12.07.2015 Views

Stagione sportiva 2007 - 2008 - Diritto Calcistico

Stagione sportiva 2007 - 2008 - Diritto Calcistico

Stagione sportiva 2007 - 2008 - Diritto Calcistico

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

2. RICORSO DEL CALCIATORE PIGNATTA LUCIANO ARIEL AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PERTRE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA, INFLITTE AL RECLAMANTE SEGUITO GARA ARS ET LABORGROTTAGLIE/BITONTO DEL 28.10.<strong>2007</strong>(Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 41 del 31.10.<strong>2007</strong>)La C.G.F. respinge il reclamo come sopra presentato dal calciatore Pignatta Luciano Ariel e dispone l‘incameramento dellatassa reclamo.3. RICORSO DEL CALCIATORE MARCOSANO DONATELLO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA BITONTO/POMIGLIANODELL‘1.11.<strong>2007</strong>(Delibera del Giudice Sportivo Nazionale presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 43 2.11.<strong>2007</strong>)La C.G.F. respinge il reclamo come sopra presentato dal calciatore Marcosano Donatello e dispone l‘incameramento dellatassa reclamo.4. RICORSO DELL‘A.S.D. CALCIO POMIGLIANO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GAREEFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE AUSIELLO GIUSEPPE SEGUITO GARA BITONTO/POMIGLIANODELL‘1.11.<strong>2007</strong>(Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 43 del 2.11.<strong>2007</strong>)La C.G.F. respinge il reclamo come sopra presentato dall‘A.S.D. Calcio Pomigliano di Somigliano D‘Arco (Napoli) e disponel‘incameramento della tassa reclamo.5. RICORSO DELLA S.P. GROTTAMMARE 1899 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GAREEFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE BUCCHI ANDREA SEGUITO GARA NARNESE/GROTTAMMARE DEL28.10.<strong>2007</strong>(Delibera del Giudice Sportivo Nazionale presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 41 del 31.10.<strong>2007</strong>)La C.G.F. respinge il reclamo presentato dalla S.P. Grottammare 1899 di Grottammare (Ascoli Piceno) e disponel‘incameramento della tassa reclamo.6. RICORSO DELL‘A.S. ROSARNO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GARE EFFETTIVEINFLITTA AL CALCIATORE PAPASIDERO MICHELANGELO SEGUITO GARA ACICATENA/ROSARNODELL‘1.11.<strong>2007</strong>(Delibera del Giudice Sportivo Nazionale presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 43 del 2.11.<strong>2007</strong>)La C.G.F. respinge il reclamo come sopra presentato dall‘A.S. Rosarno di Rosarno (Reggio Calabria) e disponel‘incameramento della tassa reclamo.7. RICORSO CON PROCEDURA D‘URGENZA DELLA F.C. FRANCAVILLA AVVERSO LA SANZIONE DELLASQUALIFICA PER 2 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE GIOIA GIANCARLO SEGUITO GARAGRAGNANO/FRANCAVILLA DELL‘1.11.<strong>2007</strong>(Delibera del Giudice Sportivo Nazionale presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 43 del 2.11.<strong>2007</strong>)La C.G.F. respinge il reclamo con procedura d‘urgenza come sopra presentato dalla F.C. Francavilla di Francavilla sul Sinni(Potenza) e dispone l‘incameramento della tassa reclamo.TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COMUNICATO UFFICIALE N. 43/CGF DEL 14 NOVEMBRE <strong>2007</strong>1. RICORSO DELL‘A.C. MONZA BRIANZA 1912 S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELL‘AMMENDA DI EURO5.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE, SEGUITO GARA MONZA BRIANZA/LEGNANO DELL‘1.10.<strong>2007</strong> (Deliberadel Giudice Sportivo presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 38/C del 2.10.<strong>2007</strong>)La C.G.F. respinge il reclamo come sopra proposto dall‘A.C. Monza Brianza 1912 S.p.A. di Monza (Milano) e disponel‘incameramento della tassa reclamo.2. RICORSO DELL‘ U.S. FOGGIA S.p.A. AVVERSO LA SANZIONE DELL‘AMMENDA DI EURO 6.000,00 INFLITTAALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA FOGGIA/VERONA DEL 21.10.<strong>2007</strong>(Delibera del Giudice Sportivo Nazionale presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 51/C del 23.10.<strong>2007</strong>)La C.G.F. respinge il reclamo come sopra proposto dall‘U.S. Foggia S.p.A. di Foggia e disponel‘incameramento della tassareclamo.3. RICORSO DELLA S.S. SAMBENEDETTESE CALCIO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELL‘AMMENDA DIEURO 3.500,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA SAMBENEDETTESE/CROTONE DEL 28.10.<strong>2007</strong>(Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 60/C del 29.10.<strong>2007</strong>)La C.G.F. respinge il reclamo come sopra proposto dalla S.S. Sambenedettese Calcio S.r.l. di San Benedetto del Tronto (AscoliPiceno) e dispone l‘incameramento della tassa reclamo.46

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!