DECISIONI INTEGRALI DELLA CORTE FEDERALE - STAGIONE SPORTIVA <strong>2003</strong>-20045. RICORSO DELL‟ U.S. AVELLINO AVVERSO LE DELIBERE DEL COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGAPROFESSIONISTI SERIE C, DEL 21.6.<strong>2003</strong> E 25.7.<strong>2003</strong>, CON LE QUALI VENIVA CONDANNATA AL PAGAMENTODEGLI EMOLUMENTI DELLA STAGIONE 2002/<strong>2003</strong> ALL‟ALLENATORE FICCADENTI MASSIMOLa Corte federale, decidendo sul ricorso come in epigrafe proposto dall‟U.S. Avellino, lo dichiara inammissibile, disponendo,altresì, l‟incameramento della relativa tassa.6. RICORSO DELL‟ARBITRO BENEMERITO GAROFALO VITO, VICE PRESIDENTE DELLA SEZIONE AIA DIISERNIA AVVERSO LA DELIBERA N. 4 DEL 13.01.2004 DEL PRESIDENTE NAZIONALE AIA, CON LA QUALE E‟STATO DISPOSTO IL COMMISSARIAMENTO DELLA SUDDETTA SEZIONE IN ESITO ALL‟IMPEDIMENTO DELPRESIDENTE DELLA STESSA, COLPITO DA PROVVEDIMENTO DI SOSPENSIONE DALLE ATTIVITA‟CONNESSE ALLA CARICA PRONUNCIATO DALLA COMMISSIONE NAZIONALE DI DISCIPLINA AIALa Corte federale, decidendo sul ricorso come in epigrafe proposto dall‟arbitro benemerito Garofalo Vito, lo accoglie edannulla l‟impugnata decisione per difetto di motivazione.7. RICORSO DEL SIG. CUPPARO FRANCESCO, PRESIDENTE DEL F.C. FRANCAVILLA, AVVERSO LADECLARATRORIA DI DECADENZA DALLA CARICA DI DELEGATO ASSEMBLEARE DEL COMITATOREGIONALE BASILICATA, DI CUI AL PROVVEDIMENTO DEL 27. 01. 2004 DELLA COMMISSIONEDISCIPLINARE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTILa Corte federale, decidendo sul ricorso come in epigrafe proposto dal Sig. Cupparo Francesco,ex art. 32, comma 5, delloStatuto federale, lo accoglie, dichiarando la permanenza della qualità di delegato assembleare del Comitato RegionaleBasilicata e disponendo, altresì, la restituzione del la tassa versata.8. RICORSO DELL‟ARBITRO FUORI QUADRO CRIVELLI EZIO, DELLA SEZIONE AIA DI TRIESTE, AVVERSO ILPROVVEDIMENTO DELL‟8.11.<strong>2003</strong>, DI NON RINNOVO TESSERA PER MOTIVI TECNICI, EMANATO DALPRESIDENTE DEL COMITA TO REGIONALE FRIULI-VENEZIA GIULIA AIALa Corte federale, decidendo sul ricorso come in epigrafe proposto dall‟arbitro fuori quadro. Crivelli Ezio, lo dichiarainammissibile.9. RICHIESTA DI PARERE DEL PRESIDENTE FEDERALE, EX ARTT. 30, COMMA 9, DELLO STATUTO FEDERALEE 19, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, SULL‟ISTANZA DELL‟A.C. MARTINA DICOMMUTAZIONE DELLA SANZIONE DELLA PENALIZZAZIONE DI UN PUNTO NELLA CLASSIFICA ELCAMPIONATO DI SERIE C1 <strong>2003</strong>/2004 INFLITTALE PER LA MANCATA PARTECIPAZIONE ALLA GARAGIULIANOVA/MARTINA DEL 31.8.<strong>2003</strong>La Corte federale, sulla richiesta come in epigrafe formulata dal Presidente Federale, esprime parere sfavorevole.10. RICHIESTA DI PARERE DEL PRESIDENTE FEDERALE, EX ARTT. 30, COMMA 9, DELLO STATUTOFEDERALE E 19, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, SU ISTANZE DI RIABILITAZIONE DITESSERATI DIVERSILa Corte federale, sulla richiesta di parere come in epigrafe formulata dal Presidente Federale sulle istanze di riabilitazione deisottonotati tesserati, ha formulato i pareri di competenza, così come di seguito riportati: calciatore Pellegrino Francesco:favorevole; Dirigenti Giagnori Mauro e Rizzaro Francesco: favorevole.11. RICHIESTA DI PARERE DEL PRESIDENTE FEDERALE, EX ART. 30, COMMA 9, DELLO STATUTO FEDERALEE 20,COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, SU ISTANZE DI GRAZIA DI TESSERATI DIVERSILa Corte federale, sulle richieste del Presidente Federale in merito alle istanze di grazia dei sottonotati tesserati, ha formulato ipareri di competenza, così come di seguito riportati: calciatori Dato Christian: favorevole; Pellegrino Vincenzo (istanzareiterata): favorevole; Lanzetta Alfonso, Romano Giuseppe, Venditti Davide, Freschi Paolo, Zerbo Gaetano, Vito Gabriele, DiPasquale Domenico, Granchietti Riccardo, Morbidelli Alberto, Pelle Salvatore, Nicolini Gino, Ranocchia Omar, RonchettiCarlo, Aquilino Alfio e Spaltro Giovanni: sfavorevole; Costa Giuseppe, Prosperi Daniele, Marchese Enrico e ProcaccinoGiuseppe Mario (istanze reiterate): sfavorevole; dirigenti Mammarella Aquilino e Micheli Daniele: sfavorevole.TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COMUNICATO UFF. N. 16/CF DEL 16 APRILE 