DECISIONI INTEGRALI DELLA CORTE FEDERALE - STAGIONE SPORTIVA <strong>2003</strong>-2004della stagione successiva rispetto a quella della stagione precedente da cui trasse origine la squalifica di fungere da strumentodi pratica elusione della pena e, quindi, di frustrazione delle finalità, sia afflittiva che deterrente, che la norma federale assegnaal sistema sanzionatorio (eventualità, questa, lucidamente illustrata con preoccupazione nella richiesta di parere promossa dalPresidente della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Veneto). La conseguenza diretta di questo processoermeneutico è, pertanto, che - qualora non ricorra, per le ragioni anzidette, il carattere di omogeneità tra la gara del passatoincriminata e gare attuali – la squalifica va scontata in qualunque tipo di gara disputata dalla società di attuale appartenenza delcalciatore. L‟unico, intuitivo limite alla operatività di tale principio, in perfetta coerenza con quanto già affermato da questaCorte (vedi Com. Uff. n.5/Cf della stagione 2000/2001), è quello della separatezza tra gare di campionato e gare di coppa:rispetto ad esse – per le ragioni analiticamente enunciate nel parere di questa Corte da ultimo citato – il criterio di effettivitàdella pena deve ragionevolmente cedere alla logica garantista che permea di sé la pronuncia in esame, dalla quale non v‟è, ne èstato prospettato, motivo di discostarsi nella presente sede. E‟ innegabile, comunque, che sarebbe auspicabile un interventoriformatore della normativa federale, rivolto a rendere più immediato e perspicuo il coordinamento tra i vari profili di questacomplessa materia e ad assorbire i possibili spazi di perplessità. L‟ultimo ed articolato quesito ha ad oggetto la fattispecie disqualifica irrogata, e non scontata nella stagione precedente, con riferimento a gare di Coppa Italia relative a calciatori chenella stagione successiva militino in squadre che disputano il corrispondente trofeo regionale; alla Corte viene anche chiesto dipronunciare il proprio parere con riferimento all‟ipotesi inversa rispetto a quella appena descritta. Ancora una volta la rispostaal quesito va individuata attraverso il richiamo alla giurisprudenza di questa Corte (ed in particolare al parere citato perultimo), alla cui stregua, ai fini dell‟esecuzione delle sanzioni inflitte in gare di Coppa Italia, è ben possibile l‟allargamento delrispettivo ambito di applicazione, con la conseguente espiazione anche in competizioni di Coppa organizzate da Lega diversada quella cui apparteneva la società al momento della relativa irrogazione. Si tratta di una ulteriore, ragionevole manifestazionedel principio di (concreta afflittività e di) effettività della pena, alla cui applicazione al caso concreto non v‟è, ne è stataprospettata, ragione di derogare. In conclusione, deve esprimersi il parere che, nei casi prima indicati, le squalifiche debbanoscontarsi nella stagione <strong>sportiva</strong> successiva rispettivamente nelle gare delle competizioni di Coppa delle Regioni (ove lasqualifica fosse maturata in relazione a precedente gara di Coppa Italia) o di Coppa Italia (nell‟ipotesi inversa di squalificamaturata in relazione a precedente gara di Coppa delle Regioni). P.Q.M. La Corte federale, pronunciando sui quesiti di cui inepigrafe, esprime il seguente parere: a) un calciatore cui è stata inflitta una giornata di squalifica nel Campionato Juniores (alquale possa aver partecipato come fuori quota ovvero in età per tale campionato) può scontare la stessa nella gara del turnosuccessivo che si disputa nella giornata di sabato e, quindi, essere utilizzato la domenica con la prima squadra; b) un calciatoreal quale residuano al termine della stagione <strong>sportiva</strong> una o più giornate di squalifica inflittegli