DECISIONI INTEGRALI DELLA CORTE FEDERALE - STAGIONE SPORTIVA <strong>2003</strong>-2004dell‟assemblea”. Tale ultima autorizzazione è peraltro esclusa proprio dalle norme dell‟Ordinamento sportivo, rimanendo cosìconfermato un preciso obbligo di trasparenza nei rapporti tra amministratori, società di appartenenza e Ordinamento sportivo.P.Q.M. la Corte federale, pronunciando sulla richiesta come in epigrafe formulata dal Presidente Federale, ritiene che non siapossibile il tesseramento quale calciatore di chi riveste la carica di consigliere di amministrazione di altra società <strong>sportiva</strong>,associata alla stessa Lega e, comunque, militante nello stesso Campionato.2. RICHIESTE DI PARERE DEL PRESIDENTE FEDERALE, EX ARTT. 30, COMMA 9, DELLO STATUTO FEDERALEE 20, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, SU ISTANZE DI GRAZIA DI TESSERATI DIVERSILa Corte federale, sulle richieste del Presidente Federale in merito alla istanze di grazia dei sottonotati tesserati, ha formulato ipareri di competenza così come riportato a fianco dei nominativi degli stessi: calciatori Di Paolo Francesco: sfavorevole, inquanto la Corte non ha ritenuto sussistenti i presupposti idonei per la concessione dell‟invocato beneficio dirigenti e tecniciFrassi Massimo: sfavorevole, in quanto la Corte non ha ritenuto sussistenti i presupposti idonei per la concessionedell‟invocato beneficio;TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COMUNICATO UFFICIALE N. 7/CF DEL 20 AGOSTO <strong>2003</strong>1 - RICHIESTA DEL PRESIDENTE FEDERALE, IN DATA 20 AGOSTO <strong>2003</strong>, PROTOCOLLO 302.1, RELATIVA ALLAPOSSIBILE RIAPERTURA DI UN TERMINE SCADUTO ED EVENTUALE INDICAZIONE DI UN NUOVO TERMINEDA SOSTITUIRE AL PRECEDENTEAlla luce di quanto disposto dal Comunicato Ufficiale n. 151/A del 28 aprile <strong>2003</strong>, relativo alle “Disposizioni in ordine allaammissione ai Campionati <strong>2003</strong>/2004” le società Roma, Napoli, Spal e Cosenza, tra altre società calcistiche, a seguito deicontrolli di rito effettuati dalle Leghe di appartenenza e dalla Commissione di Vigilanza sulle Società di Calcio - CO.VI.SO.C.-, alla data del 22 2 luglio <strong>2003</strong> non risultarono in regola con la documentazione richiesta al punto III, lettere A e B, delComunicato Ufficiale in parola. Fatto ricorso, nel termine perentorio del 24 luglio <strong>2003</strong>, ore 19.00, nel successivo termineperentorio del 28 luglio <strong>2003</strong>, ore 19.00, le società Roma, Napoli, e Spal hanno provveduto a regolarizzare la propriasituazione con l‟adempimento delle prescrizioni richieste dal Comunicato 151/A. La Società Cosenza ha, invece, depositatosolo una parte della documentazione richiesta e ciò è avvenuto dopo la scadenza di detto termine perentorio. A seguito diindagini, promosse su segnalazione della F.I.G.C. ed effettuate dalla Magistratura ordinaria e dagli Organi della giustizia<strong>sportiva</strong>, le fidejussioni presentate dalle società Roma, Napoli, Spal e Cosenza (quest‟ultima – come detto – tardiva) si sonorilevate irregolari e/o false. In relazione a ciò l‟Ufficio Indagini della Federazione ha effettuato approfondite verifiche il cuirisultato è stato consegnato in data 19 agosto <strong>2003</strong>. In base a quanto accertato dall‟Ufficio Indagini, emerge che le fidejussioniin esame recano la firma di un soggetto non abilitato ad impegnare la società che avrebbe rilasciato le medesime (anche se, dalregistro delle imprese, il soggetto che avrebbe firmato le fidejussioni, tale Signora Ruja, risultava ancora amministratricedelegata della SBC); inoltre, la firma della Signora Ruja è stata disconosciuta dalla medesima. Dalla relazione dell‟UfficioIndagini, inoltre, è emerso che le società hanno seguito le indicazioni e le formule proposte dalla Federazione, con ilComunicato Ufficiale n. 151/A, con il quale è stato anche dettato lo schema di dette fidejussioni. In data 7 agosto <strong>2003</strong>,l‟Atalanta Bergamasca Calcio S.p.A. faceva pervenire esposto alla Federcalcio, contestando la regolarità dell‟iscrizione dell‟A.S. Roma S.p.A. al Campionato di calcio di Serie A, per la stagione <strong>2003</strong>/2004, adducendo la mancanza dei requisiti e delladocumentazione necessaria per l‟ammissione. Analoga contestazione veniva avanzata dal Catania nei confronti della S.S.Napoli Calcio S.p.A., relativamente al Campionato di Serie B, stagione <strong>2003</strong>/2004. In merito il Catania, peraltro non chiarendole ragioni della scelta di quel Foro alla luce del dettato della Legge 1034/71, ha proposto anche ricorso innanzi al TribunaleAmministrativo Regionale della Calabria-Sezione staccata di Reggio Calabria. Sulla base degli elementi