso possa configurarsi la competenza a decidere dell‘AssociazioneItaliana Arbitri, eccepita dal ricorrente. 3°) Appare del tutto ininfluente l‘ulteriore eccezione del ricorrente sulla effettivaposizione del Segretario del Comitato Regionale Campania, atteso che il tema del decidere dev‘essere ristretto alla verificadella violazione del precetto di cui all‘art. 1 comma 1 CGS in relazione all‘art. 3 comma 1 stesso codice, effettivamentecommessa dal deferito. È indubbio che l‘istruttoria compiuta dagli organi competenti, sopra succintamente descritta, haaccertato oltre ogni ragionevole dubbio la sussistenza delle violazioni ascritte al deferito, nelle quali può rinvenirsi anchel‘elemento aggravante di aver egli sostanzialmente riproposto nel corso della trasmissione televisiva del 13 novembre 2006 igiudizi ed i rilievi già esposti nell‘assemblea del 10 novembre 2006, in entrambe le circostanze pubblicamente. Appare altresìevidente la ulteriore violazione dell‘art. 40 commi 1 e 2 lettera b) e comma 3 lettera e) del Regolamento AIA, afferente i doveridegli arbitri, che certamente il deferito, attuale ricorrente, non ha rispettato. Tuttavia, la sanzione inflitta al ricorrente diinibizione di mesi diciotto appare suscettibile di essere ridotta equitativamente e ricondotta nei limiti degli otto mesi diinibizione, che era stata patteggiata nel corso del precedente grado di giudizio. P.Q.M. Accoglie l‘appello proposto daVincenzo Faccenda e riduce la sanzione a otto mesi di inibizione. Dispone restituirsi la tassa versata.(305) APPELLO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO LA DELIBERA DI NON LUOGO A PROCEDERSI ACARICO DELL‘AE GIOVANNI BIDELLI A SEGUITO DI PROPRIO DEFERIMENTO(delibera CD Territoriale presso il CR Sicilia – CU n. 43 dell‘11.3.<strong>2008</strong>) Con atto del 15.5.<strong>2008</strong>, la Procura Federale haimpugnato la decisione, pubblicata su CU n. 43 del 11/3/08, con la quale la Commissione Disciplinare presso il ComitatoRegionale Sicilia ha rigettato il deferimento nei confronti del Sig. Giovanni Bidelli. La vicenda ha avuto origine da unarichiesta di rimborso di una fattura, della quale è stata già accertata la contraffazione, presentata dall‘appellato all‘Ufficiorimborsi dell‘AIA. La reclamante ha lamentato che la Commissione di primo grado, sebbene avesse correttamente individuatoil factum criminis, avesse ritenuto il deferito esente da colpa, in quanto altro soggetto, Santo Allegra, peraltro già sanzionato daquesta Commissione per i fatti di che trattasi, sarebbe stato l‘unico responsabile della falsificazione. Alla riunione del23.6.<strong>2008</strong>, la Procura Federale ha concluso per la riforma della decisione impugnata con richiesta di applicazione dellasanzione della sospensione per anni uno (1) e mesi sei (6). Nessuno è comparso per il reclamato. Il reclamo è fondato e vapertanto accolto. Posto che i fatti da cui ha tratto origine il presente procedimento sono pacifici e comunque chiaramenteaccertati, si rileva che, quand‘anche la contraffazione sia stata effettuata materialmente da soggetto diverso dal Sig. Bidelli, èindubbio che il deferito abbia profittato dell‘illecito, risultando inverosimile che lo stesso ignorasse l‘alterazione compiutaanche nel suo interesse. Al riguardo, è sufficiente rilevare che il Bidelli, che ha avuto nellasua disponibilità la fattura sino alla presentazione della richiesta di rimborso dallo stesso compilata, non poteva non rilevare lanon corrispondenza tra la somma effettivamente spesa e quella maggiorata riportata nel documento – dallo stesso compilato sianelle causali che negli importi – della quale ha chiesto la refusione. PQM Infligge al Sig. Giovanni Bidelli la sanzione dellasospensione dall‘attività per mesi sei (6).(308) APPELLO DELLA SOCIETA‘ SSD OSPEDALETTI SANREMO Srl AVVERSO L‘INIBIZIONE PER MESIQUATTRO AI SIG.RI CLAUDIO OZENDA, TOMMASO CAPPUCCIO, FLAVIO GRIGOLO E L‘AMMENDA DI €1.500,00 ALLA SOCIETA‘ SSD OSPEDALETTI SANREMO Srl A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATOREFEDERALE(delibera CD Territoriale presso il CR Liguria – CU n. 65 del 15.5.<strong>2008</strong>)Con atto del 21.5.<strong>2008</strong>, i Sigg.ri Claudio Ozenda e Riccardo Del Gratta, nelle rispettive qualità di Presidente edAmministratore Delegato della A.C. – S.S.D. Ospedaletti Sanremo S.r.l., hanno impugnato la decisione, pubblicata su CU n.65 del 15/5/08, con la quale la Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Liguria ha inflitto agli stessi lainibizione per mesi quattro ciascuno ed alla Società l‘ammenda di € 1.500,00. La reclamante ha concluso, unicamente,richiedendo un supplemento di indagine. Alla riunione del 23.6.<strong>2008</strong>, la Procura Federale, eccependo l‘omessa trasmissionedegli atti, ha concluso richiedendo dichiararsi la inammissibilità del reclamo per la violazione dell‘art. 33, co. 5, CGS. Nessunoè comparso per la reclamante. Il reclamo è inammissibile per un duplice ordine di ragioni. Risulta, difatti, che lo stesso,peraltro sottoscritto, nel solo interesse della Società, dai Sigg.ri Ozenda e Del Gratta, nelle loro rispettive qualità, durante ilperiodo di espiazione della sanzione, ovvero quando gli stessi erano privi della capacità di agire in nome e per conto dellastessa, non sia stato notificato alla Procura Federale, così come prescritto dall‘art. 33, co. 5, CGS.. PQM Dichiarainammissibile il reclamo e dispone l‘incameramento della relativa tassa.TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COMUNICATO UFFICIALE N. 68/CDN DEL 26GIUGNO <strong>2008</strong>(193) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MASSIMO D‘ALMA (all‘epocaamministratore unico Calcio Como SpA), MIRCO BENIN, STEFANO BORGONOVO, MAURO BRESSAN, DAVIDECAREMI, VINCENZOCHIANESE, ALESSANDRO COLASANTE, FRANCESCO DE FRANCESCO, CASTALDO GRAZIANO, DANIELEGREGORI, STEFANO LAYENI, GIANLUCA LAMACCHI, ROBERTO MASSARO, CRISTIANO PAVONE, FELICEPICCOLO, MASSIMO RASTELLI, LORENZO ROSSETTI, MASSIMO TARANTINO, ANDREA TAROZZI E541


DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE - STAGIONE SPORTIVA <strong>2007</strong>-<strong>2008</strong>MILAN ZAHALKA (all‘epoca calciatori Calcio Como SpA) (nota n. 2336/177pf06- 07/SP/ma del 24.1.<strong>2008</strong>)Con deferimento del 24.1.<strong>2008</strong> il Procuratore Federale, letti gli atti trasmessi dall'Ufficio Indagini, relativi alla richiesta diaccertamenti, da parte della Lega Professionisti di Serie C in ordine a taluni rilievi del curatore del Fallimento del Calcio ComoS.p.A.(società dichiarata fallita dal Tribunale di Como in data 22.12.2004), riguardante tesserati della predetta società istantinel procedimento fallimentare; considerato che l'attività di indagine,aveva, a suo dire, consentito di accertare quanto segue: 1.il curatore del fallimento, nello stato passivo nonchè nella relazione redatta ai sensi dell'art. 33 L.F, redatta il 5.09.2005, avevaevidenziato che alcuni calciatori e tesserati del Calcio Como, avevano pattuito e percepito compensi corrisposti con assegnibancari, in violazione delle norme federali e dell'Accordo Collettivo FIGC-LNP-AIC. 2. i tesserati beneficiari di tali titoli sierano insinuati nella procedura fallimentare, dando così la prova diretta dell'indebita procedura di riscossione; 3. i citatipagamenti, percepiti a saldo delle spettanze relative alla stagione 2003/2004, dietro il rilascio di quietanze liberatorie tra il 30giugno ed il 6 luglio 2004, avevano consentito alla società Calcio Como di iscriversi, senza averne diritto, al campionato dicalcio di serie C1 2004/2005; 4. tutti gli assegni bancari, risultati poi privi di copertura, erano stati compilati e rilasciati dall'exAmministratore unico Massimo D' Alma; Ritenuto che i fatti come sopra descritti integravano gli estremi della violazione dicui all'art. 1 comma1 del C.G.S. in relazione all‘art. 5 punto 3 dell'Accordo Collettivo FIGCLNP- AIC, che prevede l'obbligodelle società di effettuare i pagamenti ai calciatori mediante assegni circolari presso la Sede della società o mediante bonificipresso l'istituto bancario indicato dal calciatore; Considerato che le infrazioni disciplinari connesse ad irregolari pattuizionieconomiche si erano prescritte in virtù di quanto previsto dall'art. 18 del C.G.S. vigente all'epoca dei fatti; Ritenuto però checon la firma delle quietanze liberatorie i suddetti tesserati avevano consentito alla società Calcio Como SpA di iscriversi, senzaaverne diritto, al campionato successivo e tali condotte dovevano considerarsi autonome rispetto alle infrazioni relative agliirregolari pagamenti; deferiva alla Commissione Disciplinare Nazionale 1) D'ALMA Massimo, all'epoca amministratore unicodel Calcio Corno SpA.; 2) BENIN Mirco, 3) BORGONOVO Stefano, 4) BRESSAN Mauro, 5) CAREMI Davide, 6)CHIANESE Vincenzo, 7) COLASANTE Alessandro, 8) DE FRANCESCO Francesco, 9) GRAZIANO Cataldo, 10)GREGORI Daniele, 11) LAYENI Stefano; 12) LAMACCHI Gianluca, 13) MASSARO Roberto, 14) PAVONE Cristiano, 15)PICCOLO Felice, 16) RASTELLI Massimo, 17) ROSSETTI Lorenzo, 18) TARANTINO Massimo, 19) TAROZZI Andrea,20) ZAHALKA Milan, tutti all'epoca calciatori del Calcio Como SpA, per rispondere della violazione dell'art. 1 comma 1 delCGS, avendo nelle rispettive qualità, sottoscritto quietanze liberatorie come descritto nella parte motiva, consentendo così allasocietà di iscriversi al campionato 2004/2005 senza averne titolo. Presentavano memorie difensive i deferiti; in particolare ilSig. Caremi contestava che la circostanza ella presentazione delle quietanze liberatorie avrebbe di per sé consentito l‘iscrizioneal campionato, avendo il Consiglio di Lega ed il Consiglio Federale un ampio raggio di valutazione per attribuire la giustaportata alla mancata presentazione delle quietanze; gli altri calciatori eccepivano l‘intervenuta prescrizione ex art. 18 CGSvigente all‘epoca dei fatti, l‘insussistenza della violazione, la mancata prova dell‘irregolarità dell‘iscrizione del Como Calcio ela buona fede dei giocatori. Il Sig. D‘Alma eccepiva a sua volta l‘intervenuta prescrizione, l‘assenza di prova e della dolosapreordinazione delle quietanze liberatorie ai fini dell‘indebita iscrizione del Como al campionato. All‘udienza del 26.5.<strong>2008</strong> laProcura chiedeva irrogarsi la sanzione di due anni di squalifica per i calciatori e di due anni di inibizione per il D‘Alma. I difensori chiedevano invece l‘assoluzione dei loro difesi. Pregiudizialmente occorre rilevare che nella specie non è applicabile laprescrizione eccepita dai deferiti, attesa la particolare fattispecie dedotta in limine litis, che non rientra nel disposto di cuiall‘art. citato, vigente all‘epoca dei fatti. Ciò detto, la scrivente Commissione osserva che la violazione contestata non ècostituita dalla ricezione dell'assegno, sebbene dal fatto che i calciatori ed il D‘Alma, con il proprio comportamento, avrebberoconsentito l'iscrizione al campionato di società che, a dire dell'Ufficio inquirente e della stessa Commissione Disciplinare, nonne avrebbe avuto titolo. Peraltro sul punto la prova latita del tutto, restando indimostrato e non potendo darsi per scontato che,ove i deferiti non avessero sottoscritto la liberatoria, (ed il D‘Alma non avesse fatto i relativi pagamenti) con certezza la societàCalcio Como non avrebbe conseguito l'iscrizione al campionato di competenza. Manca, inoltre, la prova circa l‘elementosoggettivo del ―reato sportivo‖, non essendo stato provata la sussistenza del dolo; ossia che la sottoscrizione delle quietanzesarebbe dolosamente preordinata allo scopo di favorire l'iscrizione' al campionato della società Como Calcio SpA. P.Q.M. laCommissione delibera di prosciogliere i deferiti.(216) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GIOVANNI SANTONE (all‘epoca dei fattidirigente della Pol. Nuovo Campobasso Srl) E DELLA SOCIETA‘ POL. NUOVO CAMPOBASSO CALCIO (nota n.3128/182pf07-08/SP/ma del 27.2.<strong>2008</strong>)letto il deferimento; esaminati gli atti, tra cui la memoria difensiva prodotta dalla società deferita; udite le conclusioni delleparti presenti, con il rappresentante della Procura Federale che ha chiesto la declaratoria della responsabilità disciplinare dientrambi gli incolpati e l‘applicazione al sig. Santone Giovanni della sanzione di anni cinque di inibizione ed alla Poli<strong>sportiva</strong>Nuovo Campobasso Calcio Srl quella di penalizzazione di punti 6 in classifica da scontarsi nella prossima stagione <strong>sportiva</strong><strong>2008</strong>/2009, e con quest‘ultima e l‘altro deferito che hanno invocato il proprio proscioglimento, osserva quanto segue. Dallerisultanze istruttorie è emerso in maniera pacifica che il sig. Santone, prima della disputa di un incontro molto delicato per ilsodalizio di cui era dirigente, ha contattato telefonicamente l‘arbitro designato alla direzione di esso: la circostanza infatti èstata riferita sia dal sig. Ronchi, il quale afferma che la conversazione ha avuto luogo il giorno immediatamente precedentequello fissato per la disputa della partita, sia dallo stesso deferito, che la fa risalire ad alcuni giorni prima. Deve a questo puntoessere valutato quale sia stato il contenuto della predetta conversazione telefonica, evidenziando comunque che nessunarilevanza ha il fatto, invocato nella memoria difensiva, che essa sia stata preceduta dalla richiesta di ricusazione dell‘arbitroRonchi avanzata dalla Poli<strong>sportiva</strong> Nuovo Campobasso. L‘arbitro esclude che l‘interlocutore gli abbia rivolto richieste542


DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE - STAGIONE SPORTIVA <strong>2007</strong>-<strong>2008</strong>specifiche ed esplicite, ma riferisce il tono pesantemente allusivo dell‘altro che gli ha fatto percepire chiaramente che avrebbegradito un ―occhio di riguardo‖ a favore della Nuova Campobasso. Dal canto suo il sig. Santone afferma invece che la suatelefonata aveva come unica finalità quella di chiarire uno sgradevole episodio avvenuto in occasione di un precedente incontrotra lui e l‘arbitro Ronchi e di augurare a quest‘ultimo una fulgida carriera. Molti sono gli elementi che inducono a ritenereassolutamente non credibile la versione del deferito. Non può apparire casuale che la telefonata di presunto chiarimento siastata effettuata nell‘immediatezza dell‘incontro, peraltro molto delicato come è stato riconosciuto dal sig. Santone, affidato alladirezione dell‘arbitro sig. Ronchi, chiarimento che aveva ad oggetto un‘altra gara disputatasi ben cinque mesi prima. Ariguardo il deferito sostiene che in precedenza aveva cercato di contattare il sig. Ronchi, senza riuscirvi, ma di tali tentativi nonvi è traccia alcuna tanto che di essi l‘arbitro parla solo in quanto gli erano stati riferiti dal sig. Santone. Neppure meritaapprezzamento l‘affermazione di quest‘ultimo inerente la circostanza che si sarebbe messo a disposizione dell‘altro per aiutarlolimitatamente alle questioni inerenti l‘attività di polizia, affermazione alla quale la memoria difensiva si appiglia per invocarela presunta natura privata e personale del colloquio che sarebbe avvenuto al di fuori dell‘ambito sportivo, salvo poi smentirsiquando nel medesimo atto si parla di giusto spirito sportivo che avrebbe pervaso il gesto del sig. Santone. Il riferimento fattoda quest‘ultimo a proprie importanti conoscenze, puntualmente ricordato dal sig. Ronchi, lascia invece pensare a pressioni,neppure tanto velate, sull‘arbitro al fine di indurlo ad un atteggiamento compiacente in cambio di vantaggi di natura personale.Ovviamente le profferte del deferito non si sono esplicitate in forma diretta perché tale atteggiamento avrebbe avuto di certoeffetti controproducenti, ma il tono da lui usato, siccome riferito dall‘arbitro, lascia chiaramente intendere la sua intenzione diraggiungere un accordo, o quantomeno un comportamento fattivo, teso a concretizzare uno scambio di favori, confidando nellapossibilità che il sig. Ronchi, tentato dal miraggio di trarre vantaggi dalla situazione ed ulteriormente influenzato dal gradosuperiore del suo interlocutore nell‘ambito della Polizia di Stato, avrebbe potuto mostrare un occhio di riguardo in favore dellaPoli<strong>sportiva</strong> Nuovo Campobasso. Nella memoria difensiva si nega che questa avesse la volontà di avvicinare l‘arbitro tramiteil proprio dirigente, la cui iniziativa era completamente scollegata dalla condotta della società, ed in effetti non vi è alcunaprova del coinvolgimento diretto del sodalizio, il quale infatti è stato deferito a titolo di responsabilità oggettiva. Il tentativo diperpetrare l‘illecito è stato interrotto sul nascere dal comportamento dell‘arbitro che ha impedito il passaggio alle successivefasi del disegno, ma ciò non toglie che tale tentativo sia stato posto in essere. Anche se l‘adamantino atteggiamento del sig.Ronchi, che ha immediatamente informato i suoi superiori circa il contenuto della telefonata, ha vanificato sul nascere il palesee doloso tentativo del deferito, dimostrato da quanto riferito dall‘arbitro la cui versione, del tutto priva di motivazioni teseall‘alterazione della verità, al contrario di quelle del sig. Santone intrise di necessità difensiva, di influenzare l‘andamento dellagara e di incidere sul risultato della stessa, appare innegabile che tale tentativo sia stato posto in essere da parte del sig.Santone, la cui responsabilità a riguardo dovrà conseguentemente essere dichiarata, unitamente a quella oggettiva della societàdi cui all‘epoca dei fatti egli rivestiva la qualifica di dirigente. In ordine all‘entità delle sanzioni, la Commissione ritiene che alSantone debba essere inflitta l‘inibizione nella misura minima di anni tre prevista dal previgente CGS. Per la SocietàPoli<strong>sportiva</strong> Nuovo Campobasso appare congrua la penalizzazione di punti tre in classifica che, non risultando afflittiva conriferimento alla stagione <strong>sportiva</strong> in corso, dovrà essere scontata nella prossima stagione <strong>sportiva</strong> <strong>2008</strong>/2009. P. Q. M.Accoglie il deferimento ed infligge al sig. Santone Giovanni la sanzione dell‘inibizione per anni 3 (tre) ed alla Poli<strong>sportiva</strong>Nuovo Campobasso Calcio Srl quella della penalizzazione di punti 3 (tre) in classifica da scontarsi nella prossima stagione<strong>sportiva</strong> <strong>2008</strong>/2009..(314) - RECLAMO DELLA SOCIETA‘ US CONTURSI TERME 1929 AVVERSO LE DECISIONI MERITO GARACONTURSI TERME-BELLIZZI DEL 3.5.<strong>2008</strong>(delibera CD Territoriale presso il CR Campania - C.U. n. 101 del 15.5.<strong>2008</strong> – Campionato di 3^ Categoria).Letto il ricorso ritualmente promosso dalla US Contursi Terme 1929 avverso la decisione della CD Territoriale c/o CRCampania (CU n. 101 del 15.5.<strong>2008</strong>), con cui veniva respinto, in prima istanza, il reclamo avente ad oggetto la partecipazione,in posizione di asserita irregolarità (con conseguente domanda della sanzione delle perdita della gara con il punteggio 0-3 acarico della compagine avversaria), del calciatore Santese Michele, tesserato in forza alla PMS Bellizzi, in occasionedell'incontro di calcio, valevole per il Campionato provinciale di 3° categoria (Girone C), US Contursi Terme 1929-PMSBellizzi del 3.5.<strong>2008</strong>; - osservato che la PMF Bellizzi, nei termini assegnati, non ha fatto pervenire controdeduzioni; - rilevatoche le argomentazioni difensive spiegate dalla società <strong>sportiva</strong> reclamante si sostanziano nell'asserita partecipazione delcalciatore Michele Santese, nato il 15.8.1979, alla gara suindicata, in posizione irregolare, in quanto non tesserato con la PMFBellizzi; - verificato che, in effetti, alla gara del 3.5.<strong>2008</strong> ha preso parte il calciatore Michele Santese nato il 15.8.1979 il quale,in base alla documentazione acquisita dalla CD Territoriale Campania presso il competente Ufficio tesseramento, risultatesserato per la PMF Bellizzi a far data dal 16.11.<strong>2007</strong> e quindi da un momento antecedente alla disputa della gara di cuitrattasi; - ritenuto, conseguentemente, che il Santese ha disputato la gara contro il Contursi Terme in posizione regolare ditesseramento; - rilevato che la CD Territoriale nella motivazione della delibera impugnata ha indicato erroneamente unadiversa data di nascita del calciatore Michele Santese (23.6.1991) senza che tale errore abbia inficiato la correttezza delladecisione. P.Q.M. Respinge il reclamo e dispone l'addebito della tassa non versata.(353) - RECLAMO DELLA SOCIETA‘ ASD REAL SANNIO DONNE AVVERSO LE DECISIONI MERITO GARA REALSANNIO DONNE-SPORT NAPOLI DEL 2.2.<strong>2008</strong>(delibera CD Territoriale presso il CR Campania - C.U. n. 111 del 29.5.<strong>2008</strong> – Campionato Regionale Femminile Serie C).543


DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE - STAGIONE SPORTIVA <strong>2007</strong>-<strong>2008</strong>Letto il ricorso ritualmente promosso dalla ASD Real Sannio Donne avverso la decisione della CD Territoriale c/o CRCampania (CU n. 111 del 29.5.<strong>2008</strong>), con cui veniva respinto, in prima istanza, il reclamo avente ad oggetto la partecipazione,in posizione di asserita irregolarità, della calciatrice Luisa Liccardo, tesserata in forza alla ACFD Sport Napoli, in occasionedell'incontro di calcio femminile ASD Real Sannio Donne-ACFD Sport Napoli del 2.2.<strong>2008</strong>; osservato che la ACFD SportNapoli, nei termini assegnati, non ha fatto pervenire controdeduzioni; - rilevato che le argomentazioni difensive spiegate dallaSocietà <strong>sportiva</strong> reclamante si sostanziano nell'asserita partecipazione della calciatrice Luisa Liccardo alla gara suindicata, inposizione di asserita irregolarità, in quanto sprovvista di autorizzazione di cui all'art. 34, c. 3, NOIF, o meglio, sprovvista diautorizzazione in corso di validità, risultando, la medesima, concessa dal CR Campania con provvedimento di cui al CU n. 48del 7.12.2006 ma, successivamente, scaduta in data 18.5.<strong>2007</strong>; - verificato che la calciatrice Luisa Liccardo, nata in data14.6.1992, al momento della disputa della gara in argomento (2.2.<strong>2008</strong>) risultava essere infrasedicenne; - osservato che, inordine ai limiti di partecipazione alle attività agonistiche organizzate dalle Leghe in relazione all'età, l‘autorizzazione di cuiall‘art. 34, c. 3, NOIF, è obbligatoria solo per gli atleti infrasedicenni; - osservato, altresì, che la concessione della predettaautorizzazione, proprio in ragione della giovane età degli atleti (calciatori e/o calciatrici), è subordinata all'effettuazione di unaserie di accertamenti e di verifiche di natura medico.-sanitaria consistenti, in particolare, nel rilascio di un certificato diidoneità specifica all'attività agonistica, ai sensi e per gli effetti del DM 15 febbraio 1982 (Ministero della Sanità), nonché inuna relazione di un medico sociale, o, in mancanza, di altro sanitario, che attesti la raggiunta maturità psicofisica del calciatore(e/o della calciatrice); - tenuto conto del fatto che, nello specifico, l'autorizzazione, una volta concessa in favore dell'atletainfrasedicenne (nei termini di cui all‘art. 34, c. 3, NOIF), può essere ritenuta valida sine die, in particolare, sino, appunto, alcompimento del sedicesimo anno di età, ritenendo di poter aderire, al riguardo, all'orientamento manifestato dalla (ex) CAF(CU n. 38/C del 15.3.2004), richiamato dalla CD Territoriale c/o CR Campania nel provvedimento oggetto di impugnazione,per il quale ―l'art. 34, c. 3, NOIF, non pone alcun limite all'autorizzazione e, quindi, qualsiasi limitazione temporale apparedel tutto arbitraria ... l‟autorizzazione per i minori a partecipare a gare viene concessa sulla base di un certificato medico chene sancisce la raggiunta maturità psico-fisica che, quindi, non può successivamente perdersi‖ - considerato, dunque, che, alladata del 2.2.<strong>2008</strong>, l'autorizzazione concessa alla calciatrice Luisa Liccardo (ACFD Sport Napoli) poteva ritenersi pienamenteefficace e idonea a permettere la partecipazione dell'atleta all'incontro di calcio di cui trattasi. P.Q.M. respinge il reclamo edispone l'addebito della tassa non versata.544


DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE - STAGIONE SPORTIVA <strong>2007</strong>-<strong>2008</strong>545


DECISIONI INTEGRALIDELLACAMERA DI CONCILIAZIONEED ARBITRATO PER LO SPORTDEL CONISTAGIONE SPORTIVA <strong>2007</strong> - <strong>2008</strong>546


DECISIONI INTEGRALI DELLA CAMERA DI CONCILIAZIONE ED ARBITRATO PER LO SPORT DEL CONI- STAGIONE SPORTIVA <strong>2007</strong>-<strong>2008</strong>LODO ARBITRALE DEL 26 LUGLIO <strong>2007</strong> - U.S. TEMPIO SRL CONTRO F.I.G.C. - LEGA PROFESSIONISTISERIE C - U.S.D. CALCIO CARAVAGGESE SRLCOMITATO OLIMPICO NAZIONALE ITALIANOCAMERA DI CONCILIAZIONE E ARBITRATO PER LO SPORTC O L L E G I O A R B I T R A L EIL COLLEGIO ARBITRALEcomposto da:On. Prof. Avv. Pier Luigi Ronzani Presidente del Collegio ArbitraleAvv. Guido Cecinelli ArbitroProf. Marcello Foschini ArbitroProf. Avv. Massimo Zaccheo ArbitroOn. Prof. Avv. Learco Saporito Arbitronominato ai sensi del Regolamento della Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport (―Regolamento‖) approvato dalConsiglio Nazionale del CONI in data 3 febbraio 2005 con propria deliberazione n. 1303 e successive modifiche edintegrazioni e del Regolamento di arbitrato per la risoluzione delle controversie relative all'iscrizione ai campionati nazionali dicalcio professionistico (―Regolamento Particolare‖) approvato dalla Giunta Nazionale del CONI in data 16 maggio 2006 conpropria deliberazione n. 223 e ratificato dal Consiglio Nazionale in data 12 luglio 2006 con propria deliberazione n. 1336riunito in conferenza personale in data 26 luglio <strong>2007</strong>, presso la sede dell‘arbitrato, in Roma, ha deliberato all‘unanimità ilseguente L O D O nel procedimento di Arbitrato (prot. n. 1345 del 23.07.<strong>2007</strong>) promosso da: U.S. Tempio Srl, con sede inTempio Pausania alla Via Roma n. 8 in persona del suo Amministratore Unico e Legale rappresentante pro tempore Sig.Pierpaolo Porcheri, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Maurizio Spinella e Prof. Franco Gaetano Scoca ed elettivamentedomiciliata presso lo studio del primo in Roma, alla Via Carlo Mirabello n. 7 (tel. 0637513585 / 063721851 – fax 063720308);ricorrente –contro Federazione Italiana Giuoco Calcio, in persona del suo Presidente pro tempore Dott. Giancarlo Abete e domiciliatopresso la sede in Roma alla Via Gregorio Allegri n. 14 (tel. 0684911), rappresentato e difeso dagli Avv.ti Mario Gallavotti eLuigi Medugno ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo in Roma, alla Via Po n. 9 (tel. 06858231 / tel.85823200 / e.mail ghp@ghplex.it) resistentecontro - Lega Professionisti Serie C con sede in Firenze, Via Pier Luigi da Palestrina n. 18, in persona del Presidente e suoLegale rappresentante p.t., Rag. Mario Macalli, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Bruno Biscotto e Maurizio Marino edelettivamente domiciliata presso il loro studio in Roma, alla Via G. Pisanelli n. 40 (tel. 0636000635 / fax 0636000636) terzaintervenuta –e contro - U.S.D. Calcio Caravaggese Srl con sede in Calcio (BG), alla Piazza San Vittore n. 1, in persona del suo legalerappresentante p.t. Sig. Gianfranco Guerrini, rappresentata e difesa dall‘Avv. Marco De Stefanis ed elettivamente domiciliatapresso il suo studio in Roma, alla Via Cicerone n. 44 (tel. 0690286260 / fax 0662201380) terza intervenuta avente ad oggettol‘iscrizione della U.S. Tempio Srl al campionato di calcio professionistico di Serie C2 (stagione <strong>2007</strong> / <strong>2008</strong>)FATTO E SVOLGIMENTO DELL’ARBITRATO1. Con ―Istanza di Arbitrato Particolare‖ datata 23 luglio <strong>2007</strong>, prot. n. 1345 (la ―Domanda di Arbitrato‖) la U.S. Tempio Srl(―Tempio‖ o la ―Ricorrente‖) ha proposto istanza di arbitrato avverso la deliberazione la Federazione Italiana Giuoco Calcio(―FIGC‖, la ―Resistente‖) dando avvio, presso la Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport (la ―Camera‖), alprocedimento arbitrale contemplato dal Regolamento Particolare.2. Più precisamente, con la Domanda di Arbitrato, corredata da una serie di documenti, la Ricorrente ha agito:• ―per accertare e dichiarare l‟illegittimità e/o nullità della decisione del Consiglio Federale assunta nella riunione del 19luglio <strong>2007</strong>, pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 6/A di pari data con cui veniva deliberata l‟esclusione della U.S. TempioSrl dal Campionato di Serie C2 per la stagione <strong>2007</strong>/<strong>2008</strong>, nonché di tutti gli atti e/o provvedimenti presupposti, conseguentie/o comunque, connessi con la decisione medesima”;• “per l‟effetto, ordinare alla Federazione Italiana Giuoco Calcio di procedere alla immediata iscrizione della U.S. TempioSrl al Campionato di Serie C2, anche in soprannumero;• pronunciare ogni e qualsivoglia altro provvedimento utile agli effetti di quanto domandato e/o per dare attuazione alladecisione arbitrale;• condannare parte convenuta al pagamento delle spese del procedimento arbitrale e dei compensi degli Arbitri e degli altriOrgani della Camera nonché a rifondere alla U.S. Tempio Srl ogni spesa sostenuta per la propria assistenza legale e per ilpresente procedimento, e dei diritti amministrativi versati alla CCA, ovvero, in via subordinata, compensare integralmente lespese.3. In data 23 luglio <strong>2007</strong> il Presidente della Camera nominava il Collegio Arbitrale nelle persone dell‘On. Prof. Avv. Pier LuigiRonzani (Presidente), dell‘Avv. Guido Cecinelli, del Prof. Avv. Marcello Foschini, del Prof. Avv. Luigi Fumagalli e del Prof.Avv. Giulio Napolitano (Arbitri), rendendo noto che in caso di indisponibilità di un componente fisso della Camera, l‘arbitrosarà individuato tra i seguenti membri supplenti, nell‘ordine indicato: Prof. Avv. Massimo Zaccheo, On. Prof. Avv. LearcoSaporito, Prof. Fulco Lanchester e Prof. Avv. Tommaso Edoardo Frosini.547


DECISIONI INTEGRALI DELLA CAMERA DI CONCILIAZIONE ED ARBITRATO PER LO SPORT DEL CONI- STAGIONE SPORTIVA <strong>2007</strong>-<strong>2008</strong>4. Il 23 luglio <strong>2007</strong> si costituiva il Collegio Arbitrale nelle persone del Prof. Avv. Pier Luigi Ronzani (Presidente), dell‘Avv.Guido Cecinelli, del Prof. Avv. Marcello Foschini, del Prof. Avv. Massimo Zaccheo e dell‘On. Prof. Avv. Learco Saporito,rispettivamente in sostituzione degli indisponibili Prof. Avv. Luigi Fumagalli e Prof. Avv. Giulio Napolitano.5. Il Collegio Arbitrale così costituito:1. fissava mercoledì 25 luglio <strong>2007</strong>, alle ore 12, quale termine affinché un terzo interessato possa proporre motivata istanza diautorizzazione all‘intervento nella presente controversia arbitrale ai sensi e secondo quanto previsto dall‘art. 10.7 delRegolamento della Camera;2. autorizzava fin d‘ora il terzo interessato che dovesse proporre l‘istanza di cui al punto 1. a partecipare all‘udienza fissata peril giorno 26 luglio <strong>2007</strong>, alle ore 10;3. autorizzava fin d‘ora il terzo interessato a depositare la propria comparsa in occasione dell‘udienza del 26 luglio <strong>2007</strong>, alleore 10;4. dava mandato alla Segreteria della Camera di trasmettere al terzo interessato gli atti delle parti costituite, alla scadenza deltermine di cui al punto 1;5. invitava la Federazione Italiana Giuoco Calcio a predisporre un Comunicato Ufficiale che contenga quanto stabilito ai punti1, 2, 3 e 4;6. dava mandato alla Segreteria della Camera di provvedere a comunicare alle parti le decisioni di cui sopra anche al fine dipermettere alla Federazione Italiana Giuoco Calcio di poter predisporre il Comunicato di cui al punto 5.6. Con memoria datata 25 luglio <strong>2007</strong> la FIGC si è costituita nel procedimento, chiedendo ―il rigetto del ricorso avversario.Con ogni conseguente statuizione sul regolamento delle spese del procedimento arbitrale‖7. Con ―Istanza di intervento ex art. 10, comma VII, Regolamento della Camera, datata 25 luglio <strong>2007</strong> si è altresì costituita nelprocedimento la Lega Professionisti Serie C chiedendo all‘adito Collegio arbitrale di:―A) In via preliminare di rito, accertare e dichiarare l‟ammissibilità del presente intervento in causa, disponendo per l‟effettola materiale ammissione della Lega in giudizio, assumendo tutti i conseguenti provvedimenti”B) Nel merito, respingere il ricorso proposto dalla U.S. Tempio Srl in quanto inammissibile, irricevibile e/o improcedibile,oltre che infondato in fatto e in diritto”C) il tutto, con ogni altra statuizione e con vittoria delle spese‖.8. Con ―Istanza di intervento ex art. 10, comma VII, Regolamento della Camera, datata 25 luglio <strong>2007</strong> si è inoltre costituita nelprocedimento la U.S.D. Calcio Caravaggese chiedendo all‘adito Collegio arbitrale:―A) In via pregiudiziale, per la declaratoria di ammissibilità del presente intervento in causa;B) Nel merito ed in ogni caso, per il rigetto del ricorso proposto dal Tempio siccome infondato in fatto ed in diritto.9. Il 26 luglio <strong>2007</strong>, presso la sede dell‘arbitrato, si svolgeva l‘udienza, nella quale le parti preliminarmente dichiaravano diaccettare la designazione dell‘odierno Collegio Arbitrale e di non avere alcun motivo di ricusazione nei confronti deicomponenti del Collegio arbitrale. Dopo aver esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione le parti svolgevano lapropria difesa. La Ricorrente, non sollevava alcuna contestazione sull‘intervento dei terzi, si riportava agli atti, illustrava gliargomenti ivi svolti e insisteva per l‘accoglimento delle proprie domande. Con l‘accordo depositava la sentenza del Consigliodi Stato n. 268/07. La Federazione Italiana Giuoco Calcio, contestava le argomentazioni di parte ricorrente, chiedeva laconferma della decisione del Consiglio Federale. La U.S.D. Calcio Caravaggese Srl e la Lega Professionisti Serie C hannoillustrato i motivi del proprio intervento e si sono associate alla difesa della FIGC. Al termine dell‘udienze le parti sidichiaravano soddisfatte dello svolgimento del procedimento arbitrale e davano atto della piena osservanza del principio delcontraddittorio, autorizzando il Collegio Arbitrale ad emettere un lodo in forma sintetica ai sensi del Regolamento Particolare.10. In data 26 luglio 2006 il Collegio Arbitrale ha rigettato la domanda proposta dal Tempio sulla base delle seguentiMOTIVAZIONIA. Sulle domande della Ricorrente.1. In punto di fatto il Collegio osserva che risulta per tabulas e per dichiarazioni della stessa ricorrente:• che la CO.VI.SO.C. (Commissione Vigilanza Società Calcio) della FIGC nella riunione 10/11 luglio <strong>2007</strong> ha rilevato ilmancato possesso di uno dei requisiti per l‘ammissione e, cioè, del deposito della fidejussione bancaria a prima richiesta di €207.000,00 (duecentosettemila/00 euro) e di tale fatto ha informato la Ricorrente in data 12 luglio <strong>2007</strong>;• che la Ricorrente pur proponendo tempestivamente ricorso alla CO.VI.SO.C ha omesso di allegare nel termine perentorio dicui all‘Allegato B (C.U. n. 6/A del 3 maggio <strong>2007</strong>) la documentazione comprovante l‘avvenuto rilascio della prescrittafideiussione bancaria a prima richiesta;• che la stessa CO.VI.SO.C. nella riunione del 17 luglio <strong>2007</strong>, constatato il mancato deposito della fidejussione bancaria edesaminate le ragioni della reclamante, ha espresso il parere non favorevole alla iscrizione della Ricorrente al campionato dicompetenza;• che successivamente alla conclusione della riunione della CO.VI.SO.C. la Ricorrente ha trasmesso via fax alla FIGC lafidejussione bancaria rilasciatale il 16 luglio <strong>2007</strong> ma la cui documentazione è pervenuta alla FIGC il 18 luglio <strong>2007</strong>.2. Osserva il Collegio che la questione sottoposta alla sua attenzione abbia ad oggetto l‘interpretazione della norma contenutanell‘allegato B parte VII ( ricorsi ) del C.U. 6/A del Consiglio Federale data 3 maggio <strong>2007</strong>. Così delimitato il themadecidendum, ritiene il Collegio che la domanda proposta dalla ricorrente non possa trovare accoglimento. Il termine del 14luglio <strong>2007</strong> indicato dal predetto punto VII, è qualificato dalla vigente normativa come perentorio. L‘interpretazione sialetterale, che sistematica e teleologica induce il Collegio a ritenere che il mancato rispetto di detto termine producenecessariamente effetti preclusivi. Il mancato rispetto, inoltre, del termine perentorio non può incidere esclusivamente sulla548


DECISIONI INTEGRALI DELLA CAMERA DI CONCILIAZIONE ED ARBITRATO PER LO SPORT DEL CONI- STAGIONE SPORTIVA <strong>2007</strong>-<strong>2008</strong>valutazione della CO.VI.SO.C (nella fattispecie necessariamente di segno negativo) ma preclude, altresì, allo stesso ConsiglioFederale di procedere ad una diversa valutazione anche laddove il fatto che ha determinato la preclusione sia statosuccessivamente rimosso; ciò in quanto è proprio la perentorietà del termine che impedisce un successiva valutazione del fattosopravvenuto. Ne discende conseguentemente che la norma, alla luce di quanto indicato, non consente una diversainterpretazione. Il Collegio ritiene, come affermato in altre decisioni dalla Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport, ―dinon dover sovrapporre una propria autonoma interpretazione delle vigenti norme, in quanto ciò determinerebbe unainammissibile riscritturazione eteronoma delle regole federali‖. La perentorietà del termine, peraltro, è stata ribadita dalConsiglio di Stato, sez. VI con sentenza n. 268/<strong>2007</strong> in una controversia avente in oggetto l‘iscrizione ai campionati di calcio.Il Consiglio di Stato ha ritenuto, infatti, che la perentorietà dei limiti temporali fissati a tal fine (all‘epoca se non sancita daldato testuale delle disposizioni federali ed oggi, per contro, puntualmente sancita con l‘indicato punto VI) fosse ―ricavabiledalla natura e dalla finalità del termine in rilievo, in quanto la sua funzione di individuare gli aventi titolo alla partecipazioneal campionato implica la necessità di uno sbarramento temporale netto e sufficientemente anticipato, al fine di garantirel‟espletamento di tutti gli incombenti organizzativi funzionali all‟avvio del Campionato‖. E‘ opinione del Collegio, infine, cheil ritardo con cui è stata rilasciata la fidejussione sia comunque imputabile esclusivamente alla Società ricorrente, sulla qualeincombeva l‘onere di richiedere per tempo il rilascio della indispensabile fidejussione. Ad avviso del Collegio, pertanto , ladomanda proposta dalla U.S. Tempio Srl deve essere rigettata risultando la medesima società nei termini imposti dallanormativa federale non in regola con i requisiti previsti per l‘iscrizione ai campionati, in particolare con quello che imponevadi depositare la fidejussione entro il 14 luglio <strong>2007</strong>.B. Sulle spese.1. Le spese seguono la soccombenza e, pertanto, le stesse, così come liquidate con separata ordinanza, sono poste a carico dellaRicorrente con il vincolo della solidarietà, la quale è tenuta a corrispondere alla Resistente ed agli intervenienti qualecontributo per gli onorari e le spese sostenute un importo come meglio specificato nel dispositivo.2. Tutti I diritti amministrativi versati dalle parti sono, viceversa, incamerati dalla Camera di Conciliazione per lo SportP.Q.M. Il Collegio Arbitrale All‘unanimità, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, disattesa ogniulteriore istanza, eccezione e deduzione, di rito e di merito:1. Rigetta la domanda della U.S. Tempio Srl.2. Pone integralmente a carico della società U.S. Tempio Srl gli onorari e le spese di arbitrato, come liquidati in separataordinanza, nonché gli onorari e le spese di difesa delle parti convenute ed intervenienti quantificati forfettariamente in €2.000,00 (duemila/00 euro) per la Resistente e € 1.000,00 (mille/00 euro) per ciascuno interveniente.3. Dispone che i diritti amministrativi versati dalle parti siano incassati dalla Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport.Così deciso in Roma, presso la sede dell‘arbitrato, in conferenza personale degli arbitri, il 26/07/<strong>2007</strong>.F.to Pier Luigi RonzaniF.to Guido CecinelliF.to Marcello FoschiniF.to Massimo ZaccheoF.to Learco SaporitoLODO ARBITRALE DEL 5 NOVEMBRE <strong>2007</strong> – A.S. LATINA S.P.A. CONTRO FEDERAZIONE ITALIANAGIUOCO CALCIO - LEGA NAZIONALE DILETTANTI - COMITATO REGIONALE LAZIO FIGC / LNDCOMITATO OLIMPICO NAZIONALE ITALIANOCAMERA DI CONCILIAZIONE E ARBITRATO PER LO SPORTC O L L E G I O A R B I T R A L EIL COLLEGIO ARBITRALEAvv. Enrico Ingrillì in qualità di Presidente del Collegio Arbitrale, ai sensi del Regolamento della Camera di Conciliazione eArbitrato per lo Sport, nominato dal Presidente Vicario; Avv. Dario Buzzelli in qualità di Arbitro nominato, ai sensi delRegolamento della Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport, nominato dal Presidente Vicario; Cons. Gaetano Caputiin qualità di Arbitro nominato ai sensi del Regolamento della Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport, nominato dalPresidente Vicario; nel procedimento di Arbitrato promosso da:A.S. LATINA S.p.A. (“A.S. Latina”), con sede legale in Latina, Piazzale Prampolini n. 4, in persona del Presidente e LegaleRappresentante, Sig. Antonio Sciarretta, rappresentata, assistita e difesa, unitamente e disgiuntamente, dagli avv.ti EduardoChiaccio e Michele Cozzone, ed elettivamente domiciliata presso lo Studio del primo in Napoli, centro direzionale Isola A/7, -istante –contro - FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO (“F.I.G.C.) e LEGA NAZIONALE DILETTANTI(“L.N.D.”), entrambe in persona del Presidente pro tempore, rappresentate, assistite e difese, unitamente e disgiuntamente,dagli avv.ti Mario Gallavotti e Luigi Medugno, ed elettivamente domiciliate presso lo studio del primo in via Po n.9, -resistente –549


DECISIONI INTEGRALI DELLA CAMERA DI CONCILIAZIONE ED ARBITRATO PER LO SPORT DEL CONI- STAGIONE SPORTIVA <strong>2007</strong>-<strong>2008</strong>e contro - COMITATO REGIONALE LAZIO F.I.G.C. / L.N.D., con sede in Roma, alla Via Tiburtina n. 1072, - convenutanon costituita - Letti i quesiti conclusivamente formulati dalle parti, esaminate le conclusioni delle stesse, esaminati gli atti edocumenti del giudizio, valutate le istanze istruttorie, ha emesso il seguente LODO ARBITRALEFATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO ARBITRALECon decisione in data 27.07.2006, il Consiglio Direttivo del Comitato Interregionale della F.I.G.C. deliberava l‘esclusione diquattro società calcistiche dal campionato di serie D 2006/<strong>2007</strong>, tra le quali l‘A.S. Latina, perché in difetto dei requisiti previstidal C.U. n. 179 del 01.06.2006. L‘A.S. Latina impugnava il provvedimento avanti la Camera di Conciliazione e Arbitrato perlo Sport del C.O.N.I. (―Camera‖), quindi, anche avanti agli organi di giustizia amministrativa, ai sensi della L. n. 280 del 2003,senza ottenere la riammissione alla serie D. Pertanto, l‘istante richiedeva l‘ammissione al campionato di eccellenza, per lastagione 2006/<strong>2007</strong>, ricevendo, in data 02.10.2006, la nota del Presidente del Comitato Regionale del Lazio, il quale dichiaraval‘impossibilità di ammettere l‘A.S. Latina al campionato di eccellenza, in quanto l‘organico di tale campionato era giàcompleto e si trovava già a disputare la quarta giornata di calendario. Parimenti, la richiesta veniva respinta anche perl‘ammissione ad altre categorie. Con nota in data 13.10.2006, l‘A.S. Latina – nel manifestare l‘indisponibilità a partecipare alcampionato di III categoria, come prospettato dal Comitato Regionale del Lazio, con precedente nota in data 12.10.2006 –formulava la richiesta di partecipare al campionato di eccellenza, per la stagione <strong>2007</strong>/<strong>2008</strong>. La richiesta veniva reiteratadall‘istante, con lettera in data 08.03.<strong>2007</strong>, e successivamente con lettera del 26.06.<strong>2007</strong>, indirizzata quest‘ultima anche aIpresidenti della F.I.G.C., della L.N.D. e del Comitato Regionale del Lazio. Stante la mancata risposta alle proprie domande,l‘A.S. Latina inoltrava istanza di conciliazione alla Camera. All‘udienza in data 01.08.<strong>2007</strong>, avanti al Conciliatore nominato aisensi del Regolamento, veniva esperito con esito negativo il tentativo di conciliazione. Pertanto, con istanza di arbitrato, aisensi dell‘art. 8 del Regolamento della Camera, la A.S. Latina richiedeva la declaratoria di ammissione della A.S. Latina alCampionato Regionale di Eccellenza <strong>2007</strong>/<strong>2008</strong>, anche in soprannumero, nonché l‟assunzione di tutti gli atti e/oprovvedimenti, conseguenti e/o comunque, connessi con l‟ammissione medesima, con precipuo riguardo per la conservazionedell‟anzianità di affiliazione e del numero di matricola del sodalizio de quo. In particolare, l‘istante sosteneva la pienalegittimità e fondatezza della richiesta di ammissione al campionato di eccellenza <strong>2007</strong>/<strong>2008</strong>, con la declaratoria del diritto allaconservazione dell‘anzianità di affiliazione alla F.I.G.C. e del numero di matricola, in quanto la mancata iscrizione della A.S.Latina ai campionati, per la stagione 2006/<strong>2007</strong>, era dovuta alla mancanza di alcune dichiarazioni liberatorie al 30.06.2006, dialcuni tesserati della società, per un importo complessivo di poche migliaia di euro. In data 07.09.<strong>2007</strong>, si costituivano ingiudizio la F.I.G.C. e la L.N.D., le quali chiedevano il rigetto del ricorso, rassegnando le seguenti conclusioni: “si chiede chel‟istanza di arbitrato avversaria venga dichiarata inammissibile e/o improponibile e comunque rigettata perché infondata nelmerito”. In via preliminare e pregiudiziale, le resistenti chiedevano la dichiarazione di inammissibilità e/o improponibilitàdella domanda, poichè in relazione alla prima istanza di ammissione ai campionati, inoltrata in data 08.03.<strong>2007</strong>, formatosi ilsilenzio rifiuto della F.I.G.C. nel termine di quindici giorni concesso, l‘istante doveva impugnare tale provvedimento, a pena didecadenza, entro il termine perentorio di trenta giorni, come previsto dal Regolamento della Camera. Nel merito, le resistentieccepivano che il Presidente della Lega di Serie C, con nota in data 06.07.2006, accertava che risultavano a carico dell‘A.S.Latina vertenze per l‘importo totale lordo di € 91.603,38, nonché vertenze da saldare per l‘importo di € 15.546,99, che nonvenivano sanate anche nel successivo termine del 25.07.2006 concesso, in via eccezionale, per la definizione delle vertenze dequibus. Si costituiva il Collegio Arbitrale, nominato dal Presidente Vicario della Camera, il quale concedeva termine alle partiper il deposito di memorie ed eventuali repliche, che le parti non depositavano. In data 26.10.<strong>2007</strong>, si teneva la prima udienzaavanti al Collegio Arbitrale ritualmente nominato, il quale esperiva con esito negativo il tentativo di conciliazione, pertanto,all‘esito della discussione il Collegio si riservava la decisione.MOTIVIIl Collegio ritiene di dover esaminare preventivamente l‘eccezione preliminare e pregiudiziale di parte resistente, relativaall‘inammissibilità e/o improponibilità della domanda, stante il carattere certamente assorbente di tale decisione. Il Collegiorichiama l‘istanza inoltrata, in data 08.03.<strong>2007</strong>, dall‘A.S. Latina alla F.I.G.C., alla L.N.D. ed ai Comitati Regionale del Lazio eInterregionale, avente ad oggetto l‘ammissione della medesima al campionato nazionale di serie D, ovvero in subordine alcampionato di eccellenza, per la stagione <strong>2007</strong>/<strong>2008</strong>. In tale istanza, l‘A.S. Latina concedeva ai destinatari termine perentorioper adempiere, entro e non oltre il termine perentorio di 15 giorni, precisando, altresì, che il mancato riscontro alla predettaistanza era da intendersi quale diniego della domanda, accettando il fatto che la mancata ottemperanza era da considerarsiquale silenzio rifiuto. Le resistenti non provvedevano al riscontro dell‘istanza inoltrata in data 08.03.<strong>2007</strong> dall‘A.S. Latina, neltermine concesso, dunque, veniva definitivamente a formarsi il diniego tacito della domanda. Diniego tacito che doveva essereimpugnato, con le modalità ed entro i termini perentori, previsti dal Regolamento della Camera. L‘istante, anziché impugnare ildiniego all‘istanza in data 08.03.<strong>2007</strong>, ormai scaduti i termini perentori previsti dal Regolamento della Camera, reiteravairritualmente la richiesta, con una nuova istanza in data 26.06.<strong>2007</strong>, nella quale però ribadiva in toto il contenuto della primaistanza, formulando le medesime richieste. Premesso tutto quanto sopra, il Collegio ritiene di accogliere l‘eccezionepreliminare e pregiudiziale delle resistenti, dichiarando improponibile la domanda di arbitrato dell‘A.S. Latina, in quantoproposta oltre il termine perentorio previsto dall‘art. 5 del Regolamento della Camera, il quale statuisce che “la controversia èsottoposta alla Camera dal soggetto affiliato (….) a pena di decadenza, entro e non oltre il termine perentorio di trentagiorni dalla data di conoscenza del fatto o dell’atto da cui trae origine la controversia”. Or bene, è evidente che a seguito delmancato riscontro all‘istanza, inoltrata in data 08.03.<strong>2007</strong>, nel termine perentorio di 15 giorni dalla stessa concesso, l‘A.S.Latina prendeva conoscenza del fatto da cui trae origine la controversia, di cui all‘art. 5 del Regolamento della Camera. Talefatto idoneo a dare origine alla controversia, doveva venire impugnato tempestivamente, con la proposizione dell‘istanza di550