in una gara del CampionatoJuniores (sia che vi avesse partecipato come fuori quota che se vi avesse partecipato in quota) o in una gara del CampionatoAllievi, deve scontare tale squalifica nella squadra in cui milita nel campionato successivo ed in gare omogenee a quella per laquale aveva riportato la sanzione; nel caso di insussistenza di tale genere di gare, la squalifica va scontata in qualunque tipo digara disputata dalla società di attuale appartenenza, fermo restando il principio di separatezza tra gare di campionato e gare dicoppa; c) in caso di squalifica irrogata, e non scontata, nella stagione <strong>sportiva</strong> precedente con riferimento a gare di Coppa Italiainflitte a giocatori che nella successiva stagione <strong>sportiva</strong> militano in squadre che disputano il trofeo regionale, o nel casoopposto, tali squalifiche vanno scontate nella stagione successiva rispettivamente nelle gare delle competizioni di Coppa delleRegioni o di Coppa Italia.2. QUESITI INTERPRETATIVI DEL PRESIDENTE FEDERALE, CONCERNENTI L‟APPLICAZIONE, AI CALCIATORIGIA‟ TESSERATI PER SOCIETA‟ PROFESSIONISTICHE ALLA DATA, 14 MAGGIO 2002, DI ENTRATA IN VIGOREDELL‟ART. 99 BIS DELLE N.O.I.F., ISTITUENTE IL PREMIO ALLA CARRIERA DOVUTO DALLE SOCIETA‟PROFESSIONISTICHE A QUELLE DELLA L.N.D. E DEL S.G.S. A SEGUITO DELL‟ESORDIO DI GIOVANICALCIATORI, ALLA CUI FORMAZIONE QUESTE HANNO CONTRIBUITO, NELLA MASSIMA SERIE O DELLACONVOCAZIONE PER LA NAZIONALE A E UNDER 211. Il quesito proposto alla Corte Federale, formulato dal Presidente della Federazione, in data 28 novembre <strong>2003</strong>, prende lemosse da una lettera, indirizzata dall'Avv. Fabio Di Cagno, Presidente della Commissione Vertenze Economiche, al PresidenteFederale, contenente una richiesta relativa alla interpretazione ed alla applicazione dell'articolo 99 bis delle N.O.I.F.. Talearticolo, introdotto dal Comunicato Ufficiale n. 34/A del 14 maggio 2002 e modificato con il Comunicato Ufficiale n. 47/A del1° agosto 2002, ha ad oggetto il premio alla carriera e così recita: "1. Alle Società della L.N.D. e/o di puro Settore Giovanile èriconosciuto un compenso forfettario pari a euro 103.291,37 ( £ 200.000.000) per la formazione impartita ad un calciatore daesse precedentemente tesserato nei seguenti casi: a) quando il calciatore disputa, partecipandovi effettivamente, la sua primagara nel Campionato di Serie A; b) quando il calciatore viene convocato, con lo status di professionista nella Nazionale A onella Nazionale Under 21. Il compenso è dovuto esclusivamente a condizione che il calciatore sia stato tesserato per societàdella L.N.D. e/o di puro Settore Giovanile almeno per la stagione <strong>sportiva</strong> iniziata nell'anno in cui ha compiuto 12 anni di etào successive, e deve essere corrisposto dalla società titolare del tesseramento al momento in cui si verifica l'evento o, in casodi calciatore trasferito a titolo temporaneo, dalla società titolare dell'originario rapporto col calciatore. Tale compenso vieneproporzionalmente ripartito, in ragione del periodo d'appartenenza, tra le società che hanno contribuito alla formazione delcalciatore e deve essere corrisposto alle stesse entro la fine della stagione <strong>sportiva</strong> in cui si è verificato l'evento. 2. Tutte lecontroversie tra le società relative al premio di cui al precedente comma, sono devolute alla Commissione VertenzeEconomiche secondo le modalità previste dagli artt. 45 e 46 del Codice di Giustizia Sportiva". Questa Corte era stata giàinvestita dal Presidente Federale, con nota del 18 novembre 2002, dei problemi di diritto transitorio derivanti da tale norma,priva di apposita disciplina intertemporale e, rilevata la delicatezza della questione e l‟incertezza sull‟effettiva portata della16
