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Stagione sportiva 2007 - 2008 - Diritto Calcistico

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Statuto F.I.G.C., secondo la quale ―le norme relative all‟ordinamento della giustizia <strong>sportiva</strong> devono garantire il diritto didifesa‖. Giova, sul punto, richiamare la consolidata giurisprudenza della Commissione d‘Appello Federale, di cui questa Cortecostituisce la naturale prosecuzione, nel sistema delineato dall‘entrata in vigore dei nuovi Statuto e Codice di GiustiziaSportiva. Costituisce punto fermo della giurisprudenza della C.A.F., infatti, il dato secondo il quale seppur la configurazionegiuridica dei fatti contestati, operata della Procura Federale nell‘atto di deferimento, non vincoli l‘Organo giudicante nelladecisione, quest‘ultimo è competente a conoscere soltanto di tali fatti storici, siccome enucleati nell‘atto di incolpazione e delleeventuali violazioni disciplinari che essi comportino. In altre parole, al Procuratore Federale spetta di ricostruire i fatti inordine ai quali sono ipotizzabili illeciti disciplinari, laddove all‘organo giudicante è assegnato dall‘ordinamento il compito diinquadrare la fattispecie concreta in quella astrattamente prevista da una norma, individuando il precetto violato e la sanzione,che da esso discenda.Non è, invece, consentito al giudice di porre a fondameto della propria decisione fatti storici diversi da quelli contenutinell‘atto di deferimento, dovendosi ribadire che ciò ―che conta nell‟atto di incolpazione è il fatto, inteso come evento materialee naturalistico, e non già la qualificazione giuridica di esso o la precisa indicazione della norma violata‖ (C.U. n. 4/C s.s.1999/2000 – Appello della Fratellanza Sport Sestrese; C.U. n. 28/C s.s. 1999/2000 – Appello dell‘A.C. Arezzo e del Sig.Walter Sabatini). Pertanto, seppur libero di ricondurre i fatti descritti dalla Procura Federale alla norma ritenuta applicabile,l‘Organo giudicante è vincolato a conoscere soltanto degli accadimenti storici oggetto del deferimento. Ne consegue che, sullabase del deferimento in esame, cui ha fatto seguito l‘avviso di convocazione delle parti, con assegnazione dei conseguentitermini a difesa, pienamente utilizzati dalle parti, la Commissione Disciplinare avrebbe dovuto prendere cognizione e giudicaredei comportamenti postulati come antidoverosi descritti nel capo d‘incolpazione; balza all‘evidenza, peraltro, che in essomanchi qualsivoglia riferimento, circostanza e contestazione relativa a possibili violazioni dell‘art. 16 bis N.O.I.F.. Inconclusione, avendo la Commissione Disciplinare non solo avuto cognizione, ma addirittura fondato la propria decisione sufatti diversi rispetto a quelli dei quali i deferiti erano stati chiamati a rispondere, la decisione promanata dal procedimento diprimo grado viola il principio del contraddittorio, inteso nella sua più ampia ed onnicomprensiva portata, e, quindi, deve essereannullata ai sensi dell‘art. 37, comma 4, C.G.S. - norma che, va detto per inciso, riproduce pedissequamente, sul punto che quiinteressa, quella contenuta nell‘art. 33 dell‘ante vigente Codice di Giustizia Sportiva, ciò esimendo la Corte da ogni disaminarelativa all‘applicabilità alla fattispecie della vecchia o della nuova disciplina codicistica - con necessità di rinviare il giudizioalla Commissione Disciplinare Nazionale, affinché provveda ad un nuovo esame del merito, nel corretto rispetto delcontraddittorio. La pronuncia di integrale annullamento della decisione gravata, con rinvio pienamente devolutivo, e quindidell‘intera materia, alla Commissione Disciplinare Nazionale, esime questa Corte dall‘esame dagli ulteriori motivi di gravamesvolti dai reclamanti. P.Q.M. La Corte di Giustizia Federale, riuniti i ricorsi, accoglie i ricorsi come sopra riuniti e, perl‘effetto, annulla, a norma dell‘art. 37, comma 4, C.G.S., la decisione impugnata e rinvia alla Commissione DisciplinareNazionale perché provveda ad un nuovo esame del merito, nel corretto rispetto del contraddittorio. Ordina la restituzione delletasse versate.TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COMUNICATO UFFICIALE N. 9/CGF DEL 7 AGOSTO <strong>2007</strong>N. 18 - Calciatore N. S. – Segnalazione del Segretario della F.I.G.C.La Corte di Giustizia Federale ,- letti gli atti del procedimento trasmessi a questa Corte di Giustizia Federale dal Segretario della F.I.G.C. in data 7.8.<strong>2007</strong> connota n. 391.22;- preso atto del risultato positivo del controllo antidoping, come da notifica esito analisi trasmessa dall‘Ufficio di ProcuraAntidoping del C.O.N.I., di cui alla legge 376/2000, nei confronti del calciatore N. S., in occasione della gara di Beach Soccer:Euro Chieti <strong>2007</strong>/Panarea del 14.6.<strong>2007</strong>, tesserato nella stagione 2006/<strong>2007</strong> anche per l‘A.S.D. Virtus Cupello; - visto l‘art. 2,delle Norme Sportive Antidoping – Procedimento disciplinare e istruzioni operative relative all‘attività dell‘Ufficio di ProcuraAntidoping, sospende in via cautelare da ogni attività <strong>sportiva</strong> il calciatore N. S., tesserato in favore dell‘A.S.D. Virtus Cupellodi Cupello (Chieti) con decorrenza immediata. “Sulla base della decisione assunta dalla Corte di Giustizia Federale in dataodierna, il calciatore S. N. è inserito nel RTP (Registered Testing Pool) nazionale del CONI-NADO ed è tenuto ad adempierea tutti gli specifici obblighi previsti sino alla fine dell‟anno solare in cui ha termine l‟efficacia del presente provvedimentoovvero sino a quando non comunichi agli Organi Competenti di ritirarsi da qualsiasi attività <strong>sportiva</strong>”.TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COMUNICATO UFFICIALE N. 10/CGF DEL L’8 AGOSTO <strong>2007</strong>1. RICORSO DEL CALCIATORE MERLI MARCO AVVERSO LA DECLARATORIA DI INAMMISSIBILITÀ DELRECLAMO PROPOSTO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA INFLITTAGLI FINO AL 15.11.<strong>2007</strong>SEGUITO GARA TELCO SISTEMI/COREA AS 90 DEL 2.6.<strong>2007</strong>(Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Toscana – Com. Uff. n. 1 del 5.7.<strong>2007</strong>) LaC.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal calciatore Merli Marco e dispone l‘incameramento della tassa reclamo.2. RICORSO DEL CALCIATORE LEMMI JONATHAN AVVERSO LA DECLARATORIA D‘INAMMISSIBILITÀ DELRECLAMO PROPOSTO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA INFLITTAGLI PER 6 GIORNATEEFFETTIVE DI GARA, SEGUITO GARA TELCO SISTEMI/COREA AS 90 DEL 2.6.<strong>2007</strong>(Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Toscana – Com. Uff. n. 1 del 5.7.<strong>2007</strong>)22

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