DECISIONI INTEGRALI DELLA CAMERA DI CONCILIAZIONE ED ARBITRATO PER LO SPORT DEL CONI- STAGIONE SPORTIVA <strong>2007</strong>-<strong>2008</strong>conciliazione. Nel caso di specie, invece, l‘A.S. Latina ha reiterato nuovamente l‘istanza, in data 26.06.<strong>2007</strong>, formulando lemedesime domande, anziché impugnare il diniego tacito alla prima istanza datata 08.03.<strong>2007</strong>. Peraltro, era proprio parteistante, a concedere alle resistenti il termine perentorio di 15 giorni per la concessione del provvedimento di ammissione,precisando di interpretare il silenzio quale diniego della domanda. Il Collegio rileva, dunque, l‘intervenuta decadenza delpotere di impugnazione, in violazione del disposto di cui all‘art. 5 del Regolamento della Camera, con la conseguentedeclaratoria di improponibilità della domanda. Il Regolamento della Camera, infatti, è disciplina di un valido sistema di―decadenze stabilite contrattualmente‖ (art. 2965 c.c.), per effetto del quale “entro e non oltre il termine di trenta giorni dalladata di conoscenza del fatto o dell‟atto da cui trae origine la controversia”, quest‘ultima (individuata nei suoi estremi dimassima), onde impedire la decadenza dal diritto di proporre l‘azione presso gli arbitri, deve andare soggetta al compimento diun atto, l‘istanza preventiva di conciliazione, senza del quale rimane precluso l‘avveramento di una vera e propria condizionedi proponibilità dell‘ arbitrato (artt. 2969 c.c.; 382, ult. co., c.p.c.); non di sola procedibilità del giudizio, dunque, poiché ilcarattere perentorio del termine per l‘accesso alla fase di conciliazione impedisce, allorchè sia spirato, e diversamente da altriluoghi normativi che pure delineano tentativi obbligatori di negoziato in funzione pre-contenziosa [artt. 410-412 bis c.p.c.], diconcepirne l‘esperimento come accessibile sine die al fine di garantire la mera procedibilità ulteriore dell‘azione (cfr. lagiurisprudenza della Camera, già espressa nel lodo arbitrale Avella c. F.I.G.C., prot. n. 1854 del 02.11.2006, pronunciato indata 27.04.<strong>2007</strong>). Nella fattispecie, la decadenza della parte istante, in relazione al termine perentorio di cui all‘art. 5 delRegolamento della Camera è stata, altresì, eccepita dalle resistenti, a norma dell‘art. 2969 c.c., nel corso del presente giudizio,talchè risulta esclusa, in funzione impeditiva della decadenza medesima, ogni ipotesi di (seppure implicito) “riconoscimentodel diritto proveniente dalla persona contro la quale si deve far valere il diritto soggetto a decadenza” (cfr. la pronuncia nelcaso Avella c. F.I.G.C., sopra richiamata). I superiori rilievi assorbono le ulteriori questioni pregiudiziali e/o preliminari e,naturalmente, quelle integranti il merito della domanda di arbitrato. La natura delle motivazioni soggettivamente rilevanti perl‘infrazione del termine che ha determinato la presente decisione costituiscono circostanze atte a giustificare la integralecompensazione delle spese del procedimento e per assistenza difensiva. Peraltro, la condotta delle resistenti, ed in particolare ilmancato riscontro alle istanze dell‘A.S. Latina e la tardività della proposta di ammissione al campionato di III categoria per ilcampionato 2006/<strong>2007</strong>, inoltrata in data 12.10.2006, sono da considerarsi giusto motivo per la compensazione delle spese dilite. Il Collegio ritiene, invece, di condannare la parte istante al pagamento delle spese e dei diritti degli arbitri, come verrannoliquidati separatamente.P.Q.M.Il Collegio Arbitrale all‘unanimità, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, disattesa ogni ulterioreistanza, eccezione e deduzione:A) dichiara inammissibile l‘istanza di arbitrato ex art. 8 del Regolamento della Camera di Conciliazione e Arbitrato per loSport del C.O.N.I. proposta dall‘A.S. Latina S.p.A.;B) compensa integralmente tra le parti le spese di lite;C) condanna l‘istante A.S. Latina S.p.A., con vincolo di solidarietà con le resistenti, al pagamento delle spese e dei diritti degliarbitri, come separatamente liquidati, dalla Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport.Così deliberato all‘unanimità dei voti in conferenza personale degli arbitri riuniti presso la sede dell‘arbitrato in data 5novembre <strong>2007</strong> e sottoscritto in numero di quattro originali nei luoghi e nelle date di seguito indicati.F.to Enrico IngrillìF.to Dario BuzzelliF.to Gaetano CaputiLODO ARBITRALE DEL 26 NOVEMBRE <strong>2007</strong> – SPORTING GATTEO A.S.D.CONTRO FEDERAZIONEITALIANA GIUOCO CALCIO - LEGA NAZIONALE DILETTANTI - COMITATO REGIONALE EMILIAROMAGNA FIGC / LNDCOMITATO OLIMPICO NAZIONALE ITALIANOCAMERA DI CONCILIAZIONE E ARBITRATO PER LO SPORTC O L L E G I O A R B I T R A L EIL COLLEGIO ARBITRALEProf. Avv. Maurizio Benincasa (Presidente)Avv. Carlo Guglielmo Izzo (Arbitro)Pres. Bartolomeo Manna (Arbitro)nominato ai sensi del Regolamento della Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport (―Regolamento‖), ha deliberato ilseguente L O D O nel procedimento di arbitrato promosso da:Sporting Gatteo A.S.D., con sede in Cesenatico alla Via Cesenatico n. 110, in persona del suo Presidente e legalerappresentante p.t. Sig. Massimo Evangelisti, rappresentata e difesa, sia congiuntamente che disgiuntamente, dagli Avv.tiEduardo Chiacchio e Michele Cozzone ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo in Napoli, al Centro Direzionale– Isola A/7 (tel. 0818806502 / fax 0818328819 / e.mail avv.eduardochiacchio@virgilio.it); contro - Federazione ItalianaGiuoco Calcio, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Mario Gallavotti e Luigi Medugno ed elettivamente domiciliata presso lo551


DECISIONI INTEGRALI DELLA CAMERA DI CONCILIAZIONE ED ARBITRATO PER LO SPORT DEL CONI- STAGIONE SPORTIVA <strong>2007</strong>-<strong>2008</strong>studio del primo in Roma alla Via Po n. 9 (tel. 06858231 / fax 0685823200 / e.mail ghp@ghplex.it) – contro Lega NazionaleDilettanti, rappresentata e difesa dall‘Avv. Mario Gallavotti ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma alla ViaPo n. 9 (tel. 06858231 / fax 0685823200 / e.mail ghp@ghplex.it) e contro Comitato Regionale Emilia Romagna FIGC /LND rappresentato e difeso dall‘Avv. Mattia Grassani ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Bologna, alla ViaDe‘ Marchi n. 4/2 (tel. 051271927 / fax 051271927); [...] omissis [...]P.Q.M. Il Collegio, definitivamente pronunciando nella controversia e disattesa ogni altra richiesta o eccezione, così provvede:• respinge la domanda proposta dalla Sporting Gatteo A.S.D.;• condanna la Sporting Gatteo A.S.D al pagamento delle spese di lite in favore delle parti resistenti costituite, liquidate, perciascuna, in € 500,00 (euro cinquecento/00) oltre spese generali, IVA e CPA;• fermo il vincolo di solidarietà, condanna la Sporting Gatteo A.S.D al pagamento delle spese e degli onorari del CollegioArbitrale, liquidati dalla Camera come da Regolamento;• dispone che i diritti amministrativi versati dalle parti siano incamerati dalla Camera. Così deliberato all‘unanimità dei voti inconferenza personale degli arbitri riuniti in Roma, presso la sede della Camera di conciliazione e arbitrato per lo sport, in data26 novembre <strong>2007</strong>.F.to Maurizio BenincasaF.to Carlo Guglielmo IzzoF.to Bartolomeo MannaLODO ARBITRALE DEL 26 NOVEMBRE <strong>2007</strong> – SPORTING GATTEO A.S.D. CONTROFEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO - LEGA NAZIONALE DILETTANTI - COMITATO REGIONALEEMILIA ROMAGNA FIGC/LNDCOMITATO OLIMPICO NAZIONALE ITALIANOCAMERA DI CONCILIAZIONE E ARBITRATO PER LO SPORTC O L L E G I O A R B I T R A L EIL COLLEGIO ARBITRALEPROF. AVV. MAURIZIO BENINCASA – PRESIDENTEAVV. CARLO GUGLIELMO IZZO – ARBITROPRES. BARTOLOMEO MANNA– ARBITROnominato ai sensi del Regolamento della Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport (Regolamento), ha deliberato ilseguente LODO nel procedimento di arbitrato promosso da:Sporting Gatteo A.S.D., con sede in Cesenatico alla Via Cesenatico n. 110, in persona del suo Presidente e legalerappresentante p.t. Sig. Massimo Evangelisti, rappresentata e difesa, sia congiuntamente che disgiuntamente, dagli Avv.tiEduardo Chiacchio e Michele Cozzone ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo in Napoli, al Centro Direzionale– Isola A/7 (tel. 0818806502 / fax 0818328819 / e.mail avv.eduardochiacchio@virgilio.it);CONTROFederazione Italiana Giuoco Calcio, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Mario Gallavotti e Luigi Medugno ed elettivamentedomiciliata presso lo studio del primo in Roma alla Via Po n. 9 (tel. 06858231 / fax 0685823200 / e.mail ghp@ghplex.it)CONTROLega Nazionale Dilettanti, rappresentata e difesa dall‘Avv. Mario Gallavotti ed elettivamente domiciliata presso il suo studioin Roma alla Via Po n. 9 (tel. 06858231 / fax 0685823200 / e.mail ghp@ghplex.it)E CONTROComitato Regionale Emilia Romagna FIGC/LND, rappresentato e difeso dall‘Avv. Mattia Grassani ed elettivamentedomiciliato presso il suo studio in Bologna, alla Via De‘Marchi n. 4/2 (tel. 051271927 / fax 051271927);FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTOIn data 12 luglio <strong>2007</strong> la Sporting Gatteo A.S.D. presentava al Comitato Regionale Emilia Romagna della F.I.G.C. – L.N.D. ladomanda di iscrizione al Campionato di Promozione per la stagione <strong>2007</strong>/<strong>2008</strong>, indicando quale campo di gioco per le partiteinterne quello del Comune di Gatteo. Con decisione pubblicata sul C.U. n. 8 del 22 agosto <strong>2007</strong>, il Consiglio Direttivo delComitato Regionale Emilia Romagna non ammetteva la Sporting Gatteo A.S.D. al Campionato di Promozione per la stagione<strong>2007</strong>/<strong>2008</strong>, in quanto da una parte «ha presentato a questo Comitato domanda di iscrizione al Campionato di Promozione –Stg. <strong>2007</strong>/<strong>2008</strong>, indicando un campo di gioco sito in territorio diverso da quello dove è stata fissata la sede sociale, e ciò inviolazione a quanto stabilito dall‟art. 19/2 delle N.O.I.F.», e dall‘altra «non ha ottemperato all‟invito del Comitato diindividuare e comunicare un nuovo e regolare impianto ubicato nel Comune dove ha sede il sodalizio». Contro tale decisione,la società proponeva istanza di conciliazione innanzi alla Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo Sport, primadell‘instaurazione del procedimento arbitrale dinanzi al medesimo organo; in data 25 settembre <strong>2007</strong> si svolgeva l‘incontro diconciliazione in occasione del quale il Conciliatore, Avv. Aurelio Vessichelli, preso atto del mancato accordo tra le parti,dichiarava estinta la procedura. Con atto depositato in data 26 settembre <strong>2007</strong> (Prot. n. 1855), la Sporting Gatteo A.S.D.proponeva istanza di arbitrato dinanzi alla Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo Sport; il Presidente Vicario dellaCamera, ai sensi dell‘art. 11.2 del Regolamento, nominava il Collegio Arbitrale nella seguente composizione:: Prof. Avv.552


DECISIONI INTEGRALI DELLA CAMERA DI CONCILIAZIONE ED ARBITRATO PER LO SPORT DEL CONI- STAGIONE SPORTIVA <strong>2007</strong>-<strong>2008</strong>Maurizio Benincasa (Presidente del Collegio Arbitrale), Avv. Carlo Guglielmo Izzo (Arbitro) e Pres. Bartolomeo Manna(Arbitro). Gli arbitri nominati formulavano l‘accettazione di cui all‘art. 14 del Regolamento e, successivamente, veniva fissatala prima udienza per il giorno 29 ottobre <strong>2007</strong> presso la sede dell‘arbitrato. La ricorrente formulava, nella propria istanza diarbitrato, le seguenti conclusioni: «[…] A) accertare e dichiarare l‟illegittimità e l‟infondatezza della decisione del ConsiglioDirettivo del Comitato Regionale Emilia Romagna della F.I.G.C. – L.N.D., pubblicata sul C.U. n. 8 del 22 Agosto <strong>2007</strong>, concui veniva deliberato il diniego all‟iscrizione della Società SPORTING GATTEO A.S.D. al Campionato di Promozione<strong>2007</strong>/<strong>2008</strong>, nonché di tutti gli atti e/o provvedimenti presupposti, conseguenti e/o, comunque, connessi con la decisionemedesima; B) per l‟effetto, dichiarare l‟immediata iscrizione e/od ammissione del predetto Sodalizio al Campionato diPromozione <strong>2007</strong>/<strong>2008</strong>, anche in soprannumero, nonché disporre tutti gli atti e/o provvedimenti presupposti, conseguenti e/o,comunque, connessi con la statuizione medesima; C) con vittoria di spese, diritti, onorari ed accessori di causa ovvero, insubordine, con compensazione delle spese stesse tra le parti costituite».Con atti dell‘8 ottobre <strong>2007</strong> si costituivano nel procedimento arbitrale la Federazione Italiana Giuoco Calcio e la LegaNazionale Dilettanti; la prima rassegnava le seguenti conclusioni: «[…] il rigetto delle domande avversarie, e la condannadella parte istante al pagamento delle spese di arbitrato, ed alla rifusione delle spese di lite e dei diritti amministrativiversati», la seconda, così concludeva: «[…] per la declaratoria di inammissibilità della domanda, ovvero per il rigetto nelmerito in quanto infondata. In ogni caso con la condanna della società istante al pagamento delle spese di arbitrato e allarefusione delle spese di lite, inclusi i diritti amministrativi». Con atto del 15 ottobre <strong>2007</strong> si costituiva, infine, nelprocedimento arbitrale il Comitato Regionale Emilia Romagna FIGC/LND, rassegnando le seguenti conclusioni: «Voglia l‟On.Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo Sport del C.O.N.I.: - Dichiarare inammissibile per intervenuta decadenza e,comunque, rigettare poiché infondata l‟istanza di arbitrato promossa dallo Sporting Gatteo A.S.D. Con vittoria di spese,competenze ed onorari». All‘udienza del 29 ottobre <strong>2007</strong>, dopo l‘esperimento infruttuoso del tentativo di conciliazione, sisvolgeva la discussione; all‘esito, il Collegio tratteneva la causa in decisione. Le parti, nei termini, depositavano documenti,memorie e repliche.MOTIVI1. La Sporting Gatteo A.S.D. ricorre affinché venga annullata la decisione del Consiglio Direttivo del Comitato RegionaleEmilia Romagna della F.I.G.C. – L.N.D.. In particolare deduce quanto segue.1. In primo luogo, la Sporting Gatteo A.S.D. contesta la decisione assunta nei suoi confronti dal Consiglio Direttivo con laquale viene negata l‘iscrizione della stessa società al Campionato di Promozione per la stagione <strong>2007</strong>/<strong>2008</strong>. In particolar modo,la ricorrente osserva che la disponibilità di un campo da gioco per le partite interne, sito in un comune diverso da quello doveha sede la società, non può costituire un motivo di esclusione dal campionato di appartenenza.2. In secondo luogo, e conseguentemente, la difesa della ricorrente osserva come nelle disposizioni della F.I.G.C. non vi sianonorme che prevedano l‘obbligo di giocare le partite interne nel comune ove ha sede la società a pena dell‘esclusione dellastessa dalla relativa competizione.3. Da ultimo, la Sporting Gatteo A.S.D. fa riferimento ad alcuni precedenti casi, nei quali determinate società sportive hannopotuto svolgere le proprie partite interne su campi da gioco ubicati in comuni diversi da quelli dove avevano la propria sedelegale.2. La Federazione Italiana Giuoco Calcio, con la propria memoria di costituzione, chiede che le domande avversarie sianorigettate, eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva, dal momento che l‘azione posta in essere dalla ricorrente ha adoggetto provvedimenti di natura organizzativa interni alla Lega Nazionale Dilettanti e ai suoi organi periferici. Il ComitatoRegionale Emilia Romagna F.I.G.C. – L.N.D. e la Lega Nazionale Dilettanti, con le rispettive memorie di costituzione,concludono per il rigetto delle domande avversarie perché inammissibili e, comunque, infondate nel merito. 1. In primo luogo,il Comitato Regionale sostiene che la domanda avversaria sia inammissibile, dal momento che è stata proposta oltre il termineperentorio di trenta giorni ex art. 5.1 del Regolamento C.C.A.2. In secondo luogo, la difesa del Comitato Regionale Emilia Romagna F.I.G.C. – L.N.D. sostiene che, comunque, la deliberan. 8 del 22 agosto <strong>2007</strong> del Comitato Regionale, con la quale è stata esclusa dal campionato di riferimento la società ricorrente,è legittima e fondata, dal momento che è finalizzata all‘applicazione di norme federali (nel caso di specie l‘art. 19 delleN.O.I.F.), che come tali costituiscono e rappresentano regole certe per il buon funzionamento e corretto svolgimento deicampionati di categoria.3. Preliminarmente, il Collegio Arbitrale è chiamato ad esaminare l‘eccezione di inammissibilità del ricorso formulata dalladifesa del Comitato Regionale Emilia Romagna F.I.G.C. – L.N.D. e dalla LND con riguardo all‘inosservanza del termineperentorio per la proposizione dell‘istanza di conciliazione innanzi alla Camera. Si assume, in particolare, che il termine diimpugnazione «[…] decorreva dal 18/07/<strong>2007</strong>, data in cui lo Sporting Gatteo A.S.D. ricevette la missiva con la quale ilComitato Regionale Emilia Romagna comunicava il mancato accoglimento della domanda di iscrizione al Campionato dicompetenza per violazione dell‟art. 19, comma 2, N.O.I.F.. Al più, il dies a quo può essere postergato di 7 (sette) giorni(quindi, al 25/07/<strong>2007</strong>), pari al termine dilatorio concesso dal Comitato Regionale alla ricorrente, per ottenere ladisponibilità di un campo di gioco sito nel comune di Cesenatico per lo svolgimento della propria attività durante la correntestagione <strong>sportiva</strong>, conformemente alle norme federali [….]». L‘eccezione non può essere accolta. Ai sensi dell‘art. 5, comma1, del Regolamento C.C.A. « La controversia è sottoposta alla Camera dal soggetto affiliato […] entro e non oltre il termineperentorio di trenta giorni dalla data di conoscenza del fatto o dell‟atto da cui trae origine la controversia […]». Il fatto ol‘atto da cui trae origine la controversia deve, evidentemente, essere caratterizzato dalla definitività. Nella comunicazione del17 luglio <strong>2007</strong> della L.N.D. espressamente si precisa: «[…] Informo che in caso di inadempimento, nel termine stabilito, si553


DECISIONI INTEGRALI DELLA CAMERA DI CONCILIAZIONE ED ARBITRATO PER LO SPORT DEL CONI- STAGIONE SPORTIVA <strong>2007</strong>-<strong>2008</strong>provvederà al formale rigetto della domanda di iscrizione al Campionato di competenza […]» (s.d.r.). È evidente che la stessaL.N.D. non abbia assegnato alla comunicazione del 17 luglio <strong>2007</strong> il carattere di definitività dell‘esclusione, rimandandol‘adozione del provvedimento definitivo (id est formale) ad un momento successivo. E tale momento coincide con il C.U. n. 8del 22 agosto <strong>2007</strong> con il quale è stato deliberato il diniego all‘iscrizione della Sporting Gatteo al campionato di promozione<strong>2007</strong>/<strong>2008</strong>. Del resto, anche dopo lo spirare del termine di sette giorni assegnato per regolarizzare la situazione, la L.N.D.avrebbe potuto, in astratto, accordare la deroga prevista dall‘art. 19 delle N.O.I.F.4. Venendo al merito della controversia il Collegio Arbitrale reputa che la decisione impugnata sia corretta e, pertanto, debbaessere confermata. L‘art. 19 delle N.O.I.F. dispone «[…]Le società debbono svolgere la loro attività <strong>sportiva</strong> sul campo digiuoco dichiarato disponibile all‟atto dell‟affiliazione. Il campo di giuoco di cui al precedente comma 1) deveinsistere sul territorio del Comune ove la società ha la propria sede sociale. Le Leghe, il Settore per l‟Attività Giovanile eScolastica, i Comitati e le Divisioni, in via eccezionale e per fondati motivi, posso autorizzare, secondo la rispettivacompetenza, le società a svolgere le loro attività su campi diversi[…]». Il precedente art. 15 delle N.O.I.F. dispone che «[…]Per ottenere l‟affiliazione alla F.I.G.C. le società debbono inoltrare […] apposita domanda […] corredata dai seguentidocumenti […] c) dichiarazione di disponibilità di un idoneo capo di gioco […]». E ancora […] Le società devono provvedereannualmente al rinnovo della affiliazione all‟atto della iscrizione al Campionato […]». L‘art. 27 delle N.O.I.F.,infine,individua le caratteristiche tecniche del campo da gioco. L‘analisi coordinata delle suddette disposizioni conduce ilCollegio a reputare che l‘ingresso nell‘ordinamento sportivo, compiuto con l‘affiliazione, e la successiva permanenza annuale,realizzata con l‘iscrizione, siano, tra l‘altro, condizionati alla disponibilità di un ―idoneo campo di gioco‖. L‘idoneità delcampo di gioco viene valutata dall‘ordinamento sportivo attraverso una serie di parametri desumibili in parte dall‘art. 27 e inparte dall‘art. 19 delle N.O.I.F.. La prima disposizione individua le caratteristiche tecniche; la seconda fissa un requisito dicarattere geografico. Non può dubitarsi, ad avviso del Collegio, la natura precettiva dell‘art. 19, 2° comma, delle N.O.I.F. comedepone, tra l‘altro, la stessa formula letterale. Del resto, diversamente opinando e con argomentare apagogico, si perverrebbeall‘assurdo risultato di consentire a qualunque squadra di disputare le proprie partite interne su un campo collocato inqualunque area geografica della nazione o, addirittura, in un paese straniero. L‘assurdità della conclusione è il sintomodell‘infondatezza della tesi volta a negare rilevare ai fini dell‘iscrizione al campionato di competenza della disposizionecontenuta nell‘art. 19 sulla collocazione geografica del campo di gioco. Neppure colgono nel segno le censure formulate daparte istante con riferimento alla possibilità «[…] in via eccezionale e per fondati motivi [di] autorizzare […] le società asvolgere la loro attività su campi diversi […]». In primo luogo, il Collegio osserva che l‘autorizzazione in parola costituisceesercizio di un potere di discrezionale di natura straordinaria e la cui utilizzazione postula l‘esistenza di fondati motivi. In ognicaso, per un verso, non è questa la sede per valutare la legittimità di provvedimenti di deroga accordati in diverse circostanzerispetto a quella che è chiamato a conoscere l‘odierno Collegio. Per altro verso, non può farsi a meno di rilevare che laSporting Gatteo è incorsa nel diniego di iscrizione ex art. 19 N.O.I.F. dopo aver (spontaneamente) trasferito la propria sedesociale che, ove fosse rimasta invariata, avrebbe determinato l‘idoneità del campo di gioco oggetto della controversia. Tutte lealtre domande, eccezioni e deduzioni devono reputarsi assorbite. Le spese di lite e quelle di funzionamento dell‘organoarbitrale seguono il principio della soccombenza.P.Q.M.Il Collegio, definitivamente pronunciando nella controversia e disattesa ogni altra richiesta o eccezione, così provvede: •respinge la domanda proposta dalla Sporting Gatteo A.S.D.;• condanna la Sporting Gatteo A.S.D. al pagamento delle spese di lite in favore delle parti resistenti costituite, liquidate, perciascuna, in € 500,00 (euro cinquecento/00) oltre spese generali, IVA e CPA;• fermo il vincolo di solidarietà, condanna la Sporting Gatteo A.S.D. al pagamento delle spese e degli onorari del CollegioArbitrale, liquidati dalla Camera come da Regolamento;• dispone che i diritti amministrativi versati dalle parti siano incamerati dalla Camera.Così deliberato all‘unanimità dei voti in conferenza personale degli arbitri riuniti in Roma, presso la sede della Camera diconciliazione e arbitrato per lo sport, in data 26 novembre <strong>2007</strong>.F.to Maurizio BenincasaF.to Carlo Guglielmo IzzoF.to Bartolomeo MannaLODO ARBITRALE DEL 15 GENNAIO <strong>2008</strong> – A.S. ROCCELLA CONTRO FEDERAZIONE ITALIANAGIUOCO CALCIO - LEGA NAZIONALE DILETTANTI - F.C. ROSSANESE 1909 A.S.D.COMITATO OLIMPICO NAZIONALE ITALIANOCAMERA DI CONCILIAZIONE E ARBITRATO PER LO SPORTC O L L E G I O A R B I T R A L EIL COLLEGIO ARBITRALEProf. Avv. Angelo Piazza, in qualità di Presidente del Collegio ArbitraleProf. Avv. Maurizio Benincasa, in qualità di Arbitro554


DECISIONI INTEGRALI DELLA CAMERA DI CONCILIAZIONE ED ARBITRATO PER LO SPORT DEL CONI- STAGIONE SPORTIVA <strong>2007</strong>-<strong>2008</strong>Avv. Dario Buzzelli, in qualità di Arbitroriunito in conferenza personale in data 15 gennaio <strong>2008</strong>, in Roma, ha deliberato all‘unanimità il seguente L O D O nelprocedimento di Arbitrato prot. N. 1941 del 4 ottobre <strong>2007</strong> promosso da L‘A.S. ROCCELLA, con sede in Roccella Ionica(Rc), Via Marina, in persona del legale rappresentante pro tempore, Vice-Presidente, Dott. Achille Giannitti, rappresentato edifeso, dall‘Avv. Fausto Bruzzese, con studio, in Bologna, galleria del Toro n. 3 (Tel-Fax 051/264780);CONTROFEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO, in persona del Presidente pro tempore, Dott. Giancarlo Abete, con sede inRoma, Via G. Allegri n. 14, rappresentata e difesa dall‘Avv. Mario Gallavotti e Luigi Medugno;LEGA NAZIONALE DILETTANTI, in persona del Presidente pro tempore, Dott. Carlo Tavecchio, con sede in Roma, Via Pon. 36, rappresentata e difesa dall‘Avv. Mario Gallavotti ;F.C. ROSSANESE 1909 A.S.D., in persona del legale rappresentante, Presidente pro tempore, con sede in Rossano Scalo (Cs),Via S. Angelo, non costituita. - parti convenute-FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO1. Con istanza depositata presso la Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo Sport del C.O.N.I. in data 4 ottobre <strong>2007</strong> laSocietà Sportiva Roccella (di seguito Roccella) esponeva quanto segue:- Con Comunicato Ufficiale n. 7 del 24/07/<strong>2007</strong>, il Comitato Regionale Calabria Lega Nazionale Dilettanti ( di seguito L.N.D.)ha iscritto al campionato di calcio di Eccellenza, per la stagione <strong>2007</strong>/<strong>2008</strong>, la F.C. Rossanese 1909 A.S.D.(di seguitoRossanese), neoretrocessa dalla serie D, attribuendo, invece, all‘A.S. Roccella il 1° posto ―delle altre società non aventi dirittoe non prese in considerazione per mancanza dei posti disponibili‖ (1° fascia – graduatoria vincenti play-off Promozione).- In data 31 luglio <strong>2007</strong>, la Roccella inviava, a mezzo raccomandata a.r., anticipata via telefax, alla Federazione, Lega eComitato, esposto avente ad oggetto la richiesta di non ammissione al campionato di Eccellenza Calabria, per la stagione<strong>2007</strong>/<strong>2008</strong>, della F.C. Rossanese 1909 A.S.D., stante la violazione da parte della predetta società dell‘ art. 94ter N.O.I.F.,commi 12 e 13.- In data 8 agosto <strong>2007</strong> perveniva, presso la sede della Roccella, missiva, a firma del Presidente del Comitato RegionaleReggio Calabria, Prof. Cosentino, in cui si confermava la legittimità del provvedimento di ammissione della F.C. Rossanese1909 A.S.D. al Campionato, ―poiché la stessa ha adempiuto, nei termini prescritti, alle incombenze richieste per l‘iscrizione‖ .- Segnatamente, il Presidente del Comitato faceva riferimento alla segnalazione, pervenuta dal Comitato Interregionale in data3 luglio <strong>2007</strong>, relativa al fatto che ―la società Rossanese presentava pendenze nei confronti di propri tesserati dell‘importocomplessivo di € 20.350,00 per vertenze deliberate entro e non oltre il 31.05.<strong>2007</strong>……ai sensi e per gli effetti dell‘art. 94tercommi 11 e 12 N.O.I.F. e dell‘art. 7 commi 6bis e 7 del Codice di Giustizia Sportiva‖. - Il Comitato Regionale Calabria, agiustificazione della iscrizione della F.C. Rossanese 1909 A.S.D. al campionato di Eccellenza, poneva la circostanza che ―asaldo delle predette vertenze lo stesso Comitato per l‘attività Interregionale rimetteva, a mezzo bonifico bancario, la somma di29.430,94, corrispondente all‘importo residuo della fideiussione bancaria di detta società ed incassato dallo scrivente Comitatoin data 11.07.<strong>2007</strong>‖.2. Esperito inutilmente il tentativo di conciliazione innanzi alla Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo Sport, la Roccellarichiedeva, con istanza alla Camera Arbitrale:i) in via principale l‘annullamento del Comunicato Ufficiale del Comitato Regionale Calabria n. 7 del 24 luglio <strong>2007</strong>determinando l‘esclusione dal Campionato di eccellenza Calabria, stagione <strong>2007</strong>/<strong>2008</strong> della F.C. Rossanese 1909 A.S.D. ed ilcontestuale ripescaggio dell‘A.S. Roccella;ii)in via subordinata l‘iscrizione al campionato di eccellenza Calabria stagione <strong>2007</strong>/<strong>2008</strong> dell‘A.S. Roccella, anche insoprannumero. In primo luogo, la Roccella fondava le proprie censure sulla circostanza che al 31 maggio <strong>2007</strong>, termine ultimoconcesso, secondo la ricorrente, ai sensi dell‘art. 94ter, commi 12 e 13, delle N.O.I.F., per adempiere alle decisioni dellaCommissione Accordi Economici e del Collegio Arbitrale c/o L.N.D., la Rossanese presentava le seguenti esposizionidebitorie:- € 7.650,00 nei confronti dell‘allenatore A. Scorpaniti;- € 7.120,00 nei confronti dell‘allenatore A. Aita;- € 5.580,00 nei confronti dell‘allenatore E. Apuzzo;- € 2.500,00 nei confronti del calciatore Antonio Altamura.Al riguardo, la ricorrente richiamava l‘art. 94ter, commi 12 e 13, delle N.O.I.F., il quale, con riferimento all‘adempimentodelle decisioni della Commissione Accordi Economici c/o L.N.D. – per quanto riguarda i calciatori – e del Collegio Arbitralec/o L.N.D. – per quanto riguarda gli allenatori – dispone che ―persistendo la morosità della società per le decisioni dellaCommissione Accordi Economici della L.N.D. divenute definitive entro il 31 maggio …… la società inadempiente non saràammessa al Campionato L.N.D. della stagione successiva‖, nonché, ―persistendo la morosità della società per le decisioni delCollegio Arbitrale pronunciate entro il 31 maggio, la società inadempiente non sarà ammessa al Campionato L.N.D. dellastagione successiva‖. Pertanto, secondo la ricorrente, ai sensi della norma da ultimo citata, se al 31 maggio di ogni anno unclub condannato dagli organi di giustizia <strong>sportiva</strong> a pagare determinate somme a propri tesserati, non abbia provveduto asaldare i creditori, quest‘ultimo non può essere ammesso a qualsiasi campionato organizzato dalla L.N.D. nella stagionesuccessiva. Orbene, il mancato adempimento della Rossanese nei confronti dei Sigg.ri Apuzzo, Aita, Scorpaniti ed Altamuraavrebbe dovuto necessariamente condurre, secondo l‘istante, all‘esclusione dal campionato della società debitrice. A confermadella correttezza dell‘interpretazione sopra citata dell‘art. 94ter, commi 12 e 13, N.O.I.F., la Roccella richiama la decisionedella Commissione Disciplinare c/o Comitato Interregionale pubblicata su C.U. n. 156 del 30/03/<strong>2007</strong>, che, decidendo in555


DECISIONI INTEGRALI DELLA CAMERA DI CONCILIAZIONE ED ARBITRATO PER LO SPORT DEL CONI- STAGIONE SPORTIVA <strong>2007</strong>-<strong>2008</strong>ordine al deferimento della F.C. Rossanese 1909 A.S.D. per il mancato adempimento della decisione del Collegio Arbitrale c/oL.N.D. relativa al ricorso promosso dal Sig. Aita, ha irrogato ―nei confronti della Società F.C. ROSSANESE 1909 la sanzionedella penalizzazione di 1 punto in classifica, da scontare nella presente stagione <strong>sportiva</strong>, e nei confronti del Presidente dellastessa sig. Dino STANCATO la sanzione della inibizione per anni uno‖, disponendo, ―altresì, che, ove alla data del 31 maggio<strong>2007</strong>, dovesse persistere la morosità della Società inadempiente, quest‘ultima non potrà essere ammessa al campionato L.N.D.della stagione <strong>2007</strong>/<strong>2008</strong>‖.3. Il 17 ottobre <strong>2007</strong> si costituiva in giudizio la FIGC eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva, dal momento chel‘azione promossa dalla Roccella aveva ad oggetto unicamente provvedimenti di natura organizzativa della Lega NazionaleDilettanti e dei suoi organi periferici. Chiedeva, pertanto, il rigetto delle domande avversarie, e la condanna della parte istanteal pagamento delle spese di arbitrato, ed alla rifusione delle spese di lite e dei diritti amministrativi versati.4. Nel termine del 17 ottobre u.s. si costituiva, altresì, la L.N.D., la quale in via preliminare eccepiva l‘inammissibilitàdell‘istanza in quanto non avente ad oggetto una controversia tra soggetti affiliati che, ai sensi dell‘articolo 30 dello StatutoFederale, possono essere devolute alla cognizione arbitrale della Camera. Secondo la difesa della L.N.D. con l‘istanza diarbitrato la parte attrice contesta, infatti, l‘ammissione al campionato di eccellenza <strong>2007</strong>/<strong>2008</strong> della F.C. Rossanese 1909A.S.D. che per il Roccella rappresenta res inter alios acta e che vede la parte istante portatrice di un mero interesse di fatto, nongiustiziabile innanzi a codesta Camera. In via subordinata, la L.N.D. eccepiva l‘infondatezza nel merito della domandaavversaria. In particolare, rilevava che il Comitato di precedente appartenenza della Rossanese (i.e. il Comitato Interregionale),aveva comunicato che a fronte di ―pendenze economiche‖ con tesserati per circa 20.000 euro (dei quali € 5.580 sorti da unadelibera che, in quanto successiva al 31 maggio <strong>2007</strong>, non ricade nell‘applicazione dell‘art. 94ter NOIF), la Rossanesepresentava un saldo attivo sul conto presso il Comitato, pari a circa 30.000. Tali somme, che il Comitato Interregionale aveva―girato‖ al Comitato Regionale Calabria della LND, sono state da quest‘ultimo, secondo la L.N.D., effettivamente utilizzate,come da prassi consolidata, per saldare i rapporti debitori con i tesserati della Rossanese mediante pagamento diretto in lorofavore degli importi dovuti comprensivi di interessi.5. All‘udienza del 5 novembre <strong>2007</strong> il Presidente del Collegio esperiva il tentativo di conciliazione invitando le parti adillustrare le proprie posizioni e fissando termine al 19 novembre 20007 per il deposito delle memorie e al 26 novembre perrepliche. L‘avvocato Bruzzese, difensore della Roccella, con il consenso del Collegio e delle parti costituite depositava noted‘udienza, con le quali replicava alle eccezioni sia pregiudiziali che di merito svolte dalle convenute.6. La difesa della ricorrente con memoria del 19 novembre <strong>2007</strong> deduceva quanto segue :- Sull‘eccezione di inammissibilità della domanda a seguito della asserita inesistenza del diritto al ripescaggio, la ricorrenterilevava che, essendo la ricorrente al primo posto della graduatorie delle società non aventi diritto di partecipazione alcampionato di eccellenza e non prese in considerazione per mancanza di posti, qualora all‘esito del procedimento venissedisposta l‘esclusione dal campionato della Rossanese, la Roccella automaticamente beneficerebbe del diritto al ripescaggionella categoria superiore. - Relativamente alla circostanza addotta dalla LND che : a saldo delle predette vertenze lo stessoComitato per l‘Attivita‘ Interregionale rimetteva a mezzo bonifico bancario la somma di euro 29.430, corrispondenteall‘importo residuo della fideiussione bancaria di detta società ed incassato dalla Comitato Regionale, la ricorrente eccepival‘inidoneità di tale condotta ad integrare i requisiti del perfetto adempimento del credito pecuniario del Sig.Aita. Secondo ladifesa dell‘istante, infatti, la fideiussione cui controparte fa riferimento era stata accesa a garanzia degli obblighi nascenti incapo alla società dallo status di affiliata alla FIGC e di associata al Comitato Interregionale esclusi i rapporti privatistici tra laSocietà e i suoi tesserati. Ne conseguirebbe l‘esclusione dallacopertura della fideiussione di eventuali debiti contratti dalle Società nei confronti dei propri tesserati per soddisfare i quali none consentito avvalersi di siffatta forma di garanzia.7. Con memoria del 19 novembre <strong>2007</strong> la difesa della LND deduceva l‘inconferenza delle argomentazioni avversarie in quanto:- la fideiussione di cui trattasi era stata escussa nel corso della stagione <strong>sportiva</strong> e le somme versate dalla banca risultavanodepositate sul conto della Rossanese presso il comitato Regionale Calabria. Proprio utilizzando tali disponibilità liquide ilComitato Regionale aveva provveduto a saldare i crediti vantati dai tesserati nei confronti della Rossanese- risultava erronea la lettura, fornita dall‘istante, dell‘articolo 94 NOIF che fa riferimento al pagamento dei debiti con tesseratimaturati in forza di decisioni pendenti al 31 maggio di ciascun anno e non – come preteso da controparte – impone ilpagamento degli stessi debiti entro la stessa data.8. Con memoria del 26 novembre <strong>2007</strong> la difesa della ricorrente controdeduceva :- In merito alla lettura dell‘articolo 94 ter Noif specificava che, la questione interpretativa della norma era stata chiarita da unorgano di Giustizia costituito in seno alla L.N.D. medesima, segnatamente la Commissione Disciplinare c/o il ComitatoInterregionale, la quale, ha affermato che ―ove alla data del 31 maggio <strong>2007</strong>, dovesse persistere la morosità della Societàinadempiente, quest‘ultima non potrà essere ammessa al campionato L.N.D. della stagione <strong>2007</strong>/<strong>2008</strong>‖. Contrariamente aquanto sostenuto da controparte, dunque, l‘interpretazione dell‘art. 94ter, comma 13, delle N.O.I.F. è tutt‘altro che equivoca. -In ogni caso, eccepiva che l‘adempimento nei confronti dell‘allenatore Sig. Aita, nei cui confronti la Rossanese risultavainadempiente al pagamento di quanto previsto con decisione passata in giudicato, è stato comunque tardivo e, quindi, risultava,in ogni caso, integrata la ―persistenza‖ dell‘inadempimento che avrebbe dovuto condurre all‘esclusione della F.C. Rossanese1909.MOTIVI DELLA DECISIONE556


DECISIONI INTEGRALI DELLA CAMERA DI CONCILIAZIONE ED ARBITRATO PER LO SPORT DEL CONI- STAGIONE SPORTIVA <strong>2007</strong>-<strong>2008</strong>9. Preliminarmente, deve essere rigettata l‘eccezione della L.N.D. di inammissibilità dell‘istanza proposta per difetto dilegittimazione ad agire in capo alla Società istante. La legittimazione ad agire costituisce, infatti, la titolarità del potere dipromuovere un giudizio in ordine al rapporto dedotto in causa indipendentemente dalla questione dell‘effettiva titolarità delrapporto controverso. Come noto, la legittimazione attiva, strettamente connessa alla sussistenza del correlato interesse aricorrere, presuppone la titolarità in capo al soggetto ricorrente della posizione giuridica che si assume lesa dal provvedimentoimpugnato. Legittimato ad agire è, dunque, il soggetto cui la legge in via generale ed astratta, in considerazione di una certaqualità o status rivestiti, attribuisce il potere di far valere in giudizio un determinato diritto. Al riguardo, la Camera Arbitrale haelaborato, in ipotesi analoghe alla fattispecie in esame, il principio in base al quale sussiste la legittimazione ad agire quando ildiritto al ripescaggio ed alla conseguente iscrizione al campionato è incontestato in relazione all‘utilità concreta che ne riceveparte istante (Lodo 01/09/2004 S.S. Empoli F.C.-F.I.G.C.) Nel caso di specie, la società istante, attesa la sua posizione di primaclassificata fra ―le altre società non aventi diritto e non prese in considerazione per mancanza dei posti disponibili‖, nel caso diesclusione dal campionato della Rossanese avrebbe, senza dubbio, avuto titolo per essere iscritta al campionato medesimo.Ritiene il Collegio, dunque, sussistere la legittimazione da parte della Roccella alla presente impugnativa. 10. Quanto allaposizione della FIGC, va rilevato che il giudizio circa l‘annullamento del provvedimento impugnato coinvolge esclusivamenteil soggetto che tale atto ha emesso, ossia, nel caso di specie, la Lega Nazionale Dilettanti, e i controinteressati. Pertanto, nonpuò esservi alcuna legittimazione passiva della FIGC. Le considerazioni della parte attrice in merito alla responsabilità diquest‘ultima non sembrano poter avere alcun rilievo, in quanto non collegate a specifiche domande risarcitorie. 11. Quanto almerito della questione sottoposta, il Collegio ritiene assorbente rispetto a tutte le altre questioni sollevate la circostanza che alladata dell‘ufficializzazione dell‘organico del campionato di Eccellenza regionale, comprensivo della Rossanese, avvenuto con ilComunicato del 24 luglio <strong>2007</strong>, il debito di quest‘ultima nei confronti dell‘allenatore Signor Aita non era stato ancoraadempiuto. Risulta agli atti, infatti, che il Collegio Arbitrale c/o la L.N.D. a seguito del ricorso dell‘allenatore Alberto Aitaaveva condannato la Rossanese con decisione pubblicata con C.U. n. 2 dell‘11/11/2006 al pagamento di € 7.120,00 . Taledecisione essendo rimasta inoppugnata è divenuta definitiva in data 18/11/2006. Sul punto occorre osservare, che, ai sensidell‘art. 94ter, comma 13, delle N.O.I.F., ―il pagamento agli allenatori delle società della L.N.D. di somme accertate con lodoemesso dal Collegio Arbitrale deve essere effettuato entro 30 giorni dalla comunicazione della decisione persistendo lamorosità della società per le decisioni del Collegio Arbitrale pronunciate entro il 31 maggio, la società inadempiente non saràammessa al Campionato L.N.D. della stagione successiva‖. Il Collegio osserva che il debito nei confronti del Sig. Aita è statoadempiuto, e dunque la morosità della Rossanese è cessata, solo in data 30 agosto <strong>2007</strong>, ovvero solo successivamenteall‘ufficializzazione dell‘organico del campionato di Eccellenza regionale avvenuto con il Comunicato del 24 luglio <strong>2007</strong>. 12.Al riguardo priva di pregio risulta la circostanza dedotta dalla difesa della LND che il Comitato di precedente appartenenzadella Rossanese (i.e. il Comitato Interregionale), aveva comunicato che a fronte di ―pendenze economiche‖ con tesserati percirca 20.000 euro (dei quali € 5.580 sorti da una delibera che, in quanto successiva al 31 maggio <strong>2007</strong>, non ricadenell‘applicazione dell‘art. 94ter NOIF), la Rossanese presentava un saldo attivo sul conto presso il Comitato, pari a circa30.000. Tali somme, che il Comitato Interregionale aveva ―girato‖ al Comitato Regionale Calabria della LND, sono state daquest‘ultimo effettivamente utilizzate, come da prassi consolidata, per saldare i rapporti debitori con i tesserati della Rossanesemediante pagamento diretto in loro favore degli importi dovuti comprensivi di interessi. Tale circostanza, ad avviso delCollegio, non può considerasi sufficiente a ritenere non persistente la morosità della Società Rossanese al momentodell‘ufficializzazione dell‘organico del campionato di Eccellenza regionale. Ed infatti, l‘estinzione dell‘obbligazione e, quindi,la cessazione della morosità coincide con la soddisfazione dell‘interesse del creditore e la conseguente realizzazione del diritto.Aggiungasi che la Commissione Disciplinare c/o Comitato Interregionale pubblicata su C.U. n. 156 del 30/03/<strong>2007</strong>, decidendoin ordine al deferimento della F.C. Rossanese 1909 A.S.D. per il mancato adempimento della decisione del Collegio Arbitralec/o L.N.D. relativa al ricorso promosso dal Sig. Aita, ha irrogato ―nei confronti della Società F.C. ROSSANESE 1909 lasanzione della penalizzazione di 1 punto in classifica, da scontare nella presente stagione <strong>sportiva</strong>, e nei confronti delPresidente della stessa sig. Dino STANCATO la sanzione della inibizione per anni uno‖, disponendo, ―altresì, che, ove alladata del 31 maggio <strong>2007</strong>, dovesse persistere la morosità della Società inadempiente, quest‘ultima non potrà essere ammessa alcampionato L.N.D. della stagione <strong>2007</strong>/<strong>2008</strong>‖. Per queste ragioni, l‘iscrizione della Rossanese al campionato L.N.D. dellastagione <strong>2007</strong>/<strong>2008</strong> è illegittima . Il Collegio rimette agli organi competenti la valutazione deiconseguenti provvedimenti da adottarsi : di ammissione della Roccella al campionato – ove sussistano i presupposti - o di altroprovvedimento ritenuto opportuno a ripristinare la situazione di legittimità. Per il principio della soccombenza, la L.N.D. vacondannata alla rifusione delle spese legali a favore della Roccella, nonché al pagamento degli onorari degli arbitri e dellespese di arbitrato. Tenuto conto delle risultanze del procedimento arbitrale sembra equo compensare le spese di difesa tra laFIGC e la parte attrice.P.Q.M.Il Collegio Arbitraleall‘unanimità, definitivamente pronunciando nel contraddittorio tra le parti, disattesa ogni ulteriore istanza, eccezione ededuzione :a) dichiara il difetto di legittimazione passiva della F.I.G.C.b) in accoglimento della domanda di parte attrice, dichiara illegittimo il Comunicato Ufficiale n. 7 del 24/07/<strong>2007</strong>, delComitato Regionale Calabria L.N.D nella parte in cui ha iscritto al campionato di calcio di Eccellenza, per la stagione<strong>2007</strong>/<strong>2008</strong>, la F.C. Rossanese 1909 A.S.D., neo-retrocessa dalla serie D, attribuendo, invece, all‘A.S. Roccella il 1° posto557


