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Stagione sportiva 2003 - Diritto Calcistico

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DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE - STAGIONE SPORTIVA <strong>2003</strong>-2004proprie responsabilità, senza dare alcun contributo per l‟attenuazione delle conseguenze degli illeciti o per la ricostruzione deifatti, che erano già stati compiutamente accertati dall‟Ufficio Indagini indipendentemente dal contributo del Dalia. Inconclusione, l‟entità della sanzione inflitta all‟appellante appare proporzionata alla gravità degli illeciti contestati. Il ricorsodeve conseguentemente essere respinto con incameramento della tassa versata. A.S. Forst Palermo Futsal e S.C. AfragolaCalcio a Cinque: le due ricorrenti, in quali- tà di terze interessate, contestano il fatto che le sanzioni di penalizzazione inflittealle società Real Scafati ed Intesa Calcio a Cinque debbano essere scontate nella stagione <strong>2003</strong>/2004 e non vadano invece adincidere sulla classifica finale del campionato 2002/<strong>2003</strong> con il “carattere dell‟afflittività previsto dall‟art. 8 comma 1 lettera f)del C.G.S.”. In sostanza le Società appellanti chiedono che le sanzioni inflitte a Real Scafati ed Intesa vengano aggravate inmisura tale da renderle efficacemente afflittive ai fini della classifica del campionato <strong>2003</strong>/2004. A sostegno della richiesta,richiamano il precedente relativo alla società Pro Ebolitana, alla quale vennero inflitti, con delibera confermata dalla C.A.F., 15punti di penalizzazione nella classifica finale del campionato, con conseguente retrocessione al campionato inferiore. Rileva laC.A.F. che le appellanti, a parte il riferimento ad altra fattispecie riguardante un illecito di natura non omogenea rispetto aquello in esame, non specifica i motivi in base ai quali ritengono incongrua la sanzione di 6 punti di penalizzazione, néprecisano l‟entità della sanzione ritenuta congrua o quanto meno i criteri utilizzabili per determinare una diversa e maggiorequantificazione della penalizzazione da infliggere alle Società incolpate. In mancanza di specifici motivi di appello sul punto,deve essere confermata la penalizzazione di sei punti in classifica inflitta alle Società Real Scafati e Intesa Calcio a Cinque.Stante la non afflittività delle suddette penalizzazioni ai fini della classifica del Campionato 2002/<strong>2003</strong>, le stesse vannoapplicate, come deliberato dalla Commissione Disciplinare nella stagione <strong>sportiva</strong> <strong>2003</strong>/2004. I ricorsi delle Società A.S. ForstPalermo Futsal e S.C. Afragola Calcio a Cinque vanno quindi respinti, con incameramento delle tasse versate. Per questimotivi la C.A.F. riunisce gli appelli come sopra proposti e rispettivamente dichiara: - Inammissibile il reclamo propostodall‟A.S. Martina Calcio a Cinque di Martinafranca (Taranto) perché sottoscritti da Presidente inibito, e respinto nel resto. -Respinto il reclamo dell‟A.S. Marigliano 94 Calcio a Cinque di Marigliano (Napoli). - Inammissibile il reclamo del calciatoreBenes Patricio ai sensi dell‟art. 29 comma 1 C.G.S., per mancata sottoscrizione del calciatore. - Respinto il reclamo delcalciatore Selle Ariel Hernan. - Respinto il reclamo del calciatore Moirano Juan Josè. - Inammissibile il reclamo del calciatoreBarbalace Ariel, ai sensi dell‟art. 33 comma 2C.G.S., per mancato invio dei motivi di reclamo a seguito di ricevimento copiadegli atti. - Inammissibile il reclamo della S.S. Real Scafati Calcio a Cinque di Scafati (Salerno), ai sensi dell‟art. 33 comma 2C.G.S., per mancato invio dei motivi di reclamo a seguito di ricevimento copia degli atti. - Respinto il reclamo del calciatoreDalia Roberto. - Respinto il reclamo del calciatore Ruscica Diego Oscar. - Inammissibile il reclamo del calciatore EscobarMarco Antonio, ai