20041. PROCEDIMENTO INTERPRETATIVO D‟UFFICIO DEGLI ARTT. 40, COMMA 1, E 42, COMMA 2, LETT. A) DELCODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, IN ORDINE A QUESITI DIVERSI, CIRCA I LIMITI DELLA COMPETENZA DELGIUDICE SPORTIVO NEI CASI DI IRREGOLARE SVOLGIMENTO DELLA GARACon nota del 4 febbraio 2004, il Segretario federale chiedeva a questa Corte di procedere d‟ufficio, ai sensi dell‟art. 22, n. 1,lett. a) del Codice di Giustizia Sportiva, ai fini dell‟interpretazione normativa sollecitata con i quesiti posti dalla CommissioneDisciplinare presso il Comitato Regionale Umbria. Tali quesiti, che traevano origine da uno specifico caso sottopostoall‟esame della stessa Commissione Disciplinare e che richiamavano la giurisprudenza della C.A.F., sono così riassumibili: 1)se il Giudice Sportivo possa, anche d‟ufficio, disporre la modifica del risultato conseguito in campo, nel caso di mancataosservanza da parte di società iscritta al Campionato della Lega Nazionale Dilettanti dell‟obbligo imposto dagli organi20
DECISIONI INTEGRALI DELLA CORTE FEDERALE - STAGIONE SPORTIVA <strong>2003</strong>-2004competenti di impiegare, sin dall‟inizio e per l‟intera durata della gara, almeno due calciatori fuori quota; 2) se, a qualicondizioni e da parte di chi possa impugnarsi il provvedimento del Giudice Sportivo che abbia deciso della regolarità dellagara nell‟ipotesi in questione. Al primo quesito è agevole rispondere che, in applicazione dell‟art. 40 del Codice di GiustiziaSportiva sulle infrazioni riguardanti l‟attività agonistica, è il Giudice Sportivo presso i Comitati Regionali, Provinciali e Localiche in primo grado adotta le sue decisioni senza contraddittorio sulle risultanze dei documenti ufficiali. La chiara dizione dellanorma porta a concludere che il giudice di primo grado ben può anche d‟ufficio (e cioè per la semplice circostanza che glisiano stati trasmessi documenti ufficiali relativi alla gara dai quali risulti la commissione di infrazioni rilevanti) adottare iprovvedimenti di propria competenza. Tra essi va certamente compreso quello – espressamente attribuitogli dall‟art. 42,comma 2, lett. a) dello stesso Codice – della modifica del risultato ufficiale della gara conseguito sul campo laddove nericorrano le condizioni, come avviene nel caso di mancata osservanza della normativa in materia di schieramento di calciatorifuori quota fissata, sulla base del potere loro devoluto dall‟art. 34 bis delle N.O.I.F., dalle Leghe di competenza. E‟ necessarioaggiungere, anche ai fini della risposta all‟ulteriore quesito, che la competenza del Giudice Sportivo ad intervenire in formamodificativa del risultato acquisito sul campo può essere esercitata, in base alla medesima disposizione di cui all‟art. 42,comma , lett. a) citato, anche su impugnativa di chi vi sia legittimato in forza della titolarità del relativo interesse, la qualeimpugnativa proprio al Giudice Sportivo (e non alla Commissione Disciplinare) deve essere proposta. Relativamente alsecondo articolato quesito la Corte osserva quanto segue. La regola generale vigente nel sistema federale delle impugnazioni è,conformemente al diritto comune, che la relativa facoltà spetti solo a coloro che nel precedente grado di giudizio abbianorivestito la qualità di parte in senso formale o sostanziale: quest‟ultima ipotesi si verifica nel caso in cui un soggetto, pur nonavendo potuto prendere formalmente parte al procedimento (essendo normativamente escluso il contraddittorio davanti alGiudice Sportivo), ne abbia comunque promosso l‟avvio con richiesta, denuncia, reclamo od altro atto idoneo. Corollario delprincipio è che, come anche affermato dalla giurisprudenza della C.A.F., l‟impugnazione contro i provvedimenti decisori delGiudice Sportivo in materia di regolare svolgimento delle gare presuppone necessariamente, ai fini della sua ammissibilità, cheessa venga proposta da chi già in primo grado ne abbia lamentato davanti lo stesso giudice la irregolarità. V‟è, però, daaggiungere che tale regola può soffrire eccezione nell‟ipotesi in cui l‟interesse all‟impugnazione della decisione del GiudiceSportivo nasca solo per effetto di essa e non anteriormente, sicché non poteva logicamente concepirsi il promuovimento delprocedimento di primo