DECISIONI INTEGRALI DELLA CAMERA DI CONCILIAZIONE ED ARBITRATO PER LO SPORT DEL CONI- STAGIONE SPORTIVA <strong>2007</strong>-<strong>2008</strong>―delle altre società non aventi diritto e non prese in considerazione per mancanza dei posti disponibili‖. Demanda agli organicompetenti ogni conseguente statuizione.c) fermo il vincolo di solidarietà, condanna la L.N.D. al pagamento delle spese e degli onorari del Collegio arbitrale, liquidatidalla Camera come da Regolamento.d) condanna la L.N.D. al pagamento delle spese di lite in favore della parte istante liquidate in 2.000,00 euro (euro duemila/00euro) oltre spese generali, IVA e CPA. Compensa le spese di difesa tra la parte attrice e la predetta FIGC.e) dispone che i diritti amministrativi versati dalle parti siano incassati dalla Camera di Conciliazione e Arbitrato dello Sport.Così deciso in conferenza personale degli arbitri. Roma, 15 gennaio <strong>2008</strong>F.to Angelo PiazzaF.to Maurizio BenincasaF.to Dario BuzzelliLODO ARBITRALE DEL 11 GENNAIO <strong>2008</strong> – F.C.D. RAFFADALI CONTRO FEDERAZIONE ITALIANAGIUOCO CALCIO - LEGA NAZIONALE DILETTANTICOMITATO OLIMPICO NAZIONALE ITALIANOCAMERA DI CONCILIAZIONE E ARBITRATO PER LO SPORTC O L L E G I O A R B I T R A L EIL COLLEGIO ARBITRALEAvv. prof. Ferruccio Auletta PresidentePres. Bartolomeo Manna ArbitroCons. Silvestro Maria Russo Arbitronominato in data 19 novembre <strong>2007</strong> ai sensi del Regolamento della Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport(―Regolamento‖), riunito in conferenza personale in data 11 gennaio <strong>2008</strong>, in Roma, ha deliberato il seguente L O D O nelprocedimento di arbitrato promosso da:F.C.D. Raffadali, in persona del legale rapp.te p.t. Salvatore Tarallo, con sede in Raffadali (AG) alla via Nazionale n. 73,rappresentata e assistita dall‘avv. Pietro Maragliano attorecontro Federazione Italiana Giuoco Calcio, in persona del Presidente Giancarlo Abete, e Lega Nazionale Dilettanti, in personadel Presidente Carlo Tavecchio entrambe elettivamente domiciliate in Roma, via Po, 9, presso lo studio dell‘ avv. MarioGallavotti che -con l‘avv. Luigi Medugno- le rappresenta e assiste convenuteFatto e svolgimento del procedimentoLa parte attrice «chiede l‘annullamento e/o la revoca della decisione della Commissione Disciplinare e della decisione dellaCommissione d‘Appello Federale, o in via subordinata la modifica delle stesse e l‘applicazione di una sanzione meno afflittiva,con ammissione comunque della F.C.D. Raffadali al campionato di Eccellenza» (pg. 8 della «istanza di arbitrato» del7.11.<strong>2007</strong> prot. n. 2161). Infatti, la C.D. -alla quale la F.C.D. Raffadali era stata deferita dalla Procura federale perché ildirigente Giuseppe Gueli in data 17.11.2006, nel corso di una telefonata fatta al calciatore dell‘A.S. Citta di Terrasini,Giovanni Freschi, «chiedeva un rendimento favorevole agli avversari nel corso dell‘incontro calcistico in calendario il giornodopo»- aveva deciso, nella seduta dell‘ 8.5.<strong>2007</strong>, che «la Società F.C.D. Raffadali [era] responsabile della violazione di cuiall‘art. 2, comma 4, e dell‘art. 6, comma 3, del C.G.S. per responsabilità diretta nella violazione ascritta al proprio dirigenterappresenta[n]te, infliggendole la sanzione della retrocessione all‘ultimo posto in classifica del campionato di competenzastagione 2006/07» (c.u. n. 51 del 9.5.<strong>2007</strong>, pg. 20). Avverso questa delibera la F.C.D. Raffadali ha proposto ricorso alla C.A.F., che tuttavia «ha dichiarato inammissibile l‘appello proposto dalla F.C.D. Raffadali ai sensi dell‘art. 33 comma 2 C.G.S. permancato invio di copia del preannuncio di reclamo alla controparte» (c.u. n. 57 del 20.6.<strong>2007</strong>, pg. 32). Alla Camera diconciliazione e arbitrato per lo sport del C.O.N.I. l‘istanza della parte attrice muove -ora- dalla denuncia di «nullità assoluta»della decisione che ha irrogato la sanzione (A); quindi di «assoluta carenza dell‘indagine e dell‘ istruttoria dibattimentale» (B).Quanto, infine, alla decisione in rito della C.A.F. , la stessa viene censurata come «ingiusta». L‘istanza di arbitrato è, infine,corredata di richieste istruttorie. Le resistenti F.I.G.C. e L.N.D. «concludono per l‘inammissibilità delle istanze avversarie e insubordine per il loro rigetto nel merito» (atto di resitenza, pg. 4). Il Collegio, nominato in data 19 novembre <strong>2007</strong>, si è riunitocon le parti in data 13 dicembre <strong>2007</strong>, ivi ritenenendo la causa matura per la decisione e così invitando le parti alla discussione,cui è seguito l‘invito al deposito di scritti conclusivi. La F.I.G.C. e la L.N.D. hanno depositato «note di replica» alla «comparsaconclusionale» avversaria, peraltro col corredo di produzioni documentali non autorizzate, oltre il termine consentito: nonrisulta in alcun modo neppure lo scambio del testo e degli allegati con la parte avversaria. Gli arbitri si sono quindi riuniti inconferenza personale e hanno deliberato il lodo sulla base dei seguentiMotiviPreliminarmente il Collegio deve risolvere la questione di ammissibilità della domanda di arbitrato, nel senso prospettato dallaF.I.G.C. e dalla L.N.D. secondo le quali «una volta dimostrata la piena corretta della declaratoria di inammissibilità resa dallaCAF con la decisione oggetto della presente impugnativa, risulta evidente che non possono trovare ingresso le ulterioriprospettazioni attoree con le quali le parti intendono sottoporre alla cognizione del Collegio la questione di merito delibatadalla Commissione Disciplinare» (pg. 3 dell‘ atto di resistenza, cit.). Implicato dall‘eccezione è l‘inquadramento del presente558


DECISIONI INTEGRALI DELLA CAMERA DI CONCILIAZIONE ED ARBITRATO PER LO SPORT DEL CONI- STAGIONE SPORTIVA <strong>2007</strong>-<strong>2008</strong>rimedio entro una prospettiva recentemente condivisa anche in sede scientifica, e cioè che, mutatis mutandis, «la posizionedella Camera, in sintesi, non è assimilabile a quella della Corte suprema rispetto alle giurisdizioni di merito e speciali (comeimpropriamente usa dire etichettandola ―Cassazione dello sport‖ e indebitamente omologandola al ―Giudice di ultima istanza‖noto, per esempio, in materia di doping), quanto a quella della Corte europea dei diritti dell‘uomo»: assimilazione dalla qualediscende, per quanto interessa, che il comune presupposto del previo esaurimento dei «ricorsi interni» deve essere inteso nelsenso ormai stabilmente acquisito all‘ esperienza giurisprudenziale della CEDU, vale a dire che (ex art. 35 § 1), esso non èsoddisfatto laddove le parti non abbiano osservato le formalità procedurali e i termini previsti per la proposizione del ricorsoconsiderato (cfr., tra le altre, Agbovi c. Germania (dec.), n° 71759/01, 25.9.2006; Pugliese c. Italia (no 2) (dec.), n° 45791/99,25.3.2004; Yahiaoui c. Francia (dec.), n° 30962/96, 20.1.2000; Ben Salah Adraqui e altri contro Spagna (dec.), no 45023/98,27.4.2000; Le Compte c. Belgio, n° 6878/75, déc. 6.10.1976, D.R. 6, p. 79 ss., spec. 87 s.). Dunque, in linea di principio,l‘eccezione della F.I.G.C. e della L.N.D. è seria. Sennonchè, l‘inammissibilità dichiarata dalla C.A.F., in concreto, è statamalamente pronunciata, vuoi perché il vizio denunciato non appare in generale assistito dal presidio della sanzione processualeeffettivamente applicata vuoi perché, in particolare, il preteso vizio non sussiste. Infatti, l‘art. 33, comma 2, C.G.S. si limita aprescrivere il «dovere» di comunicazione della «dichiarazione di reclamo» anche «alla controparte», ma il dovere diadempiervi «contestualmente» al «pre-annuncio» del «ricorso» col quale la C.A.F. viene investita del potere di deciderel‘impugnazione non toglie che sia comunque la sola manifestazione rivolta all‘«organo competente» a giudicare quella che invia esclusiva impedisce la decadenza dal diritto (che altrimenti permane) di conseguire la decisione nel meritodell‘impugnazione. Inoltre, rimanendo incontestato che l‘onere posto a carico del reclamante sia costituito (niente più che)dall‘ «invi[o] contestual[e] alla controparte» della «dichiarazione di reclamo», non è dubbio che a tanto la parte attrice abbiaottemperato facendo comunque pervenire l‘atto presso la sede in cui anche la «controparte» era ospitata, non potendosi -dicontro- procedere alla autonoma entificazione di organi che, seppure in godimento di una piena autonomia funzionale, tuttavianon vantano una compiuta alterità soggettiva dalla Federazione di appartenenza. Pertanto, il presupposto del previoesaurimento dei rimedi interni all‘ Ordinamento della F.I.G.C. deve, nonostante la pronuncia censoria del comportamentoprocessuale della parte che adesso adisce il Collegio arbitrale, ritenersi integrato per l‘erroneità della decisione della C.A.F.Questa, per il suo contenuto interamente in rito, neppure ha efficacia sostitutiva di quella della Commissione Disciplinare dacui la sanzione attualmente sofferta dalla parte attrice discende in via diretta, sicchè occorre proprio della decisione federale diprime cure verificare la pretesa «nullità assoluta» siccome resa a non judice. Secondo la parte attrice, pro tempore non assistitadal difensore, il Collegio in parola, «ha giudicato in una composizione quantitativa difforme da quella delineata e prescrittadalla legge» (così, pg. 2 dell‘«istanza di arbitrato»). In particolare, e di là dell‘improprietà di richiami alla «legge», la partelamenta che «alla sua determinazione hanno partecipato, in violazione di cui al disposto dell‘art. 25.8 C.G.S., oltre alPresidente, tre componenti, come evincesi dalla lettura di pag. 16 del C.U. n. 51 affisso all‘albo del C.R. Sicilia il 10/05/<strong>2007</strong>»(ibidem). L‘eccezione è infondata: una lettura attenta del documento invocato a sostegno dell‘eccezione consente di affermare,alla luce della notoria prassi degli organi giudicanti in composizione collegiale, che le identità personali risultanti dal C.U. n.51/<strong>2007</strong> sono quelle di tutti coloro che nella «seduta» (dies sessionum) hanno concorso a prendere le inerenti decisioni, tra lequali - ma non solo- quella che rileva qui (nella specie i procedimenti definiti nella seduta risultano in numero di tre). Dunque,nessun elemento concorre a ritenere che il Collegio deliberante nella fattispecie non abbia avuto «una composizionequantitativa» conforme alla previsione normativa in relazione a ciascun procedimento trattato. Tanto premesso, può darsiaccesso alle censure di merito che la parte attrice sottopone al Collegio nel tentativo di conseguire il miglior trattamentosanzionatorio. Deve allora darsi immediatamente ragione della reiezione delle istanze istruttorie conistenti nell‘ «esame incontraddittorio del Freschi Giovanni», nell‘ «acquisizione del tabulato Wind del numero di utenza mobile utilizzata daltesserato Freschi», e nell‘ «escutere il sig. Lo PIccolo Vincenzo» (pg. 8 dell‘istanza di arbitrato): il primo e il terzo esperimentosono palesementeirrilevanti (e perciò inammissibili) dal momento che il calciatore dell‘A.S. Città di Terrasini -G. Freschi- è stato già audito indata 21.12.2006 da collaboratori dll‘ Ufficio indagini della F.I.G.C. e il relativo verbale risulta acquisito agli atti delprocedimento arbitrale; così pure l‘allenatore V. Lo Piccolo è indicato (nel verbale di audizione del sig. Leone Faro, in data21.1.22006, parimenti acquisto) come teste de auditu del medesimo G. Freschi, alla cui diretta audizione soltanto deve metterecapo l‘eventuale esigenza istruttoria che, pertanto, risulta interamente soddisfatta. Quanto all‘acquisizione del «tabulato»relativo alle conversazioni telefoniche del medesimo calciatore G. Freschi, esso giammai potrebbe soddisfare l‘aspirazionedifensiva di dimostrare la «unicità del contatto telefonico» e la «durata della conversazione» col dirigente della F.C.D.Raffadali (elementi assunti come incompatibili con l‘azione illecita), attesa la normale disponibilità di una pluralità di canalitelefonici (tra i quali distribuire conversazioni di contenuto ipoteticamente indiziante), e ciò secondo notoria e recenteesperienza (anche di questi arbitri) vieppiù in materia di consumazione di illeciti sportivi. In definitiva, le doglianze inerenti la«carenza dell‘indagine» che si chiedeva al Collegio di riparare mediante le integrazioni istruttorie sopra illustrate non sonofondate. Anzi, dalle risultanze degli «atti istruttori» (inchiesta n. 152) che i collaboratori dell‘Ufficio indagini della F.I.G.C.(M. Ficarra e M. Viola) hanno compiuto con diligenza e puntualità anche attraverso le audizioni di altri soggetti (Lo GrassoLorenzo), nonché dagli elementi che ulteriormente si traggono dal «rapporto del commissario di campo» della gara Città diTerrasini – Raffadali del 18 novembre 2006 (dov‘è ancora menzione di «telefonate ricevute» dal «n. 5 del Città di Terrasini»,cioè G. Freschi) e, infine, dalle altre circostanze che la Commissione disciplinare attesta (inter alia, l‘imminenza delladenuncia rispetto al fatto contestato a G. Gueli, i rapporti di G. Freschi con la F.C.D. Raffadali e altri soggetti della cittàrisalenti alla pregressa militanza del calciatore in quest‘ultima squadra) è ragionevolmente superato il dubbio sullaresponsabilità in questione. Se ne può concludere, in definitiva, che del tutto motivatamente le precedenti «risultanze istruttorie559


DECISIONI INTEGRALI DELLA CAMERA DI CONCILIAZIONE ED ARBITRATO PER LO SPORT DEL CONI- STAGIONE SPORTIVA <strong>2007</strong>-<strong>2008</strong>dibattimentali portano a concludere circa la veridicità e l‘accertamento dei fatti contestati» (così la C:D:, pg. 19 del c.u. n.51/<strong>2007</strong>), i quali integrano «responsabilità diretta» della parte attrice e, dunque, conformità a giustizia della sanzione irrogata.Anche in considerazione del fatto che la difesa della F.I.G.C. e della L.N.D. non ha sviluppato difese nel merito, attesa la nonvalutabilità delle uniche deduzioni del genere pervenute oltre il termine autorizzato, e che in relazione a quelle in rito le particonvenute devono ritenersi –almeno parzialmente- soccombenti, sussistono giusti motivi per ritenere che nessuna delle parti hadiritto di ripetere dall‘altra le spese del procedimento e per assistenza difensiva.P.Q.M.Il Collegio, definitivamente pronunciando nella controversia e disattesa ogni altra richiesta o eccezione, così provvede:• rigetta le domande proposte da F.C.D. Raffadali, in persona del legale rapp.te p.t. Salvatore Tarallo, con «istanza di arbitrato»in data 7 novembre <strong>2007</strong>, prot. n. 2161;• dichiara interamente compensate tra le parti le spese del procedimento e per assistenza difensiva;• dichiara le parti tenute in egual misura, con vincolo di solidarietà, al pagamento dei diritti degli arbitri, come separatamenteliquidati, nonché dei diritti della Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport;• manda alla Segreteria di comunicare alle parti il presente provvedimento.Così deliberato all‘unanimità dei voti in conferenza personale degli arbitri riuniti in Roma in data 11 gennaio <strong>2008</strong>, esottoscritto in numero di quattro originali nei luoghi e nelle date di seguito indicati:F.to Ferruccio AulettaF.to Bartolomeo MannaF.to Silvestro Maria RussoLODO ARBITRALE DEL 11 GENNAIO <strong>2008</strong> – U. S. TAVOLETO A.S.D. - A.S.D. BELFORTE CALCIO CONTROFEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIOCOMITATO OLIMPICO NAZIONALE ITALIANOCAMERA DI CONCILIAZIONE E ARBITRATO PER LO SPORTC O L L E G I O A R B I T R A L EIL COLLEGIO ARBITRALEAvv. prof. Ferruccio Auletta PresidenteAvv. prof. Angelo Piazza ArbitroCons. Silvestro Maria Russo Arbitronominato in data 12 novembre <strong>2007</strong> ai sensi del Regolamento della Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport(―Regolamento‖), riunito in conferenza personale in data 11 gennaio <strong>2008</strong>, in Roma, ha deliberato il seguente L O D O nelprocedimento di arbitrato promosso da:U. S. Tavoleto a.s.d., in persona del legale rapp.te p.t. Bruno sartori, con sede in Tavoleto (PU) alla via Gurkha s.n.c., c.f.01485770414 e A.S.D. Belforte Calcio, in persona del legale rapp.te p.t. Luigi Grassi, con sede in Pesaro (PU), via RaffaelloSanzio n. 28, c.f. 02146870411 entrambe elettivamente domiciliate in Tivoli, via Boselli n. 16, presso l‘avv. Stefano Saccucciche le rappresenta e assiste attoricontro Federazione Italiana Giuoco Calcio, in persona del Presidente dr Giancarlo Abete, con sede in Roma, via G. Allegri n.14, elettivamente domiciliata in Roma, via Po, 9, presso lo studio dell‘ avv. Mario Gallavotti che la rappresenta e assisteconvenutaFatto e svolgimento del procedimentoLe parti attrici hanno, uno actu, domandato al Collegio arbitrale di «dichiarare che le infrazioni di cui all‘incolpazione dellericorrenti si sono prescritte il 30-6-<strong>2007</strong> e quindi annullare la delibera della Corte di Giustizia Federale che non ha rilevato laprescrizione ed ha confermato la penalizzazione delle ricorrenti di dieci punti in classifica da scontare nella corrente stagione<strong>2007</strong>-<strong>2008</strong>. In via subordinata voglia nel merito annullare la penalizzazione di punti in classifica e condannare le ricorrenti aduna pena pecuniaria che riterrà congrua ed adeguata ai fatti. In via ulteriormente gradata voglia ridurre la penalizzazione intermini più congrui ed adeguati ai fatti». Le attrici, invero, soffrono le predette sanzioni in quanto ritenute responsabili, ex art.2, comma 4, C.G.S., di violazione all‘art. 32-bis delle N.O.I.F., con irrogazione avvenuta per delibera della C.D. pubblicata inc.u. n. 158 del 6 giugno <strong>2007</strong> del Comitato regionale Marche avverso la quale è stato pure respinto il reclamo alla Corte diGiustizia Federale in data 24 luglio <strong>2007</strong>. La Federazione Italiana Giuoco Calcio ha resistito alla pretesa con difese in rito e nelmerito, le prime concludenti per la «inammissibilità delle istanze avversarie», le seconde, «in subordine», addotte invece «peril loro rigetto» (pg. 4 dell‘ atto di resistenza). Il Collegio, nominato in data 12 novembre <strong>2007</strong>, si è riunito con le parti in data13 dicembre <strong>2007</strong>, ivi ritenenendo la causa matura per la decisione e così invitando le parti alla discussione, cui è seguitol‘invito al deposito di scritti conclusivi. In realtà, soltanto la F.I.G.C. ha depositato «note di replica», peraltro con allegazionidocumentali non autorizzate, e riferendo di una «comparsa conclusionale avversaria» che (laddove redatta) al Collegio, perdifetto di deposito, è evidentemente rimasta ignota. Decorso, comunque, il termine ultimo assegnato a beneficio delle parti, gliarbitri si sono riuniti in conferenza personale e hanno deliberato il lodo sulla base dei seguentiMotiviPreliminarmente il Collegio deve risolvere alcune questioni litis ingressum impedientes:560


DECISIONI INTEGRALI DELLA CAMERA DI CONCILIAZIONE ED ARBITRATO PER LO SPORT DEL CONI- STAGIONE SPORTIVA <strong>2007</strong>-<strong>2008</strong>a) se osti il fatto che «la decisione della Corte di Giustizia federale della F.I.G.C. assunta nella riunione del 24 luglio <strong>2007</strong>» -e«avverso» la quale è stato proposto «ricorso per arbitrato» delle parti attrici- risulti avere «ancora in corso la motivazione» (pg.1 dell‘atto introduttivo del presente giudizio; cfr. anche verbale della riunione in data 13.12.<strong>2007</strong>); b) se osti il fatto che siastato proposto un «unico ricorso» per «due soggetti titolari di situazioni giuridiche distinte e separate» (pg. 1 dell‘atto diresistenza). Il Collegio ritiene che alcuna delle circostanze menzionate osti alla procedibilità del giudizio fino alla decisione nelmerito della presente controversia. aa) Nel caso in esame, la fattispecie esaustiva delle vie di ricorso interne alla Federazione -che sostanzia il presupposto di ammissibilità dell‘arbitrato- si è perfezionata con la decisione irretrattabilmente assunta dallaC.G.F. nella riunione del 24 luglio <strong>2007</strong>, recante conferma della «delibera della Commissione Disciplinare del ComitatoRegionale Marche della Lega Nazionale Dilettanti della F.I.G.C., pubblicata sul Comunicato ufficiale n. 158 del 6-6-<strong>2007</strong> delComitato Regionale Marche» (pg. 1 dell‘atto introduttivo, cit.). E‘ evidente che non concorre alla integrazione del presuppostodi ammissibilità del procedimento arbitrale (e tanto meno integra una condizione per la pronuncia di merito) un elemento -qualè la motivazione del provvedimento che al presente arbitrato dà occasione necessaria- il quale sostanzia piuttosto un profiloessenziale alla documentazione della decisione, ma non alla decisione in quanto tale. Perciò, una decisione definitivadell‘Ordinamento federale, ai fini che qui interessano, deve ritenersi intervenuta sol che il deliberato di ultima istanza non siaulteriormente ritrattabile dall‘organo che l‘ha preso e, quindi, sia stato manifestato debitamente, così avendo persoquell‘organo di giustizia il potere di cui la decisione stessa rappresenta la manifestazione consuntiva. Del resto, è sufficienteconsiderare come, per consolidata giurisprudenza, la stessa legittimazione dei soggetti che partecipano in collegio (come nelcaso in rilievo ora) alla deliberazione della decisione (mentre è essenziale che sussista all‘atto deliberativo, viceversa) puòsenza conseguenze dissolversi in data immediatamente posteriore alla deliberazione, quando quei soggetti –che pure più nonpotrebbero decidere- tuttavia rimangono ulteriormente titolati (rectius: tenuti) a perfezionare il documento che (previaredazione dei motivi e sottoscrizione) è destinato a contenere l‘atto che essi hanno -a tempo debitoconcepito. In definitiva,nelle ipotesi in cui la decisione di giustizia federale abbia, come nella fattispecie che occupa, una manifestazione documentalediacronica, così intendendosi il regolare avvicendamento del solo dispositivo (prima) e (quindi) della delibera completa anchedei relativi motivi, il posteriore momento in cui viene in essere quest‘ultima -se certamente consente la ineludibile decorrenzadei termini decadenziali per il procedimento di (conciliazione e) arbitrato presso questa Camera (artt. 5, comma 1 e 8, comma6, Reg.)- non può rappresentare (anche) un termine ne ante quem per la proposizione della domanda di (conciliazione e di)arbitrato, sotto pena –in aggiunta a quanto si è detto- di un‘ altrimenti ingiustificabile traslazione in capo alla parte avversariadella «Federazione <strong>sportiva</strong> nazionale» delle negative conseguenze (anche in termini di accesso utile alla giustizia <strong>sportiva</strong> enon) di eventuali e non dovuti ritardi ascrivibili (comunque) ad organi della medesima Federazione, esattamente come nel casoche occupa. bb) Il cumulo soggettivo a latere actoris è istituto generale del processo civile, praticabile per giurisprudenzaconsolidata anche nelle strutture giudiziali di tipo più autenticamente impugnatorio (come per esempio nel c.d. contenziosotributario) e che rimane giustificato anche dalla mera identità di questioni (di fatto o di diritto), almeno finchè proprio il corsounitario non si renda motivo di un procedimento da ritenere «più gravoso» (art. 103 c.p.c.). Pertanto, neppure la circostanza delpromovimento unitario di istanze arbitrali sostanzialmente autonome impedisce l‘esame del merito delle rispettive controversieche, pertanto, si offrono all‘esame congiunto del Collegio. Quanto al merito, però, rimane ancora preliminare l‘esame dellaquestione di prescrizione della sanzione applicata alle Associazioni ricorrenti, le quali ritengono che si debba ora per allora«dichiarare che le infrazioni si sono prescritte il 30-6-<strong>2007</strong> e quindi annullare la delibera della Corte di Giustizia Federale chenon ha rilevato la prescrizione» (cfr. «conclusioni» dell‘atto introduttivo, cit.). Sennonchè, di là di ogni possibile obiezionecirca l‘avvenuta maturazione del periodo estintivo degli effetti delle violazioni alla data del 30 giugno <strong>2007</strong> (questioni legateessenzialmente all‘applicazione «retroattiva» del C.G.S. entrato in vigore, difatti, il giorno successivo, e la presenza di attiinterruttivi anteriori), alcuna pronuncia virtualmente rescindente della decisione (sia pure immotivata) presa dalla Corte diGiustizia Federale può essere qui assunta per la denuncia di omessa «rilevazione» della prescrizione (o, come altrimenti diconole Associazioni attrici, di omissione nel «prendere atto» del fenomeno estintivo), e ciò in quanto non viene dalle stesse neppureallegata la circostanza della relativa eccezione dell‘interessata, necessaria per principio generale (art. 2938 c.c.). Poiché ladecisione della Corte di Giustizia Federale è stata «assunta nella riunione del 24 luglio <strong>2007</strong>», vale a dire successivamenteall‘entrata in vigore della fonte asseritamente produttiva dell‘effetto estintivo (1° luglio <strong>2007</strong>), non consta alcuna attività delleparti che (godendo del «diritto di essere sentite»: art. 33, comma 3, C.G.S.) risulti (in qualsivoglia maniera) intesa a far valerela relativa eccezione, senza la quale la pretesa dichiarazione -peraltro non dovuta per ragioni che qui rimangono assorbite- erada considerare in ogni caso impedita. Insomma, non può il Collegio, adesso, superare, già in linea puramente astratta, lapreclusione in cui è incorsa la parte interessata nel corso del procedimento federale (e non, come sostiene la difesa dellaF.I.G.C., nell‘ ambito del procedimento conciliativo che ha preceduto il presente giudizio) e, così, in sede virtualmenterescindente, non può il Collegio stesso rimuovere, per il motivo in esame, la decisione confermativa della sanzione. LeAssociazioni promotrici del giudizio, in relazione alle gare disputate dai propri calciatori in posizione di irregolarità neltesseramento relativamente al campionato 2006-7 e alle conseguenti sanzioni irrogate loro per il campionato successivo (10punti di penalizzazione) oltre che pecuniarie (€ 2.000,00, di ammenda), non contestano i fatti causativi della sanzione né la lororiconducibilità nella fattispecie punitiva astratta, e ammettono che «il calciatore dilettante, raggiunti i 25 anni di età, […]doveva considerarsi svincolato ogni anno», con il conseguente onere di nuovo tesseramento (sia pure con la medesimaAssociazione) all‘inizio della stagione <strong>sportiva</strong> successiva, onere che nella fattispecie, viceversa, non era stato assolto benchè igiocatori avessero partecipato alle gare. Ciononostante, le parti attrici lamentano un trattamento sanzionatorio non adeguatoalla rivendicata «buona fede <strong>sportiva</strong>» né al trattamento comparativamente riservato a soggetti terzi in casi analoghi. Né l‘unané l‘altra causa petendi hanno pregio: 1) non la c.d. «buona fede <strong>sportiva</strong>», perché la sanzione irrogata ai sensi dell‘art. 2,561


DECISIONI INTEGRALI DELLA CAMERA DI CONCILIAZIONE ED ARBITRATO PER LO SPORT DEL CONI- STAGIONE SPORTIVA <strong>2007</strong>-<strong>2008</strong>comma 4, C.G.S. alle Associazioni per la violazione di norme federali non presuppone(va) come indefettibile l‘elementointenzionale degli agenti, nè più in generale ricorrono nell‘ordinamento federale le caratteristiche proprie dell‘error jurisscusabile (v. anche art. 2 C.G.S. entrato in vigore il 1° luglio <strong>2007</strong>); 2) non la disparità di trattamento di situazioni analoghe,perché i termia comparationis addotti dalla difesa interessata sono palesemente inutilizzabili (per ragioni di alterità soggettivadegli organi di giustizia e delle parti in causa nonché di alterità oggettiva delle situazioni considerate) al fine di dedurne unamanifesta irragionevolezza o abnormità propria del trattamento riservato alla peculiare fattispecie qui soggetta a giudizio.Dunque, se le ragioni della domanda non sono tali da portare necessariamente alla rideterminazione sanzionatoria (nel checonsiste il solo petitum sostanziale delle parti attrici), al Collegio insediato presso la Camera di conciliazione e arbitrato nonpuò essere sollecitato un puro e semplice esercizio rinnovato dei poteri discrezionali che il singolo Ordinamento federaleattribuisce agli inerenti organi di giustizia, di talchè quando questi ne hanno fatto esercizio legittimo e non eccedente iparametri normativi e logici che presidiano la speciale attività di giudizio non è consentita alcuna altra sovrapposizionevalutativa in quanto tale, dalla quale -pertanto- anche questi arbitri doverosamente si astengono. Anche in considerazione dellanovità di alcuni dei temi di decisione, sussistono giusti motivi per ritenere che nessuna delle parti ha diritto di ripetere dall‘altrale spese del procedimento e per assistenza difensiva.P.Q.M.Il Collegio, definitivamente pronunciando nella controversia e disattesa ogni altra richiesta o eccezione, così provvede: • rigettale domande proposte da U. S. Tavoleto a.s.d., in persona del legale rapp.te p.t. Bruno Sartori, e A.S.D. Belforte Calcio, inpersona del legale rapp.te p.t. Luigi Grassi, con «ricorso per arbitrato» in data 26 ottobre <strong>2007</strong>, prot. n. 2086; • dichiarainteramente compensate tra le parti le spese del procedimento e per assistenza difensiva;• dichiara le parti tenute in egual misura, con vincolo di solidarietà, al pagamento dei diritti degli arbitri, come separatamenteliquidati, nonché dei diritti della Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport;• manda alla Segreteria di comunicare alle parti il presente provvedimento. Così deliberato all‘unanimità dei voti in conferenzapersonale degli arbitri riuniti in Roma in data 11 gennaio <strong>2008</strong>, e sottoscritto in numero di quattro originali nei luoghi e nelledate di seguito indicati:F.to Ferruccio AulettaF.to Angelo PiazzaF.to Silvestro Maria RussoLODO ARBITRALE DEL 11 MARZO <strong>2008</strong> – ERMANNO PIERONI CONTRO FEDERAZIONE ITALIANAGIUOCO CALCIOCOMITATO OLIMPICO NAZIONALE ITALIANOCAMERA DI CONCILIAZIONE E ARBITRATO PER LO SPORTC O L L E G I O A R B I T R A L EProf. Avv. Angelo Piazza - PresidenteAvv. Carlo Guglielmo Izzo - ArbitroPres. Bartolomeo Manna - ArbitroNel procedimento arbitrale promosso dalSig. Ermanno Pieroni, nato il 07/05/1945 a Jesi (An), residente in Perugia, Via dei Priori n. 31, C.F. PRNRNN45E07E388M,rappresentato e difeso, anche disgiuntamente, dall‘Avv. Mattia Grassani del Foro di Bologna e dall‘Avv. Piergiorgio Galli,domiciliato presso lo studio del primo, in Bologna, Via De‘ Marchi n. 4/2 ,CONTROFEDERAZIONE ITALIANA GIOCO CALCIO, in persona del Presidente, Dott. Giancarlo Abete rappresentata, assistita edifesa dagli Avv.ti Luigi Medugno e Letizia Mazzarelli, ed elettivamente domiciliata presso il loro Studio in Roma, ViaPanama 58;FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO ARBITRALE Con provvedimento del 06/07/2005 il ProcuratoreFederale, a seguito della declaratoria di fallimento dell‘Ancona Calcio S.p.a., di cui alla sentenza del Tribunale di Ancona del10-11/08/2004, deferiva alla Commissione Disciplinare c/o L.N.P. il Sig. Ermanno Pieroni affinché venissero adottati nei suoiconfronti ―i provvedimenti di cui al comma 2 dell‟art. 21 delle N.O.I.F., in relazione al comma 3 dell‟art. 21 delle N.O.I.F., edanche in relazione all‟art. 1, comma 1, C.G.S.‖. La Commissione Disciplinare c/o L.N.P con decisione pubblicata nel C.U. n.157 del 18/11/2005 ritenuti ―integrati i presupposti formali‖ per l‘applicazione dell‘art. 21 N.O.I.F. consistenti nel fatto stesso―che sia stato dichiarato il fallimento della società Ancona Calcio S.p.a., che a ciò sia conseguita la revoca dell‟affiliazionefederale, che tra i dirigenti della società vi fosse, al momento del fallimento o nel biennio antecedente, anche il Sig. Pieroni‖,infliggeva a quest‘ultimo la sanzione della preclusione a tempo indeterminato di cui all‘art. 21, commi 2 e 3, delle N.O.I.F.. IlSig. Ermanno Pieroni adiva con reclamo interposto in data 20/12/2005, ai sensi degli articoli 21, comma 3, N.O.I.F., e 33C.G.S., la C.A.F., chiedendo la riforma in toto della decisione della Commissione Disciplinare, previa sospensione del562


DECISIONI INTEGRALI DELLA CAMERA DI CONCILIAZIONE ED ARBITRATO PER LO SPORT DEL CONI- STAGIONE SPORTIVA <strong>2007</strong>-<strong>2008</strong>procedimento sino alla definizione del giudizio penale pendente avanti al Tribunale Penale di Ancona, R.G. 4613/2003,ovvero, in denegata ipotesi di mancato accoglimento della sopra enunciata istanza, previo proscioglimento del deferito dagliaddebiti contestati. Con decisione pubblicata, in stralcio, sul C.U. 29/C del 16/01/2006 e notificata il 06/10/2006, la C.A.F.dichiarava parzialmente accolto l‘appello proposto dal Sig. Pieroni, rideterminando la sanzione inflitta a quest‘ultimo nellainibizione per la durata di anni 5 con proposta, previo invio degli atti alla Presidenza Federale, di preclusione dello stesso, aisensi dell‘art. 14, comma 2, C.G.S. In data 8/11/2006 il Sig. Ermanno Pieroni presentava istanza di conciliazione avantiall‘intestata Camera, istituita presso il C.O.N.I., dall‘esito negativo a causa del mancato raggiungimento di un accordo tra leparti . Con decisione pubblicata sul C.U. n. 45 del 21/12/2006, il Commissario Straordinario, preso atto delle propostaformulata dalla C.A.F., deliberava, ai sensi dell‘art. 14, comma 2, del C.G.S., la preclusione del Sig. Pieroni alla permanenza inqualsiasi rango o categoria della F.I.G.C.. Successivamente, in data 24/01/<strong>2007</strong> il Sig. Ermanno Pieroni presentava altraistanza di conciliazione avanti all‘intestata Camera, istituita presso il C.O.N.I., il cui esito, però, era anch‘esso negativo . Conl‘istanza di arbitrato promossa in data 16 maggio <strong>2007</strong>, il Dott. Ermanno Pieroni adiva la Camera di Conciliazione e Arbitratoper lo Sport del C.O.N.I. chiedendo di ―annullare o, in subordine, ridurre la sanzione irrogata nei confronti del Sig. Pieroni, neilimiti del presofferto, ovvero nella diversa misura che sarà ritenuta equa e di giustizia, e comunque previo annullamento delprovvedimento con cui il Commissario Straordinario, preso atto della proposta formulata dalla C.A.F., deliberava, ai sensidell‘art. 14, comma 2, del C.G.S., la preclusione del Sig. Pieroni alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della F.I.G.C.,giusta decisione pubblicata sul C.U. n. 45 del 21/12/2006‖. La F.I.G.C. si costituiva nel procedimento arbitrale, con memoriadel 30 maggio <strong>2007</strong>, formulando le seguenti eccezioni: tardività dell‘instaurazione del procedimento arbitrale, poiché ―ladomanda di arbitrato – inviata alla Federazione lo scorso 21 maggio ed immediatamente depositata presso la Segreteria dellaCamera‖ non avrebbe osservato ―il termine perentorio di trenta giorni dalla data di chiusura del procedimento diconciliazione‖ fissato dall‘art. 8, comma 6, del vigente regolamento. Per tali ragioni, a detta della F.I.G.C., la proposizionedell‘istanza sarebbe tardiva ―tanto rispetto alla chiusura del primo procedimento conciliativo (16 aprile <strong>2007</strong>) quanto rispettoalla chiusura del secondo (18 aprile <strong>2007</strong>)‖. improponibilità della stessa, perché le due istanze di conciliazione promosse dalSig. Pieroni sarebbero ―state proposte ben oltre il prescritto termine decadenziale‖, di trenta giorni dalla conoscenza del fatto odell‘atto da cui trae origine la controversia. Quanto sopra poiché ―la prima, diretta a censurare il C.U. n. 29/C in data 16gennaio 2006, è stata inviata alla Federazione solo in data 8 novembre 2006……la seconda, avverso il C.U. n. 45 in data 21dicembre 2006, è stata inviata in data 24 gennaio <strong>2007</strong>‖. improponibilità dell‘istanza, per estinzione della proceduraconciliativa a seguito del decorso di sei mesi dalla proposizione della stessa; inaccoglibilità, nel merito, poiché ilprovvedimento irrogato nei confronti del Dott. Pieroni (dapprima l‘inibizione per 5 anni con proposta di preclusione, di poidetta inibizione permanente) costituisce ―una legittima sanzione di status a carico di tutti quegli amministratori che abbianoconcorso (in un lasso di tempo delimitato dal comma 3 del citato art. 21) alla mala gestio del sodalizio‖. La F.I.G.C. giunge atale conclusione in quanto ―all‟evidenza, infatti, la disposizione, lungi dall‟attribuire un potere discrezionale all‟organogiudicante, si limita a circoscrivere temporalmente la responsabilità di quanti, nel corso degli anni, abbiano fatto parte degliorgani statutari della società fallita”. In data 29 ottobre <strong>2007</strong> si teneva, la prima udienza del Collegio Arbitrale, durante laquale il Presidente del Collegio procedeva ad esperire il tentativo di conciliazione. Il Collegio prendeva atto dell‘impossibilitàdi addivenire ad una conciliazione, fissando al 17 dicembre <strong>2007</strong> termine per il deposito di memorie e documenti e al 21gennaio <strong>2008</strong> per repliche.MOTIVI DELLA DECISIONEPreliminarmente il Collegio è tenuto ad esaminare le eccezioni di irricevibilità ed improponibilità sollevate dalla FIGC neiconfronti dell‘istanza di arbitrato del Signor Pieroni. 1. In primo luogo, il Collegio ritiene di disattendere l‘eccezione ditardività dell‘instaurazione del processo arbitrale sollevata dalla FIGC sull‘assunto che l‘istanza di arbitrato sarebbe stataproposta dopo la scadenza del termine previsto dall‘articolo 8 comma 6, del Regolamento camerale secondo cui l‟istanza diarbitrato, a pena di decadenza, deve essere presentata entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di chiusura dellaprocedura di conciliazione. Considerato che, ai sensi dell‘articolo 149 del c.p.c. la notifica si perfeziona per il soggettonotificante al momento della consegna del plico all‘ufficiale giudiziario e che dalle evidenze documentali in atti risulta chel‘istanza di arbitrato è stata inviata alla FIGC il 16 maggio <strong>2007</strong>, il Collegio ritiene che l‘istanza di arbitrato sia stata propostanei termini, ovvero, entro 30 giorni dalla chiusura del primo procedimento conciliativo avvenuto in data 16 aprile <strong>2007</strong>. 2. Invia preliminare, la difesa della FIGC eccepisce, altresì, l‘improponibilità dell‘istanza arbitrale del ricorrente essendo entrambele istanze di conciliazione proposte oltre il termine decadenziale previsto dall‘articolo 5, comma 1, del Regolamento, ovvero,entro e non oltre il termine perentorio di trenta giorni dalla data di conoscenza del fatto o dall‟atto da cui trae origine lacontroversia. In particolare, la FIGC rileva che la prima istanza di conciliazione, diretta a censurare il C.U. n. 29/C in data16 gennaio 2006 è stata inviata alla Federazione solo in data 8 novembre 2006, a distanza, quindi, di quasi dieci mesi dallapubblicazione del dispositivo del provvedimento gravato; la seconda, avverso il C.U. n. 45 in data 21 dicembre 2006, è statainviata in data 24 gennaio <strong>2007</strong>, a distanza, quindi, di 34 giorni dalla “conoscenza del fatto o dell‟atto da cui trae origine lacontroversia”. La difesa del Signor Pieroni contesta nella memoria depositata il 17 dicembre <strong>2007</strong> la fondatezzadell‘eccezione di improponibilità dell‘istanza di arbitrato sollevata dalla FIGC in quanto: in merito alla prima istanza diconciliazione – quella avverso il C.U. n. 29/C in data 16 gennaio 2006 – questa rilevava che la stessa era stata presentatatempestivamente in quanto proposta entro 30 giorni dalla conoscenza delle motivazioni della decisione gravata. In ogni caso,rileva, altresì la circostanza che la FIGC non avendo eccepito la decadenza durante la fase conciliativa, aveva accettato ilcontraddittorio in punto di merito . in merito, poi, alla seconda istanza di conciliazione –quella avverso il C.U. n. 45 del 21dicembre 2006 – risulta dirimente la circostanza che la stessa è stata proposta il 19 gennaio <strong>2007</strong> a mezzo raccomandata A/R, e563


DECISIONI INTEGRALI DELLA CAMERA DI CONCILIAZIONE ED ARBITRATO PER LO SPORT DEL CONI- STAGIONE SPORTIVA <strong>2007</strong>-<strong>2008</strong>dunque, entro i 30 giorni dalla sua conoscenza. Sul punto, il Collegio ritiene che l‘eccezione d‘improponibilità dell‘istanza diarbitrato vada accolta limitatamente alla tardività dell‘istanza di conciliazione, diretta a censurare il C.U. n. 29/C in data 16gennaio 2006, mentre vada disattesa in merito alla censurata tardività della seconda istanza di conciliazione -quella avverso ilC.U. n. 45 del 21 dicembre 2006.Il Collegio ritiene, infatti, che il termine di cui all‘articolo 5, comma 1, per proporre l‘istanza di conciliazione decorra dalladata di conoscenza del dispositivo e non delle motivazioni, così come sostenuto dalla difesa del Signor Pieroni. Se, infatti, lachiara ed inequivoca formulazione della norma di cui al citato art. 5 del Regolamento consente di affermare che dalla data incui l‘istante ha avuto conoscenza del provvedimento lesivo è iniziato a decorrere il termine perentorio entro il quale lo stessoavrebbe dovuto adire l‘Organo Camerale, tale interpretazione trova conforto anche nell‘elaborazione giurisprudenziale inmateria. E‟, infatti, frutto di tale elaborazione il principio generale definitivamente affermato nella recente pronuncia delConsiglio di Stato secondo il quale la decorrenza del termine di impugnazione ha inizio dalla data di conoscenzadell‟esistenza del provvedimento lesivo e non già dalla data di conoscenza del suo contenuto (cfr. Lodo Guerriero/UITS). IlConsiglio di Stato, ripercorrendo l‘excursus giurisprudenziale ha chiarito, confermando le costanti ed univoche pronunceantecedenti, che la conoscenza dell‘esistenza di un provvedimento potenzialmente lesivo e degli elementi essenziali del suocontenuto sono idonei a far decorrere il termine di impugnazione. (C.d.S., Sez. VI, Sent. n. 829/2006). Nel caso di specie,dunque,con la pubblicazione del dispositivo sul C.U. n. 29/C in data 16 gennaio 2006, il sig. Pieroni ha avuto conoscenzadell‘esistenza del provvedimento e dei suoi elementi essenziali, che si intendono conosciuti quando “il legittimatoall‟impugnativa abbia avuto la concreta possibilità di rendersi conto della lesività del provvedimento‖ (C. d. S., Sez. IV, Sent.n. 1462/1998). Al riguardo, si richiamano due recenti pronunce (Procedimento arbitrale promosso da Pietro Avella contro laF.I.G.C. Lodo del 27.04.<strong>2007</strong>/21.05.<strong>2007</strong>, Procedimento arbitrale promosso dalla Società Poli<strong>sportiva</strong> studentesca Licatacontro La FIGC lodo 16.11.<strong>2007</strong>) nelle quali si precisa che il precipuo scopo della fase conciliativa è «di favorire lacomposizione amichevole di controversie in tempi brevi e con costi contenuti» (comma 2). Pertanto, a differenza di quantodispone l‟art. 9 in tema di domanda di arbitrato, l‟istanza conciliativa deve contenere semplicemente «la breve descrizione deifatti e delle pretese, con eventuale presentazione della documentazione ritenuta utile», e non la compiuta «esposizione dei fattie delle pretese», e l‟«eventuale indicazione dei mezzi di prova a sostegno della istanza e ogni documento ritenuto utile», di cuial citato art. 9 (comma 1, lett. e e f). Trattasi, dunque, di «un valido sistema di “decadenze stabilite contrattualmente” (art.2965 c.c.), per effetto del quale “entro e non oltre il termine di trenta giorni dalla data di conoscenza del fatto o dell‟atto dacui trae origine la controversia”, quest‟ultima (individuata nei suoi estremi di massima), onde impedire la decadenza daldiritto di proporre l‟azione presso gli arbitri, deve andare soggetta al compimento di un atto, l‟istanza preventiva diconciliazione. La quale rappresenta, dunque, una vera e propria condizione di proponibilità dell‘arbitrato (artt. 2969 c.c.; 382,ult. co., c.p.c.) e non soltanto condizione di procedibilità del giudizio, poiché il carattere perentorio del termine per l‟accessoalla fase di conciliazione impedisce, allorché sia spirato, e diversamente da altri luoghi normativi che pure delineano tentativiobbligatori di negoziato in funzione pre-contenziosa [artt. 410-412 bis c.p.c.], di concepirne l‟esperimento come accessibilesine die al fine di garantire la mera procedibilità ulteriore dell‟azione» (Cfr. Lodo Avella c/ FIGC cit.) 4. Ciò premesso, ilCollegio ritiene di disattendere l‘eccezione formulata dalla difesa dell‘istante secondo la quale la FIGC, non avendo sollevatol‘eccezione di improponibilità durante la fase conciliativa, avrebbe riconosciuto per facta concludentia il diritto del SignorPieroni. Al riguardo, costituendo il previo rituale esperimento della fase conciliativa ineludibile condizione di procedibilità perl‘accesso alla tutela arbitrale, è evidente che la relativa eccezione sollevata nel momento in cui è promossa l‘azione risultatempestiva. Ed infatti, la circostanza che il Conciliatore non abbia rilevato la tardività della domanda o, che la Federazionenon l‘abbia opposta non integra una causa che ai sensi dell‘articolo 2966 del c.c. impedisce la decadenza. Si precisa che la faseconciliativa non implica lo svolgimento di alcuna funzione decisoria, ma si limita a verificare la sussistenza dei presupposti perun componimento bonario della lite. Pertanto, ricorrono gli elementi per cui il Signor Pieroni non ha impedito la decadenzamaturata col termine di trenta giorni dalla data di conoscenza dell‘atto da cui trae origine la controversia, decadenza che è statatempestivamente eccepita dalla FIGC e per l‘effetto della quale la domanda di arbitrato avverso il C.U. n. 45 in data 21dicembre 2006 deve essere dichiarata improponibile . 5. Quanto, invece, all‘impugnazione del provvedimento di preclusionealla permanenza in qualsiasi rango o categoria F.I.G.C., si rileva l‘infondatezza dell‘eccezione di improponibilità dell‘istanzadi arbitrato sollevata dalla FIGC. Il provvedimento de quo, infatti, adottato dal Commissario Straordinario F.I.G.C. con C.U. n.45 del 21 dicembre 2006, è stato oggetto di procedimento di conciliazione radicato, a mezzo lettere raccomandate A.R. nn.13028679306-1 e 13028679307-2, in data 19 gennaio <strong>2007</strong>, ovvero 28 giorni dopo la conoscenza dell‘atto da parte del Dott.Pieroni. Risulta, pertanto, rispettato il termine prescritto dal citato articolo 5 del regolamento camerale 6. Il Collegio ritiene,inoltre, di disattendere l‘ulteriore eccezione preliminare della FIGC secondo la quale il giudicato sportivo formato sulladecisione della CAF precluderebbe al Collegio l‘esame dell‘impugnativa proposta avverso il provvedimento del Commissariostraordinario del 21 dicembre 2006, che di quella decisione costituirebbe diretta applicazione. Ed infatti, il provvedimento conil quale Commissario Straordinario ha dichiarato la preclusione alla permanenza in qualsiasi rango e categoria dalla FIGC delSignor Ermanni Pieroni costituisce una sanzione autonoma, ulteriore ed efficace rispetto a quella inflitta con il Provvedimentodella CAF. 7. Nel merito, il Collegio ritiene di accogliere la domanda di annullamento del provvedimento del CommissarioStraordinario per difetto di motivazione. Ed infatti, il Commissario Straordinario, preso atto delle proposte formulate daicompetenti organi di giustizia e rilevato che la gravità dei comportamenti tenuti dai tesserati giustifica l‟adozione delprovvedimento a carattere definitivo, ha dichiarato la preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della FIGCdel Signor Ermanno Pieroni. Decisione questa che, ad avviso del Collegio, risulta assolutamente sprovvisto di una adeguatamotivazione soprattutto alla luce della portata lesiva di un provvedimento di tal tenore a carattere definitivo. E tanto anche564


DECISIONI INTEGRALI DELLA CAMERA DI CONCILIAZIONE ED ARBITRATO PER LO SPORT DEL CONI- STAGIONE SPORTIVA <strong>2007</strong>-<strong>2008</strong>qualora si volesse ritenere la motivazione sussistente per relationem con il Provvedimento della CAF, che il Collegio a questopunto valuta non per vizi propri, in quanto su tale decisione - la sanzione della inibizione per il periodo massimo di 5 anni - èsceso il giudicato, ma sotto il profilo della motivazione del successivo provvedimento con il quale, per l‘appunto, è statacomminata la ben più grave preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della FIGC nei confronti del SignorPieroni. Non è dato, infatti, ravvisare né nella proposta della CAF di preclusione, né nel Provvedimento del CommissarioStraordinario l‘accertamento e l‘indicazione degli specifici profili di colpa dell‘amministratore in carica al momento delladichiarazione di fallimento che giustificano l‘adozione del provvedimento a carattere definitivo. Accertamento di profili dicolpa dell‘amministratore - come ritenuto da un recente parere interpretativo reso dalla Corte federale con C.U. 21/CF sulleprevisioni di cui all‘articolo 21 commi 2 e 3 delle N.O.I.F. - con riferimento al quale non vi è motivo per derogare ai comunicriteri in materia di onere della prova: ciò con la precisazione che la colpa in questione non necessariamente deve riguardarsisotto il profilo della sua influenza nella determinazione del dissesto della società, ma può più ampiamente concernere anche lascorrettezza di comportamenti (pure in particolare sotto il profilo sportivo) nella gestione della società. Ne discendel‘illegittimità del Provvedimento del Commissario Straordinario che prevedendo la preclusione alla permanenza in qualsiasirango o categoria della FIGC non dà atto né di specifici episodi di mala gestio commessi dal Signor Pieroni nè di specificiprofili di colpa che avrebbero giustificato l‘adozione di tale misura. Tenuto conto delle risultanze del procedimento arbitralecon particolare riferimento alla parziale soccombenza di entrambe le parti sembra equo compensare le spese di difesa, diarbitrato nonché gli onorari degli arbitri. P.Q.M. Il Collegio Arbitrale all‘unanimità, definitivamente pronunciando nelcontraddittorio tra le parti, disattesa ogni ulteriore istanza, eccezione e deduzione : dichiara improponibile la domanda diarbitrato avverso il C.U. n. 29 /C del 16 gennaio 2006. in accoglimento della domanda di parte attrice, dichiara illegittimo ilprovvedimento con cui il Commissario Straordinario, preso atto della proposta formulata dalla C.A.F., deliberava, ai sensidell‘art. 14, comma 2, del C.G.S., la preclusione del Sig. Pieroni alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della F.I.G.C.,giusta decisione pubblicata sul C.U. n. 45 del 21/12/2006 fermo il vincolo di solidarietà, compensa fra le parti le spese e glionorari del Collegio arbitrale, liquidati dalla Camera come da Regolamento, nonché le spese di lite. dispone che i dirittiamministrativi versati dalle parti siano incassati dalla Camera di Conciliazione e Arbitrato dello Sport.Così deciso in conferenza personale degli arbitri.Roma, 11 marzo <strong>2008</strong>F.to Angelo PiazzaF.to Carlo Guglielmo IzzoF.to Bartolomeo MannaLODO ARBITRALE DEL 11 APRILE <strong>2008</strong> – A.S. CESENATICO CHIMICART CONTRO FEDERAZIONEITALIANA GIUOCO CALCIO E LEGA NAZIONALE DILETTANTICOMITATO OLIMPICO NAZIONALE ITALIANOCAMERA DI CONCILIAZIONE E ARBITRATO PER LO SPORTC O L L E G I O A R B I T R A L EIL COLLEGIO ARBITRALEAvv. Ciro Pellegrino Presidente del Collegio ArbitraleProf. Avv. Maurizio Benincasa ArbitroProf. Avv. Tommaso Edoardo Frosini Arbitronominato ai sensi del Regolamento della Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport (―Regolamento‖),riunito in conferenza personale in data 11 Aprile <strong>2008</strong> presso la sede dell‘arbitrato in Roma, ha deliberatoall‘unanimità il seguenteL O D Onel procedimento di Arbitrato (prot. n. 0458 del 13.03.<strong>2008</strong>) promosso da:A.S. Cesenatico Chimicart, in persona del legale rappresentante pro tempore, il Presidente Gaudenzio Bagnolini, con sede inCesenatico (FC), Via Sozzi 2, rappresentata e difesa sia congiuntamente sia separatamente dall‘Avv. Mattia Grassani, presso ilcui studio è elettivamente domiciliata in Bologna, Via De‘ Marchi 4/2 (tel./fax 051 27 19 27) Ricorrentecontro Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), in persona del legale rappresentane pro tempore, il Presidente Dott.Giancarlo Abete, con sede in Roma, Via Gregorio Allegri 14, e Lega Nazionale Dilettanti (LND), in persona del legalerappresentante pro tempore, Dott. Carlo Tavecchio, con sede in Roma, Via Po 36, entrambe rappresentate e difese dall‘Avv.Mario Gallavotti, presso il cui studio sono elettivamente domiciliate in Roma, Via Po 9 (tel. 06 85 82 31 – fax 06 85 82 32 00– e-mail ghp@ghplex.it)ResistentiFATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO ARBITRALECon provvedimento del 12.12.<strong>2007</strong> (C.U. n. 24) la Commissione Disciplinare territoriale c/o Comitato Regionale EmiliaRomagna irrogava la sanzione dell‘inibizione per anni uno (1) al Sig. Thomas Bagnolini, l‘allora Presidente della A.D.Cesenatico Chimicart, e la penalizzazione di tre punti in classifica alla predetta Società, in accoglimento del provvedimento dideferimento del 13.11.<strong>2007</strong>, con cui il Procuratore Federale contestava la violazione della c.d. clausola compromissoria «per565