appena esposti, ilPresidente Federale ha richiesto, ai sensi dell‟articolo 22 C.G.S., parere in merito alla possibilità di riapertura dei termini inquestione. La Corte Federale, nel riconfermare, la piena autonomia dell‟Ordinamento Sportivo ed in particolare della GiustiziaSportiva, osserva quanto segue. E‟ principio pacifico che là dove un termine non sia stato incolpevolmente osservato, pervicende del tutto estranee al soggetto a carico del quale quel termine era stato fissato, l‟Organo che originariamente lo avevafissato ben può disporre la riapertura dello stesso, prevedendone uno altrettanto congruo, secondo un proprio autonomoapprezzamento delle circostanze. Per le considerazioni che precedono, la Corte Federale esprime il parere che, ove siaaccertata la sussistenza dei presupposti sopra specificati, possa configurarsi la possibilità di una riapertura dei termini,consentendo alle società Roma, Napoli e Spal termine simmetricamente proporzionato, e comunque non eccedente quello a suotempo fissato con il Comunicato n. 151/A del 28 aprile <strong>2003</strong>, per regolarizzare la loro posizione, sostituendo le fidejussioni asuo tempo presentate con altre effettivamente idonee a fornire le garanzie richieste.TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COMUNICATO UFF. N. 8/CF DEL 11 SETTEMBRE <strong>2003</strong>1 - RICHIESTA DI PARERE DEL PRESIDENTE FEDERALE, EX ART. 30, COMMA 9, DELLO STATUTO FEDERALE,PER LA PROPOSTA DI UN PROVVEDIMENTO STRAORDINARIO DI AMNISTIACon nota in data 10 settembre <strong>2003</strong>, il Presidente Federale espone quanto segue: “Le vicende degli ultimi mesi caratterizzateda numerosi contenziosi giudiziari, da un lato hanno portato all‟emanazione del D.L. 220/03, dall‟altro hanno richiestol‟adozione di provvedimenti straordinari da parte del CONI e della F.I.G.C.. Al fine di evitare il reiterarsi di analoghesituazioni e di contenere i contenziosi all‟interno della Giustizia <strong>sportiva</strong>, appare necessaria una più adeguata e completadisciplina delle violazioni della clausola compromissoria prevista dall‟art. 27 dello Statuto. Si è così provveduto a predisporre10
DECISIONI INTEGRALI DELLA CORTE FEDERALE - STAGIONE SPORTIVA <strong>2003</strong>-2004una apposita norma - art. 11 bis C.G.S. -, che consente di perseguire più efficacemente la violazione della clausola e che saràportata all‟approvazione del Consiglio Federale nella riunione di domani. In concomitanza con l‟introduzione della nuovadisciplina risulta opportuno adottare un provvedimento straordinario di amnistia e di estinzione delle sanzioni eventualmentegià applicate. L‟intervento è stato limitato a quelle infrazioni che si collegano alle recenti controversie e che si sostanzianonelle violazioni della clausola compromissoria e nelle dichiarazioni lesive previste dall‟art. 3 del C.G.S.. Per quanto attiene alleviolazioni della clausola compromissoria, al fine di eliminare ogni antigiuridicità conseguente alle condotte poste in essere,l‟amnistia è stata limitata ai soli casi nei quali intervenga rinuncia alle azioni intraprese. Secondo l‟insegnamento della CorteCostituzionale deve essere prevista la facoltà di rinuncia all‟amnistia tenuto conto ad esempio, di quei casi in cui non essendostato ancora definito il procedimento per l‟irrogazione delle sanzioni, l‟interessato ritenga di poter utilmente resistere ediscolparsi. Pertanto, entro 30 giorni dall‟approvazione del provvedimento, sarà possibile comunicare al Presidente Federalel‟eventuale rinuncia.” Ciò premesso, la Corte ritiene che non sussistano condizioni preclusive all‟esercizio, da parte delConsiglio Federale, del potere di emanare il provvedimento di clemenza di cui trattasi. P.Q.M. esprime parere favorevole.TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COMUNICATO UFFICIALE N. 9/CF DEL 17 OTTOBRE <strong>2003</strong>1. RECLAMI DI SOCIETA‟ DIVERSE DI SERIE A, EX ARTT. 22, COMMA 1, LETT. F) – F2), DEL CODICE DIGIUSTIZIA SPORTIVA E 9, COMMA 14, DEL REGOLAMENTO DELLA LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI,TENDENTI AD OTTENERE LA DECLARATORIA DI INVALIDITA‟ DELLA DELIBERA ASSUNTA DALL‟ASSEMBLEA GENERALE STRAORDINARIA DELLA L.N.P. TENUTASI IL 3 E 4 SETTEMBRE <strong>2003</strong>Le società Ancona Calcio, Bologna 1909 F.C., F.C. Internazionale Milano, F.C. Juventus, A.C. Parma e Udinese Calcio hannoproposto sei diversi reclami, separati tra loro ma di identico contenuto, tendenti ad ottenere la declaratoria di invaliditàdell‟Assemblea Generale Straordinaria della Lega Nazionale Professionisti svoltasi a Milano nei giorni 3 e 4 settembre <strong>2003</strong>.Successivamente, e precisamente il 13 e 14 ottobre <strong>2003</strong>, tutte le società ricorrenti