DECISIONI INTEGRALI DELLA CORTE FEDERALE - STAGIONE SPORTIVA <strong>2003</strong>-2004norma, aveva disposto la restituzione degli atti al Presidente Federale per ulteriori approfondimenti della materia (v. Com. Uff.n. 6/Cf del 29 novembre 2002. Successivamente, al fine di risolvere la questione, la Lega Nazionale Professionisti, la LegaNazionale Dilettanti ed il Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, hanno stipulato, in data 5 giugno <strong>2003</strong>, un protocollo diintesa, che regola l‟operatività di detto precetto per il periodo precedente alla data della entrata in vigore dell'articolo. Con taleprotocollo i soggetti stipulanti l‟accordo hanno previsto che: "1. Il compenso di cui all'art. 99 bis delle NO.I.F. che le società diSerie A e Serie B corrispondono alle società della Lega Nazionale Dilettanti ovvero a quelle di puro Settore Giovanile, èridotto a € 16. 000 (sedicimila) qualora i calciatori di cui al comma 1 lettera a) e lettera b) della disposizione soprarichiamata, alla data del 14 maggio 2002 siano già tesserati per la società tenuta a corrispondere il compenso. 2. Il presenteprotocollo d'intesa, ratificato dal Consiglio di Lega della L.N.P., dal Consiglio Direttivo della Lega Nazionale Dilettanti e dalConsiglio Direttivo del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica, vincola le società associate. 3. La Lega NazionaleProfessionisti, la Lega Nazionale Dilettanti ed il Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica intervengono presso le proprieassociate affinchè abbandonino le controversie già in essere presso la Commissione Vertenze Economiche aventi ad oggettoquanto disciplinato dal presente protocollo d'intesa, garantendo la definizione delle stesse nei termini e nelle modalità previstidal medesimo accordo ". Alla luce delle sopra richiamate precisazioni ed in base al disposto dell'accordo di intesa sottoscrittodalle parti, al fine di verificare la vincolatività di esso, ricordata anche dal punto numero 2 dell‟accordo, in capo a tutti isoggetti (società ed associazioni) appartenenti alle leghe firmatarie ed al settore giovanile, è necessario verificare i poteri deisoggetti che hanno redatto e firmato il protocollo d‟intesa. Alla luce del coordinato disposto del dettato degli articoli 7 e 12dello Statuto Federale e dell'art. 1, comma 3, lettera c), del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti, emerge chiaramentecome i firmatari del protocollo d‟intesa avessero i poteri per impegnare - come hanno fatto e ricordato al punto 2 - al rispettodell'accordo non soltanto le componenti che lo avevano sottoscritto, ma anche le singole società e/o associazioni ad esseaffiliate. Pertanto, il protocollo d'intesa deve essere considerato pienamente vincolante ed operativo d‟effetti per le societàappartenenti alle leghe che lo hanno sottoscritto (Lega Nazionale Professionisti e Lega Nazionale Dilettanti), nonché per quelleaderenti al Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica. Avendo risolto positivamente il quesito proposto sub 1 rimaneassorbito il quesito formulato con il numero 2 della richiesta del 28 novembre <strong>2003</strong> del Presidente Federale. P.Q.M. La Cortefederale, pronunciando sui quesiti come in epigrafe formulati dal Presidente Federale, esprime il parere che il protocollod'intesa sottoscritto in data 5 giugno <strong>2003</strong> sia vincolante per tutte le società della Lega Nazionale Professionisti, della LegaNazionale Dilettanti e del Settore per l‟Attività Giovanile e Scolastica.TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COMUNICATO UFF. N. 13/CF DEL 6 FEBBRAIO 20041 - ISTANZA DI SOCIETA‟ DIVERSE DI SERIE B IN ORDINE AL QUESITO DEL PRESIDENTE FEDERALE SULLALEGITTIMITA‟ DELLA DISPOSIZIONE DI CUI ALL‟ART. 46 DEL REGOLAMENTO DELLA LEGA NAZIONALEPROFESSIONISTI E DELLA DELIBERA DELL‟ASSEMBLEA DI DETTA LEGA, CONCERNENTE I CRITERI DIRIPARTIZIONE DEI PROVENTI DERIVANTI ALLA CESSIONE DEI DIRITTI TELEVIVI COLLETTIVI, DI CUI ALCOM. UFF. N. 11/Cf DEL 23.12.