DECISIONI INTEGRALI DELLA CAMERA DI CONCILIAZIONE ED ARBITRATO PER LO SPORT DEL CONI- STAGIONE SPORTIVA <strong>2007</strong>-<strong>2008</strong>aver contravvenuto ed eluso gli obblighi di accettare la piena e definitiva efficacia dei provvedimenti degli Organi di giustiziae soggetti delegati dalla FIGC, citando il Sig. Daniele Baldi innanzi al Giudice di Pace».Avverso la statuizione, la A.S.D. Cesenatico Chimicart presentava reclamo alla Commissione Disciplinare Nazionale FIGC laquale confermava il precedente decisum (C.U. n. 26/CDN del 25.01.<strong>2008</strong>).Con atto depositato in data 13.06.2006 (prot. n. 0458) la ricorrente, esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione,proponeva domanda di arbitrato con procedura d‘urgenza nei confronti della FIGC e della Lega Nazionale Dilettanti,nominando quale proprio arbitro il Prof. Avv. Maurizio Benincasa.Al Collegio Arbitrale presentava le seguenti richieste: «previa adozione di ogni più opportuno provvedimento in ordine allaprocedura d‟urgenza richiesta, in accoglimento del presente ricorso, in riforma integrale della decisione della CommissioneDisciplinare Nazionale FIGC, pubblicata con C.U. n. 26/CDN del 25 gennaio <strong>2008</strong>, nonché della decisone assunta dallaCommissione Disciplinare territoriale FIGC c/o Comitato regionale Emilia Romagna, pubblicata con C.U. n. 24 del12/12/<strong>2007</strong>, Voglia annullare e comunque revocare la suddetta. In subordine, Voglia ridurre la sanzione irrogata neiconfronti dell‟AS Cesenatico Chimicart, anche convertendola in sanzione pecuniaria».La Federazione Italiano Giuoco Calcio e la Lega Nazionale Dilettanti si costituivano nel procedimento arbitrale con memoriapresentata il 27.03.<strong>2008</strong> (prot. 0584), nominando quale proprio arbitro il Prof. Avv. Tommaso Frosini.Le suddette convenute presentavano al Collegio adito le seguenti conclusioni: «La FIGC conclude per il rigetto delleavversarie conclusioni, con la condanna della parte istante al pagamento delle spese di arbitrato, ed alla rifusione delle spesedi lite e dei diritti amministrativi versati. La LND conclude per la declatoria del proprio difetto di legittimazione passiva e laconseguente condanna della parte attrice al pagamento integrale delle spese di arbitrato e alla rifusione delle spese di lite edei diritti amministrativi versati. In subordine la LND si associa alle conclusioni della FIGC».In data 2.04.<strong>2008</strong>, il Presidente Vicario della Camera, visti gli artt. 12 dello Statuto del CONI, 11 comma 2 e 23 comma 1 delRegolamento, nonché le nomine degli arbitri effettuate dalle parti rispettivamente nell‘istanza di arbitrato e nella memoria dicostituzione, nominava Presidente arbitrale l‘Avv. Ciro Pellegrino.Gli Arbitri nominati formulavano l‘accettazione di cui all‘art. 14 del Regolamento e per il giorno 10.04.<strong>2008</strong> veniva fissata laprima udienza presso la sede della Camera arbitrale.In via preliminare, le Parti dichiaravano di accettare la designazione del Collegio arbitrale, e di non aver alcun motivo diricusazione nei confronti dei componenti dello stesso.Il Presidente del Collegio procedeva a esperire il tentativo di conciliazione, invitando le Parti a illustrare in proposito le proprieposizioni.Il Presidente della Società istante si dichiarava disponibile a conciliare la controversia, nel senso di commutare la sanzionedella penalizzazione di tre punti in classifica in sanzione pecuniaria, o nel senso di differire l‘efficacia della stessa allaprossima stagione <strong>sportiva</strong>. Di contro, la Difesa federale, dopo aver ribadito la completa estraneità dal presente procedimentodella Lega Nazionale Dilettanti, dichiarava di non accettare l‘accordo nei termini prospettati dalla ricorrente. Pertanto, ilPresidente del Collegio, preso atto dell‘impossibilità di addivenire a una conciliazione, invitava le Parti a esporre le proprieargomentazioni. Durante la discussione, la Società attrice, riportandosi alla domanda di arbitrato, sviluppava gli argomenti ivisvolti, concludendo per l‘accoglimento delle proprie istanze, mentre le Parti resistenti, riportandosi agli atti, chiedevano ilrigetto delle avverse pretese. Ai sensi dell‘art. 19, comma 4, Regolamento della Camera, le Parti autorizzavanocongiuntamente l‘Organo arbitrale a rendere anticipatamente noto il solo dispositivo, comunicando successivamente il testointegrale del lodo contente l‘esposizione dei motivi della decisione. Al termine dell‘udienza il Collegio si riservava.MOTIVI1. In primo luogo, il Collegio è chiamato a esaminare l‘eccezione preliminare formulata dalla Lega Nazionali Dilettanti con cuisi rileva il difetto di legittimazione passiva della stessa nel presente procedimento arbitrale.In proposito, si rileva che il giudizio concernente l‘annullamento delle decisioni adottate dagli Organi di giustizia dellaFederazione Italiana Giuoco Calcio (Commissioni Disciplinari, territoriale e nazionale), coinvolge esclusivamente il soggettoche ha emesso tali provvedimenti (FIGC) e la parte controinteressata (A.D.S. Cesenatico Chimicart).Pertanto, in accoglimento della predetta eccezione, il Collegio reputa la LND priva, nella presente vicenda, di legittimazionepassiva, e dichiara l‘inammissibilità dell‘istanza arbitrale promossa dalla Società ricorrente nei confronti della citata Lega.2. Tanto premesso, e passando al merito della presente vicenda, la A.S. Cesenatico Chimicart, con il primo motivo, lamental‘erroneità delle decisioni con cui gli Organi endofederali hanno ritenuto la Società responsabile della violazione dell‘art. 30Statuto FIGC (cd clausola compromissoria), per aver instaurato un giudizio innanzi al Giudice di Pace di Rimini volto aottenere la ripetizione e la restituzione di una somma di denaro pari a Euro 2.500,00 da parte del Sig. Daniele Baldi, exallenatore della Società medesima. La ricorrente precisa, invero, che, in sede di stipula dell‘accordo di tesseramento del Baldi,le parti convennero un premio di tesseramento di Euro 10.000,00, di cui € 7.500,00 riconosciute nell‘accordo e dacorrispondere mensilmente per n. 6 mensilità, e i restanti € 2.500,00 da corrispondere per mezzo di n. 2 assegni bancari, al finedi evitare oneri fiscali. Successivamente esonerato dalla Società, il Sig. Baldi instaurava procedimento arbitrale presso la LegaNazionale Dilettanti della FIGC al fine di ottenere l‘integrale pagamento delle somme a lui spettanti, oltre a interessi e speselegali. Il Collegio Arbitrale presso LND, in accoglimento dell‘istanza dell‘ex allenatore, condannava l‘attuale ricorrente alpagamento di € 7.500,00 con decisione adottata il 25.02.2005, dichiarata inappellabile e immediatamente esecutiva (CU n. 8stagione 2004/2005).Per iscriversi regolarmente al campionato, la A.S.D. Cesenatico Chimicart provvedeva a corrispondere la predetta sommaall‘ex allenatore, decidendo, tuttavia, di adire successivamente il Giudice di Pace di Rimini per ottenere la restituzione dei €566


DECISIONI INTEGRALI DELLA CAMERA DI CONCILIAZIONE ED ARBITRATO PER LO SPORT DEL CONI- STAGIONE SPORTIVA <strong>2007</strong>-<strong>2008</strong>2.500,00 già corrisposti tramite assegni. Secondo la ricorrente, oggetto del giudizio innanzi al GdP era la richiesta diripetizione di un corrispettivo ―ulteriore‖ rispetto a quello pattuito nel contratto con l‘ex allenatore, sì che legittimamentepoteva rivolgersi all‘AGO al tal fine, senza incorrere in alcuna violazione della violazione della clausola compromissoria di cuiall‘art. 30 Statuto FIGC. Infatti, ai sensi della lett. a dell‘art. 94, comma 1, NOIF «sono vietati gli accordi tra società etesserati che prevedono compensi, premi ed indennità in contrasto con le norme regolamentari, con le pattuizioni contrattualie con ogni altra disposizione federale», e rispetto ai quali, inoltre, il successivo comma 2 stabilisce che «le eventuali azionipromosse dai tesserati dinnanzi all‟autorità ordinaria a tutela dei loro diritti derivanti dagli accordi di cui alla lett. a delprecedente comma non rientrano […] tra quelle previste dall‟art. 24, comma 2, dello Statuto della FIGC» [poi trasfusonell‘art. 27, e ora nell‘art. 30]. Di contro, la Difesa federale rileva la assoluta erroneità della ricostruzione operata dalla A.S.D.Cesenatico Chimicart, smentita, del resto, dalla stesse dichiarazioni della Società, secondo cui l‘accordo a latere, per uncompenso aggiuntivo di € 2.500, non sarebbe stato concluso per eludere la normativa federale, bensì per evitare l‘imposizionefiscale che avrebbe colpito tale importo. Orbene, secondo il Collegio, la somma pagata dal Cesenatico Chimicart all‘exallenatore, e oggetto del giudizio dinanzi al GdP riminese, devesi ricondurre nell‘ambito della diversa previsione di cui all‘art.94, 1 comma, lett. b (non lett. a), NOIF che stabilisce il divieto di «corresponsione da parte della società ai propri tesserati, aqualsiasi titolo, di compensi o premi od indennità superiori a quelli pattuiti nel contratto od eventuali sue modifiche».Ne discende che la domanda presentata dalla ricorrente all‘AGO, con atto notificato il 22 novembre 2006, sia statacorrettamente qualificata dagli Organi della giustizia domestica come illegittima in quanto proposta in aperta violazione dellaclausola compromissoria di cui al nuovo art. 30, comma 1 e 2, Statuto FIGC. Sul punto preme, osservare, infine, che, anchequalora si volesse ammettere la legittimità della predetta azione, la Società istante ha omesso di assolvere l‘onere formaleprescritto dall‘ultima parte dell‘art. 94, comma 2, N.O.I.F., ossia di notificare alla Lega di competenza l‘azione intrapresa insede civile per il caso di esenzione dalla clausola compromissoria.3. Tanto chiarito, emerge dunque con tutta evidenza che l‘A.S. Cesenatico Chimicart, con il suo operato, abbia leso il vincolodi giustizia, violando la clausola compromissoria di cui al citato art. 30 e, conseguentemente, il fondamentale principiodell‘autonomia dell‘ordinamento sportivo. Com‘è noto, invero, l‘ordinamento sportivo ha inteso istituire un proprio sistema digiustizia, strutturato in modo analogo a quello statale e avente la precipua funzione di risolvere in tempi brevi e in modocompetente le controversie tra i suoi esponenti. Gli affiliati e le Federazioni sono tenuti a sottoscrivere una clausola vincolantein virtù della quale accettano di ―affidarsi‖ alla giustizia <strong>sportiva</strong> per la risoluzione di qualsivoglia controversia nascente, inseno alle loro attività, tra federazioni, associazioni di appartenenza e singoli atleti. Trattasi del c.d. ―vincolo di giustizia‖,contenuto nel nuovo art. 30 Statuto FIGC, il quale sancisce, tra l‘altro, la impossibilità, per detti soggetti, salva espressaautorizzazione, di adire l‘autorità statale ordinaria o amministrativa, pena la perdita di almeno tre punti in classifica per lesocietà, e la inibizione o squalifica non inferiore a mesi sei (o anni uno) per le persone fisiche (cfr. art. 15 CGS della FIGC).Più precisamente, il citato art. 30 afferma che «i tesserati, le società affiliate e tutti i soggetti, organismi e loro componenti, chesvolgono attività di carattere agonistico, tecnico, organizzativo, decisionale o comunque rilevanti per l‟ordinamento federalehanno l‟obbligo di osservare il presente Statuto e ogni altra norma federale» (comma 1); «accettano la piena e definitivaefficacia di qualsiasi provvedimento adottato dalla FIGC, dai suoi organi o soggetti delegati nelle materie comunquericonducibili allo svolgimento dell‟attività federale nonché nelle relative vertenze di carattere tecnico, disciplinare edeconomico» (comma 2); statuendosi, infine, che le controversie tra i predetti soggetti e tra essi e la FIGC, «per le quali nonsiano previsti o siano esauriti i gradi di giustizia federale, sono devolute… unicamente alla cognizione arbitrale della cameradi conciliazione e arbitrato per lo sport presso il CONI,…e risolte in via definitiva da un lodo arbitrale pronunciato secondodiritto da un organo arbitrale nominato ai sensi del regolamento della Camera» (comma 3). Tanto premesso, preme ricordareche, ai fini dell‘accertamento della violazione della c.d. clausola compromissoria, ciò che rileva è l‘esatta individuazione delpetitum nei giudizi promossi dall‘istante. In proposito il Collegio ritiene di confermare le decisioni impugnate, che hannoravvisato un‘identità di petitum nei procedimenti incardinati, prima innanzi al Collegio Arbitrale presso la LND e poi dinnanzial GdP. Come si evince dall‘atto di citazione presentato al Giudice di Pace di Rimini, infatti, oggetto del giudizio non eranoaffatto compensi ulteriori rispetto a quelli originariamente pattuiti, bensì parte dei 7.500,00 Euro previsti dal contratto ditesseramento dell‘allenatore, allo scopo di voler mettere in discussione la decisione adottata dall‘Organo di giustizia domestica.Ciò trova conferma, del resto, nella pressoché totale ripetizione della tesi esposta nel procedimento arbitrale nell‘attointroduttivo del giudizio ordinario. Secondo il Collegio, pertanto, siffatto comportamento rientra pienamente nell‘ambito dioperatività del più volte citato art. 30 Statuto FIGC, con conseguente violazione di uno dei principi cardine dell‘ordinamentosportivo (quello dell‘autonomia), che impone il rigetto della domanda di annullamento o revoca avanzata dall‘istante. 4.Tuttavia, si ritiene, in parziale riforma della decisione impugnata, che, in virtù del comportamento collaborativo confermatodalla Cesenatico Chimicart, sia durante la fase conciliativa sia durante la fase arbitrale, la sanzione della penalizzazione di tre(3) punti in classifica debba essere ridotta a due (2). Il Codice di Giustizia della FIGC consente, infatti, di determinare lasanzione irroganda tenendo nella debita considerazione l‘ammissione di responsabilità e la fattiva collaborazione dei soggettisottoposti a procedimento disciplinare (art. 24 CGS). In proposito, il Collegio non può trascurare che la Società si è dimostratadisponibile a conciliare la controversia, attraverso la conversione della perdita dei tre punti in classifica in sanzione pecuniaria,o con il differimento della penalizzazione alla prossima stagione <strong>sportiva</strong>; e che la stessa, nella discussione dinnanzi alCollegio, non ha negato l‘infrazione dell‘art. 30 Statuto FIGC, ammettendo la propria responsabilità per la violazione dellaclausola compromissoria. Si deve considerare, altresì, la buona fede dichiarata dall‘istante, secondo cui la stessa «traspare, inmaniera significativa, soprattutto dall‟importo per cui è stato radicato il giudizio che ha dato origine al deferimento: lasomma di € 2.500,00», nonché l‘atteggiamento psicologico che ha contraddistinto la condotta della Cesenatico Chimicart567


DECISIONI INTEGRALI DELLA CAMERA DI CONCILIAZIONE ED ARBITRATO PER LO SPORT DEL CONI- STAGIONE SPORTIVA <strong>2007</strong>-<strong>2008</strong>sostanziatosi in una colpa non grave. Pertanto, alla luce delle considerazioni suddette, il Collegio dispone la riduzione dellasanzione inflitta a due (2) punti di penalizzazione in classifica.5. Tutte le ulteriori eccezioni e domande, anche integranti il merito dell‘istanza di arbitrato, devono ritenersi assorbite daisuperiori rilievi.6. In considerazione della quasi totale soccombenza, la ricorrente è condannata al pagamento delle spese di lite liquidate in €800,00 (Euro Ottocento/00) in favore della Federazione Italiana Giuoco Calcio e in € 1.000,00 (Euro mille/00) in favore dellaLega Nazionale Dilettanti, oltre alle spese generali, IVA e CPA.P.Q.M.Il Collegio, definitivamente pronunciando nella controversia promossa dalla A.S.D. Cesenatico Chimicart contro laFederazione Italiana Giuoco Calcio e la Lega Nazionale Dilettanti, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così provvede:• dichiara inammissibile la domanda proposta dalla Società istante nei confronti della Lega Nazionale Dilettanti (LND) perdifetto di legittimazione passiva della predetta Lega;• accertata la violazione della clausola compromissoria da parte della A.S.D. Cesenatico Chimicart e fatta salva comunquel‘importanza del principio dell‘autonomia dell‘ordinamento sportivo, visto l‘art. 24 CGS della FIGC riforma parzialmente ladecisione impugnata, riducendo la sanzione a due (2) punti di penalizzazione in classifica;• condanna la A.S. Cesenatico Chimicart al pagamento delle spese di lite liquidate in € 800,00 (Euro Ottocento/00) in favoredella Federazione Italiana Giuoco Calcio e in € 1.000,00 (Euro mille/00) in favore della Lega Nazionale Dilettanti, oltre lespese generali, IVA e CPA;• fermo il vincolo di solidarietà, condanna la A.S.D. Cesenatico Chimicart al pagamento delle spese e degli onorari degliArbitri, come separatamente liquidati, e della Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport;• dispone che i diritti amministrativi versati dalle parti siano incamerati dalla Camera.Così deliberato all‘unanimità dei voti in conferenza personale degli Arbitri riuniti presso la sede dell‘arbitrato in data 11 Aprile<strong>2008</strong>, e sottoscritto in numero di quattro (4) originali nei luoghi e nelle date di seguito indicati.F.to Ciro PellegrinoF.to Maurizio BenincasaF.to Tommaso Edoardo FrosiniLODO ARBITRALE DEL 17 APRILE <strong>2008</strong> – A.S. REGGIO CALCIO A CINQUE CONTRO FEDERAZIONEITALIANA GIUOCO CALCIO DIVISIONE CALCIO A CINQUE DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI(L.N.D.)COMITATO OLIMPICO NAZIONALE ITALIANOCAMERA DI CONCILIAZIONE E ARBITRATO PER LO SPORTARBITRO UNICOPROF. AVV. MAURIZIO BENINCASAnominato ai sensi del Regolamento della Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport (Regolamento), nel procedimento diarbitrato (prot. N. 0656 dell‘11 aprile <strong>2008</strong>) promosso da:A.S. REGGIO CALCIO A CINQUE, in persona del Presidente Dott. Paolo Roberto Arcudi, rappresentata e difesa dall‘Avv.Elisabetta Falbo ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Soverato (CZ), alla Via A. Moro n. 20 (fax 0967.521725 /e.mail Elisabetta.falbo@virgilio.it); istante CONTRO FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO (F.I.G.C.), in personadel Presidente Dott. Giancarlo Abete, e DIVISIONE CALCIO A CINQUE DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI(L.N.D.), in persona del Presidente Fabrizio Tonelli, entrambe rappresentate e difese dall‘Avv. Mario Gallavotti edelettivamente domiciliate presso il suo studio in Roma, alla Vial Po n. 9 (tel. 06.85823200 /e.mail ghp@ghplex.it) resistentiFATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO Con atto del 31 agosto <strong>2007</strong>, la Procura Federale della F.I.G.C. deferivasia l‘A.S. Reggio Calcio a cinque che il suo Presidente pro tempore Antonino Mallamaci; quest‘ultimo, per rispondere dellaviolazione dell‘art. 8, comma 4, C.G.S. per aver ottenuto l‘iscrizione al campionato, stagione 2006/<strong>2007</strong>, mediante lapresentazione di una falsa fideiussione; la Società <strong>sportiva</strong>, invece, per rispondere della violazione dell‘art. 4, comma 1,C.G.S., per i comportamenti ascrivibili al proprio presidente, a titolo di responsabilità diretta. La Commissione DisciplinareNazionale, con provvedimento adottato in data 6.12.<strong>2007</strong>, Com. Uff. n. 18/CDN, accoglieva il deferimento e, per l‘effetto,infliggeva al Sig. Mallamaci l‘inibizione di anni uno da scontare nel campionato successivo, e alla Società la penalizzazione dipunti sei da scontare nella stagione <strong>sportiva</strong> <strong>2007</strong>/<strong>2008</strong>. Contro tale decisione, la Società e il Sig. Mallamaci proponevano duedistinti reclami, poi riuniti per connessione oggettiva, impugnando il provvedimento innanzi alla Corte di Giustizia Federale.Con Com. Uff. n. 68/CGF del 4.1.<strong>2008</strong> la Corte dichiarava inammissibili, ai sensi dell‘art. 37, comma1, CGS i reclami «[…]per omesso invio dei preannunci di reclamo, con richiesta di copia degli atti, alla Procura Federale […]». Contro taledecisione, l‘A.S. Reggio Calcio a cinque proponeva istanza di conciliazione innanzi alla Camera di Conciliazione ed Arbitratoper lo Sport, prima dell‘instaurazione del procedimento arbitrale dinanzi al medesimo organo. All‘udienza del 6 marzo <strong>2008</strong> ilConciliatore, Cons. Silvestro Maria Russo, concedeva alle parti termine per deposito documenti a sostegno delle rispettivepretese conciliative; successivamente, il Conciliatore, preso atto del mancato accordo tra le parti, con provvedimento del31.3.<strong>2008</strong> dichiarava chiusa la procedura conciliativa. Con atto depositato in data 18 aprile <strong>2008</strong> (Prot. n. 0656), l‘A.S. ReggioCalcio a cinque proponeva istanza di arbitrato dinanzi alla Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport. Il Presidente della568


DECISIONI INTEGRALI DELLA CAMERA DI CONCILIAZIONE ED ARBITRATO PER LO SPORT DEL CONI- STAGIONE SPORTIVA <strong>2007</strong>-<strong>2008</strong>Camera, ai sensi dell‘art. 12 del Regolamento, nominava quale Arbitro Unico il Prof. Avv. Maurizio Benincasa. L‘arbitronominato formulava l‘accettazione di cui all‘art. 14 del Regolamento e, successivamente, veniva fissata l‘udienza per il giorno17 aprile <strong>2008</strong> presso la sede della Camera Arbitrale. L‘A.S. Reggio Calcio a cinque formulava, nella propria istanza diarbitrato, le seguenti conclusioni: «[…] sia disposto l‟annullamento parziale dei provvedimenti impugnati, con conseguentericonoscimento della responsabilità della Società che, ai sensi dell‟art. 4 comma 1 CGS, risponde esclusivamente per i solifatti che sono stati ritenuti sussistenti a carico del Sig. Antonino Mallamaci; e conseguentemente determinare la sanzione inmisura coerente e congrua rispetto al fatto commesso e, quindi, in misura gran lunga minore a quella inflitta, escludendol‟ulteriore contestazione e per l‟effetto irrogare la sanzione alla Società della penalizzazione di punti 3 (tre) […]». Con attodel 15 aprile <strong>2008</strong> la Federazione Italiana Giuoco Calcio e la Divisione Calcio a Cinque della Lega Nazionale Dilettanti sicostituivano nel procedimento arbitrale, rassegnando le seguenti conclusioni: «La FIGC e la LND concludono pertanto per ladeclaratoria di inammissibilità della domanda avversaria ovvero, in subordine, per il rigetto della stessa nel merito in quantoinfondata. In ogni caso con la condanna della parte istante al pagamento delle spese di arbitrato e alla refusione delle spesedi lite, inclusi i diritti amministrativi». All‘udienza del 17 aprile <strong>2008</strong>, dopo l‘esperimento infruttuoso del tentativo diconciliazione, si svolgeva, nel rispetto del principio del contraddittorio, la discussione. All‘esito dell‘udienza, l‘Arbitro Unicosi riservava. MOTIVI L‘A.S. Reggio Calcio a cinque ricorre affinché venga annullata la decisione della CommissioneDisciplinare Nazionale della F.I.G.C. – L.N.D.. In particolare deduce quanto segue.1. In primo luogo, l‘A.S. Reggio Calcio a cinque contesta la decisione assunta nei suoi confronti dalla CommissioneDisciplinare Nazionale con la quale viene inflitta la penalizzazione di punti sei da scontare nella stagione <strong>2007</strong>/<strong>2008</strong>. Inparticolar modo, la ricorrente osserva una « […] contraddittorietà della motivazione dei giudici di prime cure nella parte in cuiaffermano la responsabilità della Società per il comportamento tenuto dal Presidente Sig. Mallamaci, adducendofondamentale rilievo al contegno tenuto da quest‟ultimo durante l‟espletamento delle indagini preliminari […]».Conseguentemente, afferma la parte istante, non si può ritenere decisivo un comportamento tenuto in un momento successivorispetto a quello entro il quale si consuma l‘illecito, dal momento che « […] la consumazione dell‟illecito contestato segna ilmomento di cessazione del comportamento antigiuridico […] ».2. In secondo luogo, e sulla scorta di quanto poc‘anzi argomentato, l‘A.S. Reggio Calcio a cinque sostiene che si debbaprocedere ad una nuova ponderazione dei fatti di causa, « […] al fine di procedere ad una corretta quantificazione dellasanzione irrogabile alla Società […] ». La Federazione Italiana Giuoco Calcio e la Divisione Calcio a Cinque della LegaNazionale Dilettanti, con la propria memoria di costituzione, chiedono che la domanda avversaria sia dichiarata inammissibileovvero, in subordine, che sia rigettata nel merito in quanto infondata.1. In primo luogo, la F.I.G.C. e la L.N.D. eccepiscono l‘inammissibilità del ricorso in quanto «[…] la decisione del 4 gennaio<strong>2008</strong> […] è rimasta inoppugnata nel presente procedimento arbitrale»; e, conseguentemente «[…] il Collegio Arbitrale nonpotrà che prendere atto del “giudicato” formatosi sul punto e dichiarare l‟inammissibilità dell‟istanza introduttiva delpresente procedimento».2. In secondo luogo, e nel merito, la difesa della F.I.G.C. e della L.N.D. sostiene che, comunque, la decisione n. 18/CDN dellaCommissione Disciplinare Nazionale, con la quale sono stati irrogati sei punti di penalizzazione da scontare nella stagione<strong>2007</strong>/<strong>2008</strong>, non è particolarmente affittiva, dal momento che l‘art. 7, comma 3, CGS prevede, per la falsificazione didocumenti volti ad ottenere l‘iscrizione al campionato, un novero di sanzioni, tra cui quella inflitta, ben più severe epenalizzanti.3. Preliminarmente, l‘Arbitro Unico è chiamato ad esaminare l‘eccezione di inammissibilità del ricorso formulata dalla difesadella F.I.G.C. e L.N.D. con riguardo all‘impossibilità per la parte istante di impugnare innanzi alla Camera di Conciliazione eArbitrato per lo Sport la decisione n. 18/CND del 6.12.<strong>2007</strong>. L‘Arbitro Unico reputa di poter accogliere tale eccezione.L‘esame dell‘istanza di arbitrato evidenzia che essa ha ad oggetto l‘impugnazione del provvedimento emesso dallaCommissione Disciplinare Nazionale in data 6.12.<strong>2007</strong>. Depone in questa direzione, da un lato, l‘epigrafe dell‘atto e,dall‘altro, il suo contenuto nel quale nessuna attenzione viene rivolta alla decisione di secondo grado per contestarne lacorrettezza. L‘art. 8, comma 2, del Regolamento dispone che: «[…] La procedura di arbitrato di cui alla lettera a) delprecedente comma 1 è ammissibile a condizione che siano previamente esauriti i ricorsi interni alla Federazione <strong>sportiva</strong>nazionale o comunque si tratti di decisioni non soggette ad impugnazione nell‟ambito della giustizia federale». Inoltre, ai sensidell‘art. 8, comma 1 lettera a), le procedure arbitrali si applicano: «[…] quando sia previsto, anche mediante una specificaclausola compromissoria, nello statuto di una Federazione <strong>sportiva</strong> nazionale». Infatti, l‘art. 30, comma 3, dello Statuto dellaF.I.G.C. dispone che «[…] le controversie tra i soggetti di cui al comma 1 [tesserati, società affiliate, soggetti e organismi lorocomponenti] o tra gli stessi e la FIGC, per le quali non siano previsti o siano esauriti i gradi interni di giustizia federale, sonodevolute, su istanza della parte interessata, unicamente alla cognizione arbitrale della Camera di conciliazione ed arbitratoper lo sport presso il CONI […]». L‘interpretazione delle disposizioni sopra citate, e soprattutto di quella contenuta nelsecondo comma dell‘art. 8 del Regolamento, porta ad assegnare alle stesse un contenuto di significato dirimente l‘interavicenda in oggetto.Infatti, giusta quanto disposto dall‘art. 8, comma 2, la competenza della Camera nella sua funzione arbitrale è prevista sia nelcaso in cui siano «esauriti i ricorsi interni alla Federazione <strong>sportiva</strong>», sia per quelle «decisioni non soggette ad impugnazionenell‟ambito della giustizia federale». Ora, la controversia per cui è causa ha ad oggetto l‘impugnazione del provvedimentoadottato dalla Commissione Disciplinare Nazionale del 6.12.<strong>2007</strong> (Com. Uff. n. 18/CDN), con la quale è stato accolto ildeferimento della Procura Federale. E, così facendo, non è stata invece impugnata in questa sede la decisione della Corte diGiustizia Federale del 4.1.<strong>2008</strong> (Com. Uff. n. 68/CGF), che ha dichiarato inammissibili i reclami presentati avverso la569


DECISIONI INTEGRALI DELLA CAMERA DI CONCILIAZIONE ED ARBITRATO PER LO SPORT DEL CONI- STAGIONE SPORTIVA <strong>2007</strong>-<strong>2008</strong>decisione della Commissione. Pertanto, la Camera non ha competenza su decisioni provenienti dagli organi di giustizia federalinei confronti delle quali sia possibile ricorrere, come in realtà è stato fatto, agli organi di secondo grado endofederali. L‘istanzadi arbitrato, pertanto, nella misura in cui ha ad oggetto la decisione della Commissione Disciplinare Nazionale è inammissibile.Ove pure si volesse predicare – e si sono esposte le ragioni che lo impediscono – che l‘oggetto dell‘istanza di arbitrato sia ladecisione di secondo grado, nondimeno dovrebbe affermarsi l‘infondatezza della stessa. Infatti, la decisione dell‘organo diappello appare corretta.In vero, ai sensi dell‘art. 37, comma 1, CGS «Il procedimento innanzi alla Corte di giustizia federale èinstaurato: a) su ricorso della parte, che deve essere inviato entro il settimo giorno successivo alla data di pubblicazione delcomunicato ufficiale con il quale è stata resa nota la decisione che si intende impugnare. In caso di decisione per la quale èprescritto l‟obbligo di diretta comunicazione alle parti, entro il settimo giorno successivo alla data in cui è pervenuta lacomunicazione. Le parti hanno diritto di ottenere, a loro spese, copia dei documenti ufficiali. La relativa richiesta, formulatacome dichiarazione di reclamo, deve essere preannunciata all‟organo competente entro tre giorni dalla data di pubblicazionenel comunicato ufficiale del provvedimento che si intende impugnare. Analoga comunicazione deve essere inviatacontestualmente alla controparte. Entro il suddetto termine di tre giorni, l‟appellante deve inviare all‟organo competente latassa prevista. La parte appellata può ricevere copia dei documenti ufficiali ove ne faccia richiesta entro le ore 24.00 delgiorno feriale successivo a quello in cui ha ricevuto la dichiarazione dell‟appellante. Nel caso di richiesta dei documentiufficiali, l‟appellante deve inviare i motivi di reclamo entro il settimo giorno successivo a quello in cui ha ricevuto copia deglistessi».Ebbene, in sede di reclamo innanzi alla Corte di Giustizia Federale, la difesa A.S. Reggio Calcio a cinque ha sì propostoil preannuncio di reclamo con richiesta degli atti, ma ha omesso di darne contestuale comunicazione alla Procura Federale,controparte nel procedimento.Tutte le altre domande, eccezioni e deduzioni devono reputarsi assorbite. Le spese di lite e quelledi funzionamento dell‘organo arbitrale seguono il principio della soccombenza. P.Q.M. L‘Arbitro Unico, definitivamentepronunciando nella controversia e disattesa ogni altra richiesta o eccezione, così provvede: respinge la domanda propostadall‘A.S. Reggio Calcio a cinque; condanna l‘A.S. Reggio Calcio a cinque al pagamento delle spese di lite in favore dellaFederazione Italiana Giuoco calcio e della Lega Nazionale Dilettanti – Divisione Calcio a Cinque liquidate in € 1.000,00 (euromille/00) per ciascuna oltre spese generali, IVA e CPA; fermo il vincolo di solidarietà, condanna l‘A.S. Reggio Calcio a cinqueal pagamento delle spese e degli onorari dell‘Arbitro Unico, liquidati dalla Camera come da Regolamento; dispone che i dirittiamministrativi versati dalle parti siano incamerati dalla Camera. Così deliberato in Roma, presso la sede della Camera diConciliazione e Arbitrato per lo Sport, in data 17 aprile <strong>2008</strong>.LODO ARBITRALE DEL 23 APRILE <strong>2008</strong> – ANTONIO CICCARONE CONTRO FEDERAZIONE ITALIANAGIUOCO CALCIOCOMITATO OLIMPICO NAZIONALE ITALIANOCAMERA DI CONCILIAZIONE E ARBITRATO PER LO SPORTCOLLEGIO ARBITRALEProf. avv. Ferruccio Auletta PresidenteAvv. Marcello de Luca Tamajo ArbitroCons. Silvestro Maria Russo Arbitronominato in data 11 marzo <strong>2008</strong> ai sensi del Regolamento della Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport(―Regolamento‖), riunito in conferenza personale in data 23 aprile <strong>2008</strong>, in Roma, via XX settembre n. 26ha deliberato il seguente L O D O nel procedimento di arbitrato promosso da:Antonio Ciccarone, elettivamente domiciliato in Napoli, centro direzionale, is. A/7, presso lo studio dell‘avv. EduardoChiacchio che, unitamente agli avv.ti prof. Andrea Guarino, Michele Cozzone e Monica Fiorillo, lo rappresenta e assiste attricecontro Federazione Italiana Giuoco Calcio, in persona del legale rappresentane pro tempore, dr Giancarlo Abete, elettivamentedomiciliata in Roma, via Po, 9, presso lo studio dell‘avv. Mario Gallavotti che, unitamente all‘avv. Luigi Medugno, larappresenta e assiste convenuta Fatto e svolgimento del procedimento La Commissione disciplinare nazionale, con deliberapubblicata nel C.u. n. 5/CDN del 6 agosto <strong>2007</strong> aveva mandati assolti tutti i soggetti deferiti, tra i quali Antonio Ciccarone, perl‘ipotesi di illecito sportivo nella gara Ragusa vs Siracusa, disputata il 31 marzo <strong>2007</strong> nell‘ambito del campionato di calcio diserie D – girone I; a carico di Antonio Ciccarone, invero, in qualità di collaboratore ovvero direttore sportivo della U.S.D.Siracusa s.r.l., era stato formulato l‘addebito di aver concorso con altri tesserati della medesima Società nonché della U.S.Ragusa s.r.l. ad alterare il regolare svolgimento della gara, predeterminando un risultato di parità. Avverso la decisioneassolutoria il Procuratore della F.I.G.C. promuoveva l‘impugnazione presso la Corte di giustizia federale. Quest‘ultima, condecisione del 27 settembre <strong>2007</strong> (il cui dispositivo veniva pubblicato nel C.u. n. 21/CGF del 28 settembre <strong>2007</strong>), dichiaravainammissibile l‘impugnazione nei confronti della U.S. Ragusa s.r.l. e dei relativi tesserati per mancata integrazione delcontraddittorio verso gli stessi da parte del medesimo Procuratore federale, viceversa pronunciando nel merito nei confrontidella U.S.D. Siracusa s.r.l. e di A. Ciccarone, nonché di Paolo Lombardo e Sebastiano Aprile (questi ultimi, rispettivamente,allenatore e allenatore c.d. in seconda della U.S.D. Siracusa s.r.l.). In particolare, accogliendo il ricorso del Procuratorefederale e riformando la decisione impugnata, la Corte dichiarava la responsabilità dei predetti ai sensi degli artt. 7, commi 1 e4, e 4, comma 2, C.G.S., applicando a P. Lombardo e S. Aprile la sanzione della squalifica per anni 3 (tre), a A. Ciccarone lasanzione della inibizione per anni 3 (tre), e, infine, alla Società -ai sensi dell‘art. 18, comma 1, lett. g), C.G.S.- la sanzione dellapenalizzazione nella classifica della stagione <strong>sportiva</strong> <strong>2007</strong>/<strong>2008</strong> di punti sei (6) in classifica. Dato atto dell‘avvenuto570


DECISIONI INTEGRALI DELLA CAMERA DI CONCILIAZIONE ED ARBITRATO PER LO SPORT DEL CONI- STAGIONE SPORTIVA <strong>2007</strong>-<strong>2008</strong>esperimento infruttuoso del procedimento conciliativo, A. Ciccarone ha promosso istanza di arbitrato in data 20 febbraio <strong>2008</strong>,chiedendo «l‘accertamento e la declaratoria dell‘illegittimità e dell‘ infondatezza della decisione della Corte di GiustiziaFederale della F.I.G.C.» e «per l‘ effetto, la declaratoria di integrale annullamento dell‘ impugnato provvedimento della Cortedi Giustizia Federale», oltre alla «vittoria di spese». La parte istante ha fondato le richieste sopra i seguenti motivi: 1)«inammissibilità ed improcedibilità del ricorso del procuratore federale alla Corte di Giustizia Federale […] anche neiconfronti […] degli altri tesserati della U.S.D. Siracusa s.r.l., oltre che della Società medesima»; 2) «impossibilità edinaccettabilità di una differente ed opposta valutazione probatoria delle medesime circostanze di fatto, che, per alcuni deideferiti, determinino un giudicato di proscioglimento e, per gli altri, invece, costituiscano il fondamento di una pronuncia dicolpevolezza» ovvero «[in]utilizzabilità degli elementi probatori provenienti dai soggetti estromessi dal procedimento»; 3)«inaccettabilità ed incongruenza delle motivazioni addotte»; 4) e ciò «con precipuo riguardo per la posizione» della parteistante; 5) obliterazione indebita «della relazione del 23 maggio <strong>2007</strong>» dell‘ Ufficio Indagini; 6) disapplicazione del criterio digiudizio c.d. «oltre ogni ragionevole dubbio». Alla istanza veniva fatta seguire la produzione di documenti, ivi incluso quelloin DVD contenente la ripresa audiovisiva della gara svoltasi in data 31 marzo <strong>2007</strong>, nonché la richiesta di audizionitestimoniali. La F.I.G.C. assumeva, di contro, che la parte istante avesse «difetto di interesse» in relazione alla censura diordine pregiudiziale, mentre in ordine al resto delle censure facesse difetto la fondatezza dei rispettivi argomenti, sicchè leconclusioni infine prese erano nel senso della «declaratoria di inammissibilità e, comunque, [d]el rigetto della domandaavversaria». Entrambe le parti partecipavano alla discussione davanti al Collegio, tenuta in data 28 marzo <strong>2008</strong> senza che gliArbitri ritenessero rilevanti le richieste deposizioni; le stesse parti facevano, quindi, pervenire gli scritti conclusivi autorizzati.All‘unanimità dei voti espressi nella loro conferenza personale, gli arbitri, riuniti in Roma, via XX settembre n. 26, in data 23aprile <strong>2008</strong>, previa sottoscrizione del dispositivo ai sensi dell‘art. 19 comma 4 del ―Regolamento‖, hanno deliberato il seguentelodo. Motivi della decisione1. La parte istante avanza, «in via preliminare e pregiudiziale», la pretesa che questo Collegio, in guisa propria di Giudicesupremo, dichiari, mutatis mutandis, che il processo endofederale non poteva essere «proseguito» (art. 382, 3° comma, c.p.c.);e ciò fa assumendo, per il vero implicitamente, che si sarebbe realizzato nel grado svoltosi presso la Corte di Giustizia Federaleun caso di inammissibilità (quello per la mancata integrazione del contraddittorio verso la U.S Ragusa s.r.l. e i relativi tesseratiimputabile al Procuratore federale) che, data la «strettissima correlazione», avrebbe determinato la virtuale improcedibilità delgiudizio (oltre che verso quelle parti per le quali è stata effettivamente dichiarata l‘inammissibilità dell‘impugnazione) anchenei confronti delle parti viceversa adeguatamente evocate dall‘appellante. La pretesa non ha fondamento. Premesso chel‘istituto al quale può intendersi riferita l‘argomentazione della parte istante è quello dell‘art. 331 c.p.c., per cui nelle distinteipotesi di «causa inscindibile» ovvero di «cause tra loro dipendenti» l‘impugnazione comunque proposta nei confronti soltantodi alcune delle parti impedisce la decadenza se nel termine appositamente dato dal giudice- comunque sopravviene«l‘integrazione del contraddittorio», deve essere escluso che l‘ inammissibilità dell‘impugnazione tout court rappresenti l‘esitodovuto del processo che qui occupa. Infatti, nel caso sub iudice non ricorre né un rapporto unico plurisoggettivo né unapluralità di rapporti legati da vincoli di pregiudizialità-dipendenza, poiché né l‘uno né l‘altro è il caso del concorso di piùpersone nella commissione di un illecito: non in diritto civile, laddove la fattispecie della solidarietà nelle obbligazioni èricondotta fuori delle ipotesi di cui all‘art. 331 c.p.c. e annoverata regolarmente tra le c.d. «cause scindibili» ai sensi dell‘art.332 c.p.c.; non in diritto penale, dove, in misura parimenti indiscussa, non è di certo esposta a rimedio -siccome fisiologica- lasituazione di «presunta inconciliabilità della sentenza di condanna rispetto alla sentenza di assoluzione pronunciata, in unseparato giudizio, nei confronti dei concorrenti nel medesimo reato» (Cass. pen., V, 25 ottobre 201, n. 8135 , in Dir. e giust.,202, 19, 78). Dunque, il fatto che l‘illecito risulti integrato necessariamente dal concorso di più soggetti non importa che questidebbano tutti risultare parte necessaria del medesimo processo, potendosi viceversa procedere all‘accertamento del fatto inrelazione alla responsabilità di ciascuno in modo separato e senza che ciascuno possa mai risentire pregiudiziodall‘accertamento condotto inter alios (rimanendo libero il giudice di procedere ad accertare in via meramente incidentale ilfatto riferibile a terzi). Peraltro, in concreto nemmeno rileva l‘ipotesi che sia il diverso titolo della responsabilità che affetta laSocietà a richiedere (o meno) un accertamento condotto in maniera necessariamente unitaria con quello relativo alle personefisiche dal cui comportamento illecito la sanzione applicata alla Società può oggettivamente dipendere; infatti, nella fattispeciesi è data comunque trattazione e decisione unitaria per i tesserati della U.S.D. Siracusa s.r.l. e per quest‘ultima, pur rimanendodistinti i titoli delle incolpazioni rispettivamente ascritte ai primi e alla seconda. Pertanto, trattandosi, a proposito delleimpugnazioni promosse dal Procuratore federale nei confronti di tutte le parti originarie del processo di primo grado, di «causescindibili», non è soggetta a giudizio virtualmente rescindente la decisione della Corte di Giustizia Federale per il fatto cheabbia arrestato il giudizio per alcune di esse in limine e per altre, invece, abbia sostituito, nel merito, la sua decisione a quelladella Commissione Disciplinare Nazionale. La parte istante non ha interesse, infine, a dolersi della correttezza della decisionenei confronti di altre parti del processo endofederale, pur potendosi esporre a seri dubbi la correttezza dell‘operato della Cortedi Giustizia Federale nella parte in cui ha proceduto senz‟altro alla dichiarazione di inammissibilità dell‘impugnazione delProcuratore federale nei confronti della U.S. Ragusa e dei relativi tesserati.2. Venendo però agli argomenti che la difesa della parte istante spende «nel merito», alcuni appaiono di per sé soli capaci dideterminare l‘accoglimento della «istanza di arbitrato».2.1. Innanzitutto, non è, come invece ritiene la difesa interessata, «illegittima» (unica categoria alla quale intende attenersi ilCollegio siccome il sindacato di «inaccettabilità» o «disdicevole[zza]» della decisione federale non compete a questa sede diarbitrato) la pronuncia «secondo cui i medesimi fatti contestati dalla Procura federale nell‘atto di deferimento, per alcunitesserati, siano sfociati in un giudicato sostanziale di proscioglimento, mentre, per gli altri, siano assurti a prova indiscutibile571


DECISIONI INTEGRALI DELLA CAMERA DI CONCILIAZIONE ED ARBITRATO PER LO SPORT DEL CONI- STAGIONE SPORTIVA <strong>2007</strong>-<strong>2008</strong>ed insuperabile». Infatti, si tratta dell‘esito naturalmente consequenziale alla ritenuta appartenenza della complessivafattispecie al novero delle c.d. «cause scindibili», in cui il giudizio di primo grado può essere conclusivo e definitivo per alcunee interlocutorio e non definitivo per altre, con l‘ulteriore possibilità del contrasto in senso lato dei rispettivi giudicati. Si tratta,tuttavia, di contrasto non integrante patologia alcuna, come dimostra ogni ordinamento processuale: quello civile, onde il viziodi revocazione di una decisione per «contrarietà ad altra» è rilevante soltanto quando entrambe vertano «fra le parti»(medesimezza di parti che nel caso di specie manca); quello penale, onde si ammette il rimedio della revisione anche se ilprecedente irrevocabile è fra altre parti (art. 630, comma 1, lett. a), giammai però quando la contraddittorietà sia puramente«logica» e riguardi «le valutazioni effettuate nelle due decisioni» (esattamente come avviene nel caso di specie), sicchè «laCorte ha escluso che la richiesta di revisione potesse fondarsi sulla presunta inconciliabilità della sentenza di condanna rispettoalla sentenza di assoluzione pronunciata, in un separato giudizio, nei confronti dei concorrenti nel medesimo reato contestato alricorrente» (Cass. pen., IV, n. 8135/01, cit.). Peraltro, il denunciato contrasto deve essere ulteriormente analizzato perrespingere le censure della parte istante, seppure non sempre intelligibili; in particolare, la difesa della parte istante sembra nonconsiderare che la formazione della regiudicata federale è avvenuta in maniera simultanea ma non uguale stante il carattere nonsostitutivo della decisione della Corte di Giustizia Federale (poiché di contenuto soltanto rituale) nei confronti delle parti per lequali è stata dichiarata la inammissibilità dell‘impugnazione, e il carattere -invece- pienamente sostitutivo del giudizio emessoper l‘ affermazione di responsabilità dei soggetti dalla stessa e per la prima volta sanzionati. Ciò implica che non ha pregioquell‘argomento che la difesa interessata illustra dicendo che gli elementi probatori impiegati per l‘ affermazione diresponsabilità «non possono essere viceversa utilizzati per attribuire a quello stesso fatto una qualificazione giuridica differenteda quella sottesa al giudicato» altrimenti conferendo ai «soggetti estranei […] una valenza obiettivamente accusatoria». Difatti,stante l‘alterità dei giudici autori dei distinti giudizi -rispettivamente assolutorio e non-, la circostanza che l‘elementoprobatorio del secondo giudizio provenga eventualmente da un soggetto (già parte del processo, ma) non più esposto alleconseguenze ipotizzabili per la parte ulteriormente sub iudice offre garanzia di piena utilizzabilità, come è prova dirimentenell‘art. 197, comma 1, lett. a), dove si dà licenza di testimone propriamente detto (cfr. art. 210, comma 1, c..p.p.) ai«coimputati del medesimo reato o [al]le persone imputate in un procedimento connesso» le volte che «nei loro confronti siastata pronunciata sentenza irrevocabile di proscioglimento».2.2. Cionondimeno la decisione della Corte di Giustizia Federale denuncia «incongruenza delle motivazioni addotte», non ingenerale quanto piuttosto avendo «precipuo riguardo» alla posizione di A. Ciccarone.2.2.1. In generale: sarebbe necessario per la configurazione dell‘ illecito, secondo la difesa interessata a mutuare le espressionitalvolta adoperate dalla Commissione Disciplinare Nazionale, «individuare fatti e comportamenti riferibili sia ai calciatori delRagusa che del Siracusa, […] società della quale, non a caso, alcun giocatore è stato deferito per i fatti in contestazione»; e, siaggiunge, che «avendo il Siracusa vinto l‘incontro […] viene meno qualunque possibilità di individuare un elementoprobatorio a sostegno dell‘intervenuto accordo» (finalizzato, nell‘ipotesi accusatoria, al risultato di parità). Si tratta diconsiderazioni che innanzitutto muovono da una supposizione gravemente errata: che per aversi illecito sportivo devesi avereprova del concerto illecito tra tutti i calciatori senza il contributo dei quali il risultato sarebbe una variabile costantementeindipendente dall‘accordo fraudolento, di per sé incapace di pervenire all‘obiettivo dei contraenti; inoltre, si tratta diconsiderazioni che risultano prive di connessione con la motivazione della Corte di Giustizia Federale, la quale hapuntualmente e ragionevolmente escluso che rimanesse interdetto l‘accertamento di responsabilità aliunde, vale a dire pursenza l‘individuazione dei calciatori eventualmente partecipi dell‘ accordo diretto ad alterare lo svolgimento della gara,trattandosi di illecito di pericolo in cui la mera esposizione del bene protetto al rischio di offesa genera responsabilità perl‘autore della condotta, che, anche quando priva di incidenza immediata e diretta sul risultato (come per definizione è lacondotta tenuta da soggetti diversi dai calciatori, tutti i calciatori), può risultare in concreto punibile in quanto idoneacomunque ad alterare lo svolgimento stesso della gara <strong>sportiva</strong> prim‘ ancora che il suo risultato finale (un post-fatto, questo delrisultato, evidentemente privo di ogni rilevanza per quanto interessa qui). La Corte di Giustizia Federale, giustamentemuovendo dalla contraria (e logicamente implicita) premessa per cui anche la sola notorietà per i calciatori delle inteseeventualmente raggiunte inter alios abbia idoneità a modificare lo svolgimento naturale della gara <strong>sportiva</strong>, ha elencato la serienumerosa degli indizi convergenti verso l‘affermazione della responsabilità per illecito traendoli principalmente «dal rapportodell‘arbitro» (tentativo di aggressione posto in essere dal giocatore del Ragusa, A. Gulino, verso il giocatore avversario G.Romano) e dal «supplemento di rapporto» dell‘Assistente, a loro volta riscontrati da elementi ulteriori ed esterni (specialmenteriferiti alle fasi successive il termine della gara, notizie di stampa incluse). Dalle fonti suddette, la Corte ha ragionevolmentetratto il convincimento che fosse intervenuto «un pregresso accordo […] finalizzato ad alterare il regolare svolgimento dellagara»: convincimento che il Collegio arbitrale ritiene di condividere anche all‘esito dell‘accesso alla documentazioneaudiovisiva della gara che, sebbene non risulti tra le fonti probatorie utilizzate nella sede di giustizia endofederale, è stataregolarmente acquisita al presente procedimento, infine dando conforto alla tesi di un andamento assolutamente anomalodell‘incontro. Invero, non può rimanere irrilevante, nel complessivo contesto indiziario che la pronuncia di condanna descrive(e in cui si muovono esplicite accuse di inadempimento all‘accordo, con sequela di rilevazione degli insulti tipicamente rivoltial contravventore di patti non altrimenti coercibili che con la perdita della reputazione presso l‘altro contraente: trattasi dellaserie variegata degli epiteti che si traggono dai lemmi di tradimento, infamia e simili) come sia dato rilevare all‘ osservatoredel filmato della gara, quali anche gli Arbitri che qui sottoscrivono, un atteggiamento non effettivamente agonistico deicalciatori a dispetto della importanza della stessa gara per le sorti sportive dei contendenti (la possibilità di partecipare ai c.d.play-off per la promozione alla serie superiore: v. dichiarazioni di V. Pegorin al collaboratore dell‘ Ufficio indagini),atteggiamento peraltro sottolineato nei commenti «in diretta» dei telecronisti e del quale costituisce seguito apparentemente572


