12.07.2015 Views

Stagione sportiva 2007 - 2008 - Diritto Calcistico

Stagione sportiva 2007 - 2008 - Diritto Calcistico

Stagione sportiva 2007 - 2008 - Diritto Calcistico

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

2) RICORSO DELL‘A.S.D. ALBANO CALCIO A CINQUE AVVERSO LE SANZIONI INFLITTE: DELLA SQUALIFICAPER 5 GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE TERMINE DANILO; DELLA SQUALIFICA PER 4 GARE EFFETTIVE ALCALCIATORE FELS GIOVANNI PIETRO, SEGUITO GARA A.S.D. ALBANO CALCIO A CINQUE/PRO CAPOTERRA2000 DEL 3.11.<strong>2007</strong>(Delibera del Giudice Sportivo Nazionale presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. 173 del 7.11.<strong>2007</strong>)La C.G.F. respinge il reclamo come sopra proposto dalla A.S.D. Albano Calcio a Cinque di Albano Laziale (Roma) e disponel‘incameramento della tassa reclamo.3) RICORSO DELLA F.C.D. REAL CANAVESE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA F.C.D. REALCANAVESE/ATHLETIC CLUB GENOVA DEL 14.10.<strong>2007</strong>(Delibera del Giudice Sportivo Nazionale presso la Divisione Calcio Femminile – Com. Uff. n. 32 del 25.10.<strong>2007</strong>)La C.G.F in accoglimento del reclamo come sopra proposto dalla F.C.D. Real Canavese di Mazzè (Torino) annullal‘impugnata delibera e, per l‘effetto, ripristina il risultato di 1 – 0 conseguito sul campo nella gara sopra indicata e dispone larestituzione della tassa reclamo.4) RICORSO DELL‘A.S.D. MANFREDONIA C5 AVVERSO LA SANZIONE DELL‘AMMENDA DI EURO 2.000,00 EDIFFIDA DEL CAMPO DI GIUOCO INFLITTA SEGUITO GARA MANFREDONIA C5/TERMOLI CALCIO A 5 DEL3.11.<strong>2007</strong>(Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 173 del 7.11.<strong>2007</strong>)La C.G.F respinge il reclamo come sopra proposto dalla A.S.D. Manfredonia Calcio a 5 di Manfredonia (Foggia), ritenutal‘incongruità della sanzione, la ridetermina confermando l‘ammenda di Euro 2.000,00 e infliggendo la squalifica del campo peruna gara effettiva. Dispone l‘incameramento della tassa reclamo.TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COMUNICATO UFFICIALE N. 50/CGF DEL 30 NOVEMBRE <strong>2007</strong>1) RICORSO DEL SIGNOR. GALIGANI VITTORIO AVVERSO LA SANZIONE DELL‘AMMONIZIONE CONAMMENDA DI EURO 1.500,00 INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA POTENZA/TARANTO DEL 4.11.<strong>2007</strong>(Delibera del Giudice Sportivo Nazionale presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 65/C del 6.11.<strong>2007</strong>)La C.G.F. preso atto della rinuncia al reclamo proposto dal signor Galigani Vittorio dichiara estinto il procedimento e disponel‘incameramento della tassa reclamo.2) RICORSO DEL TARANTO SPORT S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELL‘INIBIZIONE FINO A TUTTO IL20.11.<strong>2007</strong> INFLITTA AL SIG. BLASI VITO LUIGI SEGUITO GARA POTENZA/TARANTO DEL 4.11.<strong>2007</strong>(Delibera del Giudice Sportivo Nazionale presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 65/C del 6.11.<strong>2007</strong>)La C.G.F. preso atto della rinuncia al reclamo proposto dal Taranto Sport S.r.l. di Taranto dichiara estinto il procedimento edispone l‘incameramento della tassa reclamo.3) RICORSO DELL‘A.C. PRATO 1908 AVVERSO LE SANZIONI: DELLA SQUALIFICA PER 2 GARE EFFETTIVEINFLITTA ALL‘ALLENATOREDI STEFANO OLIVIERIO; DELLA SQUALIFICA PER 2 GARE EFFETTIVE INFLITTAAL CALCIATOREMANUEL BIANCO; AMMENDA DI EURO 2.500,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE,SEGUITOGARA PRATO/POGGIBONSI DEL 5.11.<strong>2007</strong>(Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 65/C del 6.11.<strong>2007</strong>)La C.G.F preso atto della rinuncia al reclamo proposto dall‘A.C. Prato 1908 di Prato (Firenze) dichiara estinto il procedimentoe dispone l‘incameramento della tassa reclamo.4) RICORSO CON PROCEDIMENTO D‘URGENZA DEL CALCIO PADOVA S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLASQUALIFICA PER 1 GIORNATA DI GARA EFFETTIVA INFLITTA AL CALCIATORE VARRICCHIOMASSIMILIANO SEGUITO GARA PRO SESTO/PADOVA CALCIO DEL 25.11.<strong>2007</strong>(Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 79/C del 27.11.<strong>2007</strong>)La C.G.F dichiara inammissibile, ai sensi dell‘ art. 37, comma 8 e dell‘art. 19, comma 1 C.G.S. il reclamo con procedimentod‘urgenza come sopra proposto dal Calcio Padova S.p.A. di Padova Dispone l‘incameramento della tassa reclamo.5) RICORSO A.S. CISCO CALCIO ROMA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE DIGARA EFFETTIVE INFLITTE AL CALCIATORE DI CANIO PAOLO SEGUITO GARA CISCO ROMA/VIGORLAMEZIA DEL 25.11.<strong>2007</strong>(Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 79/C del 27.11.<strong>2007</strong>)La C.G.F respinge il reclamo come sopra proposto dall‘A.S. Cisco Calcio Roma di Roma Dispone l‘incameramento della tassareclamo.TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COMUNICATO UFFICIALE N. 51/CGF DEL 30 NOVEMBRE <strong>2007</strong>50

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!