grado. E‟ il caso, ad esempio, della squadra vittoriosa sul campo, che veda modificato dal GiudiceSportivo il risultato acquisito e che, quindi, divenga solo a seguito della decisione di primo grado titolare dell‟interesseall‟impugnazione. Anche in questo caso deve riconoscersi la facoltà di impugnazione alle società che versino in talecondizione di sopravvenuto interesse alla relativa proposizione. In questi sensi si rende il parere interpretativo richiesto.P.Q.M.la Corte federale, sull‟interpretazione come in epigrafe formulata, esprime il parere che: 1) Nel caso di mancataosservanza, da parte di società iscritte al Campionato della Lega Nazionale Dilettanti, dell‟obbligo di impiegare, per il tempo esecondo il numero stabiliti dagli organi competenti, calciatori comunque fuori quota, l‟interessato che intenda proporrereclamo deve farlo dinanzi al Giudice Sportivo; quest‟ultimo può procedere anche d‟ufficio, disponendo la modifica, in dannodelle predette società, del risultato conseguito in campo; 2) Il provvedimento del Giudice Sportivo, relativo all‟esame dellaregolarità delle gare della Lega Nazionale Dilettanti di cui al numero precedente, può essere impugnato dinanzi allaCommissione Disciplinare da parte della società che avesse preventivamente adito nel corso del procedimento di 1° grado lostesso Giudice Sportivo. L‟impugnazione alla Commissione Disciplinare può essere, altresì, proposta dalle società il cuiinteresse all‟impugnazione sorga solo per effetto della decisione del Giudice Sportivo. Le impugnazioni proposte al di fuori diquesti casi vanno dichiarate inammissibili.2. PROCEDIMENTO INTERPRETATIVO D‟UFFICIO DEGLI ARTT. 27 DELLO STATUTO FEDERALE, 10 DELREGOLAMENTO DELL‟ELENCO SPECIALE DEI DIRETTORI SPORTIVI, 9 DELL‟ACCORDO COLLETTIVO DEIDIRETTORI SPORTIVI E 9 DEL REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DEL COLLEGIO ARBITRALE, IN ORDINEALLA VIOLAZIONE O MENO DELLA CLAUSOLA COMPROMISSORIA NEL CASO DI IMPUGNAZIONE DELLODO ARBITRALE DINANZI AL GIUDICE ORDINARIO SENZA LA PREVENTIVA AUTORIZZAZIONE PREMESSOÈ stata trasmessa a questa Corte federale, dal Segretario della F.I.G.C., la documentazione sulla cui base il Procuratore federalesollecita l‟interpretazione della Corte federale sul seguente quesito: se sia integrata la violazione dell‟articolo 27, comma 2,dello Statuto federale qualora venga impugnato un lodo arbitrale emesso in applicazione della normativa contenuta negliarticoli 10 del Regolamento dell‟Elenco Speciale dei Direttori Sportivi, 9 dell‟Accordo Collettivo relativo alla suddettacategoria professionale e 9 del Regolamento per il funzionamento del Collegio arbitrale. In particolare emerge dalladocumentazione trasmessa a questa Corte che il sig. Iodice Giuseppe, in data 9 ottobre <strong>2003</strong>, ha ottenuto dal Collegio Arbitralepresso la Lega Professionisti di Serie C un lodo che gli ha riconosciuto emolumenti per l‟attività di Segretario dallo stessosvolta in favore della Società Acireale. Il lodo non è stato però eseguito dalla predetta società, che l‟ha impugnato avanti ilTribunale di Firenze chiedendone la dichiarazione di nullità. L‟Acireale non ha fatto precedere tale iniziativa dalla domanda diautorizzazione ad adire le vie legali. CONSIDERATO 1. L‟articolo 27, comma 2, dello Statuto federale così recita: “Tutti isoggetti …, con l’affiliazione, il tesseramento o l’adesione alla Federazione …… assumono in ragione della loro attivitàl’impegno ad accettare la piena e definitiva efficacia di tutti i provvedimenti generali e di tutte le decisioni particolari adottatidalla F.I.G.C. …… Salvo motivate deroghe, concesse dal Consiglio federale per gravi ragioni di opportunità, ogni violazioneo azione comunque tendente alla elusione dell’obbligo di cui al presente articolo determina sanzioni disciplinari ……”. Ilquesito sottoposto alla Corte sta proprio nell‟accertare se integri tale responsabilità disciplinare l‟impugnazione avanti ilgiudice ordinario di un lodo arbitrale emesso da un Collegio arbitrale in applicazione dell‟articolo 10 del Regolamentodell‟Elenco Speciale dei Direttori Sportivi, dell‟articolo 9 dell‟Accordo Collettivo relativo alla stessa categoria professionale e21
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