DECISIONI INTEGRALI DELLA CAMERA DI CONCILIAZIONE ED ARBITRATO PER LO SPORT DEL CONI- STAGIONE SPORTIVA <strong>2007</strong>-<strong>2008</strong>innaturale il segmento finale, viceversa fatto di comportamenti rissosi e incomprensibilmente diversi da quelli tenuti inprecedenza: comportamenti spiegabili, invece, alla luce della crisi di cooperazione che l‘accidentale segnatura di una rete apochi minuti dal termine della gara aveva generato tra coloro che si erano reciprocamente ritenuti fin lì non veramenteantagonisti. In questo quadro, vengono a collocarsi anche altri episodi -la cui sottolineatura da parte della difesa della F.I.G.C.non è mancata- che ictu oculi appaiono non secondare un criterio di regolarità degli avvenimenti, come quando,immediatamente dopo aver accusato la segnatura dell‘ avversario, uno dei giocatori del Ragusa (distinto dalla maglia n. 5),senza esitazioni, rivolge gesti ed espressioni concitate all‘indirizzo della «panchina», quasi a chiedere conto reiterato di quanto,evidentemente in modo inaspettato, era appena accaduto.2.2.2. In particolare: la posizione del direttore sportivo A. Ciccarone viene descritta nella decisione della Corte di GiustiziaFederale come di colui che il Presidente della U.S. Ragusa denuncia, al termine della partita, avrebbe «prima della gara edurante il gioco non […] fatto altro che convincere i nostri giocatori [i.e. del Ragusa] alla non belligeranza perché il pareggioavrebbe fatto comodo ad entrambe le squadre». Aggiunge la Corte di Giustizia Federale che «attesa la assoluta attendibilitàdella fonte, peraltro non smentita dall‘interessato nei modi previsti dalla legge sulla stampa, si tratta inoppugnabilmente di unvero e proprio atto di accusa nei confronti del direttore sportivo del Siracusa», atto di accusa che, secondo la motivazione inesame, «non può non valorizzarsi in chiave probatoria» mediante il rilievo della circostanza che A. Ciccarone aveva «seguitola partita dalla tribuna» e «solo dopo la realizzazione della rete [era] entrato nel recinto di gioco rimanendovi per un minuto».Assume la Corte che sarebbe «fatto questo senza plausibile ragione, se non quello di dover intervenire per il verificarsi di unevento non previsto dall‘accordo fraudolento». Ora, rimane incontrovertibile che: a) della condotta «prima della gara» di A.Ciccarone nulla è noto, oltre quanto denunciato dal Presidente Giuseppe Antoci (v. La Sicilia in data 1° aprile <strong>2007</strong>, doc.offerto in comunicazione dalla difesa di F.I.G.C.); b) della condotta di A. Ciccarone «durante il gioco» è noto soltanto che siarimasto fuori del campo di gioco, quale spettatore; e che, a prescindere dalle ragioni che lo hanno indotto a tentare l‘ingresso incampo, quivi, prima che gliene fosse impedita la permanenza dall‘ufficiale di gara, è rimasto per non più di un minuto, tempoin relazione al quale peraltro è ignoto quali gesti o espressioni gli siano effettivamente ascrivibili. Pertanto, poiché in terminigenerali di valutazione della prova le dichiarazioni rese da persone incolpata del medesimo illecito, in generale, «sono valutateunitamente agli altri elementi di prova che ne confermano l‘attendibilità» (art. 192, comma 3, c.p.p., esplicitamente applicabileanche alle «persone imputate o giudicate in un procedimento connesso» ai sensi dell‘art. 197-bis, comma 6), non è possibilepervenire a un giudizio di responsabilità di A. Ciccarone poiché gli unici elementi che si aggiungono alla chiamata in correità,nella dinamica dell‘argomentazione seguita dalla Corte di Giustizia Federale, non sono fatti esterni alla dichiarazioneaccusatoria ma costruzioni di ordine logico, cioè elaborate per via presuntiva dal giudice, come nella fattispecie è avvenutoipotizzandone il riscontro nell‘assenza di altre ragioni (che non quelle connesse all‘illecito) per accedere al campo di gioco daparte di A. Ciccarone (che pure altre ragioni deduce), e nell‘acquiescenza imputabile (in prospettata connessione essa stessacon l‘ illecito) per non avere A. Ciccarone smentito secondo la «legge sulla stampa» le accuse propolate con questo mezzo daG. Antoci (benchè l‘incolpato abbia dichiarato che l‘indomani il Presidente della U.S. Ragusa gli avesse porto «scusepubbliche in trasmissioni sportive di due emittenti televisive», donde aveva ritenuto di non più «adire le vie legali», il che -siaggiunga- rimane pur sempre una facoltà e non un onere: doc. n. 9 di parte attrice). Dunque, è l‘assenza totale di riscontriesterni alle dichiarazioni accusatorie di G. Antoci (che, se possono servire a riscontrare altri fatti indiziari, non bastano agiustificare l‘affermazione di responsabilità esclusivamente ricavabili da essa) a giustificare la decisione assolutoria di questiArbitri.2.3. Altri profili di censura della decisione della Corte di Giustizia Federale rimangono assorbiti.3. La novità di alcune delle questioni trattate e la complessiva singolarità della vicenda giustificano la integrale compensazionedelle spese del giudizio.P.Q.M.Il Collegio, definitivamente pronunciando nella controversia e disattesa ogni altra richiesta o eccezione, così provvede:• in accoglimento delle domande proposte con «istanza di arbitrato» pervenuta in data 20 febbraio <strong>2008</strong>, prot. n. 318, riforma ladecisione della Corte di Giustizia Federale, presa in data 27 settembre <strong>2007</strong>, di cui al C.U. n. 21/CGF, annullandola nella partein cui «dichiara la responsabilità […] ed infligge a[l] signor Ciccarone Antonio l‘inibizione per anni 3»;• dichiara interamente compensate tra le parti le spese del procedimento e per assistenza difensiva;• dichiara le parti costituite tenute in egual misura, con vincolo di solidarietà, al pagamento dei diritti degli arbitri, comeseparatamente liquidati, nonché dei diritti della Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport;• manda alla Segreteria di comunicare alle parti il presente provvedimento;• omissis.Così deliberato all‘unanimità dei voti in conferenza personale degli arbitri riuniti in Roma, via XX settembre n. 26, in data 23aprile <strong>2008</strong>, e sottoscritto in numero di tre originali nei luoghi e nelle date di seguito indicati. F.to Ferruccio AulettaLODO ARBITRALE DEL 23 APRILE <strong>2008</strong> – SEBASTIANO APRILE CONTRO FEDERAZIONE ITALIANAGIUOCO CALCIOCOMITATO OLIMPICO NAZIONALE ITALIANOCAMERA DI CONCILIAZIONE E ARBITRATO PER LO SPORTCOLLEGIO ARBITRALE573


DECISIONI INTEGRALI DELLA CAMERA DI CONCILIAZIONE ED ARBITRATO PER LO SPORT DEL CONI- STAGIONE SPORTIVA <strong>2007</strong>-<strong>2008</strong>Prof. avv. Ferruccio Auletta PresidenteAvv. Marcello de Luca Tamajo ArbitroCons. Silvestro Maria Russo Arbitronominato in data 11 marzo <strong>2008</strong> ai sensi del Regolamento della Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport(―Regolamento‖), riunito in conferenza personale in data 23 aprile <strong>2008</strong>, in Roma, via XX settembre n. 26ha deliberato il seguente L O D O nel procedimento di arbitrato promosso da: Sebastiano Aprile, elettivamente domiciliato inNapoli, centro direzionale, is. A/7, presso lo studio dell‘avv. Eduardo Chiacchio che, unitamente agli avv.ti prof. AndreaGuarino, Michele Cozzone e Monica Fiorillo, lo rappresenta e assiste attrice contro Federazione Italiana Giuoco Calcio, inpersona del legale rappresentane pro tempore, dr Giancarlo Abete, elettivamente domiciliata in Roma, via Po, 9, presso lostudio dell‘avv. Mario Gallavotti che, unitamente all‘avv. Luigi Medugno, la rappresenta e assiste convenuta Fatto esvolgimento del procedimento La Commissione disciplinare nazionale, con delibera pubblicata nel C.u. n. 5/CDN del 6 agosto<strong>2007</strong> aveva mandati assolti tutti i soggetti deferiti, tra i quali la persona di Sebastiano Aprile, per l‘ipotesi di illecito sportivonella gara Ragusa vs Siracusa, disputata il 31 marzo <strong>2007</strong> nell‘ambito del campionato di calcio di serie D – girone I; a carico diS. Aprile, invero, in qualità di allenatore c.d. in seconda della U.S.D. Siracusa s.r.l., era stato formulato l‘addebito di averconcorso con altri tesserati della medesima Società nonché della U.S. Ragusa s.r.l. ad alterare il regolare svolgimento dellagara, predeterminando un risultato di parità. Avverso la decisione assolutoria il Procuratore della F.I.G.C. promuoveval‘impugnazione presso la Corte di giustizia federale. Quest‘ultima, con decisione del 27 settembre <strong>2007</strong> (il cui dispositivoveniva pubblicato nel C.u. n. 21/CGF del 28 settembre <strong>2007</strong>), dichiarava inammissibile l‘impugnazione nei confronti dellaU.S. Ragusa s.r.l. e dei relativi tesserati per mancata integrazione del contraddittorio verso gli stessi da parte del medesimoProcuratore federale, viceversa pronunciando nel merito nei confronti della U.S.D. Siracusa s.r.l. e di Sebastiano Aprile,nonché di P. Lombardo e Antonio Ciccarone (questi ultimi, rispettivamente, allenatore e direttore sportivo). In particolare,accogliendo il ricorso del Procuratore federale e riformando la decisione impugnata, la Corte dichiarava la responsabilità deipredetti ai sensi degli artt. 7, commi 1 e 4, e 4, comma 2, C.G.S., applicando a P. Lombardo e S. Aprile la sanzione dellasqualifica per anni 3 (tre), a A. Ciccarone la sanzione della inibizione per anni 3 (tre), e, infine, alla Società -ai sensi dell‘art.18, comma 1, lett. g), C.G.S.- la sanzione della penalizzazione nella classifica della stagione <strong>sportiva</strong> <strong>2007</strong>/<strong>2008</strong> di punti sei (6)in classifica. Dato atto dell‘avvenuto esperimento infruttuoso del procedimento conciliativo, S. Aprile ha promosso istanza diarbitrato in data 21 febbraio <strong>2008</strong>, chiedendo «l‘accertamento e a declaratoria dell‘illegittimità e dell‘infondatezza delladecisione della Corte di Giustizia Federale della F.I.G.C.» e «per l‘ effetto, la declaratoria di integrale annullamento dell‘impugnato provvedimento della Corte di Giustizia Federale», oltre alla «vittoria di spese». La parte istante ha fondato lerichieste sopra i seguenti motivi: 1) «inammissibilità ed improcedibilità del ricorso del procuratore federale alla Corte diGiustizia Federale […] anche nei confronti […] degli altri tesserati della U.S.D. Siracusa s.r.l., oltre che della Societàmedesima»; 2) «impossibilità ed inaccettabilità di una differente ed opposta valutazione probatoria delle medesime circostanzedi fatto, che, per alcuni dei deferiti, determinino un giudicato di proscioglimento e, per gli altri, invece, costituiscano ilfondamento di una pronuncia di colpevolezza» ovvero «[in]utilizzabilità degli elementi probatori provenienti dai soggettiestromessi dal procedimento»; 3) «inaccettabilità ed incongruenza delle motivazioni addotte»; 4) e ciò «con precipuo riguardoper la posizione» della parte istante; 5) «nullità e/od inutilizzabilità nel procedimento, o quanto meno scarsissima rilevanzaprobatoria, dei referti dell‘arbitro e dei suoi assistenti»; 6) obliterazione viceversa indebita «della relazione del 23 maggio<strong>2007</strong>» dell‘ Ufficio Indagini; 7) disapplicazione del criterio di giudizio c.d. «oltre ogni ragionevole dubbio». Alla istanzaveniva fatta seguire la produzione di documenti, ivi incluso quello in DVD contenente la ripresa audiovisiva della gara svoltasiin data 31 marzo <strong>2007</strong>. La F.I.G.C. assumeva, di contro, che la parte istante avesse «difetto di interesse» in relazione allacensura di ordine pregiudiziale, mentre in ordine al resto delle censure facesse difetto la fondatezza dei rispettivi argomenti,sicchè le conclusioni infine prese erano nel senso della «declaratoria di inammissibilità e, comunque, [d]el rigetto delladomanda avversaria». Entrambe le parti partecipavano alla discussione davanti al Collegio, tenuta in data 28 marzo <strong>2008</strong>, efacevano pervenire gli scritti conclusivi ivi autorizzati. All‘unanimità dei voti espressi nella loro conferenza personale, gliarbitri, riuniti in Roma, in Roma, via XX settembre n. 26, in data 23 aprile <strong>2008</strong>, previa sottoscrizione del dispositivo ai sensidell‘art. 19 comma 4 del ―Regolamento‖, hanno deliberato il seguente lodo. Motivi della decisione 1. La parte istante avanza,«in via preliminare e pregiudiziale», la pretesa che questo Collegio, in guisa propria di Giudice supremo, dichiari, mutatismutandis, che il processo endofederale non poteva essere «proseguito» (art. 382, 3° comma, c.p.c.); e ciò fa assumendo, per ilvero implicitamente, che si sarebbe realizzato nel grado svoltosi presso la Corte di Giustizia Federale un caso diinammissibilità (quello per la mancata integrazione del contraddittorio verso la U.S Ragusa s.r.l. e i relativi tesserati imputabileal Procuratore federale) che, data la «strettissima correlazione», avrebbe determinato la virtuale improcedibilità del giudizio(oltre che verso quelle parti per le quali è stata effettivamente dichiarata l‘inammissibilità dell‘impugnazione) anche neiconfronti delle parti viceversa adeguatamente evocate dall‘appellante.La pretesa non ha fondamento. Premesso che l‘istituto alquale può intendersi riferita l‘argomentazione della parte istante è quello dell‘art. 331 c.p.c., per cui nelle distinte ipotesi di«causa inscindibile» ovvero di «cause tra loro dipendenti» l‘impugnazione comunque proposta nei confronti soltanto di alcunedelle parti impedisce la decadenza se -nel termine appositamente dato dal giudice- comunque sopravviene «l‘integrazione delcontraddittorio», deve essere escluso che l‘ inammissibilità dell‘impugnazione tout court rappresenti l‘esito dovuto delprocesso che qui occupa. Infatti, nel caso sub iudice non ricorre né un rapporto unico plurisoggettivo né una pluralità dirapporti legati da vincoli di pregiudizialità-dipendenza, poiché né l‘uno né l‘altro è il caso del concorso di più persone nellacommissione di un illecito: non in diritto civile, laddove la fattispecie della solidarietà nelle obbligazioni è ricondotta fuori574


DECISIONI INTEGRALI DELLA CAMERA DI CONCILIAZIONE ED ARBITRATO PER LO SPORT DEL CONI- STAGIONE SPORTIVA <strong>2007</strong>-<strong>2008</strong>delle ipotesi di cui all‘art. 331 c.p.c. e annoverata regolarmente tra le c.d. «cause scindibili» ai sensi dell‘art. 332 c.p.c.; non indiritto penale, dove, in misura parimenti indiscussa, non è di certo esposta a rimedio -siccome fisiologica- la situazione di«presunta inconciliabilità della sentenza di condanna rispetto alla sentenza di assoluzione pronunciata, in un separato giudizio,nei confronti dei concorrenti nel medesimo reato» (Cass. pen., V, 25 ottobre 201, n. 8135 , in Dir. e giust., 202, 19, 78).Dunque, il fatto che l‘illecito risulti integrato necessariamente dal concorso di più soggetti non importa che questi debbano tuttirisultare parte necessaria del medesimo processo, potendosi viceversa procedere all‘accertamento del fatto in relazione allaresponsabilità di ciascuno in modo separato e senza che ciascuno possa mai risentire pregiudizio dall‘accertamento condottointer alios (rimanendo libero il giudice di procedere ad accertare -seppure in via meramente incidentale- il fatto riferibile aterzi). Peraltro, in concreto nemmeno rileva l‘ipotesi che sia il diverso titolo della responsabilità che affetta la Società arichiedere (o meno) un accertamento condotto in maniera necessariamente unitaria con quello relativo alle persone fisiche dalcui comportamento illecito la sanzione applicata alla Società può oggettivamente dipendere; infatti, nella fattispecie si è datacomunque trattazione e decisione unitaria per i tesserati della U.S.D. Siracusa s.r.l. e per quest‘ultima, pur rimanendo distinti ititoli delle incolpazioni rispettivamente ascritte ai primi e alla seconda. Pertanto, trattandosi, a proposito delle impugnazionipromosse dal Procuratore federale nei confronti di tutte le parti originarie del processo di primo grado, di «cause scindibili»,non è soggetta a giudizio virtualmente rescindente la decisione della Corte di Giustizia Federale per il fatto che abbia arrestatoil giudizio per alcune di esse in limine e per altre, invece, abbia sostituito, nel merito, la sua decisione a quella dellaCommissione Disciplinare Nazionale. La parte istante non ha interesse, infine, a dolersi della correttezza della decisione neiconfronti di altre parti del processo endofederale, pur potendosi esporre a seri dubbi la correttezza dell‘operato della Corte diGiustizia Federale nella parte in cui ha proceduto senz‟altro alla dichiarazione di inammissibilità dell‘impugnazione delProcuratore federale nei confronti della U.S. Ragusa e dei relativi tesserati.2. Venendo così agli argomenti che la difesa della parte istante spende «nel merito», solo alcuni di essi hanno pregio e, perciò,conducono a un parziale accoglimento della «istanza di arbitrato». 2.1. Innanzitutto, non è, come invece ritiene la difesainteressata, «illegittima» (unica categoria alla quale intende attenersi il Collegio siccome il sindacato di «inaccettabilità» o«disdicevole[zza]» della decisione federale non compete a questa sede di arbitrato) la pronuncia «secondo cui i medesimi fatticontestati dalla Procura federale nell‘atto di deferimento, per alcuni tesserati, siano sfociati in un giudicato sostanziale diproscioglimento, mentre, per gli altri, siano assurti a prova indiscutibile ed insuperabile». Infatti, si tratta dell‘esitonaturalmente consequenziale alla ritenuta appartenenza della complessiva fattispecie al novero delle c.d. «cause scindibili», incui il giudizio di primo grado può essere conclusivo e definitivo per alcune ovvero interlocutorio e non definitivo per altre, conl‘ulteriore possibilità del contrasto in senso lato dei rispettivi giudicati. Si tratta, tuttavia, di contrasto non integrante patologiaalcuna, come dimostra ogni ordinamento processuale: quello civile, onde il vizio di revocazione di una decisione per«contrarietà ad altra» è rilevante soltanto quando entrambe vertano «fra le parti» (medesimezza di parti che nel caso di speciemanca); quello penale, onde si ammette il rimedio della revisione anche se il precedente irrevocabile è fra altre parti (art. 630,comma 1, lett. a), giammai però quando la contraddittorietà sia puramente «logica» e riguardi «le valutazioni effettuate nelledue decisioni» (esattamente come avviene nel caso di specie), sicchè «la Corte ha escluso che la richiesta di revisione potessefondarsi sulla presunta inconciliabilità della sentenza di condanna rispetto alla sentenza di assoluzione pronunciata, in unseparato giudizio, nei confronti dei concorrenti nel medesimo reato contestato al ricorrente» (Cass. pen., IV, n. 8135/01, cit.).Peraltro, il denunciato contrasto deve essere ulteriormente analizzato per respingere le censure della parte istante, seppure nonsempre intelligibili; in particolare, la difesa della parte istante sembra non considerare che la formazione della regiudicatafederale è avvenuta in maniera simultanea ma non uguale stante il carattere non sostitutivo della decisione della Corte diGiustizia Federale (poiché di contenuto soltanto rituale) nei confronti delle parti per le quali è stata dichiarata lainammissibilità dell‘impugnazione, e il carattere -invece- pienamente sostitutivo del giudizio emesso per l‘ affermazione diresponsabilità dei soggetti dalla stessa e per la prima volta sanzionati. Ciò implica che non ha pregio quell‘argomento che ladifesa interessata illustra dicendo che gli elementi probatori impiegati per l‘ affermazione di responsabilità «non possonoessere viceversa utilizzati per attribuire a quello stesso fatto una qualificazione giuridica differente da quella sottesa algiudicato» altrimenti conferendo ai «soggetti estranei […] una valenza obiettivamente accusatoria». Difatti, stante l‘alterità deigiudici autori dei distinti giudizi -rispettivamente assolutorio e non-, la circostanza che l‘elemento probatorio del secondogiudizio provenga eventualmente da un soggetto (già parte del processo, ma) non più esposto alle conseguenze ipotizzabili perla parte ulteriormente sub iudice offre garanzia di piena utilizzabilità, come è prova dirimente nell‘art. 197, comma 1, lett. a),dove si dà licenza di testimone propriamente detto (cfr. art. 210, comma 1, c..p.) ai «coimputati del medesimo reato o [al]lepersone imputate in un procedimento connesso» le volte che «nei loro confronti sia stata pronunciata sentenza irrevocabile diproscioglimento». 2.2. La decisione della Corte di Giustizia Federale, se rimane priva della denunciata «incongruenza dellemotivazioni addotte», in generale, tuttavia avendo «precipuo riguardo» alla posizione di S. Aprile rivela un vizio di congruenzain relazione alla sanzione inflitta.2.2.1. In generale: sarebbe necessario per la configurazione dell‘ illecito, secondo la difesa interessata a mutuare le espressionitalvolta adoperate dalla Commissione Disciplinare Nazionale, «individuare fatti e comportamenti riferibili sia ai calciatori delRagusa che del Siracusa, […] società della quale, non a caso, alcun giocatore è stato deferito per i fatti in contestazione»; e, siaggiunge, che «avendo il Siracusa vinto l‘incontro […] viene meno qualunque possibilità di individuare un elementoprobatorio a sostegno dell‘intervenuto accordo» (finalizzato, nell‘ipotesi accusatoria, al risultato di parità). Si tratta diconsiderazioni che innanzitutto muovono da una supposizione gravemente errata: che per aversi illecito sportivo devesi avereprova del concerto illecito tra tutti i calciatori senza il contributo dei quali il risultato sarebbe una variabile costantementeindipendente dall‘accordo fraudolento, di per sé incapace di pervenire all‘obiettivo dei contraenti; inoltre, si tratta di575


DECISIONI INTEGRALI DELLA CAMERA DI CONCILIAZIONE ED ARBITRATO PER LO SPORT DEL CONI- STAGIONE SPORTIVA <strong>2007</strong>-<strong>2008</strong>considerazioni che risultano prive di connessione con la motivazione della Corte di Giustizia Federale, la quale hapuntualmente e ragionevolmente escluso che rimanesse interdetto l‘accertamento di responsabilità aliunde, vale a dire pursenza l‘individuazione dei calciatori eventualmente partecipi dell‘accordo diretto ad alterare lo svolgimento della gara,trattandosi di illecito di pericolo in cui la mera esposizione del bene protetto al rischio di offesa genera responsabilità perl‘autore della condotta, che, anche quando priva di incidenza immediata e diretta sul risultato (come per definizione è lacondotta tenuta da soggetti diversi dai calciatori, tutti i calciatori), può risultare in concreto punibile in quanto idoneacomunque ad alterare lo svolgimento stesso della gara <strong>sportiva</strong> prim‘ ancora che il suo risultato finale (un post-fatto, questo delrisultato, evidentemente privo di ogni rilevanza per quanto interessa qui). La Corte di Giustizia Federale, giustamentemuovendo dalla contraria (e logicamente implicita) premessa per cui anche la sola notorietà per i calciatori delle inteseeventualmente raggiunte inter alios abbia idoneità a modificare lo svolgimento naturale della gara <strong>sportiva</strong>, ha elencato la serienumerosa degli indizi convergenti verso l‘affermazione della responsabilità per illecito traendoli principalmente «dal rapportodell‘arbitro» (tentativo di aggressione posto in essere dal giocatore del Ragusa, A. Gulino, verso il giocatore avversario G.Romano) e dal «supplemento di rapporto» dell‘ Assistente, a loro volta riscontrati da elementi ulteriori ed esterni (specialmenteriferiti alle fasi successive il termine della gara, notizie di stampa incluse). Dalle fonti suddette, la Corte ha ragionevolmentetratto il convincimento che fosse intervenuto «un pregresso accordo […] finalizzato ad alterare il regolare svolgimento dellagara»: convincimento che il Collegio arbitrale ritiene di condividere anche all‘esito dell‘accesso alla documentazioneaudiovisiva della gara che, sebbene non risulti tra le fonti probatorie utilizzate nella sede di giustizia endofederale, è stataregolarmente acquisita al presente procedimento, infine dando conforto alla tesi di un andamento assolutamente anomalodell‘incontro. Invero, non può rimanere irrilevante, nel complessivo contesto indiziario che la pronuncia di condanna descrive(e in cui si muovono esplicite accuse di inadempimento all‘accordo, con sequela di rilevazione degli insulti tipicamente rivoltial contravventore di patti non altrimenti coercibili che con la perdita della reputazione presso l‘altro contraente: trattasi dellaserie variegata degli epiteti che si traggono dai lemmi di tradimento, infamia e simili) come sia dato rilevare all‘ osservatoredel filmato della gara, quali anche gli Arbitri che qui sottoscrivono, un atteggiamento non effettivamente agonistico deicalciatori a dispetto della importanza della stessa gara per le sorti sportive dei contendenti (la possibilità di partecipare ai c.d.play-off per la promozione alla serie superiore: v. dichiarazioni di V. Pegorin al collaboratore dell‘ Ufficio indagini),atteggiamento peraltro sottolineato nei commenti «in diretta» dei telecronisti e del quale costituisce seguito apparentemente innaturaleil segmento finale, viceversa fatto di comportamenti rissosi e incomprensibilmente diversi da quelli tenuti inprecedenza: comportamenti spiegabili, invece, alla luce della crisi di cooperazione che l‘accidentale segnatura di una rete apochi minuti dal termine della gara aveva generato tra coloro che si erano reciprocamente ritenuti fin lì non veramenteantagonisti. In questo quadro, vengono a collocarsi anche altri episodi -la cui sottolineatura da parte della difesa della F.I.G.C.non è mancata- che ictu oculi appaiono non secondare un criterio di regolarità degli avvenimenti, come quando,immediatamente dopo aver accusato la segnatura dell‘ avversario, uno dei giocatori del Ragusa (distinto dalla maglia n. 5),senza esitazioni, rivolge gesti ed espressioni concitate all‘indirizzo della «panchina», quasi a chiedere conto reiterato di quanto,evidentemente in modo inaspettato, era appena accaduto. E non può rimanere privo di concludenza l‘argomento che ilgiocatore così individuato nella ripresa audiovisiva sia il medesimo -A. Ruggiero- del quale nel rapporto di gara redattodall‘assistente Patrick Pepe (doc. n. 12 di parte attrice) si dice che l‘allenatore c.d. in seconda del Ragusa, Roberto Noto, abbiarivolto l‘incitazione ad attaccare assumendo che, dato il goal siglato dagli avversari, questi erano ormai tenuti a favorire il goaldel pareggio («tanto si devono scansare»), senza che entrambi gli elementi possano risultare privati di significato perl‘accidente, enfatizzato dalla difesa di parte attrice, che il calciatore de quo non risulti tra i deferiti (il che prova, se propriovuol dirsi così, l‘ipotesi che egli non sia partecipe dell‘accordo, materia di cui però non si controverte, bensì mero soggettoinformato, donde già si ricava l‘idoneità dell‘accordo, seppure in ipotesi concluso inter alios, ad alterare il corso naturale dellapartita).2.2.2. In particolare: la posizione dell‘allenatore in seconda S. Aprile viene descritta nella decisione della Corte di GiustiziaFederale come di colui che, quale componente lo staff tecnico della squadra ospite del Siracusa, viene raggiunto da unasostanziale richiesta di chiarimento in ordine all‘accidente della segnatura dall‘allenatore della squadra ospitante del Ragusa(Angelo Galfano), alla quale -e ciò rimane incontestato anche in questo giudizio (cfr. pgg. 12 ss. della «istanza di arbitrato»;doc. n. 9 di parte attrice) - replica dicendo: «mister è anadata così che ci possiamo fare».Si tratta di fatto incontroverso e decisivo per l‘affermazione di responsabilità poiché denota in maniera evidente (nel peculiarecontesto, che viceversa è completamento obliterato dal tentativo di esegesi alternativa in cui si produce la difesa di S. Aprile) laposizione del debitore inadempiente che a fronte della pretesa del creditore della prestazione invoca la circostanza della «causaa lui non imputabile». E‘ parimenti evidente che fonte della suddetta obbligazione era costituita proprio dal negozio integranteillecito sportivo, l‘adesione al quale da parte di un soggetto dotato del potere di condirezione tecnica della squadra schierata incampo connota il comportamento dell‘idoneità necessaria e sufficiente a determinare l‘ alterazione dello svolgimento dellagara (e, anche se non direttamente, del suo risultato, che pure rappresenta l‘intenzione finalistica degli autori dell‘ illecito) cheè il bene protetto dalla comminazione sanzionatoria infine applicata a S. Aprile. Quest‘ultima, tuttavia, rivela un vizio dimisura, per eccesso, del quale si dà specificamente conto infra, sub § 2.5., dopo aver ulteriormente escluso che la stessaaffermazione di responsabilità di S. Aprile possa essere revocata in dubbio.2.3. Come detto, le fonti privilegiate dalla Corte di Giustizia Federale per pervenire all‘affermazione di responsabilità sonotratte dai documenti redatti dagli ufficiali di gara. Sennonché, la difesa interessata ne deduce «nullità e/ od inutilizzabilità, oquanto meno scarsissima rilevanza probatoria». Ora, premesso che l‘affermazione di responsabilità potrebbe permanereall‘esito dei pure dedotti vizi dal momento che sia le altre fonti accedute in sede federale che quelle a cui hanno invece fatto576


DECISIONI INTEGRALI DELLA CAMERA DI CONCILIAZIONE ED ARBITRATO PER LO SPORT DEL CONI- STAGIONE SPORTIVA <strong>2007</strong>-<strong>2008</strong>accesso gli Arbitri appaiono, in via di principio, ulteriormente capaci di sostenere il carico della giustificazione della decisionedi condanna, vi è che le censure proposte al riguardo mancano di fondamento. In particolare, non sovviene alcuna norma -inipotesi violata- che sia di presidio alla redazione e alla trasmissione dei c.d. «referti» tanto da impedire l‘acquisizione, interalia, del documento (n. 12 di parte attrice) in cui il redattore, l‘assistente P. Pepe, informa per iscritto delle circostanzedirettamente apprese de visu et de auditu durante e dopo la gara. Le molte suggestioni inerenti alle modalità di redazione e diinoltro, intese a promuovere un giudizio in qualunque modo negativo sopra «i tre rapporti» degli ufficiali di gara siccomeapparirebbe che «non siano stati il frutto di autonome e separate valutazioni post-partita» non possono trovare credito conriferimento a documenti che integrano non dichiarazioni di volontà o di giudizio ma soltanto di scienza, onde è improprioricercare criteri idonei a preservare la genuina formazione di determinazioni valutative e non la mera fissazione del ricordo edell‘esperienza dei fatti, che per numero, rilevanza indiziaria, convergenza e gravità non lasciano alcun ragionevole dubbiosulla colpevolezza di S. Aprile. Peraltro, proprio l‘apporto informativo dell‘assistente P. Pepe dev‘essere valutato considerandoche la relativa redazione, come opportunamente rilevato nella decisione e documentato dalla produzione della difesa dellaF.I.G.C., era stata sollecitata in termini di «massima chiarezza espositiva» dal c.d. Organo tecnico presente nell‘occasione perla valutazione dell‘ operato degli ufficiali di gara. Dunque, non è implausibile che proprio la ricerca di accuratezza e dettaglioillustrativo nella relazione da redigere abbia indotto preventivi riscontri, da parte dell‘assistente incaricato, aventi comunque aoggetto il personale ricordo dell‘accaduto, consentendo una migliore descrizione degli eventi e senza che la veridicità dellarappresentazione possa in alcuna misura risultare vulnerata. A escluderlo, del resto, è l‘assenza di ogni interesse a unanarrazione parziale, difetto di interessi comune a ciascuno degli ufficiali di gara, con conseguente infondatezza degli assuntidella difesa di parte attrice.2.4. La stessa difesa denuncia l‘ obliterazione, che considera indebita, «della relazione del 23 maggio <strong>2007</strong>» dell‘ UfficioIndagini, che -senza peraltro che i fenomeni costituenti l‘origine dell‘inferenza che porta anche il Collegio arbitrale a ritenerela responsabilità di S. Aprile fossero già lì in alcun modo revocati in dubbio- aveva ritenuto carente il grado altrimentinecessario di gravità e concordanza degli indizi raccolti, offrendo ipotesi alternative a quella della consumazione dell‘illecito.Sul punto, il Collegio ritiene che il documento in questione, offerto in comunicazione sub n. 13 non nella sua interezza malimitatamente alle «conclusioni» da cui la difesa interessata mutua il suo fondamentale argomento (con un‘omissione, quindi,che va almeno da pg. 2 a pg. 16, il che ne annichilisce il tasso di apprezzabilità), non offra alcun elemento specifico o di direttaapprensione avente riguardo alla posizione di S. Aprile, ma si ponga, al più, quale elemento (genericamente) attendibile nellaricerca di standard logici cui parametrare il giudizio nel suo complesso; funzione che sembra assolvere specialmente laddoverimane apparentemente incurante di qualsivoglia riferimento a soggetti diversi da quelli agenti in veste di «allenatore, viceallenatore [e] calciatori» della U.S.D. Siracusa s.r.l. con significativa omissione (che qui si ritiene giustificata), pertanto, del«livello dirigenziale» al quale invece la decisione estende, attraverso la sanzione inflitta anche al direttore sportivo AntonioCiccarone, il giudizio di responsabilità.2.5. E‘ evidente, per tutto quanto detto, che il giudizio di responsabilità è stato condotto già in sede federale, e qui nuovamente,senza alcuna violazione neppure della regola di giudizio detta dell‘ «oltre ogni ragionevole dubbio».Tuttavia, questo Collegio è indotto ad agire in modo virtualmente rescindente sopra la decisione di ultima istanza della F.I.G.C.poiché la relativa motivazione è incongrua circa la misura della sanzione applicata a S. Aprile, dove si rivela un vizio di intimaragionevolezza della pronuncia afflittiva, la quale irroga la medesima pena per comportamenti tenuti da soggetti non dotati diuguale potere (pur essendo entrambi partecipi della direzione tecnica della U.S.D. Siracusa s.r.l.), vale a dire l‘allenatore PaoloLombardo e il vice, S. Aprile appunto. Specialmente in ipotesi di illecito sportivo commesso mediante stipulazione vietata dipatti idonei ad alterare lo svolgimento della gara, non può non considerarsi l‘entità della quota di potere dispositivo che mettecapo a ciascuno dei partecipi, talchè essendo necessariamente diversa quella dell‘ allenatore e del suo vicario rimaneingiustificato un trattamento che, non altrimenti connotato da peculiarità, risulti concretamente identico per entrambi. Tantodetermina la necessaria graduazione della responsabilità, che il Collegio opera applicando a S. Aprile la diminuente di 1/3della sanzione già irrogata.3. La novità di alcune delle questioni trattate e la soccombenza ripartita tra le parti giustificano la integrale compensazionedelle spese del giudizio.P.Q.M.Il Collegio, definitivamente pronunciando nella controversia e disattesa ogni altra richiesta o eccezione, così provvede:• in parziale accoglimento delle domande proposte con «istanza di arbitrato» pervenuta in data 20 febbraio <strong>2008</strong>, prot. n. 319,riforma la decisione della Corte di Giustizia Federale presa in data 27 settembre <strong>2007</strong>, di cui al C.U. n. 21/CGF, nella parte incui «infligge a[l] signor […] Aprile Sebastiano […] la squalifica per anni 3» e applica la medesima sanzione nella misura dianni due;• dichiara interamente compensate tra le parti le spese del procedimento e per assistenza difensiva; • dichiara le parti costituitetenute in egual misura, con vincolo di solidarietà, al pagamento dei diritti degli arbitri, come separatamente liquidati, nonchédei diritti della Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport;• manda alla Segreteria di comunicare alle parti il presente provvedimento;• omissis.Così deliberato all‘unanimità dei voti in conferenza personale degli arbitri riuniti in Roma, via XX settembre n. 26, in data 23aprile <strong>2008</strong>, e sottoscritto in numero di tre originali nei luoghi e nelle date di seguito indicati.577


DECISIONI INTEGRALI DELLA CAMERA DI CONCILIAZIONE ED ARBITRATO PER LO SPORT DEL CONI- STAGIONE SPORTIVA <strong>2007</strong>-<strong>2008</strong>LODO ARBITRALE DEL 23 APRILE <strong>2008</strong> – U.S.D. SIRACUSA S.R.L. CONTRO FEDERAZIONE ITALIANAGIUOCO CALCIOCOMITATO OLIMPICO NAZIONALE ITALIANOCAMERA DI CONCILIAZIONE E ARBITRATO PER LO SPORTProf. avv. Ferruccio Auletta PresidenteProf. avv. Massimo Zaccheo ArbitroCons. Silvestro Maria Russo Arbitronominato in data 11 marzo <strong>2008</strong> ai sensi del Regolamento della Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport(―Regolamento‖), riunito in conferenza personale in data 23 aprile <strong>2008</strong>, in Roma, via XX settembre n. 26ha deliberato il seguente L O D O nel procedimento di arbitrato promosso da: U.S.D. Siracusa s.r.l., in persona del legalerappresentane pro tempore, sig. Luigi Salvoldi, elettivamente domiciliata in Napoli, centro direzionale, is. A/7, presso lo studiodell‘avv. Eduardo Chiacchio che, unitamente agli avv.ti prof. Andrea Guarino, Michele Cozzone e Monica Fiorillo, larappresenta e assiste attrice contro Federazione Italiana Giuoco Calcio, in persona del legale rappresentane pro tempore, drGiancarlo Abete, elettivamente domiciliata in Roma, via Po, 9, presso lo studio dell‘avv. Mario Gallavotti che, unitamenteall‘avv. Luigi Medugno, la rappresenta e assiste convenuta Fatto e svolgimento del procedimento La Commissionedisciplinare nazionale, con delibera pubblicata nel C.u. n. 5/CDN del 6 agosto <strong>2007</strong> aveva mandati assolti tutti i soggettideferiti, tra i quali le persone dei tesserati della U.S.D. Siracusa s.r.l. e questa stessa, per l‘ipotesi di illecito sportivo nella garaRagusa vs Siracusa, disputata il 31 marzo <strong>2007</strong> nell‘ambito del campionato di calcio di serie D – girone I; a carico della U.S.D.Siracusa s.r.l. era stato formulato l‘addebito di aver concorso -mediante suoi tesserati nonché tesserati della U.S. Ragusa s.r.l.-ad alterare il regolare svolgimento della gara, predeterminando un risultato di parità. Avverso la decisione assolutoria ilProcuratore della F.I.G.C. promuoveva l‘impugnazione presso la Corte di Giustizia Federale. Quest‘ultima, con decisione del27 settembre <strong>2007</strong> (il cui dispositivo veniva pubblicato nel C.u. n. 21/CGF del 28 settembre <strong>2007</strong>), dichiarava inammissibilel‘impugnazione nei confronti della U.S. Ragusa s.r.l. e dei relativi tesserati per mancata integrazione del contraddittorio versogli stessi da parte del Procuratore federale, viceversa pronunciando nel merito nei confronti di Paolo Lombardo, SebastianoAprile e Antonio Ciccarone (rispettivamente, allenatore, allenatore c.d. in seconda e direttore sportivo della U.S.D. Siracusas.r.l.) nonché della U.S.D. Siracusa s.r.l. In particolare, accogliendo il ricorso del Procuratore federale e riformando ladecisione impugnata, la Corte dichiarava la responsabilità dei predetti ai sensi degli artt. 7, commi 1 e 4, e 4, comma 2, C.G.S.,applicando a P. Lombardo e S. Aprile la sanzione della squalifica per anni 3 (tre), a A. Ciccarone la sanzione della inibizioneper anni 3 (tre), e, infine, alla Società -ai sensi dell‘art. 18, comma 1, lett. g), C.G.S.- la sanzione della penalizzazione nellaclassifica della stagione <strong>sportiva</strong> <strong>2007</strong>/<strong>2008</strong> di punti sei (6) in classifica. Dato atto dell‘avvenuto esperimento infruttuoso delprocedimento conciliativo, la Società ha promosso istanza di arbitrato in data 20 febbraio <strong>2008</strong>, chiedendo «l‘accertamento e adeclaratoria dell‘illegittimità e dell‘infondatezza della decisione della Corte di Giustizia Federale della F.I.G.C.» e «per l‘effetto, la declaratoria di integrale annullamento dell‘ impugnato provvedimento della Corte di Giustizia Federale», oltre alla«vittoria di spese». La parte istante ha fondato le richieste sopra i seguenti motivi: 1) «inammissibilità ed improcedibilità delricorso del procuratore federale alla Corte di Giustizia Federale […] anche nei confronti […] degli altri tesserati della U.S.D.Siracusa s.r.l., oltre che della Società medesima»; 2) «impossibilità ed inaccettabilità di una differente ed opposta valutazioneprobatoria delle medesime circostanze di fatto, che, per alcuni dei deferiti, determinino un giudicato di proscioglimento e, pergli altri, invece, costituiscano il fondamento di una pronuncia di colpevolezza» ovvero «[in]utilizzabilità degli elementiprobatori provenienti dai soggetti estromessi dal procedimento»; 3) «inaccettabilità ed incongruenza delle motivazioniaddotte»; 4) e ciò «con precipuo riguardo per la posizione» della parte istante; 5) obliterazione indebita della «grandissimaimportanza che la predetta Società conferiva a siffatto incontro»; 6) «assoluta inattendibilità ed infondatezza delle dichiarazionirese dal presidente della A.S. Cosenza calcio s.p.a. sig. Nucaro Mauro»; 7) obliterazione indebita «della relazione del 23maggio <strong>2007</strong>» dell‘ Ufficio Indagini; 8) disapplicazione del criterio di giudizio c.d. «oltre ogni ragionevole dubbio». Allaistanza veniva fatta seguire la produzione di documenti, ivi incluso quello in DVD contenente la ripresa audiovisiva della garasvoltasi in data 31 marzo <strong>2007</strong>, e la richiesta di audizione testimoniale sopra una circostanza riferita al collaboratore dellaSocietà Antonio Ciccarone. La F.I.G.C. assumeva, di contro, che la parte istante avesse «difetto di interesse» in relazione allacensura di ordine pregiudiziale, mentre in ordine al resto delle censure facesse difetto la fondatezza dei rispettivi argomenti,sicchè le conclusioni infine prese erano nel senso della «declaratoria di inammissibilità e, comunque, [d]el rigetto delladomanda avversaria». Entrambe le parti partecipavano alla discussione davanti al Collegio, tenuta in data 3 aprile <strong>2008</strong>, efacevano pervenire gli scritti conclusivi ivi autorizzati. All‘unanimità dei voti espressi nella loro conferenza personale, gliarbitri, riuniti in Roma, via XX Settembre, 26, in data 23 aprile <strong>2008</strong>, previa sottoscrizione del dispositivo ai sensi dell‘art. 19comma 4 del ―Regolamento‖, hanno deliberato il seguente lodo. Motivi della decisione1. La parte istante avanza, «in via preliminare e pregiudiziale», la pretesa che questo Collegio, in guisa propria di Giudicesupremo, dichiari, mutatis mutandis, che il processo endofederale non poteva essere «proseguito» (art. 382, 3° comma, c.p.c.);e ciò fa assumendo, per il vero implicitamente, che si sarebbe realizzato nel grado svoltosi presso la Corte di Giustizia Federaleun caso di inammissibilità (quello per la mancata integrazione del contraddittorio verso la U.S Ragusa s.r.l. e i relativi tesseratiimputabile al Procuratore federale) che, data la «strettissima correlazione», avrebbe determinato la virtuale improcedibilità delgiudizio (oltre che verso quelle parti per le quali è stata effettivamente dichiarata l‘inammissibilità dell‘impugnazione) anchenei confronti delle parti viceversa adeguatamente evocate dall‘appellante. La pretesa non ha fondamento.Premesso che578


DECISIONI INTEGRALI DELLA CAMERA DI CONCILIAZIONE ED ARBITRATO PER LO SPORT DEL CONI- STAGIONE SPORTIVA <strong>2007</strong>-<strong>2008</strong>l‘istituto al quale può intendersi riferita l‘argomentazione della parte istante è quello dell‘art. 331 c.p.c., per cui nelle distinteipotesi di «causa inscindibile» ovvero di «cause tra loro dipendenti» l‘impugnazione comunque proposta nei confronti soltantodi alcune delle parti impedisce la decadenza se -nel termine appositamente dato dal giudice- comunque sopravviene«l‘integrazione del contraddittorio», deve essere escluso che l‘ inammissibilità dell‘impugnazione tout court rappresenti l‘esitodovuto del processo che qui occupa. Infatti, nel caso sub iudice non ricorre né un rapporto unico plurisoggettivo né unapluralità di rapporti legati da vincoli di pregiudizialità-dipendenza, poiché né l‘uno né l‘altro è il caso del concorso di piùpersone nella commissione di un illecito: non in diritto civile, laddove la fattispecie della solidarietà nelle obbligazioni èricondotta fuori delle ipotesi di cui all‘art. 331 c.p.c. e annoverata regolarmente tra le c.d. «cause scindibili» ai sensi dell‘art.332 c.p.c.; non in diritto penale, dove, in misura parimenti indiscussa, non è di certo esposta a rimedio -siccome fisiologica- lasituazione di «presunta inconciliabilità della sentenza di condanna rispetto alla sentenza di assoluzione pronunciata, in unseparato giudizio, nei confronti dei concorrenti nel medesimo reato» (Cass. pen., V, 25 ottobre 201, n. 8135 , in Dir. e giust.,202, 19, 78). Dunque, il fatto che l‘illecito risulti integrato necessariamente dal concorso di più soggetti non importa che questidebbano tutti risultare parte necessaria del medesimo processo, potendosi viceversa procedere all‘accertamento del fatto inrelazione alla responsabilità di ciascuno in modo separato e senza che ciascuno possa mai risentire pregiudiziodall‘accertamento condotto inter alios; il giudice del fatto chiamato a pronunciare nei confronti di uno solo dei soggetti rimane,infatti, libero di procedere ad accertare -sia pure in via meramente incidentale- il fatto riferibile a terzi, così come fanno gliArbitri nella controversia promossa dalla Società in relazione alla responsabilità dei suoi tesserati (peraltro, in sede federale, èstata assicurata comunque trattazione e decisione unitaria per i tesserati della U.S.D. Siracusa s.r.l. e per quest‘ultima, purrimanendo distinti i titoli delle incolpazioni rispettivamente ascritte ai primi e alla seconda). Pertanto, trattandosi, a propositodelle impugnazioni promosse dal Procuratore federale nei confronti di tutte le parti originarie del processo di primo grado, di«cause scindibili», non è soggetta a giudizio virtualmente rescindente la decisione della Corte di Giustizia Federale per il fattoche abbia arrestato il giudizio per alcune di esse in limine e per altre, invece, abbia sostituito, nel merito, la sua decisione aquella della Commissione Disciplinare Nazionale. La parte istante non ha interesse, infine, a dolersi della correttezza delladecisione nei confronti di altre parti del processo endofederale, pur potendosi esporre a seri dubbi la correttezza dell‘operatodella Corte di Giustizia Federale nella parte in cui ha proceduto senz‟altro alla dichiarazione di inammissibilitàdell‘impugnazione del Procuratore federale nei confronti della U.S. Ragusa e dei relativi tesserati. 2. Venendo così agliargomenti che la difesa della parte istante spende «nel merito», ciascuno di essi è privo di fondamento e, perciò, incapace dideterminare l‘accoglimento della «istanza di arbitrato».2.1. Innanzitutto, non è, come invece ritiene la difesa interessata, «illegittima» la pronuncia «secondo cui i medesimi fatticontestati dalla Procura federale nell‘atto di deferimento, per alcuni tesserati, siano sfociati in un giudicato sostanziale diproscioglimento, mentre, per gli altri, siano assurti a prova indiscutibile ed insuperabile». Infatti, si tratta dell‘esitonaturalmente consequenziale alla ritenuta appartenenza della complessiva fattispecie al novero delle c.d. «cause scindibili», incui il giudizio di primo grado può essere conclusivo e definitivo per alcune ovvero interlocutorio e non definitivo per altre, conl‘ulteriore possibilità del contrasto in senso lato dei rispettivi giudicati. Si tratta, tuttavia, di contrasto non integrante patologiaalcuna, come dimostra ogni ordinamento processuale: quello civile, onde il vizio di revocazione di una decisione per«contrarietà ad altra» è rilevante soltanto quando entrambe vertano «fra le parti» (medesimezza di parti che nel caso di speciemanca); quello penale, onde si ammette il rimedio della revisione anche se il precedente irrevocabile è fra altre parti (art. 630,comma 1, lett. a), giammai però quando la contraddittorietà sia puramente «logica» e riguardi «le valutazioni effettuate nelledue decisioni» (esattamente come avviene nel caso di specie), sicchè «la Corte ha escluso che la richiesta di revisione potessefondarsi sulla presunta inconciliabilità della sentenza di condanna rispetto alla sentenza di assoluzione pronunciata, in unseparato giudizio, nei confronti dei concorrenti nel medesimo reato contestato al ricorrente» (Cass. pen., IV, n. 8135/01, cit.).Peraltro, il denunciato contrasto deve essere ulteriormente analizzato per respingere le censure della parte istante; inparticolare, la difesa della parte istante sembra non considerare che la formazione della regiudicata federale è avvenuta inmaniera simultanea ma non uguale stante il carattere non sostitutivo della decisione della Corte di Giustizia Federale (poiché dicontenuto soltanto rituale) nei confronti delle parti per le quali è stata dichiarata la inammissibilità dell‘impugnazione, e ilcarattere -invece- pienamente sostitutivo del giudizio emesso per l‘ affermazione di responsabilità dei soggetti dalla stessa eper la prima volta sanzionati. Ciò implica che non ha fondamento quell‘argomento che la difesa interessata illustra dicendo chegli elementi probatori impiegati per l‘ affermazione di responsabilità «non possono essere viceversa utilizzati per attribuire aquello stesso fatto una qualificazione giuridica differente da quella sottesa al giudicato», altrimenti conferendosi ai «soggettiestranei […] una valenza obiettivamente accusatoria». E, invece, stante l‘alterità dei giudici autori dei distinti giudizi -rispettivamente assolutorio e non-, la circostanza che l‘ elemento probatorio del secondo giudizio provenga eventualmente daun soggetto (già parte del processo, ma) non più esposto alle conseguenze ipotizzabili per la parte ulteriormente sub iudiceoffre garanzia di piena utilizzabilità, come è prova dirimente nell‘art. 197, comma 1, lett. a), dove si dà licenza di testimonepropriamente detto (cfr. art. 210, comma 1, c..p.p.) ai «coimputati del medesimo reato o [al]le persone imputate in unprocedimento connesso» le volte che «nei loro confronti sia stata pronunciata sentenza irrevocabile di proscioglimento».2.2. La decisione della Corte di Giustizia Federale, inoltre, è priva della denunciata «incongruenza delle motivazioni addotte»,sia in generale che, in particolare, avendo «precipuo riguardo» alla posizione della U.S.D. Siracusa s.r.l.2.2.1. In generale: sarebbe necessario per la configurazione dell‘ illecito, secondo la difesa interessata a mutuare le espressionitalvolta adoperate dalla Commissione Disciplinare Nazionale, «individuare fatti e comportamenti riferibili sia ai calciatori delRagusa che del Siracusa, […] società della quale, non a caso, alcun giocatore è stato deferito per i fatti in contestazione»; e, siaggiunge, che «avendo il Siracusa vinto l‘incontro […] viene meno qualunque possibilità di individuare un elemento579


