12.07.2015 Views

Stagione sportiva 2007 - 2008 - Diritto Calcistico

Stagione sportiva 2007 - 2008 - Diritto Calcistico

Stagione sportiva 2007 - 2008 - Diritto Calcistico

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

4. RICORSO AI SENSI DEGLI ARTT. 31, COMMA 1, E 33 DEL CODICE GIUSTIZIA SPORTIVA DEL SIG. GABRIELECONTINI AVVERSO LA SANZIONE DELL‘INIBIZIONE PER MESI TRE INFLITTA A SEGUITO DELDEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE(Delibera C.D.N. Com. Uff. n.13/CDN dell‘ 18.10.<strong>2007</strong>).La Corte di Giustizia Federale rigetta il ricorso e per l‘effetto conferma la inibizione di mesi tre. Ordine l‘incameramento dellarelativa tassa.5. RICORSO DELL‘ A.C. AREZZO S.P.A. AVVERSO LA DECISONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARENAZIONALE CHE HA INFLITTO AL PRESIDENTE, SIG. PIERO MANCINI, L‘INIBIZIONE PER ANNI 1, E ALLASOCIETA‘, LA PENALIZZAZIONE DI PUNTI 3 (Stag. Sport. <strong>2007</strong>/<strong>2008</strong>) E L‘AMMENDA DI € 15.000.00 A SEGUITODEL DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE(Com. Uff. n.11/CDN del 9.10.<strong>2007</strong>)La Corte di Giustizia Federale si riserva di decidere.TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COMUNICATO UFFICIALE N. 39/CGF DEL9 NOVEMBRE <strong>2007</strong>1. RICORSO DEL CALCIO PADOVA S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GAREEFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE RABITO ANDREA SEGUITO GARA SASSUOLO/PADOVADELL‘1.11.<strong>2007</strong>(Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 62/C del 2.11.<strong>2007</strong>)La C.G.F respinge il reclamo come sopra presentato dalla società Calcio Padova S.p.A. di Padova e dispone l‘incameramentodella tassa reclamo.2. RICORSO DELL‘A.C. REGGIANA 1919 S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATEDI GARA INFLITTA AL CALCIATORE OMAR MARTINETTI SEGUITO GARA SPAL/REGGIANA DELL‘1.11.<strong>2007</strong>(Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n.62/C del 2.11.<strong>2007</strong>)La C.G.F. respinge il reclamo come sopra presentato dalla società A.C. Reggiana 1919 S.p.A. di Reggio Emilia e disponel‘incameramento della tassa reclamo.3. RICORSO DEL CALCIATORE OUCHENE MEDHY (DELL‘A.C. PRATO) AVVERSO LA SANZIONE DELLASQUALIFICA PER TRE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA(Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 62/C del 2.11.<strong>2007</strong>)La C.G.F. respinge il reclamo come sopra presentato dal calciatore Ouchene Medhy e dispone l‘incameramento della tassareclamo.TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COMUNICATO UFFICIALE N. 40/CGF DEL 9 NOVEMBRE <strong>2007</strong>1. RICORSO DEL TORINO F.C. S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELL‘AMMENDA DI EURO 5.000,00 INFLITTA ALSIG. IENCA MASSIMO SEGUITO GARA ATALANTA/TORINO DEL 21.10.<strong>2007</strong>(Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 83 del 23.10.<strong>2007</strong>)La C.G.F. in parziale accoglimento del reclamo come sopra presentato dal Torino F.C. S.p.A. di Torino, riduce la sanzionedell‘ammenda inflitta al Sig. Ienca Massimo ad Euro 2.000,00. Dispone la restituzione della tassa reclamo.2. RICORSO DEL RAVENNA CALCIO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELL‘INIBIZIONE A SVOLGERE OGNIATTIVITA' IN SENO ALLA F.I.G.C. A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA'NELL'AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 31.1.<strong>2008</strong> INFLITTA AL SIG. FABBRI GIANNI(Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 84 del 23.10.<strong>2007</strong>)La C.G.F. in parziale accoglimento del reclamo come sopra presentato dal Ravenna Calcio S.r.l. di Ravenna riduce la sanzionedell‘inibizione inflitta al Sig. Fabbri Gianni a tutto il 31.12.<strong>2007</strong>. Dispone la restituzione della tassa reclamo.3. RICORSO DELL‘A.S. LIVORNO CALCIO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3GIORNATE EFFETTIVE DI GARA ED AMMONIZIONE INFLITTA AL CALCIATORE DE VEZZE DANIELE,SEGUITO GARA PARMA/LIVORNO DEL 28.10.<strong>2007</strong>(Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 92 del 29.10.<strong>2007</strong>)La C.G.F. ha respinto il reclamo come sopra presentato dall‘A.S. Livorno Calcio S.r.l. di Livorno. Dispone l‘incameramentodella tassa reclamo.4. RICORSO DEL TORINO F.C. S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER DUE GIORNATEEFFETTIVE DI GARA INFLITTE AL SIG. VAILATTI TOMMASO SEGUITO GARA UDINESE/TORINO DEL31.10.<strong>2007</strong>(Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 97 dell‘1.11.<strong>2007</strong>)44

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!