dichiaravano di non aver più interesse allaprosecuzione del procedimento azionato, operando, con le comunicazioni sopra richiamate, contestuale rinuncia agli atti. LaCorte federale, alla luce dei reclami come in epigrafe proposti, tenendo conto della natura dispositiva del procedimentoinstaurato ed in base alla successiva rinuncia agli atti posta in essere dalle società ricorrenti, dispone l‟estinzione del giudizio econseguentemente l‟incameramento delle relative tasse.2. RICHIESTE DI PARERE DEL PRESIDENTE FEDERALE, EX ARTT. 30, COMMA 9, DELLO STATUTO FEDERALEE 20, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA SU ISTANZE DI GRAZIA DI TESSERATI DIVERSILa Corte federale, sulle richieste del Presidente Federale in merito alla istanze di grazia dei sottonotati tesserati, ha formulato ipareri di competenza così come riportato a fianco dei nominativi degli stessi: calciatori Selvini Angelo: rinviata per ulterioreistruttoria; Marchese Enrico, Incatasciato Antonino, Prosperi Daniele, D‟Ambrosio Fabio, Terzo Francesco, ScarfallotoSalvatore, Poggi Eugenio, Sparla Fabrizio, Chinazzi Mauro, Cicchetti Luigi, Procaccino Giuseppe Mario, ProvenzanoGiuseppe, Taverna Giuseppe, Taccucci Maurizio, Pintori Marco, De Roma Fabio, Gaetano Gianfelice, Rubino Antonio,Cotrozzi Maurizio, Lettieri Giovanni, Cappuccio Michele, Gerbino Rosario, Pignata Luigi, Gianguzza Francesco, LonariPaolo, Privitera Antonino, Rubino Renzo, Boffini Marco, Pautrè Alessandro, Galano Giovanni, Ierrobino Michele, FontanaAntonio, Lucino Vincenzo, Compri Paolo, Landolfi Luca, Minichino Giovanni, Gargasole Michele e Broscia Danilo:sfavorevole, in quanto la Corte non ha ritenuto sussistenti i presupposti idonei per la concessione dell‟ invocato beneficio;calciatori (istanze reiterate) Ferrigno Massimiliano, Alessiani Mirko, Pace Angelo, Lanza Cariccio Giuseppe, D‟AddiegoMaurizio, Pastore Pietro, Meniconi Luca e Fuda Alessandro: sfavorevole, in quanto non sono emersi elementi nuovi, idonei perla concessione dell‟ invocato beneficio, in precedenza già negato.ORDINANZE3. RECLAMO DELLA SALERNITANA SPORT TENDENTE AD OTTENERE DECLARATORIA DI NULLITA‟DELL‟ASSEMBLEA DI CATEGORIA DI SERIE B, TENUTASI IL 22 E 23 LUGLIO <strong>2003</strong>, E DI TUTTE LEDETERMINAZIONI DA QUESTA ASSUNTELa Corte federale: - visto il reclamo proposto dalla Salernitana Sport s.p.a. “avverso e per l‟annullamento ovvero per ladeclaratoria di nullità dell‟Assemblea di Categoria di Serie “B” della L.N.P. tenutasi il 22 e 23 luglio <strong>2003</strong> e di tutte ledeterminazioni in essa adottate”; - considerato che dal verbale dell‟Assemblea di Categoria della Serie B della Lega NazionaleProfessionisti in data 22 luglio <strong>2003</strong> risulta espressamente che l‟assemblea si è svolta “previa lettera di convocazione inviatanei termini agli aventi diritto” e che, secondo le testuali affermazioni del presidente dell‟assemblea sig. Massimo Cellino,“l‟Assemblea risulta convocata come da raccomandata speditaVi il 14 luglio <strong>2003</strong> nelle solite for me”; - considerato che dagliatti risulta altresì che la Salernitana Sport s.p.a. ebbe a proporre ricorso al Tar per la Campania – Sezione staccata di Salerno eche, a seguito di tale ricorso, fu adottato, in data 16 luglio <strong>2003</strong>, provvedimento presidenziale di accoglimento dell‟istanza dimisure cautelari provvisorie; - dispone che, a cura della Lega Nazionale Professionisti, sia trasmessa alla Corte federale tutta ladocumentazione da cui risulti la convocazione della Assemblea di Categoria della Serie B, di cui sopra; - dispone che, a curadella Salernitana Sport s.p.a., siano fornite alla Corte federale tutte le notizie utili circa il prosieguo e l‟attuale stato del giudiziodinanzi al T.A.R., di cui sopra, con la relativa documentazione; - dispone che, a cura della Segreteria Federale, siano fornitealla Corte federale notizie circa l‟eventuale applicazione alla Salernitana Sport s.p.a. e/o ai suoi rappresentanti e/o dirigenti delprovvedimento di amnistia recentemente deliberato, previo parere di questa Corte, dal Consiglio Federale, con la11
- Page 1: DECISIONI INTEGRALIDEGLIORGANI DI G
- Page 4 and 5: Comunicato n. 53/C - Riunione del 3
- Page 6 and 7: DECISIONI INTEGRALI DELLA CORTE FED
- Page 9: DECISIONI INTEGRALI DELLA CORTE FED
- Page 13 and 14: DECISIONI INTEGRALI DELLA CORTE FED
- Page 15 and 16: DECISIONI INTEGRALI DELLA CORTE FED
- Page 17 and 18: DECISIONI INTEGRALI DELLA CORTE FED
- Page 19 and 20: DECISIONI INTEGRALI DELLA CORTE FED
- Page 21 and 22: DECISIONI INTEGRALI DELLA CORTE FED
- Page 23 and 24: DECISIONI INTEGRALI DELLA CORTE FED
- Page 25 and 26: DECISIONI INTEGRALI DELLA CORTE FED
- Page 27 and 28: DECISIONI INTEGRALI DELLA CORTE FED