DECISIONI INTEGRALI DELLA CAMERA DI CONCILIAZIONE ED ARBITRATO PER LO SPORT DEL CONI- STAGIONE SPORTIVA <strong>2007</strong>-<strong>2008</strong>probatorio a sostegno dell‘intervenuto accordo» (finalizzato, nell‘ipotesi accusatoria, al risultato di parità). Si tratta diconsiderazioni che innanzitutto muovono da una supposizione errata: che per aversi illecito sportivo devesi avere prova delconcerto illecito tra tutti i calciatori senza il contributo dei quali il risultato sarebbe una variabile costantemente indipendentedall‘accordo fraudolento, di per sé incapace di pervenire all‘obiettivo dei contraenti; inoltre, si tratta di considerazioni cherisultano prive di connessione con la motivazione della Corte di Giustizia Federale, la quale ha puntualmente eragionevolmente escluso che rimanesse interdetto l‘accertamento di responsabilità aliunde, vale a dire pur senzal‘individuazione dei calciatori eventualmente partecipi dell‘accordo diretto ad alterare lo svolgimento della gara, trattandosi diillecito di pericolo in cui la mera esposizione del bene protetto al rischio di offesa genera responsabilità per l‘autore dellacondotta, la quale, anche quando priva di incidenza immediata e diretta sul risultato (come per definizione è la condotta tenutada soggetti diversi dai calciatori, tutti i calciatori), può risultare in concreto punibile in quanto idonea comunque ad alterare losvolgimento stesso della gara <strong>sportiva</strong> prim‘ ancora che il suo risultato finale (un post-fatto, questo del risultato, evidentementeprivo di ogni rilevanza per quanto interessa qui). La Corte di Giustizia Federale, giustamente muovendo dalla contraria (elogicamente implicita) premessa per cui anche la sola notorietà per i calciatori delle intese eventualmente raggiunte inter aliosabbia idoneità a modificare lo svolgimento naturale della gara <strong>sportiva</strong>, ha elencato la serie numerosa degli indizi convergentiverso l‘affermazione della responsabilità per illecito traendoli principalmente «dal rapporto dell‘arbitro» (tentativo diaggressione posto in essere dal giocatore del Ragusa, A. Gulino, verso il giocatore avversario G. Romano) e dal «supplementodi rapporto» dell‘ Assistente, a loro volta riscontrati da elementi ulteriori ed esterni (specialmente riferiti alle fasi successive iltermine della gara). Dalle fonti suddette, la Corte ha ragionevolmente tratto il convincimento che fosse intervenuto «unpregresso accordo […] finalizzato ad alterare il regolare svolgimento della gara»: convincimento che il Collegio arbitraleritiene di condividere anche all‘esito dell‘accesso alla documentazione audiovisiva della gara che, sebbene non risulti tra lefonti probatorie utilizzate nella sede di giustizia endofederale, è stata regolarmente acquisita al presente procedimento, infinedando conforto alla tesi di un andamento assolutamente anomalo dell‘incontro. Invero, non può rimanere irrilevante, nelcomplessivo contesto indiziario che la pronuncia di condanna descrive (e in cui si muovono esplicite accuse di inadempimentoall‘accordo, con sequela di rilevazione degli insulti tipicamente rivolti al contravventore di patti non altrimenti coercibili checon la perdita della reputazione presso l‘altro contraente: trattasi della serie variegata degli epiteti derivanti dai lemmi ditradimento, infamia e simili) come sia dato rilevare all‘ osservatore del filmato della gara, quali anche gli Arbitri che quisottoscrivono, un atteggiamento non effettivamente agonistico dei calciatori a dispetto della importanza della stessa gara per lesorti sportive dei contendenti (la possibilità di partecipare ai c.d. play-off per la promozione alla serie superiore: v.dichiarazioni di V. Pegorin al collaboratore dell‘ Ufficio indagini, offerte in comunicazione dalla difesa di F.I.G.C.),atteggiamento peraltro sottolineato nei commenti «in diretta» dei telecronisti e del quale costituisce seguito apparentementeinnaturale il segmento finale, viceversa fatto di comportamenti rissosi e incomprensibilmente diversi da quelli tenuti inprecedenza: comportamenti spiegabili, invece, alla luce della crisi di cooperazione che l‘accidentale segnatura di una rete apochi minuti dal termine della gara aveva generato tra coloro che si erano reciprocamente ritenuti fin lì non veramenteantagonisti. In questo quadro, vengono a collocarsi anche altri episodi che ictu oculi appaiono non secondare un criterio diregolarità degli avvenimenti, come quando, immediatamente dopo aver accusato la segnatura dell‘ avversario, uno deigiocatori del Ragusa (distinto dalla maglia n. 5), senza esitazioni, rivolge gesti ed espressioni concitate all‘indirizzo della«panchina», quasi a chiedere conto reiterato di quanto, evidentemente in modo inaspettato, era appena accaduto. 2.2.2. Inparticolare: due appaiono le posizioni di tesserati della Società che rendono ragione necessaria e sufficiente della reiezionedell‘istanza di quest‘ultima, vale a dire la posizione dell‘allenatore P. Lombardo e del suo vice S. Aprile.La posizione del tesserato P. Lombardo viene descritta nella decisione della Corte di Giustizia Federale come di colui che,allenando la squadra ospite del Siracusa, viene raggiunto da una sostanziale richiesta di chiarimento in ordine all‘accidentedella segnatura dal collega c.d. in seconda della squadra ospitante del Ragusa (Roberto Noto) alla quale -e ciò rimaneincontestato anche in questo giudizio (cfr. pgg. 12 ss. della «istanza di arbitrato») - replica dicendo: «è stato un tiro da trentametri! Che ci posso fare». La posizione del tesserato S. Aprile viene descritta nella decisione della Corte di Giustizia Federalecome di colui che, quale altro componente lo staff tecnico della squadra ospite del Siracusa, viene raggiunto da una sostanzialerichiesta di chiarimento in ordine all‘accidente della segnatura dall‘allenatore della squadra ospitante del Ragusa (AngeloGalfano), alla quale -e ciò rimane incontestato anche in questo giudizio (cfr. pgg. 12 ss. della «istanza di arbitrato») - replicadicendo: «mister è andata così che ci possiamo fare». Si tratta di fatti incontroversi e decisivi per l‘affermazione diresponsabilità della U.S.D. Siracusa s.r.l. poiché denotano in maniera evidente in capo ai suoi tesserati (nel peculiare contesto,che viceversa è completamento obliterato dal tentativo di esegesi alternativa in cui si produce la difesa della U.S.D. Siracusas.r.l.) la posizione del debitore inadempiente che, a fronte della pretesa del creditore della prestazione, invoca la circostanzadella «causa a lui non imputabile». E‘ parimenti evidente che fonte della suddetta obbligazione era costituita proprio dalnegozio integrante illecito sportivo, l‘adesione al quale (qui delibata incidenter tantum, naturalmente) già da parte di soggettidotati del potere di condirezione tecnica della squadra connota il comportamento di quell‘idoneità a determinare l‘ alterazionedello svolgimento della gara (e anche -seppure non direttamente- del suo risultato, che rappresenta l‘ intenzione finalisticadegli autori dell‘ illecito), cioè l‘esposizione a pericolo del bene protetto dalla comminazione sanzionatoria infine applicata allaSocietà.2.3. Del profilo di censura della decisione della Corte di Giustizia Federale concernente le «dichiarazioni rese dal Presidentedella A.S. Cosenza calcio s.p.a.» non mette conto -a questo punto- occuparsi poiché rimangono già aliunde accertate lecondizioni perché dell‘illecito suddetto risponda anche la Società (art. 4, comma 2, C.G.S.), essendosi ritenute fondative delgiudizio di responsabilità circostanze diverse dalle dichiarazioni asseritamente viziate di «inattendibilità e infondatezza»580


DECISIONI INTEGRALI DELLA CAMERA DI CONCILIAZIONE ED ARBITRATO PER LO SPORT DEL CONI- STAGIONE SPORTIVA <strong>2007</strong>-<strong>2008</strong>(quelle del sig. Mauro Nucaro). Peraltro, nella parte relativa all‘affermazione della responsabilità dei tesserati P. Lombardo eS. Aprile, le fonti privilegiate dalla Corte di Giustizia Federale per pervenire all‘affermazione di responsabilità sono tratte daidocumenti redatti dagli ufficiali di gara, in alcun modo interferenti con la fonte specificamente denunciata di inattendibilitàdalla difesa interessata né obliterabili in base ad argomenti del genere per cui «grandissima importanza […] la predetta Societàconferiva a siffatto incontro». Premesso, allora, che l‘affermazione di responsabilità potrebbe permanere all‘esito dei purededotti vizi di valutazione della prova, siccome inerenti fatti non decisivi per l‘affermazione di responsabilità dal momento chesia le altre fonti accedute in sede federale che quelle a cui hanno invece fatto accesso diretto gli Arbitri appaiono di per sé solecapaci di sostenere il carico della giustificazione della decisione di condanna, vi è che le censure proposte al riguardo mancanodi fondamento.2.4. La difesa di parte attrice denuncia, ancora, l‘ obliterazione, che considera indebita, «della relazione del 23 maggio <strong>2007</strong>»dell‘ Ufficio Indagini, che -senza peraltro che i fenomeni costituenti l‘origine dell‘inferenza che porta anche il Collegioarbitrale a ritenere la responsabilità della U.S.D. Siracusa s.r.l. fossero già lì in alcun modo revocati in dubbio- aveva ritenutocarente il grado altrimenti necessario di gravità e concordanza degli indizi raccolti, offrendo ipotesi alternative a quella dellaconsumazione dell‘illecito. Sul punto, il Collegio ritiene che il documento in questione, offerto in comunicazione sub n. 18 nonnella sua interezza ma limitatamente alle «conclusioni» da cui la difesa interessata mutua il suo fondamentale argomento (conun‘omissione, quindi, che va almeno da pg. 2 a pg. 16, il che ne annichilisce il tasso di apprezzabilità), non offra alcunelemento specifico o di diretta apprensione avente riguardo alla posizione dei tesserati P. Lombardo e S. Aprile donde èessenzialmente mutuata la responsabilità della Società, ma si ponga, al più, quale uno degli elementi (genericamentevalutabile) ai quali parametrare logicamente il giudizio nel suo complesso; funzione che il documento sembra assolverespecialmente laddove rimane apparentemente incurante di qualsivoglia riferimento a soggetti diversi da quelli agenti in vestedi «allenatore, vice allenatore [e] calciatori» della U.S.D. Siracusa s.r.l. con significativa omissione (che il presente lodo ritienegiustificabile), pertanto, del «livello dirigenziale» al quale invece la decisione estende, attraverso la sanzione inflitta anche aldirettore sportivo Antonio Ciccarone, il giudizio di responsabilità.2.5. E‘ evidente, per tutto quanto detto, che il giudizio di responsabilità è stato condotto già in sede federale, e qui nuovamente,senza alcuna violazione neppure della regola di giudizio detta dell‘ «oltre ogni ragionevole dubbio».3. La novità di alcune delle questioni trattate e la complessiva singolarità della vicenda giustificano la integrale compensazionedelle spese del giudizio.P.Q.M.Il Collegio, definitivamente pronunciando nella controversia e disattesa ogni altra richiesta o eccezione, così provvede:• rigetta le domande proposte da U.S.D. Siracusa s.r.l. con «istanza di arbitrato» pervenuta in data 20 febbraio <strong>2008</strong>, prot. n.316;• dichiara interamente compensate tra le parti le spese del procedimento e per assistenza difensiva;• dichiara le parti costituite tenute in egual misura, con vincolo di solidarietà, al pagamento dei diritti degli arbitri, comeseparatamente liquidati, nonché dei diritti della Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport;• manda alla Segreteria di comunicare alle parti il presente provvedimento;• omissis.Così deliberato all‘unanimità dei voti in conferenza personale degli arbitri riuniti in Roma, via XX settembre n. 26, in data 23aprile <strong>2008</strong>, e sottoscritto in numero di tre originali nei luoghi e nelle date di seguito indicati.LODO ARBITRALE DEL 1° MAGGIO <strong>2008</strong> – A.C. CITTÀ DI CASTELLO S.R.L CONTRO FEDERAZIONEITALIANA GIUOCO CALCIOCOMITATO OLIMPICO NAZIONALE ITALIANOCAMERA DI CONCILIAZIONE E ARBITRATO PER LO SPORTC O L L E G I O A R B I T R A L EIL COLLEGIO ARBITRALEProf. avv. Ferruccio Auletta PresidenteAvv. Dario Buzzelli ArbitroProf. avv. Tommaso Edoardo Frosini Arbitronominato in data 22 aprile <strong>2008</strong> ai sensi del Regolamento della Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport(―Regolamento‖), riunito in conferenza personale in data 10 maggio <strong>2008</strong>, ha deliberato il seguenteL O D Onel procedimento di arbitrato promosso da:A.C. Città di Castello s.r.l., in persona del presidente p.t. Rino Peruzzi, con sede in Citta di Castello, viale Europa n. 5,elettivamente domiciliata in Terni, via Barberini n. 10, presso lo studio dell‘avv. Massimo Carignani che la rappresenta eassiste attrice contro Federazione Italiana Giuoco Calcio, in persona del presidente p.t. dr Giancarlo Abete, elettivamentedomiciliata in Roma, via Po, 9, presso lo studio dell‘avv. Mario Gallavotti che la rappresenta e assiste convenuta Fatto esvolgimento del procedimento L‘ A.C. Città di Castello s.r.l. ha promosso «istanza di arbitrato» in data 7 aprile <strong>2008</strong> (prot. n.581


DECISIONI INTEGRALI DELLA CAMERA DI CONCILIAZIONE ED ARBITRATO PER LO SPORT DEL CONI- STAGIONE SPORTIVA <strong>2007</strong>-<strong>2008</strong>643) contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio perché il Collegio provveda a «A) l‘accertamento e la declaratoriadell‘illegittimità e dell‘infondatezza della decisione della Commissione Disciplinare Nazionale della F.I.G.C., pubblicata sulC.U. n. 15/CDN del 15 novembre <strong>2007</strong> e comunicata a mezzo posta il 21 novembre seguente, con cui veniva statuital‘inammissibilità del ricorso proposto dalla A.C. Città di Castello S.r.l. avverso la penalizzazione di 15 punti in classifica,deliberata dalla Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Umbria ex C.U. n. 22 del 5 ottobre <strong>2007</strong>,in merito al deferimento del Procuratore Federale del 27 agosto <strong>2007</strong> (Prot. N. 345/059pf07-08/SP/ma), per responsabilitàdiretta, ai sensi dell‘art. 4 comma 1 del C.G.S., in ordine alle violazioni ascritte al Sig. Massetti Ivano; B) per l‘effetto, ladeclaratoria di ammissibilità del predetto gravame, con conseguente esame del merito; C) all‘esito dell‘esame medesimo, ladeclaratoria di integrale annullamento della penalizzazione della A.C. Città di Castello S.r.l. ovvero, in subordine, di congrua esignificativa riduzione della stessa; D) con vittoria di spese, diritti, onorari ed accessori di causa ovvero, in via gradata, concompensazione delle stesse tra le parti costituite». La C.D.T. presso il Comitato Regionale Umbria aveva riconosciuto laresponsabilità di I. Massetti -quale dichiarato «proprietario di quote societarie della A.C. Città di Castello calcio s.r.l.»- perl‘inosservanza, in relazione all‘art. 52 N.O.I.F., dei doveri di lealtà e probità in dipendenza di più atti elusivi del divieto ditrasferimento del c.d. titolo sportivo, così personalmente inibendolo per anni tre, e sanzionando la Società ai sensi dell‘art. 4,comma 1, C.G.S. con la penalizzazione in classifica di 15 punti. Il provvedimento sanzionatorio era stato impugnato presso laC.D.N., che tuttavia ha dichiarato l‘inammissibilità dell‘impugnazione. Quindi, previo esperimento del tentativo diconciliazione, la A.C. Città di Castello s.r.l. ha introdotto la presente controversia arbitrale assumendo, nell‘ordine, la«ammissibilità del ricorso proposto dalla A.C. Città di Castello s.r.l. alla Commissione Disciplinare Nazionale»; la «assenza diqualunque responsabilità in capo alla A.C. Città di Castello s.r.l. per le violazioni ascritte al Massetti, per non esserequest‘ultimo, all‘epoca dei fatti, più tesserato per il sodalizio medesimo»; in via subordinata, la parte attrice fa «richiesta dicongrua e sensibile riduzione della [sanzione]». Resiste la F.I.G.C. con «memoria di costituzione» del 14 aprile <strong>2008</strong> (prot. n.666), la quale ritiene inammissibile la «domanda avversaria» perché «il 21 dicembre <strong>2008</strong> -giorno in cui la parte istante hatrasmesso alla F.I.G.C. la propria istanza di conciliazione- il […] termine di 30 giorni [dalla data di conoscenza del fatto odell‘atto da cui trae origine la controversia (a termini dell‘art. 5 comma 1 del regolamento della Camera)] era già scaduto». Ladifesa della F.I.G.C., inoltre, rileva come ricorra nella fattispecie l‘ «ulteriore profilo di inammissibilità della domandaavversaria discende[nte] direttamente dal rilievo operato in tal senso dalla C.D.N. con la decisione gravata». Nel merito, infine,la parte convenuta confuta il contrario assunto di parte attrice, allegando «che il signor Massetti ha continuato ad agire, anchesuccessivamente alla pretesa cessione delle quote del marzo <strong>2007</strong>, quale titolare del 99% del capitale sociale del Città diCastello»; e, stante che la violazione risulta «pacifica e non contestata dalla difesa avversaria», conclude nel senso che«generiche e non circostanziate appaiono le doglianze avversarie in ordine alla presunta eccessiva afflittività della sanzionecomminata».In data 10 maggio <strong>2008</strong> le parti hanno discusso la controversia avanti al Collegio, al quale hanno conferito autorizzazionecongiunta perché rendesse noto, ai sensi dell‘art. 19 comma 4 del ―Regolamento‖, il dispositivo, pertantogià pubblicato in pari data, all‘esito della conferenza personale degli arbitri.Motivi della decisione1. E‘ preliminare l‘esame della questione inerente la denunciata decadenza dall‘azione arbitrale per inosservanza dei termini«entro i quali deve essere rivolta istanza di conciliazione alla Camera», secondo l‘assunto della difesa della F.I.G.C. L‘assuntonon è fondato. Il termine disponibile per la proposizione della suddetta istanza, infatti, non può riternersi decorrente, inconcreto, dal 15 novembre <strong>2007</strong>, «giorno in cui è avvenuta la pubblicazione a cura della F.I.G.C. -con Comunicato Ufficiale n.15/CDN- della decisione della Commissione Disciplinare Nazionale»; né il fondamento dell‘assunto di parte convenuta puòcorrettamente rinvenirsi nell‘art. 2 C.G.S. per cui «i comunicati ufficiali si intendono conosciuti, con presunzione assoluta, afar data dalla loro pubblicazione». Al contrario, essendo incontroverso che la decisione della C.D.N. è stata «comunicata amezzo posta il 21 novembre [<strong>2007</strong>]», è soltanto da quest‘ultima data che muoveva il dies a quo del termine di decadenza per lasottoposizione alla Camera dell‘istanza di conciliazione che rende ulteriormente proponibile la domanda di arbitrato. Non puòessere dubbio - invero- che effetti particolari che dipendono dalla conoscenza di atti pur soggetti a forme di pubblicità generalirimangono dipendenti dalle (altrettanto) particolari forme di partecipazione dell‘atto stesso (qual è la comunicazione) che siaggiungono a quelle (pur) generali, come esemplarmente avviene per le parti del giudizio a quo rispetto alla definizione delprocesso costituzionale donde questo abbia tratto origine: la pubblicazione in Gazzetta ufficiale della decisione della Cortecostituzionale non surroga, per le parti, la comunicazione -alla quale le stesse hanno diritto- dell‘evento che, definendol‘incidente, consente di promuovere nuovamente, sotto pena di estinzione, il corso del processo sospeso. Così è stato stabilitoche «anche nel vigore della nuova disciplina della Gazzetta Ufficiale, che prevede la pubblicazione, in essa, del testo integraledi tutti i provvedimenti della Corte cost., la pubblicità legale, così migliorativamente attuata, resta comunque diretta a rendereconoscibili alla generalità le decisioni della Corte e non è sufficiente ad assicurare anche la conoscenza legale della sentenza daparte dei soggetti specificamente interessati alla prosecuzione del giudizio, per cui solo la comunicazione di detta sentenza, daparte della cancelleria del giudice che ha disposto la sospensione, determinando la conoscenza concreta della pronunziamedesima, costituisce il dies a quo del termine semestrale di riassunzione del processo, sospeso per trasmissione degli atti allaCorte cost.» (Cass. 7 febbraio 2006, n. 2616). Non altri che questi principi governano anche la fattispecie adesso sub iudice,talchè deve ritenersi che, a far data dal 21 novembre <strong>2007</strong>, il termine di cui all‘art. 5 Reg. Camera sia stato osservato dallaistanza di conciliazione della parte interessata, ciò che rimuove la questione impediente sollevata dalla difesa della F.I.G.C.2. Quest‘ultima, per il vero, denuncia che sia anche altra la ragione che impedisce l‘esame nel merito della domanda diarbitrato, in particolare sostenendo -per il vero implicitamente- che la dichiarata inammissibilità del procedimento di582


DECISIONI INTEGRALI DELLA CAMERA DI CONCILIAZIONE ED ARBITRATO PER LO SPORT DEL CONI- STAGIONE SPORTIVA <strong>2007</strong>-<strong>2008</strong>impugnazione endofederale impedisca di accedere altresì alla presente sede di arbitrato. Come in altro precedente di questaCamera è dato modo di leggere (F.C.D. Raffadali vs F.I.G.C.), «implicato dall‘eccezione è l‘inquadramento del presenterimedio entro una prospettiva recentemente condivisa anche in sede scientifica, e cioè che, mutatis mutandis, ―la posizionedella Camera, in sintesi, non è assimilabile a quella della Corte suprema rispetto alle giurisdizioni di merito e speciali (comeimpropriamente usa dire etichettandola ―Cassazione dello sport‖ e indebitamente omologandola al ―Giudice di ultima istanza‖noto, per esempio, in materia di doping), quanto a quella della Corte europea dei diritti dell‘uomo‖: assimilazione dalla qualediscende, per quanto interessa, che il comune presupposto del previo esaurimento dei ―ricorsi interni‖ deve essere inteso nelsenso ormai stabilmente acquisito all‘ esperienza giurisprudenziale della CEDU, vale a dire che (ex art. 35 § 1), esso non èsoddisfatto laddove le parti non abbiano osservato le formalità procedurali e i termini previsti per la proposizione del ricorsoconsiderato (cfr., tra le altre, Agbovi c. Germania (dec.), n° 71759/01, 25.9.2006; Pugliese c. Italia (no 2) (dec.), n° 45791/99,25.3.2004; Yahiaoui c. Francia (dec.), n° 30962/96, 20.1.2000; Ben Salah Adraqui e altri contro Spagna (dec.), no 45023/98,27.4.2000; Le Compte c. Belgio, n° 6878/75, déc. 6.10.1976, D.R. 6, p. 79 ss., spec. 87 s.)». Dunque, in linea di principio,l‘eccezione della F.I.G.C. è seria. Sennonchè, l‘inammissibilità dichiarata dalla C.D.N., in concreto, è stata malamentepronunciata, vuoi perché il vizio asseritamente rilevato non appare in generale assistito dal presidio della sanzione processualeeffettivamente applicata vuoi perché, in particolare, il preteso vizio neppure sussiste. Infatti, da una parte non derival‘inammissibilità del gravame dalla circostanza (che la C.D.N. definisce «irrituale») che «l‘impugnazione sia stata speditadapprima alla Procura e solo dopo alla Commissione Disciplinare», e ciò in quanto il «dovere» di comunicazione del«reclamo» anche «alla controparte», da adempiere «contestualmente» all‘investitura dell‘organo giudicante e da intendersievidentemente cum grano salis, non toglie che sia sempre e solo la manifestazione rivolta all‘«organo competente» quella cheimpedisce la decadenza dal diritto (che altrimenti permane) di conseguire la decisione nel merito dell‘impugnazione, tanto piùquando -come nella specie non si dubita che anche la comunicazione alla c.d. controparte, finanche anteriore rispettoall‘audizione del Giudice, abbia comunque rispettato il termine finale per la proposizione del rimedio. Né, infine,l‘inammissibilità dell‘impugnazione rivolta alla C.D.N. può dipendere dal rilievo secondo il quale «i reclamanti [I.MassettiA.C. Città di Castello s.r.l.] non [hanno] soddisfatto l‘onere della prova su di sé incombente, in ordine al contenuto del plicoasseritamente inviato alla Procura». Invero, risulta acquisita agli atti anche del presente procedimento l‘ avviso di ricevimentodella raccomandata postale n. 130917676399, spedita in data 8 ottobre <strong>2007</strong> e ricevuta in data 11 ottobre <strong>2007</strong>, che soddisfal‘onere incombente sulla parte che ha promosso il contraddittorio, spettando evidentemente al Procuratore federale -e non certoalla C.D.N.- allegare ogni eventuale circostanza relativa al contenuto del plico (incontrovertibilmente) pervenuto. Pertanto, ilpresupposto del previo esaurimento dei rimedi interni all‘ Ordinamento della F.I.G.C. deve, nonostante la pronuncia censoriadel comportamento processuale della parte che adesso adisce il Collegio arbitrale, ritenersi integrato per l‘erroneità delladecisione della C.D.N.3. Rimosse le questioni litis ingressum impedientes, il Collegio ritiene che nel merito la domanda di arbitrato non abbiafondamento sotto entrambi i profili di denuncia della sanzione irrogata. Sostiene la parte attrice che il sig. I. Massetti «già indata 29.03.<strong>2007</strong> aveva ceduto le proprie quote societarie al Sig. Celani Mario e si era dimesso da ogni incarico», sicchè l‘A.C.Città di Castello s.r.l. non potrebbe rispondere per le violazioni ascrivibili a soggetti ad essa estranei al tempo dei fatti.Viceversa, sono acquisiti agli atti del procedimento, tra altri, i dati per cui ancora in data 18 agosto <strong>2007</strong> (e cioè in datasuccessiva di mesi al tempo del commesso illecito) il sig. I. Massetti prendeva parte agli atti della Societàquale «titolare del 99% delle quote» e comunicazioni ufficiali della A.C. Città di Castello s.r.l. alla stessa F.I.G.C. venivano (indata 3 agosto <strong>2007</strong>) dal medesimo sottoscritte in nome de «La proprietà». Tanto premesso, non residua che la verifica di«eccessività e spropositatezza della sanzione» che la parte attrice denuncia in subordine alla reiezione della domanda con laquale si promuove il venir meno della sanzione stessa nell‘an. Tuttavia, in punto di quantum, una volta che -come nellafattispecie- il fatto illecito risulti accertato e finanche incontroverso, non può trovare accoglimento la censura riferita al pretesomalgoverno della discrezionalità degli organi di giustizia federali che si articoli semplicemente mediante adduzione di casiasseritamente simili e trattati diversamente; così - in concreto- avviene per quello della «Società Lupa Frascati, caso assai piùgrave ed eclatante di quello oggi in esame», eppure –assertivamente suscettibile di un trattamento sanzionatorio più mite.Invero, come in altri precedenti di questa Camera si ha modo di leggere, non può trovare il favore degli arbitri la denuncia di«disparità di trattamento di situazioni analoghe [quando] i tertia comparationis addotti dalla difesa interessata sonopalesemente inutilizzabili (per ragioni di alterità soggettiva degli organi di giustizia e delle parti in causa nonché di alteritàoggettiva delle situazioni considerate) al fine di dedurne una manifesta irragionevolezza o abnormità propria del trattamentoriservato alla peculiare fattispecie qui soggetta a giudizio». «Dunque, se le ragioni della domanda non sono tali da portarenecessariamente alla rideterminazione sanzionatoria […], al Collegio insediato presso la Camera di conciliazione e arbitratonon può essere sollecitato un puro e semplice esercizio rinnovato dei poteri discrezionali che il singolo Ordinamento federaleattribuisce agli inerenti organi di giustizia, di talchè quando questi ne hanno fatto esercizio legittimo e non eccedente iparametri normativi e logici che presidiano la speciale attività di giudizio non è consentita alcuna altra sovrapposizionevalutativa in quanto tale, dalla quale -pertanto- anche questi arbitri doverosamente si astengono» (U.S. Tavoleto a.s.d. vsF.I.G.C.). In definitiva, la sanzione applicata è legittima e non inadeguata alla gravità delle condotte cui corrisponde secondo iparametri applicabili in base all‘Ordinamento di settore.4. La soccombenza sulle questioni pregiudiziali della F.I.G.C. giustifica la compensazione delle spese. P.Q.M.Il Collegio, definitivamente pronunciando nella controversia e disattesa ogni altra richiesta o eccezione, così provvede:• dichiara ammissibile la «istanza di arbitrato» della A.C. Città di Castello s.r.l. pervenuta in data 7 aprile <strong>2008</strong>, prot. n. 643;583


DECISIONI INTEGRALI DELLA CAMERA DI CONCILIAZIONE ED ARBITRATO PER LO SPORT DEL CONI- STAGIONE SPORTIVA <strong>2007</strong>-<strong>2008</strong>• dichiara ammissibile il «reclamo» proposto dalla A.C. Città di Castello s.r.l. avverso la delibera della C.D. territoriale pressoil C.R. Umbria di cui al C.U. n. 22 del 5 ottobre <strong>2007</strong>;• rigetta la domanda di «declaratoria di integrale annullamento della penalizzazione comminata alla A.C. Città di Castello s.r.l.ovvero, in subordine, di congrua e significativa riduzione della stessa»;• dichiara interamente compensate tra le parti le spese del procedimento e per assistenza difensiva;• dichiara le parti tenute in egual misura, con vincolo di solidarietà, al pagamento dei diritti degli arbitri, come separatamenteliquidati, nonché dei diritti della Camera di conciliazione e arbitrato per lo sport;• manda alla Segreteria di comunicare alle parti il presente provvedimento;• omissis.Così deliberato all‘unanimità dei voti in conferenza personale degli arbitri riuniti in Roma, presso la sede della Camera diconciliazione e arbitrato per lo sport, in data 10 maggio <strong>2008</strong>, e sottoscritto in numero di tre originali nei luoghi e nelle date diseguito indicati.F.to Ferruccio Auletta PresidenteF.to Dario Buzzelli ArbitroF.to Tommaso Edoardo Frosini ArbitroLODO ARBITRALE DEL 16 MAGGIO <strong>2008</strong> – PAOLO LOMBARDO CONTRO FEDERAZIONE ITALIANAGIUOCO CALCIOCOMITATO OLIMPICO NAZIONALE ITALIANOCAMERA DI CONCILIAZIONE E ARBITRATO PER LO SPORTC O L L E G I O A R B I T R A L EProf. avv. Ferruccio Auletta PresidenteAvv. Enrico Ingrillì ArbitroCons. Silvestro Maria Russo Arbitronominato in data 11 marzo <strong>2008</strong> ai sensi del Regolamento della Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport(―Regolamento‖), riunito in conferenza personale in data 16 maggio <strong>2008</strong>, in Roma, sede della Cameraha deliberato il seguente L O D O nel procedimento di arbitrato promosso da: Paolo Lombardo, elettivamente domiciliato inNapoli, centro direzionale, is. A/7, presso lo studio dell‘avv. Eduardo Chiacchio che, unitamente agli avv.ti prof. AndreaGuarino, Michele Cozzone e Monica Fiorillo, lo rappresenta e assiste attrice contro Federazione Italiana Giuoco Calcio, inpersona del legale rappresentane pro tempore, dr Giancarlo Abete, elettivamente domiciliata in Roma, via Po, 9, presso lostudio dell‘avv. Mario Gallavotti che, unitamente all‘avv. Luigi Medugno, la rappresenta e assiste convenuta Fatto esvolgimento del procedimento La Commissione disciplinare nazionale, con delibera pubblicata nel C.u. n. 5/CDN del 6 agosto<strong>2007</strong> aveva mandati assolti tutti i soggetti deferiti, tra i quali la persona di Paolo Lombardo, per l‘ipotesi di illecito sportivonella gara Ragusa vs Siracusa, disputata il 31 marzo <strong>2007</strong> nell‘ambito del campionato di calcio di serie D – girone I; a carico diP. Lombardo, invero, in qualità di allenatore della U.S.D. Siracusa s.r.l., era stato formulato l‘addebito di aver concorso conaltri tesserati della medesima Società nonché della U.S. Ragusa s.r.l. ad alterare il regolare svolgimento della gara,predeterminando un risultato di parità. Avverso la decisione assolutoria il Procuratore della F.I.G.C. promuoveval‘impugnazione presso la Corte di giustizia federale. Quest‘ultima, con decisione del 27 settembre <strong>2007</strong> (il cui dispositivoveniva pubblicato nel C.u. n. 21/CGF del 28 settembre <strong>2007</strong>), dichiarava inammissibile l‘impugnazione nei confronti dellaU.S. Ragusa s.r.l. e dei relativi tesserati per mancata integrazione del contraddittorio verso gli stessi da parte del medesimoProcuratore federale, viceversa pronunciando nel merito nei confronti della U.S.D. Siracusa s.r.l. e di P. Lombardo, nonché diSebastiano Aprile e Antonio Ciccarone (questi ultimi, rispettivamente, allenatore c.d. in seconda e direttore sportivo). Inparticolare, accogliendo il ricorso del Procuratore federale e riformando la decisione impugnata, la Corte dichiarava laresponsabilità dei predetti ai sensi degli artt. 7, commi 1 e 4, e 4, comma 2, C.G.S., applicando a P. Lombardo e S. Aprile lasanzione della squalifica per anni 3 (tre), a A. Ciccarone la sanzione della inibizione per anni 3 (tre), e, infine, alla Società -aisensi dell‘art. 18, comma 1, lett. g), C.G.S.- la sanzione della penalizzazione nella classifica della stagione <strong>sportiva</strong> <strong>2007</strong>/<strong>2008</strong>di punti sei (6) in classifica. Dato atto dell‘avvenuto esperimento infruttuoso del procedimento conciliativo, P. Lombardo hapromosso istanza di arbitrato in data 21 febbraio <strong>2008</strong>, chiedendo «l‘accertamento e a declaratoria dell‘illegittimità edell‘infondatezza della decisione della Corte di Giustizia Federale della F.I.G.C.» e «per l‘ effetto, la declaratoria di integraleannullamento dell‘ impugnato provvedimento della Corte di Giustizia Federale», oltre alla «vittoria di spese». La parte istanteha fondato le richieste sopra i seguenti motivi: 1) «inammissibilità ed improcedibilità del ricorso del procuratore federale allaCorte di Giustizia Federale […] anche nei confronti […] degli altri tesserati della U.S.D. Siracusa s.r.l., oltre che della Societàmedesima»; 2) «impossibilità ed inaccettabilità di una differente ed opposta valutazione probatoria delle medesime circostanzedi fatto, che, per alcuni dei deferiti, determinino un giudicato di proscioglimento e, per gli altri, invece, costituiscano ilfondamento di una pronuncia di colpevolezza» ovvero «[in]utilizzabilità degli elementi probatori provenienti dai soggettiestromessi dal procedimento»; 3) «inaccettabilità ed incongruenza delle motivazioni addotte»; 4) e ciò «con precipuo riguardoper la posizione» della parte istante; 5) «nullità e/od inutilizzabilità nel procedimento, o quanto meno scarsissima rilevanzaprobatoria, dei referti dell‘arbitro e dei suoi assistenti»; 6) obliterazione viceversa indebita «della relazione del 23 maggio584


DECISIONI INTEGRALI DELLA CAMERA DI CONCILIAZIONE ED ARBITRATO PER LO SPORT DEL CONI- STAGIONE SPORTIVA <strong>2007</strong>-<strong>2008</strong><strong>2007</strong>» dell‘ Ufficio Indagini; 7) disapplicazione del criterio di giudizio c.d. «oltre ogni ragionevole dubbio». Alla istanzaveniva fatta seguire la produzione di documenti, ivi incluso quello in DVD contenente la ripresa audiovisiva della gara svoltasiin data 31 marzo <strong>2007</strong>. La F.I.G.C. assumeva, di contro, che la parte istante avesse «difetto di interesse» in relazione allacensura di ordine pregiudiziale, mentre in ordine al resto delle censure facesse difetto la fondatezza dei rispettivi argomenti,sicchè le conclusioni infine prese erano nel senso della «declaratoria di inammissibilità e, comunque, [d]el rigetto delladomanda avversaria». Entrambe le parti partecipavano alla discussione davanti al Collegio, tenuta in data 4 aprile <strong>2008</strong>, efacevano pervenire gli scritti conclusivi ivi autorizzati. All‘unanimità dei voti espressi nella loro conferenza personale, gliarbitri, riuniti in Roma, sede della Camera di conciliazione e arbitrato per lo sport, in data 16 maggio <strong>2008</strong>, previasottoscrizione del dispositivo ai sensi dell‘art. 19 comma 4 del ―Regolamento‖, hanno deliberato il seguente lodo. Motivi delladecisione1. La parte istante avanza, «in via preliminare e pregiudiziale», la pretesa che questo Collegio, in guisa propria di Giudicesupremo, dichiari, mutatis mutandis, che il processo endofederale non poteva essere «proseguito» (art. 382, 3° comma, c.p.c.);e ciò fa assumendo, per il vero implicitamente, che si sarebbe realizzato nel grado svoltosi presso la Corte di Giustizia Federaleun caso di inammissibilità (quello per la mancata integrazione del contraddittorio verso la U.S Ragusa s.r.l. e i relativi tesseratiimputabile al Procuratore federale) che, data la «strettissima correlazione», avrebbe determinato la virtuale improcedibilità delgiudizio (oltre che verso quelle parti per le quali è stata effettivamente dichiarata l‘inammissibilità dell‘impugnazione) anchenei confronti delle parti viceversa adeguatamente evocate dall‘appellante. La pretesa non ha fondamento. Premesso chel‘istituto al quale può intendersi riferita l‘argomentazione della parte istante è quello dell‘art. 331 c.p.c., per cui nelle distinteipotesi di «causa inscindibile» ovvero di «cause tra loro dipendenti» l‘impugnazione comunque proposta nei confronti soltantodi alcune delle parti impedisce la decadenza se -nel termine appositamente dato dal giudice- comunque sopravviene«l‘integrazione del contraddittorio», deve essere escluso che l‘ inammissibilità dell‘impugnazione tout court rappresenti l‘esitodovuto del processo che qui occupa. Infatti, nel caso sub iudice non ricorre né un rapporto unico plurisoggettivo né unapluralità di rapporti legati da vincoli di pregiudizialità-dipendenza, poiché né l‘uno né l‘altro è il caso del concorso di piùpersone nella commissione di un illecito: non in diritto civile, laddove la fattispecie della solidarietà nelle obbligazioni èricondotta fuori delle ipotesi di cui all‘art. 331 c.p.c. e annoverata regolarmente tra le c.d. «cause scindibili» ai sensi dell‘art.332 c.p.c.; non in diritto penale, dove, in misura parimenti indiscussa, non è di certo esposta a rimedio -siccome fisiologica- lasituazione di «presunta inconciliabilità della sentenza di condanna rispetto alla sentenza di assoluzione pronunciata, in unseparato giudizio, nei confronti dei concorrenti nel medesimo reato» (Cass. pen., V, 25 ottobre 201, n. 8135 , in Dir. e giust.,202, 19, 78). Dunque, il fatto che l‘illecito risulti integrato necessariamente dal concorso di più soggetti non importa che questidebbano tutti risultare parte necessaria del medesimo processo, potendosi viceversa procedere all‘accertamento del fatto inrelazione alla responsabilità di ciascuno in modo separato e senza che ciascuno possa mai risentire pregiudiziodall‘accertamento condotto inter alios (rimanendo libero il giudice di procedere ad accertare, seppure in via meramenteincidentale, il fatto riferibile a terzi). Peraltro, in concreto nemmeno rileva l‘ipotesi che sia il diverso titolo della responsabilitàche affetta la Società a richiedere (o meno) un accertamento condotto in maniera necessariamente unitaria con quello relativoalle persone fisiche dal cui comportamento illecito la sanzione applicata alla Società può oggettivamente dipendere; infatti,nella fattispecie si è data comunque trattazione e decisione unitaria per i tesserati della U.S.D. Siracusa s.r.l. e per quest‘ultima,pur rimanendo distinti i titoli delle incolpazioni rispettivamente ascritte ai primi e alla seconda. Pertanto, trattandosi, aproposito delle impugnazioni promosse dal Procuratore federale nei confronti di tutte le parti originarie del processo di primogrado, di «cause scindibili», non è soggetta a giudizio virtualmente rescindente la decisione della Corte di Giustizia Federaleper il fatto che abbia arrestato il giudizio per alcune di esse in limine e per altre, invece, abbia sostituito, nel merito, la suadecisione a quella della Commissione Disciplinare Nazionale. La parte istante non ha interesse, infine, a dolersi dellacorrettezza della decisione nei confronti di altre parti del processo endofederale, pur potendosi esporre a seri dubbi lacorrettezza dell‘operato della Corte di Giustizia Federale nella parte in cui ha proceduto senz‟altro alla dichiarazione diinammissibilità dell‘impugnazione del Procuratore federale nei confronti della U.S. Ragusa e dei relativi tesserati.2. Venendo così agli argomenti che la difesa della parte istante spende «nel merito», ciascuno di essi è assolutamente privo dipregio e, perciò, incapace di determinare l‘accoglimento della «istanza di arbitrato».2.1. Innanzitutto, non è, come invece ritiene la difesa interessata, «illegittima» (unica categoria alla quale intende attenersi ilCollegio siccome il sindacato di «inaccettabilità» o «disdicevole[zza]» della decisione federale non compete a questa sede diarbitrato) la pronuncia «secondo cui i medesimi fatti contestati dalla Procura federale nell‘atto di deferimento, per alcunitesserati, siano sfociati in un giudicato sostanziale di proscioglimento, mentre, per gli altri, siano assurti a prova indiscutibileed insuperabile». Infatti, si tratta dell‘esito naturalmente consequenziale alla ritenuta appartenenza della complessivafattispecie al novero delle c.d. «cause scindibili», in cui il giudizio di primo grado può essere conclusivo e definitivo per alcuneovvero interlocutorio e non definitivo per altre, con l‘ulteriore possibilità del contrasto in senso lato dei rispettivi giudicati. Sitratta, tuttavia, di contrasto non integrante patologia alcuna, come dimostra ogni ordinamento processuale: quello civile, onde ilvizio di revocazione di una decisione per «contrarietà ad altra» è rilevante soltanto quando entrambe vertano «fra le parti»(medesimezza di parti che nel caso di specie manca); quello penale, onde si ammette il rimedio della revisione anche se ilprecedente irrevocabile è fra altre parti (art. 630, comma 1, lett. a), giammai però quando la contraddittorietà sia puramente«logica» e riguardi «le valutazioni effettuate nelle due decisioni» (esattamente come avviene nel caso di specie), sicchè «laCorte ha escluso che la richiesta di revisione potesse fondarsi sulla presunta inconciliabilità della sentenza di condanna rispettoalla sentenza di assoluzione pronunciata, in un separato giudizio, nei confronti dei concorrenti nel medesimo reato contestato alricorrente» (Cass. pen., IV, n. 8135/01, cit.). Peraltro, il denunciato contrasto deve essere ulteriormente analizzato per585


DECISIONI INTEGRALI DELLA CAMERA DI CONCILIAZIONE ED ARBITRATO PER LO SPORT DEL CONI- STAGIONE SPORTIVA <strong>2007</strong>-<strong>2008</strong>respingere le censure della parte istante, seppure non sempre intelligibili; in particolare, la difesa della parte istante sembra nonconsiderare che la formazione della regiudicata federale è avvenuta in maniera simultanea ma non uguale stante il carattere nonsostitutivo della decisione della Corte di Giustizia Federale (poiché di contenuto soltanto rituale) nei confronti delle parti per lequali è stata dichiarata la inammissibilità dell‘impugnazione, e il carattere -invece- pienamente sostitutivo del giudizio emessoper l‘ affermazione di responsabilità dei soggetti dalla stessa e per la prima volta sanzionati. Ciò implica che non ha pregioquell‘argomento che la difesa interessata illustra dicendo che gli elementi probatori impiegati per l‘ affermazione diresponsabilità «non possono essere viceversa utilizzati per attribuire a quello stesso fatto una qualificazione giuridica differenteda quella sottesa al giudicato» altrimenti conferendosi ai «soggetti estranei […] una valenza obiettivamente accusatoria».Difatti, stante l‘alterità dei giudici autori dei distinti giudizi -rispettivamente assolutorio e non-, la circostanza che l‘elementoprobatorio del secondo giudizio provenga eventualmente da un soggetto (già parte del processo, ma) non più esposto alleconseguenze ipotizzabili per la parte ulteriormente sub iudice offre garanzia di piena utilizzabilità, come è prova dirimentenell‘art. 197, comma 1, lett. a), dove si dà licenza di testimone propriamente detto (cfr. art. 210, comma 1, c..p.p.) ai«coimputati del medesimo reato o [al]le persone imputate in un procedimento connesso» le volte che «nei loro confronti siastata pronunciata sentenza irrevocabile di proscioglimento».2.2. La decisione della Corte di Giustizia Federale, inoltre, è priva della denunciata «incongruenza delle motivazioni addotte»,sia in generale che in particolare avendo «precipuo riguardo» alla posizione di P. Lombardo.2.2.1. In generale: sarebbe necessario per la configurazione dell‘ illecito, secondo la difesa interessata a mutuare le espressionitalvolta adoperate dalla Commissione Disciplinare Nazionale, «individuare fatti e comportamenti riferibili sia ai calciatori delRagusa che del Siracusa, […] società della quale, non a caso, alcun giocatore è stato deferito per i fatti in contestazione»; e, siaggiunge, che «avendo il Siracusa vinto l‘incontro […] viene meno qualunque possibilità di individuare un elementoprobatorio a sostegno dell‘intervenuto accordo» (finalizzato, nell‘ipotesi accusatoria, al risultato di parità). Si tratta diconsiderazioni che innanzitutto muovono da una supposizione gravemente errata: che per aversi illecito sportivo devesi avereprova del concerto illecito tra tutti i calciatori senza il contributo dei quali il risultato sarebbe una variabile costantementeindipendente dall‘accordo fraudolento, di per sé incapace di pervenire all‘obiettivo dei contraenti; inoltre, si tratta diconsiderazioni che risultano prive di connessione con la motivazione della Corte di Giustizia Federale, la quale hapuntualmente e ragionevolmente escluso che rimanesse interdetto l‘accertamento di responsabilità aliunde, vale a dire pursenza l‘individuazione dei calciatori eventualmente partecipi dell‘accordo diretto ad alterare lo svolgimento della gara,trattandosi di illecito di pericolo in cui la mera esposizione del bene protetto al rischio di offesa genera responsabilità perl‘autore della condotta, che, anche quando priva di incidenza immediata e diretta sul risultato (come per definizione è lacondotta tenuta da soggetti diversi dai calciatori, tutti i calciatori), può risultare in concreto punibile in quanto idoneacomunque ad alterare lo svolgimento stesso della gara <strong>sportiva</strong> prim‘ ancora che il suo risultato finale (un post-fatto, questo delrisultato, evidentemente privo di ogni rilevanza per quanto interessa qui). La Corte di Giustizia Federale, giustamentemuovendo dalla contraria (e logicamente implicita) premessa per cui anche la sola notorietà per i calciatori delle inteseeventualmente raggiunte inter alios abbia idoneità a modificare lo svolgimento naturale della gara <strong>sportiva</strong>, ha elencato la serienumerosa degli indizi convergenti verso l‘affermazione della responsabilità per illecito traendoli principalmente «dal rapportodell‘arbitro» (tentativo di aggressione posto in essere dal giocatore del Ragusa, A. Gulino, verso il giocatore avversario G.Romano) e dal «supplemento di rapporto» dell‘ Assistente, a loro volta riscontrati da elementi ulteriori ed esterni (specialmenteriferiti alle fasi successive il termine della gara, notizie di stampa incluse). Dalle fonti suddette, la Corte ha ragionevolmentetratto il convincimento che fosse intervenuto «un pregresso accordo […] finalizzato ad alterare il regolare svolgimento dellagara»: convincimento che il Collegio arbitrale ritiene di condividere anche all‘esito dell‘accesso alla documentazioneaudiovisiva della gara che, sebbene non risulti tra le fonti probatorie utilizzate nella sede di giustizia endofederale, è stataregolarmente acquisita al presente procedimento, infine dando conforto alla tesi di un andamento assolutamente anomalodell‘incontro. Invero, non può rimanere irrilevante, nel complessivo contesto indiziario che la pronuncia di condanna descrive(e in cui si muovono esplicite accuse di inadempimento all‘accordo, con sequela di rilevazione degli insulti tipicamente rivoltial contravventore di patti non altrimenti coercibili che con la perdita della reputazione presso l‘altro contraente: trattasi dellaserie variegata degli epiteti che si traggono dai lemmi di tradimento, infamia e simili) come sia dato rilevare all‘ osservatoredel filmato della gara, quali anche gli Arbitri che qui sottoscrivono, un atteggiamento non effettivamente agonistico deicalciatori a dispetto della importanza della stessa gara per le sorti sportive dei contendenti (la possibilità di partecipare ai c.d.play-off per la promozione alla serie superiore: v. dichiarazioni di V. Pegorin al collaboratore dell‘ Ufficio indagini),atteggiamento peraltro sottolineato nei commenti «in diretta» dei telecronisti e del quale costituisce seguito apparentemente innaturaleil segmento finale, viceversa fatto di comportamenti rissosi e incomprensibilmente diversi da quelli tenuti inprecedenza: comportamenti spiegabili, invece, alla luce della crisi di cooperazione che l‘accidentale segnatura di una rete apochi minuti dal termine della gara aveva generato tra coloro che si erano reciprocamente ritenuti fin lì non veramenteantagonisti. In questo quadro, vengono a collocarsi anche altri episodi -la cui sottolineatura da parte della difesa della F.I.G.C.non è mancata- che ictu oculi appaiono non secondare un criterio di regolarità degli avvenimenti, come quando,immediatamente dopo aver accusato la segnatura dell‘ avversario, uno dei giocatori del Ragusa (distinto dalla maglia n. 5),senza esitazioni, rivolge gesti ed espressioni concitate all‘indirizzo della «panchina», quasi a chiedere conto reiterato di quanto,evidentemente in modo inaspettato, era appena accaduto. E non può rimanere privo di concludenza l‘argomento che ilgiocatore così individuato nella ripresa audiovisiva sia il medesimo -A. Ruggiero- del quale nel rapporto di gara redattodall‘assistente Patrick Pepe (doc. n. 12 di parte attrice) si dice che l‘allenatore c.d. in seconda del Ragusa, Roberto Noto, abbiarivolto l‘incitazione ad attaccare assumendo che, dato il goal siglato dagli avversari, questi erano ormai tenuti a favorire il goal586


