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Stagione sportiva 2003 - Diritto Calcistico

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DECISIONI INTEGRALI DELLA CORTE FEDERALE - STAGIONE SPORTIVA <strong>2003</strong>-2004dell‟assemblea”. Tale ultima autorizzazione è peraltro esclusa proprio dalle norme dell‟Ordinamento sportivo, rimanendo cosìconfermato un preciso obbligo di trasparenza nei rapporti tra amministratori, società di appartenenza e Ordinamento sportivo.P.Q.M. la Corte federale, pronunciando sulla richiesta come in epigrafe formulata dal Presidente Federale, ritiene che non siapossibile il tesseramento quale calciatore di chi riveste la carica di consigliere di amministrazione di altra società <strong>sportiva</strong>,associata alla stessa Lega e, comunque, militante nello stesso Campionato.2. RICHIESTE DI PARERE DEL PRESIDENTE FEDERALE, EX ARTT. 30, COMMA 9, DELLO STATUTO FEDERALEE 20, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, SU ISTANZE DI GRAZIA DI TESSERATI DIVERSILa Corte federale, sulle richieste del Presidente Federale in merito alla istanze di grazia dei sottonotati tesserati, ha formulato ipareri di competenza così come riportato a fianco dei nominativi degli stessi: calciatori Di Paolo Francesco: sfavorevole, inquanto la Corte non ha ritenuto sussistenti i presupposti idonei per la concessione dell‟invocato beneficio dirigenti e tecniciFrassi Massimo: sfavorevole, in quanto la Corte non ha ritenuto sussistenti i presupposti idonei per la concessionedell‟invocato beneficio;TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COMUNICATO UFFICIALE N. 7/CF DEL 20 AGOSTO <strong>2003</strong>1 - RICHIESTA DEL PRESIDENTE FEDERALE, IN DATA 20 AGOSTO <strong>2003</strong>, PROTOCOLLO 302.1, RELATIVA ALLAPOSSIBILE RIAPERTURA DI UN TERMINE SCADUTO ED EVENTUALE INDICAZIONE DI UN NUOVO TERMINEDA SOSTITUIRE AL PRECEDENTEAlla luce di quanto disposto dal Comunicato Ufficiale n. 151/A del 28 aprile <strong>2003</strong>, relativo alle “Disposizioni in ordine allaammissione ai Campionati <strong>2003</strong>/2004” le società Roma, Napoli, Spal e Cosenza, tra altre società calcistiche, a seguito deicontrolli di rito effettuati dalle Leghe di appartenenza e dalla Commissione di Vigilanza sulle Società di Calcio - CO.VI.SO.C.-, alla data del 22 2 luglio <strong>2003</strong> non risultarono in regola con la documentazione richiesta al punto III, lettere A e B, delComunicato Ufficiale in parola. Fatto ricorso, nel termine perentorio del 24 luglio <strong>2003</strong>, ore 19.00, nel successivo termineperentorio del 28 luglio <strong>2003</strong>, ore 19.00, le società Roma, Napoli, e Spal hanno provveduto a regolarizzare la propriasituazione con l‟adempimento delle prescrizioni richieste dal Comunicato 151/A. La Società Cosenza ha, invece, depositatosolo una parte della documentazione richiesta e ciò è avvenuto dopo la scadenza di detto termine perentorio. A seguito diindagini, promosse su segnalazione della F.I.G.C. ed effettuate dalla Magistratura ordinaria e dagli Organi della giustizia<strong>sportiva</strong>, le fidejussioni presentate dalle società Roma, Napoli, Spal e Cosenza (quest‟ultima – come detto – tardiva) si sonorilevate irregolari e/o false. In relazione a ciò l‟Ufficio Indagini della Federazione ha effettuato approfondite verifiche il cuirisultato è stato consegnato in data 19 agosto <strong>2003</strong>. In base a quanto accertato dall‟Ufficio Indagini, emerge che le fidejussioniin esame recano la firma di un soggetto non abilitato