12.07.2015 Views

Stagione sportiva 2007 - 2008 - Diritto Calcistico

Stagione sportiva 2007 - 2008 - Diritto Calcistico

Stagione sportiva 2007 - 2008 - Diritto Calcistico

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

2. RICORSO DEL F.C. SANGIUSEPPESE S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATEEFFETTIVE DI GARA EFFETTIVE, INFLITTA AL CALCIATORE CORSALE RAFFAELE SEGUITO GARANOICATTARO/SANGIUSEPPESE DEL 16.9.<strong>2007</strong>(Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 28/C del 18.9.<strong>2007</strong>)La C.G.F., rinvia su istanza di parte il reclamo come sopra proposto dalla F.C. Sangiuseppese S.r.l.di Napoli.3. RICORSO DELLA F.C. INTERNAZIONALE 1908 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALCIATORE MAICON SISENANDO DOUGLAS, SEGUITO GARALIVORNO/INTER DEL 23.9.<strong>2007</strong>(Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 56 del 24.9.<strong>2007</strong>)La C.G.F. respinge il reclamo come sopra proposto dalla F.C. Internazionale 1908 di Milano e dispone l‘incameramento dellatassa reclamo.4. RICORSO DELL‘U.S. LECCE S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATEEFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALCIATORE DE ALMEIDA ANGELO MARIANO SEGUITO GARAAVELLINO/LECCE DEL 22.9.<strong>2007</strong>(Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 55 del 23.9.<strong>2007</strong>)La C.G.F. in parziale accoglimento del reclamo come sopra proposto dall‘U.S. Lecce S.p.A. di Lecce, infligge al calciatore DeAlmeida Angelo Mariano la sanzione della squalifica per 2 giornate effettive di gara unitamente all‘ammenda di Euro3.000,00. Dispone restituirsi la tassa reclamo.5. RICORSO DELLA S.S.C. NAPOLI S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE INFLITTA DELL‘OBBLIGO DI DISPUTAREUNA GARA A PORTE CHIUSE, CON DECORRENZA IMMEDIATA, SEGUITO GARA NAPOLI/LIVORNO DEL26.9.<strong>2007</strong>(Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti –Com. Uff. n. 61 del 27.9.<strong>2007</strong>)La C.G.F. respinge il reclamo come sopra proposto dalla S.S.C. Napoli S.p.A. di Napoli e dispone l‘incameramento della tassareclamo.TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COMUNICATO UFFICIALE N. 23/CGF DELL’ 1 OTTOBRE <strong>2007</strong>(CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – SEZIONE CONSULTIVA)1. RICHIESTA DI PARERE INTERPRETATIVO DA PARTE DEL PRESIDENTE FEDERALE RELATIVAMENTEALL‘ART.107 DELLE N.O.I.F.Con nota del 10 agosto <strong>2007</strong> il Presidente Federale – a propria volta sollecitato dal Presidente del Comitato Interregionale –chiedeva a questa Corte di interpretare l‘art.107, comma 1, N.O.I.F., nel testo risultante dalla deliberazione del ConsiglioFederale del 19 luglio <strong>2007</strong>, alla luce delle osservazioni formulate dal Presidente del Comitato Interregionale, e di esprimere ilproprio parere circa la compatibilità della citata disposizione con quella dell‘art.106, comma 1, N.O.I.F.. Ciò premesso, laCorte osserva che la modificazione dell‘art. 107, comma 1, da poco intervenuta, consiste nella nuova disciplina dettata aproposito di una delle varie ipotesi che, ai sensi del comma dell‘articolo precedente, portano allo scioglimento del vincolo dicalciatori non professionisti, giovani dilettanti e giovani di serie. In particolare, la norma della cui interpretazione qui si trattaregolamenta la prima di tale ipotesi, quella della rinuncia al vincolo da parte della società (art. 106, comma 1, lett. a, N.O.I.F.).Il regime normativo fissato dall‘art. 107, anteriormente alla novella del luglio <strong>2007</strong>, prevedeva un modello uniforme dimodalità di svincolo per rinuncia della società con riferimento a ciascuna delle tre tipologie di calciatori interessati dallanorma. Questa, infatti, contemplava come unica modalità capace di determinare lo svincolo, per rinuncia della società, deicalciatori non professionisti, dei giovani dilettanti e dei giovani di serie la compilazione e sottoscrizione del modulodenominato ―lista di svincolo‖. Ulteriormente, la norma consentiva che, in relazione a ciascuna delle tre categorie di calciatorimenzionati, l‘inclusione in tale lista avvenisse sia all‘inizio della stagione che nel cosiddetto periodo suppletivo, riservando alConsiglio Federale la determinazione annuale delle modalità e dei termini applicabili a questa seconda fattispecie. In questoimpianto normativo è intervenuta la citata deliberazione del 19 luglio <strong>2007</strong> del Consiglio Federale che ha introdotto, dopoquella appena illustrata, una disposizione additiva all‘art. 107, comma 1 cit., stabilendo che ―l‟inclusione nelle ―liste disvincolo” suppletive dei calciatori “non professionisti” che hanno sottoscritto un accordo ai sensi dell‟art. 94 ter, comma 2, èconsentita nel solo caso in cui il modulo di cui al capoverso precedente sia sottoscritto anche dai calciatori medesimi‖. Dalpunto di vista effettuale la novella ha circoscritto il proprio ambito innovativo sotto un duplice profilo. Essa, infatti, riguardaesclusivamente lo svincolo per rinuncia della società dei calciatori non professionisti nel periodo suppletivo: il resto delladisposizione previgente (nella parte riguardante le altre categorie di calciatori ed i calciatori non professionisti limitatamenteall‘inclusione nella ―lista di svincolo‖ all‘inizio della stagione) rimane invariato. In particolare, il carattere saliente delladisposizione additiva risiede nella previsione della obbligatoria sottoscrizione del modello denominato ―lista di svincolosuppletiva‖ anche da parte del calciatore non professionista che abbia sottoscritto un accordo ai sensi dell‘art. 94 ter, comma 2,N.O.I.F. (che disciplina gli accordi economici annuali dei calciatori tesserati con società partecipanti ai Campionati Nazionalidella Lega Nazionale Dilettanti). In questo senso è evidente che sia mutato il procedimento a formazione progressiva dellosvincolo per rinuncia, previsto in via generale dall‘art. 106, comma 1, N.O.I.F. e analiticamente descritto dal comma 1 della30

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!