DECISIONI INTEGRALI DELLA CAMERA DI CONCILIAZIONE ED ARBITRATO PER LO SPORT DEL CONI- STAGIONE SPORTIVA <strong>2007</strong>-<strong>2008</strong>del pareggio («tanto si devono scansare»), senza che entrambi gli elementi possano risultare privati di significato perl‘accidente, enfatizzato dalla difesa di parte attrice, che il calciatore de quo non risulti tra i deferiti (il che prova, se propriovuol dirsi così, l‘ipotesi che egli non sia partecipe dell‘accordo, materia di cui però non si controverte, bensì mero soggettoinformato, donde già si ricava l‘idoneità dell‘accordo, seppure in ipotesi concluso inter alios, ad alterare il corso naturale dellapartita). 2.2.2. In particolare: la posizione dell‘allenatore P. Lombardo viene descritta nella decisione della Corte di GiustiziaFederale come di colui che, allenando la squadra ospite del Siracusa, viene raggiunto da una sostanziale richiesta dichiarimento in ordine all‘accidente della segnatura dal collega c.d. in seconda della squadra ospitante del Ragusa alla quale -eciò rimane incontestato anche in questo giudizio (cfr. pgg. 12 ss. della «istanza di arbitrato»; doc. n. 9 di parte attrice) - replicadicendo: «è stato un tiro da trenta metri! Che ci posso fare». Si tratta di fatto incontroverso e decisivo per l‘affermazione diresponsabilità poiché denota in maniera evidente (nel peculiare contesto, che viceversa è completamento obliterato daltentativo di esegesi alternativa in cui si produce la difesa di P. Lombardo) la posizione del debitore inadempiente che a frontedella pretesa del creditore della prestazione invoca la circostanza della «causa a lui non imputabile». E‘ parimenti evidente chefonte della suddetta obbligazione era costituita proprio dal negozio integrante illecito sportivo, l‘adesione al quale da parte diun soggetto dotato del potere di direzione tecnica della squadra connota il comportamento dell‘idoneità necessaria e sufficientea determinare l‘ alterazione dello svolgimento della gara (e, anche se non direttamente, del suo risultato, che pure rappresental‘intenzione finalistica degli autori dell‘ illecito) che è il bene protetto dalla comminazione sanzionatoria infine applicata a P.Lombardo. 2.3. Come detto, le fonti privilegiate dalla Corte di Giustizia Federale per pervenire all‘affermazione diresponsabilità sono tratte dai documenti redatti dagli ufficiali di gara. Sennonché, la difesa interessata ne deduce «nullità e/ odinutilizzabilità, o quanto meno scarsissima rilevanza probatoria».Ora, premesso che l‘affermazione di responsabilità potrebbepermanere all‘esito dei pure dedotti vizi dal momento che sia le altre fonti accedute in sede federale che quelle a cui hannoinvece fatto accesso gli Arbitri appaiono, in via di principio, ulteriormente capaci di sostenere il carico della giustificazionedella decisione di condanna, vi è che le censure proposte al riguardo mancano di fondamento. In particolare, non sovvienealcuna norma -in ipotesi violata- che sia di presidio alla redazione e alla trasmissione dei c.d. «referti» tanto da impedirel‘acquisizione, inter alia, del documento (n. 12 di parte attrice) in cui il redattore, l‘assistente P. Pepe, informa per iscritto dellecircostanze direttamente apprese de visu et de auditu durante e dopo la gara. Le molte suggestioni inerenti alle modalità diredazione e di inoltro, intese a promuovere un giudizio in qualunque modo negativo sopra «i tre rapporti» degli ufficiali digara, siccome apparirebbe che «non siano stati il frutto di autonome e separate valutazioni post-partita», non possono trovarecredito con riferimento a documenti che integrano non dichiarazioni di volontà o di giudizio ma soltanto di scienza, onde èimproprio ricercare criteri idonei a preservare la genuina formazione di determinazioni valutative e non la mera fissazione delricordo e dell‘esperienza dei fatti, che per numero, rilevanza indiziaria, convergenza e gravità non lasciano alcun ragionevoledubbio sulla colpevolezza di P. Lombardo. Peraltro, proprio l‘apporto informativo dell‘assistente P. Pepe dev‘essere valutatoconsiderando che la relativa redazione, come opportunamente rilevato nella decisione e documentato dalla produzione delladifesa della F.I.G.C., era stata sollecitata in termini di «massima chiarezza espositiva» dal c.d. Organo tecnico presentenell‘occasione per la valutazione dell‘operato degli ufficiali di gara. Dunque, non è implausibile che proprio la ricerca diaccuratezza e dettaglio illustrativo nella relazione da redigere abbia indotto preventivi riscontri, da parte dell‘assistenteincaricato, aventi comunque a oggetto il personale ricordo dell‘accaduto, consentendo una migliore descrizione degli eventi esenza che la veridicità della rappresentazione possa in alcuna misura risultare vulnerata. A escluderlo, del resto, è l‘assenza diogni interesse a una narrazione parziale, difetto di interessi comune a ciascuno degli ufficiali di gara, con conseguenteinfondatezza degli assunti della difesa di parte attrice.2.4. La stessa difesa denuncia l‘ obliterazione, che considera indebita, «della relazione del 23 maggio <strong>2007</strong>» dell‘ UfficioIndagini, che -senza peraltro che i fenomeni costituenti l‘origine dell‘inferenza che porta anche il Collegio arbitrale a ritenerela responsabilità di P. Lombardo fossero già lì in alcun modo revocati in dubbio- aveva ritenuto carente il grado altrimentinecessario di gravità e concordanza degli indizi raccolti, offrendo ipotesi alternative a quella della consumazione dell‘illecito.Sul punto, il Collegio ritiene che il documento in questione, offerto in comunicazione sub n. 13 non nella sua interezza malimitatamente alle «conclusioni» da cui la difesa interessata mutua il suo fondamentale argomento (con un‘omissione, quindi,che va almeno da pg. 2 a pg. 16, il che ne annichilisce il tasso di apprezzabilità), non offra alcun elemento specifico o di direttaapprensione avente riguardo alla posizione di P. Lombardo, ma si ponga, al più, quale elemento genericamente attendibile nellaricerca di standard logici ai quali parametrare il giudizio nel suo complesso; funzione che sembra assolvere specialmenteladdove rimane apparentemente incurante di qualsivoglia riferimento a soggetti diversi da quelli agenti in veste di «allenatore,vice allenatore [e] calciatori» della U.S.D. Siracusa s.r.l. con significativa omissione (che il Collegio condivide, per quantopossa qui occorrere), pertanto, del «livello dirigenziale» al quale invece la decisione estende, attraverso la sanzione inflittaanche al direttore sportivo Antonio Ciccarone, il giudizio di responsabilità.2.5. E‘ evidente, per tutto quanto detto, che il giudizio di responsabilità è stato condotto già in sede federale, e qui nuovamente,senza alcuna violazione neppure della regola di giudizio detta dell‘ «oltre ogni ragionevole dubbio».L‘assenza di profili giusta i quali questo Collegio potrebbe essere indotto ad agire in modo virtualmente rescindente sopra ladecisione di ultima istanza della F.I.G.C. esclude che la stessa misura della sanzione possa, in assenza di specifici motivi dicensura (diversi dall‘allegazione di decisioni palesemente inconferenti per ragioni oggettive e soggettive), essere oggettoautonomo e limitato della determinazione alla quale questo Collegio è chiamato.3. La novità di alcune delle questioni trattate e la complessiva singolarità della vicenda giustificano la integrale compensazionedelle spese del giudizio.P.Q.M. Il Collegio, definitivamente pronunciando nella controversia e disattesa ogni altra richiesta o eccezione, così provvede:587


DECISIONI INTEGRALI DELLA CAMERA DI CONCILIAZIONE ED ARBITRATO PER LO SPORT DEL CONI- STAGIONE SPORTIVA <strong>2007</strong>-<strong>2008</strong>• rigetta le domande proposte da Paolo Lombardo con «istanza di arbitrato» pervenuta in data 20 febbraio <strong>2008</strong>, prot. n. 317;• dichiara interamente compensate tra le parti le spese del procedimento e per assistenza difensiva;• dichiara le parti costituite tenute in egual misura, con vincolo di solidarietà, al pagamento dei diritti degli arbitri, comeseparatamente liquidati, nonché dei diritti della Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport;• manda alla Segreteria di comunicare alle parti il presente provvedimento;• omissis.Così deliberato all‘unanimità dei voti in conferenza personale degli arbitri riuniti presso la sede dell‘arbitrato in data 16maggio <strong>2008</strong>, e sottoscritto in numero di tre originali nei luoghi e nelle date di seguito indicati.LODO ARBITRALE DEL 20 MAGGIO <strong>2008</strong> – SIG. STEFANO CAPOZUCCA CONTRO FEDERAZIONEITALIANA GIUOCO CALCIOCOMITATO OLIMPICO NAZIONALE ITALIANOCAMERA DI CONCILIAZIONE E ARBITRATO PER LO SPORTC O L L E G I O A R B I T R A L EIL COLLEGIO ARBITRALEProf. Avv. Massimo Zaccheo Presidente del Collegio ArbitraleProf. Avv. Maurizio Benincasa ArbitroCons. Silvestro Maria Russo ArbitroNominato ai sensi del Regolamento della Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport, riunito in conferenza personale indata 20 maggio <strong>2008</strong> presso la sede dell‘Arbitrato in RomaHa deliberato all‘unanimità il seguenteL O D ONel procedimento di Arbitrato (prot. n. 2419 del 14 dicembre <strong>2007</strong>) promosso da:Sig. Stefano Capozucca, nato a Roma il 1 gennaio 1955 e residente in Biella alla Via Addis Abeba n. 8/7, rappresentato edifeso dall‘avv. Mattia Grassani ed elettivamente domiciliato presso il suo Studio in Bologna, via De‘ Marchi n. 4/2.- ricorrente -contro Federazione Italiana Giuoco Calcio (di seguito, per brevità F.I.G.C.), in persona del suo legale rappresentante p.t.,rappresentata e difesa dagli avv.ti Mario Gallavotti e Stefano La Porta ed elettivamente domiciliata presso il loro Studio inRoma, via Po n. 9.- resistente –IN FATTO1. La Procura Federale della F.I.G.C., con atto del 17/07/2005, ha deferito il Sig. Stefano Capozucca, in qualità di DirettoreSportivo del Genoa Cricket and Football Club S.p.a., alla Commissione Disciplinare della F.I.G.C. presso la Lega NazionaleProfessionisti per sentirlo rispondere, unitamente ad altri tesserati, dell‘accusa di ―violazione dell‟art. 6, commi 1 e 5, delCodice di Giustizia Sportiva per avere, prima della gara Genoa – Venezia dell‟11/6/2005, in concorso fra loro e con altrisoggetti allo stato non identificati, posto in essere atti diretti ad alterare lo svolgimento ed il risultato della gara suddetta…con l‟aggravante di cui all‟art. 6, comma 6, C.G.S., dell‟effettiva alterazione dello svolgimento e del risultato della gara‖.2. La Commissione Disciplinare, con C.U. n. 10 del 27/07/2005, avuto riguardo alla qualifica di dirigente e al ruolo avuto nellavicenda, ha ritenuto il sig. Capozucca responsabile della violazione dell‘art. 6, comma 1, del C.G.S. e gli ha inflitto la sanzionedell‘inibizione per cinque anni ai sensi dell‘art. 6, comma 5 e 6, e dell‘art. 14, comma 2 C.G.S..3. Avverso tale decisione, il Sig. Stefano Capozucca ha presentato tempestivo reclamo avanti alla C.A.F. della F.I.G.C.chiedendone la riforma con annullamento della sanzione ovvero la riduzione della pena. La C.A.F., nella riunione del 05 e06/08/2005, ha rigettato l‘appello proposto dall‘odierno ricorrente.4. Il Sig. Stefano Capozucca ha, quindi, esperito il prescritto tentativo di conciliazione e, in considerazione del suo esitonegativo, ha proposto, in data 12 dicembre <strong>2007</strong>, istanza di arbitrato, chiedendo a questo Collegio di ―annullare o, insubordine, ridurre la sanzione irrogata nei suoi confronti, nei limiti del presofferto, ovvero nella diversa misura che saràritenuta equa e di giustizia‖. In data 08 gennaio <strong>2008</strong> si è costituita nel presente arbitrato la F.I.G.C., la quale ha richiesto ilrigetto della domanda avversaria.5. Con ordinanza del 16 maggio <strong>2008</strong> il Collegio Arbitrale ha disposto l‘acquisizione in giudizio della documentazione relativaal deferimento del sig. Stefano Capozucca in ordine a fatti successivi all‘irrogazione della sanzione.IN DIRITTO1. Il Collegio ritiene che l‘odierna controversia non può avere ad oggetto l‘accertamento dei fatti per i quali è stata inflitta alSig. Capozucca l‘inibizione di cinque anni, che devono ritenersi come pacifici. In proposito, infatti, non può trascurarsi che,oltre alle decisioni rese nell‘ambito dei procedimenti sportivi, è intervenuta sentenza del Tribunale di Genova, che hariconosciuto, seppur con condanne ridotte rispetto alle richieste del Pubblico Ministero, la rilevanza penale delle condottetenute dal Sig. Capozucca in ordine ai fatti per i quali l‘odierno ricorrente è stato, dapprima deferito e, poi, condannato dallaGiustizia Sportiva.588


DECISIONI INTEGRALI DELLA CAMERA DI CONCILIAZIONE ED ARBITRATO PER LO SPORT DEL CONI- STAGIONE SPORTIVA <strong>2007</strong>-<strong>2008</strong>Di conseguenza, la domanda principale di annullamento della sanzione applicata al sig. Capozucca deve essere rigettataessendo indubbio che l‘odierno ricorrente abbia tenuto una condotta meritevole di essere sanzionata.2. Il Collegio reputa, quindi, di dover limitare la propria indagine alla congruità della sanzione inflitta al sig. Capozucca e allaeventuale, presenza di motivi che consentano di accogliere la domanda subordinata di riduzione della inibizione anche alla lucedi quanto emerso nel corso di questo procedimento.Con riguardo al primo profilo, il ricorrente lamentata l‘applicazione, nei suoi confronti, dell‘aggravante di cui all‘art. 6, comma6, del C.G.S., prevista nel caso in cui ―lo svolgimento o il risultato della gara è stato alterato, oppure se il vantaggio inclassifica è stato conseguito‖. Circostanza, indubbiamente, pacifica atteso che sia la Giustizia <strong>sportiva</strong> e sia quella togatahanno: (i) accertato l‘esistenza di accordi volti ad alterare il risultato della gara Genoa – Venezia in favore della prima delledue società; (ii) che, in virtù di tali accordi, tale partita è stata vinta dal Genoa. In virtù di tale risultato positivo il Genoaconseguì la promozione alla serie superiore.Nel caso che ci occupa, quindi, non può essere revocato in dubbio che il risultato della gara è stato alterato e il vantaggio inclassifica conseguito. Coerentemente con la norma, il Giudice sportivo ha applicato l‘aggravante in esame.Sotto altro profilo, si deve considerare che nel determinare la pena, il Giudice federale ha tenuto presente che:(i) la pena minima prevista dall‘art. 6 C.G.S. per ―i dirigenti, i soci di associazione ed i tesserati riconosciuti responsabili diillecito sportivo sono puniti con una sanzione non inferiore all‟inibizione o squalifica per un periodo minimo di tre anni‖ (art.6, comma 5, C.G.S.);(ii) i fatti per i quali il Capozucca è stato sanzionato hanno avuto grandissima rilevanza su tutti i mezzi di telecomunicazionenazionali in quanto il risultato della partita Genoa – Venezia risultava fondamentale per determinare la società avente diritto apartecipare al maggior campionato professionistico organizzato nell‘ambito della F.I.G.C.. E‘ evidente, allora, l‘ampiodiscredito che l‘illecito commesso dal sig. Capozucca, unitamente ad altri soggetti, ha gettato sull‘intera F.I.G.C..In virtù di quanto appena rilevato, il Collegio ritiene, pertanto, che la sanzione inflitta all‘odierno ricorrente sia stataadeguatamente commisurata dai Giudici della F.I.G.C. ai fatti accertati in giudizio.3. Il Collegio, infine, ritiene di non poter esaminare l‘eccezione svolta dalla difesa del ricorrente in ordine alla minor gravitàdella pena comminata dai Giudici della F.I.G.C. al giocatore Martin Lejsal perché questo Collegio è privo potestas iudicandi inordine alla posizione del richiamato atleta.4. In considerazione dell‘integrale rigetto delle domande avanzate dal sig. Stefano Capozucca, il Collegio pone a carico delricorrente le spese di difesa e di funzionamento del Collegio.PQMIL COLLEGIO ARBITRALEdefinitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, disattesa ogni ulteriore istanza, eccezione e deduzione: respingela domanda proposta dal sig. Stefano Capozucca;condanna il Sig. Stefano Capozucca al pagamento delle spese di lite in favore della F.I.G.C. liquidate in € 1.000,00 (euromille/00) oltre spese generali, iva e cpa;fermo il vincolo di solidarietà, condanna il sig. Stefano Capozucca al pagamento delle spese e degli onorari del CollegioArbitrale, liquidati dalla Camera come da Regolamento;dispone che i diritti amministrativi versati dalle parti siano incamerati dalla Camera;manda alla Segreteria di comunicare alle parti il presente lodo.Così deliberato all‘unanimità dei voti in conferenza personale degli arbitri riuniti presso la sede dell‘Arbitrato in data 20maggio <strong>2008</strong>, e sottoscritto in numero tre originali nei luoghi e nelle date di seguito indicati.F.to Massimo Zaccheo Presidente del Collegio ArbitraleF.to Maurizio Benincasa ArbitroF.to Silvestro Maria Russo ArbitroLODO ARBITRALE DEL 3 GIUGNO <strong>2008</strong> – U.S. ARIANO IRPINO CONTRO FEDERAZIONE ITALIANAGIUOCO CALCIO E COMITATO REGIONALE F.I.G.C. /L.N.D.COMITATO OLIMPICO NAZIONALE ITALIANOCAMERA DI CONCILIAZIONE E ARBITRATO PER LO SPORTC O L L E G I O A R B I T R A L EAvv. Dario Buzzelli Presidente del Collegio ArbitraleAvv. Marcello de Luca Tamajo ArbitroCons. Silvestro Maria Russo Arbitronominato ai sensi del Regolamento della Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport (―Regolamento‖),riunito in conferenza personale in data 3 giugno <strong>2008</strong> presso la sede dell‘arbitrato in Roma ha deliberatoall‘unanimità il seguenteLODO nel procedimento di Arbitrato (prot. n. 0294 del 19.2.<strong>2008</strong>) promosso da:U.S. Ariano Irpino, con sede legale in Montella (AV), alla Piazza Bartoli, in persona del legale rappresentante p.t.,rappresentata e difesa dall‘Avv. Walter Mauriello ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest‘ultimo in Avellino alla589


DECISIONI INTEGRALI DELLA CAMERA DI CONCILIAZIONE ED ARBITRATO PER LO SPORT DEL CONI- STAGIONE SPORTIVA <strong>2007</strong>-<strong>2008</strong>Via Iannacone n. 5 (tel. 082535799/fax 082535799) parte attrice contro Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), inpersona del Presidente Dott. Giancarlo Abete, rappresentata e difesa dall‘Avv. Mario Gallavotti ed elettivamente domiciliatapresso il suo studio in Roma alla Via Po n. 9 (tel. 06858231/fax 0685823200/e.mail ghp@ghplex.it); parte convenuta e controComitato Regionale FIGC/LND, in persona del p.t., costituitosi quale Lega Nazionale Dilettanti e rappresentata e difesadall‘Avv. Mario Gallavotti ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma alla Via Po n. 9 (tel. 06858231/fax0685823200/e.mail ghp@ghplex.it);parte convenutaFATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO ARBITRALE1. In data 19.6.<strong>2008</strong> la U.S. Ariano Irpino (Matricola FIGC n. 57763) con sede in Ariano Irpino (AV) e la A.S.D. DinamoMontemarano (Matricola FIGC n. 620204) con sede in Montemarano (AV) deliberavano di approvare, ratificando le decisioniassunte dagli organi sociali delle rispettive società, la loro fusione in un'unica, nuova, società denominata AssociazioneSportiva dilettantistica ―Montella‖ con sede legale in Montemarano alla via San Francesco n. 271. Il Comitato RegionaleCampania Lega Nazionale Dilettanti, al quale veniva presentata la prescritta domanda di fusione, esprimeva parere negativo (v.la relativa domanda di fusione presentata in data 21.6.<strong>2007</strong>). Detto parere negativo veniva integrato dall‘anzidetto Comitatoregionale con nota del 3.7.<strong>2007</strong> alla quale venivano allegate le comunicazioni datate rispettivamente 7.6.<strong>2007</strong>, 25.6.<strong>2007</strong> e2.7.<strong>2007</strong> con le quali l‘assessore allo Sport e alle attività promozionali del Comune di Ariano Irpino rappresentava l‘interessedell‘Amministrazione Comunale a mantenere il titolo sportivo, la sede e l‘attività dell‘Ariano Irpino nell‘ambito del proprioterritorio.2. Con missiva della FIGC in data 9 ottobre <strong>2007</strong> veniva comunicato alle società interessate che il Presidente Federale ―vista ladocumentazione acquisita, visto il parere negativo espresso dal Comitato Regionale Campania, non ha approvato la richiestadi fusione‖.3. Con atto depositato in data 19.2.<strong>2008</strong> la società di calcio U.S. Ariano Irpino, all‘esito infruttuoso della procedura diconciliazione preventivamente attivata, proponeva istanza di arbitrato richiedendo ―all‟On. Ufficio adito direttamente o permente dell‟ufficio legale, di provvedere alla nomina del Collegio Arbitrale, […] vista l‟istanza depositata mezzo fax al CONI il29.X.<strong>2007</strong> finalizzata all‟emissione della pronuncia di annullamento del provvedimento della F.I.G.C. emesso in data 9ottobre <strong>2007</strong> prot. 5.1424/G.C., presenziando per l‟effetto all‟audizione delle parti coinvolte nella procedura ossia la F.I.G.C.e il Comitato Regionale Campania” (così testualmente la domanda di arbitrato, p.4).Osserva la U.S. Ariano Irpino che la fusione della propria società con la Dinamo Montemarano sarebbe stata legittimamenteoperata, mentre il provvedimento di diniego della F.I.G.C. non avrebbe tenuto conto di ―numerose istanze endoprocedimentalivolte a dimostrare la bontà della fusione‖, ricalcando semplicemente il parere espresso dal Comitato Regionale Campania, ilquale, a sua volta, si sarebbe basato su di un diniego del Comune di Ariano Irpino immotivato e fondato esclusivamente suragioni politiche. Il provvedimento della F.I.G.C., secondo la società istante, sarebbe inoltre stato emesso per relationem esenza aver escusso la parte interessata; esso sarebbe altresì tardivo, perché emesso con notevole ritardo sull‘inizio deicampionati di calcio e perciò foriero di danni economici per la società neocostituita e di danni morali per la collettività locale.Detto diniego, infine, si porrebbe in contrasto con l‘autonomia prevista dalla legge per l‘ordinamento sportivo.4. Con memoria depositata in data 28.2.<strong>2008</strong> si costituivano la F.I.G.C. e la Lega Nazionale Dilettanti i quali deducevanol‘inammissibilità e l‘infondatezza dell‘istanza arbitrale.Quanto all‘inammissibilità essa discenderebbe, da un lato, dall‘inosservanza del termine decadenziale di 30 giorni dalla data diconoscenza dell‘atto impugnato per la proposizione dell‘istanza di conciliazione e, dall‘altro, dall‘assoluta indeterminatezza dipetitum e causa petendi dell‘istanza arbitrale, la quale non conterrebbe né le pretese avanzate né le ragioni su cui le stesse sifonderebbero.Relativamente al merito le parti convenute osservano che secondo l‘art. 20 delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C., ilPresidente Federale gode di un margine di discrezionalità nell‘approvazione delle operazioni di fusione tra soggetti affiliati allaF.I.G.C. e che tale potere discrezionale, insindacabile in sede arbitrale, sarebbe stato comunque correttamente esercitato dalmomento che le norme federali non prevedono alcuna audizione delle parti, mentre la sussistenza dei presupposti della fusionesarebbe smentita dall‘opposizione manifestata dal Comune di Ariano Irpino; infine, il ritardo nell‘adozione del provvedimentodefinitivo di diniego sarebbe stato determinato proprio dalle richieste di chiarimenti avanzate dalla società istante rispetto allequali la F.I.G.C., disponendo un supplemento di indagine, avrebbe dimostrato accortezza e prudenza.5. All‘udienza del 15 aprile <strong>2008</strong>, esperito invano il tentativo di conciliazione, e disposta l‘acquisizione di documentazione, siprocedeva alla discussione, all‘esito della quale il Collegio fissava al 24 aprile <strong>2008</strong> termine per il deposito di documenti, al 15maggio per il deposito di memorie e al 30 maggio <strong>2008</strong> per il deposito di repliche.Le parti, nei termini loro assegnati, depositavano documenti, memorie e replicheMOTIVI DELLA DECISIONE1. Occorre preliminarmente esaminare la questione, sollevata dalle parti convenute nella memoria di costituzione e reiteratanelle successive memorie autorizzate, dell‘inammissibilità della domanda arbitrale per essere stata l‘istanza di conciliazione,propedeutica all‘instaurazione del procedimento arbitrale, presentata oltre il termine decadenziale previsto dal Regolamentodella Camera. Osservano le predette convenute che l‘istanza di conciliazione sarebbe stata avanzata solo in data 15 novembre<strong>2007</strong>, allorché l‘ufficiale giudiziario ha inviato tale istanza alle altre parti (cfr. Memoria di costituzione della FIGC e LND indata 28.2.<strong>2008</strong>, p. 2), ovvero in data 12 novembre <strong>2007</strong>, giorno della consegna dello stesso atto all‘Ufficiale Giudiziario (cfr.Memoria autorizzata della FIGC e LND del 14.5.<strong>2008</strong>, p. 2), e dunque dopo la scadenza del termine di 30 giorni a far data dal9 ottobre <strong>2007</strong>, giorno in cui la parte istante ha ricevuto via fax la comunicazione del provvedimento di diniego alla fusione, o590


DECISIONI INTEGRALI DELLA CAMERA DI CONCILIAZIONE ED ARBITRATO PER LO SPORT DEL CONI- STAGIONE SPORTIVA <strong>2007</strong>-<strong>2008</strong>al più tardi dal 13 ottobre <strong>2007</strong>, giorno in cui la stessa comunicazione è giunta all‘istante a mezzo raccomandata. Ritiene ilCollegio che l‘eccezione sia fondata nei termini di seguito indicati. Al riguardo occorre premettere che nel Regolamento chedisciplina il funzionamento della Camera è previsto, nel Titolo III relativo alla ―Funzione conciliativa‖, che “il tentativo diconciliazione… è obbligatorio” in funzione non tanto della procedibilità, quanto della stessa “instaurazione di unprocedimento arbitrale” (art. 4, comma 5). A tal fine, il successivo art. 5 prevede che “la controversia è sottoposta allaCamera… con istanza da presentare – a pena di decadenza – entro e non oltre il termine perentorio di trenta giorni dalla datadi conoscenza del fatto e dell‟atto da cui trae origine la controversia” (comma 1°). E che ―La parte che desideri ricorrere allaprocedura di conciliazione, invia copia della propria istanza di conciliazione alla controparte, alla Federazione <strong>sportiva</strong>nazionale e, successivamente, sottopone alla Camera la propria istanza, depositandone presso la Segreteria un originale piùtre copie (comma 5°). Come questa Camera ha già avuto modo di rilevare, quello appena descritto costituisce “un validosistema di „decadenze stabilite contrattualmente‟ (art. 2965 c.c.), per effetto del quale „entro e non oltre il termine di trentagiorni dalla data di conoscenza del fatto o dell‟atto da cui trae origine la controversia‟, quest‟ultima (individuata nei suoiestremi di massima), onde impedire la decadenza dal diritto di proporre l‟azione presso gli arbitri, deve andare soggetta alcompimento di un atto, l‟istanza preventiva di conciliazione, senza del quale rimane precluso l‟avveramento di una vera epropria condizione di proponibilità dell‟arbitrato (artt. 2969 c.c.; 382, ult. co., c.p.c.); non di sola procedibilità del giudizio,dunque, poiché il carattere perentorio del termine per l‟accesso alla fase di conciliazione impedisce, allorché sia spirato, ediversamente da altri luoghi normativi che pure delineano tentativi obbligatori di negoziato in funzione pre-contenziosa [artt.410-412 bis. c.p.c.], di concepirne l‟esperimento come accessibile sine die al fine di garantire la mera procedibilità ulterioredell‟azione” (Cfr. Lodo Avella c/FIGC del 27.4.<strong>2007</strong>). Ciò posto, si osserva come nel caso di specie l‘U.S. Ariano Irpino eragià incorsa nella decadenza prevista dall‘anzidetta norma al momento (12.11.<strong>2007</strong>) della consegna della domanda diconciliazione all‘ufficiale giudiziario ai fini della notifica alle parti convenute (cfr. il timbro di ricezione in atti), atteso che essaparte istante ha avuto conoscenza del provvedimento di diniego alla fusione già in data 9 ottobre, al momento cioè dellaricezione del fax contenente la relativa comunicazione (v. documentazione prodotta in allegato alla memoria di costituzionedelle parti convenute, doc. 1). La trasmissione della predetta comunicazione a mezzo fax, a giudizio del Collegio, vale adintegrare la “conoscenza del fatto o dell‟atto” da cui la richiamata disposizione dell‘art. 5 comma 1° del Regolamento dellaCamera fa decorrere il termine decadenziale di 30 giorni per la proposizione dell‘istanza di conciliazione. L‘U.S. ArianoIrpino, infatti, non ha mai contestato la ricezione del fax né ha negato di aver avuto conoscenza del provvedimento di diniegoal momento della ricezione dello stesso fax. Inoltre, non prescrivendo l‘art. 20 delle Norme Organizzative Interne dellaF.I.G.C. alcuna specifica modalità per la comunicazione del ripetuto provvedimento di diniego, non vi è ragione per escludereche il fax sia mezzo idoneo di comunicazione. L‘utilizzabilità del fax per le comunicazioni tra la Federazione e le societàcalcistiche risulta anzi dall‘espressa previsione del Codice di Giustizia Sportiva della F.I.G.C., che consente l‘utilizzo del faxper la trasmissione di ogni atto previsto dal medesimo codice (cfr. art. 38, comma 7°, C.G.S.: ―Tutti gli atti previsti dalpresente Codice possono essere comunicati a mezzo di corriere o posta celere con avviso di ricevimento, telegramma, telefax oposta elettronica, a condizione che sia garantita e provabile la ricezione degli stessi da parte dei destinatari‖). D‘altro canto,come ha recentemente osservato il Consiglio di Stato, ―il fax rappresenta uno dei modi in cui può concretamente svolgersi lacooperazione tra i soggetti, in quanto essa viene attuata mediante l'utilizzo di un sistema basato su linee di trasmissione di datied apparecchiature che consentono di poter documentare sia la partenza del messaggio dall'apparato trasmittente che,attraverso il cosiddetto rapporto di trasmissione, la ricezione del medesimo in quello ricevente …Posto quindi che gliaccorgimenti tecnici che caratterizzano il sistema garantiscono, in via generale, una sufficiente certezza circa la ricezione delmessaggio, ne consegue non solo l'idoneità del mezzo a far decorrere termini perentori, ma anche che un fax deve presumersigiunto al destinatario quando il rapporto di trasmissione indica che questa è avvenuta regolarmente, senza che colui che hainviato il messaggio debba fornire alcuna ulteriore prova‖ (Cfr. Cons. Stato Sez. VI, 4.6.<strong>2007</strong>, n. 2951). Nella memoria direplica del 30.5.<strong>2008</strong> la parte istante osserva tuttavia di aver depositato l‘istanza di conciliazione già in data 29 ottobre <strong>2007</strong> erileva che il richiamato art. 5 del Regolamento della Camera prevede che entro il ricordato termine decadenziale debba essereeffettuata la ―presentazione‖ dell‘istanza e non la comunicazione alle altre parti. Il rilievo è privo di pregio, poiché omette diconsiderare la disposizione contenuta nel comma 5 dell‘art. 5, che, come già ricordato, prevede che la parte che desideriricorrere alla procedura di conciliazione, deve inviare copia della propria istanza di conciliazione alla controparte nonché allaFederazione <strong>sportiva</strong> nazionale e, successivamente, sottoporre alla Camera la propria istanza, depositandone presso laSegreteria un originale più tre copie. Ne segue che il semplice deposito dell‘istanza, senza la previa comunicazione alle altreparti nel termine prescritto, non impedisce la decadenza di cui alla ricordata norma. Né vale richiamare in contrario, come fa laparte istante nella memoria di replica, la disciplina della conversione dell‘atto di cui all‘art. 159 c.p.c..Il Regolamento dellaCamera stabilisce infatti un vero e proprio sistema di decadenza contrattuale, di natura sostanziale e non processuale. L‘unicoatto che impedisce tale decadenza è, per l‘appunto, la presentazione dell‘istanza di conciliazione con le modalità e i terminiprevisti dal Regolamento (cfr. in proposito il Lodo Licata/F.I.P. del 16.11.<strong>2007</strong>, che richiama il citato Lodo Avella/F.I.G.C.27.4.<strong>2007</strong>).2. I rilievi superiori assorbono le ulteriori questioni preliminari e, naturalmente, quelle integranti il meritodella domanda di arbitrato.3. In considerazione della natura non di merito della statuizione, il Collegio dichiara interamentecompensate tra le parti le spese del procedimento e per assistenza difensiva.4. Il Collegio dispone, altresì, che le parti costituite sono tenute in egual misura, con vincolo di solidarietà, al pagamento deidiritti degli arbitri, come separatamente liquidati, nonché dei diritti della Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport.591


DECISIONI INTEGRALI DELLA CAMERA DI CONCILIAZIONE ED ARBITRATO PER LO SPORT DEL CONI- STAGIONE SPORTIVA <strong>2007</strong>-<strong>2008</strong>P.Q.M.Il Collegio, all‘unanimità definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, disattesa ogni ulteriore istanza edeccezione, così provvede:dichiara improcedibile la domanda presentata dalla U.S. Ariano Irpino;dichiara interamente compensate tra le parti le spese del procedimento e per eventuale assistenza difensiva;dichiara le parti costituite tenute in egual misura, con vincolo di solidarietà, al pagamento dei diritti degli arbitri, comeseparatamente liquidati, nonché dei diritti della Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport.Così deliberato all‘unanimità dei voti in conferenza personale degli arbitri riuniti presso la sede dell‘arbitrato in data 3 giugno<strong>2008</strong>.Il presente lodo è stato preventivamente sottoposto al controllo formale della Camera ai sensi dell‘art. 20 del Regolamento esottoscritto in numero quattro (4) originali nei luoghi e nelle date di seguito indicati.LODO ARBITRALE DEL 9 GIUGNO – RAG. GIULIANO MILESI CONTRO FEDERAZIONE ITALIANAGIUOCO CALCIOProf. Avv. Massimo Zaccheo Presidente del Collegio ArbitraleProf. Avv. Tommaso Edoardo Frosini ArbitroCons. Silvestro Maria Russo Arbitronominato ai sensi del Regolamento della Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport, riunito in conferenza personale indata 9 giugno <strong>2008</strong> presso la sede dell‘Arbitrato in Roma ha deliberato all‘unanimità il seguente L O D Onel procedimento di arbitrato (prot. n. 0326 del 22 febbraio <strong>2008</strong>) promosso dal: rag. Giuliano Milesi, nato a Cellatica il 22maggio 1955 e residente in Nuvolera alla Via Scaiola n. 2, rappresentato e difeso dall‘avv. Osvaldo Mossini ed elettivamentedomiciliato presso il suo Studio in Milano, alla via Larga n. 6. ricorrente - contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (diseguito, per brevità F.I.G.C.), in persona del suo legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Mario Gallavottie Luigi Medugno ed elettivamente domiciliata presso lo Studio del primo in Roma, via Po n. 9. resistente IN FATTO1. La vicenda trova origine nell‘atto di deferimento notificato, in data 06 agosto <strong>2007</strong>, dal Procuratore Federale della F.I.G.C.al rag. Giuliano Milesi, Presidente del Comitato Regionale Lombardia della Lega Nazionale Dilettanti (di seguito, persemplicità, solo CR Lombardia), con il quale è stato contestato al rag. Milesi la violazione dell‘art. 1, comma 1, del Codice diGiustizia Sportiva, che sarebbe derivata da alcune condotte poste in essere dal medesimo rag. Milesi, e precisamente: a)affidamento di una prestazione di servizi di ospitalità alberghiera in violazione dell‘allora vigente Regolamento diamministrazione e contabilità; b) affidamento di servizi informatici relativi al sito web del Comitato Regionale, in violazionedelle norme previste in materia; c) omessa vigilanza sull‘operato del sig. Elio Dodesini, collaboratore del rag. Milesi.2. Con decisione dell‘08 ottobre <strong>2007</strong>, la Commissione disciplinare, ritenuti accertati i fatti contestati nell‘atto di deferimento econfiguranti la violazione dell‘art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, ha comminato al rag. Milesi la sanzione dellainibizione di mesi 10. Avverso la pronuncia della Commissione disciplinare hanno proposto reclamo, per opposti motivi, laProcura Federale e il rag. Milesi. La Corte di Giustizia Federale, con provvedimento del 07 novembre <strong>2007</strong>, ha respinto ilreclamo promosso dal rag. Milesi ed ha accolto parzialmente quello proposto dalla Procura Federale, comminando al rag.Milesi la sanzione dell‘inibizione di mesi 14.3. Il rag. Milesi ha, quindi, esperito il prescritto tentativo di conciliazione e, in considerazione del suo esito negativo, haproposto, in data 26 febbraio <strong>2008</strong>, istanza di arbitrato, chiedendo a questo Collegio di accertarel‘insussistenza della violazione dell‘art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva e, in subordine, l‘accertamento delcarattere eccessivo e sproporzionato della sanzione al medesimo comminata. In data 07 marzo <strong>2008</strong> si è costituita, nel presentearbitrato, la F.I.G.C., la quale ha contestato integralmente le deduzioni formulate dal rag. Milesi nell‘atto introduttivo delpresente arbitrato e ha richiesto il rigetto della domanda avversaria.All‘udienza del 03 aprile <strong>2008</strong> il Collegio concedeva i seguenti termini: a) al 15 aprile <strong>2008</strong>, al rag. Milesi, per il deposito didocumenti, con breve memoria illustrativa dei documenti medesimi; b) al 24 aprile <strong>2008</strong>, a parte convenuta, per il deposito didocumenti, con breve memoria illustrativa dei documenti medesimi; c) al 16 maggio <strong>2008</strong>, ad entrambe le parti, per il depositodi comparse conclusionali; d) al 26 maggio <strong>2008</strong>, ad entrambe le parti, per repliche.IN DIRITTO1. In via preliminare, il Collegio valuta opportuno esaminare l‘eccezione di inammissibilità proposta (solo con la comparsaconclusionale) dalla difesa della FIGC. L‘eccezione consiste nel ritenere inammissibile un procedimento che si fonda,sostanzialmente, sulla richiesta di rideterminazione di una sanzione precedentemente comminata dalla Corte di GiustiziaFederale, atteso che quest‘ultima non potrebbe, secondo la FIGC, essere oggetto di una mera verifica aritmetica in ordine alquantum sanzionatorio dalla stessa applicato.Ad avviso del Collegio tale eccezione è stata tardivamente introdotta nel procedimento; la sua mancata deduzione, nellacomparsa di costituzione, comporta, infatti, la tacita accettazione del contraddittorio su tutte le domande formulate conl‘istanza di arbitrato da parte del rag. Milesi. Peraltro, l‘eccezione è comunque infondata in quanto la domanda proposta dalrag. Milesi non è volta esclusivamente a una rideterminazione della sanzione allo stesso comminata, ma è finalizzata, in viaprincipale, alla totale eliminazione della stessa.2. Venendo al merito della controversia, osserva il Collegio che le domande poste dal rag. Milesi sono parzialmente fondate e,conseguentemente, meritano accoglimento nei limiti appresso indicati.592


DECISIONI INTEGRALI DELLA CAMERA DI CONCILIAZIONE ED ARBITRATO PER LO SPORT DEL CONI- STAGIONE SPORTIVA <strong>2007</strong>-<strong>2008</strong>2.1 Dall‘esame della documentazione versata in atti è indubbio che i comportamenti contestati dalla Procura Federale al rag.Milesi in ordine (i) all‘ affidamento di una prestazione di servizi di ospitalità alberghiera in violazione dell‘allora vigenteRegolamento di amministrazione e contabilità, (ii) all‘affidamento di servizi informatici relativi al sito web del ComitatoRegionale in violazione delle norme previste in materia, (iii) nonché dell‘ omessa vigilanza sull‘operato del sig. Elio Dodesini,collaboratore del rag. Milesi, siano stati adeguatamente provati. Conseguentemente, la domanda di eliminazione della sanzioneinibitoria non può trovare accoglimento.2.2 Per quanto riguarda, invece, l‘entità della inibizione comminata, il Collegio osserva che la sanzione irrogata al Milesi e paria 14 mesi di inibizione trova fondamento, oltre che nei fatti descritti sub. 1, nella mancata richiesta di fatturazione per ilsoggiorno all‘Hotel Desenzano. Questa conclusione – che ha condotto a un aggravamento della sanzione da 10 a 14 mesi diinibizione - poggia su due precise circostanze, che devono essere singolarmente esaminate.La prima ha a oggetto la testimonianza del sig. Caccamo, titolare dell‘Hotel Desenzano. Tale testimonianza, ad avviso delCollegio, va valutata anche alla luce delle dichiarazioni rese dalle sig.re Ada Brenna e Cristina Bianchi (che, nell‘ambitodell‘organizzazione del CR Lombardia, avevano lo specifico compito di tenere la contabilità essendo, rispettivamente,dipendenti della FIGC – LND e del CONI). Secondo la sig.ra Brenna la spesa per l‘Hotel Desenzano è stata immediatamenteregistrata nella contabilità del CR Lombardia (seppur in attesa del relativo documento fiscale). Le sig.re Brenna e Bianchihanno inoltre dichiarato che il rag. Milesi ha sempre sostenuto che la fattura, da parte dell‘Hotel Desenzano, sarebbe stataregolarmente emessa e che, anzi, egli aveva invitato la sig.ra Brenna a sollecitare telefonicamente all‘emittente Hotel l‘inviodella stessa. D‘altra parte, dalle stesse dichiarazioni del sig. Caccamo, risulta che fu il sig. Dodesini a richiedere al medesimodi non emettere fattura, mentre nessuna affermazione in tal senso è riferibile al rag. Milesi. Non sembra sussistere, dunque,alcuna prova diretta che dimostri la volontà del Milesi di violare le norme sulla fatturazione. Pertanto, mentre gli addebiti inordine alla scelta dell‘Hotel Desenzano senza il rispetto delle procedure previste dal Regolamento di amministrazione econtabilità della FIGC, e alla irregolarità della registrazione della spesa per la prestazione fornita dal detto albergo al CRLombardia, non possono essere messi in discussione, la gravità degli stessi in ordine alla mancata richiesta di fatturazioneappare di molto attenuata. La seconda circostanza riguarda le dimissioni da Consigliere del CR Lombardia del sig. GiuseppeBaretti, il quale avrebbe a ciò provveduto a causa della scorretta gestione amministrativo-contabile del CR Lombardia da partedel rag. Milesi. Sul punto, la difesa del rag. Milesi ha rilevato che nessun documento, relativo alle suddette dimissioni, è maistato depositato. La difesa della FIGC, in ordine a tale contestazione, non ha offerto decisivi chiarimenti in ordine allacircostanza. In assenza di specifici elementi, il Collegio non può attribuire alcun preciso significato al comportamento tenutodal sig. Baretti; sicché, le sue dimissioni appaiono del tutto irrilevanti ai fini della vicenda in questione. Non è di secondomomento, poi, la circostanza (desumibile dalla testimonianza della sig.ra Brenna), che il Baretti sia uno dei due firmatari(insieme al rag. Milesi) dell‘assegno con cui è stato saldato il conto all‘Hotel Desenzano. Vengono meno, dunque, le ragioniche giustificano una sanzione pari a 14 mesi di inibizione. Ne discende che questo Collegio valuta opportuno procedere ad unasua riduzione, fissando in 10 mesi la sanzione comminata al tesserato.4. In considerazione del parziale accoglimento delle domande avanzate dal rag. Milesi, le spese di difesa e di funzionamentodel Collegio vengono integralmente compensate. PQMIL COLLEGIO ARBITRALEdefinitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, disattesa ogni ulteriore istanza, eccezione e deduzione:rigetta la domanda proposta dal rag. Giuliano Milesi volta ad ottenere l‘annullamento della sanzione di inibizione di 14 mesiallo stesso comminata dalla Corte di Giustizia Federale;2) fissa in 10 mesi la sanzione dell‘inibizione comminata al rag. Giuliano Milesi;dichiara interamente compensate tra le parti le spese di difesa e di assistenza;dichiara le parti tenute in ugual misura, con vincolo di solidarietà, al pagamento dei diritti degli arbitri, come separatamenteliquidati, nonché dei diritti della Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport;manda alla Segreteria la comunicazione alle parti del presente lodo.Così deliberato all‘unanimità dei voti in conferenza personale degli arbitri riuniti presso la sede dell‘Arbitrato in data 9 giugno<strong>2008</strong>, e sottoscritto in numero tre originali nei luoghi e nelle date di seguito indicati. F.to Massimo ZaccheoLODO ARBITRALE DEL 19 GIUGNO <strong>2008</strong> – S.S.C. VENEZIA S.P.A. E ARRIGO POLETTI CONTROFEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIOCOMITATO OLIMPICO NAZIONALE ITALIANOCAMERA DI CONCILIAZIONE E ARBITRATO PER LO SPORTC O L L E G I O A R B I T R A L EAvv. Dario Buzzelli Presidente del Collegio ArbitraleProf. Avv. Maurizio Benincasa ArbitroCons. Silvestro Maria Russo Arbitro593