<strong>2003</strong> DELLA CORTE FEDERALEIn data 4 giugno <strong>2003</strong> il Presidente Federale sottoponeva a questa Corte il quesito circa la legittimità della disposizione di cuiall‟articolo 46 del Regolamento della Lega Nazionale Professionisti nonché della deliberazione dell‟Assemblea di tale Lega indata 19 marzo 1999 in materia di ripartizione dei proventi dei diritti televisivi. Il quesito traeva origine da una richiesta diparere interpretativo su tali disposizioni formulato a propria volta dalla società Bologna F.C. 1909. Il successivo 23 dicembre,veniva pubblicato il Comunicato Ufficiale n. 11/Cf che racchiudeva il parere espresso da questa Corte. In esso si affermava chela disposizione di cui allo articolo 46 citato deve considerarsi inefficace per eccessiva onerosità sopravvenuta a decorrere dal1° luglio 2004 e che, fermo il principio mutualistico, l‟accordo tra le società appartenenti alla Lega deve essere rinegoziato alfine di ricondurlo ad equità. Il parere veniva reso alla luce del criterio di ragionevolezza, in quanto capace di individuare unapossibile eccessiva onerosità sopravvenuta, e cioè una notevole alterazione del rapporto originariamente previsto, che nellafattispecie veniva ritenuta sussistente, a seguito dello stravolgimento, ricavabile dai dati forniti, dei parametri originari inmateria di ripartizione dei c.d. “diritti televisivi” e di connessi obblighi contributivi a carico delle società di Serie A. A questastregua, e nella prospettiva della vincolatività dell‟accordo negoziale stipulato nel marzo 1999 fino al termine della correntestagione <strong>sportiva</strong>, la Corte esprimeva al Presidente Federale il parere che ricorressero le condizioni per la riduzione ad equità,ad opera degli originari contraenti ed ai sensi dell‟art.1467 ultimo comma cod. civ., delle condizioni dell‟accordo Con attocongiunto del 20 gennaio 2004, venti società di Serie B chiedevano al Presidente Federale di rappresentare a questa Corte“l‟opportunità di procedere all‟annullamento della decisione de qua in sede di autotutela interna” nel presuppostodell‟illegittimità (per incompetenza, violazione del principio del contraddittorio e falsa applicazione di legge) della “decisione”stessa, che era, comunque, intenzione delle società ricorrenti impugnare nelle “sedi giudiziarie ordinarie”. Con nota delsuccessivo 27 gennaio, il Presidente Federale trasmetteva l‟atto in questione a questa Corte “per quanto di competenza”. Ciòpremesso, la Corte osserva che la fondamentale questione da affrontare, ai fini dell‟accertamento dell‟ammissibilitàdell‟invocato esercizio del potere di autotutela, riguarda la definizione della natura dell‟atto posto in essere dalla Corte stessa.Ora, è agevole rilevare, sia in base alla lettera del comunicato ufficiale che alla luce delle competenze fissate dall‟art. 32 delloStatuto Federale, che l‟atto in questione era un parere interpretativo. Ciò risulta espressamente dal relativo dispositivo (“laCorte esprime il parere…..”). E‟ del tutto conseguenziale trarre da questa qualificazione la conclusione che difettasse nell‟attostesso qualsiasi contrassegno di decisorietà, in quanto non decideva di controversie né disponeva autoritativamente di altruiposizioni giuridiche; esso si limitava ad esprimere un‟argomentata valutazione tecnico-ermeneutica relativa ad una complessafattispecie giuridica. Ora, anche a voler considerare in ipotesi ammissibile, in relazione a questa tipologia di atti, l‟esercizio del17
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