sensi dell‟art. 33 comma 2 C.G.S., per mancato invio dei motivi di reclamo a seguito di ricevimento copiadegli atti. - Inammissibile il reclamo dell‟Intesa Calcio a Cinque di Marcianise (Caserta), ai sensi dell‟art. 33 comma 2 C.G.S.,per mancato invio dei motivi di reclamo a seguito di ricevimento copia degli atti. - Respinto il reclamo dell‟A.S. Forst PalermoFutsal di Palermo. - Respinto il reclamo della S.C. Afragola Calcio a Cinque di Afragola (Napoli). Si dispone l‟incameramentodelle tasse versate.TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 6/C - RIUNIONE DEL 28 LUGLIO <strong>2003</strong>1 - RECLAMO DELLA S.C. CUS ARCAVACATA AVVERSO LA SANZIONE DELLA PENALIZZAZIONE DI N. 14PUNTI IN CLASSIFICA PER IL CAMPIONATO 2002/<strong>2003</strong> A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE DELCOMITATO REGIONALE CALABRIA(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria - Com. Uff. n. 102 del 6.5.<strong>2003</strong>)L‟Ufficio Tesseramento del Comitato Regionale Calabria concedeva, in data 30.8.2002, il nulla osta al trasferimentotemporaneo del calciatore Rosati Antonio dalla U.S. Santa Maria di Catanzaro alla S.C. Cus Arcavacata. Il 19.1.<strong>2003</strong>, a seguitodell‟incontro di Promozione Apriliano/Cus Arcavacata, l‟Apriliano proponeva reclamo per l‟irregolare posizione ditesseramento del calciatore Rosati Antonio, per violazione dell‟art. 101 N.O.I.F.; analogo reclamo veniva poi proposto dallasocietà Luzzese Calcio per l‟incontro disputato il 26.1.<strong>2003</strong> con la stessa Arcavacata. La Commissione Disciplinare presso ilComitato Regionale Calabria sospendeva il giudizio, disponendo la trasmissione degli atti alla Commissione Tesseramentipresso la F.I.G.C. con richiesta di giudizio circa la regolarità della posizione del detto calciatore. La CommissioneTesseramenti, in data 16.4.<strong>2003</strong> (Com. Uff. n. 28/D), dichiarava nullo il trasferimento a titolo temporaneo del calciatore RosatiAntonio in favore della S.C. Cus Arcavacata, datato 30.8.2002, per violazione dell‟art. 101, comma 1, N.O.I.F., risultando chelo stesso, quale calciatore non professionista, era già stato oggetto di trasferimento temporaneo per le due consecutive stagionisportive precedenti. Conseguentemente la Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria (Com. Uff. n. 107del 12 maggio <strong>2003</strong>), in accoglimento dei reclami proposti dalla Apriliano Calcio e dalla A.S. Luzzese Calcio, irrogava allaS.C. Cus Arcavacata la punizione <strong>sportiva</strong> della perdita delle gare Apriliano/Cus Arcavacata del 19.1.<strong>2003</strong> e Luzzese/CusArcavacata del 26.1.<strong>2003</strong>, entrambe con il punteggio di 0-2. Nel frattempo, in data 29.4.<strong>2003</strong>, il Presidente del ComitatoRegionale Calabria, a seguito del provvedimento di revoca del trasferimento a titolo temporaneo del calciatore Rosati Antonioin data 24.4.<strong>2003</strong>, deferiva il calciatore stesso per violazione dell‟art. 101, comma 2, delle N.O.I.F., per aver sottoscritto untrasferimento a titolo temporaneo del calciatore Rosati Antonio in data 24.4.<strong>2003</strong>, deferiva il calciatore stesso per violazionedell‟art. 101, comma 1, delle N.O.I.F., per aver sottoscritto un trasferimento a titolo temporaneo per più di due stagionisportive consecutive, nonché la società S.C. Cus Arcavacata e la Società U.S. Santa Maria Catanzaro per violazione dell‟art.101, comma 1, N.O.I.F. e dell‟art. 2 comma 4 C.G.S., per responsabilità oggettiva nella violazione ascritta al calciatore. LaCommissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria (Com. Uff. n. 102 del 5 maggio <strong>2003</strong>) irrogava al calciatoreRosati Antonio la squalifica fino al 31 dicembre 2004, alla società U.S. Santa Maria Catanzaro l‟ammenda di euro 1.500,0048

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