- Page 29 and 30: DECISIONI INTEGRALI DELLA CORTE FED
- Page 31 and 32: DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIO
- Page 33 and 34: DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIO
- Page 35 and 36: DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIO
- Page 37 and 38: DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIO
- Page 39 and 40: DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIO
- Page 41 and 42: DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIO
- Page 43 and 44: DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIO
- Page 45 and 46: DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIO
- Page 47 and 48: DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIO
- Page 49 and 50: DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIO
- Page 51 and 52: DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIO
- Page 53 and 54: DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIO
- Page 55 and 56: DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIO
- Page 57 and 58: DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIO
- Page 59 and 60: DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIO
- Page 61 and 62:
DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIO
- Page 63 and 64:
DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIO
- Page 65 and 66:
DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIO
- Page 67 and 68:
DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIO
- Page 69 and 70:
DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIO
- Page 71 and 72:
DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIO
- Page 73 and 74:
DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIO
- Page 75 and 76:
DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIO
- Page 77 and 78:
DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIO
- Page 79 and 80:
DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIO
- Page 81 and 82:
DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIO
- Page 83 and 84:
DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIO
- Page 85 and 86:
DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIO
- Page 87 and 88:
DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIO
- Page 89 and 90:
DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIO
- Page 91 and 92:
DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIO
- Page 93 and 94:
DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIO
- Page 95 and 96:
DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIO
- Page 97 and 98:
DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIO
- Page 99 and 100:
DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIO
- Page 101 and 102:
DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIO
- Page 103 and 104:
DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIO
- Page 105 and 106:
DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIO
- Page 107 and 108:
DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIO
- Page 109 and 110:
DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIO
- Page 111 and 112:
DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIO
- Page 113 and 114:
DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIO
- Page 115 and 116:
DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIO
- Page 117 and 118:
DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIO
- Page 119 and 120:
DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIO
- Page 121 and 122:
DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIO
- Page 123 and 124:
DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIO
- Page 125 and 126:
DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIO
- Page 127 and 128:
DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIO
- Page 129 and 130:
DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIO
- Page 131 and 132:
DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIO
- Page 133 and 134:
DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIO
- Page 135 and 136:
DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIO
- Page 137 and 138:
DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIO
- Page 139 and 140:
DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIO
- Page 141 and 142:
DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIO
- Page 143 and 144:
DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIO
- Page 145 and 146:
DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIO
- Page 147 and 148:
DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIO
- Page 149 and 150:
DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIO
- Page 151 and 152:
DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIO
- Page 153 and 154:
DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIO
- Page 155 and 156:
DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIO
- Page 157 and 158:
DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIO
- Page 159 and 160:
DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIO
- Page 161 and 162:
DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIO
- Page 163 and 164:
DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIO
- Page 165 and 166:
DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIO
- Page 167 and 168:
DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIO
- Page 169 and 170:
DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIO
- Page 171 and 172:
DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIO
- Page 173 and 174:
DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIO
- Page 175 and 176:
DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIO
- Page 177 and 178:
DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIO
- Page 179 and 180:
DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIO
- Page 181 and 182:
DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIO
- Page 183 and 184:
DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIO
- Page 185 and 186:
DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIO
- Page 187 and 188:
DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIO
- Page 189 and 190:
DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIO
- Page 191 and 192:
DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIO
- Page 193 and 194:
DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIO
- Page 195 and 196:
DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIO
- Page 197 and 198:
DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIO
- Page 199 and 200:
DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIO
- Page 201 and 202:
DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIO
- Page 203 and 204:
DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIO
- Page 205 and 206:
DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIO
- Page 207 and 208:
DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIO
- Page 209 and 210:
DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIO
- Page 211 and 212:
DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIO
- Page 213 and 214:
DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIO
- Page 215 and 216:
DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIO
- Page 217 and 218:
DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIO
- Page 219 and 220:
DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIO
- Page 221 and 222:
DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIO
- Page 223 and 224:
DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIO
- Page 225 and 226:
DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIO
- Page 227 and 228:
DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIO
- Page 229 and 230:
DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIO
- Page 231 and 232:
DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIO
- Page 233 and 234:
DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIO
- Page 235 and 236:
DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIO
- Page 237 and 238:
DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIO
- Page 239 and 240:
DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIO
- Page 241 and 242:
DECISIONI INTEGRALIDELLACAMERA DI C
- Page 243 and 244:
DECISIONI INTEGRALI DELLA CAMERA DI
- Page 245 and 246:
DECISIONI INTEGRALI DELLA CAMERA DI
- Page 247 and 248:
DECISIONI INTEGRALI DELLA CAMERA DI
- Page 249 and 250:
DECISIONI INTEGRALI DELLA CAMERA DI
- Page 251 and 252:
DECISIONI INTEGRALI DELLA CAMERA DI
- Page 253 and 254:
DECISIONI INTEGRALI DELLA CAMERA DI
- Page 255 and 256:
DECISIONI INTEGRALI DELLA CAMERA DI
- Page 257 and 258:
DECISIONI INTEGRALI DELLA CAMERA DI
- Page 259 and 260:
DECISIONI INTEGRALI DELLA CAMERA DI
- Page 261 and 262:
DECISIONI INTEGRALI DELLA CAMERA DI
- Page 263 and 264:
DECISIONI INTEGRALI DELLA CAMERA DI
- Page 265 and 266:
DECISIONI INTEGRALI DELLA CAMERA DI
- Page 267 and 268:
DECISIONI INTEGRALI DELLA CAMERA DI
- Page 269 and 270:
DECISIONI INTEGRALI DELLA CAMERA DI
- Page 271 and 272:
DECISIONI INTEGRALI DELLA CAMERA DI
- Page 273 and 274:
DECISIONI INTEGRALI DELLA CAMERA DI
- Page 275 and 276:
DECISIONI INTEGRALI DELLA CAMERA DI
- Page 277 and 278:
DECISIONI INTEGRALI DELLA CAMERA DI
- Page 279 and 280:
DECISIONI INTEGRALI DELLA CAMERA DI
- Page 281 and 282:
DECISIONI INTEGRALI DELLA CAMERA DI
- Page 283 and 284:
DECISIONI INTEGRALI DELLA CAMERA DI
- Page 285 and 286:
DECISIONI INTEGRALI DELLA CAMERA DI
- Page 287 and 288:
DECISIONI INTEGRALI DELLA CAMERA DI
- Page 289 and 290:
DECISIONI INTEGRALI DELLA CAMERA DI