ad impegnare la società che avrebbe rilasciato le medesime (anche se, dalregistro delle imprese, il soggetto che avrebbe firmato le fidejussioni, tale Signora Ruja, risultava ancora amministratricedelegata della SBC); inoltre, la firma della Signora Ruja è stata disconosciuta dalla medesima. Dalla relazione dell‟UfficioIndagini, inoltre, è emerso che le società hanno seguito le indicazioni e le formule proposte dalla Federazione, con ilComunicato Ufficiale n. 151/A, con il quale è stato anche dettato lo schema di dette fidejussioni. In data 7 agosto <strong>2003</strong>,l‟Atalanta Bergamasca Calcio S.p.A. faceva pervenire esposto alla Federcalcio, contestando la regolarità dell‟iscrizione dell‟A.S. Roma S.p.A. al Campionato di calcio di Serie A, per la stagione <strong>2003</strong>/2004, adducendo la mancanza dei requisiti e delladocumentazione necessaria per l‟ammissione. Analoga contestazione veniva avanzata dal Catania nei confronti della S.S.Napoli Calcio S.p.A., relativamente al Campionato di Serie B, stagione <strong>2003</strong>/2004. In merito il Catania, peraltro non chiarendole ragioni della scelta di quel Foro alla luce del dettato della Legge 1034/71, ha proposto anche ricorso innanzi al TribunaleAmministrativo Regionale della Calabria-Sezione staccata di Reggio Calabria. Sulla base degli elementi appena esposti, ilPresidente Federale ha richiesto, ai sensi dell‟articolo 22 C.G.S., parere in merito alla possibilità di riapertura dei termini inquestione. La Corte Federale, nel riconfermare, la piena autonomia dell‟Ordinamento Sportivo ed in particolare della GiustiziaSportiva, osserva quanto segue. E‟ principio pacifico che là dove un termine non sia stato incolpevolmente osservato, pervicende del tutto estranee al soggetto a carico del quale quel termine era stato fissato, l‟Organo che originariamente lo avevafissato ben può disporre la riapertura dello stesso, prevedendone uno altrettanto congruo, secondo un proprio autonomoapprezzamento delle circostanze. Per le considerazioni che precedono, la Corte Federale esprime il parere che, ove siaaccertata la sussistenza dei presupposti sopra specificati, possa configurarsi la possibilità di una riapertura dei termini,consentendo alle società Roma, Napoli e Spal termine simmetricamente proporzionato, e comunque non eccedente quello a suotempo fissato con il Comunicato n. 151/A del 28 aprile <strong>2003</strong>, per regolarizzare la loro posizione, sostituendo le fidejussioni asuo tempo presentate con altre effettivamente idonee a fornire le garanzie richieste.TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COMUNICATO UFF. N. 8/CF DEL 11 SETTEMBRE <strong>2003</strong>1 - RICHIESTA DI PARERE DEL PRESIDENTE FEDERALE, EX ART. 30, COMMA 9, DELLO STATUTO FEDERALE,PER LA PROPOSTA DI UN PROVVEDIMENTO STRAORDINARIO DI AMNISTIACon nota in data 10 settembre <strong>2003</strong>, il Presidente Federale espone quanto segue: “Le vicende degli ultimi mesi caratterizzateda numerosi contenziosi giudiziari, da un lato hanno portato all‟emanazione del D.L. 220/03, dall‟altro hanno richiestol‟adozione di provvedimenti straordinari da parte del CONI e della F.I.G.C.. Al fine di evitare il reiterarsi di analoghesituazioni e di contenere i contenziosi all‟interno della Giustizia <strong>sportiva</strong>, appare necessaria una più adeguata e completadisciplina delle violazioni della clausola compromissoria prevista dall‟art. 27 dello Statuto. Si è così provveduto a predisporre10

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