DECISIONI INTEGRALI DELLA CAMERA DI CONCILIAZIONE ED ARBITRATO PER LO SPORT DEL CONI- STAGIONE SPORTIVA <strong>2007</strong>-<strong>2008</strong>nominato ai sensi del Regolamento della Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport (―Regolamento‖),riunito in conferenza personale in data 6 maggio <strong>2008</strong> presso la sede dell‘arbitrato in Roma ha deliberatoall‘unanimità il seguenteLODOnel procedimento di Arbitrato (prot. n. 0415 del 10.3.<strong>2008</strong>) promosso da:S.S.C. Venezia S.p.a., con sede in Venezia alla Via Mestrina n. 77, in persona del suo Presidente del Consiglio diAmministrazione e legale rappresentante p.t. Sig. Arrigo Poletti, e il Sig. Arrigo Poletti in proprio, residente in Trento, VicoloCervara n. 1, rappresentati e difesi dall‘Avv. Andrea Girardi e dal Dott. Michele Leonardi ed elettivamente domiciliati pressolo studio dei predetti in Trento, alla Via Brennero 139 (fax 0461.829348); attoricontro Federazione Italiana Giuoco Calcio (di seguito, per brevità, F.I.G.C.), in persona del Presidente Dott. Giancarlo Abete,rappresentata e difesa dagli Avv.ti Mario Gallavotti e Luigi Medugno ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primoin Roma, alla Via Po n. 9 (tel. 06858231 / fax 0685823200 / e.mail ghp@ghplex.it); convenutaFATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO ARBITRALE1. Con atto del 18.8.<strong>2007</strong> il Procuratore Federale della F.I.G.C. deferiva davanti alla Commissione Disciplinare Nazionale ilSig. Arrigo Poletti, nella sua qualità di Presidente e legale rappresentante della società S.S.C. Venezia S.p.A.,e la stessa S.S.C.Venezia S.p.A., per rispondere, il primo della violazione dell‘art. 7, comma 3 bis CGS, vigente all‘epoca dei fatti, per non averprovveduto entro il termine perentorio del 30 giugno <strong>2007</strong> a depositare l‘originale della garanzia fideiussoria bancaria a primarichiesta dell‘importo di € 207.000,00, a favore della Lega Professionisti Serie C; e, la S.S.C. Venezia S.p.A., a titolo diresponsabilità diretta ai sensi dell‘art. 2, comma 4 GCS vigente all‘epoca dei fatti, per la violazione disciplinare ascrivibile alsuo Presidente e legale rappresentante.2. La Commissione Disciplinare Nazionale, con decisione pubblicata il 18 settembre <strong>2007</strong>, proscioglieva da ogni addebito gliincolpati rilevando che il mancato deposito nel termine stabilito dell‘originale della fideiussione bancaria doveva imputarsi aderrore scusabile determinato da cause oggettive estranee ai deferiti, dei quali andava quindi esclusa la colpevolezza. A giudiziodella Commissione doveva ritenersi certo che la fideiussione richiesta era stata tempestivamente emessa dall‘Istituto Bancarioin data 29 giugno <strong>2007</strong> e che il giorno 2 luglio <strong>2007</strong>, primo giorno utile lavorativo per le banche dopo il 29 giugno <strong>2007</strong>, ildocumento era stato rilasciato alla Società di calcio che l‘aveva immediatamente rimesso alla Lega.3. Avverso tale decisione proponeva ricorso il Procuratore Federale rilevando, da un lato, che il mancato deposito dellarichiesta fideiussione nel perentorio termine fissato integra una violazione di carattere formale, sicchè l‘adempimento tardivocostituisce ex se violazione disciplinare; dall‘altro, che il ritardo dell‘istituto bancario nel rilascio della fideiussione non puòessere considerato alla stregua di un evento assolutamente imprevedibile ed inevitabile.Con delibera pubblicata in data 5 dicembre <strong>2007</strong> nel C.U. n. 54 CGF, la Corte di Giustizia Federale, II Sezione, accoglieva ilricorso del Procuratore Federale ed infliggeva al Sig. Arrigo Poletti la sanzione dell‘inibizione per mesi 6 e alla società S.S.C.Venezia S.p.A. la sanzione della penalizzazione di punti 1 in classifica da scontarsi nella corrente stagione <strong>sportiva</strong>.4. Con atto depositato in data 10 marzo <strong>2008</strong>, il Sig. Arrigo Poletti e la S.S.C. Venezia S.p.A., all‘esito infruttuoso dellaprocedura di conciliazione preventivamente attivata, proponevano rituale istanza di arbitrato chiedendo al Collegio adito di“annullare, per i motivi tutti e i titoli di cui in narrativa, la sanzione dell‟inibizione per mesi 6 inflitta ad Arrigo Poletti nellasua qualità di Presidente di S.S.C. Venezia S.p.A. e la sanzione della penalizzazione di punti 1 in classifica da scontarsi nellacorrente stagione <strong>sportiva</strong> inflitta a S.S.C. Venezia S.p.A.”.A sostegno delle richieste avanzate gli attori esponevano che il mancato deposito nel termine stabilito dalla normativaregolamentare dell‘originale della fideiussione bancaria fosse dipeso non già da fatto doloso o colposo, bensì “da una causa diforza maggiore o, in ultima ipotesi, di caso fortuito nell‟accezione del fatto del terzo costitutivo di impossibilità dellaprestazione e come tale causa di esonero di responsabilità da parte di chi era tenuto alla prestazione medesima”. La provadella sussistenza della causa esimente sarebbe costituita, secondo l‘assunto degli istanti, dalla comunicazione del 29.6.<strong>2007</strong>della Banca Antonveneta S.p.A. del seguente testuale tenore “Con la presente siamo a comunicarVi che in relazioneall‟emissione di quanto in oggetto [emissione fideiussione bancaria di € 207.000,00 per iscrizione Campionato Serie C1 <strong>2007</strong>-<strong>2008</strong> – Società S.S.C. Venezia S.p.A.] il nostro Istituto per motivi tecnici non è riuscito a rilasciare la garanzia nei terminiprevisti dal regolamento (30.6.<strong>2007</strong>). A tal proposito Vi comunichiamo che la stessa sarà rilasciata dal nostro Istituto lunedì02 luglio <strong>2007</strong>”.5. Con memoria depositata in data 19.3.<strong>2008</strong> si costituiva la F.I.G.C. osservando in primo luogo che l‘istanza avversaria, oveaccolta, sarebbe idonea a incidere sulla posizione in classifica delle altre squadre partecipanti al campionato di C1. Dal checonseguirebbe che il presente arbitrato dovrebbe qualificarsi come pluriparte, donde la necessità di integrare il contraddittorionei confronti dei partecipanti al campionato di serie C1 e di procedere alla nomina del Collegio arbitrale ai sensi dell‘art. 11,comma 2° del vigente Regolamento della Camera.Nel merito, la F.I.G.C. osserva che non è in contestazione la perentorietà del termine stabilito per il deposito dell‘originaledella fideiussione e neppure la sanzione connessa alla violazione di tale precetto.Non vi sarebbero quindi gli estremi dell‘errore scusabile. Né, osserva ancora la F.I.G.C., la comunicazione inviata dalla BancaAntonveneta in data 29.6.<strong>2007</strong> potrebbe integrare causa esimente da responsabilità, in quanto i problemi tecnici ivi espostipotrebbero essere derivati dalla intempestività della richiesta avanzata dalla società, ovvero dalla necessità di offrire alla Bancagaranzie patrimoniali. Infine, secondo la FI.G.C., gli istanti non avrebbero dato prova della imponderabilità della situazionevenutasi a determinare e, comunque, il comportamento della società e del suo Presidente non sarebbero stati improntati a594


DECISIONI INTEGRALI DELLA CAMERA DI CONCILIAZIONE ED ARBITRATO PER LO SPORT DEL CONI- STAGIONE SPORTIVA <strong>2007</strong>-<strong>2008</strong>diligenza, atteso che la necessità dell‘adempimento era nota già da due mesi; sarebbe poi irrilevante il fatto che il terminescadesse di sabato.In data 20 marzo <strong>2008</strong> gli istanti depositavano memoria di replica in ordine alla ritualità e alla natura dell‘arbitrato instaurato.6. All‘udienza del 28 marzo <strong>2008</strong>, esperito invano il tentativo di conciliazione, veniva fissato termine al 7 aprile <strong>2008</strong> per ildeposito della motivazione del provvedimento impugnato e di memorie conclusive.Detta motivazione veniva depositata in data 3 aprile <strong>2008</strong> a cura della F.I.G.C..Entrambe le parti, nel termine loro assegnato, depositavano memorie autorizzate.MOTIVI DELLA DECISIONEII.1. Occorre preliminarmente esaminare la questione, sollevata dalla F.I.G.C. nella memoria di costituzione, relativa alla naturapluriparte del presente arbitrato.Eccepisce la parte convenuta che il presente arbitrato avrebbe dovuto essere instaurato nei confronti di tutti i partecipanti alcampionato di serie C1, con conseguente necessità di integrazione del contraddittorio e applicazione dell‘art. 11 delRegolamento della Camera Arbitrale.Ritiene il Collegio che l‘eccezione non sia fondata.Come è noto, la posizione del controinteressato in senso tecnico, ovvero del litisconsorte necessario, deve essere caratterizzatadall‘esistenza di un interesse immediato, attuale e concreto a che la causa si concluda con un determinato esito.Nel caso di specie, invece, le posizioni dei partecipanti al campionato di serie C1 sono connotate da interessi privi deirichiamati requisiti rispetto al presente arbitrato.Va osservato in proposito che l‘interesse delle squadre di serie C1 ad una conferma della sanzione inflitta potrebbe risultareimmediato, concreto e attuale solo laddove il provvedimento disciplinare fosse stato adottato dopo la formazione dellaclassifica definitiva: in tal caso, infatti, esso avrebbe potuto incidere, ipoteticamente, sulla posizione di alcune squadre, eprecisamente di quelle che, con la sottrazione di un punto alla S.S.C. Venezia S.p.a., avrebbero ricavato un avanzamento inclassifica. Ma è evidente che non è possibile effettuare una simile valutazione con riferimento alla fattispecie in esame, in cuila penalizzazione è stata applicata prima dell‘inizio del campionato. In questo caso, infatti, gli altri partecipanti al campionatodi serie C1 sono titolari non già di interessi immediati, concreti e attuali, ma di semplici aspettative collegate alla posizione disvantaggio da cui è partita la S.S.C. Venezia S.p.A..IIII.1. Venendo al merito delle pretese avanzate dagli istanti, la questione posta all‘attenzione del Collegio consiste nel valutarese le rappresentate vicende, collegate al deposito tardivo della fideiussione, integrino, con riferimento all‘illecito disciplinareche in relazione a detto deposito si configura, l‘elemento dell‘errore scusabile, ovvero del caso fortuito o forza maggiore, e setale elemento sia idoneo ad escludere gli effetti della violazione del precetto di cui alla richiamata norma regolamentare. I fattiche vengono in rilievo nella presente controversia sono pacifici tra le parti e possono così riassumersi nel loro svolgimentocronologico: in data 30 giugno <strong>2007</strong> la società istante ha depositato presso la Lega una missiva della Banca Antonveneta con laquale veniva dichiarata l‘impossibilità ―per motivi tecnici‖ di emettere la fideiussione richiesta entro il termine fissato dalcitato regolamento; con la stessa missiva la Banca comunicava che avrebbe rilasciato la fideiussione il 2 luglio <strong>2007</strong> (cfr.l‘allegato 1 del fascicolo di parte istante); la fideiussione è stata effettivamente rilasciata con data 29 giugno <strong>2007</strong> ed è statainviata via fax alla Lega in data 2 luglio <strong>2007</strong>, pervenendo fisicamente presso gli uffici di quest‘ultima in data 3 luglio <strong>2007</strong>(come da timbro a data F.I.G.C. non contestato dagli istanti: cfr. all. 3 al fascicolo di parte istante). Le parti concordano inoltrenel ritenere perentorio il termine del 30 giugno <strong>2007</strong> di cui al C.U. 6/a del 3 maggio <strong>2007</strong>. Alla luce delle richiamate, obiettive,emergenze ritiene il Collegio che le pretese degli istanti non siano fondate. La norma federale appena richiamata imponevainfatti alle società il deposito e non la mera emissione della garanzia fideiussoria entro il 30 giugno <strong>2007</strong>, anche per l‘evidenteragione che la fideiussione rileva solo nel momento in cui sia messa a disposizione del beneficiario. Tale essendo,inequivocabilmente, l‘adempimento imposto dalla norma e la natura del termine per esso espressamente previsto, già noto findal 2 maggio <strong>2007</strong> – e, quindi, tale da consentire un ampio margine per la predisposizione all‘adempimento tempestivo –, gliistanti non possono opporre all‘inutile decorso del tempo il fatto del fideiussore, sia perché essi lo hanno prescelto e se ne sonoavvalsi, accettando quindi il rischio dei suoi ritardi o inadempimenti, sia perché le indicazioni circa le ragioni del ritardo, di cuialla missiva della Banca Antonveneta già citata, si appalesano del tutto generiche e non dimostrano che il ritardo siaintegralmente imputabile alla Banca medesima. Sfugge,infatti, a questo riguardo, la ragione per la quale la fideiussione, emessasin dal 29 giugno <strong>2007</strong> non sia stata resa disponibile lo stesso giorno. D‘altra parte, la circostanza, segnalata dagli istanti nellamemoria autorizzata, che la S.S.C. Venezia S.p.a. abbia partecipato ai play off, e non abbia pertanto saputo a quale campionatosi sarebbe iscritta fino alla prima settimana di giugno <strong>2007</strong>, non vale ad escludere la responsabilità degli istanti medesimi, inquanto essi hanno comunque avuto le restanti tre settimane di giugno per provvedere agli adempimenti imposti dalla citatanorma. Alla luce di quanto precede non è ravvisabile alcun caso fortuito ovvero alcuna causa di forza maggiore che possanogiustificare la violazione della norma regolamentare: il fatto del terzo come rappresentato dagli istanti, per le esposte ragioni,non presenta i caratteri dell'imprevedibilità e dell'inevitabilità e non può quindi rilevare al fine di escludere la responsabilitàriconosciuta dagli organi federali. Neppure è configurabile nella fattispecie l‘istituto dell‘errore scusabile, cui ha fattoriferimento la Commissione Disciplinare Nazionale, in quanto, in disparte la perfetta comprensibilità della norma, quest‘ultimaregolava una procedura con termini e passaggi rigorosamente scanditi (qual è appunto quella di ammissione ai campionati dicalcio), con conseguente indisponibilità del termine essenziale anche da parte della Federazione.595


DECISIONI INTEGRALI DELLA CAMERA DI CONCILIAZIONE ED ARBITRATO PER LO SPORT DEL CONI- STAGIONE SPORTIVA <strong>2007</strong>-<strong>2008</strong>II.2. Con la memoria autorizzata depositata in data 7 aprile <strong>2008</strong> gli istanti sollevano una questione di inammissibilità deldeferimento di Arrigo Poletti attesa la successione di norme rispetto al tempo in cui l‘illecito si è consumato.È opinione del Collegio che la questione così sollevata sia inammissibile. L‘art. 9, comma 1°, lett. e) del regolamento dellaCamera impone alla parte che intende instaurare il procedimento arbitrale di far pervenire alla Camera stessa e alla controparteun‘istanza contenente, tra l‘altro, ―l‟esposizione dei fatti e delle pretese‖. Ritiene il collegio che in base alla norma richiamata,l‘istanza arbitrale debba contenere elementi sufficienti a consentire al Collegio e alla controparte la precisa e specificaindividuazione delle questioni e delle domande sottoposte ad arbitrato. Diversamente opinando si realizzerebbe una lesione delprincipio del contraddittorio, in quanto il convenuto, non essendo in condizione di conoscere tutte le pretese della parte istante,non potrebbe spiegare compiutamente le proprie difese. Nel caso di specie l‘istanza di arbitrato non fa alcuna menzione dellaquestione relativa all‘inammissibilità del deferimento del Poletti in virtù del C.G.S. nel testo vigente dopo il 1 luglio <strong>2007</strong>, enon contiene alcuna domanda o pretesa al riguardo, rinvenendosi semplicemente nell‘atto introduttivo un generico richiamoalle memorie svolte nei precedenti gradi ―per una più dettagliata esposizione delle ragioni degli incolpati‖ (v. istanza diarbitrato, p. 4). La mancata, specifica, deduzione della questione de qua con le relative domande o pretese, ancorché sollevatadinanzi ai precedenti organi di giustizia <strong>sportiva</strong>, non soddisfa la condizione posta dalla richiamata norma regolamentare e valea ingenerare nel convenuto il legittimo affidamento sull‘abbandono della stessa da parte dell‘istante. Ed infatti la F.I.G.C. nonha mai dedotto alcunché sul punto. La conseguenza è che devono ritenersi inammissibili i rilievi contenuti alle pagine 7 e 8della memoria presentata dagli istanti in data 3 aprile <strong>2008</strong>.III.3. Considerata la particolarità della vicenda, e visti i diversi indirizzi seguiti dagli organi di primo e secondo grado, ilCollegio ritiene equo disporre la compensazione tra le parti delle spese di difesa e di porre a carico delle stesse in egual misurale spese di funzionamento del Collegio.P.Q.M.Il Collegio all‘unanimità, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, disattesa ogni ulteriore istanza,eccezione e deduzione,rigetta l‘eccezione sollevata dalla F.I.G.C. con riferimento alla dedotta natura pluriparte dell‘arbitrato;rigetta le domande avanzate dalla S.S.C. Venezia S.p.a. e dal sig. Arrigo Poletti con l‘istanza di arbitrato depositata in data10.3.<strong>2008</strong>;dichiara interamente compensate tra le parti le spese per assistenza difensiva;dichiara le parti tenute in egual misura, con vincolo di solidarietà, al pagamento dei diritti degli arbitri, come separatamenteliquidati, nonché dei diritti della Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport.Il presente lodo è stato preventivamente sottoposto al controllo formale della Camera ai sensi dell‘art. 20 del Regolamento esottoscritto in numero di quattro (4) originali nei luoghi e nelle date di seguito indicati.F.to Dario Buzzelli PresidenteF.to Maurizio Benincasa ArbitroF.to Silvestro Maria Russo ArbitroLODO ARBITRALE DEL 30 GIUGNO <strong>2008</strong> – F.C. BOLZANO BOZEN 96 CONTRO FEDERAZIONE ITALIANAGIUOCO CALCIOCOMITATO OLIMPICO NAZIONALE ITALIANOCAMERA DI CONCILIAZIONE E ARBITRATO PER LO SPORTC O L L E G I O A R B I T R A L EIL COLLEGIO ARBITRALEcomposto daProf. Avv. Massimo Zaccheo Presidente del Collegio ArbitraleProf. Fulco Lanchester ArbitroProf. Avv. Learco Saporito Arbitronominato ai sensi del Regolamento della Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport, riunito in conferenza personale indata 30 giugno <strong>2008</strong> presso la sede dell‘Arbitrato in Roma ha deliberato all‘unanimità il seguenteL O D Onel procedimento di arbitrato (prot. n. 0003 del 02 gennaio <strong>2008</strong>) promosso da:F.C. Bolzano Bozen 96, in persona del suo presidente, sig. Franco Murano, con sede legale in Bolzano, Viale Trieste 19, c/oCampo ―M. Druso‖, rappresentata e difesa dall‘avv. Arturo Knering di Bolzano ed elettivamente domiciliata presso il suoStudio in Bolzano, via Carducci n. 13. - ricorrente -contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (di seguito, per brevità F.I.G.C.), in persona del suo legale rappresentantep.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Mario Gallavotti e Luigi Medugno ed elettivamente domiciliata presso lo Studio delprimo in Roma, via Po n. 9. resistente –e nei confronti della Lega Professionisti Serie C, in persona del suo legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagliAvv.ti Bruno Biscotto e Maurizio Marino ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Roma, Via G. Pisanelli n. 40.IN FATTO596


DECISIONI INTEGRALI DELLA CAMERA DI CONCILIAZIONE ED ARBITRATO PER LO SPORT DEL CONI- STAGIONE SPORTIVA <strong>2007</strong>-<strong>2008</strong>1. La vicenda trova origine nell‘emanazione di tre provvedimenti, rispettivamente adottati dal Consiglio Federale, dalPresidente della F.I.G.C. e dal Presidente della LPSC (Lega Professionisti Serie C).2. Il primo dei suddetti provvedimenti consiste in una delibera adottata dal Consiglio Federale in data 21 settembre <strong>2007</strong>,attraverso la quale è stato conferito al Presidente della F.I.G.C. il potere di risolvere, con riguardo alla stagione calcistica<strong>2007</strong>/<strong>2008</strong>, i conflitti insorti per l‘individuazione degli impianti presso cui far disputare le gare interne a quelle squadre chenon possono utilizzare i campi presenti nei Comuni ove hanno sede le loro società.3. Il secondo provvedimento consiste proprio nella delibera adottata, in data 27 settembre <strong>2007</strong>, dal Presidente della F.I.G.C.Con tale delibera, si stabilisce che, limitatamente alla stagione <strong>sportiva</strong> <strong>2007</strong>/<strong>2008</strong>, le società iscritte al Campionato di calcio diserie C2 disputeranno le partite interne presso gli impianti sportivi disponibili, agibili e rispondenti ai prefissati requisititecnico-strutturali, dalle stesse indicati in sede di iscrizione al Campionato, anche nel caso in cui i predetti impianti nonricadano nel territorio del Comune ove ha sede la società.4. Il terzo provvedimento consiste, invece, in una delibera adottata, in data 28 settembre <strong>2007</strong>, dal Presidente della LPSC, cherecepisce sostanzialmente quanto stabilito negli atti precedentemente richiamati.5. I suddetti provvedimenti sono stati tutti impugnati dalla F.C. Bolzano, in quanto autorizzano la società F.C. Sudtirol adisputare le proprie gare interne, nel corso del Campionato di serie C2 <strong>2007</strong>/<strong>2008</strong>, all‘interno dell‘impianto ―M. Druso‖ diBolzano, anziché sul campo sito nel Comune di Bressanone ove ha sede la predetta società.6. Sussistendo un‘evidente connessione sia soggettiva che oggettiva tra i tre reclami proposti innanzi alla Corte di GiustiziaFederale, in data 02 ottobre <strong>2007</strong>, F.C. Bolzano ha presentato istanza di riunione delle suddette azioni.7. La Corte di Giustizia Federale ha quindi riunito i procedimenti e, in data 07 novembre <strong>2007</strong>, ha rigettato il ricorso perimprocedibilità, affermando che il suo sindacato si estende, esclusivamente, alle decisioni ricomprese nell‘art. 31 del Codice diGiustizia <strong>sportiva</strong>.8. In data 03 dicembre <strong>2007</strong>, F.C. Bolzano ha esperito il tentativo di conciliazione e, in considerazione del suo esito negativo,ha proposto istanza di arbitrato, chiedendo a questo Collegio di accertare l‘illegittimità dei provvedimenti adottati dalConsiglio Federale, dal Presidente della F.I.G.C. e dal Presidente della LPSC (Lega Professionisti Serie C) nel settembre <strong>2007</strong>,con conseguente risarcimento dei danni patiti dalla medesima società ricorrente.9. Successivamente, si sono costituite, nel presente arbitrato, la LNPSC e la F.I.G.C., le quali hanno contestato integralmente lededuzioni formulate da F.C. Bolzano nell‘atto introduttivo del presente arbitrato e hanno richiesto il rigetto della domandaavversaria.10. All‘udienza del 07 marzo <strong>2008</strong> il Collegio concedeva i seguenti termini: a) all‘11 aprile <strong>2008</strong>, per il deposito di memoriedifensive e b) al 21 aprile <strong>2008</strong>, per il deposito di memorie di replica.IN DIRITTO1. Il Collegio valuta opportuno esaminare, preliminarmente, l‘eccezione di inammissibilità proposta dalla difesa della F.I.G.C.Secondo quest‘ultima, l‘inammissibilità della domanda arbitrale promossa da F.C. Bolzano discenderebbe dalla tardività con laquale la predetta società ha formulato l‘istanza di conciliazione propedeutica all‘instaurazione del procedimento arbitrale.Ad avviso del Collegio, tale eccezione non merita di essere accolta.A tal fine è opportuno considerare che la F.C. Bolzano ha presentato istanza di conciliazione in data 18 ottobre <strong>2007</strong> e, quindi,nel rispetto del termine di trenta giorni decorrenti dalla data di pubblicazione dei tre provvedimenti impugnati dinanzi alCollegio arbitrale.L‘inammissibilità della domanda di arbitrato proposta da F.C. Bolzano discende, tuttavia, da una diversa circostanza.F.C. Bolzano ha proposto istanza di conciliazione in pendenza del giudizio dalla medesima promosso dinanzi alla Corte diGiustizia Sportiva. Sul punto, è opportuno rilevare che l‘art. 4, comma 1 lett. b) del Regolamento della Camera diConciliazione e Arbitrato per lo Sport stabilisce che la Camera può attivare la procedura di conciliazione solo se “siano statipreviamente esauriti i ricorsi interni alla Federazione <strong>sportiva</strong> nazionale o comunque quando si tratti di decisioni nonsoggette ad impugnazione nell‟ambito della giustizia federale”. È evidente, dunque, che, nel momento in cui F.C. Bolzano hadeciso di impugnare i richiamati provvedimenti dinanzi alla Corte di Giustizia Federale, ha sostanzialmente ritenuto ―nonesaurita‖ la possibilità di ricorrere agli organi interni alla Federazione <strong>sportiva</strong>. Tale scelta ha, come effetto, quello di privare diefficacia l‘istanza di conciliazione, presentata in pendenza del giudizio di impugnazione. In altri termini, le due procedure nonpossono coesistere, ma l‘una deve necessariamente seguire l‘altra. Ove, dunque, F.C. Bolzano ha deciso di instaurare unprocedimento dinanzi alla Corte di Giustizia Federale, non può al contempo formulare istanza di conciliazione, manecessariamente attendere la decisone dell‘organo adito interno alla Federazione prima di proporre davanti a questa Cameraun‘istanza di conciliazione.In seguito alla conclusione del procedimento dinanzi alla Corte di Giustizia Federale, F.C. Bolzano avrebbe dovuto presentareuna nuova istanza di conciliazione avente a oggetto l‘impugnazione del provvedimento emesso dalla medesima Corte. Talescelta non è stata adottata e, pertanto, l‘unica istanza di conciliazione presentata da F.C. Bolzano, seppure tempestiva conriguardo ai provvedimenti che parte ricorrente ha ritenuto di impugnare, non può essere considerata valida ai finidell‘instaurazione del presente procedimento arbitrale. Come già affermato, infatti, l‘istanza di conciliazione del 18 ottobre<strong>2007</strong> è stata presentata in pendenza di un giudizio instaurato dinanzi alla Corte di Giustizia Federale e, quindi, in paleseviolazione con il disposto di cui all‘art. 4, comma 1 lett. b) del Regolamento della Camera di Conciliazione e Arbitrato per loSport.597


DECISIONI INTEGRALI DELLA CAMERA DI CONCILIAZIONE ED ARBITRATO PER LO SPORT DEL CONI- STAGIONE SPORTIVA <strong>2007</strong>-<strong>2008</strong>2. L‘inammissibilità del procedimento arbitrale, non lascia residuare alcun interesse in capo alla ricorrente allo scrutinio dellealtre censure proposte.3. Per la natura delle questioni esaminate, sussistono comunque giusti motivi per compensare integralmente le spese di difesa edi funzionamento del Collegio.PQMIL COLLEGIO ARBITRALEdefinitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, disattesa ogni ulteriore istanza, eccezione e deduzione:dichiara inammissibili le domande formulate da F.C. Bolzano Bozen 96; dichiara le parti tenute in egual misura, con vincolo disolidarietà, al pagamento dei diritti degli arbitri, come separatamente liquidati, nonché dei diritti della Camera di Conciliazionee Arbitrato per lo Sport; dichiara interamente compensate tra le parti le spese di difesa e di assistenza;Così deliberato all‘unanimità dei voti in conferenza personale degli arbitri riuniti presso la sede dell‘Arbitrato in data 30giugno <strong>2008</strong>, e sottoscritto in numero quattro originali nei luoghi e nelle date di seguito indicati.F.to Massimo Zaccheo Presidente del Collegio ArbitraleF.to Fulco Lanchester ArbitroF.to Learco Saporito Arbitro598


DECISIONI INTEGRALIDELGIUDICE DI ULTIMA ISTANZAIN MATERIA DI DOPINGSTAGIONE SPORTIVA <strong>2007</strong> - <strong>2008</strong>599


GIUDICE DI ULTIMA ISTANZA IN MATERIA DI DOPING N. 6/07così composto: Dott. Francesco Plotino Presidente Avv. Luca Fiormonte Vice Presidente relatore Avv. Luigi Di MaioComponente Prof. Avv. Luca Marafioti Componente Dott. Antonio Marra Componente Prof. Ercole BrunettiComponente tecnico non votante Prof. Marcello Chiarotti Componente tecnico non votante Dott. Diana BianchediComponente tecnico atleta non votanteDECISIONEsul ricorso proposto dal Sig. F. F.AVVERSOla decisione della Commissione d‘Appello Federale della Federazione Italiana Giuoco Calcio in data 21 giugno <strong>2007</strong>(Com. Uff. n. 61/C del 21/6/<strong>2007</strong> pubblicato il 22/6/<strong>2007</strong>). In data 28 gennaio <strong>2007</strong>, l‘atleta F. F., tesserato per lasocietà U.C. Sampdoria S.p.A., affiliata alla Federazione Italiana Giuoco Calcio, veniva riscontrato positivo per lapresenza di Benzoilecgonina, metabolita della cocaina, nel campione biologico prelevato per il controllo antidoping inoccasione della gara Sampdoria - Inter, svoltasi a Genova e valevole per il Campionato nazionale di serie A. Conprovvedimento del 22/2/<strong>2007</strong> la Commissione disciplinare della LNP disponeva la sospensione cautelare del F.i da ogniattività <strong>sportiva</strong> con decorrenza immediata (sospensione tra l‘altro rinnovata il 20/4/<strong>2007</strong>). L‘atleta il 27/2/<strong>2007</strong>richiedeva le controanalisi che venivano effettuate dal laboratorio Antidoping di Roma e che confermavano laconcentrazione di Benzoilecgonina pari a circa 350 ng/mL. Successivamente, in data 10/04/<strong>2007</strong> il sig. F. venivasottoposto ad interrogatorio presso la Procura antidoping del CONI. In tale occasione, nell‘interrogatorio reso all‘UPA,il sig. F. dichiarava che dopo la gara Coppa Italia Sampdoria – Inter della serata di mercoledì 24/01/<strong>2007</strong>, gli furiscontrata una contrattura alla coscia e che, visitato il giorno dopo, il medico sociale gli prescrisse tre giorni di assolutoriposo. Il F. riferiva che la sera di venerdì 26/1/<strong>2007</strong>, in occasione di una cena conviviale presso un ristorante, venivaavvicinato da un tifoso il quale lo invitava insistentemente a fumare una sigaretta; l‘atleta dichiarava, inoltre, che, ad uncerto punto della serata, due persone facenti parte del gruppo dei tifosi si erano appartati in una saletta e stavanomaneggiando una sigaretta; tuttavia, non aveva dato peso alla cosa in quanto non lucido. A tal proposito, il Flachidichiarava che i suoi compagni di squadra Accardi e Berti, avevano rifiutato di fumare la sigaretta loro offerta e che,dall‘altra, egli l‘aveva invece accettata accesa in virtù dell‘insistenza del ragazzo ed in quanto era un po‘ ubriaco eperché non avrebbe dovuto disputare la partita poichè infortunato. Il F. precisava che il sabato pomeriggio si era recatoa Bogliasco per sottoporsi a cure mediche e di esservi ritornato domenica mattina per la rifinitura dove aveva continuatoa sottoporsi alle cure fisiche (massaggio) e che finite le predette era uscito per provare se la gamba stesse meglio e che,avendo provato a scattare più velocemente con esiti positivi, il Dott. Baldari diede l‘ok per la partita della sera. Infine, ilF. dichiarava di non aver mai fatto uso di droghe, di fumare quattro o cinque sigarette al giorno e di ricondurre lapositività alla sigaretta offerta dal tifoso e che, comunque, non era lucido al momento del ricevimento della sigaretta inquestione. Nella stessa giornata del 10/4/<strong>2007</strong>, presso l‘UPA, veniva sentito il consulente da parte Dott. SilvanoZancaner, il quale depositava consulenza medico – legale atta dimostrare l‘assunzione della sostanza fuori competizionesenza possibilità di alterare la prestazione <strong>sportiva</strong> dell‘atleta, come dimostrato – continuava il medico di parte – dallivello urinario modesto di benzoilecgonina riscontrata in sede di controanalisi. L‘UPA decideva di ascoltare il16/4/<strong>2007</strong> i tesserati Accardi e Berti nonchè il medico sociale della Sampdoria Dott. Baldari, il quale dichiarava di averriscontrato al F. una contrattura alla coscia dopo la nota partita di Coppa Italia, infortunio confermato il giornosuccessivo a Bogliasco, di averlo rivisto il sabato pomeriggio e la domenica mattina ove, constatato il sensibilemiglioramento delle condizioni fisiche, il F. partecipò all‘allenamento con la squadra. I signori Accardi e Bertidichiaravano di non ricordare (o di non ricordare con precisione) se il sig. F. avesse fumato la sigaretta maneggiata dalragazzo. Con atto del 3 maggio <strong>2007</strong>, procedimento 23/07, l‘UPA deferiva l‘atleta ai competenti organi di giustiziafederale, chiedendo l‘applicazione della sanzione della squalifica da ogni attività agonistica per il periodo di due anni, aisensi dell‘art. 10.2 del Regolamento antidoping. Nella memoria difensiva prodotte nel procedimento innanzi allaCommissione Disciplinare, il calciatore, sosteneva: in via principale il proscioglimento da ogni addebito poichè dovesseconfigurarsi, nel caso in questione, l‘applicabilità dell‘articolo 10.5.1 del Regolamento Antidoping, in quanto il F., almomento dell‘inconsapevole assunzione della sostanza vietata, non poteva né sapere né sospettare, né avrebbe potutoragionevolmente sapere o sospettare, neanche esercitando la massima cautela, di aver assunto cocaina; in viasubordinata ex articolo 10.5.2 del Regolamento Antidoping l‘assenza di colpa o negligenza significativa e conseguenteriduzione della pena nella massima misura consentita. Con decisione n. 374 del 31 maggio <strong>2007</strong>, la CommissioneDisciplinare della LNP: ritenuto che dagli atti ufficiali risultava che al Flachi fosse stata evidenziata, a seguito diprelievi di urina, la presenza di metabolici di cocaina (benzoilecgonina), essendo tale sostanza inserita nella lista dellesostanze vietate e dei metodi proibiti del CONI, accertava la violazione dell‘articolo 2.1 del Regolamento Antidoping.Tuttavia, la Commissione disciplinare pur non ritenendo applicabili i presupposti per l‘esimente sia dell‘articolo 10.5.1,che dell‘attenuante di cui al 10.5.2, nonché di quella di cui all‘articolo 10.5.3, in considerazione della vicenda nel suoinsieme unitario, della mancanza sia prima che dopo il controllo ―positivo‖ di altre violazioni del RegolamentopAntidoping da parte del F.ovvero dell‘occasionalità del fatto compiuto in presenza di una particolare situazionepersonale e familiare, riteneva giustificata una riduzione della sanzione. La Commissione de quo, pertanto, per i predettimotivi, irrogava all‘atleta la sanzione disciplinare della squalifica per 16 mesi. Avverso la predetta decisione,proponevano appello, alla Commissione di Appello Federale (da qui in avanti: CAF), entrambe le parti. In particolare,l‘atleta lamentava a) l‘errata o falsa interpretazione della distinzione delle sostanze vietate in and out competition equelle vietate in competition; b) l‘errata o falsa applicazione dell‘articolo 2.1 del Regolamento Antidoping; c) l‘errata o600


falsa applicazione dell‘articolo 10.5.1 del Regolamento Antidoping; d) la contraddittoria ed illogica motivazione supunti decisivi della controversia; e) l‘errata o falsa applicazione dell‘articolo 10.5.2 del Regolamento Antidoping. Perl‘effetto, chiedeva, in via principale, sia il rigetto dell‘appello proposto dall‘UPA, con conseguente annullamento dellasqualifica e sia il proscioglimento del F.ex articolo 10.5.1, e, in via subordinata, ex articolo 10.5.2 del RegolamentoAntidoping, la riduzione della sanzione nella massima misura consentita. Da parte sua, l‘UPA chiedeva la riformadell‘impugnata decisione e l‘applicazione di una sanzione non inferiore ai due anni di sospensione in virtù dellacontraddittorietà della motivazione della Commissione disciplinare e della sua non conformità alle disposizioniregolamentari. Con decisione del 21/6/<strong>2007</strong> (Com. Uff. n. 61/C), la Commissione d‘Appello Federale accoglieva ilricorso dell‘UPA e respingeva l‘appello proposto dal sig. F.F.. In particolare, la CAF rilevava la violazione da parte delF. dell‘articolo 2.1 del Regolamento Antidoping e la correttezza dell‘inquadramento normativo, effettuato dallaCommissione disciplinare della LNP, della fattispecie relativa alla distinzione tra sostanze vietate in competizione efuori competizione e sostanze vietate solo in competizione. Infatti, secondo la CAF, doveva ritenersi decisiva ladefinizione dell‘espressioni durante le competizioni contenuta nell‘appendice al regolamento antidoping e, ancor di più,la nota posta in calce alla stessa, nonché il fatto che nell‘organismo del F. fosse stata rinvenuta una sostanza presentenella lista delle sostanze vietate in competizione. Pertanto, concludeva la CAF sul punto, la circostanza costituisce laviolazione indicata all‘articolo 2.1 del Regolamento Antidoping. Circa gli elementi idonei a consentire la riduzionedella sanzione così come operata dalla Commissione disciplinare, la CAF riteneva corretti i motivi sollevati dall‘UPAche, per l‘effetto, dovevano essere accolti. In particolare, la descrizione dei fatti così come riferiti nel corsodell‘audizione da parte del F., ha rivelato, secondo la CAF, una condotta palesemente negligente dello stesso e,comunque, tale da non rientrare nelle esimenti e/o attenuanti ex articoli 10.5.1 e 10.5.2 del Regolamento Antidoping.Infine, la CAF precisava che ―qualsiasi altra considerazione, diversa da quelle previste nelle anzidette disposizioni, nonessendo contemplata dall‟ordinamento sportivo vigente, non ha, infatti, alcuna rilevanza nelle fattispecie come quellain esame e non può, pertanto, essere posta a fondamento di qualsivoglia riduzione delle sanzioni previste.‖ Avversotale decisione, il F., in data 28/6/<strong>2007</strong>, proponeva ricorso al buio (ovvero senza che la parte ricorrente fosse aconoscenza delle motivazioni del provvedimento impugnato) innanzi a questo Giudice, riservandosi l‘integrazione deimotivi a seguito della pubblicazione della decisione della CAF; a seguito del ricevimento della motivazioni, il sig. F.depositava, il 25/7/<strong>2007</strong>, l‘integrazione dei motivi del ricorso, deducendo: l‘assenza di violazione regolamentare nellacondotta del F., la già dedotta distinzione tra sostanze vietate tra in and out competition e solo in competition, lamancata applicazione dell‘esimente di cui all‘art. 10.5.1 e dell‘attenuante di cui all‘articolo 10.5.2 del RegolamentoAntidoping,; in particolare, a parere del F., esso atleta avrebbe dimostrato, anche scientificamente, sia l‘esimente di cuiall‘articolo 10.5.1 e sia l‘attenuante di cui all‘articolo 10.5.2. A tal proposito, il ricorrente richiamava due precedentidecisioni di questo Giudicante (09/06 e 10/06) in ordine alla sussistenza dell‘attenuante ex articolo 10.5.2 e come nelcaso inispecie vi fossero elementi ed assunzioni ben più eccezionali rispetto ai casi precedentemente trattati dal GUI. Ilsig. F. concludeva ribadendo le richieste già contenute nel precedente atto d‘appello. L‘UPA non presentava memorie.All‘udienza del 28/9/<strong>2007</strong> il Collegio, udita la relazione del Vice Presidente Relatore e sentite le parti presenti (ilrappresentante dell‘Ufficio di Procura Antidoping Avv. Cesare Micheli, il sig. F. F. di persona ed i difensori dell‘atletaAvv. Paolo Rodella e Maurilio Prioreschi), ha deliberato come da dispositivo, successivamente comunicato alle parti. ~~ ~ ~ ~ Il ricorso non è fondato. In via preliminare, il sig. F. F. ha rinunciato, solo dinanzi a questo Collegio Giudicantee solo all‘udienza dibattimentale del 28/9/<strong>2007</strong>, alle due eccezioni principali proposte nel merito, ovvero alproscioglimento da ogni addebito in virtù della distinzione tra assunzione di sostanze vietate ―In competition‖ e/o ―Outof competition‖, nonché a quella proposta ex articolo 10.5.1 del Regolamento Antidoping. Pertanto, questo GiudiceUnico è investito solo della decisione relativa alla domanda formulata dal sig. F., in via subordinata, di applicazionearticolo 10.5.2 del Regolamento Antidoping, tesa ad ottenere la riduzione della sanzione nella massima misuraconsentita. Questo Collegio ritiene di dover aderire in toto alle motivazioni che hanno indotto la CAF ad infliggere alsig. F. la sanzione della squalifica di anni due. Devesi innanzitutto partire dal ricordare quali siano, nel caso de quo, irichiami normativi applicabili del Regolamento Antidoping: essi sono gli articoli 1, 2, 4, 10. Dobbiamo, inoltre,ricordare come la cocaina sia considerata una sostanza vietata dal Regolamento Antidoping, inserita nella lista dellasostanze proibite. Orbene, nel caso F.è risultato di tutta evidenza:A) come la benzoilecgonina (metabolica di cocaina) sia inserita nella lista delle sostanze vietate e metodi proibiti;B) come detta sostanza sia inserita nella lista WADA delle sostanze vietate per doping;C) come il F. non contesti la quantità di cocaina riscontrata nel proprio corpo;D) come il F. non contesti la violazione della norma dell‘articolo 2.1 del Regolamento Antidoping;E) come il F. non abbia collaborato in alcun modo con la Procura, né abbia ammesso di aver fatto uso di sostanzevietate;F) come, inoltre, la lista WADA delle sostanze vietate ha carattere tassativo e non meramente esemplificativo, dalmomento che è parte integrante della lista delle sostanze e dei metodi proibiti, aggiornata e pubblicata annualmentedalla WADA ai sensi dell‘art. 4.3 del Codice WADA e contenente la tassativa elencazione di tutte le sostanze ed imetodi proibiti; si consideri, al riguardo, che la mera presenza di una sostanza proibita, o dei suoi metabolici o markersnell‘organismo di un atleta, costituisce violazione del regolamento antidoping (e quindi doping), in base al principio diresponsabilità oggettiva adottato dalla WADA. Ne consegue, pertanto, che dobbiamo verificare se esistano le condizioniper una riduzione della sanzione ex articolo 10.5.2. Questo Collegio ritiene che le eccezioni sollevate dal F. nel ricorsosono totalmente erronee e che, d‘altra parte, si debba aderire a quanto rilevato dalla CAF in ordine alla pedissequa601


applicazione della normativa vigente, del Codice WADA e degli orientamenti di quest‘ultimo organo sia in sedereferente, sia ai working in progress relativi alle modifiche al codice stesso che, in ordine all‘interpretazionedell‘articolo 10.5.2, non ammette deroghe né, tanto meno, (come richiede il ricorrente) applicazione di caso in caso e/omodulazioni dell‘attenuante a seconda dei casi trattati, ovvero la ricerca ―vere essenze o vere nature‖ di singole vicende.(Per puro tuziorismo, ci preme specificare come proprio la revisione del codice Wada in via di approvazione, preveda,per casi del genere, una sanzione fino a quattro anni, con un evidente inasprimento della ―pena‖). Ed ancora. Lo stessoricorrente nel proprio ricorso e/o nelle proprie deposizioni rese all‘UPA ammette:di ricondurre alla sigaretta offertagli dal ragazzo al ristorante, la positività alla cocaina in lui riscontrata; ciò, solo aspecifica domanda, ovvero senza spontanea dichiarazione;di fumare abitualmente quattro o cinque sigarette al giorno;di non essere stato del tutto ubriaco (vedi pagina 10 del ricorso), ma ―avvolto da una leggera e fugace perdita delcontrollo‖;di aver notato un ragazzo, insieme ad un altro, maneggiare una sigaretta: a tal proposito il F. specifica anche ―il sensoetimologico del termine manipolarla, lavorarla con le mani‖ (vedi pag. 11del ricorso), con ciò confermando eribadendo in toto di essere presente a se stesso e pienamente cosciente in detti frangenti; ed ancora conferma di averpercepito la circostanza della manipolazione della sigaretta (vedi pag. 11 del ricorso);di aver fumato una sigaretta accesa offertagli dallo stesso ragazzo che aveva precedentemente notato appartarsi in unangolo della sala e maneggiare - manipolare una sigaretta, con ciò confermando e ribadendo in toto di essere presente ase stesso e pienamente cosciente in detti frangenti;di aver accettato la stessa nella ―certezza” di non dover giocare la successiva partita di Campionato (vedi pag.12 delricorso), con ciò confermando e ribadendo in toto di essere presente a se stesso e pienamente cosciente in dettifrangenti;di essersi fatto ―convincere‖ a fumare la sigaretta, con ciò confermando e ribadendo in toto di essere presente a sestesso e pienamente cosciente in detti frangenti.Da tali ammissioni emerge, pertanto, come il F.fosse: a) tutt‘altro che ubriaco, ma, anzi, b) presente a se stesso almomento dell‘evento di cui narra, c) di aver pienamente percepito la circostanza che il ragazzo aveva manipolato unasigaretta, d) consapevole del rischio che correva nell‘accettare da una persona sconosciuta (di certo non affidabile inquanto- per sua stessa ammissione- l‘aveva visto appartato in un angolo mentre manipolava una sigaretta) una sigaretta,per di più accesa, e) di poter rischiare di accettare tale sigaretta in quanto, comunque, era certo di non giocare la partitasuccessiva e, last but not least, f) ammette di essersi fatto persino convincere a fumare la sigaretta accesa!! Talecomportamento del calciatore (che ricordiamo essere un giocatore di rilievo nell‘ambito del proprio club, un atleta chedovrebbe essere un esempio per i compagni e per coloro che guardano e tifano per la propria squadra del cuore), che giàconcreta la violazione delle norme di condotta alle quali un atleta deve ed ha l‘obbligo di attenersi, in ossequio aiprincipi della lealtà, probità, rettitudine, correttezza morale e materiale che (ogni atleta) deve tenere in ogni rapporto dinatura agonistica, economico e sociale, già ci esimerebbe dal disquisire ulteriormente in ordine alla mancanza deirequisiti di cui all‘articolo 10.5.2, in quanto evidenti sono le colpe ascrivibili al F., per il negligente e superficialecomportamento tenuto in occasione del caso dallo stesso narrato. Ma vi è di più. A parere di questo Collegio non c‘èneanche la prova del nesso causale, sia di fatto che scientifico, che possa, comunque, ricondurre la presenza di cocainanel corpo del sig. F. alla sigaretta offertagli dal tifoso. Infatti, poiché il F. ha dichiarato essere un fumatore abituale, egliavrebbe dovuto accorgersi immediatamente della presenza di cocaina nella sigaretta offertagli, in quanto, com‘èscientificamente noto, la presenza di cocaina è ben distinguibile, specie dal fumatore abituale, rispetto alla sempliceaspirazione di una sigaretta contenente tabacco; inoltre, la quantità di cocaina riscontrata non è di certo compatibile conuna semplice ―boccata‖ di sigaretta ma, viceversa, con un‘assunzione in un arco temporale tale di avere pienacognizione di quanto aspirato. Così come non possono trovare accoglimento l‘eccepita mancanza di precedentinegatività a controlli effettuati sul F. in quanto, com‘è scientificamente noto, anche il consumatore abituale di cocainapuò non risultare positivo ai controlli antidoping effettuati sulle urine. Il F. richiede l‘attenuante di cui all‘articolo 10.5.2per assenza di colpa o negligenza significativa, richiamando alcune decisioni di questo Giudice (numero 09/06 e 10/06)che, secondo il ricorrente, sarebbero applicabili nel caso inispecie. Il richiamo è del tutto errato. In primis, dobbiamoricordare come lo stesso comportamento tenuto dal F., sia nel corso dell‘audizione di fronte all‘UPA che in tutti i propriscritti difensivi, si è sempre contraddistinto dal contestare l‘esistenza di qualsiasi responsabilità; né, tanto meno, il F.si èreso partecipe di una collaborazione con gli organi preposti. Solo di fronte a questo Giudice, nel corso dell‘udienza del28/9/<strong>2007</strong>, dopo due gradi di giudizio ed una memoria integrativa depositata il 17/9/<strong>2007</strong> nei quali il F.aveva sempretenuto un comportamento difensivo di totale assenza di responsabilità, il ricorrente ha rinunciato a richiedere ilproscioglimento chiedendo, di fatto, l‘applicazione di almeno un anno di squalifica ex articolo 10.5.2 del RegolamentoAntidoping. Ciò posto, i richiami a precedenti Giurisprudenziali di questo Giudicante, non possono in alcun modotrovare accoglimento, stante che la stessa sentenza n. 09/06 contiene elementi totalmente assenti nel caso del sig. F.(quali, ad esempio, lo stato psicologico, negativo nel caso di Cantone, assolutamente positivo ed euforico nel caso delF.). Ancor di più privo di alcun fondamento il riferimento alla sentenza n. 10/06, richiamo che riteniamo puramentestrumentale in quanto, nel caso De Luca, quest‘ultimo aveva ammesso spontaneamente di aver fumato uno spinello giàpreparato, aveva dato conto delle modalità di assunzione della sostanza, oltre ad aver pienamente dimostrato di essereun atleta occasionale svolgendo il lavoro di velaio. Di certo non può trovare nessun accoglimento il richiamo di dettadecisione al caso del F., l‘attività professionistica svolta dallo stesso e la mancanza di qualsiasi ammissione da parte602


dell‘atleta di aver fatto uso della sostanza vietata. Del tutto assente, nel caso inispecie, la cautela, stante la dichiarataspregiudicatezza del giocatore nell‘aver accettato da uno sconosciuto (che manipolava sigarette in un angolo appartatorispetto alle altre persone) una sigaretta manipolata ed accesa, nell‘essersi fatto convincere a fumarla dopo che due suoicompagni di squadra l‘avevano rifiutata, del tutto trascurando il proprio status di giocatore professionista, il suo ruoloed importanza all‘interno del proprio Club, che ben l‘avrebbero dovuto indurre ad assumere una cautela sulla quale lanormativa antidoping non ammette deroghe. Ciò esclude, aprioristicamente, qualsiasi richiamo all‘errore di fatto, nonricorrendone i presupposti nemmeno ipoteticamente, essendo il F. responsabile sia per colpa che per comportamentomanifestatamene negligente. Il ricorrente, nel ricorso dinanzi a questo Giudice, non ha argomentato null‘altro in ordineall‘esistenza dei presupposti di cui all‘articolo 10.5.2, limitandosi, come detto, a riportare Giurisprudenza di questoG.U.I. od a contestare un‘affermazione della motivazione della CAF. Preme, comunque, a questo Collegio, rilevarecome non esistano in nessun modo le condizioni per l‘applicazione dell‘attenuante di cui all‘articolo 10.5.2 in quanto,com‘è noto, il Giudice Antidoping può solo in casi eccezionali valutare la mancanza di una colpa significativa edoperare la riduzione della pena; circostanze quali la correttezza del comportamento dell‘atleta, l‘occasionalità del fatto,l‘atteggiamento collaborativo ed il suo pentimento, non hanno, di per sé, alcuna diretta influenza, né ai fini delladeterminazione della pena, né ai fini del riconoscimento dell‘attenuante di cui all‘articolo 10.5.2 del RegolamentoAntidoping. Per di più, il F. non può neanche tentare di ricondurre il proprio comportamento a leggerezza, stante cheproprio i suoi compagni di squadra dichiarano di aver rifiutato la sigaretta loro offerta, mentre il F., invece, non solol‘accetta coscientemente, ma, per sua espressa ammissione, si fa convincere a fumarla accesa. In ogni caso, ancheladdove volessimo ammettere l‘esistenza dell‘ipotesi di leggerezza, detta situazione giuridica non è contemplatadall‘ordinamento sportivo-antidoping vigente, né sarebbe possibile alcuna analogia iuris con altre fattispecie richiamatedal ricorrente. Infine, ricordiamo come la giurisprudenza del TAS confermi come un atleta debba personalmenteaccertarsi di non assumere alcuna sostanza vietata e come il tesserato sportivo debba dimostrare, di non sapere osospettare o non poter ragionevolmente sapere o sospettare, pur esercitando la massima cautela, di assumere unasostanza proibita. La sentenza della CAF va, pertanto, confermata con la sanzione al calciatore F. F.della squalifica peranni due.Per questi motiviIl G.U.I., sul ricorso proposto dall‘atleta F. F. avverso la decisione, della Commissione d‘Appello Federale della FIGC,adottata in data 21 giugno <strong>2007</strong>, conferma la decisione con l‘irrogazione al F. della squalifica di anni due dedotto il presofferto. Si riserva il termine di trenta giorni per il deposito delle motivazioni. Dispone la comunicazione della presentedecisione alle parti interessate e alla Federazione competente. Roma lì, 28 settembre <strong>2007</strong>. Il Vice Presidente estensoreIl Presidente Avv. Luca Fiormonte Dott. Francesco PlotinoGIUDICE DI ULTIMA ISTANZA IN MATERIA DI DOPING n° 15/07Così composto:Dott. Francesco Plotino PresidenteAvv. Luca Fiormonte Vice PresidenteDott. Luca Amato ComponenteAvv. Silvia Chiappalupi ComponenteAvv. Luigi Di Maio ComponenteAvv. Prof. Luca Marafioti ComponenteDott. Antonio Marra ComponenteIl G.U.I., sul ricorso proposto dall‘atleta N. C.avverso la decisione adottata dalla Corte di Giustizia Federale dellaF.I.G.C., in data 17/07/<strong>2007</strong>, conferma la decisione medesima con l‘irrogazione al C. della squalifica di anni 2 dedottoil presofferto.Si riserva il termine di 30 giorni per il deposito delle motivazioni.Dispone la comunicazione della presente decisione alle parti interessate, alla Federazione Italiana Giuoco Calcio, allaFederazione Internazionale e alla WADA.Roma lì 9 novembre <strong>2007</strong>f.to IL PRESIDENTEDott. Francesco Plotino603

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