12.07.2015 Views

Stagione sportiva 2003 - Diritto Calcistico

Stagione sportiva 2003 - Diritto Calcistico

Stagione sportiva 2003 - Diritto Calcistico

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

DECISIONI INTEGRALI DELLA CORTE FEDERALE - STAGIONE SPORTIVA <strong>2003</strong>-2004documentazione concernente l‟adempimento, da parte della predetta società e degli altri soggetti suindicati, delle condizioniprescritte per l‟approvazione del provvedimento stesso. P.Q.M.la Corte federale dispone il rinvio a nuovo ruolo del reclamocome in epigrafe formulato dalla Salernitana Sport, per supplemento di istruttoria.4. RICHIESTA DI PARERI INTERPRETATIVI DEGLI ARTT. 14 E 17 DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA INRELAZIONE A QUESITI DIVERSI FORMULATI DALLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI, CONCERNENTI LEMODALITA‟ PER SCONTARE LE SQUALIFICHE IRROGATE A CALCIATORILa Corte federale dispone il rinvio a nuovo ruolo dei quesiti diversi come in epigrafe formulati dalla Lega Nazionale Dilettanti.TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COMUNICATO UFFICIALE N. 10/CF DEL 18 DICEMBRE <strong>2003</strong>1. QUESITO DEL PRESIDENTE FEDERALE CIRCA LA LEGITTIMITA‟ DELLA DISPOZIONE DI CUI ALL‟ART. 46DEL REGOLAMENTO DELLA LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI E DELLA DELIBERA DELL‟ASSEMBLEA DIDETTA LEGA, CONCERNENTI I CRITERI DI RIPARTIZIONE TRA LE SOCIETA‟ DEI PROVENTI DERIVANTIDALLA CESSIONE DEI DIRITTI TELEVISIVI COLLETTIVILa Corte federale, pronunciando sul quesito come in epigrafe formulato dal Presidente Federale, esprime il parere che ladisposizione di cui all‟art. 46 del Regolamento della Lega Nazionale Professionisti debba considerarsi inefficace, per eccessivaonerosità sopravvenuta, a decorrere dal 1° luglio 2004, e che, pertanto, fermo il principio mutualistico, l‟accordo fra le societàappartenenti alla Lega debba essere rinegoziato ai fini di ricondurlo ad equità.2. PARERE INTERPRETATIVO DEGLI ARTT. 14 E 17 DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA IN RELAZIONE AQUESITI DIVERSI FORMULATI DALLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI, CONCERNENTI LE MODALITA‟ PERSCONTARE LE SQUALIFICHE IRROGATE A CALCIATORILa Corte federale, pronunciando sui quesiti di cui in epigrafe, esprime il seguente parere: a) un calciatore cui è stata inflitta unagiornata di squalifica nel Campionato Juniores (al quale possa aver partecipato come fuori quota ovvero in età per talecampionato), può scontare la stessa nella gara del turno successivo che si disputa nella giornata di sabato e, quindi, essereutilizzato la domenica con la prima squadra; b) un calciatore al quale residuano al termine della stagione <strong>sportiva</strong> una o piùgiornate di squalifica inflittegli in una gara del Campionato Juniores (sia che vi avesse partecipato come fuori quota che se viavesse partecipato in quota) o in una gara del Campionato Allievi, deve scontare tale squalifica nella squadra in cui milita nelcampionato successivo ed in gare omogenee a quella per la quale aveva riportato la sanzione; nel caso di insussistenza di talegenere di gare, la squalifica va scontata in qualunque tipo di gara disputata dalla società di attuale appartenenza, fermorestando il principio di separatezza tra gare di campionato e gare di coppa; c) in caso di squalifica irrogata, e non scontata,nella stagione <strong>sportiva</strong> precedente con riferimento a gare di Coppa Italia inflitte a giocatori che nella successiva stagione<strong>sportiva</strong> militano in squadre che disputano il trofeo regionale, o nel caso opposto, tali squalifiche vanno scontate nella stagionesuccessiva rispettivamente nelle gare delle competizioni di Coppa delle Regioni o di Coppa Italia.3. QUESITI INTERPRETATIVI DEL PRESIDENTE FEDERALE, CONCERNENTI L‟APPLICAZIONE, AI CALCIATORIGIA‟ TESSERATI PER SOCIETA‟ PROFESSIONISTICHE ALLA DATA, 14 MAGGIO 2002, DI ENTRATA IN VIGOREDELL‟ART. 99 BIS DELLE N.O.I.F., ISTITUENTE IL PREMIO ALLA CARRIERA DOVUTO DALLE SOCIETA‟PROFESSIONISTICHE A QUELLE DELLA L.N.D. E DEL S.G.S. A SEGUITO DELL‟ESORDIO DI GIOVANICALCIATORI, ALLA CUI FORMAZIONE QUESTE HANNO CONTRIBUITO, NELLA MASSIMA SERIE O DELLACONVOCAZIONE PER LA NAZIONALE A E UNDER 21La Corte federale, pronunciando sui quesiti come in epigrafe formulati dal Presidente Federale, esprime il parere che ilprotocollo d‟intesa sottoscritto in data 5 giugno <strong>2003</strong> sia vincolante per tutte le società della Lega Nazionale Professionisti,della Lega Nazionale Dilettanti e del Settore per l‟Attività Giovanile e Scolastica.4. RECLAMO DELLA SALERNITANA SPORT TENDENTE AD OTTENERE LA DECLARATORIA DI NULLITA‟DELL‟ASSEMBLEA DI CATEGORIA DI SERIE B, TENUTASI IL 22 E 23 LUGLIO <strong>2003</strong>, E DI TUTTE LEDETERMINAZIONI DA QUESTA ASSUNTELa Corte federale, decidendo sul reclamo come in epigrafe proposto dalla Salernitana Sport, prende atto della rinuncia alreclamo medesimo, disponendone l‟archiviazione e l‟incameramento della relativa tassa.5. RICHIESTA DI PARERE DEL PRESIDENTE FEDERALE, EX ARTT. 30, COMMA 9, DELLO STATUTO FEDERALEE 19, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, SU ISTANZE DI RIABILITAZIONE DI TESSERATIDIVERSICalciatore Soderini Alessandro: favorevole dirigente Pezzica Giovanni: favorevole6. RICHIESTE DI PARERE DEL PRESIDENTE FEDERALE, EX ARTT. 30, COMMA 9, DELLO STATUTO FEDERALEE 20, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA SU ISTANZE DI GRAZIA DI TESSERATI DIVERSILa Corte federale, sulle richieste del Presidente Federale in merito alla istanze di grazia dei sottonotati tesserati, ha formulato ipareri di competenza così come di seguito riportati: calciatori Selvini Angelo e Favasulli Salvatore: favorevole CavolinaSandro, Di Meglio Ciro, Balzarini Massimiliano, Servello Giuseppe, Cerone Andrea, Schinello Micuccio, Castellano Donato,12

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!